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Di quanto potrebbe aumentare l’età per la pensione nei prossimi cinque anni? Una risposta di breve periodo arriva dalle proiezioni contenute nel Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico della Ragioneria generale dello Stato, costruite sugli scenari previsionali Istat e sul meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita.
Nel quadro delineato, entro il 2031 l’età pensionabile risulterebbe destinata a salire complessivamente di sette mesi. Si tratta di stime, non di requisiti già “scritti†in un calendario amministrativo: gli incrementi vengono poi determinati con provvedimenti basati sui dati Istat e applicati secondo le regole vigenti.
Dopo il rallentamento registrato negli anni della pandemia, le proiezioni indicano un ritorno a un percorso di crescita dei requisiti in tempi ravvicinati. Il prossimo scatto atteso è pari a tre mesi: doveva produrre effetti nel 2027 ma l’incremento è stato ripartito su due annualità dalla Manovra 2026, con un primo adeguamento di un mese nel 2027 e i restanti due mesi dal 2028, a condizione che tale adeguamento venga confermato sulla base dei dati Istat. Dunque, in questa traiettoria, il requisito anagrafico per pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028.
Per la pensione anticipata, gli adeguamenti incidono invece sui requisiti contributivi. Con gli attuali riferimenti (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), l’incremento di un mese nel 2027 porterebbe a 42 anni e 11 mesi (uomini) e 41 anni e 11 mesi (donne). Se lo scatto complessivo arrivasse a tre mesi dal 2028, i requisiti si attesterebbero a 43 anni e 1 mese (uomini) e 42 anni e 1 mese (donne).
Sulla base dello scenario demografico Istat mediano, la traiettoria previsionale ipotizza un ulteriore incremento di due mesi nel 2029. In questo caso, la pensione di vecchiaia si collocherebbe a 67 anni e 5 mesi.
È inoltre stimato un ulteriore rialzo di due mesi nel 2031, che porterebbe la pensione di vecchiaia a 67 anni e 7 mesi. A parità di regole e di base di calcolo, i requisiti contributivi della pensione anticipata seguirebbero lo stesso andamento in mesi rispetto alle soglie di riferimento.
Le stime della Ragioneria generale dello Stato indicano l’ordine di grandezza dell’evoluzione dei requisiti nel breve periodo ma non sostituiscono i provvedimenti che fissano gli incrementi.
Le proiezioni si fondano su scenari statistici, gli adeguamenti ufficiali alle aspettative di vita vengono invece determinati in base a dati demografici ma devono poi essere recepiti con atti previsti dalla disciplina vigente. Il prossimo passaggio atteso a fine 2026 è quello che, sulla base dei dati disponibili, è chiamato a definire l’adeguamento relativo al biennio 2027-2028.
Il percorso può inoltre essere modificato dal legislatore, tenendo conto dell’impatto sui conti pubblici.
Con messaggio pubblicato il 22 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato l’attivazione temporanea di una nuova funzionalità di consultazione nel Portale unico ISEE. La novità riguarda la possibilità di consultare il valore ISEE utilizzabile dal 2026 per specifiche prestazioni familiari e per le misure legate all’inclusione, con l’obiettivo di rendere più immediata la verifica del parametro considerato nelle istruttorie. La stessa simulazione del doppio ISEE a confronto si può fare anche tramite il calcolatore ISEE online di PMI.it.
In pratica, a parità di DSU, il portale rende visibile il valore ISEE di riferimento solo per alcune prestazioni, riducendo l’incertezza che spesso nasce quando si cerca di capire quale indicatore venga effettivamente agganciato alla singola domanda.
La nuova voce di consultazione consente di visualizzare, in modo guidato, il valore ISEE rilevante per determinate prestazioni, distinguendo il perimetro “famiglia†e quello “inclusione†quando previsto. L’accesso serve a controllare in anticipo se il parametro associato alla prestazione risulta coerente con la propria situazione e a ridurre gli errori di interpretazione prima dell’invio di una domanda o durante il monitoraggio della pratica.
La funzione è indicata come temporanea e va letta come un supporto di trasparenza operativa, utile per chiarire quale valore venga preso a riferimento nelle prestazioni che richiedono verifiche puntuali sul requisito economico.
Questo nuovo indicatore ISEE “dedicato†ad alcune prestazioni è applicabile per le richieste a partire dal 1° gennaio 2026 (con eventuale ricalcolo per le DSU già presentate), con regole di calcolo più favorevoli soprattutto per i nuclei con figli. L’intervento è quello previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e l’annuncio ufficiale è dell’INPS, accompagnato da istruzioni operative e dall’adeguamento delle procedure informatiche dell’Istituto.
Non si sta tratta di una riforma dell’ISEE ordinario in senso generale ma di un calcolo a parte riservato ad alcuni sussidi: il nuovo valore è infatti utilizzato solo per specifiche prestazioni e non sostituisce le regole ISEE 2026 attese con l’aggiornamento formale del Regolamento. Per il quadro di legge si può fare riferimento a questa analisi.
L’applicazione del nuovo valore ISEE è stata circoscritta alle prestazioni erogate dall’INPS che incidono direttamente su inclusione sociale e sostegni legati alla presenza di figli. Il perimetro operativo riguarda:
Nel nuovo calcolo, la franchigia sul valore dell’abitazione principale è stata innalzata a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane è stato previsto un valore più alto, pari a 120.000 euro.
Agli importi indicati è stato inoltre agganciato un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un impatto che tende a crescere al crescere della composizione familiare.
Nel calcolo dell’indicatore sono state rideterminate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza legate al numero dei figli nel nucleo. In particolare, le maggiorazioni sono state fissate in:
La combinazione tra franchigia casa più alta e maggiorazioni sulla scala di equivalenza rende l’indicatore più “leggero†per alcuni nuclei e può incidere sull’esito delle domande legate alle prestazioni nel perimetro INPS.
Con l’adeguamento delle procedure INPS, le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 vengono utilizzate per il calcolo del nuovo indicatore. In parallelo, le domande di prestazione che, sulla base dell’ISEE ordinario 2026, avrebbero avuto esito negativo possono essere temporaneamente sospese e successivamente riesaminate in automatico con il nuovo ISEE più favorevole, senza ulteriori adempimenti richiesti al cittadino.
Per le DSU precompilate è stata confermata l’esclusione automatica dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare. In caso di DSU in modalità autodichiarata, l’esclusione deve essere gestita dal dichiarante in sede di compilazione.
Per un approfondimento su come questi strumenti possono incidere sul calcolo ISEE in ambito inclusione, può essere consultato anche questo focus dedicato.
Per l’Assegno unico e universale, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continuano a essere calcolati sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025, così da assicurare continuità nei pagamenti in avvio d’anno.
In questa fase, il quadro è più leggibile se viene tenuta separata la componente “generale†dell’ISEE 2026 (ancorata al Regolamento e ai passaggi formali di aggiornamento) dal nuovo indicatore operativo INPS, utilizzato solo per le prestazioni del perimetro inclusione e sostegni familiari. Per una simulazione orientativa basata sulle regole di calcolo disponibili, può essere utilizzato il calcolatore ISEE di PMI.it.
Dal 22 gennaio è attivo il portale ENEA 2026 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e per le ristrutturazioni edilizie. L’aggiornamento della piattaforma incide in modo diretto sul calcolo dei termini di invio e chiarisce le modalità applicabili ai lavori conclusi a cavallo tra il 2025 e il 2026.
L’obbligo di trasmissione delle schede descrittive all’ENEA riguarda gli interventi che beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali:
La comunicazione ENEA costituisce un adempimento informativo distinto dalla dichiarazione dei redditi ed è richiesta anche quando l’intervento rientra nel Bonus Casa ma comporta risparmio energetico.
Devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi agli interventi che incidono sull’efficienza energetica dell’edificio, tra cui:
La normativa prevede che la scheda descrittiva venga trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dal collaudo dell’intervento. Con l’attivazione del portale ENEA 2026, il termine decorre dal 22 gennaio 2026 nei seguenti casi:
Per gli interventi conclusi successivamente al 22 gennaio 2026, resta valida la decorrenza ordinaria dalla data effettiva di fine lavori o di collaudo.
Le modalità di trasmissione dei dati variano in funzione della misura agevolativa:
I due canali non sono intercambiabili e l’utilizzo del portale corretto è un requisito necessario per il corretto assolvimento dell’adempimento informativo.
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatorio ma non sostituisce la documentazione richiesta ai fini fiscali. Il diritto alla detrazione resta infatti subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e alla corretta indicazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
La Legge di Bilancio 2026 ridefinisce il perimetro degli interventi di sostegno gestiti dall’INPS, concentrando risorse e strumenti su tre ambiti chiave: famiglie con figli, nuclei a basso reddito e persone con disabilità . Non si tratta di nuove misure isolate, ma di un riassetto complessivo che rafforza alcuni strumenti esistenti e ne modifica le modalità di accesso e durata.
Il quadro riepilogativo è stato delineato dall’INPS nelle comunicazioni di inizio 2026 che accompagnano l’entrata in vigore della Manovra. Gli interventi di legge su genitorialità , inclusione sociale e disabilità puntano a rendere più stabili e coordinati strumenti già esistenti intervenendo su durata, platea e modalità di gestione.
Nel 2026 l’attenzione alla genitorialità passa soprattutto dall’estensione delle tutele nel tempo e dal rafforzamento del sostegno economico alle lavoratrici madri.
Le principali novità riguardano:
Per i nuclei in difficoltà economica, la Manovra interviene soprattutto sulla continuità dei sostegni e sulla semplificazione dei rinnovi. In questo ambito rientrano:
Il capitolo dedicato alla disabilità punta a rafforzare il supporto ai caregiver e a migliorare i processi amministrativi. Le novità principali riguardano:
| Misura | Destinatari | Durata / ambito temporale |
|---|---|---|
| Congedo parentale ordinario | Genitori lavoratori dipendenti | Fruibile fino al compimento dei 14 anni del figlio |
| Malattia dei figli | Genitori di figli tra 3 e 14 anni | Fino a 10 giorni annui per ciascun genitore |
| Bonus mamme 2026 | Madri lavoratrici con due o più figli | 60 euro mensili fino ai 10 anni del secondo figlio o ai 18 anni del più piccolo |
| Assegno di Inclusione | Nuclei con fragilità economiche e sociali | 18 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi senza sospensione |
| Carta “Dedicata a te†| Nuclei con ISEE fino a 15.000 euro | Misura annuale rifinanziata per il 2026 |
| Fondo genitori separati | Genitori separati o divorziati senza casa di proprietà | Figli a carico fino al compimento dei 21 anni |
| Misure per caregiver familiari | Caregiver di persone con disabilità | Interventi strutturali con avvio piattaforma entro settembre 2026 |
| Riconoscimento epilessia farmaco-resistente | Persone affette da epilessia farmaco-resistente | Equiparazione alla disabilità grave ex legge 104/1992 |
Nel complesso, gli aiuti INPS 2026 delineano un sistema più continuo e organizzato, ma restano legati a requisiti specifici e a procedure che richiedono attenzione. Le misure non operano in modo automatico e, nella maggior parte dei casi, presuppongono una domanda formale e il rispetto di limiti reddituali o familiari.
La realizzazione di una veranda in terrazzo tramite tende e vetrate panoramiche amovibili è diventata una soluzione sempre più diffusa. Il tema, però, resta complesso dal punto di vista normativo e fiscale: tra edilizia libera, detrazioni, IVA agevolata e permessi comunali, il rischio di errori è elevato. Di seguito un quadro tecnico e aggiornato delle regole applicabili nel 2026.
Le VEPA, vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, sono strutture leggere installate su balconi o terrazzi con funzione di protezione dagli agenti atmosferici. La normativa le ammette a condizione che non determinino la creazione di nuovi volumi o superfici utili e che mantengano un carattere di completa amovibilità .
In presenza di questi requisiti, l’installazione rientra tra gli interventi di edilizia libera, senza necessità di permessi edilizi, purché non vengano alterati prospetti, sagoma dell’edificio o destinazione d’uso degli spazi.
È essenziale distinguere le VEPA dalle verande chiuse in muratura o con strutture fisse. Le seconde comportano quasi sempre un aumento di superficie e volume e richiedono titoli edilizi specifici, con il rischio di configurare un abuso edilizio se realizzate senza autorizzazione.
Le VEPA, invece, sono ammesse solo se mantengono una funzione accessoria e temporanea, senza trasformare stabilmente il terrazzo in un nuovo ambiente abitabile.
Dal punto di vista fiscale, tende e vetrate seguono regimi differenti.
Le tende installate a protezione di superfici vetrate possono rientrare tra le schermature solari agevolabili, a condizione che rispettino specifici requisiti tecnici (esposizione, fattore solare, funzione di riduzione dell’irraggiamento). In questo caso, l’agevolazione rientra nell’ambito delle detrazioni per l’efficienza energetica.
Le aliquote applicabili dipendono dalle proroghe annuali e non sono strutturalmente fissate dalla normativa. Dunque, è necessario verificare di anno in anno la percentuale detraibile e i massimali ammessi. Per il 2026 sono confermati quelli 2025, ossia in misura pari al 50% per la prima casa e al 36% sulle altre abitazioni.
Le VEPA, di per sé, non danno automaticamente diritto a detrazioni fiscali. L’agevolazione può essere ammessa solo se l’intervento complessivo rientra in lavori di manutenzione straordinaria agevolabile sull’unità immobiliare e se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di un inquadramento chiaro come intervento agevolato, la semplice installazione di vetrate panoramiche resta normalmente esclusa dalle detrazioni.
In alcuni casi specifici, le vetrate possono rientrare tra gli interventi agevolabili come misure di sicurezza dell’abitazione. La detrazione non dipende dalla funzione di chiusura del terrazzo ma dalle caratteristiche tecniche delle vetrate installate. Il beneficio è ammesso se le vetrate rispettano i requisiti previsti per i vetri antisfondamento o di sicurezza e se l’intervento è finalizzato a ridurre il rischio di effrazioni o atti illeciti.
Non tutte le VEPA rientrano in questa casistica: le vetrate devono essere certificate come dispositivi di sicurezza e l’installazione qualificabile come intervento sull’immobile volto alla protezione dell’unità abitativa. In assenza di tali requisiti, l’intervento resta escluso dalle agevolazioni.
Il trattamento IVA è uno degli aspetti più delicati nella realizzazione di una veranda con tende e vetrate.
Per gli interventi su immobili a uso abitativo, l’installazione rientrante nella manutenzione ordinaria o straordinaria consente l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sulla prestazione di servizi resa dall’impresa installatrice.
Quando l’intervento prevede la fornitura di beni considerati “significativiâ€, l’IVA agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera. La parte eccedente resta soggetta all’aliquota ordinaria al 22%.
Tende e vetrate, se fornite con posa in opera, seguono questa regola: è quindi essenziale che la fattura distingua correttamente tra costo dei beni e costo della prestazione.
In linea generale, le VEPA conformi ai requisiti normativi rientrano nell’edilizia libera. Tuttavia, restano fermi:
In presenza di vincoli, può essere richiesto un titolo abilitativo o un nulla osta preventivo. La verifica preventiva presso il Comune resta quindi una fase necessaria, anche quando l’intervento appare formalmente libero.
Tra gli errori più frequenti vi sono la chiusura permanente del terrazzo, l’assenza di amovibilità reale delle vetrate e l’utilizzo improprio delle detrazioni fiscali. In questi casi, il rischio non è solo la perdita dell’agevolazione, ma anche l’applicazione di sanzioni edilizie e fiscali.
La combinazione di tenda e vetrata può sembrare un intervento semplice, ma dal punto di vista normativo richiede un’attenta valutazione tecnica. Nei casi borderline, una verifica preventiva consente di evitare contestazioni successive, soprattutto in fase di vendita dell’immobile o di controlli fiscali.
| Intervento | Detrazione fiscale | IVA applicabile | Permessi edilizi |
|---|---|---|---|
| Tende da sole / schermature solari | Possibile come intervento di efficienza energetica, se rispettati i requisiti tecnici | IVA agevolata 10% sulla manodopera; beni con regole sui beni significativi | Edilizia libera, salvo vincoli comunali o paesaggistici |
| Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) | Non sempre detraibili (solo se incluse in ristrutturazioni straordinarie o interventi di sicurezza) | IVA 10% sulla prestazione; aliquota ordinaria sulla parte eccedente dei beni significativi | Edilizia libera se non creano volume o superficie e restano amovibili |
| Veranda fissa o chiusura permanente del terrazzo | Esclusa se configura nuova volumetria | IVA ordinaria, salvo interventi agevolabili specifici | Richiede titolo edilizio; rischio abuso edilizio senza autorizzazione |
| Lavori di installazione (manutenzione) | Detrazione ammessa solo se l’intervento rientra tra quelli agevolabili sull’immobile | IVA agevolata 10% sulla prestazione di servizi | Dipende dalla tipologia di intervento e dal regolamento comunale |
Quando l’intervento rientra tra quelli fiscalmente agevolabili, il rispetto delle regole di pagamento e fatturazione è determinante per non perdere il diritto alla detrazione. Le spese devono essere sostenute tramite bonifico parlante, con indicazione puntuale dei dati richiesti dalla normativa fiscale. Nel bonifico devono essere riportati:
In assenza di indicazioni specifiche, la causale del bonifico comunemente utilizzata fa riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di sicurezza dell’abitazione, specificando che il pagamento è effettuato ai fini della fruizione della detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente.
Bonifico relativo a lavori edilizi agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/1986 (interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti).
La fattura deve riportare una descrizione chiara e coerente dell’intervento, distinguendo tra fornitura dei beni e prestazione di posa in opera. Nei casi in cui siano presenti beni significativi, è necessario che il documento evidenzi separatamente il valore della manodopera e quello dei materiali.
NB: per gli interventi riconducibili a misure di sicurezza, è opportuno che la documentazione commerciale richiami esplicitamente le caratteristiche di sicurezza dei prodotti installati, in modo coerente con la tipologia di agevolazione richiesta.
Attenzione: pagamenti effettuati con modalità diverse dal bonifico dedicato, fatture generiche o prive di coerenza con l’intervento dichiarato possono comportare la perdita del beneficio fiscale in sede di controllo.
Non c’è più una corsa alle pensioni né un’esplosione di uscite anticipate. I dati INPS sui flussi di pensionamento del 2024 e del 2025 raccontano una realtà diversa da quella spesso evocata nel dibattito pubblico: l’uscita dal lavoro continua a essere rinviata e l’età effettiva di pensionamento resta elevata.Questo, anche a fronte dei requisiti di pensione di vecchiaia e anticipata che restano il perno delle scelte reali. Il sistema previdenziale italiano, più che favorire la flessibilità , continua a trattenere le persone al lavoro più a lungo.
Il monitoraggio INPS conferma una sostanziale continuità tra il 2024 e il 2025. Le nuove pensioni non mostrano scostamenti rilevanti e restano concentrate sulle forme ordinarie di uscita, in particolare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata basata sui requisiti contributivi. L’età media di accesso non si abbassa e il pensionamento anticipato continua a rappresentare un’opzione residuale.
Il dato segnala che, al di là delle modifiche normative, il comportamento reale dei lavoratori segue una traiettoria stabile, quasi “rassegnata”: si resta al lavoro più a lungo, spesso senza alternative concrete. L’uscita non avviene quando si è pronti, ma quando i requisiti lo consentono.
Le misure di flessibilità introdotte o confermate negli ultimi anni non modificano in modo significativo i flussi. Quota 103, Opzione Donna e altri strumenti di anticipo restano poco utilizzati e incidono solo marginalmente sul numero complessivo delle pensioni liquidate.
Il dato INPS evidenzia una distanza strutturale tra le norme e le scelte effettive. Le condizioni economiche, i vincoli contributivi e le penalizzazioni implicite rendono l’anticipo un’opzione praticabile solo per una platea limitata. La flessibilità esiste formalmente, ma non diventa comportamento diffuso.
Un’eccezione riguarda i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di restare in servizio sfruttando l’incentivo al posticipo pensione (il quadro operativo è riassunto nel Bonus Giorgetti 2026).
Il confronto tra 2024 e 2025 mostra come le riforme annunciate incidano poco sulla dinamica reale dei pensionamenti. Non si osservano effetti di rottura né inversioni di tendenza. Il sistema si adatta, ma non si trasforma.
Questo equilibrio apparente è il risultato di un impianto che privilegia la sostenibilità finanziaria rispetto alla libertà di scelta. Le modifiche regolamentari agiscono ai margini, mentre la struttura di fondo continua a spingere verso un allungamento della vita lavorativa.
I flussi di pensionamento non raccontano quindi una fuga dal lavoro bensì un progressivo rinvio dell’uscita. La pensione diventa un traguardo sempre più lontano e meno governabile dal singolo, soprattutto per chi non rientra in percorsi contributivi continui o in carriere lineari.
In ultima analisi, la lettura dei dati INPS restituisce un quadro chiaro: il sistema previdenziale italiano non incentiva l’anticipo, ma gestisce il pensionamento come evento tardivo. Più che accompagnare la transizione, la disciplina vigente tende a contenerla, rendendo la permanenza al lavoro la scelta più frequente, se non l’unica possibile.
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha pubblicato l’avviso per la selezione dei soggetti incaricati di erogare la formazione prevista dal Progetto per l’Autoimpiego (PpA), finanziato dal PNRR.
Il bando consente a Organismi di Formazione e Servizi per il Lavoro di accreditarsi per fornire percorsi formativi e servizi di accompagnamento destinati all’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali.
I percorsi sono finalizzati a rafforzare le competenze necessarie per l’accesso alle misure di finanziamento per l’autoimpiego e sono strutturati in moduli di 100 ore complessive.
Il percorso formativo si conclude con il rilascio di un attestato che garantisce una premialità nella fase di valutazione delle domande di finanziamento con Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0.
Alle agevolazioni finanziarie si affiancano servizi di tutoring nella fase di avvio dell’attività , per un valore di 5mila euro, e un ulteriore supporto gestionale di mille euro dedicato a pianificazione strategica, gestione operativa, ottimizzazione delle risorse, definizione del modello di business e organizzazione del team.
La domanda di accreditamento può essere presentata esclusivamente da Organismi di Formazione e Servizi per il Lavoro già accreditati per l’erogazione di attività formative in almeno una Regione italiana.
Tra i requisiti richiesti figurano esperienza documentata nella formazione per l’autoimprenditorialità , disponibilità di docenti qualificati per tutte le aree formative, adeguata capacità operativa e amministrativa, solidità economico-finanziaria e idoneità all’erogazione di formazione a distanza.
La partecipazione è ammessa sia in forma singola sia associata, attraverso ATI o ATS, reti di imprese, consorzi e fondazioni. La domanda viene presentata online previa registrazione alla piattaforma dedicata. L’Ente Nazionale per il Microcredito comunica l’esito entro dieci giorni lavorativi e, in caso di valutazione positiva, procede alla firma della convenzione che consente l’avvio delle attività formative.
Al termine della procedura di selezione (sul sito progettoautoimpiego.it), l’Ente per il Microcredito procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti ammessi, permettendo l’avvio delle attività formative su tutto il territorio nazionale.
Stipendi percepiti come insufficienti, criteri di crescita poco trasparenti e un divario evidente tra ciò che le aziende dichiarano e ciò che i dipendenti vivono. Nel confronto europeo, il lavoro in Italia resta più fragile sul piano dell’equità e della qualità dell’esperienza professionale. A fotografare il quadro è il Social Sustainability Monitor, che mette in fila dati comparativi su attrattività , retribuzioni, benessere e sicurezza psicologica.
L’indagine, basata sulle risposte di 5.625 datori di lavoro e 16.000 dipendenti in 16 Paesi europei, punta a misurare la sostenibilità sociale delle organizzazioni attraverso indicatori legati alla qualità del lavoro. Nel caso italiano, la distanza dalla media UE emerge soprattutto su tre fronti: fiducia e coinvolgimento, equità percepita e sicurezza psicologica, che diventano fattori determinanti anche per attrarre e trattenere persone.
Uno dei segnali più netti riguarda la relazione tra dipendenti e management. In Italia meno di quattro lavoratori su dieci dichiarano di sentirsi realmente coinvolti nelle decisioni che li riguardano, una quota inferiore alla media europea. Il dato indica una frattura organizzativa che pesa su motivazione e permanenza in azienda, soprattutto nelle fasi in cui carichi e priorità cambiano rapidamente.
Il divario emerge anche nella capacità di presentarsi come datore di lavoro credibile. Solo il 39,2% dei dipendenti italiani ritiene l’azienda in cui lavora un datore di lavoro attrattivo, contro il 53,2% della media UE. La distanza segnala che benefit e comunicazione non bastano se l’esperienza quotidiana viene percepita come poco equilibrata o poco prevedibile.
Il 48,1% dei lavoratori italiani si sente sottopagato, un valore vicino alla media europea del 49%. Il punto critico, però, non è solo la retribuzione in sé: la percezione di equità dipende anche dalla chiarezza dei criteri con cui vengono assegnati salari, premi e avanzamenti. Quando le regole non sono leggibili, aumenta la sensazione di disparità , soprattutto nei passaggi di ruolo e nelle politiche di incentivazione.
Nel report, la sostenibilità sociale viene letta anche attraverso la capacità delle organizzazioni di evitare trattamenti disomogenei e discriminazioni, formali o informali. Per le imprese, il tema non riguarda soltanto l’aderenza a policy interne, ma la coerenza tra principi dichiarati e pratiche applicate nei processi che incidono sulla vita lavorativa: valutazioni, promozioni, accesso alla formazione, gestione dei carichi, modalità di lavoro e riconoscimenti economici.
Il benessere organizzativo resta un’area di fragilità : solo il 39,3% dei dipendenti italiani ritiene che l’azienda sia in grado di influenzare positivamente il benessere delle persone dentro e fuori dal lavoro, contro il 46% della media UE. Ancora più marcato il tema della sicurezza psicologica: meno del 40% dei lavoratori dichiara di sentirsi libero di esprimere dubbi, criticità o errori senza timore di conseguenze. Quando questo spazio si restringe, crescono silenzi operativi e attriti interni, con impatto diretto su qualità e produttività .
L’Italia risulta tra i Paesi con meno iniziative aziendali dedicate al supporto della salute mentale sul lavoro, mentre la percezione dello stress da parte dei dipendenti è superiore alla media europea. Il dato mette in evidenza uno squilibrio tra intensità del lavoro e strumenti di prevenzione, con il rischio di trasformare lo stress in un fattore strutturale anziché gestibile.
Il quadro che emerge dal confronto europeo non parla soltanto di reputazione. Stipendi percepiti come adeguati, criteri trasparenti e fiducia nel management incidono sul reclutamento, sulla permanenza e sulla capacità di far crescere competenze. Per le imprese italiane, il divario sulla sostenibilità sociale si traduce in un tema competitivo: senza qualità del lavoro, anche investimenti e strategie di crescita rischiano di restare fragili.
L’INPS amplia la platea dei beneficiari dell’Assegno unico e universale per i figli a carico e del Bonus asilo nido includendo, allo stato attuale, anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revisione 2026 arriva a seguito di una serie di pronunce giudiziarie che hanno ritenuto discriminatoria la precedente esclusione di questi soggetti dalle prestazioni familiari.
Nell’ambito delle misure di sostegno per le famiglie, l’Assegno unico e universale è disciplinato dal decreto legislativo n. 230 del 2021, mentre il Bonus nido trova fondamento nella legge n. 232 del 2016. In entrambi i casi, il requisito del titolo di soggiorno era stato oggetto di interpretazioni restrittive che, secondo i giudici, non tengono conto del principio di equiparazione tra permesso per attesa occupazione e permesso unico di lavoro.
Alla luce di queste pronunce, l’INPS considera nel 2026 il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi per il riconoscimento dell’Assegno unico e universale e del Bonus asilo nido, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le nuove domande presentate da soggetti in possesso di questo tipo di permesso devono quindi essere accolte, mentre quelle già inviate e rimaste sospese o respinte saranno oggetto di riesame da parte delle strutture territorialmente competenti.
Nel caso in cui una domanda di Assegno unico o di Bonus nido sia stata respinta esclusivamente per la tipologia di permesso di soggiorno, è possibile presentare una richiesta di revisione. L’INPS ha infatti disposto che i provvedimenti di rigetto adottati in passato vengano rivalutati in autotutela, in presenza dei requisiti di legge.
L’Istituto precisa che le prestazioni riconosciute ai titolari di permesso per attesa occupazione saranno liquidate con riserva di ripetizione. Questo significa che l’erogazione avviene in attesa dell’esito definitivo dei giudizi ancora pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e di eventuali interventi normativi futuri.
L’estensione dell’accesso alle prestazioni familiari incide su una platea di famiglie che, pur trovandosi in una fase transitoria del rapporto di lavoro, risultano regolarmente presenti sul territorio nazionale. Per i patronati, i CAF e gli operatori del welfare, il chiarimento impone un aggiornamento immediato delle procedure di assistenza e informazione ai cittadini.
Attenzione: In caso di evoluzioni sfavorevoli sul piano giurisprudenziale o legislativo, l’INPS potrà procedere al recupero delle somme erogate.
Il nuovo orientamento dell’INPS va quindi letto come una risposta obbligata all’esecuzione delle sentenze ma non chiude definitivamente la questione. L’esito dei giudizi di legittimità e possibili interventi del legislatore potrebbero ridefinire in futuro il perimetro dei beneficiari, rendendo questa fase particolarmente delicata sotto il profilo applicativo.
L’esenzione fiscale sul contributo versato dal dipendente per l’auto aziendale concessa a uso promiscuo opera solo entro i limiti del fringe benefit convenzionale determinato secondo le tabelle ACI. Ogni importo che eccede tale valore concorre invece alla formazione del reddito imponibile. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che fa luce su modelli di car policy sempre più diffusi nelle imprese.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In via generale, i fringe benefit concorrono alla formazione del reddito sulla base del valore normale del bene o del servizio erogato.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo, tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga: il valore imponibile non è determinato in base al costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro, ma secondo un criterio forfetario ancorato ai valori delle tabelle ACI.
La normativa consente di ridurre il valore imponibile del fringe benefit nel caso in cui il dipendente contribuisca economicamente all’uso personale del veicolo. Questa riduzione, però, non opera in modo indiscriminato.
Secondo l’interpretazione consolidata dell’Amministrazione finanziaria, possono essere sottratti dal valore imponibile esclusivamente gli importi che il datore di lavoro richiede al dipendente per l’uso personale dell’auto e che sono determinati sulla base delle tabelle ACI 2026.
Applicando questi principi alle soluzioni personalizzate adottate nelle aziende, l’Agenzia delle Entrate precisa (con interpello n. 14 del 21 gennaio 2026) che l’esenzione IRPEF è riconoscibile solo per la parte del contributo del dipendente eventualmente trattenuta mensilmente in busta paga fino a concorrenza del fringe benefit convenzionale.
Questa trattenuta, ripartita su dodici mesi, consente di azzerare il valore del fringe benefit tassabile, in linea con il regime speciale previsto per i veicoli concessi in uso promiscuo.
Diverso è il trattamento della parte di costo che eccede il valore convenzionale ACI. La quota residua del noleggio, coperta mediante riduzione del premio variabile o ulteriori trattenute, non rientra nel perimetro dell’esenzione.
Secondo l’Agenzia, tale importo deve essere trattenuto dalla retribuzione variabile netta del dipendente e concorre alla formazione del reddito complessivo, in quanto eccedente rispetto al valore forfetario individuato dall’articolo 51 del Tuir.
Il chiarimento assume rilievo per le aziende che intendono introdurre modelli di car policy flessibili, soprattutto in presenza di veicoli a basse emissioni e di sistemi di partecipazione del dipendente al costo dell’auto.
In ultima analisi, il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate è netto: il regime agevolato sui fringe benefit auto resta ancorato al valore convenzionale delle tabelle ACI 2026. Qualsiasi contributo del dipendente che superi tale soglia perde la natura di riduzione dell’imponibile e diventa reddito tassabile, anche se collegato a politiche aziendali orientate alla sostenibilità .
Il costo dell’auto aziendale ad uso promiscuo che eccede il valore del fringe benefit (determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ai sensi del comma 1 della medesima disposizione), diventando quindi imponibile a fini IRPEF.
Le somme che superano la soglia del fringe benefit non rientrano nel regime speciale di non imponibilità .
È valida la cartella di pagamento che riporta gli estremi del controllo formale effettuato dall’Agenzia delle Entrate, anche se non contiene il dettaglio analitico delle singole irregolarità riscontrate. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia che rafforza l’orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione degli atti della riscossione.
La decisione assume rilievo pratico per contribuenti e imprese perché interviene su uno dei profili più frequentemente contestati nelle impugnazioni delle cartelle: la presunta carenza di motivazione a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni.
Il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, consente all’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza dei dati esposti dal contribuente sulla base della documentazione prodotta o richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione. All’esito del controllo, qualora emergano irregolarità che comportano il recupero di imposte, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute, che vengono poi richieste tramite cartella di pagamento.
Secondo la Corte di Cassazione, espressasi con ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025, la cartella emessa a seguito di controllo formale è validamente motivata quando:
Non è invece necessario che la cartella contenga una descrizione puntuale di tutte le irregolarità riscontrate, se queste risultano già conoscibili dal contribuente attraverso la precedente interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria o dalla documentazione richiesta in sede di controllo.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui la motivazione dell’atto tributario deve garantire la conoscibilità della pretesa fiscale, non la sua riproduzione integrale.
In presenza di un controllo formale, il contribuente è già messo in condizione di conoscere:
La cartella di pagamento può quindi legittimamente limitarsi a richiamare il controllo effettuato e gli importi dovuti, senza incorrere in un vizio di motivazione.
La pronuncia riduce gli spazi di contestazione fondati esclusivamente su vizi formali della cartella e rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nei giudizi aventi ad oggetto ruoli emessi a seguito di controlli formali.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di contestare:
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a distinguere tra carenze motivazionali effettive e richieste di motivazione meramente ridondanti, confermando che la funzione della cartella è quella di rendere intellegibile la pretesa, non di sostituire l’intero procedimento istruttorio.
È in pagamento l’Assegno Unico ai figli a carico con gli aumenti 2026: la prima mensilità dell’anno ha infatti incamerato gli incrementi di importo dovuti alla rivalutazione automatica legata all’inflazione, portando l’importo minimo a 58,3 euro per ogni figlio.
Disponibile anche il calendario con con le date di pagamento dell’AUU di tutto il 2026.
Nel frattempo, sono stati diffusi dall’Osservatorio INPS i dati aggiornati relativi alla prestazione erogata nei primi undici mesi del 2025.
Per quanto riguarda l’importo medio per figlio, a novembre 2025 l’Assegno Unico si attesta sui 174 euro, partendo da circa 57,5 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima fino a 224 euro per la classe di ISEE minima. L’importo medio 2024, invece, era pari a 172 euro con una variazione da 57 euro a 222 euro.
Tra gennaio e novembre sono stati erogati alle famiglie poco più di 18 miliardi di euro, che si aggiungono ai quasi 20 miliardi pagati nell’intero 2024.
I beneficiari sono stati 6.279.392 nuclei familiari per un totale di 9.935.828 figli: queste cifre mostrano un leggero calo rispetto all’anno precedente, caratterizzato da 6.365.693 famiglie beneficiarie e 10.088.598 figli.
Contestualmente all’apertura delle procedure di adesione alla Rottamazione-quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un prospetto informativo che consente di conoscere in anticipo l’ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
Il Prospetto Informativo è uno strumento di orientamento preliminare: contiene infatti l’elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito potenzialmente rottamabili e l’importo ricalcolato delle somme dovute al netto di sanzioni e interessi di mora. In questo modo, il contribuente può valutare consapevolmente l’eventuale adesione prima di presentare la domanda formale.
Il Prospetto Informativo non costituisce domanda di adesione, ma rappresenta una simulazione ufficiale elaborata dall’agente della riscossione sulla base dei carichi affidati. Il documento indica:
Il prospetto è particolarmente utile nei casi di posizioni debitorie complesse, di precedenti piani di rateazione o di adesioni a precedenti definizioni agevolate.
La modalità più immediata per ottenere il prospetto informativo è l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, il sistema registra la richiesta e avvia automaticamente l’elaborazione del documento.
Entro le successive 12 ore viene trasmessa una comunicazione via e-mail contenente il link per il download del prospetto informativo. Il link resta attivo per cinque giorni. Trascorso tale termine senza effettuare il download, la richiesta decade ed è necessario procedere con una nuova istanza.
In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto anche tramite la procedura in area pubblica, accessibile dal portale dell’agente della riscossione senza autenticazione preventiva. In questo caso la procedura prevede una sequenza di verifiche finalizzate all’identificazione del richiedente.
All’indirizzo e-mail indicato viene inviata una prima comunicazione contenente un link di conferma, che deve essere validato entro 72 ore. Dopo la convalida, segue una seconda e-mail di presa in carico della richiesta.
Una terza comunicazione contiene infine il link per scaricare il Prospetto Informativo, disponibile anche in questo caso per cinque giorni.
Sulla base delle informazioni contenute nel prospetto, il contribuente può decidere se procedere con la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, che deve essere presentata entro il 30 aprile 2026.
La definizione agevolata consente di regolarizzare i debiti affidati all’agente della riscossione pagando la somma originariamente dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il prospetto informativo rappresenta quindi il principale strumento di verifica preventiva della convenienza dell’operazione.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato i requisiti ISEE e gli importi dei bonus sociali per il 2026 relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale. Il provvedimento stabilisce le compensazioni riconosciute ai clienti domestici in condizioni di disagio economico o disagio fisico, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
I bonus sociali restano uno strumento strutturale di riduzione della spesa energetica per i nuclei più vulnerabili e vengono calcolati annualmente sulla base della spesa attesa nei quattro trimestri successivi.
Hanno accesso ai bonus sociali 2026 per luce, gas e acqua i nuclei familiari con ISEE entro le soglie previste. In particolare:
Il bonus è riconosciuto per 12 mesi su una sola fornitura per ciascun servizio (elettricità , gas e acqua) ed è valido anche per le utenze condominiali.
ARERA ha quantificato per il 2026 le compensazioni economiche spettanti ai beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas. Gli importi sono differenziati in base:
I valori puntuali delle compensazioni sono definiti nelle tabelle allegate alla deliberazione e vengono applicati automaticamente in bolletta ai clienti aventi diritto.
| Componenti nucleo | Importo bonus elettrico 2026 |
|---|---|
| Fino a 2 componenti | 146,00 € |
| Fino a 4 componenti | 186,15 € |
| Oltre 4 componenti | 204,40 € |
| Zona climatica | Utilizzo gas | Componenti nucleo | Importo bonus gas 2026 |
|---|---|---|---|
| A e B | Acqua calda sanitaria | Fino a 4 | 39,16 € |
| A e B | Acqua calda sanitaria | Oltre 4 | 106,20 € |
| C | Acqua calda + riscaldamento | Oltre 4 | 126,26 € |
| D, E, F | Acqua calda + riscaldamento | Famiglie numerose | 156,00 € |
È confermato anche per il 2026 il bonus sociale elettrico per disagio fisico, destinato ai soggetti affetti da gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza.
A differenza del bonus per disagio economico, questo beneficio richiede la presentazione di una domanda al Comune di residenza o ai CAF abilitati, corredata da certificazione ASL che attesti la necessità delle apparecchiature.
Per i bonus legati al disagio economico non è necessario presentare domanda. È sufficiente:
L’INPS trasmette automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico, che individua i fornitori e consente l’applicazione diretta dello sconto in bolletta.
Il bonus sociale idrico garantisce per ogni componente del nucleo familiare una fornitura agevolata pari a 18,25 metri cubi di acqua all’anno, corrispondenti a 50 litri per abitante al giorno.
Lo sconto effettivo dipende dalle tariffe applicate dal gestore idrico locale e si calcola moltiplicando il volume agevolato per il numero dei componenti della famiglia anagrafica.
Le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 588/2025/R/COM entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 e restano valide per l’intero anno, salvo successivi aggiornamenti trimestrali legati alla regolazione tariffaria.
Il provvedimento rientra nell’ordinaria attività di regolazione dell’Autorità e mira a garantire continuità e certezza nell’applicazione delle agevolazioni a tutela delle famiglie economicamente più fragili.
Dopo una Legge di Bilancio 2026 che si era limitata a rifinanziare il Fondo di Garanzia PMI senza intervenire sulle modalità operative, il decreto Milleproroghe chiarisce il quadro per l’intero anno. Le percentuali di copertura e le condizioni di accesso restano invariate rispetto al 2025, stabilizzando le regole applicabili alle imprese che richiedono credito nel 2026.
La Legge di Bilancio 2026 ha fissato il limite massimo degli impegni assumibili dal Fondo di Garanzia PMI in 140 miliardi di euro. Il plafond tiene conto sia delle garanzie in essere sia delle nuove coperture concedibili nel corso dell’anno e si colloca in continuità con l’operatività registrata negli ultimi esercizi.
Il decreto Milleproroghe conferma per tutto il 2026 le modalità di funzionamento già previste nel 2025, mantenendo in vigore le disposizioni introdotte dall’articolo 15-bis del DL 145/2023. Per PMI e microimprese, la garanzia del Fondo è concessa:
Viene così superata l’incertezza che si era creata a fine 2025 sull’eventuale ritorno alle percentuali precedenti, rendendo strutturali per il 2026 le aliquote già applicate.
L’importo massimo della garanzia resta fissato a 5 milioni di euro per singola impresa. Per le microimprese, la garanzia continua a essere concessa a titolo gratuito, senza applicazione di commissioni.
La percentuale massima dell’80% trova applicazione, oltre che per gli investimenti, anche in una serie di fattispecie specifiche:
Se il finanziamento è connesso a investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la copertura massima resta invece fissata al 50%.
Gli enti del terzo settore iscritti all’apposito registro possono accedere alla garanzia del Fondo per operazioni finanziarie di importo non superiore a 60mila euro, senza applicazione del modello di valutazione. Restano in vigore anche le disposizioni specifiche per enti non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il Fondo può intervenire anche a favore di imprese fino a 499 dipendenti, entro il limite massimo del 15% della dotazione annua. In questo caso, la garanzia è concessa:
Le stesse percentuali si applicano anche alle imprese di nuova costituzione che abbiano avviato l’attività da non oltre tre anni.
La richiesta di accesso alla garanzia non viene presentata direttamente dall’impresa, ma tramite la banca o un Confidi presso cui viene domandato il finanziamento. Sul portale ufficiale del Fondo è a disposizione l’elenco delle strutture convenzionate.
Il modello di valutazione utilizzato è distinto dal merito creditizio ordinario delle banche e serve sia a determinare l’ammissibilità sia la misura della copertura. Sempre sul portale, si può utilizzare un tool online per verificare l’ammissibilità di un’impresa.
Il trasporto aereo torna al centro delle strategie di sviluppo territoriale in Italia. Numerose compagnie stanno definendo nuovi programmi di traffico in Italia per il 2026 con annunci ufficiali delle nuove rotte e investimenti strutturati, in particolare quelle low cost come Ryanair e Volotea. I piani includono l’aumento di aeromobili basati, nuove destinazioni e maggiore connettività nei principali scali italiani, con ricadute su turismo, mobilità di lavoro e servizi alle imprese.
Il Nord resta l’area maggiormente interessata dai nuovi annunci. In Lombardia Ryanair ha confermato un piano di investimenti pluriennale che rafforza la presenza sugli aeroporti regionali, con nuove rotte e un aumento della capacità operativa a partire dal 2026. Nel Nord-Est prosegue il rafforzamento di scali come Venezia, Treviso e Verona, sempre più utilizzati come hub per collegamenti europei point-to-point.
Ryanair ha presentato un programma record per l’estate 2026 presso gli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, che prevede:
Le nuove destinazioni inserite nel network di Milano per l’estate 2026 includono Lemnos (Grecia), Pescara, Rabat (Marocco), Edimburgo (Regno Unito), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania) e Varsavia (Polonia). L’operativo rafforza la connettività low cost nel Nord Italia e supporta oltre 16.200 posti di lavoro nella regione, incluse oltre 1.000 figure specializzate nel settore dell’aviazione.
Inoltre, rotte domestiche e internazionali come quelle su Torino (da marzo 2026 con voli quotidiani), Verona (giornaliero dal 31 marzo) e Pescara (nove voli settimanali a partire dal 31 marzo) testimoniano un’offerta sempre più densa sulle direttrici interne ed europee.
Nel Centro Italia l’espansione appare più selettiva ma mirata. Gli annunci riguardano soprattutto il rafforzamento delle rotte su Roma e Pisa, con collegamenti aggiuntivi verso capitali europee e mercati ad alta domanda stagionale.
Nel Centro Italia Ryanair mantiene un ampliamento costante della rete. A Pescara, l’offerta per l’estate 2026 prevede 14 rotte con 8 nuove destinazioni come Cagliari, Kaunas e Valencia, oltre a 21 rotte stagionali, inclusa una nuova verso Tirana e il ripristino di collegamenti con Milano Bergamo. L’aumento dei voli su Pescara dovrebbe portare oltre 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% rispetto al 2024).
Volotea, altra low cost con forte presenza in Italia, annuncia per il 2026 un ulteriore potenziamento della base all’aeroporto di Venezia Marco Polo con un aumento dei voli del 12% e nuove rotte, consolidando destinazioni come Olbia con un incremento previsto di oltre il 60%.
Il Sud Italia rappresenta la principale area di crescita potenziale. Ryanair e altre compagnie hanno annunciato nuove rotte e un incremento delle frequenze su scali come Bari, Brindisi, Catania, Palermo e Lamezia Terme, con particolare attenzione ai collegamenti internazionali.
Il Sud si caratterizza per una dinamica di crescita attraverso micro-basi. Ryanair ha infatti riattivato la propria base operativa a Trapani–Birgi con un programma stagionale 2026 che include rotte da/per Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona. La riapertura della base è favorita dall’abolizione dell’addizionale comunale aeroportuale in Sicilia a partire dal 2026.
Tra gli annunci più recenti sulle rotte 2026 dei vettori attivi in Italia, Wizz Air ha comunicato l’avvio del collegamento Napoli–Palma di Maiorca con start operativo dal 12 maggio 2026 (tre frequenze settimanali) e il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino–Chania, il cui debutto è indicato per il 29 giugno 2026.
Sul fronte lungo raggio, ITA Airways ha messo in vendita il nuovo diretto Roma Fiumicino–Houston, con primo volo previsto dal 1° maggio 2026 nell’ambito della programmazione estiva.
Neos, infine, per l’estate 2026 ha evidenziato nuove connessioni transatlantiche con Palermo–New York e Bari–New York, posizionando le due rotte come novità di network per la stagione.
L’espansione delle rotte e l’aumento degli aeromobili basati nei principali scali italiani ha ricadute economiche tangibili. Parallelamente, la capacità di attrarre traffico sostenibile su base annua — e non solo stagionale — dipende anche dal contesto regolatorio e infrastrutturale, come la politica delle addizionali aeroportuali, che secondo i vettori può influenzare la competitività di scali come Milano rispetto ad altri paesi europei.
In sintesi, il 2026 segna per l’Italia una fase di consolidamento della connettività aerea low cost con un mix di nuove rotte e maggiore capacità operativa, elementi che si riflettono non solo sulle dinamiche del trasporto passeggeri ma anche sulle prospettive di sviluppo economico locale e sull’attrattività internazionale delle imprese italiane
Il mercato italiano del Private Equity entra nel 2026 con un segnale chiaro: l’attività non si è fermata e non si sta riducendo ma sta cambiando forma. Dopo un secondo semestre 2025 da record, con 322 operazioni concluse, gli operatori stimano per i primi sei mesi del nuovo anno circa 224 deal, concentrati su operazioni di dimensione medio-alta e su settori industriali considerati più resilienti.
È uno scenario che emerge dalla nuova Private Equity Survey condotta da Deloitte in collaborazione con AIFI e LIUC Business School, e che fotografa un mercato meno euforico rispetto al passato, ma strutturalmente più selettivo e orientato alla creazione di valore industriale.
Il dato più rilevante non è tanto il numero assoluto di operazioni previste, quanto la loro composizione. Oltre la metà dei deal attesi nel primo semestre 2026 riguarda transazioni superiori ai 30 milioni di euro, con una netta preferenza per operazioni di maggioranza. La quota di operatori che indica questo approccio come prioritario supera il 90%, confermando una strategia sempre più orientata al controllo e alla gestione diretta delle società partecipate.
Si riduce, di contro, l’interesse per le partecipazioni di minoranza e per i co-investimenti, segnale di un contesto in cui l’incertezza geopolitica e macroeconomica spinge i fondi a ridurre l’esposizione a modelli meno governabili.
Dal punto di vista settoriale, il manifatturiero si conferma il comparto più attrattivo per gli investitori, con il 26% delle preferenze e una crescita rispetto al semestre precedente. Seguono Food & Beverage e Life Sciences & Healthcare, settori che beneficiano sia della domanda strutturale sia della capacità di difendere i margini in contesti inflattivi.
Più prudente l’approccio verso l’ICT e i beni di consumo, che restano presenti nei radar degli operatori ma senza segnali di accelerazione significativa.
L’intelligenza artificiale continua a rappresentare un fattore rilevante nella selezione dei target, citata dal 75% degli operatori, pur registrando un lieve arretramento rispetto alla rilevazione precedente. Il dato suggerisce una fase di maggiore maturità : l’AI non è più un elemento distintivo in sé, ma una leva da valutare caso per caso in termini di applicabilità industriale e ritorno economico.
I criteri ESG risultano invece ormai strutturali nei processi decisionali. Oltre due terzi degli operatori li integrano già nella fase di investimento o nella gestione delle società in portafoglio, confermando che sostenibilità e governance non sono più considerate un vincolo reputazionale ma un fattore di creazione di valore.
Un altro elemento di discontinuità riguarda le fonti di finanziamento. Le banche commerciali tornano a occupare una posizione centrale nel supporto alle operazioni di acquisizione, con una crescita significativa delle aspettative per il 2026. Al contrario, cala l’appeal dei fondi di private credit, segnale di un riequilibrio del mercato del debito a favore di strumenti più tradizionali.
Questo cambio di passo riflette anche un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, che contribuisce a sostenere il sentiment positivo degli operatori nonostante le tensioni internazionali.
La distribuzione territoriale delle operazioni resta fortemente sbilanciata. Nel secondo semestre 2025 quasi il accesso dei deal si è concentrato nel Nord Italia, mentre il Centro ha perso peso e il Sud, pur in lieve recupero, resta marginale.
Un dato che evidenzia come il Private Equity continui a intercettare soprattutto ecosistemi industriali già maturi, lasciando aperta la questione della capacità di attrarre capitali nei territori meno strutturati.
Infine, aumenta in modo significativo la quota di operatori che prevede attività di exit nel prossimo semestre. È un segnale coerente con un mercato che, dopo anni di accumulazione di partecipazioni, inizia a guardare con maggiore attenzione alla monetizzazione degli investimenti.
Nel complesso, il quadro che emerge non è quello di un mercato in rallentamento, ma di un Private Equity italiano più maturo, selettivo e industriale, chiamato a muoversi in un contesto complesso senza rinunciare a operazioni di dimensione e ambizione rilevanti.