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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Manovra
DFP 2026: le nuove stime del Governo su PIL e deficit per il triennio
Il Governo rivede al ribasso le stime sul PIL nel nuovo DFP. Deficit rivisto al rialzo ma sotto il 3%. Giorgetti: in vista ulteriori aggiustamenti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Finanza Pubblica 2026, nello stesso giorno in cui Eurostat ha certificato il deficit 2025 al 3,1%. Un incrocio non casuale: i due combinati fissano la base per definire i conti pubblici italiani nel prossimo triennio. Il DFP rivede infatti al ribasso le stime di crescita economica e alza le proiezioni sul deficit rispetto alle previsioni autunnali, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che avverte: i numeri sono suscettibili di aggiornamento.

Le nuove stime del DFP 2026 a confronto

Il DFP 2026 contiene il quadro tendenziale a legislazione vigente, ossia i numeri dell’economia senza considerare nuove politiche. Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) è il “successore” del Documento di Economia e Finanza (DEF), rinominato con la riforma della governance economica europea. Sul fronte del PIL, nel DFP la crescita 2026 scende allo 0,6%, da 0,7%; il 2027 viene rivisto dallo 0,8% allo 0,6%; il 2028 dallo 0,9% allo 0,8%. Sul fronte del deficit, le revisioni al rialzo seguono la stessa direzione: il 2026 sale dal 2,8% al 2,9%, il 2027 dal 2,6% al 2,8%, il 2028 dal 2,3% al 2,5%.

Stime autunno 2025 Stime aprile 2026
PIL 2026 +0,7% +0,6%
PIL 2027 +0,8% +0,6%
PIL 2028 +0,9% +0,8%
Deficit 2026 2,8% 2,9%
Deficit 2027 2,6% 2,8%
Deficit 2028 2,3% 2,5%

Le nuove proiezioni restano compatibili con la fuoriuscita dalla procedura europea per deficit eccessivo a partire dal 2027, obiettivo che il Governo non è riuscito ad anticipare al 2026 per un decimale.

Numeri da aggiornare a breve

Il dato forse più rilevante del DFP è nell’avvertimento esplicito di Giorgetti: «non viviamo in circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale, quindi le previsioni contenute nel documento, validate dall’Upb, inevitabilmente sono già oggi discutibili ma, ahimè, nelle prossime settimane meritevoli di ulteriori aggiornamenti». Un’ammissione che fotografa la volatilità del contesto. Il dato da proteggere nel corso del 2026 rimane il deficit al 2,9%: se tenesse, l’Italia potrebbe presentarsi al Pacchetto di primavera 2027 con le condizioni per uscire formalmente dalla procedura.

Il contesto internazionale che frena la crescita

La revisione al ribasso non è imputabile a una debolezza strutturale dell’economia italiana ma a fattori esterni. La guerra nel Golfo e le tensioni geopolitiche mantengono alta l’incertezza sui mercati dell’energia, con riflessi diretti sui costi per famiglie e imprese. In questo quadro, le stime dei principali previsori internazionali si sono già aggiornate: il Fondo Monetario Internazionale (FMI) colloca la crescita italiana allo 0,5% sia nel 2026 sia nel 2027, la Banca d’Italia allo stesso livello, l’OCSE al 4% nel 2025 e allo 0,6% nel 2026.

L’Italia resta in coda al confronto europeo sulla crescita: Germania e Francia proiettano tassi di espansione superiori all’1%, la Spagna sopra il 2%. Su un’economia da oltre 2.250 miliardi di euro, anche due decimi di PIL in meno modificano la base su cui si calcola il gettito e il rapporto debito/PIL, salito al 137,1% nel 2025 secondo Eurostat.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 14:16:45 +0000
Patto di Stabilità
Deficit al 3,1% secondo Eurostat: Italia sotto procedura UE fino al 2027
Il disavanzo non riesce a scendere sotto il 3% e l'Italia resta sotto procedura UE per deficit eccessivo fino al 2027: impatto immediato nel Documento programmatico di Bilancio.

Alla fine si conferma lo scenario peggiore: Eurostat ha certificato per l’Italia il deficit 2025 al 3,1% del PIL, confermando le stime ISTAT di marzo. Un decimale – in soldoni, un miliardo di euro – sopra la soglia massima prevista dal Patto di Stabilità ma sufficiente a prolungare di un altro anno la procedura UE per deficit eccessivo. Nello stesso giorno, il Documento di Finanza Pubblica 2026 arriva in Consiglio dei Ministri con stime di crescita riviste al ribasso e un quadro reso più difficile dalla coda del Superbonus e dall’incertezza geopolitica.

Deficit Italia, meno di un decimale vale un anno di vincoli

La Manovra 2026 stimava per il 2025 un rapporto deficit/PIL al 3%. Una soglia che avrebbe consentito di uscire dalla procedura di infrazione europea recuperando autonomia nella gestione dei conti pubblici. Il 3,07% certificato da Eurostat sposta l’uscita al 2027, imponendo un altro anno di regole più rigide nella programmazione di riforme e misure di sostegno per famiglie e imprese.

L’amara sorpresa è maturata negli ultimi mesi. Fino all’ultimo, i tecnici del Ministero dell’Economia hanno cercato di capire se ci fossero margini per recuperare qualche centinaio di milioni di euro — quei pochi che avrebbero potuto assestare il disavanzo al 3%. Le stime autunnali sembravano incoraggianti; poi la coda del Superbonus si è rivelata più onerosa del previsto.

La zavorra del Superbonus sui conti pubblici

Il Superbonus continua dunque a incidere sui conti pubblici, anche a distanza di anni dalla sua introduzione. I crediti edilizi accumulati negli anni del boom delle detrazioni al 110% rappresentano un onere complessivo stimato in circa 230 miliardi di euro, di cui oltre 165 miliardi imputabili direttamente al Superbonus. La coda di contabilizzazione ha impresso un’accelerazione imprevista al deficit nel finale del 2025, portando il saldo sopra il 3% nonostante il miglioramento rispetto al 3,4% del 2024.

In valore assoluto, quello 0,1% sopra la soglia vale circa un miliardo di euro di maggiore indebitamento netto. Gli utili 2025 della Banca d’Italia, pari a 1,65 miliardi in larga parte destinati allo Stato, non sono stati sufficienti da soli a riportare il disavanzo sotto il limite comunitario. La cifra finale del consuntivo rimane dunque quella certificata da Eurostat.

Gli obblighi per i Paesi sotto procedura UE

La distinzione tra uscita e permanenza nella procedura per deficit eccessivo ha effetti diretti sulla libertà di bilancio. Fuori dalla procedura l’obbligo si riduce al rispetto del vincolo sul contenimento della spesa primaria netta. Restando sotto osservazione, invece, il Governo deve proseguire nella traiettoria di riduzione del disavanzo: un vincolo aggiuntivo che restringe i margini per nuove misure strutturali nella Legge di Bilancio.

L’effetto più tangibile nel contesto attuale riguarda anche la spesa per la difesa. I Paesi possono destinare fino all’1,5% del PIL alla difesa senza aumentare il disavanzo strutturale ma quelli ancora sotto procedura non possono utilizzare questa clausola per accelerare l’uscita. Con il 3,1% certificato, l’Italia si trova in una posizione doppiamente vincolata, obbligata alla traiettoria di rientro mentre gli alleati europei accelerano sul riarmo nel quadro degli impegni NATO.

Il DFP 2026 in Consiglio dei Ministri

Nella stessa giornata in cui Eurostat ha pubblica i dati sul 2025, il Governo porta il Documento di Finanza Pubblica 2026 in Consiglio dei Ministri. Il DFP — il nuovo nome dell’ex DEF — contiene i numeri definitivi sul quadro economico a legislazione vigente, senza incorporare l’impatto di nuove politiche. Le previsioni di crescita devono incamerare una revisione al ribasso: le stime autunnali indicavano un PIL 2026 allo 0,7% ma FMI, Banca d’Italia e OCSE collocano ora la crescita tra lo 0,4% e lo 0,5%.

Il DFP fisserà anche la traiettoria del triennio successivo. Il dato da proteggere, su cui si misurerà la manovrabilità della Legge di Bilancio 2027 — ultima della legislatura — è il deficit 2026 al 2,8%. Se quel valore reggesse, l’Italia potrebbe rientrare sotto il 3% nel corso dell’ann0 e candidarsi all’uscita dalla procedura nella primavera del 2027.

La clausola di salvaguardia e la partita con Bruxelles

Il Governo intensifica intanto il pressing per allentare i vincoli europei. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sollecita una riflessione sul nuovo contesto internazionale, caratterizzato dalla guerra nel Golfo e dalle tensioni sui prezzi di carburanti ed energia. La richiesta italiana punta a ottenere l’attivazione di una clausola di salvaguardia più ampia, che consenta agli Stati di finanziare sconti in bolletta e misure contro il caro energia senza computarle nel deficit ai fini della procedura.

Bruxelles ha finora risposto che la clausola può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell’area Euro o nell’UE nel suo complesso — uno scenario che al momento non sussiste. Il negoziato resta però formalmente aperto: la Commissione UE valuterà la situazione italiana nell’ambito del Pacchetto di primavera del Semestre europeo, atteso per inizio giugno, sulla base del dato definitivo di consuntivo 2025 appena certificato.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 10:48:57 +0000
Sentenze Cassazione
Svolta per i lavoratori caregiver: nuove tutele contro la discriminazione indiretta
Tutele contro la discriminazione indiretta per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità: nuova sentenza della Cassazione richiama i principi della Corte UE.

Maggiori tutele per i caregiver familiari nel mondo del lavoro dopo la sentenza n. 9104/2026 della Cassazione che, portando sul piano nazionale i principi fissati dalla Corte di Giustizia UE, ha chiarito che il datore deve trovare soluzioni ragionevoli, valutate sulla base dell’organizzazione aziendale e delle esigenze assistenziali, per soddisfare le richieste in merito a orari e turni favorevoli all’assistenza da prestare, così da rendere compatibili lavoro e cura.

Niente discriminazione indiretta per il caregiver lavoratore

La pronuncia della Cassazione estende al lavoratore caregiver la tutela antidiscriminatoria collegata alla disabilità del familiare assistito, secondo il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE e applicato al rapporto di lavoro: quando il caregiver subisce un trattamento sfavorevole a causa degli obblighi di assistenza, la discriminazione indiretta assume rilievo anche se il lavoratore non è lui stesso disabile.

Accomodamenti ragionevoli da valutare caso per caso

Nel caso in esame, la richiesta riguardava la definizione del turno di lavoro. La Cassazione ha ricondotto il tema agli accomodamenti ragionevoli previsti dall’ordinamento europeo e dall’articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003. La valutazione va comunque svolta caso per caso, tenendo conto dei tempi di cura, della struttura dell’orario, delle posizioni disponibili e della tenuta organizzativa dell’impresa.

Le tutele concesse devono essere stabili

Uno dei passaggi più forti della sentenza riguarda la durata delle soluzioni offerte dall’azienda. Secondo la Corte, un regime di provvedimenti provvisori protratti oltre misura lascia aperta la questione discriminatoria quando le esigenze assistenziali hanno carattere duraturo. Il datore è quindi chiamato a una risposta strutturata e coerente con la situazione rappresentata dal lavoratore.

Ammissibili le mansioni inferiori

La decisione riguarda anche un altro profilo giuridico: la richiesta del caregiver di essere destinato, se necessario, a mansioni inferiori pur di mantenere un equilibrio compatibile con l’assistenza. La Cassazione inserisce questa opzione tra gli accomodamenti da esaminare, perché il silenzio aziendale su una proposta del genere può concorrere alla valutazione di discriminazione indiretta.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 10:31:28 +0000
POS
POS Cassa: ipotesi franchigia sulle sanzioni per collegamenti errati
Un emendamento al Decreto Fiscale potrebbe introdurre una franchigia del 5% sulle sanzioni per gli errori di collegamento tra POS e cassa telematica.

Sul collegamento tra POS e cassa telematica potrebbe arrivare una misura di alleggerimento per gli esercenti. Un emendamento al Decreto Fiscale, annunciato dal presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, mira a introdurre una franchigia sulle sanzioni a fronte di operazioni erronee. La pressione delle associazioni di categoria, che nelle ultime settimane avevano denunciato la sproporzione tra errori formali e importi delle multe, sembra aver trovato ascolto.

Franchigia 5% sulle sanzioni per collegamenti POS-RT errati

L’emendamento, al momento ancora non depositato, dovrebbe prevedere che le sanzioni per trasmissione errata dei dati tra POS e registratore telematico scattino solo al superamento di una franchigia del 5%. Al di sotto di quella soglia, gli scostamenti tra metodo di pagamento indicato e quello effettivamente utilizzato non darebbero luogo ad alcuna conseguenza sanzionatoria. Il caso tipico è quello dell’operazione inizialmente registrata come pagamento in contanti e poi saldata con carta dal cliente: un errore formale, privo di effetti sull’imponibile fiscale, ma che con le regole attuali espone comunque l’esercente a sanzioni.

Le associazioni di categoria di commercianti, artigiani e autonomi avevano segnalato in sede parlamentare che questi errori non configurano sottrazione di materia imponibile e che il regime sanzionatorio vigente risulta sproporzionato rispetto alla loro natura.

L’emendamento mira a recepire quella posizione, introducendo una soglia di tolleranza analoga a quelle già previste in altri ambiti della normativa fiscale.

Le sanzioni oggi in vigore

Fino all’eventuale approvazione dell’emendamento, peraltro ancora solo annunciato, la normativa vigente si applica nella sua interezza. In base alla disciplina sul collegamento POS-cassa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2026, con sanzioni applicabili dal 20 aprile, chi non ha effettuato l’abbinamento logico tra i dispositivi rischia una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per mancato collegamento, equiparata a quella prevista per l’omessa installazione del registratore di cassa.

A questa si aggiunge la sanzione di 100 euro per ogni trasmissione errata, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Nei casi più gravi è prevista anche la sospensione della licenza da tre giorni a un mese. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere con i provvedimenti sanzionatori, invia lettere di compliance al contribuente.

Sono previsti esoneri dall’obbligo di collegamento per i terminali dedicati in via esclusiva a operazioni fiscalmente escluse. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere con i provvedimenti, invia lettere di compliance al contribuente.

Iter dell’emendamento e cosa fare nel frattempo

L’emendamento è ancora in fase di scrittura e non è stato formalmente presentato in sede di conversione del Decreto Fiscale 2026. Fino alla sua approvazione definitiva, la normativa vigente resta pienamente applicabile. Gli esercenti che non hanno ancora completato l’abbinamento tra POS e registratore telematico devono farlo utilizzando la procedura web sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Gestione collegamenti”. Chi ha più terminali attivi, o li utilizza in sedi diverse, deve verificare che tutti i dispositivi risultino correttamente abbinati. Un controllo preventivo riduce il rischio di ricevere lettere di compliance nel periodo che precede l’eventuale entrata in vigore della franchigia.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 10:17:48 +0000
Sentenze Cassazione
Licenziamento per falsa malattia: per la Cassazione vale il certificato medico
Illegittimo il licenziamento disciplinare per sospetta simulazione di malattia in presenza di certificato medico: nuova ordinanza di Cassazione 8738/2026.

Con l’ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026 la Cassazione è tornata su uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro: il licenziamento per presunta falsa malattia quando agli atti esiste un certificato medico e una patologia che consente uscite e attività esterne, compatibili con il quadro clinico. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto simulata l’assenza, ritenendo valida come unica prova la certificazione sanitaria.

Malattia, diagnosi e onere della prova

Nel caso esaminato, il lavoratore era stato licenziato perché il datore aveva interpretato alcuni comportamenti durante l’assenza come indizi di una malattia simulata. La Cassazione ha però richiamato un criterio più rigoroso: in presenza di un certificato medico, l’addebito disciplinare richiede una base probatoria qualificata e coerente. È questo il punto che distingue la pronuncia dai casi di licenziamento per malattie simulate costruiti su assenze seriali, microassenze e condotte ripetute nel tempo.

Malattia certificata con attività compatibili

La Suprema Corte ha dato rilievo anche alla natura della diagnosi. In presenza di una sindrome ansioso-depressiva, alcune attività svolte all’esterno dell’abitazione possono restare compatibili con lo stato di malattia e assumere un significato clinico del tutto coerente con il disturbo attestato. La valutazione si colloca quindi su un piano diverso rispetto alle visite fiscali INPS e alle fasce di reperibilità, perché l’uscita di casa resta un dato da leggere insieme alla patologia certificata.

Il valore del certificato del medico di base

Uno specifico passaggio dell’ordinanza di Cassazione riguarda la provenienza della certificazione. Il documento rilasciato dal medico di medicina generale conserva sempre pieno valore probatorio. L’assenza ad una visita specialistica o il mancato acquisto dei farmaci prescritti richiedono un approfondimento medico-legale solo se entrano nella contestazione della malattia ma da sole non bastano a provare la simulazione.

La pronuncia lascia aperta la via del licenziamento disciplinare solo nei casi di falsa malattia effettivamente comprovata.

Le condizioni per il licenziamento disciplinare

Il recesso richiede elementi solidi e coordinati, con una distinzione netta rispetto al licenziamento dopo il periodo di comporto, che si muove su un terreno diverso. In vicende di questo tipo, la prova può fondarsi su riscontri come questi:

  • accertamenti medico-legali capaci di mettere in discussione la diagnosi attestata;
  • condotte del lavoratore obiettivamente incompatibili con la patologia certificata;
  • elementi documentali e investigativi valutati dal giudice in modo unitario;
  • contestazioni disciplinari costruite con addebiti puntuali, circostanziati e verificabili.

Dall’ordinanza emerge dunque un criterio destinato a incidere sulla prassi: nel licenziamento per falsa malattia con certificato medico la presunzione richiede una struttura probatoria robusta, soprattutto quando la diagnosi riguarda disturbi che possono convivere con spostamenti, uscite o momenti di svago.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 09:12:44 +0000
Intelligenza Artificiale
Da tool ad agenti AI: la partita delle PMI italiane nel 2026
L’AI crea valore solo quando smette di essere un esperimento isolato e diventa parte del modo in cui l'impresa decide, coordina e lavora. Per le PMI italiane è arrivato il momento di capire quale trasformazione sono pronte a sostenere.

Negli ultimi anni molte piccole e medie imprese italiane hanno introdotto strumenti di intelligenza artificiale: un chatbot per il servizio clienti, un assistente per scrivere offerte, qualche sistema di analisi dati, magari un supporto alla pianificazione. Il problema è che, spesso, l’AI resta confinata a singoli casi d’uso. Porta piccoli benefici ma non cambia il modo in cui l’azienda funziona. È la stagione dei micro-successi: utili ma insufficienti per creare un vantaggio competitivo duraturo.

L’AI nell’operatività delle PMI italiane

In molte imprese l’AI è ormai presente ma con un impatto ancora limitato sul modello operativo. Quando però l’intelligenza artificiale non si limita più ad assistere ma inizia a eseguire, entra in scena la cosiddetta agentic AI: sistemi capaci di pianificare attività, usare dati e software aziendali, coordinare task multipli, attivare passaggi operativi e chiedere l’intervento umano solo quando serve. In pratica, non più un semplice “copilota†ma a un nuovo modo di organizzare il lavoro.

In questa fase, il tema diventa da tecnologico a manageriale. Un agente può aggiornare un CRM, preparare un’offerta, smistare richieste, monitorare anomalie, far partire una procedura, segnalare eccezioni. Ma appena l’AI comincia ad agire cambia anche il confine tra esecuzione, coordinamento e decisione. E quando cambia quel confine devono cambiare anche responsabilità, controlli e regole del gioco.

Come integrare l’agentic AI in azienda

Non tutte le imprese devono muoversi nello stesso modo. Nelle imprese medio-grandi il percorso è quasi sempre graduale perché bisogna convivere con sistemi legacy, processi più complessi, vincoli di compliance e una maggiore articolazione organizzativa. In questi contesti l’AI entra di solito come un nuovo layer sopra l’esistente: prima supporta il lavoro individuale, poi automatizza attività specifiche, poi rende più intelligenti i workflow e solo in un secondo momento apre spazi di delega più ampi agli agenti.

Per molte PMI, invece, il quadro può essere diverso. La minore complessità organizzativa, la minore dipendenza da stack legacy estesi e la vicinanza tra imprenditore, management e operatività possono rendere possibile un approccio più diretto. In alcuni casi bisogna ripensare da zero un flusso end-to-end — per esempio commerciale, assistenza, acquisti o pianificazione — costruendolo fin dall’inizio con logiche agentiche.

Attenzione però: si tratta di una opportunità reale ma non certo automatica. Il problema nelle piccole imprese è quello di evitare di correre e di definire piuttosto come governare il nuovo flusso operativo. Se mancano obiettivi chiari, dati affidabili, processi leggibili, ruoli definiti e limiti di autonomia espliciti, anche la soluzione più promettente rischia di trasformarsi in un’automazione opaca, fragile e difficile da controllare.

Quando l’AI smette di suggerire e comincia a fare servono guardrail, soglie di escalation, accountability e una chiara distinzione tra ciò che il sistema può fare, ciò che deve fare e ciò che non deve fare.

Consigli pratici per il management

Prima di investire in nuovi strumenti conviene porsi tre domande: dove l’AI può generare valore misurabile in tempi rapidi? Quali dati e quali processi devono essere messi in ordine prima di delegare? Quale grado di autonomia è davvero sostenibile oggi, senza perdere controllo e qualità? È da queste risposte che nasce una roadmap credibile, non dalla corsa a inseguire la tecnologia del momento.

Ancora prima di valutare quale tipologia di modello adottare, però, imprenditori e manager devono chiedersi quanto è pronta la propria attività a questo cambio radicale. A monte di un qualunque progetto di adozione dell’AI in azienda, infatti, bisogna chiedersi (e verificare): quanto sono maturi i processi, quanto sono affidabili i dati, quanto pesano i legacy, quanto sono chiare responsabilità e regole di governance?

Solo partendo da qui si capisce quale combinazione di stabilità e discontinuità sia sostenibile. Altrimenti si rischiano due errori opposti: restare intrappolati in una sperimentazione senza fine o forzare un salto che l’organizzazione non è ancora in grado di reggere.

Per le PMI, il 2026 sarà probabilmente l’anno in cui questa scelta non potrà più essere rimandata. Le aziende che continueranno a sommare strumenti senza ripensare processi, architetture e responsabilità rischiano di fermarsi a un’AI superficiale. Quelle che sapranno integrare dati, workflow, persone e agenti dentro un disegno coerente godranno invece di un vantaggio competitivo: più velocità, più adattabilità e maggiore capacità di rispondere alle richieste dei mercati.

Assodato ormai che l’adozione dell’AI è imprescindibile, la sfida è ora quella di costruire un’impresa capace di usarla bene.

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Angelo Maturi è Head of Project Management in Sorint Lab


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 09:03:52 +0000
Incentivi Rinnovabili
Il catalogo GSE degli apparecchi incentivabili con il Conto Termico 3.0
Dal 15 aprile online il catalogo GSE con oltre 13.600 apparecchi prequalificati per il Conto Termico 3.0. Categorie, procedura semplificata e proroga domande.

Dal 15 aprile è disponibile sul portale del GSE il catalogo degli apparecchi prequalificati per il Conto Termico 3.0: oltre 13.600 modelli già verificati rispetto ai requisiti tecnici del decreto, che consentono di presentare la domanda di incentivo con procedura semplificata, senza allegare certificazioni aggiuntive sull’apparecchio. Il portale è stato riaperto per le sole domande in accesso diretto.

Apparecchi prequalificati per incentivi Conto Termico 3.o

Sono incentivabili gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il plafond complessivo è pari a 900 milioni di euro annui, con la distribuzione tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni soggetta alla rimodulazione intervenuta nei mesi scorsi.

Il catalogo è articolato in cinque macro-gruppi corrispondenti alle categorie di intervento ammesse al Titolo III del decreto:

  • III.A – Pompe di calore;
  • III.B – Sistemi ibridi;
  • III.C – Generatori a biomassa;
  • III.D – Sistemi solari termici;
  • III.E – Scaldacqua a pompa di calore.

Per ciascun modello incluso nel catalogo la conformità ai requisiti tecnici è stata verificata a monte dal GSE. Chi sceglie un apparecchio già presente nell’elenco accede alla procedura semplificata: non è necessario allegare documentazione tecnica sull’apparecchio, il che riduce il rischio di errori e i tempi di istruttoria. Gli apparecchi non inclusi restano incentivabili ma richiedono la produzione della documentazione completa a carico del richiedente.

Proroga domande in scadenza durante la sospensione

Il GSE ha concesso una proroga di 40 giorni per chi aveva i termini in scadenza nel periodo di sospensione del portale, compreso tra il 3 marzo e il 12 aprile 2026, che ha preceduto la parziale riapertura. Per i procedimenti in accesso diretto, se il termine dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori ricadeva in quel periodo, la scadenza per la presentazione della domanda viene estesa di conseguenza. Per le imprese resta disponibile all’interno del Portale la funzione di valutazione preliminare, utile per verificare la compatibilità dell’intervento prima dell’invio formale dell’istanza.

Conto Termico 3.0 vs. bonus riqualificazione

Per gli interventi sugli impianti termici — pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico — il Conto Termico 3.0 e la detrazione per la riqualificazione energetica agevolano spesso le stesse tipologie di lavori, ma con meccanismi diversi.

  • Il Conto Termico eroga un contributo diretto in conto capitale, gestito dal GSE e liquidato in un’unica rata per importi fino a 15.000 euro, con percentuali che possono arrivare al 65% della spesa ammissibile.
  • La detrazione fiscale, invece, abbatte l’IRPEF in dichiarazione dei redditi, con aliquote nel 2026 pari al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili, recuperabili in dieci rate annuali. I due incentivi non sono cumulabili sulla stessa spesa.

Il Conto Termico 3.0 conviene a chi cerca liquidità immediata o ha una capienza IRPEF ridotta; la detrazione fiscale può risultare più vantaggiosa per chi ha un’imposta elevata e desidera massimizzare il risparmio complessivo nel tempo. In ogni caso i due strumenti non si escludono su interventi diversi realizzati nello stesso anno.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 08:19:36 +0000
Governo italiano
Hormuz: Italia pronta alla missione internazionale, anche senza ONU
Garantire la sicurezza delle navi in transito per arginare la crisi energetica: Italia disponibile per una missione internazionale a Hormuz, previa approvazione del Parlamento e cessate il fuoco. Libertà di navigazione sul tavolo UE a Cipro.

A due giorni dal vertice informale dei leader Ue a Cipro, l’Italia conferma la disponibilità a partecipare a una missione internazionale per rimettere in sicurezza la navigazione nello Stretto di Hormuz. Restano tuttavia fermi tre “requisiti di fondo”: il via libera del Parlamento, la cessazione delle ostilità e lo scopo esclusivamente difensivo.

La linea italiana su Hormuz

Dopo la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a cui ha preso parte Giorgia Meloni, la posizione del governo si è fatta più chiara nelle ultime ore. Le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, rafforzate da quelle del ministro degli Esteri Antonio Tajani, segnano una esplicita posizione politica: Roma indica comunque come cornice preferibile una copertura ONU e, se il Consiglio di Sicurezza resta fermo, considera praticabile anche una coalizione ampia.

Crosetto ha indicato il mandato ONU come soluzione preferibile e ha chiarito che l’Italia valuta anche una coalizione internazionale più larga qualora il Consiglio di Sicurezza resti paralizzato. Nello stesso solco si inserisce Tajani, che ha ribadito la disponibilità italiana a contribuire a un’iniziativa per garantire la libera circolazione marittima. È la traduzione politica di una linea già emersa nelle settimane scorse: presenza italiana legata a una tregua e a un’iniziativa multilaterale estesa.

A Cipro il dossier diventa europeo

Il vertice informale del 23 e 24 aprile a Cipro porta il caso Hormuz nel confronto strategico europeo. Francia e Regno Unito hanno già mosso i primi passi con una riunione a Parigi che ha coinvolto decine di Paesi disponibili a discutere una missione difensiva per la sicurezza della rotta. In questo quadro, Bruxelles insiste sulla sicurezza marittima, sul rispetto della libertà di navigazione e sul rafforzamento delle missioni europee già esistenti nell’area allargata.

Ultima parola al Parlamento

La decisione italiana passa ora dalle Camere. Meloni, Crosetto e Tajani convergono sullo stesso schema: l’Italia considera utile la partecipazione, però la missione acquista forma politica soltanto con una autorizzazione parlamentare chiara. La disponibilità diplomatica ha bisogno di questo placet per divenire un impegno reale, anche perché la cornice giuridica richiede un profilo coerente con la natura difensiva dell’operazione.

Export e costi per le imprese: le vere leve di fondo

La missione nasce da esigenze di sicurezza, ma viene discussa in Italia per una ragione molto concreta: il costo economico della crisi. La riapertura annunciata dello Stretto di Hormuz non ha ancora riportato i flussi a una piena normalità, mentre l’export italiano verso il Golfo continua a misurarsi con deviazioni di rotta, premi assicurativi più alti e tempi più lunghi. Sullo sfondo restano anche i costi energetici delle imprese, che secondo Confindustria possono salire con forza se la crisi dovesse trascinarsi nei prossimi mesi.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 08:00:05 +0000
APe Sociale
Lavoro occasionale con APE Sociale: definizione, calcolo e decorrenza
Cosa si intende per lavoro occasionale? Come lo si identifica in termini contrattuali e previdenziali ai fini della compatibilità con APE Sociale? Cosa si intende per lavoro occasionale? Come lo si identifica in termini contrattuali e previdenziali ai fini della compatibilità con APE Sociale?
Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 07:41:39 +0000
sciopero
Sciopero autotrasportatori 25-29 maggio contro il caro carburanti
Unatras conferma lo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio. Verso il blocco dello Stretto di Messina il 1° maggio per il caro diesel.

Il caro carburanti riporta in agitazione le categorie produttive più colpite: dopo la sospensione della mobilitazione prevista dal 20 al 25 aprile, gli autotrasportatori confermano invece lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Intanto, anche i pescatori siciliani valutano il blocco dello Stretto di Messina per il 1° maggio. Sullo sfondo, il gasolio che ha superato i 2 euro al litro e un decreto attuativo del credito d’imposta promesso dal Governo a marzo che non è ancora stato firmato.

Sciopero autotrasporto dal 25 maggio

Il 20 aprile, la sigla Trasportounito aveva proclamato uno stop di 144 ore, poi sospeso. Unatras — l’organismo unitario che riunisce le principali federazioni nazionali dell’autotrasporto e rappresenta oltre il 90% delle imprese del settore — ha invece confermato il fermo nazionale dal 25 al 29 maggio 2026, comunicandolo alla Commissione di Garanzia con il preavviso di 25 giorni previsto dalla legge.

La categoria chiede di dare urgentemente attuazione al credito d’imposta previsto dal DL Carburanti, a copertura degli aumenti di marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026. Chiede inoltre ristori compensativi del mancato rimborso accise pari a 200 euro ogni mille litri di gasolio acquistato, la sospensione temporanea dei versamenti fiscali a sostegno della liquidità delle imprese e misure contrattuali che consentano di trasferire sui committenti gli aumenti del carburante.

Il caro carburanti dopo la guerra nel Golfo

Secondo i calcoli della CGIA di Mestre, il gasolio ha segnato un rincaro del 30% circa rispetto alla fine del 2025, con una media rilevata attorno ai 2,135 euro al litro. Per un mezzo pesante, l’aumento si traduce in circa 250 euro in più per ogni pieno. Nello scenario in cui la crisi energetica si prolungasse per l’intero anno, la spesa aggiuntiva rispetto al 2025 supererebbe i 17.500 euro per veicolo. La CGIA stima a rischio chiusura entro fine 2026 circa 13.000 imprese del settore. Il carburante incide per circa il 40% sui costi operativi di un’impresa di autotrasporto: con margini strutturalmente contenuti, l’assorbimento dei rincari attuali è diventato insostenibile per le realtà più piccole.

La protesta della pesca marittima in Sicilia

Non ci sono solo i camionisti in fermento. L’associazione pescatori marittimi professionali e la Federazione armatori siciliani (FAS) hanno convocato il 20 aprile un’assemblea a porte chiuse nel Siracusano per stabilire le modalità di protesta contro il caro diesel. Al vaglio c’è il blocco dello Stretto di Messina per il 1° maggio, con pescherecci provenienti da tutte le marinerie siciliane e calabresi. Fabio Micalizzi, presidente della FAS, ha dichiarato all’ANSA che il comparto chiede un tetto massimo al prezzo del diesel: senza un intervento immediato, il rischio è di licenziamenti, vendita delle imbarcazioni e demolizioni. Alcuni associati hanno già avanzato l’ipotesi di cambiare bandiera e registrare i pescherecci a Malta o in Tunisia, dove il carburante costa 30 centesimi al litro.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 07:25:47 +0000
Misure per famiglie
Figli a carico invalidi e detrazioni IRPEF: tutte le regole
Ho un figlio di 49 anni riconosciuto invalido civile all’85%. In base alle norme introdotte con Manovra 2025, posso ancora usufruire delle detrazioni IRPEF per figli a carico? Quali sono le regole per li maggiorenni disabili ai sensi dell’art.3 c 1 della L 104/92 e a carico dei genitori, con la nuova formulazione dell’art 12[...] Ho un figlio di 49 anni riconosciuto invalido civile all’85%. In base alle norme introdotte con Manovra 2025, posso ancora usufruire delle detrazioni IRPEF per figli a carico? Quali sono le regole per li maggiorenni disabili ai sensi dell’art.3 c 1 della L 104/92 e a carico dei genitori, con la nuova formulazione dell’art 12[...]
Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 06:48:07 +0000
Pensioni
Pensione con 5, 10 o 15 anni di contributi: tutte le strade possibili
Andare in pensione con pochi anni di contributi è possibile: ecco tutte le opzioni per andare in pensione con un'anzianità contributiva di 5, 10 o 15 anni.

Chi ha versato meno di 20 anni di contributi non è necessariamente escluso dal sistema previdenziale. La normativa italiana prevede alcune deroghe di legge che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia anche con anzianità contributive ridotte, legate alla storia assicurativa, alla gestione previdenziale di appartenenza e alla data di prima iscrizione. Nelle prossime schede analizziamo tutte le opzioni possibili, una per una, con il dettaglio dei requisiti.

Nel sistema previdenziale italiano le principali strade per andare in pensione con pochi contributi sono due: rientrare interamente nel calcolo della pensione con il sistema contributivo puro — con almeno 5 anni effettivi e 71 anni di età — oppure soddisfare i requisiti della deroga Amato, che abbassa la soglia a 15 anni per alcune categorie di lavoratori.

Per chi si colloca tra 10 e 15 anni di versamenti le possibilità si restringono ulteriormente, in funzione dell’anzianità assicurativa e delle gestioni previdenziali coinvolte. Prima di tutto vanno verificati la presenza di contributi effettivi rispetto a quelli figurativi, la gestione previdenziale di appartenenza e la data di prima iscrizione alle casse previdenziali.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 05:40:42 +0000
Mondo del Lavoro
Affiancamento dopo maternità: partono gli sgravi INPS per le sostituzioni prolungate
Prolungamento sostituzioni con contratti di affiancamento agevolati con riduzione INPS del 50%: istruzioni per l'attuazione della misura in Manovra 2026.

Con il Messaggio 1343/2026, l’INPS rende operativa per le piccole imprese che assumono per sostituzione di maternità lo sgravio contributivo del 50% anche nel periodo di affiancamento successivo al rientro della dipendente, purché restino rispettati i requisiti già previsti dalla norma. L’agevolazione riguarda le aziende sotto i 20 dipendenti, per le quali il beneficio può accompagnare il passaggio di consegne fino al limite fissato dalla legge.

Affiancamento dopo il rientro coperto da sgravio INPS

Si tratta di una delle misure per famiglie della Manovra 2026. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 del Dlgs 151/2001 consente di prolungare il contratto di sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita per maternità, entro il primo anno di vita del bambino.

Lo sgravio è riservato ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, requisito che deve sussistere al momento dell’assunzione del sostituto. L’agevolazione riguarda la quota contributiva a carico del datore di lavoro e segue la disciplina già prevista per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Se il contratto era stato attivato per coprire il periodo di assenza e il bambino non ha ancora compiuto un anno al momento del rientro, il datore di lavoro può prolungare il rapporto per l’affiancamento e continuare a utilizzare la riduzione del 50% anche su questo periodo aggiuntivo.

Ad esempio, se un’azienda ha effettuato un contratto di sostituzione per sei mesi, coprendo il periodo di assenza della lavoratrice per maternità applicando lo sgravio contributivo del 50%, fino all’anno scorso questo contratto necessariamente terminava al rientro in azienda della lavoratrice mentre ora può essere prolungato fino a quando il figlio non compie un anno.

Basta il requisito dei 20 dipendenti

In presenza dei requisiti richiesti, anche questo periodo rientra nel regime agevolato. La riduzione contributiva, quindi, non si esaurisce con il rientro della lavoratrice in azienda ma può accompagnare la fase finale del rapporto, che serve a rendere più ordinato il reinserimento e il trasferimento delle attività. L’unico criterio da rispettare è la dimensione aziendale. In caso di somministrazione, il parametro da guardare resta la base occupazionale dell’utilizzatore. Il vantaggio contributivo viene recuperato secondo la procedura già prevista dall’INPS. Il beneficio resta infatti collegato alla stessa causale sostitutiva e non apre una finestra autonoma svincolata dai limiti temporali di legge.

Procedura INPS per datori di lavoro

Le istruzioni operative INPS per attuare la nuova misura si inseriscono nel riassetto più ampio della disciplina sul congedo parentale 2026 e sugli strumenti di conciliazione vita lavoro introdotti dalla Manovra. Per le imprese, il vantaggio è evidente soprattutto nei contesti in cui il rientro richiede un passaggio di attività, clienti o procedure interne.

Restano ferme anche le istruzioni di prassi già note: l’azienda deve attestare la sussistenza del requisito occupazionale e la natura sostitutiva del rapporto.

Sul piano amministrativo, il datore di lavoro utilizza la stessa procedura INPS già prevista per il contratto di sostituzione originario. Il riferimento resta il codice di autorizzazione 9R, che identifica le aziende aventi titolo allo sgravio per le assunzioni in sostituzione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Dlgs 151/2001.

Le regole sullo sgravio per sostituzione maternità

La disciplina di base resta quella prevista dall’articolo 4 del dlgs 151/2001: nelle aziende con meno di 20 dipendenti, l’assunzione a termine effettuata per sostituire una lavoratrice o un lavoratore assente in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio consente di applicare uno sgravio contributivo del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro. L’agevolazione può essere riconosciuta fino al compimento di un anno di età del figlio oppure, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La misura si applica anche nelle imprese in cui operano lavoratrici autonome, secondo le regole e i limiti temporali fissati dalla stessa norma.


Data articolo: Wed, 22 Apr 2026 05:03:13 +0000
Stipendi
Decreto Primo Maggio 2026 senza delega sui contratti pirata: le misure previste
Decreto Primo Maggio 2026: attese misure su bonus giovani, detassazioni e rider. Scaduta la delega sui contratti pirata, sei mesi alle parti sociali.

Il Decreto Primo Maggio 2026 procede sulle misure già definite — bonus giovani, detassazioni, tutele per i rider — senza il capitolo più controverso: il governo ha infatti lasciato scadere il 18 aprile la delega parlamentare sulla riforma della contrattazione collettiva. L’Esecutivo Meloni ha accolto a richiesta compatta di CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Confcommercio: nessun decreto attuativo della Legge Delega 144/2023 è stato depositato. Il capitolo sulla rappresentanza sindacale e i contratti pirata viene così rinviato, con sei mesi di tempo alle parti sociali per trovare un accordo autonomo.

La delega del 18 aprile è scaduta: cosa cambia

Il 18 aprile era la scadenza della delega parlamentare che autorizzava il governo ad attuare la riforma dei salari senza passare per l’iter legislativo ordinario. Il governo ha scelto di non esercitarla: nessun decreto attuativo è stato depositato. Qualsiasi intervento futuro sulla contrattazione collettiva dovrà ora essere introdotto con legge ordinaria o decreto-legge, dopo che le parti sociali avranno avuto la possibilità di trovare un accordo.

Il 1° Maggio resta la scadenza politica per il maxi-decreto annuale sul lavoro. Le agevolazioni sulle assunzioni agevolate — a partire dal bonus giovani in scadenza il 30 aprile — non potevano aspettare: il decreto le conterrà come misura prioritaria.

Contratti pirata: l’attuazione della delega non convince

Il punto incandescente era la definizione di contrattazione collettiva di riferimento. La bozza del decreto legislativo attuativo della delega 144/2023 richiamava i contratti firmati da “organizzazioni datoriali e sindacali del medesimo settore” — una formula che sindacati e associazioni ritenevano troppo vaga.

Il rischio denunciato da tutti gli attori coinvolti (CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Confcommercio) era che quella formulazione aprisse la strada ai cosiddetti contratti pirata: accordi stipulati da sigle sindacali minoritarie e poco rappresentative, che fissano minimi salariali e tutele nettamente inferiori a quelli dei contratti nazionali maggioritari. Anche M5S e opposizioni avevano espresso la preoccupazione che la bozza legittimasse di fatto le pratiche di sfruttamento salariale.

Il sottosegretario leghista Claudio Durigon aveva difeso l’impostazione del governo, sostenendo che il “principio di equivalenza” avrebbe consentito di escludere i contratti pirata salvaguardando al contempo il pluralismo contrattuale. Il Ministero del lavoro guidato da Marina Calderone aveva lavorato a un’ipotesi di mediazione, ma le riunioni tecniche non avevano prodotto un testo condiviso. Un tavolo ministeriale sul Turismo era stato addirittura disertato da Federturismo, Fipe Confcommercio, Assoturismo Confesercenti e Federalberghi in segno di protesta.

L’alternativa chiesta dalle parti sociali era il riferimento esplicito ai contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale — il criterio già previsto dall’articolo 51 del Jobs Act — oppure il recepimento diretto di un accordo interconfederale tra le stesse parti sociali.

La scelta del governo di lasciar scadere la delega è arrivata dopo settimane di riunioni tecniche che non avevano prodotto un testo condiviso. Le parti sociali avevano formalmente chiesto alla premier Meloni e alla ministra Calderone di fermarsi. La bozza circolante, nella valutazione della premier, avrebbe avvelenato il clima sociale senza risolvere il problema. Il capitolo rappresentanza viene ora demandato a un tavolo autonomo tra le parti, con l’obiettivo di produrre un accordo interconfederale da recepire per legge dopo l’estate.

Bonus Giovani e ZES accelerano il DL Lavoro

Il motore principale che spinge verso il decreto del Primo Maggio è una scadenza precisa: il bonus assunzioni under 35 previsto dal Decreto Coesione (DL 60/2024), prorogato dal Milleproroghe solo fino al 30 aprile 2026, cessa fra pochi giorni. Senza un nuovo provvedimento, dal Primo Maggio i datori di lavoro privati perdono l’esonero contributivo — fino al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto, al 70% negli altri casi — con un massimale di 500 euro mensili per unità a livello nazionale e di 650 euro mensili nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno. La bozza punta a rendere strutturale il bonus, eliminando l’incertezza delle proroghe trimestrali. La stessa stabilizzazione sarebbe prevista per il Bonus Donne, l’esonero contributivo per le assunzioni femminili nelle categorie svantaggiate o nei settori ad alta disparità di genere.

Straordinari, premi e fringe benefit nella bozza

Sul fronte busta paga, la bozza del Decreto Lavoro-Primo Maggio 2026 introduce — con decorrenza dal 2027 per le misure più strutturali — una serie di interventi fiscali già sperimentati nelle ultime leggi di bilancio e ora destinati a diventare permanenti. I punti principali:

  • aliquota sostitutiva al 15% sulle somme erogate per straordinari, lavoro notturno e festivo, fino a 1.500 euro annui per i lavoratori con reddito inferiore a 40.000 euro;
  • tassazione al 5% sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati dal 2024, per i dipendenti del settore privato con reddito fino a 33.000 euro;
  • esenzione fiscale per i fringe benefit fino a 3.000 euro annui, con allargamento delle misure di welfare aziendale inclusa la sanità integrativa.

L’impianto complessivo punta ad aumentare il potere d’acquisto netto dei lavoratori senza incidere direttamente sul costo del lavoro per le imprese. Resta aperto il nodo delle coperture finanziarie: le misure di detassazione strutturali comportano un onere stimato in diversi miliardi di euro, in parte da rinviare alla prossima Legge di Bilancio.

Indennità contrattuale e obiettivo rinnovi CCNL

Uno dei meccanismi più innovativi nella bozza riguarda i contratti nazionali scaduti. Il decreto introdurrebbe un’indennità di vacanza contrattuale automatica: decorsi sei mesi dalla scadenza del CCNL senza accordo tra le parti, ai lavoratori verrebbe corrisposta una indennità pari al 30% del tasso di inflazione programmato, che salirebbe al 60% dopo dodici mesi di stallo. La misura mira a creare una pressione economica affinché le trattative si concludano, tutelando nel frattempo il potere d’acquisto. Il governo ribadisce la propria contrarietà a un salario minimo legale: la paga giusta, nella visione dell’esecutivo, va ricavata dalla contrattazione collettiva, non da una soglia fissata per decreto.

Rider e piattaforme digitali, tutele minime

Tra le misure attese, fonti vicine al Ministero del Lavoro confermano anche un intervento a tutela dei rider delle piattaforme digitali, una delle categorie con le retribuzioni più basse del mercato del lavoro italiano: le consegne vengono remunerate tra i 2 e i 4 euro ciascuna. Il settore è già finito sotto la lente della magistratura per alcuni profili legati al trattamento economico dei lavoratori. La bozza prevederebbe l’introduzione di garanzie minime per i lavoratori delle piattaforme, anche se i contenuti specifici non sono ancora stati resi pubblici.

La scelta: rinvio e tavolo autonomo

Delle tre opzioni in discussione, il governo ha percorso la seconda: lasciare scadere la delega e rinviare il capitolo contrattazione, dando alle parti sociali il tempo di raggiungere autonomamente un accordo. La prima — attuazione della delega entro il 18 aprile — era già impraticabile per ragioni di calendario. La terza — inserire il riferimento alla rappresentanza nel decreto lasciando al Parlamento il compito di correggere le parti più controverse — è stata scartata dopo le pressioni di tutti gli attori coinvolti.

Il governo dà sei mesi a CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio e alle altre organizzazioni per definire un criterio condiviso sulla rappresentanza. L’obiettivo è un accordo interconfederale che espliciti il riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative — il principio già previsto dall’articolo 51 del Jobs Act — da recepire poi per legge. Il rischio, riconosciuto da tutti, è che senza un accordo vincolante il tavolo si areni, rinviando il problema a dopo le prossime elezioni.

La mossa del CNEL sull’archivio dei contratti

Mentre il governo rinviava la decisione sulla rappresentanza, il CNEL ha compiuto un passo parallelo: la Commissione dell’Informazione ha approvato la riorganizzazione dell’archivio dei CCNL, introducendo nuove soglie minime di radicamento per distinguere i contratti più applicati da quelli marginali. Con le nuove regole, solo i Contratti  Collettivi che superano il 5% di copertura nel settore di riferimento entrano nella sezione principale dell’archivio nazionale. L’operazione riduce il rischio di contratti pirata puntando sulla trasparenza informativa, anche in assenza di una norma legislativa sulla rappresentanza.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 16:55:16 +0000
Sussidi Disoccupazione
Modello C2 Storico online: come scaricarlo con SPID, in ogni Regione
Modello C2 Storico online: link e istruzioni passo dopo passo per scaricarlo con SPID in Campania, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna e tutte le altre Regioni.

Il Modello C2 Storico è il documento ufficiale che certifica la storia lavorativa e, in molte regioni (come nel Lazio), attesta lo stato di disoccupazione. Fondamentale per le assunzioni agevolate, è tornato di forte attualità in vista del nuovo decreto Primo Maggio 2026, che punta a rendere strutturale il Bonus Giovani under 35. Il C2 Storico va distinto dal Percorso Lavoratore o Scheda Anagrafica Professionale, che è spesso un semplice riepilogo informativo: il Certificato C2 con valore legale deve infatti essere rilasciato e vidimato dal Centro per l’Impiego o dall’ente locale preposto. Utile anche per la domanda di NASpI e per le misure di inclusione, in alcune regioni si ottiene subito online con SPID, in altre richiede una domanda preventiva.

Come ottenere il C2 storico online in ogni Regione

Le procedure variano sensibilmente sul territorio nazionale. A Milano il PDF si ottiene tramite l’app o il portale MyAFOLMET, mentre nel resto della Lombardia si utilizza il portale SIUL. In Emilia Romagna la procedura avviene tramite “Lavoro per Te”, accessibile anche via app. In regioni come la Toscana, il Piemonte, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia, l’accesso avviene tramite i rispettivi portali regionali del lavoro, garantendo il rilascio di documenti firmati digitalmente pronti per l’uso amministrativo. Nelle altre regioni è necessario effettuare una richiesta tramite apposito modulo o via email/PEC.

Come scaricare il C2 storico online con SPID

Ottenere il certificato online è la modalità più rapida. La procedura standard prevede l’accesso ai portali regionali tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Una volta autenticati, il documento è solitamente disponibile nella sezione “Certificati” o “Percorso Lavorativo” in formato PDF pronto per il download.

Richiesta C2 Storico online Campania (ClicLavoro)

In Campania, per scaricare il C2 Storico bisogna accedere al portale SILF ClicLavoro Campania e premere su Accedi → Entra con SPID, scegliendo il proprio fornitore di identità digitale. Completato il login, acconsentire all’invio dei dati. Se è il primo accesso, accettare la dichiarazione di responsabilità, spuntare il proprio nome e premere Conferma utente. Negli accessi successivi è sufficiente cliccare su nome e cognome accanto alla voce Cittadino.

Una volta nell’area personale seguire il percorso: menu Stampe → C2 Storico → Stampa. Il file PDF viene scaricato direttamente sul dispositivo. Se il browser lo apre in anteprima invece di salvarlo, usare l’icona di download o File → Salva con nome. Se la scheda anagrafica risulta incompleta, aggiornarla prima di procedere: il campo IBAN non è obbligatorio.

Richiesta C2 Storico online Lombardia (SIUL e MyAFOLMET)

Per Milano e provincia il percorso più rapido è l’app o il portale MyAFOLMET: dopo il login con SPID il documento è disponibile immediatamente nella sezione dedicata al C2 storico. Per il resto della Lombardia il riferimento è il portale SIUL: accedere con SPID, navigare nella sezione Servizi per il Cittadino e selezionare la voce relativa al Percorso Lavoratore. Il documento viene generato in tempo reale in formato PDF.

Download C2 storico con SPID: portali per Regione

Nelle regioni elencate di seguito la procedura è digitalizzata: il documento scaricabile tramite SPID, CIE o CNS ha pieno valore legale.

Regione / Provincia Accesso al portale
Milano (Città e Prov.) MyAFOLMET — scarica C2 storico
Lombardia (altre province) SIUL — portale regionale lavoro
Veneto ClicLavoro Veneto
Emilia Romagna Lavoro per Te — Emilia Romagna
Piemonte PiemonteTU — portale lavoro
Toscana Toscana Lavoro
Campania SILF — ClicLavoro Campania
Puglia Lavoro per Te — Puglia
Liguria MiAttivo — servizi per l’impiego
Sicilia SILAV — portale lavoro Sicilia
Sardegna SIL — Sardegna Lavoro
Basilicata SIL Basilicata — portale lavoro
Abruzzo SELFI — portale lavoro Abruzzo
Umbria ARPAL Umbria — certificati CPI
Valle d’Aosta Lavoro per Te — Valle d’Aosta
Trentino Trentino Lavoro — portale SIL

Come scaricare il modello C2 storico nelle diverse regioni

Ogni portale regionale ha un’interfaccia propria: i nomi dei menu e la sequenza dei passaggi cambiano anche tra regioni che usano la stessa tecnologia di base. Di seguito le istruzioni operative per le regioni più cercate.

Come scaricare il C2 storico in Puglia

Accedere al portale Lavoro per Te Puglia con SPID, CIE o CNS. Nella sezione Servizi con login → Servizi per le persone selezionare la funzione Percorso Lavoratore. Il sistema richiede di indicare l’intervallo di date per il quale si vuole il riepilogo dei rapporti di lavoro. Il documento viene generato in formato PDF pronto per il download.

Come scaricare il C2 storico in Emilia Romagna

Accedere al portale Lavoro per Te Emilia Romagna con SPID, CNS o CIE, selezionare la voce Cittadini e seguire il percorso Servizi Amministrativi → Percorso lavoratore. Il documento è disponibile anche tramite l’app Lavoro per Te nella sezione omonima. Se il documento non compare immediatamente occorre attendere qualche giorno: il CPI deve prima validare le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro.

Certificato Storico C2 su domanda in Lazio e Roma

Nel Lazio (compresa Roma), il portale regionale permette di scaricare solo la Scheda Anagrafica. Chi ha bisogno del Certificato Storico C2 con valore legale deve richiederlo via email al Centro per l’Impiego competente. La procedura richiede due passaggi:

  1. individuare l’indirizzo email del proprio CPI nella mappa ufficiale Regione Lazio;
  2. inviare una email allegando copia del documento d’identità e specificando la richiesta del “Certificato C2 Storico” firmato digitalmente.

C2 storico via PEC in Sicilia, Calabria, Molise, Friuli VG, Marche e Alto Adige

In queste regioni la procedura più sicura prevede l’invio di una PEC al Centro per l’Impiego di competenza, allegando l’apposito modulo di richiesta di C2 storico (si può usare un fac-simile) e il documento d’identità. Dove richiesta, va allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. I tempi di rilascio variano da uno a più giorni lavorativi a seconda del CPI.

In Sicilia è disponibile il portale SILAV con accesso SPID, ma le funzionalità variano per provincia: in caso di problemi di accesso è preferibile contattare il CPI territoriale. Per Friuli Venezia Giulia e Marche verificare sul sito ufficiale della propria Regione la procedura aggiornata, che in alcuni CPI prevede già l’accesso digitale.

Per l’Alto Adige il riferimento è il Centro per l’Impiego provinciale, raggiungibile tramite il portale CIVIS della Provincia di Bolzano.

Modello C2 storico: cosa contiene e a cosa serve

Il certificato elenca tutti i rapporti di lavoro subordinato in ordine cronologico. Per ogni posizione sono indicati: datore di lavoro, data di assunzione, proroghe, trasformazioni e data di cessazione. Riporta inoltre i titoli di studio, la data di iscrizione al CPI e lo stato di disoccupazione.

Quali esperienze di lavoro possono mancare

Possono non figurare i rapporti di lavoro autonomo occasionale, i contratti con le agenzie di somministrazione, i rapporti con la PA e il lavoro domestico, a causa della differente latenza nelle comunicazioni obbligatorie verso i Centri per l’impiego. Per un quadro completo di tutti i contributi versati è necessario richiedere separatamente l’estratto conto contributivo INPS, disponibile su MyINPS con SPID.

Differenza tra C2 storico e estratto conto INPS

Il Modello C2 è gestito dai Centri per l’Impiego e registra i rapporti di lavoro comunicati dai datori tramite le comunicazioni obbligatorie. L’estratto conto INPS riepiloga invece tutti i contributi versati, compresi quelli da lavoro autonomo, figurativi e da riscatto. I due documenti non sono equivalenti: il C2 attesta i rapporti contrattuali, l’estratto conto INPS la posizione previdenziale complessiva.

Che differenza c’è tra DID online e Modello C2 storico

Il Modello C2 è il certificato storico che elenca i rapporti di lavoro passati, mentre la DID online attesta formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione e serve ad accedere ai servizi di reinserimento nel lavoro. La DID è un prerequisito per poter richiedere il C2 presso molti CPI.

Cosa fare se mancano dati o ci sono errori

Se il documento risulta incompleto o riporta informazioni non corrette, il primo passo è segnalarlo al Centro per l’Impiego di competenza, che può avviare una procedura di rettifica. Per i periodi lavorativi non registrati per mancata comunicazione del datore di lavoro, il lavoratore può presentare documentazione integrativa come buste paga, lettera di assunzione o Certificazione Unica. I tempi di aggiornamento variano da pochi giorni a diverse settimane a seconda del CPI.

Modello C2 storico per ADI e SFL

La richiesta del documento è essenziale per i beneficiari delle misure di inclusione. Il C2 permette ai Centri per l’Impiego di verificare la storia lavorativa ai fini di:

  • Assegno di inclusione (ADI): verifica dei requisiti dei componenti attivabili del nucleo familiare;
  • Supporto formazione e lavoro (SFL): attestazione dell’anzianità di disoccupazione necessaria per accedere ai percorsi formativi finanziati;
  • Patto di attivazione digitale (PAD): integrazione dei dati nel sistema informativo del portale nazionale Supporto Lavoro Italia.

Prima della richiesta è necessario disporre di SPID o CIE e aver rilasciato la DID presso i servizi regionali o il portale nazionale Sviluppo Lavoro Italia. Per i beneficiari ADI il C2 viene spesso acquisito d’ufficio dal CPI al momento della presa in carico, ma averlo già disponibile accelera la procedura.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 14:32:02 +0000
Incentivi Formazione
Sviluppo competenze specialistiche PMI Sud: aperto lo sportello Invitalia
Aperto lo sportello Invitalia per le domande di accesso al bando MIMIT Competenze specialistiche per la formazione delle PMI al Sud: tutte le istruzioni.

Aperto lo sportello per l’accesso agli incentivi previsti dalla misura Sviluppo competenze specialistiche delle PMI, il fondo perduto da 50 milioni di euro destinato alla transizione digitale e green. Dalle ore 12:00 del 21 aprile le imprese richiedenti possono presentare la domanda dall’area personale del sito Invitalia. Le istruzioni sono quelle aggiornate dalla circolare n. 716/2026 MIMIT. Le istanze saranno valutate con graduatoria di merito. Lo sportello si chiude il 23 giugno.

Bando formazione PMI Sud, chi può fare domanda

L’agevolazione copre il 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.

Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Prima dell’invio conviene quindi verificare la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.

La circolare 716/2026 ha chiarito che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, per capirci, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente.

Spese ammissibili e contributo a fondo perduto

I progetti di formazione del personale devono durare al massimo un anno, con avvio entro sei mesi dalla concessione, e utilizzare soggetti formatori qualificati e indipendenti. I costi ammissibili del piano formativo devono essere compresi tra 10.000 e 60.000 euro. Il contributo a fondo perduto rimborsa le principali voci legate al progetto:

  • i costi dei formatori per le ore di partecipazione effettiva;
  • le spese di viaggio, alloggio, materiali e forniture strettamente connesse alla formazione;
  • l’ammortamento di strumenti e attrezzature usate in via esclusiva per il progetto;
  • i costi orari dei dipendenti partecipanti per le ore di frequenza;
  • le spese per i servizi di consulenza collegati al piano formativo.

È prevista una premialità per i progetti sovraregionali, che possono coinvolgere fino a 10 imprese appartenenti ad almeno due regioni diverse. L’agevolazione di base aumenta di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 punti per le medie.

Come erogare la formazione agevolata

Sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma — sincrona, asincrona o blended — e il training on the job.

Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza.

Sul fronte in cassa integrazione, i dipendenti in CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) possono partecipare, ma solo nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) sono invece esclusi, perché la misura è concepita per situazioni di ordinaria operatività, non per crisi aziendali strutturali.

Settori ammessi e riserva del 40%

Gli ambiti di intervento vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura è costruita per sostenere piani formativi collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud.

Una quota del 40% delle risorse complessive è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che ricevono una corsia dedicata dentro il plafond complessivo.

Domande e graduatoria di merito

Le agevolazioni non vengono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le pratiche sono valutate secondo una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto. Tra gli elementi che rilevano nella valutazione rientrano:

  • il numero di addetti dell’impresa;
  • la quota di personale coinvolta nel piano formativo;
  • la rilevanza degli ambiti e dei contenuti formativi scelti;
  • l’eventuale adesione a un contratto di rete per lo sviluppo della filiera.

Il superamento del click day rende la misura più selettiva e più esposta alla qualità del progetto, non solo alla rapidità dell’invio.

Rimborso del contributo: scadenze e due tranche

Le agevolazioni sono erogate in massimo due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato. La seconda — o l’unica nel caso di erogazione in soluzione unica — può essere richiesta esclusivamente a conclusione dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione.

Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 12:53:50 +0000
Mutui
Mutuo casa: come scegliere tra tassi, costi e banca
Dalla scelta del mutuo alla sua stipula, ecco cosa sapere prima di chiedere un finanziamento ipotecario: tipologie, tassi, durata e opzioni di pagamento.

Dopo i ribassi 2025 e di inizio 2026, il mercato dei mutui casa si presenta con margini più interessanti rispetto ai picchi precedenti ma la scelta del finanziamento è sempre delicata: tasso, durata, anticipo disponibile, costi iniziali e valore di perizia possono spostare in modo sensibile sia la rata sia l’importo effettivamente ottenibile. Arrivare in banca con un quadro chiaro consente di leggere meglio le offerte e di evitare errori che si trascinano per molti anni. Ancora prima, si può effettuare una verifica orientativa della rata e del piano di rimborso con il calcolatore mutuo di PMI.it.

Quale rata del mutuo si può sostenere

Il primo punto da verificare riguarda la capacità di rimborso. La banca osserva il reddito, la continuità lavorativa, la presenza di altri finanziamenti e il rapporto tra rata e disponibilità mensile. Prima ancora della richiesta formale conviene partire da una simulazione su come si calcola la rata del mutuo, così da capire quale fascia di importo resta compatibile con il proprio equilibrio finanziario.

In questa fase va considerato anche l’anticipo. Nella prassi bancaria il mutuo copre spesso fino all’80% del valore dell’immobile o del minore tra prezzo di acquisto e valore stimato dal perito. Salendo oltre questa soglia la selezione diventa più severa e l’apporto di risorse proprie assume un rilievo maggiore.

Tasso fisso o variabile nella scelta del mutuo

La scelta del tasso di interesse incide sul costo totale del finanziamento e sul grado di stabilità della rata. Il tasso fisso consente di bloccare l’importo della rata fino alla scadenza, mentre il variabile segue gli indici di riferimento e può offrire condizioni iniziali più leggere, con un’esposizione maggiore alle oscillazioni del mercato.

Per orientarsi conviene partire dal quadro aggiornato dei tassi dei mutui nel 2026 e poi trasferire quel dato in una simulazione personale. La stessa offerta può risultare interessante per una durata breve e perdere attrattiva su un piano trentennale, oppure funzionare bene con un anticipo elevato e molto meno con mezzi propri ridotti.

TAEG, spread e costi da confrontare

Nel confronto tra offerte il dato più utile è il TAEG, perché restituisce una visione più ampia del costo del mutuo rispetto al solo TAN. Lo spread resta comunque un elemento da leggere con attenzione, perché rappresenta la maggiorazione applicata dalla banca all’indice di riferimento e contribuisce a definire il tasso finale.

Accanto al TAEG vanno esaminate con cura le spese di istruttoria, la perizia, l’incasso rata, le polizze richieste, l’imposta sostitutiva e il costo notarile dell’atto di mutuo. Una rata mensile più bassa può perdere convenienza quando il costo iniziale sale oppure quando le condizioni accessorie appesantiscono il finanziamento lungo tutta la sua durata.

Mutuo prima casa, investimento e professione

La finalità dell’acquisto orienta condizioni, importo finanziabile e agevolazioni. Per l’abitazione principale il mercato propone in genere condizioni più favorevoli e, nei casi previsti dalla normativa, è possibile accedere al mutuo prima casa garantito con supporto pubblico. Se invece l’immobile è destinato a seconda casa, locazione o attività professionale, l’istruttoria tende a essere più selettiva e la quota di capitale proprio richiesta può crescere.

Ha senso distinguere fin dall’inizio anche tra mutuo per acquisto, ristrutturazione, liquidità, sostituzione e surroga. Mettere a confronto prodotti nati per esigenze diverse rende più difficile leggere il prezzo reale del finanziamento e spinge spesso verso valutazioni poco utili al momento della firma.

Documenti, istruttoria e perizia

La fase documentale incide molto sui tempi della pratica. Servono di regola documenti anagrafici, prova del reddito, contratto di lavoro o posizione professionale, estratti conto, proposta d’acquisto o compromesso e documentazione tecnica dell’immobile. Una pratica completa accelera i controlli e riduce il numero delle integrazioni richieste dalla banca.

L’istruttoria serve a valutare il merito creditizio del richiedente, mentre la perizia misura il valore dell’immobile e verifica la sua regolarità. Proprio dalla perizia può emergere uno scostamento rispetto al prezzo pattuito: in quel caso cambia il rapporto tra mutuo richiesto e valore stimato, con effetti diretti sulla somma che la banca è disposta a concedere.

Delibera, importo erogato e piano di ammortamento

La delibera del mutuo arriva quando la banca ha chiuso le verifiche sul richiedente e sull’immobile. A quel punto si passa all’atto notarile e all’erogazione, che può avvenire contestualmente al rogito oppure secondo le modalità previste nel contratto. La cifra approvata può anche risultare inferiore a quella domandata, soprattutto quando il reddito disponibile, il valore di perizia o il profilo di rischio suggeriscono maggiore prudenza.

Un altro snodo da leggere bene è il piano di ammortamento, perché da lì si vede come si distribuiscono nel tempo quota interessi e quota capitale. Prima della firma è utile verificare più scenari di durata e importo, così da capire quanto costa davvero abbassare la rata allungando il finanziamento.

Rinegoziazione, sospensione e surroga

Il rapporto con la banca prosegue anche dopo la firma. Nel corso degli anni possono aprirsi spazi per rinegoziazione, sospensione delle rate nei casi previsti e surroga, soprattutto quando il ciclo dei tassi si muove oppure quando il mutuatario punta a riequilibrare la rata o la durata residua.

La surroga del mutuo resta la leva più utile quando un altro istituto propone condizioni migliori, mentre la rinegoziazione si gioca con la banca già titolare del finanziamento. Il confronto va fatto sul costo totale, sulla durata residua, sulle spese accessorie e sulla nuova sostenibilità della rata, insieme al tasso proposto.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 11:27:04 +0000
Regime Forfettario
Fattura Forfettari: regole di compilazione, bollo, dicitura senza IVA e rivalsa INPS
Fattura in regime forfettario: elementi obbligatori, dicitura senza IVA, bollo da 2 euro e rivalsa INPS. Cosa deve fare il committente che la riceve.

Tutti i contribuenti in regime forfettario emettono esclusivamente fattura elettronica. Eppure i dubbi su cosa inserire — e cosa omettere — restano tra i più frequenti: la dicitura senza IVA, il bollo, la rivalsa INPS che varia a seconda della gestione previdenziale, il comportamento corretto per chi riceve il documento. Conoscere le regole di compilazione della fattura elettronica per i forfettari evita contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e incomprensioni con i committenti.

Gli elementi obbligatori della fattura nel Forfettario

La fattura emessa da un contribuente forfettario deve contenere gli stessi elementi previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 per qualsiasi fattura, con alcune specificità legate al regime agevolato. Gli elementi da inserire sono:

  • i dati identificativi del soggetto emittente: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale;
  • l’indicazione “fattura” e il numero progressivo del documento;
  • la data di emissione;
  • i dati identificativi del cliente: ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA;
  • la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati;
  • l’ammontare del compenso;
  • la dicitura normativa che attesta la non applicazione dell’IVA e l’esonero dalla ritenuta d’acconto.

Rispetto a una fattura ordinaria mancano l’aliquota IVA e la base imponibile ai fini dell’imposta: il forfettario non addebita IVA ai clienti e non la detrae sugli acquisti. La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Dicitura da inserire al posto dell’IVA

Ogni fattura emessa in regime forfettario deve riportare due annotazioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni IVA tipiche di una fattura ordinaria. La prima certifica il regime fiscale applicato e la non applicabilità dell’imposta; la seconda attesta che il compenso non è soggetto a ritenuta alla fonte.

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014.

La prima dicitura fa riferimento alla legge che istituisce il regime forfettario; la seconda informa il committente — imprese, enti o professionisti che operano come sostituti d’imposta — che non devono trattenere la ritenuta sul compenso pagato. Entrambe le annotazioni vanno inserite nel corpo della fattura elettronica, nel campo dedicato alle note o alla descrizione dell’operazione, e devono comparire sul documento finale.

Il bollo da 2 euro: quando è dovuto

Sulle fatture emesse in regime forfettario di importo complessivo superiore a 77,47 euro è obbligatoria l’apposizione del bollo da 2 euro: poiché la fattura non è soggetta a IVA, rientra nell’obbligo previsto per gli atti fuori campo IVA di importo superiore a quella soglia. L’onere grava sul forfettario che emette il documento, ma è prassi comune addebitarlo al cliente aggiungendo una riga apposita in fattura.

Il bollo in fattura elettronica per i forfettari si assolve in modo virtuale: in fase di compilazione va valorizzato il campo “Bollo Virtuale” nel tracciato XML con il valore “SI”. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente le fatture inviate con questo campo attivo e propone il versamento tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con regole specifiche per il trattamento reddituale dell’importo addebitato al cliente.

La rivalsa INPS in fattura Forfettari: chi la applica e come

La rivalsa INPS è la maggiorazione contributiva che alcuni forfettari possono aggiungere al compenso in fattura, trasferendo al committente una quota del costo previdenziale. La regola non è uniforme: dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza del titolare di partita IVA.

Gestione Separata INPS con rivalsa al 4% facoltativa

I professionisti senza cassa di categoria iscritti alla Gestione Separata INPS possono applicare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa contributiva. Si tratta di un diritto, non di un obbligo: il forfettario può scegliere di addebitarla al committente oppure di non farlo, accollandosi integralmente il costo. In ogni caso, il versamento dei contributi all’INPS rimane sempre a carico del professionista, indipendentemente dall’applicazione della rivalsa. Per il 2026, l’aliquota contributiva complessiva per la Gestione Separata è pari al 26,07% del reddito imponibile.

Artigiani e commercianti forfettari senza rivalsa in fattura

I forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS non applicano la rivalsa del 4% in fattura. I loro contributi — una quota fissa calcolata sul minimale reddituale e una quota percentuale sull’eventuale eccedenza — vengono versati direttamente all’INPS tramite F24, senza alcun addebito al cliente.

Previsti poi contributi INPS ridotti per artigiani e commercianti forfettari. in alcuni casi specifici: chi rientra nei requisiti può chiedere la riduzione del 35%.

Professionisti con Cassa di categoria: contributo integrativo obbligatorio

Chi è iscritto a una cassa previdenziale professionale — avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altre categorie ordinistiche — deve addebitare in fattura il contributo integrativo previsto dalla propria cassa. A differenza della rivalsa INPS del 4%, questo addebito non è facoltativo: è un obbligo di legge che grava sul committente. Le percentuali variano in base alla cassa di riferimento della categoria professionale.

I contributi versati — a qualsiasi gestione previdenziale — sono sempre deducibili al 100% dal reddito imponibile nel regime forfettario. È l’unica voce di costo che riduce la base di calcolo dell’imposta sostitutiva.

Chi riceve la fattura: gli adempimenti del committente

Il soggetto in regime ordinario — un’azienda, un ente o un professionista che opera come sostituto d’imposta — che riceve una fattura da un forfettario non deve applicare la ritenuta d’acconto sul compenso, a condizione che il documento riporti la dicitura di esonero prevista dall’art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Il committente non gestisce nemmeno IVA detraibile: la fattura forfettaria non genera né credito IVA per chi la riceve né debito IVA per chi la emette.

L’unico adempimento a carico di chi riceve la fattura è la registrazione tra i costi: il documento va annotato nel registro degli acquisti o comunque tracciato nella contabilità, secondo le regole ordinarie. In sede di dichiarazione IVA annuale, le fatture ricevute da forfettari non concorrono alla liquidazione dell’imposta del committente.

Regime dei minimi e regime forfettario

Il regime dei minimi (art. 27, D.L. 98/2011) è stato chiuso alle nuove aperture dal 1° gennaio 2015. Chi vi aderiva poteva mantenerlo fino alla scadenza naturale — cinque anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età — o transitare al regime forfettario. Oggi è un regime di fatto estinto: per l’apertura di una nuova partita IVA con tassazione agevolata il riferimento è esclusivamente il forfettario, con i suoi requisiti, le sue soglie di ricavi e le sue regole di fatturazione.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 09:59:51 +0000
DURC
DURC: Cassazione esclude le sanzioni dalla soglia dei 150 euro
Cassazione 8132/2026: le sanzioni civili sono escluse dalla soglia di 150 euro di debiti contributivi oltre la quale il DURC è negato. Nel calcolo contano solo versamenti e interessi legali.

Con Interpello 3/2025 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la soglia di tolleranza di 150 euro per il rilascio del DURC comprende contributi, sanzioni civili e interessi. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 8132/2026 ridisegna adesso tale il confine: le sanzioni civili non rientrano nel calcolo. Ai fini del computo del tetto rilevano solo i contributi omessi e gli interessi legali maturati.

Rilascio DURC e scostamento lieve

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, che regola il procedimento di rilascio del DURC, stabilisce all’articolo 3 che la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. La norma considera scostamento non grave un importo pari o inferiore a 150 euro, comprensivo degli eventuali accessori di legge.

Con l’interpello n. 3/2025 il Ministero aveva precisato che questa formulazione non consente il rilascio di un DURC positivo quando il debito è costituito esclusivamente da sanzioni civili, senza un’omissione contributiva sottostante. Le sanzioni, secondo il Ministero, sono accessori dell’obbligazione contributiva e non separabili da essa: il credito per sanzioni sorge automaticamente dal ritardo o dall’omissione e rientra nel calcolo complessivo dello scostamento.

Un debito fatto solo di sanzioni, anche se sotto i 150 euro, non configura quindi uno scostamento non grave che legittimi il mancato rilascio del documento.

Come si applica la soglia dei 150 euro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, ha ridefinito le voci rilevanti ai fini della soglia massima di scostamento, con una interpretazione estensiva rispetto a quella dell’INPS della norma disposta dal Ministero del Lavoro.

Secondo l’INPS, nella soglia dei 150 euro rientravano oltre ai contributi omessi anche le voci accessorie corrispondenti a generiche sanzioni e interessi. Per la Corte, invece, il limite oltre il quale non è possibile attestare la regolarità contributiva non deve conteggiare le sanzioni civili inflitte al contribuente.

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS perchè il termine «accessori di legge» richiamato dalla norma va inteso in senso tecnico e limitato ai soli interessi legali, con esclusione delle sanzioni civili.

Queste ultime hanno natura sanzionatoria e non contributiva, per cui non rilevano ai fini della soglia di 150 euro. Restano dovute e recuperabili dall’ente con gli strumenti ordinari ma non possono determinare l’irregolarità di un’azienda il cui debito contributivo effettivo è sotto soglia.

Per i datori di lavoro con DURC irregolare, la composizione del debito contestato diventa ora il primo elemento da verificare.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 09:53:07 +0000
Mercato immobiliare
DDL Riforma affitti 2026: sfratti rapidi, cedolare secca e flat tax negozi
Tre DDL al Senato per riformare il mercato degli affitti: sfratti più rapidi, cedolare secca chiarita e aliquota al 21% per le locazioni commerciali.

Tre disegni di legge per rimettere sul mercato delle locazioni milioni di case sfitte in Italia: li ha presentati al Senato il senatore UDC Antonio De Poli, alla conferenza “Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie per i proprietari”. I tre DDL intervengono su tempi di sfratto, cedolare secca e locazioni commerciali, puntando a ridurre i rischi che oggi tengono fuori dal mercato milioni di proprietari.

Milioni di case fuori dal mercato degli affitti

Dietro alla crisi degli affitti non c’è solo carenza di immobili ma anche un deficit di fiducia da parte dei proprietari. I dati Censis richiamati durante la conferenza indicano che le abitazioni sfitte in Italia sono circa 8,5 milioni, pari al 24% del totale di 35,6 milioni di unità residenziali censite. A trattenere molti proprietari dal locare il proprio immobile sono soprattutto i tempi medi di rilascio in caso di morosità, che oscillano tra i 15 e i 24 mesi, con punte fino a 30 mesi nelle grandi città. Pesano anche le incertezze fiscali legate alla cedolare secca nei contratti con conduttori aziendali e l’assenza di incentivi strutturali per le locazioni commerciali.

I tre DDL De Poli affrontano ciascuno di questi nodi con interventi distinti e complementari.

Sfratti più veloci e tempi certi: cosa prevede il DDL 774

Il primo provvedimento, il DDL n. 774, interviene sul problema più segnalato dai proprietari: i tempi di rilascio degli immobili in caso di morosità. La nuova proposta per gli sfratti veloci introduce procedure più rapide per l’esecuzione degli sfratti e garanzie di certezza sui tempi, con l’obiettivo di ridurre il fattore rischio che oggi scoraggia la messa sul mercato di immobili sfitti.

L’iniziativa si inserisce in un dibattito legislativo già aperto al Senato, dove altre proposte analoghe sono in corso di esame.  Il punto qualificante del DDL 774 rispetto al panorama normativo attuale è la certezza procedurale: non solo sfratti più rapidi, ma tempi predeterminati e verificabili, così da rendere il rapporto locativo più affidabile per il proprietario fin dalla firma del contratto.

Cedolare secca e affittuari aziendali: il chiarimento del DDL 775

Il secondo disegno di legge, il DDL n. 775, affronta una questione che ha alimentato anni di contenzioso fiscale: l’applicabilità della cedolare secca nelle locazioni abitative quando il conduttore è un’impresa o professionista. La proposta stabilisce in modo definitivo che il regime agevolato si applica anche in questi casi, a condizione che l’immobile sia destinato all’uso abitativo effettivo — ad esempio per l’alloggio dei dipendenti.

L’incertezza interpretativa attuale, più volte al centro di pronunce della Cassazione, scoraggia i proprietari dal locare ai soggetti aziendali, contraendo ulteriormente l’offerta abitativa accessibile. Il DDL punta a eliminare questa ambiguità, rendendo il sistema più trasparente e prevedibile per entrambe le parti del contratto.

Cedolare al 21% per i negozi: DDL 828 contro la desertificazione

Il terzo intervento riguarda gli immobili non abitativi: con il DDL n. 828, l’UDC propone di stabilizzare la cedolare secca al 21% per le locazioni commerciali. La misura intende incentivare i proprietari di negozi, uffici e spazi commerciali a rimettere sul mercato gli immobili oggi inutilizzati, in un momento in cui la desertificazione dei centri storici urbani è un fenomeno in accelerazione. Il patrimonio non residenziale sfitto o sottoutilizzato — negozi, uffici, logistica, spazi produttivi — costituisce una riserva di offerta da attivare, parallela a quella abitativa. Una politica abitativa efficace, nell’ottica dei proponenti, non può prescindere dal rilancio anche del segmento commerciale di prossimità.


Data articolo: Tue, 21 Apr 2026 09:29:14 +0000

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