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Il Ramadan rappresenta un periodo di particolare rilevanza religiosa per molti lavoratori, caratterizzato dallâastensione da cibo e acqua dallâalba al tramonto e da cambiamenti significativi dello stile di vita quotidiano.
Lâinizio del periodo di Ramadan può incidere sullâequilibrio psicofisico del lavoratore e, di conseguenza, sulle condizioni di sicurezza nello svolgimento dellâattivitĂ lavorativa, rendendo necessario un approccio organizzativo e prevenzionistico che consenta di conciliare il diritto alla libertĂ religiosa con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come richiesto anche dal principio generale di protezione sancito dallâart. 2087 del Codice Civile.
Lâosservanza del Ramadan comporta variazioni temporanee nei ritmi alimentari, nel ciclo sonno-veglia e nellâidratazione, elementi che possono determinare effetti diretti sulla sicurezza sul lavoro.
Il digiuno prolungato può infatti generare condizioni quali disidratazione, ipoglicemia, affaticamento, riduzione della concentrazione, vertigini e rallentamento dei tempi di reazione.
Tali effetti assumono particolare rilievo nelle attivitĂ caratterizzate da impegno fisico, utilizzo di macchinari, lavori in quota o guida di mezzi, ma risultano ulteriormente amplificati dalla contemporanea esposizione a fattori di rischio microclimatici, come temperature elevate, elevata umiditĂ o ambienti termicamente sfavorevoli, che possono aggravare gli effetti fisiologici del digiuno.
Quando il Ramadan si colloca nei mesi estivi, la combinazione tra digiuno e microclima caldo rappresenta un fattore di rischio particolarmente rilevante.
Lâassenza di assunzione di liquidi durante lâorario di lavoro può compromettere i meccanismi di termoregolazione dellâorganismo e favorire:
Il rischio aumenta sensibilmente nelle attivitĂ svolte allâaperto, nei cantieri, nei settori agricoli o in ambienti caratterizzati da elevate temperature e sforzo fisico intenso.
Anche nei periodi freddi, il Ramadan può incidere sulla sicurezza del lavoratore, sebbene con dinamiche differenti. Il digiuno può determinare:
In contesti lavorativi caratterizzati da microclima freddo o da turnazioni notturne, tali condizioni possono comportare un incremento del rischio di errore operativo, incidenti o riduzione della capacitĂ di risposta agli imprevisti.
Lâosservanza del Ramadan da parte dei lavoratori si colloca allâintersezione tra il diritto fondamentale alla libertĂ religiosa e lâobbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito lavoristico, tale situazione non configura un rischio autonomo in senso normativo, ma può determinare condizioni temporanee suscettibili di incidere sullâidoneitĂ allo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa.
In questo contesto trovano piena applicazione i principi generali del D. Lgs. 81/2008, che impongono al Datore di Lavoro di garantire la tutela dellâintegritĂ psico-fisica dei lavoratori anche in presenza di fattori individuali o contingenti.
Il Datore di Lavoro non può interferire con la scelta religiosa del lavoratore di osservare il Ramadan, ma è comunque tenuto a considerare gli effetti che il digiuno può produrre sulla sicurezza operativa, soprattutto nelle attività che comportano sforzo fisico, esposizione a microclimi sfavorevoli, utilizzo di macchinari o responsabilità verso terzi.
Il bilanciamento tra libertĂ religiosa e obbligo di sicurezza non si realizza attraverso limitazioni del culto, bensĂŹ mediante una corretta valutazione del rischio, lâadozione di eventuali misure organizzative temporanee, il coinvolgimento del medico competente e la prevenzione di situazioni in cui il digiuno possa tradursi in un aumento del rischio infortunistico.
Il Datore di Lavoro, nellâambito dei propri obblighi di tutela, deve considerare le condizioni legate allâosservanza del Ramadan nella valutazione dei rischi, individuando i lavoratori che seguono il digiuno e valutando lâimpatto di tale condizione sulle mansioni svolte, tenendo conto dellâeventuale presenza di patologie sensibili al digiuno e delle caratteristiche del lavoro, inclusi lo sforzo fisico richiesto e le condizioni microclimatiche dellâambiente.
Rientra tra le responsabilitĂ datoriali anche la pianificazione dellâorganizzazione del lavoro in modo coerente con tali elementi, prevedendo una distribuzione adeguata dei carichi, momenti di recupero e un monitoraggio delle condizioni di sicurezza durante il periodo di Ramadan.
Il lavoratore è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella tutela della propria sicurezza e di quella altrui durante il Ramadan. In particolare, assume rilievo la comunicazione tempestiva al datore di lavoro o ai preposti di eventuali sintomi, malesseri o condizioni di affaticamento che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza dellâattivitĂ lavorativa.
La collaborazione del lavoratore si concretizza anche nella partecipazione ai programmi di sorveglianza sanitaria previsti per la mansione e nellâadesione alle indicazioni fornite dal Medico Competente.
La mancata segnalazione di condizioni di malessere o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari può infatti incidere negativamente sulla gestione del rischio e sulla prevenzione di eventi infortunistici.
Il Medico Competente riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi connessi al Ramadan, contribuendo alla prevenzione attraverso la sorveglianza sanitaria e la valutazione dellâidoneitĂ alla mansione.
La sua attivitĂ comprende lâindividuazione di lavoratori particolarmente sensibili al digiuno, come soggetti affetti da patologie metaboliche, cardiovascolari o endocrine, la valutazione dellâimpatto del digiuno sulle condizioni di salute in relazione alle specifiche mansioni e la formulazione di eventuali limitazioni o prescrizioni temporanee.
Inoltre, il Medico Competente supporta il Datore di lavoro e il RSPP nella definizione di misure organizzative adeguate e nel monitoraggio delle condizioni di salute durante il periodo di Ramadan, contribuendo a prevenire situazioni di rischio e a garantire un equilibrio tra tutela della salute e continuitĂ operativa.
Tra le principali azioni organizzative e tecniche attuabili per garantire adeguati livelli di sicurezza sul lavoro durante il Ramadan rientrano:
L'articolo Ramadan: gestione dei possibili rischi per la sicurezza sul lavoro proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 18 Feb 2026 12:02:25 +0000La sicurezza alimentare si basa su un sistema strutturato di autocontrollo aziendale (HACCP), affiancato da unâarticolata rete di controlli ufficiali svolti da autoritĂ pubbliche. Comprendere il funzionamento delle ispezioni, i soggetti che le eseguono e le possibili conseguenze in caso di irregolaritĂ rappresenta un aspetto centrale per ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA).
In Italia, gli enti incaricati dei controlli ufficiali sono:
Questi enti agiscono in base ai poteri conferiti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare trova il proprio fondamento in un articolato quadro normativo di origine europea e nazionale, volto a garantire la tutela della salute del consumatore lungo lâintera filiera alimentare.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce lâobbligo, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare, di predisporre, attuare e mantenere un sistema di autocontrollo basato sui principi dellâHACCP, quale strumento cardine per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.
Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina invece lâorganizzazione e le modalitĂ di svolgimento dei controlli ufficiali, definendo le competenze delle autoritĂ preposte, le tipologie di verifica (ispezioni, audit, campionamenti) e i poteri attribuiti agli organi di controllo.
A livello nazionale, il D. Lgs 27/2021 recepisce e attua le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, individuando le autoritĂ competenti sul territorio italiano e regolamentando gli aspetti operativi e procedurali dei controlli ufficiali.
Completa il quadro normativo il D. Lgs 193/2007, che disciplina il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni della normativa in materia di igiene degli alimenti e di mancata o non corretta applicazione del sistema HACCP.
Nel loro complesso, tali disposizioni definiscono in modo puntuale gli obblighi a carico degli OSA, i poteri ispettivi delle autoritĂ di controllo e le conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali non conformitĂ riscontrate.
Le verifiche ufficiali in materia di sicurezza alimentare possono essere effettuate in diverse circostanze e modalitĂ , in funzione della tipologia di attivitĂ svolta, delle caratteristiche del processo produttivo e del livello di rischio associato. Lâobiettivo dei controlli non è esclusivamente repressivo, ma principalmente preventivo, finalizzato a garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria e la tutela della salute del consumatore.
In particolare, le ispezioni possono avvenire nellâambito di:
Il principio che guida lâintero sistema di vigilanza è quello del controllo basato sul rischio: le attivitĂ che presentano un rischio igienico-sanitario piĂš elevato, per tipologia di alimenti trattati o modalitĂ operative, sono soggette a una maggiore frequenza e intensitĂ delle ispezioni. Tale approccio consente di concentrare le risorse di controllo dove il potenziale impatto sulla salute pubblica risulta piĂš significativo, rafforzando lâefficacia complessiva del sistema di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali, gli organi di controllo hanno il compito di verificare sia le condizioni strutturali e operative dei locali sia lâeffettiva applicazione del sistema di autocontrollo HACCP. Lâaccesso ai locali deve avvenire durante lâorario di esercizio e senza ostacoli, consentendo la valutazione completa delle attivitĂ svolte.
Le verifiche comprendono, in sintesi:
LâOSA è tenuto a collaborare con gli ispettori, garantendo la disponibilitĂ della documentazione richiesta (manuale HACCP, registri di monitoraggio, schede di tracciabilitĂ e schede tecniche dei prodotti). Al termine, viene redatto un verbale che riporta eventuali non conformitĂ , prescrizioni e termini per lâadeguamento.
Il regime sanzionatorio in materia di igiene degli alimenti è disciplinato dallâarticolo 6 del D. Lgs 193/2007, che definisce le conseguenze amministrative applicabili in caso di violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare. Tale disposizione rappresenta uno strumento centrale per garantire lâeffettiva applicazione delle procedure di autocontrollo e il rispetto degli obblighi a carico degli Operatori del Settore Alimentare.
In particolare, la norma prevede lâapplicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di mancata o non corretta attuazione del sistema HACCP, nonchĂŠ sanzioni connesse a carenze di natura strutturale, igienica o organizzativa che possano compromettere la sicurezza degli alimenti.
Si riportano di seguito le principali sanzioni applicate nei confronti dellâOSA inadempiente:
| Comma 3 | OSA che non effettua la notifica allâ AutoritĂ competente che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata | Da âŹ1500 a âŹ9000 (âŹ3000) |
| Comma 3 | OSA che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento giĂ registrato, senza aver comunicato allâAutoritĂ competente lâaggiornamento della valutazione (variazioni societarie o cumulo) | Da âŹ500 a âŹ3000 (âŹ1000) |
| Comma 4 | OSA della produzione primaria che non rispetta lâallegato I (del Reg. CE 852/04) | Da âŹ250 a âŹ1500 (âŹ500) |
| Comma 5 | OSA che non rispetta lâallegato II (del Reg. CE 852/04) | Da âŹ500 a âŹ3000 (âŹ1000) |
| Comma 6 | OSA sprovvisto di Manuale HACCP e/o di procedure di rintracciabilitĂ | Da âŹ1000 a âŹ6000 (âŹ2000) |
| Comma 7 | Inadeguatezza nei requisiti e nelle procedure HACCP | Prescrizione ed eventuale sanzione da âŹ1000 a âŹ6000 (âŹ2000) |
| Comma 8 | Mancata o non corretta applicazione delle procedure HACCP | Da âŹ1000 a âŹ6000 (âŹ2000) |
Ă inoltre riconosciuta allâautoritĂ competente la possibilitĂ di intervenire mediante specifiche misure correttive. Il comma 7 dellâarticolo 6, infatti, introduce lâistituto della prescrizione per le inadeguatezze non direttamente riferibili alla sicurezza alimentare, attraverso il quale lâautoritĂ di controllo assegna allâOSA un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione delle non conformitĂ riscontrate: se l’OSA adempie alla prescrizione nei tempi stabiliti dall’Ente dandone evidenza, è esonerato dallâapplicazione della sanzione pecuniaria.
Questo meccanismo evidenzia come il sistema sanzionatorio non abbia una finalitĂ esclusivamente punitiva, ma persegua soprattutto un obiettivo preventivo e correttivo, orientato a favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza alimentare e il miglioramento continuo dei livelli di igiene lungo tutta la filiera.
Nellâambito dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, lâAutoritĂ competente è tenuta ad adottare misure proporzionate ed efficaci qualora vengano riscontrate non conformitĂ normative o situazioni di rischio per la salute pubblica. Tra gli strumenti a disposizione dellâorgano di vigilanza rientrano i provvedimenti di sequestro di alimenti, attrezzature e locali, finalizzati a interrompere la commercializzazione di prodotti non conformi, a prevenire il protrarsi di condotte illecite e a garantire lâaccertamento delle responsabilitĂ . Le principali tipologie di sequestro applicabili nel settore della sicurezza alimentare sono le seguenti:
Il sistema dei controlli ufficiali e dei relativi provvedimenti cautelari trova il proprio fondamento nel Reg. (UE) 2017/625 e nel D. Lgs 27/2021, che disciplinano rispettivamente lâorganizzazione dei controlli e il quadro sanzionatorio nazionale in materia di sicurezza alimentare.
Durante le ispezioni ufficiali in materia di sicurezza alimentare, è essenziale che lâoperatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare il rispetto delle normative e lâeffettiva applicazione del sistema di autocontrollo. A tal fine, occorre avere prontamente disponibile una documentazione completa, aggiornata e facilmente consultabile. I principali documenti da tenere a disposizione comprendono:
La disponibilitĂ , la completezza e lâaggiornamento costante di questi documenti rappresentano uno degli aspetti maggiormente valutati durante le ispezioni, in quanto forniscono un chiaro riscontro dellâefficacia del sistema di autocontrollo e della corretta gestione operativa da parte dellâOSA. Mantenere la documentazione ordinata e sempre aggiornata non solo facilita le verifiche ispettive, ma contribuisce anche a prevenire rischi per la sicurezza alimentare.
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Data articolo: Wed, 07 Jan 2026 10:35:12 +0000Si informa la gentile clientela che i nostri uffici saranno chiusi per le festivitĂ natalizie dal giorno 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi.
Le attivitĂ riprenderanno il normale svolgimento a partire dal giorno 7 gennaio 2026.
L’area medicina riprenderĂ il normale svolgimento delle attivitĂ dal giorno 7 gennaio 2026.
In caso di urgenze è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentiecloga.it
Ecloga Italia S.p.A. augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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Data articolo: Wed, 17 Dec 2025 09:00:57 +0000Il servizio catering richiede un sistema di gestione della sicurezza alimentare particolarmente rigoroso, poichĂŠ la preparazione e la somministrazione degli alimenti avvengono spesso al di fuori dei locali di produzione.
Per questo motivo è fondamentale applicare un piano di autocontrollo efficace basato sui principi HACCP e sulle buone prassi igieniche.
Il servizio catering rappresenta un ambito particolarmente sensibile in materia di sicurezza alimentare, poichĂŠ prevede la preparazione, il trasporto e la somministrazione di alimenti in condizioni spesso variabili e lontane dai locali di produzione, con un conseguente aumento dei rischi legati alla contaminazione e alla conservazione degli alimenti.
Nel servizio catering i rischi possono essere classificati in tre categorie principali. Di seguito sono riportati in forma di elenco puntato, con descrizioni piĂš verticali e specifiche per il settore.
Nel servizio catering, la sicurezza alimentare si fonda sulle procedure HACCP, come previsto dal Regolamento CE 852/2004. Il metodo si basa sullâanalisi dei pericoli, sullâindividuazione dei punti critici di controllo (CCP) e sulla definizione di misure volte a prevenire rischi per i consumatori.
Questo metodo si basa su 7 principi fondamentali:
Oltre allâapplicazione del sistema HACCP, nel servizio catering è necessario garantire condizioni igieniche conformi alla normativa.
Ciò significa rispettare i criteri microbiologici degli alimenti, adottare procedure idonee per assicurare la corretta igiene in tutte le fasi operative, mantenere rigorosamente la catena del freddo e/o del caldo, controllare le temperature di conservazione e trasporto e procedere, quando richiesto, a campionamenti e analisi per dimostrare la sicurezza dei prodotti somministrati.
Le buone prassi igieniche sono il punto di partenza per garantire la sicurezza alimentare nel catering, un settore in cui la gestione del cibo è resa piÚ delicata dai continui spostamenti, dalle cucine mobili e dalla necessità di mantenere le temperature corrette dal momento della preparazione fino al servizio.
La scelta di materie prime e di fornitori idonei, insieme al controllo visivo e documentale degli alimenti al momento del ricevimento, rappresenta un passaggio essenziale.
Per evitare contaminazioni crociate, è importante mantenere una chiara separazione tra alimenti crudi e cotti e utilizzare attrezzature dedicate alle diverse lavorazioni.
Anche il personale deve rispettare standard igienici elevati: abbigliamento adeguato, corrette abitudini di lavoro e una formazione che gli permetta di operare con consapevolezza in contesti spesso variabili.
Nel catering, inoltre, la gestione delle temperature è cruciale. Il mantenimento della catena del freddo o del caldo deve essere garantito non solo nei locali di produzione, ma anche durante il trasporto e nel corso dellâevento, utilizzando mezzi refrigerati o contenitori termici adeguati.
A questo proposito, lâOSA deve garantire la piena rintracciabilitĂ degli alimenti, registrando tutte le fasi dalla produzione alla somministrazione
Infine, unâattenzione particolare deve essere dedicata alla pulizia e alla sanificazione di attrezzature, veicoli, contenitori e superfici.
Queste operazioni, insieme al monitoraggio costante degli infestanti (particolarmente importante quando si lavora in ambienti temporanei o allâaperto) devono seguire procedure chiare e puntualmente descritte nel manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri dell’HACCP.
In caso di alimenti potenzialmente non sicuri, o in caso di eventi avversi, lâOSA che gestisce il servizio catering deve applicare quanto previsto dallâart. 19 del Reg. CE 178/2002, attivando procedure tempestive e adeguate.
Il primo passo è contattare immediatamente lâATS, inviando una comunicazione formale contenente tutte le informazioni necessarie per lâidentificazione dellâazienda e dei prodotti coinvolti. Nel catering diventa particolarmente importante conservare gli avanzi degli alimenti preparati e somministrati, poichĂŠ possono essere essenziali per le analisi di laboratorio.
Occorre mettere a disposizione il Manuale HACCP, le schede di registrazione, le fatture e i DDT relativi alle materie prime. La tracciabilitĂ permette di ricostruire rapidamente i lotti e identificare lâorigine del problema.
Durante le indagini delle autoritĂ sanitarie, lâOSA deve collaborare pienamente, fornendo ogni tipo di supporto e documentazione richiesta.
Parallelamente, deve implementare misure interne per evitare che lâevento si ripeta: questo può includere la revisione del piano di autocontrollo, ulteriori azioni correttive e formazione aggiuntiva del personale.
L'articolo Servizio Catering: gestione della sicurezza alimentare proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 03 Dec 2025 12:01:10 +0000Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è lâattestazione formale della conformitĂ antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco per le attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con lâintroduzione della SCIA antincendio, il sistema autorizzativo è stato profondamente riorganizzato, passando da un procedimento basato sul rilascio preventivo del certificato a un modello dichiarativo fondato sulla responsabilitĂ del titolare dellâattivitĂ .
Il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è un iter autorizzativo finalizzato a verificare che unâattivitĂ rispetti tutte le prescrizioni antincendio previste dalla normativa vigente.
Storicamente il CPI costituiva lâautorizzazione necessaria per lâavvio dellâattivitĂ , rilasciata dai Vigili del Fuoco dopo valutazione tecnica e sopralluogo. Con il D.P.R. 151/2011 questo sistema è stato trasformato: oggi lâavvio dellâattivitĂ avviene tramite SCIA antincendio, mentre il CPI continua ad essere previsto solo in casi specifici, in particolare quando è necessario un controllo diretto del Comando dei Vigili del Fuoco prima del completamento dellâiter.
La SCIA antincendio è oggi il titolo principale per iniziare, modificare o proseguire unâattivitĂ soggetta a controlli antincendio.
Consiste in una segnalazione che il Datore di Lavoro presenta dichiarando, tramite asseverazione di un tecnico abilitato, che lâattivitĂ rispetta le norme di prevenzione incendi.
Il CPI, invece, è il risultato di un iter autorizzativo piÚ articolato: in seguito alla presentazione della SCIA, per determinate attività i Vigili del Fuoco effettuano un sopralluogo e, in caso di esito positivo, rilasciano il certificato che attesta la piena conformità alle prescrizioni antincendio.
Le attivitĂ che rientrano nellâobbligo di SCIA antincendio o nellâiter del CPI devono inoltre rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al proprio settore.
Quando per una specifica attivitĂ esistono regole tecniche verticali (RTV) â ossia norme tecniche dedicate a quella tipologia di attivitĂ , come scuole, alberghi, autorimesse, strutture sanitarie, edifici civili o depositi â queste costituiscono il riferimento principale e devono essere applicate integralmente.
Nel caso in cui non siano presenti RTV dedicate, lâattivitĂ deve conformarsi alla regola tecnica orizzontale contenuta nel DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che fornisce criteri generali, flessibili e modulabili per la progettazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Il Codice si applica quindi come struttura normativa di riferimento per tutte le attivitĂ prive di una specifica norma verticale.
Il D.P.R. 151/2011 individua le 80 attivitĂ soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (CPI e SCIA di prevenzione incendi). Lâelenco delle attivitĂ soggette è riportato allâinterno dellâAllegato 1 del Decreto, di si cui riporta di seguito una lista indicativa e non esaustiva delle principali categorie soggette:
Ciascuna attivitĂ soggetta viene suddivise in tre diverse categorie (A, B e C) allo scopo di differenziare gli iter autorizzativi in funzione del rischio.
Lâiter della SCIA antincendio segue una struttura comune per tutte le attivitĂ soggette, benchĂŠ alcuni passaggi varino in funzione della categoria di rischio.
In generale, il procedimento inizia con una valutazione preliminare, durante la quale si analizza lâeffettiva necessitĂ di avvio dellâiter autorizzativo, sulla base delle caratteristiche dellâattivitĂ .
Per le attività soggette di categoria B e C è richiesta la predisposizione di un progetto antincendio, che deve essere presentato al Comando dei Vigili del Fuoco affinchÊ venga verificata la conformità alle norme tecniche: in questi casi, il rilascio del parere di conformità è un passaggio obbligato.
Una volta ottenuto lâeventuale parere e definiti gli interventi necessari, il titolare procede con la realizzazione delle opere, degli impianti e delle misure antincendio previste, applicando le disposizioni delle regole tecniche verticali specifiche o, in loro assenza, della regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.
Completati i lavori, si procede con la presentazione della SCIA antincendio, che comprende la dichiarazione del titolare dellâattivitĂ , lâasseverazione del professionista antincendio, la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e lâattestazione dei versamenti dovuti. Con la SCIA, lâattivitĂ dichiara formalmente la propria conformitĂ alle norme e può avviare lâesercizio sotto la responsabilitĂ del titolare.
Successivamente, i Vigili del Fuoco effettuano i controlli previsti in base alla categoria dellâattivitĂ :
| Categoria | Definizione | Iter autorizzativo previsto |
| A | AttivitĂ dotate di âregola tecnicaâ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessitĂ | ¡        Presentazione SCIA con asseverazione tecnica |
| ¡        Controllo a campione in sito da parte dei VVF | ||
| ¡        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| B | Attività presenti in Cat. A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità | ¡        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ¡        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C | ¡        Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco | |
| ¡        Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| C | AttivitĂ con alto livello di complessitĂ , indipendentemente dalla presenza o meno della âregola tecnicaâ | ¡        Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| ¡        Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| ¡        Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ¡        Rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi) da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| ¡        Rinnovo periodico della conformità antincendio |
Il rinnovo della conformitĂ antincendio rappresenta un adempimento sempre obbligatorio, indipendentemente dal fatto che lâattivitĂ richieda o meno il rilascio formale del CPI. Si tratta di un aggiornamento periodico attraverso il quale il titolare attesta che lâattivitĂ continua a rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.
La periodicità del rinnovo è stabilita dal D.P.R. 151/2011: per la maggior parte delle attività è fissata a cinque anni, mentre per alcune tipologie specifiche il rinnovo è richiesto ogni dieci anni.
Per completare il rinnovo, il titolare deve presentare una dichiarazione che confermi la permanenza dei requisiti di sicurezza, accompagnata â quando necessario â da unâasseverazione tecnica redatta da un professionista antincendio. Ă inoltre previsto il versamento degli oneri amministrativi associati.
La nota VVF n. 1640/2024 ha chiarito in modo esplicito il regime sanzionatorio collegato a questo adempimento: il mancato rinnovo costituisce una violazione penalmente rilevante, mentre un rinnovo tardivo non comporta responsabilitĂ penale. Resta comunque fermo che lâattivitĂ non può essere esercitata senza una attestazione di rinnovo valida e in corso di efficacia.
La presenza di unâattivitĂ soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco si ripercuote anche sul livello di formazione degli addetti antincendio presenti allâinterno del luogo di lavoro.
Secondo quanto stabilito dal DM 02/09/2021, le attivitĂ soggette all’obbligo di CPI / SCIA di prevenzione incendi hanno l’obbligo di elaborare un Piano di Emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie di emergenza, a prescindere dal numero di lavoratori presenti.
Il piano di Emergenza deve essere testato periodicamente, attraverso lo svolgimento di prove di evacuazione, di norma almeno una volta l’anno.
Il DM 02/09/2021, infatti, prevede che per le attivitĂ soggette allâobbligo di SCIA antincendio / CPI la formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze debba avere un livello di complessitĂ minimo pari a L2 (ex ârischio medioâ ai sensi del precedente DM 10/03/1998), fatta eccezione per le attivitĂ che prevedono un livello di complessitĂ L3 (ârischio altoâ ai sensi del precedente DM 10/03/1998) :
In tutti i casi, il DM 02/09/2021, prevede lâaggiornamento quinquennale della formazione.
L'articolo CPI: quando è necessario, e per quali attività ? proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 26 Nov 2025 11:25:10 +0000Gli spazi confinati o sospetti di inquinamento sono contesti lavorativi che richiedono particolare attenzione a causa dei gravi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La gestione di tali attivitĂ deve basarsi su unâattenta valutazione dei rischi, sulla pianificazione delle procedure di lavoro e sullâapplicazione rigorosa delle misure previste dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.
Il D.P.R. 177/2011, definisce gli âspazi confinati o ambienti sospetti di inquinamentoâ come quei luoghi che, per configurazione, ubicazione e tipologia di attivitĂ , possono presentare rischi particolarmente elevati per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della possibile presenza di atmosfere pericolose, scarsa ventilazione naturale e accessi limitati e, conseguentemente, difficoltĂ di fuga o recupero del lavoratore.
Lâarticolo 1 del D.P.R. 177/2011 rimanda ai luoghi di lavoro indicati dagli articoli 66 e 121 del D. Lgs 81/2008, che richiamano espressamente le attivitĂ in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, condutture, caldaie, recipienti e simili, dove può verificarsi il rilascio di gas deleteri o carenza di ossigeno.
LâAllegato IV, sezione 3, del D. Lgs 81/2008 individua come ambienti confinati anche tubazioni, canalizzazioni, serbatoi, silos e tutti gli spazi chiusi non progettati per la permanenza continuativa di persone, ma nei quali può rendersi necessario accedere per operazioni di manutenzione, pulizia o ispezione.
Lavorare in spazi confinati o sospetti di inquinamento espone i lavoratori a rischi derivanti dalle caratteristiche dellâambiente e dalla presenza di sostanze pericolose.
Tra i principali rischi si annoverano la carenza di ossigeno o lâaccumulo di gas tossici, o infiammabili/ esplosivi, che possono provocare asfissia, intossicazioni acute o esplosioni.
La configurazione fisica degli spazi, con accessi limitati, scale verticali e superfici irregolari, aumenta il rischio di cadute, urti o intrappolamento, mentre la presenza di materiali liquidi, fanghi o polveri granulari può portare a seppellimento o soffocamento.
A questi fattori si aggiungono stress psicofisico e rischi ergonomici, dovuti alla permanenza in spazi ristretti e a posture obbligate durante le operazioni.
La disciplina in materia di spazi confinati si fonda principalmente sul D. Lgs 81/2008, che stabilisce le misure generali di tutela da adottare in mitigazione del rischio, e sul D.P.R. 177/2011, che definisce i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in tali ambienti.
Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento si inseriscono allâinterno della valutazione dei rischi di cui allâart. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs 81/2008, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS, volta individuare con precisione gli ambienti confinati presenti e i pericoli specifici connessi al loro accesso.
A valle della valutazione, il Datore di Lavoro deve:
Inoltre, il Datore di Lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori coinvolti siano specificamente formati e addestrati (D.P.R. 177/2011, art. 2), e che i DPI siano adeguati e mantenuti in efficienza.
Il D.P.R. 177/2011 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in contesto di appalto o subappalto debbano possedere specifici requisiti di qualificazione, tra cui:
Il committente o Datore di Lavoro appaltante, ai sensi dellâart. 3 del D.P.R. 177/2011 e dellâart. 26 del D. Lgs 81/2008, ha lâobbligo di:
Il subappalto è ammesso solo se preventivamente autorizzato dal committente e a condizione che anche lâimpresa subappaltatrice possieda i requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 177/2011.
La mancata verifica di tali requisiti configura una grave violazione delle norme di sicurezza e può comportare responsabilità penale e civile solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni del 17/04/2025 che ha aggiornato le disposizioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati definiti i requisiti formativi per i lavoratori che operano in spazi confinati o sospetti di inquinamento.
In precedenza, lâobbligo di formazione per il personale operante in tali ambienti era giĂ previsto dallâarticolo 2 del D.P.R. 177/2011, che anticipava lâemanazione di un provvedimento specifico volto a definire contenuti, modalitĂ e criteri della formazione, mai concretamente rilasciato. LâAccordo del 2025 ha quindi colmato questa lacuna normativa, introducendo un corso specifico che pone i seguenti obiettivi:
L’Accordo prevede un corso di durata complessiva di 12 ore, suddivise in 4 ore di modulo teorico (giuridico-tecnico) e 8 ore di modulo pratico, con successivo aggiornamento quinquennale attraverso un corso pratico di 4 ore, al fine di garantire il mantenimento e il consolidamento delle competenze operative.
Le misure di prevenzione e protezione nei lavori in spazi confinati devono essere pianificate e attuate in conformitĂ con quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.
Il D. Lgs 81/2008 impone di verificare preventivamente lâassenza di pericoli o di procedere al risanamento dellâatmosfera, vietando lâaccesso finchĂŠ non sia accertata la sicurezza. Il Datore di Lavoro deve assicurare una ventilazione adeguata, controlli continui delle concentrazioni di ossigeno e gas pericolosi, e garantire la presenza di personale di sorveglianza allâesterno dellâambiente.
Il D.P.R. 177/2011 integra tali obblighi imponendo la predisposizione di procedure operative scritte, lâadozione di un permesso di lavoro, la definizione delle modalitĂ di comunicazione e recupero, e la presenza di almeno un lavoratore con esperienza triennale documentata nel settore.
Inoltre, il regolamento stabilisce che le imprese siano dotate di idonee attrezzature, DPI e sistemi di rilevazione e che le attivitĂ siano condotte solo da personale qualificato e costantemente sorvegliato.
Lâutilizzo dei DPI è parte integrante delle misure di protezione e deve essere definito sulla base della valutazione dei rischi specifici.
Nei lavori in spazi confinati è essenziale lâimpiego di DPI per la protezione delle vie respiratorie (autorespiratori o sistemi ad aria compressa), imbracature di sicurezza collegate a sistemi di recupero, dispositivi di comunicazione, elmetti, guanti e calzature antiscivolo o antistatiche.
Il Datore di Lavoro deve garantire che tali dispositivi siano idonei, mantenuti in perfetta efficienza e utilizzati correttamente.
Trattandosi di DPI di III categoria. il personale deve essere addestrato allâuso pratico dei DPI, come previsto dallâart. 77 del D. Lgs 81/2008 e dallâart. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. 177/2011.
Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento la sorveglianza sanitaria assume un ruolo essenziale per verificare lâidoneitĂ fisica e psicologica dei lavoratori alle condizioni operative previste.
Il Medico Competente, ai sensi dellâart. 41 del D. Lgs 81/2008, deve valutare la capacitĂ del lavoratore di operare in ambienti con possibili carenze di ossigeno o presenza di agenti tossici, nonchĂŠ lâidoneitĂ allâutilizzo dei DPI respiratori.
Le visite devono essere preventive e periodiche, con particolare attenzione alle funzioni respiratorie e cardiovascolari.
Le violazioni delle disposizioni sugli spazi confinati comportano sanzioni severe.
Il Datore di Lavoro o dirigente che consenta lâaccesso ai lavoratori senza aver accertato la sicurezza dellâambiente, in violazione dellâart. 66 del D. Lgs 81/2008, è punito con lâarresto da tre a sei mesi o lâammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
La mancata adozione delle procedure di sicurezza, la mancata formazione o addestramento del personale e lâassenza dei DPI prescritti possono integrare violazioni dellâart. 18 e dellâart. 77 del D. Lgs 81/2008, con sanzioni amministrative e penali.
Nel caso di affidamento dei lavori a imprese non qualificate ai sensi del D.P.R. 177/2011, il committente e il Datore di Lavoro rispondono solidalmente per le conseguenze di eventuali infortuni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste dal Testo Unico e dalla normativa civile e penale.
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Data articolo: Mon, 17 Nov 2025 08:00:12 +0000Ă stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto-Legge 31 ottobre  2025, n. 159 (DL 159/2025), recante âMisure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civileâ.
Il decreto apporta modifiche al D. Lgs 81/2008, allo scopo di aumentare i livelli di tutela dei lavoratori e rendere piĂš efficiente il sistema di vigilanza.
Secondo quanto stabilito dal DL 159/2025 A partire dal 1° gennaio 2026, lâINAIL sarĂ autorizzato a rivedere le aliquote contributive in base allâandamento infortunistico aziendale, introducendo un sistema di bonus.
Le imprese che investono in prevenzione e che presentano bassi tassi di infortunio potranno beneficiare di riduzioni sui premi assicurativi.
Le modalitĂ di accesso al beneficio saranno definite, con decreto ministeriale, entro 60 giorni dallâentrata in vigore del Decreto.
Sono escluse dalle agevolazioni le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano subito sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro.
Il nuovo Decreto Legge introduce lâobbligo di dotazione di un badge elettronico obbligatorio per i cantieri edili in regime di appalto e subappalto, da fornire a ciascun lavoratore che accede in cantiere.
Lâadempimento, che nasce con lâobiettivo di contrastare il lavoro sommerso e lâaccesso in cantiere di personale non censito in fase di progettazione dellâattivitĂ , prevederĂ quindi la creazione di un tesserino identificativo del lavoratore, giĂ in essere in accordo con quanto giĂ previsto dallâarticolo 26 del D Lgs 81/2008, ma dotato di sistema di gestione digitale e centralizzata delle informazioni sui lavoratori impiegati in cantiere.
Lâobbligo di dotazione del badge potrĂ essere esteso, con decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni, ad ulteriori ambiti di attivitĂ a rischio elevato.
Il decreto prevede il rafforzamento del sistema ispettivo, con un piano straordinario di assunzioni:
Questo intervento risponde allâesigenza di aumentare la presenza ispettiva sul territorio, garantendo un controllo piĂš efficace e tempestivo.
Secondo quanto stabilito dallâarticolo 3, inoltre, lâIspettorato Nazionale del Lavoro (INL) dovrĂ prevedere un focus specifico della propria attivitĂ di vigilanza sui datori di lavoro operanti in regime di subappalto pubblico o privato, al fine di garantire la regolaritĂ dei rapporti e la tutela dei lavoratori.
In ambito cantieristico, il DL 159/2025 prevede una modifica nei contenuti obbligatori della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri, che dovrĂ ora includere anche lâindicazione delle imprese che operano in regime di subappalto.
Il DL 159/2025 interviene sulla disciplina della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche rafforzano il sistema introdotto dal DL 19/2024, con lâobiettivo di rendere la patente uno strumento effettivo di qualificazione e responsabilitĂ .
Il Decreto Legge 159/2025 introduce lâobbligo di aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, stabilendo che tale aggiornamento avvenga secondo le modalitĂ previste dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza di specifiche disposizioni, in proporzione al livello di rischio e alle dimensioni dellâazienda. Si tratta di unâestensione dellâobbligo giĂ previsto dallâart. 37, comma 11, del D. Lgs 81/2008.
Entro il 31 dicembre 2026, dovrĂ essere emanato un nuovo Accordo Stato-Regioni che aggiornerĂ la disciplina degli adempimenti in materia di alcol-dipendenza e tossicodipendenza, con lâobiettivo di uniformare le procedure di verifica e rafforzare la prevenzione nei settori a rischio.
Lâart. 77 del D. Lgs. 81/2008 viene modificato dallâarticolo 5 del DL 159/2025, prevedendo che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI, garantendo manutenzione, riparazione, igiene e sostituzioni, anche per gli indumenti che assumono funzione di protezione.
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Data articolo: Wed, 12 Nov 2025 08:59:47 +0000La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) coinvolge numerose attività lavorative in cui il corpo è sottoposto a sforzi fisici significativi, spesso ripetuti o prolungati nel tempo.
Le operazioni di sollevamento e trasporto manuale di carichi richiedono sforzo fisico significativo e, se non gestite correttamente, possono determinare affaticamento muscolare, posture scorrette e danni allâapparato muscoloscheletrico.
Una corretta valutazione dei rischi e lâadozione di soluzioni ergonomiche sono strumenti fondamentali per prevenire infortuni e patologie professionali legate alla MMC.
La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), secondo quanto definito dallâarticolo 167 del D. Lgs 81/2008, comprende le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piĂš lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
In questo contesto rientrano quindi le attivitĂ di sollevamento e trasporto manuale di carichi.
Nellâambito del sollevamento manuale di carichi, la normativa in materia di MMC considera solamente i carichi superiori ai 3 kg e individua limiti di peso raccomandati in relazione alla frequenza di movimentazione e al genere dellâoperatore:
Tali limiti sono da considerarsi indicati e relativi solamente ad una movimentazione adeguata del carico, effettuata in condizioni ottimali.
Carichi superiori a questi valori devono essere considerati a rischio critico, richiedendo ausili meccanici o operazioni con piĂš operatori.
La Movimentazione Manuale dei Carichi espone i lavoratori a una serie di rischi che possono manifestarsi sia in modo immediato sia nel tempo.
Tra le problematiche piĂš comuni vi sono i disturbi muscolo-scheletrici, che interessano principalmente la schiena, le spalle, i gomiti e le ginocchia. Tra questi rientrano lombalgie, ernie discali, tendiniti, epicondiliti, borsiti e sindromi da compressione nervosa. Questi disturbi si sviluppano soprattutto quando le operazioni di sollevamento o trasporto vengono effettuate in modo scorretto, con posture errate, carichi troppo pesanti o movimenti ripetuti senza pause adeguate.
Oltre ai rischi cronici, la MMC può comportare eventi acuti come strappi muscolari, distorsioni, contusioni o cadute dovute alla perdita di controllo del carico.
La probabilitĂ di infortunio aumenta in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, come pavimenti scivolosi o irregolari, spazi di manovra limitati, ostacoli sul percorso, illuminazione insufficiente o temperature e umiditĂ non ottimali.
Anche il genere, la forma fisica, lâetĂ , la fatica accumulata e la formazione ricevuta influenzano la capacitĂ del lavoratore di gestire carichi in sicurezza
Il riferimento normativo principale è il Titolo VI del D. Lgs 81/2008, che disciplina la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC).
Gli articoli 167â171 e lâAllegato XXXIII stabiliscono gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di movimentazione manuale dei carichi.
Secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 168 del D. Lgs 81/2008, Il Datore di Lavoro, nellâambito della valutazione dei rischi, deve effettuare una valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi.
Secondo quanto stabilito dal comma 3 dellâarticolo 168 del D. Lgs 81/2008, la valutazione del rischio da MMC deve basarsi su criteri e metodi riconosciuti dalle norme tecniche riconosciute (Norma UNI ISO 11228 â 1 per quanto riguarda il sollevamento e trasporto manuale di carichi).
Nel contesto della valutazione del rischio da MMC, i fattori da considerare sono molteplici:
Le misure preventive previste dal Titolo VI del D. Lgs 81/2008 e la norma tecnica UNI 11228-1 in materia di MMC si articolano in:
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora la valutazione del rischio identifichi esposizione significativa al rischio di MMC.
Per il personale esposto il Datore di Lavoro deve quindi prevedere la nomina di un Medico Competente e lâadozione di una procedura di sorveglianza sanitaria conforme a quanto previsto dallâarticolo 41del D. Lgs 81/2008.
Nellâambito della Movimentazione manuale dei carichi, il medico competente valuta lo stato di salute del lavoratore al fine del rilascio del certificato di idoneitĂ del lavoratore, monitorando lâinsorgenza di patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il Medico Competente, nellâambito della tutela della salute dei lavoratori, collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP e il RLS allo svolgimento dellâattivitĂ di valutazione dei rischi e allâidentificazione delle corrette misure di prevenzione e protezione da adottare.
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Data articolo: Mon, 03 Nov 2025 08:00:48 +0000