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Le Comunicazioni delle somme dovute della Rottamazione-quinquies sono disponibili online nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 23 giugno 2026. Chi ha presentato domanda entro il 30 aprile trova l’esito dell’istanza, gli importi senza sanzioni e interessi e il calendario dei pagamenti. In sintesi:
La Comunicazione delle somme dovute riporta l’accettazione o il rigetto della domanda di definizione agevolata, il prospetto dei carichi inseriti, gli importi da versare, le indicazioni per l’addebito diretto sul conto corrente e i moduli per le prime dieci rate.
Chi ha fatto domanda online in area riservata accede con SPID, CIE o CNS (professionisti e imprese possono usare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate); chi ha presentato la domanda dall’area pubblica riceve la comunicazione anche per raccomandata o PEC, secondo il domicilio indicato.
L’esito può essere di accoglimento totale o parziale, con le motivazioni per i carichi esclusi. Davanti a una comunicazione positiva si aprono tre strade:
Chi opta per la domiciliazione delle rate su conto corrente, può farlo sia recandosi fisicamente allo sportello sia utilizzando il servizio online “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata“.
Con la rottamazione-quinquies si versa il solo capitale, più il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre sono azzerati sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture lo stralcio riguarda solo interessi e aggio, e la sanzione va comunque pagata.
Capire come si paga la rottamazione-quinquies è semplice:
Il calendario è fissato dalla legge: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026, seguono il 30 settembre e il 30 novembre, poi dal 2027 il piano prosegue con sei rate bimestrali l’anno fino al 31 maggio 2035 per chi usa l’intera durata.
| Scadenza | Pagamento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 (tolleranza fino al 5 agosto 2026 con unica rata) | unica soluzione oppure prima rata |
| 30 settembre 2026 | seconda rata |
| 30 novembre 2026 | terza rata |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 | dalla quarta alla cinquantunesima rata |
| 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 | ultime tre rate del piano completo |
Chi è anche alle prese con le scadenze della rottamazione quater il 31 luglio si trova due appuntamenti distinti, con moduli e codici di pagamento separati da non confondere.
Per i contribuenti dei comuni colpiti dal maltempo di gennaio 2026 il decreto-legge 25/2026 sposta in avanti il calendario, con comunicazione entro il 30 settembre e prima rata al 31 ottobre 2026.
La tolleranza di cinque giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata e a quello dell’ultima rata del piano:
Con il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito AdER, il contribuente con domanda accolta può scegliere di definire soltanto alcune delle cartelle indicate nella comunicazione. Bastano il codice fiscale dell’intestatario, il numero e la data del documento, un indirizzo e-mail e il progressivo delle cartelle da pagare.
Dopo la conferma arrivano via e-mail il nuovo piano e i moduli aggiornati. Per le cartelle escluse dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero.
La Rottamazione-quinquies diventa inefficace con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’unica rata o dell’ultima rata del piano. La perdita dei benefici scatta senza un atto ulteriore dell’Agenzia: i versamenti già effettuati valgono come acconto, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e le procedure di recupero, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.
C’è anche un’insidia da non sottovalutare: saltare una rata intermedia non fa decadere subito perché la legge concede un’unica rata di arretrato; il versamento successivo, però, viene imputato alla rata saltata e quindi lo scoperto slitta in fondo al piano con l’ultima rata che può risultare non pagata, configurando la decadenza.
Ad esempio, con un piano da tre rate, chi versa la prima e la terza saltando la seconda vede la terza imputata alla seconda, e l’ultima resta scoperta.
Per i debiti inclusi in una rateizzazione già attiva, la domanda sospende gli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2026, e alla stessa data le dilazioni relative ai carichi accolti sono revocate in automatico. La sospensione vale solo per i debiti rientranti nella definizione agevolata.
Se nello stesso piano ci sono anche debiti non rottamabili, questi vanno pagati a parte con il servizio Paga online sul sito o sull’app EquiClick, oppure agli sportelli su appuntamento.
Dalla presentazione della domanda, sui debiti definibili l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle in corso, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. I fermi amministrativi e le ipoteche iscritti prima della domanda sono mantenuti.
Per gli stessi debiti il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, anche ai fini del rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva.
Enrico Vita è l’uomo che negli ultimi dieci anni ha guidato la straordinaria trasformazione di Amplifon, triplicandone il fatturato e portandolo alla cifra record di 2,4 miliardi di euro nel 2025. Nato in una famiglia modesta, ha iniziato la sua carriera come ingegnere di fabbrica in Merloni. Lavorando duramente e accettando incarichi sfidanti, ha forgiato la sua tempra manageriale fino ad arrivare ai vertici globali.
L’intervista, condotta direttamente negli uffici milanesi dell’azienda, si offre come un viaggio esclusivo tra le tappe fondamentali della crescita di Amplifon e le sfide personali del suo amministratore delegato. Un dialogo che intreccia la secolare eredità di un marchio nato nell’immediato dopoguerra con le complesse dinamiche dell’attuale mercato internazionale.
Ripercorrendo aneddoti intimi, mosse strategiche e momenti di crisi inaspettati, la conversazione delinea in modo nitido non solo il ritratto di un leader di altissimo livello ma anche i valori umani e la visione necessari per gestire un impero da diecimila negozi sparsi in venticinque paesi.
La storia dell’azienda affonda le radici nel dopoguerra, partendo da un sottoscala in via Cerva a Milano. Il fondatore Algernon Holland, che durante il conflitto era stato paracadutato in Italia a vent’anni per conto delle forze speciali, decise di stabilirsi a Milano finita la guerra. Notando i danni uditivi lasciati dai bombardamenti, nel 1950 fondò Amplifon. Le sue due intuizioni rivoluzionarie furono quelle di portare fisicamente il servizio ai clienti viaggiando per le province italiane e di creare la professione moderna dell’audioprotesista, unendo competenze tecniche a quelle puramente commerciali.
Entrato nel 2014 come responsabile delle operazioni europee, Enrico Vita è nominato Ceo nel 2015. La sua visione si concentra fin da subito sull’importazione di talenti da settori esterni e su una massiccia mole di investimenti. In dieci anni la società spende quasi tre miliardi di euro tra capex e operazioni di mercato. Tra i passaggi chiave del suo mandato ci sono l’acquisizione della spagnola Gaes nel 2018 per oltre mezzo miliardo, il coraggioso e rischioso ingresso in un mercato sterminato come la Cina e un’ulteriore acquisizione strategica in Australia nel 2021 per penetrare i centri commerciali.
Amplifon storicamente vendeva apparecchi prodotti da terzi, perdendo una fetta sostanziosa di profitti legati alla manifattura. Per risolvere questo problema, nel 2026 Vita annuncia un’operazione storica: l’acquisizione di GN Hearing per 2,3 miliardi di euro. L’operazione permette all’azienda di prendere finalmente possesso della tecnologia, inclusa la progettazione e il design dei chip. Con questa mossa il nuovo gruppo, combinato, supererà i 3,3 miliardi di fatturato globale con circa 25.000 dipendenti attivi in cento paesi.
Quando gli viene chiesto quale consiglio darebbe ai giovani che sognano di ricoprire ruoli apicali, Vita ricorre a una massima sportiva presa in prestito da LeBron James: fare sempre la cosa giusta, perché alla fine gli dei ti premiano. Comportarsi in maniera corretta e mantenere un’assoluta trasparenza etica potrebbe sembrare la via più lenta rispetto alle facili scorciatoie ma rimane l’unico percorso solido per raggiungere risultati concreti e duraturi nel tempo.
Gli italiani vorrebbero lasciare il lavoro a 60 anni ma sono convinti che non ci riusciranno prima dei 69 anni. Una misura precisa del realismo amaro con cui i lavoratori under 50 anni guardano alla propria pensione. La fotografia arriva dal 7° Rapporto Assogestioni-Censis sulla previdenza complementare e racconta una rassegnazione che nasce da pessimismo motivato: la soglia coincide con le proiezioni ufficiali.
In sintesi:
L’età di pensionamento desiderata dai lavoratori italiani è in media 60 anni, quella che si aspettano realisticamente è 69: la distanza è di nove anni. Il dato fotografa due piani che non si toccano, quello del desiderio e quello dell’aspettativa. Sul primo, il 25,8% vorrebbe uscire prima dei 60 anni, il 39% esattamente a 60 e il 35,2% oltre. Sul secondo lo scenario si rovescia: solo il 9,3% conta di farlo prima dei 65 anni, il 34,4% tra i 65 e i 69, mentre il 56,3% si aspetta di lavorare fino a 70 anni o più.
Il divario è più ampio proprio tra i più giovani, quelli che in teoria avrebbero più margine per immaginare un’uscita anticipata. Vorrebbe la pensione entro i 60 anni il 68,1% dei 18-35enni, eppure il 67,8% della stessa fascia è convinto che resterà al lavoro fino a 70 anni o oltre. La rassegnazione cresce al diminuire dell’età , segno che la prospettiva di una vita lavorativa lunga è ormai interiorizzata da chi è appena entrato nel mercato.
La convinzione di andare in pensione a 70 anni non è infondata, perché le proiezioni ufficiali la confermano. Nel 2026 la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, ma il requisito tornerà a salire dal 2027 in base all’adeguamento alla speranza di vita. Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato riportate dall’Istat nelle Previsioni delle forze di lavoro al 2050, l’età di vecchiaia salirà a 68 anni e 11 mesi nel 2050 e raggiungerà i 70 anni nel 2067.
Chi oggi ha tra i 18 e i 35 anni andrà quindi in pensione di vecchiaia proprio intorno alla soglia che si aspetta. La percezione dei lavoratori, in altri termini, è allineata con la traiettoria normativa: il meccanismo introdotto dalla riforma Fornero del 2011, che lega i requisiti anagrafici all’allungamento della vita media certificato dall’Istat, sposta in avanti l’uscita di pari passo con la longevità . Il primo scatto dopo otto anni di blocco arriva nel 2027, con un mese in più, e un ulteriore incremento di due mesi dal 2028.
Accanto al gap sull’età c’è un secondo divario, quello sull’importo. In media i lavoratori si aspettano una pensione pubblica pari al 48,4% del proprio reddito da lavoro: il 49,7% per i dipendenti, il 41,5% per gli autonomi. Più in dettaglio, il 24,7% prevede meno del 40% dello stipendio attuale, il 46,7% un valore tra il 40% e il 60%, solo il 17,4% supera il 60%.
Questa stima è più pessimistica delle proiezioni ufficiali. Il Rapporto segnala che, secondo la Ragioneria di Stato, al 2030 il tasso di sostituzione lordo sarà in media del 72% per i dipendenti e intorno al 50% per gli autonomi. La distanza tra il 48,4% percepito e il 72% stimato per i dipendenti misura quanto la sfiducia abbia anticipato e amplificato il taglio reale. Per verificare la propria posizione, il calcolatore della pensione di PMI.it stima importo e data di uscita sulla base di età , anni di contribuzione e reddito.
L’allungamento della vita lavorativa non viene letto come una garanzia. Il 76,6% dei lavoratori è convinto che l’innalzamento dell’età pensionabile non basterà comunque a garantire pensioni adeguate, una posizione condivisa dall’81,5% dei 46-50enni e dal 74,5% dei 18-35enni. L’80,3% si spinge oltre ed è certo che i giovani di oggi non avranno una pensione dignitosa.
È il punto in cui la lettura dei lavoratori si separa da quella del sapere esperto. Le pubblicazioni della Ragioneria ricordano che lavorare più a lungo contiene il taglio del coefficiente di trasformazione e quindi sostiene l’importo finale dell’assegno. Quell’effetto di compensazione, però, non è stato fatto proprio dai lavoratori: l’età pensionabile più alta è vissuta solo come una penalizzazione, non anche come uno strumento che attenua la riduzione della pensione pubblica.
Il gap tra l’uscita desiderata e quella attesa, unito alla sfiducia sull’importo, è il terreno su cui si gioca la previdenza complementare. Tra i lavoratori che la conoscono, il 76,1% ritiene che possa aiutare a mantenere o migliorare il tenore di vita da pensionato e il 69,9% la considera utile anche per finanziare progetti ed esigenze della fase longeva, oltre che per integrare l’assegno pubblico.
Il riconoscimento, però, non si traduce in adesione, dato che i tassi di partecipazione restano sotto il 40% delle forze di lavoro. A frenare è anche la procrastinazione, con il 45% che dichiara di avere altre priorità e di rimandare la scelta, e il 51,3% convinto che pianificare non abbia senso perché le regole cambiano di continuo.
Proprio la riforma in arrivo dal 1° luglio, con l’adesione automatica dei neoassunti e l’aumento del tetto di deducibilità , punta a colmare quel ritardo. Per orientarsi tra le diverse forme resta utile capire come funziona la previdenza complementare dopo le novità 2026.
Il 1° luglio si conclude il periodo transitorio concesso dal Regolamento europeo MiCA sulle criptovalute, il quadro UE sui mercati delle cripto-attività : da quella data, exchange, piattaforme di custodia e altri prestatori possono continuare a servire i clienti europei solo se autorizzati. Il controllo passa dal registro pubblicato da ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che raccoglie gli operatori abilitati e segnala le entità non conformi.
In sintesi:
Dal 1° luglio 2026 i prestatori di servizi cripto privi di autorizzazione MiCA devono cessare l’offerta di servizi ai clienti europei. Il Regolamento UE 2023/1114, all’articolo 143, ha consentito agli operatori già attivi secondo le regole nazionali prima del 30 dicembre 2024 di proseguire durante il periodo transitorio, fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione oppure fino alla scadenza del 1° luglio 2026.
La conseguenza è che, chi non ha ottenuto la licenza come Crypto-Asset Service Provider, non può continuare a servire clienti UE sulla base delle vecchie registrazioni nazionali. ESMA ha chiarito che la scadenza vale anche quando l’adeguamento delle norme nazionali al MiCA non sia stato ancora completato.
Le tutele MiCA coprono solo l’ente autorizzato nell’Unione Europea. Di conseguenza, prima di trasferire fondi, aprire un nuovo conto o mantenere cripto-attività su una piattaforma, occorre verificare la denominazione legale del fornitore, il Paese di autorizzazione e la presenza nel registro europeo.
La verifica per gli investitori si fa sul registro MiCA pubblicato da ESMA, che raccoglie i prestatori autorizzati, gli emittenti di token e le entità non conformi segnalate dalle autorità nazionali. Il controllo va fatto sulla società che fornisce il servizio, perché la stessa insegna commerciale può operare attraverso più entità giuridiche in Paesi diversi.
La stretta MiCA riguarda anche le stablecoin, cioè le cripto-attività agganciate a valute ufficiali o ad altri asset. Diversi exchange hanno già comunicato restrizioni per i clienti dell’Area Economica Europea su token indicati come non MiCA compliant, con rimozione di coppie di trading, stop a nuovi depositi o possibilità limitate al trasferimento e alla conversione.
| Stablecoin | Segnalazione pubblica | Effetto per i clienti europei |
|---|---|---|
| USDT | Binance e Gemini | rimozione delle coppie spot per utenti SEE su Binance e stop a trading o depositi su Gemini; |
| DAI | Binance e Gemini | limitazioni alla negoziazione e al deposito per clienti UE o SEE secondo gli avvisi pubblicati dagli exchange; |
| PAXG | Binance e Gemini | rimozione o restrizione dei servizi di trading e deposito indicati dagli operatori; |
| FDUSD, TUSD, USDP, AEUR e XUSD | Binance | delisting delle coppie spot collegate a stablecoin non MiCA compliant per utenti SEE; |
| GUSD | Gemini | stop a trading e depositi per clienti UE e SEE dopo la data indicata dall’exchange. |
La tabella non sostituisce il controllo sul registro ESMA e sulle comunicazioni del proprio intermediario. Serve a distinguere le stablecoin già oggetto di restrizioni pubbliche dagli asset ancora negoziabili su piattaforme autorizzate, come USDC ed EURI nei casi indicati dagli operatori.
Chi detiene cripto-attività presso un prestatore non autorizzato deve ricevere informazioni chiare sui tempi di uscita, sulle modalità di trasferimento e sull’eventuale chiusura delle posizioni.
ESMA chiede agli operatori senza licenza di sospendere nuove aperture di conto, bloccare la promozione verso clienti UE e limitare i servizi alle sole attività necessarie per vendere, trasferire o chiudere le posizioni esistenti.
Le opzioni indicate dall’autorità europea sono tre: trasferire gli asset a un CASP autorizzato, spostarli su un portafoglio auto-custodito oppure valutare la chiusura delle posizioni. La custodia temporanea può proseguire solo per il tempo necessario a completare l’uscita ordinata e nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
NB: il fatto che un operatore sia autorizzato ai fini MiCA riguarda la prestazione dei servizi cripto nell’Unione Europea, mentre gli obblighi di comunicazione al Fisco derivano dalla disciplina DAC8 recepita in Italia e dalle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per i fornitori di servizi.
Il cumulo gratuito per la pensione dei professionisti consente di usare i contributi versati in gestioni previdenziali diverse, comprese le Casse private, per ottenere un’unico assegno sfruttando i periodi non coincidenti, ai fini della pensione di vecchiaia e anticipata ma anche per quella di inabilità e ai superstiti, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e la Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017.
Il cumulo è accessibile anche per gli iscritti alle casse privatizzate e trasformate in enti di diritto privato. L’INPS paga l’importo complessivo anche quando non ha quote a proprio carico, mentre ogni gestione coinvolta calcola la propria parte secondo il rispettivo ordinamento (calcolo pro quota).
Regole a parte per la ricongiunzione dei contributi professionali con quelli in Gestione Separata: dal 2026 l’INPS ammette il trasferimento oneroso dei contributi in entrambe le direzioni, mentre il cumulo conserva i versamenti nelle gestioni di origine e porta a una pensione unica calcolata pro quota.
In breve:
Nelle schede seguenti tutte le regole e la procedura in dettaglio.
Dal 1° luglio 2026 la scelta su dove destinare il TFR diventa più stringente, perché cambiano le regole di adesione ai fondi pensione e si accorciano i tempi per decidere. Il bivio per il lavoratore è sempre lo stesso, accantonare il trattamento di fine rapporto in azienda o versarlo a un fondo di previdenza complementare e la cattiva informazione, come fotografa l’ultimo Rapporto Censis-Assogestioni, è il primo ostacolo a una scelta consapevole. E gli italiani faticano a scegliere proattivamente il secondo pilastro della previdenza nonostante le pensioni pubbliche siano sempre più povere e lontane.
I punti chiave per decidere:
Non esiste una risposta valida per tutti, perché la convenienza dipende da quanti anni separano dalla pensione, dal reddito e dalla propensione al rischio. Su un orizzonte lungo, però, la bilancia pende verso il fondo pensione per una ragione misurabile: la tassazione agevolata sulla liquidazione e sui rendimenti, unita all’eventuale contributo del datore di lavoro, tende a produrre un montante netto superiore a quello del TFR lasciato in azienda. Chi è vicino al pensionamento o prevede di usare presto quel capitale ha invece ragioni concrete per valutare la strada opposta. Anche la deducibilità fiscale fino a 5.300 euro annui e la portabilità del contributo datoriale verso un fondo aperto rendono più appetibile la scelta del fondo pensione.
Il punto di partenza è capire che si tratta di due strumenti diversi. In azienda il TFR è capitale garantito che cresce con una formula fissa di legge. Nel fondo diventa risparmio investito sui mercati, con un potenziale di crescita maggiore ma anche con oscillazioni nel breve periodo. Su questa differenza di natura si innestano tassazione, deducibilità e flessibilità , che decidono il risultato finale.
La tassazione del TFR agisce su due binari distinti e da sola incide più di ogni altra voce sul risultato finale. La rivalutazione annua del TFR lasciato in azienda, cioè il rendimento, sconta un’imposta sostitutiva del 17% versata ogni anno dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000. La quota capitale accantonata viene invece tassata solo alla cessazione del rapporto.
A quel punto sul TFR lasciato in azienda si applica la tassazione separata: il TFR maturato viene moltiplicato per dodici e diviso per gli anni di servizio, e sul reddito di riferimento così ottenuto si calcola l’aliquota IRPEF. La differenza tra il TFR lordo e l’imposta restituisce il netto a disposizione del lavoratore.
L’aliquota applicata segue gli scaglioni IRPEF e di norma non scende sotto il 23%. Nel fondo pensione, invece, la stessa somma sconta un’aliquota che parte dal 15% e cala di 0,30 punti per ogni anno di adesione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Più a lungo si resta nel fondo, meno si paga al momento dell’incasso.
Il vantaggio si estende ai rendimenti maturati lungo il percorso. Nei fondi pensione sono tassati al 20%, contro il 26% applicato alla maggior parte degli strumenti finanziari, e scendono al 12,5% sulla quota investita in titoli di Stato. Secondo i dati COVIP sull’ultimo decennio, le linee a più alto contenuto azionario hanno reso intorno al 5% medio annuo composto, contro circa il 2,5% della rivalutazione del TFR, anche se i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri e il risultato dipende dal comparto scelto.
Tradotto in cifre, su un TFR accumulato di circa 30.000 euro, la tassazione in azienda può assorbire il 23-27% mentre nel fondo pensione, dopo molti anni di adesione, l’aliquota può scendere fino al 9%. La differenza vale indicativamente tra 4.000 e 5.000 euro di sole imposte in meno con il fondo, a parità di capitale di partenza e prima ancora di considerare i rendimenti. La cifra esatta cambia da persona a persona, perché dipende dall’aliquota IRPEF individuale e dagli anni di permanenza, ma l’ordine di grandezza tiene.
Per stimare il TFR maturato e quello che maturerà nel proprio caso, il punto di partenza è il calcolo del TFR, su cui ragionare poi la destinazione.
Lo schema delle due opzioni mette in fila gli elementi che pesano sulla scelta.
| TFR in azienda | TFR nel fondo pensione |
|---|---|
| rivalutazione fissa 1,5% + 75% ISTAT, capitale garantito | rendimento legato ai mercati, capitale che può oscillare nel breve |
| tassazione finale ad aliquota IRPEF media, da 23% in su | tassazione finale agevolata, dal 15% al 9% con gli anni |
| nessuna deducibilità dei versamenti | contributi deducibili fino a 5.300 euro annui |
| nessun contributo del datore di lavoro | contributo datoriale dove previsto dal CCNL |
Il contributo del datore è la voce più trascurata: dove il contratto collettivo lo prevede, versando una quota volontaria minima si attiva una somma aggiuntiva dell’azienda che, lasciando il TFR in azienda, si perde del tutto.
In alcune situazioni tenere il TFR in azienda è la scelta più sensata. La prima riguarda chi è a pochi anni dalla pensione: l’orizzonte breve non lascia il tempo di assorbire un’annata negativa dei mercati né di far scendere l’aliquota fiscale verso il minimo, e la crescita lenta ma certa del TFR offre più sicurezza. La seconda riguarda chi prevede di aver bisogno presto della liquidità , perché in azienda l’anticipo per la prima casa o le spese mediche è in certi casi più immediato da ottenere.
Conta anche la tolleranza al rischio: chi non sopporta di veder oscillare il capitale, anche solo per un anno, può preferire la stabilità della rivalutazione di legge. La scelta, in ogni caso, va fatta a monte e con consapevolezza.
La riforma della Legge di Bilancio 2026 ribalta il meccanismo della scelta. Per i lavoratori del settore privato neoassunti dal 1° luglio 2026, l’iscrizione alla previdenza complementare è automatica dalla data di assunzione: il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare e, in assenza di rinuncia, l’adesione si consolida con il conferimento dell’intero TFR e dei contributi di lavoratore e datore al fondo pensione negoziale del contratto collettivo applicato. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026, attuative della legge n. 199/2025, precisano che lo stesso automatismo vale per chi ha già lavorato e attiva un nuovo rapporto dal 1° luglio avendo una posizione previdenziale in essere, mentre chi è già occupato e non cambia datore non rientra nel meccanismo e continua a seguire le regole precedenti.
Cambia anche l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR non destinato ai fondi: la soglia non è più legata ai dipendenti del 2006 ma alla media dell’anno precedente, e sale a 60 dipendenti per il biennio 2026-2027, scende a 50 dipendenti dal 2028 al 2031 e a 40 dipendenti dal 2032, secondo la circolare INPS n. 12/2026. È un passaggio decisivo, perché una volta che il TFR è confluito alla Tesoreria INPS non può più essere dirottato verso un fondo pensione.
La Commissione europea ha presentato il 24 giugno 2026 un pacchetto di semplificazione fiscale che promette alle imprese dell’Unione circa 8 miliardi di euro di risparmi l’anno. Il provvedimento, battezzato Tax Omnibus, ruota attorno a una mossa che tocca da vicino chi opera oltre confine, l’addio alla ritenuta alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e royalties tra società europee. Si tratta di una proposta, non di una norma già in vigore, e il suo destino dipende dal voto unanime dei Ventisette.
L’Omnibus elimina la ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e royalties versati tra società di Stati membri diversi, la misura che da sola vale 5,3 miliardi di euro di risparmi stimati l’anno. La proposta cancella due paletti storici, il requisito di una partecipazione minima nel capitale della società pagante e l’obbligo di mantenerla per un periodo determinato. Agli Stati membri viene tolta la possibilità di pretendere un’autorizzazione preventiva, e l’idoneità all’esenzione passa a un’autovalutazione del contribuente al momento del pagamento.
Quando l’idoneità non può essere garantita subito, la proposta apre due strade, il rimborso accelerato attraverso il meccanismo FASTER oppure le procedure nazionali entro tempi ragionevoli. L’ambito della direttiva madre-figlia viene esteso anche alle istituzioni pensionistiche, che potrebbero così beneficiare dell’esenzione sui dividendi incassati da altri Stati membri.
A bilanciare l’apertura arriva una clausola anti-abuso, che impone la ritenuta o nega la deducibilità su interessi e royalties diretti verso giurisdizioni prive di un’imposta sul reddito delle società o con un prelievo troppo basso. La mossa si inserisce nel solco delle riforme con cui Bruxelles prova a ridurre la frammentazione del mercato unico, dalla tassazione dei gruppi d’impresa nell’UE alle regole sulla cooperazione amministrativa.
La proposta uniforma la regola sulla limitazione degli interessi della direttiva ATAD, fissando il tetto alla deduzione al 30% dell’EBITDA e rendendo obbligatoria la soglia de minimis di 3 milioni di euro. Oggi gli Stati membri possono applicare limiti più severi, una discrezionalità che verrebbe meno.
Il testo aggiunge alcune valvole di sfogo, nessuna limitazione negli anni in cui l’EBITDA scende del 50% o più, l’uscita dall’ambito dei finanziamenti di terzi a basso rischio quando il prestito serve all’attività propria dell’impresa, e una calibratura mirata dove non c’è un rischio rilevante di elusione. In parallelo, l’Omnibus rimuove le sovrapposizioni tra le norme sulle società controllate estere (CFC) e l’imposta minima globale del secondo pilastro, introducendo un modello armonizzato per il regime CFC.
La revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa accorpa nove direttive in un testo unico e cancella diversi obblighi di comunicazione. Per circa 3.000 gruppi multinazionali già soggetti all’imposta minima del 15% cade l’obbligo di segnalazione DAC6 sugli schemi transfrontalieri, con un risparmio di circa 300 milioni di euro, mentre per le altre imprese, comprese le PMI, il volume delle comunicazioni cala del 35%.
Sul fronte delle vendite online, la soglia DAC7 sale ed esonera oltre 10 milioni di venditori privati, in larga parte di beni usati, per un risparmio stimato in 678 milioni di euro a carico delle piattaforme. La revisione introduce anche una notifica unica per la rendicontazione country-by-country, un nuovo strumento di verifica dei codici fiscali e lo scambio obbligatorio di informazioni su tutte le categorie di reddito e capitale.
Il pacchetto introduce uno standard minimo comune per il trattamento fiscale degli investimenti in ricerca e sviluppo legati a beni materiali, con la spesatura piena e immediata in tutti gli Stati membri e un effetto stimato di circa 0,2% sul PIL dell’Unione l’anno. L’obiettivo dichiarato è rendere l’Europa una destinazione più attraente per chi investe in innovazione.
Sul versante delle operazioni straordinarie, l’ampliamento della Direttiva Fusioni consentirebbe di realizzare fusioni, scissioni e conferimenti transfrontalieri in neutralità fiscale, senza tassazione immediata. Il testo rafforza inoltre i meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali, per chiudere più in fretta i contenziosi tra amministrazioni di Stati diversi.
Il pacchetto è una proposta all’inizio del percorso legislativo e richiede l’approvazione unanime degli Stati membri in Consiglio, ai sensi dell’art. 115 del TFUE, con il Parlamento europeo in funzione consultiva. La presidenza irlandese, in carica dal 1° luglio, punta a chiudere la parte sulla direttiva DAC entro fine 2026, mentre l’Omnibus, che porta il grosso dell’impatto sul gettito, viaggia su tempi più lunghi e più contesi.
Il provvedimento rientra nella più ampia agenda di semplificazione con cui la Commissione punta a ridurre gli oneri amministrativi del 25%, e del 35% per le PMI, entro il 2029, lo stesso filone da cui è nata la categoria dimensionale delle Small Mid-Cap.
Diversi Stati membri chiedono che la semplificazione fiscale non eroda le proprie entrate, ed è lì che si concentra una quota rilevante del risparmio stimato.
Sul piano politico, il gruppo dei Socialisti e Democratici avverte che ampliare le esenzioni sulle ritenute senza salvaguardie di tassazione minima effettiva rischia di alimentare la pianificazione fiscale aggressiva, e ribadisce che semplificare non equivale a deregolamentare.
Lo stesso timore di una semplificazione che scivola in deregolamentazione è stato sollevato da parte degli osservatori italiani.
Il Fondo GreenTour è ai nastri di partenza: con la nuova misura, il Ministero finanzia gli investimenti delle imprese turistiche in ambito sostenibilità e digitalizzazione. Le istanze si presentano su Invitalia dal 16 luglio, non sono previste prenotazioni a sportello fino ad esaurimento fondi ma con graduatoria di merito.
In sintesi:
Il Fondo è disciplinato dal Decreto Turismo 16 marzo 2026, che ha stanziato le risorse per sostenere riqualificazione, digitalizzazione, destagionalizzazione e investimenti ESG nel settore. Il Decreto attuativo n. 96263 del 18 giugno 2026 indica termini, piattaforma e criteri di selezione.
Le agevolazioni GreenTour combinano contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati secondo un mix predefinito. La dotazione complessiva è pari a 109 milioni di euro, ripartiti tra 59 milioni di euro in contributi a fondo perduto e 50 milioni di euro in finanziamenti agevolati.
Il sostegno concesso a ciascun progetto è formato per il 54% da contributo a fondo perduto e per il 46% da finanziamento agevolato. Il 60% delle risorse è destinato alle PMI e almeno il 25% di questa quota riguarda piccole imprese e microimprese.
| Fondo GreenTour | Cosa prevede |
|---|---|
| Dotazione complessiva | 109 milioni di euro |
| Contributo a fondo perduto | 59 milioni di euro, pari al 54% del mix agevolativo |
| Finanziamento agevolato | 50 milioni di euro, pari al 46% del mix agevolativo |
| Riserva PMI | 60% delle risorse, con almeno il 25% destinato a piccole imprese e microimprese. |
| Investimento ammesso | da 1 milione a 15 milioni di euro |
| Chiusura dei progetti | entro 18 mesi dalla concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2028. |
Possono accedere al Fondo GreenTour le imprese turistiche di qualsiasi dimensione, localizzate in Italia e attive nei settori individuati dai codici ATECO previsti dal Decreto 16 marzo 2026.
Rientrano tra le attività indicate dal decreto alberghi, ostelli, rifugi, bed and breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, ristoranti, catering per eventi, centri termali, parchi tematici, discoteche, stabilimenti balneari, fiere e congressi. Sono ammesse anche imprese di altri settori, se attive da almeno tre anni e con oltre il 50% del fatturato prodotto da attività turistiche.
I proprietari delle strutture possono presentare domanda se sono costituiti in forma d’impresa e utilizzano i requisiti dei gestori. Sono ammesse anche imprese estere con sede in Italia alla data di domanda, codice fiscale o partita IVA italiana.
Il piano di investimento GreenTour può essere presentato anche in forma congiunta tramite contratto di rete. La rete deve essere composta da un massimo di cinque imprese, registrata alla Camera di Commercio competente da almeno tre anni e strutturata come rete soggetto.
Questa parte del vecchio articolo va salvata perché intercetta un bisogno concreto delle imprese turistiche con strutture, gestioni o servizi distribuiti. Per reti alberghiere, operatori territoriali e imprese con più unità locali, la forma aggregata può rendere più solido un programma di investimento di taglia medio-alta.
I programmi GreenTour devono avere come asse prevalente l’efficienza energetica delle strutture turistiche o la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi trainanti devono rappresentare almeno il 51% della spesa ammissibile del programma presentato.
Tra le spese energetiche rientrano coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione, sostituzione di serramenti e superfici vetrate, caldaie ad alta efficienza a condensazione, pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali e aree wellness, fotovoltaico, solare termico, geotermia, pompe di calore e sistemi di accumulo.
Agli interventi trainanti possono affiancarsi investimenti trainati per digitalizzazione dell’ecosistema turistico, filiere turistiche, criteri ESG, automazione, misurazione intelligente dei consumi, riduzione dell’energia utilizzata e altri interventi accessori. Le PMI possono includere servizi di consulenza collegati al progetto, mentre le consulenze ambientali ed energetiche sono ammesse per imprese di qualunque dimensione.
La domanda GreenTour non segue l’ordine cronologico di arrivo, perché il Decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 prevede una procedura valutativa con graduatoria. L’avvio dell’istruttoria dipende dai punteggi attribuiti secondo i criteri dell’avviso e dalla capienza delle risorse disponibili.
L’istruttoria valuta affidabilità dei proponenti, criteri di premialità , sostenibilità finanziaria del piano, cantierabilità dei progetti, pertinenza e congruità delle spese. Le domande senza copertura finanziaria possono essere sospese fino a eventuali economie o rifinanziamenti.
Per accedere alla piattaforma Invitalia, il rappresentante legale dell’impresa deve identificarsi con SPID, CNS o CIE e censire l’impresa nella procedura informatica. La domanda deve essere firmata digitalmente dai soggetti individuati dalla piattaforma, pena l’improcedibilità .
Ai fini del completamento dell’istanza serve una PEC attiva registrata nel Registro delle imprese. Prima dell’invio occorre verificare coerenza tra piano di investimento, preventivi, cronoprogramma, struttura finanziaria e quota energetica del 51%, perché la misura finanzia progetti strutturati e non semplici acquisti isolati.
Il Fondo GreenTour rientra tra i finanziamenti a fondo perduto per PMI e Partite IVA ma presidia una nicchia: imprese turistiche con programmi di investimento da almeno 1 milione di euro, prevalenza energetica e selezione a graduatoria.
GreenTour sostiene inoltre solo programmi nazionali di riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile di taglia medio-alta, mentre i voucher e i bandi UE per PMI turistiche coprono progetti più piccoli, spesso legati a reti transnazionali, innovazione e competitività .
Dal 1° luglio 2026 cambia la destinazione del TFR per chi entra nel mondo del lavoro. I nuovi assunti del settore privato vengono iscritti in automatico a un fondo pensione fin dal giorno dell’assunzione e hanno 60 giorni per rinunciare o indicare una destinazione diversa. La novità , prevista dalla legge di Bilancio 2026 e dettagliata dalla delibera Covip del 19 giugno, manda in soffitta il vecchio silenzio-assenso e introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare più rapido e dagli effetti più stabili. Disponibili anche le FAQ del Ministero del Lavoro, pubblicate il 18 giugno 2026 sul portale della previdenza complementare.
I punti essenziali della nuova disciplina:
L’adesione automatica al fondo pensione per il proprio TFR si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione a partire dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici e dei dipendenti pubblici. Il meccanismo si estende, con adattamenti, anche a chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 avendo già una posizione attiva in un fondo pensione. Chi invece prosegue un rapporto già in corso senza nuove assunzioni non è toccato dalla novità .
| Lavoratore | Regime dal 1° luglio 2026 |
|---|---|
| Dipendente privato di prima assunzione | adesione automatica al fondo dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni |
| Già occupato che cambia lavoro con un fondo attivo alimentato dal TFR | adesione automatica al nuovo rapporto, salvo indicazione di una forma diversa entro 60 giorni |
| Già occupato senza un fondo attivo alimentato dal TFR, per mancata adesione, soli contributi o posizione riscattata | nessuna adesione automatica, il TFR è gestito secondo l’art. 2120 del Codice civile con possibilità di aderire in seguito |
| Lavoratore già in forza senza nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026 | nessuna novità , vale la disciplina precedente |
| Lavoratore domestico | escluso dall’adesione automatica |
| Dipendente pubblico | escluso, valgono il d.lgs. 124/1993 e gli accordi istitutivi dei fondi |
| Contratto a tempo determinato di breve durata | adesione automatica solo se il rapporto dura abbastanza da far decorrere i 60 giorni, anche se il termine cade durante la prova |
Per i dipendenti pubblici il quadro segue una strada separata, fondata sugli accordi delle parti istitutive dei fondi negoziali e sull’opzione TFR per chi è ancora in regime di trattamento di fine servizio. La nuova adesione automatica del settore privato non li riguarda.
Il neoassunto è considerato aderente al fondo pensione già dalla data di assunzione, senza bisogno di una manifestazione di volontà iniziale. Da quel momento il datore deve considerare il TFR destinato alla previdenza complementare. Il lavoratore ha 60 giorni per presentare una rinuncia scritta, che opera in via retroattiva dalla data di assunzione, come se l’iscrizione non fosse mai avvenuta.
Sul piano della gestione il datore di lavoro comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando però le quote dovute fin dalla data di assunzione. Se il contratto collettivo esclude la contribuzione durante il periodo di prova, il TFR viene comunque versato dal primo giorno e i contributi partono al superamento della prova.
Il punto da non sottovalutare è l’irreversibilità . Trascorsi i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo si consolida e non può più essere revocato: le somme non tornano in azienda. Resta invece sempre praticabile il percorso opposto, cioè aderire in un secondo momento dopo aver inizialmente tenuto il TFR in azienda. Per questo l’informativa tempestiva del datore pesa sul lavoratore in modo diretto.
| Fino al 30 giugno 2026 | Dal 1° luglio 2026 |
|---|---|
| sei mesi per scegliere la destinazione del TFR | 60 giorni dalla data di assunzione |
| conferimento del solo TFR | contribuzione di TFR, datore e lavoratore nelle misure previste dagli accordi |
| versamenti dal settimo mese, dopo la scadenza del semestre | versamenti con decorrenza dalla data di assunzione |
| destinazione di default al comparto garantito | linea di investimento coerente con orizzonte temporale ed età |
| adesione con modalità tacite, il cosiddetto silenzio-assenso | adesione automatica come regola, rinuncia come eccezione |
Senza una scelta esplicita, il TFR confluisce nella forma pensionistica prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale applicato al rapporto. Se in azienda operano più fondi, prevale quello con il maggior numero di iscritti, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi di qualsiasi livello, le somme vanno al fondo residuale di riferimento, oggi Cometa, il fondo nazionale dei metalmeccanici.
Insieme al TFR può confluire anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore, nelle misure fissate dagli accordi collettivi. È un ampliamento rispetto al vecchio meccanismo, che spostava il solo trattamento di fine rapporto.
Entro i 60 giorni il lavoratore può anche scegliere di destinare al fondo solo una percentuale del TFR maturando, anziché l’intero importo, nei limiti previsti dagli accordi applicabili.
La quota a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, pari a 7.101,12 euro nel 2026, cioè 546,24 euro mensili per tredici mensilità (art. 3 commi 6 e 7 della legge 335/1995). In questo caso il lavoratore può dichiarare entro 60 giorni di non versare la propria quota. Quando non esistono accordi collettivi e il TFR va al fondo residuale, non sorge alcun obbligo contributivo a carico delle parti.
Entro i 60 giorni il lavoratore può muoversi su più fronti rispetto al fondo di categoria. Le scelte alternative sono:
Chi sceglie di lasciare il TFR in azienda deve tenere conto del Fondo di Tesoreria INPS. Per le quote non destinate alla previdenza complementare, l’obbligo di versamento al Fondo scatta in base alla media annua dei dipendenti dell’anno precedente, con soglie progressive: 60 dipendenti nel biennio 2026-2027, 50 dipendenti dal 2028 al 2031, 40 dipendenti dal 2032.
La scelta tra fondo e azienda incide su rendimento, fiscalità e accesso agli anticipi.
Quando l’adesione nasce dall’automatismo e non da una scelta esplicita, il fondo destina le somme a una linea di investimento coerente con l’orizzonte temporale e con l’età anagrafica dell’aderente, secondo una logica di tipo life-cycle che riduce il rischio man mano che si avvicina la pensione. Prima di avviare i versamenti il datore deve verificare che il fondo di destinazione sia stato adeguato ai criteri minimi di investimento fissati dalla Covip (art. 8 comma 9 del dlgs 252/2005): se non lo è, i versamenti non possono partire verso quel fondo.
Il meccanismo automatico inserisce quindi il neoassunto in una linea che la maggioranza dei lavoratori approverebbe. Secondo il 7° Rapporto Assogestioni-Censis, presentato a Roma il 23 giugno 2026, il 48,1% degli intervistati si dichiara molto o abbastanza propenso a scegliere una strategia life-cycle per la propria previdenza complementare, contro il 31,8% poco o per niente favorevole e il 20,1% che non sa rispondere. La propensione è più alta tra i dipendenti, al 50,2%, rispetto al 39,9% degli autonomi, e resta stabile lungo tutte le fasce d’età , dal 48,4% dei 18-35enni al 47,3% dei 46-50enni. È un gradimento che rende il default scelto dalla riforma coerente con le preferenze di chi vi entra senza una scelta esplicita.
L’iscrizione automatica non blocca il lavoratore in una posizione rigida. Chi vi rientra mantiene la facoltà di cambiare comparto di investimento in qualsiasi momento e, trascorsi due anni, può trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire al neoassunto un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle scelte disponibili e sui relativi tempi, conservando traccia della consegna (art. 8 comma 8 del dlgs 252/2005). Insieme all’informativa va consegnato il modulo di destinazione del TFR, il modello TFR2, in corso di aggiornamento con un decreto interministeriale. Nelle FAQ pubblicate sul portale della previdenza complementare il Ministero del Lavoro ha precisato che, fino alla disponibilità del nuovo modello, in via transitoria la scelta può essere messa per iscritto in forma libera.
Per i dipendenti già in forza, il datore deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull’esistenza di una precedente adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, perché da quella dichiarazione dipende il trattamento del nuovo rapporto e l’eventuale applicazione dell’adesione automatica.
No, non in ogni caso. Per i lavoratori la cui prima iscrizione alla previdenza obbligatoria è anteriore al 29 aprile 1993, l’adesione automatica non comporta per forza il conferimento dell’intero TFR: gli accordi collettivi possono fissare una percentuale e, in loro mancanza, la quota destinata al fondo non è inferiore al 50 per cento del TFR maturando. Il lavoratore conserva comunque la facoltà di conferire l’intero importo (delibera Covip del 19 giugno 2026, in attuazione dell’art. 8 del dlgs 252/2005).
È il fondo pensione a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica del TFR. Nella comunicazione il fondo indica la linea di investimento di default applicata, le modifiche che il lavoratore può richiedere e dove reperire la documentazione informativa essenziale, disponibile sul proprio sito (FAQ del Ministero del Lavoro sul portale della previdenza complementare).
Una cartella esattoriale non è eterna: superato i termini di prescrizione previsto per quel debito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione perde il diritto a riscuotere e l’importo si estingue. I termini vanno da tre a dieci anni a seconda del tributo, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha confermato i dieci anni per le imposte erariali respingendo l’ipotesi di equipararvi il termine quinquennale dei tributi locali. Anche sanzioni, interessi e contributi previdenziali hanno ciascuno un proprio termine. Per leggere una cartella bisogna quindi scomporla voce per voce, perché capitale e accessori si prescrivono in tempi differenti. In sintesi:
Una cartella esattoriale cade in prescrizione quando l’ente della riscossione non notifica atti interruttivi entro il termine fissato per quel tributo, che oscilla tra tre e dieci anni. Prima di tutto va distinta la decadenza della cartella dalla prescrizione vera e propria. Si tratta di due istituti diversi:
Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione decade dall’azione, a venire meno è il diritto di agire in via esecutiva, mentre il credito sopravvive: se non è ancora prescritto, l’importo può essere richiesto in via giudiziaria. Con la prescrizione si estingue anche il diritto e il credito è da considerare estinto a ogni effetto.
Il credito erariale per la quota capitale si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c., mentre gli accessori (sanzioni e interessi) in cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. La distinzione, già fissata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27093/2022, è stata confermata sul piano costituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2026.
La tabella riassume i termini di prescrizione per i principali debiti affidati alla riscossione:
| Debito | Termine di prescrizione |
|---|---|
| IRPEF, IRES, IVA, IRAP | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
| IMU, TARI, TASI | 5 anni (art. 2948, n. 4, c.c.) |
| Canone RAI | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
| Sanzioni tributarie | 5 anni (art. 20 D.Lgs. 472/1997) |
| Interessi | 5 anni (art. 2948, n. 4, c.c.) |
| Contributi INPS e INAIL dal 1996 | 5 anni (L. 335/1995) |
| Bollo auto | 3 anni |
| Multe stradali | 5 anni |
| Diritti camerali | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
| Crediti accertati con sentenza definitiva | 10 anni (art. 2953 c.c.) |
Le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni mentre i tributi locali come ex ICI, IMU, ex TASI e TARI in cinque anni.
Per le imposte erariali non esiste un termine speciale, quindi si applica la prescrizione ordinaria dell’art. 2946 c.c. L’obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario: ogni anno nasce da una nuova valutazione dei presupposti d’imposta, e questo esclude il termine breve dei tributi locali. La lettura è confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010 e dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2026, depositata il 19 maggio 2026, che ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio, la quale chiedeva di applicare agli erariali il termine quinquennale dell’IMU. La Consulta ha confermato i dieci anni, chiudendo lo spazio per eccepire in modo generico la prescrizione quinquennale sui tributi statali.
I tributi locali seguono una logica opposta. IMU, TARI e TASI hanno natura periodica e rientrano nell’art. 2948, n. 4, c.c., che fissa in cinque anni la prescrizione di tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Sanzioni e interessi iscritti in una cartella si prescrivono in cinque anni, su un binario più breve rispetto all’imposta principale.
L’eccezione riguarda i crediti accertati con sentenza passata in giudicato: in quel caso il titolo giudiziale uniforma tutto il debito al termine decennale, per effetto dell’art. 2953 c.c. e del principio dell’actio iudicati. Superati i cinque anni senza atti interruttivi validi, l’imposta è ancora dovuta, mentre il diritto a riscuotere sanzioni e interessi decade.
La prescrizione decorre dal 61° giorno dopo la notifica della cartella, una volta scaduto il termine concesso per il pagamento. Il conteggio parte dalla scadenza dei 60 giorni previsti per pagare o impugnare, quindi dal giorno successivo, mentre la data di notifica segna solo l’inizio di quel termine.
Per le imposte non ancora iscritte a ruolo la prescrizione decorre invece dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto.
Sul calcolo incide la sospensione straordinaria disposta durante l’emergenza Covid: per i carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono stati sospesi per 542 giorni, ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, che si sommano al periodo ordinario.
La prescrizione non scatta da sola: il contribuente deve eccepirla con ricorso o istanza e ogni atto interruttivo notificato fa ripartire il conteggio da zero.
Hanno efficacia interruttiva la notifica di una nuova cartella, l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo, l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento, oltre alla domanda di rateizzazione, che vale come riconoscimento del debito. Gli atti interni all’amministrazione, mai portati a conoscenza del debitore, non interrompono nulla.
La prescrizione estingue il debito per il decorso del tempo ed il discarico lo restituisce all’ente creditore senza cancellarlo. Il discarico automatico delle cartelle, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024, riguarda le somme affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, con primo discarico effettivo dal 2030. Il carico torna all’ente creditore, ma il debito è ancora dovuto e può essere riscosso.
La prescrizione del debito fiscale e quella del reato tributario sono istituti distinti e corrono su binari separati: il debito può estinguersi mentre il reato è ancora perseguibile, e può accadere il contrario.
La prescrizione della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per i debiti tributari oltre 50.000 euro, matura in sei anni, che salgono a un massimo di sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi come l’interrogatorio o il decreto che dispone il giudizio. Il termine decorre dall’ultimo atto fraudolento, non dalla notifica della cartella.
Il canone RAI si prescrive in dieci anni, secondo il termine ordinario applicato alle imposte erariali. Sul canone TV si era discusso se valesse il termine breve, vista la cadenza annuale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33213/2023, ha stabilito il termine decennale dell’art. 2946 c.c., perché anche il canone ha natura di obbligazione autonoma e unitaria. La decorrenza parte dall’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
I contributi previdenziali INPS e INAIL si prescrivono in cinque anni per i periodi successivi al 1996 e in dieci anni per quelli anteriori. I contributi INPS, i contributi INAIL e quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991, seguono la Legge n. 335/1995 e variano in base al periodo:
Dopo che la cartella è divenuta definitiva, il credito contributivo si prescrive sempre in cinque anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1652/2020.
I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN) e quelli di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata si prescrivono in cinque anni. Per le somme aggiuntive, ossia le sanzioni per ritardato o mancato versamento, il termine è di dieci anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.
Le multe stradali si prescrivono in cinque anni dalla violazione, il bollo auto in tre anni. Le multe per violazione del codice della strada decorrono dal giorno dell’infrazione, in base all’art. 209 del codice della strada e all’art. 28 della Legge n. 689/1981. Il bollo auto non versato si prescrive a partire dal terzo anno successivo a quello di riferimento, secondo l’art. 5 del D.L. n. 953/1982, modificato dal D.L. n. 2/1986 convertito nella Legge n. 60/1986.
I diritti annuali della Camera di Commercio si prescrivono in dieci anni, secondo il termine ordinario.
In realtà , per i diritti camerali non esiste un termine speciale, quindi si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni dell’art. 2946 c.c., anche se alcune pronunce di merito hanno applicato il termine quinquennale trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma n. 544/1/2010 e CTR Ferrara n. 523/2013). Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si prescrivono in cinque anni.
I crediti da lavoro come stipendi, tredicesima, premi e TFR accantonato si prescrivono in cinque anni, le indennità una tantum in dieci anni. Si prescrivono in cinque anni i crediti relativi a stipendi e straordinari, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e TFR accantonato, ai sensi dell’art. 2948 c.c. Si prescrivono in dieci anni le indennità e le somme una tantum. Il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’INPS ha aperto la campagna RedEst 2026 per i pensionati residenti all’estero che percepiscono prestazioni collegate al reddito. La dichiarazione riguarda i redditi 2025 e si trasmette online dal 25 maggio tramite patronati, consolati e strutture territoriali dell’Istituto, mentre i modelli cartacei arriveranno a settembre. Con il messaggio n. 2099 del 24 giugno 2026 l’Istituto di Previdenza ha rilanciato la campagna e riaperto anche la RedEst 2025 sui redditi 2024, per la regolarizzazione delle posizioni ancora pendenti.
I punti principali della campagna:
La RedEst 2026 serve all’INPS per verificare i redditi percepiti nel 2025 dai titolari di pensioni e trattamenti assistenziali residenti fuori dall’Italia. L’adempimento riguarda chi riceve prestazioni INPS collegate al reddito, per le quali l’importo o il diritto dipendono dalla situazione economica del pensionato e, nei casi previsti, anche del coniuge o del nucleo familiare.
Il riferimento normativo è l’articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina l’accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero. La comunicazione consente all’Istituto di aggiornare le somme spettanti e di evitare pagamenti indebiti, recuperi successivi o blocchi sulle prestazioni.
Nel mese di settembre 2026 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai pensionati residenti all’estero interessati dalla campagna. La lettera contiene la richiesta di comunicazione dei dati reddituali e consente al pensionato di presentare la documentazione attraverso i canali previsti.
I dati possono essere trasmessi con modalità diverse a seconda del soggetto che cura l’invio:
Nel modello RedEst vanno indicate cinque tipologie di reddito, dai trattamenti previdenziali italiani ed esteri ai redditi a carattere assistenziale. Il decreto 12 maggio 2003, attuativo dell’articolo 49 della legge 289/2002, individua i redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento, valutati dall’ente erogatore per confronto con le regole italiane.
Le tipologie da comunicare sono:
La dichiarazione riguarda anche i redditi del coniuge o del nucleo familiare quando la prestazione lo richiede.
I documenti da allegare al modello RedEst dipendono dal Paese di residenza del pensionato, secondo la tabella allegata al decreto 12 maggio 2003. Per i residenti negli Stati inclusi nell’elenco, l’accertamento avviene con la certificazione, anche negativa, rilasciata dagli organismi che in ciascuno Stato erogano prestazioni previdenziali e assistenziali, insieme alla copia della dichiarazione dei redditi presentata all’autorità fiscale dello Stato di residenza. Per i pensionati che, secondo la normativa locale, non sono tenuti alla dichiarazione fiscale, è sufficiente un’autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi.
Gli Stati inclusi nell’elenco sono Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Città del Vaticano, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria.
Per i residenti in Paesi non compresi nell’elenco, oltre alla certificazione, anche negativa, degli organismi previdenziali e assistenziali, va presentata un’autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni vanno rese all’autorità consolare italiana o a un ente di patronato, che accertano l’identità del dichiarante.
Quando il pensionato consegna i modelli RedEst 2026, patronati e consolati devono svolgere controlli preliminari prima dell’invio telematico. L’attività non si limita alla ricezione del modulo, perché include anche la verifica della documentazione prodotta a supporto dei redditi dichiarati. Al momento della consegna, gli intermediari devono svolgere queste attività :
Con la stessa decorrenza del 25 maggio 2026, l’INPS ha riaperto la campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024. La riapertura consente ai pensionati residenti all’estero che non hanno ancora inviato la dichiarazione di regolarizzare la propria posizione con la procedura telematica.
La campagna RedEst 2024, relativa ai redditi 2023, si è invece chiusa il 31 marzo 2026. Le dichiarazioni relative a quell’annualità ancora non acquisite devono essere trattate tramite ricostituzione reddituale, cioè con il riesame della prestazione sulla base dei redditi non comunicati nei termini.
La mancata presentazione della dichiarazione RedEst può incidere sulle prestazioni collegate al reddito. L’INPS utilizza i dati reddituali per verificare la permanenza dei requisiti e, in assenza della comunicazione richiesta, può avviare la sospensione delle somme soggette a verifica e poi la revoca degli importi non spettanti.
Tra le prestazioni interessate rientrano, in base alla disciplina RED e RedEst, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, assegno sociale, trattamenti di famiglia, prestazioni di invalidità civile e quattordicesima. La comunicazione reddituale non riguarda tutti i pensionati all’estero e interessa solo chi percepisce trattamenti collegati a limiti reddituali.
Per i pensionati residenti in Italia, la comunicazione avviene con il Modello RED per le pensioni INPS legate al reddito, tramite i canali ordinari previsti dall’Istituto, dai CAF e dai patronati. Per i pensionati residenti fuori dall’Italia, invece, l’adempimento segue la procedura RedEst e coinvolge anche le autorità consolari. La differenza dipende dalla natura dei redditi e dalla documentazione richiesta nei diversi Paesi di residenza.
Il Ministero dell’Economia ha confermato anche per il 2026 le deduzioni forfettarie per autotrasportatori di merci per conto di terzi: 48 euro al giorno per i viaggi effettuati personalmente fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa e 16,80 euro per quelli interni, riferiti al periodo d’imposta 2025. Gli importi valgono per le spese non documentate previste dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR e vanno indicati nel Modello Redditi 2026 PF e SP.
I punti chiave della misura:
La deduzione forfettaria autotrasportatori vale 48 euro per ogni giornata di trasporto svolta personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e 16,80 euro per i trasporti interni, pari al 35% dell’importo pieno. Il beneficio spetta una sola volta al giorno, a prescindere dal numero dei viaggi, e copre le spese non documentate dell’autotrasporto merci per conto di terzi relative al periodo d’imposta 2025.
La deduzione è riservata agli imprenditori dell’autotrasporto merci per conto di terzi che guidano personalmente e ai soci di società di persone come snc e sas. Sono esclusi i soci di società di capitali, i dipendenti e i collaboratori familiari, insieme ai contribuenti in regime forfettario e nell’ex regime dei minimi, che non determinano il reddito in forma analitica.
La deduzione forfettaria affianca le altre agevolazioni fiscali per l’autotrasporto, a partire dal credito d’imposta sul gasolio commerciale rifinanziato nel 2026 contro i rincari del carburante. Le due misure agiscono su piani distinti: la prima riduce il reddito imponibile per le spese non documentate, la seconda compensa il maggior costo del rifornimento.
La deduzione va indicata nel Modello Redditi 2026 PF e SP, nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria e nel quadro RG per quelle in contabilità semplificata. Nel rigo RF55 si usano i codici 43 e 44, nel rigo RG22 i codici 16 e 17, secondo lo schema seguente.
| Tipo di trasporto | Codici nel Modello Redditi |
|---|---|
| Oltre il Comune (48 euro) | RF55 codice 44 · RG22 codice 17 |
| Entro il Comune (16,80 euro) | RF55 codice 43 · RG22 codice 16 |
L’importo complessivo dipende dal numero di giornate di trasporto svolte personalmente nell’anno, non dai chilometri o dai singoli viaggi. Un imprenditore che ha guidato fuori dal Comune in 200 giornate del 2025 porta in deduzione 9.600 euro (200 × 48). Chi alterna, per esempio 150 giornate fuori Comune e 40 interne, somma 7.200 euro e 672 euro, per un totale di 7.872 euro di deduzione forfettaria.
Oltre alla deduzione giornaliera, l’articolo 66, comma 5, del TUIR riconosce alle imprese di autotrasporto per conto di terzi una deduzione forfettaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. È un importo fisso, indipendente dai giorni di attività , che si aggiunge alla deduzione per le spese non documentate.
Per ottenere la deduzione l’imprenditore predispone e conserva un prospetto dei viaggi svolti personalmente, con durata e località di destinazione e gli estremi dei documenti di trasporto, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La documentazione va conservata fino alla scadenza del termine per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Il Dipartimento delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 6 luglio, sullo schema di decreto che recepisce la ViDA, il pacchetto “VAT in the Digital Age” che introduce una revisione del sistema IVA in ambito UE al fine di adeguarlo alla trasformazione digitale dell’economia. Le prime misure entreranno in applicazione dal 1° gennaio 2027.
In sintesi:
Lo schema di decreto legislativo attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 36 del 2026 per il recepimento dell’articolo 2 della direttiva europea 2025/516, parte del pacchetto ViDA adottato dal Consiglio UE l’11 marzo 2025. La consultazione, aperta il 22 giugno e in chiusura il 6 luglio, raccoglie osservazioni prima dell’adozione definitiva del testo.
L’iniziativa è rivolta a quattro categorie di soggetti: associazioni di categoria e professionali, operatori economici e professionisti, centri di ricerca e università , privati cittadini. Lo schema è pubblicato nell’area dedicata del portale del MEF, dove ciascun interessato può formulare osservazioni e proposte.
Il pacchetto ViDA ridisegna l’IVA europea per adeguarla all’economia digitale e ridurre le frodi. Il decreto in consultazione è il primo tassello del recepimento italiano. In fasi successive il pacchetto introdurrà anche l’obbligo di fatturazione elettronica e di comunicazione digitale dei dati per le operazioni transfrontaliere, oltre a nuove responsabilità IVA per le piattaforme dell’economia digitale.
Le disposizioni dello schema si applicano dal 1° gennaio 2027 e riguardano soprattutto il commercio elettronico. Il testo estende l’ambito dei regimi OSS e IOSS e introduce la Single VAT Registration, la registrazione IVA unica pensata per ridurre l’obbligo di identificarsi in più Stati membri.
Lo schema prevede inoltre la graduale soppressione degli scambi intracomunitari in regime di call-off stock e una soglia annua unica per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti per chi vende oltre confine e uniformare il trattamento dell’imposta nel mercato unico.
Le novità toccano da vicino le imprese del commercio elettronico: marketplace e piattaforme, venditori online, operatori con vendite a distanza verso consumatori di altri Stati UE e importatori che usano il regime IOSS per le spedizioni di valore contenuto. Per molte di queste realtà cambierà il modo di gestire identificazione, dichiarazione e versamento dell’IVA nelle operazioni transfrontaliere.
La consultazione resta aperta fino al 6 luglio. Tutti i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte attraverso il form online disponibile sul portale del MEF. Al termine della raccolta, le valutazioni confluiranno nella stesura definitiva del decreto, in vista dell’applicazione dal 1° gennaio 2027.
Il ritardo tecnologico dell’Europa che praticamente tutti, dopo il rapporto Draghi del settembre 2024, identificano come principale fattore critico per la crescita economica, è comprensibilmente al centro delle politiche strategiche della Commissione UE. Bruxelles negli ultimi due anni sta puntando a rafforzare i presidi in aree strategiche per lo sviluppo della tecnologia intorno alla quale ruoterà l’economia per i prossimi decenni: l’intelligenza artificiale. Dopo il Piano d’azione sull’AI (con le AI Factories, le gigafactory e lo strumento finanziario InvestAI) e le modifiche all’AI Act del pacchetto Omnibus, Bruxelles rivede ora la politica sui chip e quella su cloud e data center.
Il pacchetto UE per la sovranità tecnologica in breve:
Il Pacchetto sulla sovranità tecnologica, presentato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, interviene su quattro ambiti strategici con due proposte legislative, una strategia e una tabella di marcia.
| Ambito | Strumento UE |
|---|---|
| Semiconduttori | Chips Act 2.0 |
| Cloud e intelligenza artificiale | Cloud and AI Development Act |
| Software | Strategia europea per l’open source |
| Energia | Roadmap per digitalizzazione e AI nel settore energetico |
La strategia open source punta a ridurre le dipendenze lungo l’intero stack tecnologico, usando il software libero come alternativa ai fornitori proprietari, mentre la roadmap sull’energia integra l’AI nella gestione delle reti. «Non possiamo permetterci di dipendere da altri» per le tecnologie che fanno funzionare ospedali, reti energetiche e servizi, ha sintetizzato la presidente Ursula von der Leyen, secondo cui l’Europa deve trasformare il proprio talento industriale e di ricerca in sovranità tecnologica.
La chiave di lettura la dà la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen: l’obiettivo è impedire che un fornitore di servizi cloud critici possa avere un “kill switch” sui dati europei. Con una coda esplicita: per le aziende statunitensi sarà difficile raggiungere i livelli di sovranità più alti, proprio per via della normativa USA. È il segnale che il pacchetto guarda tanto a Washington quanto a Pechino.
Il Cloud and AI Development Act ha un obiettivo concreto: triplicare la capacità dei data center in Europa nei prossimi cinque-sette anni. Queste infrastrutture custodiscono i server e la potenza di calcolo necessaria per far funzionare l’intelligenza artificiale. Sono quindi il “luogo” fisico in cui risiedono i dati elaborati dall’IA, senza i quali non si riesce a raggiungere la sovranità digitale.
L’Europa intende realizzarli secondo pratiche improntate alla sostenibilità ambientale e introdurrà un quadro normativo unico a livello europeo per la valutazione della sovranità in materia di cloud e intelligenza artificiale, mantenendo al contempo il mercato aperto a partner che condividono gli stessi obiettivi.
Lo sviluppo di questa strategia sui data center rientra anche nella roadmap per la digitalizzazione del settore energetico. La Commissione agevolerà la cooperazione tra i due segmenti per garantirne un’efficiente integrazione nella rete, che salvaguardi le risorse idriche ed energetiche. In quest’ottica l’IA verrà utilizzata per rendere la rete più intelligente, in modo da produrre anche un risparmio energetico per utenti e imprese. E le leggi garantiranno uno sviluppo appunto in chiave sostenibile delle infrastrutture necessarie.
Il Regolamento contiene poi altre norme che mirano allo sviluppo dell’AI, sostenendo la ricerca e gli hub locali in cui viene sviluppata l’innovazione.
Il Chips Act 2.0 aggiorna il regolamento del 2023 sui semiconduttori, davanti a una dipendenza dall’import ancora forte: l’UE produce oggi meno del 10% dei chip a livello globale. La prima risposta, alimentata dalla crisi delle catene di approvvigionamento tra Covid e guerra in Ucraina, non ha prodotto i frutti sperati. E l’intelligenza artificiale richiede sempre più componenti elettronici: entro il 2030 assorbirà oltre il 70% del mercato.
Il nuovo Regolamento punta a stimolare la produzione europea con semplificazioni procedurali, un marchio di eccellenza per le regioni di produzione e il potenziamento dell’ecosistema fra produttori e clienti, con l’obiettivo di sfruttare la domanda crescente da data center, fornitori cloud e gigafactory. Le cifre non sono ancora ufficiali: le stime circolano intorno ai 120 miliardi di euro, come segnala Carlo Reita della Fondazione Chips-IT.
Le due proposte entrano ora nella consueta fase negoziale del trilogo, da discutere fra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.
Nel frattempo proseguono le tappe dei Piani già approvati: in luglio si attende il bando per le AI Gigafactory. E in tempi brevi la Commissione avvierà una consultazione con gli Stati membri, la Banca Europea degli Investimenti e altri soggetti chiave per raccogliere capitale di rischio che finanzi la transizione verso la sovranità tecnologica.
Una nota di Palazzo Chigi mette in guardia su recenti tentativi di truffa veicolati attraverso falsi account WhatsApp, attribuiti indebitamente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e diretti agli imprenditori italiani.
I punti chiave dell’allerta di Governo:
Come spiega il Governo, lo schema ricalca un cliché della criminalità informatica. Il primo contatto arriva sui sistemi di messaggistica istantanea da account registrati con false generalità e con fotografie di soggetti che rivestono ruoli istituzionali, con modalità studiate per apparire credibili. Chi scrive si presenta come il sottosegretario o come un suo collaboratore.
Quando il destinatario accetta il contatto, alla chat segue di norma una corrispondenza e-mail che contiene l’invito a sottoscrivere un accordo di riservatezza o, comunque, istruzioni per tenere attivo lo scambio e allontanare ogni verifica esterna.
Come spiega la nota, queste false comunicazioni si propongono di indurre a sottoscrivere accordi di riservatezza, ma anche a inviare denaro, manifestando la richiesta di contributi economici destinati a iniziative governative del tutto inesistenti.
L’obiettivo è anche quello di acquisire dati e informazioni sensibili dei destinatari, come la firma olografa del vertice di un’azienda, che potrebbe essere utilizzata per ingannare dipendenti o clienti anche al fine di ottenere trasferimenti di denaro. È la logica della cosiddetta frode del CEO, in cui l’identità di un dirigente viene sfruttata per autorizzare pagamenti o sbloccare informazioni riservate.
La struttura della truffa lascia alcuni segnali ricorrenti, utili a fermarsi prima di agire:
La prima difesa è la verifica dai canali ufficiali: davanti a un messaggio del genere conviene non rispondere alle richieste e ricontattare l’ente o l’ufficio dai recapiti pubblicati sui siti istituzionali, mai dal numero o dal link ricevuti. Per le aziende serve una procedura interna che imponga una doppia conferma sui pagamenti e sulle firme, così che nessun bonifico o documento parta sulla base di un solo messaggio.
Utili anche la formazione del personale, la protezione della firma dei vertici e la segnalazione tempestiva alla Polizia Postale, conservando messaggi e recapiti del mittente. Gli stessi accorgimenti valgono per le altre truffe via WhatsApp ed e-mail che colpiscono imprese e professionisti.
Sul caso sono in corso attività informative e investigative, avviate anche a seguito della denuncia che lo stesso Mantovano ha presentato appena venuto a conoscenza dell’uso indebito del proprio nome e della propria immagine. L’allerta si inserisce in un’ondata più ampia di tentativi di truffa digitale che negli ultimi mesi ha preso di mira anche decine di migliaia di clienti di operatori telefonici, segno di una pressione crescente sulla sicurezza di cittadini e imprese.
Con i suoi 16 milioni di utenti attivi mensili e con una platea complessiva che supera i 24 milioni di account registrati, LinkedIn si conferma la piattaforma ideale per fare networking, curare il personal branding, lavorare sulla brand identity aziendale e trovare lavoro e clienti. Per farlo, però, non basta creare un account: è necessario seguire degli step ben precisi e agire in modo strategico.
La regola generale che richiede un profilo curato ed una presenza costante per avere successo sui social media, su LinkedIn è amplificata alla massima potenza. Qui, su questa piattaforma, non è sufficiente mettere una foto e due righe di descrizione.
Ogni sezione deve essere compilata con cura ed attenzione in modo da convertire il visitatore in lead.
La Headline (il titolo) è la frase che compare subito sotto il nome. Anziché limitarsi alla semplice qualifica aziendale, deve esprimere chiaramente la proposta di valore. Quindi, non bisogna descrivere solo cosa si fa ma evidenziare anche quali problemi si risolvono e quali vantaggi si offrono a chi legge.
La sezione Informazioni“ (il Sommario) deve evitare l’effetto CV, il mero elenco di titoli di studio risulta asettico. Il sommario è uno spazio prezioso per raccontare la filosofia del lavoro, le soluzioni che si offrono al mercato e i principali casi di successo.
LinkedIn dà anche la possibilità di mettere in evidenza alcuni elementi. Il cosiddetto primo piano è una vetrina utile per evidenziare le proprie competenze attraverso contenuti testuali e visuali che mostrino concretamente le abilità sul campo: link al sito, risorsa gratuita scaricabile, video
Una volta configurato ed ottimizzato il profilo, lo step successivo è l’individuazione del pubblico target. Nella versione gratuita, è possibile sfruttare i filtri di ricerca avanzati: grazie a questi tool, di facile utilizzo, è possibile selezionare il target per qualifica o per area geografica in modo da connettersi esattamente con la professionalità ricercata.
Sistemi più avanzati, quindi a pagamento, come LinkedIn Sales Navigator, offrono un maggior raggio di azione perché consentono di connettersi con professionisti oltre il 3 grado (cioè contatti fuori dalla cerchia diretta) e di inviare loro messaggi diretti (InMail).
La cura dei contenuti su LinkedIn è un must. In questa piattaforma nulla deve essere lasciato al caso. È importante procedere mese per mese con un piano editoriale performante.
La strategia è alternare autorevolezza e casi studio.
Informare su novità del settore specifico, dispensare consigli senza “salire in cattedraâ€, mostrare casi di successo ma soprattutto la chiave del successo è: interagire con gli altri utenti. Commentare i post altrui fornendo anche il proprio punto di vista è un ottimo modo per acquisire visibilità , autorevolezza e nuovi visitatori del profilo.
Allegare sempre immagini o video ai contenuti testuali agevola la lettura e la permanenza sul post mentre chiudere con la richiesta di pareri stimola i commenti ed aumenta la portata organica del post.
A questo punto, non resta che calcolare il proprio Social Selling Index: ovvero un indice che va da 0 a 100 e che misura l’efficacia di un profilo. Il punteggio ottenuto è un perfetto indicatore che vale per scoprire se LinkedIn viene usato in modo passivo oppure se la piattaforma viene utilizzata in modo strategico.
Per calcolarlo basta loggarsi su LinkedIn, mantenere l’accesso e cliccare su linkedin.com/sales/ssi
Uno degli errori più frequenti è quello di inviare, al collegamento appena acquisito, un messaggio in modalità vendita. Niente di più sbagliato. Chi lo riceve spesso lo ignora e talvolta è anche portato a rimuovere il contatto dalla sua rete. Un dannoso autogol, insomma.
La procedura corretta, invece, prevede il contatto, l’interazione costante con la persona e solo dopo un ragionevole periodo è possibile passare al messaggio privato con la richiesta di una call conoscitiva per illustrare opportunità di business.
In conclusione, per navigare molto velocemente nel mare delle opportunità digitali, anche per LinkedIn vale il motto dell’Amerigo Vespucci: “Non chi comincia ma quel che perseveraâ€.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
L’età media della pensione in Italia cambia da una Regione all’altra. In base ai dati dell’ultimo Rendiconto sociale Civ-INPS, gli uomini lasciano il lavoro a 62,3 anni in Trentino-Alto Adige e a 66,2 in Calabria, mentre tra le donne si passa dai 64 anni dell’Alto Adige ai 67 dell’Umbria. La media nazionale è di 64,1 anni per gli uomini e 65,4 per le donne, sotto la soglia di legge di 67 grazie alle uscite anticipate. Dietro il divario c’è la qualità delle carriere: dove sono lunghe e continue si esce prima, dove sono frammentate si attende la vecchiaia.
I numeri sull’età di pensionamento per regione:
Il divario territoriale non nasce da regole diverse, uguali in tutta Italia, bensì dalla storia lavorativa. Al Nord le carriere sono più lunghe e continue, con contributi pieni e salari stabili, e così più lavoratori maturano la pensione anticipata e lasciano prima dei 67 anni. Al Sud, dove sono più diffusi lavoro discontinuo, part-time involontario e buchi contributivi, raggiungere i requisiti dell’anticipo è più difficile, e si finisce per attendere la pensione di vecchiaia, che alza l’età media di uscita.
Uscire prima, al Nord, è quindi il segno di carriere solide, non di un sistema più generoso. L’uscita più tardiva al Sud fotografa la fragilità del mercato del lavoro: non si resta in attività più a lungo per scelta, ci si arriva più tardi.

Per gli uomini la classifica dell’età di uscita disegna un’Italia a gradiente, dal Nord-Est dove si lascia il lavoro più presto fino all’estremo Sud. La distanza tra Trentino-Alto Adige, a 62,3 anni, e Calabria, a 66,2, sfiora i quattro anni pieni.
| Età media di uscita (uomini) | Regioni |
|---|---|
| prima dei 63 anni | Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto |
| tra 63 e 64 anni | Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Toscana |
| tra 64 e 65 anni | Liguria, Abruzzo, Molise |
| tra 65 e 66 anni | Umbria, Puglia, Lazio, Sardegna, Basilicata, Sicilia |
| oltre i 66 anni | Campania, Calabria |
Le donne escono dal lavoro più tardi degli uomini, a 65,4 anni contro 64,1, e il dato regionale conferma il quadro. I valori più alti sono al Centro-Sud, i più bassi nel Nord-Est, con Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna appaiate a 64,7 anni.
| Regione | Età media di uscita (donne) |
|---|---|
| Umbria | 67,0 anni |
| Calabria | 66,7 anni |
| Campania | 66,6 anni |
| Valle d’Aosta | 64,5 anni |
| Veneto | 64,4 anni |
| Trentino-Alto Adige | 64,0 anni |
Si aggiunge il divario di genere sugli importi: sulle pensioni di vecchiaia l’assegno medio femminile è inferiore del 45% a quello maschile, effetto di retribuzioni più basse, periodi di discontinuità e part-time involontario.
La crescita dell’età non ha toccato uomini e donne allo stesso modo. Tra il 2022 e il 2025 la media di uscita è salita di un anno pieno per le donne e di quattro decimi per gli uomini. Gli incrementi femminili più forti si concentrano al Nord.
| Regione | Aumento donne 2022-2025 |
|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | +1,3 anni |
| Emilia-Romagna | +1,2 anni |
| Lombardia | +1,2 anni |
| Piemonte | +1,1 anni |
| Liguria, Molise, Toscana | +1,0 anni |
Per gli uomini l’aumento massimo si ferma invece a mezzo anno, in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto. A spiegare lo scarto è la stretta sulle uscite flessibili, che ha gravato di più sulle lavoratrici: la cancellazione di fatto di Opzione donna ha tolto proprio a loro uno dei pochi canali di anticipo. Per orientarsi tra gli strumenti disponibili sono utili le opzioni di uscita anticipata previste per il 2026.
L’aumento registrato finora ha una causa politica, non demografica. La crescita dell’età di uscita nel quadriennio nasce dalla restrizione dei canali di flessibilità , dalle anticipate a Opzione donna fino alle Quote, e non dall’adeguamento alla speranza di vita, che entra in gioco solo adesso con un mese in più dal 2027 e altri due dal 2028. Quando quel meccanismo si sommerà alle differenze territoriali, l’uscita effettiva si allontanerà ancora, soprattutto per chi non rientra nei canali anticipati.
Lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti considera esaurita la stagione degli aiuti a pioggia in considerazione del calo dei prezzi alla pompa dopo l’allentamento delle tensioni in Medio Oriente. L’agevolazione è in vigore fino al 3 luglio 2026 e dal 4 luglio, senza rinnovo, le aliquote tornerebbero al livello ordinario.
I punti chiave della partita sulle accise dei carburanti:
Per il ministro dell’Economia lo sconto generalizzato sulle accise ha esaurito la propria funzione, perché il calo dei prezzi internazionali del greggio si è già trasferito sui listini alla pompa. All’evento “Il giorno della verità ” Giorgetti ha analizzato l’impatto sulle strategie di Governo della fase di distensione che ha alleggerito i prezzi dei carburanti.
la bonaccia della pace ha generato un calo dei prezzi alle stazioni di servizio
Una tendenza giudicata stabile nel contesto geopolitico. Il ministro ha quindi aggiunto che l’intervento non sarebbe più necessario nella situazione attuale, pur augurandosi un ulteriore miglioramento del quadro internazionale, che vede ancora pesanti impatti per le imprese in conseguenza delle tensioni a Hormuz.
L’orientamento al mancato rinnovo del taglio non è ancora una decisione formale. Giorgetti e il ministro delle Imprese Adolfo Urso considerano superata la misura, mentre il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin lega la scelta ai prezzi rilevati a livello nazionale all’inizio di luglio. La valutazione definitiva dipende quindi dall’andamento dei listini nei giorni precedenti la scadenza.
In alternativa allo sconto generalizzato, il Governo studia un bonus carburante da 100 euro riservato ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro titolari della Carta Dedicata a te, una platea di circa 1,2 milioni di famiglie. La misura non è ancora approvata e attende il decreto attuativo con requisiti e modalità . Sul fronte delle imprese sono invece confermati i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura, con risorse già stanziate per circa 300 milioni di euro.
La spinta al superamento dello sconto generalizzato arriva anche dall’Unione Europea, che concede una flessibilità di bilancio fino allo 0,3% del PIL annuo nel triennio 2026-2028 per gli investimenti energetici e vieta i sussidi generalizzati ai combustibili fossili. Nella stessa direzione si è espresso il Fondo monetario internazionale, che ha chiesto di sostituire il taglio delle accise con aiuti mirati alle famiglie vulnerabili. Il costo cumulato degli interventi avviati il 18 marzo ha intanto raggiunto circa 2 miliardi di euro.
Il taglio delle accise sui carburanti in corso deriva dal decreto del Ministero dell’Economia del 5 giugno 2026, che ha rideterminato le aliquote dal 7 giugno al 3 luglio con il meccanismo delle accise mobili. Lo sconto vale 5 centesimi al litro sia sulla benzina sia sul gasolio, pari a circa 6,1 centesimi con l’IVA, dopo il dimezzamento dell’agevolazione sul diesel rispetto ai 10 centesimi precedenti. La misura è finanziata con 149,4 milioni di euro dell’extragettito IVA di maggio.
Senza una nuova proroga, dal 4 luglio le accise tornano al livello ordinario e i prezzi alla pompa salgono di circa 6 centesimi al litro su entrambi i carburanti, IVA inclusa. Sui dati self service più recenti dell’Osservatorio MIMIT l’aumento riporta la benzina e il gasolio verso la soglia dei 2 euro.
| Carburante | Prezzo self con e senza sconto |
|---|---|
| Benzina | da 1,838 a 1,899 euro al litro |
| Diesel | da 1,933 a 1,994 euro al litro |
In base al tradizionale rapporto annuale della UE sulle PMI e al rapporto Donne imprenditrici in Europa: dati, ostacoli e raccomandazioni per il sostegno, solo una su tre titolari d’impresa è donna. Malgrado la bassa crescita, le piccole e medie imprese europee confermano comunque buona resilienza con risultati positivi in termini di fatturato e di creazione di nuove aziende; emerge però una forte criticità legata al ritardo nell’adozione delle tecnologie e in particolare dell’intelligenza artificiale. Importante anche il divario di genere soprattutto nei settori STEM: le imprenditrici incontrano ostacoli lungo tutto il percorso che porta prima a formare e poi a far crescere un’azienda.
I due rapporti UE del 22 giugno 2026 fotografano luci e ombre del tessuto produttivo europeo:
Le piccole e medie imprese nei 27 Stati UE sono 34 milioni e crescono su tutti i principali indicatori economici. Il valore aggiunto reale è aumentato del 2,5%, l’occupazione dell’1% e il numero di imprese dell’1,8%. La criticità maggiore, come del resto per l’intero sistema produttivo europeo, è la produttività , in stretta connessione con il ritardo nell’adozione tecnologica.
Le PMI italiane con almeno un livello base di intensità digitale sono il 79,5%, sopra la media UE del 71,4%, secondo la Relazione sul Decennio digitale 2026. L’obiettivo europeo è il 90% entro il 2030. Il ritardo emerge sui livelli avanzati: solo il 7,3% delle PMI italiane raggiunge un’intensità digitale molto elevata, sotto la media UE del 9,07%.
Il rapporto sulle PMI evidenzia invece i dati sull’AI: nel 2025 le tecnologie di intelligenza artificiale sono state utilizzate dal 55% delle grandi imprese contro il 30,4% delle medie imprese e il 17% delle piccole imprese. Fra le sfide più rilevanti che tutte le aziende sono chiamate ad affrontare in questi anni c’è quella delle catene del valore, in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici e di tensioni geopolitiche.
Il 33% dei titolari d’impresa nella UE è donna, un divario che l’imprenditoria femminile sconta non solo in Italia ma nell’intera Europa. Le imprese a proprietà femminile sono concentrate in settori tradizionalmente assimilabili al lavoro di cura: servizi alla persona (69%), sanità e assistenza sociale (65%), istruzione (57%). Sottorappresentate, invece, in tutti gli altri segmenti industriali e STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Il gap si misura anche nelle fasi di apertura e gestione dell’impresa, come mostra il confronto fra imprenditrici e imprenditori.
| Indicatore | Donne / uomini |
|---|---|
| Attività senza dipendenti | 74% contro 66% |
| Abbandono per redditività insufficiente | 26% contro 19% |
| Ambizione di crescita | 9% contro 11% |
| Innovazione | 41% contro 44% |
| Internazionalizzazione | 29% contro 32% |
L’Unione europea stima che in condizioni di reali pari opportunità ci sarebbero 5,5 milioni di donne in più impegnate nella gestione d’impresa. Le condizioni di partenza ci sarebbero tutte, visto che le donne hanno mediamente titoli di studio più elevati rispetto ai colleghi.
Il rapporto sull’imprenditoria femminile si chiude con cinque raccomandazioni per rafforzare l’ecosistema, e non mancano le iniziative della Commissione UE a sostegno di una cultura imprenditoriale femminile più diffusa.