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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto alla proroga della detassazione al 5% sugli aumenti contrattuali nella Legge di Bilancio 2027, intervenendo il 2 luglio al congresso della UIL a Padova. Il Governo intende confermare per un altro anno l’imposta sostitutiva sugli incrementi da rinnovo CCNL, introdotta dalla Manovra 2026 e già richiesta dal sindacato. L’annuncio riguarda per il momento il solo 2027.
Il Governo punta a confermare per il 2027 l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali, oggi prevista solo per gli incrementi pagati nel 2026. La premier ha spiegato di averne già discusso con la ministra del Lavoro Marina Calderone e con il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti in vista della prossima manovra.
La tassazione agevolata è stata introdotta dall’art. 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e riguarda i dipendenti privati con reddito da lavoro 2025 fino a 33mila euro, sugli incrementi corrisposti in attuazione dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026. Meloni ne ha parlato come di una misura a cui dare «continuità e stabilità », perchè «rafforza il legame tra produttività e salario».
La misura oggi in vigore per come è prevista della Legge di Bilancio 2026 applica il 5% agli incrementi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, per i dipendenti privati con reddito da lavoro 2025 non superiore a 33mila euro. Le voci ammesse ed escluse sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e la Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, che estende il beneficio ad arretrati, indennità di mansione, ferie e festività soppresse.
La proroga annunciata copre per ora il solo 2027, mentre la UIL chiedeva la conferma anche per il 2028. Sul valore effettivo pesa la platea ristretta: per la CGIL l’agevolazione garantisce un beneficio medio di circa 126 euro l’anno per lavoratore, limitatamente ai redditi più bassi.
Su un aumento da rinnovo di 1.000 euro lordi annui, un dipendente con reddito 2025 di 30mila euro versa 50 euro con l’imposta sostitutiva al 5%, contro i 330 dovuti con l’aliquota IRPEF marginale del 33% del secondo scaglione: il risparmio supera i 280 euro l’anno e cresce ulteriormente perché il 5% assorbe anche le addizionali regionali e comunali. Il vantaggio aumenta con l’ampiezza dell’aumento e si annulla oltre la soglia dei 33mila euro di reddito.
La premier ha rivendicato anche i risultati dell’imposta sostitutiva all’1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro nel biennio 2026-2027 per i dipendenti con retribuzione annua fino a 80mila euro, citando i dati del Ministero del Lavoro aggiornati a giugno 2026.
I contratti di produttività depositati e attivi superano quota 13.600, con una crescita di oltre 1.300 accordi in un solo mese. Il premio medio annuo riconosciuto agli oltre 3,8 milioni di lavoratori coperti supera i 1.800 euro, circa 300 in più rispetto a dicembre 2022. La diffusione si concentra nelle PMI, soprattutto del Nord.
Il Governo punta a estendere la patente a crediti oltre i cantieri edili e rivendica un’attività ispettiva più mirata: nel 2024 gli accessi congiunti di Ispettorato, INPS, INAIL e Carabinieri hanno superato quota 158mila, con irregolarità riscontrate in quasi due controlli su tre. Meloni ha ribadito la linea della «tolleranza zero» sul caporalato.
Sul fronte della sicurezza, l’Esecutivo lavora all’estensione ad altri settori della patente a crediti nei cantieri edili e al potenziamento del badge di cantiere, il documento con codice univoco che rende tracciabile la presenza in cantiere e la regolarità contributiva e formativa del lavoratore.
La premier ha infine aperto anche a un confronto sulle ispezioni sul lavoro irregolare e a un regime fiscale agevolato per favorire le aggregazioni d’impresa.
L’indagine retributiva di ODM Consulting (Gi Group Holding) realizzata a cadenza periodica e pubblicata della sua ultima edizione il 1° luglio 2026, colloca gli stipendi italiani in coda a quelli di moltissimi altri paesi europei,  per ogni ruolo aziendale, con il divario più ampio che si colloca ai vertici. Per quanto riguarda il rapporto tra incrementi retributivi e inflazione, il differenziale si mostra comunque positivo o in linea per quasi tutti i Paesi, con previsione 2026 allineata ovunque.
Le retribuzioni italiane sono inferiori a quelle di Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Svizzera per tutti i profili professionali — Director, Manager, Expert, Specialist e Operative — e la Svizzera registra i valori più alti in assoluto. Lo scarto cresce salendo di responsabilità : per un Director la retribuzione fissa annua lorda arriva a 417.174 euro in Svizzera contro 137.140 euro in Italia. Il quadro conferma la distanza strutturale che caratterizza gli stipendi in Italia rispetto all’Europa occidentale.
Il confronto cambia segno verso l’Europa dell’Est: i profili support in Bulgaria si fermano a 8.454 euro e in Romania a 10.996 euro, contro i 25.850 euro italiani. L’Italia si colloca così in una fascia intermedia, sotto le economie dell’Europa occidentale e la Svizzera ma sopra quelle dell’Est.
L’indagine costruisce il confronto sui ruoli organizzativi (i GRADE) e non sui livelli di inquadramento contrattuale, per rendere comparabili posizioni con responsabilità analoghe in Paesi diversi. Secondo Martina Colombo, responsabile dell’Area Reward & Engagement di ODM Consulting, l’analisi deve «superare la tradizionale lettura legata ai livelli di inquadramento del solo mercato italiano», così da misurare il diverso peso organizzativo delle posizioni su scala internazionale. Per i gruppi multinazionali è la base su cui definire i budget delle salary review e i percorsi di crescita.
A incidere sullo stipendio netto in busta paga è anche il differenziale tra crescita delle retribuzioni e inflazione , che in base all’indagine risulta positivo o in linea in tutti i Paesi analizzati, con la sola eccezione della Romania (-1,3); per il 2026 le previsioni indicano un indicatore allineato all’inflazione ovunque.
Sul fronte dinamico, il potere d’acquisto dei profili italiani tiene quindi il passo dei prezzi, pur con valori assoluti inferiori a quelli dei principali Paesi europei.
I valori dell’indagine sono basati sulle retribuzioni lorde (RBA): sullo stipendio netto in busta paga il divario dell’Italia può ampliarsi perché il cuneo fiscale italiano è tra i più alti d’Europa. La stessa retribuzione lorda annua (RAL) produce un netto diverso da Paese a Paese e, per un lavoratore italiano, la distanza percepita in busta paga supera quella dei valori lordi.
Per verifica quanto incidono tasse e contributi sul proprio lordo, si può usare il  calcolatore online dello stipendio netto a partire dalla RAL
Le immagini di Google Street View su Maps e di Google Earth hanno valore di prova negli accertamenti fiscali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026 della Sezione tributaria, che ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fotografie reperite in rete e ha posto sul contribuente l’onere di dimostrarne l’eventuale difformità dai luoghi reali. Il contenzioso nasceva dall’imposta comunale sulla pubblicità dovuta sulle insegne di alcune stazioni di rifornimento nel Cremonese.
Le fotografie reperite su Internet quelle di Google Earth (foto aeree) e Google Street View (scattate dal vivo e caricate sul web), sono riproduzioni meccaniche ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile e hanno efficacia probatoria nel processo tributario. Il giudice non può escluderle solo perché provenienti dalla rete e deve valutarle insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio.
Le fotografie tratte da internet, anche da siti o applicazioni quali Google Earth e Google Street View, secondo la Corte costituiscono «prova precostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati», per cui chi voglia inficiarne l’efficacia ha l’onere di disconoscere tale conformità .
La Cassazione si allinea a un orientamento già affermato in materia di riproduzioni fotografiche (Cass. n. 8682/2009 e Cass. n. 9977/2018) e lo applica alle immagini di geolocalizzazione, che diventano così una fonte di prova utilizzabile dagli enti impositori nell’attività di accertamento.
L’ordinanza nasce da tre avvisi di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di alcune stazioni di rifornimento carburante nel Cremonese. Il concessionario della riscossione aveva prodotto immagini di Google Street View per documentare presenza e dimensioni dei cartelli pubblicitari contestati.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva escluso quelle fotografie perché tratte da internet e depositate tardivamente. La Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario su entrambi i fronti, confermando l’ammissibilità dei documenti prodotti in primo grado e affermando che le immagini web non sono prive di valore probatorio.
Per privare l’immagine del suo valore di prova il contribuente deve disconoscerne la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando elementi che attestino la differenza tra la fotografia e lo stato effettivo dei luoghi. La sola contestazione dei fatti che l’altra parte intende dimostrare non è sufficiente.
Senza un disconoscimento qualificato la foto conserva piena efficacia; con esso degrada a presunzione semplice, valutabile dal giudice insieme al resto del quadro istruttorio. È lo schema delle presunzioni relative, dove l’onere della prova contraria è del contribuente, come accade per la presunzione di maggior reddito fondata sui versamenti bancari.
Il valore della fotografia si intreccia con la legittimità della sua acquisizione e con le garanzie del contribuente nel contenzioso, terreno su cui la stessa Sezione tributaria è intervenuta di recente sull’utilizzabilità delle prove raccolte dal Fisco.
La difesa si concentra su due fronti, la data di rilevamento dell’immagine e la difformità documentata rispetto allo stato effettivo dei luoghi. Gli argomenti su cui si costruisce il disconoscimento sono soprattutto:
La questione della certezza della data di rilevamento delle foto di Street View era già emersa in un precedente del 2020 (Cass. n. 308/2020), segno di un contenzioso che accompagna da tempo l’uso probatorio delle immagini online. Per imprese e professionisti il principio si traduce in una sola indicazione operativa, ciò che è visibile in rete su capannoni, insegne, cantieri e sedi può finire in un avviso di accertamento, e va presidiato con documentazione datata pronta a smentire l’istantanea.
Il principio va oltre il contensioso sull’imposta locale. Nei controlli sugli immobili l’Agenzia delle Entrate può incrociare già cartografia catastale e immagini aeree per far emergere le rendite catastali non aggiornate dopo i lavori con Superbonus e altri bonus edilizi, terreno su cui la prova per immagini oggi conta sempre di più. Per privati, imprese e professionisti l’indicazione è una sola: ciò che è visibile in rete su capannoni, insegne, cantieri e immobili può finire in un avviso di accertamento e va presidiato con documentazione datata pronta a smentire l’istantanea.
L’incentivo ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero di Invitalia, dedicato all’imprenditoria giovanile e femminile, si aggiorna: per le domande presentate dal 1° luglio 2026 le agevolazioni sono concesse solo nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, dopo l’esaurimento delle risorse destinate al contributo a fondo perduto. La misura è attiva in tutta Italia e la procedura di domanda a sportello sulla piattaforma di Invitalia non subisce modifiche.
Il programma “Oltre Nuove imprese a Tasso Zero†è una delle principali iniziative italiane per incentivare la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese con una prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Risponde alla necessità di sostenere l’autoimpiego e di promuovere nuove iniziative imprenditoriali su tutto il territorio nazionale.
La finalità è duplice: favorire l’ingresso dei giovani nel mondo dell’imprenditoria e sostenere le donne imprenditrici, riducendo il divario di genere nell’economia. Possono accedere alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, a condizione di completare la costituzione entro i termini stabiliti.
Fino al 30 giugno 2026 le agevolazioni univano finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, con copertura fino al 90% delle spese ammissibili. Per le domande dal 1° luglio 2026 la quota a fondo perduto non è più disponibile: la copertura, sempre fino al 90% delle spese, è erogata interamente come finanziamento a tasso zero, da restituire in dieci anni.
Le spese vanno giustificate nel piano di impresa e riguardano investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
Il programma sostiene un’ampia gamma di settori: la produzione di beni nell’industria, nell’artigianato e nella trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi e il turismo, comprese le attività turistico-culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.
Le domande si presentano esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia, con procedura valutativa a sportello e senza graduatorie: le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e le agevolazioni sono erogate in più quote, con possibilità di anticipazioni.
In sintesi:
La partita del PNRR si sposta sui fondi non spesi e sulla loro riprogrammazione, terreno di confronto tra Governo e opposizioni: le risorse stanziate ma non impegnate al 30 giugno 2026 ritornano nella disponibilità dello Stato per essere riassegnate ad altri interventi. Le regole sono fissate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal DL 19/2026, che distingue tra economie di misura e di progetto governandone il recupero.
In sintesi:
La rilevazione delle economie PNRR distingue tra due categorie. Le economie di misura, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, sono le risorse che al 30 giugno 2026 non risultano ancora destinate a specifici progetti tramite provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari. Le economie di progetto, ai sensi del comma 2, sono le risorse già assegnate a un singolo intervento ma non impegnate alla stessa data e non più necessarie a completarlo.
Per le economie di progetto i soggetti attuatori aggiornano il sistema ReGiS. La nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 giugno 2026 chiede di registrare gli impegni assunti per ciascun CUP e di valorizzare, nella sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto delle spese ancora necessarie al completamento amministrativo-contabile dell’intervento.
Quando l’intervento ha ricevuto il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, le economie di progetto sono imputate in via prioritaria a quella fonte. Lo prevede la nota della Ragioneria. Il Fondo, istituito dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, è nato per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, con una dotazione complessiva di 8,8 miliardi di euro. Le risorse non spese su questi interventi rientrano così nel circuito che sostiene i cantieri esposti ai rincari.
Le risorse su cui non gravano obbligazioni giuridicamente vincolanti sono accertate dopo il 30 giugno 2026 con decreti del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell’articolo 30, comma 3. La loro riassegnazione avviene con un DPCM, ai sensi del comma 4, anche tramite rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione. È lo stesso canale con cui il Governo ha già spostato oltre due miliardi verso energia, housing sociale e imprese nelle ultime revisioni dei fondi del PNRR.
Il DPCM di riprogrammazione ha una destinazione prioritaria fissata dalla legge. L’articolo 30, comma 5, dispone che rifinanzi anzitutto il Fondo per le esigenze indifferibili del MEF, previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per 18.232.210 euro nel 2027 e 18.030.231 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Una seconda quota, pari a 8.998.702 euro l’anno dal 2027 al 2029, rifinanzia autorizzazioni di spesa di alcuni Ministeri.
| Destinazione prioritaria (art. 30, comma 5) | Importo |
|---|---|
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2027 | 18.232.210 euro |
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2028 | 18.030.231 euro |
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2029 | 18.030.231 euro |
| Autorizzazioni di spesa di alcuni Ministeri, ciascun anno dal 2027 al 2029 | 8.998.702 euro |
Il Fondo per le esigenze indifferibili è una riserva generale di bilancio del MEF, ripartita ogni anno con appositi decreti, da non confondere con il Fondo per l’avvio di opere indifferibili dedicato ai cantieri. I due fondi condividono un nome quasi identico e svolgono funzioni distinte, e le economie del PNRR li alimentano su piani diversi, il primo nella riprogrammazione complessiva, il secondo nella rilevazione a livello di singolo progetto.
La corretta rilevazione delle economie incide sui conti dell’ultima fase del PNRR. L’Italia punta alla decima e ultima rata, pari a 28,4 miliardi di euro e legata a 159 obiettivi, dopo aver incassato nove rate per circa 166 miliardi, l’85% di un Piano da 194,4 miliardi. La documentazione finale su ReGiS va completata entro il 31 agosto e la richiesta dell’ultima rata entro il 30 settembre, mentre il calcolo definitivo delle economie e dei ribassi d’asta arriva solo con la rendicontazione.
Conto alla rovescia per la pausa estiva concessa da Agenzia delle Entrate e Riscossione ai contribuenti, che beneficiano di una sospensione ad agosto con differimento di adempimenti e versamenti fiscali. Fermo anche l’invio di avvisi bonari da parte dell’AdE e rimandati i termini di pagamento delle cartelle per somme a ruolo. Un discorso a parte per le rate della definizione agevolata, con la Rottamazione-quinquies al debutto in cassa il 31 luglio e tolleranza fino al 5 agosto.
In sintesi:
Dal 1° al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti fiscali con scadenza in questo periodo possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza sanzioni né interessi. La regola è fissata dall’art. 37, comma 11-bis, primo periodo, del DL 223/2006 e vale per i versamenti con modello F24, compresi quelli rateizzati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. Tutte le scadenze fiscali comprese nell’intervallo slittano in blocco al 20 agosto, e lo scadenzario pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate ricalibra le date di conseguenza. Il pagamento dell’IVA mensile o trimestrale, per esempio, passa dalla scadenza ordinaria del 16 al 20 agosto.
Dal 1° al 31 agosto l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio degli avvisi bonari e delle principali comunicazioni al contribuente, per effetto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 1/2024, il cosiddetto Decreto Adempimenti. Lo stesso stop si ripete dal 1° al 31 dicembre.
La sospensione riguarda in particolare: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972); gli esiti dei controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973); le comunicazioni sulla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004); le lettere di invito all’adempimento spontaneo, dette di compliance (art. 1, commi 634-636, L. 190/2014). Fanno eccezione gli atti per i quali sussistono ipotesi di indifferibilità e urgenza, che il Fisco invia anche in questo periodo: la circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024 indica, tra i casi tipici, il pericolo per la riscossione con termini di prescrizione in scadenza, gli atti con risvolti penali e quelli destinati a soggetti in procedure concorsuali.
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine per il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari, in base all’art. 7-quater, comma 17, del DL 193/2016. La sospensione copre gli importi dovuti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Se un atto viene notificato ad agosto per ragioni di urgenza, il termine per il pagamento non parte dalla data di ricezione: la decorrenza è spostata al 5 settembre.
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi anche i termini per trasmettere all’Agenzia delle Entrate documenti e informazioni richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del DL 223/2006. La sospensione non si applica alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, né alle procedure di rimborso IVA, che seguono i termini ordinari.
Non tutti gli obblighi si fermano ad agosto: alcune somme vanno versate nei termini ordinari anche nel periodo di pausa.
Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento seguono un binario a parte rispetto a quello delle comunicazioni bonarie. Ad esempio: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata puntualmente, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un piano di rateazione di un avviso bonario già in corso non godono di alcuna sospensione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento seguono inoltre un binario distinto da quello delle comunicazioni bonarie qui descritte. Un esempio pratico chiarisce la differenza: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata alla scadenza prevista, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un avviso bonario già in corso di rateazione non godono di alcuna sospensione e vanno versate alla scadenza prevista.
Le rate delle definizioni agevolate seguono un calendario tassativo fissato dalla legge e non rientrano nella sospensione feriale.
La rottamazione quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025 ne è l’esempio della stagione: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione dispone di una tolleranza di cinque giorni e può versare entro il 5 agosto 2026 senza decadere; chi ha optato per il piano rateale, invece, deve rispettare il 31 luglio come termine tassativo, perché la tolleranza torna solo sull’ultima rata del piano.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 nuovi codici tributo, da CT01 a CT31, per versare con il modello F24 le somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale sugli atti di recupero dei crediti d’imposta compensati in modo indebito. La misura arriva con la risoluzione n. 25 del 26 giugno 2026 e affianca i codici già previsti per l’accertamento con adesione.
I nuovi codici tributo servono ai contribuenti che hanno definito con una conciliazione giudiziale un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate per crediti inesistenti o non spettanti utilizzati in compensazione. L’art. 38-bis del DPR 600/1973 consente al Fisco di emettere questo atto quando un credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997. Per le relative controversie valgono le regole del processo tributario del Dlgs 546/1992, che ammette la definizione tramite conciliazione ai sensi degli artt. 48 e seguenti.
La risoluzione n. 25/2026 istituisce 31 codici, numerati da CT01 a CT31, ripartiti per tipologia di credito recuperato e per natura della somma da versare. Per ogni famiglia di agevolazione un codice copre il recupero del credito e i relativi interessi, un altro le sanzioni correlate.
I primi codici riguardano i crediti d’imposta e le agevolazioni alle imprese:
Una seconda serie copre i contributi regionali e a fondo perduto:
Gli ultimi codici riguardano i sostituti d’imposta, con il trattamento integrativo e il Bonus Irpef:
In fase di compilazione, i codici da CT01 a CT31 vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna importi a debito versati. Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento, in formato AAAA, vanno riportati i dati indicati nell’accordo conciliativo o nel processo verbale. Per i soli codici CT26 e CT27, riferiti all’addizionale regionale, nel campo rateazione/Regione/prov./mese di riferimento va indicato anche il codice della Regione, reperibile nella Tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La serie CT dedicata alla conciliazione affianca quella già istituita a marzo 2026 per l’accertamento con adesione e i processi verbali di constatazione, con i codici da AD01 in poi. La struttura è identica e cambia l’istituto con cui si chiude la lite. La conciliazione giudiziale definisce la controversia davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 48 e seguenti del Dlgs 546/1992, mentre l’adesione e il PVC operano nella fase amministrativa, prima o a margine del contenzioso.
L’INPS ha aperto il canale del pagamento diretto per l’ammortizzatore unico riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato danneggiati dal Ciclone Harry in Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura offre un sostegno al reddito diretto e, con il Messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026, l’Istituto ha fissato le regole e il massimale mensile della prestazione.
In sintesi:
L’ammortizzatore unico, o Integrazione Salariale Unica (ISU), è la misura di sostegno al reddito introdotta dall’art. 5 del decreto-legge n. 25/2026 (convertito dalla legge n. 59/2026) per i lavoratori dipendenti del settore privato che non hanno potuto lavorare a causa del Ciclone Harry. Affianca il bonus da 500 euro per gli autonomi danneggiati dallo stesso evento e copre le giornate di sospensione comprese tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
La domanda di ammortizzatore unico si può inoltrare in due situazioni: la chiusura dell’azienda nei territori colpiti, indennizzabile fino a 90 giorni, e l’impossibilità del lavoratore residente o domiciliato in un comune colpito a raggiungere il posto di lavoro, coperta fino a 15 giorni. La prestazione tutela anche i lavoratori somministrati e distaccati impiegati in sedi ubicate nei territori interessati, pur se dipendenti di aziende con sede altrove.
Il lavoratore deve risultare in forza al datore richiedente al 18 gennaio 2026 o, poiché quel giorno era festivo, al più tardi al 19 gennaio, e per tutto il periodo indennizzato. La misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale del D.Lgs. n. 148/2015, con l’indennità dell’art. 8 della legge n. 457/1972 e con i trattamenti dell’art. 21, comma 4, della legge n. 223/1991: le aziende con una domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati devono chiederne l’annullamento alla sede INPS prima di richiedere l’ammortizzatore unico.
La prestazione ha un massimale mensile fissato per il 2026 in 1.340,56 euro, che corrisponde al tetto massimo raggiungibile. L’importo effettivo dipende dalla retribuzione del lavoratore e dalle giornate di sospensione indennizzate, entro quel limite. Il valore nasce dall’importo mensile massimo delle integrazioni salariali dell’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pari a 1.423,69 euro lordi, ridotto del 5,84% in applicazione dell’art. 26 della legge n. 41/1986.
Alla prestazione si aggiunge la contribuzione figurativa, accreditata secondo i criteri dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015 e utile ai fini pensionistici. Poiché la misura indennizza l’intera giornata lavorativa, nei flussi le ore di sospensione coincidono con l’orario giornaliero del lavoratore.
Il pagamento diretto della prestazione ai datori di lavoro non agricoli avviene tramite i flussi Uniemens-Cig (UNI41), da trasmettere secondo le modalità ordinarie. Il messaggio INPS n. 2200 del 1° luglio 2026 precisa che per questa misura non si applicano i termini decadenziali dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, perché la norma non li richiama.
Per una liquidazione rapida l’Istituto invita a inviare le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo indennizzato o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione. Anche se l’ammortizzatore è riconosciuto in giornate, nel flusso vanno indicate le ore di sospensione sulla giornata valorizzata con l’evento ISU, pari all’intero orario giornaliero; per i part-time orizzontali la congruità è verificata sulla percentuale di impiego dichiarata.
Il flusso è unico per ogni mensilità e, quando nello stesso mese ci sono più autorizzazioni, indica tutte le giornate richieste e i relativi ticket, come già chiarito dalla circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021 e dal messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022. Il limite di 90 giornate per lavoratore non può essere superato neppure con più domande, causali diverse o datori di lavoro differenti.
I datori di lavoro non agricoli presentano la domanda dalla piattaforma OMNIA IS del portale INPS, nel percorso CIG e Fondi di solidarietà , OMNIA integrazioni salariali, crea domanda, selezionando la prestazione domanda ISU. Le istruzioni della misura sono nella circolare INPS n. 54 del 13 maggio 2026, che ha aperto lo sportello il 14 aprile e indica come termine consigliato, non perentorio, il 31 maggio.
Non serve un accordo sindacale. Le rappresentanze dei lavoratori (RSA o RSU) vanno comunque informate della sospensione, della durata e della motivazione. La causale cambia in base alla situazione, come riepilogato nella tabella.
| Situazione | Causale e durata massima |
|---|---|
| Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori colpiti, dal 18/01/2026 | ISU 704 — Aziende operanti nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori residenti nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 705 — lavoratori residenti nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori domiciliati nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 706 — lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’evento | ISU 707 — Aziende somministratrici o distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda dall’applicativo CISOA Web, con istanze separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato (OTI e OTD) e per dirigenti, quadri e impiegati. Le causali dipendono dalla posizione contrattuale del lavoratore e dalla situazione di impossibilità .
Per le domande sui codici 21 e 22 il datore indica la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge:
Le domande presentate dagli intermediari usano gli Allegati 6 o 7. Codici, durata e allegati sono riepilogati nella tabella.
| Situazione | Causale, durata e allegati |
|---|---|
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato con rapporto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 19 — Sospensione lavoratori con contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate tra il 18/01 e il 30/04/2026. Allegato 2 per il datore o Allegato 3 per l’intermediario |
| Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 20 — Sospensione lavoratori senza contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate, pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle dell’anno in corso fino alla domanda. Allegato 2 o 3 |
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato residenti o domiciliati nei territori colpiti al 18/01/2026 | Cod. 21 per i residenti e Cod. 22 per i domiciliati — Impossibilità a recarsi al lavoro. Fino a 15 giornate. Allegati 4 e 5 per la motivazione, 6 o 7 per gli intermediari |
Il mese di luglio 2026 porta una nuova ondata di scioperi nei trasporti, con agitazioni del personale di aerei, treni e mezzi pubblici, a livello nazionale e locale. Il primo scoglio per chi viaggia è domenica 5 luglio, quando il trasporto aereo si ferma con più scioperi nazionali di 24 ore che coinvolgono aeroporti, compagnie e società di handling, con il rischio di ritardi e cancellazioni negli scali di Milano Malpensa, Roma e Catania. Secondo il prospetto del Ministero dei Trasporti, le astensioni proseguono poi con ferrovie e trasporto pubblico locale fino allo stop nazionale del 23 e 24 luglio.
In sintesi:
Il calendario si concentra su poche giornate ad alta densità di stop. Il mese è iniziato il 2 luglio con lo sciopero di 8 ore del trasporto merci ferroviario di Db Cargo Italia in Lombardia; il primo stop di forte impatto per chi viaggia arriva nel fine settimana. Domenica 5 luglio si concentra la parte più delicata del mese nel trasporto aereo:
Sempre il 5 luglio, nel trasporto pubblico locale, si ferma per 24 ore il personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.
Dal 6 all’11 luglio le agitazioni si spostano su treni e mezzi pubblici locali, con lo sciopero generale in Puglia del 10 luglio tra gli appuntamenti principali.
Nella seconda metà del mese gli stop proseguono tra appalti ferroviari, trasporto marittimo e mezzi locali, dal 15 al 22 luglio.
Il mese si chiude con una mobilitazione nazionale: dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 si fermano il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, con il trasporto pubblico locale coinvolto per l’intera giornata di venerdì 24.
Lo sciopero nazionale, proclamato da Cub Trasporti e Sgb, riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il trasporto merci su rotaia. Il trasporto pubblico locale si ferma per l’intera prestazione del 24 luglio in diverse aziende regionali e locali, tra cui Ferrovie Sud Est, Gtt, Sad ed Eav.
Per le imprese l’impatto maggiore arriva dagli scioperi del trasporto merci e ferroviario, che toccano la logistica e le catene di fornitura più dei singoli stop cittadini.
Le giornate da monitorare per le spedizioni sono quelle del trasporto merci su rotaia: il 2 luglio con Db Cargo in Lombardia, il 6 e 7 con Mercitalia, il 10 con Captrain, il 22 e 23 con Grandi Navi Veloci sul fronte marittimo e la mobilitazione nazionale del 23 e 24. Per le trasferte di lavoro contano invece la giornata aerea del 5 luglio, lo stop nazionale di Italo del 9 e la chiusura del 23 e 24, con l’aeroporto di Milano Malpensa coinvolto due volte, il 5 e il 21, come nodo aereo e logistico del Nord.
La concentrazione a luglio non è casuale: da agosto scatta il periodo di franchigia estiva previsto dalla disciplina di settore, e le organizzazioni sindacali tendono a programmare le agitazioni prima della pausa per non incorrere nelle regole sul diritto di sciopero.
Negli scioperi dei trasporti valgono le fasce di garanzia previste dalla legge n. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali, che assicurano alcune corse nelle ore di maggiore affluenza e lasciano al viaggiatore il diritto al rimborso in caso di cancellazione.
In caso di volo cancellato, il regolamento europeo n. 261/2004 riconosce sempre il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo; la compensazione pecuniaria aggiuntiva può invece non spettare quando lo sciopero è qualificato come circostanza eccezionale. Per i treni valgono le regole del vettore sui rimborsi e sugli indennizzi da ritardo.
Lo stipendio dei dipendenti pubblici dipende da tre variabili: il comparto di appartenenza con il relativo CCNL, l’area di inquadramento e il livello raggiunto. A parità di area, un dipendente dei ministeri, uno della scuola e uno di un ente locale hanno tabellari diversi, perché ogni comparto ha un proprio contratto collettivo, con relativi importi e rinnovi. La tornata contrattuale 2025-2027 li sta aggiornando comparto per comparto, incidendo il modo diretto sul calcolo dello stipendio nella PA.
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La retribuzione di un dipendente pubblico si costruisce sul tabellare previsto per la sua area e il suo livello, a cui si sommano le indennità accessorie e la tredicesima. Il personale è classificato in quattro aree, in ordine crescente di competenze e responsabilità :
All’interno di ogni area sono individuate le famiglie professionali, distinte per competenze e, dove richiesti, per titoli di studio, abilitazioni o esperienza. Con il rinnovo contrattuale le tre aree del vecchio ordinamento (ex Aree A, B e C) sono state ricondotte a questa articolazione in quattro aree.
A titolo di esempio, per il comparto Funzioni Centrali le retribuzioni lorde minime mensili per i principali livelli sono le seguenti:
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 30, mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore 156. Ai dipendenti pubblici spettano tredici mensilità , con la tredicesima.
L’aumento in busta paga non è uguale per tutti i dipendenti pubblici, perché ogni comparto ha un contratto collettivo distinto, con tabellari e importi propri. La tornata 2025-2027 procede comparto per comparto:
Sullo stesso schema si muove il rinnovo 2025-2027 per gli Enti Locali, così come la nuova ipotesi di CCNL Sanità , con l’obiettivo di allineare le retribuzioni e chiudere la tornata in tempi più rapidi.
All’interno dell’area, l’attribuzione dei differenziali stipendiali è una progressione economica assegnata tramite procedura selettiva, attivata ogni anno in base alle risorse disponibili e riservata ai lavoratori privi di progressione. Gli avanzamenti sono correlati alle competenze e alle mansioni effettivamente svolte.
Il calcolo dello stipendio PA nella Pubblica Amministrazione parte dalla retribuzione lorda e segue le regole ordinarie della busta paga:
Poiché l’incidenza di IRPEF, addizionali e detrazioni cambia per reddito e residenza, il modo più rapido per calcolare lo stipendio netto a partire dal lordo di area e livello è il calcolatore gratuito di PMI.it.
Per i dipendenti pubblici lo stipendio di luglio è tra i più attesi dell’anno, perché il cedolino NoiPA può presentarsi più alto del solito. Sull’accredito confluiscono il primo rimborso IRPEF del modello 730/2026 e, per il personale della scuola, gli aumenti e gli arretrati del nuovo contratto Istruzione e Ricerca, firmato in via definitiva il 1° luglio 2026.
La data di accredito per i lavoratori pubblici è fissata a giovedì 23 luglio, con importi che cambiano da una busta all’altra per effetto di conguagli fiscali e arretrati contrattuali.
Lo stipendio ordinario NoiPA di luglio 2026 è accreditato giovedì 23 luglio, in linea con il calendario abituale del portale. Il calendario del mese si articola su tre date:
Quest’anno l’anteprima dei netti slitta di qualche giorno per l’operazione di aggancio dei dati fiscali, che integra i risultati del 730 e coinvolge oltre 2,5 milioni di dichiarazioni; la data di accredito però non cambia. Confrontare la busta di luglio con quella di giugno è il modo più rapido per individuare le voci che si sono mosse.
Il rimborso IRPEF del modello 730/2026 compare nel cedolino di luglio per chi ha presentato la dichiarazione indicando NoiPA come sostituto d’imposta e risulta a credito. In questo caso la voce aumenta il netto in busta; chi invece risulta a debito trova una trattenuta che riduce l’importo. È la prima voce da cercare sul cedolino, perché spiega gran parte delle differenze rispetto al mese precedente.
Il sistema sta completando l’operazione di aggancio dei dati fiscali, che integra automaticamente crediti e debiti IRPEF derivanti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025. Per chi ha cessato il servizio ma ha indicato l’amministrazione come sostituto d’imposta, il rimborso può arrivare su un cedolino straordinario separato, accreditato sullo stesso conto registrato in anagrafica: per questo motivo è bene mantenere attive le credenziali e verificare che l’IBAN sia aggiornato.
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Per docenti e personale ATA il cedolino di luglio può portare gli aumenti e gli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. La parte economica del contratto è stata sottoscritta in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026, dopo che le Sezioni riunite della Corte dei Conti, nell’adunanza del 30 giugno, hanno certificato positivamente l’ipotesi di accordo. Il rinnovo riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori tra scuola, università , enti di ricerca e AFAM.
Con la firma, aumenti e arretrati diventano dovuti e sono erogati in automatico, senza alcuna domanda da presentare. Le date di pagamento su NoiPA dipendono però dai tempi tecnici di ricalcolo: se le lavorazioni si chiudono rapidamente le somme possono comparire già sul cedolino di luglio, anche tramite un’emissione straordinaria dedicata agli arretrati su cedolino separato; in caso contrario slittano ad agosto. Gli importi definitivi sono quelli scritti sul cedolino al momento del pagamento.
Per chi ha concluso un contratto di supplenza al 30 giugno non è previsto un cedolino ordinario di luglio; a questi lavoratori spetta il compenso per le ferie maturate e non godute durante l’anno scolastico. Si tratta della somma sostitutiva delle giornate di ferie spettanti e non fruite, liquidata in base ai giorni maturati, all’anzianità di servizio e alla retribuzione individuale. Gli eventuali arretrati contrattuali e i conguagli del 730 arrivano tramite emissioni straordinarie successive alla cessazione, accreditate sullo stesso conto registrato in anagrafica.
Il cedolino dello stipendio è consultabile sulla piattaforma NoiPA nell’area personale, accedendo con le credenziali individuali. L’accesso richiede SPID, CIE o CNS oppure l’App NoiPA, utilizzabile con SPID e CIE; tra le modalità disponibili è stata aggiunta anche l’autenticazione tramite IT Wallet. La sezione da consultare è Consultazione pagamenti, dove il netto in anteprima è caricato prima del cedolino completo in PDF.
Per i servizi dispositivi, quelli che modificano dati anagrafici o informazioni legate allo stipendio, serve anche una One Time Password (OTP) generata dall’applicazione, mentre non è più previsto l’invio del codice via SMS.
Il cedolino dei dipendenti pubblici con busta paga NoiPA è strutturato in sezioni raccolte in due parti distinte, la prima con le informazioni generali e la seconda con i dati specifici della retribuzione. La prima parte contiene le seguenti sezioni:
La seconda parte del cedolino contiene il dettaglio della retribuzione, con le voci che compongono gli importi totali: competenze fisse, componenti accessorie come FUA, straordinari e indennità varie, ritenute e conguagli fiscali e previdenziali.
Leggere la busta paga significa capire come si passa dalla retribuzione lorda allo stipendio netto che arriva sul conto, tra competenze fisse, voci variabili, trattenute fiscali e previdenziali. Nel 2026 la lettura del cedolino cambia su due fronti, la nuova aliquota IRPEF al 33% sul secondo scaglione di reddito e l’obbligo di indicare il codice del contratto collettivo applicato.
Il documento che il datore di lavoro consegna ogni mese contiene tutte le informazioni sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione, dalle voci del salario fisso e variabile fino a ferie, permessi e accantonamento del TFR. Saperlo leggere permette di verificare la correttezza di quanto percepito e di conoscere il peso reale di imposte e contributi sullo stipendio.
La busta paga, chiamata anche cedolino o statino, è il documento con cui il datore di lavoro attesta l’erogazione mensile della retribuzione e riepiloga stipendio lordo, trattenute e netto corrisposto. Il documento si articola in tre parti: l’intestazione con i dati dell’azienda e del dipendente, il corpo centrale con le voci retributive, la parte finale con le trattenute e il calcolo del netto.
Tra le voci che concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente rientrano stipendi, salari, superminimi, trattamenti accessori, gratifiche, premi, incentivi e compensi, ai quali si contrappongono le detrazioni per lavoro dipendente e le trattenute fiscali e previdenziali. L’importo dello stipendio dipende dal livello di inquadramento e dalle tabelle retributive del contratto collettivo applicato.
Le voci fisse compongono la parte stabile della retribuzione e comprendono il minimo contrattuale, ossia la paga base prevista dal CCNL per il livello di inquadramento, l’indennità di contingenza, l’EDR, il terzo elemento, gli scatti di anzianità ed eventuali superminimi. Sono gli importi che tornano identici ogni mese, salvo maturazione di nuovi scatti o rinnovo delle tabelle contrattuali.
A queste voci si aggiungono, quando spettano, le indennità per lavoro straordinario, notturno o a turni, gli assegni ad personam e le mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima, erogate rispettivamente a dicembre e, dove previste dal contratto, a giugno o luglio.
Le voci variabili cambiano da un mese all’altro in funzione delle prestazioni effettive e degli eventi del periodo. Rientrano tra queste gli straordinari, le indennità per turni, lavoro notturno, disagiata sede e trasferta, gli assegni per familiari a carico, il lavoro festivo, i giorni di malattia retribuiti, i rimborsi, i conguagli e i premi.
Alcune di queste voci godono di una tassazione agevolata: la quota per lavoro notturno e festivo è soggetta a un’imposta sostitutiva ridotta in luogo dell’ordinaria tassazione ad aliquote IRPEF progressive, mentre i premi di produttività del settore privato scontano un’imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti. Le regole di dettaglio su soglie ed esenzioni si applicano ai fringe benefit e premi di risultato, che seguono una disciplina propria.
Alcune di queste voci godono di una tassazione agevolata: la quota per lavoro notturno e festivo è soggetta a un’imposta sostitutiva ridotta in luogo dell’ordinaria tassazione ad aliquote IRPEF progressive, mentre i premi di produttività del settore privato scontano un’imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti.
Regole a parte valgono per gli aumenti da rinnovo del CCNL, che per la detassazione degli aumenti da rinnovo contrattuale per il solo 2026.
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota IRPEF del secondo scaglione è scesa per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro, per effetto della Legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 3 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica l’art. 11 del TUIR). Il risparmio massimo è pari a 440 euro annui per i redditi da 50.000 euro e si azzera oltre i 200.000 euro di reddito complessivo, dove un taglio forfettario delle detrazioni neutralizza il vantaggio.
Le tre aliquote IRPEF applicabili a partire dal 2026 sono le seguenti:
| Scaglione di reddito | Aliquota 2026 |
|---|---|
| fino a 28.000 euro | 23% |
| da 28.001 a 50.000 euro | 33% (era 35%) |
| oltre 50.000 euro | 43% |
L’IRPEF si calcola in modo progressivo sull’imponibile fiscale, ossia la retribuzione lorda al netto dei contributi INPS a carico del lavoratore, pari di norma al 9,19%. Per il principio di cassa allargato, i compensi riferiti al 2025 ma corrisposti entro il 12 gennaio 2026 restano tassati con le aliquote 2025, quindi con il vecchio 35% sul secondo scaglione.
Le trattenute sono la parte del cedolino che riduce il lordo fino al netto e comprendono i contributi previdenziali INPS e le imposte sul reddito. Sul reddito complessivo il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali, dovute al Comune e alla Regione di domicilio fiscale del dipendente.
Dopo aver determinato l’imposta lorda si applicano le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, ottenendo l’IRPEF netta effettivamente trattenuta. A questa si aggiunge, per chi ne ha diritto, il bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale, che aumenta il netto in busta.
Il ricalcolo definitivo di imposte e contributi avviene a fine anno, con eventuali aggiustamenti sulle buste di dicembre e gennaio, spiegati nella guida al conguaglio di fine anno in busta paga.
Dalle retribuzioni di maggio 2026 ogni cedolino deve riportare il codice unico del CCNL applicato al dipendente, per effetto dell’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62. Il codice è assegnato dal CNEL a ogni contratto collettivo depositato e compare di norma nella sezione intestataria del cedolino, vicino alle diciture contratto applicato o codice contratto.
La sua presenza consente di verificare quale contratto collettivo regola il rapporto e di risalire al testo integrale confrontandolo con l’archivio CNEL, uno strumento in più contro l’applicazione di contratti non rappresentativi.
Tra le voci che cambiano nel cedolino 2026 la soglia esentasse dei buoni pasto in formato elettronico sale da 8 a 10 euro, a fronte dei 4 euro di quelli cartacei. Le componenti agevolate della retribuzione, dai premi di produttività alle indennità detassate, si sommano al netto o riducono l’imponibile e vanno verificate voce per voce in busta paga, perché un’imputazione errata comporta recuperi a fine anno in Certificazione Unica.
La consegna della busta paga deve essere contestuale al pagamento della retribuzione, come stabilito dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4: l’articolo 1 prevede l’obbligo del prospetto di paga per i dipendenti, l’articolo 3 impone la consegna nello stesso momento del pagamento dello stipendio. Il documento serve anche ad attestare la propria affidabilità creditizia, per esempio quando si richiede un mutuo o un prestito.
La firma del lavoratore sul cedolino attesta la sola ricezione del documento e non prova l’avvenuto pagamento dello stipendio. In caso di ritardo od omissione nella consegna scattano sanzioni amministrative pecuniarie a carico del datore di lavoro, graduate in base al numero di lavoratori coinvolti e alla durata della violazione.
I saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio in quasi tutta Italia, con un avvio sincronizzato sul primo sabato del mese e chiusure scaglionate dalla metà di agosto fino al 30 settembre. Fanno eccezione le due Province autonome: a Trento i commercianti scelgono liberamente le date entro 60 giorni, in Alto Adige gli sconti seguono un calendario distrettuale che parte a metà luglio.
Per chi vende, l’errore più costoso riguarda i cartellini: la percentuale di sconto va calcolata sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, come impone l’articolo 17-bis del Codice del Consumo. Per chi compra, la garanzia legale copre riparazione, sostituzione o rimborso del capo difettoso, mai il semplice ripensamento.
In quasi tutte le regioni i saldi estivi 2026 iniziano sabato 4 luglio e durano tra le sei e le otto settimane, con chiusure che vanno dal 17 agosto in Liguria fino al 30 settembre in Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. L’avvio al primo sabato di luglio segue gli Indirizzi unitari delle Regioni del 24 marzo 2011, che fissano una data di partenza comune lasciando alle singole Regioni durata e regole sulle promozioni.
| Regione | Periodo dei saldi |
|---|---|
| Abruzzo | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Basilicata | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Calabria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Campania | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Emilia-Romagna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Friuli Venezia Giulia | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Lazio | dal 4 luglio per 6 settimane |
| Liguria | dal 4 luglio al 17 agosto |
| Lombardia | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Marche | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Molise | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Piemonte | dal 4 luglio per 8 settimane |
| Puglia | dal 4 luglio al 15 settembre |
| Sardegna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Sicilia | dal 4 luglio al 15 settembre |
| Toscana | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Umbria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Valle d’Aosta | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Veneto | dal 4 luglio al 31 agosto |
| Provincia di Trento | periodi liberi entro 60 giorni |
| Provincia di Bolzano | in Alto Adige dal 16 luglio al 13 agosto, finestre differenziate nei comuni turistici |
L’avvio al 4 luglio vale per l’intero territorio nazionale, mentre le date di chiusura derivano dalle discipline regionali e vanno verificate sulla delibera della propria Regione, dove la durata è indicata in giorni o in settimane.
Durante le vendite di fine stagione il negoziante deve esporre prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale, e calcolare la riduzione sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, come previsto dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. 26/2023. Le vendite di fine stagione rientrano tra le vendite straordinarie disciplinate dall’articolo 15 del D.Lgs. 114/1998 e aggiornate dalla direttiva europea 2019/2161 sulla trasparenza dei prezzi.
Sul fronte dei prezzi gli obblighi principali sono:
La finestra di divieto delle vendite promozionali prima dei saldi varia da regione a regione e incide anche sul prezzo su cui calcolare lo sconto.
| Divieto di promozioni prima dei saldi | Regioni |
|---|---|
| promozioni libere tutto l’anno | Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria |
| divieto nei 15 giorni precedenti | Calabria, Puglia, Valle d’Aosta |
| divieto nei 30 giorni precedenti | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto |
| divieto nei 40 giorni precedenti | Liguria, Sardegna |
Il Molise estende il divieto anche ai 30 giorni successivi alla chiusura, mentre nelle Province autonome di Trento e Bolzano valgono discipline distinte.
Il prezzo di riferimento si determina in modo diverso nelle regioni dove le promozioni sono libere tutto l’anno o fino a 15 giorni prima: qui il prezzo barrato non è il listino bensì il prezzo più basso già applicato in una promozione recente. Ad esempio, un negozio in Sicilia che a metà giugno ha venduto una giacca da 100 euro a 80 euro con una promozione, all’avvio dei saldi non può annunciare uno sconto del 50% calcolato su 100 euro. Il prezzo barrato corretto è 80 euro, quindi lo stesso sconto porta il prezzo finale a 40 euro e non a 50. Chi sbaglia questo calcolo espone un cartellino ingannevole e rischia la sanzione prevista per gli annunci di riduzione di prezzo.
Anche durante i saldi i pagamenti elettronici vanno accettati come nel resto dell’anno, con il POS attivo e abbinato al registratore telematico secondo la disciplina su POS e registratore telematico in vigore dal 2026. La merce in saldo deve avere carattere stagionale o di moda e un deprezzamento atteso se invenduta entro breve, mentre la prova dei capi è rimessa alla scelta del singolo negozio.
Le carte di credito e di debito non possono essere rifiutate né gravate di costi aggiuntivi rispetto agli altri periodi dell’anno, e il negoziante è tenuto a rilasciare scontrino o documento commerciale come di consueto.
Chi compra in saldo mantiene la garanzia legale di conformità : se il capo è difettoso ha diritto alla riparazione o alla sostituzione e, quando non sono possibili, alla riduzione del prezzo o al rimborso. La tutela copre il prodotto danneggiato o non conforme e non si estende al semplice ripensamento, e si fa valere conservando lo scontrino o la prova d’acquisto.
Il cambio del capo acquistato senza difetti è invece rimesso alla scelta del negozio, che può accettarlo, rifiutarlo o vincolarlo a condizioni indicate in anticipo. Per i capi provati e acquistati in negozio non è previsto il diritto di ripensamento, che spetta invece negli acquisti online entro quattordici giorni ai sensi del Codice del Consumo.
Sui saldi online valgono regole diverse rispetto ai negozi fisici: l’e-commerce può applicare sconti in qualsiasi periodo dell’anno, senza vincolo del calendario regionale, pur essendo tenuto alla stessa trasparenza sui prezzi imposta dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo, e riconosce al cliente quattordici giorni per il recesso anche sui capi scontati. È la differenza sostanziale con l’acquisto in negozio, dove il ripensamento non dà diritto al reso.
Sul fronte degli obblighi, dal 19 giugno 2026 gli e-commerce che vendono a consumatori privati devono offrire una funzione digitale per esercitare il ripensamento, il pulsante di recesso online introdotto dall’articolo 54-bis del Codice del Consumo con il D.Lgs. 209/2025. Lo strumento deve essere visibile per tutta la finestra dei quattordici giorni, con conferma e ricevuta su supporto durevole, e i suoi requisiti valgono per ogni venditore B2C a prescindere dal fatturato. Chi non lo predispone rischia una sanzione AGCM fino a 10 milioni di euro e l’allungamento automatico del recesso a dodici mesi e quattordici giorni.
E’ diventata legge la riforma della PA basata sul merito, ridisegnando la valutazione della performance e la carriera dirigenziale del personale nel pubblico impiego. il Senato ha infatti approvato in via definitiva il Ddl Merito il 30 giugno 2026. Il provvedimento prevede premi più selettivi e permette ai funzionari di diventare dirigenti senza fare un concorso. L’entrata in vigore è attesa dopo sei decreti attuativi (delegati), con il quadro completo previsto per il 1° gennaio 2027.
In sintesi:
La riforma della PA è prevista dal DDL Merito (A.S. 1778), collegato alla Legge di Bilancio e contenente specifiche deleghe al Governo. Si compone di 16 articoli e articolato in tre capi. Il primo capo riscrive il D.Lgs. 150/2009 sul ciclo della performance, il secondo modifica il D.Lgs. 165/2001 sull’accesso alla dirigenza, il terzo detta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Approvato dalla Camera in prima lettura il 28 gennaio 2026 e in via definitiva dal Senato il 30 giugno, il testo ha ora concluso l’iter parlamentare. Mancano ancora la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che assegneranno il numero di legge e faranno decorrere i termini per i decreti attuativi.
La riforma limita a non oltre il 30% del personale di ciascuna categoria o qualifica i punteggi al top in ogni ufficio, e riserva il bonus annuale delle eccellenze a un massimo del 20% di quel 30%, pari al 6% dei dipendenti. Il sistema supera l’appiattimento delle valutazioni denunciato dal ministro Paolo Zangrillo, che ha ricordato come oggi quasi tutto il personale ottenga un giudizio positivo.
La valutazione della performance diventa multidimensionale: accanto al raggiungimento di obiettivi misurabili pesano le caratteristiche trasversali del dipendente, come leadership, problem solving e capacità di lavoro in squadra, mentre la formazione diventa una leva della crescita professionale. I dirigenti dovranno differenziare i giudizi anziché appiattirli, e il trattamento economico accessorio diventa proporzionale alla valutazione conseguita, così da agganciare la parte variabile della retribuzione ai risultati raggiunti più che all’anzianità di servizio.
Cambia anche il monitoraggio della performance, che passa dagli Organismi indipendenti di valutazione ai dirigenti titolari della valutazione, mentre gli OIV mantengono un ruolo meno vincolante nella fase di misurazione.
La riforma apre un canale di accesso alla dirigenza senza concorso per la seconda fascia, riservato al 30% dei posti, accanto al corso-concorso SNA e al concorso pubblico. Possono candidarsi i dipendenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio nell’area dei funzionari oppure due anni nell’area delle elevate qualificazioni, sulla base di una valutazione comparativa di titoli e performance.
La ripartizione dei posti per la dirigenza di seconda fascia è fissata dall’art. 28 del D.Lgs. 165/2001, che destina la quota maggiore al corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione:
| Canale di accesso (seconda fascia) | Quota e requisiti |
|---|---|
| Corso-concorso selettivo SNA | 50% dei posti, canale principale aperto anche all’esterno |
| Sviluppo di carriera interno | 30% dei posti, con 5 anni da funzionario o 2 nell’area delle elevate qualificazioni |
| Concorso pubblico RIPAM o singole amministrazioni | 20% dei posti, per titoli ed esami |
Per la dirigenza di prima fascia il 50% dei posti è riservato ai percorsi interni dal ruolo di seconda fascia, con almeno cinque anni di incarico dirigenziale. In questo caso l’incarico temporaneo dura almeno cinque anni, anziché quattro, e la fase iniziale di selezione non prevede la prova scritta. In base alle disposizioni transitorie, i dirigenti di seconda fascia che all’entrata in vigore della legge hanno già svolto almeno 24 mesi in un incarico di livello generale accedono alla prima fascia al raggiungimento di cinque anni complessivi in quel ruolo, senza sostenere le nuove procedure.
Le selezioni per lo sviluppo di carriera sono affidate a una commissione indipendente di sette componenti estratti a sorte. Il ruolo dirigenziale a tempo indeterminato arriva solo dopo un incarico temporaneo e una valutazione positiva su almeno quattro anni. La selezione parte dalla valutazione comparativa di titoli e performance, prosegue con i colloqui e con prove scritte e orali su competenze specialistiche, capacità di analisi e sintesi, problem solving e abilità comunicative.
Il primo incarico dirigenziale dura al massimo tre anni, rinnovabile una sola volta previa valutazione favorevole.
La riforma divide i sindacati del pubblico impiego, che contestano sia il tetto ai premi sia l’accesso alla dirigenza senza concorso. Per la CISL FP, il segretario Maurizio Petriccioli giudica «iniqua e priva di qualsiasi valore meritocratico» la scelta di fissare a priori al 30% i punteggi apicali per ogni ufficio.
Sul canale interno alla dirigenza, la segretaria della FP CGIL Serena Sorrentino teme che la segnalazione di un collaboratore da parte del dirigente apra «un percorso che esce da qualsiasi forma di trasparenza» rispetto alle procedure a evidenza pubblica. A queste posizioni si aggiungono le richieste di maggiori garanzie procedurali e di un ruolo più forte della contrattazione nei decreti attuativi.
La legge diventa pienamente applicabile dopo sei decreti attuativi, con il quadro normativo completo atteso per il 1° gennaio 2027 e l’applicazione presso gli enti nella fase successiva. I provvedimenti dovranno dettagliare i sistemi di valutazione della performance, i percorsi di sviluppo professionale e il regolamento della Scuola nazionale dell’amministrazione.
Il ministro Paolo Zangrillo ha rivendicato una riforma che vuole «promuovere un nuovo approccio culturale che riconosce il merito, premia i risultati», con effetti sulle oltre 10mila amministrazioni pubbliche articolate in più di 123mila strutture organizzative.
Un lavoratore impatriato che riceve un aumento da rinnovo contrattuale non può sommare due sconti fiscali sulla stessa somma. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli incrementi retributivi e le indennità assoggettati alle nuove imposte sostitutive del 5 e del 15% previste dalla legge di bilancio 2026 si tassano per l’intero ammontare, senza l’abbattimento del reddito imponibile riconosciuto a chi rientra dall’estero. L’unica alternativa per il lavoratore è rinunciare alla flat tax e far concorrere quelle somme al reddito complessivo, dove opera la riduzione impatriati.
In sintesi:
Gli incrementi retributivi e le indennità che rientrano nelle imposte sostitutive del 5 o del 15% sono tassati sul loro intero ammontare, senza applicare la riduzione della base imponibile prevista dal regime impatriati. La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 esclude che i due benefici operino insieme sulla stessa somma: o l’importo è soggetto alla flat tax, oppure entra nel reddito ridotto dell’impatriato, mai in entrambe le forme. La stessa regola vale per i docenti e i ricercatori che rientrano dall’estero.
Il regime impatriati consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di tassare solo il 50% del reddito da lavoro prodotto nel Paese, quota che scende al 40% in presenza di figli, entro un limite di 600.000 euro annui e per cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Il beneficio agisce come riduzione della base imponibile IRPEF: opera cioè solo sui redditi che confluiscono nel reddito complessivo e sono tassati in via progressiva. Gli importi soggetti a un’imposta sostitutiva, per loro natura, non entrano in quel calcolo.
Le imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sostituiscono l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali su alcune voci della retribuzione dei dipendenti privati. Si tratta di:
Il lavoratore può rinunciare in modo espresso, con atto scritto, all’imposta sostitutiva. In quel caso gli incrementi non sono più tassati con la flat tax ma concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno, dove trovano applicazione l’abbattimento al 50% (o al 40%) e la tassazione progressiva IRPEF. La rinuncia sposta le somme dal binario della sostitutiva a quello ordinario ridotto, con effetti diversi a seconda dell’aliquota IRPEF del singolo lavoratore.
La scelta tra flat tax e rinuncia produce un prelievo diverso a seconda dell’aliquota marginale IRPEF del lavoratore. Su un importo di 1.000 euro soggetto all’imposta del 15%, entro il tetto agevolabile, la sostitutiva vale 150 euro. Rinunciando, con l’abbattimento impatriati concorrono al reddito 500 euro: ipotizzando un’aliquota marginale del 35% il prelievo sale a 175 euro, mentre con un’aliquota del 23% scende a 115 euro. Per l’imposta del 5% la flat tax è quasi sempre la più leggera, perché è comunque inferiore all’IRPEF progressiva anche calcolata sulla metà dell’importo. Il confronto va fatto sul caso specifico: con il calcolatore IRPEF si stima il prelievo progressivo sulla quota ridotta e lo si mette a confronto con l’imposta sostitutiva.
Cancellare i file aziendali dal pc in dotazione può costare il posto di lavoro. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato il licenziamento per giusta causa di una segretaria che, al momento di restituire il computer, aveva eliminato numerosi documenti. Il principio fissato che interessa ogni datore di lavoro: la sanzione regge anche quando l’azienda non subisce un danno economico, l’onere di dimostrare l’esistenza di una copia dei file ricade sul lavoratore.
In sintesi:
Il contenzioso nasce all’interno di una Camera del Lavoro, dove una segretaria, in seguito a un cambio di mansione formalizzato in un accordo conciliativo, era tenuta a restituire il pc aziendale assegnatole in via esclusiva. Nell’occasione si era impegnata a rimuovere soltanto i propri file personali, lasciando integri quelli dell’ente. Riavuto il computer, il datore ha invece riscontrato la sparizione di numerosi documenti: protocollo elettronico, corrispondenza tra colleghi, materiali congressuali, verbali, delibere e altri atti interni. Da qui il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa.
La cancellazione dei documenti aziendali è un comportamento disciplinarmente grave a prescindere dall’esistenza di un danno economico per l’impresa. Davanti alla Corte d’Appello la lavoratrice aveva sostenuto che l’eliminazione dei file non aveva prodotto alcun pregiudizio, dato che l’ente disponeva già di copie sul server e in formato cartaceo, e che l’assenza di un danno effettivo escludeva la giusta causa. I giudici hanno respinto la tesi: a rilevare è la violazione del dovere di fedeltà del lavoratore e dell’obbligo di diligente custodia dei beni aziendali, mentre l’entità del pregiudizio subito dall’azienda è irrilevante.
Quando il dipendente sostiene che i file cancellati erano conservati altrove, spetta a lui dimostrarlo, non all’azienda. È il passaggio più utile della pronuncia sul piano pratico: la Corte ha attribuito alla segretaria l’onere della prova di dimostrare che il datore possedesse copie integrali dei documenti scomparsi. Poiché questa prova non è stata fornita, l’eccezione difensiva è stata giudicata infondata. La difesa fondata sull’assenza di conseguenze per l’ente, quindi, cade se non è sorretta da elementi verificabili portati dallo stesso lavoratore.
L’eliminazione dei documenti è stata qualificata come un abuso della fiducia riposta dal datore nella dipendente, tanto più grave alla luce delle mansioni di responsabilità che ricopriva. La Corte ha valorizzato anche la natura riservata degli atti: la corrispondenza conteneva indirizzi e contatti privati, mentre verbali e delibere raccoglievano informazioni sui processi decisionali e sugli indirizzi dell’ente e dei suoi organi. Venuta meno la fiducia alla base del rapporto, la sanzione espulsiva prevista dal regolamento del personale è stata ritenuta corretta.
La cancellazione dei file aziendali produce conseguenze su due piani, quello disciplinare e quello penale. La pronuncia di Palermo si colloca in un filone giurisprudenziale che qualifica i dati del pc aziendale come patrimonio dell’impresa e sanziona con progressiva severità la loro distruzione.
Sul versante penale la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, riconoscendo che la condotta di chi svuota il dispositivo prima di restituirlo può integrare tanto il danneggiamento informatico quanto l’appropriazione indebita, a seconda delle modalità del fatto.
| Pronuncia | Principio stabilito |
|---|---|
| Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 713/2026 | La cancellazione dei documenti aziendali giustifica il licenziamento per giusta causa anche senza danno per l’impresa; l’onere di provare l’esistenza di copie ricade sul lavoratore. |
| Corte di Cassazione, sentenza n. 33809/2021 | Cancellare i dati del pc aziendale lede il patrimonio dell’impresa, integra il reato di danneggiamento informatico e legittima il licenziamento per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà . |
| Corte di Cassazione, sentenza n. 11959/2020 | La sottrazione dei file dal dispositivo aziendale, seguita dalla loro cancellazione definitiva, può configurare il reato di appropriazione indebita. |
Perché il licenziamento per una condotta di questo tipo regga in giudizio, il datore di lavoro deve poter contare su alcuni presupposti. La sentenza li mette in fila implicitamente: un codice disciplinare conosciuto dal personale, nel caso di specie regolarmente affisso nei locali da anni; una contestazione che descriva con precisione i fatti addebitati; la prova che l’eliminazione dei documenti sia riconducibile al lavoratore e non a terzi o a interventi tecnici. Su queste basi la sanzione espulsiva resiste anche quando il dipendente lamenta la natura ritorsiva del provvedimento o l’assenza di un pregiudizio per l’azienda.
La gestione delle scadenze fiscali richiede sempre un’attenta pianificazione da parte delle Partite IVA, che spesso si trovano a dover monitorare in modo attento entrate e uscite. Avere il controllo della propria situazione finanziaria in tempo reale può fare realmente la differenza, evitando squilibri che potrebbero causare una mancanza della liquidità necessaria a sostenere le spese di ogni giorno.
L’introduzione della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2026 per il saldo relativo alle imposte del 2025 e il versamento del primo acconto 2026, che coinvolge le Partite IVA e i contribuenti in regime forfettario, rappresenta certamente un vantaggio per gestire la liquidità in modo migliore.
Per non arrivare impreparati al tax day, tuttavia, è indispensabile affidarsi a strumenti digitali che semplificano il controllo di scadenze e incassi, come il software di fatturazione elettronica Fatture in Cloud.
La proroga coinvolge non solo l’imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario (del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività ), ma anche i contributi previdenziali INPS dei forfettari e il pagamento del diritto camerale. Sono previste due finestre temporali per i pagamenti:
A tal proposito, la percentuale prevista a titolo di interesse per chi versa quanto dovuto entro i 30 giorni successivi è raddoppiata rispetto all’anno scorso, quando per il pagamento differito la maggiorazione era dello 0,40%: una ragione in più per rispettare i termini dell’adempimento senza fruire della tempistica aggiuntiva.
Resta invariata, invece, la scadenza per la seconda rata di acconto, che andrà pagata normalmente entro il 30 novembre 2026.
Come anticipato sopra, per chi opera in regime forfettario il doppio versamento relativo al saldo dell’anno precedente e al primo acconto dell’anno in corso può essere destabilizzante dal punto di vista della liquidità , soprattutto in assenza di una pianificazione adeguata. Stimare l’importo da accantonare è una valida strategia preventiva, evitando di considerare il fatturato lordo come un guadagno netto senza prendere in considerazione il successivo versamento dell’imposta sostitutiva.
Affidandosi a Fatture in Cloud è possibile sia verificare in tempo reale l’andamento dei ricavi rispetto al limite degli 85mila euro, sia stimare le tasse da versare. Il software, infatti, offre indicatori specifici (come il fatturato incassato) per controllare il raggiungimento o il superamento della soglia che determina il passaggio al regime ordinario e la perdita dei vantaggi fiscali.
I contribuenti forfettari, quindi, hanno bisogno di strumenti efficienti per ottenere un controllo efficace del flusso di cassa, partendo proprio dal monitoraggio delle scadenze fiscali e degli incassi reali in modo da pianificare con precisione i versamenti di imposte e contributi, evitare sanzioni o maggiorazioni e mantenere la liquidità necessaria per la crescita della propria attività .
Tra le buone pratiche che permettono di raggiungere questi obiettivi, schivando brutte sorprese in prossimità degli adempimenti fiscali, sono comprese anche alcune strategie per identificare subito eventuali clienti ritardatari sollecitando i pagamenti per tempo, in modo da avere sempre la liquidità necessaria.
In entrambi i casi Fatture in Cloud può diventare un prezioso alleato, grazie a specifiche funzionalità che consentono di gestire in modo completo tutta l’attività da un’unica dashboard:
Valore aggiunto del software, infine, è la semplificazione della procedura di incasso permettendo ai clienti di pagare in modo semplice, immediato e sicuro attraverso il “bottone†presente in fattura.
Con uno strumento come Fatture in Cloud, quindi, i forfettari hanno l’opportunità di ottenere il controllo totale della liquidità in ogni momento, trasformando le scadenze fiscali in adempimenti che non impattano negativamente sull’attività .
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Confedra è la nuova confederazione datoriale rivolta a piccole e medie imprese e professionisti, presentata a Milano il 23 giugno 2026 ma non ancora formalmente costituita. Nasce per iniziativa di Mario Cesaroni, ex presidente di Confapi Milano e Confapi Lombardia, e si propone come interlocutore unico per la rappresentanza e i servizi alle imprese, in alternativa alla dispersione tra più consulenti e sigle di categoria. Costituzione, adesioni e avvio dei servizi seguono una tabella di marcia già annunciata dai promotori.
In sintesi
A promuovere Confedra è Mario Cesaroni, imprenditore nel settore ICT e già presidente di Confapi Milano e Confapi Lombardia, la federazione che rappresenta oltre diecimila aziende. Secondo la nota diffusa dai promotori, il progetto muove da una diagnosi: la frammentazione del tessuto produttivo italiano, composto per oltre il 90% da micro e piccole imprese, indebolisce la capacità di risposta a costo del lavoro, pressione fiscale, accesso al credito, caro energia e concorrenza internazionale.
La confederazione punta a trasformare questa frammentazione in massa critica aggregando imprese e competenze, con radicamento iniziale in Lombardia attraverso le Unioni territoriali e i punti affiliati Fed.A.L. e la soglia di trenta imprese per costituire una nuova Unione.
Il cuore dell’offerta è un pacchetto di servizi associativi pensato come sportello unico per le imprese aderenti. Secondo quanto comunicato in sede di presentazione, il pacchetto base comprende: assistenza sindacale, tributaria, legale e previdenziale; formazione e sicurezza sul lavoro; adempimenti in materia di protezione dei dati personali; aggiornamento normativo continuo.
Accanto al pacchetto base, attraverso la società Confedra Servizi Srl le imprese associate potranno accedere a un catalogo più ampio, che i promotori indicano in ristrutturazioni societarie e finanziarie, ricerca fondi, bandi PNRR ed europei, credito agevolato, gestione patrimoniale, internazionalizzazione e integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali.
Il percorso di Confedra si articola in scadenze già fissate, dall’annuncio alla piena operatività . La costituzione formale è prevista per il 20 luglio 2026 davanti al notaio, con adesioni aperte subito dopo e servizi a regime dal 1° settembre. Entro gennaio 2027 i promotori annunciano la nascita del Consorzio Confedra, una centrale acquisti unificata pensata per generare economie di scala tra le associate.
| Data | Tappa |
|---|---|
| 8 giugno 2026 | Annuncio della nascita di Confedra |
| 23 giugno 2026 | Presentazione ufficiale a Milano |
| 20 luglio 2026 | Costituzione davanti al notaio con i soci fondatori |
| 1° settembre 2026 | Avvio dei servizi associativi |
| 30 settembre 2026 | Presentazione del consiglio direttivo |
| entro gennaio 2027 | Costituzione del Consorzio Confedra |
Confedra si affaccia su un panorama datoriale già affollato, dove Confindustria, Confapi, Confcommercio, CNA e Confartigianato dispongono di reti e relazioni istituzionali consolidate, e dove la nuova sigla dovrà ancora dimostrare rappresentatività e continuità .
L’iniziativa arriva mentre le regole della rappresentanza sono in piena rinegoziazione: a giugno 2026 CGIL, CISL e UIL hanno inviato alle associazioni datoriali una piattaforma unitaria che à ncora la misurazione della rappresentanza a iscritti e voti nelle elezioni delle RSU. Per una PMI, l’ingresso di un nuovo interlocutore va quindi valutato non sul catalogo di servizi annunciato, ma sulla capacità effettiva di sedere ai tavoli dove si negoziano contratti e tutele.
La rottamazione delle cartelle perde efficacia. La Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025 della Corte dei Conti, presentata il 24 giugno 2026, certifica un contributo delle definizioni agevolate in calo e un tasso di decadenza in crescita: sempre più contribuenti aderiscono alla sanatoria e poi smettono di versare le rate, lasciando allo Stato una quota crescente di crediti insoluti. Le evidenze emerse in sintesi:
Nel 2025 le definizioni agevolate hanno generato 4,5 miliardi di euro, il 26,9% del riscosso a mezzo ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a 16,8 miliardi complessivi. La quota era del 48,7% nel 2023, quando la sanatoria aveva toccato 7,2 miliardi, e del 33,9% nel 2024, con 5,4 miliardi.
La sola rottamazione quater, riscossa per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha portato 2,9 miliardi. Il contributo della definizione agevolata al recupero fiscale si è quindi quasi dimezzato in due anni.
| Anno | Definizioni agevolate (quota sul riscosso a mezzo ruolo) |
|---|---|
| 2023 | 7,2 miliardi (48,7%) |
| 2024 | 5,4 miliardi (33,9%) |
| 2025 | 4,5 miliardi (26,9%) |
La riammissione dei contribuenti decaduti, prevista dalla legge n. 15/2025, ha consentito a circa 199 mila contribuenti di rientrare nella definizione agevolata, con 432 milioni di euro incassati. A fronte di questo recupero, nel primo anno risultano già 929 milioni di rate scadute e non versate, l’indicatore del tasso di abbandono che la Corte dei Conti indica come criticità strutturale delle sanatorie.
Il gettito 2025 si regge in larga parte sulle rate residue degli anni precedenti e sui versamenti anticipati: la rottamazione quater, avviata con la legge n. 197/2022, ha coinvolto 3,05 milioni di contribuenti per 97,4 miliardi lordi, ridotti a circa 52 miliardi dopo lo stralcio di sanzioni e interessi, ma a fine 2025 gli incassi effettivi sono fermi intorno ai 16 miliardi.
Il magazzino dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha raggiunto 1.331 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. Al netto delle posizioni in procedura concorsuale, delle dilazioni in corso e dei recuperi sospesi per le rottamazioni, la parte con reali possibilità di incasso scende a circa 93 miliardi. In 26 anni lo Stato ha recuperato in media il 14,7% dei carichi iscritti a ruolo, una percentuale che rende la fase coattiva il vero collo di bottiglia del sistema.
Il calo delle riscossioni da definizione agevolata si accompagna a un aumento delle azioni esecutive. Nel 2025 i pignoramenti sono saliti a 772.653, il 25,2% in più rispetto al 2024 e circa il triplo dei livelli del 2022. Chi decade dalla rottamazione rientra nella riscossione ordinaria e finisce tra le posizioni verso cui l’Agente della riscossione attiva le procedure più aggressive, dai fermi ai pignoramenti sui beni. La tattica dilatoria dell’adesione seguita dal mancato pagamento si scontra così con una riscossione coattiva più attiva.
La rottamazione quinquies, introdotta dalla legge n. 199/2025, debutta con la prima o unica rata il 31 luglio 2026, la stessa data della terza rata della quater. I dati della Corte dei Conti sul tasso di decadenza indicano il rischio che la nuova sanatoria segua la parabola delle precedenti, con adesioni elevate seguite da versamenti che si diradano nel tempo. Per chi valuta l’adesione, la quinquies consente lo stralcio di sanzioni e interessi e la dilazione fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026, e copre i carichi affidati dal 2000 al 2023 da omesso versamento su controlli automatici e formali.