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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Mutui
La BCE alza i tassi, sul mutuo variabile 16 euro in più al mese
Francoforte porta il tasso sui depositi al 2,25% per frenare l'inflazione spinta dalla guerra in Medio Oriente. Per un mutuo variabile da 126.000 euro la rata sale a 606 euro e punta verso i 626 entro fine anno.

La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, il primo rialzo dal settembre 2023. Il Consiglio direttivo guidato da Christine Lagarde ha motivato la stretta con le pressioni inflazionistiche legate al conflitto in Medio Oriente e con l’impegno ad «assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine», come si legge nel comunicato ufficiale. La prima conseguenza per le famiglie è il costo del mutuo: per un finanziamento variabile da 126.000 euro in 25 anni la rata sale subito di circa 16 euro, secondo le stime di Facile.it.

I nuovi tassi BCE dal 17 giugno 2026

Il Consiglio direttivo ha innalzato di un quarto di punto i tre tassi di riferimento, con effetto dal 17 giugno:

  • il tasso sui depositi sale al 2,25%;
  • quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40%;
  • quello sui prestiti marginali al 2,65%.

Sull’orientamento futuro Francoforte conferma l’approccio guidato dai dati, con decisioni prese a ogni riunione e senza un percorso predefinito dei tassi. In conferenza stampa Lagarde ha precisato che la decisione è stata unanime. I mercati si attendono una seconda stretta da 25 punti base a settembre, ma il comunicato non offre indicazioni vincolanti in questo senso.

Le proiezioni su inflazione e crescita

Insieme alla decisione, la BCE ha diffuso le nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema. Nello scenario di base l’inflazione dell’area euro si collocherebbe in media al 3,0% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2,0% nel 2028, mentre la componente di fondo, al netto di energia e alimentari, scenderebbe dal 2,5% di quest’anno al 2,2% nel 2028. La crescita è stata rivista al ribasso allo 0,8% per il 2026, dallo 0,9% indicato a marzo, per risalire all’1,2% nel 2027 e all’1,5% nel 2028. Francoforte segnala rischi al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita, legati all’intensità e alla durata dello shock sui prezzi dell’energia.

In Italia la dinamica è già visibile. Secondo i dati provvisori dell’Istat, a maggio l’inflazione è salita al 3,2% su base annua, dal 2,7% di aprile, trainata soprattutto dagli energetici non regolamentati. È il dato nazionale che fa da sfondo alla decisione presa a Francoforte sull’intera area Euro.

Di quanto sale la rata del mutuo variabile

Il rialzo si trasmette quasi subito ai mutui a tasso variabile, agganciati all’Euribor. L’indice a tre mesi era già salito dal 2,01% di fine febbraio al 2,31% del 5 giugno, anticipando in parte la mossa della BCE. Per un mutuo variabile standard da 126.000 euro in 25 anni, Facile.it calcola che la rata è passata dai 579 euro di marzo ai 590 di giugno, e con la decisione di oggi arriva a circa 606 euro, sedici in più. Guardando ai futures sull’Euribor aggiornati al 5 giugno, la rata potrebbe raggiungere i 626 euro entro fine 2026 o inizio 2027. Rispetto ai 578 euro di gennaio, l’aumento complessivo dell’anno si avvicinerebbe ai 50 euro al mese.

Mutuo variabile meno conveniente del fisso

L’aumento riduce di nuovo la convenienza storica del tasso variabile rispetto al fisso. Secondo Facile.it, le migliori offerte a tasso fisso viaggiano oggi intorno a un TAN del 3,20%, con una rata iniziale di circa 611 euro per lo stesso profilo di mutuo, pochi euro sopra i 606 del variabile. Se la rata del variabile salirà verso i 626 euro come indicano i futures, la distanza tra le due soluzioni si annullerà e potrà invertirsi, riportando sul fisso il vantaggio della rata certa per chi accende un mutuo adesso. Chi ha già un finanziamento variabile in corso vedrà l’aumento distribuito sulle prossime rate, in misura diversa a seconda del capitale residuo e della durata.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 16:22:21 +0000
Professionisti
Bonus autoimpiego under 35: partono i pagamenti e si apre il riesame INPS
Conclusa l'istruttoria INPS sul contributo da 500 euro del decreto Coesione, al via la liquidazione delle domande accolte e il riesame per le respinte

Per il bonus autoimpiego under 35 del decreto Coesione si apre la fase dei pagamenti. Con il messaggio n.1955 del 10 giugno 2026, l’INPS comunica di aver concluso l’istruttoria sulle domande già definite per il contributo da 500 euro al mese destinato ai giovani disoccupati che hanno avviato un’attività nei settori strategici, e di aver avviato la liquidazione delle domande accolte. Per le domande respinte è ora disponibile il servizio di riesame online, mentre una parte delle richieste attende ancora gli accertamenti sulla regolarità contributiva.

In sintesi:

  • l’INPS ha concluso l’istruttoria sulle domande definite e ha avviato i pagamenti di quelle accolte;
  • per le domande respinte si può presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del Messaggio n.1955 del 10 giugno 2026 (quindi tra venerdì 10 e lunedì 13 2026);
  • il riesame si presenta dal servizio Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS, con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • il contributo è di 500 euro al mese per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028;
  • alcune istruttorie restano in lavorazione per le verifiche sulla regolarità contributiva.

Pagamenti al via per le domande accolte

La liquidazione parte dopo la chiusura delle verifiche. L’INPS ha gestito le domande con una procedura informatizzata che ha effettuato i controlli automatici sui requisiti di accesso, e al termine ha avviato il pagamento delle domande accolte.

Il contributo è pari a 500 euro per ogni mensilità riconosciuta ed è corrisposto annualmente in forma anticipata, per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. L’importo del singolo accredito dipende dai mesi ammessi al beneficio e può quindi essere inferiore a 6.000 euro, valore corrispondente a dodici mensilità, mentre il massimale complessivo è di 18.000 euro.

Stato della domanda Esito della procedura Attività disponibile
Accolta Liquidazione avviata Consultazione del provvedimento e dei pagamenti
Respinta Motivazione disponibile online Presentazione dell’istanza di riesame
In istruttoria Controlli contributivi ancora in corso Attesa della definizione da parte dell’INPS

Come presentare l’istanza di riesame

Chi ha ricevuto un esito negativo può chiedere il riesame dallo stesso servizio usato per la domanda iniziale. Si accede al servizio Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, lungo il percorso che dalla sezione Sostegni, Sussidi e Indennità porta al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. La funzione Richiedi riesame compare nelle sezioni Le mie ultime domande e Le mie domande, e dal dettaglio della pratica si consultano i dati trasmessi, la motivazione del rigetto, lo stato della lavorazione, le ricevute, i provvedimenti e gli eventuali pagamenti.

L’istanza deve riportare le ragioni della contestazione e gli elementi utili a una nuova verifica, insieme alla documentazione che dimostra il possesso dei requisiti; il comando Presenta richiesta di riesame trasmette l’istanza e genera una ricevuta con il numero di protocollo.

Termine di 30 giorni per il riesame

Il riesame può essere richiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS 1955 del 10 giugno 2026. Per i provvedimenti di rigetto conosciuti in una data successiva, il periodo decorre dal giorno in cui l’interessato riceve o consulta l’esito negativo. L’INPS qualifica espressamente il termine come non perentorio, quindi la data indicata rappresenta il periodo ordinario concesso per presentare motivazioni e documenti attraverso la procedura telematica.

Rigetto legato allo stato di disoccupazione

Quando il rigetto deriva dal controllo sullo stato di disoccupazione, il riesame è deciso sulla base dei dati presenti nel sistema informativo delle politiche del lavoro. Il requisito richiede la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e l’assenza di un impiego oppure redditi da lavoro entro le soglie esenti da imposizione fiscale. Eventuali disallineamenti vanno corretti dal Centro per l’impiego (CPI) competente, perché l’accoglimento richiede che la posizione risulti aggiornata nel sistema e confermi lo stato di disoccupazione alla data di avvio dell’impresa o dell’attività professionale.

L’INPS definisce poi il riesame utilizzando le informazioni ufficiali disponibili.

Domande ancora in istruttoria

Una parte delle domande attende ancora l’esito delle verifiche sulla regolarità contributiva. L’istruttoria prosegue per chi risulta iscritto a una Cassa previdenziale esterna all’INPS e per chi ha versato contributi alla Gestione separata senza che la relativa iscrizione risulti acquisita negli archivi. Queste pratiche saranno definite dopo il completamento degli accertamenti e, fino alla comunicazione di un provvedimento di accoglimento o rigetto, la procedura di riesame non le riguarda.

Requisiti e beneficiari del contributo

L’incentivo rientra nel più ampio quadro dei bonus e sgravi per giovani imprenditori nei settori strategici dell’articolo 21 del Dl Coesione (DL 60/2024). Il contributo da 500 euro è riconosciuto direttamente al giovane che ha avviato l’attività, mentre l’ulteriore esonero fino a 800 euro mensili previsto dal decreto Coesione riguarda i contributi dovuti sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle nuove imprese.

Per il contributo INPS da 500 euro al mese sono richiesti questi requisiti:

  • età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività;
  • stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 alla stessa data;
  • attività avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • codice ATECO rientrante nei settori strategici definiti dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025;
  • per le imprese, qualifica di piccola impresa con meno di 50 occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  • la platea comprende imprese e liberi professionisti, e per questi ultimi la data di avvio coincide con l’apertura della partita IVA.

Le FAQ del Ministero del Lavoro ammettono anche le imprese in cui il codice ATECO agevolabile identifica un’attività secondaria, purché siano rispettati i requisiti anagrafici, occupazionali e temporali.

Settori e codici ATECO ammessi

Le macro-categorie ammesse comprendono manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità, istruzione, intrattenimento. La verifica avviene tramite il codice ATECO indicato all’apertura della partita IVA o alla costituzione della società.

Attualmente è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare 71 del 31 marzo 2025. L’elenco dei codici ammessi è riportato nell’Allegato 1 della circolare INPS 148 del 28 novembre 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente classificazione ATECO 2007. Con il messaggio INPS 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato integrato con il codice 72.20.01, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.

Importi, pagamenti e trattamento fiscale

Il contributo ammonta a 500 euro mensili per 36 mesi, con un massimo di 18.000 euro complessivi, erogati in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno, pari a 6.000 euro l’anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Non richiede rendicontazione analitica delle spese. Sul piano fiscale è escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, non concorre alla formazione del reddito complessivo, non rileva ai fini del superamento della soglia del regime forfettario e non è soggetto a ritenuta d’acconto.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 11:46:45 +0000
Transizione 4.0 e 5.0
Iperammortamento 2026, nuova Transizione 5.0: prenotazioni GSE dal 12 giugno
Dal 12 giugno il GSE apre la prenotazione dell'Iperammortamento 2026, prima fase del Nuovo Piano Transizione 5.0 da 9,8 miliardi.

Dalle ore 12 del 12 giugno le imprese possono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva per l’Iperammortamento 2026. Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre la prenotazione mentre le comunicazioni di conferma dell’acconto e di completamento saranno abilitate con provvedimento successivo. La misura, denominata dal Ministero Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento, dispone di 9,8 miliardi di euro e sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

In sintesi, il decreto attuativo prevede:

  • l’apertura della comunicazione preventiva dalle ore 12 del 12 giugno 2026 attraverso l’Area Clienti GSE con accesso SPID;
  • l’attivazione successiva delle comunicazioni di conferma e completamento, secondo i termini che saranno fissati da un nuovo decreto direttoriale;
  • la conferma dell’investimento entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con un acconto almeno pari al 20% del costo di ciascun bene;
  • maggiorazioni del 180%, 100% e 50% in base all’ammontare degli investimenti completati in ciascuna annualità.

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I beni agevolabili negli Allegati IV e V

L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.

La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.

Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.

Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.

Aliquote e scaglioni annuali

La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità:

  • la maggiorazione è pari al 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • la maggiorazione è pari al 100% sulla quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • la maggiorazione è pari al 50% sulla quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.

In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.

Nuova Transizione 5.0: prenotazioni GSE dal 12 giugno

Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre dalle ore 12 del 12 giugno esclusivamente la comunicazione preventiva. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.

La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:

  1. la comunicazione preventiva indica, per ciascuna struttura produttiva, i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione e, per i beni energetici, la data prevista di entrata in funzione;
  2. la comunicazione di conferma va inviata entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE e attesta il pagamento dell’ultima quota necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene;
  3. la comunicazione di completamento segue l’interconnessione dei beni e va trasmessa entro il 15 novembre 2028, insieme alle attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.

Il decreto direttoriale del 10 giugno rinvia a un successivo provvedimento l’apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e completamento. Dal 12 giugno risulta quindi disponibile soltanto la prima fase della procedura.

Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.

Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.

Documentazione con perizia e certificazione contabile

La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.

Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.

Fruizione della maggiorazione e cumulo

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.

I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.

Cause di decadenza e recupero

Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 10:28:46 +0000
Regime Forfettario
Forfettari verso l’addio alla riduzione dei termini di accertamento
Il Decreto Omnibus 2026 cancella lo sconto di un anno sui termini di accertamento legato alla e-fattura obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario

Per i contribuenti forfettari sta per cadere lo sconto di un anno sui termini di accertamento. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, abroga il regime premiale che riduceva da cinque a quattro anni il termine entro cui il Fisco può notificare un avviso di accertamento a chi emetteva solo fatture elettroniche. La ragione è semplice: quel premio era nato per incentivare la fattura elettronica quando per i forfettari era facoltativa, ma dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria per tutti, quindi non c’è più un comportamento volontario da premiare.

In sintesi:

  • l’Omnibus abroga la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i forfettari, che tornano al termine ordinario;
  • il regime premiale riduceva il termine da cinque a quattro anni per chi aveva un fatturato fatto solo di fatture elettroniche;
  • l’agevolazione era prevista dalla legge 190/2014 e collegata all’adesione volontaria alla e-fattura;
  • dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, anche sotto i 25mila euro di ricavi;
  • la norma è nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e va verificata sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare.

Cosa prevedeva il regime premiale sulla e-fattura

Dal 2024, i Forfettari emettono, ricevono e conservano fatture elettroniche con le stesse regole degli altri contribuenti, pur senza applicare l’IVA in fattura. Il regime premiale era invece nato in precedenza come incentivo: ai coloro che emettevano esclusivamente fatture elettroniche pur non essendovi obbligati, veniva riconosciuta la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, portandolo da cinque a quattro anni.

L’agevolazione era infatti prevista dall’articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 e rinviava al termine ordinario dell’articolo 43 del DPR 600/1973. Era quindi un vantaggio condizionato a una scelta volontaria, in un periodo in cui i contribuenti in flat tax erano tra i pochi esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Perché l’Omnibus cancella la riduzione di un anno

Il presupposto del premio è venuto meno. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari senza più la vecchia soglia di esclusione fino a 25mila euro di ricavi, quindi emettere fatture elettroniche non è più una scelta ma un obbligo di legge. L’Omnibus prende atto del cambiamento e abroga la riduzione dei termini, perché non avrebbe senso premiare un comportamento ormai imposto a tutti. Il risultato è l’allineamento dei Forfettari al regime ordinario di accertamento.

Cosa cambia sui termini di accertamento

L’effetto concreto è il ritorno al termine ordinario di cinque anni. Con il premio attivo, un accertamento sulla dichiarazione di un anno decadeva al quarto anno successivo; senza, si torna al quinto. Per i contribuenti che fino a oggi hanno beneficiato della riduzione si determina un passaggio gestito nel tempo: le annualità coperte dal vecchio regime mantengono il termine ridotto, mentre quelle successive seguono il termine pieno. La decorrenza esatta dell’abrogazione va verificata sul testo definitivo del decreto.

La perdita della riduzione dei termini allunga di un anno la finestra entro cui l’amministrazione può effettuare i controlli, un elemento da considerare nella conservazione delle fatture.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 10:17:26 +0000
Edilizia
Cessione crediti edilizi: verso la tassazione al 26% sul differenziale
Il correttivo Omnibus sposta il differenziale sui crediti acquistati tra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%, superando il regime di onnicomprensività

La tassazione del differenziale positivo sui crediti edilizi acquistati dagli studi professionali cambia di nuovo. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, riconduce le plusvalenze dei crediti d’imposta acquistati tra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%, superando il regime di onnicomprensività che ne faceva una componente del reddito di lavoro autonomo imponibile IRPEF e IRAP. È un cambio di impianto atteso dai professionisti, perché incide su come viene tassato il guadagno tra prezzo di acquisto e valore del credito.

In sintesi:

  • il differenziale sui crediti d’imposta acquistati passa da reddito di lavoro autonomo a reddito diverso con sostitutiva al 26%;
  • la base imponibile è il solo differenziale, cioè la differenza tra il valore del credito utilizzato o ceduto e il costo di acquisto aumentato degli oneri inerenti;
  • restano fuori i crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, che seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo;
  • la norma è nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e va verificata sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare;
  • lo stesso decreto rende rilevanti le plusvalenze da cessione dello studio professionale, comprese clientela e avviamento.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul differenziale

Il punto di partenza è la risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che a gennaio aveva precisato come, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale fosse fiscalmente rilevante. Il principio applicato era quello di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto dalla riforma fiscale, che amplia la base imponibile includendo componenti prima escluse. Su quell’impostazione interviene ora il correttivo.

Cosa cambia con il decreto Omnibus

Il decreto Omnibus riporta le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati, inclusi quelli legati ai bonus edilizi, tra i redditi diversi di natura finanziaria, con applicazione di un’imposta sostitutiva al 26%. Cambia quindi la natura del provento: non più componente del reddito professionale soggetta a IRPEF e IRAP, ma reddito diverso con aliquota fissa. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha accolto con favore l’intervento, che restituisce coerenza alla tassazione del solo vantaggio economico effettivo.

Come si calcola il differenziale imponibile

La base imponibile resta ancorata al differenziale positivo, non al valore nominale del credito. Si determina come differenza tra il corrispettivo della cessione, o il valore nominale fruito in compensazione, e il costo di acquisto del credito aumentato di ogni onere inerente all’acquisto. In caso di utilizzo in compensazione, il differenziale segue il criterio di cassa ed è imputato in proporzione alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta. Resta quindi tassato soltanto il guadagno reale dell’operazione, non l’intero importo movimentato.

Quali crediti restano esclusi

Il nuovo regime non si applica a tutto. Restano esclusi i crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria del reddito di lavoro autonomo, e quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte. La distinzione è rilevante per studi e associazioni, perché separa il credito acquisito come operazione finanziaria da quello incassato come pagamento della propria attività.

Crediti acquistati prima e dopo il 2024

Resta ferma la rilevanza della data di acquisto. Per i crediti d’imposta acquistati prima del 1° gennaio 2024 il differenziale non assume rilievo fiscale, anche se le quote vengono utilizzate in compensazione in periodi successivi. La decorrenza temporale continua quindi a determinare il trattamento applicabile, e va letta insieme alla nuova qualificazione come reddito diverso introdotta dal correttivo.

La cessione dello studio professionale

Lo stesso decreto interviene sulla cessione dello studio professionale. Le plusvalenze realizzate sulla cessione di studi organizzati o complessi unitari diventano fiscalmente rilevanti, anche quando lo studio è stato acquisito per successione o donazione, e nel calcolo della plusvalenza rientrano anche il valore della clientela e degli elementi immateriali. Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.

Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, in linea con l’impianto definito dalla riforma fiscale del lavoro autonomo.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 09:23:05 +0000
Parità di genere
Premio GammaDonna 2026, candidature prorogate fino al 25 giugno
Candidature estese fino al 25 giugno 2026 per il Premio GammaDonna. Il Road how e l'indagine congiunta con wamo che misura bias, credito e maternità tra le founder.

Le candidature al Premio GammaDonna proseguono fino al 25 giugno. Oltre al riconoscimento per le founder innovative, l’edizione 2026 prevede un Road Show nazionale in sette tappe, di cui due digitali e cinque in presenza a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Torino. Il Premio 2026 è inoltre anticipato dalle rilevazioni emerse dalla survey GammaDonna-wamo, che fotografa il divario tra talento imprenditoriale, accesso alla fiducia e carichi familiari.

Candidature al Premio GammaDonna fino al 9 giugno

Il Premio GammaDonna 2026 è rivolto a imprenditrici founder, co-founder o socie attive con ruoli manageriali che abbiano introdotto innovazioni di prodotto, servizio, processo o modello organizzativo. L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese e avere almeno un bilancio approvato.

La candidatura si presenta entro le 23:59 del 25 giugno 2026, scegliendo tra i percorsi BEE-Smart e BEE-Powerful. La giuria selezionerà le 50 candidature della shortlist FAB50 e poi le 6 finaliste attese alla finale di Torino a novembre.

Due percorsi per formazione, networking e visibilità

Il percorso BEE-Smart dà accesso a quattro eventi formativi e di business networking del roadshow, tra Milano, Porto Venere, Napoli e Torino. Il percorso BEE-Powerful estende la partecipazione a tutti i sette appuntamenti, compresi Bologna e due webinar su sostenibilità, commercio estero e nuove regole dell’export.

Per le startup innovative costituite da non oltre cinque anni e con almeno un bilancio approvato sono previste 11 iscrizioni gratuite al percorso BEE-Powerful, assegnate in ordine di arrivo delle application fino a esaurimento.

Shortlist FAB50 e finale a Torino

La preselezione individuerà la shortlist FAB50, annunciata alla stampa a fine giugno. Le candidate selezionate dovranno poi compilare un secondo application form e presentare un video breve sulla propria storia di innovazione entro il 5 luglio.

Dalla FAB50 saranno scelte le 6 finaliste, comunicate a settembre. La finale è in programma a Torino il 5 novembre, con proclamazione delle vincitrici del Premio GammaDonna e degli award collegati.

Women Startup Award e Giuliana Bertin Communication Award

Accanto al premio principale sono previsti due riconoscimenti. Il Women Startup Award è destinato alla startupper più innovativa in settori come smart city, smart mobility, life science, healthcare e medical device, bioeconomia, media, entertainment, fashion, agri-food tech, cleantech ed energia. La startup deve avere completato almeno un seed round.

Il Giuliana Bertin Communication Award, promosso da Valentina Communication, premia l’imprenditrice che ha saputo comunicare meglio la propria innovazione online e offline.

La survey GammaDonna-wamo sul gender gap

La nuova edizione arriva insieme all’indagine condotta ad aprile 2026 da Associazione GammaDonna e wamo su 223 titolari d’impresa italiane. Il dato principale riguarda il rapporto con l’ecosistema economico: il 76% delle intervistate dichiara di percepire stereotipi o commenti legati al genere da parte di investitori, clienti o partner; nel 46% dei casi la titolare non viene riconosciuta subito come tale.

Il dato sale tra le founder digitali e le titolari di startup: il 52% percepisce spesso pregiudizi da venture capital o stakeholder, rispetto al 36% della media, e il 37% si sente sottovalutata rispetto ai colleghi uomini nel rapporto con i finanziatori.

Maternità, benessere e attività aziendale

L’indagine misura anche il costo organizzativo della maternità. Tra le madri-imprenditrici, il 41% segnala un rallentamento dell’attività dopo la nascita di un figlio. Nel campione generale, quasi un’imprenditrice su tre ha subito una riduzione temporanea dell’attività o del fatturato.

La pressione si riflette anche sulla sfera personale. Il 45% delle founder di startup ha registrato ripercussioni sul benessere personale e, tra chi almeno una volta ha valutato la chiusura dell’attività, il 45% indica la fatica di conciliare lavoro e famiglia.

Credito, bandi e strumenti fintech

Il rapporto con banche e investitori conferma un’area fragile. Quasi metà delle imprenditrici, il 46%, almeno qualche volta si è sentita meno considerata rispetto agli uomini nel confronto con istituti di credito e finanziatori; il 38% ha evitato bandi, premi o finanziamenti per timore di non essere all’altezza.

La survey segnala al tempo stesso una forte autonomia finanziaria: il 79% delle intervistate si sente molto o abbastanza sicura nell’amministrazione finanziaria dell’azienda. Nella scelta del conto business contano soprattutto commissioni basse o trasparenti, indicate dal 79%, ed esperienza digitale via app e accesso online, citata dal 72%.

Un premio nel cluster dell’imprenditoria femminile

Il Premio GammaDonna si inserisce in una fase in cui le imprese guidate da donne superano il milione e mostrano una presenza ampia nei servizi, nella cura, nel benessere e nelle attività territoriali. Il tema si collega anche al quadro delle iniziative e incentivi per imprese guidate da donne, con misure nazionali ancora attive per avvio d’impresa, startup innovative e crescita aziendale.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 09:04:48 +0000
Storie d’Impresa
Chapeau intervista Tommaso Mazzanti: da piccola enoteca a impero milionario
La storia del fondatore di All'Antico Vinaio: dai primi panini a Firenze all'impero globale, tra successi social e amore per la famiglia.

Tommaso Mazzanti è l’imprenditore toscano che ha trasformato una piccola enoteca nel cuore di Firenze in un colosso mondiale della ristorazione. Oggi, All’Antico Vinaio vanta un fatturato di oltre 90 milioni di euro e decine di punti vendita sparsi in tutto il globo, da Los Angeles a Dubai, passando per Parigi e New York. Con il suo celebre motto “Bada come la fuma”, “Tommy” ha sdoganato la schiacciata fiorentina, trasformandola in un fenomeno pop capace di macinare numeri da record.

La video intervista di Chapeau a Tommasp Mazzanti

Nell’intervista esclusiva per il canale YouTube “Chapeau“, l’imprenditore si è raccontato senza filtri, ripercorrendo i momenti cruciali della sua incredibile scalata. Dagli esordi faticosi ai debiti contratti per espandersi, fino alle feroci critiche social e alle astronomiche offerte di acquisizione rifiutate. Un viaggio intimo e professionale che svela il volto umano dietro a uno dei brand italiani più amati al mondo.

Ecco il link al podcast integrale:

Le origini e l’ingresso in bottega

L’avventura lavorativa di Mazzanti inizia come semplice impiegato di gastronomia. È nel 1997 che il padre, investendo tutti i risparmi, acquista in via de’ Neri a Firenze una piccola bottega chiamata “Antico Vinaio”. Mazzanti fa il suo ingresso ufficiale nel locale tra il 2007 e il 2008. ed il suo arrivo porta una ventata di freschezza, il locale inizia ad animarsi e nasce “La favolosa”, storica schiacciata destinata a rivoluzionare il settore.

L’intuizione dei social e il boom su Tripadvisor

Il punto di svolta arriva nel 2009, con la prima recensione a cinque stelle su TripAdvisor. Cogliendo subito le potenzialità della rete, Mazzanti convince il padre a introdurre l’uso dei guanti per la preparazione dei panini per ragioni igieniche, una mossa nata proprio per rispondere alle puntigliose osservazioni dei clienti online. In concomitanza con il boom di Facebook in Italia, avvia un’operazione di marketing geniale quanto spontanea: utilizza i social per ringraziare la clientela e invogliarla a lasciare recensioni. Questo porta l’Antico Vinaio a diventare nel 2014 il locale più recensito al mondo, superando per numero di interazioni anche monumenti come il Colosseo e gli Uffizi. Nel frattempo, il suo intercalare dialettale “Bada come la fuma”, utilizzato per descrivere una schiacciata appena sfornata, si trasforma in uno slogan virale in grado di attrarre migliaia di turisti.

L’espansione internazionale e la sfida del Covid

Il successo clamoroso fiorentino richiede presto l’apertura di nuove sedi limitrofe per smaltire le code ma “Tommy” punta oltre i confini della Toscana. Nel 2019 firma il primo grande finanziamento per aprire a Milano, ma l’inaugurazione si scontra drammaticamente con l’arrivo del Covid-19. Nonostante i lockdown e i debiti milionari contratti per finanziare anche l’apertura a Roma, la tenacia paga e l’espansione riprende vertiginosamente.

Parallelamente, l’azienda si affaccia sul mercato estero: nel 2019 lancia due pop-up store di enorme successo a New York e Los Angeles, per poi inaugurare nel 2020 il primo negozio permanente nella Grande Mela grazie a una fruttuosa partnership con l’imprenditore Joe Bastianich.

Nel gestire una tale crescita, Mazzanti rifiuta categoricamente di scendere a compromessi sulla qualità degli ingredienti, mantenendo il controllo diretto dei propri negozi e arrivando persino a riacquistare, nel 2024, le quote dei locali aperti temporaneamente in joint venture col gruppo Percassi, pur di avere l’azienda unicamente sotto il proprio controllo.

I no d’oro e il valore della famiglia

Oggi l’Antico Vinaio è l’unica catena italiana del food con un giro d’affari di queste dimensioni ad essere ancora controllata al 100% dal suo fondatore. Un’indipendenza che è costata scelte difficili, come il rifiuto di un’offerta formale di acquisizione da circa 100 milioni di euro avanzata da un fondo arabo nel 2022.

Pur guidando un’azienda di 800 dipendenti, Tommy rifiuta l’esaltazione del lavoro senza sosta: la sua giornata inizia alle cinque del mattino, ma alle sedici stacca puntualmente per andare a prendere i figli a scuola e cenare in famiglia. È questo per lui il vero successo, coronato dall’amore per la moglie, al suo fianco dall’inizio dell’avventura e alla quale ha recentemente regalato un’azienda vinicola chiamata, non a caso, “Solo noi”.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 09:03:11 +0000
Welfare e benefit aziendali
Auto aziendali: con il Decreto Omnibus, il fringe benefit sale dopo 5 anni
Decreto Omnibus: il correttivo fiscale aumenta del 50% il valore tassabile dei veicoli oltre i cinque anni e introduce il forfait sugli optional fuori tabelle ACI

La tassazione dei fringe benefit sulle auto aziendali cambia di nuovo dopo la riforma della Legge di Bilancio 2025. Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha approvato in esame preliminare il decreto Omnibus, un correttivo della riforma fiscale che riunisce in un solo testo misure diverse e che, all’articolo 2, riscrive la tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per i veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione il valore del benefit aumenta del 50% e arriva un forfait sugli optional non valorizzati nelle Tabelle ACI.

L’impianto dello schema di legge – che passa ora al vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’approvazione definitiva – incide direttamente sul valore imponibile in busta paga, quindi sull’IRPEF e sui contributi legati all’auto aziendale. In sintesi prevede quanto segue:

  • il valore del fringe benefit aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, con effetto più pesante su diesel e benzina;
  • per gli optional fuori tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore il benefit sale in via forfettaria del 5%;
  • la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente non fa scattare automaticamente un trattamento più penalizzante;
  • per le auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025 viene superato il ricorso al valore normale;
  • le regole sono nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e vanno verificate sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare.

Auto aziendali oltre 5 anni con fringe benefit maggiorato

La novità più rilevante riguarda le auto aziendali più datate. Il decreto Omnibus correttivo modifica l’articolo 51, comma 4, del TUIR e prevede che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit venga aumentato del 50%.

Il meccanismo interessa soprattutto i modelli diesel e benzina presenti nei parchi auto aziendali da più tempo. La maggiorazione non introduce una tassa autonoma sul veicolo, ma aumenta il valore fiscale del benefit attribuito al dipendente per l’uso promiscuo dell’auto, in un’ottica di rinnovo delle flotte.

Quanto incide la maggiorazione del 50% in busta paga

Un esempio chiarisce l’effetto sul valore tassabile. Si prenda un’auto a benzina con un costo chilometrico ACI che porta a un valore convenzionale annuo di 6.000 euro: applicando la percentuale del 50% prevista per i veicoli ad alimentazione tradizionale, il fringe benefit imponibile è di 3.000 euro l’anno. Una volta superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, la maggiorazione del 50% eleva quel valore a 4.500 euro, con un aumento di 1.500 euro della base su cui si calcolano IRPEF e contributi. Sullo stesso veicolo, se fosse elettrico, la base resterebbe molto più bassa, perché la percentuale di partenza è del 10%.

Fringe benefit auto aziendali ad uso promiscuo

La riforma del fringe benefit auto aziendale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, ha sostituito il criterio basato sulle emissioni con un sistema fondato sul tipo di alimentazione del veicolo. La base di calcolo resta la percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri e il costo chilometrico definito dalle Tabelle ACI 2026.

Le percentuali da applicare cambiano in base alla tipologia di veicolo:

  • i veicoli elettrici applicano il 10% dell’importo ACI convenzionale;
  • i veicoli ibridi plug-in applicano il 20% dell’importo ACI convenzionale;
  • gli altri veicoli, inclusi benzina, diesel, GPL e metano, applicano il 50% dell’importo ACI convenzionale.

Su auto e moto a benzina o diesel, il fringe benefit imponibile è quindi pari al 50% del valore ottenuto dal rapporto tra percorrenza convenzionale e costo chilometrico ACI, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

Confronto fra vecchie e nuove aliquote

Prima della riforma 2025, la tassazione del benefit auto aziendale era modulata in base alle emissioni di CO2. Il vecchio sistema penalizzava in modo più marcato soltanto i veicoli oltre 190 g/km, mentre il nuovo criterio rende meno favorevole il trattamento di molte auto ad alimentazione tradizionale con emissioni più basse.

Tipologia di veicolo Vecchie aliquote
emissioni 0-60 g/km 25%
emissioni 61-160 g/km 30%
emissioni 161-190 g/km 50%
emissioni oltre 190 g/km 60%
Tipologia di veicolo Nuove aliquote
veicoli elettrici 10%
veicoli ibridi plug-in 20%
altri veicoli 50%

Il correttivo innesta su questo impianto una maggiorazione legata all’età del veicolo. Dopo cinque anni dalla prima immatricolazione il valore del benefit aumenta del 50%, con un effetto più visibile sulle flotte composte da auto benzina e diesel già penalizzate dalla nuova aliquota ordinaria.

Optional auto aziendali con forfait del 5%

Il decreto interviene anche sugli optional e sugli allestimenti aggiuntivi. Se non sono già valorizzati nelle Tabelle ACI e non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore, il fringe benefit viene aumentato in modo forfettario del 5%.

La regola serve a includere nel valore fiscale dell’auto anche accessori, pacchetti e dotazioni che possono aumentare il vantaggio economico riconosciuto al dipendente, senza richiedere una valorizzazione analitica di ogni singolo componente e superando le incertezze interpretative segnalate dall’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio per le assegnazioni 2025

La disciplina transitoria resta valida ma va letta alla luce del correttivo. La regola riguarda i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025, dopo le incertezze nate sulle assegnazioni successive al 1° luglio 2025.

Il correttivo supera il ricorso al valore normale, più penalizzante, per le auto ordinate nel 2024 e consegnate nel 2025, mantenendo il collegamento con la disciplina transitoria. Resta centrale la data di consegna del veicolo al dipendente, già richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 192 del 22 luglio 2025.

Riassegnazione veicolo ad altro dipendente

Un altro punto riguarda la riassegnazione dell’auto aziendale. La disciplina precedente aveva creato un problema nei casi in cui lo stesso veicolo, già concesso in uso promiscuo, fosse poi assegnato a un altro lavoratore.

Il correttivo consente di conservare il trattamento collegato al veicolo, evitando che la sola riassegnazione faccia scattare automaticamente una disciplina più penalizzante. Anche in questo caso, però, dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione si applica la maggiorazione del 50% sul valore del fringe benefit.

Decorrenza delle nuove regole sulle auto aziendali

Le nuove disposizioni sono inserite nel decreto Omnibus correttivo della riforma tributaria, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno e ora atteso al vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’esame definitivo. La struttura della misura è già chiara: calcolo ACI confermato, aliquote 10%-20%-50% confermate, maggiorazione per i veicoli oltre cinque anni e forfait sugli optional. I dettagli applicativi vanno verificati sul testo definitivo.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 08:54:09 +0000
Logistica
ERP e magazzino connesso: Innovio e Modula presentano il futuro della logistica integrata
Il magazzino automatico diventa parte dell’infrastruttura digitale grazie all’integrazione con l’ERP Business Central: Alice Bellelli di Modula e Michael Manna di Innovio svelano come rendere la logistica più efficiente, dinamica e connessa.

Oggi la competitività aziendale dipende da fattori cruciali come l’efficienza dei processi, la continuità operativa e una governance basata su dati concreti: per la logistica moderna, tuttavia, la sfida principale da affrontare è legata non solo all’automazione delle attività di magazzino, ma anche alla capacità di far dialogare sistemi, processi e informazioni all’interno di un ecosistema connesso.

Lavorare in ambienti separati, in particolare, è uno dei freni più pesanti per la logistica aziendale: se il sistema ERP e i magazzini automatici non comunicano tra loro, le imprese si trovano a fare i conti con attività manuali ripetitive, errori di picking, doppie registrazioni, disallineamenti e rallentamenti che incidono sull’efficienza e sulla qualità delle decisioni.

Per mostrare come la tecnologia possa rendere la logistica più efficiente e integrata, Innovio insieme al partner Modula organizza l’evento “Magazzino Connesso, Business Semplificato” in programma il prossimo 24 giugno presso l’Experience Centre di Modula a Fiorano Modenese.

Un incontro strategico dedicato all’integrazione tra Microsoft Dynamics 365 Business Central e i magazzini verticali automatici Modula, un’opportunità concreta per scoprire come creare processi più connessi tra magazzino e sistemi gestionali, approfondendo le evoluzioni della Supply Chain digitale e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale.

Business Central e Modula: il magazzino intelligente integrato

Modula è uno dei principali produttori di magazzini verticali automatici, in grado di ottimizzare l’efficienza delle attività di picking e stoccaggio riducendo tempi operativi ed errori di movimentazione. La partnership con Innovio, inoltre, consente di integrare i magazzini automatici verticali con l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Alice BellelliAbbiamo chiesto ad Alice Bellelli, Marketing & Communication Manager di Modula, per quali flussi operativi del magazzino sono pensate le soluzioni integrate e come si riesce ad automatizzare i processi adattandosi a contesto e struttura esistenti:

“Le soluzioni Modula sono pensate per inserirsi in modo agile, dinamico e rapido all’interno dei principali flussi intralogistici del magazzino: dallo stoccaggio al picking, dal replenishment alla preparazione degli ordini, fino alla gestione delle scorte e all’integrazione con i sistemi aziendali già presenti.

Uno degli elementi chiave è proprio la capacità di Modula di non essere percepita come un “corpo estraneo” all’interno dell’organizzazione, ma come una parte integrante dell’ecosistema logistico e informativo dell’azienda. Questo è possibile grazie a un WMS proprietario, sviluppato internamente da Modula e frutto di oltre trent’anni di know-how, nato per dialogare con qualsiasi tipo di gestionale o ERP, incluso Microsoft.”

Il valore di una soluzione come Modula, come precisa Alice Bellelli, sta proprio nella capacità di adattarsi al contesto esistente, senza imporre un modello standard ma proponendo una soluzione su misura, capace di collegare tutti gli aspetti del sistema:

“Il software permette infatti di integrare macchine, operatori, gestionali, flussi fisici e dati, creando un ambiente più controllato, più efficiente e più leggibile. E questo è fondamentale soprattutto oggi, perché i processi non sono mai statici: cambiano i volumi, cambiano le priorità, cambiano i mercati, cambiano i prodotti. Avere una soluzione che può essere aggiornata, riconfigurata e potenziata anche in corso d’opera significa poter accompagnare l’evoluzione dell’azienda senza dover ripartire ogni volta da zero.”

Gestione dinamica di inventario e scorte

È sempre Alice Bellelli a illustrarci le modalità di gestione e tracciamento delle scorte al fine di evitare errori e garantire la massima sicurezza, sfruttando le potenzialità dell’integrazione tra magazzino ed ERP:

“Uno dei primi vantaggi di un magazzino automatico Modula integrato con il software e collegato al gestionale aziendale è il controllo completo dell’inventario. È vero che molte aziende si avvicinano alla soluzione partendo da un’esigenza molto evidente, cioè il recupero di spazio. Ma il vero salto di qualità arriva quando si capisce che lo spazio è solo una parte del beneficio.

Con Modula, le scorte diventano tracciate, misurabili e gestibili in tempo reale. Si ha visibilità su entrate, uscite, accessi, giacenze, rotazioni, articoli obsoleti o poco movimentati. Questo permette di ridurre drasticamente gli errori, anche fino al 95%, perché l’operatore non lavora più “a memoria” o cercando fisicamente il materiale, ma viene guidato da un sistema che gli indica cosa prelevare, dove, quando e in che quantità.

Oggi l’errore logistico ha un costo molto più alto rispetto al passato. Non parliamo solo del costo operativo della correzione, ma anche di fermi produttivi, consegne sbagliate, carburante, reputazione, resi e logistica inversa. In settori come l’e-commerce o la distribuzione, ridurre l’errore significa migliorare direttamente marginalità, sostenibilità e qualità del servizio. Dalle nostre analisi e dalle applicazioni sviluppate per calcolare il ROI, vediamo che mediamente l’investimento in un magazzino Modula può essere ripagato in 6-12 mesi, proprio perché incide su molte voci di costo spesso sottovalutate.”

Focalizzando l’attenzione sulla dinamicità della gestione, infine, uno dei vantaggi di Modula è la capacità di rendere il materiale sempre accessibile e tracciabile anche quando non viene movimentato frequentemente, assecondando stagionalità, domanda e priorità commerciali:

“Pensiamo, ad esempio, a un articolo fermo da tempo che torna improvvisamente richiesto perché rilanciato da un trend, da un influencer o da una nuova esigenza di mercato. Con un sistema automatico e un software integrato, quel prodotto non è perso in magazzino: è localizzato, disponibile e gestibile.

In più, il software ottimizza anche la gestione dei cassetti e delle ubicazioni nel tempo. Gli articoli più movimentati possono essere resi più rapidamente accessibili, mentre quelli meno richiesti vengono posizionati in modo da non rallentare le operazioni. Questo riduce ulteriormente i tempi e aumenta l’efficienza del picking.

Infine, le tecnologie di supporto al prelievo rendono il processo ancora più sicuro e intuitivo: soluzioni come put-to-light, pick-to-light, picking station, pick-to-color e scanner wearable guidano l’operatore passo dopo passo. In questo modo diventa molto più difficile sbagliare e molto più semplice formare nuove persone, anche in contesti in cui il turnover operativo è alto o i picchi di lavoro richiedono inserimenti rapidi.

Il punto centrale è proprio questo: Modula non automatizza solo lo spazio, ma automatizza il controllo, la tracciabilità e la qualità del processo. E in un mercato che corre sempre più veloce, avere un magazzino capace di adattarsi, aggiornarsi e restituire dati affidabili diventa un vero vantaggio competitivo.”

L’ERP Business Central diventa il cuore del magazzino

Michael MannaIl collegamento tra il magazzino automatico di Modula e l’ERP Business Central è reso possibile dalla App Modula Connector sviluppata da Innovio. Abbiamo interpellato Michael Manna, marketing manager di Innovio, per conoscerne gli obiettivi principali:

“La sfida di Innovio è stata quella di creare un ponte tra il nostro gestionale Business Central e i magazzini automatici, perché significa mettere in comunicazione sistemi diversi — il WMS, l’ERP, i flussi operativi, le persone — e far sì che lavorino su dati coerenti, in tempo reale, senza attrito. È una questione di processi prima ancora che di tecnologia.

Con Modula Connector, l’App sviluppata da Innovio e disponibile sul marketplace Microsoft AppSource, abbiamo lavorato proprio in questa direzione: implementare un’integrazione che permettesse alle aziende che utilizzano Microsoft Dynamics 365 Business Central di gestire il magazzino automatico Modula direttamente dentro l’ERP, con un’integrazione bidirezionale.”

Come spiega Michael Manna, organizzare i processi warehouse sull’ERP permette di superare la frammentazione che spesso caratterizza la gestione della logistica aziendale:

“Molte aziende che adottano un magazzino verticale automatico si trovano a gestire due ambienti separati: da un lato il WMS del magazzino, dall’altro l’ERP con cui si amministrano vendite, acquisti, produzione e logistica. Il risultato è spesso una duplicazione di attività: dati inseriti due volte, stati non allineati, operatori che lavorano su sistemi diversi con informazioni che non si aggiornano in modo sincrono.

Modula Connector by Innovio risolve questa frammentazione. I documenti warehouse creati in Business Central – ordini di vendita, spedizioni, ordini di produzione, ordini di acquisto – possono essere inviati direttamente verso Modula. Una volta completata l’attività, le informazioni rientrano nell’ERP con quantità gestite, lotti, seriali e registrazione dell’operazione. Il flusso è unico, le informazioni sono affidabili, i passaggi manuali si riducono in modo significativo, favorendo ed amplificando il ritorno di investimento sia per la parte ERP che per il magazzino Modula.

Ogni magazzino Modula può essere strutturato in Business Central come collocazione di una specifica ubicazione, in coerenza con la logistica esistente. È possibile lavorare su più ubicazioni, categorie di collocazione, automatismi e parametri operativi: questo rende la soluzione adattabile alla realtà concreta di ciascuna azienda, indipendentemente dalla complessità del layout di magazzino.”

A fare la differenza per chi lavora già su Business Central, inoltre, è l’adozione immediata delle nuove funzionalità grazie a un’interfaccia intuitiva perfettamente integrata nell’ERP:

“Uno degli aspetti che consideriamo più rilevanti – e che spesso viene sottovalutato nelle valutazioni di adozione – è l’esperienza d’uso – prosegue Michael Manna -. Ogni sviluppo che realizziamo parte da un’analisi precisa dei processi del cliente, perché una nuova funzionalità deve migliorare concretamente il modo di lavorare, non aggiungere complessità.

Per chi ha già familiarità con Business Central, l’utilizzo di Modula Connector by Innovio è immediato: l’interfaccia, le logiche operative e le procedure sono quelle dell’ERP. Non c’è un sistema parallelo da imparare, non c’è una curva di adozione che rallenta la messa a regime. Il personale lavora nello stesso ambiente, su flussi più guidati e con meno margine di errore.

Questo è un vantaggio che si misura subito: meno tempo di formazione, meno resistenza al cambiamento, meno errori nelle prime settimane operative. Responsabili logistici e IT hanno inoltre a disposizione strumenti di monitoraggio, log e stati per verificare gli scambi dati e coordinare la gestione di eventuali anomalie – senza dover uscire dall’ambiente gestionale.”

Come ha spiegato Michael Manna, la possibilità di rendere i dati davvero utilizzabili rappresenta uno dei principali vantaggi apportati dall’integrazione tra Modula e Microsoft Business Central 365 per la gestione del magazzino:

“Il dato logistico, quando rimane isolato nel WMS, vale poco. Sapere dove si trova un articolo, quante unità sono disponibili, quali movimenti sono stati completati e quali differenze emergono in fase di inventario è utile solo se queste informazioni sono accessibili, affidabili e integrate con il resto della gestione aziendale.

Con Modula Connector by Innovio, le informazioni di magazzino rientrano in Business Central con coerenza operativa rispetto agli altri flussi aziendali. Il risultato è una visione unificata dei processi: produzione, acquisti, vendite e logistica lavorano sugli stessi dati, aggiornati in tempo reale. In molti contesti industriali, questo riduce in modo diretto i costi legati a errori logistici: ritardi, resi, rilavorazioni, fermi produttivi.”

Il magazzino automatico è parte dell’infrastruttura digitale

Attraverso l’integrazione tra Microsoft Dynamics 365 Business Central e Modula è quindi possibile dare vita a processi più connessi tra sistemi gestionali e magazzino, che diventa parte dell’infrastruttura digitale dell’azienda al pari di qualsiasi altra area gestita dall’ERP:

“Spazio, macchine, operatori e dati devono lavorare in modo coordinato e Microsoft 365 Business Central può essere il sistema in cui questo coordinamento trova la sua espressione operativa – conclude Manna. – La certificazione di Modula Connector by Innovio sul Microsoft AppSource va in questa direzione: attesta la qualità della soluzione sviluppata, ne conferma la compatibilità con l’ecosistema Microsoft e offre alle aziende una garanzia concreta in fase di valutazione”.

“Governare i flussi operativi di un magazzino automatico dentro l’ERP non è un obiettivo riservato alle grandi organizzazioni. È una scelta accessibile, con un percorso di adozione misurabile e benefici concreti su efficienza, tracciabilità e controllo operativo”.

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Magazzino Connesso, Business Semplificato
dedicato all’integrazione tra ERP Microsoft Business Central
e i magazzini automatici Modula

mercoledì 24 giugno dalle 10:00 alle 14:00
Modula Experience Centre
Via Sacco Vanzetti 33, Fiorano Modenese (MO)

 

 


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 08:52:06 +0000
Fatturazione elettronica
Regime forfettario per medici e sanitari: requisiti, vantaggi e limiti
Per i forfettari che operano in ambito sanitario tenere sotto controllo la fatturazione, gli adempimenti e il monitoraggio degli incassi rappresenta un impegno aggiuntivo che sottrae tempo alla cura dei pazienti: come semplificare la gestione dell’attività con Fatture in Cloud.

Per i medici e i professionisti della sanità che operano come autonomi la gestione degli aspetti fiscali rappresenta spesso un secondo lavoro, un impegno aggiuntivo tanto complesso quanto delicato. Il regime forfettario, tra i vari regimi fiscali disponibili in Italia, è certamente una delle opzioni più attrattive e convenienti sia in virtù della tassazione agevolata, sia delle numerose semplificazioni di natura amministrativa e contabile.

Anche nel 2026 l’accesso a questo regime, tuttavia, è regolato da precisi requisiti e da limiti specifici che è necessario conoscere a priori, al fine di coglierne tutti i vantaggi fiscali, economici e pratici ed evitare brutte sorprese da parte del Fisco.

Regime forfettario: requisiti per i professionisti sanitari

Per beneficiare di agevolazioni e semplificazioni, i professionisti del comparto sanitario devono rispettare i requisiti del regime forfettario.

Nel dettaglio, l’accesso è disciplinato da precisi limiti relativi ai ricavi e alle spese sostenute nell’anno di imposta precedente:

  • la soglia dei ricavi e dei compensi percepiti non deve superare la soglia di 85.000 euro;
  • le spese sostenute per il lavoro accessorio e dipendente e per i compensi erogati ai collaboratori non devono superare l’importo complessivo di 20.000 euro lordi.

È fondamentale non oltrepassare il limite dei ricavi, poiché questo comporta la fuoriuscita automatica dal regime forfettario e il passaggio forzato al regime ordinario a partire dall’anno successivo.

Nel caso di professionisti che lavorano anche come dipendenti presso ospedali e strutture sanitarie, inoltre, l’accesso al regime forfettario non è precluso purché il reddito da lavoro dipendente o assimilato non superi i 35.000 euro annui, sempre con riferimento all’anno precedente.

Infine, non possono aderire al regime forfettario coloro che detengono partecipazioni in società di persone o in società di capitali che controllano altre società.

Vantaggi e semplificazioni del regime forfettario

Il regime forfettario per medici e sanitari con Partita IVA è indubbiamente conveniente da diversi punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la tassazione e la gestione semplificata della fatturazione.

È infatti prevista una Flat Tax specifica, un’imposta sostitutiva a IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se nei tre anni precedenti non era attiva la Partita IVA e se l’attuale attività non è una prosecuzione di quella svolta come dipendente).

Il calcolo del reddito imponibile avviene tenendo conto di un coefficiente di redditività, che per le professioni sanitarie è pari al 78%. In altre parole, viene tassata solo questa percentuale mentre il restante 22% non si considera nel calcolo e rappresenta una spesa non deducibile. I forfettari, inoltre, beneficiano dell’esenzione IVA sulle prestazioni di cura e diagnostiche e non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili complesse.

Limiti e aspetti a cui prestare attenzione

L’aspetto principale a cui prestare attenzione se si gestisce l’attività con il regime forfettario è certamente l’eventuale superamento dei limiti di reddito previsti che, come accennato sopra, comporta il passaggio al più complesso regime ordinario e la perdita delle agevolazioni.

Per valutare la convenienza del regime forfettario, inoltre, è fondamentale conoscere le regole di deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali che devono essere versati all’INPS o alle specifiche casse previdenziali: gli importi sono interamente deducibili dal reddito imponibile, che deve essere calcolato moltiplicando il fatturato lordo per il coefficiente di redditività e sottraendo i contributi.

Per quanto riguarda i limiti che caratterizzano il regime forfettario, infine, ci sono due fattori da mettere in evidenza:

  • non è possibile portare in deduzione le spese effettive, come l’affitto dello studio o l’acquisto di attrezzature e strumenti o i corsi di aggiornamento professionale;
  • non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti Quando si acquista un bene o un servizio per la propria attività, quindi, l’IVA pagata al fornitore non può essere recuperata e diventa a tutti gli effetti parte del costo totale.

Adempimenti obbligatori per i forfettari

Il regime forfettario alleggerisce notevolmente il carico fiscale, tuttavia non azzera la burocrazia: i professionisti sanitari, nello specifico, sono tenuti a rispettare una serie di adempimenti come l’obbligo della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di Partita IVA (B2B) o effettuate verso la Pubblica Amministrazione, per le cessioni di beni e per le prestazioni non sanitarie verso qualsiasi soggetto.

Le fatture tradizionali, invece, devono essere emesse nei confronti dei pazienti e i dati sanitari devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), permettendo all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

La gestione quotidiana della partita IVA forfettaria, infine, richiede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture sanitarie esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro.

Semplificare la gestione dell’attività con Fatture in Cloud

Per i forfettari che operano in ambito sanitario, quindi, tenere sotto controllo la fatturazione, l’invio dei dati al STS e il monitoraggio degli incassi può diventare un impegno aggiuntivo che sottrae tempo alla cura dei pazienti.

Un software di fatturazione completo, come Fatture in Cloud, rappresenta un alleato strategico per trasformare gli adempimenti amministrativi e fiscali in un flusso di lavoro rapido ed efficace, grazie a una serie di funzionalità specifiche:

  • gestione semplificata di tutte le fasi della fatturazione (per le fatture elettroniche e non elettroniche), dalla creazione dei documenti fino all’invio automatico dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria, in modalità singola o in blocco;
  • creazione di preventivi, scadenziario e invio di solleciti di pagamento;
  • ricezione dei pagamenti e riconciliazione bancaria automatica, grazie all’integrazione tra Fatture in Cloud e TS Pay;
  • calcolo in tempo reale del fatturato netto, ricevendo notifiche ad hoc quando ci si avvicina o si supera il limite degli 85.000 euro. Il software, inoltre, è in grado di restituire una stima delle tasse da versare.

=> Scopri le funzionalità di Fatture in Cloud per i forfettari

 


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 08:00:33 +0000
Tech for PMI
Decreti AI Act: i nuovi obblighi su formazione, lavoro e autorità
I provvedimenti attuativi raccordano formazione, lavoro e governance al regolamento europeo, mentre l'alfabetizzazione AI è già obbligatoria in azienda

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo che portano in attuazione nell’ordinamento italiano il Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act. Il primo riguarda i poteri delle autorità nazionali e l’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione, con disposizioni anche su lavoro e giustizia; il secondo l’uso dell’IA nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale. Per imprese, PA e professionisti il punto già vincolante è l’alfabetizzazione AI, obbligatoria a livello europeo dal 2 febbraio 2025 per fornitori e utilizzatori professionali dei sistemi. I testi passano ora alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza delle Regioni e alle Authority prima dell’esame definitivo.

In sintesi:

  • il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto attuativi dell’AI Act, il primo su autorità e formazione, il secondo su polizia e responsabilità civile e penale;
  • AgID è l’autorità di notifica e ACN quella di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con la UE, affiancate da Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy per gli ambiti di competenza;
  • l’alfabetizzazione AI è obbligatoria a livello europeo dal 2 febbraio 2025 per fornitori e utilizzatori professionali dei sistemi, in base all’art. 4 dell’AI Act;
  • il decreto interviene sulla formazione in scuola, università, pubblica amministrazione, sanità e professioni, e vieta le decisioni sul rapporto di lavoro fondate solo su sistemi automatizzati;
  • l’iter prosegue entro la delega dell’art. 24 della legge n. 132/2025, con scadenza il 10 ottobre 2026.

Due decreti attuativi dell’AI Act approvati in via preliminare

Il Governo ha varato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo che attuano il Regolamento UE 2024/1689 senza introdurre una disciplina alternativa, ma raccordandola con l’ordinamento nazionale. L’impostazione dichiarata è antropocentrica: l’IA sostiene decisioni, servizi e formazione, mentre la responsabilità resta in capo alla persona.

Il primo schema tratta autorità nazionali, formazione, lavoro e giustizia; il secondo l’uso dell’IA nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale. I testi proseguono ora con il vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Authority competenti, entro la delega dell’art. 24 della legge n. 132/2025 che fissa al 10 ottobre 2026 il termine per l’esercizio.

Autorità nazionali, da AgID e ACN alle vigilanze di settore

Il fulcro della governance nazionale dell’IA è formato da AgID, autorità di notifica, e da ACN, autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni europee. Accanto operano le autorità di settore, in ragione degli ambiti di rischio: Banca d’Italia, CONSOB e IVASS sui sistemi ad alto rischio usati dagli intermediari finanziari, il Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi impiegati in contrasto ai reati, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.

Il quadro si appoggia alla legge italiana sull’intelligenza artificiale e prevede strumenti di cooperazione tra le autorità e una relazione annuale alla Presidenza del Consiglio. Le sanzioni sono graduate e proporzionate, con la scelta di fissare massimali più bassi di quelli europei, calibrati sul grado di responsabilità lungo la catena di approvvigionamento dei sistemi.

La formazione sull’IA da scuola e università alle professioni

Il decreto interviene sulla formazione come condizione abilitante della strategia nazionale, su più fronti. Nella scuola aggiorna le indicazioni nazionali del secondo ciclo, porta l’IA nell’educazione civica, rafforza le competenze STEAM e la formazione dei docenti, istituisce comitati tecnico-etici territoriali e stanzia 100 milioni di euro per un piano di formazione dei docenti contro dipendenze digitali e condizionamento dei minori.

Università, AFAM e ITS Academy integrano contenuti minimi su funzionamento dei sistemi, interpretazione degli output, profili giuridici e cybersicurezza, con monitoraggio ANVUR.

Nella pubblica amministrazione la formazione del personale si raccorda con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, mentre per gli operatori sanitari l’IA entra obbligatoriamente nell’Educazione Continua in Medicina, con il richiamo alla piattaforma MIA di Agenas.

Per le professioni l’alfabetizzazione entra nella formazione iniziale e continua degli ordini, che adeguano i regolamenti entro sei mesi, e incide sull’equo compenso e sulle tariffe forensi attraverso parametri commisurati alla classe di rischio del sistema. Il quadro si collega ai profili di competenza definiti dalla norma UNI 11621-8:2026.

Niente licenziamenti decisi solo da un algoritmo

Sul versante del lavoro il decreto fissa un principio diretto: le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, e la decisione finale spetta a una persona fisica con poteri decisionali.

Prima dell’avvio del trattamento il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi, e il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a una motivazione intelligibile che indichi l’incidenza del sistema e i principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata è nullo.

La norma traccia il confine per l’uso dell’IA nei processi aziendali affidando a una persona in carne ed ossa le scelte che incidono sulla vita lavorativa e imponendo che tali decisioni siano sempre comprensibili, verificabili e imputabili.

Alfabetizzazione AI obbligatoria dal 2 febbraio 2025

L’alfabetizzazione AI è già richiesta dall’art. 4 dell’AI Act, indipendentemente dai decreti nazionali: fornitori e utilizzatori professionali devono assicurare un livello sufficiente di competenze al personale e a chi usa i sistemi per loro conto. La Commissione UE chiede di calibrare la formazione su conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, contesto d’uso e persone coinvolte.

Chi usa un chatbot per bozze o traduzioni ha esigenze diverse da chi impiega l’IA per selezione del personale, credito, sanità o decisioni automatizzate, e l’esempio portato dalla Commissione è quello dei dipendenti che usano strumenti generativi per testi pubblicitari, da informare sui rischi specifici come le allucinazioni.

Verifiche e registro della formazione AI

L’art. 4 non impone un certificato né un modello unico di governance: per rendere verificabili le iniziative adottate una soluzione sostenibile è un registro interno delle azioni di alfabetizzazione, collegato agli strumenti usati e alle persone coinvolte. Le attività da mettere in ordine sono queste:

  • mappare i sistemi AI usati in azienda, compresi quelli integrati nei software già acquistati;
  • distinguere tra uso interno, uso verso clienti, uso nei rapporti di lavoro e uso nei servizi pubblici;
  • individuare chi autorizza, controlla e corregge gli output prodotti dagli strumenti;
  • definire quali dati possono essere inseriti nei sistemi e quali informazioni vanno escluse;
  • prevedere una formazione diversa per chi usa l’AI, chi la controlla e chi decide sulla base dei risultati.
Da censire Verifica consigliata Effetto sulla formazione
Strumenti AI chatbot, software generativi, CRM, sistemi predittivi e funzioni integrate nei gestionali individua chi usa i sistemi e quali istruzioni servono
Finalità d’uso testi, marketing, customer care, HR, credito, amministrazione, analisi dati e supporto alle decisioni distingue gli usi a basso rischio da quelli con effetti sulle persone
Dati inseriti dati personali, informazioni aziendali riservate, documenti dei clienti, dati HR, sanitari o finanziari definisce ciò che può essere caricato e ciò che va escluso
Persone coinvolte dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti e soggetti che agiscono per conto dell’organizzazione estende la formazione oltre il personale interno quando serve
Controllo umano chi autorizza lo strumento, chi verifica gli output, chi corregge gli errori e chi conserva le evidenze rende documentabile la sorveglianza sugli usi più delicati

Il calendario dell’AI Act per imprese e PA

I decreti italiani arrivano mentre le nuove regole UE sull’intelligenza artificiale seguono un calendario progressivo. L’AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024; dal 2 febbraio 2025 si applicano i divieti sulle pratiche vietate e l’obbligo di alfabetizzazione; dal 2 agosto 2025 valgono le regole sulla governance e sui modelli per finalità generali. La piena applicazione del regolamento è fissata al 2 agosto 2026, con tempi più lunghi per alcune categorie ad alto rischio.

Per imprese e PA la parte già attiva è la meno rinviabile: sapere quali sistemi sono usati, da chi, con quali dati e con quale livello di formazione.

Secondo decreto su polizia e responsabilità da IA

Il secondo schema disciplina l’uso dell’IA nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale. Sul fronte sicurezza non introduce sorveglianza biometrica generalizzata, ma ammette due usi mirati e presidiati: l’identificazione biometrica remota in tempo reale, solo per finalità tassative e con autorizzazione dell’autorità giudiziaria entro limiti di tempo e luogo, e il riconoscimento facciale a posteriori dopo la commissione di un reato, con divieto di banche dati alimentate da scraping non mirato.

Sul piano civile rafforza la posizione di chi subisce un danno con accesso alla documentazione tecnica, presunzione del nesso di causalità, foro vicino al danneggiato e azione diretta verso l’assicurazione. Sul piano penale introduce nel codice il nuovo art. 437-bis, che punisce l’omessa adozione o l’alterazione delle misure di sicurezza nei sistemi ad alto rischio quando ne derivi un pericolo concreto, con possibile responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 07:55:46 +0000
Mercato immobiliare
Costo degli affitti aumentato fino a cinque volte più dei salari
L'elaborazione CNA sui dati dell'Osservatorio immobiliare OMI dell'AdE segna a Milano e Firenze un più 49%, con il canone che a Milano assorbe il 73% dello stipendio

Dal 2019 al 2025 i canoni di locazione nei capoluoghi italiani sono aumentati fino a cinque volte più dei salari, secondo l’elaborazione della CNA sui dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Per un appartamento standard di 70 metri quadrati gli affitti sono cresciuti tra il 19% di Potenza e il 49% di Milano e Firenze, mentre le retribuzioni nette nello stesso periodo hanno registrato incrementi molto più contenuti, tra il 7% e il 15%. A Milano un alloggio medio supera oggi i 1.800 euro al mese e assorbe il 73% dello stipendio netto, a Firenze il canone tocca i 1.340 euro e pesa per il 62%.

In sintesi:

  • tra il 2019 e il 2025 i canoni nei capoluoghi sono cresciuti fino a cinque volte più delle retribuzioni nette, secondo l’elaborazione CNA sui dati OMI dell’Agenzia delle Entrate;
  • per un appartamento tipo di 70 metri quadrati l’aumento va dal 19% di Potenza al 49% di Milano e Firenze, contro retribuzioni salite tra il 7% e il 15%;
  • a Milano il canone medio assorbe il 73% dello stipendio netto e a Firenze il 62%, oltre il 50% a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa;
  • le micro e piccole imprese dei grandi centri faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi per il costo della casa.

Aumenti dei canoni fino al 49% nei capoluoghi

I rincari maggiori dal 2019 sono a Milano e Firenze, entrambe a più 49%, seguite da Bologna, Padova, Venezia e Napoli oltre il 40%, da Verona e Bari intorno al 39% e da Roma al 37%. Gli incrementi più contenuti sono nel Mezzogiorno, dove Potenza segna il dato più basso con più 19%. Oggi un appartamento medio di 70 metri quadrati costa oltre 1.800 euro al mese a Milano e circa 1.340 euro a Firenze.

Città Aumento del canone 2019-2025 Incidenza sullo stipendio netto
Milano +49% 73%
Firenze +49% 62%
Bologna oltre 40% oltre 50%
Padova oltre 40% oltre 50%
Venezia oltre 40% oltre 50%
Verona +39% oltre 50%
Roma +37% oltre 50%
Potenza +19% tra le più basse

L’incidenza più bassa è a L’Aquila, dove il canone assorbe il 30% dello stipendio, davanti a Catanzaro, Isernia, Caltanissetta ed Enna intorno al 31-32%. Il quadro conferma dunque una forbice che premia soprattutto i capoluoghi del Sud per sostenibilità del canone e penalizza i grandi poli del Centro-Nord.

Il dato peggiore è quello di Milano, dove CDP segnalava a fine 2025 – su rilevazioni immobiliari 2024 e retributive 2023 –  un affitto pari al 76% dello stipendio per un appartamento di 60 mq, seguito da Roma al 65% e Bologna al 48%.

Il caro affitti come freno per le piccole imprese

Nei grandi centri il costo della casa è un ostacolo alla mobilità dei lavoratori e all’attrattività dei territori, con effetti diretti su occupazione e imprese. Le micro e piccole imprese con sede nelle città più dinamiche segnalano difficoltà crescenti nel reperire personale qualificato disposto a trasferirsi, perché il canone erode gran parte della retribuzione disponibile. Il divario pesa soprattutto nelle città universitarie e nelle mete turistiche, dove la pressione abitativa è più alta e l’andamento delle retribuzioni non tiene il passo dei prezzi.

Le richieste della CNA per l’emergenza abitativa

Per il presidente della CNA Dario Costantini il nodo dell’abitare è ormai un’emergenza economica che «rischia di frenare crescita, investimenti e sviluppo locale». La confederazione chiede interventi strutturali, dall’aumento dell’offerta di alloggi a canoni sostenibili al recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, fino alla rigenerazione urbana e a un piano casa con incentivi alla riqualificazione, per tenere insieme sviluppo economico e sostenibilità sociale.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 07:32:15 +0000
Sentenze Cassazione
Ispezioni fiscali in azienda senza il titolare: valida anche la delega successiva
La Cassazione ammette l’incarico orale e la ratifica con la firma del PVC, chiarendo la diversa disciplina prevista per gli studi professionali.

Una verifica fiscale presso i locali dell’impresa conserva validità anche quando il titolare o il legale rappresentante è assente. La Cassazione (ord. n. 10377/2026) ammette la partecipazione di un delegato incaricato oralmente, anche durante le operazioni, e riconosce valore di ratifica alla successiva firma del processo verbale di constatazione (PVC). La decisione aggiorna l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 24262/2022 e distingue le sedi aziendali dagli studi professionali.

In sintesi, le regole chiarite sono queste:

  • la Cassazione (ordinanza n. 10377/2026) considera valida la verifica nei locali dell’impresa con il titolare o il legale rappresentante assente;
  • la delega può essere conferita oralmente, anche nel corso delle attività ispettive, secondo le ordinanze n. 10377/2026 e n. 24262/2022;
  • la partecipazione alle operazioni e la firma del PVC possono ratificare l’attività già svolta dal delegato, secondo l’ordinanza n. 10377/2026;
  • l’articolo 52, primo comma, del DPR n. 633/1972 richiede negli studi professionali la presenza del titolare oppure di un suo delegato.

Verifiche fiscali in azienda con il titolare assente

Nei locali destinati all’attività d’impresa, la verifica può iniziare e proseguire anche con l’assenza del titolare o del legale rappresentante. La Cassazione (ord. n. 24262/2022) aveva già riconosciuto la validità dell’accesso svolto presso una società di capitali alla presenza di un soggetto incaricato oralmente.

La Cassazione (ord. n. 10377/2026) applica lo stesso principio a un’associazione sportiva dilettantistica. Il presidente era assente all’avvio del controllo; il vicepresidente aveva fornito la documentazione e indicato un altro soggetto, che ha partecipato alle attività e sottoscritto il verbale conclusivo.

Delega orale e incarico conferito durante il controllo

La delega ad assistere alla verifica fiscale può essere attribuita a voce e anche dopo l’avvio delle operazioni. Per imprese, società ed enti la giurisprudenza ammette un incarico privo di forme prestabilite, purché la volontà del contribuente emerga dalle circostanze documentate nel verbale.

L’incarico può risultare dalla partecipazione del delegato all’esame della documentazione, dal confronto con i verificatori e dalla sottoscrizione dell’atto conclusivo. Nell’ordinanza n. 10377/2026, questi elementi hanno confermato la rappresentanza dell’associazione durante il controllo.

Delega e legittimità dell’ispezione

La validità della delega riguarda la rappresentanza del contribuente durante il controllo. Autorizzazioni, oggetto della verifica, durata delle operazioni e modalità di acquisizione dei documenti seguono regole autonome e possono incidere separatamente sull’utilizzabilità delle prove e sull’accertamento.

Firma del PVC e ratifica della delega

Il processo verbale di constatazione (PVC) è il documento che riepiloga le attività svolte, i documenti acquisiti, le richieste formulate, le risposte ricevute e gli eventuali rilievi fiscali. L’articolo 52 del DPR n. 633/1972 ne prevede la sottoscrizione da parte del contribuente o di chi lo rappresenta, l’indicazione del motivo in caso di mancata firma e la consegna di una copia.

Nella vicenda esaminata, la firma del PVC ha confermato l’incarico e ratificato la partecipazione già svolta. La ratifica riguarda la rappresentanza durante la verifica e produce effetti sulle attività compiute dal delegato prima del riconoscimento formale.

Le procedure per la firma digitale dei verbali dei controlli fiscali disciplinano la sottoscrizione elettronica da parte del contribuente o del delegato, oltre alle alternative previste quando la firma digitale manca o viene rifiutata.

Studi professionali con titolare o delegato presente

Negli studi professionali e artistici, l’articolo 52, primo comma, del DPR n. 633/1972 richiede che l’accesso avvenga alla presenza del titolare dello studio oppure di un suo delegato. La disposizione tutela anche la possibilità di opporre il segreto professionale nei casi previsti dalla legge.

La regola dipende dalla destinazione dei locali. L’obbligo riguarda gli ambienti nei quali si esercitano arti o professioni; nelle sedi aziendali è sufficiente la presenza di un soggetto che rappresenti l’impresa o l’ente.

Impresa e studio professionale a confronto

Le condizioni di presenza e delega cambiano in base ai locali nei quali si svolge l’accesso:

Locale ispezionato Presenza richiesta Forma della delega Effetto della firma del PVC
Impresa, società o ente È sufficiente la presenza di un delegato Può essere orale e conferita durante le operazioni Può ratificare l’attività già svolta dal delegato
Studio professionale o artistico Serve il titolare dello studio oppure un suo delegato L’incarico deve consentire al delegato di assistere all’accesso Documenta la partecipazione del soggetto incaricato

 


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 07:06:25 +0000
Imprese Commercio
Concessioni ambulanti, pubblicate le linee guida MIMIT per i bandi dei Comuni
Concessioni ambulanti: il MIMIT fissa durata decennale, punteggi e tetto ai posteggi per i bandi dei Comuni nei mercati e fiere su aree pubbliche.

Il MIMIT adotta le Linee guida per le concessioni ambulanti. Il decreto definisce le regole per assegnare i posteggi nei mercati, nelle fiere, nei chioschi e nelle aree pubbliche. I Comuni useranno i criteri nazionali per preparare i bandi. Il provvedimento attende il controllo degli organi competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In sintesi, le nuove regole fissano questi criteri:

  • le concessioni per mercati, posteggi isolati e chioschi avranno una durata di dieci anni;
  • le concessioni per le fiere potranno arrivare a dieci anni nei casi di manifestazioni storiche e programmate;
  • la valutazione delle domande userà una griglia da 100 punti, con 60 punti legati ai criteri previsti dalla legge e 40 punti ai criteri integrativi;
  • ogni operatore potrà avere al massimo due concessioni nei mercati fino a 100 posteggi e tre concessioni nelle aree con oltre 100 posteggi.

Linee guida MIMIT per le concessioni ambulanti

Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Il testo completa l’intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 30 aprile 2026 e dà ai Comuni una base nazionale per preparare i bandi.

Le Linee guida derivano dall’articolo 11 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, che ha previsto procedure selettive per le concessioni di posteggio nel commercio ambulante. La finalità è rendere omogenei i criteri di assegnazione, dopo anni di proroghe, rinnovi e applicazioni non uniformi sul territorio.

Durata delle concessioni per mercati e fiere

Le concessioni ambulanti per mercati, posteggi isolati e chioschi avranno una durata di dieci anni. Per le fiere, la durata decennale si applica come limite massimo alle manifestazioni storiche, ricorrenti e programmate nel tempo.

Per le fiere occasionali o legate a esigenze contingenti, la durata della concessione sarà invece collegata alla durata della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale. Il criterio distingue quindi le attività stabili dai posteggi collegati a eventi temporanei.

Punteggi per i bandi degli ambulanti

I bandi per i posteggi ambulanti useranno una griglia da 100 punti. Fino a 60 punti saranno attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, mentre fino a 40 punti riguarderanno elementi integrativi collegati alla qualità dell’offerta e del servizio.

Criterio Punteggio massimo Effetto per gli operatori
Anzianità d’impresa 35 punti Valorizza la continuità dell’attività nel commercio su aree pubbliche
Esperienza diretta sul posteggio 15 punti Premia chi ha già lavorato nello stesso mercato o nella stessa area
Microimpresa 5 punti Riconosce il requisito dimensionale degli operatori più piccoli
Stabilità occupazionale 5 punti Considera la tutela del personale impiegato nell’attività
Qualità dell’offerta e del servizio 40 punti Include prodotti tipici, consegna a domicilio, formazione, innovazione e mezzi a basso impatto ambientale

Limiti ai posteggi nello stesso mercato

Le nuove regole introducono limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale. L’obiettivo è evitare che pochi operatori controllino una quota eccessiva degli spazi disponibili.

Nei mercati e nelle fiere fino a 100 posteggi, ciascun operatore potrà avere al massimo due concessioni. Nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi, il limite sale a tre concessioni.

Effetti per Comuni e operatori ambulanti

Per i Comuni, il decreto offre una griglia comune per predisporre i bandi. Per gli operatori, il nuovo schema rende più chiari i criteri che potranno incidere sull’assegnazione del posteggio, dall’anzianità dell’impresa alla qualità del servizio.

Il testo incide soprattutto sulle procedure che gli enti locali dovranno avviare per le nuove assegnazioni e per le concessioni da mettere a gara. Restano distinti i casi già regolati dai precedenti rinnovi, trattati nel percorso avviato con la disciplina sulle concessioni ambulanti della Legge Concorrenza.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il decreto sulle Linee guida ambulanti sarà sottoposto agli organi di controllo e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero. La pubblicazione renderà disponibile il testo definitivo e aprirà la fase applicativa per gli enti locali.

Dopo la pubblicazione in GU, i Comuni useranno obbligatoriamente la griglia nazionale per scrivere i bandi in termini di durata della concessione, punteggio attribuito all’anzianità, criteri integrativi e limite massimo di posteggi nella stessa area.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 07:04:39 +0000
Tasse
Saldo e acconto IRPEF a doppio binario: entro il 30 giugno o 20 luglio per ISA e Forfettari
Per i contribuenti senza proroga il versamento è al 30 giugno, mentre ISA e Forfettari pagano entro il 20 luglio in base al DL n. 89/2026: il calendario completo.

Il 30 giugno è il termine per versare con F24 il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto 2026, con il differimento al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA e per i Forfettari, la scadenza slitta al 20 luglio in base al decreto legge n. 89/2026, oppure al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,80%, il doppio di quella ordinaria. Non versano con F24 a giugno i dipendenti e i pensionati che presentano il 730 con sostituto d’imposta, perché il conguaglio passa direttamente da busta paga e cedolino. Le date si collocano nel fitto calendario fiscale di giugno 2026.

In sintesi:

  • il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto 2026 si versano con F24 entro il 30 giugno, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  • i soggetti ISA e i Forfettari pagano entro il 20 luglio senza maggiorazione, o entro il 20 agosto con lo 0,80% (art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
  • l’acconto è dovuto quando l’imposta dell’anno precedente supera 51,65 euro ed è pari al 100%, in unica rata sotto i 257,52 euro o in due rate oltre tale soglia;
  • il secondo acconto del 30 novembre non è rateizzabile.
  • saldo e primo acconto sono rateizzabili fino a sette rate mensili, con ultima rata entro il 16 dicembre e interessi dello 0,33% al mese (art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024).

Saldo e acconto IRPEF entro il 30 giugno

Chi non rientra nella proroga versa con F24 il saldo dell’IRPEF 2025 e il primo acconto 2026 entro il 30 giugno, con la possibilità di pagare nei trenta giorni successivi, fino al 30 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,40%. L’acconto è dovuto quando l’imposta dell’anno precedente supera 51,65 euro al netto di detrazioni, crediti, ritenute ed eccedenze, ed è pari al 100% dell’imposta: si versa in unica soluzione entro il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro, in due rate quando raggiunge o supera quella soglia, con la prima al 40% a giugno e la seconda a novembre.

Il termine di giugno riguarda chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche o il 730 senza sostituto d’imposta, mentre i dipendenti e i pensionati con 730 ordinario vedono il conguaglio trattenuto in busta paga da luglio e sul cedolino della pensione da fine estate. Per quantificare l’importo conviene calcolare l’IRPEF con gli scaglioni aggiornati prima di compilare il modello.

Pagamento rateale dell’IRPEF

Saldo e primo acconto si possono versare in rate mensili di pari importo, fino a un massimo di sette partendo dal 30 giugno, con conclusione entro il 16 dicembre. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ciascun mese e scontano interessi del 4% annuo, pari allo 0,33% mensile; la prima rata va comunque pagata entro il termine di versamento. La scelta del numero di rate si manifesta con il comportamento concludente, cioè con il pagamento tramite F24 indicando il numero della rata e il totale prescelto, e può riguardare anche solo il saldo oppure solo il primo acconto.

Il secondo acconto, in scadenza il 30 novembre, non è invece rateizzabile e va versato in unica soluzione.

Proroga al 20 luglio per ISA e Forfettari

La proroga rimodula il calendario rateale eliminando la rata del 16 luglio.

Per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA e per i contribuenti in regime forfettario il termine slitta dal 30 giugno al 20 luglio senza maggiorazione, in base all’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89; chi versa nei trenta giorni successivi, fino al 20 agosto, applica una maggiorazione dello 0,80%, il doppio dello 0,40% degli anni precedenti.

Lo slittamento riguarda una vasta platea, composta dalle Partite IVA con ISA approvati e ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, i Forfettari, i contribuenti nel regime di vantaggio e i soci di società trasparenti. Sono esclusi i dipendenti, i pensionati e i contribuenti fuori dal perimetro ISA. Il dettaglio dei soggetti ammessi e delle nuove rate è nella proroga al 20 luglio per ISA e forfettari.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 06:48:46 +0000
IMU
IMU sulla prima casa, l’esenzione scatta con la residenza anagrafica
Ho acquistato un immobile a luglio scorso, da destinare a prima casa. Successivamente, a ottobre, ho perfezionato lo spostamento della residenza nello stesso appartamento. Vorrei sapere se devo pagare l’IMU per i mesi intercorsi prima di avere la residenza o prima del rogito. Ho acquistato un immobile a luglio scorso, da destinare a prima casa. Successivamente, a ottobre, ho perfezionato lo spostamento della residenza nello stesso appartamento. Vorrei sapere se devo pagare l’IMU per i mesi intercorsi prima di avere la residenza o prima del rogito.
Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 05:20:53 +0000
Trattamento Fine Rapporto
Tassazione del TFR più bassa dell’IRPEF grazie all’aliquota media
Fattori necessari al calcolo del TRF netto e che concorrono all'importo della liquidazione, alla luce della procedura per la tassazione provvisoria effettuata dal datore di lavoro e poi rivista dall'Agenzia delle Entrate.

Se non ho capito male, il TFR maturato entro il 31/12/2000 viene tassato direttamente dall’azienda a fine rapporto, mentre la parte maturata dal 01/01/2001 concorre alla tassazione separata seguendo lo scaglione di appartenenza. Quindi la parte maturata entro il 2000 non viene tassata due volte? L’azienda tassa anche la parte dal 2001 in poi parzialmente, la parte restante dovrebbe subire un’ulteriore tassazione (entro 5 anni) con arrivo di cartella per adeguamento Irpef. È corretto interpretare così la tassazione?


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 05:04:21 +0000
Conto Corrente
Migliori conti correnti di giugno 2026 per ogni profilo, tra zero spese e alto rendimento
Migliori conti correnti di giugno 2026 confrontati per costi, servizi e profilo, dalle offerte zero spese ai conti remunerati e business.

La classifica dei migliori conti correnti di giugno 2026 confronta le offerte per privati, giovani, pensionati, famiglie, professionisti e imprese. La selezione considera canone, carte, bonifici, prelievi, operazioni allo sportello, interessi sulla liquidità, fido, trading e condizioni richieste per ottenere sconti o bonus.

In sintesi, la scelta dipende da questi elementi:

  • il costo annuo comprende il canone e le commissioni applicate alle operazioni utilizzate;
  • la gratuità può dipendere dall’età, dall’accredito di stipendio o pensione e dall’uso dei servizi digitali;
  • i conti remunerati riconoscono interessi entro soglie e periodi definiti dall’offerta;
  • professionisti e imprese devono confrontare F24, bonifici, carte aziendali, incassi e accessi per i collaboratori.

Il costo reale del conto corrente deriva dalla somma tra canone, commissioni, carte, prelievi, bonifici e operazioni allo sportello. L’analisi dei costi medi dei conti correnti mostra differenze nette tra prodotti tradizionali, online e postali. Il canone rappresenta quindi solo una parte della spesa annuale.

I conti correnti zero spese applicano la gratuità secondo condizioni diverse. Alcune offerte prevedono il canone gratuito per tutti i clienti. Altre richiedono una determinata età, l’accredito dello stipendio o della pensione, entrate mensili minime oppure l’uso dei servizi digitali. Il confronto verifica anche durata della promozione, costo successivo, prelievi, bonifici istantanei, carte aggiuntive e imposta di bollo.

I conti online sono adatti a chi usa app e home banking e svolge poche operazioni in filiale. Le formule con sportelli e assistenza diretta rispondono alle esigenze di chi versa contanti, usa servizi di cassa o preferisce il contatto con la banca. Il confronto tra banca, Poste e conto deposito aiuta anche a distinguere i servizi di pagamento dagli strumenti destinati alla liquidità.

I conti correnti remunerati riconoscono interessi sulle somme depositate secondo tassi, soglie e scadenze stabiliti dalla banca. La classifica confronta il rendimento, il saldo massimo remunerato, la durata dell’offerta e gli eventuali requisiti richiesti per ottenere il tasso pubblicizzato.

Per giovani e minorenni contano soprattutto canone, app, carte, limiti di spesa e controllo dei genitori. Per i pensionati assumono maggiore rilievo accredito della pensione, disponibilità degli sportelli, prelievi e assistenza. Chi possiede i requisiti reddituali può valutare anche il conto corrente di base gratuito.

Le famiglie e le coppie possono confrontare carte aggiuntive, limiti di utilizzo e condizioni di firma. Le regole dei conti correnti cointestati incidono anche sulla disponibilità delle somme, sugli accertamenti fiscali e sulla gestione del rapporto tra gli intestatari.

Per partite IVA, professionisti e imprese, la selezione valuta bonifici, pagamenti F24, carte aziendali, accessi multiutente, incassi, fido e integrazioni contabili. Il confronto riporta anche il costo applicato al termine delle promozioni e le commissioni legate alle operazioni più frequenti.

Le offerte sono organizzate per categoria attraverso criteri omogenei di confronto. Ogni classifica indica canone, servizi inclusi, condizioni promozionali, requisiti e costi accessori, così da collegare ciascun conto alle abitudini bancarie e alle esigenze del cliente.


Data articolo: Thu, 11 Jun 2026 04:28:08 +0000
Welfare e benefit aziendali
Premi di produttività, il tetto da 5.000 euro vale anche per i benefit
La risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate estende il tetto di 5.000 euro del biennio 2026-2027 anche a chi converte il premio di produttività in benefit

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il tetto agevolato di 5.000 euro introdotto per il biennio 2026-2027 vale anche quando il premio di produttività viene incassato sotto forma di benefit aziendali. Lo precisa la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, che scioglie un dubbio nato dalla formulazione della legge di bilancio: su quelle somme l’imposta sostitutiva dell’IRPEF si ferma all’1%, contro il 10% del regime ordinario e il 5% applicato fino al 2025.

Il chiarimento riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito fino a 80.000 euro e tocca da vicino le imprese che usano il welfare aziendale come leva retributiva. Senza la risposta dell’Agenzia, il limite più alto avrebbe rischiato di applicarsi al solo premio in denaro, lasciando la conversione in beni e servizi ancorata ai vecchi 3.000 euro.

Le novità si riassumono in pochi punti:

  • l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme da partecipazione agli utili scende all’1% per gli anni 2026 e 2027, entro un tetto di 5.000 euro (art. 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199);
  • la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 estende lo stesso tetto di 5.000 euro anche al premio convertito in benefit aziendali, secondo il comma 184 della legge 208/2015;
  • l’agevolazione spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro fino a 80.000 euro e ai premi fissati dalla contrattazione di secondo livello;
  • la soglia di esenzione dei fringe benefit è invece un limite distinto, pari per il 2026 a 1.000 euro ed elevato a 2.000 per chi ha figli a carico.

Premi di produttività tassati all’1% fino a 5.000 euro

Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali è fissata all’1% entro un importo complessivo di 5.000 euro, secondo l’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

La disciplina di riferimento sono i commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che legano l’agevolazione a premi di risultato misurabili — incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione — definiti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016. La stessa imposizione ridotta si applica alle somme distribuite come partecipazione agli utili d’impresa.

Le regole generali della detassazione premi di produttività valgono per i soli dipendenti privati con reddito da lavoro fino a 80.000 euro e presuppongono un premio previsto dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Alle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro spetta inoltre uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore, sui premi fino a 800 euro.

Conversione in benefit ammessa entro lo stesso tetto

Il lavoratore che sceglie di trasformare il premio in benefit aziendali può farlo nel limite di 5.000 euro, lo stesso previsto per il premio in denaro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 2026.

Il dubbio nasceva dal testo della Legge di Bilancio, che nel ridurre l’aliquota e innalzare il tetto richiama soltanto il comma 182 della Legge 208/2015, quello sul premio in denaro. La facoltà di convertire il premio in beni e servizi è invece disciplinata dal comma 184. Secondo l’Agenzia il coordinamento tra le due norme porta a estendere il beneficio. Il comma 184, osserva la risoluzione,

nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

La conclusione è che:

anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.

Quanto vale lo sconto fiscale sul premio

Su un premio di 5.000 euro l’imposta agevolata all’1% vale 50 euro, contro i 500 euro che deriverebbero dall’aliquota sostitutiva ordinaria del 10%: il risparmio arriva a 450 euro, ancora più ampio rispetto alla tassazione IRPEF piena per gran parte dei dipendenti.

Premio di produttività Aliquota Imposta dovuta
5.000 euro (2026-2027) 1% 50 euro
5.000 euro (sostitutiva ordinaria) 10% 500 euro
Risparmio — 450 euro

Per chi rientra nel limite, la conversione in welfare offre il vantaggio di azzerare anche l’imposta sostitutiva, perché i benefit dell’articolo 51 non concorrono al reddito nei limiti propri di ciascuna categoria.

Fringe benefit e premio con limiti differenti

Il tetto di 5.000 euro riguarda il premio convertibile in regime agevolato e non si somma alla soglia ordinaria di esenzione dei fringe benefit, fissata per il 2026 a 1.000 euro ed elevata a 2.000 per i lavoratori con figli a carico.

L’irrilevanza fiscale dei benefit ricevuti al posto del premio, ha ricordato l’Agenzia richiamando la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, opera entro due confini: l’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva, ora 5.000 euro, e i limiti propri previsti dall’articolo 51 del TUIR per ciascun bene o servizio. Quando il valore del premio supera quello dei benefit scelti, l’eccedenza torna a essere tassata, con imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del dipendente.


Data articolo: Wed, 10 Jun 2026 17:35:32 +0000
Ammortizzatori sociali
Indennità per fermo pesca: proroga domande al 30 luglio
Prorogato lo sportello di domanda 2026 per l'indennità di sostegno al reddito a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima.

Le imprese di pesca marittima i cui dipendenti sono interessati al sostegno al reddito, possono inoltrare le istanze fino al 30 luglio 2026. La finestra per la presentazione delle domande di indennità fermo pesca 2025.  stata infatti prorogata di 30 giorni rispetto al termine originario.

L’indennità giornaliera per il fermo pesca 2025

Secondo quanto disposto dal decreto interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026 — a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare — per l’anno 2025 è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

La misura è finanziata con i 30 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2026 per il settore (comma 164, L. 199/2025). Il decreto è stato contestualmente inoltrato agli organi di controllo per le verifiche di competenza e sarà pubblicato ufficialmente dopo l’acquisizione dei visti.

Come fare domanda entro il 30 luglio 2026

A presentare la domanda sono le imprese di pesca marittima, non i singoli lavoratori: è necessario trasmettere una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, seguendo l’iter indicato nel focus dedicato del sito del Ministero del Lavoro.

Le istanze vanno caricate sul portale “Fermo Pesca” entro il 30 luglio 2026 alle ore 23:59. I dati sulle posizioni lavorative beneficiarie, le giornate coperte e gli importi complessivi saranno disponibili al termine dell’istruttoria delle domande pervenute.

Per la compilazione delle richieste e della Scheda 9 sono disponibili video-tutorial, manuale e fac-simile precompilato.


Data articolo: Wed, 10 Jun 2026 15:55:31 +0000

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