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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22622 del 2 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra lavoro agile e potere disciplinare del datore di lavoro, affrontando un argomento di particolare interesse per le imprese: la configurabilità dell’assenza ingiustificata durante lo svolgimento della prestazione in modalità di cosiddetto smart working e il relativo riparto dell’onere della prova tra datore di lavoro e dipendente.
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, al quale erano stati contestati nove giorni di assenza ingiustificata nel periodo emergenziale di novembre 2020, con contestuale addebito della recidiva rispetto a ulteriori episodi già precedentemente contestati.
Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Forlì che, sia nella fase sommaria sia nel successivo giudizio di opposizione secondo il cosiddetto rito Fornero, accertava come il dipendente avesse svolto la propria attività in modalità di smart working con il consenso del datore di lavoro. Pur in assenza di uno specifico accordo scritto, il Tribunale riteneva che tale consenso emergesse chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio, costituita da e-mail, messaggi, registrazioni e, più in generale, dal comportamento concretamente tenuto dall’azienda per un lungo periodo.
Il Tribunale, pertanto, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ritenendo che il lavoratore non sarebbe risultato assente nelle giornate contestate per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile. Il giudice di primo grado dichiarava, conseguentemente, risolto il rapporto di lavoro e condannava il datore di lavoro alla corresponsione di sei mensilità al dipendente, in applicazione della tutela indennitaria prevista dall’articolo 8 della Legge n. 604/1966, tenuto conto delle dimensioni occupazionali dell’impresa.
La Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente l’illegittimità del licenziamento e la società datrice di lavoro proponeva quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado, ritenendola viziata per otto distinti motivi.
Con il primo motivo di ricorso, il datore di lavoro sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere sussistente la prova dello smart working in assenza di contratto scritto tra le parti. La società affermava che un accordo di lavoro agile potesse essere provato esclusivamente per iscritto e che la mera corrispondenza e-mail prodotta dal lavoratore non fosse sufficiente a integrare i requisiti di forma richiesti. Inoltre, il datore di lavoro sosteneva che la semplificazione di forma introdotta dalla normativa emergenziale avrebbe riguardato esclusivamente i rapporti con la pubblica amministrazione e non quelli tra privati.
La Suprema Corte ha rigettato tale censura, confermando integralmente la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Cassazione ha osservato come dall’istruttoria fosse emerso in modo inequivoco che il lavoratore, nel contesto dell’emergenza pandemica, aveva svolto l’attività in modalità di lavoro agile su richiesta propria e con il consenso del datore di lavoro. La corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti dimostrava chiaramente la volontà aziendale di consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità di smart working. Indicativa, in tal senso, l’espressione del legale rappresentante «ok, andiamo avanti così».
Le registrazioni audio e le risultanze delle buste paga, ossia l’indicazione delle ore svolte in modalità di lavoro agile come permessi previsti dalla Legge n. 104/1992, ferie o permessi retribuiti, confermavano inoltre la piena consapevolezza della società circa lo svolgimento della prestazione in modalità di smart working.
Secondo la Corte, tali elementi costituivano prova sufficiente dell’accordo intervenuto tra le parti.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha rilevato inoltre che la sentenza della Corte d’Appello era correttamente fondata su un duplice e concorrente ordine di argomenti:
In particolare, dato che la società aveva consentito, tollerato e avallato per molti mesi lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working senza richiedere alcuna formalità , la stessa non poteva dolersi della mancata formalizzazione dell’accordo scritto e invocare a fondamento del recesso una carenza formale alla quale aveva dato causa con il proprio comportamento.
In aggiunta, la Suprema Corte ha precisato che i limiti legali alla prova di un contratto per il quale sia stata richiesta la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, operano esclusivamente quando il contratto è «invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione».
In particolare, la Cassazione sostiene che, nel caso in esame, l’accordo di smart working non è stato allegato come fonte autonoma di obbligazioni, bensì come semplice fatto storico idoneo a escludere materialmente il verificarsi del fatto contestato, ossia le assenze ingiustificate, in conformità al principio generale in base al quale è onere del dipendente provare gli elementi giustificativi dell’assenza contestata.
Un onere che, osservano gli Ermellini, è stato compiutamente e concretamente assolto dal dipendente.
I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o rigettati, con conseguente conferma dell’illegittimità del licenziamento e condanna della società al pagamento delle spese di lite.
In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, pur riferendosi a una vicenda verificatasi durante la vigenza della disciplina emergenziale, ribadisce principi destinati a conservare attualità anche nell’attuale contesto normativo. Sebbene oggi trovi nuovamente applicazione la disciplina ordinaria dettata dalla Legge n. 81/2017, con il conseguente ripristino dell’accordo individuale per lo smart working quale presupposto per lo svolgimento del lavoro agile, la sentenza richiama l’attenzione sull’esigenza di garantire una piena coerenza tra gli accordi formalizzati e la concreta organizzazione dell’attività lavorativa.
In particolare, nel giudizio di impugnazione del licenziamento fondato su asserite assenze ingiustificate, il lavoratore può dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione in smart working e il consenso datoriale a tale modalità di esecuzione anche per presunzione, mediante elementi indiziari quali corrispondenza e-mail, registrazioni audio o ulteriori risultanze documentali, anche laddove non sia stato correttamente formalizzato un apposito accordo scritto tra le parti.
Tali elementi possono essere utilizzati al fine di dimostrare che il lavoratore non era assente nelle giornate contestate, avendo svolto l’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile.
In tal caso, infatti, l’accordo sullo smart working è valorizzato non per rivendicare uno specifico diritto, bensì per escludere il presupposto materiale dell’illecito disciplinare contestato.
Inoltre, il datore di lavoro non può ragionevolmente eccepire l’assenza dei requisiti di forma scritta richiesti dalla legge, a maggior ragione se ha gestito, avallato e autorizzato la modalità di lavoro agile per diversi mesi.
Tale sentenza rappresenta per le imprese un ulteriore richiamo alla necessità di una gestione coerente e adeguatamente documentata dello smart working. Comunicazioni aziendali, istruzioni interne e comportamenti concretamente tenuti dalle parti possono assumere un ruolo determinante nell’accertamento giudiziale dei fatti.
Eventuali difformità tra le prassi aziendali e la documentazione formalmente predisposta possono infatti incidere sull’esito di un contenzioso giudiziale e richiedono l’adozione di procedure interne chiare e coerenti con le modalità di svolgimento della prestazione concretamente applicate.
di Francesco Martinelli, avvocato DLA Piper
Con la riforma dei fondi pensione dal 2026 è possibile scegliere tra cinque formule di fruizione della rendita integrativa, che a parità di montante comportano importi e tasse differenti. Chi decide senza fare i conti rischia di pagare fino a sei punti di aliquota in più o di trovarsi senza assegno proprio negli anni in cui serve.
I punti chiave del confronto tra le formule:
Le nuove regole sull’erogazione del fondo pensione, in vigore dal 1° luglio 2026 e completate dal 31 ottobre, hanno affiancato tre formule flessibili alle due tradizionali. Ciascuna risponde a un bisogno diverso, con un prezzo implicito. La scelta è irrevocabile una volta avviata l’erogazione, salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia, e le formule non si combinano tra loro: l’unica somma ammessa è quella tra la quota in capitale e una delle forme periodiche.
| Fruizione del montante | Cosa offre e quanto costa |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | liquidità immediata sulla metà del montante, con aliquota agevolata, ma dimezza la base che alimenta l’assegno periodico |
| Rendita vitalizia | assegno garantito fino al decesso, unica copertura del rischio longevità , con rata più bassa perché sconta caricamenti e margine assicurativo |
| Rendita a durata definita | rata più alta della vitalizia perché divide il montante sugli anni di vita attesa, ma l’assegno finisce con il capitale |
| Prelievi liberamente determinabili | libertà su importi e tempi entro il tetto delle rate teoriche maturate, senza possibilità di accelerare oltre quel limite |
| Erogazione frazionata | unica formula che comprime l’uscita sotto la vita attesa, con un minimo di cinque anni, al prezzo di cinque punti di aliquota in più |
La discriminante che pesa di più non è l’importo della rata ma è chi si assume il rischio di longevità oltre le stime. La rendita vitalizia è l’unica prestazione che il fondo affida a una compagnia assicurativa: paga finché l’aderente è in vita, quanto a lungo viva. Tutte le altre formule restituiscono un capitale, e quando il capitale finisce l’assegno si ferma.
La rendita a durata definita è calibrata sulla vita attesa residua, quindi per costruzione lascia scoperta la metà degli aderenti che supera la media. La legge prevede una valvola di sicurezza, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia in qualsiasi momento, ma il capitale già consumato non torna indietro e la rendita che si compra a ottant’anni con quel che resta è un’altra cosa rispetto a quella comprata a sessantasette con l’intero montante.
| Formula | Copertura del rischio longevità |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | nessuna, la somma esce dal fondo ed entra nella disponibilità dell’aderente |
| Rendita vitalizia | totale, l’assegno prosegue quanto a lungo si viva |
| Rendita a durata definita | nessuna oltre la vita attesa stimata |
| Prelievi liberamente determinabili | nessuna, con protezione implicita per chi preleva meno del tetto |
| Erogazione frazionata | nessuna, esposizione massima perché l’uscita è la più rapida |
| Formula | Montante residuo agli eredi |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | quanto non speso rientra nell’asse ereditario secondo le regole ordinarie |
| Rendita vitalizia | nessuno, salvo variante reversibile o controassicurata, che abbassa la rata |
| Rendita a durata definita | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
| Prelievi liberamente determinabili | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
| Erogazione frazionata | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
L’erogazione frazionata è l’unica formula che sconta un regime fiscale peggiore. Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili partono da un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo e arriva al 9% dopo trentacinque anni. L’erogazione frazionata parte invece dal 20% e scende dello 0,25% l’anno, con un abbattimento che non può superare i cinque punti: il minimo raggiungibile è il 15%, cioè l’aliquota da cui le altre formule partono. Il divario non si annulla mai e si allarga con l’anzianità di iscrizione.
Per misurarlo serve un esempio pratico. Si ipotizzi un aderente con una base imponibile di 100mila euro, cioè il montante al netto dei rendimenti già tassati anno per anno, e si confronti l’imposta dovuta al variare degli anni di iscrizione al fondo.
| Anni di iscrizione al fondo | Imposta su erogazione frazionata | Imposta su le altre formule |
|---|---|---|
| 15 anni | 20.000 euro, aliquota al 20% | 15.000 euro, aliquota al 15% |
| 20 anni | 18.750 euro, aliquota al 18,75% | 13.500 euro, aliquota al 13,5% |
| 35 anni | 15.000 euro, aliquota al 15% | 9.000 euro, aliquota al 9% |
Il maggior prelievo dell’erogazione frazionata vale 5mila euro a quindici anni di iscrizione, 5.250 euro a venti anni e 6mila euro a trentacinque: cresce proprio nei casi di carriera lunga, cioè per chi al fondo ha versato di più. Ne discende una regola di scelta: l’erogazione frazionata ha senso solo per chi deve esaurire il montante in un tempo più breve della vita attesa, perché è l’unica formula che lo consente. I prelievi liberamente determinabili danno flessibilità sul quando, non sul quanto, dato che il tetto annuo resta quello della rata teorica della rendita a durata definita.
Chi ha bisogno di liquidità concentrata ha un’alternativa che i confronti standard ignorano: la quota in capitale fino al 50% del montante è cumulabile con una qualsiasi delle formule periodiche e sconta l’aliquota agevolata.
Per esempio, si ipotizzi un montante di 100mila euro di base imponibile e 20 anni di iscrizione al fondo: tre combinazioni portano a esiti fiscali diversi a parità di somme incassate nei primi anni.
| Combinazione | Imposta | Incassati subito | Assegno periodico |
|---|---|---|---|
| Erogazione frazionata intero montante | 18.750 euro | nessuna, solo la prima rata | 20.000 euro l’anno per cinque anni |
| Capitale 50% + erogazione frazionata del residuo | 16.125 euro | 50.000 euro lordi | 10.000 euro l’anno per cinque anni |
| Capitale 50% + rendita a durata definita sul residuo | 13.500 euro | 50.000 euro lordi | 2.500 euro l’anno per venti anni |
La terza combinazione consegna subito 50mila euro lordi e trasforma il resto in un assegno lungo, con un risparmio d’imposta di 5.250 euro rispetto alla frazionata piena. Il prezzo è la rata periodica dimezzata: 2.500 euro l’anno su una vita attesa di vent’anni, contro i 5mila della rendita a durata definita calcolata sull’intero montante. La scelta dipende da quanta liquidità serve subito e da quanta rendita serve dopo, non da una gerarchia astratta tra le formule.
Incrociando montante, anzianità di iscrizione, altre fonti di reddito e presenza di eredi, la scelta della prestazione si restringe rapidamente.
| Profilo | Formula più efficiente |
|---|---|
| Montante contenuto, con rendita da conversione del 70% sotto la metà dell’assegno sociale | capitale integrale, perché la clausola di salvaguardia consente di liquidare tutto e una rendita di poche decine di euro al mese non ha utilità |
| Pensione pubblica bassa e nessun’altra entrata | rendita vitalizia sulla quota maggiore possibile, perché il fondo deve coprire un fabbisogno strutturale e non un progetto a termine |
| Pensione pubblica adeguata, fondo come integrazione | rendita a durata definita, che alza la rata rispetto alla vitalizia e lascia il residuo ai beneficiari |
| Spese irregolari attese, dalla sanità al sostegno ai figli | prelievi liberamente determinabili, che spostano nel tempo importi entro il tetto delle rate maturate senza vincolare un calendario |
| Necessità di chiudere l’uscita in pochi anni, per un debito o un progetto definito | capitale al 50% più erogazione frazionata sul residuo, che comprime i tempi limitando la parte esposta all’aliquota più alta |
| Familiarità di longevità o coniuge più giovane a carico | rendita vitalizia reversibile, accettando una rata iniziale più bassa in cambio della continuità dell’assegno |
| Iscrizione superiore a trentacinque anni | qualsiasi formula agevolata al 9%, evitando l’erogazione frazionata che si ferma al 15% e costa seimila euro in più ogni 100mila |
Il coefficiente di conversione in rendita dipende dalla convenzione assicurativa del singolo fondo e cambia in misura rilevante tra un operatore e l’altro. Prima di esercitare l’opzione servono tre documenti:
Con questi numeri il confronto tra le cinque formule diventa un calcolo, non una scommessa. La disponibilità effettiva delle opzioni, peraltro, va verificata caso per caso: i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per attivarle tutte.
La bolletta elettrica di famiglie e imprese è destinata a dipendere anche dalla zona d’Italia in cui si consuma, con il prezzo unico nazionale ormai agli sgoccioli. L’ARERA ha infatti pianificato entro il 2026-2029 il superamento del parametro PUN in favore di un sistema tariffario basato su prezzi zonali: significa che la bolletta rifletterà il costo dell’energia nella zona in cui si vive o si produce, abbandonando la media valida per tutto il Paese. Il modello europeo lega il costo dell’energia alla realtà di ogni area: dove le energie rinnovabili abbondano il conto scende e dove la domanda è alta il conto sale.
In sintesi:
La riforma dei prezzi di zona per determinare il costo della bolletta luce è attesa nel quadriennio 2026-2029 dopo l’entrata in vigore del PUN Index GME (media ponderata dei prezzi zonali) il 1° gennaio 2025. La transizione poggia su un meccanismo di perequazione che compensa le differenze tra prezzo di riferimento e prezzi zonali, così da evitare salti bruschi in bolletta. Il suo superamento graduale, secondo ARERA, potrà iniziare solo con un preavviso di almeno dodici mesi e criteri ancora da definire.
La cornice normativa è il decreto MASE del 18 aprile 2024, in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 210/2021, con la delibera ARERA 304/2024, all’interno del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico. Annunciata e rinviata più volte, la riforma è ora indicata come rotta del quadriennio 2026-2029, pur senza una data certa di arrivo in bolletta.
Il PUN fissa un unico prezzo all’ingrosso per l’intero Paese e uniforma le differenze tra le zone. Questo livellamento ha però mantenuto la bolletta italiana tra le più alte del continente: nel 2025 il valore medio all’ingrosso è stato di 115,9 €/MWh, contro 61,1 in Francia e 65,3 in Spagna, per la forte dipendenza dal gas. È la ragione per cui l’Italia paga l’elettricità più cara d’Europa. I prezzi zonali puntano a rompere questo livellamento, facendo emergere il prezzo reale di ogni area.
| Oggi con il PUN | Domani con i prezzi zonali |
|---|---|
| un prezzo unico all’ingrosso, uguale in tutta Italia | un prezzo diverso per ciascuna delle sette zone |
| la media nazionale nasconde le differenze tra territori | il prezzo segue produzione, domanda e congestioni della zona |
| dove si vive o si produce non incide sul prezzo | l’area di consumo diventa una variabile di costo |
| le aree ricche di rinnovabili non vedono lo sconto in bolletta | chi consuma dove sole e vento abbondano può pagare meno |
In attesa dell’attuazione si possono verificare la zona di mercato della propria fornitura, confrontare fisso e indicizzato e seguire l’andamento del PUN prima di rinnovare.
Con i prezzi zonali, le aree ricche di rinnovabili e con meno congestioni tendono a valori più bassi, mentre il Nord ad alta domanda e più legato al termoelettrico e alle importazioni, va verso prezzi più alti. Sul mercato all’ingrosso questi divari già esistono ma in bolletta arriveranno con la riforma.
Trovarsi al Sud non significa però godere di uno sconto automatico: Sicilia e Sardegna, infatti, pur ricche di sole e vento scontano vincoli di rete e insularità che ne hanno spesso tenuto alti i prezzi zonali, mentre il vantaggio più evidente riguarda il Sud continentale, Puglia e Basilicata in testa. Non a caso, le Regioni del Mezzogiorno chiedono da tempo l’accelerazione della riforma, con la la Calabria che ha perfino inviato una diffida formale ad ARERA.
I prezzi zonali premieranno chi consuma dove l’energia rinnovabile abbonda e orienteranno gli investimenti verso le aree che ne hanno più bisogno, al prezzo di divari territoriali più marcati e di una bolletta meno leggibile. È un cambio di logica che aiuta il Mezzogiorno rinnovabile e mette in guardia il Nord industriale.
Tra i vantaggi dei prezzi zonali per il sistema elettrico:
Tra i limiti che gravano su imprese e consumatori:
Quando i prezzi di zona arriveranno in bolletta, la geografia del prezzo non coinciderà con quella amministrativa. Milano ricade nella zona Nord, densa e ad alta domanda: oggi la media nazionale ne attenua il costo, con i prezzi zonali il Nord va verso valori più alti. Roma e Napoli stanno invece nella stessa zona, il Centro-Sud, e pagherebbero lo stesso prezzo zonale pur essendo lontane e diverse. Palermo mostra il rovescio: la Sicilia produce molto sole e vento, però congestioni di rete e insularità possono tenerne alto il prezzo di zona, perché la rinnovabile locale conta solo se la rete la porta ai consumi.
Un aspetto della riforma che sfugge spesso: il prezzo zonale è uniforme all’interno della zona. Una grande città e un piccolo comune della stessa zona pagano lo stesso prezzo all’ingrosso, e così il centro e la periferia industriale della medesima area. La riforma sposta la leva macro (non quella locale), cioè in quale zona ci si trova. Un capannone nell’hinterland accanto a un parco eolico non ottiene per questo un prezzo zonale più basso del negozio in centro città , se stanno nella stessa zona.
A fare la differenza intervengono altri strumenti come l’autoconsumo, le comunità energetiche (CER & Co.) e i contratti di fornitura diretta con chi produce, che agiscono sul singolo impianto e non sul prezzo di zona.
Sulla fornitura elettric,a la riforma ricadrà su tutti i clienti con un contratto indicizzato, famiglie e imprese, mentre chi ha un prezzo fisso non ne risentirà fino alla scadenza. I contratti a prezzo variabile, oggi agganciati al PUN Index GME, seguiranno il prezzo della zona: chi si trova in un’area più cara vedrà l’indicizzazione salire, chi sta dove le rinnovabili abbondano potrà spuntare condizioni migliori. L’esposizione è più alta per le imprese, che per il 79,5% stanno sul variabile, contro le famiglie divise quasi a metà tra fisso e variabile.
SACE e Confapi hanno siglato un accordo di collaborazione per l’internazionalizzazione delle piccole e medie industrie italiane. L’intesa poggia su tre linee d’azione: un roadshow nazionale sui territori insieme a CDP e SIMEST, iniziative di business matching con buyer esteri selezionati e progetti mirati su cluster di imprese, distretti e filiere produttive. In sintesi:
L’accordo si articola su tre direttrici distinte. La prima è la promozione territoriale, con eventi congiunti e il roadshow nazionale che Confapi realizza insieme a SACE, CDP e SIMEST per avvicinare le imprese agli strumenti assicurativo-finanziari dell’Export Credit Agency.
La seconda è il business matching, cioè l’incontro fra le imprese associate e buyer esteri selezionati in funzione delle esigenze di acquisto e dell’offerta produttiva delle aziende Confapi. La terza è il lavoro sui cluster produttivi: Confapi identifica distretti, filiere e relative aziende champion, SACE interviene con strumenti finanziari dedicati, advisory sulla gestione dei rischi di filiera e progetti pilota di internazionalizzazione rivolti a cluster settoriali, in coordinamento con le reti territoriali della confederazione.
Nel febbraio 2024 SACE e Confapi avevano firmato un Protocollo centrato su formazione e transizione green e digitale, dentro il Piano Industriale Insieme2025. Il rinnovo 2026 sposta il baricentro dalla conoscenza degli strumenti alla generazione di opportunità commerciali e al presidio delle catene di fornitura.
| Ambito | Protocollo 2026 |
|---|---|
| Oggetto principale | Si passa da iniziative formative e informative sui prodotti SACE a iniziative commerciali di business matching con buyer esteri selezionati |
| Unità di intervento | Si passa dalla singola impresa associata al cluster, al distretto e alla filiera produttiva, con individuazione delle aziende champion |
| Priorità strategica | Si passa dalla transizione sostenibile e digitale alla gestione dei rischi di filiera e ai progetti pilota di internazionalizzazione settoriale |
| Piano di riferimento SACE | Si passa da Insieme2025, con l’obiettivo dichiarato di 65mila PMI servite, a SACE50 e ai suoi circa 150 miliardi di nuovi impegni per il triennio 2026-2028 |
| Rete territoriale | Si passa a un coordinamento esplicito tra gli export advisor SACE e le strutture territoriali Confapi, con il roadshow allargato a CDP e SIMEST |
L’accordo con Confapi si colloca dentro SACE50, il Piano Strategico 2026-2028 presentato a giugno, che destina circa 150 miliardi di euro di nuovi impegni fra garanzie finanziarie e assicurative. Il criterio dichiarato di allocazione di quelle risorse è l’addizionalità , cioè la selezione di interventi che abilitano progetti altrimenti irrealizzabili, e il perno organizzativo è la logica di filiera: SACE ha annunciato di voler intercettare non soltanto i grandi esportatori, bensì l’intero ecosistema industriale, compreso l’export indiretto e l’ingresso delle aziende nelle filiere cross-border.
In questa cornice, un’associazione che rappresenta 116mila piccole e medie industrie private diventa lo strumento con cui l’Export Credit Agency raggiunge la parte di tessuto produttivo che i canali bancari tradizionali intercettano con più difficoltà . La firma di oggi, in altri termini, è la traduzione associativa di una scelta di piano già compiuta.
La stessa logica ha guidato l’intesa con Confimprese per il retail e i servizi, segno di una strategia di accordi di sistema replicata su più rappresentanze.
Per le PMI industriali l’accordo apre l’accesso al catalogo SACE, che comprende garanzie finanziarie, coperture per la gestione e la protezione dei rischi, factoring, servizi di advisory e attività di business matching. Il punto di contatto sono gli export advisor distribuiti nei 23 uffici che SACE dichiara in Italia e nei mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, ora affiancati dalle strutture territoriali Confapi. La novità per le aziende di subfornitura sta nell’advisory sui rischi di filiera, che sposta la valutazione dal singolo contratto di esportazione alla tenuta della catena di fornitura in cui l’impresa opera, comprese le forniture indirette che non compaiono nelle statistiche doganali dell’azienda.
Le strategie di internazionalizzazione delle PMI restano condizionate da un divario che le indagini di settore misurano da anni, con la larga maggioranza delle piccole imprese ancora su livelli bassi di propensione all’export e una forte concentrazione delle vendite su pochi mercati di sbocco.
Per quanto riguarda il roadshow nazionale promosso da Confapi con SACE, CDP e SIMEST, dopo le nove tappe territoriali già realizzate prima della firma, altre cinque sono in programma nell’autunno.
In chiusura la finestra per gli esercenti che hanno aderito al Bonus Elettrodomestici e non hanno ancora chiesto indietro le somme anticipate ai clienti con lo sconto in fattura: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato la scadenza per le domande di rimborso dei venditori al 4 settembre 2026. Le richieste presentate oltre quel termine non saranno liquidate. Al 10 luglio risultano 169 punti vendita con oltre un milione di euro ancora da incassare.
I venditori aderenti al Bonus Elettrodomestici 2025 possono farsi rimborsare i voucher accettati in negozio secondo i termini del decreto MIMIT datato 14 luglio 2026. Il provvedimento chiude il ciclo di gestione della misura introdotta dall’art. 1, commi da 107 a 111, della L. n. 207/2024, dopo che tutti i buoni emessi in favore degli utenti finali sono stati utilizzati o sono scaduti.
Dopo la scadenza del 4 settembre 2026, l’esercente perde il diritto a recuperare lo sconto applicato al cliente, che copre il 30% del prezzo di acquisto fino a 100 euro, elevati a 200 euro per i nuclei con ISEE sotto i 25.000 euro (anticipato in fattura dal punto vendita).
La chiusura dei rimborsi completa anche il fronte fiscale della misura: i dati dei voucher utilizzati vengono trasmessi dal MIMIT all’Anagrafe tributaria e confluiscono nella dichiarazione precompilata, dove alimentano le verifiche sulla corretta fruizione del contributo e sul divieto di cumulo con altre agevolazioni per lo stesso acquisto.
Per ottenere la liquidazione, il venditore utilizza la piattaforma informatica della misura, secondo le modalità dell’art. 7 del decreto direttoriale del 22 ottobre 2025. Trascorso il periodo utile per eventuali resi, la sequenza da completare è la seguente:
Alla data del 10 luglio 2026 i venditori che non hanno ancora presentato istanza di rimborso sono 169, per un ammontare complessivo di 1.078.100,87 euro: in media, ogni esercente ha circa 6.380 euro di sconti anticipati da recuperare. Il dato emerge dalle premesse del decreto, che motiva la fissazione del termine con l’esigenza di assicurare la corretta contabilità  della misura.
Non è la prima sollecitazione: già nei mesi scorsi il Ministero aveva invitato gli aderenti a completare con urgenza le procedure di richiesta, spiegando che solo la presentazione tempestiva delle istanze consente ai soggetti gestori di svolgere i controlli previsti dalla legge e di definire le regolazioni contabili collegate ai rimborsi.
Il mercato delle donazioni in Italia tiene nel 2026, e il mattone continua a fare la parte del leone nel passaggio di ricchezza tra generazioni. Anche l’ultimo rapporto sui dati statistici del Consiglio Nazionale del Notariato fotografa un 2025 in linea con l’anno precedente, mentre sullo sfondo la riforma delle donazioni semplifica la rivendita degli immobili donati imprimendo nuova accelerazione alle operazioni.
In sintesi
Nel 2025 in Italia si contano 216.558 donazioni di beni immobili, pari all’82,2% dei 263.422 atti di liberalità complessivi, un volume in linea con le 217.749 del 2024 e lontano dal picco del 2021 (221.642). I fabbricati in piena proprietà rappresentano il 56,52% (122.618 atti), la nuda proprietà il 16,32% (35.343) e i terreni agricoli il 13,18% (28.552); marginali i terreni edificabili (1,32%). Le donazioni con agevolazione prima casa sono 78.893, in linea con le 78.913 dell’anno prima.
Il Sud raccoglie il 35,7% delle donazioni immobiliari (77.419 atti) e, sommato alle Isole (12,7%), sfiora la metà del totale nazionale. In valori assoluti guida la Campania con il 12,89% (27.909 atti), davanti a Lombardia (10,69%) e Sicilia (10,53%). La classifica si capovolge sul rapporto con la popolazione: il Trentino-Alto Adige registra 961 donazioni ogni 100.000 abitanti, seguito da Calabria (799) e Basilicata (764).
I donanti sono in prevalenza persone oltre i 76 anni, che rappresentano il 35,14% dei casi, mentre chi riceve è quasi sempre più giovane: oltre il 74% dei donatari ha meno di 55 anni. La fascia con più donazioni ricevute è quella 46-55 anni (25,06%), seguita dai 18-35 anni (23,32%) e dai 36-45 anni (20,98%). La donazione conferma così la sua funzione di anticipo dell’eredità verso figli e nipoti.
Tra i 46.864 beni mobili donati nel 2025 il denaro guida con il 42,16% (19.757 atti), tallonato da azioni e quote sociali con il 41,73% (19.558); le donazioni d’azienda si fermano al 5,62%. La Lombardia concentra il primato assoluto con 12.776 atti (27,26% del totale), davanti a Veneto (9,69%) e Piemonte (8,93%).
La quota crescente di partecipazioni e imprese racconta un passaggio generazionale che riguarda sempre più il controllo delle aziende familiari e non solo il mattone: sul piano fiscale il trasferimento di quote e aziende a coniuge e figli può godere dell’esenzione se l’attività prosegue per almeno cinque anni, mentre sugli immobili incide l’imposta di donazione, con quella ipotecaria e catastale.
I dati 2025 mettono in fila quattro strade ricorrenti per trasferire il patrimonio in vita, ciascuna con una funzione diversa nel passaggio tra generazioni.
| Forma prevalente | Funzione nel passaggio patrimoniale |
|---|---|
| Piena proprietà del fabbricato (56,52%) | trasferisce subito casa e pieno controllo del bene, con imposta ipotecaria e catastale piene salvo agevolazione prima casa |
| Nuda proprietà (16,32%) | il donante mantiene l’usufrutto e l’uso del bene finché è in vita, mentre il donatario riceve la titolarità con base imponibile ridotta |
| Denaro (42,16% dei beni mobili) | liquidità immediata e tracciabile a figli o nipoti, senza vincoli e senza gestione di un immobile |
| Quote, azioni e azienda (47,35% dei beni mobili) | anticipa il passaggio d’impresa, con possibile esenzione fiscale per coniuge e discendenti se l’attività prosegue almeno cinque anni |
Dal 18 giugno 2026 è a regime la riforma dell’azione di restituzione, introdotta dall’articolo 44 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025 dopo un semestre di transizione. Chi acquista a titolo oneroso una casa di provenienza donativa non può più vedersela sottrarre dagli eredi legittimari del donante: la vecchia azione di restituzione contro il terzo acquirente è abolita.
La tutela dei legittimari non sparisce ma cambia natura, da reale a obbligatoria: al posto del bene, l’erede leso ottiene un diritto di credito verso il donatario, con il rischio dell’eventuale insolvenza a suo carico. Per il donatario, vendere un immobile ricevuto in donazione o offrirlo in garanzia per un mutuo diventa così più agevole, ferme le verifiche notarili e bancarie sul singolo atto.
Il dipendente caregiver che assiste un familiare con disabilità può rifiutare il lavoro notturno anche quando l’assistito non ha il riconoscimento di handicap grave. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. n. 20229 del 16 giugno 2026), respingendo il ricorso di un’azienda che negava l’esonero dai turni notturni a un tecnico ferroviario convivente con la moglie disabile, e chiudendo la prassi aziendale che da anni subordinava il diritto alla certificazione di gravità .
In sintesi
Il caregiver lavoratore può opporsi al turno di notte per il solo fatto di avere a proprio carico una persona con disabilità riconosciuta dalla Legge n. 104/1992, quale che sia il grado della minorazione. La Cassazione valorizza il dato letterale dell’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003, che parla di soggetto disabile e nulla dice sulla gravità : dove il legislatore ha voluto condizionare un beneficio all’handicap grave lo ha scritto, e nella disciplina dell’orario notturno quel limite manca. L’espressione a proprio carico descrive una relazione di assistenza e responsabilità , non un livello clinico.
La gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 governa la maggior parte delle agevolazioni per chi assiste, e l’esonero dal notturno è l’eccezione che si muove su un requisito più basso. In tabella il quadro delle agevolazioni Legge 104 per i caregiver.
| Beneficio del caregiver | Serve l’handicap grave |
|---|---|
| Permessi mensili retribuiti (art. 33, Legge n. 104/1992) | Sì |
| Congedo straordinario biennale (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) | Sì |
| Scelta della sede e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, Legge n. 104/1992) | Sì |
| APE sociale per caregiver conviventi | Sì |
| Esonero dal lavoro notturno (art. 11, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 66/2003) | No |
L’esonero opera come diritto potestativo del lavoratore, quindi nessuna autorizzazione aziendale è necessaria e il datore non ha margini di valutazione sull’opportunità della richiesta. Le regole di esercizio sono queste:
La sanzione è quella dell’articolo 18-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 516 a 2.582 euro. Le due pene sono alternative e non cumulative, ed è la stessa risposta sanzionatoria prevista per l’impiego notturno delle lavoratrici nel periodo di tutela della maternità . Il presupposto della contravvenzione è duplice: il dissenso ritualmente comunicato e l’adibizione al turno nonostante quel dissenso.
Per il settore privato l’orientamento è ormai stabile: l’ordinanza n. 20229/2026 consolida quanto già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12649/2023 e chiude la difesa aziendale fondata sull’interpretazione sistematica. Nel pubblico impiego il quadro è meno lineare, perché il Consiglio di Stato (sent. n. 8798 del 27 ottobre 2022) ha letto l’espressione a proprio carico come riferita al solo handicap grave, decidendo sull’esonero di personale della Polizia di Stato. La divergenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo lascia esposti gli agenti e i dipendenti dei comparti a ordinamento pubblicistico, che davanti al diniego dell’amministrazione trovano un precedente sfavorevole, mentre il dipendente privato oggi ha dalla sua un principio di legittimità consolidato.
Per le famiglie del pubblico impiego l’INPS ha messo a concorso 477 contributi per l’ospitalità nei collegi universitari di merito. Da 10mila a 13mila euro il tetto massimo di retta rimborsabile, la borsa vale una percentuale che scala con l’ISEE, dal 95% al 50%. Tradotto in denaro, su una retta da 7.200 euro un nucleo con ISEE di 35mila euro incassa 4.680 euro e ne versa 2.520 di tasca propria.
In sintesi
Possono partecipare al concorso i figli, gli orfani e i soggetti equiparati dei titolari del diritto, cioè i dipendenti e i pensionati iscritti a tre gestioni assistenziali dell’Istituto. La platea è quella del welfare del pubblico impiego, non la generalità degli studenti universitari. I destinatari delle borse di studio INPS sono i figli e gli orfani di:
L’articolo 1 del bando estende la platea ai giovani in affidamento preadottivo da almeno un anno ed equipara agli orfani del titolare gli orfani dell’altro genitore e i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
Il contributo per i figli di iscritti alla Gestione unitaria e alla Gestione Postelegrafonici è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il tetto massimo previsto per la fascia ISEE e il costo effettivo della retta annuale, secondo l’articolo 11, comma 1, del bando. La percentuale scende dal 95% al 50% al crescere dell’indicatore. La somma eccedente rimane a carico dello studente.
| Valore ISEE | Contributo INPS e tetto di retta |
|---|---|
| fino a 8.000 euro | 95% su una retta fino a 13.000 euro |
| da 8.000,01 a 12.000 euro | 92% su una retta fino a 13.000 euro |
| da 12.000,01 a 16.000 euro | 88% su una retta fino a 13.000 euro |
| da 16.000,01 a 20.000 euro | 84% su una retta fino a 13.000 euro |
| da 20.000,01 a 24.000 euro | 79% su una retta fino a 12.000 euro |
| da 24.000,01 a 28.000 euro | 75% su una retta fino a 12.000 euro |
| da 28.000,01 a 32.000 euro | 70% su una retta fino a 11.000 euro |
| da 32.000,01 a 36.000 euro | 65% su una retta fino a 11.000 euro |
| da 36.000,01 a 44.000 euro | 60% su una retta fino a 10.000 euro |
| da 44.000,01 a 56.000 euro | 55% su una retta fino a 10.000 euro |
| oltre 56.000 euro | 50% su una retta fino a 10.000 euro |
Ne discende che il massimo teorico della borsa per la Gestione unitaria è pari a 12.350 euro, cioè il 95% di 13.000. La copertura integrale del tetto spetta soltanto ai figli di iscritti alla Gestione Magistrale, per i quali l’articolo 11, comma 3, riconosce un contributo pari alla retta nei limiti degli importi massimi per fascia ISEE.
Un collegio di merito accreditato dal MUR chiede per l’anno accademico 2026-2027 una retta annuale intorno ai 7.200 euro per un posto singolo con servizi. Applicando la tabella dell’articolo 11 a quel valore, il contributo effettivo per uno studente figlio di iscritto alla Gestione unitaria varia in questo modo:
Il tetto di 13.000 euro diventa vincolante solo dove la retta lo supera. Uno studente con ISEE sotto gli 8.000 euro in un collegio da 13.500 euro annui ottiene il 95% di 13.000, quindi 12.350 euro, e versa i restanti 1.150. La fascia ISEE vale dunque due volte: fissa la percentuale di copertura e determina il punteggio in graduatoria.
Il calcolo dell’ISEE decide sia la percentuale di copertura sia la posizione in graduatoria. Il calcolatore ISEE di PMI.it stima in pochi minuti il valore dell’indicatore per il proprio nucleo e permette di individuare la fascia prima di trasmettere la DSU.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE Universitario deve già essere stata presentata quando si invia la domanda di partecipazione. L’articolo 7 del bando è netto: il sistema non acquisisce valori ISEE elaborati su una DSU protocollata dopo l’inoltro della domanda, anche se trasmessa entro la scadenza. Chi arriva al 30 luglio senza attestazione valida viene collocato d’ufficio nella classe ISEE massima, con la percentuale di copertura più bassa e zero punti di reddito in graduatoria.
Eventuali omissioni o difformità nella dichiarazione possono essere corrette su istanza dell’interessato entro sette giorni dalla scadenza, quindi entro il 6 agosto 2026. Lo stesso termine vale per il riesame telematico dei dati acquisiti dalla procedura, dal voto di diploma allo status di orfano.
L’articolo 3 del bando elenca i requisiti che lo studente deve possedere alla data di scadenza. Il più selettivo è il limite dei 26 anni, che si valuta al 30 luglio 2026. I requisiti di ammissione sono i seguenti:
Il bando 2026/2027 introduce una disciplina dedicata per gli studenti iscritti al semestre filtro dei corsi a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Chi vince può scegliere se frequentare subito il collegio con contratto annuale, applicando la disciplina ordinaria anche in caso di mancato superamento, oppure congelare la posizione fino all’anno successivo, con accesso al beneficio subordinato al superamento del semestre.
La graduatoria somma il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, a quello attribuito alla classe di ISEE Universitario 2026, con precedenza assoluta per gli orfani e gli equiparati. Chi si iscrive al primo o al secondo anno porta il voto di maturità ; chi si iscrive dal terzo anno in poi o a una laurea magistrale porta la media ponderata degli esami dell’anno accademico 2024/2025, dove un 30 su 30 vale 100 punti, oppure il voto di laurea.
Il punteggio ISEE assegna 25 punti fino a 8.000 euro, 20 punti fino a 16.000, 15 punti fino a 24.000, 10 punti fino a 32.000, 5 punti fino a 44.000 e zero oltre i 44.000 euro. A parità di punteggio complessivo prevale l’ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità , il candidato di età maggiore.
La domanda si trasmette esclusivamente online, a pena di improcedibilità , entro le ore 12 del 30 luglio 2026. Il percorso passa dall’area riservata di inps.it, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, digitando Portale Prestazioni Welfare nella stringa di ricerca e selezionando la prestazione Collegi Universitari nella scheda di presentazione domanda.
Gli studenti già vincitori delle edizioni precedenti non ripresentano la domanda: mantengono il contributo per l’intero ciclo di studi, anche nel passaggio dalla triennale alla magistrale, a condizione di laurearsi in corso e di rendere ogni anno l’istanza di rinnovo. Il mantenimento richiede il superamento di tutti gli esami previsti con media non inferiore a 24 su 30 e la presentazione dell’ISEE universitario entro il 30 giugno di ciascun anno.
Vincere il concorso INPS non dà diritto a un posto letto. Il bando è esplicito: l’utile collocamento in graduatoria comporta la sola assegnazione del beneficio economico, mentre l’ammissione al collegio segue i regolamenti della singola struttura. Chi punta a un collegio di merito deve quindi superarne il concorso interno, che valuta carriera scolastica, motivazioni e formazione extracurriculare, seguendo tempistiche fissate dal bando del collegio.
Le due procedure vanno gestite in parallelo. Lo studente ammesso con riserva deve accedere alla procedura INPS dalle ore 12 del 1° settembre alle 23.59 del 10 settembre 2026 per dichiarare l’iscrizione all’università e al collegio, caricare il contratto di ospitalità e la fattura pari al 50% della retta e compilare l’atto di delegazione di pagamento in favore della struttura. Chi attende l’esito di un test di ingresso ottiene una proroga fino al 28 settembre 2026. Il mancato rispetto degli adempimenti equivale a rinuncia.
Le 58 strutture rappresentate dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito sono gestite da enti no profit e affiancano all’ospitalità un percorso formativo con tutorato, orientamento, esperienze internazionali e attività culturali. Sono ammessi a contributo anche i CampusX di Chieti, Roma e Bari. L’INPS versa ai collegi un acconto del 50% entro l’11 dicembre 2026 e il saldo entro il 23 luglio 2027, previa documentazione del periodo di frequenza.
La Tunisia è la destinazione fiscale che offre ai pensionati italiani qualcosa che quasi nessun altro Paese concede: la possibilità di alleggerire l’imposta anche per chi ha una pensione pubblica. Dove Grecia e Albania si fermano alle pensioni private, la Convenzione con Tunisi porta sotto la tassazione tunisina pure gli assegni degli ex statali, dei militari e degli ex INPDAP, senza obbligo di cittadinanza. Il richiamo di un’aliquota fissa bassa circola da anni sui forum, ma il vantaggio nasce da un meccanismo diverso, l’abbattimento dell’80% dell’imponibile, e una recente sentenza abruzzese ha rafforzato il diritto al rimborso di chi si trasferisce sul serio.
In sintesi:
In Tunisia la pensione estera è tassata solo sul 20% dell’importo, perché la normativa locale applica un abbattimento dell’80% ai redditi pensionistici di fonte straniera. Il residuo quinto è poi assoggettato alle aliquote progressive tunisine, così il prelievo effettivo sull’intero assegno scende a una cifra sola, indicativamente tra il 3% e il 6% a seconda dell’importo. L’idea di un’aliquota fissa del 7% che gira da tempo è imprecisa: non esiste una flat rate sulla pensione, esiste un abbattimento della base imponibile che produce un carico ridotto. Insieme al cambio euro-dinaro favorevole e al basso costo della vita, questo trattamento aumenta in modo netto il potere d’acquisto dell’assegno, tanto più quanto più alta è la pensione.
La Tunisia è uno dei pochissimi Paesi dove anche le pensioni pubbliche — ex INPDAP, statali, insegnanti, militari — vengono tassate solo nel Paese di residenza, senza bisogno di prendere la cittadinanza. La ragione sta nella struttura della tassazione delle pensioni estere fissata dalla Convenzione Italia-Tunisia: l’art. 18 attribuisce alla tassazione esclusiva dello Stato di residenza tutte le pensioni in relazione a un cessato impiego, senza distinguere tra settore privato e pubblico, e l’art. 19 disciplina soltanto le remunerazioni diverse dalle pensioni. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 76/2023, ha confermato che l’art. 18 copre tutti i redditi da pensione, pubblici e privati, di un contribuente iscritto all’AIRE e residente in Tunisia.
Una precisazione utile per chi arriva dalla politica o da cariche elettive: l’assegno vitalizio non è una pensione. Con la risposta n. 114/2026 l’Agenzia ha chiarito che il vitalizio di un ex consigliere regionale residente in Tunisia non è reddito prodotto in Italia per un non residente, quindi non è tassato in Italia a prescindere dalla Convenzione, seguendo però una via giuridica distinta da quella delle pensioni.
Il risparmio è la differenza tra l’IRPEF che il pensionato smette di versare in Italia e il piccolo prelievo tunisino sul 20% imponibile. Le aliquote italiane 2026, fissate dalla L. 199/2025, procedono per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre. Sull’assegno lordo l’IRPEF teorica è questa:
| Pensione lorda annua | IRPEF lorda italiana che in Tunisia non si versa |
|---|---|
| 20.000 euro | 4.600 euro |
| 35.000 euro | 8.750 euro |
| 50.000 euro | 13.700 euro |
Il valore in tabella è l’imposta lorda, non il risparmio netto. In Italia il pensionato gode delle detrazioni da pensione dell’art. 13 del TUIR e di una no-tax area fino a circa 8.500 euro, così sugli assegni bassi il prelievo effettivo è inferiore alla cifra teorica; sulle pensioni medie e alte le detrazioni incidono poco e il vantaggio si avvicina all’intera imposta. Vanno poi tolte le addizionali regionali e comunali, che in Italia si pagano e in Tunisia non esistono, e aggiunto il modesto prelievo tunisino sul quinto imponibile. Il numero reale dipende da importo, età e Regione di partenza.
L’IRPEF dovuta in Italia sulla pensione cambia con importo, età e Regione di residenza: il calcolo IRPEF restituisce l’imposta sul singolo caso, la base per il confronto con il prelievo tunisino.
Per incassare la pensione al lordo servono l’iscrizione all’AIRE, la residenza effettiva in Tunisia e la domanda di detassazione alla sede INPS che gestisce la prestazione, con l’attestazione della residenza fiscale rilasciata dall’autorità tunisina. Il fondamento della residenza è l’art. 2 del TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023, che dal 2024 valuta residenza civilistica, domicilio e presenza fisica per la maggior parte dell’anno e ha reso l’iscrizione anagrafica una presunzione relativa.
Il percorso passa per alcuni adempimenti in sequenza:
Il rimborso dell’IRPEF spetta anche a chi non dimostra di aver pagato imposte in Tunisia, perché l’avverbio “soltanto” dell’art. 18 assegna la potestà impositiva a un solo Stato. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 13217 del 27 aprile 2022 e, in modo ancora più esplicito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo con la sentenza n. 131/2026 del 5 marzo 2026, che ha riconosciuto il diritto al rimborso pur in presenza di un coniuge ancora iscritto all’anagrafe italiana.
Il rovescio è che il vantaggio spetta solo a chi sposta la vita in Tunisia. L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fittizia quando la casa italiana resta a disposizione, il centro degli interessi personali e le utenze indicano una permanenza di fatto in Italia. Per i redditi diversi dalla pensione, come i titoli e i risparmi, valgono regole a sé che dipendono dal regime applicato dalla banca ai non residenti.
Oltre al fisco, la Tunisia offre un costo della vita nettamente inferiore all’Italia e un cambio euro-dinaro che amplia il potere d’acquisto dell’assegno. Le mete storiche degli italiani sono Hammamet, dove risiedono migliaia di connazionali iscritti all’AIRE, insieme a Sousse, Nabeul e alla capitale Tunisi, con affitti e servizi che valgono una frazione dei costi italiani. La sanità va pianificata: la Tunisia è fuori dall’Unione Europea e non garantisce assistenza gratuita ai residenti stranieri, per cui una polizza sanitaria privata copre visite, ricoveri ed eventuale rimpatrio. Le cliniche private delle città costiere offrono buoni standard e personale che parla spesso italiano o francese.
Mettere online un’abitazione per affitti brevi nel 2026 richiede di verificare gli obblighi locali, ottenere il CIN, predisporre le dotazioni di sicurezza, attivare Alloggiati Web e definire il regime fiscale prima di pubblicare l’annuncio. La gestione privata può riguardare fino a due appartamenti nel periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale, con partita IVA, SCIA e adempimenti collegati.
Nel linguaggio corrente, l’espressione casa vacanze indica spesso qualsiasi abitazione affittata ai turisti. Sul piano amministrativo, le case e appartamenti per vacanze riconosciuti dalle Regioni sono strutture ricettive extra-alberghiere. La locazione breve o turistica riguarda invece la concessione dell’immobile con i servizi strettamente connessi al soggiorno e segue una disciplina distinta.
Airbnb, Booking.com, Vrbo e gli altri portali offrono visibilità , calendario, prenotazioni e strumenti di pagamento. Quando intervengono nell’incasso del canone applicano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto; gli obblighi amministrativi, fiscali e di pubblica sicurezza continuano a fare capo al proprietario. La tariffa deve essere definita partendo dal calcolo dei guadagni attesi, poiché commissioni e costi di gestione si sommano alle imposte calcolate sul canone lordo.
Due simulazioni misurano il ricavo ottenuto da una prenotazione di 1.000 euro e il prezzo per notte necessario a produrre 100 euro netti, confrontando durata del soggiorno, commissione del portale e aliquota della cedolare secca.
In sintesi, prima di aprire le prenotazioni occorre verificare:
Con l’inizio di agosto 2026 il calendario fiscale entra nel mese della pausa estiva, che riduce gli appuntamenti ordinari e concentra numerosi versamenti in poche date. Il mese si apre con una data chiave per chi ha piani di definizione agevolata in corso: il 5 agosto 2026 è l’ultimo giorno utile per pagare, grazie ai cinque giorni di tolleranza, la rata della Rottamazione-quater e della riammissione alla definizione agevolata con scadenza ordinaria al 31 luglio. Regole differenti valgono per la Rottamazione-quinquies, che parte in cassa con le scadenze fiscali di luglio 2026.
Per Partite IVA, professionisti, imprese e sostituti d’imposta la scadenza principale è il 20 agosto, termine entro cui confluiscono adempimenti e versamenti fiscali con modello F24 normalmente previsti dal 1° al 20 agosto, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006. Di seguito, il calendario delle principali scadenze fiscali di agosto 2026, con il dettaglio degli adempimenti per contribuenti privati, Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta.
In sintesi:
Il calendario fiscale di agosto 2026 ruota attorno a quattro date principali: 5, 20, 25 e 31 agosto. La prima riguarda le definizioni agevolate, la seconda concentra gli adempimenti sospesi nella prima parte del mese, la terza interessa gli operatori intracomunitari e l’ultima raccoglie gli obblighi di fine mese.
| Data | Contribuenti interessati e adempimenti principali |
|---|---|
| 5 agosto 2026 | contribuenti con definizioni agevolate termine di tolleranza per rata Rottamazione-quater e riammissione scaduta il 31 luglio; per Rottamazione-quinquies tolleranza solo su unica soluzione |
| 20 agosto 2026 | Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e contribuenti con versamenti da dichiarazione IVA, ritenute, contributi, ENASARCO, INAIL, Tobin Tax, OICR, 770 semplificato, versamenti ISA e rate imposte |
| 25 agosto 2026 | operatori intracomunitari invio degli elenchi Intrastat mensili relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio |
| 31 agosto 2026 | privati, imprese e operatori settoriali affitti, bollo auto, superbollo, IOSS, INTRA 12, IVA intracomunitaria, Libro Unico, POS-RT, operatori finanziari, distributori di carburante, CIG e FASI |
Per i contribuenti privati, agosto 2026 riguarda soprattutto la prosecuzione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle rate delle definizioni agevolate, gli adempimenti sugli affitti e alcune scadenze legate ai veicoli. Le date da controllare sono il 5 agosto per le rottamazioni, il 20 agosto per eventuali versamenti differiti e il 31 agosto per affitti, bollo e superbollo.
Ad agosto prosegue la stagione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. Le date in agenda sono le seguenti:
Il Modello 730 è utilizzato soprattutto da lavoratori dipendenti e pensionati e consente di gestire rimborsi e trattenute tramite sostituto d’imposta, quando presente. Il Modello Redditi PF riguarda invece i contribuenti che non possono o non intendono utilizzare il 730 e, in caso di imposte dovute, prevede il pagamento tramite modello F24.
Il 5 agosto 2026 è una data rilevante per chi ha aderito alla Rottamazione-quater o è stato riammesso alla definizione agevolata. Le rate con scadenza ordinaria 31 luglio 2026 sono considerate tempestive se pagate entro il 5 agosto, per effetto dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022).
Il termine riguarda in particolare:
Per la Rottamazione-quinquies, introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, la prima o unica rata è scaduta il 31 luglio 2026 e non rientra nella sospensione estiva dei termini fiscali. Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione dispone della tolleranza di cinque giorni introdotta dall’art. 10, comma 2-bis, del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, e può versare entro il 5 agosto 2026 senza decadere.
Chi ha optato per il piano rateale non beneficia della tolleranza sulla prima rata, che opera soltanto sull’ultima del piano. Il mancato versamento della sola rata del 31 luglio non determina però la decadenza immediata: come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’inefficacia della definizione scatta con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, e i versamenti successivi vengono imputati prima alle rate arretrate.
Le diverse procedure seguono calendari separati. Il contribuente deve quindi utilizzare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soprattutto se ha più piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.
Il 31 agosto 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati o rinnovati con decorrenza dal 1° agosto, nei casi in cui non sia stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.
Il termine ordinario per la registrazione è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore. Per la registrazione telematica si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.
Il 31 agosto 2026 può riguardare anche il bollo auto, ove dovuto secondo le regole regionali applicabili e la scadenza del singolo veicolo. Chi deve controllare importo e termine di pagamento può utilizzare il calcolo bollo auto prima di procedere sui canali ufficiali.
Nella stessa data rientra anche il versamento del superbollo auto, se dovuto. L’obbligo interessa i veicoli con potenza superiore alle soglie previste dalla normativa e va assolto con modello F24 Elementi identificativi.
Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, agosto 2026 ruota soprattutto attorno alla scadenza del 20 agosto. In questa data confluiscono gli adempimenti e i versamenti ordinariamente previsti tra il 1° e il 20 agosto, differiti per effetto della pausa estiva. A fine mese si concentrano invece gli obblighi settoriali del 31 agosto.
Entro il 20 agosto 2026 vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti fiscali con modello F24 che scadrebbero ordinariamente tra il 1° e il 20 agosto. Il differimento opera senza interessi né sanzioni per gli obblighi che rientrano nella sospensione estiva.
I principali adempimenti del 20 agosto includono:
Il 20 agosto 2026 è anche il termine da controllare per i versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi. I contribuenti che rateizzano le imposte derivanti dalla dichiarazione devono versare la rata in scadenza, secondo il piano applicabile in base alla data del primo pagamento.
Per i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio che hanno beneficiato della proroga disposta dall’art. 6 del DL n. 89/2026, il 20 agosto 2026 è l’ultimo giorno per versare saldo 2025 e primo acconto 2026 delle imposte da dichiarazione con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, doppia rispetto allo 0,40% applicato negli anni precedenti. Il termine cadrebbe il 19 agosto, trentesimo giorno successivo al 20 luglio, e slitta al 20 per effetto della sospensione feriale.
Il 20 agosto può riguardare quindi:
Chi inizia a rateizzare ad agosto applica la maggiorazione dello 0,80% sull’intero importo dovuto e non sulla sola prima rata: in presenza di somme elevate il differimento ha un costo reale da valutare. La verifica del piano di rateazione è essenziale perché interessi e maggiorazioni cambiano in base alla data del primo versamento: il calcolo IRPEF online consente una stima preliminare degli importi dovuti.
La seconda parte di agosto riguarda operatori intracomunitari, soggetti con obblighi IVA speciali, enti non commerciali, agricoltori esonerati e operatori che devono effettuare comunicazioni periodiche all’Amministrazione finanziaria. Le date da controllare sono il 25 agosto e il 31 agosto.
Entro il 25 agosto 2026 gli operatori obbligati devono trasmettere gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio 2026. L’adempimento riguarda i soggetti con periodicità mensile e deve essere effettuato in via telematica.
Gli elenchi riepilogativi servono a comunicare cessioni e acquisti intracomunitari di beni, nonché prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, secondo le regole e le soglie applicabili.
Entro il 31 agosto 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.
Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, nei casi previsti dal regime speciale.
Il 31 agosto 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese, datori di lavoro o operatori. La verifica dipende dall’attività esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.
Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.
Il 31 agosto riguarda anche il versamento dei contributi FASI per i dirigenti e la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.
I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalità di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.
La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.
Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.
L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Il 31 agosto 2026 riguarda anche il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nei mesi precedenti e soggetti alla procedura di abbinamento. La scadenza deve essere verificata in base alla data di attivazione del POS e alle istruzioni disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi.
Per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato nella finestra temporale prevista dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La tregua fiscale di agosto prevede quattro finestre distinte di sospensione o differimento, ciascuna con la propria base normativa, senza eliminare tutti gli obblighi del mese:
Diversi obblighi fiscali proseguono anche ad agosto. Le rate successive alla prima di un avviso bonario già in corso di rateazione non godono della sospensione e devono essere versate alla scadenza prevista. Anche avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e definizioni agevolate seguono regole proprie.
In particolare, le rate delle definizioni agevolate non rientrano nella sospensione feriale. La Rottamazione-quater e la riammissione beneficiano dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge n. 197/2022. Per la Rottamazione-quinquies la prima o unica rata è scaduta il 31 luglio 2026: la tolleranza al 5 agosto vale per chi paga in unica soluzione, mentre per il piano rateale la tolleranza opera solo sull’ultima rata e la decadenza scatta con due rate non versate, anche non consecutive.
Il 5 agosto 2026 è l’ultimo giorno utile per pagare, con tolleranza, la rata della Rottamazione-quater e della riammissione alla definizione agevolata con scadenza ordinaria al 31 luglio. Per la Rottamazione-quinquies, la tolleranza al 5 agosto riguarda solo chi ha scelto il pagamento in unica soluzione: chi rateizza e non ha versato la prima rata del 31 luglio non decade subito, perché l’inefficacia scatta con due rate non pagate, anche non consecutive.
Il 20 agosto 2026 concentra gli adempimenti e i versamenti fiscali con modello F24 normalmente in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Tra i principali rientrano IVA mensile e trimestrale, ritenute, contributi INPS, ENASARCO, INAIL, imposta sugli intrattenimenti, split payment, Tobin Tax, OICR, 770 semplificato e versamenti da dichiarazione.
Gli elenchi Intrastat mensili relativi alle operazioni intracomunitarie di luglio 2026 devono essere trasmessi entro il 25 agosto 2026. L’adempimento riguarda gli operatori obbligati alla presentazione mensile degli elenchi riepilogativi.
Il 31 agosto 2026 scadono diversi adempimenti di fine mese: registrazione affitti e imposta di registro, bollo auto, superbollo, dichiarazione IOSS, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, trasmissione corrispettivi dei distributori di carburante, Libro Unico, comunicazione degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria, collegamento POS-registratore telematico, richieste di cassa integrazione per eventi non evitabili e contributi FASI.
No. La pausa fiscale di agosto differisce al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto e sospende alcuni termini relativi ad avvisi bonari e richieste documentali. Non sospende però in modo generalizzato tutti gli atti e tutti i pagamenti. Ne sono escluse, ad esempio, le rate successive di avvisi bonari già rateizzati, gli atti urgenti, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, i rimborsi IVA, le cartelle, gli accertamenti e le definizioni agevolate con calendario proprio.
Introdurre nella Legge di Bilancio 2027 uno strumento con validità triennale volto a contrastare il ritardo tecnologico del sistema produttivo italiano: questo l’obiettivo della proposta avanzata da AIIP, AssoSoftware, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni, che hanno presentato alla Camera dei Deputati il “Manifesto per l’Italia Digitaleâ€.
Il divario si manifesta soprattutto nelle realtà più piccole: il 94,7% delle imprese italiane ha meno di dieci addetti, eppure solo il 29,4% delle microimprese tra 2 e 9 addetti utilizza un software gestionale, percentuale che sale al 51,4% nelle imprese con almeno dieci addetti.
Con il Buono Digitale le MPMI, gli studi professionali e gli Enti del Terzo Settore potrebbero finanziare gli investimenti in software gestionali, cloud, piattaforme digitali, Intelligenza Artificiale, cybersecurity, e-commerce, consulenza, formazione e compliance. Lo strumento sarebbe complementare ai piani 4.0 e 5.0, con il beneficio legato alla reale messa in funzione delle soluzioni acquistate e non al loro semplice acquisto.
Investire nel software per rafforzare la competitività delle imprese e del sistema Paese: così Pierfrancesco Angeleri, presidente di AssoSoftware, ha motivato l’appello al Governo. Per Angeleri il beneficio deve premiare la reale adozione della tecnologia, perché il voucher serve a «portare software, competenze e processi digitali nelle micro e piccole imprese». Nella visione dei promotori, gestionali, cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale devono tradursi in guadagni di produttività misurabili, con la formazione a garantire l’utilizzo effettivo degli strumenti.
La misura si rivolge alle imprese tra 2 e 99 addetti, agli studi professionali e agli Enti del Terzo Settore, con un’intensità di aiuto crescente al diminuire della dimensione aziendale. I numeri della proposta delineano un intervento di politica industriale su larga scala.
| Buono Digitale | Cosa prevede la proposta |
|---|---|
| Durata | tre anni |
| Platea stimata | circa 578mila beneficiari nel triennio |
| Fabbisogno pubblico | 3,951 miliardi di euro |
| Premialità | soluzioni digitali Made in UE |
La proposta arriva mentre il MIMIT completa l’elenco dei fornitori abilitati per i Voucher Cloud e Cybersecurity da 150 milioni di euro e mentre il riordino degli incentivi concentra le misure ministeriali attorno al Fondo per la crescita sostenibile: il Buono Digitale coprirebbe la fascia degli investimenti digitali immateriali diffusi, oggi coperta solo in parte dagli strumenti in campo.
Gli studi professionali figurano tra i destinatari principali della misura: come ha osservato Paola Fiorillo, componente di Giunta nazionale di Confprofessioni con delega alla digitalizzazione, oltre l’80% degli studi investe in soluzioni ICT secondo l’Osservatorio di Confprofessioni, un dato che colloca il comparto professionale tra i protagonisti della trasformazione digitale in Italia.
Il Buono Digitale, fruibile in tempi rapidi e costruito sulle esigenze di studi professionali e microimprese, risulterebbe in piena coerenza con i principi del nuovo Codice degli incentivi e della legge delega di riforma.
Il fintech ESG italiano conta 49 aziende. È il numero che emerge dalla mappatura di Fintech District, community che riunisce 310 realtà fintech e techfin attive in Italia e che colloca il segmento Fintech4Good a poco meno del 16% del totale. Rispetto alle 31 aziende censite nel 2023 la crescita è di circa il 60%, un dato che secondo la community segnala una trasformazione dei modelli di business prima ancora che un ampliamento numerico.
In sintesi:
Le realtà classificate come Fintech4Good sono quelle che collegano l’attività finanziaria a un beneficio ambientale o sociale misurabile, dalla riduzione delle emissioni all’accesso al credito per soggetti esclusi dai canali tradizionali. Fintech District le individua all’interno della propria community sulla base di segnali eterogenei: certificazioni, caratteristiche di prodotto, progetti ESG, metriche di impatto dichiarate. Il segmento nasce come nicchia di aziende con missione sociale e si estende oggi a operatori che integrano sostenibilità , inclusione, governance e benessere finanziario in prodotti pensati per il mercato di massa.
Delle 49 aziende, 17 hanno la sostenibilità nel core business: AGATHEIA, AWorld, Charity Stars, ClimateCharted, Doconomy, Ecomate, Ener2Crowd, Fibi, Generation Impact Global, goodify, Habacus, Lazzaro One, RingPay, Subbyx, Up2You, Uyolo e VIRTUOSO.
Le altre 32, pari al 65% del segmento, sono classificate come Product Level: non sono nate con una missione “for good”, ma hanno introdotto obiettivi ambientali, sociali o di governance dentro singoli prodotti, servizi o processi. La distinzione ha una ricaduta pratica per l’impresa che valuta un fornitore, perché nel primo caso i criteri ESG sono la ragione stessa dell’offerta, nel secondo sono una componente che può essere ridimensionata senza intaccare il modello di business.
Il numero delle Fintech4Good non ha una traiettoria lineare. La fotografia annuale diffusa da Fintech District il 29 gennaio 2026 indicava 51 aziende, in crescita del 37% sull’anno precedente, su una community allora già di 310 realtà . La mappatura di luglio ne indica 49 e calcola la crescita su una base diversa, quella del 2023. La community non chiarisce l’origine dello scarto, che può derivare da una riclassificazione dei criteri di inclusione oppure da variazioni nella composizione della community stessa.
| Rilevazione Fintech District | Aziende Fintech4Good |
|---|---|
| 2023 | 31 |
| Gennaio 2026 | 51 |
| Luglio 2026 | 49 |
La lettura che regge è quella qualitativa indicata da Clelia Tosi, Head of Fintech District, secondo cui «sostenibilità ambientale, governance, inclusione e welfare non sono più ambiti specialistici» e stanno diventando componenti strutturali dell’offerta. La misura del fenomeno, però, dipende dai confini che si tracciano attorno alla definizione di Fintech4Good, e quei confini si sono spostati almeno una volta in sei mesi.
Il climate fintech sta uscendo dalla fase in cui misurava soltanto la carbon footprint e si sposta verso piattaforme per la transizione climatica e la resilienza: soluzioni che rendicontano l’impatto, costruiscono strategie di decarbonizzazione, coinvolgono dipendenti e consumatori, finanziano progetti energetici o valutano i rischi ambientali. AWorld lavora sull’educazione finanziaria e sul coinvolgimento dei dipendenti nelle pratiche ESG, Up2You mette a disposizione delle imprese una piattaforma per gestire le attività legate alla sostenibilità , e nello stesso ambito si collocano Doconomy, Ener2Crowd e ClimateCharted.
Cresce parallelamente l’area degli ESG data, dove l’impatto ambientale diventa misurabile e utilizzabile nei processi decisionali di imprese, banche e investitori. La domanda che queste aziende intercettano è quella di dati affidabili per rating, scoring, reporting e compliance, una necessità che la finanza sostenibile ha reso stringente anche per le imprese di dimensione minore. In questa categoria rientrano Ecomate, Generation Impact Global, Uyolo, MODEFINANCE e AGATHEIA.
L’inclusione sociale e finanziaria smette di essere un principio generale e diventa rimozione di barriere identificate: burocrazia, accesso al credito, istruzione, pagamenti. BonusX, Habacus e RingPay lavorano su questo fronte, con soluzioni rivolte a persone, famiglie, studenti e imprese che i canali tradizionali servono male o non servono affatto.
Il welfare e benessere finanziario raccoglie invece le aziende che usano la tecnologia finanziaria per migliorare sicurezza economica, accesso ai benefit e prevenzione sanitaria. Coverflex e Tundr digitalizzano i benefit aziendali, FunniFin sviluppa educazione finanziaria per i lavoratori, VIRTUOSO collega prevenzione, salute e strumenti assicurativi.
La finanza alternativa e l’impact capital chiudono il quadro con le piattaforme di crowdfunding Crowdfundme, Mamacrowd e Opstart, con C2FO sulla liquidità di filiera e con Ener2Crowd e Charity Stars sui progetti a impatto.
La categoria più rappresentata è il TechFin, con 18 aziende su 49. Il dato conferma la lettura di Fintech District secondo cui il Fintech4Good si sviluppa soprattutto nelle componenti infrastrutturali, transazionali e di accesso al capitale, ossia negli strati tecnologici che abilitano i servizi finanziari più che nei servizi rivolti direttamente al cliente finale.
| Categoria | Aziende (quota sul segmento) |
|---|---|
| TechFin | 18 (36,7%) |
| Payments | 6 (12,2%) |
| Crowdfunding | 6 (12,2%) |
| Lending | 5 (10,2%) |
| Insurtech | 4 (8,2%) |
| WealthTech | 3 (6,1%) |
| RegTech | 3 (6,1%) |
| Real Estate Fintech | 3 (6,1%) |
| Invoice & Tax Management | 1 (2,0%) |
La coda lunga della classifica dice che il fintech sostenibile resta poco presidiato dove i margini sono più sottili e i cicli di vendita più lunghi, come nell’Invoice e Tax Management, rappresentato da una sola azienda. È la parte del mercato dove le PMI italiane avrebbero il bisogno più immediato di strumenti di misurazione ESG integrati nei processi amministrativi già in uso.
Il bonus bollette per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro ha ora regole definite. La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026 disciplina il contributo volontario sulla luce per il 2026 e il 2027: lo sconto, fino a circa 60 euro, sarà riconosciuto senza domanda ai clienti domestici residenti esclusi dal bonus sociale, purché il venditore aderisca e siano rispettati i limiti di consumo. Le prime applicazioni sono previste nelle bollette di competenza da agosto.
Le regole:
Il contributo volontario spetta ai clienti domestici residenti con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro che non ricevono il bonus sociale elettrico 2026. La platea effettiva comprende quindi i nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 9.796 euro, oltre alle famiglie con almeno quattro figli e ISEE superiore a 20.000 euro, fino al limite comune di 25.000 euro.
Il beneficio riguarda soltanto la bolletta della luce. Le forniture di gas, acqua e rifiuti seguono la disciplina ordinaria dei bonus sociali e sono escluse da questa misura.
Lo sconto richiede il rispetto congiunto di requisiti economici, contrattuali e di consumo. L’ISEE entro 25.000 euro costituisce uno dei criteri e deve affiancarsi alle altre condizioni previste da ARERA.
La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel prevede queste condizioni:
Il fornitore di energia sceglie se riconoscere il contributo e comunica l’adesione ad Acquirente Unico tra il 15 luglio e il 31 agosto del 2026 e del 2027. L’adesione può riguardare il mercato libero, le offerte PLACET, il servizio di maggior tutela oppure il servizio a tutele graduali.
Una volta aderito per uno specifico segmento, il venditore deve applicare lo sconto a tutti i clienti che rispettano i requisiti, con criteri uniformi e senza selezioni individuali. Acquirente Unico predispone l’elenco degli operatori aderenti e lo trasmette ad ARERA per la pubblicazione.
L’importo del bonus bollette è variabile. Il valore è calcolato applicando la componente PE del servizio di maggior tutela, fissata dalla deliberazione ARERA n. 428/2025/R/eel, ai consumi del primo bimestre dell’anno o del primo bimestre intero della nuova fornitura.
Il limite di 500 kWh utilizzato per l’accesso porta lo sconto massimo a circa 60 euro. Una famiglia con consumi inferiori riceverà una somma più bassa, indicata nella fattura come voce separata. La quota agevolata coincide esclusivamente con i costi di acquisto dell’energia.
Gli esempi mostrano quali condizioni possono determinare l’esito, anche quando l’ISEE rientra nella soglia richiesta:
Gli esempi mostrano quali condizioni determinano l’accesso al contributo, anche quando l’ISEE rientra nella soglia di 25.000 euro:
| Caso | Esito |
|---|---|
| Famiglia con due figli, ISEE di 18.000 euro, consumi pari a 420 kWh nel primo bimestre e 2.600 kWh nei dodici mesi precedenti. | Contributo riconosciuto se l’utenza è residente, il venditore è rimasto lo stesso e ha aderito all’iniziativa. |
| Nucleo con ISEE di 22.000 euro e consumi pari a 510 kWh nel primo bimestre. | Contributo escluso perché viene superato il limite bimestrale di 500 kWh. |
| Famiglia con almeno quattro figli, ISEE di 19.000 euro e bonus sociale elettrico già riconosciuto. | Contributo escluso perché il nucleo beneficia già del bonus sociale ordinario. |
| Cliente con ISEE di 24.000 euro e consumi entro i limiti che ha cambiato fornitore prima del 1° luglio. | Contributo escluso perché manca la continuità del venditore richiesta dalla disciplina ARERA. |
| Nuova utenza attivata ad aprile, ISEE di 21.000 euro e consumi pari a 350 kWh nel primo bimestre completo. | Contributo riconosciuto se l’attivazione è avvenuta entro il 31 maggio, il consumo annuo resta sotto 3.000 kWh e il venditore aderisce. |
Il contributo viene riconosciuto automaticamente nella prima bolletta utile di competenza da agosto. Il riconoscimento avviene senza richiesta al venditore e richiede una DSU attestata con ISEE valido per l’anno di riferimento.
L’ISEE può essere attestato anche nei mesi successivi, entro il 31 dicembre. L’INPS invia ogni mese i nuovi nuclei al Sistema Informativo Integrato, che verifica POD, residenza, consumi e fornitore. Il venditore riceve solo l’informazione sul diritto allo sconto, insieme al codice fiscale e al POD, senza conoscere il valore dell’ISEE o altri dati reddituali.
Le agevolazioni sulle bollette del 2026 seguono tre discipline separate. Il bonus sociale ordinario copre luce, gas e acqua per i nuclei entro le soglie ARERA; il contributo straordinario da 115 euro è destinato a chi risultava già titolare del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026; il contributo volontario riguarda invece la fascia fino a 25.000 euro esclusa dal bonus sociale.
La nuova misura differisce anche dal bonus bollette da 200 euro riconosciuto nel 2025. Cambiano importo, periodo di riferimento, limiti di consumo e ruolo del fornitore. Il quadro generale delle misure è contenuto nel Decreto Bollette 2026, mentre la deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel disciplina l’applicazione del nuovo sconto volontario.
Il 16 luglio 2026 il Ministero del Lavoro e il CNEL hanno firmato l’intesa che porta i contratti di secondo livello — gli accordi aziendali e territoriali — nell’archivio nazionale dei contratti collettivi, finora riservato ai soli CCNL. Per le PMI che firmano o applicano un accordo aziendale o territoriale l’archivio unico cambia la visibilità di quegli accordi e il modo in cui si legge il salario giusto legato agli incentivi, in attuazione del Decreto Primo Maggio.
In sintesi:
L’intesa istituisce presso il CNEL un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero, dando attuazione all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026. Il nuovo archivio confluisce nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, gestito dal CNEL dal 1986 ai sensi della legge Mattarella, di cui ricorre il quarantennale.
Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni avviene in interoperabilità tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, senza trattamento di dati riferibili a singole persone. Per il presidente del CNEL Renato Brunetta l’archivio nato nel 1986 si completa con l’ingresso, per la prima volta in forma organica, degli accordi aziendali e territoriali; per la ministra del Lavoro Marina Calderone l’intesa consolida il quadro del Decreto Primo Maggio nella direzione di un mercato del lavoro più trasparente.
I contratti di secondo livello sono gli accordi firmati a livello aziendale o territoriale, che integrano il contratto nazionale su premi di risultato, orario, welfare e organizzazione del lavoro. Con l’intesa questi accordi confluiscono per la prima volta in forma strutturata nell’archivio nazionale dei contratti collettivi, accanto ai CCNL già depositati.
La contrattazione aziendale e territoriale è la parte più vicina alle condizioni reali di lavoro nelle imprese e nei territori ed è stata finora priva di una raccolta pubblica unitaria. La sua mappatura consente di ricostruire il trattamento retributivo effettivo, oltre il minimo del contratto nazionale.
Con l’archivio unico gli accordi aziendali e territoriali depositati diventano consultabili pubblicamente, una novità che tocca da vicino le PMI che usano la contrattazione di secondo livello per gestire premi, orario e welfare. Fino a oggi questi accordi vivevano nei singoli rapporti aziendali, senza una raccolta pubblica che ne rendesse leggibili contenuti e trattamenti.
Per un’impresa con un accordo di secondo livello i riflessi sono diversi. Gli accordi aziendali e territoriali sono il veicolo dei premi di produttività a tassazione agevolata e del welfare aziendale, e la loro pubblicità nell’archivio ne rende verificabile l’esistenza e il contenuto. Sul fronte del salario giusto, il trattamento del secondo livello si somma a quello del contratto nazionale nel comporre il trattamento economico complessivo che fa da soglia per gli incentivi. Nelle gare pubbliche, infine, la raccolta unica agevola il riscontro del contratto applicato dall’impresa aggiudicataria.
Il trattamento economico complessivo indicato nell’archivio è il parametro che il Decreto Primo Maggio pone a base del salario giusto e della condizionalità sugli incentivi: chi applica un contratto firmato da sigle marginali, i cosiddetti contratti pirata con un trattamento inferiore, perde l’accesso ai bonus per le assunzioni. L’indicazione del TEC rende immediato il confronto tra quanto riconosciuto al lavoratore e il trattamento dei contratti più rappresentativi del settore.
Il codice CNEL del contratto applicato è la chiave che unisce il singolo cedolino alla scheda contrattuale nell’archivio. La verifica puntuale del codice del contratto in busta paga segue regole precise, dal prospetto paga alle informazioni di assunzione.
La raccolta dei contratti collettivi nazionali è già consultabile online sul sito del CNEL, nella sezione Archivio contratti, mentre la parte dedicata agli accordi aziendali e territoriali sarà disponibile con l’applicazione web annunciata dall’intesa. L’archivio nazionale è già stato ristretto ai contratti realmente applicati, misurati sui flussi Uniemens e raccordati ai codici Ateco.
Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali, il riconoscimento promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio nell’ambito di Repubblica Digitale, con il supporto di Invitalia. Il contest dà visibilità nazionale ai migliori progetti di formazione sulle competenze digitali dei cittadini e quest’anno introduce una categoria dedicata ai gestori dei Punti Digitale Facile finanziati dal PNRR.
In sintesi:
Possono candidarsi al premio le Pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, gli enti locali, gli enti pubblici, le università e i centri di ricerca, gli enti del Terzo Settore, i centri di formazione e le imprese, presentando una sola domanda per ciascuna categoria. Il regolamento e il modulo di candidatura online sono pubblicati sul portale Repubblica Digitale, dove verificare i requisiti di ammissibilità prima dell’invio.
Sono ammesse le iniziative di formazione o affiancamento sulle competenze digitali rivolte ai cittadini che rispettano tre condizioni:
Le categorie in concorso per il 2026 sono cinque: Inclusione digitale, per i progetti rivolti alle persone più esposte al divario digitale come anziani, migranti, disoccupati e persone con disabilità ; Digitale contro il divario di genere, per le iniziative dirette a donne e ragazze e all’occupazione femminile nelle nuove tecnologie; Digitale nell’educazione per le scuole, indirizzata a studenti e insegnanti; Competenze specialistiche ICT, per i percorsi di upskilling e reskilling di universitari e lavoratori; Facilitazione Digitale, introdotta con questa edizione.
La nuova sezione premia gli enti pubblici, gli operatori privati e del Terzo settore che gestiscono i Punti Digitale Facile attivati con la misura PNRR Rete dei servizi di facilitazione digitale (M1C1, Investimento 1.7.2) o i servizi di formazione finanziati dal Fondo Repubblica Digitale con il progetto Dritti al punto. Per questa categoria i criteri di valutazione sono stati costruiti su misura rispetto alla natura dei servizi di facilitazione.
La selezione dei vincitori si articola in due fasi: una commissione di valutazione individua le 15 iniziative finaliste, tre per ciascuna categoria, assegnando un punteggio secondo i criteri del regolamento; segue la votazione pubblica online sui video di presentazione trasmessi dai finalisti, con un bonus alle due iniziative più votate di ogni categoria che si somma al giudizio della giuria. I cinque progetti con il punteggio finale più alto vincono il premio.
La giuria assegna un punto bonus alle candidature accompagnate già in fase di presentazione da un video che illustra l’iniziativa, un vantaggio competitivo che non richiede di attendere l’eventuale accesso alla fase finale.
I premi e le eventuali menzioni speciali saranno conferiti a Roma il 22 ottobre 2026 durante l’Assemblea nazionale della coalizione di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale che promuove la diffusione di buone pratiche replicabili e di contenuti educativi open source contro l’analfabetismo digitale.
Il Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate accoglie nuovi documenti: nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, con i relativi provvedimenti di autotutela, in base al provvedimento del Direttore n. 210791/2026 attuativo dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024. Lo strumento dell’area riservata è il canale per consultare dichiarazioni, versamenti, rimborsi e atti registrati, distinto dalle altre funzioni online come la dichiarazione dei redditi precompilata e i servizi dedicati alle fatture elettroniche.
L’interfaccia web dell’Agenzia delle Entrate consente a contribuenti e intermediari abilitati di consultare online le principali informazioni fiscali senza passare dallo sportello. All’interno del Cassetto fiscale sono raccolti dati e documenti utili per verificare la propria posizione:
L’accesso al Cassetto fiscale passa dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, che raccoglie anche gli altri servizi online fiscali. L’ingresso avviene con SPID, CIE, CNS e, per i soggetti ancora abilitati, con le credenziali dell’area riservata.
Chi utilizza SPID, CIE o CNS segue il normale percorso di autenticazione previsto per i servizi digitali della Pubblica amministrazione. Una volta effettuato il login, dalla propria scrivania personale si raggiunge il Cassetto fiscale e, separatamente, gli altri applicativi disponibili nell’area riservata.
Oltre alla consultazione dei dati fiscali, il servizio dialoga con altre funzioni utili dell’area riservata. Per i titolari di partita IVA, nella sezione anagrafica sono disponibili anche le informazioni collegate all’attività esercitata e il QR code della partita IVA con l’indirizzo telematico per la fatturazione elettronica. Per le persone fisiche, la funzione più consultata è la precompilata, insieme alle comunicazioni del Fisco e ai servizi di assistenza.
Nella sezione dedicata alle dichiarazioni si consultano i modelli trasmessi, le certificazioni, le scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille e le informazioni collegate ai redditi dichiarati. Nelle comunicazioni confluiscono invece gli avvisi e i messaggi che riguardano condoni, concordato, IVA, dichiarazioni d’intento, 730-4 e altri adempimenti presenti nei servizi telematici dell’Agenzia.
La consultazione del Cassetto fiscale può essere affidata a un intermediario abilitato tramite la delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente può indicare fino a due intermediari e la delega vale fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia.
La delega si gestisce dall’area riservata del contribuente oppure tramite l’intermediario secondo le procedure previste dall’Agenzia. La stessa strada vale per la revoca, che può essere limitata a uno o più servizi delegati senza incidere sulle altre autorizzazioni eventualmente conferite.
Le fatture elettroniche si consultano nel portale Fatture e Corrispettivi, sempre all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e non nel Cassetto fiscale in senso stretto. Per i privati e per i soggetti IVA l’accesso è dallo stesso portale, mentre cambiano le funzioni disponibili in base al profilo con cui si entra.
Dal 20 marzo 2024 la consultazione delle fatture elettroniche per i privati è disponibile senza adesione preventiva al servizio. I file restano visibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Per i titolari di partita IVA l’accesso passa dal portale riservato alla fatturazione e ai corrispettivi.
Una volta aperto il portale, il contribuente può consultare i file disponibili, effettuare ricerche per periodo e scaricare la documentazione presente. Per gli scarichi massivi l’Agenzia prevede funzioni e servizi dedicati soprattutto a soggetti abilitati, intermediari e software accreditati.
Nel portale collegato a Fatture e Corrispettivi è presente anche il monitoraggio delle ricevute, utile per cercare e visualizzare gli esiti dei file trasmessi, comprese le ricevute di consegna, di scarto o di messa a disposizione.
In caso di anomalie nei dati visualizzati o di problemi di consultazione, l’utente può prenotare un appuntamento con l’ufficio competente, chiamare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa o il 06.97617689 da cellulare, oppure inviare una segnalazione tramite la procedura online dedicata a reclami, elogi e suggerimenti. Per alcune pratiche fiscali e comunicazioni è disponibile anche il canale Civis.
Nel Cassetto fiscale è presente anche la sezione L’Agenzia scrive, nella quale confluiscono comunicazioni e segnalazioni rivolte al contribuente. In quest’area rientrano le notifiche relative agli avvisi bonari con pagamenti diretti e, per i soggetti interessati, le anomalie ISA nel Cassetto fiscale, utili per verificare le contestazioni e regolarizzare eventuali errori.
Nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti automatizzati, insieme ai relativi provvedimenti di autotutela totale o parziale. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210791/2026, in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024 sul rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto.
Gli avvisi di liquidazione riguardano gli atti emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, cioè le richieste dell’ufficio in materia di imposta di registro e agevolazioni, comprese le liquidazioni collegate all’agevolazione prima casa. Gli avvisi di accertamento parziale automatizzati sono quelli emessi in base all’art. 41-bis del DPR n. 600/1973, per i quali non è previsto il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis della L. n. 212/2000.
Per ogni avviso, accanto al documento, il cassetto mostra lo stato dell’iter, che serve a capire a colpo d’occhio se l’atto è stato notificato, definito, impugnato o annullato in autotutela.
| Stato dell’avviso | Cosa indica |
|---|---|
| Notificato | L’avviso è stato notificato e decorrono i termini per definirlo o presentare ricorso. |
| Definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/1997) | Chiuso pagando per intero imposta e interessi, con sanzioni ridotte a un terzo e rinuncia al ricorso. |
| Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/1997) | Pagate le sole sanzioni ridotte a un terzo, con facoltà di ricorrere su imposte e interessi. |
| Definito con pagamento sanzioni, presenza ricorso | Sanzioni definite come sopra, ma con ricorso presentato su imposte e interessi. |
| Mancata opposizione alla notifica | Il contribuente non ha definito l’atto né presentato ricorso. |
| Definito con pagamento (adesione) | Chiuso con accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218/1997. |
| Definito con pagamento (pace fiscale) | Chiuso con la definizione agevolata dell’art. 2 del DL n. 119/2018. |
| Definito con pagamento (tregua fiscale) | Chiuso con la definizione dei commi 179-185 della L. n. 197/2022. |
| Annullato con autotutela totale | L’ufficio ha annullato integralmente l’avviso in autotutela. |
| Presenza di autotutela parziale | L’ufficio ha ridotto in parte la pretesa; l’informazione resta finché non subentra uno stato successivo. |
| Presenza ricorso | È pendente un contenzioso sull’atto. |
| Definito da ricorso | La controversia si è chiusa con pronuncia passata in giudicato. |
In prima applicazione la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela spetta ai soli contribuenti destinatari, ai loro rappresentanti legali — tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori — e alle persone di fiducia già autorizzate secondo il provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023. Ogni avviso è disponibile dal giorno successivo alla trasmissione della data di notifica negli applicativi dell’Agenzia. La data di avvio del servizio sarà fissata con una comunicazione successiva sul sito dell’Agenzia, e con provvedimenti futuri la sezione accoglierà ulteriori tipologie di atti.
Il cedolino della pensione di agosto è il primo dell’anno in cui compaiono i rimborsi IRPEF da modello 730 per i pensionati, insieme a trattenute, addizionali e conguagli che modificano l’importo del rateo rispetto ai mesi precedenti. Il calendario dei pagamenti INPS fissa l’accredito al primo giorno bancabile del mese: nel 2026 il 1° agosto cade di sabato, quindi la disponibilità parte dal 1° agosto per chi riscuote tramite Poste e dal 3 agosto per gli accrediti su conto bancario.
Sullo stesso cedolino l’INPS segnala la posizione dei pensionati con prestazioni collegate al reddito da regolarizzare, mentre gli importi seguono la rivalutazione applicata a inizio anno.
In sintesi:
Ad agosto non è previsto un aumento generalizzato delle pensioni: gli importi ricalcano la rivalutazione già applicata a inizio anno, pari all’1,4% in via provvisoria per il 2026 ai sensi del decreto interministeriale MEF del 19 novembre 2025 e della circolare INPS n. 153/2025. Il trattamento minimo è fissato a 611,85 euro mensili, per un valore annuo di 7.954,05 euro, con perequazione piena fino a quattro volte il minimo e ridotta oltre.
Le differenze rispetto al mese precedente dipendono quindi dalla posizione fiscale del singolo pensionato. Le voci che possono muovere l’importo netto sono:
La pensione di agosto è disponibile dal 1° agosto per chi riscuote tramite Poste Italiane e dal 3 agosto per gli accrediti bancari, perché nel 2026 il primo giorno del mese cade di sabato. Nelle annualità in cui il 1° agosto cade in un giorno feriale l’accredito è invece unico per tutti i canali, sempre nel primo giorno bancabile.
Il pagamento segue quindi il canale di riscossione scelto dal pensionato:
Il pagamento in contanti è ammesso entro i limiti di legge e, in caso di più prestazioni previdenziali o assistenziali, avviene con un unico mandato. Chi ritira allo sportello postale tiene conto anche degli orari ridotti degli uffici INPS nel periodo estivo.
Per i pensionati, agosto è il primo mese in cui l’INPS applica i conguagli da modello 730: come sostituto d’imposta, l’Istituto eroga i rimborsi a credito o applica le trattenute a debito dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le risultanze del modello 730-4. Il calendario dipende dalla data di trasmissione della dichiarazione.
| Invio del modello 730 | Conguaglio per i pensionati INPS |
|---|---|
| entro il 31 maggio | dal cedolino di agosto |
| dal 1° al 20 giugno | da settembre |
| dal 21 giugno al 15 luglio | da ottobre |
| dal 16 luglio al 30 settembre | da novembre |
| 730 senza sostituto d’imposta | rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, di norma da dicembre |
Il rimborso 730 compare nel cedolino con voci come conguaglio 730, credito IRPEF o rimborso da dichiarazione, e può essere suddiviso tra IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale.
Se dal 730 emerge un credito, il rimborso IRPEF arriva direttamente nel cedolino, a condizione che l’INPS abbia ricevuto in tempo il flusso 730-4 e che non siano attivi controlli preventivi. Lo stato dell’operazione è consultabile con il servizio INPS Assistenza fiscale 730/4, che riporta le risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Se il 730 chiude a debito, l’INPS applica la trattenuta IRPEF sulla pensione, in un’unica soluzione o in forma rateizzata. Per le pensioni fino a 18.000 euro annui, a fronte di un debito superiore a 100 euro, il recupero è rateizzato fino a novembre, con gli interessi previsti sulle rate successive alla prima; se il rateo non basta, il prelievo prosegue sulle mensilità seguenti.
Le cause più frequenti di un conguaglio a debito sono:
Quando il rimborso 730 supera 4.000 euro, o la dichiarazione presenta elementi di incoerenza, l’Agenzia delle Entrate può attivare controlli preventivi ed erogare la somma direttamente dopo le verifiche, fuori dal calendario ordinario del cedolino. Se invece il credito o il debito per singola imposta non supera i 12 euro, il sostituto d’imposta non procede né al rimborso né alla trattenuta.
Oltre ai conguagli da 730, il cedolino di agosto può contenere le ritenute IRPEF ordinarie e le addizionali regionali e comunali. Le addizionali a saldo dell’anno precedente sono ripartite in più rate, mentre l’acconto dell’addizionale comunale dell’anno in corso è trattenuto, ove dovuto, da marzo a novembre. Per stimare l’imposta che grava sul proprio rateo, al netto di detrazioni e addizionali, è utile il calcolo dell’IRPEF sulla pensione lorda.
Nello stesso mese possono quindi comparire più voci fiscali:
Per i titolari di più trattamenti, alcuni ricalcoli dipendono dal coordinamento tra gli enti erogatori e il Casellario centrale delle pensioni, che applica aliquote e detrazioni sull’insieme delle pensioni percepite. La presenza di più voci nello stesso mese spiega perché l’importo netto di agosto può differire da quello atteso anche senza variazioni del lordo.
I pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito e non hanno comunicato i redditi 2022 rischiano la revoca delle somme aggiuntive e devono regolarizzare la posizione entro il 15 settembre 2026. L’avviso è comparso sul cedolino di luglio, come indicato nella nota INPS del 24 giugno 2026, e agosto è l’ultimo mese pieno utile per intervenire prima della scadenza.
La comunicazione riguarda solo chi riceve trattamenti la cui misura dipende dal reddito, come integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni ai superstiti e quattordicesima. Per non perdere il beneficio occorre presentare una domanda di ricostituzione per sospensione tramite il portale INPS o un patronato; chi ha già inviato la domanda può ignorare l’avviso.
La quattordicesima non è una voce ordinaria del cedolino di agosto: viene erogata a luglio ai pensionati con almeno 64 anni che rispettano i requisiti reddituali e contributivi. Il dettaglio degli importi è nel cedolino di luglio, dove la somma aggiuntiva compare con una riga dedicata.
Chi matura i requisiti dopo l’elaborazione di luglio, o diventa titolare di pensione in corso d’anno, riceve la somma aggiuntiva d’ufficio con la rata di dicembre. La quattordicesima non spetta sulle prestazioni assistenziali, come invalidità civile, assegno sociale e pensione sociale; chi ritiene di averne diritto senza averla ricevuta può presentare domanda di ricostituzione.
Il cedolino pensione online è disponibile sul sito INPS e mostra il dettaglio dell’importo mensile, con conguagli IRPEF, recuperi di indebiti, cessioni del quinto e comunicazioni al pensionato. Per la consultazione servono le credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura di accesso è la seguente: