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Il TUIR del 1986 ha i mesi contati. Il Dlgs 117/2026 attua il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e chiude il settimo tassello della delega fiscale. Il decreto è già in vigore ma l’applicazione delle norme decorre dal 2027. Diciotto mesi concessi ad imprese, studi professionali e software gestionali per aggiornare i riferimenti normativi usati quotidianamente ormai da decenni.
In sintesi:
Il nuovo testo unico prende il posto del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, di cui l’articolo 376 abroga gli articoli da 1 a 191 con effetto dal 1° gennaio 2027. Il provvedimento nasce dall’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo al riordino organico del sistema tributario mediante testi unici, e ha natura compilativa: raccoglie le norme vigenti, le coordina sul piano formale e sostanziale, abroga quelle incompatibili o superate. Non introduce nuove imposte né nuove agevolazioni.
Accanto al vecchio TUIR spariscono 126 gruppi di disposizioni sparse in quarant’anni di leggi speciali: il regime forfettario della legge 190/2014, la cedolare secca del D.Lgs. 23/2011, i bonus edilizi del DL 63/2013, il regime degli impatriati del D.Lgs. 209/2023, la tassazione dei redditi finanziari del D.Lgs. 461/1997, le società di comodo della legge 724/1994. Tutta questa materia rientra nel corpo del testo unico e viene numerata da capo, secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che si può consultare in versione integrale.
Il testo unico organizza la materia per settori omogenei, superando la stratificazione del vecchio impianto. L’articolazione è la seguente:
La scelta di isolare i regimi speciali in una parte dedicata è la novità sistematica più visibile. Chi applica il forfettario oggi deve leggere i commi da 54 a 89 dell’articolo 1 di una legge di bilancio del 2014, con rinvii incrociati a norme successive. Dal 2027 la disciplina occupa gli articoli da 232 a 243 del testo unico, requisiti di accesso, cause di esclusione, determinazione dell’imposta e regime contributivo agevolato inclusi.
Ogni articolo del testo unico riporta tra parentesi la norma di origine, e da quelle indicazioni si ricostruisce la tavola di corrispondenza. Di seguito le discipline che compaiono più spesso in contratti, delibere, note integrative, perizie e software di studio, con il vecchio e il nuovo riferimento.
| Disciplina e articolo previgente | Nuovo Testo unico |
|---|---|
| Aliquote e scaglioni IRPEF, art. 11 TUIR | art. 11 |
| Detrazione recupero edilizio e riqualificazione energetica, art. 16-bis TUIR | art. 17 |
| Riordino delle detrazioni oltre 75.000 euro di reddito, art. 16-ter TUIR | art. 18 |
| Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit, art. 51 TUIR | art. 53 |
| Reddito di lavoro autonomo, art. 54 TUIR | art. 56 |
| Definizione di reddito d’impresa, art. 55 TUIR | art. 64 |
| Dividendi percepiti da imprese IRPEF, art. 59 TUIR | art. 70 |
| Determinazione del reddito d’impresa, art. 83 TUIR | art. 92 |
| Ricavi, art. 85 TUIR | art. 94 |
| Plusvalenze patrimoniali, art. 86 TUIR | art. 95 |
| Partecipation exemption, art. 87 TUIR | art. 96 |
| Dividendi percepiti da soggetti IRES, art. 89 TUIR | art. 98 |
| Interessi passivi, art. 96 TUIR | art. 105 |
| Ammortamento dei beni materiali, art. 102 TUIR | art. 111 |
| Spese relative a più esercizi, art. 108 TUIR | art. 117 |
| Norme generali sui componenti del reddito d’impresa, art. 109 TUIR | art. 118 |
| Deduzione dei costi dei veicoli aziendali, art. 164 TUIR | art. 168 |
| Cedolare secca, art. 3 D.Lgs. 23/2011 | art. 203 |
| Regime forfettario, art. 1 commi 54-89 legge 190/2014 | artt. 232-243 |
Conferimenti e scambi di partecipazioni fanno eccezione e mantengono i numeri storici, articoli 176 e 177, per una coincidenza di scorrimento. La disciplina delle controlled foreign companies, oggi all’articolo 167, si sposta all’articolo 186; il trasferimento di residenza all’estero, oggi all’articolo 166, diventa articolo 193.
Il carattere compilativo del decreto significa che nessuna misura è stata toccata nel merito.
Stesso principio per gli altri istituti trasferiti. Ad esempio:
Un dettaglio merita però attenzione, perché il testo in Gazzetta Ufficiale verge dallo schema trasmesso alle Camere. L’articolo 70 fissa il concorso degli utili percepiti da imprese IRPEF nella misura del 58,14% del loro ammontare, allineandosi al ripristino del regime anteriore alla Legge di Bilancio 2026 disposto in corso d’anno. Chi ha studiato la bozza parlamentare deve rileggere la norma pubblicata.
Il rischio del riordino risiede nei rinvii. Contratti di locazione, statuti societari, verbali assembleari, bandi, circolari interne e contratti collettivi citano articoli del TUIR che dal 2027 non esistono più. Il legislatore ha previsto una rete di sicurezza: l’articolo 376, comma 2, stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti richiamano disposizioni abrogate, il riferimento si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
La salvaguardia opera sui rinvii contenuti in fonti normative e non risolve tutto. Un contratto che ancori una clausola all’articolo 51 del TUIR continuerà a funzionare per via interpretativa, la citazione però invecchia e va aggiornata in sede di rinnovo. Lo stesso vale per la modulistica di studio, i piani di welfare aziendale e le policy sui fringe benefit, dove il riferimento normativo compare per esteso.
I diciotto mesi di distanza tra pubblicazione e applicazione servono a questo. Il decreto ricalca il modello già adottato per il Testo Unico IVA, pubblicato il 30 gennaio 2026 e applicabile anch’esso dal 1° gennaio 2027, con un anno di transizione destinato all’allineamento delle procedure. Le due decorrenze coincidono, e questo concentra su un’unica data il lavoro di aggiornamento documentale.
Le attività da programmare entro il 31 dicembre 2026:
Sul fronte della delega fiscale manca ora soltanto un tassello: il testo unico su adempimenti e accertamento, 368 articoli approvati in esame preliminare, ha completato il vaglio parlamentare e attende il via libera definitivo del Governo. Con la sua pubblicazione il ciclo dei testi unici tributari si chiude, e il sistema delle imposte sui redditi arriva al 2027 con un solo corpus di riferimento invece di quaranta.
Nuovi incentivi fiscali per la rigenerazione urbana e per la casa. È l’apertura del viceministro dell’Economia Maurizio Leo alla presentazione del Rapporto annuale dell’Agenzia del Demanio alla Camera. Un pacchetto di ipotesi che va dallo sconti fiscali per gli immobili rigenerati all’IVA agevolata sulle locazioni residenziali, fino a nuovi aiuti per gli under 36, con una condizione ripetuta a ogni voce: se ne farà qualcosa solo reperendo le risorse.
Le ipotesi allo studio, coperture permettendo:
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha aperto a un pacchetto di misure incentivanti per accelerare il recupero del patrimonio immobiliare, pur precisando che si tratta di ipotesi legate alla disponibilità di coperture. «Per incentivare il partenariato pubblico-privato possiamo pensare a interventi fiscali», ha dichiarato alla Camera, alla presentazione del Rapporto Demanio 2026 dell’8 luglio. Al momento nessun provvedimento è stato depositato e ogni misura rimane subordinata alle risorse che il Governo riuscirà a trovare.
La prima leva ipotizzata agisce sui tributi locali che gravano sugli immobili rigenerati, con una riduzione di IMU e TARI e dei canoni di occupazione del suolo per chi ristruttura o riconverte un edificio con criteri di sostenibilità e nuova funzione urbana.
Oggi un’agevolazione del genere non esiste: le riduzioni IMU e TARI in vigore seguono altre logiche, dal canone concordato al comodato ai parenti, e non premiano la rigenerazione in quanto tale. L’ipotesi introdurrebbe un beneficio nuovo, agganciato all’intervento edilizio e non alla tipologia di contratto o di possessore.
Per le imprese del settore le ipotesi toccano due fronti. L’IVA sulle locazioni residenziali scenderebbe al 5% e i fabbricati residenziali locati dalle imprese di costruzione sarebbero assimilati agli immobili strumentali.
L’assimilazione avrebbe l’effetto pratico di rendere più conveniente investire in edilizia residenziale destinata all’affitto, favorendo la liquidità degli operatori e la rotazione del patrimonio, con la possibilità di riportare a reddito immobili dismessi o sfitti. È la parte del pacchetto pensata per mobilitare i capitali privati sulla rigenerazione, che il Demanio indica come leva strategica del proprio lavoro sui compendi pubblici.
Per i giovani, Leo ha ipotizzato nuovi incentivi all’acquisto della prima casa under 36, che oggi possono contare soprattutto sul Fondo di garanzia mutui prima casa.
Le agevolazioni fiscali dirette del vecchio bonus under 36, ossia l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e il credito d’imposta sull’IVA, non sono più riconosciute in via generalizzata: rimane operativa la garanzia statale sul mutuo, mentre gli sgravi sull’atto valgono solo nei casi previsti dalla normativa ordinaria. Un intervento come quello anticipato dal viceministro segnerebbe quindi un ritorno delle agevolazioni fiscali per i più giovani.
Sul fronte del recupero energetico del patrimonio esistente, nel 2025 le iniziative di valorizzazione hanno attratto 120 milioni di euro di investimenti privati, il segnale di interesse su cui il Governo conta per costruire, risorse permettendo, gli incentivi fiscali annunciati.
Il patrimonio immobiliare dello Stato vale 63,2 miliardi di euro, distribuiti su oltre 45mila immobili tra caserme, uffici, carceri, edifici storici e musei. È il quadro del Rapporto annuale 2026 dell’Agenzia del Demanio, che ha attivato 5,1 miliardi di investimenti, un quinto dei quali già realizzato, e che nella classifica OICE risulta la prima stazione appaltante per volumi di affidamenti in BIM.
«L’immobile pubblico torna a essere visto come strumento attivo del Paese», ha affermato la direttrice Alessandra dal Verme. Lo strumento centrale è il Piano Città degli Immobili Pubblici: al 30 giugno 2026 sono 37 gli accordi firmati, con l’obiettivo di arrivare a 65 entro il 2028 su 439 immobili e 5,1 milioni di metri quadrati di superficie lorda.
La Banca centrale europea ha scelto i 36 prestatori di servizi di pagamento che sperimenteranno l’euro digitale. Otto sono gruppi italiani: Poste Italiane, UniCredit, Monte dei Paschi, Isybank, Nexi Payments, Numia, Banca Sella e Satispay (la Banca d’Italia ne conta sette perché Satispay ha presentato domanda con la controllata lussemburghese). L’annuncio arriva dopo il via libera alla posizione negoziale del Parlamento UE in merito al Regolamento sull’euro digitale e l’apertura dei negoziati.
In sintesi:
A usare l’euro digitale durante la fase pilota sarà il personale della BCE e delle banche centrali nazionali, insieme a un numero limitato di esercenti scelti per la sperimentazione. La clientela delle banche partecipanti resta dunque fuori dalla sperimentazione.
I dipendenti dell’Eurosistema potranno aprire un conto in euro digitale beta e pagare da persona a persona, per acquisti online e offline, oppure da persona a impresa, sia al punto vendita fisico sia sull’e-commerce, compresi i pagamenti da telefono e le soluzioni Software Point of Sale. Gli esercenti coinvolti saranno negozi online e attività di uso quotidiano come bar e ristoranti, con criteri che la BCE comunicherà dopo l’estate.
Gli italiani nel progetto pilota dell’euro digitale sono Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane e UniCredit, ai quali si aggiunge Satispay attraverso Satispay Europe. La selezione copre entrambi i lati del sistema dei pagamenti, la distribuzione dei servizi agli utenti e l’accettazione presso gli esercenti, e mette insieme banche commerciali, banche digitali, operatori della monetica e fintech.
| Operatore | Profilo nel sistema dei pagamenti |
|---|---|
| Poste Italiane | Rete postale e servizi di pagamento retail su scala nazionale |
| UniCredit | Banca commerciale presente anche negli altri mercati dell’area euro |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Banca commerciale con rete di sportelli diffusa |
| Isybank | Banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo |
| Banca Sella | Gruppo bancario con specializzazione nei pagamenti digitali |
| Nexi Payments | Primo operatore italiano della monetica e dell’accettazione POS |
| Numia | Secondo polo nazionale della monetica, partecipato da FSI, Banco BPM e BCC Iccrea |
| Satispay Europe | Istituto con licenza lussemburghese, wallet di pagamento diffuso in Italia |
La differenza tra i conteggi che circolano dipende dalla giurisdizione della licenza, non dalla nazionalità dell’azionista. La Banca d’Italia parla di sette prestatori italiani perché considera i soggetti vigilati che hanno presentato domanda in Italia e che lavoreranno con via Nazionale durante la sperimentazione. Satispay ha invece presentato la candidatura con la propria società lussemburghese, e resta un gruppo italiano a tutti gli effetti sul piano industriale. Le due letture sono entrambe corrette, purché si dica quale criterio si sta usando.
La moneta usata nella sperimentazione sarà una versione beta dell’euro digitale, tecnicamente e funzionalmente vicina a quella prevista dalla proposta legislativa, priva però di corso legale. La precisazione della BCE ha una conseguenza pratica, nessun obbligo di accettazione ricadrà sugli esercenti durante i dodici mesi di test e nessun cittadino potrà detenere la moneta emessa dalla BCE finché il regolamento non sarà adottato e il Consiglio direttivo non avrà deliberato l’emissione. La sperimentazione riguarderà l’infrastruttura e l’esperienza d’uso, dall’apertura del conto alla riconciliazione degli incassi.
Il negoziato interistituzionale sul regolamento è iniziato il 13 luglio 2026, dopo il voto della plenaria del 9 luglio con 416 favorevoli, 169 contrari e 22 astenuti. Il testo che uscirà dal confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione deciderà le due variabili che pesano sui conti di chi incassa, il tetto alle commissioni degli esercenti e il limite di detenzione individuale. La posizione del Parlamento fissa la gratuità dei servizi di base per i cittadini e un massimale europeo alle commissioni basato sui costi, mentre l’obbligo di accettazione riguarderebbe la maggior parte delle attività , con esclusione degli autonomi e delle microimprese che oggi non accettano pagamenti elettronici. Sul fronte tecnico la BCE ha già firmato gli accordi sugli standard dei pagamenti con ECPC, nexo standards e Berlin Group, per riutilizzare basi già in uso su contactless, terminali e pagamenti via alias.
Le regole sono pubbliche e sono il materiale su cui lavorano oggi i fornitori tecnologici che dovranno adeguare wallet, gateway e terminali. L’Eurosistema ha pubblicato in sequenza gli atti che disciplinano la partecipazione e i requisiti da rispettare:
Le specifiche lato accettazione anticipano il modello con cui l’euro digitale arriverà ai terminali POS e ai sistemi di cassa.
Piero Cipollone, che presiede la task force dell’Eurosistema, ha collegato l’ampiezza delle candidature alla volontà del settore privato di muoversi in fretta sul progetto. Sul versante italiano, la vice direttrice generale della Banca d’Italia Chiara Scotti ha letto la presenza di sette operatori nazionali come conferma del contributo che il sistema dei pagamenti italiano può offrire.
La BCE indica il 2029 come orizzonte per una prima eventuale emissione, a condizione che il regolamento sia adottato entro il 2026. Il pilota prenderà avvio nella seconda metà del 2027 e si chiuderà dopo dodici mesi, lasciando il tempo per correggere disegno, processi e interfacce prima di qualsiasi decisione di emissione, che spetterà al Consiglio direttivo della BCE una volta chiuso l’iter legislativo.
Uno slittamento del negoziato sposterebbe in avanti l’intera sequenza, come già evidenziato nella ricostruzione del cronoprogramma dell’euro digitale: la data del 2029 è un’ipotesi di lavoro dell’Eurosistema, non un impegno di
Per la seconda volta da quando esiste la rete moderna, chi ne ha i requisiti può chiedere a ICANN una nuova estensione di dominio tutta propria: il nome di un brand, di una città o di una filiera da gestire alla radice di Internet. Chi la ottiene ne diventa il gestore, l’operatore di registro che assegna gli indirizzi che vi rientrano. È una decisione infrastrutturale impegnativa e costosa, alla portata di grandi marchi, consorzi ed enti pubblici. Per la maggioranza di aziende e professionisti per, significa anche pensare alla tutela del marchio dalle candidature di terzi.
I punti chiave del Round ICANN 2026:
Il Round ICANN 2026 consente a imprese, enti e organizzazioni di chiedere la creazione di una nuova estensione generica di primo livello, i cosiddetti gTLD (generic Top-Level Domain), da gestire in prima persona come operatore di registro. Chi ottiene un’estensione assume gli obblighi gestionali, amministrativi e di conformità di un registro, dal mantenimento dell’infrastruttura DNS al reporting periodico verso ICANN.
Alla tariffa base di valutazione, fissata a 227.000 dollari per candidatura, si aggiungono i costi di gestione continuativa. Un programma di sostegno abbatte la tariffa dal 75 all’85% per i richiedenti in possesso dei requisiti, ma il quadro resta quello di una scelta di medio-lungo periodo.
La domanda è riservata ai soggetti giuridici già costituiti, che devono dimostrare solidità finanziaria e capacità di gestione, anche appoggiandosi a un fornitore di infrastruttura accreditato.
Le tipologie ammesse vanno dai domini generici ai brand TLD legati a un marchio registrato fino ai domini geografici, di comunità e internazionalizzati.
Per un grande marchio, un gTLD proprietario vuol dire il controllo esclusivo di uno spazio di indirizzi in cui ogni URL nasce sotto la propria estensione ed è riconducibile all’azienda in modo verificabile. Nessun terzo può registrare indirizzi confondibili sotto quel suffisso, il che riduce phishing e siti-imitazione; l’architettura degli indirizzi diventa più coerente e la fiducia di clienti e partner cresce, con uno spazio digitale che i concorrenti non possono replicare.
Per una pubblica amministrazione o un ente territoriale l’estensione diventa un ambiente digitale riconoscibile per servizi, comunicazione istituzionale e promozione turistica, con indirizzi tutti riferibili all’ente. Sul versante economico è una leva di identità digitale per le filiere del Made in Italy e le città d’arte, che possono valorizzare e presidiare le proprie denominazioni prima che lo faccia qualcun altro. ICANN inquadra i nuovi gTLD come strumenti di commercio, sicurezza e comunicazione, dal rafforzamento di un brand alla promozione di una regione o di una comunità .
In Italia un operatore che gestisce il registro di un’estensione generica ICANN esiste già : è Aruba, registry ufficiale di .cloud dal 2016 e unico soggetto italiano a ricoprire questo ruolo. L’estensione fu conquistata all’epoca superando concorrenti del calibro di Google e Amazon.
Come osserva Stefano Sordi, direttore generale dell’azienda, un nuovo gTLD è “un’infrastruttura di identità : uno spazio ufficiale, riconoscibile e governato direttamente dal titolare”.
Il round ICANN apre questa possibilità per la seconda volta in trent’anni di storia della rete e l’esperienza del 2012 insegna che la finestra successiva può farsi attendere oltre un decennio.
Il caso .cloud mostra che un soggetto italiano può reggere un registro di primo livello nel lungo periodo, con gli obblighi di continuità che questo comporta, e offre un riferimento a chi valuta oggi la sostenibilità di una candidatura.
Il nuovo round ICANN è una scelta di visione. Per questo è importante che aziende, enti e territori interessati avviino rapidamente una valutazione di fattibilità .
Per la gran parte di imprese e professionisti l’apertura del round si traduce in una questione di tutela del marchio: il rischio è che un terzo chieda una stringa che richiama un nome, un brand o un territorio. La difesa lavora su due tempi, l’opposizione a una candidatura in corso e la prevenzione delle registrazioni di secondo livello quando le nuove estensioni entreranno in funzione.
| Soggetti | Strumenti di tutela e scadenze |
|---|---|
| Impresa o professionista con marchio registrato | Legal Rights Objection presso il Centro WIPO, entro 104 giorni dallo String Confirmation Day (quarto trimestre 2026) |
| Azienda che vuole prevenire le registrazioni di secondo livello | iscrizione del marchio al Trademark Clearinghouse, poi registrazione prioritaria nel periodo Sunrise (almeno 30 giorni) alla delega delle nuove estensioni |
| Pubblica amministrazione, ente territoriale, Comune | canale governativo tramite GAC ed Early Warning, con la lettera di supporto o non opposizione richiesta per i nomi geografici |
Se una candidatura riguarda una stringa che lede un marchio registrato, il titolare può presentare una Legal Rights Objection al Centro di arbitrato e mediazione WIPO, individuato da ICANN come fornitore esclusivo per questo tipo di opposizione nel Round 2026. Nel round del 2012 il Centro WIPO trattò 69 casi fondati sui diritti di marchio.
Il calendario è stretto. Al Reveal Day, atteso verso metà ottobre 2026, ICANN pubblica tutte le stringhe richieste; seguono 14 giorni in cui i candidati possono sostituire la propria stringa, poi lo String Confirmation Day fissa l’elenco definitivo. Da quel momento decorrono i 104 giorni per depositare l’opposizione, in inglese, entro un limite di 5.000 parole più le prove, dimostrando la legittimazione ad agire. I motivi ammessi sono quattro: somiglianza confusoria tra stringhe, lesione di diritti, interesse pubblico e comunità ; WIPO gestisce i primi due, la Camera di commercio internazionale gli altri. Lo strumento dell’Early Warning, invece, passa dai governi tramite il GAC e riguarda le denominazioni di interesse pubblico, quindi vale per PA e territori più che per la singola impresa privata.
Per bloccare le registrazioni di secondo livello che imitano un marchio, la mossa preventiva è iscrivere il marchio registrato al Trademark Clearinghouse, il database validato da Deloitte che dà accesso ai periodi Sunrise di ogni nuova estensione. L’iscrizione produce un file firmato riutilizzabile per tutte le finestre Sunrise successive.
Ogni nuovo gTLD deve prevedere un periodo Sunrise di almeno 30 giorni, riservato ai titolari di marchi presenti nel Clearinghouse, prima dell’apertura al pubblico; seguono i primi 90 giorni di Trademark Claims, con notifica al titolare quando qualcuno prova a registrare un nome corrispondente al marchio. Le prime deleghe delle nuove estensioni sono attese tra i 12 e i 18 mesi dopo il Reveal Day, quindi tra 2027 e 2028, con il programma che si completa verso il 2030: iscriversi al Clearinghouse ora è la preparazione a quella fase.
Per le filiere del Made in Italy e le città d’arte la posta in gioco è duplice: valorizzare le proprie denominazioni e presidiarle prima che lo faccia qualcun altro.
Per città , regioni e nomi geografici il round prevede salvaguardie apposite: una candidatura su un nome geografico ha bisogno di una lettera formale di supporto o non opposizione dell’autorità pubblica competente, in mancanza della quale non può essere approvata.
AgID e MIMIT hanno invitato pubbliche amministrazioni e imprese a monitorare le richieste pubblicate e a valutare eventuali opposizioni contro usi impropri di nomi istituzionali.
Sul fronte italiano, il Comitato Internet Governance Forum Italia, costituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale con la partecipazione di AgID, ha pubblicato un position paper e si è reso disponibile al raccordo tra amministrazioni e soggetti interessati.
Il welfare è sempre più integrato nelle strategie d’impresa e aumenta la sua efficacia nel generare valore, non solo per le aziende ma anche per le famiglie e l’intero sistema Paese. Questo è quanto emerge dal Welfare Index PMI 2026, il progetto promosso dal 2016 da Generali Italia.
Il Rapporto Welfare Index PMI 2026 traccia un bilancio aggiornato degli ultimi dieci anni del welfare aziendale in Italia, mettendo in evidenza la piena presa di coscienza del ruolo sociale da parte delle imprese, con un netto incremento delle iniziative adottate, dell’entità della spesa e delle modalità di gestione e di coinvolgimento dei lavoratori.
Sono oltre 7 mila le imprese che hanno partecipato quest’anno a Welfare Index PMI, una cifra nettamente superiore rispetto alla prima edizione. Oggi il welfare aziendale ha raggiunto una fase di piena maturità , che segue un periodo di consapevolezza (dal 2020 al 2024) e una prima fase espansiva (dal 2016 al 2019) caratterizzata da una rapida diffusione delle iniziative e da un graduale ampliamento delle prestazioni offerte dalle imprese. Oggi la maturità del welfare non si misura soltanto dal numero di iniziative attivate, ma dalla loro efficacia nel rispondere ai bisogni delle persone, dal coinvolgimento dei lavoratori e dalla capacità di generare valore per imprese, famiglie e territori.
I dati del Rapporto Welfare Index PMI 2026 parlano chiaro: nell’arco di dieci anni sono più che triplicate le piccole e medie imprese che vantano un livello di welfare alto e molto alto (dal 10,3% nel 2016 al 33,9% nel 2026), mentre ammonta al 76,5% la quota delle PMI che ha superato il livello medio. A ridursi è invece il numero di imprese che limitano il welfare ai soli adempimenti contrattuali, passato dal 42,7% del 2016 al 18,2% del 2026.
È sempre il report a raggruppare le aziende in quattro profili differenti:
A evidenziare il raggiungimento di un livello di maturità del welfare aziendale è la crescita della portata sociale grazie ai progetti promossi dalle imprese, in grado di fornire risposte concrete alle esigenze delle persone e delle comunità con risultati tangibili nel tempo (basti pensare alla domanda di salute e ai bisogni di assistenza agli anziani, sempre più al centro delle politiche in azienda).
Le imprese che integrano il welfare a livello strategico raggiungono livelli di impatto sociale elevati fino al 90% dei casi, ottenendo un notevole coinvolgimento dei lavoratori e potenziando la capacità di intercettare i bisogni reali. La consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla salute e dalla sicurezza coinvolge l’87,6% delle imprese, mentre ammonta al 75,9% la quota di aziende che considera prioritario il rafforzamento del proprio ruolo nella società . Per il 66,4%, infine, è fondamentale contribuire allo sviluppo sostenibile di filiera e territorio.
Superando i confini aziendali, il welfare si configura oggi come un valido complemento al sistema pubblico, proponendo non solo soluzioni di sanità integrativa e iniziative di prevenzione ma anche progetti in ottica ESG che generano valore diffuso per tutta la comunità . Se il 55,2% delle imprese si pone obiettivi di natura ambientale, il 22% stabilisce traguardi sociali espliciti.
Una novità dell’edizione 2026 del Rapporto Welfare Index PMI, inoltre, è il monitoraggio delle figure dedicate alla sostenibilità che sono diffuse nel 17,8% delle imprese, sebbene nelle aziende più grandi la quota raggiunga anche il 64%.
Dal Rapporto Welfare Index PMI 2026 emerge un legame solido tra i livelli di welfare e le performance economiche aziendali: sono proprio le imprese più evolute a vantare una produttività superiore e una redditività più elevata, mostrando anche una maggiore capacità di trasformare la crescita in risultati economici di qualità e sostenibili. Le imprese più evolute registrano un fatturato per addetto di 396 mila euro (+20% rispetto alla media) e livelli di redditività superiori fino al 40,5%.
I dati sono positivi anche sul fronte occupazionale: le realtà con alti livelli di welfare hanno visto aumentare gli addetti fino al 20,4% tra il 2021 e il 2024%, ma a crescere è anche la capacità di attrarre talenti. Nel 2025 il 61,5% delle PMI ha effettuato nuove assunzioni (la percentuale sale al 78% tra le imprese con welfare molto alto).
Nelle aziende con politiche di welfare più strutturate, inoltre, aumenta la presenza di under 30 e cresce la capacità di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
=> Scarica il Rapporto Welfare Index PMI 2026
In un mercato delle aste immobiliari in cui la concorrenza tra offerenti spinge spesso i prezzi verso l’alto, comprare un immobile prima che la gara si apra torna a interessare investitori e famiglie. L’acquisto in pre-asta, però, è circondato da idee sbagliate: si svolge sempre all’interno della procedura esecutiva, con l’intervento del giudice, e segue due sole strade legali, la trattativa a saldo e stralcio con i creditori e l’acquisto del credito deteriorato (NPL).
Le due modalità valgono in fasi diverse dell’esecuzione, offrono uno sconto sul valore di mercato e richiedono cautele precise, sia per chi acquista sia per il debitore che vuole chiudere la propria posizione.
In sintesi:
Gli eredi dell’utilizzatore deceduto possono chiedere online il rimborso delle somme rimaste nel Libretto Famiglia e inserire le prestazioni svolte prima del decesso, così da consentire all’INPS il pagamento del lavoratore e l’accredito dei contributi. Il messaggio INPS n. 2320 del 9 luglio 2026 colloca queste funzioni nella nuova sezione “Erede – Libretto Famiglia†del Portale delle Prestazioni Occasionali.
La novità introdotta dall’INPS riguarda una sezione dedicata agli eredi all’interno del Portale delle Prestazioni Occasionali. Le funzioni disponibili riguardano due attività specifiche: il rimborso delle somme versate e non utilizzate dal titolare del Libretto Famiglia e l’inserimento di prestazioni lavorative svolte prima del decesso ma non ancora registrate.
La disciplina del Libretto Famiglia si applica alle prestazioni di lavoro occasionale rese nell’ambito domestico. Nel nuovo assetto del portale, il profilo “Erede – Libretto Famiglia†si affianca alle funzioni già disponibili nel Portale delle Prestazioni Occasionali.
Gli eredi possono chiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e rimaste inutilizzate. La facoltà era già prevista dal messaggio INPS n. 1908/2019 e ora viene resa disponibile nella nuova sezione del portale.
Per ottenere il rimborso devono risultare queste condizioni:
Dopo la validazione della posizione ereditaria, l’INPS consente di inoltrare la domanda di rimborso delle somme residue presenti nel portafoglio elettronico del Libretto Famiglia.
La seconda funzione consente di inserire le prestazioni lavorative svolte prima del decesso dell’utilizzatore e non ancora registrate. In questo modo l’INPS può erogare il compenso al prestatore e accreditare la relativa contribuzione previdenziale.
Per completare la comunicazione l’erede deve inserire i dati della prestazione e rilasciare alcune dichiarazioni di responsabilità . In particolare, deve attestare di non essere a conoscenza del fatto che, al momento della prestazione, fosse in corso oppure cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato.
Resta inoltre fermo un limite espresso dalla procedura: l’erede non può essere anche il beneficiario della prestazione, quindi non può inserire attività lavorative svolte in proprio favore.
L’accesso alla sezione dedicata agli eredi avviene dal sito INPS con SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS. Il percorso indicato dall’Istituto passa dal servizio “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia†e dalla successiva selezione del profilo “Erede – Libretto Famigliaâ€.
All’interno della sezione, l’erede può consultare anche prestazioni, compensi e attività già effettuate, oltre al manuale aggiornato del servizio. Prima di utilizzare la procedura, l’INPS raccomanda di verificare in MyINPS i dati anagrafici, la residenza e i recapiti di contatto.
Chi riduce la quantità di prodotto lasciando invariata la confezione deve dichiararlo sull’etichetta: l’obbligo contro la shrinkflation è applicabile dal 1° luglio 2026, dopo diciotto mesi di rinvii, ma dal 15 luglio, quando scade il termine entro cui la Commissione UE può muovere rilievi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riscrive la disciplina, limitando l’informazione al punto vendita. Il Codacons, che giudica le nuove norme “annacquate e poco incisive”, ha presentato un esposto ad AGCM, Mimit, Garante per la sorveglianza dei prezzi e Guardia di Finanza per chiedere controlli su supermercati, negozi e piattaforme online.
In sintesi:
La regola che vincola i produttori oggi è l’articolo 15-bis del Codice del consumo, introdotto dall’art. 23 della L. 16 dicembre 2024 n. 193 (la Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Chi immette in commercio un prodotto che, a parità di confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con aumento del prezzo per unità di misura, deve apporre nel campo visivo principale della confezione o su un’etichetta adesiva la dicitura sulla minore quantità rispetto al formato precedente, per sei mesi dall’immissione in commercio.
Per chi fa la spesa questo significa che l’informazione è visibile sul prodotto: la dichiarazione è sulla confezione, in qualunque negozio la si trovi, e accompagna il pacco fino al momento della scelta. È la ragione per cui le associazioni dei consumatori consideravano quel meccanismo il più efficace, e il motivo per cui contestano la sua sostituzione.
La decorrenza è stata spostata due volte. Il termine iniziale del 1° aprile 2025 è stato differito al 1° ottobre 2025 dall’art. 13, comma 1-sexies del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15. Un secondo rinvio, disposto dall’art. 50, comma 3, della L. 2 dicembre 2025 n. 182, ha portato la data al 1° luglio 2026. Sulla tenuta della norma pesa una procedura di infrazione aperta nel marzo 2025, con cui la Commissione europea ha contestato all’Italia il mancato rispetto della sospensione obbligatoria e la sproporzione dell’obbligo in confezione.
Il progetto notificato a Bruxelles il 15 aprile 2026, intitolato “Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati”, riscrive l’impianto. Sparisce la dicitura in confezione e arriva un obbligo informativo lungo la filiera commerciale: in caso di riduzione della quantità nominale, produttori e distributori trasmettono ai venditori una comunicazione standardizzata con la variazione di quantità e la percentuale di aumento del prezzo riconducibile alla riduzione del contenuto. Sono i rivenditori, fisici e online, a rendere l’informazione disponibile alla clientela nel punto vendita o sulle schede prodotto.
Cambiano anche durata ed esclusioni. L’obbligo informativo scende da sei a tre mesi dall’immissione in commercio del prodotto nella nuova quantità . Sono esclusi i casi in cui la riduzione quantitativa sia accompagnata da modifiche della formulazione che ne migliorino la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore complessivo per il consumatore.
| Norma in vigore dal 1° luglio 2026 | Decreto MIMIT dal 15 luglio senza rilievi UE |
|---|---|
| Avviso apposto dal produttore nel campo visivo principale della confezione o su etichetta adesiva | Comunicazione standardizzata dal produttore o distributore al venditore, informazione al cliente nel punto vendita fisico o digitale |
| Durata dell’obbligo di sei mesi dall’immissione in commercio | Durata dell’obbligo di tre mesi dall’immissione in commercio |
| Indicazione della sola riduzione di quantità | Indicazione della riduzione di quantità e della percentuale di aumento del prezzo per unità di misura |
| Nessuna esclusione per riformulazione del prodotto | Esclusione se la riduzione è accompagnata da miglioramenti di resa o efficacia a parità di valore |
Il 15 luglio 2026 chiude il periodo di sospensione di tre mesi aperto dalla notifica del MIMIt, secondo la procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i progetti di regola tecnica e attendere prima di adottarli, perché possono incidere sulla libera circolazione delle merci. Se entro quella data non arrivano rilievi, il governo è libero di procedere.
Da quel momento il decreto ha via libera, e per produrre effetti dovrà comunque essere approvato in Consiglio dei ministri, emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’intervallo tra il via libera europeo e la pubblicazione la disciplina che vincola i produttori è quella già in vigore dal 1° luglio, quindi l’avviso sulla confezione, mentre la comunicazione di filiera diventa esigibile solo con il decreto pubblicato.
L’associazione ha chiesto l’intervento di quattro autorità : Antitrust, Mimit, Garante per la sorveglianza dei prezzi e Guardia di Finanza. Le verifiche sollecitate riguardano il rispetto degli obblighi informativi, la corretta indicazione dei prezzi per unità di misura e l’assenza di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, su supermercati, negozi fisici e piattaforme di vendita online.
Il presidente del Codacons Lombardia, l’avvocato Marco Donzelli, descrive la riduzione delle quantità senza evidenza del rincaro reale come “una forma di aumento occulto che deve essere contrastata con controlli seri”. L’associazione invita i consumatori a controllare sempre il prezzo al chilo o al litro e a segnalare confezioni ridotte, prezzi poco chiari o informazioni mancanti.
Per le imprese la richiesta sposta la questione sul piano della vigilanza. L’indicazione del prezzo per unità di misura è già disciplinata dall’art. 15 del Codice del Consumo, e le pratiche commerciali scorrette sono presidiate dall’Antitrust: un’eventuale attività ispettiva può quindi muoversi sugli strumenti esistenti, senza attendere il nuovo decreto.
La percentuale di aumento del prezzo per unità di misura è il numero attorno a cui ruota tutta la vicenda: il decreto MIMIT ne impone la comunicazione lungo la filiera, l’esposto del Codacons ne chiede il controllo a scaffale, e chi fa la spesa lo trova stampato sul cartellino sotto il prodotto. Si ricava dal rapporto tra il nuovo prezzo al chilo o al litro e quello precedente, e non coincide con la percentuale di prodotto sottratto.
Un esempio con numeri reali chiarisce la differenza. Una confezione da 500 grammi venduta a 4,00 euro costa 8,00 euro al chilo. Se la grammatura scende a 450 grammi a prezzo invariato, il prezzo al chilo sale a 8,89 euro: il rincaro effettivo è dell’11,1%, mentre la quantità sottratta è il 10%. Se il produttore riduce a 450 grammi e porta il prezzo a 4,20 euro, il prezzo al chilo arriva a 9,33 euro e il rincaro sale al 16,7%.
La regola di calcolo prevede tre operazioni:
Finché il decreto non è pubblicato, la disciplina applicabile è quella dell’art. 15-bis nella formulazione vigente. Un produttore che immette in commercio un formato ridotto si trova davanti a tre scenari distinti, a seconda del momento in cui il prodotto raggiunge lo scaffale.
Le situazioni possibili sono le seguenti:
Per le imprese della grande distribuzione la conseguenza pratica riguarda i flussi informativi. La comunicazione standardizzata presuppone che il dato sulla variazione di quantità e sul rincaro unitario sia tracciato a monte, sui sistemi del produttore, e trasmesso ai rivenditori insieme all’anagrafica di prodotto. I controlli sollecitati dal Codacons sul prezzo per unità di misura esposto a scaffale riguardano però già oggi i punti vendita fisici e digitali.
I beni più colpiti dal riporzionamento sono gli alimentari confezionati, con cereali, yogurt, gelati, snack, biscotti, fette biscottate, salse pronte, formaggi confezionati e bibite, insieme ai prodotti per la casa e per la cura del corpo come detersivi, carta igienica, bagnoschiuma, shampoo e dentifricio. Il mercato del largo consumo vale in Italia circa 120 miliardi di euro annui e gli aumenti occulti si collocano mediamente tra il 10% e il 18%, con punte del 40%.
La misurazione dell’impatto sconta un limite statistico: l’Istat non rileva il riporzionamento come voce autonoma nel monitoraggio dell’inflazione, dove i rincari del carrello della spesa vengono misurati sui listini e non sulle grammature. Ipotizzando un effetto minimo dello 0,1% annuo sui prezzi dell’intero paniere di largo consumo, il Codacons stima in 1,8 miliardi di euro il conto a carico delle famiglie negli ultimi quindici anni. L’ampiezza della forbice proposta dall’associazione segnala quanto sia difficile quantificare il fenomeno.
Accanto alla riduzione delle grammature il Codacons segnala una pratica affine, la skimpflation, dall’inglese to skimp, lesinare.
In questo caso la quantità non cambia e il risparmio si sposta sulla materia prima: burro e olio d’oliva sostituiti da margarina e olio di palma, uova fresche rimpiazzate da tuorli e albumi in polvere, piatti pronti e salse con meno carne e più addensanti. Il fenomeno investe anche i servizi, e qui riguarda direttamente le imprese della ristorazione e dell’ospitalità : porzioni più piccole nei piatti al ristorante, colazione a pagamento nelle strutture ricettive, frequenza ridotta delle pulizie nelle camere d’albergo.
Su questo fronte la trasparenza imposta dal decreto non ha presa, perché la disciplina del riporzionamento guarda alla quantità nominale e al prezzo per unità di misura, non alla composizione del prodotto né al contenuto della prestazione.
Dal 16 luglio i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono circolare senza una polizza dedicata. L’obbligo riguarda circa un milione di mezzi privati e si somma al contrassegno identificativo, già richiesto dal 17 maggio. Dalla stessa data le compagnie sono tenute a offrire la copertura, in forza dell’obbligo a contrarre previsto per l’assicurazione RC Auto, e chi viene fermato senza polizza rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
In sintesi:
L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici decorre dal 16 luglio 2026 e riguarda tutti i mezzi a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sul territorio nazionale. La base normativa è l’articolo 1, comma 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177: i monopattini non possono essere posti in circolazione se non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, con applicazione delle disposizioni del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
La data è stata fissata dalla circolare congiunta MIMIT-MIT del 17 aprile 2026, che ha spostato di due mesi il termine originario del 16 maggio accogliendo la richiesta dell’ANIA di completare l’adeguamento dei sistemi informatici, necessario a far dialogare la piattaforma monopattini della Motorizzazione con la banca dati delle coperture assicurative. Dal 16 luglio scatta anche l’obbligo a contrarre in capo alle imprese, previsto dall’articolo 132 del Codice delle Assicurazioni: le compagnie devono offrire contratti di responsabilità civile autoveicoli del ramo 10 anche per i monopattini.
Senza contrassegno la polizza non può essere emessa. L’obbligo assicurativo è subordinato al possesso del targhino, come precisato dalla circolare del Direttore centrale per la polizia stradale del 20 dicembre 2024 e ribadito dalla circolare MIMIT del 24 aprile 2026: il richiamo al Titolo X del Codice delle Assicurazioni presuppone che la copertura sia legata a un veicolo identificato in modo univoco. La richiesta del contrassegno va quindi completata prima di rivolgersi alla compagnia.
Il contrassegno identificativo dei monopattini è obbligatorio dal 17 maggio 2026, sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto direttoriale del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo. Si tratta di un adesivo plastificato non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, associato al codice fiscale del proprietario anziché al numero di telaio: la responsabilità ricade quindi sulla persona fisica intestataria anche quando alla guida si trova un altro soggetto.
La domanda si presenta sul Portale dell’Automobilista attraverso l’applicazione Gestione Pratiche Online, con accesso via SPID di secondo livello o CIE, allegando il modulo firmato, la ricevuta del pagamento PagoPA e la copia di un documento di identità . Il ritiro del contrassegno avviene presso un ufficio della Motorizzazione civile o presso uno studio di consulenza automobilistica abilitato, che può gestire l’intera pratica su delega. La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con quella delle coperture assicurative dell’ANIA: il contrassegno viene associato in automatico ai dati della polizza, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale.
Il costo del targhino arriva a 34,86 euro, cifra ben distante dagli 8,66 euro spesso citati, che corrispondono al solo prezzo di vendita del contrassegno. La tariffa nazionale N174 del Portale dell’Automobilista somma infatti tre voci, alle quali si aggiunge la commissione PagoPA. Il premio annuo della polizza è stimato da Assoutenti tra 35 e 55 euro per una copertura base, fino a 150 euro con garanzie accessorie: il primo anno di regolarizzazione di un monopattino elettrico costa quindi tra 70 e 190 euro circa.
| Voce di spesa | Importo |
|---|---|
| Prezzo di vendita del contrassegno (tariffa N174) | 8,66 euro |
| Diritti di motorizzazione | 10,20 euro |
| Imposta di bollo | 16,00 euro |
| Totale pratica contrassegno | 34,86 euro, oltre alla commissione PagoPA |
| Polizza RC Auto annua, copertura base | da 35 a 55 euro (stima Assoutenti) |
| Polizza RC Auto annua con garanzie accessorie | fino a 150 euro (stima Assoutenti) |
| Esborso complessivo del primo anno | da circa 70 a circa 190 euro |
Chi possiede più di un mezzo può ridurre la spesa presentando un’unica istanza cumulativa: in quel caso l’imposta di bollo si versa una sola volta, mentre prezzo del contrassegno e diritti di motorizzazione vanno corrisposti per ciascun monopattino.
Chi circola senza assicurazione del monopattino è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, senza sanzioni accessorie. L’importo discende dall’articolo 1, comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge 160/2019, che rinvia al comma 75-quater: la stessa cornice sanzionatoria copre la circolazione priva di contrassegno e quella con contrassegno alterato, contraffatto o non visibile. Poiché si applica il titolo VI del Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta corrisponde al minimo di 100 euro, che scende a 70 euro se il versamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione.
Diverse ricostruzioni diffuse in questi giorni indicano invece importi da 866 a 3.464 euro e il sequestro del mezzo, applicando l’articolo 193 del Codice della Strada. La scheda illustrativa allegata alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2024 esclude in modo esplicito questa lettura: avendo la normativa speciale sui monopattini previsto una sanzione dedicata, non trovano applicazione né le sanzioni del Titolo X del Codice delle Assicurazioni né quelle dell’articolo 193, compresa la misura accessoria del sequestro. La differenza tra le due interpretazioni supera i 3.000 euro, e vale la pena verificare quale norma sia stata richiamata nel verbale in caso di contestazione.
Le FAQ pubblicate dal MIMIT, aggiornate al 24 aprile 2026, indicano chi può intestarsi la polizza RC del monopattino e quali garanzie minime deve contenere:
Un capitolo delicato riguarda il diritto di rivalsa. La compagnia può esercitarlo verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, quando vengono violate gravemente le condizioni contrattuali o le norme del Codice della Strada, come nella guida in stato di ebbrezza. Per i monopattini il Ministero raccomanda di verificare se la rivalsa scatti anche in caso di guida senza casco, obbligatorio per tutti i conducenti, o di trasporto di un passeggero, vietato dalla legge. Alcune polizze prevedono una clausola di rinuncia alla rivalsa, che va richiesta al momento della sottoscrizione.
Una generica polizza RC Famiglia o una copertura per la vita privata non soddisfano l’obbligo di legge. Molti di questi contratti escludono espressamente i veicoli soggetti ad assicurazione RC Auto obbligatoria e, soprattutto, la polizza del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo per avere validità legale: un requisito che le coperture famiglia non sono configurate per gestire, non essendo collegate alla piattaforma monopattini del MIT.
La conseguenza è stata chiarita dallo stesso MIMIT e ripresa dalle compagnie: dal 16 luglio 2026 le polizze diverse dalla RC Auto non coprono più i danni causati a terzi dalla circolazione del monopattino. Chi confida su una copertura preesistente si espone quindi sia alla sanzione sia al risarcimento integrale del danno con il proprio patrimonio.
In caso di incidente causato da un monopattino non si applica il risarcimento diretto. La circolare MIMIT del 24 aprile 2026 ha stabilito un periodo transitorio non inferiore a un biennio, necessario a costruire il forfait nazionale specifico per questi mezzi previsto dal DPR 254/2006: nel frattempo ai sinistri stradali causati da monopattini si applica la procedura di risarcimento ordinario dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, con richiesta rivolta alla compagnia del responsabile.
Il monitoraggio è affidato all’IVASS, che raccoglierà dati su sinistri e polizze con una rilevazione semestrale riferita al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno, con prima rilevazione al 31 dicembre 2026, e informerà il MIMIT ogni sei mesi sull’andamento. Dall’entrata in vigore dell’obbligo trovano applicazione anche le disposizioni sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap, che interviene a favore di chi subisce danni da un monopattino privo di copertura assicurativa.
Il Decreto Autovelox è in vigore, con disposizioni applicabili su tutto il territorio nazionale: il provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti disciplina requisiti e procedure di omologazione dei dispositivi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità . Secondo i dati MIT, gli apparecchi in regola sono circa 3.150, mentre circa 850 autovelox non sono più abilitati ad levare multe valide finché i produttori non ne ottengono l’omologazione.
In sintesi:
Il decreto Autovelox è adottato in attuazione dell’art. 45, comma 6, e dell’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 192 del DPR n. 495/1992. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 12 luglio 2026. La disciplina tecnica colma un vuoto che durava dal Codice della Strada del 1992, che imponeva l’omologazione degli strumenti senza definire come ottenerla.
Il decreto costruisce l’accertamento della velocità su tre procedure distinte: l’omologazione del prototipo, la taratura del singolo esemplare, le verifiche di funzionalità . L’omologazione accerta che il modello sia idoneo come misuratore di velocità e rispetti i requisiti dell’Allegato A; solo dopo il decreto di omologazione il produttore può realizzare esemplari conformi a quel prototipo (artt. 1 e 2).
La taratura iniziale precede la messa in servizio, quella periodica ha cadenza almeno annuale. L’art. 4 stabilisce che, in caso di esito negativo della taratura, il dispositivo non può essere utilizzato fino a una nuova taratura con esito positivo, e la stessa conseguenza vale per le verifiche di funzionalità . I controlli di conformità sulla produzione spettano a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero, ogni tre anni in presenza di certificazione ISO 9001 e ogni anno in sua assenza (art. 5).
Gli apparecchi che possono continuare a elevare multe sono quelli riconducibili ai prototipi elencati nell’Allegato B del decreto, che si intendono omologati a tutti gli effetti. Il MIT quantifica in circa 3.150 i dispositivi corrispondenti ai requisiti richiesti; per i rimanenti, circa 850 unità , sono i produttori a dover richiedere l’omologazione del prototipo, producendo la documentazione integrativa prevista dall’allegato tecnico A.
Il riconoscimento non è però un salvacondotto automatico per il singolo apparecchio. Perché l’accertamento tenga, l’ente deve poter dimostrare che il dispositivo installato corrisponde davvero al prototipo omologato, che la taratura è in corso di validità e che le verifiche di funzionalità hanno avuto esito positivo.
L’art. 6 distingue tre situazioni, e la differenza pesa sia sugli enti accertatori sia su chi valuta un ricorso. Va corretto un equivoco circolato in questi giorni: la richiesta di omologazione non spetta al Comune, ma al titolare dell’approvazione del prototipo, cioè al produttore.
| Dispositivo | Regime previsto |
|---|---|
| Conforme a un prototipo elencato nell’Allegato B | Si intende omologato (art. 6, comma 1). Entro la prima taratura utile la targhetta identificativa riporta gli estremi del nuovo decreto (comma 2). Taratura periodica e verifiche periodiche si applicano alla scadenza del certificato di taratura posseduto (comma 5) |
| Prototipo approvato prima del decreto 13 giugno 2017, n. 282 | Il titolare dell’approvazione può chiedere l’omologazione al MIT, che si esprime entro sessanta giorni se già dispone della documentazione su taratura e test di laboratorio (comma 3), oppure integrando la documentazione secondo i Capi 1 e 3 dell’Allegato A (comma 4) |
| Nuove richieste e domande pendenti | Dall’entrata in vigore non possono più essere presentate richieste di approvazione di prototipi (comma 8). Le domande di approvazione presentate e non ancora definite sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione (comma 6) |
Le soglie tecniche fissate dall’Allegato A non sono uno sconto sulla velocità contestata, e la confusione tra i due piani è il primo errore da evitare quando si legge un verbale. In sede di omologazione e di taratura iniziale l’errore massimo ammesso sulla singola misura è di 3 km/h fino a 100 km/h e del 3% oltre quella soglia; in taratura periodica i valori salgono a 4 km/h e al 4%. Sono i limiti entro cui lo strumento deve dimostrarsi affidabile in laboratorio.
La riduzione che riguarda l’automobilista è un’altra e non cambia: ai sensi dell’art. 345, comma 2, del DPR n. 495/1992, al valore rilevato si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, e in quella riduzione è già compresa la tolleranza strumentale. Due esempi rendono l’idea:
In nessuno dei due casi i 3 o i 4 km/h del decreto si sommano alla riduzione: chi imposta un ricorso su questo argomento parte da una lettura sbagliata della norma.
La pubblicazione in Gazzetta non equivale a una sanatoria delle multe autovelox già elevate. L’art. 7 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e non contiene alcuna norma che estenda l’omologazione riconosciuta ai prototipi dell’Allegato B agli accertamenti compiuti prima del 12 luglio 2026.
Per le sanzioni pregresse continuano quindi a valere le condizioni esistenti al momento del rilievo, quelle su cui la Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha affermato la non equivalenza tra approvazione e omologazione. Sul contenzioso aperto la parola torna ai giudici di pace e ai tribunali, chiamati a valutare caso per caso, mentre parte della dottrina discute se un decreto ministeriale possa qualificare come omologati dispositivi in precedenza soltanto approvati.
Chi riceve una multa autovelox dovrebbe partire dai dati del verbale: strada, chilometro, direzione di marcia, dispositivo utilizzato, matricola, data dell’accertamento e autorità che ha emesso la sanzione. La verifica può seguire questi passaggi:
Per Comuni, Province, Città metropolitane e gestori dei tratti stradali l’onere si sposta sulla documentazione tecnica. Non basta che l’apparecchio funzioni: l’ente deve poter dimostrare la conformità del singolo esemplare al prototipo omologato, la validità della taratura e la regolarità delle verifiche di funzionalità , con certificati in corso di validità .
Il decreto del 13 giugno 2017, n. 282 è abrogato dall’art. 7, con l’eccezione del Capo 7 dell’allegato e delle disposizioni sulle tarature periodiche, la cui validità cessa un anno dopo l’entrata in vigore, quindi il 12 luglio 2027. È la finestra entro cui gli enti devono allineare il parco dispositivi al nuovo impianto, in un quadro in cui gli incassi da sanzioni elettroniche nelle grandi città sono già in arretramento.
Il Patto di Stabilità UE apre agli investimenti energetici e si delinea il contenuto delle spese ammesse. Secondo le indicazioni raccolte da ANSA presso fonti della Commissione europea, la nota del 3 luglio al Comitato Economico e Finanziario ammette gli incentivi per il rinnovo delle flotte aziendali con veicoli elettrici e il sostegno all’acquisto di pompe di calore nelle imprese, per uffici, laboratori e stabilimenti produttivi. La cornice è quella fissata con il Pacchetto di primavera del Semestre europeo: la clausola di salvaguardia si può applicare all’energia fino allo 0,3% del PIL l’anno, con tetto cumulato dello 0,6% nel triennio 2026-2028, all’interno dell’1,5% già previsto per la difesa.
In sintesi:
Il meccanismo poggia sulla clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento previsto dall’articolo 26 del Regolamento UE 2024/1263 che consente a un singolo Stato di scostarsi temporaneamente dal percorso di spesa netta concordato con Bruxelles. Attivata dal 2025 per le spese militari, permette una deviazione fino all’1,5% del PIL nella finestra 2025-2028, nella misura in cui l’eccedenza è giustificata dall’incremento della spesa per la difesa rispetto all’anno di riferimento.
Con la Comunicazione COM(2026) 200 final del 3 giugno la Commissione ha stabilito che, su richiesta dello Stato membro, il campo di applicazione della clausola può essere allargato agli investimenti energetici. Il tetto complessivo dell’1,5% rimane invariato: la quota energetica viaggia al suo interno, con un sotto-limite dedicato dello 0,3% del PIL all’anno per il periodo 2026-2028 e un massimo cumulato dello 0,6% sullo stesso arco temporale. La spesa che eccede quei limiti torna soggetta alle ordinarie valutazioni di conformità .
| Voce | Limite |
|---|---|
| Tetto complessivo della clausola (difesa) | fino all’1,5% del PIL di spesa aggiuntiva, dal 2025 al 2028 |
| Quota annua per gli investimenti energetici | fino allo 0,3% del PIL, pari a circa 6,5-7 miliardi per l’Italia |
| Quota cumulata per gli investimenti energetici | fino allo 0,6% del PIL nel triennio 2026-2028, tra 13 e 14 miliardi |
| Decorrenza delle misure ammissibili | provvedimenti adottati a partire da febbraio 2026 |
Per gli Stati che avessero già impiegato l’intera flessibilità dell’1,5% sulla difesa la Commissione prevede la possibilità di una flessibilità aggiuntiva, temporanea e limitata, alle stesse condizioni e purché i rischi per la sostenibilità di bilancio rimangano contenuti. È una clausola di parità di trattamento, non un automatismo.
La Comunicazione del 3 giugno indica le categorie ammissibili senza scendere nel dettaglio dei singoli programmi nazionali. Rientrano gli interventi che riducono la dipendenza dai combustibili fossili importati, sia per le imprese sia per le famiglie:
La declinazione arriva dalla nota del 3 luglio al Comitato Economico e Finanziario, l’organo consultivo che riunisce i tecnici senior dei ministeri delle Finanze dei Ventisette. Il documento non è pubblico, e le categorie sono note attraverso le anticipazioni di stampa: incentivi per il rinnovo dei parchi auto aziendali e dei veicoli commerciali con mezzi elettrici, aiuti per l’acquisto e l’installazione di pompe di calore in uffici, laboratori e stabilimenti produttivi. La stessa agenzia precisa che la nota indica le misure in termini generici, e che gli investimenti elencati dagli Stati nella domanda di attivazione non saranno vincolanti fin dall’inizio.
L’apertura lascia fuori la leva più sentita dai cittadini. I sussidi generalizzati, dai tagli alle accise sui carburanti ai bonus in bolletta, non figurano tra le spese ammesse: la Commissione chiede che le misure di emergenza siano temporanee, mirate, tempestive, proporzionate e sostenibili sul piano fiscale, e che non aumentino la domanda di combustibili fossili. Il pacchetto di primavera quantifica il problema: tre quarti del sostegno adottato dagli Stati membri contro il caro energia è erogato in forma non mirata, e oltre due terzi del costo di bilancio corrisponde a misure che incidono direttamente sul costo marginale del consumo energetico, come gli sconti sulle accise.
La distinzione riguarda da vicino l’Italia, che ha lasciato scadere lo stop al taglio delle accise sui carburanti senza poterlo ricondurre a questa cornice. Per le famiglie il sostegno immediato dipende quindi ancora da strumenti nazionali come il Decreto Bollette 2026 e il contributo straordinario da 115 euro per i nuclei più vulnerabili.
L’apertura arriva dopo settimane di pressing italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva scritto a Ursula von der Leyen il 17 maggio per chiedere di estendere all’energia la deroga prevista per la difesa, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva portato la richiesta in Eurogruppo e in Ecofin. Ad aprile la Commissione aveva respinto la richiesta di sospendere i vincoli, e la trattativa si era riaperta con il pacchetto UE contro il caro energia.
Un elemento rimane in ombra nel racconto della vittoria negoziale. La Comunicazione del 3 giugno elenca i 17 Stati membri per i quali il Consiglio ha attivato la clausola: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. L’Italia non compare. Per accedere al margine energetico Roma deve presentare la domanda di attivazione di uno strumento nato per il riarmo, che il documento consente di richiedere in qualsiasi momento.
La clausola non scomputa la spesa dal deficit nominale. Consente di deviare dal percorso di spesa netta approvato dal Consiglio, oppure dal percorso correttivo fissato nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo. Il criterio del 3% del PIL previsto dal Trattato rimane però intatto, e il pacchetto di primavera ne offre la dimostrazione: la Commissione raccomanda la chiusura della procedura per Malta perché il disavanzo è sceso sotto il 3%, mentre sul percorso di spesa netta Malta è valutata materialmente non conforme. È il deficit nominale a chiudere la procedura, non la conformità alla traiettoria.
Per l’Italia la conseguenza è aritmetica. Il Paese chiude il 2025 con un deficit al 3,1% del PIL ed è attesa correggere il disavanzo eccessivo nel 2026, entro il termine fissato dal Consiglio. Le previsioni di primavera collocano il disavanzo al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027: il margine sotto la soglia vale un decimo di punto, mentre la flessibilità energetica ne vale tre. Impiegare per intero lo 0,3% in un singolo esercizio riporterebbe il deficit oltre il 3% e mancherebbe la correzione attesa. La stessa Comunicazione precisa che la flessibilità della clausola per la difesa è l’unica presa in considerazione nella valutazione di conformità di primavera 2026.
I 13 miliardi esistono quindi come spazio sul percorso di spesa netta, non come deficit aggiuntivo liberamente spendibile. La deroga vale di più per chi è fuori dalla procedura che per chi ci è dentro, e l’Italia ci è dentro insieme a Belgio, Francia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia.
Il raffronto con la dotazione reale degli incentivi italiani misura la distanza tra annuncio e disponibilità . Il DPCM Automotive firmato il 10 giugno 2026, che riprogramma il Fondo Automotive fino al 2030, vale complessivamente 1,343 miliardi di euro, di cui 142,7 milioni nel 2026 e 180 milioni destinati all’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 da parte delle PMI del trasporto merci. Lo spazio annuo aperto da Bruxelles, intorno ai 7 miliardi, supera di circa cinquanta volte lo stanziamento italiano per il rinnovo delle flotte commerciali sull’intero periodo 2026-2030.
La flessibilità europea non porta risorse: apre la possibilità di stanziarle senza che incidano sul giudizio di conformità al percorso di spesa. Quanto di quello spazio il Governo potrà usare davvero nella prossima manovra dipende dal margine che il rientro sotto il 3% lascia libero, e quel margine oggi è sottile.
L’ampliamento del campo di applicazione non richiede un nuovo voto politico dell’Ecofin, che ha già approvato il meccanismo originario. Il percorso si articola sul singolo Paese: il Governo presenta alla Commissione la domanda di attivazione o di estensione, indicando gli investimenti che intende finanziare; la Commissione valuta che l’operazione non metta a rischio la sostenibilità di bilancio nel medio termine e formula una raccomandazione; il Consiglio autorizza a maggioranza qualificata rafforzata e ne fissa la durata, prorogabile un anno per volta.
La Commissione ha annunciato che fornirà agli Stati membri ulteriori chiarimenti sui requisiti procedurali, compresi gli obblighi di rendicontazione dei dati necessari a verificare l’ammissibilità delle misure. Le prime domande sono attese per settembre 2026, le prime autorizzazioni a partire da ottobre, in tempo utile per incidere sulla legge di bilancio.
L’ABI ha bocciato l’obbligo generalizzato di apertura del conto corrente davanti alla commissione Finanze e tesoro del Senato, nell’audizione dell’8 luglio 2026 sui disegni di legge n. 763, 1595 e 1937. Per l’associazione delle banche una norma che imponga solo agli istituti di credito di contrarre con chiunque ne faccia richiesta attribuirebbe all’attività bancaria una funzione pubblicistica incompatibile con il principio, sancito dall’art. 10 del Testo Unico Bancario e dalla normativa europea, secondo cui l’attività bancaria ha carattere d’impresa.
In sintesi:
Il disegno di legge n. 1595 introduce nel codice civile l’art. 1857-bis, rubricato apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente, in base al quale la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. È l’obbligo a contrarre che i promotori definiscono diritto al conto.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla Camera il 23 luglio 2025 con 254 voti favorevoli, è arrivato a Palazzo Madama il 4 luglio 2026 ed è all’esame della 6ª Commissione Finanze e tesoro in sede redigente, insieme ai ddl 763 e 1937 sull’accredito della retribuzione su un conto intestato al lavoratore.
Il testo fa salve le disposizioni nazionali ed europee sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: sono queste le sole ragioni che legittimano il rifiuto.
In caso di diniego di stipula, la banca deve comunicarlo per iscritto e motivarlo entro dieci giorni dalla richiesta di apertura. Sul fronte della chiusura del conto, la banca non può recedere dal contratto a tempo determinato o indeterminato quando i saldi sono in attivo, sempre salve le stesse ragioni. L’abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’art. 33 del Codice del consumo elimina inoltre la deroga che consentiva agli operatori dei servizi finanziari il recesso senza preavviso per giustificato motivo, riportando quelle clausole sotto la presunzione di vessatorietà .
L’ABI ha ribadito in audizione tre obiezioni. La prima è di ordine costituzionale: imporre a soggetti privati un obbligo generalizzato di contrarre appare difficilmente conciliabile con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. La seconda riguarda il livello dell’intervento: una previsione di questo tipo introdotta su base esclusivamente nazionale si inserirebbe in un mercato regolato da norme europee armonizzate. La terza è di merito: secondo l’associazione i rifiuti di apertura e le chiusure unilaterali non sono un fenomeno generalizzato e si legano a episodi specifici, motivati dagli obblighi normativi che le banche devono rispettare.
Sul punto la Commissione affari costituzionali della Camera si era già espressa in senso opposto, non rilevando contrasti con l’articolo 41: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 279/2006 l’autonomia privata non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta e la sua compressione non è illegittima quando serve a soddisfare una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. Il conflitto interpretativo fra le due letture dell’articolo 41 è il vero terreno di scontro dell’esame in Senato.
L’obbligo di motivare per iscritto il diniego entro dieci giorni incrocia un divieto penalmente sanzionato. L’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta ai soggetti obbligati di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta all’UIF o l’esistenza di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio; l’articolo 55, comma 4, punisce la violazione con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
Una banca che rifiuta il conto per ragioni antiriciclaggio e ne scrive le motivazioni al cliente rischia dunque di violare il divieto di comunicazione, mentre una motivazione generica svuoterebbe la garanzia che il ddl vuole introdurre.
La stessa disciplina del conto di base risolve il problema con una clausola di salvaguardia: l’art. 126-vicies del Testo Unico Bancario impone al prestatore di servizi di pagamento di indicare per iscritto le motivazioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, salvo che la comunicazione contrasti con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi legati all’antiriciclaggio. Il testo del ddl 1595 non contiene una clausola di salvaguardia analoga: è una delle correzioni tecniche che l’esame in Senato può introdurre.
La garanzia di accesso a un conto già esiste, tuttavia non copre le imprese. Il conto di pagamento con caratteristiche di base, introdotto nel Testo Unico Bancario dal D.Lgs. 37/2017 in attuazione della direttiva 2014/92/UE e disciplinato dal DM MEF n. 70 del 3 maggio 2018, è offerto obbligatoriamente da banche, istituti di pagamento, IMEL e Poste Italiane al consumatore, definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Una società , una ditta individuale o un professionista che si vede negare il conto non rientra in quella tutela.
È qui che il ddl 1595 produrrebbe l’effetto più rilevante per le PMI: l’obbligo a contrarre dell’art. 1857-bis riguarda chiunque richieda il conto, senza distinzione fra consumatori e imprese.
Il confronto fra le due discipline chiarisce la differenza di tutela attuale.
| Regole in vigore oggi (conto di base) | Regole nel ddl 1595 (art. 1857-bis) |
|---|---|
| Obbligo di offrire il conto ai soli consumatori, persone fisiche che agiscono fuori dall’attività d’impresa o professionale | Obbligo di stipula del conto corrente con chiunque ne faccia richiesta, imprese e professionisti compresi |
| Rifiuto ammesso in mancanza dei requisiti, se il richiedente ha già un conto equivalente in Italia o per ragioni antiriciclaggio | Rifiuto ammesso solo per l’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo |
| Motivazione scritta del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, con salvaguardia per ordine pubblico e antiriciclaggio | Motivazione scritta del diniego entro dieci giorni, senza clausola di salvaguardia espressa |
| Recesso della banca ammesso nei casi tipizzati dalla disciplina del conto di base, fra cui uso illecito e conto incapiente non movimentato per 24 mesi | Recesso vietato in presenza di saldo attivo, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato |
| Conto a operatività limitata, con canone onnicomprensivo e gratuità per ISEE sotto 11.600 euro e pensioni fino a 18.000 euro lordi | Conto corrente ordinario, senza limiti di operatività e senza regime tariffario dedicato |
Chi rientra invece nei requisiti può già chiedere il conto corrente base, con la dotazione di operazioni annue fissata dagli allegati al decreto ministeriale.
Fino all’eventuale approvazione della legge, chi subisce un rifiuto di apertura o una chiusura unilaterale del conto ha a disposizione una procedura in tre gradi, tutti gratuiti o quasi.
Il primo è il reclamo scritto all’intermediario, da inviare tramite PEC o raccomandata: la banca ha 60 giorni per rispondere, termine che scende a 15 giorni lavorativi quando la controversia riguarda i servizi di pagamento. Il reclamo è condizione di ammissibilità dei rimedi successivi e va conservato con la prova di invio.
Il secondo grado è l’esposto alla Banca d’Italia, che non risolve la singola controversia e alimenta l’attività di vigilanza sull’intermediario.
Il terzo è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, presentabile online sul portale ABF e accessibile anche alle imprese. Le condizioni sono queste:
Il mancato rispetto della decisione produce un costo reputazionale per la banca: il nominativo dell’intermediario inadempiente viene pubblicato sul sito dell’ABF. È la leva di pressione che oggi supplisce all’assenza di un regime sanzionatorio, assente anche nel testo del ddl 1595 approvato dalla Camera.
L’esame in sede redigente prosegue con il ciclo di audizioni avviato il 7 e 8 luglio 2026, che ha coinvolto ABI, CNDCEC, ANCL e le associazioni dei consumatori. I dottori commercialisti hanno condiviso la ratio dei tre disegni di legge, osservando che imporre al lavoratore l’accredito su un conto a lui intestato senza garantire il diritto di aprirlo sarebbe incoerente. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto di spostare la disciplina dal codice civile al Testo Unico Bancario e di estenderla a tutti i prestatori di servizi di pagamento, per evitare la disparità fra banche e altri intermediari che la stessa ABI ha segnalato.
Il testo, se modificato dal Senato, dovrà tornare alla Camera. La Commissione attività produttive aveva inoltre suggerito di valutare la richiesta del parere della BCE, che l’art. 127, paragrafo 4, del TFUE prevede per i progetti legislativi nazionali nelle materie di competenza dell’Eurosistema: un parere della BCE allungherebbe i tempi e peserebbe sul merito delle obiezioni sollevate dalle banche.
La Cassazione ha stabilito che un’autorizzazione priva di motivazione rende inutilizzabili i dati bancari raccolti dal Fisco, e che l’avviso di accertamento costruito su quei dati è invalido nella parte che vi si fonda. Lo dice l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, arrivata cinque settimane dopo la decisione della stessa Sezione tributaria di rimettere alle Sezioni Unite una questione che riguarda migliaia di contenziosi ancora aperti: se le prove raccolte in violazione del domicilio d’impresa fossero già inutilizzabili prima che una norma lo scrivesse.
La protezione dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) copre anche la sede legale, le succursali e i locali adibiti all’attività professionale, e non solo l’abitazione. Lo hanno affermato le due condanne pronunciate contro l’Italia a Strasburgo nel corso del 2025, arrivate da imprese che avevano subito accessi della Guardia di Finanza nei propri locali sulla base di un’autorizzazione rilasciata da un organo interno all’amministrazione procedente. La Corte ha censurato proprio quel meccanismo: manca un controllo terzo e indipendente, preventivo o successivo, sulla decisione di entrare e sul materiale portato via. La stessa logica ha investito i dati finanziari con la sentenza CEDU sui controlli del Fisco nei conti correnti dell’8 gennaio 2026.
Sul versante interno, il legislatore si era già mosso nella stessa direzione con l’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023: dal 18 gennaio 2024 gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo. La norma dispone per il futuro, e da qui nasce il contenzioso sul pregresso.
Le sentenze di Strasburgo non rendono illegittima ogni verifica. Con l’ordinanza depositata il 20 aprile 2026 la Sezione tributaria ha fissato i requisiti che un accesso fiscale regolare deve possedere tutti insieme:
La Sezione tributaria ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se il divieto di utilizzo delle prove illegittime fosse già immanente all’ordinamento prima del 2024, ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione sull’inviolabilità del domicilio e dall’articolo 8 CEDU. Il caso da cui muove l’ordinanza n. 13696/2026 riguarda una verifica della Guardia di Finanza presso la sede di una società produttrice di calcestruzzo, autorizzata dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria e sfociata in un avviso per IRAP, IRES e IVA sull’anno d’imposta 2011.
Il contrasto è interno alla stessa Sezione: l’ordinanza n. 16988/2025 attribuisce all’articolo 7-quinquies natura innovativa ed esclude effetti sul passato, mentre le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026 affermano che gli elementi raccolti in un accesso privo di autorizzazione erano già inutilizzabili in forza dell’articolo 14 della Costituzione. Il disallineamento supera i confini del giudice tributario, visto che la sezione penale, con la sentenza n. 512/2026, ha negato effetti automatici alle pronunce di Strasburgo.
Un dato attenua lo scenario. L’illegittimità dell’accesso non travolge in automatico l’atto impositivo: impone di espungere le prove così acquisite, lasciando al giudice di merito il compito di verificare se la pretesa regga sugli elementi raccolti aliunde. È la linea delle Sezioni Unite n. 16424/2002, secondo cui chi ha commesso la violazione non può trarne vantaggio.
L’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026 archivia oltre vent’anni di giurisprudenza che qualificava l’autorizzazione alle indagini finanziarie come mero atto interno, privo di rilevanza esterna e non soggetto a obbligo di motivazione. Per la Suprema Corte quell’autorizzazione è il presupposto di legalità dell’acquisizione: in sua mancanza, o quando è inidonea, i dati bancari sono inutilizzabili e l’avviso è invalido nella parte fondata su di essi, in misura totale o parziale a seconda di quanto la pretesa dipenda dai movimenti contestati.
La difesa cambia a seconda della data dell’accesso e del vizio riscontrato. La tabella incrocia le due variabili e indica l’eccezione da sollevare con gli estremi da citare.
| Situazione dell’accertamento | Eccezione da sollevare e riferimenti |
|---|---|
| Accesso nei locali d’impresa dal 18 gennaio 2024, autorizzazione mancante o priva di motivazione | Inutilizzabilità diretta ex art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, con richiesta di espunzione dei documenti e di verifica della tenuta dell’atto sugli elementi residui |
| Accesso nei locali d’impresa anteriore al 18 gennaio 2024 | Inutilizzabilità come principio già immanente, ex art. 14 Cost. e art. 8 CEDU, richiamando Cass. ord. n. 13696/2026 e le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026, con istanza di rinvio in attesa delle Sezioni Unite |
| Indagini bancarie con autorizzazione assente, tardiva o non motivata | Inutilizzabilità dei dati finanziari ex artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, come letti da Cass. ord. n. 19956/2026 |
| Verifica protratta oltre i trenta giorni lavorativi prorogabili | Inutilizzabilità degli elementi acquisiti oltre il termine, ex art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000, richiamato dallo stesso art. 7-quinquies |
Una cautela sul piano processuale. L’articolo 7-quinquies non chiarisce se il vizio sia rilevabile d’ufficio o vada eccepito a pena di decadenza, come prevede l’articolo 7-bis, comma 2, per l’annullabilità , e la questione è tra quelle che attendono le Sezioni Unite. Finché il punto è aperto, l’eccezione va formulata nel ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, insieme alla contestazione nel merito della pretesa.
Il richiamo alle sentenze di Strasburgo non basta da solo a far cadere un vecchio accertamento: occorre dimostrare che l’accesso presentava i caratteri dell’arbitrio, dall’autorizzazione non motivata all’oggetto indeterminato, fino alla durata sproporzionata. Quanti atti impositivi siano davvero a rischio dipenderà da come le Sezioni Unite calibreranno quello standard probatorio.
La Legge 105/2024 di conversione del Decreto Salva Casa ha riscritto le regole sulle difformità edilizie minori, e dopo due anni di applicazione il quadro è assestato: linee guida del Ministero delle Infrastrutture, FAQ ministeriali, modulistica unica per tutti i Comuni e una giurisprudenza ormai corposa che ha tracciato i confini di ciò che è davvero regolarizzabile.
Il provvedimento non è un condono straordinario ma interviene sul DPR 380/2001 allargando le tolleranze costruttive, semplificando la prova dello stato legittimo e introducendo un accertamento di conformità dedicato agli abusi minori. Le semplificazioni riguardano il recupero dei sottotetti, i micro appartamenti, le vetrate panoramiche amovibili e le tende bioclimatiche, oltre ai cambi di destinazione d’uso.
In sintesi:
Il primo filtro da applicare è dimensionale. Le soglie di tolleranza introdotte dal Salva Casa sono inversamente proporzionali alla superficie utile assentita dal titolo edilizio, e questo significa che uno stesso scostamento in metri quadrati può essere irrilevante in un monolocale e configurare un abuso in un appartamento grande.
| Superficie utile dell’unità immobiliare | Scostamento ammesso senza sanatoria |
|---|---|
| fino a 50 mq | 6%, pari a 3 mq su 50 |
| 80 mq | 5%, pari a 4 mq |
| 120 mq | 4%, pari a 4,8 mq |
| 400 mq | 3%, pari a 12 mq |
| oltre 500 mq | 2%, pari a 10 mq su 500 |
Le percentuali valgono per gli interventi ultimati entro il 24 maggio 2024. Per le difformità successive si applica la soglia ordinaria del 2% prevista dal comma 1 dell’art. 34-bis, senza alcuna maggiorazione. Chi rientra nella tolleranza non presenta alcuna pratica di sanatoria: è sufficiente l’asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara le tolleranze nella modulistica edilizia o negli atti di trasferimento.
Il fraintendimento più diffuso riguarda la doppia conformità . Il Salva Casa non l’ha eliminata: l’ha resa asimmetrica e soltanto dentro il nuovo art. 36-bis, che per le parziali difformità richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente all’epoca della realizzazione. Entrambe le condizioni sono necessarie, e per gli abusi totali il doppio accertamento è integralmente in vigore.
Nelle pagine che seguono il dettaglio di tutte le sanatorie edilizie della Legge 105/2024, dalle tolleranze ai sottotetti, dalle parti comuni all’edilizia libera, fino ai cambi di destinazione d’uso e all’accertamento di conformità .
Dal 1° luglio 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita possono scegliere la rendita a durata definita, la prestazione che eroga il montante per un numero di anni pari alla vita attesa residua invece di convertirlo in un vitalizio. La novità nasce con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1 comma 201), che ha inserito i commi da 3-bis a 3-quinquies nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, e ha trovato le regole di attuazione nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026.
A distinguerla dalla rendita vitalizia è la sorte del capitale non ancora erogato, che alla morte dell’aderente spetta ai beneficiari.
La rata annuale si ottiene rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni di vita attesa residua, determinati secondo le tavole Istat al momento dell’opzione. Con un montante di 100.000 euro e una vita attesa stimata in 20 anni la prestazione annua parte da 5.000 euro, poi ricalcolata in funzione dell’andamento della gestione, perché il capitale prosegue l’investimento presso il fondo pensione e non passa a una compagnia assicurativa.
La prestazione riguarda le forme di previdenza a contribuzione definita, cioè la maggioranza dei fondi pensione negoziali, dei fondi aperti e dei PIP, mentre sono escluse le forme a prestazione definita. La COVIP ha inoltre precisato che le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria del pubblico impiego, salvo trasferimento della posizione a un fondo aperto o a un PIP.
La periodicità delle rate non può essere inferiore al mese né superiore all’anno. Compatibilmente con le regole del proprio fondo, l’aderente può chiedere un periodo di erogazione più lungo dell’aspettativa di vita media, riducendo così l’importo delle singole rate.
Chi opta per la rendita a durata definita compie una scelta irrevocabile: la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 ammette una sola marcia indietro, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia, mai il contrario. Le forme periodiche introdotte dalla riforma non sono cumulabili tra loro e vanno scelte in alternativa alla rendita vitalizia, mentre la quota incassata in capitale può affiancarsi a una di esse.
In alternativa alla rata annuale è possibile optare per i prelievi liberamente determinabili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità non è illimitata perché il tetto discende dal medesimo meccanismo di calcolo sulla vita attesa residua.
I fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere disponibili tutte le opzioni. Nella fase transitoria la norma vale già , mentre il singolo fondo può non aver ancora attivato la prestazione: la verifica va fatta sul proprio regolamento prima di programmare l’uscita.
Alla morte dell’aderente il capitale non ancora erogato viene riscattato dai beneficiari designati, differenza sostanziale rispetto alla rendita vitalizia, che si estingue con il decesso dell’iscritto salvo clausole accessorie di reversibilità o controassicurazione. La designazione va effettuata al momento dell’esercizio dell’opzione: i beneficiari indicati in fase di accumulo non vengono recepiti in automatico, e su questo la deliberazione COVIP è esplicita.
La rendita a durata definita sconta l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% dopo trentacinque anni, lo stesso regime della prestazione in capitale e della rendita vitalizia. L’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni, che parte invece il 31 ottobre 2026, sconta un’aliquota base del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 15%. Con un montante di 100.000 euro distribuito su cinque anni la prestazione annua è di 20.000 euro, in un orizzonte molto più corto della vita attesa.
Le due griglie divergono in modo netto al crescere dell’anzianità di iscrizione.
| Anni di partecipazione | Aliquota rendita a durata definita |
|---|---|
| 15 anni | 15% |
| 20 anni | 13,5% |
| 25 anni | 12% |
| 30 anni | 10,5% |
| 35 anni e oltre | 9% |
| Anni di partecipazione | Aliquota erogazione frazionata |
|---|---|
| 15 anni | 20% |
| 20 anni | 18,75% |
| 25 anni | 17,5% |
| 30 anni | 16,25% |
| 35 anni e oltre | 15% |
Il differenziale è quantificabile. Su una posizione con 100.000 euro di imponibile e trent’anni di partecipazione al fondo, la rendita a durata definita sconta il 10,5%, quindi 10.500 euro di imposta, mentre l’erogazione frazionata sconta il 16,25%, quindi 16.250 euro: 5.750 euro in più a parità di montante, per la sola scelta della formula. La base imponibile esclude i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati in fase di accumulo, quindi il calcolo va rifatto sui valori della propria posizione individuale.
Il calendario della riforma si è modificato in corsa. La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili operano dal 1° luglio 2026, l’erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026, per effetto del differimento introdotto dall’articolo 16-ter della L. n. 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro.
Lo stesso articolo ha corretto la misura più pubblicizzata della manovra: l’innalzamento dal 50% al 60% della quota di prestazione erogabile in capitale è stato soppresso prima di produrre effetti, quindi il tetto ordinario è fermo al 50% del montante finale. Invariata la clausola che consente la liquidazione integrale in capitale quando la rendita ricavabile dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale. Sale invece a 5.300 euro, già dal 1° gennaio 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
Poste Italiane sfida i conto deposito bancari: il premio più alto oggi in collocamento sui Buoni fruttiferi postali vale l’8% lordo del capitale investito e porta il rendimento effettivo annuo a scadenza al 2,99%: è il Buono Rinnova 3×4 con premio (serie TF312A260506), riservato a chi ha rimborsato un buono o un Deposito Supersmart dal 1° gennaio 2026. Per gli altri, la serie ordinaria paga un premio del 6% per un rendimento del 2,87% lordo.
In sintesi:
Il Buono 3×4 con premio ha una durata di dodici anni suddivisi in quattro trienni: i tassi di rendimento crescono al compimento di ciascun triennio e il premio finale si aggiunge soltanto alla scadenza del dodicesimo anno. Il titolo è emesso da CDP S.p.A. con garanzia dello Stato italiano ai sensi dell’art. 5 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, non prevede costi di sottoscrizione, gestione o rimborso ed è sottoscrivibile da un minimo di 50 euro e multipli, fino a un milione di euro per risparmiatore nella stessa giornata lavorativa. Può essere intestato esclusivamente a persone fisiche maggiorenni, con cointestazione fino a quattro soggetti, ed è disponibile sia in forma cartacea sia dematerializzata.
Gli interessi sono riconosciuti esclusivamente al compimento di ciascun triennio, in regime di capitalizzazione composta. Chi chiede il rimborso tra un triennio e l’altro recupera il capitale e gli interessi dei trienni già completati, perdendo per intero quelli del periodo in corso. Prima del terzo anniversario dalla sottoscrizione viene restituito il solo valore nominale. I tassi di rendimento effettivo annuo lordo per chi rimborsa al termine di ciascun triennio sono i seguenti:
La vera geometria del titolo emerge dai tassi nominali di ciascun triennio riportati nella Tabella C del Foglio Informativo della serie TF012A260408: 1,00% lordo dal primo al terzo anno, 2,00% dal quarto al sesto, 3,01% dal settimo al nono e 5,54% dal decimo al dodicesimo. Il Buono 3×4 paga quasi tutto in fondo alla corsa, e questa è la ragione per cui ogni uscita anticipata è così onerosa.
Su un investimento di 10.000 euro il valore di rimborso netto a scadenza è di 13.542,78 euro, applicando i coefficienti della Tabella A del Foglio Informativo, già al netto dell’imposta sostitutiva del 12,50%.
La tabella seguente mostra quanto si incassa uscendo in ciascuno dei momenti previsti dal titolo:
| Momento del rimborso | Valore netto su 10.000 euro |
|---|---|
| prima del 3° anno | 10.000,00 euro |
| al compimento del 3° anno | 10.265,13 euro |
| al compimento del 6° anno | 10.817,63 euro |
| al compimento del 9° anno | 11.707,06 euro |
| al compimento del 12° anno | 13.542,78 euro |
Chi rimborsa in qualunque giorno compreso tra il nono e il dodicesimo anniversario riceve 11.707,06 euro, lo stesso importo che avrebbe incassato nove anni dopo la sottoscrizione: tre anni di attesa senza alcun frutto, e 1.835,72 euro netti lasciati sul tavolo rispetto a chi porta il titolo a termine. Sui primi tre anni, invece, il capitale immobilizzato produce 265,13 euro netti, meno di quanto rendano oggi diversi conti deposito vincolati a breve.
Il premio del 6% è calcolato sul valore nominale investito e non rimborsato anticipatamente, e viene riconosciuto una sola volta, alla scadenza del dodicesimo anno. In termini di cassa vale 600 euro lordi su 10.000, che diventano 525 euro netti dopo l’imposta sostitutiva: è questo bonus una tantum a portare il rendimento effettivo annuo lordo dal 2,50% al 2,87%. Chi rimborsa prima del dodicesimo anno lo perde per intero, a prescindere dall’anzianità maturata.
Il meccanismo funziona anche in modo proporzionale. Il Foglio Informativo lo esemplifica: su 10.000 euro investiti, rimborsandone 2.000 in anticipo, il premio a scadenza viene riconosciuto soltanto sugli 8.000 euro rimasti. Ogni euro riscattato prima del termine smette quindi di generare bonus. I titoli dematerializzati sono rimborsati automaticamente alla scadenza sul conto di regolamento e non conoscono prescrizione; quelli cartacei si prescrivono dieci anni dopo la scadenza, termine oltre il quale capitale e interessi non sono più esigibili.
I Buoni fruttiferi postali scontano una tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996, contro l’aliquota ordinaria del 26% applicata alla generalità degli strumenti finanziari, e sono esenti da imposta di successione. Sono esenti da imposta di bollo i buoni il cui valore di rimborso complessivo non supera i 5.000 euro; oltre tale soglia si applica l’aliquota dello 0,20% annuo, che sui dodici anni erode oltre 250 euro su un investimento di 10.000 euro e non è conteggiata nei coefficienti pubblicati da Poste. È un elemento che sposta il conto finale ed è quasi sempre assente dalle simulazioni.
Sul fronte ISEE, l’art. 1, comma 183, della L. n. 213/2023 esclude titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a un massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare. L’esclusione dal calcolo ISEE è confermata per il 2026 e rende il titolo interessante per i nuclei che accedono a prestazioni agevolate.
La sottoscrizione avviene attraverso tre canali. I titolari di Libretto Smart o di conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online acquistano il Buono su poste.it o dall’App Poste Italiane, e in questo caso il titolo è sempre dematerializzato. In alternativa si procede presso gli uffici postali, con documento d’identità in corso di validità e codice fiscale, sia in forma cartacea sia dematerializzata. Il valore di rimborso dei buoni postali è sempre verificabile prima di chiedere la liquidazione.
Il rimborso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile e senza costi aggiuntivi, con le penalizzazioni sui rendimenti già descritte. I buoni cartacei sono rimborsabili soltanto per l’intero importo sottoscritto, mentre i dematerializzati ammettono il rimborso parziale per importi di 50 euro e multipli. La liquidazione avviene in contanti negli uffici postali, nei limiti della disponibilità di cassa, oppure tramite vaglia circolare o accredito su Libretto o conto BancoPosta.
Dal 6 maggio 2026 è in collocamento il Buono Rinnova 3×4 con premio (serie TF312A260506), variante della stessa famiglia con un premio a scadenza dell’8% lordo sul valore nominale, superiore di due punti a quello del titolo standard, e un rendimento effettivo annuo lordo del 2,99% (2,67% netto). I tassi per triennio sono identici a quelli del 3×4 ordinario e l’intera differenza si concentra nel premio finale: su 10.000 euro il valore di rimborso netto a scadenza sale a 13.717,78 euro, cioè 175 euro netti in più.
L’accesso è riservato a chi ha rimborsato, a partire dal 1° gennaio 2026, buoni fruttiferi postali ordinari trentennali, altri buoni scaduti e non prescritti oppure accantonamenti su Depositi Supersmart giunti a scadenza. Restano fuori i Buoni dedicati ai minori, il Buono per un Buono 6 mesi e i Buoni 4 anni risparmiosemplice. Chi ha un BFP in scadenza ha quindi una finestra per convertire il capitale nella variante più remunerativa, a parità di vincolo dodicennale e a parità di rischio.
Il bonus scuole paritarie ha ottenuto il via libera del Garante Privacy, che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo con provvedimento n. 452 del 18 giugno 2026. Il contributo, previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, arriva fino a 1.500 euro e si rivolge a famiglie con ISEE medio-basso. Spetta per gli studenti iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2025/2026 una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una paritaria di secondo grado.
Il decreto interministeriale Istruzione-MEF è in via di pubblicazione: le domande sulla Piattaforma Unica non sono ancora aperte ma le regole del beneficio sono già scritte, a cominciare dalle tre fasce di reddito che graduano l’importo:
Il bonus spetta agli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di primo grado, cioè le medie, oppure il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado, cioè le prime due classi delle superiori. Sono esclusi gli iscritti alle scuole dell’infanzia, alle primarie e al triennio finale delle superiori.
La misura ha durata limitata: la legge la prevede per il solo anno 2026, con riferimento all’anno scolastico 2025/2026. Non si tratta quindi di un sostegno strutturale, ma le federazioni delle scuole paritarie hanno già chiesto che venga stabilizzato.
La domanda può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a condizione che appartengano allo stesso nucleo familiare ISEE dello studente beneficiario. Possono provvedere direttamente anche gli studenti maggiorenni, se indipendenti ai fini ISEE. Il contributo è riconosciuto per ciascuno studente avente diritto, senza limiti al numero di figli, purché regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti (SIDI).
Il decreto attuativo articola il contributo su tre scaglioni ISEE, con importi inversamente proporzionali all’indicatore, come impone il comma 519. Il tetto assoluto di 1.500 euro per studente vale solo per la fascia più bassa.
| Fascia ISEE del nucleo | Contributo massimo per studente |
|---|---|
| fino a 10.000 euro | da 600 a 1.500 euro |
| oltre 10.000 e fino a 20.000 euro | da 400 a 1.300 euro |
| oltre 20.000 e fino a 30.000 euro | da 200 a 1.000 euro |
La fascia non viene dichiarata dal richiedente: la Piattaforma Unica la acquisisce direttamente dai sistemi INPS, che comunicano l’esito della verifica e la fascia di appartenenza. Chi ancora deve chiederlo, può effettuare il calcolo online dell’ISEE per stimare preventivamente l’indicatore e capire se si rientra nella soglia dei 30.000 euro e in quale delle tre fasce.
Gli importi per fascia sono solo intervalli e non somme garantite: il valore effettivo viene determinato dopo la chiusura dell’avviso pubblico, sulla base dell’elenco degli ammessi e nei limiti dei 20 milioni di euro autorizzati. La legge fissa quella cifra come limite di spesa, quindi l’importo individuale scende al crescere delle domande accolte.
Venti milioni di euro coprono il tetto pieno di 1.500 euro per circa 13.300 studenti. La platea delle classi ammesse è però molto più larga: secondo i dati del MIM sulle scuole paritarie, gli alunni delle secondarie di primo grado paritarie sono 69.345, mentre le secondarie di secondo grado paritarie contano 132.284 iscritti, dei quali il primo biennio rappresenta circa 53.000 studenti su una distribuzione uniforme per anno di corso. Oltre 120.000 studenti potenziali, quindi, prima ancora di applicare il filtro dell’ISEE sotto i 30.000 euro. A fronte di questa platea, i 20 milioni si comportano così.
Tradotto: il fondo paga il tetto pieno di 1.500 euro a circa 13.000 studenti, mentre servirebbe scendere ai minimi di scaglione per avvicinarsi alla platea potenziale. Ne discende che gli importi massimi pubblicizzati sono raggiungibili solo da una minoranza dei richiedenti, e che il valore riconosciuto dipende da quante domande arrivano.
Il decreto attenua l’effetto con una clausola di redistribuzione: le risorse non assegnate in una fascia possono essere riportate proporzionalmente sui beneficiari delle altre, sempre entro il limite di 1.500 euro per studente. Il meccanismo, in ogni caso, non premia chi arriva per primo perché non è previsto alcun click day e l’importo si calcola a valle della presentazione delle domande.
La domanda per il bonus scuole paritarie si presenta esclusivamente online, sulla Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”, accessibile con SPID, CIE o CNS. Serve una richiesta distinta per ciascun figlio in possesso dei requisiti.
La procedura descritta nel decreto e nel parere del Garante segue questi passaggi:
Il Garante ha condizionato il proprio parere favorevole al rispetto del principio di minimizzazione: i codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE vengono cancellati subito dopo la verifica presso l’INPS e il controllo su ANPR restituisce un dato di tipo booleano, senza travaso di informazioni anagrafiche ulteriori. Il MIM può comunque svolgere controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.
L’erogazione avviene con bonifico bancario sul conto corrente indicato in domanda, disposto dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio in base all’ubicazione dell’istituto frequentato dallo studente, non alla residenza della famiglia. Il dato è rilevante per chi manda i figli in una scuola paritaria fuori regione: l’ufficio pagatore è quello della sede scolastica.
Il cumulo con i contributi regionali è ammesso, con un correttivo: il comma 519 impone di individuare i limiti del contributo statale tenendo conto delle somme già riconosciute dalle Regioni per la stessa finalità . Chi percepisce un voucher regionale, quindi, dichiara l’importo in domanda e vede quella somma entrare nel calcolo del beneficio nazionale. Alcune ricostruzioni giornalistiche indicano un tetto complessivo di 5.000 euro tra bonus statale e aiuti regionali: la circostanza non trova riscontro nel testo del comma 519 né nel parere del Garante, e andrà verificata sul decreto una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Diverso il rapporto con la detrazione delle spese di istruzione, pari al 19% su un massimale di 1.000 euro per alunno. Il decreto non contiene una disciplina espressa del coordinamento, e il principio generale della dichiarazione dei redditi porta a una conclusione prudente: la detrazione spetta sugli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, mentre le somme rimborsate da terzi vanno scomputate. Se il bonus copre una quota della retta, quella quota si sottrae alla base detraibile. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il criterio ragionevole è conservare la documentazione della retta pagata e del contributo ricevuto, così da poter ricostruire l’onere netto in sede di 730.
Perché le famiglie possano presentare la richiesta servono ancora due adempimenti formali: la controfirma del ministro dell’Economia sul decreto interministeriale e la pubblicazione dell’atto, cui seguirà l’avviso pubblico con i termini di apertura e chiusura delle domande. Solo a quel punto il servizio dedicato comparirà sulla Piattaforma Unica.
Nel frattempo l’unica attività utile riguarda la DSU: l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità al momento dell’invio della domanda, perché la Piattaforma la acquisisce dagli archivi INPS e non ammette inserimenti manuali. Chi non ha ancora rinnovato l’ISEE per il 2026 rischia di trovarsi escluso per un adempimento che richiede giorni, non minuti.
Il CERT-AGID ha segnalato una serie di campagne di phishing a tema tessera sanitaria attive su più domini, tutte costruite sull’impersonificazione del Ministero della Salute. I siti fraudolenti annunciano una sostituzione obbligatoria del documento a partire dal 2026 e conducono la vittima fino a una pagina di pagamento da 6,39 euro, dove vengono chiesti numero della carta di credito, scadenza e codice CVV. L’obiettivo dichiarato è la spedizione di una nuova tessera, quello reale è la sottrazione dei dati di pagamento.
Le pagine fraudolente pubblicano un avviso importante in cui si afferma che tutte le tessere emesse prima di gennaio 2023 devono essere sostituite per l’attivazione di un nuovo sistema elettronico di identificazione sanitaria, e che le vecchie saranno progressivamente disattivate. Quel sistema non esiste. Come ricostruito nella segnalazione del CERT-AGID sulle campagne di phishing a tema tessera sanitaria, la leva è l’urgenza, tecnica classica di social engineering che accorcia il tempo della verifica.
La qualità della messa in scena è la differenza rispetto alle ondate precedenti. I siti riproducono logo e colori istituzionali del Ministero della Salute, includono una finta sezione FAQ con voci espandibili e citano numeri di protocollo e date di aggiornamento verosimili, dettagli che alzano la credibilità percepita nei pochi secondi in cui l’utente decide se fidarsi.

Il sito fraudolento replica grafica e loghi del Ministero della Salute per rendere credibile la richiesta di sostituzione della tessera sanitaria.
La raccolta dei dati avviene in tre passi. Il primo modulo chiede nome, cognome, codice fiscale (in alternativa patente o passaporto) e numero di telefono, con l’opzione di indicare un indirizzo di spedizione diverso dalla residenza. Il riepilogo mostra poi un prospetto formale con il dettaglio dei costi. L’ultima schermata è la pagina di pagamento, che chiede i dati completi della carta accompagnati dalla rassicurazione su una fantomatica crittografia SSL.
L’importo è la parte più studiata dell’intero schema. Il totale di 6,39 euro nasce dalla somma di 2,50 euro per produzione e personalizzazione della tessera, 0,99 euro di gestione amministrativa e 2,90 euro di spedizione tramite Poste Italiane. Una cifra bassa viene percepita come trascurabile e induce a non verificare, mentre il valore sottratto non è quello dell’addebito: sono i dati della carta, riutilizzabili per operazioni di importo ben diverso.
Per i cittadini iscritti di diritto al Servizio Sanitario Nazionale la tessera sanitaria non richiede alcuna procedura di sostituzione attiva: il rinnovo avviene automaticamente e gratuitamente a cura dell’Agenzia delle Entrate, che spedisce il documento all’indirizzo di residenza prima della scadenza. La validità ordinaria è di sei anni.
Servono iniziative del titolare soltanto in caso di furto, smarrimento, deterioramento o mancato recapito, ipotesi in cui la riemissione si richiede dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla riemissione della tessera sanitaria con SPID, CIE o CNS, oppure via PEC, allo sportello o presso la ASL. Le modalità e i tempi del rinnovo e duplicato della tessera sanitaria passano sempre da canali autenticati. Anche per chi è iscritto volontariamente al SSN, con versamento del contributo annuale previsto dalla legge, la gestione avviene tramite gli sportelli delle ASL.
Il confronto riga per riga isola i segnali di allarme che valgono anche per le prossime ondate, quando cambieranno i domini e resteranno gli schemi.
| Cosa chiede il sito fraudolento | Cosa prevede la procedura autentica |
|---|---|
| Un pagamento con numero di carta, scadenza e CVV | Nessun costo, perché emissione, rinnovo e duplicato sono gratuiti |
| Un modulo online con codice fiscale, documento e telefono | Nessun modulo per il rinnovo ordinario, che avviene senza richiesta del cittadino |
| Un link ricevuto via email o SMS | Accesso con SPID, CIE o CNS, oppure PEC, sportello Agenzia delle Entrate o ASL |
| La disattivazione delle tessere emesse prima di gennaio 2023 | Validità di sei anni, con nuova tessera spedita prima della scadenza |
| Un indirizzo di spedizione digitato liberamente nel modulo | Recapito all’indirizzo presente in Anagrafe Tributaria, modificabile solo dai servizi ufficiali |
La reazione utile dipende da quanto si è avanzato nel funnel. Chi ha solo aperto il link senza compilare nulla può limitarsi a chiudere la pagina e cancellare il messaggio, perché la semplice visita non trasferisce dati.
Chi ha compilato il modulo anagrafico ha consegnato recapiti e estremi di un documento. Il rischio immediato è la telefonata di follow-up, in cui un finto operatore usa quei dati per farsi consegnare un codice OTP o le credenziali di home banking. Nessuna banca e nessun ente pubblico chiedono codici monouso al telefono, nemmeno quando l’interlocutore dimostra di conoscere dati corretti.
Chi ha inserito i dati della carta deve muoversi nell’ordine seguente:
Chi ha subito addebiti dopo il phishing ha diritto al rimborso delle operazioni non autorizzate, e la disciplina è più favorevole di quanto si creda. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’importo immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui ne ha avuto conoscenza, salvo motivato sospetto di frode da comunicare per iscritto alla Banca d’Italia.
L’onere della prova grava sull’intermediario. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto stabilisce che spetta al prestatore di servizi di pagamento provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente, e la sola registrazione dell’uso dello strumento non dimostra che l’operazione fosse autorizzata. Per gli utilizzi anteriori al blocco, l’art. 12 limita la perdita a carico del titolare a una franchigia non superiore a 50 euro, che non si applica quando l’intermediario non ha richiesto l’autenticazione forte del cliente. Il disconoscimento va comunicato entro tredici mesi dalla data di addebito e, in caso di rifiuto, la strada successiva è il reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario.