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Per i siti di e-commerce è entrato in vigore l’obbligo di un pulsante di recesso online. Lo prevede il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), introdotto dal d.lgs. 209/2025 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673. La funzione deve essere visibile, indicata con formula inequivocabile e disponibile per tutto il periodo utile, di norma almeno 14 giorni. Le novità riguardano i contratti di acquisto B2C conclusi tramite interfaccia online.
I punti chiave della nuova disciplina:
L’obbligo riguarda tutti i professionisti che vendono beni o servizi a consumatori finali tramite un’interfaccia online: marketplace, siti di commercio elettronico monomarca, applicazioni, social commerce, servizi di prenotazione e abbonamenti digitali. Per le piattaforme attive sia in ambito B2B sia B2C l’obbligo vale solo nei rapporti con i consumatori.
Sono esclusi i contratti conclusi offline, come le vendite telefoniche o porta a porta, e i rapporti esclusivamente tra imprese (B2B).
La funzione di recesso deve essere visibile, facilmente accessibile e indicata con una dicitura chiara, ad esempio “recedere dal contratto qui” o una formula equivalente. Va resa disponibile in modo continuativo per tutta la finestra utile al recesso. Vale inoltre il principio del once only: se il cliente è già autenticato, il sito non può chiedere dati già forniti in precedenza.
La procedura si articola in passaggi precisi. Il consumatore compila prima un form che contiene:
Dopo la compilazione interviene una funzione di conferma, indicata con parole inequivocabili come “conferma recesso”. Solo allora la dichiarazione è trasmessa al venditore, che invia senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto della richiesta, la data e l’ora di trasmissione. Il recesso si considera tempestivo se la dichiarazione è inviata entro la scadenza, anche quando il professionista la riceve dopo.
Il consumatore dispone di almeno 14 giorni per recedere senza motivazione e senza spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del consumo. Il termine decorre dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio; per le consegne in più lotti o componenti parte dal completamento dell’ultima.
Alcune categorie di prodotti sono però escluse dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, come i beni sigillati non restituibili per motivi igienici una volta aperti: per questi la funzione può non comparire.
Per adeguarsi, gli operatori devono:
L’omessa predisposizione della funzione può essere qualificata come pratica commerciale scorretta e sanzionata dall’AGCM, ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro e fino al 4% del fatturato per le violazioni transfrontaliere.
Il rischio più rilevante per chi vende online riguarda però un altro aspetto: se l’informativa precontrattuale è incompleta — e dal 19 giugno deve indicare anche collocazione e funzionamento della funzione di recesso, ai sensi dell’articolo 49 — il termine si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni, ai sensi dell’articolo 53, senza bisogno di un intervento del giudice.
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il 17 giugno 2026 il regolamento sulle nuove tecniche genomiche (NGT), note in Italia come TEA. La norma divide le piante geneticamente modificate in due categorie, equipara le più semplici alle varietà convenzionali e lascia le altre sotto le regole sugli OGM. Il via libera arriva dopo l’ok del Consiglio UE del 21 aprile 2026 e chiude un percorso aperto dal 2018. La novità del Regolamento UE è il cambio di criterio, perché la valutazione non guarda più al metodo usato ma alle caratteristiche genetiche finali della pianta.
I punti principali del regolamento UE sulle nuove tecniche genomiche:
Le TEA comprendono soprattutto il genome editing, con strumenti come CRISPR-Cas9, e la cisgenesi: intervengono in modo mirato sul DNA della pianta senza introdurre necessariamente geni di specie estranee, a differenza degli OGM transgenici disciplinati dalla direttiva del 2001. Le nuove tecniche genomiche modificano quindi il DNA delle piante in modo mirato, spesso senza inserire materiale genetico di altre specie. È la differenza principale rispetto agli OGM transgenici di vecchia generazione, nati dall’inserimento di geni estranei.
Le piante ottenute con le TEA possono risultare indistinguibili da quelle prodotte con la selezione convenzionale, ed è su questo che si fonda il nuovo approccio europeo.
Il regolamento divide le piante in due categorie con obblighi diversi. Le NGT-1, con un numero limitato di modifiche, non più di 20, ottenibili anche in natura o con la selezione tradizionale, una volta riconosciute sono equiparate alle varietà convenzionali: niente valutazione del rischio caso per caso e niente etichetta sul prodotto finale. Le NGT-2, con modifiche più ampie, seguono le norme OGM vigenti, con valutazione del rischio, autorizzazione preventiva, tracciabilità ed etichettatura.
| NGT-1 | NGT-2 | |
|---|---|---|
| Valutazione del rischio | Non richiesta | Obbligatoria |
| Autorizzazione preventiva | No, solo verifica dello status | Sì, prima della commercializzazione |
| Etichettatura del prodotto finale | Non prevista | Obbligatoria |
| Etichettatura di sementi e materiale riproduttivo | Dicitura NGT-1 | Completa |
| Banca dati pubblica UE | Sì | Sì |
| Opt-out nazionale sulla coltivazione | Non ammesso | Ammesso |
| Ammissibilità nel biologico | Vietata, presenza inevitabile non sanzionata | Vietata |
Sono escluse dalla categoria NGT-1 le piante modificate per tollerare gli erbicidi o per produrre sostanze insetticide, che non accedono alla procedura semplificata.
Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e diventa pienamente applicabile due anni dopo. Per gli agricoltori gli effetti non sono immediati, perché servono le norme attuative della Commissione, le procedure di riconoscimento dello status NGT-1 e le banche dati funzionanti. In quella fase i centri di ricerca potranno portare in campo e poi sul mercato le varietà sviluppate con le TEA.
Il voto divide il mondo agricolo e quello ambientalista. Coldiretti e Filiera Italia parlano di “svolta epocale”, Assosementi e Confagricoltura di un risultato strategico per la competitività , mentre il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida rivendica una scelta sostenuta dall’Italia fin dall’inizio. Sul fronte opposto, FederBio e AssoBio denunciano un arretramento su trasparenza, tracciabilità ed etichettatura, Slow Food teme monocolture e maggiore dipendenza chimica, il Centro Internazionale Crocevia definisce il voto un ritorno indietro di venticinque anni.
Nel biologico le NGT sono vietate, ma la presenza tecnicamente inevitabile di piante NGT-1 non fa perdere la certificazione, e la Commissione dovrà valutare gli oneri per gli operatori del settore. La questione è rilevante per l’Italia, secondo mercato bio europeo per valore, con il 20,2% della superficie agricola coltivata a biologico, oltre 97.000 imprese e 11 miliardi di euro di giro d’affari. Intanto la ricerca pubblica si muove: il CREA coordina il progetto TEA4IT, con sperimentazioni su pomodoro, riso, vite e un orzo resistente alla siccità già classificato come NGT-1.
L’Agenzia delle Entrate torna sulla plusvalenza da vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus e fissa un principio per chi ha avuto un usufrutto sull’immobile: quando la piena proprietà si ricompone per rinuncia gratuita al diritto, la data di acquisto da cui si misura il decennio è quella dell’atto originario e non quella della consolidazione. Con la risposta a interpello n. 124 del 18 giugno 2026 ne deriva che l’esenzione per abitazione principale dei familiari resta accessibile, e nel caso esaminato la vendita entro il 27 aprile 2027 non genera imposta.
I punti della risposta n. 124/2026 utili a chi vende dopo il Superbonus:
La tassa sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus colpisce chi cede prima di dieci anni dalla fine dei lavori. L’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, introdotto dalla legge n. 213/2023 (articolo 1, commi da 64 a 67), qualifica come reddito diverso la plusvalenza da cessione di immobili con interventi dell’articolo 119 del DL n. 34/2020, con imposta sostitutiva del 26%.
Due categorie di immobili sono escluse dall’imposta. Sono fuori dal prelievo quelli acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione, o dell’intero possesso se inferiore. La risposta n. 124/2026 lavora sulla seconda esclusione.
Per l’Agenzia delle Entrate, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte dei genitori, atto unilaterale degli usufruttuari, non determina un nuovo acquisto in capo alla nuda proprietaria: comporta la semplice riespansione di un diritto già presente nel suo patrimonio. La data di acquisto da considerare è quindi quella dell’atto originario.
Il principio poggia sulla risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008, riferita alla tassazione delle plusvalenze immobiliari ordinarie: quando la proprietà si consolida, assume rilievo il momento di acquisto della nuda proprietà  e non quello di estinzione dell’usufrutto.
La fattispecie è distinta da quella della risoluzione n. 188/E del 20 luglio 2009, dove l’usufrutto veniva riscattato a titolo oneroso e la rivendita rivelava un intento speculativo, con plusvalenza tassabile.
Il parere AdE non è vincolante in tutte le fattispecie ma il principio sulla consolidazione della proprietà e sul computo del decennio mobile offre comunque un riferimento a chi si trova in condizioni simili.
Il decennio si conta a ritroso dalla data del rogito ed è quindi un periodo mobile: oltre una certa soglia, i giorni di residenza non sono più la maggioranza e la rivendita dopo il Superbonus torna tassabile.
Nel caso della rinuncia gratuita ad usufrutto dei nudi proprietari, quindi, l’esclusione dalla plusvalenza opera perché l’immobile è stato abitazione principale dei genitori della cedente per la maggior parte del decennio precedente la vendita.
Prima di fissare la data del rogito è necessario ricostruire la storia dell’immobile e contare con precisione i giorni di destinazione abitativa nel decennio. Servono:
No. La rinuncia gratuita all’usufrutto non è un nuovo acquisto e vale la data dell’acquisto originario della nuda proprietà , come chiarito dalla risposta n. 124/2026 sulla scia della risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Sì, se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte dei dieci anni precedenti la vendita. È una delle due esclusioni dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, accanto agli immobili acquisiti per successione.
Più tempo per i dipendenti pubblici in regime TFS che vogliono aderire ai fondi pensione negoziali. L’Ipotesi di CCNQ firmata in ARAN il 16 giugno 2026 proroga al 31 dicembre 2030 il termine per esercitare l’opzione al TFR, condizione necessaria per destinare i nuovi accantonamenti alla previdenza complementare di categoria. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2026, così da coprire anche i mesi successivi alla scadenza precedente del 31 dicembre 2025, mentre l’efficacia definitiva arriverà dopo la certificazione di compatibilità e i pareri prescritti.
In sintesi:
La distinzione tra TFS e TFR dei dipendenti pubblici incide sia sulla liquidazione sia sulla possibilità di aderire ai fondi negoziali. L’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 stabilisce che l’opzione per l’iscrizione ai fondi pensione presuppone l’applicazione della disciplina del TFR prevista dall’art. 2120 del Codice civile.
Dalla data dell’opzione, le nuove quote vengono calcolate secondo le regole del TFR. La quota di trattamento di fine servizio maturata fino a quel momento viene computata secondo la disciplina precedente e liquidata al momento della cessazione del rapporto secondo i tempi di pagamento del TFS e TFR dei dipendenti pubblici.
Nel pubblico impiego, per chi ricade nel regime del TFS, l’adesione al fondo pensione negoziale richiede l’opzione per il TFR. Significa modificare il regime della liquidazione futura per consentire il finanziamento della posizione complementare.
L’accordo interviene sull’art. 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2025. L’intesa sulla proroga al 31 dicembre 2030 consente ai dipendenti PA ancora in TFS di esercitare l’opzione per il TFR e aderire ai fondi pensione di categoria.
Senza una nuova intesa, i dipendenti pubblici ancora in regime di trattamento di fine servizio avrebbero perso la finestra contrattuale per trasformare la propria posizione in TFR ai fini dell’adesione alla previdenza complementare negoziale.
La proroga riguarda i dipendenti pubblici in regime TFS, ossia il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e ancora assoggettato al vecchio trattamento di fine servizio. Senza trasformazione del trattamento, non possono alimentare il fondo negoziale con i flussi previsti dalla disciplina contrattuale. Chi è già in regime TFR, invece, non ha necessità di esercitare questa opzione per aderire alla previdenza complementare.
La scelta tra regime TFS e IFR incide sulla costruzione della posizione complementare e sulla disciplina dei nuovi accantonamenti. Prima di esercitare l’opzione TFS-TFR, quindi, il lavoratore dovrebbe valutare anzianità di servizio, quota già maturata, fondo di categoria applicabile, contributo a proprio carico, contributo datoriale e orizzonte temporale fino alla pensione.
Gli effetti dell’accordo decorrono dal 1° gennaio 2026, in modo da permettere l’opzione e l’iscrizione ai fondi pensione anche nel periodo compreso tra la vecchia scadenza del 31 dicembre 2025 e la futura efficacia del contratto definitivo.
ARAN precisa che l’accordo avrà efficacia dopo la sottoscrizione definitiva, una volta conclusa positivamente la fase di certificazione della compatibilità e dopo l’acquisizione dei pareri prescritti. La firma del 16 giugno 2026 è quindi l’ipotesi contrattuale che riapre la finestra, con effetti retroattivi indicati nel testo.
La proroga ARAN si inserisce nel più ampio riassetto della previdenza complementare, che nel 2026 coinvolge adesioni, portabilità , deducibilità e prestazioni. Per orientarsi tra regole, strumenti e novità , c’è anche il nuovo Portale Previdenza Complementare per lavoratori, datori di lavoro e operatori.
Per i neoassunti nel pubblico impiego, l’adesione ai fondi pensione di categoria segue regole diverse, fondate anche sul silenzio-assenso. Il comma 157 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato alle parti istitutive dei fondi la regolazione delle modalità di espressione della volontà di adesione, compreso il meccanismo tacito e il diritto di recesso.
Per Fondo Perseo Sirio, l’accordo ARAN del 16 settembre 2021 prevede ad esempio che il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2019 riceva l’informativa al momento dell’assunzione e abbia sei mesi per aderire o comunicare il diniego. Se non esprime alcuna scelta, l’iscrizione avviene automaticamente, con successiva comunicazione del fondo e trenta giorni per recedere.
Per il Fondo Espero, destinato a scuola e AFAM, l’accordo definitivo ARAN del 16 novembre 2023 prevede un termine di nove mesi dopo l’informativa. Alla scadenza, in assenza di adesione espressa o diniego, il lavoratore viene iscritto al fondo e riceve una seconda comunicazione, dalla quale decorre un ulteriore mese per esercitare il recesso.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello Redditi SC 2026, modificando le istruzioni del quadro RF per allinearle alle ultime novità in tema di iperammortamento. È l’ultimo ritocco alla modulistica con cui le società di capitali dichiarano i redditi del periodo d’imposta 2025 e che recepisce le novità della Legge di Bilancio, dall’IRES premiale al regime sostitutivo del concordato fino alla tassazione delle cripto-attività .
In sintesi le novità principali del modello:
Le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2025-2026 gestiscono nel quadro CP il regime di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. La sezione raccoglie più novità di compilazione:
Per chi applica il regime, le aliquote sostitutive operano entro l’imponibile concordato non superiore a 85.000 euro, mentre l’eccedenza è tassata con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, ridotta al 20% in caso di IRES premiale.
Il modello introduce nel quadro RF, tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55, il codice 51 per la maggior deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing del nuovo iperammortamento, riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili. Qui serve attenzione: l’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi 427-436, legge 199/2025).
Di conseguenza, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare questi codici nel Modello SC 2026 restano di fatto inutilizzati, perché nel periodo d’imposta 2025 non esistono investimenti agevolabili: il beneficio rileverà dalla dichiarazione del prossimo anno. I codici servono già quest’anno solo ai soggetti con periodo d’imposta non solare, che possono aver effettuato investimenti dopo il 1° gennaio 2026.
La novità che incide di più sul periodo d’imposta 2025 è la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, gestita nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX. Non è un taglio generalizzato: la cosiddetta IRES premiale spetta solo alle società che accantonano almeno l’80% degli utili 2024, investono in beni strumentali 4.0 e 5.0 e aumentano l’occupazione stabile di almeno l’1%, alle condizioni dei commi da 436 a 444 della legge 207/2024 e del decreto attuativo dell’8 agosto 2025.
Il modello recepisce anche il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto: nel quadro RN il beneficio è commisurato al costo degli investimenti rilevanti rimasto a carico dell’impresa, e l’eventuale quota eccedente confluisce nell’imposta dovuta.
Nel quadro RT sono state previste le sezioni V-A1 e V-B1 per l’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cessione di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, sui realizzi dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, legge 207/2024). La sezione V-A2 gestisce invece i token di moneta elettronica denominati in euro, con aliquota al 26% (art. 1, comma 28, legge 199/2025).
Anche per la fiscalità delle cripto vale la regola della decorrenza: poiché l’imposta si applica ai realizzi dal 1° gennaio 2026, per i soggetti solari le nuove sezioni operano dal prossimo anno. Nella sezione X del quadro RT trova posto la rideterminazione del costo delle partecipazioni, con l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (modifica all’art. 5, comma 2, della legge 448/2001).
Accanto alle misure principali, il modello recepisce ulteriori aggiornamenti per le società di capitali:
Le diverse novità non incidono tuttel allo stesso modo: alcune valgono da subito mentre altre sono presenti nel modello ma operano solo per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
IRES premiale e regime sostitutivo del concordato incidono già sul periodo d’imposta 2025, mentre iperammortamento e tassazione delle cripto-attività , legati a investimenti e realizzi dal 1° gennaio 2026, rilevano nel modello 2026 solo per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Per orientarsi, conviene distinguere le novità che incidono sulla dichiarazione di quest’anno da quelle presenti nel modello ma operative più avanti per le società solari.
| Novità del modello SC 2026 | Decorrenza per le società di capitali |
|---|---|
| IRES premiale al 20% | periodo d’imposta 2025, per chi rispetta i requisiti su utili, investimenti e occupazione |
| Regime sostitutivo del concordato (quadro CP) | periodo d’imposta 2025, per chi ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026 |
| Iperammortamento (rigo RF55, codice 51) | investimenti dal 1° gennaio 2026: per le società solari rileva dalla dichiarazione del prossimo anno, nel modello 2026 solo per i soggetti non solari |
| Cripto-attività al 33% (quadro RT) | realizzi dal 1° gennaio 2026: per le società solari rileva dal prossimo anno, nel modello 2026 solo per i soggetti non solari |
| Token in euro al 26% (quadro RT) | realizzi dal 1° gennaio 2026: per le società solari rileva dal prossimo anno, nel modello 2026 solo per i soggetti non solari |
La tassa italiana da 2 euro sui mini-pacchi extra-UE slitta al 1° ottobre 2026. Il Governo rimanda di tre mesi l’avvio del contributo sulle spedizioni di valore fino a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La partenza era fissata al 1° luglio, la stessa del dazio UE da 3 euro previsto dal Regolamento UE 2026/382: il rinvio separa quindi i due prelievi e lascia agli operatori più tempo per adeguare sistemi doganali e procedure di riscossione.
In sintesi:
Il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore partirà dal 1° ottobre 2026, dopo il nuovo rinvio approvato dal Governo. La misura riguarda i pacchi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali. Dopo la prima fase applicativa e i successivi differimenti, il decreto Infrastrutture sposta di nuovo la decorrenza, evitando la sovrapposizione immediata con il dazio europeo in arrivo dal 1° luglio.
La Circolare ADM n. 4/2026 qualifica la somma da 2 euro come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale. La somma è destinata alla copertura delle spese per gli adempimenti doganali e, proprio per questa natura, non concorre alla formazione della base imponibile IVA.
La precisazione dell’Agenzia delle Dogane ha valore pratico per corrieri, spedizionieri, marketplace e consumatori finali. Il contributo va gestito come onere collegato alla spedizione e alla dichiarazione doganale, senza trasformarsi in un diritto doganale ordinario calcolato sul valore della merce.
Dal 1° luglio 2026 si applica invece il dazio europeo da 3 euro sui piccoli pacchi extra-UE. Il rinvio italiano non modifica il calendario UE, per cui le importazioni e-commerce di basso valore dovranno comunque tenere conto del nuovo prelievo comunitario.
In base al calendario aggiornato, il dazio UE opera sulla disciplina doganale comunitaria mentre la tassa italiana da 2 euro copre i costi amministrativi nazionali degli adempimenti doganali. Per i consumatori l’effetto può arrivare sul prezzo finale, soprattutto negli acquisti online da marketplace extra-europei.
La tassa sui pacchi extra-UE riguarda tutte le spedizioni che rispettano due condizioni: provenienza da Paesi terzi e valore non superiore a 150 euro. L’ambito include invii commerciali, spedizioni destinate alle imprese e pacchi tra privati privi di corrispettivo economico. Per verificare la soglia di 150 euro rileva il valore in dogana, calcolato con criteri diversi in base alla natura della spedizione:
Il contributo da 2 euro è dovuto a prescindere dal tracciato dati usato al momento dello sdoganamento. Sono coinvolte sia le dichiarazioni ordinarie H1 sia le dichiarazioni semplificate H7, molto usate nei flussi e-commerce di basso valore.
La liquidazione avviene tramite il codice tributo 159, con indicazione dell’importo fisso di 2 euro in formato numerico. Nelle dichiarazioni ordinarie H1 il contributo è liquidato nella dichiarazione doganale; nelle H7 il pagamento avviene con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale.
Anche le spedizioni gestite in regime IOSS per le importazioni e-commerce sono soggette al contributo quando viene presentata la dichiarazione doganale H7. Il soggetto tenuto al pagamento è il dichiarante doganale, cioè il soggetto che presenta la dichiarazione in dogana anche per conto di terzi.
La Circolare ADM n. 37/2025 collega il contributo alle importazioni definitive, cioè all’immissione in libera pratica delle merci provenienti da Paesi terzi. Nelle dichiarazioni H1 il contributo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore in dogana fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo singolo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate nell’ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell’art. 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. La tassa si applica quindi alle spedizioni extra-UE immesse in libera pratica, non alle reimportazioni riconducibili ai codici regime indicati dall’Agenzia delle Dogane.
Per corrieri, spedizionieri, marketplace e imprese importatrici, il rinvio al 1° ottobre non elimina gli adeguamenti già richiesti dalle circolari ADM. I sistemi devono distinguere dazio UE, contributo amministrativo italiano, IVA all’importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato.
I controlli riguardano:
L’Assegno Unico 2026 spetta d’ufficio per chi ha già una domanda già accolta ma il rinnovo automatico riguarda solo l’erogazione e non l’importo: senza un ISEE 2026 valido, la prestazione scende al minimo e il 30 giugno è l’ultimo giorno utile per aggiornare la DSU e recuperare gli arretrati.
I punti chiave per le famiglie:
Le famiglie con una domanda di Assegno Unico e Universale in stato accolta non devono presentare una nuova istanza: l’INPS prosegue l’erogazione in continuità , accreditando le mensilità sulle coordinate bancarie o postali già registrate. La prosecuzione automatica vale a condizione che la pratica non risulti decaduta, revocata, rinunciata o respinta per perdita dei requisiti. Gli importi sono quelli rivalutati dell’1,4% in base all’indice Istat, applicati dalla mensilità di febbraio 2026, mentre gli adeguamenti riferiti a gennaio sono stati corrisposti da marzo.
Il rinnovo d’ufficio non copre le modifiche del nucleo familiare, che vanno comunicate sul portale INPS per evitare errori di calcolo o la sospensione del beneficio. Le situazioni da segnalare sono soprattutto le seguenti:
Il rinnovo della domanda non sostituisce l’aggiornamento della posizione reddituale. Per gennaio e febbraio 2026 l’assegno è calcolato sull’ISEE valido al 31 dicembre 2025; da marzo, in assenza di un nuovo ISEE 2026, scatta l’importo minimo di 58,30 euro per figlio minore, lo stesso previsto per chi supera la soglia di 46.582,71 euro. Chi invece ha un ISEE entro i 17.468,51 euro arriva fino a 203,80 euro mensili per figlio.
Presentando l’ISEE entro il 30 giugno si recupera la differenza, perché l’INPS riconosce gli arretrati a partire da marzo. Oltre quella data il ricalcolo vale solo dal mese successivo alla presentazione e le mensilità ridotte non vengono più conguagliate. La DSU si ottiene rapidamente in versione precompilata dal Portale unico ISEE o dall’app INPS Mobile, ed è utile calcolare l’importo spettante in base alla fascia ISEE prima di presentarla.
Per confermare il diritto al rinnovo automatico si consulta il Fascicolo Previdenziale del Cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Nella sezione dedicata alle prestazioni per la famiglia si verifica se la domanda risulta attiva o se sono presenti anomalie bloccanti, così da intervenire prima dell’accredito mensile ed evitare interruzioni nei pagamenti.
L’INPS aggiorna i contributi volontari agricoli dovuti nel 2026 da lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e piccoli coloni. La Circolare n. 69 fissa aliquote, minimi, classi di reddito e criteri di calcolo per chi prosegue la contribuzione dopo l’interruzione dell’attività o integra le giornate agricole fino al limite annuo. Per il lavoro dipendente l’aliquota sale al 30,50%; per gli autonomi il contributo settimanale va da 68,12 euro a 122,87 euro, con minimi effettivi più alti in base alla data di autorizzazione.
In sintesi:
Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, il contributo volontario 2026 è settimanale e si determina sulla media dei redditi degli ultimi tre anni. La media viene ricondotta a una delle quattro classi previste dall’art. 10 della Legge n. 233/1990, con applicazione della quota pensione del 22%, dell’addizionale del 2% e dell’ulteriore addizionale prevista dalla Legge n. 160/1975.
| Classe e Reddito settimanale | Imponibile medio | Contributo settimanale |
|---|---|---|
| 1 – fino a 273,78 euro | 273,78 euro | 68,12 euro |
| 2 – oltre 273,78 e fino a 365,04 euro | 319,41 euro | 79,07 euro |
| 3 – oltre 365,04 e fino a 456,30 euro | 410,67 euro | 100,97 euro |
| 4 – oltre 456,30 euro | 501,93 euro | 122,87 euro |
La tabella mostra il calcolo base, perché la stessa circolare richiama il limite minimo dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 233/1990. Il versamento non può essere inferiore a 68,21 euro settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995 e a 80,77 euro settimanali se l’autorizzazione è successiva.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, l’aliquota dei contributi volontari 2026 è pari al 30,50%. La misura vale sia per le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 sia per quelle dal 31 dicembre 1995 in poi.
| Voce | Valore 2026 |
|---|---|
| aliquota base | 0,11% |
| quota pensione | 30,39% |
| totale IVS | 30,50% |
| retribuzione minima settimanale | 244,74 euro |
Il riferimento alla retribuzione minima settimanale serve per calcolare il contributo volontario quando la retribuzione presa a base non può scendere sotto il minimo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. La soglia 2026 è pari a 244,74 euro, corrispondente al 40% del trattamento minimo di pensione.
I contributi integrativi volontari consentono ai lavoratori agricoli dipendenti di integrare la contribuzione fino alla concorrenza di 270 giornate annue. L’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno a cui si riferiscono i versamenti volontari integrativi.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, la Circolare INPS n. 69/2026 chiarisce che il calcolo avviene sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS 2026 del 30,50%. Non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’art. 28 del DPR n. 488/1968 quando il salario contrattuale non superava tali valori.
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, il calcolo dei contributi integrativi volontari segue ancora il criterio dei salari medi convenzionali. Il riferimento è il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 maggio 2026, che determina le retribuzioni medie giornaliere per provincia.
Su tali importi si applicano le aliquote previste per gli operai agricoli a tempo determinato nel 2026, pari al 30,50%, con quota pensione del 30,39% e aliquota base dello 0,11%. Il risultato cambia quindi in base alla provincia e al salario medio convenzionale applicabile.
La contribuzione volontaria interviene quando il lavoratore è autorizzato a proseguire i versamenti dopo l’interruzione o a integrare periodi agricoli non pieni. Per accedere alla prosecuzione volontaria servono periodi contributivi minimi già maturati e il versamento avviene attraverso i canali telematici INPS, con importi calcolati in base alla categoria previdenziale di appartenenza.
Per quanto concerne i contributi agricoli obbligatori 2026 dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali durante l’attività , le tabelle di riferimento sono contenute nella Circolare INPS n. 67 del 18 giugno 2026.
Il Piano Casa 2026 supera la fiducia alla Camera e si avvia ad un passaggio solo formale in Senato, vista la scadenza ravvicinata del 6 luglio per la conversione del DL 66/2026. L’impianto del decreto è stato confermato: recupero di alloggi popolari inutilizzati, housing sociale, edilizia convenzionata e programmi privati con almeno il 70% dell’investimento destinato a alloggi a prezzi calmierati. Il passaggio parlamentare aggiunge però alcuni correttivi: accesso esteso ai dipendenti pubblici, 8,5 milioni per gli affitti degli studenti fuori sede, maggiore spazio ai Comuni, procedure speciali aperte agli investitori sopra il miliardo a prescindere dalla provenienza dei capitali e rinvio del canale CDP-PNRR da 1,2 miliardi.
In sintesi:
Il DL 66/2026 conserva la struttura originaria e viene aggiornato in conversione con modifiche mirate su beneficiari, risorse e investitori. Il voto di fiducia alla Camera blinda il testo uscito dalla Commissione Ambiente, con il Senato chiamato a chiudere l’iter entro il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento punta a rendere disponibili 100mila alloggi in dieci anni, combinando recupero dell’edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale, strumenti finanziari e programmi di edilizia integrata. La conversione corregge alcune parti discusse nelle prime settimane: beneficiari più ampi, minore rilievo alla provenienza estera dei capitali e rinvio della leva finanziaria affidata a Cassa depositi e prestiti.
In parallelo prosegue il ddl sugli sfratti veloci, che interviene sul fronte della liberazione degli immobili occupati e della morosità .
Il primo pilastro del Piano Casa concentra le risorse sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale già esistente. L’obiettivo è rimettere in uso circa 60mila alloggi oggi non assegnabili per carenze manutentive, attraverso un programma straordinario nazionale con una spesa autorizzata di 970 milioni di euro tra 2026 e 2030.
Il decreto prevede contributi a favore dei soggetti attuatori dell’edilizia residenziale pubblica, compresi gli ex IACP, tramite convenzione con Invitalia. A queste risorse possono aggiungersi quote fino a 4,8 miliardi dei programmi di rigenerazione urbana, assegnabili con avvisi riservati ai Comuni per progetti individuati secondo i criteri definiti dai decreti attuativi.
Il Ministero dell’Economia ha censito 53.241 unità inutilizzate. Di queste, circa 44mila potrebbero tornare disponibili con interventi manutentivi leggeri, mentre le restanti 9mila richiedono lavori più consistenti. Si tratta di immobili nelle disponibilità di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, ministeri ed enti pubblici.
La concentrazione territoriale degli alloggi inutilizzati è forte al Sud: in testa la Campania con oltre 12mila unità e quasi 1,7 milioni di metri quadrati, seguita da Lombardia, Sicilia, Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna. Nelle 15 città metropolitane si contano circa 13mila unità , con Napoli al primo posto, davanti a Roma, Palermo, Genova e Milano.
Sui programmi già avviati proseguono anche gli interventi legati al PNRR e al Piano Nazionale Complementare. Il PINQuA punta alla riqualificazione di 10mila alloggi pubblici, mentre il programma “Sicuro, verde e sociale†prevede interventi su 27.371 alloggi entro dicembre 2026.
Il secondo pilastro del Piano Casa riguarda l’edilizia sociale e gli strumenti finanziari destinati a sostenere alloggi a canone o prezzo calmierato. Il DL 66/2026 istituisce il Fondo housing coesione presso Invimit Sgr, con una sottoscrizione iniziale di 100 milioni di euro nel 2026 e la possibilità di raccogliere ulteriori quote da risorse nazionali, europee, regionali e di coesione.
La conversione rafforza la platea dei beneficiari. Oltre a giovani, giovani coppie, studenti universitari fuori sede, lavoratori che si spostano per esigenze professionali e genitori separati, l’accesso agli alloggi calmierati viene esteso anche ad alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui personale scolastico, sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate.
Il decreto introduce inoltre la facoltà per l’INPS di destinare il proprio patrimonio non strumentale a nuove locazioni abitative, ampliando l’offerta senza nuovo consumo di suolo. Per gli anziani, la Legge di Bilancio 2026 aveva già orientato il Piano Casa verso alloggi con servizi adeguati e formule di coabitazione.
Il terzo pilastro mobilita capitale privato attraverso i programmi infrastrutturali di edilizia integrata. L’art. 9 del DL 66/2026 prevede che almeno il 70% dell’investimento sia destinato a edilizia convenzionata, con abitazioni vendute o locate a prezzo o canone calmierato.
Lo sconto minimo è pari al 33% rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona. Il prezzo e il canone vengono fissati con atto convenzionale con il Comune, usando i valori OMI dell’Agenzia delle Entrate oppure, quando questi dati non rappresentano il mercato locale, i valori ricavati da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi.
Il vincolo di destinazione residenziale convenzionata dura almeno trent’anni dalla fine lavori ed è trascritto nei registri immobiliari. In assenza dei requisiti soggettivi al momento della stipula, il contratto di compravendita o locazione è nullo. Se il conduttore supera i requisiti economici per due anni consecutivi, il contratto può essere risolto oppure convertito ai valori di mercato nei termini previsti dalla convenzione.
La conversione del Piano Casa elimina la corsia collegata alla presenza di fondi esteri. Le semplificazioni continuano a riguardare gli investimenti di grande scala, con soglia pari ad almeno un miliardo di euro, e guardano alla dimensione del progetto più che alla provenienza dei capitali.
Per gli operatori immobiliari, il capitale privato continua a essere una leva del Piano Casa. La selezione avviene sulla dimensione dell’investimento, sulla quota di edilizia convenzionata e sulla capacità del programma di produrre alloggi a canone o prezzo calmierato. Per gli investimenti rilevanti può essere nominato un Commissario straordinario, chiamato a seguire autorizzazioni e cronoprogramma.
Il Decreto Piano Casa introduce misure di accompagnamento alle compravendite e ai mutui legati all’edilizia convenzionata. La principale è la riduzione alla metà degli onorari notarili relativi agli atti stipulati per gli interventi di edilizia convenzionata previsti dall’art. 9, comma 3, lettera b), del DL 66/2026.
Sul fronte del credito immobiliare, il Fondo di garanzia per la prima casa viene riportato alle categorie destinatarie originarie, con garanzia statale fino al 90% per le famiglie numerose. L’intervento affianca lo sconto sugli alloggi calmierati con un accesso al mutuo più coerente con la platea individuata dal Piano.
Il decreto istituisce anche un Fondo di garanzia per morosità incolpevole nei contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, con dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Il fondo copre il rischio di morosità non imputabile al conduttore e il deposito cauzionale, con criteri attuativi affidati a un decreto MIT-MEF.
Rimane previsto il Fondo per i genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare, con dotazione di 20 milioni di euro l’anno dal 2026. A questo intervento il MIT ha affiancato l’annuncio di un contributo affitto per genitori separati con figli a carico, da 400-500 euro mensili per dodici mesi, con dotazione triennale di 60 milioni di euro.
Il quadro finanziario del Piano Casa prevede risorse originarie già inserite nel DL 66/2026, fondi programmati nel quadro decennale e misure uscite dalla conversione. Il Governo indica l’obiettivo di 100mila alloggi in dieci anni con oltre 10 miliardi complessivi, mentre la conversione alla Camera procede senza il trasferimento a CDP di 1,2 miliardi di risorse PNRR per il Patrimonio casa.
L’emendamento su Cassa depositi e prestiti aveva previsto un patrimonio destinato per sostenere iniziative di edilizia sociale e convenzionata, anche attraverso fondi immobiliari già costituiti da CDP o da società controllate. La misura è stata ritirata dal testo in conversione, in attesa del via libera europeo alla rimodulazione del PNRR, e dovrebbe essere riproposta in un provvedimento successivo.
Nel testo in conversione, la fotografia delle risorse è quindi questa:
| Intervento | Risorse e canale |
|---|---|
| recupero ERP e edilizia sociale | 970 milioni di euro tra 2026 e 2030 per il programma straordinario nazionale. |
| rigenerazione urbana collegata ai Comuni | fino a 4,8 miliardi di euro tramite programmi e avvisi dedicati agli enti locali. |
| Fondo housing coesione Invimit | 100 milioni nel 2026, con possibile apporto di ulteriori risorse nazionali, regionali ed europee. |
| morosità incolpevole ERP | 22 milioni nel 2026 e 2 milioni nel 2027. |
| affitti studenti fuori sede | 8,5 milioni di euro per il 2026 inseriti in conversione. |
| Patrimonio Casa CDP-PNRR | 1,2 miliardi di euro usciti dal testo di conversione e rinviati a un successivo decreto. |
Una quota delle risorse arriverà inoltre dal Piano Sociale per il Clima, attivo dal 2027 al 2032, e dalla revisione di medio termine dei fondi strutturali europei 2021-2027. Il DL 66/2026 destina al programma ERP anche una quota pari al 50% delle risorse del Fondo sociale per il clima riferite alla componente edilizia residenziale pubblica.
Il Piano Casa continua a dividere istituzioni locali, sindacati degli inquilini e settore produttivo. Il Sunia, sindacato degli inquilini aderente alla CGIL, ha espresso un giudizio critico sul decreto, ritenendolo più orientato alla valorizzazione del mercato immobiliare che alla risposta al disagio abitativo. Riserve arrivano anche da alcuni sindaci delle città metropolitane, che hanno richiamato la disponibilità effettiva di risorse e la provenienza da fondi già esistenti.
L’ANCE ha invece accolto il provvedimento come primo intervento organico sulla casa dopo anni di misure frammentate, valorizzando soprattutto il recupero del patrimonio esistente e la riattivazione dei cantieri.
Il testo entrato in Consiglio dei ministri il 30 aprile conteneva una norma più spinta sulla velocizzazione degli interventi e sui controlli delle soprintendenze. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ruolo delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e sanitaria è stato recuperato nella conferenza di servizi semplificata.
L’art. 8 del DL 66/2026 prevede una conferenza di servizi con termine di trenta giorni dalla convocazione, elevato a quaranta giorni quando sono presenti amministrazioni titolari di interessi qualificati. Il silenzio o il dissenso non motivato consentono l’acquisizione dell’assenso, mentre la determinazione conclusiva approva il progetto e permette la realizzazione delle opere previste.
La crisi abitativa italiana si colloca in un contesto europeo segnato dall’aumento dei prezzi delle case e degli affitti. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 il primo Piano UE per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi sostenibili e di qualità .
Il Piano Casa Italia usa questo quadro anche attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e il Fondo sociale per il clima. Dopo la conversione del DL 66/2026, l’attuazione dipenderà da decreti, avvisi, convenzioni comunali, programmi territoriali e selezione dei soggetti attuatori. Per famiglie, studenti, lavoratori e dipendenti pubblici, l’accesso agli alloggi calmierati sarà quindi legato ai bandi e ai requisiti definiti nei singoli interventi.
I servizi online dell’Agenzia delle Entrate si usano dall’area riservata del portale, con accesso tramite SPID, CIE e CNS oppure, per i profili abilitati, con credenziali Fisconline ed Entratel. Da qui contribuenti, imprese, professionisti e intermediari possono pagare F24, consultare dichiarazioni e ricevute, usare il Cassetto fiscale Agenzia Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata 2026, inviare richieste con CIVIS per l’assistenza fiscale online e comunicare l’IBAN per i rimborsi fiscali su conto corrente.
In sintesi:
La definizione di PMI individua le imprese che, per numero di occupati e dimensione economica, si collocano sotto le soglie fissate dall’Unione europea: microimprese, piccole e medie imprese. È la qualifica che apre l’accesso ad agevolazioni, fondi e aiuti di Stato, ed è il riferimento usato dai bandi nazionali e regionali per stabilire chi è ammissibile. Dal 2025 si associa alla nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione.
In sintesi, la classificazione europea delle imprese poggia su criteri dimensionali precisi:
Sono PMI le imprese che occupano meno di 250 persone e non superano i 50 milioni di euro di fatturato annuo oppure i 43 milioni di totale di bilancio, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE, in vigore dal 2005 e recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005. La categoria comprende tre classi, dalla microimpresa alla media impresa, distinte da soglie crescenti.
Il presupposto è essere un’impresa agli occhi dell’Unione, cioè ogni entità che esercita un’attività economica a prescindere dalla forma giuridica, comprese le attività artigianali, individuali o familiari, le società di persone e le associazioni economiche.
| Categoria | Requisiti dimensionali |
|---|---|
| Microimpresa | meno di 10 occupati e fino a 2 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio |
| Piccola impresa | meno di 50 occupati e fino a 10 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio |
| Media impresa | meno di 250 occupati e fino a 50 milioni di euro di fatturato o 43 milioni di totale di bilancio |
Il criterio degli occupati è sempre obbligatorio e si misura in Unità Lavorative Anno (ULA), un conteggio che pesa i lavoratori in base ai mesi e all’orario, spiegato nel dettaglio dal calcolo delle Unità Lavorative Anno. A questo si aggiunge uno solo tra i due criteri economici: l’impresa è PMI se rispetta il limite di fatturato oppure quello di totale di bilancio, a sua scelta. Il fatturato è l’importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni e IVA, e corrisponde alla voce A1 del conto economico, mentre il totale di bilancio è l’attivo dell’ultimo bilancio approvato. Il superamento di una soglia in un singolo esercizio non fa perdere subito la qualifica, che cambia solo dopo due esercizi consecutivi.
Nel conteggio delle ULA alcune figure rientrano e altre no:
Oltre alle soglie dimensionali conta il requisito di indipendenza, che evita a un’impresa controllata da un gruppo più grande di accedere ai benefici riservati alle PMI. In base ai legami societari un’impresa è autonoma, associata o collegata, e nei casi di associazione o collegamento ai dati propri vanno sommati quelli delle altre imprese, in proporzione alla quota per le associate e per intero per le collegate.
L’impresa è autonoma quando il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per oltre il 25% da un’altra impresa e a sua volta non detiene oltre il 25% di altre. La soglia del 25% può essere raggiunta senza far scattare l’associazione quando a detenerla sono particolari investitori:
L’impresa è associata quando detiene, da sola o insieme a imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa, senza controllarla. È collegata quando dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, esercita un’influenza dominante per contratto o clausola statutaria, oppure controlla da sola la maggioranza dei voti in base ad accordi con altri soci, secondo l’articolo 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
Un caso particolare riguarda il settore pubblico: un’impresa controllata per il 25% o più da un ente pubblico, di norma, non è una PMI.
La definizione di PMI valida per gli aiuti di Stato e le agevolazioni, quella della Raccomandazione 2003/361/CE, non va confusa con i criteri dimensionali usati per la redazione del bilancio. Per questi ultimi la Direttiva (UE) 2023/2775 ha alzato del 25% le soglie monetarie, in vigore dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2024, per tenere conto dell’inflazione. È un aggiornamento contabile che incide sugli obblighi di bilancio e non cambia le soglie della definizione europea valida per incentivi e finanza agevolata.
Ai soli fini del bilancio, le soglie europee aggiornate, riferite al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti, sono le seguenti:
Dal 2025 esiste una categoria che si colloca oltre le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione o small mid-cap. La Raccomandazione (UE) 2025/1099 le individua nelle imprese che non sono PMI, hanno meno di 750 dipendenti e non superano 150 milioni di euro di fatturato o 129 milioni di totale di bilancio. L’obiettivo è attenuare il salto di adempimenti che scatta quando un’impresa cresce e supera la soglia delle PMI. La definizione è già pubblicata, mentre il riconoscimento nella legislazione UE procede con il pacchetto Omnibus IV: il Parlamento europeo spinge per alzare il limite a 1.000 dipendenti e gli Stati membri sono chiamati ad applicare i nuovi criteri entro il 31 dicembre 2026.
Rientrare nella definizione di PMI dà accesso a una platea ampia di agevolazioni e aiuti alle imprese: contributi a fondo perduto, credito agevolato, garanzie pubbliche e aiuti in regime de minimis, oltre alle intensità di aiuto maggiorate previste dal regolamento di esenzione per categoria. In Italia le microimprese da sole sono circa il 95% delle imprese attive e le MPMI nel complesso sfiorano il 99%, ed è per questo che gran parte dei bandi e degli incentivi nazionali ed europei usa proprio questa classificazione come requisito di accesso.
Lo status di PMI si verifica alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base dell’ultimo bilancio chiuso e approvato, e le dimensioni non sono l’unico filtro: un’impresa piccola per numeri ma collegata o associata a una più grande può non essere ammessa.
Nell’era della transizione digitale e della dematerializzazione dei processi aziendali, la sicurezza e la validità legale dei documenti rappresentano una necessità strategica fondamentale. In questo scenario, la firma digitale si configura come lo strumento indispensabile non solo per azzerare i tempi di attesa della burocrazia tradizionale, ma anche per adeguarsi all’evoluzione del quadro regolatorio europeo e nazionale.
L’adozione delle firme digitali è diventata una consuetudine per imprese, professionisti e PA, come dimostrano le cifre rese note dall’AGID relative al primo semestre del 2025: ammontano a 3,4 miliardi le firme digitali generate in Italia, con oltre 32 milioni di certificati qualificati attivi e con l’emissione di circa 2,5 miliardi di marche temporali.
Tra le soluzioni più affidabili sul mercato si distingue Infocert Sign offerta da Tinexta Infocert, società del Gruppo Tinexta e QTSP (Qualified Trust Service Provider) europeo, la suite di firma digitale operativa da fine maggio 2026 che rappresenta l’evoluzione della soluzione GoSign, pensata per stare al passo con il nuovo scenario europeo.
La storia della trasformazione digitale europea ha avuto un momento di svolta con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1183 dal 20 maggio 2024. Noto come eIDAS 2.0 l’insieme di regole per la gestione dell’identità digitale si propone di uniformare gli standard tra i 27 Stati membri, consentendo il riconoscimento transfrontaliero delle firme qualificate e permettendo ai cittadini di controllare i propri dati, introducendo il portafoglio digitale europeo (EUDI Wallet) che sarà operativo entro dicembre 2026.
Il regolamento eIDAS 2.0, inoltre, favorisce il rafforzamento dei requisiti di sicurezza per accedere ai servizi fiduciari. Attraverso la Direttiva NIS 2 (2022/2555), che regola la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, i provider di firma digitale sono tra le organizzazioni soggette ai più alti standard di protezione europea. In ambito nazionale, inoltre, è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) a consentire l’allineamento ai dettami europei stabiliti dall’eIDAS 2.0.
Garantendo la piena conformità normativa alle regole UE, Tinexta Infocert mette a disposizione la soluzione di firma digitale Infocert Sign progettata proprio per operare in un contesto continentale sempre più integrato, come ha sottolineato il CEO Danilo Cattaneo:
“Con Infocert Sign rafforziamo il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di Digital Trust capaci di rispondere alle sfide di un mercato globale. In qualità di QTSP europeo e player globale del digital trust, offrire una suite interoperabile significa per noi abbattere le barriere burocratiche tra i Paesi, supportando concretamente imprese e istituzioni nella gestione di processi digitali sicuri e senza confini.â€Â
Con alle spalle trent’anni di presidio dello spazio della fiducia digitale italiana, Tinexta Infocert guarda avanti verso gli standard eIDAS 2.0 con l’obiettivo di rendere possibile l’interoperabilità transfrontaliera, trasformando la firma elettronica qualificata in un’infrastruttura quotidiana e in una leva di competitività per i professionisti e le imprese di tutta Europa.
Infocert Sign permette di firmare, verificare e marcare temporalmente da ogni dispositivo sia da browser sia da software per PC o dalla App per smartphone.
L’applicazione è caratterizzata da un’interfaccia molto semplice e intuitiva, consentendo la massima sicurezza. La transizione da GoSign a Infocert Sign per gli utenti, inoltre, è del tutto trasparente: è possibile utilizzare le stesse modalità di accesso con le medesime credenziali, senza alcuna interruzione operativa.
La soluzione è anche dotata di funzionalità avanzate per andare incontro a diverse esigenze, come la possibilità di firmare più file e cartelle, gestire processi di firma e condividere documenti approvati integrando licenze aggiuntive.
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Aumento esponenziale di profili social, siti web e app che parlano di finanza e investimenti, influencer che veicolano consigli operativi, idee di trading generate dall’intelligenza artificiale, percorsi formativi pensati solo per stimolare scelte di investimento: sono alcuni dei nuovi rischi per il piccolo risparmiatore che la Consob descrive in un quaderno fintech dedicato alla comunicazione finanziaria tramite il canale digitale.
In sintesi:
L’Autorità di vigilanza sul mercato monitora da tempo questi fenomeni che, anche quando rispettano formalmente le norme sulla separazione tra informazione e pubblicità , ricorrono a tecniche persuasive per orientare le decisioni di investimento.
Molto diffusi i cosiddetti finfluencer, gli influencer che promuovono prodotti finanziari. La Consob da tempo mette in guardia i risparmiatori sui rischi delle proposte di investimento veicolate in questo modo, che possono nascondere pubblicità occulta o vere e proprie truffe. Pesa il visual framing, l’uso combinato di immagini, suoni ed emoji che privilegia l’immediatezza emotiva rispetto alla profondità analitica, dentro una narrazione che fonde lifestyle e indicazioni operative per generare un’illusione di spontaneità che abbassa le difese critiche dell’utente.
L’intelligenza artificiale consente di realizzare influencer virtuali capaci di generare metriche di engagement superiori a quelle dei creator in carne e ossa. Questi avatar sono l’output di un algoritmo che può essere impostato per massimizzare la vendita di un prodotto ad alto rischio, o per portare avanti frodi. Tra gli schemi più diffusi c’è il pump and dump, che promuove un titolo con il solo scopo di gonfiarne artificialmente il valore per rivenderlo a un prezzo conveniente.
Accanto ai creator si muovono i neobroker, le piattaforme di intermediazione digitale che hanno reso l’accesso ai mercati immediato e a basso costo. L’interfaccia gioca un ruolo centrale: notifiche push, elementi di gamification e un flusso continuo di informazioni possono spingere verso un trading frequente e compulsivo, con il rischio di information overload che offusca la valutazione del singolo investimento.
Un altro fenomeno in rapida trasformazione è quello delle web e app community. Le comunità virtuali di investitori che si scambiano consigli e informazioni esistono da sempre, ma ora il rischio di contagio comportamentale è più evidente per via delle tecniche di gamification e della frequente sincronizzazione con le piattaforme di intermediazione. Vengono così veicolate su larga scala e in tempo reale indicazioni operative mascherate da costruzioni narrative collettive.
Ci sono infine le Academy che propongono una formazione in realtà truffaldina. Il percorso viene spesso offerto gratuitamente e, per rendere l’offerta più appetibile, riproduce il logo di intermediari qualificati. Alla fine il tutto si risolve in una richiesta di investimento o di trasferimento dei fondi su piattaforme che poi impediscono il disinvestimento del capitale. La dimensione del fenomeno emerge dal VI Rapporto Assogestioni-Censis: il 47,8% degli italiani dichiara di aver ricevuto proposte di investimento nel trading online, via social o telefonate, poi rivelatesi truffe.
In teoria le norme, a partire dalla disciplina MiFID II, prevedono che l’eventuale natura commerciale di un messaggio sia esplicita e informata a criteri di chiarezza e completezza. Esistono disposizioni specifiche anche per finfluencer, app e piattaforme ma, di fronte alle realtà fraudolente, servono i controlli e i poteri di deterrenza e interdizione delle autorità di vigilanza come la Consob, impegnata in una costante collaborazione internazionale con organismi come ESMA e IOSCO per inseguire pratiche che superano i confini di ogni singola giurisdizione.
Una ricerca contenuta nello stesso quaderno, condotta su un gruppo di studenti universitari, mostra come la maggioranza presti meno fiducia alle comunicazioni che fanno leva sull’emotività e chieda regole più stringenti per questi fenomeni.
L’agevolazione riconosciuta agli enti previdenziali che investono in Venture Capital specializzati nelle PMI non si applica se l’operazione avviene tramite società veicolo. L’investimento nell’economia reale deve essere diretto oppure passare attraverso un fondo dei fondi. Non sono ammesse altre ipotesi. Lo chiarisce il ministero dell’Economia rispondendo a due interrogazioni parlamentari sull’ipotesi di investimenti indiretti effettuati tramite società veicolo.
In sintesi:
Il riferimento è l’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 232/2016, la Finanziaria 2017. La norma prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione in determinati strumenti finanziari che sostengono l’economia reale. Tra questi rientrano gli investimenti in quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia, in altri Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
La soglia è fissata dall’articolo 1, comma 213, della legge 145/2018. Un fondo di venture capital deve destinare almeno il 70% dei capitali raccolti a piccole e medie imprese non quotate, italiane o europee. Quando un fondo rispetta questa soglia, un ente di previdenza o un fondo pensione può diventarne limited partner senza pagare imposte sui redditi generati.
Rispondendo il 16 giugno 2026 in commissione Finanze del Senato, la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha chiarito che il beneficio «viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza nei FVC che investono direttamente» nelle imprese.
Sullo stesso tema è intervenuto il giorno seguente alla Camera il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in risposta a un’analoga interrogazione: le agevolazioni per le Casse professionali che effettuano operazioni finanziarie nei Fondi di Venture Capital che investono nelle PMI non prevedono la possibilità di sottoscrizione tramite società .
L’unico caso ammesso di investimento indiretto è quello del fondo dei fondi. Lo precisa l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 18/2026: più della metà del portafoglio deve confluire, anche attraverso altri OICR, in imprese italiane o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia. Sull’esenzione dei proventi da investimenti qualificati in venture capital l’Agenzia era già intervenuta con la risposta 104/2026.
La disciplina agevolativa non contempla «le fattispecie di investimento indiretto tramite veicoli societari», e il suo carattere agevolativo non ammette interpretazioni estensive.
Vale però una distinzione di fondo: ai fini del computo della soglia minima di accesso al regime, l’articolo 18 del dl 95/2025 include anche gli impegni assunti tramite fondi di fondi o veicoli societari. Un conto è quel computo, un altro l’esenzione dei redditi.
«Eventuali modifiche di carattere normativo – ha spiegato Savino – potranno essere valutate unicamente in conformità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato nel necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
Triboo entra nel mercato dei dati pubblicitari con T-Data Hub, una piattaforma che unisce first-party data, intelligenza artificiale e attivazione delle audience. L’obiettivo è trasformare i segnali generati dagli utenti in audience proprietarie e attivabili, da offrire ad agenzie e brand in uno scenario pubblicitario che, con la fine dei cookie di terza parte, cerca nuove fonti di dati affidabili.
La piattaforma nasce dall’incrocio di due patrimoni che il Gruppo già possiede. Da un lato l’e-commerce outsourcing, che genera dati deterministici e segnali di acquisto reali dall’interazione degli utenti con piattaforme di vendita, programmi CRM e transazioni. Dall’altro le property editoriali, gestite direttamente, partecipate o in concessione nei verticali business, finance e automotive, da cui arrivano ogni mese milioni di segnali comportamentali legati a navigazione, contenuti e interessi. È la convergenza tra questi due mondi, quello dell’e-commerce e quello dei media, il cuore del progetto.
“Oggi non basta più raccogliere informazioni: occorre saperle interpretare, modellare e attivare in modo efficace”, afferma Marco Guglielmin, responsabile del progetto.
La piattaforma, spiega, combina “tecnologia, competenze e asset proprietari per generare valore concreto per agenzie, brand ed editori”.
T-Data Hub poggia su due tecnologie complementari. La prima è una DMP personalizzata, che raccoglie i segnali comportamentali della navigazione e li usa per costruire cluster di utenti e audience predittive, attivabili tramite pianificazioni in reservation su personas dedicate, curated deal, PMP e integrazioni con le principali piattaforme di acquisto media. La seconda è la Data Clean Room, che arricchisce questi modelli con dati first-party e deterministici e permette matching, audience enrichment e generazione di insight in ambienti sicuri e privacy-first.
L’incrocio dei due livelli supera la separazione tra dato comportamentale e dato deterministico: i modelli predittivi vengono validati da segnali reali di acquisto e identificazione, e ne risultano audience più precise e attivabili. È il framework che il Gruppo chiama Audience Intelligence, in cui comportamenti, interessi e segnali di acquisto convergono in segmenti orientati alla performance.
A questa architettura si aggiunge un layer di intelligenza artificiale, pensato per analizzare le audience e ottimizzare le strategie di attivazione. Il sistema individua pattern comportamentali, suggerisce nuove segmentazioni, riconosce le audience ad alto potenziale e supporta il miglioramento continuo delle campagne, alleggerendo il lavoro di analisi che oggi pesa su agenzie e centri media.
L’impostazione è dichiaratamente agency-oriented. Oltre alla tecnologia, T-Data Hub mette a disposizione competenze nella progettazione delle audience e nell’ottimizzazione delle performance, con l’idea di costruire soluzioni su misura invece dei segmenti standardizzati. Per centri media e brand significa poter disegnare il proprio modello di attivazione sui dati, anziché adattarsi a panieri preconfezionati.
Il progetto, però, guarda oltre il perimetro del Gruppo. “Il passo successivo prevede la progressiva evoluzione di T-Data Hub verso un ecosistema aperto, in grado di aggregare publisher, retailer e data owner terzi”, anticipa Giuseppe Bronzino, amministratore delegato di Digital Bloom. L’obiettivo dichiarato è un Data Private Network che combini dati comportamentali, intenzionali e deterministici provenienti da ecosistemi diversi, per offrire al mercato audience di maggiore qualità e scala. In quella prospettiva, conclude Bronzino, la piattaforma punta a diventare “un’infrastruttura di riferimento per la collaborazione tra media owner, retailer e i brand con le loro agenzie”.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per i lavoratori espulsi dal lavoro è uno strumento finanziario dell’UE che sostiene i lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione su larga scala. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1139 viene profondamente rinnovato attraverso un vero e proprio cambio di paradigma: il Fondo non interviene più soltanto a posteriori, dopo che i licenziamenti si sono già verificati, ma può ora attivarsi in via preventiva. Questo significa nuove opportunità concrete per le imprese, in particolare per le PMI, nella gestione delle crisi e delle riorganizzazioni aziendali.
Il FEG finanzia programmi mirati di orientamento professionale, formazione, riqualificazione, tutoraggio e supporto alla ricollocazione, attivabili dalle autorità nazionali in coordinamento con le imprese coinvolte. Con la riforma del 2026, il funzionamento del FEG cambia in modo sostanziale prevedendo:
Il FEG si rivolge primariamente ai lavoratori e non eroga però fondi direttamente alle imprese. Il meccanismo prevede infatti che siano le autorità nazionali (in Italia, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a richiedere l’attivazione del Fondo alla Commissione europea, coordinandosi però con le imprese interessate per definire i programmi di intervento. I destinatari finali includono:
Sebbene il FEG non trasferisca risorse direttamente all’impresa, i vantaggi per le aziende sono concreti. La possibilità di attivare percorsi di formazione e ricollocazione prima del licenziamento consente di gestire gli esuberi in modo meno traumatico. I motivi per percorrere questa via sono numerosi:
La riforma assume rilevanza particolare per le PMI, che dispongono raramente di risorse interne sufficienti per gestire in autonomia processi di riqualificazione e outplacement. Il nuovo FEG offre loro la possibilità di accedere a strumenti di supporto che altrimenti sarebbero economicamente insostenibili:
Il Regolamento (UE) 2026/1139 segna il passaggio da una logica puramente reattiva a un approccio preventivo e anticipato alla gestione delle crisi occupazionali. Per le imprese, questo si traduce nella possibilità di pianificare le transizioni con maggiore anticipo, disponendo di strumenti concreti per accompagnare i lavoratori verso nuove opportunità professionali.
Le aziende che si trovano ad affrontare una ristrutturazione, per ragioni di mercato, per effetto della transizione tecnologica o per riorganizzazione della catena del valore, hanno ora a disposizione un quadro normativo europeo che incentiva e finanzia la gestione responsabile degli esuberi. I licenziamenti possono essere in parte prevenuti o, quantomeno, si può rendere la transizione il più efficace e meno traumatica possibile.
Per le imprese che intendono esplorare le opportunità offerte dal nuovo FEG, il primo passo è il dialogo con le autorità nazionali competenti. In Italia, la procedura prevede che sia il Governo a presentare domanda alla Commissione europea, ma le imprese possono svolgere un ruolo attivo nel segnalare la situazione di crisi e nel collaborare alla definizione dei programmi personalizzati di intervento.
È consigliabile, in particolare per le PMI coinvolte in filiere a rischio o in fase di riorganizzazione:
Il potenziamento del FEG rappresenta un’evoluzione importante nel quadro degli strumenti europei a sostegno dell’occupazione. Per le imprese italiane, e in particolare per le PMI, si apre una finestra di opportunità per gestire le transizioni occupazionali in modo più strutturato, meno costoso e più sostenibile dal punto di vista sociale. In un momento storico in cui la capacità di adattamento è un fattore competitivo cruciale, conoscere e saper attivare questi strumenti può fare la differenza tra una ristrutturazione subita e una trasformazione governata.
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articolo a cura di Stefano Petri, avvocato DLA Piper
Angelo Moratti è il discendente di una delle dinastie industriali più influenti d’Italia. Nipote dell’omonimo fondatore della Saras, la più grande raffineria del Mediterraneo, e figlio di Massimo, storico presidente dell’Inter del Triplete, Angelo ha saputo distaccarsi dall’ombra dei giganti di famiglia. Cresciuto tra le enormi aspettative legate al suo cognome e le difficoltà affrontate durante i delicati anni di piombo, oggi è un imprenditore e investitore globale di successo, pioniere nel venture capital e prezioso trait d’union tra le eccellenze italiane e i maestri della finanza internazionale.
In questa lunga e profonda intervista rilasciata a Chapeau, l’imprenditore ripercorre quasi un secolo di storia familiare e personale, offrendo aneddoti inediti su alcuni dei momenti più cruciali della sua vita. Dalle traumatiche vicende del suo rapimento negli anni Settanta alla gestione delle emozioni per le grandi vittorie nerazzurre, la chiacchierata si snoda attraverso i retroscena dei suoi incontri esclusivi con i pesi massimi dell’economia mondiale. Un racconto schietto sui grandi trionfi finanziari, sulle intuizioni pionieristiche, ma anche su scottanti delusioni e preziose lezioni imparate nel duro e complesso mondo degli affari americani.
La storia di Angelo attraversa momenti drammatici strettamente legati alle tensioni sociali degli anni Settanta. A soli 11 anni, all’uscita da scuola a Milano, fu vittima di un rapimento lampo da parte di quattro malviventi, un evento drammatico risoltosi fortunatamente dopo un intenso inseguimento della polizia. Il trauma spinse la famiglia a trasferirlo all’estero per proteggerlo, mandandolo prima in Svizzera e poi in un rigidissimo collegio in Inghilterra.
Le durissime regole dell’istituto forgiarono il suo spirito, portandolo a promettere a sé stesso di voler un giorno conquistare il mondo e trasformando la propria insicurezza in uno straordinario motore di rivalsa.
Un capitolo fondamentale della vita della dinastia è legato inesorabilmente ai colori dell’Inter. Il nonno Angelo acquistò la squadra nel 1955, dando inizio all’era della Grande Inter, mentre il padre Massimo la ricomprò nel 1995, assicurandosi campioni epocali del calibro di Ronaldo e Javier Zanetti.
L’apice sportivo, e al contempo un enorme traguardo emotivo per tutta la famiglia, arrivò con il celebre Triplete del 2010.
Folgorato fin da giovane dalle storie di pionieri tecnologici come Michael Dell, Angelo decise di lanciare la sua prima grande azienda nel 1996, fondando ePlanet assieme a un ex consulente. La startup crebbe a ritmi folli fino a quotarsi in borsa in piena bolla delle dot-com, riuscendo persino a superare le pesanti difficoltà legate al ritiro di un maxi-prestito da parte di Goldman Sachs a causa della crisi dei mercati.
Pochi anni dopo, confermò il suo acume affiancando il padre nel colossale investimento per la centrale elettrica Sarlux. Grazie alla felice intuizione di pretendere una clausola di salvaguardia inversa con il partner energetico Enron, la famiglia riuscì a fare l’affare del decennio ricomprando le quote a prezzi stracciati proprio quando il colosso texano collassò rovinosamente.
Il grande punto di svolta nel suo network internazionale avvenne nel 2001, quando organizzò una cena a Milano per Warren Buffett. Subito dopo l’incontro, il leggendario oracolo di Omaha, colpito dall’intelligenza e dall’empatia del giovane italiano, gli propose di diventare i suoi “occhi e orecchie” nel continente europeo.
Grazie a legami di questo calibro, Moratti si è avvicinato alle grandi menti americane, aiutando persino Howard Schultz a portare Starbucks in Italia. Convinse infatti l’imprenditore ad abbandonare i timori per il difficile mercato della penisola e ad inaugurare la maestosa Roastery di Milano, consigliandogli saggiamente di includere un’offerta gastronomica di assoluto livello per conquistare i palati italiani.
Nei decenni trascorsi viaggiando tra gli Stati Uniti e l’Europa, Moratti non ha mancato di cogliere occasioni uniche e a volte paradossali. Nel 1992, intuendo le enormi potenzialità di una New York devastata dalla criminalità e in piena crisi, investì svariati milioni per acquistare centinaia di appartamenti a prezzi di saldo. In quell’occasione sfiorò persino una partnership commerciale con un allora rampante Donald Trump, ma decise di tirarsi indietro di fronte alla forte inaffidabilità manageriale del magnate.
Nel corso dei successivi investimenti in Silicon Valley, ha inoltre intrecciato rapporti, spesso di natura complessa, con figure titaniche e peculiari, da un glaciale Elon Musk a un carismatico Arnold Schwarzenegger.
L’affascinante cammino verso il successo di Angelo Moratti è stato costellato inevitabilmente anche da errori e cocenti sconfitte, come il fallimentare investimento nel 2000 in un primitivo e deludente rivale del futuro iPod di Apple, che gli insegnò la dura lezione di non scommettere mai contro geniali colossi del calibro di Steve Jobs. Ha vissuto sulla propria pelle anche le spietate dinamiche del venture capital americano, incappando persino in fondatori disonesti che falsificavano le vendite aziendali.
Forte del suo inestimabile bagaglio, oggi, attraverso i suoi fondi milanesi, si dedica a supportare l’ecosistema delle startup italiane, trasferendo loro il mantra ricevuto in gioventù: per avere successo occorre partire sempre dall’esigenza del consumatore e avere l’umiltà di costruire un team con persone più intelligenti di sé stessi.
Le operazioni straordinarie degli studi professionali, al pari di quelle delle imprese, sono fiscalmente neutre. La disposizione, introdotta dalla riforma del reddito di lavoro autonomo del 2024, vale anche per la trasformazione dello studio in società tra professionisti nella forma della srl. Ed è compatibile con l’aggiornamento del valore fiscale delle partecipazioni, reso più oneroso dalla manovra 2026. Lo chiarisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 123/2026, che parte da un caso particolare.
In sintesi:
Nel caso trattato dall’interpello sottoposto al parere AdE, uno studio associato di commercialisti ha deliberato la propria trasformazione in società tra professionisti, scegliendo la forma giuridica della srl. L’operazione segna il passaggio da associazione professionale a società di capitali, con effetti nel 2026.
Contemporaneamente, due soci vogliono rideterminare le proprie quote di partecipazione con l’opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, legge 448/2001. L’operazione aggiorna il valore fiscale delle quote, in base al quale si calcolano le plusvalenze, allineandolo al valore di perizia al 1° gennaio 2026, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre 2026.
Il quesito riguarda la possibilità che questo valore rideterminato sia assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto delle quote della srl.
La risposta delle Entrate è positiva, in forza della neutralità fiscale delle operazioni straordinarie. La norma di riferimento è l’articolo 177-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, “Operazioni straordinarie e attività professionali”, introdotto dall’articolo 5 del dlgs 192/2024, che sancisce la neutralità delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle relative al passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Queste operazioni avvengono senza generare un diverso costo fiscale. La regola, chiarisce l’interpello, vale anche quando sia intervenuta una rivalutazione delle partecipazioni: il valore rideterminato si trasferisce alle quote della srl, sterilizzando la plusvalenza in caso di cessione futura.
Fino al 18 giugno 2026, bastava una donazione nella storia dell’immobile per complicarne la vendita: banche caute, acquirenti diffidenti, rogiti rallentati dal rischio di contestazioni degli eredi. Con la chiusura del semestre transitorio previsto dall’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, invece, vendere casa in donazione diventa più semplice quando dagli atti non emergono opposizioni. La tutela dei legittimari si limita ad un rimborso in denaro verso il donatario, mentre l’immobile acquista stabilità per compravendite e mutui.
In sintesi:
Vendere casa in donazione è più semplice dal 18 giugno 2026 grazie alla nuova formulazione dell’art. 563 del Codice civile, introdotta dall’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Neppure la contestazione della donazione da parte degli eredi, salvo il caso della domanda trascritta prima dell’acquisto, lede i diritti del terzo al quale il donatario ha venduto l’immobile.
La nuova disciplina sulla provenienza donativa dell’immobile semplifica dunque la stesura del contratto di compravendita:
Per la casa donata, il 18 giugno 2026 chiude la finestra di sei mesi prevista dalla disciplina transitoria. Le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 seguono le nuove regole; quelle aperte prima conservano il vecchio regime solo in presenza di domanda di riduzione o atto di opposizione notificati e trascritti entro il 18 giugno 2026.
| Successione | Regola applicabile | Effetto su vendita e mutuo |
|---|---|---|
| aperta dal 18 dicembre 2025 | nuova disciplina degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. | il terzo acquirente a titolo oneroso ha una tutela rafforzata |
| aperta prima del 18 dicembre 2025 con domanda o opposizione trascritta entro il 18 giugno 2026 | disciplina previgente nella singola vicenda | notaio e banca valutano il vincolo già risultante dai registri immobiliari |
| aperta prima del 18 dicembre 2025 con atti assenti nei registri entro il 18 giugno 2026 | nuova disciplina applicabile dopo la chiusura del semestre | l’immobile acquisisce maggiore stabilità nei trasferimenti a titolo oneroso |
| donante in vita alla data del 18 dicembre 2025 | nuova disciplina alla futura apertura della successione | la futura vendita del bene nasce con una tutela più solida per l’acquirente |
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 06-2026/C pubblicato il 5 marzo 2026, chiarisce che il criterio temporale ruota attorno alla data di apertura della successione, cioè al decesso del donante. La data della donazione, da sola, orienta le verifiche documentali senza decidere il regime applicabile.
Il mutuo su immobile donato diventa più sostenibile per la banca quando la provenienza donativa è accompagnata da una situazione trascrittiva coerente con le nuove regole. L’art. 44 della Legge 182/2025 collega espressamente la riforma alla circolazione dei beni provenienti da donazione e a più ampie possibilità di accesso al credito quando gli stessi beni sono costituiti in garanzia.
Nello specifico, la banca conserva la propria istruttoria su ipoteca, provenienza, trascrizioni e rischio successorio, con un elemento diverso rispetto al passato: l’azione di riduzione della donazione, nel regime riformato, non travolge l’acquisto del terzo a titolo oneroso nei casi protetti dalla legge.
Per il mercato dei mutui, quindi, la casa donata perde gran parte della fragilità che per anni ha rallentato molte pratiche.
Con l’entrata regime della riforma, il rogito può procedere con maggiore linearità quando la provenienza donativa è ricostruita, le trascrizioni sono ordinate e la tutela dei legittimari riguarda il credito verso il donatario.
Chi compra una casa donata deve comunque controllare la storia giuridica dell’immobile prima del rogito, anche dopo la riforma. La maggiore tutela dell’acquirente opera infatti quando gli atti sono coerenti con il nuovo regime e i registri immobiliari non evidenziano domande o opposizioni capaci di mantenere viva la disciplina precedente.
Le verifiche prima della firma riguardano:
Gli eredi legittimari mantengono una tutela economica se la donazione ha leso la quota di riserva. La nuova disciplina sostituisce, nei casi protetti, la restituzione del bene al terzo acquirente con il diritto a ricevere dal donatario una compensazione in denaro nei limiti necessari a integrare la quota riservata.
La regola cambia equilibrio tra tutela ereditaria e circolazione immobiliare. L’acquirente a titolo oneroso viene protetto, il legittimario conserva il credito e il donatario diventa il primo soggetto chiamato a compensare la lesione. Se il donatario è insolvente, l’avente causa a titolo gratuito può essere tenuto alla compensazione nei limiti del vantaggio conseguito.
La riforma delle case donate riguarda infatti la sola circolazione del bene e la tutela dell’acquirente e non entra nel merito di imposte, franchigie e agevolazioni. Aliquote, base imponibile, autoliquidazione e agevolazioni sulla prima casa sono quindi da valutate sul piano tributario e non su quello della sicurezza civilistica del trasferimento. La donazione dell’immobile produce effetti fiscali al momento dell’atto mentre la riforma civile incide sulla successiva vendita e sulla bancabilità del bene.