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Il Ministero della Salute ha inviato a Regioni, USMAF e autorità sanitarie nazionali la circolare con le linee guida per la gestione del rischio Hantavirus in Italia, con le misure di quarantena, le regole per i contatti a rischio e le regole su mascherine e test. Di seguito, tutto quel che serve sapere: quali sono i sintomi, come si trasmette, le restrizioni per voli e viaggi e per chi ha avuto contatti con casi confermati.
Gli hantavirus sono virus zoonotici: infettano naturalmente i roditori — topi selvatici, arvicole, ratti — e vengono trasmessi all’uomo in modo occasionale. Non si tratta di un virus nuovo: circolano in tutto il mondo da decenni, con specie diverse associate a roditori specifici e presenti in aree geografiche distinte. In Europa la specie più diffusa è il virus Puumala, trasmesso dall’arvicola rossastra, che causa una forma renale generalmente non letale. Nelle Americhe circolano specie più pericolose, tra cui il virus Andes e il virus Sin Nombre, responsabili di polmoniti gravi con alta mortalità .
La trasmissione all’uomo avviene principalmente per inalazione di particelle virali disperse nell’aria da urina, feci e saliva di roditori infetti, o per contatto diretto con escrementi o morsi. La trasmissione da persona a persona è documentata esclusivamente per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara: richiede contatti stretti e prolungati con un malato. Cani e gatti non sono considerati fonte di contagio per l’uomo.
Il 2 maggio 2026 le autorità sanitarie del Regno Unito hanno notificato all’OMS un cluster di casi gravi a bordo della nave olandese MV Hondius. Il caso indice ha sviluppato i sintomi il 6 aprile 2026; la prima diagnosi specifica di virus Andes è stata effettuata il 2 maggio su un caso correlato. All’11 maggio i casi totali sono nove — sette confermati in laboratorio e due probabili — con tre decessi e un tasso di mortalità del 33%. Tra i casi documentati, alcuni passeggeri avevano visitato il Sud America, inclusa l’Argentina, prima dell’imbarco.
La progressione clinica è stata rapida: esordio con cefalea e disturbi gastrointestinali lievi, seguito entro 24-48 ore da difficoltà respiratorie, astenia e segni di compromissione multiorgano. In diversi pazienti la malattia ha portato a sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con shock, richiedendo ventilazione meccanica e ricovero in terapia intensiva.
Due voli di evacuazione medica atterrati nei Paesi Bassi l’11 maggio hanno trasportato complessivamente 28 evacuati dalla MV Hondius. Il caso sospetto trasferito in Germania ha dato esito negativo al PCR e alla sierologia ed è stato declassato a “non caso”. La nave ha lasciato Capo Verde il 6 maggio ed è attraccata alle Isole Canarie il 10 maggio 2026. L’OMS valuta il rischio per la popolazione mondiale basso e continua a monitorare l’evoluzione epidemiologica.
Una delle passeggere decedute aveva transitato sul volo KLM del 25 aprile da Johannesburg ad Amsterdam con scalo a Roma.
Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri residenti in Italia — in Veneto, Toscana, Campania e Calabria — i cui nominativi sono stati trasmessi alle rispettive regioni il 9 maggio tramite il sistema europeo EWRS. Dei quattro passeggeri, il residente in Veneto è risultato negativo al test. Il residente in Calabria, un 25enne, ha sviluppato sintomi riconducibili all’hantavirus: i campioni sono stati trasferiti all’INMI Spallanzani per la conferma diagnostica. Le condizioni degli altri due — in Toscana e Campania — risultano buone.
All’11 maggio 2026, il focolaio attivo conta nove casi — sette confermati e due probabili — con tre decessi.
Il livello di allerta per l’hantavirus in Italia resta molto basso. L’8 maggio si è riunita la Rete di esperti Dispatch del Ministero della Salute, che ha confermato la valutazione ECDC. Gli esperti hanno tuttavia segnalato che il rischio di trasmissione interumana comunitaria non è del tutto trascurabile, a causa dell’eterogeneità delle misure di sanità pubblica adottate dai Paesi di rimpatrio dei passeggeri della nave. La strategia è di mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare la sorveglianza per l’identificazione precoce di eventuali casi sospetti.
Il Ministero ha pubblicato FAQ ufficiali e una scheda malattia aggiornata. Per i casi sospetti il riferimento nazionale è il Laboratorio di Virologia dell’INMI Spallanzani, attivo h24 al numero 06551701, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità . Le Regioni sono tenute a individuare laboratori di riferimento regionali per la diagnostica del virus Andes entro una settimana dalla circolare.
Le specie di hantavirus presenti in Italia e in Europa causano forme renali (HFRS) generalmente meno gravi rispetto alla sindrome polmonare delle Americhe. Il roditore serbatoio del virus Andes (Oligoryzomys longicaudatus) non è presente in Europa, il che rende pressoché impossibile un contagio autoctono nel nostro Paese.
La circolare del Ministero della Salute datata 11 maggio 2026 stabilisce un pacchetto integrato di misure rivolte a Regioni, USMAF e autorità sanitarie. I punti principali sono:
Il periodo di incubazione varia da una a otto settimane dall’esposizione, a seconda del tipo di virus. I sintomi iniziali comuni a tutte le forme includono febbre alta, cefalea, dolori muscolari intensi e disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e dolore addominale. La malattia può poi evolvere in due direzioni distinte a seconda della specie virale:
Non esiste una terapia antivirale specifica approvata né un vaccino disponibile in Europa. Il trattamento è di supporto: monitoraggio intensivo e gestione delle complicanze respiratorie, cardiache e renali. La tempestività del ricovero è determinante per la sopravvivenza nei casi gravi.
Il Ministero della Salute indica di rivolgersi al medico di medicina generale o al 112 in caso di febbre alta improvvisa, difficoltà respiratoria o dolori muscolari intensi associati a uno dei seguenti fattori: contatto recente con roditori o loro escrementi, soggiorno in aree rurali o boschive dove il virus è endemico, viaggio recente in Sud America, oppure contatto con un caso confermato di infezione da hantavirus. Il medico valuterà la necessità di test diagnostici specifici: ricerca di anticorpi IgM e IgG e test PCR per l’RNA virale. Non esiste una profilassi post-esposizione approvata: l’intervento clinico precoce è la misura più efficace per gestire una possibile progressione della malattia.
Alcune categorie professionali sono strutturalmente esposte al contatto con roditori e loro escrementi e rientrano nell’ambito della valutazione del rischio biologico prevista dal D.Lgs. 81/2008. Le categorie con profilo di rischio più elevato sono:
Per i datori di lavoro di questi settori il Decreto 81/2008 impone di includere nel DVR la valutazione del rischio biologico da hantavirus, di fornire DPI adeguati — guanti, mascherina FFP2 o FFP3, occhiali protettivi per le operazioni più esposte — e di formare i lavoratori sulle misure di prevenzione specifiche. La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è raccomandata per le categorie più esposte.
Il virus Andes è endemico in alcune aree del Sud America, in particolare in Argentina (Patagonia), Cile, Uruguay, Bolivia, Paraguay e Brasile meridionale. Il rischio è legato principalmente all’esposizione a roditori in ambienti rurali, campeggi, rifugi di montagna e abitazioni non frequentate. Le precauzioni raccomandate da OMS e Ministero della Salute per chi si reca in queste aree includono:
Per le imprese con lavoratori in trasferta nelle aree endemiche, è opportuno integrare le informazioni sul rischio hantavirus nelle procedure di sicurezza per le trasferte internazionali e verificare che il medico competente aggiorni la valutazione dei rischi per le attività svolte all’estero.
Tra le detrazioni fiscali al 19% dell’IRPEF nel Modello 730/2026 rientrano come di consueto le spese di istruzione dei figli, ma quest’anno con un massimale salito a 1.000 euro per ciascuno di essi. Di contro, per i redditi superiori a 75.000 euro debutta il tetto massimo alle spese detraibili: le spesa di istruzione rientrano nel conteggio complessivo e possono quindi restare fuori dallo sgravio laddove si superasse la soglia. Per i redditi inferiori a 75.000 euro, le detrazioni spettano invece per intero. Per i figli fiscalmente a carico si calcola anche la percentuale di ripartizione tra genitori, legata all’intestazione della fattura o alla quota di carico dichiarata al Fisco.
Di seguito le regole 2026 per le spese scolastiche, l’asilo nido, l’università e i corsi post-laurea.
Per le spese sostenute nel 2025 riferite alla formazione scolastica — scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado — la detrazione spetta fino a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente, al 19%. La spesa va indicata nel rigo E8-E10, codice 12 del quadro E del modello 730/2026. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.
In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante se è intestatario della fattura. Se la fattura è intestata al figlio, la spesa è ripartita al 50%.
Tra le spese detraibili rientrano: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto — tra cui corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. È obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario): senza tracciabilità la detrazione non spetta.
NB: se le spese sono pagate alla scuola non serve la copia della delibera scolastica, mentre il documento è necessario se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio a un’agenzia di viaggio per le gite).
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre/post scuola sono spesso forniti dai Comuni o da altri enti locali che, quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano servizi per istituti terzi, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Questi importi potrebbero non comparire nella precompilata e vanno inseriti manualmente dal contribuente, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità e si disponga della documentazione commerciale che ne comprova il versamento tracciabile.
Le tasse scolastiche versate tramite modello F24 sono invece già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e compaiono direttamente nella dichiarazione, senza trasmissione da parte della scuola. Se però il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati, le spese non risulteranno precaricate e andranno indicate ex novo.
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Esiste poi una detrazione separata (indicata con il codice 45) per la pratica musicale dei figli tra 5 e 18 anni, il cosiddetto Bonus Musica, anche in questo caso detraibile fino a 1.000 euro.
La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Per asili nido pubblici o privati, comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter, l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al minore o a uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.
Per i corsi universitari presso atenei statali, è prevista la detrazione del 19% sull’intero importo, senza limite di spesa. La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea e partecipazione ai test di ingresso. La spesa va indicata al rigo E8-E10, codice 13.
Per le università non statali italiane, il limite è aggiornato annualmente dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per area disciplinare e regione. Per le spese di corsi universitari o post-laurea all’estero, il tetto di detraibilità è pari all’importo massimo previsto per corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Non sono detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Le detrazioni per le spese di istruzione dei figli sono compatibili anche con il Bonus affitto per universitari fuori sede, ossia la detrazione del 19% applicata al canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è di 500 euro, riferito allo studente o alla famiglia che lo ha a carico, nel rispetto delle regole 2026 sui carichi di famiglia.
Dal periodo d’imposta 2025 i figli che hanno compiuto 30 anni non rientrano più nella platea dei carichi di famiglia ai fini della detrazione fissa prevista dall’art. 12 del TUIR, salvo i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Questo non comporta automaticamente la perdita della detrazione sulle spese di istruzione sostenute nel loro interesse: se il figlio over 30 rispetta i limiti reddituali per essere considerato a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro), le spese di istruzione restano detraibili. Se invece il figlio supera la soglia reddituale e non è più fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.
Per i contribuenti non cittadini italiani né di Stati UE o SEE, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la detrazione per i familiari residenti all’estero. Per i cittadini italiani e per quelli di Stati UE o SEE, la detrazione sulle spese di istruzione sostenute per figli residenti fuori dall’Italia continua invece ad applicarsi, purché il figlio rispetti i requisiti reddituali per essere considerato a carico.
Dal periodo d’imposta 2025 — dichiarato nel 730/2026 — le spese di istruzione rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (istituito dalla Legge 207/2024). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applica un tetto massimo alle spese agevolabili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
L’importo base va moltiplicato per un coefficiente che varia in base ai figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli (il tetto si dimezza), 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità . Le spese mediche sono escluse da questo meccanismo; le spese di istruzione no.
L’applicativo della precompilata calcola il tetto in automatico ma il contribuente può gestirlo manualmente nel Quadro E scegliendo di privilegiare le voci con aliquota di detrazione più alta.
I datori di lavoro che dal 2026 hanno l’obbligo di versamento dell’accantonamento del TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria INPS hanno tempo fino al 16 luglio per regolarizzare le quote maturate da gennaio a giugno senza sanzioni, interessi o somme aggiuntive. Il rinvio, previsto dal Decreto Lavoro e recepito Messaggio n. 1511/2026, concede più tempo alle aziende coinvolte dalle nuove soglie della Legge di Bilancio.
La proroga riguarda i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria per effetto delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per questi soggetti, i versamenti relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026.
Il rinvio evita l’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive per il mancato rispetto delle scadenze mensili ordinarie. Resta quindi centrale distinguere le aziende già soggette al Fondo da quelle entrate nel nuovo obbligo per effetto della disciplina 2026.
Il nuovo calendario interessa le aziende che rientrano nel Fondo di Tesoreria INPS per il TFR in base alla media occupazionale annua. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 60 dipendenti, calcolati sulla media dell’anno precedente.
La Legge di Bilancio 2026 ha superato il precedente criterio statico, legato alla forza lavoro del 2006 o al primo anno di attività . Dal 2026 la verifica diventa annuale e si basa sulla media dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga.
Il termine del 16 luglio copre le quote TFR maturate nel primo semestre 2026. La finestra riguarda quindi le competenze da gennaio a giugno e consente ai nuovi obbligati di regolarizzare gli importi dovuti al Fondo di Tesoreria senza aggravio sanzionatorio.
Per le competenze successive, salvo ulteriori interventi, torna la disciplina ordinaria del versamento contributivo mensile. Il datore di lavoro deve quindi tenere separato il recupero degli arretrati del primo semestre dai flussi correnti maturati dopo giugno.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi agli arretrati va utilizzato il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 2026. Il codice identifica il versamento degli arretrati delle quote TFR dovute in base alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Nel flusso Uniemens, il codice CF05 va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso. Restano valide le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, salvo quanto modificato dal rinvio al 16 luglio.
Il versamento al Fondo di Tesoreria riguarda il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che resta destinato al circuito INPS, quando ricorrono i requisiti dimensionali del datore di lavoro e il dipendente non lo conferisce a una forma pensionistica complementare.
La nuova disciplina si inserisce nel più ampio riordino della previdenza complementare e del conferimento del TFR, con effetti sia sulle aziende sia sulle scelte dei lavoratori in materia di fondi pensione.
Per le aziende agricole rilevano anche le istruzioni specifiche sul calcolo della forza lavoro e sulle categorie da includere o escludere dalla media annua. Il rinvio al 16 luglio riguarda anche il primo versamento dovuto dai datori agricoli entrati nell’obbligo in base alle nuove regole. Le aziende del settore devono quindi coordinare due verifiche: da un lato la soglia dimensionale e la corretta composizione della forza lavoro, dall’altro l’indicazione degli importi arretrati nel flusso contributivo con il codice previsto dall’INPS.
Il nuovo termine INPS riguarda una platea circoscritta di datori di lavoro privati entrati nel Fondo di Tesoreria dal 2026. Il riepilogo degli adempimenti consente di distinguere scadenza, periodo coperto e istruzione contributiva:
| Voce | Regola applicabile |
|---|---|
| Termine prorogato | 16 luglio 2026 |
| Periodo coperto | competenze da gennaio a giugno 2026 |
| Aziende interessate | datori di lavoro entrati nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 |
| Effetto della proroga | assenza di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive |
| Codice Uniemens | CF05 per gli importi pregressi |
Con i prezzi del gas ancora esposti alle oscillazioni del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa conveniente resta una leva concreta per alleggerire la bolletta domestica. Il confronto tra le offerte del mercato libero va letto insieme agli aggiornamenti mensili ARERA sul prezzo del gas per i clienti vulnerabili e alle misure previste dal Decreto Bollette 2026 per famiglie e imprese.
Sono state selezionate le offerte gas più convenienti del mese, distinguendo tra prezzo fisso e prezzo variabile, con attenzione alla spesa annua stimata e alle condizioni economiche realmente applicate al cliente finale.
La convenienza delle offerte gas non si misura soltanto dal prezzo della materia prima. Sul costo finale incidono anche il canone fisso annuo, l’eventuale spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, la durata del prezzo promesso, le condizioni di attivazione e i vincoli richiesti dal fornitore, come pagamento tramite domiciliazione bancaria o gestione esclusivamente online del contratto.
Prima di cambiare operatore, il confronto dovrebbe partire dai consumi reali indicati in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di ridurre il rischio di importi stimati e di valutare le offerte sulla base di dati più aderenti all’uso effettivo della fornitura. A incidere sulla spesa restano poi le abitudini domestiche, dal riscaldamento all’acqua calda sanitaria, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.
Le tariffe a prezzo fisso consentono di bloccare il costo della materia prima per un periodo definito, di solito 12 o 24 mesi, offrendo maggiore prevedibilità della spesa. Le offerte a prezzo indicizzato, invece, seguono l’andamento del PSV e possono risultare più convenienti quando il mercato scende, ma espongono il cliente a rincari in caso di nuove tensioni sui prezzi all’ingrosso.
Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che possono ridurre la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. ARERA ha avviato un procedimento per rafforzare le tutele dei clienti con bonus sociale, con interventi su applicazione degli sconti, morosità e trasparenza delle condizioni contrattuali.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, con un’ordinanza depositata l’11 maggio 2026, una questione che potrebbe travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio d’impresa erano già inutilizzabili prima che la legge lo stabilisse espressamente? La risposta spetta ora alle Sezioni Unite. In parallelo, la stessa Sezione Tributaria ha già tracciato i criteri per stabilire quando un accesso fiscale nei locali aziendali è regolare e quando non lo è.
Lo scenario di fondo è stato aperto dalle sentenze CEDU con cui nel 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: per Strasburgo il domicilio tutelato dalla Convenzione non è solo l’abitazione privata ma anche la sede dell’impresa, e le verifiche fiscali autorizzate dalla stessa amministrazione che le esegue non offrono garanzie sufficienti di controllo terzo e indipendente.
Il legislatore italiano aveva già mosso un passo nella stessa direzione introducendo, con la riforma dello Statuto del contribuente del 2023, il nuovo art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente: dal 18 gennaio 2024 le prove raccolte in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento, né in sede amministrativa né in sede giudiziale. La norma, tuttavia, vale solo per le verifiche successive alla sua entrata in vigore.
L’ordinanza dell’11 maggio nasce dal ricorso di una società e affronta il punto lasciato aperto dalla riforma: quel principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite era già ricavabile dall’art. 14 della Costituzione che tutela l’inviolabilità del domicilio, anche prima che il legislatore lo codificasse nel 2024?
La Sezione Tributaria ha una propria posizione — il principio esisteva già — ma riconosce che dentro la stessa Cassazione convivono orientamenti opposti. Da qui la rimessione. Se le Sezioni Unite confermeranno, gli avvisi di accertamento costruiti su accessi autorizzati senza un controllo terzo e indipendente rischieranno di cadere anche quando risalgono a dieci o quindici anni fa.
In attesa della risposta delle Sezioni Unite, la stessa Sezione Tributaria ha già fissato i criteri con un’ordinanza depositata il 20 aprile 2026. Un accesso supera il vaglio della Convenzione se presenta tutte e quattro le caratteristiche seguenti:
I due provvedimenti compongono un disegno coerente. La rimessione alle Sezioni Unite tiene aperta la porta alla retroattività della tutela. In base ai criteri stabiliti, non basterà citare le sentenze di Strasburgo per ottenere l’annullamento di un vecchio accertamento: occorrerà dimostrare che l’accesso del Fisco presentava i caratteri dell’arbitrio concreto — assenza di motivazione, oggetto indeterminato, durata sproporzionata. Il numero degli accertamenti effettivamente a rischio dipenderà in larga misura da come le Sezioni Unite calibreranno questo standard probatorio.
I versamenti sui conti correnti valgono come presunzione di maggior reddito non dichiarato per qualsiasi contribuente, non soltanto per i titolari di reddito d’impresa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, confermando un orientamento già consolidato che acquista così un peso crescente nelle indagini bancarie sulle presunzioni fiscali condotte dall’Agenzia delle Entrate.
L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 attribuisce alle movimentazioni bancarie un valore presuntivo ai fini dell’accertamento del reddito, ma con una distinzione netta tra i due tipi di operazione. All’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo di ricavi non contabilizzati esclusivamente per i titolari di reddito d’impresa: ai lavoratori autonomi quella presunzione non si applica.
I versamenti, invece, operano nei confronti della generalità dei contribuenti, a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza. La persona fisica che non svolge alcuna attività economica è quindi soggetta alla stessa regola dell’imprenditore: ogni accredito non giustificato può essere qualificato dal Fisco come reddito imponibile.
In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
La presunzione è relativa: il contribuente può contestarla, ma l’onere della prova è gravoso. Non bastano giustificazioni generiche. La Cassazione richiede una prova analitica, capace di ricondurre ogni singola movimentazione contestata a una causa non imponibile: prestiti tra privati, donazioni, rimborsi spese, somme già incluse nel reddito dichiarato. Documenti con data certa — contratti, scritture private, estratti conto con causali verificabili — sono lo strumento concreto per neutralizzare la presunzione in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la contribuente operava su conti correnti intestati ai dipendenti di una società e aveva partecipato alla gestione di un’attività fraudolenta emersa nel corso di un’indagine penale. I giudici hanno precisato che chi agisce per conto di una società di fatto vede il proprio reddito qualificato come reddito d’impresa: in questo caso, anche i prelevamenti assumono valore presuntivo. L’ordinanza si allinea a una pronuncia di pochi giorni precedente, la n. 6740 del 20 marzo 2026, che aveva ribadito lo stesso principio in un caso distinto.
La seconda metà di maggio concentra una nuova serie di scioperi in più settori, con giornate difficili per chi usa treni, bus, trasporto pubblico locale e servizi essenziali. Dopo le agitazioni dei primi giorni del mese, tra il 14 e il 18 maggio si segnalano astensioni per TPL, appalti ferroviari, sanità e uffici pubblici, fino al fermo nazionale dell’autotrasporto merci previsto dal 25 al 29 maggio.
Le prime date da segnare riguardano il trasporto pubblico locale. Il 14 maggio è previsto lo sciopero di 24 ore del personale SUN di Novara, mentre il 15 maggio sono in programma più astensioni nel TPL e negli appalti ferroviari. Il 15 maggio si fermano per 24 ore i lavoratori AMTS di Catania, il personale del Gruppo ATM di Milano e i dipendenti Busitalia Sita Nord nelle unità produttive di Veneto, Umbria e Campania. Nella stessa giornata sono previste astensioni anche negli appalti ferroviari in Puglia e Toscana.
La giornata più difficile resta lunedì 18 maggio, quando USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’astensione è indicata per 24 ore, con modalità diverse nei singoli comparti e nei servizi di trasporto.
Nel settore ferroviario lo stop è previsto dalle 21:00 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 maggio. Per il trasporto pubblico locale le modalità saranno definite localmente, mentre il settore aereo risulta escluso dallo sciopero generale indicato nel prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel calendario MIT lo sciopero generale del 18 maggio coinvolge anche il trasporto marittimo, i taxi e il personale autostradale. Per i collegamenti marittimi verso le isole maggiori l’astensione parte un’ora prima delle partenze del 18 maggio, mentre per taxi e collegamenti con le isole minori la fascia indicata va dalle 00:01 alle 23:59.
Per le autostrade, lo sciopero decorre dalle 22:00 di domenica 17 maggio. Restano da verificare, sui canali delle singole società e aziende di trasporto, le modalità locali di adesione e le eventuali fasce garantite.
Lo sciopero generale del 18 maggio può incidere anche su sanità , uffici pubblici e servizi amministrativi. L’INPS ha comunicato possibili disservizi per l’intera giornata, mentre le amministrazioni pubbliche interessate dovranno assicurare la continuità dei servizi essenziali.
Nel comparto sanitario, l’astensione può coinvolgere personale sanitario e personale non sanitario in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali, con possibili rinvii o rallentamenti per attività programmate e sportelli.
Tra l’11 e il 16 maggio sono segnalate agitazioni anche nei servizi ambientali e nelle attività di pulizia in alcune aree locali. I disagi possono riguardare raccolta rifiuti, pulizia urbana, appalti di servizio e attività collegate in strutture pubbliche e private.
Le situazioni più esposte riguardano alcune realtà di Lazio, Calabria, Toscana e Campania. Per i servizi ambientali, il calendario locale va sempre verificato sui canali del Comune, dell’azienda incaricata o del gestore del servizio.
Il calendario di fine mese segnala anche il fermo nazionale autotrasporto merci conto terzi dal 25 al 29 maggio. La durata indicata dal MIT è di 120 ore, dalle 00:00 del 25 maggio alle 24:00 del 29 maggio. Il fermo riguarda il trasporto merci e può riflettersi sulla circolazione dei mezzi pesanti, sulla logistica e sulle consegne. Per imprese, commercianti e operatori della distribuzione, la data da monitorare è quindi la settimana conclusiva di maggio.
Il riepilogo delle principali agitazioni consente di individuare le giornate con maggiore rischio di disagi per trasporti, servizi pubblici e sanità :
| Data | Settore e ambito | Durata e orari |
|---|---|---|
| 14 maggio | Trasporto pubblico locale – SUN Novara | 24 ore |
| 15 maggio | Trasporto pubblico locale – AMTS Catania, ATM Milano, Busitalia Veneto, Umbria e Campania | 24 ore o modalità locali |
| 15 maggio | Appalti ferroviari – Foggia e Toscana | fasce di turno indicate dalle proclamazioni |
| 18 maggio | Sciopero generale USB – categorie pubbliche e private | intera giornata, con modalità diverse per settore |
| 17-18 maggio | Ferrovie e autostrade nazionali | ferrovie dalle 21:00 del 17 maggio, autostrade dalle 22:00 |
| 25-29 maggio | Autotrasporto merci conto terzi nazionale | 120 ore |
Prima di mettersi in viaggio, il riferimento resta il calendario ufficiale degli scioperi del MIT e gli avvisi delle singole aziende di trasporto. Nel trasporto pubblico locale, le fasce di garanzia cambiano da città a città e vengono comunicate dai gestori territoriali.
Per treni, mezzi locali, navi, taxi e autostrade conviene controllare gli aggiornamenti nelle ore precedenti lo sciopero. Le proclamazioni possono essere soggette a variazioni, revoche o adesioni locali che modificano l’effetto reale sui servizi.
Dal 25 maggio 2026 si apre lo sportello di accesso alle risorse della nuova misura Simest  introdotta dall’articolo 8-quater del DL 42/2026. Il plafond dedicato è di 800 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81, con accesso a un finanziamento a tasso agevolato e, per le PMI ammesse, una quota a fondo perduto fino al 30%.
La misura, denominata “Energia per la competitività internazionale“, si inserisce nel pacchetto del Decreto Legge n. 42/2026, lo stesso provvedimento che ha introdotto i contributi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, per rispondere ai rincari provocati dalla crisi del Golfo
Il finanziamento ha un tasso dello 0,319%, pari al 10% del tasso di riferimento UE, e una durata di otto anni, di cui due di pre-ammortamento — rispetto ai sei anni previsti in via ordinaria. La prima tranche di erogazione può essere anticipata fino al 50% dell’importo deliberato.
Il finanziamento minimo è di 10.000 euro. Il massimo finanziabile non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati e, in ogni caso, è soggetto ai seguenti tetti per dimensione:
Le imprese rientranti nella misura possono accedere a una quota non rimborsabile. Per le PMI il contributo arriva fino al 30% dell’importo finanziato, entro un massimo assoluto di 200.000 euro. Per le imprese di dimensioni maggiori il massimale si ferma al 20%.
Possono presentare domanda le imprese di tutte le dimensioni — purché abbiano depositato almeno due bilanci — che dimostrino almeno una delle seguenti condizioni, riferite agli effetti del effetti del caro energia provocato dal conflitto a partire dal 28 febbraio 2026:
Per entrambi i requisiti è richiesta un’asseverazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro MEF, secondo un format che Simest mette a disposizione sul portale.
Per le imprese rientranti nella misura, fino al 90% dell’importo deliberato può essere destinato al rafforzamento patrimoniale, inclusi i finanziamenti soci e gli incrementi di capitale sociale delle controllate — anche estere — fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. Almeno il 10% restante deve essere impiegato in investimenti per la transizione digitale o ecologica.
Lo sportello sul portale Simest apre alle ore 9:00 del 25 maggio e resterà attivo fino al 31 dicembre 2026. Le domande si presentano esclusivamente in via telematica. Dalle ore 18:00 del 24 maggio il portale sarà offline per l’aggiornamento tecnico. Il fac-simile della documentazione richiesta — compreso il format dell’asseverazione — è disponibile sul sito ufficiale Simest.
Dalla previsione dei flussi di cassa ai pagamenti, dalle fatture al conto aziendale digitale: Sibill si muove nel mercato delle piattaforme fintech nate per ridurre la frammentazione amministrativa delle PMI. Il nome richiama la Sibilla Cumana e la capacità di leggere il futuro; la proposta della società , fondata nel 2021 da Mattia Montepara, Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, è più terrena: portare intelligenza artificiale, dati bancari e strumenti contabili dentro un unico ambiente di lavoro per imprese e commercialisti.
Sibill è una fintech italiana specializzata in soluzioni SaaS per piccole e medie imprese. La piattaforma consente di tenere sotto controllo fatture, scadenze, incassi, pagamenti e flussi di cassa, con l’obiettivo di rendere più leggibile la situazione finanziaria aziendale.
Il suo posizionamento si colloca nel comparto della finanza digitale per le PMI, dove software, dati bancari e automazione stanno entrando in attività tradizionalmente presidiate da fogli di calcolo, home banking separati e scambi manuali con lo studio professionale.
La piattaforma permette alle imprese di monitorare cassa e scadenze, emettere e controllare fatture, effettuare pagamenti, riconciliare movimenti bancari e documenti contabili, classificare costi e ricavi per cliente o centro di costo.
Sibill si integra con le banche italiane tramite PSD2 e con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. La logica è portare in un unico ambiente dati bancari, fatture e pagamenti, riducendo gli inserimenti manuali e gli errori di abbinamento.

L’intelligenza artificiale viene usata per automatizzare attività ripetitive come categorizzazione delle transazioni, riconciliazione tra fatture e movimenti bancari, lettura dei documenti e organizzazione delle informazioni finanziarie.
La piattaforma non si presenta come sostituto del gestionale aziendale o del commercialista. Il suo ruolo è quello di creare un livello di lettura e coordinamento tra contabilità , banca e pagamenti, lasciando allo studio professionale l’analisi fiscale e consulenziale.
Il rapporto con i commercialisti è uno degli assi su cui Sibill sta costruendo la propria offerta. L’Osservatorio Sibill 2026, realizzato con AstraRicerche su quasi 600 imprenditrici e imprenditori di PMI fino a 10 milioni di fatturato, mostra una relazione ancora concentrata sugli adempimenti.
Secondo l’indagine, l’83% delle PMI dichiara di non avere pieno controllo dei numeri aziendali senza il commercialista. Il 33% chiede maggiore chiarezza sui dati economici e il 24,5% vorrebbe un supporto più strutturato sulle decisioni economico-finanziarie.
La ricerca indica anche che, nel 77,3% dei casi, il commercialista si occupa di ordinaria amministrazione, dichiarazioni fiscali, calcolo e pagamento delle imposte. Percentuali più basse emergono sulle attività di controllo dell’andamento economico, sulla risposta agli imprevisti e sul supporto a investimenti o assunzioni.
«Semplificare i processi, migliorare la qualità delle informazioni e la collaborazione, e trasformare un rapporto ancora troppo operativo in una collaborazione strategica».
Così Mattia Montepara, CEO e co-founder di Sibill, legge lo spazio di crescita per piattaforme che aiutano imprese e studi a lavorare sugli stessi dati, con meno dispersione tra documenti, conti bancari e scadenze.
Nel 2025 Sibill ha aggiunto alla piattaforma un conto aziendale digitale con IBAN italiano e carte di debito fisiche e virtuali. Il servizio consente di eseguire bonifici singoli o massivi istantanei, pagare dipendenti e F24, visualizzare saldo e movimenti in tempo reale. Le carte aziendali possono essere assegnate ai collaboratori con limiti di spesa personalizzabili. Anche questo tassello risponde alla stessa logica: far confluire spese, movimenti, documenti e autorizzazioni dentro un ambiente collegato alla parte amministrativa.
La crescita del prodotto è stata sostenuta anche dal round Serie A da 12 milioni di euro chiuso nel 2025 e guidato da Creandum, con la partecipazione di Keen Venture Partners e altri investitori. Il finanziamento si è aggiunto ai 6,7 milioni già raccolti in precedenza.
Per conti e carte, Sibill lavora con Swan, fintech europea di finanza integrata. L’infrastruttura opera come istituto di moneta elettronica autorizzato dall’autorità bancaria francese e registrato in Italia con filiale a Milano, sotto supervisione della Banca d’Italia.
Per le piccole e medie imprese, il valore di strumenti come Sibill si misura sulla capacità di trasformare dati sparsi in informazioni leggibili sulla liquidità . La leva non è solo la riduzione del lavoro manuale, ma la possibilità di vedere prima scadenze, tensioni di cassa, ritardi nei pagamenti e margini di manovra.
La concorrenza nel fintech per imprese sta andando verso piattaforme sempre più integrate, nelle quali banca, pagamenti, fatturazione e analisi dei dati dialogano senza costringere l’imprenditore a ricostruire ogni volta il quadro finanziario a posteriori.
Il 43,4% delle imprese italiane paga le fatture alla scadenza: un calo anno di 1,7 punti percentuali che costa all’Italia cinque posizioni nella classifica europea e quattro in quella mondiale dei pagatori più virtuosi. È la fotografia aggiornarta fornita da CRIBIS. L’unico segnale positivo per il nostro paese riguarda i ritardi gravi — quelli oltre i 90 giorni — che scendono al 4,1%, in lieve miglioramento di 0,3 punti. Nella classifica generale l’Italia si posiziona al 21° posto in Europa e al 28° nel mondo, contro il sedicesimo e il ventiquattresimo dell’anno precedente.
Lo studio CRIBIS, giunto alla ventiduesima edizione, è basato su oltre 2 miliardi di esperienze di pagamento raccolte in 37 paesi che coprono oltre il 90% del PIL mondiale. I dati sono riferiti al Q4 2025 e confrontati con i periodi equivalenti degli anni precedenti. Le imprese sono classificate in tre fasce: pagamenti alla scadenza (entro 30 giorni dalla scadenza della fattura), ritardi fino a 90 giorni e ritardi gravi (oltre 90 giorni).
L’Europa settentrionale si conferma l’area più virtuosa del continente e rafforza ulteriormente il primato. La Danimarca guida con il 94,9% di pagamenti alla scadenza, seguita da Polonia (86,6%), Paesi Bassi (74,7%) e Svizzera (68,5%). La distanza con l’Italia — ferma al 43,4% — vale oltre 51 punti percentuali dal vertice della classifica.
All’interno dell’area emergono tuttavia andamenti divergenti. Il Lussemburgo registra il miglioramento più marcato dell’intera area, passando dal 41,5% del 2024 al 54,8%: un recupero coerente con un contesto monetario più favorevole e con una maggiore capacità di assorbimento del sistema finanziario. In direzione opposta si muove l’Irlanda, con la flessione più pesante dell’area (-12,8%) e una puntualità ferma al 45,5%. Il calo riflette il doppio binario dell’economia irlandese: il PIL trainato dalle multinazionali farmaceutiche e tech non si traduce necessariamente in maggiore liquidità per le PMI locali, esposte a costi operativi elevati e alle tensioni del mercato immobiliare. Il Belgio segna invece +9,2%, raggiungendo il 47,3%, sostenuto dai meccanismi di indicizzazione automatica dei salari all’inflazione che proteggono il reddito reale delle imprese.
Il panorama dell’Europa meridionale rimane frammentato. Ungheria (75,8%) e Slovenia (53,3%) guidano il gruppo, mentre il resto dell’area si attesta su livelli nettamente inferiori: Francia 46,5%, Turchia 46,4%, Spagna 45,9%, Italia 43,4%.
Il dato più positivo dell’area è la Grecia, che registra il miglioramento più marcato rispetto al 2024 portandosi al 34,1% (+9,2%). Un recupero coerente con la crescita del PIL proiettata oltre il 2% nel biennio 2025-2026, il risanamento del sistema bancario con gli NPL ai minimi storici e l’afflusso di fondi UE. All’opposto si trova la Bulgaria, che registra l’incremento più elevato di ritardi gravi nell’intera Europa: +6,6% rispetto al 2024, con una quota che raggiunge il 9,6%. Insieme al Portogallo (20,2% di pagatori puntuali) chiude la classifica europea dei Paesi più virtuosi.
Nel Nord America il quadro si mantiene complessivamente stabile. Gli Stati Uniti registrano il 60,3% di pagamenti puntuali, confermando una buona tenuta del sistema economico e della liquidità delle imprese. Il Canada mostra dinamiche sostanzialmente in linea con l’anno precedente (42,3%), mentre il Messico segnala un peggioramento sia nella puntualità (-4,3%) sia nei ritardi gravi (+3,4%), segnale di crescenti tensioni finanziarie lungo le filiere.
In Asia emerge invece un panorama fortemente eterogeneo. La Thailandia registra il balzo più significativo dell’area: +20,4 punti percentuali, arrivando al 74,8%. Taiwan si conferma tra i mercati più solidi con il 72,4% di pagatori puntuali e ritardi gravi quasi nulli (0,2%). La Cina registra un lieve miglioramento nella puntualità (57,4%) con una riduzione dei ritardi gravi al 3,2%, mentre le Filippine mostrano il peggioramento più netto di tutta l’area: i pagamenti alla scadenza crollano al 61,2% dal 81,4% del Q4 2024, con i ritardi gravi in salita al 14,2%.
La NASpI dopo le dimissioni per rifiuto al trasferimento può essere concessa ma la distanza della nuova sede di lavoro rifiutata è insufficiente di per sè a “sbloccare” il diritto all’indennità di disoccupazione. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore dimissionario deve trovarsi davanti a una vera giusta causa, legata a un comportamento datoriale grave o a un trasferimento privo delle ragioni richieste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Il diritto alla NASpI dopo le dimissioni è collegato alla perdita involontaria del lavoro. L’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 ammette l’indennità anche in caso di dimissioni per giusta causa, purché la cessazione del rapporto derivi da circostanze imputabili al datore di lavoro.
Nel caso del rifiuto di trasferimento ad altra sede, quindi, il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia stato determinato da una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La distanza incide sulla valutazione, ma da sola resta un elemento parziale.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un lavoratore dimessosi dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la NASpI valorizzando la distanza superiore a 50 chilometri dalla residenza e la difficoltà di prestare attività in una sede così lontana. L’INPS aveva tuttavia impugnato la decisione e la Cassazione aveva accolto il ricorso.
Secondo i giudici, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, legato all’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.
La soglia dei 50 chilometri dalla residenza, o della sede raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, resta comunque rilevante nelle regole INPS sulla disoccupazione. Il suo effetto cambia però a seconda della forma con cui il rapporto viene chiuso.
Nella risoluzione consensuale legata al rifiuto del trasferimento, la distanza può sostenere l’accesso alla NASpI quando ricorrono gli altri requisiti. Nelle dimissioni per giusta causa, invece, occorre accertare che il trasferimento sia privo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Chi presenta domanda di NASpI per dimissioni da trasferimento deve documentare la ragione della cessazione del rapporto. La prassi INPS richiede che il lavoratore dimostri almeno la volontà di contestare il comportamento datoriale ritenuto illegittimo. La domanda può essere sostenuta da documenti coerenti con la contestazione del trasferimento:
In ultima analisi, la NASpI è esclusa quando il lavoratore lascia il posto pur potendo proseguire il rapporto e il trasferimento risulta sorretto da ragioni aziendali legittime. In questa ipotesi, le dimissioni mantengono natura volontaria ai fini dell’indennità di disoccupazione.
La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che restringe gli automatismi sulla disoccupazione involontaria. Le eccezioni previste dalla disciplina NASpI vanno lette in modo aderente alle fattispecie indicate dalla legge, senza estensioni fondate sul solo disagio organizzativo del lavoratore.
Il calendario 2026 della Rottamazione quater vede avvicinarsi la rata di maggio, che apre una sequenza di scadenze diverse a seconda del piano di pagamento. Il termine ordinario del 31 maggio riguarda i contribuenti già ammessi alla definizione agevolata, i debitori riammessi nel 2025 e chi rientra nella proroga legata al Decreto Alluvione. Per tutti, la data da segnare è l’8 giugno 2026, ultimo giorno utile per versare senza perdere i benefici della definizione agevolata.
La rata della Rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 può essere pagata entro lunedì 8 giugno. Il termine ordinario cade di domenica e slitta al primo giorno lavorativo successivo; su questa data si applicano i cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della definizione agevolata.
Per la generalità dei contribuenti, la scadenza di maggio corrisponde alla dodicesima rata del piano. Per i debitori riammessi alla Rottamazione quater nel 2025, invece, il versamento riguarda la quarta rata del nuovo calendario indicato nella Comunicazione delle somme dovute.
Per i contribuenti ordinari e per i riammessi, dopo la rata di maggio restano due appuntamenti nel calendario 2026: il 31 luglio e il 30 novembre. Applicando la tolleranza di cinque giorni e i rinvii per il fine settimana, il pagamento risulta tempestivo entro le seguenti date:
| Categoria | Rata | Scadenza ordinaria | Pagamento entro |
|---|---|---|---|
| Contribuenti ordinari | 12esima rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Riammessi nel 2025 | 4a rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Contribuenti 2026 | 8 giugno 2026 | ||
| Contribuenti ordinari e riammessi | rata successiva | 31 luglio 2026 | 5 agosto 2026 |
| Contribuenti ordinari e riammessi | rata successiva | 30 novembre 2026 | 7 dicembre 2026 |
Il calendario cambia per i contribuenti che applicano la proroga prevista dal Decreto Alluvione. Anche per questa platea la rata di maggio può essere versata entro l’8 giugno 2026, ma le due scadenze successive seguono un piano differente rispetto a quello ordinario.
| Categoria | Rata | Scadenza ordinaria | Pagamento entro |
|---|---|---|---|
| Proroga Decreto Alluvione | 11esima rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Proroga Decreto Alluvione | rata successiva | 31 agosto 2026 | 7 settembre 2026 |
| Proroga Decreto Alluvione | rata successiva | 31 ottobre 2026 | 9 novembre 2026 |
Il calendario indicato riguarda la Rottamazione quater già in corso. La nuova Rottamazione quinquies segue invece un piano autonomo, con prima o unica rata al 31 luglio 2026 e ulteriori scadenze al 30 settembre e al 30 novembre 2026. La distinzione tra le due procedure serve a evitare errori tra moduli, comunicazioni e codici di pagamento.
Le rate della definizione agevolata si pagano utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. I canali disponibili sono quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
Chi intende pagare soltanto alcune cartelle inserite nella Comunicazione deve utilizzare ContiTu, il servizio che consente di rimodulare il piano e ottenere nuovi moduli di pagamento sulle sole posizioni selezionate. Le cartelle lasciate fuori dalla rimodulazione tornano alla riscossione ordinaria.
Il versamento oltre il termine ultimo, l’omesso pagamento o il pagamento insufficiente comportano la decadenza dalla Rottamazione quater. In questo caso la definizione agevolata perde efficacia e il debito residuo torna riscuotibile secondo le regole ordinarie, con recupero delle somme ancora dovute.
Le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito residuo. Per questo motivo il controllo del modulo PagoPA, della rata corretta e dell’importo indicato nella Comunicazione delle somme dovute diventa decisivo prima di procedere al pagamento.
La legge di Bilancio 2024 ha tagliato le aliquote di rendimento sulle pensioni dei dipendenti pubblici iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG — enti locali, sanitari, insegnanti di asilo e scuole primarie, ufficiali giudiziari — e ha allungato le finestre mobili per le pensioni anticipate. Chi vuole evitare il taglio deve aspettare la pensione di vecchiaia, perché le nuove aliquote penalizzanti non si applicano all’uscita a 67 anni.
A quantificare gli effetti è la CGIL con una nuova analisi dell’Osservatorio Previdenza. I lavoratori nati fra il 1968 e il 1972, con carriere iniziate fra i 19 e i 21 anni, devono mettere in conto da 3 anni e 10 mesi a 5 anni e 8 mesi di lavoro aggiuntivo per non subire decurtazioni. Chi invece esce con la pensione anticipata ci rimette fino a 14.415 euro all’anno di assegno.
Il ragionamento parte dalla riduzione delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione anticipata degli iscritti alle quattro gestioni, contenuta nella legge di Bilancio 2024 (commi 157 e seguenti della legge 213/2023). Il taglio riguarda esclusivamente chi aveva un massimo di 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995. La stessa norma ha allungato le finestre mobili, con una progressione che raggiunge i cinque mesi nel 2026 e arriverà a 9 mesi nel 2028. La legge di Bilancio 2026 ha invece lasciato invariato il meccanismo degli adeguamenti alle speranze di vita, scaglionando su due annualità i tre mesi che altrimenti sarebbero scattati dal 2027.
Un lavoratore nato nel 1968 e che ha iniziato a lavorare nel 1987 a 19 anni, perfeziona il requisito per la pensione anticipata nel 2030, con 43 anni e 4 mesi di contributi. L’ipotesi incorpora sei mesi in più rispetto agli attuali 42 anni e dieci mesi, legati agli adeguamenti alle attese di vita previsti nei prossimi quattro anni. La finestra mobile nel 2030 sarà a nove mesi: per non avere mensilità scoperte, il dipendente pubblico dovrà restare al lavoro fino al 2031, con 44 anni e un mese di attività .
A questo punto ci sono due scelte: ritirarsi con una pensione ridotta rispetto ai colleghi usciti prima del taglio oppure continuare a lavorare fino a recuperare la penalizzazione. Per raggiungere questo secondo obiettivo, si deve attendere la pensione di vecchiaia: in base alle proiezioni sulle attese di vita, la raggiungerà nel 2036, con 49 anni e due mesi di attività lavorativa e 67 anni e 10 mesi di età . Sono 5 anni e 8 mesi di lavoro in più.
I calcoli sulla penalizzazione dipendono dall’entità dello stipendio e dall’anzianità contributiva al 1995. Per chi aveva già 15 anni di versamenti la decurtazione è relativamente bassa, mentre per chi aveva appena iniziato a lavorare lo svantaggio è più consistente. Su uno stipendio da 30mila euro il taglio varia da 900 a oltre 6mila euro; per uno stipendio di 50mila euro oscilla da 1.545 a oltre 10mila euro; una busta paga da 70mila euro perde circa 14mila euro all’anno di pensione. In tabella i dati per i tre livelli retributivi scaglionati per anzianità contributiva:
| Inizio contribuzione / Fascia stipendio | Taglio annuo stimato |
|---|---|
| Inizio contribuzione: 1983 | |
| Stipendio 30.000 € | 927 € |
| Stipendio 50.000 € | 1.545 € |
| Stipendio 70.000 € | 2.163 € |
| Inizio contribuzione: 1987 | |
| Stipendio 30.000 € | 2.645 € |
| Stipendio 50.000 € | 4.409 € |
| Stipendio 70.000 € | 6.173 € |
| Inizio contribuzione: 1990 | |
| Stipendio 30.000 € | 4.077 € |
| Stipendio 50.000 € | 6.796 € |
| Stipendio 70.000 € | 9.515 € |
| Inizio contribuzione: 1992 | |
| Stipendio 30.000 € | 5.100 € |
| Stipendio 50.000 € | 8.501 € |
| Stipendio 70.000 € | 11.901 € |
| Inizio contribuzione: 1994 | |
| Stipendio 30.000 € | 6.177 € |
| Stipendio 50.000 € | 10.296 € |
| Stipendio 70.000 € | 14.415 € |
Ipotizzando 19 anni di pensionamento, chi si ritira con uno stipendio da 30mila euro perde fra 17mila e 117mila euro complessivi. Sullo stipendio da 70mila euro il taglio supera i 273mila euro. Le cifre precise:
| Inizio contribuzione / Fascia stipendio | Taglio annuo — Perdita stimata |
|---|---|
| Inizio contribuzione: 1983 | |
| Stipendio 30.000 € | 927 € — 17.613 € |
| Stipendio 50.000 € | 1.545 € — 29.355 € |
| Stipendio 70.000 € | 2.163 € — 41.097 € |
| Inizio contribuzione: 1987 | |
| Stipendio 30.000 € | 2.645 € — 50.255 € |
| Stipendio 50.000 € | 4.409 € — 83.771 € |
| Stipendio 70.000 € | 6.173 € — 117.287 € |
| Inizio contribuzione: 1990 | |
| Stipendio 30.000 € | 4.077 € — 77.463 € |
| Stipendio 50.000 € | 6.796 € — 129.124 € |
| Stipendio 70.000 € | 9.515 € — 180.785 € |
| Inizio contribuzione: 1992 | |
| Stipendio 30.000 € | 5.100 € — 96.900 € |
| Stipendio 50.000 € | 8.501 € — 161.519 € |
| Stipendio 70.000 € | 11.901 € — 226.119 € |
| Inizio contribuzione: 1994 | |
| Stipendio 30.000 € | 6.177 € — 117.363 € |
| Stipendio 50.000 € | 10.296 € — 195.624 € |
| Stipendio 70.000 € | 14.415 € — 273.885 € |
Per quanto riguarda l’allungamento delle finestre mobili introdotto dalla legge di Bilancio 2024, l’esatta progressione è la seguente:
| Anno | Finestra mobile (allungamento) |
|---|---|
| 2024 | 3 mesi → 3 mesi (nessuna modifica) |
| 2025 | 3 mesi → 4 mesi (+1 mese) |
| 2026 | 3 mesi → 5 mesi (+2 mesi) |
| 2027 | 3 mesi → 7 mesi (+4 mesi) |
| 2028 | 3 mesi → 9 mesi (+6 mesi) |
I dati ufficiali sulle aspettative di vita vengono comunicati annualmente, quindi i calcoli proposti dal sindacato si basano su proiezioni statistiche. L’unica certezza è un aumento di un mese nel 2027, stabilito dalla legge di Bilancio 2026, a cui nel 2028 si aggiungerà il periodo mancante in base ai dati ufficiali — prevedibilmente altri due mesi. Gli scatti sono biennali: quello del 2029, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, sarà di altri tre mesi; altri due si aggiungeranno nel 2031. Nel 2031 per andare in pensione serviranno 8 mesi in più rispetto agli attuali requisiti: 67 anni e 8 mesi per la vecchiaia e 43 anni e sei mesi per l’anticipata.
In conclusione, il prolungamento della vita lavorativa nei tre profili analizzati dalla CGIL:
| Profilo e requisiti | Date e contribuzione |
|---|---|
| Caso 1 — Nato nel 1968, inizia a lavorare a 19 anni nel 1987 | |
| Pensione anticipata | Nel 2030 con 43 anni e 4 mesi di contributi |
| Pensione di vecchiaia | Nel 2036, a 67 anni e 10 mesi, con 49 anni e 2 mesi di contributi |
| Lavoro in più per evitare il taglio | 5 anni e 8 mesi |
| Caso 2 — Nato nel 1970, inizia a lavorare a 20 anni nel 1990 | |
| Pensione anticipata | Nel 2034 con 43 anni e 7 mesi di contributi |
| Pensione di vecchiaia | Nel 2038, a 68 anni, con 48 anni e 4 mesi di contributi |
| Lavoro in più per evitare il taglio | 4 anni e 9 mesi |
| Caso 3 — Nato nel 1972, inizia a lavorare a 21 anni nel 1993 | |
| Pensione anticipata | Nel 2037 con 43 anni e 10 mesi di contributi |
| Pensione di vecchiaia | Nel 2040, a 68 anni e 2 mesi, con 47 anni e 8 mesi di contributi |
| Lavoro in più per evitare il taglio | 3 anni e 10 mesi |
Con l’arrivo dell’estate si avvicina anche il pagamento della quattordicesima nel cedolino pensione e in busta paga: per pensionati e dipendenti, le mensilità di giugno e luglio risulteranno più ricche ma non per tutti. I pensionati devono rispettare la soglia di reddito stabilita annualmente (basata sul trattamento minimo INPS, per il 2026 pari a 611,85 euro mensili). I dipendenti la ricevono solo se il CCNL applicato la prevede, e con importi variabili in base alla retribuzione lorda.
Per la quattordicesima dei pensionati, il riferimento legislativo è l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 81/2007 (convertito dalla legge n° 127/2007), che disciplina la somma aggiuntiva annuale in favore dei pensionati a basso reddito. La Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) ha poi esteso la platea: oltre ai pensionati fino a 1,5 volte il trattamento minimo, prendono la quattordicesima anche quelli fra 1,5 e 2 volte il minimo, in misura ridotta. Chi ritiene di averne diritto e non la riceve può presentare domanda di ricostituzione reddituale sul portale INPS o tramite patronato.
Hanno diritto alla quattordicesima INPS, INPDAP ed ENPALS i pensionati ex dipendenti e gli autonomi appartenenti a una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative (pensione di anzianità , vecchiaia, invalidità , anticipata, reversibilità ). I due requisiti obbligatori sono: almeno 64 anni di età e un reddito annuo lordo non superiore a 2 volte il trattamento minimo INPS 2026. Per ricevere l’importo integrale, il reddito non deve superare 1,5 volte il minimo. Non si conteggiano ai fini della soglia massima di reddito le somme derivanti da:
La quattordicesima non spetta ai titolari di APe Sociale, indennizzo commercianti (IndCom) e trattamenti per lavoratori extracomunitari rimpatriati.
Se il requisito anagrafico dei 64 anni è maturato entro il 31 luglio 2026, la somma aggiuntiva arriva con il cedolino del 1° luglio 2026. Se invece il requisito viene maturato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, la quattordicesima viene versata in misura ridotta — solo per le mensilità spettanti — nel mese di dicembre 2026.
La somma aggiuntiva dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione, con differenze tra pensioni da lavoro dipendente e autonomo. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene considerata la sola contribuzione degli enti pubblici, con esclusione di quella maturata presso enti privatizzati. Per la pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva è rapportata all’aliquota di reversibilità .
Il trattamento minimo INPS 2026, aggiornato con la rivalutazione del +1,4%, è di 611,85 euro mensili. Le soglie di reddito per il 2026 sono: 11.931,08 euro annui (fascia 1, fino a 1,5 volte il minimo) e 15.908,10 euro annui (fascia 2, da 1,5 a 2 volte il minimo). Gli importi della somma aggiuntiva (soglie calcolate sul trattamento minimo INPS 2026 di 611,85 euro, con valori soggetti a conferma INPS) sono i seguenti:
| Anni di contribuzione | Reddito fino a €11.931,08 | Reddito da €11.931,08 a €15.908,10 |
|---|---|---|
| Dipendenti fino a 15 anni / Autonomi fino a 18 anni | 437 euro | 336 euro |
| Dipendenti da 15 a 25 anni / Autonomi da 18 a 28 anni | 546 euro | 420 euro |
| Dipendenti oltre 25 anni / Autonomi oltre 28 anni | 655 euro | 504 euro |
Per i lavoratori dipendenti, la quattordicesima è legata al contratto collettivo applicato: non tutti i CCNL la prevedono. Sono esclusi i dipendenti pubblici (salvo rare eccezioni), gli stagisti, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici e i dipendenti con CCNL Comunicazioni o CCNL Metalmeccanici. Per il quadro completo sugli importi e le modalità di erogazione della quattordicesima in busta paga, si rimanda all’approfondimento dedicato.
Fra i principali CCNL che prevedono la quattordicesima a luglio ci sono: commercio e terziario, turismo, autotrasportatori e logistica, alimentare, multi-servizi, vigilanza privata e servizi fiduciari, pubblici esercizi. Alcuni contratti la erogano a giugno (studi professionali, logistica) o entro il 15 luglio (pulizie e multiservizi). Le date esatte dipendono sempre dal singolo contratto collettivo di riferimento.
Per il calcolo della quattordicesima, la formula restituisce un importo pari a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile: non si conteggiano straordinari, premi e tutti gli elementi non facenti parte della retribuzione fissa. Non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente e gli eventuali assegni ai nuclei familiari, per cui la quattordicesima risulta in genere inferiore allo stipendio mensile ordinario. In caso di rapporto di lavoro iniziato in corso d’anno o di contratto part-time, l’importo è riparametrato ai periodi effettivamente lavorati. La quattordicesima concorre alla formazione dell’imponibile previdenziale e fiscale e del trattamento di fine rapporto.
La quattordicesima viene versata automaticamente a tutti gli aventi diritto, senza necessità di presentare domanda. Ai pensionati arriva con il cedolino del 1° luglio 2026. Ai lavoratori dipendenti può essere accreditata con la busta paga di giugno oppure separatamente, con una busta paga specifica versata nel corso di luglio, in genere entro la metà del mese, secondo quanto prevede il CCNL applicato.
Dal 8 aprile 2026 Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane hanno in emissione il Buono fruttifero postale 3×4 con premio (serie TF012A260408): un titolo a dodici anni con tassi crescenti per triennio e un premio fedeltà del 6% riconosciuto esclusivamente a chi mantiene l’investimento fino alla scadenza. Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza con premio è del 2,87%. Dal 6 maggio 2026 è disponibile anche il Buono Rinnova 3×4 con premio, variante riservata a chi ha già rimborsato buoni o depositi postali, con rendimento effettivo annuo lordo a scadenza che sale al 2,99%.
Il Buono 3×4 con premio ha una durata di dodici anni suddivisi in quattro trienni: i tassi di rendimento crescono progressivamente al compimento di ciascun triennio e il premio finale si aggiunge solo alla scadenza del dodicesimo anno. Il titolo è emesso da CDP S.p.A. con garanzia di Stato italiano, non ha costi di sottoscrizione, gestione o rimborso ed è sottoscrivibile da un minimo di 50 euro e multipli, fino a un massimo di un milione di euro per risparmiatore nella stessa giornata lavorativa. Può essere intestato esclusivamente a persone fisiche maggiorenni, con possibilità di cointestazione fino a quattro soggetti. È disponibile sia in forma cartacea che dematerializzata.
Gli interessi sono riconosciuti esclusivamente al compimento di ciascun triennio. Chi rimborsa il Buono tra un triennio e l’altro recupera il capitale investito ma non matura gli interessi dell’ultimo periodo incompleto. Prima del terzo anniversario dalla sottoscrizione viene restituito solo il valore nominale, senza alcun interesse. I tassi di rendimento annuo lordo per chi rimborsa al termine di ciascun triennio sono i seguenti:
Il premio del 6% si applica esclusivamente alla scadenza del dodicesimo anno ed è calcolato sul valore nominale investito inizialmente e non rimborsato anticipatamente. Non si tratta di un rendimento annuale aggiuntivo: è un bonus una tantum che, distribuito sull’intero arco temporale, porta il rendimento effettivo annuo lordo dal 2,50% al 2,87%. Chi rimborsa il Buono prima del dodicesimo anno perde integralmente il premio, indipendentemente da quanti anni ha mantenuto l’investimento. Chi rimborsa parzialmente in anticipo vede il premio calcolato solo sulla quota di capitale mantenuta fino a scadenza. I Buoni in forma dematerializzata vengono rimborsati automaticamente alla scadenza senza rischio di prescrizione; quelli cartacei prescrivono dieci anni dopo la scadenza, termine oltre il quale non è più possibile recuperare né il capitale né gli interessi.
I Buoni fruttiferi postali godono di una tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi, contro l’aliquota ordinaria del 26% applicata alla maggior parte degli strumenti finanziari. Sono inoltre esenti dall’imposta di successione. Per i patrimoni fino a 5.000 euro è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo. Sul fronte ISEE, i BFP rientrano tra gli strumenti finanziari la cui esclusione dall’esclusione dal calcolo ISEE è confermata per il 2026: titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali non concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare ISEE fino a un massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.
La sottoscrizione è possibile attraverso tre canali. I titolari di Libretto Smart o di un conto BancoPosta con servizi dispositivi online attivi possono acquistare il Buono direttamente su poste.it o tramite l’App Poste Italiane; in questo caso il titolo è sempre in forma dematerializzata. In alternativa, la sottoscrizione avviene presso gli uffici postali, presentando documento d’identità in corso di validità e codice fiscale, sia in forma cartacea che dematerializzata. Il rimborso anticipato totale o parziale è sempre possibile, senza costi aggiuntivi, ma con le penalizzazioni sui rendimenti descritte. Il rimborso può avvenire in contanti negli uffici postali (nei limiti della disponibilità di cassa), tramite vaglia circolare o con accredito su Libretto o conto BancoPosta.
Dal 6 maggio 2026 è in emissione il Buono Rinnova 3×4 con premio (serie TF312A260506), variante della stessa tipologia con un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del 2,99% con premio — superiore al 2,87% del Buono 3×4 standard. L’accesso è riservato a chi ha rimborsato, a partire dal 1° gennaio 2026, uno o più Buoni fruttiferi postali di serie precedenti, Depositi Supersmart o Buoni Ordinari trentennali. Chi è in procinto di riscattare un BFP in scadenza può quindi valutare la conversione nella variante Rinnova per accedere al rendimento più elevato.
Per i dettagli sulle condizioni e i requisiti di accesso, il Foglio Informativo aggiornato è disponibile sul sito buonielibretti.poste.it e presso tutti gli uffici postali.
Il calendario delle supplenze scuola 2026-2027 è definito: il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare con le istruzioni per docenti, personale educativo e ATA, fissando dal 16 al 29 luglio la finestra per la domanda online su POLIS. Nella stessa istanza si concentrano la scelta delle 150 preferenze, le supplenze annuali, gli incarichi fino al termine delle attività didattiche, la procedura straordinaria su sostegno da GPS prima fascia e la conferma per continuità didattica.
Le funzioni per la presentazione dell’istanza Informatizzazione nomine supplenze saranno disponibili su Istanze On Line POLIS dalle ore 14:00 del 16 luglio. La domanda riguarda il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie utili per l’attribuzione degli incarichi.
Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono utilizzate dopo le GaE (Graduatorie a Esaurimento biennali) per attribuire gli incarichi annuali e quelli fino al termine delle attività didattiche. La scelta delle sedi nella domanda estiva determina le disponibilità per cui l’aspirante concorre.
Con un’unica domanda, gli aspiranti possono partecipare a più procedure collegate alle supplenze docenti 2026-2027. La circolare ministeriale concentra nella stessa finestra il reclutamento straordinario su sostegno, la scelta delle preferenze per le supplenze e la continuità didattica.L’istanza consente di indicare:
Per il personale docente ed educativo, le supplenze annuali riguardano cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2026, destinati a restare liberi per tutto l’anno scolastico, con contratto fino al 31 agosto 2027.
Gli incarichi fino al 30 giugno 2027 coprono invece posti non vacanti ma disponibili di fatto, oppure ore di insegnamento che non formano cattedre o posti orario completi.
Per le esigenze diverse da questi casi si ricorre alle supplenze temporanee, con durata legata alla permanenza dell’esigenza di servizio.
Il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche segue una sequenza precisa. Il sistema informativo utilizza prima le GaE; in caso di esaurimento o incapienza, si passa alle GPS. Quando anche le GPS risultano incapienti, i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie di istituto.
Le supplenze temporanee vengono invece attribuite direttamente tramite graduatorie di istituto. Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici comunicano alle scuole le classi di concorso e le tipologie di posto esaurite a livello provinciale, così da consentire lo scorrimento delle graduatorie interne.
Per il sostegno, la procedura straordinaria finalizzata al ruolo viene confermata anche per il 2026-2027 sui posti vacanti e disponibili che restano dopo le immissioni in ruolo. Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno.
Gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia GPS sostegno restano fuori dalla procedura finalizzata al ruolo, perché il Ministero richiede il possesso pieno del titolo di specializzazione. La domanda va presentata nella provincia in cui il docente è inserito nella prima fascia GPS per il posto di sostegno.
Chi riceve l’assegnazione di una sede nella procedura su sostegno deve accettare attraverso la funzione informatica dedicata entro cinque giorni. Se l’assegnazione arriva dal 28 agosto in poi, il termine si allinea comunque al 1° settembre.
L’assegnazione produce effetti vincolanti. La sede indicata nella domanda comporta obbligo di accettazione; la mancata accettazione determina la decadenza dall’incarico. L’accettazione preclude inoltre la partecipazione ad altre procedure di supplenza per l’anno scolastico di riferimento, compresi gli interpelli.
Dopo la fase provinciale, gli Uffici pubblicano entro le ore 10 del 14 agosto 2026 le sedi rimaste vacanti per la fase interprovinciale. La domanda per la mini call veloce sarà disponibile dalle ore 14 del 14 agosto alle ore 12 del 18 agosto.
Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno che hanno preso parte alla fase provinciale e non hanno ricevuto proposta per la specifica tipologia di posto. Nell’istanza vanno indicate la provincia o le province di una stessa regione e le tipologie di posto di sostegno per cui si possiede il titolo.
La circolare disciplina anche la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. La procedura interviene dopo le operazioni di assunzione, utilizzazione, assegnazione provvisoria e incarichi finalizzati al ruolo.
Gli aspiranti per i quali la scuola ha concluso positivamente l’istruttoria esprimono nell’istanza POLIS la volontà definitiva, irrevocabile e vincolante di partecipare alla conferma. La conferma resta quindi agganciata alla procedura ministeriale e alle condizioni già verificate dalla scuola.
I docenti inseriti in prima fascia GPS con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o specializzazione, possono partecipare alle ordinarie procedure di supplenza. Il contratto a tempo determinato contiene però una clausola risolutiva espressa.
Se il titolo viene riconosciuto durante il contratto, il rapporto prosegue fino alla scadenza prevista. Se arriva un diniego, il contratto viene risolto. La scuola che stipula il primo contratto deve avviare entro tre giorni lavorativi i controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante.
La circolare chiarisce il tema del completamento orario. Il docente che riceve una supplenza a orario non intero conserva titolo a completare l’orario obbligatorio nella stessa provincia, in base alla posizione utile nelle graduatorie.
Per gli spezzoni assegnati fino al termine delle attività didattiche, il completamento avviene senza frazionare le disponibilità . Per le supplenze brevi e saltuarie, il completamento può avvenire anche mediante frazionamento orario, purché siano rispettate compatibilità oraria e unicità dell’insegnamento nella classe o sul sostegno.
Gli interpelli possono essere pubblicati dalle scuole solo dopo la verifica dell’assenza di candidati convocabili, l’esaurimento della graduatoria di istituto e la consultazione delle graduatorie delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di viciniorità .
L’avviso deve indicare data di inizio, durata, orario settimanale, sede di servizio, titoli richiesti, modalità di candidatura, tempi di risposta e presa di servizio. Per le supplenze fino a dieci giorni nella scuola primaria e dell’infanzia, la scuola può attivare interpelli preventivi anche senza indicare subito data, durata, orario e sede.
La presa di servizio deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione. Restano fuori dagli interpelli gli aspiranti già titolari di contratto a tempo determinato, già individuati come destinatari di supplenza in attesa di presa di servizio, destinatari di incarichi finalizzati al ruolo e docenti confermati su posto di sostegno.
Un capitolo delicato riguarda gli aspiranti già inseriti nelle GPS nel biennio precedente. Chi era presente nelle graduatorie 2024-2026 e non ha presentato domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza per il biennio 2026-2028, e allo stesso tempo non presenta l’istanza per le supplenze 2026-2027, viene escluso dalle GPS e dalle graduatorie di istituto correlate per tutto il periodo di validità .
La domanda estiva assume quindi un peso amministrativo rilevante anche per chi punta solo alle supplenze. Le sedi non indicate sono considerate rinunciate per quella procedura; le disponibilità liberate da rinunce non comportano il rifacimento delle operazioni già concluse.
La circolare contiene anche istruzioni per le supplenze ATA 2026-2027. Per i posti che non vengono coperti con incarichi a tempo indeterminato si usano le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali previste dalla normativa di settore.
La novità più rilevante riguarda la possibilità di accettare un’altra proposta annuale o fino al termine delle attività didattiche per un profilo professionale diverso, purché la proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. Per gli spezzoni, il completamento resta garantito solo tra posti dello stesso profilo.
Per il personale ATA temporaneamente assente restano i limiti già previsti sulle supplenze brevi. I dirigenti scolastici possono conferire incarichi temporanei nel rispetto del D.M. 430/2000 e dei vincoli introdotti dalla legge 190/2014.
Le supplenze brevi restano escluse per gli assistenti amministrativi, salvo scuole con organico di diritto inferiore a tre posti, e per gli assistenti tecnici. Per amministrativi e tecnici assenti, l’incarico diventa possibile dal trentesimo giorno di assenza. Per i collaboratori scolastici il divieto riguarda i primi sette giorni.
La priorità nella scelta della sede per chi beneficia della Legge 104 si applica solo tra aspiranti coinvolti nella stessa nomina su posti della medesima durata giuridica e della stessa consistenza economica.
La priorità consente di scegliere prima la sede all’interno del gruppo di aspiranti comparabili, senza attribuire posti di maggiore durata o valore economico rispetto a quelli spettanti a chi precede in graduatoria. Per chi assiste familiari con disabilità , la priorità opera sulle scuole del comune di domicilio della persona assistita o, in assenza di disponibilità , del comune viciniore.
Tutti i contratti a tempo determinato devono riportare il termine finale. Una volta perfezionata la stipula da parte del dirigente scolastico, il personale supplente può accedere agli istituti di aspettativa e congedo previsti dal contratto collettivo.
È ammesso il differimento della presa di servizio nei casi previsti dalla normativa, tra cui maternità , malattia e infortunio. Quando all’assenza del titolare segue un’altra assenza senza interruzione, oppure interrotta solo da giorno festivo o libero, la supplenza viene prorogata allo stesso supplente già in servizio.
Si apre a giugno lo sportello Invitalia 2026 per il voucher piccoli editori, il contributo a fondo perduto promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura. La misura mette a disposizione oltre 5 milioni di euro per microimprese editoriali attive nel settore dei libri, con agevolazioni fino a 15mila euro per fiere, digitalizzazione, assunzioni e rafforzamento commerciale.
Le domande per il voucher di sostegno ai piccoli editori possono essere inviate dal 22 giugno 2026, dalle ore 12:00, attraverso l’area personale Invitalia. La data deriva dalla rettifica dell’avviso pubblico, che ha spostato l’apertura dello sportello rispetto al calendario iniziale.
La procedura segue l’ordine cronologico di presentazione e resta attiva fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il budget complessivo ammonta a 5.067.611,83 euro, con istruttoria affidata a Invitalia e comunicazioni inviate tramite PEC.
Il contributo si rivolge ai piccoli editori di libri costituiti in forma di società di capitali, società di persone, ditta individuale oppure ente del Terzo settore iscritto al RUNTS, con esclusione delle fondazioni.
Per accedere al voucher, i soggetti richiedenti devono rispettare questi requisiti:
Il voucher Invitalia per piccoli editori è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino a 15mila euro per beneficiario. L’agevolazione può coprire il 100% delle spese ammissibili, nei limiti dell’importo riconosciuto in sede di concessione.
Le spese considerate sono quelle sostenute negli esercizi 2023, 2024 e 2025 e devono rientrare in queste categorie:
Invitalia verifica il sostenimento dei costi attraverso bilanci o dichiarazioni dei redditi relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025. Le spese devono risultare regolarmente registrate nei documenti contabili e disponibili per eventuali controlli.
Il piano d’impresa deve collegare il contributo richiesto a uno o più obiettivi strategici previsti dall’avviso. Il voucher può sostenere la partecipazione a fiere, saloni ed eventi editoriali nazionali o internazionali, con l’obiettivo di aumentare la visibilità della casa editrice e ampliare le reti commerciali.
Una seconda area riguarda la digitalizzazione dei piccoli editori, con strumenti tecnologici per produzione, gestione, vendita e promozione dei prodotti editoriali. In un mercato in cui la visibilità online degli editori è sempre più esposta agli algoritmi delle piattaforme, il bando prova a sostenere anche il rinnovamento dei canali digitali.
Il voucher può inoltre finanziare iniziative legate all’incremento o al consolidamento dell’occupazione e al rafforzamento della capacità commerciale, compresi nuovi canali di vendita e modelli di business più adatti alla distribuzione contemporanea del libro.
La domanda va presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma Invitalia. Per accedere servono identità digitale, firma digitale del legale rappresentante e indirizzo PEC valido per tutte le comunicazioni con il soggetto gestore.
Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dall’avviso, tra cui format generato dalla piattaforma, statuto e atto costitutivo, dichiarazioni sostitutive sui requisiti, piano d’impresa, dichiarazione sulla qualifica di microimpresa, dichiarazione sugli aiuti de minimis, dichiarazione antiriciclaggio e bilanci o dichiarazioni fiscali 2023, 2024 e 2025.
Se gli allegati risultano illeggibili, errati o incompleti, Invitalia può chiedere integrazioni tramite PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni. La mancata risposta entro il termine indicato comporta la decadenza della domanda.
Invitalia istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. La valutazione riguarda sia i requisiti formali sia la coerenza tra contributo richiesto e obiettivi strategici indicati nel piano d’impresa. Il procedimento istruttorio si chiude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, salvo sospensioni per integrazioni o motivi ostativi. In caso di ammissione, il provvedimento di concessione va controfirmato per accettazione entro 30 giorni dalla ricezione.
Dopo l’accettazione, il beneficiario trasmette la richiesta di erogazione del contributo tramite la modulistica Invitalia. L’erogazione avviene entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento controfirmato e della richiesta completa.
È esecutiva la delibera COVIP che fissa il contributo di vigilanza 2026 per i fondi pensione. Il provvedimento del 18 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio, stabilisce misura, termini e modalità di pagamento: le forme pensionistiche complementari iscritte all’Albo devono versare lo 0,06 per mille delle risorse destinate alle prestazioni al 31 dicembre 2025, con scadenza al 30 giugno.
La delibera riguarda il finanziamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e si applica alle forme pensionistiche complementari iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre 2025. Il contributo è dovuto per il 2026 e serve a coprire parte delle attività di vigilanza sul settore della previdenza complementare.
L’adempimento riguarda fondi pensione, PIP e forme preesistenti, non i singoli lavoratori che versano contributi alla pensione integrativa.
La misura del contributo è fissata allo 0,06 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni al 31 dicembre 2025. La base di calcolo cambia in base alla tipologia di forma pensionistica, perché non tutti i fondi detengono le risorse nello stesso modo.
Per i fondi pensione negoziali, i fondi aperti e i fondi preesistenti con soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse, il riferimento è l’attivo netto destinato alle prestazioni. Per altre forme, la delibera richiama riserve matematiche, patrimoni di destinazione o valore complessivo delle quote in essere.
Il versamento spetta a ciascuna forma pensionistica complementare iscritta all’Albo COVIP al 31 dicembre 2025. Per le forme costituite all’interno di società o enti, il pagamento è effettuato dalla società o dall’ente stesso.
La regola interessa quindi fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi preesistenti e PIP, secondo la struttura giuridica e patrimoniale di ciascuna forma. Per gli aderenti non cambia nulla sul piano degli adempimenti personali: il contributo COVIP non richiede un pagamento diretto da parte degli iscritti.
Il contributo COVIP 2026 deve essere versato entro il 30 giugno 2026. Se una forma pensionistica viene cancellata dall’Albo prima della scadenza, il pagamento va effettuato prima della cancellazione, applicando la misura prevista dalla delibera.
La scadenza ha quindi rilievo soprattutto per gli amministratori e i gestori delle forme pensionistiche complementari, che devono calcolare correttamente la base di riferimento al 31 dicembre 2025 e completare il pagamento nei tempi fissati.
Il versamento deve essere eseguito tramite la piattaforma pagoPA, accedendo all’area riservata del sito COVIP e compilando le pagine dedicate. Nello stesso ambiente vanno trasmessi anche i dati relativi al contributo.
La comunicazione dei dati va effettuata da tutti i soggetti tenuti all’adempimento, anche nei casi in cui il contributo non risulti dovuto. La procedura serve quindi sia per il pagamento sia per l’allineamento delle informazioni necessarie alla vigilanza.
Il mancato versamento può portare all’avvio della riscossione coattiva mediante ruolo. In questo caso, oltre alle somme non pagate, possono essere richiesti anche interessi e spese di esecuzione.
Per i fondi pensione e gli enti coinvolti, il controllo più delicato riguarda il calcolo della base contributiva: la delibera non prende come riferimento una quota forfettaria, ma le risorse destinate alle prestazioni rilevate a fine 2025, con criteri differenziati a seconda della forma pensionistica.