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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Energia per le imprese
Le migliori offerte dual fuel sul mercato libero a luglio 2026
Le tariffe dual fuel più convenienti sul mercato libero: offerte combinate per la fornitura di luce e gas a prezzo fisso e indicizzato.

Le offerte dual fuel permettono di gestire tariffa luce e tariffa gas con lo stesso venditore. La formula può semplificare la gestione delle utenze e interessare famiglie, professionisti, negozi, uffici e piccole imprese, ma la convenienza va verificata sulla spesa complessiva annua e non solo sul prezzo della singola componente energia.

Nel confronto sono state analizzate le offerte dual fuel a prezzo fisso e prezzo variabile disponibili sul Portale Offerte ARERA, sulla base dei profili di consumo indicati nella simulazione. La selezione tiene conto della spesa annua stimata, della ripartizione tra luce e gas, della durata delle condizioni economiche, della presenza di sconti, di eventuali servizi aggiuntivi e degli oneri di recesso quando segnalati.

In sintesi, la classifica mette a confronto le migliori offerte dual fuel di luglio 2026:

  • per le utenze domestiche, le offerte più convenienti risultano soprattutto a prezzo fisso;
  • le classifiche distinguono tra soluzioni monorarie e offerte con componente luce a fasce;
  • le offerte a prezzo variabile dipendono dagli indici di mercato applicati a luce e gas;
  • per le utenze business, il numero di offerte dual fuel disponibili è molto più limitato;
  • la spesa annua stimata va sempre letta insieme a quote fisse, spread, sconti, requisiti di accesso e condizioni contrattuali.

La classifica offre una base di orientamento per chi sta valutando un cambio fornitore o vuole capire se un contratto dual fuel possa risultare più pratico rispetto a due forniture separate. Le offerte sono distinte tra utenze domestiche e utenze business, perché i profili di consumo e gli importi annui stimati sono molto diversi.

La convenienza dipende da più elementi: prezzo dell’energia elettrica, costo del gas, quota fissa, spread applicati alle offerte indicizzate, durata del prezzo bloccato, modalità di pagamento, sconti una tantum, servizi inclusi e profilo di consumo dell’utenza. Per le offerte a prezzo variabile, la spesa annua indicata dal Portale è una stima costruita anche sulle previsioni di prezzo disponibili al momento della consultazione e può quindi cambiare nel tempo.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 10:32:43 +0000
PMI e Mercati
L’export italiano cresce fuori dall’Europa, il Made in Italy accelera nei mercati extra-UE
L’export Made in Italy nel 2025 ha mostrato una crescita superiore al 3% nonostante il contesto geoeconomico internazionale incerto: punti di forza e criticità secondo CDP.

L’export italiano ha toccato 643 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 3,3% in valore e dello 0,7% in volume, con un surplus commerciale di 50,7 miliardi che sale a 97,7 miliardi al netto del deficit energetico. Il nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di CDP legge questa tenuta nel nuovo scenario geoeconomico, tra dazi statunitensi, tensioni sulle rotte del Golfo e concorrenza cinese, e indica i mercati extra-UE dove il Made in Italy può ancora guadagnare quote.

In sintesi:

  • l’export italiano di beni raggiunge 643 miliardi di euro nel 2025, con una crescita del 3,3% in valore secondo le statistiche ISTAT sul commercio estero del 17 febbraio 2026;
  • il surplus commerciale si attesta a 50,7 miliardi e l’avanzo nell’interscambio non energetico sale a 97,7 miliardi;
  • la farmaceutica fornisce 2,5 dei 3,3 punti di crescita, seguita da metalli e prodotti in metallo e dall’agroalimentare;
  • le linee strategiche MIMIT-MAECI del 1° luglio 2026 collocano nei mercati extra-UE le performance più alte, con gli Emirati Arabi Uniti a +57,4% e l’area ASEAN a +23,5%;
  • la crisi dello Stretto di Hormuz ha esposto le rotte del Golfo, con l’export italiano verso l’area stimato a rischio per 27,8 miliardi da Confartigianato nei mesi di guerra.

Export italiano +3,3% e surplus commerciale in rafforzamento

L’export italiano ha registrato nel 2025 una crescita del 3,3% in valore, superiore a quella dei principali partner dell’area euro, con un surplus commerciale salito a 50,7 miliardi di euro dai 48,3 del 2024. Il dato arriva dalle statistiche ISTAT sul commercio con l’estero e trova conferma nel brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di CDP. La riduzione del deficit energetico, sceso a 46,9 miliardi dai 54,3 dell’anno prima, spinge l’avanzo nell’interscambio non energetico a 97,7 miliardi.

La spinta arriva da un numero ristretto di comparti. Gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici crescono del 28,5% e forniscono 2,5 dei 3,3 punti di incremento complessivo; seguono i metalli di base e i prodotti in metallo (+9,8%), i mezzi di trasporto esclusi gli autoveicoli (+11,6%) e i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%).

I mercati extra-UE dove diversificare l’export

I mercati extra-UE offrono all’export italiano le opportunità di crescita più alte, con gli Emirati Arabi Uniti a +57,4% e l’area ASEAN a +23,5% nel 2025 secondo le linee strategiche MIMIT-MAECI adottate il 1° luglio 2026. Il nuovo orientamento dell’Unione Europea, che favorisce l’autonomia strategica nelle filiere della transizione energetica, della difesa e della salute, apre alle imprese sinergie tra export di beni e servizi e sbocchi oltre il mercato europeo.

Mercato extra-UE Crescita export 2025
Emirati Arabi Uniti +57,4%
Area ASEAN +23,5%
India +18,5%
Mercosur +10,2%
Messico +7,6%
Stati Uniti +7,2%

Gli Stati Uniti restano il primo mercato extraeuropeo con una quota del 10,4% dell’export nazionale, e la crescita del 7,2% nel 2025 ha assorbito meglio del previsto l’aumento dei dazi. La corsa degli Emirati e dell’area ASEAN convive però con la fragilità delle rotte che servono il Golfo: l’area a più forte crescita nel 2025 è la stessa esposta al blocco di Hormuz, e questo rende la diversificazione una scelta di riduzione del rischio prima ancora che di espansione commerciale.

I punti di forza strutturali del Made in Italy

La tenuta dell’export riflette forze strutturali del sistema produttivo, dalla diversificazione geografica e merceologica al posizionamento su qualità e nicchie ad alto valore aggiunto, fino a una base ampia di imprese esportatrici con un ruolo competitivo delle PMI accanto ai grandi operatori. La diversificazione dei mercati di sbocco spiega buona parte della capacità italiana di compensare i rallentamenti europei con le vendite verso le aree più dinamiche.

La crescita del 2025 è trainata dai valori medi unitari più che dai volumi, segnale di uno spostamento verso segmenti a maggiore contenuto tecnologico dove la competitività del prodotto italiano regge l’urto dei prezzi.

I rischi tra dazi, crisi di Hormuz e concorrenza cinese

I rischi principali per l’export italiano nel 2026 sono il protezionismo statunitense, la crisi dello Stretto di Hormuz con i suoi effetti su energia e noli, e la concorrenza cinese nei segmenti a tecnologia medio-alta. Il blocco dello Stretto dal 1° marzo 2026 ha spinto il Brent oltre 126 dollari al barile a fine aprile, con un rientro verso 75 dollari a fine giugno, e ha portato i noli dei container sulla rotta Cina-Europa oltre il raddoppio. La crisi dello Stretto di Hormuz ha imboccato una riapertura graduale dopo l’accordo USA-Iran, con i primi transiti in sicurezza dal 21 giugno e una normalizzazione piena attesa non prima di settembre.

Per le imprese italiane l’esposizione si concentra su energia, logistica e domanda estera. Confartigianato ha stimato in 27,8 miliardi l’export verso l’area del Golfo messo a rischio nei mesi di guerra, mentre il rincaro dei noli e delle coperture assicurative ha colpito soprattutto le filiere a maggiore intensità tecnologica, dove i tempi di consegna e la sicurezza degli approvvigionamenti orientano gli ordini.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 10:03:25 +0000
semplificazioni
Dati caricati su ANPR accessibili a tutte le PA, meno certificazioni per cittadini e imprese
Dal 1° luglio le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi attingono all'Anagrafe nazionale previa adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Dal 1° luglio 2026 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono consultare in automatico i dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), senza chiederli di nuovo a imprese e cittadini. L’interoperabilità dei dati anagrafici esisteva già per gli enti con accordi dedicati: la novità è l’apertura dell’accesso automatico ai dati ANPR a tutte le amministrazioni che completano l’adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In sintesi:

  • per attivare il servizio ogni ente deve aderire alla PDND, sottoscrivere l’accordo con PagoPA e selezionare gli e-service ANPR nel catalogo;
  • la misura attua il principio europeo del once only, con meno autocertificazioni e pratiche più rapide per imprese e cittadini;
  • la base normativa è l’art. 62, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 82/2005, con la PDND disciplinata dall’art. 50-ter dello stesso Codice;
  • il Ministero dell’Interno vigila sugli accessi con indicatori di anomalia e può sospendere i servizi degli enti che non forniscono riscontro entro sei mesi.

Dati ANPR accessibili da tutte le PA tramite PDND

L’accesso automatico ai dati ANPR avviene tramite la PDND, l’infrastruttura prevista dall’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale per lo scambio sicuro e standardizzato di informazioni tra enti. I servizi sono resi disponibili in attuazione dell’art. 62, comma 3-bis, dello stesso Codice, che assicura ad amministrazioni e gestori di pubblici servizi l’accesso ai dati dell’Anagrafe e l’interoperabilità con le altre banche dati: i dati anagrafici, una volta resi dal cittadino, si intendono acquisiti senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni. Il Ministero dell’Interno è titolare dell’ANPR, mentre Sogei ne assicura il supporto tecnico e la conduzione della piattaforma.

Un modello di interoperabilità unico e condiviso

La Circolare DAIT n. 61/2025 aveva esteso l’accesso diretto all’ANPR a Regioni e Province autonome già lo scorso anno. Dal 1° luglio 2026 lo stesso canale diventa disponibile anche per tutte le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi che completano l’adesione alla PDND. Per il Dipartimento per la trasformazione digitale si tratta di un modello che si consolida e si amplia, mentre la meccanica dell’interoperabilità è quella già prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Meno autocertificazioni e burocrazia per imprese e cittadini

Per imprese e cittadini l’accesso diretto alla fonte significa meno documenti da presentare e un minor rischio di errori, perché i dati sono prelevati aggiornati dall’Anagrafe. Il peso degli adempimenti è elevato: le dieci autocertificazioni più diffuse costano alle imprese italiane 673,9 milioni di euro l’anno e 3,4 milioni di giornate di lavoro, secondo il rapporto della Fondazione Promo PA presentato per i trent’anni del Registro delle Imprese. La condivisione automatizzata dei dati ANPR agisce proprio sulla duplicazione delle richieste che alimenta questi costi.

Come attivare l’accesso ANPR sulla PDND

Ogni ente deve completare l’adesione alla PDND e abilitare gli specifici servizi ANPR. Il percorso richiede i seguenti passaggi:

  1. avvio dell’adesione dall’area riservata della PDND con identità digitale SPID o CIE, anche tramite un utente diverso dal legale rappresentante;
  2. nomina di uno o più amministratori, fino a un massimo di tre, che gestiranno la piattaforma per conto dell’ente;
  3. firma dell’accordo di adesione da parte del legale rappresentante in formato CAdES, con estensione p7m, e caricamento tramite il link ricevuto via PEC, valido trenta giorni;
  4. assegnazione degli attributi certificati dall’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), che può richiedere fino a 24 ore;
  5. selezione degli e-service ANPR nel catalogo della PDND e invio della richiesta di fruizione con l’indicazione delle finalità istituzionali.

Le finalità legittimanti e gli e-service disponibili cambiano per tipologia di ente: i Comuni fanno riferimento alla Circolare DAIT n. 73/2023, Regioni e Province autonome alla Circolare DAIT n. 61/2025. Se l’ente possiede già gli attributi richiesti la fruizione si attiva automaticamente, altrimenti segue una verifica presso le fonti autoritative.

Titolari del trattamento e controllo degli accessi

Gli enti che accedono ai dati ANPR sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell’art. 62, comma 3-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, e rispondono della liceità dell’accesso, del rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità e delle misure di sicurezza adottate. Dal 1° luglio 2026 il Ministero dell’Interno esercita una vigilanza strutturata sugli accessi ai servizi ANPR erogati tramite PDND, basata su verifiche periodiche e su indicatori di anomalia. Rientrano tra i comportamenti sotto monitoraggio:

  • gli enti fruitori che in un singolo giorno registrano un numero di accessi nettamente superiore al proprio storico di utilizzo della piattaforma;
  • gli accessi anomali in fascia oraria 18:00 – 08:00 superiori alla media storica dell’ente per la stessa fascia;
  • gli accessi nei festivi oltre la media storica dell’ente negli stessi giorni;
  • gli accessi doppi da parte dei Comuni in una giornata rispetto alla popolazione residente;
  • i volumi di interrogazione su singoli e-service molto più alti della media storica dell’ente per lo stesso servizio;
  • i gestori di pubblici servizi con volumi di interrogazione su specifici e-service oltre i valori medi per quel servizio.

Le comunicazioni seguono una cadenza semestrale: il Ministero invia una PEC agli enti con anomalie rilevate, all’indirizzo indicato nell’ambiente di esercizio della PDND, e l’ente ha sei mesi di tempo per fornire riscontro. In assenza di risposta, oppure quando emergono accessi non autorizzati o non conformi alla normativa, il Ministero può disporre la sospensione dei servizi sottoscritti sulla PDND.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 08:02:13 +0000
Servizi INPS
Portale della Famiglia INPS personalizzato con bonus, card e nuovi simulatori
Il Portale della Famiglia INPS crea una card per ogni figlio, segnala le prestazioni spettanti e aggiorna i simulatori 2026 di Assegno Unico e nido

Cambia pelle e diventa più su misura il Portale della Famiglia e della Genitorialità dell’INPS, sportello digitale unico per bonus, ISEE e servizi ai figli. Da piattaforma dove cercare le agevolazioni, si trasforma in un assistente che riconosce ogni familiare, anticipa ciò che gli spetta e avvicina il calcolo degli importi, riducendo la distanza tra il nucleo e i sostegni a cui ha diritto.

In sintesi:

  • aggiornamento del Portale della Famiglia e della Genitorialità (Messaggio INPS 2295/2026);
  • card dedicate a ciascun componente del nucleo raccolgono i servizi richiedibili per i figli;
  • servizi proattivi segnalano le prestazioni potenzialmente spettanti in base alla situazione familiare;
  • simulatori di Assegno Unico e Bonus asilo nido aggiornati all’annualità 2026;
  • accesso autenticato da www.inps.it con SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Card personalizzate e simulatori sul Portale Famiglia INPS

L’INPS ha rilasciato la versione evolutiva del suo portale web per le famiglie, introduce quattro nuove funzioni: una card dedicata a ciascun componente del nucleo, suggerimenti automatici sulle prestazioni spettanti, i simulatori aggiornati al 2026 di Assegno Unico e Bonus asilo nido e l’ingresso di Nuovo Bonus mamme e Bonus nuovi nati 2026 nell’elenco delle domande presentate.

Ogni card riporta nome e cognome del familiare e mostra solo i servizi richiedibili per i figli di chi accede, filtrati sulla situazione del nucleo. Accanto ai profili lavorano i servizi proattivi: la piattaforma segnala le agevolazioni potenzialmente spettanti a ciascun componente in base alla sua condizione, così i bonus disponibili compaiono in funzione della fase di vita del nucleo senza che il genitore debba individuarli da sé.

I simulatori aggiornati al 2026 stimano l’importo dell’Assegno Unico e Universale 2026 e del Bonus asilo nido 2026 in base a ISEE e composizione familiare, direttamente dall’area personale.

Per una stima immediata dell’importo per ogni figlio a carico si può anche usare il Calcolatore dell’Assegno Unico di PMI.it, partendo dal valore ISEE e dalla composizione del nucleo.

Punto unico di accesso a 40 prestazioni INPS per genitori

Il Portale raccoglie in un unico spazio le prestazioni economiche erogate dall’INPS per famiglie e genitori: 40 misure tra sostegni mensili, agevolazioni una tantum e congedi. Dalla homepage si avviano o si monitorano le pratiche relative a:

  • i sostegni mensili come l’Assegno Unico e Universale e l’Assegno di Inclusione (ADI);
  • le agevolazioni una tantum, tra cui il bonus nuovi nati, il bonus asilo nido e il nuovo bonus mamme;
  • la gestione dei congedi parentali per maternità e paternità;
  • gli strumenti per le agevolazioni, dal calcolo ISEE alla Carta Dedicata a Te, alla Carta Europea della Disabilità e al Reddito di Libertà.

I 300 servizi di Anagrafe, ASL e Scuola nel Portale Famiglia INPS

Oltre alle prestazioni INPS, il Portale dà accesso a 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni: senza cambiare piattaforma, i genitori gestiscono adempimenti che riguardano:

  • l’anagrafe e i documenti, con la registrazione della nascita e la richiesta di codice fiscale e carta d’identità per i minori;
  • la salute, con la scelta o la revoca del pediatra, il calendario vaccinale e la prenotazione nei consultori;
  • l’istruzione, con l’iscrizione all’asilo nido e la scelta della scuola dall’infanzia alle medie.

Come accedere al Portale della Famiglia INPS

L’accesso avviene da www.inps.it con identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Riconosciuto il nucleo, il sistema mostra le card dei componenti e i servizi INPS online pertinenti, filtrati sui figli a carico.

Nato con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Portale è il primo tassello del modello di welfare per eventi della vita previsto dal Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027: un’infrastruttura che punta a far arrivare bonus e servizi al cittadino in base alla fase di vita, senza rincorrere uffici e portali separati.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 07:32:54 +0000
PMI e Mercati
Pacchi extra-UE, un freno alla tassa italiana da 2 euro
Bruxelles chiarisce che le tariffe nazionali devono cessare dopo l'entrata in vigore di quelle UE: contributo italiano a rischio archiviazione.

La tassa italiana da 2 euro sui pacchi extra-UE fino a 150 euro, rinviata al 1° ottobre 2026, rischia di essere archiviata prima del debutto: nelle FAQ su sul dazio doganale di 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026, la Commissione Europea chiarisce che le tariffe nazionali devono cessare, al più tardi a novembre.

Bruxelles limita gli oneri nazionali sui piccoli pacchi

Il dazio doganale UE di 3 euro si applica per categoria di articolo alle spedizioni con valore fino a 150 euro acquistate online e spedite direttamente ai consumatori (B2C). La tariffa non deve essere pagata dal consumatore: il pagamento ricade su piattaforme, venditori, vettore o agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Il costo può comunque riflettersi sul prezzo finale dell’acquisto online.

La Commissione europea consente agli Stati membri di introdurre tasse nazionali di gestione doganale solo se antecedenti alla soluzione comune a livello UE e solo se in coerenza con l’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione, istituito dal Regolamento (UE) n. 952/2013. Diritti ed oneri possono essere imposti agli operatori economici solo in via eccezionale e solo se corrispondono a un servizio specifico effettivamente reso dall’amministrazione.

La stessa Commissione aggiunge che le tariffe nazionali di trattamento dovranno essere interrotte quando partiranno le tariffe dell’Unione, al più tardi nel novembre 2026.

Contributo italiano con le ore contate

Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni extra-UE fino a 150 euro è previsto dall’art. 1, commi 126-128, della Legge n. 199/2025 e ha decorrenza rinviata al 1° ottobre 2026. Il nuovo calendario crea una sovrapposizione molto stretta: dal 1° luglio è già applicato il dazio doganale UE da 3 euro, mentre entro novembre dovrebbe arrivare la tassa di gestione dell’Unione. In questo quadro, il prelievo italiano rischia di durare poche settimane o di essere cancellato prima dell’avvio.

A quel punto le ipotesi percorribili per il Governo italiano sono tre: cancellazione prima della decorrenza, nuovo rinvio oppure riscrittura coordinata con la tassa di gestione dell’Unione. La cancellazione è oggi lo scenario più probabile.

Dazio UE vs. tassa di gestione

Il dazio UE da 3 euro e la tassa di gestione dell’Unione sono misure differenti: il primo riguarda le merci importate, la seconda serve a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per controlli, verifiche documentali e analisi dei rischi. In pratica, la stessa finalità del contributo italiano.

Misura Regole
Dazio UE da 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 – tariffa doganale sulle spedizioni extra-UE di valore complessivo fino a 150 euro
Contributo italiano da 2 euro decorrente al 1° ottobre 2026 – contribuisce ai costi doganali su spedizioni extra-UE fino a 150 euro
Tassa di gestione dell’Unione attesa entro novembre 2026 – copre i costi doganali sui pacchi del commercio elettronico

Dichiarazioni doganali, nuovi dati da novembre

A chiudere il cerchio sono le novità da novembre 2026 per le imprese coinvolte nella vendita e nel trasporto: dovranno dichiarare gli identificatori di prodotto pertinenti nelle dichiarazioni doganali, con possibilità di farlo volontariamente già dal 1° luglio 2026.

I controlli doganali sui mini-pacchi extra-UE mirano a intercettare merci non conformi, sottovalutazioni e dichiarazioni irregolari nei flussi del commercio elettronico.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 07:02:27 +0000
Pensioni
Trasferirsi in Grecia in pensione, si paga solo il 7% di tasse per i privati
L'aliquota unica al 7% vale su pensione, affitti e dividendi esteri e dura tre lustri: conta il tipo di assegno e va fatto un calcolo caso per caso

La Grecia è diventata la destinazione fiscale preferita dai pensionati italiani che valutano di trasferirsi all’estero dopo la pensione per pagare meno tasse, soprattutto dopo la stretta del regime portoghese iper-agevolato. Il richiamo è un’imposta unica del 7% che non colpisce solo l’assegno previdenziale ma ogni reddito di fonte estera. La convenienza non è però uguale per tutti: dipende da come è maturata la pensione e da quanto è alto l’importo lordo.

In sintesi:

  • l’agevolazione dura quindici anni ed è disciplinata dall’articolo 5B della legge greca 4172/2013;
  • possono accedervi solo i pensionati non residenti fiscalmente in Grecia per almeno cinque dei sei anni precedenti;
  • la domanda va presentata alle autorità fiscali greche entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;
  • la ripartizione tra Italia e Grecia segue gli articoli 18 e 19 della Convenzione ratificata con legge 445/1989;
  • gli ex dipendenti pubblici sono esclusi e continuano a essere tassati in Italia.

L’imposta sostitutiva greca al 7% su pensione e redditi esteri

Chi trasferisce la residenza fiscale in Grecia paga un’imposta sostitutiva del 7% su pensione e altri redditi di fonte estera per quindici anni, al posto dell’imposizione ordinaria. Il regime è disciplinato dall’articolo 5B del Codice greco delle imposte sui redditi (legge 4172/2013), attivato nel 2020 per attrarre nuovi residenti.

L’aliquota è forfettaria e si applica a prescindere dall’importo dell’assegno. Il punto meno noto è la sua estensione: oltre alla pensione, il 7% assorbe anche dividendi, interessi, plusvalenze e canoni di locazione percepiti fuori dalla Grecia, ad esempio da immobili o titoli italiani. I soli redditi di fonte greca restano soggetti all’IRPEF ellenica ordinaria, che sale fino al 44%.

Chi può trasferire la pensione in Grecia e chi è escluso

Il regime al 7% spetta ai titolari di pensione privata; gli ex dipendenti pubblici sono esclusi e continuano a essere tassati in Italia. La distinzione nasce dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia, ratificata con legge 445/1989.

L’articolo 18 assegna le pensioni private allo Stato di residenza, quindi alla Grecia; l’articolo 19 riserva le pensioni pubbliche allo Stato che le eroga, quindi all’Italia, salvo che il pensionato abbia anche la cittadinanza greca. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che a contare è la natura del rapporto di lavoro da cui deriva la pensione, non l’ente che paga l’assegno: chi ha lavorato in enti un tempo pubblici come Poste o Ferrovie deve verificare la qualificazione del proprio trattamento prima di trasferirsi.

Quanto si risparmia trasferendo la pensione in Grecia

Su una pensione lorda di 30.000 euro l’anno l’imposta greca al 7% è di 2.100 euro, contro i circa 7.100 euro di IRPEF lorda che lo stesso importo sconta in Italia. La forbice si allarga al crescere dell’assegno, perché l’aliquota greca resta fissa mentre quella italiana è progressiva.

Pensione lorda annua Imposta in Grecia al 7%
20.000 euro 1.400 euro
30.000 euro 2.100 euro
40.000 euro 2.800 euro
50.000 euro 3.500 euro
70.000 euro 4.900 euro

In Italia la stessa pensione sconta l’IRPEF per scaglioni (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre): su 30.000 euro sono circa 7.140 euro, su 50.000 circa 14.140 euro, prima delle detrazioni per redditi da pensione e delle addizionali regionali e comunali. Le detrazioni abbassano il carico effettivo sui redditi più bassi, le addizionali lo alzano di uno o due punti: per il conto netto sul proprio caso conviene partire dall’IRPEF reale.

Per conoscere il risparmio effettivo nel proprio caso basta prima calcolare online l’IRPEF sulla pensione in Italia e poi confrontare le tasse con l’imposizione fiscale in Grecia.

I requisiti per accedere al regime dei pensionati esteri

Per ottenere il 7% occorre non essere stati residenti fiscali in Grecia per almeno cinque dei sei anni precedenti e presentare domanda entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. La platea è quella dei titolari di pensione estera, a prescindere dalla nazionalità.

Gli altri presupposti sono i seguenti:

  • provenire da un Paese legato alla Grecia da una convenzione fiscale o da un accordo di cooperazione amministrativa, condizione che l’Italia soddisfa;
  • attendere la decisione dell’autorità fiscale greca, che dispone di sessanta giorni per accettare o respingere l’istanza;
  • versare l’imposta forfettaria annuale in un’unica soluzione.

Trasferirsi in Grecia in pensione, residenza fiscale e assegno lordo

Ottenuta la residenza fiscale greca, il pensionato chiede all’INPS di erogare l’assegno al lordo, presentando la documentazione che attesta l’ammissione al regime ellenico. A quel punto l’Istituto sospende le trattenute IRPEF e le addizionali comunali e regionali, e la tassazione si sposta interamente in Grecia.

Il percorso passa dall’iscrizione all’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, che formalizza lo spostamento della residenza. È il presupposto perché l’Italia riconosca la potestà impositiva greca sulla pensione privata ed eviti la doppia tassazione sullo stesso reddito.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza effettiva

L’Agenzia delle Entrate verifica che il trasferimento sia reale: servono l’iscrizione all’AIRE e una presenza effettiva in Grecia di almeno 183 giorni l’anno. Una residenza solo formale, con casa, famiglia e centro degli affari rimasti in Italia, espone alla contestazione dell’esterovestizione e al recupero delle imposte.

Per gli ex dipendenti pubblici il calcolo non cambia con il trasloco: la pensione è tassata in Italia anche dopo l’iscrizione all’AIRE, quindi il trasferimento non produce il risparmio fiscale che spinge i pensionati privati verso le isole ioniche o l’Attica.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 06:48:52 +0000
Sussidi Disoccupazione
I contributi da disoccupazione incrementano la pensione
Mia moglie ha fatto domanda di pensione con 71 anni di età e circa 10 di contributi. Nella pensione verranno conteggiati anche i 4 anni maturati con periodi di disoccupazione? Dopo quanto tempo arriva la pensione? Mia moglie ha fatto domanda di pensione con 71 anni di età e circa 10 di contributi. Nella pensione verranno conteggiati anche i 4 anni maturati con periodi di disoccupazione? Dopo quanto tempo arriva la pensione?
Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 06:32:52 +0000
Professionisti
Bonus autoimpiego under 35, ultimi giorni per il riesame delle domande respinte
Istruttoria chiusa e pagamenti avviati, chi si è visto respingere la domanda può ancora ribaltare l'esito se sa quale rigetto si corregge e come muoversi

La finestra per contestare un rigetto sul bonus autoimpiego under 35 del Decreto Coesione è agli ultimi giorni. Chiusa l’istruttoria e avviati i pagamenti sulle domande accolte, chi si è visto respingere la richiesta può ancora far rivedere la propria posizione all’INPS, ma il riesame segue regole precise e non tutti i rigetti hanno le stesse possibilità di essere ribaltati.

In sintesi:

  • l’INPS ha comunicato la conclusione dell’istruttoria e l’avvio dei pagamenti con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026;
  • il riesame delle domande respinte va chiesto entro 30 giorni (termine non perentorio) con decorrenza 10 giugno 2026 o dalla data di conoscenza del rigetto se successiva;
  • per chi ha ricevuto l’esito il 10 giugno la finestra ordinaria si chiude il 10 luglio 2026;
  • le domande sospese per verifica di regolarità contributiva non rientrano nel riesame.
  • il contributo è di 500 euro al mese fino a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Pagamenti Bonus 500 euro per le domande accolte

Sulle domande accolte la liquidazione è già partita e l’INPS versa il contributo in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno, sulla base dei mesi ammessi al beneficio. L’Istituto ha gestito le pratiche con una procedura informatizzata che ha eseguito i controlli automatici sui requisiti di accesso, avviando poi il pagamento delle accolte.

L’importo del singolo accredito dipende dai mesi riconosciuti e può quindi essere inferiore ai 6.000 euro corrispondenti a dodici mensilità, mentre il massimale complessivo è di 18.000 euro su tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Stato della domanda Cosa fare adesso
Accolta Nessun adempimento, si consultano provvedimento e pagamenti nel dettaglio della pratica
Respinta Si legge la motivazione online e si presenta l’istanza di riesame entro il termine
In istruttoria Si attende la definizione dell’INPS dopo le verifiche sulla regolarità contributiva

Come presentare l’istanza di riesame

L’istanza di riesame si presenta dallo stesso servizio usato per la domanda, Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, lungo il percorso che dalla sezione Sostegni, Sussidi e Indennità porta al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. La funzione Richiedi riesame compare nelle sezioni Le mie ultime domande e Le mie domande, e dal dettaglio della pratica si consultano dati trasmessi, motivazione del rigetto, stato della lavorazione, ricevute e provvedimenti.

L’istanza deve riportare le ragioni della contestazione e gli elementi utili a una nuova verifica, insieme alla documentazione che dimostra il possesso dei requisiti; il comando Presenta richiesta di riesame trasmette l’istanza e genera una ricevuta con il numero di protocollo.

Termini per il riesame

Il riesame va chiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS 1955 del 10 giugno 2026, un termine che l’Istituto qualifica come non perentorio. Per i provvedimenti di rigetto conosciuti in una data successiva il periodo decorre dal giorno in cui l’interessato riceve o consulta l’esito negativo, quindi il 10 luglio 2026 vale come fine della finestra ordinaria solo per chi ha avuto l’esito il 10 giugno.

Trattandosi di un termine ordinatorio e non decadenziale, un’istanza trasmessa poco oltre non è automaticamente inammissibile ma la data indicata è il periodo che l’INPS assegna per portare motivazioni e documenti attraverso la procedura telematica.

Rigetto per disoccupazione, come correggere la posizione

Quando il rigetto dipende dallo stato di disoccupazione, il riesame si vince allineando i dati del Centro per l’impiego alla data di avvio dell’attività, perché l’INPS decide sulla base del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Il requisito richiede la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e l’assenza di un impiego o di redditi da lavoro oltre le soglie esenti da imposizione fiscale.

Per ribaltare un rigetto legato allo stato di disoccupazione il percorso è questo:

  • si verifica presso il Centro per l’impiego che la DID risulti attiva e coerente con la data di avvio dell’attività;
  • si chiede la correzione di eventuali disallineamenti, perché l’accoglimento richiede che il dato sia aggiornato nel sistema informativo alla data di avvio dell’impresa o della partita IVA;
  • si allega all’istanza la documentazione che dimostra l’assenza di impiego o di redditi oltre le soglie esenti alla stessa data.

Completato l’aggiornamento, l’INPS definisce il riesame utilizzando le informazioni ufficiali disponibili, senza margine per valutazioni al di fuori di quei dati.

Domande ancora in istruttoria

Una parte delle domande non è ancora stata definita e per queste il riesame non è disponibile, perché l’istruttoria prosegue in attesa delle verifiche sulla regolarità contributiva. Riguarda chi è iscritto a una Cassa previdenziale esterna all’INPS e chi ha versato alla Gestione separata senza che l’iscrizione risulti acquisita negli archivi.

Queste pratiche sono definite dopo il completamento degli accertamenti e, fino alla comunicazione di un provvedimento di accoglimento o rigetto, la procedura di riesame non le riguarda.

Requisiti e beneficiari del contributo

Il contributo da 500 euro al mese spetta ai disoccupati under 35 che hanno avviato un’attività in un settore strategico tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’incentivo rientra tra i bonus e sgravi per giovani imprenditori nei settori strategici dell’articolo 21 del DL Coesione (DL 60/2024) ed è riconosciuto direttamente al giovane che avvia l’attività, mentre l’ulteriore esonero fino a 800 euro mensili riguarda i contributi dovuti sulle assunzioni a tempo indeterminato delle nuove imprese.

Per il contributo INPS da 500 euro al mese sono richiesti questi requisiti:

  • età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività;
  • stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 alla stessa data;
  • attività avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • codice ATECO rientrante nei settori strategici definiti dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025;
  • per le imprese, qualifica di piccola impresa con meno di 50 occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  • ammessi imprese e liberi professionisti, e per questi ultimi la data di avvio coincide con l’apertura della partita IVA.

Le FAQ del Ministero del Lavoro ammettono anche le imprese in cui il codice ATECO agevolabile identifica un’attività secondaria, purché siano rispettati i requisiti anagrafici, occupazionali e temporali.

Settori e codici ATECO ammessi

I settori ammessi si individuano tramite il codice ATECO indicato all’avvio dell’attività e l’elenco aggiornato è nell’Allegato 1 della circolare INPS 148 del 28 novembre 2025. Le macro-categorie comprendono manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità, istruzione e intrattenimento.

È in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare 71 del 31 marzo 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente ATECO 2007. Con il messaggio INPS 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato integrato con il codice 72.20.01, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.

Importi, pagamenti e trattamento fiscale

Sul piano fiscale il contributo è escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, non concorre alla formazione del reddito complessivo e non rileva ai fini del superamento della soglia del regime forfettario. Non è soggetto a ritenuta d’acconto e non richiede rendicontazione analitica delle spese.

L’importo è di 500 euro mensili per un massimo di 36 mesi, pari a 6.000 euro l’anno erogati in forma anticipata, fino a 18.000 euro complessivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 06:11:45 +0000
Misure per famiglie
Bonus centri estivi 2026, Comuni ammessi e rimborsi alle famiglie per i servizi socioeducativi
Bonus Centri Estivi 2026, rimborso nei Comuni che lo prevedono con delibera di Giunta: bandi, domanda, documentazione e importi del contributo

Ai nastri di partenza il bonus centri estivi 2026 nei Comuni beneficiari: sono online le linee guida sulle spese ammissibili del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, che destina quasi 70 milioni di euro al loro potenziamento e autorizza il rimborso spese alle famiglie per servizi socioeducativi territoriali e centri estivi pubblici o privati, frequentati tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.

In sintesi:

  • il Fondo è istituito dall’art. 1, comma 222, della Legge 199/2025 e attuato con Decreto interministeriale (Famiglia ed Economia) 8 maggio 2026;
  • la dotazione iniziale di 60 milioni annui è stato elevata a 69.773.561,64 euro per il 2026 con decreto dipartimentale del 17 giugno 2026, che ha aggiunto le somme residue sull’annualità 2021;
  • le risorse sono ripartite tra i Comuni beneficiari in proporzione alla popolazione residente tra 0 e 17 anni al 1° gennaio 2025;
  • il rimborso alle famiglie è deciso dalla delibera di Giunta di ogni Comune, che ne stabilisce requisiti, importi e documentazione;
  • i pagamenti vanno effettuati entro il 31 luglio 2027.

Rimborso dei centri estivi nei Comuni beneficiari

Il rimborso delle spese dei centri estivi spetta alle famiglie nei Comuni che rientrano tra i beneficiari del Fondo e che scelgono di destinare parte delle risorse a questa finalità con una delibera di Giunta. Non si tratta quindi di un bonus nazionale: ogni amministrazione fissa in autonomia requisiti e importi, oltre alla documentazione da presentare. Le famiglie i cui figli minori hanno frequentato servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati nel periodo ammesso possono ottenere la restituzione delle spese solo se il proprio Comune ha attivato questa misura.

Spese ammissibili al rimborso spese per attività socioeducative

Diversamente dal bando INPS per i centri estivi diurni, il Fondo dei Comuni affida a ogni ente locale la scelta di erogare o meno il rimborso alle famiglie. Le risorse del Fondo coprono quattro categorie di spesa ammissibili, dal potenziamento diretto dei servizi fino al rimborso alle famiglie, tutte da realizzare nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.

Voce di spesa In cosa consiste
Acquisto di beni e servizi forniture funzionali e necessarie agli interventi, affidate secondo le regole sugli appalti pubblici
Accordi e convenzioni protocolli, intese, convenzioni o contratti con enti pubblici e privati per gestire o affidare le attività
Interventi sugli spazi riorganizzazione, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria dei soli luoghi in cui il servizio viene fruito
Rimborsi alle famiglie somme restituite dai Comuni per la frequenza di servizi socioeducativi pubblici o privati, secondo la delibera di Giunta

Come verificare se il proprio Comune eroga il rimborso

Per sapere se spetta un rimborso dei centri estivi occorre partire dall’elenco dei Comuni beneficiari e dalle decisioni della propria amministrazione, perché il contributo esiste solo dove il Fondo viene destinato a questa finalità. Per capire se e come ottenerlo servono pochi controlli mirati:

  • verificare se il proprio Comune è incluso nell’elenco dei Comuni beneficiari allegato al decreto del 17 giugno 2026;
  • cercare la delibera di Giunta e l’eventuale bando, che stabiliscono requisiti e procedura di domanda;
  • conservare la documentazione di spesa tracciabile richiesta dalla delibera per ottenere il rimborso.

Tra i principali Comuni beneficiari segnaliamo Roma, Milano, Napoli e, in ordine di risorse assegnate, anche Genova, Bologna, Catania, Firenze, Bari, Brescia, Cagliari, Ancona, Catanzaro, Caserta, Chieti, Aosta.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 06:01:20 +0000
Misure per famiglie
Contributi colf e badanti entro il 10 luglio, arriva la video-guida INPS
Versamento del secondo trimestre con pagamento solo digitale per i datori under 76 e la nuova video-guida INPS che segnala i trimestri ancora scoperti

Nel calendario delle scadenze di luglio c’è anche l’appuntamento per i versamenti previdenziali del lavoro domestico: colf e badanti vanno messi in regola entro il 10 luglio e, per la prima volta, per le famiglie che devono procedere con l’adempimento c’è a disposizione una video-guida INPS che avvisa in anticipo chi ha lasciato scoperto un trimestre. Una spinta in più in un anno che, per i datori con meno di 76 anni, ha cancellato l’avviso cartaceo recapitato a casa.

In sintesi:

  • il versamento riguarda le ore lavorate nel secondo trimestre 2026, da aprile a giugno;
  • i contributi si pagano in quattro rate l’anno, entro il giorno 10 del mese successivo a ogni trimestre;
  • gli importi 2026 seguono la Circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026, con rivalutazione ISTAT dell’1,4%;
  • la video-guida personalizzata è stata introdotta dal Messaggio INPS n. 2247 del 3 luglio 2026, nel progetto PNRR n. 77.

Scadenza 10 luglio e calendario versamenti 2026 per colf e badanti

I contributi del secondo trimestre 2026 vanno versati entro il 10 luglio e coprono le ore lavorate da colf, badanti e baby-sitter tra aprile e giugno. Il lavoro domestico segue una cadenza trimestrale: quattro appuntamenti l’anno, ciascuno entro i primi dieci giorni del trimestre successivo, con slittamento al primo giorno lavorativo utile se il 10 cade di sabato, domenica o festivo.

Trimestre Scadenza
I trimestre (gennaio-marzo 2026) 10 aprile 2026
II trimestre (aprile-giugno 2026) 10 luglio 2026
III trimestre (luglio-settembre 2026) 10 ottobre 2026
IV trimestre (ottobre-dicembre 2026) 10 gennaio 2027

Le ricevute dei versamenti vanno conservate, anche perché i contributi versati per il lavoro domestico sono deducibili dal reddito del datore entro il limite annuo previsto dalla normativa fiscale.

Pagamento digitale e addio al bollettino cartaceo

Dal Portale dei Pagamenti INPS, sezione Lavoratori Domestici, il datore genera l’avviso PagoPA e versa online con carta o conto, oppure paga presso banche, uffici postali e punti convenzionati mostrando codice avviso o QR code. La lettera cartacea con i moduli non arriva più ai datori con meno di 76 anni: la ricevono, solo per il 2026, i datori con almeno 76 anni.

I canali disponibili sono diversi:

  • Portale dei Pagamenti sul sito INPS, sezione “Lavoratori Domestici”, con avviso PagoPA o pagamento diretto con carta di debito o credito;
  • sportelli di banche, uffici postali e punti vendita convenzionati PagoPA, mostrando il codice avviso o il QR code;
  • app INPS Mobile e IO, per gestire avviso e pagamento da smartphone.

Avviso pagoPA sul Portale dei Pagamenti

Dal Portale dei Pagamenti (sezione “Lavoratori Domesticiâ€) il datore di lavoro può gestire il versamento in più modi:

  • scaricare l’avviso pagoPA inserendo codice fiscale e codice del rapporto di lavoro, oppure accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • pagare direttamente online con carta, conto corrente o altri strumenti disponibili sulla piattaforma;
  • stampare l’avviso e versare presso un prestatore di servizi di pagamento aderente al circuito pagoPA;
  • consultare e ristampare le ricevute dei versamenti già eseguiti;
  • utilizzare anche l’app INPS Mobile oppure l’app IO.

Resta attivo anche il supporto del Contact Center, che accompagna gli utenti nel passaggio al digitale. Nelle telefonate informative non vengono richiesti credenziali personali, dati bancari o pagamenti.

La video-guida INPS che segnala i trimestri non pagati

La video-guida INPS è un servizio personalizzato che mostra a ogni datore i trimestri lasciati scoperti dal primo trimestre 2026 e i link diretti per pagare. È stata introdotta dal Messaggio INPS n. 2247 del 3 luglio 2026, nell’ambito del progetto PNRR n. 77, e viene resa disponibile circa un mese prima della scadenza del trimestre successivo.

Il servizio nasce per i datori under 76, che da quest’anno non ricevono più a casa gli avvisi PagoPA. La guida arriva nel Centro notifiche dell’area riservata MyINPS, accessibile con SPID, CIE o CNS, ed è notificata anche sulle app INPS Mobile e IO; da lì porta direttamente al Portale dei Pagamenti, al Cassetto previdenziale e all’estratto conto del rapporto di lavoro.

Quanto si versa in un trimestre con un esempio di calcolo

L’importo dovuto è una cifra fissa per ogni ora retribuita e cambia con la fascia di retribuzione, le ore settimanali e il tipo di rapporto. Il contributo orario dipende dalle tabelle INPS per i lavoratori domestici e dalle retribuzioni aggiornate di colf e badanti: per una colf non convivente a tempo indeterminato, entro la prima fascia, vale 1,70 euro l’ora comprensivo della quota CUAF.

Con venti ore a settimana, in un trimestre si contano circa 260 ore: il versamento si aggira quindi sui 442 euro, di cui una parte è la quota trattenuta in busta alla lavoratrice. Le ore si calcolano per settimana INPS, dalla domenica al sabato, e comprendono ferie e festività retribuite; oltre le 24 ore settimanali si applica una fascia fissa ridotta, svincolata dalla paga oraria. L’importo esatto del proprio trimestre è già pre-calcolato nel Cassetto previdenziale del datore di lavoro domestico, dove compaiono anche gli eventuali trimestri scoperti.

Sanzioni civili per il versamento in ritardo

Chi non versa entro il 10 luglio incorre nelle sanzioni civili che l’INPS applica per omesso o ritardato pagamento, calcolate in base ai giorni di ritardo. La video-guida serve proprio a intercettare le posizioni scoperte prima che le sanzioni maturino, mentre dal Portale dei Pagamenti si versano gli arretrati e dal Cassetto previdenziale si verifica che ogni trimestre risulti registrato.

Le altre novità del lavoro domestico nel 2026

Il versamento di luglio si inserisce in una stagione di cambiamenti più ampia, aperta dal rinnovo del CCNL del lavoro domestico, in vigore dal 1° novembre 2025, che ha ridisegnato il costo del lavoro con aumenti distribuiti nel triennio e nuove tutele su genitorialità, disabilità e formazione. Sul fronte delle tutele si è aperto anche il confronto sulla NASpI per colf e badanti dopo le dimissioni in maternità: segno che il 2026 aggiorna gli importi da pagare e insieme i diritti collegati al lavoro domestico.


Data articolo: Thu, 09 Jul 2026 05:42:08 +0000
Regime Forfettario
Modello Redditi PF precompilato, dati indicati o precaricati e verifiche pre-invio
L'Agenzia precarica redditi, oneri e contributi, ma alcune voci compaiono solo nel foglio informativo e vanno riportate a mano nei quadri prima dell'invio

Il Modello Redditi PF precompilato è la dichiarazione già predisposta dall’Agenzia delle Entrate per chi non può usare il 730 o sceglie di non farlo. Raccoglie redditi, oneri e versamenti in un unico applicativo web e permette di controllare, integrare e trasmettere online senza scaricare software. La qualità dell’invio dipende soprattutto da una distinzione poco evidente: i dati caricati nel modello e quelli che l’Agenzia lascia nel foglio informativo, che il contribuente deve trascrivere a mano nei righi corrispondenti.

In sintesi:

  • il modello è obbligatorio per i titolari di partita IVA e per chi dichiara redditi d’impresa, di lavoro autonomo, da partecipazione, da trust o prodotti in Italia da non residenti;
  • l’invio telematico è possibile dal 15 aprile fino al 2 novembre 2026, quello cartaceo dal 15 aprile al 30 giugno;
  • l’accesso all’area riservata dell’Agenzia avviene con SPID, CIE o CNS;
  • il saldo IRPEF e il primo acconto si versano con F24 entro il 30 giugno 2026, con proroga al 20 luglio per i soggetti ISA e i forfettari in base al DL 22 maggio 2026 n. 89;
  • chi accetta la precompilata senza modifiche non subisce controlli documentali sulle voci già caricate.

I dati precaricati nella precompilata del Modello Redditi PF

Nel Modello Redditi PF precompilato l’Agenzia inserisce le informazioni trasmesse da soggetti terzi: redditi da lavoro autonomo e da partecipazione dalla Certificazione Unica, spese sanitarie dal Sistema Tessera Sanitaria, interessi passivi sul mutuo, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per ristrutturazioni, spese universitarie e abbonamenti ai trasporti. Anche chi non ha redditi da lavoro dipendente trova quindi una base già compilata su cui confrontare la propria contabilità fiscale.

Nel 2026 compaiono per la prima volta i dati del bonus elettrodomestici trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzione anche di controllo antiduplicazione rispetto al bonus mobili 50%, e le spese sportive per i figli comunicate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Chi ha un reddito superiore a 75.000 euro trova già calcolato il riordino delle detrazioni, proporzionato al reddito e al numero di figli a carico.

Foglio informativo, le voci da riportare a mano nei quadri

Non tutti i dati a disposizione dell’Agenzia confluiscono nel modello: una parte compare nel foglio informativo allegato e il contribuente deve trascriverla nei righi corrispondenti, perché quelle voci non sono distinguibili dalle fonti o non godono di precaricamento automatico. È qui che si concentrano gli errori più frequenti in fase di invio.

Dati Dove si trovano e come usarli
Redditi da CU, spese sanitarie, interessi sul mutuo, premi assicurativi caricati direttamente nel modello; vanno solo verificati negli importi prima dell’invio.
Contributi previdenziali di forfettari e regime di vantaggio disponibili nel foglio informativo della precompilata; da imputare a mano nel righi del quadro LM.
Codici attività Ateco nel modello se desumibili dalla dichiarazione precedente, altrimenti nel foglio informativo, da confermare o correggere.
Ricavi e compensi da fatture elettroniche e corrispettivi precaricati con la presunzione di incasso alla data di emissione; da correggere per chi applica il principio di cassa.
Spese veterinarie, funebri, per colf e badanti, erogazioni liberali assenti dalla precompilata; da inserire manualmente in fase di modifica.

Nella precompilata dei forfettari e di coloro i quali ricadono nel regime di vantaggio, i contributi previdenziali versati compaiono nel foglio informativo ma non sono ripartiti in automatico tra attività agevolata e altre deduzioni, per cui la corretta imputazione nel quadro LM spetta al contribuente. Questo, perché le fonti non permettono di distinguere le quote imputabili all’attività agevolata dagli altri contributi deducibili: l’imputazione con l’eventuale eccedenza tra gli oneri deducibili, spetta al contribuente.

Chi usa il Modello Redditi PF

Redditi PF serve a chi presenta redditi o quadri che il 730 non gestisce oppure a chi sceglie il Redditi PF al posto del 730. Il modello si usa per indicare:

  • i redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • i redditi di lavoro autonomo e quelli da partecipazione;
  • i redditi diversi indicati dall’articolo 67 del TUIR, compresi quelli dichiarabili anche con il 730;
  • le plusvalenze da cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, anche in imprese o enti localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata;
  • i redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario;
  • i redditi fondiari da terreni e fabbricati posseduti in Italia;
  • i redditi di capitale;
  • i redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione;
  • i redditi prodotti in Italia da soggetti residenti all’estero.

Come si accede e si invia la dichiarazione

L’accesso alla precompilata avviene tramite SPID, CIE o CNS nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole del Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026 su deleghe e flussi informativi.

L’Agenzia propone due strumenti per il Modello Redditi PF. Il Redditi PF Web compila i principali quadri direttamente nell’applicativo, senza scaricare software, ed è aperto anche a chi aderisce al regime di vantaggio o forfettario per il quadro LM. Il Redditi PF Online, da installare sul computer, gestisce tutti e tre i fascicoli ed è la sola strada per i contribuenti soggetti agli ISA e per chi ha redditi da partecipazione, che restano fuori dall’applicativo web.

La trasmissione può essere effettuata dal contribuente, da una persona di fiducia già abilitata o da un intermediario come CAF, professionista o altro soggetto incaricato; gli utenti transfrontalieri con identità digitale europea eIDAS usano il servizio nell’ambito dello Sportello digitale unico, se hanno un codice fiscale italiano.

Insieme alla dichiarazione, l’applicativo gestisce gli adempimenti collegati:

  • l’invio del modello F24 predisposto tramite Redditi PF precompilato;
  • l’invio del Redditi aggiuntivo del 730, con frontespizio e quadri RM, RS e RU;
  • l’invio del Redditi correttivo o sostitutivo del 730 o del modello già trasmesso;
  • l’annullamento del Modello Redditi PF già inviato, con presentazione di una nuova dichiarazione tramite applicazione web;
  • l’annullamento del modello F24 collegato al Redditi PF.

Dopo l’invio, nell’area riservata è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e, nella sezione dedicata, controllare le ricevute dell’invio e dei versamenti F24 effettuati tramite il servizio.

Chi accetta il Modello Redditi PF predisposto dall’Agenzia evita i controlli documentali sulle detrazioni e deduzioni già inserite dal Fisco. Chi apporta variazioni è sottoposto a verifiche limitate agli elementi modificati. Dal 2026 l’Agenzia ha accesso ai dati del Sistema Tessera Sanitaria per i controlli formali sulle detrazioni sanitarie modificate rispetto alla precompilata, un motivo in più per confrontare gli importi prima di intervenire.

Scadenze del Modello Redditi PF 2026

Il calendario del Modello Redditi PF 2026 concentra tra giugno e novembre invio, annullamenti, versamenti e acconti. La scadenza ordinaria per la trasmissione telematica è il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo.

Scadenza Adempimento
26 giugno 2026 termine per annullare tramite applicazione web il Modello Redditi PF e i correttivi già inviati, se è stato predisposto un F24.
30 giugno 2026 termine per la presentazione del modello cartaceo e per il versamento ordinario di saldo e primo acconto.
30 luglio 2026 termine per il versamento con maggiorazione dello 0,40%.
15 ottobre 2026 termine per annullare il Modello Redditi PF e i correttivi già inviati, in assenza di F24 predisposto.
2 novembre 2026 ultimo giorno per presentare il Modello Redditi PF 2026.
30 novembre 2026 termine per il versamento del secondo o unico acconto.
1° febbraio 2027 termine per presentare il Modello Redditi PF tardivo entro 90 giorni dalla scadenza.

Le Partite IVA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 trasmettono la proposta entro il 30 settembre, insieme all’invio del Modello Redditi oppure con trasmissione separata. I documenti relativi alla dichiarazione 2026 vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.

Calcolo di saldo e acconto IRPEF prima dell’invio

Il saldo IRPEF sull’anno d’imposta e il primo acconto per l’anno in corso si versano con F24 entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Prevista tuttavia una proroga per ISA e forfettari, con versamento possibile fino al 20 agosto applicando lo 0,80%.

La proroga al 20 luglio riguarda i soggetti ISA, i Forfettari e il regime di vantaggio, quindi una parte di chi presenta il Modello Redditi PF; chi dichiara redditi da partecipazione, redditi diversi, plusvalenze o redditi da trust senza essere soggetto ISA versa entro il 30 giugno

Per i soggetti ISA e i Forfettari, dunque, il termine del saldo e del primo acconto slitta. L’acconto è dovuto quando l’imposta dell’anno precedente supera 51,65 euro al netto di detrazioni, crediti, ritenute ed eccedenze, ed è pari al 100%: in unica soluzione entro il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro, in due rate quando raggiunge o supera quella soglia, con la prima al 40% e la seconda a novembre.

Per conoscere l’importo da indicare nei quadri bisogna prima calcolare l’IRPEF dovuta, applicando le aliquote per il proprio scaglione.

Novità fiscali del Modello Redditi PF 2026

Modello e istruzioni per Redditi PF 2026 recepiscono le novità del periodo d’imposta 2025.

La principale è l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% tra 28.000 e 50.000 euro, del 43% oltre i 50.000 euro. A regime anche il riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, che sostituisce la franchigia fissa da 260 euro: il tetto complessivo si calcola in funzione del reddito e del numero di figli a carico.

La persona di fiducia può ora inviare la dichiarazione congiunta, se preventivamente abilitata dal dichiarante e dal coniuge, e accede al servizio web per le autorizzazioni dell’erede con specifica delega. Confermate la cedolare secca al 26% sugli affitti brevi, con aliquota al 21% su una sola unità immobiliare scelta in dichiarazione, e il regime degli impatriati con base imponibile ridotta al 50%, o al 40% in presenza di almeno un figlio minore oppure di nascita o adozione nel periodo di fruizione.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 14:31:48 +0000
Turismo
Recensioni online, Linee Guida AGCM in consultazione per imprese e piattaforme
Osservazioni entro il 15 luglio sul testo AGCM in attuazione della Legge PMI: settori coinvolti, soggetti ammessi e criteri per i giudizi online.

L’AGCM sottopone agli operatori lo schema di Linee Guida sulle recensioni online, il testo che deve orientare imprese, piattaforme e marketplace nella gestione dei giudizi dei consumatori, tra verifica dell’esperienza reale, criteri di moderazione e contrasto alle recensioni costruite per alterare il mercato.

In sintesi:

  • lo schema è stato approvato in via preliminare dall’Autorità nell’adunanza del 23 giugno 2026;
  • il testo dà attuazione all’articolo 21 della Legge 34/2026 (Linee Guida per il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online);
  • il documento raccoglie indicazioni per orientare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità previsti dalla Legge annuale PMI.
  • la consultazione pubblica si concentra su specifici aspetti della Legge 34/2026 contro le false recensioni, ossia trasparenza, recensioni verificate, criteri di autenticità, incentivi, reclami e rimozione dei contenuti illeciti;
  • le osservazioni possono essere inviate entro il 15 luglio 2026, secondo l’avviso AGCM del 30 giugno 2026;
  • i contributi vanno inviati via PEC all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it con oggetto Consultazione pubblica sulle Linee Guida recensioni online.

La consultazione AGCM prima del testo definitivo

La consultazione pubblica aperta dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato serve a raccogliere osservazioni sul testo preliminare disponibile sul sito AGCM, prima dell’adozione delle Linee Guida definitive.

Il documento raccoglie indicazioni per orientare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online in vigore dal 7 aprile 2026 per i settori.

Possono intervenire operatori economici di tutti i settori, piattaforme, marketplace, associazioni, esperti e soggetti interessati. Il nodo da sciogliere, per chi opera nei settori interessati dalla nuova disciplina (turismo, ricettività, terme e ristorazione) ma anche per gli altri, è capire quali informazioni rendere visibili ai consumatori e quali controlli predisporre quando una recensione viene presentata come autentica o verificata.

Destinatari delle Linee Guida AGCM

Le Linee Guida AGCM si rivolgono ai professionisti che indirizzano la propria attività economica verso il mercato italiano e mettono a disposizione funzionalità o servizi per la pubblicazione di recensioni online. Rientrano quindi sia le imprese che consentono ai clienti di recensire beni e servizi sui propri canali, sia gli operatori che ospitano o gestiscono giudizi relativi a prodotti e servizi offerti da terzi.

La nozione di recensione online è ampia e comprende giudizi, apprezzamenti e valutazioni espresse dai consumatori in forma digitale. Per questo, lo schema AGCM non riguarda solo il commento testuale ma può includere anche punteggi, stelle, classificazioni e altri sistemi usati per rappresentare l’esperienza del cliente.

Trasparenza su pubblicazione e moderazione

Il primo asse dello schema AGCM riguarda le informazioni da fornire ai consumatori sulle modalità con cui le recensioni vengono pubblicate, gestite, classificate e moderate. Il testo chiede che tali informazioni siano chiare, facilmente accessibili e presenti nella stessa interfaccia in cui l’utente legge le recensioni, anche tramite un link identificabile.

Fra le informazioni da rendere disponibili rientrano i criteri utilizzati per qualificare una recensione come verificata o autentica, le modalità di raccolta dei giudizi, gli eventuali criteri di selezione per la pubblicazione e il calcolo dei punteggi medi. Se le valutazioni sono influenzate da recensioni incentivate o da rapporti contrattuali, anche questo elemento deve essere reso comprensibile al consumatore.

Criteri per garantire la genuinità delle recensioni

La genuinità delle recensioni può essere garantita attraverso misure ragionevoli e proporzionate alla natura dell’attività svolta e alla dimensione economica dell’impresa. Lo schema AGCM indica tre direttrici: verifica dell’acquisto o dell’utilizzo del servizio, tracciabilità dell’autore e rilevazione di attività anomale o fraudolente.

Fra gli accorgimenti citati nel testo rientrano:

  • la richiesta di documentazione fiscale o contabile autentica, oppure di un numero d’ordine o prenotazione, per collegare la recensione a un’esperienza effettiva;
  • l’invio del link per recensire solo dopo il completamento dell’ordine, usando la stessa email impiegata dal cliente per l’acquisto;
  • l’acquisizione della recensione nell’area riservata del cliente o tramite canali dedicati, anche con QR Code o sistemi di validazione tramite OTP;
  • la registrazione dell’autore sul canale del professionista, il link di conferma via email o il controllo dell’indirizzo IP;
  • la rilevazione di molte recensioni in poco tempo provenienti dallo stesso IP o di schemi linguistici ripetitivi.

Nel testo AGCM, questi strumenti servono a valutare il rischio di non autenticità della recensione. In presenza di anomalie, la soluzione indicata non è la cancellazione automatica del giudizio, bensì una verifica ulteriore da svolgere in tempi rapidi prima della pubblicazione.

Piattaforme e marketplace chiamati a controlli

Le piattaforme e i marketplace che ospitano recensioni relative a beni e servizi offerti da terzi devono adottare misure ragionevoli e proporzionate quando lasciano intendere che i giudizi provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto recensito.

Lo schema riconosce che le misure possono variare in base al modello di business e alla progettazione del servizio. Le grandi piattaforme, esposte a volumi maggiori e a rischi più elevati di attività fraudolenta, possono ricorrere anche a sistemi di intelligenza artificiale, accompagnati da una revisione umana dei contenuti nei casi che richiedono valutazioni ulteriori.

Per i reclami sulle recensioni pubblicate, il testo chiede una gestione tempestiva e trasparente. Se l’illiceità non emerge in modo evidente o non è già accertata da un’autorità competente, il professionista dovrebbe consentire sia all’autore della recensione sia al soggetto che la contesta di fornire elementi di fatto a sostegno della propria posizione.

Incentivi e cessione di recensioni nel testo AGCM

Le recensioni incentivate richiedono particolare cautela. Secondo lo schema AGCM, i professionisti dovrebbero evitare che il contenuto del giudizio sia determinato dall’incentivo e dovrebbero informare chiaramente i consumatori dell’esistenza del beneficio, qualunque sia il mezzo utilizzato.

Il documento richiama anche le pratiche idonee a manipolare i giudizi online, come rimuovere o occultare recensioni negative, scoraggiare la pubblicazione di valutazioni sfavorevoli, predisporre modelli precompilati di commenti positivi o presentare punteggi aggregati basati su criteri non trasparenti.

Sulla cessione delle recensioni, lo schema richiama l’articolo 20 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, che vieta l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Rimane possibile rendere disponibili ai consumatori recensioni genuine raccolte da un altro professionista, purché siano indicate le modalità di raccolta e gli accorgimenti adottati per assicurarne l’autenticità.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 10:02:54 +0000
Intelligenza Artificiale
Sotto la bolla dell’AI: le fabbriche invisibili e la sostenibilità per le imprese
Dietro chatbot e automazioni c’è una filiera fatta di data center, energia e capitale. I fattori che incidono su costi, continuità operativa e dipendenza dai provider.

Dietro chatbot, copiloti e automazioni c’è una filiera fatta di data center, energia, chip, capitale e fornitori critici. Per le PMI la domanda non è tanto se l’AI sia in una bolla ma se la sua adozione sia sostenibile nei costi, nella continuità e nella dipendenza dai provider.

Le fabbriche invisibili dell’intelligenza artificiale

Nel libro Le città invisibili, Italo Calvino racconta città che esistono anche per ciò che nascondono: relazioni, scambi, memoria, desideri, strutture. Vale anche per l’intelligenza artificiale. L’impresa vede l’interfaccia: una risposta generata, un documento classificato, un cliente assistito, un processo completato, una riga di codice prodotta. Non vede in profondità la fabbrica invisibile che la rende possibile: data center, semiconduttori, energia, raffreddamento, reti, capitale finanziario e contratti di lungo periodo.

Molti analisti si chiedono se l’intelligenza artificiale sia in una bolla finanziaria, soprattutto dopo i recenti sell-off dei titoli legati all’AI: a giugno Reuters ha segnalato forti cadute del PHLX Semiconductor Index, del KOSPI sudcoreano e di Oracle, penalizzata dai timori su spesa AI e debito.

Per una PMI che introduce AI nel customer care, nell’amministrazione, nella produzione, nel marketing, nella gestione documentale o nello sviluppo software, la domanda è operativa: l’AI che entra nei processi critici è sostenibile, governabile e reversibile se cambiano prezzi, fornitore, capacità disponibile o regole del gioco?

L’AI come nuova industria pesante

Quei movimenti segnalano un tema più profondo: l’AI generativa non è soltanto software. Dietro una risposta di un assistente virtuale c’è una filiera industriale fatta di data center, chip, energia, raffreddamento, reti, capitale e contratti di lungo periodo che assorbe risorse fisiche e finanziarie in forme molto diverse dal software tradizionale.

Per questo si può parlare, con una certa provocazione, di una nuova industria pesante. Non perché l’AI produca acciaio, ma perché condivide con i settori energivori alcuni vincoli: grandi investimenti iniziali, domanda elettrica continua, infrastrutture critiche, tempi brevi di ammortamento e necessità di scala. Secondo l’International Energy Agency, gli investimenti globali nei data center hanno raggiunto circa 500 miliardi di dollari nel 2024. La Bank for International Settlements stima oltre 1.000 miliardi di dollari di capex AI dei cinque maggiori hyperscaler tra 2025 e 2026.

Anche l’energia dà la misura della scala. I data center hanno consumato circa 415 TWh di elettricità nel 2024 e nello scenario base dell’IEA potrebbero superare 945 TWh entro il 2030, più dell’attuale consumo elettrico del Giappone. I consumi di un data center AI da 100 MW continui equivalgono a circa 876 GWh l’anno, paragonabili al fabbisogno elettrico di una città media di 180 mila abitanti. I centri focalizzati sull’AI possono assorbire elettricità come fabbriche energivore, ad esempio fonderie di alluminio.

L’analogia va però qualificata. Non significa che tutti i fornitori AI siano finanziariamente fragili: alcuni operatori hanno bilanci solidi e capacità di investimento rilevanti. Non significa nemmeno che i prezzi dell’AI siano destinati a salire sempre: efficienza tecnica, concorrenza, modelli più piccoli e soluzioni locali possono compensare una parte dei costi. E non significa che ogni utilizzo aziendale dell’AI abbia lo stesso peso infrastrutturale: modelli installati localmente, automazioni leggere e funzioni integrate in software già esistenti hanno impatti molto diversi.

I rischi dell’AI nei processi critici

Il rischio cresce quando l’AI entra nei processi critici e l’azienda dipende da piattaforme cloud, modelli proprietari e capacità computazionale che non controlla. Finché il capitale è abbondante, molti fornitori possono sostenere prezzi aggressivi, politiche promozionali e capacità in crescita. Quando gli intermediari finanziari e gli investitori diventano selettivi, quella fase può cambiare. Il costo reale dell’AI può riemergere nei listini, nei limiti di utilizzo, nei contratti, nella priorità data ai clienti, nella dismissione di modelli poco redditizi o nella riduzione del supporto.

Il primo rischio è economico. Un progetto AI può risultare conveniente nella fase pilota. Ma che cosa accade quando lo stesso processo viene esteso a migliaia di clienti, documenti o pratiche al mese? Il costo va misurato per unità operativa: ticket gestito, fattura controllata, preventivo generato, lead qualificato, documento classificato. Solo così si capisce se l’automazione crea valore.

Il secondo rischio è il lock-in. Molte aziende collegano modelli e piattaforme a CRM, ERP, archivi documentali, workflow e procedure interne. Se dati, prompt, logiche decisionali e automazioni restano legati a un solo fornitore, cambiare diventa complesso e costoso con potenziali impatti sulla continuità operativa. Se l’AI entra in ordini, pratiche clienti, controlli amministrativi o attività di compliance, un disservizio non è solo un problema tecnologico.

Può rallentare ordini, risposte ai clienti, attività amministrative o controlli di compliance. Servono livelli di servizio chiari, procedure di fallback, responsabilità contrattuali e una distinzione netta tra attività automatizzabili e attività che richiedono supervisione umana.

Un terzo rischio è la qualità del risultato. L’AI può generare errori plausibili, applicare criteri non documentati, produrre risposte incoerenti o amplificare dati incompleti. Nei processi critici non basta che “funzioni abbastanza beneâ€: servono controlli, tracciabilità, metriche di errore, verifiche periodiche e responsabilità interne.

Un ultimo aspetto, non in ordine di importanza, riguarda l’ambito normativo e reputazionale. Dati personali, informazioni riservate, segreti industriali e documenti commerciali non possono essere caricati in strumenti AI senza regole. L’azienda deve sapere dove vanno i dati, chi li tratta, se vengono usati per addestrare modelli, per quanto tempo sono conservati e come possono essere cancellati o esportati. L’uso spontaneo di strumenti AI da parte dei dipendenti, senza policy chiare, è una delle forme più insidiose di shadow IT.

Governare l’AI come un’infrastruttura aziendale

La risposta a queste sfide non consiste nel rallentare l’innovazione, ma adottare l’AI con criteri industriali. Per ogni processo critico servono business case misurabile, valutazione del fornitore, architettura reversibile, clausole solide, piano di continuità e governance interna. L’AI coinvolge direzione, operations-ITC, legale, compliance, finanza e responsabili di processo.

“Sotto la bollaâ€, l’AI che entra nei processi aziendali critici va trattata come architettura d’impresa e infrastruttura: utile, strategica, ma da progettare, governare e rendere sostituibile.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 09:24:56 +0000
Turismo
Incentivi GreenTour per imprese turistiche dal 15 luglio, i webinar per prepararsi alla domanda
Il Ministero del Turismo presenta la misura online con Invitalia il 10 e 14 luglio, poi lo sportello dal 15 luglio al 15 settembre per 109 milioni tra fondo perduto e prestiti

A pochi giorni dall’apertura dello sportello, il Fondo GreenTour parte affiancato da due webinar informativi del Ministero del Turismo, il 10 e il 14 luglio, rivolti a imprese e associazioni di categoria. Le domande si presentano su Invitalia dal 15 luglio, senza click day ma con selezione e graduatoria.

In sintesi:

  • il Fondo GreenTour finanzia programmi di investimento delle imprese turistiche da 1 a 15 milioni di euro, disciplinato dal Decreto 16 marzo 2026 e dal decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026;
  • la dotazione è di 109 milioni di euro, ripartiti in 59 milioni di contributi a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati;
  • delle spese ammissibili almeno il 51% deve riguardare efficienza energetica o produzione di energie rinnovabili;
  • le domande si presentano su Invitalia dalle ore 12:00 del 15 luglio alle ore 17:00 del 15 settembre 2026;
  • la selezione segue una graduatoria di merito basata su istruttoria tecnica, economica e finanziaria.

Fondo perduto e finanziamenti agevolati al Turismo

Il Fondo GreenTour mette a disposizione 109 milioni di euro per le imprese turistiche, ripartiti tra 59 milioni di contributi a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati. La misura è disciplinata dal Decreto Turismo del 16 marzo 2026, che ha stanziato le risorse per riqualificazione, digitalizzazione, destagionalizzazione e investimenti ESG del settore, mentre il decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 fissa termini, piattaforma e criteri di selezione.

Le agevolazioni GreenTour combinano le due forme secondo un mix predefinito: il 54% dell’aiuto concesso assume la forma di contributo a fondo perduto e il 46% quella di finanziamento agevolato. Il 60% delle risorse è riservato alle PMI e almeno il 25% di questa quota va a piccole imprese e microimprese.

Fondo GreenTour Cosa prevede
Dotazione complessiva 109 milioni di euro
Contributo a fondo perduto 59 milioni di euro, pari al 54% del mix agevolativo
Finanziamento agevolato 50 milioni di euro, pari al 46% del mix agevolativo
Riserva PMI 60% delle risorse, di cui almeno il 25% a piccole e microimprese
Investimento ammesso da 1 a 15 milioni di euro
Chiusura dei progetti entro 18 mesi dalla concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2028

Intensità dell’aiuto e tetto di 4,5 milioni sul fondo perduto

Il mix 54-46 indica come si ripartisce l’aiuto tra contributo e prestito, mentre l’incidenza sull’investimento è un dato diverso. Molte schede in circolazione confondono le due grandezze e presentano il 54% come quota di spesa finanziata a fondo perduto. Quella percentuale misura invece la parte dell’agevolazione complessiva che assume la forma di contributo, e l’incidenza effettiva sulla spesa ammissibile dipende dal regime di aiuto, dalla dimensione dell’impresa e dalla localizzazione del progetto.

Sul singolo programma il contributo a fondo perduto copre fino al 30% delle spese ammissibili, entro un tetto di 4,5 milioni di euro per progetto, mentre il finanziamento agevolato arriva fino al 70%, con il limite che la somma delle due componenti non superi il costo ammissibile. Le intensità massime seguono il regolamento europeo GBER e cambiano tra efficienza energetica, produzione da fonti rinnovabili, digitalizzazione e consulenze.

Un esempio rende leggibile il meccanismo. Su un programma da 1 milione di euro, se l’istruttoria riconosce un’agevolazione complessiva di 400.000 euro, il mix la ripartisce in 216.000 euro di contributo a fondo perduto e 184.000 euro di finanziamento agevolato. La quota a fondo perduto corrisponde quindi al 54% dell’aiuto riconosciuto, che a sua volta copre solo una parte del milione investito.

Imprese turistiche ammesse agli incentivi

Al Fondo GreenTour accedono le imprese turistiche di qualsiasi dimensione, con sede in Italia e attive nei settori individuati dai codici ATECO del Decreto 16 marzo 2026. Rientrano anche le imprese di altri settori attive da almeno tre anni con oltre il 50% del fatturato prodotto da attività turistiche.

Tra le attività ammesse il decreto indica alberghi, ostelli, rifugi, bed and breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, ristoranti, catering per eventi, centri termali, parchi tematici, discoteche, stabilimenti balneari, fiere e congressi.

Possono presentare domanda anche i proprietari delle strutture, se costituiti in forma d’impresa e in possesso dei requisiti dei gestori, e le imprese estere con sede in Italia alla data di domanda, dotate di codice fiscale o partita IVA italiana.

Contratto di rete per i piani congiunti

Il piano di investimento GreenTour può essere presentato in forma congiunta tramite contratto di rete. La rete deve essere composta da un massimo di cinque imprese, iscritta alla Camera di Commercio competente da almeno tre anni e strutturata come rete soggetto.

La forma aggregata intercetta il bisogno delle imprese turistiche con strutture, gestioni o servizi distribuiti. Per reti alberghiere, operatori territoriali e imprese con più unità locali, l’aggregazione rende più solido un programma di investimento di taglia medio-alta.

Spese ammesse con vincolo energetico al 51%

I programmi GreenTour devono avere come asse prevalente l’efficienza energetica delle strutture o la produzione di energia da fonti rinnovabili, con interventi trainanti che valgono almeno il 51% della spesa ammissibile. È il vincolo che orienta l’intero piano e separa GreenTour da un normale bando di ristrutturazione.

Tra le spese energetiche trainanti rientrano coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione, sostituzione di serramenti e superfici vetrate, caldaie a condensazione ad alta efficienza, pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali e aree wellness, fotovoltaico, solare termico, geotermia, pompe di calore e sistemi di accumulo.

Agli interventi trainanti si affiancano gli investimenti trainati per digitalizzazione, filiere turistiche, criteri ESG, automazione, misurazione intelligente dei consumi e riduzione dell’energia utilizzata. Le PMI includono i servizi di consulenza collegati al progetto, mentre le consulenze ambientali ed energetiche sono ammesse per imprese di qualunque dimensione.

Graduatoria di merito senza click day

La domanda GreenTour non segue l’ordine cronologico di arrivo, perché il decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 prevede una procedura valutativa con graduatoria. L’avvio dell’istruttoria dipende dai punteggi attribuiti secondo i criteri dell’avviso e dalla capienza delle risorse.

L’istruttoria valuta affidabilità dei proponenti, criteri di premialità, sostenibilità finanziaria del piano, cantierabilità dei progetti, pertinenza e congruità delle spese. Le domande valide ma prive di copertura finanziaria possono essere sospese in attesa di economie o rifinanziamenti.

Accesso alla piattaforma Invitalia

Per accedere alla piattaforma Invitalia, il rappresentante legale dell’impresa deve identificarsi con SPID, CNS o CIE e censire l’impresa nella procedura informatica. La domanda va firmata digitalmente dai soggetti individuati dalla piattaforma, pena l’improcedibilità.

Serve inoltre una PEC attiva registrata nel Registro delle imprese. Prima dell’invio è utile verificare la coerenza tra piano di investimento, preventivi, cronoprogramma, struttura finanziaria e quota energetica del 51%, perché la misura finanzia programmi strutturati e non acquisti isolati.

Webinar informativi il 10 e il 14 luglio

Il Ministero del Turismo e Invitalia presentano la misura in due webinar informativi rivolti a imprese e associazioni di categoria, per chiarire le modalità di partecipazione e i criteri di calcolo delle agevolazioni e raccogliere i quesiti prima dell’apertura dello sportello. Entrambi gli appuntamenti si tengono sulla piattaforma Teams, con accesso dalle pagine dedicate degli eventi:

Gli altri finanziamenti alle imprese di settore

Il Fondo GreenTour rientra tra i finanziamenti a fondo perduto per PMI e Partite IVA e presidia una nicchia precisa: imprese turistiche con programmi da almeno 1 milione di euro, prevalenza energetica e selezione a graduatoria.

GreenTour sostiene programmi nazionali di riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile di taglia medio-alta, mentre i voucher e i bandi UE per PMI turistiche coprono progetti più piccoli, spesso legati a reti transnazionali, innovazione e competitività.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 08:56:56 +0000
trasporti
Rimborso accise sul gasolio commerciale: domanda entro fine mese
Domande ADM per i consumi del secondo trimestre 2026: importi fino a 219,68 euro per mille litri, quadri HVO e credito F24 6740.

Rimborso delle accise sul gasolio commerciale in scadenza per le imprese dell’autotrasporto: la domanda all’Agenzia delle Dogane riguarda i consumi del secondo trimestre e richiede particolare attenzione nella scelta dei quadri, perché il calcolo cambia in base al carburante utilizzato e alla documentazione disponibile sull’HVO.

In sintesi:

  • la dichiarazione trimestrale riguarda i consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2026 e si presenta entro il 31 luglio;
  • il rimborso accise gasolio commerciale è disciplinato dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, richiamato dall’Informativa ADM prot. n. 353642/RU del 24 giugno 2026;
  • gli importi rimborsabili arrivano a 219,68 euro per mille litri sul gasolio ordinario e variano per l’HVO in base ai requisiti di sostenibilità;
  • la Legge n. 113/2026 ha previsto dal 1° ottobre 2026 l’invio solo telematico per il credito in compensazione e il silenzio-assenso in 30 giorni.

Domanda rimborso accise gasolio entro il 31 luglio

Le imprese di autotrasporto possono inviare la domanda di rimborso per il secondo trimestre 2026 dal 1° al 31 luglio, usando modello e software pubblicati dall’Agenzia delle Dogane nella sezione “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026â€. La richiesta riguarda il gasolio commerciale consumato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026.

La dichiarazione trimestrale può essere trasmessa tramite Servizio Telematico Doganale EDI; per i soggetti non abilitati è ammesso l’invio del file generato dal software all’ufficio ADM competente tramite PEC. La consegna cartacea con supporto informatico ha natura residuale e richiede coerenza tra dichiarazione, fatture e dati dei rifornimenti.

Imprese e veicoli ammessi al rimborso

Il rimborso segue l’art. 24-ter del Testo unico accise e si calcola sui litri agevolabili. Il bonus riguarda l’impiego di gasolio commerciale nel trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e classe ambientale almeno Euro V. Rientrano gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’Albo, le imprese in conto proprio con licenza e gli operatori UE con requisiti equivalenti.

Aliquote accise e importi da recuperare

L’aliquota agevolata del gasolio commerciale è fissata a 403,22 euro per mille litri; il rimborso nasce dalla differenza tra questa soglia e l’accisa applicata al prodotto nel periodo di consumo. Nel secondo trimestre 2026 il calcolo varia più volte, perché le aliquote ordinarie sono state rideterminate anche per gasolio e HVO.

Il taglio delle accise sui carburanti prorogato con varie rimodulazioni da marzo a luglio, incide sull’importo spettante alle imprese: sul gasolio ordinario l’accisa è pari a 472,90 euro per mille litri dal 1° aprile al 22 maggio, a 572,90 euro dal 23 maggio al 6 giugno e a 622,90 euro dal 7 al 30 giugno. Per l’HVO conforme ai criteri di sostenibilità, invece, il mese di aprile richiede una distinzione aggiuntiva tra il periodo fino al 7 aprile e quello dall’8 aprile.

Quadri ADM e importi per compilare la domanda

I quadri ADM cambiano in base al prodotto e al periodo di consumo: la distinzione serve soprattutto per l’HVO, perché il rimborso dipende dalla conformità ai requisiti di sostenibilità e dalla documentazione disponibile.

Gasolio ordinario e HVO non conforme

Periodo e quadro ADM Rimborso per 1.000 litri
dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 69,68 euro
dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 169,68 euro
dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-3 219,68 euro

HVO conforme ai requisiti di sostenibilità

Periodo e quadro ADM Rimborso per 1.000 litri
dal 1° aprile al 7 aprile 2026, Quadro A-4 214,18 euro
dall’8 aprile al 10 maggio 2026, Quadro A-5 69,68 euro
dall’11 maggio al 22 maggio 2026, Quadro A-6 214,18 euro
dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-7 169,68 euro
dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 214,18 euro

HVO senza informazioni del fornitore

Periodo e quadro ADM Rimborso per 1.000 litri
dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 69,68 euro
dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 169,68 euro
dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 214,18 euro

Per l’HVO senza attestazioni, l’impresa applica il criterio prudenziale indicato dalle Dogane e usa l’aliquota inferiore del periodo, così da evitare dichiarazioni non veritiere sulla sostenibilità del prodotto. La prova dei consumi deriva dalle fatture, dagli allegati di dettaglio sui prelievi e, per i distributori privati, dai documenti e-DAS sulla data di arrivo del carburante.

Il Quadro A-9 riguarda il caso residuale dei distributori privati, quando gasolio o HVO non conforme consumati nel secondo trimestre derivano da prodotto arrivato all’impianto tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2026, con accisa ordinaria a 672,90 euro per mille litri. In questo caso la riconciliazione tra e-DAS, giacenze, litri prelevati e veicoli agevolabili richiede un controllo puntuale prima dell’invio.

Dichiarazione e compensazione

Dal 1° ottobre 2026 la procedura per il rimborso usato in compensazione diventa solo telematica e il termine del silenzio-assenso scende a 30 giorni. Le imprese non ancora abilitate al Servizio Telematico Doganale devono quindi preparare l’accesso prima delle dichiarazioni relative al terzo trimestre.

Il rimborso accise può essere richiesto come credito d’imposta in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740 conservando la documentazione che prova consumi, targhe, classe ambientale e corretta imputazione dei litri nei quadri ADM.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 08:26:23 +0000
Turismo
Voli, il Parlamento UE conferma i risarcimenti oltre 3 ore ma introduce nuove tutele su rimborsi e bagagli
Importi da 250 a 600 euro e soglia di 3 ore confermati, rimborsi più rapidi e nuove tutele su bagagli e famiglie, con regole diverse tra oggi e il 2027

Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei. Il testo mantiene la soglia delle 3 ore di ritardo per ottenere il risarcimento — la richiesta di alzarla a 4 ore è stata respinta — e lascia invariati gli importi da 250 a 600 euro. Dopo il disco verde del Consiglio UE attesa ad agosto ed il previsto periodo transitorio, l’applicazione nelle nuove regole è prevista per l’estate 2027.

In sintesi, ecco cosa prevede la revisione dei Regolamenti (CE) 261/2004 e n. 2027/97:

  • il rimborso è automatico per chi rinuncia alla riprotezione, con pagamento entro 30 giorni;
  • il passeggero ha 9 mesi per la domanda e la compagnia deve fornire istruzioni entro 96 ore dall’evento;
  • l’effetto personale sotto il sedile è gratuito e il prezzo del bagaglio a mano va mostrato a inizio prenotazione;
  • è previsto il posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all’accompagnatore per chi ha disabilità;
  • sui voli lunghi la compagnia può ridurre del 50% il risarcimento con riprotezione entro 4 ore.

Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei

Il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei modifica il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il Regolamento (CE) n. 2027/97 aggiornando risarcimenti, rimborsi e regole sui bagagli.

Il Parlamento europeo ne ha approvato il progetto comune in terza lettura il 7 luglio 2026, con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni, sulla base di una proposta della Commissione del 2013 (procedura 2013/0072(COD)) uscita dal comitato di conciliazione. Manca ora la conferma formale del Consiglio UE, attesa entro l’inizio di agosto 2026, la tappa che chiude l’iter e fa scattare i tempi di pubblicazione e adeguamento.

Risarcimenti oltre le 3 ore di ritardo dei voli

Il diritto al risarcimento scatta ancora per un ritardo all’arrivo superiore a 3 ore, per la cancellazione comunicata con meno di 14 giorni o per il negato imbarco. Non è passata proposta dei governi di portare la soglia a 4 ore: secondo le associazioni dei consumatori avrebbe escluso circa il 40% dei passeggeri.

Gli importi della compensazione rimangono quelli attuali, legati alla distanza del volo:

  • 250 euro per le tratte fino a 1500 km;
  • 400 euro per i voli interni all’Unione oltre 1500 km e per le altre tratte tra 1500 e 3500 km;
  • 600 euro per le tratte più lunghe.

Sui voli di maggiore distanza la compagnia può ridurre del 50% l’importo se offre una riprotezione che contiene il ritardo all’arrivo entro le 4 ore.

Rimborso automatico e tempi di pagamento rapidi

Di fronte a ritardo, cancellazione o negato imbarco il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo. Chi opta per il rimborso del bigliettolo riceve in automatico senza doverlo richiedere, e la compagnia ha 30 giorni per pagarlo.

Il risarcimento forfettario da 250 a 600 euro si ottiene invece su richiesta: il passeggero ha fino a 9 mesi di tempo e, entro 4 giorni (96 ore) dalla fine del viaggio, deve ricevere dalla compagnia istruzioni chiare su come presentare la richiesta. Le nuove norme vietano di subordinare l’informazione all’apertura di un account o al download di un’app. Il vettore deve confermare subito la ricezione della richiesta e, entro 30 giorni, pagare oppure motivare il rifiuto indicando come contestarlo.

Quando il risarcimento non spetta ai passeggeri

La compensazione non è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali fuori dal controllo del vettore. La riforma ne fissa un elenco esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme, passeggeri indisciplinati e scioperi che colpiscono il gestore aeroportuale, i servizi di navigazione aerea o l’assistenza a terra.

Diritto all’assistenza

Anche in presenza di circostanze eccezionali continua a valere il diritto all’assistenza dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004, con le cadenze precisate dalla revisione: ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, per i ritardi prolungati, l’alloggio in albergo fino a un massimo di tre notti quando la causa è eccezionale. Il caro carburante, da solo, non è una circostanza eccezionale e non esonera la compagnia dalle compensazioni.

Bagaglio a mano incluso, oggetto personale gratuito

La gratuità garantita per legge riguarda solo l’effetto personale, ossia una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile. Sono previste anche garanzie aggiuntive per gli effetti personali e la possibilità di portare in cabina strumenti musicali quando le condizioni operative lo consentono.

Il trolley da cabina gratuito non è invece garantito: per il bagaglio in cappelliera il vettore può continuare a chiedere un supplemento.

Sul bagaglio a mano più grande la riforma impone la trasparenza: compagnie, intermediari e motori di ricerca devono mostrare fin dall’inizio il prezzo comprensivo del bagaglio, lasciando comunque disponibile una tariffa base senza trolley.

Tutele per famiglie e fragilità

Le famiglie ottengono il posto accanto ai minori di 14 anni senza supplemento, con l’obbligo per le compagnie di garantire la vicinanza tra il bambino e l’adulto che lo accompagna. Tutele analoghe valgono per le donne in gravidanza e per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, che hanno diritto al posto vicino all’accompagnatore e all’assistenza se perdono il volo per un ritardo dei servizi aeroportuali.

Voli in coincidenza e carta d’imbarco 

La riforma interviene anche sulle coincidenze perse e sulle pratiche di no-show: sarà possibile usare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche senza aver preso l’andata, senza costi aggiuntivi.

La carta d’imbarco digitale è fornita in automatico e la correzione di un errore nel nome non comporta più costi.

Regole a confronti, oggi e dopi la riforma

La riforma diventa applicabile dopo la conferma del Consiglio UE: il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e, con il periodo di transizione di dodici mesi per le compagnie, gli effetti sono attesi dall’estate 2027. Fino all’applicazione della riforma continua a valere il Regolamento (CE) n. 261/2004, quindi chi subisce oggi un ritardo, una cancellazione o un negato imbarco esercita i diritti già previsti, con le soglie e gli importi attuali e con la procedura di richiesta rimborso o risarcimento del volo prevista dalle regole oggi in vigore.

La tabella riassume le differenze principali tra il regime attuale e quello che entrerà in funzione.

Regime vigente (estate 2026) Dopo l’entrata in vigore della riforma (estate 2027)
Risarcimento dovuto per ritardo all’arrivo oltre 3 ore Soglia di 3 ore sul ritardo confermata
Importi di 250, 400 o 600 euro per fascia di distanza Importi invariati (250, 400, 600 euro)
Rimborso erogato su richiesta del passeggero Rimborso automatico entro 30 giorni per chi rinuncia alla riprotezione
Termine per la domanda fissato dalle leggi nazionali Fino a 9 mesi per presentare la domanda
Condizioni sul bagaglio a mano fissate dai vettori Effetto personale gratuito e prezzo del bagaglio a mano mostrato fin dall’inizio
Tutele generali per famiglie e disabilità Posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all’accompagnatore
In vigore per tutti i voli coperti dal regolamento Applicazione stimata dall’estate 2027, dopo la conferma del Consiglio UE


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 08:00:28 +0000
Controlli fiscali
Adempimento collaborativo, linee guida sul rischio fiscale per criptovalute e infrastrutture
Le Entrate approvano due schede TCF: trattamento contabile delle cripto-valute e diritto d’uso esclusivo di infrastruttura nel rischio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le linee guida sul rischio fiscale per l’adempimento collaborativo: due nuove schede tecniche chiariscono il trattamento contabile delle cripto-valute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Per le imprese già ammesse o interessate al regime, si completa la mappatura dei rischi nel Tax Control Framework, soprattutto quando le scelte contabili possono produrre effetti fiscali da presidiare in anticipo.

In sintesi:

  • il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 200904/2026 del 6 luglio 2026 integra le linee guida sul rischio fiscale per l’adempimento collaborativo;
  • le nuove schede riguardano il trattamento contabile delle cripto-valute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura;
  • l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia delle Entrate cura i profili fiscali;
  • gli aggiornamenti successivi potranno essere pubblicati direttamente nella sezione Agenzia dedicata all’adempimento collaborativo.

Nuove schede TCF per cripto-valute e infrastrutture

Le nuove schede TCF riguardano due aree in cui la rappresentazione contabile può incidere sulla mappatura del rischio fiscale: le cripto-valute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Il provvedimento si inserisce nel lavoro congiunto tra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità, avviato per integrare le linee guida sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La logica è quella dell’adempimento collaborativo: l’impresa deve rendere tracciabili le scelte contabili che possono generare incertezza fiscale, così da presidiare il rischio prima della dichiarazione e prima di un eventuale confronto con l’Amministrazione finanziaria.

Cripto-valute nel Tax Control Framework

Nel Tax Control Framework le cripto-valute devono essere presidiate come beni immateriali quando l’impresa redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali e ricorrono le condizioni indicate dall’OIC 24. La scheda chiarisce che le cripto-valute considerate sono prive di consistenza fisica, hanno natura non monetaria e possono rientrare nella disciplina delle immobilizzazioni immateriali.

Per l’impresa, il nodo fiscale non è solo l’iscrizione in bilancio. Serve una policy contabile documentata, capace di spiegare la classificazione adottata, il valore di carico, le eventuali svalutazioni, il criterio di recuperabilità e il trattamento fiscale collegato. In assenza di un presidio esplicito, la volatilità degli asset digitali può trasformarsi in un’area debole della mappa dei rischi.

Diritto d’uso esclusivo di infrastruttura

La seconda scheda colloca il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura tra le fattispecie da documentare nel TCF quando il contratto attribuisce il godimento di beni di terzi. Il riferimento contabile richiamato è l’OIC 12, che nella voce B8 del conto economico considera i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali.

La casistica interessa soprattutto contratti di lunga durata su asset complessi, reti, impianti o infrastrutture dedicate. La mappa del rischio fiscale deve quindi collegare contratto, durata del diritto, corrispettivi, imputazione a conto economico e trattamento tributario, evitando che la qualificazione contabile sia ricostruita solo a posteriori.

Mappa dei rischi fiscali da aggiornare in azienda

L’effetto pratico per l’impresa è l’aggiornamento della mappa dei rischi fiscali con controlli specifici su classificazione contabile, trattamento fiscale, evidenze documentali e responsabilità interne. La tabella aiuta a tradurre le nuove schede in verifiche da inserire nel TCF.

Area da presidiare Controllo da inserire nel TCF Evidenza da conservare
Cripto-valute verifica della classificazione contabile secondo OIC 24 e coerenza con la destinazione economica dell’asset. policy contabile, criteri di valutazione, test di recuperabilità e raccordo fiscale.
Diritto d’uso esclusivo analisi del contratto e imputazione dei corrispettivi secondo la natura del godimento del bene. contratto, durata, canoni, competenza economica e motivazione del trattamento fiscale.
Governance fiscale attribuzione del controllo a una funzione responsabile e aggiornamento periodico della mappa rischi. mappa TCF aggiornata, owner interno, flussi verso area fiscale e organi di controllo.

Il percorso delle linee guida dal 2025 al 2026

Il provvedimento di luglio 2026 si inserisce nel percorso avviato con le linee guida del 10 gennaio 2025 e proseguito con gli aggiornamenti del 7 agosto 2025 e del 28 gennaio 2026. Le schede precedenti avevano già affrontato fattispecie complesse, tra cui commodity swap, diritto di superficie, prestito obbligazionario convertibile a tasso zero, business combination under common control e piani di stock option o stock grant.

Il nuovo intervento sposta l’attenzione su due ambiti molto diversi tra loro, accomunati dallo stesso problema: la scelta contabile non può essere separata dal presidio fiscale. Per questo le schede non servono soltanto alla redazione del bilancio, ma anche alla certificazione e all’aggiornamento del sistema di controllo del rischio fiscale.

Adempimento collaborativo e soglie di accesso

Il regime di adempimento collaborativo interessa i contribuenti dotati di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con soglie di accesso ridotte dalla riforma. Per le imprese che valutano la domanda di adesione all’adempimento collaborativo, l’aggiornamenti è inteso come un ampliamento delle aree da presidiare nel Tax Control Framework.

Il lavoro sulle mappe interessa anche chi guarda al regime opzionale TCF per il rischio fiscale pregresso, perché la qualità del controllo interno dipende dalla capacità di intercettare in modo documentato le operazioni più esposte a incertezza interpretativa. Le cripto-valute e i diritti d’uso su infrastrutture diventano così due banchi di prova per la governance fiscale delle imprese.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 06:55:52 +0000
Risorse Umane
Dimissioni per fatti concludenti senza NASpI, boom di segnalazioni dalle aziende
In 18 mesi, 25mila verifiche richieste dalle imprese, la decisione di chiudere il rapporto senza NASpI spetta comunque sempre al datore di lavoro

Sono oltre 25mila le comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti arrivate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei primi diciotto mesi di applicazione della nuova disciplina, con solo il 4,6% delle verifiche che ha riguardato segnalazioni non veritiere. Il primo monitoraggio dell’INL fotografa una procedura ormai entrata nella prassi delle imprese, che nella larga maggioranza dei casi trasmettono la comunicazione senza intermediari.

La regola permette al datore di lavoro di chiudere il rapporto quando l’assenza ingiustificata supera il termine del CCNL applicato o in sua mancanza quello di 15 giorni, con la conseguenza che il lavoratore non matura il diritto alla NASpI. La risoluzione del rapporto non è tuttavia automatica e dipende dalla scelta dell’azienda, ulteriormente soggetta al controllo dell’Ispettorato.

In sintesi:

  • la fattispecie nasce dall’art. 19 della legge 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025;
  • l’effetto scatta oltre il termine del CCNL applicato o, in mancanza di previsione, dopo 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata;
  • la risoluzione dipende dalla scelta del datore di lavoro, che la comunica alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro;
  • la cessazione vale come volontà del lavoratore e preclude il diritto alla NASpI;
  • la procedura non si applica alla lavoratrice in gravidanza né ai genitori nei primi tre anni di vita del figlio, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.

Dimissioni per fatti concludenti, in 25mila senza NASpI

Il primo bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conta oltre 25mila comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti nei diciotto mesi dall’entrata in vigore della norma, il 12 gennaio 2025. Il dato misura per la prima volta quanto la procedura sia diventata uno strumento ordinario di gestione delle assenze prolungate.

La distribuzione delle comunicazioni segue la geografia produttiva del Paese:

  • il Nord raccoglie circa il 56% delle segnalazioni;
  • il Centro si ferma intorno al 28%;
  • il Sud si attesta sul 16%.

Nella larga maggioranza dei casi, circa l’80%, la comunicazione arriva direttamente dalle imprese, senza il tramite di professionisti o intermediari. I controlli dell’Ispettorato hanno riguardato circa un terzo delle segnalazioni e le comunicazioni non veritiere si sono fermate al 4,6% delle verifiche. Nelle maglie del monitoraggio sono emerse assenze legate a malattia, maternità o fragilità personali, oltre a rapporti già segnati da conflittualità, situazioni in cui la procedura avrebbe prodotto un esito improprio senza il vaglio dell’INL.

Le dimissioni per assenza ingiustificata

Le dimissioni per fatti concludenti impediscono l’accesso alla NASpI ai lavoratori che smettono di presentarsi per farsi licenziare e ottenere il sussidio. Prima l’azienda poteva solo licenziare, con diritto alla disoccupazione; ora scatta una procedura di verifica al termine della quale non spetta alcun trattamento economico.

La disciplina delle dimissioni per fatti concludenti è contenuta nell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, inserito dall’art. 19 della legge 203/2024, ed è così formulata:

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Come si calcolano i 15 giorni di assenza

I 15 giorni si contano di calendario e la procedura può scattare dal sedicesimo. Il datore di lavoro non è obbligato ad attivarla subito e può farlo anche in un momento successivo, come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2025.

Le opzioni per il datore di lavoro

La risoluzione non discende dall’assenza in sé ma dalla decisione del datore di lavoro di prenderne atto, valorizzando la volontà dimissiva del lavoratore. La stessa assenza prolungata può chiudersi in due modi opposti sul piano economico: come dimissioni per fatti concludenti, e allora il lavoratore non accede alla NASpI e l’azienda è liberata dal ticket di licenziamento; oppure come licenziamento disciplinare, che lascia intatto il diritto al sussidio e comporta il ticket a carico dell’impresa. A parità di condotta del lavoratore, quindi, l’esito sulla NASpI dipende da come l’azienda chiude il rapporto.

I diritti del lavoratore

Se il CCNL applicato prevede un termine diverso dai 15 giorni, prevale quello più favorevole al dipendente. Un periodo contrattuale più lungo dei 15 giorni si applica in via prioritaria; un termine più breve cede invece al limite legale, perché l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius rispetto alla legge.

Licenziamento o dimissioni di fatto

Quando il contratto collettivo prevede il licenziamento per l’assenza ingiustificata, l’impresa può percorrere questa strada, del tutto alternativa alle dimissioni di fatto, attivando la procedura dell’art. 7 della legge 300/1970. I CCNL conservano la facoltà di disciplinare la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti con un termine diverso e più favorevole di quello di legge.

Dimissioni di fatto o giusta causa

Se il lavoratore invia a sua volta le dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, questa richiesta prevale sulla procedura avviata dal datore. La distinzione è rilevante, perché le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI a differenza di quelle implicite, fermo l’onere probatorio a carico del lavoratore secondo la circolare INPS n. 163/2003. Chi valuta l’uscita trova il quadro completo nella procedura telematica delle dimissioni volontarie.

La procedura per le dimissioni per fatti concludenti

Per attivare la procedura di potenziali dimissioni per fatti concludenti il datore di lavoro trasmette una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro competente per luogo di impiego, a partire dal sedicesimo giorno di assenza ingiustificata. La segnalazione è obbligatoria per far partire la procedura e deve riportare i recapiti del lavoratore, così che l’INL possa svolgere le verifiche; una copia va trasmessa allo stesso lavoratore, che può esercitare il diritto di difesa.

Effetti su paga e contributi

La data di cessazione indicata nel modello UNILAV non può essere anteriore alla comunicazione all’Ispettorato. Per il periodo di assenza ingiustificata il datore non versa retribuzione né contributi e può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto.

Il diritto di difesa

Il lavoratore può bloccare la procedura giustificando l’assenza, cioè dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi che l’hanno determinata. In quel caso il rapporto prosegue e la comunicazione del datore non produce effetti.

La responsabilità del datore di lavoro

Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione, il datore può risponderne anche sul piano penale per falsità delle dichiarazioni rese. Quando il controllo esclude i presupposti, la ricostituzione del rapporto è a carico dell’azienda e la reintegra sul posto di lavoro diventa possibile, salvo che il datore contesti in modo motivato le ragioni del dipendente.

I limiti alla procedura

La procedura non può mai applicarsi alla lavoratrice in gravidanza né ai genitori nei primi tre anni di vita del figlio, per i quali l’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 impone la convalida delle dimissioni. In questi casi l’assenza ingiustificata non può tradursi in dimissioni di fatto.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 06:41:39 +0000
Stipendi
Stipendi fermi: Italia maglia nera OCSE sui salari reali
Occupazione ai massimi e disoccupazione al 5% mentre il potere d'acquisto è ancora indietro del 6,1%: i dati OCSE 2026 e come stimare il netto dalla RAL

C’è un paradosso al centro del mercato del lavoro italiano nel 2026: mai così tanti occupati, mai così indietro gli stipendi. Il Paese crea lavoro a ritmi record e porta la disoccupazione ai minimi storici, eppure tra le grandi economie avanzate è quello che ha recuperato meno del potere d’acquisto bruciato dall’inflazione del 2022. La fotografia arriva dalle Prospettive dell’OCSE sull’occupazione 2026, in base alla quale i salari reali risultano sotto i livelli del 2021 mentre l’occupazione tocca il suo massimo.

In sintesi, i dati della scheda “Italia” dell’OECD Employment Outlook 2026 (Geographic Disparities in Jobs and Incomes):

  • salari reali inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre 2021, il divario più ampio tra le grandi economie OCSE;
  • disoccupazione al 5% a maggio 2026, minimo storico e in linea con la media OCSE del 4,9%;
  • tasso di occupazione record del 62,8% nel primo trimestre 2026, ancora 9,3 punti sotto la media OCSE;
  • salari reali previsti in calo dello 0,9% nel 2026 e in crescita di appena lo 0,2% nel 2027;
  • il 7%-18% di dipendenti privati vincolato da clausole di non concorrenza, sotto la media OCSE del 20-30%.

Occupazione ai massimi storici e salari ancora indietro

Il lato occupazionale è la parte in salute del bilancio italiano. La disoccupazione è scesa al 5% a maggio 2026, minimo storico e in linea con la media OCSE (4,9%), mentre l’occupazione ha toccato il record del 62,8% nel primo trimestre. Il calo dei disoccupati, 1,5 punti in un anno, muove per giunta in direzione opposta al resto dell’area: in due terzi dei Paesi OCSE il tasso è tornato a salire, e l’Italia rientra nel ristretto gruppo dell’Europa meridionale, con Grecia, Portogallo e Spagna, dove ha continuato a scendere.

La lettura dei salari ribalta il segno. La forza del mercato del lavoro non si è trasferita alle retribuzioni: il potere d’acquisto bruciato dall’inflazione del 2022 non è ancora tornato indietro, ed è qui che si concentra la parte critica dei dati OCSE.

Salari, Italia maglia nera delle grandi economie OCSE

Tra le grandi economie, l’Italia è quella con il divario più ampio nel recupero del potere d’acquisto dopo lo shock inflazionistico del 2022. Nel primo trimestre 2026 i salari reali italiani sono cresciuti dell’1,3% su base annua ma quasi soltanto per effetto dell’inflazione tornata bassa, e sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre 2021. L’economista OCSE Andrea Garnero, tra i curatori del rapporto, ha sintetizzato il divario come «20 giorni di lavoro gratis» rispetto al 2021, a parità di potere d’acquisto.

Il problema è la difficoltà dei salari nel recuperare terreno. Le zone d’ombra non riguardano pertanto l’importo lordo in busta paga: le retribuzioni medie italiane raccontano infatti una gerarchia diversa. C’è infatti anche il filtro del prelievo da valutare. A parità di lordo, il netto italiano è compresso da un cuneo fiscale tra i più alti dell’area OCSE, che riduce la quota di stipendio che arriva in tasca.  È una delle ragioni per cui il recupero del potere d’acquisto, già lento sul fronte reale, si fa sentire di più sulle famiglie.

Il calo dei salari reali è un fenomeno aggregato, e sulla singola busta paga si misura partendo dal netto. Per vedere quanto la propria RAL renda oggi in busta, il primo passo è calcolare lo stipendio netto con le aliquote IRPEF e le detrazioni 2026.

Salari italiani stimati in calo anche nel 2027

Le proiezioni OCSE indicano salari reali italiani in calo dello 0,9% nel 2026 e in crescita di appena lo 0,2% nel 2027. Il freno atteso arriva dai recenti rincari energetici, che spingono di nuovo al rialzo l’inflazione, dai pochi rinnovi di contratti collettivi in programma per il 2027 e dal rallentamento in corso del mercato del lavoro. Sono previsioni condizionate, utili per orientarsi e non certezze: dipendono anche dall’evoluzione dei prezzi dell’energia e del contesto geopolitico.

Occupazione e divari territoriali tra i più ampi dell’area OCSE

Il record occupazionale del 62,8% si attesta comunque ancora per circa 9,3 punti sotto la media OCSE (72,1%), confermandosi uno dei valori più bassi dell’area.

Il divario è marcato soprattutto per donne e giovani. E la crescita dell’occupazione ha peraltro rallentato negli ultimi mesi, a differenza degli altri Paesi del Sud Europa.

Sul territorio, il caso italiano diventa estremo: nel quintile delle province con i risultati peggiori la disoccupazione è più di quattro volte quella del quintile migliore, contro un rapporto di circa due nella media OCSE. Dall’inizio degli anni 2010 il divario territoriale nei tassi di occupazione si è ridotto del 10,4%, in linea con gli altri Paesi, e il gap è comunque ampio.

C’è poi un dato che smentisce la mobilità come soluzione automatica: chi lascia le aree a bassa occupazione è in media più giovane, più istruito e più spesso già occupato di chi rimane. Il risultato è che gli spostamenti interni rischiano di ampliare i divari territoriali invece di ridurli, drenando capitale umano dalle regioni che ne avrebbero più bisogno.

Le clausole di non concorrenza frenano mobilità e salari

L’Outlook 2026 collega la debolezza salariale anche alla diffusione delle clausole di non concorrenza, i patti che impediscono al lavoratore, dopo la fine del rapporto, di passare a un concorrente o di avviare un’attività rivale. In Italia, secondo i datori di lavoro, ne è vincolato tra il 7% e il 18% dei dipendenti del settore privato, meno della media OCSE (20-30%), con una tendenza al rialzo segnalata dalle stesse imprese.

L’evidenza citata dall’OCSE indica che queste clausole possono ridurre la mobilità, comprimere i salari e rallentare la produttività, limitando la circolazione di lavoratori e conoscenze tra imprese. È un fronte su cui l’Autorità Garante della Concorrenza italiana sta alzando l’attenzione.


Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 06:26:46 +0000
Successioni
Rinuncia all’eredità con debiti, quando i figli sono al riparo
La rinuncia formale dell’eredità mette i figli al riparo rispetto alle pretese di eventuali creditori del genitore defunto? In assenza di altri beni, per i soli effetti personali del de cuius va allegato l’inventario? Basta che sia redatto dal cancelliere? Alternativamente, se i figli restano inerti (non rinunciano né accettano) dopo l’apertura della successione, i[...] La rinuncia formale dell’eredità mette i figli al riparo rispetto alle pretese di eventuali creditori del genitore defunto? In assenza di altri beni, per i soli effetti personali del de cuius va allegato l’inventario? Basta che sia redatto dal cancelliere? Alternativamente, se i figli restano inerti (non rinunciano né accettano) dopo l’apertura della successione, i[...]
Data articolo: Wed, 08 Jul 2026 05:41:23 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese