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L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 una crescita del PIL italiano dello 0,9% e dei consumi dell’1,2%, sostenuta da occupazione ai massimi, turismo in ripresa e prezzi di fondo sotto il 2%. L’analisi sulle prospettive dell’economia, diffusa l’8 giugno 2026 in vista dell’Assemblea Generale del 10 giugno a Roma, descrive uno scenario lontano da ipotesi recessive nonostante le tensioni internazionali e il rischio energetico.
La previsione colloca Confcommercio su una traiettoria più alta delle istituzioni: l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, indica un PIL 2026 allo 0,7%, mentre l’OCSE si ferma allo 0,4%. A spingere la domanda interna sono le intenzioni di spesa delle famiglie e un turismo estivo ai livelli più alti dal 2020.
In sintesi
L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 un PIL in aumento dello 0,9% e consumi in crescita dell’1,2%, in accelerazione rispetto al +1% del 2025. L’inflazione di fondo è attesa all’1,8%, mentre l’occupazione si mantiene sui massimi storici. Per l’associazione il quadro, pur complesso, è distante da scenari recessivi.
La stima dell’Ufficio Studi Confcommercio è più alta di quelle delle principali istituzioni. Le previsioni a confronto sul PIL italiano 2026: la stima dell’Ufficio Studi Confcommercio indica una crescita dello 0,9%; l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, si ferma allo 0,7%, analogamente alle stime di Confindustria sul PIL; l’OCSE colloca il PIL italiano allo 0,5%. Il divario con i numeri di Confcommercio riflette un peso maggiore attribuito a domanda interna, occupazione e servizi, in un anno in cui i consumi crescono più del prodotto complessivo.
Le intenzioni di spesa rilevate a maggio dall’Ufficio Studi Confcommercio mostrano famiglie ancora disposte a investire sui beni durevoli. Le quote più alte riguardano:
Anche dove alcuni comparti non hanno recuperato i livelli degli anni precedenti, la domanda delle famiglie si conferma solida.
Il turismo è il motore più visibile della ripresa: il 38,5% degli italiani ha già programmato una vacanza per l’estate, la quota più alta dal 2020 secondo l’Ufficio Studi Confcommercio. Il quadro, però, non è uniforme: il 30,9% dichiara che non andrà in vacanza e il 30,6% non ha ancora deciso, segno che l’incertezza incide ancora sulle scelte di spesa.
La spinta della stagione vale soprattutto quando non si traduce in rincari dei listini.
Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli legge i dati come segnali di tenuta, da consolidare sul terreno produttivo. La crescita dei primi mesi, osserva, non basta da sola a rendere il 2026 un anno di accelerazione: per il presidente occorre «rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta». La fragilità emerge quando il costo dell’energia supera la capacità delle imprese del terziario di assorbirlo nei margini.
Con una lettera indirizzata alla ministra del Lavoro Marina Calderone, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiesto chiarimenti ufficiali sull’accesso alla piattaforma SIISL e una procedura di delega semplificata sul portale Servizi Lavoro del Ministero. La missiva, firmata dal presidente Elbano de Nuccio, denuncia una configurazione che rischia di escludere i professionisti dal ruolo di intermediari per conto dei clienti.
La richiesta si riferisce all’obbligo introdotto dall’art. 14, comma 1 del DL 31 ottobre 2025 n. 159, che dal 1° aprile 2026 condiziona i benefici contributivi sulle assunzioni alla pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Se i commercialisti non possono pubblicare le offerte come gli altri intermediari, le imprese loro clienti rischiano di perdere l’agevolazione.
In sintesi
Il CNDCEC chiede al Ministero del Lavoro un chiarimento ufficiale sull’accesso al SIISL come intermediari e una procedura di delega semplificata sul portale Servizi Lavoro. La lettera indirizzata alla ministra Calderone individua tre interventi:
Il blocco nasce sul portale Servizi Lavoro del MLPS, dove il profilo «Azienda o altro delegato» richiede che il commercialista risulti già associato all’azienda cliente attraverso una delega formale preventiva. Il Manuale Utente SIISL, aggiornato al 29 aprile 2026, non chiarisce come questa procedura si applichi ai soggetti abilitati dalla legge n. 12/1979, né se i commercialisti possano accedere con le stesse modalità riconosciute agli altri intermediari. Secondo il Consiglio non si tratta di una semplice imperfezione di avvio, destinata a correggersi da sé.
La pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL è la condizione per accedere ai benefici contributivi sulle nuove assunzioni, secondo l’art. 14, comma 1 del DL 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. Dal 1° aprile 2026 le funzionalità per pubblicare le vacancy sono attive in fase di avvio, mentre l’obbligo pieno è ancora legato al decreto ministeriale di attuazione. È in questo quadro che la difficoltà di accesso dei commercialisti incide sulle imprese assistite.
Il CNDCEC paventa una disparità di trattamento tra le imprese a seconda della categoria di intermediario che le segue. Se i commercialisti, abilitati dalla legge n. 12/1979, non possono pubblicare le offerte con le stesse modalità degli altri professionisti, le aziende loro clienti rischiano di non accedere in tempo ai benefici contributivi legati alla pubblicazione delle vacancy. Un effetto che, per il Consiglio, contraddirebbe le finalità della norma e penalizzerebbe chi si affida al proprio professionista di fiducia.
Possono operare i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro, tra cui i dottori commercialisti e gli esperti contabili ai sensi della legge n. 12/1979, insieme ai consulenti del lavoro e agli altri intermediari riconosciuti. L’accesso per conto dell’azienda passa dal portale Servizi Lavoro tramite una delega formale.
Per le assunzioni che fruiscono di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, la mancata pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL può precludere il riconoscimento dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 14 del DL 159/2025.
La domanda ISCRO si presenta esclusivamente online sul portale INPS, dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno. L’indennità sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata con un calo del reddito e viene erogata per sei mensilità , dal giorno successivo alla presentazione. I requisiti di reddito e gli importi sono nella guida ai requisiti e importi dell’ISCRO.
In sintesi, i passaggi della domanda ISCRO:
La finestra di domanda è aperta dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno. Oltre il termine la richiesta non è ricevibile e occorre attendere l’apertura successiva. Per il 2026 il servizio è stato riaperto il 15 giugno.
Possono presentarla i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS con partita IVA attiva da almeno tre anni e un calo del reddito; chi ne ha già beneficiato nei due anni precedenti non può ripresentarla.
La procedura si completa interamente online sul portale INPS:
Chi preferisce assistenza può rivolgersi a un patronato o al contact center INPS, che compilano e trasmettono la domanda per conto del richiedente.
L’erogazione decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda e prosegue per sei mensilità , finché permangono i requisiti. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata: la sua chiusura interrompe il sostegno.
L’ISCRO 2026 è l’indennità che sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata INPS colpiti da un calo del reddito. La domanda si presenta sul portale INPS dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 e dà diritto a un assegno mensile tra 255,53 e 817,69 euro per sei mesi. Possono richiederla i titolari di partita IVA con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio precedente, esclusi quanti ne hanno già beneficiato nel 2024 o nel 2025.
In sintesi, i punti chiave della domanda ISCRO 2026:
L’indennità spetta ai professionisti con partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo abituale e hanno subìto un calo del reddito. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata dell’erogazione.
Per ottenere il sussidio per gli autonomi i requisiti vanno posseduti congiuntamente:
Sono esclusi dalla platea 2026 i professionisti che hanno già percepito l’ISCRO nel 2024 o nel 2025, anche se decaduti prima della sesta mensilità . La misura è prevista a regime dall’articolo 1, commi da 142 a 155, della legge n. 213/2023.
Il requisito di reddito mette a confronto due valori: il reddito da lavoro autonomo del 2025 deve essere sia inferiore al 70% della media dei redditi del 2023 e del 2024, sia entro la soglia di 12.749,18 euro fissata per il 2026.
L’importo dell’ISCRO è il 25% della media dei redditi del 2023 e del 2024, calcolato su base semestrale, entro un minimo di 255,53 e un massimo di 817,69 euro al mese per sei mesi. Con una media di 10.000 euro la quota semestrale è di 2.500 euro, circa 417 euro mensili; con una media di 24.000 euro la quota teorica supererebbe il tetto e l’assegno si ferma a 817,69 euro. L’indennità concorre alla formazione del reddito e non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa.
La principale novità è il divieto per chi ha già beneficiato dell’indennità nel biennio precedente: l’ISCRO non è richiedibile da chi l’ha ottenuta nel 2024 o nel 2025, una regola che restringe la platea rispetto ai primi anni della misura.
È cambiato anche il ruolo della formazione: la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale non è più una condizione di accesso ma una misura di accompagnamento, dopo la modifica introdotta dall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024. Il dettaglio dei requisiti e delle regole di calcolo è nella guida all’indennità ISCRO.
La domanda ISCRO si invia solo online sul portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce dedicata all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Il servizio è stato riaperto il 15 giugno 2026.
La procedura richiede pochi passaggi:
L’erogazione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e prosegue per sei mensilità , finché permangono i requisiti.
L’ISCRO è incompatibile con altre prestazioni di sostegno al reddito: non può cumularsi con la NASpI, la DIS-COLL, l’Assegno di Inclusione e i trattamenti pensionistici diretti. Se la percezione si sovrappone a quella dell’APE sociale, le mensilità ISCRO sono considerate indebite e recuperate dall’INPS.
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede volontariamente dal contratto di lavoro. La comunicazione va trasmessa al Ministero del Lavoro in via telematica, a pena di inefficacia, nel rispetto del preavviso fissato dal CCNL quando previsto. Dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro ha affiancato alle dimissioni volontarie e a quelle per giusta causa una terza ipotesi, le dimissioni per fatti concludenti, che scattano dopo un’assenza ingiustificata prolungata e fanno perdere il diritto alla NASpI.
In sintesi, i punti chiave sulle dimissioni:
Le dimissioni volontarie si possono presentare in qualsiasi momento del rapporto e non richiedono una motivazione, salvo che il contratto individuale non lo preveda. La decisione di lasciare l’azienda, per un’altra offerta o per ragioni personali, non va dettagliata nella comunicazione.
Le dimissioni possono però assumere tre forme distinte, con effetti diversi su preavviso e diritto alla disoccupazione:
| Tipo di dimissioni | Preavviso | Procedura | Diritto alla NASpI |
|---|---|---|---|
| Volontarie | dovuto secondo il CCNL | invio telematico al Ministero | no, salvo casi tutelati |
| Per giusta causa | non dovuto | invio telematico con il motivo del recesso | sì |
| Per fatti concludenti | non previsto | comunicazione del datore all’Ispettorato | no |
Le dimissioni per giusta causa ricorrono quando un inadempimento grave del datore impedisce di proseguire il rapporto: il lavoratore recede subito, senza preavviso, e mantiene il diritto alla NASpI. Va indicato il motivo del recesso, perché da quella qualificazione dipende l’accesso al sussidio.
La normativa individua alcuni casi in cui l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell’azienda legittima le dimissioni per giusta causa:
Per la formalizzazione conviene predisporre una lettera di dimissioni per giusta causa che richiami i fatti contestati, utile anche in un eventuale contenzioso sul sussidio di disoccupazione.
Dal 12 gennaio 2025 un’assenza ingiustificata che supera il termine fissato dal CCNL applicato o, in mancanza, i 15 giorni può essere ricondotta alle dimissioni per fatti concludenti: il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, che perde l’accesso alla NASpI. La regola nasce per contrastare le assenze prolungate usate per farsi licenziare e ottenere il sussidio.
Il meccanismo è rimesso alla scelta del datore di lavoro, che comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può verificarne la veridicità entro 30 giorni. La fattispecie è stata introdotta dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, ed è stata chiarita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025; dal 29 gennaio 2025 la cessazione viaggia sull’UNILAV con il codice FC.
Il lavoratore conserva una tutela: l’effetto non si produce se dimostra che l’assenza dipende da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore. Se nel frattempo invia dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, queste prevalgono sulla procedura del datore e lasciano intatto il diritto al sussidio.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né indennità , come previsto dall’articolo 2096 del Codice civile. Chi si dimette in prova non invia la comunicazione telematica, ma deve informare per iscritto il datore, conservando copia firmata della lettera.
La durata massima della prova è di 6 mesi, ridotti a 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive. Unica eccezione al recesso libero riguarda i contratti che fissano un periodo minimo di prova, da attendere salvo giusta causa.
Per i contratti a termine il Collegato Lavoro ha introdotto un criterio fisso: la prova dura 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un tetto di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, fatte salve le condizioni più favorevoli del CCNL, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 203/2024. Le nuove regole valgono per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2025.
Il preavviso di dimissioni è stabilito dal CCNL applicato in base a qualifica e anzianità . Se il lavoratore non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.
Il preavviso non è dovuto in alcuni casi:
La durata cambia molto da settore a settore: per esempio il preavviso per i metalmeccanici varia per livello di inquadramento e anzianità .
Le dimissioni senza preavviso, dette anche dimissioni in tronco, interrompono subito il rapporto senza concedere all’azienda il periodo previsto dal contratto collettivo. Fuori dai casi tutelati dalla legge, cioè giusta causa, prova e periodo protetto da maternità o matrimonio, il datore può trattenere dalla busta paga l’importo corrispondente al preavviso non lavorato.
Per il calcolo del preavviso si parte dai giorni indicati nel contratto collettivo: dal conteggio sono esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, ferie o maternità . Il risultato individua il termine entro cui il rapporto cessa.
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale si presentano solo in via telematica.
Il lavoratore compila il modulo in autonomia sul portale Cliclavoro o con l’app dedicata del Ministero, oppure si affida a un soggetto abilitato, come patronato, sindacato, ente bilaterale o consulente del lavoro, che invia il modello di comunicazione delle dimissioni per suo conto.
Nel modulo va indicata la data di decorrenza, cioè il giorno successivo all’ultimo di lavoro. I dati del datore e del rapporto sono in parte precompilati per i rapporti avviati dopo il 2008, mentre per quelli precedenti vanno inseriti manualmente, insieme all’indirizzo PEC dell’azienda. Entro 7 giorni dall’invio è possibile revocare le dimissioni con la stessa procedura.
La procedura telematica non si applica a tutti i rapporti. Sono esclusi:
Per i genitori di minori fino a tre anni la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato è condizione di efficacia e può svolgersi anche da remoto.
È possibile anche stimare l’importo del trattamento di fine rapporto spettante alla cessazione del rapporto con il calcolo del TFR di PMI.it.
Anche con la procedura telematica, molte aziende chiedono ancora una lettera di dimissioni cartacea firmata. Si redige su carta semplice, con i dati del lavoratore in alto a sinistra e quelli dell’azienda a destra, seguiti dall’oggetto e dal testo.
Nel corpo della lettera vanno indicati la data di assunzione, i dati anagrafici e la data di decorrenza della cessazione. Conviene stamparne due copie: una da consegnare all’azienda, a mano o con raccomandata, e una da conservare con la firma del datore.
Il calendario dei pagamenti INPS di luglio 2026 a pensionati, famiglie, disoccupati e beneficiari di misure di inclusione prevede date prefissate nel calendario annuale INPS per prestazioni come pensioni, Assegno Unico e Assegno di Inclusione, mentre per NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti l’accredito dipende dalla posizione individuale dei beneficiari, tenendo conto della data di presentazione della domanda e dalla conferma dei requisiti. Si comincia con le pensioni il primo del mese, con il contestuale pagamento della quattordicesima nei casi previsti. Lo stesso giorno in cui entrano anche in vigore le nuove soglie ANF 2026-2027. Si prosegue con ADI e AU.
In sintesi
Le pensioni INPS di luglio 2026 vengono pagate dal 1° luglio, perché il primo giorno del mese è bancabile. La stessa mensilità può includere la quattordicesima per i pensionati che rispettano i requisiti anagrafici e reddituali previsti dall’INPS.
Il pagamento riguarda i trattamenti pensionistici e assistenziali erogati dall’Istituto. Per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, conto postale, libretto o carta abilitata, la disponibilità segue la data di valuta indicata dal calendario INPS. Per il ritiro in contanti presso Poste Italiane, il limite resta quello degli importi complessivi fino a 1.000 euro netti.
La quattordicesima pensionati non spetta a tutti i titolari di pensione. L’INPS la riconosce ai pensionati con almeno 64 anni e con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, secondo i dati reddituali disponibili negli archivi dell’Istituto. Quando il diritto non risulta automaticamente, è possibile utilizzare il servizio di ricostituzione reddituale per chiedere la verifica.
Il controllo pratico va fatto sul cedolino pensione di luglio 2026, accessibile dall’area riservata INPS con credenziali digitali. Il cedolino consente di verificare l’importo netto, eventuali trattenute, conguagli fiscali, voci accessorie e presenza della somma aggiuntiva.
Dal 1° luglio 2026 si applicano i nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il Nucleo Familiare, validi fino al 30 giugno 2027. L’aggiornamento è stato comunicato dall’INPS con la Circolare n. 61 del 26 maggio 2026 e tiene conto della rivalutazione dell’1,4% dell’indice FOI Istat.
Dopo l’introduzione dell’Assegno Unico, gli ANF non coprono più i nuclei con figli per i quali opera l’AUU. Continuano invece a riguardare le casistiche residue previste dalla normativa, come nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti, secondo le condizioni indicate dalle tabelle INPS.
Per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, l’importo dipende dal reddito familiare e dalla composizione del nucleo. La domanda e la consultazione degli importi passano dai servizi INPS dedicati. Il pagamento segue le modalità previste per la prestazione principale, con accredito diretto o tramite datore di lavoro nei casi ammessi.
L’Assegno di Inclusione di luglio 2026 ha due date ufficiali: 15 luglio per primi pagamenti ed eventuali arretrati, 28 luglio per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso. Il calendario è quello pubblicato dall’INPS per l’intero 2026.
La data del 15 luglio riguarda i nuclei familiari che hanno superato positivamente l’istruttoria, hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale e hanno diritto al primo accredito o a mensilità arretrate. La data del 28 luglio riguarda invece i beneficiari già in pagamento, a condizione che l’INPS confermi la permanenza dei requisiti.
L’importo viene accreditato sulla Carta di Inclusione. La presenza della data nel calendario non sostituisce la verifica della posizione individuale: pagamenti sospesi, dati non aggiornati, variazioni del nucleo, perdita dei requisiti o anomalie nei controlli possono bloccare o ritardare l’erogazione.
L’Assegno Unico di luglio 2026 viene accreditato il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso di godimento che non hanno subito variazioni. Il calendario è quello comunicato dall’INPS con il Messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025.
Queste date riguardano le famiglie con domanda già accolta e senza modifiche rilevanti. In caso di nuova domanda, variazione del nucleo familiare, cambio IBAN, ricalcolo dell’importo o conguaglio, l’accredito può seguire tempi diversi. L’INPS indica che la prima rata viene pagata, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per ricevere l’importo calcolato sull’ISEE aggiornato, la DSU 2026 doveva essere correttamente attestata. In assenza di ISEE valido, l’Assegno Unico viene riconosciuto negli importi minimi. La presentazione della DSU entro il 30 giugno 2026 consente il riconoscimento degli arretrati da marzo; dopo tale data, il ricalcolo non recupera automaticamente le mensilità precedenti.
Il pagamento di luglio va controllato nell’area riservata INPS, nella sezione dedicata all’Assegno Unico o tramite il servizio Stato di un pagamento. Il dettaglio consente di verificare data di disposizione, importo, eventuale conguaglio e causale.
NASpI e DIS-COLL di luglio 2026 non hanno una data nazionale unica pubblicata dall’INPS per tutti i beneficiari. L’accredito dipende dalla lavorazione della singola posizione, dalla data di decorrenza della prestazione, dall’esito della domanda e dalle eventuali comunicazioni che incidono sul diritto.
La NASpI riguarda i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione, mentre la DIS-COLL è l’indennità mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, secondo i requisiti previsti. Per entrambe le prestazioni, l’importo viene pagato direttamente dall’INPS con accredito sulle modalità indicate dal beneficiario.
Per controllare la data effettiva del pagamento di luglio, il riferimento più sicuro è il servizio Stato di un pagamento nell’area personale MyINPS. Il servizio mostra i pagamenti disposti dall’Istituto e consente di verificare importo, data e prestazione collegata.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro non ha una data unica nazionale da indicare per luglio 2026. L’indennità viene pagata dall’INPS con bonifico mensile solo se risulta l’effettiva partecipazione del beneficiario alle attività previste dal percorso.
Per il 2026, la scheda INPS del SFL indica un’indennità mensile pari a 500 euro, riconosciuta fino a un massimo di 12 mesi. Il limite può essere prorogato per ulteriori 12 mesi, con aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, se alla scadenza è in corso un percorso formativo.
Il beneficiario deve avere domanda accolta, iscrizione al SIISL, Patto di Attivazione Digitale, Patto di servizio personalizzato e partecipazione effettiva al corso o all’attività . La mancata partecipazione può comportare la perdita del beneficio.
La Carta Acquisti prevede un accredito bimestrale di 80 euro, utilizzabile per fare la spesa e pagare bollette di luce e gas. Per luglio 2026 il riferimento operativo è il bimestre luglio-agosto, ma la disponibilità effettiva va verificata sul saldo della carta.
La misura è destinata ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti e viene gestita tramite la carta elettronica dedicata. Oltre all’accredito statale, gli enti territoriali possono deliberare ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti su beni di pubblica utilità .
Il controllo dei pagamenti INPS di luglio 2026 si può effettuare dall’area riservata MyINPS, tramite i servizi collegati alla singola prestazione o attraverso Stato di un pagamento. Questa verifica è particolarmente utile per NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti, per le quali la data effettiva può variare da beneficiario a beneficiario.
Per pensioni e Assegno Unico sono disponibili anche i servizi specifici di consultazione del cedolino e della domanda. Per l’ADI, il controllo va fatto sulla Carta di Inclusione e sulla posizione personale INPS. In presenza di domanda sospesa, importo diverso dal previsto o pagamento non visibile, è opportuno verificare prima lo stato della pratica e solo dopo contattare l’Istituto o un patronato.
Le pensioni INPS di luglio 2026 vengono pagate dal 1° luglio, perché il primo giorno del mese è bancabile. La regola generale applicata dall’Istituto prevede il pagamento nel primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Nel cedolino di luglio può comparire anche la quattordicesima, se il pensionato rispetta i requisiti anagrafici e reddituali previsti.
La quattordicesima spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’INPS la riconosce sulla base dei dati reddituali disponibili. Se il pagamento non risulta nel cedolino pur in presenza dei requisiti, il pensionato può chiedere la ricostituzione reddituale attraverso il servizio dedicato.
L’Assegno Unico di luglio 2026 arriva il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso che non hanno subito variazioni. Le nuove domande, i conguagli e le pratiche con modifiche possono seguire tempi diversi. Per ottenere l’importo pieno, la DSU 2026 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2026, con diritto agli arretrati da marzo.
L’Assegno di Inclusione viene pagato il 15 luglio 2026 per primi accrediti ed eventuali arretrati e il 28 luglio 2026 per i rinnovi mensili. La ricarica avviene sulla Carta di Inclusione solo se la domanda è accolta, il Patto di Attivazione Digitale è sottoscritto e i requisiti risultano confermati dalle verifiche INPS.
Il pagamento NASpI di luglio 2026 si controlla nell’area personale MyINPS tramite Stato di un pagamento o consultazione della domanda. Non esiste una data unica nazionale valida per tutti i beneficiari, perché l’accredito dipende dalla decorrenza della prestazione e dalla lavorazione individuale. Lo stesso criterio vale per DIS-COLL, che viene pagata direttamente dall’INPS con le modalità indicate dal beneficiario.
L’accordo quadro tra Stati Uniti e Iran sposta lo scenario dello Stretto di Hormuz dalla guerra lunga alla tregua condizionata: il memorandum d’intesa annunciato il 15 giugno, atteso alla firma in Svizzera il 19 giugno 2026, prevede la fine delle ostilità , la riapertura del corridoio petrolifero e 60 giorni di negoziato tecnico sul programma nucleare iraniano. Per le imprese italiane il segnale immediato arriva da energia e mercati, con il Brent in forte calo; la normalizzazione delle rotte richiede ancora sicurezza navale, sminamento e coperture assicurative.
In sintesi, lo scenario per imprese e mercati si muove su cinque fronti:
La riapertura dello Stretto di Hormuz è il contenuto economico più rilevante del memorandum: il corridoio da cui transita una quota rilevante del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale viene indicato come essenziale per stabilità regionale, commercio marittimo e prezzi dell’energia. La firma dell’intesa è attesa in Svizzera il 19 giugno 2026.
La dichiarazione dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia chiede una libertà di navigazione senza restrizioni e annuncia la disponibilità europea a contribuire, nei limiti dei rispettivi ordinamenti, a una missione difensiva indipendente per rassicurare il traffico commerciale e sostenere le attività di sminamento.
Il petrolio ha incorporato subito il minor rischio sulla rotta di Hormuz, con il Brent in calo di oltre il 5% dopo l’annuncio dell’intesa. Il movimento alleggerisce la pressione su carburanti, bollette industriali e aspettative di inflazione, dopo settimane in cui il blocco dello Stretto aveva moltiplicato il premio geopolitico sui prezzi energetici.
Per le PMI energivore, il ribasso non cancella i rincari già maturati lungo la filiera. Contratti di fornitura, noli, assicurazioni e tempi di consegna hanno tempi di normalizzazione più lenti rispetto alle quotazioni di Borsa, perché dipendono dalla ripresa effettiva dei transiti e dalla disponibilità degli armatori a tornare sulle rotte del Golfo.
La sicurezza marittima è ancora il vincolo principale per la ripartenza dei traffici: gli operatori attendono conferme su sminamento, garanzie militari, coperture assicurative e regole di transito. I dati di tracciamento navale indicano una ripresa limitata, con molte petroliere ancora ferme ai due lati dello Stretto.
Per la logistica export, la tregua riduce il rischio estremo e consente di rinegoziare tempi, premi assicurativi e penali di consegna, mentre le rotte alternative via Capo di Buona Speranza richiedono ancora una pianificazione di continuità . I ritardi accumulati nei mesi di guerra non vengono riassorbiti in pochi giorni.
Il negoziato dei 60 giorni lega la riapertura stabile di Hormuz alla gestione del programma nucleare iraniano, alle verifiche dell’AIEA e alla progressiva rimozione delle pressioni economiche su Teheran. Gli elementi pubblici dell’intesa indicano che le concessioni sulle sanzioni saranno collegate a passaggi verificabili sul nucleare.
Le sanzioni europee assumono quindi un ruolo economico diretto per imprese, banche e operatori export: l’eventuale allentamento può riaprire spazi commerciali, pagamenti e coperture verso l’Iran e l’area del Golfo, mentre un fallimento tecnico della trattativa riporterebbe in primo piano rischio energia, rischio credito e rischio logistico.
Gli effetti per le imprese italiane si concentrano su tre canali: energia, logistica e domanda estera. Il calo del petrolio può contenere carburanti e costi industriali, la riapertura di Hormuz può ridurre i noli, la stabilizzazione del Golfo può riattivare ordini e consegne verso Medio Oriente e mercati asiatici serviti via mare.
L’export italiano nel Golfo ha già subito un colpo pesante nei mesi di crisi, con vendite verso il Medio Oriente in forte arretramento e filiere esposte in macchinari, moda, agroalimentare, metalli e chimica. L’accordo USA-Iran migliora il quadro commerciale, purché la sicurezza navale renda nuovamente affidabili tempi di consegna e coperture assicurative.
| Area aziendale | Segnale dopo l’accordo | Rischio ancora aperto | Controllo utile |
|---|---|---|---|
| Energia | Petrolio in calo e premio geopolitico ridotto | prezzi industriali ancora legati a gas, elettricità e contratti già fissati | verifica delle clausole di aggiornamento prezzo nei contratti di fornitura |
| Logistica | possibile ritorno graduale su Hormuz | sminamento, sicurezza e congestione delle navi ferme nel Golfo | confronto tra rotta ordinaria e rotta via Capo di Buona Speranza |
| Assicurazioni | attesa di premi war risk più bassi | coperture sospese o limitate fino a conferme sulla navigazione | richiesta di aggiornamento scritto a broker e compagnia |
| Export | riapertura di ordini e consegne verso Medio Oriente | clienti ancora prudenti su pagamenti e tempi di ricezione | revisione di penali, termini di consegna e clausole di forza maggiore |
| Liquidità | minore rischio di nuovo shock sui costi | margini già ridotti dai rincari dei mesi precedenti | aggiornamento del fabbisogno di cassa sui prossimi 90 giorni |
La misura Simest Energia per la competitività internazionale conserva utilità per le imprese che hanno già subito rincari energetici o cali di fatturato collegati alla crisi del Golfo. Lo sportello consente l’accesso a finanziamenti agevolati e, per le PMI ammesse, a una quota a fondo perduto fino al 30%, secondo le condizioni previste dal fondo perduto Simest per il caro energia.
Le imprese con rotte, clienti o fornitori nell’area del Golfo dovrebbero conservare la documentazione sui maggiori costi sostenuti nei mesi di crisi: fatture energetiche, premi assicurativi, extra noli, variazioni di rotta, ritardi di consegna, ordini sospesi e riduzioni di fatturato possono servire per richieste di agevolazione, rinegoziazioni contrattuali o coperture assicurative.
La timeline diplomatica concentra il rischio sui prossimi passaggi, perché la reazione dei mercati anticipa una normalizzazione che deve ancora tradursi in sicurezza marittima e accordo tecnico. Per imprese e operatori export le date da monitorare sono tre:
Il segnale per le imprese italiane è positivo, perché riduce il rischio di nuovo shock su energia, merci e tassi. La cautela rimane necessaria finché petroliere, assicuratori e operatori logistici non avranno ripreso transiti regolari lungo Hormuz e finché il negoziato sul nucleare non avrà prodotto verifiche accettate da Stati Uniti, Iran, AIEA e partner europei.
È stato firmato oggi al MEF un nuovo Protocollo d’intesa per ridurre i costi POS a carico degli esercenti e renderli più chiari e confrontabili. L’accordo nasce nell’ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro e prosegue l’impegno avviato nel luglio 2023, allargando le agevolazioni e introducendo modelli standard di trasparenza pubblicati sul sito del CNEL.
In sintesi
Il Protocollo punta a ridurre l’impatto delle commissioni POS sulle transazioni di piccolo importo e a rendere i costi più trasparenti, così che ogni esercente possa confrontare le offerte. È un avanzamento del percorso aperto nel 2023 e nasce dal Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche, con cui il Tesoro riunite prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di pagamento e associazioni degli esercenti. L’intesa promuove offerte commerciali e non fissa tetti obbligatori alle commissioni.
Per le attività con fatturato fino a 400.000 euro il Protocollo promuove offerte promozionali che abbassano l’impatto dei costi sulle transazioni con carta fino a 30 euro, la fascia di micro-pagamenti su cui le commissioni incidono di più in proporzione.
La novità del 2026 è l’estensione a una platea più ampia: per gli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e fino a 750.000 euro sono previste offerte commerciali dedicate, prima non contemplate dall’intesa del 2023.
Per rendere comparabili i costi dei micro-pagamenti, gli operatori dovranno presentare le proprie offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile, basato su modelli standard pubblicati online sul sito del CNEL. La trasparenza punta a rendere più dinamico il mercato e a spingere la concorrenza tra operatori.
Il primo Protocollo d’intesa sui costi di accettazione delle carte era stato firmato nel luglio 2023 da ABI, APSP e dalle associazioni degli esercenti (Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti e FIPE), al termine del lavoro del tavolo tecnico istituito al MEF dalla Legge di Bilancio 2023. Già allora l’intesa riguardava le piccole attività con ricavi fino a 400.000 euro e le transazioni di basso importo, senza fissare tetti obbligatori alle commissioni e puntando su impegni volontari a offrire condizioni più competitive.
Il Protocollo firmato oggi raccoglie quell’eredità e la aggiorna: la fascia di fatturato coperta sale fino a 750.000 euro e lo schema standard diventa un sistema di modelli pubblici ospitati dal CNEL. L’accordo è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria e dei singoli operatori non associati.
La riduzione dei costi va letta insieme all’obbligo di accettare i pagamenti elettronici come modalità per pagare senza contante, pensato per stimolare le transazioni tracciabili e ridurre l’evasione: chi non accetta carte e bancomat rischia una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata. Il costo del POS sulle piccole somme è da anni la principale obiezione delle imprese del commercio, ed è la leva su cui interviene il Protocollo.
Al via dal 15 giugno 2026, la riforma del Fondo MEF contro l’usura, lo strumento che dal 1996 garantisce l’accesso al credito a famiglie e PMI in difficoltà temporanea per evitare che finiscano nei circuiti illegali. La nuova disciplina allarga la platea e gli strumenti: entra il microcredito, si aggiungono nuovi finanziatori oltre alle banche, salgono a 40.000 euro i finanziamenti diretti dei Confidi e arrivano costi calmierati allo 0,50% per le imprese. Lo prevede il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026, attuativo della Legge di Bilancio 2025.
In sintesi
La riforma amplia l’ambito di intervento del Fondo antiusura e lo coordina con il Fondo di garanzia per le PMI, con regole raccolte nelle nuove Disposizioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro. Per le imprese il risultato è un ventaglio più largo di operazioni finanziabili e garantibili, con tipologie e durate dei finanziamenti estese rispetto al passato. Il Fondo non eroga denaro in modo diretto e funziona da garanzia pubblica che facilita la concessione del credito da parte degli operatori abilitati.
Tra le novità principali entra il microcredito tra le operazioni coperte dal Fondo, e si allarga la platea dei soggetti che possono erogare i finanziamenti garantiti: accanto alle banche operano ora anche gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito. L’apertura a questi soggetti punta a raggiungere famiglie e microimprese che il canale bancario tradizionale lascia spesso scoperte.
La riforma aumenta la possibilità per i Confidi di erogare finanziamenti diretti, fino a 40.000 euro, e introduce costi calmierati pari allo 0,50% dell’importo per l’accesso delle PMI alle garanzie e ai finanziamenti diretti dei Confidi. Per un’impresa il vantaggio è doppio: un canale di credito alternativo a quello bancario e un costo di accesso contenuto e prevedibile.
Famiglie e PMI a rischio usura possono rivolgersi ai Confidi, alle Fondazioni e alle Associazioni antiusura accreditate, di cui il Dipartimento del Tesoro pubblica l’elenco dei gestori suddiviso per regione, per attivare le garanzie sui finanziamenti o accedere a piccoli prestiti.
Sul versante della tutela, il Decreto Sicurezza ha introdotto la figura del tutor per le vittime di usura, a sostegno delle imprese nella gestione dei mutui e nel rientro nel circuito economico legale.
I Confidi già abilitati continuano a rilasciare garanzie con le risorse del Fondo fino al 31 dicembre 2026 e devono accreditarsi secondo le nuove regole entro quella data per avviare ulteriori operazioni; le Fondazioni e le Associazioni hanno tempo fino al 26 febbraio 2027 e nel frattempo operano con la normativa precedente.
Dal 1° luglio 2026 l’Unione Europea applica un nuovo regime di salvaguardia sulle importazioni di acciaio, pensato per proteggere l’industria siderurgica europea dalla sovracapacità globale. Il regolamento, adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026 sulla base della proposta della Commissione del 7 ottobre 2025, sostituisce le misure di salvaguardia del 2018, in scadenza il 30 giugno 2026. Le quote di acciaio importabile senza dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, il 47% in meno rispetto al 2024, mentre sulle quantità oltre soglia il dazio raddoppia dal 25% al 50%.
In sintesi
Il cuore dello scudo commerciale è la stretta sui volumi e sulle tariffe. Le quote di acciaio importabile in esenzione scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, contro i volumi più ampi del regime precedente, con un taglio del 47% rispetto ai contingenti del 2024. Una volta esaurita la quota, ogni tonnellata importata in più sconta un dazio del 50%, il doppio del 25% applicato fino a oggi. La misura punta a sottrarre il mercato europeo al ruolo di principale sbocco dell’eccesso di produzione mondiale, stimato in 721 milioni di tonnellate entro il 2027.
Dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono dimostrare il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato. Il requisito, noto come melt and pour, serve a impedire che produzioni in eccesso, in particolare di origine cinese, raggiungano il mercato europeo dopo un semplice transito o una lavorazione marginale in Paesi terzi, eludendo i dazi. Il periodo che separa l’avvio del regime dall’obbligo di tracciabilità lascia a operatori e dogane il tempo di adeguare le procedure. Restano esenti dalle misure i Paesi dello Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, comunque tenuti al requisito di fusione e colata.
Il nuovo regolamento prende il posto delle misure di salvaguardia introdotte nel 2018 (Reg. UE 2019/159), che scadono il 30 giugno 2026 dopo otto anni, il massimo consentito dalle regole europee e dell’Organizzazione mondiale del commercio. La differenza è di impianto, non solo di soglie: si passa da una salvaguardia temporanea a un quadro stabile contro la sovracapacità strutturale. La tabella riassume il confronto tra vecchio e nuovo regime.
| Salvaguardia 2018 | Nuovo regime dal 2026 | |
|---|---|---|
| Dazio oltre quota | 25% | 50% |
| Quote esenti da dazio | volumi più ampi, base di riferimento 2024 | 18,3 milioni di tonnellate l’anno, -47% |
| Tracciabilità dell’origine | non richiesta come fusione e colata | obbligo melt and pour dal 1° ottobre 2026 |
| Base e durata | Reg. UE 2019/159, in scadenza il 30 giugno 2026 | nuovo regolamento, applicazione dal 1° luglio 2026 |
Il quadro non è ancora del tutto chiuso. La Commissione deve adottare gli atti di esecuzione sull’allocazione delle quote per Paese e sulle prove documentali per la fusione e colata, e prosegue il negoziato con i partner commerciali per garantire la compatibilità della misura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per le imprese italiane che acquistano acciaio all’estero il cambiamento è diretto: quote più strette e dazio al 50% oltre soglia possono incidere su costi di approvvigionamento e tempi, e rendono più pesante l’onere documentale legato all’origine. La prima revisione complessiva degli effetti del regolamento è fissata a quattro anni dall’entrata in vigore.
La Commissione Europea ha autorizzato il FER X a regime da 23 miliardi di euro, il nuovo schema italiano di aiuti di Stato per sostenere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Il via libera riguarda nuovi impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con una capacità attesa di 37,15 GW, pari a circa il 48% dell’attuale potenza rinnovabile installata in Italia. La misura affianca il FER X Transitorio già attivo, senza sostituirlo: cambia la scala dell’intervento, con contratti per differenza bidirezionali della durata di 20 anni.
In sintesi:
Il FER X a regime è stato approvato da Bruxelles come regime italiano di aiuti di Stato per la nuova produzione elettrica rinnovabile. La misura sostiene impianti alimentati da fotovoltaico, eolico onshore, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, con l’obiettivo di aumentare la capacità pulita disponibile in rete entro il 2030.
Il regime rientra nella disciplina europea CISAF, il nuovo quadro sugli aiuti di Stato collegato al Patto per l’industria pulita. Per l’Italia, il valore industriale dell’intervento sta nella possibilità di accelerare nuova generazione rinnovabile su larga scala, riducendo nel tempo il legame tra produzione elettrica, gas importato e costo dell’energia.
Il FER X a regime segue il FER X Transitorio già aperto dal GSE per domande, tariffe e procedure di accesso agli incentivi. Il Transitorio presidia la prima fase applicativa, con regole già definite per impianti, scadenze e accesso al portale; il regime approvato dalla Commissione Europea riguarda invece lo schema strutturale, con dotazione da 23 miliardi e capacità incentivabile molto più ampia.
Il sostegno economico del FER X a regime sarà riconosciuto tramite contratti per differenza bidirezionali, con durata di 20 anni. Il meccanismo si basa su un prezzo di esercizio: quando il prezzo di mercato dell’elettricità è inferiore, lo Stato versa la differenza al produttore; quando il prezzo di mercato è superiore, il produttore restituisce la differenza.
Questo modello stabilizza i ricavi degli operatori e rende più prevedibile il rientro degli investimenti in nuovi impianti. La dotazione da 23 miliardi di euro indicata dalla Commissione deriva da stime sui prezzi futuri dell’energia: il costo netto potrà risultare inferiore se i prezzi di mercato saranno più alti delle previsioni.
La misura sostiene 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, con accesso diretto per gli impianti sotto 1 MW e procedure competitive per gli impianti di taglia superiore. La Commissione Europea indica quattro tecnologie ammesse: eolico onshore, energia solare, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.
La selezione delle tecnologie conferma il taglio industriale del provvedimento. Il FER X a regime concentra il sostegno su fonti mature, già in grado di contribuire alla produzione elettrica nazionale in tempi compatibili con gli obiettivi al 2030, evitando di disperdere risorse su soluzioni ancora lontane da una piena applicazione di mercato.
| Tecnologia | Tipo di sostegno previsto | Accesso agli incentivi |
|---|---|---|
| Solare | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Eolico onshore | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Idroelettrico | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Gas da depurazione | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
Il FER X a regime rafforza la produzione elettrica da fonti rinnovabili e può contribuire alla riduzione della dipendenza italiana dai combustibili fossili importati. Il beneficio atteso riguarda il sistema elettrico nel medio periodo: più capacità rinnovabile in rete significa maggiore diversificazione delle fonti e minore esposizione alla volatilità del gas.
Il collegamento con i prezzi dell’energia per le imprese italiane è diretto. Nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo elettrico all’ingrosso più alto tra i Paesi UE, con 116 euro/MWh contro una media europea di 85 euro/MWh; per le imprese, il prezzo è stato pari a 203 euro/MWh contro i 164 euro/MWh della media europea.
Il nuovo regime si inserisce nella traiettoria del PNIEC e degli obiettivi italiani sulle rinnovabili al 2030. Secondo la Commissione Europea, il FER X a regime contribuirà al target nazionale del 39,4% del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030.
Per il mercato elettrico italiano, la misura agisce su una soglia industriale molto più ampia rispetto agli incentivi transitori già aperti. Il punto centrale per imprese, investitori e operatori energetici sarà il calendario delle procedure applicative: tempi dei bandi, contingenti, prezzi di esercizio e criteri di selezione determineranno la velocità con cui i 37,15 GW potranno tradursi in impianti effettivi.
Il costo del lavoro di un dipendente è sensibilmente più alto della retribuzione che il lavoratore vede in busta paga: tra contributi previdenziali a carico del datore, premio INAIL e accantonamento del TFR, l’azienda sostiene un onere che supera la retribuzione lorda di circa il 38%. Sapere come si compone serve a valutare un’assunzione o costruire un preventivo, e per stimarlo sul proprio caso è disponibile un foglio di calcolo Excel scaricabile, che restituisce il costo annuo e mensile a partire dalla retribuzione lorda e dal numero di mensilità .
In sintesi:
Il costo del lavoro è la somma di quattro componenti: la retribuzione lorda, i contributi previdenziali a carico del datore, il premio assicurativo INAIL e la quota di TFR che matura ogni anno. La retribuzione lorda è il punto di partenza, diversa sia dal netto in busta paga sia dal costo finale: lo stipendio netto si ottiene sottraendo al lordo le imposte e i contributi a carico del lavoratore, mentre il costo aziendale si ottiene aggiungendo al lordo gli oneri a carico dell’impresa.
I contributi previdenziali a carico del datore sono la voce più rilevante, in media intorno al 29-30% della retribuzione lorda, con scostamenti legati al settore, alla dimensione aziendale e alla qualifica del lavoratore. Il premio INAIL dipende dalla lavorazione assicurata e oscilla molto, da poche frazioni di punto fino a oltre il 10% per le attività più rischiose. Il TFR è l’accantonamento che matura a favore del dipendente, pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 e va contabilizzato come costo di competenza dell’anno: il calcolo e l’accantonamento del TFR seguono regole proprie, distinte da quelle contributive.
La tredicesima fa sempre parte del costo del lavoro, perché è una mensilità aggiuntiva prevista dalla quasi totalità dei contratti collettivi e su di essa si calcolano contributi e TFR. Includerla non è una scelta ma una necessità di calcolo: ignorarla significa sottostimare il costo annuo di oltre l’otto per cento, trattando dodici mensilità invece di tredici. Per la sola gratifica natalizia è disponibile il calcolo della tredicesima.
La quattordicesima ha invece natura diversa, perché la prevedono solo alcuni CCNL, tra cui commercio, turismo e chimici. Per questo nel calcolo va trattata come variabile: chi opera in un settore che la riconosce conta quattordici mensilità , gli altri si fermano a tredici, e per la singola voce c’è il calcolo della quattordicesima. È la ragione per cui un simulatore corretto del costo del lavoro lascia il numero di mensilità come parametro modificabile, anziché fissarlo.
Con un’aliquota datoriale indicativa del 29,98%, un INAIL all’1% e il coefficiente di TFR, una retribuzione lorda di 30.000 euro su tredici mensilità produce questo quadro:
In questo caso l’incidenza degli oneri sopra la retribuzione lorda è di circa il 38%. Con la quattordicesima, lo stesso profilo sale a circa 48.300 euro l’anno. Cambiando l’aliquota datoriale o il tasso INAIL con quelli reali della propria posizione, il risultato si adatta al caso concreto.
Per stimare il costo sul proprio caso è disponibile un foglio di calcolo in formato Excel da scaricare e compilare. Si inseriscono la retribuzione lorda annua e il numero di mensilità , mentre l’aliquota contributiva, il tasso INAIL e il coefficiente di TFR sono parametri modificabili con valori predefiniti indicativi; il foglio restituisce il costo aziendale annuo e mensile e l’incidenza degli oneri sul lordo.
I parametri sono raccolti in una sezione dedicata e datata, così l’aggiornamento alle aliquote dell’anno in corso richiede di modificare poche celle. Il calcolo è una stima e non comprende premi, welfare, straordinari o costi una tantum, né eventuali esoneri contributivi: per il dato esatto sulla singola posizione resta il riferimento del consulente del lavoro.
Tre pronunce ravvicinate hanno riaperto la questione dei lavori ammessi sugli immobili condonati. Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 2848 del 9 aprile 2026 e n. 4155 del 22 maggio 2026) ha riconosciuto a questi edifici una piena legittimità urbanistica, equiparandoli di fatto alle costruzioni regolari; la Corte costituzionale (sent. n. 86 del 21 maggio 2026), a poche settimane di distanza, ha tenuto fermo il principio per cui la sanatoria straordinaria non cancella l’origine abusiva e non dà diritto a vantaggi volumetrici. Per chi possiede un immobile sanato conta capire dove finiscono gli interventi ammessi e dove iniziano le premialità precluse.
In sintesi
Le due giurisdizioni leggono in modo opposto la natura dell’immobile condonato. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001, l’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un edificio legittimamente assentito, ristrutturazione compresa. Con la successiva sentenza n. 4155 del 22 maggio 2026 ha spinto oltre, riconoscendo che i volumi condonati possono fungere da base di calcolo per successivi incrementi volumetrici, a meno che una norma specifica non lo vieti.
La Corte costituzionale ha tenuto la direzione contraria. Con la sentenza n. 86 del 21 maggio 2026, pronunciata sulla legge della Regione Sardegna n. 18/2025, ha ribadito che il condono edilizio è una misura straordinaria che non elide l’illiceità originaria e non legittima i benefici riservati agli immobili regolari. Il dato pesa anche sul piano cronologico: la pronuncia più aperta del Consiglio di Stato è arrivata il giorno dopo quella restrittiva della Consulta, segno che il contrasto non è ancora ricomposto.
Su un immobile condonato sono sempre ammessi i lavori che ne conservano l’integrità e la funzionalità senza aumento di volume o di superficie. Rientrano in questa fascia la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia che non produce nuovi volumi.
È la lettura coerente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2848/2026, dove le opere contestate erano interne e prive di incrementi di consistenza. Il quadro vale per gli immobili già definiti dal provvedimento di condono, perché nella fase in cui la domanda è ancora pendente i lavori in attesa di sanatoria sono limitati ai soli interventi conservativi urgenti. Su un immobile sanato, invece, il diritto del proprietario a intervenire poggia su uno stato legittimo consolidato dal titolo.
La demolizione e ricostruzione è ammessa quando il nuovo edificio rispetta la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. La stessa norma sarda dichiarata legittima dalla Consulta fa salva questa possibilità : l’immobile sanato non è congelato nella sua consistenza e può rinascere conforme, sganciato dalla vicenda del condono. Il limite scatta sulla forma dell’intervento, perché per gli edifici condonati non conformi alle norme urbanistiche non sono ammessi né gli incrementi volumetrici né la ricostruzione con sagoma diversa, e in zone omogenee A o di pregio la stessa demo-ricostruzione incontra restrizioni.
Gli immobili condonati non possono accedere a incrementi di cubatura, sopraelevazioni o premialità volumetriche fondati sulla consistenza sanata. È il cuore del divieto fissato dalla Corte costituzionale, che richiama i propri precedenti (sentt. n. 142/2024 e n. 24/2022) e qualifica la regola come principio dell’ordinamento. L’unica apertura è di natura eccezionale: l’art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011, come novellato dalla L. n. 199/2025, ammette premialità volumetriche per gli edifici condonati a fini di rigenerazione urbana, e la Consulta la legge come norma speciale che conferma la regola generale del divieto.
Sul mutamento di destinazione d’uso degli immobili condonati non c’è una soluzione univoca. L’art. 23-ter del DPR n. 380/2001, riformato dal Salva Casa (DL n. 69/2024, L. n. 105/2024), ha liberalizzato i cambi d’uso per gli immobili in stato legittimo, e la stessa sentenza n. 86/2026 ne ha confermato la portata di norma fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. Da qui una lettura che ammette il cambio di destinazione d’uso anche per gli edifici sanati, in quanto facoltà ordinaria e non beneficio edilizio. Una lettura opposta, fondata sul richiamo della Consulta alla sola conservazione della funzionalità , lo considera invece precluso. In assenza di un chiarimento, la verifica va fatta caso per caso sulla norma regionale e sullo strumento urbanistico applicabile.
Il quadro risultante distingue uno stato legittimo pieno ai fini conservativi e circolatori da uno stato limitato ai fini incrementativi. La tabella sintetizza cosa è pacifico, cosa è precluso e cosa è ancora conteso.
| Intervento | Ammissibilità | Riferimento |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Sempre ammessa | natura conservativa; CdS n. 2848/2026, Corte cost. n. 86/2026 |
| Restauro e risanamento conservativo | Sempre ammesso | natura conservativa; Corte cost. n. 86/2026 |
| Ristrutturazione senza nuovi volumi | Ammessa | CdS n. 2848/2026; art. 9-bis, c. 1-bis, DPR n. 380/2001 |
| Demolizione e ricostruzione conforme, stessa sagoma | Ammessa | norma Regione Sardegna confermata da Corte cost. n. 86/2026 |
| Demolizione e ricostruzione con sagoma diversa o in zone A | Limitata o preclusa per immobili non conformi | Corte cost. n. 86/2026 |
| Cambio di destinazione d’uso | Conteso | art. 23-ter DPR n. 380/2001; interpretazioni divergenti dopo Corte cost. n. 86/2026 |
| Premialità volumetriche, incrementi e sopraelevazioni | Precluse, salvo rigenerazione urbana | Corte cost. n. 86/2026; art. 5, c. 10, DL n. 70/2011 (L. n. 199/2025) |
Una previdenza complementare più inclusiva, flessibile ed efficace nella tutela dell’età anziana. È in questa cornice che il presidente della Covip Mario Pepe, nelle Considerazioni lette il 10 giugno alla Camera, ha promosso le novità della Legge di Bilancio 2026 sui fondi pensione, definendole una «vera riforma». Per l’autorità di vigilanza è un disegno organico che agisce insieme su adesione, investimento ed erogazione delle prestazioni, il cambio di indirizzo più ampio dalla riforma del 2005.
Per la Covip, la Legge di Bilancio 2026 è una vera riforma perché interviene insieme sulle fasi della vita di un fondo pensione: l’ingresso, l’investimento delle somme e l’incasso della prestazione. Le innovazioni, segnala Pepe, vanno nella direzione che la stessa Commissione aveva indicato come prioritaria un anno prima e avvicinano l’Italia alle esperienze internazionali più avanzate.
In tabella la sintesi delle novità e della lettura dell’autorità di vigilanza.
| Fase | Novità | Analisi Covip |
|---|---|---|
| Adesione | adesione automatica dei neoassunti dal 1° luglio | cambio di paradigma, platea più ampia |
| Investimento | linee life-cycle per le adesioni non esplicite | allineamento a OCSE e Commissione europea |
| Erogazione | rendita a durata definita, prelievi liberi, frazionata | sistema più aderente ai bisogni, attenzione alla complessità |
| Portabilità | contributo datoriale trasferibile dal 31 ottobre | effetti ancora difficili da valutare |
| Fisco | deducibilità fino a 5.300 euro | semplificazione più che ampliamento |
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i domestici, aderiscono in automatico alla previdenza complementare salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 1, commi 204-205, L. 199/2025). Parte da qui l’analisi di Pepe, che definisce la revisione del meccanismo un «cambio di paradigma»: l’adesione automatica dei neoassunti trasforma in regola ciò che prima era una scelta, e con il TFR confluisce anche il contributo del datore di lavoro e del lavoratore.
L’obiettivo, rileva il presidente, è superare l’inerzia decisionale che frena l’ingresso nei fondi pensione nei primi anni di lavoro, ampliare in modo strutturale la platea e rafforzare nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni, colmando il ritardo di adesione accumulato finora rispetto ai sistemi previdenziali più avanzati.
I numeri della Relazione 2026 confermano peraltro un sistema in salute, con iscritti e patrimonio in crescita e rendimenti dei fondi pensione sopra il TFR, base su cui poggia il giudizio del presidente.
I contributi e le quote di TFR di chi entra senza una scelta esplicita vengono ora indirizzati su linee di investimento life-cycle, calibrate su orizzonte temporale ed età dell’iscritto, al posto della linea garantita di default (art. 8, comma 9, dlgs 252/2005). Per Pepe è uno dei tratti più qualificanti del nuovo disegno, perché allinea l’Italia alle raccomandazioni di OCSE e Commissione europea sulle adesioni automatiche.
Il modello sposta l’iscritto tra comparti più o meno azionari seguendo le fasi della vita lavorativa, con maggiore esposizione quando l’orizzonte è lungo. Sul decennio le linee a più alto contenuto azionario hanno reso intorno al 5% medio annuo composto contro il 2,5% del TFR, e proprio questa distanza spiega la spinta dell’autorità verso profili meno prudenti per chi ha davanti molti anni di accumulo.
Accanto alla rendita vitalizia la riforma introduce la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata, e alza dal 50 al 60% la quota di montante incassabile in capitale. Sono soluzioni, osserva Pepe, accomunate dalla possibilità di modulare nel tempo l’uso del capitale accumulato e di indicare i beneficiari in caso di decesso, che rendono il sistema più aderente alle esigenze individuali.
L’autorità segnala però un rovescio della medaglia: nella prima applicazione la varietà delle opzioni può tradursi in complessità per chi deve scegliere. Da qui la richiesta ai fondi di un’informativa chiara su ciascuna soluzione e l’impegno della Covip a delineare un quadro iniziale semplice, perché la libertà in più non si trasformi in incertezza.
Sulla portabilità del contributo datoriale Pepe non si sbilancia: la misura consente a chi lascia un fondo negoziale di categoria di portarsi dietro anche il contributo dell’azienda, e l’autorità ne seguirà gli effetti, ancora difficili da prevedere data l’innovatività . La decorrenza è fissata al 31 ottobre 2026 (art. 1, comma 201, L. 199/2025), dopo lo slittamento deciso con la conversione del decreto PNRR (DL 19/2026 convertito in L. 50/2026).
Il tetto di deducibilità dei contributi alla previdenza integrativa dal periodo d’imposta 2026 salito a 5.300 euro dai precedenti 5.164,57, per Pepe è una semplificazione da arrotondamento più che come un reale ampliamento del beneficio, e indica come fronte più promettente il riporto agli anni successivi delle deduzioni non sfruttate dai lavoratori discontinui.
Oltre alla riforma in vigore, Pepe indica i prossimi fronti: un bonus per iscrivere i nuovi nati alla previdenza complementare, ancora allo stato di proposta, e l’integrazione tra fondi pensione, long-term care e sanità integrativa in un welfare unico. Per il presidente la stessa Covip potrebbe vigilare anche sul welfare integrativo, sul modello già sperimentato con i fondi pensione, mentre con il decreto PNRR nasce l’arbitro per le controversie previdenziali presso la Commissione.
Molte di queste idee erano già nelle proposte della Covip di un anno fa, oggi in buona parte diventate legge, segnale della direzione verso cui l’autorità spinge il secondo pilastro previdenziale.
Il mercato delle carte di pagamento offre soluzioni diverse per costi, servizi inclusi e modalità di utilizzo. Inoltre, le carte prepagate, di debito, di credito e carte conto non sono strumenti equivalenti: cambiano la provenienza delle somme utilizzate, i tempi di addebito, i requisiti richiesti dall’emittente e le operazioni disponibili.
Di seguito, il confronto dellle migliori carte di pagamento di giugno 2026 suddividendole per categoria: prepagate senza canone, carte con IBAN, soluzioni per l’estero e per gli under 18, carte di credito e di debito, prodotti per stipendio e pensione, carte per e-commerce, imprese, cashback, plafond elevati e spese condivise. Le classifiche tengono conto delle condizioni economiche dichiarate dagli operatori, dei limiti applicati e dei principali servizi inclusi. Promozioni, requisiti e commissioni possono essere modificati dagli emittenti: prima della richiesta è quindi opportuno consultare il foglio informativo e le condizioni contrattuali aggiornate del singolo prodotto.
Per individuare l’offerta più adatta occorre partire dall’uso prevalente: acquisti quotidiani, pagamenti online, viaggi, accredito dello stipendio o della pensione, spese familiari o professionali.
Il canone mensile o annuale è solo una delle voci da controllare. Una carta pubblicizzata come gratuita può prevedere costi per l’emissione o la spedizione, le ricariche, i prelievi ATM, i bonifici, il cambio valuta o il rilascio di carte aggiuntive. Al contrario, un piano a pagamento può risultare conveniente quando comprende prelievi senza commissioni, coperture assicurative, operazioni in valuta estera, carte virtuali, cashback o servizi destinati a più utenti. Il confronto deve quindi considerare il costo complessivo in base alle operazioni effettuate, non soltanto l’assenza di un canone.
Le carte prepagate consentono di spendere entro il saldo caricato e possono essere indicate per chi vuole separare una parte del denaro dal conto principale, controllare le spese o limitare l’esposizione negli acquisti online. Le versioni con IBAN permettono, secondo le condizioni previste dall’emittente, di ricevere bonifici e accrediti ed eseguire alcune operazioni tipiche di un conto. Non tutte, però, offrono gli stessi servizi: prima della scelta vanno verificati plafond, limiti di ricarica, domiciliazioni disponibili e condizioni applicate ai trasferimenti. Per gli accrediti è utile anche controllare la corretta intestazione e validità del codice IBAN associato alla carta.
Le carte di debito utilizzano direttamente la disponibilità presente sul conto collegato, mentre le carte di credito prevedono in genere un addebito successivo delle spese, entro il plafond concesso dall’emittente. Queste ultime possono offrire maggiore flessibilità , servizi assicurativi e tutele legate a viaggi o acquisti, ma richiedono spesso un controllo sul reddito o sull’affidabilità creditizia e possono avere costi più elevati. La distinzione tra carta di credito e carta di debito va considerata anche per prenotazioni alberghiere, noleggio auto, cauzioni e operazioni che richiedono una pre-autorizzazione.
Per chi utilizza la carta all’estero contano soprattutto il circuito accettato, le commissioni sui pagamenti e sui prelievi in valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio applicato e gli eventuali limiti mensili. Una carta multivaluta o con commissioni ridotte può essere vantaggiosa per chi viaggia spesso, ma le condizioni possono cambiare in base al piano sottoscritto, al giorno dell’operazione o al superamento delle soglie gratuite. Occorre inoltre valutare con attenzione l’eventuale conversione proposta direttamente dal terminale o dall’ATM.
Per gli acquisti online, oltre ai costi, assumono rilievo le notifiche in tempo reale, la possibilità di bloccare la carta dall’app, i limiti personalizzabili e la disponibilità di carte virtuali o temporanee. Nessuna funzione elimina completamente il rischio di frode: credenziali, codici di autorizzazione e dati della carta non devono essere comunicati in risposta a messaggi, telefonate o pagine raggiunte tramite link sospetti. Le frodi sulle carte prepagate e sui pagamenti digitali richiedono controlli regolari delle operazioni e il blocco immediato dello strumento in caso di utilizzi non riconosciuti.
Le esigenze cambiano anche in base al titolare. Per i minorenni sono disponibili carte con limiti configurabili, controllo del genitore e notifiche sulle transazioni. Coppie e famiglie possono valutare conti condivisi, carte aggiuntive e spazi separati per le spese comuni. Imprese e professionisti, invece, devono verificare il numero di carte comprese, i livelli di autorizzazione, l’esportazione dei movimenti e gli strumenti per documentare le spese. Le carte aziendali possono agevolare la tracciabilità , ma non sostituiscono fatture, ricevute e altri documenti richiesti ai fini contabili e fiscali.
Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto il 9 giugno 2026 un accordo provvisorio sull’introduzione di una nuova categoria di imprese nell’Unione, le Small Mid-Cap (SMC), le piccole imprese a media capitalizzazione collocate tra le PMI e le grandi aziende. L’intesa fissa la soglia a meno di 1.000 dipendenti, con fatturato annuo fino a 200 milioni di euro oppure totale di bilancio fino a 172 milioni, ed estende a queste imprese una serie di semplificazioni finora riservate alle PMI.
L’accordo fa parte del quarto pacchetto Omnibus di semplificazione proposto dalla Commissione europea nel maggio 2025. È un’intesa politica tra i negoziatori, che deve ancora essere approvata formalmente da Parlamento e Consiglio prima di diventare legge.
In sintesi
Le Small Mid-Cap sono le imprese che superano i parametri della definizione di PMI europea, cioè le 250 unità di lavoro annue, ma sono sotto la nuova soglia delle SMC: meno di 1.000 dipendenti, con fatturato fino a 200 milioni o bilancio fino a 172 milioni di euro. Nel negoziato i parametri sono stati alzati rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che indicava 750 dipendenti, 150 milioni di fatturato e 129 milioni di bilancio.
In Italia questa fascia coincide in larga parte con le medie imprese strutturate: manifatturiero, servizi industriali, aziende familiari di seconda o terza generazione che hanno raggiunto la scala critica senza la complessità di una multinazionale.
Il meccanismo che la categoria SMC punta a correggere è il cliff-edge, il bordo del precipizio normativo. Oltre i 249 dipendenti un’impresa subisce un salto immediato di obblighi su privacy, rendicontazione finanziaria, due diligence ambientale e accesso ai mercati di capitali, tutto dal giorno dopo l’assunzione che porta oltre soglia. La transizione non è graduale.
Il risultato è una distorsione documentata: alcune imprese frenano le assunzioni o si ristrutturano per non superare formalmente la soglia PMI. La categoria SMC non cancella gli obblighi delle grandi imprese, e introduce una fascia intermedia con oneri proporzionati alla dimensione reale.
L’accordo estende alle SMC esenzioni e semplificazioni finora riservate alle PMI, su cinque fronti.
L’obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento viene limitato ai soli trattamenti ad alto rischio per i diritti degli interessati; per le attività ordinarie l’adempimento cade.
Le SMC accedono ai mercati di crescita per le PMI e a regole semplificate per la redazione del prospetto informativo. Un prospetto completo può costare decine o centinaia di migliaia di euro: il formato semplificato fa risparmiare circa 20.000 euro per operazione, con un beneficio complessivo stimato in 12,7 milioni di euro.
Sale la soglia di fatturato che esonera dalle indagini di due diligence sulla filiera delle materie prime critiche, portata fino a 200 milioni di euro, e si riduce la frequenza di aggiornamento delle politiche di controllo, ogni cinque anni invece di tre.
L’obbligo di registrazione nel portale F-gas viene alleggerito per le imprese intermedie, e le SMC ottengono accesso agevolato agli sportelli di assistenza nei procedimenti anti-sovvenzioni e antidumping.
L’accordo provvisorio deve prima essere approvato formalmente da Parlamento e Consiglio. Dopo l’adozione, il pacchetto si articola in due atti con tempi diversi: il regolamento si applica 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, mentre per la direttiva gli Stati membri hanno 15 mesi per il recepimento negli ordinamenti nazionali. Il riferimento tecnico per la definizione è la Raccomandazione della Commissione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025.
Per le imprese italiane nella fascia interessata il momento utile è ora: verificare se la struttura rientra nei parametri SMC e valutare in anticipo quali obblighi si alleggeriranno, a partire dall’accesso semplificato ai mercati di capitali.
Da oggi, 15 giugno 2026, i professionisti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione possono vedersi dirottare il compenso all’Agente della riscossione se hanno cartelle esattoriali scadute per un ammontare complessivo di almeno 5.000 euro: la PA versa direttamente ad AdER fino a concorrenza del debito e liquida al professionista solo l’eventuale eccedenza. La verifica preventiva scatta su qualsiasi importo del compenso, anche sotto i 5.000 euro; il blocco però opera solo oltre quella soglia di debito.
Lo prevede il comma 725 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del DPR 602/1973. La soglia di 5.000 euro è stata ripristinata dall’articolo 2-ter della legge 88/2026, di conversione del decreto fiscale (DL 38/2026), che ha corretto la versione iniziale riferita a cartelle di qualsiasi importo. Le istruzioni procedurali sono nella circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026, rivolta agli uffici giudiziari e, per estensione, all’intera PA.
In sintesi
La disciplina generale sui pagamenti PA, contenuta nel comma 1 dell’art. 48-bis DPR 602/1973, impone alle amministrazioni di verificare la presenza di cartelle solo quando il pagamento supera i 5.000 euro; sotto questa soglia la PA paga senza controlli. In caso di inadempienza accertata sospende il pagamento per sessanta giorni e segnala ad AdER, che avvia il recupero. Per i professionisti il comma 1-ter cambia due elementi: la verifica scatta su qualsiasi importo del compenso, e in presenza di un debito rilevante il pagamento viene dirottato subito all’agente della riscossione, fino a concorrenza, con liquidazione al professionista della sola quota eccedente. La soglia di rilevanza del debito, dopo la correzione del decreto fiscale, è di 5.000 euro complessivi.
La regola si applica ai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, la categoria fiscale che include tutti gli esercenti arti e professioni. La circolare del Ministero della Giustizia elenca a titolo esemplificativo:
Anche il patrocinio a spese dello Stato rientra nella verifica: la circolare lo chiarisce esplicitamente, chiudendo lo spazio a interpretazioni contrarie.
L’ufficio contabile competente, per gli uffici giudiziari lo Sportello Spese di Giustizia, esegue la verifica telematica sulla posizione debitoria del professionista prima di pagare. Se le cartelle scadute raggiungono i 5.000 euro complessivi, l’ufficio procede così:
La differenza rispetto al meccanismo ordinario è netta: lo scomputo è immediato e automatico, senza i sessanta giorni di sospensione e senza la fase di segnalazione che precede le procedure esecutive.
L’aspetto più insidioso riguarda la retroattività di fatto: le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, a prescindere dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal periodo in cui la prestazione è stata svolta. Anche i compensi maturati nel 2025 o nei primi mesi del 2026, se liquidati da oggi, passano per la verifica e l’eventuale scomputo.
Un professionista che ha fatturato alla PA mesi fa e attende la liquidazione può vedersi decurtare il compenso per cartelle che nulla hanno a che fare con quella prestazione, quando l’esposizione a ruolo supera i 5.000 euro.
L’Unione Nazionale Avvocati ha promosso un ricorso al TAR Lazio contro la circolare del 17 marzo, con questione di legittimità costituzionale sullo stesso comma 725. Il ripristino della soglia di 5.000 euro con il decreto fiscale ha attenuato l’effetto sui microdebiti; per le associazioni professionali il nodo dell’esistenza di una disciplina speciale per i soli professionisti è ancora aperto, e l’esito del contenzioso può modificare il quadro.
Per i professionisti con crediti verso la PA e cartelle pendenti, la prima mossa è verificare la propria situazione debitoria sul portale di AdER, in area riservata con SPID o CIE: l’estratto di ruolo dà il quadro aggiornato delle cartelle notificate e non saldate, e una funzione recente consente di richiedere entro 24 ore il Prospetto unico nazionale con le pendenze su tutto il territorio.
La seconda, quando il debito supera i 5.000 euro e non è possibile saldarlo subito, è rateizzare: un piano di dilazione in corso e con le rate pagate evita di risultare inadempienti ai fini della verifica. Chi aveva aderito alla Rottamazione quinquies entro il 30 aprile e mantiene i pagamenti in regola si trova in posizione protetta, a condizione che la definizione sia attiva al momento della verifica.