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La qualità della sedia su cui trascorri gran parte della giornata incide direttamente sulla tua salute. Che tu lavori in ufficio o da casa, mantenere una postura corretta è fondamentale per prevenire dolori alla schiena, tensioni cervicali e problemi muscolari.
Scegliere una seduta adeguata non significa solo puntare sull’estetica o sul prezzo, ma investire nel proprio benessere quotidiano. Una sedia ergonomica è uno strumento di lavoro a tutti gli effetti, capace di migliorare la produttività e ridurre l’affaticamento fisico.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato come una postura scorretta, mantenuta per molte ore al giorno, possa provocare disturbi cronici a carico della colonna vertebrale. La mancanza di supporto lombare adeguato aumenta la pressione sui dischi intervertebrali e favorisce l’insorgenza di dolori persistenti.
Ricerche accademiche, come quelle pubblicate su piattaforme di divulgazione scientifica quali arXiv, evidenziano l’importanza di sedute progettate secondo criteri di ergonomia avanzata. L’inclinazione dello schienale, la regolazione in altezza e il sostegno lombare personalizzabile sono elementi determinanti per ridurre lo stress muscolare.
Non si tratta solo di comfort momentaneo: una postura corretta influisce sulla circolazione sanguigna, sulla respirazione e persino sulla concentrazione. Una sedia inadatta può causare formicolii agli arti inferiori, rigidità articolare e cali di energia nel corso della giornata lavorativa.
Investire in una sedia progettata con criteri professionali significa prevenire possibili infortuni legati a posture scorrette e movimenti ripetitivi. Il supporto lombare regolabile, i braccioli adattabili e la seduta traspirante contribuiscono a mantenere una posizione naturale della schiena.
La scelta di sedie da ufficio realizzate con materiali resistenti e meccanismi certificati permette di lavorare in condizioni ottimali per molte ore al giorno. Un prodotto di qualità garantisce stabilità , durata nel tempo e un corretto allineamento della postura.
Una seduta ergonomica favorisce inoltre la produttività , perché riduce le pause forzate dovute a dolori o tensioni muscolari. Quando il corpo è sostenuto correttamente, anche la mente ne beneficia, migliorando attenzione e rendimento.
Sediaufficio365 è un punto di riferimento nel settore dell’arredamento professionale, con un’ampia gamma di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di aziende, liberi professionisti e smart worker. L’esperienza del marchio si riflette nella cura dei dettagli e nella selezione dei materiali.
All’interno del catalogo sono presenti modelli progettati per offrire massimo comfort e regolazioni personalizzate, così da adattarsi a diverse corporature e modalità di utilizzo. Ogni sedia è pensata per garantire supporto continuo durante l’intera giornata lavorativa.
Scegliere un brand specializzato significa affidarsi a prodotti sviluppati con criteri tecnici precisi, testati per assicurare stabilità e sicurezza. Una sedia adeguata diventa così un elemento centrale del tuo spazio di lavoro, capace di sostenere il corpo, migliorare la postura e accompagnarti ogni giorno verso una routine più equilibrata.
Una scelta consapevole nel campo delle sedute professionali contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sostenibile e organizzato. Quando ogni elemento è studiato per favorire postura corretta e libertà di movimento, si riducono le distrazioni e si favorisce una maggiore continuità operativa.
Integrare una sedia ergonomica in un ufficio moderno significa valorizzare il proprio spazio, trasformandolo in un luogo in cui comfort e funzionalità convivono in modo armonioso. Anche l’immagine aziendale ne beneficia, poiché ambienti curati e professionali trasmettono attenzione ai dettagli e rispetto per il benessere delle persone.
Il diritto del lavoro prevede diverse forme di assenza retribuita che vanno ben oltre le ferie ordinarie: dal congedo matrimoniale ai permessi per lutto, da quelli sindacali a quelli per studio. Ci sono le novità 2026 in vigore dal 1° gennaio e introdotte dalla Legge 106/2025 per le cure legate a malattie gravi. Questo articolo raccoglie le regole principali previste dalla legge e dai CCNL.
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio valido agli effetti civili o un’unione civile (L. 76/2016). La durata è di 15 giorni di calendario consecutivi, comprensivi di sabati, domeniche e festività , che non possono essere frazionati. Il periodo è interamente retribuito e non si computa nelle ferie annuali né nel periodo di preavviso.
Il congedo va fruito entro 30 giorni dalla celebrazione, salvo eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile rispettare questa finestra: in quel caso è possibile concordare una data diversa con il datore di lavoro. La richiesta va presentata al datore con un anticipo minimo di 6 giorni rispetto al periodo di congedo, ovvero almeno 10 giorni prima della data del matrimonio.
Chi paga dipende dalla categoria del lavoratore. Per gli impiegati, quadri e dirigenti il pagamento è interamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, l’INPS eroga un assegno per congedo matrimoniale pari a 7 giorni di retribuzione; il datore integra per i restanti 8 giorni fino a garantire la normale retribuzione. L’assegno INPS concorre al calcolo del TFR e durante il congedo continuano a maturare ferie e tredicesima.
In caso di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti), il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per evento, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 53/2000. I giorni non rientrano nelle ferie e non riducono il periodo di preavviso.
In casi gravi e documentati — ad esempio per assistere un familiare in condizioni critiche di salute — è possibile richiedere un congedo straordinario non retribuito fino a un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, con conservazione del posto di lavoro.
L’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue di permesso retribuito al 100% per partecipare ad assemblee sindacali in azienda. I rappresentanti sindacali (RSU) hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi per partecipare a trattative, convegni e riunioni sindacali, con obbligo di preavviso di almeno 3 giorni. I CCNL possono prevedere condizioni migliorative sia per il monte ore sia per le modalità di preavviso.
I lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali — scrutatori, presidenti di seggio, rappresentanti di lista — hanno diritto di assentarsi per l’intera durata delle operazioni elettorali con piena retribuzione, ai sensi dell’articolo 119 del DPR 361/1957. Per le giornate festive comprese nel periodo elettorale (tipicamente la domenica) spetta un compenso aggiuntivo o un riposo compensativo al termine delle operazioni.
I lavoratori eletti a cariche pubbliche hanno diritto a tutele specifiche. I consiglieri regionali e nazionali possono richiedere un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato, con garanzia di conservazione del posto di lavoro. I consiglieri comunali e provinciali hanno invece diritto a un permesso retribuito per ogni giornata di riunione del consiglio, più un monte complessivo di 24 ore al mese per lo svolgimento del mandato.
I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui sostengono un esame. Il permesso spetta per gli esami del corso di laurea frequentato e va documentato con la prova dell’avvenuto sostenimento dell’esame. Alcuni CCNL estendono questo diritto anche agli esami di scuola superiore o a percorsi di formazione professionale.
I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo di 11 mesi, una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa, per partecipare ad attività formative. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non matura retribuzione, ferie né tredicesima. La norma di riferimento è l’articolo 5 della Legge 53/2000.
I lavoratori con disabilità grave o che assistono un familiare con disabilità grave hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito al 100%, coperti da contribuzione figurativa INPS, oppure a 2 ore giornaliere retribuite. I permessi sono frazionabili a ore e spettano anche ai partner di unioni civili e convivenze di fatto. Per il dettaglio su requisiti, domanda e le novità Legge 104 si rimanda alla guida specifica.
Dal 1° gennaio 2026 la Legge 106/2025 ha infine introdotto alcune novità in tema di permessi per malattie invalidanti 2026. In particolare, ai lavoratori dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari ad almeno il 74%, spetta un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto.
Le ferie maturano anche durante la malattia: è uno dei principi cardine del diritto del lavoro italiano, valido sia per i dipendenti privati sia per quelli pubblici. Ma le regole su come interagiscono ferie e malattia, su quando le ferie si interrompono e su cosa succede se ci si ammala all’estero cambiano sensibilmente tra pubblico impiego e settore privato. Questa guida raccoglie la normativa di riferimento e le principali differenze, incluse le regole sui permessi retribuiti e sulla Legge 104.
Sì. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2663/2010 ha stabilito che le ferie maturano regolarmente anche durante i periodi di malattia: il diritto alle ferie è irrinunciabile e il datore di lavoro non può ridurne la durata in proporzione alle assenze per malattia. Il principio era già stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 14020/2001), secondo cui le ferie maturano non solo durante la prestazione lavorativa effettiva, ma anche nei periodi che la legge o la contrattazione collettiva equiparano al servizio effettivo — come appunto la malattia.
Concorrono alla maturazione delle ferie anche: la maternità obbligatoria e il congedo di paternità , i permessi per malattia del figlio in caso di ricovero ospedaliero, i periodi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità , i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore.
Ferie e malattia sono eventi distinti: non possono sovrapporsi e vanno fruiti separatamente. Se la malattia insorge prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno — salvo diverso avviso del datore di lavoro — una volta esaurito il periodo di malattia. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperare i giorni non goduti, a condizione che la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e quindi il pieno godimento delle ferie, previo accordo con il datore.
La sospensione delle ferie per malattia non è automatica: il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente la malattia al datore di lavoro e a far inviare telematicamente il certificato medico all’INPS. Il datore ha facoltà di richiedere una visita fiscale di controllo. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale differiscono tra settore pubblico e privato:
Se il lavoratore non si trova al proprio domicilio abituale (perché è in vacanza), dovrà indicare nel certificato medico l’indirizzo presso cui sarà reperibile durante tutta la convalescenza.
Per chi si ammala durante le ferie in un Paese CEE o convenzionato con l’Italia, è necessario portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), sostituta del vecchio formulario E111. La tessera va esibita a chi presta l’assistenza sanitaria; la certificazione medica estera va poi trasmessa in Italia al datore di lavoro. Il lavoratore deve inviare la domanda di interruzione ferie per malattia entro 2 giorni dal rilascio della certificazione.
Per chi si trova in un Paese extracomunitario o non convenzionato con l’Italia, il lavoratore malato deve inviare entro 2 giorni dall’evento morboso il certificato medico al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, anche all’INPS.
Le ferie si sospendono anche in caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni. Per i figli fino a 3 anni non è previsto un limite minimo di giorni di ricovero; per i figli tra 3 e 8 anni il congedo è riconoscibile per un massimo di 5 giorni all’anno. Nel settore privato questo congedo non è retribuito, a differenza di quanto previsto nel pubblico impiego. Il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore la fruizione dei giorni di ferie residui in un momento successivo.
Anche l’accesso ai permessi retribuiti rappresenta un diritto del lavoratore, con calcolo effettuato in termini di ore spettanti. A differenza delle ferie, le ore di permesso residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate: vengono pagate secondo la retribuzione del livello di inquadramento entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Per il calcolo del rateo mensile di permessi e ROL per ogni CCNL si rimanda alla guida specifica.
I permessi della Legge 104/1992 — 3 giorni al mese retribuiti per l’assistenza a familiari con gravi disabilità , o 2 ore giornaliere — possono essere fruiti anche durante le ferie. In questo caso le ferie vengono automaticamente sospese per i giorni di permesso utilizzati, che il lavoratore potrà recuperare successivamente (interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro). L’ARAN ha precisato che, salvo specifiche situazioni, non è invece possibile convertire le ferie già fruite nei giorni di permesso 104. Nel pubblico impiego le regole di fondo restano le stesse, con declinazioni specifiche legate ai singoli CCNL.
Il credito come infrastruttura strategica del Paese, non semplice strumento finanziario: è il filo conduttore di Credito al Credito 2026, il convegno annuale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana e organizzato da ABIServizi, che il 31 marzo e il 1° aprile torna a Milano presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM di Via Massaua 6.
L’evento, a cui PMI.it partecipa in qualità di media partner, focalizza sul credito a famiglie e imprese ed è inserito nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.
L’apertura dei lavori, il 31 marzo dalle 9:30, è affidata a una sessione plenaria dal titolo “AI, dati e nuove regole al servizio delle famiglie e della crescita reale“, moderata da Laura Serafini, giornalista de Il Sole 24 Ore. Il titolo della sessione fotografa con precisione il momento che il sistema creditizio sta attraversando: l’intelligenza artificiale entra nei processi di valutazione del merito creditizio, i dati diventano il vero asset competitivo, le nuove regole europee ridisegnano obblighi e opportunità per banche, imprese e famiglie. Nel pomeriggio è previsto un focus dedicato al Fondo per il Credito ai Giovani.
Il filone dedicato al credito alle imprese si articola in due panel pomeridiani. Il primo — “L’evoluzione della gestione del rischio di credito: strumenti e prospettive“, moderato da Franco Fiordelisi (Università Roma Tre e University of Essex) — affronta i nuovi modelli di analisi del rischio in un contesto di crescente volatilità geopolitica e progressiva uscita dalle politiche straordinarie di sostegno pubblico e dai fondi PNRR. Il secondo panel, “Trasformazione digitale ed ESG: quando l’innovazione facilita il credito“, moderato da Angelo Peppetti, responsabile Credito ABI, esplora il ruolo della transizione digitale ed energetica come leva per migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI. In parallelo si svolge il workshop “Fidarsi degli algoritmi“, dedicato all’AI e allo scoring governato tra performance e responsabilità , realizzato con il supporto di Moltiply Group.
Il filone sul credito alle famiglie, realizzato in collaborazione con Assofin, affronta due temi di stretta attualità normativa e di mercato. Il panel “Le novità introdotte con il recepimento della CCD2” — la direttiva europea sul credito ai consumatori — è moderato da Umberto Filotto, segretario generale Assofin. Il secondo panel esplora “Il property value – la nuova frontiera della valutazione immobiliare“, un tema di crescente rilevanza dopo la ripresa della domanda di mutui che, secondo i dati CRIF, ha fatto segnare nel 2025 una crescita delle richieste a doppia cifra.
La giornata si chiude con la presentazione del volume “Legal design e contratti bancari e finanziari“, edito da Bancaria Editrice.
La partecipazione è gratuita per gli associati ABI e Assofin previa registrazione sul sito dell’evento. Il programma completo, costantemente aggiornato, e tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili su credito.abieventi.it.
Con un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali, ogni mese si maturano 2,33 giorni di ferie: è il risultato della divisione delle 4 settimane minime garantite dalla legge (28 giorni di calendario) per 12 mesi. Il numero cambia in base al proprio CCNL e all’orario di lavoro. Per sapere esattamente quante ferie si stanno accumulando basta controllare la busta paga, ma per capire come funziona il calcolo e quali diritti si hanno, è utile conoscere le regole di legge e contrattuali.
Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’articolo 36, comma 3 della Costituzione e regolamentato dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal D.Lgs. 66/2003. La legge fissa un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie all’anno, che corrisponde a 28 giorni di calendario. Questo minimo non è mai monetizzabile con due sole eccezioni: la risoluzione del rapporto di lavoro e il contratto a termine di durata inferiore a un anno. I CCNL possono prevedere un numero superiore di giorni, mai inferiore.
Le ferie maturano non solo durante i periodi di lavoro effettivo, ma anche in molti casi di assenza retribuita. Concorrono alla maturazione i periodi di malattia, maternità obbligatoria, congedo di paternità , infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Fanno maturare le ferie anche i contratti di solidarietà e i permessi per malattia del figlio, ma solo in caso di ricovero ospedaliero.
Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità , i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore. In caso di cassa integrazione parziale, le ferie maturano in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
La formula base per calcolare il rateo mensile di ferie è semplice: si divide il numero di giorni di ferie annuali previsti dal proprio contratto per 12. Se il CCNL prevede 26 giorni di ferie all’anno, il rateo mensile sarà 26 ÷ 12 = 2,17 giorni al mese. Se prevede 28 giorni, sarà 28 ÷ 12 = 2,33 giorni al mese.
Il rateo matura solo nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono conteggiate, quelle superiori valgono come mese intero. Questo vale sia per i neo-assunti sia per chi cessa il rapporto nel corso dell’anno.
Il diritto alle ferie spetta in misura piena a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dall’orario. Cambia il calcolo in base alla tipologia di part-time.
Nel part-time orizzontale — orario ridotto ogni giorno, ad esempio 4 ore anziché 8 — il numero di giorni di ferie è identico a quello del lavoratore full-time. La retribuzione è però proporzionata alle ore giornaliere effettive: un giorno di ferie vale 4 ore, non 8.
Nel part-time verticale — giornate ridotte nella settimana o nel mese, ma con orario giornaliero pieno — le ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorati. La formula è:
Giorni di ferie annuali CCNL × (giorni lavorativi settimanali del part-time ÷ giorni lavorativi settimanali del full-time)
Esempio: lavoratore con part-time verticale su 3 giorni a settimana, CCNL che prevede 26 giorni di ferie per il full-time su 5 giorni: 26 × (3 ÷ 5) = 15,6 giorni, arrotondati per eccesso a 16.
Per il part-time misto — riduzione sia delle ore giornaliere sia dei giorni settimanali — si utilizza la formula elaborata da Confprofessioni basata sulle ore:
170 (ore mensili di riferimento) ÷ (100 × percentuale di part-time) = ferie in ore
La maturazione segue in ogni caso la regola dei 15 giorni minimi lavorati nel mese, salvo nei periodi di assenza che non sospendono il diritto.
Ogni contratto collettivo stabilisce un monte ferie annuo diverso, spesso differenziato per anzianità . La tabella riepiloga i principali CCNL.
| CCNL | Giorni di ferie annui | Note |
|---|---|---|
| Commercio / Terziario | 26 | Settimana di 6 giorni ai fini del computo; per dettagli → calcolo ferie CCNL Commercio |
| Metalmeccanici Industria | 20–25 (4–5 settimane) | 4 sett. fino a 10 anni; +1 gg tra 10 e 18 anni; 5 sett. oltre 18 anni → ferie CCNL Metalmeccanici |
| Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo | 26 | Settimana di 6 giorni |
| Edilizia | 4 settimane / 160 ore | — |
| Trasporti, Logistica e Spedizioni | 22 (settimana corta) / 26 (con sabato) | — |
| Studi Professionali | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Maturazione a ratei mensili |
| Bancari (ABI) | 20–26 | Cresce con anzianità ; quadri direttivi 26 gg |
| Scuola (CCNL) | 30–32 | 30 gg fino a 3 anni di servizio; 32 gg oltre |
| Scuole private ANINSEI | 30 | Settimana di 6 giorni |
| Credito e Assicurazioni | 25–30 | 25 gg su 5 giorni; 30 gg su 6 giorni |
| Funzioni Locali PA | 26–32 | 26 gg (5 gg) / 32 gg (6 gg); neo-assunti PA: 24–30 gg |
| Sanità pubblica | 26–32 | Cresce a 28/32 dopo 3 anni; art. 33 CCNL |
| Elettrici | 20–24 | 20 gg fino a 8 anni; +1 gg/anno fino a 24 gg |
| Farmacisti (farmacie private) | 26 | Escluse domeniche e festività |
| Artigiani | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | — |
| Operai Agricoli | 26 | Contratto a tempo indeterminato |
| Ferrovieri | 20–29 | Cresce con anzianità e giorni settimanali |
| Cooperative Sociali | 26 | Max 3 settimane consecutive |
| Cooperative Socio-Sanitarie | 4 settimane | 2 sett. scelte dal datore, 2 dal lavoratore |
| Gas-Acqua | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Ferie residue entro 30 aprile anno successivo |
La legge stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite in modo continuativo nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore. Le restanti due settimane possono essere godute in modo frazionato entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Eventuali giorni aggiuntivi previsti dal CCNL seguono le scadenze contrattuali.
Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve comunicarlo con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze aziendali e, per quanto possibile, degli interessi del lavoratore. In caso di ferie collettive — chiusura aziendale — il lavoratore non può opporsi. Il piano ferie estivo viene solitamente presentato a marzo: il dipendente sottopone la propria richiesta indicando le preferenze, di norma almeno due settimane consecutive tra giugno e settembre.
Il datore può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di gravi e documentate ragioni organizzative: in tal caso il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese documentate e a fruire della parte restante in un secondo momento. In caso di malattia insorta prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno alla guarigione. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperarle successivamente, purché la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e vi sia accordo con il datore.
Le ferie non godute non scadono né si perdono: il lavoratore conserva il diritto a fruirne. Tuttavia, superati i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione senza che le ferie minime siano state godute, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi INPS sulle ferie arretrate. La mancata fruizione del periodo minimo legale espone inoltre il datore alle seguenti sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 183/2010, aggiornate dalla Manovra 2019:
I giorni eccedenti le 4 settimane minime, se previsti dal CCNL e non goduti, possono essere monetizzati secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005. Per i lavoratori con contratto a termine inferiore all’anno, sono monetizzabili anche le ferie minime non fruite al termine del rapporto. Per approfondire il calcolo delle ore di permesso mensili previste dai principali CCNL, compreso il ROL, si rimanda alla guida specifica.
Il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, pari a 2,17 giorni al mese (26 ÷ 12). Questo vale per tutti i tipi di contratto: tempo pieno, part-time, tempo indeterminato, determinato e apprendistato. Per le regole generali sulla maturazione delle ferie previste dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, si rimanda alla guida completa.
Ai fini del computo delle ferie, il CCNL Commercio considera la settimana lavorativa di 6 giorni (dal lunedì al sabato), indipendentemente dall’orario effettivo. Le domeniche e le festività nazionali sono escluse dal conteggio. Il rateo mensile di 2,17 giorni matura nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le frazioni inferiori non vengono conteggiate, quelle superiori valgono come mese intero.
Le ferie iniziano a maturare dal primo giorno di lavoro e continuano a maturare anche durante i periodi di malattia, infortunio e maternità .
Per i lavoratori che seguono la settimana corta (lunedì-venerdì), il monte ferie annuo rimane 26 giorni, ma il computo delle giornate fruite avviene con un meccanismo di riproporzionamento. Ogni giornata di ferie goduta scala 1,2 giorni dal monte ferie, per tenere conto della settimana contrattuale di 6 giorni. In pratica, due settimane di ferie consecutive fanno scalare 12 giorni (1,2 × 10 giorni lavorativi). Lo stesso calcolo si applica a chi lavora su settimana ancora più corta, ad esempio dal lunedì al giovedì.
Per chi lavora su 5 giorni, il sabato compreso tra due settimane consecutive di ferie non viene conteggiato come giorno di ferie fruito, a meno che il proprio contratto aziendale non lo consideri giornata lavorativa a zero ore. La domenica è sempre esclusa. Chi si assenta da lunedì a lunedì successivo fruisce quindi di 12 giorni di ferie (10 lavorativi + 2 sabati non computati) e non 14.
L’articolo 52 del CCNL Commercio stabilisce che gli apprendisti hanno diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori della qualifica per cui sono stati assunti: 26 giorni di ferie all’anno, pari a 2,17 giorni al mese. Per gli apprendisti con contratto part-time si applicano le stesse regole dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori part-time del settore commercio maturano lo stesso numero di giorni di ferie dei colleghi full-time: 26 giorni all’anno. Cambia la retribuzione, che è proporzionata alle ore giornaliere effettive. Per il part-time orizzontale il conteggio dei giorni è identico al full-time. Per il part-time verticale i giorni di ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorativi settimanali effettivi rispetto ai 6 giorni contrattuali di riferimento.
Durante le ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto, che include la paga base, la contingenza, il terzo elemento e tutti gli altri elementi retributivi fissi e continuativi previsti dal contratto. Il valore economico di una singola giornata di ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile lorda per 26, che è il divisore giornaliero contrattuale del CCNL Commercio. Questo importo è soggetto a tassazione IRPEF ordinaria e a contribuzione INPS.
Oltre alle ferie, il CCNL Commercio prevede ore di ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e permessi per ex festività . Il calcolo del rateo mensile di ROL e permessi per ogni CCNL segue regole specifiche illustrate nella guida dedicata. Anche i permessi maturano nei mesi in cui si siano lavorati almeno 15 giorni e, a differenza delle ferie, le ore residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 22 marzo 2024, valido fino al 31 marzo 2027, non ha modificato i giorni di ferie né le modalità di maturazione. Le novità che impattano indirettamente sulla retribuzione durante le ferie riguardano i minimi tabellari: una nuova tranche di aumenti è prevista dal 1° novembre 2026, che si aggiunge a quelle già scattate nel 2024 e nel 2025. Poiché le ferie sono retribuite sulla base della normale retribuzione di fatto, l’aumento dei minimi tabellari si riflette automaticamente sul valore economico di ogni giornata di ferie goduta. Per i permessi, il contratto conferma 56 ore annue retribuite per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per quelle con organico superiore.
Le ferie non godute entro l’anno di maturazione possono essere fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno in cui sono maturate. Il lavoratore non le perde: il diritto permane. Il datore di lavoro che non garantisce la fruizione del periodo minimo legale è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 183/2010.
Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato domenica 22 marzo il lancio di un’OPAS totalitaria su Telecom Italia (TIM), con un corrispettivo complessivo di circa 10,8 miliardi di euro. L’obiettivo è acquisire il 100% del capitale di TIM e procedere alla revoca dalla quotazione in Borsa. Se l’operazione andrà a buon fine entro la fine del 2026, nascerà uno dei più grandi operatori integrati d’Europa, interamente sotto controllo pubblico.
Un’OPAS — Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio — è un’operazione con cui una società propone agli azionisti di un’altra di cedere i propri titoli ricevendo in cambio non solo denaro contante ma anche azioni della società acquirente. Si distingue dall’OPA classica, che prevede il solo pagamento in denaro, proprio per questa componente mista: cash più titoli di nuova emissione. Nel caso di Poste e TIM, chi aderisce ottiene sia una somma in denaro sia nuove azioni Poste, diventando così azionista del gruppo combinato. L’offerta è definita “totalitaria” perché punta all’intero capitale della società target, con l’obiettivo finale di delistarla dalla Borsa di Milano.
Per ogni azione TIM portata in adesione, Poste riconosce un corrispettivo complessivo di 0,635 euro, composto da due parti distinte. La componente in denaro ammonta a 0,167 euro per azione; la componente in titoli corrisponde a 0,0218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane per ogni azione TIM conferita. Il prezzo di riferimento adottato per il calcolo è quello ufficiale di TIM registrato il 20 marzo 2026, pari a 0,583 euro: l’offerta incorpora quindi un premio del 9,01% rispetto a quel valore. L’esborso complessivo in denaro per Poste, nell’ipotesi di adesione totale, si attesterebbe a poco più di 2,8 miliardi di euro. Condizione necessaria per la validità dell’offerta è che Poste raggiunga almeno il 66,67% del capitale di TIM.
Il gruppo che nascerebbe dall’integrazione tra Poste Italiane e TIM sarebbe uno dei più grandi d’Italia per dimensione e presenza territoriale. I dati aggregati pro forma indicano ricavi complessivi di circa 26,9 miliardi di euro, un risultato operativo (EBIT) di circa 4,8 miliardi e una forza lavoro di oltre 150.000 dipendenti. Poste stima sinergie annue di 700 milioni di euro, derivanti principalmente dall’ottimizzazione delle funzioni centrali, delle attività di acquisto e dei sistemi informativi, oltre a una gestione più efficiente della struttura finanziaria di TIM. Nel comunicato ufficiale, il nuovo soggetto viene descritto come la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese, con posizioni di leadership nei servizi finanziari, nella logistica, nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali.
Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione è la struttura proprietaria che ne risulterebbe. Nel gruppo combinato, lo Stato italiano deterrebbe una partecipazione superiore al 50%, sommando la quota diretta del Ministero dell’Economia in Poste Italiane e quella detenuta da Cassa Depositi e Prestiti. Il comunicato di Poste sottolinea che questo assetto garantirà stabilità di governance nel lungo periodo e un mandato strategico orientato alla creazione di valore per l’intero Paese. Per il titolo TIM, il completamento dell’offerta comporterà il delisting da Euronext Milan: l’azione cesserà di essere quotata in Borsa, e gli azionisti che non avranno aderito all’OPAS si ritroveranno con titoli di una società non più scambiata sul mercato. Il CDA di TIM si è riunito nella mattinata di lunedì 23 marzo per avviare la valutazione dell’offerta.
Per le piccole e medie imprese che utilizzano i servizi di connettività , cloud e telefonia di TIM Business, l’operazione non produce effetti immediati: i contratti in essere restano validi e i servizi continuano senza interruzioni.
L’AD di Poste Italiane, Matteo del Fante, ha dichiarato alla stampa che TIM rimarrà un brand stand alone e “anterrà la sua organizzazione. Nel medio periodo, però, l’integrazione con Poste potrebbe ridisegnare l’offerta. Obiettivo finale dichiarato:
la creazione di un fornitore di servizi di infrastrutture critiche per la pubblica amministrazione e le imprese, promuovendo la sovranità del cloud e la riservatezza dei dati, valorizzando al contempo il potenziale dell’evoluzione digitale dell’economia italiana
Di fatto TIM è oggi il principale operatore di rete fissa in Italia e gestisce infrastrutture strategiche per la connettività delle imprese — dalla banda larga alla fibra ottica, dai servizi cloud ai data center. E Poste porta in dote la più grande rete di distribuzione territoriale del Paese, i servizi finanziari e postali, lo SPID e una base di clienti di oltre 35 milioni di persone.
La fusione punterebbe quindi a costruire un operatore nazionale integrato capace di offrire alle imprese un unico punto di accesso a telecomunicazioni, logistica, pagamenti digitali e servizi cloud.
I tempi di integrazione operativa non sono ancora definiti: l’operazione deve prima ottenere le necessarie autorizzazioni regolamentari.
La guerra in Medio Oriente sta colpendo il settore aereo attraverso il prezzo del petrolio in aumento e la contemporanea riduzione delle scorte di carburante per far volare gli aerei. Diversi manager e dirigenti del settore hanno dichiarato al Financial Times che le scorte attuali garantiscono al massimo un altro mese di traffico regolare. Dopo, il rischio è di dover tagliare il numero di voli — soprattutto sulle rotte verso l’Asia.
Il problema non è ancora emergenziale ma la finestra di sicurezza si sta restringendo. Hari Marar, amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Bangalore, in India, ha dichiarato che lo scalo dispone di carburante per circa 25 giorni.
Il Vietnam ha già avvertito di poter essere costretto a limitare i voli nelle prossime settimane. Diversi altri dirigenti aeroportuali hanno confermato al Financial Times scenari analoghi per i loro scali. I paesi asiatici sono i più esposti perché sono quelli che importano di più dai paesi coinvolti nel conflitto.
La causa strutturale del problema è la perturbazione dei traffici marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz, il corridoio di 54 chilometri tra la penisola arabica e le coste iraniane attraverso cui transita ogni giorno circa un quinto di tutto il petrolio e gas venduti al mondo. Quando le rotte marittime si interrompono o si restringono, le forniture di carburante avio — il cherosene con cui volano gli aerei — iniziano ad assottigliarsi, prima negli aeroporti asiatici che dipendono da quelle importazioni, poi potenzialmente altrove. È un problema di rifornimento, non solo di prezzo: senza cherosene, gli aerei non decollano, indipendentemente da quanto costa il biglietto.
L’esposizione al problema varia molto a seconda del tipo di rotte servite. Willie Walsh, ex amministratore delegato di British Airways e oggi a capo della IATA — la principale associazione internazionale del trasporto aereo — ha parlato di un problema di approvvigionamento più grave di qualsiasi situazione precedente.
Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha detto che la sua compagnia non prevede né carenza di carburante né tagli ai voli: Ryanair opera solo in Europa, dove le scorte per ora tengono. L’amministratore delegato di EasyJet, Kenton Jarvis, ha invece dichiarato che i propri fornitori non riescono a garantire disponibilità di carburante oltre le prossime tre settimane.
Diversa la posizione di Air France-KLM: il suo amministratore delegato Ben Smith ha dichiarato che stanno già elaborando piani per gestire la carenza, e che l’idea è di ridurre nelle prossime settimane i voli verso l’Asia. Il rischio concreto, ha spiegato Smith, è che gli aerei arrivino in Asia e non riescano a fare il rifornimento necessario per tornare, restando bloccati lì con effetti a cascata su tutto il traffico internazionale.
Sul fronte dei prezzi, gli effetti sono già visibili. Alcune compagnie hanno già aumentato il costo dei biglietti in risposta al rialzo del prezzo del petrolio; altre hanno cancellato voli. I biglietti aerei per voli nazionali registravano a febbraio un aumento del 37,8% su base annua, secondo i dati Istat.
Le tratte più a rischio di riduzione sono quelle intercontinentali verso Asia orientale e Sud-Est asiatico: sono le più lunghe, consumano più carburante, e i loro scali di destinazione sono anche quelli con meno scorte disponibili.
Per lavoratori che guardano alle ferie estive o imprese che pianificano trasferte internazionali verso l’Asia — fiere, meeting, missioni commerciali — il consiglio è di verificare la disponibilità delle tratte con largo anticipo e di valutare politiche di flessibilità sui biglietti. Le cancellazioni di volo per cause straordinarie legate alla crisi energetica potrebbero non rientrare nei casi di rimborso automatico previsti dalla normativa europea.
Sul fronte dei costi, l’impatto del caro carburante si trasferirà progressivamente sui biglietti di tutte le tratte — non solo quelle asiatiche — attraverso i supplementi fuel surcharge che le compagnie applicano quando il prezzo del cherosene supera determinate soglie. Chi gestisce rimborsi spese o note spese legate ai trasporti aerei dovrà aspettarsi voci in aumento nelle prossime settimane.
Con la sentenza 1161 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna a intervenire su un tema particolarmente sensibile nei rapporti di lavoro: il confine tra assenteismo per malattia e scarso rendimento. La Suprema Corte ha infatti confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare fondato su reiterate assenze brevi ritenute simulate, chiarendo che anche i certificati medici possono essere oggetto di contestazione nel processo, senza necessità di querela di falso.
Il caso trae origine dal licenziamento di un autista di una società di trasporto pubblico, accusato di microassenteismo nell’arco di un triennio, con ben 136 episodi di malattia di brevissima durata, spesso comunicati a ridosso dell’inizio del turno e frequentemente collocati in prossimità di riposi, ferie o turni più gravosi.
L’autista, a seguito di contestazione disciplinare, veniva licenziato per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931, in quanto il suo rendimento risultava significativamente inferiore alla media dei colleghi.
Secondo i giudici di merito, confermati in toto dalla Cassazione, non si trattava di semplici assenze per ragioni di salute ma di una condotta sistematica riconducibile a colpa del lavoratore, tale da determinare uno scarso rendimento e gravi disfunzioni organizzative per l’azienda. Inoltre i giudici hanno ritenuto, anche mediante presunzioni, la simulazione della malattia da parte del dipendente.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento per scarso rendimento richiede due presupposti.
La semplice riduzione di prestazione dovuta a condizioni di salute legittime e non colpose non può giustificare un licenziamento disciplinare. Tuttavia, quando le assenze derivano da comportamenti colposi, ad esempio malattie simulate, possono legittimamente concorrere a configurare lo scarso rendimento.
La qualificazione della condotta in termini di illecito disciplinare è quindi fondamentale perché si possa procedere al licenziamento prima del superamento del termine di comporto.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 12568/2018, infatti, è considerato illegittimo e contrario ai principi ordinamentali il licenziamento del lavoratore affetto da eccessiva morbilità motivato da ragioni oggettive, ossia dalla inutilizzabilità della prestazione lavorativa offerta dal dipendente.
La pronuncia in commento assume pertanto rilievo perché ribadisce un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità : le certificazioni mediche non costituiscono prova insindacabile della malattia ma mere dichiarazioni di scienza, valutabili dal giudice insieme all’intero compendio probatorio. In altre parole, il giudice può verificare, anche attraverso indizi e presunzioni, se la patologia sia reale o se, pur esistente, sia effettivamente idonea a giustificare l’assenza dal lavoro.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva valorizzato una pluralità di elementi a favore del comportamento colposo:
Tali circostanze, considerate nel loro insieme, hanno delineato una vera e propria “metodica†volta ad eludere le verifiche datoriali.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il licenziamento non era fondato sulla malattia in sé ma sul suo concreto atteggiarsi nel tempo, ritenuto indice di negligenza e di violazione degli obblighi di diligenza e collaborazione.
Da qui l’inquadramento della fattispecie nell’ambito del giustificato motivo soggettivo e non del superamento del periodo di comporto: la malattia, infatti, perde il carattere neutro quando risulti strumentale o simulata e produca un inadempimento imputabile al lavoratore.
Sul piano probatorio, la decisione rafforza il ruolo del giudice di merito, cui spetta una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, anche mediante ragionamento presuntivo e indiziario. Le certificazioni mediche, in questo contesto, devono essere valutate nel loro complesso e il loro valore probatorio può essere contestato, senza necessità di querela di falso preventiva.
Non è dunque necessario un accertamento sanitario diretto per escludere la genuinità della malattia: possono assumere rilievo, ad esempio, la coincidenza con i turni più gravosi, la reiterazione nel tempo e l’impatto sull’organizzazione aziendale.
Sono quindi gli elementi esterni alla certificazione medica che consentono di connotare la condotta del lavoratore, così come già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18283/2019, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, in maniera continuativa, si era reso colpevole di un uso delle proprie brevi malattie a cavallo di festività o di riposi e con comunicazioni delle proprie assenze al datore di lavoro all’ultimo momento utile, con un atteggiamento intenzionalmente negligente, volto ad eludere le norme legali e quelle della contrattazione collettiva.
Gli elementi di valutazione a cui il Giudice può fare ricorso includono quindi:
Solamente una valutazione complessiva di tutti questi elementi consente di distinguere tra:
Spetta in ogni caso al datore di lavoro dimostrare l’esistenza sia del deficit prestazionale sia della colpevolezza del lavoratore. Gli strumenti probatori possono includere:
La sentenza contribuisce così a delineare un equilibrio tra tutela del diritto alla salute e salvaguardia dell’efficienza organizzativa, evitando che l’istituto della malattia venga utilizzato in modo distorto. In presenza, cioè, di elementi oggettivi e concordanti, idonei a dimostrare la simulazione o l’uso colposo dell’assenza, il licenziamento per scarso rendimento può dirsi legittimo, sottraendosi alle tutele tipiche del comporto e configurando un vero e proprio inadempimento del lavoratore.
Articolo a cura di Tommaso Erboli, avvocato DLA Piper
La Consob aggiorna periodicamente la lista dei siti oscurati nell’ambito della sua attività di contrasto all’abusivismo finanziario. Con i provvedimenti del 19 marzo 2026, il totale dei portali bloccati dall’Autorità dal luglio 2019 — da quando il Decreto Crescita le ha attribuito questo potere — sale a 1.608, di cui 136 legati a cripto-attività . Tra gli ultimi interventi spicca anche una richiesta formale a Meta per la disattivazione di un profilo Facebook usato per promuovere una piattaforma di investimento fraudolenta.
Con il comunicato del 19 marzo 2026 la Consob ha ordinato l’oscuramento di 9 siti internet. Otto prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari; uno pubblicizzava piattaforme di trading non autorizzate ricorrendo in modo indebito al nome e all’immagine di figure istituzionali note al pubblico italiano. Queste le entità colpite dai provvedimenti:
Tra i provvedimenti di marzo 2026 quello su Renditix AI è il più significativo. La piattaforma si presentava come un servizio di investimento basato sull’intelligenza artificiale e promuoveva la propria attività fraudolenta anche attraverso un profilo Facebook, sfruttando indebitamente l’immagine di figure istituzionali. Oltre all’oscuramento dei tre domini collegati, la Consob ha chiesto direttamente a Meta la disattivazione di quel profilo social: un’azione che va oltre il blocco tecnico dei siti e punta a interrompere la diffusione del messaggio truffaldino alla fonte.
Il fenomeno rientra in un trend consolidato: l’uso del brand dell’intelligenza artificiale per conferire apparente credibilità a schemi di investimento abusivi. Per difendersi è utile consultare la guida ABI 2026 sulle truffe finanziarie e l’AI, che illustra i meccanismi più diffusi e gli strumenti di tutela disponibili.
I provvedimenti della Consob si traducono in un blocco a livello di provider italiani: i siti continuano a esistere sulla rete globale, ma risultano irraggiungibili per gli utenti connessi dall’Italia. Dal punto di vista tecnico l’intervento avviene tramite blocco DNS o reindirizzamento del traffico, e può richiedere alcuni giorni prima di diventare pienamente operativo su tutta la rete nazionale.
Le organizzazioni fraudolente reagiscono sistematicamente registrando nuovi domini, spesso quasi identici a quelli bloccati. Questo spiega sia la frequenza dei comunicati Consob sia la crescita costante del contatore: dai primi interventi del 2019 ai 1.608 siti attuali, con un’accelerazione marcata negli ultimi anni.
Prima di affidare capitali a qualsiasi piattaforma online, la Consob raccomanda di verificare sempre che l’intermediario sia regolarmente autorizzato. Lo strumento principale è la sezione Occhio alle truffe sul sito istituzionale dell’Autorità , che raccoglie l’elenco aggiornato dei siti oscurati, gli avvisi sui soggetti abusivi segnalati anche da autorità di vigilanza estere e una scheda pratica per riconoscere le frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale.
Per i portali che offrono servizi su cripto-attività è inoltre indispensabile verificare la pubblicazione del prospetto informativo o del white paper. In caso di sospetti è possibile presentare un esposto alla Consob tramite la procedura online, via PEC o per posta ordinaria.
L’IMU precompilata e il pagamento del modello F24 tramite la app IO si avvicinano al debutto. Mef, Agenzia delle Entrate, Dipartimento delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Sogei e PagoPA stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici, dopo i quali potrà vedere la luce il decreto interministeriale (MEF–Interno–Innovazione tecnologica) che sblocca entrambe le misure. Secondo anticipazioni di stampa, la pubblicazione potrebbe avvenire già dopo Pasqua 2026.
Il progetto non nasce dal nulla: l’IMU è l’imposta sugli immobili versata ai Comuni, con acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 765, legge n. 160/2019) aveva già incluso la piattaforma PagoPA tra le modalità di versamento dell’imposta municipale. Quella previsione normativa, però, è rimasta inattuata per anni in attesa del decreto tecnico che ne rendesse possibile l’operatività . Da agosto 2025 il tavolo interistituzionale ha ripreso con più decisione, su impulso del sottosegretario MEF con delega agli enti locali, Sandra Savino, e con il coinvolgimento del ministro Giancarlo Giorgetti. Il decreto, a firma congiunta dei ministeri dell’Economia, dell’Interno e dell’Innovazione tecnologica, è ora atteso dopo Pasqua 2026.
A regime, il sistema trasforma radicalmente l’adempimento per il contribuente. Oggi chi possiede un immobile soggetto a IMU deve calcolare autonomamente l’imposta, verificare le delibere comunali sulle aliquote, compilare e versare il modello F24. Con la precompilata, il documento con l’importo già calcolato sarà reso disponibile direttamente su un portale istituzionale.
Il contribuente riceverà un alert digitale che segnala l’avvenuta elaborazione. Potrà scaricare il documento e procedere al pagamento tramite app IO, che instrada l’operazione sulla piattaforma PagoPA. Il modello è già sperimentato in alcune città del Nord: Trento e Trieste inviano da tempo avvisi IMU precompilati ai propri contribuenti, e quell’esperienza ha orientato le scelte del MEF.
Il ritardo nell’adozione del decreto è tecnico. Il problema è la tempestività dei flussi contabili: oggi l’F24 garantisce in tempo reale ai Comuni la certezza dei versamenti di competenza, distinguendo quota comunale e quota statale. PagoPA deve essere in grado di replicare questa precisione senza intoppi, prima che il sistema possa essere esteso. MEF, Sogei e Agenzia delle Entrate stanno lavorando alle specifiche tecniche che consentano questo allineamento.
L’ispirazione al modello viene dall’esperienza della TARI del Comune di Roma: portare i contribuenti sulla piattaforma digitale ha ridotto l’evasione dell’imposta sui rifiuti e abbassato le tariffe per tutti. Per l’IMU il potenziale è ancora più ampio: il tax gap dei tributi locali supera i 25 miliardi di euro, di cui circa 6 miliardi stimati recuperabili.
Il decreto interministeriale sull’IMU precompilata si intreccia con un secondo provvedimento, parallelo e altrettanto rilevante. Il Dlgs 1/2024 (decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale) ha introdotto agli articoli 17 e 18 gli strumenti per digitalizzare i pagamenti tramite F24: il pagamento differito con addebito a scadenza e la possibilità di versare tramite PagoPA. L’Agenzia delle Entrate sta lavorando al provvedimento attuativo che darà concretezza a queste norme. Se i tempi saranno rispettati, nel 2026 potrebbe transitare verso PagoPA non solo l’IMU, ma l’intero sistema dei versamenti F24 — IVA, IRPEF, contributi previdenziali, tributi locali. Tutto pagabile dall’app IO, direttamente dal proprio smartphone.
La pubblicazione del decreto non produrrà un effetto immediato per tutti i contribuenti. L’avvio sarà graduale: la sperimentazione coinvolgerà circa 2.000 Comuni, selezionati per essere rappresentativi dell’intero territorio nazionale e delle diverse fasce demografiche. Il campione è stato costruito privilegiando le amministrazioni che hanno adottato scelte omogenee su aliquote ed esenzioni, riducendo così la complessità tecnica del rodaggio iniziale. Per questi Comuni sperimentatori, l’obiettivo è rendere operativa la precompilata già a partire dal saldo IMU di dicembre 2026. Per tutti gli altri Comuni, l’estensione a regime è prevista nel 2027. Nel frattempo, chi non rientra nella sperimentazione continuerà a pagare l’IMU con il modello F24 nelle modalità attuali.
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, il regime previsto dall’art. 44 del DL 78/2010 è soggetto a proroga ma con regole specifiche. Con la risposta n. 80 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si verifica il requisito sui figli per accedervi ed escludere così dalla base imponibile il 90% degli emolumenti da lavoro dipendente o autonomo (sfruttando una misura più favorevole rispetto al regime impatriati ordinario).
Il regime dell’art. 44 si rivolge a docenti e ricercatori rientrati in Italia che abbiano svolto attività all’estero per almeno due anni continuativi. Per chi si è trasferito prima del 2020, la durata base del beneficio è di quattro periodi d’imposta. Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha poi introdotto la possibilità di estendere il periodo agevolabile a seconda della situazione familiare e patrimoniale, previo esercizio di un’opzione e versamento di un’imposta sostitutiva:
L’opzione si esercita versando tramite modello F24 un’imposta sostitutiva pari al 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente (ridotta al 5% per chi ha almeno tre figli e ha acquistato casa in Italia).
Il caso analizzato nella risposta AdE n. 80/2026 riguarda un professore universitario rientrato in Italia nel 2019, esercitando nel 2023 l’opzione per estendere il beneficio a otto anni. Il contribuente riteneva che la nascita successiva, ma nel medesimo periodo d’imposta, di un secondo figlio consentisse di accedere direttamente alla proroga da undici anni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito invece he il requisito relativo al numero dei figli deve essere posseduto al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il versamento dell’imposta sostitutiva. La nascita avvenuta dopo il pagamento — anche nello stesso anno — non retroagisce sull’opzione già esercitata. Il professore ha quindi diritto all’estensione a otto anni, e non undici.
La risposta contiene tuttavia un’importante precisazione. Se il figlio successivo nasce prima della scadenza del 30 giugno — termine entro cui deve essere versata l’imposta sostitutiva per la proroga — le due estensioni possono essere “accorpate” in un unico versamento, evitando duplicazioni di costo. In questo caso il contribuente può accedere direttamente alla durata superiore senza dover esercitare una seconda opzione separata.
La nascita del secondo figlio, pur non potendo modificare retroattivamente l’opzione già esercitata, consente comunque di esercitare una nuova opzione per passare da otto agli undici anni di agevolazione. Nel caso in oggetto, il termine per farlo è il 30 giugno 2027, cioè entro l’anno successivo alla conclusione degli otto periodi agevolati derivanti dalla prima opzione.
Lo stesso meccanismo si applicherebbe nell’eventualità di un terzo figlio: la durata potrebbe ulteriormente estendersi a tredici anni complessivi, con aliquota ridotta al 5%. Il principio del progressivo allungamento del periodo agevolabile — già chiarito dalla risoluzione AdE n. 8/2026 — si applica quindi anche ai docenti e ricercatori rientrati prima del 2020.
Dal Ministero del Lavoro sono arrivate tutte le istruzioni per la mobilità in deroga a favore degli ex lavoratori di imprese attive nelle aree di crisi industriale complessa. Con la nota n. 5035 del 18 marzo 2026, il Ministero integra le indicazioni della circolare n. 16/2025 e chiarisce la distribuzione delle responsabilità tra Regioni, Ministero stesso e INPS, nonché i criteri di utilizzo del plafond disponibile.
Il primo chiarimento riguarda la portata del finanziamento. Il Ministero precisa che il plafond di 100 milioni di euro — ottenuto grazie al rifinanziamento disposto dal Milleproroghe 2026 — si riferisce congiuntamente al trattamento di mobilità in deroga e al trattamento di cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa. Non si tratta di due plafond separati ma di un unico tetto complessivo che le due misure condividono.
Viene inoltre ribadito che è venuta meno la ripartizione delle risorse tra le Regioni: il Ministero del Lavoro verifica la sostenibilità delle singole richieste caso per caso, in collaborazione con l’INPS, tenendo conto delle risorse disponibili nel plafond comune.
La nota definisce con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura.
Per il 2026 la misura prevede una limitazione temporale: l’indennità può essere riconosciuta solo per i periodi che decorrono dal 1° gennaio 2026. Non sono ammesse autorizzazioni retroattive riferite a periodi antecedenti.
Le Regioni che intendono accedere alle risorse devono trasmettere le istanze con la documentazione completa, inclusa la relazione sui percorsi di reinserimento, condizione necessaria per l’istruttoria ministeriale.
La sicurezza digitale rappresenta il presupposto essenziale per potenziare la competitività delle piccole e medie imprese italiane, continuamente esposte a minacce cyber in grado di impattare negativamente sulla produzione, sulle catene logistiche, sui fornitori e sulla crescita del business.
Giunto al terzo anno di rilevazione, il nuovo Rapporto Cyber Index PMI presentato il 12 marzo a Roma presso la sede di Generali fa luce sul livello di consapevolezza e maturità raggiunto dalle PMI italiane in materia di cybersecurity, monitorando nel tempo la loro capacità di gestire e governare il rischio cyber adottando scelte strategiche, assetti organizzativi, processi e strumenti adeguati.
Promosso da Confindustria e Generali, con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Cyber Index PMI 2025 segnala finalmente un passo in avanti verso la percezione della cultura digitale come risorsa per proteggere e difendere le imprese.
“Con il Cyber Index PMI – ha affermato Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia – mettiamo a disposizione competenze, esperienza e strumenti per aiutare le aziende a comprendere la propria esposizione, a gestire i rischi legati all’operatività digitale e a integrare prevenzione, protezione e copertura assicurativa in un approccio responsabile e orientato al lungo periodo.â€
Stando ai dati del Rapporto, in Italia il 24% delle PMI ha subito almeno una violazione negli ultimi tre anni, sebbene il 13% non ritenga che gli attacchi cyber possano tradursi in un rischio reale per l’organizzazione.
In uno scenario normativo caratterizzato dalla direttiva NIS2, che impone i primi adempimenti sulla notifica degli attacchi, le PMI più esposte al rischio cyber sono quelle che ricorrono a strumenti digitali di supporto all’attività dell’azienda, seguite dalle imprese che operano nelle filiere sensibili e gestiscono dati personali.
Il cambiamento che le imprese faticano ancora a comprendere pienamente, tuttavia, riguarda le conseguenze del rischio cibernetico non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto operativo, legato al possibile blocco produttivo.
Prendendo in esame un campione di oltre 1500 imprese, il Cyber Index PMI 2025 mette in evidenza un’accelerazione nel percorso di conquista della maturità digitale:
Per la prima volta, quindi, le imprese mature superano numericamente le principianti sebbene il 70% del campione sia fermo a un livello intermedio, con una conoscenza del rischio che non evolve in una concreta ed efficace capacità di difesa. Il miglioramento nel percorso di maturazione, inoltre, è ancora al di sotto della soglia di sufficienza fissata a 60 su 100, celando una netta polarizzazione tra un nucleo ristretto di imprese virtuose e una platea ancora molto esposta.
Dal Rapporto emerge un progresso significativo sull’approccio strategico mostrato dalle PMI, grazie a una maggiore attenzione alla governance del rischio e alla pianificazione degli investimenti. Non mancano le criticità , invece, nella traduzione della strategia in priorità operative e nell’introduzione di strumenti e soluzioni per rispondere agli incidenti.
Le PMI, inoltre, nel 2025 hanno contribuito per il 23% alla spesa complessiva in soluzioni e servizi di cybersecurity che in Italia ha raggiunto un valore di 2,78 miliardi di euro. Anche i budget IT sono aumentati del 3,3% per le piccole imprese e del 5,2% per le medie: la quota dedicata alla sicurezza, in particolare, si attesta mediamente al 11%.
Tra le opportunità a disposizione delle PMI per ottimizzare la gestione del rischio cyber rientrano le polizze assicurative, strumenti che integrano l’implementazione di difese tecnologiche agendo come una “bussola†operativa che riduce notevolmente gli impatti operativi post-incidente, con conseguenze economiche e operative mediamente inferiori.
Il quadro che emerge dal Cyber Index PMI è quindi variegato, caratterizzato da una parte delle PMI consapevole dell’importanza della sicurezza informatica ma anche da numerose realtà che sottovalutano i potenziali impatti delle minacce cyber sulla continuità operativa, sulla competitività e sulla reputazione. Un cambio di mindset è decisamente necessario e urgente: la gestione dei rischi cyber non deve essere interpretata come un adempimento, ma come una risorsa e un fattore abilitante della trasformazione digitale.
Diffondere la cultura della cyber sicurezza tra le piccole e medie imprese italiane è l’obiettivo primario del Roadshow promosso da Generali, Confindustria e ACN, attraverso incontri di formazione e workshop su base territoriale.
Offrendo consulenza di valore, gli esperti di Generali e la rete agenziale coinvolgono le imprese associate al sistema Confindustria accrescendo la consapevolezza sui rischi legati alla crescente digitalizzazione, offrendo supporto nella protezione dal crimine informatico.
Per il 2026 la prima tappa si è svolta a Gallarate in provincia di Varese, che sarà seguita nei prossimi mesi dagli appuntamenti in programma a Pescara e Matera con focus territoriali dedicati.
Scarica l’edizione 2025
>> Rapporto Cyber Index PMI <<
Attuazione progressiva della riforma per il riconoscimento dell’invalidità civile entrata in vigore nel 2024 e attuata in via sperimentale a tappe. Dal 1° marzo 2026 la nuova procedura si estende in ulteriori 40 province — tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna — portando a 60 il totale dei territori coinvolti. Con il messaggio n. 990 del 20 marzo, l’INPS ha inoltre riaperto i termini per le domande amministrative con vecchio certificato: c’è tempo fino al 31 marzo 2026.
La riforma attribuisce all’INPS la titolarità esclusiva del procedimento di accertamento della disabilità , superando il precedente sistema fondato sulla doppia valutazione ASL–INPS. Il concetto di disabilità è stato ridefinito distinguendo tra valutazione di base e valutazione multidimensionale, funzionale alla costruzione del progetto di vita personalizzato.
La sperimentazione, avviata dal 1° gennaio 2025 in 9 province pilota, è stata progressivamente estesa in più fasi. Nei territori interessati, l’avvio del procedimento non richiede più una domanda amministrativa successiva: l’iter parte direttamente con il certificato medico introduttivo trasmesso in via telematica.
Dal 1° marzo 2026 la nuova procedura di accertamento si applica in altre 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. L’estensione avviene nell’ambito del decreto-legge n. 19/2026 e rappresenta un passaggio intermedio verso l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Per le province non ancora coinvolte nella sperimentazione, resta applicabile l’impianto definito dalla circolare INPS n. 42/2025.
Le tempistiche ravvicinate tra la pubblicazione del DL 19/2026 (19 febbraio) e l’avvio della terza fase (1° marzo) hanno lasciato scoperti i contribuenti che avevano già ottenuto un certificato medico introduttivo redatto secondo le vecchie modalità ma non erano riusciti a completare la trasmissione della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026. Con il messaggio INPS n. 990 del 20 marzo 2026, l’Istituto ha rimediato riaprendo la procedura di trasmissione della domanda di accertamento sanitario per l’invalidità civile fino al 31 marzo 2026.
Possono presentare la domanda amministrativa — con le modalità antecedenti al D.Lgs. 62/2024 — tutti i soggetti residenti o domiciliati nelle 40 province della terza fase che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
Per assistenza è disponibile l’indirizzo sperimentazionedisabilita@inps.it. Un analogo meccanismo di riapertura era stato adottato anche al passaggio alla seconda fase, a conferma che le transizioni tra fasi richiedono sempre finestre di completamento per i certificati in corso.
Il procedimento di accertamento dell’invalidità civile, come ridisegnato dal decreto legislativo n. 62/2024 e dalla circolare INPS n. 42/2025, è strutturato in quattro fasi operative valide su tutto il territorio nazionale. Nelle province interessate dalla sperimentazione cambia la modalità di avvio del procedimento, ma l’impianto complessivo resta articolato nei seguenti passaggi.
Il superamento del precedente doppio canale tra ASL e INPS si inserisce nel più ampio processo di unificazione degli accertamenti sanitari, già avviato con la visita unica INPS per invalidità civile e inabilità previdenziale.
I messaggi di febbraio 2026 hanno modificato la composizione delle Unità di Valutazione di Base a decorrere dal 20 febbraio 2026. Parallelamente, è stato ridefinito il canale per la richiesta del progetto di vita, che può essere presentata direttamente dall’interessato attraverso i servizi telematici dell’Istituto, con trasmissione del certificato agli enti territoriali competenti.
Dal 1° marzo 2026, per operare nelle province della terza fase, i medici certificatori devono essere specificamente profilati al servizio telematico INPS. Chi si abilita per la prima volta deve presentare il modulo AP110 tramite PEC alla sede competente. Per alcune categorie, il requisito formativo può essere assolto mediante il dossier formativo di gruppo FNOMCeO relativo al triennio 2023–2025.
L’obiettivo è l’estensione uniforme della nuova procedura su tutto il territorio nazionale entro il 1° gennaio 2027. Il percorso avviato nel 2025 e ampliato nel 2026 rappresenta una fase di transizione verso il superamento definitivo del sistema precedente. Per il quadro completo della seconda fase della sperimentazione — nelle prime 20 province coinvolte — è disponibile l’approfondimento sull’accertamento semplificato della disabilità .
Istat e Agenzia delle Entrate hanno avviato il Piano Sfera — acronimo di Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti — che nel 2026 elimina 240mila pratiche burocratiche a carico di imprese e operatori economici. Il meccanismo è semplice: i dati già presenti nelle fatture elettroniche transitano nel Sistema di Interscambio (SdI) e vengono riutilizzati per produrre statistiche economiche ufficiali, senza che le imprese debbano compilare moduli aggiuntivi.
Oltre 10mila imprese di minori dimensioni — circa il 40% del campione della Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi — non devono più compilare i questionari statistici mensili che Istat inviava periodicamente. I dati necessari vengono ora acquisiti direttamente dalle fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, con un risparmio di 120mila compilazioni annue.
I dati non vengono usati per controlli fiscali: per legge sono coperti dal segreto statistico. Istat li riceve, li anonimizza e li utilizza esclusivamente per produrre aggregati economici — come la crescita di un settore o le variazioni del fatturato — senza alcuna condivisione con l’Agenzia delle Entrate ai fini di accertamenti. A partire da marzo 2026, i comunicati stampa di Istat sul commercio estero e sul fatturato delle imprese — riferiti a gennaio 2026 — già includono dati elaborati con questa nuova metodologia.
La seconda misura del Piano Sfera riguarda chi acquista beni da altri Paesi dell’Unione europea. Con la determinazione direttoriale n. 844415 del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la soglia statistica per la compilazione del Modello INTRA 2bis — relativo agli acquisti intracomunitari di beni — è stata innalzata da 350.000 a 2 milioni di euro trimestrali. L’obbligo di presentazione mensile rimane solo per gli operatori che superano la nuova soglia in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Le nuove regole sono in vigore dal 25 febbraio 2026.
L’effetto è immediato: circa 10mila operatori intra-UE su 14mila sono esonerati, con un ulteriore taglio di 120mila compilazioni annue. Anche in questo caso, i dati statistici sulle importazioni degli operatori esonerati vengono ricavati attraverso una combinazione di fonti, comprese quelle della fatturazione elettronica e dei database europei, senza che la qualità delle rilevazioni statistiche ne risenta.
Il Piano Sfera è la prima applicazione concreta su larga scala del principio europeo “once only”: le imprese forniscono le proprie informazioni una volta sola all’amministrazione pubblica, che poi le riutilizza per tutte le finalità previste dalla legge, nel rispetto del GDPR. Il risultato non è solo una riduzione del carico burocratico, ma anche statistiche più accurate, tempestive e con margini di errore campionario ridotti quasi a zero, perché i dati coprono l’intera platea e non un campione.
L’Italia è stata il primo Paese europeo a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica — prima per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi estesa a tutte le transazioni B2B e B2C dal 2019 — e questo vantaggio infrastrutturale rende ora possibile un’integrazione statistica che altri Paesi non possono ancora replicare.
Il 2026 è solo il primo passo. Secondo il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli, Sfera è l’inizio di un piano pluriennale che entro il 2028 estenderà l’utilizzo della fatturazione elettronica a tutti i domini statistici economici, coprendo progressivamente altre rilevazioni oltre al fatturato dei servizi e agli scambi intracomunitari. L’obiettivo è costruire un sistema statistico nazionale che produca dati più precisi a costo zero per le imprese, riducendo strutturalmente il peso degli adempimenti informativi.
È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta l’autorità dell’Agenzia delle Entrate e di AgID per rubare le credenziali di posta elettronica delle vittime. A renderla insidiosa è un meccanismo tecnico specifico: le email fraudolente sfruttano un bug dei sistemi di posta per arrivare direttamente in arrivo, aggirando i filtri antispam. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato la campagna con un avviso del 19 marzo 2026.
L’Agenzia delle Entrate spiega che è stato individuato un “grave e inaspettato bug” dei sistemi di posta elettronica: il messaggio malevolo viene correttamente intercettato e classificato come spam solo per i primi tre recapiti. Dal quarto invio in poi, lo stesso identico messaggio riesce a superare i controlli e ad atterrare nella casella principale del destinatario. Per i truffatori è sufficiente inviare lo stesso messaggio più volte in sequenza per essere certi di raggiunger la vittima, con un meccanismo automatizzato di basso costo e alta efficacia.
L’email fraudolenta ha una formattazione curata e un linguaggio verosimile, elementi che la rendono convincente per un utente non esperto. Il segnale di riconoscimento più affidabile è l’indirizzo completo del mittente: il nome visualizzato — il cosiddetto display name — può sembrare legittimo, ma l’indirizzo reale associato appartiene al dominio @propiski.com, che non ha alcun legame con l’Agenzia delle Entrate né con AgID. Anche il link nel corpo del messaggio tradisce l’inganno: punta a siti esterni come sushicool.net, del tutto estranei alle due istituzioni.

Cliccando sul link, la vittima viene reindirizzata su una falsa pagina di accesso che riporta il logo di AgID e richiama visivamente l’interfaccia SPID. Inserendo le credenziali di posta elettronica, i dati vengono trasmessi direttamente ai truffatori. Per mascherare l’avvenuto furto e non insospettire la vittima, il sistema reindirizza poi automaticamente al vero sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), simulando un generico errore tecnico. Chi non è esperto attribuisce il mancato accesso a un normale malfunzionamento del portale, senza sospettare che le proprie credenziali siano già state sottratte.
L’Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare immediatamente questi messaggi senza cliccare su alcun link e senza inserire credenziali in nessuna pagina raggiunta tramite email. La regola pratica più efficace è verificare sempre l’indirizzo completo del mittente, non solo il nome visualizzato: qualsiasi dominio diverso da agenziaentrate.gov.it è un segnale di allarme. In caso di dubbi sull’autenticità di una comunicazione, l’Agenzia invita a consultare la sezione “Focus sul phishing” del portale istituzionale agenziaentrate.gov.it, oppure a rivolgersi direttamente all’Ufficio territorialmente competente.
Aprile si conferma uno dei mesi più densi del calendario fiscale, con oltre 20 scadenze che coinvolgono contribuenti privati, lavoratori, sostituti d’imposta, partite IVA, imprese ed enti non commerciali. Il 16 aprile è la giornata in cui si concentra il numero più alto di adempimenti tra versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali. Ma la giornata critica è il 30 aprile: in un’unica data convergono la scadenza per la rottamazione-quinquies, l’invio della dichiarazione IVA annuale, la disponibilità della precompilata 730 e il termine per la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi — una concentrazione di obblighi senza precedenti nel calendario dell’anno. Di seguito il calendario completo di aprile con tutte le date da monitorare, distinte tra privati e imprese.
Il primo appuntamento utile per il perimetro dei privati e dei contribuenti non titolari di partita IVA cade il 16 aprile 2026. Entro questa data i condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto, opere o servizi. Nello stesso giorno scade anche il termine per il versamento della ritenuta del 21% sulle locazioni brevi, dovuta dai soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici che mettono in contatto domanda e offerta di immobili da locare.
La data più rilevante per famiglie e privati è il 30 aprile 2026. Entro questo termine i proprietari di veicoli con tassa automobilistica scaduta a marzo devono versare il bollo auto, salvo diverse disposizioni regionali. Alla stessa data scade anche il superbollo, ossia l’addizionale erariale dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW, da pagare con modello F24 Elide.
Sempre entro il 30 aprile i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito RAI nella bolletta elettrica devono versare la seconda rata trimestrale del canone RAI. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione annuale, in due rate semestrali oppure in quattro rate trimestrali, con la seconda finestra fissata proprio a fine aprile.
Il 30 aprile 2026 è inoltre l’ultimo giorno utile per inviare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 2023 pagando soltanto imposte e contributi, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche.
Dal 30 aprile 2026 dipendenti e pensionati possono accedere alla propria dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello può essere accettato così com’è — senza controlli documentali sulle voci precaricate — oppure modificato e integrato prima dell’invio. Chi accetta senza modifiche non subisce verifiche documentali. La scadenza ordinaria per la trasmissione del 730 resta il 30 settembre 2026, ma presentare entro il 30 giugno aumenta le probabilità di ricevere l’eventuale rimborso IRPEF direttamente in busta paga tra luglio e settembre.
La prima scadenza del mese per attività economiche, agenzie e commercianti è fissata al 10 aprile 2026. Entro questa data gli esercenti commercio al minuto, le attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo che liquidano l’IVA mensilmente devono trasmettere la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2025 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza extra italiana ed extra UE o SEE, residenti fuori dal territorio dello Stato, per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro.
Il 15 aprile 2026 interessa due adempimenti periodici. Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 devono annotare i corrispettivi e gli altri proventi commerciali conseguiti nel mese precedente. Entro la stessa data i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese precedente, purché documentate da DDT o da altro documento idoneo, nonché quelle relative a prestazioni di servizi individuabili con adeguata documentazione.
Il 16 aprile 2026 rappresenta il passaggio più carico dell’intero mese. In questa giornata si concentra il blocco principale degli adempimenti per partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e datori di lavoro.
Tra i primi obblighi in scadenza figura il nuovo adempimento legato al Modello 770 in modalità semplificata. I sostituti d’imposta che hanno scelto la nuova modalità introdotta dal decreto Adempimenti devono inviare il prospetto dei dati aggiuntivi con il modello F24/770 e versare contestualmente le ritenute e trattenute operate nel mese precedente.
Nello stesso giorno scade il termine per il versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale e sugli altri redditi per i quali il prelievo è stato effettuato nel mese di marzo.
Il 16 aprile è anche la data per il versamento dell’IVA mensile dovuta per marzo da parte dei contribuenti mensili, compresi i soggetti che facilitano tramite piattaforme o interfacce elettroniche le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop. Alla stessa giornata è collegato anche il versamento dell’IVA dovuta in regime di split payment da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti tenuti alla scissione dei pagamenti, con le regole aggiornate dopo l’uscita delle società FTSE MIB dal perimetro dello split payment a partire dal 1° luglio 2025.
Sempre il 16 aprile scadono i versamenti contributivi: i datori di lavoro agricoli e non agricoli devono versare all’INPS i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente, mentre i committenti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per collaborazioni coordinate e continuative, collaboratori occasionali sopra la soglia di 5mila euro annui, venditori porta a porta, assegnisti di ricerca, dottorandi e soci-amministratori. Rientrano nella stessa data anche l’imposta sugli intrattenimenti, le ritenute delle imprese di assicurazione su polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000, i proventi degli OICR e la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie del mese precedente.
Il 20 aprile 2026 torna la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, questa volta per i soggetti che liquidano l‘IVA trimestralmente. Entro la stessa data gli esercenti sono tenuti a effettuare anche il primo collegamento tra POS e registratore telematico per i dispositivi già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026, utilizzando la funzionalità dedicata disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.
Il 27 aprile 2026 scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili e trimestrali relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, nonché alle prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE. La data slitta dal 25 aprile, che nel 2026 coincide con la Festa della Liberazione, al primo giorno lavorativo successivo.
L’ultima giornata del mese raccoglie il blocco più ampio di scadenze dell’intero aprile. La prima, e tra le più rilevanti per le partite IVA, è l’invio della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno d’imposta 2025, termine ultimo per tutti i titolari di partita IVA non esonerati. Nella stessa data scade il nuovo termine per la trasmissione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni: si tratta di una novità introdotta nel 2026, che sposta al 30 aprile — dal precedente 16 marzo — l’invio dei dati degli autonomi, influendo sulla disponibilità della dichiarazione precompilata per questa categoria.
Entro il 30 aprile i distributori di carburante ad elevata automazione devono trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri del mese precedente. Scadono anche la presentazione del modello INTRA 12 e il versamento dell’IVA intracomunitaria da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati, nonché la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, con contestuale versamento attraverso il Portale OSS. Nella stessa data scade il termine per il Libro unico del lavoro, con obbligo di compilazione e stampa dei dati relativi al periodo di paga precedente.
Rientrano nella chiusura di aprile anche la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, il secondo termine per il collegamento POS-registratore telematico per i dispositivi attivati a febbraio 2026 e la presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
Per le aziende con più di 50 dipendenti, il 30 aprile è anche l’ultimo giorno per l’invio del rapporto biennale sulla parità di genere relativo al biennio 2024-2025 al portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro.