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Le emissioni in atmosfera rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dellâaria derivanti dalle attivitĂ industriali e produttive. La tutela della qualitĂ dellâaria è oggi una prioritĂ ambientale che coinvolge in modo diretto le imprese, chiamate a rispettare precisi obblighi autorizzativi e a garantire il contenimento delle sostanze inquinanti prodotte dagli impianti.
Il quadro normativo di riferimento impone alle aziende procedure di autorizzazione che variano in base alla tipologia e alla rilevanza delle emissioni generate.
Secondo il D. Lgs 152/2006, si definisce emissione in atmosfera qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa immessa nellâaria, proveniente da un impianto o da unâattivitĂ produttiva, in grado di alterare le normali condizioni ambientali e costituire un potenziale rischio per la salute umana e per lâambiente.
Tali sostanze possono essere convogliate (ad esempio tramite camini) o diffuse, e comprendono inquinanti quali polveri, composti organici volatili (COV), ossidi di azoto, solventi e fumi derivanti da processi termici o chimici.
La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti soggetti, i valori limite di emissione, i controlli e le sanzioni.
La normativa si applica a tutti gli impianti industriali che producono emissioni in atmosfera, con esclusione di quelli giĂ soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o rientranti in normative specifiche (come gli impianti di incenerimento regolati dal D.Lgs. 133/2005).
Le emissioni scarsamente rilevanti sono quelle che, per la loro entitĂ e natura, non presentano un impatto significativo sullâambiente. Le attivitĂ che rientrano nella casistica delle emissioni scarsamente rilevanti sono quelle definite dall’elenco riportato nell’Allegato IV del D. Lgs 152/2006.
In questi casi, non è necessaria unâautorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione al Comune competente circa lâesistenza dellâemissione.
Non sono previsti obblighi di monitoraggio analitico, ma resta comunque necessario il rispetto delle regole generali per la prevenzione dellâinquinamento atmosferico.
Il regime autorizzativo delle emissioni in deroga, disciplinato dallâart. 272, comma 2 del D. Lgs 152/2006, costituisce una procedura semplificata riservata a specifiche attivitĂ a ridotto impatto emissivo, caratterizzate da cicli tecnologici standardizzati e ben definiti, individuate tramite gli allegati tecnici rilasciati dalla Regione di riferimento.
Possono accedervi solo quegli impianti che rispettano integralmente i requisiti tecnici e gestionali previsti dagli allegati tecnici di riferimento, senza possibilitĂ di deroghe o personalizzazioni.
La richiesta di autorizzazione è preventiva alla messa in esercizio dell’impianto che genera l’emissione e deve essere svolta mediante una comunicazione semplificata corredata da relazione tecnica, effettuata tramite il portale telematico del SUAP territoriale di riferimento.
La validitĂ dellâautorizzazione è di 15 anni, rinnovabile con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Una volta ottenuta l’autorizzazione e comunicata la data di messa in esercizio e a regime dell’impianto, il gestore è tenuto al rispetto continuo delle prescrizioni tecniche indicate nellâautorizzazione generale.
Nel caso in cui l’allegato tecnico specifico per l’attivitĂ svolta lo preveda, il gestore è tenuto all’effettuazione di analisi delle emissioni, generalmente con cadenza biennale, volte a verificare il rispetto dei limiti di emissione di legge. Il risultato delle analisi deve essere comunicato agli enti, tramite il portale AUA POINT.
Il regime autorizzativo ordinario delle emissioni in atmosfera, disciplinato dallâart. 269 del D. Lgs 152/2006, si applica a tutte le attivitĂ che non rientrano nelle categorie escluse (es. impianti soggetti ad AIA, inceneritori, impianti per la difesa nazionale, sfiati adibiti esclusivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro) e che comportano emissioni convogliate potenzialmente rilevanti per lâambiente e la salute pubblica.
Lâautorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, previo coinvolgimento degli enti locali e dellâARPA, attraverso un procedimento che prevede la presentazione di un’istanza corredata da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dellâimpianto, il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate ed emesse, le misure di prevenzione e abbattimento adottate, i punti e le modalitĂ di emissione, nonchĂŠ le misure di autocontrollo.
La procedura istruttoria si svolge in sede di Conferenza di Servizi, durante la quale gli enti coinvolti valutano la conformitĂ dellâimpianto ai limiti normativi e alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Lâautorizzazione, valida per 15 anni, stabilisce valori limite di emissione, modalitĂ e frequenza dei controlli analitici (di norma annuali), eventuali prescrizioni integrative, obblighi di monitoraggio e gestione dei rifiuti derivanti dallâabbattimento.
Anche in questo caso, le analisi devono essere trasmesse agli enti, tramite il portale AUA POINT, solo dopo la prima messa in esercizio, e successivamente conservate presso lâazienda per eventuali verifiche.
L'articolo Emissioni in atmosfera: autorizzazione degli impianti proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 28 May 2025 10:30:28 +0000Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile è stato approvato in sede dellâultima Conferenza Stato-Regioni. LâAccordo, allegato agli atti della Conferenza, ridefinisce in modo organico e aggiornato il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novitĂ per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalitĂ di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.
Il presente articolo è stato aggiornato in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo.
LâAccordo è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 Maggio 2025.
A far data dalla pubblicazione, si calcola il periodo transitorio in cui è ancora possibile effettuare corsi di formazione secondo le precedenti normative.
Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24 Maggio 2026, non sarĂ piĂš quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.
Secondo il nuovo Accordo, la formazione lavoratori verrĂ gestita con le stesse modalitĂ previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.
Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:
La formazione deve essere completata prima dellâinizio dellâattivitĂ lavorativa o.
Ă previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessitĂ .
I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.
Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.
Lâerogazione del corso in modalitĂ e-learning non è consentita. Ă invece ammessa la videoconferenza sincrona.
Lâaggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.
Per i preposti che abbiano completato lâultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dellâAccordo, è stabilito lâobbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.
LâAccordo consente lâerogazione della formazione in modalitĂ videoconferenza o e-learning.
Anche per i dirigenti è previsto lâaggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce lâobbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.
In considerazione della novitĂ normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellâAccordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con lâaggiunta dellâeventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrĂ essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalitĂ e-learning.
Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attivitĂ al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni.
La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dellâarticolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dallâAccordo.
Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro di cui al paragrafo precedente.
Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:
Il corso di formazione per Datori di Lavoro â RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.
Per mantenere valida lâabilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dellâaggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.
Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in:
Lâaggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).
I coordinatori per la progettazione e per lâesecuzione dei lavori nei cantieri (CSP â CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dallâallegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
LâAccordo consente lâerogazione in modalitĂ e-learning del solo modulo giuridico.
Ă previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e â learning.
Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:
Lâaggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore
Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Ai corsi giĂ previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi allâutilizzo del carroponte e allâutilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali CMM.
Per quanto riguarda i corsi relativi allâutilizzo del carroponte, il nuovo Accordo prevede:
Per quanto riguarda il CMM, il nuovo accordo prevede:
Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.
Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dellâorganigramma della sicurezza sul lavoro.
Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti allâinterno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo, disponibile al presente link.
Di seguito riepiloghiamo in forma schematica le variazioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni:
Tipologia del corso | Durata corso / aggiornamento | PossibilitĂ di svolgimento in e-learning |
Formazione generale lavoratori | 4 ore | SĂŹ |
Formazione specifica lavoratori (basso rischio) | 4 ore | SĂŹ |
Formazione specifica lavoratori (medio rischio) | 8 ore | No |
Formazione specifica lavoratori (alto rischio) | 12 ore | No |
Aggiornamento lavoratori | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione preposti | 12 ore | No |
Aggiornamento preposti | 6 ore (biennale) | No |
Formazione dirigenti | 12 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) | SĂŹ |
Aggiornamento dirigenti | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione datori di lavoro | 16 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico) | SĂŹ |
Aggiornamento datori di lavoro | 6 ore (quinquennale) | Si |
Formazione DdL-RSPP (modulo comune) | 8 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Agricoltura) | 16 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Pesca) | 12 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Costruzioni) | 16 ore | No |
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Chimico-Petrolchimico) | 16 ore | No |
Aggiornamento DdL-RSPP | 8 ore (quinquennale) | SĂŹ |
Formazione spazi confinati | 4 ore (modulo giuridico-tecnico) + 8 ore pratica | No |
Aggiornamento spazi confinati | 4 ore (pratica) | No |
Formazione uso carroponte | 4 ore teorico + 6/7 ore pratico | No |
L'articolo Accordo Stato Regioni: novitĂ formazione sicurezza sul lavoro proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Mon, 26 May 2025 10:47:47 +0000Il lavoratore rappresenta la figura centrale attorno a cui ruota lâintero sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, proprio per il suo ruolo operativo, il lavoratore non è solo destinatario delle misure di prevenzione e protezione, ma anche parte attiva nella gestione della sicurezza aziendale. La normativa vigente gli riconosce precisi diritti, ma anche obblighi e responsabilitĂ che concorrono alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme ai principi del D. Lgs. 81/2008.
Ai sensi dellâart. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore è definito come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitĂ lavorativa nellâambito dellâorganizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unâarte o una professione”.
Questa definizione è volutamente ampia, per garantire una copertura preventiva anche a soggetti formalmente estranei al rapporto di lavoro subordinato classico. La nozione si estende, quindi, a:
La presenza di unâorganizzazione e di unâattivitĂ svolta sotto il controllo altrui è sufficiente per far scattare lâobbligo di tutela prevenzionistica.
Lâart. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 introduce anche il concetto di âlavoratori equiparatiâ, ossia soggetti che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, si trovano in situazioni tali da renderli esposti ai rischi lavorativi. Tra questi rientrano, ad esempio:
Gli obblighi previsti per queste categorie vengono definiti dall’articolo 3 del D. Lgs 81/2008.
Il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, deve essere sottoposto ad idonea formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte del proprio Datore di Lavoro.
La formazione dei lavoratori è regolata dall’articolo 37, che richiede il rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.
L’Accordo prevede che tutti i lavoratori debbano effettuare un corso di formazione generale, di durata pari a 4 ore, in cui vengono affrontati i contenuti generali in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione generale è un credito formativo permanente, e non ha quindi necessità di aggiornamento
Il lavoratore deve poi sottoporsi ad una formazione specifica in cui vengono presi in esame i rischi specifici legati alla mansione svolta.
La durata del corso di formazione specifica varia in funzione dell’entitĂ del rischio a cui il lavoratore è esposto, che viene definita tramite il codice Ateco relativo all’attivitĂ svolta dall’azienda. Le fasce di rischio sono le seguenti:
La formazione specifica del lavoratore ha una scadenza quinquennale e prevede un corso di aggiornamento di 6 ore.
Nel contesto normativo italiano, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione e dettagliato nel D. Lgs 81/2008.
Questo decreto stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente che salvaguardi la propria integritĂ fisica e psichica, attraverso misure preventive e protettive adeguate. Tale obbligo si inserisce nell’ambito di quelli previsti dal Testo Unico a carico del Datore di Lavoro, che ha il compito normativo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Il D. Lgs 81/2008 riconosce al lavoratore una serie di diritti fondamentali volti a garantire la tutela della salute e dellâintegritĂ fisica e psicologica durante lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa. Al centro di questi diritti vi è il principio che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente sicuro, in cui i rischi siano individuati, valutati e gestiti in modo efficace. Tra i principali diritti rientra quello di essere informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai rischi a cui sono esposti e alle attivitĂ svolte. Quando le attivitĂ lo richiedono, i lavoratori devono essere anche addestrati allâuso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per operare in piena sicurezza.
Nei casi previsti dalla normativa, hanno inoltre diritto a essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con controlli medici mirati a monitorare lâidoneitĂ alla mansione e prevenire patologie professionali. Il lavoratore ha anche il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze negative, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Infine, è garantito il diritto di partecipare attivamente al sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS), contribuendo cosÏ a una gestione partecipata e consapevole della sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi normativi previsti per la figura del lavoratore sono definiti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce che ogni lavoratore deve:
Lâinosservanza di tali obblighi può esporre il lavoratore a responsabilitĂ , anche disciplinari o penali, soprattutto se il comportamento omissivo o imprudente contribuisce al verificarsi di un infortunio. Lâattiva collaborazione del lavoratore resta quindi un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione aziendale.
Il lavoratore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è soltanto il soggetto da tutelare, ma è anche parte attiva del sistema prevenzionistico aziendale. Il D. Lgs 81/2008, allâarticolo 20, attribuisce al lavoratore precisi doveri e comportamenti da tenere nellâesecuzione delle proprie mansioni. Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare una responsabilitĂ personale, con conseguenti sanzioni penali e amministrative, in particolare:
Il lavoratore può essere chiamato a rispondere per colpa qualora la sua condotta abbia contribuito a causare un infortunio, anche se in presenza di carenze organizzative o strutturali imputabili al datore di lavoro.
In tali casi, la responsabilità del lavoratore può concorrere con quella datoriale, ma non la esclude.
Anche la Corte di Cassazione ha piÚ volte ribadito che la violazione di istruzioni operative chiare, conosciute e adeguatamente trasmesse, può costituire una responsabilità autonoma del lavoratore. La giurisprudenza ha piÚ volte affrontato il tema della responsabilità del lavoratore, chiarendo i confini entro i quali essa si configura.
La giurisprudenza ha piĂš volte affrontato il tema della responsabilitĂ del lavoratore in caso di infortunio. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che il comportamento imprudente del lavoratore può escludere la responsabilitĂ del datore di lavoro solo se tale comportamento è abnorme, imprevedibile e esorbitante rispetto alle mansioni affidate. Ad esempio, nella Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010, la Corte ha affermato che “non sussiste responsabilitĂ del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale lâiniziativa di utilizzare unâattrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate”.
Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che tali condotte devono essere del tutto imprevedibili e che le misure di prevenzione e i controlli devono necessariamente considerare la possibilitĂ che i lavoratori tengano comportamenti in violazione delle disposizioni di sicurezza.
Questa posizione rafforza il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro, quale garante della sicurezza, rimane primaria e non può essere esclusa dal comportamento imprudente del dipendente, se questo è avvenuto in un contesto carente sotto il profilo organizzativo o formativo.
Tuttavia, quando il lavoratore viola consapevolmente e in modo reiterato le regole di sicurezza, agendo con negligenza o imprudenza, la responsabilità può essere pienamente sua.
Ă il caso, ad esempio, di comportamenti arbitrari, come lâuso improprio di macchinari o la rimozione di protezioni, nonostante lâadeguata formazione ricevuta.
L'articolo Lavoratore: definizione, diritti e doveri in materia di sicurezza proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 21 May 2025 10:24:34 +0000Le persone con esigenze speciali, disabilitĂ motorie, sensoriali o cognitive, nonchĂŠ quelle con limitazioni temporanee, possono riscontrare difficoltĂ pratiche durante le operazioni di evacuazione e di gestione delle emergenze.
La normativa antincendio (D.M. 2 Settembre 2021 e D.M. 3 Settembre 2021), in concerto con quanto sancito dal D. Lgs 81/2008, prevede lâintroduzione di specifiche misure di prevenzione e protezione volte alla garanzia di una corretta gestione delle emergenze nei confronti di questa categoria di lavoratori.
Lâarticolo 43 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare misure organizzative adeguate a garantire l’evacuazione sicura di qualsiasi lavoratore presente nel luogo di lavoro, tra cui quindi le persone disabili o con esigenze speciali.
Tale obbligo deve tener conto delle esigenze specifiche, che devono essere individuate durante la valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il RSPP, cosĂŹ come sancito dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008.
Il paragrafo 3 dellâAllegato II del D.M. 2 Settembre 2021 1 prevede che il Datore di Lavoro deve tenere conto delle necessitĂ particolari delle persone con esigenze speciali nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonchĂŠ nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
Tale obbligo si applica sia nei confronti dei lavoratori presenti, che nei confronti degli eventuali ospiti del luogo di lavoro.
Le persone con esigenze speciali includono lavoratori con disabilitĂ motorie, sensoriali o cognitive, nonchĂŠ individui con limitazioni temporanee dovute a infortuni o a condizioni mediche particolari.
L’identificazione di queste persone deve avvenire in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel rispetto della privacy, e deve prevedere il coinvolgimento diretto delle persone stesse per individuare le soluzioni piĂš appropriate da adottare nel piano di emergenza aziendale.
Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza durante l’evacuazione delle persone disabili o con esigenze speciali. Tali valutazioni rientrano nell’ambito della valutazione del rischio incendio, prevista dal D.M. 3 Settembre 2021.
In particolare, è previsto che vengano designati lavoratori formati come assistenti allâevacuazione del personal con esigenze speciali, i quali avranno il compito di supportare le persone con difficoltĂ motorie, sensoriali o cognitive durante le operazioni di evacuazione.
Tale misura si inserisce all’interno di un approccio piĂš ampio, sancito dallâarticolo 63 del D. Lgs 81/2008, che riguarda la predisposizione di percorsi accessibili: i luoghi di lavoro e le vie di esodo devono essere progettati tenendo conto delle necessitĂ delle persone con disabilitĂ e le specifiche caratteristiche strutturali, come porte, scale, ascensori e posti di lavoro, devono rispondere a requisiti di accessibilitĂ . Questâobbligo non si applica a tutti i luoghi di lavoro utilizzati precedentemente al 1° gennaio 1993.
Unâaltra misura prevista riguarda l’adozione di dispositivi di evacuazione, come sedie di evacuazione (Evac – Chair), che consentano di trasportare in sicurezza le persone con disabilitĂ motorie.
Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto ad installare sistemi di allarme inclusivi, che comprendano dispositivi visivi, sonori e tattili, tutti conformi alla norma UNI EN 54.
Questo garantisce che tutti, compresi coloro che possono avere difficoltĂ uditive o visive, ricevano l’avviso in caso di emergenza.
Una misura particolarmente rilevante per le persone con disabilitĂ cognitive o per chi potrebbe vivere un’alta dose di ansia in situazioni di emergenza è la previsione di spazi calmi, ovvero ambienti dedicati in cui la persona con esigenza speciale può stazionare durante lâevacuazione per un lungo periodo, facilitando lâassistenza da parte del personale incaricato.
Il Piano di Emergenza aziendale, come previsto dal paragrafo 2.2 dellâAllegato II del D.M. 2 settembre 2021 e dall’articolo 43 del D. Lgs 81/2008, deve includere specifiche procedure per l’evacuazione delle persone con esigenze speciali.
Il Piano di Emergenza deve inoltre prevedere le Planimetrie di Emergenza, che devono essere consultabili dalle eventuali persone disabili o con esigenze speciali e devono riportare la segnalazione di eventuali presidi ad esse dedicati (Evac – Chair, spazi calmi, ecc…).
Il piano deve essere aggiornato periodicamente e condiviso con tutti i lavoratori.
Si ricorda che lâobbligo di redazione del Piano di Emergenza, si applica alle seguenti casistiche:
Le prove di evacuazione, obbligatorie ai sensi del D.M. 2 Settembre 2021 per le categorie soggette alla redazione del Piano di Emergenza, sono essenziali per verificare l’efficacia delle misure di gestione delle emergenze messe in atto nei confronti delle persone con esigenze speciali.
Le prove devono essere pianificate con cadenza almeno annuale (ad eccezione delle realtà per cui la frequenza delle esercitazioni è maggiore) e devono prevedere scenari realistici che tengano conto delle diverse situazioni di rischio.
Lâesito delle prove deve essere formalizzato attraverso la redazione di un apposito verbale.
L'articolo Persone con esigenze speciali: la gestione delle emergenze proviene da Ecloga Italia S.p.A..
Data articolo: Wed, 02 Apr 2025 15:11:00 +0000L’Alternanza Scuola – Lavoro espone lavoratori inesperti, come gli studenti, a rischi lavorativi per cui hanno ancora poca esperienza.
Per questo motivo, è fondamentale che gli Istituti Scolastici e le Aziende Ospitanti si coordinino adeguatamente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e assicurare la tutela della salute e sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi PCTO. In questo contesto, la tutela della salute e della sicurezza degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza riveste un’importanza fondamentale, con specifici obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008.
L’alternanza Scuola-Lavoro, oggi denominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), è una metodologia didattica che permette agli studenti delle scuole superiori di integrare la formazione teorica con un’esperienza pratica in azienda.
L’Alternanza Scuola-Lavoro permette infatti agli studenti di partecipare attivamente alle giornate lavorative di unâAzienda (detta âSoggetto Ospitanteâ), sia essa pubblica che privata, mettendo in pratica le conoscenze acquisite a scuola.
Questo sistema, introdotto dalla Legge 107/2015, ha reso obbligatorio il PCTO per gli studenti dell’ultimo triennio di licei, istituti tecnici e professionali.
La Legge prevede che, per lo svolgimento del PCTO, debba essere stipulata una Convenzione tra il Soggetto Promotore (lâIstituto Scolastico) e il Soggetto Ospitante (Azienda), in cui vengono descritte le modalitĂ di gestione dellâattivitĂ di alternanza.
Per capire a quali obblighi normativi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano sottoposti i studenti nellâambito del PCTO, è importante far riferimento alla definizione di “Lavoratore” riportata dallâarticolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008:
âLavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unâattivitĂ lavorativa nellâambito dellâorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unâarte o una professione […].â
Considerato quindi quanto sopra, è logico concludere che gli studenti, operando presso le aziende nellâambito dellâAlternanza Scuola-Lavoro allo scopo di apprendere le modalitĂ di svolgimento del lavoro, sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008.
Essendo quindi che gli studenti PCTO sono equiparati ai lavoratori, il Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante, deve sottostare a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008, anche se nellâazienda operano solamente studenti che svolgono Alternanza Scuola â Lavoro.
Inoltre, con lâentrata in vigore del Decreto Legge 4 Maggio 2023 e la modifica della Legge 145 del 30/12/2018, è stato introdotto lâobbligo del Datore di Lavoro di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in caso di utilizzo di questa forma di lavoro subordinato:
âLe imprese iscritte nel registro nazionale per lâalternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con unâapposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per lâorientamento. Lâintegrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita allâistituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.â
Oltre alla valutazione dei rischi specifica per lâattivitĂ di Alternanza Scuola â Lavoro, il Datore di Lavoro ha lâobbligo di designazione di un tutor aziendale con il compito di affiancare lo studente e garantirne l’integrazione sicura nell’ambiente di lavoro.
L’ente promotore (lâistituto scolastico) ha un ruolo chiave nella tutela degli studenti nellâambito dellâAlternanza Scuola â Lavoro. Tali obblighi, segnalati allâinterno della Convenzione, hanno lo scopo di:
CosĂŹ come previsto dal D. Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025, la formazione dei lavoratori o equiparati (tra cui i soggetti del PCTO), prevede lo svolgimento di un corso di formazione generale e di un corso di formazione specifica.
L’art. 5 del D.M. 195/2017 stabilisce che gli studenti devono ricevere preventivamente dal Soggetto Promotore, la formazione generale sulla sicurezza, di 4 ore di durata. Lâattestato di formazione generale deve essere consegnato al Datore di Lavoro dellâAzienda Ospitante in fase di stipula della Convenzione.
La formazione specifica, relativa ai rischi presenti in azienda e connessi alle mansioni svolte dallo studente, è invece a carico del Soggetto Ospitante, che deve essere erogata secondo quanto previsto dallâarticolo 37 del D. Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025,
Lâazienda può delegare la scuola ad impartire tale formazione, lâistituzione dovrĂ comunque tenere conto delle potenziali macchine e/o attrezzature utilizzate, dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e dei rischi a cui potrebbe essere sottoposto lo studente durante lâesperienza di tirocinio e/o stage. I precisi accordi, compresi quelli formativi, sono tuttavia definiti nellâambito della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda (struttura ospitante), nel quale si specifica a chi spetta lâonere della formazione.
Qualora gli studenti siano esposti a rischi che prevedano la sorveglianza sanitaria obbligatoria (come previsto dallâart. 41 del D. Lgs. 81/2008), il Datore di Lavoro dellâAzienda Ospitante è tenuto a sottoporli a visita medica preventiva.
Lo scopo è accertare lâidoneitĂ allo svolgimento delle attivitĂ lavorative previste nel PCTO, garantendo che non sussistano controindicazioni legate alla salute dello studente.
Nel caso in cui lo studente debba operare in ambienti in cui è richiesta lâadozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), lâAzienda Ospitante ha lâobbligo di fornirli gratuitamente e di garantire un’adeguata formazione ed addestramento sul loro utilizzo.
Ă inoltre necessario, attraverso la vigilanza dei preposti, verificare che lo studente utilizzi correttamente i DPI durante tutta la durata dellâesperienza lavorativa.
Un aspetto cruciale da considerare nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro è la tutela dei minori inseriti in tali esperienze. La normativa italiana sul lavoro minorile, regolata dal D. Lgs. 345/1999 e dal D. Lgs. 262/2000, stabilisce specifiche limitazioni alle attivitĂ che possono essere svolte dai minori di 18 anni.
Sono vietati lavori particolarmente faticosi, pericolosi o insalubri, come quelli che comportano l’esposizione a agenti chimici, fisici e biologici dannosi.
Inoltre, sono previste restrizioni sugli orari di lavoro: i minori non possono lavorare in orari notturni e la durata della loro prestazione deve rispettare limiti specifici.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare attentamente i rischi specifici per i minori e adottare misure di protezione adeguate, nonchĂŠ a garantire una formazione dettagliata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai pericoli legati all’etĂ e all’inesperienza dei giovani lavoratori.
Per questo motivo, in caso di lavoro minorile nellâambito PCTO, la sezione del DVR relativa allâAlternanza Scuola â Lavoro deve essere integrata coerentemente con le limitazioni previste dalla normativa sul lavoro minorile.
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Data articolo: Tue, 25 Mar 2025 11:16:28 +0000Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025, è stato approvato il Modello Unico di dichiarazione Ambientale 2025, relativo alle attività di gestione dei rifiuti svolte nel 2024.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati alla Camera di Commercio i rifiuti prodotti dalle attivitĂ economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero relativi allâanno precedente la dichiarazione.
Nel MUD i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (attraverso i codici CER), per produttore e provenienza.
Il DPCM prevede le seguenti tipologie di dichiarazione:
Il DPCM 26 Gennaio 2024, apporta modifiche allâelenco dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti (individuati precedentemente dallâarticolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e dal precedente DPCM 17 Dicembre 2021).
Il MUD 2025, riferito alle attivitĂ effettuate nel 2024, deve essere quindi presentato dalle seguenti categorie:
Secondo quanto previsto dal DPCM, non devono presentare la dichiarazione MUD i soggetti che producono solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi che rientrano nelle seguenti categorie:
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
Infine, i soggetti che durante l’anno 2024 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
Il MUD 2025 va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede lâunitĂ locale cui si riferisce la dichiarazione: tale adempimento prevede il caricamento del MUD compilato e firmato digitalmente sul portale del sito del MUD Telematico.
Per quanto riguarda le attivitĂ di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
La presentazione del MUD telematico prevede il pagamento di 10⏠relativi ai diritti di segreteria, che devono essere pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.
Gli Enti Locali (Comune, Consorzio di Comuni o ComunitĂ Montana) devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite il seguente sito predisposto da Unioncamere.
La presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2025, riferito alle attivitĂ effettuate nel 2024, deve avvenire entro il 28 Giugno 2025.
Ă possibile assolvere agli obblighi di comunicazione tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato)Â nel caso in cui ai dichiaranti ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata, firmata ed inviata via PEC in formato PDF allâindirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.
Per la presentazione del MUD, mediante l’iter di comunicazione semplificata, Il dichiarante dovrĂ seguire i passaggi previsti dalle istruzioni fornite dal sito, scaricabili al seguente link.
Alla Comunicazione devono essere allegate la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante, la copia dellâattestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e la copia del documento di identitĂ del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
La presentazione del MUD 2025 mediante comunicazione semplificata prevede il pagamento di 15⏠di diritti di segreteria, per ogni Unità Locale del dichiarante.
Secondo il DPCM, sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione:
Ecloga Italia offre supporto alla gestione degli adempimenti connessi al MUD.
Contattaci per capire se la tua Azienda è soggetta allâobbligo di presentazione del MUD.
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Data articolo: Wed, 19 Mar 2025 08:00:35 +0000Il rischio elettrico rappresenta una delle principali fonti di pericolo nei luoghi di lavoro in cui vengono svolti interventi su impianti e apparecchiature elettriche.
Per garantire la sicurezza degli operatori, la normativa italiana ha introdotto una classificazione specifica del personale addetto ai lavori elettrici.
La normativa italiana che regola la sicurezza dei lavoratori in materia di rischio elettrico è il Decreto Legislativo 81/08.
Il Testo Unico, infatti, al capo III del Titolo III, âIMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHEâ prevede una serie di obblighi a carico del Datore di Lavoro in materia di rischio elettrico. Tali obblighi riguardano sia gli impianti e le attrezzature elettriche presenti allâinterno del luogo di lavoro, sia lo svolgimento di lavori di tipo elettrico.
In particolare, gli articoli 82 e 83, prevedono che il personale che effettua lavori sotto tensione o in prossimitĂ di parti attive debba essere effettuato da lavoratori abilitati dal Datore di Lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivitĂ .
Per la garanzia dellâadeguatezza normativa, Il D. Lgs 81/2008 rimanda alle norme tecniche di riferimento, in particolare alla Norma CEI 11-27, una norma tecnica rilasciata dal Comitato Elettrico Italiano, ovvero lâEnte responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
La Norma CEI 11-27 definisce tre livelli di qualifica per il personale che opera su impianti elettrici:
Le attivitĂ svolte dal personale qualificato si suddividono in tre categorie principali:
Il D. Lgs 81/2008, in accordo con la norma CEI 11-27, prevede che il personale che svolge lavori elettrici (PES â PAV- PEI) debba essere adeguatamente formato sul rischio elettrico.
La formazione è un aspetto cruciale per ottenere la qualifica di PES, PAV o PEI. I corsi di formazione previsti dalla normativa CEI 11-27 prevedono moduli teorici e pratici, con aggiornamenti periodici per mantenere elevate le competenze professionali. La formazione comprende:
I corsi per il conseguimento delle qualifiche PES, PAV e PEI devono essere aggiornati con cadenza quinquennale o in caso di variazioni significative nelle attivitĂ lavorative o nelle misure di sicurezza adottate.
Alcune categorie di lavoratori possono essere esonerate dalla formazione PES/PAV/PEI se dimostrano di possedere esperienza e conoscenze equivalenti, ad esempio attraverso titoli di studio o esperienze lavorative pregresse riconosciute dal datore di lavoro.
In accordo con quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’articolo 80, comma 2 del D. Lgs 81/2008 deve eseguire una valutazione del rischio elettrico che prenda in considerazione almeno i seguenti rischi rischi di natura elettrica connessi allâimpiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione:
Sulla base del risultato della valutazione, al fine di ridurre il rischio elettrico nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro è fondamentale adottare misure di prevenzione e protezione adeguate:
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Data articolo: Wed, 05 Mar 2025 09:06:41 +0000A partire dal 14 aprile 2025 viene aperta la possibilitĂ di accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al Bando ISI, per lâincentivazione dellâadozione di misure di mitigazione dei rischi lavorativi.
Il Bando ISI INAIL 2025 è un’iniziativa dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), finalizzata a incentivare le imprese nell’adozione di misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Bando rientra nellâambito di quanto stabilito dallâArticolo 11, Comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008, che prevede che lo Stato debba svolgere attivitĂ promozionali per la diffusione della sicurezza nelle imprese.
Il finanziamento, erogato a fondo perduto, è destinato a progetti che riducano i rischi professionali, promuovano la sostenibilitĂ ambientale e favoriscano l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo del bando è supportare le imprese nell’attuazione di interventi volti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le risorse finanziarie sono destinate a progetti che includono la riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza, la bonifica di materiali contenenti amianto e l’acquisto di macchinari innovativi a basso impatto ambientale.
Possono accedere al finanziamento tutte le imprese che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, nonchĂŠ enti del Terzo Settore per interventi specifici riguardanti la movimentazione manuale di persone.
Le domande di partecipazione devono essere istruite in modalitĂ telematica tramite la sezione dei servizi on-line di INAIL.
La documentazione richiesta per la presentazione del bando ISI deve essere presentata a partire dal 14 aprile 2025 ed entro il 30 maggio 2025.
Il bando prevede cinque diversi assi di finanziamento:
Le modalitĂ di presentazione della richiesta di adesione al Bando per ogni Asse devono ancora essere rilasciate da INAIL.
I finanziamenti coprono fino al 65% delle spese ammissibili per i progetti rientranti negli Assi 1, 2, 3 e 4, Â fino all’80% per i progetti relativi all’Asse 1.2 e per giovani agricoltori dell’Asse 5.2.
L’importo finanziabile varia tra 5.000 e 130.000 euro, senza un minimo per le microimprese con meno di 50 dipendenti.
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Data articolo: Tue, 25 Feb 2025 08:34:06 +0000