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Chi occulta ricavi ed è raggiunto da un accertamento fondato sui movimenti bancari paga l’IVA sull’intero importo ricostruito dal Fisco, senza poterla scorporare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, che respinge la richiesta di un commerciante di rideterminare i ricavi accertati al netto dell’imposta e fissa la linea per chi affronta le indagini bancarie dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi:
Nell’accertamento fondato sulle indagini bancarie i maggiori ricavi si considerano al lordo e l’IVA colpisce l’intero importo ricostruito, senza scorporo preventivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, ha respinto il ricorso di un commerciante ambulante destinatario di avvisi per IRPEF, IRAP e IVA sulle annualità dal 2013 al 2015, che chiedeva di rideterminare i ricavi al netto dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito i ricavi non dichiarati partendo dai versamenti sui conti, secondo le presunzioni degli articoli 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972. Le presunzioni sui conti correnti spostano sul contribuente l’onere di dimostrare, movimento per movimento, che gli accrediti non derivano dall’attività .
La Corte nega lo scorporo perché il contribuente conserva la possibilità di rivalersi della maggiore IVA sul cliente, così che l’imposta non lo incida in via definitiva. L’articolo 60 del DPR 633/1972 riconosce dal 2012 il diritto di rivalsa della maggiore IVA accertata verso il cessionario, previo pagamento di imposta, sanzioni e interessi.
La difficoltà pratica di recuperare l’importo dai clienti non equivale, per i giudici, a un’impossibilità giuridica, e quindi non apre la strada allo scorporo dell’IVA.
Lo scorporo dell’IVA spetta soltanto quando mancano insieme i due requisiti della neutralità dell’imposta, cioè la rivalsa verso il cliente e la detrazione sugli acquisti. Il criterio arriva dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° luglio 2021 nella causa C-521/19, secondo cui i proventi occultati si presumono comprensivi di IVA quando il soggetto passivo non ha potuto addebitare l’imposta in rivalsa né detrarla.
Nell’accertamento bancario entrambi i meccanismi sono ancora accessibili, e la neutralità è salva anche calcolando l’imposta sull’intero importo dei ricavi.
Lo scorporo dell’IVA è riconosciuto quando l’accertamento colpisce l’evasore totale ignoto al Fisco e i meccanismi ordinari di traslazione dell’imposta non funzionano. In questo scenario i ricavi ricostruiti si considerano comprensivi di IVA: su 100.000 euro di incassi occulti l’imponibile scende a 81.967 euro e l’imposta dovuta a 18.033 euro, contro i 22.000 euro che deriverebbero dal calcolo sull’intero importo. Il calcolo dello scorporo IVA restituisce, per ogni importo lordo di ricavi e aliquota applicata, la quota di imposta già compresa nella cifra contestata.
| Tipo di accertamento | Trattamento dell’IVA sui ricavi |
|---|---|
| Indagini bancarie sui conti correnti | l’imposta si applica sull’intero importo dei ricavi, senza scorporo (ord. 16155/2026 e 16471/2025) |
| Induttivo puro sull’evasore totale | i ricavi si considerano comprensivi di IVA, con scorporo e detrazione (ord. 31406/2025) |
| Analitico-induttivo | scorporo ammesso solo se è provata l’effettiva incorporazione dell’IVA nel prezzo (ord. 10166/2026) |
No. Nell’accertamento fondato su indagini bancarie l’IVA si applica sull’intero importo, perché la rivalsa e la detrazione sono possibili (Cass. ord. n. 16155/2026).
Nell’accertamento induttivo verso l’evasore totale i ricavi ricostruiti si considerano comprensivi di IVA, con diritto alla detrazione (Cass. ord. n. 31406/2025), mentre nell’analitico-induttivo lo scorporo richiede la prova dell’imposta incorporata nel prezzo (Cass. ord. n. 10166/2026).
Per le MPMI italiane arriva un nuovo strumento per finanziare gli investimenti innovativi e la transizione digitale e green: il Bando Voucher Doppia Transizione 2026 a carattere nazionale, promosso dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio. La precompilazione delle domande apre l’8 luglio 2026 con importi e scadenze legati dal bando territoriale.
Le caratteristiche del bando in sintesi:
Il voucher doppia transizione copre l’acquisto di tecnologie abilitanti e i servizi collegati alla loro adozione. Le aree ammesse comprendono intelligenza artificiale, cybersecurity, IoT e sensoristica, cloud computing, gestionali ERP e CRM, big data e analytics, blockchain, robotica collaborativa, realtà aumentata e virtuale, oltre alle soluzioni per la sostenibilità , l’ambito ESG e le comunità energetiche rinnovabili. Alle tecnologie si affiancano due voci che pesano sull’adozione reale in azienda: la consulenza specialistica per la doppia transizione digitale e green e la formazione del personale sulle nuove tecnologie.
L’impianto segue il paradigma della doppia transizione, dove l’acquisto di tecnologia produce valore solo se incide su processi, consumi energetici e competenze.
Il voucher camerale va tenuto distinto dal credito d’imposta Transizione 5.0, sostituito dal 2026 dall’iperammortamento 2026: sono strumenti diversi per platea, procedura e natura del beneficio, che un’impresa può valutare in modo complementare all’interno dello stesso progetto di investimento.
Un chiarimento utile arriva dalle FAQ ufficiali del portale PID sulle spese escluse: il voucher è orientato alle tecnologie abilitanti avanzate e non alla strumentazione informatica ordinaria, come PC, stampanti o siti web standard. Le spese ammissibili di dettaglio restano però quelle indicate nel bando territoriale.
Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di riferimento, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese. Sono richiesti il regolare versamento del diritto camerale annuo e un DURC regolare. L’adesione al bando nazionale è però una scelta autonoma di ciascuna Camera: non tutte hanno aderito, quindi la verifica del proprio territorio è il primo controllo da fare.
La domanda si predispone sulla piattaforma ReStart di InfoCamere a partire dalle ore 10 dell’8 luglio 2026, con accesso tramite SPID, CNS o CIE, mentre l’invio ufficiale segue il calendario fissato da ogni Camera. Prima ancora, l’impresa deve completare il SELFI 4.0, l’assessment gratuito di maturità digitale dei PID: è un prerequisito obbligatorio nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda e serve a orientare l’investimento sui processi reali dell’azienda. Sul fronte documentale occorrono identità digitale, firma digitale e PEC attiva. L’assegnazione avviene con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il valore del singolo voucher non è fissato a livello nazionale: importi massimi, premialità e scadenze sono definiti dal bando della singola Camera di commercio. La cornice nazionale stabilisce dotazione, requisiti di base e aree tecnologiche; tutto ciò che serve per quantificare il contributo e rispettare i termini si trova invece nell’avviso territoriale.
La tabella riassume la ripartizione delle competenze.
| Aspetto del bando | Dove è definito |
|---|---|
| Dotazione (150 milioni 2026-2029) | cornice nazionale Unioncamere |
| Requisiti di base (MPMI, iscrizione, diritto annuale, DURC) | cornice nazionale |
| Aree tecnologiche ammesse | cornice nazionale, con dettaglio camerale |
| Importo massimo del voucher | bando della Camera di commercio |
| Premialità aggiuntive | bando della Camera di commercio |
| Spese ammissibili di dettaglio | bando della Camera di commercio |
| Date di apertura, chiusura e invio | bando della Camera di commercio |
| Numero di domande per impresa | bando della Camera di commercio |
Il voucher è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% dove applicabile, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2025, ed è erogato in regime de minimis. La norma riordina la disciplina, già contenuta nell’art. 28 del DPR n. 600/1973, che applica la ritenuta del 4% ai contributi in conto esercizio erogati alle imprese. In concreto significa che l’importo effettivamente incassato può essere inferiore al nominale del voucher e che il contributo va gestito in dichiarazione come componente di reddito. Il regime de minimis incide inoltre sul plafond degli aiuti dell’impresa e sulle possibilità di cumulo, che il bando territoriale definisce nel dettaglio.
Tra le novità del piano c’è l’avvio degli AI-Lab, laboratori territoriali dedicati all’introduzione guidata dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, dalla manutenzione predittiva al controllo qualità fino all’ottimizzazione dei consumi. La rete dei Punti Impresa Digitale affianca l’erogazione dei contributi con formazione e orientamento verso partner tecnologici qualificati, in sinergia con Competence Center ed European Digital Innovation Hub. Dal 2017 i PID hanno assistito un milione di PMI e, secondo l’analisi di Unioncamere con il supporto tecnico di Dintec, hanno contribuito a una crescita dell’8% della maturità digitale delle imprese dal 2019. Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, definisce i PID “il canale privilegiato di accesso all’innovazione per le imprese”, con un obiettivo mirato sulle tecnologie di IA e sul modello 5.0.
La parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è stata firmata in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026: da quel momento il rinnovo è pienamente efficace e gli aumenti e gli arretrati per circa 1,2 milioni di lavoratori diventano dovuti, in erogazione automatica sul cedolino NoiPA nel corso dell’estate.
In sintesi:
La parte economica del contratto è stata sottoscritta all’ARAN il 1° luglio 2026, all’unanimità tra il presidente Antonio Naddeo e le organizzazioni sindacali rappresentative, dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti del 30 giugno. La firma chiude l’iter aperto con l’ipotesi di accordo del 1° aprile e rende il rinnovo efficace dal giorno successivo, senza necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del terzo CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto in cinque anni, dopo il triennio 2019-2021 chiuso a dicembre 2022 e il contratto 2022-2024. Il perimetro riguarda scuola, università , enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, per circa 1,2 milioni di dipendenti.
A regime dal 1° gennaio 2027, l’aumento medio del solo CCNL 2025-2027 è di 137 euro lordi mensili su 13 mensilità per l’intero comparto e di 143 euro per il personale docente. Gli incrementi tabellari sono corrisposti in tre tranche annuali, con decorrenza 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, comprensive dell’anticipazione IPCA già erogata.
Per il personale ATA l’incremento medio è di circa 107 euro, con una forbice per profilo e anzianità che le tabelle ufficiali degli aumenti per profilo dettagliano voce per voce, insieme agli importi per università ed enti di ricerca.
Un dato genera spesso confusione. Le cifre più alte che circolano, 395 euro per il comparto e 412 euro per i docenti, non sono l’effetto di questo contratto ma la somma dei tre rinnovi consecutivi del quinquennio 2022-2026 su 13 mensilità . Il solo CCNL 2025-2027, invece, pesa per 137 e 143 euro.
| Aumento medio a regime | Importo lordo mensile |
|---|---|
| solo CCNL 2025-2027, comparto | 137 euro |
| solo CCNL 2025-2027, docenti | 143 euro |
| effetto dei tre rinnovi 2022-2026, comparto | 395 euro |
| effetto dei tre rinnovi 2022-2026, docenti | 412 euro |
Gli arretrati scuola coprono la quota di incremento maturata e non ancora percepita nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 giugno 2026 e, secondo le stime ARAN calcolate al 30 giugno 2026, oscillano tra circa 815 e circa 1.250 euro lordi in base a profilo, anzianità e anticipazioni già ricevute. Le medie comunicate dal Ministero si attestano intorno a 855 euro per i docenti e 633 euro per il personale ATA.
Sugli arretrati riferiti ad annualità precedenti si applica la tassazione separata, che evita il cumulo con il reddito dell’anno in corso: il netto accreditato è quindi inferiore all’importo lordo indicato nelle tabelle.
Aumenti e arretrati sono erogati d’ufficio da NoiPA, senza alcuna domanda: lo stipendio ordinario di luglio è accreditato intorno al 23, mentre le somme del rinnovo compaiono appena NoiPA chiude le lavorazioni di ricalcolo. Nelle prime elaborazioni del cedolino di luglio le voci contrattuali non risultano ancora, quindi lo scenario è duplice: un’emissione straordinaria dedicata agli arretrati su cedolino separato entro fine luglio, oppure lo slittamento ad agosto.
Il personale con supplenza cessata al 30 giugno non ha un cedolino ordinario di luglio, ma riceve eventuali arretrati tramite emissioni straordinarie successive sullo stesso conto in anagrafica: la sola accortezza è mantenere attive le credenziali e verificare l’IBAN. Il dato che fa fede resta quello scritto sul cedolino al momento del pagamento, consultabile nell’area personale NoiPA con SPID, CIE o CNS.
Quanto arriva netto. Gli importi annunciati sono medi e lordi: il valore effettivo dipende da inquadramento, anzianità e tassazione separata sugli arretrati. Calcola il tuo stipendio netto per stimare l’accredito sul tuo caso.
Con la chiusura della parte economica, il confronto tra ARAN e sindacati prosegue sulla parte normativa del CCNL 2025-2027, il cui prossimo incontro è fissato per il 22 luglio. Sul tavolo restano relazioni sindacali, rapporto di lavoro, lavoro agile e welfare contrattuale, gli istituti che completeranno la disciplina del comparto oltre agli aumenti già efficaci.
Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa al 2025, l’adempimento telematico che riguarda i gestori delle strutture ricettive e gli intermediari delle locazioni brevi. Chi non ha trasmesso il modello all’Agenzia delle Entrate rischia, per l’omessa dichiarazione, una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, distinta e cumulabile con quella per l’omesso versamento. Nelle settimane successive alla scadenza è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro il limite dei 90 giorni.
In sintesi:
L’obbligo copre alberghi, agriturismi, residenze, case vacanza, bed and breakfast e villaggi turistici, insieme alle altre forme di ospitalità nei Comuni che hanno istituito il tributo, e comporta il dovere di riscuotere, riversare all’ente e dichiarare le somme incassate.
Presentano la dichiarazione i gestori delle strutture ricettive e, nelle locazioni brevi, i soggetti che incassano l’imposta per conto del Comune, riconosciuti come responsabili d’imposta dalla Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.
Sono tenuti alla dichiarazione anche gli intermediari delle locazioni brevi: l’art. 4, comma 5-ter, del DL 50/2017 pone l’onere in capo a chi incassa il canone o interviene nel pagamento, quindi al portale o all’agenzia che gestisce l’affitto. Nei casi di comproprietà , le FAQ MEF del 19 settembre 2022 chiariscono che dichiara solo il comproprietario già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.
La dichiarazione a zero è comunque dovuta, anche senza presenze e incassi, così da consentire al Comune le attività di controllo.
L’imposta di soggiorno è un tributo locale, istituito dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che i Comuni turistici applicano a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio, con un gettito destinato a interventi sul turismo e sui beni culturali e ambientali. Possono introdurla i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
A versare l’imposta sono gli ospiti delle strutture, mentre l’individuazione delle strutture soggette è demandata alla competenza regionale. L’importo è graduato in proporzione al prezzo, fino a un massimo di 5 euro a notte, elevato a 10 euro per il contributo di soggiorno di Roma Capitale previsto dall’art. 14 del DL 78/2010.
La compilazione parte dall’indicazione dell’anno d’imposta, campo obbligatorio senza il quale il modello non viene accettato, e dalla scelta della tipologia di dichiarazione, che riepiloga presenze, esenzioni, imposta dovuta e versamenti. Le opzioni disponibili sono tre:
La dichiarazione multipla vale solo verso lo stesso Comune e ricorre quando si superano le 1.500 strutture per modello, pari al limite di 3 MB su Entratel e Fisconline, oppure quando lo stesso soggetto separa le unità gestite in forma imprenditoriale da quelle gestite come persona fisica. Gli importi si indicano in forma cumulativa, senza distinguere i versamenti per alloggio, prendendo a riferimento il periodo di pernottamento effettivo; in caso di versamento rateale si inserisce l’importo effettivamente versato e si annota la rateizzazione in corso.
La dichiarazione va trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta, in via esclusivamente telematica, con il modello approvato dal decreto MEF del 29 aprile 2022. L’invio avviene dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Servizi, poi dichiarazioni, poi dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno, oppure tramite i canali Entratel e Fisconline.
La trasmissione è effettuata direttamente dal dichiarante o da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Chi si accorge di aver inviato dati errati o incompleti può correggerli con una dichiarazione sostitutiva, ammessa anche dopo la scadenza, senza lasciare scoperto l’anno d’imposta.
Le violazioni sono due e distinte. L’omessa o infedele dichiarazione è punita dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011; l’omesso, tardivo o parziale versamento sconta invece la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Le due si cumulano, perché colpiscono obblighi diversi, la rendicontazione da un lato e il pagamento del tributo dall’altro.
Sul versamento, la riforma del D.Lgs. 87/2024 ha portato la sanzione base al 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, in luogo del precedente 30%. Sulla dichiarazione, il MEF a Telefisco 2025 ha chiarito che, quando il gestore ha versato l’imposta e ha soltanto omesso la dichiarazione, la sanzione minima si riduce a un quarto per proporzionalità , in base all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, dato che per l’imposta di soggiorno non è prevista una sanzione minima fissa. La sanzione ridotta al 25% si calcola sull’imposta che andava indicata in dichiarazione, anche se già integralmente versata.
Chi non ha inviato la dichiarazione entro il 30 giugno può ancora regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine, quindi fino alla fine di settembre; superata quella soglia la dichiarazione si considera omessa e la riduzione è esclusa, per effetto dell’art. 13, comma 1, lettera c) e del comma 2-ter del D.Lgs. 472/1997. Nella finestra dei 90 giorni la sanzione dichiarativa scende a un decimo del minimo, mentre per il versamento tardivo la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 si riduce ulteriormente in funzione dei giorni di ritardo.
Va segnalato un aspetto non ancora univoco: quando l’imposta è già stata versata e manca solo la dichiarazione, la base su cui calcolare la sanzione dichiarativa in ravvedimento segue la lettura di proporzionalità del MEF, ma le fonti non convergono in modo uniforme sul calcolo, per cui prima del versamento è opportuno verificare l’importo con il Comune impositore o con un professionista.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, distinguendo le somme sui codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/2017: 3936 per l’imposta, 3937 per gli interessi legali maturati giorno per giorno e 3938 per la sanzione ridotta.
La malattia INPS a pagamento diretto cambia canale: dal 1° luglio 2026 i dipendenti privati che ricevono l’indennità direttamente dall’Istituto sostituiscono il modello SR188 con il nuovo Sportello malattia a pagamento diretto. Il servizio, previsto dal Messaggio INPS n. 2207 del 1° luglio 2026, serve a completare il certificato medico con i dati necessari a istruttoria, calcolo e accredito della prestazione.
In sintesi, il nuovo Sportello INPS serve a completare la pratica con i dati che il certificato medico non contiene:
Il pagamento diretto della malattia INPS richiede ora una comunicazione online dei dati del lavoratore, mentre il vecchio modello SR188 conserva valore documentale per le procedure precedenti. In passato il modulo serviva a comunicare anagrafica e coordinate bancarie o postali alla sede territoriale; dal 1° luglio 2026 la stessa funzione è svolta dallo Sportello telematico.
Il servizio online, denominato “Sportello malattia a pagamento direttoâ€, è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato. La procedura è accessibile dalla homepage INPS seguendo il percorso “Lavoroâ€, “Malattiaâ€, “Dipendenti privatiâ€, “Comunicazioni Datiâ€.
La verifica dell’IBAN per le prestazioni INPS avviene già con procedure telematiche di scambio dati tra Poste Italiane e istituti di credito, meccanismo che aveva superato il modello SR163 per pensioni e prestazioni non pensionistiche. Lo Sportello malattia applica la stessa logica digitale ai dati del beneficiario e allo strumento di pagamento.
Nel caso della malattia a pagamento diretto, il nuovo Sportello recupera i dati bancari dal Sistema Unico Gestione IBAN, SUGI. Se l’IBAN non compare, oppure va aggiornato, il lavoratore deve intervenire prima nel servizio dedicato alla gestione dell’IBAN e poi procedere con la comunicazione della malattia.
Lo Sportello malattia INPS è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato per i quali l’indennità è pagata direttamente dall’Istituto. La platea indicata dall’INPS comprende rapporti a termine, stagionali, agricoli, dello spettacolo e situazioni di disoccupazione o sospensione.
Secondo la scheda servizio INPS, possono usare la procedura online queste categorie:
Per stabilire l’importo spettante rilevano settore, qualifica e durata dell’evento: le regole sugli importi INPS di malattia, maternità e paternità definiscono percentuali, massimali e criteri di calcolo applicabili alla prestazione.
Il certificato medico di malattia continua a essere trasmesso dal medico all’INPS secondo le regole ordinarie, mentre lo Sportello serve a integrare i dati necessari alla liquidazione. La comunicazione online completa la pratica con informazioni che la sede INPS utilizza per calcolare e pagare la prestazione.
Il lavoratore deve indicare le date di inizio e fine della malattia, il periodo per il quale richiede il pagamento diretto, la motivazione della richiesta e i dati relativi alla posizione lavorativa. Se il sistema non recupera in automatico un certificato coerente con il periodo indicato, l’utente può inserire manualmente gli estremi di uno o più certificati validi.
Lo Sportello telematico si inserisce nei servizi INPS per le prestazioni a sostegno del reddito, con una differenza rilevante: per la malattia dei dipendenti privati a pagamento diretto il lavoratore non presenta una domanda ordinaria di prestazione, salvo i casi degli iscritti alla Gestione Separata, perché la pratica nasce dal certificato medico e viene completata con la comunicazione dati.
Prima di inviare la comunicazione per la malattia INPS a pagamento diretto il lavoratore deve verificare anagrafica, periodo richiesto, posizione lavorativa, certificato, IBAN ed eventuali allegati per garantire coerenza tra le date del certificato e il periodo per il quale si chiede il pagamento.
| Sezione | Dati da verificare | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Anagrafica | recapiti, residenza e domicilio presenti negli archivi INPS. | trasmettere la comunicazione con dati superati. |
| Evento di malattia | data di inizio, data di fine e periodo richiesto per il pagamento diretto. | confondere la prognosi del certificato con il periodo indennizzabile. |
| Posizione lavorativa | categoria, rapporto di lavoro e motivazione della richiesta. | indicare una posizione non coerente con il pagamento diretto. |
| Certificato | recupero automatico oppure estremi del certificato inseriti manualmente. | ignorare l’assenza del certificato nel periodo selezionato. |
| Pagamento | IBAN recuperato dal Sistema Unico Gestione IBAN. | avviare la comunicazione prima di aggiornare l’IBAN mancante o superato. |
| Allegati | documenti integrativi richiesti per definire la pratica. | saltare il controllo del riepilogo prima dell’invio. |
Le comunicazioni già inviate possono essere consultate, modificate o annullate dallo Sportello INPS usando le funzioni disponibili nella colonna “Azioniâ€. Questa possibilità serve quando cambiano i dati caricati, l’IBAN è stato aggiornato, il periodo indicato non coincide con il certificato oppure la posizione lavorativa richiede una correzione.
Gli operatori di sede ricevono automaticamente i dati acquisiti dall’applicativo attraverso il dialogo con la procedura di gestione. La digitalizzazione riduce la necessità di trasmettere moduli cartacei alla struttura territoriale e rende più lineare il controllo sui dati necessari al pagamento.
La richiesta di pagamento diretto riguarda l’accredito dell’indennità , mentre gli obblighi ordinari del lavoratore in malattia comprendono anche la reperibilità per eventuali visite mediche di controllo. Certificato, pagamento e controlli seguono servizi diversi, pur facendo parte della stessa tutela previdenziale.
Per chi riceve la prestazione direttamente dall’Istituto, le regole sulle visite fiscali INPS in malattia sono il riferimento per orari di reperibilità , esoneri, sanzioni e controlli domiciliari.
Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento è fissato in 30 giorni dalla Legge n. 241/1990, salvo termini diversi stabiliti per casi specifici. Dopo l’invio, il lavoratore può controllare l’esito dell’acquisizione e intervenire sulla comunicazione se la pratica richiede una correzione.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ricevono aggiornamenti che toccano due annualità in parallelo. Per il periodo d’imposta 2025 in dichiarazione con Modello Redditi 2026, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le modifiche nella Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026; per il periodo d’imposta 2026 è invece programmata una revisione ISA legata alla classificazione Ateco 2025. Di seguito tutte le novità in dettaglio e a confronto.
In sintesi:
Le modifiche valide per il periodo d’imposta 2025 sono quelle che imprese e professionisti applicano nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026. Restano in vigore 173 indici, uno in più rispetto al 2024: l’ISA DM01U del commercio al dettaglio alimentare è stato suddiviso nei tre nuovi EM01A, EM01B ed EM01C, mentre il DG11U è stato soppresso e le sue attività confluite in altri indici. Di questi, 85 sono stati rivisti in modo completo con il d.m. 31 marzo 2026 (GU n. 88 del 16 aprile 2026).
A questa revisione ordinaria si aggiunge una revisione straordinaria che introduce i correttivi congiunturali attesi da mesi (d.m. 15 aprile 2026, GU n. 96 del 27 aprile 2026), calibrati sulle tensioni geopolitiche, sui prezzi dell’energia e degli alimentari e sull’andamento dei tassi di interesse.
Il decreto individua anche indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e misure di ciclo settoriale, e ritocca le soglie di alcuni indicatori di anomalia, come il costo del carburante al litro dell’ISA DG90U.
La struttura dei modelli ISA 2026 resta quella consolidata ma la Circolare segnala interventi puntuali nel frontespizio, nel quadro C e nei quadri contabili che incidono sulla compilazione.
La maggiorazione sui beni strumentali nuovi riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: l’aggiornamento delle istruzioni serve a mantenerla neutrale sul punteggio e rileva soprattutto per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Le modifiche al quadro H recepiscono invece la riforma dell’art. 54 del TUIR sui redditi di lavoro autonomo.
La tabella riepiloga cosa controllare rigo per rigo.
| Quadro o rigo | Modifica per il periodo d’imposta 2025 |
|---|---|
| Frontespizio | eliminata l’indicazione della condizione di pensionato e di lavoratore dipendente, ora fornita tra gli ulteriori dati precalcolati dall’Agenzia |
| Quadro C | eliminata l’informazione sull’esercizio in forma di cooperativa a mutualità prevalente o altra cooperativa |
| Righi F13 e F15 | nel campo 1 non va indicata la maggiorazione dei canoni di leasing e delle quote di ammortamento sui beni strumentali nuovi introdotta dalla legge n. 199/2025 |
| Rigo F17 | il campo 4, di cui maggiorazioni fiscali, accoglie invece la maggiorazione dei canoni e degli ammortamenti collegata all’agevolazione |
| Rigo H19 | vanno riportate le spese per beni immateriali dell’art. 54-sexies del TUIR, indicate al rigo RE10A del Modello Redditi |
Per il periodo d’imposta 2025 spariscono dalle istruzioni i codici di esclusione 8, 9 e 10, riferiti agli enti del Terzo settore non commerciali, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale in regime forfettario e alle imprese sociali. È l’effetto degli articoli 8 e 14 del d.l. n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025, che ha eliminato il vincolo dell’autorizzazione europea e fissato la decorrenza al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I tre codici torneranno quindi nei modelli REDDITI 2027.
Il 2025 è la prima annualità che apre al rinnovo del Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 (art. 14 del decreto CPB). Per chi ha aderito al biennio 2024-2025, il reddito e il valore della produzione del 2025 restano quelli concordati e non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per alzare il punteggio. Quel punteggio conta comunque due volte: definisce la proposta e gradua l’aliquota dell’imposta sostitutiva, che varia dal 10 al 15 per cento (art. 20-bis del decreto CPB).
La stessa logica governa i benefici premiali: la Corte di Cassazione (ord. n. 28457/2024) ha ribadito che spettano solo a fronte di una fedele esposizione dei dati e vengono meno se i dati dichiarati risultano non veritieri.
Il secondo fronte di novità riguarda il periodo d’imposta 2026, la cui dichiarazione arriverà nel 2027. Con il provvedimento del 29 gennaio 2026 l’Agenzia ha ridefinito la selezione delle informazioni utili al calcolo, in linea con l’art. 9-bis, comma 4, del d.l. n. 50/2017. Per quell’annualità i contribuenti dovranno dichiarare tre categorie di dati:
Alcune di queste informazioni potranno essere ridotte, accorpate o sostituite con quelle già presenti nei quadri di determinazione del reddito del Modello Redditi, così da alleggerire l’adempimento e uniformare la valutazione delle posizioni.
Lo stesso provvedimento elenca le attività economiche per cui è prevista una revisione degli indici a partire dall’annualità 2026. La spinta arriva dalla nuova classificazione Ateco 2025, adottata dal 1° gennaio 2025, che ridisegna il perimetro statistico su cui poggia il calcolo dell’affidabilità per diverse categorie di contribuenti.
La riorganizzazione serve a far sì che gli indici sintetici di affidabilità fiscale riflettano con maggiore aderenza i comparti economici e restino coerenti con i benchmark di settore man mano che i codici attività cambiano.
Vademecum in PDF scaricabile, a cura dell’Agenzia delle Entrate, sulla dichiarazione precompilata 2026 presentata tramite compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Il Bonus nido 2026 incassa una nuova semplificazione per la domanda pluriennale già attiva: gli enti locali comunicano direttamente all’INPS i dati degli asili autorizzati per rendere più rapidi i controlli ai fini del pagamento del contributo, che può arrivare fino a 3.600 euro annui in base all’ISEE.
La procedura aggiornata:
La nuova semplificazione riguarda la verifica delle strutture educative indicate nella domanda di Bonus nido (sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della Legge 232/2016). Dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso del titolo abilitativo per i servizi educativi per l’infanzia. Il primo invio all’INPS dei dati va effettuato entro il 1° settembre 2026.
Per il genitore non cambiano gli adempimenti né la procedura: paga la mensilità , allega i documenti di spesa e riceve il rimborso nei limiti dell’importo spettante. La differenza riguarda solo l’istruttoria INPS, che può contare su dati già trasmessi dagli enti competenti.
Dal 1° gennaio 2026 la domanda del Bonus asilo nido mantiene efficacia triennale, ossia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Il genitore evita così una nuova istanza annuale per lo stesso bambino e deve rientrare nella domanda già accolta per selezionare le mensilità da finanziare nell’annualità di riferimento.
Per l’anno di prima presentazione va allegata almeno la documentazione di spesa relativa a una delle mensilità richieste. Negli anni successivi occorre accedere di nuovo alla pratica, indicare fino a undici mensilità e trasmettere i documenti prescritti.
Il servizio per le domande è attivo dal 31 marzo 2026, come comunicato dal Messaggio INPS n. 1136/2026. Le istanze si inoltrano in modalità telematica su www.inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità †> “Per genitori†> “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazioneâ€, oppure tramite patronato.
La semplificazione dal 1° luglio luglio 2026 sui dati degli asili agisce a monte della verifica delle strutture, mentre il richiedente conserva l’onere di aggiornare l’annualità , selezionare le mensilità e caricare i documenti di spesa.
La Circolare INPS n. 29/2026 conferma che il Bonus asilo nido copre esclusivamente i servizi educativi per l’infanzia riconducibili alle categorie indicate dal D.Lgs. n. 65/2017 e dotati di regolare titolo abilitativo regionale o locale. Il nuovo invio dei dati da parte degli enti locali serve a rendere più agevole la verifica della struttura indicata nella domanda.
Le strutture ammesse sono queste:
Per le strutture private il richiedente deve indicare denominazione, codice fiscale o partita IVA, riferimenti del titolo abilitativo, data di decorrenza della validità e indirizzo della sede frequentata dal minore. Per le strutture pubbliche, il valore “pubblico†può essere selezionato solo per asili nido comunali e sezioni primavera statali o comunali.
Sono esclusi dal rimborso i servizi ricreativi, il pre-scuola, il post-scuola e i centri per bambini e famiglie con adulto accompagnatore.
Sul sito o sull’app INPS, dalla pagina del servizio, è possibile raggiungere la sezione da cui allegare la documentazione sul pagamento. Per il rimborso delle rette, infatti, l’INPS richiede la necessaria documentazione di spesa: la fattura oppure, nei casi consentiti, ricevuta di pagamento al posto della fattura o avviso di pagamento, insieme alla prova del versamento effettuato con modalità tracciabili.
La documentazione per le mensilità 2026 va allegata entro il 30 aprile 2027, esclusivamente tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione†oppure tramite l’app INPS Mobile. La procedura consente anche di sostituire o aggiungere mensilità rispetto a quelle indicate inizialmente.
Le spese rimborsabili comprendono queste voci:
Sono esclusi dal rimborso l’iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria. Sono validi, fra gli altri, bonifico con addebito eseguito, POS, PagoPA con avviso, bollettino postale, assegno non trasferibile e attestazione del datore di lavoro per gli asili nido aziendali.
La domanda può riguardare anche le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In questo caso il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune, allegando una certificazione del pediatra di libera scelta che attesti l’impossibilità di frequentare i servizi educativi per l’intero anno.
Le due misure non si sommano nello stesso anno solare: chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità non può chiedere, per lo stesso anno, il contributo per il supporto domiciliare. Si applicano anche i requisiti generali di cittadinanza e residenza in Italia, con apertura ai titolari di alcuni permessi di soggiorno specifici, compreso il permesso per attesa occupazione nei termini chiariti dall’INPS.
La domanda conserva validità nel tempo, con verifica continua della permanenza dei requisiti. La prestazione si interrompe, per esempio, in caso di perdita della residenza in Italia, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore all’altro genitore. In queste situazioni l’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo a quello in cui acquisisce conoscenza dell’evento e recupera le somme eventualmente non dovute.
La Circolare INPS n. 29/2026 disciplina anche il subentro di un nuovo richiedente. Se i presupposti di legge sono ancora presenti, un soggetto diverso può proseguire nella fruizione del beneficio e la nuova domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza. Nel solo caso di decesso del richiedente è prevista una funzione dedicata per recuperare i dati della pratica già esistente.
Dal 2026 il Bonus asilo nido viene parametrato all’ISEE di Inclusione, con neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale. Il valore ISEE utile per il bonus può quindi risultare più basso rispetto all’indicatore pieno, con effetti diretti sulla fascia di contributo spettante.
La regola ISEE da tenere a mente è questa: il contributo per l’asilo nido è calcolato sul valore valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da rimborsare. Se l’ISEE manca oppure risulta difforme, il pagamento parte con l’importo minimo di 1.500 euro annui. Un ISEE regolare presentato in seguito consente il ricalcolo solo per le rate successive, senza conguagli arretrati.
Gli importi del Bonus nido 2026 sono articolati per data di nascita del bambino e fascia ISEE:
| Nascita del bambino | ISEE utile | Contributo annuo |
|---|---|---|
| dal 1° gennaio 2024 | fino a 40.000 euro | 3.600 euro |
| dal 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | fino a 25.000,99 euro | 3.000 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | da 25.001 a 40.000 euro | 2.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
Oltre che sul portale web in area riservata MyINPS, il servizio “Bonus nido†nell’app INPS Mobile permette la consultazione dei pagamenti per il contributo mensile nei mesi richiesti in fase di domanda. La funzionalità mostra gli esiti dei pagamenti mensili evidenziando lo stato della singola pratica: in attesa di documentazione, con domanda protocollata, in fase di lavorazione o con richiesta accolta.
Le domande per il 2026 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Chi ha già una domanda accolta negli anni precedenti non deve ripresentarla e deve accedere alla pratica per prenotare le mensilità e allegare la documentazione entro il 30 aprile 2027.
Con il prezzo del gas legato all’andamento del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa adatta ai propri consumi può ridurre la bolletta domestica. A luglio 2026, le offerte gas più convenienti prevedono tariffe sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile.
Il confronto considera la spesa annua stimata dal Portale Offerte ARERA a luglio 2026, con profilo domestico non vulnerabile, contatore inferiore a G6 e consumo annuo di 1.400 Smc per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. Escludendo il prezzo della materia prima e la quota fissa annua, la convenienza delle offerte gas dipende dallo spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, durata delle condizioni economiche, sconti, servizi aggiuntivi e opzioni come il pagamento con domiciliazione bancaria, fatturazione elettronica e attivazione online.
In sintesi:
La scelta del fornitore parte dall’analisi dei propri consumi in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di valutare le offerte sulla base di dati più vicini all’uso effettivo della fornitura. Sulla spesa incidono poi le abitudini domestiche, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.
Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che riducono la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. Le soglie ISEE 2026 prevedono accesso ordinario fino a 9.796 euro e fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
La ricchezza delle famiglie italiane si è spostata sugli anziani. Il rapporto Censis «Invecchiare nell’Italia della longevità », presentato a luglio 2026, certifica che il patrimonio netto delle famiglie guidate da un over 65 è cresciuto del 40,6% reale in vent’anni, mentre quello delle famiglie con capofamiglia under 35 è arretrato di un terzo. È l’unica fascia d’età che ha accumulato invece di perdere, e questo sposta il baricentro del risparmio nazionale verso la terza età .
Tra il 2002 e il 2022 il patrimonio netto medio delle famiglie guidate da un over 65 è aumentato del 40,6% reale, l’unica variazione positiva tra tutte le classi d’età . Oggi una famiglia con a capo un anziano dispone di 303.397 euro di ricchezza netta media, sopra la media nazionale di 270.802 euro.
La distanza tra le generazioni emerge dalla variazione reale del patrimonio in vent’anni:
| Età del maggior percettore di reddito | Variazione della ricchezza netta 2002-2022 |
|---|---|
| Meno di 35 anni | -33,7% |
| 35-44 anni | -25,8% |
| 45-54 anni | -15,4% |
| 55-64 anni | -9,3% |
| 65 anni e oltre | +40,6% |
La concentrazione della ricchezza sugli over 65 non è un episodio congiunturale, è una tendenza strutturale che accompagna l’invecchiamento del Paese e che nessuna delle generazioni più giovani, nei dati, riesce a invertire.
Anche sul fronte dei redditi gli over 65 sono l’unica fascia in controtendenza: il reddito netto familiare è cresciuto del 20,4% reale tra 2004 e 2024, mentre la media delle famiglie italiane è calata del 5% e le fasce centrali hanno perso fino al 16%. A questo si aggiunge un rientro nel mercato del lavoro, con gli occupati tra 65 e 89 anni passati da 343.000 a 866.000 in vent’anni e il tasso di occupazione salito dal 3,2% al 6,4%.
La spinta viene in parte dalle riforme che hanno alzato l’età pensionabile, in parte dalla scelta di proseguire un’attività professionale. In entrambi i casi il risultato è una fascia anziana che continua a produrre reddito oltre la soglia tradizionale della pensione.
Il patrimonio accumulato dagli over 65 non è capitale immobile: con il welfare pubblico in arretramento, diventa la riserva che finanzia cura, assistenza e sostegno ai familiari. Il rapporto Censis parla apertamente di privatizzazione dei costi della longevità , che lascia a individui e reti familiari la gestione delle proprie fragilità . Il 36,4% degli anziani sostiene economicamente figli e nipoti, e trasforma la ricchezza della terza età in un canale di redistribuzione tra generazioni. In questo quadro il ruolo del risparmio privato e della previdenza integrativa si allarga, perché copre la distanza tra ciò che la pensione garantisce e ciò che serve per una vecchiaia lunga e con costi sanitari crescenti.
Già l’Osservatorio Censis-Tendercapital del 2023 segnalava che per la maggioranza degli anziani la sola pensione non basta a garantire il benessere nella terza età . Il rapporto 2026 conferma la tendenza e la inserisce in una silver economy ormai tra le maggiori dimensioni economiche del Paese, trainata da redditi, patrimoni e consumi di una fascia in crescita numerica.
Dal 7 luglio 2026 le imprese del Made in Italy possono prenotare il nuovo credito d’imposta design sulla piattaforma del MIMIT: la misura finanzia attività di ideazione estetica, collezioni e campionari con tax credit al 10%, dotazione complessiva da 60 milioni di euro e limite di 2 milioni per impresa. In sintesi:
Il bonus Made in Italy interessa in modo diretto le imprese che lavorano su nuovi prodotti, collezioni e campionari nei comparti tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica. Per il comparto moda e tessile, il nuovo credito d’imposta 2026 si colloca in continuità con il bonus 2025 e soprattutto con il tax credit 2024, in linea con gli interventi pubblici inaugurati nel post-covid e negli ultimi anni orientati a transizione, filiere produttive e capacità progettuale, con una leva diversa dai contributi a fondo perduto: il beneficio agisce sulla spesa fiscale collegata alla creatività industriale.
Il credito d’imposta per design e ideazione estetica è rivolto alle imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile o sistema fiscale adottato. L’accesso richiede anche il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
Le domande di credito design servono a prenotare le risorse prima del completamento degli investimenti, indicando progetto, tempi previsti, spese agevolabili e credito d’imposta potenzialmente spettante.
Il decreto direttoriale MIMIT 3 luglio 2026 disciplina il modello di comunicazione per le spese in attività di design e ideazione estetica, ai sensi dell’articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento al comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il credito d’imposta design segue una procedura a sportello: il decreto indica l’apertura della piattaforma dalle ore 12:00 del 7 luglio 2026 e non fissa una data finale per l’invio delle comunicazioni preventive.
Al termine dell’invio, l’impresa riceve una ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di trasmissione oppure dell’indisponibilità delle risorse.
Se i fondi mancano anche solo in parte, la comunicazione preventiva si considera comunque trasmessa; in caso di nuova disponibilità , il Ministero avvisa l’impresa rispettando la sequenza cronologica di invio.
Il meccanismo non prevede una graduatoria di merito: per le imprese contano l’orario di trasmissione, la correttezza della comunicazione e la coerenza tra credito prenotato e investimenti completati.
La procedura per il bonus design richiede due invii telematici: dopo la comunicazione preventiva di richiesta del credito serve la comunicazione finale dopo il completamento degli investimenti da trasmettere per ciascuna prenotazione, entro 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, con indicazione degli investimenti per tipologia di spesa ammissibile e del relativo credito d’imposta. Gli investimenti completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, devono raggiungere almeno il 70% dell’importo indicato nella comunicazione preventiva.
Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e la decadenza della prenotazione.
Il credito d’imposta design 2026 è pari al 10% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 2 milioni di euro per impresa e con una dotazione pubblica complessiva pari a 60 milioni di euro.
Il credito prenotato rappresenta il tetto massimo fruibile in compensazione, mentre il credito effettivo viene determinato sul minore valore tra quanto indicato in prenotazione e quanto comunicato a completamento degli investimenti.
La base di calcolo del tax credit design deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.
Le spese ammissibili al credito design riguardano le attività di ideazione estetica e sviluppo del prodotto, comprese la progettazione e la realizzazione dei campionari. Rientrano tra i costi agevolabili le spese di personale impiegato nelle attività , comprese quelle relative a giovani fino a 35 anni al primo impiego con laurea in design o titoli equiparabili quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Sono ammesse anche quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica. Completano il quadro le spese per contratti extra-muros, servizi di consulenza e servizi equivalenti, materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili.
Il riconoscimento del credito d’imposta design richiede la certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conservazione della documentazione tecnica sulle attività svolte. Le imprese devono anche redigere e conservare una relazione tecnica asseverata con finalità , contenuti e risultati delle attività ammissibili. , nel rispetto delle regole sull’Albo dei certificatori del credito d’imposta.
Il credito può essere poi usato in compensazione con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia. Se l’importo indicato in compensazione supera quello comunicato dal Ministero per il singolo beneficiario, l’operazione di versamento F24 viene scartata.
La soglia del 70% rende necessaria una stima prudente degli investimenti, perché una prenotazione troppo alta rispetto alle spese completabili può far saltare la procedura.
| Investimenti prenotati | Investimenti completati | Soglia minima 70% | Credito teorico al 10% | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 euro | 500.000 euro | 350.000 euro | 50.000 euro | la prenotazione è allineata agli investimenti completati. |
| 500.000 euro | 360.000 euro | 350.000 euro | 36.000 euro | la soglia minima è raggiunta, con credito calcolato sui costi completati. |
| 500.000 euro | 300.000 euro | 350.000 euro | 30.000 euro | la soglia minima manca e la prenotazione non perfeziona la procedura. |
Nell’ipotesi senza altre sovvenzioni sulle stesse spese, una piccola impresa che prevede 500.000 euro di investimenti agevolabili dovrebbe prenotare tale importo solo se ha ragionevole certezza di completarne almeno 350.000 euro entro il periodo agevolabile.
Non esiste una sola intelligenza artificiale migliore per le aziende: la scelta dipende dalla funzione da coprire, dal budget e da dove vengono trattati i dati. Le opzioni sono centinaia e coprono quasi ogni attività , dalla scrittura alla programmazione, dalla ricerca di fonti alla creazione di immagini, video e musica. La differenza la fanno la funzione principale, la qualità dell’output e il modello di prezzo, tra soluzioni gratuite, freemium e a pagamento. Tra i professionisti italiani ChatGPT è lo strumento più adottato (65%), davanti a Copilot (39%) e Gemini (26%), mentre in azienda il più diffuso è Copilot, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Il punto è che, in ambito business, la scelta dipende anche dalla conformità agli obblighi di legge.
Di seguito, la mappa aggiornata che raccoglie oltre cento strumenti AI in dodici categorie con l’indicazione del più adatto per ciascuna, sia per il lavoro sia per lo studio e l’uso personale.
Gli assistenti generalisti come ChatGPT, Gemini e Claude coprono scrittura, sintesi e analisi; Copilot agisce nella suite Microsoft; Perplexity serve la ricerca con fonti; strumenti come Mistral e DeepSeek competono su costi e sovranità dei dati. La differenza reale la fanno l’integrazione nei flussi di lavoro, il prezzo e la protezione delle informazioni aziendali, più della potenza grezza del modello. Per una piccola impresa la variabile che orienta la scelta è spesso l’ecosistema software già in uso: chi lavora in Microsoft 365 parte da Copilot, chi vive nell’ambiente Google da Gemini, chi tratta dati sensibili di clienti guarda alla localizzazione dei dati prima ancora che alle funzioni.
ChatGPT di OpenAI è lo strumento di AI generativa più usato dai professionisti italiani, con il 65% di utilizzo secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. La forza è la versatilità : scrittura di testi ed email, sintesi di documenti, generazione di codice, analisi dati con ambiente Python integrato, creazione di immagini. Per le aziende le versioni Team ed Enterprise offrono la garanzia che i contenuti immessi non alimentino l’addestramento dei modelli, un requisito dirimente quando si caricano documenti riservati.
Microsoft Copilot è l’AI generativa più adottata nelle organizzazioni, presente in quasi sei aziende su dieci. Il vantaggio nasce dall’integrazione nativa con Word, Excel, Outlook, Teams e PowerPoint: l’assistente agisce sui dati aziendali già presenti nella suite Microsoft 365, senza spostarli su piattaforme esterne. La resa dipende dall’ecosistema: per chi lavora già in ambiente Microsoft il ritorno è alto, per gli altri l’acquisto come AI primaria ha meno senso rispetto a un assistente autonomo.
Google Gemini è il riferimento per chi opera nell’ecosistema Google e lavora con input misti di testo, immagini, audio e video. Il modello gestisce finestre di contesto molto ampie, adatte all’analisi di documenti lunghi e all’incrocio di grandi quantità di dati, e si integra con Gmail, Documenti e Workspace. A completare l’offerta c’è NotebookLM, lo strumento Google che interroga una base di conoscenza aziendale caricata dall’utente e la trasforma in sintesi, report e riepiloghi.
Claude di Anthropic è indicato per l’analisi di testi lunghi, la scrittura professionale e la generazione di codice, ambiti in cui le comparazioni di settore lo collocano ai vertici. Gestisce contesti estesi con buona coerenza e viene scelto da chi produce contenuti articolati o lavora su documentazione complessa. Tra i professionisti italiani la diffusione è ancora contenuta (13%), in crescita soprattutto negli usi di analisi e sviluppo software.
Perplexity è lo strumento più adatto alla ricerca di informazioni con citazione delle fonti in tempo reale. Ogni risposta riporta i link ai documenti utilizzati, una trasparenza utile a chi produce analisi di mercato, ricerche settoriali o due diligence e ha bisogno di verificare la provenienza dei dati. Non è pensato per la scrittura creativa: il suo terreno è la ricerca fattuale rapida e tracciabile.
Per la creazione di asset visivi destinati a marketing e comunicazione le imprese scelgono soprattutto Adobe Firefly e Midjourney. Adobe Firefly è addestrato su contenuti con licenza e offre garanzie sull’uso commerciale delle immagini, un vantaggio per le aziende che pubblicano materiali senza rischi sul diritto d’autore. Midjourney è preferito per la qualità estetica e lo stile distintivo, mentre le funzioni di generazione integrate in ChatGPT e Gemini coprono le necessità di base senza strumenti aggiuntivi.
Sul fronte dei costi e della protezione delle informazioni, le alternative principali sono tre. Mistral, azienda francese, elabora i dati in Europa e rappresenta il riferimento per le imprese con esigenze di conformità al GDPR e sovranità digitale. DeepSeek offre prestazioni elevate a costi bassi ed è open, con la controindicazione che si tratta di una società cinese, aspetto rilevante quando si trattano dati aziendali sensibili. Grok di xAI si distingue per l’accesso ai dati in tempo reale della piattaforma X, adatto al monitoraggio di trend e attualità . Da segnalare anche:
La tabella mette a confronto i principali strumenti di AI generativa per le aziende per ambito d’uso, luogo di trattamento dei dati, versione che tutela le informazioni aziendali e costo indicativo dei piani a pagamento.
| GenAI | Tutele | Costi |
|---|---|---|
| ChatGPT | piani Team ed Enterprise senza addestramento sui dati | da circa 20 € utente/mese |
| Copilot | protezione dati inclusa nelle licenze aziendali M365 | da circa 28 € utente/mese |
| Gemini | protezione dati nei piani Google Workspace | freemium con piani business |
| Claude | piani Team ed Enterprise senza addestramento sui dati | da circa 20 € utente/mese |
| Perplexity | piano Enterprise con tutele contrattuali | da circa 20 € utente/mese |
| Mistral | piani business con garanzie GDPR | freemium con piani business |
| DeepSeek | cautela sui dati sensibili, versioni self-hosted per l’uso professionale | freemium a costo ridotto |
I costi sono indicativi per i piani business e vanno verificati sul sito di ciascun fornitore, poiché variano nel tempo e per numero di licenze.
La selezione cambia con l’attività e con il tipo di dati trattati. Di seguito tre profili ricorrenti con l’indicazione più coerente.
Per uno studio legale, commerciale o tecnico che gestisce dati riservati dei clienti la priorità è la protezione delle informazioni: si usano le versioni Team o Enterprise di ChatGPT o Claude, che escludono i contenuti dall’addestramento, oppure Mistral per il trattamento in Europa. La legge 132/2025, all’articolo 13, impone di informare il cliente dell’uso di strumenti di AI nella prestazione professionale.
Per un negozio online che usa un chatbot per l’assistenza, la coppia efficace è un assistente generalista per la produzione di contenuti e schede prodotto affiancato da un sistema conversazionale sul sito. Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 del Regolamento UE impone di dichiarare all’utente che sta interagendo con un sistema di AI, in modo visibile all’inizio della conversazione.
Per una piccola realtà manifatturiera con licenze Microsoft già attive la scelta naturale è Copilot, che agisce su Excel, Outlook e documenti aziendali senza spostare i dati. Prima di estendere l’uso è utile valutare i ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale rispetto ai costi delle licenze.
Le imprese che utilizzano strumenti di AI generativa sono soggette al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), pienamente applicabile dal 2 agosto 2026. L’articolo 5 riguarda le pratiche vietate e l’articolo 4 l’alfabetizzazione in materia di AI, che impone a chi usa questi sistemi di garantire un livello adeguato di competenza al personale. Chi non rispetta le regole sui modelli per finalità generali (GPAI) è soggetto a multe fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale.
Il pacchetto di semplificazione Digital Omnibus ha rimodulato il calendario per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, spostati al 2 dicembre 2027, e dell’Allegato I, al 2 agosto 2028, lasciando confermati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dal 2 agosto 2026 e la marcatura dei contenuti sintetici dal 2 dicembre 2026.
Sul piano nazionale la Legge n. 132/2025Â integra le regole europee con disposizioni su lavoro, professioni e sanzioni penali per l’uso illecito dell’AI.
Per produrre testi di marketing il riferimento è Jasper, mentre per revisione e riscrittura si usano Grammarly e DeepL Write. Questi strumenti generano articoli, email, post e descrizioni prodotto, oppure correggono e riformulano testi esistenti. Le soluzioni più usate per scrivere sono le seguenti:
Per la ricerca con fonti verificabili lo strumento migliore è Perplexity, mentre in ambito accademico primeggiano Elicit e Consensus. Questi tool cercano, filtrano e sintetizzano informazioni citando i documenti originali, utile per analisi di mercato, ricerche settoriali e lavoro scientifico. Gli strumenti più solidi per la ricerca sono i seguenti:
Per analizzare dataset e file il riferimento sono ChatGPT con ambiente Python integrato e Claude, affiancati da Copilot in Excel per chi lavora con i fogli Microsoft. Questi strumenti puliscono dati, calcolano, generano grafici e interpretano tabelle a partire da un file caricato. Le soluzioni più usate per i dati sono le seguenti:
Per scrivere codice gli strumenti migliori sono Cursor e GitHub Copilot, con Claude Code apprezzato per i progetti complessi. Questi tool completano, spiegano, correggono e generano codice, fino a costruire interi progetti da una descrizione. Le soluzioni più diffuse per lo sviluppo sono le seguenti:
Per la qualità estetica il riferimento è Midjourney, mentre per l’uso commerciale sicuro si sceglie Adobe Firefly e per il piano gratuito più generoso Nano Banana Pro di Google. Questi strumenti generano immagini a partire da una descrizione testuale, con stili dal fotorealistico all’illustrativo. I generatori di immagini più usati sono i seguenti:
Per la generazione video i riferimenti sono Runway e Google Veo, mentre per i video con presentatore virtuale primeggiano Synthesia e HeyGen. Questi strumenti creano clip da testo o immagini e producono avatar parlanti per formazione e comunicazione. Le soluzioni più diffuse per il video sono le seguenti:
Per la sintesi vocale lo strumento migliore è ElevenLabs, mentre per creare brani musicali completi primeggiano Suno e Udio. Questi tool trasformano il testo in voce naturale, clonano voci con consenso e compongono musica originale. Le soluzioni più usate per l’audio sono le seguenti:
Per creare slide da una descrizione il riferimento è Gamma, affiancato da Beautiful.ai per i modelli professionali. Questi strumenti generano presentazioni, pagine web e documenti visivi partendo da un testo o da un elenco di punti. Le soluzioni più diffuse sono le seguenti:
Per organizzare note e attività i riferimenti sono Notion AI e NotebookLM, mentre per automatizzare processi tra app si usano Zapier e Make. Questi strumenti riassumono riunioni, gestiscono appunti e collegano applicazioni diverse senza scrivere codice. Le soluzioni più usate per la produttività sono le seguenti:
Per tradurre con qualità professionale il riferimento è DeepL, che supera i traduttori tradizionali nella resa delle sfumature. Questi strumenti traducono testi e documenti mantenendo tono e contesto. Le soluzioni più affidabili per la traduzione sono le seguenti:
Gli agenti AI eseguono attività composte da più passaggi in autonomia, andando oltre la singola risposta del chatbot. Tra i più avanzati ci sono Manus e le funzioni agentiche integrate negli assistenti principali. Questi sistemi navigano il web, compilano documenti e completano procedure con supervisione umana. Gli agenti più noti sono i seguenti:
La sintesi mette a confronto le principali necessità d’uso con lo strumento consigliato e una alternativa gratuita valida, per orientare la scelta senza provarli tutti. Valutando anche i ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale, per molti compiti la versione gratuita è sufficiente a iniziare.
| Necessità | Strumento consigliato | Alternativa gratuita |
|---|---|---|
| scrivere testi e contenuti | ChatGPT o Claude | Gemini nella versione gratuita |
| ricerca con fonti verificabili | Perplexity | NotebookLM |
| ricerca accademica e scientifica | Elicit o Consensus | Semantic Scholar |
| analisi di dati e file | Claude o ChatGPT | Gemini nei Fogli Google |
| programmare e sviluppare | Cursor o GitHub Copilot | Codeium |
| generare immagini | Midjourney | Nano Banana Pro da Gemini |
| creare video | Runway o Google Veo | Kling nel piano gratuito |
| voce e musica | ElevenLabs o Suno | Suno nel piano gratuito |
| presentazioni e slide | Gamma | Canva nella versione gratuita |
| tradurre testi | DeepL | Google Translate |
I piani e le funzioni gratuite variano nel tempo: prima di adottare uno strumento per l’uso professionale è utile verificarne condizioni e trattamento dei dati sul sito del fornitore.
Dal 3 luglio 2026, chi valuta di aprire un’attività da artigiano o commerciante può stimare in anticipo quanto verserà all’INPS: con il messaggio n. 2254 l’Istituto ha messo online il simulatore dei contributi delle Gestioni autonome, ad accesso libero e senza credenziali, pensato per chi non è ancora iscritto e vuole conoscere l’onere previdenziale prima di partire. In sintesi:
Il simulatore dei contributi è raggiungibile senza autenticazione nella sezione Imprese e Liberi Professionisti del portale INPS e restituisce una stima dell’importo dovuto in base ai dati inseriti in forma anonima.
L’utente indica reddito atteso e mesi di attività , per il titolare e per gli eventuali collaboratori familiari, e ottiene la quantificazione della contribuzione previdenziale dovuta alle Gestioni autonome degli artigiani (legge 4 luglio 1959, n. 463) e degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613).
Il simulatore si raggiunge dalla sezione Imprese e Liberi Professionisti del portale INPS, senza SPID e senza registrazione, e guida l’utente fino al risultato. Prima di iniziare bisogna avere sotto mano la data di nascita del titolare, il reddito atteso, i mesi di attività previsti e i dati degli eventuali collaboratori familiari.
Dalla home page del sito INPS (www.inps.it), si scrive nel campo di ricerca libera “Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti” e si arriva alla relativa scheda INPS che illustra lo strumento; una volta entrati in questa pagina, si clicca sul bottone “Utilizza il servizio“.
La compilazione segue una sequenza fissa, con i campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco:
Per chi sceglie il forfettario la simulazione copre i soli contributi e lascia fuori l’imposta sostitutiva, che concorre al costo complessivo del primo anno di attività . Per il calcolo dell’imposta in regime forfettario si può usare il simulatore online di PMI.it, che integra e affianca il risultato alla stima INPS sui contributi dovuti, così da avere il quadro completo del primo anno.
La simulazione differenzia il calcolo per due agevolazioni: il regime forfettario (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e la riduzione per gli ultrasessantacinquenni già pensionati (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Non considera invece la riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, per cui chi ha quei requisiti ottiene dal simulatore un importo più alto di quello che verserà effettivamente.
La domanda e l’eventuale rinuncia all’esonero del 50% si gestiscono sul Portale delle Agevolazioni INPS, con regole telematiche in vigore dal 2026 e rinuncia irrevocabile dal mese successivo alla presentazione.
Il primo dato che il simulatore restituisce è il contributo fisso sul minimale, che va versato anche in caso di reddito pari a zero. Per il 2026 il minimale è fissato a 18.808 euro e la quota fissa annua, comprensiva del contributo di maternità , è quella indicata dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Sulla parte di reddito che supera il minimale si applicano le aliquote ordinarie, aggiornate anno per anno nei contributi INPS per artigiani e commercianti aggiornati al 2026.
| Voce 2026 | Importo |
|---|---|
| Reddito minimale | 18.808 euro |
| Contributo fisso artigiani | 4.521,36 euro |
| Contributo fisso commercianti | 4.611,64 euro |
Le riduzioni contributive abbassano l’importo dovuto e incidono sul montante che finanzia la pensione, perché il sistema è contributivo e versamenti più bassi generano un assegno più basso. Il forfettario dà diritto a uno sconto del 35% e l’esonero per i nuovi iscritti arriva al 50%, in alternativa tra loro e non cumulabili, mentre gli ultrasessantacinquenni pensionati che proseguono l’attività versano la metà . Il simulatore mostra il risparmio immediato; il costo previdenziale differito non compare nella stima e va valutato sulla propria posizione contributiva.
L’INPS precisa che gli importi simulati sono indicativi e orientativi, subordinati all’effettiva sussistenza dei requisiti e alla correttezza dei dati inseriti. Prima di decidere l’iscrizione è opportuno verificare il risultato con le strutture territoriali dell’Istituto o con un intermediario, soprattutto quando concorrono più regimi agevolati o la presenza di collaboratori familiari.
Nel corso della consueta assemblea annuale, l’ANIA (Associazione delle imprese assicuratrici) ha chiesto al Governo di estendere l’obbligo di polizza catastrofale già in vigore per le imprese anche alle abitazioni private che hanno beneficiato di bonus edilizi. La risposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stata un’apertura prudente, senza impegni vincolanti, con la riassicurazione di SACE indicata come possibile leva pubblica.
Ad oggi, risulta coperto da un’assicurazione catastrofale appena il 7% delle case contro circa il 15% delle imprese. Ne sono sprovviste anche le abitazioni riqualificate con bonus edilizi; da qui la considerazione del presidente ANIA, Giovanni Liverani, che ritiene “assurdo” che lo Stato debba risarcire, dopo un sisma o un’alluvione, chi ha già ricevuto in misura rilevante il sostegno dalla finanza pubblica.
La richiesta di ANIA è però più stringente della proposta di legge già depositata alla Camera. Il testo 2791, di iniziativa della Lega, non prevede infatti alcun obbligo per le abitazioni e si regge interamente su un sistema di incentivi, che coinvolge anche i premi di produttività detassati erogati dalle imprese ai dipendenti. La proposta dell’associazione va oltre gli incentivi e punta a un criterio automatico. L’idea è adottare gradualmente, per la copertura assicurativa, un meccanismo analogo a quello dell’attestato di prestazione energetica (APE), da dimostrare negli atti amministrativi relativi agli immobili.
Giorgetti non ha assunto impegni vincolanti ma si è detto pronto ad «accompagnare il mercato in questo processo», estendendo progressivamente la cultura della protezione dalle imprese alle famiglie. Il ministro ha indicato nella riassicurazione di Sace il possibile canale con cui il Governo potrebbe sostenere la diffusione delle coperture, senza però fissare tempi o vincoli. Un’apertura prudente, quindi, che lascia il passaggio successivo alla decisione politica e all’iter parlamentare.
Il segnale importante per famiglie è comunque il riconoscimento, da parte del Tesoro, che la sottoassicurazione del patrimonio abitativo è un problema su cui lo Stato intende intervenire.
Per le imprese l’obbligo di polizza catastrofale è già in vigore, con un calendario a scaglioni completato nel 2026; per le abitazioni, invece, la copertura oggi è volontaria e sul tavolo c’è soltanto un’ipotesi di incentivi. La distanza tra i due regimi è ciò che rende la scelta diversa per un imprenditore e per una famiglia.
Per le imprese il quadro prevede regole precise e già vincolanti:
Per le abitazioni la copertura resta volontaria e le ipotesi in campo hanno natura diversa:
La differenza si vede già nelle scelte odierne. Per un’impresa, senza polizza si perde l’accesso a incentivi e ristori pubblici, anche dopo un evento calamitoso, con il danno interamente a carico dell’attività . Per una famiglia che ha ristrutturato ad esempio con il Sismabonus la logica verso cui spinge ANIA è la stessa: aver già incassato denaro pubblico trasformerebbe la copertura nella condizione per non essere esclusi dai risarcimenti futuri.
Marco Bizzarri è considerato uno dei più influenti e brillanti manager del lusso nella storia d’Italia. Con una caparbietà fuori dal comune e un approccio profondamente schietto al business, ha scalato le vette dell’alta moda mondiale. Ha costruito una carriera leggendaria trasformando le sorti di marchi sull’orlo del precipizio finanziario e guidandoli verso profitti record, diventando una figura centrale nel panorama economico internazionale.
In questa intensa intervista, l’ex amministratore delegato di Gucci ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale. Bizzarri si racconta senza filtri, offrendo uno spaccato unico sulle dinamiche spietate del settore del lusso: dalle prime porte chiuse ai colossali successi finanziari, passando per le difficili divergenze strategiche con stilisti di fama mondiale e le crisi d’immagine gestite in prima linea, fino ad arrivare alla sua lucida analisi sul declino e sul futuro del mercato dell’alta moda globale.
La carriera di Bizzarri inizia con una forte dose di determinazione: dopo aver telefonato insistentemente da una cabina a gettoni, riesce a farsi assumere dalla prestigiosa società di consulenza Arthur Andersen, colmando il divario con i colleghi e superando l’ostacolo della lingua inglese con mesi di studio matto e disperato. Il salto nel mondo della moda avviene a 30 anni, quando accetta di entrare in Mandarina Duck. È qui che Bizzarri dimostra per la prima volta il suo genio commerciale: messo a capo di una piccola azienda in perdita in Francia, inventa una geniale operazione di marketing mandando ragazze attraenti a richiedere la borsa del marchio nei negozi, riuscendo a far schizzare il fatturato da 2 a 15 milioni in soli tre anni.
Dopo una breve parentesi difficile seguita alle sue dimissioni nel 2004, entra nell’orbita del Gucci Group diventando CEO di Stella McCartney. Nonostante le resistenze della stilista, Bizzarri impone scelte strategiche audaci, come la storica collaborazione con H&M, portando il brand in attivo e moltiplicando i ricavi.
Nel 2008 viene nominato amministratore delegato di Bottega Veneta. Il suo arrivo coincide con il disastroso crollo causato da Lehman Brothers e con una diffusa ritrosia dei consumatori a mostrare sfarzo. Bizzarri risponde alla crisi con intuito: attira nei negozi gli “sleeping clients” offrendo riparazioni gratuite per le borse e inietta nuovo colore in collezioni fino a quel momento troppo cupe. Sotto la sua guida, Bottega Veneta triplica il fatturato arrivando a 1,2 miliardi di euro mantenendo margini altissimi.
Il successo non passa inosservato: François-Henri Pinault, proprietario del colosso Kering, lo promuove a capo dell’intera divisione lusso del gruppo, rendendolo di fatto il supervisore di tutti i più grandi amministratori delegati dell’azienda.
La vera svolta della sua vita arriva nel 2014, quando Pinault gli impone di prendere le redini di Gucci. Il marchio fatturava 3 miliardi ma perdeva sistematicamente quote di mercato, prigioniero di un’estetica ormai banale e superata. Bizzarri decide di rischiare tutto affidando la direzione creativa a un volto sconosciuto, Alessandro Michele.
Contro il parere di molti, cestina l’intera collezione precedente, svuota i magazzini vendendo a saldo i vecchi prodotti e lancia la nuova visione romantica e gender-fluid di Michele. La mossa si rivela un trionfo senza precedenti: l’estetica massimalista conquista i giovani e i social network, rendendo Gucci un fenomeno di costume assoluto. Sotto l’egida Bizzarri-Michele, l’azienda passa da 3.000 a 20.000 dipendenti, raggiungendo l’incredibile cifra di 10 miliardi di fatturato in cinque anni.
La strada verso il successo non è stata priva di ostacoli drammatici. Bizzarri ricorda il tracollo finanziario sventato nel 2018 in seguito allo scandalo del maglione accusato di “blackface”, una crisi che costò all’azienda il 50% delle vendite giornaliere e che fu risolta solo grazie all’intervento in prima persona di Bizzarri, recatosi fisicamente ad Harlem per dialogare con la comunità afroamericana. Tuttavia, la magia si incrina intorno al 2019: il prodotto Gucci diventa troppo esposto e sovradistribuito, perdendo l’esclusività .
Nel frattempo, l’arrivo di Virgil Abloh da Louis Vuitton sottrae fette di mercato giovanile, mentre la pandemia cambia i gusti del pubblico verso un lusso più sobrio. Nonostante i suggerimenti di Bizzarri per un cambio di rotta, l’estetica del brand rimane immutata.
Nel 2024 Bizzarri lascia la guida dell’azienda, e da quel momento Gucci entra in una crisi profonda, bruciando 4 miliardi di fatturato in soli due anni a causa di nuove gestioni orientate prevalentemente al taglio dei costi.
Analizzando il panorama odierno, Bizzarri evidenzia come l’intero settore del lusso stia soffrendo per un eccesso di avidità post-Covid: aumentando indiscriminatamente i prezzi senza offrire reale innovazione creativa, i grandi marchi hanno allontanato la fascia aspirazionale e i giovani, regalando enormi quote di mercato ad attori del fast fashion come Zara.
Oggi, l’ex CEO siede nei consigli di amministrazione di realtà come Armani e Illy, e guarda alla sua carriera con enorme umiltà . Ai giovani che ambiscono a posizioni di potere, suggerisce di non inseguire ciecamente il ruolo di amministratore delegato, ma di concentrarsi sul fare bene il proprio lavoro quotidiano. Secondo Bizzarri, i veri segreti del successo risiedono nello studio costante per superare la propria naturale timidezza e, soprattutto, nella capacità di circondarsi di persone e mentori pronti a supportare il talento altrui senza invidia.
Dal 1° luglio 2026, per il TFR dei nuovi assunti del settore privato è prevista l’adesione automatica al fondo pensione di categoria, salvo scelta diversa entro 60 giorni. Per modificare le opzioni di conferimento delle quote di accantonamento e della contribuzione a proprio carico, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare il modello provvisorio per la destinazione del TFR, con una sezione rivolta ai lavoratori di prima assunzione ed una a quelli che hanno già un fondo pensione attivo. In sintesi:
La bozza ministeriale del modulo documenta la consegna dell’informativa obbligatoria e registra la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Vale in via transitoria, nelle more del modello ufficiale che sarà approvato con decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda.
La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica introdotta dall’articolo 8, commi 7-bis e seguenti, del d.lgs. 252/2005 (aggiunti dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025). Le scelte esprimibili sono quattro:
Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicabile.

Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.
Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).
Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Il modulo compilato va consegnato al datore di lavoro, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi:
Superati i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo è definitivo e non più revocabile.
Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.
No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.
No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).
L’INPS ha fissato le regole di accesso all’incentivo alla stabilizzazione di under 35, istituita dal Decreto Lavoro 2026, nel più ampio quadro dei bonus per le nuove assunzioni di giovani. Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto di Previdenza riconosce ai datori privati un esonero integrale sulle trasformazioni effettuate da agosto. Nello stesso documento l’Istituto scioglie il nodo che ne aveva finora congelato l’efficacia: l’agevolazione non è un aiuto di Stato e quindi non serve autorizzazione UE.
In sintesi:
L’elemento chiave della circolare attuativa INPS rispetto al classico documento di prassi è l’affermazione che l’incentivo non richiede l’autorizzazione della Commissione europea. L’Istituto sostiene che la misura, rivolta alla generalità dei datori privati in qualsiasi settore e area del Paese, “non può considerarsi sussumibile” tra gli aiuti di Stato dell’articolo 107 del Trattato, e la ritiene quindi efficace senza il vaglio comunitario.
La stessa circolare riconosce però che l’articolo 4, comma 5, del Decreto lavoro 2026 richiamava espressamente quell’autorizzazione: una circolare interpreta la norma ma non sospende una condizione di efficacia fissata dal legislatore. Per il datore di lavoro, quindi, da un lato la misura è utilizzabile secondo le regole fissate dall’INPS ma su un’impostazione amministrativa non ancora avallata da una decisione formale della Commissione UE, elemento da mettere in conto in operazioni che vincolano l’azienda per due anni.
L’agevolazione 2026 per la stabilizzazione dei giovani precari azzera i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro un tetto di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e per un massimo di 24 mesi. Introdotta dall’articolo 4 del decreto Lavoro (DL 62/2026, convertito dalla legge 112/2026), la misura riguarda i soli datori privati, compreso il settore agricolo, ed esclude la pubblica amministrazione.
Per i rapporti che iniziano o cessano in corso di mese il tetto è riproporzionato a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione. È fatta salva l’aliquota di computo della futura pensione del lavoratore, che lo sgravio non intacca.
L’esonero spetta solo se il lavoratore, alla data della trasformazione, ha meno di 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) e non è mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La circolare chiarisce i confini di questo secondo requisito: non sono ostativi i precedenti periodi di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato, mentre lo sono un pregresso rapporto stabile a scopo di somministrazione e persino un rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento della prova o per dimissioni.
Il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, avere durata complessiva non superiore a dodici mesi ed essere convertito senza soluzione di continuità : un’interruzione prima della trasformazione fa decadere il beneficio. Sono esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente.
| Incentivo alla stabilizzazione under 35 — art. 4, DL 62/2026 | |
|---|---|
| In cosa consiste l’agevolazione | esonero al 100% dei contributi datoriali (esclusi premi INAIL), fino a 500 euro mensili (16,12 euro al giorno) per 24 mesi |
| Requisiti del contratto a termine | instaurato entro il 30 aprile 2026; durata massima 12 mesi; trasformato senza soluzione di continuità |
| Requisiti del contratto a tempo indeterminato | trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026; esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente |
| Requisiti del lavoratore | under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), mai assunto in precedenza a tempo indeterminato |
| Requisiti dell’impresa | incremento occupazionale netto; nessun licenziamento per GMO o collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei sei mesi successivi del lavoratore agevolato o di colleghi di pari qualifica nella stessa unità ; applicazione del salario giusto |
| Cumulabilità | non cumulabile con altri sgravi contributivi; compatibile con la maggiorazione fiscale ex commi 399-400 legge 207/2024, con l’esonero parità di genere e con quello IVS delle lavoratrici madri |
| Domanda e risorse | misura resa applicabile dalla Circolare INPS n. 72/2026; domanda telematica accolta fino a capienza dei 18,2 milioni stanziati per il 2026 |
Il tetto di 500 euro segna il punto oltre il quale l’esonero smette di essere realmente totale. Con un’aliquota contributiva a carico del datore indicativamente attorno al 29-30% (variabile per settore, dimensione e contratto applicato), 500 euro al mese equivalgono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 1.650-1.700 euro mensili.
Per i profili retributivi sotto quella soglia il beneficio assorbe l’intera contribuzione datoriale; sopra, l’azienda continua a versare la parte eccedente e lo sgravio si ferma al massimale.
Sul singolo lavoratore, il valore complessivo dell’esonero arriva così fino a 12.000 euro in 24 mesi, importo pieno per gli inquadramenti più bassi e solo parziale per quelli medio-alti. La fruizione può essere sospesa, con differimento, esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità o interdizione anticipata.
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e ponderato per i part-time in base alle ore pattuite. Il computo si riferisce all’impresa nel suo complesso, comprese le società controllate o collegate: se ne sottraggono le eventuali diminuzioni di organico avvenute in quelle società , mentre se ne possono valorizzare gli aumenti.
L’incremento non è richiesto quando il posto si è liberato per dimissioni, invalidità , pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Il beneficio è inoltre subordinato all’applicazione del salario giusto, cioè di un trattamento economico non inferiore a quello complessivo previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’articolo 7 del DL 62/2026.
L’esonero non spetta all’impresa che nei sei mesi precedenti la trasformazione abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991 nella stessa unità produttiva, a prescindere dalle qualifiche dei lavoratori coinvolti. Non rientrano invece nel divieto i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Simmetricamente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un collega di pari qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito (art. 4, comma 7, DL 62/2026). Non incidono i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta o per superamento del periodo di comporto.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sul medesimo rapporto: sono esclusi in parallelo, tra gli altri, la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili. È invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo in deduzione per le nuove assunzioni (commi 399 e 400 della legge 207/2024), che opera sul piano fiscale, con l’esonero all’1% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere (legge 162/2021) e con l’esonero IVS a favore delle lavoratrici madri (legge 213/2023), che incide sui contributi a carico della dipendente. I tre benefici compatibili agiscono infatti su piani diversi da quello dell’esonero datoriale.
La domanda si presenta all’INPS in via telematica, ma il modulo non è ancora attivo: l’Istituto lo renderà disponibile con un successivo messaggio, nella sezione Portale delle Agevolazioni dedicata all’incentivo alla stabilizzazione. Il meccanismo premia chi arriva pronto, perché le risorse sono contingentate e le domande vengono accolte solo fino a capienza, entro i 18,2 milioni stanziati per il 2026.
Per le trasformazioni non ancora effettuate l’INPS calcola il beneficio, accantona le somme e invia una comunicazione via PEC che assegna un termine perentorio di dieci giorni per procedere alla trasformazione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm: il mancato rispetto fa perdere le risorse prenotate, salvo ripresentare l’istanza. La pubblicazione della vacancy sul portale SIISL, richiesta per le nuove assunzioni agevolate, non è necessaria per le trasformazioni.
I conti deposito restano tra le soluzioni più utilizzate per remunerare la liquidità senza esporsi alla volatilità dei mercati. A luglio 2026 il confronto tra le offerte mostra rendimenti ancora interessanti sui prodotti vincolati e su alcune promozioni a tempo, con tassi lordi che nelle simulazioni arrivano fino al 4% sui conti non vincolati e fino al 3,5% sui vincoli più lunghi.
Le classifiche dei migliori conti deposito di luglio 2026, nelle schede seguenti, confrontano le offerte più convenienti per durata del deposito: conti liberi, prodotti vincolati a 6, 12, 24 e 36 mesi, conti svincolabili e proposte ordinate per rendimento netto annuo stimato.
Il confronto è costruito su una simulazione con deposito di 30.000 euro e tiene conto di tasso lordo, guadagno netto, imposta di bollo o IVAFE quando prevista, possibilità di svincolo, periodicità di liquidazione degli interessi, condizioni promozionali e copertura dei depositi.
In sintesi:
Il mercato dei conti deposito riflette una fase di tassi ancora selettiva. Dopo la riunione dell’11 giugno 2026, la BCE ha portato il tasso sui depositi presso la banca centrale al 2,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%, con decorrenza dal 17 giugno 2026.
In Italia, secondo le stime provvisorie ISTAT, a giugno 2026 l’inflazione è scesa al 3% su base annua dall’3,2% di maggio. Questo rende decisivo il confronto sul rendimento netto reale: il guadagno effettivo va valutato dopo tasse, bollo e perdita di potere d’acquisto.
I conti liberi e i conti remunerati permettono di mantenere disponibile la liquidità e, in alcuni casi, offrono tassi competitivi grazie a promozioni temporanee. I conti vincolati possono garantire rendimenti più elevati, soprattutto sulle durate di 24 e 36 mesi, ma richiedono attenzione alle regole di svincolo anticipato.
Il rendimento netto va calcolato applicando la ritenuta del 26% sugli interessi e considerando l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sulle somme depositate, salvo prodotti esteri soggetti a IVAFE o offerte in cui il bollo è gestito in modo diverso. Prima dell’apertura vanno confrontati durata, disponibilità delle somme, liquidazione degli interessi, condizioni promozionali e garanzia sui depositi fino a 100.000 euro per depositante e per banca.
Dal 1° luglio le domande di congedo parentale e di paternità a pagamento diretto per lavoratori residenti all’estero si presentano solo per via telematica. Con il messaggio INPS n. 2183/2026 l’Istituto ha rilasciato l’aggiornamento della procedura che chiude la fase transitoria dell’invio cartaceo tramite PEC, avviata ad aprile con il messaggio n. 1214 del 7 aprile.
I residenti all’estero presentano ora la domanda di congedo di paternità e di congedo parentale attraverso il servizio telematico dell’INPS, lo stesso canale online già in uso per i lavoratori in Italia. L’aggiornamento della procedura riguarda i congedi a pagamento diretto e interviene solo sul modo di inoltrare l’istanza.
La domanda può essere presentata anche tramite patronato o intermediario abilitato, con le regole ordinarie del congedo parentale, dato che durata, indennità e criteri di fruizione non cambiano. Per chi vive all’estero possono presentarsi situazioni documentali particolari, come quella dei figli nati all’estero privi di codice fiscale.
Il canale cartaceo via PEC verso le Sedi Polo, ammesso in via transitoria dal messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, è chiuso dal 1° luglio 2026. Fino al 30 giugno era l’unica via percorribile per i residenti all’estero, perché il servizio telematico dedicato non era ancora attivo; l’Istituto lo aveva previsto in attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici.
I genitori che hanno fruito del congedo tra il 17 dicembre 2025 e il 1° luglio 2026 senza aver potuto presentare la domanda devono ora inserirla per via telematica. Per l’istruttoria di queste istanze l’INPS chiede alle proprie strutture territoriali di considerare l’oggettiva impossibilità di una presentazione preventiva, così da non penalizzare chi non ha potuto inviarla prima per cause non a lui imputabili.
Il 17 dicembre 2025 coincide con il rilascio della nuova procedura telematica generale di presentazione della domanda; da quella data fino all’aggiornamento del 1° luglio 2026 i residenti all’estero non disponevano ancora del canale online dedicato, gestito nel frattempo via PEC.
La Sede Polo INPS competente per la lavorazione della domanda si individua in base allo Stato estero di residenza del richiedente, secondo la tabella allegata al messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026.
| Stato estero di residenza | Sede Polo territoriale competente |
|---|---|
| Albania | Perugia (fino al 31/05/2026); Lecce (dal 01/06/2026) |
| Argentina | Venezia |
| Australia | Ancona |
| Austria, Germania (DRV Bund, KBS, GLA) | Bolzano |
| Belgio | Roma-Tuscolano |
| Brasile | Forlì |
| Bulgaria, Canada (Quebec) | Isernia |
| Canada (Ottawa) | L’Aquila |
| Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria | Terni |
| Città del Vaticano | Roma-Flaminio |
| Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | Trieste |
| Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia | Cecina |
| Francia (CNAV, altre istituzioni non specificate) | Collegno |
| Francia (CPAM, Organic) | Aosta |
| Francia (CARSAT Lyon, Marseille) | Genova |
| Francia (CARSAT Toulouse, Villeneuve d’Asq, altre CARSAT) | La Spezia |
| Francia (CANSSM, CRAV Strasbourg), Israele | Asti |
| Francia (CARSAT Dijon, Nancy), Germania (altre DRV) | Savona |
| Germania (DRV Saarbrücken, Schwaben e altre DRV non specificate) | Catanzaro |
| Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Napoli |
| Grecia, Moldova, Venezuela | Bari |
| Irlanda (Eire), Islanda, Lussemburgo, Turchia, Capoverde, Jersey | Perugia |
| Paesi Bassi | Cagliari |
| Portogallo, Principato di Monaco, Spagna | Imperia |
| San Marino | Rimini |
| Svizzera | Bergamo |
| Tunisia, USA | Palermo |
| Uruguay | Potenza |
| Tutti gli altri Stati non indicati | Perugia |