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In vigore le novità 2026 sul rating di legalità , il punteggio che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attribuisce, su domanda, alle imprese che rispettano elevati standard etici e di legalità nella gestione aziendale. La procedura di richiesta è gratuita e dal 16 marzo si applica il nuovo Regolamento AGCM (delibera n. 31812 del 27 gennaio), che sostituisce integralmente la disciplina precedente.
Il rating di legalità si misura in stelle da una a tre e chi lo ottiene, accede a vantaggi nell’accesso al credito bancario, nei finanziamenti pubblici e nelle gare d’appalto. Il nuovo Regolamento sostituisce integralmente la disciplina del 2020 e introduce modifiche strutturali. La più rilevante è l’estensione della durata da due a tre anni: i rating rilasciati dal 16 marzo 2026 hanno validità triennale.
Il Regolamento ha inoltre sistematizzato in modo organico la disciplina dei motivi ostativi, allargato il perimetro dei soggetti rilevanti e inasprito le conseguenze per la violazione degli obblighi informativi, rendendo molto più difficile aggirare i requisiti attraverso riorganizzazioni formali dell’organigramma.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base di una stella se, in capo all’azienda e a tutti i soggetti rilevanti, non sussiste nessuno dei motivi ostativi previsti dagli articoli da 5 a 9 del Regolamento. Il punteggio può poi aumentare attraverso i requisiti premiali previsti dall’art. 10: per ogni requisito aggiuntivo documentato l’impresa ottiene un segno +, e ogni tre segni + si scala di una stella aggiuntiva fino al massimo di tre stelle.
Per raggiungere il punteggio massimo è necessario documentare almeno sei requisiti premiali tra quelli riconosciuti dall’AGCM: adesione a protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture con le associazioni di categoria, utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori alle soglie di legge, adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, processi di Corporate Social Responsibility, iscrizione nelle white list prefettizie, adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.
Con il Regolamento 2026 è stato introdotto un bonus di continuità : le imprese che alla quarta domanda di rinnovo risultano aver già rinnovato il rating in via continuativa per almeno tre volte consecutive ricevono automaticamente un segno + aggiuntivo.
Il punteggio può essere ridotto in presenza di annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici per gravi negligenze o inadempienze, che comportano la decurtazione di un segno +.
Prima di presentare domanda, il legale rappresentante deve acquisire le informazioni necessarie da tutti i soggetti rilevanti dell’impresa. Con il Regolamento 2026 questo perimetro si è allargato: oltre al titolare e agli amministratori, rientrano ora i consiglieri, il direttore generale, il direttore tecnico, gli institori e i procuratori con delega su materie rilevanti — gare d’appalto, gestione ambientale, sicurezza sul lavoro.
I motivi ostativi sono disciplinati negli articoli da 5 a 9 del Regolamento 2026 e coprono ambiti molto ampi.
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sulla piattaforma WebRating, sul sito dell’AGCM. Dopo la registrazione — per cui è necessario disporre di una casella PEC — l’impresa compila il Formulario e lo invia con firma digitale del legale rappresentante, che risponde personalmente della veridicità delle dichiarazioni. Dal 16 marzo 2026 la piattaforma accetta solo domande compilate con il nuovo Formulario.
L’Autorità delibera entro 60 giorni, ai quali se ne aggiungono altri 30 in caso di osservazioni da parte dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia. In caso di rigetto, l’AGCM è tenuta a comunicarne le motivazioni, dando all’azienda la possibilità di controbattere. In caso di esito positivo, l’impresa viene inserita nell’elenco pubblico con il punteggio ottenuto.
Il rating è rinnovabile su richiesta e va richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza, almeno 60 giorni prima del termine. Durante il periodo di validità , l’impresa è tenuta a comunicare all’AGCM entro 30 giorni qualsiasi evento che incida sul possesso dei requisiti. La violazione ha conseguenze differenziate: per i requisiti obbligatori comporta la revoca del rating e il divieto di nuova domanda per 18 mesi; per i requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base per tutta la durata residua.
L’attestato viene ora rilasciato anche in lingua inglese come allegato con riquadro esplicativo; il documento italiano resta quello facente fede. Le imprese possono dichiarare pubblicamente di possedere il rating ed esporre il punteggio ma non possono utilizzare il logo dell’AGCM né pubblicare il provvedimento di attribuzione: farlo comporta la sospensione del rating.
Possono presentare domanda le imprese, sia in forma individuale che societaria, che soddisfano contemporaneamente tre condizioni: avere una sede operativa in Italia, aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente la domanda, ed essere iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Possono accedere anche le imprese estere con sede secondaria operativa in Italia regolarmente iscritta al Registro. I trasferimenti di sede legale non interrompono il computo dell’anzianità di iscrizione. La domanda è completamente gratuita.
Per le imprese con una domanda in istruttoria o un rating già in essere al 16 marzo 2026 il Regolamento prevede scadenze operative precise.
| Termine | Cosa fare |
|---|---|
| 15 aprile | Imprese con domanda pendente al 16 marzo – Rinnovare la domanda. Diversamente, si intende ritirata ma è possibile ripresentarla in qualunque momento. |
| 15 maggio | Imprese titolari di rating al 16 marzo – Comunicare all’AGCM, tramite l’apposito modello, eventuali motivi ostativi preesistenti secondo le nuove norme. |
| 16 novembre | Chi ha comunicato motivi ostativi entro il 15 maggio – Scadenza rating (biennale originaria se anteriore). Chi non comunica subisce revoca retroattiva al 16 marzo e divieto di nuova domanda per 18 mesi. |
| Alla scadenza originaria | Titolari di rating al 16 marzo – Il rating conserva scadenza biennale ed è soggetto al nuovo Regolamento. |
Lo strumento, introdotto dall’art. 5-ter, co. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha l’obiettivo di contrastare le intromissioni della criminalità favorendo i principi etici nell’azione imprenditoriale. In cambio offre agevolazioni e benefici premiali che incidono direttamente sulla competitività .
Al momento della concessione di finanziamenti pubblici è obbligatorio considerare almeno uno dei seguenti sistemi di premialità : preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Per quanto riguarda l’accesso al credito bancario, gli istituti sono tenuti a favorire le aziende che vantano il rating, facilitando l’istruttoria e riducendone tempi e costi. Secondo il D.L. 1/2012, quelli che non ne tengono conto sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione.
Nelle gare d’appalto, il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione delle offerte. Il punteggio è pubblico e consultabile nell’elenco aggiornato pubblicato sul sito dell’AGCM.
Modello di comunicazione delle modifiche ai requisiti obbligatori ai sensi del nuovo Regolamento AGCM in vigore dal 16 marzo 2026 in materie di rating di legalità .
La Commissione Europea ha presentato il 18 marzo 2026, la proposta legislativa per EU Inc. — il quadro societario europeo armonizzato che consente di costituire un’impresa in qualsiasi Stato membro in 48 ore, interamente online, per meno di 100 euro e senza obbligo di conto bancario né capitale minimo. Il pacchetto comprende anche una Comunicazione sulle iniziative complementari per completare il 28esimo regime UE e una Raccomandazione per armonizzare le definizioni di startup innovativa, impresa innovativa e scaleup in tutta l’Unione.
Il testo ufficiale della proposta UE conferma i pilastri già annunciati — registrazione digitale, nessun capitale minimo, EU-ESOP con tassazione differita alla vendita — e aggiunge elementi che non erano nelle bozze circolate. Il primo riguarda la registrazione bancaria: le EU Inc. non avranno bisogno di aprire un conto bancario per costituirsi, eliminando uno dei principali ostacoli pratici per i fondatori stranieri. Il secondo è il codice fiscale e la partita IVA: verranno assegnati automaticamente al momento della registrazione, senza dover ripresentare documentazione alle autorità fiscali nazionali.
Sul piano societario, la proposta introduce la possibilità di creare classi di azioni con diritti economici o di voto differenziati — uno strumento che consente ai fondatori di proteggere la propria posizione da acquisizioni ostili mantenendo il controllo strategico anche dopo round di finanziamento. È prevista anche una blacklist di pratiche vietate per garantire che le EU Inc. siano trattate alla pari delle società nazionali nei mercati in cui operano.
La proposta prevede un’architettura a due fasi per la gestione amministrativa. Nella prima, le EU Inc. comunicano i propri dati attraverso un’interfaccia unica a livello UE collegata ai registri nazionali delle imprese — eliminando la necessità di registrarsi separatamente in ogni Paese. Nella seconda fase, la Commissione costituirà un registro centrale europeo autonomo: un’infrastruttura digitale comune che raccoglierà tutte le EU Inc. dell’Unione, rendendo disponibili le informazioni societarie in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Il pacchetto presentato oggi va oltre il solo testo regolamentare. La Comunicazione allegata annuncia che la Commissione esplorerà la possibilità di consentire il telelavoro 100% transfrontaliero per startup e scaleup innovative nell’ambito del prossimo Fair Labour Mobility Package — una misura che consentirebbe ai fondatori europei di assumere talenti da qualsiasi Paese UE senza vincoli di residenza. La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di istituire camere giudiziarie specializzate competenti sulle controversie di diritto societario EU Inc., per garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole in tutta l’Unione.
Parallelamente alla proposta legislativa, la Commissione ha adottato oggi una Raccomandazione per armonizzare le definizioni di impresa innovativa, startup innovativa e scaleup in tutta l’UE. Oggi le definizioni variano da Paese a Paese, rendendo difficile monitorare le politiche europee a favore dell’innovazione e creando incertezza per imprese e investitori. La Raccomandazione non è vincolante ma costituisce il riferimento ufficiale per i prossimi interventi legislativi e per le misure di sostegno alle startup e PMI innovative.
La Commissione ha fissato un obiettivo esplicito: raggiungere l’accordo tra Parlamento e Consiglio UE entro fine 2026. Una tabella di marcia ambiziosa, che von der Leyen ha sintetizzato in un’unica formula: “one Europe, one market, by 2028”. Se il negoziato rispetterà i tempi, le prime EU Inc. operative potrebbero nascere nel 2027. Per l’Italia significherà adeguamenti tecnici ai sistemi amministrativi e al registro imprese, senza modifiche alle discipline nazionali su startup innovative e PMI innovative, che restano in vigore come strumenti alternativi per chi opera prevalentemente sul mercato interno.
Con il voto per il referendum del 22 e 23 marzo gli elettori decideranno se è approvata o no la Riforma della Giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre del 2025. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione: non è previsto quorum e il risultato è determinato dalla sola maggioranza dei voti validamente espressi. Se vince il no resta valida l’attuale formulazione della Costituzione, se vince il sì la Riforma entra in vigore.
Ma cosa cambia concretamente? Vediamo esattamente cosa comporta un voto favorevole alla separazione delle carriere in magistratura, ai nuovi organi di autogoverno e al nuovo meccanismo della loro elezione.
I magistrati giudicanti e requirenti attualmente hanno diverse funzioni all’interno della stessa carriera. Con la Riforma si separano strutturalmente le carriere, introducendo la distinzione nella Costituzione. La decisione sulla carriera da intraprendere (giudicante o inquirente) viene presa fin dall’ingresso in magistratura ed è irreversibile.
La modifica all’articolo 102 attribuisce inoltre esplicitamente alle norme sull’ordinamento giudiziario il compito di disciplinare le due distinte carriere: una delega alla legge ordinaria che dovrà essere attuata entro un anno dall’entrata in vigore della riforma.
La creazione di due carriere separate si riflette in una profonda riforma degli organi di autogoverno.
L’ultimo punto della riforma riguarda il meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura.
L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura, che nel sistema elettivo attuale orientano le candidature. I critici della riforma obiettano che il sorteggio indebolisce il principio di rappresentanza e può portare in carica componenti privi di reale legittimazione collegiale.
Con la riforma, ciascuno dei due nuovi CSM elegge il proprio vicepresidente tra i componenti sorteggiati dalla lista compilata dal Parlamento in seduta comune — non più tra quelli direttamente eletti dal Parlamento come avviene oggi. Una distinzione che attenua il peso politico diretto dell’elezione parlamentare sulla figura.
Lo stesso meccanismo si applica all’Alta Corte Disciplinare, con varianti nella composizione: 3 membri nominati dal Capo dello Stato, 3 estratti da lista parlamentare e 9 togati sorteggiati tra magistrati con almeno 20 anni di carriera e funzioni di legittimità .
Aziende e professionisti sono sempre più consapevoli che non comunicare significa “non esistere”. O peggio ancora, lasciare spazio ai concorrenti. Il mercato va presidiato, questo è un dato di fatto. Tuttavia, bisogna sapere in che modo farlo. Ancora oggi, nella gestione dei propri canali social, PMI e professionisti commettono errori che finiscono per ridurre la visibilità , compromettere la reputazione e perdere opportunità di business.
Vediamo quali sono i cinque errori più comuni sui social media che possono allontanare i clienti e come evitarli.
Uno degli errori più frequenti è utilizzare i social esclusivamente come vetrina commerciale o per autocelebrare la propria professionalità . Ecco lì che si assiste ad un brulicare di post che parlano solo di offerte, prodotti, promozioni oppure di casi di successo. Non solo risultano stucchevoli ma rischiano anche di allontanare il target.
Gli utenti sui social cercano contenuti utili, informativi o interessanti: consigli, novità del settore, tutorial, contenuti educativi etc. Per questo motivo è importante rispettare la regola 80/20. Su 100 post 80 devono dare valore e solo 20 devono parlare di te o dei tuoi servizi.
La mancanza di una strategia penalizza anche sui social. Il risultato è una comunicazione improvvisata, frammentaria e poco efficace.
Va bene pubblicare la notizia immediata, va altrettanto bene il carpe diem quando è frutto di creatività a patto che si inseriscano in un piano editoriale ben congegnato.
Una presenza social efficace deve avvalersi di:
I social media sono, per definizione, strumenti di dialogo e di interazione. Ignorare i commenti o non rispondere ai messaggi privati, trasmette un’immagine di scarsa attenzione verso i propri clienti.
Il consiglio? Rispondere nel più breve tempo possibile alle domande, ringraziare per i commenti positivi o gestire con professionalità eventuali critiche in modo da costruire fiducia e rafforzare la relazione con il pubblico.
Nei social media l’impatto visivo è fondamentale. Immagini di bassa qualità , grafiche poco curate o contenuti visivamente confusi possono ridurre l’attenzione degli utenti e danneggiare la percezione del brand sia esso professionale o aziendale.
Una comunicazione visiva coerente contribuisce, invece, a rendere il professionista o l’azienda più riconoscibile e credibile. Anche piccoli accorgimenti come mettere i sottotitoli nei video, l’utilizzo di colori coordinati o di un layout grafico uniforme, possono fare la differenza.
Pubblicare contenuti senza monitorare le performance significa rinunciare a informazioni preziose. Le piattaforme social offrono strumenti di analisi che permettono di capire quali contenuti funzionano meglio e quali invece non generano risultati. Osservare dati come copertura, interazioni e clic aiuta a migliorare la strategia nel tempo e a creare contenuti sempre più efficaci.
In ultima analisi, i social media rappresentano una grande opportunità per aumentare visibilità e credibilità ma solo se utilizzati con metodo e consapevolezza.
Per imprese e professionisti, soprattutto di piccole e medie entità , i social non sono solo uno strumento di visibilità ma anche uno spazio in cui costruire relazioni di fiducia con clienti o potenziali tali. Una gestione attenta e strategica può trasformare questi canali in un importante alleato per lo sviluppo della propria attività .
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di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Chi acquista un immobile con il bonus prima casa  e si trova di fronte a un inquilino che non lascia l’appartamento ha un margine di manovra che in pochi conoscono: la legge non impone di trasferire la residenza in quell’immobile specifico ma nel Comune in cui si trova. Trasferirsi in un’altra abitazione dello stesso Comune entro i 18 mesi dal rogito è quindi sufficiente per conservare il beneficio.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2487 del 5 febbraio 2026 — la stessa pronuncia che esclude il mancato rilascio da parte del conduttore dalle cause di forza maggiore, sancendo la decadenza dal bonus con recupero delle imposte ordinarie e sanzione del 30% per chi non si attiva.
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa impone all’acquirente di avere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, oppure di trasferircela entro 18 mesi dal rogito. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza dal beneficio, salvo che intervengano cause di forza maggiore. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un contribuente che aveva acquistato un immobile già occupato da un conduttore titolare di un contratto di locazione, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
L’inquilino non aveva rilasciato l’immobile nei tempi necessari a consentire il trasferimento della residenza entro la scadenza. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi notificato un avviso di liquidazione con irrogazione delle sanzioni per revoca del beneficio. La Commissione tributaria regionale aveva inizialmente dato ragione al contribuente; la Cassazione ha ribaltato quel giudizio.
La forza maggiore, nel diritto tributario, richiede che l’evento ostativo sia esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile. È il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8094/2020, che aveva risolto un precedente contrasto giurisprudenziale sul tema.
Con la pronuncia n. 2487/2026 la Corte applica quel principio al caso specifico dell’immobile locato, escludendo che la resistenza dell’inquilino possa configurare forza maggiore quando la locazione era nota all’acquirente al momento del rogito.
Se il contratto di locazione esisteva già alla stipula, il mancato rilascio nei tempi utili era prevedibile — anche considerando i tempi ordinari necessari per far valere i propri diritti in giudizio. L’evento, quindi, non è sopravvenuto né imprevedibile, e non soddisfa i requisiti per invocare l’esimente della forza maggiore nelle agevolazioni prima casa.
È l’art. 1, nota II-bis, lettera a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — il Testo Unico dell’imposta di registro, vigente e aggiornato al 2026 — a fissare il requisito: l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente “ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza”. La norma parla di Comune e non dell’abitazione oggetto di compravendita.
Questo dettaglio, confermato dall’Agenzia delle Entrate nella sua prassi ufficiale e già cristallizzato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2018, viene ribadito espressamente anche nell’ordinanza n. 2487/2026: “il trasferimento poteva avvenire nel Comune in questione, anche in altra situazione abitativa, non necessariamente nella casa oggetto dei benefici”.
Chi si trova con un inquilino che non rilascia l’immobile acquistato ha quindi una strada percorribile: stabilire la propria residenza anagrafica in un’altra abitazione dello stesso Comune — presso un familiare, in affitto, o altrove — entro il termine di 18 mesi. In quel caso il requisito normativo è rispettato e il bonus è salvo, indipendentemente dall’occupazione dell’appartamento compravenduto.
Una distinzione che nella pratica può fare la differenza tra la conservazione del bonus e la sua perdita, e che vale la pena tenere presente sin dalla fase di trattativa quando si acquista un immobile occupato da conduttore.
Il mancato sfruttamento di questa possibilità , rileva la Cassazione, esclude ulteriormente l’inesigibilità del comportamento richiesto dalla norma e rafforza l’impossibilità di invocare la forza maggiore.
Tra il 2022 e il 2024, i consumatori italiani hanno subito furti per un totale di 559,4 milioni di euro a causa delle truffe digitali: è quanto certifica l’ultimo dossier di Consumerismo, che fotografa un fenomeno ormai diventato una vera emergenza nazionale. Un’emergenza che non mostra segnali di rallentamento: rispetto all’anno precedente, le frodi sono cresciute del 30%, con una diffusione capillare che attraversa tutte le fasce demografiche e geografiche del Paese.
A dominare il panorama delle frodi digitali sono le truffe online come il phishing e lo smishing: tecniche rodate che continuano a mietere vittime grazie alla crescente capacità dei criminali di imitare comunicazioni ufficiali. Il phishing viaggia soprattutto via e-mail, lo smishing attraverso messaggi SMS e WhatsApp, entrambi con l’obiettivo di sottrarre credenziali bancarie o dati personali.
Accanto a questi canali, il dossier di Consumerismo evidenzia la crescita delle frodi bancarie e delle truffe legate ai falsi annunci di lavoro: offerte di impiego inesistenti utilizzate per raccogliere documenti d’identità o richiedere pagamenti anticipati. In ascesa anche le frodi legate alle criptovalute e agli investimenti fittizi, che sfruttano la scarsa familiarità di molti utenti con gli strumenti finanziari digitali per promettere rendimenti impossibili.
Il denominatore comune di queste frodi è sempre più spesso l’Intelligenza Artificiale. I criminali sfruttano strumenti di clonazione vocale per simulare la voce di familiari o operatori bancari, e chatbot avanzati capaci di sostenere conversazioni credibili e personalizzate. Le false comunicazioni vengono veicolate non solo via SMS, e-mail e telefono, ma anche attraverso social media e piattaforme di messaggistica istantanea, rendendo sempre più difficile distinguere un contatto autentico da un tentativo di frode.
Questa evoluzione tecnologica segna un salto qualitativo rispetto alle truffe tradizionali: i messaggi non contengono più errori ortografici né costrutti grammaticali improbabili, ma sono spesso indistinguibili da comunicazioni reali. Lo stesso vale per i profili social creati artificialmente, capaci di accumulare storia, foto e interazioni nel tempo prima di avanzare richieste di denaro o dati sensibili.
I danni economici si concentrano nelle regioni più popolose: secondo Consumerismo, Lombardia, Sicilia, Campania, Lazio e Veneto sono i territori più esposti, con una correlazione diretta tra densità abitativa e incidenza delle frodi. Sul piano demografico, la fascia d’età più colpita è quella tra i 35 e i 54 anni, un dato che sfata il luogo comune secondo cui le vittime siano prevalentemente anziani o utenti poco esperti del digitale.
Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore evoluzione verso truffe sempre più personalizzate, costruite attorno al profilo digitale della vittima. Nel mirino, segnala il dossier, anche i minori e gli anziani digitalizzati: categorie che negli ultimi anni hanno aumentato la propria presenza online ma non sempre hanno sviluppato gli strumenti critici per riconoscere un tentativo di raggiro.
Consumerismo individua nelle contromisure tecnologiche il primo presidio di difesa: l’autenticazione multifattoriale — che aggiunge un secondo livello di verifica all’accesso ai servizi digitali — e il monitoraggio costante delle transazioni bancarie restano gli strumenti più efficaci per intercettare operazioni non autorizzate prima che il danno diventi irreversibile. Altrettanto fondamentale è la gestione consapevole dei dati personali: limitare la condivisione di informazioni sensibili e verificare sempre l’identità di chi le richiede sono comportamenti che riducono significativamente l’esposizione al rischio.
Un’attenzione particolare va riservata alle carte prepagate, che secondo i dati della Banca d’Italia registrano nelle operazioni a distanza un tasso di frode oltre dieci volte superiore rispetto ai pagamenti fisici: uno strumento comodo ma che richiede un monitoraggio ancora più attento delle transazioni effettuate online.
L’aumento dei requisiti pensionistici dal 2027 colpisce anche chi percepisce l’APe Sociale, e lo fa in modo asimmetrico: non cambia nulla per entrare nell’indennità ma si allontana la pensione di vecchiaia. Per una fascia specifica di beneficiari, quelli entrati nel 2023 a 63 anni, infatti, il risultato degli adeguamenti alle speranze di vita è un mese di vuoto tra la fine dell’indennità e la decorrenza del trattamento ordinario. Lo chiarisce la circolare INPS che ha recepito le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e del decreto interministeriale del 19 dicembre 2025.
La circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 stabilisce espressamente che l’incremento dei requisiti per la pensione di vecchiaia — 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028 — si applica “anche nei confronti dei lavoratori che, al momento del pensionamento, beneficiano dell’APe Sociale“.
Il punto è decisivo: i requisiti per accedere all’APe Sociale 2026 restano invariati (63 anni e 5 mesi di età , 30 anni di contributi) ma il requisito per uscire dall’indennità ed entrare in pensione definitivamente viene allungato. L’APe Sociale, lo ricordiamo, è un’indennità di accompagnamento che per legge cessa al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Se quei requisiti si spostano in avanti, l’indennità non sempre dura di più ma solo fino al suo limite di legge.
L’APe Sociale ha una durata massima di 4 anni per legge e non si estende automaticamente se l’età pensionabile si alza. Chi è entrato nel 2023 a 63 anni esaurisce i 4 anni nel 2027 a 67 anni esatti.
Fino al 2023 i requisiti per l’APe Sociale prevedevano un’età minima di 63 anni (poi alzata a 63 anni e 5 mesi dal 2024). Chi è entrato nell’indennità nel 2023 a 63 anni compirà 67 anni nel 2027, dopo quattro anni esatti — il periodo massimo previsto dalla legge. Il problema è che la pensione di vecchiaia nel 2027 non scatta più a 67 anni ma a 67 anni e 1 mese. Risultato: l’APe Sociale termina al compimento dei 67 anni ma la pensione non può ancora essere liquidata.
Si crea un vuoto di un mese privo di qualsiasi copertura previdenziale o assistenziale, che colpisce categorie già fragili: disoccupati involontari, caregiver, persone con invalidità almeno al 74%, addetti a lavori gravosi.
Per chi è entrato in APe Sociale dal 2024 in poi — con il requisito anagrafico alzato a 63 anni e 5 mesi — il calcolo cambia. Questi lavoratori completeranno i quattro anni di indennità nel 2028, quando avranno 67 anni e 5 mesi. La pensione di vecchiaia nel 2028 scatta a 67 anni e 3 mesi: il requisito sarà già maturato da due mesi. Non solo non c’è buco, ma l’indennità continua a essere erogata fino alla pensione senza interruzioni.
Chi si trova nella situazione del buco non ha strumenti automatici di tutela. La pensione di vecchiaia non decorre automaticamente alla fine dell’APe Sociale: il lavoratore deve presentare autonomamente la domanda di pensione all’INPS non appena matura il requisito dei 67 anni e 1 mese. Nel mese di intervallo tra la fine dell’indennità e la decorrenza della pensione non maturano contributi figurativi né è prevista alcuna integrazione di reddito.
Chi si trova in questa finestra dovrà gestire il periodo senza entrate previdenziali, salvo eventuali risorse proprie o familiari. Per chi matura i requisiti nel 2027, la domanda di pensione di vecchiaia andrà presentata non appena compiuto il 67° mese di età successivo al 67° anno.
Il congedo di paternità in Italia ha percorso molta strada in poco più di dieci anni: nel 2013 lo utilizzava appena il 19% dei padri lavoratori dipendenti, nel 2024 la quota ha superato il 64%, con 181.777 padri che ne hanno beneficiato. È quanto emerge dalle elaborazioni di Save the Children sui dati INPS, diffuse in occasione della Festa del Papà . Una crescita che il presidente dell’INPS Gabriele Fava definisce “progressivo cambiamento culturale” e che si è stabilizzata rispetto agli anni precedenti, rivelando però un quadro in cui l’accesso allo strumento resta diseguale per contratto, categoria professionale e collocazione geografica.
Il dato del 64% rappresenta una fotografia stabile: dopo anni di crescita sostenuta, il ritmo di aumento si è attenuato. Sono 181.777 i padri che nel 2024 hanno fruito del congedo di paternità obbligatorio — i 10 giorni retribuiti al 100% previsti dal D.Lgs. 105/2022, fruibili tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. Una cifra in termini assoluti che lascia ancora fuori quasi un padre su tre tra quanti avrebbero diritto alla misura.
Il profilo del padre che utilizza il congedo di paternità nella sua versione piena è abbastanza definito. La fascia d’età prevalente è quella tra i 35 e i 44 anni, che rappresenta il 52% degli utilizzatori. Il tipo di contratto incide in modo diretto sulla durata effettiva della fruizione: i lavoratori full time usano mediamente quasi due giorni in più rispetto ai part time (+1,9 giorni), mentre chi ha un contratto a tempo indeterminato sfrutta mezza giornata in più rispetto ai colleghi a termine (+0,5 giorni).
Gli impiegati e i dirigenti ricorrono al congedo circa un giorno in più rispetto ai lavoratori manuali. Un dato che va contro l’intuizione riguarda invece i redditi più elevati: a livelli retributivi superiori corrisponde un uso tendenzialmente più contenuto della misura.
La distribuzione territoriale degli utilizzatori resta fortemente sbilanciata verso il Nord, dove risiede il 59% dei padri che hanno fruito del congedo nel 2024, pari a 107.273 lavoratori. Al Centro si colloca il 19% (34.130 padri), al Sud e nelle Isole il 22% (40.236). Il divario non riguarda solo la percentuale di utilizzo ma anche la durata: i lavoratori del Nord-Est e del Nord-Ovest usano un numero di giorni mediamente superiore al Centro (+0,52 e +0,43), mentre nel Mezzogiorno e nelle Isole la fruizione risulta inferiore alla media nazionale (-0,38 e -0,36 giorni). Per macroarea:
Tra chi accede al congedo, la fruizione integrale è ancora l’eccezione: solo un padre su quattro utilizza per intero i 10 giorni previsti dalla legge. Un dato che riflette pressioni pratiche — organizzative, culturali e legate al contesto lavorativo — che condizionano le scelte anche di chi formalmente esercita il proprio diritto.
Nonostante i progressi, circa il 35% dei padri lavoratori dipendenti non ha usufruito del congedo nel 2024. “Persistono differenze legate al contesto lavorativo, economico e territoriale che continuano a influenzare questa possibilità ”, osserva Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. Il report sottolinea la necessità di rafforzare politiche strutturali a sostegno della genitorialità condivisa, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che ha esteso il congedo parentale retribuito fino al compimento dei 14 anni del figlio.
Tre giorni, oltre 2.000 posizioni aperte e colloqui in tutta Italia: fino al 20 marzo sono in programma i Job Days di Humangest, agenzia per il lavoro che ha organizzato giornate di selezione e orientamento dedicate a chi è alla ricerca di una nuova occupazione. Le opportunità coprono cinque settori produttivi — dalla logistica alla grande distribuzione, dal manifatturiero alla ristorazione fino alle attività tecniche di manutenzione — con presenze in numerose regioni del Centro e del Nord.
Le offerte di lavoro disponibili nei Job Days Humangest coprono un ampio ventaglio di settori e profili. Il manifatturiero è il comparto con il maggior numero di ricerche: sono 500 gli operai cercati in produzione, affiancati da 400 addetti al confezionamento e 70 operai nel settore alimentare. Nella grande distribuzione organizzata si cercano 300 addetti, 100 scaffalisti GDO e un numero non precisato di figure per la vendita al banco e la cassa. Sul fronte della logistica le posizioni disponibili sono 200, con o senza patentino per la guida di carrelli elevatori. Non mancano le opportunità nel settore dei servizi: 300 operatori call center, 200 addetti alla sala e cucina e 200 addetti mensa, oltre a 100 manutentori junior, 100 addetti alle pulizie, 50 ottici e ortometristi e 50 addetti antincendio.
Il profilo medio cercato da Humangest non richiede competenze specialistiche elevate: la maggior parte delle posizioni è accessibile anche a candidati senza esperienza pregressa nel ruolo. Fanno eccezione alcune figure tecniche, come i manutentori, gli operatori CNC nel settore del legno e i responsabili di produzione, per i quali è richiesta una formazione specifica. Per tutte le posizioni è possibile sostenere un colloquio con i recruiter direttamente nelle filiali Humangest, prenotando l’appuntamento online sul sito dell’agenzia prima della data prescelta.
Accanto alle ricerche nazionali, i Job Days includono selezioni legate a specifici territori. In Sicilia sono disponibili posizioni nel settore impiantistico e delle telecomunicazioni; in Veneto, invece, le opportunità si concentrano nel metalmeccanico e nella logistica, con colloqui a Padova, Verona, Vicenza e Thiene. Le giornate di selezione nel turismo riguardano invece le città di Lecce, Pescara, Roma, Salerno e la zona di Roma Sud, con figure ricercate tra gli addetti alla ristorazione, chef, camerieri e receptionist.
Le giornate di selezione sono organizzate per ambito produttivo con un calendario preciso:
Per partecipare è necessario prenotare il colloquio online tramite il sito di Humangest, selezionando la data e la sede più vicina tra quelle disponibili nel calendario.
Il mercato immobiliare italiano cresce — compravendite residenziali in aumento del 6,5%, canoni di affitto su del 7% — ma sotto la superficie si apre una frattura sempre più visibile tra chi compra e chi vende. Gli acquirenti cercano qualità energetica; i venditori, nella maggioranza dei casi, non sanno ancora come valorizzarla.
È il quadro che emerge dal Report FIAIP Monitora Italia 2025, elaborato dal Centro Studi FIAIP in collaborazione con ENEA e I-Com e presentato al Senato, che per la prima volta mappa in modo sistematico il peso della classe energetica sul valore degli immobili e le aspettative del mercato per il 2026.
Il punto di partenza è ancora critico: circa il 75% del patrimonio immobiliare italiano risulta obsoleto ed energeticamente inefficiente. Le classi E, F e G dominano il mercato in ogni tipologia abitativa — raggiungono il 61% delle villette a schiera e arrivano fino al 71% per monolocali e trilocali, con un andamento sostanzialmente stabile rispetto al 2024. Un patrimonio che rischia il forte deprezzamento alla luce della domanda di abitazioni efficienti, che invece cresce a ritmo sostenuto; è l’offerta a non tenerle il passo.
Eppure, qualcosa si muove. Quasi il 70% degli operatori segnala la necessità di strumenti di quotazione più evoluti, capaci di riconoscere e prezzare il cosiddetto “ristrutturato green“.
La distribuzione delle classi energetiche non è uniforme sul territorio: segue le geografie del valore urbano. Nelle zone di estrema periferia, gli immobili venduti appartengono quasi esclusivamente alle classi meno performanti, e la quota di edifici in classe A o B raggiunge appena il 5%. Nelle zone di pregio, la stessa percentuale si avvicina al 50%.
Il dato fotografa una polarizzazione che si autoalimenta: dove il mercato è più dinamico e i prezzi più alti, la qualità energetica è già un fattore competitivo; nelle periferie, resta un problema irrisolto.
Rispetto al 2024 si registrano alcune variazioni nelle compravendite: aumentano di circa 6 punti percentuali le transazioni di bilocali e ville unifamiliari efficienti, mentre diminuiscono leggermente quelle delle tipologie abitative di dimensioni intermedie.
L’attestato di prestazione energetica sta cambiando ruolo nella trattativa immobiliare. Secondo gli agenti intervistati, l’APE viene percepito dagli acquirenti come uno strumento utile per orientarsi verso abitazioni meno energivore — ma non rappresenta ancora un elemento decisivo nella scelta finale. La consapevolezza cresce, la capacità di tradurla in decisione d’acquisto resta parziale. Un ritardo che riflette anche la mancanza di strumenti di quotazione standardizzati capaci di esprimere in termini economici concreti il vantaggio di una classe energetica superiore.
L’asimmetria più significativa rilevata dal report riguarda i venditori. Il 54% di chi mette un immobile sul mercato non riesce ancora a riconoscere il peso della classe energetica nella determinazione del prezzo o nella preparazione dell’immobile alla vendita. Una quota che blocca la trasmissione del segnale: anche quando la domanda è disposta a pagare un premio per un edificio efficiente, la trattativa spesso non lo cattura perché chi vende non è attrezzato per richiederlo. Il risultato è una perdita di valore per il proprietario e una distorsione complessiva del mercato.
Il Superbonus ha lasciato nel mercato un’eredità concreta, al di là delle polemiche sui costi fiscali. Il 91,44% degli operatori immobiliari rileva un aumento misurabile del valore di mercato degli immobili efficientati attraverso il programma di riqualificazione energetica. I dati di mercato confermano la tendenza: secondo le rilevazioni di CRIF, a giugno 2025 gli immobili in classe A e B presentavano un prezzo medio superiore di circa 700 euro per metro quadro rispetto agli edifici in classe F e G. Un differenziale che, proiettato sulla superficie media di un appartamento italiano, equivale a decine di migliaia di euro di valore aggiunto.
Nonostante i segnali positivi sul versante della domanda, il sistema del credito rimane un collo di bottiglia. I mutui green — i finanziamenti con condizioni agevolate per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili efficienti — restano frammentati e poco conosciuti dagli acquirenti.
Molti istituti bancari continuano a dubitare che il mercato delle ristrutturazioni energetiche garantisca un ritorno economico sufficiente a giustificare prodotti dedicati, generando un circolo vizioso: senza credito accessibile, le ristrutturazioni non decollano; senza ristrutturazioni, il parco immobiliare non migliora; senza miglioramento certificato, le banche non aggiornano i propri modelli di valutazione. Sciogliere questo nodo è una delle condizioni necessarie per accelerare la transizione energetica del patrimonio edilizio residenziale, in vista delle scadenze imposte dalla Direttiva Case Green con il recepimento atteso entro maggio 2026.
Che lo stipendio non pagato giustifichi le dimissioni per giusta causa è principio consolidato. Meno scontato è il caso dell’azienda che paga regolarmente lo stipendio ma non versa i contributi previdenziali: qui la giusta causa non era finora pacifica. Con l’ordinanza 5445 dell’11 marzo 2026, per, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche l’omissione contributiva prolungata — sedici mesi nel caso esaminato — può legittimare le dimissioni e il conseguente accesso alla NASpI, purché l’inadempimento sia grave, continuativo e ancora in corso al momento del recesso.
Un lavoratore dipendente si è dimesso per giusta causa dopo che il proprio datore di lavoro aveva omesso di versare i contributi previdenziali sin dal primo mese di assunzione, per sedici mesi consecutivi. Pur percependo regolarmente la retribuzione, il dipendente ha ritenuto l’inadempienza contributiva sufficientemente grave da non poter proseguire il rapporto di lavoro. Ha quindi presentato domanda di NASpI, l’indennità di disoccupazione che spetta — oltre che in caso di licenziamento — anche in presenza di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 22/2015. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. In appello la sentenza era stata ribaltata. L’INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
L’istituto previdenziale ha sostenuto che il mancato versamento dei contributi non sia, di per sé, sufficiente a configurare una giusta causa di dimissioni. L’argomentazione si regge su due pilastri: il primo è che l’obbligazione contributiva intercorre formalmente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, non direttamente con il lavoratore; il secondo è che l’ordinamento già prevede strumenti di tutela per il dipendente danneggiato dall’omissione — in particolare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nei casi di contributi prescritti.
Nel caso in oggetto, inoltre, l’INPS contestava il ritardo delle dimissioni rispetto all’inizio dell’inadempienza: sedici mesi, secondo l’ente, avrebbero reciso il nesso di immediatezza richiesto dalla giurisprudenza per qualificare la giusta causa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS su tutti i fronti. Sul punto della gravità , i giudici hanno chiarito che il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento grave degli obblighi contrattuali del datore, non riducibile a un adempimento verso il solo ente previdenziale. Una condotta di questo tipo viola i principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del contratto di lavoro e incide direttamente sul rapporto fiduciario tra le parti. Le tutele previdenziali — automaticità delle prestazioni, rendita vitalizia — assolvono a una funzione diversa: garantiscono il lavoratore sul piano pensionistico, ma non neutralizzano la gravità dell’inadempimento sul piano contrattuale.
Il secondo argomento dell’INPS — il ritardo di sedici mesi tra l’inizio dell’omissione e le dimissioni — è stato respinto con una precisazione che ha valore di principio generale. Secondo la Cassazione, il nesso di immediatezza non si identifica con la coincidenza cronologica tra inadempimento e recesso. «Non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento»: rileva piuttosto il collegamento causale tra il comportamento del datore e la decisione del lavoratore di risolvere il rapporto. L’immediatezza va intesa come esistenza di un lasso di tempo ragionevole che non recida la causalità tra inadempimento e dimissioni. Nel caso esaminato, l’omissione contributiva era ancora in corso nel momento in cui il lavoratore si è dimesso: il nesso causale era perciò evidente e integrava anche il requisito dell’immediatezza.
L’inflazione a febbraio 2026 si attesta al +1,5% su base annua, in netta accelerazione rispetto al +1,0% di gennaio ma rivista al ribasso rispetto alla stima preliminare di +1,6%. È il dato definitivo pubblicato dall’Istat il 17 marzo. La variazione mensile si ferma a +0,7%. Ma i numeri di febbraio fotografano una situazione precedente all’escalation in Medio Oriente: gli effetti della guerra in Iran non sono ancora entrati nelle rilevazioni, e i loro riflessi su famiglie e imprese si vedranno nei dati di marzo, che l’Istat diffonderà ad aprile.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) segna a febbraio una variazione del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base annua, dal +1,0% di gennaio. La stima preliminare di inizio mese indicava +1,6% annuo: la revisione al ribasso riguarda in particolare il carrello della spesa, sceso da +2,2% a +2,0%. L’indice armonizzato europeo (IPCA) conferma +1,5% su base annua. L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +1,1% sia per l’indice generale sia per la componente di fondo. L’indice FOI segna +1,1% annuo: chi ha contratti di locazione con clausola di adeguamento vedrà scattare la rivalutazione del canone di affitto sulla base di questo dato.
L’accelerazione è trainata da alcune voci di servizio. I servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona segnano +4,9% su base annua; i servizi relativi ai trasporti passano da +0,7% a +2,9%; gli alimentari non lavorati salgono da +2,5% a +3,7%. Il risultato è che l’inflazione di fondo — al netto degli energetici e degli alimentari freschi — risale da +1,7% a +2,4%. Quella al netto dei soli beni energetici sale da +1,9% a +2,5%. I prezzi dei servizi crescono del +3,6% annuo contro il -0,2% dei beni: il differenziale tra i due comparti raggiunge 3,8 punti percentuali.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona crescono del +2,0% su base annua (da +1,9%), mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto restano stabili a +1,9%. L’unico effetto di contenimento rilevante viene dagli energetici, in calo complessivo del -6,6%: quelli regolamentati cedono -11,6% e quelli non regolamentati -6,2%. Senza questo freno, l’inflazione generale sarebbe sensibilmente più alta. Il contributo positivo dell’energia è però destinato a ridursi: nei diciotto giorni successivi all’inizio del conflitto in Iran i prezzi all’ingrosso di elettricità e gas sono già saliti rispettivamente del 24% e del 33%, con effetti già visibili sul prezzo della benzina e del gasolio alla pompa.
Una parte rilevante dell’accelerazione inflazionistica di febbraio è riconducibile ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Gli alberghi e le strutture ricettive segnano +15,8% annuo, i biglietti aerei per voli nazionali +37,8%, gli eventi sportivi +7,2%. Il Codacons ha denunciato come le Olimpiadi abbiano rappresentato “l’occasione per speculare sui prezzi in tutto il comparto turistico”. Secondo Confcommercio, però, non ci sono preoccupazioni immediate: si tratta di aumenti “fuori stagione” legati alle accise sui tabacchi e all’effetto Olimpiadi, destinati a rientrare. L’associazione cita il precedente dell’aprile 2024, quando un blocco dello Stretto di Hormuz provocò un aumento temporaneo del petrolio poi rientrato rapidamente.
Anche con i dati rivisti al ribasso, l’inflazione al +1,5% si traduce in un aggravio notevole per i consumi quotidiani. Il Codacons stima un aumento medio di spesa di 496 euro annui per una famiglia tipo, che sale a 685 euro per un nucleo con due figli. La rivalutazione dei canoni di locazione segue l’indice FOI (+1,1%): per un trilocale l’aumento medio sarà di circa 4 euro al mese, con punte di 10 euro a Milano. Il Decreto Bollette 2026, entrato in vigore a febbraio con uno stanziamento di oltre 3 miliardi, aveva introdotto un bonus fino a 115 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e sconti sugli oneri per le imprese: misure pensate per un mercato energetico in discesa, che rischiano ora di essere in parte vanificate dalla crisi in corso.
Confesercenti ha elaborato due scenari sull’impatto energetico. Nel primo — prezzi attuali mantenuti per tutto il 2026 — l’inflazione annuale salirebbe al 2,4%, con una perdita di circa 4 miliardi di potere d’acquisto. Nel secondo scenario, più severo, l’inflazione raggiungerebbe il 3%, con una contrazione dei consumi di sei decimi e una perdita complessiva di 12 miliardi.
Per le PMI del commercio, del turismo e dei servizi, il solo effetto sulle bollette potrebbe tradursi in un aggravio di quasi 900 milioni di euro rispetto al 2025, portando la spesa energetica complessiva del comparto a 3,8 miliardi. “Ogni ulteriore scossone adesso può avere effetti pesanti su famiglie e imprese”, ha dichiarato il presidente di Confesercenti Nico Gronchi, chiedendo al Governo misure immediate a difesa del potere d’acquisto.
Il Consiglio direttivo della BCE si riunisce il 19 marzo per decidere sui tassi di interesse. Il consenso degli analisti è unanime: i tassi rimarranno invariati al 2% per la sesta volta consecutiva. Non perché la Banca Centrale sia indifferente alla situazione, ma perché — come ha dichiarato Christine Lagarde il 10 marzo — “c’è un grado di incertezza e volatilità assolutamente sorprendente”. In uno scenario in cui i dati cambiano di ora in ora, prendere una decisione affrettata sarebbe controproducente.
Il vero peso della riunione, secondo gli analisti di ING e MFS, starà nella comunicazione: Lagarde dovrà riconoscere i nuovi rischi al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita legati alla crisi energetica, senza però chiudere la porta a interventi futuri se le pressioni sui prezzi dovessero consolidarsi. Bank of America ha già eliminato ogni aspettativa di tagli nel 2026; Morgan Stanley avverte che la rinnovata pressione energetica potrebbe ritardare qualsiasi allentamento monetario. Per chi ha un mutuo a tasso variabile, l’Euribor che conta per la rata mensile è la media del mese, non il valore giornaliero: oscillazioni di breve periodo possono attenuarsi nell’arco delle settimane.
L’inflazione torna a farsi sentire. L’ultimo aggiornamento mensile per la il calcolo della rivalutazione dei canoni di affitto all’inflazione (a meno che non si eserciti l’opzione di cedolare secca) – basato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie italiane calcolato a cadenza mensile dall’Istat – rivela un andamento in crescita.
Per gli adeguamenti di marzo 2026 riferiti a febbraio, l’indice di riferimento FOI al netto dei tabacchi è pari a +0,5% in termini di variazione mensile, in aumento rispetto all’anno precedente dello 1,1% e del 2,7% rispetto su base biennale.
Vediamo in dettaglio cosa cambia, come funziona l’adeguamento per i canoni di locazione e quando scatta l’aumento del prezzo dell’affitto.
In base all’ultimo aggiornamento (riferito al mese di febbraio e applicabile a marzo 2026), la rivalutazione annuale degli affitti è pari a +1,1% per gli adeguamenti al 100% (locazioni di immobili ad uso abitativo) e +0,825% per adeguamenti al 75% (canoni commerciali).
L’indice di rivalutazione stabilito per gli adeguamenti di febbraio 2026 è fissato a +100,9 in aumento dello 0,5% su base mensile, dello 1,1% su base annua e del 2,7% su base biennale (valore di riferimento per i contratti con clausola di adeguamento ogni 2 anni).
| Periodo di riferimento: febbrio 2026 | |
| Indice generale FOI | +100,9 |
| Variazione % rispetto al mese precedente | +0,5 |
| Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente | +1,1 |
| Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | Â +2,7 |
Nei contratti di locazione immobiliare viene solitamente prevista una clausola per l’aggiornamento annuale del canone di affitto, rispetto alle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevate nell’ultimo anno solare. Sono esclusi dall’aumento i canoni di locazione con contratti di affitto che applicano la cedolare secca.
L’indice Istat che valuta l’aumento del costo della vita rispetto all’anno precedente (sulla base di quasi duemila fattori, aggiornati periodicamente in base alle necessità delle famiglie italiane) deve essere utilizzato per ricalcolare ogni 12 mesi il costo dell’affitto concordato tra inquilino e proprietario dell’immobile concesso in locazione.
La rivalutazione sull’affitto è obbligatoria se è espressamente previsto da un’apposita clausola inserita nel contratto di locazione (specificando anche se al 100% per contratti a canone libero o al 75% per contratti a canone concordato). In queste circostanze, l’adeguamento del canone all’indice Istat va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario dell’immobile non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.
Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza infatti l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Si allinea così il valore del canone al reale andamento dell’economia e al costo della vita.
Il canone di locazione si rivaluta applicando aliquote diversificate a seconda che si tratti di un contratto di locazione a uso abitativo o ad uso commerciale, ai sensi della legge 392/78 (articolo 32):
Le parti possono comunque concordare anche termini diversi.
Il metodo e l’importo del calcolo dell’adeguamento cambiano anche a seconda della situazione contrattuale:
La formula per il calcolo dell’adeguamenti Istat per gli affitti è la seguente: Canone d’affitto x Indice FOI al netto dei tabacchi x percentuale di rivalutazione. Si ottiene così il canone annuo rivalutato, dividendo per 12 mesi si ottiene il canone dell’affitto mensile. Ovviamente la rivalutazione più portare tanto ad un aumento quando ad una diminuzione del costo dell’affitto.
Le oscillazioni si fanno più consistenti quando nell’anno di riferimento non verificano eventi in grado di incidere sull’economia del Paese, come la nuova ondata di crescita inflazionistica che stiamo vivendo come conseguenza del nuovo conflitto in Medioriente. Il mese di aprile è sotto stretta osservazione in questo senso: gli analisti si attendono da qui alle prossime settimane il prossimo picco.
Dal 18 marzo 2026, a partire dalle ore 12:00, i concessionari possono avviare le prenotazioni sul portale ecobonus.mimit.gov.it per accedere ai contributi statali sull’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. La misura, gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entra nel suo ultimo anno di operatività : il 2026 chiude il ciclo pluriennale avviato con la Legge di Bilancio 2021, con una dotazione di 30 milioni di euro.
L’ecobonus è rivolto sia alle persone fisiche che agli enti e alle imprese. Possono beneficiare del contributo i privati cittadini che acquistano una moto o uno scooter elettrico o ibrido, ma anche le aziende e i liberi professionisti che intendono rinnovare il parco veicoli con mezzi a zero o basse emissioni. Il tetto massimo è di 500 veicoli per lo stesso codice fiscale o partita IVA.
L’incentivo viene applicato direttamente come sconto in fattura al momento dell’acquisto, senza attendere rimborsi successivi. Le percentuali variano in base alla presenza o meno di un veicolo da rottamare:
Il veicolo da rottamare deve essere di proprietà dell’acquirente o di un familiare convivente da almeno 12 mesi.
L’ecobonus 2026 riguarda i veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie L definite dalla normativa europea:
Non sono previsti limiti di potenza per i veicoli elettrici: l’incentivo si applica all’intera gamma disponibile sul mercato.
L’acquirente non deve compiere alcuna operazione diretta: è il concessionario ad accedere al portale ecobonus.mimit.gov.it e a prenotare il contributo per ogni singolo veicolo venduto. Lo sconto viene applicato direttamente in fattura e il produttore rimborsa il concessionario tramite credito d’imposta. I fondi vengono assegnati in base all’ordine cronologico delle prenotazioni, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Per il 2026 sono disponibili 30 milioni di euro, la stessa dotazione degli ultimi due anni. Il meccanismo è first-come, first-served: nelle tornate precedenti la piattaforma si è esaurita in pochi mesi, a volte in poche settimane. Chi intende acquistare uno scooter o una moto elettrica con incentivi ha interesse ad attivarsi rapidamente presso il proprio rivenditore.
Il ciclo di contributi avviato nel 2021 si chiude con il 2026. Al Tavolo Automotive del 30 gennaio 2026, il MIMIT ha annunciato uno stanziamento di 90 milioni di euro per il periodo 2027-2030, ma con importi sensibilmente inferiori rispetto agli attuali: il contributo scenderebbe al 20% del prezzo di acquisto, con un tetto massimo di 2.000 euro per veicolo.
Le nuove regole sono legate all’approvazione di un apposito DPCM. Per chi sta valutando l’acquisto di una due ruote elettrica, il 2026 rimane l’anno con le condizioni più favorevoli.
Con decreto datato 2 marzo, il Ministero del Lavoro ha approvato i nuovi modelli DSU 2026 che recepiscono le modifiche della Legge di Bilancio sulla scala di equivalenza ISEE. Per rinnovare l’Indicatore, ai fini della determinazione della fascia di appartenenza non contano solo i redditi ma anche la composizione del nucleo familiare: i due fattori si combinano nella formula specifica garantendo le relative maggiorazioni. Da quest’anno, inoltre, per cinque prestazioni tali incrementi si applicano valori più favorevoli alle famiglie con figli.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è dato dal rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e la scala di equivalenza, che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L’ISE rappresenta la somma dei redditi, a cui si aggiunge una quota pari al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo del nucleo.
Questi sono i parametri da applicare in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La tabella è invariata sia per l’ISEE ordinario sia per l’ISEE inclusione.
| Numero componenti | Parametro |
|---|---|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
Alle scale base si applicano alcune maggiorazioni in presenza di specifiche condizioni familiari. Queste sono le maggiorazioni previste dal DPCM 159/2013, applicabili a tutte le prestazioni che non rientrano nel perimetro dell’ISEE inclusione.
| Valore | Condizione |
|---|---|
| 0,20 | Presenza nel nucleo di tre figli |
| 0,20 | Nuclei con figli minorenni con entrambi i genitori (o genitore unico) che lavorano almeno sei mesi l’anno |
| 0,30 | Presenza di almeno un figlio sotto i 3 anni con genitori lavoratori |
| 0,35 | Ogni ulteriore componente oltre i primi cinque |
| 0,35 | Presenza nel nucleo di quattro figli |
| 0,50 | Ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente |
| 0,50 | Presenza nel nucleo di almeno cinque figli |
Per i nuclei con componenti disabili o non autosufficienti, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da enti pubblici in ragione della disabilità non concorrono alla formazione del reddito ISEE.
Dal 1° gennaio 2026, l’INPS ha introdotto un calcolo dedicato per alcune prestazioni, con criteri specifici legati anche alla scala di equivalenza. Dal 3 marzo, data di entrata in vigore del DM n. 3/2026, le maggiorazioni per i nuclei con figli sono state rideterminate in via definitiva per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni di inclusione.
Le modifiche si applicano a Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI), Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Per tutte le altre prestazioni restano in vigore le maggiorazioni ordinarie indicate nella tabella precedente.
| Valore | Condizione |
|---|---|
| 0,10 | Presenza nel nucleo di due figli (nuova maggiorazione, prima non prevista) |
| 0,25 | Presenza nel nucleo di tre figli (era 0,20) |
| 0,40 | Presenza nel nucleo di quattro figli (era 0,35) |
| 0,55 | Presenza nel nucleo di almeno cinque figli (era 0,50) |
Le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 sono state aggiornate automaticamente dall’INPS senza necessità di nuova presentazione: l’attestazione ISEE inclusione viene integrata d’ufficio per tutte le dichiarazioni già in essere.
L’ISEE non prevede fasce di reddito uniche e universali valide per tutte le prestazioni. Le soglie economiche utilizzate nei diversi contesti servono come riferimenti orientativi e variano in base alla misura richiesta: assegni, bonus, agevolazioni, prestazioni sociali o universitarie. Ogni prestazione applica le proprie soglie e regole, che possono differire anche in modo notevole.
Le novità 2026 applicate alle prestazioni di inclusione, inoltre, prevedono anche un diverso peso della rendita della prima casa ai fini del reddito patrimoniale ISEE. Per capire quando le nuove soglie sulla prima casa incidono sull’indicatore e quando invece non bastano, occorre quindi verificare la composizione del nucleo e la prestazione richiesta.
Nella DSU vanno indicati i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, riferiti al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto a quello di presentazione. Per l’ISEE 2026 si utilizzano i dati relativi all’anno d’imposta 2024. Le istruzioni complete e le novità sui quadri patrimoniali — incluso il nuovo Quadro FC2 per criptovalute e conti esteri — sono nella guida alla compilazione della DSU.
Esistono due modelli di DSU, mini e integrale. La DSU mini si utilizza nella maggior parte dei casi, mentre quella integrale è richiesta in presenza di condizioni particolari, come prestazioni universitarie, disabilità , genitori non conviventi o prestazioni sociosanitarie residenziali.
La DSU ordinaria ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione. In caso di variazioni significative della situazione economica o lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE corrente, che consente di aggiornare i dati reddituali o patrimoniali. L’ISEE corrente ha validità di sei mesi e può essere richiesto entro specifiche finestre temporali nel corso dell’anno.
Il 16 marzo 2026 è scaduto il termine per la comunicazione delle spese condominiali all’Agenzia delle Entrate: l’obbligo annuale che ricade sugli amministratori di condominio consente ai condòmini di ritrovare le proprie detrazioni IRPEF spettanti sui lavori di ristrutturazione già caricate nella precompilata. Chi non ha rispettato la scadenza ha ora sessanta giorni — fino al 15 maggio 2026 — per trasmettere i dati con sanzione ridotta a un terzo. Oltre quella soglia, le sanzioni diventano piene e l’amministratore inadempiente si espone anche alle richieste di risarcimento dei condòmini danneggiati.
L’omessa trasmissione dei dati delle spese per i lavori condominiali detraibili espone l’amministratore a sanzioni fino a 50.000 euro.
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati delle spese sostenute dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni, nonché per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni oggetto di ristrutturazione.
L’obbligo — fondato sull’articolo 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2014 e integrato dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. 124/2019 — serve a consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire le detrazioni edilizie nella dichiarazione dei redditi precompilata di ciascun condòmino, calcolando la quota in base ai millesimi di proprietà .
La trasmissione avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati quali CAF, commercialisti e consulenti del lavoro. La scadenza ordinaria è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Per l’anno d’imposta 2025 il termine era il 16 marzo, secondo le specifiche tecniche aggiornate dal Provvedimento AdE n. 50559 del 10 febbraio, che ha anche introdotto in via facoltativa il campo “abitazione principale“: se l’amministratore non lo valorizza, i dati inviati non distinguono chi ha diritto al 50% da chi si ferma al 36% e spetta al singolo condomino ricalcolare l’eventuale detrazione maggiorata.
Quando l’amministratore non trasmette i dati o li invia fuori termine, l’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa o tardiva, fino a un massimo di 50.000 euro per soggetto. La sanzione è irrogata per ogni singola comunicazione e per ogni anno d’imposta non adempiuto. La norma prevede due ipotesi di attenuazione o esonero:
Al di fuori di questi due casi non esistono ulteriori attenuazioni né esoneri parziali. La responsabilità ricade sull’amministratore in carica al momento dell’invio, in quanto rappresentante legale del condominio. Non esistono soglie minime di importo né il singolo condòmino può opporsi all’inserimento dei dati nella precompilata.
L’omessa o tardiva comunicazione produce conseguenze dirette sulle detrazioni IRPEF dei singoli condòmini. In assenza della trasmissione, le spese per i lavori condominiali non compaiono nella precompilata. Nel 2026 il danno si amplifica per effetto della differenziazione delle aliquote introdotta dalla Legge di bilancio 2025: per le spese sostenute nel 2025 sulle parti comuni, la detrazione spetta nella misura del 36% per gli immobili non adibiti a prima casa e del 50% per l’abitazione principale, come illustrato nella guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni edilizie 2026. Se la comunicazione è omessa — o il campo facoltativo non è compilato — l’aliquota maggiorata non viene riconosciuta in automatico.
La perdita della detrazione non è automatica né definitiva, anche quando l’amministratore ha mancato all’obbligo. Il condòmino dispone di due strade.
La normativa lo consente, ma richiede di conservare ed esibire tutta la documentazione pertinente: le fatture intestate al condominio, le ricevute dei bonifici parlanti con causale ex art. 16-bis DPR 917/1986, la certificazione rilasciata dall’amministratore con la quota di spesa imputata al singolo condòmino e — ove previsti dalla tipologia di intervento — SAL e asseverazioni tecniche.
Chi modifica la precompilata rinuncia all’esonero dal controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973 e si assume l’onere della prova in caso di verifica fiscale. Le istruzioni operative per questa procedura sono nella guida alla compilazione del 730 per le spese condominiali.
Nel 2026 si aggiunge un altro rischio specifico legato alla differenziazione delle aliquote introdotta dalla Legge di Bilancio 2025: per le spese sostenute sulle parti comuni, la detrazione spetta nella misura del 36% o del 50% per l’abitazione principale.
Se l’amministratore non ha compilato il campo facoltativo “abitazione principale” nel tracciato, la precompilata riporterà il 36% per tutti. Il condòmino che ha diritto al 50% può correggere manualmente la percentuale ma così facendo trasforma la dichiarazione in dichiarazione modificata e dovrà documentare il requisito in caso di verifica fiscale.
L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione non ha conseguenze esclusivamente fiscali. Configura anche una violazione degli obblighi di gestione previsti dall’articolo 1130 del Codice civile, che disciplina le attribuzioni dell’amministratore. Il mancato rilascio della certificazione delle spese detraibili — o la trasmissione tardiva che pregiudica la precompilata — espone l’amministratore ad azioni risarcitorie da parte dei condòmini danneggiati, per un importo corrispondente alla differenza tra la detrazione che avrebbero fruito in assenza dell’inadempimento e quella effettivamente conseguita. I due profili di responsabilità — quello tributario-sanzionatorio verso il Fisco e quello civilistico verso i condòmini — sono indipendenti e cumulabili.
L’amministratore può richiedere un compenso aggiuntivo per la comunicazione fiscale all’Agenzia delle Entrate ma deve farlo all’atto della nomina, tramite delibera condominiale che specifichi le attività ritenute extra e i relativi compensi. In assenza di tale indicazione espressa, la comunicazione fiscale rientra tra gli obblighi ordinari di gestione e va svolta senza corrispettivo aggiuntivo rispetto al compenso annuo pattuito.
Chi ha una carriera discontinua — qualche anno senza contributi, un periodo di disoccupazione, mesi di lavoro part-time sotto il minimale — si trova prima o poi a fare i conti con una pensione che tarda ad arrivare o che rischia di essere più bassa del previsto. Gli strumenti per rimediare esistono e sono diversi tra loro per costi, requisiti e logica di funzionamento. Non tutti sono ancora attivi nel 2026. Capire quale fa al caso proprio richiede di conoscerli tutti.
Prima di tutto una distinzione che fa la differenza pratica. I contributi volontari servono a coprire periodi presenti e futuri di inattività : si versano mese per mese, o trimestre per trimestre, mentre non si lavora. Il riscatto, nelle sue varie forme, serve invece a valorizzare periodi già trascorsi — anni di studio, periodi di interruzione, vuoti tra un contratto e l’altro. I due strumenti non si escludono: spesso la soluzione ottimale è una combinazione di entrambi, a seconda di dove si trovano i buchi nella propria posizione assicurativa.
I contributi volontari consentono a chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa di continuare a versare all’INPS come se stesse ancora lavorando. Richiedono una specifica autorizzazione dell’istituto, che la concede a chi ha maturato almeno cinque anni di contributi effettivi in qualunque epoca, oppure tre anni nei cinque precedenti la domanda. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il versamento avviene per trimestri e può coprire anche i sei mesi precedenti la data della domanda. Il limite strutturale dei contributi volontari è che non possono coprire periodi già trascorsi oltre i sei mesi precedenti la domanda. Per i vuoti più lontani nel tempo servono gli strumenti di riscatto.
Il riscatto della laurea trasforma gli anni del corso universitario legale in contributi pensionistici a tutti gli effetti, utili sia per anticipare la pensione sia per aumentarne l’importo. Esistono due versioni con costi molto diversi.
Per calcolare il costo del proprio riscatto e confrontare le due opzioni è disponibile il simulatore gratuito di PMI.it.
Vale la pena ricordare che nella Manovra 2026 era stata ipotizzata una stretta sul riscatto di laurea ai fini della pensione anticipata, poi stralciata dopo le polemiche. Lo strumento resta quindi invariato.
Il D.Lgs. 564/1996 è la norma strutturale — senza scadenza — che consente di riscattare diversi tipi di periodi scoperti successivi al 31 dicembre 1996. Non è una misura temporanea come lo è stata nel 2024-2025 la pace contributiva: è accessibile in qualsiasi momento, a domanda, a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive. Le casistiche sono quattro e hanno regole diverse.
In tutti e quattro i casi il costo si calcola con il meccanismo della riserva matematica ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962, e il pagamento può essere rateizzato.
Esiste anche uno strumento specifico per una situazione particolare: quella di chi ha lavorato regolarmente ma il cui datore di lavoro non ha versato i contributi, e quei contributi sono ormai prescritti. In questo caso la strada è la rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della L. 1338/1962, che consente di riscattare i periodi con contributi omessi e prescritti pagando un onere calcolato sulla retribuzione del periodo interessato. Non è uno strumento per tutti, ma per chi si trova in questa situazione specifica è l’unica via per recuperare quegli anni ai fini pensionistici.
La scelta tra gli strumenti disponibili non ha una risposta universale. Tre domande aiutano a orientarsi.