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Con il messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, l’INPS programma il pagamento della quattordicesima ai pensionati, la somma aggiuntiva che arriva con la rata di luglio a chi ha un reddito entro le soglie massime di legge. L’importo di quest’anno va da 336 a 655 euro e, per la maggior parte degli aventi diritto, è accreditato d’ufficio, senza bisogno di fare domanda.
Ecco in sintesi requisiti, importi e tempistiche per i pensionati a basso reddito:
Per il 2026 la somma aggiuntiva vale tra 336 e 655 euro e cresce con gli anni di contributi versati, con importi più alti per chi ha avuto una carriera da lavoratore dipendente rispetto a chi proviene dal lavoro autonomo. Il riferimento è il trattamento minimo 2026, pari a 611,85 euro mensili.
| Anni di contributi (dipendenti / autonomi) | Reddito fino a 1,5 volte il minimo (11.931,08 euro) | Reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo (15.908,10 euro) |
|---|---|---|
| fino a 15 anni dipendenti / fino a 18 anni autonomi | 437 euro | 336 euro |
| oltre 15 e fino a 25 anni dipendenti / oltre 18 e fino a 28 anni autonomi | 546 euro | 420 euro |
| oltre 25 anni dipendenti / oltre 28 anni autonomi | 655 euro | 504 euro |
La quattordicesima spetta ai titolari di uno o più trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’INPS con specifici requisiti di età e reddito. Nel caso dei pensionati, il requisito anagrafico è di 64 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026, quindi interessa chi è nato entro il 31 dicembre 1962. Per chi va in pensione dopo il 31 gennaio 2026 o compie 64 anni durante l’anno, il beneficio è proporzionato ai mesi di spettanza, incluso il mese in cui matura il requisito.
Il diritto è legato al reddito individuale del pensionato, non a quello familiare. La misura piena spetta con reddito fino a 11.931,08 euro, una volta e mezza il trattamento minimo annuo; la misura ridotta spetta fino a 15.908,10 euro, due volte il minimo. Conta il reddito personale, e per sapere quali redditi rilevano nel limite vale la disciplina previdenziale dell’art. 5 del decreto-legge n. 81/2007, che considera i redditi di qualsiasi natura ed esclude solo la casa di abitazione.
Chi supera di poco la soglia non perde tutto, grazie alla clausola di salvaguardia: l’importo viene pagato fino a concorrenza del limite maggiorato della somma piena. Un esempio chiarisce il meccanismo. Un pensionato ex dipendente con più di 25 anni di contributi ha diritto a 655 euro se il reddito non supera 11.931,08 euro. Con un reddito di 12.300 euro quella soglia è superata e la misura piena verrebbe meno, se non intervenisse la salvaguardia: l’importo scende a 286 euro, pari alla differenza tra il limite maggiorato della somma piena (12.586,08 euro) e il reddito effettivo.
L’accredito d’ufficio avviene con la rata di luglio 2026 per chi ha almeno 64 anni al 31 luglio 2026 ed è nei limiti reddituali; per le pensioni dei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI la data di riferimento è il 30 giugno. Chi perfeziona i 64 anni dopo l’elaborazione di luglio, o diventa pensionato nel corso del 2026, riceve la somma con la rata di dicembre 2026. Il pensionato può controllare l’attribuzione del beneficio attraverso più canali:
Il pagamento è disposto d’ufficio in via provvisoria sulla base dei redditi disponibili negli archivi, con verifica successiva sui dati a consuntivo trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per la prima concessione rilevano tutti i redditi del 2026; per le concessioni successive contano i redditi da prestazione del 2026 e gli altri redditi del 2025. Chi ritiene di avere diritto al beneficio ma non lo trova sul cedolino può presentare domanda di ricostituzione reddituale online dal sito INPS, al percorso Pensione e Previdenza, Benefici previdenziali e detrazioni, Quattordicesima, con SPID almeno di livello 2, CIE 3, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato.
La quattordicesima non spetta ai titolari di sole prestazioni assistenziali e ad alcune categorie indicate dall’INPS:
Se una quattordicesima erogata negli anni precedenti è risultata non dovuta a consuntivo ed è già in corso di recupero, l’INPS trattiene il debito residuo, in tutto o in parte, direttamente sulla somma aggiuntiva 2026. La verifica definitiva del diritto e dell’importo avviene centralmente sui redditi consolidati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’ENEA ha diffuso il 18 giugno 2026 la sua guida alla climatizzazione estiva, un vademecum per tagliare i consumi del condizionatore e tenere fresca casa senza far esplodere la bolletta. L’indicazione è di procedere per gradi: prima sfruttare le caratteristiche dell’abitazione, poi il ventilatore, e solo come ultima risorsa accendere il climatizzatore.
In sintesi, le leve principali per contenere la bolletta estiva secondo l’ENEA:
La prima azione è ridurre il fabbisogno energetico a monte. Le aperture verso l’esterno vanno schermate per bloccare il sole, mentre il vapore prodotto in casa va eliminato subito aprendo la finestra o azionando l’aspiratore per almeno dieci minuti dopo doccia o cottura: l’estrazione immediata impedisce che l’umidità saturi l’aria e si diffonda nelle altre stanze. La ventilazione e il ricambio d’aria migliorano anche la salubrità degli ambienti, abbattendo inquinanti domestici e umidità in eccesso.
Un alleato naturale è il verde indoor. Attraverso evapotraspirazione e ombreggiamento, le piante sottraggono calore all’ambiente e riducono i carichi termici che l’impianto deve smaltire. Per aumentare il fresco percepito conviene raggrupparle in piccoli gruppi nelle zone più vissute, così da generare un microclima più stabile; posizionate davanti alle finestre, agiscono inoltre come barriera solare, bloccando i raggi prima che riscaldino gli ambienti.
Se gli accorgimenti passivi non bastano, la seconda mossa è il ventilatore. Non abbassa la temperatura dell’ambiente, ma movimenta l’aria e crea un effetto refrigerante sulla pelle che fa percepire fino a 3°C in meno, con un consumo elettrico minimo. Solo come ultima risorsa si accende il climatizzatore, da attivare seguendo gli accorgimenti ENEA per massimizzare comfort e risparmio.
Ecco il decalogo 2026 dell’ENEA per usare il condizionatore in modo corretto riducendo costi ed emissioni.

La scelta dell’apparecchio incide direttamente sulla bolletta. L’etichetta energetica è obbligatoria dal 2003 e dal 2019 adotta la scala da A+++ a D: per i modelli split riporta sia il SEER in raffreddamento sia lo SCOP in riscaldamento, e più alti sono questi valori maggiore è l’efficienza della macchina.
I climatizzatori con sistema di controllo inverter, pur più costosi di quelli on-off, regolano la potenza in base alla necessità e garantiscono consumi e rumorosità inferiori. Il massimo vantaggio economico si ottiene abbinando l’impianto a un sistema fotovoltaico, sincronizzando il funzionamento del condizionatore con le ore centrali della giornata, quando la produzione è massima.
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026 il bonus condizionatore consente una detrazione fiscale fino al 50%, articolata per tipo di intervento e di immobile:
| Detrazione | Intervento agevolato |
|---|---|
| Bonus casa 50% | acquisto di condizionatori in opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sull’abitazione principale |
| Bonus casa 36% | acquisto di condizionatori in opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sulla seconda casa |
| Ecobonus 50% | condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore, sull’abitazione principale |
| Ecobonus 36% | condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore, sulla seconda casa |
Per ottenere lo sconto è necessario completare la pratica ENEA sul portale dedicato.
Il SIAPE, il sistema informativo gestito dall’ENEA, ha già raccolto oltre 7,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica per il settore residenziale: l’APE contiene una valutazione grafica della qualità prestazionale estiva del fabbricato, utile a capire quanto l’involucro protegga dal calore.
Per andare più a fondo, una diagnosi energetica affidata a un professionista valuta isolamento termico ed efficienza reale degli impianti e indica gli interventi più convenienti sulla base di un rapporto costi-benefici: secondo l’ENEA può abbattere i costi di climatizzazione estiva anche fino al 40%, percentuale che cresce sfruttando le detrazioni vigenti per la riqualificazione energetica.

Per ridurre consumi ed emissioni sono da preferire i modelli in classe energetica superiore alla A: un apparecchio in classe A+++ consuma fino al 40% in meno rispetto a uno in classe B. Sull’etichetta dei modelli split si leggono gli indici SEER in raffreddamento e SCOP in riscaldamento: più sono alti, maggiore è l’efficienza.
La tecnologia inverter conviene quando l’impianto resta acceso a lungo, con minori consumi e rumorosità , e il vantaggio massimo arriva abbinando il condizionatore a un impianto fotovoltaico, sincronizzandone l’uso con le ore centrali della giornata.
L’unità interna va collocata in alto sulla parete, mai dietro divani o tende, e quella esterna lontana dal sole con almeno 30-50 cm liberi attorno.
La temperatura interna non deve scendere sotto i 26°C: spesso basta la funzione deumidificazione, perché è l’umidità a far percepire più caldo. Conviene accendere solo gli split delle stanze usate, limitare nelle ore calde gli apparecchi che scaldano l’ambiente come pc, tv ed elettrodomestici, e impostare programmi di raffreddamento o la funzione notte, monitorando i consumi via app o termostato smart.
Sugli acquisti entro il 31 dicembre 2026 il bonus condizionatore consente una detrazione fino al 50%: l’ENEA indica il Bonus casa al 50% sull’abitazione principale e al 36% sulla seconda casa, e l’Ecobonus al 50% o 36% per i condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore. Ai fini dello sconto serve completare la pratica ENEA sul portale dedicato.
Per individuare gli interventi più convenienti, l’Agenzia consiglia una diagnosi energetica dell’edificio, che può abbattere i costi di climatizzazione anche fino al 40%: il SIAPE ha già raccolto oltre 7,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica per il residenziale.
L’acquisto e l’installazione di un condizionatore danno diritto a una detrazione fiscale fino al 50% anche nel 2026, grazie alla proroga delle agevolazioni decisa dalla Legge di Bilancio. L’incentivo, ribattezzato Bonus Condizionatori, copre climatizzatori e pompe di calore caldo/freddo, con regole diverse a seconda che i lavori rientrino o meno in una ristrutturazione.
La detrazione varia dal 36% al 50% in base al tipo di immobile e allo strumento utilizzato, Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni, e si recupera in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali. In tutti i casi servono requisiti precisi sia sull’apparecchio sia sull’intervento.
In sintesi: il Bonus Condizionatori 2026 prevede una detrazione fiscale per acquisto e installazione di climatizzatori a pompa di calore, con queste condizioni:
L’acquisto di un condizionatore può essere agevolato con strumenti diversi: a seconda dell’apparecchio e del contesto dei lavori si configura il diritto a una detrazione dal 36% al 50%. Sono ammessi gli impianti di climatizzazione a pompa di calore che permettono anche il raffrescamento estivo, installati in sostituzione o integrazione di un impianto già esistente, così da soddisfare il requisito del miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. I condizionatori portatili sono invece esclusi da entrambe le agevolazioni.
Quando l’installazione o la sostituzione del condizionatore è abbinata a una ristrutturazione, si applica il Bonus Ristrutturazioni: la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sulle altre abitazioni, fino al 31 dicembre 2026, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’impianto deve essere a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché assicuri un risparmio energetico, ed è sufficiente una classe minima A+. La detrazione spetta solo per immobili residenziali o parti comuni condominiali.
In presenza di una ristrutturazione edilizia su abitazioni o condomini, il climatizzatore può rientrare anche nel Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che riconosce una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici. Per il 2026 il tetto di spesa è di 5.000 euro e sono ammessi solo apparecchi di classe non inferiore ad A+. L’agevolazione è vincolata a un intervento di ristrutturazione in corso sull’immobile.
Anche senza lavori edili è possibile accedere alla detrazione tramite Ecobonus, sostituendo un vecchio impianto con un climatizzatore a pompa di calore ad alta efficienza. In questo caso la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, ripartita in 10 rate annuali. I requisiti tecnici sono più stringenti: il climatizzatore deve essere di classe A+++ e obbligatoriamente reversibile, utilizzabile sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale.
Per averne diritto bisogna completare la pratica ENEA entro 90 giorni dall’installazione. Sulla manodopera di installazione si applica inoltre l’IVA ridotta al 10%.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un coefficiente riduttivo delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che riduce l’importo effettivamente recuperabile. Possono accedere al bonus proprietari, inquilini e familiari conviventi che sostengono la spesa e dispongono di un’IRPEF capiente, su immobili già accatastati e agibili. Il pagamento va effettuato con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA di chi esegue i lavori.
Le aliquote al 50% e al 36% valgono per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027, salvo nuove proroghe, la detrazione scende al 36% sull’abitazione principale e al 30% sugli altri immobili; dal 2028 è prevista un’aliquota unica del 30% per tutti gli immobili, con tetto di spesa ridotto. Pianificare l’intervento entro il 2026 permette di sfruttare le condizioni più favorevoli prima della riduzione programmata.
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla trasparenza delle vendite con finalità benefiche, il cosiddetto ddl Ferragni. Aziende, professionisti e influencer dovranno indicare con chiarezza su confezioni e comunicazioni le quote devolute e i destinatari, comunicare l’iniziativa all’AGCM prima della vendita e rispettare obblighi la cui violazione comporta sanzioni fino a 50.000 euro.
Le novità della nuova legge sulla beneficenza commerciale:
La norma nasce dal caso Ferragni-Balocco, il pandoro venduto con la promessa di una donazione ma poi sanzionata dall’Antitrust come pratica commerciale scorretta. Da quella vicenda è partita l’esigenza di regole organiche sugli obblighi informativi per chi promuove o vende prodotti collegandoli a finalità benefiche.
La legge impone a produttori e professionisti di indicare con chiarezza, sulla confezione di ogni prodotto venduto con finalità benefiche, il prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità della raccolta e la quota percentuale o l’importo devoluto per unità venduta. Le informazioni possono comparire anche su una targhetta cartacea o adesiva e devono figurare nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto, secondo quanto previsto dall’articolo 2.
Prima di mettere in vendita i prodotti, produttori e professionisti devono trasmettere all’AGCM le stesse informazioni e il termine entro cui verseranno l’importo ai beneficiari, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla scadenza di quel termine va comunicata all’Autorità anche l’avvenuta esecuzione del versamento, come previsto dall’articolo 3.
| Momento | Adempimento | Destinatario |
|---|---|---|
| Sulla confezione e nella pubblicità | indicazione di prezzo, destinatario, finalità e quota o importo devoluto | Consumatori |
| Almeno 15 giorni prima della vendita | comunicazione delle stesse informazioni e del termine di versamento | AGCM |
| Entro 3 mesi dalla scadenza del termine | comunicazione dell’avvenuto versamento ai beneficiari | AGCM |
Chi non rispetta gli obblighi informativi rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, irrogata dall’AGCM e calcolata sul prezzo di listino e sul numero di unità messe in vendita. Si applicano invece le sanzioni più severe del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro, quando la condotta integra una pratica commerciale scorretta o un reato (articolo 4).
La misura della sanzione varia in base alla gravità della violazione:
L’Autorità pubblica i provvedimenti sanzionatori sul proprio sito, sui canali social e sui quotidiani, a spese del soggetto sanzionato. Il 50% delle somme incassate è destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un decreto ministeriale.
Gli obblighi informativi valgono anche per la pubblicità diffusa tramite influencer e creator. Chi promuove un prodotto presentandolo come legato a un’iniziativa benefica deve fornire ai follower le stesse informazioni richieste nelle forme tradizionali di comunicazione commerciale: destinatario, finalità e quota devoluta. È una delle prime norme italiane a citare espressamente l’influencer marketing nell’ambito della tutela del consumatore.
Le regole non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura svolte dagli enti non commerciali: per la raccolta fondi di autofinanziamento valgono le disposizioni del Codice del Terzo settore, mentre per gli enti delle confessioni religiose con intesa con lo Stato continuano ad applicarsi le norme sulle collette. La legge non ha effetto retroattivo: le iniziative già in corso alla sua entrata in vigore non rientrano nei nuovi obblighi (articolo 5).
Chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi precompilata e si accorge di un errore, ha tempo fino al 22 giugno 2026 per annullare il 730 via web e trasmetterne uno nuovo. Superata questa data l’unica strada è il modello integrativo o correttivo, con termini e funzioni diverse a seconda dell’errore. L’annullamento del 730 si effettua una sola volta tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal 19 maggio 2026. Per il modello Redditi i termini sono più lunghi e dipendono dalla presenza di un F24 predisposto. Di seguito tutte le opzioni per correggere una dichiarazione già inviata e le relative scadenze.
Le scadenze 2026 per rimediare a un 730 già trasmesso:
L’annullamento del 730 precompilato già inviato si effettua tramite un’apposita applicazione web, utilizzabile una sola volta ed entro il 22 giugno 2026. In caso di dichiarazione congiunta l’operazione va richiesta solo dal dichiarante. Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione: il contribuente deve trasmetterne una nuova nei termini, altrimenti la dichiarazione risulta omessa.

Nel menù a destra si seleziona Dichiarazione 730 inviata, poi il pulsante Annulla 730 inviato. Per procedere lo stato della ricevuta dell’invio deve risultare Elaborato e occorre accedere con le stesse credenziali usate per l’invio: se la dichiarazione è stata presentata personalmente, non si può annullare con le credenziali di un delegato, e viceversa.
Se è stato compilato un modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, prima dell’annullamento vanno cancellati i dati inseriti con la funzione Ripristina nella sezione Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo. Solo dopo si procede con Richiedi annullamento 730.

L’operazione comporta l’annullamento automatico del modello F24 eventualmente predisposto per il pagamento. Le ricevute dell’annullamento del 730 e dell’F24 restano consultabili e stampabili nella sezione Ricevute.
Chiusa la finestra dell’annullamento, un 730 già inviato si corregge con un 730 integrativo oppure con un modello Redditi aggiuntivo o correttivo, strumenti con funzioni e scadenze diverse:
Con il correttivo, se emerge un maggior credito o un minor debito si può chiedere il rimborso; se invece risulta un minor credito o un maggior debito, si versano l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta da ravvedimento operoso. Dopo il 2 novembre 2026 la correzione passa solo per il modello Redditi integrativo, secondo le regole ordinarie.
Per il modello Redditi Persone fisiche già inviato l’annullamento via web parte dal 27 maggio 2026 e segue scadenze legate al pagamento. Se è stato predisposto un F24 tramite l’applicativo, l’ultimo giorno utile è il 26 giugno 2026. Se invece non è stato predisposto alcun F24, il termine si allunga fino al 15 ottobre 2026. Anche qui l’invio della nuova dichiarazione è possibile dopo 24-48 ore dall’annullamento.
Prima di intervenire conviene verificare i quadri più esposti a errori e dimenticanze. Sul fronte dei redditi da locazione, il Quadro B del 730/2026 per immobili e affitti raccoglie fabbricati, canoni, cedolare secca e CIN sulle locazioni brevi. Chi invece deve gestire quadri non previsti dal 730, come RW o RT, valuta il passaggio al Modello Redditi PF precompilato, con scadenze e dati propri. Un controllo a monte riduce la necessità di correttivi e integrazioni successive.
Il premio di produttività medio sale a 1.812,36 euro lordi annui e arriva a oltre 3,8 milioni di lavoratori del settore privato. Lo certifica il Ministero del Lavoro, che fotografa contratti in crescita e una diffusione concentrata nelle piccole imprese del Nord. I contratti attivi sono 13.677, di cui 11.846 aziendali e 1.831 territoriali.
I dati principali, aggiornati al 15 giugno 2026:
Il valore annuo medio del premio è di 1.812,36 euro, in aumento di 16,71 euro sul mese precedente e di 207,12 euro rispetto a dicembre 2025, secondo i dati del Ministero del Lavoro, a conferma di un trend in salita costante per uno strumento ormai diffuso soprattutto fra le aziende sotto i 50 dipendenti.
Per i contratti aziendali il premio medio vale 1.924,12 euro mentre per quelli territoriali si ferma a 1.211,62 euro, un divario che penalizza i lavoratori delle imprese più piccole, dove la contrattazione territoriale è più frequente.
| Indicatore | Contratti aziendali | Contratti territoriali |
|---|---|---|
| Contratti attivi | 11.846 | 1.831 |
| Lavoratori beneficiari | 2.778.572 | 1.075.160 |
| Premio medio annuo | 1.924,12 euro | 1.211,62 euro |
I 13.677 contratti attivi si concentrano per il 71% al Nord, contro il 18% del Centro e l’11% del Sud. Per dimensione aziendale la diffusione premia le imprese più piccole: il 47% riguarda aziende con meno di 50 dipendenti, il 37% quelle con almeno 100 dipendenti e il 16% la fascia intermedia tra 50 e 99. Per settore prevalgono i servizi (65%), seguiti da industria (34%) e agricoltura (1%).
La maggior parte dei contratti punta su obiettivi di produttività : sono 11.244 su 13.677, seguiti da redditività (8.602) e qualità (7.407). I piani di partecipazione agli utili restano una nicchia, con 1.246 contratti, mentre le misure di welfare aziendale compaiono in 8.990 contratti, segno della scelta crescente di convertire il premio in beni e servizi anziché in denaro.
Sui premi erogati nel 2026 e 2027 si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari all’1%, entro un tetto di 5.000 euro lordi, per effetto dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro fino a 80.000 euro nell’anno precedente e presuppone un premio fissato dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Per il solo 2025 l’aliquota agevolata era al 5%. Lo stesso tetto di 5.000 euro vale anche quando il lavoratore converte il premio in benefit aziendali.
Documento di supporto per intermediari e per contribuenti finali in tema di conguagli da dichiarazione dei redditi: modalità , caratteristiche e termini di erogazione delle prestazioni INPS che incidono sui modelli 730/4 ai fini dei rimborsi IRPEF derivanti dal Modello 730.
In occasione della dichiarazione dei redditi 2026, le spese mediche detraibili sostenute nel 2025 seguono regole precise su pagamento tracciabile, documenti da conservare e casi in cui il contante non fa perdere il diritto alla detrazione. La detrazione IRPEF è pari al 19% sulla parte di spesa sanitaria che supera la franchigia di 129,11 euro, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR.
La regola generale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 con l’articolo 1, commi 679 e 680, della legge n. 160/2019, richiede il pagamento con strumenti tracciabili per molte prestazioni sanitarie private. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, detraibili anche se pagate in contanti.
In sintesi
Il decreto che attua il FER X a regime ha finalmente la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), Gilberto Pichetto Fratin, apposta il 18 giugno 2026. Il provvedimento mette in campo in Italia il nuovo schema di incentivi alle fonti rinnovabili mature, dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno agli aiuti di Stato da 23 miliardi di euro. La misura sostiene 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, con accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW e aste competitive per quelli più grandi, attraverso contratti per differenza a 20 anni. Il testo passa ora agli organi di controllo e diventerà operativo il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE.
In sintesi
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha firmato il 18 giugno 2026 il decreto che rende operativo il FER X a regime, lo schema strutturale di sostegno alle rinnovabili. La firma arriva dieci giorni dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno, che ha ritenuto la misura compatibile con il mercato interno. Per il Ministro Pichetto il sì europeo «consente di proseguire il percorso» di realizzazione degli impianti a fonti mature. Il testo sarà ora trasmesso agli organi di controllo, dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Corte dei Conti, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE.
Il regime rientra nella disciplina europea CISAF, il quadro sugli aiuti di Stato collegato al Patto per l’industria pulita, e affianca il FER X Transitorio già aperto dal GSE senza sostituirlo. Il Transitorio presidia la prima fase applicativa con regole già definite per impianti, scadenze e accesso al portale; il regime strutturale agisce invece su una capacità incentivabile molto più ampia.
Il sostegno economico del FER X a regime sarà riconosciuto tramite contratti per differenza bidirezionali, con durata di 20 anni. Il meccanismo si basa su un prezzo di esercizio: quando il prezzo di mercato dell’elettricità è inferiore, lo Stato versa la differenza al produttore; quando il prezzo di mercato è superiore, il produttore restituisce la differenza.
Questo modello stabilizza i ricavi degli operatori e rende più prevedibile il rientro degli investimenti in nuovi impianti. La dotazione da 23 miliardi di euro indicata dalla Commissione deriva da stime sui prezzi futuri dell’energia: il costo netto potrà risultare inferiore se i prezzi di mercato saranno più alti delle previsioni.
Il FER X a regime fissa un contingente massimo di 37,15 GW e distingue due canali di accesso. Gli impianti fino a 1 MW di potenza accedono in modo diretto al meccanismo, con una quota complessiva di 10 GW; gli impianti più grandi, sopra 1 MW, sono selezionati tramite aste competitive per i restanti 27,15 GW. La ripartizione del contingente messo a gara premia soprattutto l’eolico onshore e il fotovoltaico.
| Tecnologia | Contingente nelle aste competitive |
|---|---|
| Eolico onshore | 16,5 GW |
| Fotovoltaico | 10 GW |
| Idroelettrico | 0,63 GW |
| Gas da depurazione | 0,02 GW |
| Totale aste | 27,15 GW |
Per gli impianti solari ed eolici sopra 1 MW le aste non si giocano solo sul prezzo offerto. Il decreto introduce criteri di preselezione non-prezzo collegati al regolamento europeo sull’industria a zero emissioni nette, il Net-Zero Industry Act, per premiare i progetti coerenti con la diversificazione delle filiere e la sicurezza degli approvvigionamenti. L’Italia ha già sperimentato questo approccio nelle aste NZIA del FER X Transitorio dedicate al fotovoltaico.
Le quattro tecnologie ammesse, solare, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, sono tutte fonti mature, una scelta che conferma il taglio industriale del provvedimento e la volontà di concentrare le risorse su impianti realizzabili in tempi compatibili con gli obiettivi al 2030.
Il calendario applicativo è la vera incognita per imprese e investitori, e il decreto fissa i primi paletti. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore il MASE deve approvare, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo. La prima asta per i grandi impianti è attesa per l’inizio dell’autunno 2026, con l’obiettivo di circa due finestre competitive l’anno, mentre le procedure dedicate agli impianti sopra 1 MW dovrebbero concludersi entro il 2028. Il Ministero sta intanto predisponendo i decreti direttoriali necessari a rendere operativa la misura. Da questi tempi, dai contingenti messi a gara e dai prezzi di esercizio dipenderà la velocità con cui i 37,15 GW si tradurranno in impianti effettivi.
Il FER X a regime rafforza la produzione da fonti rinnovabili e può ridurre la dipendenza italiana dai combustibili fossili importati. Nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 41,1% dei consumi elettrici nazionali e a maggio 2026, secondo Terna, hanno superato per la prima volta la soglia del 50%, arrivando al 52,8% del fabbisogno. L’obiettivo finale è ridurre i prezzi dell’energia per le imprese italiane: nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo elettrico all’ingrosso più alto tra i Paesi UE, con 116 euro/MWh contro una media europea di 85 euro/MWh, mentre per le imprese il prezzo è stato di 203 euro/MWh contro i 164 della media europea.
Il nuovo regime si inserisce nella traiettoria del PNIEC e degli obiettivi italiani sulle rinnovabili al 2030. Secondo la Commissione europea, il FER X a regime contribuirà al target nazionale del 39,4% di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030. Per il mercato elettrico italiano la misura agisce su una soglia industriale molto più ampia degli incentivi transitori già aperti, segnando il passaggio dalla fase sperimentale a quella strutturale del sostegno alle rinnovabili.
L’Antitrust e l’IVASS hanno avviato un’indagine conoscitiva sulle criticità concorrenziali del settore RC Auto, l’assicurazione obbligatoria che vale circa 13,5 miliardi di euro di premi raccolti nel 2025. L’analisi, condotta nell’ambito del protocollo d’intesa tra le due istituzioni, punta a individuare gli ostacoli alla concorrenza a danno dei consumatori e gli interventi per superarli, dai meccanismi di attribuzione del rischio fino ai comparatori di prezzo.
In sintesi
Il settore è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi di legislatore e regolatore, spesso sollecitati dalle segnalazioni dell’Antitrust, ma secondo le due autorità alcune criticità sembrano persistere. La nuova indagine si muove su quattro fronti che incidono sul prezzo della polizza e sulla possibilità di cambiare compagnia.
L’Autorità e l’IVASS intendono verificare se l’attuale assetto del settore freni lo sviluppo della concorrenza, concentrandosi su:
Il primo nodo riguarda il modo in cui le compagnie attribuiscono il rischio e quindi calcolano il premio. I meccanismi del bonus malus e delle classi di merito e il funzionamento del risarcimento diretto sono al centro della verifica, perché incidono sul costo della copertura e sull’efficienza complessiva del sistema. L’indagine valuterà se questi meccanismi operino in modo da favorire o da frenare la concorrenza tra gli operatori.
Il secondo nodo è la libertà del consumatore di cambiare compagnia. I dispositivi di monitoraggio degli stili di guida, come la scatola nera, finiscono sotto la lente per capire se ostacolino la mobilità di chi vorrebbe spostarsi verso un’offerta più conveniente. L’Autorità analizzerà anche come la complessità delle offerte commerciali e la prassi degli sconti influiscano sull’efficacia dei comparatori di prezzo, tra cui il preventivatore pubblico Preventivass, pensato proprio per rendere confrontabili le tariffe.
L’esito dell’indagine può tradursi in segnalazioni e proposte di intervento normativo, in un comparto dove i rincari delle polizze RC Auto pesano sui bilanci di famiglie e imprese. Ogni inefficienza del mercato, dai criteri di tariffazione alla scarsa confrontabilità delle offerte, si scarica sul premio finale e quindi sui costi di chi deve assicurare uno o più veicoli.
Le polizze delle flotte aziendali, stipulate a libro matricola, sono escluse dal preventivatore pubblico Preventivass, lo strumento di comparazione che l’indagine pone al centro. Lo stesso preventivatore quota solo autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato, lasciando fuori anche i veicoli a uso commerciale come autocarri e furgoni. Per le imprese, quindi, la leva di trasparenza su cui ragionano Antitrust e IVASS oggi non è accessibile.
Nella polizza a libro matricola un unico contratto copre tutti i mezzi con la stessa scadenza e il premio si costruisce di norma sulla sinistrosità complessiva del parco veicoli, più che sul bonus malus del singolo mezzo. Il prezzo nasce da una trattativa diretta con la compagnia o tramite broker, con margini di confronto meno immediati rispetto al mercato dei privati. Per chi gestisce un parco auto è una ragione concreta per intervenire nella consultazione e chiedere che l’analisi della concorrenza guardi anche al segmento business, non solo alle polizze individuali.
Insieme all’indagine, l’Antitrust ha aperto una consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati per raccogliere dati e osservazioni sui temi in esame. I contributi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Autorità entro il 31 luglio 2026, facendo riferimento al provvedimento di avvio dell’indagine. È l’occasione, per imprese, associazioni di categoria e consumatori, di portare elementi concreti all’attenzione delle due autorità prima delle conclusioni.
Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, il cosiddetto Omnibus esaminato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, riscrive in chiave interpretativa i limiti al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo. Con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84 del TUIR, il blocco al riutilizzo delle perdite potrà operare anche quando a cambiare di mano non è la società in perdita, ma la holding che la controlla, direttamente o indirettamente. Il testo ha superato solo il primo esame del Governo e ora passa al vaglio delle commissioni parlamentari.
In sintesi
Il correttivo interviene sull’articolo 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR con una norma di interpretazione autentica, cioè una disposizione che fissa il significato della regola esistente con efficacia retroattiva, senza introdurne una nuova. L’intervento è parte di un provvedimento ampio, che tocca reddito d’impresa, IVA, fringe benefit auto, adempimento collaborativo e altre materie della riforma. Sul fronte delle perdite, lo schema non cambia il funzionamento dei limiti, ma stabilisce come vanno letti i casi di trasferimento del controllo.
Il riutilizzo delle perdite è bloccato quando si verificano insieme due condizioni: il trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite e la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui quelle perdite si erano formate. È l’impianto dell’articolo 84, comma 3, così come ridisegnato dalla riforma dell’IRES del 2024. La ratio è colpire le operazioni in cui una società viene acquisita soprattutto per le perdite pregresse e poi spostata su un’attività diversa.
Il cambio di controllo rileva anche quando oggetto della cessione non sono le quote della società in perdita, ma le partecipazioni della società che la controlla, pure per via indiretta. Il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, chiarisce la norma, si considera avvenuto anche in questo caso, secondo la nozione di controllo dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice civile. Viene così superato il criterio incerto della sostanziale identità tra holding e società portatrice di perdite, sostituito da un parametro giuridico oggettivo. L’orientamento ricalca quanto l’Agenzia delle Entrate aveva già affermato con la risposta a interpello n. 39 del 20 gennaio 2022, in funzione antielusiva contro il commercio delle cosiddette bare fiscali.
La precisazione chiude una via di aggiramento aperta dal nuovo regime di compensazione infragruppo delle perdite, introdotto dall’articolo 177-ter del TUIR con la riforma IRES. Quel regime consente al gruppo che acquisisce una società di utilizzarne le perdite anche quando è detenuta tramite una sub-holding. Senza il chiarimento si sarebbe potuto acquistare la sola controllante per sfruttare le perdite della controllata, aggirando i limiti dell’articolo 84. La norma di interpretazione autentica assicura che quei vincoli operino anche in questo schema, mantenendo la coerenza del sistema.
Non tutte le operazioni fanno scattare il blocco. Restano salve le cessioni infragruppo, reintrodotte come esimente dalla riforma IRES: il passaggio delle partecipazioni tra società dello stesso gruppo non sterilizza le perdite. È inoltre riportabile la perdita quando la società supera il test di vitalità economica, fondato su ricavi e costo del lavoro dei periodi precedenti. Le stesse regole valgono, con maggiore chiarezza, anche per le eccedenze di interessi passivi e per le eccedenze ACE riportabili.
Per chi acquista società con perdite pregresse, la verifica non si ferma più alla società target: rileva anche il passaggio di mano della catena di controllo a monte. Nelle acquisizioni e nelle riorganizzazioni di gruppo, la due diligence fiscale dovrà considerare il controllo indiretto per stimare se le perdite resteranno utilizzabili. Trattandosi di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, la lettura riguarda anche le operazioni già perfezionate, mentre il testo deve ancora completare l’iter parlamentare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il welfare dei dipendenti pubblici finanziato attraverso il Fondo risorse decentrate può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando usa fondi residui dell’anno precedente o risorse non spese per lavoro straordinario. L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026 resa su richiesta dell’ARAN, conferma la non imponibilità fiscale dei benefit PA, a condizione che rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
In sintesi:
Il welfare dipendenti pubblici non concorre alla formazione del reddito quando i benefit rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 51 del TUIR. La consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fonte di finanziamento non altera il trattamento fiscale, purché il beneficio abbia natura assistenziale, sociale o previdenziale e non sostituisca retribuzione imponibile.
Il principio resta quello ordinario del reddito di lavoro dipendente: somme e valori percepiti dal lavoratore sono imponibili, salvo le esclusioni previste dalla legge. Per questo la PA deve verificare la natura del singolo benefit e il rispetto delle regole fiscali applicabili ai fringe benefit e premi di risultato, senza confondere welfare contrattuale e trattamento economico accessorio.
Il Fondo risorse decentrate può finanziare interventi di welfare in sede di contrattazione integrativa senza trasformare automaticamente i benefit in reddito imponibile. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quando le risorse vengono destinate a welfare secondo le regole contrattuali, assume rilievo la nuova natura assistenziale o sociale del beneficio.
La risposta richiama anche la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2024, secondo cui la scelta dell’amministrazione di destinare una quota del Fondo a benefici assistenziali e sociali fissa un nuovo vincolo di destinazione. Questo chiarimento consente di superare il dubbio sulla provenienza delle somme e sulla loro precedente natura retributiva.
I residui del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente seguono lo stesso regime fiscale dei benefit finanziati con le risorse ordinarie del Fondo. La non imponibilità si estende anche alle somme non spese per il lavoro straordinario e portate a incremento del Fondo, quando vengono destinate a welfare integrativo.
Il chiarimento risponde al quesito più delicato posto da ARAN: il fatto che una somma nasca come residuo o derivi da risorse collegate allo straordinario non impedisce l’esenzione, se il vincolo di destinazione viene modificato in modo coerente con i contratti collettivi e il beneficio rientra nelle fattispecie del TUIR.
La contrattazione integrativa decide ogni anno l’utilizzo delle risorse, nei limiti dei contratti collettivi nazionali e delle regole contabili delle amministrazioni. La richiesta ARAN cita il comparto Funzioni Locali e il comparto Istruzione e ricerca, sezione Università , dove i CCNL prevedono la possibilità di finanziare welfare integrativo con il Fondo risorse decentrate.
Per gli enti locali cali, il riferimento indicato nella richiesta riguarda l’articolo 45, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026 e l’articolo 80, comma 2, lettera k), del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022. Il Contratto ha infatti introdotto nuovi elementi economici e misure di welfare per il personale degli enti.
Il benefit welfare esente non aumenta l’imponibile fiscale del dipendente pubblico quando rispetta i requisiti dell’articolo 51 del TUIR. In busta paga e nella Certificazione Unica, l’amministrazione deve quindi distinguere correttamente le somme retributive dai servizi o rimborsi che rientrano nel welfare escluso dal reddito.
Un benefit finanziato con il Fondo risorse decentrate non diventa esente per il solo fatto di essere welfare contrattuale: serve la riconducibilità a una delle fattispecie previste dal TUIR e una documentazione coerente con la scelta effettuata in contrattazione integrativa.
Peranto, prima di riconoscere il beneficio come welfare esente, uffici del personale e chi segue paghe e adempimenti fiscali nelle amministrazioni deve controllare:
Al Mastercard Innovation Forum 2026, l’appuntamento annuale con cui la multinazionale presenta al mercato italiano i nuovi strumenti di pagamento, il filo conduttore è l’intelligenza artificiale. Per le PMI del commercio arrivano due novità : Xofis Data Analytics che porta i dati di vendita sul display del POS, e gli agenti AI che fanno acquisti per conto dell’utente. A fare da cornice è il rapporto annuale, che fotografa pagamenti digitali e fiducia degli italiani nella tecnologia.
In sintesi
Le soluzioni per le PMI del commercio sono tra le protagoniste del Mastercard Innovation Forum 2026. Il filo conduttore dell’edizione è l’intelligenza artificiale, applicata sia all’analisi dei dati di vendita sia agli acquisti agentici, sulla scia dei pagamenti innovativi presentati da Mastercard nelle edizioni precedenti. Due le direzioni principali per gli esercenti: i dati di business sul POS e gli agenti che fanno shopping.
La novità più diretta per gli esercenti è Xofis Data Analytics, applicazione della startup udinese omonima. Dati, grafici e alert diventano indicazioni di business utilizzabili sul momento, e su questa base l’esercente può calibrare gli orari di apertura, le scorte, i turni del personale e, in un bar o in un ristorante, i piatti del giorno.
Qualche esempio? Nei giorni di sole le vendite aumentano del 15%; il cliente medio che spende 20 euro nella maggior parte dei casi non torna; negli ultimi 30 giorni gli affari sono cresciuti del 20% nelle ore centrali della giornata: sono possibili informazioni che ora compaiono direttamente sullo schermo del POS.
L’altra novità riguarda gli acquisti affidati agli agenti, dove restano però delle riserve sull’intelligenza artificiale nei pagamenti: il 45,2% dei consumatori italiani ritiene che i rischi superino i benefici e il 57,8% si dice curioso ma esitante. I timori riguardano i possibili errori dell’agente, a fronte dei quali gli utenti chiedono protezioni immediate, come bloccare l’ordine prima della consegna o ottenere un rimborso rapido.
L’Agent Pay di Mastercard, che usa gli agenti per fare shopping, risponde potenziando la tracciabilità . Danilo Arosio, director vertical lead acceptance Western Europe, lo spiega partendo dall’acquisto di una bicicletta. «A fronte di questa richiesta, l’agente propone un certo numero di prodotti, con caratteristiche diverse di colore, formato, prestazioni. L’utente può scegliere fra biciclette vendute da merchant diversi ed effettuare il pagamento autenticandosi con la biometria. Il programma tiene traccia dei passaggi avvenuti lungo la catena del valore, per cui il sistema rileva che è stata acquistata una bicicletta, tramite un agente, su un certo merchant». In pratica l’utente, il merchant e l’acquirer sanno che è stato effettuato un acquisto agentico.
Nel 2026 la piattaforma si è evoluta con l’Agent Suite for merchants, che gli esercenti attivano per mettere agenti di shopping proprietari nei propri store digitali. Gli agenti agiscono in autonomia, da prenotazioni ad acquisti ricorrenti, restando nei parametri definiti dall’utente. Tra le soluzioni, Payment Alerts, della Payment Optimization Platform, recupera le transazioni rifiutate: quando un pagamento non va a buon fine, magari per plafond esaurito, monitora il network e, alla riattivazione della carta, avvisa l’esercente, che può riproporre la transazione.
A fare da cornice all’evento è stata la presentazione del consueto rapporto che Mastercard presenta ogni anno per il mercato italiano. Da quanto emerso dall’edizione 2026, i pagamenti digitali sono usati da quattro italiani su dieci e due terzi della popolazione si serve dell’intelligenza artificiale a supporto degli acquisti, segno di una fiducia verso la tecnologia già emersa negli anni scorsi.
«In questo contesto, Mastercard è impegnata a sviluppare un ecosistema di pagamento che renda possibile l’innovazione senza compromettere la fiducia, per trasformare il progresso tecnologico in valore reale per persone, imprese e società », sottolinea il country manager Luca Corti.
Il primo impianto industriale europeo per il recupero delle terre rare dai rifiuti elettronici nascerà in Italia, a Ceccano (Frosinone): il 16 giugno 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, destinato a ricavare neodimio, praseodimio e disprosio dai magneti permanenti dei RAEE. A regime l’impianto tratterà fino a 2.000 tonnellate di magneti l’anno, per oltre 500 tonnellate di terre rare recuperate.
In sintesi:
L’impianto recupera le terre rare dai magneti esausti con un processo a due stadi: prima il disassemblaggio dei magneti, poi un trattamento idrometallurgico a basso impatto ambientale brevettato dall’Università degli Studi dell’Aquila. La lavorazione scioglie i magneti permanenti NdFeB estratti da hard disk e motori elettrici a fine vita e separa neodimio, praseodimio e disprosio sotto forma di ossidi e carbonati, usando soluzioni acide organiche riutilizzabili fino a cinque volte. Si tratta dello scale-up industriale di una linea pilota già attiva a Ceccano, che trattava circa 20 tonnellate l’anno.
A pieno regime l’impianto tratterà fino a 2.000 tonnellate l’anno di magneti permanenti, per oltre 500 tonnellate di terre rare in uscita. È una quantità che pesa sull’intera filiera europea: la produzione annua continentale di magneti permanenti si ferma a 1.600 tonnellate, perciò il solo sito di Ceccano potrebbe alimentare una catena del valore del riciclo delle terre rare interna ai confini dell’Unione.
| Voce | Capacità annua a regime |
| Magneti permanenti trattati | fino a 2.000 tonnellate |
| Rotori elettrici smontati | 1.000 tonnellate |
| Terre rare recuperate | oltre 500 tonnellate |
| Magneti equivalenti | oltre 600.000 motori elettrici e ibridi |
| Produzione europea di magneti (confronto) | 1.600 tonnellate |
Le terre rare sono materie prime critiche essenziali per automotive elettrico, eolico, elettronica e difesa, e l’Europa ne dipende quasi interamente dall’estero, con la Cina che fornisce tra il 90 e il 95% del fabbisogno. Dal 2024 Pechino ha introdotto controlli sulle esportazioni di vari materiali strategici, rendendo l’approvvigionamento una questione di sicurezza industriale prima ancora che ambientale. Il recupero dei magneti permanenti dal riciclo dei rifiuti elettronici diventa così una leva di autonomia per la manifattura nazionale.
INSPIREE rientra tra i 47 progetti strategici selezionati dalla Commissione europea nell’ambito del Regolamento UE sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials Act). Il regolamento, in vigore dal 2024, classifica 34 materie prime critiche, di cui 17 strategiche, e fissa per il 2030 valori-obiettivo non vincolanti: almeno il 25% del consumo annuo coperto dal riciclo e non più del 65% di ciascuna materia prima strategica proveniente da un singolo Paese terzo. L’autorizzazione del MASE riguarda la realizzazione dell’impianto, mentre la designazione della Direzione generale Economia circolare e bonifiche come punto unico di contatto nazionale accelera l’iter dei progetti di riciclaggio.
Per le imprese manifatturiere il recupero interno delle terre rare riduce l’esposizione alla volatilità dei prezzi e ai rischi di fornitura che gravano sui settori dell’auto elettrica, delle rinnovabili e dell’elettronica avanzata. Il viceministro Vannia Gava ha definito l’autorizzazione «un passo strategico per il futuro industriale del Paese», legando l’approvvigionamento di materie prime critiche all’autonomia tecnologica nazionale. Per le aziende del comparto, intanto, restano centrali gli obblighi sui RAEE per le imprese, primo anello della catena che rifornisce impianti come quello di Ceccano.
Il commercialista può essere sanzionato per concorso nell’illecito fiscale della società cliente se il suo comportamento ha agevolato la violazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11372/2026 del 27 aprile 2026, chiarisce che l’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 si applica anche al professionista terzo che offre un contributo materiale o morale alla condotta illecita, pure nei casi in cui l’articolo 7 del DL n. 269/2003 riferisce le sanzioni tributarie alla persona giuridica.
In sintesi:
Il nodo giuridico riguarda il rapporto tra articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 e articolo 7 del DL n. 269/2003. Il primo prevede che, quando più persone concorrono in una violazione tributaria, ciascuna sia assoggettata alla sanzione prevista per quella violazione. L’articolo 7 del DL n. 269/2003 stabilisce invece che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.
Per la Cassazione, questa regola tutela l’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono al suo interno, ma lascia spazio alla responsabilità del terzo estraneo che concorre nell’illecito.
Il commercialista è dunque soggetto a sanzione quando la sua attività rende possibile o agevola la violazione tributaria della società cliente. La responsabilità concorsuale richiede un contributo causale alla condotta illecita, anche sotto forma di supporto, assistenza, copertura o impulso alla realizzazione dell’irregolarità fiscale.
La pronuncia non trasforma comunque ogni errore professionale in responsabilità sanzionatoria. Il Fisco deve prima ricostruire il ruolo effettivo del consulente e dimostrare il collegamento tra la sua condotta e la violazione contestata alla società .
Il concorso può essere materiale se il consulente compie attività che agevolano l’illecito, morale se rafforza o orienta la decisione illecita del cliente. La Cassazione pone in questo senso l’accento sul nesso causale: il commercialista può quindi rispondere anche quando la dichiarazione o le scritture non sono state materialmente predisposte da lui, se la sua condotta ha favorito la violazione fiscale della società .
| Soggetto | Regola applicabile | Effetto sanzionatorio |
|---|---|---|
| società con personalità giuridica | articolo 7 del DL n. 269/2003 | la sanzione fiscale relativa al rapporto tributario colpisce la persona giuridica |
| commercialista o consulente terzo | articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 | la sanzione può applicarsi se c’è concorso materiale o morale nell’illecito |
Infine, il professionista risponde con la società quando il suo intervento supera la mera prestazione tecnica e incide sulla realizzazione della violazione tributaria.
L’amministratore della società e il professionista terzo non sono sullo stesso piano. Chi agisce come organo o rappresentante dell’ente rientra nella regola dell’articolo 7 del DL n. 269/2003, che concentra la sanzione tributaria sulla persona giuridica.
La protezione viene meno quando la persona fisica usa la società come schermo per un vantaggio personale legato all’illecito. Il terzo estraneo, come il commercialista, viene invece valutato con la disciplina del concorso: la sua responsabilità dipende dal contributo dato alla violazione.
La sanzione al commercialista richiede la prova di un contributo causale alla violazione tributaria. Il semplice incarico professionale, la qualità di consulente o il rapporto continuativo con la società non bastano da soli a fondare la responsabilità concorsuale.
Gli elementi più rilevanti sono la conoscenza dell’operazione, la partecipazione alle scelte fiscali, l’assistenza nella predisposizione di atti o dichiarazioni irregolari, l’eventuale copertura di condotte fraudolente e la coerenza tra comportamento del professionista e risultato illecito perseguito dalla società .
Studi professionali e imprese devono documentare con cura incarichi, verifiche e flussi informativi. La distinzione tra consulenza corretta, errore professionale e concorso nell’illecito passa anche dalla capacità di ricostruire chi ha deciso, chi ha predisposto gli atti, quali controlli sono stati svolti e quali informazioni erano disponibili.
Per ridurre il rischio di contestazioni, la documentazione dovrebbe chiarire:
Il cliente raggirato dal commercialista appartiene a un’ipotesi diversa. In quel caso la giurisprudenza guarda alla posizione del contribuente che subisce la condotta fraudolenta del professionista e può ottenere l’esclusione delle sanzioni, ferma la debenza dell’imposta. Qui, invece, la prospettiva è rovesciata: la società ha commesso la violazione fiscale e il professionista viene valutato come possibile concorrente esterno. L’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 consente di colpire il soggetto che ha agevolato la violazione, anche se il rapporto tributario principale riguarda la persona giuridica.
Le imprese ricorrono all’arbitrato più che in passato per risolvere le controversie complesse, in uno scenario segnato da instabilità economica, incertezza normativa e tensioni geopolitiche. Nel 2025 la Camera Arbitrale di Milano (CAM) ha registrato 198 nuove domande di arbitrato, il 47% in più rispetto alle 135 dell’anno precedente, per un valore complessivo delle controversie superiore a 1,89 miliardi di euro; la durata media dei procedimenti è scesa a 11,9 mesi, l’8,4% in meno.
In sintesi:
I dati del bilancio annuale della Camera Arbitrale di Milano fotografano un anno di forte espansione: 198 nuove domande di arbitrato contro le 135 del 2024, con un valore delle controversie oltre 1,89 miliardi di euro. Al netto dei casi dai valori estremi, il volume d’affari conteso è più che triplicato, da 274 a 845 milioni di euro. La durata media dei procedimenti scende a 11,9 mesi, a conferma di una macchina arbitrale più rapida.
| Indicatore | 2025 | 2024 |
| Nuove domande di arbitrato | 198 | 135 |
| Valore delle controversie | oltre 1,89 miliardi | — |
| Valore dei casi medi | 845 milioni | 274 milioni |
| Durata media | 11,9 mesi | — |
| Arbitrato semplificato | 27,3% (54 casi) | — |
| Controversie internazionali | 19,2% | — |
L’arbitrato internazionale è la spinta dietro i numeri del 2025: il 19,2% delle controversie gestite dalla CAM coinvolge almeno una parte straniera. La crescita matura in un contesto di frammentazione economica, dove dazi, sanzioni e instabilità normativa moltiplicano i contenziosi tra operatori di Paesi diversi e rendono prezioso uno strumento che consente di scegliere sede e lingua del procedimento. Per le imprese esportatrici la clausola arbitrale diventa così una forma di copertura del rischio contrattuale.
La spinta internazionale trova sponda anche nella giurisprudenza di legittimità . La Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza n. 8911 del 4 aprile 2025) ha riconosciuto valida la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società italiana che colloca all’estero la sede dell’arbitrato societario, a condizione che l’intero collegio sia nominato da un soggetto terzo estraneo alla società , come impone l’art. 34, comma 2, del d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis del codice di procedura civile. Soddisfatto questo requisito, le parti possono adottare una legge processuale straniera, purché rispetti i principi del giusto processo fissati dalla Convenzione di New York del 1958. Per le società italiane con soci o partner esteri la pronuncia allarga il margine di devolvere le liti societarie a sedi arbitrali internazionali, come quella della Camera di Commercio Internazionale a Ginevra del caso deciso, senza perdere il riconoscimento del lodo in Italia.
L’arbitrato semplificato (novità introdotta nel 2025) ha riguardato il 27,3% dei procedimenti, con 54 casi gestiti attraverso il rito accelerato. Pensato per ottenere una decisione in media in sei mesi e con costi ridotti di circa un terzo rispetto al procedimento ordinario, intercetta la domanda di rapidità delle aziende e conferma l’arbitrato come alternativa alla giustizia ordinaria per le controversie d’impresa. È la soglia di accesso che lo rende sostenibile anche per le realtà di dimensioni minori.
Oltre alla rapidità , l’arbitrato offre alle imprese riservatezza del procedimento, la libertà di scegliere sede e lingua e arbitri con competenza specialistica nella materia del contendere, elementi assenti nel processo ordinario davanti al giudice statale. Sono leve che contano soprattutto nelle controversie internazionali, dove la prevedibilità dell’esito vale più della vicinanza del foro. Per chi valuta lo strumento rispetto alle altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, il quadro si completa mettendo arbitrato e mediazione a confronto.
Le segnalazioni di operazioni sospette tornano a crescere e il riciclaggio si sposta sempre più sui canali digitali: nell’ultimo Rapporto annuale, la UIF indica 162.059 segnalazioni ricevute (+11,5%) con un aumento legato soprattutto a truffe e frodi informatiche. Criptoattività , ATM non bancari, IBAN e carte virtuali rendono infatti più difficile ricostruire origine, destinazione e titolari effettivi dei flussi finanziari.
In sintesi:
Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF nel 2025 hanno raggiunto quota 162.059, il livello più alto indicato nel Rapporto annuale. L’aumento dell’11,5% arriva dopo due anni di calo e deriva anche dal contributo di segnalanti di recente iscrizione, in particolare banche telematiche.
Il dato non misura solo una crescita dei rischi, ma anche una maggiore capacità del sistema di intercettare operazioni anomale. La UIF segnala infatti una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo e un miglioramento nei tempi di invio delle segnalazioni.
Le criptoattività sono tra gli strumenti che complicano il lavoro dell’intelligence finanziaria, soprattutto quando si combinano con IBAN virtuali, carte virtuali, ATM non bancari e piattaforme FinTech. Il rischio nasce dalla possibilità di muovere valore tra circuito regolamentato e circuito non regolamentato, riducendo l’efficacia dei presidi tradizionali di tracciabilità .
Nel rapporto UIF, la blockchain viene letta in modo meno superficiale rispetto al dibattito pubblico: le transazioni possono essere tracciabili, mentre l’identità delle controparti può essere difficile da ricostruire. È questa ambivalenza a rendere le criptovalute nel fisco 2026 un terreno diverso, ma collegato, rispetto ai controlli antiriciclaggio.
Le frodi informatiche hanno generato circa 31.600 segnalazioni sospette nel 2025, poco meno di un quinto del flusso complessivo. Le modalità richiamate dalla UIF includono messaggi fraudolenti, telefonate con finti operatori bancari o soggetti pubblici, furti di dati personali e apertura di rapporti finanziari a distanza anche con documentazione prodotta tramite strumenti di intelligenza artificiale.
Per imprese e professionisti, il collegamento con il phishing fiscale è diretto. Le campagne con false fatture via PEC, rimborsi fittizi, comunicazioni di presunte autorità e promesse di contributi pubblici possono diventare il primo anello di schemi più ampi, nei quali dati, credenziali e conti vengono usati per movimentare fondi di origine illecita.
Il riciclaggio legato a illeciti fiscali rappresenta una quota rilevante delle segnalazioni e si intreccia con frodi su bandi, agevolazioni e false fatture. La UIF indica schemi in cui gli imprenditori venivano attratti verso la partecipazione a bandi regionali e statali, presentata come attività sicura, mentre gli interventi agevolabili sarebbero stati simulati attraverso giri di fondi originati da fatture false.
Il dato è rilevante per le PMI perché mostra un rischio meno evidente della semplice truffa online: l’impresa può essere agganciata con una proposta di finanza agevolata, consulenza o accesso a contributi e finire in una rete usata per schermare flussi illeciti. La debolezza finanziaria diventa così un canale di esposizione alla criminalità economica.
Le imprese in fragilità finanziaria sono indicate dalla UIF tra i fronti da presidiare con maggiore attenzione. L’analisi strategica segnala che un peggioramento del merito creditizio può aumentare la probabilità di infiltrazione criminale, soprattutto quando l’accesso al credito regolare diventa più difficile.
La vulnerabilità non riguarda soltanto la liquidità . Un’impresa con debiti, margini ridotti o bisogno urgente di finanziamenti può accettare intermediari opachi, promesse di contributi, anticipi non trasparenti o operazioni commerciali anomale. È in quella zona grigia che il riciclaggio può usare attività legali per dare apparenza regolare a denaro illecito.
Il sistema italiano antiriciclaggio ha ricevuto una valutazione positiva dal GAFI nella Mutual Evaluation conclusa all’inizio del 2026. Il giudizio valorizza l’efficacia dell’apparato di prevenzione e contrasto e il ruolo della UIF nella produzione di analisi finanziaria a supporto di autorità giudiziaria e organi investigativi.
La collaborazione internazionale cresce insieme alla complessità degli schemi. Nel 2025 la UIF ha scambiato informazioni con 105 FIU estere e ha inviato 742 richieste, soprattutto su frodi nelle fatturazioni, truffe, frodi informatiche e operazioni anomale realizzate tramite criptoattività .
Le imprese possono ridurre l’esposizione alle reti di riciclaggio solo se trattano con cautela offerte finanziarie, bandi, consulenze e strumenti digitali non verificati. Il Rapporto UIF mostra che i rischi non arrivano solo da investimenti in criptovalute ma da combinazioni di frodi, documenti falsi, conti a distanza, vIBAN e soggetti esteri difficili da identificare.
I segnali tipici:
Dal 1° luglio 2026 i soggetti obbligati applicano le nuove istruzioni UIF per la rilevazione e l’invio delle segnalazioni sospette. Le vecchie disposizioni del 4 maggio 2011 e del 16 maggio 2011 vengono superate: per banche, intermediari, professionisti e operatori tenuti agli obblighi AML cambia il modo in cui il sospetto deve essere motivato, documentato e trasmesso.
Il nuovo impianto incide proprio sui casi descritti nel Rapporto UIF: criptoattività , IBAN virtuali, carte digitali, frodi informatiche e giri di fondi tra soggetti esteri richiedono segnalazioni più strutturate. Non basta indicare l’operazione anomala: il segnalante deve ricostruire il comportamento, spiegare perché è incoerente con il profilo del cliente e fornire elementi utili a collegare conti, beneficiari, paesi e strumenti usati nel trasferimento del denaro.
La riforma degli incentivi imprese procede con il secondo decreto attuativo della Legge n. 160/2023 ma il via libera definitivo slitta. Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2026 ha rinviato l’esame dello schema di decreto legislativo sulla revisione del sistema, che razionalizza l’offerta degli strumenti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e concentra molte misure nel Fondo per la crescita sostenibile.
In sintesi:
La riforma incentivi imprese è arrivata all’esame definitivo del Governo, ma l’approvazione è stata rinviata a una seduta successiva. Il testo interviene sulla mappa degli strumenti agevolativi dopo l’entrata in vigore del Codice degli incentivi, che ha già fissato regole comuni, bando tipo, definizioni e principi di accesso alle agevolazioni pubbliche.
Il nuovo decreto non sostituisce il Codice incentivi imprese e autonomi ma ne completa l’impianto con il riordino dell’offerta. Il Codice presidia il funzionamento generale degli incentivi, mentre lo schema ora rinviato riguarda la selezione degli strumenti su cui concentrare l’intervento pubblico.
Gli incentivi imprese di competenza del Ministero vengono razionalizzati attraverso una concentrazione su strumenti considerati idonei a coprire gli ambiti principali di intervento. La notizia non è quindi una cancellazione già efficace, ma una revisione dell’offerta destinata a ridurre la frammentazione normativa.
Lo schema individua cinque canali principali per gli incentivi del Ministero:
Il Fondo per la crescita sostenibile diventa il principale veicolo della riforma degli incentivi imprese. Lo schema lo articola in sezioni dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione, start up d’impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, accesso al credito e mercato dei capitali.
Questa architettura sposta molte misure da una logica di interventi separati a una logica di bandi tematici e discipline quadro. Per le imprese, il vantaggio potenziale è una maggiore leggibilità dell’offerta pubblica; il rischio è che strumenti troppo ampi rendano più difficile capire quali requisiti, spese e progetti siano finanziabili.
| Strumento | Funzione nel riordino | Effetto per le imprese |
|---|---|---|
| Fondo crescita sostenibile | assorbe e organizza più linee di intervento | finanzia ricerca, start up, investimenti, credito e capitale |
| Fondo garanzia PMI | mantiene autonomia | sostiene l’accesso al credito bancario |
| Fondo nazionale innovazione | mantiene autonomia | presidia venture capital e imprese innovative |
| Nuova Sabatini | mantiene autonomia | agevola beni strumentali e investimenti produttivi |
| aerospazio | mantiene una disciplina distinta | copre una filiera industriale ad alta specializzazione |
Il Codice degli incentivi e il decreto di riordino appartengono alla stessa delega, ma presidiano due livelli diversi della riforma. Il primo regola il ciclo di vita delle agevolazioni, dalle definizioni al bando tipo; il secondo seleziona e riorganizza gli strumenti dell’offerta pubblica.
Questa distinzione evita la cannibalizzazione editoriale: il pillar resta centrato sulle regole generali degli incentivi imprese, mentre questa news presidia il riordino degli strumenti e la nuova centralità del Fondo per la crescita sostenibile. Il collegamento tra i due testi rafforza il cluster senza duplicare l’intent.
Le domande di incentivo già avviate alla data di entrata in vigore del decreto seguono la disciplina precedente fino alla chiusura del procedimento. La clausola transitoria protegge le pratiche in corso da modifiche improvvise durante istruttoria, concessione o recupero delle agevolazioni.
Il dato è rilevante per imprese, consulenti e intermediari che hanno procedure già aperte: il riordino produce effetti sulle nuove misure solo dopo l’entrata in vigore del decreto e l’adozione delle discipline attuative. Per le richieste future, il banco di prova saranno i decreti ministeriali sul Fondo per la crescita sostenibile, attesi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
La riforma degli incentivi imprese può rendere più ordinata l’offerta pubblica, ma per microimprese e PMI il risultato dipenderà dalla chiarezza dei futuri bandi. Strumenti più concentrati funzionano solo se indicano con nettezza beneficiari, spese ammissibili, criteri di valutazione, tempi e documenti richiesti.
Il punto più delicato riguarda le imprese con minore capacità amministrativa, che spesso intercettano gli aiuti tramite consulenti, associazioni o sportelli territoriali. La riduzione della frammentazione sarà utile solo se il nuovo assetto renderà più semplice riconoscere il bando giusto e presentare una domanda completa senza moltiplicare adempimenti e interpretazioni.