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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Mediazione civile
ADR: 9 procedure per le controversie tra imprese e consumatori senza passare dal giudice
Cosa sono le procedure ADR, gli strumenti disponibili in Italia per ogni settore e le nuove regole UE sugli obblighi per i professionisti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato la campagna di comunicazione sugli strumenti per gestire le controversie tra consumatori. Quando nasce una disputa con un cliente (su un prodotto difettoso, una bolletta contestata o un acquisto online andato storto), infatti, la via del tribunale si può evitare optando per soluzioni più rapide ed economiche. Le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution) sono lo strumento che il legislatore europeo e italiano hanno messo a disposizione per risolvere le controversie anche senza assistenza legale.

Controversie di consumo con le procedure ADR

Le procedure ADR sono disciplinate dalla Parte V del Codice del Consumo (articoli da 141 a 141-decies), come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE. Si applicano alle controversie tra consumatori e professionisti che nascono da contratti di vendita di beni o di prestazione di servizi — sia nazionali sia transfrontaliere all’interno dell’Unione europea — e, con la riforma del 2025, anche nei confronti di professionisti stabiliti fuori dall’UE, purché il consumatore risieda in uno Stato membro.

I vantaggi rispetto al procedimento ordinario sono tre: la procedura si conclude in tempi notevolmente più brevi rispetto ai tempi della giustizia civile; i costi per il consumatore sono nulli o simbolici; non è richiesta assistenza legale obbligatoria. Ogni anno nell’Unione europea circa 300.000 controversie vengono trattate dagli organismi ADR, con tassi di risoluzione che variano — a seconda dei settori — tra il 17% e il 100%. Gli strumenti disponibili sono diversi: mediazione, conciliazione, arbitrato e negoziazione paritetica, accomunati dalla presenza di un terzo imparziale che conduce il procedimento senza vincolare necessariamente le parti a un esito.

Strumenti disponibili, settore per settore

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha catalogato nove procedure attive, ciascuna coordinata da un’autorità di vigilanza specifica. La scelta dello strumento dipende dal settore di attività e dalla natura della controversia:

Strumento Tipo di controversia Autorità di riferimento
Conciliaweb — AGCOM Telefonia, internet, pay tv AGCOM
Servizio conciliazioni ART Trasporti e viaggi ART
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Banche, credito, pagamenti Banca d’Italia
Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) Investimenti, strumenti finanziari CONSOB
Arbitro Assicurativo (AAS) Polizze assicurative, rimborsi IVASS
Servizio conciliazione ARERA Bollette energia, gas, acqua ARERA
Mediazione per controversie di consumo Vendita beni e servizi, anche online Ministero della Giustizia
Conciliazione Camere di Commercio Controversie commerciali generali MIMIT / Camere di Commercio
Negoziazione paritetica Settori non regolamentati, contratti aziendali MIMIT

Gli organismi ADR possono essere pubblici — come quelli istituiti presso le autorità di regolazione indipendenti o le Camere di commercio — o privati, nel caso delle negoziazioni paritetiche, che operano sulla base di protocolli sottoscritti tra associazioni dei consumatori e singole aziende o categorie di imprese. Per accedere alla procedura, il consumatore deve in genere aver già tentato di risolvere la questione direttamente con il professionista attraverso un reclamo formale.

Riforma UE ed obblighi e-commerce

Il 16 dicembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva che aggiorna il quadro ADR vigente dal 2013. La novità più immediata riguarda i tempi di risposta obbligatori: quando un organismo ADR contatta un’impresa in merito a una controversia, questa ha 20 giorni lavorativi per rispondere (30 in casi eccezionali). In assenza di risposta entro questi termini, il silenzio viene interpretato come rifiuto di partecipare, con conseguente archiviazione del caso e notifica al consumatore.

Sul fronte digitale, la riforma sancisce la dismissione della piattaforma ODR europea, ufficialmente chiusa a luglio 2025. Le PMI che vendono online devono aggiornare queste indicazioni: la Commissione Europea ha istituito una pagina informativa alternativa a cui rimandare i consumatori. La nuova direttiva estende inoltre la copertura delle ADR alle controversie che nascono da obblighi precontrattuali — pubblicità, informazioni di prodotto, condizioni d’offerta — ampliando la tutela a fasi del rapporto commerciale che in precedenza erano escluse dall’ambito applicativo.

Tra le novità procedurali, la direttiva prevede la possibilità di raggruppare controversie simili — utile in caso di reclami seriali come cancellazioni di voli o disservizi su larga scala — e disciplina l’uso di sistemi automatizzati, inclusa l’intelligenza artificiale, nelle procedure ADR, garantendo al consumatore il diritto di chiedere un riesame umano dell’esito. La nuova disciplina entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE e si applicherà a partire da 32 mesi da quella data: l’Italia dovrà recepirla entro quella scadenza.

La campagna di comunicazione MIMIT

Il 18 maggio 2026 ha preso il via anche una campagna informativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero della Giustizia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), assieme ad Unioncamere per la parte creativa.   Per informazioni e approfondimenti sui vari strumenti, è possibile consultare l’apposito portale sceglilalternativa.it

Controversie


Data articolo: Mon, 18 May 2026 13:34:39 +0000
Made in Italy
IGP non agricole, Murano e Torre del Greco aprono il registro del Made in Italy
Vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco sono le prime domande IGP non agricole pubblicate.

Il Made in Italy artigianale entra nella nuova tutela europea delle indicazioni geografiche non agricole con quattro nomi simbolo: vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco. Sono le prime domande italiane pubblicate nel Bollettino nazionale delle IGP per prodotti artigianali e industriali, l’avvio formale di un percorso che può portare alla registrazione europea e a una protezione più forte contro imitazioni, evocazioni e usi commerciali indebiti.

Prime quattro domande IGP non agricole in Italia

Le prime pubblicazioni riguardano quattro produzioni storiche legate a territori con una reputazione internazionale: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il cammeo di Torre del Greco e il corallo di Torre del Greco.

La pubblicazione nel bollettino nazionale non coincide ancora con la registrazione europea definitiva. È però la fase che rende visibile la domanda e apre il termine per eventuali opposizioni, prima del successivo esame a livello UE.

Produzione Territorio Filiera coinvolta
vetro di Murano Murano, Venezia vetro artistico e manifattura vetraria
merletto di Burano Burano, Venezia tessile, pizzi e lavorazioni tradizionali
cammeo di Torre del Greco Torre del Greco, Napoli incisione artistica e gioielleria
corallo di Torre del Greco Torre del Greco, Napoli lavorazione del corallo e oreficeria

La tutela UE per artigianato e industria

Le nuove domande si inseriscono nella disciplina delle IGP per prodotti artigianali e industriali, attiva in Italia dal 7 maggio 2026 dopo l’adeguamento al Regolamento UE 2023/2411. Il sistema estende ai prodotti non alimentari una protezione simile a quella già prevista per le eccellenze agroalimentari.

La tutela può riguardare produzioni come vetro, tessuti, gioielli, porcellane, cuoio, pietre naturali, pizzi, posateria e strumenti musicali, quando qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto dipendono dal legame con un’area geografica determinata.

Opposizioni entro due mesi dalla pubblicazione

Dopo la pubblicazione nel Bollettino nazionale UIBM, i soggetti legittimati hanno due mesi per presentare opposizione alla registrazione. La fase nazionale serve a verificare la domanda, il disciplinare, il documento unico e gli eventuali conflitti con diritti anteriori o interessi già tutelati.

Per le imprese delle filiere interessate, questa fase è delicata perché mette alla prova la tenuta del nome geografico, la coerenza del disciplinare e il rapporto tra territorio, produzione e reputazione commerciale.

Esame EUIPO dopo la fase nazionale

Se la fase nazionale si chiude con esito favorevole, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che cura l’esame finale e la registrazione nel sistema europeo.

La procedura italiana è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Direzione generale per la Proprietà industriale e l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il percorso collega quindi associazioni di produttori, Regioni, MIMIT ed EUIPO.

Contro imitazioni, evocazioni e falsi online

La nuova IGP consente di proteggere il nome geografico sul mercato europeo, anche contro imitazioni, evocazioni, usi ingannevoli e sfruttamento della reputazione del prodotto. La tutela riguarda vendita fisica, documenti commerciali, pubblicità, confezioni e commercio elettronico.

Per produzioni esposte da anni alla concorrenza di articoli imitativi, la registrazione può diventare uno strumento di difesa del valore artigianale e della filiera locale. La protezione non riguarda solo il nome, ma anche il rispetto del disciplinare e delle caratteristiche dichiarate nella domanda.

Italia prima per denominazioni potenzialmente tutelabili

Secondo il richiamo del MIMIT allo studio EUIPO, l’Italia è il primo Paese europeo per produzioni artigianali e industriali potenzialmente tutelabili, con 92 denominazioni censite. Il dato conferma la forza dei distretti manifatturieri territoriali, soprattutto nei comparti dove storia produttiva, reputazione e mercato internazionale si sovrappongono.

Il nuovo meccanismo può rafforzare la protezione dei nomi più esposti alla copia e sostenere la riconoscibilità commerciale delle filiere locali. Per questo le prime domande su Murano, Burano e Torre del Greco hanno un valore che supera le singole produzioni e apre la strada ad altri distretti del Made in Italy.

Disciplinare e prove per le nuove domande

Per ottenere una IGP non agricola, la domanda deve essere presentata di norma da un’associazione di produttori e deve contenere il disciplinare di produzione, il documento unico e la documentazione di accompagnamento. Nel fascicolo devono emergere caratteristiche del prodotto, zona geografica, metodo produttivo, reputazione e legame con il territorio.

Il lavoro preparatorio richiede prove storiche, tecniche e commerciali. Negli anni scorsi il MIMIT aveva già attivato contributi per aiutare le associazioni nella valorizzazione dei prodotti tipici artigianali e industriali attraverso il bando prodotti IGP, destinato anche alle spese di consulenza per la redazione dei disciplinari.

Una nuova leva per i distretti artigianali

Le prime pubblicazioni non chiudono l’iter, ma segnano l’ingresso delle produzioni artigianali italiane nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. Per i distretti coinvolti significa costruire una tutela collettiva, fondata su regole produttive condivise, controlli e riconoscibilità commerciale.

Il prossimo banco di prova sarà la fase delle opposizioni e, poi, l’esame europeo. Se il percorso si concluderà con la registrazione, vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco diventeranno i primi casi italiani di tutela IGP non agricola pienamente riconosciuta a livello UE.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 09:54:42 +0000
Governo italiano
Manovra correttiva esclusa, Meloni incalza la UE e Giorgetti porta il caro energia al G7
Smentita la manovra correttiva, il Governo porta al G7 il dossier energia e chiede margini UE per nuovi aiuti a famiglie e imprese contro bollette e carburanti.

Manovra correttiva esclusa dai piani del Governo mentre la crisi energetica entra nel confronto del G7 Finanze di Parigi. Dopo le parole di Antonio Tajani in merito ad un possibile intervento sui conti pubblici, fonti dell’Esecutivo hanno chiarito che Palazzo Chigi punta a sostenere famiglie e imprese contro i rincari senza ritoccare la Legge di Bilancio 2026. La linea rimane quella già aperta da Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen: estendere al capitolo energia la clausola UE già prevista per le spese di difesa.

Nessuna Manovra correttiva 2026

La precisazione dell’Esecutivo arriva dopo le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva richiamato l’ipotesi di una correzione dei conti alla luce del conflitto in Iran e dei rincari su energia e carburanti.

La risposta di Palazzo Chigi e MEF sposta il dossier su Bruxelles. Il sostegno a famiglie e imprese rimane una priorità politica, con una strada diversa dalla correzione immediata dei saldi: ottenere margini europei per finanziare interventi su bollette, carburanti e costi industriali.

Giorgetti e il caro energia al G7 di Parigi

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti porta il tema al G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, in programma a Parigi il 18 e 19 maggio 2026. Il vertice arriva in una fase di tensione sui mercati, con prezzi energetici e rendimenti obbligazionari sotto pressione.

Per l’Italia, il confronto internazionale serve a dare forza alla richiesta già avanzata alla Commissione europea: considerare lo shock energetico come una minaccia economica capace di colpire inflazione, redditi, manifattura, trasporti e competitività delle imprese energivore.

Flessibilità UE nella lettera di Meloni a von der Leyen

Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, la premier italiana chiede di estendere temporaneamente la clausola di salvaguardia nazionale anche agli interventi per affrontare la crisi energetica, mantenendo i limiti massimi di scostamento già previsti per la difesa.

La richiesta si collega alla risposta UE alla crisi energetica, dopo le misure discusse su aiuti di Stato, acquisti congiunti, energia pulita e strumenti contro i rincari.

Clausola di salvaguardia non solo per la difesa

La clausola di salvaguardia nazionale consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dai vincoli di bilancio in presenza di circostanze eccezionali, dentro un percorso di sostenibilità del debito. Nel disegno europeo attuale, la flessibilità è stata costruita per sostenere l’aumento della spesa per la difesa.

Il meccanismo prevede margini aggiuntivi fino al 2028 per investimenti militari, personale, infrastrutture e capacità industriali legate alla sicurezza europea. La richiesta italiana punta ad applicare una logica analoga, in via temporanea, anche agli interventi contro il caro energia.

SAFE nel confronto con Bruxelles

Il programma SAFE è lo strumento europeo di prestiti per rafforzare la difesa comune attraverso acquisti congiunti e investimenti industriali. Il collegamento tra SAFE e clausola di salvaguardia rende più complessa la posizione italiana nel negoziato europeo.

Secondo il Governo, il ricorso a prestiti europei per la difesa avrebbe maggiore tenuta politica se venisse riconosciuto uno spazio analogo per proteggere famiglie e imprese dal rincaro di energia, carburanti e materie prime.

Patto UE e scostamento di bilancio

La richiesta italiana si innesta nel confronto sul Patto di Stabilità UE e lo scostamento di bilancio, riaperto dopo il mancato rientro anticipato dell’Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. Il dossier energia diventa quindi parte del confronto più ampio sui margini di spesa concessi agli Stati membri.

Bruxelles mantiene una distinzione tra spese per la difesa, già inserite nella clausola, e misure per l’energia, da finanziare con gli strumenti esistenti. Il G7 di Parigi offre al Governo una sede politica per allargare il confronto oltre il solo rapporto bilaterale con la Commissione.

Deficit: pochi margini e misure in Manovra 2027

Per l’Italia il dossier energetico si intreccia con il deficit al 3,1% e i vincoli sulla Manovra 2027. Ogni nuovo intervento pubblico su bollette, energia e sostegni alle imprese richiede coperture compatibili con il percorso concordato con Bruxelles. Il tema era già emerso a margine del DFP e nel nodo energia sui conti pubblici, dove Giorgetti aveva collegato crescita debole, deficit incerto e crisi energetica. La smentita sulla manovra correttiva conferma la scelta del MEF: cercare margini europei prima di intervenire sui saldi nazionali.

Bollette e carburanti nella trattativa europea

Il confronto con la Commissione mette insieme sicurezza militare e sicurezza energetica. Roma sostiene che entrambe incidano sulla stabilità economica e sociale dell’Unione, in una fase segnata da Medio Oriente, Ucraina e volatilità dei prezzi. L’eventuale apertura UE avrebbe effetto diretto sulla possibilità di finanziare nuovi aiuti su bollette e carburanti. La distanza tra Roma e Bruxelles riguarda il canale fiscale da utilizzare, prima ancora della forma dei nuovi sostegni.

Il Governo ha già introdotto il Decreto Bollette 2026, con il contributo extra da 115 euro per le famiglie vulnerabili, misure sugli oneri per le imprese e interventi sul sistema energetico. Le tensioni persistenti legate al conflitto in Iran hanno però riaperto il tema delle risorse, che necessita di una risposta forte da parte dell’Europa.

La richiesta italiana richiede una valutazione della Commissione europea e un eventuale adattamento degli strumenti di flessibilità oggi disponibili. Fino a una decisione formale, la manovra correttiva rimane fuori dal piano del Governo e il lavoro politico si concentra sul negoziato UE.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 09:50:46 +0000
INPS
Esoneri INPS in Agricoltura annullati: restituzione entro 30 giorni
L'INPS notifica i provvedimenti di annullamento degli esoneri Covid in agricoltura: come consultare gli importi e scegliere tra pagamento unico e rateazione.

Le imprese agricole e i lavoratori autonomi del settore che hanno fruito degli esoneri contributivi Covid senza averne i requisiti devono restituire i contributi non versati. L’INPS ha portato a termine le verifiche avviate a gennaio e sta notificando i provvedimenti di annullamento con il Messaggio n. 1618 del 2026, che illustra anche le modalità per consultare gli importi dovuti e regolarizzare la posizione, con la possibilità di accedere alle agevolazioni contributive per le imprese agricole ancora vigenti.

Annullamento esoneri INPS post-Covid

L’INPS ha completato i controlli ex post sugli Covid al settore agricolo. Le verifiche hanno accertato la mancanza dei requisiti richiesti in una parte delle domande presentate, generando i provvedimenti di annullamento ora in fase di notifica. I destinatari sono sia datori di lavoro con dipendenti sia autonomi agricoli — coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, mezzadri e coloni — che hanno fruito indebitamente dei bonus.

Si tratta delle agevolazioni sui contributi agricoli dovuti, concessi durante l’emergenza Covid, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020.  L’annullamento degli esoneri non riguarda tutti i beneficiari: scatta esclusivamente nei casi in cui l’esito del controllo sia risultato negativo per irregolarità o mancanza di documentazione per la conferma dell’agevolazione spettante.

Come consultare gli importi da restituire

Gli importi da riversare sono consultabili tramite canali online dell’INPS, con modalità differenziate per categoria:

  • i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni“, nella sezione relativa alla domanda di esonero presentata;
  • i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente“, alla voce “Telematizzazione”, selezionando “Lista Richieste Autonomi Agricoli”.

Pagamento, sanzioni e riesame

Per regolarizzare la posizione, i contribuenti possono scegliere tra il versamento in unica soluzione o la presentazione di una richiesta di rateazione. Chi effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento ottiene una riduzione del 50% sulla sanzione civile dovuta.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 09:27:05 +0000
Stipendi
CCNL scaduti: aumento con arretrati da fine contratto
Nel Decreto Lavoro è atteso un emendamento politico per aumentare gli arretrati spettanti: aumenti fin dal giorno successivo alla scadenza del CCNL scaduto.

Per milioni di lavoratori con il CCNL scaduto, il rinnovo del contratto nazionale potrebbe produrre arretrati pieni. Nel percorso di conversione del Decreto Primo Maggio il Governo prepara un emendamento per introdurre la decorrenza retroattiva degli aumenti economici: se il rinnovo arriva dopo la scadenza del Contratto, gli incrementi dovrebbero partire dal giorno successivo, salvo diversa previsione delle parti sociali.

Arretrati CCNL scaduti, il nuovo emendamento

La modifica annunciata interviene sul capitolo dei rinnovi contrattuali del DL 62/2026, il Decreto Lavoro / Decreto Primo Maggio 2026, che ha introdotto la condizionalità di salario giusto per le agevolazioni, nuovi incentivi collegati ai CCNL più rappresentativi e “ristori” a fronte di contratti nazionali scaduti.

La prima versione del testo prevedeva la decorrenza degli aumenti dalla scadenza del contratto precedente ma in quella approvata dal Consiglio dei Ministri tale previsione era stata attenuata, lasciando alla contrattazione la definizione di decorrenze, una tantum e strumenti di copertura del periodo tra scadenza e rinnovo.

La regola nel Decreto Primo Maggio 2026

Il testo del decreto Primo Maggio / Lavoro 2026 all’esame della Camera stabilisce all’articolo 10 che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, le parti disciplinano decorrenze degli incrementi retributivi, eventuali importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo.

In caso di mancato rinnovo entro dodici mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni vengono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, nella misura pari al 30% della variazione IPCA, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali.

Contratti scaduti e applicazione dal 2027

Il testo vigente distingue i CCNL che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto da quelli già scaduti. Per questi ultimi, la disciplina oggi prevista si applica dal 1° gennaio 2027. La novità dell’emendamento riguarda l’effetto economico nei casi in cui il contratto sia già scaduto da tempo e il rinnovo arrivi con forte ritardo. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di evitare che la vacanza contrattuale si traduca in anni senza recupero salariale pieno.

Decorrenza aumenti dalla scadenza

La proposta attribuita al sottosegretario Claudio Durigon punta a stabilire che, in assenza di diversa previsione contrattuale, l’incremento economico del rinnovo decorra dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. Questa nuova formulazione rafforza la tutela dei lavoratori nei rinnovi tardivi, perché collega il nuovo aumento tabellare al periodo di vacanza contrattuale. Per le imprese, invece, la misura comporta la necessità di stimare il possibile costo arretrato già durante la trattativa.

Aumento e arretrati con doppio binario

L’adeguamento al 30% dell’IPCA agisce come copertura provvisoria durante la vacanza contrattuale. Gli arretrati, invece, dipendono dalla decorrenza degli aumenti fissata nel rinnovo del CCNL. In pratica, l’adeguamento automatico dopo dodici mesi e gli arretrati contrattuali non coinciderebbero. Il primo sarebbe un anticipo forfettario legato all’inflazione armonizzata; i secondi deriverebbero dagli aumenti definitivi stabiliti dal nuovo contratto e dalla loro decorrenza economica.

Agevolazione proposta Ipotesi effetto in busta paga
adeguamento IPCA al 30% dopo dodici mesi senza rinnovo del CCNL aumento provvisorio e forfettario della retribuzione
arretrati contrattuali alla firma del rinnovo, se gli aumenti decorrono dalla scadenza del vecchio CCNL somme riferite ai mesi precedenti al rinnovo
una tantum se prevista dall’accordo tra le parti sociali importo aggiuntivo definito dal contratto

Se l’emendamento sarà approvato, il rinnovo tardivo potrà produrre somme riferite al periodo già trascorso dalla scadenza

Settori stagionali con regole separate

L’articolo 10 mantiene una disciplina diversa per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. In questi casi l’adeguamento automatico al 30% dell’IPCA viene sostituito da indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio nei comparti dove ricavi e lavoro seguono cicli molto variabili. Anche in questi settori, però, la questione degli arretrati dipenderà dal testo finale della legge di conversione e dalla formulazione approvata sull’efficacia retroattiva degli aumenti.

Salario giusto e contratti rappresentativi

La modifica sugli arretrati si inserisce nel capitolo del salario giusto e dei CCNL rappresentativi. Il Decreto Lavoro lega l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il collegamento tra salario giusto, contratti scaduti e arretrati rafforza la centralità della contrattazione collettiva. Il Governo conferma la scelta di intervenire sui rinnovi dei CCNL senza introdurre un salario minimo legale, affidando ai contratti nazionali il compito di aggiornare le retribuzioni.

Iter alla Camera e possibili modifiche

Il Decreto Lavoro Primo Maggio è in esame alla Camera per la conversione in legge. Il termine per la conversione del DL 62/2026 scade il 29 giugno 2026, con la Commissione Lavoro chiamata a valutare emendamenti, coperture e ammissibilità delle proposte.

Fino all’approvazione della legge di conversione, per lavoratori e imprese il riferimento resta il testo vigente. La notizia politica è però rilevante perché riapre la partita sugli arretrati dei CCNL scaduti, dopo la scelta iniziale di lasciare maggiore spazio alla contrattazione tra le parti.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 09:10:17 +0000
Dichiarazione dei Redditi
Aiuti di Stato, incoerenze in dichiarazione: notifica e regolarizzazione
Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per imprese e Partite IVA che hanno compilato in modo incoerente il prospetto Aiuti di Stato in dichiarazione.

I beneficiari di aiuti di Stato e de minimis che, per il periodo d’imposta 2022, hanno indicato dati erronei o incoerenti nel prospetto delle dichiarazioni fiscali e per questo non sono stati iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA possono regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143075 del 14 maggio 2026.

Comunicazioni dal Fisco sugli aiuti di Stato

I contribuenti interessati ricevono una comunicazione tramite il proprio domicilio digitale (PEC), contenente i dati identificativi, il riferimento della comunicazione, il protocollo telematico delle dichiarazioni originali e il dettaglio degli aiuti non registrati. Le stesse informazioni sono consultabili nell’area riservata del portale AdE, nel Cassetto fiscale alla sezione L’Agenzia scrive. La PEC di notifica non accetta risposte dirette.

Chi ritiene errate o incomplete le informazioni in possesso del Fisco può segnalare le inesattezze o richiedere ulteriori dati. Le modalità ricalcano quelle già seguite nelle comunicazioni di compliance degli anni precedenti, attivate per le stesse irregolarità sui periodi d’imposta precedenti. L’intermediario può intervenire per conto del contribuente in tutte le fasi della procedura.

Errori nel Prospetto Aiuti di Stato: integrativa o ravvedimento

In alternativa alla segnalazione, il contribuente può procedere alla regolarizzazione. Il provvedimento n. 143075 descrive procedure distinte a seconda della tipologia di errore.

  • Utilizzo scorretto del codice 999 nel prospetto Aiuti di Stato, che invece ha funzione residuale e serve per indicare aiuti fiscali automatici non compresi nella tabella codici standard. Se è stato usato per un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato o concessa da altra amministrazione, occorre verificare la correttezza delle prossime dichiarazioni e, se il codice corretto è già previsto nelle tabelle, presentare una dichiarazione integrativa.
  • Errori di compilazione campi del prospetto Aiuti di Stato (Codice attività ATECO, Settore, Codice Regione, Codice Comune, Dimensione impresa e Tipologia costi): è necessario presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

La regolarizzazione con questi strumenti comporta l’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se la mancata registrazione dipende da errori diversi da quelli di compilazione sopra descritti, il contribuente deve presentare dichiarazione integrativa e restituire gli aiuti eventualmente fruiti in eccesso. Sono dovute anche le sanzioni, con le riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).


Data articolo: Mon, 18 May 2026 09:00:30 +0000
PMI e Mercati
Sospeso lo stop per i dazi al 10% di Trump: tariffe di nuovo in vigore
La Federal Circuit ha sospeso lo stop ai dazi Trump al 10%. Le tariffe tornano in vigore: rimborsi Section 122 fermi, CAPE attivo per i dazi IEEPA.

La corte d’appello federale USA ha sospeso la sentenza con cui la Court of International Trade aveva bocciato i dazi Trump al 10%, rimettendo temporaneamente in vigore le tariffe della Proclamation 11012. L’administrative stay emesso il 13 maggio è una pausa tecnica che dà al collegio il tempo di valutare una sospensiva stabile per l’intero arco del giudizio, senza pronunciarsi nel merito. Per le imprese italiane esportatrici, già impegnate nel percorso sui rimborsi IEEPA, i rimborsi collegati alla Section 122 rimangono preclusi per la generalità degli importatori.

Dazi al 10% di nuovo in vigore dopo la sospensiva

La U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ha emesso l’administrative stay con una decisione non firmata il 13 maggio 2026, sospendendo gli effetti della sentenza CIT del 7 maggio. I dazi al 10% tornano così temporaneamente applicabili: le dogane USA possono procedere alla riscossione mentre il collegio valuta il merito dell’appello.

Il collegio si è limitato a congelare gli effetti della sentenza CIT, rimandando la valutazione nel merito all’iter ordinario dell’appello. L’obiettivo è esaminare le argomentazioni di entrambe le parti prima di decidere se emettere una sospensiva stabile per tutta la durata del giudizio. Il governo Trump aveva argomentato che, in assenza della sospensiva, eventuali rimborsi ordinati alle dogane sarebbero stati difficilmente recuperabili qualora l’appello si fosse concluso a suo favore. La Federal Circuit aveva già seguito la stessa procedura nel 2025, davanti alla prima sentenza CIT che bocciava i dazi IEEPA.

Tariffe al 10% bocciate dalla Corte USA

La sentenza del 7 maggio della United States Court of International Trade invalida la Proclamation 11012, con cui l’amministrazione Trump aveva introdotto un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. La misura era stata costruita sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente dazi temporanei fino al 15% e per un massimo di 150 giorni davanti a problemi gravi della bilancia dei pagamenti.

La Proclamation 11012 applicava il dazio del 10% dal 24 febbraio fino al 24 luglio 2026, salvo sospensione, modifica, cessazione anticipata o proroga del Congresso. Per la maggioranza del collegio, il richiamo a deficit commerciale, conto corrente e posizione finanziaria internazionale degli Stati Uniti non basta a sostenere una tariffa generale su tutte le importazioni.

Rimborsi Section 122 ai ricorrenti vittoriosi

La tutela immediata riguarda una platea ristretta. La Corte ha disposto l’ingiunzione permanente per lo Stato di Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun, riconoscendo a questi soggetti la posizione di importatori esposti al pagamento dei dazi Section 122. Gli altri Stati ricorrenti sono stati esclusi per difetto di legittimazione.

La Corte ha respinto l’ingiunzione universale. La sentenza consente ai ricorrenti vittoriosi di ottenere lo stop alla riscossione e il rimborso con interessi dei dazi Section 122 pagati prima dell’efficacia dell’ingiunzione. Per tutti gli altri importatori, la partita dipende dagli sviluppi processuali dell’appello in corso.

Portale CAPE per i rimborsi IEEPA

Il portale CAPE riguarda una procedura distinta, ossia i rimborsi dei dazi IEEPA già dichiarati illegittimi. La CBP ha attivato la prima fase del sistema il 20 aprile 2026 dentro l’ACE Portal, consentendo a importatori e broker doganali autorizzati di presentare dichiarazioni CAPE per consolidare le richieste di rimborso, interessi compresi.

La richiesta può essere presentata da importer of record e broker doganali autorizzati. Per un’impresa italiana che esporta negli Stati Uniti, il beneficiario del rimborso può quindi essere la controllata americana, il distributore che ha curato lo sdoganamento oppure il soggetto indicato nelle entry depositate presso la dogana statunitense.

La prima fase di CAPE riguarda pratiche non ancora liquidate o entro gli 80 giorni dalla liquidazione. Quelle più complesse, compresi protesti, drawback o ulteriori profili doganali, potranno seguire canali successivi.

Imprese italiane sul mercato USA

Con la sospensiva della Federal Circuit, le tariffe al 10% tornano applicabili anche per chi non ha vinto il ricorso: le dogane USA le riscuotono fino a nuova pronuncia del collegio d’appello. Per le imprese italiane esportatrici, la sentenza del 7 maggio non si traduce in un rimborso automatico dei dazi Section 122 nemmeno nell’ipotesi più favorevole: il rimborso riguarda solo gli importatori che hanno vinto il giudizio. Gli altri possono avere interesse a ricostruire le entry colpite dal dazio del 10%, verificare il soggetto che ha pagato la dogana e seguire gli sviluppi dell’appello.

Diverso il trattamento per le somme versate sotto IEEPA. La procedura CAPE già attiva consente di concentrare le richieste di rimborso dei dazi illegittimi attraverso il canale CBP, con dichiarazioni presentate dall’importer of record o dal broker autorizzato. Il percorso CAPE riguarda una tranche separata rispetto ai dazi Section 122 ora in discussione in appello.

L’appello e la scadenza del 24 luglio

Il ricorso dell’amministrazione Trump alla Federal Circuit è già in corso: l’administrative stay del 13 maggio ne è l’effetto immediato. Il percorso può estendersi fino alla Corte Suprema. Il dissenso interno al collegio CIT mostra già una possibile linea difensiva, fondata su una lettura più ampia della discrezionalità presidenziale in materia di bilancia dei pagamenti.

La Proclamation 11012 è stata costruita come misura temporanea fino al 24 luglio 2026. Con l’appello in corso, quella data diventa il vero orizzonte del contenzioso: entro luglio, la tariffa del 10% può cessare per scadenza naturale, per effetto di una pronuncia favorevole oppure attraverso una nuova scelta della Casa Bianca su un diverso strumento commerciale. Per gli importatori, la distinzione tra rimborsi IEEPA già canalizzati su CAPE e rimborsi Section 122 legati all’esito dell’appello rimane il discrimine pratico centrale.

Impatto sulla trattativa per i dazi USA-UE

Il contenzioso sulla Section 122 corre in parallelo alla trattativa commerciale tra Washington e Bruxelles, il cui dossier riguarda l’accordo transatlantico, le tariffe settoriali e il confronto politico tra Stati Uniti e Unione europea. Il tema centrale è la base giuridica interna usata dalla Casa Bianca per imporre un dazio globale temporaneo. La sospensiva della Federal Circuit rinvia la soluzione giudiziaria ma non elimina l’incertezza sul quadro tariffario, che si riflette anche sul margine di manovra negoziale europeo. La sentenza del 7 maggio indebolisce la strategia tariffaria americana, ma lascia aperti altri strumenti commerciali, compresi eventuali interventi sotto Section 301 e le misure settoriali già presenti nel confronto USA-UE.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 08:43:10 +0000
Regime Forfettario
Partite IVA, il Forfettario domina le aperture mentre il commercio frena
Nel primo trimestre 184.895 nuove Partite IVA, -2,2% sul 2025. Professionisti in testa e oltre metà aperture in forfettario.

Le nuove Partite IVA rallentano mentre il regime forfettario di consolida tra chi avvia un’attività. Nel primo trimestre 2026 sono state aperte 184.895 posizioni, il 2,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Se da un lato si registra una frenata contenuta dall’altro si evidenzia una selezione sempre più netta: tengono le persone fisiche, crescono le società di capitali, il commercio arretra e i soggetti non residenti segnano una caduta verticale.

Aperture Partite IVA in calo

Secondo l’Osservatorio del Dipartimento delle Finanze, tra gennaio e marzo sono state aperte 184.895 nuove Partite IVA. La flessione annua è pari al 2,2% e corregge il ritmo degli avvii dopo un 2025 ancora sostenuto dal lavoro autonomo individuale e dal ricorso al regime agevolato.

Le persone fisiche rappresentano il 75% del totale e risultano sostanzialmente stabili, con un lieve aumento dello 0,1%. Le società di capitali salgono al 21,1% delle nuove posizioni e crescono del 3,1%, mentre le società di persone scendono del 9,6%.

Forma giuridica Quota sulle aperture Variazione annua
persone fisiche 75% +0,1%
società di capitali 21,1% +3,1%
società di persone 2,6% -9,6%
non residenti e altre forme 1,3% -72,6% per i non residenti

Crollano i non residenti

La contrazione più forte riguarda i soggetti non residenti, costituiti in larga parte da società di commercio online. In questo segmento le aperture calano del 72,6%, un dato molto più severo rispetto alla flessione complessiva del trimestre.

La crescita delle società di capitali segnala invece una quota di iniziative che nasce con una struttura societaria più solida rispetto alla ditta individuale o alla società di persone. Il trimestre mostra quindi meno aperture nel totale, insieme a un riequilibrio tra forme giuridiche, settori e profili di attività.

Professionisti in testa, commercio in frenata

Per settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di nuove aperture, con il 19,3% del totale. Seguono sanità e assistenza sociale, al 12,5%, e commercio, al 12,3%.

Tra i dieci settori principali, che raccolgono circa l’85% degli avvii, crescono soltanto sanità e assistenza sociale e istruzione e formazione, entrambi con un aumento del 15%. La flessione più netta riguarda il commercio, a -22,4%, seguito dagli altri servizi, a -10,7%, e dall’agricoltura, a -9,8%.

Forfettario per oltre una nuova attività su due

Il dato chiave del trimestre riguarda il regime forfettario 2026. Nel primo trimestre hanno aderito al regime agevolato 104.136 soggetti, pari al 56,3% delle nuove aperture, con un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La scelta è tipica di professionisti, consulenti, attività individuali e microimprese, soprattutto nella fase di avvio. Incidono l’imposta sostitutiva, gli adempimenti ridotti, la fatturazione senza IVA e la possibilità di accedere all’aliquota al 5% nei primi anni quando ricorrono i requisiti previsti.

I giovani dominano le aperture individuali

Tra le persone fisiche, la prevalenza maschile è pari al 58,8%. La componente anagrafica conferma il peso dei nuovi autonomi più giovani: il 51,6% delle aperture individuali riguarda contribuenti fino a 35 anni, mentre circa il 29% appartiene alla fascia tra 36 e 50 anni.

Rispetto al primo trimestre 2025 crescono soltanto le fasce estreme: +1,5% per i contribuenti fino a 35 anni e +3,9% per gli over 65. Le classi intermedie arretrano, con -2% tra 36 e 50 anni e -1,4% tra 51 e 65 anni. I soggetti nati all’estero generano circa il 19% delle aperture individuali, in linea con il 18,7% registrato l’anno precedente.

Nord avanti per nuove Partite IVA

La distribuzione territoriale assegna al Nord il 48,3% delle nuove aperture, al Centro il 21,2% e al Sud con le Isole il 30%. La geografia delle variazioni annue è molto differenziata e premia soltanto alcune aree.

Gli incrementi maggiori si registrano in Valle d’Aosta, con +17,4%, nella Provincia autonoma di Bolzano, con +6%, e in Friuli-Venezia Giulia, con +4,5%. Le flessioni più marcate riguardano Molise, Lombardia e Lazio, rispettivamente a -11,3%, -10,9% e -5,1%.

Ateco 2025 nel confronto tra settori

Il confronto settoriale va letto tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata nelle procedure fiscali dal 1° aprile dello stesso anno. La nuova classificazione deriva dalla NACE Rev. 2.1 e ha richiesto l’aggiornamento dei dati già pubblicati sul primo trimestre 2025.

Questo elemento incide soprattutto sul commercio e sugli altri servizi, perché alcune attività sono state riclassificate. Il calo del commercio conserva quindi una rilevanza economica, con una cautela in più nella lettura statistica del confronto annuo.

Aprire Partita IVA, tra regime fiscale e contributi

Per chi decide di aprire Partita IVA, il primo bivio riguarda il regime fiscale, il codice Ateco e l’inquadramento previdenziale. La scelta iniziale condiziona imposte, contributi, fatturazione, accesso alle agevolazioni e sostenibilità dei costi nel primo anno.

Per artigiani e commercianti, inoltre, può incidere l’esonero contributivo INPS al 50% riservato ai nuovi iscritti alle Gestioni speciali. Per i forfettari resta separata la riduzione contributiva del 35%, applicabile solo agli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti in presenza dei requisiti.

Autoimpiego concentrato sui servizi qualificati

I dati del trimestre confermano una trasformazione già emersa nelle nuove professioni trainate dal forfettario. Le aperture si concentrano nelle attività professionali, nella sanità, nella formazione e nei servizi a maggiore contenuto specialistico, mentre arretrano commercio, agricoltura e formule societarie tradizionali.

Il primo trimestre 2026 consegna quindi un mercato delle Partite IVA meno numeroso nel totale, più selettivo nella composizione e sempre più legato al regime forfettario. Il dato sul 56,3% delle nuove adesioni indica che l’avvio di attività individuale continua a cercare semplicità fiscale, costi amministrativi contenuti e una soglia d’ingresso più sostenibile.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 08:40:07 +0000
Tasse
CPB 2026-2027: nuovo calendario e nuovi tetti ISA
Il testo di conversione del DL Fiscale estende le adesioni al Concordato Preventivo Biennale fino al 31 ottobre 2026 fissando nuovi tetti per le Partite IVA con basso ISA.

Il testo di conversione del Decreto Fiscale 2026 approvato dal Senato riscrive ancora le regole del concordato preventivo biennale: un mese in più per l’adesione al CPB 2026-2027, tetti alla proposta anche per le Partite IVA con punteggi ISA sotto 8 e iperammortamento tra gli elementi che variano il reddito concordato. Il provvedimento è ora all’esame della Camera, con conversione attesa entro il 26 maggio.

Scadenza CPB al 31 ottobre e invio al 2 novembre

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di adesione al CPB 2026-2027 viene fissato al 31 ottobre 2026. Nel calendario degli invii telematici, il 31 ottobre cade di sabato e porta la data utile a lunedì 2 novembre.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la nuova finestra arriva all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. La modifica allinea la scelta sul concordato preventivo biennale alla dichiarazione dei redditi, dando più tempo per analizzare proposta, dati ISA e convenienza fiscale.

Tetti ISA anche sotto punteggio 8

La novità più rilevante riguarda i contribuenti con punteggio ISA medio o basso. Finora i limiti all’incremento della proposta erano previsti solo per i soggetti più affidabili; il testo approvato dal Senato estende il meccanismo anche alle fasce sotto 8.

Il tetto si applica al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo le regole del decreto legislativo 13/2024. La nuova scala diventa quindi questa:

Punteggio ISA Incremento massimo della proposta
pari a 10 10%
pari o superiore a 9 e inferiore a 10 15%
pari o superiore a 8 e inferiore a 9 25%
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 30%
pari o superiore a 1 e inferiore a 6 35%

Proposta CPB e valori settoriali

Il limite percentuale funziona come argine all’aumento rispetto al reddito dichiarato rettificato, ma deve essere letto insieme alla metodologia di calcolo della proposta. Se l’applicazione del tetto porta a un valore inferiore ai riferimenti settoriali individuati per l’attività, la soglia massima lascia spazio al valore determinato dalla metodologia.

Per questo motivo il nuovo tetto al reddito concordato non va letto come garanzia di proposta più bassa in ogni caso. La simulazione va fatta sul singolo contribuente, tenendo insieme dati dichiarativi, punteggio ISA, redditività del settore e informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria.

Software ISA e aggiornamento proposta

Il software Il tuo ISA 2026 CPB è già disponibile per la compilazione dei modelli ISA e per l’elaborazione della proposta di concordato. L’intervento parlamentare arriva però dopo il rilascio dell’applicativo e richiederà un allineamento delle regole di calcolo, in particolare sulle nuove soglie per i punteggi ISA inferiori a 8.

Il Modello CPB 2026-2027 è il canale attraverso il quale vengono comunicati i dati necessari alla proposta e all’accettazione. L’adesione può essere trasmessa con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA oppure in via autonoma, utilizzando il frontespizio del modello Redditi con l’apposita comunicazione CPB.

Iperammortamento nel reddito concordato

La conversione del decreto interviene anche sull’iperammortamento 2026. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing prevista dalla Legge di Bilancio 2026 entra tra gli elementi che producono una variazione del reddito d’impresa oggetto di concordato.

Per le imprese che aderiscono al CPB, la maggiorazione fiscale collegata agli investimenti agevolati non è assorbita dalla proposta standard. Il beneficio conserva quindi autonomia nella determinazione del reddito imponibile, secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sull’iperammortamento.

Punteggio ISA e scelta di adesione

Le nuove soglie puntano ad allargare l’interesse verso il CPB tra contribuenti con affidabilità fiscale più bassa, che nei precedenti bienni hanno mostrato minore propensione ad accettare la proposta del Fisco. Il limite al 30% e al 35% riduce il salto massimo rispetto al reddito dichiarato rettificato, senza modificare la logica complessiva degli ISA.

Il punteggio incide anche su altri istituti fiscali, come i benefici premiali ISA, tra visto di conformità, rimborsi, garanzie e controlli. La scelta di aderire al concordato va quindi valutata insieme al profilo fiscale complessivo del contribuente e alla tenuta dei redditi attesi nel biennio.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 07:47:46 +0000
Incentivi Rinnovabili
Fotovoltaico Plug and Play: prezzi 2026 e detrazione fino al 50%
Kit fotovoltaici Plug and Play da balcone: i prezzi aggiornati al 2026, le regole ARERA, la detrazione IRPEF fino al 50% per la prima casa e il risparmio in bolletta stimato.

I kit fotovoltaici Plug and Play permettono di produrre energia elettrica collegandosi direttamente alla spina di casa, senza impianto tradizionale né cantiere. Nel 2026, la detrazione del Bonus Ristrutturazioni copre il 50% della spesa per chi installa il kit sulla propria abitazione principale e il 36% negli altri casi, con recupero in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi.

Fotovoltaico Plug and Play: cos’è e come funziona?

Il fotovoltaico Plug and Play si presta a essere installato in qualsiasi abitazione, anche in città e in condominio, trattandosi di un impianto solare di dimensioni ridotte, portatile, che può essere collocato come fotovoltaico da balcone o sulle finestre, se non si dispone di un giardino. Per ottenere il massimo rendimento è bene collocarlo con esposizione a sud.

Con le soluzioni “plug and play” (“collega alla spina e usa subito”), per produrre energia con questi micro-pannelli solari basta inserire la spina nell’impianto elettrico domestico per avere subito disponibile l’energia prodotta.

Componenti di un kit fotovoltaico Plug and Play

Un kit fotovoltaico Plug and Play è tipicamente composto da:

  • un modulo fotovoltaico con potenza attiva nominale intorno ai 350-400 W;
  • un micro inverter per convertire la corrente continua prodotta in corrente alternata compatibile con l’impianto domestico;
  • un telaio di supporto con staffe di fissaggio per balcone, ringhiera o tetto.

Regole ARERA per installare un impianto Plug and Play

Le regole di installazione degli impianti di potenza inferiore a 800W — categoria in cui rientrano i pannelli Plug and Play — sono stabilite dall’ARERA (Autorità per l’energia elettrica):

  • bisogna inviare la Comunicazione Unica al distributore di zona (tramite il modulo disponibile sul sito ARERA per impianti sotto 800 W), che costituisce titolo abilitante per la connessione e l’attivazione dell’impianto; il gestore ha 10 giorni per eventuali interventi sul contatore o per comunicare l’iscrizione al sistema nazionale degli impianti di produzione;
  • per l’installazione in condominio è necessario dare notifica all’amministratore ed eventualmente attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale;
  • vista la potenza ridotta non servono altre autorizzazioni edilizie, nel rispetto delle norme urbanistiche e del decoro architettonico dello stabile.

Attenzione: il consumatore deve rinunciare a qualsiasi pretesa di remunerazione dell’energia prodotta in surplus e immessa in rete.

Quanto si risparmia in bolletta con un impianto Plug and Play?

Il potenziale risparmio sulla bolletta elettrica con impianti solari Plug and Play può arrivare al 20% installando due pannelli da 350-400 W orientati a sud. Con un kit da 800 W correttamente posizionato, le stime aggiornate al 2026 indicano un risparmio annuo tra i 200 e i 350 euro, in funzione dell’esposizione solare e dei consumi domestici.

Una parte dell’energia prodotta viene consumata direttamente nell’abitazione; la quota restante viene immessa in rete senza remunerazione. L’orientamento a sud e l’assenza di ombre permanenti massimizzano la resa dell’impianto.

I vantaggi degli impianti fotovoltaici portatili

I vantaggi di un pannello fotovoltaico Plug and Play sono: installazione autonoma, senza necessità di tecnico specializzato; burocrazia ridotta, con la sola comunicazione al gestore (ed eventualmente al condominio o al Comune in caso di vincoli architettonici o paesaggistici); risparmio fino al 20% sulla bolletta elettrica.

Quanto costa un impianto fotovoltaico Plug and Play nel 2026?

I prezzi dei kit fotovoltaici Plug and Play nel 2026 variano in base alla potenza: un kit da 400 W si colloca tra i 300 e i 400 euro; un kit da 800 W tra i 650 e i 900 euro. Se non si procede in autonomia, il costo del tecnico per l’installazione è solitamente intorno ai 100-150 euro.

Fasce di prezzo dei kit fotovoltaici nel 2026

Sul mercato si trovano diversi modelli di pannelli fotovoltaici Plug and Play pronti all’uso. Le fasce di prezzo indicative per potenza nel 2026 sono:

  • kit 400 W (mono-pannello): tra 300 e 400 euro, adatto a balconi con spazio ridotto;
  • kit 600-800 W (doppio pannello): tra 550 e 900 euro, la soluzione consigliata per massimizzare la produzione restando sotto la soglia degli 800 W;
  • con la detrazione al 50% sull’abitazione principale, il costo netto effettivo si dimezza, accelerando il rientro dell’investimento.

In quanto tempo si ammortizza l’investimento?

Con i prezzi 2026 e il risparmio aggiornato in bolletta, i tempi di ammortamento dell’investimento si collocano tra i 2 e i 4 anni, a seconda della potenza del kit e dei consumi domestici. Applicando la detrazione al 50% sull’abitazione principale, il payback time si riduce sensibilmente: per un kit da 800 W il rientro può avvenire in meno di due anni. Considerando una vita media dei pannelli di 15-25 anni, il periodo di risparmio netto è molto esteso.

Agevolazioni fiscali per impianti Plug and Play

La spesa per l’acquisto e l’installazione di impianti solari Plug and Play accede alla detrazione IRPEF prevista dal Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR). Nel 2026 l’aliquota è al 50% per chi interviene sulla propria abitazione principale ed è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile, con tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Per le seconde case e per chi detiene l’immobile senza diritti reali — locatari e comodatari — l’aliquota scende al 36%. La detrazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono applicabili, essendo bloccati dal 2023.

Chi sta anche sostituendo l’impianto di riscaldamento con una pompa di calore elettrica può accedere al Conto Termico 3.0, che nel 2026 consente uno sconto diretto in fattura fino al 20% del costo dei moduli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. Per gli impianti Plug and Play standalone, senza abbinamento alla pompa di calore, l’unico incentivo disponibile rimane la detrazione IRPEF ordinaria.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 07:34:22 +0000
Trattamento Fine Rapporto
TFR ai domestici senza contratto: basta dimostrare il rapporto di lavoro
La mancanza di un contratto regolare non esonera il datore di lavoro dal pagamento del TFR ai collaboratori domestici: la nuova pronuncia del Tribunale di Firenze.

Colf, badanti e baby sitter senza contratto possono ottenere il TFR se il lavoro svolto viene provato in giudizio. La sentenza 778/2026 del Tribunale di Firenze riporta l’attenzione su una delle questioni più delicate del lavoro domestico in Italia: l’assistenza domestica pagata in modo informale, con orari concordati a voce e senza comunicazione all’INPS. In questi casi, la liquidazione finale dipende dalla prova del rapporto subordinato, dalla durata della prestazione e dagli elementi che consentono di ricostruire mansioni e compensi.

Il TFR spetta con rapporto domestico comprovato

Il trattamento di fine rapporto nasce dalla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Nel lavoro domestico, la mancanza di un contratto scritto o della comunicazione all’INPS incide sulla prova, mentre il diritto alla liquidazione segue l’accertamento del lavoro svolto.

La sentenza fiorentina riguarda una collaboratrice domestica che aveva chiesto il riconoscimento del rapporto e il pagamento delle somme maturate alla fine dell’attività. Il giudice ha valorizzato il rapporto subordinato nei limiti emersi dall’istruttoria, distinguendo tra somme provate e richieste economiche prive di adeguato riscontro.

Il principio deriva dall’articolo 2120 del Codice Civile, che riconosce il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Per colf, badanti e baby sitter il tema assume rilievo ulteriore perché il lavoro si svolge spesso nell’abitazione privata, con accordi familiari poco formalizzati e con una documentazione ridotta.

La subordinazione distingue colf e badanti dal lavoro autonomo

Il nodo della causa riguarda la natura subordinata della prestazione. Nel lavoro domestico, l’inserimento stabile nella vita familiare, l’esecuzione di mansioni ricorrenti, gli orari concordati e il compenso periodico sono elementi che orientano l’accertamento del giudice.

Una badante che assiste una persona anziana secondo turni concordati, una colf che svolge pulizie in giorni fissi o una baby sitter impegnata con continuità presso la stessa famiglia operano dentro un rapporto che può assumere natura subordinata. L’autonomia richiede invece una diversa organizzazione dell’attività, con tempi, mezzi e rischio economico propri.

Le prove che sostengono la richiesta di TFR

Per ottenere il TFR arretrato, il lavoratore domestico deve fornire elementi utili a ricostruire durata, orari, mansioni e compensi. La prova può arrivare da messaggi, bonifici, appunti, calendari, comunicazioni tra le parti, testimonianze dirette e ammissioni del datore.

Le testimonianze indirette, fondate su racconti riferiti dal lavoratore ad altre persone, hanno una forza ridotta. Il giudice tende a riconoscere il credito nei limiti degli elementi verificabili, soprattutto quando la richiesta riguarda anni di lavoro e importi maturati in assenza di buste paga.

Come si calcola il TFR per colf e badanti

Il calcolo del TFR nel lavoro domestico considera la retribuzione utile maturata durante il rapporto. Entrano nel conteggio la paga mensile o oraria, la tredicesima e, per i rapporti con convivenza, il valore convenzionale di vitto e alloggio quando previsto. La paga da prendere a riferimento è data dalle retribuzioni di colf e badanti previste per livello, mansione e regime di convivenza. Il controllo sui minimi consente di stimare la liquidazione dovuta e di valutare eventuali differenze rispetto agli importi versati nel corso del rapporto.

Per i periodi dal 1990 in avanti, la quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5, con rivalutazione delle somme accantonate. Nei rapporti irregolari la difficoltà maggiore riguarda la ricostruzione della base retributiva, soprattutto in presenza di pagamenti in contanti e orari variabili.

Assunzione e contributi INPS nel rapporto domestico

L’assunzione di un lavoratore domestico va comunicata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, anche quando il lavoro è saltuario, discontinuo, in prova o svolto da una persona già assicurata presso altri datori. La comunicazione produce effetti anche verso Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura. Alla fine del rapporto, la cessazione va trasmessa all’INPS entro cinque giorni dall’evento, attraverso i servizi telematici dedicati al lavoro domestico.

Il versamento dei contributi per lavoratori domestici segue fasce di retribuzione oraria, rapporto a tempo determinato o indeterminato e numero di ore settimanali. I contributi riguardano la posizione previdenziale, mentre il TFR rimane una somma dovuta alla cessazione del rapporto in presenza di lavoro subordinato provato.

CCNL domestico:  minimi e tutele

Il nuovo Contratto per colf, badanti e baby sitter rafforza il collegamento tra inquadramento, retribuzione e diritti maturati. La liquidazione finale va letta insieme a minimi, tredicesima, vitto e alloggio, preavviso e comunicazione di cessazione. La giurisprudenza recente sta riportando al centro le tutele dei lavoratori domestici nei casi in cui il rapporto familiare renda meno visibili i diritti ordinari del lavoro subordinato. La stessa logica si ritrova nelle decisioni sulla NaSPI per dimissioni in maternità, dove colf e badanti accedono alla protezione prevista quando ricorrono i presupposti di legge.

Per il TFR, la conseguenza è che la famiglia che impiega una colf o una badante senza formalizzare il rapporto si espone comunque alla richiesta della liquidazione finale, se il lavoratore riesce a dimostrare mansioni, orari, durata e compensi. La forma irregolare complica la prova, senza cancellare il diritto maturato.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 07:26:27 +0000
Trasferte
Spese estere con partita IVA, deduzione e rimborsi
Ho una partita IVA individuale. Considerato che la mia attività si svolge al di fuori del territorio nazionale per lunghi periodi, quali sono le possibilità di detrarre integralmente le spese di alloggio e vitto? Posso utilizzare le ricevute rilasciate con carta di credito? Ed infine, queste spese sono detraibili solo per i giorni lavorativi o[...] Ho una partita IVA individuale. Considerato che la mia attività si svolge al di fuori del territorio nazionale per lunghi periodi, quali sono le possibilità di detrarre integralmente le spese di alloggio e vitto? Posso utilizzare le ricevute rilasciate con carta di credito? Ed infine, queste spese sono detraibili solo per i giorni lavorativi o[...]
Data articolo: Mon, 18 May 2026 07:16:32 +0000
Istat
L’inflazione corre verso il 3%: energetici in rialzo, rincara il carrello della spesa
Inflazione al 2,7% ad aprile 2026: l'energia trascina il rialzo, carrello della spesa a +2,3% e debito pubblico a 3.158,8 miliardi.

L’inflazione torna ad accelerare. Secondo i dati Istat l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) ha segnato +2,7% su base annua ad aprile 2026, in netta accelerazione rispetto al +1,7% di marzo. A trascinare il rialzo è l’energia, che dopo mesi di freno inverte il segno: i prezzi degli energetici non regolamentati passano da -2,0% a +9,6%, quelli regolamentati da -1,6% a +5,3%. Contestualmente, la Banca d’Italia certifica che il debito pubblico ha toccato 3.158,8 miliardi di euro a marzo 2026.

Energia e alimentari freschi, i driver del rialzo

La fiammata di aprile è in larga misura importata. Il conflitto in Medio Oriente continua a trasmettere tensioni sui mercati delle materie prime energetiche, e il rimbalzo dei prezzi degli energetici — sia regolamentati sia non regolamentati — costituisce il fattore principale dell’accelerazione dell’inflazione rispetto al mese precedente. Gli alimentari non lavorati (frutta, verdura, carne fresca) accelerano anch’essi, passando da +4,7% a +5,9% su base annua. A frenare parzialmente la corsa dei prezzi sono invece i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%) e i servizi di trasporto (da +2,2% a +0,6%).

Il carrello della spesa e l’inflazione di fondo

Per le famiglie il risultato più immediato è il rincaro del carrello della spesa: i beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +2,3% su base annua, in lieve crescita rispetto al +2,2% di marzo. L’inflazione di fondo — al netto degli energetici e degli alimentari freschi — scende invece a +1,6% (da +1,9%): un segnale che la spinta sui prezzi di aprile è prevalentemente esogena, legata all’energia, e non a una domanda interna surriscaldata. L’indice FOI al netto dei tabacchi, utilizzato per il calcolo della rivalutazione degli affitti, registra una variazione congiunturale di +1,0% e una tendenziale di +2,6%.

Debito pubblico a 3.158 miliardi: i dati della Banca d’Italia

Nella stessa giornata del rilascio degli ultimi dati Istat, la Banca d’Italia ha pubblicato i dati sul debito delle Amministrazioni pubbliche a marzo 2026: 3.158,8 miliardi di euro, con un incremento di 19,5 miliardi rispetto a febbraio. L’aumento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (31,5 miliardi), in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (10,8 miliardi) e da altri effetti tecnici. Il debito delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 19,9 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 0,4 miliardi.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 06:58:27 +0000
Transizione 4.0 e 5.0
Credito imposta Transizione 5.0: il Senato conferma il bonus al 89,77%
L'89,77% per gli esodati Transizione 5.0 confermato dal Senato. Il DL 38/2026 passa alla Camera per la conversione definitiva entro il 26 maggio 2026.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 per le imprese rimaste escluse dal riparto iniziale supera il Senato: il 14 maggio 2026, con 99 voti favorevoli e 56 contrari, Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 38/2026 e ha confermato la quota dell’89,77% dell’importo originariamente richiesto, assorbendo il DL 42/2026. Il testo (A.C. 2935) passa ora alla Camera dei deputati, che ha tempo fino al 26 maggio per la conversione definitiva.

Il Senato conferma il riparto agli esodati Transizione 5.0

La conferma parlamentare del 14 maggio consolida il quadro finanziario per le imprese esodati Transizione 5.0 — quelle che avevano ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica senza poi ottenere il beneficio per esaurimento delle risorse. Il credito d’imposta è calcolato sull’89,77% dell’importo prenotato e copre gli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B della legge 232/2016 e le spese di certificazione, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

Il percorso normativo ha visto il DL 38/2026 riconoscere inizialmente solo il 35% dell’importo richiesto. Il DL 42/2026 ha poi portato la percentuale all’89,77%. Con l’assorbimento del DL 42 nel DL 38 in sede di conversione, le imprese beneficiarie fanno ora riferimento a un quadro normativo unificato: l’articolo 8 del DL 38/2026 come modificato.

La formazione del personale entra nella base agevolabile

Il passaggio al Senato introduce un ampliamento della base agevolabile che non era presente nel testo del DL 42/2026. Il DDL di conversione include tra le spese coperte anche quelle sostenute per la formazione del personale collegata agli investimenti agevolati, accanto ai beni strumentali degli allegati A e B e alle spese di certificazione.

Il contributo separato per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili — inclusi i sistemi di accumulo nel rispetto del principio DNSH — è confermato con limiti di spesa pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Anche questo contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e della base imponibile IRAP.

Rimborsi fino a 10mila euro per le certificazioni energetiche

Il testo consolidato introduce misure per ridurre l’incidenza dei costi burocratici sulle piccole e medie imprese. La norma prevede rimborsi diretti per le spese tecniche sostenute in fase di perizia:

  • un contributo a fondo perduto fino a 10mila euro per le certificazioni energetiche ex ante ed ex post;
  • un rimborso forfettario fino a 5mila euro per l’adempimento dell’obbligo di certificazione contabile.

La fruizione di questi rimborsi è prevista anche per le imprese non soggette per obbligo statutario alla revisione legale dei conti.

La compensazione F24 degli esodati scade il 31 dicembre 2026

Le imprese beneficiarie del riparto devono rispettare la scadenza del 31 dicembre 2026 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Il codice tributo da indicare nella sezione Erario è il 7079, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026: è distinto dal codice 7072 riservato al credito Transizione 5.0 ordinario e non è intercambiabile con quest’ultimo. La compensazione può iniziare dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE dell’importo fruibile.

Prima di procedere, conviene verificare il plafond disponibile nel cassetto fiscale: l’Agenzia delle Entrate aggiorna i dati sulla base delle rettifiche successive comunicate dal GSE, in aumento o in diminuzione. Un modello F24 compilato con importi superiori al plafond autorizzato viene scartato automaticamente.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 06:47:12 +0000
Sicurezza Informatica
Falsa email di rimborso fiscale: nuova truffa n piena stagione dichiarativa
Nuova campagna di phishing con false email sui rimborsi fiscali: l'Agenzia delle Entrate avvisa e spiega come riconoscere la truffa.

Mentre milioni di contribuenti aspettano il rimborso del 730/2026, i truffatori sfruttano l’attesa. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato il 16 maggio una nuova campagna di phishing attiva: circolano email fraudolente che, usando il nome e il logo ufficiali dell’amministrazione, invitano i destinatari a fornire dati personali e bancari con la promessa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi 2025. L’Agenzia si dichiara totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a non cliccare su nessun link.

Come si presenta la falsa email

Il messaggio fraudolento arriva da un indirizzo mittente che richiama l’Agenzia delle Entrate ma non appartiene ai domini istituzionali. Il testo informa il destinatario di un presunto rimborso legato alla dichiarazione dei redditi 2025 e include un link che conduce a una pagina costruita per imitare graficamente il portale dell’Agenzia delle Entrate. La somiglianza visiva con il sito ufficiale è studiata per abbassare la soglia di sospetto, in particolare nei giorni immediatamente successivi all’apertura della campagna dichiarativa.

Quali dati vogliono sottrarre i truffatori

La truffa si svolge in due fasi. Nella prima alla vittima vengono chiesti nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono. Nella seconda, una volta compilato il modulo iniziale, la pagina richiede i dati della carta di credito o di debito. Si tratta di una tecnica progressiva: la prima richiesta, apparentemente innocua, serve a costruire fiducia prima di arrivare all’obiettivo reale. Per chi ha già ricevuto false email fiscali nelle scorse settimane il messaggio può risultare familiare, ma la campagna attuale aggiunge la richiesta esplicita dei dati della carta.

Come riconoscerla e cosa fare subito

L’Agenzia delle Entrate non invia mai email che richiedano dati personali o bancari, né comunica rimborsi tramite messaggi di posta elettronica: qualsiasi credito fiscale è verificabile esclusivamente nell’area riservata del portale ufficiale, accessibile con SPID, CIE o CNS all’indirizzo agenziaentrate.gov.it. Chi riceve un messaggio di questo tipo deve cestinarlo senza cliccare su alcun link e senza compilare nessun modulo. In caso di dubbi, l’Agenzia invita a consultare la pagina “Focus sul phishing” sul sito istituzionale, aggiornata con tutti gli avvisi attivi, oppure a segnalare l’email sospetta all’indirizzo phishing@agenziaentrate.it.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 06:26:45 +0000
Invalidità
Spesa badante nel 730/2026: importo deducibile
Secondo una sentenza della Cassazione del 2025 le spese sostenute per i servizi di una badante (livello CS) ad anziana disabile (art.3 cm 3 L.104/92) sono deducibili in toto e non solo per il 19%. Al mio CAF, però, mi hanno negato tale deduzione perchè l’INPS non ha rilasciato disposizioni ed il programma informatico non[...] Secondo una sentenza della Cassazione del 2025 le spese sostenute per i servizi di una badante (livello CS) ad anziana disabile (art.3 cm 3 L.104/92) sono deducibili in toto e non solo per il 19%. Al mio CAF, però, mi hanno negato tale deduzione perchè l’INPS non ha rilasciato disposizioni ed il programma informatico non[...]
Data articolo: Mon, 18 May 2026 06:26:15 +0000
Incentivi imprese
Credito ZES aggiuntivo, compensazione F24 con codice 7041
Dopo le domande per la quota extra ZES, l’Agenzia istituisce il codice 7041: credito utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre.

Chiusa la finestra per chiedere il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025, per le imprese ammesse si apre la fase della compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041, da indicare nel modello F24 per usare la quota extra del 14,6189% collegata agli investimenti già comunicati. Il credito può essere portato in compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Credito ZES aggiuntivo con codice tributo 7041

Il codice tributo 7041 è denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199â€. Il codice consente alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione il contributo aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

La misura integra il credito d’imposta ZES Unica relativo al periodo d’imposta 2025. La quota aggiuntiva è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa già trasmessa per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025.

A chi spetta il contributo aggiuntivo ZES Unica

Il contributo aggiuntivo riguarda gli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti nella ZES Unica entro il 15 novembre dello stesso anno. L’accesso alla quota extra richiede una partita IVA attiva, investimenti agevolabili nella ZES Unica del Mezzogiorno, assenza di credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti e dichiarazioni coerenti con i controlli antimafia.

Compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre

Il credito ZES aggiuntivo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con modello F24, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. La trasmissione deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; l’uso di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione di versamento. Prima dell’utilizzo, ogni beneficiario può verificare l’ammontare fruibile nel proprio Cassetto fiscale. L’importo indicato nell’area riservata rappresenta il limite massimo utilizzabile con il codice 7041.

Compilazione F24 con il codice 7041

Nel modello F24, il codice tributo 7041 deve essere indicato nella sezione “Erarioâ€. Se l’impresa utilizza il credito, l’importo si inserisce nella colonna “importi a credito compensatiâ€; nei casi di riversamento dell’agevolazione, si usa la colonna “importi a debito versatiâ€.

Campo del modello F24 Dato da indicare
sezione Erario
codice tributo 7041
utilizzo del credito importi a credito compensati
riversamento importi a debito versati
anno di riferimento anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA

Scarto dell’F24 se il credito supera il limite

L’Agenzia delle Entrate controlla i modelli F24 trasmessi e verifica che il credito compensato non superi l’importo massimo fruibile in base alle comunicazioni presentate. Se l’importo indicato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.

La verifica preventiva dell’importo utilizzabile diventa quindi centrale per le imprese che hanno indicato rideterminazioni in diminuzione o che hanno ottenuto altre agevolazioni sulla stessa base di investimento. La compensazione deve rimanere allineata al credito effettivamente riconosciuto.

Codice 7041 distinto dal credito ZES ordinario

Il codice 7041 riguarda solo il credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti ZES Unica 2025. Non sostituisce il codice tributo 7034, collegato al credito d’imposta ZES ordinario previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023.

La distinzione serve anche a separare le diverse finestre di utilizzo. Il credito aggiuntivo ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2026, mentre il credito ordinario segue le regole proprie della misura principale e delle comunicazioni già trasmesse.

Transizione 5.0 esclusa sugli stessi investimenti

Il credito aggiuntivo ZES non spetta per gli investimenti per i quali l’impresa ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0. Il divieto riguarda gli stessi beni indicati nella comunicazione integrativa e impedisce la sovrapposizione tra le due agevolazioni sulla medesima spesa.

La separazione richiede particolare attenzione per le imprese che hanno avviato investimenti agevolabili anche con il credito Transizione 5.0. In presenza di più misure, la documentazione sugli investimenti deve permettere di distinguere beni, costi e agevolazioni richieste.

Controlli antimafia oltre 150mila euro

Per i crediti che, sommati a quelli già riconosciuti, superano la soglia di 150.000 euro, l’utilizzo rimane subordinato alle verifiche antimafia. Le dichiarazioni rese nel quadro C del modello mantengono quindi rilievo anche dopo la chiusura delle domande.

Se emergono cause ostative, l’autorizzazione alla compensazione può essere bloccata. Le imprese devono conservare la documentazione sugli investimenti, sulle dichiarazioni rese e sulle eventuali variazioni che incidono sull’importo riconosciuto.

Domande chiuse e credito da usare entro fine anno

La comunicazione per il contributo aggiuntivo poteva essere trasmessa dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rettifiche e annullamenti erano ammessi entro la stessa data; le comunicazioni inviate dall’11 al 15 maggio e scartate dal servizio telematico restavano valide se ritrasmesse entro il 20 maggio.

Superata la fase di invio, l’attenzione delle imprese si sposta sull’utilizzo in F24. Chi risulta ammesso deve controllare l’importo nel Cassetto fiscale, compilare il modello con il codice 7041 e completare la compensazione entro il 31 dicembre 2026.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 06:09:36 +0000
Servizi INPS
INPS sostituto d’imposta nel 730/2026: come verificare online rimborsi e conguagli
Chi indica l'INPS come sostituto d'imposta nel 730/2026 può verificare online rimborsi e conguagli: funzionalità, scadenze e rateazione.

Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026 può verificare online lo stato dei rimborsi IRPEF da 730 e dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile, con credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio consente anche di richiedere la variazione o l’annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca.

Il prospetto di liquidazione 730/4: i righi 161 e 163

L’INPS effettua le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni nelle quali è indicato come sostituto d’imposta. La somma a debito o a credito è riportata nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:

  • se a debito, al rigo 161, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2);
  • se a credito, al rigo 163, con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Le risultanze contabili vengono trasmesse all’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, oppure da CAF e professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo tramite intermediario.

Cosa si consulta nel servizio online

Accedendo al servizio con le proprie credenziali digitali, il contribuente può verificare i seguenti dati relativi al conguaglio fiscale INPS ed eventuale rettifica della Certificazione Unica:

  • l’avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio degli importi e la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
  • la conferma dei conguagli abbinati alle prestazioni istituzionali percepite, nei casi in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • l’eventuale diniego, con conseguente restituzione del 730/4 all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • l’importo delle trattenute o dei rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.

Annullamento dell’acconto IRPEF e rateazione

Attraverso lo stesso servizio è possibile trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca — per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta — entro il 10 ottobre. La scadenza per la presentazione della dichiarazione tramite modello 730/4 è fissata al 30 settembre. La rateazione degli importi a debito deve concludersi entro il mese di novembre: se gli importi sono di ammontare elevato e la richiesta arriva tardi, l’INPS non garantisce che le rate corrispondano all’importo indicato dal contribuente.

Se il conguaglio non può essere completato

Nel caso in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, non riesca a completare i conguagli previsti — ad esempio per cessazione della prestazione o incapienza dei pagamenti spettanti — l’Istituto invia una comunicazione agli interessati con gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l’invito a versare gli eventuali importi a debito tramite modello F24.


Data articolo: Mon, 18 May 2026 05:51:04 +0000
Istat
Rivalutazione affitti Istat in aumento, importi aggiornati e regole di calcolo
Affitti, adeguamento al rialzo a maggio 2026 per i contratti di locazione: ecco come si calcola la rivalutazione all'inflazione in base al nuovo indice FOI dell'Istat.

L’inflazione continua a mordere. L’ultimo aggiornamento Istat per il calcolo della rivalutazione dei canoni di affitto (a meno che non si eserciti l’opzione di cedolare secca) – basato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie italiane calcolato a cadenza mensile – conferma il trend al rialzo. Per gli adeguamenti di maggio 2026 riferiti ad aprile, l’indice di riferimento FOI al netto dei tabacchi è pari a +1% in termini di variazione mensile, in aumento rispetto all’anno precedente dello 2,6% e del 4,3% su base biennale.

Vediamo in dettaglio cosa cambia, come funziona l’adeguamento per i canoni di locazione e quando scatta l’aumento del prezzo dell’affitto.

Aumento canoni di affitto: i dati aggiornati

In base all’ultimo aggiornamento (riferito al mese di aprile e applicabile ad maggio 2026), la rivalutazione annuale degli affitti è pari a +1,95% per gli adeguamenti al 100% (locazioni di immobili ad uso abitativo) e +2,60% per adeguamenti al 75% (canoni commerciali).

L’indice di rivalutazione stabilito per gli adeguamenti di maggio 2026 è fissato a +102,5 in aumento dell’1% su base mensile, del 2,6% su base annua e del 4,3% su base biennale (valore di riferimento per i contratti con clausola di adeguamento ogni 2 anni).

Periodo di riferimento: aprile 2026
Indice generale FOI +102,5
Variazione % rispetto al mese precedente +1
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +2,6
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +4,3

Contratti di locazione con adeguamento all’inflazione

Nei contratti di locazione immobiliare viene solitamente prevista una clausola per l’aggiornamento annuale del canone di affitto, rispetto alle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevate nell’ultimo anno solare. Sono esclusi dall’aumento i canoni di locazione con contratti di affitto che applicano la cedolare secca.

L’indice Istat che valuta l’aumento del costo della vita rispetto all’anno precedente (sulla base di quasi duemila fattori, aggiornati periodicamente in base alle necessità delle famiglie italiane) deve essere utilizzato per ricalcolare ogni 12 mesi il costo dell’affitto concordato tra inquilino e proprietario dell’immobile concesso in locazione.

Quando scatta l’adeguamento Istat per le locazioni?

La rivalutazione sull’affitto è obbligatoria se è espressamente previsto da un’apposita clausola inserita nel contratto di locazione (specificando anche se al 100% per contratti a canone libero o al 75% per contratti a canone concordato). In queste circostanze, l’adeguamento del canone all’indice Istat va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario dell’immobile non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.

Rivalutazione affitti: Indice FOI e regole di calcolo

Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza infatti l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Si allinea così il valore del canone al reale andamento dell’economia e al costo della vita.

Il canone di locazione si rivaluta applicando aliquote diversificate a seconda che si tratti di un contratto di locazione a uso abitativo o ad uso commerciale, ai sensi della legge 392/78 (articolo 32):

  • fino al 100% dell’incremento dell’indice FOI per contratti di locazione ad uso abitativo (es.: formula 4+4);
  • fino al 75% dell’incremento dell’indice FOI per locazioni a uso commerciale (es.: durata di 6+6).

Le parti possono comunque concordare anche termini diversi.

Il metodo e l’importo del calcolo dell’adeguamento cambiano anche a seconda della situazione contrattuale:

  • chi ha scelto di adeguare il canone applicando il nuovo indice FOI medio annuale dell’anno precedente, utilizza i dati della fine dell’anno precedente per calcolare la media;
  • chi rivaluta il contratto per la prima volta, lo calcola utilizzando il più recente indice disponibile e lo moltiplica per il canone indicato nel contratto (dal mese successivo a quello della scadenza del contratto). Per gli anni successivi, si applica l’indice del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Formula di adeguamento Istat dell’affitto

La formula per il calcolo dell’adeguamento Istat per gli affitti è la seguente: Canone d’affitto x Indice FOI al netto dei tabacchi x percentuale di rivalutazione. Si ottiene così il canone annuo rivalutato, dividendo per 12 mesi si ottiene il canone dell’affitto mensile. La rivalutazione può portare tanto ad un aumento quanto ad una diminuzione del costo dell’affitto.

Affitti in aumento

Le oscillazioni si fanno più consistenti quando nell’anno di riferimento si verificano eventi in grado di incidere sull’economia del Paese, come la nuova ondata di crescita inflazionistica che stiamo vivendo come conseguenza del conflitto nel Golfo Persico.

L’inflazione di maggio applicata alle rivalutazioni degli affitti di aprile segna un’ulteriore accelerazione rispetto ai mesi precedenti e i prossimi dati ISTAT, attesi per il 16 giugno 2026 potrebbero ulteriormente peggiorare lo scenario.


Data articolo: Fri, 15 May 2026 18:30:53 +0000
Unione Europea
Draghi incalza un’Europa ormai sola: mercato interno, energia e IA per tornare a crescere
Con Usa e Cina che sfidano l'Europa, per garantire la crescita futura bisogna investire in IA e industria digitale, rafforzando difesa e mercato interno.

Mario Draghi torna a strigliare l’Europa alle prese con la sfida della nuova governance globale. Lo fa da Aquisgrana, dove il 14 maggio ha ricevuto il premio Carlo Magno, il riconoscimento europeo per eccellenza. Sulla competitività UE, la diagnosi è quella di sempre: «il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più» — sfida difficile, per quella che è ancora una superpotenza mondiale.

Europa sola in un mondo che non esiste più

Nello stesso giorno del discorso di Draghi, a Pechino si svolgeva il vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Cina Xi Jinping. Le due superpotenze che stanno mettendo in difficoltà l’Europa. «Per la prima volta dal 1949, gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate — rileva Draghi —. D’altra parte, neanche la Cina offre un’ancora alternativa. Sta generando surplus industriali su una scala che il mondo non può assorbire se non svuotando la nostra stessa base produttiva. E sta sostenendo direttamente il nostro avversario, la Russia».

La soluzione è la stessa individuata nel Rapporto sulla competitività europea del 2024 e nei molteplici, successivi interventi: «dimostrare che l’Europa può di nuovo trasformare la crisi in unione»

Il conto sale: la ricetta per la crescita europea

In questi due anni la situazione è peggiorata: «la precedente stima di circa 800 miliardi di euro l’anno di spesa strategica aggiuntiva è salita, con gli impegni in materia di difesa degli ultimi anni, a quasi 1.200 miliardi di euro l’anno in media». La ricetta non cambia, ed è sintetizzabile in un’unica parola: «crescita».

Mercato interno, energia, difesa: tallone d’Achille europeo

Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Europa deve muoversi lungo quattro direttrici: «finanziare la transizione energetica, difendere il proprio continente, costruire le industrie dell’era digitale e sostenere società che invecchiano». Lo deve fare senza poter più contare su alleati esterni. «Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme».

E deve partire dalla soluzione di tre vulnerabilità: l’esposizione alla domanda esterna, frutto dell’incapacità di costruire un mercato interno sufficientemente ampio («dal 1999, il commercio in percentuale del pil è salito dal 31% al 55% nell’area euro»); la dipendenza energetica («dipendiamo dall’America per il 60% delle nostre importazioni di Gnl; persino nelle tecnologie pulite, l’Europa non riesce ancora a dispiegare la sua transizione verde su larga scala senza aumentare la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi»); il ritardo tecnologico.

IA e data center: dove l’Europa è già indietro

Il terzo punto debole è per Draghi il più grave: «il deterioramento della posizione dell’Europa nelle tecnologie che definiranno il prossimo decennio». L’intelligenza artificiale rappresenta in questo senso la sfida più urgente: «gli scenari dell’OCSE suggeriscono che circa la metà della crescita della produttività nel prossimo decennio potrebbe derivare dall’IA e dalla sua diffusione nell’economia. In nessun momento, nella memoria recente, una parte così grande del nostro futuro economico è dipesa da una singola trasformazione tecnologica».

Su questo l’Europa è già in ritardo: «gli Stati Uniti sono avviati a spendere circa cinque volte più dell’Europa nella costruzione di data center entro il 2030. La Cina si sta mobilitando su scala analoga. Se l’Europa volesse eguagliare quell’ambizione, la domanda di energia potrebbe aumentare del 20-30% rispetto ad oggi». La scelta non è rinviabile, la politica industriale richiede «enormi investimenti in energia, semiconduttori, infrastrutture di calcolo e capitale». E necessita di un mercato interno adeguato. «Senza una propria domanda, l’Europa non può sostenere una postura credibile all’estero». Il mercato unico e la politica industriale, se correttamente concepiti, si rafforzano a vicenda.


Data articolo: Fri, 15 May 2026 17:07:07 +0000

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