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Il MUD 2026 è la dichiarazione annuale con cui imprese ed enti comunicano alla Camera di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, raccolti, trasportati e gestiti nel corso del 2025.
La scadenza per la presentazione è fissata al 3 luglio 2026, in seguito alla pubblicazione del DPCM 30 gennaio 2026 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2026.
L’obbligo riguarda diverse categorie di soggetti, tra cui produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gestori, trasportatori e intermediari, e nel 2026 coesiste con l’operatività del nuovo portale RENTRI.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati alla Camera di Commercio i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero relativi all’anno precedente la dichiarazione.
Nel MUD i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (attraverso i codici EER), per produttore e provenienza.
Il DPCM 30 gennaio 2026 prevede le seguenti tipologie di dichiarazione:
Gli obblighi di presentazione del MUD 2026 trovano il loro fondamento normativo nell’articolo 189, commi 3 e 4, del D. Lgs 152/2006 e nell’articolo 4, comma 8, del D. Lgs 197/2021.
Il MUD 2026, riferito alle attività effettuate nel 2025, deve essere quindi presentato dalle seguenti categorie:
Secondo quanto previsto dal DPCM 30 gennaio 2026, non devono presentare la dichiarazione MUD i soggetti che producono solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi che rientrano nelle seguenti categorie:
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
Infine, i soggetti che durante l’anno 2025 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
L’avvio operativo del RENTRI non comporta l’esonero dalla presentazione del MUD: per la dichiarazione 2026, riferita ai dati dell’anno 2025, i due strumenti coesistono e l’iscrizione al portale RENTRI non sostituisce l’obbligo di trasmissione annuale. Allo stato attuale, infatti, non è prevista la possibilità di presentare il MUD 2026 attraverso il portale RENTRI, che resta uno strumento autonomo di tracciabilità dei rifiuti.
Secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a partire dal MUD 2027 (riferito ai dati del 2026) il portale RENTRI consentirà la precompilazione automatica della dichiarazione sulla base dei dati già registrati nei registri elettronici e nei formulari digitali, riducendo progressivamente la sovrapposizione tra i due sistemi di comunicazione.
Il MUD 2026 va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione: tale adempimento prevede il caricamento del MUD compilato e firmato digitalmente sul portale del sito del MUD Telematico.
Per quanto riguarda le attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
La presentazione del MUD telematico prevede il pagamento di 10 € relativi ai diritti di segreteria, che devono essere pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.
Gli Enti Locali (Comune, Consorzio di Comuni o Comunità Montana) devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite l’apposito sito predisposto da Unioncamere.
La presentazione del MUD 2026, riferito alle attività effettuate nel 2025, deve avvenire entro il 3 luglio 2026.
Il termine ordinario per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, previsto dall’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, è il 30 aprile di ogni anno. Quando però il DPCM annuale di approvazione del modello viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente al 1° marzo, il termine slitta automaticamente al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, della stessa legge.
Considerato che il DPCM 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il 5 marzo 2026, la scadenza per la trasmissione del MUD 2026 è pertanto fissata al 3 luglio 2026.
È possibile assolvere agli obblighi di comunicazione tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata, firmata ed inviata via PEC in formato PDF all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.
Per la presentazione del MUD, mediante l’iter di comunicazione semplificata, Il dichiarante dovrà seguire i passaggi previsti dalle istruzioni fornite dal sito, scaricabili al seguente link.
Alla Comunicazione devono essere allegate la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante, la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
La presentazione del MUD 2026 mediante comunicazione semplificata prevede il pagamento di 15€ di diritti di segreteria, per ogni Unità Locale del dichiarante.
Secondo l’articolo 258, comma 1, del D. Lgs 152/2006, sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione:
Ecloga Italia offre supporto alla gestione degli adempimenti connessi al MUD. Contattaci per capire se la tua Azienda è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD 2026.
L'articolo MUD 2026: categorie soggette, adempimenti e scadenze proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 13 May 2026 07:00:35 +0000Il badge di cantiere è la tessera personale di riconoscimento prevista dal D. Lgs 81/2008 per l’identificazione dei lavoratori impiegati nei cantieri in regime di appalti e subappalti.
La materia sta attraversando una fase di profonda evoluzione: la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha introdotto il badge digitale, mentre il decreto commissariale n. 332 del 13 aprile 2026 ne ha reso operativo l’utilizzo, dal 13 maggio 2026, nei soli cantieri della ricostruzione post-sisma.
Per i cantieri ordinari l’obbligo è invece subordinato all’emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro non ancora pubblicato.
Il badge di cantiere consiste in una tessera personale che ciascun lavoratore impiegato in regime di appalto e subappalto, sia subordinato sia autonomo, è tenuto ad indossare ed esporre durante la propria attività in cantiere.
Si tratta di uno strumento di duplice valenza: da un lato consente di identificare in modo univoco il lavoratore presente in cantiere, dall’altro permette di ricondurlo all’impresa di appartenenza, contribuendo al contrasto del lavoro irregolare e al rafforzamento dei presidi di legalità nella filiera degli appalti.
Il badge si configura quindi come uno strumento di prevenzione che integra, senza sostituirla, la più ampia disciplina della valutazione dei rischi e dei documenti di sicurezza connessi all’esecuzione dei lavori.
L’obbligo del badge di cantiere trova il proprio fondamento normativo nel D. Lgs 81/2008, che lo disciplina con riferimento alle attività svolte in regime di appalto e subappalto. Il riferimento principale è rappresentato dall’articolo 18, comma 1, lettera u), che pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di “munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. La medesima previsione è ribadita, con specifico riferimento agli appalti, dall’articolo 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, secondo cui “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento”.
L’obbligo è stato successivamente esteso ai lavoratori autonomi dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha previsto che anche tali soggetti, quando operano in cantieri in regime di appalto o subappalto, debbano essere muniti di tessera di riconoscimento contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente.
Sul piano sanzionatorio, l’articolo 55 del D. Lgs 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’obbligo di fornitura della tessera, una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. L’omessa esposizione del badge da parte del lavoratore è invece sanzionata in modo autonomo, con un’apposita sanzione a carico del lavoratore stesso.
Nei cantieri temporanei o mobili, disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008, l’obbligo del badge di cantiere si inserisce in un quadro più articolato di adempimenti. Il Titolo IV impone, in particolare, la nomina di figure specifiche (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), oltre alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici ai sensi dell’articolo 90 del medesimo decreto.
In tale contesto, la tessera di riconoscimento assume rilievo non soltanto come adempimento formale, ma come strumento operativo di controllo degli accessi e di verifica della corretta gestione dei subappalti, in coerenza con i compiti di coordinamento del CSE e con gli obblighi del committente. Il rispetto dell’obbligo è parte integrante della verifica di idoneità tecnico-professionale, e la sua mancata applicazione può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere.
Il quadro normativo del badge di cantiere è stato profondamente innovato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, in vigore dal 31 dicembre 2025.
L’articolo 3 del provvedimento introduce il badge di cantiere digitale, una nuova tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione, disponibile in formato elettronico e collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Si tratta di un’evoluzione del tradizionale tesserino: alle informazioni anagrafiche tradizionali si affiancano la registrazione automatica delle presenze, l’identificazione del percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza, l’indicazione del contratto collettivo applicato e i dati relativi all’impresa. In sostanza, il nuovo badge si configura come un vero e proprio passaporto digitale della sicurezza, pensato per rendere più trasparente e tracciabile la presenza dei lavoratori nei cantieri.
Una volta a regime, il sistema riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalti e subappalti, pubblici o privati, anche se non qualificabili formalmente come imprese edili, nonché le imprese operanti in altri settori a rischio elevato che saranno individuati con apposito decreto.
È fondamentale però sottolineare che, ad oggi, l’obbligo del badge digitale non è ancora operativo per i cantieri ordinari.
La piena efficacia del nuovo sistema è infatti subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’articolo 3, comma 3 del DL 159/2025, che dovrà definire le modalità di applicazione, le specifiche tecniche, le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e i tipi di informazioni trattate. Tale decreto, ad oggi, non risulta ancora pubblicato.
Sul punto è intervenuto espressamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, che ha chiarito due aspetti fondamentali: il badge digitale non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs 81/2008, ma ne rappresenta una integrazione; e l’obbligo diventerà pienamente operativo soltanto a seguito dell’adozione del decreto ministeriale, fatte salve eventuali tempistiche specifiche dallo stesso indicate. Fino a quel momento, per i cantieri ordinari resta in vigore la disciplina della tessera di riconoscimento ordinaria descritta nei paragrafi che seguono, con il relativo regime sanzionatorio.
Per comprendere correttamente la funzione del badge di cantiere è opportuno collocarlo all’interno del sistema documentale della sicurezza, distinguendone l’ambito di applicazione rispetto al DUVRI e al POS.
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, è disciplinato dall’articolo 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e si applica ai contratti di appalto, di opera o di somministrazione che non rientrino nell’ambito del Titolo IV. Si tratta di un documento elaborato dal Datore di Lavoro committente, che individua i rischi da interferenza derivanti dalla compresenza di più imprese nello stesso luogo di lavoro e definisce le relative misure di prevenzione e protezione. Nel DUVRI la corretta gestione del badge di cantiere rappresenta una misura concreta di tracciabilità delle presenze e di prevenzione delle interferenze, in particolare nei contesti caratterizzati dalla compresenza di personale dell’azienda committente, di più imprese appaltatrici e di lavoratori autonomi.
Il POS, Piano Operativo di Sicurezza, è invece il documento previsto dall’articolo 17e dall’articolo 96 del D. Lgs 81/2008, redatto da ciascuna impresa esecutrice nei cantieri ricadenti nell’ambito del Titolo IV. Il POS descrive in modo specifico l’organizzazione dell’impresa in cantiere, le mansioni, le attrezzature, le procedure operative e le misure di prevenzione adottate. Il badge di cantiere trova spazio nel POS in quanto strumento di identificazione del personale impiegato e di gestione delle relazioni con le altre imprese presenti, con il committente e con il Coordinatore per la Sicurezza.
In sintesi, il badge di cantiere non è un documento alternativo a DUVRI o POS, ma un adempimento trasversale che si integra in entrambi gli strumenti, contribuendo a rendere effettiva la gestione dei rischi e delle interferenze.
Una prima applicazione concreta del nuovo sistema riguarda esclusivamente un ambito territoriale e settoriale circoscritto. Con il Decreto del Commissario Straordinario n. 332 del 13 aprile 2026, è stato dato avvio all’utilizzo obbligatorio del badge di cantiere digitale, a partire dal 13 maggio 2026, nei soli cantieri pubblici e privati della ricostruzione post-sisma 2016, ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il provvedimento si fonda sull’articolo 35 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dà attuazione all’Ordinanza commissariale n. 216 del 27 dicembre 2024.
Si tratta di un adempimento mirato e distinto dalle previsioni generali della Legge 198/2025: l’obbligo riguarda esclusivamente le imprese che operano nei cantieri della ricostruzione post-sisma e non si estende alla generalità dei cantieri ordinari, per i quali, come anticipato, occorre attendere il decreto attuativo del Ministero del Lavoro.
Sul piano operativo, è opportuno che le aziende che operano in regime di appalti e subappalti, sia in cantieri Titolo IV sia in contesti regolati dall’articolo 26 del D. Lgs 81/2008 con redazione del DUVRI, mantengano una corretta gestione della tessera di riconoscimento ordinaria, presidiando i flussi interni di rilascio, aggiornamento e verifica. La verifica della dotazione del badge dei lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici costituisce un elemento qualificante della gestione delle interferenze e della sorveglianza in cantiere, e dovrebbe essere tracciata all’interno del DUVRI, del POS e dei verbali di sopralluogo.
In prospettiva, sarà necessario monitorare l’emanazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro, che definirà tempi, modalità e specifiche tecniche di adozione del badge di cantiere digitale. L’evoluzione normativa va letta come parte di un più ampio processo di digitalizzazione dei sistemi di identificazione e tracciabilità dei lavoratori, che incide direttamente sulla compliance documentale delle imprese e sull’organizzazione dei processi di sicurezza.
Ecloga Italia S.p.A. è a disposizione delle aziende per supportare la corretta gestione degli obblighi connessi al badge di cantiere, all’aggiornamento del DUVRI e dei POS e all’adeguamento alle novità introdotte dal DL 159/2025 e dalla Legge 198/2025.
L'articolo Badge di cantiere: obblighi ed evoluzione normativa proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 06 May 2026 09:24:55 +0000La somministrazione dei lavoratori è una forma contrattuale ampiamente diffusa nel tessuto produttivo italiano, attraverso la quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice uno o più lavoratori per lo svolgimento di determinate attività .
Con l’Ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la necessità di una valutazione del rischio specifica dedicata ai rischi connessi alla somministrazione.
Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D. Lgs 81/2015 (artt. 30-40), che lo definisce come “il contratto con il quale un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori, i quali svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice.â€
Il lavoratore somministrato, dunque, è un soggetto formalmente dipendente dell’agenzia di somministrazione ma operativamente inserito nell’organizzazione produttiva dell’azienda utilizzatrice, della quale condivide ambienti, attrezzature, rischi e dinamiche operative.
Questa duplicità del rapporto giuridico determina una condizione particolare sotto il profilo della salute e sicurezza: il lavoratore in somministrazione si trova ad operare in un contesto organizzativo che gli è estraneo, spesso per periodi brevi e frammentati, con una ridotta familiarità con l’ambiente di lavoro, con le attrezzature e con le procedure interne.
Proprio questa condizione di “estraneità organizzativa” è stata riconosciuta dalla giurisprudenza come fattore di rischio aggiuntivo che impone al Datore di Lavoro utilizzatore obblighi specifici e non delegabili in materia di prevenzione.
L’inclusione dei lavoratori somministrati nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008 è stabilito direttamente dalla definizione di “Lavoratore†fornita dal Testo Unico e dall’articolo 3, che disciplina gli ambiti di applicazione della norma, in particolare:
Sul piano europeo, la Direttiva 91/383/CEE prevede misure supplementari per i lavoratori temporanei e interinali, imponendo che siano loro garantite le medesime condizioni di protezione riservate ai lavoratori stabili.
La Direttiva 2008/104/CE ha ulteriormente rafforzato il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti diretti dell’utilizzatore, anche con specifico riguardo alla sicurezza sul lavoro.
Emerge quindi con chiarezza che il lavoratore in somministrazione non è un soggetto “esterno” alla valutazione dei rischi dell’azienda utilizzatrice, ma ne è parte integrante.
Anzi, proprio la specificità della condizione contrattuale impone una valutazione che tenga conto dei rischi aggiuntivi derivanti dalla tipologia di rapporto di lavoro, come espressamente richiesto dall’art. 28 del D. Lgs 81/2008.
Il caso da cui origina la pronuncia tratta di un lavoratore inviato in somministrazione presso un’azienda utilizzatrice che ha contestato la legittimità dei contratti in essere tra le varie parti, lamentando l’assenza di una valutazione dei rischi adeguata alla sua condizione: sia in primo grado che in appello, i contratti di somministrazione sono stati dichiarati illegittimi e il rapporto è stato convertito in un rapporto di lavoro diretto con l’utilizzatrice, con condanna al pagamento di un’indennità .
L’azienda utilizzatrice si è rivolta alla Cassazione sostenendo una posizione che, nella pratica, è ancora molto diffusa: il DVR aziendale, riferito a tutti i lavoratori, sarebbe sufficiente anche per i somministrati, senza necessità di una valutazione dedicata.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, ha respinto questa impostazione in modo netto. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su due norme che devono essere lette congiuntamente: l’art. 32 del D. Lgs 81/2015, che vieta la somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, e l’art. 28 del D. Lgs 81/2008, che impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli legati alla specifica tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione.
Il messaggio centrale della pronuncia è che non basta avere un DVR: quel DVR deve contenere, in modo esplicito e documentato, una valutazione che tenga conto della condizione particolare del lavoratore somministrato. Non è quindi sufficiente la mera valutazione dei rischi legati alla mansione ricoperta dal lavoratore.
Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione, l’azienda utilizzatrice che intenda ricorrere alla somministrazione è tenuta ad integrare il proprio DVR con una sezione dedicata ai lavoratori somministrati.
L’oggetto della valutazione deve comprendere i rischi specifici e aggiuntivi cui sono esposti i lavoratori in somministrazione in ragione della peculiarità della condizione contrattuale, e segnatamente:
La valutazione deve essere condotta per ciascuna mansione oggetto di somministrazione, con l’individuazione del livello di rischio (secondo criteri di probabilità e danno) e la definizione delle corrispondenti misure correttive.
In coerenza con il principio di diritto espresso dalla Cassazione, il DVR deve identificare formalmente le misure di prevenzione e protezione, sia collettive sia individuali, e le relative procedure di attuazione. In particolare:
Ecloga Italia ti supporta nell’adempimento attraverso la redazione della valutazione specifica dei rischi relativi alla somministrazione di lavoratori.
L'articolo DVR lavoratori in somministrazione: l’Ordinanza 32659/2025 proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 01 Apr 2026 09:07:56 +0000Il Ramadan rappresenta un periodo di particolare rilevanza religiosa per molti lavoratori, caratterizzato dall’astensione da cibo e acqua dall’alba al tramonto e da cambiamenti significativi dello stile di vita quotidiano.
L’inizio del periodo di Ramadan può incidere sull’equilibrio psicofisico del lavoratore e, di conseguenza, sulle condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, rendendo necessario un approccio organizzativo e prevenzionistico che consenta di conciliare il diritto alla libertà religiosa con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come richiesto anche dal principio generale di protezione sancito dall’art. 2087 del Codice Civile.
L’osservanza del Ramadan comporta variazioni temporanee nei ritmi alimentari, nel ciclo sonno-veglia e nell’idratazione, elementi che possono determinare effetti diretti sulla sicurezza sul lavoro.
Il digiuno prolungato può infatti generare condizioni quali disidratazione, ipoglicemia, affaticamento, riduzione della concentrazione, vertigini e rallentamento dei tempi di reazione.
Tali effetti assumono particolare rilievo nelle attività caratterizzate da impegno fisico, utilizzo di macchinari, lavori in quota o guida di mezzi, ma risultano ulteriormente amplificati dalla contemporanea esposizione a fattori di rischio microclimatici, come temperature elevate, elevata umidità o ambienti termicamente sfavorevoli, che possono aggravare gli effetti fisiologici del digiuno.
Quando il Ramadan si colloca nei mesi estivi, la combinazione tra digiuno e microclima caldo rappresenta un fattore di rischio particolarmente rilevante.
L’assenza di assunzione di liquidi durante l’orario di lavoro può compromettere i meccanismi di termoregolazione dell’organismo e favorire:
Il rischio aumenta sensibilmente nelle attività svolte all’aperto, nei cantieri, nei settori agricoli o in ambienti caratterizzati da elevate temperature e sforzo fisico intenso.
Anche nei periodi freddi, il Ramadan può incidere sulla sicurezza del lavoratore, sebbene con dinamiche differenti. Il digiuno può determinare:
In contesti lavorativi caratterizzati da microclima freddo o da turnazioni notturne, tali condizioni possono comportare un incremento del rischio di errore operativo, incidenti o riduzione della capacità di risposta agli imprevisti.
L’osservanza del Ramadan da parte dei lavoratori si colloca all’intersezione tra il diritto fondamentale alla libertà religiosa e l’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito lavoristico, tale situazione non configura un rischio autonomo in senso normativo, ma può determinare condizioni temporanee suscettibili di incidere sull’idoneità allo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa.
In questo contesto trovano piena applicazione i principi generali del D. Lgs. 81/2008, che impongono al Datore di Lavoro di garantire la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori anche in presenza di fattori individuali o contingenti.
Il Datore di Lavoro non può interferire con la scelta religiosa del lavoratore di osservare il Ramadan, ma è comunque tenuto a considerare gli effetti che il digiuno può produrre sulla sicurezza operativa, soprattutto nelle attività che comportano sforzo fisico, esposizione a microclimi sfavorevoli, utilizzo di macchinari o responsabilità verso terzi.
Il bilanciamento tra libertà religiosa e obbligo di sicurezza non si realizza attraverso limitazioni del culto, bensì mediante una corretta valutazione del rischio, l’adozione di eventuali misure organizzative temporanee, il coinvolgimento del medico competente e la prevenzione di situazioni in cui il digiuno possa tradursi in un aumento del rischio infortunistico.
Il Datore di Lavoro, nell’ambito dei propri obblighi di tutela, deve considerare le condizioni legate all’osservanza del Ramadan nella valutazione dei rischi, individuando i lavoratori che seguono il digiuno e valutando l’impatto di tale condizione sulle mansioni svolte, tenendo conto dell’eventuale presenza di patologie sensibili al digiuno e delle caratteristiche del lavoro, inclusi lo sforzo fisico richiesto e le condizioni microclimatiche dell’ambiente.
Rientra tra le responsabilità datoriali anche la pianificazione dell’organizzazione del lavoro in modo coerente con tali elementi, prevedendo una distribuzione adeguata dei carichi, momenti di recupero e un monitoraggio delle condizioni di sicurezza durante il periodo di Ramadan.
Il lavoratore è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella tutela della propria sicurezza e di quella altrui durante il Ramadan. In particolare, assume rilievo la comunicazione tempestiva al datore di lavoro o ai preposti di eventuali sintomi, malesseri o condizioni di affaticamento che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.
La collaborazione del lavoratore si concretizza anche nella partecipazione ai programmi di sorveglianza sanitaria previsti per la mansione e nell’adesione alle indicazioni fornite dal Medico Competente.
La mancata segnalazione di condizioni di malessere o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari può infatti incidere negativamente sulla gestione del rischio e sulla prevenzione di eventi infortunistici.
Il Medico Competente riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi connessi al Ramadan, contribuendo alla prevenzione attraverso la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell’idoneità alla mansione.
La sua attività comprende l’individuazione di lavoratori particolarmente sensibili al digiuno, come soggetti affetti da patologie metaboliche, cardiovascolari o endocrine, la valutazione dell’impatto del digiuno sulle condizioni di salute in relazione alle specifiche mansioni e la formulazione di eventuali limitazioni o prescrizioni temporanee.
Inoltre, il Medico Competente supporta il Datore di lavoro e il RSPP nella definizione di misure organizzative adeguate e nel monitoraggio delle condizioni di salute durante il periodo di Ramadan, contribuendo a prevenire situazioni di rischio e a garantire un equilibrio tra tutela della salute e continuità operativa.
Tra le principali azioni organizzative e tecniche attuabili per garantire adeguati livelli di sicurezza sul lavoro durante il Ramadan rientrano:
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Data articolo: Wed, 18 Feb 2026 12:02:25 +0000La sicurezza alimentare si basa su un sistema strutturato di autocontrollo aziendale (HACCP), affiancato da un’articolata rete di controlli ufficiali svolti da autorità pubbliche. Comprendere il funzionamento delle ispezioni, i soggetti che le eseguono e le possibili conseguenze in caso di irregolarità rappresenta un aspetto centrale per ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA).
In Italia, gli enti incaricati dei controlli ufficiali sono:
Questi enti agiscono in base ai poteri conferiti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare trova il proprio fondamento in un articolato quadro normativo di origine europea e nazionale, volto a garantire la tutela della salute del consumatore lungo l’intera filiera alimentare.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce l’obbligo, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare, di predisporre, attuare e mantenere un sistema di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP, quale strumento cardine per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.
Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina invece l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali, definendo le competenze delle autorità preposte, le tipologie di verifica (ispezioni, audit, campionamenti) e i poteri attribuiti agli organi di controllo.
A livello nazionale, il D. Lgs 27/2021 recepisce e attua le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, individuando le autorità competenti sul territorio italiano e regolamentando gli aspetti operativi e procedurali dei controlli ufficiali.
Completa il quadro normativo il D. Lgs 193/2007, che disciplina il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni della normativa in materia di igiene degli alimenti e di mancata o non corretta applicazione del sistema HACCP.
Nel loro complesso, tali disposizioni definiscono in modo puntuale gli obblighi a carico degli OSA, i poteri ispettivi delle autorità di controllo e le conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali non conformità riscontrate.
Le verifiche ufficiali in materia di sicurezza alimentare possono essere effettuate in diverse circostanze e modalità , in funzione della tipologia di attività svolta, delle caratteristiche del processo produttivo e del livello di rischio associato. L’obiettivo dei controlli non è esclusivamente repressivo, ma principalmente preventivo, finalizzato a garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria e la tutela della salute del consumatore.
In particolare, le ispezioni possono avvenire nell’ambito di:
Il principio che guida l’intero sistema di vigilanza è quello del controllo basato sul rischio: le attività che presentano un rischio igienico-sanitario più elevato, per tipologia di alimenti trattati o modalità operative, sono soggette a una maggiore frequenza e intensità delle ispezioni. Tale approccio consente di concentrare le risorse di controllo dove il potenziale impatto sulla salute pubblica risulta più significativo, rafforzando l’efficacia complessiva del sistema di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali, gli organi di controllo hanno il compito di verificare sia le condizioni strutturali e operative dei locali sia l’effettiva applicazione del sistema di autocontrollo HACCP. L’accesso ai locali deve avvenire durante l’orario di esercizio e senza ostacoli, consentendo la valutazione completa delle attività svolte.
Le verifiche comprendono, in sintesi:
L’OSA è tenuto a collaborare con gli ispettori, garantendo la disponibilità della documentazione richiesta (manuale HACCP, registri di monitoraggio, schede di tracciabilità e schede tecniche dei prodotti). Al termine, viene redatto un verbale che riporta eventuali non conformità , prescrizioni e termini per l’adeguamento.
Il regime sanzionatorio in materia di igiene degli alimenti è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs 193/2007, che definisce le conseguenze amministrative applicabili in caso di violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare. Tale disposizione rappresenta uno strumento centrale per garantire l’effettiva applicazione delle procedure di autocontrollo e il rispetto degli obblighi a carico degli Operatori del Settore Alimentare.
In particolare, la norma prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di mancata o non corretta attuazione del sistema HACCP, nonché sanzioni connesse a carenze di natura strutturale, igienica o organizzativa che possano compromettere la sicurezza degli alimenti.
Si riportano di seguito le principali sanzioni applicate nei confronti dell’OSA inadempiente:
| Comma 3 | OSA che non effettua la notifica all’ Autorità competente che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata | Da €1500 a €9000 (€3000) |
| Comma 3 | OSA che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento già registrato, senza aver comunicato all’Autorità competente l’aggiornamento della valutazione (variazioni societarie o cumulo) | Da €500 a €3000 (€1000) |
| Comma 4 | OSA della produzione primaria che non rispetta l’allegato I (del Reg. CE 852/04) | Da €250 a €1500 (€500) |
| Comma 5 | OSA che non rispetta l’allegato II (del Reg. CE 852/04) | Da €500 a €3000 (€1000) |
| Comma 6 | OSA sprovvisto di Manuale HACCP e/o di procedure di rintracciabilità | Da €1000 a €6000 (€2000) |
| Comma 7 | Inadeguatezza nei requisiti e nelle procedure HACCP | Prescrizione ed eventuale sanzione da €1000 a €6000 (€2000) |
| Comma 8 | Mancata o non corretta applicazione delle procedure HACCP | Da €1000 a €6000 (€2000) |
È inoltre riconosciuta all’autorità competente la possibilità di intervenire mediante specifiche misure correttive. Il comma 7 dell’articolo 6, infatti, introduce l’istituto della prescrizione per le inadeguatezze non direttamente riferibili alla sicurezza alimentare, attraverso il quale l’autorità di controllo assegna all’OSA un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate: se l’OSA adempie alla prescrizione nei tempi stabiliti dall’Ente dandone evidenza, è esonerato dall’applicazione della sanzione pecuniaria.
Questo meccanismo evidenzia come il sistema sanzionatorio non abbia una finalità esclusivamente punitiva, ma persegua soprattutto un obiettivo preventivo e correttivo, orientato a favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza alimentare e il miglioramento continuo dei livelli di igiene lungo tutta la filiera.
Nell’ambito dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, l’Autorità competente è tenuta ad adottare misure proporzionate ed efficaci qualora vengano riscontrate non conformità normative o situazioni di rischio per la salute pubblica. Tra gli strumenti a disposizione dell’organo di vigilanza rientrano i provvedimenti di sequestro di alimenti, attrezzature e locali, finalizzati a interrompere la commercializzazione di prodotti non conformi, a prevenire il protrarsi di condotte illecite e a garantire l’accertamento delle responsabilità . Le principali tipologie di sequestro applicabili nel settore della sicurezza alimentare sono le seguenti:
Il sistema dei controlli ufficiali e dei relativi provvedimenti cautelari trova il proprio fondamento nel Reg. (UE) 2017/625 e nel D. Lgs 27/2021, che disciplinano rispettivamente l’organizzazione dei controlli e il quadro sanzionatorio nazionale in materia di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali in materia di sicurezza alimentare, è essenziale che l’operatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare il rispetto delle normative e l’effettiva applicazione del sistema di autocontrollo. A tal fine, occorre avere prontamente disponibile una documentazione completa, aggiornata e facilmente consultabile. I principali documenti da tenere a disposizione comprendono:
La disponibilità , la completezza e l’aggiornamento costante di questi documenti rappresentano uno degli aspetti maggiormente valutati durante le ispezioni, in quanto forniscono un chiaro riscontro dell’efficacia del sistema di autocontrollo e della corretta gestione operativa da parte dell’OSA. Mantenere la documentazione ordinata e sempre aggiornata non solo facilita le verifiche ispettive, ma contribuisce anche a prevenire rischi per la sicurezza alimentare.
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Data articolo: Wed, 07 Jan 2026 10:35:12 +0000Si informa la gentile clientela che i nostri uffici saranno chiusi per le festività natalizie dal giorno 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi.
Le attività riprenderanno il normale svolgimento a partire dal giorno 7 gennaio 2026.
L’area medicina riprenderà il normale svolgimento delle attività dal giorno 7 gennaio 2026.
In caso di urgenze è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentiecloga.it
Ecloga Italia S.p.A. augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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Data articolo: Wed, 17 Dec 2025 09:00:57 +0000Il servizio catering richiede un sistema di gestione della sicurezza alimentare particolarmente rigoroso, poiché la preparazione e la somministrazione degli alimenti avvengono spesso al di fuori dei locali di produzione.
Per questo motivo è fondamentale applicare un piano di autocontrollo efficace basato sui principi HACCP e sulle buone prassi igieniche.
Il servizio catering rappresenta un ambito particolarmente sensibile in materia di sicurezza alimentare, poiché prevede la preparazione, il trasporto e la somministrazione di alimenti in condizioni spesso variabili e lontane dai locali di produzione, con un conseguente aumento dei rischi legati alla contaminazione e alla conservazione degli alimenti.
Nel servizio catering i rischi possono essere classificati in tre categorie principali. Di seguito sono riportati in forma di elenco puntato, con descrizioni più verticali e specifiche per il settore.
Nel servizio catering, la sicurezza alimentare si fonda sulle procedure HACCP, come previsto dal Regolamento CE 852/2004. Il metodo si basa sull’analisi dei pericoli, sull’individuazione dei punti critici di controllo (CCP) e sulla definizione di misure volte a prevenire rischi per i consumatori.
Questo metodo si basa su 7 principi fondamentali:
Oltre all’applicazione del sistema HACCP, nel servizio catering è necessario garantire condizioni igieniche conformi alla normativa.
Ciò significa rispettare i criteri microbiologici degli alimenti, adottare procedure idonee per assicurare la corretta igiene in tutte le fasi operative, mantenere rigorosamente la catena del freddo e/o del caldo, controllare le temperature di conservazione e trasporto e procedere, quando richiesto, a campionamenti e analisi per dimostrare la sicurezza dei prodotti somministrati.
Le buone prassi igieniche sono il punto di partenza per garantire la sicurezza alimentare nel catering, un settore in cui la gestione del cibo è resa più delicata dai continui spostamenti, dalle cucine mobili e dalla necessità di mantenere le temperature corrette dal momento della preparazione fino al servizio.
La scelta di materie prime e di fornitori idonei, insieme al controllo visivo e documentale degli alimenti al momento del ricevimento, rappresenta un passaggio essenziale.
Per evitare contaminazioni crociate, è importante mantenere una chiara separazione tra alimenti crudi e cotti e utilizzare attrezzature dedicate alle diverse lavorazioni.
Anche il personale deve rispettare standard igienici elevati: abbigliamento adeguato, corrette abitudini di lavoro e una formazione che gli permetta di operare con consapevolezza in contesti spesso variabili.
Nel catering, inoltre, la gestione delle temperature è cruciale. Il mantenimento della catena del freddo o del caldo deve essere garantito non solo nei locali di produzione, ma anche durante il trasporto e nel corso dell’evento, utilizzando mezzi refrigerati o contenitori termici adeguati.
A questo proposito, l’OSA deve garantire la piena rintracciabilità degli alimenti, registrando tutte le fasi dalla produzione alla somministrazione
Infine, un’attenzione particolare deve essere dedicata alla pulizia e alla sanificazione di attrezzature, veicoli, contenitori e superfici.
Queste operazioni, insieme al monitoraggio costante degli infestanti (particolarmente importante quando si lavora in ambienti temporanei o all’aperto) devono seguire procedure chiare e puntualmente descritte nel manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri dell’HACCP.
In caso di alimenti potenzialmente non sicuri, o in caso di eventi avversi, l’OSA che gestisce il servizio catering deve applicare quanto previsto dall’art. 19 del Reg. CE 178/2002, attivando procedure tempestive e adeguate.
Il primo passo è contattare immediatamente l’ATS, inviando una comunicazione formale contenente tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dell’azienda e dei prodotti coinvolti. Nel catering diventa particolarmente importante conservare gli avanzi degli alimenti preparati e somministrati, poiché possono essere essenziali per le analisi di laboratorio.
Occorre mettere a disposizione il Manuale HACCP, le schede di registrazione, le fatture e i DDT relativi alle materie prime. La tracciabilità permette di ricostruire rapidamente i lotti e identificare l’origine del problema.
Durante le indagini delle autorità sanitarie, l’OSA deve collaborare pienamente, fornendo ogni tipo di supporto e documentazione richiesta.
Parallelamente, deve implementare misure interne per evitare che l’evento si ripeta: questo può includere la revisione del piano di autocontrollo, ulteriori azioni correttive e formazione aggiuntiva del personale.
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Data articolo: Wed, 03 Dec 2025 12:01:10 +0000Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l’attestazione formale della conformità antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con l’introduzione della SCIA antincendio, il sistema autorizzativo è stato profondamente riorganizzato, passando da un procedimento basato sul rilascio preventivo del certificato a un modello dichiarativo fondato sulla responsabilità del titolare dell’attività .
Il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è un iter autorizzativo finalizzato a verificare che un’attività rispetti tutte le prescrizioni antincendio previste dalla normativa vigente.
Storicamente il CPI costituiva l’autorizzazione necessaria per l’avvio dell’attività , rilasciata dai Vigili del Fuoco dopo valutazione tecnica e sopralluogo. Con il D.P.R. 151/2011 questo sistema è stato trasformato: oggi l’avvio dell’attività avviene tramite SCIA antincendio, mentre il CPI continua ad essere previsto solo in casi specifici, in particolare quando è necessario un controllo diretto del Comando dei Vigili del Fuoco prima del completamento dell’iter.
La SCIA antincendio è oggi il titolo principale per iniziare, modificare o proseguire un’attività soggetta a controlli antincendio.
Consiste in una segnalazione che il Datore di Lavoro presenta dichiarando, tramite asseverazione di un tecnico abilitato, che l’attività rispetta le norme di prevenzione incendi.
Il CPI, invece, è il risultato di un iter autorizzativo più articolato: in seguito alla presentazione della SCIA, per determinate attività i Vigili del Fuoco effettuano un sopralluogo e, in caso di esito positivo, rilasciano il certificato che attesta la piena conformità alle prescrizioni antincendio.
Le attività che rientrano nell’obbligo di SCIA antincendio o nell’iter del CPI devono inoltre rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al proprio settore.
Quando per una specifica attività esistono regole tecniche verticali (RTV) – ossia norme tecniche dedicate a quella tipologia di attività , come scuole, alberghi, autorimesse, strutture sanitarie, edifici civili o depositi – queste costituiscono il riferimento principale e devono essere applicate integralmente.
Nel caso in cui non siano presenti RTV dedicate, l’attività deve conformarsi alla regola tecnica orizzontale contenuta nel DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che fornisce criteri generali, flessibili e modulabili per la progettazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Il Codice si applica quindi come struttura normativa di riferimento per tutte le attività prive di una specifica norma verticale.
Il D.P.R. 151/2011 individua le 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (CPI e SCIA di prevenzione incendi). L’elenco delle attività soggette è riportato all’interno dell’Allegato 1 del Decreto, di si cui riporta di seguito una lista indicativa e non esaustiva delle principali categorie soggette:
Ciascuna attività soggetta viene suddivise in tre diverse categorie (A, B e C) allo scopo di differenziare gli iter autorizzativi in funzione del rischio.
L’iter della SCIA antincendio segue una struttura comune per tutte le attività soggette, benché alcuni passaggi varino in funzione della categoria di rischio.
In generale, il procedimento inizia con una valutazione preliminare, durante la quale si analizza l’effettiva necessità di avvio dell’iter autorizzativo, sulla base delle caratteristiche dell’attività .
Per le attività soggette di categoria B e C è richiesta la predisposizione di un progetto antincendio, che deve essere presentato al Comando dei Vigili del Fuoco affinché venga verificata la conformità alle norme tecniche: in questi casi, il rilascio del parere di conformità è un passaggio obbligato.
Una volta ottenuto l’eventuale parere e definiti gli interventi necessari, il titolare procede con la realizzazione delle opere, degli impianti e delle misure antincendio previste, applicando le disposizioni delle regole tecniche verticali specifiche o, in loro assenza, della regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.
Completati i lavori, si procede con la presentazione della SCIA antincendio, che comprende la dichiarazione del titolare dell’attività , l’asseverazione del professionista antincendio, la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e l’attestazione dei versamenti dovuti. Con la SCIA, l’attività dichiara formalmente la propria conformità alle norme e può avviare l’esercizio sotto la responsabilità del titolare.
Successivamente, i Vigili del Fuoco effettuano i controlli previsti in base alla categoria dell’attività :
| Categoria | Definizione | Iter autorizzativo previsto |
| A | Attività dotate di “regola tecnica†di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità | ·        Presentazione SCIA con asseverazione tecnica |
| ·        Controllo a campione in sito da parte dei VVF | ||
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| B | Attività presenti in Cat. A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità | ·        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ·        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C | ·        Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco | |
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| C | Attività con alto livello di complessità , indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica†| ·        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ·        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| ·        Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ·        Rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi) da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ·        Rinnovo periodico della conformità antincendio |
Il rinnovo della conformità antincendio rappresenta un adempimento sempre obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’attività richieda o meno il rilascio formale del CPI. Si tratta di un aggiornamento periodico attraverso il quale il titolare attesta che l’attività continua a rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.
La periodicità del rinnovo è stabilita dal D.P.R. 151/2011: per la maggior parte delle attività è fissata a cinque anni, mentre per alcune tipologie specifiche il rinnovo è richiesto ogni dieci anni.
Per completare il rinnovo, il titolare deve presentare una dichiarazione che confermi la permanenza dei requisiti di sicurezza, accompagnata – quando necessario – da un’asseverazione tecnica redatta da un professionista antincendio. È inoltre previsto il versamento degli oneri amministrativi associati.
La nota VVF n. 1640/2024 ha chiarito in modo esplicito il regime sanzionatorio collegato a questo adempimento: il mancato rinnovo costituisce una violazione penalmente rilevante, mentre un rinnovo tardivo non comporta responsabilità penale. Resta comunque fermo che l’attività non può essere esercitata senza una attestazione di rinnovo valida e in corso di efficacia.
La presenza di un’attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco si ripercuote anche sul livello di formazione degli addetti antincendio presenti all’interno del luogo di lavoro.
Secondo quanto stabilito dal DM 02/09/2021, le attività soggette all’obbligo di CPI / SCIA di prevenzione incendi hanno l’obbligo di elaborare un Piano di Emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie di emergenza, a prescindere dal numero di lavoratori presenti.
Il piano di Emergenza deve essere testato periodicamente, attraverso lo svolgimento di prove di evacuazione, di norma almeno una volta l’anno.
Il DM 02/09/2021, infatti, prevede che per le attività soggette all’obbligo di SCIA antincendio / CPI la formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze debba avere un livello di complessità minimo pari a L2 (ex “rischio medio†ai sensi del precedente DM 10/03/1998), fatta eccezione per le attività che prevedono un livello di complessità L3 (“rischio alto†ai sensi del precedente DM 10/03/1998) :
In tutti i casi, il DM 02/09/2021, prevede l’aggiornamento quinquennale della formazione.
L'articolo CPI: quando è necessario, e per quali attività ? proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 26 Nov 2025 11:25:10 +0000