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La domanda di Assegno Unico per i figli a carico è presentata da uno solo dei due genitori, mentre l’altro può intervenire per modificare la scelta sulla ripartizione della somma. Sul portale INPS la procedura è semplice e l’IBAN si seleziona dal Sistema Unico di Gestione, che propone i conti già registrati per altre prestazioni. Chi ha già una domanda in stato “accolta” non deve rinnovarla ogni anno ma solo aggiornare l’ISEE entro le scadenze previste per non perdere gli arretrati.
Dal 2026 l’Assegno Unico viene calcolato su un ISEE di inclusione dedicato, distinto dall’ISEE ordinario. La novità — introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e recepita dall’INPS — si applica all’AUU insieme ad altre prestazioni familiari (Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati, ADI e SFL) e produce effetti favorevoli per la maggior parte delle famiglie con figli.
Chi ha già presentato la DSU da gennaio 2026 non deve ripresentarla: l’INPS ricalcola automaticamente l’indicatore con i nuovi parametri. Per chi deve ancora presentarla, dal 3 marzo 2026 è in vigore la nuova modulistica approvata con decreto ministeriale 2 marzo 2026, n. 3.
Le principali novità riguardano la scala di equivalenza: le maggiorazioni per i nuclei con figli salgono di 0,05 punti per ciascun figlio e viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica per i nuclei con due figli. Una scala di equivalenza più alta abbassa l’ISEE a parità di reddito e patrimonio, aumentando di conseguenza l’importo dell’assegno spettante.
Gli importi 2026 sono rivalutati dell’1,4% rispetto all’anno precedente: l’assegno massimo è di 203,80 euro al mese per figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, mentre l’importo minimo è di 58,30 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima di 46.582,71 euro.
L’Assegno Unico e Universale spetta a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Si riceve per i figli a carico fino al compimento dei 21 anni — a condizione che siano studenti, tirocinanti, lavoratori con reddito sotto gli 8.000 euro annui o disoccupati — e senza limiti di età per i figli disabili. La domanda è presentata da uno dei due genitori in qualità di richiedente; i nuclei mono-genitoriali e i figli maggiorenni che richiedono il sussidio in via diretta fanno domanda autonoma.
Il servizio di domanda online è accessibile dall’area riservata del portale INPS con SPID di almeno secondo livello, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è possibile presentarla tramite il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento), o ancora rivolgendosi agli istituti di patronato con i loro servizi telematici. La compilazione non richiede allegati: non è necessario caricare l’ISEE, che viene verificato autonomamente dall’INPS tramite i propri archivi. Servono solo i dati anagrafici e fiscali dei componenti del nucleo e le coordinate bancarie per l’accredito. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato.
Entrambi i genitori hanno facoltà di accedere alla domanda con le proprie credenziali: uno in qualità di richiedente, l’altro per eventuale modifica delle scelte effettuate sulla ripartizione del pagamento. Non è prevista una conferma obbligatoria da parte del secondo genitore: se il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’Assegno dichiarando l’accordo con l’altro genitore, lo percepisce integralmente senza necessità di successiva conferma.
Il secondo genitore ha però la facoltà di modificare successivamente questa scelta, accedendo con le proprie credenziali e indicando le proprie coordinate per il pagamento. In qualsiasi momento è possibile rientrare nella domanda per apportare correzioni o aggiornamenti.
L’Assegno Unico spetta a prescindere dallo stato civile dei genitori — anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Le regole di ripartizione dipendono dal tipo di affidamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4672/2025, ha confermato che il giudice della famiglia può attribuire l’intero assegno al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso, quando ciò risponde all’interesse del minore. L’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non necessariamente quello del genitore richiedente.
Se i due genitori presentano domande autonome, ciascuno vede calcolata la propria quota sul proprio ISEE. La ripartizione può essere modificata in qualsiasi momento accedendo alla domanda sul portale INPS: la variazione decorre dal mese successivo alla comunicazione, senza effetto retroattivo. Se il secondo genitore è irreperibile e non fornisce le proprie coordinate bancarie, l’INPS può erogare l’intero importo al richiedente previa apposita dichiarazione.
Ai fini del pagamento, il richiedente ha tre possibilità di scelta che si usano anche per la domanda di Assegno Unico per genitori separati o divorziati:
La scelta tra le opzioni determina se il pagamento avviene con un unico accredito oppure con due bonifici distinti al 50%.
L procedura di domanda è integrata al Sistema Unico di Gestione IBAN dell’INPS. Al momento della presentazione di una nuova istanza o in caso di modifica delle modalità di pagamento, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’Istituto per altre prestazioni oppure indicarne uno nuovo.
Se si sceglie la ripartizione al 50%, i dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo: in questo caso l’accredito alla quota del secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione.
In alternativa al bonifico bancario è disponibile il bonifico domiciliato presso gli uffici postali. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per l’accredito diretto.
La domanda è necessaria solo in caso di prima erogazione. Per chi è già beneficiario, il rinnovo è automatico a meno che non intervengano cambiamenti reddituali o familiari, che vanno comunicati obbligatoriamente all’INPS per l’eventuale ricalcolo.
L’erogazione parte ogni anno da marzo e prosegue fino a febbraio dell’anno successivo. L’Assegno Unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza, ma la domanda si presenta dopo la nascita perché è necessario il codice fiscale del bambino. Con il primo pagamento mensile si ricevono anche gli arretrati a partire da marzo, purché la domanda pervenga entro il mese di giugno: oltre tale termine si perde il diritto agli arretrati.
Il rinnovo automatico della domanda non esime dall’obbligo di aggiornare la posizione reddituale tramite la DSU. In assenza di un ISEE valido per il 2026, l’INPS eroga l’Assegno nella misura minima a partire da marzo. Presentando la nuova DSU entro il 28 febbraio si ottiene l’importo pieno fin dall’inizio dell’anno.
Chi regolarizza la certificazione entro il 30 giugno 2026 ottiene il conguaglio degli arretrati dal mese di gennaio. Oltre tale termine, gli importi maturati nel primo semestre vanno perduti definitivamente. La domanda e lo stato della pratica sono consultabili attraverso il Fascicolo Previdenziale del Cittadino nell’area riservata INPS.
Entro il 31 marzo 2026 le imprese che conferiscono mandati di agenzia devono versare il FIRR — il Fondo indennità risoluzione rapporto — presso la Fondazione Enasarco. Il FIRR raccoglie le quote di liquidazione degli agenti di commercio, che l’ente previdenziale trattiene e liquida all’agente alla cessazione del rapporto. Chi utilizza l’addebito su conto tramite mandato SEPA deve anticipare la distinta per evitare ritardi e sanzioni.
La distinta si compila online nell’area riservata del portale Enasarco. Il sistema propone automaticamente la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente, escludendo gli importi indicati nelle distinte integrative. Prima di procedere, l’impresa deve verificare tramite la funzione “Gestione mandati online” che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati: nella distinta FIRR non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare. Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, è possibile correggere gli importi eventualmente non corretti.
Per il versamento si può scegliere tra l’addebito SEPA sul conto corrente e il circuito PagoPA. Chi opta per l’addebito SEPA deve confermare la distinta almeno cinque giorni lavorativi prima del 31 marzo per non rischiare di sforare i tempi di trasferimento bancario.
L’obbligo di accantonamento riguarda tutte le imprese titolari di rapporti di agenzia. Il FIRR spetta alle seguenti figure professionali:
In caso di cessione del mandato, l’impresa deve darne tempestiva comunicazione a Enasarco entro 30 giorni dall’evento tramite la procedura online nell’area riservata, alla voce “Gestione mandati”. Come data di cessazione va indicato l’ultimo giorno di collaborazione effettiva, tenuto conto del preavviso. A comunicazione avvenuta, l’agente riceve una notifica e può richiedere la liquidazione del trattamento dalla propria area riservata tramite il menu “FIRR/Liquidazione FIRR”.
La comunicazione è un obbligo dell’impresa ma l’agente può comunque chiudere personalmente il mandato e richiedere il FIRR in autonomia. In entrambi i casi, la domanda di liquidazione deve essere corredata dal contratto d’agenzia oppure da un’autocertificazione.
L’accantonamento annuale — da versare entro fine marzo dell’anno successivo — si calcola sulle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente. Tre fattori determinano l’importo: il totale delle provvigioni, la tipologia del mandato (agente mono o plurimandatario) e la durata del mandato nell’anno. Un solo giorno lavorato in un mese è sufficiente per computare l’intero mese.
FIRR per agenti mono-mandatari
| Aliquota FIRR | Scaglione provvigionale |
| 4% | fino a 12.400 euro |
| 2% | tra 12.400 e 18.600 euro |
| 1% | oltre 18.600,01 euro |
FIRR per agenti pluri-mandatari
| Aliquota FIRR | Scaglione provvigionale |
| 4% | fino a 6.200 euro |
| 2% | tra 6.200 e 9.300 euro |
| 1% | oltre 9.300,01 euro |
Quando il mandato inizia nel corso dell’anno, gli scaglioni vengono ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto. Di seguito due esempi di calcolo.
Il contributo sul primo scaglione, il 4% di 6.200 euro, è pari a 248 euro. La quota che ricade nella seconda fascia si ottiene sottraendo dai 7.650,80 euro totali i 6.200 euro del primo scaglione: il risultato è 1.450,80 euro, su cui il 2% dà 29,02 euro. Nessuna quota ricade nel terzo scaglione. Contributo totale: 277,02 euro.
Con cinque mesi di mandato effettivi (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre), gli scaglioni si riducono proporzionalmente:
Il contributo del primo scaglione, il 4% di 2.583,34 euro, è pari a 103,34 euro. La quota nella seconda fascia è 1.291,66 euro, su cui il 2% dà 25,83 euro. La quota nel terzo scaglione è 1.984,43 euro, su cui l’1% dà 19,84 euro. Contributo totale: 149,01 euro.
Gli arretrati pensionistici collegati al rinnovo del CCNL 2022-2024 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono attesi nel 2026 ma i tempi dipendono da una burocrazia che spesso si inceppa: la trasmissione dei dati dall’amministrazione di appartenenza all’INPS. Chi è andato in pensione nel triennio 2022-2024 ha diritto all’adeguamento dell’assegno previdenziale sulla base degli incrementi stipendiali previsti dal contratto, ma l’iter — noto come ultimo miglio pensione — può richiedere mesi, se non anni.
Ecco chi ha diritto al ricalcolo, da quando decorrono gli arretrati e cosa fare se l’amministrazione non si muove.
Il ricalcolo della pensione spetta al personale cessato dal servizio tra il 2022 e il 2024, in tutti i comparti della PA: Funzioni Centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), Enti Locali, Scuola, Università e Sanità . Come precisa la FLP — Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche — il CCNL prevede espressamente l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi tabellari per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio contrattuale.
Il principio generale è che gli aumenti dei minimi tabellari si computano ai fini previdenziali nella misura maturata alla data di cessazione dal servizio. Se il CCNL non esclude esplicitamente i pensionati dall’adeguamento, il diritto al ricalcolo è automatico — principio confermato anche dalla Corte di Cassazione.
Il ricalcolo non avviene d’ufficio in modo immediato ma richiede un passaggio burocratico preciso, noto come ultimo miglio pensione.
L’amministrazione pubblica di appartenenza deve aggiornare l’inquadramento economico del dipendente cessato — adeguando lo stipendio tabellare alla data di decorrenza del rinnovo — e trasmettere all’INPS i dati retributivi corretti. Solo dopo questa comunicazione l’INPS ricalcola l’importo della pensione e liquida i nuovi importi con gli eventuali arretrati.
Il pensionato non deve presentare alcuna domanda: si tratta di un diritto riconosciuto automaticamente. Il collo di bottiglia è la trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione, che può richiedere mesi o anni a seconda del comparto e dell’efficienza degli uffici competenti.
Gli arretrati pensionistici derivanti dal ricalcolo seguono regole diverse a seconda della data di pensionamento. Gli arretrati spettano a chi è andato in pensione a partire da settembre 2024.
Gli anni 2022 e 2023 non generano invece arretrati perché in quel periodo i dipendenti — e di conseguenza i pensionati — avevano già percepito l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), un’anticipazione sugli aumenti futuri che ha coperto quei due anni.
Per chi ha cessato il servizio entro il 31 agosto 2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 supera gli arretrati maturati, rendendo di fatto nulla la differenza a favore del pensionato.
Per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) le regole sono diverse rispetto alla pensione. Il ricalcolo del TFS non copre l’intero triennio ma solo il periodo compreso tra il primo giorno del triennio contrattuale e il giorno del pensionamento. In pratica, gli incrementi tabellari entrano nella base di calcolo del TFS solo per i mesi effettivamente lavorati nel triennio 2022-2024.
Con i rinnovi contrattuali è stato anche chiarito che l’elemento perequativo — introdotto con il CCNL 2016-2018 e poi assorbito nella retribuzione tabellare — valuta integralmente ai fini della base pensionabile e del TFS, con conseguente aumento di entrambe le prestazioni.
In caso di ritardi prolungati nella trasmissione dei dati da parte dell’ente datore di lavoro, il pensionato non è privo di strumenti. È possibile rivolgersi a un patronato o al sindacato pensionati per inviare un sollecito formale all’amministrazione competente. In alternativa, può essere inviata una diffida formale all’ente richiedendo l’aggiornamento della posizione contributiva e previdenziale.
Il diritto alla riliquidazione non decade immediatamente: la prescrizione decorre dal momento in cui il rinnovo contrattuale entra in vigore — cioè da quando sorge il diritto — e il termine è di cinque anni. Il dies a quo non è la data di pensionamento ma quella di efficacia del CCNL che determina l’aumento dei minimi tabellari.
Sarà l’INPS a occuparsi dell’adeguamento delle pensioni e della corresponsione degli eventuali arretrati ma i tempi sono inevitabilmente lunghi. Per il comparto scuola, ad esempio, il calendario NoiPA indica i primi mesi del 2026 come orizzonte per il pagamento degli arretrati pensionistici collegati al CCNL 2022-2024. Per gli altri comparti i tempi dipendono dalla rapidità con cui ciascuna amministrazione trasmette i dati aggiornati.
La procedura — che passa obbligatoriamente dall’ente datore di lavoro prima di arrivare all’INPS — è strutturalmente lenta e non prevede corsie preferenziali per chi ha cessato il servizio da più tempo.
Le trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 sono intanto ufficialmente aperte ed il meccanismo del ricalcolo pensionistico si ripropone identico: chi va in pensione nel triennio 2025-2027 prima della firma del contratto ha diritto all’adeguamento dell’assegno previdenziale una volta sottoscritto il CCNL, con le stesse regole sull’ultimo miglio e gli stessi tempi INPS.
L’IVC coprirà il periodo di vacanza contrattuale, esattamente come nel triennio precedente. La novità è che questa tornata si preannuncia più rapida: per il comparto scuola, la firma del CCNL 2025-2027 potrebbe arrivare già ad aprile 2026 — prima volta nella storia contrattuale del settore — il che ridurrebbe significativamente la finestra temporale tra pensionamento e ricalcolo. Per gli altri comparti i tempi restano incerti, ma l’obiettivo dichiarato del Governo è chiudere tutti i contratti entro il triennio di riferimento.
Per fruire delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa in regime di comunione dei beni è necessario che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto notarile — anche se assenti al rogito. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza 2476/2026, che richiama e consolida i precedenti orientamenti in materia di agevolazioni prima casa. Se la dichiarazione manca, il beneficio si applica solo sulla quota del 50% spettante al coniuge firmatario.
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta di registro al 2% in luogo del 9% ordinario, oppure al 4% invece del 10% per le operazioni soggette a IVA. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su altre abitazioni nello stesso Comune, e di non averne già fruito in precedenza anche pro quota su tutto il territorio nazionale.
L’immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente, o questi deve trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito. Chi possiede altri immobili acquistati con agevolazioni prima casa può comunque accedere al beneficio, a condizione di vendere la vecchia abitazione entro due anni e di inserire tale impegno nell’atto di acquisto.
La comunione legale dei beni comporta che l’immobile acquistato da uno solo dei coniugi entri automaticamente nella proprietà dell’altro al 50%, senza che questi debba presenziare al rogito.
Sul piano civilistico non è necessaria la firma di entrambi ma sul piano fiscale la regola è diversa: per ottenere l’agevolazione sull’intero immobile entrambi i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa allegata al DPR 131/1986, anche quello assente dall’atto.
La Cassazione lo aveva già stabilito con l’Ordinanza 14326/2018 e confermato con l’Ordinanza 26703/2024: non sono previste eccezioni, e le attestazioni devono essere distinte e personali, perché il coniuge non intervenuto potrebbe essere titolare di un altro immobile ostativo.
Anche l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 38/2005, aveva chiarito che l’acquisto effettuato da un solo coniuge produce effetti giuridici per metà a favore dell’altro: se questi è privo dei requisiti, il beneficio si applica solo al 50%.
Con la sentenza 2476/2026 la Cassazione precisa le conseguenze pratiche: se nell’atto interviene solo uno dei coniugi, acquistando l’intera proprietà e chiedendo l’agevolazione per l’intero immobile, il beneficio gli spetta esclusivamente in relazione alla sua quota del 50%. La quota riconducibile al coniuge assente è tassata con le aliquote ordinarie.
Per evitare questo esito, la soluzione è la procura speciale notarile: il coniuge impossibilitato a presenziare può conferire al coniuge presente una procura speciale redatta per atto pubblico, che lo autorizzi esplicitamente a rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis in suo nome e per suo conto. In questo modo le condizioni per l’agevolazione sull’intero immobile risultano soddisfatte anche in assenza fisica di uno dei due.
Scade il 31 marzo 2026 la comunicazione annuale obbligatoria sui lavori usuranti e notturni svolti nel 2025. Quest’anno il termine non subisce spostamenti per festività : la scadenza coincide con il giorno ordinario previsto dalla normativa. I datori di lavoro inadempienti rischiano sanzioni amministrative da 500 a 1.500 euro e, sul piano previdenziale, compromettono il diritto del lavoratore alla pensione anticipata.
L’adempimento, previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 67/2011, riguarda i datori di lavoro che nel 2025 hanno adibito dipendenti alle attività particolarmente faticose e pesanti indicate dalla norma. Sono soggetti all’obbligo:
Per i lavoratori notturni va indicato, per ogni dipendente, anche il numero di giorni di lavoro notturno svolti nell’anno. Per il lavoro notturno a turni la comunicazione scatta al raggiungimento di almeno 64 giornate; per il lavoro notturno senza turni, quando lo svolgimento riguarda almeno tre ore giornaliere per l’intero anno.
Il modello LAV_US è disponibile sul portale del Ministero del Lavoro all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. Dopo l’accesso con credenziali digitali si seleziona la voce Lavori Usuranti, che mette a disposizione cinque moduli distinti:
Il modello si compone di tre sezioni principali. La sezione Datore di Lavoro richiede i riferimenti aziendali: matricola e codici di inquadramento INPS, codice cliente INAIL, eventuale iscrizione ad altri enti, numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo imprese artigiane. La sezione Elenco unità produttive raccoglie le sedi territoriali in cui si svolge l’attività usurante, i dati anagrafici dei singoli lavoratori coinvolti e il periodo di svolgimento delle lavorazioni. La sezione Dati di invio è compilata automaticamente dal sistema con i dati di chi effettua la comunicazione.
L’obbligo di comunicazione ricade sul datore di lavoro. In caso di lavoro in somministrazione, sono tenute all’invio le imprese utilizzatrici, in quanto responsabili dell’organizzazione dei turni e delle modalità di svolgimento della prestazione. In presenza di fusione societaria, l’obbligo spetta all’azienda incorporante. L’invio riguarda tutti i dipendenti che hanno svolto attività usuranti nel 2025, indipendentemente dal fatto che abbiano già maturato o meno i requisiti per la pensione anticipata. Possono presentare la comunicazione anche gli intermediari abilitati — consulenti del lavoro e associazioni datoriali — previa delega.
La normativa distingue due adempimenti con regime sanzionatorio differente. La rilevazione di monitoraggio — che riguarda tutte le attività usuranti e serve a certificare i periodi di lavoro ai fini previdenziali — non è soggetta a sanzione in caso di omissione. La comunicazione obbligatoria — riferita specificamente all’esecuzione di lavoro notturno e di lavoro a linea catena — è invece sanzionata: il mancato invio comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, con diffida ad adempiere. Non è sanzionata la comunicazione tardiva, ma solo l’omissione o l’errata compilazione.
La comunicazione LAV_US è il presupposto documentale che consente ai lavoratori di accedere alla pensione anticipata per lavori usuranti (Quota 97,6): uscita con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi, al raggiungimento della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a 97,6.
I lavoratori che maturano i requisiti nel corso del 2027 devono presentare la domanda di riconoscimento del beneficio all’INPS — con modulo AP45 — entro il 1° maggio 2026. Una domanda tardiva comporta lo slittamento della decorrenza della pensione: di un mese per ritardi fino a un mese, di due mesi per ritardi tra uno e tre mesi, di tre mesi per ritardi superiori.
L’INPS risponde entro il 30 ottobre con l’accoglimento, il differimento per insufficiente copertura finanziaria o il rigetto.
Entra nel vivo l’edizione 2026 del Bonus Pubblicità : la finestra per prenotare il credito d’imposta sugli investimenti in advertising sulla stampa è aperta fino al 1° aprile (la scadenza è slittata di un giorno rispetto al termine ordinario del 31 marzo). La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si riferisce agli investimenti previsti per l’intero 2026. Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 andrà poi presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui si attestano gli investimenti effettivamente realizzati.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto all’anno precedente. Â Sono esclusi radio e televisioni, analogiche o digitali, confermando le regole in vigore dal 2023.
Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a condizione che gli investimenti effettuati nel 2026 superino di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione. Il riferimento normativo è l’articolo 57-bis, comma 1-quinquies del decreto legge 50/2017, come modificato dal Decreto Energia (articolo 25-bis, Dl n. 17/2022). Il tetto di spesa annuo è pari a 30 milioni di euro: se le domande superano questa cifra, si procede al riparto proporzionale.
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio online disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (dove sono disponibili il modello e le istruzioni di compilazione), con le seguenti modalità :
Si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Servizi > voce Comunicare). Il modulo presenta doppia opzione: Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Entro il 1° aprile 2026 va compilata barrando la casella corrispondente alla Comunicazione.
Nel quadro dedicato al tipo di comunicazione si barra la casella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
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Nel quadro dedicato ai soggetti beneficiari si indicano i dati del richiedente.

Nella casella Dimensione/tipologia va indicato uno dei seguenti codici:
Nella casella Natura giuridica si indica il codice corrispondente alla natura dell’impresa o dell’ente, come indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli Redditi. Nel quadro seguente si indicano i dati della persona fisica che firma la comunicazione.

Il codice carica è individuato nella tabella delle istruzioni all’ultimo modello di dichiarazione dei redditi presentato.
Nel quadro dedicato ai dati degli investimenti e del credito richiesto si indica l’anno di riferimento e si compila il rigo dedicato alla stampa. In colonna 2 si inserisce la somma relativa agli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2026; in colonna 3 quelli effettuati nel 2025 sugli stessi mezzi. Le colonne 4, 5 e 13 sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Se il credito d’imposta richiesto supera i 150.000 euro, va presentata alternativamente una delle seguenti dichiarazioni:

Nella casella Codice qualifica va indicato uno dei seguenti codici:
Per quanto riguarda le scadenze 2026, quest’anno il 1° marzo coincideva con una festività e quindi il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha spostato di conseguenza sia l’apertura (al 2 marzo) sia la chiusura (al 1° aprile).
Luca Spada è un imprenditore visionario che ha trasformato la sua precoce passione per l’informatica in un impero delle telecomunicazioni. Pioniere assoluto del web in Italia negli anni ’90, ha saputo anticipare le grandi rivoluzioni tecnologiche, diventando un punto di riferimento per l’innovazione e riuscendo a fondare il primo “unicorno” italiano nel settore delle TLC.
In questa intervista concessa a Chapeau, Spada ripercorre le tappe fondamentali della sua straordinaria e a tratti rocambolesca carriera imprenditoriale. Dal suo primo approccio con la rete dopo un viaggio illuminante in California, fino all’intuizione che ha dato vita a Eolo e all’incredibile e surreale vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto.
Spada si mette a nudo raccontando non solo i successi e i traguardi miliardari, ma anche la sua personale filosofia di vita, il rapporto con il denaro e i preziosi consigli per chi desidera fare impresa oggi.
Ecco il video integrale, disponibile sulle principali piattaforme social di video streaming.
La carriera di Luca Spada inizia prestissimo. Cresciuto in un piccolo paese in provincia, ha iniziato a smanettare da bambino sui primi Commodore 64, craccando videogiochi. Da quel momento non si è più fermato.
Al liceo marina la scuola per gestire la sua prima azienda di importazione di videogiochi e crea una delle primissime banche dati per giocare in rete e scambiarsi messaggi. Un viaggio in California nel 1994 gli cambia la vita: scopre le reali potenzialità di Internet. Tornato in Italia, decide di abbandonare l’università per trasformare la sua BBS in uno dei primissimi Internet Service Provider del paese, vendendo indirizzi email ai nerd dell’epoca.
L’intuizione è vincente e lo porta a unirsi a Inet, azienda che nel 2000, in piena bolla delle dot-com, sbarca in borsa con un successo clamoroso, permettendo a Spada di incassare circa 10 milioni di euro ad appena 26 anni.
Nonostante la ricchezza raggiunta in giovane età , Spada non si ferma. Fonda NG (Netgamers Italia) per offrire server dedicati ai videogiocatori online. Ben presto si rende conto che il vero problema in Italia è la latenza e la connessione. Ottimizza la rete per il gaming, ma si accorge che sempre più aziende iniziano a comprare il suo servizio perché superiore a quello tradizionale. C’è però un enorme ostacolo: la rete in rame di Telecom non arriva nei piccoli comuni, lasciando milioni di italiani nel “digital divide“. Spada scopre così una tecnologia militare israeliana basata sulle onde radio, la testa sul balcone di casa sua e inizia a installare antenne sui tralicci televisivi preesistenti in tutto il paese. Nasce così Eolo: un servizio rapido, economico e capace di portare la banda larga dove gli altri operatori non arrivano.
La crescita di Eolo è esponenziale, ma per scalare servono capitali. Dopo aver iniziato autofinanziandosi e aver ricevuto non pochi “no” dalle banche, Spada apre le porte ai primi soci e vince importanti bandi pubblici nel Centro-Sud Italia, battendo perfino Telecom, che reagisce con numerosi ricorsi.
Per evitare il collasso della rete a causa dell’affollamento delle frequenze standard, Spada compie un altro capolavoro strategico: acquista a un prezzo irrisorio le frequenze millimetriche (quelle del futuro 5G, all’epoca ignorate da tutti) e lancia la prima connessione radio a 100 Megabit.
Questo attira l’attenzione dei grandi fondi internazionali: prima Searchlight Capital Partners nel 2018 e poi Partners Group nel 2021. Con quest’ultima operazione, Eolo viene valutata 1,5 miliardi di euro, consacrandosi come unicorno.
Nel 2018, all’apice del successo, Luca Spada vive il momento più buio della sua vita: è accusato di “furto di onde radio” (fisicamente e tecnicamente impossibile). L’insussistenza scientifica e logica dell’accusa diviene palese: il caso è archiviato ma lascia il segno di un clamore mediatico sproporzionato.
Oggi Luca Spada ha cambiato radicalmente il suo approccio al lavoro e alla vita. Da nerd a grande appassionato di sport e longevità . Nell’intervista lascia tre consigli per chi vuole fare startup.
Il mercato degli affitti brevi è cresciuto rapidamente ma nel 2026 le regole si sono fatte più stringenti. Chi vuole mettere in affitto online una casa vacanze deve fare i conti con obblighi precisi: il Codice Identificativo Nazionale (CIN) obbligatorio e da indicare in ogni annuncio, la scelta fiscale tra cedolare secca e IRPEF per il canone, la nuova soglia massima per non pagare tasse da imprenditori (tre immobili in locazione breve) con tutto ciò che comporta in termini di partita IVA e regime fiscale ordinario.
Accanto agli adempimenti normativi, chi affitta ai turisti deve valutare costi, commissioni delle piattaforme, regolamenti comunali e obblighi di prenotazione. La differenza tra un’attività redditizia e una esposta a sanzioni si gioca sulla conoscenza delle regole prima ancora di pubblicare il primo annuncio.
In questa guida vediamo come affittare online una casa vacanze nel 2026: dalla verifica dei requisiti dell’immobile alla scelta della piattaforma, dalla tassazione dei canoni alla gestione degli ospiti, fino ai casi in cui l’attività supera la soglia del privato e diventa imprenditoriale.
Oltre 9.100 contratti a tempo indeterminato negli uffici giudiziari di tutta Italia: il Ministero della Giustizia ha pubblicato il 16 marzo 2026 tre avvisi pubblici per la stabilizzazione del personale PNRR, trasformando i rapporti a termine in assunzioni stabili a partire dal 1° luglio 2026. Le domande si presentano entro le ore 23:59 del 15 aprile 2026, esclusivamente online.
Si tratta della più grande operazione di assunzione a tempo indeterminato nella storia recente dell’amministrazione giudiziaria — l’esito di un percorso avviato nel 2021 con i maxi-concorsi RIPAM che hanno portato nelle cancellerie e negli uffici del processo decine di migliaia di risorse a contratto.
I tre avvisi non sono concorsi aperti ma procedure comparative riservate: possono partecipare solo i lavoratori già in servizio nel profilo corrispondente, reclutati attraverso i concorsi RIPAM collegati al PNRR. Chi non è già dipendente a termine del Ministero della Giustizia nel profilo specifico non può candidarsi.
Per accedere alla selezione, alla data di scadenza della domanda il candidato deve essere in servizio con contratto a tempo determinato nello stesso profilo, aver sottoscritto originariamente un contratto con scadenza al 30 giugno 2026 oppure l’addendum di proroga a tale data, e non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari gravi incompatibili con il pubblico impiego.
La stabilizzazione scatta dal 1° luglio 2026, ma solo per chi avrà maturato almeno 12 mesi continuativi di servizio nel profilo ricoperto entro quella data: chi non raggiunge questo requisito perde il diritto all’assunzione anche se risulta in graduatoria.
I 9.119 posti complessivi si dividono tra tre procedure distinte:
Per AUPP e Tecnici di Amministrazione la ripartizione dei posti per singolo distretto sarà comunicata all’esito della rimodulazione delle piante organiche. Per gli Operatori di data entry i posti sono già distribuiti distretto per distretto: le sedi con il maggior numero di posizioni sono Napoli (169), Roma (107), Palermo (97) e Catania (88). È previsto lo scorrimento tra distretti: se in un territorio non ci sono candidati idonei sufficienti, l’Amministrazione può attingere alle graduatorie di altri distretti.
Il requisito dei 12 mesi continuativi di servizio nella qualifica è il filtro centrale dell’intera procedura. Non è necessario averli già maturati al momento della domanda, ma devono essere raggiunti entro il 30 giugno 2026.
Attenzione: alcuni periodi non vengono conteggiati nel computo, tra cui aspettative e assenze prolungate. Chi non raggiunge i 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno, anche se presente in graduatoria, non viene assunto. Il bando ammette espressamente sia chi ha sottoscritto ab origine un contratto fino al 30 giugno 2026, sia chi ha successivamente firmato l’addendum di proroga a tale data.
La selezione comparativa prevede una prova scritta informatizzata composta da 30 quesiti situazionali, con punteggio massimo di 30 punti. I quesiti non valutano la conoscenza teorica pura ma la capacità di applicarla a situazioni concrete: vengono analizzate tre aree — conoscenza organizzativa del Ministero, competenze trasversali (problem solving, relazioni, gestione del contesto) e competenze tecniche specifiche del profilo. A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza previsti dal DPR 487/1994.
Ai fini della graduatoria finale concorrono anche i titoli di studio: per i profili Area Funzionari, la laurea triennale vale 24 punti come titolo massimo, la laurea magistrale 27 punti. Sono valutabili anche titoli ulteriori come master e dottorati. Sono previste le riserve di posti ordinarie: 10% per categorie protette (L. 68/1999), 30% per volontari delle Forze Armate e 15% per volontari del Servizio Civile Universale. La prova può essere omessa se il numero di candidati è inferiore ai posti disponibili nel distretto.
Le domande si presentano esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata del Ministero della Giustizia all’indirizzo proveconcorsi.giustizia.it, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Per il bando AUPP l’accesso è attivo dalle ore 16:30 del 20 marzo 2026; per Tecnici di Amministrazione e Operatori di data entry dalle ore 17:30 del 16 marzo 2026. È richiesta anche una PEC personale intestata al candidato, che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni successive. Gli avvisi sono pubblicati anche su inPA, ma è da quella data di pubblicazione che decorre il termine.
La scadenza per tutte e tre le procedure è fissata alle ore 23:59 del 15 aprile 2026. I bandi integrali sono scaricabili su giustizia.it, inpa.gov.it e proveconcorsi.giustizia.it.
La campagna RED in scadenza il 30 marzo 2026 secondo le indicazioni di CAF e patronati presenta alcune novità . Tra i redditi da segnalare nella dichiarazione dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito ci sono quelli da interessi bancari e postali, che l’INPS non riceve dall’Agenzia delle Entrate e che dunque vanno indicati anche da chi ha lo ha fatto nel modello 730. Chi non le comunica rischia la sospensione delle prestazioni collegate al reddito.
La regola generale prevede che i pensionati esonerati dalla dichiarazione dei redditi, o chi la presenta integralmente tramite 730 o Modello Redditi PF, non debbano inviare il modello RED. Tuttavia, la circolare INPS 195 del 30 novembre 2015 stabilisce un’eccezione esplicita: l’obbligo di presentare il RED permane anche per chi fa il 730, se nel corso dell’anno ha percepito interessi bancari, postali, proventi da BOT, CCT e altri titoli di Stato soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.
Questi redditi non confluiscono nella dichiarazione fiscale ordinaria, poiché la ritenuta viene applicata direttamente alla fonte con effetto liberatorio, e l’INPS non può acquisirli dall’Agenzia delle Entrate.
Per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito — integrazione al minimo, maggiorazione sociale, quattordicesima, pensione ai superstiti — la comunicazione all’INPS è obbligatoria a prescindere dagli altri adempimenti fiscali già effettuati.
Nel modello RED, gli interessi da conto corrente e da investimento rientrano nella Tipologia C: capitale, e più precisamente nella sezione C1. Vi appartengono:
I redditi di capitale, come definiti dall’articolo 44 del TUIR, vanno indicati nel modello RED al lordo della ritenuta IRPEF applicata alla fonte — non al netto. Se la banca ha trattenuto il 26% di imposta sostitutiva sugli interessi del conto corrente, va dichiarato il dato prima della ritenuta. Non essendo prevista una certificazione fiscale specifica per questa tipologia, fanno fede l’estratto conto bancario o postale e le dichiarazioni dei gestori degli investimenti.
Vale anche la regola della cassa allargata: vanno dichiarati i redditi percepiti oppure giuridicamente esigibili nel corso dell’anno di riferimento, anche se non ancora materialmente incassati. Un buono fruttifero postale scaduto nel 2024 ma non ancora riscosso, per esempio, va dichiarato nel RED 2024 perché gli interessi erano già disponibili alla scadenza.
Per i titoli di Stato come BOT e BTP, va indicato l’importo degli interessi corrisposti nell’anno e non il valore nominale del titolo. La stessa distinzione vale per i buoni fruttiferi postali: si dichiara solo la quota interessi, non il capitale investito.
La campagna RED ordinaria 2025 — che riguarda i redditi 2024 — aveva scadenza ordinaria al 28 febbraio 2026. CAF e patronati segnalano una proroga di fatto al 30 marzo 2026, al momento non formalizzata con circolare INPS. Chi non invia la dichiarazione entro i termini riceve un sollecito e dispone di ulteriori 60 giorni per regolarizzare la propria posizione.
Se anche questo termine scade senza che la comunicazione sia pervenuta, l’INPS procede alla sospensione della prestazione e, successivamente, alla revoca. In caso di redditi non dichiarati che abbiano già determinato un indebito, scatta il recupero delle somme erogate. La dichiarazione può essere inviata direttamente dal portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite CAF e patronati, che offrono assistenza gratuita nella compilazione.
Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo nella serata del 25 marzo 2026, con una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La mossa arriva ventiquattr’ore dopo che la Premier aveva pubblicamente auspicato un passo indietro per «sensibilità istituzionale», nel pieno della crisi politica seguita alla vittoria del No nel referendum sulla riforma della giustizia.
Con Santanchè lasciano anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi. Il governo incassa in un giorno solo tre uscite pesanti, e apre ora la partita sulla guida del ministero del Turismo — dicastero strategico per un settore che vale oltre il 13% del PIL italiano. Da segnalare anche il passo indietro di Maurizio Gasparri dalla presidenza di Forza Italia al Senato.
Nel testo inviato alla premier, Santanchè scrive «obbedisco» e ringrazia Meloni per la fiducia accordatale. Ma tiene a precisare che si tratta di un passo indietro «non dovuto» e che al momento il suo certificato penale è immacolato. Un dettaglio tutt’altro che casuale: la ex ministra è a processo per truffa aggravata ai danni dell’INPS sul caso dei dipendenti della società Visibilia messi in cassa integrazione durante il Covid, oltre che in un procedimento separato per false comunicazioni sociali.
Santanchè ha sempre respinto le accuse e si è opposta alle richieste di dimissioni per oltre due anni, cedendo soltanto dopo la richiesta esplicita e pubblica di Meloni.
La successione alla guida del dicastero è ora la questione più urgente sul piano operativo. Il ministero del Turismo ha in corso diversi dossier aperti: il Piano strategico del turismo 2023-2027, i tavoli sulla regolamentazione degli affitti brevi — tema diventato centrale per migliaia di piccoli proprietari e operatori — e il negoziato europeo sulle piattaforme digitali.
L’avvicendamento a ridosso della stagione estiva aggiunge pressione sui tempi: gli operatori del settore attendono indicazioni chiare sulle misure di sostegno e sulla governance degli incentivi.
Meloni dovrà sciogliere il nodo del successore in tempi rapidi, con un occhio al peso politico dei partiti della coalizione che rivendicheranno il dicastero.
Una pensione italiana tassata all’estero al 4% invece che al 23-43%. Oppure tutti i redditi esteri con un’unica aliquota del 7%, per dieci anni. O ancora il regime impatriati per chi torna a lavorare. L’Italia ha costruito negli ultimi anni un sistema articolato di incentivi fiscali per attrarre — o riportare — contribuenti dall’estero. Oggi quel sistema si arricchisce di due nuove proposte di legge all’esame del Senato, che aprono scenari inediti soprattutto per i pensionati italiani che vivono fuori dall’Unione Europea.
Il problema è che i quattro strumenti — due già in vigore, due in cantiere — si rivolgono a platee diverse e hanno requisiti che si escludono a vicenda. Capire quale si applica al proprio caso non è scontato.
Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR): si applica a chiunque trasferisca la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni di residenza estera e prevede un’imposta sostitutiva forfettaria su tutti i redditi di fonte estera, salita con la Manovra 2026 a 300.000 euro l’anno. È lo strumento pensato per i contribuenti facoltosi — i cosiddetti paperoni stranieri — e non ha vincoli geografici sul comune di residenza.
Il secondo è il regime per i pensionati con pensione di fonte estera (art. 24-ter TUIR): prevede una flat tax del 7% su tutti i redditi esteri per dieci anni, ma è riservato a chi trasferisce la residenza in un piccolo comune del Mezzogiorno. La Legge annuale PMI 2026 ha appena allargato la platea, portando la soglia demografica dei comuni ammissibili da 20.000 a 30.000 abitanti.
A questi si aggiunge il regime impatriati (art. 5, Dlgs 209/2023), che non riguarda i pensionati ma i lavoratori qualificati che rientrano in Italia: tassa solo il 50% del reddito da lavoro per cinque anni, con requisiti di residenza estera e qualifica professionale precisi.
Il primo dei due disegni di legge in discussione al Senato colma un vuoto normativo preciso. L’art. 24-ter del TUIR (DPR 917/1986) si applica oggi solo a chi percepisce una pensione di fonte estera: chi ha lavorato in Italia e riceve l’assegno dall’INPS non può accedervi. Il DDL 1495, a firma del senatore Domenico Matera (FdI), introduce nel TUIR un nuovo art. 24-quater specificamente pensato per questi soggetti.
Il meccanismo prevede un’IRPEF sostitutiva al 4% su tutti i redditi non già tassati in Italia — pensione INPS compresa, per la parte non ancora assoggettata a prelievo — applicabile per un massimo di quindici periodi d’imposta.
Per accedervi occorre risiedere all’estero da almeno cinque anni in un Paese extra-UE e trasferirsi in un comune delle aree interne SNAI con non più di 3.000 abitanti. La platea stimata è di circa 30.000 soggetti. L’INPS, sentito in audizione, ha espresso parere positivo: la norma non produrrebbe effetti negativi per la finanza pubblica, perché i pensionati interessati oggi non pagano tasse in Italia.
Il secondo provvedimento all’esame della Commissione Finanze del Senato ha una platea in parte diversa. L’A.S. 1830 si rivolge ai titolari di redditi da pensione di fonte estera — la stessa platea dell’art. 24-ter del TUIR (DPR 917/1986) — e ai lavoratori impatriati, con l’obiettivo specifico di orientare i trasferimenti verso i piccoli comuni del Mezzogiorno. Si tratta quindi di un provvedimento che opera in parte in parallelo al regime già vigente, con possibile sovrapposizione di platee che la Commissione dovrà risolvere nel corso dell’esame.
Il quadro complessivo vede quattro strumenti con platee, aliquote e vincoli geografici distinti.
La distinzione più rilevante per chi deve orientarsi è quella tra pensione di fonte italiana e pensione di fonte estera: chi ha lavorato e maturato contributi in Italia riceve una pensione INPS e oggi non ha accesso al 24-ter — può solo attendere l’approvazione del DDL 1495. Chi ha lavorato all’estero e riceve una pensione da un ente straniero ha già oggi accesso al regime del Mezzogiorno, con la novità che la soglia demografica è appena salita a 30.000 abitanti.
La trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 entra nella fase decisiva. Il secondo incontro all’ARAN del 24 marzo ha prodotto la proposta economica ufficiale: aumenti medi di circa 136 euro lordi mensili per i docenti e di circa 104 euro per il personale ATA, con una possibile firma già il 1° aprile 2026. Sarebbe la prima volta che il comparto scuola chiude un contratto entro il triennio di riferimento — una svolta rispetto ai ritardi che hanno caratterizzato i cicli precedenti, dove gli arretrati si accumulavano per anni.
L’ARAN ha presentato le tabelle analitiche degli incrementi retributivi disponendo di distribuire quasi interamente le risorse stanziate sulla retribuzione tabellare fissa. Per il settore scuola l’aumento medio della parte tabellare è pari a 130,70 euro mensili lordi a regime, a cui si aggiungono 5,85 euro di incremento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per un totale di circa 136 euro. Per il personale ATA l’incremento del Compenso Individuale Accessorio è di 4,52 euro mensili, oltre all’aumento tabellare.
Gli aumenti non scattano in un’unica soluzione ma si articolano in due tranche. La prima, a partire da luglio 2026, vale circa 80 euro medi mensili. La seconda, da gennaio 2027, porta il totale a regime intorno ai 136 euro. Le risorse stanziate per i rinnovi CCNL PA in Legge di Bilancio crescono progressivamente: 1,1 miliardi nel 2025, 2,2 miliardi nel 2026, 3,3 miliardi annui dal 2027 a regime.
Se la firma arrivasse entro la primavera, i lavoratori potrebbero ricevere a luglio 2026 una somma a titolo di arretrati stimata mediamente intorno agli 800 euro lordi. Per il solo personale ATA è prevista anche un’ulteriore quota una tantum di circa 100-113 euro, derivante dai risparmi legati allo slittamento del nuovo ordinamento professionale ATA — che entrerà in vigore solo dal 1° settembre 2027 per effetto del DL 19/2026.
L’accordo tra ARAN e parti sindacali è di separare la componente economica da quella normativa: gli aumenti vengono chiusi prima, la revisione di smart working, permessi, profili professionali e welfare viene rinviata alla seconda metà dell’anno. Una scelta condivisa dall’obiettivo di garantire subito gli incrementi in busta paga, ma non da tutti i sindacati accettata senza riserve. Tra le richieste avanzate al tavolo, la priorità dei buoni pasto per tutto il personale — oggi gli unici dipendenti PA a non riceverli — e il riconoscimento di indennità assenti nel comparto.
È inoltre urgente riconoscere i buoni pasto a tutto il personale, anche a chi opera in modalità di smart working, per garantire equità di trattamento. Il Governo dovrà prevedere in Legge di Bilancio almeno 1,5 miliardi annui per ridurre il divario retributivo con gli altri comparti e introdurre indennità oggi assenti, necessarie a valorizzare realmente il lavoro del personale della scuola, dell’università , della ricerca e dell’AFAM — ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario generale SNALS Confsal.
Il CCNL 2025-2027 si inserisce in una stagione contrattuale insolitamente rapida per il comparto scuola. Il CCNL 2022-2024 è stato firmato il 5 novembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026, con aumenti medi di 150 euro per i docenti, 110 euro per gli ATA e una una tantum. A distanza di pochi mesi, la trattativa sul triennio successivo è già aperta. Se l’obiettivo del 1° aprile venisse rispettato, sarebbe la prima volta nella storia contrattuale del comparto che un accordo viene chiuso entro il triennio di riferimento, senza accumulare anni di arretrati.
L’INPS ha integrato il bando Estate INPSieme Senior 2026 con le FAQ ufficiali, pubblicando chiarimenti sui requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e le regole di priorità in graduatoria per chi ha già partecipato nelle edizioni precedenti. Il bando — aperto dal 23 marzo e fino al 14 aprile 2026 — assegna contributi fino a 1.400 euro per soggiorni estivi in Italia o all’estero a circa quattromila pensionati iscritti alle gestioni della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari.
Il bando INPS per pensionati si rivolge ai titolari di trattamento pensionistico iscritti a tre gestioni specifiche:
Le FAQ pubblicate dall’INPS chiariscono un caso specifico: i pensionati con pensione in cumulo, ovvero con contributi versati anche presso la Pubblica Amministrazione, possono partecipare solo se al momento della cessazione dal rapporto di lavoro l’ultimo datore di lavoro rientrava tra le PA individuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e risultavano iscritti alla Gestione unitaria da almeno un anno con trattenuta dello 0,15%.
Accanto al titolare del diritto possono partecipare anche il coniuge e i figli conviventi disabili, a condizione che compaiano nell’attestazione ISEE del richiedente. L’iscrizione alla gestione deve essere attiva da almeno un anno alla data di presentazione della domanda e mantenersi vigente fino al rientro dal soggiorno, pena la revoca del contributo.
Il bonus vacanze INPS pensionati copre il costo di un pacchetto soggiorno organizzato e fornito da tour operator o agenzie di viaggio scelti liberamente dal richiedente. Le destinazioni ammesse comprendono soggiorni in Italia in località marine, montane, termali o culturali, soggiorni all’estero e viaggi in crociera. Il pacchetto deve includere, come voci minime, l’alloggio in struttura ricettiva e il vitto per l’intera durata, comprese le festività ; possono rientrare nel computo anche le spese di viaggio, escursioni, attività ricreative e le coperture assicurative previste dal bando.
I mesi ammessi sono giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026, con rientro entro il 1° novembre. La scelta dell’operatore è libera: il richiedente individua autonomamente la struttura e il pacchetto, poi trasmette il contratto all’INPS una volta ottenuto il contributo in graduatoria.
L’importo massimo del contributo varia in funzione della durata del soggiorno scelto:
Il valore effettivo spettante a ciascun beneficiario viene calcolato come percentuale del costo del pacchetto acquistato, entro il massimale stabilito dal bando. La percentuale di copertura dipende dall’ISEE del nucleo familiare: a parità di durata del soggiorno, un ISEE più basso corrisponde a una quota di rimborso più alta. Il pagamento avviene in due tranche: una prima quota è corrisposta entro luglio 2026, il saldo entro novembre 2026.
Le graduatorie per l’ammissione al bando Estate INPSieme Senior vengono elaborate in ordine crescente di indicatore ISEE: accedono per primi i nuclei con situazione economica più contenuta. Il bando riserva la priorità assoluta ai beneficiari con disabilità grave. L’attestazione ISEE deve essere già registrata nel sistema INPS al momento dell’invio della domanda: chi non dispone di un ISEE valido in quella data viene collocato in graduatoria con il contributo minimo previsto, senza possibilità di integrazione successiva.
È necessario che la data di presentazione della DSU sia pari o antecedente alla data di invio della domanda di partecipazione: solo in questo modo il sistema acquisisce correttamente i valori ISEE necessari per la graduatoria. Una DSU presentata dopo l’invio della domanda non viene considerata valida ai fini del concorso.
Le domande per il bando Estate INPSieme Senior 2026 si presentano esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS, accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Il percorso nell’area riservata è il seguente: “Portale prestazioni welfare” → “Bandi in corso” → “Estate INPSieme Senior – Domanda”. Le domande delle edizioni precedenti restano consultabili tramite il servizio “Estate INPSieme Senior – Gestione Dipendenti Pubblici”.
Chi ha già partecipato alle edizioni 2024 e/o 2025 può comunque presentare domanda anche per il 2026. In sede di graduatoria, tuttavia, verranno collocati in posizione prioritaria coloro che non abbiano fruito del beneficio in nessuna delle due edizioni precedenti.
Le domande si presentano a partire dalle ore 12 del 23 marzo 2026 e fino alle ore 12 del 14 aprile 2026. Tutte le comunicazioni ufficiali sul bando vengono pubblicate esclusivamente sul sito INPS seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione → Welfare, assistenza e mutualità → Concorsi Welfare → Bandi nuovi.
La retribuzione annua lorda media in Italia ha raggiunto nel 2025 i 32.991 euro nel settore privato, con una crescita del 3,6% rispetto all’anno precedente — superiore all’inflazione ferma all’1,5%. Per il secondo anno consecutivo gli stipendi crescono più dei prezzi, ma il bilancio del decennio resta pesantemente negativo: dal 2015 la RAL è salita del 15,0% contro un’inflazione cumulata del 22,6%, con una perdita di quasi 8 punti percentuali di potere d’acquisto. Sono i dati del JP Salary Outlook 2026 dell’Osservatorio JobPricing, il principale report semestrale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia.
L’Italia scende ancora nella classifica internazionale: con un salario medio annuo di 51.019 dollari a parità di potere d’acquisto, si colloca al 23° posto su 34 Paesi OCSE — un posto in meno rispetto allo scorso anno, superata anche dalla Lituania. Il confronto con la media OCSE di 61.147 dollari rivela un gap del 16,6%. Nel confronto con le principali economie dell’Eurozona, la terza economia dell’UE si posiziona al 10° posto, al di sotto non solo di Germania e Francia ma anche, di recente, della Spagna.
Ancor più preoccupante è il dato storico: dal 2015 al 2024, tra i 34 Paesi OCSE analizzati, solo Paesi Bassi (-6%), Grecia (-5%) e Italia (-4%) hanno registrato una riduzione dei salari reali. La media OCSE nello stesso periodo è cresciuta dell’8%. Il cuneo fiscale italiano è al 47,1%, quinto più alto in Europa — un dato che pesa sul reddito disponibile delle famiglie.
I dati sono rappresentativi dei lavoratori dipendenti del settore privato: dirigenti (1,2%), quadri (4,3%), impiegati (38,5%) e operai (56,1%). La RAL media nazionale 2025 si attesta a 32.991 euro. Nel dettaglio:
Il 75% dei lavoratori dipendenti riceve una retribuzione lorda annua inferiore a 35.000 euro, quasi il 90% non supera i 40.000 euro. Il divario tra i compensi più alti e quelli più bassi del mercato è marcato: il 9° decile dei CEO guadagna 8,8 volte rispetto al 1° decile degli operai.
La categoria con l’aumento più consistente nell’ultimo anno sono gli impiegati, con un +3,8% di RAL — e la progressione decennale più alta tra tutti gli inquadramenti: +13,1% dal 2015. Nel lungo periodo sono invece gli operai a registrare la crescita relativa più sostenuta: +16,6% dal 2015. A trainare entrambe le dinamiche sono stati principalmente i rinnovi dei CCNL, con benefici concentrati sulle fasce retributive più basse.
Diverso il quadro per i dirigenti: la retribuzione fissa è rimasta sostanzialmente invariata nell’ultimo anno, mentre è cresciuta la quota variabile. La componente variabile media tra il 2024 e il 2025 è aumentata, con un numero crescente di lavoratori che la percepisce — anche se solo il 37,4% dei dipendenti ne beneficia ancora, segnale di quanto i benefit e gli incentivi restino marginali nel sistema retributivo italiano rispetto agli altri Paesi europei.
L’aumento delle retribuzioni registrato nel 2025 rappresenta un ulteriore segnale positivo, già emerso l’anno precedente, ma il recupero del potere d’acquisto resta ancora parziale — ha commentato Federico Ferri, Senior Partner & CEO JobPricing —. L’attuazione della Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva potrebbe avere già un notevole impulso sulle dinamiche salariali nel breve periodo, nonostante il contesto economico incerto derivante, in particolare, dalle tensioni geopolitiche.
Le differenze territoriali restano una delle criticità strutturali del mercato del lavoro italiano. La RAL media nel Nord supera quella del Sud e delle Isole di quasi 4.400 euro — pari a circa il 15% in più. Il Sud registra tuttavia negli ultimi anni una crescita retributiva percentualmente superiore al Nord, in un lento processo di convergenza che non ha ancora colmato il gap in termini assoluti. Le retribuzioni medie per macroregione nel 2025:

Le regioni con le retribuzioni più alte sono Lombardia (35.137 euro), Liguria (34.008 euro) e Lazio (32.220 euro). All’estremo opposto si trovano Basilicata, Calabria e Molise. A livello settoriale, i servizi finanziari restano il comparto più remunerativo e quello con la crescita più elevata nel lungo periodo; nel breve periodo il settore con la crescita più marcata è quello edilizio. Per la simulazione del netto in busta paga con le nuove detrazioni 2026, il riferimento è il calcolatore aggiornato di PMI.it.
Il JP Salary Outlook 2026 registra un gender pay gap dell’8,5% sulla RAL, che sale al 10,0% sulla RGA — includendo cioè la componente variabile, dove la disparità si allarga ulteriormente. Il divario maggiore si rileva tra gli operai (9,5%), quello più contenuto tra i quadri (4,3%). La Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2026, introduce nuovi obblighi per le imprese su parità salariale e comunicazione delle fasce retributive negli annunci di lavoro.
Sul fronte dell’istruzione, un laureato guadagna in media il 36,7% in più rispetto a un non laureato. La differenza retributiva tra chi è all’inizio della carriera e chi è in fase di uscita dal mercato del lavoro è del 32,4%, con il salto più netto che si registra entro i 45 anni. Negli ultimi dieci anni il tasso di crescita delle retribuzioni degli under 35 è stato sensibilmente migliore rispetto a tutte le altre fasce di età .
«Non ci lasceremo paralizzare dall’esitazione». Dalla ECB Watchers Conference di Francoforte, Christine Lagarde lancia il messaggio più atteso: la BCE non è ferma per indecisione ma perché vuole dati sufficienti prima di muoversi. La guerra in Medio Oriente ha rovesciato in poche settimane uno scenario che fino a febbraio sembrava favorevole, con l’inflazione sotto controllo e crescita che riprendeva quota. Adesso c’è uno shock energetico di dimensioni ancora da valutare, e Francoforte ha già delineato la propria strategia in tre scenari distinti.
Lagarde ha aperto il suo discorso con una constatazione che fotografa il cambio di scenario in atto:
Se questo evento si fosse tenuto qualche settimana fa, il mio discorso sarebbe stato molto diverso. L’economia dell’area euro ha chiuso l’anno con una solida dinamica di crescita. L’inflazione si è attestata all’1,9% a febbraio. E i motori della crescita interna sembravano rafforzarsi, in particolare i consumi privati, gli investimenti nella digitalizzazione e la spesa per la difesa. Con ogni probabilità , avremmo rivisto al rialzo le nostre previsioni di crescita di marzo e al ribasso quelle sull’inflazione.
La guerra in Iran ha completamente cambiato il contesto. «Nessuno di noi può dissipare l’incertezza su come si evolverà », ammette Lagarde, ma la strategia BCE per affrontare lo shock è già definita.
Francoforte intende «valutare la natura, l’entità e la persistenza dello shock prima di prendere decisioni». Il lavoro è sui rischi, non sullo scenario base. L’impatto sull’inflazione — oltre che sulla crescita — resta il fattore determinante. «Nell’area dell’euro, i dati storici suggeriscono che il rischio di un’ampia trasmissione degli aumenti dei prezzi dell’energia è l’eccezione piuttosto che la regola». Su questa dinamica agiscono due variabili chiave: intensità e durata dello shock, da un lato; meccanismi di propagazione, dall’altro.
Sulla stessa linea il vicepresidente Luis de Guindos: le previsioni «non indicano una recessione in vista» ma l’attenzione sull’impatto del conflitto è altissima e «siamo pronti a rispondere se necessario».
Ad oggi, lo shock iniziale è stato di gran lunga inferiore a quello del 2022, allo scoppio della guerra in Ucraina, e il contesto economico è più favorevole. Quattro anni fa «la politica monetaria era estremamente accomodante, con tassi di interesse a -0,5% e la BCE ancora impegnata in acquisti netti di attività ». Oggi, invece, i tassi si attestano a livelli sostanzialmente neutrali, e altrettanto neutrale è l’orientamento di bilancio.
Il riferimento è tutt’altro che casuale: la crisi energetica innescata dall’invasione russa in Ucraina ha determinato la più decisa stretta monetaria nella storia della BCE, con dieci rialzi consecutivi in poco più di un anno. Le dichiarazioni di Lagarde e de Guindos escludono al momento uno scenario analogo — pur riconoscendo che i rischi attuali non sono lineari.
Di fronte a una crisi dell’offerta, le banche centrali hanno in linea di principio due alternative: ignorarla o reagire quando le aspettative di inflazione rischiano di disancorarsi. Lagarde apre però a una terza via: «in realtà , possiamo rispondere in modo più graduale».
Francoforte studia tre situazioni tipo per calibrare la risposta di politica monetaria allo shock energetico:
Lagarde è esplicita: è ancora «troppo presto per dire dove dovremo posizionarci su questo spettro». De Guindos si sbilancia di più e indica un calendario di massima: ad aprile, alla riunione del Consiglio direttivo, ci saranno «maggiori dati sul conflitto, che rappresenta la principale fonte di incertezza», e la decisione sarà presa sulla base di quelli.
I mercati scontano intanto già una stretta monetaria, con una prima mossa da un quarto di punto attesa fra aprile e giugno ed eventualmente un nuovo rialzo di pari entità dopo l’estate.
Dal 30 marzo 2026 si possono presentare le domande per il credito d’imposta sugli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative riservato a incubatori e acceleratori certificati. L’agevolazione riconosce un bonus pari all’8% delle somme investite, entro il limite di 500mila euro per periodo d’imposta, ma richiede requisiti precisi, un’istanza formale e il rispetto di vincoli stringenti sulla durata dell’investimento.
Possono chiedere il bonus gli incubatori e gli acceleratori certificati di cui all’articolo 25 del DL 179/2012, purché risultino regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Restano esclusi i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Il credito d’imposta è pari all’8% dell’investimento agevolabile. L’investimento massimo su cui calcolare il beneficio è pari a 500mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati direttamente nel capitale di rischio delle startup innovative, ma anche quelli realizzati indirettamente tramite OICR o altre società che investano prevalentemente in startup innovative. In tutti i casi, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni, altrimenti vengono meno i presupposti dell’incentivo.
Le domande si possono inoltrare dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026. Le istanze possono essere trasmesse fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1,8 milioni di euro per ciascun anno. Non è prevista graduatoria finale ma procedura a sportello.
La misura sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative effettuati da incubatori e acceleratori certificati, con un credito d’imposta riconosciuto in regime de minimis (il credito concorre al calcolo del tetto massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore richiedente).
L’istanza deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al decreto direttoriale del MIMIT e deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico. Il modello va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
L’invio è consentito solo tramite PEC all’indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.
Nel modulo vanno inseriti i dati anagrafici del soggetto richiedente, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e gli estremi dell’investimento per il quale si richiede il credito d’imposta.
Se l’investimento è stato effettuato in forma indiretta, occorre indicare anche gli estremi dell’OICR o del veicolo societario utilizzato. Per ogni startup destinataria devono inoltre essere riportati denominazione, codice fiscale e importo investito.
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è previsto alcun rimborso in denaro.
Il bonus non può essere ceduto né trasferito a terzi. Per questo la gestione corretta della domanda, la verifica dei requisiti e il mantenimento dell’investimento per il periodo minimo richiesto restano i tre passaggi decisivi per non perdere l’agevolazione.