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L’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata nel 2026 segue i parametri strutturali della Legge Fornero, confermati per l’anno in corso senza scatti Istat. Con la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 è stato invece recepito l’adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita per il biennio 2027-2028, applicato in modo graduale secondo le disposizioni della Manovra 2026: un mese in più nel 2027 e ulteriori due mesi dal 2028.
La pensione di vecchiaia sale così a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 2028 mentre per l’anticipata servono 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne già dal 2027. Confermata la finestra mobile di tre mesi per la decorrenza del trattamento.
Per approfondire ogni singola misura, consulta le novità pensioni 2026 o utilizza il nostro simulatore calcolo pensione 2026 per una stima personalizzata sulla data di pensionamento e sull’importo dell’assegno spettante in base alla formula scelta.
La pensione di vecchiaia rappresenta il canale di uscita ordinario per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive. Per il 2026, i requisiti fondamentali sono:
Per i lavoratori cosiddetti “contributivi puri”, che non vantano contributi versati prima del 1996, la normativa prevede la possibilità di uscire a 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo dell’assegno maturato.
La pensione anticipata consente l’uscita dal mondo del lavoro a prescindere dall’età anagrafica, basandosi esclusivamente sull’anzianità contributiva maturata. I requisiti sono stati bloccati fino al 31 dicembre 2026:
Per questa tipologia di trattamento l’INPS applica una finestra mobile di tre mesi: il diritto alla decorrenza della pensione si matura trascorsi tre mesi dal raggiungimento del requisito contributivo.
Esiste inoltre la pensione anticipata contributiva che nel 2026 permette l’uscita a 64 anni con 20 di contributi, a patto che l’importo maturato sia almeno 3 volte l’assegno sociale (parametro ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e 2,6 con due o più figli).
Per il 2026 la flessibilità in uscita è confermata per le categorie svantaggiate, con requisiti e finestre di domanda fissati dalle istruzioni INPS:
A differenza degli anni passati, nel 2026 alcune misure non sono state oggetto di proroga per nuovi beneficiari. L’accesso è consentito esclusivamente attraverso la cristallizzazione del diritto per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Per tutte le forme di pensione anticipata e flessibile, la decorrenza effettiva del primo assegno INPS non è immediata. Le finestre variano da 3 a 9 mesi a seconda del regime (pubblico o privato).
Il MEF ha fissato all’1,60% il tasso minimo garantito del BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori, in collocamento dal 15 al 19 giugno 2026. È la base fissa cui si somma l’inflazione italiana del semestre, e alla chiusura dell’offerta potrà essere confermata o rivista al rialzo. Insieme al tasso il Tesoro ha comunicato il codice ISIN IT0005713539, mentre valgono le condizioni già illustrate nelle FAQ e nella scheda informativa: cedole semestrali, premio finale dello 0,6%, scadenza al 23 giugno 2031 e tassazione agevolata.
Il nuovo BTP Italia Sì sarà offerto sul mercato retail dal 15 al 19 giugno 2026, fino alle ore 13 dell’ultima giornata, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, secondo lo schema già usato dal Tesoro per le emissioni dedicate al pubblico retail. La durata sarà di 5 anni, con scadenza al 23 giugno 2031. Il titolo è identificato dal codice ISIN IT0005713539, comunicato dal MEF il 12 giugno insieme al tasso minimo.
Il titolo sarà collocato alla pari, quindi al prezzo di 100, e potrà essere sottoscritto con un investimento minimo di 1.000 euro. Durante il periodo di collocamento non sono previste commissioni di acquisto, al netto degli eventuali costi applicati dalla banca per conto titoli o trading online.
Chi acquista il BTP Italia Sì durante il collocamento e lo mantiene fino alla scadenza incassa tre componenti: le cedole semestrali, il premio finale extra dello 0,6% e il rimborso del capitale nominale a scadenza.
| Elemento | Come funziona |
|---|---|
| Cedole | sono pagate ogni sei mesi e sommano il tasso minimo dell’1,60% all’inflazione italiana del semestre. |
| Premio finale | vale lo 0,6% del capitale investito e spetta a chi acquista all’emissione e conserva il titolo fino al 23 giugno 2031. |
| Capitale | è rimborsato a scadenza sul valore nominale del titolo. |
Le cedole del BTP Italia Sì saranno pagate ogni sei mesi. Con scadenza fissata al 23 giugno 2031, il calendario dei pagamenti segue le date del 23 giugno e del 23 dicembre di ciascun anno.
| Data | Pagamento previsto |
|---|---|
| 23 dicembre 2026 | prima cedola semestrale. |
| 23 giugno 2027 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2027 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2028 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2028 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2029 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2029 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2030 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2030 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2031 | ultima cedola, rimborso del capitale e premio finale per chi ne ha diritto. |
Il BTP Italia Sì pagherà cedole semestrali collegate all’inflazione nazionale del periodo. Il meccanismo indicato dal Tesoro somma due componenti: il tasso fisso minimo garantito e il tasso di inflazione italiana rilevato dall’Istat nel semestre di riferimento.
Il tasso minimo garantito fissato dal MEF il 12 giugno 2026 è pari all’1,60%. Alla chiusura del collocamento, il 19 giugno, potrà essere confermato o rivisto al rialzo in base alle condizioni di mercato. Anche in caso di deflazione, l’1,60% costituisce la base minima della cedola.
Il nuovo titolo prevede un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito. Sarà riconosciuto solo a chi acquista il BTP Italia Sì nei giorni di emissione e lo conserva fino alla scadenza naturale del 23 giugno 2031.
Il bonus si aggiunge alle cedole semestrali e alla protezione dall’inflazione italiana. Non spetta invece a chi compra il titolo successivamente sul mercato secondario oppure a chi lo vende prima della scadenza.
Il funzionamento è diverso da quello dei normali BTP a tasso fisso, che pagano cedole definite all’emissione e non indicizzate al caro vita. Il BTP Italia, invece, nasce per proteggere il risparmio dall’inflazione nazionale e usa l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per questa emissione il MEF prevede un meccanismo più semplice anche rispetto alla formula tradizionale dei BTP Italia. L’importo pagato ogni sei mesi sarà calcolato applicando al capitale nominale iniziale la somma tra tasso fisso garantito e inflazione nazionale del semestre.
Il BTP Italia Sì potrà essere venduto prima del 23 giugno 2031 sul mercato secondario. In questo caso, però, il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato del momento e potrà essere superiore o inferiore al valore di acquisto.
Il rimborso del capitale nominale e il premio finale extra sono invece collegati alla detenzione fino a scadenza. Per chi pensa di usare il titolo come investimento di medio periodo questa distinzione è rilevante, perché la protezione piena prevista dall’emissione vale per chi arriva al rimborso finale.
I risparmiatori potranno acquistare il BTP Italia Sì tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui hanno un conto corrente associato a un deposito titoli.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana. Le banche dealer saranno Intesa Sanpaolo e UniCredit, affiancate da Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come co-dealer.
Come gli altri Titoli di Stato italiani, anche il BTP Italia Sì beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale. I titoli di Stato sono inoltre esenti dall’imposta di successione.
Per i risparmiatori va considerata anche la disciplina ISEE: i Titoli di Stato, compresi i BTP, sono esclusi dal calcolo ISEE entro il limite complessivo di 50.000 euro previsto dalla normativa. Il limite riguarda l’insieme degli strumenti agevolati, non la singola emissione.
Il BTP Italia indicizzato all’inflazione si differenzia dai BTP€i, perché guarda all’inflazione italiana e non a quella dell’area euro. La rivalutazione collegata al caro vita è riconosciuta con le cedole semestrali invece di essere concentrata solo a scadenza.
Il nuovo BTP Italia Sì si inserisce quindi nella famiglia dei titoli retail del Tesoro, pensati per chi cerca uno strumento semplice da acquistare, con capitale nominale rimborsato a scadenza e rendimento collegato all’andamento dei prezzi in Italia.
Il calendario della nuova emissione prevede le date fissate dal MEF:
La convenienza effettiva dipenderà dal tasso definitivo che il Tesoro fisserà alla chiusura del 19 giugno, dall’inflazione italiana nei prossimi semestri e dalla scelta del risparmiatore di mantenere il titolo fino alla scadenza per incassare anche il premio finale extra.
La Relazione annuale Covip, presentata il 10 giugno 2026 alla Camera, indica un rafforzamento del comparto della previdenza complementare, sia in termini di iscritti sia di risorse e dimensione media dei fondi pensione. Alcune criticità strutturali sono ancora evidenti, ad esempio gli iscritti sono ancora in larga parte uomini e appartenenti a classi di età più vicine al pensionamento. Ma entrambi questi squilibri si stanno riducendo: aumenta la quota femminile nei fondi pensione e la crescita dei giovani è la più marcata sul piano generazionale.
I nuovi iscritti nel 2025 sono stati 757mila, il numero più alto degli ultimi dieci anni, sottolinea il presidente dell’autorità di vigilanza Mario Pepe. L’incremento porta il totale a 10,5 milioni, in crescita del 4,8% sul 2024. Si tratta per il 73% di iscritti versanti, pari a 7,4 milioni. Il settore assorbe il 39,9% della forza lavoro del Paese.

Gli uomini rappresentano il 61,2%, mentre le donne formano il restante 38,8%. Il gender gap si conferma anche sull’importo della contribuzione versata: per le donne il contributo medio è del 16% inferiore a quello degli uomini. Sul totale dei nuovi iscritti, segnala Pepe nelle considerazioni del presidente, «il peso delle donne è in progressiva crescita».
Anche l’analisi per classi di età mostra una dinamica analoga. Il peso dei più giovani sulle nuove adesioni è in costante aumento, per tutte le tipologie di forma pensionistica, segnala Pepe. Sul totale prevale ancora il peso delle classi intermedie e più prossime al pensionamento, mentre gli under 35 sono saliti dal 17,5% del 2020 al 20,8% del 2025. Anche rispetto alla forza lavoro la partecipazione cresce soprattutto nelle fasce più giovani, con 9,8 punti percentuali in più in cinque anni nella fascia 15-34 anni.
Per quanto riguarda la composizione del mercato, in Italia sono attivi 273 fondi previdenziali: 33 negoziali, 38 fondi aperti, 71 piani individuali pensionistici (PIP) e 131 preesistenti. Continua il trend degli ultimi anni, per cui si riduce il numero delle forme pensionistiche integrative ma aumenta la dimensione media.
Gestiscono 262 miliardi di euro, l’11,6% del PIL e il 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. La crescita anno su anno è del 7,7% rispetto al 2024, dovuta soprattutto alla dinamica positiva dei mercati finanziari.

I contributi incassati nell’anno sono pari a 22,4 miliardi di euro (+8,7% rispetto al 2024), crescendo a un ritmo superiore alla media del quinquennio precedente. I fondi negoziali hanno raccolto 7,9 miliardi di euro (+10,9%), i fondi aperti 3,9 miliardi (+15,4%), i PIP “nuovi” 5,6 miliardi (+5,7%), nei fondi preesistenti sono confluiti 4,8 miliardi (+4,4%).
Sulle posizioni dei lavoratori dipendenti sono stati versati 18,7 miliardi di euro di contributi, in crescita di 1,6 miliardi rispetto al 2024. Di questi, 9,6 miliardi riguardano quote di TFR: 5,7 miliardi a carico dei lavoratori e 3,4 miliardi dei datori di lavoro.
Permane il gap con i lavoratori autonomi, che hanno versato 1,9 miliardi di euro. Sono meno numerosi dei dipendenti (1,2 milioni contro 7,7) e la contribuzione media è più bassa: 2.780 euro contro 3.110 euro dei dipendenti.

Il comparto che nel 2025 ha assicurato i rendimenti medi migliori è l’azionario, con una crescita tra il 7,5% e il 10%, anche se questi prodotti restano scelti da una quota minoritaria di iscritti, pari al 13,9% del totale. La forbice tra i comparti incide sulla scelta di quale fondo pensione scegliere: i rendimenti dei fondi bilanciati oscillano tra il 3,5% e il 5,5%, mentre i comparti obbligazionari, pur positivi, sono più contenuti.
I fondi pensione sono risultati nel 2025 più remunerativi del TFR, il trattamento di fine rapporto, che si è rivalutato dell’1,9%. Insieme ai rendimenti pesa anche la tassazione agevolata delle prestazioni: i negoziali hanno un rendimento medio 2025 del 4,8%, i fondi aperti e i PIP hanno segnato una performance superiore al 5%.

Gli investimenti continuano a concentrarsi in modo prevalente (55,8% del totale) in titoli di Stato e altre obbligazioni. Invariata al 19,3% la percentuale investita nell’economia italiana (titoli di Stato, titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili), pari a 43,9 miliardi di euro. La parte che riguarda gli impieghi nelle imprese è pari a 3,4 miliardi di bond e 2,4 miliardi di azioni, in crescita dai valori 2024 rispettivamente di 3 e 2 miliardi. Gli investimenti domestici detenuti attraverso quote di OICVM, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, si attestano a 2,3 miliardi di euro.
Infine le prestazioni, nel 2025 pari a 5,5 miliardi in capitale e 347 milioni in rendita. I riscatti sono stati pari a 2,1 miliardi di euro e le anticipazioni a 2,8 miliardi. Nell’anno sono stati pagati circa 2,8 miliardi di rendite integrative temporanee anticipate (RITA), per lo più dai fondi pensione preesistenti. Sul fronte delle regole, dal 2026 cambia la destinazione del TFR dei neoassunti tra fondi pensione e Fondo Tesoreria INPS.
Nelle comunicazioni alle Camere dell’11 giugno, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, Giorgia Meloni ha legato energia e competitività in un unico fronte per imprese e PMI. Oltre alla deroga al Patto sull’energia già ottenuta, la premier chiede alla UE una revisione dell’ETS, strumenti più incisivi per in tema di pratiche commerciali e maggiori tutele per le piccole e medie imprese nel prossimo bilancio europeo.
In sintesi
Il governo chiede una revisione urgente del sistema ETS, a partire dai benchmark, e segnala i rischi della revisione organica attesa per luglio, che potrebbe introdurre meccanismi capaci di aggravare anziché ridurre i prezzi dell’energia elettrica. La premier ha legato la richiesta alla competitività delle imprese energivore, rivendicando insieme il massimo storico delle rinnovabili e i 23 miliardi di aiuti di Stato approvati dalla Commissione per nuova capacità verde. La flessibilità di bilancio sull’energia, già ottenuta, vale quasi 14 miliardi in tre anni ma è riservata agli investimenti, esclusi i sussidi e il taglio delle accise.
Sul versante industriale l’Italia chiede strumenti di difesa commerciale più rapidi ed efficaci contro le pratiche sleali e sostiene il nuovo sistema europeo di controllo degli investimenti esteri, con la decisione finale lasciata agli Stati membri. La premier ha richiamato la dipendenza dalle materie prime critiche, dalle terre rare e dai fertilizzanti, indicando la diversificazione delle forniture e i partenariati del Piano Mattei come leve di sicurezza economica.
Sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, l’Italia rivendica le maggiori tutele ottenute per le PMI nel Fondo per la Competitività e difende PAC, Pesca e Coesione dai tagli a favore delle nuove priorità . Il governo si oppone alle condizionalità che rischiano di bloccare la spesa dei fondi, dal principio «Do no significant harm», che escluderebbe interi investimenti, fino al legame con lo Stato di diritto. Sul fronte difesa, l’Italia si presenterà con una spesa al 2,8% del PIL.
In Italia la maggior parte delle malattie professionali riconosciute è un disturbo muscolo-scheletrico: tendiniti, ernie del disco, lombalgie, sindrome del tunnel carpale. Secondo l’INAIL è di questo tipo oltre il 60% delle denunce presentate ogni anno, una quota in crescita. Lo confermano i dati più recenti: nel primo trimestre 2026 le denunce di malattia professionale sono salite del 16,7% sull’anno prima, con le osteo-muscolari in testa.
In sintesi:
I disturbi muscolo-scheletrici da lavoro sono patologie di muscoli, tendini, articolazioni, ossa e nervi periferici causate o aggravate dall’attività lavorativa attraverso il sovraccarico biomeccanico. Le forme più frequenti sono l’ernia del disco lombare, le tendiniti di spalla e gomito, la sindrome del tunnel carpale. All’origine ci sono movimenti ripetuti, applicazione di forza, posture incongrue mantenute a lungo, vibrazioni e tempi di recupero insufficienti. Sono patologie multifattoriali, perché al rischio lavorativo si sommano fattori individuali come età e condizioni pregresse.
Per il riconoscimento come malattia professionale il lavoratore documenta all’INAIL il nesso con le mansioni svolte e i rischi a cui è stato esposto.
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo sono da anni le malattie professionali più denunciate in Italia, davanti a quelle del sistema nervoso e dell’orecchio. La loro crescita ha più cause che convivono: una maggiore consapevolezza dei lavoratori, il ruolo più attivo dei medici certificatori, l’ampliamento delle tabelle delle patologie riconosciute e nuovi fattori di rischio come la sedentarietà e le posture fisse prolungate, che portano il problema anche sul lavoro d’ufficio.
L’invecchiamento della forza lavoro accentua il fenomeno. Con l’età crescono la vulnerabilità dei tessuti e i tempi di recupero, mentre la vita lavorativa si allunga e l’esposizione cumulata diventa più lunga, facendo emergere le patologie in fasce di età sempre più ampie.
Il rischio è trasversale e riguarda anche mansioni considerate leggere. I lavoratori più esposti ai disturbi muscolo-scheletrici sono:
Su queste patologie la prevenzione in azienda ha leve concrete. Il datore di lavoro valuta il rischio da sovraccarico biomeccanico nel documento di valutazione dei rischi, con i metodi previsti per la movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi, e adotta le misure conseguenti:
Questi interventi riducono assenze, inabilità e contenzioso, incidono sulla continuità operativa e possono abbassare il premio assicurativo INAIL per le aziende che migliorano le condizioni di lavoro, attraverso l’oscillazione del tasso medio di tariffa.
I beneficiari dei primi tre bandi del Parco Agrisolare hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per comunicare al GSE la conclusione dei lavori e mantenere il diritto al contributo in conto capitale. Il Gestore dei Servizi Energetici ha definito le due modalità per trasmettere le evidenze di fine lavori, in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0238190 del 19 maggio 2026.
Il decreto recepisce le indicazioni della Commissione europea contenute nella Decisione di esecuzione COM(2025) 15106 del 27 novembre 2025 e punta a centrare il target PNRR M2C1-9, ossia il rilascio di certificati di installazione per almeno 1.550 MW di capacità fotovoltaica. L’adempimento interessa chi ha ottenuto il contributo con i bandi 2022, 2023 e 2024, non chi ha presentato domanda sul nuovo bando Facility.
In sintesi
L’adempimento riguarda i soggetti già ammessi al contributo nei tre bandi del Parco Agrisolare del 2022, 2023 e 2024, chiamati a dimostrare la conclusione degli interventi finanziati. Sono le imprese agricole, le aziende agroindustriali e le cooperative che hanno ricevuto il provvedimento di concessione e stanno chiudendo i cantieri per gli impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati. Sono esclusi i partecipanti al bando Facility aperto a marzo, i cui lavori non sono ancora in fase di rendicontazione.
Il GSE ha previsto due strade alternative per trasmettere le evidenze di conclusione dei progetti, descritte dal nuovo paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo. La prima è la procedura ordinaria sul Portale GSE, la seconda è l’invio via PEC riservato a chi ha terminato i lavori senza riuscire a chiudere l’iter ordinario entro la scadenza.
| Modalità | A chi si rivolge | Cosa fare | Termine |
|---|---|---|---|
| Opzione A – procedura ordinaria | beneficiari con intervento ultimato e fine lavori già registrata su GAUDÌ | completare sul Portale GSE la richiesta di erogazione del contributo concesso | 30 giugno 2026 |
| Opzione B – via PEC | chi ha concluso i lavori entro il 30 giugno senza chiudere in tempo l’iter ordinario | inviare le dichiarazioni e la documentazione del paragrafo 8.2.1 all’indirizzo finelavori.agrisolare@pec.gse.it | comunicazione entro il 30 giugno 2026, erogazione entro il 31 ottobre 2026 |
Per l’opzione via PEC, nell’oggetto del messaggio vanno riportati il codice richiesta e la dicitura “Comunicazione di fine lavori dell’intervento/impianto”. La trasmissione certifica il completamento degli interventi anche quando la procedura informatica ordinaria non riesce a chiudersi entro il termine.
Per attestare la conclusione dell’intervento il beneficiario allega un corredo che fotografa lo stato finale dell’impianto. La documentazione richiesta comprende:
La completezza del corredo incide sull’esito: una documentazione lacunosa espone alla richiesta di integrazioni da parte del GSE e, nei casi più seri, all’avvio del procedimento di revoca.
La rendicontazione vale anche senza connessione alla rete attivata: è sufficiente il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere strettamente necessarie alla connessione fisica, con la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÃŒ di Terna. Lo ha chiarito il Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025, richiamato dal provvedimento di maggio. La precisazione tutela le aziende che hanno ultimato l’impianto e attendono ancora l’allaccio del distributore, un’attesa che spesso dipende da fattori esterni al beneficiario.
Chi trasmette la comunicazione via PEC completa poi la richiesta di erogazione sul Portale GSE entro il 31 ottobre 2026, mentre la procedura ordinaria assolve i due passaggi in un’unica trasmissione. Il rispetto della scadenza del 30 giugno condiziona la permanenza nel beneficio: per i progetti privi delle evidenze di conclusione il GSE può avviare il procedimento di revoca, con dieci giorni a disposizione del beneficiario per presentare osservazioni. La misura si colloca tra le agevolazioni per l’agricoltura sostenute dal PNRR, di cui l’erogazione finale segna la chiusura del ciclo.
No. È sufficiente il completamento dei lavori e la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÃŒ di Terna; l’attivazione della connessione non è condizione per la rendicontazione, come chiarito dal Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025.
No. La comunicazione di fine lavori interessa i beneficiari dei bandi 2022, 2023 e 2024; il bando Facility aperto a marzo 2026 segue una propria tempistica di realizzazione e rendicontazione.
Il mancato invio delle evidenze comporta la perdita del contributo in conto capitale. Per i progetti scoperti il GSE può avviare il procedimento di revoca, riconoscendo al beneficiario dieci giorni per le osservazioni.
Younited Pay arriva in Italia e porta nei negozi fisici e negli e-commerce un pagamento rateale che copre acquisti da 200 a 60.000 euro, dilazionabili da 3 fino a 96 mesi. A proporlo è Younited, istituto di credito di origine francese già attivo sul mercato italiano, che sposta la dilazione dal classico modello breve del Buy Now Pay Later a quello del credito al consumo vero e proprio. Per chi vende, rateizzare alla cassa diventa una leva di conversione e di scontrino medio; per chi mette a disposizione la dilazione, dal 20 novembre 2026 valgono le nuove regole europee sul credito ai consumatori.
In sintesi, i punti chiave da tenere a mente per consumatori e merchant:
Younited Pay è la soluzione di pagamento rateale con cui Younited consente a negozi fisici ed e-commerce di offrire piani da 200 a 60.000 euro, rimborsabili da 3 a 96 mesi e con risposta in tempo reale grazie a un algoritmo proprietario. Il servizio nasce in Francia, dove è adottato da marchi come Vorwerk, Verisure e Smeg, e in Italia si rivolge soprattutto ai settori con ticket medio alto, tra cui elettronica, arredamento e home living, mobilità , travel e servizi.
L’attivazione avviene senza costi iniziali e l’integrazione è disponibile per le principali piattaforme e-commerce e CMS — Shopify, Magento, PrestaShop e WooCommerce — oltre che nei punti vendita fisici, per un’esperienza coerente tra canale online e offline. Per Stefano Piscitelli, CEO Italy di Younited, il pagamento è ormai «uno dei momenti chiave dell’esperienza cliente», più che la semplice chiusura dell’acquisto.
Il pagamento a rate è diventato un’abitudine di acquisto di massa: secondo un’indagine paneuropea commissionata da Younited, il 78% degli italiani vi ha fatto ricorso negli ultimi sei mesi e il 36% indica nella possibilità di diluire la spesa la motivazione principale. Oltre un quarto dei consumatori intervistati dichiara che pagare in un’unica soluzione metterebbe in tensione le proprie finanze. I numeri provengono da una ricerca di parte e indicano una tendenza, più che una misurazione indipendente.
Per i merchant, la dilazione aumenta la fidelizzazione: sempre secondo la rilevazione Younited, il 65% degli italiani è più propenso a tornare da un esercente che propone la dilazione, con effetti su conversioni e valore medio del carrello. Lo stesso boom ha però un risvolto di sistema. Secondo un’indagine della Banca d’Italia i nuclei familiari che ricorrono alla dilazione istantanea sono passati dal 4% del 2022 al 30% di inizio 2026, segnale di un rischio di credito legato agli acquisti a rate che cresce insieme alla diffusione dello strumento.
Il BNPL classico dilaziona importi contenuti in tre o quattro rate quasi sempre senza interessi, mentre il credito al consumo rateale come Younited Pay finanzia somme più alte su durate lunghe ed è erogato da un soggetto vigilato. La differenza incide su importi accessibili, costo per il cliente e regole applicabili, e orienta la scelta dell’esercente sul fornitore.
| BNPL | Credito al consumo rateale | |
|---|---|---|
| Durata tipica | 3-6 rate, di norma entro 6 mesi | da 3 a 96 mesi |
| Importi | in genere sotto i mille euro | da 200 a 60.000 euro |
| Interessi per il cliente | di norma assenti | previsti, con TAEG indicato |
| Soggetto erogante | piattaforma fintech | istituto di credito vigilato |
| Incasso del merchant | immediato, al netto della commissione | immediato, al netto della commissione |
| Disciplina dal 20 novembre 2026 | nella CCD2 oltre soglie e durate | pienamente nel credito al consumo |
Dal 20 novembre 2026 chi propone pagamenti dilazionati ai consumatori applica la disciplina aggiornata del credito al consumo, ossia le nuove regole sul credito al consumo introdotte dalla CCD2 (direttiva UE 2023/2225) e recepite in Italia con il D.Lgs. 212/2025, in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026. La norma porta sotto le regole del credito anche il Buy Now Pay Later e le dilazioni a tasso zero finora in larga parte escluse, estende alcune tutele ai contratti sotto i 200 euro e rafforza gli obblighi di trasparenza e di verifica del merito creditizio nei canali digitali.
Per chi vende la novità tocca anche l’organizzazione interna, perché i grandi punti vendita che offrono dilazioni rientrano in obblighi di registrazione e trasparenza presso l’OAM, con personale formato sulle nuove condizioni. Younited, in quanto istituto di credito, è già un soggetto vigilato e dichiara la conformità alle nuove regole, una posizione che la distingue dagli operatori BNPL puri.
Il Modello 770/2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio scorso in versione definitiva, incamera una novità strutturale nel quadro SX, dove entra un nuovo rigo dedicato al credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno erogato ai dipendenti la somma esente IRPEF, legata alla riforma del cuneo fiscale in busta paga. L’ultimo intervento è del 10 giugno 2026, quando l’AdE ha aggiornato le specifiche tecniche eliminando alcuni codici tributo dai quadri ST e SV. Per gli altri aspetti, dai soggetti obbligati alla struttura dei quadri fino alle modalità di invio, le regole sono quelle già note.
I punti essenziali del Modello 770/2026:
La trasmissione telematica del Modello 770/2026 deve avvenire di norma entro il 31 ottobre. Cadendo quest’anno di sabato, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo: lunedì 2 novembre 2026. Il modello si considera presentato nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate conclude la ricezione dei dati e rilascia la comunicazione di avvenuto ricevimento.
Chi non rispetta il termine ha 90 giorni di tempo per rimediare con una dichiarazione tardiva, che è valida a tutti gli effetti. Oltre quella finestra, il modello è considerato omesso e si applicano le sanzioni previste, a partire dal 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. È sempre percorribile il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Il 770 è la dichiarazione con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati sulle ritenute operate nell’anno 2025, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti maturati. Sono tenuti alla presentazione i datori di lavoro privati e pubblici, le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, i condomini, gli intermediari finanziari e immobiliari che applicano ritenute, i soggetti che gestiscono portali per le locazioni brevi quando applicano la ritenuta sui canoni. Rientrano nell’obbligo anche le Amministrazioni dello Stato, con la possibilità di trasmettere tramite il sistema della Ragioneria Generale.
Fanno eccezione i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024 che hanno optato per la procedura semplificata attiva dal 2025 e introdotta dal Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024): questi soggetti comunicano ritenute e trattenute mese per mese tramite un prospetto allegato al modello F24 telematico, e sono esonerati dall’invio annuale del 770. La scelta, tuttavia, è irrevocabile per tutto l’anno d’imposta — chi inizia con il semplificato non può tornare al modello ordinario per i mesi successivi.
Prima di inviare il 770 è necessario aver già trasmesso le Certificazioni Uniche: il termine ordinario era il 16 marzo 2026, mentre per le CU con redditi esenti o non assoggettabili a ritenuta — come quelle dei forfettari — la scadenza coincide con quella del 770 stesso.
L’unica modifica al modello riguarda il quadro SX, dedicato al riepilogo delle compensazioni. È stato inserito il nuovo rigo SX50, riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai propri dipendenti la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). Attraverso questo rigo il datore di lavoro espone il credito maturato per aver anticipato quella somma ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro, recuperandolo poi in compensazione.
I quadri ST e SV — ritenute operate e versamenti — sono stati aggiornati con una nuova codifica per le sospensioni relative ai territori dei Campi Flegrei colpiti dagli eventi sismici del 2025. Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche pubblicato il 10 giugno 2026 sono stati inoltre eliminati otto codici tributo — 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E — dalla colonna Codice tributo della seconda sezione del quadro ST, dedicata alle addizionali regionali, e dall’omologa colonna del quadro SV.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato: commercialisti, CAF, patronati. È possibile presentare una dichiarazione correttiva entro la scadenza del 2 novembre se emergono dati da rettificare prima del termine. Superata quella data, si procede con il modello 770 integrativo, senza limiti di tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Imprese e professionisti avranno più tempo per portare in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, allunga il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione, riportandolo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. È un ritorno al regime in vigore prima del 2017, quando il termine era stato dimezzato, e si accompagna a una proroga speculare dei tempi per registrare le fatture.
In sintesi:
Oggi l’articolo 19 del DPR 633/1972 fissa il momento da cui nasce il diritto alla detrazione, cioè quando l’imposta diventa esigibile, e il termine ultimo per esercitarlo, che coincide con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La fattura va registrata entro il termine di presentazione di quella stessa dichiarazione. Questa finestra è il risultato del dimezzamento introdotto dal decreto legge 50 del 2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione delle imprese per recuperare l’imposta sugli acquisti, con effetti delicati soprattutto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.
Il correttivo interviene con una modifica di sostanza. All’articolo 19 del Decreto IVA le parole che à ncorano il termine “all’anno” vengono sostituite con “al secondo anno successivo a quello”, così il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità ma si estende di due periodi d’imposta. L’intervento è speculare sul nuovo Testo Unico IVA, il D.Lgs. 10/2026 che entra in vigore il 1° gennaio 2027, in modo che la regola sia coerente nei due testi. Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.
Un caso pratico rende il vantaggio evidente. Per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con le regole attuali la detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Con la modifica del correttivo, lo stesso diritto si potrà esercitare fino alla dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Il contribuente guadagna quindi due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta, senza dover ricorrere alla dichiarazione integrativa.
Alla proroga della detrazione si affianca quella della registrazione. Il decreto modifica anche l’articolo 25 del DPR 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA, allungando in parallelo il termine entro cui le fatture vanno registrate. L’allineamento tra i due termini evita il disallineamento tra il momento in cui si può detrarre e quello entro cui si deve annotare il documento, che con le regole strette del 2017 era diventato una fonte frequente di contestazioni.
Le disposizioni sono inserite nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, che ora prosegue con il vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’esame definitivo. La doppia modifica su DPR 633/1972 e Testo Unico IVA è già delineata, mentre la decorrenza esatta e le regole di raccordo con il nuovo Testo Unico in vigore dal 2027 vanno verificate sul testo definitivo del provvedimento.
Il termine per l’adesione dei Comuni alla Rottamazione quinquies dei tributi locali slitta dal 30 giugno al 31 luglio 2026. La proroga arriva da un emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al disegno di legge di conversione del decreto carburanti (DL n. 63/2026), ora all’esame dell’Aula, e sposta a cascata anche le scadenze successive per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e per i contribuenti. La misura, nata con il decreto fiscale (DL n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026), consente a Comuni e Regioni di azzerare sanzioni e interessi sui carichi IMU, TARI, entrate patrimoniali e multe affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, a condizione che l’ente deliberi l’adesione.
In sintesi
La Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio, rende definitiva l’estensione della Rottamazione quinquies ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
La norma, inserita nell’articolo 10-quinquies del decreto convertito, chiude il vuoto che aveva lasciato fuori dalla definizione agevolata molti carichi locali già passati ad AdER. Per i Comuni, la misura può riguardare accertamenti fiscali, tariffe non pagate, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Ogni ente interessato deve adottare un apposito provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Con il comunicato del 9 giugno l’Ader ha reso disponibile, nella sezione “Enti creditori” del proprio sito, il modello Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali, da compilare e inviare via PEC insieme alla delibera all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Nel modello vanno indicati i dati dell’ente creditore, gli estremi della delibera e il codice ente, che permette all’Ader di rendere disponibili ai debitori i dati per individuare i carichi definibili. In caso di fusioni di Comuni o unioni di enti, vanno riportati anche i codici degli enti confluiti che avevano affidato i carichi nel periodo coperto. Solo dopo la scelta dell’ente è possibile individuare i carichi effettivamente definibili per ciascun debitore.
La nuova disciplina può interessare un’ampia platea di debiti locali affidati ad AdER. Nel caso dei Comuni, la sanatoria può comprendere:
Il contribuente deve quindi verificare due condizioni: il carico deve essere stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023 e l’ente creditore deve aver aderito alla definizione agevolata.
Per le multe stradali, la definizione agevolata ha effetti più limitati. La sanzione principale resta dovuta per intero, mentre l’abbattimento riguarda gli interessi comunque denominati, compresa la maggiorazione semestrale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Il trattamento delle contravvenzioni al Codice della Strada risulta quindi diverso da quello previsto per IMU e TARI. La rottamazione alleggerisce la quota accessoria maturata durante la riscossione, senza cancellare l’importo originario della violazione.
Il calendario della rottamazione dei carichi locali segue una procedura separata rispetto alla finestra ordinaria della Rottamazione quinquies statale. Entro il 15 ottobre 2026, AdER renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La dichiarazione di adesione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Le modalità saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 ottobre e la domanda potrà essere integrata entro la stessa scadenza finale.
Le somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro.
Le prime rate del 2027 scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dalla sesta rata, a partire dal 2028, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° aprile 2027.
Dopo l’invio della domanda, l’agente della riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze di pagamento.
Gli effetti sulle dilazioni in corso si determineranno di conseguenza. Per i contribuenti con piani già attivi, la valutazione dovrà quindi tenere conto sia della convenienza della rottamazione sia delle conseguenze sulla rateazione precedente.
Il calendario aggiornato per enti e contribuenti è riepilogato di seguito.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | Regioni ed enti locali trasmettono all’Ader, via PEC, la delibera di adesione e il modello compilato |
| 15 ottobre 2026 | L’Ader pubblica le modalità telematiche e rende disponibili i dati dei carichi definibili |
| dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 | I contribuenti presentano la domanda di adesione, integrabile entro lo stesso termine |
| 28 febbraio 2027 | L’Ader comunica le somme dovute, l’importo delle rate e le relative scadenze |
| 31 marzo 2027 | Scadenza della prima o unica rata, che perfeziona l’adesione |
No. Il termine vale per la trasmissione all’Ader del provvedimento di adesione, previsto dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026. Senza la delibera dell’ente entro quella data, i contribuenti di quel territorio non trovano carichi definibili a proprio nome e la rottamazione dei tributi locali non si attiva per quell’amministrazione.
No. La misura riguarda soltanto i carichi affidati ad AdER. Per i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati vale invece la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, riconosciuta agli enti territoriali dalla legge di bilancio 2026, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.
No. La sanzione principale resta dovuta per intero. La definizione agevolata abbatte solo le componenti accessorie: interessi comunque denominati, maggiorazione semestrale prevista per le sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.
L’Italia affronta l’incertezza internazionale da una posizione di conti pubblici più solidi, ma con vulnerabilità strutturali ancora aperte. È la sintesi del Rapporto sulla politica di bilancio 2026 presentato il 10 giugno dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, con la relazione della presidente Lilia Cavallari. La prudenza degli ultimi anni ha migliorato il merito di credito sovrano e contenuto la percezione del rischio sui mercati,ma il quadro geopolitico, il debito elevato e i margini di bilancio ridotti limitano lo spazio di manovra. Il principale fattore di rischio individuato è la guerra in Medio Oriente.
Le simulazioni dell’UPB indicano che la guerra in Medio Oriente riduce la crescita del PIL a 0,3 punti nel 2026 e a 0,4 punti nel 2027. Le previsioni precedenti, inserite nel Documento di finanza pubblica nello scorso mese di aprile, indicavano una crescita 2026 allo 0,6%. Segnaliamo che il 2025 si è chiuso con il prodotto interno lordo incrementato dello 0,5%, sotto la media dell’area euro per il secondo anno consecutivo. Lo stesso shock energetico alza l’inflazione di 1,4 punti quest’anno e di 1,1 punti il prossimo, una conferma della vulnerabilità dell’economia italiana alla dipendenza dalle fonti fossili importate. Per l’Ufficio è la ragione che rende prioritario accelerare la transizione energetica e mantenere credibile il percorso di riduzione del debito, prima difesa contro shock esterni.
Sul fronte del deficit, sono confermate le stime del Documento di finanza pubblica (DFP). Il disavanzo scende al 2,9% nel 2026, sotto la soglia del 3%, e pone le basi per l’uscita dell’Italia dalla procedura per i disavanzi eccessivi nel 2027, per poi ridursi fino al 2,1% nel 2029.
Il segnale opposto arriva dalla spesa per interessi, ferma al 3,9% del PIL nel 2025 e attesa in aumento fino al 4,5% nel 2029 per effetto del rialzo dei rendimenti. Il rapporto debito/PIL, salito al 137,1% nel 2025, aumenta al 138,6% nel 2026 prima di ripiegare gradualmente fino al 136,3% nel 2029.
L’UPB precisa che la riduzione del 2027 dipende dal conseguimento degli obiettivi di dismissione di asset pubblici e dal calo delle disponibilità liquide del Tesoro.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si conferma uno dei principali motori della crescita. Le misure aggiuntive valgono mezzo punto di crescita del PIL nel 2026. L’effetto sul livello del prodotto, grandezza diversa dal tasso di crescita, arriva invece a circa 1,8 punti quest’anno, per poi ridursi all’1,1% nel 2030 man mano che l’impulso di spesa si esaurisce. Investimenti pubblici efficienti e complementari al capitale privato potrebbero produrre effetti sul livello del PIL fino al 2,6% al 2030.
Il Piano lascia un segno anche sulla macchina amministrativa. Nelle procedure di affidamento dei Comuni l’UPB rileva tempi più rapidi di 32 giorni, maggiore aggregazione delle gare (+17,8%) e una più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese (+13%). La sfida indicata è trasformare questi guadagni in un rafforzamento permanente della capacità amministrativa, evitando che l’esaurimento delle risorse del Piano rallenti le riforme.
L’UPB segnala che indicazioni programmatiche sulla prossima manovra economica sarebbero state opportune già nel DFP, soprattutto per il rischio di mancato rispetto del limite di crescita della spesa netta nel 2027. Sul fisco, l’Ufficio osserva che la maggiore progressività dell’Irpef sul lavoro dipendente, insieme all’ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta, ha aumentato le disparità di trattamento fra tipologie di reddito, mentre l’Italia continua a registrare uno dei più bassi livelli di fedeltà fiscale dell’Unione europea.
Per le imprese, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio indica alcune priorità :
Il messaggio conclusivo della presidente Cavallari è che la stabilità finanziaria, da sola, non basta a sostenere la crescita. Con margini di bilancio ridotti, il fattore decisivo diventa la qualità delle scelte di spesa, da orientare su produttività , innovazione e capitale umano. Per l’UPB è questo il momento di selezionare le priorità .
Sono aperte le domande all’INPS per i bonus assunzioni 2026 introdotti dal decreto Primo Maggio, DL 62/2026 . Con tre appositi Messaggi datati 11 giugno, l’Istituto ha sbloccato la trasmissione delle istanze per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES, rimasta ferma in attesa delle indicazioni sul canale telematico. Si completa così l’iter attuativo degli esoneri al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, premi INAIL esclusi, per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
In sintesi:
La domanda si presenta dall’11 giugno 2026 accedendo con identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 o CNS) alla sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito INPS, dove a ciascun bonus corrisponde una voce dedicata. Il Messaggio INPS n. 1966/2026 dell’11 giugno (Bonus Giovani), il Messaggio INPS n. 1968/2026 (Bonus ZES) e il Messaggio INPS n. 1970/2026 (Bonus Donne) hanno reso operativa la presentazione delle istanze e ne disciplinano la fruizione. Le tre misure attuano il DL 62/2026 e sono autorizzate dalla Commissione europea in esenzione da notifica, con i numeri di aiuto di Stato SA.123243 (Giovani), SA.123245 (Donne) e SA.123242 (ZES).
La fruizione dell’esonero decorre dalla competenza di luglio 2026. Il recupero degli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026 è ammesso soltanto nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2026, oltre i quali le mensilità pregresse non si recuperano con le modalità ordinarie. Gli estremi dei codici di conguaglio e le istruzioni contabili per ciascuna gestione previdenziale sono nei rispettivi messaggi dell’11 giugno.
Su una retribuzione che porti i contributi datoriali oltre il tetto mensile, l’esonero vale il massimale pieno per due anni: 500 euro al mese per il Bonus Giovani fanno 6.000 euro l’anno e 12.000 sui 24 mesi, che salgono a circa 15.600 euro con il massimale ZES da 650 euro, e fino a 19.200 euro per il Bonus Donne nella ZES Unica al tetto di 800 euro mensili. L’esonero opera sui soli contributi a carico del datore, restano dovuti i premi INAIL e la quota a carico del lavoratore.
Per stimare il risparmio sul singolo contratto, in base a retribuzione e aliquota effettiva, è disponibile un tutorial su come calcolare il risparmio dei bonus assunzioni con un foglio di calcolo scaricabile.
Prima di entrare nei dettagli di ciascun incentivo, è utile fissare le condizioni che il DL 62/2026 pone come trasversali a tutti e tre i bonus. Il datore di lavoro deve essere un soggetto privato (sono escluse le pubbliche amministrazioni), non configurarsi come impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea, essere in regola con il DURC e non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata. L’assunzione deve poi determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato al netto dei lavoratori per i quali si richiede il beneficio. Sono esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato.
Il Decreto Primo Maggio subordina tutti e tre gli esoneri all’applicazione del cosiddetto salario giusto: le retribuzioni corrisposte non possono essere inferiori ai livelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. Il datore di lavoro attesta il rispetto di questa condizione in sede di domanda.
Infine, il Bonus Giovani e il Bonus Donne richiedono che il lavoratore rientri nella definizione di «lavoratore svantaggiato» o «molto svantaggiato» del Regolamento UE 651/2014, ricompresi nelle seguenti categorie:
Ecco invece come variano destinatari, importi massimi e platee di riferimento.
Il Bonus Giovani 2026 riconosce un esonero contributivo al 100% fino a 500 euro al mese per ogni dipendente assunto, con massimale elevato a 650 euro per le assunzioni presso sedi o unità produttive ubicate nella ZES Unica. Il lavoratore deve essere under 35 e rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi del Regolamento UE 651/2014.
| BONUS GIOVANI 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratore |
| Esonero 100% fino a 500 €/mese (650 € in ZES) per 24 mesi per lavoratori molto svantaggiati / 12 mesi per svantaggiati cat. a, b, c, e, f, g. | Età massima 34 anni compiuti alla data dell’assunzione. Privo di impiego da almeno 24 mesi (molto svantaggiato) o da almeno 12 mesi se in categorie c, e, f, g (svantaggiato). |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato. Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. |
Il Bonus Donne 2026 garantisce un esonero al 100% fino a 650 euro al mese, che sale a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES Unica — a differenza del Bonus Giovani, dove rileva la sede lavorativa. Non è previsto un limite di età .
| BONUS DONNE 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratrice |
| Esonero 100% fino a 650 €/mese (800 € se residente in ZES) per 24 mesi per lavoratrici molto svantaggiate /12 mesi per svantaggiate cat. a, b, c, d, e, f, g. | Priva di impiego da almeno 24 mesi (molto svantaggiata) o da almeno 12 mesi se in categorie b, c, d, e, f, g (svantaggiata). |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato. Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. |
Il Bonus Assunzioni ZES 2026 è riservato ai datori di lavoro privati con massimo 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, con un massimale di 650 euro al mese. Il lavoratore deve aver compiuto 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi: è l’unico dei tre bonus che premia l’assunzione di disoccupati over 35 di lungo corso nella ZES, in complemento al Bonus Giovani che copre la fascia under 35. Non si applica alle trasformazioni di contratti a termine — vale esclusivamente per nuove assunzioni.
| BONUS ASSUNZIONI ZES 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratore |
| Esonero al 100% fino a 650 €/mese per 24 mesi. | Età minima 35 anni compiuti alla data dell’assunzione. Disoccupato da almeno 24 mesi. |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato fino a 10 dipendenti. Sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. Non applicabile alle trasformazioni di contratti a termine. |
Il risparmio reale dei nuovi bonus assunzioni 2026 non è quasi mai pari al massimale del bonus: l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore ma entro un tetto mensile, quindi su molte retribuzioni il datore risparmia meno del tetto pubblicizzato. Capire come si calcola serve a stimare in anticipo il beneficio effettivo di un’assunzione agevolata, prima ancora di presentare domanda all’INPS.
In sintesi:
Il risparmio mensile è il minore tra i contributi previdenziali a carico del datore e il massimale del bonus. Il punto di partenza è il contributo datoriale, che si ottiene applicando alla retribuzione lorda l’aliquota previdenziale a carico dell’azienda, indicativamente intorno al 29-30% per industria e terziario, ma variabile per settore, dimensione e qualifica. Se quel contributo mensile resta sotto il tetto, l’esonero lo azzera per intero e il risparmio coincide con il contributo; se lo supera, il risparmio si ferma al tetto.
Da qui discende un effetto poco intuitivo: due assunzioni con lo stesso bonus possono produrre risparmi diversi. Su una retribuzione bassa il datore resta sotto il massimale e recupera meno del tetto; su una retribuzione medio-alta porta a casa il tetto pieno. L’esonero opera comunque solo sui contributi datoriali, mentre i premi INAIL e la quota a carico del lavoratore restano dovuti.
Gli esempi che seguono usano un’aliquota datoriale indicativa del 29,98% e mostrano come il tetto entri o meno in gioco:
Per stimare il risparmio nella propria azienda è disponibile il foglio di calcolo del risparmio bonus assunzioni 2026 in formato Excel, da scaricare e compilare nelle celle dedicate. Si inseriscono la retribuzione lorda annua, l’aliquota contributiva a carico del datore, il tipo di bonus e l’eventuale collocazione nella ZES Unica; il foglio restituisce l’esonero mensile effettivo e il risparmio su 12 e 24 mesi, applicando in automatico la regola del tetto.
L’aliquota datoriale è lasciata modificabile, con un valore predefinito indicativo, così l’azienda può inserire quella reale della propria posizione INPS e ottenere una stima aderente. Il calcolo è una simulazione e non sostituisce le verifiche del consulente del lavoro né le condizioni di accesso previste dal DL 62/2026 e dalle circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026.
La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, il primo rialzo dal settembre 2023. Il Consiglio direttivo guidato da Christine Lagarde ha motivato la stretta con le pressioni inflazionistiche legate al conflitto in Medio Oriente e con l’impegno ad «assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine», come si legge nel comunicato ufficiale. La prima conseguenza per le famiglie è il costo del mutuo: per un finanziamento variabile da 126.000 euro in 25 anni la rata sale subito di circa 16 euro, secondo le stime di Facile.it.
Il Consiglio direttivo ha innalzato di un quarto di punto i tre tassi di riferimento, con effetto dal 17 giugno:
Sull’orientamento futuro Francoforte conferma l’approccio guidato dai dati, con decisioni prese a ogni riunione e senza un percorso predefinito dei tassi. In conferenza stampa Lagarde ha precisato che la decisione è stata unanime. I mercati si attendono una seconda stretta da 25 punti base a settembre, ma il comunicato non offre indicazioni vincolanti in questo senso.
Insieme alla decisione, la BCE ha diffuso le nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema. Nello scenario di base l’inflazione dell’area euro si collocherebbe in media al 3,0% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2,0% nel 2028, mentre la componente di fondo, al netto di energia e alimentari, scenderebbe dal 2,5% di quest’anno al 2,2% nel 2028. La crescita è stata rivista al ribasso allo 0,8% per il 2026, dallo 0,9% indicato a marzo, per risalire all’1,2% nel 2027 e all’1,5% nel 2028. Francoforte segnala rischi al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita, legati all’intensità e alla durata dello shock sui prezzi dell’energia.
In Italia la dinamica è già visibile. Secondo i dati provvisori dell’Istat, a maggio l’inflazione è salita al 3,2% su base annua, dal 2,7% di aprile, trainata soprattutto dagli energetici non regolamentati. È il dato nazionale che fa da sfondo alla decisione presa a Francoforte sull’intera area Euro.
Il rialzo si trasmette quasi subito ai mutui a tasso variabile, agganciati all’Euribor. L’indice a tre mesi era già salito dal 2,01% di fine febbraio al 2,31% del 5 giugno, anticipando in parte la mossa della BCE. Per un mutuo variabile standard da 126.000 euro in 25 anni, Facile.it calcola che la rata è passata dai 579 euro di marzo ai 590 di giugno, e con la decisione di oggi arriva a circa 606 euro, sedici in più. Guardando ai futures sull’Euribor aggiornati al 5 giugno, la rata potrebbe raggiungere i 626 euro entro fine 2026 o inizio 2027. Rispetto ai 578 euro di gennaio, l’aumento complessivo dell’anno si avvicinerebbe ai 50 euro al mese.
L’aumento riduce di nuovo la convenienza storica del tasso variabile rispetto al fisso. Secondo Facile.it, le migliori offerte a tasso fisso viaggiano oggi intorno a un TAN del 3,20%, con una rata iniziale di circa 611 euro per lo stesso profilo di mutuo, pochi euro sopra i 606 del variabile. Se la rata del variabile salirà verso i 626 euro come indicano i futures, la distanza tra le due soluzioni si annullerà e potrà invertirsi, riportando sul fisso il vantaggio della rata certa per chi accende un mutuo adesso. Chi ha già un finanziamento variabile in corso vedrà l’aumento distribuito sulle prossime rate, in misura diversa a seconda del capitale residuo e della durata.
Per il bonus autoimpiego under 35 del decreto Coesione si apre la fase dei pagamenti. Con il messaggio n.1955 del 10 giugno 2026, l’INPS comunica di aver concluso l’istruttoria sulle domande già definite per il contributo da 500 euro al mese destinato ai giovani disoccupati che hanno avviato un’attività nei settori strategici, e di aver avviato la liquidazione delle domande accolte. Per le domande respinte è ora disponibile il servizio di riesame online, mentre una parte delle richieste attende ancora gli accertamenti sulla regolarità contributiva.
In sintesi:
La liquidazione parte dopo la chiusura delle verifiche. L’INPS ha gestito le domande con una procedura informatizzata che ha effettuato i controlli automatici sui requisiti di accesso, e al termine ha avviato il pagamento delle domande accolte.
Il contributo è pari a 500 euro per ogni mensilità riconosciuta ed è corrisposto annualmente in forma anticipata, per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. L’importo del singolo accredito dipende dai mesi ammessi al beneficio e può quindi essere inferiore a 6.000 euro, valore corrispondente a dodici mensilità , mentre il massimale complessivo è di 18.000 euro.
| Stato della domanda | Esito della procedura | Attività disponibile |
|---|---|---|
| Accolta | Liquidazione avviata | Consultazione del provvedimento e dei pagamenti |
| Respinta | Motivazione disponibile online | Presentazione dell’istanza di riesame |
| In istruttoria | Controlli contributivi ancora in corso | Attesa della definizione da parte dell’INPS |
Chi ha ricevuto un esito negativo può chiedere il riesame dallo stesso servizio usato per la domanda iniziale. Si accede al servizio Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, lungo il percorso che dalla sezione Sostegni, Sussidi e Indennità porta al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. La funzione Richiedi riesame compare nelle sezioni Le mie ultime domande e Le mie domande, e dal dettaglio della pratica si consultano i dati trasmessi, la motivazione del rigetto, lo stato della lavorazione, le ricevute, i provvedimenti e gli eventuali pagamenti.
L’istanza deve riportare le ragioni della contestazione e gli elementi utili a una nuova verifica, insieme alla documentazione che dimostra il possesso dei requisiti; il comando Presenta richiesta di riesame trasmette l’istanza e genera una ricevuta con il numero di protocollo.
Il riesame può essere richiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS 1955 del 10 giugno 2026. Per i provvedimenti di rigetto conosciuti in una data successiva, il periodo decorre dal giorno in cui l’interessato riceve o consulta l’esito negativo. L’INPS qualifica espressamente il termine come non perentorio, quindi la data indicata rappresenta il periodo ordinario concesso per presentare motivazioni e documenti attraverso la procedura telematica.
Quando il rigetto deriva dal controllo sullo stato di disoccupazione, il riesame è deciso sulla base dei dati presenti nel sistema informativo delle politiche del lavoro. Il requisito richiede la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e l’assenza di un impiego oppure redditi da lavoro entro le soglie esenti da imposizione fiscale. Eventuali disallineamenti vanno corretti dal Centro per l’impiego (CPI) competente, perché l’accoglimento richiede che la posizione risulti aggiornata nel sistema e confermi lo stato di disoccupazione alla data di avvio dell’impresa o dell’attività professionale.
L’INPS definisce poi il riesame utilizzando le informazioni ufficiali disponibili.
Una parte delle domande attende ancora l’esito delle verifiche sulla regolarità contributiva. L’istruttoria prosegue per chi risulta iscritto a una Cassa previdenziale esterna all’INPS e per chi ha versato contributi alla Gestione separata senza che la relativa iscrizione risulti acquisita negli archivi. Queste pratiche saranno definite dopo il completamento degli accertamenti e, fino alla comunicazione di un provvedimento di accoglimento o rigetto, la procedura di riesame non le riguarda.
L’incentivo rientra nel più ampio quadro dei bonus e sgravi per giovani imprenditori nei settori strategici dell’articolo 21 del Dl Coesione (DL 60/2024). Il contributo da 500 euro è riconosciuto direttamente al giovane che ha avviato l’attività , mentre l’ulteriore esonero fino a 800 euro mensili previsto dal decreto Coesione riguarda i contributi dovuti sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle nuove imprese.
Per il contributo INPS da 500 euro al mese sono richiesti questi requisiti:
Le FAQ del Ministero del Lavoro ammettono anche le imprese in cui il codice ATECO agevolabile identifica un’attività secondaria, purché siano rispettati i requisiti anagrafici, occupazionali e temporali.
Le macro-categorie ammesse comprendono manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità , istruzione, intrattenimento. La verifica avviene tramite il codice ATECO indicato all’apertura della partita IVA o alla costituzione della società .
Attualmente è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare 71 del 31 marzo 2025. L’elenco dei codici ammessi è riportato nell’Allegato 1 della circolare INPS 148 del 28 novembre 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente classificazione ATECO 2007. Con il messaggio INPS 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato integrato con il codice 72.20.01, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.
Il contributo ammonta a 500 euro mensili per 36 mesi, con un massimo di 18.000 euro complessivi, erogati in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno, pari a 6.000 euro l’anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Non richiede rendicontazione analitica delle spese. Sul piano fiscale è escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, non concorre alla formazione del reddito complessivo, non rileva ai fini del superamento della soglia del regime forfettario e non è soggetto a ritenuta d’acconto.
Dalle ore 12 del 12 giugno le imprese possono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva per l’Iperammortamento 2026. Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre la prenotazione mentre le comunicazioni di conferma dell’acconto e di completamento saranno abilitate con provvedimento successivo. La misura, denominata dal Ministero Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento, dispone di 9,8 miliardi di euro e sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In sintesi, il decreto attuativo prevede:
L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.
Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.
Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.
La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità :
Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.
In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.
Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre dalle ore 12 del 12 giugno esclusivamente la comunicazione preventiva. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.
La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:
Il decreto direttoriale del 10 giugno rinvia a un successivo provvedimento l’apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e completamento. Dal 12 giugno risulta quindi disponibile soltanto la prima fase della procedura.
Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.
Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.
La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.
Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.
I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.
Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Per i contribuenti forfettari sta per cadere lo sconto di un anno sui termini di accertamento. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, abroga il regime premiale che riduceva da cinque a quattro anni il termine entro cui il Fisco può notificare un avviso di accertamento a chi emetteva solo fatture elettroniche. La ragione è semplice: quel premio era nato per incentivare la fattura elettronica quando per i forfettari era facoltativa, ma dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria per tutti, quindi non c’è più un comportamento volontario da premiare.
In sintesi:
Dal 2024, i Forfettari emettono, ricevono e conservano fatture elettroniche con le stesse regole degli altri contribuenti, pur senza applicare l’IVA in fattura. Il regime premiale era invece nato in precedenza come incentivo: ai coloro che emettevano esclusivamente fatture elettroniche pur non essendovi obbligati, veniva riconosciuta la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, portandolo da cinque a quattro anni.
L’agevolazione era infatti prevista dall’articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 e rinviava al termine ordinario dell’articolo 43 del DPR 600/1973. Era quindi un vantaggio condizionato a una scelta volontaria, in un periodo in cui i contribuenti in flat tax erano tra i pochi esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Il presupposto del premio è venuto meno. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari senza più la vecchia soglia di esclusione fino a 25mila euro di ricavi, quindi emettere fatture elettroniche non è più una scelta ma un obbligo di legge. L’Omnibus prende atto del cambiamento e abroga la riduzione dei termini, perché non avrebbe senso premiare un comportamento ormai imposto a tutti. Il risultato è l’allineamento dei Forfettari al regime ordinario di accertamento.
L’effetto concreto è il ritorno al termine ordinario di cinque anni. Con il premio attivo, un accertamento sulla dichiarazione di un anno decadeva al quarto anno successivo; senza, si torna al quinto. Per i contribuenti che fino a oggi hanno beneficiato della riduzione si determina un passaggio gestito nel tempo: le annualità coperte dal vecchio regime mantengono il termine ridotto, mentre quelle successive seguono il termine pieno. La decorrenza esatta dell’abrogazione va verificata sul testo definitivo del decreto.
La perdita della riduzione dei termini allunga di un anno la finestra entro cui l’amministrazione può effettuare i controlli, un elemento da considerare nella conservazione delle fatture.
La tassazione del differenziale positivo sui crediti edilizi acquistati dagli studi professionali cambia di nuovo. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, riconduce le plusvalenze dei crediti d’imposta acquistati tra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%, superando il regime di onnicomprensività che ne faceva una componente del reddito di lavoro autonomo imponibile IRPEF e IRAP. È un cambio di impianto atteso dai professionisti, perché incide su come viene tassato il guadagno tra prezzo di acquisto e valore del credito.
In sintesi:
Il punto di partenza è la risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che a gennaio aveva precisato come, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale fosse fiscalmente rilevante. Il principio applicato era quello di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto dalla riforma fiscale, che amplia la base imponibile includendo componenti prima escluse. Su quell’impostazione interviene ora il correttivo.
Il decreto Omnibus riporta le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati, inclusi quelli legati ai bonus edilizi, tra i redditi diversi di natura finanziaria, con applicazione di un’imposta sostitutiva al 26%. Cambia quindi la natura del provento: non più componente del reddito professionale soggetta a IRPEF e IRAP, ma reddito diverso con aliquota fissa. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha accolto con favore l’intervento, che restituisce coerenza alla tassazione del solo vantaggio economico effettivo.
La base imponibile resta ancorata al differenziale positivo, non al valore nominale del credito. Si determina come differenza tra il corrispettivo della cessione, o il valore nominale fruito in compensazione, e il costo di acquisto del credito aumentato di ogni onere inerente all’acquisto. In caso di utilizzo in compensazione, il differenziale segue il criterio di cassa ed è imputato in proporzione alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta. Resta quindi tassato soltanto il guadagno reale dell’operazione, non l’intero importo movimentato.
Il nuovo regime non si applica a tutto. Restano esclusi i crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria del reddito di lavoro autonomo, e quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte. La distinzione è rilevante per studi e associazioni, perché separa il credito acquisito come operazione finanziaria da quello incassato come pagamento della propria attività .
Resta ferma la rilevanza della data di acquisto. Per i crediti d’imposta acquistati prima del 1° gennaio 2024 il differenziale non assume rilievo fiscale, anche se le quote vengono utilizzate in compensazione in periodi successivi. La decorrenza temporale continua quindi a determinare il trattamento applicabile, e va letta insieme alla nuova qualificazione come reddito diverso introdotta dal correttivo.
Lo stesso decreto interviene sulla cessione dello studio professionale. Le plusvalenze realizzate sulla cessione di studi organizzati o complessi unitari diventano fiscalmente rilevanti, anche quando lo studio è stato acquisito per successione o donazione, e nel calcolo della plusvalenza rientrano anche il valore della clientela e degli elementi immateriali. Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.
Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, in linea con l’impianto definito dalla riforma fiscale del lavoro autonomo.
Le candidature al Premio GammaDonna proseguono fino al 25 giugno. Oltre al riconoscimento per le founder innovative, l’edizione 2026 prevede un Road Show nazionale in sette tappe, di cui due digitali e cinque in presenza a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Torino. Il Premio 2026 è inoltre anticipato dalle rilevazioni emerse dalla survey GammaDonna-wamo, che fotografa il divario tra talento imprenditoriale, accesso alla fiducia e carichi familiari.
Il Premio GammaDonna 2026 è rivolto a imprenditrici founder, co-founder o socie attive con ruoli manageriali che abbiano introdotto innovazioni di prodotto, servizio, processo o modello organizzativo. L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese e avere almeno un bilancio approvato.
La candidatura si presenta entro le 23:59 del 25 giugno 2026, scegliendo tra i percorsi BEE-Smart e BEE-Powerful. La giuria selezionerà le 50 candidature della shortlist FAB50 e poi le 6 finaliste attese alla finale di Torino a novembre.
Il percorso BEE-Smart dà accesso a quattro eventi formativi e di business networking del roadshow, tra Milano, Porto Venere, Napoli e Torino. Il percorso BEE-Powerful estende la partecipazione a tutti i sette appuntamenti, compresi Bologna e due webinar su sostenibilità , commercio estero e nuove regole dell’export.
Per le startup innovative costituite da non oltre cinque anni e con almeno un bilancio approvato sono previste 11 iscrizioni gratuite al percorso BEE-Powerful, assegnate in ordine di arrivo delle application fino a esaurimento.
La preselezione individuerà la shortlist FAB50, annunciata alla stampa a fine giugno. Le candidate selezionate dovranno poi compilare un secondo application form e presentare un video breve sulla propria storia di innovazione entro il 5 luglio.
Dalla FAB50 saranno scelte le 6 finaliste, comunicate a settembre. La finale è in programma a Torino il 5 novembre, con proclamazione delle vincitrici del Premio GammaDonna e degli award collegati.
Accanto al premio principale sono previsti due riconoscimenti. Il Women Startup Award è destinato alla startupper più innovativa in settori come smart city, smart mobility, life science, healthcare e medical device, bioeconomia, media, entertainment, fashion, agri-food tech, cleantech ed energia. La startup deve avere completato almeno un seed round.
Il Giuliana Bertin Communication Award, promosso da Valentina Communication, premia l’imprenditrice che ha saputo comunicare meglio la propria innovazione online e offline.
La nuova edizione arriva insieme all’indagine condotta ad aprile 2026 da Associazione GammaDonna e wamo su 223 titolari d’impresa italiane. Il dato principale riguarda il rapporto con l’ecosistema economico: il 76% delle intervistate dichiara di percepire stereotipi o commenti legati al genere da parte di investitori, clienti o partner; nel 46% dei casi la titolare non viene riconosciuta subito come tale.
Il dato sale tra le founder digitali e le titolari di startup: il 52% percepisce spesso pregiudizi da venture capital o stakeholder, rispetto al 36% della media, e il 37% si sente sottovalutata rispetto ai colleghi uomini nel rapporto con i finanziatori.
L’indagine misura anche il costo organizzativo della maternità . Tra le madri-imprenditrici, il 41% segnala un rallentamento dell’attività dopo la nascita di un figlio. Nel campione generale, quasi un’imprenditrice su tre ha subito una riduzione temporanea dell’attività o del fatturato.
La pressione si riflette anche sulla sfera personale. Il 45% delle founder di startup ha registrato ripercussioni sul benessere personale e, tra chi almeno una volta ha valutato la chiusura dell’attività , il 45% indica la fatica di conciliare lavoro e famiglia.
Il rapporto con banche e investitori conferma un’area fragile. Quasi metà delle imprenditrici, il 46%, almeno qualche volta si è sentita meno considerata rispetto agli uomini nel confronto con istituti di credito e finanziatori; il 38% ha evitato bandi, premi o finanziamenti per timore di non essere all’altezza.
La survey segnala al tempo stesso una forte autonomia finanziaria: il 79% delle intervistate si sente molto o abbastanza sicura nell’amministrazione finanziaria dell’azienda. Nella scelta del conto business contano soprattutto commissioni basse o trasparenti, indicate dal 79%, ed esperienza digitale via app e accesso online, citata dal 72%.
Il Premio GammaDonna si inserisce in una fase in cui le imprese guidate da donne superano il milione e mostrano una presenza ampia nei servizi, nella cura, nel benessere e nelle attività territoriali. Il tema si collega anche al quadro delle iniziative e incentivi per imprese guidate da donne, con misure nazionali ancora attive per avvio d’impresa, startup innovative e crescita aziendale.