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Il Decreto Autovelox è in vigore, con disposizioni applicabili su tutto il territorio nazionale: il provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti disciplina requisiti e procedure di omologazione dei dispositivi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità . Secondo i dati MIT, gli apparecchi in regola sono circa 3.150, mentre circa 850 autovelox non sono più abilitati ad levare multe valide finché i produttori non ne ottengono l’omologazione.
In sintesi:
Il decreto Autovelox è adottato in attuazione dell’art. 45, comma 6, e dell’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 192 del DPR n. 495/1992. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 12 luglio 2026. La disciplina tecnica colma un vuoto che durava dal Codice della Strada del 1992, che imponeva l’omologazione degli strumenti senza definire come ottenerla.
Il decreto costruisce l’accertamento della velocità su tre procedure distinte: l’omologazione del prototipo, la taratura del singolo esemplare, le verifiche di funzionalità . L’omologazione accerta che il modello sia idoneo come misuratore di velocità e rispetti i requisiti dell’Allegato A; solo dopo il decreto di omologazione il produttore può realizzare esemplari conformi a quel prototipo (artt. 1 e 2).
La taratura iniziale precede la messa in servizio, quella periodica ha cadenza almeno annuale. L’art. 4 stabilisce che, in caso di esito negativo della taratura, il dispositivo non può essere utilizzato fino a una nuova taratura con esito positivo, e la stessa conseguenza vale per le verifiche di funzionalità . I controlli di conformità sulla produzione spettano a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero, ogni tre anni in presenza di certificazione ISO 9001 e ogni anno in sua assenza (art. 5).
Gli apparecchi che possono continuare a elevare multe sono quelli riconducibili ai prototipi elencati nell’Allegato B del decreto, che si intendono omologati a tutti gli effetti. Il MIT quantifica in circa 3.150 i dispositivi corrispondenti ai requisiti richiesti; per i rimanenti, circa 850 unità , sono i produttori a dover richiedere l’omologazione del prototipo, producendo la documentazione integrativa prevista dall’allegato tecnico A.
Il riconoscimento non è però un salvacondotto automatico per il singolo apparecchio. Perché l’accertamento tenga, l’ente deve poter dimostrare che il dispositivo installato corrisponde davvero al prototipo omologato, che la taratura è in corso di validità e che le verifiche di funzionalità hanno avuto esito positivo.
L’art. 6 distingue tre situazioni, e la differenza pesa sia sugli enti accertatori sia su chi valuta un ricorso. Va corretto un equivoco circolato in questi giorni: la richiesta di omologazione non spetta al Comune, ma al titolare dell’approvazione del prototipo, cioè al produttore.
| Dispositivo | Regime previsto |
|---|---|
| Conforme a un prototipo elencato nell’Allegato B | Si intende omologato (art. 6, comma 1). Entro la prima taratura utile la targhetta identificativa riporta gli estremi del nuovo decreto (comma 2). Taratura periodica e verifiche periodiche si applicano alla scadenza del certificato di taratura posseduto (comma 5) |
| Prototipo approvato prima del decreto 13 giugno 2017, n. 282 | Il titolare dell’approvazione può chiedere l’omologazione al MIT, che si esprime entro sessanta giorni se già dispone della documentazione su taratura e test di laboratorio (comma 3), oppure integrando la documentazione secondo i Capi 1 e 3 dell’Allegato A (comma 4) |
| Nuove richieste e domande pendenti | Dall’entrata in vigore non possono più essere presentate richieste di approvazione di prototipi (comma 8). Le domande di approvazione presentate e non ancora definite sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione (comma 6) |
Le soglie tecniche fissate dall’Allegato A non sono uno sconto sulla velocità contestata, e la confusione tra i due piani è il primo errore da evitare quando si legge un verbale. In sede di omologazione e di taratura iniziale l’errore massimo ammesso sulla singola misura è di 3 km/h fino a 100 km/h e del 3% oltre quella soglia; in taratura periodica i valori salgono a 4 km/h e al 4%. Sono i limiti entro cui lo strumento deve dimostrarsi affidabile in laboratorio.
La riduzione che riguarda l’automobilista è un’altra e non cambia: ai sensi dell’art. 345, comma 2, del DPR n. 495/1992, al valore rilevato si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, e in quella riduzione è già compresa la tolleranza strumentale. Due esempi rendono l’idea:
In nessuno dei due casi i 3 o i 4 km/h del decreto si sommano alla riduzione: chi imposta un ricorso su questo argomento parte da una lettura sbagliata della norma.
La pubblicazione in Gazzetta non equivale a una sanatoria delle multe autovelox già elevate. L’art. 7 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e non contiene alcuna norma che estenda l’omologazione riconosciuta ai prototipi dell’Allegato B agli accertamenti compiuti prima del 12 luglio 2026.
Per le sanzioni pregresse continuano quindi a valere le condizioni esistenti al momento del rilievo, quelle su cui la Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha affermato la non equivalenza tra approvazione e omologazione. Sul contenzioso aperto la parola torna ai giudici di pace e ai tribunali, chiamati a valutare caso per caso, mentre parte della dottrina discute se un decreto ministeriale possa qualificare come omologati dispositivi in precedenza soltanto approvati.
Chi riceve una multa autovelox dovrebbe partire dai dati del verbale: strada, chilometro, direzione di marcia, dispositivo utilizzato, matricola, data dell’accertamento e autorità che ha emesso la sanzione. La verifica può seguire questi passaggi:
Per Comuni, Province, Città metropolitane e gestori dei tratti stradali l’onere si sposta sulla documentazione tecnica. Non basta che l’apparecchio funzioni: l’ente deve poter dimostrare la conformità del singolo esemplare al prototipo omologato, la validità della taratura e la regolarità delle verifiche di funzionalità , con certificati in corso di validità .
Il decreto del 13 giugno 2017, n. 282 è abrogato dall’art. 7, con l’eccezione del Capo 7 dell’allegato e delle disposizioni sulle tarature periodiche, la cui validità cessa un anno dopo l’entrata in vigore, quindi il 12 luglio 2027. È la finestra entro cui gli enti devono allineare il parco dispositivi al nuovo impianto, in un quadro in cui gli incassi da sanzioni elettroniche nelle grandi città sono già in arretramento.
Il Patto di Stabilità UE apre agli investimenti energetici e si delinea il contenuto delle spese ammesse. Secondo le indicazioni raccolte da ANSA presso fonti della Commissione europea, la nota del 3 luglio al Comitato Economico e Finanziario ammette gli incentivi per il rinnovo delle flotte aziendali con veicoli elettrici e il sostegno all’acquisto di pompe di calore nelle imprese, per uffici, laboratori e stabilimenti produttivi. La cornice è quella fissata con il Pacchetto di primavera del Semestre europeo: la clausola di salvaguardia si può applicare all’energia fino allo 0,3% del PIL l’anno, con tetto cumulato dello 0,6% nel triennio 2026-2028, all’interno dell’1,5% già previsto per la difesa.
In sintesi:
Il meccanismo poggia sulla clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento previsto dall’articolo 26 del Regolamento UE 2024/1263 che consente a un singolo Stato di scostarsi temporaneamente dal percorso di spesa netta concordato con Bruxelles. Attivata dal 2025 per le spese militari, permette una deviazione fino all’1,5% del PIL nella finestra 2025-2028, nella misura in cui l’eccedenza è giustificata dall’incremento della spesa per la difesa rispetto all’anno di riferimento.
Con la Comunicazione COM(2026) 200 final del 3 giugno la Commissione ha stabilito che, su richiesta dello Stato membro, il campo di applicazione della clausola può essere allargato agli investimenti energetici. Il tetto complessivo dell’1,5% rimane invariato: la quota energetica viaggia al suo interno, con un sotto-limite dedicato dello 0,3% del PIL all’anno per il periodo 2026-2028 e un massimo cumulato dello 0,6% sullo stesso arco temporale. La spesa che eccede quei limiti torna soggetta alle ordinarie valutazioni di conformità .
| Voce | Limite |
|---|---|
| Tetto complessivo della clausola (difesa) | fino all’1,5% del PIL di spesa aggiuntiva, dal 2025 al 2028 |
| Quota annua per gli investimenti energetici | fino allo 0,3% del PIL, pari a circa 6,5-7 miliardi per l’Italia |
| Quota cumulata per gli investimenti energetici | fino allo 0,6% del PIL nel triennio 2026-2028, tra 13 e 14 miliardi |
| Decorrenza delle misure ammissibili | provvedimenti adottati a partire da febbraio 2026 |
Per gli Stati che avessero già impiegato l’intera flessibilità dell’1,5% sulla difesa la Commissione prevede la possibilità di una flessibilità aggiuntiva, temporanea e limitata, alle stesse condizioni e purché i rischi per la sostenibilità di bilancio rimangano contenuti. È una clausola di parità di trattamento, non un automatismo.
La Comunicazione del 3 giugno indica le categorie ammissibili senza scendere nel dettaglio dei singoli programmi nazionali. Rientrano gli interventi che riducono la dipendenza dai combustibili fossili importati, sia per le imprese sia per le famiglie:
La declinazione arriva dalla nota del 3 luglio al Comitato Economico e Finanziario, l’organo consultivo che riunisce i tecnici senior dei ministeri delle Finanze dei Ventisette. Il documento non è pubblico, e le categorie sono note attraverso le anticipazioni di stampa: incentivi per il rinnovo dei parchi auto aziendali e dei veicoli commerciali con mezzi elettrici, aiuti per l’acquisto e l’installazione di pompe di calore in uffici, laboratori e stabilimenti produttivi. La stessa agenzia precisa che la nota indica le misure in termini generici, e che gli investimenti elencati dagli Stati nella domanda di attivazione non saranno vincolanti fin dall’inizio.
L’apertura lascia fuori la leva più sentita dai cittadini. I sussidi generalizzati, dai tagli alle accise sui carburanti ai bonus in bolletta, non figurano tra le spese ammesse: la Commissione chiede che le misure di emergenza siano temporanee, mirate, tempestive, proporzionate e sostenibili sul piano fiscale, e che non aumentino la domanda di combustibili fossili. Il pacchetto di primavera quantifica il problema: tre quarti del sostegno adottato dagli Stati membri contro il caro energia è erogato in forma non mirata, e oltre due terzi del costo di bilancio corrisponde a misure che incidono direttamente sul costo marginale del consumo energetico, come gli sconti sulle accise.
La distinzione riguarda da vicino l’Italia, che ha lasciato scadere lo stop al taglio delle accise sui carburanti senza poterlo ricondurre a questa cornice. Per le famiglie il sostegno immediato dipende quindi ancora da strumenti nazionali come il Decreto Bollette 2026 e il contributo straordinario da 115 euro per i nuclei più vulnerabili.
L’apertura arriva dopo settimane di pressing italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva scritto a Ursula von der Leyen il 17 maggio per chiedere di estendere all’energia la deroga prevista per la difesa, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva portato la richiesta in Eurogruppo e in Ecofin. Ad aprile la Commissione aveva respinto la richiesta di sospendere i vincoli, e la trattativa si era riaperta con il pacchetto UE contro il caro energia.
Un elemento rimane in ombra nel racconto della vittoria negoziale. La Comunicazione del 3 giugno elenca i 17 Stati membri per i quali il Consiglio ha attivato la clausola: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. L’Italia non compare. Per accedere al margine energetico Roma deve presentare la domanda di attivazione di uno strumento nato per il riarmo, che il documento consente di richiedere in qualsiasi momento.
La clausola non scomputa la spesa dal deficit nominale. Consente di deviare dal percorso di spesa netta approvato dal Consiglio, oppure dal percorso correttivo fissato nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo. Il criterio del 3% del PIL previsto dal Trattato rimane però intatto, e il pacchetto di primavera ne offre la dimostrazione: la Commissione raccomanda la chiusura della procedura per Malta perché il disavanzo è sceso sotto il 3%, mentre sul percorso di spesa netta Malta è valutata materialmente non conforme. È il deficit nominale a chiudere la procedura, non la conformità alla traiettoria.
Per l’Italia la conseguenza è aritmetica. Il Paese chiude il 2025 con un deficit al 3,1% del PIL ed è attesa correggere il disavanzo eccessivo nel 2026, entro il termine fissato dal Consiglio. Le previsioni di primavera collocano il disavanzo al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027: il margine sotto la soglia vale un decimo di punto, mentre la flessibilità energetica ne vale tre. Impiegare per intero lo 0,3% in un singolo esercizio riporterebbe il deficit oltre il 3% e mancherebbe la correzione attesa. La stessa Comunicazione precisa che la flessibilità della clausola per la difesa è l’unica presa in considerazione nella valutazione di conformità di primavera 2026.
I 13 miliardi esistono quindi come spazio sul percorso di spesa netta, non come deficit aggiuntivo liberamente spendibile. La deroga vale di più per chi è fuori dalla procedura che per chi ci è dentro, e l’Italia ci è dentro insieme a Belgio, Francia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia.
Il raffronto con la dotazione reale degli incentivi italiani misura la distanza tra annuncio e disponibilità . Il DPCM Automotive firmato il 10 giugno 2026, che riprogramma il Fondo Automotive fino al 2030, vale complessivamente 1,343 miliardi di euro, di cui 142,7 milioni nel 2026 e 180 milioni destinati all’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 da parte delle PMI del trasporto merci. Lo spazio annuo aperto da Bruxelles, intorno ai 7 miliardi, supera di circa cinquanta volte lo stanziamento italiano per il rinnovo delle flotte commerciali sull’intero periodo 2026-2030.
La flessibilità europea non porta risorse: apre la possibilità di stanziarle senza che incidano sul giudizio di conformità al percorso di spesa. Quanto di quello spazio il Governo potrà usare davvero nella prossima manovra dipende dal margine che il rientro sotto il 3% lascia libero, e quel margine oggi è sottile.
L’ampliamento del campo di applicazione non richiede un nuovo voto politico dell’Ecofin, che ha già approvato il meccanismo originario. Il percorso si articola sul singolo Paese: il Governo presenta alla Commissione la domanda di attivazione o di estensione, indicando gli investimenti che intende finanziare; la Commissione valuta che l’operazione non metta a rischio la sostenibilità di bilancio nel medio termine e formula una raccomandazione; il Consiglio autorizza a maggioranza qualificata rafforzata e ne fissa la durata, prorogabile un anno per volta.
La Commissione ha annunciato che fornirà agli Stati membri ulteriori chiarimenti sui requisiti procedurali, compresi gli obblighi di rendicontazione dei dati necessari a verificare l’ammissibilità delle misure. Le prime domande sono attese per settembre 2026, le prime autorizzazioni a partire da ottobre, in tempo utile per incidere sulla legge di bilancio.
L’ABI ha bocciato l’obbligo generalizzato di apertura del conto corrente davanti alla commissione Finanze e tesoro del Senato, nell’audizione dell’8 luglio 2026 sui disegni di legge n. 763, 1595 e 1937. Per l’associazione delle banche una norma che imponga solo agli istituti di credito di contrarre con chiunque ne faccia richiesta attribuirebbe all’attività bancaria una funzione pubblicistica incompatibile con il principio, sancito dall’art. 10 del Testo Unico Bancario e dalla normativa europea, secondo cui l’attività bancaria ha carattere d’impresa.
In sintesi:
Il disegno di legge n. 1595 introduce nel codice civile l’art. 1857-bis, rubricato apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente, in base al quale la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. È l’obbligo a contrarre che i promotori definiscono diritto al conto.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla Camera il 23 luglio 2025 con 254 voti favorevoli, è arrivato a Palazzo Madama il 4 luglio 2026 ed è all’esame della 6ª Commissione Finanze e tesoro in sede redigente, insieme ai ddl 763 e 1937 sull’accredito della retribuzione su un conto intestato al lavoratore.
Il testo fa salve le disposizioni nazionali ed europee sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: sono queste le sole ragioni che legittimano il rifiuto.
In caso di diniego di stipula, la banca deve comunicarlo per iscritto e motivarlo entro dieci giorni dalla richiesta di apertura. Sul fronte della chiusura del conto, la banca non può recedere dal contratto a tempo determinato o indeterminato quando i saldi sono in attivo, sempre salve le stesse ragioni. L’abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’art. 33 del Codice del consumo elimina inoltre la deroga che consentiva agli operatori dei servizi finanziari il recesso senza preavviso per giustificato motivo, riportando quelle clausole sotto la presunzione di vessatorietà .
L’ABI ha ribadito in audizione tre obiezioni. La prima è di ordine costituzionale: imporre a soggetti privati un obbligo generalizzato di contrarre appare difficilmente conciliabile con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. La seconda riguarda il livello dell’intervento: una previsione di questo tipo introdotta su base esclusivamente nazionale si inserirebbe in un mercato regolato da norme europee armonizzate. La terza è di merito: secondo l’associazione i rifiuti di apertura e le chiusure unilaterali non sono un fenomeno generalizzato e si legano a episodi specifici, motivati dagli obblighi normativi che le banche devono rispettare.
Sul punto la Commissione affari costituzionali della Camera si era già espressa in senso opposto, non rilevando contrasti con l’articolo 41: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 279/2006 l’autonomia privata non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta e la sua compressione non è illegittima quando serve a soddisfare una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. Il conflitto interpretativo fra le due letture dell’articolo 41 è il vero terreno di scontro dell’esame in Senato.
L’obbligo di motivare per iscritto il diniego entro dieci giorni incrocia un divieto penalmente sanzionato. L’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta ai soggetti obbligati di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta all’UIF o l’esistenza di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio; l’articolo 55, comma 4, punisce la violazione con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
Una banca che rifiuta il conto per ragioni antiriciclaggio e ne scrive le motivazioni al cliente rischia dunque di violare il divieto di comunicazione, mentre una motivazione generica svuoterebbe la garanzia che il ddl vuole introdurre.
La stessa disciplina del conto di base risolve il problema con una clausola di salvaguardia: l’art. 126-vicies del Testo Unico Bancario impone al prestatore di servizi di pagamento di indicare per iscritto le motivazioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, salvo che la comunicazione contrasti con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi legati all’antiriciclaggio. Il testo del ddl 1595 non contiene una clausola di salvaguardia analoga: è una delle correzioni tecniche che l’esame in Senato può introdurre.
La garanzia di accesso a un conto già esiste, tuttavia non copre le imprese. Il conto di pagamento con caratteristiche di base, introdotto nel Testo Unico Bancario dal D.Lgs. 37/2017 in attuazione della direttiva 2014/92/UE e disciplinato dal DM MEF n. 70 del 3 maggio 2018, è offerto obbligatoriamente da banche, istituti di pagamento, IMEL e Poste Italiane al consumatore, definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Una società , una ditta individuale o un professionista che si vede negare il conto non rientra in quella tutela.
È qui che il ddl 1595 produrrebbe l’effetto più rilevante per le PMI: l’obbligo a contrarre dell’art. 1857-bis riguarda chiunque richieda il conto, senza distinzione fra consumatori e imprese.
Il confronto fra le due discipline chiarisce la differenza di tutela attuale.
| Regole in vigore oggi (conto di base) | Regole nel ddl 1595 (art. 1857-bis) |
|---|---|
| Obbligo di offrire il conto ai soli consumatori, persone fisiche che agiscono fuori dall’attività d’impresa o professionale | Obbligo di stipula del conto corrente con chiunque ne faccia richiesta, imprese e professionisti compresi |
| Rifiuto ammesso in mancanza dei requisiti, se il richiedente ha già un conto equivalente in Italia o per ragioni antiriciclaggio | Rifiuto ammesso solo per l’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo |
| Motivazione scritta del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, con salvaguardia per ordine pubblico e antiriciclaggio | Motivazione scritta del diniego entro dieci giorni, senza clausola di salvaguardia espressa |
| Recesso della banca ammesso nei casi tipizzati dalla disciplina del conto di base, fra cui uso illecito e conto incapiente non movimentato per 24 mesi | Recesso vietato in presenza di saldo attivo, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato |
| Conto a operatività limitata, con canone onnicomprensivo e gratuità per ISEE sotto 11.600 euro e pensioni fino a 18.000 euro lordi | Conto corrente ordinario, senza limiti di operatività e senza regime tariffario dedicato |
Chi rientra invece nei requisiti può già chiedere il conto corrente base, con la dotazione di operazioni annue fissata dagli allegati al decreto ministeriale.
Fino all’eventuale approvazione della legge, chi subisce un rifiuto di apertura o una chiusura unilaterale del conto ha a disposizione una procedura in tre gradi, tutti gratuiti o quasi.
Il primo è il reclamo scritto all’intermediario, da inviare tramite PEC o raccomandata: la banca ha 60 giorni per rispondere, termine che scende a 15 giorni lavorativi quando la controversia riguarda i servizi di pagamento. Il reclamo è condizione di ammissibilità dei rimedi successivi e va conservato con la prova di invio.
Il secondo grado è l’esposto alla Banca d’Italia, che non risolve la singola controversia e alimenta l’attività di vigilanza sull’intermediario.
Il terzo è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, presentabile online sul portale ABF e accessibile anche alle imprese. Le condizioni sono queste:
Il mancato rispetto della decisione produce un costo reputazionale per la banca: il nominativo dell’intermediario inadempiente viene pubblicato sul sito dell’ABF. È la leva di pressione che oggi supplisce all’assenza di un regime sanzionatorio, assente anche nel testo del ddl 1595 approvato dalla Camera.
L’esame in sede redigente prosegue con il ciclo di audizioni avviato il 7 e 8 luglio 2026, che ha coinvolto ABI, CNDCEC, ANCL e le associazioni dei consumatori. I dottori commercialisti hanno condiviso la ratio dei tre disegni di legge, osservando che imporre al lavoratore l’accredito su un conto a lui intestato senza garantire il diritto di aprirlo sarebbe incoerente. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto di spostare la disciplina dal codice civile al Testo Unico Bancario e di estenderla a tutti i prestatori di servizi di pagamento, per evitare la disparità fra banche e altri intermediari che la stessa ABI ha segnalato.
Il testo, se modificato dal Senato, dovrà tornare alla Camera. La Commissione attività produttive aveva inoltre suggerito di valutare la richiesta del parere della BCE, che l’art. 127, paragrafo 4, del TFUE prevede per i progetti legislativi nazionali nelle materie di competenza dell’Eurosistema: un parere della BCE allungherebbe i tempi e peserebbe sul merito delle obiezioni sollevate dalle banche.
La Cassazione ha stabilito che un’autorizzazione priva di motivazione rende inutilizzabili i dati bancari raccolti dal Fisco, e che l’avviso di accertamento costruito su quei dati è invalido nella parte che vi si fonda. Lo dice l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, arrivata cinque settimane dopo la decisione della stessa Sezione tributaria di rimettere alle Sezioni Unite una questione che riguarda migliaia di contenziosi ancora aperti: se le prove raccolte in violazione del domicilio d’impresa fossero già inutilizzabili prima che una norma lo scrivesse.
La protezione dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) copre anche la sede legale, le succursali e i locali adibiti all’attività professionale, e non solo l’abitazione. Lo hanno affermato le due condanne pronunciate contro l’Italia a Strasburgo nel corso del 2025, arrivate da imprese che avevano subito accessi della Guardia di Finanza nei propri locali sulla base di un’autorizzazione rilasciata da un organo interno all’amministrazione procedente. La Corte ha censurato proprio quel meccanismo: manca un controllo terzo e indipendente, preventivo o successivo, sulla decisione di entrare e sul materiale portato via. La stessa logica ha investito i dati finanziari con la sentenza CEDU sui controlli del Fisco nei conti correnti dell’8 gennaio 2026.
Sul versante interno, il legislatore si era già mosso nella stessa direzione con l’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023: dal 18 gennaio 2024 gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo. La norma dispone per il futuro, e da qui nasce il contenzioso sul pregresso.
Le sentenze di Strasburgo non rendono illegittima ogni verifica. Con l’ordinanza depositata il 20 aprile 2026 la Sezione tributaria ha fissato i requisiti che un accesso fiscale regolare deve possedere tutti insieme:
La Sezione tributaria ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se il divieto di utilizzo delle prove illegittime fosse già immanente all’ordinamento prima del 2024, ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione sull’inviolabilità del domicilio e dall’articolo 8 CEDU. Il caso da cui muove l’ordinanza n. 13696/2026 riguarda una verifica della Guardia di Finanza presso la sede di una società produttrice di calcestruzzo, autorizzata dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria e sfociata in un avviso per IRAP, IRES e IVA sull’anno d’imposta 2011.
Il contrasto è interno alla stessa Sezione: l’ordinanza n. 16988/2025 attribuisce all’articolo 7-quinquies natura innovativa ed esclude effetti sul passato, mentre le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026 affermano che gli elementi raccolti in un accesso privo di autorizzazione erano già inutilizzabili in forza dell’articolo 14 della Costituzione. Il disallineamento supera i confini del giudice tributario, visto che la sezione penale, con la sentenza n. 512/2026, ha negato effetti automatici alle pronunce di Strasburgo.
Un dato attenua lo scenario. L’illegittimità dell’accesso non travolge in automatico l’atto impositivo: impone di espungere le prove così acquisite, lasciando al giudice di merito il compito di verificare se la pretesa regga sugli elementi raccolti aliunde. È la linea delle Sezioni Unite n. 16424/2002, secondo cui chi ha commesso la violazione non può trarne vantaggio.
L’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026 archivia oltre vent’anni di giurisprudenza che qualificava l’autorizzazione alle indagini finanziarie come mero atto interno, privo di rilevanza esterna e non soggetto a obbligo di motivazione. Per la Suprema Corte quell’autorizzazione è il presupposto di legalità dell’acquisizione: in sua mancanza, o quando è inidonea, i dati bancari sono inutilizzabili e l’avviso è invalido nella parte fondata su di essi, in misura totale o parziale a seconda di quanto la pretesa dipenda dai movimenti contestati.
La difesa cambia a seconda della data dell’accesso e del vizio riscontrato. La tabella incrocia le due variabili e indica l’eccezione da sollevare con gli estremi da citare.
| Situazione dell’accertamento | Eccezione da sollevare e riferimenti |
|---|---|
| Accesso nei locali d’impresa dal 18 gennaio 2024, autorizzazione mancante o priva di motivazione | Inutilizzabilità diretta ex art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, con richiesta di espunzione dei documenti e di verifica della tenuta dell’atto sugli elementi residui |
| Accesso nei locali d’impresa anteriore al 18 gennaio 2024 | Inutilizzabilità come principio già immanente, ex art. 14 Cost. e art. 8 CEDU, richiamando Cass. ord. n. 13696/2026 e le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026, con istanza di rinvio in attesa delle Sezioni Unite |
| Indagini bancarie con autorizzazione assente, tardiva o non motivata | Inutilizzabilità dei dati finanziari ex artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, come letti da Cass. ord. n. 19956/2026 |
| Verifica protratta oltre i trenta giorni lavorativi prorogabili | Inutilizzabilità degli elementi acquisiti oltre il termine, ex art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000, richiamato dallo stesso art. 7-quinquies |
Una cautela sul piano processuale. L’articolo 7-quinquies non chiarisce se il vizio sia rilevabile d’ufficio o vada eccepito a pena di decadenza, come prevede l’articolo 7-bis, comma 2, per l’annullabilità , e la questione è tra quelle che attendono le Sezioni Unite. Finché il punto è aperto, l’eccezione va formulata nel ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, insieme alla contestazione nel merito della pretesa.
Il richiamo alle sentenze di Strasburgo non basta da solo a far cadere un vecchio accertamento: occorre dimostrare che l’accesso presentava i caratteri dell’arbitrio, dall’autorizzazione non motivata all’oggetto indeterminato, fino alla durata sproporzionata. Quanti atti impositivi siano davvero a rischio dipenderà da come le Sezioni Unite calibreranno quello standard probatorio.
La Legge 105/2024 di conversione del Decreto Salva Casa ha riscritto le regole sulle difformità edilizie minori, e dopo due anni di applicazione il quadro è assestato: linee guida del Ministero delle Infrastrutture, FAQ ministeriali, modulistica unica per tutti i Comuni e una giurisprudenza ormai corposa che ha tracciato i confini di ciò che è davvero regolarizzabile.
Il provvedimento non è un condono straordinario ma interviene sul DPR 380/2001 allargando le tolleranze costruttive, semplificando la prova dello stato legittimo e introducendo un accertamento di conformità dedicato agli abusi minori. Le semplificazioni riguardano il recupero dei sottotetti, i micro appartamenti, le vetrate panoramiche amovibili e le tende bioclimatiche, oltre ai cambi di destinazione d’uso.
In sintesi:
Il primo filtro da applicare è dimensionale. Le soglie di tolleranza introdotte dal Salva Casa sono inversamente proporzionali alla superficie utile assentita dal titolo edilizio, e questo significa che uno stesso scostamento in metri quadrati può essere irrilevante in un monolocale e configurare un abuso in un appartamento grande.
| Superficie utile dell’unità immobiliare | Scostamento ammesso senza sanatoria |
|---|---|
| fino a 50 mq | 6%, pari a 3 mq su 50 |
| 80 mq | 5%, pari a 4 mq |
| 120 mq | 4%, pari a 4,8 mq |
| 400 mq | 3%, pari a 12 mq |
| oltre 500 mq | 2%, pari a 10 mq su 500 |
Le percentuali valgono per gli interventi ultimati entro il 24 maggio 2024. Per le difformità successive si applica la soglia ordinaria del 2% prevista dal comma 1 dell’art. 34-bis, senza alcuna maggiorazione. Chi rientra nella tolleranza non presenta alcuna pratica di sanatoria: è sufficiente l’asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara le tolleranze nella modulistica edilizia o negli atti di trasferimento.
Il fraintendimento più diffuso riguarda la doppia conformità . Il Salva Casa non l’ha eliminata: l’ha resa asimmetrica e soltanto dentro il nuovo art. 36-bis, che per le parziali difformità richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente all’epoca della realizzazione. Entrambe le condizioni sono necessarie, e per gli abusi totali il doppio accertamento è integralmente in vigore.
Nelle pagine che seguono il dettaglio di tutte le sanatorie edilizie della Legge 105/2024, dalle tolleranze ai sottotetti, dalle parti comuni all’edilizia libera, fino ai cambi di destinazione d’uso e all’accertamento di conformità .
Dal 1° luglio 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita possono scegliere la rendita a durata definita, la prestazione che eroga il montante per un numero di anni pari alla vita attesa residua invece di convertirlo in un vitalizio. La novità nasce con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1 comma 201), che ha inserito i commi da 3-bis a 3-quinquies nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, e ha trovato le regole di attuazione nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026.
A distinguerla dalla rendita vitalizia è la sorte del capitale non ancora erogato, che alla morte dell’aderente spetta ai beneficiari.
La rata annuale si ottiene rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni di vita attesa residua, determinati secondo le tavole Istat al momento dell’opzione. Con un montante di 100.000 euro e una vita attesa stimata in 20 anni la prestazione annua parte da 5.000 euro, poi ricalcolata in funzione dell’andamento della gestione, perché il capitale prosegue l’investimento presso il fondo pensione e non passa a una compagnia assicurativa.
La prestazione riguarda le forme di previdenza a contribuzione definita, cioè la maggioranza dei fondi pensione negoziali, dei fondi aperti e dei PIP, mentre sono escluse le forme a prestazione definita. La COVIP ha inoltre precisato che le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria del pubblico impiego, salvo trasferimento della posizione a un fondo aperto o a un PIP.
La periodicità delle rate non può essere inferiore al mese né superiore all’anno. Compatibilmente con le regole del proprio fondo, l’aderente può chiedere un periodo di erogazione più lungo dell’aspettativa di vita media, riducendo così l’importo delle singole rate.
Chi opta per la rendita a durata definita compie una scelta irrevocabile: la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 ammette una sola marcia indietro, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia, mai il contrario. Le forme periodiche introdotte dalla riforma non sono cumulabili tra loro e vanno scelte in alternativa alla rendita vitalizia, mentre la quota incassata in capitale può affiancarsi a una di esse.
In alternativa alla rata annuale è possibile optare per i prelievi liberamente determinabili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità non è illimitata perché il tetto discende dal medesimo meccanismo di calcolo sulla vita attesa residua.
I fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere disponibili tutte le opzioni. Nella fase transitoria la norma vale già , mentre il singolo fondo può non aver ancora attivato la prestazione: la verifica va fatta sul proprio regolamento prima di programmare l’uscita.
Alla morte dell’aderente il capitale non ancora erogato viene riscattato dai beneficiari designati, differenza sostanziale rispetto alla rendita vitalizia, che si estingue con il decesso dell’iscritto salvo clausole accessorie di reversibilità o controassicurazione. La designazione va effettuata al momento dell’esercizio dell’opzione: i beneficiari indicati in fase di accumulo non vengono recepiti in automatico, e su questo la deliberazione COVIP è esplicita.
La rendita a durata definita sconta l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% dopo trentacinque anni, lo stesso regime della prestazione in capitale e della rendita vitalizia. L’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni, che parte invece il 31 ottobre 2026, sconta un’aliquota base del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 15%. Con un montante di 100.000 euro distribuito su cinque anni la prestazione annua è di 20.000 euro, in un orizzonte molto più corto della vita attesa.
Le due griglie divergono in modo netto al crescere dell’anzianità di iscrizione.
| Anni di partecipazione | Aliquota rendita a durata definita |
|---|---|
| 15 anni | 15% |
| 20 anni | 13,5% |
| 25 anni | 12% |
| 30 anni | 10,5% |
| 35 anni e oltre | 9% |
| Anni di partecipazione | Aliquota erogazione frazionata |
|---|---|
| 15 anni | 20% |
| 20 anni | 18,75% |
| 25 anni | 17,5% |
| 30 anni | 16,25% |
| 35 anni e oltre | 15% |
Il differenziale è quantificabile. Su una posizione con 100.000 euro di imponibile e trent’anni di partecipazione al fondo, la rendita a durata definita sconta il 10,5%, quindi 10.500 euro di imposta, mentre l’erogazione frazionata sconta il 16,25%, quindi 16.250 euro: 5.750 euro in più a parità di montante, per la sola scelta della formula. La base imponibile esclude i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati in fase di accumulo, quindi il calcolo va rifatto sui valori della propria posizione individuale.
Il calendario della riforma si è modificato in corsa. La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili operano dal 1° luglio 2026, l’erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026, per effetto del differimento introdotto dall’articolo 16-ter della L. n. 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro.
Lo stesso articolo ha corretto la misura più pubblicizzata della manovra: l’innalzamento dal 50% al 60% della quota di prestazione erogabile in capitale è stato soppresso prima di produrre effetti, quindi il tetto ordinario è fermo al 50% del montante finale. Invariata la clausola che consente la liquidazione integrale in capitale quando la rendita ricavabile dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale. Sale invece a 5.300 euro, già dal 1° gennaio 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
Poste Italiane sfida i conto deposito bancari: il premio più alto oggi in collocamento sui Buoni fruttiferi postali vale l’8% lordo del capitale investito e porta il rendimento effettivo annuo a scadenza al 2,99%: è il Buono Rinnova 3×4 con premio (serie TF312A260506), riservato a chi ha rimborsato un buono o un Deposito Supersmart dal 1° gennaio 2026. Per gli altri, la serie ordinaria paga un premio del 6% per un rendimento del 2,87% lordo.
In sintesi:
Il Buono 3×4 con premio ha una durata di dodici anni suddivisi in quattro trienni: i tassi di rendimento crescono al compimento di ciascun triennio e il premio finale si aggiunge soltanto alla scadenza del dodicesimo anno. Il titolo è emesso da CDP S.p.A. con garanzia dello Stato italiano ai sensi dell’art. 5 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, non prevede costi di sottoscrizione, gestione o rimborso ed è sottoscrivibile da un minimo di 50 euro e multipli, fino a un milione di euro per risparmiatore nella stessa giornata lavorativa. Può essere intestato esclusivamente a persone fisiche maggiorenni, con cointestazione fino a quattro soggetti, ed è disponibile sia in forma cartacea sia dematerializzata.
Gli interessi sono riconosciuti esclusivamente al compimento di ciascun triennio, in regime di capitalizzazione composta. Chi chiede il rimborso tra un triennio e l’altro recupera il capitale e gli interessi dei trienni già completati, perdendo per intero quelli del periodo in corso. Prima del terzo anniversario dalla sottoscrizione viene restituito il solo valore nominale. I tassi di rendimento effettivo annuo lordo per chi rimborsa al termine di ciascun triennio sono i seguenti:
La vera geometria del titolo emerge dai tassi nominali di ciascun triennio riportati nella Tabella C del Foglio Informativo della serie TF012A260408: 1,00% lordo dal primo al terzo anno, 2,00% dal quarto al sesto, 3,01% dal settimo al nono e 5,54% dal decimo al dodicesimo. Il Buono 3×4 paga quasi tutto in fondo alla corsa, e questa è la ragione per cui ogni uscita anticipata è così onerosa.
Su un investimento di 10.000 euro il valore di rimborso netto a scadenza è di 13.542,78 euro, applicando i coefficienti della Tabella A del Foglio Informativo, già al netto dell’imposta sostitutiva del 12,50%.
La tabella seguente mostra quanto si incassa uscendo in ciascuno dei momenti previsti dal titolo:
| Momento del rimborso | Valore netto su 10.000 euro |
|---|---|
| prima del 3° anno | 10.000,00 euro |
| al compimento del 3° anno | 10.265,13 euro |
| al compimento del 6° anno | 10.817,63 euro |
| al compimento del 9° anno | 11.707,06 euro |
| al compimento del 12° anno | 13.542,78 euro |
Chi rimborsa in qualunque giorno compreso tra il nono e il dodicesimo anniversario riceve 11.707,06 euro, lo stesso importo che avrebbe incassato nove anni dopo la sottoscrizione: tre anni di attesa senza alcun frutto, e 1.835,72 euro netti lasciati sul tavolo rispetto a chi porta il titolo a termine. Sui primi tre anni, invece, il capitale immobilizzato produce 265,13 euro netti, meno di quanto rendano oggi diversi conti deposito vincolati a breve.
Il premio del 6% è calcolato sul valore nominale investito e non rimborsato anticipatamente, e viene riconosciuto una sola volta, alla scadenza del dodicesimo anno. In termini di cassa vale 600 euro lordi su 10.000, che diventano 525 euro netti dopo l’imposta sostitutiva: è questo bonus una tantum a portare il rendimento effettivo annuo lordo dal 2,50% al 2,87%. Chi rimborsa prima del dodicesimo anno lo perde per intero, a prescindere dall’anzianità maturata.
Il meccanismo funziona anche in modo proporzionale. Il Foglio Informativo lo esemplifica: su 10.000 euro investiti, rimborsandone 2.000 in anticipo, il premio a scadenza viene riconosciuto soltanto sugli 8.000 euro rimasti. Ogni euro riscattato prima del termine smette quindi di generare bonus. I titoli dematerializzati sono rimborsati automaticamente alla scadenza sul conto di regolamento e non conoscono prescrizione; quelli cartacei si prescrivono dieci anni dopo la scadenza, termine oltre il quale capitale e interessi non sono più esigibili.
I Buoni fruttiferi postali scontano una tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996, contro l’aliquota ordinaria del 26% applicata alla generalità degli strumenti finanziari, e sono esenti da imposta di successione. Sono esenti da imposta di bollo i buoni il cui valore di rimborso complessivo non supera i 5.000 euro; oltre tale soglia si applica l’aliquota dello 0,20% annuo, che sui dodici anni erode oltre 250 euro su un investimento di 10.000 euro e non è conteggiata nei coefficienti pubblicati da Poste. È un elemento che sposta il conto finale ed è quasi sempre assente dalle simulazioni.
Sul fronte ISEE, l’art. 1, comma 183, della L. n. 213/2023 esclude titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a un massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare. L’esclusione dal calcolo ISEE è confermata per il 2026 e rende il titolo interessante per i nuclei che accedono a prestazioni agevolate.
La sottoscrizione avviene attraverso tre canali. I titolari di Libretto Smart o di conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online acquistano il Buono su poste.it o dall’App Poste Italiane, e in questo caso il titolo è sempre dematerializzato. In alternativa si procede presso gli uffici postali, con documento d’identità in corso di validità e codice fiscale, sia in forma cartacea sia dematerializzata. Il valore di rimborso dei buoni postali è sempre verificabile prima di chiedere la liquidazione.
Il rimborso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile e senza costi aggiuntivi, con le penalizzazioni sui rendimenti già descritte. I buoni cartacei sono rimborsabili soltanto per l’intero importo sottoscritto, mentre i dematerializzati ammettono il rimborso parziale per importi di 50 euro e multipli. La liquidazione avviene in contanti negli uffici postali, nei limiti della disponibilità di cassa, oppure tramite vaglia circolare o accredito su Libretto o conto BancoPosta.
Dal 6 maggio 2026 è in collocamento il Buono Rinnova 3×4 con premio (serie TF312A260506), variante della stessa famiglia con un premio a scadenza dell’8% lordo sul valore nominale, superiore di due punti a quello del titolo standard, e un rendimento effettivo annuo lordo del 2,99% (2,67% netto). I tassi per triennio sono identici a quelli del 3×4 ordinario e l’intera differenza si concentra nel premio finale: su 10.000 euro il valore di rimborso netto a scadenza sale a 13.717,78 euro, cioè 175 euro netti in più.
L’accesso è riservato a chi ha rimborsato, a partire dal 1° gennaio 2026, buoni fruttiferi postali ordinari trentennali, altri buoni scaduti e non prescritti oppure accantonamenti su Depositi Supersmart giunti a scadenza. Restano fuori i Buoni dedicati ai minori, il Buono per un Buono 6 mesi e i Buoni 4 anni risparmiosemplice. Chi ha un BFP in scadenza ha quindi una finestra per convertire il capitale nella variante più remunerativa, a parità di vincolo dodicennale e a parità di rischio.
Il bonus scuole paritarie ha ottenuto il via libera del Garante Privacy, che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo con provvedimento n. 452 del 18 giugno 2026. Il contributo, previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, arriva fino a 1.500 euro e si rivolge a famiglie con ISEE medio-basso. Spetta per gli studenti iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2025/2026 una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una paritaria di secondo grado.
Il decreto interministeriale Istruzione-MEF è in via di pubblicazione: le domande sulla Piattaforma Unica non sono ancora aperte ma le regole del beneficio sono già scritte, a cominciare dalle tre fasce di reddito che graduano l’importo:
Il bonus spetta agli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di primo grado, cioè le medie, oppure il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado, cioè le prime due classi delle superiori. Sono esclusi gli iscritti alle scuole dell’infanzia, alle primarie e al triennio finale delle superiori.
La misura ha durata limitata: la legge la prevede per il solo anno 2026, con riferimento all’anno scolastico 2025/2026. Non si tratta quindi di un sostegno strutturale, ma le federazioni delle scuole paritarie hanno già chiesto che venga stabilizzato.
La domanda può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a condizione che appartengano allo stesso nucleo familiare ISEE dello studente beneficiario. Possono provvedere direttamente anche gli studenti maggiorenni, se indipendenti ai fini ISEE. Il contributo è riconosciuto per ciascuno studente avente diritto, senza limiti al numero di figli, purché regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti (SIDI).
Il decreto attuativo articola il contributo su tre scaglioni ISEE, con importi inversamente proporzionali all’indicatore, come impone il comma 519. Il tetto assoluto di 1.500 euro per studente vale solo per la fascia più bassa.
| Fascia ISEE del nucleo | Contributo massimo per studente |
|---|---|
| fino a 10.000 euro | da 600 a 1.500 euro |
| oltre 10.000 e fino a 20.000 euro | da 400 a 1.300 euro |
| oltre 20.000 e fino a 30.000 euro | da 200 a 1.000 euro |
La fascia non viene dichiarata dal richiedente: la Piattaforma Unica la acquisisce direttamente dai sistemi INPS, che comunicano l’esito della verifica e la fascia di appartenenza. Chi ancora deve chiederlo, può effettuare il calcolo online dell’ISEE per stimare preventivamente l’indicatore e capire se si rientra nella soglia dei 30.000 euro e in quale delle tre fasce.
Gli importi per fascia sono solo intervalli e non somme garantite: il valore effettivo viene determinato dopo la chiusura dell’avviso pubblico, sulla base dell’elenco degli ammessi e nei limiti dei 20 milioni di euro autorizzati. La legge fissa quella cifra come limite di spesa, quindi l’importo individuale scende al crescere delle domande accolte.
Venti milioni di euro coprono il tetto pieno di 1.500 euro per circa 13.300 studenti. La platea delle classi ammesse è però molto più larga: secondo i dati del MIM sulle scuole paritarie, gli alunni delle secondarie di primo grado paritarie sono 69.345, mentre le secondarie di secondo grado paritarie contano 132.284 iscritti, dei quali il primo biennio rappresenta circa 53.000 studenti su una distribuzione uniforme per anno di corso. Oltre 120.000 studenti potenziali, quindi, prima ancora di applicare il filtro dell’ISEE sotto i 30.000 euro. A fronte di questa platea, i 20 milioni si comportano così.
Tradotto: il fondo paga il tetto pieno di 1.500 euro a circa 13.000 studenti, mentre servirebbe scendere ai minimi di scaglione per avvicinarsi alla platea potenziale. Ne discende che gli importi massimi pubblicizzati sono raggiungibili solo da una minoranza dei richiedenti, e che il valore riconosciuto dipende da quante domande arrivano.
Il decreto attenua l’effetto con una clausola di redistribuzione: le risorse non assegnate in una fascia possono essere riportate proporzionalmente sui beneficiari delle altre, sempre entro il limite di 1.500 euro per studente. Il meccanismo, in ogni caso, non premia chi arriva per primo perché non è previsto alcun click day e l’importo si calcola a valle della presentazione delle domande.
La domanda per il bonus scuole paritarie si presenta esclusivamente online, sulla Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”, accessibile con SPID, CIE o CNS. Serve una richiesta distinta per ciascun figlio in possesso dei requisiti.
La procedura descritta nel decreto e nel parere del Garante segue questi passaggi:
Il Garante ha condizionato il proprio parere favorevole al rispetto del principio di minimizzazione: i codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE vengono cancellati subito dopo la verifica presso l’INPS e il controllo su ANPR restituisce un dato di tipo booleano, senza travaso di informazioni anagrafiche ulteriori. Il MIM può comunque svolgere controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.
L’erogazione avviene con bonifico bancario sul conto corrente indicato in domanda, disposto dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio in base all’ubicazione dell’istituto frequentato dallo studente, non alla residenza della famiglia. Il dato è rilevante per chi manda i figli in una scuola paritaria fuori regione: l’ufficio pagatore è quello della sede scolastica.
Il cumulo con i contributi regionali è ammesso, con un correttivo: il comma 519 impone di individuare i limiti del contributo statale tenendo conto delle somme già riconosciute dalle Regioni per la stessa finalità . Chi percepisce un voucher regionale, quindi, dichiara l’importo in domanda e vede quella somma entrare nel calcolo del beneficio nazionale. Alcune ricostruzioni giornalistiche indicano un tetto complessivo di 5.000 euro tra bonus statale e aiuti regionali: la circostanza non trova riscontro nel testo del comma 519 né nel parere del Garante, e andrà verificata sul decreto una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Diverso il rapporto con la detrazione delle spese di istruzione, pari al 19% su un massimale di 1.000 euro per alunno. Il decreto non contiene una disciplina espressa del coordinamento, e il principio generale della dichiarazione dei redditi porta a una conclusione prudente: la detrazione spetta sugli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, mentre le somme rimborsate da terzi vanno scomputate. Se il bonus copre una quota della retta, quella quota si sottrae alla base detraibile. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il criterio ragionevole è conservare la documentazione della retta pagata e del contributo ricevuto, così da poter ricostruire l’onere netto in sede di 730.
Perché le famiglie possano presentare la richiesta servono ancora due adempimenti formali: la controfirma del ministro dell’Economia sul decreto interministeriale e la pubblicazione dell’atto, cui seguirà l’avviso pubblico con i termini di apertura e chiusura delle domande. Solo a quel punto il servizio dedicato comparirà sulla Piattaforma Unica.
Nel frattempo l’unica attività utile riguarda la DSU: l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità al momento dell’invio della domanda, perché la Piattaforma la acquisisce dagli archivi INPS e non ammette inserimenti manuali. Chi non ha ancora rinnovato l’ISEE per il 2026 rischia di trovarsi escluso per un adempimento che richiede giorni, non minuti.
Il CERT-AGID ha segnalato una serie di campagne di phishing a tema tessera sanitaria attive su più domini, tutte costruite sull’impersonificazione del Ministero della Salute. I siti fraudolenti annunciano una sostituzione obbligatoria del documento a partire dal 2026 e conducono la vittima fino a una pagina di pagamento da 6,39 euro, dove vengono chiesti numero della carta di credito, scadenza e codice CVV. L’obiettivo dichiarato è la spedizione di una nuova tessera, quello reale è la sottrazione dei dati di pagamento.
Le pagine fraudolente pubblicano un avviso importante in cui si afferma che tutte le tessere emesse prima di gennaio 2023 devono essere sostituite per l’attivazione di un nuovo sistema elettronico di identificazione sanitaria, e che le vecchie saranno progressivamente disattivate. Quel sistema non esiste. Come ricostruito nella segnalazione del CERT-AGID sulle campagne di phishing a tema tessera sanitaria, la leva è l’urgenza, tecnica classica di social engineering che accorcia il tempo della verifica.
La qualità della messa in scena è la differenza rispetto alle ondate precedenti. I siti riproducono logo e colori istituzionali del Ministero della Salute, includono una finta sezione FAQ con voci espandibili e citano numeri di protocollo e date di aggiornamento verosimili, dettagli che alzano la credibilità percepita nei pochi secondi in cui l’utente decide se fidarsi.

Il sito fraudolento replica grafica e loghi del Ministero della Salute per rendere credibile la richiesta di sostituzione della tessera sanitaria.
La raccolta dei dati avviene in tre passi. Il primo modulo chiede nome, cognome, codice fiscale (in alternativa patente o passaporto) e numero di telefono, con l’opzione di indicare un indirizzo di spedizione diverso dalla residenza. Il riepilogo mostra poi un prospetto formale con il dettaglio dei costi. L’ultima schermata è la pagina di pagamento, che chiede i dati completi della carta accompagnati dalla rassicurazione su una fantomatica crittografia SSL.
L’importo è la parte più studiata dell’intero schema. Il totale di 6,39 euro nasce dalla somma di 2,50 euro per produzione e personalizzazione della tessera, 0,99 euro di gestione amministrativa e 2,90 euro di spedizione tramite Poste Italiane. Una cifra bassa viene percepita come trascurabile e induce a non verificare, mentre il valore sottratto non è quello dell’addebito: sono i dati della carta, riutilizzabili per operazioni di importo ben diverso.
Per i cittadini iscritti di diritto al Servizio Sanitario Nazionale la tessera sanitaria non richiede alcuna procedura di sostituzione attiva: il rinnovo avviene automaticamente e gratuitamente a cura dell’Agenzia delle Entrate, che spedisce il documento all’indirizzo di residenza prima della scadenza. La validità ordinaria è di sei anni.
Servono iniziative del titolare soltanto in caso di furto, smarrimento, deterioramento o mancato recapito, ipotesi in cui la riemissione si richiede dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla riemissione della tessera sanitaria con SPID, CIE o CNS, oppure via PEC, allo sportello o presso la ASL. Le modalità e i tempi del rinnovo e duplicato della tessera sanitaria passano sempre da canali autenticati. Anche per chi è iscritto volontariamente al SSN, con versamento del contributo annuale previsto dalla legge, la gestione avviene tramite gli sportelli delle ASL.
Il confronto riga per riga isola i segnali di allarme che valgono anche per le prossime ondate, quando cambieranno i domini e resteranno gli schemi.
| Cosa chiede il sito fraudolento | Cosa prevede la procedura autentica |
|---|---|
| Un pagamento con numero di carta, scadenza e CVV | Nessun costo, perché emissione, rinnovo e duplicato sono gratuiti |
| Un modulo online con codice fiscale, documento e telefono | Nessun modulo per il rinnovo ordinario, che avviene senza richiesta del cittadino |
| Un link ricevuto via email o SMS | Accesso con SPID, CIE o CNS, oppure PEC, sportello Agenzia delle Entrate o ASL |
| La disattivazione delle tessere emesse prima di gennaio 2023 | Validità di sei anni, con nuova tessera spedita prima della scadenza |
| Un indirizzo di spedizione digitato liberamente nel modulo | Recapito all’indirizzo presente in Anagrafe Tributaria, modificabile solo dai servizi ufficiali |
La reazione utile dipende da quanto si è avanzato nel funnel. Chi ha solo aperto il link senza compilare nulla può limitarsi a chiudere la pagina e cancellare il messaggio, perché la semplice visita non trasferisce dati.
Chi ha compilato il modulo anagrafico ha consegnato recapiti e estremi di un documento. Il rischio immediato è la telefonata di follow-up, in cui un finto operatore usa quei dati per farsi consegnare un codice OTP o le credenziali di home banking. Nessuna banca e nessun ente pubblico chiedono codici monouso al telefono, nemmeno quando l’interlocutore dimostra di conoscere dati corretti.
Chi ha inserito i dati della carta deve muoversi nell’ordine seguente:
Chi ha subito addebiti dopo il phishing ha diritto al rimborso delle operazioni non autorizzate, e la disciplina è più favorevole di quanto si creda. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’importo immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui ne ha avuto conoscenza, salvo motivato sospetto di frode da comunicare per iscritto alla Banca d’Italia.
L’onere della prova grava sull’intermediario. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto stabilisce che spetta al prestatore di servizi di pagamento provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente, e la sola registrazione dell’uso dello strumento non dimostra che l’operazione fosse autorizzata. Per gli utilizzi anteriori al blocco, l’art. 12 limita la perdita a carico del titolare a una franchigia non superiore a 50 euro, che non si applica quando l’intermediario non ha richiesto l’autenticazione forte del cliente. Il disconoscimento va comunicato entro tredici mesi dalla data di addebito e, in caso di rifiuto, la strada successiva è il reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario.
La ripresa dei consumi che l’Ufficio Studi Confcommercio certifica per il 2026 si ferma alla frontiera di dieci regioni. Le stime sulla regionalizzazione del PIL e dei consumi diffuse l’11 luglio 2026 dicono che, con il prodotto nazionale a +0,9% e la spesa delle famiglie a +1,2%, metà delle regioni italiane lavora ancora su un mercato interno più piccolo di quello del 2007. Per le imprese del commercio e dei servizi il segno più davanti alla variazione annua convive con un livello di domanda che vent’anni di crisi non hanno restituito.
In sintesi:
Dieci regioni su venti chiudono il 2026 con consumi sul territorio inferiori a quelli del 2007, secondo i numeri indice dell’Ufficio Studi Confcommercio. La lista comprende l’intero Mezzogiorno tranne il Molise, e include anche tre regioni del Centro-Nord, cioè Liguria, Umbria e Marche. Il divario, letto sui livelli e non sulle variazioni annue, smette di essere una questione soltanto meridionale.
| Regione | Consumi 2026 (indice 2007=100) |
|---|---|
| Sicilia | 86,8 |
| Calabria | 88,9 |
| Campania | 89,8 |
| Puglia | 90,3 |
| Sardegna | 93,8 |
| Umbria | 94,2 |
| Abruzzo | 95,3 |
| Marche | 95,7 |
| Basilicata | 97,1 |
| Liguria | 98,1 |
Sul fronte opposto la Lombardia arriva a 112,5, la Valle d’Aosta a 108,8, il Trentino-Alto Adige a 107,8 e l’Emilia-Romagna a 107,1. L’Italia nel complesso è a 101,3, un punto e tre decimi sopra il livello pre-crisi: il recupero nazionale nasce quasi per intero dalle regioni settentrionali.
La Lombardia è l’unica regione italiana in testa a entrambe le graduatorie, con il PIL a +1,2% e i consumi a +1,8%. Seguono il Trentino-Alto Adige, con PIL a +1% e consumi a +1,5%, e il Lazio, con +1% e +1,4%. In coda per il prodotto si collocano Basilicata e Calabria, entrambe a +0,6%, che segnano anche le variazioni più basse della spesa, rispettivamente +0,4% e +0,5%.
La stima nazionale di Confcommercio colloca l’Italia a +0,9%, sopra la Germania (+0,4%) e appena sotto la Francia (+1%). È una lettura più generosa di quella degli organismi internazionali: l’OCSE si ferma allo 0,5% nell’Economic Outlook di giugno, mentre l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, indica lo 0,7%. La distanza si spiega con il peso attribuito alla domanda interna, che nel modello di Confcommercio corre più del prodotto complessivo.
In diciassette regioni su venti i consumi crescono più del PIL, e lo scarto misura quanto il mercato locale si allarga rispetto all’economia che lo produce. La Lombardia guida anche questo confronto con sei decimi di punto di differenza, mentre Basilicata e Calabria sono le uniche due regioni con il segno rovesciato, cioè con una spesa delle famiglie che cresce meno del prodotto. La Puglia si ferma alla parità .
| Regione | Scarto consumi-PIL 2026 (%) |
|---|---|
| Lombardia | +0,6 |
| Liguria | +0,5 |
| Trentino-Alto Adige | +0,5 |
| Veneto | +0,4 |
| Lazio | +0,4 |
| Valle d’Aosta | +0,3 |
| Friuli-Venezia Giulia | +0,3 |
| Emilia-Romagna | +0,3 |
| Toscana | +0,3 |
| Umbria | +0,3 |
| Marche | +0,3 |
| Piemonte | +0,2 |
| Campania | +0,2 |
| Sardegna | +0,2 |
| Abruzzo | +0,1 |
| Molise | +0,1 |
| Sicilia | +0,1 |
| Puglia | 0,0 |
| Calabria | -0,1 |
| Basilicata | -0,2 |
Il dato ha una conseguenza diretta per chi vende. I consumi misurati da Confcommercio sono quelli effettuati sul territorio, quindi comprendono la spesa dei turisti ed escludono quella dei residenti fatta altrove: sono il bacino di domanda che un negozio o un pubblico esercizio intercetta davvero, e non il reddito di chi abita in quella regione.
Applicare le variazioni regionali a un’attività reale rende visibile la distanza. Un esercizio commerciale che nel 2024 fatturava 300.000 euro e cresce come il proprio mercato di riferimento arriva a fine 2026 con risultati molto diversi a seconda di dove opera:
Il conto non descrive la performance della singola impresa, che dipende da posizionamento e concorrenza, e misura invece la spinta del mercato locale. Un’attività lucana deve guadagnare quote sui concorrenti per ottenere quello che un’attività lombarda incassa restando ferma.
La crescita dei consumi si concentra su pochi comparti, e la Congiuntura Confcommercio n. 6 del 18 giugno 2026 lo mostra con l’Indicatore dei Consumi Confcommercio. A maggio 2026 l’ICC segna +1,2% su base annua, con i beni per la mobilità a +6,5% e gli acquisti di automobili da parte dei privati in crescita del 15,7%. Salgono anche gli elettrodomestici, +7,9%, e i servizi ricreativi in senso stretto, +12,5%.
Sul fronte opposto alimentari, bevande e tabacchi chiudono a -0,1% e i pubblici esercizi si limitano a +0,2%. La ripresa della domanda, quindi, premia i durevoli e il tempo libero mentre lascia sostanzialmente ferma la spesa quotidiana su cui vive gran parte del commercio di prossimità . Chi opera nell’alimentare o nella ristorazione in una regione meridionale somma due svantaggi, cioè un mercato locale sotto i livelli 2007 e un comparto che non partecipa alla ripresa.
Il Mezzogiorno chiude il 2026 con consumi a quota 90,2 dell’indice 2007, contro il 107,0 del Nord e il 103,4 del Centro, e con una crescita della spesa (+0,8%) inferiore di sei decimi a quella settentrionale (+1,4%). Confcommercio attribuisce il ritardo ai redditi più bassi e alla perdita di popolazione, concentrata nelle fasce che producono reddito e spendono di più.
La lettura per macroaree, però, nasconde due anomalie. Il PIL più distante dal 2007 appartiene al Molise (86,6), che sui consumi resta comunque sopra quota 100 grazie alla spesa realizzata sul territorio. E la Liguria chiude con un prodotto a 91,7, un valore peggiore di quello calabrese (89,9 sul PIL) su una traiettoria ventennale che nessuna politica di coesione ha intercettato, perché formalmente si tratta di una regione del Nord.
La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha raggiunto 6.487,7 miliardi di euro nel 2025, con un aumento di 1.687,3 miliardi rispetto al 2020. Il dato, diffuso l’11 luglio dalla FABI su elaborazione di statistiche della Banca d’Italia, è il più alto mai registrato e ha fatto il giro delle agenzie come record del risparmio privato. I numeri, però, sono in valore nominale. Applicando l’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT, cresciuto del 19,4% nello stesso quinquennio, la fotografia cambia: il patrimonio guadagna il 13,2% reale e la liquidità parcheggiata su conti e depositi ne esce con una perdita secca di potere d’acquisto.
In sintesi:
Il patrimonio finanziario delle famiglie aumenta di 446,3 miliardi nel solo 2025, salendo da 6.041,4 a 6.487,7 miliardi. La spinta arriva dalla componente azionaria, che guadagna 292,9 miliardi (+16,4%), seguita dai fondi comuni (+58,1 miliardi), dalle polizze (+46 miliardi) e dai titoli obbligazionari (+27,7 miliardi). Conti correnti e depositi salgono di 23,5 miliardi (+1,5%), la variazione più contenuta del paniere. La quota della liquidità sul totale scende dal 32,4% del 2020 al 24,7% del 2025, mentre quella azionaria sale dal 20,3% al 32%.
Il riequilibrio è però un effetto aritmetico prima che comportamentale. Quando una componente del portafoglio raddoppia di valore, tutte le altre perdono peso percentuale anche senza che una sola somma venga spostata. Il denominatore cresce, il numeratore della liquidità no.
Tra il 2020 e il 2025 biglietti e depositi passano da 1.556,5 a 1.603,2 miliardi, con un incremento nominale di 46,7 miliardi (+3%). Nello stesso arco di tempo l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato variazioni medie annue del +1,9% nel 2021, +8,1% nel 2022, +5,7% nel 2023, +1,0% nel 2024 e +1,5% nel 2025, per una crescita cumulata del 19,4%. Per conservare il potere d’acquisto del 2020, quei 1.556,5 miliardi avrebbero dovuto valerne 1.858 nel 2025. Ne valgono 1.603,2. La differenza, circa 255 miliardi, è potere d’acquisto evaporato dai conti correnti degli italiani.
Il calcolo non tiene conto degli interessi maturati, che sui conti correnti sono stati prossimi allo zero per gran parte del periodo. Sul singolo risparmiatore la proporzione non cambia: 10.000 euro fermi su un conto nel 2020 oggi comprano beni e servizi per circa 8.630 euro, come restituisce il calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT applicato a una singola giacenza. La perdita reale è del 13,7%, e riguarda la componente che gli italiani considerano la più sicura del proprio patrimonio.
Il dettaglio del 2025 mostra un movimento opposto all’interno della stessa liquidità : i conti correnti crescono di 34,8 miliardi mentre gli altri depositi arretrano di 11,4, segno che le famiglie hanno privilegiato la disponibilità immediata rispetto ai conti deposito vincolati, gli unici strumenti bancari che nel periodo abbiano remunerato la raccolta.
Deflazionando le principali voci del patrimonio con l’indice NIC, il quadro di crescita generalizzata si assottiglia. La ricchezza reale aumenta, ma di poco più di un terzo rispetto a quanto suggerisce il dato nominale.
| Voce e variazione nominale 2020-2025 | Variazione reale |
|---|---|
| Patrimonio finanziario totale, +35,1% | +13,2% |
| Azioni, +113,3% | +78,6% |
| Titoli e obbligazioni, +111,5% | +77,1% |
| Fondi comuni, +30,9% | +9,6% |
| Biglietti e depositi, +3,0% | -13,7% |
| Polizze assicurative, -1,0% | -17,1% |
La voce che sostiene l’intero incremento merita di essere aperta. Dei 2.077,2 miliardi di azioni detenute dalle famiglie nel 2025, 1.933,6 miliardi sono partecipazioni in imprese e banche italiane e 143,6 miliardi sono emittenti stranieri. All’interno della componente italiana, i titoli quotati valgono 99,1 miliardi. Il 95% del portafoglio azionario delle famiglie italiane è quindi capitale di società non quotate.
Non si tratta di risparmiatori entrati in Borsa ma imprenditori, soci e famiglie proprietarie di aziende, il cui patrimonio è la quota della propria impresa. Sulla crescita di 292,9 miliardi registrata nel 2025, i titoli quotati contribuiscono per 20,9 miliardi, il 7% del totale. Il resto è rivalutazione del valore di partecipazioni che non passano da alcun mercato regolamentato e che le famiglie non possono liquidare con un click.
Il boom azionario che le agenzie hanno raccontato come segnale di una nuova cultura finanziaria è, in larga misura, la rivalutazione contabile del capitale delle imprese familiari italiane. È ricchezza reale ma illiquida, concentrata su chi possiede un’azienda e per definizione assente dai patrimoni della maggioranza delle famiglie, che di azioni non ne detengono affatto.
Il quinto dato che il comunicato non mette in evidenza riguarda il comparto assicurativo. Le polizze vita valevano 1.186 miliardi nel 2020 e ne valgono 1.174,4 nel 2025: 11,6 miliardi in meno, con la quota sul portafoglio scesa dal 24,7% al 18,1%. Il recupero di 46 miliardi messo a segno nel 2025 arriva dopo il crollo del 2022, quando lo stock scese a 1.065,3 miliardi per effetto della svalutazione dei portafogli obbligazionari sottostanti alle gestioni separate. Il comparto ha risalito la china, senza tornare al punto di partenza.
Il Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate si apre ai software gestionali di imprese, professionisti e intermediari. I dati e i documenti fiscali potranno confluire direttamente negli applicativi, senza doverli scaricare a mano dall’area riservata, grazie a una nuova famiglia di servizi di interoperabilità che mettono in dialogo i sistemi degli utenti con quelli del Fisco. L’Agenzia ha fissato le regole del nuovo canale e ha annunciato il primo servizio, quello dedicato alle Certificazioni Uniche, mentre l’avvio effettivo sarà comunicato con un successivo avviso.
In sintesi:
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 200918 del 6 luglio 2026 introduce i servizi di interoperabilità che collegano i software gestionali di contribuenti e intermediari ai sistemi dell’Amministrazione finanziaria. In attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 1/2024, l’obiettivo è rafforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, aggiungendo alla consultazione manuale dell’area riservata l’acquisizione automatizzata dei documenti direttamente negli applicativi. La platea comprende gli utenti registrati a Entratel e Fisconline e gli intermediari delegati, che possono acquisire i dati propri e quelli dei clienti che li hanno abilitati alla consultazione del cassetto fiscale.
Lo scambio dei dati passa per la piattaforma API management dell’Agenzia delle Entrate, basata sul modello Application Programming Interface, che consente ai gestionali di richiedere e ricevere informazioni in formato strutturato e di renderle subito utilizzabili negli applicativi. L’infrastruttura è la stessa già istituita con il provvedimento del 4 aprile 2023, ora estesa ai nuovi servizi del cassetto fiscale. Per ciascun servizio l’Agenzia pubblica specifiche dedicate, che disciplinano l’integrazione tra i sistemi degli utenti e quelli dell’ente e assicurano sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni scambiate.
L’attivazione avviene nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al Catalogo dei servizi di interoperabilità , ed è sempre l’utente a doverla richiedere. L’adesione a ciascun servizio segue una sequenza guidata:

Dal catalogo l’utente seleziona il servizio e conferma l’attivazione, accettando le condizioni di utilizzo previste per quel servizio.

Dopo la conferma è possibile scaricare il file con il client secret, le credenziali che vanno gestite all’interno del gestionale secondo le indicazioni del produttore del software. Quando il client secret scade se ne genera uno nuovo dalla funzione dedicata nei servizi attivati, confermando la richiesta di rigenerazione. La piattaforma mette a disposizione anche una modalità test, utile per verificare la configurazione nei propri sistemi prima dell’uso effettivo.

Il primo servizio di interoperabilità riguarderà lo scarico massivo delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025, da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi. La data di avvio non è ancora fissata dal provvedimento: sarà comunicata con un apposito avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per gli intermediari delegati la richiesta massiva delle CU dei contribuenti è già disciplinata da un canale dedicato, che con l’interoperabilità arriva anche sui gestionali tramite API. Il vantaggio per chi lo attiverà è saltare il collegamento manuale e l’importazione documento per documento, riducendo gli errori di trascrizione e di caricamento.
Dopo le Certificazioni Uniche, l’Agenzia delle Entrate attiverà progressivamente altri servizi di interoperabilità , annunciati di volta in volta con avvisi dedicati. Il disegno del provvedimento estende l’acquisizione automatica a dati, atti e comunicazioni del cassetto fiscale, compresi i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione riferiti ad atti impositivi. Per studi professionali e imprese strutturate significa un cassetto fiscale sempre più integrato con i software di gestione, con meno accessi manuali all’area riservata.
Il portale nato per la sicurezza pubblica si è trasformato in una leva di controllo fiscale. L’Agenzia delle Entrate sta usando le presenze che le strutture ricettive comunicano quotidianamente alle Questure tramite Alloggiati Web per far emergere i redditi non dichiarati sugli affitti brevi, e chi gestisce una locazione turistica si trova a dover dimostrare la coerenza tra gli ospiti registrati e gli incassi portati in dichiarazione.
In sintesi, i riferimenti dei controlli:
L’incrocio dei dati confronta le presenze comunicate alle Questure con i redditi dichiarati e con i corrispettivi trasmessi dalle piattaforme, così da isolare le posizioni incoerenti. Ogni struttura ricettiva, entro le 24 ore dall’arrivo dell’ospite, comunica le generalità degli alloggiati tramite Alloggiati Web, il portale della Polizia di Stato previsto dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Quelle stesse informazioni, un tempo lette solo in chiave di ordine pubblico, alimentano oggi le banche dati dell’Amministrazione finanziaria, che le raffronta con le dichiarazioni dei redditi e con le fatture elettroniche per individuare chi ha registrato ospiti senza riportare i relativi incassi.
Il flusso informativo si è ampliato con l’anagrafe europea delle locazioni brevi, che obbliga le piattaforme a trasmettere su base mensile pernottamenti, ospiti e codice dell’immobile: dati che confluiscono verso l’Agenzia delle Entrate e rendono il raffronto sempre più fitto.
I questionari raggiungono i gestori la cui posizione mostra una distanza tra ospiti registrati e redditi dichiarati, con priorità alle omissioni dichiarative totali. Lo strumento si fonda sull’art. 32, comma 1, n. 4, del DPR 600/1973, che consente all’ufficio di chiedere dati e notizie di carattere specifico indicandone il motivo. Al gestore viene richiesto di indicare numero di ospiti, durata dei soggiorni e importi percepiti, entro un termine fissato dall’ufficio e comunque non inferiore a 15 giorni.
La platea è ampia e comprende alberghi, case vacanza, affittacamere e bed and breakfast, insieme a chi affitta un appartamento in forma privata quando la gestione risulta continuativa. La mancata risposta, oltre alla sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, apre la strada a una ricostruzione del reddito meno favorevole.
L’accertamento induttivo permette all’ufficio di stimare i ricavi sulla base delle presenze comunicate quando il contribuente resta silente, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d-bis, del DPR 600/1973. Il silenzio produce anche un secondo effetto: i documenti non trasmessi in risposta all’invito diventano inutilizzabili a favore del contribuente nel successivo contenzioso, secondo l’art. 32, comma 4, dello stesso decreto.
Questa preclusione, però, opera solo se l’invito avverte in modo esplicito delle conseguenze dell’inadempimento, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6092/2022, e la sola omessa risposta non basta di per sé a giustificare la rettifica in assenza di ulteriori elementi.
Chi riceve il questionario ha quindi interesse a rispondere nei termini e a produrre subito la documentazione, perché il valore difensivo di quei documenti si perde se restano nel cassetto.
Le presenze comunicate ad Alloggiati Web contano le persone alloggiate, non gli incassi, e per questo sovrastimano quasi sempre i corrispettivi effettivi. Una prenotazione da quattro ospiti per tre notti genera dodici presenze nel portale della Questura e un solo pagamento: ricostruire il reddito moltiplicando le presenze per una tariffa media porta a un importo lontano dalla realtà .
Ipotizziamo per esempio un appartamento con 220 presenze registrate in un anno. Una stima induttiva a 80 euro di tariffa media restituirebbe 17.600 euro di ricavi presunti, mentre la somma dei pagamenti realmente ricevuti, documentata con i rendiconti delle piattaforme e con gli estratti conto, può fermarsi intorno a 7.000 euro. La distanza tra la pretesa e l’imponibile reale misura lo spazio di difesa, e dipende dal regime fiscale applicato.
Il locatore che ha scelto la cedolare secca sugli affitti brevi ha come base imponibile il totale dei corrispettivi lordi percepiti, senza deduzione delle spese, perciò la difesa consiste nel provare gli incassi reali e non nel dedurre costi. Chi affitta tramite intermediari online ha spesso già subito la ritenuta del 21% trattenuta e versata dalla piattaforma ai sensi del DL 50/2017, con i dati trasmessi all’Agenzia tramite Certificazione Unica: in questi casi il reddito è già tracciato e il questionario tende a colpire gli incassi rimasti fuori dal circuito della ritenuta.
Per il gestore che opera in forma d’impresa il reddito d’impresa si calcola sottraendo ai ricavi i costi documentati con pagamenti tracciabili, dalle commissioni delle piattaforme alle spese di pulizia e biancheria fino alle utenze. Qui l’indicazione delle spese incide davvero sull’imponibile, all’opposto di quanto vale in cedolare. La qualificazione imprenditoriale può scattare anche sotto le soglie numeriche quando la gestione è continuativa e organizzata, con la conseguenza di un recupero a reddito d’impresa e a IVA e senza scomputo automatico della ritenuta già versata dalle piattaforme.
La risposta efficace ricostruisce ogni soggiorno collegando presenze, prenotazioni, incassi e documentazione bancaria, così da opporre alle presenze registrate i corrispettivi effettivi. Vanno raccolti i rendiconti delle piattaforme, le ricevute di pagamento, gli estratti conto e le comunicazioni già inviate alla Questura, e vanno riconciliati con quanto riportato in dichiarazione.
Per chi rientra nel modello ordinario, la corretta indicazione dei redditi da locazione breve nel Quadro B del 730 chiude il raffronto con i dati in possesso dell’ufficio. Quando il termine assegnato è troppo breve, una richiesta motivata di proroga inviata prima della scadenza tutela la posizione e conserva il diritto di produrre i documenti.
La delega dell’acquisto a un agente di intelligenza artificiale è ormai realtà per chi vende online. La ricerca che Adyen ha presentato a Milano il 7 luglio 2026 misura quanti italiani sarebbero disposti a far comprare l’AI al posto loro. Negli stessi giorni, Visa ha annunciato le prime transazioni agentiche in Europa. La domanda e l’infrastruttura di pagamento si sono dunque già incontrate .
In sintesi:
La rilevazione è stata condotta da Censuswide su un campione italiano di 2.000 consumatori e 500 retailer, all’interno di un’indagine europea che ha coinvolto 20.000 consumatori in dieci Paesi e 3.000 merchant retail, con raccolta dati tra il 5 e il 20 maggio 2026.
Il 43% dei consumatori italiani si dichiara disposto a lasciare che un assistente AI gestisca l’intero percorso d’acquisto, transazione compresa, una volta impostati i criteri di spesa. È il dato che Adyen mette in prima linea, e attraversa tutte le fasce d’età : Millennial al 45%, Gen X e Gen Z al 42%, Baby Boomer al 41%. L’uso già in corso degli assistenti AI per lo shopping riguarda invece il 34% degli italiani negli ultimi dodici mesi, trainato da Gen Z (52%) e Millennial (44%), con un 13% che si è avvicinato allo strumento per la prima volta nell’ultimo anno, anche solo per farsi consigliare un prodotto.
Chi li usa dichiara vantaggi di efficienza: il 65% risparmia tempo nella ricerca dei prodotti e il 64% si orienta meglio in un’offerta online troppo ampia. Il 54% vorrebbe che i negozi impiegassero l’AI per proposte proattive.
A rendere più completo il quadro sui trend di interesse per i merchant sono i dati del rapporto Mastercard sul mercato italiano, presentato il 19 giugno 2026 all’Innovation Forum, evidenziano che – in senso ampio, due terzi degli italiani si servono dell’intelligenza artificiale a supporto degli acquisti: ad esempio per la ricerca di prodotto su un chatbot.
Il mercato è ancora agli inizi ed i margini di espansione soni ampi. Il primo step è superare lo scetticismo e garantire sicurezza e conformità : il 45,2% dei consumatori italiani ritiene ancora che i rischi dell’AI nei pagamenti superino i benefici, e il 57,8% si dichiara curioso ma esitante. Ma le premesse ci sono tutte.
La ricerca copre cinque sotto-settori — lusso, abbigliamento e accessori, elettronica ed elettrodomestici, casa e arredamento, cosmetica — con 500 rispondenti per mercato. L’80% di apertura descrive quindi il retail di prodotto, non l’universo delle imprese commerciali italiane: chi vende servizi, alimentari freschi o lavora in B2B non è compreso in quel numero.
La disponibilità a far comprare l’AI è condizionata, e nei dati Adyen le condizioni riguardano il dopo-acquisto più della tecnologia. Il 38% degli italiani indica come priorità procedure di reso, rimborso e assistenza semplici; il 34% chiede la garanzia che l’agente ottimizzi il rapporto qualità -prezzo; il 32% vuole sapere chi risponde in caso di errore, se il fornitore dell’AI, il negozio o l’utente. Sicurezza dei dati di pagamento e privacy contano per il 32%, la possibilità di annullare l’acquisto scelto dall’agente per il 31%.
Chi rifiuta la delega lo fa per ragioni di controllo: il 48% preferisce navigare e decidere in autonomia, il 39% non ne vede la necessità perché considera lo shopping già abbastanza semplice, il 36% teme errori su taglia, colore o prodotto, un altro 36% cita privacy e sicurezza dei dati e il 33% non si fida della selezione finale operata dall’AI. Sono obiezioni che riguardano il servizio post-vendita del negozio, non la potenza del modello linguistico.
L’80% dei retailer intervistati da Adyen si dichiara aperto ad abilitare l’agentic commerce, cioè agenti AI autonomi in grado di acquistare per conto del consumatore. Il 41% lo colloca tra le priorità strategiche e il 48% prevede di investire nella tecnologia entro dodici mesi. Le condizioni che pongono somigliano a quelle dei loro clienti: il 30% chiede protezione dei dati sensibili contro violazioni e frodi, un altro 30% vuole essere tutelato dai costi degli errori commessi dagli agenti, il 29% chiede conformità alle policy interne e alle regole vigenti, il 28% un’integrazione semplice con i sistemi già in casa.
I dati Adyen indicano che l’AI non è una novità per questi negozi: il 62% la impiega già nel customer service, tra chatbot e assistenti virtuali, e il 57% a supporto di marketing e consigli personalizzati. La differenza è che finora l’AI parlava con il cliente per conto del negozio, mentre l’agentic commerce la mette a parlare con il negozio per conto del cliente. Il freno che ne deriva è commerciale prima che tecnologico: il 37% teme di perdere il rapporto diretto con chi compra.
Se scoperta del prodotto, confronto dei prezzi e scelta finale avvengono dentro una conversazione, il merchant riceve un ordine e perde tutto ciò che sta a monte, cioè la query, le alternative valutate, il momento dell’esitazione.
Gabriele Bellezze, country manager di Adyen Italia, ha indicato come direzione quella di rendere l’AI un canale aggiuntivo lasciando al retailer il controllo sulla relazione e sui dati.
Il freno più citato dai retailer, nei dati completi della ricerca Adyen, non è la disintermediazione. È il timore di decisioni di acquisto errate o imprevedibili, indicato dal 39%, davanti al 37% che teme la perdita di relazione e al 26% preoccupato da transazioni non sicure, tra frodi, acquisti non autorizzati e chargeback. La gerarchia dice qualcosa di preciso su come le aziende guardano a questa tecnologia: prima di chiedersi se l’agente porterà via il cliente, si chiedono se comprerà la cosa giusta.
Il quadro si complica leggendo i numeri Adyen sulle frodi. Il 22% delle aziende ha riscontrato un aumento quantificabile dei tentativi di frode basati sull’AI negli ultimi dodici mesi, e il 34% impiega l’AI per prevenire transazioni fraudolente. Lo stesso strumento che si vorrebbe accogliere come canale di vendita sta già bussando alla porta come vettore di attacco, e il negozio deve imparare a distinguere i due casi in tempo reale.
La stretta finale arriva dal checkout. Sempre secondo la rilevazione Adyen, il 20% dei retailer trova difficile verificare l’identità del cliente senza creare attrito nel percorso d’acquisto, e il 19% è riluttante ad aggiungere misure di sicurezza come l’autenticazione a due fattori perché teme un aumento dell’abbandono del carrello. Sono le stesse imprese che, per accettare un acquisto agentico, dovranno autenticare un’operazione avviata da una macchina. La contraddizione tra la voglia di aprire e la paura di irrigidire il checkout è il vero ostacolo, e non si risolve con un fornitore: si risolve decidendo quanto rischio si è disposti ad assorbire.
Oltre i dati della ricerca, la domanda pratica per chi vende online riguarda la leggibilità del proprio negozio da parte di una macchina. Un agente che deve comprare ha bisogno di trovare il catalogo, capire disponibilità e prezzo, farsi riconoscere come agente legittimo e non come bot ostile, e completare un pagamento che regga l’autenticazione forte. Tre famiglie di protocolli si stanno dividendo questi compiti, e ognuna chiede al merchant qualcosa di diverso.
| Protocollo | Cosa richiede al merchant |
|---|---|
| ACP (OpenAI e Stripe, open source) | Un feed prodotto aggiornato secondo la specifica e un endpoint di checkout esposto agli agenti. Il pagamento viaggia su un token temporaneo vincolato al singolo acquisto, così l’agente non vede mai i dati della carta. Il negozio rimane merchant of record e mantiene la responsabilità dell’ordine. |
| AP2 (Google, con oltre sessanta partner tra cui Adyen; dall’aprile 2026 in governance FIDO Alliance) | La capacità di leggere e verificare i mandati crittografici con cui l’utente autorizza l’agente. Serve a dimostrare, a valle, che quell’acquisto era stato voluto: è il livello che risponde alla domanda su chi risponde degli errori. |
| TAP (Visa con Cloudflare) | La verifica della firma che l’agente inserisce nelle richieste HTTP, controllabile contro un registro. Serve a distinguere un agente affidabile dal traffico automatico da bloccare, e riguarda direttamente chi oggi filtra i bot a monte del sito. |
La conseguenza: un e-commerce che oggi blocca indiscriminatamente il traffico automatico per difendersi dallo scraping sta anche chiudendo la porta agli agenti che vorrebbero comprare. La regola di filtro dei bot diventa una scelta commerciale, e va rivista con la stessa attenzione che si dedica a un canale di vendita.
L’acquisto agentico deve rispettare due vincoli europei già scritti. Il primo riguarda l’autenticazione del pagamento: la Strong Customer Authentication richiesta dalla normativa europea sui servizi di pagamento non ammette deroghe perché a premere il tasto sia una macchina, e le prime transazioni live l’hanno soddisfatta usando le passkey. Un pagamento avviato da un agente rimane un pagamento autenticato dal titolare.
Il secondo è l’obbligo di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026 ai sensi dell’art. 113: un sistema destinato a interagire con le persone deve essere progettato in modo che l’interlocutore sappia di parlare con una macchina, salvo che la circostanza sia evidente. L’obbligo grava sul fornitore del sistema, e il negozio che mette un assistente conversazionale a contatto con il pubblico deve accertarsi che la segnalazione ci sia.
Il pacchetto Digital Omnibus approvato dal Consiglio UE il 29 giugno 2026 rinvia gli obblighi sui sistemi ad alto rischio senza toccare l’art. 50, con l’eccezione della marcatura dei contenuti sintetici. Chi vende online e sta valutando strumenti di intelligenza artificiale per il proprio negozio ha una scadenza da rispettare prima ancora di scegliere il fornitore.
La zona grigia riguarda la responsabilità dell’errore. Se l’agente ordina il prodotto sbagliato, o lo ordina due volte, il consumatore ha la tutela ordinaria dei contratti a distanza e il negozio si trova una controversia con una controparte che non ha mai visto la scheda prodotto. È esattamente la voce che nella ricerca Adyen il 32% dei consumatori e il 30% dei retailer indicano come condizione preliminare, e su cui il quadro normativo non offre ancora una risposta dedicata.
Le verifiche che un negozio online può fare prima di investimento in tecnologia:
Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria che fornisce infrastruttura di pagamento end-to-end, analisi dei dati di transazione e prodotti finanziari in un’unica soluzione integrata. Con uffici in tutto il mondo, collabora con marchi come Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft, e tra i clienti italiani figurano Diesel, Lavazza, Rinascente, Prada, Eataly e Kiko. In Italia è guidata dal country manager Gabriele Bellezze.
Sul fronte dell’agentic commerce la società è parte della partita infrastrutturale che la sua ricerca fotografa: è tra le organizzazioni che hanno contribuito al protocollo AP2 di Google, oggi in governance presso la FIDO Alliance, ed è citata nella specifica ACP tra i fornitori di pagamento compatibili. Il prodotto dedicato si chiama Adyen Agentic, una suite di API modulari che funge da traduttore tra le interfacce AI e i sistemi dei merchant.
È scattato il 1° luglio 2026 l’obbligo di installare il tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli commerciali leggeri oltre le 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o nel cabotaggio. La soglia scende dalle 3,5 tonnellate finora richieste e applica le regole europee sui tempi di guida e di riposo a migliaia di furgoni che operavano al di fuori dei controlli elettronici riservati ai mezzi pesanti.
In sintesi:
Dal 1° luglio 2026 i veicoli con massa massima ammissibile tra 2,5 e 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, devono montare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) quando effettuano trasporto internazionale di merci o cabotaggio. L’estensione nasce dal Pacchetto Mobilità dell’Unione europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato sia il Regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo sia il Regolamento (UE) 165/2014 sui tachigrafi. Fino a questa data l’obbligo riguardava solo i mezzi oltre le 3,5 tonnellate, a prescindere dal tipo di trasporto.
L’ambito di applicazione è fissato dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a-bis) del Regolamento (CE) 561/2006, che include i veicoli sopra le 2,5 tonnellate impiegati in operazioni internazionali o di cabotaggio; le esenzioni per il conto proprio derivano dall’art. 3. Le prime indicazioni operative sono contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9674 del 16 aprile 2026.
Rientrano nell’obbligo le attività di trasporto merci in conto terzi effettuati in ambito internazionale o di cabotaggio e i trasporti in conto proprio internazionali quando la guida è l’attività principale del conducente; sono esclusi i trasporti solo nazionali e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l’attività prevalente.
| Situazione | Tachigrafo G2V2 |
|---|---|
| Trasporto internazionale di merci in conto terzi | obbligatorio |
| Cabotaggio in un altro Stato UE | obbligatorio |
| Trasporto internazionale in conto proprio, guida come attività principale | obbligatorio |
| Trasporto solo nazionale, in conto terzi o in conto proprio | escluso |
| Trasporto internazionale in conto proprio, guida non attività principale | escluso |
Nei casi meno lineari valgono tre criteri.
Il tachigrafo G2V2 registra automaticamente gli attraversamenti di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS e memorizza la posizione del veicolo all’inizio del viaggio, ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico. Attraverso comunicazioni DSRC trasmette alcuni dati alle autorità anche durante la marcia, per verifiche a distanza. I dati di localizzazione sono consultabili nella stampa delle attività giornaliere.
L’uso del dispositivo comporta per gli autisti l’obbligo di dotarsi della carta del conducente e di scaricare periodicamente i dati, oltre al rispetto dei limiti su ore di guida e periodi di riposo già previsti per i mezzi pesanti.
Per essere in regola servono l’installazione del G2V2 presso un’officina autorizzata e il rilascio della carta del conducente, che si richiede alla Camera di commercio con tempi di consegna che possono arrivare a due settimane, da avviare quindi in anticipo. Chi alterna tratte nazionali e internazionali attiva la funzione out of scope sulle tratte esclusivamente nazionali, che segnala l’attività fuori dal campo di applicazione del regolamento europeo.
In caso di controllo su una tratta internazionale il conducente deve garantire la continuità delle registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti, salvo chi non fosse mai stato soggetto al Regolamento (CE) 561/2006 prima del 1° luglio 2026. Per le imprese diventano centrali formazione, organizzazione e controllo degli autisti, che guidando veicoli fino a 3,5 tonnellate non sono automaticamente tenuti alla carta di qualificazione del conducente.
L’adeguamento di un furgone al tachigrafo G2V2 è stimato dalle associazioni di settore tra 900 e 2.400 euro per veicolo, a cui si aggiungono le tarature periodiche e la formazione degli autisti. Chi circola senza il dispositivo obbligatorio incorre nella sanzione dell’art. 179 del Codice della Strada, da 866 a 3.464 euro, con sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Le aziende che valutano di rinnovare la flotta per assorbire i nuovi costi possono contare sugli incentivi statali per i veicoli commerciali leggeri.
Secondo un’indagine IRU di maggio 2026, l’88% dei furgoni impiegati nel trasporto transfrontaliero non era ancora dotato del dispositivo e solo il 27,7% degli operatori si dichiarava pronto, su una platea stimata di circa tre milioni di veicoli tra Unione europea, Spazio economico europeo e Regno Unito. Il divario tra obbligo e preparazione espone le imprese meno strutturate al rischio di fermi e sanzioni nei primi controlli.
Sì. Anche un singolo trasporto internazionale di merci a titolo oneroso con un veicolo oltre le 2,5 tonnellate fa scattare l’obbligo del G2V2; conta l’uso del mezzo, non la frequenza degli spostamenti.
In genere no. Il trasporto internazionale in conto proprio è escluso quando la guida non è l’attività principale del conducente, come nel caso dell’artigiano che sposta materiali o attrezzature per il proprio lavoro; la valutazione va fatta caso per caso in base a mansioni e organizzazione aziendale.
Lo SPID a pagamento ormai non è più l’eccezione di pochi gestori: nel 2026 sei identity provider applicano un canone annuale per l’identità digitale personale, con prezzi annuali da 5,98 a 9,99 euro mentre gli altri la rilasciano ancora senza abbonamento. Dopo gli apripista Aruba e InfoCert, la vera svolta è arrivata con Poste Italiane, che chiede 6 euro dal secondo anno di attivazione e da sola gestisce quasi 29 milioni di identità su circa 40 milioni attive.
Ad oggi sei gestori offrono SPID a pagamento sono gratuiti. Di seguito i costi aggiornati per ogni provider, le categorie esentate, gli effetti del mancato rinnovo e i criteri per scegliere dove attivare o dove spostare la propria identità digitale.
Sei gestori chiedono oggi un abbonamento annuale per lo SPID personale. Il primo anno è gratuito per i nuovi utenti, il canone scatta dal secondo, e in nessun caso il rinnovo è tacito: senza un’adesione esplicita l’accesso ai servizi si interrompe.
| Gestore | Canone annuale e condizioni |
|---|---|
| PosteID | 6 euro IVA inclusa dal secondo anno; esenti minorenni, over 75, residenti all’estero e titolari di identità a uso professionale; senza pagamento l’accesso è sospeso e l’identità continua a esistere per 24 mesi dall’ultimo utilizzo |
| Aruba ID | 4,90 euro più IVA dal secondo anno, pari a 5,98 euro; senza rinnovo l’identità è disattivata alla scadenza, insieme agli eventuali SPID per minori collegati |
| InfoCert ID | 5,98 euro IVA inclusa dal secondo anno; il rinnovo richiede il consenso esplicito dell’utente, in mancanza del quale l’identità è sospesa |
| Namirial ID | 9,99 euro più IVA per il rinnovo di SPID Full, gratuito solo per chi ha attivo un altro servizio Namirial; chi non rinnova passa a SPID Lite, che non dà accesso ai servizi della PA |
| SpidItalia (Register.it) | 9,90 euro più IVA dal secondo anno, il canone più alto tra i gestori con abbonamento ordinario |
| TeamSystem ID | 7 euro più IVA, pari a 8,54 euro l’anno |
Il caso Namirial merita attenzione perché il meccanismo differisce da quello degli altri. Chi lascia scadere il rinnovo subisce un declassamento, non una sospensione: l’identità continua a funzionare sui servizi privati aderenti e smette di funzionare su INPS, Agenzia delle Entrate e Fascicolo sanitario, cioè proprio sui servizi per cui è stata attivata. Chi ha già una PEC o una firma digitale dello stesso gestore non paga nulla.
Sei gestori non applicano alcun abbonamento ricorrente per l’identità digitale personale: Sielte, Lepida, EtnaID, Intesi Group, ID InfoCamere e TIM ID. L’assenza di canone riguarda però il solo mantenimento dell’identità negli anni: la fase di riconoscimento iniziale in alcuni casi può essere a pagamento anche presso questi provider, e con la procedura a distanza tramite operatore la spesa arriva a superare i 30 euro una tantum.
Il costo effettivo dipende quindi da come si sceglie di farsi identificare:
Una volta rilasciata, l’identità digitale apre gli stessi servizi degli SPID a pagamento, perché le credenziali di qualunque gestore accreditato hanno identico valore legale. La differenza tra un provider a canone e uno senza si misura quindi sul lungo periodo: chi ha CIE o firma digitale non spende nulla in nessuno dei due momenti, chi non le ha paga una volta sola all’inizio con i gestori senza canone e ogni anno con gli altri.
Da segnalare anche un’uscita dal sistema: In.Te.S.A. non ha rinnovato la convenzione e ha cessato l’attività di gestore dell’identità digitale, come indicato sul portale istituzionale SPID. Chi aveva le sue credenziali deve attivarne di nuove presso un altro provider.
La scelta si risolve guardando a servizi, procedure di attivazione e prezzo di listino. Ecco le combinazioni più frequenti:
Il cambio di gestore è sempre possibile e non comporta la perdita di dati o pratiche: le identità sono equivalenti e si può attivare la nuova prima di revocare la vecchia. La sequenza corretta è quella, mai il contrario, per non trovarsi senza accesso ai servizi nel mezzo di una scadenza fiscale o di una domanda INPS.
Lo SPID per i minori applica regole a parte, sia sul rilascio sia sui servizi accessibili.
Il mercato dell’identità digitale si è complicato negli ultimi anni, con una sovrapposizione fra SPID e CIE, la Carta d’Identità Elettronica. Sono due sistemi analoghi, nel senso che entrambi danno le credenziali di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Il Governo ha più volte manifestato l’intenzione di superare SPID a favore della carta d’identità elettronica, pur continuando a rinnovare le convenzioni con i provider.
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è stato il primo dei due a entrare in funzione ed è molto più utilizzato della CIE, quindi una transizione andrebbe guidata e regolata, per dare a tutti la possibilità di adeguarsi. Nell’autunno 2025 la convenzione con i gestori è stata rinnovata per altri cinque anni, con lo sblocco del finanziamento di 40 milioni previsto da un decreto del 2023 e mai erogato per tempo.
È quel ritardo ad aver aperto la strada ai canoni. Per i gestori il servizio non è profittevole e la convenzione consente loro di chiedere un corrispettivo ai cittadini: il risultato è un sistema pubblico con listini privati, che nessuna norma uniforma.
La CIE non prevede canoni: l’identità digitale associata alla Carta d’identità elettronica è rilasciata dallo Stato e il suo utilizzo online è gratuito, a fronte del solo costo di emissione del documento, pari a 16,79 euro oltre ai diritti fissi e di segreteria stabiliti dal Comune. Le credenziali di livello 1 e 2 si attivano online con la prima metà del PUK, e il livello 3 richiede uno smartphone NFC con l’app CieID.
Il limite della CIE riguarda l’età del titolare. Le credenziali dei minorenni tra 5 e 18 anni aprono soltanto i portali degli istituti scolastici, e le funzionalità per la fascia 14-18 anni sono ancora in corso di analisi presso il Ministero dell’Interno. Per un figlio che deve accedere a INPS o al Fascicolo sanitario, quindi, l’unica strada praticabile è lo SPID.
Eduardo Montefusco, noto come Eddy, è il fondatore di FitActive, la catena di palestre più grande d’Italia. Prima di diventare imprenditore di successo, ha lavorato per anni come venditore porta a porta e come programmatore informatico. Partito con 417.000 euro di debiti, oggi gestisce un’azienda con 180 sedi in sette paesi nel mondo e 150 milioni di euro di fatturato.
Il team del canale YouTube Chapeau lo ha incontrato a Milano per ripercorrere i 19 anni della sua incredibile carriera imprenditoriale. Nell’intervista, Montefusco si racconta a cuore aperto, svelando i momenti più bui vicini al fallimento, gli sfratti e le intuizioni geniali che lo hanno portato al vertice assoluto del settore.
A 23 anni, Eduardo era convinto che avrebbe fatto il programmatore di professione per tutta la vita. Tuttavia, nel 2005, mentre si iscriveva in palestra, il proprietario notò la sua professione e gli commissionò un software e un sito web. Successivamente, il titolare ebbe problemi con la sua struttura e gli propose di diventare socio della nuova attività investendo 30.000 euro. Nel 2006 Eddy fu catapultato in un mondo del tutto nuovo, passando dal computer alle relazioni umane, iniziando a vendere i primi abbonamenti.
I primi tempi si rivelarono estremamente difficili e, nel gennaio del 2009, il suo primo socio abbandonò l’attività per motivi personali, lasciandolo amministratore a soli 26 anni con 417.000 euro di debiti pregressi. Eduardo dovette affrontare ufficiali giudiziari, sfratti esecutivi e gravi attacchi di panico dovuti allo stress. Per salvare l’azienda, trasformò la reception della palestra in un vero e proprio call center per rinnovare gli abbonamenti in scadenza, riuscendo a crescere del 30% in un solo anno e a ripagare tutti i debiti accumulati.
Nel 2015, Eduardo ebbe l’intuizione di applicare al mondo del fitness il modello Ryanair nei viaggi aerei, vendendo abbonamenti a prezzi stracciati e tenendo le strutture aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per riuscire ad abbattere i costi in modo scalabile, centralizzò acquisti e software, standardizzando gli spazi, gli attrezzi e i colori, e scegliendo l’iconico arancione e nero ispirandosi casualmente ai giubbotti degli operai di un cantiere stradale. Da lì, FitActive ha vissuto un’espansione irrefrenabile attraverso un modello di partnership in cui la sua holding detiene quote, dal 51% al 100%, di ogni singola palestra.
L’arrivo improvviso del Covid-19 ha quasi azzerato il fatturato dell’azienda, ma grazie a 2,8 milioni di euro di finanziamenti ricevuti in due tranche, le palestre hanno potuto completare i cantieri e continuare le aperture nonostante la crisi. Superata la pandemia, FitActive ha varcato i confini nazionali, aprendo nuove sedi a Barcellona, in Svizzera, in Romania, in Albania, in Macedonia del Nord e in Brasile, il paese di origine della moglie di Eduardo.
Nonostante le numerose e ricche offerte di acquisizione, Eduardo rifiuta sistematicamente di vendere ai fondi di investimento perché il suo obiettivo personale è continuare a fare questo lavoro, dato che lo diverte moltissimo. Oggi ha abbandonato le tecniche di vendita aggressive del passato per il puro incasso, preferendo un approccio sano incentrato sulla ricerca dell’eccellenza per il cliente. A chi vuole fare impresa in Italia, l’imprenditore consiglia di prediligere sempre la velocità alla precisione, di agire mossi dalla propria passione e di studiare continuamente per valorizzare al massimo il proprio talento.
Un ragazzo di quindici anni che deve consultare il proprio Fascicolo sanitario elettronico o verificare i punti della patente del ciclomotore ha oggi una sola strada per farlo da solo: lo SPID per i minori. La Carta d’identità elettronica, che il Governo indica come futuro sostituto dell’identità digitale, per gli under 18 si ferma ai portali della scuola, e l’estensione ai quattordicenni è ancora allo studio del Ministero dell’Interno.
Il rilascio dell’identità digitale SPID ai minorenni è disciplinato dalle Linee guida AgID adottate con determinazione n. 51 del 2022 e sostituite dalla versione vigente, la determinazione AgID n. 133 dell’11 maggio 2022, redatte sulla base del parere del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 36 del 2 febbraio 2022). Prevedono due regimi distinti a seconda dell’età , una procedura che passa interamente dal genitore e limiti stringenti sui dati trattati.
Nel 2026 si aggiunge una variabile economica. I costi dei gestori SPID non sono più uniformi e diversi provider applicano un canone annuale, dal quale i minorenni sono però esentati presso Poste Italiane, che gestisce circa sette identità digitali su dieci. Vediamo chi può richiedere lo SPID di un figlio, quali servizi apre per ciascuna fascia d’età , quanto costa a seconda del gestore e che fine fa l’identità digitale al compimento dei diciotto anni.