NEWS - economia - NEWS - finanza - NEWS - fisco


News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole

PEC
PEC per imprese e professionisti: obblighi, attivazione e costi
Chi deve avere la PEC tra imprese, professionisti e amministratori di società, come attivarla, quanto costa e il passaggio allo standard europeo

La PEC, posta elettronica certificata, è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni digitali, con ricevute di accettazione e consegna opponibili a terzi, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. È obbligatoria per imprese, professionisti e amministratori di società, mentre per i privati resta facoltativa ma utile a eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali. Attivarla richiede la scelta di un gestore accreditato, il riconoscimento del titolare e un canone annuale.

In sintesi:

  • la PEC è la posta elettronica certificata, con valore legale equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • sono obbligati ad averla imprese, professionisti iscritti ad albi e amministratori di società di capitali, cooperative e consortili;
  • per gli amministratori l’obbligo, ridefinito dal d.l. n. 159/2025, ricade sull’amministratore unico, sul delegato o sul presidente del CdA, con PEC personale distinta da quella dell’impresa;
  • non esistono più caselle PEC gratuite stabili e l’INAD consente di eleggere un domicilio digitale ma non fornisce una casella;
  • i gestori stanno migrando allo standard europeo, che prevede il riconoscimento dell’identità del titolare.

PEC, definizione e valore legale

La posta elettronica certificata consente di inviare messaggi con ricevute di accettazione e consegna che rendono la comunicazione opponibile a terzi. Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e per questo sostituisce molti invii cartacei nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con i fornitori. È inoltre la base del domicilio digitale, l’indirizzo presso cui si ricevono le comunicazioni ufficiali con piena validità giuridica.

Chi è obbligato ad avere la PEC

L’obbligo di dotarsi di una PEC e di comunicarla al Registro delle Imprese riguarda da tempo le imprese, in forma societaria e individuale, e i professionisti iscritti ad albi ed elenchi. A questi si sono aggiunti gli amministratori di società: la legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo, poi ridefinito dal decreto-legge n. 159/2025, che ne ha ristretto il perimetro.

Per le società di capitali, le cooperative e le società consortili l’adempimento ricade, in via alternativa, sull’amministratore unico, sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul presidente del consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale dell’amministratore deve essere una PEC personale, distinta da quella della società. Le imprese già iscritte hanno dovuto provvedere entro il 31 dicembre 2025, mentre per le nuove nomine la comunicazione avviene contestualmente all’iscrizione, come spiegato nella guida sull’obbligo di PEC per gli amministratori di società.

Per i privati la PEC non è obbligatoria, ma permette di eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali, utile anche per partecipare a bandi e concorsi.

La PEC europea e lo standard interoperabile

La PEC italiana sta migrando verso lo standard europeo della posta certificata, pensato per garantire l’interoperabilità tra i servizi dei diversi Paesi dell’Unione. La novità principale è il riconoscimento dell’identità del titolare della casella, che innalza il livello di sicurezza e affidabilità del servizio. Chi possiede già una casella deve verificare con il proprio gestore i passaggi di adeguamento alla PEC europea.

Quanto costa la PEC

Avere una PEC comporta un canone annuale, in genere contenuto. Non esistono più caselle completamente gratuite e stabili nel tempo: i gestori accreditati possono offrire periodi di prova o promozioni, ma alla scadenza il rinnovo è a pagamento. La vecchia PEC gratuita della Pubblica Amministrazione non è più attiva, e l’INAD, l’Indice nazionale dei domicili digitali, consente di eleggere un domicilio digitale ma presuppone che si disponga già di una casella certificata.

I criteri per scegliere il servizio PEC

Il prezzo da solo è un criterio debole. Nella scelta di un servizio pesano soprattutto questi elementi:

  • lo spazio della casella e la politica di archiviazione dei messaggi e degli allegati;
  • gli strumenti di consultazione, come webmail, app, notifiche e filtri di ricerca;
  • la continuità operativa, dal recupero delle credenziali all’assistenza in caso di blocco;
  • l’integrazione con il domicilio digitale e con gli adempimenti verso il Registro delle Imprese.

Attivazione e uso della PEC

Per attivare una casella PEC occorre scegliere un gestore accreditato, selezionare il piano, completare il riconoscimento del titolare e configurare le credenziali. L’uso non richiede software dedicati: la casella si gestisce dalla webmail con qualsiasi browser, da app su mobile o tramite un client di posta con i protocolli tradizionali. Per verificare l’indirizzo PEC di un’impresa o di un professionista è disponibile l’elenco INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 14:42:32 +0000
Scadenze Fiscali
Ravvedimento operoso IMU: sanzioni e interessi per regolarizzare il versamento
Come regolarizzare il versamento IMU non pagato con il ravvedimento operoso, tra sanzioni ridotte per fascia di ritardo e interessi al tasso legale vigente

Chi non ha versato l’IMU entro la scadenza, l’acconto del 16 giugno può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione è tanto più leggera quanto prima si rimedia, e parte dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo nei primi quattordici giorni. Gli interessi si calcolano al tasso legale, fissato all’1,60% dal 1° gennaio 2026.

In sintesi

  • il ravvedimento operoso permette di sanare il versamento IMU non effettuato pagando imposta, sanzione ridotta e interessi;
  • la sanzione è tanto più bassa quanto prima si paga, dallo 0,0833% per giorno entro 14 giorni fino al 4,17% dopo la contestazione;
  • gli importi seguono la riforma del d.lgs. n. 87/2024, con sanzione base ridotta dal 30% al 25%;
  • gli interessi si calcolano al tasso legale, pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026, aggiornato ogni anno con decreto del MEF;
  • il pagamento avviene con il modello F24 in un’unica soluzione, prima di accertamenti o controlli.

Quando si può fare il ravvedimento IMU

Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente un versamento IMU omesso, insufficiente o tardivo, regolarizzando l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre. È possibile solo finché la violazione non è già stata contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto conoscenza ufficiale. Il versamento di imposta, sanzione e interessi avviene contestualmente con il modello F24, in un’unica soluzione, perché il ravvedimento non è rateizzabile.

Sanzioni da ravvedimento IMU per fascia di ritardo

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la riforma del sistema sanzionatorio ha ridotto la sanzione base dal 30% al 25%, con effetto sulle percentuali del ravvedimento. La sanzione cresce con il ritardo:

Fascia di ritardo Sanzione ridotta
entro 14 giorni, ravvedimento sprint 0,0833% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno 1,25%
dal 31° al 90° giorno 1,39%
entro un anno o il termine della dichiarazione 3,125%
entro due anni 3,572%
dopo la constatazione della violazione 4,17%

Solo la fascia del ravvedimento sprint si calcola per ogni giorno di ritardo, mentre dalla soglia dei quindici giorni in poi la percentuale è fissa.

Calcolo interessi al tasso legale

Agli importi va aggiunto l’interesse legale, che matura giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026 e viene rideterminato ogni anno con decreto del MEF, quindi va sempre verificato il valore in vigore.

Per i ritardi a cavallo d’anno si applica il tasso di ciascun periodo. La formula è semplice:

interessi uguale imposta moltiplicata per il tasso annuo, per i giorni di ritardo, divisi per 36.500.

Esempio di calcolo per ravvedimento IMU

Su un’IMU di 1.000 euro versata con 20 giorni di ritardo nel 2026, la sanzione rientra nella fascia dal quindicesimo al trentesimo giorno, pari all’1,25%, cioè 12,50 euro. Gli interessi sono 1.000 per 1,60 per 20, diviso 36.500, circa 0,88 euro. Il totale da versare con l’F24 è quindi di circa 1.013,38 euro, comprensivo di imposta, sanzione e interessi.

Il versamento con il modello F24

Per l’IMU, a differenza dei tributi erariali, sanzione e interessi non hanno codici autonomi: si sommano all’imposta e si versano con lo stesso codice tributo del versamento originario, barrando la casella “Ravv.” nel modello F24. I codici principali sono 3912 per l’abitazione principale e pertinenze, 3918 per gli altri fabbricati, 3914 per i terreni e 3916 per le aree fabbricabili. Per determinare l’imposta dovuta su cui calcolare il ravvedimento è utile partire dal calcolo dell’IMU.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 14:31:45 +0000
Edilizia
Piano Casa: fondi a CDP, alloggi per un quinto di famiglie in più
Emendamento al DL 66/2026, CDP entra nell'edilizia sociale con Patrimonio casa e fondi. L'ANCE stima l'accesso ad un 1/5 di famiglie in più.

Il Piano Casa si arricchisce di una leva finanziaria pubblica. Il 17 giugno 2026 un emendamento dei relatori al decreto-legge 66/2026, all’esame della Camera, destina 1,2 miliardi di euro del PNRR a Cassa depositi e prestiti (CDP) per ampliare l’offerta di alloggi sociali e a prezzo calmierato. Le risorse, riprogrammate dai fondi per l’efficienza ferroviaria, alimenteranno un patrimonio destinato chiamato “Patrimonio casa”, in attesa del via libera europeo alla rimodulazione.

Secondo le stime ANCE, il Piano Casa potrebbe renderebbe l’abitazione accessibile al 20% di famiglie in più, ma questo obiettivo richiede tempi certi e flessibilità per rendere gli interventi sostenibili per le imprese su tutto il territorio.

In sintesi:

  • il 17 giugno 2026 un emendamento dei relatori al decreto Piano Casa (DL 66/2026) destina 1,2 miliardi del PNRR a CDP per l’edilizia sociale e convenzionata;
  • le risorse arrivano dalla riprogrammazione dei fondi PNRR e attendono il via libera europeo;
  • CDP costituirà”Patrimonio casa”, operante tramite quote di fondi immobiliari già esistenti;
  • per ora il MIT trasferisce a CDP 5 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, in attesa delle risorse PNRR;
  • secondo l’ANCE il Piano Casa renderebbe la casa accessibile al 20% di famiglie in più, con interventi sostenibili per le imprese solo in alcune aree.

Fondi PNRR per l’edilizia sociale

L’emendamento autorizza il MIT a trasferire a Cassa depositi e prestiti 1,2 miliardi di euro provenienti dal PNRR, con l’obiettivo di sostenere iniziative di edilizia sociale o convenzionata anche tramite recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e rigenerazione urbana, con priorità ai comuni ad alta tensione abitativa. La misura punta a incrementare gli alloggi a canone o prezzo calmierato, inferiore a quello di mercato, e si inserisce tra le misure del Piano Casa varato con il DL 66/2026.

Patrimonio casa di CDP per l’housing

Il cuore della misura è un patrimonio destinato denominato “Patrimonio casa”, che CDP costituirà per separare contabilmente queste risorse e indirizzarle all’housing accessibile. Il veicolo opera sottoscrivendo quote di un comparto dedicato di fondi immobiliari già costituiti da CDP o dalle sue controllate, come il Fondo nazionale per l’abitare gestito da CDP Real Asset. È lo schema che consente di affiancare capitali privati a quelli pubblici, nella logica del partenariato che caratterizza il social housing.

Riprogrammazione del PNRR e il via libera europeo

I 1,2 miliardi derivano dalla rimodulazione dei fondi del PNRR inizialmente destinati all’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, una scelta motivata dal rischio che quelle risorse non venissero impiegate entro le scadenze del dispositivo di ripresa e resilienza. La rimodulazione attende però il via libera della Commissione europea, e nel frattempo l’emendamento fissa solo la cornice normativa, prevedendo un primo trasferimento del MIT a CDP di 5 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027.

Le stime ANCE sull’accesso alla casa

Secondo la simulazione presentata dall’ANCE per i suoi 80 anni, il Piano Casa abbasserebbe il reddito necessario per acquistare o affittare un’abitazione di 80 metri quadrati in periferia, ampliando del 20% la platea di famiglie che possono permettersela.

Città Reddito d’accesso attuale Reddito d’accesso con il Piano Casa
Milano 76.413 € 50.154 €
Roma 61.033 € 40.059 €
Bari 35.630 € 24.980 €

L’associazione avverte però che gli interventi sarebbero sostenibili per le imprese solo in alcune aree, con un rendimento interessante per esempio a Milano. La presidente Federica Brancaccio chiede «un approccio flessibile per garantire interventi sostenibili per le imprese», intervenendo sulla quota di alloggi cedibili a libero mercato.

Le ricadute per imprese di costruzione e fondi immobiliari

Per le imprese di costruzione e i fondi immobiliari l’ingresso di CDP apre a partenariati pubblico-privati su nuovi stock di alloggi a canone calmierato, con il Fondo nazionale per l’abitare come veicolo per attrarre capitali privati. Le opportunità si concentrano sulla bonus volumetria per l’edilizia convenzionata e sulla riqualificazione del patrimonio esistente, con i vincoli di prezzo calmierato che condizionano la redditività degli investimenti.

La sostenibilità economica degli interventi dipende dall’equilibrio tra alloggi convenzionati e quota a libero mercato, il punto su cui i costruttori chiedono margini di flessibilità diversi a seconda dei valori immobiliari locali.

Iter del decreto e tempi di conversione

La commissione Ambiente della Camera ha avviato il voto sui circa 270 emendamenti al decreto Piano Casa senza approvarne finora nessuno, e ha accantonato le proposte bipartisan per riservare almeno il 25% dei programmi di edilizia pubblica e sociale agli over 65. Il provvedimento arriva in Aula venerdì, con probabile questione di fiducia, e va convertito in legge entro il 6 luglio 2026, oltre il quale decadrebbe.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 09:55:34 +0000
Imprese del Sud
Amazon Destinazione Sud: credito fino a 500 euro per le PMI del Mezzogiorno
Con Destinazione Sud, in occasione del Prime Day 2026, Amazon punta sulle imprese di otto regioni del Mezzogiorno tra incentivi, formazione e parchi solari

In occasione del Prime Day 2026, in programma dal 23 al 26 giugno, Amazon mette sul piatto un pacchetto di incentivi per le PMI del Sud: con il programma Amazon Destinazione Sud, le nuove imprese di otto regioni meridionali che vendono nella vetrina Made in Italy ottengono un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione. Accanto al sostegno alle imprese, l’azienda affianca alla dodicesima edizione dell’evento un festival a Palermo, programmi di formazione digitale e progetti di energia rinnovabile.

In sintesi

  • il Prime Day 2026 di Amazon si tiene dal 23 al 26 giugno, dodicesima edizione e prima a giugno;
  • con Amazon Destinazione Sud le nuove PMI di otto regioni del Mezzogiorno ricevono un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione, dall’8 giugno;
  • il Prime Day Festival si svolge dal 19 al 21 giugno al NAUTO del Foro Italico di Palermo, a ingresso gratuito;
  • Amazon dichiara oltre 2 miliardi investiti nel Sud, più di 3.000 posti di lavoro e 1,5 miliardi di impatto economico aggiuntivo.

Il credito fino a 500 euro per le nuove PMI del Sud

Amazon riconosce un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione alle nuove PMI con sede nel Mezzogiorno che iniziano a vendere su Amazon nella selezione Made in Italy. Il programma è partito l’8 giugno e si rivolge ai partner di vendita idonei delle otto regioni meridionali. Per accedere servono tre condizioni:

  • sede dell’impresa in una delle otto regioni ammesse, cioè Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • un marchio registrato intestato all’azienda;
  • prodotti presenti nella selezione Made in Italy di Amazon.

Amazon dichiara che sono già oltre 2.000 le aziende del Sud che esportano nel mondo attraverso la vetrina Made in Italy, e il credito punta ad allargare questa base.

Prime Day Festival a Palermo, date e sede

Il Prime Day Festival si tiene dal 19 al 21 giugno 2026 al NAUTO del Foro Italico di Palermo, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30. Lo spazio diventa un villaggio Prime con aree dedicate alle offerte, ad Amazon Haul e ad Alexa, oltre alla vetrina delle PMI siciliane presenti nella selezione Made in Italy. L’iniziativa ha avuto il sostegno del Comune di Palermo, con il sindaco Roberto Lagalla.

Formazione digitale e AI generativa con ICE

Amazon affianca agli incentivi programmi di formazione sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale generativa, in collaborazione con enti regionali e con partner come l’agenzia ICE, per accompagnare le piccole e medie imprese del Sud nell’accesso al digitale. Le attività coinvolgono anche gli studenti, con percorsi pensati per le competenze richieste dall’e-commerce e dai servizi cloud.

Sul versante del marketing, le possibilità aperte dall’AI per le imprese italiane sono al centro delle analisi di Amazon Ads dedicate alle PMI.

Gli investimenti di Amazon nel Mezzogiorno

Amazon inserisce il programma in una strategia di lungo periodo sul Mezzogiorno, definito dal VP e Country Manager di Amazon Italia Giorgio Busnelli «una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale». Dall’arrivo in Italia l’azienda dichiara oltre 2 miliardi di euro investiti nelle regioni meridionali, più di 3.000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo.

Sul fronte energetico, Amazon ha contribuito a sette progetti solari in Sicilia: quattro avviati nel 2025 e tre già attivi, tra cui due impianti agrivoltaici a Mazara del Vallo e Paternò, che combinano energia rinnovabile e coltivazioni sullo stesso terreno. L’elettricità prodotta alimenta le attività italiane del gruppo.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 08:31:15 +0000
Stipendi
Occupazione laureati di nuovo in crescita ma stipendi reali ancora in calo
Il XXVIII Rapporto AlmaLaurea segna il debutto delle lauree professionalizzanti oltre il 90% di occupati, con stipendi netti fermi a 1.491 euro al primo anno

Il mercato del lavoro in Italia premia i laureati sul fronte dell’occupazione, molto meno su quello degli stipendi. Il XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione, presentato l’11 giugno 2026 all’Università degli Studi della Basilicata, registra un tasso di occupazione dell’81,2% a un anno dal titolo per chi ha una laurea di primo livello e dell’80,8% per il secondo, oltre il 90% a cinque anni. Le retribuzioni nette di ingresso, però, si fermano a 1.491 e 1.495 euro mensili e in termini reali calano per effetto dell’inflazione.

In sintesi:

  • il XXVIII Rapporto AlmaLaurea ha analizzato circa 335mila laureati del 2025 e quasi 700mila intervistati a uno, tre e cinque anni dal titolo;
  • l’occupazione a un anno è dell’81,2% per il primo livello e dell’80,8% per il secondo, oltre il 90% a cinque anni;
  • le lauree professionalizzanti superano il 90% di occupati già a un anno, su un collettivo ancora ridotto e al primo rilevamento;
  • gli stipendi netti a un anno sono pari a 1.491 e 1.495 euro, in calo reale dell’1,4% e dello 0,9%;
  • a cinque anni le retribuzioni salgono a 1.796 e 1.903 euro mensili netti.

Occupazione dei laureati a uno e cinque anni dal titolo

L’occupazione dei laureati cresce su tutti i livelli: a un anno dal titolo lavora l’81,2% di chi ha una laurea di primo livello e l’80,8% di chi ha una magistrale, con un guadagno rispettivamente di 2,6 e 2,2 punti sull’anno precedente. A cinque anni il quadro si consolida, con un tasso di occupazione del 91,7% per il primo livello e del 94,4% per il secondo, mentre la disoccupazione scende dal 9,2-9,3% del primo anno al 2,6% del quinto. La distanza tra i due momenti misura il tempo che serve al titolo di studio per esprimere il proprio rendimento sul mercato.

Indicatore Primo livello Secondo livello
Occupazione a un anno 81,2% 80,8%
Occupazione a cinque anni 91,7% 94,4%
Disoccupazione a un anno 9,2% 9,3%
Retribuzione netta a un anno 1.491 euro 1.495 euro
Variazione reale a un anno -1,4% -0,9%
Retribuzione netta a cinque anni 1.796 euro 1.903 euro

Lauree professionalizzanti, il primo dato occupazionale

Le lauree professionalizzanti registrano un tasso di occupazione superiore al 90% già a un anno dal titolo, il primo dato disponibile da quando questi corsi sono stati istituiti. Si tratta dei triennali delle classi Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01), agrarie, alimentari e forestali (L-P02) e industriali e dell’informazione (L-P03), pensati per un inserimento immediato nel lavoro.

AlmaLaurea invita però alla prudenza, perché il collettivo è ancora ridotto e la rilevazione è alla prima edizione: il segnale è incoraggiante sui tempi di ingresso e sull’uso delle competenze acquisite, non una prova definitiva di efficacia del titolo.

Stipendi dei laureati erosi dall’inflazione

Sul fronte retributivo gli stipendi dei laureati perdono terreno: la retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è di 1.491 euro per il primo livello e di 1.495 euro per il secondo, valori che al netto dell’inflazione corrispondono a un calo reale dell’1,4% e dello 0,9% nell’ultimo anno. Il divario emerge con l’esperienza, perché a cinque anni le retribuzioni salgono a 1.796 e 1.903 euro mensili, con un differenziale di 107 euro a favore della magistrale. È un andamento che pesa sulle scelte dei neolaureati, in un confronto continuo tra le lauree con le retribuzioni più alte e quelle meno remunerate, come accade per lo stipendio medio di un ingegnere rispetto ad altri percorsi.

Il vantaggio della laurea sul diploma

Il titolo universitario mantiene un margine misurabile sul diploma: nella fascia 25-64 anni il tasso di occupazione dei laureati è dell’84,7% contro il 74,0% dei diplomati. Il vantaggio si estende alla retribuzione e alla stabilità contrattuale, e si legge anche nella classifica degli stipendi in Italia per professione e settore. La laurea conferma così il proprio valore come investimento di medio periodo, pur dentro un mercato che fatica sul potere d’acquisto.

Rifiuto crescente di lavori sottopagati

I neolaureati rispondano alla pressione salariale con un atteggiamento più selettivo: il 66,9% di chi sta per laurearsi dichiara di accettare un impiego a tempo pieno solo a partire da 1.500 euro netti al mese. La disponibilità ad accettare lavori non coerenti con il percorso di studi è scesa dall’87,2% del 2016 al 76,4% del 2025, un calo di 10,8 punti. Secondo AlmaLaurea a contare non sono ormai «più solo carriera e guadagno», ma anche tempo libero, flessibilità e qualità delle relazioni, segno di una domanda di lavoro qualitativamente diversa.

Divari di genere e territoriali tra i laureati

Restano ampi i divari che attraversano i dati: le donne sono il 59,6% dei laureati e ottengono risultati accademici migliori, eppure incontrano più difficoltà degli uomini nell’accesso al lavoro e nelle retribuzioni. Le differenze territoriali penalizzano chi resta nel Mezzogiorno rispetto al Nord, mentre chi sceglie l’estero arriva a guadagnare in media il 60% in più. Il rendimento della laurea, quindi, dipende non solo dal percorso ma anche dal genere e dal luogo in cui lo si spende.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 08:03:17 +0000
Servizi online
Pignoramenti sulle pensioni: nuova piattaforma INPS per i creditori
Con il messaggio 2008 del 16 giugno l'INPS ha digitalizzato la gestione dei pignoramenti per i soggetti giuridici creditori, tra report mensili e mandati di pagamento

L’INPS ha realizzato una piattaforma dedicata ai pignoramenti presso terzi sulle pensioni, attraverso la quale i creditori costituiti come soggetti giuridici accedono e consultano i dati delle prestazioni pignorate. Un unico punto l’accreditamento e la gestione dei piani di ammortamento sulla pensione. Le istruzioni arrivano con il Messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026.

In sintesi:

  • l’INPS ha aperto la piattaforma “Pignoramenti presso terzi su pensioni” per i soggetti giuridici creditori pignoratizi;
  • l’accesso avviene tramite il “Sistema Soggetti Giuridici” con il modulo MV59 e autenticazione digitale;
  • è possibile scaricare in autonomia la reportistica mensile nei formati .xls e .txt, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio n. 2008/2026.

La digitalizzazione dei pignoramenti sulle pensioni

L’intervento punta alla digitalizzazione dei processi e si inserisce nel Piano Strategico Digitale 2020-2022 e nel Piano Strategico ICT 2021-2023. Quando una pensione viene pignorata, l’INPS interviene come terzo pignorato e deve adempiere agli obblighi previsti dal codice di procedura civile: accantonare in via cautelare le somme pignorate, nei limiti di legge, e trasferirle al creditore con l’ordinanza di assegnazione.

Questi adempimenti richiedono interlocuzioni tra INPS e creditore, più articolate quando quest’ultimo è un soggetto giuridico, per la dimensione delle operazioni, le diverse articolazioni organizzative e le possibili variazioni societarie. La piattaforma nasce per gestire queste attività in via telematica, in linea con i limiti di impignorabilità della pensione e con le regole del pignoramento presso terzi.

Come accedere alla piattaforma Pignoramenti presso terzi su pensioni

La piattaforma è un unico punto di accesso per l’accreditamento del soggetto giuridico e per la consultazione e gestione dei piani di ammortamento sulla pensione, e supera le precedenti modalità di interazione con la Direzione centrale Pensioni e con le Strutture territoriali dell’Istituto. L’accesso avviene tramite autenticazione al Sistema Soggetti Giuridici, con la compilazione del modulo MV59 reperibile nella sezione Moduli del sito INPS da parte del rappresentante legale del creditore o di un suo delegato.

I ruoli abilitati e l’autorizzazione degli utenti

Dopo il primo accesso il rappresentante legale usa la funzione Abilitazione utenti per assegnare i ruoli di amministratore o operatore di prodotto pignoramento; anche l’amministratore può autorizzare l’operatore. Sono cinque i profili che operano nel sistema, ciascuno con funzioni specifiche descritte nel Manuale Utente Prodotto Pignoramento per Soggetti Giuridici pubblicato dall’Istituto.

Ruolo Funzione
Rappresentante legale accreditamento del soggetto giuridico e abilitazione degli altri utenti
Rappresentante legale di soggetto giuridico rappresentante operatività per conto di un altro soggetto giuridico
Delegato operatività su delega del rappresentante legale
Amministratore di prodotto pignoramento gestione del prodotto e autorizzazione degli operatori
Operatore di prodotto pignoramento consultazione e gestione operativa dei pignoramenti

Le sezioni della piattaforma e la reportistica mensile

Tra le funzioni segnalate dall’INPS spicca il download autonomo della reportistica mensile nei formati .xls e .txt. Il portale si articola in tre sezioni, con le funzionalità già attive riepilogate di seguito.

Sezione Funzionalità principali
Panoramica per la Gestione Integrata e Pubblica dati di contatto e coordinate di pagamento, modifica di mail e PEC, visualizzazione e download dell’ultimo mandato di pagamento in .xls e .txt
Mandati di Pagamento per la Gestione Integrata e Pubblica lista e download massivo dei mandati, ricerca per codice fiscale e nominativo, dettaglio del mandato e download in .xls e .txt
Comunicazioni scambio delle comunicazioni tra soggetto giuridico e INPS

L’INPS comunicherà con messaggi successivi le ulteriori funzionalità in sviluppo, tra cui la variazione delle coordinate di pagamento e il trasferimento dei piani.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 07:23:33 +0000
lavoro
Lavoro domestico, deleghe INPS bloccate dopo il decesso
Il Messaggio INPS n. 1972/2026 blocca le nuove deleghe dopo il decesso del datore e fissa a 60 giorni il termine per la cessazione.

L’INPS ha fissato nuove regole per la cessazione del lavoro domestico dopo il decesso del datore: dal Messaggio INPS n. 1972 dell’11 giugno 2026 non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del rapporto. Se una delega era già attiva o in fase di attivazione, l’intermediario può chiudere il contratto entro 60 giorni dal decesso; in assenza di delega, la comunicazione spetta all’erede, anche uno solo in presenza di più eredi.

In sintesi:

  • l’INPS blocca l’inserimento di nuove deleghe dopo il decesso del datore di lavoro domestico;
  • gli intermediari con delega già attiva o in fase di attivazione possono comunicare la cessazione entro 60 giorni;
  • in assenza di delega, la cessazione può essere richiesta direttamente da un erede tramite Contact Center o PEC;
  • l’intermediario incaricato dall’erede può agire via PEC con modulo AP17 o dichiarazione firmata;
  • scaduti i 60 giorni, l’INPS chiude d’ufficio il rapporto di lavoro domestico.

Deleghe bloccate dopo il decesso del datore domestico

Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il portale INPS non consente più l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Il chiarimento riguarda colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici per i quali il contratto è ancora aperto alla data della morte del datore. La regola vale per le deleghe a professionisti, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Il Messaggio INPS n. 1972/2026 chiarisce quindi chi può intervenire, con quali canali e con quale termine per la cessazione del rapporto di lavoro domestico.

Cessazione entro 60 giorni con delega già attiva

Se al momento del decesso esiste una delega attiva o una delega nello stato “in attivazioneâ€, l’intermediario autorizzato può comunicare la cessazione del rapporto entro 60 giorni dalla morte del datore. La delega in attivazione è quella già conferita dal datore, anche se non ancora attivata dal soggetto delegato.

Decorso il termine di 60 giorni, l’INPS procede comunque alla chiusura d’ufficio del contratto. La cessazione automatica evita che la posizione resti aperta nei sistemi previdenziali, con possibili disallineamenti su contributi, rapporto assicurativo e obblighi collegati al lavoro domestico.

Erede: chiusura rapporto senza delega

In assenza di una delega attiva, la cessazione del rapporto domestico può essere richiesta direttamente dall’erede entro gli stessi 60 giorni dal decesso. Se gli eredi sono più di uno, per l’INPS è sufficiente la richiesta presentata da un solo erede.

L’erede può procedere tramite Contact Center Multicanale, dopo aver generato il PIN telefonico nella propria area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una comunicazione tramite PEC alla struttura INPS territorialmente competente.

Intermediario erede: modulo AP17 o dichiarazione

L’erede può affidare la chiusura del rapporto anche a un intermediario autorizzato che non disponeva di una delega precedente del datore deceduto. In questo caso, la richiesta di cessazione deve essere trasmessa via PEC alla sede INPS competente.

Per la richiesta si può usare il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede, con copia del documento di identità allegata. La procedura consente all’intermediario di agire su incarico dell’erede senza inserire una nuova delega sul portale dopo il decesso del datore.

Cosa cambia per colf, badanti e famiglie

Le nuove disposizioni INPS incidono soprattutto sulle famiglie che devono chiudere il contratto di colf, badanti o babysitter dopo la morte del datore. Il termine dei 60 giorni diventa il riferimento per regolarizzare la posizione previdenziale e allineare la chiusura del rapporto con gli adempimenti successivi.

La cessazione del rapporto non esaurisce però gli obblighi economici maturati. Il lavoratore domestico conserva il diritto alle competenze di fine rapporto, compreso il TFR, alle ferie maturate e non godute e agli altri importi dovuti in base al rapporto svolto e al contratto applicato.

Per una stima preliminare della liquidazione si può usare il calcolo TFR online di PMI.it, utile per ricostruire l’importo maturato in base alla retribuzione, al periodo lavorato e alla rivalutazione applicabile.

Domande frequenti sulle deleghe INPS nel lavoro domestico

Si può inserire una nuova delega dopo il decesso del datore domestico?

No. Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il Messaggio INPS n. 1972/2026 esclude l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Possono essere usate solo deleghe già attive o già conferite e in fase di attivazione alla data del decesso.

Quanto tempo hanno eredi e intermediari per comunicare la cessazione?

Il termine indicato dall’INPS è di 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Entro questa scadenza può agire l’intermediario con delega già attiva o in attivazione, oppure l’erede in assenza di delega. Dopo i 60 giorni, la cessazione viene disposta d’ufficio dall’Istituto.

Come può agire l’erede se manca una delega attiva?

L’erede può comunicare la cessazione tramite Contact Center Multicanale, usando il PIN telefonico generato nell’area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una PEC alla struttura INPS territorialmente competente. In presenza di più eredi, è sufficiente la richiesta di uno solo.

L’intermediario può chiudere il rapporto per conto dell’erede?

Sì. L’intermediario autorizzato può chiedere la chiusura via PEC alla sede INPS competente, usando il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede. Alla richiesta va allegata copia del documento di identità dell’erede che conferisce l’incarico.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 06:56:46 +0000
Pubblico impiego
NASpI e APE Sociale dopo dimissioni PA e contratto a termine nel privato
Fra qualche mese darò le dimissioni, dopo 31 anni di servizio presso una pubblica amministrazione. Ho avuto una proposta di un contratto a tempo determinato nel settore privato, per 6 mesi, forse prorogabile. Vorrei sapere, se alla scadenza del contratto a tempo determinato, i 18 mesi di contribuzione, maturati nei 36 mesi precedenti presso la[...] Fra qualche mese darò le dimissioni, dopo 31 anni di servizio presso una pubblica amministrazione. Ho avuto una proposta di un contratto a tempo determinato nel settore privato, per 6 mesi, forse prorogabile. Vorrei sapere, se alla scadenza del contratto a tempo determinato, i 18 mesi di contribuzione, maturati nei 36 mesi precedenti presso la[...]
Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 06:30:32 +0000
Sanità
L’INPS estende la malattia pagata a day hospital, RSA e ambulatori complessi
La circolare n. 65/2026 indica quali cure valgono come ricovero o come malattia comune e quanto cambia in busta paga con o senza familiari a carico

Day hospital, RSA, comunità terapeutiche e attività ambulatoriali complesse valgono ora, ai fini dell’indennità, come un ricovero ospedaliero oppure come malattia comune a seconda della struttura e del tipo di prestazione. Lo stabilisce l’INPS con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, che aggiorna regole ferme alla circolare n. 136 del 2003 e allinea la tutela previdenziale ai modelli di cura diffusisi negli ultimi anni. La classificazione decide l’importo che il lavoratore trova in busta paga.

In sintesi

  • la circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026 aggiorna la tutela previdenziale della malattia per le cure diverse dal ricovero ordinario;
  • le prestazioni ambulatoriali complesse come DSA, Day surgery, MAC, BIC, PAC e PDT valgono come day hospital;
  • pronto soccorso con OBI e Degenza Breve, RSA per motivi sanitari e hospice valgono come ricovero ospedaliero;
  • per le prestazioni equiparate alla malattia comune servono certificazione medica e rispetto della reperibilità, anche presso la struttura;
  • nelle giornate equiparate al ricovero l’indennità scende ai due quinti per chi non ha familiari a carico, mentre il giorno delle dimissioni è pagato in misura intera.

Malattia e ricovero ospedaliero, il trattamento in busta paga

In caso di malattia l’INPS riconosce il 50% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, mentre per le giornate equiparate al ricovero l’indennità scende ai due quinti se il lavoratore non ha familiari a carico. I primi tre giorni sono di carenza e di norma a carico dell’azienda, e gran parte dei contratti collettivi integra fino al 100% della retribuzione.

La riduzione ai due quinti vale per le sole giornate di degenza e non per il giorno delle dimissioni, pagato sempre in misura intera. Chi ha familiari a carico conserva la misura piena, e con il messaggio INPS n. 737 del 19 febbraio 2024 l’Istituto ha riconosciuto la misura intera anche ai percettori di Assegno unico con persone a carico. La stessa logica del ricovero si applica al day hospital, ed è la ragione per cui l’inquadramento della singola prestazione conta sul cedolino.

Il diritto all’indennità presuppone la corretta trasmissione all’INPS del certificato di malattia o dell’attestato di ricovero, sui canali telematici previsti. La circolare n. 65/2026 muove dagli articoli 32 della Costituzione e 2110 del codice civile per garantire un trattamento uniforme alle cure che, pur fuori dal ricovero tradizionale, impediscono di lavorare.

Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital

Le prestazioni ambulatoriali complesse che impediscono al lavoratore di svolgere l’attività nelle giornate di accesso alla struttura valgono come day hospital, quindi sul piano dell’indennità seguono il regime del ricovero. L’INPS equipara al day hospital queste modalità di presa in carico:

  • il Day Service ambulatoriale (DSA), che la prassi della circolare n. 136/2003 trattava come ciclo di cura ricorrente indennizzato come malattia;
  • la Day surgery;
  • la Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • la Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Dimissioni protette

Nelle dimissioni protette valgono come ricovero solo le giornate dedicate agli accertamenti programmati nella struttura ospedaliera, mentre gli altri giorni sono riconosciuti come malattia con idonea certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa. Lo conferma la circolare n. 136/2003 (par. 6, punto 2), che la nuova prassi non modifica.

Centri di salute mentale e strutture psichiatriche

Nei centri di salute mentale i trattamenti programmati valgono come malattia e diventano day hospital solo quando l’ospitalità notturna è formalmente prevista e documentata come ricovero breve, mentre il ricovero nelle strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali è equiparato al ricovero ospedaliero solo se accreditate al SSN e in possesso dei requisiti richiesti. Tra questi la direzione sanitaria, la cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale aggiornato, la tracciabilità delle presenze e la disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24.

In assenza di tali requisiti, o quando il ricovero avviene in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune previa certificazione medica, con obbligo di reperibilità anche presso l’indirizzo della struttura. Valgono sempre come ricovero ospedaliero i ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), la permanenza residenziale nelle strutture psichiatriche sanitarie, i ricoveri nelle Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e nei Centri per il recupero dei soggetti con minorazioni di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978, oltre alla permanenza in RSA per motivi sanitari e in hospice; le prestazioni semiresidenziali nelle stesse unità sono invece trattate come malattia comune.

Pronto soccorso, OBI e Degenza Breve

La permanenza in Osservazione Breve Intensiva (OBI) e in Degenza Breve (DB) annesse al pronto soccorso vale come ricovero ospedaliero, anche quando si protrae per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente. L’INPS riconduce a questo regime le unità già individuate dal messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, e applica la stessa qualificazione alle prestazioni complesse erogate in day service presso le Case della Comunità.

Comunità terapeutiche e dipendenze patologiche

Le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche valgono come ricovero ospedaliero se operano in regime sanitario, con medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale e accreditamento al SSN, mentre in assenza di cartella clinica e responsabilità sanitaria diretta la permanenza è equiparata alla malattia comune con certificazione medica. Il criterio supera la lettura del par. 9 della circolare n. 136/2003 e àncora la tutela alla natura sanitaria effettiva della struttura.

Per ottenere l’indennità come ricovero il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. L’accesso a questi percorsi passa di norma dalla valutazione dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN.

Centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

I centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione valgono come ricovero ospedaliero per le prestazioni in day service, in day hospital e in residenzialità intensiva sanitaria, mentre le permanenze semiresidenziali o prive di prestazioni sanitarie sono trattate come malattia comune, sempre con certificazione medica. La linea di confine resta l’accreditamento, insieme a cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale ed équipe multidisciplinare.

Prestazioni equiparate a ricovero e malattia

Il discrimine tra ricovero e malattia comune dipende dalla natura sanitaria della struttura e dall’accreditamento al SSN: le prestazioni con assistenza sanitaria effettiva valgono come ricovero o day hospital, le altre come malattia con certificazione medica e obbligo di reperibilità.

Prestazioni equiparate al ricovero ospedaliero o al day hospital

Seguono il regime del ricovero, con l’indennità ridotta ai due quinti per chi non ha familiari a carico, le seguenti prestazioni:

  • il Day Service ambulatoriale (DSA), la Day surgery, la Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), la Bassa Intensità Chirurgica (BIC), il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC) e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT);
  • le dimissioni protette, per le sole giornate di accertamenti programmati in struttura ospedaliera;
  • i centri di salute mentale con ospitalità notturna documentata come ricovero breve;
  • le strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali accreditate al SSN e in possesso dei requisiti richiesti;
  • i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e la permanenza residenziale nelle strutture psichiatriche sanitarie;
  • le Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e i Centri di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978, in regime residenziale;
  • le RSA per motivi sanitari e gli hospice;
  • le prestazioni complesse in day service presso le Case della Comunità;
  • l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Degenza Breve (DB) annesse al pronto soccorso;
  • le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche accreditate, con assistenza sanitaria;
  • i centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per day service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria.

Prestazioni equiparate alla malattia comune

Rientrano nella malattia comune, con certificato medico e rispetto delle fasce di reperibilità anche presso la struttura, le seguenti prestazioni:

  • le dimissioni protette, per le giornate diverse dagli accertamenti programmati;
  • i centri di salute mentale senza pernottamento;
  • le strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali non accreditate o prive dei requisiti;
  • le strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica;
  • le strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e i programmi riabilitativi presso i Centri Diurni;
  • le prestazioni semiresidenziali nelle Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e nei Centri ex art. 26 della legge n. 833/1978;
  • le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche prive di cartella clinica e responsabilità sanitaria diretta;
  • i centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per le permanenze semiresidenziali o prive di prestazioni sanitarie.

Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 06:00:26 +0000
Ricongiunzione contributi
Ricongiunzione dei contributi professionali: dalla svolta INPS al vincolo della cessazione
Dopo lo sblocco di febbraio, il messaggio INPS del 7 maggio 2026 limita la ricongiunzione tra Gestione Separata e casse alle posizioni con iscrizione cessata

A febbraio l’INPS aveva sbloccato la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e casse professionali; a pochi mesi di distanza arriva un paletto. Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’Istituto ha precisato che si trasferiscono solo i contributi delle gestioni con iscrizione cessata, mentre una posizione previdenziale ancora attiva non si sposta, neppure per i versamenti già maturati alla data della domanda. Per i professionisti cambia il modo di pianificare l’operazione, che resta onerosa e va decisa prima di chiudere una posizione.

In sintesi

  • la ricongiunzione unifica i contributi in un’unica gestione che eroga l’intera pensione, con un onere a carico del professionista;
  • dal 2026 è ammessa tra Gestione Separata e casse professionali nelle due direzioni, in entrata verso l’INPS e in uscita verso la cassa;
  • il messaggio INPS n. 1535 del 7 maggio 2026 la consente solo per le gestioni con iscrizione cessata, escludendo le posizioni ancora attive;
  • verso la Gestione Separata si trasferiscono solo i contributi successivi al 1° aprile 1996, senza ricongiunzioni parziali;
  • l’onere della ricongiunzione in entrata si calcola con il metodo a percentuale, con aliquota al 33% sulla retribuzione recente meno i contributi trasferiti.

La ricongiunzione dei contributi e le due direzioni del trasferimento

La ricongiunzione consente di spostare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, che poi eroga l’intera pensione, dietro pagamento di un onere. Lo sblocco arriva con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, che recepisce la Cassazione n. 26039/2019 e una nota del Ministero del Lavoro, dopo l’annuncio di fine 2025. Riguarda il rapporto tra la Gestione Separata e le casse professionali private dei d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, come Inarcassa, Cassa Forense o ENPAM, e funziona in due direzioni:

Direzione del trasferimento Ente che eroga la pensione Regole applicate
in uscita, dalla Gestione Separata alla cassa professionale la cassa professionale quelle della legge 45/1990
in entrata, dalla cassa professionale alla Gestione Separata l’INPS le nuove regole della circolare 15/2026

La differenza con il cumulo e la totalizzazione è la seguente: in quei casi i contributi restano divisi e ogni ente paga la sua quota senza costi, mentre la ricongiunzione accentra tutto in un’unica gestione a pagamento.

Iscrizione cessata, il vincolo del messaggio INPS

Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’INPS ha precisato che la ricongiunzione riguarda solo le gestioni nelle quali l’iscrizione è cessata. Una posizione previdenziale ancora attiva non può essere trasferita, neppure limitatamente ai contributi già maturati alla data della domanda. È una lettura coerente con l’indirizzo ministeriale del 1991, che lega il trasferimento alla chiusura della posizione di provenienza.

La conseguenza pratica è rilevante: per spostare i contributi occorre prima cessare l’iscrizione nella gestione di partenza, una scelta da valutare con attenzione, dato che la ricongiunzione è onerosa e difficilmente reversibile.

Esclusi i professionisti con contributi ante 1996

Verso la Gestione Separata si possono ricongiungere solo i contributi successivi al 1° aprile 1996, data di nascita della gestione. Poiché la legge 45/1990 vieta la ricongiunzione parziale e impone di trasferire l’intera posizione, chi possiede anche un solo contributo anteriore a quella data in una delle gestioni coinvolte resta escluso, con il divieto di ricongiunzione parziale che blocca l’intera domanda.

Il calcolo dell’onere di ricongiunzione

Per la ricongiunzione in entrata verso l’INPS l’onere è a carico del professionista e si determina con il metodo a percentuale, in tre passaggi:

  • si individua la base di calcolo, cioè la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi più recenti rispetto alla domanda, comprese le voci non legate alla Gestione Separata, entro i massimali annui;
  • si applica l’aliquota dei collaboratori, oggi al 33%;
  • si sottrae l’ammontare dei contributi trasferiti dalla cassa di provenienza.

Il risultato è la somma da versare. Per la ricongiunzione in uscita verso la cassa, invece, l’onere segue le regole della cassa di destinazione.

Calcolo e decorrenza della pensione

Una volta ricongiunti, i periodi mantengono la collocazione temporale originaria, come se fossero stati versati da subito nella gestione di destinazione. Il montante contributivo si ottiene applicando l’aliquota dell’anno di presentazione della domanda, da cui parte anche la rivalutazione. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Esempi pratici

Due casi chiariscono il vincolo temporale:

  • professionista iscritto alla cassa dal 2022 e alla Gestione Separata dal 2005, può ricongiungere, perché tutti i periodi sono successivi al 1996;
  • professionista iscritto alla cassa dal 1995 e alla Gestione Separata dal 1999, non può, perché un contributo anteriore al 1996 blocca l’intera operazione.

Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione a confronto

La ricongiunzione si distingue da cumulo e totalizzazione, strumenti gratuiti in cui ogni gestione conserva i propri contributi e liquida la sua quota. Nella ricongiunzione i contributi confluiscono in un’unica gestione, con un costo ma con un’unica pensione calcolata secondo le regole di quell’ente. In alcuni casi la ricongiunzione conviene rispetto al cumulo, soprattutto per chi può accentrare la posizione nella cassa di categoria; in altri il cumulo gratuito resta preferibile, e la scelta si fa confrontando costi e pensione attesa.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 05:56:37 +0000
Sicurezza Informatica
False fatture via PEC, la nuova truffa a nome dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate avvisa di una campagna di phishing via PEC con false fatture in allegato, diffusa da caselle compromesse per installare codice malevolo

L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso del 17 giugno 2026, segnala una nuova campagna di phishing via PEC che usa false fatture come esca. I messaggi arrivano da caselle PEC compromesse, così da sembrare affidabili, e contengono in allegato un archivio compresso con un file che, una volta aperto, porta a scaricare codice malevolo sul computer. L’Agenzia disconosce queste comunicazioni e invita a non aprire allegati né link e a cestinare il messaggio.

In sintesi

  • l’Agenzia delle Entrate, con l’avviso del 17 giugno 2026, segnala una campagna di phishing via PEC con false fatture in allegato;
  • i messaggi arrivano da caselle PEC compromesse e contengono un archivio compresso con un file HTML;
  • su Windows compare un pulsante “Scarica Fattura” che porta a un sito malevolo, su altri sistemi una schermata di errore;
  • le vere PEC del Sistema di Interscambio arrivano da indirizzi del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it con allegati conformi alle specifiche tecniche.

La truffa delle false fatture via PEC

La campagna sfrutta la posta elettronica certificata per recapitare una falsa fattura. Il messaggio arriva da una casella PEC compromessa e porta in allegato un archivio compresso; al suo interno si trova un file HTML che, aperto su Windows, mostra una schermata con un pulsante per scaricare la fattura. Il pulsante non apre alcun documento: conduce a un dominio malevolo che avvia il tentativo di compromettere il computer. Sugli altri sistemi operativi compare invece una schermata di errore.

Il valore legale della PEC sfruttato dai truffatori

La PEC ha valore legale e per questo trasmette un falso senso di sicurezza, che la rende un veicolo particolarmente efficace per chi gestisce ogni giorno fatture e scadenze reali. L’invio da una casella compromessa, in apparenza verosimile, e il richiamo a un adempimento urgente spingono il destinatario ad agire senza verifiche. Per imprese, partite IVA e studi professionali il rischio è più alto, perché un messaggio nocivo può confondersi con la corrispondenza di routine.

Come distinguere una vera PEC del Sistema di Interscambio

Le comunicazioni autentiche legate alla fatturazione elettronica hanno caratteristiche riconoscibili, diverse da quelle della truffa. Una vera PEC del Sistema di Interscambio si riconosce da alcuni elementi:

  • il mittente è del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it, dove NN è un progressivo numerico a due cifre;
  • gli allegati sono conformi alle specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica e non sono archivi compressi con file da aprire;
  • non viene mai chiesto di scaricare una fattura premendo un pulsante che rimanda a un sito esterno.

L’Agenzia delle Entrate non invia fatture da scaricare tramite link e non recapita documenti fiscali fuori dai canali ufficiali: ogni messaggio che lo fa va trattato come sospetto.

Cosa fare quando arriva una PEC sospetta

Davanti a un messaggio di questo tipo la regola è non interagire. In concreto conviene muoversi così:

  • non aprire l’archivio allegato e non avviare i file contenuti;
  • non cliccare su pulsanti o link e non inserire dati o credenziali in pagine raggiunte dal messaggio;
  • cestinare la comunicazione, dato che l’Agenzia si dichiara estranea a questi invii;
  • verificare l’autenticità nella sezione Focus sul phishing del portale agenziaentrate.gov.it o presso l’ufficio territorialmente competente;
  • segnalare il messaggio ai canali indicati dall’Agenzia, per aiutare a bloccare la diffusione della truffa.

Chi temesse di aver già aperto l’allegato dovrebbe far controllare il dispositivo e cambiare le credenziali della posta e dei servizi più sensibili.

Come proteggere PC e credenziali in azienda

La difesa più efficace è organizzativa. Tenere l’antivirus e il sistema operativo sempre aggiornati, evitare di aprire allegati o eseguire macro provenienti da mittenti non verificati, attivare l’autenticazione a due fattori su ogni casella e account aziendale riduce in modo netto il rischio. In uno studio o in un’impresa conta anche la formazione dei collaboratori al controllo del mittente e alla gestione dei messaggi sospetti, perché basta un singolo clic per compromettere l’intera rete. Per orientarsi tra le diverse ondate in corso è utile sapere come riconoscere le false email a nome dell’Agenzia delle Entrate.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 05:35:35 +0000
Sicurezza sul Lavoro
Malattie professionali INAIL: tutele, denuncia e indennizzi per il lavoratore
Quando una patologia vale come malattia professionale, quali sono i termini di denuncia e quali indennizzi riconosce l'INAIL tra rendita e danno biologico

La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa dell’attività svolta, con un danno che matura lentamente nel tempo, diversamente dall’evento traumatico e improvviso dell’infortunio. L’INAIL la indennizza con prestazioni che vanno dall’indennità per inabilità temporanea alla rendita per danno permanente, secondo regole rinnovate dalle tabelle del 2023 e dall’aggiornamento dell’elenco delle patologie soggette a denuncia. Le denunce in Italia crescono ogni anno, trainate dai disturbi muscolo-scheletrici.

In sintesi

  • la malattia professionale è la patologia contratta a causa del lavoro, con un nesso causale diretto tra rischio e danno;
  • le malattie tabellate godono della presunzione legale d’origine, le non tabellate richiedono la prova del nesso a carico del lavoratore;
  • le tabelle di industria e agricoltura sono state revisionate dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, l’elenco delle patologie soggette a denuncia dal decreto 15 novembre 2023;
  • il lavoratore comunica la malattia al datore entro 15 giorni e il datore la denuncia all’INAIL entro 5 giorni, con prescrizione del diritto in 3 anni e 150 giorni;
  • l’INAIL riconosce l’indennità per inabilità temporanea, l’indennizzo del danno biologico in capitale e la rendita per menomazioni dal 16%.

Malattia professionale, definizione e differenza con l’infortunio

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce in modo lento e progressivo sull’organismo, a differenza dell’infortunio, che deriva da una causa violenta concentrata in un breve lasso di tempo. Per il riconoscimento serve un nesso causale o concausale diretto tra il rischio della lavorazione, o dell’ambiente in cui si svolge, e la patologia. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché non siano da sole sufficienti a produrre la malattia e non interrompano il legame con il lavoro.

Malattie tabellate e non tabellate nel sistema misto

Il sistema italiano è misto: sono indennizzabili sia le malattie elencate nelle tabelle sia quelle che non vi compaiono. Per le malattie tabellate vale la presunzione legale d’origine, per cui il lavoratore che ha svolto la lavorazione indicata in tabella non deve provare il nesso con il lavoro. Per le malattie non tabellate, riconosciute indennizzabili dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, l’onere della prova del nesso causale grava invece sul lavoratore, di norma con una perizia medico-legale.

La presunzione non è assoluta. L’INAIL può superarla solo dimostrando l’assenza o la non corrispondenza della patologia tabellata, la mancata adibizione abituale alla lavorazione, l’assenza di un’esposizione idonea, una causa extralavorativa diretta ed esclusiva, oppure la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla tabella.

Tabelle INAIL ed elenco delle malattie con obbligo di denuncia

Tabelle ed elenco sono due strumenti distinti che spesso vengono confusi. Le tabelle delle malattie professionali di industria e agricoltura, previste dagli articoli 3 e 211 del d.p.r. n. 1124/1965, individuano le patologie con presunzione d’origine e sono state revisionate dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, illustrato dalla circolare INAIL n. 7 del 15 febbraio 2024.

L’elenco dell’articolo 139, aggiornato dal decreto 15 novembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, ha invece finalità statistico-epidemiologica e impone a qualsiasi medico la denuncia delle patologie di sospetta origine lavorativa. Si articola in tre liste, secondo la probabilità del legame con il lavoro:

  • la lista I, con le malattie di elevata probabilità di origine lavorativa;
  • la lista II, con quelle di limitata probabilità;
  • la lista III, con quelle di possibile origine lavorativa.

Sul piano europeo, la Raccomandazione (UE) 2025/2609 ha aggiornato l’elenco comune delle malattie professionali, con attenzione alle patologie legate a nuove esposizioni, indirizzo che orienta le future revisioni nazionali.

Denuncia malattia professionale e termini per lavoratore e datore

La denuncia segue una catena di obblighi e specifici termini di legge. Il medico redige il primo certificato di malattia professionale; il lavoratore lo trasmette al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione, pena la perdita dell’indennizzo per il periodo precedente; il datore presenta la denuncia all’INAIL, in via telematica, entro 5 giorni dalla ricezione del certificato. La sede competente è quella del domicilio del lavoratore, che può presentare la denuncia direttamente quando non è più in servizio.

Per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione dal lavoro; in assenza di astensione, la data del certificato medico. Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative, e in questi casi il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all’INAIL, anche grazie al principio di automaticità delle prestazioni.

Prescrizione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia, ai sensi dell’art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965, termine che decorre dal primo giorno di astensione o, per le patologie senza astensione, dal momento in cui il lavoratore ha conoscibilità del danno indennizzabile. Durante il procedimento amministrativo la prescrizione è sospesa, per un totale che la prassi riassume in 3 anni e 150 giorni. Per le malattie a lunga latenza, come il mesotelioma e i tumori professionali, il termine decorre dalla diagnosi.

Prestazioni economiche INAIL per malattia professionale

Le prestazioni si articolano per fase e per grado di danno. Per l’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto giorno fino al novantesimo e il 75% dal novantunesimo fino alla guarigione clinica, mentre il primo giorno è a carico del datore al 100% e i tre giorni di carenza sono coperti al 60% dal datore; molti contratti collettivi integrano fino al 100%. Per il danno biologico permanente la prestazione dipende dal grado di menomazione.

Grado di menomazione Prestazione INAIL
inferiore al 6% nessun indennizzo, per effetto della franchigia
dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale, una tantum
dal 16% in su rendita con quota per il danno biologico e quota per le conseguenze patrimoniali

Alla rendita possono aggiungersi prestazioni accessorie come l’assegno di incollocabilità e l’assegno per assistenza personale continuativa. Gli importi sono aggiornati ogni anno con la rivalutazione ISTAT, come da ultimi importi delle rendite INAIL in vigore.

Malattie professionali più diffuse in Italia

I disturbi muscolo-scheletrici sono la prima causa di malattia professionale denunciata, con mal di schiena, ernie del disco, tendiniti e sindrome del tunnel carpale legati a movimentazione dei carichi, posture incongrue e movimenti ripetitivi. Crescono anche le patologie da stress lavoro-correlato e quelle dell’apparato uditivo e del sistema nervoso. Il fenomeno coinvolge in misura crescente i settori manifatturiero, logistico e agricolo.

L’andamento in salita delle denunce riflette anche una maggiore emersione del fenomeno e l’allargamento delle tabelle, che porta a riconoscere patologie prima escluse. Per le imprese cresce il peso della prevenzione e della sorveglianza sanitaria.

Burnout e disturbi psichici da stress lavoro-correlato

Il burnout non è una malattia professionale tabellata. L’OMS, nella classificazione ICD-11, lo definisce un fenomeno occupazionale legato a uno stress lavorativo cronico mal gestito e non una malattia in senso proprio, e lo stesso INAIL lo inquadra così nella scheda Dimeila del 2025, con l’accento sulla prevenzione del rischio psicosociale. La sindrome si manifesta in tre dimensioni:

  • l’esaurimento fisico ed emotivo, con perdita di energie;
  • il distacco mentale dal lavoro, con atteggiamenti di cinismo;
  • la ridotta efficacia professionale, con senso di inadeguatezza.

Il riconoscimento della sindrome da burnout come malattia professionale resta possibile per via non tabellata, caso per caso, sul binario dei disturbi psichici da costrittività organizzativa, con l’onere della prova del nesso con il lavoro a carico del lavoratore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27444 del 14 ottobre 2025, ha ribadito che la patologia in sé non dimostra l’origine lavorativa. I numeri spiegano la difficoltà: tra il 2019 e il 2023 le denunce per malattie psichiche da lavoro sono state 2.047, riconosciute solo nel 7,3% dei casi, contro il 47,1% delle patologie non psichiche.

Per il datore di lavoro la leva è la prevenzione: la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro e sanzioni

Il datore di lavoro deve valutare i rischi che possono generare tecnopatie, garantire la sorveglianza sanitaria del medico competente ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e presentare la denuncia all’INAIL nei termini. L’omessa, tardiva o incompleta denuncia comporta sanzioni amministrative, mentre la mancata copertura assicurativa non priva il lavoratore delle prestazioni, garantite dal principio di automaticità. La gestione del rischio resta la leva con cui ridurre denunce, premi e contenzioso.


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 05:00:38 +0000
Sicurezza sul Lavoro
Rendite INAIL più alte dal 1° luglio 2026 con la rivalutazione ISTAT dell’1,4%
Il +1,4% ISTAT alza minimali, massimali e assegni delle rendite INAIL per infortunio e malattia professionale, con conguagli d'ufficio sul rateo di agosto 2026

Le rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale salgono dell’1,4% dal 1° luglio 2026. L’Istituto recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025 e aggiorna minimali, massimali e assegni nei settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti. I conguagli sono liquidati d’ufficio e pagati con il rateo di agosto 2026.

In sintesi

  • l’INAIL applica una rivalutazione dell’1,4% dal 1° luglio 2026, come da circolare n. 27 del 9 giugno 2026;
  • nell’industria la retribuzione media giornaliera sale a 98,63 euro, con minimale annuo 20.712,30 euro e massimale 38.465,70 euro;
  • in agricoltura la retribuzione convenzionale per le rendite è 31.266,07 euro, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti 67.802,97 euro;
  • l’assegno una tantum ai superstiti è 12.515,64 euro e l’assegno per assistenza personale continuativa 682,14 euro;
  • i conguagli sono liquidati d’ufficio sul rateo di agosto 2026, con comunicazione tramite i modelli 170/I e 171/I.

Rivalutazione rendite INAIL dal 1° luglio 2026

La rivalutazione vale 1,4% e decorre dal 1° luglio 2026, sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI tra il 2024 e il 2025. Poiché non si è verificata la variazione retributiva minima del 10% prevista dalla legge n. 41/1986, l’adeguamento segue il meccanismo ordinario dell’art. 11 del d.lgs. n. 38/2000, con coefficiente 1,014. Le istruzioni arrivano con la circolare INAIL n. 27 del 9 giugno 2026, dopo i decreti del Ministero del Lavoro dell’11 maggio 2026 n. 55, n. 57 e n. 58. La stessa logica annuale governa, con percentuali proprie, anche la rivalutazione del danno biologico, che segue un provvedimento distinto.

Industria e navigazione, nuovi minimali e massimali

Per l’industria la retribuzione media giornaliera usata per minimale e massimale è fissata a 98,63 euro, in aumento rispetto ai 97,27 euro dell’anno precedente. Ne derivano una retribuzione annua minima di 20.712,30 euro e massima di 38.465,70 euro, valori che fanno da base al calcolo delle rendite per inabilità permanente.

Al settore marittimo si applicano in linea generale gli stessi importi dell’industria, con massimali specifici per alcune figure: 55.390,61 euro per comandanti e capi macchinisti e 46.928,15 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina. La circolare dettaglia gli ulteriori massimali per le altre categorie di ufficiali.

Agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a 31.266,07 euro. Per le rendite ai lavoratori autonomi e ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 si applica invece il minimale di legge di 20.712,30 euro. Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua di riferimento è 67.802,97 euro.

Assegno ai superstiti, assistenza personale e incollocabilità

L’assegno una tantum in caso di morte riconosciuto ai superstiti per industria, navigazione e agricoltura è rideterminato in 12.515,64 euro. L’assegno per assistenza personale continuativa, destinato agli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza per una specifica condizione patologica, sale a 682,14 euro. Nella stessa misura è rivalutato l’assegno di incollocabilità, che dal 1° luglio 2026 è pari a 312,55 euro mensili.

Conguagli e riliquidazione rendite in corso

Gli importi rivalutati sono liquidati d’ufficio e corrisposti con il rateo di agosto 2026, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni continuative. L’Istituto


Data articolo: Thu, 18 Jun 2026 05:00:02 +0000
Tech for PMI
Stop al Telemarketing su luce e gas ma niente estensione alle TLC
Il divieto di chiamate commerciali non richieste su luce e gas è legge dal 19 giugno, mentre l'estensione alle telecomunicazioni è saltata in Parlamento

Il divieto di telemarketing sui contratti di luce e gas è legge e si applica dal 19 giugno 2026: gli operatori non possono più proporre per telefono o con messaggi forniture di energia elettrica e gas senza una richiesta o un consenso del cliente. La stretta nasce dal decreto Bollette, ma il suo allargamento alle telecomunicazioni, votato in Senato l’11 giugno, è stato stralciato dal decreto accise ter il 17 giugno. Per ora la disciplina vincola le aziende di energia elettrica e gas, non quelle di telefonia e internet.

In sintesi:

  • dal 19 giugno 2026 è vietato proporre per telefono o con messaggi contratti di luce e gas senza richiesta o consenso del cliente;
  • il divieto nasce dal decreto Bollette, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, con la modifica dell’art. 51 del Codice del Consumo;
  • i contratti stipulati in violazione sono nulli e gli operatori devono usare numeri che li identifichino in modo univoco;
  • l’estensione del divieto alle telecomunicazioni, votata al Senato l’11 giugno, è stata stralciata dal decreto accise ter il 17 giugno;
  • la stretta vale quindi su energia elettrica e gas, non su telefonia fissa e mobile e connettività internet.

Divieto di Telemarketing su luce e gas dal 19 giugno

Il divieto colpisce il primo contatto telefonico: il call center non può proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, neppure tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha prima attivato egli stesso il contatto. La norma punta a ridurre il peso del telemarketing aggressivo in un settore dove, dopo la liberalizzazione del mercato, le chiamate commerciali si sono moltiplicate.

Non si tratta di un divieto assoluto di promozione telefonica. Il contatto è ancora possibile quando il cliente ha già manifestato un interesse attraverso strumenti digitali dell’operatore: la differenza sostanziale è che la chiamata commerciale deve nascere da un’iniziativa del cliente e non da un contatto a freddo.

Le forme di contatto consentite

La legge salva due sole ipotesi di contatto consentito. La prima riguarda chi compila una richiesta attraverso le interfacce informatiche della compagnia energetica, come un modulo di contatto o un’area dedicata del sito. La seconda riguarda i clienti già acquisiti, ma solo se hanno espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su luce e gas.

L’onere della prova grava sul venditore. Non è il consumatore a dover dimostrare di non aver autorizzato il contatto: è la compagnia energetica a dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.

Contratti nulli e numeri identificabili

Le conseguenze sono rigide: i contratti stipulati in violazione delle regole sono nulli, e non basta sostenere che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata, perché se il contatto iniziale non rientra nei casi consentiti il contratto non regge. Alle società è chiesto inoltre di usare numeri che le identifichino in modo univoco, in linea con il percorso già avviato contro i numeri falsi del telemarketing.

Segnalazioni a Garante Privacy e AGCOM

Il consumatore che riceve una chiamata fuori dai casi consentiti può attivare più di una tutela: la violazione si segnala al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. L’identificabilità univoca del numero diventa così un elemento utile anche sul piano probatorio.

Se le segnalazioni si moltiplicano o emergono irregolarità nelle istruttorie, AGCOM può arrivare alla sospensione delle linee. La stretta non sanziona quindi solo il singolo contratto, ma costruisce un meccanismo di pressione sull’intera rete di vendita.

Estensione alle TLC stralciata dal Decreto Accise

L’allargamento del divieto ai servizi di telecomunicazione è saltato. Con l’art. 1-duodecies del decreto accise ter, approvato dal Senato l’11 giugno, la disciplina anti-telefonate veniva estesa anche a telefonia e internet; il 17 giugno, alla Camera, governo e relatrice hanno dato parere favorevole a un emendamento soppressivo che cancella quell’estensione. Il risultato è un doppio regime: la stretta vale per luce e gas, non per le tlc.

Settore Divieto di telemarketing senza consenso
Energia elettrica e gas sì, in vigore dal 19 giugno 2026
Telefonia fissa e mobile no, estensione stralciata
Internet e connettività no, estensione stralciata

Le associazioni dei consumatori contestano lo stralcio: il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha chiesto «giù le mani dalla stretta sul telemarketing nel settore della telefonia». Per le imprese del teleselling TLC, al contrario, il mancato allargamento evita nuovi vincoli sulle campagne rivolte ai clienti di telefonia e connettività.

L’iter del Decreto Accise-ter e le altre norme stralciate

Lo stralcio dell’estensione alle TLC è uno dei quattro emendamenti soppressivi approvati alla Camera su norme ritenute estranee al decreto, insieme a quelle su zolfo e acido solforico, minoranze linguistiche e cooperative. La scelta nasce da un’intesa con gli uffici legislativi del Quirinale sulla disomogeneità di materia. Con le modifiche di Montecitorio il Decreto Accise-ter torna al Senato per una terza lettura, da chiudere entro il 29 giugno 2026, oltre il quale il provvedimento decadrebbe.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 14:41:12 +0000
Turismo
Carta d’identità cartacea, validità prorogata oltre il 3 agosto: i casi ammessi
Il Governo salva le carte cartacee non scadute per usi limitati con PA e servizi pubblici, mentre per viaggi ed estero serve la CIE.

La carta d’identità cartacea non perde validità in modo automatico per tutti gli usi dal 3 agosto 2026. Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno ha infatti annunciato una deroga: i documenti cartacei non ancora scaduti conservano efficacia fino alla scadenza naturale, anche oltre il 3 agosto, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. La CIE resta comunque il documento da richiedere per viaggi, uso europeo e piena identificazione digitale.

In sintesi:

  • le carte d’identità cartacee non scadute conservano validità fino alla scadenza naturale per alcune finalità;
  • la deroga annunciata dal Governo riguarda i rapporti con la PA e con i soggetti che erogano pubblici servizi;
  • la Farnesina ha una pagina in via di aggiornamento che indica ancora lo stop dal 3 agosto in Italia e nei Paesi UE;
  • per espatrio, viaggi e riconoscimento pieno resta prudente richiedere la carta d’identità elettronica;
  • i Comuni potranno rilasciare un documento provvisorio durante l’attesa della CIE.

Validità carte cartacee non scadute

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri cambia il calendario già comunicato nei mesi scorsi. Le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengono efficacia fino alla scadenza indicata sul documento, anche oltre il 3 agosto 2026, per alcune finalità e nei rapporti con PA e pubblici servizi.

La novità non equivale comunque a un ritorno pieno della carta cartacea; il Governo interviene solo per evitare il blocco improvviso di milioni di documenti ancora formalmente validi e per alleggerire gli uffici dell’Anagrafe, alle prese con molte richieste di passaggio alla carta di identità elettronica.

Stop UE dal 3 agosto, istruzioni Farnesina in aggiornamento

La disciplina di partenza nasce dal Regolamento UE 2019/1157, che ha rafforzato i requisiti di sicurezza delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri. Il sito ufficiale CIE del Ministero dell’Interno richiama il regolamento europeo e gli standard internazionali dei documenti di identità e viaggio.

La Farnesina, con approfondimento pubblicato il 16 giugno 2026 e indicato come “in via di aggiornamentoâ€, riporta ancora che dal 3 agosto 2026 la versione cartacea della carta d’identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla scadenza riportata sul retro. Proprio questa dicitura impone cautela per l’uso all’estero.

CIE necessaria per viaggi ed espatrio

Per viaggi, espatrio e uso nei Paesi UE, la soluzione più sicura resta la CIE. La deroga annunciata dal Governo parla di determinate finalità e di rapporti con PA e pubblici servizi ma non chiarisce in modo esplicito l’utilizzo della carta cartacea come documento valido per attraversare frontiere o per il riconoscimento all’estero.

Chi ha una carta cartacea con scadenza successiva al 3 agosto 2026 può quindi conservarla per gli usi ammessi dalla nuova disciplina, in attesa del testo normativo definitivo e delle istruzioni aggiornate di Interno e Farnesina. Per viaggi già programmati, iscritti AIRE e cittadini che devono usare il documento fuori dall’Italia, la richiesta della Carta d’Identità Elettronica resta la scelta più sicura.

Documento provvisorio in attesa della CIE

Il comunicato del Governo prevede anche la possibilità per i Comuni di rilasciare un documento di identità provvisorio durante l’attesa della CIE. La misura serve a coprire i casi in cui il cittadino abbia bisogno di un documento prima dell’emissione della nuova carta elettronica.

Serviranno istruzioni operative per chiarire modalità di rilascio, durata e ambiti di utilizzo del documento provvisorio. Nel frattempo, chi possiede solo la carta cartacea dovrebbe verificare la scadenza stampata sul documento e controllare le disponibilità del proprio Comune per l’appuntamento CIE.

Vecchie e nuove regole a confronto

Il 3 agosto 2026 non rappresenta più uno stop generalizzato per tutti gli usi della carta cartacea, secondo la linea annunciata dal Governo. La data conserva però rilievo per la disciplina europea e per gli utilizzi legati a sicurezza, viaggio e riconoscimento internazionale.

Uso del documento Regola da seguire
Rapporti con PA e pubblici servizi la carta cartacea non scaduta conserva validità fino alla scadenza naturale, per le finalità ammesse dal decreto
Viaggi ed espatrio la CIE resta il documento da richiedere, in attesa delle istruzioni aggiornate di Interno e Farnesina
Carta cartacea già scaduta serve il rinnovo con Carta d’Identità Elettronica
Attesa della CIE il Comune potrà rilasciare un documento provvisorio secondo le istruzioni applicative

Richiesta CIE senza attendere la scadenza

La sostituzione della carta cartacea con la CIE può essere richiesta anche prima della scadenza indicata sul documento. La Conferenza Stato-Città aveva già ricordato che il passaggio dal documento cartaceo alla carta elettronica non è trattato come duplicato e quindi non comporta il raddoppio dei diritti di segreteria.

Per ottenere la CIE occorre rivolgersi al proprio Comune o usare il sistema di prenotazione disponibile. I cittadini italiani residenti all’estero devono invece seguire le procedure consolari oppure, nei casi ammessi, rivolgersi ai Comuni italiani secondo le nuove regole per gli iscritti AIRE.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 14:15:33 +0000
Quattordicesima
Cedolino pensione di luglio 2026 con quattordicesima fino a 655 euro
Da mercoledì 1° luglio l'INPS paga le pensioni con la quattordicesima da 336 a 655 euro per gli over 64 entro le soglie di reddito, da verificare sul cedolino

Nel mese di luglio 2026 il cedolino pensione INPS contiene il rateo ordinario e, per i pensionati che rispettano i requisiti, anche la quattordicesima. Il pagamento della pensione decorre da mercoledì 1° luglio 2026, primo giorno bancabile del mese, e la somma aggiuntiva arriva d’ufficio a chi ha almeno 64 anni e un reddito entro le soglie INPS.

La somma aggiuntiva viene riconosciuta automaticamente sulla base dei redditi disponibili negli archivi dell’Istituto. Per il 2026 la scheda INPS aggiornata conferma soglie reddituali, importi, criteri di pagamento a luglio o dicembre, esclusioni e procedura di ricostituzione reddituale in caso di mancata erogazione.

In sintesi:

  • il cedolino pensione di luglio 2026 include il rateo mensile e, per gli aventi diritto, la quattordicesima INPS;
  • il pagamento della pensione di luglio 2026 decorre dal 1° luglio, primo giorno bancabile del mese;
  • la quattordicesima spetta dai 64 anni con reddito personale fino a 15.908,10 euro, secondo la scheda INPS aggiornata;
  • gli importi vanno da 336 a 655 euro, in base a reddito e anni di contributi;
  • se la somma non risulta nel cedolino, si può chiedere la ricostituzione reddituale online o tramite patronato.

Requisiti per la quattordicesima nel cedolino di luglio

La quattordicesima di luglio 2026 spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito personale complessivo fino a 15.908,10 euro, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 81/2007, convertito dalla legge 127/2007, con la platea estesa dalla legge 232/2016. L’INPS riconosce la somma ai titolari di trattamenti pensionistici previdenziali, mentre sono esclusi i titolari di sole prestazioni assistenziali.

Il beneficio riguarda i pensionati titolari di uno o più trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, purché gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Per il pagamento con la rata di luglio i requisiti vanno perfezionati entro il 31 luglio 2026 per le pensioni gestite nei sistemi integrati, oppure entro il 30 giugno 2026 per quelle nei sistemi proprietari ed ex INPGI; chi li matura dopo riceve la somma, se spettante, con la rata di dicembre.

Pensioni escluse dalla quattordicesima

Sono esclusi dalla quattordicesima i titolari di sole prestazioni assistenziali: pensione sociale, assegno sociale, trattamenti per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La somma non rientra quindi nel cedolino di chi percepisce unicamente questi trattamenti.

Sono escluse anche le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come gli assegni di esodo e l’APE Sociale. In questi casi il cedolino di luglio può contenere il rateo ordinario, ma non la somma aggiuntiva riservata ai pensionati che rientrano nei requisiti.

Importi della quattordicesima pensionati 2026

La quattordicesima pensionati 2026 vale da 336 a 655 euro, in base al reddito personale annuo e agli anni di contribuzione accreditati; il reddito dell’eventuale coniuge non rileva. La prima fascia raccoglie i redditi fino a 11.931,08 euro, pari a una volta e mezza il trattamento minimo annuo, la seconda quelli fino a 15.908,10 euro, pari a due volte il minimo.

Reddito fino a 11.931,08 euro

Per i pensionati con reddito fino a 11.931,08 euro, una volta e mezza il trattamento minimo, gli importi sono:

Anni di contributi Importo
fino a 15 anni da dipendente (18 da autonomo) 437 €
oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente (oltre 18 e fino a 28 da autonomo) 546 €
oltre 25 anni da dipendente (oltre 28 da autonomo) 655 €

Reddito da 11.931,08 a 15.908,10 euro

Per i pensionati con reddito superiore a 11.931,08 e fino a 15.908,10 euro, due volte il trattamento minimo, gli importi sono:

Anni di contributi Importo
fino a 15 anni da dipendente (18 da autonomo) 336 €
oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente (oltre 18 e fino a 28 da autonomo) 420 €
oltre 25 anni da dipendente (oltre 28 da autonomo) 504 €

Clausola di salvaguardia e redditi esclusi dal calcolo

La clausola di salvaguardia consente il pagamento parziale della quattordicesima quando il reddito supera di poco la soglia: l’importo viene riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato della somma aggiuntiva spettante. È il meccanismo che evita di perdere l’intero beneficio per pochi euro di reddito eccedente.

Ai fini del diritto l’INPS non considera alcuni redditi esclusi, tra cui il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di famiglia, l’indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, il TFR, la buonuscita, le competenze arretrate, i redditi a tassazione separata e i sussidi comunali o di altri enti.

Pagamento della quattordicesima a luglio o dicembre

La quattordicesima viene pagata con la rata di luglio 2026 a chi matura i requisiti entro le date previste dalla propria gestione, in via provvisoria sui redditi disponibili e poi verificata su quelli consuntivi. Se la pensione decorre dopo il 1° gennaio 2026 o il pensionato compie 64 anni nel corso dell’anno, l’importo è proporzionato ai mesi di possesso dei requisiti.

Il pagamento di dicembre riguarda invece chi perfeziona i requisiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 nelle pensioni dei sistemi integrati, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 in quelle dei sistemi proprietari ed ex INPGI, e chi diventa titolare di pensione nel corso dell’anno rientrando nei limiti.

Quattordicesima non accreditata e ricostituzione reddituale

Se la quattordicesima non compare nel cedolino pur in presenza dei requisiti, il pensionato può presentare domanda di ricostituzione reddituale, online dal portale INPS con credenziali digitali oppure tramite patronato. La scheda INPS precisa che, se la somma spetta, il pagamento avviene nei mesi successivi alla domanda.

Il cedolino della pensione e il certificato di pensione, modello ObisM, permettono di verificare l’attribuzione della somma aggiuntiva e l’eventuale conguaglio operato dall’Istituto.

Voci da controllare nel cedolino pensione di luglio

Il cedolino pensione di luglio 2026 va letto voce per voce, perché il netto può cambiare per effetto della quattordicesima, delle ritenute fiscali e di eventuali conguagli. In base alla posizione possono comparire ritenute IRPEF mensili, addizionali regionali e comunali, acconto dell’addizionale comunale, conguagli fiscali, recuperi di indebiti, cessioni del quinto e trattenute già presenti nei mesi precedenti.

La quattordicesima è esente da IRPEF e non rileva ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali; concorre però alle maggiorazioni sociali entro 154,94 euro annui e non è soggetta a perequazione automatica.

Date di pagamento delle pensioni di luglio 2026

Le pensioni di luglio 2026 vengono pagate da mercoledì 1° luglio, primo giorno bancabile del mese; la regola INPS prevede l’accredito il primo giorno bancabile, con la sola eccezione di gennaio, che segue il secondo. La valuta può differire tra Poste Italiane e banche, perché per Poste il sabato è giorno bancabile.

Per il ritiro in contanti allo sportello vale il limite degli importi netti fino a 1.000 euro; oltre questa cifra serve un rapporto finanziario su cui ricevere l’accredito.

Consultazione online del cedolino pensione

Il cedolino pensione di luglio 2026 si consulta dal servizio online INPS Cedolino della pensione, che consente di verificare l’importo mensile liquidato, confrontare i cedolini e controllare conguagli IRPEF, cessione del quinto, quattordicesima e recuperi di indebiti. Il servizio è disponibile con SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o PIN INPS nei casi ancora ammessi per i residenti all’estero.

Domande frequenti sul cedolino pensione di luglio

Quando arriva la quattordicesima sulla pensione nel 2026?

Arriva con la rata di luglio per chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio nelle pensioni dei sistemi integrati o entro il 30 giugno in quelle dei sistemi proprietari ed ex INPGI, altrimenti con la rata di dicembre per chi matura i requisiti nella seconda parte dell’anno.

La quattordicesima dei pensionati è tassata?

No, la quattordicesima è esente da IRPEF e non concorre al reddito imponibile ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali; rileva solo ai fini delle maggiorazioni sociali entro 154,94 euro annui.

La quattordicesima è automatica o serve fare domanda?

L’INPS la riconosce d’ufficio sulla base dei redditi in archivio; solo se non viene accreditata pur spettando occorre presentare la domanda di ricostituzione reddituale, online o tramite patronato.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 13:19:23 +0000
Controlli fiscali
Rischio fiscale pregresso: regolarizzazione con TCF opzionale
I contribuenti possono chiedere di mitigare il rischio fiscale anche degli anni pregressi: nuove regole nel dlgs correttivo Omnibus.

Il decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 rafforza il regime opzionale del Tax Control Framework per i contribuenti che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale pur senza i requisiti dimensionali dell’adempimento collaborativo ordinario. La nuova previsione di legge consente di comunicare i rischi relativi anche agli anni pregressi, entro 120 giorni dall’ammissione al regime, con accesso alla regolarizzazione senza sanzioni e al pagamento delle somme dovute fino a 20 rate trimestrali.

In sintesi:

  • il decreto Omnibus interviene sul regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015;
  • i contribuenti ammessi al TCF opzionale possono comunicare i rischi fiscali riferiti a periodi d’imposta precedenti;
  • la comunicazione va trasmessa entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate;
  • il beneficio richiede un’informativa chiara sulle operazioni a rischio prima di controlli, accessi, verifiche o indagini;
  • le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo.

Regime opzionale TCF per i contribuenti sottosoglia

Il regime opzionale TCF riguarda i contribuenti che non hanno i requisiti per accedere all’adempimento collaborativo ordinario, fissati a 500 milioni di euro di ricavi o volume d’affari per il biennio 2026-2027 e destinati a scendere a 100 milioni dal 2028. L’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 consente a questi soggetti di adottare un sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, comunicando l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha durata biennale, è irrevocabile nel primo periodo di validità e si rinnova tacitamente per altri due periodi d’imposta in assenza di revoca espressa. Per accedere al regime serve una documentazione strutturata, dalla strategia fiscale alla mappa dei processi aziendali, fino alla mappa dei rischi fiscali e alla certificazione del sistema adottato.

Rischi fiscali pregressi comunicabili dopo l’ammissione

La novità del correttivo Omnibus consente ai contribuenti ammessi al TCF opzionale di presentare anche una comunicazione sui rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. La richiesta deve arrivare entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere una rappresentazione chiara delle operazioni che possono generare contestazioni fiscali.

Il beneficio è legato alla tempestività della comunicazione. Il contribuente deve attivarsi prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali sui rischi comunicati. La logica resta quella della collaborazione preventiva: il rischio viene portato all’attenzione del Fisco prima che sia l’Amministrazione a rilevarlo in sede di controllo.

Regolarizzazione senza sanzioni e versamento in 20 rate

Per i rischi fiscali pregressi comunicati nei termini, il contribuente può accedere alla regolarizzazione senza sanzioni, nei limiti previsti dalla disciplina dell’adempimento collaborativo e del regime opzionale. Il correttivo prevede inoltre il pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Condizione Effetto per il contribuente
Comunicazione dei rischi pregressi entro 120 giorni dall’ammissione Accesso alla procedura di regolarizzazione collegata al TCF opzionale
Informativa chiara sulle operazioni potenzialmente rischiose Valutazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale
Risposta positiva dell’Agenzia sulle somme dovute Pagamento in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo

La prima rata, oppure l’intero importo in caso di pagamento unico, deve essere versata entro 60 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate. Le rate successive hanno scadenza trimestrale. In caso di decadenza dal piano, scattano l’iscrizione a ruolo delle somme residue, la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e gli interessi.

Condotte escluse dalla protezione fiscale

La protezione non copre qualunque irregolarità. Il regime premiale è collegato alla trasparenza del contribuente e alla correttezza dell’informativa resa al Fisco. Restano fuori le condotte fraudolente, simulatorie o costruite attraverso documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri.

La misura contenuta nello schema di decreto ha completato solo il primo esame del Governo. Prima dell’applicazione serviranno il passaggio parlamentare previsto per i decreti legislativi correttivi e la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, con eventuali modifiche rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 10:00:28 +0000
Professionisti
Tirocinio professionale, primo sì ai compensi per i praticanti
Approvato in Commissione Giustizia l’emendamento alla riforma degli ordinamenti: rimborso spese e possibile indennità con contratto.

Il tirocinio professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche si avvicina a un riconoscimento economico più chiaro. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al DDL S.1663 sulla riforma degli ordinamenti professionali: il testo introduce il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio e apre alla possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta.

In sintesi, il testo approvato in Commissione prevede:

  • il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante;
  • la possibilità di riconoscere un’indennità o un compenso per l’attività svolta durante la pratica;
  • la richiesta di un apposito contratto per disciplinare il riconoscimento economico;
  • la commisurazione dell’importo all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni;
  • l’esclusione degli enti pubblici dalla previsione su indennità e compenso.

Primo sì del Senato ai compensi per i praticanti

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al disegno di legge n. 1663, recante delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. La modifica inserisce un nuovo criterio di delega sulla riorganizzazione del tirocinio professionale.

Il testo approvato prevede che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso tramite contratto.

Rimborso spese e compenso con contratto

La novità distingue il rimborso spese dal riconoscimento economico dell’attività svolta. Il rimborso riguarda le spese anticipate dal praticante per conto dello studio, mentre indennità e compenso si collegano al contributo professionale dato durante la pratica.

Il criterio approvato in Commissione non fissa un importo minimo nazionale. Il testo parla di somme commisurate all’effettivo apporto professionale, lasciando ai successivi decreti legislativi il compito di definire criteri applicabili alle singole professioni.

Voce Contenuto della modifica Effetto per praticante e studio
Rimborso spese è dovuto per le spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante riconosce i costi anticipati dal tirocinante durante la pratica
Indennità o compenso può essere riconosciuto con apposito contratto collega il riconoscimento economico al contributo professionale dato dal praticante
Enti pubblici sono esclusi dalla previsione su indennità e compenso la regola economica riguarda la pratica presso studi e professionisti privati
Decreti attuativi dovranno tradurre il principio in disciplina applicabile le regole effettive arriveranno dopo l’approvazione della legge delega

Professioni interessate dalla riforma ordinistica

Il DDL S.1663 riguarda quindici ordinamenti professionali non sanitari. L’elenco comprende agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.

Per queste categorie, il tirocinio professionale rappresenta una fase di accesso alla professione regolamentata. La riforma interviene su accesso, formazione, regole deontologiche, ordinamenti, funzioni degli Ordini e strumenti di tutela, con una ricaduta diretta sul rapporto tra giovani praticanti e studi professionali.

Tirocinio professionale diverso dagli stage aziendali

Il tirocinio professionale non coincide con gli stage curriculari o extracurriculari svolti in azienda. In questo caso si parla della pratica necessaria per accedere a una professione ordinistica, svolta presso un professionista, uno studio o altre strutture abilitate dai singoli ordinamenti.

La distinzione è utile anche rispetto alla direttiva UE su stage e tirocini retribuiti, che riguarda soprattutto la qualità dei tirocini nel mercato del lavoro europeo. L’emendamento al DDL S.1663 interviene invece sulla pratica ordinistica e sul rapporto tra tirocinante e professionista ospitante.

Regole effettive dopo legge delega e decreti

Il compenso ai praticanti non è ancora una disciplina immediatamente applicabile. L’emendamento è stato approvato in Commissione nell’ambito di un disegno di legge delega: serviranno l’approvazione parlamentare del testo e i successivi decreti legislativi del Governo.

Il DDL S.1663 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Solo quella fase chiarirà forma del contratto, criteri di calcolo, eventuali limiti, trattamento fiscale e coordinamento con le regole dei singoli Ordini.

Il precedente del rimborso dopo sei mesi

Il riconoscimento economico ai praticanti non nasce da zero. Il D.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali, già prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

La modifica approvata in Commissione amplia questa impostazione, perché affianca al rimborso spese la possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta. Il tirocinio conserva la natura formativa, senza trasformarsi automaticamente in rapporto di lavoro subordinato.

Commercialisti e praticanti tra borse e contributi

Il dibattito sul tirocinio retribuito incrocia anche il caso dei commercialisti, pur esclusi dall’elenco delle quindici professioni direttamente richiamate dal DDL S.1663 perché già oggetto di una riforma specifica. PMI.it ha già ricostruito le novità sulla riforma della professione di commercialista, che interviene su pratica, formazione e accesso all’esame di Stato.

Un precedente di categoria arriva anche dal bonus tirocinio da 500 euro per i commercialisti, riconosciuto dalla Cassa ai dominus che erogano borse di studio non inferiori a 1.000 euro lordi mensili. Si tratta di una misura di welfare professionale, distinta dalla riforma generale degli ordinamenti in esame al Senato.

Effetti per studi e giovani professionisti

Se la riforma arriverà a regime, il rapporto tra studio professionale e tirocinante dovrà essere regolato con maggiore chiarezza anche sul piano economico. Gli studi dovranno distinguere formazione, spese anticipate dal praticante e attività professionale effettivamente svolta durante la pratica.

Per i giovani professionisti, il riconoscimento economico del tirocinio può ridurre la barriera di accesso alle professioni ordinistiche, soprattutto nei percorsi lunghi e nelle città con costi elevati. L’effetto dipenderà dai decreti legislativi, dai regolamenti dei singoli Ordini e dai criteri scelti per misurare l’apporto professionale.

Nel quadro più ampio dell’accesso alle professioni, il percorso si lega anche alla stagione delle lauree abilitanti e nuove regole per l’accesso alla professione. Formazione universitaria, pratica ordinistica, esame di Stato e riconoscimento economico del tirocinio diventano così parti dello stesso processo di revisione.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 09:24:16 +0000
Tech for PMI
AI in azienda: produttività alta ma policy ancora deboli
Il report Soldo segnala produttività in crescita, acquisti AI senza approvazione e finance sempre più coinvolto nel controllo del ROI.

L’intelligenza artificiale in azienda è ormai entrata nel lavoro quotidiano delle imprese italiane e viene percepita sempre più come una leva di produttività. La sua adozione procede spesso più velocemente della capacità delle organizzazioni di governarne utilizzo, acquisti e ritorno sugli investimenti. È quanto emerge dal nuovo report di Soldo, secondo cui l’87% dei finance leader italiani considera gli investimenti in AI rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, mentre solo il 26% dichiara policy e controlli pienamente definiti.

In sintesi:

  • il report Soldo evidenzia una crescita rapida dell’AI nei processi aziendali ma con regole interne incomplete:
  • l’87% dei finance leader italiani considera gli investimenti in AI rilevanti per gli obiettivi aziendali;
  • solo il 26% dichiara policy e controlli pienamente definiti per utilizzo e acquisto degli strumenti AI;
  • il 27% dei dipendenti autorizzati agli acquisti ha comprato strumenti AI senza approvazione nell’ultimo anno;
  • l’83,8% dei dipendenti italiani afferma che l’AI ha migliorato la propria produttività;
  • solo il 21% dei finance leader ritiene il proprio team attrezzato per dimostrare il ROI degli investimenti AI.

Produttività AI in crescita nelle aziende italiane

La produttività generata dall’AI è il beneficio più riconosciuto dai lavoratori italiani: l’83,8% dei dipendenti intervistati da Soldo afferma che questi strumenti hanno migliorato il proprio lavoro. Il dato conferma una diffusione ormai quotidiana dell’intelligenza artificiale, utilizzata per velocizzare attività, supportare analisi, produrre contenuti, riorganizzare informazioni e automatizzare attività ripetitive.

Accanto alla spinta positiva emergono alcune criticità di adozione. Il 55,6% dei dipendenti trova difficili da usare gli strumenti disponibili e il 57,5% dichiara di sentirsi spinto a utilizzare l’AI senza supporto adeguato. La crescita della produttività convive quindi con un bisogno più chiaro di regole, formazione e processi condivisi.

Solo una impresa su quattro ha policy AI complete

La governance dell’AI è il punto più scoperto: solo il 26% dei finance leader italiani dichiara di avere policy e controlli pienamente definiti per regolamentare utilizzo e acquisto degli strumenti di intelligenza artificiale. La maggioranza, pari al 62,5%, segnala una governance solo parziale, mentre il 10,5% indica un livello di supervisione minimo o assente.

Il dato mostra uno scarto tra adozione e controllo. Le imprese investono nell’AI e ne vedono gli effetti sulla produttività, spesso senza avere ancora definito chi può acquistare i tool, quali strumenti sono autorizzati, quali dati possono essere caricati, quali funzioni approvano la spesa e in che modo si misura il valore prodotto.

Il fenomeno si collega a un quadro già emerso sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane, dove l’uso degli strumenti è già ampio mentre l’integrazione nei processi aziendali procede con maggiore lentezza. Il report Soldo aggiunge una lettura specifica sul ruolo della funzione finance e sul governo della spesa.

Shadow AI negli acquisti aziendali

Il fronte più esposto riguarda gli acquisti non autorizzati di strumenti AI. Il 27% dei dipendenti italiani autorizzati ad acquistare beni o servizi per conto della propria azienda dichiara di aver comprato strumenti di AI per lavoro senza approvazione nell’ultimo anno.

È il segnale della crescita della shadow AI, cioè l’utilizzo o l’acquisto di soluzioni di intelligenza artificiale fuori dai canali formali di supervisione aziendale. Il rischio riguarda nuove aree di spesa poco visibili, duplicazioni di strumenti, abbonamenti non censiti e difficoltà nel misurare il reale valore prodotto.

La shadow AI può inoltre aumentare i rischi su dati aziendali, responsabilità interne e sicurezza. Quando un singolo team introduce uno strumento per rispondere a un’esigenza immediata, l’impresa può perdere visibilità su dati caricati, account utilizzati, condizioni contrattuali, output prodotti e costi ricorrenti. La stessa logica vale per la policy sui dispositivi aziendali e sul controllo degli strumenti digitali, che diventa il primo presidio documentale anche quando si introducono tool AI.

Il finance misura il ritorno degli investimenti AI

Il report mette in evidenza anche il ruolo sempre più strategico della funzione finance, chiamata a controllare la spesa e a valutare se gli investimenti in AI generano valore. Il 31,5% dei finance leader italiani indica il limitato utilizzo di automazione e AI tra le principali barriere alla produttività del proprio team.

Allo stesso tempo, il 78% dei finance leader si dice fiducioso che le iniziative di trasformazione abbiano migliorato la produttività negli ultimi 12 mesi. La misurazione resta la parte più debole: solo il 21% ritiene il proprio team pienamente attrezzato per dimostrare il ROI degli investimenti in AI, mentre il 65% lo considera solo parzialmente preparato.

Non a caso, il 77% dei finance leader afferma che la funzione finance è ormai pienamente o prevalentemente responsabile della supervisione degli investimenti in AI e delle relative performance. L’intelligenza artificiale diventa così una voce di spesa da autorizzare, monitorare e valutare nel tempo, oltre che una tecnologia da integrare nei processi.

AI Act e formazione interna sull’intelligenza artificiale

Le policy aziendali sull’intelligenza artificiale si collegano anche al Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, che all’articolo 4 richiede a fornitori e utilizzatori professionali di sistemi AI di assicurare, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle persone che usano questi sistemi per loro conto.

Il tema riguarda anche i nuovi obblighi su AI Act, formazione e lavoro, perché la diffusione degli strumenti deve essere accompagnata da competenze minime, istruzioni interne e responsabilità chiare. Una policy AI dovrebbe chiarire quali strumenti sono ammessi, quali dati possono essere trattati, quali acquisti richiedono approvazione, quali output vanno verificati da una persona e quali funzioni presidiano costi, sicurezza, privacy e performance.

Dove intervenire per governare l’AI in azienda

Il controllo dell’AI in azienda richiede una mappatura degli strumenti già in uso, la distinzione tra tool autorizzati e non autorizzati, una procedura di approvazione per gli acquisti e un sistema di verifica dei costi ricorrenti. Il finance può contribuire a rendere visibile la spesa, mentre IT, HR e responsabili di funzione presidiano sicurezza, formazione e utilizzo nei processi.

La mappatura serve anche a evitare nuove forme di dipendenza da piattaforme, modelli e fornitori AI. Quando uno strumento entra nei processi amministrativi, commerciali o decisionali senza regole comuni, l’impresa può ritrovarsi legata a servizi esterni difficili da sostituire, con dati e abitudini di lavoro già distribuiti tra più ambienti.

Area Analisi Soldo Effetto per l’impresa
Investimenti AI 87% dei finance leader li considera rilevanti l’AI è ormai una voce stabile nelle scelte di budget
Policy interne 26% con controlli pienamente definiti molte imprese usano strumenti senza regole complete
Acquisti non autorizzati 27% dei dipendenti ha comprato tool AI senza approvazione crescono spesa nascosta, duplicazioni e rischi sui dati
Produttività 83,8% dei dipendenti vede un miglioramento l’adozione è spinta dal beneficio percepito nel lavoro quotidiano
ROI 21% dei team finance pienamente attrezzato la misurazione del valore resta il passaggio più debole

Secondo Luca Scagliarini, Finance Transformation Advisor di Soldo, i dati raccontano una fase in cui l’AI è già entrata nei processi aziendali ed è riconosciuta come leva di produttività e crescita. La sfida per le imprese è costruire condizioni di utilizzo sostenibili, con investimenti governati, costi visibili e risultati misurabili nel tempo.

«Quando l’adozione dell’AI procede senza una governance adeguata, il rischio è che l’innovazione cresca in modo frammentato, con strumenti acquistati dai singoli team, costi poco visibili e potenzialmente fuori controllo, oltre a responsabilità non sempre chiare».

In questo quadro, la funzione finance può assumere un ruolo di raccordo tra agilità, controllo e creazione di valore. L’obiettivo è evitare che produttività, spesa e responsabilità aziendali procedano su binari separati.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 08:31:56 +0000
Mercato del lavoro
Laureati in fuga: l’Italia perde 21mila talenti in un anno
Rapporto Istat 2026: nel 2024 sono espatriati 25mila laureati 25-34enni, mentre solo oltre 4mila sono rientrati.

Nel 2024 l’Italia ha perso quasi 21mila giovani laureati nella fascia 25-34 anni: secondo il Rapporto annuale Istat 2026, gli espatri di italiani con almeno una laurea sono stati 25mila, contro poco più di 4mila rimpatri. Il dato misura una frattura che attraversa università, imprese e mercato del lavoro: il Paese forma capitale umano qualificato, fatica a trattenerlo e intanto mantiene una quota di giovani laureati ancora molto inferiore alla media europea.

In sintesi:

  • nel 2024 sono espatriati 25mila giovani italiani laureati tra 25 e 34 anni;
  • i rimpatri di giovani laureati si sono fermati a poco più di 4mila unità;
  • la perdita netta sfiora 21mila giovani altamente istruiti in un solo anno;
  • nel 2023 il saldo positivo dei laureati stranieri ha superato 19mila unità;
  • tra i giovani 20-34enni residenti in Italia, solo il 25,1% possiede un titolo terziario.

Laureati all’estero, saldo negativo di quasi 21mila giovani

Il saldo migratorio dei laureati italiani nella fascia 25-34 anni è fortemente negativo: nel 2024 gli espatri hanno superato i rientri di quasi 21mila unità. Il Rapporto annuale Istat 2026 collega il fenomeno all’erosione di capitale umano con competenze elevate, proprio nella fascia d’età in cui si costruiscono carriera, specializzazione professionale e produttività futura.

La fotografia è più severa rispetto al 2023, quando la perdita netta di giovani laureati italiani era stata pari a circa 16mila unità. Il nuovo dato conferma una traiettoria che riguarda il sistema produttivo nel suo insieme: emigrazione giovanile in Italia, denatalità e bassa capacità di attrazione dei profili qualificati si sommano nello stesso bilancio.

Indicatore Dato Lettura per il mercato del lavoro
Giovani laureati italiani espatriati 25mila nel 2024. Capitale umano formato in Italia viene impiegato da altri mercati.
Giovani laureati italiani rientrati Oltre 4mila nel 2024. Il rientro non compensa le uscite di profili qualificati.
Saldo netto dei laureati italiani Quasi -21mila nel 2024. La perdita annua incide su competenze, innovazione e ricambio professionale.
Saldo dei laureati stranieri Oltre +19mila nel 2023. L’immigrazione qualificata attenua il deficit, con dati ancora parziali sul 2024.

Il contributo dei laureati stranieri attenua il deficit

Il saldo dei giovani laureati stranieri offre una compensazione parziale alla perdita italiana. Istat segnala che nel 2023, ultimo anno con informazioni disponibili sul livello di istruzione dei cittadini stranieri, l’Italia ha registrato un saldo positivo superiore a 19mila giovani stranieri laureati, a fronte della perdita netta di circa 16mila italiani con titolo analogo.

Il bilancio complessivo del capitale umano qualificato nel 2023 è risultato quindi positivo per oltre 3mila unità, grazie all’ingresso di giovani stranieri con titolo terziario. Il dato, però, presenta un limite: le informazioni sul titolo di studio dei cittadini stranieri derivano da autocertificazioni in sede di iscrizione anagrafica e possono avere margini di imprecisione rispetto ai titoli conseguiti in Italia.

Pochi laureati rispetto alla media europea

Il deficit di laureati nasce prima della partenza per l’estero. Secondo Istat, nel 2024 i giovani residenti in Italia tra 20 e 34 anni sono 9 milioni e 101mila: il 17,5% ha al massimo un titolo secondario inferiore, il 57,5% un diploma e solo il 25,1% un titolo terziario.

Il divario con l’Unione europea è ampio: la quota italiana di giovani laureati è inferiore di 11,3 punti alla media Ue27. La perdita di laureati verso l’estero aggrava quindi una base già ridotta, con effetti diretti sulla disponibilità di profili qualificati per imprese, ricerca, pubblica amministrazione e servizi avanzati.

Diploma e lavoro immediato riducono la platea universitaria

Il mancato proseguimento degli studi incide sulla dimensione futura del bacino di laureati. Nel 2024, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l’accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso un percorso di studio di livello più elevato.

La motivazione principale è la volontà di iniziare subito a lavorare, indicata da oltre sei diplomati su dieci. Seguono ragioni economiche, motivi familiari e personali, convinzione che l’istruzione già ricevuta sia sufficiente e, in misura minore, caratteristiche dell’offerta formativa come corsi poco attrattivi o test di ingresso ritenuti troppo difficili.

Il lavoro dei giovani qualificati arriva più tardi

La transizione tra studio e lavoro in Italia è più lenta rispetto alla media europea, soprattutto per chi possiede un titolo medio o alto. Istat rileva che, tra i giovani 20-34enni usciti dai percorsi di istruzione e formazione, il tasso di occupazione sale al 70,2%, raggiungendo l’82,2% tra chi ha un titolo terziario.

Il vantaggio della laurea esiste, però arriva in un mercato meno rapido nell’assorbire profili qualificati. Tra i laureati che hanno conseguito il titolo da non più di tre anni, il tasso di occupazione italiano è pari al 74,2%, contro l’84,9% della media Ue27. Il divario si riduce con il tempo, ma segnala un ingresso più lento proprio nella fase iniziale della carriera.

Sovraistruzione e contratti deboli svalutano il titolo

La sovraistruzione è uno degli indicatori più chiari della difficoltà italiana nel valorizzare i percorsi formativi. Nel 2024, il 24,8% dei giovani laureati occupati o con una precedente esperienza lavorativa dichiara di svolgere o di aver svolto una professione per la quale sarebbe bastato un titolo più basso.

Il fenomeno cresce nelle forme di lavoro più fragili: tra i laureati, la sovraistruzione arriva al 43,1% nei contratti di collaborazione o prestazione occasionale e al 29,5% tra i dipendenti a termine. La percezione di un titolo poco remunerato e poco utilizzato alimenta la scelta dell’estero, dove stipendi, stabilità e percorsi di carriera risultano spesso più attrattivi.

Il Mezzogiorno perde talenti su due direttrici

Il Mezzogiorno subisce una perdita di capitale umano sia verso l’estero sia verso il Centro-Nord. Nel 2024, poco meno di 39mila giovani italiani tra 25 e 34 anni si sono trasferiti dal Sud verso le regioni centro-settentrionali, a fronte di circa 13mila movimenti nella direzione opposta.

La frattura aumenta tra i laureati: 22mila giovani altamente qualificati hanno lasciato le regioni meridionali per il Centro-Nord, mentre circa 6mila hanno compiuto il percorso inverso. La perdita netta è pari a 16mila laureati. Nello stesso anno tutte le regioni meridionali registrano saldi negativi dei giovani laureati, sia verso l’estero sia verso il resto del Paese.

Il costo industriale della fuga dei talenti

La fuga dei laureati riduce il bacino di competenze disponibile per imprese, filiere innovative, ricerca applicata e servizi professionali. Il problema riguarda soprattutto i settori che richiedono profili STEM, competenze digitali, capacità manageriali e specializzazioni tecniche avanzate.

Il collegamento con la crisi demografica e la fuga dei talenti rende il dato Istat ancora più rilevante per il sistema produttivo. Meno giovani laureati disponibili significa minore ricambio nelle imprese, più difficoltà nel coprire posizioni qualificate e una pressione crescente sulla produttività, già debole nel confronto europeo.


Data articolo: Wed, 17 Jun 2026 08:00:58 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese