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Il Modello Redditi PF precompilato è la dichiarazione già predisposta dall’Agenzia delle Entrate per chi non può usare il 730 o sceglie di non farlo. Raccoglie redditi, oneri e versamenti in un unico applicativo web e permette di controllare, integrare e trasmettere online senza scaricare software. La qualità dell’invio dipende soprattutto da una distinzione poco evidente: i dati caricati nel modello e quelli che l’Agenzia lascia nel foglio informativo, che il contribuente deve trascrivere a mano nei righi corrispondenti.
In sintesi:
Nel Modello Redditi PF precompilato l’Agenzia inserisce le informazioni trasmesse da soggetti terzi: redditi da lavoro autonomo e da partecipazione dalla Certificazione Unica, spese sanitarie dal Sistema Tessera Sanitaria, interessi passivi sul mutuo, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per ristrutturazioni, spese universitarie e abbonamenti ai trasporti. Anche chi non ha redditi da lavoro dipendente trova quindi una base già compilata su cui confrontare la propria contabilità fiscale.
Nel 2026 compaiono per la prima volta i dati del bonus elettrodomestici trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzione anche di controllo antiduplicazione rispetto al bonus mobili 50%, e le spese sportive per i figli comunicate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Chi ha un reddito superiore a 75.000 euro trova già calcolato il riordino delle detrazioni, proporzionato al reddito e al numero di figli a carico.
Non tutti i dati a disposizione dell’Agenzia confluiscono nel modello: una parte compare nel foglio informativo allegato e il contribuente deve trascriverla nei righi corrispondenti, perché quelle voci non sono distinguibili dalle fonti o non godono di precaricamento automatico. È qui che si concentrano gli errori più frequenti in fase di invio.
| Dati | Dove si trovano e come usarli |
|---|---|
| Redditi da CU, spese sanitarie, interessi sul mutuo, premi assicurativi | caricati direttamente nel modello; vanno solo verificati negli importi prima dell’invio. |
| Contributi previdenziali di forfettari e regime di vantaggio | disponibili nel foglio informativo della precompilata; da imputare a mano nel righi del quadro LM. |
| Codici attività Ateco | nel modello se desumibili dalla dichiarazione precedente, altrimenti nel foglio informativo, da confermare o correggere. |
| Ricavi e compensi da fatture elettroniche e corrispettivi | precaricati con la presunzione di incasso alla data di emissione; da correggere per chi applica il principio di cassa. |
| Spese veterinarie, funebri, per colf e badanti, erogazioni liberali | assenti dalla precompilata; da inserire manualmente in fase di modifica. |
Nella precompilata dei forfettari e di coloro i quali ricadono nel regime di vantaggio, i contributi previdenziali versati compaiono nel foglio informativo ma non sono ripartiti in automatico tra attività agevolata e altre deduzioni, per cui la corretta imputazione nel quadro LM spetta al contribuente. Questo, perché le fonti non permettono di distinguere le quote imputabili all’attività agevolata dagli altri contributi deducibili: l’imputazione con l’eventuale eccedenza tra gli oneri deducibili, spetta al contribuente.
Redditi PF serve a chi presenta redditi o quadri che il 730 non gestisce oppure a chi sceglie il Redditi PF al posto del 730. Il modello si usa per indicare:
L’accesso alla precompilata avviene tramite SPID, CIE o CNS nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole del Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026 su deleghe e flussi informativi.
L’Agenzia propone due strumenti per il Modello Redditi PF. Il Redditi PF Web compila i principali quadri direttamente nell’applicativo, senza scaricare software, ed è aperto anche a chi aderisce al regime di vantaggio o forfettario per il quadro LM. Il Redditi PF Online, da installare sul computer, gestisce tutti e tre i fascicoli ed è la sola strada per i contribuenti soggetti agli ISA e per chi ha redditi da partecipazione, che restano fuori dall’applicativo web.
La trasmissione può essere effettuata dal contribuente, da una persona di fiducia già abilitata o da un intermediario come CAF, professionista o altro soggetto incaricato; gli utenti transfrontalieri con identità digitale europea eIDAS usano il servizio nell’ambito dello Sportello digitale unico, se hanno un codice fiscale italiano.
Insieme alla dichiarazione, l’applicativo gestisce gli adempimenti collegati:
Dopo l’invio, nell’area riservata è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e, nella sezione dedicata, controllare le ricevute dell’invio e dei versamenti F24 effettuati tramite il servizio.
Chi accetta il Modello Redditi PF predisposto dall’Agenzia evita i controlli documentali sulle detrazioni e deduzioni già inserite dal Fisco. Chi apporta variazioni è sottoposto a verifiche limitate agli elementi modificati. Dal 2026 l’Agenzia ha accesso ai dati del Sistema Tessera Sanitaria per i controlli formali sulle detrazioni sanitarie modificate rispetto alla precompilata, un motivo in più per confrontare gli importi prima di intervenire.
Il calendario del Modello Redditi PF 2026 concentra tra giugno e novembre invio, annullamenti, versamenti e acconti. La scadenza ordinaria per la trasmissione telematica è il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 26 giugno 2026 | termine per annullare tramite applicazione web il Modello Redditi PF e i correttivi già inviati, se è stato predisposto un F24. |
| 30 giugno 2026 | termine per la presentazione del modello cartaceo e per il versamento ordinario di saldo e primo acconto. |
| 30 luglio 2026 | termine per il versamento con maggiorazione dello 0,40%. |
| 15 ottobre 2026 | termine per annullare il Modello Redditi PF e i correttivi già inviati, in assenza di F24 predisposto. |
| 2 novembre 2026 | ultimo giorno per presentare il Modello Redditi PF 2026. |
| 30 novembre 2026 | termine per il versamento del secondo o unico acconto. |
| 1° febbraio 2027 | termine per presentare il Modello Redditi PF tardivo entro 90 giorni dalla scadenza. |
Le Partite IVA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 trasmettono la proposta entro il 30 settembre, insieme all’invio del Modello Redditi oppure con trasmissione separata. I documenti relativi alla dichiarazione 2026 vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.
Il saldo IRPEF sull’anno d’imposta e il primo acconto per l’anno in corso si versano con F24 entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Prevista tuttavia una proroga per ISA e forfettari, con versamento possibile fino al 20 agosto applicando lo 0,80%.
La proroga al 20 luglio riguarda i soggetti ISA, i Forfettari e il regime di vantaggio, quindi una parte di chi presenta il Modello Redditi PF; chi dichiara redditi da partecipazione, redditi diversi, plusvalenze o redditi da trust senza essere soggetto ISA versa entro il 30 giugno
Per i soggetti ISA e i Forfettari, dunque, il termine del saldo e del primo acconto slitta. L’acconto è dovuto quando l’imposta dell’anno precedente supera 51,65 euro al netto di detrazioni, crediti, ritenute ed eccedenze, ed è pari al 100%: in unica soluzione entro il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro, in due rate quando raggiunge o supera quella soglia, con la prima al 40% e la seconda a novembre.
Per conoscere l’importo da indicare nei quadri bisogna prima calcolare l’IRPEF dovuta, applicando le aliquote per il proprio scaglione.
Modello e istruzioni per Redditi PF 2026 recepiscono le novità del periodo d’imposta 2025.
La principale è l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% tra 28.000 e 50.000 euro, del 43% oltre i 50.000 euro. A regime anche il riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, che sostituisce la franchigia fissa da 260 euro: il tetto complessivo si calcola in funzione del reddito e del numero di figli a carico.
La persona di fiducia può ora inviare la dichiarazione congiunta, se preventivamente abilitata dal dichiarante e dal coniuge, e accede al servizio web per le autorizzazioni dell’erede con specifica delega. Confermate la cedolare secca al 26% sugli affitti brevi, con aliquota al 21% su una sola unità immobiliare scelta in dichiarazione, e il regime degli impatriati con base imponibile ridotta al 50%, o al 40% in presenza di almeno un figlio minore oppure di nascita o adozione nel periodo di fruizione.
L’AGCM sottopone agli operatori lo schema di Linee Guida sulle recensioni online, il testo che deve orientare imprese, piattaforme e marketplace nella gestione dei giudizi dei consumatori, tra verifica dell’esperienza reale, criteri di moderazione e contrasto alle recensioni costruite per alterare il mercato.
In sintesi:
La consultazione pubblica aperta dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato serve a raccogliere osservazioni sul testo preliminare disponibile sul sito AGCM, prima dell’adozione delle Linee Guida definitive.
Il documento raccoglie indicazioni per orientare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online in vigore dal 7 aprile 2026 per i settori.
Possono intervenire operatori economici di tutti i settori, piattaforme, marketplace, associazioni, esperti e soggetti interessati. Il nodo da sciogliere, per chi opera nei settori interessati dalla nuova disciplina (turismo, ricettività , terme e ristorazione) ma anche per gli altri, è capire quali informazioni rendere visibili ai consumatori e quali controlli predisporre quando una recensione viene presentata come autentica o verificata.
Le Linee Guida AGCM si rivolgono ai professionisti che indirizzano la propria attività economica verso il mercato italiano e mettono a disposizione funzionalità o servizi per la pubblicazione di recensioni online. Rientrano quindi sia le imprese che consentono ai clienti di recensire beni e servizi sui propri canali, sia gli operatori che ospitano o gestiscono giudizi relativi a prodotti e servizi offerti da terzi.
La nozione di recensione online è ampia e comprende giudizi, apprezzamenti e valutazioni espresse dai consumatori in forma digitale. Per questo, lo schema AGCM non riguarda solo il commento testuale ma può includere anche punteggi, stelle, classificazioni e altri sistemi usati per rappresentare l’esperienza del cliente.
Il primo asse dello schema AGCM riguarda le informazioni da fornire ai consumatori sulle modalità con cui le recensioni vengono pubblicate, gestite, classificate e moderate. Il testo chiede che tali informazioni siano chiare, facilmente accessibili e presenti nella stessa interfaccia in cui l’utente legge le recensioni, anche tramite un link identificabile.
Fra le informazioni da rendere disponibili rientrano i criteri utilizzati per qualificare una recensione come verificata o autentica, le modalità di raccolta dei giudizi, gli eventuali criteri di selezione per la pubblicazione e il calcolo dei punteggi medi. Se le valutazioni sono influenzate da recensioni incentivate o da rapporti contrattuali, anche questo elemento deve essere reso comprensibile al consumatore.
La genuinità delle recensioni può essere garantita attraverso misure ragionevoli e proporzionate alla natura dell’attività svolta e alla dimensione economica dell’impresa. Lo schema AGCM indica tre direttrici: verifica dell’acquisto o dell’utilizzo del servizio, tracciabilità dell’autore e rilevazione di attività anomale o fraudolente.
Fra gli accorgimenti citati nel testo rientrano:
Nel testo AGCM, questi strumenti servono a valutare il rischio di non autenticità della recensione. In presenza di anomalie, la soluzione indicata non è la cancellazione automatica del giudizio, bensì una verifica ulteriore da svolgere in tempi rapidi prima della pubblicazione.
Le piattaforme e i marketplace che ospitano recensioni relative a beni e servizi offerti da terzi devono adottare misure ragionevoli e proporzionate quando lasciano intendere che i giudizi provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto recensito.
Lo schema riconosce che le misure possono variare in base al modello di business e alla progettazione del servizio. Le grandi piattaforme, esposte a volumi maggiori e a rischi più elevati di attività fraudolenta, possono ricorrere anche a sistemi di intelligenza artificiale, accompagnati da una revisione umana dei contenuti nei casi che richiedono valutazioni ulteriori.
Per i reclami sulle recensioni pubblicate, il testo chiede una gestione tempestiva e trasparente. Se l’illiceità non emerge in modo evidente o non è già accertata da un’autorità competente, il professionista dovrebbe consentire sia all’autore della recensione sia al soggetto che la contesta di fornire elementi di fatto a sostegno della propria posizione.
Le recensioni incentivate richiedono particolare cautela. Secondo lo schema AGCM, i professionisti dovrebbero evitare che il contenuto del giudizio sia determinato dall’incentivo e dovrebbero informare chiaramente i consumatori dell’esistenza del beneficio, qualunque sia il mezzo utilizzato.
Il documento richiama anche le pratiche idonee a manipolare i giudizi online, come rimuovere o occultare recensioni negative, scoraggiare la pubblicazione di valutazioni sfavorevoli, predisporre modelli precompilati di commenti positivi o presentare punteggi aggregati basati su criteri non trasparenti.
Sulla cessione delle recensioni, lo schema richiama l’articolo 20 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, che vieta l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Rimane possibile rendere disponibili ai consumatori recensioni genuine raccolte da un altro professionista, purché siano indicate le modalità di raccolta e gli accorgimenti adottati per assicurarne l’autenticità .
Dietro chatbot, copiloti e automazioni c’è una filiera fatta di data center, energia, chip, capitale e fornitori critici. Per le PMI la domanda non è tanto se l’AI sia in una bolla ma se la sua adozione sia sostenibile nei costi, nella continuità e nella dipendenza dai provider.
Nel libro Le città invisibili, Italo Calvino racconta città che esistono anche per ciò che nascondono: relazioni, scambi, memoria, desideri, strutture. Vale anche per l’intelligenza artificiale. L’impresa vede l’interfaccia: una risposta generata, un documento classificato, un cliente assistito, un processo completato, una riga di codice prodotta. Non vede in profondità la fabbrica invisibile che la rende possibile: data center, semiconduttori, energia, raffreddamento, reti, capitale finanziario e contratti di lungo periodo.
Molti analisti si chiedono se l’intelligenza artificiale sia in una bolla finanziaria, soprattutto dopo i recenti sell-off dei titoli legati all’AI: a giugno Reuters ha segnalato forti cadute del PHLX Semiconductor Index, del KOSPI sudcoreano e di Oracle, penalizzata dai timori su spesa AI e debito.
Per una PMI che introduce AI nel customer care, nell’amministrazione, nella produzione, nel marketing, nella gestione documentale o nello sviluppo software, la domanda è operativa: l’AI che entra nei processi critici è sostenibile, governabile e reversibile se cambiano prezzi, fornitore, capacità disponibile o regole del gioco?
Quei movimenti segnalano un tema più profondo: l’AI generativa non è soltanto software. Dietro una risposta di un assistente virtuale c’è una filiera industriale fatta di data center, chip, energia, raffreddamento, reti, capitale e contratti di lungo periodo che assorbe risorse fisiche e finanziarie in forme molto diverse dal software tradizionale.
Per questo si può parlare, con una certa provocazione, di una nuova industria pesante. Non perché l’AI produca acciaio, ma perché condivide con i settori energivori alcuni vincoli: grandi investimenti iniziali, domanda elettrica continua, infrastrutture critiche, tempi brevi di ammortamento e necessità di scala. Secondo l’International Energy Agency, gli investimenti globali nei data center hanno raggiunto circa 500 miliardi di dollari nel 2024. La Bank for International Settlements stima oltre 1.000 miliardi di dollari di capex AI dei cinque maggiori hyperscaler tra 2025 e 2026.
Anche l’energia dà la misura della scala. I data center hanno consumato circa 415 TWh di elettricità nel 2024 e nello scenario base dell’IEA potrebbero superare 945 TWh entro il 2030, più dell’attuale consumo elettrico del Giappone. I consumi di un data center AI da 100 MW continui equivalgono a circa 876 GWh l’anno, paragonabili al fabbisogno elettrico di una città media di 180 mila abitanti. I centri focalizzati sull’AI possono assorbire elettricità come fabbriche energivore, ad esempio fonderie di alluminio.
L’analogia va però qualificata. Non significa che tutti i fornitori AI siano finanziariamente fragili: alcuni operatori hanno bilanci solidi e capacità di investimento rilevanti. Non significa nemmeno che i prezzi dell’AI siano destinati a salire sempre: efficienza tecnica, concorrenza, modelli più piccoli e soluzioni locali possono compensare una parte dei costi. E non significa che ogni utilizzo aziendale dell’AI abbia lo stesso peso infrastrutturale: modelli installati localmente, automazioni leggere e funzioni integrate in software già esistenti hanno impatti molto diversi.
Il rischio cresce quando l’AI entra nei processi critici e l’azienda dipende da piattaforme cloud, modelli proprietari e capacità computazionale che non controlla. Finché il capitale è abbondante, molti fornitori possono sostenere prezzi aggressivi, politiche promozionali e capacità in crescita. Quando gli intermediari finanziari e gli investitori diventano selettivi, quella fase può cambiare. Il costo reale dell’AI può riemergere nei listini, nei limiti di utilizzo, nei contratti, nella priorità data ai clienti, nella dismissione di modelli poco redditizi o nella riduzione del supporto.
Il primo rischio è economico. Un progetto AI può risultare conveniente nella fase pilota. Ma che cosa accade quando lo stesso processo viene esteso a migliaia di clienti, documenti o pratiche al mese? Il costo va misurato per unità operativa: ticket gestito, fattura controllata, preventivo generato, lead qualificato, documento classificato. Solo così si capisce se l’automazione crea valore.
Il secondo rischio è il lock-in. Molte aziende collegano modelli e piattaforme a CRM, ERP, archivi documentali, workflow e procedure interne. Se dati, prompt, logiche decisionali e automazioni restano legati a un solo fornitore, cambiare diventa complesso e costoso con potenziali impatti sulla continuità operativa. Se l’AI entra in ordini, pratiche clienti, controlli amministrativi o attività di compliance, un disservizio non è solo un problema tecnologico.
Può rallentare ordini, risposte ai clienti, attività amministrative o controlli di compliance. Servono livelli di servizio chiari, procedure di fallback, responsabilità contrattuali e una distinzione netta tra attività automatizzabili e attività che richiedono supervisione umana.
Un terzo rischio è la qualità del risultato. L’AI può generare errori plausibili, applicare criteri non documentati, produrre risposte incoerenti o amplificare dati incompleti. Nei processi critici non basta che “funzioni abbastanza beneâ€: servono controlli, tracciabilità , metriche di errore, verifiche periodiche e responsabilità interne.
Un ultimo aspetto, non in ordine di importanza, riguarda l’ambito normativo e reputazionale. Dati personali, informazioni riservate, segreti industriali e documenti commerciali non possono essere caricati in strumenti AI senza regole. L’azienda deve sapere dove vanno i dati, chi li tratta, se vengono usati per addestrare modelli, per quanto tempo sono conservati e come possono essere cancellati o esportati. L’uso spontaneo di strumenti AI da parte dei dipendenti, senza policy chiare, è una delle forme più insidiose di shadow IT.
La risposta a queste sfide non consiste nel rallentare l’innovazione, ma adottare l’AI con criteri industriali. Per ogni processo critico servono business case misurabile, valutazione del fornitore, architettura reversibile, clausole solide, piano di continuità e governance interna. L’AI coinvolge direzione, operations-ITC, legale, compliance, finanza e responsabili di processo.
“Sotto la bollaâ€, l’AI che entra nei processi aziendali critici va trattata come architettura d’impresa e infrastruttura: utile, strategica, ma da progettare, governare e rendere sostituibile.
A pochi giorni dall’apertura dello sportello, il Fondo GreenTour parte affiancato da due webinar informativi del Ministero del Turismo, il 10 e il 14 luglio, rivolti a imprese e associazioni di categoria. Le domande si presentano su Invitalia dal 15 luglio, senza click day ma con selezione e graduatoria.
In sintesi:
Il Fondo GreenTour mette a disposizione 109 milioni di euro per le imprese turistiche, ripartiti tra 59 milioni di contributi a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati. La misura è disciplinata dal Decreto Turismo del 16 marzo 2026, che ha stanziato le risorse per riqualificazione, digitalizzazione, destagionalizzazione e investimenti ESG del settore, mentre il decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 fissa termini, piattaforma e criteri di selezione.
Le agevolazioni GreenTour combinano le due forme secondo un mix predefinito: il 54% dell’aiuto concesso assume la forma di contributo a fondo perduto e il 46% quella di finanziamento agevolato. Il 60% delle risorse è riservato alle PMI e almeno il 25% di questa quota va a piccole imprese e microimprese.
| Fondo GreenTour | Cosa prevede |
|---|---|
| Dotazione complessiva | 109 milioni di euro |
| Contributo a fondo perduto | 59 milioni di euro, pari al 54% del mix agevolativo |
| Finanziamento agevolato | 50 milioni di euro, pari al 46% del mix agevolativo |
| Riserva PMI | 60% delle risorse, di cui almeno il 25% a piccole e microimprese |
| Investimento ammesso | da 1 a 15 milioni di euro |
| Chiusura dei progetti | entro 18 mesi dalla concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2028 |
Il mix 54-46 indica come si ripartisce l’aiuto tra contributo e prestito, mentre l’incidenza sull’investimento è un dato diverso. Molte schede in circolazione confondono le due grandezze e presentano il 54% come quota di spesa finanziata a fondo perduto. Quella percentuale misura invece la parte dell’agevolazione complessiva che assume la forma di contributo, e l’incidenza effettiva sulla spesa ammissibile dipende dal regime di aiuto, dalla dimensione dell’impresa e dalla localizzazione del progetto.
Sul singolo programma il contributo a fondo perduto copre fino al 30% delle spese ammissibili, entro un tetto di 4,5 milioni di euro per progetto, mentre il finanziamento agevolato arriva fino al 70%, con il limite che la somma delle due componenti non superi il costo ammissibile. Le intensità massime seguono il regolamento europeo GBER e cambiano tra efficienza energetica, produzione da fonti rinnovabili, digitalizzazione e consulenze.
Un esempio rende leggibile il meccanismo. Su un programma da 1 milione di euro, se l’istruttoria riconosce un’agevolazione complessiva di 400.000 euro, il mix la ripartisce in 216.000 euro di contributo a fondo perduto e 184.000 euro di finanziamento agevolato. La quota a fondo perduto corrisponde quindi al 54% dell’aiuto riconosciuto, che a sua volta copre solo una parte del milione investito.
Al Fondo GreenTour accedono le imprese turistiche di qualsiasi dimensione, con sede in Italia e attive nei settori individuati dai codici ATECO del Decreto 16 marzo 2026. Rientrano anche le imprese di altri settori attive da almeno tre anni con oltre il 50% del fatturato prodotto da attività turistiche.
Tra le attività ammesse il decreto indica alberghi, ostelli, rifugi, bed and breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, ristoranti, catering per eventi, centri termali, parchi tematici, discoteche, stabilimenti balneari, fiere e congressi.
Possono presentare domanda anche i proprietari delle strutture, se costituiti in forma d’impresa e in possesso dei requisiti dei gestori, e le imprese estere con sede in Italia alla data di domanda, dotate di codice fiscale o partita IVA italiana.
Il piano di investimento GreenTour può essere presentato in forma congiunta tramite contratto di rete. La rete deve essere composta da un massimo di cinque imprese, iscritta alla Camera di Commercio competente da almeno tre anni e strutturata come rete soggetto.
La forma aggregata intercetta il bisogno delle imprese turistiche con strutture, gestioni o servizi distribuiti. Per reti alberghiere, operatori territoriali e imprese con più unità locali, l’aggregazione rende più solido un programma di investimento di taglia medio-alta.
I programmi GreenTour devono avere come asse prevalente l’efficienza energetica delle strutture o la produzione di energia da fonti rinnovabili, con interventi trainanti che valgono almeno il 51% della spesa ammissibile. È il vincolo che orienta l’intero piano e separa GreenTour da un normale bando di ristrutturazione.
Tra le spese energetiche trainanti rientrano coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione, sostituzione di serramenti e superfici vetrate, caldaie a condensazione ad alta efficienza, pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali e aree wellness, fotovoltaico, solare termico, geotermia, pompe di calore e sistemi di accumulo.
Agli interventi trainanti si affiancano gli investimenti trainati per digitalizzazione, filiere turistiche, criteri ESG, automazione, misurazione intelligente dei consumi e riduzione dell’energia utilizzata. Le PMI includono i servizi di consulenza collegati al progetto, mentre le consulenze ambientali ed energetiche sono ammesse per imprese di qualunque dimensione.
La domanda GreenTour non segue l’ordine cronologico di arrivo, perché il decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 prevede una procedura valutativa con graduatoria. L’avvio dell’istruttoria dipende dai punteggi attribuiti secondo i criteri dell’avviso e dalla capienza delle risorse.
L’istruttoria valuta affidabilità dei proponenti, criteri di premialità , sostenibilità finanziaria del piano, cantierabilità dei progetti, pertinenza e congruità delle spese. Le domande valide ma prive di copertura finanziaria possono essere sospese in attesa di economie o rifinanziamenti.
Per accedere alla piattaforma Invitalia, il rappresentante legale dell’impresa deve identificarsi con SPID, CNS o CIE e censire l’impresa nella procedura informatica. La domanda va firmata digitalmente dai soggetti individuati dalla piattaforma, pena l’improcedibilità .
Serve inoltre una PEC attiva registrata nel Registro delle imprese. Prima dell’invio è utile verificare la coerenza tra piano di investimento, preventivi, cronoprogramma, struttura finanziaria e quota energetica del 51%, perché la misura finanzia programmi strutturati e non acquisti isolati.
Il Ministero del Turismo e Invitalia presentano la misura in due webinar informativi rivolti a imprese e associazioni di categoria, per chiarire le modalità di partecipazione e i criteri di calcolo delle agevolazioni e raccogliere i quesiti prima dell’apertura dello sportello. Entrambi gli appuntamenti si tengono sulla piattaforma Teams, con accesso dalle pagine dedicate degli eventi:
Il Fondo GreenTour rientra tra i finanziamenti a fondo perduto per PMI e Partite IVA e presidia una nicchia precisa: imprese turistiche con programmi da almeno 1 milione di euro, prevalenza energetica e selezione a graduatoria.
GreenTour sostiene programmi nazionali di riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile di taglia medio-alta, mentre i voucher e i bandi UE per PMI turistiche coprono progetti più piccoli, spesso legati a reti transnazionali, innovazione e competitività .
Rimborso delle accise sul gasolio commerciale in scadenza per le imprese dell’autotrasporto: la domanda all’Agenzia delle Dogane riguarda i consumi del secondo trimestre e richiede particolare attenzione nella scelta dei quadri, perché il calcolo cambia in base al carburante utilizzato e alla documentazione disponibile sull’HVO.
In sintesi:
Le imprese di autotrasporto possono inviare la domanda di rimborso per il secondo trimestre 2026 dal 1° al 31 luglio, usando modello e software pubblicati dall’Agenzia delle Dogane nella sezione “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026â€. La richiesta riguarda il gasolio commerciale consumato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026.
La dichiarazione trimestrale può essere trasmessa tramite Servizio Telematico Doganale EDI; per i soggetti non abilitati è ammesso l’invio del file generato dal software all’ufficio ADM competente tramite PEC. La consegna cartacea con supporto informatico ha natura residuale e richiede coerenza tra dichiarazione, fatture e dati dei rifornimenti.
Il rimborso segue l’art. 24-ter del Testo unico accise e si calcola sui litri agevolabili. Il bonus riguarda l’impiego di gasolio commerciale nel trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e classe ambientale almeno Euro V. Rientrano gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’Albo, le imprese in conto proprio con licenza e gli operatori UE con requisiti equivalenti.
L’aliquota agevolata del gasolio commerciale è fissata a 403,22 euro per mille litri; il rimborso nasce dalla differenza tra questa soglia e l’accisa applicata al prodotto nel periodo di consumo. Nel secondo trimestre 2026 il calcolo varia più volte, perché le aliquote ordinarie sono state rideterminate anche per gasolio e HVO.
Il taglio delle accise sui carburanti prorogato con varie rimodulazioni da marzo a luglio, incide sull’importo spettante alle imprese: sul gasolio ordinario l’accisa è pari a 472,90 euro per mille litri dal 1° aprile al 22 maggio, a 572,90 euro dal 23 maggio al 6 giugno e a 622,90 euro dal 7 al 30 giugno. Per l’HVO conforme ai criteri di sostenibilità , invece, il mese di aprile richiede una distinzione aggiuntiva tra il periodo fino al 7 aprile e quello dall’8 aprile.
I quadri ADM cambiano in base al prodotto e al periodo di consumo: la distinzione serve soprattutto per l’HVO, perché il rimborso dipende dalla conformità ai requisiti di sostenibilità e dalla documentazione disponibile.
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 | 69,68 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-3 | 219,68 euro |
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 7 aprile 2026, Quadro A-4 | 214,18 euro |
| dall’8 aprile al 10 maggio 2026, Quadro A-5 | 69,68 euro |
| dall’11 maggio al 22 maggio 2026, Quadro A-6 | 214,18 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-7 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 | 214,18 euro |
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 | 69,68 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 | 214,18 euro |
Per l’HVO senza attestazioni, l’impresa applica il criterio prudenziale indicato dalle Dogane e usa l’aliquota inferiore del periodo, così da evitare dichiarazioni non veritiere sulla sostenibilità del prodotto. La prova dei consumi deriva dalle fatture, dagli allegati di dettaglio sui prelievi e, per i distributori privati, dai documenti e-DAS sulla data di arrivo del carburante.
Il Quadro A-9 riguarda il caso residuale dei distributori privati, quando gasolio o HVO non conforme consumati nel secondo trimestre derivano da prodotto arrivato all’impianto tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2026, con accisa ordinaria a 672,90 euro per mille litri. In questo caso la riconciliazione tra e-DAS, giacenze, litri prelevati e veicoli agevolabili richiede un controllo puntuale prima dell’invio.
Dal 1° ottobre 2026 la procedura per il rimborso usato in compensazione diventa solo telematica e il termine del silenzio-assenso scende a 30 giorni. Le imprese non ancora abilitate al Servizio Telematico Doganale devono quindi preparare l’accesso prima delle dichiarazioni relative al terzo trimestre.
Il rimborso accise può essere richiesto come credito d’imposta in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740 conservando la documentazione che prova consumi, targhe, classe ambientale e corretta imputazione dei litri nei quadri ADM.
Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei. Il testo mantiene la soglia delle 3 ore di ritardo per ottenere il risarcimento — la richiesta di alzarla a 4 ore è stata respinta — e lascia invariati gli importi da 250 a 600 euro. Dopo il disco verde del Consiglio UE attesa ad agosto ed il previsto periodo transitorio, l’applicazione nelle nuove regole è prevista per l’estate 2027.
In sintesi, ecco cosa prevede la revisione dei Regolamenti (CE) 261/2004 e n. 2027/97:
Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei modifica il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il Regolamento (CE) n. 2027/97 aggiornando risarcimenti, rimborsi e regole sui bagagli.
Il Parlamento europeo ne ha approvato il progetto comune in terza lettura il 7 luglio 2026, con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni, sulla base di una proposta della Commissione del 2013 (procedura 2013/0072(COD)) uscita dal comitato di conciliazione. Manca ora la conferma formale del Consiglio UE, attesa entro l’inizio di agosto 2026, la tappa che chiude l’iter e fa scattare i tempi di pubblicazione e adeguamento.
Il diritto al risarcimento scatta ancora per un ritardo all’arrivo superiore a 3 ore, per la cancellazione comunicata con meno di 14 giorni o per il negato imbarco. Non è passata proposta dei governi di portare la soglia a 4 ore: secondo le associazioni dei consumatori avrebbe escluso circa il 40% dei passeggeri.
Gli importi della compensazione rimangono quelli attuali, legati alla distanza del volo:
Sui voli di maggiore distanza la compagnia può ridurre del 50% l’importo se offre una riprotezione che contiene il ritardo all’arrivo entro le 4 ore.
Di fronte a ritardo, cancellazione o negato imbarco il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo. Chi opta per il rimborso del bigliettolo riceve in automatico senza doverlo richiedere, e la compagnia ha 30 giorni per pagarlo.
Il risarcimento forfettario da 250 a 600 euro si ottiene invece su richiesta: il passeggero ha fino a 9 mesi di tempo e, entro 4 giorni (96 ore) dalla fine del viaggio, deve ricevere dalla compagnia istruzioni chiare su come presentare la richiesta. Le nuove norme vietano di subordinare l’informazione all’apertura di un account o al download di un’app. Il vettore deve confermare subito la ricezione della richiesta e, entro 30 giorni, pagare oppure motivare il rifiuto indicando come contestarlo.
La compensazione non è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali fuori dal controllo del vettore. La riforma ne fissa un elenco esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme, passeggeri indisciplinati e scioperi che colpiscono il gestore aeroportuale, i servizi di navigazione aerea o l’assistenza a terra.
Anche in presenza di circostanze eccezionali continua a valere il diritto all’assistenza dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004, con le cadenze precisate dalla revisione: ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, per i ritardi prolungati, l’alloggio in albergo fino a un massimo di tre notti quando la causa è eccezionale. Il caro carburante, da solo, non è una circostanza eccezionale e non esonera la compagnia dalle compensazioni.
La gratuità garantita per legge riguarda solo l’effetto personale, ossia una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile. Sono previste anche garanzie aggiuntive per gli effetti personali e la possibilità di portare in cabina strumenti musicali quando le condizioni operative lo consentono.
Il trolley da cabina gratuito non è invece garantito: per il bagaglio in cappelliera il vettore può continuare a chiedere un supplemento.
Sul bagaglio a mano più grande la riforma impone la trasparenza: compagnie, intermediari e motori di ricerca devono mostrare fin dall’inizio il prezzo comprensivo del bagaglio, lasciando comunque disponibile una tariffa base senza trolley.
Le famiglie ottengono il posto accanto ai minori di 14 anni senza supplemento, con l’obbligo per le compagnie di garantire la vicinanza tra il bambino e l’adulto che lo accompagna. Tutele analoghe valgono per le donne in gravidanza e per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, che hanno diritto al posto vicino all’accompagnatore e all’assistenza se perdono il volo per un ritardo dei servizi aeroportuali.
La riforma interviene anche sulle coincidenze perse e sulle pratiche di no-show: sarà possibile usare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche senza aver preso l’andata, senza costi aggiuntivi.
La carta d’imbarco digitale è fornita in automatico e la correzione di un errore nel nome non comporta più costi.
La riforma diventa applicabile dopo la conferma del Consiglio UE: il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e, con il periodo di transizione di dodici mesi per le compagnie, gli effetti sono attesi dall’estate 2027. Fino all’applicazione della riforma continua a valere il Regolamento (CE) n. 261/2004, quindi chi subisce oggi un ritardo, una cancellazione o un negato imbarco esercita i diritti già previsti, con le soglie e gli importi attuali e con la procedura di richiesta rimborso o risarcimento del volo prevista dalle regole oggi in vigore.
La tabella riassume le differenze principali tra il regime attuale e quello che entrerà in funzione.
| Regime vigente (estate 2026) | Dopo l’entrata in vigore della riforma (estate 2027) |
|---|---|
| Risarcimento dovuto per ritardo all’arrivo oltre 3 ore | Soglia di 3 ore sul ritardo confermata |
| Importi di 250, 400 o 600 euro per fascia di distanza | Importi invariati (250, 400, 600 euro) |
| Rimborso erogato su richiesta del passeggero | Rimborso automatico entro 30 giorni per chi rinuncia alla riprotezione |
| Termine per la domanda fissato dalle leggi nazionali | Fino a 9 mesi per presentare la domanda |
| Condizioni sul bagaglio a mano fissate dai vettori | Effetto personale gratuito e prezzo del bagaglio a mano mostrato fin dall’inizio |
| Tutele generali per famiglie e disabilità | Posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all’accompagnatore |
| In vigore per tutti i voli coperti dal regolamento | Applicazione stimata dall’estate 2027, dopo la conferma del Consiglio UE |
L’Agenzia delle Entrate aggiorna le linee guida sul rischio fiscale per l’adempimento collaborativo: due nuove schede tecniche chiariscono il trattamento contabile delle cripto-valute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Per le imprese già ammesse o interessate al regime, si completa la mappatura dei rischi nel Tax Control Framework, soprattutto quando le scelte contabili possono produrre effetti fiscali da presidiare in anticipo.
In sintesi:
Le nuove schede TCF riguardano due aree in cui la rappresentazione contabile può incidere sulla mappatura del rischio fiscale: le cripto-valute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Il provvedimento si inserisce nel lavoro congiunto tra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità , avviato per integrare le linee guida sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
La logica è quella dell’adempimento collaborativo: l’impresa deve rendere tracciabili le scelte contabili che possono generare incertezza fiscale, così da presidiare il rischio prima della dichiarazione e prima di un eventuale confronto con l’Amministrazione finanziaria.
Nel Tax Control Framework le cripto-valute devono essere presidiate come beni immateriali quando l’impresa redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali e ricorrono le condizioni indicate dall’OIC 24. La scheda chiarisce che le cripto-valute considerate sono prive di consistenza fisica, hanno natura non monetaria e possono rientrare nella disciplina delle immobilizzazioni immateriali.
Per l’impresa, il nodo fiscale non è solo l’iscrizione in bilancio. Serve una policy contabile documentata, capace di spiegare la classificazione adottata, il valore di carico, le eventuali svalutazioni, il criterio di recuperabilità e il trattamento fiscale collegato. In assenza di un presidio esplicito, la volatilità degli asset digitali può trasformarsi in un’area debole della mappa dei rischi.
La seconda scheda colloca il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura tra le fattispecie da documentare nel TCF quando il contratto attribuisce il godimento di beni di terzi. Il riferimento contabile richiamato è l’OIC 12, che nella voce B8 del conto economico considera i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali.
La casistica interessa soprattutto contratti di lunga durata su asset complessi, reti, impianti o infrastrutture dedicate. La mappa del rischio fiscale deve quindi collegare contratto, durata del diritto, corrispettivi, imputazione a conto economico e trattamento tributario, evitando che la qualificazione contabile sia ricostruita solo a posteriori.
L’effetto pratico per l’impresa è l’aggiornamento della mappa dei rischi fiscali con controlli specifici su classificazione contabile, trattamento fiscale, evidenze documentali e responsabilità interne. La tabella aiuta a tradurre le nuove schede in verifiche da inserire nel TCF.
| Area da presidiare | Controllo da inserire nel TCF | Evidenza da conservare |
|---|---|---|
| Cripto-valute | verifica della classificazione contabile secondo OIC 24 e coerenza con la destinazione economica dell’asset. | policy contabile, criteri di valutazione, test di recuperabilità e raccordo fiscale. |
| Diritto d’uso esclusivo | analisi del contratto e imputazione dei corrispettivi secondo la natura del godimento del bene. | contratto, durata, canoni, competenza economica e motivazione del trattamento fiscale. |
| Governance fiscale | attribuzione del controllo a una funzione responsabile e aggiornamento periodico della mappa rischi. | mappa TCF aggiornata, owner interno, flussi verso area fiscale e organi di controllo. |
Il provvedimento di luglio 2026 si inserisce nel percorso avviato con le linee guida del 10 gennaio 2025 e proseguito con gli aggiornamenti del 7 agosto 2025 e del 28 gennaio 2026. Le schede precedenti avevano già affrontato fattispecie complesse, tra cui commodity swap, diritto di superficie, prestito obbligazionario convertibile a tasso zero, business combination under common control e piani di stock option o stock grant.
Il nuovo intervento sposta l’attenzione su due ambiti molto diversi tra loro, accomunati dallo stesso problema: la scelta contabile non può essere separata dal presidio fiscale. Per questo le schede non servono soltanto alla redazione del bilancio, ma anche alla certificazione e all’aggiornamento del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il regime di adempimento collaborativo interessa i contribuenti dotati di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con soglie di accesso ridotte dalla riforma. Per le imprese che valutano la domanda di adesione all’adempimento collaborativo, l’aggiornamenti è inteso come un ampliamento delle aree da presidiare nel Tax Control Framework.
Il lavoro sulle mappe interessa anche chi guarda al regime opzionale TCF per il rischio fiscale pregresso, perché la qualità del controllo interno dipende dalla capacità di intercettare in modo documentato le operazioni più esposte a incertezza interpretativa. Le cripto-valute e i diritti d’uso su infrastrutture diventano così due banchi di prova per la governance fiscale delle imprese.
Sono oltre 25mila le comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti arrivate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei primi diciotto mesi di applicazione della nuova disciplina, con solo il 4,6% delle verifiche che ha riguardato segnalazioni non veritiere. Il primo monitoraggio dell’INL fotografa una procedura ormai entrata nella prassi delle imprese, che nella larga maggioranza dei casi trasmettono la comunicazione senza intermediari.
La regola permette al datore di lavoro di chiudere il rapporto quando l’assenza ingiustificata supera il termine del CCNL applicato o in sua mancanza quello di 15 giorni, con la conseguenza che il lavoratore non matura il diritto alla NASpI. La risoluzione del rapporto non è tuttavia automatica e dipende dalla scelta dell’azienda, ulteriormente soggetta al controllo dell’Ispettorato.
In sintesi:
Il primo bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conta oltre 25mila comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti nei diciotto mesi dall’entrata in vigore della norma, il 12 gennaio 2025. Il dato misura per la prima volta quanto la procedura sia diventata uno strumento ordinario di gestione delle assenze prolungate.
La distribuzione delle comunicazioni segue la geografia produttiva del Paese:
Nella larga maggioranza dei casi, circa l’80%, la comunicazione arriva direttamente dalle imprese, senza il tramite di professionisti o intermediari. I controlli dell’Ispettorato hanno riguardato circa un terzo delle segnalazioni e le comunicazioni non veritiere si sono fermate al 4,6% delle verifiche. Nelle maglie del monitoraggio sono emerse assenze legate a malattia, maternità o fragilità personali, oltre a rapporti già segnati da conflittualità , situazioni in cui la procedura avrebbe prodotto un esito improprio senza il vaglio dell’INL.
Le dimissioni per fatti concludenti impediscono l’accesso alla NASpI ai lavoratori che smettono di presentarsi per farsi licenziare e ottenere il sussidio. Prima l’azienda poteva solo licenziare, con diritto alla disoccupazione; ora scatta una procedura di verifica al termine della quale non spetta alcun trattamento economico.
La disciplina delle dimissioni per fatti concludenti è contenuta nell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, inserito dall’art. 19 della legge 203/2024, ed è così formulata:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
I 15 giorni si contano di calendario e la procedura può scattare dal sedicesimo. Il datore di lavoro non è obbligato ad attivarla subito e può farlo anche in un momento successivo, come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2025.
La risoluzione non discende dall’assenza in sé ma dalla decisione del datore di lavoro di prenderne atto, valorizzando la volontà dimissiva del lavoratore. La stessa assenza prolungata può chiudersi in due modi opposti sul piano economico: come dimissioni per fatti concludenti, e allora il lavoratore non accede alla NASpI e l’azienda è liberata dal ticket di licenziamento; oppure come licenziamento disciplinare, che lascia intatto il diritto al sussidio e comporta il ticket a carico dell’impresa. A parità di condotta del lavoratore, quindi, l’esito sulla NASpI dipende da come l’azienda chiude il rapporto.
Se il CCNL applicato prevede un termine diverso dai 15 giorni, prevale quello più favorevole al dipendente. Un periodo contrattuale più lungo dei 15 giorni si applica in via prioritaria; un termine più breve cede invece al limite legale, perché l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius rispetto alla legge.
Quando il contratto collettivo prevede il licenziamento per l’assenza ingiustificata, l’impresa può percorrere questa strada, del tutto alternativa alle dimissioni di fatto, attivando la procedura dell’art. 7 della legge 300/1970. I CCNL conservano la facoltà di disciplinare la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti con un termine diverso e più favorevole di quello di legge.
Se il lavoratore invia a sua volta le dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, questa richiesta prevale sulla procedura avviata dal datore. La distinzione è rilevante, perché le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI a differenza di quelle implicite, fermo l’onere probatorio a carico del lavoratore secondo la circolare INPS n. 163/2003. Chi valuta l’uscita trova il quadro completo nella procedura telematica delle dimissioni volontarie.
Per attivare la procedura di potenziali dimissioni per fatti concludenti il datore di lavoro trasmette una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro competente per luogo di impiego, a partire dal sedicesimo giorno di assenza ingiustificata. La segnalazione è obbligatoria per far partire la procedura e deve riportare i recapiti del lavoratore, così che l’INL possa svolgere le verifiche; una copia va trasmessa allo stesso lavoratore, che può esercitare il diritto di difesa.
La data di cessazione indicata nel modello UNILAV non può essere anteriore alla comunicazione all’Ispettorato. Per il periodo di assenza ingiustificata il datore non versa retribuzione né contributi e può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto.
Il lavoratore può bloccare la procedura giustificando l’assenza, cioè dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi che l’hanno determinata. In quel caso il rapporto prosegue e la comunicazione del datore non produce effetti.
Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione, il datore può risponderne anche sul piano penale per falsità delle dichiarazioni rese. Quando il controllo esclude i presupposti, la ricostituzione del rapporto è a carico dell’azienda e la reintegra sul posto di lavoro diventa possibile, salvo che il datore contesti in modo motivato le ragioni del dipendente.
La procedura non può mai applicarsi alla lavoratrice in gravidanza né ai genitori nei primi tre anni di vita del figlio, per i quali l’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 impone la convalida delle dimissioni. In questi casi l’assenza ingiustificata non può tradursi in dimissioni di fatto.
C’è un paradosso al centro del mercato del lavoro italiano nel 2026: mai così tanti occupati, mai così indietro gli stipendi. Il Paese crea lavoro a ritmi record e porta la disoccupazione ai minimi storici, eppure tra le grandi economie avanzate è quello che ha recuperato meno del potere d’acquisto bruciato dall’inflazione del 2022. La fotografia arriva dalle Prospettive dell’OCSE sull’occupazione 2026, in base alla quale i salari reali risultano sotto i livelli del 2021 mentre l’occupazione tocca il suo massimo.
In sintesi, i dati della scheda “Italia” dell’OECD Employment Outlook 2026 (Geographic Disparities in Jobs and Incomes):
Il lato occupazionale è la parte in salute del bilancio italiano. La disoccupazione è scesa al 5% a maggio 2026, minimo storico e in linea con la media OCSE (4,9%), mentre l’occupazione ha toccato il record del 62,8% nel primo trimestre. Il calo dei disoccupati, 1,5 punti in un anno, muove per giunta in direzione opposta al resto dell’area: in due terzi dei Paesi OCSE il tasso è tornato a salire, e l’Italia rientra nel ristretto gruppo dell’Europa meridionale, con Grecia, Portogallo e Spagna, dove ha continuato a scendere.
La lettura dei salari ribalta il segno. La forza del mercato del lavoro non si è trasferita alle retribuzioni: il potere d’acquisto bruciato dall’inflazione del 2022 non è ancora tornato indietro, ed è qui che si concentra la parte critica dei dati OCSE.
Tra le grandi economie, l’Italia è quella con il divario più ampio nel recupero del potere d’acquisto dopo lo shock inflazionistico del 2022. Nel primo trimestre 2026 i salari reali italiani sono cresciuti dell’1,3% su base annua ma quasi soltanto per effetto dell’inflazione tornata bassa, e sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre 2021. L’economista OCSE Andrea Garnero, tra i curatori del rapporto, ha sintetizzato il divario come «20 giorni di lavoro gratis» rispetto al 2021, a parità di potere d’acquisto.
Il problema è la difficoltà dei salari nel recuperare terreno. Le zone d’ombra non riguardano pertanto l’importo lordo in busta paga: le retribuzioni medie italiane raccontano infatti una gerarchia diversa. C’è infatti anche il filtro del prelievo da valutare. A parità di lordo, il netto italiano è compresso da un cuneo fiscale tra i più alti dell’area OCSE, che riduce la quota di stipendio che arriva in tasca. È una delle ragioni per cui il recupero del potere d’acquisto, già lento sul fronte reale, si fa sentire di più sulle famiglie.
Il calo dei salari reali è un fenomeno aggregato, e sulla singola busta paga si misura partendo dal netto. Per vedere quanto la propria RAL renda oggi in busta, il primo passo è calcolare lo stipendio netto con le aliquote IRPEF e le detrazioni 2026.
Le proiezioni OCSE indicano salari reali italiani in calo dello 0,9% nel 2026 e in crescita di appena lo 0,2% nel 2027. Il freno atteso arriva dai recenti rincari energetici, che spingono di nuovo al rialzo l’inflazione, dai pochi rinnovi di contratti collettivi in programma per il 2027 e dal rallentamento in corso del mercato del lavoro. Sono previsioni condizionate, utili per orientarsi e non certezze: dipendono anche dall’evoluzione dei prezzi dell’energia e del contesto geopolitico.
Il record occupazionale del 62,8% si attesta comunque ancora per circa 9,3 punti sotto la media OCSE (72,1%), confermandosi uno dei valori più bassi dell’area.
Il divario è marcato soprattutto per donne e giovani. E la crescita dell’occupazione ha peraltro rallentato negli ultimi mesi, a differenza degli altri Paesi del Sud Europa.
Sul territorio, il caso italiano diventa estremo: nel quintile delle province con i risultati peggiori la disoccupazione è più di quattro volte quella del quintile migliore, contro un rapporto di circa due nella media OCSE. Dall’inizio degli anni 2010 il divario territoriale nei tassi di occupazione si è ridotto del 10,4%, in linea con gli altri Paesi, e il gap è comunque ampio.
C’è poi un dato che smentisce la mobilità come soluzione automatica: chi lascia le aree a bassa occupazione è in media più giovane, più istruito e più spesso già occupato di chi rimane. Il risultato è che gli spostamenti interni rischiano di ampliare i divari territoriali invece di ridurli, drenando capitale umano dalle regioni che ne avrebbero più bisogno.
L’Outlook 2026 collega la debolezza salariale anche alla diffusione delle clausole di non concorrenza, i patti che impediscono al lavoratore, dopo la fine del rapporto, di passare a un concorrente o di avviare un’attività rivale. In Italia, secondo i datori di lavoro, ne è vincolato tra il 7% e il 18% dei dipendenti del settore privato, meno della media OCSE (20-30%), con una tendenza al rialzo segnalata dalle stesse imprese.
L’evidenza citata dall’OCSE indica che queste clausole possono ridurre la mobilità , comprimere i salari e rallentare la produttività , limitando la circolazione di lavoratori e conoscenze tra imprese. È un fronte su cui l’Autorità Garante della Concorrenza italiana sta alzando l’attenzione.
A luglio 2026 le tariffe luce più convenienti nel mercato libero si dividono tra offerte a prezzo fisso, che bloccano il costo della componente energia per il periodo previsto dal contratto, e offerte a prezzo variabile, di norma indicizzate al PUN Index GME. Con il prezzo dell’energia ancora condizionato dall’andamento del mercato all’ingrosso, la struttura tariffaria scelta incide sulla spesa annua sia per le forniture nel mercato libero per uso domestico sia per le utenze business.
In sintesi:
Le classifiche separano le principali tipologie di offerta per rendere più immediato il confronto tra soluzioni diverse. Per le famiglie, la scelta tra tariffa monoraria e tariffa a fasce dipende soprattutto dalla distribuzione dei consumi durante la giornata; per uffici, negozi e piccole attività , invece, pesano anche orari di apertura, potenza impegnata e continuità dei prelievi.
La spesa annua indicata dal Portale Offerte resta una stima: può cambiare in base ai consumi effettivi, agli sconti applicati, alle quote fisse, agli eventuali servizi aggiuntivi e, per le offerte indicizzate, all’andamento del PUN Index GME nei mesi successivi. Per questo il prezzo più basso in classifica va sempre letto insieme alle condizioni economiche e contrattuali dell’offerta.
Chi occulta ricavi ed è raggiunto da un accertamento fondato sui movimenti bancari paga l’IVA sull’intero importo ricostruito dal Fisco, senza poterla scorporare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, che respinge la richiesta di un commerciante di rideterminare i ricavi accertati al netto dell’imposta e fissa la linea per chi affronta le indagini bancarie dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi:
Nell’accertamento fondato sulle indagini bancarie i maggiori ricavi si considerano al lordo e l’IVA colpisce l’intero importo ricostruito, senza scorporo preventivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, ha respinto il ricorso di un commerciante ambulante destinatario di avvisi per IRPEF, IRAP e IVA sulle annualità dal 2013 al 2015, che chiedeva di rideterminare i ricavi al netto dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito i ricavi non dichiarati partendo dai versamenti sui conti, secondo le presunzioni degli articoli 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972. Le presunzioni sui conti correnti spostano sul contribuente l’onere di dimostrare, movimento per movimento, che gli accrediti non derivano dall’attività .
La Corte nega lo scorporo perché il contribuente conserva la possibilità di rivalersi della maggiore IVA sul cliente, così che l’imposta non lo incida in via definitiva. L’articolo 60 del DPR 633/1972 riconosce dal 2012 il diritto di rivalsa della maggiore IVA accertata verso il cessionario, previo pagamento di imposta, sanzioni e interessi.
La difficoltà pratica di recuperare l’importo dai clienti non equivale, per i giudici, a un’impossibilità giuridica, e quindi non apre la strada allo scorporo dell’IVA.
Lo scorporo dell’IVA spetta soltanto quando mancano insieme i due requisiti della neutralità dell’imposta, cioè la rivalsa verso il cliente e la detrazione sugli acquisti. Il criterio arriva dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° luglio 2021 nella causa C-521/19, secondo cui i proventi occultati si presumono comprensivi di IVA quando il soggetto passivo non ha potuto addebitare l’imposta in rivalsa né detrarla.
Nell’accertamento bancario entrambi i meccanismi sono ancora accessibili, e la neutralità è salva anche calcolando l’imposta sull’intero importo dei ricavi.
Lo scorporo dell’IVA è riconosciuto quando l’accertamento colpisce l’evasore totale ignoto al Fisco e i meccanismi ordinari di traslazione dell’imposta non funzionano. In questo scenario i ricavi ricostruiti si considerano comprensivi di IVA: su 100.000 euro di incassi occulti l’imponibile scende a 81.967 euro e l’imposta dovuta a 18.033 euro, contro i 22.000 euro che deriverebbero dal calcolo sull’intero importo. Il calcolo dello scorporo IVA restituisce, per ogni importo lordo di ricavi e aliquota applicata, la quota di imposta già compresa nella cifra contestata.
| Tipo di accertamento | Trattamento dell’IVA sui ricavi |
|---|---|
| Indagini bancarie sui conti correnti | l’imposta si applica sull’intero importo dei ricavi, senza scorporo (ord. 16155/2026 e 16471/2025) |
| Induttivo puro sull’evasore totale | i ricavi si considerano comprensivi di IVA, con scorporo e detrazione (ord. 31406/2025) |
| Analitico-induttivo | scorporo ammesso solo se è provata l’effettiva incorporazione dell’IVA nel prezzo (ord. 10166/2026) |
No. Nell’accertamento fondato su indagini bancarie l’IVA si applica sull’intero importo, perché la rivalsa e la detrazione sono possibili (Cass. ord. n. 16155/2026).
Nell’accertamento induttivo verso l’evasore totale i ricavi ricostruiti si considerano comprensivi di IVA, con diritto alla detrazione (Cass. ord. n. 31406/2025), mentre nell’analitico-induttivo lo scorporo richiede la prova dell’imposta incorporata nel prezzo (Cass. ord. n. 10166/2026).
Per le MPMI italiane arriva un nuovo strumento per finanziare gli investimenti innovativi e la transizione digitale e green: il Bando Voucher Doppia Transizione 2026 a carattere nazionale, promosso dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio. La precompilazione delle domande apre l’8 luglio 2026 con importi e scadenze legati dal bando territoriale.
Le caratteristiche del bando in sintesi:
Il voucher doppia transizione copre l’acquisto di tecnologie abilitanti e i servizi collegati alla loro adozione. Le aree ammesse comprendono intelligenza artificiale, cybersecurity, IoT e sensoristica, cloud computing, gestionali ERP e CRM, big data e analytics, blockchain, robotica collaborativa, realtà aumentata e virtuale, oltre alle soluzioni per la sostenibilità , l’ambito ESG e le comunità energetiche rinnovabili. Alle tecnologie si affiancano due voci che pesano sull’adozione reale in azienda: la consulenza specialistica per la doppia transizione digitale e green e la formazione del personale sulle nuove tecnologie.
L’impianto segue il paradigma della doppia transizione, dove l’acquisto di tecnologia produce valore solo se incide su processi, consumi energetici e competenze.
Il voucher camerale va tenuto distinto dal credito d’imposta Transizione 5.0, sostituito dal 2026 dall’iperammortamento 2026: sono strumenti diversi per platea, procedura e natura del beneficio, che un’impresa può valutare in modo complementare all’interno dello stesso progetto di investimento.
Un chiarimento utile arriva dalle FAQ ufficiali del portale PID sulle spese escluse: il voucher è orientato alle tecnologie abilitanti avanzate e non alla strumentazione informatica ordinaria, come PC, stampanti o siti web standard. Le spese ammissibili di dettaglio restano però quelle indicate nel bando territoriale.
Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di riferimento, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese. Sono richiesti il regolare versamento del diritto camerale annuo e un DURC regolare. L’adesione al bando nazionale è però una scelta autonoma di ciascuna Camera: non tutte hanno aderito, quindi la verifica del proprio territorio è il primo controllo da fare.
La domanda si predispone sulla piattaforma ReStart di InfoCamere a partire dalle ore 10 dell’8 luglio 2026, con accesso tramite SPID, CNS o CIE, mentre l’invio ufficiale segue il calendario fissato da ogni Camera. Prima ancora, l’impresa deve completare il SELFI 4.0, l’assessment gratuito di maturità digitale dei PID: è un prerequisito obbligatorio nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda e serve a orientare l’investimento sui processi reali dell’azienda. Sul fronte documentale occorrono identità digitale, firma digitale e PEC attiva. L’assegnazione avviene con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il valore del singolo voucher non è fissato a livello nazionale: importi massimi, premialità e scadenze sono definiti dal bando della singola Camera di commercio. La cornice nazionale stabilisce dotazione, requisiti di base e aree tecnologiche; tutto ciò che serve per quantificare il contributo e rispettare i termini si trova invece nell’avviso territoriale.
La tabella riassume la ripartizione delle competenze.
| Aspetto del bando | Dove è definito |
|---|---|
| Dotazione (150 milioni 2026-2029) | cornice nazionale Unioncamere |
| Requisiti di base (MPMI, iscrizione, diritto annuale, DURC) | cornice nazionale |
| Aree tecnologiche ammesse | cornice nazionale, con dettaglio camerale |
| Importo massimo del voucher | bando della Camera di commercio |
| Premialità aggiuntive | bando della Camera di commercio |
| Spese ammissibili di dettaglio | bando della Camera di commercio |
| Date di apertura, chiusura e invio | bando della Camera di commercio |
| Numero di domande per impresa | bando della Camera di commercio |
Il voucher è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% dove applicabile, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2025, ed è erogato in regime de minimis. La norma riordina la disciplina, già contenuta nell’art. 28 del DPR n. 600/1973, che applica la ritenuta del 4% ai contributi in conto esercizio erogati alle imprese. In concreto significa che l’importo effettivamente incassato può essere inferiore al nominale del voucher e che il contributo va gestito in dichiarazione come componente di reddito. Il regime de minimis incide inoltre sul plafond degli aiuti dell’impresa e sulle possibilità di cumulo, che il bando territoriale definisce nel dettaglio.
Tra le novità del piano c’è l’avvio degli AI-Lab, laboratori territoriali dedicati all’introduzione guidata dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, dalla manutenzione predittiva al controllo qualità fino all’ottimizzazione dei consumi. La rete dei Punti Impresa Digitale affianca l’erogazione dei contributi con formazione e orientamento verso partner tecnologici qualificati, in sinergia con Competence Center ed European Digital Innovation Hub. Dal 2017 i PID hanno assistito un milione di PMI e, secondo l’analisi di Unioncamere con il supporto tecnico di Dintec, hanno contribuito a una crescita dell’8% della maturità digitale delle imprese dal 2019. Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, definisce i PID “il canale privilegiato di accesso all’innovazione per le imprese”, con un obiettivo mirato sulle tecnologie di IA e sul modello 5.0.
La parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è stata firmata in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026: da quel momento il rinnovo è pienamente efficace e gli aumenti e gli arretrati per circa 1,2 milioni di lavoratori diventano dovuti, in erogazione automatica sul cedolino NoiPA nel corso dell’estate.
In sintesi:
La parte economica del contratto è stata sottoscritta all’ARAN il 1° luglio 2026, all’unanimità tra il presidente Antonio Naddeo e le organizzazioni sindacali rappresentative, dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti del 30 giugno. La firma chiude l’iter aperto con l’ipotesi di accordo del 1° aprile e rende il rinnovo efficace dal giorno successivo, senza necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del terzo CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto in cinque anni, dopo il triennio 2019-2021 chiuso a dicembre 2022 e il contratto 2022-2024. Il perimetro riguarda scuola, università , enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, per circa 1,2 milioni di dipendenti.
A regime dal 1° gennaio 2027, l’aumento medio del solo CCNL 2025-2027 è di 137 euro lordi mensili su 13 mensilità per l’intero comparto e di 143 euro per il personale docente. Gli incrementi tabellari sono corrisposti in tre tranche annuali, con decorrenza 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, comprensive dell’anticipazione IPCA già erogata.
Per il personale ATA l’incremento medio è di circa 107 euro, con una forbice per profilo e anzianità che le tabelle ufficiali degli aumenti per profilo dettagliano voce per voce, insieme agli importi per università ed enti di ricerca.
Un dato genera spesso confusione. Le cifre più alte che circolano, 395 euro per il comparto e 412 euro per i docenti, non sono l’effetto di questo contratto ma la somma dei tre rinnovi consecutivi del quinquennio 2022-2026 su 13 mensilità . Il solo CCNL 2025-2027, invece, pesa per 137 e 143 euro.
| Aumento medio a regime | Importo lordo mensile |
|---|---|
| solo CCNL 2025-2027, comparto | 137 euro |
| solo CCNL 2025-2027, docenti | 143 euro |
| effetto dei tre rinnovi 2022-2026, comparto | 395 euro |
| effetto dei tre rinnovi 2022-2026, docenti | 412 euro |
Gli arretrati scuola coprono la quota di incremento maturata e non ancora percepita nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 giugno 2026 e, secondo le stime ARAN calcolate al 30 giugno 2026, oscillano tra circa 815 e circa 1.250 euro lordi in base a profilo, anzianità e anticipazioni già ricevute. Le medie comunicate dal Ministero si attestano intorno a 855 euro per i docenti e 633 euro per il personale ATA.
Sugli arretrati riferiti ad annualità precedenti si applica la tassazione separata, che evita il cumulo con il reddito dell’anno in corso: il netto accreditato è quindi inferiore all’importo lordo indicato nelle tabelle.
Aumenti e arretrati sono erogati d’ufficio da NoiPA, senza alcuna domanda: lo stipendio ordinario di luglio è accreditato intorno al 23, mentre le somme del rinnovo compaiono appena NoiPA chiude le lavorazioni di ricalcolo. Nelle prime elaborazioni del cedolino di luglio le voci contrattuali non risultano ancora, quindi lo scenario è duplice: un’emissione straordinaria dedicata agli arretrati su cedolino separato entro fine luglio, oppure lo slittamento ad agosto.
Il personale con supplenza cessata al 30 giugno non ha un cedolino ordinario di luglio, ma riceve eventuali arretrati tramite emissioni straordinarie successive sullo stesso conto in anagrafica: la sola accortezza è mantenere attive le credenziali e verificare l’IBAN. Il dato che fa fede resta quello scritto sul cedolino al momento del pagamento, consultabile nell’area personale NoiPA con SPID, CIE o CNS.
Quanto arriva netto. Gli importi annunciati sono medi e lordi: il valore effettivo dipende da inquadramento, anzianità e tassazione separata sugli arretrati. Calcola il tuo stipendio netto per stimare l’accredito sul tuo caso.
Con la chiusura della parte economica, il confronto tra ARAN e sindacati prosegue sulla parte normativa del CCNL 2025-2027, il cui prossimo incontro è fissato per il 22 luglio. Sul tavolo restano relazioni sindacali, rapporto di lavoro, lavoro agile e welfare contrattuale, gli istituti che completeranno la disciplina del comparto oltre agli aumenti già efficaci.
Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa al 2025, l’adempimento telematico che riguarda i gestori delle strutture ricettive e gli intermediari delle locazioni brevi. Chi non ha trasmesso il modello all’Agenzia delle Entrate rischia, per l’omessa dichiarazione, una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, distinta e cumulabile con quella per l’omesso versamento. Nelle settimane successive alla scadenza è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro il limite dei 90 giorni.
In sintesi:
L’obbligo copre alberghi, agriturismi, residenze, case vacanza, bed and breakfast e villaggi turistici, insieme alle altre forme di ospitalità nei Comuni che hanno istituito il tributo, e comporta il dovere di riscuotere, riversare all’ente e dichiarare le somme incassate.
Presentano la dichiarazione i gestori delle strutture ricettive e, nelle locazioni brevi, i soggetti che incassano l’imposta per conto del Comune, riconosciuti come responsabili d’imposta dalla Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.
Sono tenuti alla dichiarazione anche gli intermediari delle locazioni brevi: l’art. 4, comma 5-ter, del DL 50/2017 pone l’onere in capo a chi incassa il canone o interviene nel pagamento, quindi al portale o all’agenzia che gestisce l’affitto. Nei casi di comproprietà , le FAQ MEF del 19 settembre 2022 chiariscono che dichiara solo il comproprietario già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.
La dichiarazione a zero è comunque dovuta, anche senza presenze e incassi, così da consentire al Comune le attività di controllo.
L’imposta di soggiorno è un tributo locale, istituito dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che i Comuni turistici applicano a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio, con un gettito destinato a interventi sul turismo e sui beni culturali e ambientali. Possono introdurla i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
A versare l’imposta sono gli ospiti delle strutture, mentre l’individuazione delle strutture soggette è demandata alla competenza regionale. L’importo è graduato in proporzione al prezzo, fino a un massimo di 5 euro a notte, elevato a 10 euro per il contributo di soggiorno di Roma Capitale previsto dall’art. 14 del DL 78/2010.
La compilazione parte dall’indicazione dell’anno d’imposta, campo obbligatorio senza il quale il modello non viene accettato, e dalla scelta della tipologia di dichiarazione, che riepiloga presenze, esenzioni, imposta dovuta e versamenti. Le opzioni disponibili sono tre:
La dichiarazione multipla vale solo verso lo stesso Comune e ricorre quando si superano le 1.500 strutture per modello, pari al limite di 3 MB su Entratel e Fisconline, oppure quando lo stesso soggetto separa le unità gestite in forma imprenditoriale da quelle gestite come persona fisica. Gli importi si indicano in forma cumulativa, senza distinguere i versamenti per alloggio, prendendo a riferimento il periodo di pernottamento effettivo; in caso di versamento rateale si inserisce l’importo effettivamente versato e si annota la rateizzazione in corso.
La dichiarazione va trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta, in via esclusivamente telematica, con il modello approvato dal decreto MEF del 29 aprile 2022. L’invio avviene dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Servizi, poi dichiarazioni, poi dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno, oppure tramite i canali Entratel e Fisconline.
La trasmissione è effettuata direttamente dal dichiarante o da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Chi si accorge di aver inviato dati errati o incompleti può correggerli con una dichiarazione sostitutiva, ammessa anche dopo la scadenza, senza lasciare scoperto l’anno d’imposta.
Le violazioni sono due e distinte. L’omessa o infedele dichiarazione è punita dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011; l’omesso, tardivo o parziale versamento sconta invece la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Le due si cumulano, perché colpiscono obblighi diversi, la rendicontazione da un lato e il pagamento del tributo dall’altro.
Sul versamento, la riforma del D.Lgs. 87/2024 ha portato la sanzione base al 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, in luogo del precedente 30%. Sulla dichiarazione, il MEF a Telefisco 2025 ha chiarito che, quando il gestore ha versato l’imposta e ha soltanto omesso la dichiarazione, la sanzione minima si riduce a un quarto per proporzionalità , in base all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, dato che per l’imposta di soggiorno non è prevista una sanzione minima fissa. La sanzione ridotta al 25% si calcola sull’imposta che andava indicata in dichiarazione, anche se già integralmente versata.
Chi non ha inviato la dichiarazione entro il 30 giugno può ancora regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine, quindi fino alla fine di settembre; superata quella soglia la dichiarazione si considera omessa e la riduzione è esclusa, per effetto dell’art. 13, comma 1, lettera c) e del comma 2-ter del D.Lgs. 472/1997. Nella finestra dei 90 giorni la sanzione dichiarativa scende a un decimo del minimo, mentre per il versamento tardivo la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 si riduce ulteriormente in funzione dei giorni di ritardo.
Va segnalato un aspetto non ancora univoco: quando l’imposta è già stata versata e manca solo la dichiarazione, la base su cui calcolare la sanzione dichiarativa in ravvedimento segue la lettura di proporzionalità del MEF, ma le fonti non convergono in modo uniforme sul calcolo, per cui prima del versamento è opportuno verificare l’importo con il Comune impositore o con un professionista.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, distinguendo le somme sui codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/2017: 3936 per l’imposta, 3937 per gli interessi legali maturati giorno per giorno e 3938 per la sanzione ridotta.
La malattia INPS a pagamento diretto cambia canale: dal 1° luglio 2026 i dipendenti privati che ricevono l’indennità direttamente dall’Istituto sostituiscono il modello SR188 con il nuovo Sportello malattia a pagamento diretto. Il servizio, previsto dal Messaggio INPS n. 2207 del 1° luglio 2026, serve a completare il certificato medico con i dati necessari a istruttoria, calcolo e accredito della prestazione.
In sintesi, il nuovo Sportello INPS serve a completare la pratica con i dati che il certificato medico non contiene:
Il pagamento diretto della malattia INPS richiede ora una comunicazione online dei dati del lavoratore, mentre il vecchio modello SR188 conserva valore documentale per le procedure precedenti. In passato il modulo serviva a comunicare anagrafica e coordinate bancarie o postali alla sede territoriale; dal 1° luglio 2026 la stessa funzione è svolta dallo Sportello telematico.
Il servizio online, denominato “Sportello malattia a pagamento direttoâ€, è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato. La procedura è accessibile dalla homepage INPS seguendo il percorso “Lavoroâ€, “Malattiaâ€, “Dipendenti privatiâ€, “Comunicazioni Datiâ€.
La verifica dell’IBAN per le prestazioni INPS avviene già con procedure telematiche di scambio dati tra Poste Italiane e istituti di credito, meccanismo che aveva superato il modello SR163 per pensioni e prestazioni non pensionistiche. Lo Sportello malattia applica la stessa logica digitale ai dati del beneficiario e allo strumento di pagamento.
Nel caso della malattia a pagamento diretto, il nuovo Sportello recupera i dati bancari dal Sistema Unico Gestione IBAN, SUGI. Se l’IBAN non compare, oppure va aggiornato, il lavoratore deve intervenire prima nel servizio dedicato alla gestione dell’IBAN e poi procedere con la comunicazione della malattia.
Lo Sportello malattia INPS è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato per i quali l’indennità è pagata direttamente dall’Istituto. La platea indicata dall’INPS comprende rapporti a termine, stagionali, agricoli, dello spettacolo e situazioni di disoccupazione o sospensione.
Secondo la scheda servizio INPS, possono usare la procedura online queste categorie:
Per stabilire l’importo spettante rilevano settore, qualifica e durata dell’evento: le regole sugli importi INPS di malattia, maternità e paternità definiscono percentuali, massimali e criteri di calcolo applicabili alla prestazione.
Il certificato medico di malattia continua a essere trasmesso dal medico all’INPS secondo le regole ordinarie, mentre lo Sportello serve a integrare i dati necessari alla liquidazione. La comunicazione online completa la pratica con informazioni che la sede INPS utilizza per calcolare e pagare la prestazione.
Il lavoratore deve indicare le date di inizio e fine della malattia, il periodo per il quale richiede il pagamento diretto, la motivazione della richiesta e i dati relativi alla posizione lavorativa. Se il sistema non recupera in automatico un certificato coerente con il periodo indicato, l’utente può inserire manualmente gli estremi di uno o più certificati validi.
Lo Sportello telematico si inserisce nei servizi INPS per le prestazioni a sostegno del reddito, con una differenza rilevante: per la malattia dei dipendenti privati a pagamento diretto il lavoratore non presenta una domanda ordinaria di prestazione, salvo i casi degli iscritti alla Gestione Separata, perché la pratica nasce dal certificato medico e viene completata con la comunicazione dati.
Prima di inviare la comunicazione per la malattia INPS a pagamento diretto il lavoratore deve verificare anagrafica, periodo richiesto, posizione lavorativa, certificato, IBAN ed eventuali allegati per garantire coerenza tra le date del certificato e il periodo per il quale si chiede il pagamento.
| Sezione | Dati da verificare | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Anagrafica | recapiti, residenza e domicilio presenti negli archivi INPS. | trasmettere la comunicazione con dati superati. |
| Evento di malattia | data di inizio, data di fine e periodo richiesto per il pagamento diretto. | confondere la prognosi del certificato con il periodo indennizzabile. |
| Posizione lavorativa | categoria, rapporto di lavoro e motivazione della richiesta. | indicare una posizione non coerente con il pagamento diretto. |
| Certificato | recupero automatico oppure estremi del certificato inseriti manualmente. | ignorare l’assenza del certificato nel periodo selezionato. |
| Pagamento | IBAN recuperato dal Sistema Unico Gestione IBAN. | avviare la comunicazione prima di aggiornare l’IBAN mancante o superato. |
| Allegati | documenti integrativi richiesti per definire la pratica. | saltare il controllo del riepilogo prima dell’invio. |
Le comunicazioni già inviate possono essere consultate, modificate o annullate dallo Sportello INPS usando le funzioni disponibili nella colonna “Azioniâ€. Questa possibilità serve quando cambiano i dati caricati, l’IBAN è stato aggiornato, il periodo indicato non coincide con il certificato oppure la posizione lavorativa richiede una correzione.
Gli operatori di sede ricevono automaticamente i dati acquisiti dall’applicativo attraverso il dialogo con la procedura di gestione. La digitalizzazione riduce la necessità di trasmettere moduli cartacei alla struttura territoriale e rende più lineare il controllo sui dati necessari al pagamento.
La richiesta di pagamento diretto riguarda l’accredito dell’indennità , mentre gli obblighi ordinari del lavoratore in malattia comprendono anche la reperibilità per eventuali visite mediche di controllo. Certificato, pagamento e controlli seguono servizi diversi, pur facendo parte della stessa tutela previdenziale.
Per chi riceve la prestazione direttamente dall’Istituto, le regole sulle visite fiscali INPS in malattia sono il riferimento per orari di reperibilità , esoneri, sanzioni e controlli domiciliari.
Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento è fissato in 30 giorni dalla Legge n. 241/1990, salvo termini diversi stabiliti per casi specifici. Dopo l’invio, il lavoratore può controllare l’esito dell’acquisizione e intervenire sulla comunicazione se la pratica richiede una correzione.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ricevono aggiornamenti che toccano due annualità in parallelo. Per il periodo d’imposta 2025 in dichiarazione con Modello Redditi 2026, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le modifiche nella Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026; per il periodo d’imposta 2026 è invece programmata una revisione ISA legata alla classificazione Ateco 2025. Di seguito tutte le novità in dettaglio e a confronto.
In sintesi:
Le modifiche valide per il periodo d’imposta 2025 sono quelle che imprese e professionisti applicano nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026. Restano in vigore 173 indici, uno in più rispetto al 2024: l’ISA DM01U del commercio al dettaglio alimentare è stato suddiviso nei tre nuovi EM01A, EM01B ed EM01C, mentre il DG11U è stato soppresso e le sue attività confluite in altri indici. Di questi, 85 sono stati rivisti in modo completo con il d.m. 31 marzo 2026 (GU n. 88 del 16 aprile 2026).
A questa revisione ordinaria si aggiunge una revisione straordinaria che introduce i correttivi congiunturali attesi da mesi (d.m. 15 aprile 2026, GU n. 96 del 27 aprile 2026), calibrati sulle tensioni geopolitiche, sui prezzi dell’energia e degli alimentari e sull’andamento dei tassi di interesse.
Il decreto individua anche indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e misure di ciclo settoriale, e ritocca le soglie di alcuni indicatori di anomalia, come il costo del carburante al litro dell’ISA DG90U.
La struttura dei modelli ISA 2026 resta quella consolidata ma la Circolare segnala interventi puntuali nel frontespizio, nel quadro C e nei quadri contabili che incidono sulla compilazione.
La maggiorazione sui beni strumentali nuovi riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: l’aggiornamento delle istruzioni serve a mantenerla neutrale sul punteggio e rileva soprattutto per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Le modifiche al quadro H recepiscono invece la riforma dell’art. 54 del TUIR sui redditi di lavoro autonomo.
La tabella riepiloga cosa controllare rigo per rigo.
| Quadro o rigo | Modifica per il periodo d’imposta 2025 |
|---|---|
| Frontespizio | eliminata l’indicazione della condizione di pensionato e di lavoratore dipendente, ora fornita tra gli ulteriori dati precalcolati dall’Agenzia |
| Quadro C | eliminata l’informazione sull’esercizio in forma di cooperativa a mutualità prevalente o altra cooperativa |
| Righi F13 e F15 | nel campo 1 non va indicata la maggiorazione dei canoni di leasing e delle quote di ammortamento sui beni strumentali nuovi introdotta dalla legge n. 199/2025 |
| Rigo F17 | il campo 4, di cui maggiorazioni fiscali, accoglie invece la maggiorazione dei canoni e degli ammortamenti collegata all’agevolazione |
| Rigo H19 | vanno riportate le spese per beni immateriali dell’art. 54-sexies del TUIR, indicate al rigo RE10A del Modello Redditi |
Per il periodo d’imposta 2025 spariscono dalle istruzioni i codici di esclusione 8, 9 e 10, riferiti agli enti del Terzo settore non commerciali, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale in regime forfettario e alle imprese sociali. È l’effetto degli articoli 8 e 14 del d.l. n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025, che ha eliminato il vincolo dell’autorizzazione europea e fissato la decorrenza al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I tre codici torneranno quindi nei modelli REDDITI 2027.
Il 2025 è la prima annualità che apre al rinnovo del Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 (art. 14 del decreto CPB). Per chi ha aderito al biennio 2024-2025, il reddito e il valore della produzione del 2025 restano quelli concordati e non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per alzare il punteggio. Quel punteggio conta comunque due volte: definisce la proposta e gradua l’aliquota dell’imposta sostitutiva, che varia dal 10 al 15 per cento (art. 20-bis del decreto CPB).
La stessa logica governa i benefici premiali: la Corte di Cassazione (ord. n. 28457/2024) ha ribadito che spettano solo a fronte di una fedele esposizione dei dati e vengono meno se i dati dichiarati risultano non veritieri.
Il secondo fronte di novità riguarda il periodo d’imposta 2026, la cui dichiarazione arriverà nel 2027. Con il provvedimento del 29 gennaio 2026 l’Agenzia ha ridefinito la selezione delle informazioni utili al calcolo, in linea con l’art. 9-bis, comma 4, del d.l. n. 50/2017. Per quell’annualità i contribuenti dovranno dichiarare tre categorie di dati:
Alcune di queste informazioni potranno essere ridotte, accorpate o sostituite con quelle già presenti nei quadri di determinazione del reddito del Modello Redditi, così da alleggerire l’adempimento e uniformare la valutazione delle posizioni.
Lo stesso provvedimento elenca le attività economiche per cui è prevista una revisione degli indici a partire dall’annualità 2026. La spinta arriva dalla nuova classificazione Ateco 2025, adottata dal 1° gennaio 2025, che ridisegna il perimetro statistico su cui poggia il calcolo dell’affidabilità per diverse categorie di contribuenti.
La riorganizzazione serve a far sì che gli indici sintetici di affidabilità fiscale riflettano con maggiore aderenza i comparti economici e restino coerenti con i benchmark di settore man mano che i codici attività cambiano.
Vademecum in PDF scaricabile, a cura dell’Agenzia delle Entrate, sulla dichiarazione precompilata 2026 presentata tramite compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Il Bonus nido 2026 incassa una nuova semplificazione per la domanda pluriennale già attiva: gli enti locali comunicano direttamente all’INPS i dati degli asili autorizzati per rendere più rapidi i controlli ai fini del pagamento del contributo, che può arrivare fino a 3.600 euro annui in base all’ISEE.
La procedura aggiornata:
La nuova semplificazione riguarda la verifica delle strutture educative indicate nella domanda di Bonus nido (sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della Legge 232/2016). Dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso del titolo abilitativo per i servizi educativi per l’infanzia. Il primo invio all’INPS dei dati va effettuato entro il 1° settembre 2026.
Per il genitore non cambiano gli adempimenti né la procedura: paga la mensilità , allega i documenti di spesa e riceve il rimborso nei limiti dell’importo spettante. La differenza riguarda solo l’istruttoria INPS, che può contare su dati già trasmessi dagli enti competenti.
Dal 1° gennaio 2026 la domanda del Bonus asilo nido mantiene efficacia triennale, ossia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Il genitore evita così una nuova istanza annuale per lo stesso bambino e deve rientrare nella domanda già accolta per selezionare le mensilità da finanziare nell’annualità di riferimento.
Per l’anno di prima presentazione va allegata almeno la documentazione di spesa relativa a una delle mensilità richieste. Negli anni successivi occorre accedere di nuovo alla pratica, indicare fino a undici mensilità e trasmettere i documenti prescritti.
Il servizio per le domande è attivo dal 31 marzo 2026, come comunicato dal Messaggio INPS n. 1136/2026. Le istanze si inoltrano in modalità telematica su www.inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità †> “Per genitori†> “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazioneâ€, oppure tramite patronato.
La semplificazione dal 1° luglio luglio 2026 sui dati degli asili agisce a monte della verifica delle strutture, mentre il richiedente conserva l’onere di aggiornare l’annualità , selezionare le mensilità e caricare i documenti di spesa.
La Circolare INPS n. 29/2026 conferma che il Bonus asilo nido copre esclusivamente i servizi educativi per l’infanzia riconducibili alle categorie indicate dal D.Lgs. n. 65/2017 e dotati di regolare titolo abilitativo regionale o locale. Il nuovo invio dei dati da parte degli enti locali serve a rendere più agevole la verifica della struttura indicata nella domanda.
Le strutture ammesse sono queste:
Per le strutture private il richiedente deve indicare denominazione, codice fiscale o partita IVA, riferimenti del titolo abilitativo, data di decorrenza della validità e indirizzo della sede frequentata dal minore. Per le strutture pubbliche, il valore “pubblico†può essere selezionato solo per asili nido comunali e sezioni primavera statali o comunali.
Sono esclusi dal rimborso i servizi ricreativi, il pre-scuola, il post-scuola e i centri per bambini e famiglie con adulto accompagnatore.
Sul sito o sull’app INPS, dalla pagina del servizio, è possibile raggiungere la sezione da cui allegare la documentazione sul pagamento. Per il rimborso delle rette, infatti, l’INPS richiede la necessaria documentazione di spesa: la fattura oppure, nei casi consentiti, ricevuta di pagamento al posto della fattura o avviso di pagamento, insieme alla prova del versamento effettuato con modalità tracciabili.
La documentazione per le mensilità 2026 va allegata entro il 30 aprile 2027, esclusivamente tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione†oppure tramite l’app INPS Mobile. La procedura consente anche di sostituire o aggiungere mensilità rispetto a quelle indicate inizialmente.
Le spese rimborsabili comprendono queste voci:
Sono esclusi dal rimborso l’iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria. Sono validi, fra gli altri, bonifico con addebito eseguito, POS, PagoPA con avviso, bollettino postale, assegno non trasferibile e attestazione del datore di lavoro per gli asili nido aziendali.
La domanda può riguardare anche le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In questo caso il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune, allegando una certificazione del pediatra di libera scelta che attesti l’impossibilità di frequentare i servizi educativi per l’intero anno.
Le due misure non si sommano nello stesso anno solare: chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità non può chiedere, per lo stesso anno, il contributo per il supporto domiciliare. Si applicano anche i requisiti generali di cittadinanza e residenza in Italia, con apertura ai titolari di alcuni permessi di soggiorno specifici, compreso il permesso per attesa occupazione nei termini chiariti dall’INPS.
La domanda conserva validità nel tempo, con verifica continua della permanenza dei requisiti. La prestazione si interrompe, per esempio, in caso di perdita della residenza in Italia, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore all’altro genitore. In queste situazioni l’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo a quello in cui acquisisce conoscenza dell’evento e recupera le somme eventualmente non dovute.
La Circolare INPS n. 29/2026 disciplina anche il subentro di un nuovo richiedente. Se i presupposti di legge sono ancora presenti, un soggetto diverso può proseguire nella fruizione del beneficio e la nuova domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza. Nel solo caso di decesso del richiedente è prevista una funzione dedicata per recuperare i dati della pratica già esistente.
Dal 2026 il Bonus asilo nido viene parametrato all’ISEE di Inclusione, con neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale. Il valore ISEE utile per il bonus può quindi risultare più basso rispetto all’indicatore pieno, con effetti diretti sulla fascia di contributo spettante.
La regola ISEE da tenere a mente è questa: il contributo per l’asilo nido è calcolato sul valore valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da rimborsare. Se l’ISEE manca oppure risulta difforme, il pagamento parte con l’importo minimo di 1.500 euro annui. Un ISEE regolare presentato in seguito consente il ricalcolo solo per le rate successive, senza conguagli arretrati.
Gli importi del Bonus nido 2026 sono articolati per data di nascita del bambino e fascia ISEE:
| Nascita del bambino | ISEE utile | Contributo annuo |
|---|---|---|
| dal 1° gennaio 2024 | fino a 40.000 euro | 3.600 euro |
| dal 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | fino a 25.000,99 euro | 3.000 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | da 25.001 a 40.000 euro | 2.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
Oltre che sul portale web in area riservata MyINPS, il servizio “Bonus nido†nell’app INPS Mobile permette la consultazione dei pagamenti per il contributo mensile nei mesi richiesti in fase di domanda. La funzionalità mostra gli esiti dei pagamenti mensili evidenziando lo stato della singola pratica: in attesa di documentazione, con domanda protocollata, in fase di lavorazione o con richiesta accolta.
Le domande per il 2026 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Chi ha già una domanda accolta negli anni precedenti non deve ripresentarla e deve accedere alla pratica per prenotare le mensilità e allegare la documentazione entro il 30 aprile 2027.