NEWS - lavoro - NEWS - ricerca lavoro - NEWS pensioni


Sicurezza sul lavoro, RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti Testo Unico 81/08, consulenti e formatori alla sicurezza

Sicurezza sul lavoro, RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti Testo Unico 81/08, consulenti e formatori alla sicurezza

News n. 1
Emissioni in atmosfera: autorizzazione degli impianti

Le emissioni in atmosfera rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dell’aria derivanti dalle attività industriali e produttive. La tutela della qualità dell’aria è oggi una priorità ambientale che coinvolge in modo diretto le imprese, chiamate a rispettare precisi obblighi autorizzativi e a garantire il contenimento delle sostanze inquinanti prodotte dagli impianti.

Il quadro normativo di riferimento impone alle aziende procedure di autorizzazione che variano in base alla tipologia e alla rilevanza delle emissioni generate.

Indice

Emissione in atmosfera: definizione

Secondo il D. Lgs 152/2006, si definisce emissione in atmosfera qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa immessa nell’aria, proveniente da un impianto o da un’attività produttiva, in grado di alterare le normali condizioni ambientali e costituire un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Tali sostanze possono essere convogliate (ad esempio tramite camini) o diffuse, e comprendono inquinanti quali polveri, composti organici volatili (COV), ossidi di azoto, solventi e fumi derivanti da processi termici o chimici.

Normativa in materia

La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti soggetti, i valori limite di emissione, i controlli e le sanzioni.

La normativa si applica a tutti gli impianti industriali che producono emissioni in atmosfera, con esclusione di quelli giĂ  soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o rientranti in normative specifiche (come gli impianti di incenerimento regolati dal D.Lgs. 133/2005).

Emissioni scarsamente rilevanti

Le emissioni scarsamente rilevanti sono quelle che, per la loro entitĂ  e natura, non presentano un impatto significativo sull’ambiente. Le attivitĂ  che rientrano nella casistica delle emissioni scarsamente rilevanti sono quelle definite dall’elenco riportato nell’Allegato IV del D. Lgs 152/2006.

In questi casi, non è necessaria un’autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione al Comune competente circa l’esistenza dell’emissione.

Non sono previsti obblighi di monitoraggio analitico, ma resta comunque necessario il rispetto delle regole generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Emissioni in deroga

Il regime autorizzativo delle emissioni in deroga, disciplinato dall’art. 272, comma 2 del D. Lgs 152/2006, costituisce una procedura semplificata riservata a specifiche attività a ridotto impatto emissivo, caratterizzate da cicli tecnologici standardizzati e ben definiti, individuate tramite gli allegati tecnici rilasciati dalla Regione di riferimento.

Possono accedervi solo quegli impianti che rispettano integralmente i requisiti tecnici e gestionali previsti dagli allegati tecnici di riferimento, senza possibilitĂ  di deroghe o personalizzazioni.

La richiesta di autorizzazione è preventiva alla messa in esercizio dell’impianto che genera l’emissione e deve essere svolta mediante una comunicazione semplificata corredata da relazione tecnica, effettuata tramite il portale telematico del SUAP territoriale di riferimento.

La validità dell’autorizzazione è di 15 anni, rinnovabile con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Una volta ottenuta l’autorizzazione e comunicata la data di messa in esercizio e a regime dell’impianto, il gestore è tenuto al rispetto continuo delle prescrizioni tecniche indicate nell’autorizzazione generale.

Nel caso in cui l’allegato tecnico specifico per l’attivitĂ  svolta lo preveda, il gestore è tenuto all’effettuazione di analisi delle emissioni, generalmente con cadenza biennale, volte a verificare il rispetto dei limiti di emissione di legge. Il risultato delle analisi deve essere comunicato agli enti, tramite il portale AUA POINT.

Emissioni ordinarie

Il regime autorizzativo ordinario delle emissioni in atmosfera, disciplinato dall’art. 269 del D. Lgs 152/2006, si applica a tutte le attività che non rientrano nelle categorie escluse (es. impianti soggetti ad AIA, inceneritori, impianti per la difesa nazionale, sfiati adibiti esclusivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro) e che comportano emissioni convogliate potenzialmente rilevanti per l’ambiente e la salute pubblica.

L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, previo coinvolgimento degli enti locali e dell’ARPA, attraverso un procedimento che prevede la presentazione di un’istanza corredata da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dell’impianto, il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate ed emesse, le misure di prevenzione e abbattimento adottate, i punti e le modalitĂ  di emissione, nonchĂŠ le misure di autocontrollo.

La procedura istruttoria si svolge in sede di Conferenza di Servizi, durante la quale gli enti coinvolti valutano la conformità dell’impianto ai limiti normativi e alle migliori tecniche disponibili (BAT).

L’autorizzazione, valida per 15 anni, stabilisce valori limite di emissione, modalità e frequenza dei controlli analitici (di norma annuali), eventuali prescrizioni integrative, obblighi di monitoraggio e gestione dei rifiuti derivanti dall’abbattimento.

Anche in questo caso, le analisi devono essere trasmesse agli enti, tramite il portale AUA POINT, solo dopo la prima messa in esercizio, e successivamente conservate presso l’azienda per eventuali verifiche.

L'articolo Emissioni in atmosfera: autorizzazione degli impianti proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Wed, 28 May 2025 10:30:28 +0000
News n. 2
Accordo Stato Regioni: novitĂ  formazione sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile è stato approvato in sede dell’ultima Conferenza Stato-Regioni. L’Accordo, allegato agli atti della Conferenza, ridefinisce in modo organico e aggiornato il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novitĂ  per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalitĂ  di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.

Il presente articolo è stato aggiornato in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo.

Indice

Nuovo Accordo Stato Regioni: entrata in vigore

L’Accordo è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 Maggio 2025.

A far data dalla pubblicazione, si calcola il periodo transitorio in cui è ancora possibile effettuare corsi di formazione secondo le precedenti normative.

Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24 Maggio 2026, non sarĂ  piĂš quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.

Accordo Stato Regioni: novitĂ  inerenti la formazione dei lavoratori

Secondo il nuovo Accordo, la formazione lavoratori verrĂ  gestita con le stesse modalitĂ  previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.

Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:

  • Formazione generale, della durata di 4 ore, valida come credito formativo permanente ed univoca per tutti i lavoratori. La formazione generale può essere svolta anche in videoconferenza e modalitĂ  e-learning;
  • Formazione specifica, sulla base dei rischi specifici previsti durante lo svolgimento della mansione. La durata della formazione specifica viene decretata sulla base della condizione di rischio prevista dalla classificazione ATECO relativa alla mansione svolta:
    • Formazione specifica – basso rischio, della durata di 4 ore (erogabile anche in modalitĂ  videoconferenza e modalitĂ  e-learning);
    • Formazione specifica – medio rischio, della durata di 8 ore (NON erogabile in e-learning);
    • Formazione specifica – alto rischio, della durata di 12 ore (NON erogabile in e-learning);

La formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o.

È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessitĂ .

Formazione dei preposti

I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.

Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.

L’erogazione del corso in modalità e-learning non è consentita. È invece ammessa la videoconferenza sincrona.

L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.

Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.

Formazione dei dirigenti

A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.

L’Accordo consente l’erogazione della formazione in modalità videoconferenza o e-learning.

Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.

Accordo Stato Regioni: formazione dei datori di lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.

In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning.

Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attivitĂ  al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni.

La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.

Formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo.

Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro di cui al paragrafo precedente.

Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:

  • Modulo integrativo 1, Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (macrocategoria ATECO A 01-02): 16 ore;
  • Modulo integrativo 2, Pesca (macrocategoria ATECO A 03): 12 ore;
  • Modulo integrativo 3, Costruzioni (macrocategoria ATECO F): 16 ore;
  • Modulo integrativo 4, Chimico – Petrolchimico (macrocategoria ATECO C 19 – 20): 16 ore;

Il corso di formazione per Datori di Lavoro – RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.

Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP

Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in:

  • Modulo A, con durata di 28 ore (erogabile anche in modalitĂ  videoconferenza e modalitĂ  e-learning);
  • Modulo B, con durata di 48 ore a cui si aggiungono le ore eventuali formazioni specialistiche (erogabile in presenza ed in modalitĂ  videoconferenza);
  • Modulo C, con durata di 24 ore, obbligatorio per lo sviluppo del ruolo di RSPP (erogabile in presenza ed in modalitĂ  videoconferenza);.

L’aggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).

Formazione dei coordinatori per la sicurezza

I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri (CSP – CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

L’Accordo consente l’erogazione in modalità e-learning del solo modulo giuridico.

È previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e – learning.

Formazione spazi confinati

Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:

  • Modulo giuridico – tecnico, con durata di 4 ore;
  • Parte pratica, con durata di 8 ore;

L’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore

Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Formazione per l’uso di attrezzature

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Ai corsi già previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi all’utilizzo del carroponte e all’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali CMM.

Per quanto riguarda i corsi relativi all’utilizzo del carroponte, il nuovo Accordo prevede:

  • Modulo teorico, della durata di 4 ore;
  • Modulo pratico, della durata di 6 ore (se viene utilizzato solamente il carroponte o la gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) o 7 ore (se utilizzate entrambe le attrezzature).

Per quanto riguarda il CMM, il nuovo accordo prevede:

  • Modulo teorico, della durata di 4 ore;
  • Modulo pratico, della durata di 4 ore.

Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Crediti Formativi previsti dall’Accordo Stato Regioni

Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.

Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dell’organigramma della sicurezza sul lavoro.

Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti all’interno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo, disponibile al presente link.

Tabella Riepilogativa

Di seguito riepiloghiamo in forma schematica le variazioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni:

Tipologia del corso Durata corso / aggiornamento PossibilitĂ  di svolgimento in e-learning
Formazione generale lavoratori 4 ore SĂŹ
Formazione specifica lavoratori (basso rischio) 4 ore SĂŹ
Formazione specifica lavoratori (medio rischio) 8 ore No
Formazione specifica lavoratori (alto rischio) 12 ore No
Aggiornamento lavoratori 6 ore (quinquennale) Si
Formazione preposti 12 ore No
Aggiornamento preposti 6 ore (biennale) No
Formazione dirigenti 12 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) SĂŹ
Aggiornamento dirigenti 6 ore (quinquennale) Si
Formazione datori di lavoro 16 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) SĂŹ
Aggiornamento datori di lavoro 6 ore (quinquennale) Si
Formazione DdL-RSPP (modulo comune) 8 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Agricoltura) 16 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Pesca) 12 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Costruzioni) 16 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Chimico-Petrolchimico) 16 ore No
Aggiornamento DdL-RSPP 8 ore (quinquennale) SĂŹ
Formazione spazi confinati 4 ore (modulo giuridico-tecnico) + 8 ore pratica No
Aggiornamento spazi confinati 4 ore (pratica) No
Formazione uso carroponte 4 ore teorico + 6/7 ore pratico No

L'articolo Accordo Stato Regioni: novitĂ  formazione sicurezza sul lavoro proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Mon, 26 May 2025 10:47:47 +0000
News n. 3
Lavoratore: definizione, diritti e doveri in materia di sicurezza

Il lavoratore rappresenta la figura centrale attorno a cui ruota l’intero sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, proprio per il suo ruolo operativo, il lavoratore non è solo destinatario delle misure di prevenzione e protezione, ma anche parte attiva nella gestione della sicurezza aziendale. La normativa vigente gli riconosce precisi diritti, ma anche obblighi e responsabilità che concorrono alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme ai principi del D. Lgs. 81/2008.

Indice

Lavoratore: definizione normativa

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore è definito come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitĂ  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.

Questa definizione è volutamente ampia, per garantire una copertura preventiva anche a soggetti formalmente estranei al rapporto di lavoro subordinato classico. La nozione si estende, quindi, a:

  • Apprendisti, stagisti e tirocinanti;
  • Soci lavoratori di cooperative o societĂ ;
  • Soggetti impegnati in percorsi di formazione professionale;
  • Volontari (nei limiti previsti dalla legge);
  • Studenti in attivitĂ  pratiche o di laboratorio.

La presenza di un’organizzazione e di un’attività svolta sotto il controllo altrui è sufficiente per far scattare l’obbligo di tutela prevenzionistica.

Lavoratori equiparati

L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 introduce anche il concetto di “lavoratori equiparati”, ossia soggetti che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, si trovano in situazioni tali da renderli esposti ai rischi lavorativi. Tra questi rientrano, ad esempio:

  • Volontari del Servizio Civile o di attivitĂ  di volontariato che comportano rischi specifici;
  • Allievi degli istituti scolastici, universitari e formativi, durante le attivitĂ  pratiche o di laboratorio;
  • Partecipanti a progetti di alternanza scuola-lavoro o tirocini curricolari ed extracurricolari;
  • Collaboratori familiari in aziende agricole o artigianali.

Gli obblighi previsti per queste categorie vengono definiti dall’articolo 3 del D. Lgs 81/2008.

Formazione dei lavoratori

Il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, deve essere sottoposto ad idonea formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte del proprio Datore di Lavoro.

La formazione dei lavoratori è regolata dall’articolo 37, che richiede il rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

L’Accordo prevede che tutti i lavoratori debbano effettuare un corso di formazione generale, di durata pari a 4 ore, in cui vengono affrontati i contenuti generali in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione generale è un credito formativo permanente, e non ha quindi necessità di aggiornamento

Il lavoratore deve poi sottoporsi ad una formazione specifica in cui vengono presi in esame i rischi specifici legati alla mansione svolta.
La durata del corso di formazione specifica varia in funzione dell’entitĂ  del rischio a cui il lavoratore è esposto, che viene definita tramite il codice Ateco relativo all’attivitĂ  svolta dall’azienda. Le fasce di rischio sono le seguenti:

La formazione specifica del lavoratore ha una scadenza quinquennale e prevede un corso di aggiornamento di 6 ore.

Diritti dei lavoratori

Nel contesto normativo italiano, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione e dettagliato nel D. Lgs 81/2008.

Questo decreto stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente che salvaguardi la propria integritĂ  fisica e psichica, attraverso misure preventive e protettive adeguate. Tale obbligo si inserisce nell’ambito di quelli previsti dal Testo Unico a carico del Datore di Lavoro, che ha il compito normativo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Il D. Lgs 81/2008 riconosce al lavoratore una serie di diritti fondamentali volti a garantire la tutela della salute e dell’integrità fisica e psicologica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al centro di questi diritti vi è il principio che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente sicuro, in cui i rischi siano individuati, valutati e gestiti in modo efficace. Tra i principali diritti rientra quello di essere informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai rischi a cui sono esposti e alle attività svolte. Quando le attività lo richiedono, i lavoratori devono essere anche addestrati all’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per operare in piena sicurezza.

Nei casi previsti dalla normativa, hanno inoltre diritto a essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con controlli medici mirati a monitorare l’idoneità alla mansione e prevenire patologie professionali. Il lavoratore ha anche il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze negative, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Infine, è garantito il diritto di partecipare attivamente al sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS), contribuendo cosÏ a una gestione partecipata e consapevole della sicurezza sul lavoro.

Obblighi del lavoratore: un ruolo attivo nella prevenzione

Gli obblighi normativi previsti per la figura del lavoratore sono definiti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce che ogni lavoratore deve:

  • Avere cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, contribuendo a prevenire rischi e infortuni.
  • Osservare le disposizioni e istruzioni ricevute in materia di sicurezza dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dai Preposti, sia generali che specifiche per le attivitĂ  svolte, scaturite dall’iter di valutazione dei rischi.
  • Utilizzare correttamente attrezzature, macchinari e DPI, evitando usi impropri e segnalando tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.
  • Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o protezione senza autorizzazione o motivazione tecnica.
  • Segnalare immediatamente situazioni di pericolo, anche potenziale, ai superiori o alle figure di riferimento per la sicurezza.
  • Partecipare ai corsi di formazione, informazione e addestramento, obbligo essenziale per acquisire le competenze necessarie alla gestione sicura delle attivitĂ  lavorative.
  • Sottoporsi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria prevista dal piano sanitario per la mansione di appartenenza, stilato dal Medico Competente.

L’inosservanza di tali obblighi può esporre il lavoratore a responsabilità, anche disciplinari o penali, soprattutto se il comportamento omissivo o imprudente contribuisce al verificarsi di un infortunio. L’attiva collaborazione del lavoratore resta quindi un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione aziendale.

Sanzioni

Il lavoratore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  non è soltanto il soggetto da tutelare, ma è anche parte attiva del sistema prevenzionistico aziendale. Il D. Lgs 81/2008, all’articolo 20, attribuisce al lavoratore precisi doveri e comportamenti da tenere nell’esecuzione delle proprie mansioni. Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare una responsabilità personale, con conseguenti sanzioni penali e amministrative, in particolare:

  • Sanzioni penali con arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30€;
  • Sanzioni amministrative da 71,19 a 427,16€.

ResponsabilitĂ  del Lavoratore

Il lavoratore può essere chiamato a rispondere per colpa qualora la sua condotta abbia contribuito a causare un infortunio, anche se in presenza di carenze organizzative o strutturali imputabili al datore di lavoro.
In tali casi, la responsabilità del lavoratore può concorrere con quella datoriale, ma non la esclude.

Anche la Corte di Cassazione ha piÚ volte ribadito che la violazione di istruzioni operative chiare, conosciute e adeguatamente trasmesse, può costituire una responsabilità autonoma del lavoratore. La giurisprudenza ha piÚ volte affrontato il tema della responsabilità del lavoratore, chiarendo i confini entro i quali essa si configura.

La giurisprudenza ha piĂš volte affrontato il tema della responsabilitĂ  del lavoratore in caso di infortunio. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che il comportamento imprudente del lavoratore può escludere la responsabilitĂ  del datore di lavoro solo se tale comportamento è abnorme, imprevedibile e esorbitante rispetto alle mansioni affidate. Ad esempio, nella Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010, la Corte ha affermato che “non sussiste responsabilitĂ  del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale l’iniziativa di utilizzare un’attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate”.

Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che tali condotte devono essere del tutto imprevedibili e che le misure di prevenzione e i controlli devono necessariamente considerare la possibilitĂ  che i lavoratori tengano comportamenti in violazione delle disposizioni di sicurezza.
Questa posizione rafforza il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro, quale garante della sicurezza, rimane primaria e non può essere esclusa dal comportamento imprudente del dipendente, se questo è avvenuto in un contesto carente sotto il profilo organizzativo o formativo.

Tuttavia, quando il lavoratore viola consapevolmente e in modo reiterato le regole di sicurezza, agendo con negligenza o imprudenza, la responsabilità può essere pienamente sua.
È il caso, ad esempio, di comportamenti arbitrari, come l’uso improprio di macchinari o la rimozione di protezioni, nonostante l’adeguata formazione ricevuta.

L'articolo Lavoratore: definizione, diritti e doveri in materia di sicurezza proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Wed, 21 May 2025 10:24:34 +0000
News n. 4
Persone con esigenze speciali: la gestione delle emergenze

Le persone con esigenze speciali, disabilitĂ  motorie, sensoriali o cognitive, nonchĂŠ quelle con limitazioni temporanee, possono riscontrare difficoltĂ  pratiche durante le operazioni di evacuazione e di gestione delle emergenze.

La normativa antincendio (D.M. 2 Settembre 2021 e D.M. 3 Settembre 2021), in concerto con quanto sancito dal D. Lgs 81/2008, prevede l’introduzione di specifiche misure di prevenzione e protezione volte alla garanzia di una corretta gestione delle emergenze nei confronti di questa categoria di lavoratori.

Indice

Persone con esigenze speciali: normativa

L’articolo 43 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare misure organizzative adeguate a garantire l’evacuazione sicura di qualsiasi lavoratore presente nel luogo di lavoro, tra cui quindi le persone disabili o con esigenze speciali.

Tale obbligo deve tener conto delle esigenze specifiche, che devono essere individuate durante la valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il RSPP, cosĂŹ come sancito dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008.

Il paragrafo 3 dell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021 1 prevede che il Datore di Lavoro deve tenere conto delle necessità particolari delle persone con esigenze speciali nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.

Tale obbligo si applica sia nei confronti dei lavoratori presenti, che nei confronti degli eventuali ospiti del luogo di lavoro.

Identificazione delle persone con esigenze speciali

Le persone con esigenze speciali includono lavoratori con disabilitĂ  motorie, sensoriali o cognitive, nonchĂŠ individui con limitazioni temporanee dovute a infortuni o a condizioni mediche particolari.

L’identificazione di queste persone deve avvenire in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel rispetto della privacy, e deve prevedere il coinvolgimento diretto delle persone stesse per individuare le soluzioni piĂš appropriate da adottare nel piano di emergenza aziendale.

Misure di assistenza e soccorso di persone disabili o con esigenze speciali

Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza durante l’evacuazione delle persone disabili o con esigenze speciali. Tali valutazioni rientrano nell’ambito della valutazione del rischio incendio, prevista dal D.M. 3 Settembre 2021.

In particolare, è previsto che vengano designati lavoratori formati come assistenti all’evacuazione del personal con esigenze speciali, i quali avranno il compito di supportare le persone con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive durante le operazioni di evacuazione.

Tale misura si inserisce all’interno di un approccio piĂš ampio, sancito dall’articolo 63 del D. Lgs 81/2008, che riguarda la predisposizione di percorsi accessibili: i luoghi di lavoro e le vie di esodo devono essere progettati tenendo conto delle necessitĂ  delle persone con disabilitĂ  e le specifiche caratteristiche strutturali, come porte, scale, ascensori e posti di lavoro, devono rispondere a requisiti di accessibilitĂ . Quest’obbligo non si applica a tutti i luoghi di lavoro utilizzati precedentemente al 1° gennaio 1993.

Un’altra misura prevista riguarda l’adozione di dispositivi di evacuazione, come sedie di evacuazione (Evac – Chair), che consentano di trasportare in sicurezza le persone con disabilitĂ  motorie.

Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto ad installare sistemi di allarme inclusivi, che comprendano dispositivi visivi, sonori e tattili, tutti conformi alla norma UNI EN 54.
Questo garantisce che tutti, compresi coloro che possono avere difficoltĂ  uditive o visive, ricevano l’avviso in caso di emergenza.

Una misura particolarmente rilevante per le persone con disabilitĂ  cognitive o per chi potrebbe vivere un’alta dose di ansia in situazioni di emergenza è la previsione di spazi calmi, ovvero ambienti dedicati in cui la persona con esigenza speciale può stazionare durante l’evacuazione per un lungo periodo, facilitando l’assistenza da parte del personale incaricato.

Piano di Emergenza

Il Piano di Emergenza aziendale, come previsto dal paragrafo 2.2 dell’Allegato II del D.M. 2 settembre 2021 e dall’articolo 43 del D. Lgs 81/2008, deve includere specifiche procedure per l’evacuazione delle persone con esigenze speciali.

Il Piano di Emergenza deve inoltre prevedere le Planimetrie di Emergenza, che devono essere consultabili dalle eventuali persone disabili o con esigenze speciali e devono riportare la segnalazione di eventuali presidi ad esse dedicati (Evac – Chair, spazi calmi, ecc…).

Il piano deve essere aggiornato periodicamente e condiviso con tutti i lavoratori.

Si ricorda che l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza, si applica alle seguenti casistiche:

  • Luoghi di lavoro in cui sono presenti piĂš di 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di piĂš di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (CPI).

Prove di evacuazione

Le prove di evacuazione, obbligatorie ai sensi del D.M. 2 Settembre 2021 per le categorie soggette alla redazione del Piano di Emergenza, sono essenziali per verificare l’efficacia delle misure di gestione delle emergenze messe in atto nei confronti delle persone con esigenze speciali.

Le prove devono essere pianificate con cadenza almeno annuale (ad eccezione delle realtà per cui la frequenza delle esercitazioni è maggiore) e devono prevedere scenari realistici che tengano conto delle diverse situazioni di rischio.

L’esito delle prove deve essere formalizzato attraverso la redazione di un apposito verbale.

L'articolo Persone con esigenze speciali: la gestione delle emergenze proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Wed, 02 Apr 2025 15:11:00 +0000
News n. 5
Alternanza Scuola – Lavoro: obblighi in materia di salute e sicurezza

L’Alternanza Scuola – Lavoro espone lavoratori inesperti, come gli studenti, a rischi lavorativi per cui hanno ancora poca esperienza.

Per questo motivo, è fondamentale che gli Istituti Scolastici e le Aziende Ospitanti si coordinino adeguatamente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e assicurare la tutela della salute e sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi PCTO. In questo contesto, la tutela della salute e della sicurezza degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza riveste un’importanza fondamentale, con specifici obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Indice

Alternanza Scuola – Lavoro: cos’è

L’alternanza Scuola-Lavoro, oggi denominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), è una metodologia didattica che permette agli studenti delle scuole superiori di integrare la formazione teorica con un’esperienza pratica in azienda.

L’Alternanza Scuola-Lavoro permette infatti agli studenti di partecipare attivamente alle giornate lavorative di un’Azienda (detta “Soggetto Ospitante”), sia essa pubblica che privata, mettendo in pratica le conoscenze acquisite a scuola.

Questo sistema, introdotto dalla Legge 107/2015, ha reso obbligatorio il PCTO per gli studenti dell’ultimo triennio di licei, istituti tecnici e professionali.

La Legge prevede che, per lo svolgimento del PCTO, debba essere stipulata una Convenzione tra il Soggetto Promotore (l’Istituto Scolastico) e il Soggetto Ospitante (Azienda), in cui vengono descritte le modalità di gestione dell’attività di alternanza.

PCTO e sicurezza sul lavoro

Per capire a quali obblighi normativi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano sottoposti i studenti nell’ambito del PCTO, è importante far riferimento alla definizione di “Lavoratore” riportata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008:

“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitĂ  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […].”

Considerato quindi quanto sopra, è logico concludere che gli studenti, operando presso le aziende nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro allo scopo di apprendere le modalità di svolgimento del lavoro, sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008.

Valutazione dei rischi – PCTO

Essendo quindi che gli studenti PCTO sono equiparati ai lavoratori, il Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante, deve sottostare a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008, anche se nell’azienda operano solamente studenti che svolgono Alternanza Scuola – Lavoro.

Inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 4 Maggio 2023 e la modifica della Legge 145 del 30/12/2018, è stato introdotto l’obbligo del Datore di Lavoro di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in caso di utilizzo di questa forma di lavoro subordinato:

“Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.”

Oltre alla valutazione dei rischi specifica per l’attivitĂ  di Alternanza Scuola – Lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designazione di un tutor aziendale con il compito di affiancare lo studente e garantirne l’integrazione sicura nell’ambiente di lavoro.

Obblighi dell’Istituto scolastico

L’ente promotore (l’istituto scolastico) ha un ruolo chiave nella tutela degli studenti nell’ambito dell’Alternanza Scuola – Lavoro. Tali obblighi, segnalati all’interno della Convenzione, hanno lo scopo di:

  • Verificare l’idoneitĂ  dell’azienda ospitante e la presenza di condizioni di sicurezza adeguate;
  • Assicurarsi che lo studente riceva la formazione generale sulla sicurezza prima dell’inizio del tirocinio;
  • Monitorare l’andamento del percorso e intervenire in caso di problematiche relative alla sicurezza.

Formazione in materia di salute e sicurezza

CosĂŹ come previsto dal D. Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025, la formazione dei lavoratori o equiparati (tra cui i soggetti del PCTO), prevede lo svolgimento di un corso di formazione generale e di un corso di formazione specifica.

L’art. 5 del D.M. 195/2017 stabilisce che gli studenti devono ricevere preventivamente dal Soggetto Promotore, la formazione generale sulla sicurezza, di 4 ore di durata. L’attestato di formazione generale deve essere consegnato al Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante in fase di stipula della Convenzione.

La formazione specifica, relativa ai rischi presenti in azienda e connessi alle mansioni svolte dallo studente, è invece a carico del Soggetto Ospitante, che deve essere erogata secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025,

L’azienda può delegare la scuola ad impartire tale formazione, l’istituzione dovrà comunque tenere conto delle potenziali macchine e/o attrezzature utilizzate, dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e dei rischi a cui potrebbe essere sottoposto lo studente durante l’esperienza di tirocinio e/o stage. I precisi  accordi, compresi quelli formativi, sono tuttavia definiti nell’ambito della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda (struttura ospitante), nel quale si specifica a chi spetta l’onere della formazione.

Sorveglianza sanitaria

Qualora gli studenti siano esposti a rischi che prevedano la sorveglianza sanitaria obbligatoria (come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008), il Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante è tenuto a sottoporli a visita medica preventiva.

Lo scopo è accertare l’idoneità allo svolgimento delle attività lavorative previste nel PCTO, garantendo che non sussistano controindicazioni legate alla salute dello studente.

Consegna dei DPI

Nel caso in cui lo studente debba operare in ambienti in cui è richiesta l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’Azienda Ospitante ha l’obbligo di fornirli gratuitamente e di garantire un’adeguata formazione ed addestramento sul loro utilizzo.

È inoltre necessario, attraverso la vigilanza dei preposti, verificare che lo studente utilizzi correttamente i DPI durante tutta la durata dell’esperienza lavorativa.

Lavoro minorile e sicurezza nei PCTO

Un aspetto cruciale da considerare nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro è la tutela dei minori inseriti in tali esperienze. La normativa italiana sul lavoro minorile, regolata dal D. Lgs. 345/1999 e dal D. Lgs. 262/2000, stabilisce specifiche limitazioni alle attivitĂ  che possono essere svolte dai minori di 18 anni.

Sono vietati lavori particolarmente faticosi, pericolosi o insalubri, come quelli che comportano l’esposizione a agenti chimici, fisici e biologici dannosi.

Inoltre, sono previste restrizioni sugli orari di lavoro: i minori non possono lavorare in orari notturni e la durata della loro prestazione deve rispettare limiti specifici.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare attentamente i rischi specifici per i minori e adottare misure di protezione adeguate, nonchĂŠ a garantire una formazione dettagliata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai pericoli legati all’etĂ  e all’inesperienza dei giovani lavoratori.

Per questo motivo, in caso di lavoro minorile nell’ambito PCTO, la sezione del DVR relativa all’Alternanza Scuola – Lavoro deve essere integrata coerentemente con le limitazioni previste dalla normativa sul lavoro minorile.

L'articolo Alternanza Scuola – Lavoro: obblighi in materia di salute e sicurezza proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Tue, 25 Mar 2025 11:16:28 +0000
News n. 6
MUD 2025: categorie soggette, adempimenti e scadenze

Indice dei contenuti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025, è stato approvato il Modello Unico di dichiarazione Ambientale 2025, relativo alle attività di gestione dei rifiuti svolte nel 2024.

MUD: che cos’è

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati alla Camera di Commercio i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero relativi all’anno precedente la dichiarazione.

Le tipologie di MUD

Nel MUD i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (attraverso i codici CER), per produttore e provenienza.

Il DPCM prevede le seguenti tipologie di dichiarazione:

  • Rifiuti
  • Rifiuti semplificata
  • Imballaggi
  • RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MUD 2025 – rifiuti: chi lo deve presentare

Il DPCM 26 Gennaio 2024, apporta modifiche all’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti (individuati precedentemente dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e dal precedente DPCM 17 Dicembre 2021).

Il MUD 2025, riferito alle attivitĂ  effettuate nel 2024, deve essere quindi presentato dalle seguenti categorie:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attivitĂ  di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno piĂš di dieci dipendenti, che rientrano nelle seguenti categorie:
    • Rifiuti derivanti da attivitĂ  edilizia di costruzione, demolizione e scavo (fermo restando la possibilitĂ  di gestire gli stessi come sottoprodotti);
    • Rifiuti derivanti da attivitĂ  industriali;
    • Rifiuti derivanti da attivitĂ  sanitarie;
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

Chi non deve presentare il MUD 2025

Secondo quanto previsto dal DPCM, non devono presentare la dichiarazione MUD i soggetti che producono solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • I soggetti che effettuano attivitĂ  di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali;
    • Lavorazioni artigianali;
    • Fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
    • Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
    • Fosse settiche e reti fognarie;
  • Le imprese che esercitano attivitĂ  di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • Le imprese che esercitano attivitĂ  di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000€;
  • I liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Ai sensi dell’art. 190, comma 6, come modificato dal D. Lgs 116/2020, questi soggetti assolvono all’obbligo normativo di comunicazione delle attivitĂ  relative alla gestione dei rifiuti attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
  • I soggetti che svolgono le attivitĂ  di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Infine, i soggetti che durante l’anno 2024 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

ModalitĂ  di presentazione del MUD 2025

Il MUD 2025 va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione: tale adempimento prevede il caricamento del MUD compilato e firmato digitalmente sul portale del sito del MUD Telematico.

Per quanto riguarda le attivitĂ  di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

La presentazione del MUD telematico prevede il pagamento di 10€ relativi ai diritti di segreteria, che devono essere pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Gli Enti Locali (Comune, Consorzio di Comuni o ComunitĂ  Montana) devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite il seguente sito predisposto da Unioncamere.

Scadenza Presentazione MUD

La presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2025, riferito alle attivitĂ  effettuate nel 2024, deve avvenire entro il 28 Giugno 2025.

Comunicazione semplificata: chi può presentarla

È possibile assolvere agli obblighi di comunicazione tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) nel caso in cui ai dichiaranti ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non piĂš di sette rifiuti;
  • I rifiuti sono prodotti nell’unitĂ  locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • Per ogni rifiuto prodotto non vengono incaricati piĂš di tre trasportatori e piĂš di tre destinatari;
  • Vengono conferiti i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata, firmata ed inviata via PEC in formato PDF all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.

Comunicazione semplificata: modalitĂ  di presentazione

Per la presentazione del MUD, mediante l’iter di comunicazione semplificata, Il dichiarante dovrĂ  seguire i passaggi previsti dalle istruzioni fornite dal sito, scaricabili al seguente link.

Alla Comunicazione devono essere allegate la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante, la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

La presentazione del MUD 2025 mediante comunicazione semplificata prevede il pagamento di 15€ di diritti di segreteria, per ogni Unità Locale del dichiarante.

Sanzioni

Secondo il DPCM, sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione:

  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00.
  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Ecloga Italia offre supporto alla gestione degli adempimenti connessi al MUD.

Contattaci per capire se la tua Azienda è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD.

L'articolo MUD 2025: categorie soggette, adempimenti e scadenze proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Wed, 19 Mar 2025 08:00:35 +0000
News n. 7
Il Ruolo di PES, PAV e PEI nella Sicurezza Elettrica

Il rischio elettrico rappresenta una delle principali fonti di pericolo nei luoghi di lavoro in cui vengono svolti interventi su impianti e apparecchiature elettriche.

Per garantire la sicurezza degli operatori, la normativa italiana ha introdotto una classificazione specifica del personale addetto ai lavori elettrici.

Indice

Normativa di Riferimento PES PAV PEI

La normativa italiana che regola la sicurezza dei lavoratori in materia di rischio elettrico è il Decreto Legislativo 81/08.

Il Testo Unico, infatti, al capo III del Titolo III, “IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE” prevede una serie di obblighi a carico del Datore di Lavoro in materia di rischio elettrico. Tali obblighi riguardano sia gli impianti e le attrezzature elettriche presenti all’interno del luogo di lavoro, sia lo svolgimento di lavori di tipo elettrico.

In particolare, gli articoli 82 e 83, prevedono che il personale che effettua lavori sotto tensione o in prossimitĂ  di parti attive debba essere effettuato da lavoratori abilitati dal Datore di Lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivitĂ .

Per la garanzia dell’adeguatezza normativa, Il D. Lgs 81/2008 rimanda alle norme tecniche di riferimento, in particolare alla Norma CEI 11-27, una norma tecnica rilasciata dal Comitato Elettrico Italiano, ovvero l’Ente responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.

Classificazione del personale PES PAV PEI

La Norma CEI 11-27 definisce tre livelli di qualifica per il personale che opera su impianti elettrici:

  • PES – Persona Esperta: dispone di conoscenze tecniche approfondite e di esperienza pratica nel settore elettrico. Questa figura è in grado di valutare autonomamente i rischi connessi ai lavori elettrici e di adottare le misure di sicurezza necessarie.
  • PAV – Persona Avvertita: ha ricevuto un’adeguata formazione sui rischi elettrici ed è in grado di svolgere lavori su impianti elettrici, ma solo sotto la supervisione di una Persona Esperta.
  • PEI – Persona Idonea: oltre a possedere i requisiti di una PES, ha ottenuto un’abilitazione specifica per eseguire lavori sotto tensione nei limiti definiti dalla normativa.

Classificazione dei lavori elettrici

Le attivitĂ  svolte dal personale qualificato si suddividono in tre categorie principali:

  1. Lavori sotto tensione: interventi eseguiti su parti attive di un impianto elettrico in tensione, consentiti solo a personale con qualifica PEI.
  2. Lavori in prossimitĂ  di tensione: interventi eseguiti vicino a parti attive sotto tensione, che possono essere svolti da PES e PAV sotto determinate condizioni.
  3. Lavori fuori tensione: operazioni eseguite su impianti preventivamente scollegati dalla rete elettrica, che possono essere eseguite sia da PES che da PAV, purchĂŠ supervisionati.

Formazione PES PAV PEI

Il D. Lgs 81/2008, in accordo con la norma CEI 11-27, prevede che il personale che svolge lavori elettrici (PES – PAV- PEI) debba essere adeguatamente formato sul rischio elettrico.

La formazione è un aspetto cruciale per ottenere la qualifica di PES, PAV o PEI. I corsi di formazione previsti dalla normativa CEI 11-27 prevedono moduli teorici e pratici, con aggiornamenti periodici per mantenere elevate le competenze professionali. La formazione comprende:

  • Conoscenza delle normative e delle procedure di sicurezza.
  • Tecniche di lavoro sugli impianti elettrici.
  • Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva.
  • Simulazioni di interventi in situazioni di emergenza.

I corsi per il conseguimento delle qualifiche PES, PAV e PEI devono essere aggiornati con cadenza quinquennale o in caso di variazioni significative nelle attivitĂ  lavorative o nelle misure di sicurezza adottate.
Alcune categorie di lavoratori possono essere esonerate dalla formazione PES/PAV/PEI se dimostrano di possedere esperienza e conoscenze equivalenti, ad esempio attraverso titoli di studio o esperienze lavorative pregresse riconosciute dal datore di lavoro.

Valutazione del rischio elettrico

In accordo con quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’articolo 80, comma 2 del D. Lgs 81/2008 deve eseguire una valutazione del rischio elettrico che prenda in considerazione almeno i seguenti rischi rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione:

  • Contatti elettrici diretti;
  • Contatti elettrici indiretti;
  • Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • Innesco di esplosioni;
  • Fulminazione diretta ed indiretta;
  • Sovratensioni;
  • Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Misure di prevenzione e protezione

Sulla base del risultato della valutazione, al fine di ridurre il rischio elettrico nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro è fondamentale adottare misure di prevenzione e protezione adeguate:

  • Progettazione sicura degli impianti elettrici, per minimizzare i pericoli di contatto diretto e indiretto.
  • Utilizzo di dispositivi di protezione collettiva, come interruttori differenziali, barriere e segregazioni.
  • Impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei, come guanti isolanti, tappeti e attrezzi isolati.
  • Segnaletica e delimitazione delle aree di lavoro, per prevenire l’accesso non autorizzato a zone a rischio.
  • Procedure operative ed incarico allo svolgimento di lavori elettrici a solo personale competente (PES, PAV, PEI), per garantire che le attivitĂ  siano svolte in sicurezza.
  • Verifiche periodiche e manutenzione degli impianti elettrici, per assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, cosĂŹ come stabilito dall’articolo 86 del D. Lgs 81/2008 e dalla norma CEI 11-27.
  • Rispetto delle distanze di lavoro dalle parte attive, in caso di svolgimento di lavori non elettrici, cosĂŹ come previsto dall’articolo 83 del D. Lgs 81/2008

 

L'articolo Il Ruolo di PES, PAV e PEI nella Sicurezza Elettrica proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Wed, 05 Mar 2025 09:06:41 +0000
News n. 8
Bando ISI: incentivi sicurezza Inail

A partire dal 14 aprile 2025 viene aperta la possibilità di accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al Bando ISI, per l’incentivazione dell’adozione di misure di mitigazione dei rischi lavorativi.

Bando ISI: di cosa si tratta

Il Bando ISI INAIL 2025 è un’iniziativa dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), finalizzata a incentivare le imprese nell’adozione di misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Bando rientra nell’ambito di quanto stabilito dall’Articolo 11, Comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008, che prevede che lo Stato debba svolgere attività promozionali per la diffusione della sicurezza nelle imprese.

Il finanziamento, erogato a fondo perduto, è destinato a progetti che riducano i rischi professionali, promuovano la sostenibilitĂ  ambientale e favoriscano l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza sul lavoro.

Obiettivi e destinatari

L’obiettivo del bando è supportare le imprese nell’attuazione di interventi volti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le risorse finanziarie sono destinate a progetti che includono la riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza, la bonifica di materiali contenenti amianto e l’acquisto di macchinari innovativi a basso impatto ambientale.

Possono accedere al finanziamento tutte le imprese che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, nonchĂŠ enti del Terzo Settore per interventi specifici riguardanti la movimentazione manuale di persone.

Bando ISI: dove si presenta la richiesta

Le domande di partecipazione devono essere istruite in modalitĂ  telematica tramite la sezione dei servizi on-line di INAIL.

Bando ISI: scadenza presentazione richiesta

La documentazione richiesta per la presentazione del bando ISI deve essere presentata a partire dal 14 aprile 2025 ed entro il 30 maggio 2025.

Finanziamenti e progetti ammissibili

Il bando prevede cinque diversi assi di finanziamento:

  • Asse 1: Interventi per la riduzione dei rischi tecnopatici e infortunistici, inclusa l’adozione di modelli organizzativi per la sicurezza sul lavoro.
  • Asse 2: Acquisto di attrezzature e dispositivi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • Asse 3: Bonifica da materiali contenenti amianto mediante rimozione e smaltimento.
  • Asse 4: Supporto a micro e piccole imprese in settori specifici, come l’artigianato e il trasporto.
  • Asse 5: Incentivi per micro e piccole imprese agricole per l’acquisto di macchinari innovativi ed ecologici.

Le modalitĂ  di presentazione della richiesta di adesione al Bando per ogni Asse devono ancora essere rilasciate da INAIL.

EntitĂ  del finanziamento e modalitĂ  di presentazione delle domande

I finanziamenti coprono fino al 65% delle spese ammissibili per i progetti rientranti negli Assi 1, 2, 3 e 4,  fino all’80% per i progetti relativi all’Asse 1.2 e per giovani agricoltori dell’Asse 5.2.

L’importo finanziabile varia tra 5.000 e 130.000 euro, senza un minimo per le microimprese con meno di 50 dipendenti.

L'articolo Bando ISI: incentivi sicurezza Inail proviene da Ecloga Italia S.p.A..

Data articolo: Tue, 25 Feb 2025 08:34:06 +0000

Le notizie sul lavoro, ricerca lavoro e pensioni

Offerte lavoro, concorsi, bandi