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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Dal 7 luglio 2026 le imprese del Made in Italy possono prenotare il nuovo credito d’imposta design sulla piattaforma del MIMIT: la misura finanzia attività di ideazione estetica, collezioni e campionari con tax credit al 10%, dotazione complessiva da 60 milioni di euro e limite di 2 milioni per impresa. In sintesi:
Il bonus Made in Italy interessa in modo diretto le imprese che lavorano su nuovi prodotti, collezioni e campionari nei comparti tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica. Per il comparto moda e tessile, il nuovo credito d’imposta 2026 si colloca in continuità con il bonus 2025 e soprattutto con il tax credit 2024, in linea con gli interventi pubblici inaugurati nel post-covid e negli ultimi anni orientati a transizione, filiere produttive e capacità progettuale, con una leva diversa dai contributi a fondo perduto: il beneficio agisce sulla spesa fiscale collegata alla creatività industriale.
Il credito d’imposta per design e ideazione estetica è rivolto alle imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile o sistema fiscale adottato. L’accesso richiede anche il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
Le domande di credito design servono a prenotare le risorse prima del completamento degli investimenti, indicando progetto, tempi previsti, spese agevolabili e credito d’imposta potenzialmente spettante.
Il decreto direttoriale MIMIT 3 luglio 2026 disciplina il modello di comunicazione per le spese in attività di design e ideazione estetica, ai sensi dell’articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento al comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il credito d’imposta design segue una procedura a sportello: il decreto indica l’apertura della piattaforma dalle ore 12:00 del 7 luglio 2026 e non fissa una data finale per l’invio delle comunicazioni preventive.
Al termine dell’invio, l’impresa riceve una ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di trasmissione oppure dell’indisponibilità delle risorse.
Se i fondi mancano anche solo in parte, la comunicazione preventiva si considera comunque trasmessa; in caso di nuova disponibilità , il Ministero avvisa l’impresa rispettando la sequenza cronologica di invio.
Il meccanismo non prevede una graduatoria di merito: per le imprese contano l’orario di trasmissione, la correttezza della comunicazione e la coerenza tra credito prenotato e investimenti completati.
La procedura per il bonus design richiede due invii telematici: dopo la comunicazione preventiva di richiesta del credito serve la comunicazione finale dopo il completamento degli investimenti da trasmettere per ciascuna prenotazione, entro 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, con indicazione degli investimenti per tipologia di spesa ammissibile e del relativo credito d’imposta. Gli investimenti completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, devono raggiungere almeno il 70% dell’importo indicato nella comunicazione preventiva.
Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e la decadenza della prenotazione.
Il credito d’imposta design 2026 è pari al 10% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 2 milioni di euro per impresa e con una dotazione pubblica complessiva pari a 60 milioni di euro.
Il credito prenotato rappresenta il tetto massimo fruibile in compensazione, mentre il credito effettivo viene determinato sul minore valore tra quanto indicato in prenotazione e quanto comunicato a completamento degli investimenti.
La base di calcolo del tax credit design deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.
Le spese ammissibili al credito design riguardano le attività di ideazione estetica e sviluppo del prodotto, comprese la progettazione e la realizzazione dei campionari. Rientrano tra i costi agevolabili le spese di personale impiegato nelle attività , comprese quelle relative a giovani fino a 35 anni al primo impiego con laurea in design o titoli equiparabili quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Sono ammesse anche quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica. Completano il quadro le spese per contratti extra-muros, servizi di consulenza e servizi equivalenti, materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili.
Il riconoscimento del credito d’imposta design richiede la certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conservazione della documentazione tecnica sulle attività svolte. Le imprese devono anche redigere e conservare una relazione tecnica asseverata con finalità , contenuti e risultati delle attività ammissibili. , nel rispetto delle regole sull’Albo dei certificatori del credito d’imposta.
Il credito può essere poi usato in compensazione con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia. Se l’importo indicato in compensazione supera quello comunicato dal Ministero per il singolo beneficiario, l’operazione di versamento F24 viene scartata.
La soglia del 70% rende necessaria una stima prudente degli investimenti, perché una prenotazione troppo alta rispetto alle spese completabili può far saltare la procedura.
| Investimenti prenotati | Investimenti completati | Soglia minima 70% | Credito teorico al 10% | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 euro | 500.000 euro | 350.000 euro | 50.000 euro | la prenotazione è allineata agli investimenti completati. |
| 500.000 euro | 360.000 euro | 350.000 euro | 36.000 euro | la soglia minima è raggiunta, con credito calcolato sui costi completati. |
| 500.000 euro | 300.000 euro | 350.000 euro | 30.000 euro | la soglia minima manca e la prenotazione non perfeziona la procedura. |
Nell’ipotesi senza altre sovvenzioni sulle stesse spese, una piccola impresa che prevede 500.000 euro di investimenti agevolabili dovrebbe prenotare tale importo solo se ha ragionevole certezza di completarne almeno 350.000 euro entro il periodo agevolabile.
Non esiste una sola intelligenza artificiale migliore per le aziende: la scelta dipende dalla funzione da coprire, dal budget e da dove vengono trattati i dati. Le opzioni sono centinaia e coprono quasi ogni attività , dalla scrittura alla programmazione, dalla ricerca di fonti alla creazione di immagini, video e musica. La differenza la fanno la funzione principale, la qualità dell’output e il modello di prezzo, tra soluzioni gratuite, freemium e a pagamento. Tra i professionisti italiani ChatGPT è lo strumento più adottato (65%), davanti a Copilot (39%) e Gemini (26%), mentre in azienda il più diffuso è Copilot, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Il punto è che, in ambito business, la scelta dipende anche dalla conformità agli obblighi di legge.
Di seguito, la mappa aggiornata che raccoglie oltre cento strumenti AI in dodici categorie con l’indicazione del più adatto per ciascuna, sia per il lavoro sia per lo studio e l’uso personale.
Gli assistenti generalisti come ChatGPT, Gemini e Claude coprono scrittura, sintesi e analisi; Copilot agisce nella suite Microsoft; Perplexity serve la ricerca con fonti; strumenti come Mistral e DeepSeek competono su costi e sovranità dei dati. La differenza reale la fanno l’integrazione nei flussi di lavoro, il prezzo e la protezione delle informazioni aziendali, più della potenza grezza del modello. Per una piccola impresa la variabile che orienta la scelta è spesso l’ecosistema software già in uso: chi lavora in Microsoft 365 parte da Copilot, chi vive nell’ambiente Google da Gemini, chi tratta dati sensibili di clienti guarda alla localizzazione dei dati prima ancora che alle funzioni.
ChatGPT di OpenAI è lo strumento di AI generativa più usato dai professionisti italiani, con il 65% di utilizzo secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. La forza è la versatilità : scrittura di testi ed email, sintesi di documenti, generazione di codice, analisi dati con ambiente Python integrato, creazione di immagini. Per le aziende le versioni Team ed Enterprise offrono la garanzia che i contenuti immessi non alimentino l’addestramento dei modelli, un requisito dirimente quando si caricano documenti riservati.
Microsoft Copilot è l’AI generativa più adottata nelle organizzazioni, presente in quasi sei aziende su dieci. Il vantaggio nasce dall’integrazione nativa con Word, Excel, Outlook, Teams e PowerPoint: l’assistente agisce sui dati aziendali già presenti nella suite Microsoft 365, senza spostarli su piattaforme esterne. La resa dipende dall’ecosistema: per chi lavora già in ambiente Microsoft il ritorno è alto, per gli altri l’acquisto come AI primaria ha meno senso rispetto a un assistente autonomo.
Google Gemini è il riferimento per chi opera nell’ecosistema Google e lavora con input misti di testo, immagini, audio e video. Il modello gestisce finestre di contesto molto ampie, adatte all’analisi di documenti lunghi e all’incrocio di grandi quantità di dati, e si integra con Gmail, Documenti e Workspace. A completare l’offerta c’è NotebookLM, lo strumento Google che interroga una base di conoscenza aziendale caricata dall’utente e la trasforma in sintesi, report e riepiloghi.
Claude di Anthropic è indicato per l’analisi di testi lunghi, la scrittura professionale e la generazione di codice, ambiti in cui le comparazioni di settore lo collocano ai vertici. Gestisce contesti estesi con buona coerenza e viene scelto da chi produce contenuti articolati o lavora su documentazione complessa. Tra i professionisti italiani la diffusione è ancora contenuta (13%), in crescita soprattutto negli usi di analisi e sviluppo software.
Perplexity è lo strumento più adatto alla ricerca di informazioni con citazione delle fonti in tempo reale. Ogni risposta riporta i link ai documenti utilizzati, una trasparenza utile a chi produce analisi di mercato, ricerche settoriali o due diligence e ha bisogno di verificare la provenienza dei dati. Non è pensato per la scrittura creativa: il suo terreno è la ricerca fattuale rapida e tracciabile.
Per la creazione di asset visivi destinati a marketing e comunicazione le imprese scelgono soprattutto Adobe Firefly e Midjourney. Adobe Firefly è addestrato su contenuti con licenza e offre garanzie sull’uso commerciale delle immagini, un vantaggio per le aziende che pubblicano materiali senza rischi sul diritto d’autore. Midjourney è preferito per la qualità estetica e lo stile distintivo, mentre le funzioni di generazione integrate in ChatGPT e Gemini coprono le necessità di base senza strumenti aggiuntivi.
Sul fronte dei costi e della protezione delle informazioni, le alternative principali sono tre. Mistral, azienda francese, elabora i dati in Europa e rappresenta il riferimento per le imprese con esigenze di conformità al GDPR e sovranità digitale. DeepSeek offre prestazioni elevate a costi bassi ed è open, con la controindicazione che si tratta di una società cinese, aspetto rilevante quando si trattano dati aziendali sensibili. Grok di xAI si distingue per l’accesso ai dati in tempo reale della piattaforma X, adatto al monitoraggio di trend e attualità . Da segnalare anche:
La tabella mette a confronto i principali strumenti di AI generativa per le aziende per ambito d’uso, luogo di trattamento dei dati, versione che tutela le informazioni aziendali e costo indicativo dei piani a pagamento.
| GenAI | Tutele | Costi |
|---|---|---|
| ChatGPT | piani Team ed Enterprise senza addestramento sui dati | da circa 20 € utente/mese |
| Copilot | protezione dati inclusa nelle licenze aziendali M365 | da circa 28 € utente/mese |
| Gemini | protezione dati nei piani Google Workspace | freemium con piani business |
| Claude | piani Team ed Enterprise senza addestramento sui dati | da circa 20 € utente/mese |
| Perplexity | piano Enterprise con tutele contrattuali | da circa 20 € utente/mese |
| Mistral | piani business con garanzie GDPR | freemium con piani business |
| DeepSeek | cautela sui dati sensibili, versioni self-hosted per l’uso professionale | freemium a costo ridotto |
I costi sono indicativi per i piani business e vanno verificati sul sito di ciascun fornitore, poiché variano nel tempo e per numero di licenze.
La selezione cambia con l’attività e con il tipo di dati trattati. Di seguito tre profili ricorrenti con l’indicazione più coerente.
Per uno studio legale, commerciale o tecnico che gestisce dati riservati dei clienti la priorità è la protezione delle informazioni: si usano le versioni Team o Enterprise di ChatGPT o Claude, che escludono i contenuti dall’addestramento, oppure Mistral per il trattamento in Europa. La legge 132/2025, all’articolo 13, impone di informare il cliente dell’uso di strumenti di AI nella prestazione professionale.
Per un negozio online che usa un chatbot per l’assistenza, la coppia efficace è un assistente generalista per la produzione di contenuti e schede prodotto affiancato da un sistema conversazionale sul sito. Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 del Regolamento UE impone di dichiarare all’utente che sta interagendo con un sistema di AI, in modo visibile all’inizio della conversazione.
Per una piccola realtà manifatturiera con licenze Microsoft già attive la scelta naturale è Copilot, che agisce su Excel, Outlook e documenti aziendali senza spostare i dati. Prima di estendere l’uso è utile valutare i ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale rispetto ai costi delle licenze.
Le imprese che utilizzano strumenti di AI generativa sono soggette al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), pienamente applicabile dal 2 agosto 2026. L’articolo 5 riguarda le pratiche vietate e l’articolo 4 l’alfabetizzazione in materia di AI, che impone a chi usa questi sistemi di garantire un livello adeguato di competenza al personale. Chi non rispetta le regole sui modelli per finalità generali (GPAI) è soggetto a multe fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale.
Il pacchetto di semplificazione Digital Omnibus ha rimodulato il calendario per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, spostati al 2 dicembre 2027, e dell’Allegato I, al 2 agosto 2028, lasciando confermati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dal 2 agosto 2026 e la marcatura dei contenuti sintetici dal 2 dicembre 2026.
Sul piano nazionale la Legge n. 132/2025Â integra le regole europee con disposizioni su lavoro, professioni e sanzioni penali per l’uso illecito dell’AI.
Per produrre testi di marketing il riferimento è Jasper, mentre per revisione e riscrittura si usano Grammarly e DeepL Write. Questi strumenti generano articoli, email, post e descrizioni prodotto, oppure correggono e riformulano testi esistenti. Le soluzioni più usate per scrivere sono le seguenti:
Per la ricerca con fonti verificabili lo strumento migliore è Perplexity, mentre in ambito accademico primeggiano Elicit e Consensus. Questi tool cercano, filtrano e sintetizzano informazioni citando i documenti originali, utile per analisi di mercato, ricerche settoriali e lavoro scientifico. Gli strumenti più solidi per la ricerca sono i seguenti:
Per analizzare dataset e file il riferimento sono ChatGPT con ambiente Python integrato e Claude, affiancati da Copilot in Excel per chi lavora con i fogli Microsoft. Questi strumenti puliscono dati, calcolano, generano grafici e interpretano tabelle a partire da un file caricato. Le soluzioni più usate per i dati sono le seguenti:
Per scrivere codice gli strumenti migliori sono Cursor e GitHub Copilot, con Claude Code apprezzato per i progetti complessi. Questi tool completano, spiegano, correggono e generano codice, fino a costruire interi progetti da una descrizione. Le soluzioni più diffuse per lo sviluppo sono le seguenti:
Per la qualità estetica il riferimento è Midjourney, mentre per l’uso commerciale sicuro si sceglie Adobe Firefly e per il piano gratuito più generoso Nano Banana Pro di Google. Questi strumenti generano immagini a partire da una descrizione testuale, con stili dal fotorealistico all’illustrativo. I generatori di immagini più usati sono i seguenti:
Per la generazione video i riferimenti sono Runway e Google Veo, mentre per i video con presentatore virtuale primeggiano Synthesia e HeyGen. Questi strumenti creano clip da testo o immagini e producono avatar parlanti per formazione e comunicazione. Le soluzioni più diffuse per il video sono le seguenti:
Per la sintesi vocale lo strumento migliore è ElevenLabs, mentre per creare brani musicali completi primeggiano Suno e Udio. Questi tool trasformano il testo in voce naturale, clonano voci con consenso e compongono musica originale. Le soluzioni più usate per l’audio sono le seguenti:
Per creare slide da una descrizione il riferimento è Gamma, affiancato da Beautiful.ai per i modelli professionali. Questi strumenti generano presentazioni, pagine web e documenti visivi partendo da un testo o da un elenco di punti. Le soluzioni più diffuse sono le seguenti:
Per organizzare note e attività i riferimenti sono Notion AI e NotebookLM, mentre per automatizzare processi tra app si usano Zapier e Make. Questi strumenti riassumono riunioni, gestiscono appunti e collegano applicazioni diverse senza scrivere codice. Le soluzioni più usate per la produttività sono le seguenti:
Per tradurre con qualità professionale il riferimento è DeepL, che supera i traduttori tradizionali nella resa delle sfumature. Questi strumenti traducono testi e documenti mantenendo tono e contesto. Le soluzioni più affidabili per la traduzione sono le seguenti:
Gli agenti AI eseguono attività composte da più passaggi in autonomia, andando oltre la singola risposta del chatbot. Tra i più avanzati ci sono Manus e le funzioni agentiche integrate negli assistenti principali. Questi sistemi navigano il web, compilano documenti e completano procedure con supervisione umana. Gli agenti più noti sono i seguenti:
La sintesi mette a confronto le principali necessità d’uso con lo strumento consigliato e una alternativa gratuita valida, per orientare la scelta senza provarli tutti. Valutando anche i ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale, per molti compiti la versione gratuita è sufficiente a iniziare.
| Necessità | Strumento consigliato | Alternativa gratuita |
|---|---|---|
| scrivere testi e contenuti | ChatGPT o Claude | Gemini nella versione gratuita |
| ricerca con fonti verificabili | Perplexity | NotebookLM |
| ricerca accademica e scientifica | Elicit o Consensus | Semantic Scholar |
| analisi di dati e file | Claude o ChatGPT | Gemini nei Fogli Google |
| programmare e sviluppare | Cursor o GitHub Copilot | Codeium |
| generare immagini | Midjourney | Nano Banana Pro da Gemini |
| creare video | Runway o Google Veo | Kling nel piano gratuito |
| voce e musica | ElevenLabs o Suno | Suno nel piano gratuito |
| presentazioni e slide | Gamma | Canva nella versione gratuita |
| tradurre testi | DeepL | Google Translate |
I piani e le funzioni gratuite variano nel tempo: prima di adottare uno strumento per l’uso professionale è utile verificarne condizioni e trattamento dei dati sul sito del fornitore.
Dal 3 luglio 2026, chi valuta di aprire un’attività da artigiano o commerciante può stimare in anticipo quanto verserà all’INPS: con il messaggio n. 2254 l’Istituto ha messo online il simulatore dei contributi delle Gestioni autonome, ad accesso libero e senza credenziali, pensato per chi non è ancora iscritto e vuole conoscere l’onere previdenziale prima di partire. In sintesi:
Il simulatore dei contributi è raggiungibile senza autenticazione nella sezione Imprese e Liberi Professionisti del portale INPS e restituisce una stima dell’importo dovuto in base ai dati inseriti in forma anonima.
L’utente indica reddito atteso e mesi di attività , per il titolare e per gli eventuali collaboratori familiari, e ottiene la quantificazione della contribuzione previdenziale dovuta alle Gestioni autonome degli artigiani (legge 4 luglio 1959, n. 463) e degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613).
Il simulatore si raggiunge dalla sezione Imprese e Liberi Professionisti del portale INPS, senza SPID e senza registrazione, e guida l’utente fino al risultato. Prima di iniziare bisogna avere sotto mano la data di nascita del titolare, il reddito atteso, i mesi di attività previsti e i dati degli eventuali collaboratori familiari.
Dalla home page del sito INPS (www.inps.it), si scrive nel campo di ricerca libera “Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti” e si arriva alla relativa scheda INPS che illustra lo strumento; una volta entrati in questa pagina, si clicca sul bottone “Utilizza il servizio“.
La compilazione segue una sequenza fissa, con i campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco:
Per chi sceglie il forfettario la simulazione copre i soli contributi e lascia fuori l’imposta sostitutiva, che concorre al costo complessivo del primo anno di attività . Per il calcolo dell’imposta in regime forfettario si può usare il simulatore online di PMI.it, che integra e affianca il risultato alla stima INPS sui contributi dovuti, così da avere il quadro completo del primo anno.
La simulazione differenzia il calcolo per due agevolazioni: il regime forfettario (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e la riduzione per gli ultrasessantacinquenni già pensionati (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Non considera invece la riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, per cui chi ha quei requisiti ottiene dal simulatore un importo più alto di quello che verserà effettivamente.
La domanda e l’eventuale rinuncia all’esonero del 50% si gestiscono sul Portale delle Agevolazioni INPS, con regole telematiche in vigore dal 2026 e rinuncia irrevocabile dal mese successivo alla presentazione.
Il primo dato che il simulatore restituisce è il contributo fisso sul minimale, che va versato anche in caso di reddito pari a zero. Per il 2026 il minimale è fissato a 18.808 euro e la quota fissa annua, comprensiva del contributo di maternità , è quella indicata dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Sulla parte di reddito che supera il minimale si applicano le aliquote ordinarie, aggiornate anno per anno nei contributi INPS per artigiani e commercianti aggiornati al 2026.
| Voce 2026 | Importo |
|---|---|
| Reddito minimale | 18.808 euro |
| Contributo fisso artigiani | 4.521,36 euro |
| Contributo fisso commercianti | 4.611,64 euro |
Le riduzioni contributive abbassano l’importo dovuto e incidono sul montante che finanzia la pensione, perché il sistema è contributivo e versamenti più bassi generano un assegno più basso. Il forfettario dà diritto a uno sconto del 35% e l’esonero per i nuovi iscritti arriva al 50%, in alternativa tra loro e non cumulabili, mentre gli ultrasessantacinquenni pensionati che proseguono l’attività versano la metà . Il simulatore mostra il risparmio immediato; il costo previdenziale differito non compare nella stima e va valutato sulla propria posizione contributiva.
L’INPS precisa che gli importi simulati sono indicativi e orientativi, subordinati all’effettiva sussistenza dei requisiti e alla correttezza dei dati inseriti. Prima di decidere l’iscrizione è opportuno verificare il risultato con le strutture territoriali dell’Istituto o con un intermediario, soprattutto quando concorrono più regimi agevolati o la presenza di collaboratori familiari.
Nel corso della consueta assemblea annuale, l’ANIA (Associazione delle imprese assicuratrici) ha chiesto al Governo di estendere l’obbligo di polizza catastrofale già in vigore per le imprese anche alle abitazioni private che hanno beneficiato di bonus edilizi. La risposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stata un’apertura prudente, senza impegni vincolanti, con la riassicurazione di SACE indicata come possibile leva pubblica.
Ad oggi, risulta coperto da un’assicurazione catastrofale appena il 7% delle case contro circa il 15% delle imprese. Ne sono sprovviste anche le abitazioni riqualificate con bonus edilizi; da qui la considerazione del presidente ANIA, Giovanni Liverani, che ritiene “assurdo” che lo Stato debba risarcire, dopo un sisma o un’alluvione, chi ha già ricevuto in misura rilevante il sostegno dalla finanza pubblica.
La richiesta di ANIA è però più stringente della proposta di legge già depositata alla Camera. Il testo 2791, di iniziativa della Lega, non prevede infatti alcun obbligo per le abitazioni e si regge interamente su un sistema di incentivi, che coinvolge anche i premi di produttività detassati erogati dalle imprese ai dipendenti. La proposta dell’associazione va oltre gli incentivi e punta a un criterio automatico. L’idea è adottare gradualmente, per la copertura assicurativa, un meccanismo analogo a quello dell’attestato di prestazione energetica (APE), da dimostrare negli atti amministrativi relativi agli immobili.
Giorgetti non ha assunto impegni vincolanti ma si è detto pronto ad «accompagnare il mercato in questo processo», estendendo progressivamente la cultura della protezione dalle imprese alle famiglie. Il ministro ha indicato nella riassicurazione di Sace il possibile canale con cui il Governo potrebbe sostenere la diffusione delle coperture, senza però fissare tempi o vincoli. Un’apertura prudente, quindi, che lascia il passaggio successivo alla decisione politica e all’iter parlamentare.
Il segnale importante per famiglie è comunque il riconoscimento, da parte del Tesoro, che la sottoassicurazione del patrimonio abitativo è un problema su cui lo Stato intende intervenire.
Per le imprese l’obbligo di polizza catastrofale è già in vigore, con un calendario a scaglioni completato nel 2026; per le abitazioni, invece, la copertura oggi è volontaria e sul tavolo c’è soltanto un’ipotesi di incentivi. La distanza tra i due regimi è ciò che rende la scelta diversa per un imprenditore e per una famiglia.
Per le imprese il quadro prevede regole precise e già vincolanti:
Per le abitazioni la copertura resta volontaria e le ipotesi in campo hanno natura diversa:
La differenza si vede già nelle scelte odierne. Per un’impresa, senza polizza si perde l’accesso a incentivi e ristori pubblici, anche dopo un evento calamitoso, con il danno interamente a carico dell’attività . Per una famiglia che ha ristrutturato ad esempio con il Sismabonus la logica verso cui spinge ANIA è la stessa: aver già incassato denaro pubblico trasformerebbe la copertura nella condizione per non essere esclusi dai risarcimenti futuri.
Marco Bizzarri è considerato uno dei più influenti e brillanti manager del lusso nella storia d’Italia. Con una caparbietà fuori dal comune e un approccio profondamente schietto al business, ha scalato le vette dell’alta moda mondiale. Ha costruito una carriera leggendaria trasformando le sorti di marchi sull’orlo del precipizio finanziario e guidandoli verso profitti record, diventando una figura centrale nel panorama economico internazionale.
In questa intensa intervista, l’ex amministratore delegato di Gucci ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale. Bizzarri si racconta senza filtri, offrendo uno spaccato unico sulle dinamiche spietate del settore del lusso: dalle prime porte chiuse ai colossali successi finanziari, passando per le difficili divergenze strategiche con stilisti di fama mondiale e le crisi d’immagine gestite in prima linea, fino ad arrivare alla sua lucida analisi sul declino e sul futuro del mercato dell’alta moda globale.
La carriera di Bizzarri inizia con una forte dose di determinazione: dopo aver telefonato insistentemente da una cabina a gettoni, riesce a farsi assumere dalla prestigiosa società di consulenza Arthur Andersen, colmando il divario con i colleghi e superando l’ostacolo della lingua inglese con mesi di studio matto e disperato. Il salto nel mondo della moda avviene a 30 anni, quando accetta di entrare in Mandarina Duck. È qui che Bizzarri dimostra per la prima volta il suo genio commerciale: messo a capo di una piccola azienda in perdita in Francia, inventa una geniale operazione di marketing mandando ragazze attraenti a richiedere la borsa del marchio nei negozi, riuscendo a far schizzare il fatturato da 2 a 15 milioni in soli tre anni.
Dopo una breve parentesi difficile seguita alle sue dimissioni nel 2004, entra nell’orbita del Gucci Group diventando CEO di Stella McCartney. Nonostante le resistenze della stilista, Bizzarri impone scelte strategiche audaci, come la storica collaborazione con H&M, portando il brand in attivo e moltiplicando i ricavi.
Nel 2008 viene nominato amministratore delegato di Bottega Veneta. Il suo arrivo coincide con il disastroso crollo causato da Lehman Brothers e con una diffusa ritrosia dei consumatori a mostrare sfarzo. Bizzarri risponde alla crisi con intuito: attira nei negozi gli “sleeping clients” offrendo riparazioni gratuite per le borse e inietta nuovo colore in collezioni fino a quel momento troppo cupe. Sotto la sua guida, Bottega Veneta triplica il fatturato arrivando a 1,2 miliardi di euro mantenendo margini altissimi.
Il successo non passa inosservato: François-Henri Pinault, proprietario del colosso Kering, lo promuove a capo dell’intera divisione lusso del gruppo, rendendolo di fatto il supervisore di tutti i più grandi amministratori delegati dell’azienda.
La vera svolta della sua vita arriva nel 2014, quando Pinault gli impone di prendere le redini di Gucci. Il marchio fatturava 3 miliardi ma perdeva sistematicamente quote di mercato, prigioniero di un’estetica ormai banale e superata. Bizzarri decide di rischiare tutto affidando la direzione creativa a un volto sconosciuto, Alessandro Michele.
Contro il parere di molti, cestina l’intera collezione precedente, svuota i magazzini vendendo a saldo i vecchi prodotti e lancia la nuova visione romantica e gender-fluid di Michele. La mossa si rivela un trionfo senza precedenti: l’estetica massimalista conquista i giovani e i social network, rendendo Gucci un fenomeno di costume assoluto. Sotto l’egida Bizzarri-Michele, l’azienda passa da 3.000 a 20.000 dipendenti, raggiungendo l’incredibile cifra di 10 miliardi di fatturato in cinque anni.
La strada verso il successo non è stata priva di ostacoli drammatici. Bizzarri ricorda il tracollo finanziario sventato nel 2018 in seguito allo scandalo del maglione accusato di “blackface”, una crisi che costò all’azienda il 50% delle vendite giornaliere e che fu risolta solo grazie all’intervento in prima persona di Bizzarri, recatosi fisicamente ad Harlem per dialogare con la comunità afroamericana. Tuttavia, la magia si incrina intorno al 2019: il prodotto Gucci diventa troppo esposto e sovradistribuito, perdendo l’esclusività .
Nel frattempo, l’arrivo di Virgil Abloh da Louis Vuitton sottrae fette di mercato giovanile, mentre la pandemia cambia i gusti del pubblico verso un lusso più sobrio. Nonostante i suggerimenti di Bizzarri per un cambio di rotta, l’estetica del brand rimane immutata.
Nel 2024 Bizzarri lascia la guida dell’azienda, e da quel momento Gucci entra in una crisi profonda, bruciando 4 miliardi di fatturato in soli due anni a causa di nuove gestioni orientate prevalentemente al taglio dei costi.
Analizzando il panorama odierno, Bizzarri evidenzia come l’intero settore del lusso stia soffrendo per un eccesso di avidità post-Covid: aumentando indiscriminatamente i prezzi senza offrire reale innovazione creativa, i grandi marchi hanno allontanato la fascia aspirazionale e i giovani, regalando enormi quote di mercato ad attori del fast fashion come Zara.
Oggi, l’ex CEO siede nei consigli di amministrazione di realtà come Armani e Illy, e guarda alla sua carriera con enorme umiltà . Ai giovani che ambiscono a posizioni di potere, suggerisce di non inseguire ciecamente il ruolo di amministratore delegato, ma di concentrarsi sul fare bene il proprio lavoro quotidiano. Secondo Bizzarri, i veri segreti del successo risiedono nello studio costante per superare la propria naturale timidezza e, soprattutto, nella capacità di circondarsi di persone e mentori pronti a supportare il talento altrui senza invidia.
Dal 1° luglio 2026, per il TFR dei nuovi assunti del settore privato è prevista l’adesione automatica al fondo pensione di categoria, salvo scelta diversa entro 60 giorni. Per modificare le opzioni di conferimento delle quote di accantonamento e della contribuzione a proprio carico, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare il modello provvisorio per la destinazione del TFR, con una sezione rivolta ai lavoratori di prima assunzione ed una a quelli che hanno già un fondo pensione attivo. In sintesi:
La bozza ministeriale del modulo documenta la consegna dell’informativa obbligatoria e registra la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Vale in via transitoria, nelle more del modello ufficiale che sarà approvato con decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda.
La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica introdotta dall’articolo 8, commi 7-bis e seguenti, del d.lgs. 252/2005 (aggiunti dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025). Le scelte esprimibili sono quattro:
Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicabile.

Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.
Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).
Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Il modulo compilato va consegnato al datore di lavoro, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi:
Superati i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo è definitivo e non più revocabile.
Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.
No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.
No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).
L’INPS ha fissato le regole di accesso all’incentivo alla stabilizzazione di under 35, istituita dal Decreto Lavoro 2026, nel più ampio quadro dei bonus per le nuove assunzioni di giovani. Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto di Previdenza riconosce ai datori privati un esonero integrale sulle trasformazioni effettuate da agosto. Nello stesso documento l’Istituto scioglie il nodo che ne aveva finora congelato l’efficacia: l’agevolazione non è un aiuto di Stato e quindi non serve autorizzazione UE.
In sintesi:
L’elemento chiave della circolare attuativa INPS rispetto al classico documento di prassi è l’affermazione che l’incentivo non richiede l’autorizzazione della Commissione europea. L’Istituto sostiene che la misura, rivolta alla generalità dei datori privati in qualsiasi settore e area del Paese, “non può considerarsi sussumibile” tra gli aiuti di Stato dell’articolo 107 del Trattato, e la ritiene quindi efficace senza il vaglio comunitario.
La stessa circolare riconosce però che l’articolo 4, comma 5, del Decreto lavoro 2026 richiamava espressamente quell’autorizzazione: una circolare interpreta la norma ma non sospende una condizione di efficacia fissata dal legislatore. Per il datore di lavoro, quindi, da un lato la misura è utilizzabile secondo le regole fissate dall’INPS ma su un’impostazione amministrativa non ancora avallata da una decisione formale della Commissione UE, elemento da mettere in conto in operazioni che vincolano l’azienda per due anni.
L’agevolazione 2026 per la stabilizzazione dei giovani precari azzera i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro un tetto di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e per un massimo di 24 mesi. Introdotta dall’articolo 4 del decreto Lavoro (DL 62/2026, convertito dalla legge 112/2026), la misura riguarda i soli datori privati, compreso il settore agricolo, ed esclude la pubblica amministrazione.
Per i rapporti che iniziano o cessano in corso di mese il tetto è riproporzionato a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione. È fatta salva l’aliquota di computo della futura pensione del lavoratore, che lo sgravio non intacca.
L’esonero spetta solo se il lavoratore, alla data della trasformazione, ha meno di 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) e non è mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La circolare chiarisce i confini di questo secondo requisito: non sono ostativi i precedenti periodi di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato, mentre lo sono un pregresso rapporto stabile a scopo di somministrazione e persino un rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento della prova o per dimissioni.
Il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, avere durata complessiva non superiore a dodici mesi ed essere convertito senza soluzione di continuità : un’interruzione prima della trasformazione fa decadere il beneficio. Sono esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente.
| Incentivo alla stabilizzazione under 35 — art. 4, DL 62/2026 | |
|---|---|
| In cosa consiste l’agevolazione | esonero al 100% dei contributi datoriali (esclusi premi INAIL), fino a 500 euro mensili (16,12 euro al giorno) per 24 mesi |
| Requisiti del contratto a termine | instaurato entro il 30 aprile 2026; durata massima 12 mesi; trasformato senza soluzione di continuità |
| Requisiti del contratto a tempo indeterminato | trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026; esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente |
| Requisiti del lavoratore | under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), mai assunto in precedenza a tempo indeterminato |
| Requisiti dell’impresa | incremento occupazionale netto; nessun licenziamento per GMO o collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei sei mesi successivi del lavoratore agevolato o di colleghi di pari qualifica nella stessa unità ; applicazione del salario giusto |
| Cumulabilità | non cumulabile con altri sgravi contributivi; compatibile con la maggiorazione fiscale ex commi 399-400 legge 207/2024, con l’esonero parità di genere e con quello IVS delle lavoratrici madri |
| Domanda e risorse | misura resa applicabile dalla Circolare INPS n. 72/2026; domanda telematica accolta fino a capienza dei 18,2 milioni stanziati per il 2026 |
Il tetto di 500 euro segna il punto oltre il quale l’esonero smette di essere realmente totale. Con un’aliquota contributiva a carico del datore indicativamente attorno al 29-30% (variabile per settore, dimensione e contratto applicato), 500 euro al mese equivalgono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 1.650-1.700 euro mensili.
Per i profili retributivi sotto quella soglia il beneficio assorbe l’intera contribuzione datoriale; sopra, l’azienda continua a versare la parte eccedente e lo sgravio si ferma al massimale.
Sul singolo lavoratore, il valore complessivo dell’esonero arriva così fino a 12.000 euro in 24 mesi, importo pieno per gli inquadramenti più bassi e solo parziale per quelli medio-alti. La fruizione può essere sospesa, con differimento, esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità o interdizione anticipata.
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e ponderato per i part-time in base alle ore pattuite. Il computo si riferisce all’impresa nel suo complesso, comprese le società controllate o collegate: se ne sottraggono le eventuali diminuzioni di organico avvenute in quelle società , mentre se ne possono valorizzare gli aumenti.
L’incremento non è richiesto quando il posto si è liberato per dimissioni, invalidità , pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Il beneficio è inoltre subordinato all’applicazione del salario giusto, cioè di un trattamento economico non inferiore a quello complessivo previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’articolo 7 del DL 62/2026.
L’esonero non spetta all’impresa che nei sei mesi precedenti la trasformazione abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991 nella stessa unità produttiva, a prescindere dalle qualifiche dei lavoratori coinvolti. Non rientrano invece nel divieto i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Simmetricamente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un collega di pari qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito (art. 4, comma 7, DL 62/2026). Non incidono i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta o per superamento del periodo di comporto.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sul medesimo rapporto: sono esclusi in parallelo, tra gli altri, la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili. È invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo in deduzione per le nuove assunzioni (commi 399 e 400 della legge 207/2024), che opera sul piano fiscale, con l’esonero all’1% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere (legge 162/2021) e con l’esonero IVS a favore delle lavoratrici madri (legge 213/2023), che incide sui contributi a carico della dipendente. I tre benefici compatibili agiscono infatti su piani diversi da quello dell’esonero datoriale.
La domanda si presenta all’INPS in via telematica, ma il modulo non è ancora attivo: l’Istituto lo renderà disponibile con un successivo messaggio, nella sezione Portale delle Agevolazioni dedicata all’incentivo alla stabilizzazione. Il meccanismo premia chi arriva pronto, perché le risorse sono contingentate e le domande vengono accolte solo fino a capienza, entro i 18,2 milioni stanziati per il 2026.
Per le trasformazioni non ancora effettuate l’INPS calcola il beneficio, accantona le somme e invia una comunicazione via PEC che assegna un termine perentorio di dieci giorni per procedere alla trasformazione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm: il mancato rispetto fa perdere le risorse prenotate, salvo ripresentare l’istanza. La pubblicazione della vacancy sul portale SIISL, richiesta per le nuove assunzioni agevolate, non è necessaria per le trasformazioni.
I conti deposito restano tra le soluzioni più utilizzate per remunerare la liquidità senza esporsi alla volatilità dei mercati. A luglio 2026 il confronto tra le offerte mostra rendimenti ancora interessanti sui prodotti vincolati e su alcune promozioni a tempo, con tassi lordi che nelle simulazioni arrivano fino al 4% sui conti non vincolati e fino al 3,5% sui vincoli più lunghi.
Le classifiche dei migliori conti deposito di luglio 2026, nelle schede seguenti, confrontano le offerte più convenienti per durata del deposito: conti liberi, prodotti vincolati a 6, 12, 24 e 36 mesi, conti svincolabili e proposte ordinate per rendimento netto annuo stimato.
Il confronto è costruito su una simulazione con deposito di 30.000 euro e tiene conto di tasso lordo, guadagno netto, imposta di bollo o IVAFE quando prevista, possibilità di svincolo, periodicità di liquidazione degli interessi, condizioni promozionali e copertura dei depositi.
In sintesi:
Il mercato dei conti deposito riflette una fase di tassi ancora selettiva. Dopo la riunione dell’11 giugno 2026, la BCE ha portato il tasso sui depositi presso la banca centrale al 2,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%, con decorrenza dal 17 giugno 2026.
In Italia, secondo le stime provvisorie ISTAT, a giugno 2026 l’inflazione è scesa al 3% su base annua dall’3,2% di maggio. Questo rende decisivo il confronto sul rendimento netto reale: il guadagno effettivo va valutato dopo tasse, bollo e perdita di potere d’acquisto.
I conti liberi e i conti remunerati permettono di mantenere disponibile la liquidità e, in alcuni casi, offrono tassi competitivi grazie a promozioni temporanee. I conti vincolati possono garantire rendimenti più elevati, soprattutto sulle durate di 24 e 36 mesi, ma richiedono attenzione alle regole di svincolo anticipato.
Il rendimento netto va calcolato applicando la ritenuta del 26% sugli interessi e considerando l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sulle somme depositate, salvo prodotti esteri soggetti a IVAFE o offerte in cui il bollo è gestito in modo diverso. Prima dell’apertura vanno confrontati durata, disponibilità delle somme, liquidazione degli interessi, condizioni promozionali e garanzia sui depositi fino a 100.000 euro per depositante e per banca.
Dal 1° luglio le domande di congedo parentale e di paternità a pagamento diretto per lavoratori residenti all’estero si presentano solo per via telematica. Con il messaggio INPS n. 2183/2026 l’Istituto ha rilasciato l’aggiornamento della procedura che chiude la fase transitoria dell’invio cartaceo tramite PEC, avviata ad aprile con il messaggio n. 1214 del 7 aprile.
I residenti all’estero presentano ora la domanda di congedo di paternità e di congedo parentale attraverso il servizio telematico dell’INPS, lo stesso canale online già in uso per i lavoratori in Italia. L’aggiornamento della procedura riguarda i congedi a pagamento diretto e interviene solo sul modo di inoltrare l’istanza.
La domanda può essere presentata anche tramite patronato o intermediario abilitato, con le regole ordinarie del congedo parentale, dato che durata, indennità e criteri di fruizione non cambiano. Per chi vive all’estero possono presentarsi situazioni documentali particolari, come quella dei figli nati all’estero privi di codice fiscale.
Il canale cartaceo via PEC verso le Sedi Polo, ammesso in via transitoria dal messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, è chiuso dal 1° luglio 2026. Fino al 30 giugno era l’unica via percorribile per i residenti all’estero, perché il servizio telematico dedicato non era ancora attivo; l’Istituto lo aveva previsto in attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici.
I genitori che hanno fruito del congedo tra il 17 dicembre 2025 e il 1° luglio 2026 senza aver potuto presentare la domanda devono ora inserirla per via telematica. Per l’istruttoria di queste istanze l’INPS chiede alle proprie strutture territoriali di considerare l’oggettiva impossibilità di una presentazione preventiva, così da non penalizzare chi non ha potuto inviarla prima per cause non a lui imputabili.
Il 17 dicembre 2025 coincide con il rilascio della nuova procedura telematica generale di presentazione della domanda; da quella data fino all’aggiornamento del 1° luglio 2026 i residenti all’estero non disponevano ancora del canale online dedicato, gestito nel frattempo via PEC.
La Sede Polo INPS competente per la lavorazione della domanda si individua in base allo Stato estero di residenza del richiedente, secondo la tabella allegata al messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026.
| Stato estero di residenza | Sede Polo territoriale competente |
|---|---|
| Albania | Perugia (fino al 31/05/2026); Lecce (dal 01/06/2026) |
| Argentina | Venezia |
| Australia | Ancona |
| Austria, Germania (DRV Bund, KBS, GLA) | Bolzano |
| Belgio | Roma-Tuscolano |
| Brasile | Forlì |
| Bulgaria, Canada (Quebec) | Isernia |
| Canada (Ottawa) | L’Aquila |
| Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria | Terni |
| Città del Vaticano | Roma-Flaminio |
| Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | Trieste |
| Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia | Cecina |
| Francia (CNAV, altre istituzioni non specificate) | Collegno |
| Francia (CPAM, Organic) | Aosta |
| Francia (CARSAT Lyon, Marseille) | Genova |
| Francia (CARSAT Toulouse, Villeneuve d’Asq, altre CARSAT) | La Spezia |
| Francia (CANSSM, CRAV Strasbourg), Israele | Asti |
| Francia (CARSAT Dijon, Nancy), Germania (altre DRV) | Savona |
| Germania (DRV Saarbrücken, Schwaben e altre DRV non specificate) | Catanzaro |
| Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Napoli |
| Grecia, Moldova, Venezuela | Bari |
| Irlanda (Eire), Islanda, Lussemburgo, Turchia, Capoverde, Jersey | Perugia |
| Paesi Bassi | Cagliari |
| Portogallo, Principato di Monaco, Spagna | Imperia |
| San Marino | Rimini |
| Svizzera | Bergamo |
| Tunisia, USA | Palermo |
| Uruguay | Potenza |
| Tutti gli altri Stati non indicati | Perugia |
PMI.it ha intervistato la Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria UE Henna Virkkunen sul nuovo Pacchetto UE per la sovranità tecnologica presentato il 3 giugno 2026 e volto a recuperare il ritardo tecnologico dell’Europa. Focus sulla strategia basata su quattro ambiti d’intervento, due proposte legislative ed una specifica roadmap attuativa.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto alla proroga della detassazione al 5% sugli aumenti contrattuali nella Legge di Bilancio 2027, intervenendo il 2 luglio al congresso della UIL a Padova. Il Governo intende confermare per un altro anno l’imposta sostitutiva sugli incrementi da rinnovo CCNL, introdotta dalla Manovra 2026 e già richiesta dal sindacato. L’annuncio riguarda per il momento il solo 2027.
Il Governo punta a confermare per il 2027 l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali, oggi prevista solo per gli incrementi pagati nel 2026. La premier ha spiegato di averne già discusso con la ministra del Lavoro Marina Calderone e con il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti in vista della prossima manovra.
La tassazione agevolata è stata introdotta dall’art. 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e riguarda i dipendenti privati con reddito da lavoro 2025 fino a 33mila euro, sugli incrementi corrisposti in attuazione dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026. Meloni ne ha parlato come di una misura a cui dare «continuità e stabilità », perchè «rafforza il legame tra produttività e salario».
La misura oggi in vigore per come è prevista della Legge di Bilancio 2026 applica il 5% agli incrementi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, per i dipendenti privati con reddito da lavoro 2025 non superiore a 33mila euro. Le voci ammesse ed escluse sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e la Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, che estende il beneficio ad arretrati, indennità di mansione, ferie e festività soppresse.
La proroga annunciata copre per ora il solo 2027, mentre la UIL chiedeva la conferma anche per il 2028. Sul valore effettivo pesa la platea ristretta: per la CGIL l’agevolazione garantisce un beneficio medio di circa 126 euro l’anno per lavoratore, limitatamente ai redditi più bassi.
Su un aumento da rinnovo di 1.000 euro lordi annui, un dipendente con reddito 2025 di 30mila euro versa 50 euro con l’imposta sostitutiva al 5%, contro i 330 dovuti con l’aliquota IRPEF marginale del 33% del secondo scaglione: il risparmio supera i 280 euro l’anno e cresce ulteriormente perché il 5% assorbe anche le addizionali regionali e comunali. Il vantaggio aumenta con l’ampiezza dell’aumento e si annulla oltre la soglia dei 33mila euro di reddito.
La premier ha rivendicato anche i risultati dell’imposta sostitutiva all’1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro nel biennio 2026-2027 per i dipendenti con retribuzione annua fino a 80mila euro, citando i dati del Ministero del Lavoro aggiornati a giugno 2026.
I contratti di produttività depositati e attivi superano quota 13.600, con una crescita di oltre 1.300 accordi in un solo mese. Il premio medio annuo riconosciuto agli oltre 3,8 milioni di lavoratori coperti supera i 1.800 euro, circa 300 in più rispetto a dicembre 2022. La diffusione si concentra nelle PMI, soprattutto del Nord.
Il Governo punta a estendere la patente a crediti oltre i cantieri edili e rivendica un’attività ispettiva più mirata: nel 2024 gli accessi congiunti di Ispettorato, INPS, INAIL e Carabinieri hanno superato quota 158mila, con irregolarità riscontrate in quasi due controlli su tre. Meloni ha ribadito la linea della «tolleranza zero» sul caporalato.
Sul fronte della sicurezza, l’Esecutivo lavora all’estensione ad altri settori della patente a crediti nei cantieri edili e al potenziamento del badge di cantiere, il documento con codice univoco che rende tracciabile la presenza in cantiere e la regolarità contributiva e formativa del lavoratore.
La premier ha infine aperto anche a un confronto sulle ispezioni sul lavoro irregolare e a un regime fiscale agevolato per favorire le aggregazioni d’impresa.
L’indagine retributiva di ODM Consulting (Gi Group Holding) realizzata a cadenza periodica e pubblicata della sua ultima edizione il 1° luglio 2026, colloca gli stipendi italiani in coda a quelli di moltissimi altri paesi europei,  per ogni ruolo aziendale, con il divario più ampio che si colloca ai vertici. Per quanto riguarda il rapporto tra incrementi retributivi e inflazione, il differenziale si mostra comunque positivo o in linea per quasi tutti i Paesi, con previsione 2026 allineata ovunque.
Le retribuzioni italiane sono inferiori a quelle di Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Svizzera per tutti i profili professionali — Director, Manager, Expert, Specialist e Operative — e la Svizzera registra i valori più alti in assoluto. Lo scarto cresce salendo di responsabilità : per un Director la retribuzione fissa annua lorda arriva a 417.174 euro in Svizzera contro 137.140 euro in Italia. Il quadro conferma la distanza strutturale che caratterizza gli stipendi in Italia rispetto all’Europa occidentale.
Il confronto cambia segno verso l’Europa dell’Est: i profili support in Bulgaria si fermano a 8.454 euro e in Romania a 10.996 euro, contro i 25.850 euro italiani. L’Italia si colloca così in una fascia intermedia, sotto le economie dell’Europa occidentale e la Svizzera ma sopra quelle dell’Est.
L’indagine costruisce il confronto sui ruoli organizzativi (i GRADE) e non sui livelli di inquadramento contrattuale, per rendere comparabili posizioni con responsabilità analoghe in Paesi diversi. Secondo Martina Colombo, responsabile dell’Area Reward & Engagement di ODM Consulting, l’analisi deve «superare la tradizionale lettura legata ai livelli di inquadramento del solo mercato italiano», così da misurare il diverso peso organizzativo delle posizioni su scala internazionale. Per i gruppi multinazionali è la base su cui definire i budget delle salary review e i percorsi di crescita.
A incidere sullo stipendio netto in busta paga è anche il differenziale tra crescita delle retribuzioni e inflazione , che in base all’indagine risulta positivo o in linea in tutti i Paesi analizzati, con la sola eccezione della Romania (-1,3); per il 2026 le previsioni indicano un indicatore allineato all’inflazione ovunque.
Sul fronte dinamico, il potere d’acquisto dei profili italiani tiene quindi il passo dei prezzi, pur con valori assoluti inferiori a quelli dei principali Paesi europei.
I valori dell’indagine sono basati sulle retribuzioni lorde (RBA): sullo stipendio netto in busta paga il divario dell’Italia può ampliarsi perché il cuneo fiscale italiano è tra i più alti d’Europa. La stessa retribuzione lorda annua (RAL) produce un netto diverso da Paese a Paese e, per un lavoratore italiano, la distanza percepita in busta paga supera quella dei valori lordi.
Per verifica quanto incidono tasse e contributi sul proprio lordo, si può usare il  calcolatore online dello stipendio netto a partire dalla RAL
Le immagini di Google Street View su Maps e di Google Earth hanno valore di prova negli accertamenti fiscali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026 della Sezione tributaria, che ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fotografie reperite in rete e ha posto sul contribuente l’onere di dimostrarne l’eventuale difformità dai luoghi reali. Il contenzioso nasceva dall’imposta comunale sulla pubblicità dovuta sulle insegne di alcune stazioni di rifornimento nel Cremonese.
Le fotografie reperite su Internet quelle di Google Earth (foto aeree) e Google Street View (scattate dal vivo e caricate sul web), sono riproduzioni meccaniche ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile e hanno efficacia probatoria nel processo tributario. Il giudice non può escluderle solo perché provenienti dalla rete e deve valutarle insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio.
Le fotografie tratte da internet, anche da siti o applicazioni quali Google Earth e Google Street View, secondo la Corte costituiscono «prova precostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati», per cui chi voglia inficiarne l’efficacia ha l’onere di disconoscere tale conformità .
La Cassazione si allinea a un orientamento già affermato in materia di riproduzioni fotografiche (Cass. n. 8682/2009 e Cass. n. 9977/2018) e lo applica alle immagini di geolocalizzazione, che diventano così una fonte di prova utilizzabile dagli enti impositori nell’attività di accertamento.
L’ordinanza nasce da tre avvisi di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di alcune stazioni di rifornimento carburante nel Cremonese. Il concessionario della riscossione aveva prodotto immagini di Google Street View per documentare presenza e dimensioni dei cartelli pubblicitari contestati.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva escluso quelle fotografie perché tratte da internet e depositate tardivamente. La Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario su entrambi i fronti, confermando l’ammissibilità dei documenti prodotti in primo grado e affermando che le immagini web non sono prive di valore probatorio.
Per privare l’immagine del suo valore di prova il contribuente deve disconoscerne la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando elementi che attestino la differenza tra la fotografia e lo stato effettivo dei luoghi. La sola contestazione dei fatti che l’altra parte intende dimostrare non è sufficiente.
Senza un disconoscimento qualificato la foto conserva piena efficacia; con esso degrada a presunzione semplice, valutabile dal giudice insieme al resto del quadro istruttorio. È lo schema delle presunzioni relative, dove l’onere della prova contraria è del contribuente, come accade per la presunzione di maggior reddito fondata sui versamenti bancari.
Il valore della fotografia si intreccia con la legittimità della sua acquisizione e con le garanzie del contribuente nel contenzioso, terreno su cui la stessa Sezione tributaria è intervenuta di recente sull’utilizzabilità delle prove raccolte dal Fisco.
La difesa si concentra su due fronti, la data di rilevamento dell’immagine e la difformità documentata rispetto allo stato effettivo dei luoghi. Gli argomenti su cui si costruisce il disconoscimento sono soprattutto:
La questione della certezza della data di rilevamento delle foto di Street View era già emersa in un precedente del 2020 (Cass. n. 308/2020), segno di un contenzioso che accompagna da tempo l’uso probatorio delle immagini online. Per imprese e professionisti il principio si traduce in una sola indicazione operativa, ciò che è visibile in rete su capannoni, insegne, cantieri e sedi può finire in un avviso di accertamento, e va presidiato con documentazione datata pronta a smentire l’istantanea.
Il principio va oltre il contensioso sull’imposta locale. Nei controlli sugli immobili l’Agenzia delle Entrate può incrociare già cartografia catastale e immagini aeree per far emergere le rendite catastali non aggiornate dopo i lavori con Superbonus e altri bonus edilizi, terreno su cui la prova per immagini oggi conta sempre di più. Per privati, imprese e professionisti l’indicazione è una sola: ciò che è visibile in rete su capannoni, insegne, cantieri e immobili può finire in un avviso di accertamento e va presidiato con documentazione datata pronta a smentire l’istantanea.
L’incentivo ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero di Invitalia, dedicato all’imprenditoria giovanile e femminile, si aggiorna: per le domande presentate dal 1° luglio 2026 le agevolazioni sono concesse solo nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, dopo l’esaurimento delle risorse destinate al contributo a fondo perduto. La misura è attiva in tutta Italia e la procedura di domanda a sportello sulla piattaforma di Invitalia non subisce modifiche.
Il programma “Oltre Nuove imprese a Tasso Zero†è una delle principali iniziative italiane per incentivare la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese con una prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Risponde alla necessità di sostenere l’autoimpiego e di promuovere nuove iniziative imprenditoriali su tutto il territorio nazionale.
La finalità è duplice: favorire l’ingresso dei giovani nel mondo dell’imprenditoria e sostenere le donne imprenditrici, riducendo il divario di genere nell’economia. Possono accedere alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, a condizione di completare la costituzione entro i termini stabiliti.
Fino al 30 giugno 2026 le agevolazioni univano finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, con copertura fino al 90% delle spese ammissibili. Per le domande dal 1° luglio 2026 la quota a fondo perduto non è più disponibile: la copertura, sempre fino al 90% delle spese, è erogata interamente come finanziamento a tasso zero, da restituire in dieci anni.
Le spese vanno giustificate nel piano di impresa e riguardano investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
Il programma sostiene un’ampia gamma di settori: la produzione di beni nell’industria, nell’artigianato e nella trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi e il turismo, comprese le attività turistico-culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.
Le domande si presentano esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia, con procedura valutativa a sportello e senza graduatorie: le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e le agevolazioni sono erogate in più quote, con possibilità di anticipazioni.
In sintesi:
La partita del PNRR si sposta sui fondi non spesi e sulla loro riprogrammazione, terreno di confronto tra Governo e opposizioni: le risorse stanziate ma non impegnate al 30 giugno 2026 ritornano nella disponibilità dello Stato per essere riassegnate ad altri interventi. Le regole sono fissate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal DL 19/2026, che distingue tra economie di misura e di progetto governandone il recupero.
In sintesi:
La rilevazione delle economie PNRR distingue tra due categorie. Le economie di misura, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, sono le risorse che al 30 giugno 2026 non risultano ancora destinate a specifici progetti tramite provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari. Le economie di progetto, ai sensi del comma 2, sono le risorse già assegnate a un singolo intervento ma non impegnate alla stessa data e non più necessarie a completarlo.
Per le economie di progetto i soggetti attuatori aggiornano il sistema ReGiS. La nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 giugno 2026 chiede di registrare gli impegni assunti per ciascun CUP e di valorizzare, nella sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto delle spese ancora necessarie al completamento amministrativo-contabile dell’intervento.
Quando l’intervento ha ricevuto il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, le economie di progetto sono imputate in via prioritaria a quella fonte. Lo prevede la nota della Ragioneria. Il Fondo, istituito dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, è nato per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, con una dotazione complessiva di 8,8 miliardi di euro. Le risorse non spese su questi interventi rientrano così nel circuito che sostiene i cantieri esposti ai rincari.
Le risorse su cui non gravano obbligazioni giuridicamente vincolanti sono accertate dopo il 30 giugno 2026 con decreti del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell’articolo 30, comma 3. La loro riassegnazione avviene con un DPCM, ai sensi del comma 4, anche tramite rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione. È lo stesso canale con cui il Governo ha già spostato oltre due miliardi verso energia, housing sociale e imprese nelle ultime revisioni dei fondi del PNRR.
Il DPCM di riprogrammazione ha una destinazione prioritaria fissata dalla legge. L’articolo 30, comma 5, dispone che rifinanzi anzitutto il Fondo per le esigenze indifferibili del MEF, previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per 18.232.210 euro nel 2027 e 18.030.231 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Una seconda quota, pari a 8.998.702 euro l’anno dal 2027 al 2029, rifinanzia autorizzazioni di spesa di alcuni Ministeri.
| Destinazione prioritaria (art. 30, comma 5) | Importo |
|---|---|
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2027 | 18.232.210 euro |
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2028 | 18.030.231 euro |
| Fondo per le esigenze indifferibili, anno 2029 | 18.030.231 euro |
| Autorizzazioni di spesa di alcuni Ministeri, ciascun anno dal 2027 al 2029 | 8.998.702 euro |
Il Fondo per le esigenze indifferibili è una riserva generale di bilancio del MEF, ripartita ogni anno con appositi decreti, da non confondere con il Fondo per l’avvio di opere indifferibili dedicato ai cantieri. I due fondi condividono un nome quasi identico e svolgono funzioni distinte, e le economie del PNRR li alimentano su piani diversi, il primo nella riprogrammazione complessiva, il secondo nella rilevazione a livello di singolo progetto.
La corretta rilevazione delle economie incide sui conti dell’ultima fase del PNRR. L’Italia punta alla decima e ultima rata, pari a 28,4 miliardi di euro e legata a 159 obiettivi, dopo aver incassato nove rate per circa 166 miliardi, l’85% di un Piano da 194,4 miliardi. La documentazione finale su ReGiS va completata entro il 31 agosto e la richiesta dell’ultima rata entro il 30 settembre, mentre il calcolo definitivo delle economie e dei ribassi d’asta arriva solo con la rendicontazione.
Conto alla rovescia per la pausa estiva concessa da Agenzia delle Entrate e Riscossione ai contribuenti, che beneficiano di una sospensione ad agosto con differimento di adempimenti e versamenti fiscali. Fermo anche l’invio di avvisi bonari da parte dell’AdE e rimandati i termini di pagamento delle cartelle per somme a ruolo. Un discorso a parte per le rate della definizione agevolata, con la Rottamazione-quinquies al debutto in cassa il 31 luglio e tolleranza fino al 5 agosto.
In sintesi:
Dal 1° al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti fiscali con scadenza in questo periodo possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza sanzioni né interessi. La regola è fissata dall’art. 37, comma 11-bis, primo periodo, del DL 223/2006 e vale per i versamenti con modello F24, compresi quelli rateizzati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. Tutte le scadenze fiscali comprese nell’intervallo slittano in blocco al 20 agosto, e lo scadenzario pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate ricalibra le date di conseguenza. Il pagamento dell’IVA mensile o trimestrale, per esempio, passa dalla scadenza ordinaria del 16 al 20 agosto.
Dal 1° al 31 agosto l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio degli avvisi bonari e delle principali comunicazioni al contribuente, per effetto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 1/2024, il cosiddetto Decreto Adempimenti. Lo stesso stop si ripete dal 1° al 31 dicembre.
La sospensione riguarda in particolare: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972); gli esiti dei controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973); le comunicazioni sulla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004); le lettere di invito all’adempimento spontaneo, dette di compliance (art. 1, commi 634-636, L. 190/2014). Fanno eccezione gli atti per i quali sussistono ipotesi di indifferibilità e urgenza, che il Fisco invia anche in questo periodo: la circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024 indica, tra i casi tipici, il pericolo per la riscossione con termini di prescrizione in scadenza, gli atti con risvolti penali e quelli destinati a soggetti in procedure concorsuali.
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine per il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari, in base all’art. 7-quater, comma 17, del DL 193/2016. La sospensione copre gli importi dovuti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Se un atto viene notificato ad agosto per ragioni di urgenza, il termine per il pagamento non parte dalla data di ricezione: la decorrenza è spostata al 5 settembre.
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi anche i termini per trasmettere all’Agenzia delle Entrate documenti e informazioni richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del DL 223/2006. La sospensione non si applica alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, né alle procedure di rimborso IVA, che seguono i termini ordinari.
Non tutti gli obblighi si fermano ad agosto: alcune somme vanno versate nei termini ordinari anche nel periodo di pausa.
Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento seguono un binario a parte rispetto a quello delle comunicazioni bonarie. Ad esempio: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata puntualmente, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un piano di rateazione di un avviso bonario già in corso non godono di alcuna sospensione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento seguono inoltre un binario distinto da quello delle comunicazioni bonarie qui descritte. Un esempio pratico chiarisce la differenza: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata alla scadenza prevista, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un avviso bonario già in corso di rateazione non godono di alcuna sospensione e vanno versate alla scadenza prevista.
Le rate delle definizioni agevolate seguono un calendario tassativo fissato dalla legge e non rientrano nella sospensione feriale.
La rottamazione quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025 ne è l’esempio della stagione: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione dispone di una tolleranza di cinque giorni e può versare entro il 5 agosto 2026 senza decadere; chi ha optato per il piano rateale, invece, deve rispettare il 31 luglio come termine tassativo, perché la tolleranza torna solo sull’ultima rata del piano.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 nuovi codici tributo, da CT01 a CT31, per versare con il modello F24 le somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale sugli atti di recupero dei crediti d’imposta compensati in modo indebito. La misura arriva con la risoluzione n. 25 del 26 giugno 2026 e affianca i codici già previsti per l’accertamento con adesione.
I nuovi codici tributo servono ai contribuenti che hanno definito con una conciliazione giudiziale un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate per crediti inesistenti o non spettanti utilizzati in compensazione. L’art. 38-bis del DPR 600/1973 consente al Fisco di emettere questo atto quando un credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997. Per le relative controversie valgono le regole del processo tributario del Dlgs 546/1992, che ammette la definizione tramite conciliazione ai sensi degli artt. 48 e seguenti.
La risoluzione n. 25/2026 istituisce 31 codici, numerati da CT01 a CT31, ripartiti per tipologia di credito recuperato e per natura della somma da versare. Per ogni famiglia di agevolazione un codice copre il recupero del credito e i relativi interessi, un altro le sanzioni correlate.
I primi codici riguardano i crediti d’imposta e le agevolazioni alle imprese:
Una seconda serie copre i contributi regionali e a fondo perduto:
Gli ultimi codici riguardano i sostituti d’imposta, con il trattamento integrativo e il Bonus Irpef:
In fase di compilazione, i codici da CT01 a CT31 vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna importi a debito versati. Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento, in formato AAAA, vanno riportati i dati indicati nell’accordo conciliativo o nel processo verbale. Per i soli codici CT26 e CT27, riferiti all’addizionale regionale, nel campo rateazione/Regione/prov./mese di riferimento va indicato anche il codice della Regione, reperibile nella Tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La serie CT dedicata alla conciliazione affianca quella già istituita a marzo 2026 per l’accertamento con adesione e i processi verbali di constatazione, con i codici da AD01 in poi. La struttura è identica e cambia l’istituto con cui si chiude la lite. La conciliazione giudiziale definisce la controversia davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 48 e seguenti del Dlgs 546/1992, mentre l’adesione e il PVC operano nella fase amministrativa, prima o a margine del contenzioso.
L’INPS ha aperto il canale del pagamento diretto per l’ammortizzatore unico riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato danneggiati dal Ciclone Harry in Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura offre un sostegno al reddito diretto e, con il Messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026, l’Istituto ha fissato le regole e il massimale mensile della prestazione.
In sintesi:
L’ammortizzatore unico, o Integrazione Salariale Unica (ISU), è la misura di sostegno al reddito introdotta dall’art. 5 del decreto-legge n. 25/2026 (convertito dalla legge n. 59/2026) per i lavoratori dipendenti del settore privato che non hanno potuto lavorare a causa del Ciclone Harry. Affianca il bonus da 500 euro per gli autonomi danneggiati dallo stesso evento e copre le giornate di sospensione comprese tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
La domanda di ammortizzatore unico si può inoltrare in due situazioni: la chiusura dell’azienda nei territori colpiti, indennizzabile fino a 90 giorni, e l’impossibilità del lavoratore residente o domiciliato in un comune colpito a raggiungere il posto di lavoro, coperta fino a 15 giorni. La prestazione tutela anche i lavoratori somministrati e distaccati impiegati in sedi ubicate nei territori interessati, pur se dipendenti di aziende con sede altrove.
Il lavoratore deve risultare in forza al datore richiedente al 18 gennaio 2026 o, poiché quel giorno era festivo, al più tardi al 19 gennaio, e per tutto il periodo indennizzato. La misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale del D.Lgs. n. 148/2015, con l’indennità dell’art. 8 della legge n. 457/1972 e con i trattamenti dell’art. 21, comma 4, della legge n. 223/1991: le aziende con una domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati devono chiederne l’annullamento alla sede INPS prima di richiedere l’ammortizzatore unico.
La prestazione ha un massimale mensile fissato per il 2026 in 1.340,56 euro, che corrisponde al tetto massimo raggiungibile. L’importo effettivo dipende dalla retribuzione del lavoratore e dalle giornate di sospensione indennizzate, entro quel limite. Il valore nasce dall’importo mensile massimo delle integrazioni salariali dell’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pari a 1.423,69 euro lordi, ridotto del 5,84% in applicazione dell’art. 26 della legge n. 41/1986.
Alla prestazione si aggiunge la contribuzione figurativa, accreditata secondo i criteri dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015 e utile ai fini pensionistici. Poiché la misura indennizza l’intera giornata lavorativa, nei flussi le ore di sospensione coincidono con l’orario giornaliero del lavoratore.
Il pagamento diretto della prestazione ai datori di lavoro non agricoli avviene tramite i flussi Uniemens-Cig (UNI41), da trasmettere secondo le modalità ordinarie. Il messaggio INPS n. 2200 del 1° luglio 2026 precisa che per questa misura non si applicano i termini decadenziali dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, perché la norma non li richiama.
Per una liquidazione rapida l’Istituto invita a inviare le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo indennizzato o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione. Anche se l’ammortizzatore è riconosciuto in giornate, nel flusso vanno indicate le ore di sospensione sulla giornata valorizzata con l’evento ISU, pari all’intero orario giornaliero; per i part-time orizzontali la congruità è verificata sulla percentuale di impiego dichiarata.
Il flusso è unico per ogni mensilità e, quando nello stesso mese ci sono più autorizzazioni, indica tutte le giornate richieste e i relativi ticket, come già chiarito dalla circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021 e dal messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022. Il limite di 90 giornate per lavoratore non può essere superato neppure con più domande, causali diverse o datori di lavoro differenti.
I datori di lavoro non agricoli presentano la domanda dalla piattaforma OMNIA IS del portale INPS, nel percorso CIG e Fondi di solidarietà , OMNIA integrazioni salariali, crea domanda, selezionando la prestazione domanda ISU. Le istruzioni della misura sono nella circolare INPS n. 54 del 13 maggio 2026, che ha aperto lo sportello il 14 aprile e indica come termine consigliato, non perentorio, il 31 maggio.
Non serve un accordo sindacale. Le rappresentanze dei lavoratori (RSA o RSU) vanno comunque informate della sospensione, della durata e della motivazione. La causale cambia in base alla situazione, come riepilogato nella tabella.
| Situazione | Causale e durata massima |
|---|---|
| Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori colpiti, dal 18/01/2026 | ISU 704 — Aziende operanti nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori residenti nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 705 — lavoratori residenti nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori domiciliati nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 706 — lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’evento | ISU 707 — Aziende somministratrici o distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda dall’applicativo CISOA Web, con istanze separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato (OTI e OTD) e per dirigenti, quadri e impiegati. Le causali dipendono dalla posizione contrattuale del lavoratore e dalla situazione di impossibilità .
Per le domande sui codici 21 e 22 il datore indica la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge:
Le domande presentate dagli intermediari usano gli Allegati 6 o 7. Codici, durata e allegati sono riepilogati nella tabella.
| Situazione | Causale, durata e allegati |
|---|---|
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato con rapporto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 19 — Sospensione lavoratori con contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate tra il 18/01 e il 30/04/2026. Allegato 2 per il datore o Allegato 3 per l’intermediario |
| Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 20 — Sospensione lavoratori senza contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate, pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle dell’anno in corso fino alla domanda. Allegato 2 o 3 |
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato residenti o domiciliati nei territori colpiti al 18/01/2026 | Cod. 21 per i residenti e Cod. 22 per i domiciliati — Impossibilità a recarsi al lavoro. Fino a 15 giornate. Allegati 4 e 5 per la motivazione, 6 o 7 per gli intermediari |
Il mese di luglio 2026 porta una nuova ondata di scioperi nei trasporti, con agitazioni del personale di aerei, treni e mezzi pubblici, a livello nazionale e locale. Il primo scoglio per chi viaggia è domenica 5 luglio, quando il trasporto aereo si ferma con più scioperi nazionali di 24 ore che coinvolgono aeroporti, compagnie e società di handling, con il rischio di ritardi e cancellazioni negli scali di Milano Malpensa, Roma e Catania. Secondo il prospetto del Ministero dei Trasporti, le astensioni proseguono poi con ferrovie e trasporto pubblico locale fino allo stop nazionale del 23 e 24 luglio.
In sintesi:
Il calendario si concentra su poche giornate ad alta densità di stop. Il mese è iniziato il 2 luglio con lo sciopero di 8 ore del trasporto merci ferroviario di Db Cargo Italia in Lombardia; il primo stop di forte impatto per chi viaggia arriva nel fine settimana. Domenica 5 luglio si concentra la parte più delicata del mese nel trasporto aereo:
Sempre il 5 luglio, nel trasporto pubblico locale, si ferma per 24 ore il personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.
Dal 6 all’11 luglio le agitazioni si spostano su treni e mezzi pubblici locali, con lo sciopero generale in Puglia del 10 luglio tra gli appuntamenti principali.
Nella seconda metà del mese gli stop proseguono tra appalti ferroviari, trasporto marittimo e mezzi locali, dal 15 al 22 luglio.
Il mese si chiude con una mobilitazione nazionale: dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 si fermano il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, con il trasporto pubblico locale coinvolto per l’intera giornata di venerdì 24.
Lo sciopero nazionale, proclamato da Cub Trasporti e Sgb, riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il trasporto merci su rotaia. Il trasporto pubblico locale si ferma per l’intera prestazione del 24 luglio in diverse aziende regionali e locali, tra cui Ferrovie Sud Est, Gtt, Sad ed Eav.
Per le imprese l’impatto maggiore arriva dagli scioperi del trasporto merci e ferroviario, che toccano la logistica e le catene di fornitura più dei singoli stop cittadini.
Le giornate da monitorare per le spedizioni sono quelle del trasporto merci su rotaia: il 2 luglio con Db Cargo in Lombardia, il 6 e 7 con Mercitalia, il 10 con Captrain, il 22 e 23 con Grandi Navi Veloci sul fronte marittimo e la mobilitazione nazionale del 23 e 24. Per le trasferte di lavoro contano invece la giornata aerea del 5 luglio, lo stop nazionale di Italo del 9 e la chiusura del 23 e 24, con l’aeroporto di Milano Malpensa coinvolto due volte, il 5 e il 21, come nodo aereo e logistico del Nord.
La concentrazione a luglio non è casuale: da agosto scatta il periodo di franchigia estiva previsto dalla disciplina di settore, e le organizzazioni sindacali tendono a programmare le agitazioni prima della pausa per non incorrere nelle regole sul diritto di sciopero.
Negli scioperi dei trasporti valgono le fasce di garanzia previste dalla legge n. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali, che assicurano alcune corse nelle ore di maggiore affluenza e lasciano al viaggiatore il diritto al rimborso in caso di cancellazione.
In caso di volo cancellato, il regolamento europeo n. 261/2004 riconosce sempre il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo; la compensazione pecuniaria aggiuntiva può invece non spettare quando lo sciopero è qualificato come circostanza eccezionale. Per i treni valgono le regole del vettore sui rimborsi e sugli indennizzi da ritardo.