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L’INPS eroga numerose prestazioni collegate al reddito che richiedono la verifica periodica della situazione reddituale del titolare — e, in alcuni casi, anche del coniuge o del nucleo familiare. Dal diritto alla quattordicesima all’importo dell’integrazione al minimo, dall’assegno sociale alle prestazioni per invalidi civili: il reddito determina se una prestazione spetta e in quale misura. Chi non comunica i propri dati reddituali all’INPS nei termini previsti rischia la sospensione o la revoca delle somme erogate.
L’ammontare dei redditi posseduti dai titolari della pensione e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli incide sulla prestazione ed è vincolante per la presentazione del modello RED — la dichiarazione della situazione reddituale con cui l’INPS effettua la verifica periodica. Le prestazioni collegate al reddito per le quali è richiesta la verifica reddituale periodica sono le seguenti:
Le prestazioni che l’INPS concede entro una certa soglia di reddito, a fronte della loro natura assistenziale, sono:
La dichiarazione della situazione reddituale deve essere presentata all’INPS ogni anno dai pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito, per consentire la verifica del diritto e della misura delle somme erogate provvisoriamente. L’obbligo non sussiste quando l’INPS può acquisire autonomamente tutti i dati reddituali dall’Agenzia delle Entrate o da altre pubbliche amministrazioni: ciò avviene per chi presenta il modello 730 o il Modello Redditi PF dichiarando integralmente i propri redditi e, quando richiesto, quelli del nucleo familiare.
Dal 2024 è disponibile il RED Precompilato sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS, che mostra già i dati in possesso dell’Istituto e consente di confermarli, integrarli o correggerli prima dell’invio. Sono esonerati dal modello RED coloro che sono in possesso solo di redditi da lavoro parasubordinato assimilati al lavoro autonomo, da indennità di funzione o gettoni di presenza, da pensioni o rendite estere, oppure da redditi da lavoro autonomo anche occasionale.
La ricostituzione reddituale è il ricalcolo di una prestazione in corso soggetta a requisiti di reddito, come la pensione ai superstiti, quella di invalidità o l’assegno sociale. Chi riceve dall’INPS la richiesta di riscontro reddituale deve presentare la relativa istanza: in caso contrario, la prestazione viene sospesa per gli anni di reddito non dichiarati e l’Istituto procede al recupero di tutte le somme già erogate. La domanda di ricostituzione reddituale relativa a prestazioni soggette a verifica del reddito può essere presentata attraverso i seguenti canali:
Il retail italiano guarda all’estero anche se dazi, tensioni geopolitiche e consumi incerti rendono più complesso aprire nuovi punti vendita fuori dai confini nazionali. Il Centro Studi Confimprese prevede 2.737 nuove aperture commerciali all’estero, con un saldo dei punti vendita in crescita del 7,6%. In questo contesto, Confimprese e SACE hanno firmato un protocollo d’intesa per accompagnare l’internazionalizzazione delle imprese del commercio e dei servizi, con accesso agli strumenti assicurativo-finanziari, formazione, networking e scambio di informazioni sui mercati.
Il protocollo arriva in una fase in cui il commercio internazionale offre spazi di crescita ma richiede selezione rigorosa dei mercati e dei partner. Il dato sulle nuove aperture mostra una spinta espansiva forte ma le chiusure previste in alcuni Paesi (Francia e Ucraina in testa) indicano la necessità di correggere rapidamente le scelte meno redditizie.
Per le imprese, il valore dell’intesa sta nella combinazione tra sviluppo commerciale e presidio del rischio. L’export retail non dipende solo dalla capacità di aprire nuovi punti vendita, ma dalla qualità dei partner, dalla solidità della catena di fornitura e dalla capacità di leggere in anticipo costi, vincoli e instabilità dei mercati.
L’intesa tra Confimprese e SACE punta a favorire l’utilizzo degli strumenti SACE da parte delle aziende associate, con iniziative congiunte su internazionalizzazione, formazione, incontri tra imprese e analisi dei rischi. Il protocollo riguarda in particolare le imprese del retail e dei servizi che stanno pianificando aperture, partnership e sviluppo commerciale sui mercati esteri.
Il ruolo di SACE entra nella fase in cui molte aziende devono valutare mercati, partner, modalità di ingresso e coperture contro rischi commerciali, politici e finanziari. La collaborazione prevede anche percorsi di accompagnamento per misurare il grado di preparazione delle imprese ai mercati internazionali e definire piani di sviluppo con il supporto delle strutture territoriali e degli esperti SACE.
L’indagine annuale del Centro Studi Confimprese sui piani di apertura all’estero segnala una crescita del saldo dei punti vendita pari al 7,6% rispetto al 2025, con 2.737 nuovi esercizi commerciali previsti. Il 90% delle aziende già presenti fuori dall’Italia intende continuare ad ampliare la propria rete.
Il dato più dinamico arriva dal franchising, che cresce del 9,4%, mentre il canale diretto avanza dello 0,1% rispetto alla base 2025. La differenza conferma la preferenza per modelli di sviluppo che permettono di accelerare la presenza sui mercati esteri attraverso partner locali, riducendo l’esposizione diretta su investimenti, personale e presidio commerciale.
In un momento storico in cui gli accordi commerciali e l’evoluzione dei dazi stanno ridisegnando le priorità dell’export italiano, la prima area di destinazione si conferma l’Europa occidentale, indicata dal 48% dei retailer. Seguono Europa orientale al 19%, Medio Oriente al 14% e Asia Pacifico al 13%. America e Africa restano più indietro, rispettivamente al 4% e al 3% delle preferenze. Il canale di sviluppo preferito sono i centri commerciali, scelti dal 62% delle aziende.
Le performance internazionali del campione mostrano un peso crescente dell’estero nei bilanci aziendali. Il fatturato estero rappresenta in media il 16% dei ricavi totali, con punte superiori al 50% per le realtà più orientate all’internazionalizzazione. A parità di rete, il 50% delle aziende registra una crescita media del 3,5% sui mercati esteri. Il comparto più brillante è abbigliamento e accessori, dove il 60% delle imprese segnala performance fino all’8%. Il dato conferma la capacità del retail italiano di muoversi oltre confine soprattutto quando marchio, prodotto e format commerciale risultano già riconoscibili.
Il 50% delle imprese del campione avvia lo sviluppo internazionale senza effettuare test di mercato. L’altra metà utilizza lo shop-in-shop come prima sperimentazione, prima di passare a formule di espansione più strutturate. Questa scelta incide sui rischi iniziali dell’internazionalizzazione.
L’apertura diretta o tramite franchising richiede informazioni su domanda locale, costi di ingresso, contratti, norme, fiscalità e logistica. Gli strumenti di analisi Paese e di valutazione del rischio diventano quindi centrali per evitare decisioni basate solo sull’attrattività apparente di un mercato.
Le aziende retail indicano tra le maggiori criticità la ricerca di franchisee qualificati, la capacità dei partner di sostenere l’investimento e la complessità della supply chain. Seguono la conformità normativa nei diversi ordinamenti, il reclutamento e la formazione del personale, l’adattamento del concept al mercato locale e la riconoscibilità del marchio.
Rotte commerciali, dazi, energia, costi logistici e crisi geopolitiche possono incidere sui piani di apertura, soprattutto per i format che dipendono da consegne continue, assortimenti stagionali e filiere globali. Per questo il rischio d’impresa legato alle rotte internazionali entra sempre più spesso nelle valutazioni di export e retail.
Gli strumenti SACE richiamati dall’accordo coprono più livelli: formazione, analisi dei mercati, informazioni Paese, servizi assicurativo-finanziari, iniziative di networking e supporto alla valutazione del rischio. Le imprese possono così affiancare al piano commerciale una lettura più precisa di Paesi, controparti, condizioni finanziarie e stabilità del mercato di destinazione.
Tra gli strumenti già noti alle imprese che esportano rientra la mappa SACE delle opportunità export, pensata per valutare mercati esteri attraverso indicatori di opportunità e rischio. L’accordo con Confimprese porta questa logica dentro il retail e i servizi, dove la scelta del Paese pesa tanto quanto il format commerciale.
Il 26% sulla cedolare secca degli affitti brevi ha portato nelle casse dello Stato appena 17 milioni di euro di gettito aggiuntivo nel primo anno di applicazione, su un totale di oltre 4 miliardi generati dalla flat tax sulle locazioni. Meno dello 0,5% del totale. E i dati preliminari sul secondo anno registrano una flessione del 2,2% segnando una apparente contrazione del comparto delle locazioni brevi, che però si potrebbe motivare da un escamotage fiscale.
La misura che avrebbe dovuto colpire gestori seriali del mercato delle locazioni turistiche ha intercettato, nei fatti, una frangia marginale del comparto.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per la prima volta la doppia aliquota per le locazioni turistiche: 21% ad un a un solo immobile a scelta del contribuente, mentre il 26% scattava dal secondo al quarto immobile. Superata la soglia, l’attività veniva considerata imprenditoriale con obbligo di partita IVA. Dal 2026 le regole sono diventate più stringenti: la presunzione di imprenditorialità scatta già dal terzo immobile dato in affitto breve, restringendo lo spazio in cui la cedolare secca rimane applicabile. Resta la possibilità di tassare al 21% un immobile per ciascun periodo d’imposta. Il mercato, stando ai numeri, sembra essersi già adattato prima ancora che la stretta entrasse in vigore.
Analizzando i dati statistici MEF sulle dalle dichiarazioni dei redditi e quelli presentanti dall’AIGAB (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi), emerge un quadro chiaro: a fronte di circa 3 milioni di contribuenti soggetti a cedolare secca, nel primo anno di applicazione solo 40mila hanno applicato l’aliquota del 26% sugli affitti brevi. Gli immobili tassati con quest’aliquota sono stati 23mila su un totale di 644mila.
I dati fotografano un mercato dominato da chi gestisce un unico immobile, strutturalmente estraneo all’aliquota maggiorata. Il risultato è che la misura ha colpito una fascia minima del mercato, producendo circa 89 milioni di euro lordi — ridotti a 17 milioni netti una volta detratto il gettito che si sarebbe comunque ottenuto applicando l’aliquota ordinaria al 21%.
Nei numeri compare anche però anche un altro segnale che gli analisti hanno rilevato chiaramente In concomitanza con l’entrata in vigore della norma, il numero di comodatari e sublocatori è cresciuto da 31mila a 49mila in un solo anno, un aumento del 58% difficile da spiegare solo con l’emersione spontanea di redditi già esistenti.
L’ipotesi è che alcuni proprietari abbiano scelto di distribuire la gestione degli immobili tra soggetti diversi per ricondurre ciascuno al di sotto della soglia di un immobile, mantenendo così l’aliquota al 21% su tutti i contratti. Il reddito medio da affitto breve per comodatari e sublocatori si attesta intorno ai 13mila euro annui, contro gli 8mila dei proprietari diretti.
Giuseppe Riso è oggi il più grande procuratore di calcio in Italia, fondatore dell’agenzia GR Sports e manager di talenti tra cui spiccano nomi come Alessandro Buongiorno, Davide Frattesi, Bryan Cristante e Carlos Augusto (con un valore complessivo dei cartellini che supera i 400 milioni di euro).
In una sentita intervista rilasciata ai microfoni del canale YouTube Chapeau, Riso ripercorre le tappe fondamentali che lo hanno portato dalla gavetta in strada a chiudere il più grande trasferimento di sempre per un giocatore italiano, portando Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per circa 80 milioni di euro.
Attraverso aneddoti esclusivi, il celebre procuratore svela i retroscena del suo approccio al lavoro, del suo rapporto con figure iconiche del settore sportivo e offre una lucida analisi sullo stato attuale del calcio italiano e sulla complessa figura dell’agente. Ecco il video integrale in streaming.
I primi lavori giovanili hanno insegnato a Riso la lezione più importante: capire cosa non voler diventare nella vita. Deviando dai suoi sogni, però, il destino lo porta a lavorare nel catering dello stadio San Siro, dove un banale rimprovero si trasformato nell’occasione della vita, entrando nelle grazie del responsabile. E di fronte al bivio tra posto fisso e precariato nel ristorante-centro nevralgico del calciomercato milanese, Riso sceglie la passione per il calcio.
Lavorando al ristorante frequentato da Adriano Galliani, Riso osa esprimere all’amministratore delegato del Milan un’opinione tecnica su un giovane calciatore, guadagnandone gradualmente la stima. In quel periodo, prende sotto la sua ala talenti come Bryan Cristante e Andrea Petagna. Il salto di qualità come agente arriva grazie a un geniale consiglio di Mino Raiola: “Se vuoi fare questo mestiere devi litigare con Galliani”. Tradotto: per essere rispettato nelle trattative bisogna sapersi imporre. E la strategia funziona.
Aperta nel 2012, l’agenzia GR Sports è cresciuta in modo vertiginoso: dal primo fatturato di 20.000 euro, l’anno successivo è passata rapidamente a 400.000, fino a raggiungere gli attuali 20 milioni di euro annui. Inizialmente, Riso ha saputo infilarsi in importanti mediazioni internazionali per giocatori come Fernando Torres e Nigel De Jong, conducendo operazioni audaci. Il culmine del successo è la cessione record di Tonali al Newcastle.
Riso affronta a viso aperto il tema della cattiva reputazione dei procuratori, spesso visti dai tifosi come il male assoluto del calcio, interessati esclusivamente ad intascare laute commissioni. L’agente difende a spada tratta la sua categoria spiegando che, dietro le firme, c’è un enorme lavoro di supporto umano e psicologico per ragazzi giovanissimi che sono sottoposti a pressioni insostenibili e che devono “essere uomini in fretta” a soli 17 anni.
La sua filosofia aziendale si basa sul mettere sempre l’interesse primario e la carriera del calciatore al primo posto, poiché le scelte di successo nel lungo periodo fanno inevitabilmente crescere anche il valore dell’agenzia.
Riguardo al calcio italiano, Riso evidenzia l’impossibilità di costruire nuovi stadi di proprietà , il gap nel mondo del betting rispetto ad altre leghe e l’ingresso di fondi d’investimento stranieri che valutano i giocatori basandosi unicamente su freddi dati, ignorando troppo spesso la componente emotiva ed estetica del talento amata dai vecchi presidenti.
Dietro il grande successo della sua agenzia “boutique” c’è un’etica del lavoro quasi ossessiva. E a chi desidera lanciare una propria attività in Italia, Riso consiglia di avere il grande coraggio di credere fino in fondo nella propria visione.
L’Italia chiude il lungo contenzioso europeo sull’Assegno Unico con una riforma preventiva. Con la Legge n. 50/2026Â in vigore dal 21 aprile, il Governo ha eliminato il requisito della residenza biennale che per tre anni aveva tenuto migliaia di lavoratori comunitari fuori dalla platea dei beneficiari nonostante versassero contributi e imposte in Italia. La riforma mira ad anticipare la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-630/24 per prevenire l’obbligo di rimborso retroattivo degli importi non erogati negli anni precedenti.
La normativa sull’Assegno Unico e Universale, introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, subordinava il beneficio a due condizioni che la Commissione europea ha ritenuto incompatibili con il diritto UE: la residenza in Italia da almeno due anni anche non continuativi, e la convivenza con i figli presenti e residenti nel nucleo familiare del richiedente.
Questi vincoli escludevano di fatto i lavoratori comunitari mobili: cittadini di altri Stati membri della UE che esercitano un’attività in Italia, versano contributi al sistema previdenziale nazionale e pagano le imposte sul reddito nel Paese, ma risiedono con la famiglia oltre confine. Secondo il diritto europeo, un lavoratore che contribuisce allo stesso modo di un residente ha diritto alle medesime prestazioni di sicurezza sociale, incluse quelle familiari come l’Assegno Unico.
Analogo problema riguardava i genitori con figli residenti in altro Stato UE: i minori non potevano essere inclusi nel nucleo ISEE e quindi erano formalmente esclusi dal calcolo dell’assegno. Il requisito della residenza italiana dei figli era la discriminazione più diretta, quella che colpiva anche i frontalieri con famiglia stabilmente all’estero.
La Commissione europea aveva segnalato il problema con una lettera di messa in mora nel febbraio 2023, aprendo formalmente la procedura d’infrazione. A novembre dello stesso anno era seguito il parere motivato, con cui Bruxelles fissava un termine di due mesi per adeguare la normativa.
La risposta italiana non aveva convinto la Commissione. Nel luglio 2024 il caso era stato deferito alla Corte di Giustizia nella causa C-630/24, con la contestazione di tre violazioni distinte: dell’articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori, del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri e del regolamento (UE) n. 492/2011 sulla parità di trattamento dei lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione.
La legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19/2026, ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 su due punti distinti:
Le modifiche sono entrate in vigore il 21 aprile 2026. La relazione tecnica allegata stima circa 50.000 nuovi figli beneficiari, con un impatto finanziario di 20 milioni di euro nel 2026 destinato a salire progressivamente fino a 36 milioni annui a partire dal 2035. La norma non riguarda i lavoratori extracomunitari: per i cittadini di Paesi terzi restano in vigore i requisiti di titolo di soggiorno qualificato.
Con la riforma dell’AUU annessa alla Legge in vigore dal 21 aprile 2026, l’Assegno Unico è ora accessibile a tutti i lavoratori subordinati o autonomi iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria in Italia, anche se residenti in un altro Paese dell’Unione. Rientrano nella platea i lavoratori frontalieri che attraversano il confine per lavorare in Italia, i cittadini UE trasferiti di recente e i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno semestrale. L’assegno è commisurato alla durata effettiva della residenza, del domicilio o dell’attività lavorativa svolta in Italia.
Per i lavoratori non residenti la domanda deve essere presentata per il periodo di durata dell’attività e rinnovata ogni anno. I figli inseriti nel calcolo devono risultare fiscalmente a carico del richiedente secondo le norme italiane, indipendentemente dal Paese in cui risiedono all’interno dell’Unione.
La legge n. 50/2026 non prevede rimborsi per le famiglie che erano state escluse dall’Assegno Unico prima del 21 aprile 2026. La scelta di anticipare la riforma rispetto alla pronuncia della Corte aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di evitare che il giudice europeo imponesse una retroattività più ampia, con ricadute finanziarie di gran lunga superiori ai 20 milioni stanziati per il 2026.
Per chi ha presentato domanda prima della riforma e si è visto rifiutare il beneficio per il requisito di residenza, la via percorribile resta quella del contenzioso individuale. Il riconoscimento del carattere discriminatorio della norma da parte della Commissione — formalizzato con l’apertura della procedura d’infrazione — costituisce un argomento giuridico di peso. Alcune pronunce di merito avevano già riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto in luogo di quella anagrafica ai fini del computo del biennio.
Mentre l’Italia risolveva la questione AUU per via legislativa, il 7 maggio 2026 la Grande Sezione della Corte di Giustizia emetteva la sentenza nella causa C-747/22, dichiarando illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza che il Reddito di Cittadinanza imponeva ai beneficiari di protezione internazionale. Basi giuridiche diverse — la direttiva 2011/95 in quel caso, le norme sulla libera circolazione dei lavoratori nel caso AUU — ma lo stesso schema: un requisito di residenza formalmente neutro che produce nei fatti una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.
Il tema si ripropone con l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e prevede anch’esso requisiti di residenza qualificata. La sentenza del 7 maggio consolida un orientamento della Corte che gli Stati membri non possono ignorare nella costruzione delle misure di welfare: la durata della permanenza sul territorio non può sostituire la valutazione della situazione individuale del richiedente.
L’intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nei processi delle aziende italiane, ma insieme all’entusiasmo crescono anche alcune esigenze molto concrete: sapere dove vengono trattati i dati, come vengono gestite le informazioni sensibili e quanto sia sostenibile – economicamente e operativamente – integrare strumenti AI all’interno della propria azienda. Per le PMI, che costituiscono la struttura portante del tessuto produttivo italiano, il tema non è soltanto adottare l’AI nelle PMI italiane ma farlo in modo compatibile con le proprie risorse, con i propri processi e con la necessità di mantenere controllo e continuità operativa.
In questo contesto si inserisce l’avvio della nuova infrastruttura europea di inferenza AI privata di Xference presso il data center IT3 di Aruba a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. La startup italiana ha annunciato l’apertura della fase beta su invito ai primi 100 early adopter selezionati, avviando un progetto focalizzato sull’erogazione di servizi AI basati su modelli open source eseguiti in ambienti privati.
Per sostenere questa infrastruttura, Xference ha scelto Aruba come partner tecnologico per la colocation e per la fornitura dei server in modalità Hardware-as-a-Service, sfruttando una piattaforma progettata per supportare workload AI ad alta densità energetica.
Secondo Fabio Ciolino, Head of Product Services di Aruba Cloud, uno degli aspetti centrali del progetto riguarda proprio la possibilità di rendere queste tecnologie accessibili anche alle imprese di dimensioni più contenute. “L’intelligenza artificiale è per sua natura nativamente democratica. Il punto non è solo la disponibilità dei modelli, ma la possibilità concreta di accedervi senza barriere infrastrutturali, economiche o di competenze. In questo senso, il ruolo di realtà come Aruba è quello di facilitarne l’accesso in diversi termini: costruendo piattaforme che abilitino l’accesso all’AI e assumendosi gli oneri della complessità tecnologica, infrastrutturale e regolatoriaâ€.
Il tema emerge soprattutto in relazione ai costi e alla complessità tecnica che molte aziende incontrano quando valutano progetti AI evoluti. “Questo si traduce in vantaggi concreti per le PMI che in questo senso vedono ridursi le complessità di accesso all’AI e degli investimenti da sostenere sia per le infrastrutture ad alta densità computazionale, sia per la gestione delle stesse ma più in generale dell’intero stack tecnologico†prosegue Ciolino.
Accanto agli aspetti tecnologici, resta centrale la gestione dei dati aziendali, per ragioni operative, normative e di tutela del know-how interno. Andrea Pili, Co-Founder e CEO di Xference, sottolinea infatti che molte resistenze all’adozione dell’AI derivano dalla difficoltà di capire come vengono trattate le informazioni aziendali quando si utilizzano piattaforme pubbliche. “Le principali resistenze delle aziende all’adozione dell’AI non riguardano tanto la tecnologia in sé – che ormai è riconosciuta come straordinaria per efficienza e produttività – quanto la gestione dei datiâ€.
Secondo Pili, il tema riguarda sia grandi organizzazioni sia piccole imprese. “Settori come sanità , banking, finanza e pubblica amministrazione trattano informazioni sensibili per definizione. Ma anche una PMI o un’impresa artigiana custodisce dati strategici: documenti interni, contratti, know-how, segreti commerciali. L’idea di caricare questi contenuti su piattaforme AI pubbliche genera una domanda legittima: dove vanno quei dati e cosa ne viene fatto?â€
Da qui nasce il modello di inferenza privata sviluppato da Xference, che consente di utilizzare modelli AI senza trasferire dati aziendali verso piattaforme esterne, per attività particolarmente sensibili o strategiche. “Abbiamo costruito un’infrastruttura che permette alle aziende di utilizzare l’AI sui propri dati senza doverli esporre a provider esterni. I server sono localizzati in Italia, all’interno della nostra infrastruttura, il processo è crittografato e i dati non vengono utilizzati per addestrare i modelli. Utilizziamo modelli open source, proprio per evitare qualsiasi ambiguità sul riuso delle informazioniâ€.
Le applicazioni pratiche possono riguardare diversi settori. Pili cita il caso di una PMI manifatturiera con migliaia di pagine di documentazione tecnica. “La consultazione tramite prompt in inferenza privata protegge l’azienda dalla possibilità che questi documenti vengano utilizzati per addestrare modelli esterni di AI e le garantisce il pieno controllo delle risposteâ€.
Oppure il settore sanitario, dove entrano in gioco dati personali particolarmente delicati. “Immaginiamo una piccola clinica di assistenza sanitaria che vuole offrire ai propri pazienti un chatbot per la prenotazione vocale online fatta con l’AI. Oggi è impossibile farlo con ChatGPT perché questo acquisirebbe sia il nome che il cognome del paziente nonché il tipo di patologia per effettuare la prenotazione†prosegue Pili.
Per Aruba, uno dei punti chiave riguarda la possibilità di integrare compliance, sicurezza e gestione infrastrutturale direttamente nella progettazione della piattaforma, evitando che questi aspetti diventino un ostacolo successivo per le aziende.
“Più che di garanzie, parliamo di governance architetturale: un’infrastruttura interamente europea significa dati, sistemi e operatività all’interno di un perimetro regolatorio UE, quindi sotto giurisdizione europea†spiega Ciolino. “Il punto chiave è che la compliance non viene ‘aggiunta’ ma è incorporata nell’architettura stessa dell’infrastruttura, rendendo più semplice gestire l’AI e dati in modo sicuro e controllato lungo tutto il loro ciclo di vita. Di fatto infrastrutture come quella di Aruba devono assicurare resilienza, sicurezza e conformità , anche in risposta alla roadmap europea sull’AI Act per le impreseâ€.
La fase beta avviata da Xference servirà a monitorare i carichi di lavoro reali per scalare progressivamente l’infrastruttura. L’obiettivo è sviluppare nel tempo un’architettura distribuita capace di ridurre latenze, consumi e complessità operative, avvicinando progressivamente la capacità computazionale agli utenti finali. “In questo modo, l’AI resta uno strumento potente e accessibile, ma il controllo rimane in mano all’azienda. Non si tratta di sostituire le piattaforme pubbliche per gli usi generici, che rimangono eccellenti, ma di offrire un’alternativa quando l’inferenza riguarda dati proprietari, sensibili o strategici. In sintesi, il nostro modello riduce l’incertezza†conclude Pili. “E quando si parla di adozione tecnologica, ridurre l’incertezza significa accelerare le decisioniâ€.
Arrivano i report mensili della riscossione agli enti creditori. Un nuovo decreto MEF, in attuazione della riforma prevista dal DLgs. 110/2024, disciplina i flussi telematici che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti titolari dei crediti. Le comunicazioni aggiorneranno lo stato delle procedure, le somme riscosse nel mese precedente e le quote che restano temporaneamente escluse dal discarico automatico delle cartelle.
Il decreto firmato dal Ministero dell’Economia definisce le modalità di trasmissione dei flussi informativi mensili tra Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti creditori. La base normativa è l’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 110/2024, che ha inserito tra gli adempimenti dell’agente della riscossione l’invio periodico dei dati sulle singole quote affidate.
La nuova comunicazione serve a rendere più efficace il rapporto tra AdER e amministrazioni creditrici. Entro la fine di ogni mese, l’Agenzia dovrà inviare in via telematica lo stato delle procedure di riscossione e le somme incassate nel mese precedente, con un dettaglio riferito ai carichi affidati.
La decorrenza dei nuovi flussi è fissata dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del decreto. Con la pubblicazione del provvedimento nel mese di maggio, il primo invio è atteso da novembre. Il calendario consente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e agli enti creditori di adeguare sistemi, tracciati e controlli tecnici.
La trasmissione mensile diventa così uno degli strumenti con cui la riforma della Riscossione prova a sostituire la vecchia logica della comunicazione tardiva, con un flusso informativo continuo.
I report mensili dovranno riportare le informazioni sullo stato delle procedure relative alle singole quote affidate all’agente della riscossione. Il flusso conterrà anche il dato sulle riscossioni effettuate nel mese precedente, così da permettere all’ente creditore di seguire l’andamento del recupero carico per carico. La novità riguarda soprattutto gli enti pubblici titolari dei crediti affidati ad AdER, compresi enti territoriali e amministrazioni che devono monitorare entrate, residui e posizioni in corso.
Un blocco specifico dei flussi riguarda le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal discarico automatico. L’articolo 4 del D.Lgs. 110/2024 prevede infatti che queste posizioni siano evidenziate separatamente nei report inviati agli enti creditori. Il discarico, previsto per le quote affidate dal 2025 e rimaste non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, viene differito quando ricorrono condizioni che mantengono ancora aperta la possibilità di recupero o impongono una diversa scansione dei tempi.
I report aiutano gli enti creditori a seguire i carichi affidati ad AdER e decidere sul discarico. Dopo la restituzione delle quote, l’ente può infatti procedere alla riscossione diretta, affidare il recupero a soggetti abilitati oppure chiedere il riaffidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei casi previsti dalla riforma.
Le quote da indicare separatamente riguardano i casi in cui, al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, la riscossione risulta sospesa oppure pendono procedure esecutive o concorsuali. In queste situazioni il discarico automatico slitta alla chiusura della sospensione o della procedura.
La stessa evidenza separata riguarda le quote interessate da accordi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, da dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 o da istituti agevolativi ancora in corso. Nel flusso rientrano anche le posizioni per le quali sono intervenuti inadempimento, revoca, decadenza dal beneficio o sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi.
Il decreto rafforza il legame tra attività di riscossione e rendicontazione periodica, con dati trasmessi secondo tracciati standardizzati. Prevede la pubblicazione dei tracciati nell’area Servizi agli enti del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’allegato tecnico definisce le modalità di trasmissione dei flussi, mentre un documento successivo dovrà dettagliare criteri di valorizzazione dei campi, controlli di congruità e codici errore. Il documento tecnico sarà reso disponibile entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto (dunque entro luglio) e potrà essere aggiornato in base a esigenze tecniche o gestionali.
In dirittura d’arrivo il rinnovo del CCNL Sanità 2025-2027 , che nella parte economica prevede aumenti progressivi in busta paga e arretrati medi intorno a 1.200 euro. La chiusura delle trattative è prevista entro luglio e riguarda oltre 590mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Al tavolo ARAN sono state illustrate risorse crescenti fino a 1,537 miliardi di euro a regime dal 2027.
La platea comprende infermieri, OSS, tecnici sanitari, personale amministrativo, personale tecnico e lavoratori di supporto impiegati nelle aziende e negli enti del SSN. Restano fuori dal comparto i medici e i dirigenti sanitari, che seguono una contrattazione separata. La distinzione incide sia sugli importi degli aumenti sia sulle indennità applicabili, perché i rinnovi della dirigenza e del comparto hanno risorse, tabelle e percorsi negoziali differenti.
Il quadro finanziario illustrato dall’ARAN prevede 512 milioni di euro per il 2025, oltre un miliardo per il 2026 e 1,537 miliardi di euro a regime dal 2027. Le risorse rappresentano la base economica del rinnovo e si aggiungono al percorso già chiuso con il CCNL Sanità 2022-2024, firmato nell’autunno scorso.
Una parte del rinnovo prevede indennità specifiche, con risorse mirate alle aree che sostengono la maggiore pressione organizzativa del SSN. Le voci indicate nella trattativa riguardano soprattutto infermieri, personale impegnato nella tutela del malato e lavoratori dei pronto soccorso.
Il nuovo contratto Sanità 2025-2027 prevede una crescita progressiva della retribuzione media lorda. Gli incrementi tabellari indicati al tavolo negoziale sono calcolati su tredici mensilità e partono da 48 euro mensili dal 1° gennaio 2025, salgono a 97 euro dal 1° gennaio 2026 e arrivano a 145 euro a regime dal 1° gennaio 2027.
L’aumento complessivo può arrivare a 209 euro medi mensili quando agli incrementi generali si sommano le risorse destinate alle indennità per professioni e ambiti di lavoro più esposti, in particolare specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso. La crescita indicata per l’intero triennio è pari al 7,76%.
Il dato comprende quindi sia l’aumento generale della retribuzione sia le quote collegate alle indennità , che potranno incidere in modo diverso in base al profilo professionale e alla sede di servizio.
Gli arretrati del CCNL Sanità maturati fino a oggi sono stimati intorno a 1.200 euro medi. L’importo dipenderà dalla data di decorrenza delle singole voci economiche, dall’area di inquadramento, dalla posizione del lavoratore e dalle eventuali indennità collegate alla professione o al servizio svolto. Gli importi effettivi saranno definiti dalle tabelle contrattuali finali e recepiti in busta paga dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, i controlli previsti e la firma definitiva.
Il calendario negoziale prevede nuovi incontri il 12 maggio e il 26 maggio, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura del contratto entro luglio. Il confronto prosegue dopo l’avvio della tornata 2025-2027, inserita nel quadro più ampio del rinnovo dei contratti PA 2025-2027.
La chiusura entro l’estate resta comunque legata all’accordo tra ARAN e sindacati su parte economica, indennità e assetto normativo. Dopo l’intesa, il contratto dovrà seguire il percorso di verifica previsto per la contrattazione pubblica prima della firma definitiva e dell’applicazione in busta paga.
Con la nuova sentenza n. 60/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale che introduceva il salario minimo di 9 euro lordi l’ora come criterio premiale nelle gare d’appalto pubbliche. La pronuncia ha portata nazionale e fissa i limiti entro cui le Regioni possono intervenire in materia di contratti pubblici, con effetti diretti per le imprese che partecipano alle gare d’appalto regionali in tutta Italia.
La Consulta ha stabilito che la disciplina dei criteri di aggiudicazione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, sancita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
L’articolo 1 della legge regionale toscana 18 giugno 2025, n. 30, aveva invece introdotto l’obbligo di inserire nei bandi di gara della Regione, dei suoi enti strumentali, delle aziende sanitarie locali e delle società in house un criterio qualitativo premiale: l’applicazione da parte dell’impresa aggiudicataria di un trattamento economico minimo orario di almeno 9 euro lordi ai lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La norma modificava la legge regionale n. 18/2019 in materia di tutela del lavoro negli appalti. La Regione aveva sostenuto di agire nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela del lavoro, attraverso uno strumento rispettoso dell’autonomia delle stazioni appaltanti e del principio di non discriminazione tra operatori economici.
La Consulta ha ritenuto che il criterio premiale, pur ispirato a obiettivi di protezione sociale, sia idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, incidendo sulla concorrenzialità del mercato.
Secondo la Corte, uniformità di disciplina e parità di trattamento nel settore degli appalti pubblici sono valori che devono restare ancorati a una regolazione nazionale unitaria: normative regionali differenziate producono dislivelli di regolazione e barriere territoriali che alterano le condizioni di concorrenza.
La Consulta ha inoltre chiarito che nel settore non esiste un vuoto normativo colmabile dalle Regioni in via autonoma: il D.Lgs. 36/2023 prevede già strumenti articolati di tutela dei lavoratori, tra cui la determinazione su base nazionale dei costi della manodopera, l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza dei trattamenti e i controlli sull’anomalia dell’offerta. L’intervento regionale si sovrappone a un sistema già compiuto, alterando il punto di equilibrio che spetta al solo legislatore statale definire.
Per le imprese che partecipano alle gare d’appalto pubbliche, la sentenza conferma che il riferimento operativo resta la corretta applicazione del salario minimo fissato dai contratti collettivi più rappresentativi e il rispetto delle tabelle ministeriali sui costi della manodopera: non esistono soglie retributive aggiuntive introdotte per via regionale. La pronuncia ha rilevanza oltre la Toscana: anche altre Regioni avevano adottato o stavano valutando norme analoghe. La Corte non esclude che obiettivi di tutela retributiva possano trovare spazio nella disciplina degli appalti pubblici, ma rimanda il bilanciamento tra protezione sociale e tutela della concorrenza a un intervento uniforme del legislatore statale.
Mio figlio ha stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa dove io e la fidanzata siamo cointestatari. Essendo lui l’unico pagatore delle rate può portare in detrazione l’intero importo degli interessi passivi e non solo 1/3? In pratica vale il principio che chi paga può detrarre l’intero importo come avviene per i coniugi separati?
Il prezzo dei biglietti aerei già acquistati resta quello pagato al momento della vendita: nessuna compagnia può ritoccarlo a causa del caro carburante. Lo ha confermato il commissario UE ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas: il rialzo del prezzo del jet fuel non costituisce circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento CE 261/2004. Dunque, niente aumenti sui biglietti dei voli già venduti e rimborsi o compensazioni per i voli cancellati.
La Commissione europea sta predisponendo nuove linee guida, la cui la bozza è stata anticipata da Reuters, che affronta anche la distinzione tra caro carburante e carenza materiale di jet fuel negli scali.
Mentre la crisi del carburante aereo aggrava i tagli ai voli estivi in Europa — oltre due milioni di posti cancellati nelle prime due settimane di maggio 2026 — i vettori avevano chiesto alla Commissione di riconoscere il rialzo del prezzo del jet fuel come circostanza eccezionale, riducendo così gli obblighi di compensazione verso i passeggeri. Bruxelles ha risposto con un netto rifiuto: la gestione del costo del carburante rientra nel rischio commerciale ordinario di un’impresa aerea e non può essere trasferita sui passeggeri tramite l’esenzione dalle tutele di legge.
Le linee guida europee di prossima emanazione tracceranno una distinzione tra due scenari distinti. L’aumento del prezzo del carburante, per quanto acuto, resta un rischio commerciale delle compagnie aeree: una cancellazione motivata esclusivamente dal rialzo dei costi non può essere classificata come circostanza eccezionale e non esime il vettore dalle compensazioni previste dalla normativa.
La carenza fisica di jet fuel in uno scalo — documentata, locale e indipendente dalla condotta del vettore — può invece essere valutata come circostanza eccezionale, con onere della prova a carico della compagnia. In questo secondo caso, ferme restando le tutele di base su rimborso, riprotezione e assistenza, la compensazione pecuniaria può essere esclusa se il vettore dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione.
Le tratte coperte dal Regolamento CE 261/2004 sono quelle in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, anche se operate da compagnie extra UE, e le tratte in arrivo nell’UE da Paesi terzi quando il volo è operato da un vettore comunitario. In caso di cancellazione del volo, il Regolamento garantisce tre tutele di base indipendenti dalla causa:
La compensazione pecuniaria — da 250 a 600 euro in base alla distanza — spetta nelle cancellazioni comunicate meno di 14 giorni prima della partenza, salvo circostanze eccezionali debitamente dimostrate. Le regole si applicano ai voli in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, e ai voli in arrivo nell’UE operati da vettori comunitari. Per una guida completa agli importi, alle procedure e ai casi particolari, rimanda all’approfondimento dedicato.
Per i voli da Paese terzo verso la UE operati da compagnie extra UE vale invece la normativa locale e si applicano le condizioni del contratto di trasporto.
Per i pacchetti turistici sotto Regolamento UE vale una disciplina distinta rispetto al singolo biglietto aereo. L’organizzatore può aumentare il prezzo del pacchetto in presenza di costi in crescita — incluso il carburante — quando questa possibilità è prevista dal contratto e la comunicazione arriva almeno 20 giorni prima della partenza.
Se l’aumento supera l’8% del prezzo complessivo, il viaggiatore ha diritto a sciogliere il contratto senza penali. La regola, prevista dalla Direttiva UE 2015/2302 e recepita nel D.Lgs. 62/2018, riguarda il pacchetto venduto dall’organizzatore turistico e non si applica al biglietto aereo acquistato separatamente.
Secondo la bozza riportata da Reuters, le linee guida affrontano anche la questione degli slot aeroportuali: il caro carburante da solo non sospende la regola ordinaria sull’utilizzo degli slot assegnati, mentre eventuali flessibilità potrebbero essere valutate in presenza di carenze di approvvigionamento gravi e documentate negli scali.
La bozza richiama inoltre la possibilità di utilizzare jet fuel di tipo Jet A, standard prevalente negli Stati Uniti con un punto di congelamento meno rigido rispetto al Jet A-1 europeo, come strumento per ampliare le opzioni di approvvigionamento mantenendo inalterate le tutele economiche dei passeggeri sui voli già prenotati. Le linee guida restano in fase di definizione in attesa della pubblicazione ufficiale della Commissione.
Non c’è pace sui dazi USA UE. Donald Trump ha concesso all’Unione Europea fino al 4 luglio per attuare l’accordo di Turnberry, dopo la telefonata con Ursula von der Leyen e la minaccia di tariffe più alte sui beni europei, auto comprese. Il rinvio allontana l’aumento immediato dal 15% al 25% sulle vetture UE, mentre Bruxelles punta al nuovo round negoziale il 19 maggio per tenere in piedi il tetto tariffario concordato.
La scadenza del 4 luglio è la nuova data politica del confronto commerciale tra Washington e Bruxelles. Trump ha legato il rinvio alla promessa europea di attuare l’accordo raggiunto nel 2025 a Turnberry, che prevede concessioni tariffarie UE sui beni statunitensi e un tetto americano del 15% su gran parte delle merci europee.
Ursula von der Leyen ha confermato l’impegno comune sull’attuazione dell’intesa e ha indicato progressi verso la riduzione tariffaria entro inizio luglio. Il calendario resta stretto: il Parlamento europeo e gli Stati membri stanno ancora discutendo le clausole di salvaguardia da inserire nei testi legislativi, mentre i negoziatori UE e USA torneranno al tavolo il 19 maggio.
La minaccia più pesante riguarda le auto europee esportate negli Stati Uniti. Trump aveva già prospettato il ritorno al 25% su auto e camion UE, contestando a Bruxelles il ritardo nell’attuazione del patto. Il rinvio al 4 luglio sospende l’escalation immediata e mantiene il negoziato dentro la soglia fissata dall’accordo.
Per la filiera europea dell’auto, il passaggio dal 15% al 25% cambierebbe prezzi, margini e contratti di fornitura. La pressione riguarda i grandi costruttori e tutta la componentistica collegata: meccanica, elettronica, gomma-plastica, lavorazioni metalliche e subfornitura italiana integrata nelle catene europee dirette verso il mercato americano.
La base del negoziato resta la dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 21 agosto 2025 dopo l’intesa politica raggiunta a Turnberry. Il testo prevede che gli Stati Uniti applichino ai beni originari dell’Unione europea la maggiore tra la tariffa MFN e un’aliquota del 15%, composta da dazio ordinario e tariffa reciproca.
Per auto e parti di automobili, l’accordo stabilisce un meccanismo legato all’iniziativa legislativa europea. Quando l’UE introduce formalmente le proposte per ridurre le tariffe sui beni statunitensi, Washington si impegna a ricondurre i dazi Section 232 sulle auto UE dentro una tariffa complessiva del 15%, con effetto dal primo giorno dello stesso mese.
Il Parlamento europeo ha già adottato la propria posizione sui due testi che attuano la parte tariffaria dell’accordo, inserendo garanzie aggiuntive rispetto all’impianto iniziale. La clausola di sospensione consente alla Commissione di proporre lo stop totale o parziale alle preferenze tariffarie se gli Stati Uniti superano il tetto del 15% o introducono nuovi dazi sui beni UE.
Nel testo approvato dall’Eurocamera figurano anche una sunrise clause, che lega l’entrata in vigore delle preferenze al rispetto degli impegni americani, e una sunset clause, che fissa al 31 marzo 2028 la scadenza del regolamento principale salvo nuova proposta legislativa. Queste condizioni spiegano il ritmo più lento dell’iter europeo e la nuova pressione arrivata da Washington.
La dichiarazione congiunta prevede alcune esenzioni mirate. Dal 1° settembre 2025 gli Stati Uniti si sono impegnati ad applicare soltanto la tariffa MFN ad aeromobili e parti di aeromobili, farmaci generici, ingredienti farmaceutici, precursori chimici e risorse naturali non disponibili, compreso il sughero.
Per farmaceutici, semiconduttori e legname soggetti ad azioni Section 232, Washington si è impegnata a contenere il carico tariffario complessivo entro il 15%. Acciaio, alluminio e derivati restano invece in una trattativa dedicata, con ipotesi di quote tariffarie e strumenti comuni contro la sovraccapacità globale.
Il vino italiano resta tra i prodotti più esposti alla tariffa del 15%. Unione Italiana Vini ha stimato per le imprese del comparto un danno da 317 milioni di euro nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dei dazi, con una stima fino a 460 milioni in caso di dollaro debole. Tra le denominazioni più esposte figurano Moscato d’Asti, Pinot Grigio, Prosecco, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.
Il tema riguarda anche altri comparti del Made in Italy colpito dai dazi USA, dall’alimentare ai mobili, dalla meccanica ai prodotti in metallo. La tariffa al 15% consente alle imprese di costruire listini e contratti su un riferimento definito; la minaccia di tariffe più alte riapre invece la revisione dei margini lungo le catene di fornitura.
Il negoziato UE-USA corre accanto al contenzioso interno americano sui dazi Trump al 10% bocciati e rimborsi USA. La sentenza della Court of International Trade sulla Section 122 riguarda la base giuridica usata dalla Casa Bianca per imporre dazi globali temporanei, mentre l’accordo di Turnberry disciplina il rapporto tariffario tra Stati Uniti e Unione europea.
Per le imprese italiane, le due partite vanno lette separando accordo transatlantico, dazi settoriali, rimborsi IEEPA e contenzioso Section 122. Il soggetto che importa negli Stati Uniti deve ricondurre ogni pagamento alla norma che lo ha generato, alla data dell’operazione doganale e alla posizione dell’importer of record.
Il prossimo round tra i negoziatori UE e USA è fissato al 19 maggio. Bruxelles punta a chiudere l’attuazione dei testi tariffari entro l’inizio di luglio, lasciando però dentro il provvedimento le clausole richieste dal Parlamento europeo per reagire a nuovi dazi americani o a un superamento del tetto concordato.
La scadenza del 4 luglio diventa quindi il nuovo banco di prova dell’accordo di Turnberry. Se il tetto del 15% regge, il commercio transatlantico resta dentro una cornice costosa e leggibile per le imprese. Se le auto europee tornano verso il 25%, il patto commerciale riapre una frattura tariffaria proprio nel settore più sensibile della manifattura europea.
Il Piano Casa 2026 è in vigore dall’8 maggio. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale svela i dettagli del programma di Governo per rendere disponibili 100mila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni, inserendo tuttavia diverse modifiche rispetto a quello approvato in Consiglio, ad esempio in materia di soprintendenze. Accolto con scetticismo, il Piano Casa ha incassato anche numerose critiche sotto il profilo delle coperture finanziarie. Per eventuali correttivi i tempi sono però molto stretti: entro il 6 luglio 2026, il Parlamento deve convertire in legge il DL 66/2026, approvato in parallelo un ddl sugli sfratti veloci che interviene sul fronte complementare della liberazione di immobili occupati e morosità .
Il primo pilastro del decreto-legge concentra le risorse sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica già esistente. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibili circa 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili per gravi carenze manutentive. Il programma stanzia 1,7 miliardi di euro, ai quali si aggiungono fino a 4,8 miliardi dei programmi di rigenerazione urbana, distribuiti ai Comuni con un DPCM da adottare dopo l’intesa con l’ANCI.
La regia del piano di recupero è affidata a un Commissario straordinario, con l’obiettivo di completare gli interventi entro un anno dall’approvazione del decreto. Il provvedimento prevede inoltre un programma di riscatto degli immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari senza consumo di suolo, destinate alla locazione di lunga durata con la formula del rent to buy e una facoltà di riscatto predefinita.
I Ministero dell’Economia ha censito 53.241 unità inutilizzate. Di queste, circa 44mila potrebbero tornare sul mercato con interventi manutentivi leggeri mentre le restanti 9mila richiedono lavori più consistenti. Si tratta di immobili nelle disponibilità di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, ministeri ed enti pubblici.
La concentrazione è forte al Sud: in testa la Campania con oltre 12mila unità e quasi 1,7 milioni di mq, seguita da Lombardia (6.523), Sicilia (4.424), Piemonte (3.595), Lazio (3.261) ed Emilia-Romagna (3.236). Nelle 15 città metropolitane si contano circa 13mila unità : Napoli da sola ne concentra quasi 7mila, seguita da Roma (1.709), Palermo (1.197), Genova (748) e Milano (650).
Sui programmi PNRR già avviati proseguono interventi finanziati dalle precedenti manovre. Il PINQuA punta alla riqualificazione di 10mila alloggi pubblici, mentre il programma “Sicuro, verde e sociale” del Piano Nazionale Complementare prevede di intervenire complessivamente su 27.371 alloggi entro dicembre 2026.
Il secondo pilastro raccoglie e unifica tutte le risorse nazionali ed europee destinate all’emergenza abitativa in un unico strumento gestito da Invimit, la società pubblica del Ministero dell’Economia. La dotazione complessiva supera 3,6 miliardi di euro e finanzia interventi di housing sociale e alloggi a canone calmierato. La concentrazione delle risorse mira a superare la frammentazione che aveva rallentato gli interventi precedenti, allineando gli obiettivi di edilizia integrata sui medesimi parametri tecnici e finanziari.
Il decreto introduce anche la facoltà per l’INPS di destinare il proprio patrimonio non strumentale a nuove locazioni abitative, ampliando l’offerta senza consumo di suolo aggiuntivo.
Tra i destinatari finali, indicati dalla Legge di Bilancio 2026, figurano giovani e giovani coppie con formule di canone agevolato, persone anziane con alloggi dotati di servizi adeguati e progetti di coabitazione, genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare.
Il terzo pilastro punta a mobilitare il capitale privato attraverso un meccanismo di scambio. A fronte di un percorso autorizzativo accelerato, gli investitori si impegnano a destinare almeno 70 alloggi su 100 all’edilizia convenzionata, con prezzi di vendita o canoni di locazione scontati di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato.
Il vincolo è trentennale e viene trascritto nei registri immobiliari. Per accedere agli alloggi convenzionati sono richiesti requisiti ISEE che attestino la difficoltà di sostenere i prezzi del libero mercato; in assenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto, il contratto è colpito da nullità .
Le procedure semplificate si applicano esclusivamente alla quota di edilizia integrata, mentre sulla parte restante degli interventi resta in vigore la disciplina ordinaria. La leva del modello è la riduzione strutturale dei tempi di rilascio dei titoli edilizi, in genere indicata dagli operatori come uno dei principali ostacoli all’apertura di nuovi cantieri residenziali nelle aree metropolitane. Per gli investimenti superiori al miliardo di euro è prevista la nomina di un Commissario straordinario abilitato a rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione, con valenza sostitutiva degli atti ordinariamente richiesti.
A fare da attrattore per i capitali privati sarà un Fondo dei fondi affidato alla Cassa depositi e prestiti, pensato per mobilitare investitori istituzionali sul segmento dell’edilizia convenzionata.
Il Decreto Piano Casa introduce un pacchetto di misure di accompagnamento alle compravendite e ai mutui legati all’edilizia a prezzi calmierati. La principale è il dimezzamento degli oneri notarili sull’atto di compravendita, sul mutuo e sul contratto di locazione, frutto di un’intesa con il Consiglio nazionale del notariato. Sul fronte del credito immobiliare, il Fondo di garanzia per la prima casa viene riportato alle categorie destinatarie originarie, con una garanzia statale fino al 90% per le famiglie numerose.
Il decreto istituisce anche un fondo rotativo per la morosità incolpevole con una dotazione di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027 — cifra tagliata di 18 milioni rispetto ai 20 previsti nel testo del Consiglio dei ministri. Il fondo è destinato a chi non riesce a pagare l’affitto per cause indipendenti dalla propria volontà — perdita del lavoro, malattia — e copre anche il deposito cauzionale.
Resta in essere il Fondo per i genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare, con dotazione di 20 milioni di euro l’anno a partire dal 2026, al quale il ministro Salvini ha annunciato di voler affiancare un nuovo sostegno all’affitto per genitori separati con figli a carico, da 400-500 euro mensili per dodici mesi, con dotazione triennale di 60 milioni di euro.
Il quadro finanziario complessivo dichiarato dal Governo arriva fino a 10 miliardi di euro in 10 anni, ossia l’arco temporale del Piano. La parte più consistente proviene dai due pilastri principali, con 1,7 miliardi più fino a 4,8 miliardi di rigenerazione urbana destinati al recupero ERP e oltre 3,6 miliardi concentrati nel veicolo Invimit.
A queste risorse si sommano i 100 milioni stanziati dalla Manovra 2024 e i 50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028 previsti dalla Legge di Bilancio 2026, ora ricompresi nel quadro unitario del decreto-legge. Al computo si aggiungono i 22 milioni per il fondo rotativo sulla morosità incolpevole nel 2026.
Una quota delle risorse arriverà inoltre dal Piano Sociale per il Clima, attivo dal 2027 al 2032, e dalla revisione di medio termine dei fondi strutturali europei 2021-2027, che ha già incluso oltre 1,1 miliardi destinati alle politiche abitative grazie all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
| Pilastro | Risorse stanziate |
|---|---|
| Recupero ERP per 60mila alloggi popolari | 1,7 miliardi più fino a 4,8 miliardi di rigenerazione urbana |
| Housing sociale gestito da Invimit | oltre 3,6 miliardi tra fondi nazionali ed europei |
| Investimenti privati in edilizia convenzionata | capitale privato con sconto del 33% su almeno 70 alloggi su 100 |
Il giudizio del Sunia — il sindacato degli inquilini aderente alla CGIL — è nettamente critico. Stefano Chiappelli, segretario generale, ha definito il decreto un piano di dismissione del patrimonio pubblico orientato a sostenere il mercato immobiliare più che a rispondere al disagio abitativo. Il Sunia contesta anche la credibilità delle coperture finanziarie: i 970 milioni inseriti in Legge di Bilancio si confrontano con un quadro macroeconomico deteriorato, con le previsioni di crescita riviste dall’1,1% allo 0,4%. L’organizzazione ha annunciato una mobilitazione nazionale per modificare il decreto in sede di conversione parlamentare, con richiesta formale di incontri alle Commissioni e alla Conferenza Stato-Regioni.
Riserve analoghe arrivano dai sindaci delle principali città metropolitane: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato di risorse limitate e in larga parte provenienti da fondi già esistenti; la sindaca di Firenze Sara Funaro, delegata ANCI alle politiche abitative, ha espresso dubbi analoghi sulla concretezza degli obiettivi. Di segno opposto la posizione del settore produttivo: Federica Brancaccio, presidente dell’ANCE, ha accolto con favore il provvedimento come primo approccio complessivo al tema casa dopo anni di interventi frammentati.
Il testo entrato in Consiglio dei ministri il 30 aprile conteneva una norma che avrebbe consentito di bypassare i controlli delle soprintendenze per accelerare le ristrutturazioni negli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nel testo definitivo il ruolo delle soprintendenze è stato in parte ripristinato: la velocizzazione delle autorizzazioni per l’ERP resta ma con vincoli più stringenti rispetto alla versione originaria.
La crisi abitativa italiana si inserisce in un contesto europeo segnato da una tensione strutturale. I prezzi delle case sono cresciuti in media del 48% tra il 2010 e il 2023 nei Paesi UE, gli affitti del 22%. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 il primo Piano UE per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi sostenibili. Il Piano Casa Italia attinge a questo quadro grazie alla riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, che ha già incluso il tema della casa accessibile tra le priorità di medio termine.
L’iter parlamentare del decreto-legge ha 60 giorni di tempo per la conversione in legge, con scadenza al 6 luglio 2026. Nel corso dell’esame parlamentare si lavorerà anche sui decreti attuativi che dovranno definire la ripartizione delle risorse tra Comuni, Regioni e altri soggetti.
Un nuovo sgravio INPS per le aziende che investono su genitorialità , bisogni dei dipendenti caregiver familiari e welfare aziendale è entrato nel Decreto Lavoro del Primo Maggio 2026: il beneficio contributivo è riservato alle imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026, lo standard appena entrato nel catalogo UNI per misurare le politiche interne di conciliazione tra vita familiare e lavoro. Prevede un esonero fino all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto di 50mila euro annui per azienda. La fruizione, però, necessita prima di un doppio passaggio normativo:la conversione in legge del DL 62/2026 ed un successivo provvedimento attuativo della misura.
Il beneficio introdotto dall’articolo 6 del DL 62/2026 consiste in un esonero dai contributi datoriali, riconosciuto entro l’1% e comunque entro il limite di 50mila euro annui per ciascuna azienda. La misura riguarda i contributi a carico del datore di lavoro e lascia invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi non riduce la posizione previdenziale dei lavoratori.
Lo sgravio sarà applicato su base mensile, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con l’Autorità politica delegata alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità e con il Ministero dell’Economia. Il testo rinvia a quel provvedimento anche le procedure di acquisizione delle certificazioni e il relativo periodo di validità ai fini dell’agevolazione.
La decorrenza del bonus è tuttavia connessa alla data di entrata in vigore della legge di conversione e assegna poi trenta giorni per l’adozione del decreto attuativo. Solo dopo questo passaggio potranno essere definite le istruzioni per l’effettiva applicazione in denuncia contributiva.
Il beneficio non viene riconosciuto all’azienda che dimostra di avere un sistema misurabile e verificabile di sostegno alla genitorialità e ai carichi di cura. La UNI/PdR 192:2026 riguarda le organizzazioni che adottano misure strutturate per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Il sistema considera maternità , paternità , carichi di cura, flessibilità organizzativa, pari opportunità , benessere, sostegno economico alle famiglie e continuità di carriera. Si tratta di una certificazione distinta dalla certificazione della parità di genere, alla quale si affianca con un focus più specifico sulle esigenze familiari dei lavoratori.
La certificazione richiede una politica interna riconoscibile e controllabile. L’impresa deve mostrare un sistema organizzato di welfare familiare, con responsabilità definite, obiettivi, monitoraggio e indicatori. Gli ambiti principali riguardano:
Il DL 62/2026 finanzia l’esonero con 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il limite di spesa rende centrale il monitoraggio INPS: l’Istituto dovrà seguire gli effetti finanziari dell’agevolazione e comunicare le risultanze alle amministrazioni competenti.
La dotazione ridotta per il primo anno riflette la partenza differita della misura, legata alla conversione del decreto e al successivo atto attuativo. Per questo, le imprese già certificate o in fase di certificazione dovranno prestare attenzione alla finestra effettiva di accesso e alle eventuali modalità di riparto delle risorse.
Il decreto aggiunge un ulteriore canale di vantaggio per le aziende certificate: oltre allo sgravio contributivo, è previsto l’accesso ad attività di promozione di competenza ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. I dettagli saranno individuati con provvedimenti adottati secondo l’ordinamento dell’Agenzia.
La certificazione UNI/PdR 192 diventa così un requisito spendibile su due fronti: riduzione del costo contributivo e riconoscibilità dell’impresa nei percorsi di crescita internazionale. Per le aziende che già lavorano su welfare, flessibilità , genitorialità e attrazione dei talenti, il nuovo incentivo trasforma una scelta organizzativa in un elemento di accesso a benefici pubblici.
Invitalia ha aperto le domande per gestori idrici ed enti del settore: un miliardo di euro dal PNRR, erogato interamente sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili. Le domande si presentano online entro il 28 maggio 2026. Al pari delle altre agevolazioni pubbliche disciplinate dal Codice degli incentivi alle imprese, la procedura di accesso segue una graduatoria di merito, senza un ordine di arrivo delle domande.
Il SFNIISSI — Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico — è stato istituito per colmare il deficit di sostenibilità economico-finanziaria che storicamente rallenta gli investimenti nel settore idrico. L’obiettivo è migliorare la bancabilità dei progetti infrastrutturali, rendendoli attrattivi anche per il sistema creditizio privato e compatibili con le scadenze del PNRR.
La misura, istituita dall’articolo 24 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, attua l’Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Invitalia svolge il ruolo di implementing partner e segue tutte le fasi, dalla raccolta delle domande all’erogazione delle risorse, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La dotazione complessiva — 1 miliardo di euro a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia — comprende anche le spese di gestione dello strumento: la quota effettivamente destinata alle sovvenzioni è calcolata al netto di queste voci.
Possono presentare domanda le imprese e i soggetti pubblici operanti nella gestione delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Tra i requisiti specifici di settore figura la disponibilità di una concessione di derivazione idrica o del riconoscimento formale dell’utenza di prelievo, oppure l’accreditamento come gestori del servizio idrico integrato presso ARERA.
Per gli interventi classificati nell’Allegato IV del D.L. 77/2021 — la cosiddetta Linea 2, con dotazione massima di 300 milioni — possono partecipare anche enti pubblici non economici, a condizione che garantiscano il rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione. Le Province autonome di Trento e Bolzano accedono con un affidamento conforme alla normativa vigente.
È ammessa la partecipazione in forma aggregata, attraverso reti o partenariati tra gestori, con l’obiettivo di favorire processi di razionalizzazione del servizio idrico. I requisiti standard comprendono l’iscrizione al Registro delle imprese, la regolarità contributiva e l’assenza di procedure concorsuali liquidatorie.
Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto, senza componente di finanziamento agevolato. Le tipologie di intervento ammissibili e le relative percentuali di copertura sono:
In entrambi i casi è richiesta una quota minima di cofinanziamento con risorse proprie: il 10% per gli interventi al 90%, il 15% per quelli all’85%. Tra le spese ammissibili rientrano, oltre a lavori e forniture, le spese tecniche direttamente connesse all’intervento: progettazione, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo. Tutte le spese devono essere tracciabili, documentate e conformi al Codice dei contratti pubblici e alla normativa PNRR. Per accedere al finanziamento gli interventi devono disporre del CUP e del DOCFAP, il documento di fattibilità economico-finanziaria che attesta la sostenibilità del progetto.
Le domande non vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo: si segue una procedura valutativa comparativa con formazione di graduatoria di merito. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. La Commissione di valutazione considera quattro macro-criteri: il livello di priorità e strategicità dell’intervento, la maturità progettuale, la sostenibilità economico-finanziaria e ulteriori elementi definiti nell’Avviso pubblico.
In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali, il proponente ha cinque giorni lavorativi per rispondere: il mancato riscontro comporta l’inammissibilità della domanda. Al termine della procedura, la graduatoria delle domande ammissibili viene pubblicata e le sovvenzioni assegnate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna linea.
Le domande si presentano esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma SFNIISSI, disponibile sul sito di Invitalia. La fase di accreditamento è attiva dal 29 aprile 2026 e consente di registrare il proponente e indicare un eventuale delegato. Per accedere alla piattaforma sono richiesti SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica, oltre a una PEC attiva.
Le domande si trasmettono dalle ore 12:00 del 6 maggio 2026 alle ore 12:00 del 28 maggio 2026.
Le richieste di chiarimento devono essere inviate entro il 19 maggio 2026 tramite i servizi CRM della piattaforma: le risposte saranno pubblicate entro il 22 maggio 2026 sul sito dedicato. Sul portale Invitalia è disponibile un tutorial informativo sulle modalità di compilazione della domanda.
I dazi Trump al 10% sono stati bocciati dalla Court of International Trade, con una decisione che colpisce la nuova base giuridica scelta dalla Casa Bianca dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi IEEPA. I rimborsi USA collegati alla Section 122 restano però limitati agli importatori che vincono il ricorso. Per i rimborsi dei dazi illegittimi sotto IEEPA, invece, le imprese che vendono negli Stati Uniti devono sottoporre la richiesta tramite il portale CAPE.
La sentenza del 7 maggio della United States Court of International Trade invalida la Proclamation 11012, con cui l’amministrazione Trump aveva introdotto un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. La misura era stata costruita sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente dazi temporanei fino al 15% e per un massimo di 150 giorni davanti a problemi gravi della bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 applicava il dazio del 10% dal 24 febbraio fino al 24 luglio 2026, salvo sospensione, modifica, cessazione anticipata o proroga del Congresso. Per la maggioranza del collegio, il richiamo a deficit commerciale, conto corrente e posizione finanziaria internazionale degli Stati Uniti non basta a sostenere una tariffa generale su tutte le importazioni.
La tutela immediata riguarda una platea ristretta. La Corte ha disposto l’ingiunzione permanente per lo Stato di Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun, riconoscendo a questi soggetti la posizione di importatori esposti al pagamento dei dazi Section 122. Gli altri Stati ricorrenti sono stati esclusi per difetto di legittimazione.
La Corte ha respinto l’ingiunzione universale. La sentenza quindi consente ai ricorrenti vittoriosi di ottenere lo stop alla riscossione e il rimborso con interessi dei dazi Section 122 pagati prima dell’efficacia dell’ingiunzione. Per tutti gli altri importatori, la partita resta legata agli sviluppi processuali e all’eventuale appello dell’amministrazione.
Il portale CAPE riguarda una procedura distinta, ossia i rimborsi dei dazi IEEPA già dichiarati illegittimi. La CBP ha attivato la prima fase del sistema il 20 aprile 2026 dentro l’ACE Portal, consentendo a importatori e broker doganali autorizzati di presentare dichiarazioni CAPE per consolidare le richieste di rimborso, interessi compresi.
La richiesta può essere presentata da importer of record e broker doganali autorizzati. Per un’impresa italiana che esporta negli Stati Uniti, il beneficiario del rimborso può quindi essere la controllata americana, il distributore che ha curato lo sdoganamento oppure il soggetto indicato nelle entry depositate presso la dogana statunitense.
La prima fase di CAPE riguarda pratiche non ancora liquidate o entro gli 80 giorni dalla liquidazione. Quelle più complesse, compresi protesti, drawback o ulteriori profili doganali, potranno seguire canali successivi.
Per le imprese italiane esportatrici, la sentenza del 7 maggio non si traduce pertanto in un rimborso automatico dei dazi Section 122. Il rimborso riguarda solo gli importatori che hanno vinto il giudizio. Gli altri possono avere interesse a ricostruire le entry colpite dal dazio del 10%, verificare il soggetto che ha pagato la dogana e seguire gli sviluppi dell’appello.
La situazione cambia per le somme versate sotto IEEPA. In quel caso, la procedura CAPE già attiva consente di concentrare le richieste di rimborso dei dazi illegittimi attraverso il canale CBP, con dichiarazioni presentate dall’importer of record o dal broker autorizzato.
La Proclamation 11012 era stata costruita come misura temporanea fino al 24 luglio 2026. Entro quella data la tariffa del 10% può uscire di scena per scadenza naturale, per effetto dei giudizi oppure attraverso una nuova scelta della Casa Bianca su un diverso strumento commerciale. L’amministrazione può impugnare la decisione davanti alla Corte d’appello federale e poi alla Corte Suprema. Il dissenso interno al collegio mostra già una possibile linea difensiva, fondata su una lettura più ampia della discrezionalità presidenziale in materia di bilancia dei pagamenti.
Per gli importatori resta quindi aperta una fase giudiziaria che distingue con nettezza i rimborsi IEEPA già canalizzati su CAPE dai rimborsi Section 122 oggi limitati ai ricorrenti vittoriosi.
Il contenzioso sulla Section 122 corre in parallelo alla trattativa commerciale tra Washington e Bruxelles, il cui dossier riguarda l’accordo transatlantico, le tariffe settoriali e il confronto politico tra Stati Uniti e Unione europea. Qui il tema è la base giuridica interna usata dalla Casa Bianca per imporre un dazio globale temporaneo. La sentenza del 7 maggio indebolisce la strategia tariffaria americana ma lascia comunque aperti altri strumenti commerciali, compresi eventuali interventi sotto Section 301 e le misure settoriali già presenti nel confronto USA-UE.
Eni ha pubblicato Eni for 2025 – A Just Transition, il report volontario di sostenibilità giunto alla sua ventesima edizione. Il documento illustra i risultati raggiunti nel corso dell’anno e le azioni intraprese verso una transizione energetica che sia concretamente vantaggiosa per persone e territori. Per le imprese che operano nella filiera energetica o che guardano alla sostenibilità come leva strategica, il report offre un quadro dettagliato di come un grande gruppo industriale stia ridisegnando il proprio modello di business.
Il dato più rilevante dal punto di vista industriale è la conferma dei risultati del modello satellitare, che Eni utilizza per valorizzare i propri business in transizione creando società dedicate con governance e capitali propri. Il principio è semplice ma potente: scorporare le attività ad alto potenziale di crescita in entità autonome permette di attrarre capitali specializzati, aumentare la focalizzazione operativa e accelerare il raggiungimento degli obiettivi senza diluire le risorse del gruppo madre.
L’esempio più recente è la costituzione nel 2025, in joint venture con il fondo di private equity GIP, della società satellite dedicata alla Carbon Capture & Storage (CCS), che valorizzerà i progetti di cattura e stoccaggio del COâ‚‚ dell’intero portafoglio Eni. Un modello già applicato con successo a Plenitude (rinnovabili e retail energetico) ed Enilive (biocarburanti), e che il report 2025 certifica come fattore strategico per attrarre capitali dedicati, valorizzare i singoli business e accelerarne la crescita.
I numeri del report confermano la solidità dell’approccio. Plenitude ha raggiunto 5,8 GW di capacità rinnovabile installata, con una crescita del +41% rispetto al 2024, proseguendo verso il target di 15 GW al 2030. Ha inoltre avviato in Texas il suo più grande impianto di stoccaggio a batterie, con una capacità di 200 MW. Enilive ha invece espanso la capacità di bioraffinazione con tre nuove bioraffinerie e due ulteriori progetti in Italia e all’estero, puntando a raggiungere entro il 2030 i 5 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione (dagli attuali 1,65 milioni) per la produzione di biocarburanti HVO e SAF.
Sul fronte emissioni, le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Upstream sono diminuite del 31% rispetto al 2024 e del 68% rispetto alla baseline 2018, in linea con l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette Scope 1+2 dell’Upstream entro il 2030.
Nel 2025 Eni ha investito oltre 460 milioni di euro in ricerca e sviluppo, open innovation e tecnologie di frontiera, con focus su fusione a confinamento magnetico, supercalcolo, bioraffinazione, riciclo chimico delle plastiche e CCS. Sul fronte sociale, 81 milioni di euro sono stati destinati a progetti di sviluppo locale in accesso all’energia, all’acqua e ai servizi sanitari, raggiungendo circa 3 milioni di persone nei Paesi di operatività . L’azienda si è classificata al primo posto nel Corporate Human Rights Benchmark e ha ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI PdR 125:2022.
Il report completo è disponibile per il download sul sito Eni: scarica Eni for 2025 – A Just Transition. È possibile inoltre navigare lo speciale online.
La Cassazione, con sentenza n. 11269/2026, chiarisce che il lavoro stagionale non è soggetto al tetto massimo di proroghe laddove l’attività sia realmente tale e già esclusa dal limite generale di durata. Per legge, infatti, su queste assunzioni il limite numerico alle proroghe non opera come nei normali rapporti a termine. Per imprese del turismo, agricoltura, commercio e servizi legati ai picchi periodici, la pronuncia comporta che la reiterazione dei rapporti a termine con carattere di comprovata stagionalità non configura il rischio di conversione in contratto stabile.
Il principio fissato dalla Cassazione riguarda i rapporti a tempo determinato per attività stagionali. Secondo i giudici, se il contratto stagionale è escluso dal limite massimo di durata previsto per i contratti a termine ordinari, resta fuori anche dalla regola che collega quel limite al numero massimo di proroghe. Nel caso trattato, la Corte fa riferimento alla disciplina del DLgs. 81/2015 nel testo anteriore al Decreto Dignità (che prevedeva il tetto di cinque proroghe in 36 mesi); il principio vale però anche con la disciplina attuale, che mantiene lo stesso schema: durata massima del rapporto a termine, numero massimo di proroghe e conversione se il limite viene superato.
Per il contratto a tempo determinato ordinario, la disciplina attuale consente la proroga, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi. Se il numero delle proroghe supera il tetto previsto, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Nel lavoro stagionale, invece, la ripetizione dell’attività dipende dal ciclo produttivo o commerciale ed il bisogno aziendale può tornare ogni anno o più volte nell’anno senza perdere la propria natura stagionale.
Il nodo giuridico della sentenza è l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015. Questa norma esclude i contratti stagionali a norma dal limite massimo di durata applicabile alla generalità dei contratti a termine. Da qui nasce il ragionamento della Cassazione: la disciplina sulle proroghe è costruita sul presupposto che esista un tetto massimo di durata. Se quel tetto manca per espressa previsione di legge, la regola sul numero massimo delle proroghe perde il proprio aggancio sistematico.
La Corte non concede però una libertà indistinta a qualsiasi rapporto formalmente definito stagionale. Il datore di lavoro deve poter dimostrare che l’attività rientra nelle ipotesi stagionali riconosciute dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Per usare correttamente il contratto stagionale serve una base giuridica riconoscibile. Le attività possono essere quelle individuate dal DPR 1525/1963 oppure quelle previste dai contratti collettivi applicabili, secondo la disciplina richiamata dal DLgs. 81/2015.
La stagionalità deve riguardare anche l’attività svolta e le mansioni affidate al lavoratore. Una semplice scelta organizzativa dell’impresa, o una maggiore convenienza nella gestione del personale, non basta a rendere stagionale un rapporto a termine.
Il contratto può dunque reggere solo se la stagione ha una base oggettiva, documentabile e coerente con l’attività produttiva o commerciale dell’azienda.
I contratti stagionali godono di un trattamento specifico anche sui rinnovi. Per questi rapporti non opera la regola dello stop and go, cioè l’intervallo obbligatorio tra un contratto a termine e il successivo.
La Cassazione valorizza proprio questa coerenza interna. Sarebbe irragionevole ammettere rinnovi liberi anche senza soluzione di continuità e, nello stesso tempo, bloccare il rapporto per il solo superamento del numero di proroghe previsto per i contratti a termine ordinari. Il chiarimento aiuta a distinguere i due diversi istituti contrattuali:
Nei rapporti stagionali entrambi gli strumenti vanno letti alla luce della natura dell’attività .
La sentenza riguarda il testo precedente al Decreto Dignità , però richiama anche la modifica introdotta nel 2018, che ha reso più esplicita la disciplina dei contratti stagionali, che oggi possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni richieste per i contratti a termine ordinari oltre i primi dodici mesi. Nei rapporti stagionali, la causale è la stessa stagionalità dell’attività , che giustifica il ricorso al termine.
Se però il datore di lavoro utilizza il contratto stagionale per esigenze continuative, deve dimostrare la qualificazione reale del rapporto.

Il datore di lavoro deve quindi poter ricostruire la ragione stagionale del rapporto, la base collettiva o normativa utilizzata e la coerenza tra mansioni, periodo di assunzione e ciclo produttivo. Prima di prorogare un contratto stagionale deve verificare:
La sentenza rafforza la flessibilità dello strumento, ma rende ancora più decisiva la prova della stagionalità effettiva. In caso di contenzioso, non basta il nome del contratto: contano attività svolta, periodo, mansioni e fonti collettive o normative richiamate.
La pronuncia interessa soprattutto i settori in cui il lavoro stagionale è parte stabile dell’organizzazione produttiva. Turismo, stabilimenti balneari, agricoltura, commercio nei periodi di punta e servizi legati a eventi o cicli ricorrenti sono i contesti in cui la necessità di proroghe emerge con maggior frequenza. Per questi comparti, la sentenza offre una sponda interpretativa favorevole alla continuità dei rapporti stagionali. La libertà sulle proroghe, tuttavia, resta agganciata alla natura dell’attività e alla corretta classificazione del rapporto.
Il principio è chiaro: il contratto stagionale è più flessibile del contratto a termine ordinario, ma richiede una stagionalità vera, documentata e difendibile davanti al giudice.
Il principio della Cassazione riguarda solo i contratti a termine stagionali e non l’intera area dei rapporti flessibili. La somministrazione di lavoro a termine segue regole proprie, anche quando viene utilizzata per far fronte a picchi produttivi o esigenze temporanee. Per le aziende che alternano le assunzioni stagionali dirette, la somministrazione e i contratti a termine ordinari, la distinzione è rilevante. Ogni strumento ha limiti, causali, obblighi e rischi diversi, che vanno valutati prima di scegliere la forma contrattuale.
La norma UNI 11621-8:2026 mette ordine nel mercato delle professioni legate all’intelligenza artificiale e introduce una mappa nazionale dei ruoli che partecipano alla progettazione, allo sviluppo, all’integrazione e alla supervisione dei sistemi AI. Il nuovo standard, pubblicato il 30 aprile 2026, individua dodici profili e li collega a responsabilità , competenze e indicatori di risultato. Per imprese, pubbliche amministrazioni, enti di formazione e organismi di certificazione diventa un riferimento tecnico in un momento in cui l’AI Act impone conoscenze riconoscibili lungo tutta la catena del valore.
La UNI 11621-8:2026 fa parte della serie dedicata alle attività professionali non regolamentate in ambito ICT. La nuova sezione è centrata sui profili di ruolo relativi all’intelligenza artificiale e utilizza la metodologia già prevista dalla UNI 11621-1, in coerenza con l’e-Competence Framework europeo.
La norma riguarda le figure che partecipano alla progettazione, allo sviluppo, all’integrazione e alla gestione dei sistemi di intelligenza artificiale. Per ciascun profilo definisce missione, compiti principali, risultati attesi, competenze, conoscenze, abilità e indicatori di prestazione, rendendo più chiare le responsabilità in un settore dove le job description aziendali sono spesso poco omogenee.
La norma si colloca nello scenario definito dal Regolamento europeo in materia: l’AI Act richiede infatti che i sistemi siano sviluppati, gestiti e utilizzati da soggetti dotati di competenze adeguate al ruolo svolto e al contesto di applicazione. In questo quadro, lo standard UNI offre una base tecnica per costruire team, percorsi di formazione, valutazioni interne e certificazioni. La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale si pone su un piano parallelo, disciplinando alfabetizzazione, formazione e certificazione delle competenze.
Non a caso, nel mercato del lavoro, le richieste di competenze AI negli annunci di lavoro sono cresciute rapidamente e non riguardano soltanto sviluppatori o data scientist ma anche funzioni manageriali, HR, marketing, prodotto e compliance.
La UNI 11621-8:2026 individua dodici profili professionali AI, coprendo governo strategico, consulenza, prodotto, prompt, algoritmi, dati, sicurezza, machine learning, linguaggio naturale e ricerca scientifica. I ruoli previsti dallo standard sono:
La struttura dei profili mostra che l’intelligenza artificiale non viene trattata solo come materia tecnica. La parte alta della filiera comprende le competenze decisionali tra governance, responsabilità e adozione con ruoli come Chief AI Officer, AI Consultant e AI Product Manager.
Il secondo livello riguarda la progettazione delle soluzioni. Qui rientrano prompt, algoritmi, machine learning, deep learning e linguaggio naturale, cioè le competenze che trasformano un’esigenza aziendale in un sistema AI utilizzabile, valutabile e migliorabile.
Il terzo livello presidia dati, sicurezza e ricerca. AI Data Engineer, AI Data Scientist, AI Security Specialist e AI Research Scientist coprono qualità informativa, protezione, analisi e innovazione, quattro aree decisive per evitare che l’adozione dell’AI resti un esperimento isolato.
Il profilo del Chief AI Officer è quello più vicino alla governance dell’organizzazione. Non coincide con il tecnico che sviluppa modelli né con il manager che compra strumenti software. È piuttosto la figura chiamata a presidiare strategia, responsabilità , coerenza dei sistemi AI e rapporto tra innovazione, rischio e regole.
Per le imprese, il profilo è utile quando l’intelligenza artificiale entra in più funzioni aziendali. In quel caso serve una regia capace di coordinare prodotto, dati, sicurezza, compliance, formazione interna e misurazione dei risultati. Anche molte PMI usano strumenti AI ma l’integrazione nei processi resta spesso fragile senza figure specializzate. La norma UNI può aiutare a distinguere tra uso occasionale di strumenti generativi e adozione sistemica, con la costruzione di competenze aziendali riconoscibili.
L’AI Product Manager presidia il prodotto o servizio basato su intelligenza artificiale, traducendo necessità del mercato, bisogni degli utenti e requisiti tecnici in scelte di sviluppo. È un ruolo ponte tra direzione, team tecnici, legali, sicurezza e clienti interni o esterni.
L’AI Prompt Engineer lavora invece sul rapporto tra persone e modelli generativi. La sua attività non consiste nel formulare richieste estemporanee, ma nel costruire istruzioni, verifiche, catene di prompt e controlli di qualità capaci di rendere più affidabile l’uso dei sistemi.
L’AI Consultant affianca organizzazioni che devono scegliere dove applicare l’intelligenza artificiale, quali rischi valutare, quali processi rivedere e quali competenze sviluppare. Per imprese senza team interni maturi, questa figura può diventare il primo filtro tra tecnologia disponibile e investimenti sostenibili.
La norma distingue le professionalità che lavorano sui dati da quelle che progettano e addestrano modelli. L’AI Data Engineer prepara infrastrutture, basi dati e flussi informativi; l’AI Data Scientist analizza i dati, costruisce modelli e interpreta i risultati.
Gli ingegneri di algoritmo, machine learning e deep learning coprono invece la parte più tecnica della costruzione dei sistemi. L’AI Machine Learning Engineer sviluppa modelli di apprendimento automatico, mentre l’AI Deep Learning Engineer lavora su reti neurali e architetture più complesse.
L’AI Natural Language Processing Engineer ha un ruolo centrale nelle applicazioni che trattano testi, documenti, assistenti virtuali, motori semantici, customer care automatizzato e sistemi di generazione o classificazione dei contenuti.
Lo standard dedica un profilo specifico alla sicurezza. L’AI Security Specialist presidia rischi legati a modelli, dati, input, output, accessi, manipolazioni e vulnerabilità . La crescita dell’AI generativa rende questa figura sempre più vicina a cybersecurity, privacy, risk management e continuità aziendale. Nel caso dei sistemi AI, entrano in gioco anche affidabilità delle risposte, esposizione a manipolazioni, uso improprio dei modelli e protezione delle informazioni trattate.
Per le imprese soggette all’AI Act o impegnate in processi di adeguamento, la presenza di competenze di sicurezza AI può aiutare a documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita dei sistemi.
L’AI Research Scientist rappresenta il profilo più vicino alla ricerca avanzata. Lavora su nuovi modelli, metodi, architetture e sperimentazioni scientifiche, alimentando la parte più innovativa dell’ecosistema AI. La norma si rivolge anche a università , ITS Academy, enti formativi e organismi di certificazione. L’obiettivo è costruire percorsi più allineati alle figure richieste dal mercato e rendere più chiara la valutazione delle competenze.
L’adozione dell’AI sta già entrando nel confronto tra Governo, imprese e parti sociali, anche attraverso l’Osservatorio italiano sull’intelligenza artificiale. Ecco perchè, per imprese e PA, la UNI 11621-8:2026 può essere usata per costruire organigrammi, piani di assunzione, gare, percorsi formativi, incarichi consulenziali e criteri di valutazione.
Il vantaggio è avere una terminologia professionale condivisa, meno dipendente da etichette commerciali o titoli aziendali improvvisati. Nel pubblico, la norma può aiutare anche a scrivere fabbisogni professionali più chiari per progetti AI, appalti digitali e percorsi di trasformazione. Nel privato, può orientare selezione del personale, piani di reskilling e valutazione dei fornitori.
La norma UNI non suggerisce ad ogni impresa di assumere dodici figure diverse ma offre una griglia per capire quali competenze servono quando un sistema AI entra nei processi aziendali. Prima di avviare o riorganizzare progetti AI, l’impresa dovrebbe verificare:
Il valore dello standard sta nella possibilità di individuare le competenze reali in un mercato dove molti ruoli sono ancora descritti in modo fluido; la UNI 11621-8:2026 offre una base tecnica per capire chi fa che cosa e con quale responsabilità .