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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Dichiarazione dei Redditi
Assegno di mantenimento in dichiarazione dei redditi
Come inserire in dichiarazione dei redditi gli assegni di mantenimento, in base a quanto effettivamente versato e nello specifico periodo di imposta.
Ho un dubbio: in caso di separazione l’assegno di mantenimento al coniuge deve essere dichiarato per come è nella sentenza oppure in base ai versamenti effettivi fatti, in misura minore?

Data articolo: Tue, 31 Mar 2026 06:58:31 +0000
Consumi Energia
Bolletta luce per i vulnerabili, dal 1° aprile sale anche in Maggior Tutela
ARERA aggiorna il prezzo dell’elettricità per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela: rialzo dell’8,1% nel secondo trimestre.

Da mercoledì 1° aprile, il prezzo dell’energia nella bolletta luce torna a pesare di più per una platea che, sulla carta, dovrebbe essere la più protetta. ARERA ha aggiornato le condizioni economiche della Maggior Tutela e per i clienti vulnerabili il secondo trimestre 2026 si apre con un aumento dell’8,1%. Il dato riguarda solo chi è servito in tutela ma ha un riflesso più ampio perchè tutti i vulnerabili che oggi sono nel mercato libero mantengono il diritto di rientrare alle condizioni fissate dall’Autorità.

Di quanto sale la bolletta luce da aprile 2026

Dal 1° aprile 2026 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sale a 30,24 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. ARERA usa come riferimento un utente domestico non energivoro con consumi annui pari a 2.000 kWh e potenza impegnata di 3 kW.

Su base annua, la spesa per questo profilo si attesta a 589,34 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026, contro i 563,76 euro dei dodici mesi precedenti. L’aumento annuale, quindi, è del 4,5%, mentre il balzo trimestrale è quello comunicato da ARERA per l’aggiornamento di aprile-giugno.

Il prezzo torna a salire per la crisi energetica

L’aumento nasce soprattutto dalla materia energia. ARERA lega il nuovo aggiornamento alla tensione dei mercati internazionali, tornata a salire con il conflitto in Medio Oriente e con il rincaro dei prodotti energetici all’ingrosso. Il costo di approvvigionamento dell’energia arriva così a 15,81 centesimi per kWh, in aumento del 15% rispetto al primo trimestre.

La corsa sarebbe stata ancora più pesante senza due elementi di compensazione. Da una parte il prezzo di dispacciamento scende del 2,2%, dall’altra gli oneri di sistema restano invariati. È per questo che il rialzo finale in bolletta si ferma all’8,1% e non replica per intero l’impennata registrata sulla componente energia.

Come si compone il nuovo prezzo della luce

Il nuovo prezzo di riferimento si legge meglio se lo si scompone nelle sue voci principali:

  • la materia energia pesa per il 59,7% del totale, di cui 52,3% per l’approvvigionamento e 7,4% per la commercializzazione al dettaglio;
  • il trasporto e la gestione del contatore incidono per il 20,4% e restano invariati rispetto al primo trimestre;
  • gli oneri di sistema valgono il 10% del totale e non registrano variazioni nel nuovo aggiornamento;
  • le imposte assorbono il 9,9% della bolletta, con un aumento del 7,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Il dato politico ed economico sta tutto qui. La parte che si muove davvero è ancora il costo dell’energia, mentre le altre componenti restano sostanzialmente ferme. La bolletta, quindi, continua a riflettere prima di tutto la volatilità dei mercati energetici e solo in seconda battuta la struttura tariffaria interna.

Chi riguarda l’aggiornamento ARERA

L’aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che oggi si trovano in Maggior Tutela. In questa categoria rientrano, fra gli altri, gli over 75, chi riceve il bonus sociale, le persone con disabilità e alcune utenze collocate in situazioni particolari, come le abitazioni di emergenza o le isole minori non interconnesse.

ARERA ribadisce che i clienti vulnerabili nel mercato libero possono chiedere in qualunque momento di essere forniti alle condizioni economiche e contrattuali della Maggior Tutela. Anche se il prezzo oggi è meno conveniente di ieri, il confronto va fatto con le offerte luce sul mercato libero.

Per chi pensa di avere i requisiti di vulnerabilità, la prima cosa da fare è capire se si è nel mercato libero o tutelato. Il rincaro del trimestre non cambia infatti i diritti dei vulnerabili laddove si evidenzi un risparmio nella maggior tutela rispetto al mercato libero, anche a fronte degli ultimi rincari.


Data articolo: Tue, 31 Mar 2026 06:56:52 +0000
Pensioni
Pensione con deroga Legge Amato, nel privato bastano 15 anni: i requisiti
Legge Amato: in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi entro il 1992, tutte le regole e i requisiti.

Ho accumulato 25 anni di contributi lavorando nel privato. Nel 2019 compio 64 anni. Con la deroga Amato riesco a prendere la pensione?


Data articolo: Tue, 31 Mar 2026 05:53:42 +0000
Turismo
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: il rinvio al 1° maggio è legge
Confermato dal D.L. 38/2026 il rinvio al 1° maggio per la ritenuta sulle provvigioni di agenzie di viaggio, mediatori marittimi e agenti petroliferi.

Il rinvio al 1° maggio 2026 per l’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio è confermato per legge. L’articolo 6 del decreto-legge n. 38/2026 (il Decreto Fiscale 2026), ha recepito quanto anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 25 del 27 febbraio, spostando ufficialmente la decorrenza. Fino al 30 aprile 2026 resta quindi in vigore il regime di esonero per le categorie di intermediari interessate dalla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Stop all’esonero sulle ritenute alle agenzie di viaggio

L’articolo 1, commi 140-142 della legge n. 199/2025 ha modificato l’articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, eliminando il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni che fino al 28 febbraio 2026 si applicava a una serie di categorie di intermediari commerciali. Dal 1° maggio 2026, per effetto del differimento confermato dal D.L. n. 38/2026, saranno soggetti alla ritenuta i compensi percepiti da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, ai sensi dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973. La novità estende ai settori indicati un obbligo già previsto in via generale per gli altri intermediari. Per chi vuole avviare o già gestisce una agenzia di viaggi e tour operator, il rinvio concede qualche settimana in più per adeguare la gestione amministrativa.

Il rinvio al 1° maggio e le ragioni del differimento

La motivazione del differimento, ribadita nel decreto, è di ordine tecnico-organizzativo: le “peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione” rendono “particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici” necessario per applicare correttamente la ritenuta. Il rinvio interessa anche le commissioni che gli alberghi corrispondono agli intermediari — tra cui portali di prenotazione online, tour operator e agenzie — che rientrano nel perimetro della norma.

Fino al 30 aprile 2026 resta in vigore il precedente regime di esonero. Con il D.L. n. 38/2026 il differimento al 1° maggio ha invece acquisito forza di legge: non è più necessario attendere un ulteriore provvedimento attuativo per la conferma del termine.

Resta invece ancora attesa la definizione delle modalità operative e degli adempimenti connessi che il MEF dovrà stabilire per disciplinare l’applicazione pratica della ritenuta a partire dalla nuova data.


Data articolo: Tue, 31 Mar 2026 05:10:44 +0000
Incentivi imprese
Credito d’imposta ZES Unica 2026, domande dal 31 marzo
Domande dal 31 marzo per il credito d'imposta fino al 70% nella ZES Unica 2026: obblighi di certificazione, beni agevolabili e importi del bonus con il riparto.

Dal 31 marzo le imprese possono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per il credito d’imposta ZES Unica 2026, indicando le spese sostenute nell’anno e quelle previste entro il 31 dicembre. La finestra si chiude il 30 maggio e sarà seguita, a gennaio 2027, dalla comunicazione integrativa sugli investimenti effettivamente realizzati nel Mezzogiorno.

L’importo richiesto è però solo teorico: se le domande supereranno le risorse disponibili, l’Agenzia applicherà una percentuale di riparto riducendo il credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. La dotazione finanziaria per il 2026 è di 2,3 miliardi di euro, con vincoli più stringenti rispetto al passato. Vediamo tutto.

Domanda ZES Unica 2026: regole e scadenze

Per ottenere il credito d’imposta ZES Unica 2026 è necessario trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’importo delle spese sostenute e di quelle programmate entro la fine dell’anno. La procedura è articolata in due passaggi obbligatori, che consentono prima di prenotare il beneficio e successivamente di confermare gli investimenti realizzati.

Quando e come inviare la comunicazione

Le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 invio della comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
  • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 invio della comunicazione integrativa con cui l’impresa attesta gli investimenti effettivamente realizzati entro il 31 dicembre 2026.

La gestione degli scarti del sistema telematico segue regole specifiche:

  • la comunicazione trasmessa dal 26 al 30 maggio 2026 e scartata dal servizio telematico si considera comunque tempestiva se viene ritrasmessa entro il 4 giugno 2026;
  • la stessa logica vale per la comunicazione integrativa inviata dal 13 al 17 gennaio 2027 e scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la comunicazione integrativa di gennaio 2027: l’importo degli investimenti indicato in questa fase non può superare quello comunicato nella domanda iniziale. Per questo motivo la comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2026 rappresenta il passaggio decisivo per la corretta prenotazione del credito d’imposta ZES Unica.

Come funziona il riparto del credito d’imposta ZES

Il credito d’imposta richiesto nella comunicazione inviata entro il 30 maggio non coincide automaticamente con quello che sarà effettivamente riconosciuto alle imprese. L’importo indicato nella domanda rappresenta infatti solo il valore teorico del bonus.

Se la somma delle richieste presentate dalle imprese supera le risorse stanziate per la misura, l’Agenzia delle Entrate procede con un meccanismo di riparto che riduce proporzionalmente il credito spettante.

In pratica:

  • le imprese comunicano l’ammontare degli investimenti e il credito teorico spettante;
  • l’Agenzia delle Entrate calcola il totale delle richieste presentate;
  • se le richieste superano il plafond disponibile viene determinata una percentuale di riparto;
  • il credito effettivamente utilizzabile sarà pari al credito teorico moltiplicato per la percentuale stabilita.

La percentuale di riparto viene resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della finestra di presentazione delle comunicazioni.

Obbligo di certificazione e modello di domanda

La procedura prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico. La domanda va presentata utilizzando il nuovo modello di comunicazione aggiornato con il Provvedimento del 30 gennaio 2026, indicando se si tratta di investimenti in zone ZES ordinaria o ZES Sisma. L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa beneficiaria oppure da un intermediario abilitato.

Per sbloccare l’utilizzo del credito in compensazione non basta la fattura elettronica. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro.

Solo dopo questa certificazione il credito può essere portato in compensazione con imposte e contributi tramite il modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Aliquote massime e maggiorazioni Taranto Sulcis

L’intensità dell’aiuto varia in base alla regione del Mezzogiorno e alla dimensione aziendale, con un investimento minimo di 200.000 euro e un tetto massimo di 100 milioni per progetto. Oltre alle percentuali standard, il 2026 conferma le maggiorazioni per le aree Just Transition Fund di Taranto e del Sulcis.

  • Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: 40% Grandi, 50% Medie, 60% Piccole imprese;
  • Basilicata, Molise e Sardegna: 30% Grandi, 40% Medie, 50% Piccole imprese;
  • Abruzzo e ZES Sisma: 15% Grandi, 25% Medie, 35% Piccole imprese;
  • Taranto e Sulcis: aliquote maggiorate al 50% Grandi, 60% Medie e 70% Piccole imprese.

Beni agevolabili e vincolo quinquennale

L’agevolazione copre gli investimenti facenti parte di un progetto iniziale di insediamento o ampliamento nel territorio della ZES Unica. Sono ammissibili le spese per:

  • macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • terreni e immobili strumentali all’investimento nel limite del 50% del valore complessivo.

È previsto un vincolo di mantenimento rigoroso per evitare comportamenti speculativi. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione e devono restare destinati alla struttura produttiva nel Mezzogiorno per almeno 5 anni (teoricamente riducibili a 3 anni per le PMI secondo il GBER europeo, sebbene non vi sia una esplicita indicazione in questo nella norma italiana di riferimento). Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca totale del beneficio indebitamente fruito.

Novità in Agricoltura e differenze nel calcolo del reddito

Per il settore primario esiste una differenza sostanziale nei requisiti di accesso rispetto alle altre imprese. L’Agenzia delle Entrate (Risp. n. 25/2026) ha chiarito che il credito d’imposta spetta anche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che determinano il reddito su base catastale.

A differenza della generalità delle imprese che devono produrre bilanci o scritture contabili ordinarie, gli agricoltori possono accedere al bonus anche in regime di contabilità semplificata o con reddito agrario, purché rispettino i requisiti oggettivi dell’investimento e utilizzino il quadro specifico del modello di domanda.

Chi può chiedere il credito d’imposta ZES Unica

Il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto alle imprese che realizzano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. L’agevolazione riguarda sia imprese già operative sia nuovi insediamenti produttivi. In particolare possono accedere al bonus:

  • le imprese che realizzano nuovi stabilimenti produttivi nelle regioni della ZES Unica;
  • le imprese che effettuano ampliamenti o diversificazioni di strutture produttive già esistenti;
  • le imprese che investono in nuove linee di produzione o in nuovi processi produttivi;
  • le imprese che realizzano investimenti per un valore complessivo non inferiore a 200.000 euro.

La misura riguarda le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, territori inclusi nella ZES Unica per il Mezzogiorno. Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altre misure come il bonus assunzioni ZES, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 11:25:28 +0000
Regime Forfettario
Diritti d’autore di Forfettari in Dichiarazione 2026: soglie, ritenute e quadri
Diritti d’autore nel regime forfettario e dichiarazione dei redditi 2026: niente ritenuta se c’è correlazione, diversamente cambiano le aliquote d'imposta.

In vista dell’imminente dichiarazione dei redditi 2026, i professionisti in regime forfettario si trovano a dover indicare i compensi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore individuando la corretta tassazione. I fattori da valutare sono principalmente due: la soglia degli 85mila euro e l’assenza della ritenuta.

Particolare attenzione va poi riservata alla documentazione da consegnare al committente e all’inquadramento di questi redditi nel modello dichiarativo. Quando i proventi sono collegati all’attività professionale esercitata con partita IVA, infatti, il regime di favore continua a operare anche su questi compensi ma con regole di calcolo diverse rispetto ai ricavi ordinari.

Diritti d’autore correlati ad attività professionale

Il principio da cui partire resta quello chiarito dall’Agenzia delle Entrate: i compensi da diritto d’autore possono rientrare nel forfettario quando sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata. La correlazione va letta in termini sostanziali e professionali. Il compenso deve nascere in un rapporto stretto con l’attività svolta dal professionista e con i contenuti che quella attività produce.

Per un consulente, un giornalista, un formatore, un tecnico o un professionista creativo, quindi, la differenza d’imposta sta nel collegamento effettivo (o meno) tra la prestazione abituale e l’opera dell’ingegno da cui scaturisce il compenso. Quando questo nesso regge, i proventi entrano nel regime agevolato. Quando manca, il diritto d’autore resta fuori dal forfettario e segue la disciplina ordinaria.

Dichiarazione dei redditi: due quadri per i Forfettari

Nella dichiarazione 2026, i forfettari continuano a muoversi nel quadro LM, che resta il punto di raccolta del reddito agevolato ed è oggi ancora più centrale anche nella precompilata dei forfettari. Se i compensi da diritto d’autore sono legati all’attività professionale, la gestione dichiarativa resta coerente con il perimetro del regime e confluisce quindi nel reddito assoggettato a imposta sostitutiva.

Diversa è la situazione dei proventi che non presentano questo collegamento. In quel caso si torna al trattamento ordinario del diritto d’autore, che nelle istruzioni dichiarative continua a trovare collocazione nel quadro RL. È questo il passaggio che nella pratica genera più errori: usare il forfettario come contenitore generale di ogni compenso collegato alla persona fisica, quando invece serve un legame puntuale con l’attività autonoma esercitata.

Opere d’ingegno che concorrono alla soglia di 85mila euro

Se i compensi da diritto d’autore sono correlati all’attività professionale, concorrono alla soglia degli 85mila euro per il limite di permanenza e di accesso al regime. Questo aspetto li rende rilevanti sia sul piano dell’imposta sia sul piano della tenuta complessiva del forfettario.

Per tale ragione, particolare attenzione va prestata ai casi di compensi errati che possono incidere sulla soglia del forfettario. Qualunque somma attratta nel regime contribuisce alla verifica del limite annuale e può incidere sulla permanenza nel sistema agevolato.

Base imponibile e abbattimento forfettario

Sui compensi da diritto d’autore correlati all’attività professionale si applica l’imposta sostitutiva del forfettario, ma la base imponibile non viene determinata con il coefficiente di redditività ordinario previsto per il codice ATECO. Qui continua a operare la regola specifica dell’abbattimento forfettario dei costi prevista dal TUIR.

Sui compensi da diritto d’autore correlati all’attività professionale resta applicabile la regola specifica prevista dal TUIR: il compenso concorre al reddito dopo un abbattimento forfettario del 25%, elevato al 40% per i soggetti con meno di 35 anni. In termini pratici, l’imposta sostitutiva del regime forfettario si applica quindi sul 75% del compenso, oppure sul 60% se il percettore ha meno di 35 anni.

Ritenuta d’acconto e dichiarazione al committente

Quando il compenso da diritto d’autore è correlato all’attività professionale in regime forfettario, il committente non applica la ritenuta d’acconto. Per arrivare a questo risultato, però, serve una base documentale chiara. Il professionista deve attestare che quei compensi rientrano nel regime e che sono collegati all’attività autonoma esercitata.

La Certificazione Unica 2026 dei forfettari richiede infatti coerenza fra dichiarazione resa, attività svolta e natura del compenso percepito.

Documenti da conservare in caso di accertamenti

In caso di verifica fiscale, per dimostrare la correlazione bisogna conservare il contratto di cessione, l’incarico professionale da cui nasce l’opera, la documentazione del committente e la dichiarazione resa ai fini della mancata ritenuta. Più il legame fra attività e diritto d’autore è leggibile, più il trattamento fiscale regge.

Lo stesso vale sul fronte dichiarativo. Con un quadro LM oggi più ricco di informazioni precaricate e un sistema che incrocia dati sempre più ampio, la linea prudente sta nella piena coerenza tra fattura o notula, documentazione contrattuale e dichiarazione dei redditi. La semplificazione del forfettario non riduce l’attenzione che serve sui casi ibridi.

In ultima analisi, se il legame con l’attività professionale è saldo, il compenso entra nel regime agevolato e resta fuori dalla ritenuta, confluendo nella dichiarazione dei redditi del forfettario con la propria regola di abbattimento. Quando questo collegamento manca, si applica la disciplina ordinaria del diritto d’autore.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 10:20:05 +0000
Incentivi imprese
Bonus assunzione giovani in scadenza ma manca ancora l’autorizzazione UE
La proroga del bonus assunzione giovani under 35 previsto dal DL Coesione scade il 30 aprile 2026. Esonero integrale solo con incremento occupazionale ma si attende ancora l'ok UE.

Inizia il conto alla rovescia per la chiusura del bonus assunzione giovani previsto dal Decreto Coesione: le imprese  che vogliono assumere con le agevolazioni lavoratori under 35 devono farlo entro il 30 aprile 2026. L’estensione inserita nel Milleproroghe ha tuttavia ridotto l’esonero per alcuni beneficiari. Non solo: la misura non ha ancora piena efficacia perchè è ancora in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea. Vediamo tutto.

Chi può accedere al bonus giovani entro il 30 aprile

Il bonus, disciplinato dall’articolo 22 del D.L. 60/2024 (DL Coesione), è riservato ai datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato personale non dirigenziale che soddisfi entrambe le condizioni: non aver ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione e non essere mai stato occupato con un contratto a tempo indeterminato in precedenza. Non rilevano i contratti a termine, di apprendistato o i periodi di stage: l’unico elemento ostativo è un precedente rapporto di lavoro stabile. Sono ammesse anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, purché effettuate entro il 30 aprile 2026.

Esonero al 70% o 100% in base all’incremento occupazionale

Per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il Milleproroghe ha introdotto un regime a doppio binario che distingue in base all’impatto sull’organico aziendale:

  • l’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) se l’assunzione non genera un incremento occupazionale netto;
  • l’esonero sale al 100% se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra il numero di lavoratori occupati nel mese di assunzione e la media dei lavoratori nei dodici mesi precedenti.

In pratica: se l’under 35 va a sostituire un dipendente uscito, l’organico non cresce e lo sgravio si ferma al 70%. Se invece l’assunzione aumenta realmente l’organico aziendale, scatta il beneficio pieno. La durata dell’esonero è in entrambi i casi di 24 mesi.

Importi 2026, massimali e beneficio effettivo

Il massimale formale dell’esonero resta fissato a 500 euro mensili per lavoratore nelle regioni ordinarie. Il massimale si applica però alla quota di contributi esonerata: con l’aliquota al 70%, il beneficio effettivo è di circa 350 euro al mese. Con l’esonero pieno al 100% — ottenibile solo con incremento occupazionale — si torna al massimale pieno di 500 euro mensili, per un risparmio complessivo fino a 12.000 euro per lavoratore nel biennio.

ZES Unica, tetti più alti e regioni ammesse dal 2026

Per le assunzioni in aziende con sede in una delle regioni della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES Unica Sud) il massimale mensile è 650 euro, applicato secondo la stessa logica 70%/100%.

Nel quadro delle assunzioni agevolate 2026, dal 1° gennaio (per effetto del D.Lgs. 171/2025) anche Marche e Umbria sono incluse nell’area ZES ai fini di questa agevolazione, ampliando la platea delle imprese che possono accedere al tetto più elevato.

Nelle regioni ZES il beneficio massimo con esonero pieno raggiunge quindi 15.600 euro per lavoratore nel biennio.

Come fare domanda all’INPS

A differenza di altri sgravi che scattano automaticamente in UniEmens, il bonus giovani richiede una domanda preventiva all’INPS, da presentare tramite il portale delle agevolazioni (ex DiRescCo), sezione “Incentivo Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”, accessibile con SPID, CIE o CNS. La domanda va inoltrata prima dell’assunzione o trasformazione.

Dal 1° aprile 2026 la normativa introduce un adempimento aggiuntivo: per accedere alle agevolazioni alle assunzioni i datori di lavoro devono inserire le posizioni vacanti nel portale SISSL prima di procedere all’assunzione. Anche questo obbligo è però attualmente sospeso, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo che ne definisce le modalità. Le imprese devono quindi monitorare sia i messaggi INPS sia la Gazzetta Ufficiale prima di procedere.

Bonus assunzione a rischio applicabilità

La proroga introdotta dalla L. 26/2026 presenta criticità giuridiche rilevanti che rendono la misura non ancora applicabile per gli eventi dal 1° gennaio 2026.

Il nodo principale è l’autorizzazione della Commissione Europea: quella esistente, Decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, copriva esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025. Per la proroga al 30 aprile 2026 serve una nuova decisione, ancora non emessa.

A questo si aggiunge un problema di compatibilità normativa: il Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), cui il bonus giovani soggiace in quanto aiuto di Stato, richiede strutturalmente l’incremento occupazionale netto come condizione di accesso. Prevedere la fruizione al 70% senza tale requisito — come fa la L. 26/2026 — appare in contrasto con il Regolamento comunitario, con il rischio che le assunzioni effettuate in questa modalità vengano classificate come aiuti illegali.

Le imprese si trovano quindi in una situazione analoga a quella già vissuta nel 2025, quando il bonus non era fruibile dal 1° settembre fino alla pubblicazione delle circolari INPS dell’11 maggio: sarà necessario attendere il via libera UE e le nuove istruzioni INPS, per poi recuperare gli arretrati.

Bonus assunzioni dal 1° maggio 2026

Dal 1° maggio 2026 il bonus giovani DL Coesione nella versione prorogata cessa.

Resta in vigore lo sgravio strutturale under 30, introdotto dalla Manovra 2018, che non ha scadenza definita e si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni mai occupati stabilmente in precedenza. Si tratta di una misura strutturalmente distinta, con percentuali e massimali diversi.

Per le imprese che puntano sull’assunzione di personale tra i 30 e i 34 anni, la finestra del 30 aprile è l’ultima opportunità per accedere a un esonero contributivo di questa portata.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 09:58:23 +0000
geopolitica
Petrolio, il Ministero taglia le scorte dal 1° aprile al 30 giugno
Il MASE dispone il taglio di circa 10 milioni di barili delle scorte di sicurezza: misura coordinata con l’AIE per stabilizzare i mercati.

L’Italia ridurrà temporaneamente le scorte petrolifere di sicurezza dal 1° aprile al 30 giugno 2026. Il decreto firmato dal Ministero dell’Ambiente interviene su circa 10 milioni di barili e traduce in norma nazionale l’impegno assunto con gli altri Paesi dell’AIE per alleggerire la pressione sui mercati energetici internazionali. Si tratta di una misura straordinaria di riequilibrio in una fase in cui il petrolio resta sotto tensione e il costo dell’energia continua a scaricarsi su imprese, trasporti e prezzi finali.

Cosa sono le scorte petrolifere di sicurezza

Le scorte petrolifere di sicurezza sSono stock obbligatori previsti dalla normativa italiana ed europea per garantire un livello elevato di approvvigionamenti in caso di crisi internazionale, interruzioni logistiche o shock di mercato.

In Italia, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 249 del 2012, che impone il mantenimento di livelli minimi di scorte a carico dei soggetti obbligati e ne regola calcolo, gestione e riduzione straordinaria. Il decreto firmato in questi giorni si muove dentro questo quadro e rappresenta uno strumento già previsto dall’ordinamento per situazioni eccezionali.

Il decreto MASE sulla riduzione delle riserve

Il provvedimento firmato dal MASE dispone una riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza per un quantitativo complessivo di circa 10 milioni di barili, corrispondenti a poco più di 1,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. La finestra temporale è già definita: la misura scatterà il 1° aprile e resterà in vigore per tre mesi, fino al 30 giugno 2026.

Il decreto non cancella comunque l’obbligo di mantenere riserve strategiche. Ne consente tuttavia una riduzione limitata e controllata in una fase eccezionale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha già chiarito che il rilascio sarà seguito da un percorso di ricostituzione coerente con le decisioni condivise a livello europeo e internazionale.

Perché ridurre gli stoccaggi di sicurezza

La decisione italiana si inserisce nell’azione coordinata dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, che a marzo ha approvato il più ampio rilascio di scorte della sua storia per tamponare le tensioni generate dalla crisi in Medio Oriente. L’obiettivo non è sostenere la domanda interna italiana in senso stretto, ma contribuire a una stabilizzazione dei mercati energetici in un momento in cui l’offerta globale è più fragile e il rischio logistico resta alto.

Il contesto è lo stesso che ha riportato al centro il rischio Hormuz sui prezzi di benzina e gasolio e che ha spinto il Governo ad affiancare al fronte delle scorte anche misure straordinarie sul lato fiscale e sui carburanti.

L’impatto sui prezzi del carburante

Il rilascio delle scorte ha un effetto volutamente indiretto: aumentare temporaneamente la disponibilità di prodotto sul mercato serve a contenere tensioni speculative e a evitare che la scarsità percepita alimenti nuovi strappi sui listini energetici.

Per questo la misura va letta insieme al Decreto Carburanti e alle mosse già discusse dal Governo sul fronte delle accise e dei controlli sui rincari. Le scorte lavorano sul lato della sicurezza energetica e della stabilizzazione, mentre il decreto carburanti ha un impatto più immediato sui prezzi finali e sui settori più esposti, a partire da autotrasporto e pesca.

La crisi energetica verso un nuovo culmine

Il decreto arriva in un quadro in cui il petrolio resta uno dei principali canali di trasmissione della crisi energetica verso l’economia reale. Nelle ultime settimane il rincaro del greggio ha alimentato aumenti alla pompa, pressioni inflattive e nuove richieste di intervento pubblico per attenuare i costi su imprese e famiglie.

Non a caso l’AIE ha affiancato al rilascio delle scorte anche un pacchetto di interventi sul lato dei consumi, già riassunti nelle sue misure contro il caro petrolio. Il messaggio di fondo è chiaro: in una fase di forte instabilità, la sola disponibilità di stock non basta se non viene accompagnata da una gestione più prudente della domanda energetica.

Ricostituzione delle scorte da luglio

Terminata la finestra straordinaria, l’Italia dovrà riportare le proprie riserve lungo un percorso di ricostituzione coerente con gli impegni europei e con le decisioni dell’AIE. Significa che il provvedimento va letto come una misura di contenimento del rischio solo nel breve periodo.

Il valore del decreto sta soprattutto nel segnale che manda ai mercati: l’Italia partecipa al coordinamento internazionale sulle scorte e prova a rafforzare la tenuta del sistema energetico in una fase in cui il prezzo del petrolio continua a incidere su costi, inflazione e fiducia.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 09:30:26 +0000
Pensioni
Assegni familiari 2026, i nuovi limiti di reddito e le tabelle INPS per autonomi e pensionati
Assegni familiari 2026 per autonomi agricoli e pensionati: limiti di reddito aggiornati, tabelle INPS e soglie mensili per il diritto.

L’INPS ha aggiornato i limiti di reddito degli assegni familiari 2026 e delle quote di maggiorazione di pensione per i soggetti che restano fuori dalla disciplina dell’ANF. La rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2026 e recepisce il tasso di inflazione programmato dell’1,8%. Per i lavoratori agricoli autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali sono pubblicate le tabelle annuali che fanno scattare riduzione o cessazione del trattamento e le soglie mensili da considerare per accertare il carico familiare.

Assegni familiari 2026 per chi si applicano

La circolare INPS 32/2026 riguarda i soggetti esclusi dalla normativa ANF, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per queste categorie continua infatti a valere la disciplina degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

La perdita del diritto agli assegni per effetto del reddito familiare non cancella altri diritti collegati alla vivenza a carico. Per questo le soglie INPS servono soprattutto a stabilire quando il trattamento si riduce o si azzera, non a ridefinire in modo generale lo status del familiare.

Importi mensili degli assegni e delle maggiorazioni

Gli importi mensili 2026 sono i seguenti:

  • 8,18 euro per coltivatori diretti, coloni e mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
  • 10,21 euro per pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti;
  • 1,21 euro per piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.

Si tratta di importi fissi che si applicano alla platea residuale ancora agganciata agli assegni familiari tradizionali.

Tabelle 2026 per i nuclei ordinari

Per la generalità dei soggetti interessati, dal 1° gennaio 2026 valgono queste soglie annuali di reddito familiare:

Nucleo familiare Soglia di reddito oltre la quale si riduce o cessa il trattamento Soglia di reddito oltre la quale cessano tutti gli assegni o le maggiorazioni
2 persone 18.449,64 euro 22.095,43 euro
3 persone 23.722,74 euro 28.405,80 euro
4 persone 28.330,88 euro 33.927,86 euro
5 persone 32.942,88 euro 39.449,99 euro
6 persone 37.334,79 euro 44.710,64 euro
7 o più persone 41.725,93 euro 49.970,46 euro

Soglie più alte per vedovi separati e nuclei con inabili

La circolare prevede tabelle più favorevoli in tre casi particolari:

  • nuclei in cui il titolare dell’assegno o della maggiorazione sia vedovo, divorziato, separato legalmente, abbandonato, celibe o nubile;
  • nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili per le quali spettano i trattamenti di famiglia;
  • nuclei in cui ricorrano entrambe le condizioni precedenti.

Vedovi separati divorziati e celibi o nubili

Nucleo familiare Riduzione o cessazione del trattamento Cessazione di tutti gli assegni o maggiorazioni
2 persone 20.294,60 euro 24.304,97 euro
3 persone 26.095,01 euro 31.246,38 euro
4 persone 31.163,97 euro 37.320,65 euro
5 persone 36.237,17 euro 43.394,99 euro
6 persone 41.068,27 euro 49.181,70 euro
7 o più persone 45.898,52 euro 54.967,51 euro

Nuclei con persone totalmente inabili

Nucleo familiare Riduzione o cessazione del trattamento Cessazione di tutti gli assegni o maggiorazioni
2 persone 27.674,46 euro 33.143,15 euro
3 persone 35.584,11 euro 42.608,70 euro
4 persone 42.496,32 euro 50.891,79 euro
5 persone 49.414,32 euro 59.174,99 euro
6 persone 56.002,19 euro 67.065,96 euro
7 o più persone 62.588,90 euro 74.955,69 euro

Vedovi separati o divorziati con persone totalmente inabili

Nucleo familiare Riduzione o cessazione del trattamento Cessazione di tutti gli assegni o maggiorazioni
2 persone 29.519,42 euro 35.352,69 euro
3 persone 37.956,38 euro 45.449,28 euro
4 persone 45.329,41 euro 54.284,58 euro
5 persone 52.708,61 euro 63.119,98 euro
6 persone 59.735,66 euro 71.537,02 euro
7 o più persone 66.761,49 euro 79.952,74 euro

Limiti di reddito mensili per il diritto nel 2026

Per il 2026 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato a 611,85 euro mensili. Da questo valore derivano le soglie mensili utili per verificare il diritto agli assegni familiari in base alla condizione di carico:

  • 861,69 euro per coniuge, un genitore, fratelli, sorelle e nipoti;
  • 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.

Questi limiti valgono per tutto l’anno 2026 e servono all’INPS per accertare la non autosufficienza economica del familiare per il quale si richiede l’assegno.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 09:19:36 +0000
Tasse immobili
IVA 4% su costruzione prima casa in comunione dei beni
Io e mio marito siamo in comunione di beni. Mio marito è proprietario della casa in cui viviamo da prima del matrimonio. Io non ho case di proprietà. Abbiamo acquistato un terreno per costruire una nuova casa. Il terreno è in comproprietà (acquistato prima del matrimonio). La nuova casa in costruzione può essere intestata a[...] Io e mio marito siamo in comunione di beni. Mio marito è proprietario della casa in cui viviamo da prima del matrimonio. Io non ho case di proprietà. Abbiamo acquistato un terreno per costruire una nuova casa. Il terreno è in comproprietà (acquistato prima del matrimonio). La nuova casa in costruzione può essere intestata a[...]
Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 09:17:55 +0000
Banca d'Italia
Acquisti a rate, rischio di credito in forte aumento con il BNPL
L'Italia si allinea al trend di diffusione del Buy Now Pay Later fra i consumatori indebitati e fragili economicamente: Nakitalia ne traccia i rischi.

L’utilizzo del Buy Now Pay Later in Italia ha subito una trasformazione radicale in meno di tre anni, passando da fenomeno di nicchia per consumatori evoluti a strumento di sussistenza per le fasce più fragili della popolazione. Secondo l’ultimo studio della Banca d’Italia, la quota di nuclei familiari che ricorre alla dilazione di pagamento istantanea è balzata dal 4% del 2022 al 30% all’inizio del 2026, evidenziando uno stretto legame tra la diffusione dello strumento e le difficoltà di credito.

Pagamento a rate anche in negozio

Il Buy Now Pay Later si è consolidato come una forma di credito al consumo utilizzata da soggetti con merito creditizio limitato o con ritardi pregressi nei pagamenti. Secondo le stime del Politecnico di Milano, le operazioni online rappresentano ancora i tre quarti del mercato ma l’integrazione del BNPL nei terminali di pagamento dei negozi fisici sta accelerando la diffusione capillare dello strumento.

L’esplosione del ricorso alle rate in Italia

Il dato più rilevante emerso dall’indagine di Palazzo Koch riguarda il mutamento del profilo sociodemografico dell’utente medio. Se nel 2022 il ricorso alle rate a tasso zero era appannaggio di nuclei con redditi sopra la media e buona dotazione finanziaria, i dati del 2025 e dell’inizio del 2026 delineano uno scenario opposto. La platea si è estesa seguendo tre direttrici specifiche:

  • famiglie con reddito limitato e scarse risorse patrimoniali;
  • chi non arriva a fine mese con lo stipendio;
  • consumatori con debiti pregressi, in particolare legati a carte di credito a rimborso rateale.

Statistiche Bankitalia BNPL famiglie italiane

Oltre due terzi degli utenti utilizza il servizio in modo occasionale ma cresce la quota di chi integra sistematicamente queste dilazioni nella gestione della liquidità familiare, sovrapponendo più finanziamenti per acquisti di importo contenuto.

I rischi di sovraindebitamento

L’analisi della Banca d’Italia evidenzia come il mercato italiano stia convergendo verso le dinamiche statunitensi, dove il BNPL è spesso l’ultima spiaggia per chi è escluso dai canali bancari ordinari. La progressiva inclusione di fasce di popolazione finanziariamente fragili aumenta però l’esposizione al rischio di insolvenza e degrado del merito creditizio.

Le nuove tutele europee

Per arginare queste derive, la nuova Direttiva UE sul credito al consumo introduce vincoli più severi che trasformeranno l’offerta del servizio:

  • obbligo di procedure rigorose per la valutazione della capacità di rimborso;
  • trasparenza totale sui costi occulti in caso di ritardo nei pagamenti;
  • standardizzazione dell’informativa precontrattuale per facilitare il confronto tra prodotti.

L’integrazione di queste regole mira a stabilizzare un settore in forte espansione, garantendo che la flessibilità dei pagamenti non si traduca in una trappola di debito cronico per le famiglie meno abbienti.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 09:04:03 +0000
Misure per famiglie
Bonus asilo nido 2026, istruzioni INPS sulla domanda e i requisiti ISEE
La nuova circolare INPS 29/2026 fissa le regole del Bonus asilo nido: domanda, mensilità, ISEE neutralizzato, servizi ammessi, documenti di spesa e scadenze.

Pubblicate le nuove istruzioni INPS sul bonus asilo nido 2026. La domanda presentata dal genitore continua a produrre effetti per l’intero ciclo del beneficio ma ogni anno vanno indicate le mensilità da finanziare e va allegata la documentazione utile alla prenotazione delle risorse. La circolare 29 del 27 marzo 2026 aggiunge poi un secondo fattore da valutare: il calcolo dell’ISEE di inclusione, al netto dell’Assegno Unico.

Bonus asilo nido, domanda unica fino ad agosto del terzo anno

Dal 1° gennaio 2026 la domanda del bonus asilo nido mantiene efficacia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Il genitore non riparte quindi da una nuova istanza ogni anno, ma deve rientrare nella domanda già accolta e selezionare le mensilità per cui intende ottenere il contributo nell’annualità di riferimento.

Questo passaggio resta essenziale anche per la prenotazione delle risorse. Per l’anno di prima presentazione va allegata almeno la documentazione di spesa relativa a una delle mensilità richieste. Negli anni successivi occorre accedere di nuovo alla pratica, indicare fino a undici mensilità e trasmettere la documentazione prescritta. La data di apertura del servizio 2026 verrà comunicata con un successivo messaggio INPS.

Calcolo ISEE 2026 e importi del contributo

Dal 2026 il Bonus asilo nido viene parametrato all’ISEE di Inclusione, con neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale. In pratica, il valore ISEE utile per il bonus può risultare più basso rispetto all’indicatore pieno, con effetti diretti sulla fascia di contributo spettante.

La regola da tenere a mente è questa: il contributo per l’asilo nido è calcolato sul valore ISEE valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da rimborsare. Se l’ISEE manca oppure risulta difforme, il pagamento parte con l’importo minimo di 1.500 euro annui. Un eventuale ISEE regolare presentato in seguito consente il ricalcolo solo per le rate successive, senza conguagli arretrati.

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Gli importi restano quelli consueti:

  • per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 spettano 3.600 euro con ISEE neutralizzato fino a 40mila euro e 1.500 euro oltre questa soglia o in assenza di ISEE;
  • per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 spettano 3.000 euro fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro da 25.001 a 40mila euro e 1.500 euro oltre 40mila euro o in assenza di ISEE.

Servizi educativi ammessi, dal nido agli spazi gioco

La circolare conferma che il bonus asilo nido copre esclusivamente i servizi educativi per l’infanzia riconducibili alle categorie indicate dal decreto legislativo 65/2017 e dotati di regolare titolo abilitativo regionale o locale. Le strutture ammesse sono queste:

  • nidi e micronidi;
  • sezioni primavera;
  • spazi gioco;
  • servizi educativi in contesto domiciliare.

Per le strutture private il richiedente deve indicare denominazione, codice fiscale o partita IVA, riferimenti del titolo abilitativo, data di decorrenza della validità e indirizzo della sede frequentata dal minore. Per le strutture pubbliche, il valore “pubblico†può essere selezionato solo per asili nido comunali e sezioni primavera statali o comunali.

Restano fuori dal rimborso i servizi ricreativi, il pre-scuola, il post-scuola e i centri per bambini e famiglie con adulto accompagnatore.

Documenti di spesa e pagamenti tracciabili

La fase più delicata resta quella documentale. Per il rimborso l’INPS richiede la fattura oppure, nei casi consentiti, ricevuta o avviso di pagamento, insieme alla prova del pagamento effettuato con modalità tracciabili. Restano utili, su questo punto, i chiarimenti già pubblicati da PMI.it sulla ricevuta di pagamento al posto della fattura.

Le spese rimborsabili comprendono:

  • la retta mensile;
  • l’eventuale quota relativa ai pasti, se riferita alla mensilità selezionata;
  • l’imposta di bollo;
  • l’IVA agevolata, quando dovuta.

Escono invece dal rimborso l’iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria. Sono validi, fra gli altri, bonifico con addebito eseguito, POS, PagoPA con avviso, bollettino postale, assegno non trasferibile e attestazione del datore di lavoro per gli asili nido aziendali.

La documentazione per le mensilità 2026 va allegata entro il 30 aprile 2027, esclusivamente tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione†oppure tramite l’app INPS Mobile. La procedura consente anche di sostituire o aggiungere mensilità rispetto a quelle indicate inizialmente.

Supporto a domicilio e requisiti del richiedente

La domanda può riguardare anche le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In questo caso il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune, allegando una certificazione del pediatra di libera scelta che attesti l’impossibilità di frequentare i servizi educativi per l’intero anno.

Le due misure non convivono nello stesso anno solare: chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità non può chiedere, per lo stesso anno, il contributo per il supporto domiciliare. Restano poi fermi i requisiti generali di cittadinanza e residenza in Italia, con apertura anche ai titolari di alcuni permessi di soggiorno specifici, compreso il permesso per attesa occupazione nei termini chiariti dall’INPS.

Decadenza subentro e gestione delle annualità successive

La domanda resta valida nel tempo, ma il beneficio richiede una verifica continua della permanenza dei requisiti. La prestazione si interrompe, per esempio, in caso di perdita della residenza in Italia, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore all’altro genitore. In queste situazioni l’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo a quello in cui acquisisce conoscenza dell’evento e recupera le somme eventualmente non dovute.

La circolare disciplina anche il subentro di un nuovo richiedente. Se i presupposti di legge restano presenti, un soggetto diverso può proseguire nella fruizione del beneficio, ma la nuova domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza. Nel solo caso di decesso del richiedente è prevista una funzione dedicata per recuperare i dati della pratica già esistente.

Consultazione pagamenti

Oltre che sul portale web in area riservata MyINPS, il servizio “Bonus nido” nell’App INPS Mobile permette la consultazione dei pagamenti per il contributo mensile nei mesi richiesti in fase di domanda. La funzionalità mostra gli esiti dei pagamenti mensili evidenziando lo stato della singola pratica: in attesa di documentazione, con domanda protocollata, in fase di lavorazione o con richiesta accolta. Un collegamento diretto nella home page del servizio permette inoltre di accedere subito alla sezione da cui allegare la documentazione sul pagamento.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 08:48:01 +0000
Trattamento Fine Rapporto
TFS dipendenti pubblici: l’INPS ufficializza tempi di pagamento e decorrenze 2026 e 2027
Dal 2027 la liquidazione TFS scende a nove mesi per i pensionati pubblici di vecchiaia. Termini, rateizzazione e regole per ogni causa di cessazione.

L’INPS aggiorna i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025. Chi accede alla pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età dal 1° gennaio 2027, otterrà la prima o univa rata di liquidazione dopo 9 mesi. Per chi si dimette o sceglie la pensione anticipato, invece, i tempi restano invariati: prima o unica rata dopo 12 mesi e in alcuni casi anche 2 anni.

TFS dopo nove mesi per la liquidazione di vecchiaia

L’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 ha modificato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituendo il termine dilatorio di dodici mesi con quello di nove mesi. La riduzione si applica esclusivamente a chi matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027 — con il nuovo limite di età fissato a 67 anni e un mese per la generalità dei dipendenti pubblici, ai sensi del decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 e dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025.

Restano invece esclusi dalla novità i contratti a tempo determinato cessati per fine incarico, che rimangono a dodici mesi, e le dimissioni volontarie, per le quali l’attesa è di ventiquattro mesi.

Termini di pagamento per ogni tipo di cessazione

I tempi di erogazione del TFS e del TFR variano in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro e, dove previsto, alla data di maturazione dei requisiti pensionistici. La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 armonizza il quadro come segue:

Causa di cessazione nella PA Termine di pagamento TFS
Inabilità o decesso Entro 105 giorni dalla cessazione
Pensione di vecchiaia con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 — Fine incarico (contratto a tempo determinato) Dopo 12 mesi ed entro i successivi 3 mesi
Pensione di vecchiaia con requisiti maturati dal 1° gennaio 2027 Dopo 9 mesi ed entro i successivi 3 mesi
Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione) — Licenziamento o destituzione Dopo 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, spettano al lavoratore gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Rateizzazione importi TFR – TFS

Il TFS e il TFR non vengono sempre liquidati in un’unica soluzione. Le modalità di erogazione dipendono dall’importo complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali:

Importo complessivo lordo Modalità di erogazione
Fino a 50.000 euro In unica soluzione
Da 50.001 a 99.999 euro In due rate annuali: prima rata da 50.000 euro, seconda rata pari al residuo
100.000 euro e oltre In tre rate annuali: prime due rate da 50.000 euro ciascuna, terza rata pari al residuo

Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di dodici mesi dal diritto al primo pagamento. Il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La simulazione e quantificazione online del TFS è disponibile tramite il servizio INPS dedicato ai dipendenti pubblici.

Regole specifiche per Magistratura, Difesa e Scuola

Personale non contrattualizzato

I dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 — magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari — sono titolari del TFS e non del TFR contrattualizzato. I rispettivi ordinamenti possono prevedere limiti di età più elevati rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. Tuttavia, nel caso in cui questi lavoratori risolvano volontariamente il rapporto al raggiungimento del requisito minimo di pensione di vecchiaia previsto per la generalità (67 anni, soggetti ad adeguamento alla speranza di vita), si applica la disciplina ordinaria: nove mesi se il requisito è maturato dal 1° gennaio 2027, dodici mesi se maturato entro il 31 dicembre 2026.

Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico

Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’erogazione del TFS segue i medesimi termini previsti per la generalità dei dipendenti pubblici in funzione della causale di cessazione. La riduzione a nove mesi si applica anche al personale militare collocato in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i soggetti che maturano i requisiti di vecchiaia dal 1° gennaio 2027. Il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti al raggiungimento dei limiti di età.

Docenti e personale ATA

Il personale scolastico è soggetto a una disciplina speciale prevista dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: la cessazione dal servizio ha effetto dal 1° settembre — inizio dell’anno scolastico — anche se i requisiti pensionistici maturano entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per i docenti e il personale ATA che accedono alla pensione con formule speciali — cumulo contributivo, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci — il termine teorico di decorrenza del TFS/TFR non è la data di effettiva cessazione, ma la data in cui il lavoratore avrebbe maturato il requisito di pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Pensioni speciali: quando decorrono i termini

Per chi accede alla pensione con strumenti di flessibilità diversi da quelli ordinari, la decorrenza dei termini per il TFS/TFR non coincide con la data di cessazione effettiva, ma con il momento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria previsti dalla riforma Fornero:

Tipo di pensionamento Decorrenza dei termini per il TFS/TFR
Cumulo periodi assicurativi (art. 1, c. 239, L. n. 228/2012) — APE sociale (commi 179-186, L. n. 232/2016) Dalla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, D.L. n. 201/2011)
Pensione quota 100, quota 102, anticipata flessibile (artt. 14 e 14.1, D.L. n. 4/2019) Dalla data di raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica ordinaria
Lavoratori precoci (commi 199-205, L. n. 232/2016) Dalla data di raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica ordinaria
Inabilità con cumulo dei periodi assicurativi Entro 105 giorni, indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione

Per i casi di pensionamento con quota, pensione anticipata flessibile e lavoratori precoci, la data del requisito teorico deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 dal decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, commi 180-181 e da 185 a 190, della legge n. 199/2025.

Chi cessa senza diritto immediato alla pensione

Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza aver maturato alcun requisito pensionistico — o senza aver presentato domanda di pensione all’atto della cessazione — il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di cessazione. Se tuttavia entro questi ventiquattro mesi il lavoratore presenta domanda per avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, del beneficio per i precoci, della pensione quota 100 o quota 102, oppure della pensione anticipata flessibile, il termine per la liquidazione del TFS/TFR slitta alla data di maturazione dei requisiti teorici previsti dalla normativa ordinaria. Una volta decorsi i ventiquattro mesi senza domanda di pensione, l’eventuale istanza presentata successivamente non rileva più ai fini del differimento.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cessazione per scadenza del contratto segue le tempistiche ordinarie per la fine dell’incarico — dodici mesi — indipendentemente da eventuali domande di pensione in cumulo presentate successivamente. Il motivo di cessazione prevale sulla disciplina del cumulo ai fini della decorrenza dei termini.

Anticipo TFR tramite banche convenzionate

In alternativa all’attesa dei termini ordinari, i dipendenti pubblici possono richiedere un finanziamento garantito dallo Stato pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, con un massimale di 45.000 euro, rivolgendosi alle banche e agli intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro. La domanda di anticipo del TFS si presenta all’INPS tramite istanza online: l’Istituto ha 90 giorni per rilasciare la certificazione e 30 giorni dalla notifica del contratto bancario per emettere la presa d’atto. Decorsi questi termini senza aver ottenuto la documentazione, la richiesta deve essere ripresentata.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 08:33:15 +0000
Parità di genere
Empowerment femminile: iniziative e incentivi per imprese guidate da donne
Focus sull'empowerment femminile: crescono le imprese guidate dalle donne in Italia, generando un fatturato sopra la media. I trend del momento e gli incentivi.

Le imprese femminili in Italia crescono in solidità più che in numero: nel triennio 2022–2024 il fatturato ha superato l’andamento generale e la struttura finanziaria risulta più equilibrata rispetto alla media. Sono i dati dell’Osservatorio 2026 realizzato da Prometeia per Women ONBoarding di UniCredit, presentato a Milano a marzo in occasione della sesta edizione del programma di formazione e mentoring dedicato alle imprenditrici.

Il quadro è confermato dall’Osservatorio Unioncamere: le aziende guidate da donne sono oltre 1,3 milioni — il 22% del totale — ma continuano a incontrare ostacoli strutturali nell’accesso al credito. Per colmare questo gap, nel 2026 sono disponibili incentivi nazionali rilevanti, alcuni ancora aperti.

Le imprese femminili in Italia: i numeri del 2026

Secondo i dati Prometeia elaborati per UniCredit, le imprese guidate da donne sono 1,48 milioni, pari al 24% del totale delle aziende italiane. La concentrazione resta nei servizi ad alto potenziale — sanità, assistenza, benessere e turismo — ma emergono segnali di ingresso in settori tradizionalmente meno femminili: logistica, costruzioni e manifatturiero. Il tasso di occupazione femminile sale al 54%, con progressi nelle posizioni dirigenziali, mentre la presenza nelle cariche amministrative cresce ma rimane sotto il 30%.

I dati Unioncamere 2025 aggiungono una sfumatura: il numero complessivo di imprese femminili ha registrato una lieve contrazione dello 0,3%, ma le realtà più strutturate crescono — le società di capitali a guida femminile segnano +2,6%. Un processo di consolidamento che riduce il gender gap sul piano imprenditoriale, pur con ritmi ancora lenti.

Autoimpiego e Resto al Sud 2.0: incentivi per chi parte da zero

Il Decreto Coesione ha introdotto due misure complementari per sostenere donne che avviano imprese o attività autonome. Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 prevedono voucher a fondo perduto fino a 50.000 euro per l’avvio di nuove attività nei rispettivi territori, con priorità a donne disoccupate e inattive.

Entrambe le misure ammettono anche l’apertura di partita IVA individuale e le attività ordinistiche — una platea più ampia rispetto ai bandi che richiedono forma societaria. Le domande si presentano online sulla piattaforma Invitalia: la procedura è a sportello, senza graduatorie, in ordine cronologico di arrivo.

ON Tasso Zero: fino a 3 milioni per micro e piccole imprese

Il bando ON — Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, gestito da Invitalia per conto del MIMIT, è rivolto a micro e piccole imprese in cui la maggioranza numerica dei soci e delle quote sia detenuta da donne, oppure a persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. Le agevolazioni coprono fino al 90% con un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, su investimenti in macchinari, software, brevetti e capitale circolante. Il massimale è 1,5 milioni di euro per le imprese con meno di 36 mesi, con fondo perduto al 20%; sale a 3 milioni per quelle tra 36 e 60 mesi, con fondo perduto al 15%.

La misura è a sportello — domande su piattaforma Invitalia fino a esaurimento dei 115 milioni disponibili — aperta a tutti i settori produttivi, commerciali e turistici.

Smart&Start per le startup femminili innovative

Smart&Start Italia sostiene la nascita e lo sviluppo di startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Per le startup con compagine societaria interamente femminile, la copertura raggiunge il 90% delle spese ammissibili, con un massimale di investimento di 1,5 milioni di euro. Sono ammessi investimenti in attivi materiali e immateriali, costi di personale qualificato, brevetti, licenze e costi di funzionamento.

La misura è a sportello aperto fino a esaurimento delle risorse della programmazione 2021–2027, senza scadenza fissa. Le domande si presentano tramite portale Invitalia con SPID, CIE o CNS.

Certificazione di Parità con esonero contributivo

Le imprese che ottengono la Certificazione di Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 accedono a un esonero contributivo dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 50.000 euro annui per azienda. La domanda va presentata tramite il portale INPS (modulo SGRAVIO PAR_GEN) entro il 30 aprile 2026 per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2025.

Oltre all’esonero, le imprese certificate ottengono un punteggio premiante nelle gare d’appalto pubbliche e possono accedere a voucher fino a 12.500 euro per il percorso di assistenza tecnica alla certificazione. Il percorso si avvia con un organismo di valutazione accreditato da Accredia.

I settori caldi: Health & Care, Digitale, Manifatturiero

L’Osservatorio Prometeia 2026 individua nella Health & Care Economy il driver di sviluppo strutturale più rilevante per l’imprenditoria femminile nei prossimi anni: sanità, servizi alla persona e professioni ibride tra digitale e cura sono spinte dall’invecchiamento demografico e dalla domanda crescente di welfare. La novità del 2026 sono i segnali di ingresso nel manifatturiero, nella logistica e nelle costruzioni. Sul fronte digitale, numerosi voucher e crediti d’imposta coprono dal 10% al 50% delle spese per gestionali, e-commerce e CRM, accessibili anche alle micro-imprese che vogliono accelerare la trasformazione.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 08:30:56 +0000
Proprietà industriale
Brevetto unitario e TUB, vantaggi, costi e rischi per le PMI
Brevetto unitario e Tribunale Unificato (TUB) a tutela per le PMI: copertura in 18 Paesi UE, costi, opt-out, ruolo di Milano e casi in cui conviene a una PMI.

Il brevetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti sono oggi operativi a pieno regime. Il sistema europeo ha accumulato prassi e orientamenti utili anche per le piccole e medie imprese italiane. La domanda riguarda la tutela dell’invenzione e il raggio geografico della protezione, ma bisogna valutare anche il costo dei rinnovi, la gestione del contenzioso e la capacità di trasformare un titolo di proprietà industriale in un asset spendibile davanti a partner, investitori e concorrenti.

Brevetto unitario e TUB dopo la fase di avvio

Il brevetto con effetto unitario consente di estendere con una sola richiesta post-concessione la protezione del brevetto europeo agli Stati dell’Unione che partecipano al sistema e hanno ratificato l’accordo. Accanto a questo titolo opera il Tribunale Unificato dei Brevetti, che decide in modo centralizzato sulle cause di contraffazione e di nullità con effetti su tutto il territorio coperto.

Le richieste sono cresciute, l’interesse europeo resta sostenuto e la diffusione del sistema si vede anche tra operatori di dimensioni medio-piccole, cioè tra le imprese che più risentono del costo delle convalide nazionali e della frammentazione delle cause in più Paesi.

Brevetto unitario e brevetto europeo classico: strade diverse

Il brevetto unitario si innesta sulla procedura europea davanti all’EPO. La domanda viene esaminata e concessa dall’Ufficio europeo dei brevetti, poi il titolare sceglie se chiedere l’effetto unitario oppure procedere con le tradizionali convalide nazionali del brevetto europeo classico. Per una PMI, la differenza si misura su quattro livelli:

  • il brevetto unitario offre una protezione uniforme nei Paesi partecipanti coperti al momento della registrazione dell’effetto unitario;
  • il brevetto europeo classico consente di selezionare i singoli Stati in cui convalidare il titolo, con una copertura più ritagliata sulla geografia commerciale dell’impresa;
  • il rinnovo del titolo unitario avviene con una tassa unica annuale, mentre il brevetto europeo classico richiede tasse nazionali in ogni Paese convalidato;
  • il contenzioso davanti al TUB segue una logica centralizzata, mentre il brevetto europeo classico conserva nel periodo transitorio margini di gestione diversi grazie all’opt-out.

Quando il brevetto unitario offre un vantaggio reale

Il brevetto unitario tende a risultare più efficiente quando l’impresa presidia o intende presidiare più mercati europei e vuole evitare la moltiplicazione di formalità, traduzioni, rinnovi e azioni giudiziarie separate. La scelta pesa soprattutto per chi vende tecnologia in più Paesi, per chi negozia licenze o partnership internazionali e per chi desidera presentarsi a investitori e acquirenti con un titolo ampio, chiaro e facilmente leggibile.

Per una PMI manifatturiera o tech, una protezione estesa e uniforme rafforza anche la posizione contrattuale lungo la filiera. Un titolo costruito bene aiuta a sostenere il valore dell’innovazione, a difendere margini e a migliorare la credibilità del portafoglio di proprietà intellettuale.

I casi in cui la scelta richiede più cautela

La convenienza dipende dalla struttura del business. Se l’impresa ha interesse concreto in pochi mercati, il brevetto europeo classico con convalide selettive può restare una soluzione più adatta. Lo stesso vale quando il prodotto ha una diffusione geografica limitata o quando il budget destinato alla tutela va calibrato con precisione su pochi Paesi chiave.

Va poi considerato il profilo della nullità centrale. Nel sistema unitario, una decisione negativa colpisce l’intero titolo nei Paesi coperti. La forza della tutela uniforme si accompagna quindi a un’esposizione più ampia. Per questo la scelta richiede attenzione sulla solidità dell’invenzione, sulla qualità della redazione brevettuale e sulla probabilità di un attacco da parte dei concorrenti.

Il TUB cambia la strategia del contenzioso

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è il secondo fattore da valutare. Per i brevetti unitari la sua competenza è esclusiva. Per i brevetti europei classici, nel periodo transitorio, il titolare può ancora valutare l’opt-out, cioè l’uscita dalla giurisdizione dell’UPC, mantenendo le controversie davanti ai giudici nazionali.

Una PMI che sceglie il brevetto unitario accetta fin dall’inizio il quadro processuale del TUB. Una PMI che mantiene un brevetto europeo classico conserva invece un margine di scelta in più. In entrambi i casi, contano la lingua del procedimento, il costo della lite, la rapidità della tutela e l’impatto di una decisione valida in più Stati.

TUB di Milano, sistema vicino alle imprese italiane

Per le imprese italiane, la sede di Milano ha cambiato la percezione del sistema. La città ospita una divisione locale del TUB e una sezione della divisione centrale, con competenze che toccano aree ad alta intensità tecnologica e industriale. Questo rende la nuova architettura più accessibile e più presente anche per le aziende che finora guardavano al contenzioso brevettuale europeo come a un terreno distante.

La sede interessa anche molte PMI che sviluppano componenti, soluzioni meccaniche, tecnologie medicali, dispositivi, software integrato in apparati o prodotti con un contenuto tecnico elevato. In questa cornice, la tutela brevettuale europea entra più facilmente nella strategia ordinaria d’impresa.

Costi, rinnovi e incentivi vanno letti insieme

Uno dei motivi per cui il brevetto unitario sta attirando interesse riguarda il profilo economico. La tassa unica di rinnovo può risultare più favorevole rispetto alla somma dei rinnovi nazionali quando l’interesse copre vari Paesi. Per una PMI, però, il confronto richiede una vista più ampia che includa traduzioni, consulenza strategica, libertà di attuazione e rischio di contenzioso.

Conviene pertanto incrociare la strategia brevettuale con gli strumenti di sostegno già aperti, come i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ e i voucher EUIPO. Per molte PMI la scelta migliore nasce proprio da questa combinazione: tutela giuridica ben calibrata e utilizzo intelligente delle agevolazioni disponibili.

Brevetti, disegni e marchi vanno trattati come un portafoglio

Una PMI raramente protegge il proprio vantaggio competitivo con un solo strumento. Accanto al brevetto, spesso contano anche disegni industriali, marchi, software, segreti commerciali e accordi di riservatezza. Il valore del brevetto unitario cresce proprio quando si inserisce dentro una strategia coerente di proprietà industriale, invece di restare un titolo isolato.

Per questo la valutazione finale richiede un incrocio tra mercato di sbocco, rischio di imitazione, qualità tecnica del titolo e sostenibilità economica della protezione. Il brevetto unitario e il TUB offrono alle PMI uno strumento più ampio e più ordinato. La convenienza emerge quando la dimensione europea del business e la forza dell’invenzione rendono utile una copertura compatta, gestibile e credibile nel tempo.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 08:14:39 +0000
Evasione fiscale
Giro di vite sull’evasione fiscale, recupero record: i nuovi strumenti
Nel 2025 fisco e riscossione hanno recuperato 36,2 miliardi di debiti, la somma più alta di sempre: funzionano meglio i controlli antievasione, i dati.

Il fisco italiano non ha mai incassato così tanto dai contribuenti inadempienti come nel 2025. Ma il dato che conta davvero è come ci si è arrivati. Per la prima volta, la parte più consistente del recupero dell’evasione fiscale non viene da misure straordinarie ma dai controlli ordinari, dalle cartelle esattoriali e dagli strumenti di compliance. Un sistema virtuoso assistito dalle nuove tecnologie e che — nelle intenzioni dichiarate dall’Agenzia delle Entrate, — sta imparando a intervenire soprattutto “prima” piuttosto che “dopo”.

Il recupero record delle tasse non pagate

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 36,2 miliardi di euro di tasse non pagate: il risultato più elevato di sempre, +8,4% sul 2024 e +43% sul 2022.  Dei 29 miliardi da contrasto all’evasione, circa il 90% — ovvero 26,1 miliardi — deriva dall’ordinaria attività di controllo. In calo le somme da misure straordinarie. Nel dettaglio: 15,9 miliardi sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate, 6,9 miliardi a seguito di una cartella esattoriale e 3,3 miliardi sono frutto delle attività di promozione della compliance.

Meno sanatorie e più controlli sui contribuenti

Gli incassi da misure straordinarie — rottamazione delle cartelle, definizione delle liti pendenti — sono in calo del 17% rispetto all’anno precedente. Non perché lo Stato abbia rinunciato a riscuotere, ma perché il peso si sta spostando sull’attività ordinaria. Per chi ha debiti pendenti o posizioni irregolari, questo cambia il quadro: le finestre straordinarie si stanno restringendo, mentre i controlli diventano più sistematici e più veloci. Chi aspetta una nuova rottamazione rischia di attendere a lungo.

Le somme recuperate dall’agente della riscossione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha incassato 16,8 miliardi (+5%), di cui 9,6 miliardi per conto dell’AdE, 3,8 miliardi per l’INPS e 1 miliardo per i Comuni. L’incremento è avvenuto nonostante il calo del 17% degli incassi da misure straordinarie, passati da 5,4 a 4,5 miliardi.

Nel mirino grandi debitori, Partite IVA fittizie, lavoro irregolare

I controlli non sono più a pioggia. L’Agenzia seleziona i contribuenti da verificare attraverso l‘incrocio automatico di fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni — un sistema che individua le incongruenze prima ancora che il contribuente si accorga di essere osservato.

Nel 2025 la stretta più evidente ha riguardato tre categorie. La prima sono le partite IVA apri e chiudi: attività aperte per generare crediti fiscali da portare in compensazione e poi chiuse prima dei controlli — un fenomeno raddoppiato rispetto all’anno precedente nella capacità di intercettazione. La seconda sono i grandi debitori: oltre la metà degli incassi da riscossione proviene da contribuenti con debiti superiori ai 100mila euro, con un incremento del 54% rispetto al 2022. La terza è il lavoro irregolare: le indagini condotte con la Procura di Milano nei settori della logistica, del trasporto merci e della grande distribuzione hanno portato alla regolarizzazione di oltre 11.500 posizioni.

Intelligenza artificiale nei controlli fiscali

Il tema dell’automazione nei controlli fiscali è politicamente sensibile e spesso frainteso. La posizione ufficiale dell’Agenzia è netta: nessun atto scaturisce da una decisione algoritmica. La tecnologia — inclusa l’intelligenza artificiale — viene usata per analizzare grandi masse di dati e segnalare anomalie, ma la scelta di avviare un accertamento è sempre di un funzionario in carne e ossa. Per i contribuenti, questo significa che un’anomalia nei dati non produce automaticamente un atto, ma aumenta la probabilità di finire in una lista di soggetti da esaminare.

Il contraddittorio preventivo: il Fisco avvisa prima di colpire

Una delle novità più rilevanti per imprese e professionisti è l’introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio, regolato dall’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (D.Lgs. 219/2023). Prima di emettere un atto di accertamento, l’Agenzia deve ora confrontarsi con il contribuente — che ha la possibilità di spiegare, documentare, correggere. È un cambio di metodo significativo: non più la notifica come primo atto, ma un dialogo che precede il provvedimento. Il calo degli incassi da lettere di compliance va letto in questo contesto: meno entrate da stimolo perché il confronto avviene prima, in una fase in cui le anomalie possono ancora essere rimosse senza sanzioni pesanti.

L’adempimento collaborativo anche per le PMI

Nel 2025 le imprese che hanno scelto di aderire all’adempimento collaborativo sono più che raddoppiate. Si tratta di un regime che consente di condividere preventivamente con il fisco la propria posizione fiscale, ottenendo in cambio certezza e protezione da sanzioni. Un’opzione che fino a qualche anno fa sembrava riservata ai grandi gruppi e che sta diventando accessibile anche per le PMI, con soglie di accesso progressivamente abbassate dalla riforma fiscale. Per le imprese strutturate, è uno strumento concreto per ridurre il rischio di accertamento.

Rimborsi per 26,3 miliardi a famiglie e imprese

Il bilancio dell’Agenzia non è fatto solo di recuperi. Nel 2025 sono stati accreditati rimborsi fiscali per 26,3 miliardi di euro a famiglie e imprese — un dato che raramente emerge nel dibattito pubblico sulla lotta all’evasione. A questo si aggiungono oltre 9.500 chiarimenti forniti ai contribuenti tra circolari, risoluzioni, interpelli e consulenze giuridiche: un’attività di assistenza che, nelle intenzioni dell’Agenzia, serve a ridurre gli errori involontari prima ancora che diventino oggetto di controllo.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 07:58:28 +0000
PMI e Mercati
Dazi USA, il Parlamento UE sblocca l’intesa ma impone tutele
L’Eurocamera approva la sua posizione sull’intesa di Turnberry, ma vincola le preferenze tariffarie al rispetto degli impegni USA.

Il Parlamento europeo ha rimesso in moto il dossier sui dazi USA-UE ma senza consegnare ancora il via libera definitivo all’intesa. L’Eurocamera ha infatti approvato la propria posizione su due testi che attuano gli aspetti tariffari dell’accordo di Turnberry, introducendo una serie di garanzie che legano le concessioni europee al comportamento effettivo di Washington.

La partita resta tuttavia aperta e per il commercio transatlantico si continua a procedere su un terreno instabile.

La posizione dell’Europarlamento

L’Europarlamento non ha ratificato in via definitiva l’accordo ma ha adottato la propria posizione negoziale su due proposte legislative presentate dalla Commissione per attuare gli impegni tariffari assunti nell’estate 2025 tra Unione Europea e Stati Uniti. Adesso si apre il confronto con i governi dell’Unione sulla versione finale dei testi.

Più che di “via libera finaleâ€, dunque, occorre parlare di sblocco del dossier e di mandato negoziale rafforzato, con una linea parlamentare più prudente rispetto all’impianto originario della Commissione.

Le clausole inserite per blindare l’intesa

Il Parlamento ha approvato la propria posizione aggiungendo quattro livelli di tutela.

  1. Il primo è la clausola di sospensione, che consentirebbe di fermare in tutto o in parte le preferenze tariffarie se gli Stati Uniti imponessero nuovi dazi, superassero il tetto concordato del 15% oppure adottassero misure discriminatorie o coercitive verso l’Unione.
  2. Il secondo presidio è la sunrise clause, che lega l’entrata in vigore delle preferenze tariffarie al rispetto degli impegni americani.
  3. Il terzo è la sunset clause, che fissa la scadenza del regolamento principale al 31 marzo 2028, salvo rinnovo attraverso una nuova proposta legislativa.
  4. Il quarto elemento è un meccanismo di salvaguardia, che permette alla Commissione di intervenire se un aumento delle importazioni dagli Stati Uniti dovesse creare danni seri all’industria europea.

Perché il dossier era rimasto fermo

Il Parlamento aveva congelato il fascicolo dopo settimane di tensioni crescenti con Washington, tra nuove minacce tariffarie, dazi aggiuntivi su alcuni prodotti europei e lo scontro politico aperto da Donald Trump sulla Groenlandia. In questo contesto, il timore a Bruxelles era approvare concessioni tariffarie senza un argine sufficiente contro ulteriori cambi di linea da parte americana.

È per questo che il testo parlamentare è diventato più complesso rispetto all’impostazione originaria. Il relatore Bernd Lange ha legato apertamente il sì dell’Aula alla presenza di garanzie forti e alla piena attuazione degli impegni USA, mentre da Washington l’ambasciatore Andrew Puzder ha sollecitato un’approvazione rapida, definendola un passaggio necessario per evitare un nuovo deterioramento dei rapporti commerciali.

Che cosa prevede l’intesa di Turnberry

L’accordo politico raggiunto nel 2025 a Turnberry resta il punto di partenza. Nella sua architettura originaria, l’Unione Europea si impegna a ridurre o eliminare gran parte dei dazi su beni industriali statunitensi e ad ampliare l’accesso preferenziale per una serie di prodotti agricoli e ittici USA. È lo stesso impianto dell’intesa sui dazi USA al 15%, che aveva fissato una cornice di compromesso dopo mesi di guerra commerciale.

L’Europa concede aperture tariffarie mentre pretende dagli Stati Uniti il rispetto del tetto massimo del 15% e la rimozione delle distorsioni che hanno continuato a pesare su comparti con contenuto di acciaio e alluminio. Per questo il Parlamento ha trasformato il passaggio legislativo in una verifica di affidabilità dell’interlocutore americano.

Per le PMI italiane il problema non è chiuso

Prima è arrivata la definizione dell’accordo quadro, poi il conto dei costi per le PMI italiane, quindi il capitolo dei rimborsi sui dazi USA dopo la sentenza americana che ha colpito parte dell’impianto unilaterale costruito da Trump. Il voto di Strasburgo aggiunge adesso un tassello nuovo: l’Europa accetta di andare avanti, ma lo fa lasciandosi aperta una via d’uscita se Washington dovesse cambiare ancora le regole del gioco.

Per le imprese italiane la traiettoria dei dazi USA continua dunque a restare esposta sia alle scelte della Casa Bianca sia all’esito del negoziato europeo sui testi finali. Il tema non è soltanto tariffario: è anche di prevedibilità, perché chi esporta ha bisogno di sapere quali condizioni resteranno in piedi tra pochi mesi e quali invece potranno essere rimesse in discussione.

La strategia politica di Bruxelles

La vera novità del voto sta nel segnale politico. L’Eurocamera dice sì all’intesa però prova a sottrarre il commercio transatlantico alla logica del fatto compiuto. In pratica, il Parlamento riconosce che rompere con gli Stati Uniti avrebbe un costo alto per l’economia europea, ma rifiuta di trasformare l’accordo in una concessione unilaterale senza contropartite verificabili.

Per questo, il dossier resta centrale anche per le imprese italiane che si muovono fra export, filiere e investimenti esteri. Se il negoziato con il Consiglio confermerà l’impianto uscito da Strasburgo, l’Unione arriverà al voto finale con uno strumento più difensivo rispetto a quello immaginato in origine. Se invece parte delle garanzie dovesse essere alleggerita, tornerà a farsi largo la domanda che accompagna da mesi tutta la vicenda: quanta stabilità reale può offrire un accordo commerciale costruito sotto minaccia di nuovi dazi.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 07:28:35 +0000
Transizione 4.0 e 5.0
Transizione 5.0: nel DL Fiscale credito ridotto al 35%, taglio Rinnovabili
Il DL 38/2026 riconosce agli esodati del bonus Transizione 5.0 solo il 35% del credito prenotato dal 7 novembre 2025. Le reazioni delle imprese.

Il nuovo Decreto Fiscale 2026, approvato il 27 marzo in Consiglio dei Ministri, ha riservato una sorpresa amara alle imprese in lista d’attesa per il credito d’imposta Transizione 5.0. L’articolo 8 del DL n. 38/2026 riconosce a queste aziende solo il 35% del credito d’imposta originariamente prenotato, con esclusione degli investimenti in fonti rinnovabili.

Il Governo utilizza 537 dei 1.300 milioni stanziati in Legge di Bilancio, rinunciando ai restanti 763 milioni. La misura, in vigore dal 28 marzo, ha scatenato reazioni durissime da Confindustria, Confartigianato e AssoESCo, che parlano di taglio retroattivo lesivo del principio del legittimo affidamento.

Chi sono gli “esodati” di Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. 19/2024) era il principale strumento di incentivo agli investimenti produttivi per il biennio 2024-2025: un credito d’imposta dal 35% al 45% su macchinari e software digitali, condizionato al conseguimento di un risparmio energetico minimo del 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul singolo processo. Il 6 novembre 2025 il MIMIT aveva però dichiarato l’esaurimento anticipato delle risorse disponibili ma, dal giorno successivo, la imprese potevano comunque presentare comunicazioni di prenotazione, ottenendo ricevuta valida: la procedura era esplicitamente prevista dalla normativa, con la prospettiva che nuovi fondi avrebbero coperto le domande in coda secondo l’ordine di arrivo.

Per le imprese che hanno prenotato dal 7 novembre 2025 in poi — ottenendo la validazione tecnica del GSE e complendo quindi gli investimenti — la Legge di Bilancio 2026 aveva stanziato 1,3 miliardi; con il decreto fiscale del 27 marzo sono state sbloccate le modalità di liquidazione ma con l’amara sorpresa del taglio retroattivo.

DL Fiscale, taglio sul credito per i beni strumentali

L’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 riconosce a questi “esodati” un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto nelle comunicazioni di prenotazione, calcolato esclusivamente sugli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B alla legge 232/2016, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione. Sono esclusi gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, compreso il fotovoltaico ad alta efficienza iscritto nel registro ENEA.

Il tetto di spesa complessivo è fissato a 537 milioni di euro per il 2026. Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà a ciascuna impresa il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le aziende potranno procedere alla compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026, trascorsi cinque giorni dalla comunicazione.

Il 35% vale ancora meno di quanto sembra

Il meccanismo del taglio è più penalizzante di quanto la cifra del 35% suggerisca, perché si applica su un credito che era già una percentuale dell’investimento. Ne risulta un beneficio effettivo sull’investimento molto inferiore a quello originariamente atteso:

  • un’impresa con aliquota originaria al 45% su un milione di euro di beni strumentali aveva maturato un credito di 450.000 euro; con il taglio al 35% riceverà 157.500 euro, pari al 15,75% dell’investimento;
  • un’impresa con aliquota al 35% sullo stesso importo aveva maturato 350.000 euro; ne riceverà 122.500 euro, pari al 12,25% dell’investimento;
  • il risparmio per le casse pubbliche rispetto all’impegno originario è di 763 milioni di euro, cioè la differenza tra i 1.300 milioni stanziati e i 537 effettivamente utilizzati.

Penalizzazione per chi ha investito in Rinnovabili

La misura colpisce in modo particolarmente duro le imprese che, accedendo al Piano 5.0, avevano investito anche in impianti fotovoltaici ad alta efficienza — gli stessi che le istituzioni avevano esplicitamente promosso come componente trainata del credito d’imposta. Il decreto esclude dal conteggio del 35% tutti gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare i moduli fotovoltaici a più elevata efficienza iscritti nel registro ENEA.

Queste imprese si trovano quindi con una doppia penalizzazione: subiscono il taglio del 65% sul credito per i beni strumentali e non ricevono nulla sulla componente green, che in molti casi costituiva una quota rilevante del progetto complessivo.

Le reazioni, da Confindustria a Confartigianato

La risposta delle associazioni di categoria è stata compatta. Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali e il Made in Italy, ha definito il decreto “molto penalizzante”, sottolineando che si tratta di una decisione “con effetti retroattivi” che “lede il principio del legittimo affidamento” e “penalizza pesantemente le imprese che hanno completato ingenti investimenti nel 2025”. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto l’apertura immediata di un tavolo, avvertendo che è a rischio la fiducia delle imprese nei confronti delle istituzioni.

Sulla stessa linea Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali di Torino: il provvedimento “determina un danno economico concreto e immediato per centinaia di imprese che hanno operato nel pieno rispetto delle regole”.

Confartigianato — che già in sede di conversione della Manovra 2026 aveva segnalato le risorse insufficienti per coprire l’overbooking di Transizione 5.0 — ha rinnovato le critiche, sottolineando l’impatto sulle piccole imprese con minore capacità finanziaria. Dura anche AssoESCo, associazione delle Energy Service Company: il presidente Giacomo Cantarella ha comunicato di aver scritto alla Presidenza del Consiglio e al MEF chiedendo un “intervento correttivo urgente”, denunciando che la misura “colpisce direttamente la fiducia delle imprese nella capacità del Paese di accompagnarle lungo la transizione energetica e digitale”.

La risposta di Giorgetti: vincoli di bilancio e priorità da ridefinire

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Workshop Finanza del Forum Teha a Cernobbio il 28 marzo, ha difeso la scelta invocando uno shock esterno imprevisto — il blocco dello Stretto di Hormuz — che impone di riorientare le priorità di spesa. La logica espressa è quella della scarsità di risorse: i 1,3 miliardi stanziati in Legge di Bilancio per gli esodati 5.0 possono servire anche per sostenere le imprese energivore, le aziende di trasporto o per finanziare tagli alle accise sui carburanti.

Il Governo, ha detto Giorgetti, ha scelto di garantire “un minimo di garanzia per agevolazioni paragonabili alla vecchia 4.0” restando in ascolto delle categorie per capire “quali sono le emergenze e le priorità”. L’apertura al confronto è dunque esplicita, ma arriva dopo che il decreto è già in vigore.

Cosa succede ora

Il Governo ha convocato per mercoledì 1° aprile un tavolo di confronto con le categorie produttive per valutare risorse aggiuntive in sede di conversione del decreto, che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le imprese e le loro associazioni punteranno a ottenere un aumento della dotazione, che consenta di avvicinarsi alla copertura integrale del credito originariamente prenotato.

Il Governo dovrà trovare una quadra tra le richieste industriali e i vincoli di bilancio in un momento di pressione crescente sul fronte della spesa per la difesa.

Nel frattempo, per le aziende che hanno già completato gli investimenti e attendono liquidità, la finestra operativa si stringe: il GSE comunicherà gli importi entro il 30 aprile 2026, con la compensazione in F24 disponibile dai primi giorni di maggio e fino al 31 dicembre 2026.

Per chi ha investito anche in fotovoltaico, la partita sulle rinnovabili escluse resta aperta e sarà uno dei punti centrali del negoziato in Parlamento.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 07:00:05 +0000
Manovra
Decreto Fiscale in vigore: iperammortamento senza vincoli e dividendi ripristinati
Nuovo Decreto Fiscale: iperammortamento 2026 senza vincoli, ripristino ex tassazione sui dividendi, stop tassa pacchi e sblocco parziale dei crediti sospesi.

Il Governo Meloni ha approvato un nuovo Decreto Fiscale correttivo della Legge di Bilancio 2026. Per le imprese, dal nuovo DL n. 38 arrivano tre novità rilevanti: l’iperammortamento senza più il vincolo di provenienza europea dei beni, il ripristino del regime di esenzione su dividendi e PEX — cancellando la stretta introdotta appena tre mesi fa — e un nuovo credito d’imposta del 35% per gli investimenti già comunicati. Il decreto è in vigore dal 28 marzo 2026.

Iperammortamento senza vincoli made in EU

L’articolo 7 del DL n. 38/2026 sopprime la clausola che limitava l’iperammortamento 2026 ai soli beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il vincolo, inserito in sede parlamentare durante l’iter della Manovra, aveva sollevato critiche diffuse: di fatto penalizzava le imprese che acquistano macchinari avanzati da fornitori asiatici, oggi difficilmente sostituibili nella catena di fornitura tecnologica globale. Rimane invece il vincolo di provenienza UE per i moduli fotovoltaici nelle specifiche categorie previste dalla norma.

L’agevolazione — che prevede una maggiorazione del costo dei beni strumentali fino al 180% per investimenti 4.0 fino a 2,5 milioni di euro — si applica a prescindere dalla provenienza dei beni, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.  Il decreto attuativo MIMIT-MEF, il cui percorso era bloccato proprio dai dubbi sul requisito Made in EU, potrà ora essere pubblicato.

Dividendi e PEX: regime con regole pre-manovra

Con la Legge di Bilancio 2026 era stata introdotta una tassazione più pesante sui dividendi percepiti dai soci con partecipazioni inferiori al 5% del capitale o con valore sotto i 500.000 euro, colpendo in modo particolare le strutture societarie con soci di minoranza. Il decreto fiscale ripristina il regime previgente: per le società torna in vigore l’esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi percepiti e la participation exemption (PEX) sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La retroattività elimina l’incertezza che aveva bloccato alcune decisioni distributive nei primi mesi dell’anno.

Secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, l’obiettivo è evitare comportamenti elusivi e semplificare un sistema che, nella versione della manovra, aveva generato un rischio concreto di doppia imposizione economica sugli utili già tassati a livello societario.

Transizione 5.0, blocco 35% del credito prenotato

La misura più controversa del decreto riguarda le imprese in lista di attesa per il credito d’imposta Transizione 5.0: quelle che, dopo il dichiarato esaurimento delle risorse avvenuto il 6 novembre 2025, avevano comunque presentato comunicazioni di prenotazione ottenendo ricevuta valida, in attesa di nuovi fondi. A queste imprese — i cosiddetti “esodati” — il decreto riconosce un credito d’imposta pari al 35% dell’importo originariamente richiesto, limitato agli investimenti in beni strumentali (allegati A e B della legge 232/2016) e alle spese di certificazione. Esclusi gli investimenti in fonti rinnovabili.

Il Governo utilizzerà 537 milioni dei 1,3 miliardi già stanziati in Legge di Bilancio, rinunciando ai restanti 763 milioni. Il GSE comunicherà alle imprese il credito utilizzabile entro il 30 aprile 2026; la compensazione in F24 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026.

Poiché il 35% si applica sul credito d’imposta maturato — che a sua volta era già una percentuale dell’investimento — le imprese con aliquota originaria al 45% riceveranno in media il 15,75% dell’investimento effettuato.

Confindustria ha definito la misura “molto penalizzante”, parlando di un taglio retroattivo del 65% che lede il principio del legittimo affidamento. Dello stesso avviso Federacma e le altre associazioni imprenditoriali. Il Governo ha convocato per il 1° aprile un tavolo di confronto con le categorie produttive per valutare risorse aggiuntive in sede di conversione del decreto.

Tassa sui pacchi extra-UE: il rinvio al 1° luglio 2026

Il contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE con valore dichiarato inferiore a 150 euro — la cosiddetta “tassa sui pacchi” — slitta al 1° luglio 2026. Il rinvio, già previsto in parte dal Milleproroghe, è definito tecnico: serve a completare l’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. C’è però anche una componente strategica: dal 1° luglio 2026 entra in vigore a livello europeo un nuovo sistema di controllo sulle importazioni di modesto valore, che prevede un contributo uniforme a livello UE. L’applicazione di un prelievo nazionale in coesistenza con quello europeo avrebbe creato sovrapposizioni normative difficilmente gestibili.

Le altre misure del DL 38/2026 per imprese e lavoratori

Il provvedimento contiene una serie di interventi tecnici e settoriali, con impatto diretto su specifiche categorie:

  • la ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio, agenti marittimi e petroliferi slitta dal 1° marzo al 1° maggio 2026, per dare tempo agli operatori di adeguare i sistemi contabili;
  • il regime IVA nelle operazioni permutative (contratti di permuta) si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, con salvaguardia dei comportamenti adottati in precedenza e senza rimborsi d’imposta;
  • per i lavoratori impatriati, i riferimenti normativi del regime fiscale agevolato vengono aggiornati con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027;
  • l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche aumenta da 100 a 118 euro;
  • per i premi agli atleti dilettanti erogati entro il 31 dicembre 2026 è fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi;
  • per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda concorre al reddito in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
  • sono introdotti nuovi termini per la riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione per specifiche fattispecie.

Il decreto fiscale è già in vigore, essendo già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 27 marzo 2026. Parte ora il percorso di conversione parlamentare: in quella sede il Governo ha indicato la disponibilità a valutare ulteriori interventi, in particolare sull’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta per gli investimenti.


Data articolo: Mon, 30 Mar 2026 06:45:31 +0000
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