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Il Modello C2 storico è il documento ufficiale rilasciato dai Centri per l’Impiego che certifica la storia lavorativa e attesta i periodi di disoccupazione. Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore del DL 62/2026 (Decreto Primo Maggio), è tornato documento urgente per datori di lavoro e lavoratori: i nuovi bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES richiedono la verifica documentale dei periodi di disoccupazione — 24 mesi nella maggior parte dei casi, 12 mesi per le categorie svantaggiate — e il C2 storico è il certificato che li prova. Va distinto dal Percorso Lavoratore o Scheda Anagrafica Professionale, che è spesso un semplice riepilogo informativo: il certificato C2 con valore legale deve essere rilasciato e vidimato dal Centro per l’Impiego o dall’ente locale preposto. Utile anche per la domanda di NASpI e per le misure di inclusione, in alcune regioni si ottiene subito online con SPID, in altre richiede una domanda preventiva.
Per accedere ai bonus assunzioni 2026 — Bonus Giovani under 35, Bonus Donne e Bonus ZES — il datore di lavoro deve verificare i requisiti di disoccupazione del candidato prima di formalizzare il contratto. Il Modello C2 storico è il documento che attesta questi periodi sulla base delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dai precedenti datori di lavoro ai Centri per l’Impiego. Il termine richiesto è di almeno 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito per tutte e tre le misure, ridotto a 12 mesi per i lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate ai sensi del regolamento UE 651/2014.
Con l’entrata in vigore del decreto Primo Maggio 2026 questi requisiti sono diventati necessari per tutto l’anno: il C2 va integrato con la DID online, che attesta formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione: i due documenti certificano aspetti distinti e sono spesso richiesti entrambi dall’INPS in fase di verifica. Se il C2 risulta incompleto per mancata registrazione di alcuni rapporti di lavoro, il lavoratore può presentare documentazione integrativa al CPI prima che il datore proceda con la domanda di bonus.
Le procedure variano sensibilmente sul territorio nazionale. A Milano il PDF si ottiene tramite l’app o il portale MyAFOLMET, mentre nel resto della Lombardia si utilizza il portale SIUL. In Emilia Romagna la procedura avviene tramite “Lavoro per Te”, accessibile anche via app. In regioni come la Toscana, il Piemonte, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia, l’accesso avviene tramite i rispettivi portali regionali del lavoro, garantendo il rilascio di documenti firmati digitalmente pronti per l’uso amministrativo. Nelle altre regioni è necessario effettuare una richiesta tramite apposito modulo o via email/PEC.
Ottenere il certificato online è la modalità più rapida. La procedura standard prevede l’accesso ai portali regionali tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Una volta autenticati, il documento è solitamente disponibile nella sezione “Certificati” o “Percorso Lavorativo” in formato PDF pronto per il download.
In Campania, per scaricare il C2 Storico bisogna accedere al portale SILF ClicLavoro Campania e premere su Accedi → Entra con SPID, scegliendo il proprio fornitore di identità digitale. Completato il login, acconsentire all’invio dei dati. Se è il primo accesso, accettare la dichiarazione di responsabilità , spuntare il proprio nome e premere Conferma utente. Negli accessi successivi è sufficiente cliccare su nome e cognome accanto alla voce Cittadino.
Una volta nell’area personale seguire il percorso: menu Stampe → C2 Storico → Stampa. Il file PDF viene scaricato direttamente sul dispositivo. Se il browser lo apre in anteprima invece di salvarlo, usare l’icona di download o File → Salva con nome. Se la scheda anagrafica risulta incompleta, aggiornarla prima di procedere: il campo IBAN non è obbligatorio.
Per Milano e provincia il percorso più rapido è l’app o il portale MyAFOLMET: dopo il login con SPID il documento è disponibile immediatamente nella sezione dedicata al C2 storico. Per il resto della Lombardia il riferimento è il portale SIUL: accedere con SPID, navigare nella sezione Servizi per il Cittadino e selezionare la voce relativa al Percorso Lavoratore. Il documento viene generato in tempo reale in formato PDF.
Nelle regioni elencate di seguito la procedura è digitalizzata: il documento scaricabile tramite SPID, CIE o CNS ha pieno valore legale.
| Regione / Provincia | Accesso al portale |
|---|---|
| Milano (Città e Prov.) | MyAFOLMET — scarica C2 storico |
| Lombardia (altre province) | SIUL — portale regionale lavoro |
| Veneto | ClicLavoro Veneto |
| Emilia Romagna | Lavoro per Te — Emilia Romagna |
| Piemonte | PiemonteTU — portale lavoro |
| Toscana | Toscana Lavoro |
| Campania | SILF — ClicLavoro Campania |
| Puglia | Lavoro per Te — Puglia |
| Liguria | MiAttivo — servizi per l’impiego |
| Sicilia | SILAV — portale lavoro Sicilia |
| Sardegna | SIL — Sardegna Lavoro |
| Basilicata | SIL Basilicata — portale lavoro |
| Abruzzo | SELFI — portale lavoro Abruzzo |
| Umbria | ARPAL Umbria — certificati CPI |
| Valle d’Aosta | Lavoro per Te — Valle d’Aosta |
| Trentino | Trentino Lavoro — portale SIL |
Ogni portale regionale ha un’interfaccia propria: i nomi dei menu e la sequenza dei passaggi cambiano anche tra regioni che usano la stessa tecnologia di base. Di seguito le istruzioni operative per le regioni più cercate.
Accedere al portale Lavoro per Te Puglia con SPID, CIE o CNS. Nella sezione Servizi con login → Servizi per le persone selezionare la funzione Percorso Lavoratore. Il sistema richiede di indicare l’intervallo di date per il quale si vuole il riepilogo dei rapporti di lavoro. Il documento viene generato in formato PDF pronto per il download.
Accedere al portale Lavoro per Te Emilia Romagna con SPID, CNS o CIE, selezionare la voce Cittadini e seguire il percorso Servizi Amministrativi → Percorso lavoratore. Il documento è disponibile anche tramite l’app Lavoro per Te nella sezione omonima. Se il documento non compare immediatamente occorre attendere qualche giorno: il CPI deve prima validare le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro.
Nel Lazio (compresa Roma), il portale regionale permette di scaricare solo la Scheda Anagrafica. Chi ha bisogno del Certificato Storico C2 con valore legale deve richiederlo via email al Centro per l’Impiego competente. La procedura richiede due passaggi:
In queste regioni la procedura più sicura prevede l’invio di una PEC al Centro per l’Impiego di competenza, allegando l’apposito modulo di richiesta di C2 storico (si può usare un fac-simile) e il documento d’identità . Dove richiesta, va allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. I tempi di rilascio variano da uno a più giorni lavorativi a seconda del CPI.
In Sicilia è disponibile il portale SILAV con accesso SPID, ma le funzionalità variano per provincia: in caso di problemi di accesso è preferibile contattare il CPI territoriale. Per Friuli Venezia Giulia e Marche verificare sul sito ufficiale della propria Regione la procedura aggiornata, che in alcuni CPI prevede già l’accesso digitale.
Per l’Alto Adige il riferimento è il Centro per l’Impiego provinciale, raggiungibile tramite il portale CIVIS della Provincia di Bolzano.
Il certificato elenca tutti i rapporti di lavoro subordinato in ordine cronologico. Per ogni posizione sono indicati: datore di lavoro, data di assunzione, proroghe, trasformazioni e data di cessazione. Riporta inoltre i titoli di studio, la data di iscrizione al CPI e lo stato di disoccupazione.
Possono non figurare i rapporti di lavoro autonomo occasionale, i contratti con le agenzie di somministrazione, i rapporti con la PA e il lavoro domestico, a causa della differente latenza nelle comunicazioni obbligatorie verso i Centri per l’impiego. Per un quadro completo di tutti i contributi versati è necessario richiedere separatamente l’estratto conto contributivo INPS, disponibile su MyINPS con SPID.
Il Modello C2 è gestito dai Centri per l’Impiego e registra i rapporti di lavoro comunicati dai datori tramite le comunicazioni obbligatorie. L’estratto conto INPS riepiloga invece tutti i contributi versati, compresi quelli da lavoro autonomo, figurativi e da riscatto. I due documenti non sono equivalenti: il C2 attesta i rapporti contrattuali, l’estratto conto INPS la posizione previdenziale complessiva.
Il Modello C2 è il certificato storico che elenca i rapporti di lavoro passati, mentre la DID online attesta formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione e serve ad accedere ai servizi di reinserimento nel lavoro. La DID è un prerequisito per poter richiedere il C2 presso molti CPI.
Se il documento risulta incompleto o riporta informazioni non corrette, il primo passo è segnalarlo al Centro per l’Impiego di competenza, che può avviare una procedura di rettifica. Per i periodi lavorativi non registrati per mancata comunicazione del datore di lavoro, il lavoratore può presentare documentazione integrativa come buste paga, lettera di assunzione o Certificazione Unica. I tempi di aggiornamento variano da pochi giorni a diverse settimane a seconda del CPI.
La richiesta del documento è essenziale per i beneficiari delle misure di inclusione. Il C2 permette ai Centri per l’Impiego di verificare la storia lavorativa ai fini di:
Prima della richiesta è necessario disporre di SPID o CIE e aver rilasciato la DID presso i servizi regionali o il portale nazionale Sviluppo Lavoro Italia. Per i beneficiari ADI il C2 viene spesso acquisito d’ufficio dal CPI al momento della presa in carico, ma averlo già disponibile accelera la procedura.
L’agenda digitale UE entra nel confronto industriale tra Italia e Francia con una dichiarazione congiunta che guarda oltre la diplomazia: intelligenza artificiale, reti digitali, quantum, filiere tecnologiche e verifica dell’età online sono i principali dossier comuni su cui Roma e Parigi si impegnano a lavorare nei prossimi mesi. Il documento, firmato dal ministro Adolfo Urso e dalla ministra francese Anne Le Hénanff, indica le aree interessate dai prossimi interventi in ambito regolatorio ma anche da investimenti e politiche per imprese, PA e infrastrutture digitali.
La dichiarazione congiunta rientra nel quadro del Trattato del Quirinale e punta a rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia sulla transizione digitale ed è orientato allo sviluppo della competitività , alla semplificazione delle regole, al mercato unico, agli investimenti e all’innovazione. La cooperazione tra Roma e Parigi si concentra su AI, reti TLC, tecnologie quantistiche e filiere strategiche. Ambiti in cui l’Unione Europea sta definendo regole e strumenti industriali.
La prima area riguarda intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Italia e Francia sostengono progetti di rilevanza strategica per industrializzare l’Intelligenza Artificiale, portando le regole UE sull’AI dentro processi produttivi, servizi, ricerca, manifattura e filiere. Una buona notizia per il tessuto produttivo italiano, con l’adozione dell’AI nelle PMI italiane in cerca di direttive: l’uso degli strumenti è infatti ormai ampio ma l’integrazione nei processi è ancora poco strutturata.
Il secondo dossier riguarda TLC e Digital Networks Act. La proposta europea punta a modernizzare e armonizzare le regole sulle reti di connettività , con l’obiettivo di sostenere investimenti, innovazione e infrastrutture digitali più resilienti. Italia e Francia chiedono un approccio coordinato anche su spettro radio e interferenze transfrontaliere. Per le imprese, il tema si traduce in qualità della connettività , continuità dei servizi, cloud, cybersecurity, dati e capacità di usare applicazioni digitali ad alta intensità .
La dichiarazione richiama le tecnologie quantistiche e il futuro Quantum Act europeo. Il dossier punta a rafforzare ricerca e innovazione, aumentare la capacità industriale e rendere più solide governance e catene di fornitura. Accanto al quantum, Roma e Parigi indicano le filiere strategiche come area da presidiare. Il riferimento riguarda tecnologie e servizi capaci di generare valore in Europa e ridurre dipendenze in settori sensibili come cloud, semiconduttori, calcolo avanzato, reti e sicurezza digitale.
La dichiarazione Italia-Francia inserisce i dossier tecnologici dentro una cornice più ampia: semplificazione della regolazione digitale, rafforzamento del mercato unico e sostegno agli investimenti europei. Per le aziende, la semplificazione conta solo se riduce duplicazioni, incertezze e costi di adeguamento. La stessa direzione è al centro del confronto sul Digital Omnibus e sull’AI Act, con ricadute su sistemi ad alto rischio, piattaforme, dati, sicurezza informatica e prodotti digitali.
Un capitolo specifico riguarda la protezione dei minori online. Italia e Francia promuovono una valutazione congiunta sull’adozione di una maggiore età digitale a livello UE e su strumenti affidabili per la verifica dell’età . In questo contesto si colloca anche la Raccomandazione della Commissione Europea del 29 aprile 2026 prevede di sviluppare una app UE di age verification, pensata per permettere agli utenti di dimostrare il superamento di una soglia anagrafica senza condividere dati personali non richiesti. In Italia il dossier dialoga con la verifica digitale della maggiore età già prevista per alcuni servizi online.
La cooperazione Italia-Francia sull’agenda digitale europea si concentra su cinque direttrici, tutte collegate alla competitività industriale e alla sicurezza digitale:
Per le imprese, le aree più rilevanti sono AI industriale, reti digitali, quantum, cloud, cybersecurity, identità digitale e age verification. Per la pubblica amministrazione l’intesa si collega alla digitalizzazione dei servizi, alla sicurezza delle infrastrutture e all’evoluzione dell’identità digitale europea. Per il sistema produttivo, infine, il nodo sarà trasformare l’agenda digitale UE in strumenti accessibili, infrastrutture affidabili e regole leggibili.
Le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35, donne svantaggiate o lavoratori nella ZES Unica del Mezzogiorno possono accedere nel 2026 a tre distinti esoneri contributivi per le assunzioni, tutti disciplinati dal DL 62/2026 (Decreto Primo Maggio), con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Il provvedimento ha aggiornato le regole del Milleproroghe — valide solo fino al 30 aprile e con sgravio ridotto al 70% per i bonus Giovani e ZES — ridisegnando per intero le condizioni di accesso: esonero al 100% in tutti i casi, incremento occupazionale netto obbligatorio, nessuna eccezione.
Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES condividono un impianto comune. In tutti e tre i casi l’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 24 mesi. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, incluse le trasformazioni da contratto a termine. Sono esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato, salvo il caso di apprendistato non trasformato a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro.
L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. È invece compatibile con la maggiorazione del costo del personale deducibile per le imprese che incrementano l’occupazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 399 e 400, L. 207/2024). Non accedono al beneficio i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Se l’impresa licenzia per motivi economici un lavoratore con mansione analoga nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, scattano la revoca e il recupero di quanto già fruito. L’esonero residuo può essere riconosciuto anche quando il lavoratore ha già beneficiato parzialmente dell’incentivo presso un precedente datore.
Condizione trasversale a tutti i bonus è il rispetto delle regole sul salario giusto introdotte dallo stesso DL 62/2026: le retribuzioni applicate non possono essere inferiori al trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Tutti e tre i bonus richiedono che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto mensile. Il calcolo si effettua confrontando il numero dei dipendenti rilevato a fine mese con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale il conteggio è ponderato: si considera il rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento deve essere calcolato al netto delle riduzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o facenti capo allo stesso soggetto economico. Il meccanismo retroattivo del decreto significa che le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026 rientrano nel perimetro agevolabile, a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti.
Il Bonus giovani aggiorna gli incentivi per le assunzioni in Manovra 2026, rimasti in attesa dei decreti attuativi. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35 mai occupato stabilmente. Il massimale è di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che sale a 650 euro per le assunzioni presso sedi o unità produttive nella ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria). La durata ordinaria è di 24 mesi. L’accesso richiede una domanda preventiva all’INPS tramite il portale delle agevolazioni, da presentare prima dell’assunzione o trasformazione.
Per accedere al bonus il lavoratore deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. La durata si riduce a 12 mesi nei casi in cui il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi e appartenga a una delle categorie svantaggiate definite dall’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 (lettere c, e, f, g):
La disoccupazione annuale si applica anche ai lavoratori con meno di 24 anni o disoccupati da almeno sei mesi, in quanto rientranti nelle definizioni di lavoratore svantaggiato ai sensi della normativa europea. Il limite di spesa per questa misura è di 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Il Bonus Donne riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle categorie svantaggiate richiamate dalle lettere da b) a g) dell’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014. La durata ordinaria è di 24 mesi, ridotta a 12 mesi per le categorie di svantaggio più ampie previste dalla normativa europea. In entrambi i casi l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto.
Il massimale ordinario è di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica ammissibili ai fondi strutturali europei il tetto sale a 800 euro mensili: rileva la residenza della lavoratrice, non l’ubicazione della sede aziendale. Rispetto al Milleproroghe, l’innalzamento del massimale nelle aree ZES da 650 a 800 euro è la novità più rilevante per le imprese del Mezzogiorno.
Il Bonus ZES è uno strumento distinto, riservato alle imprese di minori dimensioni. Aggiorna i requisiti del Bonus ZES Unica del Decreto Coesione, in vigore fino al 31 dicembre 2025 e già prorogato dal Milleproroghe fino al 30 aprile. Possono accedere i datori di lavoro privati con un organico non superiore a 10 dipendenti nel mese di assunzione, con sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).
I lavoratori da assumere devono avere almeno 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi: una platea opposta a quella del Bonus Giovani, con cui non si sovrappone. Il contratto deve essere a tempo indeterminato e generare un incremento occupazionale netto. L’esonero è al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Il DL 62/2026 introduce un quarto incentivo, riservato alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. Il bonus stabilizzazioni si applica alle conversioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità , di contratti a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 12 mesi stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. I lavoratori interessati devono avere meno di 35 anni e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero è al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili.
Valgono le stesse condizioni degli altri bonus: incremento occupazionale netto verificato e rispetto delle regole sul salario giusto. L’efficacia del bonus stabilizzazioni è però subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE: prima del via libera UE la misura non è applicabile.
La responsabilità solidale negli appalti non consente scorciatoie fiscali quando il committente interviene per pagare contributi previdenziali e premi assicurativi dell’affidatario inadempiente. L’Agenzia delle Entrate spiega che il versamento va effettuato con modello F24, indicando il debitore principale e il soggetto che paga, senza utilizzare crediti propri in compensazione. La regola riguarda sia il committente obbligato in solido sia la stazione appaltante che attiva l’intervento sostitutivo.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda una fattispecie precisa: negli appalti, il committente o la stazione appaltante può trovarsi a versare contributi e premi assicurativi dovuti dall’affidatario che non ha adempiuto ai propri obblighi. La base giuridica è diversa a seconda del soggetto che interviene. Per il committente privato rileva la responsabilità solidale negli appalti prevista dall’articolo 29, comma 2, del DLgs. 276/2003; per la stazione appaltante rileva invece l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 11, comma 6, del DLgs. 36/2023.
Il nodo della FAQ è nel rapporto tra chi paga e chi risulta debitore. Il committente o la stazione appaltante effettua materialmente il versamento, ma il debito resta riferito all’affidatario inadempiente. Proprio questa distinzione impedisce l’uso della compensazione crediti. Chi versa non sta chiudendo una propria posizione contributiva o assicurativa, bensì sta estinguendo un debito altrui per effetto della responsabilità in solido o dell’intervento sostitutivo.
L’Agenzia delle Entrate esclude che il committente possa utilizzare crediti fiscali o contributivi propri nel modello F24 per pagare contributi e premi dell’affidatario inadempiente. Il pagamento va effettuato con disponibilità effettive. La stessa regola vale per la stazione appaltante. Anche quando il pagamento avviene nell’ambito di un appalto pubblico, il versamento riguarda il debito del soggetto affidatario e non può essere coperto con crediti del soggetto che interviene.
La compilazione del modello F24 serve a distinguere il debitore principale dal soggetto che effettua il pagamento. Nel campo dedicato al codice fiscale del contribuente va indicato quello dell’affidatario inadempiente. Il codice fiscale del soggetto che esegue materialmente il versamento va invece inserito come secondo codice fiscale, nel campo riservato al coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore. Il codice identificativo cambia in base al ruolo assunto da chi paga:
La FAQ va letta insieme al divieto introdotto dall’articolo 1 del DL 124/2019, che impedisce il pagamento del debito di un altro soggetto tramite compensazione di crediti propri. Per questo, nei versamenti legati alla responsabilità solidale negli appalti, i crediti disponibili nel cassetto fiscale del committente non possono ridurre l’importo da pagare.
La regola non contraddice la disciplina generale delle compensazioni fiscali e contributive. Le imprese possono compensare i propri debiti INPS e INAIL quando la posizione debitoria è la propria; negli appalti con affidatario inadempiente, invece, il pagamento è riferito a un altro contribuente.
Negli appalti privati, il committente risponde in solido con l’appaltatore e con eventuali subappaltatori per retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, nei limiti previsti dalla norma.
Negli appalti pubblici, la stazione appaltante può invece attivare l’intervento sostitutivo quando emergono inadempienze contributive dell’affidatario. Anche in questo caso, il pagamento tramite F24 segue la logica del debito altrui e non ammette compensazione con crediti propri.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rafforza la necessità di controlli preventivi sulla filiera dell’appalto. La verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori riduce il rischio di dover intervenire in un secondo momento con versamenti in solido.
Per le imprese committenti, il tema non riguarda soltanto la corretta compilazione dell’F24. La responsabilità negli appalti può coinvolgere profili retributivi, contributivi, assicurativi e di sicurezza sul lavoro, con effetti che si riflettono sui costi del contratto e sui rapporti con fornitori e lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
La regola pratica è netta: se il versamento chiude un debito dell’affidatario inadempiente, il committente o la stazione appaltante non può usare crediti propri in compensazione, anche se disponibili e utilizzabili per altri debiti.
Prima dell’invio dell’F24 occorre quindi verificare tre elementi: il codice fiscale dell’affidatario, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice identificativo corretto tra 50 e 51. Una compilazione coerente evita errori nel pagamento e separa la responsabilità in solido dalla normale pianificazione delle compensazioni fiscali.
Nei cantieri pubblici il calcolo della revisione prezzi passa da tre riferimenti generali a venti indici mensili costruiti sulle lavorazioni effettive. Con il decreto direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato il 27 aprile, entrano in campo i nuovi indici Istat TOL, le Tipologie Omogenee di Lavorazioni che servono alle stazioni appaltanti per misurare l’andamento dei costi e aggiornare i corrispettivi negli appalti di lavori.
I nuovi indici TOL sostituiscono, per la revisione prezzi dei lavori pubblici, i tre indici di costo finora usati come riferimenti generali applicati a fabbricati residenziali, capannoni industriali e tronchi stradali con tratti in galleria. Il nuovo sistema separa le lavorazioni per categorie molto più aderenti alla struttura reale dell’opera e considera componenti di costo come lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti.
La logica è quella già impostata dal Correttivo del Codice Appalti: la revisione prezzi negli appalti pubblici viene collegata a indici coerenti con le lavorazioni inserite nel progetto, così da ridurre l’uso di parametri troppo ampi rispetto ai costi sostenuti nei cantieri.
Il decreto acquista efficacia dal 27 aprile 2026, giorno della pubblicazione sul sito del MIT. Le nuove regole si applicano alle procedure di affidamento avviate da quella data con pubblicazione del bando, avviso di indizione della gara, trasmissione dell’invito o adozione della determina a contrarre.
Per le procedure già avviate, le stazioni appaltanti possono usare i nuovi indici nei limiti del quadro economico dell’opera quando il contratto non è ancora stato stipulato. La stessa facoltà è prevista per i contratti in esecuzione, con riferimento ai SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 27 aprile.
Gli indici sono pubblicati su IstatData in serie mensile, con base 2022=100 e rilascio in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento. Per imprese e amministrazioni, il dato diventa aggiornabile con cadenza regolare lungo la vita dell’appalto.
Per ogni appalto di lavori il progettista individua in sede di progetto l’indice sintetico revisionale. L’indice nasce dalla media ponderata dei TOL pertinenti alle lavorazioni previste: ogni voce concorre in base al rapporto tra il valore delle lavorazioni associate e l’importo complessivo dell’appalto.
Il valore di riferimento per il confronto è l’indice del mese del provvedimento di aggiudicazione. Da lì la stazione appaltante verifica gli scostamenti nel tempo e calcola l’eventuale adeguamento prezzi sulle prestazioni da eseguire, con aggiornamento anche in diminuzione quando i costi rilevati scendono.
Le soglie di revisione prezzi previste dal Codice dei contratti pubblici restano distinte in base alla natura dell’appalto:
L’attivazione è automatica da parte della stazione appaltante quando si supera la soglia, anche in assenza di istanza dell’impresa. Per i lavori, il calcolo segue l’indice sintetico costruito con i TOL; per servizi e forniture si usano gli indici Istat collegati alla natura della prestazione.
Nei contratti di lavori, la variazione viene intercettata in occasione degli stati di avanzamento lavori. Il direttore dei lavori accerta il superamento della soglia, comunica l’esito al RUP e all’appaltatore e trasmette alla stazione appaltante uno stato di avanzamento revisionale, distinto dal SAL contrattuale.
Prima del pagamento della rata di saldo, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi. Le somme ancora da regolare vengono compensate, in aumento o in diminuzione, sulla rata finale.
L’elenco dei 20 indici TOL copre le principali famiglie di lavorazioni nei lavori pubblici:
Per le imprese, i nuovi indici rendono più leggibile il rapporto tra offerta, costi effettivi e aggiornamenti dei corrispettivi. Per le amministrazioni, la scelta dei TOL richiede una scomposizione più accurata del progetto e un monitoraggio periodico degli indici, così da evitare che la revisione prezzi resti una clausola formale nei documenti di gara.
Con le novità introdotte dalla Manovra 2026 sulla soglia dimensionale per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro agricoli si trovano a dover verificare con attenzione la propria platea di dipendenti rilevanti ai fini del calcolo. L’INPS ha fornito istruzioni specifiche con il messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026, chiarendo che gli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) non incidono sul computo della media annuale che determina l’obbligo di versamento all’Istituto.
Gli operai agricoli a tempo determinato occasionali sono una categoria contrattuale specifica del settore primario, caratterizzata dalla natura saltuaria della prestazione: la soglia massima è fissata a 45 giornate lavorative annue. Il limite quantitativo è il tratto distintivo che colloca questa figura al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari presi in considerazione dalla disciplina del Fondo di Tesoreria. La prestazione occasionale, per definizione discontinua e non strutturata nell’organizzazione aziendale, non risponde ai criteri di stabilità su cui si basa la soglia dimensionale prevista dalla normativa.
Il messaggio INPS n. 1388/2026 stabilisce con precisione che gli OTDO non concorrono al calcolo della media annuale dei dipendenti, il parametro che determina il superamento della soglia dimensionale e quindi l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Per i datori di lavoro agricoli che impiegano lavoratori occasionali in aggiunta al personale fisso, questa esclusione ha un effetto diretto: gli OTDO non fanno massa critica ai fini del conteggio e non contribuiscono ad avvicinare l’azienda alla soglia che fa scattare l’obbligo contributivo verso l’Istituto.
La ragione tecnica dell’esclusione risiede nel regime contributivo specifico applicato a questa categoria. Per gli operai agricoli a tempo determinato occasionali la contribuzione viene assolta mediante un’aliquota unificata e sostitutiva, che ricomprende le diverse voci previdenziali in un’unica percentuale ma non include il finanziamento del Fondo di Tesoreria. La struttura stessa della contribuzione agricola per gli OTDO esclude a monte la componente destinata al Fondo, coerentemente con la natura della prestazione e con l’assenza di un rapporto di lavoro continuativo su cui calcolare l’accantonamento del trattamento di fine rapporto.
Con la firma del decreto attuativo, l’iperammortamento 2026 — introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436, art. 1, L. 199/2025) in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 — dispone ora di regole definitive. Consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF, per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
I dati qui riportati derivano dal testo firmato il 4 maggio 2026, soggetti a conferma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.
L’agevolazione in Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa — senza distinzione di forma giuridica, settore economico o dimensione — che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano. L’accesso richiede il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte in procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali. Sono inoltre esclusi i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 — che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0 — interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
Sul fronte del vincolo Made in Europe: la clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti in UE o SEE è stata soppressa dall’art. 7 del DL 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali il vincolo di provenienza UE resta in vigore nelle categorie previste dalla normativa.
Per i beni immateriali, il testo del decreto firmato non include il comma che nelle bozze precedenti estendeva il beneficio ai software SaaS erogati a canone (as-a-service): salvo diversa indicazione nella circolare operativa, i software in abbonamento restano al di fuori del perimetro agevolabile.
Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole dell’art. 109 TUIR — cioè la data di consegna del bene — a prescindere dai principi contabili adottati. Sono inclusi gli investimenti completati nel 2026 anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.
La maggiorazione è strutturata su tre scaglioni, calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità :
Oltre i 20 milioni non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno del triennio — non sull’importo complessivo del triennio — e si azzerano a inizio di ogni esercizio. L’agevolazione non produce vantaggi immediati sulla liquidità : la riduzione del carico fiscale si distribuisce lungo il piano di ammortamento del bene.
In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta: il vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi fino al ritorno a una situazione di utile imponibile. Questo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, fruibili anche in assenza di reddito imponibile.
L’accesso al beneficio è gestito telematicamente tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali, stabilite dall’art. 3 del decreto attuativo.
A queste tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa — da trasmettere entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno — la cui applicazione al 2026 andrà chiarita dalla circolare operativa.
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore: la possibilità di ricorrere all’autocertificazione prevista in passato non è stata confermata nel decreto attuativo. La perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, e deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale.
La certificazione contabile deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione; per le imprese non obbligate alla revisione può essere rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC. Le spese di certificazione non sono rimborsabili.
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. Per la fruizione è necessario attendere la ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei purché non vengano finanziate le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto. È cumulabile in particolare con il credito d’imposta ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini sul finanziamento dei beni. Non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 o 5.0 sugli stessi beni.
Il decreto elenca le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione — salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite in precedenza.
In caso di fruizione indebita accertata, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni.
Con la firma del decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 avvenuta il 4 maggio, le regole operative per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili escono dal perimetro delle ipotesi e trovano forma definitiva nell’articolo 8 del provvedimento. Il tetto al 105% del fabbisogno energetico aziendale — anticipato dalle bozze delle settimane precedenti — è confermato nel testo firmato, insieme alla lista specifica dei beni ammissibili e ai massimali di costo per il fotovoltaico. I dati qui riportati derivano dal testo firmato il 4 maggio 2026, soggetti a conferma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.
L’articolo 8 del Decreto Iperammortamento elenca i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa che danno accesso all’incentivo nell’ambito degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo:
Per il completamento degli investimenti in questa categoria rileva la data di fine lavori, non la data di consegna del bene come avviene per i beni materiali degli Allegati IV e V.
Il decreto fissa un limite dimensionale preciso per gli impianti agevolabili: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto.
Il limite lega l’agevolazione all’autoconsumo aziendale: gli impianti sovradimensionati rispetto ai consumi effettivi della struttura produttiva — o orientati principalmente alla cessione di energia — escono dal perimetro dell’incentivo. Il margine del 5% consente un dimensionamento leggermente superiore ai consumi medi, tenendo conto delle variabilità produttive.
I sistemi di accumulo dell’energia (BESS) sono ammissibili, ma con una condizione specifica rispetto ad alcune bozze precedenti che li prevedevano in modo più ampio: i sistemi di accumulo sono agevolabili solo se asserviti ai nuovi gruppi di generazione acquistati nell’ambito dello stesso investimento e ad essi proporzionati.
L’acquisto di un sistema di accumulo autonomo, non collegato a un nuovo impianto di generazione contestuale, non rientra nel perimetro dell’iperammortamento per le rinnovabili. La proporzionalità tra capacità di accumulo e impianto di generazione sarà uno degli elementi oggetto di verifica nella perizia tecnica asseverata, obbligatoria per tutti gli investimenti.
Per il fotovoltaico rimane in vigore il vincolo di provenienza europea: i moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c). La soppressione della clausola Made in Europe, operativa per i beni degli Allegati IV e V, non si estende al fotovoltaico.
Il decreto introduce anche massimali di costo ammissibile per gli impianti fotovoltaici, tabulati nell’Allegato 1:
I costi che eccedono i massimali non concorrono alla base di calcolo della maggiorazione. Per le imprese in fase di progettazione, verificare la coerenza tra il preventivo del fornitore e i valori tabulati nell’Allegato 1 diventa un passaggio preliminare necessario per quantificare correttamente il beneficio atteso.
Con il decreto Primo Maggio il legislatore introduce due obblighi retributivi distinti per le imprese. Il primo riguarda il salario giusto: per accedere ai bonus sulle assunzioni, il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori non può essere inferiore a quello dei contratti più rappresentativi del settore. Il secondo riguarda i CCNL scaduti: trascorsi dodici mesi senza rinnovo, scatta in via transitoria un adeguamento automatico al 30% della variazione IPCA.
Il decreto è in fase di conversione parlamentare, con scadenza al 29 giugno 2026.
L’articolo 7 del DL 62/2026 definisce il salario giusto come il trattamento economico complessivo (TEC) stabilito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il riferimento normativo esplicito è l’art. 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. La norma si raccorda con l’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, già utilizzato dal Jobs Act come criterio di selezione dei contratti collettivi di riferimento.
Il TEC ricomprende tutti gli elementi della retribuzione: non solo la paga base, ma anche gli emolumenti accessori, le indennità e qualsiasi altra voce prevista dal contratto collettivo di settore. Il trattamento effettivo riconosciuto al lavoratore non può mai essere inferiore a questa soglia, indipendentemente dal contratto formalmente applicato dall’impresa e dalla dimensione aziendale.
In molti settori coesistono più contratti collettivi, sottoscritti da sigle diverse con condizioni non omogenee. Il decreto affronta questa casistica con una regola precisa: se nella stessa categoria sono presenti più CCNL applicabili, il trattamento economico garantito al lavoratore non può essere inferiore a quello del contratto più rappresentativo.
La disposizione incide sui cosiddetti contratti pirata, cioè i contratti siglati da organizzazioni di scarsa rappresentatività con retribuzioni e condizioni potenzialmente inferiori ai contratti principali. Il decreto non li vieta ma li rende economicamente svantaggiosi: un datore di lavoro che lo applica non può accedere a incentivi occupazionali.
Per le attività economiche non coperte da alcun contratto collettivo nazionale, il Decreto Primo Maggio prevede un meccanismo di estensione per analogia. Il salario giusto è determinato applicando il CCNL più rappresentativo del settore più vicino all’attività effettivamente esercitata, tenendo conto della categoria produttiva di riferimento, dell’attività prevalente e della dimensione e natura giuridica del datore di lavoro. La norma colma un vuoto frequente per le imprese operanti in settori nuovi o di nicchia, non ancora coperti dalla contrattazione collettiva nazionale. Anche in questi casi, il parametro del TEC non decade: si sposta al contratto più affine disponibile, che il datore è tenuto a individuare e applicare correttamente per non perdere gli incentivi.
Le imprese che non rispettano le regole sul salario giusto perdono l’accesso a tutti gli incentivi alle assunzioni previsti dal DL 62/2026 del 30 aprile, in vigore dal 1° maggio:
La condizionalità si estende anche allo sgravio per la conciliazione vita-lavoro, riconosciuto alle imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026, fino all’1% del monte retributivo con un tetto di 50.000 euro annui. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha dichiarato l’intenzione di estendere la condizione del salario giusto ad altre agevolazioni sul lavoro al di fuori del decreto.
L’articolo 10 del DL 62/2026 interviene sui rinnovi dei contratti collettivi introducendo un adeguamento automatico a carico dei datori di lavoro quando la trattativa si protrae oltre i dodici mesi dalla scadenza naturale del CCNL. L’adeguamento è pari al 30% della variazione IPCA-NEI rilevata dall’Istat e si applica in via forfettaria, senza che sia necessario attendere la firma del nuovo accordo. La norma non si applica però ai settori caratterizzati da elevata stagionalità .
Per le imprese, la misura ha natura di anticipo retributivo sul rinnovo futuro: non si tratta di un aumento autonomo e definitivo, ma di una protezione economica transitoria. Spetta alle parti sociali disciplinare in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura del periodo di vacanza contrattuale, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per la continuità della tutela economica.
Sul piano della decorrenza, l’obbligo si attiva immediatamente per i contratti con scadenza naturale successiva al 1° maggio 2026, mentre per i contratti già scaduti prima di quella data la disciplina decorrerà dal 1° gennaio 2027.
Tra le misure di trasparenza introdotte dal decreto, una novità per le imprese è l’obbligo di indicare nelle offerte di lavoro pubblicate sul SIISL il contratto applicato e la retribuzione prevista per qualifica e livello. Il codice alfanumerico CCNL, identificativo univoco già introdotto nell’archivio del CNEL, dovrà essere riportato anche nelle buste paga e nelle comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego.
Sul versante del monitoraggio, il decreto assegna a INPS, ISTAT e CNEL il compito di raccogliere dati retributivi disaggregati per settore e qualifica, con l’obiettivo di mappare sistematicamente la distanza tra retribuzioni effettive e TEC dei contratti più rappresentativi. I risultati confluiranno nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che potrà utilizzarli come base per le verifiche ispettive sulla coerenza tra contratto applicato, retribuzione effettiva e incentivi richiesti.
A pochissimi giorni dall’apertura della stagione dichiarativa, il 730 precompilato 2026 ha già registrato l’80% di contribuenti che hanno scelto la modalità semplificata. Il dato conferma la tendenza: la compilazione guidata è diventata la porta d’ingresso principale alla dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati. Il modello è consultabile dal 30 aprile e l’invio sarà possibile dal 14 maggio al 30 settembre 2026.
Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Una volta dentro, il contribuente può controllare i dati già presenti nel sistema e scegliere il modello di dichiarazione in base alla tipologia di redditi percepiti e alla residenza fiscale, oppure saltare il passaggio e selezionarlo direttamente. Nel primo caso, dopo aver risposto alle domande guidate, si clicca su “procedi”: il sistema indica il modello più idoneo e, se si tratta del 730, segnala la disponibilità della modalità semplificata.
A questo punto appare la schermata di scelta del modello di dichiarazione, con la modalità consigliata già preselezionata. Cliccando su “Procedi” si entra nel percorso guidato.

Il percorso guidato presenta i dati precaricati in cinque macro-aree, aggiornate per la stagione 2026:
Selezionando ciascuna area si apre una schermata con i dati di dettaglio: il contribuente vede le informazioni utilizzate e quelle presenti ma non utilizzate, e per ogni voce può confermare o modificare. In base alle scelte effettuate, il sistema compila automaticamente il modello 730.
Rispetto agli anni precedenti, la precompilata 2026 contiene alcune voci nuove e modifiche che richiedono attenzione anche nella modalità semplificata.
Completato il percorso guidato, il contribuente può controllare il risultato della dichiarazione. Se i dati precaricati sono corretti e non ci sono integrazioni da aggiungere, la dichiarazione può essere accettata e inviata senza modifiche: in questo caso il Fisco non effettua controlli documentali sulle voci precaricate e validate. Se invece vengono apportate modifiche che incidono sul calcolo del reddito o dell’imposta, i controlli riguarderanno le voci modificate.
Al termine è possibile verificare l’esito della dichiarazione prima dell’invio.

L’invio è disponibile dal 14 maggio; il termine ultimo è il 30 settembre 2026. Per approfondire le regole sulla dichiarazione precompilata 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida ufficiale in PDF scaricabile dal proprio portale.
Dal 2025, la detrazione al 50% del bonus ristrutturazioni spetta solo ai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento mentre negli altri casi scende al 36%. Nel modello 730/2026 la distinzione si esprime nella corretta compilazione dei righi E41-E43 (Sezione III-A del Quadro E): la colonna 7 determina l’aliquota applicata. Lasciarla vuota quando non si dovrebbe o compilarla quando non si deve è un errore che può costare 14 punti di sgravio IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto la colonna 7 del righi E41-E43 per differenziare l’aliquota spettante sui lavori di ristrutturazione edilizia, indicandone le regole nelle istruzioni al modello 730/2026. Se la colonna 7 è lasciata vuota per sbaglio in riferimento alle spese 2025 sostenute sull’abitazione principale, il sistema applica automaticamente la detrazione al 36%. La perdita di dieci punti percentuali su una spesa fino a 96.000 euro significa rinunciare a un rimborso IRPEF fino a 9.600 euro distribuiti su dieci anni.
Per le spese sostenute nel 2025 su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la colonna 7 va compilata con il codice 3, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione). Lo stabiliscono le istruzioni AdE al modello 730/2026, che riservano espressamente il codice 3 a questa fattispecie.
| Situazione — spese 2025 | Colonna 7 | Aliquota applicata |
|---|---|---|
| Proprietario o titolare di diritto reale — abitazione principale | 3 | 50% |
| Locatario (inquilino) — anche se usa come prima casa | vuota | 36% |
| Comodatario o familiare convivente senza diritto reale | vuota | 36% |
| Seconda casa o altro immobile non adibito ad abitazione principale | vuota | 36% |
Il requisito dell’abitazione principale deve sussistere entro il termine di presentazione della dichiarazione. Se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale solo per una parte del 2025, il codice 3 va indicato ugualmente ma la detrazione al 50% si applica in proporzione al periodo di effettiva destinazione. Le pertinenze della prima casa (box, cantina, posto auto con autonoma rendita catastale) seguono le stesse regole dell’unità principale, a condizione che fossero già pertinenze al momento dell’inizio dei lavori.
Per i lavori sulle parti comuni condominiali — tetto, facciata, scale, impianti centralizzati — la regola sulla colonna 7 è identica a quella dei lavori su unità singola: codice 3 se l’appartamento è l’abitazione principale del condomino titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, colonna 7 vuota in tutti gli altri casi. La colonna 2 (Tipologia) resta invece vuota per la ristrutturazione ordinaria, sia su unità singola sia per lavori condominiali, nel qual caso – se ricorrono le condizioni per il 50% – va indicato il codice 3 in colonna 7.
In colonna 3 va indicato il codice fiscale del condominio. Nella Sezione III-B va barrata la casella “Condominio” in uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali della singola unità : ci pensa l’amministratore nel quadro K della propria dichiarazione. In parallelo, l’amministratore trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese condominiali, che include per ciascuna unità il flag abitazione principale e alimenta il precompilato. Questa comunicazione è un meccanismo parallelo: non sostituisce l’obbligo del singolo condomino di indicare codice 3 in colonna 7 per tutelare la propria detrazione al 50%.
Se il precompilato riporta il 36% anziché il 50% — per esempio perché la comunicazione dell’amministratore è incompleta o trasmessa in ritardo rispetto ai tempi con cui i condomini hanno segnalato il proprio diritto alla maggiorazione — il condomino può e deve correggerlo indicando codice 3 in colonna 7, conservando la documentazione che prova la destinazione dell’unità ad abitazione principale.
La colonna 7 con il codice 3 riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2025. Per le quote annuali riferite a lavori pagati negli anni precedenti — la quinta rata di una ristrutturazione del 2021, per esempio — la colonna 7 non va toccata: l’aliquota applicata è quella dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta, ossia il 50% vigente fino al 31 dicembre 2024 su qualsiasi immobile residenziale. Nel 730 precompilato queste rate residue sono già inserite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate con l’aliquota corretta; modificare la colonna 7 su queste righe produrrebbe un’incongruenza con i dati storici.
Chi ha sostenuto spese sia nel 2024 sia nel 2025 per la stessa ristrutturazione (lavori a cavallo d’anno) deve compilare due righi separati nel rigo E41: uno per le spese 2024 (colonna 7 vuota, aliquota 50% automatica) e uno per le spese 2025 (colonna 7 con codice 3 se abitazione principale, oppure vuota per il 36%). Il riordino delle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro si applica solo alle spese del 2025: anche questo elemento pesa nella valutazione della rata da ottimizzare per chi si trova vicino alla soglia.
Per gli infortuni sul lavoro cambia l’intera catena documentale: dal 13 maggio è disponibile il nuovo certificato medico INAIL con meno campi da compilare e tracciati aggiornati, mentre la circolare n. 17/2026 chiarisce quando il lavoratore può rientrare in servizio. La novità non riguarda solo medici e strutture sanitarie, perché incide anche sulle aziende che usano sistemi integrati con la piattaforma INAIL e sui lavoratori che rientrano dopo la prognosi.
Dal 13 maggio 2026 è disponibile la nuova versione del certificato medico di infortunio, semplificata nella compilazione e trasmissibile tramite il servizio online dedicato. L’aggiornamento riduce i campi obbligatori, elimina quelli non essenziali e razionalizza tipologie e diciture del certificato. La modifica riguarda la certificazione medica di infortunio sul lavoro, redatta dal medico o dalla struttura sanitaria che presta assistenza al lavoratore. Restano invece distinti gli obblighi del datore di lavoro sulla denuncia di infortunio INAIL, che seguono termini e procedure propri.
Tra le informazioni richieste nel nuovo certificato medico INAIL entra almeno un recapito del lavoratore infortunato. Il dato serve ad agevolare le comunicazioni collegate alla pratica e diventa uno degli elementi da considerare anche negli invii tramite sistemi gestionali.
Per aziende, intermediari e strutture che trasmettono certificati tramite canali integrati, il nuovo tracciato richiede quindi attenzione sulla qualità dei dati. L’assenza del recapito del lavoratore oppure la presenza di campi non più previsti può generare errori bloccanti nella trasmissione.
La nuova versione del certificato di infortunio INAIL resta utilizzabile attraverso le tre modalità già previste:
Per chi utilizza invio offline, cooperazione applicativa o interoperabilità , il 13 maggio segna anche la decorrenza del nuovo schema tecnico. Senza l’adeguamento dei gestionali, la trasmissione può essere respinta per errori bloccanti legati ai dati mancanti o ai campi ormai eliminati.
La circolare INAIL n. 17/2026 completa l’aggiornamento sul certificato medico di infortunio chiarendo la ripresa dell’attività . Il lavoratore può rientrare al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Istituto, senza presentare una certificazione medica definitiva.
In pratica, l’ultima prognosi comunicata all’INAIL diventa il riferimento per la data di rientro. Se non vengono trasmessi ulteriori certificati continuativi, la ripresa del lavoro può avvenire dal giorno successivo alla scadenza indicata nell’ultimo certificato medico acquisito dall’Istituto.
Il chiarimento non cancella il certificato definitivo, che può ancora essere rilasciato quando il lavoratore lo richiede in prossimità della scadenza della prognosi oppure quando l’INAIL dispone accertamenti medico-legali.
Il valore della nuova istruzione è diverso: la mancanza di un certificato medico definitivo non blocca il rientro ordinario quando l’ultimo certificato già ricevuto dall’INAIL indica la fine della prognosi. La certificazione conclusiva resta quindi uno strumento possibile, senza trasformarsi in un adempimento aggiuntivo automatico.
Le regole cambiano se il lavoratore intende riprendere l’attività prima della scadenza indicata nell’ultima prognosi. In caso di rientro anticipato dopo infortunio, serve un nuovo certificato medico che modifichi la durata dell’inabilità già comunicata.
La nuova certificazione può essere rilasciata da qualsiasi medico e deve anticipare formalmente il termine della prognosi precedente. Senza questa rettifica, il periodo di inabilità resta quello risultante dall’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL.
Le istruzioni INAIL si applicano anche alla malattia professionale. Anche in questo caso, il rientro ordinario segue la scadenza indicata nell’ultima certificazione acquisita dall’Istituto, salvo ulteriori certificati o accertamenti medico-legali.
Per il rientro anticipato da malattia professionale serve invece un nuovo certificato medico, con aggiornamento della prognosi già comunicata. La logica è la stessa prevista per l’infortunio sul lavoro: rientro diretto a fine prognosi, nuova certificazione solo se la ripresa avviene prima.
Per chiarimenti sulla nuova procedura o per la verifica preventiva del file xml è disponibile il servizio INAIL risponde, nella sezione “Assistenza e supporto†del portale istituzionale. Nel modulo occorre selezionare la categoria “Prestazioniâ€, la sottocategoria “Assistenza Servizi Online†e l’oggetto “Certificato medico per infortunioâ€.
Resta disponibile anche il Contact Center INAIL al numero 06.6001, raggiungibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore. L’assistenza può servire soprattutto nella fase di adeguamento dei sistemi, quando file xml e tracciati non aggiornati rischiano di bloccare l’invio del certificato.
Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026 ha finalmente trovato forma definitiva. Il provvedimento è stato firmato il 4 maggio di concerto dai ministri Urso (MIMIT) e Giorgetti (MEF), chiudendo mesi di confronto tecnico tra i due dicasteri. In base alle anticipazioni sul testo ufficiale, il decreto arriva al traguardo con due modifiche dell’ultima ora, entrambe peggiorative rispetto alle prime bozze: l’esclusione dei software fruiti in cloud e l’aggiunta di comunicazioni periodiche di monitoraggio obbligatorie.
Il provvedimento non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: i dettagli riportati derivano dalle anticipazioni di stampa sul dal testo firmato il 4 maggio 2026 e sono quindi soggetti a conferma nel momento della pubblicazione ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.
Con la firma congiunta dei due ministri il 4 maggio, il decreto ha completato la fase interministeriale. Restano ora il visto della Corte dei Conti, il decreto direttoriale che definirà modulistica e apertura della piattaforma telematica del GSE e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Secondo le previsioni ministeriali l’intera sequenza richiederà circa un mese: le prenotazioni per l’iperammortamento 2026 (applicato sugli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028) potrebbero aprire entro i primi dieci giorni di giugno 2026. Tuttavia, il ritardo ha già avuto un costo concreto sul mercato: l’incertezza prolungata ha spinto molte imprese a bloccare o rinviare i piani di investimento.
Una delle novità più attese dalle imprese non è arrivata. Stando al testo firmato il 4 maggio, il decreto non conterrebbe il comma che nelle bozze precedenti estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, includendo quindi la modalità as-a-service.
Se confermato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i software SaaS resterebbero fuori dal perimetro agevolabile. La specifica potrebbe essere recuperata in sede di circolare operativa, ma la rimozione dal testo sembrerebbe una scelta precisa del Governo. Per le imprese che hanno costruito la propria trasformazione digitale su piattaforme cloud e applicativi in abbonamento, l’esclusione — ove confermata — ridurrebbe in modo sensibile la platea degli investimenti agevolabili.
La procedura di accesso è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali sulla piattaforma GSE: la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma dell’investimento (entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con attestazione dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene) e la comunicazione di completamento (entro il 15 novembre 2028).
A queste tre fasi si aggiungono, come novità assoluta del testo definitivo, due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa pubblica: entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette i dati sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate per ciascun esercizio. Il riferimento al 20 gennaio lascia ritenere che le comunicazioni di monitoraggio non si applichino agli investimenti del 2026, per i quali il termine è già decorso, ma il punto andrà confermato dalla circolare operativa che il MIMIT emanerà con il decreto direttoriale.
Vale anche la pena segnalare che la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore: scompare l’autocertificazione che in passato era ammessa sotto determinate soglie.
Il decreto conferma la struttura delle aliquote di iperammortamento, calcolate annualmente sulla base degli investimenti completati in ciascun periodo d’imposta:
Confermata anche la soppressione della clausola made in Europe: i beni strumentali agevolabili non devono più essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’unica eccezione riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali il vincolo di provenienza UE resterebbe in vigore nelle categorie previste dalla normativa. Per le conferme, si attende la pubblicazione del decreto.
Il dato più interessante che emerge dalla Top Companies Italia 2026 di LinkedIn non è tanto quello delle aziende in graduatoria ma la geografia professionale che il ranking lascia intravedere: tecnologia, semiconduttori, infrastrutture, finanza, assicurazioni e farmaceutica sono oggi i settori in cui le imprese offrono i percorsi più solidi di crescita, mobilità interna e sviluppo delle competenze. Alla luce di queste evidenze, analizziamo la classifica.
La graduatoria LinkedIn Top Companies viene costruita sui dati aggregati e anonimi del network e valuta otto aspetti legati alla crescita professionale: avanzamento di carriera, aumento delle competenze, stabilità aziendale, opportunità esterne, affinità tra dipendenti, diversità di genere, background formativo e presenza dei lavoratori nel Paese.
Nello specifico, la selezione riguarda aziende con almeno 500 dipendenti in Italia al 31 dicembre 2025 e prende in esame il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. La lettura corretta è quindi quella di un ranking sulle grandi organizzazioni capaci di produrre percorsi interni, mobilità professionale e competenze riconoscibili sul mercato.
Il vertice conferma Accenture al primo posto, con competenze ricorrenti come Sql, project management e Java. Subito dopo arriva Micron Technology, salita al secondo posto con un profilo legato a semiconduttori, elettronica, Matlab e sistemi embedded. SAP entra in terza posizione e rafforza il ruolo del software aziendale, dell’ERP e dell’integrazione IT.
Come si può immaginare, la presenza di Salesforce, STMicroelectronics, IBM, DXC Technology, Vertiv e Abstract mostra una domanda che attraversa cloud, dati, infrastrutture digitali, elettronica e consulenza IT. La classifica incrocia così le tendenze nel lavoro 2026 tra intelligenza artificiale, nuove competenze e modelli HR, con una richiesta crescente di profili tecnici e ibridi.
Leonardo, Prysmian, Ferrovie dello Stato Italiane e Poste Italiane danno alla classifica una forte componente industriale e infrastrutturale. Qui le opportunità di carriera si legano a ingegneria, project planning, logistica, trasporti, servizi finanziari e reti fisiche, con aree geografiche concentrate soprattutto tra Milano, Roma, Napoli e Torino.
Di contro, nel comparto finanziario entrano Intesa Sanpaolo, Generali e UniCredit. Le competenze più ricorrenti ruotano intorno a finanza d’impresa, mercati finanziari, assicurazioni, analisi finanziaria e relazione con la clientela. La presenza di gruppi bancari e assicurativi segnala una domanda professionale ancora solida per profili commerciali, consulenziali, tecnologici e di controllo.
La parte finale del ranking porta in evidenza Boston Scientific, Pfizer, GSK ed Eli Lilly, insieme a Procter & Gamble nella manifattura dei beni di largo consumo. Il dato racconta un mercato del lavoro in cui salute, medical device, ricerca, qualità e produzione farmaceutica restano aree di attrazione per profili tecnici, scientifici e commerciali.
Le nuove entrate tra farmaceutica, assicurazioni, largo consumo e consulenza mostrano una classifica meno concentrata sul solo comparto digitale. Il ranking LinkedIn diventa così una fotografia utile per leggere quali settori offrono percorsi strutturati, quali competenze circolano di più e dove le grandi aziende stanno costruendo mobilità interna.
La classifica LinkedIn delle migliori aziende dove lavorare in Italia comprende 25 gruppi, ordinati in base agli indicatori di crescita professionale rilevati dalla piattaforma:
| Azienda | Area prevalente |
|---|---|
| Accenture | consulenza tecnologica e servizi professionali |
| Micron Technology | semiconduttori |
| SAP | software aziendale |
| Salesforce | cloud, CRM e intelligenza artificiale |
| Leonardo | aerospazio, difesa e sicurezza |
| Prysmian | energia e connessioni digitali |
| Ferrovie dello Stato Italiane | infrastrutture e trasporti |
| Poste Italiane | logistica, finanza e pagamenti |
| Amazon | e-commerce, logistica e cloud |
| STMicroelectronics | semiconduttori |
| EY | revisione, fiscalità e consulenza |
| IBM | tecnologia e servizi IT |
| Intesa Sanpaolo | banca e servizi finanziari |
| Procter & Gamble | beni di largo consumo |
| Generali | assicurazioni e asset management |
| DXC Technology | servizi IT |
| Vertiv | infrastrutture digitali critiche |
| Hitachi | industria e tecnologia ferroviaria |
| UniCredit | banca commerciale |
| Avio Aero | aerospazio |
| Boston Scientific | dispositivi medici |
| Abstract | consulenza IT |
| Pfizer | farmaceutica |
| GSK | farmaceutica e vaccini |
| Eli Lilly and Company | farmaceutica |
Per chi cerca lavoro o valuta una mobilità professionale, il ranking va letto insieme a tre elementi: competenze richieste, aree geografiche con più assunzioni e ruoli ricorrenti dentro ciascuna azienda. La posizione in graduatoria aiuta a orientarsi, mentre la scelta richiede coerenza tra profilo, settore, possibilità di crescita e qualità del percorso professionale.
Le candidature passano sempre più da piattaforme professionali, marketplace pubblici e sistemi di matching tra competenze e offerte. Per questo il ranking LinkedIn può essere affiancato agli strumenti digitali per la ricerca di lavoro, compreso il SIISL per caricare il CV e rispondere alle offerte di lavoro, soprattutto per chi vuole confrontare canali privati e servizi pubblici di orientamento.
Oltre 12 milioni di famiglie italiane hanno presentato una DSU lo scorso anno, un dato che misura quanto il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia diventato il requisito di accesso a quasi tutte le prestazioni sociali agevolate, dall’Assegno Unico ai bonus bollette, dalle rette universitarie all’Assegno di Inclusione. Per simulare l’ISEE e sapere in anticipo se si ha diritto a determinate prestazioni, PMI.it mette a disposizione in via gratuita il suo calcolatore ISEE online.
Per chi ha già l’attestazione, il numero di protocollo INPS è il codice che identifica la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata e che molti enti richiedono per verificare la posizione ISEE del richiedente: trovarlo nell’attestazione è semplice, ma sbagliare un carattere può bloccare la domanda.
Quando si compila la documentazione per richiedere agevolazioni o prestazioni sociali, può essere necessario avere a portata di mano il numero di protocollo INPS. Si tratta del codice che identifica la DSU già presentata e l’attestazione ISEE che ne deriva. Il codice è composto da 9 caratteri alfanumerici — non solo cifre, ma anche lettere — e il formato aggiornato al 2026 è: INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00.
Per trovare il numero di protocollo basta consultare l’Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS: il codice si trova in alto a destra nel documento. Nell’attestazione digitale scaricata dal portale INPS è nella stessa posizione. Attenzione ai caratteri ambigui in fase di trascrizione: la lettera O si confonde facilmente con lo zero, la lettera I con il numero 1, la lettera l minuscola con la I maiuscola. Se si inserisce un codice errato in un modulo di domanda, è possibile ripresentare la richiesta con il protocollo corretto.
Nell’Attestazione ISEE compaiono due codici distinti che è importante non confondere:
Chi non ha a disposizione l’attestazione cartacea o digitale può recuperare il numero di protocollo accedendo all’area riservata del portale INPS con SPID, CIE o CNS. Nella sezione dedicata all’ISEE è possibile visualizzare e scaricare l’attestazione in corso di validità con il codice identificativo completo. L’attestazione riporta il numero di protocollo della DSU attribuito dall’INPS al momento dell’elaborazione: tale codice consente di accedere alla banca dati dell’istituto e recuperare telematicamente i dati della dichiarazione.
Il numero di protocollo viene richiesto in tutti i casi in cui un ente erogatore deve verificare la posizione ISEE del richiedente prima di concedere una prestazione agevolata. Con le semplificazioni del Decreto PNRR 2026, le pubbliche amministrazioni possono ora acquisire i dati ISEE direttamente tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, senza più richiedere l’allegato dell’attestazione. In molti casi, tuttavia, il codice rimane richiesto per la compilazione di domande online su portali di Comuni, università , INPS o aziende sanitarie. Tra i principali utilizzi:
A maggio 2026 il mercato dei mutui resta selettivo. Nonostante la BCE abbia mantenuto costante il costo del denaro, gli indici sono in risalita, con l’Euribor che in media segna il 2,15%. Significa che la rata del mutuo variabile è in leggero rialzo, in controtendenza rispetto ai mesi precedenti. Per scegliere un nuovo finanziamento ipotecario, tuttavia, oltre a guardare il TAN e il TAEG bisogna analizzare anche la durata e il rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile, nonché le spese accessorie, eventuali agevolazioni prima casa. Per chi ha già un mutuo in corso, invece, è il caso di valutare la possibilità di rinegoziazione o surroga.
Per orientarsi nella scelta del mutuo più adatto, in questa guida vengono analizzate le migliori offerte per ogni categoria di mutuo per acquisto, ristrutturazione, liquidità e trasferimento del finanziamento, con un focus sulle condizioni più rilevanti per confrontare le offerte bancarie.
Prima di valutare tasso fisso, variabile o formule ibride, va chiarita la finalità del finanziamento. La destinazione del mutuo incide sulle condizioni applicate dalla banca, sulle garanzie richieste, sull’imposta sostitutiva e, nei casi previsti, sulle agevolazioni fiscali collegate all’immobile.
La distinzione tra prima e seconda casa non riguarda solo il tasso applicato dalla banca. Per i mutui a medio-lungo termine destinati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un’abitazione per la quale ricorrono le condizioni prima casa, l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% dell’importo finanziato. Quando invece il finanziamento riguarda un’abitazione per la quale non spettano le agevolazioni prima casa, l’imposta sostitutiva sale al 2%.
Per l’abitazione principale resta inoltre possibile portare in detrazione il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori ammessi, entro il limite ordinario di 4.000 euro annui. La detrazione non riguarda la quota capitale restituita alla banca e richiede che il mutuo sia ipotecario, collegato all’acquisto dell’abitazione principale e intestato al contribuente che sostiene la spesa.
La scelta del tasso resta uno degli elementi centrali. Nel 2026 il fisso continua a essere molto richiesto perché consente di bloccare la rata per tutta la durata del piano, mentre il variabile risente dell’andamento degli indici di mercato e può diventare più interessante solo se il ciclo dei tassi torna stabilmente in discesa.
Il mutuo a tasso fisso non va considerato automaticamente la scelta migliore, ma resta competitivo per chi cerca stabilità di lungo periodo. Dopo il rialzo dei tassi degli anni scorsi, le offerte fisse si sono normalizzate e in molti casi risultano più leggibili del variabile, soprattutto per chi acquista la prima casa e vuole mantenere la rata entro una soglia sostenibile rispetto al reddito familiare.
La convenienza va però verificata sul TAEG e non solo sul TAN. Nel costo effettivo del mutuo rientrano spese di istruttoria, perizia, incasso rata, assicurazioni richieste dalla banca e altri oneri accessori. Due mutui con lo stesso tasso nominale possono quindi avere costi complessivi diversi.
La scelta del mutuo dipende da finalità del finanziamento, durata, reddito disponibile, valore dell’immobile, anticipo versato e tolleranza alle variazioni della rata. Per chi compra casa oggi, il confronto tra offerte deve partire da tre elementi: sostenibilità della rata, TAEG complessivo e flessibilità del contratto nel tempo.
Per orientarsi tra le offerte di maggio, le classifiche dei migliori mutui vengono distinte per finalità e tipologia di tasso: acquisto prima casa, seconda casa, ristrutturazione, surroga, liquidità , mutui giovani, mutui green, tasso fisso, variabile, misto e variabile con CAP. Le condizioni indicate si riferiscono alle offerte rilevate al momento dell’aggiornamento e possono cambiare in base al profilo del richiedente, alla valutazione della banca, alla durata del finanziamento, al rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile e alle eventuali promozioni attive.
Aggiornati i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali, tra gli strumenti di risparmio più usati dalle famiglie italiane grazie anche all’esclusione ISEE fino a 50.000 euro dal patrimonio. Tra i titoli più convenienti, segnaliamo che fino al 7 maggio 2026 è disponibile il Buono Premium 4 anni al 3% annuo lordo a scadenza, riservato ai titolari di Libretto Smart o Ordinario che apportano nuova liquidità : il rendimento fisso più alto in offerta dopo quello riservato ai minori.
Conoscere le differenze tra i Buoni Ordinari Serie Z e A1, la loro durata e il regime di capitalizzazione degli interessi, permette di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze e di ottimizzare l’investimento. Di seguito, pertanto, riportiamo tutti i prodotti disponibili e i rendimenti aggiornati a maggio 2026.
I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e Prestiti e veicolati da Poste Italiane. Garantiti dallo Stato, caratterizzati da una tassazione agevolata al 12,50% e senza commissioni di acquisto, erogano alla scadenza il rimborso del capitale maggiorato da interessi garantiti e possono essere riscattati anche in anticipo.
Considerati affidabili visto che il loro prezzo non è soggetto alle oscillazioni di mercato, i BFP permettono di investire i propri risparmi acquistando titoli di credito, ossia contratti che prevedono il rimborso del capitale a scadenza, rivalutato di un certo rendimento in base al prodotto sottoscritto.
L’offerta di Poste Italiane sui BFP è ampia e articolata per finalità e durata. Tra i prodotti in evidenza il Buono Premium 4 anni, con rendimento del 3,00% annuo lordo a scadenza, riservato a chi apporta Nuova Liquidità su Libretto Smart o Ordinario fino al 7 maggio 2026 (salvo chiusura anticipata). Di seguito i prodotti disponibili in ordine di rendimento:
I BFP hanno durate che spaziano dai 6 mesi del Buono per un Buono fino ai 20 anni del Buono Ordinario. Come calcolare il rendimento di un buono postale? Saperlo con anticipo non è possibile, ma è possibile fare una simulazione per valutare la convenienza di un determinato buono. Sul sito di CDP è possibile stimare il rendimento di un investimento in BFP: basta selezionare la tipologia, la data di sottoscrizione, l’importo e la data di rimborso per scoprire il rendimento e gli interessi maturati nel tempo.
I buoni fruttiferi postali vanno in prescrizione entro dieci anni dalla scadenza. Se entro tale arco di tempo non se ne richiede il rimborso, si perdono sia il capitale iniziale sia gli interessi maturati.
I Buoni Ordinari emessi fino al 27/12/2000 appartengono alla Serie “Z” e hanno una durata di 30 anni. I Buoni emessi successivamente, dalla serie “A1” in poi, hanno invece una durata di 20 anni. Per i Buoni trentennali (Serie Z), gli interessi maturano per bimestri conclusi di anzianità fino al 31 dicembre dell’anno solare di scadenza del titolo. Per i Buoni ventennali (Serie A1), cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno.
Nei primi 20 anni, i Buoni trentennali maturano interessi in regime di capitalizzazione composta. Dal ventunesimo al trentesimo anno maturano invece interessi in regime di capitalizzazione semplice. Per quanto riguarda i Buoni ventennali, la capitalizzazione degli interessi è composta per tutta la durata del titolo.
I BFP sono strumenti adatti a proteggere il capitale o mettere da parte un tesoretto per la pensione o i figli, con proposte pensate ad hoc per questa esigenza. Esistono tipologie di investimento, a partire dai fondi o dai fondi pensione, che possono rendere di più: si tratta però di prodotti che dipendono dall’andamento del mercato, e che presentano rischi maggiori rispetto ai titoli di stato o ai buoni postali.
In questi casi è essenziale una corretta valutazione del rapporto performance/rischio, che va effettuata analizzando un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Risparmiare per la propria famiglia è un’esigenza molto sentita e i BFP possono rappresentare uno strumento efficace. Poste Italiane offre il Buono Minori, sottoscrivibile non soltanto da un genitore o altro parente ma da qualunque adulto che voglia pensare al futuro di un giovane. Il Buono cresce insieme al minore, perché gli interessi maturano fino al compimento del 18° anno di età con un rendimento fisso. Con tassazione agevolata del 12,50%, i Buoni sono esenti da imposta di successione e senza costi per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali.
È possibile stabilire l’importo dei Buoni dedicati ai minori da sottoscrivere in modo automatico, con la periodicità preferita; è possibile anche sottoscrivere altri Buoni dedicati ai minori al di fuori della periodicità stabilita. Il rendimento annuo lordo è fino al 4%. È sempre possibile chiedere il rimborso anticipato dei Buoni Minori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto:
In caso di sottoscrizione del titolo in forma cartacea, il rimborso avviene per l’intero valore in un’unica soluzione, in qualsiasi momento della vita del Buono e senza costi aggiuntivi, previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di sottoscrizione in forma dematerializzata, è possibile rimborsare il singolo Buono per l’intero valore in un’unica soluzione oppure parzialmente per importi pari a 50 euro e multipli, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Con una durata di 20 anni, il Buono Ordinario è dedicato a chi vuole investire nel lungo periodo i propri risparmi. I tassi di rendimento sono fissi e crescenti nel tempo, in modo simile a una forma di previdenza complementare autogestita. È comunque possibile rimborsare il Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione, con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo un anno dalla sottoscrizione, anche agli interessi maturati.
La sottoscrizione online è disponibile per i titolari di Libretto Smart o di un conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online, tramite Risparmio Postale online, BancoPosta online – Internet Banking e App BancoPosta. La sottoscrizione in forma cartacea è disponibile presso tutti gli uffici postali, con documento d’identità e codice fiscale.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo Decreto Accise, emerge che la proroga dell’originario taglio sui carburanti è attiva solo fino al 10 maggio e non fino al 22 del mese, come invece è stato annunciato dal Governo: a tale fine servirà un decreto ministeriale, atteso a ridosso della scadenza. Nel frattempo, lo sconto sulla benzina ridotto da 20 a 5 centesimi al litro (invariato a 20 centesimi quello sul gasolio) ha comportato un rialzo immediato alla pompa, con la self service che torna sopra 1,9 euro al litro.
Il Decreto Accise (DL 63/2026) finanzia la prima tranche della proroga con 146,5 milioni di euro, sufficienti a coprire lo sconto fino al 10 maggio. Per estendere la misura fino al 22 maggio servono altri 200 milioni, che il Governo intende reperire dal maggior gettito IVA generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Tali risorse saranno destinate a un decreto ministeriale, atteso a ridosso della scadenza del 10 maggio.
Per gli automobilisti le tempistiche non dovrebbero cambiare: al di là del percorso legislativo più articolato del previsto, il caro benzina 2026 resta coperto dallo sconto fino al 22 maggio. L’unica variazione concreta riguarda la riduzione del taglio sulla benzina: l’accisa con il nuovo decreto costa 15 centesimi in più rispetto al primo maggio.
Il decreto prevede l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale, conferma lo sconto di 20 centesimi al litro sugli altri carburanti, mentre riduce a 5 centesimi quello sulla benzina. Le aliquote in vigore dal primo maggio sono le seguenti:
In base alle elaborazioni di Staffetta Quotidiana sui dati del Ministero, il prezzo della benzina self service sale a 1,899 euro al litro, con un rialzo di 14,5 centesimi rispetto a giovedì 30 aprile, e raggiunge 1,967 euro in autostrada. Il gasolio si attesta invece a 2,047 euro al litro con una flessione di 5 millesimi rispetto alla settimana precedente sulla rete stradale, mentre sale a 2,116 euro in autostrada. Le compagnie petrolifere hanno recepito immediatamente il rialzo: Eni ha stabilito un rincaro di 18,3 centesimi al litro per la benzina, IP e Q8 di 18 centesimi, Tamoil di 20,3 centesimi.