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Dal mezzogiorno di mercoledì 29 luglio le officine possono prenotare sulla piattaforma Ecobonus il contributo retrofit per trasformare un’auto a GPL o a metano, che il cliente riceve come sconto in fattura. Il MIMIT ha riaperto la misura per privati e imprese, con i veicoli intestati a società , e il requisito scende alla classe Euro 3.
Lo stesso sportello si è aperto per la misura gemella prevista dall’articolo 3 del decreto, il contributo per l’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 da parte delle PMI di autotrasporto, che dispone di un plafond dieci volte più ampio e di regole proprie.
In sintesi:
Le prenotazioni sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 e le inserisce l’installatore sulla piattaforma Ecobonus. Lo stabilisce il decreto direttoriale del MIMIT del 27 luglio 2026, protocollo n. 0056604, che dà attuazione agli articoli 3 e 5 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026.
La finestra copre le installazioni effettuate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Chi ha già convertito il veicolo nelle settimane successive all’entrata in vigore del decreto rientra quindi nella misura, a patto che l’officina inserisca la prenotazione e che le risorse siano ancora disponibili. L’assegnazione segue l’ordine cronologico di arrivo.
Il contributo è fisso, 400 euro per un impianto a GPL e 800 euro per uno a metano, e prescinde dal costo dell’intervento. La misura vale per le installazioni effettuate fino al 31 marzo 2030 su autoveicoli di categoria M1.
L’importo arriva al cliente come sconto diretto in fattura: lo applica l’installatore, compensandolo con il prezzo dell’impianto e dell’installazione, per poi farsi rimborsare dall’impresa costruttrice o importatrice. Quest’ultima recupera la somma come credito d’imposta nell’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione, utilizzabile in compensazione con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il cliente finale non anticipa nulla e non presenta alcuna domanda. L’intera procedura si svolge tra officina, costruttore dell’impianto e Agenzia delle Entrate, con gestione della piattaforma affidata a Invitalia per conto del MIMIT.
Il DPCM 10 giugno 2026 apre il contributo ai veicoli intestati a persone giuridiche e abbassa la soglia di ammissione ai mezzi M1 omologati almeno Euro 3. La versione precedente della misura, regolata dal DPCM 20 maggio 2024, riconosceva il contributo alle sole persone fisiche e su veicoli con classe ambientale non inferiore a Euro 4.
L’unica esclusione riguarda chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1. Per il resto la platea comprende società , professionisti e piccole flotte aziendali.
Per le imprese significa poter convertire a gas mezzi aziendali e veicoli commerciali leggeri di categoria M1, con il doppio vantaggio di abbattere i costi di rifornimento e di tenere in servizio veicoli altrimenti penalizzati nelle aree urbane a traffico limitato.
L’installatore ha 120 giorni dalla prenotazione per confermare l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo trasformato e il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto. Il termine è fissato dall’art. 5, comma 2 del decreto direttoriale MIMIT del 3 giugno 2024, richiamato come fonte delle modalità attuative dall’art. 5, comma 4 del DPCM.
Nel ciclo precedente quella finestra si è rivelata stretta, perché la conferma presuppone il collaudo dell’impianto presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, i cui tempi di appuntamento non dipendono dall’officina. Fissare il collaudo prima di inserire la prenotazione è la sola contromisura a disposizione.
La registrazione sulla piattaforma è consentita esclusivamente agli installatori che svolgono la riparazione meccanica di autoveicoli come attività primaria o secondaria. Alla prenotazione vanno inseriti i dati dell’auto da trasformare con la targa, l’ordine di acquisto dell’impianto e l’eventuale acconto versato, ottenendo una ricevuta di registrazione subordinata alla disponibilità di risorse.
Tre condizioni decidono l’ammissibilità dell’intervento:
Per lo stesso veicolo è ammessa una sola domanda, e i mezzi già agevolati con altri contributi Ecobonus sono esclusi. Il costruttore dell’impianto conserva la documentazione, comprese le carte di circolazione anteriore e successiva alla trasformazione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.
I 4 milioni assegnati all’articolo 5 per il 2026 finanziano al massimo diecimila conversioni a GPL, che scendono a cinquemila se tutte le richieste riguardassero il metano. L’articolo 8, comma 1 del DPCM pone inoltre a carico delle stesse risorse gli oneri di gestione della misura, in misura non superiore al 3,5 per cento annuo.
| Voce | Valore per il 2026 |
|---|---|
| dotazione dell’articolo 5 | 4 milioni di euro |
| oneri di gestione a carico del fondo | fino a 140.000 euro |
| conversioni a GPL finanziabili | tra 9.650 e 10.000 |
| conversioni a metano finanziabili | tra 4.825 e 5.000 |
Il termine di paragone è il ciclo precedente. Nel 2024 la misura partì con 9.992.463,21 euro e al monitoraggio del 15 settembre, dopo due mesi e mezzo di sportello aperto, aveva raccolto 5.820 prenotazioni per impianti a GPL e appena 16 per impianti a metano. Lo squilibrio portò a un nuovo riparto delle risorse residue dell’Ecobonus Retrofit in favore del GPL.
In tutto circa 2,3 milioni impegnati in undici settimane, su un fondo oltre il doppio di quello attuale e con una platea ristretta alle sole persone fisiche. Il ritmo di prenotazione del 2026 ha ragione di essere più rapido, perché all’ampliamento alle persone giuridiche si somma l’abbassamento della soglia a Euro 3, che porta dentro una fascia consistente di parco circolante. Chi programma la conversione per l’autunno ha interesse a verificare per tempo la disponibilità residua sulla piattaforma.
Un elemento della misura è ancora aperto. La ripartizione delle risorse tra impianti a GPL e impianti a metano non risulta stabilita da alcun atto pubblicato per il 2026: il DPCM non la prevede e il decreto direttoriale del 27 luglio si limita a fissare i termini di apertura. Nel 2024 il decreto direttoriale del 3 giugno riservava il 60 per cento al metano e il 40 per cento al GPL, salvo poi imporre una redistribuzione in corso d’anno davanti alla domanda reale.
Il rifinanziamento arriva su un comparto che ha perso l’82% delle installazioni tra il 2012 e il 2025, secondo Assogasliquidi-Federchimica, l’associazione che rappresenta la filiera dei gas liquefatti.
La misura punta a sostenere officine di trasformazione, distribuzione e componentistica nazionale del GPL e del metano e, allo stesso tempo, a offrire una via di risparmio a famiglie e imprese che non intendono sostituire il veicolo, riducendo emissioni di CO2 e particolato del parco auto esistente.
Le PMI dell’autotrasporto possono tornare a prenotare il contributo statale per l’acquisto di un furgone o di un autocarro nuovo. Il MIMIT ha riaperto il 29 luglio la piattaforma Ecobonus con una finestra che copre anche gli acquisti già effettuati nelle ultime settimane. Nei fatti è quasi un click day, con il plafond che si esaurisce nell’ordine cronologico delle prenotazioni. A inserire le richieste è il concessionario, che deve avere in mano l’atto di acquisto o l’ordine firmato dall’impresa.
La stessa data apre anche lo sportello per la seconda misura attivata dal decreto direttoriale, il contributo per il retrofit a GPL e metano sulle vetture M1, che dispone di 4 milioni di euro per il 2026 e segue regole proprie.
In sintesi:
Le prenotazioni per veicoli commerciali sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 sulla piattaforma Ecobonus e coprono gli acquisti effettuati tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Lo stabilisce il decreto direttoriale del MIMIT del 27 luglio 2026, protocollo n. 0056604, che dà attuazione agli articoli 3 e 5 del DPCM 10 giugno 2026.
L’impresa non presenta alcuna domanda. La prenotazione la inserisce il concessionario, che accede all’area riservata del portale e carica per ciascun veicolo una copia dell’atto di acquisto oppure dell’ordine finalizzato alla stipula del contratto di locazione o di noleggio, come richiede l’art. 3, comma 6 del DPCM. Chi sta trattando un mezzo senza aver ancora firmato l’ordine è quindi fuori dalla fila finché il documento non esiste.
Una volta accolta la prenotazione, il venditore ha 270 giorni per completare l’operazione comunicando la targa del veicolo consegnato e il codice fiscale del costruttore o importatore. Il termine è quello dell’art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019, esteso da 180 a 270 giorni dal DM interministeriale 17 ottobre 2023 e applicabile a tutte le categorie ammesse, comprese N1 e N2. La gestione del portale è affidata a Invitalia sulla base della convenzione con il MIMIT del 24 luglio 2026.
Il contributo va da 2.000 a 20.000 euro e cresce con la massa massima a pieno carico del veicolo. Per i mezzi elettrici a batteria e a idrogeno gli importi sono i più alti e aumentano ulteriormente con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria.
| Massa a pieno carico | Contributo veicoli elettrici e a idrogeno |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro, fino a 4.000 con rottamazione |
| da 1,50 a 2,39 t | 4.500 euro, fino a 8.000 con rottamazione |
| da 2,40 a 3,49 t | 10.000 euro, fino a 14.000 con rottamazione |
| da 3,50 a 4,24 t | 14.000 euro, fino a 18.000 con rottamazione |
| da 4,25 a 7,2 t | 16.000 euro, fino a 20.000 con rottamazione |
Per i veicoli ad alimentazione tradizionale il contributo spetta solo con la rottamazione di un mezzo della stessa categoria omologato fino a Euro 4.
| Massa a pieno carico | Contributo con rottamazione |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro |
| da 1,50 a 2,39 t | 3.000 euro |
| da 2,40 a 3,49 t | 4.500 euro |
| da 3,50 a 4,24 t | 8.000 euro |
| da 4,25 a 7,2 t | 10.000 euro |
Le due tabelle fissano anche un confine che sfugge a molte ricostruzioni. La categoria N2 comprende i mezzi per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 tonnellate, mentre la tabella dell’art. 3 si ferma alla fascia 4,25-7,2 tonnellate. Per un autocarro N2 oltre le 7,2 tonnellate il DPCM non prevede alcun importo, quale che sia l’alimentazione.
Sulla stessa fascia di massa il contributo per un mezzo elettrico vale oltre tre volte quello riconosciuto a un diesel con rottamazione. Il salto è più ampio nelle fasce centrali, dove si concentra il grosso dei furgoni da lavoro.
| Acquisto nella fascia 2,40-3,49 t | Contributo spettante |
|---|---|
| furgone elettrico senza rottamazione | 10.000 euro |
| furgone elettrico con rottamazione fino a Euro 4 | 14.000 euro |
| furgone diesel con rottamazione fino a Euro 4 | 4.500 euro |
| furgone diesel senza rottamazione | nessun contributo |
La distanza tra le due ipotesi con rottamazione è di 9.500 euro sullo stesso ordine. Un’impresa che sta valutando il rinnovo di tre mezzi in questa fascia si trova davanti a un differenziale di 28.500 euro, che va confrontato con il sovrapprezzo di listino dell’elettrico e con i costi di ricarica sulle percorrenze effettive.
Il calcolo si complica per un motivo che riguarda la disponibilità delle risorse. La corsia elettrica viaggia su un plafond riservato e quindi protetto dall’affollamento delle prime ore, mentre le alimentazioni tradizionali competono su una quota residua più esposta all’esaurimento. Chi punta su un diesel con rottamazione ha ragione di far inserire la prenotazione prima.
Il beneficiario deve essere una PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento GBER che esercita attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, e deve mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi. L’acquisto è ammesso anche in locazione finanziaria, purché il mezzo sia nuovo di fabbrica e immatricolato in Italia.
Per i mezzi a benzina, diesel o gas il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del veicolo nuovo, oppure, in caso di leasing, al soggetto utilizzatore. È il vincolo che esclude le rottamazioni acquistate all’ultimo momento per accedere al contributo.
Il contributo spetta anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale sulla base di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio di durata non inferiore a tre anni con una PMI di autotrasporto. L’art. 3, comma 3 del DPCM richiama i contributi del comma 1 senza distinzione di alimentazione, quindi il noleggiatore accede alle stesse fasce previste per l’acquisto diretto. Su di lui grava poi l’obbligo di applicare alla PMI uno sconto pari all’intero contributo ottenuto, ripartito sui canoni mensili.
Il contributo arriva all’impresa come sconto diretto in fattura, applicato dal concessionario al momento dell’acquisto in compensazione con il prezzo del veicolo. L’impresa non anticipa nulla e non attende alcun rimborso.
La partita si chiude a monte della filiera. Il costruttore o l’importatore rimborsa al concessionario l’importo anticipato e recupera la somma come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e senza i limiti previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007. La compensazione è possibile dal giorno 10 del mese successivo alla conferma dell’operazione.
Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso, con le eventuali variazioni o revoche. Un contributo prenotato e mai confermato entro i termini rientra nella disponibilità del fondo.
La dotazione per l’anno in corso è di 40 milioni di euro, di cui 16 riservati ai veicoli elettrici a batteria e a idrogeno per effetto della quota del 40% fissata dall’art. 3, comma 11 del DPCM. Alle alimentazioni tradizionali resistono quindi al massimo 24 milioni, sui quali si concentrerà la parte più numerosa delle prenotazioni.
Il plafond effettivo è leggermente inferiore. L’art. 8, comma 1 del DPCM pone gli oneri di gestione della misura, in misura non superiore al 3,5% annuo, a carico delle stesse risorse dell’art. 3.
C’è poi un elemento di calendario che conviene tenere presente prima di rinviare l’ordine a settembre. I 40 milioni di quest’anno provengono dai residui non utilizzati del 2025: il DPCM non prevede uno stanziamento di competenza per il 2026 e assegna alla misura 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 20 milioni per il 2030, fino al termine ultimo del 31 marzo 2030. Se il fondo si esaurisce prima di fine anno, la finestra successiva si apre sulle risorse del 2027.
Il MIMIT riapre dal 10 settembre 2026 lo sportello del fondo perduto per lo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI, riservandolo però alle sole imprese del Mezzogiorno rimaste fuori dal primo giro. Le aziende che avevano già inviato l’istanza ad aprile sono dunque escluse, anche candidando un percorso formativo diverso.
In sintesi:
Non possono partecipare al secondo sportello le imprese che hanno già presentato domanda sul primo, chiuso il 23 giugno 2026. L’articolo 2, comma 3 del decreto direttoriale del 13 luglio 2026 estende l’esclusione anche a chi intendesse candidare un percorso formativo del tutto diverso da quello già proposto.
La regola vale a prescindere dall’esito della prima candidatura. Anche l’impresa che si era collocata in graduatoria troppo in basso per essere finanziata è fuori dalla seconda finestra. La platea dei candidati si riduce quindi alle sole PMI che ad aprile non si erano mosse, con una concorrenza più bassa a fronte di una dotazione ridotta a un quarto di quella iniziale.
L’agevolazione a fondo perduto copre il 50% delle spese ammissibili delle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.
Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. La polizza deve essere già attiva alla data di presentazione della domanda e l’impegno a stipularla in seguito non basta: la sua assenza rende l’istanza inammissibile, come chiarito dalle FAQ ministeriali. Prima dell’invio va quindi verificata la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.
La circolare n. 716 del 20 marzo 2026 ha chiarito che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, per capirci, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente. Sono esclusi soci e amministratori privi di rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori somministrati.
L’impresa non decide quanto spendere. L’articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 177 fissa una formula secca per determinare il costo ammissibile, ovvero tariffa oraria complessiva moltiplicata per il numero di ore di formazione e per il numero di partecipanti. La tariffa dipende dalla regione in cui si svolge il progetto ed è riportata nell’Allegato 3 dello stesso decreto.
| Regione | Tariffa oraria |
|---|---|
| Basilicata | 47,22 euro |
| Calabria | 41,19 euro |
| Campania | 46,13 euro |
| Molise | 45,03 euro |
| Puglia | 45,03 euro |
| Sardegna | 46,13 euro |
| Sicilia | 47,22 euro |
Un’azienda pugliese che forma 8 dipendenti per 80 ore ottiene 640 ore-partecipante, che alla tariffa di 45,03 euro producono un costo rendicontabile di 28.819,20 euro e un contributo di 14.409,60 euro. Le fatture non incidono sul calcolo e in fase di erogazione non vanno neppure trasmesse.
La tariffa oraria è onnicomprensiva e assorbe tutte le voci di spesa del progetto:
Nessun’altra voce è rendicontabile fuori da questo schema. Il costo della fideiussione eventualmente accesa per ottenere l’anticipo, per esempio, grava interamente sull’impresa.
Poiché il costo ammissibile deve collocarsi tra 10.000 e 60.000 euro, la forbice si traduce in un intervallo preciso di ore-partecipante che cambia da regione a regione. È il primo numero da fissare quando si costruisce il piano formativo.
| Regione | Ore-partecipante ammesse |
|---|---|
| Calabria | da 243 a 1.456 |
| Molise e Puglia | da 223 a 1.332 |
| Campania e Sardegna | da 217 a 1.300 |
| Basilicata e Sicilia | da 212 a 1.270 |
Il margine sulla soglia minima merita attenzione, perché in rendicontazione contano le ore effettivamente frequentate. Un progetto calabrese con 5 dipendenti e 50 ore di aula vale 250 ore-partecipante, cioè 10.297,50 euro: basta che un solo partecipante ne salti 8 per scendere a 242 ore-partecipante e a 9.967,98 euro. Sotto i 10.000 euro le FAQ ministeriali prevedono la revoca dell’agevolazione anziché una riduzione proporzionale.
Chi dimensiona il progetto vicino al minimo dovrebbe quindi prevedere un cuscinetto di ore, oppure allargare la platea dei discenti. Il numero di partecipanti incide peraltro anche sul punteggio di graduatoria.
Il contributo sale al 70% per le micro e piccole imprese e al 60% per le medie quando il percorso rientra in un progetto integrato sovraregionale, che può coinvolgere fino a 10 imprese con attività in almeno due regioni ammissibili. Il tetto individuale passa da 30.000 euro a 42.000 euro per le micro e piccole e a 36.000 euro per le medie.
Non serve costituire un’ATI o un’ATS e le imprese non devono appartenere alla stessa filiera. La domanda la presenta una capofila, referente unico verso Invitalia, e la formazione può svolgersi con calendari distinti in ciascuna azienda. Il progetto deve però dimostrare che l’integrazione genera vantaggi competitivi per i partecipanti.
La forma aggregata comporta un rischio suo. Se in un progetto a due imprese una delle due rinuncia, l’altra è valutata come domanda individuale e perde la maggiorazione. Con tre o più partecipanti il progetto sopravvive alle rinunce, a condizione che le attività continuino a interessare almeno due regioni diverse.
Sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma, sincrona, asincrona o blended, così come il training on the job.
Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza. Il formatore deve essere indipendente dall’impresa e vantare esperienza documentata negli ultimi tre anni sulle materie oggetto del corso, senza obbligo di accreditamento. Sono ammesse anche le Università , esclusi invece i formatori interni.
Quanto alla cassa integrazione, i dipendenti in CIGO possono partecipare soltanto nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS sono invece esclusi, perché quell’istituto presuppone una crisi aziendale strutturale incompatibile con le finalità della misura.
Gli ambiti di intervento vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura sostiene percorsi digitali e green collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud, con contenuti riconducibili alle traiettorie della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, alle tecnologie del regolamento STEP o ai processi di transizione verde e digitale.
Una quota del 40% delle risorse è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che dispongono di una corsia dedicata all’interno del plafond. La riserva si applica anche alla dotazione del secondo sportello.
I titoli dei corsi non devono ricalcare alla lettera quelli dell’elenco ministeriale: quello che conta è la riconducibilità dei contenuti a uno o più ambiti previsti. Il numero di ambiti formativi selezionati vale fino a 10 punti in graduatoria.
Le agevolazioni non sono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo. Le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto, pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, e l’istruttoria procede secondo quell’ordine fino a esaurimento delle risorse. I criteri e i relativi pesi sono i seguenti:
Il secondo criterio riequilibra la partita a favore delle aziende più piccole, perché premia la quota di organico coinvolta e non il suo valore assoluto: una PMI con dieci dipendenti che li forma tutti ottiene il massimo. A parità di punteggio complessivo prevale proprio il progetto più forte su questo indicatore.
Il rating di legalità e la certificazione della parità di genere valgono un incremento del 5% ciascuno, cumulabile fino al 10%. La maggiorazione incide sul punteggio in graduatoria, senza toccare l’importo del contributo.
Le agevolazioni sono erogate in massimo due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato, la seconda a conclusione dell’intero percorso e comunque entro 30 giorni dalla data di ultimazione.
In alternativa l’impresa può chiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento delle attività , presentando una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.
Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi. La documentazione da produrre comprende registri di presenza firmati dai partecipanti, timesheet controfirmati dal responsabile di progetto e copia dei contratti con i formatori, tutti recanti il codice CUP. Le domande si presentano dall’area riservata del portale Invitalia dedicato allo sviluppo competenze, con accesso tramite SPID, CIE o CNS e firma digitale del legale rappresentante.
Il noleggio sociale a lungo termine ha un prezzo. Il 23 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Automobile Club d’Italia (ACI) hanno presentato l’accordo che trasforma l’articolo 7 del DPCM Automotive in un contratto reale per le famiglie a basso reddito, con un canone mensile calmierato e la facoltà di riscattare l’auto alla fine del triennio con uno sconto del 10% sul prezzo di mercato. Manca ancora il decreto attuativo, la piattaforma digitale per le domande e la data di apertura dello sportello.
In sintesi:
Il noleggio sociale a lungo termine consente alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro di guidare un’auto nuova a basse emissioni pagando 100 euro al mese per almeno tre anni. Lo istituisce l’articolo 7 del DPCM 10 giugno 2026, che abroga la precedente previsione del DPCM 20 maggio 2024 e affida la gestione all’Automobile Club d’Italia, ente pubblico con competenze sui servizi di mobilità .
La misura fa parte del DPCM Automotive, il decreto che destina oltre il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva e riserva al sostegno della domanda una quota minoritaria. Il programma sperimentale si chiude entro il 30 giugno 2030 e il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’intenzione di renderlo strutturale, con risorse maggiori, se le adesioni saranno adeguate.
Possono aderire le persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro, che rottamano un veicolo di categoria M1 omologato fino a Euro 4, immatricolato in Italia e intestato da almeno 12 mesi al richiedente o a un familiare convivente. La soglia di reddito è il primo filtro, quindi vale la pena partire da un calcolo ISEE aggiornato prima di predisporre gli altri documenti.
Il veicolo oggetto del contratto deve rispettare quattro requisiti:
Chi ha in garage una vettura ferma da anni deve verificare in anticipo la posizione amministrativa del mezzo, perché un fermo amministrativo cambia le condizioni di radiazione dal PRA e, per gli incentivi statali all’acquisto, ne esclude l’ammissibilità . Le regole applicative del noleggio sociale non chiariscono ancora questo aspetto.
Il canone sociale è di 100 euro al mese IVA inclusa, identico per tutti i beneficiari nella fase sperimentale, con durata minima di 36 mesi e un limite di percorrenza di 12.000 chilometri l’anno. Secondo quanto illustrato da ACI alla presentazione, la cifra comprende la copertura RC auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e la tassa automobilistica.
Il testo contrattuale non è ancora pubblico, quindi due voci pesanti per il bilancio familiare rimangono senza risposta: le conseguenze del superamento del limite chilometrico e le condizioni di riconsegna del veicolo a fine noleggio. Carburante o energia elettrica sono in ogni caso a carico dell’utilizzatore.
Chi aderisce non sceglie l’auto sul mercato. ACI acquisterà le vetture con una procedura di gara che, secondo quanto illustrato alla presentazione da Francesco Mazzone, direttore generale di ACI Mobility, definirà requisiti, marca e modello dei mezzi destinati al programma. La rivista dell’Automobile Club d’Italia precisa che nella prima fase sperimentale il bando selezionerà un modello unico, uguale per tutti i beneficiari, quindi la scelta dell’utente si esaurisce in ciò che risulterà aggiudicato.
Nella stessa sede è stato indicato un costo massimo di circa 14.800 euro per veicolo al netto dell’IVA, pari a 18.056 euro lordi, valore non ancora tradotto in un bando pubblicato. Sommato al limite di 135 grammi di anidride carbonica per chilometro, restringe la rosa ai segmenti A e B: diverse citycar tra le più vendute in Italia rientrano nel parametro sulle emissioni e superano quello di prezzo in allestimento base, quindi l’ammissibilità dipenderà dallo sconto flotta offerto in gara.
L’esborso del beneficiario sul triennio è di 3.600 euro, cioè 100 euro al mese per 36 mesi, che diventano 0,10 euro per chilometro sui 36.000 chilometri compresi nel contratto. Con una dotazione di 50 milioni e un tetto di 14.800 euro per vettura al netto dell’IVA, l’aritmetica del bando porta a poco più di 3.300 mezzi, e ACI ne stima circa 3.000 perché la stessa dotazione copre anche i servizi inclusi nel canone.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Canone mensile | 100 euro IVA inclusa |
| Durata minima del contratto | 36 mesi |
| Esborso complessivo sul triennio | 3.600 euro |
| Percorrenza compresa | 12.000 km l’anno, 36.000 sul triennio |
| Costo del canone per chilometro | 0,10 euro |
| Tetto di acquisto per veicolo | 14.800 euro più IVA |
| Sconto sul riscatto finale | 10% sulle quotazioni medie di mercato |
Il termine di paragone è la spesa che la stessa famiglia sostiene oggi per tenere in strada l’auto da rottamare. La soglia da confrontare è 1.200 euro l’anno: chi somma bollo, premio RC auto, manutenzione e pneumatici e supera quella cifra spende già più del canone sociale, prima ancora di contare i minori consumi e la maggiore sicurezza di una vettura nuova. Per la prima voce il calcolo del bollo auto restituisce una stima partendo da classe ambientale, potenza in kW e Regione di residenza.
Al termine dei 36 mesi il beneficiario ha una priorità di acquisto e paga il veicolo con uno sconto non inferiore al 10% rispetto alle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da presentare ad ACI entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. Lo sconto agisce sul valore residuo del momento, quindi il risparmio dipende dalla tenuta del modello sull’usato: su una quotazione di 9.000 euro vale 900 euro.
Se l’utente rinuncia, l’ACI ha tre alternative:
Gli introiti delle vendite tornano ad ACI, che li reimpiega per acquistare nuove auto da destinare al programma e per contenere i canoni a carico dei beneficiari. Gli oneri di gestione sono fissati in un massimo di 3,66 milioni di euro complessivi, erogati in quattro rate annuali dal 2027 al 2030.
Le domande non sono ancora presentabili. Serve prima il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy che definisca le modalità attuative e i rapporti con ACI, poi l’apertura dello sportello telematico dedicato, indicato come in via di definizione nella presentazione del programma di noleggio sociale. Le graduatorie seguiranno l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Il calendario dipende dalla gara di fornitura. Alla presentazione è stato indicato che la procedura richiederà diversi mesi, ai quali vanno sommati l’aggiudicazione, l’acquisto della flotta da parte di ACI e la consegna delle vetture: una sequenza che rende improbabile l’apertura dello sportello entro il 2026 e sposta il click day al 2027. Per chi punta al programma la conseguenza pratica è duplice, perché l’attestazione utile sarà quella in corso di validità al momento della domanda e non quella di oggi, mentre la titolarità del veicolo da rottamare va verificata al PRA per tempo, visto che i 12 mesi si contano all’indietro dalla richiesta.
L’obbligo di scontrino elettronico ha spinto sul mercato una generazione di software venduti come alternativa alla cassa fiscale, ai fini della la trasmissione dei corrispettivi senza cassa telematica, ma non sempre a norma di legge. Per il commerciante che li acquista il rischio è pagare due volte, l’apparecchio e poi la sanzione per corrispettivi mai trasmessi. Comufficio, l’associazione aderente a Confcommercio che rappresenta la filiera dei Registratori Telematici, ha quindi chiesto un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate contro i cosiddetti velocizzatori e sulle soluzioni POS presentate come dispositivi all-in-one che non rispettano i criteri dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi:
I velocizzatori sono programmi che automatizzano l’inserimento dei dati nella procedura web “documento commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate, permettendo di emettere lo scontrino elettronico senza RT. Comufficio segnala una crescita delle segnalazioni su dispositivi e software privi del provvedimento di approvazione del direttore delle Entrate, promossi con messaggi che promettono casse già allineate alle regole fiscali o che alludono a un registratore telematico approvato incorporato nel terminale di pagamento.
L’associazione parla di pubblicità ingannevole e di concorrenza sleale verso i produttori di apparecchi approvati, e denuncia pratiche commerciali aggressive che spingono i negozianti a dismettere la cassa fiscale nella convinzione di avere risolto anche l’obbligo di abbinamento POS-RT. Comportamenti che, secondo la presidente Gabriella Criscuolo, inducono gli esercenti a violare le norme fiscali «pensando di utilizzare strumenti legittimi».
Il nodo riguarda il documento consegnato al cliente. Comufficio riferisce di certificazioni emesse con denominazioni prive di riscontro normativo, dal documento provvisorio alla copia di cortesia alla generica ricevuta: il negoziante si ritiene adempiente mentre la memorizzazione e la trasmissione dei dati all’Agenzia non sono mai avvenute.
Sul tavolo del Ministero dell’Economia è arrivata anche l’interrogazione a risposta scritta 4-07666 dei deputati Giorgianni e Cangiano, sulla diffusione di soluzioni non certificate usate al posto degli apparecchi omologati.
L’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata su un velocizzatore nel 2020 e non lo ha vietato in blocco: lo ha ammesso a due condizioni. Con la risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020, relativa proprio a un software di automazione della procedura web documento commerciale online, l’Agenzia ha ricordato che memorizzazione, emissione del documento commerciale e trasmissione dei dati formano un unico adempimento, con parti giuridicamente non separabili e, nel caso della procedura web, fisicamente non autonome.
Da qui le due prescrizioni. L’Agenzia esclude la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione, diretta o indiretta, e di qualunque strumento che anche solo potenzialmente violi l’unità e la contestualità dell’adempimento, per esempio memorizzando i dati fiscalmente rilevanti sul dispositivo del negozio per dialogare con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo. È escluso allo stesso modo ogni strumento che permetta di alterare i dati memorizzati o trasmessi, oppure quanto i sistemi generano in risposta, a partire dal documento commerciale. Se il velocizzatore rispetta queste prescrizioni, ha concluso l’Agenzia, nulla osta al suo utilizzo.
Tradotto per chi sta dietro al banco: un software che compila al posto dell’esercente le schermate del portale mentre l’operazione è in corso, e che restituisce il documento generato dai sistemi delle Entrate senza toccarlo, rientra nei limiti tracciati nel 2020. Un software che accumula le vendite in locale e le invia a fine giornata, o che stampa un proprio documento in attesa dell’invio, è fuori. La differenza non si vede dalla brochure, si vede dal funzionamento.
Prima di firmare un contratto per una cassa all-in-one o per un software di gestione dei corrispettivi, l’esercente può verificare da solo alcuni elementi:
Il controllo sul documento consegnato al cliente è quello che separa l’adempimento dall’apparenza di adempimento: senza identificativo restituito dai sistemi dell’Agenzia la vendita non risulta certificata, a prescindere da quanto sia curata la stampa.
Le modalità con cui un esercente assolve l’obbligo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 sono definite dalla normativa e non dal mercato. Questo il quadro alla data odierna, con lo stato normativo di ciascuno strumento:
| Strumento | Stato normativo |
|---|---|
| Registratore telematico e server RT | Approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali |
| Procedura web documento commerciale online | Gratuita sul portale Fatture e Corrispettivi, richiede connessione attiva nel momento in cui si effettua l’operazione |
| Soluzione software | Prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 1/2024, richiede approvazione del prodotto e accreditamento del fornitore, disponibile dal 2027 |
| Velocizzatore o soluzione ponte | Non è uno strumento autonomo di certificazione, ammesso solo se non altera unità e contestualità dell’adempimento secondo la risposta a interpello 413/2020 |
Sul fronte dei produttori di software la posizione è più aperta, e altrettanto condizionata. AssoSoftware considera le soluzioni ponte una risposta temporanea accettabile, utile alle imprese di dimensioni ridotte e con bassa frequenza di operazioni, in caso di guasto, sostituzione o scadenza
Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2026, con le venti aziende italiane dove i lavoratori nati dopo il 1998 dichiarano il più alto grado di fiducia verso l’organizzazione. A guidare la graduatoria è Edera Nordest, impresa veneta dei servizi finanziari con meno di cinquanta dipendenti, che precede due nomi del digitale come Bending Spoons e Quantyca.
In sintesi:
La classifica Best Workplaces for Gen Z 2026 premia venti aziende italiane, con Edera Nordest al primo posto, seguita da Bending Spoons e Quantyca. La graduatoria nasce dalle opinioni di 5.048 collaboratori della Generazione Z, raccolte da Great Place to Work Italia attraverso il questionario Trust Index tra marzo 2025 e aprile 2026, e riguarda le organizzazioni con almeno venti collaboratori in organico e una quota di rispondenti giovani pari ad almeno il 10%.
Di seguito la graduatoria completa delle venti aziende premiate:
Edera Nordest è una finanziaria con sede a Padova, specializzata nei prestiti a dipendenti e pensionati, e conquista il primo posto pur rientrando nella fascia dimensionale più piccola, tra i dieci e i quarantanove dipendenti. A vincere la gara di attrattività tra i giovani non è quindi una big tech né una multinazionale, ma una realtà del Nord Est nata nel tessuto delle piccole imprese familiari.
Il dato racconta qualcosa di utile a chi assume: per i profili junior contano più l’ascolto e la fiducia percepita che la dimensione o la notorietà del marchio. Una piccola impresa può risultare più desiderabile di un colosso digitale se costruisce un ambiente in cui i giovani si sentono valorizzati, un terreno su cui molte PMI italiane possono competere ad armi pari con aziende ben più grandi.
Nelle venti aziende premiate la fiducia dei collaboratori della Generazione Z raggiunge l’88%, contro il 42% della media italiana. Il divario si allarga sul fronte delle occasioni di innovazione: quasi un giovane su due nelle aziende in classifica dichiara di averne molte (48%), a fronte del 6% registrato nella media nazionale.
| Fattore | Aziende premiate contro media italiana |
|---|---|
| Fiducia dei giovani | 88% contro 42% |
| Qualità della leadership | 90% contro 39% |
| Ascolto e valorizzazione delle idee | 90% contro 28% |
| Innovazione e sperimentazione | 83% contro 26% |
| Crescita e sviluppo professionale | 84% contro 29% |
Per la Generazione Z pesano soprattutto l’ascolto, la valorizzazione delle idee, la qualità della leadership e le occasioni di crescita, accanto a flessibilità , benefit e tecnologie. Secondo Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia, i più giovani non si accontentano dei modelli professionali tradizionali e chiedono trasparenza, equità e una guida capace di ascoltare; in una popolazione attiva che invecchia, trattenere i profili junior diventa per le imprese un vantaggio competitivo.
La qualità della leadership è l’altro elemento che i giovani premiano: nelle aziende in classifica la fiducia nella leadership aziendale sale al 90%, contro il 39% del dato nazionale. Ascolto e spazio alla sperimentazione completano il quadro delle attese verso il datore di lavoro.
L’Information Technology domina la classifica con il 35% delle aziende premiate, seguito dai servizi professionali al 25%. Il resto della graduatoria distribuisce le posizioni tra ospitalità , finanza, retail, comunicazione e manifattura.
| Settore | Quota delle aziende in classifica |
|---|---|
| Information Technology | 35% |
| Servizi professionali | 25% |
| Ospitalità | 10% |
| Servizi finanziari e assicurativi | 10% |
| Retail | 10% |
| Advertising e marketing | 5% |
| Manifattura e produzione | 5% |
Le imprese agricole che occupano lavoratori in territori montani o in zone svantaggiate versano contributi abbattuti del 75% o del 68%, a condizione di rispettare le norme sul collocamento. Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026 l’INPS ha definito quali irregolarità fanno venire meno quella condizione, adottando una lettura stretta che circoscrive il rischio alla fase di assunzione e lascia fuori la gestione del rapporto di lavoro già instaurato.
I punti principali del chiarimento INPS sono i seguenti:
La riduzione contributiva abbatte del 75% i premi e i contributi a carico del datore di lavoro agricolo nei territori montani particolarmente svantaggiati e del 68% nelle altre zone agricole svantaggiate, secondo l’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le misure sono confermate senza variazioni per il 2026 dalla circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026, che ha fissato anche le aliquote contributive agricole per operai a tempo determinato e indeterminato.
Il regime si estende alle cooperative agricole e ai loro consorzi anche quando non operano in zone svantaggiate, in misura proporzionale al prodotto coltivato o allevato dai soci in quei territori e poi conferito, per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. I soggetti beneficiari sono quindi due: chi opera nella zona agevolata e la cooperativa che riceve il conferimento.
Il requisito preliminare riguarda la provenienza del prodotto, come sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 14 aprile 2019 e definito in linea con il messaggio INPS n. 1666 del 14 aprile 2022, che fa prevalere l’analisi sostanziale dell’attività svolta sulla classificazione formale dell’azienda.
Rilevano le disposizioni che governano la fase genetica del rapporto di lavoro, cioè l’incontro fra domanda e offerta e l’instaurazione formale del contratto. L’articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988, sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento, senza definirne il contenuto: il messaggio n. 2370/2026 colma quella lacuna.
L’Istituto legge il rinvio in senso stretto, escludendo un richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica. Le norme sul collocamento sono quelle che stabiliscono chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione e con quali precondizioni soggettive, come il titolo di soggiorno o l’idoneità al collocamento mirato.
Gli inadempimenti successivi all’instaurazione seguono un binario autonomo. Gestione documentale interna, libro unico del lavoro, orario, salute e sicurezza, tracciabilità della retribuzione e modalità di esecuzione della prestazione rimangono soggetti ai rispettivi regimi sanzionatori, senza riflessi sulla misura della contribuzione dovuta.
Il primo blocco di obblighi riguarda le comunicazioni telematiche obbligatorie da trasmettere ai servizi competenti del Ministero del Lavoro nei termini dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
Gli adempimenti in questione sono i seguenti:
Il secondo blocco riguarda il collocamento mirato. I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili secondo l’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette prevista dagli articoli 3 e 18, trasmettere il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell’articolo 9, comma 6, e osservare gli obblighi connessi alle convenzioni degli articoli 11 e 12 della stessa legge.
L’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi deve seguire le procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Integra violazione delle norme sul collocamento l’occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, oppure con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.
Sul fronte della somministrazione di lavoro, l’azienda agricola utilizzatrice deve osservare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e il divieto di ricorrere a manodopera fornita da soggetti non autorizzati previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rilevano allo stesso modo il divieto di somministrazione fraudolenta dell’articolo 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 e il divieto di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera, perché incidono sulla regolare instaurazione del rapporto e sull’imputazione al reale utilizzatore.
Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura punito dall’articolo 603-bis del codice penale, nel quadro della legge 29 ottobre 2016, n. 199, produce la decadenza in due ipotesi che l’INPS distingue per fondamento giuridico e che possono anche coesistere.
Nella prima ipotesi la condotta investe la fase genetica del rapporto: reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita ai sensi del comma primo, n. 1, con ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati. Qui si ha una violazione delle norme sul collocamento in senso proprio e la riduzione contributiva non spetta ai sensi del comma 5-bis.
Nella seconda ipotesi lo sfruttamento è posto in essere dal datore verso lavoratori regolarmente assunti, secondo il comma primo, n. 2. La decadenza discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto legittimamente costituito e opera solo sulla retribuzione effettivamente dovuta, quindi un rapporto che diventa veicolo di un delitto contro la persona non può fondare alcun trattamento contributivo di favore. In entrambi i casi la non spettanza presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi nelle competenti sedi.
Le irregolarità nella gestione del rapporto lasciano intatta la riduzione. L’INPS precisa che la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e il mancato rispetto dei minimali contributivi non incidono sul regime, perché il comma 5-bis non menziona la contrattazione collettiva come condizione legittimante autonoma.
La tabella riepiloga l’effetto delle irregolarità più frequenti in azienda agricola secondo le indicazioni del messaggio n. 2370/2026.
| Irregolarità accertata | Effetto sulla riduzione contributiva |
|---|---|
| Omessa o tardiva comunicazione di assunzione, trasformazione o proroga | Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati |
| Mancato rispetto della quota di riserva o del prospetto informativo | Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati |
| Impiego di cittadino di Paese terzo senza permesso valido | Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati |
| Ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati o appalto illecito | Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati |
| Reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita | Perdita del beneficio come violazione delle norme sul collocamento |
| Sfruttamento di lavoratori regolarmente assunti | Perdita del beneficio per fondamento autonomo |
| Retribuzione difforme dal contratto collettivo comparativamente più rappresentativo | Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie |
| Mancato rispetto dei minimali contributivi | Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie |
| Violazioni su orario di lavoro, salute e sicurezza, libro unico | Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie |
La perdita del beneficio non travolge l’intera azienda. La riduzione non spetta limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e per i soli periodi di competenza interessati, con assoggettamento della retribuzione imponibile all’aliquota piena, recupero delle somme indebitamente fruite e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’ordine di grandezza si ricava dalle aliquote 2026. Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota complessiva è del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore: la quota previdenziale a carico del datore vale quindi il 21,66% dell’imponibile, senza considerare la contribuzione INAIL. Su un operaio con imponibile trimestrale di 4.000 euro in un territorio montano particolarmente svantaggiato il calcolo del recupero si articola così:
Nelle altre zone agricole svantaggiate, dove la riduzione è del 68%, la contribuzione agevolata sullo stesso imponibile ammonta a 277,25 euro e il recupero contributivo si ferma a 589,15 euro. Su una squadra stagionale di dieci braccianti irregolari in zona montana lo stesso meccanismo porta il debito trimestrale sopra i 6.400 euro.
La fruizione del regime non è subordinata ai requisiti dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quindi il DURC non condiziona l’accesso allo sconto. L’esclusione discende dalla natura di sotto-contribuzione della misura, già affermata dalla circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025, che sul punto ha superato in parte il paragrafo 2 della circolare n. 119/1997.
Fuori dalla condizione di spettanza rimangono così la regolarità contributiva attestata dal documento unico, l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. L’unica condizione di accesso è il rispetto delle norme sul collocamento definite dal messaggio n. 2370/2026.
L’assegno sociale non spetta al cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nemmeno quando risiede in Italia da anni e svolge un’attività lavorativa regolare. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione, chiudendo un contenzioso aperto nel 2023 e passato per un rinvio pregiudiziale al giudice europeo.
In sintesi:
La sentenza n. 141 del 2026 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026 sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, con Maria Rosaria San Giorgio redattrice, e il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito della Consulta.
Il requisito del titolo di soggiorno per accedere alla prestazione assistenziale supera quindi il vaglio di costituzionalità e continua ad applicarsi nei termini in cui il legislatore lo ha scritto nel 2000. Per l’INPS la sentenza consolida la prassi seguita finora nella lavorazione delle domande.
All’origine del giudizio c’è la domanda di assegno sociale di una cittadina albanese ammessa in Italia nel 2006 per ricongiungimento familiare, titolare di un permesso biennale per motivi familiari che la autorizzava anche a lavorare. L’INPS ha respinto la domanda per assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo; il primo grado ha dato ragione all’Istituto, la Corte d’appello di Firenze ha invece accolto la richiesta ritenendo che il requisito dei dieci anni di soggiorno introdotto nel 2008 avesse implicitamente abrogato quello del titolo di soggiorno qualificato.
Contro quella sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione. La sezione lavoro ha sollevato la questione di legittimità con ordinanza dell’8 marzo 2023, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2023, ritenendo che i due requisiti si sommino e chiedendo alla Consulta di verificare la compatibilità della norma con il principio europeo di parità di trattamento nella sicurezza sociale.
Il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE non si applica all’assegno sociale, perché quella disposizione rinvia ai soli settori della sicurezza sociale definiti dall’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. È il chiarimento fornito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, prima sezione, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi, resa su rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Consulta con l’ordinanza n. 29 del 2024.
Il ragionamento del giudice europeo parte dalla natura della prestazione. L’assegno sociale non viene riconosciuto ai soli titolari di una pensione di vecchiaia e mira a fronteggiare l’indigenza di chi, per l’età , ha una capacità lavorativa ridotta: non è quindi una prestazione di vecchiaia in senso unionale, bensì una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 883/2004, elencata nell’Allegato X. Le due categorie si escludono a vicenda.
La distinzione ha una conseguenza pratica precisa: solo le prestazioni di sicurezza sociale sono esportabili ai sensi dell’art. 7 del regolamento, mentre quelle dell’art. 70 vengono erogate esclusivamente nello Stato di residenza e secondo la sua legislazione. Su questo assetto si innesta la conclusione della Consulta, che al punto 10.10 esclude anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione, evocato dalla Cassazione proprio in ragione della sua connessione con la garanzia unionale la cui operatività la Corte di Lussemburgo aveva già escluso.
Il titolo di soggiorno posseduto al momento della domanda determina l’esito della richiesta, e la procedura telematica INPS verifica in automatico la validità del permesso acquisendo i dati disponibili nelle banche dati dell’Istituto. La tabella riepiloga le posizioni più ricorrenti alla luce dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 41 del testo unico immigrazione e delle indicazioni INPS sulla prestazione.
| Titolo posseduto | Accesso all’assegno sociale |
|---|---|
| Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo | Sì, insieme ai dieci anni di soggiorno legale continuativo |
| Status di rifugiato politico o protezione sussidiaria | Sì, per equiparazione ai cittadini italiani |
| Permesso unico di lavoro | No |
| Permesso per motivi familiari da ricongiungimento | No |
| Permessi di durata non inferiore a un anno per altri motivi | No, l’equiparazione dell’art. 41 non copre l’assegno sociale |
La deroga è la ragione per cui molte domande si arenano. L’art. 41 del testo unico immigrazione equipara ai cittadini italiani gli stranieri con permesso di durata non inferiore a un anno ai fini delle provvidenze di assistenza sociale, mentre l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 introduce per l’assegno sociale una regola speciale più stringente, che prevale sulla previsione generale.
I due requisiti concorrono e non sono alternativi: il possesso del permesso di lungo periodo non sostituisce i dieci anni di soggiorno legale continuativo richiesti dall’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che vale per tutti gli aventi diritto compresi i cittadini italiani. La sentenza n. 141/2026 lo scrive al punto 9.4, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 marzo 2023, n. 7229). La lettura opposta, sostenuta in appello e diffusa in molte sintesi divulgative, non ha superato il vaglio della Cassazione.
Il permesso di lungo periodo richiede a sua volta cinque anni di permesso valido, un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un alloggio idoneo e il superamento del test di lingua italiana, secondo l’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il titolo è a tempo indeterminato e la perdita successiva di quelle condizioni non figura tra le cause di revoca.
Sul coniuge ricongiunto la Consulta scioglie un’obiezione dell’INPS con un chiarimento di rilievo pratico. Il reddito minimo che l’art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico immigrazione richiede per il ricongiungimento del coniuge è pari all’assegno sociale aumentato della metà , e questo requisito non impedisce di per sé al ricongiunto di percepire l’assegno sociale in misura ridotta. Con i valori 2026 significa che, superata la soglia di 7.101,12 euro di reddito cumulato con il coniuge, la prestazione spetta comunque fino a concorrenza del doppio dell’importo dell’assegno, ossia entro 14.202,24 euro, purché il titolo di soggiorno sia quello richiesto dalla legge.
La direttiva 2011/98/UE giudicata dalla Consulta è stata abrogata e sostituita, mediante rifusione, dalla direttiva (UE) 2024/1233, le cui disposizioni sull’art. 12, paragrafo 1, lettera e), si applicano dal 22 maggio 2026. Il punto 7.1 della sentenza precisa che il nuovo testo riproduce quello precedente pressoché alla lettera, conservandone anche la numerazione: la conclusione raggiunta sull’assegno sociale vale quindi anche sotto la disciplina oggi applicabile.
Il rilievo interessa direttamente i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari, perché il recepimento italiano è già in vigore. Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, ha riscritto la procedura del permesso unico di lavoro intervenendo sugli artt. 4-bis, 5 e 22 del testo unico immigrazione. Le nuove regole procedurali accorciano i tempi di rilascio del titolo senza modificare il novero delle prestazioni assistenziali accessibili a chi lo possiede.
Le questioni sull’art. 38, primo comma, della Costituzione, e sull’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, sono state dichiarate inammissibili d’ufficio. La Corte osserva che il giudice rimettente non ha chiarito in che modo il collegamento fra il diritto costituzionale all’assistenza sociale e il principio unionale avrebbe potuto incidere sul livello di tutela garantito dalla Costituzione, così da indurre a rimeditare l’orientamento della sentenza n. 50 del 2019.
Il profilo del minimo vitale sollevato dalla difesa della cittadina albanese, che chiedeva di valutare la posizione dell’anziano straniero indigente regolarmente residente da oltre dieci anni, è stato ritenuto estraneo al thema decidendum delineato dall’ordinanza di rimessione. La questione della dignità dello straniero indigente privo del titolo qualificato non ha quindi ricevuto una risposta nel merito e può tornare davanti alla Consulta con una diversa ordinanza di rimessione.
La Commissione europea ha aperto il 17 luglio 2026 la revisione delle regole bancarie dell’Unione con la comunicazione COM(2026) 615 final, un testo di indirizzo politico che anticipa il pacchetto legislativo annunciato per il primo trimestre del 2027. Il contenuto che tocca più da vicino le imprese italiane riguarda il trattamento prudenziale delle società prive di rating esterno, che in Europa sono la quasi totalità di quelle finanziate dalle banche.
In sintesi:
La comunicazione non contiene un taglio generalizzato dei coefficienti patrimoniali e l’unica soppressione esplicita riguarda i requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria, che la Commissione si impegna a proporre di rimuovere. Si tratta di riserve calibrate sul singolo istituto, che la vigilanza può imporre in aggiunta ai minimi di primo pilastro validi per tutto il settore quando ravvisa un profilo di rischio ulteriore.
La motivazione addotta dalla Commissione riguarda le sovrapposizioni con altri requisiti, capaci di produrre un doppio conteggio dello stesso rischio, e la trasparenza limitata delle metodologie con cui i requisiti di secondo pilastro vengono determinati. Sul resto il documento adotta una formula prudente, riconoscendo che il miglioramento dell’integrazione di mercato, l’eliminazione delle sovrapposizioni e una maggiore proporzionalità produrranno effetti sui requisiti applicati a determinate banche in determinate aree, effetti che richiederanno una calibrazione attenta.
Il documento mette anche un paletto esplicito nella direzione opposta: la riduzione della complessità non deve tradursi in una deregolamentazione capace di compromettere la resilienza del settore bancario, considerata precondizione della competitività . La Commissione ricorda che le banche europee hanno superato la pandemia, lo shock energetico e le turbolenze bancarie del 2023 comportandosi da ammortizzatori e non da amplificatori dello stress economico.
La Commissione valuterà la rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso le imprese, con l’obiettivo dichiarato di agevolare l’accesso al finanziamento bancario delle società che non dispongono di una valutazione rilasciata da un’agenzia. È l’aspetto di maggiore interesse per il tessuto produttivo italiano, dove le imprese si finanziano in prevalenza in banca e solo una minoranza si rivolge al mercato dei capitali.
Il quadro in vigore assegna alle esposizioni verso imprese prive di valutazione una ponderazione del 100% nel metodo standardizzato, ai sensi dell’art. 122 del Regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623. Un regime transitorio consente alle banche che usano i modelli interni di applicare una ponderazione del 65% alle esposizioni verso imprese prive di rating nel calcolo dell’output floor fino al 2032, a condizione che la probabilità di default assegnata al debitore sia inferiore allo 0,5%. Sopravvive inoltre il fattore di sostegno alle PMI dell’art. 501 del CRR, che riduce l’assorbimento patrimoniale sui prestiti alle piccole e medie imprese. In assenza di un giudizio esterno la banca costruisce la valutazione sui bilanci e sugli indici di bancabilità , dal rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA agli indicatori prospettici di flusso di cassa.
La Commissione affianca all’apertura una controindicazione che vale la pena leggere per intero, perché condiziona l’esito della proposta: eliminare il bisogno di rating esterno rischia di togliere alle imprese l’incentivo a dotarsene, riducendo la trasparenza, frenando la crescita dei mercati azionari e obbligazionari europei e sottraendo alle banche stesse informazione utile a valutare il merito di credito.
La Commissione proporrà nel CRR un regime che identifichi in modo più netto le banche piccole e non complesse, a prescindere dalla forma giuridica e organizzativa, con requisiti ridotti, adattati e semplificati nelle tre dimensioni prudenziale, macroprudenziale e di risoluzione. L’ipotesi comprende l’adeguamento dei criteri e delle soglie oggi utilizzati per classificare questi istituti.
L’Unione conta oltre 4.500 banche e circa 650 gruppi bancari e applica gli standard di Basilea a tutti gli istituti e a ogni livello di consolidamento, mentre altre giurisdizioni li riservano alle banche grandi e attive a livello internazionale. La Commissione riconosce che questa scelta ha rafforzato la resilienza del sistema e insieme ha caricato di complessità gli istituti locali, quelli che sostengono il finanziamento delle PMI nelle aree meno sviluppate facendo leva sulla prossimità .
I gruppi bancari transfrontalieri europei devono rispettare i requisiti di capitale e liquidità sia a livello consolidato sia in capo a ciascuna controllata, e la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità secondo la stima della BCE. La Commissione propone di attribuire ai supervisori di gruppo il potere di distribuire capitale e liquidità tra capogruppo e controllate in modo più efficiente, anche in situazioni di stress.
La commissaria ai Servizi finanziari Maria LuÃs Albuquerque ha descritto un settore bancario ancora «troppo frammentato lungo i confini nazionali», con barriere che a suo giudizio richiedono un intervento di pari ampiezza su tutti i fronti. La contropartita chiesta dagli Stati che ospitano le controllate è un pacchetto di garanzie sulla stabilità finanziaria locale: su questo la Commissione ritira la proposta EDIS del 2015 e annuncia un testo nuovo sulla assicurazione dei depositi, con l’obiettivo di evitare che il dissesto di un gruppo transfrontaliero scarichi oneri sui sistemi di garanzia nazionali e sui bilanci pubblici.
La rimozione dei requisiti di secondo pilastro ha diviso in poche ore gli interlocutori di Bruxelles, con l’industria finanziaria schierata a favore e le organizzazioni di controllo civico contrarie. L’Association for Financial Markets in Europe, per bocca di Caroline Liesegang, ha definito la misura un segnale «positivo e incoraggiante» e ha sollecitato la Commissione ad accelerare i tempi del pacchetto legislativo, in ragione della pressione competitiva esercitata dagli operatori statunitensi.
L’obiezione di segno opposto arriva da Finance Watch, secondo cui il rapporto colpisce le tutele costruite dopo il 2008 per tenere in piedi le banche e proteggere i contribuenti dal costo dei salvataggi. L’argomento tecnico avanzato da Julia Symon, responsabile ricerca dell’organizzazione, riguarda la sequenza temporale degli effetti: la riduzione dei requisiti patrimoniali libera spazio di bilancio una sola volta, senza garantire che quello spazio si traduca in investimento produttivo, e riduce la capacità di prestito delle banche negli anni successivi. La comunicazione contiene già la replica implicita, perché rileva che dal 2023 le banche europee sono tornate a una redditività stabile sui livelli precedenti la crisi finanziaria e dispongono di posizioni patrimoniali e di liquidità solide, confermate dagli esercizi di stress test condotti da EBA e BCE nel 2025. La divergenza si gioca quindi sulla destinazione del capitale liberato, e riguarda le imprese perché sposta la valutazione della riforma dal beneficio immediato per gli istituti alla disponibilità di credito nel medio periodo.
Il fronte della remunerazione segue una traiettoria simile. La Commissione valuta adeguamenti alle regole sui compensi dei cosiddetti soggetti che assumono rischi rilevanti, con l’obiettivo di attrarre e trattenere professionalità specialistiche in un mercato del lavoro globale, e insieme dichiara di voler evitare che le politiche retributive incentivino l’assunzione di rischi eccessivi. Albuquerque ha chiesto un cambiamento culturale a vigilanza, decisori politici e vertici bancari, sintetizzato nella formula secondo cui «la resilienza senza crescita economica non è sostenibile».
Il raccordo tra disciplina vigente e indirizzo della comunicazione aiuta a distinguere quanto è già diritto applicabile da quanto è ancora una intenzione della Commissione:
| Regola in vigore | Direzione annunciata |
|---|---|
| Requisiti di capitale e liquidità dovuti sia a livello consolidato sia da ciascuna controllata dei gruppi transfrontalieri | Poteri al supervisore di gruppo per allocare capitale e liquidità tra capogruppo e controllate, con garanzie a tutela di depositanti e creditori |
| Requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria fissati dalla vigilanza sul singolo istituto | Rimozione dei requisiti di secondo pilastro sulla leva finanziaria e applicazione più mirata degli orientamenti di secondo pilastro |
| Esposizioni verso imprese prive di rating ponderate al 100%, con transitorio al 65% fino al 2032 per le banche IRB nel calcolo dell’output floor | Valutazione della rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso imprese |
| Standard di Basilea applicati a tutte le banche europee e a ogni livello di consolidamento | Regime dedicato nel CRR per le banche piccole e non complesse, con requisiti meno numerosi e più semplici |
| Riserve di capitale macroprudenziali fissate dalle autorità nazionali con ampia discrezionalità e in assenza di metodologia armonizzata | Riduzione del numero delle riserve e maggiore convergenza nella calibrazione tra Stati membri |
| Investimenti in software largamente dedotti dal capitale primario di classe 1 | Revisione del trattamento prudenziale del software e maggiore riconoscimento degli attivi immateriali |
Le date già fissate consentono di collocare la revisione annunciata in una sequenza verificabile, distinguendo gli appuntamenti certi dalle proposte ancora da scrivere:
Fino alla presentazione del pacchetto la Commissione raccoglie i riscontri degli operatori sulla comunicazione, e nessuna delle misure descritte produce effetti sui bilanci bancari o sulle condizioni di accesso al credito bancario prima del passaggio parlamentare. Per le imprese il termine utile di osservazione è il testo del primo trimestre 2027, dove si vedrà se l’apertura sul rating esterno sopravvive alle controindicazioni che la Commissione stessa ha messo per iscritto.
La transizione della rete di distribuzione dei carburanti e la riforma della RC auto sono le due misure qualificanti del ddl Concorrenza per il 2026 approvato dal Governo in CdM il 23 luglio. Per chi possiede o gestisce un impianto si apre la revisione più ampia delle regole di accesso e dei rapporti con le compagnie petrolifere da quando il settore è stato liberalizzato.
In sintesi:
Chi vuole aprire un impianto dovrà attendere l’autorizzazione esplicita del Comune, perché il silenzio assenso non è più ammesso dopo la domanda al SUAP (sportello unico attività produttive). Inoltre, gli enti locali potranno ammettere nuove aperture solo a fronte di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, regolarità contributiva, applicazione dei contratti di lavoro del settore ed esito positivo delle verifiche antimafia. Il disegno di legge disciplina anche il trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto, oggi terreno di passaggi opachi fra società veicolo e insegne minori.
Le autorizzazioni saranno più difficili da ottenere a partire dal 2028, quando oltre ai requisiti sopra richiamati servirà anche che l’impianto distribuisca almeno una fonte di alimentazione di veicoli alternativa ai combustibili fossili. Non serve un punto di ricarica elettrico: la norma è neutrale dal punto di vista tecnologico e ammette anche i combustibili sostenibili, diversi da quelli fossili. Il rinvio al 1° gennaio 2028 lascia al mercato il tempo di assestarsi e agli operatori quello di dimensionare l’investimento sull’area e sulla potenza elettrica da richiedere.
Il disegno di legge tipizza il contratto per l’affidamento a terzi dei servizi di rifornimento, che diventa una figura definita dalla legge e non più modellata di volta in volta dalla parte contrattuale più forte. Le organizzazioni dei gestori lo chiedono da anni, dopo aver denunciato contratti di durata nominale lunga risolvibili con preavvisi molto brevi.
Le condizioni normative minime fissate dal testo approvato sono tre:
Chi utilizza forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dalla legge incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro. Per una rete di media dimensione il tetto si raggiunge con poche decine di impianti irregolari, il che sposta l’adeguamento contrattuale dagli adempimenti formali alle voci di bilancio.
Un articolo del ddl Concorrenza introduce un obbligo di informazione ai consumatori in capo al titolare del punto vendita, che dovrà rendere nota la disponibilità presso l’impianto di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi come idrogeno ed e-fuel. È l’adempimento che arriverà prima di tutti gli altri sul banco dei gestori, con effetti sulla cartellonistica e sulla comunicazione in pista.
Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di dismissione degli impianti destinati alla conversione, semplificando gli interventi necessari al cambio di destinazione. Le operazioni previste sono quattro:
Dal 2028, oltre al paletto sulla concessione, arrivano gli incentivi alla riconversione green degli impianti. A questo scopo nasce il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green, istituito presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 a valere sui proventi della messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica (ETS), per un totale di 120 milioni.
Ai titolari spetta un contributo pari alla metà della spesa ma fino a un massimo di 60.000 euro per impianto, per la conversione in stazioni di ricarica di veicoli elettrici o di distribuzione di biocarburanti (biofuel). I criteri applicativi arriveranno con i provvedimenti attuativi, chiamati a definire le voci di spesa ammesse e il cumulo con altri incentivi.
| Spesa per la riconversione | Tetto massimo del contributo |
|---|---|
| 40mila euro | 20mila euro |
| 80mila euro | 40mila euro |
| 120mila euro | 60mila euro |
| 180mila euro | 60mila euro |
| 250mila euro | 60mila euro |
Ai gestori il cui rapporto non prosegua nell’impianto convertito spetta un indennizzo fino a 20mila euro. Contestualmente, slitta al 31 dicembre 2028 il termine per applicare la procedura semplificata di dismissione degli impianti chiusi definitivamente.
Per quanto riguarda la RC auto, la novità consiste in una delega al Governo per riformare il meccanismo dei premi, rendendolo più proporzionale al rischio legato alle specifiche situazioni. L’obiettivo è la riduzione del premio per gli automobilisti i cui comportamenti risultano particolarmente virtuosi. Già oggi il costo della RC auto si basa su questo principio, per cui chi fa meno incidenti paga di meno, e nonostante questo gli automobilisti più virtuosi risultano penalizzati dal fatto che il costo dei sinistri viene almeno in parte spalmato su tutti gli assicurati.
La delega dovrà anche migliorare il funzionamento del risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo di assicurazione.
Il ddl Concorrenza modifica anche i requisiti per l’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, categoria che comprende gli agenti immobiliari insieme agli agenti merceologici, a quelli con mandato a titolo oneroso e a quelli in servizi vari. La novità opera «in alternativa ai titoli oggi richiesti» e consiste nel possesso di una laurea, da individuare con decreto ministeriale, e nel superamento di un apposito esame.
Il ruolo richiamato dal comunicato è quello istituito dalla legge 39/1989 presso le Camere di commercio, soppresso dall’articolo 73 del D.Lgs. 59/2010 e uscito di scena il 12 maggio 2012 con il D.M. 26 ottobre 2011. I richiami normativi a quel ruolo si intendono riferiti alla SCIA e all’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’apposita sezione del REA.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento professionale continuo mediante crediti formativi, a pena di sospensione o cancellazione dal ruolo. Da chiarire se l’obbligo formativo si applichi a tutti gli iscritti o soltanto a chi accede alla professione con il nuovo percorso. Le associazioni di categoria lo leggono come un sistema di formazione continua esteso all’intera platea, ma la portata effettiva si potrà misurare solo sul testo trasmesso alle Camere.
Il ddl Concorrenza 2026 modifica i criteri di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, con l’ammissione in graduatoria delle emittenti televisive comunitarie con almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica, e delle emittenti televisive locali con numerazione automatica che utilizzino almeno un megabit al secondo di capacità trasmissiva.
Restano invece fuori dal testo approvato due misure attese: le nuove norme contro il telemarketing telefonico selvaggio e il diritto al doggy bag, che impedirebbe ai ristoratori di rifiutare la consegna degli avanzi dei cibi ordinati. In entrambi i casi non si esclude un recupero delle disposizioni in sede di dibattito parlamentare, dove il testo potrà essere modificato con emendamenti prima del voto definitivo.
Sindacati e organizzazioni datoriali dell’edilizia europea, che su quasi tutto il resto si trovano su fronti opposti, hanno firmato la stessa richiesta a Bruxelles: mettere un tetto al numero di livelli di subappalto ammessi negli appalti pubblici. La convergenza tra European Builders Confederation, che rappresenta le micro-imprese delle costruzioni, e European Federation of Building and Woodworkers, che rappresenta i lavoratori del settore, arriva mentre la Commissione europea prepara la revisione delle regole sugli appalti pubblici. Per le imprese italiane la questione ha un risvolto particolare, perché il subappalto a cascata in Italia era vietato fino al 2023 e oggi è espressamente ammesso.
In sintesi:
Le due organizzazioni chiedono di limitare il numero di livelli di subappalto ammessi negli affidamenti finanziati con denaro pubblico, sul modello dei due livelli già adottato in alcuni ordinamenti nazionali. Il presidente della European Builders Confederation, Jean-Christophe Repon, sostiene che il subappalto sia indispensabile per le micro-imprese perché garantisce accesso al mercato, e che proprio per questo vada regolato prima di arrivare al settimo o all’ottavo livello della catena, dove i margini si assottigliano e i rischi crescono per lavoratori e imprenditori.
Sul versante sindacale, l’ex presidente della European Federation of Building and Woodworkers, Bruno Bothua, indica nella diluizione della responsabilità lungo la catena il meccanismo che produce orari fuori controllo e misure di sicurezza carenti, e stima nel 70% la quota di incidenti gravi e mortali in cui il subappalto è un fattore contributivo. Il dato è una posizione sindacale e non una rilevazione statistica ufficiale, ma indica la direzione della pressione politica.
La convergenza tra rappresentanze contrapposte ha un peso specifico. In Francia le due parti hanno ottenuto la legge del 30 giugno 2025 contro le frodi sui sussidi pubblici, che limita il subappalto a due livelli per i lavori di riqualificazione energetica finanziati con risorse pubbliche. La tesi delle organizzazioni europee è che una regola sugli appalti pubblici finisca per riorientare anche il mercato privato.
Il 12 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulle catene di subappalto e il ruolo degli intermediari, su relazione di Johan Danielsson, con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni. Il testo è di iniziativa e non produce effetti giuridici, ma orienta il lavoro della Commissione.
Il contenuto merita una lettura ravvicinata, perché diverse ricostruzioni gli hanno attribuito un tetto generale a due livelli che nel documento finale non compare. La sintesi ufficiale del testo adottato chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire gli spazi per adottare legislazioni nazionali proporzionate sui rischi delle catene lunghe e complesse, di contrastare il subappalto abusivo, di intervenire sulla pratica del contraente principale che subappalta l’intera opera senza eseguire alcuna lavorazione, e di rafforzare il mandato dell’Autorità europea del lavoro fino a consentirle ispezioni transfrontaliere di propria iniziativa. Gli emendamenti sul tetto a due livelli erano stati depositati e sostenuti dalle organizzazioni firmatarie, senza confluire nella formulazione finale.
La differenza conta per chi lavora negli appalti. Un tetto europeo uniforme avrebbe effetto diretto sulle gare, mentre l’apertura a legislazioni nazionali proporzionate rimanda la decisione ai singoli Stati e apre uno spazio che l’Italia, per ragioni storiche, aveva provato a occupare e si era vista chiudere.
Fino al 2023 l’ordinamento italiano vietava al subappaltatore di subappaltare a sua volta e fissava un tetto quantitativo generale alle prestazioni subappaltabili. Entrambe le regole sono cadute sotto la pressione europea: la procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata con lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019, e le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Vitali (C-63/18, 26 settembre 2019) e Tedeschi (C-402/18, 27 novembre 2019) hanno dichiarato incompatibili con le direttive del 2014 sia il limite generale e astratto del 30%, sia il divieto assoluto di subappalto a cascata.
Il quadro attuale è quello dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il comma 17 ammette l’ulteriore subappalto e affida alla stazione appaltante l’individuazione delle lavorazioni non ulteriormente subappaltabili. L’art. 41 del decreto correttivo al Codice Appalti ha poi chiarito che al sub-subappalto si applicano le stesse disposizioni previste per il subappalto di primo livello, autorizzazione della stazione appaltante compresa.
| Regola | Disciplina italiana vigente |
|---|---|
| Numero di livelli ammessi | nessun tetto generale, la stazione appaltante individua le lavorazioni non ulteriormente subappaltabili (art. 119, comma 17, D.Lgs. 36/2023) |
| Autorizzazione del sub-subappalto | necessaria, per effetto del rinvio introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024 |
| Quota riservata alle MPMI | almeno il 20% dei contratti di subappalto, salvo deroghe motivate (art. 119, comma 2) |
| Contratto collettivo applicabile | lo stesso del contraente principale o un contratto che garantisca tutele equivalenti (art. 119, comma 12) |
| Vigilanza sulla filiera | attività ispettiva orientata in via prioritaria sui datori di lavoro operanti in subappalto (art. 29, comma 7, D.L. 159/2025) |
Qui si apre la questione meno esplorata. Il Codice italiano contiene due dispositivi che tirano in direzioni opposte se sopra ci si applica un tetto ai livelli. Da un lato l’obbligo di destinare almeno il 20% dei contratti di subappalto a micro, piccole e medie imprese. Dall’altro l’ipotesi europea di fermare la catena al secondo livello.
Nella pratica dei cantieri italiani le micro-imprese specializzate raramente firmano con il contraente principale. Entrano al secondo livello, quando lavorano per un subappaltatore generalista, e al terzo quando la specializzazione è ulteriore. Un tetto a due livelli applicato senza correttivi produrrebbe due effetti in tensione tra loro: da un lato accorcerebbe le catene opache che le organizzazioni datoriali stesse denunciano, dall’altro escluderebbe dalle commesse pubbliche una parte delle imprese artigiane che oggi la quota del 20% intende invece proteggere.
La conseguenza operativa per un’impresa italiana che oggi si colloca al terzo livello è che la sua posizione contrattuale dipende da due variabili distinte: il numero di livelli ammessi, che una futura regola europea potrebbe comprimere, e la riserva alle MPMI, che opera sul valore dei contratti e non sulla loro profondità nella catena. Le due leve non si sommano, si ostacolano. È il motivo per cui la posizione della European Builders Confederation chiede un limite ai livelli e insieme la tutela dell’accesso al mercato delle micro-imprese, e per cui la traduzione normativa di quella posizione è meno lineare di quanto la formula dei due livelli lasci intendere.
La revisione della disciplina europea degli appalti è il veicolo su cui le parti sociali puntano. La proposta, inizialmente calendarizzata per il primo luglio 2026, è attesa ora per settembre 2026, e le anticipazioni circolate sulla bozza informale delineano la sostituzione delle tre direttive del 2014 con un regolamento unico direttamente applicabile per le procedure sopra soglia.
Il cambio di strumento non è un dettaglio procedurale. Un regolamento riduce lo spazio di adattamento dei legislatori nazionali, quindi la scelta se fissare o meno un tetto ai livelli di subappalto verrebbe presa a Bruxelles e non a Roma. Il negoziato tra Parlamento e Consiglio è indicativamente atteso in chiusura entro il quarto trimestre del 2027, con l’applicazione ancora successiva: nessuna delle ipotesi in discussione produce effetti sulle gare in corso.
Per le imprese che lavorano su commesse pubbliche il calendario suggerisce di seguire due indicatori distinti: il contenuto della proposta di settembre sul fronte dei limiti alla catena di subappalto, e le iniziative che il Governo italiano potrebbe assumere sfruttando lo spazio per legislazioni nazionali proporzionate che la risoluzione parlamentare chiede di chiarire.
In assenza di limiti quantitativi, l’ordinamento italiano ha scelto la strada della tracciabilità . Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha orientato l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro in via prioritaria verso le imprese che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, ha reso obbligatoria l’indicazione delle imprese subappaltatrici nella notifica preliminare del cantiere e ha introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, la cui operatività è subordinata al decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La Circolare INL 23 febbraio 2026, n. 1 ha fornito le indicazioni applicative.
Sul fronte sanzionatorio la soglia minima per chi opera senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti è salita a 12.000 euro, e per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 la decurtazione è di 5 crediti per ogni lavoratore in nero individuato.
I numeri su cui questo impianto interviene restano rilevanti. Secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025, nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931, in calo del 2,6% sull’anno precedente, con 210 casi mortali. Il Rapporto INAIL-Regioni pubblicato il 4 settembre 2025 indica nelle cadute dall’alto o in profondità il 58,3% delle morti nei cantieri. La differenza tra l’approccio italiano e quello proposto dalle parti sociali europee è di metodo: l’Italia agisce sulla visibilità della filiera, la proposta europea sulla sua lunghezza.
Il conto alla rovescia per le imprese europee ha una data e ora anche un manuale di istruzioni. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’applicazione del regolamento UE sul lavoro forzato, il testo che dal 14 dicembre 2027 vieta di vendere nell’Unione o di esportare da essa qualunque prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro coatto. Il documento chiarisce come le autorità sceglieranno i casi da indagare, quali documenti chiederanno alle aziende, quanto tempo avranno per rispondere e con quali criteri gli Stati membri dovranno calcolare le sanzioni.
In sintesi:
L’art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3015 stabilisce che gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né li esportano. Le linee guida qualificano il divieto come incondizionato e assoluto, e precisano che il regolamento impone un obbligo di risultato: la conformità del prodotto, indipendentemente dalla correttezza delle procedure aziendali. La definizione applicabile è quella dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, richiamata dall’art. 2, punto 1) del regolamento, e comprende il lavoro minorile forzato.
L’ambito è volutamente largo. È vietato il prodotto ottenuto con lavoro forzato in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese lavorazioni e trasformazioni connesse in un punto qualunque della catena di approvvigionamento. Non esistono soglie: una quota minima di componente contaminato basta a far ricadere il prodotto finito nel divieto. La nozione di prodotto è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo europeo e comprende manufatti, prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e materie prime estratte, minerali inclusi.
Un chiarimento delle linee guida incide direttamente sulla pianificazione degli acquisti. Il divieto colpisce tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dal 14 dicembre 2027, anche se fabbricati o importati prima di quella data: le merci ferme in magazzino o già esposte in negozio rientrano nel campo di applicazione, mentre ne escono soltanto quelle che hanno raggiunto l’utilizzatore finale. Fuori dal perimetro applicativo rimangono i servizi, compresi trasporto, magazzinaggio e logistica.
Il regolamento raggiunge anche il commercio elettronico. L’art. 4 considera messi a disposizione sul mercato i prodotti offerti online quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione, e le linee guida elencano gli indizi da valutare caso per caso, ossia le aree di spedizione, la lingua e la valuta usate, i metodi di pagamento e il dominio registrato in uno Stato membro. Le autorità possono agire sull’offerta online prima ancora che la merce sia immessa sul mercato.
Le linee guida sono state adottate il 26 giugno 2026 con la Comunicazione C(2026) 4386 final, in attuazione dell’art. 11 del regolamento, che ne fissava il termine al 14 giugno 2026. Il documento copre gli indicatori di rischio, l’intero processo investigativo, l’esecuzione delle decisioni alle frontiere, il calcolo delle sanzioni e la due diligence sul lavoro forzato. Non hanno forza vincolante, poiché solo il testo del regolamento produce effetti giuridici, però costituiscono il riferimento comune di tutte le autorità nazionali.
Insieme alle linee guida la Commissione ha attivato il portale unico sul lavoro forzato previsto dall’art. 12, che raccoglie in un solo indirizzo l’elenco delle autorità competenti nazionali, la banca dati dei rischi per zone geografiche e prodotti, le linee guida in tutte le lingue ufficiali e le decisioni di divieto adottate. Dal 14 dicembre 2027 ospiterà anche il punto unico di presentazione delle informazioni disciplinato dall’art. 9, attraverso cui chiunque potrà segnalare una violazione sospetta.
Per le imprese minori la Direzione generale Mercato interno ha pubblicato una checklist di preparazione dedicata alle PMI, coerente con l’art. 11, che impone alle indicazioni su diligenza, buone pratiche e lavoro forzato imposto dalle autorità statali di concentrarsi in particolare sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
La selezione dei casi segue un approccio basato sul rischio codificato nell’art. 14, par. 2, che indica tre criteri da valutare insieme: l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, la percentuale della parte sospetta rispetto al prodotto finale. Le linee guida precisano che la quota va intesa in senso fisico, funzionale o economico, e che la gravità si misura sul numero di indicatori presenti, sulla difficoltà di rimediare, sulla durata delle pratiche e sulla loro natura sistemica.
Il lavoro forzato imposto dalle autorità statali riceve una priorità implicita, perché per definizione coinvolge un numero elevato di persone attraverso pratiche strutturali. Sul fronte dei soggetti, le linee guida individuano gli importatori come interlocutori privilegiati quando lo sfruttamento avviene fuori dall’Unione, poiché i fornitori a monte spesso non hanno un legame diretto con il mercato europeo. Le autorità devono considerare le dimensioni e le risorse dell’impresa, sorvegliando allo stesso tempo il rischio di elusione tramite esternalizzazione verso soggetti più piccoli.
La competenza si divide secondo l’art. 15. Se lo sfruttamento avviene fuori dal territorio dell’Unione l’autorità capofila è la Commissione europea; se avviene sul territorio di uno Stato membro è l’autorità nazionale di quel Paese. Le fonti informative comprendono la banca dati dei rischi, le segnalazioni ricevute tramite il punto unico, il modulo dedicato del sistema europeo di vigilanza del mercato e le informazioni provenienti da ispettorati del lavoro, autorità sanitarie, fiscali e giudiziarie.
Il calendario procedurale è la parte che incide di più sull’organizzazione aziendale, perché fissa finestre misurate in giorni lavorativi. Prima ancora di aprire un’indagine formale, l’art. 17, par. 1 impone all’autorità capofila di chiedere all’impresa quali misure ha adottato per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato. Le linee guida chiariscono che questa fase offre l’occasione di dissipare i sospetti prima che l’indagine venga aperta.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Risposta dell’impresa alla richiesta della fase preliminare, art. 17, par. 2 | 30 giorni lavorativi dal ricevimento |
| Chiusura della fase preliminare da parte dell’autorità , art. 17, par. 3 | 30 giorni lavorativi dalla risposta dell’impresa |
| Informativa all’impresa sull’avvio dell’indagine, art. 18, par. 1 | 3 giorni lavorativi dalla decisione |
| Trasmissione delle informazioni durante l’indagine, art. 18, par. 4 | da 30 a 60 giorni lavorativi, prorogabili su richiesta motivata |
| Conclusione dell’indagine indicata dalle linee guida | termine ragionevole, in linea di principio non oltre 9 mesi |
| Conformità agli ordini contenuti nella decisione | almeno 30 giorni lavorativi, ridotti a 10 per i beni deperibili |
| Decisione sulla richiesta di riesame, art. 21 | 30 giorni lavorativi |
L’elenco dei documenti richiedibili occupa diverse pagine delle linee guida e somiglia a una specifica tecnica di tracciabilità . Comprende le mappe della catena di fornitura estese ai livelli e ai sottolivelli, con fornitori diretti e indiretti; i certificati di catena di custodia e i dati di tracciabilità delle materie prime; le distinte base necessarie a determinare la quota del componente sospetto; i certificati di origine; nomi, indirizzi e geolocalizzazione degli stabilimenti; ordini di acquisto, fatture, liste di imballaggio e documentazione di spedizione; le evidenze di capacità produttiva che dimostrino coerenza tra volumi in ingresso e in uscita; l’identificativo unico del passaporto digitale del prodotto, dove esiste.
Due precisazioni cambiano il valore probatorio del silenzio. La prima riguarda la tracciabilità mancante: quando un prodotto o una materia prima può essere stato mescolato con materiale ad alto rischio, l’impossibilità di fornire informazioni di tracciabilità incide negativamente sulla valutazione complessiva delle prove. La seconda riguarda la mancata collaborazione, che le linee guida qualificano come prova in sé e che, combinata con gli altri elementi disponibili, costituisce in genere base sufficiente per accertare la violazione. Rientrano nella nozione il rifiuto ingiustificato, il ritardo senza valida motivazione e l’invio di informazioni incomplete o fuorvianti allo scopo di ostacolare l’indagine.
Un’ultima avvertenza colpisce chi ha costruito la propria compliance sulle certificazioni. Gli audit sociali svolti dove i lavoratori si trovano sotto minaccia o sorveglianza costante della direzione, oppure dove l’accesso agli impianti produttivi è limitato, non vengono considerati prova credibile. Nelle aree interessate da lavoro forzato imposto dallo Stato la valutazione è ancora più stringente, perché la credibilità dell’audit presuppone accesso senza restrizioni e possibilità per i lavoratori di parlare liberamente e senza supervisione.
La decisione che accerta la violazione produce tre effetti simultanei previsti dall’art. 20, par. 4: il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione e di esportazione, l’ordine di ritiro delle merci già disponibili e l’ordine di smaltimento. Tutte le decisioni vengono pubblicate sul portale unico. I beni deperibili vanno donati a scopo caritativo o di pubblico interesse, quelli non deperibili riciclati secondo la gerarchia dei rifiuti e, quando il riciclo è impossibile, resi inutilizzabili, sempre a spese dell’impresa e senza che questa ne tragga vantaggio economico.
Il chiarimento che cambia il calcolo del rischio riguarda l’ampiezza del divieto. Le linee guida affermano che la decisione di divieto ha portata generale e si applica a qualsiasi operatore economico che immetta quei prodotti sul mercato dell’Unione o li esporti, non soltanto alle aziende destinatarie dell’indagine. La Commissione fonda questa lettura sul principio di effettività e sulla necessità di evitare l’elusione. Per un’impresa italiana significa che una decisione adottata nei confronti di un concorrente che condivide lo stesso fornitore colpisce anche le proprie merci, senza alcun contatto preventivo da parte delle autorità .
Quando la parte contaminata è sostituibile, l’operatore ottiene la possibilità di estrarla e rimpiazzarla con un componente esente entro un tempo ragionevole, rimettendo poi il prodotto sul mercato. Per le filiere di importanza strategica o critica per l’Unione l’art. 20, par. 5 consente di ordinare che la merce venga trattenuta anziché smaltita, a spese dell’impresa, mentre questa lavora a eliminare lo sfruttamento. Cambiare fornitore non vale come rimedio, perché ne risulterebbe un prodotto diverso.
Le sanzioni pecuniarie colpiscono l’inosservanza della decisione e non la violazione del divieto in sé. Le linee guida elencano quattro condotte sanzionabili: la vendita dei prodotti in contrasto con la decisione, il mancato ritiro o il mancato smaltimento, la mancata sostituzione della parte colpita e la mancata custodia dei prodotti quando è stato ordinato di trattenerli per ragioni strategiche. La competenza a irrogarle spetta soltanto alle autorità nazionali, anche quando la decisione proviene dalla Commissione.
La sezione dedicata al calcolo è la parte più utile per quantificare l’esposizione, perché illustra due schemi alternativi che gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione. Il primo parte dal valore complessivo dei prodotti immessi sul mercato in violazione della decisione e applica una percentuale che riflette la gravità , con esempi che vanno da zero a 10 per cento per gravità molto bassa, da 10 a 30 per cento per gravità media e da 30 a 60 per cento per gravità elevata, il tutto moltiplicato per un coefficiente legato alla durata dell’inadempimento. Il secondo parte dal fatturato globale annuo dell’operatore e vi applica una percentuale che tiene conto insieme di gravità e durata, con esempi che vanno da zero a 1 per cento nei casi meno seri, da 1 a 2 per cento nei casi intermedi e da 1 a 4 per cento nei casi più gravi.
All’importo base si applicano poi le circostanze attenuanti e aggravanti. Attenua la posizione la collaborazione dell’impresa nell’adeguarsi alla decisione, per esempio la trasmissione spontanea di informazioni sul proprio inadempimento. Aggravano la posizione le inadempienze precedenti dello stesso operatore, la condotta ostruttiva o fraudolenta volta a occultare la violazione, la coercizione di altri operatori all’inadempimento e i vantaggi economici ottenuti o le perdite evitate grazie alla violazione. Il regolamento non fissa minimi né massimi, lasciando agli Stati membri la scelta di stabilirli. La durata si misura dalla scadenza del termine indicato nella decisione.
Il regolamento sul lavoro forzato agisce su un piano diverso da quello della direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere, e la differenza ha ricadute pratiche pesanti. L’art. 1, par. 3 esclude espressamente che il regolamento crei ulteriori obblighi di diligenza rispetto a quelli già previsti dal diritto europeo o nazionale. La CSDDD disciplina un processo e vincola le imprese sopra determinate soglie dimensionali a partire dal luglio 2029; il divieto sul prodotto vale per chiunque immetta merci sul mercato europeo, dalla multinazionale al piccolo importatore.
Le linee guida mettono in guardia anche dall’affidarsi alle sole garanzie contrattuali. Le clausole inserite nei contratti di fornitura e le dichiarazioni dei fornitori non bastano da sole senza verifica successiva, e accanto alla diligenza vengono riconosciute come approcci efficaci la tracciabilità di prodotto, le pratiche di acquisto responsabile, gli schemi di certificazione e il monitoraggio condotto dai lavoratori. La documentazione prodotta lungo questi percorsi diventa la materia che l’impresa può presentare per dissipare i sospetti, perché l’art. 17, par. 5 consente all’autorità di chiudere la fase preliminare senza aprire l’indagine quando le ragioni del sospetto fondato sono venute meno.
Le imprese hanno diciassette mesi prima che il divieto acquisti efficacia, e la Commissione ha già fissato le date del proprio programma di accompagnamento. Otto sessioni tra settembre e novembre 2026, tutte dalle 14:30 alle 16:30, con una dedicata alle PMI e sei ai settori più esposti ai rischi di lavoro forzato nelle filiere globali.
| Sessione di preparazione | Data |
|---|---|
| Presentazione generale del regolamento e del pacchetto di strumenti | 14 settembre 2026 |
| Focus su piccole e medie imprese | 16 settembre 2026 |
| Focus sul settore solare | 13 ottobre 2026 |
| Focus sul settore tessile | 20 ottobre 2026 |
| Focus su elettronica e semiconduttori | 12 novembre 2026 |
| Focus sul settore agroalimentare | 17 novembre 2026 |
| Focus sul settore automotive | 19 novembre 2026 |
| Focus sul settore della pesca | 24 novembre 2026 |
Il regolamento prevede anche un canale di assistenza stabile. L’art. 10 impone alle autorità competenti di designare punti di contatto per le PMI incaricati di fornire informazioni sull’applicazione della norma, e le linee guida precisano che le piccole imprese sottoposte a valutazione possono chiedere sostegno a un punto di contatto nazionale su come dialogare con l’autorità capofila. I recapiti delle autorità di ciascuno Stato membro sono pubblicati dalla Commissione sul portale unico e vanno verificati lì, perché l’elenco viene aggiornato via via che arrivano le designazioni.
Le attività da avviare subito riguardano la documentazione più che le dichiarazioni di principio. Nella fase preliminare l’autorità chiede prove di misure adottate, e i trenta giorni lavorativi dell’art. 17 sono un tempo compatibile solo con archivi già ordinati. Le priorità sono la mappatura dei fornitori oltre il primo livello, la conservazione strutturata dei documenti di tracciabilità in forma recuperabile in settimane, la verifica della propria esposizione alle aree e ai prodotti indicati nella banca dati europea e la designazione di un referente aziendale per i rapporti con le autorità , che le linee guida raccomandano espressamente.
Le imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare una proposta unitaria di trattamento dei debiti fiscali e contributivi, affidando l’intera istruttoria a un solo Ufficio. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce tuttavia che debiti, convenienza e voto devono essere valutati separatamente per ogni società , secondo l’autonomia patrimoniale prevista dal sistema degli strumenti per la crisi d’impresa.
L’articolo 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019 consente a più imprese dello stesso gruppo, tutte in stato di crisi o insolvenza, di presentare una proposta fiscale e contributiva unitaria.
La facoltà riguarda le transazioni inserite:
La Circolare estende lo stesso criterio alle imprese del gruppo che utilizzano la composizione negoziata e chiedono la nomina di un unico esperto ai sensi dell’articolo 25.
La trattazione unitaria rappresenta una scelta. Le società possono presentare proposte separate ai rispettivi Uffici territoriali quando tale soluzione risponde meglio alla struttura del piano o alla distribuzione delle esposizioni fiscali.
Quando le società hanno domicili fiscali differenti, la proposta unitaria è presentata all’Ufficio competente per la società che esercita la direzione e il coordinamento, purché tale funzione risulti dalla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del Codice civile e la società partecipi alla proposta.
Qualora la direzione non risulti pubblicizzata oppure la società che la esercita sia estranea alla proposta, la competenza viene attribuita in base all’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascuna agenzia fiscale o ente previdenziale interessato.
| Configurazione del gruppo | Ufficio competente |
|---|---|
| direzione e coordinamento pubblicizzati e capogruppo inclusa nella proposta | Ufficio collegato al domicilio fiscale della capogruppo |
| direzione non pubblicizzata | Ufficio collegato alla società con la maggiore esposizione verso il singolo ente |
| capogruppo esclusa dalla proposta | Ufficio collegato alla società proponente con la maggiore esposizione |
| proposte presentate separatamente | Ufficio competente per il domicilio fiscale di ciascuna società |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione certifica entro 30 giorni i debiti iscritti a ruolo o affidati alla riscossione per ciascuna società interessata.
Nello stesso termine, l’Ufficio che riceve la proposta unitaria certifica i debiti non iscritti a ruolo e quelli contenuti nei ruoli vistati e non ancora consegnati, coordinandosi con le strutture territoriali competenti per le singole imprese.
La certificazione può essere formalmente unitaria, mentre gli importi devono essere distinti società per società . Questa separazione consente di ricostruire il passivo fiscale di ogni debitore e di confrontare il trattamento offerto con il relativo scenario liquidatorio.
Il piano unitario o i piani collegati devono spiegare la maggiore utilità della soluzione di gruppo rispetto a procedure autonome per ogni società .
La documentazione deve indicare:
Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la maggiore convenienza per i creditori di ogni singola impresa. L’attestazione deve anche quantificare il beneficio e descrivere analiticamente i rapporti esistenti tra le società .
La proposta unitaria non modifica l’autonomia delle masse attive e passive. Il patrimonio di una società non può essere utilizzato liberamente per soddisfare i creditori di un’altra, salvo operazioni infragruppo ammesse dal piano e accompagnate da vantaggi compensativi verificabili.
L’Agenzia valuta la non deteriorità del trattamento fiscale per ciascuna società debitrice. Un risultato complessivamente favorevole per il gruppo non sana un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione riferito a una sola impresa.
Se la proposta offerta dall’impresa Alfa supera lo scenario liquidatorio e quella dell’impresa Beta lo peggiora, il giudizio negativo su Beta pregiudica l’intera proposta unitaria. La convenienza aggregata del gruppo non sostituisce la verifica individuale.
La seguente simulazione mostra l’effetto del test separato di non deteriorità . Gli importi hanno esclusiva funzione esemplificativa:
| Società | Credito fiscale | Pagamento proposto | Ricavo stimato in liquidazione | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 1.000.000 euro | 700.000 euro | 600.000 euro | trattamento compatibile |
| Beta | 500.000 euro | 250.000 euro | 300.000 euro | trattamento deteriore |
| Gamma | 800.000 euro | 500.000 euro | 450.000 euro | trattamento compatibile |
Alfa e Gamma offrono all’Erario un risultato superiore alla liquidazione. La proposta di Beta presenta invece una differenza negativa di 50.000 euro. In assenza di una revisione del trattamento di Beta, l’Agenzia non può aderire alla proposta unitaria, anche se il risultato complessivo delle tre società appare migliore.
Il piano può prevedere trasferimenti di risorse tra società del gruppo quando risultano necessari alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese coinvolte.
L’attestatore deve verificare che l’impresa che trasferisce le risorse riceva un vantaggio compensativo capace di evitare un pregiudizio ai propri creditori. Il controllo assume particolare rilievo quando la stessa società chiede anche la riduzione del debito tributario.
La comparazione deve considerare la posizione della singola impresa erogatrice e dimostrare che il trasferimento produce un valore almeno sufficiente a preservare il trattamento del credito fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel concordato di gruppo, i creditori votano in modo contestuale e separato per ogni società debitrice. L’Ufficio esprime quindi un voto distinto, conforme al parere della Direzione regionale riferito alla specifica impresa.
Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, il tribunale può disporre l’omologazione forzosa della proposta unitaria quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 63 e 88 del Codice.
Nel PRO continua a essere richiesta l’unanimità delle classi, con esclusione del cram-down fiscale. L’unità dell’istruttoria amministrativa semplifica quindi i rapporti con gli enti pubblici senza cancellare le regole proprie dello strumento scelto né l’autonomia patrimoniale delle società prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’invecchiamento della popolazione italiana ha cambiato il volto delle libere professioni molto più di quanto abbia toccato il lavoro dipendente. La quota di under 35 è ferma al 16% tra i liberi professionisti e al 15% tra gli altri autonomi rispetto al 24% dei dipendenti, mentre il reddito degli under 30 è sceso al 78% della media generale. Sono i risultati del rapporto “Generazioni a confronto tra demografia e redditi”, curato da Ludovica Zichichi, Camilla Lombardi e Alessia Negrini per l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni e presentato il 7 luglio 2026 alla presenza del Ministro del Lavoro Marina Calderone.
In sintesi:
La quota di giovani nelle libere professioni è meno di due terzi di quella registrata nel lavoro dipendente. Secondo il rapporto dell’Osservatorio di Confprofessioni, nel 2025 gli under 35 pesano per il 24% fra i dipendenti, per il 16% fra i liberi professionisti e per il 15% fra gli altri lavoratori indipendenti. Sul lato opposto della piramide, i 55-64enni valgono il 22,3% dei dipendenti, il 24,0% dei liberi professionisti e il 27,9% degli altri indipendenti.
La distanza fra i comparti si spiega con le condizioni di accesso. Il lavoro dipendente dispone di canali di ingresso standardizzati, mentre la libera professione richiede tempi di avviamento lunghi, una tenuta economica iniziale e una rete di clienti già formata: condizioni che premiano chi è entrato prima e rendono selettivo l’ingresso delle nuove generazioni.
Le differenze di genere sono più nette di quanto suggerisca il solo dato aggregato. Fra i liberi professionisti, gli uomini under 45 sono il 34,8% del totale maschile, a fronte del 46,6% osservato fra le donne; specularmente, gli over 54 pesano per il 39,0% fra i professionisti e per il 25,2% fra le professioniste. Il rapporto attribuisce lo scarto all’ingresso più recente delle donne nella professione, non a una struttura più giovane del comparto femminile.
L’età mediana dei liberi professionisti è salita da 45 a 48 anni fra il 2015 e il 2025, contro i due anni guadagnati dal lavoro dipendente, passato da 44 a 46. Nel 2025 il valore mediano dei professionisti raggiunge i 50 anni fra gli uomini e i 46 fra le donne, mentre fra gli altri lavoratori indipendenti converge intorno ai 50 anni per entrambi i sessi.
Il secondo indicatore usato dall’Osservatorio è il rapporto tra under 35 e over 54, che misura la capacità di ricambio di ciascun comparto. Fra i dipendenti l’indicatore scende ma rimane vicino alla parità ; fra i liberi professionisti era già debole nel 2015 e peggiora nel decennio, con una caduta particolarmente ripida sul versante femminile, che dal 2022 scende sotto la soglia della parità .

Il contesto demografico amplifica il fenomeno. L’indice di ricambio della popolazione attiva, che confronta chi si avvicina all’uscita dal mercato del lavoro (60-64 anni) con chi potrebbe entrarvi (15-19 anni), è passato dal 71,9% del 1976 al 156% del 2026: le uscite superano ormai largamente gli ingressi potenziali.
La perdita di posizione economica dei giovani è documentata con quasi quarant’anni di serie storica. Nel 1987 i redditi della fascia 25-34 anni erano sostanzialmente allineati alla media complessiva, al 97%; nel 2022 valgono il 78%. La curva a campana dei redditi per età si abbassa nel tratto iniziale e sposta il proprio vertice dalla fascia 45-54 anni a quella 55-64 anni, coerentemente con l’allungamento della vita lavorativa e con l’innalzamento dell’età pensionabile.

Il confronto con la fascia centrale della carriera conferma la stessa direzione. Assumendo come riferimento i mid career fra i 35 e i 54 anni, i giovani si collocano stabilmente sotto quel livello reddituale lungo tutto il periodo osservato, mentre i senior mantengono una posizione superiore. Lo svantaggio è più contenuto fra i dipendenti e più ampio nel lavoro autonomo, dove la distanza fra le coorti continua ad allargarsi.

La misura più severa del fenomeno è l’indice di divario reddituale generazionale, costruito dall’Osservatorio come rapporto fra il reddito dei 25-34 anni e quello dei 55-64 anni. Sul totale degli occupati l’indice scende dal 91% del 1987 al 69% del 2022; fra i dipendenti passa dall’88% al 74%; fra gli indipendenti crolla dal 118% all’84%. È da qui che arriva il dato più citato del rapporto: alla fine degli anni Ottanta i giovani autonomi guadagnavano circa il 20% in più dei colleghi senior, nel 2022 il 16% in meno.
La serie dei lavoratori indipendenti mostra però un andamento tutt’altro che lineare, come si vede seguendola sui suoi punti di svolta.
| Anno | Reddito giovani indipendenti sui 55-64 anni |
|---|---|
| 1987 | 118% |
| 1989 | 120% |
| 1995 | 83% |
| 2004 | 107% |
| 2012 | 66% |
| 2020 | 97% |
| 2022 | 84% |
Il confronto fra le tre platee, elaborato da PMI.it sui dati dell’Osservatorio, quantifica quanto ciascuna abbia perso in trentacinque anni. La protezione relativa del lavoro dipendente emerge con chiarezza solo mettendo in fila i tre delta.
| Platea | Punti di indice persi fra 1987 e 2022 |
|---|---|
| Totale occupati | -22 |
| Lavoratori dipendenti | -14 |
| Lavoratori indipendenti | -34 |
Il peggioramento strutturale è concentrato fra i primi anni Novanta e il 2012, seguito poi da un recupero parziale che non riporta i giovani ai livelli di partenza; negli anni seguenti il rapporto registra una graduale riduzione del divario, che rimane comunque ampio.
Il ricambio generazionale è uno degli obiettivi dichiarati della riforma delle professioni ordinistiche, insieme all’equo compenso, alla revisione delle società fra professionisti e alla riduzione del gender gap negli organi di governo degli ordini. Alla presentazione del rapporto il Ministro Calderone ha annunciato l’arrivo in Aula del disegno di legge il 30 luglio.
Sul fronte delle risorse, il decreto Coesione ha destinato un miliardo di euro all’autoimpiego per le professioni ordinistiche. Secondo Calderone, i giovani orientano la domanda soprattutto verso i voucher a fondo perduto del bonus autoimpiego under 35, coerentemente con un modello di studio monotitolare che il Ministro giudica inadeguato rispetto alla scala dei problemi del settore. È lo scarto fra gli strumenti disegnati per favorire le aggregazioni e le scelte effettive di chi entra oggi nella professione a spiegare, secondo Confprofessioni, perché il ricambio non riparta.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riapre le porte ai laureati con un concorso per funzionari a tempo indeterminato, tra i pochi che affiancano ai profili amministrativi una corsia riservata ad architetti e ingegneri abilitati. Il bando MAECI, gestito con procedura RIPAM, si chiude a fine luglio e vale l’ingresso stabile nei ruoli del Ministero, in Italia e nelle sedi diplomatiche e consolari all’estero.
In sintesi:
Il Ministero torna a reclutare dopo la tornata del 2025, dedicata ai profili amministrativi con accesso anche ai diplomati: questa volta la selezione è riservata ai laureati e alza il livello di inquadramento nell’Area dei funzionari. Il nuovo concorso MAECI mette a disposizione 95 posti da funzionario a tempo indeterminato, distribuiti su tre famiglie professionali con requisiti di accesso differenti.
| Profilo e codice | Posti |
|---|---|
| Amministrazione, contabilità e attività consolari (ACC) | 60 |
| Attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT) | 20 |
| Architetti e ingegneri (ARCH/ING) | 15 |
Le mansioni cambiano con il profilo: i funzionari ACC seguono attività amministrativo-contabili e consolari, anche nelle sedi all’estero; i profili EXPORT-STAT si dedicano all’analisi economica, statistica e commerciale e alla cooperazione allo sviluppo; gli ARCH/ING curano progettazione, manutenzione e sicurezza degli immobili del Ministero in Italia e all’estero.
Il bando si aggiunge alla stagione di concorsi pubblici del 2026 avviata dalle amministrazioni centrali
Per i profili ACC ed EXPORT-STAT è sufficiente una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), senza limiti di età ; per il profilo ARCH/ING servono invece una laurea in una delle classi indicate nell’allegato del bando, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.
Tra le classi di laurea ammesse per gli architetti e gli ingegneri rientrano:
Per il profilo ARCH/ING è richiesta anche l’iscrizione alla Sezione A dell’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure alla Sezione A dell’albo degli ingegneri.
La selezione si articola in prova scritta, prova orale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione dei titoli, con un’eventuale fase di preselezione.
Sede, giorno e ora di ogni prova sono pubblicati sul portale inPA almeno quindici giorni prima dello svolgimento.
La domanda si invia solo online sul portale inPA, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2026, previo accesso con identità digitale.
L’Agentic AI può realmente contribuire alla gestione della manutenzione delle flotte aziendali, valorizzando l’intero processo. Oltre al supporto per i Fleet Manager, sul mercato arrivano anche applicazioni pensate per governare l’intero ecosistema che ruota intorno ai singoli interventi manutentivi, coordinando un’ampia rete di soggetti: officine, fornitori di ricambi, reti autorizzative e piattaforme digitali.
Da Targa Telematics arriva ad esempio la nuova soluzione Maintenance Excellence, che applica l’Agentic AI in ambito flotte per trasformare la manutenzione in un processo coordinato e smart.
L’intelligenza artificiale agentica risponde a un’esigenza che gli operatori del noleggio e del fleet management dichiarano apertamente: integrare i dati dei veicoli per ridurre inattività e imprecisioni informative.
Secondo la ricerca “Operai del NLTâ€, condotta dal Centro Studi Fleet&Mobility su oltre 120 operatori della mobilità e promossa da Targa Telematics ed Escargo, il 69% degli intervistati ritiene che una gestione integrata dei dati del veicolo migliorerebbe la precisione delle informazioni sui tempi di fermo veicolo; per il 66% una gestione intelligente e coordinata favorirebbe la riduzione delle inattività , mentre il 64% indica nell’integrazione e nell’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale il principale fattore di valore lungo il processo manutentivo.
La chiave per rendere efficiente la manutenzione delle flotte aziendali, secondo Targa Telematics, è privilegiare l’orchestrazione dell’intero processo rispetto al singolo intervento: per Pasquale Triventi, Key Account Manager dell’azienda, serve un approccio fondato su «orchestrazione intelligente dei dati e automazione dei processi», abbandonando la compilazione manuale delle informazioni da parte di officine e terze parti in favore dell’analisi automatica dei dati generati dai veicoli e dagli ecosistemi digitali collegati.
Le soluzioni basate su Agentic AI per la manutenzione delle flotte, come Maintenance Excellence, integrano i dati provenienti da dispositivi telematici, sistemi OEM e piattaforme esterne in un sistema interoperabile che monitora lo stato del veicolo in tempo reale.
Oltre a individuare precocemente segnali di usura o anomalie, il sistema pianifica gli interventi, avvia attività e autorizzazioni indirizzandole ai soggetti competenti e misura le prestazioni dell’intero processo. La differenza rispetto alla manutenzione predittiva classica sta nell’autonomia di esecuzione: oltre alla segnalazione del problema, l’AI agentica prenota l’appuntamento in officina, apre il flusso di lavoro e gestisce le autorizzazioni sotto la supervisione degli operatori.
Tutte le attività a basso valore aggiunto, come la gestione degli appuntamenti, il coordinamento tra gli attori della filiera, l’assegnazione delle priorità di intervento e le verifiche amministrative, possono così essere automatizzate liberando tempo e risorse.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manutenzione produce effetti misurabili sui conti delle flotte: secondo l’Osservatorio di Targa Telematics, l’AI può ridurre i costi di manutenzione fino al 30% e tagliare del 13% i tempi di fermo della flotta.
Per le imprese che gestiscono parchi veicoli numerosi, il beneficio si somma a quello degli altri strumenti di intelligenza artificiale già adottabili nei processi aziendali, dalla pianificazione degli interventi alla disponibilità dei mezzi, con meno imprevisti che incidono su produttività e costi di gestione.
Il Governo torna sul taglio delle accise dopo tre settimane di stop e concentra tutte le risorse disponibili sul diesel, lasciando fuori la benzina. La scelta arriva alla vigilia dell’esodo estivo, con il gasolio risalito ai massimi dal marzo 2022 per effetto della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, e prende la forma di un intervento ponte in attesa che l’extragettito IVA di luglio sia contabilizzato.
In sintesi:
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2026 riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per autotrazione dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto, con un beneficio che somma la riduzione dell’accisa e il minor carico IVA che ne deriva. Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, si compone di due articoli e opera insieme al decreto interministeriale MEF-MASE che ridetermina le aliquote.
La riduzione arriva dopo lo stop dal 4 luglio, quando l’esecutivo aveva lasciato scadere la settima proroga consecutiva e le aliquote erano tornate al livello ordinario. In poco più di tre settimane il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete stradale, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo.
Il decreto non modifica l’accisa sulla benzina, che continua a scontare l’aliquota ordinaria. La decisione di concentrare le risorse sul solo diesel dipende dalla diversa velocità dei due carburanti nelle ultime settimane e dal ruolo del gasolio nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria, che si trasferiscono a valle sui prezzi dei beni.
Sulla rete stradale la verde si è mantenuta sotto i due euro al litro, mentre in autostrada ha superato quella soglia toccando il valore più alto dal settembre 2023. Il Governo ha lasciato aperta la possibilità di intervenire anche sulla benzina nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto.
Le accise mobili consentono di usare il maggior gettito IVA prodotto dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente l’imposta alla pompa. Lo strumento si fonda sull’articolo 21 del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) e sugli articoli 290 e 291 della legge 244/2007.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 125 milioni di euro il costo dell’operazione. Le fonti di copertura sono le accise mobili maturate nel mese di giugno, le sanzioni dell’Antitrust e il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le accise mobili di luglio non erano disponibili perché il calcolo dell’extragettito si chiude solo nei primi giorni di agosto. Nessun aumento è stato disposto sull’accisa dei tabacchi, ipotesi circolata nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri.
Lo sconto nominale non coincide con la riduzione dell’accisa. L’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA, perciò ogni centesimo di imposta tagliato vale circa 1,22 centesimi sul prezzo finale. I 17 centesimi annunciati dal Governo sono il risultato complessivo dei due effetti e corrispondono quindi a una riduzione dell’aliquota di poco inferiore a 14 centesimi al litro, in attesa del valore esatto fissato dal decreto interministeriale.
Per le imprese che hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale lo sconto alla pompa non si traduce interamente in un risparmio. Il rimborso previsto dall’articolo 24-ter del Testo unico accise è pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria vigente nel periodo di consumo e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dal punto 4-bis della Tabella A, e quindi ogni riduzione dell’aliquota ordinaria abbassa nella stessa misura l’importo rimborsabile sui litri acquistati in quella finestra.
La conseguenza pratica riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI, gli unici ammessi al beneficio nel trasporto merci. Per questi mezzi il vantaggio del taglio delle accise sul gasolio si concentra sulla quota di carburante non coperta dal rimborso, mentre per gli operatori esclusi dall’agevolazione, dai veicoli più leggeri alle classi ambientali inferiori, i 17 centesimi valgono per intero.
Il decreto apre inoltre un nuovo periodo di consumo all’interno del terzo trimestre 2026, che nella dichiarazione di rimborso andrà tenuto distinto dai periodi precedenti. Il trimestre si articola su tre finestre di aliquota diverse.
| Periodo di consumo | Aliquota di accisa sul gasolio |
|---|---|
| 1° luglio – 3 luglio 2026 | 622,90 euro per mille litri |
| 4 luglio – 27 luglio 2026 | 672,90 euro per mille litri |
| 28 luglio – 6 agosto 2026 | rideterminata dal decreto in vigore dal 28 luglio |
Le imprese che utilizzano il credito in compensazione devono considerare anche la novità disposta dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, richiamata dall’Informativa ADM prot. n. 353642 del 24 giugno 2026: dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, con il termine di formazione del silenzio-assenso ridotto da 60 a 30 giorni.
Il decreto del 27 luglio interviene anche sugli strumenti di sostegno alle imprese. Giorgetti ha indicato che il provvedimento aggiorna e proroga il contributo a favore degli autotrasportatori e conferma il credito d’imposta per l’agricoltura, in continuità con i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura introdotti nella primavera 2026. La portata sarà verificabile sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese con consumi elevati, il credito d’imposta vale più dello sconto temporaneo alla pompa, tanto più dopo l’allargamento della platea al trasporto di persone con autobus e al noleggio con conducente. Le domande non sono però ancora presentabili, perché tempi e modalità attendono il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella rilevazione MIMIT del 27 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e a 2,185 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono a 2,071 euro per la benzina e a 2,255 euro per il gasolio.
Secondo le stime del Codacons lo sconto riporta il diesel a una media intorno a 2,015 euro al litro, con un risparmio di circa 8,50 euro su un pieno da 50 litri e un prezzo che si colloca comunque sopra la soglia dei due euro. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’intervento è tardivo e sottodimensionato, e secondo il presidente Massimiliano Dona la riduzione è del tutto inadeguata rispetto ai rincari accumulati, come si evince dall’andamento dei listini sui prezzi di benzina e diesel regione per regione da maggio in poi.
Il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato al 4 agosto, ultimo prima della pausa estiva, e valuterà un secondo intervento sulla base dell’extragettito IVA di luglio. L’esito dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dalle condizioni di transito nello stretto di Hormuz.
È il meccanismo delle accise mobili in senso proprio, che restituisce sotto forma di sconto alla pompa il maggior gettito generato dal rincaro della materia prima: se i prezzi si mantengono elevati, l’extragettito accumulato a luglio offrirà margine per prorogare lo sconto sulle accise oltre il 6 agosto, con la possibilità di estenderlo alla benzina.
Il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo va oltre i fattorini: riguarda chiunque presti lavoro organizzato online o da app, dai rider ai professionisti che ricevono incarichi sulla gig economy. Per le imprese rileva la qualificazione del rapporto, perché il decreto estende i parametri che portano a riconoscere un lavoro subordinato.
In sintesi:
Il decreto introduce una disciplina organica applicabile a tutti i lavori svolti attraverso piattaforme digitali, superando la frammentazione fra le regole sui ciclofattorini e il vuoto che riguardava le altre prestazioni. Il criterio di collegamento non è la sede della società : le norme si applicano a ogni piattaforma che organizza lavoro prestato in Italia, ovunque sia stabilita.
La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, in vigore dal 10 luglio 2025. Con l’articolo 11 chiedeva all’Esecutivo di «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e di modulare le tutele previdenziali riconducendole alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.
Le stesse tutele valgono per chi lavora tramite intermediari, clausola che chiude la strada allo schermo societario interposto fra piattaforma e lavoratore.
Il decreto estende a tutti i lavoratori su piattaforma la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. Secondo la direttiva, il rapporto va considerato subordinato quando si accertano fatti che indicano direzione e controllo, e la presunzione opera in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in discussione la corretta posizione lavorativa: l’onere di dimostrare il contrario grava sulla piattaforma.
Gli elementi di fatto individuati dal testo come rilevanti ai fini della qualificazione sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La novità di maggior peso è che questi indici rilevano anche quando passano attraverso sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo: il fatto che a impartire le direttive sia un algoritmo non esclude la subordinazione, la può anzi rendere evidente.
Sul meccanismo di attivazione della presunzione il confronto è aperto. Secondo la lettura data da Il Fatto Quotidiano sull’articolo 5 dello schema, la presunzione non opererebbe d’ufficio ma su richiesta del lavoratore o di chi lo rappresenta, con un effetto di alleggerimento rispetto all’impianto della direttiva. La verifica sarà possibile sul testo definitivo, dopo i pareri delle commissioni.
Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le regole vigenti, con un quadro che varia a seconda del tipo di prestazione. La tabella riassume il passaggio.
| Fino all’entrata in vigore del decreto | Con il decreto di recepimento |
|---|---|
| I rider seguono il capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 e le misure contro il caporalato digitale introdotte dall’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026 | Le misure sui rider confluiscono nella disciplina generale, che le estende agli altri lavoratori su piattaforma |
| Gli altri lavoratori su piattaforma vanno qualificati caso per caso, senza presunzione dedicata | Opera la presunzione di subordinazione fondata sugli indici di fatto individuati dal decreto |
| Chi lavora tramite un intermediario si muove in una zona grigia sul piano delle tutele | Le tutele si applicano anche a chi presta lavoro tramite intermediari |
| Le piattaforme stabilite all’estero sfuggono in parte agli obblighi nazionali | La disciplina segue il luogo della prestazione, a prescindere dalla sede di stabilimento |
| Le decisioni automatizzate ricadono sotto il GDPR e le norme generali sui controlli a distanza | Si aggiungono limiti specifici sulla gestione algoritmica, coordinati con l’AI Act e la legge 132/2025 |
Per l’impresa la scadenza da segnare è il 2 dicembre 2026, termine entro cui il decreto deve acquistare efficacia. Il tempo che separa da quella data serve a verificare come sono organizzati gli incarichi, quali direttive impartisce il sistema e quali margini di autonomia il lavoratore conserva.
Sul trattamento dei dati il decreto introduce divieti espressi: fuori dal perimetro consentito finiscono i dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private, all’esercizio dei diritti fondamentali. Il divieto copre anche i dati che la piattaforma non chiede in modo diretto, perché convinzioni personali, condizioni di salute, adesione sindacale e orientamento sessuale non possono essere raccolti, utilizzati né desunti da altre informazioni.
Cade inoltre la raccolta dei dati nei momenti in cui la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo per un incarico, cioè il monitoraggio continuo che accompagna molte app di settore. Sono previsti specifici obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da svolgere prima di attivare i sistemi.
Il principio dichiarato dal Ministero del Lavoro è il ruolo centrale della persona: nessuna decisione che incida sulla prosecuzione del rapporto può essere rimessa a un sistema automatizzato. La limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto, così come la chiusura dell’account, possono essere stabilite esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità .
Sulle altre decisioni automatizzate il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione scritta e a chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, risarcimento del danno. Il decreto impone inoltre la supervisione umana dei sistemi, con valutazioni periodiche del loro impatto e adozione di misure correttive che arrivano fino alla cessazione dell’utilizzo quando emergono rischi discriminatori.
Il lavoratore dovrà essere informato dei parametri che incidono su compiti, orari e compensi già dalla fase di selezione, quindi prima ancora di accettare il primo incarico. È un obbligo che sposta la trasparenza a monte del rapporto e che le piattaforme dovranno tradurre in documentazione consegnabile.
Arriva poi il diritto alla portabilità di recensioni e valutazioni in caso di passaggio a un’altra piattaforma. La reputazione accumulata smette di essere un vincolo che trattiene il lavoratore su un solo canale e diventa un patrimonio trasferibile, con effetti sulla concorrenza fra operatori del settore.
Il decreto prevede infine obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.
Sul fronte della salute e sicurezza il testo interviene sulla prevenzione dei rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro, materia che il D.Lgs. 81/2008 non contemplava. Vanno attivati canali di segnalazione contro le violenze e le molestie, insieme alle tutele contro gli atti ritorsivi nei confronti di chi segnala.
È disciplinata anche la cooperazione fra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l’Autorità europea del lavoro, accompagnata dal regime sanzionatorio per le violazioni.
In Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal D.Lgs. 81/2015, che prevede l’obbligo di contratto individuale scritto con regole su compensi, turni, indennità per lavoro notturno o festivo e copertura assicurativa, senza però contemplare la qualificazione come lavoratori dipendenti prevista dalla direttiva.
Il decreto opera quindi una revisione della disposizione del Jobs Act, senza escludere che il lavoro tramite piattaforme possa continuare a essere ricondotto al lavoro autonomo quando gli indici di direzione e controllo non ricorrono. Le tutele previdenziali seguono la qualificazione del rapporto, come chiedeva la delega.
Il nodo da sciogliere è il coordinamento con l’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, che sul lavoro da piattaforma è già intervenuto e le cui disposizioni vincolano gli operatori da questa estate: dal 1° luglio 2026 vale l’obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro con annotazione del numero di consegne e dell’importo erogato, accanto all’autenticazione forte dell’account e al divieto di cessione.
Diverse disposizioni del nuovo schema si sovrappongono a quelle norme: la presunzione di lavoro dipendente, l’informazione al lavoratore, l’obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate. Per l’impresa la sovrapposizione non è una questione di tecnica legislativa, perché significa non sapere quale disciplina applicare nel periodo intermedio e quale prevalga in caso di contrasto. È uno degli aspetti su cui l’esame parlamentare può fare chiarezza.
L’approvazione in esame preliminare apre la fase dei pareri parlamentari, che trattandosi dell’attuazione di una delega non comportano un voto di approvazione: dopo quel passaggio il testo torna in Consiglio dei ministri, che recepirà gli eventuali rilievi in sede di approvazione definitiva.
«Ora inizia la fase di confronto parlamentare e quella con le parti sociali», ha dichiarato la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, annunciando l’incontro con i sindacati. Sindacati e associazioni delle piattaforme spingono in direzioni opposte sul meccanismo della presunzione e sull’entità delle sanzioni, giudicate poco dissuasive da chi rappresenta i lavoratori. Il margine per modificare l’articolato si esaurisce con il termine del 2 dicembre, oltre il quale l’Italia rischierebbe la procedura di infrazione per mancato recepimento.