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Con la circolare INPS 19/2026 l’Istituto fornisce le istruzioni applicative sulle pensioni 2026 e chiarisce i dubbi interpretativi sulle novità della Manovra 2026 in tema pensionistico. Il provvedimento fa luce sugli aspetti procedurali di APE Sociale, maggiorazioni sociali e incentivo al posticipo del pensionamento (Bonus Maroni o Giorgetti). Nella stessa circolare si ufficializza anche lo stop a Opzione Donna, a Quota 103 e alla possibilità di valorizzare i versamenti alla previdenza complementare ai fini dell’importo soglia previsto dalla legge Fornero.
La proroga dell’APE Sociale 2026 è contenuta nel comma 162 della legge 199/2025. A chi matura il requisito entro il 31 dicembre 2026, consente l’accesso a questa forma di accompagnamento fino alla pensione. Servono 63 anni e cinque mesi di età , 35 anni di contributi e l’appartenenza a una delle quattro categorie di aventi diritto: disoccupati involontari che hanno completamente terminato di percepire il sussidio spettante, caregiver, lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, addetti a mansioni gravose. Tutti i dettagli sui requisiti sono contenuti nei commi da 179 a 186 della legge 232/2016.
«Considerato che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 senza l’introduzione di alcuna modifica normativa – chiarisce l’INPS -, per l’istruttoria delle domande si confermano le indicazioni già fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia» e, in particolare, con la circolare 35/2024 e 53/2025. In sintesi, la procedura è analoga a quella degli anni scorsi.
Prima si presenta istanza di riconoscimento delle condizioni, poi domanda vera e propria. L’istanza di riconoscimento del requisito va presenta entro le seguenti date:
La maggiorazione sociale è regolata dall’articolo 38 della legge 448/2001. Spetta alle persone con almeno 70 anni di età e reddito annuo inferiore a 6.713,98 euro, soglia stabilita dalla Manovra 2026. L’aumento, disposto dal comma 179 della Manovra, è pari a 20 euro al mese, spettante dal 1° gennaio 2026. L’INPS procede d’ufficio al versamento di tale somma integrativa.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, ossia il Bonus Maroni 2026 (noto come Bonus Giorgetti) è una misura prevista inizialmente dal comma 286 della legge 197/2022. La Manovra 2026 lo applica a coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata (42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e dieci mesi per le donne). Lo strumento consente di rinunciare a versare i contributi a proprio carico del lavoratore facendoseli riconoscere direttamente in busta paga. Il vantaggio è che la somma non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse.
Spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla Quota 103 oppure a coloro che entro il 31 dicembre 2026 raggiungono il requisito per la pensione anticipata.
Il chiarimento sul Bonus Maroni/Giorgetti deriva dal fatto che la Quota 103 non è stata prorogata e quindi la possono utilizzare solo coloro che ne hanno maturato il diritto entro fine 2025. Nessuna proroga neppure per l’Opzione Donna, resta accessibile solo per le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Di fatto, la flessibilità in uscita nel 2026 è ridotta all’APE Sociale. Ai fini del calcolo della pensione, si accompagna a forme strutturali di pensione agevolata (usuranti, precoci, ecc.) e alle regole ordinarie della Legge Fornero.
Il comma 195 della Manovra ha abrogato le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 anno in relazione alla possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo-soglia pensione richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo. La misura abrogata non è più applicabile neppure nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta nella domanda di pensione.
Non tutte le operazioni incidono sul Concordato Preventivo Biennale. E non tutte le variazioni di reddito fanno decadere il regime. Con cinque risposte ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate delimita con precisione i confini oltre i quali scattano le cause di cessazione e le componenti che possono modificare il reddito concordato  concentrandosi piuttosto sulla tenuta del regime nel corso del biennio.
Nel primo caso esaminato (interpello n.45/2026) l’Agenzia chiarisce quando la partecipazione a un’associazione tra professionisti può impedire l’accesso al CPB. La causa di esclusione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024 opera solo se ricorrono contestualmente:
Se le attività sono distinte e i bienni non coincidono, l’adesione resta valida. L’esclusione non si estende oltre i casi espressamente previsti.
Uno dei chiarimenti più interessanti (interpello n.46/2026) riguarda l’affitto o ramo d’azienda. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che non si tratta di una causa di cessazione del CPB. L’articolo 21 del decreto istitutivo individua in modo tassativo le operazioni straordinarie che fanno venire meno il regime, ossia:
L’affitto d’azienda, qualificato come operazione gestionale ordinaria, non altera la soggettività fiscale né la struttura reddituale in modo assimilabile alle fattispecie indicate. Il regime quindi permane.
Diversa la soluzione (interpello n.47/2026) per la sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’Ordine. In questo caso si rientra tra le circostanze eccezionali previste dall’articolo 19 del Dlgs n. 13/2024 e dal decreto MEF 14 giugno 2024.
Non conta la durata della sospensione ma lo scostamento: se il reddito effettivo si riduce oltre il 30% rispetto a quello concordato, il CPB cessa nel periodo d’imposta interessato. Venendo meno anche i benefici premiali collegati al regime, si ricade direttamente nei profili di cessazione senza necessità di effettuare una revoca.
Un chiarimento ulteriore (interpello n.48/2026) riguarda poi l’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a prezzo inferiore al valore nominale. Anche se il differenziale positivo è imponibile secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, non rientra tra le variazioni tassativamente ammesse dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024. Pertanto, non modifica il reddito concordato né la base IRAP oggetto di proposta.
Nell’ultimo caso trattato (interpello n.49/2026), ossia quello delle somme percepite a seguito di accordo transattivo, l’AdE qualifica tali voci come sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Queste componenti determinano una variazione in aumento del reddito oggetto di concordato e del valore della produzione netta, incidendo direttamente sull’equilibrio del biennio.
In conclusione, il quadro che emerge alla luce dei cinque nuovi interpelli sul CPB è chiaro: fuori dalle ipotesi previste dal legislatore, il regime resta fiscalmente in piedi.
Il mercato delle auto usate continua a registrare volumi nettamente superiori rispetto al nuovo. A gennaio 2026 i passaggi di proprietà sono stati 203 ogni 100 nuove immatricolazioni. Il dato, diffuso dall’Automobile Club d’Italia attraverso il bollettino ACI Auto-Trend su base PRA, evidenzia però un calo del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2025.
Nonostante la flessione, l’usato rimane il canale principale di accesso all’automobile. La scelta del segmento e dell’alimentazione incide in modo determinante sul costo complessivo nel tempo.
I SUV restano tra i modelli più ricercati nel mercato dell’usato. Sul fronte delle motorizzazioni, la preferenza si concentra ancora su diesel e benzina. Il diesel si conferma indicato per percorrenze elevate e utilizzo extraurbano, grazie a consumi più contenuti. La benzina risulta più coerente con un impiego urbano o misto, dove la minore complessità meccanica può tradursi in costi di manutenzione più contenuti.
Il prezzo iniziale non è l’unico parametro da considerare. Prima dell’acquisto è utile verificare:
Attraverso l’applicazione messa a disposizione da UNRAE è possibile controllare eventuali richiami di sicurezza inserendo il numero di telaio. Una verifica preventiva riduce il rischio di interventi straordinari successivi all’acquisto.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni avviene in via automatica, senza necessità di presentare istanza al datore di lavoro. Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l’anno in corso, confermando anche il limite di reddito di 40.000 euro percepito nel 2025 come requisito d’accesso alla misura per i dipendenti del settore privato.
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali applicata su un limite massimo di 1.500 euro lordi annui. Il beneficio riguarda le somme corrisposte in attuazione dei CCNL per:
Il tetto di 1.500 euro agisce come una franchigia: qualora il lavoratore percepisca indennità superiori, la tassazione del 15% resta valida per i primi 1.500 euro, mentre la quota eccedente viene assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF. In questo calcolo non confluiscono i premi di risultato e le partecipazioni agli utili, che godono dell’aliquota ridotta all’1%.
Il beneficio non si estende a ogni forma di lavoro supplementare. L’imposta sostitutiva è preclusa per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario che non sia contestualmente festivo o notturno. Risultano esclusi dall’agevolazione:
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli importi aggiuntivi collegati a istituti previsti dal CCNL, quali:
Lo straordinario prestato in ore diurne e feriali rimane dunque soggetto alle aliquote IRPEF ordinarie.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica (CU) per i redditi 2025, il dipendente deve attestare per iscritto il reddito conseguito l’anno precedente. Tale adempimento può essere assolto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o consegnando le CU dei rapporti di lavoro precedenti.
I datori di lavoro provvedono al versamento dell’imposta sostitutiva utilizzando i codici tributo dedicati, tra cui il codice 1076 per il modello F24. È sempre garantita al lavoratore la facoltà di rinunciare alla tassazione agevolata tramite comunicazione scritta, opzione che può rivelarsi vantaggiosa per salvaguardare la capienza necessaria a sfruttare le detrazioni fiscali ordinarie. I lavoratori privi di sostituto d’imposta possono recuperare il beneficio direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.
Le nuove disposizioni sulle flat tax lavoro notturno e festivi si integrano con il regime agevolativo per gli incrementi legati ai incrementi retributivi per rinnovo CCNL, pur mantenendo binari applicativi distinti.
La firma è arrivata. Con la sottoscrizione pubblicata da ARAN è stato chiuso il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, che riguarda circa 430.000 dipendenti di enti locali, province, città metropolitane, Camere di commercio e aziende pubbliche. Nello stesso giorno è stato sottoscritto anche il contratto dell’Area Funzioni Locali, che interessa dirigenti e segretari comunali e provinciali.
Il contratto copre il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Gli enti dovranno ora procedere alla liquidazione degli arretrati maturati nel triennio, secondo le proprie procedure contabili interne.
Il dato che interessa di più riguarda l’aumento medio in busta paga: per il personale del comparto l’incremento è pari a 136,76 euro lordi al mese su tredici mensilità , corrispondente al 5,78% del monte salari 2021. Con l’integrazione dello 0,22% destinata al trattamento accessorio, l’aumento medio complessivo si colloca attorno ai 140 euro mensili.
L’incremento è strutturale e si applica alle retribuzioni tabellari del personale non dirigente. L’importo effettivo varia in base all’inquadramento e alla posizione economica individuale, ma la percentuale di incremento è uniforme sul monte salari di riferimento.
Per l’Area Funzioni Locali, che comprende dirigenti e segretari comunali e provinciali, l’aumento medio mensile si attesta intorno ai 444 euro. Per gli incarichi di Elevata Qualificazione viene inoltre innalzato fino a 22.000 euro il limite massimo della retribuzione di posizione.
L’importo effettivo varia in base all’inquadramento e alla posizione economica individuale, ma la percentuale di aumento è uniforme sul monte salari di riferimento.
Gli arretrati riguardano il periodo 2022-2024 e saranno liquidati dagli enti nei cedolini successivi alla sottoscrizione definitiva, compatibilmente con i tempi di aggiornamento dei sistemi stipendiali. L’accredito avverrà quindi nei mesi immediatamente successivi alla registrazione del contratto e al recepimento negli atti di bilancio.
Oltre agli aspetti economici, il rinnovo introduce alcune misure organizzative che incidono sulle condizioni di lavoro:
Con la sottoscrizione sia del comparto sia dell’area dirigenziale si chiude definitivamente il percorso di rinnovo per il triennio 2022-2024. Il rinnovo rientra nel quadro più ampio dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, con effetti economici diretti per il personale degli enti territoriali e per la dirigenza.
Ora la fase operativa passa ai singoli enti, chiamati ad applicare gli incrementi retributivi e recepire le disposizioni contrattuali nei propri atti interni.
Le denunce di infortuni sul lavoro tornano a crescere. Il quadro provvisorio diffuso dall’INAIL sul 2025 registra un aumento dei casi rispetto all’anno precedente, con un incremento che riguarda sia gli incidenti avvenuti durante l’attività lavorativa sia quelli nel tragitto casa-lavoro. In crescita anche le malattie professionali, con un’accelerazione delle segnalazioni soprattutto nei settori dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura.
Le denunce di infortuni sul lavoro tornano a crescere. Nel 2025 quelle presentate all’INAIL sono state 597.710, contro le 589.571 del 2024, con un incremento dell’1,4%. L’aumento riguarda sia i lavoratori (+1,0%) sia gli studenti (+3,8%). Gli infortuni in sede crescono in misura contenuta (+0,5%) mentre risultano più marcati gli incrementi degli infortuni in itinere, passati da 96.835 a 99.939 (+3,2%). L’incidenza degli eventi nel tragitto casa-lavoro sul totale delle denunce sale così dal 18,9% al 19,3%.
Le lavoratrici rappresentano il 32,2% del totale degli infortuni in occasione di lavoro e registrano un incremento del 2,0%, mentre per gli uomini si osserva una lieve flessione (-0,2%). Per Paese di nascita l’andamento è divergente: le denunce riferite a lavoratori nati in Italia diminuiscono dello 0,5%, mentre per i lavoratori nati all’estero aumentano del 3,7%, con un’incidenza salita dal 23,5% al 24,3% del totale. Tra le nazionalità con incrementi percentuali più marcati figurano tunisini, egiziani e bangladesi.
Le denunce per infortuni in itinere sfiorano quota 100mila nel 2025. Quasi la metà riguarda donne (circa 48mila casi), per le quali un infortunio su quattro è legato agli spostamenti casa-lavoro (26,4%), contro il 15% degli uomini. Per gli studenti le quasi 81mila denunce segnano un +3,8%, trainato dalle scuole paritarie (+13,9%).
Le Regioni con quota di infortuni in itinere superiore alla media nazionale (19%) sono Lazio (26%), Piemonte (23%), Liguria e Lombardia (22%).
I dati INAIL mostrano che gli infortuni mortali si concentrano prevalentemente in alcuni comparti produttivi caratterizzati da maggiore esposizione a rischio fisico e ambientale. Tra i settori con l’incidenza più elevata figurano le costruzioni, l’agricoltura, i trasporti e magazzinaggio e alcune attività dell’industria manifatturiera. Nelle costruzioni il rischio è legato soprattutto a cadute dall’alto e utilizzo di macchinari, mentre in agricoltura incidono ribaltamenti di mezzi e lavoro in ambienti isolati. Nei trasporti pesa in modo rilevante la componente degli incidenti stradali, che si riflette anche nell’aumento degli infortuni in itinere.
I dati si inseriscono nel quadro della responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, tema centrale nel sistema di prevenzione e tutela.
Per gestione assicurativa, gli infortuni in occasione di lavoro crescono nell’Industria e servizi e nel Conto Stato dipendenti (+0,7%), mentre l’Agricoltura registra una diminuzione del 2,1%. Nel dettaglio settoriale, il comparto manifatturiero mostra una lieve flessione (-0,5%), mentre le Costruzioni segnano un aumento del 3%. Nel terziario crescono Commercio (+2,1%) e Sanità (+1,6%), mentre migliorano Trasporti e magazzinaggio (-1,2%) e Servizi alle imprese (-1,4%).
A livello territoriale Centro e Isole registrano aumenti vicini al 3%, il Nord-Ovest segna una diminuzione (-1,4%) e Nord-Est e Sud risultano sostanzialmente stabili. Spicca il dato del Lazio (+11,7%), seguito dalla Provincia autonoma di Bolzano (+6,6%) e dalla Sicilia (+4,2%).
Le denunce di malattia professionale registrano un incremento dell’11,3% rispetto al 2024. Le gestioni maggiormente coinvolte sono industria e servizi (75,8%) e agricoltura (68,7%). Le patologie più frequentemente denunciate riguardano l’apparato osteomuscolare e il tessuto connettivo. Seguono disturbi del sistema nervoso, dell’orecchio e dell’apofisi mastoide.
I dati INAIL si riferiscono alle denunce presentate e non coincidono necessariamente con i casi riconosciuti. Le statistiche forniscono una fotografia dell’andamento delle segnalazioni, che può essere influenzato anche da una maggiore consapevolezza dei lavoratori e da controlli più estesi.
Il quadro provvisorio consente comunque di individuare una tendenza: crescono gli eventi collegati alla mobilità quotidiana e aumentano le patologie correlate a carichi fisici e ripetitivi.
L’incremento delle denunce di malattie professionali conferma una dinamica osservata negli ultimi anni nel contesto più ampio della sicurezza sul lavoro, in particolare per le patologie muscolo-scheletriche. Parallelamente, l’aumento degli infortuni in itinere evidenzia un peso crescente della mobilità lavorativa nel computo complessivo degli eventi denunciati.
I dati saranno consolidati nella relazione annuale INAIL, che offrirà un’analisi dettagliata per settore, territorio e fascia d’età .
Nelle ultime settimane, sul tema Sanremo, si è aperta una discussione attorno alla presenza, tra i brani in gara al Festival, di canzoni con titoli già utilizzati in passato. Secondo quanto riportato dalla stampa, 19 brani su 30 avrebbero titoli coincidenti con opere già pubblicate.
La questione dei titoli uguali a Sanremo, tuttavia, non riguarda la censura delle canzoni né un presunto potere di SIAE di cambiare o bloccare arbitrariamente i titoli dei brani in gara.
L’intervento di SIAE non scatta per la semplice coincidenza di un titolo, che è di per sé lecita. Si attiva invece quando qualcuno deposita in modo sistematico opere con lo stesso titolo di brani molto noti, già presenti nel repertorio, nella speranza che – quando quei brani vengono eseguiti – venga indicato solo il titolo e i compensi finiscano all’opera depositata successivamente anziché a quella effettivamente suonata.
Si tratta quindi di misure che operano esclusivamente nei confronti degli iscritti SIAE, non di interventi sull’esecuzione artistica o sulla partecipazione a manifestazioni come il Festival.
Il dibattito che si è creato attorno al tema dei “titoli confusori†a Sanremo ha fatto emergere l’interrogativo: SIAE può bloccare un brano solo perché ha un titolo uguale o simile a un altro?
La risposta è no. E non solo per un limite giuridico, ma anche perché non è questo il ruolo di un organismo di gestione collettiva come SIAE.
SIAE non nasce per censurare o intervenire sulla creatività artistica. Esiste per garantire che il valore generato dalla musica degli autori e degli editori che le hanno affidato il mandato venga riconosciuto e distribuito correttamente a chi ne ha diritto, assicurando al tempo stesso agli utilizzatori – organizzatori, broadcaster, imprese – un sistema chiaro e affidabile di gestione dei diritti.
Proprio per questo, l’omonimia di un titolo non è di per sé un problema e non rappresenta un motivo di blocco. Oggetto del monitoraggio di SIAE sono invece i tentativi fraudolenti, reiterati e sistematici, di ingannare gli utilizzatori con titoli confondenti e di danneggiare gli autori legittimi, al fine di accaparrarsi royalties non spettanti. Il tema, quindi, non è il titolo in sé, ma la tutela dell’equilibrio tra creatività , correttezza dei pagamenti e protezione degli aventi diritto.
In Italia, il titolo di un’opera è tutelato solo se ha carattere distintivo e non genera confusione con opere dello stesso genere, come previsto dalla legge sul diritto d’autore.
Non esiste quindi una tutela automatica del titolo in quanto tale: perciò, è perfettamente possibile che esistano più brani con lo stesso titolo, anche nello stesso repertorio purché ciò non comporti un rischio concreto di confusione tra le opere.
Esempi, storici e attuali in gara a Sanremo, non mancano: “Nel blu dipinto di bluâ€, ma anche “Prima o poiâ€Â e “Resta con meâ€, titoli ricorrenti nella musica italiana.
Dunque, il punto non è l’esistenza di titoli omonimi. Il punto sono i depositi fraudolentemente reiterati e sistematici, nel tentativo di generare confusione nella distribuzione dei proventi, che vengono adeguatamente monitorati da SIAE a tutela degli aventi diritto.
Il Regolamento SIAE, all’art. 34, non si limita ai “titoli ugualiâ€, ma fa riferimento a qualsiasi situazione idonea a generare confusione, anche solo potenziale.
L’art. 34, infatti, non riguarda esclusivamente l’identità letterale del titolo, ma ogni elemento del deposito che, valutato nel contesto complessivo e anche alla luce del comportamento reiterato dell’associato, possa risultare idoneo a generare confusione nel repertorio e nella successiva fase di identificazione delle opere. La valutazione non è quindi meramente formale, ma sostanziale e contestuale.
Le attività di controllo sulle opere confusorie non sono un’iniziativa isolata di SIAE, ma si inseriscono nel quadro delle linee guida CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e dei Compositori, che prevedono standard condivisi a livello internazionale, per garantire l’integrità del repertorio, la qualità dei metadati e la corretta distribuzione dei proventi, anche a livello transnazionale.
È sbagliato quindi affermare che l’art. 34 del Regolamento SIAE riguardi solo i ‘titoli uguali’. La norma, oltre a riferirsi – come già detto – a qualsiasi situazione idonea a generare confusione, anche potenziale, consente verifiche anche successive al deposito, quali la sospensione cautelare dei conti e il recupero di somme indebitamente percepite, nell’ambito del rapporto associativo e delle regole interne che disciplinano la gestione collettiva.
Depositare un titolo simile o uguale quindi è consentito. La libertà creativa non viene messa in discussione.
L’intervento si attiva solo quando emerge un comportamento sistematico e anomalo, tale da poter alterare l’integrità del repertorio e la corretta distribuzione dei proventi, non la semplice coincidenza dei titoli tra due opere.
L’intervento previsto dall’art. 34 va letto in questa prospettiva: non come limite alla creatività , ma come strumento di tutela dell’esattezza distributiva.
Il Festival di Sanremo non è in discussione.
La normativa non mira a impedire l’esecuzione di un brano con titolo omonimo. Mira a garantire:
Le linee guida CISAC, a livello internazionale, impongono standard condivisi proprio per evitare errori nella circolazione transnazionale dei diritti.
Per una PMI del settore musicale – editore indipendente, etichetta, produttore, organizzatore di eventi – la gestione corretta dei metadati non è un dettaglio burocratico.
È una questione economica, perché i compensi possono essere attribuiti erroneamente, la ripartizione può risultare distorta e gli aventi diritto possono subire un danno diretto.
La falsa programmazione e i depositi strumentali non sono irregolarità formali: alterano il flusso dei diritti, sottraendo risorse ai reali titolari.
In un mercato sempre più digitale e automatizzato, la qualità dei dati rappresenta un asset strategico tanto quanto il catalogo.
Un punto spesso frainteso è questo: l’emersione di casi di verifica dimostrerebbe un sistema inefficiente.
In realtà  l’individuazione di comportamenti anomali è resa possibile da sistemi di analisi avanzati:
L’analisi non si limita alla coincidenza tra titoli, ma considera l’insieme dei dati dichiarativi, la quantità dei depositi, la loro reiterazione nel tempo e l’impatto potenziale sulla fase di identificazione e ripartizione.
Non si tratta quindi di un problema di “algoritmo più o meno performanteâ€, ma della capacità di analizzare il contesto complessivo dei depositi e di individuare eventuali condotte sistematiche idonee a generare distorsioni nella ripartizione dei diritti.
Intercettare anomalie significa che il sistema funziona.
E tutela non solo chi ha depositato prima un titolo simile, ma anche chi deposita in buona fede e rischierebbe di essere penalizzato da confusione nei dati.
In questi casi, l’intervento non ha nulla a che vedere con la censura: riguarda l’integrità economica del sistema e la tutela degli aventi diritto.
Accanto ai controlli in fase di deposito, esiste un ambito distinto ma altrettanto importante: la verifica della corretta dichiarazione nei borderò, cioè nei programmi musicali relativi agli eventi aperti al pubblico. Anche in questo caso, l’obiettivo non è sanzionare la creatività , ma garantire che la ripartizione avvenga sulla base delle effettive utilizzazioni dichiarate dagli organizzatori, come richiesto dalla normativa sulla gestione collettiva.
Un fenomeno parallelo a quello delle omonimie strumentali è infatti l’alterazione fraudolenta dei borderò: dichiarare l’esecuzione di brani che in realtà non sono stati suonati, con il rischio di incidere indebitamente sulla ripartizione delle royalties.
È su questo piano — quello della dichiarazione e non del deposito — che SIAE si avvale di tecnologie basate su algoritmi avanzati, come il brevetto Programmi Puliti, sviluppato per intercettare anomalie nei programmi musicali e prevenire possibili distorsioni nella distribuzione dei proventi.
È fondamentale distinguere tra libertà di scegliere un titolo e responsabilità nella gestione del deposito.
La libertà creativa rimane intatta. Nessuno vieta di chiamare una canzone con un titolo già esistente.
Ma il sistema dei diritti d’autore si fonda su una responsabilità condivisa tra autori, editori, utilizzatori e organismo di gestione collettiva. Ogni passaggio serve a garantire che il valore generato dalla creatività sia trasferito correttamente a chi l’ha prodotta.
Il dibattito sui titoli omonimi a Sanremo rischia di ridurre una materia complessa a una polemica superficiale.
Avere lo stesso titolo non è vietato e non comporta automaticamente alcun blocco. L’intervento non scatta per mera omonimia ma solo quando emergono comportamenti che possono generare confusione sistemica e incidere sulla corretta distribuzione dei diritti.
In un ecosistema creativo che coinvolge migliaia di imprese e professionisti, la trasparenza del flusso economico è un presupposto di sostenibilità .
Deve essere chiaro quindi che non è una questione di censura. È una questione di equilibrio tra creatività e responsabilità , tra libertà artistica e correttezza dei processi.
Perché tutelare la creatività significa anche garantire che il suo valore venga riconosciuto e trasferito in modo corretto a chi la genera.
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha pubblicato la sua valutazione della Legge di Bilancio 2026, concentrandosi sull’andamento del deficit nel triennio e sulla sostenibilità delle misure introdotte. L’analisi evidenzia come le coperture 2026 derivano per oltre il 20% da minori spese PNRR e, nonostante un miglioramento dei saldi, diversi interventi sul prelievo fiscale non assicurano risorse strutturali, spostando l’onere finanziario sugli anni successivi al 2028.
Il report UPB quantifica lo scostamento rispetto allo scenario tendenziale, confermando un incremento dell’indebitamento netto programmatico. La manovra comporta un aumento del disavanzo di 0,8 miliardi nel 2026, che sale a 5,7 miliardi nel 2027 e raggiunge i 6,8 miliardi nel 2028. Tale traiettoria è influenzata dalla natura temporanea di alcune entrate:
Le dinamiche di spesa analizzate dall’organismo di vigilanza riflettono le priorità della Legge di Bilancio 2026, orientata al consolidamento del sostegno ai redditi da lavoro dipendente. Gli effetti stimati includono:
L’analisi si sofferma sugli effetti finanziari derivanti dalle nuove regole sulla previdenza. L’ampliamento della platea per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS genera un flusso di cassa positivo immediato ma l’UPB evidenzia la necessità di monitorare la sostenibilità di lungo periodo dei saldi.

La redistribuzione del carico fiscale operata dalla Manovra 2026 premia i nuclei familiari ma penalizza il settore produttivo e i lavoratori autonomi. Secondo l’UPB, le famiglie beneficeranno di 20 miliardi di euro netti nel triennio, mentre per imprese e autonomi l’impatto sarà restrittivo, con un picco di 5,1 miliardi di maggiori oneri nel 2027.
Le misure penalizzanti includono:

Il rapporto analizza infine alcuni interventi a termine, come credito d’imposta ZES e iperammortamento per la digitalizzazione. L’UPB segnala che eventuali proroghe senza nuove entrate compensative trasformerebbero spese temporanee in oneri strutturali, con effetti sul disavanzo negli anni successivi.
Nel panorama normativo italiano, le agevolazioni per le assunzioni rappresentano gli strumenti più utilizzati per favorire l’ingresso a tempo indeterminato nel mercato del lavoro, con un focus particolare sulle categorie svantaggiate. A tal fine, sono stati introdotti incentivi a favore di giovani, donne, disoccupati, disabili e soggetti vulnerabili, che storicamente incontrano difficoltà nell’inserirsi.
Queste agevolazioni fiscali possono essere suddivise in due grandi categorie: quelle temporanee e quelle permanenti.
Mentre da un lato è arrivata la proroga 2026 dei Bonus DL Coesione per le agevolazioni agevolate di giovani, donne e ZES (Zone Economiche Speciali) nel Mezzogiorno, dall’altro restano disponibili anche misure strutturali e “sempreverdiâ€.
Nelle schede successive esploreremo nel dettaglio queste agevolazioni, cuore delle politiche attive del lavoro da qui ai prossimi anni.
Il calendario dei pagamenti INPS di marzo 2026 è segnato da uno slittamento tecnico: il primo giorno del mese cade di domenica, facendo partire gli accrediti delle pensioni dal lunedì successivo. È anche il mese della verità per l’Assegno Unico, con i primi importi ricalcolati in base all’ISEE aggiornato, e l’ultimo appello per utilizzare i fondi della social card Dedicata a Te. Di seguito il cronoprogramma dettagliato con le date valuta per pensionati, famiglie e percettori di ammortizzatori sociali.
Poiché il 1° marzo è domenica, il pagamento dei trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali slitta a lunedì 2 marzo. Questa è la data di valuta effettiva per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario o postale, libretto o Postepay Evolution.
Per i pensionati che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, scatta la consueta turnazione alfabetica (salvo diverse indicazioni locali):
Gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e le altre prestazioni familiari sono accreditati insieme alla pensione, con il pagamento a partire dal 2 marzo 2026.
Il pagamento dell’Assegno Unico e Universale segue due finestre temporali distinte:
Marzo è il mese spartiacque per il rinnovo ISEE. L’INPS calcola la mensilità basandosi sulla DSU presentata entro il 28 febbraio. Chi non ha aggiornato l’indicatore in tempo, a marzo riceverà l’importo minimo (58,30 euro circa per ogni figlio minorenne), perdendo le maggiorazioni spettanti. Per recuperare gli arretrati e ripristinare l’importo corretto, è necessario presentare l’ISEE 2026 tassativamente entro il 30 giugno.
La procedura può essere accelerata utilizzando la modalità di DSU precompilata tramite il sito INPS.
Per le misure di contrasto alla povertà che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza, le lavorazioni seguono flussi consolidati:
Entro il 31 marzo 2026, i beneficiari della social card  Carta Dedicata a Te devono utilizzare l’intero importo caricato a fine anno. Le somme non spese entro questa data andranno perse e torneranno nelle casse dello Stato.
Per la Carta Acquisti (la card per over 65 e under 3), marzo è invece il mese della ricarica: entro la prima metà del mese verrà accreditata la somma di 80 euro relativa al bimestre marzo-aprile.
Non esistono date fisse per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, poiché dipendono dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, i flussi di pagamento massivi sono previsti a partire dal 9-10 marzo 2026.
Entro il 16 marzo 2026, l’INPS renderà disponibile nell’area riservata la Certificazione Unica (CU) 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi di pensionati e percettori di ammortizzatori sociali. Da quest’anno cambia infatti la scadenza annuale per la trasmissione della CU, anticipata per tutti i sostituti d’imposta al 16 marzo rispetto al precedente termine del 31 marzo.
La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe 2026, che passa ora al Senato. Il provvedimento interviene su una serie di scadenze ed estensioni fiscali, contributive e amministrative. Tra le misure di maggiore impatto figurano lo stop alla tassa italiana sui piccoli pacchi extra-UE, la proroga di diversi incentivi alle assunzioni e il congelamento dell’adeguamento delle sanzioni stradali.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata eliminata la norma che introduceva una tassa di 2 euro sulle importazioni da Paesi extra UE di piccoli pacchi di valore fino a 150 euro. La disposizione, inserita nella Legge di Bilancio, viene accantonata per evitare sovrapposizioni con la misura europea già approvata.
Dal 1° luglio si applicherà infatti il contributo previsto a livello UE, pari a 3 euro per pacco, nell’ambito del nuovo sistema di controllo sulle importazioni di basso valore.
Prorogato il bonus donne, che prevede uno sconto contributivo fino a 650 euro al mese per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici disoccupate appartenenti a specifiche categorie svantaggiate. Restano fermi i requisiti soggettivi e territoriali già previsti dalla normativa vigente.
Prorogati anche gli incentivi per l’assunzione di giovani under 35 e per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali, con una riduzione contributiva limitata al 70% rispetto alla decontribuzione piena originariamente prevista.
Per il 2026 è sospeso l’adeguamento biennale delle sanzioni amministrative al tasso di inflazione. Gli automobilisti non subiranno quindi incrementi automatici degli importi delle multe nel corso dell’anno.
Non sono stati accolti gli emendamenti che prevedevano la revisione del taglio ai compensi dei CAF introdotto dalla manovra. Non è intervenuto alcun rinvio nemmeno sull’aumento al 33% dell’imposta sostitutiva sulle criptoattività , che resta confermato secondo il calendario previsto.
Infine, non è stata inoltre approvata la riapertura della Rottamazione quater e quinquies, ipotesi discussa nelle settimane precedenti ma non recepita nel testo finale.
Il decreto conferma la proroga relativa al Fondo di Garanzia per le PMI. Anche per il 2026 restano invariate le condizioni applicabili ai finanziamenti alle imprese.
Non sono previste modifiche ai meccanismi di accesso rispetto al regime già vigente.
Prorogato il termine relativo all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le imprese. L’obbligo è già operativo per le grandi e medie imprese, mentre per le piccole imprese il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025, slitta al 31 marzo 2026.
Per le strutture ricettive all’aperto è previsto un differimento dei termini per l’iscrizione al catasto delle cosiddette case mobili. Il termine viene esteso fino al 15 dicembre 2026.
Nel 2026 il bonus mamme resta una misura ibrida, articolata su due regimi alternativi. Per le lavoratrici con tre o più figli assunte a tempo indeterminato resta operativo l’esonero contributivo pieno fino a fine anno. Per le altre madri con almeno due figli, entro specifici limiti di reddito, è previsto un contributo erogato dall’INPS. Dal 2027 il quadro cambia ancora con l’introduzione di un nuovo esonero strutturale. Vediamo tutto e spieghiamo caso per caso quali beneficio spetta.
Nel 2026 è riconosciuto un contributo pari a 60 euro al mese per un massimo di dodici mensilità , fino a 720 euro complessivi.
Il contributo è erogato dall’INPS su domanda. Non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è soggetto a contribuzione e non incide sull’ISEE.
Per le lavoratrici autonome questa è l’unica misura accessibile nel 2026.
Fino al 31 dicembre 2026 resta in vigore l’esonero del 100% della quota IVS a carico della lavoratrice per le madri con tre o più figli titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Le due misure non sono cumulabili. Se si applica l’esonero contributivo pieno non spetta il contributo mensile da 60 euro.
Dal 2027 è previsto l’avvio dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e rinviato dalla Manovra 2026.
Le modalità operative e la misura effettiva dell’esonero saranno definite dai provvedimenti attuativi.
| Anno | Misura | Beneficiarie | Importo massimo |
| 2026 | Contributo INPS | Dipendenti (no domestico) e autonome con almeno 2 figli | 720 euro |
| 2026 | Esonero 100% IVS | Dipendenti TI con 3+ figli | 3.000 euro |
| Dal 2027 | Esonero strutturale | Madri con 2+ figli entro limiti di reddito | Da definire |
Per le pratiche riferite al 2025 e per le domande integrative o tardive restano valide le istruzioni pubblicate dall’INPS.
Approvata con il 93,13% dei voti favorevoli dei lavoratori l’ipotesi di rinnovo del CCNL Metalmeccanici (Federmeccanica-Assistal) siglata lo scorso novembre 2025. L’accordo copre fino al 2028 e introduce aumenti di stipendio progressivi, il potenziamento del welfare aziendale e nuove tutele normative. In termini di salario, è previsto un aumento medio pari a 205 euro lordi in quattro anni. Resta confermato il meccanismo del superminimo riassorbibile.
Analizziamo di seguito le tabelle per livello e le voci che incidono sulla composizione della busta paga.
Nel CCNL metalmeccanico industria viene stabilito un minimo tabellare lordo mensile per ogni livello di inquadramento. Rappresenta la base di tutela sotto la quale non è possibile scendere. Lo stipendio finale è composto anche da superminimi, scatti di anzianità , indennità e premi di risultato.
L’incremento complessivo previsto dal rinnovo è pari a circa il 9,64% nel quadriennio. La programmazione degli aumenti sulla paga base segue queste scadenze:
Di seguito riportiamo gli incrementi specifici e i nuovi minimi tabellari per ogni livello di inquadramento:
| Livello | Aumento 1/6/2026 (€) |
Minimo 1/6/2026 (€) |
Aumento 1/6/2027 (€) |
Minimo 1/6/2027 (€) |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 42,91 | 1.784,94 | 48,08 | 1.833,02 |
| D2 | 47,59 | 1.979,37 | 53,33 | 2.032,70 |
| C1 | 48,61 | 2.022,12 | 54,47 | 2.076,59 |
| C2 | 49,64 | 2.064,88 | 55,64 | 2.120,52 |
| C3 | 53,17 | 2.211,43 | 59,58 | 2.271,01 |
| B1 | 56,99 | 2.370,33 | 63,86 | 2.434,19 |
| B2 | 61,14 | 2.542,98 | 68,51 | 2.611,49 |
| B3 | 68,25 | 2.838,99 | 76,49 | 2.915,48 |
| A1 | 69,89 | 2.907,01 | 78,32 | 2.985,33 |
NB: gli importi sono lordi, l’effetto reale sul netto dipende dalla presenza di superminimi assorbibili e dalla tassazione individuale.
Una delle novità più rilevanti per il 2026 riguarda i flexible benefits. L’importo annuo è stato elevato da 200 a 250 euro netti. Una clausola specifica del rinnovo prevede che per l’anno in corso l’erogazione avvenga entro febbraio 2026, anticipando la consueta scadenza estiva.
Il rinnovo interviene sulla gestione del tempo libero e della flessibilità :
Il contratto 2025-2028 rafforza anche il sistema di welfare sociale.
L’accordo punta sulla stabilità del lavoro, introducendo l’obbligo di stabilizzare almeno il 20% dei rapporti a termine precedenti per poter utilizzare nuove causali oltre i 12 mesi (dal 2027). Sul fronte sicurezza, viene introdotta la procedura di esame post-incidentale con il coinvolgimento degli RLS e si potenziano i “break formativi” nelle aziende con oltre 200 dipendenti.
Per passare dal lordo tabellare allo stipendio netto, è necessario considerare le trattenute fiscali e contributive. Per una stima precisa, è possibile utilizzare il calcolatore dedicato:
Calcola lo stipendio netto online
Attenzione: per chi legge il cedolino in cerca degli aumenti legati al rinnovo del CCNL, la prima verifica da fare è quella del contratto collettivo applicato.
Il CCNL Industria Federmeccanica-Assistal 2025-2028, si distingue infatti da altri contratti del comparto, come il CCNL Artigiani (Area Meccanica e installazione impianti, ultimo rinnovo 2024-2026), il contratto Confapi o il CCSL applicato nel gruppo ex FCA-CNH, che seguono tabelle e scadenze differenti.
Per i lavoratori con CCNL industria Federmeccanica-Assistal, il voto favorevole del 23 febbraio 2026 della Commissione Fim, Fiom, Uilm sull’ipotesi di rinnovo siglata a novembre 2025 sancisce la conferma delle nuove regole e retribuzioni tabellari.
Nel 2026 il tema “benefit e premi†torna centrale per chi gestisce paghe e politiche retributive, perché le regole non sono tutte uguali e la differenza tra un’erogazione corretta e una tassata per intero spesso si gioca su requisiti formali. Da un lato ci sono i fringe benefit, che in Manovra vengono collegati a soglie più alte e a una logica di dichiarazione del lavoratore; dall’altro restano i premi di risultato, con la loro disciplina specifica di imposta sostitutiva e vincoli contrattuali. Il punto, in busta paga, è sapere quali voci rientrano davvero nei perimetri agevolati e quali no, così da evitare recuperi a fine anno e correzioni in Certificazione Unica.
La Manovra 2026 ha riportato l’attenzione sulla soglia dei 2.000 euro di fringe benefit, legandone la fruizione a un passaggio formale che incide direttamente sull’operatività aziendale: l’autocertificazione del lavoratore. Il meccanismo non riguarda “tutti i benefit†indistintamente, ma la corretta gestione dei requisiti e della documentazione richiesta, che diventa il presupposto per applicare l’esenzione nel cedolino.
Dal punto di vista pratico, questo significa che la soglia più alta non è una scorciatoia automatica: il trattamento corretto dipende dal rispetto delle regole previste e dalla conservazione degli elementi utili a dimostrare la spettanza dell’agevolazione.
I premi di risultato restano un capitolo distinto dai fringe benefit. La leva non è la soglia “benefitâ€, ma la presenza di una disciplina contrattuale che collega il premio a parametri misurabili e a regole di deposito degli accordi. Il vantaggio fiscale opera quando l’erogazione rientra nel perimetro previsto dalla normativa e dall’accordo applicato, altrimenti il premio ricade nella tassazione ordinaria. Conviene tenere separati i due piani: un fringe benefit non diventa “premio†e un premio non diventa “benefitâ€, anche se nel cedolino possono convivere nello stesso mese.
Il rischio più frequente è trattare come agevolabile una voce che, per natura o per assenza di requisiti, non lo è. Nella pratica paghe, gli errori tipici si concentrano su tre aree: confusione tra benefit e somme monetarie, documentazione incompleta, cumuli gestiti male in presenza di più erogazioni durante l’anno.
Per ridurre attriti e rettifiche a fine anno, la gestione può essere ricondotta a una sequenza di controlli interni:
Quando l’agevolazione viene applicata correttamente, l’effetto si vede subito nel calcolo dello stipendio netto. L’aspetto che pesa di più, però, è la tenuta a consuntivo: un’inquadratura errata o un requisito mancante può trasformarsi in recuperi o rettifiche che riemergono nei conguagli e nella Certificazione Unica.
Per questo, nel 2026 la parte “formale†non è un dettaglio: l’autocertificazione e la corretta tracciabilità delle voci diventano la differenza tra un beneficio mantenuto e uno perso a fine anno.
Tra il 2024 e il 2026 numerosi Contratti collettivi nazionali di lavoro sono stati rinnovati con incrementi retributivi distribuiti su più annualità . Dalla grande distribuzione ai metalmeccanici, passando per edilizia, artigianato e studi professionali, la stagione dei rinnovi ha ridisegnato le tabelle salariali in molti settori del privato.
In diversi casi gli aumenti sono stati articolati in tranche successive, con decorrenze differenziate e adeguamenti scaglionati nel tempo.
Il CCNL Commercio ha previsto incrementi tabellari distribuiti su più tranche, con adeguamenti progressivi delle retribuzioni minime per livello. Anche il contratto del Terziario e quello degli Studi Professionali hanno introdotto aumenti strutturali della paga base.
Si tratta di comparti ad ampia platea, dove l’effetto degli aumenti si riflette su milioni di lavoratori.
Il CCNL Metalmeccanici ha confermato il meccanismo di adeguamento salariale legato agli indici inflattivi, con incrementi che incidono direttamente sulle retribuzioni minime contrattuali.
Anche i Dirigenti industriali rientrano tra i rinnovi che hanno comportato aggiornamenti delle tabelle salariali nel periodo 2024-2026.
Nel comparto Edilizia sono stati rinnovati sia i contratti dell’industria e delle cooperative sia quelli dell’artigianato e delle PMI, con aumenti distribuiti su più annualità .
Il settore ha registrato adeguamenti progressivi delle retribuzioni minime e delle indennità collegate ai livelli di inquadramento.
Il rinnovo dei contratti dell’Artigianato ha comportato incrementi salariali analogamente articolati in tranche. Altri comparti hanno seguito una dinamica simile, con adeguamenti graduali delle tabelle retributive.
Gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali incidono sulla retribuzione base e si riflettono sulle mensilità ordinarie, sulla tredicesima e sull’eventuale quattordicesima. In presenza di meccanismi di assorbimento, possono compensare superminimi individuali già riconosciuti.
La disciplina fiscale applicabile agli incrementi segue le regole previste dalla normativa vigente per il periodo di riferimento.
Sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali si applica anche il regime di imposta sostitutiva previsto dalla Manovra 2026, analizzato nel dettaglio nel nostro approfondimento dedicato alla flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali.
La detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali entra finalmente nel vivo. Con la circolare 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha infatti messo in fila i criteri della nuova imposta sostitutiva al 5% prevista dalla Legge di Bilancio per incentivare gli aumenti tabellari riconosciuti ai dipendenti. La misura intercetta un’area dove, in busta paga, il confine tra incremento da rinnovo e altre voci accessorie può diventare sottile.
Una volta applicata la flat tax, laddove spettante, gli effetti sono immediati sia sul calcolo dello stipendio netto, sia conguagli nel cedolino sia nella futura Certificazione Unica.
L’agevolazione rientra nel più vasto quadro delle flat tax sul lavoro dipendente introdotte dalla Manovra 2026 e riguarda le somme corrisposte in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo individuato dalla norma. Il trattamento fiscale viene applicato dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia espressa del lavoratore e assorbe IRPEF e addizionali regionali e comunali sulla quota agevolata.
Nel nuovo documenti di prassi datato 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate delimita l’imposta piatta sugli incrementi retributivi riconducibili a rinnovi di CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, per importi corrisposti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 secondo le regole di cassa applicabili ai redditi di lavoro dipendente.
Lo sgravio è limitato ai lavoratori dipendenti del settore privato, con verifica del requisito reddituale sull’anno precedente secondo quanto previsto dalla norma. Il beneficio spetta a chi nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
Rientrano nell’ambito dell’imposta sostitutiva gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima. Sono ricompresi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi aumenti, come le integrazioni a carico del datore di lavoro durante assenze tutelate (malattia, maternità o infortunio), nella sola parte integrata dall’azienda.
L’agevolazione si applica anche nel caso in cui l’incremento retributivo abbia assorbito, in tutto o in parte, un superminimo individuale già riconosciuto al lavoratore. Per i dipendenti che beneficiano del regime impatriati, l’imposta del 5% opera limitatamente alla quota imponibile dell’aumento.
L’imposta sostitutiva è costruita sull’incremento retributivo da rinnovo e non può essere estesa a voci che hanno una natura diversa, anche se maturano nello stesso periodo. Nel tracciato AdE, l’imposta piatta viene agganciata alle componenti dell’aumento che confluiscono nella retribuzione ordinaria. Restano fuori le voci accessorie. In particolare, tra le esclusioni ricorrenti vengono ricomprese:
Rientrano invece nel regime separato le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, per le quali la Manovra 2026 prevede una distinta imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro e con soglia reddituale riferita al 2025 non superiore a 40mila euro.
Sono incluse in questo secondo perimetro anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL. Restano escluse le somme previste da accordi aziendali o territoriali, le integrazioni durante le assenze, le componenti differite come il TFR e le somme che sostituiscono la retribuzione ordinaria.
Uno dei casi pratici più frequenti riguarda gli aumenti distribuiti in tranche, con decorrenza contrattuale antecedente ma pagamento nel 2026. In questi casi, la detassazione è applicabile solo agli importi effettivamente corrisposti nel 2026, a condizione che siano riconducibili al rinnovo contrattuale considerato.
Gli importi erogati in data antecedente al 1° gennaio 2026 restano pertanto fuori dal periodo agevolato, anche se derivano dallo stesso rinnovo.
Per gli uffici paghe, le istruzioni sono quindi chiare: rileva la data di pagamento per la corretta imputazione dell’aumento e per la tracciabilità della causale contrattuale.
La misura richiede una verifica del requisito reddituale sull’anno precedente. Nei casi di cambio datore di lavoro in corso d’anno, quindi, bisognerà comunicare tali informazioni per poter ricostruire la posizione del lavoratore in modo coerente con la norma.
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2025, il dipendente dovrà fornire le relative Certificazioni Uniche oppure rendere una dichiarazione sostitutiva. Qualora sia privo di sostituto d’imposta, potrà fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2026.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha aperto la procedura di selezione per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura centrale e gli uffici legali territoriali per l’annualità 2026. Il bando è rivolto ai giovani laureati in giurisprudenza intenzionati a svolgere il periodo di formazione professionale obbligatoria per l’accesso all’esame di Stato presso una delle sedi dell’INPS. La finestra per l’invio delle istanze telematiche si chiude inderogabilmente il 31 luglio 2026.
La selezione avviene per titoli e, qualora il numero delle domande ecceda i posti disponibili presso la singola sede, si procede alla formulazione di graduatorie basate sul voto di laurea e sul percorso accademico. Per partecipare alla procedura, gli aspiranti praticanti devono soddisfare i seguenti criteri:
Un elemento distintivo della pratica forense INPS, rispetto al settore privato, è la previsione di un rimborso spese forfettario. Sebbene la pratica non configuri un rapporto di lavoro subordinato, il bando 2026 conferma l’erogazione di un’indennità mensile subordinata alla verifica della frequenza effettiva e al rispetto del regolamento interno delle Avvocature dell’Istituto. L’importo, parametrato sulle disponibilità di bilancio, è generalmente finalizzato a coprire i costi di gestione della formazione professionale del giovane avvocato.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale istituzionale. Non sono ammesse integrazioni cartacee o tramite PEC se non diversamente specificato per casi eccezionali di malfunzionamento dei sistemi. La procedura prevede:
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’ente nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”. I candidati utilmente collocati riceveranno comunicazione formale per la stipula della convenzione di tirocinio, che dovrà essere prodotta al rispettivo Consiglio dell’Ordine per il completamento del libretto della pratica.
Il sistema NoiPA ha calendarizzato per l’emissione di marzo 2026 l’applicazione degli aumenti tabellari derivanti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 per il personale con contratti di supplenza breve e saltuaria. L’adeguamento economico, che segue l’erogazione dell’una tantum di febbraio, interessa i docenti e il personale ATA che hanno prestato servizio nel periodo di vigenza contrattuale, con un ricalcolo delle spettanze basato sui giorni di effettivo servizio.
L’integrazione economica nel cedolino di marzo NOIPA è il risultato del conguaglio tra i vecchi minimi tabellari e i nuovi parametri definiti dall’accordo siglato il 23 dicembre 2025. Per i supplenti brevi, la quantificazione spettante segue i seguenti criteri di proporzionalità :
Gli incrementi del rinnovo CCNL Scuola variano in base al profilo professionale e alla qualifica di appartenenza. Sebbene la media per il personale di ruolo si attesti sui 124 euro medi lordi, per i supplenti brevi l’importo visibile nel cedolino di marzo 2026 è influenzato dal recupero degli arretrati non ancora corrisposti per le frazioni di contratto scadute. Nella tabella seguente sono indicati i valori medi di riferimento per il personale docente e ATA:
| Profilo professionale | Aumento mensile lordo medio | Una tantum (erogata a febbraio) |
|---|---|---|
| Docente Scuola Superiore | 120 – 130 € | 111,70 € |
| Docente Scuola Infanzia/Primaria | 110 – 118 € | 111,70 € |
| Personale ATA (Collaboratore) | 85 – 95 € | 270,70 € |
| Personale ATA (Assistente) | 95 – 105 € | 270,70 € |
La lavorazione degli stipendi per i supplenti brevi segue un iter differente rispetto al personale a tempo indeterminato o con supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto). Per visualizzare l’importo esatto, è necessario accedere all’area riservata di NoiPA e consultare la voce “Consultazione pagamenti”. Gli arretrati relativi al biennio 2022-2024 vengono liquidati tramite una emissione speciale o all’interno del cedolino ordinario sotto la voce “Conguaglio CCNL 22-24”.
A differenza dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 16 del CCNL, che ha interessato solo chi era in servizio nel mese di erogazione, gli aumenti tabellari di marzo agiscono retroattivamente sulla quota oraria/giornaliera di ogni singolo contratto stipulato nel periodo coperto dal rinnovo.