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La sicurezza alimentare si basa su un sistema strutturato di autocontrollo aziendale (HACCP), affiancato da un’articolata rete di controlli ufficiali svolti da autorità pubbliche. Comprendere il funzionamento delle ispezioni, i soggetti che le eseguono e le possibili conseguenze in caso di irregolarità rappresenta un aspetto centrale per ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA).
In Italia, gli enti incaricati dei controlli ufficiali sono:
Questi enti agiscono in base ai poteri conferiti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare trova il proprio fondamento in un articolato quadro normativo di origine europea e nazionale, volto a garantire la tutela della salute del consumatore lungo l’intera filiera alimentare.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce l’obbligo, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare, di predisporre, attuare e mantenere un sistema di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP, quale strumento cardine per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.
Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina invece l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali, definendo le competenze delle autorità preposte, le tipologie di verifica (ispezioni, audit, campionamenti) e i poteri attribuiti agli organi di controllo.
A livello nazionale, il D. Lgs 27/2021 recepisce e attua le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, individuando le autorità competenti sul territorio italiano e regolamentando gli aspetti operativi e procedurali dei controlli ufficiali.
Completa il quadro normativo il D. Lgs 193/2007, che disciplina il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni della normativa in materia di igiene degli alimenti e di mancata o non corretta applicazione del sistema HACCP.
Nel loro complesso, tali disposizioni definiscono in modo puntuale gli obblighi a carico degli OSA, i poteri ispettivi delle autorità di controllo e le conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali non conformità riscontrate.
Le verifiche ufficiali in materia di sicurezza alimentare possono essere effettuate in diverse circostanze e modalità , in funzione della tipologia di attività svolta, delle caratteristiche del processo produttivo e del livello di rischio associato. L’obiettivo dei controlli non è esclusivamente repressivo, ma principalmente preventivo, finalizzato a garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria e la tutela della salute del consumatore.
In particolare, le ispezioni possono avvenire nell’ambito di:
Il principio che guida l’intero sistema di vigilanza è quello del controllo basato sul rischio: le attività che presentano un rischio igienico-sanitario più elevato, per tipologia di alimenti trattati o modalità operative, sono soggette a una maggiore frequenza e intensità delle ispezioni. Tale approccio consente di concentrare le risorse di controllo dove il potenziale impatto sulla salute pubblica risulta più significativo, rafforzando l’efficacia complessiva del sistema di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali, gli organi di controllo hanno il compito di verificare sia le condizioni strutturali e operative dei locali sia l’effettiva applicazione del sistema di autocontrollo HACCP. L’accesso ai locali deve avvenire durante l’orario di esercizio e senza ostacoli, consentendo la valutazione completa delle attività svolte.
Le verifiche comprendono, in sintesi:
L’OSA è tenuto a collaborare con gli ispettori, garantendo la disponibilità della documentazione richiesta (manuale HACCP, registri di monitoraggio, schede di tracciabilità e schede tecniche dei prodotti). Al termine, viene redatto un verbale che riporta eventuali non conformità , prescrizioni e termini per l’adeguamento.
Il regime sanzionatorio in materia di igiene degli alimenti è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs 193/2007, che definisce le conseguenze amministrative applicabili in caso di violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare. Tale disposizione rappresenta uno strumento centrale per garantire l’effettiva applicazione delle procedure di autocontrollo e il rispetto degli obblighi a carico degli Operatori del Settore Alimentare.
In particolare, la norma prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di mancata o non corretta attuazione del sistema HACCP, nonché sanzioni connesse a carenze di natura strutturale, igienica o organizzativa che possano compromettere la sicurezza degli alimenti.
Si riportano di seguito le principali sanzioni applicate nei confronti dell’OSA inadempiente:
| Comma 3 | OSA che non effettua la notifica all’ Autorità competente che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata | Da €1500 a €9000 (€3000) |
| Comma 3 | OSA che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento già registrato, senza aver comunicato all’Autorità competente l’aggiornamento della valutazione (variazioni societarie o cumulo) | Da €500 a €3000 (€1000) |
| Comma 4 | OSA della produzione primaria che non rispetta l’allegato I (del Reg. CE 852/04) | Da €250 a €1500 (€500) |
| Comma 5 | OSA che non rispetta l’allegato II (del Reg. CE 852/04) | Da €500 a €3000 (€1000) |
| Comma 6 | OSA sprovvisto di Manuale HACCP e/o di procedure di rintracciabilità | Da €1000 a €6000 (€2000) |
| Comma 7 | Inadeguatezza nei requisiti e nelle procedure HACCP | Prescrizione ed eventuale sanzione da €1000 a €6000 (€2000) |
| Comma 8 | Mancata o non corretta applicazione delle procedure HACCP | Da €1000 a €6000 (€2000) |
È inoltre riconosciuta all’autorità competente la possibilità di intervenire mediante specifiche misure correttive. Il comma 7 dell’articolo 6, infatti, introduce l’istituto della prescrizione per le inadeguatezze non direttamente riferibili alla sicurezza alimentare, attraverso il quale l’autorità di controllo assegna all’OSA un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate: se l’OSA adempie alla prescrizione nei tempi stabiliti dall’Ente dandone evidenza, è esonerato dall’applicazione della sanzione pecuniaria.
Questo meccanismo evidenzia come il sistema sanzionatorio non abbia una finalità esclusivamente punitiva, ma persegua soprattutto un obiettivo preventivo e correttivo, orientato a favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza alimentare e il miglioramento continuo dei livelli di igiene lungo tutta la filiera.
Nell’ambito dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, l’Autorità competente è tenuta ad adottare misure proporzionate ed efficaci qualora vengano riscontrate non conformità normative o situazioni di rischio per la salute pubblica. Tra gli strumenti a disposizione dell’organo di vigilanza rientrano i provvedimenti di sequestro di alimenti, attrezzature e locali, finalizzati a interrompere la commercializzazione di prodotti non conformi, a prevenire il protrarsi di condotte illecite e a garantire l’accertamento delle responsabilità . Le principali tipologie di sequestro applicabili nel settore della sicurezza alimentare sono le seguenti:
Il sistema dei controlli ufficiali e dei relativi provvedimenti cautelari trova il proprio fondamento nel Reg. (UE) 2017/625 e nel D. Lgs 27/2021, che disciplinano rispettivamente l’organizzazione dei controlli e il quadro sanzionatorio nazionale in materia di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali in materia di sicurezza alimentare, è essenziale che l’operatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare il rispetto delle normative e l’effettiva applicazione del sistema di autocontrollo. A tal fine, occorre avere prontamente disponibile una documentazione completa, aggiornata e facilmente consultabile. I principali documenti da tenere a disposizione comprendono:
La disponibilità , la completezza e l’aggiornamento costante di questi documenti rappresentano uno degli aspetti maggiormente valutati durante le ispezioni, in quanto forniscono un chiaro riscontro dell’efficacia del sistema di autocontrollo e della corretta gestione operativa da parte dell’OSA. Mantenere la documentazione ordinata e sempre aggiornata non solo facilita le verifiche ispettive, ma contribuisce anche a prevenire rischi per la sicurezza alimentare.
L'articolo Organi di vigilanza e HACCP: controlli per la sicurezza alimentare proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 07 Jan 2026 10:35:12 +0000Si informa la gentile clientela che i nostri uffici saranno chiusi per le festività natalizie dal giorno 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi.
Le attività riprenderanno il normale svolgimento a partire dal giorno 7 gennaio 2026.
L’area medicina riprenderà il normale svolgimento delle attività dal giorno 7 gennaio 2026.
In caso di urgenze è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentiecloga.it
Ecloga Italia S.p.A. augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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Data articolo: Wed, 17 Dec 2025 09:00:57 +0000Il servizio catering richiede un sistema di gestione della sicurezza alimentare particolarmente rigoroso, poiché la preparazione e la somministrazione degli alimenti avvengono spesso al di fuori dei locali di produzione.
Per questo motivo è fondamentale applicare un piano di autocontrollo efficace basato sui principi HACCP e sulle buone prassi igieniche.
Il servizio catering rappresenta un ambito particolarmente sensibile in materia di sicurezza alimentare, poiché prevede la preparazione, il trasporto e la somministrazione di alimenti in condizioni spesso variabili e lontane dai locali di produzione, con un conseguente aumento dei rischi legati alla contaminazione e alla conservazione degli alimenti.
Nel servizio catering i rischi possono essere classificati in tre categorie principali. Di seguito sono riportati in forma di elenco puntato, con descrizioni più verticali e specifiche per il settore.
Nel servizio catering, la sicurezza alimentare si fonda sulle procedure HACCP, come previsto dal Regolamento CE 852/2004. Il metodo si basa sull’analisi dei pericoli, sull’individuazione dei punti critici di controllo (CCP) e sulla definizione di misure volte a prevenire rischi per i consumatori.
Questo metodo si basa su 7 principi fondamentali:
Oltre all’applicazione del sistema HACCP, nel servizio catering è necessario garantire condizioni igieniche conformi alla normativa.
Ciò significa rispettare i criteri microbiologici degli alimenti, adottare procedure idonee per assicurare la corretta igiene in tutte le fasi operative, mantenere rigorosamente la catena del freddo e/o del caldo, controllare le temperature di conservazione e trasporto e procedere, quando richiesto, a campionamenti e analisi per dimostrare la sicurezza dei prodotti somministrati.
Le buone prassi igieniche sono il punto di partenza per garantire la sicurezza alimentare nel catering, un settore in cui la gestione del cibo è resa più delicata dai continui spostamenti, dalle cucine mobili e dalla necessità di mantenere le temperature corrette dal momento della preparazione fino al servizio.
La scelta di materie prime e di fornitori idonei, insieme al controllo visivo e documentale degli alimenti al momento del ricevimento, rappresenta un passaggio essenziale.
Per evitare contaminazioni crociate, è importante mantenere una chiara separazione tra alimenti crudi e cotti e utilizzare attrezzature dedicate alle diverse lavorazioni.
Anche il personale deve rispettare standard igienici elevati: abbigliamento adeguato, corrette abitudini di lavoro e una formazione che gli permetta di operare con consapevolezza in contesti spesso variabili.
Nel catering, inoltre, la gestione delle temperature è cruciale. Il mantenimento della catena del freddo o del caldo deve essere garantito non solo nei locali di produzione, ma anche durante il trasporto e nel corso dell’evento, utilizzando mezzi refrigerati o contenitori termici adeguati.
A questo proposito, l’OSA deve garantire la piena rintracciabilità degli alimenti, registrando tutte le fasi dalla produzione alla somministrazione
Infine, un’attenzione particolare deve essere dedicata alla pulizia e alla sanificazione di attrezzature, veicoli, contenitori e superfici.
Queste operazioni, insieme al monitoraggio costante degli infestanti (particolarmente importante quando si lavora in ambienti temporanei o all’aperto) devono seguire procedure chiare e puntualmente descritte nel manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri dell’HACCP.
In caso di alimenti potenzialmente non sicuri, o in caso di eventi avversi, l’OSA che gestisce il servizio catering deve applicare quanto previsto dall’art. 19 del Reg. CE 178/2002, attivando procedure tempestive e adeguate.
Il primo passo è contattare immediatamente l’ATS, inviando una comunicazione formale contenente tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dell’azienda e dei prodotti coinvolti. Nel catering diventa particolarmente importante conservare gli avanzi degli alimenti preparati e somministrati, poiché possono essere essenziali per le analisi di laboratorio.
Occorre mettere a disposizione il Manuale HACCP, le schede di registrazione, le fatture e i DDT relativi alle materie prime. La tracciabilità permette di ricostruire rapidamente i lotti e identificare l’origine del problema.
Durante le indagini delle autorità sanitarie, l’OSA deve collaborare pienamente, fornendo ogni tipo di supporto e documentazione richiesta.
Parallelamente, deve implementare misure interne per evitare che l’evento si ripeta: questo può includere la revisione del piano di autocontrollo, ulteriori azioni correttive e formazione aggiuntiva del personale.
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Data articolo: Wed, 03 Dec 2025 12:01:10 +0000Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l’attestazione formale della conformità antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con l’introduzione della SCIA antincendio, il sistema autorizzativo è stato profondamente riorganizzato, passando da un procedimento basato sul rilascio preventivo del certificato a un modello dichiarativo fondato sulla responsabilità del titolare dell’attività .
Il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è un iter autorizzativo finalizzato a verificare che un’attività rispetti tutte le prescrizioni antincendio previste dalla normativa vigente.
Storicamente il CPI costituiva l’autorizzazione necessaria per l’avvio dell’attività , rilasciata dai Vigili del Fuoco dopo valutazione tecnica e sopralluogo. Con il D.P.R. 151/2011 questo sistema è stato trasformato: oggi l’avvio dell’attività avviene tramite SCIA antincendio, mentre il CPI continua ad essere previsto solo in casi specifici, in particolare quando è necessario un controllo diretto del Comando dei Vigili del Fuoco prima del completamento dell’iter.
La SCIA antincendio è oggi il titolo principale per iniziare, modificare o proseguire un’attività soggetta a controlli antincendio.
Consiste in una segnalazione che il Datore di Lavoro presenta dichiarando, tramite asseverazione di un tecnico abilitato, che l’attività rispetta le norme di prevenzione incendi.
Il CPI, invece, è il risultato di un iter autorizzativo più articolato: in seguito alla presentazione della SCIA, per determinate attività i Vigili del Fuoco effettuano un sopralluogo e, in caso di esito positivo, rilasciano il certificato che attesta la piena conformità alle prescrizioni antincendio.
Le attività che rientrano nell’obbligo di SCIA antincendio o nell’iter del CPI devono inoltre rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al proprio settore.
Quando per una specifica attività esistono regole tecniche verticali (RTV) – ossia norme tecniche dedicate a quella tipologia di attività , come scuole, alberghi, autorimesse, strutture sanitarie, edifici civili o depositi – queste costituiscono il riferimento principale e devono essere applicate integralmente.
Nel caso in cui non siano presenti RTV dedicate, l’attività deve conformarsi alla regola tecnica orizzontale contenuta nel DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che fornisce criteri generali, flessibili e modulabili per la progettazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Il Codice si applica quindi come struttura normativa di riferimento per tutte le attività prive di una specifica norma verticale.
Il D.P.R. 151/2011 individua le 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (CPI e SCIA di prevenzione incendi). L’elenco delle attività soggette è riportato all’interno dell’Allegato 1 del Decreto, di si cui riporta di seguito una lista indicativa e non esaustiva delle principali categorie soggette:
Ciascuna attività soggetta viene suddivise in tre diverse categorie (A, B e C) allo scopo di differenziare gli iter autorizzativi in funzione del rischio.
L’iter della SCIA antincendio segue una struttura comune per tutte le attività soggette, benché alcuni passaggi varino in funzione della categoria di rischio.
In generale, il procedimento inizia con una valutazione preliminare, durante la quale si analizza l’effettiva necessità di avvio dell’iter autorizzativo, sulla base delle caratteristiche dell’attività .
Per le attività soggette di categoria B e C è richiesta la predisposizione di un progetto antincendio, che deve essere presentato al Comando dei Vigili del Fuoco affinché venga verificata la conformità alle norme tecniche: in questi casi, il rilascio del parere di conformità è un passaggio obbligato.
Una volta ottenuto l’eventuale parere e definiti gli interventi necessari, il titolare procede con la realizzazione delle opere, degli impianti e delle misure antincendio previste, applicando le disposizioni delle regole tecniche verticali specifiche o, in loro assenza, della regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.
Completati i lavori, si procede con la presentazione della SCIA antincendio, che comprende la dichiarazione del titolare dell’attività , l’asseverazione del professionista antincendio, la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e l’attestazione dei versamenti dovuti. Con la SCIA, l’attività dichiara formalmente la propria conformità alle norme e può avviare l’esercizio sotto la responsabilità del titolare.
Successivamente, i Vigili del Fuoco effettuano i controlli previsti in base alla categoria dell’attività :
| Categoria | Definizione | Iter autorizzativo previsto |
| A | Attività dotate di “regola tecnica†di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità | ·        Presentazione SCIA con asseverazione tecnica |
| ·        Controllo a campione in sito da parte dei VVF | ||
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| B | Attività presenti in Cat. A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità | ·        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ·        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C | ·        Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco | |
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| C | Attività con alto livello di complessità , indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica†| ·        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ·        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| ·        Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ·        Rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi) da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio |
Il rinnovo della conformità antincendio rappresenta un adempimento sempre obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’attività richieda o meno il rilascio formale del CPI. Si tratta di un aggiornamento periodico attraverso il quale il titolare attesta che l’attività continua a rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.
La periodicità del rinnovo è stabilita dal D.P.R. 151/2011: per la maggior parte delle attività è fissata a cinque anni, mentre per alcune tipologie specifiche il rinnovo è richiesto ogni dieci anni.
Per completare il rinnovo, il titolare deve presentare una dichiarazione che confermi la permanenza dei requisiti di sicurezza, accompagnata – quando necessario – da un’asseverazione tecnica redatta da un professionista antincendio. È inoltre previsto il versamento degli oneri amministrativi associati.
La nota VVF n. 1640/2024 ha chiarito in modo esplicito il regime sanzionatorio collegato a questo adempimento: il mancato rinnovo costituisce una violazione penalmente rilevante, mentre un rinnovo tardivo non comporta responsabilità penale. Resta comunque fermo che l’attività non può essere esercitata senza una attestazione di rinnovo valida e in corso di efficacia.
La presenza di un’attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco si ripercuote anche sul livello di formazione degli addetti antincendio presenti all’interno del luogo di lavoro.
Secondo quanto stabilito dal DM 02/09/2021, le attività soggette all’obbligo di CPI / SCIA di prevenzione incendi hanno l’obbligo di elaborare un Piano di Emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie di emergenza, a prescindere dal numero di lavoratori presenti.
Il piano di Emergenza deve essere testato periodicamente, attraverso lo svolgimento di prove di evacuazione, di norma almeno una volta l’anno.
Il DM 02/09/2021, infatti, prevede che per le attività soggette all’obbligo di SCIA antincendio / CPI la formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze debba avere un livello di complessità minimo pari a L2 (ex “rischio medio†ai sensi del precedente DM 10/03/1998), fatta eccezione per le attività che prevedono un livello di complessità L3 (“rischio alto†ai sensi del precedente DM 10/03/1998) :
In tutti i casi, il DM 02/09/2021, prevede l’aggiornamento quinquennale della formazione.
L'articolo CPI: quando è necessario, e per quali attività ? proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 26 Nov 2025 11:25:10 +0000Gli spazi confinati o sospetti di inquinamento sono contesti lavorativi che richiedono particolare attenzione a causa dei gravi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La gestione di tali attività deve basarsi su un’attenta valutazione dei rischi, sulla pianificazione delle procedure di lavoro e sull’applicazione rigorosa delle misure previste dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.
Il D.P.R. 177/2011, definisce gli “spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento†come quei luoghi che, per configurazione, ubicazione e tipologia di attività , possono presentare rischi particolarmente elevati per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della possibile presenza di atmosfere pericolose, scarsa ventilazione naturale e accessi limitati e, conseguentemente, difficoltà di fuga o recupero del lavoratore.
L’articolo 1 del D.P.R. 177/2011 rimanda ai luoghi di lavoro indicati dagli articoli 66 e 121 del D. Lgs 81/2008, che richiamano espressamente le attività in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, condutture, caldaie, recipienti e simili, dove può verificarsi il rilascio di gas deleteri o carenza di ossigeno.
L’Allegato IV, sezione 3, del D. Lgs 81/2008 individua come ambienti confinati anche tubazioni, canalizzazioni, serbatoi, silos e tutti gli spazi chiusi non progettati per la permanenza continuativa di persone, ma nei quali può rendersi necessario accedere per operazioni di manutenzione, pulizia o ispezione.
Lavorare in spazi confinati o sospetti di inquinamento espone i lavoratori a rischi derivanti dalle caratteristiche dell’ambiente e dalla presenza di sostanze pericolose.
Tra i principali rischi si annoverano la carenza di ossigeno o l’accumulo di gas tossici, o infiammabili/ esplosivi, che possono provocare asfissia, intossicazioni acute o esplosioni.
La configurazione fisica degli spazi, con accessi limitati, scale verticali e superfici irregolari, aumenta il rischio di cadute, urti o intrappolamento, mentre la presenza di materiali liquidi, fanghi o polveri granulari può portare a seppellimento o soffocamento.
A questi fattori si aggiungono stress psicofisico e rischi ergonomici, dovuti alla permanenza in spazi ristretti e a posture obbligate durante le operazioni.
La disciplina in materia di spazi confinati si fonda principalmente sul D. Lgs 81/2008, che stabilisce le misure generali di tutela da adottare in mitigazione del rischio, e sul D.P.R. 177/2011, che definisce i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in tali ambienti.
Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento si inseriscono all’interno della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs 81/2008, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS, volta individuare con precisione gli ambienti confinati presenti e i pericoli specifici connessi al loro accesso.
A valle della valutazione, il Datore di Lavoro deve:
Inoltre, il Datore di Lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori coinvolti siano specificamente formati e addestrati (D.P.R. 177/2011, art. 2), e che i DPI siano adeguati e mantenuti in efficienza.
Il D.P.R. 177/2011 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in contesto di appalto o subappalto debbano possedere specifici requisiti di qualificazione, tra cui:
Il committente o Datore di Lavoro appaltante, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 177/2011 e dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008, ha l’obbligo di:
Il subappalto è ammesso solo se preventivamente autorizzato dal committente e a condizione che anche l’impresa subappaltatrice possieda i requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 177/2011.
La mancata verifica di tali requisiti configura una grave violazione delle norme di sicurezza e può comportare responsabilità penale e civile solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni del 17/04/2025 che ha aggiornato le disposizioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati definiti i requisiti formativi per i lavoratori che operano in spazi confinati o sospetti di inquinamento.
In precedenza, l’obbligo di formazione per il personale operante in tali ambienti era già previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 177/2011, che anticipava l’emanazione di un provvedimento specifico volto a definire contenuti, modalità e criteri della formazione, mai concretamente rilasciato. L’Accordo del 2025 ha quindi colmato questa lacuna normativa, introducendo un corso specifico che pone i seguenti obiettivi:
L’Accordo prevede un corso di durata complessiva di 12 ore, suddivise in 4 ore di modulo teorico (giuridico-tecnico) e 8 ore di modulo pratico, con successivo aggiornamento quinquennale attraverso un corso pratico di 4 ore, al fine di garantire il mantenimento e il consolidamento delle competenze operative.
Le misure di prevenzione e protezione nei lavori in spazi confinati devono essere pianificate e attuate in conformità con quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.
Il D. Lgs 81/2008 impone di verificare preventivamente l’assenza di pericoli o di procedere al risanamento dell’atmosfera, vietando l’accesso finché non sia accertata la sicurezza. Il Datore di Lavoro deve assicurare una ventilazione adeguata, controlli continui delle concentrazioni di ossigeno e gas pericolosi, e garantire la presenza di personale di sorveglianza all’esterno dell’ambiente.
Il D.P.R. 177/2011 integra tali obblighi imponendo la predisposizione di procedure operative scritte, l’adozione di un permesso di lavoro, la definizione delle modalità di comunicazione e recupero, e la presenza di almeno un lavoratore con esperienza triennale documentata nel settore.
Inoltre, il regolamento stabilisce che le imprese siano dotate di idonee attrezzature, DPI e sistemi di rilevazione e che le attività siano condotte solo da personale qualificato e costantemente sorvegliato.
L’utilizzo dei DPI è parte integrante delle misure di protezione e deve essere definito sulla base della valutazione dei rischi specifici.
Nei lavori in spazi confinati è essenziale l’impiego di DPI per la protezione delle vie respiratorie (autorespiratori o sistemi ad aria compressa), imbracature di sicurezza collegate a sistemi di recupero, dispositivi di comunicazione, elmetti, guanti e calzature antiscivolo o antistatiche.
Il Datore di Lavoro deve garantire che tali dispositivi siano idonei, mantenuti in perfetta efficienza e utilizzati correttamente.
Trattandosi di DPI di III categoria. il personale deve essere addestrato all’uso pratico dei DPI, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 81/2008 e dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. 177/2011.
Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento la sorveglianza sanitaria assume un ruolo essenziale per verificare l’idoneità fisica e psicologica dei lavoratori alle condizioni operative previste.
Il Medico Competente, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008, deve valutare la capacità del lavoratore di operare in ambienti con possibili carenze di ossigeno o presenza di agenti tossici, nonché l’idoneità all’utilizzo dei DPI respiratori.
Le visite devono essere preventive e periodiche, con particolare attenzione alle funzioni respiratorie e cardiovascolari.
Le violazioni delle disposizioni sugli spazi confinati comportano sanzioni severe.
Il Datore di Lavoro o dirigente che consenta l’accesso ai lavoratori senza aver accertato la sicurezza dell’ambiente, in violazione dell’art. 66 del D. Lgs 81/2008, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
La mancata adozione delle procedure di sicurezza, la mancata formazione o addestramento del personale e l’assenza dei DPI prescritti possono integrare violazioni dell’art. 18 e dell’art. 77 del D. Lgs 81/2008, con sanzioni amministrative e penali.
Nel caso di affidamento dei lavori a imprese non qualificate ai sensi del D.P.R. 177/2011, il committente e il Datore di Lavoro rispondono solidalmente per le conseguenze di eventuali infortuni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste dal Testo Unico e dalla normativa civile e penale.
L'articolo Spazi confinati: definizione, normativa e adempimenti proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Mon, 17 Nov 2025 08:00:12 +0000È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto-Legge 31 ottobre  2025, n. 159 (DL 159/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civileâ€.
Il decreto apporta modifiche al D. Lgs 81/2008, allo scopo di aumentare i livelli di tutela dei lavoratori e rendere più efficiente il sistema di vigilanza.
Secondo quanto stabilito dal DL 159/2025 A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL sarà autorizzato a rivedere le aliquote contributive in base all’andamento infortunistico aziendale, introducendo un sistema di bonus.
Le imprese che investono in prevenzione e che presentano bassi tassi di infortunio potranno beneficiare di riduzioni sui premi assicurativi.
Le modalità di accesso al beneficio saranno definite, con decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
Sono escluse dalle agevolazioni le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano subito sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro.
Il nuovo Decreto Legge introduce l’obbligo di dotazione di un badge elettronico obbligatorio per i cantieri edili in regime di appalto e subappalto, da fornire a ciascun lavoratore che accede in cantiere.
L’adempimento, che nasce con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e l’accesso in cantiere di personale non censito in fase di progettazione dell’attività , prevederà quindi la creazione di un tesserino identificativo del lavoratore, già in essere in accordo con quanto già previsto dall’articolo 26 del D Lgs 81/2008, ma dotato di sistema di gestione digitale e centralizzata delle informazioni sui lavoratori impiegati in cantiere.
L’obbligo di dotazione del badge potrà essere esteso, con decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni, ad ulteriori ambiti di attività a rischio elevato.
Il decreto prevede il rafforzamento del sistema ispettivo, con un piano straordinario di assunzioni:
Questo intervento risponde all’esigenza di aumentare la presenza ispettiva sul territorio, garantendo un controllo più efficace e tempestivo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dovrà prevedere un focus specifico della propria attività di vigilanza sui datori di lavoro operanti in regime di subappalto pubblico o privato, al fine di garantire la regolarità dei rapporti e la tutela dei lavoratori.
In ambito cantieristico, il DL 159/2025 prevede una modifica nei contenuti obbligatori della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri, che dovrà ora includere anche l’indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto.
Il DL 159/2025 interviene sulla disciplina della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche rafforzano il sistema introdotto dal DL 19/2024, con l’obiettivo di rendere la patente uno strumento effettivo di qualificazione e responsabilità .
Il Decreto Legge 159/2025 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, stabilendo che tale aggiornamento avvenga secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza di specifiche disposizioni, in proporzione al livello di rischio e alle dimensioni dell’azienda. Si tratta di un’estensione dell’obbligo già previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs 81/2008.
Entro il 31 dicembre 2026, dovrà essere emanato un nuovo Accordo Stato-Regioni che aggiornerà la disciplina degli adempimenti in materia di alcol-dipendenza e tossicodipendenza, con l’obiettivo di uniformare le procedure di verifica e rafforzare la prevenzione nei settori a rischio.
L’art. 77 del D. Lgs. 81/2008 viene modificato dall’articolo 5 del DL 159/2025, prevedendo che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI, garantendo manutenzione, riparazione, igiene e sostituzioni, anche per gli indumenti che assumono funzione di protezione.
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Data articolo: Wed, 12 Nov 2025 08:59:47 +0000La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) coinvolge numerose attività lavorative in cui il corpo è sottoposto a sforzi fisici significativi, spesso ripetuti o prolungati nel tempo.
Le operazioni di sollevamento e trasporto manuale di carichi richiedono sforzo fisico significativo e, se non gestite correttamente, possono determinare affaticamento muscolare, posture scorrette e danni all’apparato muscoloscheletrico.
Una corretta valutazione dei rischi e l’adozione di soluzioni ergonomiche sono strumenti fondamentali per prevenire infortuni e patologie professionali legate alla MMC.
La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), secondo quanto definito dall’articolo 167 del D. Lgs 81/2008, comprende le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
In questo contesto rientrano quindi le attività di sollevamento e trasporto manuale di carichi.
Nell’ambito del sollevamento manuale di carichi, la normativa in materia di MMC considera solamente i carichi superiori ai 3 kg e individua limiti di peso raccomandati in relazione alla frequenza di movimentazione e al genere dell’operatore:
Tali limiti sono da considerarsi indicati e relativi solamente ad una movimentazione adeguata del carico, effettuata in condizioni ottimali.
Carichi superiori a questi valori devono essere considerati a rischio critico, richiedendo ausili meccanici o operazioni con più operatori.
La Movimentazione Manuale dei Carichi espone i lavoratori a una serie di rischi che possono manifestarsi sia in modo immediato sia nel tempo.
Tra le problematiche più comuni vi sono i disturbi muscolo-scheletrici, che interessano principalmente la schiena, le spalle, i gomiti e le ginocchia. Tra questi rientrano lombalgie, ernie discali, tendiniti, epicondiliti, borsiti e sindromi da compressione nervosa. Questi disturbi si sviluppano soprattutto quando le operazioni di sollevamento o trasporto vengono effettuate in modo scorretto, con posture errate, carichi troppo pesanti o movimenti ripetuti senza pause adeguate.
Oltre ai rischi cronici, la MMC può comportare eventi acuti come strappi muscolari, distorsioni, contusioni o cadute dovute alla perdita di controllo del carico.
La probabilità di infortunio aumenta in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, come pavimenti scivolosi o irregolari, spazi di manovra limitati, ostacoli sul percorso, illuminazione insufficiente o temperature e umidità non ottimali.
Anche il genere, la forma fisica, l’età , la fatica accumulata e la formazione ricevuta influenzano la capacità del lavoratore di gestire carichi in sicurezza
Il riferimento normativo principale è il Titolo VI del D. Lgs 81/2008, che disciplina la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC).
Gli articoli 167–171 e l’Allegato XXXIII stabiliscono gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di movimentazione manuale dei carichi.
Secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 168 del D. Lgs 81/2008, Il Datore di Lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve effettuare una valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi.
Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 168 del D. Lgs 81/2008, la valutazione del rischio da MMC deve basarsi su criteri e metodi riconosciuti dalle norme tecniche riconosciute (Norma UNI ISO 11228 – 1 per quanto riguarda il sollevamento e trasporto manuale di carichi).
Nel contesto della valutazione del rischio da MMC, i fattori da considerare sono molteplici:
Le misure preventive previste dal Titolo VI del D. Lgs 81/2008 e la norma tecnica UNI 11228-1 in materia di MMC si articolano in:
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora la valutazione del rischio identifichi esposizione significativa al rischio di MMC.
Per il personale esposto il Datore di Lavoro deve quindi prevedere la nomina di un Medico Competente e l’adozione di una procedura di sorveglianza sanitaria conforme a quanto previsto dall’articolo 41del D. Lgs 81/2008.
Nell’ambito della Movimentazione manuale dei carichi, il medico competente valuta lo stato di salute del lavoratore al fine del rilascio del certificato di idoneità del lavoratore, monitorando l’insorgenza di patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il Medico Competente, nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori, collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP e il RLS allo svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi e all’identificazione delle corrette misure di prevenzione e protezione da adottare.
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Data articolo: Mon, 03 Nov 2025 08:00:48 +0000I rischi connessi alle differenze di genere derivano dalle diverse modalità con cui uomini e donne possono essere esposti ai pericoli lavorativi. Il D. Lgs 81/2008 richiede che la valutazione del rischio consideri tali differenze, comprese molestie e discriminazioni.
I rischi connessi alle differenze di genere riguardano le diverse modalità con cui uomini e donne possono essere esposti ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e subire effetti differenti sulla salute e sicurezza. Tra i principali ambiti figurano:
La valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D. Lgs 81/2008.
L’articolo 28 del Testo Unico, infatti, sancisce che la Valutazione dei Rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prendendo in considerazione le differenze di genere, età e provenienza.
Il Datore di Lavoro, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve quindi integrare la prospettiva di genere nella valutazione del rischio, in particolare:
La valutazione dei rischi di genere, così come stabilito dall’articolo 29 del D. Lgs 81/2008, deve essere aggiornata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, in seguito ad infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità .
Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi correlati alle differenze di genere tra i lavoratori.
Le misure di prevenzione e protezione devono garantire la sicurezza in modo equo, attraverso interventi mirati su aspetti fisici, organizzativi e formativi.
Le principali misure comprendono:
Tali adempimenti rientrano nelle misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, il rischio di molestie sul luogo di lavoro rientra a pieno titolo tra i rischi psicosociali da valutare ai sensi del D. Lgs 81/2008.
Le molestie possono manifestarsi attraverso comportamenti verbali, fisici o psicologici, a connotazione sessuale o discriminatoria, che compromettono la dignità e la salute del lavoratore.
A questo proposito, il Datore di Lavoro è tenuto a:
La gestione strutturata del rischio di molestie non solo tutela la salute dei lavoratori, ma contribuisce a migliorare il clima organizzativo e la reputazione aziendale.
La UNI/PdR 125:2022 è un’iter di certificazione che supporta le aziende nell’adozione e nella promozione di politiche di parità di genere all’interno della loro organizzazione.
L’adozione, su base volontaria, di un sistema conforme alla UNI/PdR 125 favorisce un approccio strutturato alla valutazione del rischio di genere, migliorando la prevenzione e la gestione dei comportamenti discriminatori e delle molestie.
Inoltre, consente alle imprese di accedere a incentivi economici e premialità , valorizzando la responsabilità sociale e la sostenibilità aziendale in coerenza con il D. Lgs 81/2008 e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Data articolo: Wed, 29 Oct 2025 08:00:44 +0000