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Con la Manovra 2026 è stato ridisegnato il quadro degli incentivi per l’assunzione di giovani, donne e personale impiegato nelle imprese attive nella ZES Unica del Mezzogiorno. Le risorse sono state stanziate e l’obiettivo è stato indicato, ma l’operatività delle nuove misure è stata rinviata ai decreti attuativi.
Nel frattempo, nel 2026 continueranno a essere applicate anche le agevolazioni strutturali per chi assume under 30, over 50, donne svantaggiate, percettori di NASpI e persone con disabilità .
Il Governo ha concesso un nuovo incentivo è stato previsto dai commi 153, 154 e 155 della Legge 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026). La misura è stata impostata come esonero contributivo parziale sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, senza che però percentuali e massimali siano stati quantificati nel testo di legge.
La nuova agevolazione potrà essere applicata alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (incluse le trasformazioni da contratti a termine) per una durata massima di 24 mesi. È stato inoltre indicato che la misura dovrà essere orientata a:
I criteri puntuali di accesso, la platea, i limiti economici e le modalità applicative saranno definiti con un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF. Fino all’emanazione di tali provvedimenti, quindi, la misura resta delineata solo nei suoi elementi essenziali.
In assenza di dettagli attuativi, è comunque ragionevole attendersi un perimetro simile a quello già utilizzato per gli incentivi 2025 (Decreto Coesione), ma l’eventuale sovrapposizione non è stata confermata in modo esplicito dal testo di Bilancio.
Per la nuova misura sono state stanziate risorse fino al 2028 (pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028). La possibilità che risorse residue 2025 possano integrare la dotazione è stata collegata agli esiti del monitoraggio amministrativo.
In attesa dell’operatività dei nuovi sgravi INPS, restano utilizzabili gli incentivi strutturali introdotti negli ultimi anni a supporto dell’inclusione lavorativa delle fasce più deboli della popolazione attiva.
Nel 2026 potrà continuare a essere applicato l’incentivo strutturale previsto dalla Manovra 2018 per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani fino a 30 anni. L’agevolazione è stata prevista come esonero contributivo del 50%, fino a 3.000 euro annui, ed è stata riservata a lavoratori che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
L’esonero è stato previsto al 100% (sempre nel limite di 3.000 euro annui) per contratti riguardanti studenti che abbiano svolto, entro sei mesi dal conseguimento del titolo, periodi di apprendistato professionalizzante o alternanza scuola-lavoro.
Per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi è stata prevista una decontribuzione del 50%, con durata differenziata per tipologia contrattuale: 12 mesi in caso di contratto a termine (anche in somministrazione) e 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione. La disciplina è stata ricondotta alla Legge 92/2012, articolo 4, commi 8-11.
La medesima cornice normativa (Legge 92/2012) è stata applicata alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito:
Per le lavoratrici madri con almeno tre figli è rimasto in vigore l’esonero contributivo introdotto dalla legge 213/2023 (comma 180), applicabile dal 2024 al 2026: esonero al 100% nel limite massimo di 3.000 euro annui, fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. La misura non è stata configurata come incentivo alle nuove assunzioni, poiché è stata prevista anche per rapporti già in essere, con esclusione del lavoro domestico.
Sempre rivolto alle madri di almeno tre figli c’è anche un nuovo incentivo nel comma 210 della manovra 2026: la lavoratrice deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questo caso spetta un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 8mila euro annui, per 18 mesi, oppure per 12 mesi nel caso di assunzione a termine.
Tra le misure ancora utilizzabili nel 2026 c’è anche il beneficio per l’assunzione di percettori di NASpI, con contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (legge 92/2012, articolo 2, comma 10-bis).
Infine, resta attivo il sistema di contributi previsto dalla Legge 68/1999 (articolo 13) per l’assunzione di lavoratori con disabilità , con percentuali variabili in funzione delle condizioni soggettive e contrattuali.
Con l’inizio del 2026 riparte il ciclo di collocamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui Titoli di Stato. Il mese di gennaio concentra sia le aste ordinarie (BOT e titoli a medio-lungo termine) sia un’operazione annunciata in sindacato che coinvolge un nuovo BTP benchmark a 7 anni e la riapertura di un BTP Green.
Il MEF ha calendarizzato per gennaio più finestre di collocamento. In apertura mese è prevista l’asta BOT, seguita da appuntamenti dedicati ai titoli a medio-lungo termine.
Il primo appuntamento del mese riguarda i Buoni Ordinari del Tesoro. Per la prima asta BOT di gennaio, la comunicazione del MEF indica un BOT a 12 mesi (durata 365 giorni) con queste caratteristiche:
Nel calendario operativo della stessa comunicazione risultano inoltre le principali scadenze tecniche:
La comunicazione evidenzia inoltre che, per i BOT a 365 giorni, la commissione massima applicabile alla clientela retail è fissata allo 0,15%. La sottoscrizione minima resta pari a 1.000 euro. Nel medesimo documento, l’emissione dei BOT trimestrali risulta pari a 0 (nessun importo offerto per la scadenza a 3 mesi nell’asta annunciata).
Non è prevista l’emissione di BOT trimestrali, in assenza di specifiche esigenze di cassa.
Accanto alle aste ordinarie, il MEF ha comunicato di aver affidato a un pool di banche il mandato per un’operazione dual tranche mediante sindacato, articolata su:
Il mandato è stato affidato a: Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley Europe SE e NatWest Markets.
Nel corso del mese sono previste anche aste di titoli a medio-lungo termine, che includono BTP tradizionali, BTP Short e titoli indicizzati all’inflazione europea (BTP€i).
Il calendario completo delle aste di Titoli di Stato per il 2026 è consultabile sul sito del MEF. Gli annunci dei quantitativi in offerta per ciascuna asta vengono comunicati pochi giorni prima del collocamento.
Per i risparmiatori, la partecipazione alle aste avviene tramite intermediari abilitati, banche o uffici postali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nel 2025 i conti deposito sono tornati protagonisti dell’offerta bancaria italiana, grazie a rendimenti lordi che, pur in calo rispetto ai picchi del 2024, hanno continuato ad attestarsi su valori interessanti soprattutto sui vincoli brevi e medi. La discesa progressiva dei tassi BCE ha infatti spinto gli istituti a ritoccare al ribasso le promozioni più aggressive (oltre il 4% lordo nei momenti migliori), ma a fine anno il mercato offre ancora fino a circa il 4% per vincoli a 6 mesi e fino al 3,5% su durate più lunghe, rendendo il conto deposito uno strumento competitivo per la gestione della liquidità . Le stime per il 2026 indicano uno scenario di tassi mediamente più moderati, con rendimenti attesi nell’area del 2–3% lordo per buona parte dell’anno, salvo sorprese sul fronte inflazione e nuove decisioni della BCE.
Il conto deposito è un rapporto bancario che remunera somme vincolate o libere a un tasso di interesse prefissato, senza offrire servizi di pagamento (carte, bonifici illimitati, domiciliazioni) tipici del conto corrente. In pratica il cliente trasferisce liquidità sul deposito – spesso tramite un conto di appoggio – e riceve interessi periodici o a scadenza, con condizioni di svincolo che possono prevedere il mantenimento degli interessi, la riduzione del rendimento o la perdita parziale degli stessi.
La distinzione principale è tra conti deposito vincolati, che richiedono di lasciare le somme ferme per un periodo predefinito in cambio di un tasso più elevato, e conti liberi, che permettono il rientro in qualsiasi momento ma a rendimenti normalmente inferiori. Altre variabili chiave sono la frequenza di liquidazione degli interessi, la presenza di promozioni temporanee, la possibilità di non aprire un conto corrente collegato e le politiche sull’imposta di bollo (talvolta assorbita dalla banca a fini promozionali).
La sicurezza dei conti deposito si basa anzitutto sul sistema di garanzia dei depositi: in Italia i depositi presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sono coperti fino a 100.000 euro per depositante e per banca, inclusi conti correnti e depositi vincolati. Questo significa che un risparmiatore può distribuire somme maggiori su più intermediari, mantenendo la piena copertura entro il limite per ciascuna banca, con tempi di rimborso che la normativa europea ha ridotto a pochi giorni lavorativi in caso di liquidazione dell’istituto.
Rispetto ad altre forme di investimento, come azioni, obbligazioni bancarie o prodotti assicurativi, i conti deposito non espongono al rischio di mercato o di prezzo ma al solo rischio emittente, mitigato proprio dal meccanismo di garanzia fino alla soglia di 100.000 euro. Non sono però privi di limiti: il rendimento può risultare inferiore all’inflazione in fasi di prezzi in crescita e l’imposta di bollo al 2 per mille annuo incide sul guadagno netto, motivo per cui molti intermediari offrono promo che coprono il bollo per rendere l’operazione più competitiva.
Nel confronto con i titoli di Stato a breve termine, i conti deposito offrono una combinazione di semplicità operativa (nessuna quotazione giornaliera, flussi pianificabili) e protezione tramite il FITD, a fronte però di una minore flessibilità in uscita nei casi di vincoli rigidi senza svincolo. Rispetto a fondi obbligazionari o bilanciati, i depositi rinunciano al potenziale rendimento aggiuntivo nel lungo periodo, ma evitano la volatilità di mercato e risultano più adatti a orizzonti brevi o alla gestione della liquidità parcheggiata in attesa di altre scelte.
Per i piccoli risparmiatori e i profili prudenti, il conto deposito resta quindi un tassello difensivo del portafoglio: non sostituisce l’investimento di lungo periodo ma può rappresentare una valida alternativa al conto corrente a zero rendimento, soprattutto quando i tassi offerti si avvicinano ai rendimenti dei titoli di Stato di pari durata. In un contesto di tassi in discesa, come quello che si delinea per il 2026, diventa strategico valutare con attenzione la durata del vincolo, per bloccare oggi condizioni ancora interessanti senza eccedere con orizzonti troppo lunghi.
Riportiamo di seguito le classifiche dei migliori conti deposito del 2026, articolate per scadenza (6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi), per grado di vincolo (vincolati e non) e per requisiti accessori (obbligo o meno di conto corrente di appoggio, soglia minima di capitale, promozioni su imposta di bollo).
Tra le novità in materia di ISEE introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 figura un intervento destinato ad avere effetti diretti sul valore dell’indicatore: l’ampliamento della componente patrimoniale mobiliare e il rafforzamento della DSU precompilata.
La riforma prevede l’inclusione di nuove voci patrimoniali – in particolare giacenze in valuta detenute all’estero, criptovalute e rimesse di denaro – con un impatto potenzialmente rilevante sull’ISEE di molti nuclei familiari.
Come chiarito dal Governo, l’operatività della misura è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fino a quel momento continuano ad applicarsi le regole previgenti.
L’intervento della Manovra 2026 amplia il perimetro del patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE, introducendo esplicitamente nuove componenti che finora non concorrevano in modo sistematico alla determinazione dell’indicatore.
Tra le voci che dovranno essere considerate rientrano:
le giacenze in valuta detenute all’estero, le criptovalute e le rimesse di denaro all’estero, anche effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante invio di contante non accompagnato.
Si tratta di una modifica che incide su tutte le tipologie di ISEE e, di conseguenza, su tutte le prestazioni sociali agevolate per le quali l’indicatore rappresenta un requisito di accesso.
Il quadro complessivo delle novità ISEE 2026 e dei relativi tempi di applicazione è stato approfondito in un’analisi dedicata alle misure ISEE inserite nella Manovra 2026.
La disposizione non è immediatamente operativa. Dopo l’emanazione del decreto attuativo, gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate avranno 90 giorni per adottare gli atti necessari all’applicazione delle nuove regole.
Fino a quel momento, restano valide le prestazioni sociali agevolate già in corso di erogazione, calcolate sulla base delle disposizioni previgenti.
Le novità riguardano anche la DSU precompilata, lo strumento con cui il contribuente fornisce le informazioni necessarie al calcolo dell’ISEE.
Già oggi la DSU beneficia di flussi informativi condivisi tra INPS e Agenzia delle Entrate. Con le modifiche previste dal 2026, la cooperazione istituzionale viene ulteriormente estesa.
In particolare, entrano in gioco anche i dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e dall’ACI, attraverso le informazioni contenute nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
L’obiettivo è ridurre il margine di errore nella compilazione e aumentare il grado di completezza delle informazioni patrimoniali e anagrafiche utilizzate per il calcolo dell’indicatore.
Dal 2026 viene inoltre previsto che la compilazione della DSU presso i CAF avvenga prioritariamente in modalità precompilata, rafforzando l’utilizzo dei dati già disponibili nei sistemi della Pubblica amministrazione.
Per i contribuenti, questo significa una minore necessità di inserimento manuale delle informazioni e una maggiore coerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso degli enti pubblici.
Per comprendere quando e in quali casi è necessario aggiornare l’indicatore, resta centrale il riferimento operativo su quando rifare l’ISEE nel 2026 e come funziona.
In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per una verifica orientativa basata sulle regole attualmente applicabili è possibile utilizzare il calcolatore ISEE di PMI.it.
Le detrazioni fiscali per i lavori sulle parti comuni condominiali restano centrali anche nel 2026, ma con un perimetro più ristretto rispetto agli anni passati. La Legge di Bilancio ha confermato infatti le aliquote del Bonus ristrutturazioni (50% e 36%), mentre ha segna l’uscita di scena del Bonus barriere architettoniche al 75%.
Il quadro di riferimento resta quello delineato dal DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e dall’articolo 16-bis del TUIR, come chiarito dalla Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata alle regole in vigore.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, ogni condomino può fruire della detrazione in base alla quota millesimale di spesa imputata, a condizione che l’intervento rientri tra quelli agevolabili.
Sono detraibili, oltre agli interventi sulle singole unità , anche quelli realizzati su parti comuni relativi a:
Rientrano tra gli interventi agevolabili, ad esempio, la riparazione e sostituzione di finiture, la manutenzione degli impianti tecnologici comuni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazzi, la sostituzione di infissi e pavimentazioni nelle parti comuni.
Un caso ricorrente riguarda la manutenzione dell’ascensore. La detrazione spetta quando l’intervento assume i caratteri della manutenzione straordinaria, come nel caso di:
Restano invece escluse dalla detrazione le spese ordinarie legate ai contratti di assistenza periodica, come controlli, lubrificazioni e piccole regolazioni.
Per gli interventi sulle parti comuni, il Bonus ristrutturazioni segue le aliquote ordinarie previste dalla normativa vigente:
Il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.
La conferma delle aliquote 50% e 36% è stata ribadita dalla Manovra 2026 sulle detrazioni edilizie.
Dal 2026 non è più possibile accedere al Bonus barriere architettoniche al 75%, che negli anni precedenti consentiva una detrazione maggiorata anche per interventi su ascensori, montacarichi e rampe.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche restano quindi agevolabili solo nell’ambito del Bonus ristrutturazioni ordinario, alle aliquote del 50% o del 36%, se rispettano i requisiti edilizi previsti.
Ai fini fiscali, per parti comuni si intendono quelle indicate dall’articolo 1117 del Codice civile, tra cui:
Per fruire correttamente delle detrazioni:
È inoltre necessario conservare la certificazione rilasciata dall’amministratore attestante il rispetto di tutti gli obblighi previsti.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, l’IVA ridotta al 10% si applica solo sulla parte di prestazione che eccede il valore dei cosiddetti beni significativi.
Rientrano tra i beni significativi, individuati dal decreto del 29 dicembre 1999:
Un messaggio che promette un rimborso IVA inatteso può sembrare una buona notizia, soprattutto per imprese e contribuenti. È proprio su questo meccanismo che fa leva una nuova campagna di phishing segnalata dall’Agenzia delle Entrate e costruita per sottrarre dati personali e informazioni finanziarie attraverso comunicazioni apparentemente ufficiali.
Si tratta di una nuova campagna di phishing rivolta a imprese e contribuenti residenti in Italia, finalizzata a sottrarre dati personali e finanziari attraverso false comunicazioni su presunti rimborsi IVA. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, il raggiro viene veicolato tramite una pagina web che riproduce in modo ingannevole l’aspetto grafico del portale istituzionale, inducendo il destinatario a credere di avere diritto a un rimborso per presunte eccedenze di versamento dell’IVA.
La comunicazione rimanda in realtà a una seconda schermata fraudolenta, nella quale viene richiesto l’inserimento di informazioni come nome, cognome e indirizzo email, fino ad arrivare ai dati della carta di credito, con l’obiettivo di completare il furto di informazioni sensibili.

L’AdE ha formalmente disconosciuto questo tipo di comunicazioni e invita contribuenti e imprese alla massima cautela, ricordando che eventuali rimborsi IVA non vengono notificati tramite email contenenti link o richieste di dati personali. In caso di dubbi, è sempre consigliabile verificare la posizione rivolgendosi direttamente all’ufficio territoriale competente o consultando i canali ufficiali.
Cosa non fa mai l’Agenzia delle Entrate: non comunica rimborsi IVA tramite email con link, non chiede dati personali o bancari online e non richiede l’inserimento di informazioni di pagamento per ottenere rimborsi.
I giovani imprenditori sono sempre più protagonisti dello scenario economico italiano, che vede la generazione degli under 36 impegnata a ridefinire il modo di fare impresa puntando su innovazione e internazionalizzazione, delineando nuovi modelli di relazione con il sistema bancario.
A scattare una fotografia dettagliata e aggiornata dell’imprenditoria giovanile in Italia è il “Next Gen SMB Italy Report†[1] realizzato da Visa, indagine che ne mette in luce i comportamenti, il potenziale innovativo, la marcata vocazione internazionale e la capacità di orientare il business verso modelli più integrati e digitali.
Presentato al Salone di Pagamenti e realizzato a luglio 2025 coinvolgendo 300 partecipanti tra giovani imprenditori e decision maker di PMI, lo studio delinea una gestione finanziaria più agile e sperimentale improntata sulla ricerca di soluzioni personalizzate ma anche sul bilanciamento tra strumenti tradizionali e risorse digitali.
Il report Visa conferma il ruolo centrale delle banche per le PMI guidate da giovani, consapevoli dei vantaggi generati dalle piattaforme fintech senza tuttavia voler mettere da parte i consueti canali bancari.
Entrando nel dettaglio dello studio, infatti, il 67%[2] dei decision maker interpellati possiede almeno un conto in banca tradizionale, considerato primario solo dal 55% degli intervistati. Il livello di fiducia verso le soluzioni fintech, inoltre, è pari al 50% e si avvicina progressivamente alla percentuale riconosciuta agli istituti di credito.
Il contatto diretto svolge ancora un ruolo determinante, tanto che il 39% delle operazioni viene ancora svolto in filiale privilegiando un dialogo personale e la ricezione di supporto qualificato, soprattutto per le decisioni più strategiche.
L’offerta di servizi online e mobile (31%) e l’integrazione di software efficienti (23%), inoltre, rappresentano i principali fattori che influiscono sulla scelta della banca da parte dei giovani imprenditori, che apprezzano la possibilità di personalizzare i servizi bancari.
Dietro la capacità innovativa dei giovani imprenditori si cela indubbiamente la diffusione dei pagamenti digitali, in grado di semplificare le operazioni quotidiane, migliorare la tracciabilità e assicurare un controllo più puntuale dei flussi finanziari.
Il bonifico bancario continua a essere molto utilizzato (lo conferma il 45% degli imprenditori under 36), ma a crescere è soprattutto il ricorso ai pagamenti mobile (32%), alle carte virtuali (25%) e alle transazioni peer-to-peer (22%). Ammonta al 62% la quota dei giovani imprenditori che utilizza quotidianamente strumenti online o mobile, ma la tendenza dominante è quella di sperimentare soluzioni innovative con l’obiettivo di disporre di analisi in tempo reale a supporto delle decisioni, come mostrano le percentuali riportate qui di seguito:
“Le PMI guidate da giovani imprenditori in Italia stanno diventando un reale motore di cambiamento dell’economia: adottano strumenti digitali, esplorano mercati globali e sperimentano nuovi modelli di vendita. Capire le loro esigenze è essenziale per costruire soluzioni bancarie che soddisfino davvero le loro priorità di business – spiega Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. – I pagamenti digitali, in questo scenario, si posizionano come elemento chiave per sostenerne le aspettative di crescita, in modo flessibile e personalizzato, grazie alla loro capacità di abilitare una movimentazione del denaro semplice, veloce e sicura, in Italia e a livello internazionaleâ€.
Come accennato sopra, uno dei tratti distintivi delle PMI guidate dagli under 36 è la propensione all’internazionalizzazione. Stando allo studio Visa, il 25% del fatturato di questa tipologia di imprese è generato dalle vendite oltre confine, mentre la spesa in marketing estero raggiunge il 33%.
Un ultimo dato di rilievo riguarda la capacità comunicativa dei giovani imprenditori: il 64% promuove il business attraverso i social media e il 55% utilizza questi canali per dialogare con i clienti. Un buon 34%, infine, ammette di affidarsi ai social per aggiornarsi su prodotti e servizi finanziari.
Disclaimer
I casi di studio, i confronti, le statistiche, le ricerche e le raccomandazioni sono forniti “COSÃŒ COME SONO” e sono intesi solo a scopo informativo e non devono essere utilizzati per consulenza operativa, di marketing, legale, tecnica, fiscale, finanziaria o di altro tipo. VISA Inc. e i suoi affiliati non forniscono alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla completezza o all’accuratezza delle informazioni contenute in questo documento, né si assume alcuna responsabilità che possa derivare dall’affidamento su tali informazioni. Le informazioni contenute nel presente documento non sono intese come consulenza legale o di investimento e i lettori sono incoraggiati a chiedere il parere di un professionista competente laddove tale consulenza sia richiesta.
____________
[1] Lo studio “Next Gen SMB Italy Report†di Visa è stato realizzato attraverso interviste online a giovani imprenditori e decision maker di piccole e medie imprese in Italia. L’indagine ha coinvolto 300 partecipanti a luglio 2025
[2] La fonte di tutti i dati riportati nell’articolo è lo studio “Next Gen SMB Italy Report†di Visa. Tutti i dati sono consultabili nel comunicato stampa Visa del 29 ottobre 2025: Studio Visa: i giovani imprenditori italiani contribuiscono a ridefinire il modo di fare impresa tra digitale, internazionalizzazione e nuovi modelli di relazione con le banche
Il pignoramento della pensione da parte dell’INPS per il recupero di indebiti previdenziali è legittimo ma deve rispettare limiti precisi a tutela del pensionato. A chiarirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 216, depositata a fine dicembre 2025, che interviene su una questione centrale nel rapporto tra recupero dei crediti pubblici e garanzie minime di sostentamento.
Con la decisione n. 216/2025, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna, che contestava la disciplina applicabile al pignoramento delle pensioni INPS per il recupero di somme indebitamente percepite.
Secondo i giudici, non è incostituzionale la normativa che consente all’INPS di procedere al pignoramento entro il limite di un quinto dell’importo, a condizione che sia comunque salvaguardato il trattamento minimo pensionistico.
La Corte ha escluso che esista, a livello costituzionale, una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale o comunque non inferiore a mille euro, come sostenuto nel giudizio di merito.
La tutela del pensionato non passa dunque da un importo fisso, ma dal rispetto del minimo vitale, che deve restare intatto anche in presenza di azioni di recupero da parte dell’INPS.
Nel motivare la decisione, la Consulta ha sottolineato che l’INPS non può essere equiparato a un creditore ordinario. Il recupero degli indebiti previdenziali risponde infatti all’esigenza di ripristinare risorse sottratte al sistema pensionistico, risorse destinate al finanziamento delle prestazioni per l’intera collettività .
Proprio per questo, il legislatore può prevedere una disciplina differenziata rispetto a quella generale contenuta nell’articolo 545 del Codice di procedura civile, purché restino ferme le garanzie essenziali per il debitore pensionato.
Un ulteriore profilo evidenziato dalla Corte riguarda le garanzie riconosciute al pensionato nel recupero degli indebiti previdenziali. In particolare, l’obbligo di restituzione è collegato all’esistenza di un comportamento doloso, elemento che rafforza la tutela del soggetto più debole.
In questo equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali, il pignoramento della pensione resta quindi uno strumento utilizzabile ma solo entro confini rigorosi, che impediscono di compromettere la funzione essenziale del trattamento previdenziale come mezzo di sostentamento.
Quando l’INPS può pignorare la pensione
Quali restano i punti fermi
Per un approfondimento sul tema delle tutele applicabili ai trattamenti pensionistici, è possibile consultare anche la sezione dedicata alle pensioni su PMI.it.
L’IBAN (International Bank Account Number) è il codice univoco che identifica ogni conto corrente bancario o postale. Nel 2026 resta il riferimento essenziale per bonifici SEPA, accrediti di stipendi e pensioni, pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e domiciliazioni.
La verifica del codice IBAN consente di controllarne la correttezza formale e ridurre il rischio di errori che possono causare accrediti su conti inesistenti o intestati a soggetti diversi da quelli previsti.
La composizione dell’IBAN varia in base al Paese in cui è aperto il conto. Per i conti correnti italiani, il codice è formato da 27 caratteri alfanumerici così suddivisi:
Per l’Italia l’IBAN è sempre composto da 27 caratteri, mentre la lunghezza può variare per i conti esteri. Questo perché, pur essendo uno standard internazionale, l’IBAN recepisce la struttura dei sistemi bancari nazionali.
L’IBAN consente l’identificazione univoca di un conto corrente e del soggetto intestatario. Dal 2018 è obbligatorio per l’esecuzione dei bonifici nazionali e internazionali in area SEPA e per la ricezione di mandati di pagamento.
Il codice è necessario per:
Alcune carte con IBAN permettono inoltre di operare come veri e propri conti di appoggio per pagamenti e acquisti online.
Il codice IBAN è reperibile:
Il calcolo dell’IBAN segue uno schema standard che combina le informazioni relative al Paese, all’istituto e al conto. Per risalire al codice è necessario conoscere:
Una volta ottenuto, è possibile verificare se l’IBAN è corretto tramite strumenti online dedicati.
Nell’IBAN italiano:
Anche i conti e i libretti postali sono dotati di IBAN. Il codice è indicato nel contratto di apertura o nell’area riservata del profilo online accessibile dal sito Poste.it.
Il controllo dell’IBAN serve a verificare la coerenza formale di tutte le sue componenti (Paese, cifre di controllo, CIN, ABI e CAB). Un controllo preventivo riduce il rischio di errori in fase di bonifico o accredito.
È possibile effettuare la verifica utilizzando calcolatori online gratuiti, come quello messo a disposizione da PMI.it.
Conoscere la struttura del codice IBAN e verificarne la correttezza resta uno strumento fondamentale per operare in sicurezza con i servizi bancari e postali.
La Manovra 2026 non interviene in modo diretto sull’aliquota del regime forfettario, ma modifica il contesto fiscale in cui operano autonomi e professionisti. Gli effetti non sono immediati sul calcolo dell’imposta, ma incidono su convenienza, accesso al regime e scelte di reddito, soprattutto per chi affianca lavoro dipendente e attività autonoma.
Nel 2026 resta confermata la soglia di accesso e permanenza a 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Non sono previste deroghe né incrementi, ma il contesto normativo diventa più rigido: la Manovra rafforza i controlli incrociati e rende più delicato il superamento della soglia, soprattutto in presenza di redditi misti.
Chi supera gli 85.000 euro continua a uscire dal regime dal periodo d’imposta successivo; resta invece l’uscita immediata in caso di superamento dei 100.000 euro.
Uno degli effetti più rilevanti della Manovra 2026 riguarda il rapporto tra lavoro dipendente e partita IVA forfettaria. Viene confermata la soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione che consente l’accesso al regime agevolato.
La riduzione dell’IRPEF sul secondo scaglione e il rafforzamento delle detrazioni per i dipendenti rendono però meno conveniente “spostare reddito†verso l’autonomia per molti lavoratori ibridi. In pratica, per chi è vicino alla soglia, il forfettario resta possibile ma non sempre fiscalmente vantaggioso.
L’imposta sostitutiva al 15% resta invariata, così come l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività . Tuttavia, la Manovra 2026 rafforza la progressività del sistema IRPEF e amplia le agevolazioni per il lavoro dipendente, riducendo il divario netto tra forfettari e lavoratori subordinati.
Questo rende il regime meno “automaticamente conveniente†e più dipendente dalla struttura dei costi e dal coefficiente di redditività applicabile.
Nel 2026 restano invariati i limiti strutturali del forfettario: niente deduzione analitica dei costi, niente detrazione IVA e niente deduzioni per oneri personali. In un contesto in cui il lavoro dipendente beneficia di più detrazioni e bonus, il forfettario continua a premiare chi ha bassi costi operativi e redditi stabili.
Il regime forfettario resta vantaggioso soprattutto per:
Risultano invece più esposti:
La Manovra non smonta il regime forfettario, ma ne ridimensiona il vantaggio relativo. Nel 2026 la scelta non è più automatica: resta una soluzione efficace in alcuni casi, ma richiede una valutazione più attenta rispetto al passato, soprattutto per chi si muove tra lavoro dipendente e attività autonoma.
La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove misure a favore dell’agricoltura, intervenendo su tre fronti distinti: crediti d’imposta per gli investimenti, proroga delle franchigie IRPEF sui redditi dominicali e agrari e stabilizzazione della disciplina sul lavoro occasionale nel settore agricolo.
Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2026 e incidono sia sul piano fiscale sia su quello organizzativo, con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la continuità delle attività stagionali.
La manovra 2026 introduce un nuovo credito d’imposta destinato agli investimenti in beni strumentali nuovi, macchinari e software funzionali alla transizione digitale ed energetica delle imprese.
La misura, prevista dal comma 454, si applica alle imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro, effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028, e riguarda i beni inclusi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026.
La Legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno in corso il regime agevolato IRPEF applicabile ai redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
In base a quanto previsto dal comma 15, resta confermata la seguente articolazione:
La proroga non si applica alle società agricole di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative che hanno optato per la tassazione catastale dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
In materia di lavoro, la manovra rende strutturale la disciplina sulle prestazioni occasionali in agricoltura, già introdotta con il comma 343 della legge 197/2022.
La norma consente alle imprese agricole di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, con una durata massima di 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
La misura è rivolta a soggetti che non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato ordinario in agricoltura nei tre anni precedenti e appartenenti a specifiche categorie, tra cui:
L’obiettivo è agevolare il reperimento di manodopera nei periodi di maggiore intensità produttiva, garantendo al contempo un quadro normativo stabile per le imprese del settore.
Questa nuova disciplina si affianca alle misure sui voucher per il lavoro stagionale in agricoltura, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per rispondere alle esigenze di manodopera nelle fasi di picco produttivo.
Nel 2026 il Canone TV ordinario si conferma nel suo importo pieno, ossia pari a 90 euro l’anno. Dopo il taglio temporaneo applicato nel 2024, l’ammontare di riferimento per l’abbonamento RAI ad uso privato resta quindi riallineato alla misura prevista dalla normativa che disciplina il canone in bolletta. Per chi paga tramite utenza elettrica residenziale, l’importo viene di norma ripartito in rate nella fattura dell’energia.
Restano invece canali dedicati (e relative scadenze) per i casi in cui l’addebito automatico non sia applicabile o per chi deve presentare dichiarazioni di esenzione o non detenzione.
Per l’anno 2026 il Canone TV ordinario è pari a 90 euro. Il riferimento normativo richiamato dal portale istituzionale del canone è l’art. 1, comma 40, della legge 232/2016, come modificato dalle successive disposizioni indicate nella pagina “Novità â€.
Il canone è dovuto in relazione al possesso nell’abitazione privata di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. In via ordinaria, il pagamento avviene tramite addebito sulla bolletta elettrica dell’utenza domestica residente.
In pratica, l’importo annuale viene ripartito in rate nella fattura dell’energia (secondo lo schema previsto per l’addebito in bolletta). Chi non rientra nell’addebito automatico deve invece verificare le modalità alternative di versamento previste per la propria situazione.
Per l’anno 2026, la dichiarazione sostitutiva – quadro A (utilizzata, ad esempio, per attestare specifiche condizioni rilevanti ai fini del canone) ha una scadenza indicata dal portale del Canone TV: 31 gennaio 2026.
Le regole sulle esenzioni restano un punto chiave perché, anche quando l’addebito è automatico, è la posizione del contribuente a determinare se il canone sia dovuto o meno. In linea generale, rientrano tra i casi più frequenti:
Per approfondire i casi pratici e la modulistica, possono essere utili anche questi contenuti già presenti su PMI.it:
Tra le indicazioni pubblicate sul portale ufficiale è presente un avviso anti-truffa: vengono segnalati falsi contatti (telefonate, SMS o WhatsApp) in cui vengono richiesti dati legati alla fornitura elettrica o al POD con motivazioni come “rimborsi†o “esoneri†dal canone. In questi casi, il suggerimento operativo è di non fornire dati e di trattare il contatto come potenzialmente fraudolento, procedendo con verifiche solo tramite canali ufficiali.
Nel sistema previdenziale italiano non esiste più un’unica risposta alla domanda “quando andrò in pensioneâ€. L’anno di nascita incide in modo determinante sull’orizzonte di uscita dal lavoro, perché definisce il metodo di calcolo, l’accesso alle deroghe e l’impatto degli adeguamenti alla speranza di vita.
Chi è nato negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta si muove oggi su traiettorie profondamente diverse, pur guardando allo stesso traguardo.
Le regole di base sono note: pensione di vecchiaia fissata a 67 anni, pensione anticipata legata a requisiti contributivi molto elevati, sistema contributivo come riferimento per una quota crescente di lavoratori. A partire dal 2027 torneranno inoltre a operare gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, con incrementi progressivi dei requisiti anagrafici e contributivi.
A questo si aggiunge un elemento spesso sottovalutato: nel sistema contributivo non basta raggiungere l’età prevista dalla legge, ma è necessario maturare un importo minimo dell’assegno. In mancanza di questa soglia, l’uscita viene rinviata, anche se l’età anagrafica è stata raggiunta.
Chi è nato negli anni Sessanta si colloca nella fase finale della transizione tra il vecchio sistema e quello attuale. Molti hanno beneficiato, almeno in parte, del metodo retributivo e hanno potuto intercettare finestre di uscita che oggi non esistono più o sono fortemente ridimensionate.
Per questa generazione, il rischio principale non è tanto lo slittamento dell’età , quanto la perdita delle ultime occasioni di accesso agevolato. Ogni rinvio può comportare l’ingresso pieno nel contributivo, con effetti permanenti sull’importo dell’assegno. La pensione, per molti, è una partita che si gioca ora, non più in prospettiva.
I nati negli anni Settanta sono la prima generazione completamente immersa nel sistema contributivo. Le regole non prevedono scorciatoie strutturali e l’uscita dal lavoro non coincide con una data fissa, ma con l’equilibrio tra continuità contributiva, montante accumulato e coefficienti applicati.
Per questa coorte, le carriere discontinue, il part-time e le interruzioni producono effetti cumulativi che emergono soprattutto negli ultimi anni. Il risultato è uno slittamento non sempre visibile: non tanto dell’età legale, quanto della possibilità concreta di smettere di lavorare senza penalizzazioni eccessive.
Per chi è nato negli anni Ottanta, la pensione è una variabile ancora più aperta. L’età anagrafica fornisce solo un riferimento minimo, mentre il risultato finale dipenderà quasi interamente dalla capacità di accumulare contributi sufficienti nel tempo.
Il rischio più rilevante per questa generazione non è andare in pensione tardi, ma arrivarci con un assegno inadeguato. Carriere frammentate e redditi discontinui producono effetti che oggi sembrano lontani, ma che diventeranno centrali nel medio-lungo periodo.
Dal 2027 tornerà pienamente operativo il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, sulla base dei dati Istat. Le regole attuali prevedono un incremento di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028 per la generalità dei lavoratori, sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata.
La Legge di Bilancio 2026 ha limitato la sterilizzazione degli aumenti solo a specifiche categorie di lavoratori gravosi e usuranti. Per tutti gli altri, gli scatti restano una componente strutturale del sistema e contribuiscono a spostare in avanti l’orizzonte di uscita.
Nel sistema contributivo, il pensionamento è subordinato anche al raggiungimento di un importo minimo dell’assegno, agganciato all’assegno sociale. Se la pensione maturata non supera questa soglia, l’accesso viene rinviato fino al raggiungimento dell’importo richiesto o dell’età massima prevista come tutela.
Questo meccanismo colpisce soprattutto chi ha carriere discontinue o lunghi periodi di lavoro a basso reddito. Per molte donne e per una parte significativa dei lavoratori nati negli anni Settanta e Ottanta, rappresenta uno dei principali fattori di incertezza sull’uscita dal lavoro.
Il confronto tra nati negli anni ’60, ’70 e ’80 mostra un sistema previdenziale che non offre più soluzioni uniformi. Per i primi conta la tempestività , per i secondi l’equilibrio tra contributi e importo, per i terzi la capacità di costruire nel tempo una pensione sostenibile.
La differenza non la fa l’ultima riforma, ma il punto di partenza generazionale. Comprendere questo aspetto è essenziale per leggere con lucidità il proprio orizzonte previdenziale e per evitare che l’uscita dal lavoro diventi una sorpresa, più che una scelta.
Alcuni contributi possono ridurre l’importo della pensione, sia nel calcolo dell’assegno futuro sia nel caso di pensioni già in pagamento. L’ordinamento previdenziale consente, a precise condizioni, di neutralizzare i contributi svantaggiosi, escludendoli dal computo quando non sono necessari al diritto. Un principio che vale da tempo per la pensione futura e che, alla luce di una recente sentenza della Cassazione, può essere applicato anche al ricalcolo di pensioni già liquidate in via anticipata, al momento del passaggio alla pensione di vecchiaia.
Si tratta di un tema rilevante per chi ha avuto periodi di disoccupazione, rioccupazioni a reddito più basso o contribuzione figurativa nelle fasi finali della carriera e si trova oggi con un assegno inferiore alle attese.
Nel sistema previdenziale italiano non tutti i contributi incidono allo stesso modo sul calcolo della pensione. In particolare, alcuni contributi maturati dopo il raggiungimento del requisito minimo possono risultare penalizzanti ai fini della misura dell’assegno.
La normativa e la giurisprudenza riconoscono la possibilità di escludere dal calcolo i contributi non necessari al diritto, quando il loro inserimento determina un trattamento meno favorevole. Questo meccanismo è noto come neutralizzazione della contribuzione.
Il principio nasce per evitare che eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore – come una perdita del lavoro o una rioccupazione a condizioni peggiori – finiscano per abbassare la pensione.
La neutralizzazione opera innanzitutto in fase di calcolo della pensione futura. È il caso tipico di lavoratori che, negli ultimi anni di carriera, hanno subito:
In questi casi, se i contributi ricadono nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione e non sono necessari al diritto, possono essere esclusi dal calcolo per evitare una riduzione dell’assegno.
Il meccanismo è applicabile sia alle pensioni calcolate con sistema retributivo sia a quelle con sistema misto o contributivo, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza e recepito dall’INPS.
Per comprendere come cambia il calcolo in base al sistema applicato è utile consultare la guida dedicata: Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto.
La penalizzazione può derivare in particolare dall’accredito di contributi figurativi, che non sempre incrementano il montante contributivo. Rientrano tra questi, a titolo esemplificativo:
Quando questi periodi incidono negativamente sull’importo finale e non sono indispensabili al diritto, possono essere neutralizzati.
La vera novità , che aggiorna in modo significativo il quadro interpretativo, arriva da una sentenza della Corte di Cassazione del 2024. La Suprema Corte ha chiarito che il principio di neutralizzazione non riguarda solo la pensione futura ma può essere applicato anche al ricalcolo di pensioni già in godimento.
In particolare, il lavoratore che ha percepito una pensione anticipata può chiedere il ricalcolo dell’assegno al momento del conseguimento della pensione di vecchiaia, applicando lo stesso criterio di esclusione dei contributi svantaggiosi che avevano inciso negativamente sul primo calcolo.
Il punto centrale è che, una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, la contribuzione successiva o penalizzante non può compromettere la misura del trattamento potenzialmente più favorevole già maturato.
Il tema è approfondito nell’analisi dedicata: Ricalcolo pensione: la Cassazione apre a nuove opzioni.
Il ricalcolo non è automatico e può essere richiesto solo a precise condizioni. In sintesi:
Si tratta quindi di una valutazione caso per caso, che può però incidere in modo rilevante sull’importo dell’assegno.
La neutralizzazione dei contributi trova fondamento nell’articolo 37 del DPR 818/1957 ed è stata poi sviluppata dalla normativa successiva (leggi 233/1990 e 335/1995), oltre che da numerose pronunce giurisprudenziali.
Tra i riferimenti più rilevanti:
Questi orientamenti hanno consolidato il principio secondo cui i contributi successivi o penalizzanti non possono peggiorare il trattamento pensionistico quando il diritto risulta già perfezionato.
Le truffe digitali continuano a colpire milioni di utenti in Italia, sfruttando canali di comunicazione quotidiani come telefono, WhatsApp, email e SMS. Messaggi che sembrano provenire da contatti fidati, aziende note o enti istituzionali vengono utilizzati per indurre le vittime a cliccare su link malevoli o a fornire dati personali e bancari.
Secondo le segnalazioni raccolte negli ultimi mesi, le tecniche di raggiro si stanno evolvendo rapidamente, adattandosi ai nuovi strumenti digitali e alle abitudini degli utenti. Il fenomeno riguarda sia i privati cittadini sia le imprese, con conseguenze economiche e operative spesso rilevanti.
Le truffe più diffuse si basano su messaggi che simulano comunicazioni ufficiali o urgenti. Tra i casi più frequenti:
Una volta cliccato il link o aperto l’allegato, l’utente viene indirizzato verso pagine web create ad hoc per sottrarre credenziali, dati personali o informazioni di pagamento.
Accanto alle tecniche ormai note di phishing e smishing, si stanno diffondendo modalità più sofisticate. Tra queste:
Questi strumenti rendono più difficile distinguere una comunicazione autentica da un tentativo di truffa, soprattutto in presenza di testi ben scritti e grafiche curate.
Un elemento chiave per difendersi è sapere cosa non viene mai richiesto tramite messaggi o email. In particolare:
In caso di dubbio, è sempre consigliabile accedere direttamente al sito ufficiale dell’ente o contattare i canali di assistenza riconosciuti.
Per ridurre il rischio di cadere vittima di una truffa online è utile adottare alcune precauzioni di base:
Facile.it ha diffuso nei mesi scorsi un vademecum per i più fragili, volto a riconoscere le frodi più comuni e difendersi.
In tutti i casi, la consapevolezza resta il primo strumento di difesa: conoscere le tecniche più comuni consente di riconoscere più facilmente i tentativi di raggiro e di limitarne gli effetti.
Il percorso applicativo dei nuovi incentivi Transizione 5.0 previsti dalla Legge di Bilancio 2026 entra in fase decisiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti trasmesso al Ministero dell’Economia il decreto attuativo, avviando l’ultimo tratto dell’iter necessario per rendere operativa la misura.
L’intervento riguarda il nuovo iperammortamento, introdotto dalla Manovra per sostenere i futuri investimenti delle imprese in tecnologie avanzate, in continuità (ma con un diverso meccanismo) rispetto ai precedenti incentivi 4.0 e 5.0.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento relative agli investimenti in macchinari digitali e interconnessi e in software 5.0, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Le percentuali variano in base all’ammontare dell’investimento:
I beni agevolabili sono individuati negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, che recepiscono l’evoluzione tecnologica rispetto ai precedenti elenchi previsti per Industria 4.0. Tra le novità di maggiore rilievo figura il vincolo secondo cui i beni devono essere prodotti in uno Stato membro UE o dello Spazio Economico Europeo.
Secondo le anticipazioni, il decreto attuativo predisposto dal MIMIT chiarisce in modo puntuale i requisiti necessari per qualificare macchinari e software prodotti nella UE, un aspetto che aveva sollevato numerosi interrogativi durante l’esame parlamentare della Manovra.
Uno dei temi più sensibili per le imprese è sempre stato quello dell’operatività effettiva dell’incentivo. Nel confronto con il Governo era stata più volte evidenziata l’esigenza di evitare procedure troppo complesse, in grado di rallentare la fruizione del beneficio.
Pur essendo previsto un decreto ministeriale, il MIMIT ha accelerato i tempi. Il provvedimento è stato trasmesso al MEF lo scorso 5 gennaio e ora dovrà completare i passaggi formali necessari. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rappresenterà il momento a partire dal quale le imprese potranno disporre di un quadro completo per pianificare gli investimenti.
Resta distinta la posizione delle imprese che hanno già presentato domanda per il credito d’imposta Transizione 5.0 previsto dal precedente impianto normativo. Per questa misura, le risorse disponibili ammontano a 2,75 miliardi di euro.
La Legge di Bilancio 2026 ha incrementato le dotazioni complessive per gli incentivi agli investimenti, ma ha destinato le nuove risorse principalmente al credito d’imposta 4.0. In base alle indicazioni emerse, le domande eccedenti i fondi disponibili per il 5.0 potrebbero essere riallocate sul 4.0, ma su questo punto non sono ancora disponibili chiarimenti ufficiali.
Le richieste presentate dalle imprese hanno superato la dotazione iniziale. Secondo i dati riportati dalla stampa specializzata, gli investimenti già conclusi ammontano a 1,359 miliardi di euro, mentre risultano richieste ulteriori per circa 3,4 miliardi, la cui ammissibilità è ancora in fase di verifica.
Entro il 28 febbraio le imprese dovranno comunicare il completamento dei progetti agevolati. Solo a valle di questa scadenza sarà possibile avere un quadro definitivo sull’utilizzo delle risorse e sulle eventuali riallocazioni.
Nella Legge di Bilancio 2026 una delle aree meno raccontate, ma potenzialmente più rilevanti per il sistema economico, riguarda la fiscalità di banche e assicurazioni. Le misure non colpiscono direttamente le PMI, ma modificano il perimetro fiscale degli intermediari finanziari da cui dipendono credito, coperture assicurative e servizi.
Il punto non è solo l’aumento delle imposte, ma come queste scelte possono riflettersi sull’economia reale.
La Manovra 2026 introduce un aumento di due punti percentuali dell’IRAP a carico di banche e assicurazioni, con applicazione temporanea su un orizzonte pluriennale. L’intervento è accompagnato da una franchigia limitata e da alcune esclusioni settoriali, ma rappresenta comunque un aggravio strutturale del carico fiscale per gli intermediari.
Dal punto di vista delle PMI, l’aumento non si traduce in un costo diretto, ma può incidere sulle politiche di pricing dei servizi finanziari: credito, commissioni, spread e condizioni contrattuali.
Accanto all’IRAP, la Manovra interviene su un altro fronte delicato: la deducibilità fiscale di perdite pregresse, eccedenze ACE e interessi passivi.
Nel 2026 le percentuali di deduzione vengono ridotte rispetto agli anni precedenti, con un recupero solo graduale negli esercizi successivi. Questo comporta un aumento della base imponibile effettiva per banche e assicurazioni, anche in assenza di utili straordinari.
Per le imprese clienti, l’effetto è indiretto ma non neutro: una maggiore pressione fiscale sugli intermediari tende a riflettersi su maggiore selettività nell’erogazione del credito e su una revisione dei margini.
La Manovra 2026 prevede il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie. La misura riguarda direttamente il settore finanziario, ma coinvolge anche imprese che utilizzano strumenti finanziari evoluti per la gestione della liquidità o per operazioni straordinarie.
L’aumento della tassazione sulle transazioni tende a ridurre la liquidità dei mercati e ad aumentare il costo delle operazioni, con effetti potenzialmente rilevanti sulle strategie di copertura e investimento delle imprese più strutturate.
Anche le assicurazioni rientrano pienamente nel perimetro degli aumenti fiscali previsti dalla Manovra. Oltre all’IRAP maggiorata, viene richiesto un acconto rafforzato sui contributi legati ai premi assicurativi.
Per le PMI questo si traduce in un rischio concreto: premi in aumento o condizioni più stringenti, soprattutto per le coperture obbligatorie o a maggiore esposizione, come quelle contro eventi catastrofali.
La scelta del legislatore risponde a una logica di contributo straordinario richiesto ai settori ritenuti più resilienti e redditizi negli ultimi anni. Banche e assicurazioni vengono chiamate a sostenere una quota maggiore del riequilibrio dei conti pubblici.
Tuttavia, questa impostazione comporta un rischio sistemico: se la pressione fiscale riduce la capacità di intermediazione, l’impatto può trasferirsi a valle, colpendo imprese e famiglie.
Per le PMI il tema non è la tassazione diretta, ma l’effetto di contesto. Nel 2026 conviene monitorare:
La Manovra 2026 conferma che le scelte fiscali sugli intermediari non restano confinate al settore, ma incidono sull’ecosistema economico in cui operano le imprese.
Gli effetti delle nuove imposte non saranno immediati, ma progressivi. Nel breve periodo il sistema assorbirà l’impatto; nel medio termine, però, le PMI potrebbero trovarsi a operare in un contesto finanziario più selettivo e costoso.
Capire queste dinamiche è essenziale per leggere la Manovra 2026 non solo come insieme di norme, ma come ridisegno degli equilibri fiscali tra Stato, finanza e imprese.
Sigle imprenditoriali, consorzi e altri organismi di tipo associativo o cooperativo possono presentare domanda di agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione fino al 30 gennaio 2026.
L’agevolazione sostiene progetti di promozione di marchi collettivo già registrati e consiste in un contributo pari al 70% delle spese sostenute, da un minimo di 20mila a un massimo di 150mila euro.
Vediamo tutti i dettagli.
Le regole sono fissate nel Bando Marchi Collettivi 2025, aperto con Decreto del Direttore generale per la Proprietà Industriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT, datato 9 dicembre 2025.
Il progetto di promozione del marchio, deve comprendere almeno due delle seguenti iniziative:
Sono ammissibili le spese per:
Le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni devono essere comprovate da titoli di spesa emessi a partire dal 2 ottobre 2025. Se sono state sostenute prima della presentazione della domanda di agevolazione, e comunque in data non antecedente il 2 ottobre scorso, il termine di durata del progetto di promozione del marchio decorre dalla data di fatturazione della prima spesa sostenuta.
Il progetto deve comunque concludersi entro sei mesi dalla concessione dell’agevolazione. Fino a 30 giorni prima della scadenza, il beneficiario può chiedere una proroga fino a due mesi, con istanza motivata.
Lo sportello di domanda è aperto dallo scorso 17 dicembre e rimane tale fino alla mezzanotte del 30 gennaio 2026. Le richieste si presentano a Unioncamere, via posta elettronica certificata.
Bisogna compilare il modulo allegato al bando, presentare l’ulteriore documentazione richiesta (fra cui il progetto di promozione del marchio) – il bando dettaglia tutti i documenti da allegare – e inviare il tutto all’indirizzo PEC marchicollettivi2025@legalmail.it indicando nell’oggetto “Agevolazioni per marchi collettivi certificazione“.
La mail va inviata dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente a quello di un suo procuratore speciale. Sia la domanda sia il progetto vanno firmati digitalmente dal legale rappresentante.
Bando e modulistica per la domanda sono disponibili a questo link.