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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato la campagna di comunicazione sugli strumenti per gestire le controversie tra consumatori. Quando nasce una disputa con un cliente (su un prodotto difettoso, una bolletta contestata o un acquisto online andato storto), infatti, la via del tribunale si può evitare optando per soluzioni più rapide ed economiche. Le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution) sono lo strumento che il legislatore europeo e italiano hanno messo a disposizione per risolvere le controversie anche senza assistenza legale.
Le procedure ADR sono disciplinate dalla Parte V del Codice del Consumo (articoli da 141 a 141-decies), come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE. Si applicano alle controversie tra consumatori e professionisti che nascono da contratti di vendita di beni o di prestazione di servizi — sia nazionali sia transfrontaliere all’interno dell’Unione europea — e, con la riforma del 2025, anche nei confronti di professionisti stabiliti fuori dall’UE, purché il consumatore risieda in uno Stato membro.
I vantaggi rispetto al procedimento ordinario sono tre: la procedura si conclude in tempi notevolmente più brevi rispetto ai tempi della giustizia civile; i costi per il consumatore sono nulli o simbolici; non è richiesta assistenza legale obbligatoria. Ogni anno nell’Unione europea circa 300.000 controversie vengono trattate dagli organismi ADR, con tassi di risoluzione che variano — a seconda dei settori — tra il 17% e il 100%. Gli strumenti disponibili sono diversi: mediazione, conciliazione, arbitrato e negoziazione paritetica, accomunati dalla presenza di un terzo imparziale che conduce il procedimento senza vincolare necessariamente le parti a un esito.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha catalogato nove procedure attive, ciascuna coordinata da un’autorità di vigilanza specifica. La scelta dello strumento dipende dal settore di attività e dalla natura della controversia:
| Strumento | Tipo di controversia | Autorità di riferimento |
|---|---|---|
| Conciliaweb — AGCOM | Telefonia, internet, pay tv | AGCOM |
| Servizio conciliazioni ART | Trasporti e viaggi | ART |
| Arbitro Bancario Finanziario (ABF) | Banche, credito, pagamenti | Banca d’Italia |
| Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) | Investimenti, strumenti finanziari | CONSOB |
| Arbitro Assicurativo (AAS) | Polizze assicurative, rimborsi | IVASS |
| Servizio conciliazione ARERA | Bollette energia, gas, acqua | ARERA |
| Mediazione per controversie di consumo | Vendita beni e servizi, anche online | Ministero della Giustizia |
| Conciliazione Camere di Commercio | Controversie commerciali generali | MIMIT / Camere di Commercio |
| Negoziazione paritetica | Settori non regolamentati, contratti aziendali | MIMIT |
Gli organismi ADR possono essere pubblici — come quelli istituiti presso le autorità di regolazione indipendenti o le Camere di commercio — o privati, nel caso delle negoziazioni paritetiche, che operano sulla base di protocolli sottoscritti tra associazioni dei consumatori e singole aziende o categorie di imprese. Per accedere alla procedura, il consumatore deve in genere aver già tentato di risolvere la questione direttamente con il professionista attraverso un reclamo formale.
Il 16 dicembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva che aggiorna il quadro ADR vigente dal 2013. La novità più immediata riguarda i tempi di risposta obbligatori: quando un organismo ADR contatta un’impresa in merito a una controversia, questa ha 20 giorni lavorativi per rispondere (30 in casi eccezionali). In assenza di risposta entro questi termini, il silenzio viene interpretato come rifiuto di partecipare, con conseguente archiviazione del caso e notifica al consumatore.
Sul fronte digitale, la riforma sancisce la dismissione della piattaforma ODR europea, ufficialmente chiusa a luglio 2025. Le PMI che vendono online devono aggiornare queste indicazioni: la Commissione Europea ha istituito una pagina informativa alternativa a cui rimandare i consumatori. La nuova direttiva estende inoltre la copertura delle ADR alle controversie che nascono da obblighi precontrattuali — pubblicità , informazioni di prodotto, condizioni d’offerta — ampliando la tutela a fasi del rapporto commerciale che in precedenza erano escluse dall’ambito applicativo.
Tra le novità procedurali, la direttiva prevede la possibilità di raggruppare controversie simili — utile in caso di reclami seriali come cancellazioni di voli o disservizi su larga scala — e disciplina l’uso di sistemi automatizzati, inclusa l’intelligenza artificiale, nelle procedure ADR, garantendo al consumatore il diritto di chiedere un riesame umano dell’esito. La nuova disciplina entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE e si applicherà a partire da 32 mesi da quella data: l’Italia dovrà recepirla entro quella scadenza.
Il 18 maggio 2026 ha preso il via anche una campagna informativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero della Giustizia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), assieme ad Unioncamere per la parte creativa.  Per informazioni e approfondimenti sui vari strumenti, è possibile consultare l’apposito portale sceglilalternativa.it

Il Made in Italy artigianale entra nella nuova tutela europea delle indicazioni geografiche non agricole con quattro nomi simbolo: vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco. Sono le prime domande italiane pubblicate nel Bollettino nazionale delle IGP per prodotti artigianali e industriali, l’avvio formale di un percorso che può portare alla registrazione europea e a una protezione più forte contro imitazioni, evocazioni e usi commerciali indebiti.
Le prime pubblicazioni riguardano quattro produzioni storiche legate a territori con una reputazione internazionale: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il cammeo di Torre del Greco e il corallo di Torre del Greco.
La pubblicazione nel bollettino nazionale non coincide ancora con la registrazione europea definitiva. È però la fase che rende visibile la domanda e apre il termine per eventuali opposizioni, prima del successivo esame a livello UE.
| Produzione | Territorio | Filiera coinvolta |
|---|---|---|
| vetro di Murano | Murano, Venezia | vetro artistico e manifattura vetraria |
| merletto di Burano | Burano, Venezia | tessile, pizzi e lavorazioni tradizionali |
| cammeo di Torre del Greco | Torre del Greco, Napoli | incisione artistica e gioielleria |
| corallo di Torre del Greco | Torre del Greco, Napoli | lavorazione del corallo e oreficeria |
Le nuove domande si inseriscono nella disciplina delle IGP per prodotti artigianali e industriali, attiva in Italia dal 7 maggio 2026 dopo l’adeguamento al Regolamento UE 2023/2411. Il sistema estende ai prodotti non alimentari una protezione simile a quella già prevista per le eccellenze agroalimentari.
La tutela può riguardare produzioni come vetro, tessuti, gioielli, porcellane, cuoio, pietre naturali, pizzi, posateria e strumenti musicali, quando qualità , reputazione o altra caratteristica del prodotto dipendono dal legame con un’area geografica determinata.
Dopo la pubblicazione nel Bollettino nazionale UIBM, i soggetti legittimati hanno due mesi per presentare opposizione alla registrazione. La fase nazionale serve a verificare la domanda, il disciplinare, il documento unico e gli eventuali conflitti con diritti anteriori o interessi già tutelati.
Per le imprese delle filiere interessate, questa fase è delicata perché mette alla prova la tenuta del nome geografico, la coerenza del disciplinare e il rapporto tra territorio, produzione e reputazione commerciale.
Se la fase nazionale si chiude con esito favorevole, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che cura l’esame finale e la registrazione nel sistema europeo.
La procedura italiana è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Direzione generale per la Proprietà industriale e l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il percorso collega quindi associazioni di produttori, Regioni, MIMIT ed EUIPO.
La nuova IGP consente di proteggere il nome geografico sul mercato europeo, anche contro imitazioni, evocazioni, usi ingannevoli e sfruttamento della reputazione del prodotto. La tutela riguarda vendita fisica, documenti commerciali, pubblicità , confezioni e commercio elettronico.
Per produzioni esposte da anni alla concorrenza di articoli imitativi, la registrazione può diventare uno strumento di difesa del valore artigianale e della filiera locale. La protezione non riguarda solo il nome, ma anche il rispetto del disciplinare e delle caratteristiche dichiarate nella domanda.
Secondo il richiamo del MIMIT allo studio EUIPO, l’Italia è il primo Paese europeo per produzioni artigianali e industriali potenzialmente tutelabili, con 92 denominazioni censite. Il dato conferma la forza dei distretti manifatturieri territoriali, soprattutto nei comparti dove storia produttiva, reputazione e mercato internazionale si sovrappongono.
Il nuovo meccanismo può rafforzare la protezione dei nomi più esposti alla copia e sostenere la riconoscibilità commerciale delle filiere locali. Per questo le prime domande su Murano, Burano e Torre del Greco hanno un valore che supera le singole produzioni e apre la strada ad altri distretti del Made in Italy.
Per ottenere una IGP non agricola, la domanda deve essere presentata di norma da un’associazione di produttori e deve contenere il disciplinare di produzione, il documento unico e la documentazione di accompagnamento. Nel fascicolo devono emergere caratteristiche del prodotto, zona geografica, metodo produttivo, reputazione e legame con il territorio.
Il lavoro preparatorio richiede prove storiche, tecniche e commerciali. Negli anni scorsi il MIMIT aveva già attivato contributi per aiutare le associazioni nella valorizzazione dei prodotti tipici artigianali e industriali attraverso il bando prodotti IGP, destinato anche alle spese di consulenza per la redazione dei disciplinari.
Le prime pubblicazioni non chiudono l’iter, ma segnano l’ingresso delle produzioni artigianali italiane nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. Per i distretti coinvolti significa costruire una tutela collettiva, fondata su regole produttive condivise, controlli e riconoscibilità commerciale.
Il prossimo banco di prova sarà la fase delle opposizioni e, poi, l’esame europeo. Se il percorso si concluderà con la registrazione, vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco diventeranno i primi casi italiani di tutela IGP non agricola pienamente riconosciuta a livello UE.
Manovra correttiva esclusa dai piani del Governo mentre la crisi energetica entra nel confronto del G7 Finanze di Parigi. Dopo le parole di Antonio Tajani in merito ad un possibile intervento sui conti pubblici, fonti dell’Esecutivo hanno chiarito che Palazzo Chigi punta a sostenere famiglie e imprese contro i rincari senza ritoccare la Legge di Bilancio 2026. La linea rimane quella già aperta da Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen: estendere al capitolo energia la clausola UE già prevista per le spese di difesa.
La precisazione dell’Esecutivo arriva dopo le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva richiamato l’ipotesi di una correzione dei conti alla luce del conflitto in Iran e dei rincari su energia e carburanti.
La risposta di Palazzo Chigi e MEF sposta il dossier su Bruxelles. Il sostegno a famiglie e imprese rimane una priorità politica, con una strada diversa dalla correzione immediata dei saldi: ottenere margini europei per finanziare interventi su bollette, carburanti e costi industriali.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti porta il tema al G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, in programma a Parigi il 18 e 19 maggio 2026. Il vertice arriva in una fase di tensione sui mercati, con prezzi energetici e rendimenti obbligazionari sotto pressione.
Per l’Italia, il confronto internazionale serve a dare forza alla richiesta già avanzata alla Commissione europea: considerare lo shock energetico come una minaccia economica capace di colpire inflazione, redditi, manifattura, trasporti e competitività delle imprese energivore.
Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, la premier italiana chiede di estendere temporaneamente la clausola di salvaguardia nazionale anche agli interventi per affrontare la crisi energetica, mantenendo i limiti massimi di scostamento già previsti per la difesa.
La richiesta si collega alla risposta UE alla crisi energetica, dopo le misure discusse su aiuti di Stato, acquisti congiunti, energia pulita e strumenti contro i rincari.
La clausola di salvaguardia nazionale consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dai vincoli di bilancio in presenza di circostanze eccezionali, dentro un percorso di sostenibilità del debito. Nel disegno europeo attuale, la flessibilità è stata costruita per sostenere l’aumento della spesa per la difesa.
Il meccanismo prevede margini aggiuntivi fino al 2028 per investimenti militari, personale, infrastrutture e capacità industriali legate alla sicurezza europea. La richiesta italiana punta ad applicare una logica analoga, in via temporanea, anche agli interventi contro il caro energia.
Il programma SAFE è lo strumento europeo di prestiti per rafforzare la difesa comune attraverso acquisti congiunti e investimenti industriali. Il collegamento tra SAFE e clausola di salvaguardia rende più complessa la posizione italiana nel negoziato europeo.
Secondo il Governo, il ricorso a prestiti europei per la difesa avrebbe maggiore tenuta politica se venisse riconosciuto uno spazio analogo per proteggere famiglie e imprese dal rincaro di energia, carburanti e materie prime.
La richiesta italiana si innesta nel confronto sul Patto di Stabilità UE e lo scostamento di bilancio, riaperto dopo il mancato rientro anticipato dell’Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. Il dossier energia diventa quindi parte del confronto più ampio sui margini di spesa concessi agli Stati membri.
Bruxelles mantiene una distinzione tra spese per la difesa, già inserite nella clausola, e misure per l’energia, da finanziare con gli strumenti esistenti. Il G7 di Parigi offre al Governo una sede politica per allargare il confronto oltre il solo rapporto bilaterale con la Commissione.
Per l’Italia il dossier energetico si intreccia con il deficit al 3,1% e i vincoli sulla Manovra 2027. Ogni nuovo intervento pubblico su bollette, energia e sostegni alle imprese richiede coperture compatibili con il percorso concordato con Bruxelles. Il tema era già emerso a margine del DFP e nel nodo energia sui conti pubblici, dove Giorgetti aveva collegato crescita debole, deficit incerto e crisi energetica. La smentita sulla manovra correttiva conferma la scelta del MEF: cercare margini europei prima di intervenire sui saldi nazionali.
Il confronto con la Commissione mette insieme sicurezza militare e sicurezza energetica. Roma sostiene che entrambe incidano sulla stabilità economica e sociale dell’Unione, in una fase segnata da Medio Oriente, Ucraina e volatilità dei prezzi. L’eventuale apertura UE avrebbe effetto diretto sulla possibilità di finanziare nuovi aiuti su bollette e carburanti. La distanza tra Roma e Bruxelles riguarda il canale fiscale da utilizzare, prima ancora della forma dei nuovi sostegni.
Il Governo ha già introdotto il Decreto Bollette 2026, con il contributo extra da 115 euro per le famiglie vulnerabili, misure sugli oneri per le imprese e interventi sul sistema energetico. Le tensioni persistenti legate al conflitto in Iran hanno però riaperto il tema delle risorse, che necessita di una risposta forte da parte dell’Europa.
La richiesta italiana richiede una valutazione della Commissione europea e un eventuale adattamento degli strumenti di flessibilità oggi disponibili. Fino a una decisione formale, la manovra correttiva rimane fuori dal piano del Governo e il lavoro politico si concentra sul negoziato UE.
Le imprese agricole e i lavoratori autonomi del settore che hanno fruito degli esoneri contributivi Covid senza averne i requisiti devono restituire i contributi non versati. L’INPS ha portato a termine le verifiche avviate a gennaio e sta notificando i provvedimenti di annullamento con il Messaggio n. 1618 del 2026, che illustra anche le modalità per consultare gli importi dovuti e regolarizzare la posizione, con la possibilità di accedere alle agevolazioni contributive per le imprese agricole ancora vigenti.
L’INPS ha completato i controlli ex post sugli Covid al settore agricolo. Le verifiche hanno accertato la mancanza dei requisiti richiesti in una parte delle domande presentate, generando i provvedimenti di annullamento ora in fase di notifica. I destinatari sono sia datori di lavoro con dipendenti sia autonomi agricoli — coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, mezzadri e coloni — che hanno fruito indebitamente dei bonus.
Si tratta delle agevolazioni sui contributi agricoli dovuti, concessi durante l’emergenza Covid, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020. L’annullamento degli esoneri non riguarda tutti i beneficiari: scatta esclusivamente nei casi in cui l’esito del controllo sia risultato negativo per irregolarità o mancanza di documentazione per la conferma dell’agevolazione spettante.
Gli importi da riversare sono consultabili tramite canali online dell’INPS, con modalità differenziate per categoria:
Per regolarizzare la posizione, i contribuenti possono scegliere tra il versamento in unica soluzione o la presentazione di una richiesta di rateazione. Chi effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento ottiene una riduzione del 50% sulla sanzione civile dovuta.
Resta ferma la possibilità di presentare istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Per milioni di lavoratori con il CCNL scaduto, il rinnovo del contratto nazionale potrebbe produrre arretrati pieni. Nel percorso di conversione del Decreto Primo Maggio il Governo prepara un emendamento per introdurre la decorrenza retroattiva degli aumenti economici: se il rinnovo arriva dopo la scadenza del Contratto, gli incrementi dovrebbero partire dal giorno successivo, salvo diversa previsione delle parti sociali.
La modifica annunciata interviene sul capitolo dei rinnovi contrattuali del DL 62/2026, il Decreto Lavoro / Decreto Primo Maggio 2026, che ha introdotto la condizionalità di salario giusto per le agevolazioni, nuovi incentivi collegati ai CCNL più rappresentativi e “ristori” a fronte di contratti nazionali scaduti.
La prima versione del testo prevedeva la decorrenza degli aumenti dalla scadenza del contratto precedente ma in quella approvata dal Consiglio dei Ministri tale previsione era stata attenuata, lasciando alla contrattazione la definizione di decorrenze, una tantum e strumenti di copertura del periodo tra scadenza e rinnovo.
Il testo del decreto Primo Maggio / Lavoro 2026 all’esame della Camera stabilisce all’articolo 10 che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, le parti disciplinano decorrenze degli incrementi retributivi, eventuali importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo.
In caso di mancato rinnovo entro dodici mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni vengono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, nella misura pari al 30% della variazione IPCA, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali.
Il testo vigente distingue i CCNL che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto da quelli già scaduti. Per questi ultimi, la disciplina oggi prevista si applica dal 1° gennaio 2027. La novità dell’emendamento riguarda l’effetto economico nei casi in cui il contratto sia già scaduto da tempo e il rinnovo arrivi con forte ritardo. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di evitare che la vacanza contrattuale si traduca in anni senza recupero salariale pieno.
La proposta attribuita al sottosegretario Claudio Durigon punta a stabilire che, in assenza di diversa previsione contrattuale, l’incremento economico del rinnovo decorra dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. Questa nuova formulazione rafforza la tutela dei lavoratori nei rinnovi tardivi, perché collega il nuovo aumento tabellare al periodo di vacanza contrattuale. Per le imprese, invece, la misura comporta la necessità di stimare il possibile costo arretrato già durante la trattativa.
L’adeguamento al 30% dell’IPCA agisce come copertura provvisoria durante la vacanza contrattuale. Gli arretrati, invece, dipendono dalla decorrenza degli aumenti fissata nel rinnovo del CCNL. In pratica, l’adeguamento automatico dopo dodici mesi e gli arretrati contrattuali non coinciderebbero. Il primo sarebbe un anticipo forfettario legato all’inflazione armonizzata; i secondi deriverebbero dagli aumenti definitivi stabiliti dal nuovo contratto e dalla loro decorrenza economica.
| Agevolazione proposta | Ipotesi effetto in busta paga |
|---|---|
| adeguamento IPCA al 30% dopo dodici mesi senza rinnovo del CCNL | aumento provvisorio e forfettario della retribuzione |
| arretrati contrattuali alla firma del rinnovo, se gli aumenti decorrono dalla scadenza del vecchio CCNL | somme riferite ai mesi precedenti al rinnovo |
| una tantum se prevista dall’accordo tra le parti sociali | importo aggiuntivo definito dal contratto |
Se l’emendamento sarà approvato, il rinnovo tardivo potrà produrre somme riferite al periodo già trascorso dalla scadenza
L’articolo 10 mantiene una disciplina diversa per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. In questi casi l’adeguamento automatico al 30% dell’IPCA viene sostituito da indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio nei comparti dove ricavi e lavoro seguono cicli molto variabili. Anche in questi settori, però, la questione degli arretrati dipenderà dal testo finale della legge di conversione e dalla formulazione approvata sull’efficacia retroattiva degli aumenti.
La modifica sugli arretrati si inserisce nel capitolo del salario giusto e dei CCNL rappresentativi. Il Decreto Lavoro lega l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il collegamento tra salario giusto, contratti scaduti e arretrati rafforza la centralità della contrattazione collettiva. Il Governo conferma la scelta di intervenire sui rinnovi dei CCNL senza introdurre un salario minimo legale, affidando ai contratti nazionali il compito di aggiornare le retribuzioni.
Il Decreto Lavoro Primo Maggio è in esame alla Camera per la conversione in legge. Il termine per la conversione del DL 62/2026 scade il 29 giugno 2026, con la Commissione Lavoro chiamata a valutare emendamenti, coperture e ammissibilità delle proposte.
Fino all’approvazione della legge di conversione, per lavoratori e imprese il riferimento resta il testo vigente. La notizia politica è però rilevante perché riapre la partita sugli arretrati dei CCNL scaduti, dopo la scelta iniziale di lasciare maggiore spazio alla contrattazione tra le parti.
I beneficiari di aiuti di Stato e de minimis che, per il periodo d’imposta 2022, hanno indicato dati erronei o incoerenti nel prospetto delle dichiarazioni fiscali e per questo non sono stati iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA possono regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143075 del 14 maggio 2026.
I contribuenti interessati ricevono una comunicazione tramite il proprio domicilio digitale (PEC), contenente i dati identificativi, il riferimento della comunicazione, il protocollo telematico delle dichiarazioni originali e il dettaglio degli aiuti non registrati. Le stesse informazioni sono consultabili nell’area riservata del portale AdE, nel Cassetto fiscale alla sezione L’Agenzia scrive. La PEC di notifica non accetta risposte dirette.
Chi ritiene errate o incomplete le informazioni in possesso del Fisco può segnalare le inesattezze o richiedere ulteriori dati. Le modalità ricalcano quelle già seguite nelle comunicazioni di compliance degli anni precedenti, attivate per le stesse irregolarità sui periodi d’imposta precedenti. L’intermediario può intervenire per conto del contribuente in tutte le fasi della procedura.
In alternativa alla segnalazione, il contribuente può procedere alla regolarizzazione. Il provvedimento n. 143075 descrive procedure distinte a seconda della tipologia di errore.
La regolarizzazione con questi strumenti comporta l’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se la mancata registrazione dipende da errori diversi da quelli di compilazione sopra descritti, il contribuente deve presentare dichiarazione integrativa e restituire gli aiuti eventualmente fruiti in eccesso. Sono dovute anche le sanzioni, con le riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
La corte d’appello federale USA ha sospeso la sentenza con cui la Court of International Trade aveva bocciato i dazi Trump al 10%, rimettendo temporaneamente in vigore le tariffe della Proclamation 11012. L’administrative stay emesso il 13 maggio è una pausa tecnica che dà al collegio il tempo di valutare una sospensiva stabile per l’intero arco del giudizio, senza pronunciarsi nel merito. Per le imprese italiane esportatrici, già impegnate nel percorso sui rimborsi IEEPA, i rimborsi collegati alla Section 122 rimangono preclusi per la generalità degli importatori.
La U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ha emesso l’administrative stay con una decisione non firmata il 13 maggio 2026, sospendendo gli effetti della sentenza CIT del 7 maggio. I dazi al 10% tornano così temporaneamente applicabili: le dogane USA possono procedere alla riscossione mentre il collegio valuta il merito dell’appello.
Il collegio si è limitato a congelare gli effetti della sentenza CIT, rimandando la valutazione nel merito all’iter ordinario dell’appello. L’obiettivo è esaminare le argomentazioni di entrambe le parti prima di decidere se emettere una sospensiva stabile per tutta la durata del giudizio. Il governo Trump aveva argomentato che, in assenza della sospensiva, eventuali rimborsi ordinati alle dogane sarebbero stati difficilmente recuperabili qualora l’appello si fosse concluso a suo favore. La Federal Circuit aveva già seguito la stessa procedura nel 2025, davanti alla prima sentenza CIT che bocciava i dazi IEEPA.
La sentenza del 7 maggio della United States Court of International Trade invalida la Proclamation 11012, con cui l’amministrazione Trump aveva introdotto un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. La misura era stata costruita sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente dazi temporanei fino al 15% e per un massimo di 150 giorni davanti a problemi gravi della bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 applicava il dazio del 10% dal 24 febbraio fino al 24 luglio 2026, salvo sospensione, modifica, cessazione anticipata o proroga del Congresso. Per la maggioranza del collegio, il richiamo a deficit commerciale, conto corrente e posizione finanziaria internazionale degli Stati Uniti non basta a sostenere una tariffa generale su tutte le importazioni.
La tutela immediata riguarda una platea ristretta. La Corte ha disposto l’ingiunzione permanente per lo Stato di Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun, riconoscendo a questi soggetti la posizione di importatori esposti al pagamento dei dazi Section 122. Gli altri Stati ricorrenti sono stati esclusi per difetto di legittimazione.
La Corte ha respinto l’ingiunzione universale. La sentenza consente ai ricorrenti vittoriosi di ottenere lo stop alla riscossione e il rimborso con interessi dei dazi Section 122 pagati prima dell’efficacia dell’ingiunzione. Per tutti gli altri importatori, la partita dipende dagli sviluppi processuali dell’appello in corso.
Il portale CAPE riguarda una procedura distinta, ossia i rimborsi dei dazi IEEPA già dichiarati illegittimi. La CBP ha attivato la prima fase del sistema il 20 aprile 2026 dentro l’ACE Portal, consentendo a importatori e broker doganali autorizzati di presentare dichiarazioni CAPE per consolidare le richieste di rimborso, interessi compresi.
La richiesta può essere presentata da importer of record e broker doganali autorizzati. Per un’impresa italiana che esporta negli Stati Uniti, il beneficiario del rimborso può quindi essere la controllata americana, il distributore che ha curato lo sdoganamento oppure il soggetto indicato nelle entry depositate presso la dogana statunitense.
La prima fase di CAPE riguarda pratiche non ancora liquidate o entro gli 80 giorni dalla liquidazione. Quelle più complesse, compresi protesti, drawback o ulteriori profili doganali, potranno seguire canali successivi.
Con la sospensiva della Federal Circuit, le tariffe al 10% tornano applicabili anche per chi non ha vinto il ricorso: le dogane USA le riscuotono fino a nuova pronuncia del collegio d’appello. Per le imprese italiane esportatrici, la sentenza del 7 maggio non si traduce in un rimborso automatico dei dazi Section 122 nemmeno nell’ipotesi più favorevole: il rimborso riguarda solo gli importatori che hanno vinto il giudizio. Gli altri possono avere interesse a ricostruire le entry colpite dal dazio del 10%, verificare il soggetto che ha pagato la dogana e seguire gli sviluppi dell’appello.
Diverso il trattamento per le somme versate sotto IEEPA. La procedura CAPE già attiva consente di concentrare le richieste di rimborso dei dazi illegittimi attraverso il canale CBP, con dichiarazioni presentate dall’importer of record o dal broker autorizzato. Il percorso CAPE riguarda una tranche separata rispetto ai dazi Section 122 ora in discussione in appello.
Il ricorso dell’amministrazione Trump alla Federal Circuit è già in corso: l’administrative stay del 13 maggio ne è l’effetto immediato. Il percorso può estendersi fino alla Corte Suprema. Il dissenso interno al collegio CIT mostra già una possibile linea difensiva, fondata su una lettura più ampia della discrezionalità presidenziale in materia di bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 è stata costruita come misura temporanea fino al 24 luglio 2026. Con l’appello in corso, quella data diventa il vero orizzonte del contenzioso: entro luglio, la tariffa del 10% può cessare per scadenza naturale, per effetto di una pronuncia favorevole oppure attraverso una nuova scelta della Casa Bianca su un diverso strumento commerciale. Per gli importatori, la distinzione tra rimborsi IEEPA già canalizzati su CAPE e rimborsi Section 122 legati all’esito dell’appello rimane il discrimine pratico centrale.
Il contenzioso sulla Section 122 corre in parallelo alla trattativa commerciale tra Washington e Bruxelles, il cui dossier riguarda l’accordo transatlantico, le tariffe settoriali e il confronto politico tra Stati Uniti e Unione europea. Il tema centrale è la base giuridica interna usata dalla Casa Bianca per imporre un dazio globale temporaneo. La sospensiva della Federal Circuit rinvia la soluzione giudiziaria ma non elimina l’incertezza sul quadro tariffario, che si riflette anche sul margine di manovra negoziale europeo. La sentenza del 7 maggio indebolisce la strategia tariffaria americana, ma lascia aperti altri strumenti commerciali, compresi eventuali interventi sotto Section 301 e le misure settoriali già presenti nel confronto USA-UE.
Le nuove Partite IVA rallentano mentre il regime forfettario di consolida tra chi avvia un’attività . Nel primo trimestre 2026 sono state aperte 184.895 posizioni, il 2,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Se da un lato si registra una frenata contenuta dall’altro si evidenzia una selezione sempre più netta: tengono le persone fisiche, crescono le società di capitali, il commercio arretra e i soggetti non residenti segnano una caduta verticale.
Secondo l’Osservatorio del Dipartimento delle Finanze, tra gennaio e marzo sono state aperte 184.895 nuove Partite IVA. La flessione annua è pari al 2,2% e corregge il ritmo degli avvii dopo un 2025 ancora sostenuto dal lavoro autonomo individuale e dal ricorso al regime agevolato.
Le persone fisiche rappresentano il 75% del totale e risultano sostanzialmente stabili, con un lieve aumento dello 0,1%. Le società di capitali salgono al 21,1% delle nuove posizioni e crescono del 3,1%, mentre le società di persone scendono del 9,6%.
| Forma giuridica | Quota sulle aperture | Variazione annua |
|---|---|---|
| persone fisiche | 75% | +0,1% |
| società di capitali | 21,1% | +3,1% |
| società di persone | 2,6% | -9,6% |
| non residenti e altre forme | 1,3% | -72,6% per i non residenti |
La contrazione più forte riguarda i soggetti non residenti, costituiti in larga parte da società di commercio online. In questo segmento le aperture calano del 72,6%, un dato molto più severo rispetto alla flessione complessiva del trimestre.
La crescita delle società di capitali segnala invece una quota di iniziative che nasce con una struttura societaria più solida rispetto alla ditta individuale o alla società di persone. Il trimestre mostra quindi meno aperture nel totale, insieme a un riequilibrio tra forme giuridiche, settori e profili di attività .
Per settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di nuove aperture, con il 19,3% del totale. Seguono sanità e assistenza sociale, al 12,5%, e commercio, al 12,3%.
Tra i dieci settori principali, che raccolgono circa l’85% degli avvii, crescono soltanto sanità e assistenza sociale e istruzione e formazione, entrambi con un aumento del 15%. La flessione più netta riguarda il commercio, a -22,4%, seguito dagli altri servizi, a -10,7%, e dall’agricoltura, a -9,8%.
Il dato chiave del trimestre riguarda il regime forfettario 2026. Nel primo trimestre hanno aderito al regime agevolato 104.136 soggetti, pari al 56,3% delle nuove aperture, con un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.
La scelta è tipica di professionisti, consulenti, attività individuali e microimprese, soprattutto nella fase di avvio. Incidono l’imposta sostitutiva, gli adempimenti ridotti, la fatturazione senza IVA e la possibilità di accedere all’aliquota al 5% nei primi anni quando ricorrono i requisiti previsti.
Tra le persone fisiche, la prevalenza maschile è pari al 58,8%. La componente anagrafica conferma il peso dei nuovi autonomi più giovani: il 51,6% delle aperture individuali riguarda contribuenti fino a 35 anni, mentre circa il 29% appartiene alla fascia tra 36 e 50 anni.
Rispetto al primo trimestre 2025 crescono soltanto le fasce estreme: +1,5% per i contribuenti fino a 35 anni e +3,9% per gli over 65. Le classi intermedie arretrano, con -2% tra 36 e 50 anni e -1,4% tra 51 e 65 anni. I soggetti nati all’estero generano circa il 19% delle aperture individuali, in linea con il 18,7% registrato l’anno precedente.
La distribuzione territoriale assegna al Nord il 48,3% delle nuove aperture, al Centro il 21,2% e al Sud con le Isole il 30%. La geografia delle variazioni annue è molto differenziata e premia soltanto alcune aree.
Gli incrementi maggiori si registrano in Valle d’Aosta, con +17,4%, nella Provincia autonoma di Bolzano, con +6%, e in Friuli-Venezia Giulia, con +4,5%. Le flessioni più marcate riguardano Molise, Lombardia e Lazio, rispettivamente a -11,3%, -10,9% e -5,1%.
Il confronto settoriale va letto tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata nelle procedure fiscali dal 1° aprile dello stesso anno. La nuova classificazione deriva dalla NACE Rev. 2.1 e ha richiesto l’aggiornamento dei dati già pubblicati sul primo trimestre 2025.
Questo elemento incide soprattutto sul commercio e sugli altri servizi, perché alcune attività sono state riclassificate. Il calo del commercio conserva quindi una rilevanza economica, con una cautela in più nella lettura statistica del confronto annuo.
Per chi decide di aprire Partita IVA, il primo bivio riguarda il regime fiscale, il codice Ateco e l’inquadramento previdenziale. La scelta iniziale condiziona imposte, contributi, fatturazione, accesso alle agevolazioni e sostenibilità dei costi nel primo anno.
Per artigiani e commercianti, inoltre, può incidere l’esonero contributivo INPS al 50% riservato ai nuovi iscritti alle Gestioni speciali. Per i forfettari resta separata la riduzione contributiva del 35%, applicabile solo agli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti in presenza dei requisiti.
I dati del trimestre confermano una trasformazione già emersa nelle nuove professioni trainate dal forfettario. Le aperture si concentrano nelle attività professionali, nella sanità , nella formazione e nei servizi a maggiore contenuto specialistico, mentre arretrano commercio, agricoltura e formule societarie tradizionali.
Il primo trimestre 2026 consegna quindi un mercato delle Partite IVA meno numeroso nel totale, più selettivo nella composizione e sempre più legato al regime forfettario. Il dato sul 56,3% delle nuove adesioni indica che l’avvio di attività individuale continua a cercare semplicità fiscale, costi amministrativi contenuti e una soglia d’ingresso più sostenibile.
Il testo di conversione del Decreto Fiscale 2026 approvato dal Senato riscrive ancora le regole del concordato preventivo biennale: un mese in più per l’adesione al CPB 2026-2027, tetti alla proposta anche per le Partite IVA con punteggi ISA sotto 8 e iperammortamento tra gli elementi che variano il reddito concordato. Il provvedimento è ora all’esame della Camera, con conversione attesa entro il 26 maggio.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di adesione al CPB 2026-2027 viene fissato al 31 ottobre 2026. Nel calendario degli invii telematici, il 31 ottobre cade di sabato e porta la data utile a lunedì 2 novembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la nuova finestra arriva all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. La modifica allinea la scelta sul concordato preventivo biennale alla dichiarazione dei redditi, dando più tempo per analizzare proposta, dati ISA e convenienza fiscale.
La novità più rilevante riguarda i contribuenti con punteggio ISA medio o basso. Finora i limiti all’incremento della proposta erano previsti solo per i soggetti più affidabili; il testo approvato dal Senato estende il meccanismo anche alle fasce sotto 8.
Il tetto si applica al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo le regole del decreto legislativo 13/2024. La nuova scala diventa quindi questa:
| Punteggio ISA | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| pari a 10 | 10% |
| pari o superiore a 9 e inferiore a 10 | 15% |
| pari o superiore a 8 e inferiore a 9 | 25% |
| pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 30% |
| pari o superiore a 1 e inferiore a 6 | 35% |
Il limite percentuale funziona come argine all’aumento rispetto al reddito dichiarato rettificato, ma deve essere letto insieme alla metodologia di calcolo della proposta. Se l’applicazione del tetto porta a un valore inferiore ai riferimenti settoriali individuati per l’attività , la soglia massima lascia spazio al valore determinato dalla metodologia.
Per questo motivo il nuovo tetto al reddito concordato non va letto come garanzia di proposta più bassa in ogni caso. La simulazione va fatta sul singolo contribuente, tenendo insieme dati dichiarativi, punteggio ISA, redditività del settore e informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Il software Il tuo ISA 2026 CPB è già disponibile per la compilazione dei modelli ISA e per l’elaborazione della proposta di concordato. L’intervento parlamentare arriva però dopo il rilascio dell’applicativo e richiederà un allineamento delle regole di calcolo, in particolare sulle nuove soglie per i punteggi ISA inferiori a 8.
Il Modello CPB 2026-2027 è il canale attraverso il quale vengono comunicati i dati necessari alla proposta e all’accettazione. L’adesione può essere trasmessa con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA oppure in via autonoma, utilizzando il frontespizio del modello Redditi con l’apposita comunicazione CPB.
La conversione del decreto interviene anche sull’iperammortamento 2026. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing prevista dalla Legge di Bilancio 2026 entra tra gli elementi che producono una variazione del reddito d’impresa oggetto di concordato.
Per le imprese che aderiscono al CPB, la maggiorazione fiscale collegata agli investimenti agevolati non è assorbita dalla proposta standard. Il beneficio conserva quindi autonomia nella determinazione del reddito imponibile, secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sull’iperammortamento.
Le nuove soglie puntano ad allargare l’interesse verso il CPB tra contribuenti con affidabilità fiscale più bassa, che nei precedenti bienni hanno mostrato minore propensione ad accettare la proposta del Fisco. Il limite al 30% e al 35% riduce il salto massimo rispetto al reddito dichiarato rettificato, senza modificare la logica complessiva degli ISA.
Il punteggio incide anche su altri istituti fiscali, come i benefici premiali ISA, tra visto di conformità , rimborsi, garanzie e controlli. La scelta di aderire al concordato va quindi valutata insieme al profilo fiscale complessivo del contribuente e alla tenuta dei redditi attesi nel biennio.
I kit fotovoltaici Plug and Play permettono di produrre energia elettrica collegandosi direttamente alla spina di casa, senza impianto tradizionale né cantiere. Nel 2026, la detrazione del Bonus Ristrutturazioni copre il 50% della spesa per chi installa il kit sulla propria abitazione principale e il 36% negli altri casi, con recupero in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi.
Il fotovoltaico Plug and Play si presta a essere installato in qualsiasi abitazione, anche in città e in condominio, trattandosi di un impianto solare di dimensioni ridotte, portatile, che può essere collocato come fotovoltaico da balcone o sulle finestre, se non si dispone di un giardino. Per ottenere il massimo rendimento è bene collocarlo con esposizione a sud.
Con le soluzioni “plug and play” (“collega alla spina e usa subito”), per produrre energia con questi micro-pannelli solari basta inserire la spina nell’impianto elettrico domestico per avere subito disponibile l’energia prodotta.
Un kit fotovoltaico Plug and Play è tipicamente composto da:
Le regole di installazione degli impianti di potenza inferiore a 800W — categoria in cui rientrano i pannelli Plug and Play — sono stabilite dall’ARERA (Autorità per l’energia elettrica):
Attenzione: il consumatore deve rinunciare a qualsiasi pretesa di remunerazione dell’energia prodotta in surplus e immessa in rete.
Il potenziale risparmio sulla bolletta elettrica con impianti solari Plug and Play può arrivare al 20% installando due pannelli da 350-400 W orientati a sud. Con un kit da 800 W correttamente posizionato, le stime aggiornate al 2026 indicano un risparmio annuo tra i 200 e i 350 euro, in funzione dell’esposizione solare e dei consumi domestici.
Una parte dell’energia prodotta viene consumata direttamente nell’abitazione; la quota restante viene immessa in rete senza remunerazione. L’orientamento a sud e l’assenza di ombre permanenti massimizzano la resa dell’impianto.
I vantaggi di un pannello fotovoltaico Plug and Play sono: installazione autonoma, senza necessità di tecnico specializzato; burocrazia ridotta, con la sola comunicazione al gestore (ed eventualmente al condominio o al Comune in caso di vincoli architettonici o paesaggistici); risparmio fino al 20% sulla bolletta elettrica.
I prezzi dei kit fotovoltaici Plug and Play nel 2026 variano in base alla potenza: un kit da 400 W si colloca tra i 300 e i 400 euro; un kit da 800 W tra i 650 e i 900 euro. Se non si procede in autonomia, il costo del tecnico per l’installazione è solitamente intorno ai 100-150 euro.
Sul mercato si trovano diversi modelli di pannelli fotovoltaici Plug and Play pronti all’uso. Le fasce di prezzo indicative per potenza nel 2026 sono:
Con i prezzi 2026 e il risparmio aggiornato in bolletta, i tempi di ammortamento dell’investimento si collocano tra i 2 e i 4 anni, a seconda della potenza del kit e dei consumi domestici. Applicando la detrazione al 50% sull’abitazione principale, il payback time si riduce sensibilmente: per un kit da 800 W il rientro può avvenire in meno di due anni. Considerando una vita media dei pannelli di 15-25 anni, il periodo di risparmio netto è molto esteso.
La spesa per l’acquisto e l’installazione di impianti solari Plug and Play accede alla detrazione IRPEF prevista dal Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR). Nel 2026 l’aliquota è al 50% per chi interviene sulla propria abitazione principale ed è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile, con tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Per le seconde case e per chi detiene l’immobile senza diritti reali — locatari e comodatari — l’aliquota scende al 36%. La detrazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono applicabili, essendo bloccati dal 2023.
Chi sta anche sostituendo l’impianto di riscaldamento con una pompa di calore elettrica può accedere al Conto Termico 3.0, che nel 2026 consente uno sconto diretto in fattura fino al 20% del costo dei moduli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. Per gli impianti Plug and Play standalone, senza abbinamento alla pompa di calore, l’unico incentivo disponibile rimane la detrazione IRPEF ordinaria.
Colf, badanti e baby sitter senza contratto possono ottenere il TFR se il lavoro svolto viene provato in giudizio. La sentenza 778/2026 del Tribunale di Firenze riporta l’attenzione su una delle questioni più delicate del lavoro domestico in Italia: l’assistenza domestica pagata in modo informale, con orari concordati a voce e senza comunicazione all’INPS. In questi casi, la liquidazione finale dipende dalla prova del rapporto subordinato, dalla durata della prestazione e dagli elementi che consentono di ricostruire mansioni e compensi.
Il trattamento di fine rapporto nasce dalla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Nel lavoro domestico, la mancanza di un contratto scritto o della comunicazione all’INPS incide sulla prova, mentre il diritto alla liquidazione segue l’accertamento del lavoro svolto.
La sentenza fiorentina riguarda una collaboratrice domestica che aveva chiesto il riconoscimento del rapporto e il pagamento delle somme maturate alla fine dell’attività . Il giudice ha valorizzato il rapporto subordinato nei limiti emersi dall’istruttoria, distinguendo tra somme provate e richieste economiche prive di adeguato riscontro.
Il principio deriva dall’articolo 2120 del Codice Civile, che riconosce il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Per colf, badanti e baby sitter il tema assume rilievo ulteriore perché il lavoro si svolge spesso nell’abitazione privata, con accordi familiari poco formalizzati e con una documentazione ridotta.
Il nodo della causa riguarda la natura subordinata della prestazione. Nel lavoro domestico, l’inserimento stabile nella vita familiare, l’esecuzione di mansioni ricorrenti, gli orari concordati e il compenso periodico sono elementi che orientano l’accertamento del giudice.
Una badante che assiste una persona anziana secondo turni concordati, una colf che svolge pulizie in giorni fissi o una baby sitter impegnata con continuità presso la stessa famiglia operano dentro un rapporto che può assumere natura subordinata. L’autonomia richiede invece una diversa organizzazione dell’attività , con tempi, mezzi e rischio economico propri.
Per ottenere il TFR arretrato, il lavoratore domestico deve fornire elementi utili a ricostruire durata, orari, mansioni e compensi. La prova può arrivare da messaggi, bonifici, appunti, calendari, comunicazioni tra le parti, testimonianze dirette e ammissioni del datore.
Le testimonianze indirette, fondate su racconti riferiti dal lavoratore ad altre persone, hanno una forza ridotta. Il giudice tende a riconoscere il credito nei limiti degli elementi verificabili, soprattutto quando la richiesta riguarda anni di lavoro e importi maturati in assenza di buste paga.
Il calcolo del TFR nel lavoro domestico considera la retribuzione utile maturata durante il rapporto. Entrano nel conteggio la paga mensile o oraria, la tredicesima e, per i rapporti con convivenza, il valore convenzionale di vitto e alloggio quando previsto. La paga da prendere a riferimento è data dalle retribuzioni di colf e badanti previste per livello, mansione e regime di convivenza. Il controllo sui minimi consente di stimare la liquidazione dovuta e di valutare eventuali differenze rispetto agli importi versati nel corso del rapporto.
Per i periodi dal 1990 in avanti, la quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5, con rivalutazione delle somme accantonate. Nei rapporti irregolari la difficoltà maggiore riguarda la ricostruzione della base retributiva, soprattutto in presenza di pagamenti in contanti e orari variabili.
L’assunzione di un lavoratore domestico va comunicata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, anche quando il lavoro è saltuario, discontinuo, in prova o svolto da una persona già assicurata presso altri datori. La comunicazione produce effetti anche verso Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura. Alla fine del rapporto, la cessazione va trasmessa all’INPS entro cinque giorni dall’evento, attraverso i servizi telematici dedicati al lavoro domestico.
Il versamento dei contributi per lavoratori domestici segue fasce di retribuzione oraria, rapporto a tempo determinato o indeterminato e numero di ore settimanali. I contributi riguardano la posizione previdenziale, mentre il TFR rimane una somma dovuta alla cessazione del rapporto in presenza di lavoro subordinato provato.
Il nuovo Contratto per colf, badanti e baby sitter rafforza il collegamento tra inquadramento, retribuzione e diritti maturati. La liquidazione finale va letta insieme a minimi, tredicesima, vitto e alloggio, preavviso e comunicazione di cessazione. La giurisprudenza recente sta riportando al centro le tutele dei lavoratori domestici nei casi in cui il rapporto familiare renda meno visibili i diritti ordinari del lavoro subordinato. La stessa logica si ritrova nelle decisioni sulla NaSPI per dimissioni in maternità , dove colf e badanti accedono alla protezione prevista quando ricorrono i presupposti di legge.
Per il TFR, la conseguenza è che la famiglia che impiega una colf o una badante senza formalizzare il rapporto si espone comunque alla richiesta della liquidazione finale, se il lavoratore riesce a dimostrare mansioni, orari, durata e compensi. La forma irregolare complica la prova, senza cancellare il diritto maturato.
L’inflazione torna ad accelerare. Secondo i dati Istat l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) ha segnato +2,7% su base annua ad aprile 2026, in netta accelerazione rispetto al +1,7% di marzo. A trascinare il rialzo è l’energia, che dopo mesi di freno inverte il segno: i prezzi degli energetici non regolamentati passano da -2,0% a +9,6%, quelli regolamentati da -1,6% a +5,3%. Contestualmente, la Banca d’Italia certifica che il debito pubblico ha toccato 3.158,8 miliardi di euro a marzo 2026.
La fiammata di aprile è in larga misura importata. Il conflitto in Medio Oriente continua a trasmettere tensioni sui mercati delle materie prime energetiche, e il rimbalzo dei prezzi degli energetici — sia regolamentati sia non regolamentati — costituisce il fattore principale dell’accelerazione dell’inflazione rispetto al mese precedente. Gli alimentari non lavorati (frutta, verdura, carne fresca) accelerano anch’essi, passando da +4,7% a +5,9% su base annua. A frenare parzialmente la corsa dei prezzi sono invece i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%) e i servizi di trasporto (da +2,2% a +0,6%).
Per le famiglie il risultato più immediato è il rincaro del carrello della spesa: i beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +2,3% su base annua, in lieve crescita rispetto al +2,2% di marzo. L’inflazione di fondo — al netto degli energetici e degli alimentari freschi — scende invece a +1,6% (da +1,9%): un segnale che la spinta sui prezzi di aprile è prevalentemente esogena, legata all’energia, e non a una domanda interna surriscaldata. L’indice FOI al netto dei tabacchi, utilizzato per il calcolo della rivalutazione degli affitti, registra una variazione congiunturale di +1,0% e una tendenziale di +2,6%.
Nella stessa giornata del rilascio degli ultimi dati Istat, la Banca d’Italia ha pubblicato i dati sul debito delle Amministrazioni pubbliche a marzo 2026: 3.158,8 miliardi di euro, con un incremento di 19,5 miliardi rispetto a febbraio. L’aumento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (31,5 miliardi), in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (10,8 miliardi) e da altri effetti tecnici. Il debito delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 19,9 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 0,4 miliardi.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 per le imprese rimaste escluse dal riparto iniziale supera il Senato: il 14 maggio 2026, con 99 voti favorevoli e 56 contrari, Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 38/2026 e ha confermato la quota dell’89,77% dell’importo originariamente richiesto, assorbendo il DL 42/2026. Il testo (A.C. 2935) passa ora alla Camera dei deputati, che ha tempo fino al 26 maggio per la conversione definitiva.
La conferma parlamentare del 14 maggio consolida il quadro finanziario per le imprese esodati Transizione 5.0 — quelle che avevano ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica senza poi ottenere il beneficio per esaurimento delle risorse. Il credito d’imposta è calcolato sull’89,77% dell’importo prenotato e copre gli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B della legge 232/2016 e le spese di certificazione, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il percorso normativo ha visto il DL 38/2026 riconoscere inizialmente solo il 35% dell’importo richiesto. Il DL 42/2026 ha poi portato la percentuale all’89,77%. Con l’assorbimento del DL 42 nel DL 38 in sede di conversione, le imprese beneficiarie fanno ora riferimento a un quadro normativo unificato: l’articolo 8 del DL 38/2026 come modificato.
Il passaggio al Senato introduce un ampliamento della base agevolabile che non era presente nel testo del DL 42/2026. Il DDL di conversione include tra le spese coperte anche quelle sostenute per la formazione del personale collegata agli investimenti agevolati, accanto ai beni strumentali degli allegati A e B e alle spese di certificazione.
Il contributo separato per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili — inclusi i sistemi di accumulo nel rispetto del principio DNSH — è confermato con limiti di spesa pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Anche questo contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e della base imponibile IRAP.
Il testo consolidato introduce misure per ridurre l’incidenza dei costi burocratici sulle piccole e medie imprese. La norma prevede rimborsi diretti per le spese tecniche sostenute in fase di perizia:
La fruizione di questi rimborsi è prevista anche per le imprese non soggette per obbligo statutario alla revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del riparto devono rispettare la scadenza del 31 dicembre 2026 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Il codice tributo da indicare nella sezione Erario è il 7079, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026: è distinto dal codice 7072 riservato al credito Transizione 5.0 ordinario e non è intercambiabile con quest’ultimo. La compensazione può iniziare dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE dell’importo fruibile.
Prima di procedere, conviene verificare il plafond disponibile nel cassetto fiscale: l’Agenzia delle Entrate aggiorna i dati sulla base delle rettifiche successive comunicate dal GSE, in aumento o in diminuzione. Un modello F24 compilato con importi superiori al plafond autorizzato viene scartato automaticamente.
Mentre milioni di contribuenti aspettano il rimborso del 730/2026, i truffatori sfruttano l’attesa. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato il 16 maggio una nuova campagna di phishing attiva: circolano email fraudolente che, usando il nome e il logo ufficiali dell’amministrazione, invitano i destinatari a fornire dati personali e bancari con la promessa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi 2025. L’Agenzia si dichiara totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a non cliccare su nessun link.
Il messaggio fraudolento arriva da un indirizzo mittente che richiama l’Agenzia delle Entrate ma non appartiene ai domini istituzionali. Il testo informa il destinatario di un presunto rimborso legato alla dichiarazione dei redditi 2025 e include un link che conduce a una pagina costruita per imitare graficamente il portale dell’Agenzia delle Entrate. La somiglianza visiva con il sito ufficiale è studiata per abbassare la soglia di sospetto, in particolare nei giorni immediatamente successivi all’apertura della campagna dichiarativa.
La truffa si svolge in due fasi. Nella prima alla vittima vengono chiesti nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono. Nella seconda, una volta compilato il modulo iniziale, la pagina richiede i dati della carta di credito o di debito. Si tratta di una tecnica progressiva: la prima richiesta, apparentemente innocua, serve a costruire fiducia prima di arrivare all’obiettivo reale. Per chi ha già ricevuto false email fiscali nelle scorse settimane il messaggio può risultare familiare, ma la campagna attuale aggiunge la richiesta esplicita dei dati della carta.
L’Agenzia delle Entrate non invia mai email che richiedano dati personali o bancari, né comunica rimborsi tramite messaggi di posta elettronica: qualsiasi credito fiscale è verificabile esclusivamente nell’area riservata del portale ufficiale, accessibile con SPID, CIE o CNS all’indirizzo agenziaentrate.gov.it. Chi riceve un messaggio di questo tipo deve cestinarlo senza cliccare su alcun link e senza compilare nessun modulo. In caso di dubbi, l’Agenzia invita a consultare la pagina “Focus sul phishing” sul sito istituzionale, aggiornata con tutti gli avvisi attivi, oppure a segnalare l’email sospetta all’indirizzo phishing@agenziaentrate.it.
Chiusa la finestra per chiedere il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025, per le imprese ammesse si apre la fase della compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041, da indicare nel modello F24 per usare la quota extra del 14,6189% collegata agli investimenti già comunicati. Il credito può essere portato in compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Il codice tributo 7041 è denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199â€. Il codice consente alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione il contributo aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
La misura integra il credito d’imposta ZES Unica relativo al periodo d’imposta 2025. La quota aggiuntiva è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa già trasmessa per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025.
Il contributo aggiuntivo riguarda gli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti nella ZES Unica entro il 15 novembre dello stesso anno. L’accesso alla quota extra richiede una partita IVA attiva, investimenti agevolabili nella ZES Unica del Mezzogiorno, assenza di credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti e dichiarazioni coerenti con i controlli antimafia.
Il credito ZES aggiuntivo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con modello F24, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. La trasmissione deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; l’uso di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione di versamento. Prima dell’utilizzo, ogni beneficiario può verificare l’ammontare fruibile nel proprio Cassetto fiscale. L’importo indicato nell’area riservata rappresenta il limite massimo utilizzabile con il codice 7041.
Nel modello F24, il codice tributo 7041 deve essere indicato nella sezione “Erarioâ€. Se l’impresa utilizza il credito, l’importo si inserisce nella colonna “importi a credito compensatiâ€; nei casi di riversamento dell’agevolazione, si usa la colonna “importi a debito versatiâ€.
| Campo del modello F24 | Dato da indicare |
|---|---|
| sezione | Erario |
| codice tributo | 7041 |
| utilizzo del credito | importi a credito compensati |
| riversamento | importi a debito versati |
| anno di riferimento | anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA |
L’Agenzia delle Entrate controlla i modelli F24 trasmessi e verifica che il credito compensato non superi l’importo massimo fruibile in base alle comunicazioni presentate. Se l’importo indicato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.
La verifica preventiva dell’importo utilizzabile diventa quindi centrale per le imprese che hanno indicato rideterminazioni in diminuzione o che hanno ottenuto altre agevolazioni sulla stessa base di investimento. La compensazione deve rimanere allineata al credito effettivamente riconosciuto.
Il codice 7041 riguarda solo il credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti ZES Unica 2025. Non sostituisce il codice tributo 7034, collegato al credito d’imposta ZES ordinario previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023.
La distinzione serve anche a separare le diverse finestre di utilizzo. Il credito aggiuntivo ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2026, mentre il credito ordinario segue le regole proprie della misura principale e delle comunicazioni già trasmesse.
Il credito aggiuntivo ZES non spetta per gli investimenti per i quali l’impresa ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0. Il divieto riguarda gli stessi beni indicati nella comunicazione integrativa e impedisce la sovrapposizione tra le due agevolazioni sulla medesima spesa.
La separazione richiede particolare attenzione per le imprese che hanno avviato investimenti agevolabili anche con il credito Transizione 5.0. In presenza di più misure, la documentazione sugli investimenti deve permettere di distinguere beni, costi e agevolazioni richieste.
Per i crediti che, sommati a quelli già riconosciuti, superano la soglia di 150.000 euro, l’utilizzo rimane subordinato alle verifiche antimafia. Le dichiarazioni rese nel quadro C del modello mantengono quindi rilievo anche dopo la chiusura delle domande.
Se emergono cause ostative, l’autorizzazione alla compensazione può essere bloccata. Le imprese devono conservare la documentazione sugli investimenti, sulle dichiarazioni rese e sulle eventuali variazioni che incidono sull’importo riconosciuto.
La comunicazione per il contributo aggiuntivo poteva essere trasmessa dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rettifiche e annullamenti erano ammessi entro la stessa data; le comunicazioni inviate dall’11 al 15 maggio e scartate dal servizio telematico restavano valide se ritrasmesse entro il 20 maggio.
Superata la fase di invio, l’attenzione delle imprese si sposta sull’utilizzo in F24. Chi risulta ammesso deve controllare l’importo nel Cassetto fiscale, compilare il modello con il codice 7041 e completare la compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026 può verificare online lo stato dei rimborsi IRPEF da 730 e dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile, con credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio consente anche di richiedere la variazione o l’annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca.
L’INPS effettua le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni nelle quali è indicato come sostituto d’imposta. La somma a debito o a credito è riportata nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:
Le risultanze contabili vengono trasmesse all’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, oppure da CAF e professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo tramite intermediario.
Accedendo al servizio con le proprie credenziali digitali, il contribuente può verificare i seguenti dati relativi al conguaglio fiscale INPS ed eventuale rettifica della Certificazione Unica:
Attraverso lo stesso servizio è possibile trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca — per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta — entro il 10 ottobre. La scadenza per la presentazione della dichiarazione tramite modello 730/4 è fissata al 30 settembre. La rateazione degli importi a debito deve concludersi entro il mese di novembre: se gli importi sono di ammontare elevato e la richiesta arriva tardi, l’INPS non garantisce che le rate corrispondano all’importo indicato dal contribuente.
Nel caso in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, non riesca a completare i conguagli previsti — ad esempio per cessazione della prestazione o incapienza dei pagamenti spettanti — l’Istituto invia una comunicazione agli interessati con gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l’invito a versare gli eventuali importi a debito tramite modello F24.
L’inflazione continua a mordere. L’ultimo aggiornamento Istat per il calcolo della rivalutazione dei canoni di affitto (a meno che non si eserciti l’opzione di cedolare secca) – basato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie italiane calcolato a cadenza mensile – conferma il trend al rialzo. Per gli adeguamenti di maggio 2026 riferiti ad aprile, l’indice di riferimento FOI al netto dei tabacchi è pari a +1% in termini di variazione mensile, in aumento rispetto all’anno precedente dello 2,6% e del 4,3% su base biennale.
Vediamo in dettaglio cosa cambia, come funziona l’adeguamento per i canoni di locazione e quando scatta l’aumento del prezzo dell’affitto.
In base all’ultimo aggiornamento (riferito al mese di aprile e applicabile ad maggio 2026), la rivalutazione annuale degli affitti è pari a +1,95% per gli adeguamenti al 100% (locazioni di immobili ad uso abitativo) e +2,60% per adeguamenti al 75% (canoni commerciali).
L’indice di rivalutazione stabilito per gli adeguamenti di maggio 2026 è fissato a +102,5 in aumento dell’1% su base mensile, del 2,6% su base annua e del 4,3% su base biennale (valore di riferimento per i contratti con clausola di adeguamento ogni 2 anni).
| Periodo di riferimento: aprile 2026 | |
| Indice generale FOI | +102,5 |
| Variazione % rispetto al mese precedente | +1 |
| Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente | +2,6 |
| Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +4,3 |
Nei contratti di locazione immobiliare viene solitamente prevista una clausola per l’aggiornamento annuale del canone di affitto, rispetto alle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevate nell’ultimo anno solare. Sono esclusi dall’aumento i canoni di locazione con contratti di affitto che applicano la cedolare secca.
L’indice Istat che valuta l’aumento del costo della vita rispetto all’anno precedente (sulla base di quasi duemila fattori, aggiornati periodicamente in base alle necessità delle famiglie italiane) deve essere utilizzato per ricalcolare ogni 12 mesi il costo dell’affitto concordato tra inquilino e proprietario dell’immobile concesso in locazione.
La rivalutazione sull’affitto è obbligatoria se è espressamente previsto da un’apposita clausola inserita nel contratto di locazione (specificando anche se al 100% per contratti a canone libero o al 75% per contratti a canone concordato). In queste circostanze, l’adeguamento del canone all’indice Istat va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario dell’immobile non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.
Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza infatti l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Si allinea così il valore del canone al reale andamento dell’economia e al costo della vita.
Il canone di locazione si rivaluta applicando aliquote diversificate a seconda che si tratti di un contratto di locazione a uso abitativo o ad uso commerciale, ai sensi della legge 392/78 (articolo 32):
Le parti possono comunque concordare anche termini diversi.
Il metodo e l’importo del calcolo dell’adeguamento cambiano anche a seconda della situazione contrattuale:
La formula per il calcolo dell’adeguamento Istat per gli affitti è la seguente: Canone d’affitto x Indice FOI al netto dei tabacchi x percentuale di rivalutazione. Si ottiene così il canone annuo rivalutato, dividendo per 12 mesi si ottiene il canone dell’affitto mensile. La rivalutazione può portare tanto ad un aumento quanto ad una diminuzione del costo dell’affitto.
Le oscillazioni si fanno più consistenti quando nell’anno di riferimento si verificano eventi in grado di incidere sull’economia del Paese, come la nuova ondata di crescita inflazionistica che stiamo vivendo come conseguenza del conflitto nel Golfo Persico.
L’inflazione di maggio applicata alle rivalutazioni degli affitti di aprile segna un’ulteriore accelerazione rispetto ai mesi precedenti e i prossimi dati ISTAT, attesi per il 16 giugno 2026 potrebbero ulteriormente peggiorare lo scenario.
Mario Draghi torna a strigliare l’Europa alle prese con la sfida della nuova governance globale. Lo fa da Aquisgrana, dove il 14 maggio ha ricevuto il premio Carlo Magno, il riconoscimento europeo per eccellenza. Sulla competitività UE, la diagnosi è quella di sempre: «il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più» — sfida difficile, per quella che è ancora una superpotenza mondiale.
Nello stesso giorno del discorso di Draghi, a Pechino si svolgeva il vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Cina Xi Jinping. Le due superpotenze che stanno mettendo in difficoltà l’Europa. «Per la prima volta dal 1949, gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate — rileva Draghi —. D’altra parte, neanche la Cina offre un’ancora alternativa. Sta generando surplus industriali su una scala che il mondo non può assorbire se non svuotando la nostra stessa base produttiva. E sta sostenendo direttamente il nostro avversario, la Russia».
La soluzione è la stessa individuata nel Rapporto sulla competitività europea del 2024 e nei molteplici, successivi interventi: «dimostrare che l’Europa può di nuovo trasformare la crisi in unione»
In questi due anni la situazione è peggiorata: «la precedente stima di circa 800 miliardi di euro l’anno di spesa strategica aggiuntiva è salita, con gli impegni in materia di difesa degli ultimi anni, a quasi 1.200 miliardi di euro l’anno in media». La ricetta non cambia, ed è sintetizzabile in un’unica parola: «crescita».
Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Europa deve muoversi lungo quattro direttrici: «finanziare la transizione energetica, difendere il proprio continente, costruire le industrie dell’era digitale e sostenere società che invecchiano». Lo deve fare senza poter più contare su alleati esterni. «Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme».
E deve partire dalla soluzione di tre vulnerabilità : l’esposizione alla domanda esterna, frutto dell’incapacità di costruire un mercato interno sufficientemente ampio («dal 1999, il commercio in percentuale del pil è salito dal 31% al 55% nell’area euro»); la dipendenza energetica («dipendiamo dall’America per il 60% delle nostre importazioni di Gnl; persino nelle tecnologie pulite, l’Europa non riesce ancora a dispiegare la sua transizione verde su larga scala senza aumentare la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi»); il ritardo tecnologico.
Il terzo punto debole è per Draghi il più grave: «il deterioramento della posizione dell’Europa nelle tecnologie che definiranno il prossimo decennio». L’intelligenza artificiale rappresenta in questo senso la sfida più urgente: «gli scenari dell’OCSE suggeriscono che circa la metà della crescita della produttività nel prossimo decennio potrebbe derivare dall’IA e dalla sua diffusione nell’economia. In nessun momento, nella memoria recente, una parte così grande del nostro futuro economico è dipesa da una singola trasformazione tecnologica».
Su questo l’Europa è già in ritardo: «gli Stati Uniti sono avviati a spendere circa cinque volte più dell’Europa nella costruzione di data center entro il 2030. La Cina si sta mobilitando su scala analoga. Se l’Europa volesse eguagliare quell’ambizione, la domanda di energia potrebbe aumentare del 20-30% rispetto ad oggi». La scelta non è rinviabile, la politica industriale richiede «enormi investimenti in energia, semiconduttori, infrastrutture di calcolo e capitale». E necessita di un mercato interno adeguato. «Senza una propria domanda, l’Europa non può sostenere una postura credibile all’estero». Il mercato unico e la politica industriale, se correttamente concepiti, si rafforzano a vicenda.