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La segnaletica di sicurezza è uno strumento indispensabile per prevenire infortuni nei luoghi di lavoro. Serve a richiamare in modo immediato e visibile lâattenzione dei lavoratori su rischi presenti, comportamenti da adottare, divieti, obblighi o indicazioni utili in caso di emergenza. Il suo corretto utilizzo, previsto dalla normativa vigente, è parte integrante delle misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro è tenuto a garantire.
La Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro viene definita dallâarticolo 162 del D. Lgs 81/2008 come âuna segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivitĂ o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.â
La segnaletica di sicurezza è quindi finalizzata ai seguenti scopi:
La segnaletica di sicurezza può assumere forme diverse, ciascuna con una funzione specifica, e deve essere scelta e utilizzata in base alla natura del rischio presente, al contesto lavorativo e alla possibilità di percezione da parte dei lavoratori.
Lâarticolo 162 del D. Lgs 81/2008, in accordo a quanto previsto dallâAllegato XXV e dallâAllegato XXIV, classifica la segnaletica in diverse categorie, che si distinguono per modalitĂ di comunicazione e significato:
La segnaletica può essere installata allâinterno del luogo di lavoro in diverse modalitĂ , sulla base dei rischi che si intende segnalare. In particolare, gli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII del D. Lgs 81/2008 prevedono le seguenti modalitĂ di segnalazione:
Il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, ha quindi il compito di valutare e scegliere la migliore modalitĂ di segnalazione coerentemente con le caratteristiche della attivitĂ lavorativa.
Il riferimento normativo principale è il Titolo V del D. Lgs 81/2008, , che disciplina lâuso della segnaletica nei luoghi di lavoro.
Lâarticolo 163 del Testo Unico prevede che se, a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il Datore di Lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente agli allegati e XXIV, XXII, XXVIII.
Oltre alla segnaletica prevista dagli Allegati del D. Lgs 81/2008, la normativa prevede inoltre la possibilitĂ di utilizzo di segnaletiche standardizzate, sancite dalle norme tecniche interazionali, come la UNI EN ISO 7010.
Il Datore di Lavoro, cosĂŹ come stabilito dallâarticolo 163 del D. Lgs 81/2008 è responsabile dellâadozione della segnaletica di sicurezza. I suoi obblighi includono:
Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla segnaletica previste dal Titolo V del D. Lgs 81/2008 è considerata una contravvenzione, e può quindi comportare sanzioni penali ai sensi dell’articolo 165 del D. Lgs 81/2008. In particolare:
L'articolo Segnaletica di sicurezza: classificazione, normativa e obblighi proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 30 Jul 2025 15:26:24 +0000Si informa la gentile clientela che i nostri uffici saranno chiusi dal giorno 09 agosto 2025 al 24 agosto 2025.
In caso di urgenze è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentiecloga.it
Ecloga Italia S.p.A. augura a tutti buone vacanze.
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Data articolo: Wed, 30 Jul 2025 12:00:40 +0000Il rischio microclimatico riguarda lâeffetto delle condizioni ambientali â temperatura, umiditĂ , ventilazione â sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Un microclima sfavorevole può causare discomfort, riduzione delle performance o, nei casi piÚ gravi, danni alla salute. Per questo, la sua valutazione e gestione rappresentano un aspetto fondamentale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il termine microclima si riferisce allâinsieme delle condizioni termoigrometriche che caratterizzano un determinato ambiente di lavoro. La loro combinazione può influenzare lâequilibrio termico dellâorganismo umano, e dunque il benessere, le performance e la salute dei lavoratori.
Il rischio microclimatico si manifesta quando queste condizioni escono dai limiti di tolleranza fisiologica, causando un carico termico eccessivo (sia in caldo sia in freddo).
Dal punto di vista microclimatico, ai fini valutativi e gestionali, gli ambienti di lavoro vengono suddivisi nelle seguenti categorie
I rischi per i lavoratori derivanti da un microclima sfavorevole possono variare da semplici disagi a gravi patologie da stress termico. Tra gli effetti piĂš comuni si riscontrano:
 Le reazioni dellâorganismo a tali condizioni dipendono da molteplici fattori: intensitĂ dello sforzo fisico, tipo di abbigliamento indossato, etĂ e stato di salute del lavoratore, oltre ovviamente alla durata e frequenza dellâesposizione.
Ai sensi del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso il rischio microclimatico (art. 28 e art. 181).
Sebbene non vi sia un capo specifico dedicato al microclima, il rischio è inquadrato tra gli agenti fisici del Titolo VIII e soggetto agli obblighi generali di valutazione, prevenzione e protezione.
Il Datore di Lavoro, nello specifico, deve:
La valutazione del rischio microclimatico, ricadendo tra quelle legate ai rischi correlati agli agenti fisici, deve essere aggiornata almeno ogni quattro anni o in caso di modifiche significative ai processi, agli impianti o allâorganizzazione del lavoro.
La valutazione del rischio microclimatico deve tenere conto sia dei parametri ambientali oggettivi, sia delle caratteristiche individuali dei lavoratori. In funzione della natura dellâambiente, si distinguono due principali approcci:
La valutazione deve essere condotta mediante misurazioni con strumenti tarati, e includere anche lâanalisi dei vincoli , come ad esempio lâobbligo di indossare DPI ingombranti, impossibilitĂ effettuare pause e la presenza di sorgenti radianti.
La valutazione deve prendere in considerazione lâeventuale presenza di soggetti sensibili, come lavoratori anziani, persone con patologie e lavoratrici in stato di gravidanza.
Se la natura e lâentitĂ del rischio microclimatico non richiedono una valutazione approfondita, il Datore di Lavoro può non effettuare la valutazione specifica, cosĂŹ come previsto dal principio di giustificazione sancito dallâart. 181, comma 3 del D. Lgs 81/2008.
In ogni caso, nel Documento di Valutazione dei Rischi deve essere presente unâanalisi che motivi questa scelta.
Sulla base dei risultati della valutazione, il Datore di Lavoro deve predisporre un insieme coerente di misure di prevenzione e protezione per limitare lâesposizione e mitigare gli effetti del rischio microclimatico. Tali misure includono:
Lâarticolo 185 del D. Lgs 81/2008 prevede che, in caso di esposizione agli agenti fisici, tra cui il rischio microclimatico, il personale debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, da parte di un Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro.
La mancata valutazione del rischio microclimatico prevede lâarresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, relativa allâinadempienza dellâobbligo di valutazione dei rischi legati agli agenti fisici, sancito dallâarticolo 181 del D. Lgs 81/2008.
L'articolo Microclima: definizione, valutazione e gestione del rischio proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 23 Jul 2025 09:25:45 +0000Il lavoro notturno è una modalità organizzativa necessaria in molti settori produttivi e dei servizi, nei quali si richiede operatività continuativa nelle 24 ore.
Sebbene sia disciplinato da un quadro normativo articolato, comporta rischi specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori che lo svolgono con regolaritĂ .
Il lavoro notturno, ai sensi del D. Lgs 66/2003, è definito come unâattivitĂ lavorativa svolta allâinterno del periodo notturno, ovvero qualsiasi arco temporale di almeno sette ore consecutive che comprende lâintervallo tra le ore 00:00 e le 05:00.
In questo ambito rientrano, ad esempio, le fasce orarie 22:00â05:00, 23:00â06:00 e 00:00â07:00.
Per la definizione di Lavoratore notturno occorre far riferimento sia alla definizione canonica di lavoratore, prevista dallâarticolo 2 del D. Lgs 81/2008 che dalla definizione fornita dallâarticolo 1 del D. Lgs 66/2003.
Il lavoratore è definito, ai sensi dellâart. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008 come âla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unâattivitĂ lavorativa nellâambito dellâorganizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unâarte o una professioneâ.
Per lâinquadramento quale âLavoratore notturnoâ, lâarticolo 1 del D. Lgs 66/2003 prevede le seguenti casistiche:
La prestazione notturna è di norma obbligatoria se prevista dal contratto collettivo di appartenenza, tuttavia lâart. 11 del D. Lgs 66/2003 stabilisce che alcune categorie di lavoratori possono legittimamente rifiutare di svolgere lavoro notturno, per motivi legati alla tutela della maternitĂ , della genitorialitĂ o di situazioni familiari particolari. In dettaglio, non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
Tali esenzioni sono riconosciute per legge: il Datore di Lavoro, una volta presa notizia della condizione di esenzione, non può quindi obbligare il lavoratore o la lavoratrice alla prestazione notturna.
Il lavoro notturno è generalmente vietato ai minori di 18 anni, ai sensi della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
La legge, però, in accordo con i diversi contratti collettivi, prevede alcune deroghe tra cui:
Tali attivitĂ , cosĂŹ come le attivitĂ lavorative diurne effettuate da lavoratori minorenni, devono essere sottoposte ad una specifica valutazione dei rischi per i lavoratori minorenni, firmata da un genitore/tutore, secondo lâiter previsto dal D. Lgs 81/2008 e dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
In tali casi, il Datore di Lavoro è obbligato a comunicare tempestivamente alla Direzione provinciale del lavoro i nominativi dei minori, le circostanze di forza maggiore e le ore lavorate.
Lo svolgimento regolare di attivitĂ lavorativa durante la notte comporta una serie di alterazioni fisiologiche e psicologiche, derivanti principalmente dalla disorganizzazione del ciclo sonno/veglia e dalla disregolazione del ritmo circadiano.
Quando lâorganismo è costretto a lavorare durante le ore fisiologicamente destinate al riposo, viene sottoposto a una forma di stress cronico, che può compromettere lâomeostasi e la capacitĂ di recupero psico-fisico del soggetto.
Lâimpatto sulla salute dipende dalla frequenza, durata e organizzazione dei turni, nonchĂŠ dalla capacitĂ individuale di adattamento.
Nel breve periodo, il lavoro notturno può determinare una serie di sintomi e disturbi funzionali, tra cui:
Questi effetti possono compromettere non solo la salute individuale, ma anche lâefficienza e la sicurezza dellâattivitĂ lavorativa, soprattutto in ambienti che richiedono attenzione costante, precisione e prontezza decisionale. Per questo motivo, oltre ai rischi per la salute, lâattivitĂ notturna è associata a un aumento del rischio infortunistico, dovuto principalmente alla riduzione della soglia di attenzione e alla stanchezza accumulata. La probabilitĂ di incidenti sul lavoro tende a essere maggiore nella seconda parte del turno notturno, in particolare tra le 2:00 e le 5:00 del mattino, quando le funzioni neurocognitive raggiungono il punto minimo di efficienza fisiologica.
Lâesposizione protratta nel tempo al lavoro notturno è associata a un incremento significativo del rischio di patologie croniche e degenerative. In particolare:
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, è obbligato a mettere in atto tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono attività durante le ore notturne, tenendo conto delle specificità legate a questa particolare modalità di lavoro che può influire negativamente sul benessere fisico e psichico:
Il lavoratore notturno, oltre ai diritti di tutela della salute, ha precisi obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
I lavoratori notturni sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, ai sensi dellâart. 14 del D. Lgs 66/2003, dellâart. 5 del D. Lgs. 532/1999 e dellâarticolo 41 del D. Lgs 81/2008.
Il Datore di Lavoro che prevede, allâinterno della propria organizzazione aziendale, è quindi sottoposto allâobbligo di nomina del Medico Competente e allâattivazione della sorveglianza sanitaria.
L'articolo Lavoro notturno: orario, rischi e obblighi proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 09 Jul 2025 07:00:18 +0000LâOrdinanza n. 348 del 1° luglio 2025 è stata emanata dalla Regione Lombardia per far fronte ai rischi infortunistici crescenti legati al caldo estivo, e alle relative temperature elevate, a cui sono esposti i lavoratori operanti all’aperto o in ambienti non climatizzati.
LâOrdinanza 348 di Regione Lombardia è un provvedimento contingibile e urgente che introduce nuove restrizioni temporanee legate alle attivitĂ che presentano un elevato rischio infortunistico relativo allâesposizione alle temperature elevate ambientali.
LâOrdinanza introduce un divieto di svolgimento dellâattivitĂ lavorativa tra le ore 12:30 e le 16:00, nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 15 settembre 2025.
Tale obbligo si applica solamente nei giorni considerati a livello di rischio climatico âALTOâ dal sistema Worklimate, consultabile a questo link.
LâOrdinanza 348 di Regione Lombardia del 01/07/2025 sulla limitazione degli orari di lavoro per via delle temperature elevate si applica ai seguenti settori.:
La norma inoltre prevede il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare in tutte le lavorazioni allâaperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne,
Le limitazioni previste dallâOrdinanza per via delle temperature elevate non si applicano alle seguenti categorie:
Lâesenzione può ritenersi valida a condizione che vengano adottate idonee misure organizzative e operative previste dalle Linee guida, e che sia stata effettuata una valutazione del rischio climatico ai sensi del D. Lgs 81/2008.
La violazione del divieto previsto dallâOrdinanza 348 di Regione Lombardia è punita ai sensi dellâart. 650 del Codice Penale, relativo allâinosservanza dei provvedimenti delle AutoritĂ Competenti, salvo che il fatto non costituisca reato piĂš grave.
La pena prevista dallâarticolo 650 del Codice Penale prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206âŹ.
L'articolo Temperature elevate: limitazione dellâorario lavorativo proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 08:47:37 +0000Le emissioni in atmosfera rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dellâaria derivanti dalle attivitĂ industriali e produttive. La tutela della qualitĂ dellâaria è oggi una prioritĂ ambientale che coinvolge in modo diretto le imprese, chiamate a rispettare precisi obblighi autorizzativi e a garantire il contenimento delle sostanze inquinanti prodotte dagli impianti.
Il quadro normativo di riferimento impone alle aziende procedure di autorizzazione che variano in base alla tipologia e alla rilevanza delle emissioni generate.
Secondo il D. Lgs 152/2006, si definisce emissione in atmosfera qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa immessa nellâaria, proveniente da un impianto o da unâattivitĂ produttiva, in grado di alterare le normali condizioni ambientali e costituire un potenziale rischio per la salute umana e per lâambiente.
Tali sostanze possono essere convogliate (ad esempio tramite camini) o diffuse, e comprendono inquinanti quali polveri, composti organici volatili (COV), ossidi di azoto, solventi e fumi derivanti da processi termici o chimici.
La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti soggetti, i valori limite di emissione, i controlli e le sanzioni.
La normativa si applica a tutti gli impianti industriali che producono emissioni in atmosfera, con esclusione di quelli giĂ soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o rientranti in normative specifiche (come gli impianti di incenerimento regolati dal D.Lgs. 133/2005).
Le emissioni scarsamente rilevanti sono quelle che, per la loro entitĂ e natura, non presentano un impatto significativo sullâambiente. Le attivitĂ che rientrano nella casistica delle emissioni scarsamente rilevanti sono quelle definite dall’elenco riportato nell’Allegato IV del D. Lgs 152/2006.
In questi casi, non è necessaria unâautorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione al Comune competente circa lâesistenza dellâemissione.
Non sono previsti obblighi di monitoraggio analitico, ma resta comunque necessario il rispetto delle regole generali per la prevenzione dellâinquinamento atmosferico.
Il regime autorizzativo delle emissioni in deroga, disciplinato dallâart. 272, comma 2 del D. Lgs 152/2006, costituisce una procedura semplificata riservata a specifiche attivitĂ a ridotto impatto emissivo, caratterizzate da cicli tecnologici standardizzati e ben definiti, individuate tramite gli allegati tecnici rilasciati dalla Regione di riferimento.
Possono accedervi solo quegli impianti che rispettano integralmente i requisiti tecnici e gestionali previsti dagli allegati tecnici di riferimento, senza possibilitĂ di deroghe o personalizzazioni.
La richiesta di autorizzazione è preventiva alla messa in esercizio dell’impianto che genera l’emissione e deve essere svolta mediante una comunicazione semplificata corredata da relazione tecnica, effettuata tramite il portale telematico del SUAP territoriale di riferimento.
La validitĂ dellâautorizzazione è di 15 anni, rinnovabile con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Una volta ottenuta l’autorizzazione e comunicata la data di messa in esercizio e a regime dell’impianto, il gestore è tenuto al rispetto continuo delle prescrizioni tecniche indicate nellâautorizzazione generale.
Nel caso in cui l’allegato tecnico specifico per l’attivitĂ svolta lo preveda, il gestore è tenuto all’effettuazione di analisi delle emissioni, generalmente con cadenza biennale, volte a verificare il rispetto dei limiti di emissione di legge. Il risultato delle analisi deve essere comunicato agli enti, tramite il portale AUA POINT.
Il regime autorizzativo ordinario delle emissioni in atmosfera, disciplinato dallâart. 269 del D. Lgs 152/2006, si applica a tutte le attivitĂ che non rientrano nelle categorie escluse (es. impianti soggetti ad AIA, inceneritori, impianti per la difesa nazionale, sfiati adibiti esclusivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro) e che comportano emissioni convogliate potenzialmente rilevanti per lâambiente e la salute pubblica.
Lâautorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, previo coinvolgimento degli enti locali e dellâARPA, attraverso un procedimento che prevede la presentazione di un’istanza corredata da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dellâimpianto, il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate ed emesse, le misure di prevenzione e abbattimento adottate, i punti e le modalitĂ di emissione, nonchĂŠ le misure di autocontrollo.
La procedura istruttoria si svolge in sede di Conferenza di Servizi, durante la quale gli enti coinvolti valutano la conformitĂ dellâimpianto ai limiti normativi e alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Lâautorizzazione, valida per 15 anni, stabilisce valori limite di emissione, modalitĂ e frequenza dei controlli analitici (di norma annuali), eventuali prescrizioni integrative, obblighi di monitoraggio e gestione dei rifiuti derivanti dallâabbattimento.
Anche in questo caso, le analisi devono essere trasmesse agli enti, tramite il portale AUA POINT, solo dopo la prima messa in esercizio, e successivamente conservate presso lâazienda per eventuali verifiche.
L'articolo Emissioni in atmosfera: autorizzazione degli impianti proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 28 May 2025 10:30:28 +0000Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile è stato approvato in sede dellâultima Conferenza Stato-Regioni. LâAccordo, allegato agli atti della Conferenza, ridefinisce in modo organico e aggiornato il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novitĂ per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalitĂ di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.
Il presente articolo è stato aggiornato in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo.
LâAccordo è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 Maggio 2025.
A far data dalla pubblicazione, si calcola il periodo transitorio in cui è ancora possibile effettuare corsi di formazione secondo le precedenti normative.
Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24 Maggio 2026, non sarĂ piĂš quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.
Secondo il nuovo Accordo, la formazione lavoratori verrĂ gestita con le stesse modalitĂ previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.
Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:
La formazione deve essere completata prima dellâinizio dellâattivitĂ lavorativa o.
Ă previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessitĂ .
I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.
Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.
Lâerogazione del corso in modalitĂ e-learning non è consentita. Ă invece ammessa la videoconferenza sincrona.
Lâaggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.
Per i preposti che abbiano completato lâultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dellâAccordo, è stabilito lâobbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.
LâAccordo consente lâerogazione della formazione in modalitĂ videoconferenza o e-learning.
Anche per i dirigenti è previsto lâaggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce lâobbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.
In considerazione della novitĂ normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellâAccordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con lâaggiunta dellâeventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrĂ essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalitĂ e-learning.
Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attivitĂ al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni.
La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dellâarticolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dallâAccordo.
Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro di cui al paragrafo precedente.
Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:
Il corso di formazione per Datori di Lavoro â RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.
Per mantenere valida lâabilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dellâaggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.
Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in:
Lâaggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).
I coordinatori per la progettazione e per lâesecuzione dei lavori nei cantieri (CSP â CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dallâallegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
LâAccordo consente lâerogazione in modalitĂ e-learning del solo modulo giuridico.
Ă previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e â learning.
Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:
Lâaggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore
Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Ai corsi giĂ previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi allâutilizzo del carroponte e allâutilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali CMM.
Per quanto riguarda i corsi relativi allâutilizzo del carroponte, il nuovo Accordo prevede:
Per quanto riguarda il CMM, il nuovo accordo prevede:
Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.
Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dellâorganigramma della sicurezza sul lavoro.
Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti allâinterno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo, disponibile al presente link.
Di seguito riepiloghiamo in forma schematica le variazioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni:
Tipologia del corso | Durata corso / aggiornamento | PossibilitĂ di svolgimento in e-learning |
Formazione generale lavoratori | 4 ore | SĂŹ |
Formazione specifica lavoratori (basso rischio) | 4 ore | SĂŹ |
Formazione specifica lavoratori (medio rischio) | 8 ore | No |
Formazione specifica lavoratori (alto rischio) | 12 ore | No |
Aggiornamento lavoratori | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione preposti | 12 ore | No |
Aggiornamento preposti | 6 ore (biennale) | No |
Formazione dirigenti | 12 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) | SĂŹ |
Aggiornamento dirigenti | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione datori di lavoro | 16 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) | SĂŹ |
Aggiornamento datori di lavoro | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione DdL-RSPP (modulo comune) | 8 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Agricoltura) | 16 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Pesca) | 12 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Costruzioni) | 16 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Chimico-Petrolchimico) | 16 ore | No |
Aggiornamento DdL-RSPP | 8 ore (quinquennale) | SĂŹ |
Formazione spazi confinati | 4 ore (modulo giuridico-tecnico) + 8 ore pratica | No |
Aggiornamento spazi confinati | 4 ore (pratica) | No |
Formazione uso carroponte | 4 ore teorico + 6/7 ore pratico | No |
L'articolo Accordo Stato Regioni: novitĂ formazione sicurezza sul lavoro proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Mon, 26 May 2025 10:47:47 +0000Il lavoratore rappresenta la figura centrale attorno a cui ruota lâintero sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, proprio per il suo ruolo operativo, il lavoratore non è solo destinatario delle misure di prevenzione e protezione, ma anche parte attiva nella gestione della sicurezza aziendale. La normativa vigente gli riconosce precisi diritti, ma anche obblighi e responsabilitĂ che concorrono alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme ai principi del D. Lgs. 81/2008.
Ai sensi dellâart. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore è definito come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitĂ lavorativa nellâambito dellâorganizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unâarte o una professione”.
Questa definizione è volutamente ampia, per garantire una copertura preventiva anche a soggetti formalmente estranei al rapporto di lavoro subordinato classico. La nozione si estende, quindi, a:
La presenza di unâorganizzazione e di unâattivitĂ svolta sotto il controllo altrui è sufficiente per far scattare lâobbligo di tutela prevenzionistica.
Lâart. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 introduce anche il concetto di âlavoratori equiparatiâ, ossia soggetti che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, si trovano in situazioni tali da renderli esposti ai rischi lavorativi. Tra questi rientrano, ad esempio:
Gli obblighi previsti per queste categorie vengono definiti dall’articolo 3 del D. Lgs 81/2008.
Il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, deve essere sottoposto ad idonea formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte del proprio Datore di Lavoro.
La formazione dei lavoratori è regolata dall’articolo 37, che richiede il rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.
L’Accordo prevede che tutti i lavoratori debbano effettuare un corso di formazione generale, di durata pari a 4 ore, in cui vengono affrontati i contenuti generali in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione generale è un credito formativo permanente, e non ha quindi necessità di aggiornamento
Il lavoratore deve poi sottoporsi ad una formazione specifica in cui vengono presi in esame i rischi specifici legati alla mansione svolta.
La durata del corso di formazione specifica varia in funzione dell’entitĂ del rischio a cui il lavoratore è esposto, che viene definita tramite il codice Ateco relativo all’attivitĂ svolta dall’azienda. Le fasce di rischio sono le seguenti:
La formazione specifica del lavoratore ha una scadenza quinquennale e prevede un corso di aggiornamento di 6 ore.
Nel contesto normativo italiano, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione e dettagliato nel D. Lgs 81/2008.
Questo decreto stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente che salvaguardi la propria integritĂ fisica e psichica, attraverso misure preventive e protettive adeguate. Tale obbligo si inserisce nell’ambito di quelli previsti dal Testo Unico a carico del Datore di Lavoro, che ha il compito normativo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Il D. Lgs 81/2008 riconosce al lavoratore una serie di diritti fondamentali volti a garantire la tutela della salute e dellâintegritĂ fisica e psicologica durante lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa. Al centro di questi diritti vi è il principio che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente sicuro, in cui i rischi siano individuati, valutati e gestiti in modo efficace. Tra i principali diritti rientra quello di essere informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai rischi a cui sono esposti e alle attivitĂ svolte. Quando le attivitĂ lo richiedono, i lavoratori devono essere anche addestrati allâuso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per operare in piena sicurezza.
Nei casi previsti dalla normativa, hanno inoltre diritto a essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con controlli medici mirati a monitorare lâidoneitĂ alla mansione e prevenire patologie professionali. Il lavoratore ha anche il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze negative, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Infine, è garantito il diritto di partecipare attivamente al sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS), contribuendo cosÏ a una gestione partecipata e consapevole della sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi normativi previsti per la figura del lavoratore sono definiti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce che ogni lavoratore deve:
Lâinosservanza di tali obblighi può esporre il lavoratore a responsabilitĂ , anche disciplinari o penali, soprattutto se il comportamento omissivo o imprudente contribuisce al verificarsi di un infortunio. Lâattiva collaborazione del lavoratore resta quindi un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione aziendale.
Il lavoratore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è soltanto il soggetto da tutelare, ma è anche parte attiva del sistema prevenzionistico aziendale. Il D. Lgs 81/2008, allâarticolo 20, attribuisce al lavoratore precisi doveri e comportamenti da tenere nellâesecuzione delle proprie mansioni. Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare una responsabilitĂ personale, con conseguenti sanzioni penali e amministrative, in particolare:
Il lavoratore può essere chiamato a rispondere per colpa qualora la sua condotta abbia contribuito a causare un infortunio, anche se in presenza di carenze organizzative o strutturali imputabili al datore di lavoro.
In tali casi, la responsabilità del lavoratore può concorrere con quella datoriale, ma non la esclude.
Anche la Corte di Cassazione ha piÚ volte ribadito che la violazione di istruzioni operative chiare, conosciute e adeguatamente trasmesse, può costituire una responsabilità autonoma del lavoratore. La giurisprudenza ha piÚ volte affrontato il tema della responsabilità del lavoratore, chiarendo i confini entro i quali essa si configura.
La giurisprudenza ha piĂš volte affrontato il tema della responsabilitĂ del lavoratore in caso di infortunio. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che il comportamento imprudente del lavoratore può escludere la responsabilitĂ del datore di lavoro solo se tale comportamento è abnorme, imprevedibile e esorbitante rispetto alle mansioni affidate. Ad esempio, nella Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010, la Corte ha affermato che “non sussiste responsabilitĂ del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale lâiniziativa di utilizzare unâattrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate”.
Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che tali condotte devono essere del tutto imprevedibili e che le misure di prevenzione e i controlli devono necessariamente considerare la possibilitĂ che i lavoratori tengano comportamenti in violazione delle disposizioni di sicurezza.
Questa posizione rafforza il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro, quale garante della sicurezza, rimane primaria e non può essere esclusa dal comportamento imprudente del dipendente, se questo è avvenuto in un contesto carente sotto il profilo organizzativo o formativo.
Tuttavia, quando il lavoratore viola consapevolmente e in modo reiterato le regole di sicurezza, agendo con negligenza o imprudenza, la responsabilità può essere pienamente sua.
Ă il caso, ad esempio, di comportamenti arbitrari, come lâuso improprio di macchinari o la rimozione di protezioni, nonostante lâadeguata formazione ricevuta.
L'articolo Lavoratore: definizione, diritti e doveri in materia di sicurezza proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 21 May 2025 10:24:34 +0000