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È online il nuovo Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro, realizzato con il Consiglio Nazionale Giovani e Mefop. Il sito raccoglie informazioni sui fondi pensione e normativa di settore, offrendo strumenti interattivi, materiali audio e video, glossario e FAQ. Un’ttenzione particolare è riservata alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 su TFR, deducibilità dei contributi e maggiore flessibilità nelle prestazioni.
Il nuovo portale nasce per accompagnare cittadini, lavoratori e datori di lavoro nella lettura delle regole sulla previdenza complementare. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027 e mette insieme contenuti istituzionali, materiali divulgativi e strumenti di orientamento.
Il sito è accessibile dal portale ufficiale del Ministero del Lavoro e raccoglie in un unico ambiente digitale le informazioni su fondi pensione (fiscalità e diritti degli iscritti), normativa nazionale ed europea sul trattamento di fine rapporto, adempimenti connessi e iniziative di comunicazione. Il portale è organizzato in quattro aree tematiche, per una consultazione semplice la dei contenuti sulla pensione integrativa:
Il portale arriva mentre cambiano alcune regole della previdenza complementare 2026. Tra le novità richiamate dal Ministero c’è il nuovo meccanismo di silenzio-assenso per i lavoratori neoassunti, previsto dalla Legge di Bilancio. Dal 1° luglio, il conferimento del TFR ai fondi pensione opera al sessantesimo giorno dall’assunzione se il lavoratore non manifesta una volontà contraria. Il portale dedica a questo tema un percorso informativo specifico, utile per capire tempi, scelta del fondo e conseguenze della mancata risposta.
La sezione sugli incentivi fiscali del portale aiuta a comprendere meglio il trattamento dei contributi, dei rendimenti e delle prestazioni. Un aspetto centrale in questo ambito è dato dal nuovo limite di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare. Dal periodo d’imposta 2026, i versamenti ai fondi pensione diventano deducibili fino a 5.300 euro per i fondi pensione, rispetto al precedente tetto di 5.164,57 euro.
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta anche sulla portabilità dei fondi pensione. Dal 1° luglio, gli iscritti ai fondi di categoria potranno trasferire la propria posizione verso un’altra forma pensionistica mantenendo il diritto al contributo datoriale, secondo le nuove regole introdotte dalla Manovra.
Nel portale, il tema è richiamato tra i diritti degli iscritti. La scelta del fondo non riguarda solo il rendimento atteso, ma anche costi, linea di investimento, contributo del datore di lavoro, anzianità maturata e tutele previste dalla disciplina di settore.
Tra i contenuti più utili del portale ci sono gli strumenti pensati per accompagnare il cittadino nella scelta previdenziale. La sezione dedicata ai servizi consente di navigare le informazioni in base alla tipologia di lavoratore e di accedere a percorsi personalizzati sui fondi pensione disponibili. Il sito mette a disposizione anche un quiz sull’attitudine al risparmio previdenziale, un glossario, FAQ e collegamenti a strumenti esterni già disponibili, tra cui il simulatore INPS La mia pensione futura e i materiali informativi della COVIP.
Una parte dei contenuti è dedicata anche ai datori di lavoro e agli operatori, chiamati a gestire comunicazioni, adempimenti e informazioni collegate alla scelta del fondo pensione da parte dei dipendenti. Il nuovo silenzio-assenso sul TFR rende ad esempio più stringente l’obbligo informativo dell’azienda al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro, quindi, il portale può diventare un riferimento istituzionale per orientarsi tra comunicazioni ai neoassunti, contributo datoriale, modulistica e rapporti con i fondi pensione.
Il collegamento con il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro segnala l’attenzione verso chi entra nel mercato del lavoro, chi ha percorsi professionali discontinui e chi deve costruire nel tempo una posizione previdenziale aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica.
La previdenza complementare è volontaria e si basa sull’accumulo progressivo di contributi, TFR e rendimenti. Per questo, l’accesso a informazioni chiare su costi, fiscalità , linee di investimento e prestazioni può incidere sulla scelta di aderire a un fondo e sulla continuità dei versamenti nel corso della vita lavorativa.
Il TFR nel 2026 ha subito profondi cambiamenti normativi, che interessano sia i datori di lavoro sia i dipendenti privati: la Legge di Bilancio ha infatti modificato le soglie per il versamento al Fondo Tesoreria INPS e, dal 1° luglio, interviene anche sul silenzio-assenso dei neoassunti per la destinazione alla previdenza complementare. Il calcolo della liquidazione continua invece a poggiare sull’articolo 2120 del Codice Civile, con accantonamento annuo, rivalutazione Istat, tassazione separata e regole specifiche per l’anticipo.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro subordinato e viene pagata alla cessazione, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del contratto.
La formula base prevista dall’articolo 2120 del Codice Civile parte dalla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La quota è ridotta in proporzione per le frazioni di anno e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Per determinare il TFR maturato nell’anno servono questi dati:
In termini percentuali, il TFR corrisponde a circa il 6,91% della retribuzione annua lorda. Su una RAL di 30.000 euro, la quota annua si colloca intorno a 2.070 euro, prima della rivalutazione maturata sulle somme accantonate negli anni precedenti.
Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre con un tasso composto da due elementi: l’1,5% fisso annuo e il 75% dell’aumento dell’indice FOI ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per le cessazioni in corso d’anno, la rivalutazione si calcola usando l’indice ISTAT del mese di cessazione rispetto a dicembre dell’anno precedente. Alla data dell’aggiornamento, l’ultimo indice FOI disponibile è quello di aprile 2026, pari a 102,5 su base 2025, con coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2025 pari a 2,311728%.
La retribuzione utile per il TFR, salvo diversa previsione del contratto collettivo, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere continuativo.
Nel calcolo rientrano di norma:
Sono escluse le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese, quando hanno natura meramente restitutoria e documentano costi sostenuti dal lavoratore per conto dell’azienda.
La scelta sulla destinazione del TFR riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Il lavoratore può mantenerlo secondo la disciplina dell’articolo 2120 del Codice Civile oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare.
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere revocata in seguito, conferendo il TFR maturando a un fondo pensione. La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, invece, produce effetti stabili sulle quote future secondo le regole del fondo prescelto.
Nel confronto tra TFR in azienda o fondo pensione, la differenza riguarda tre aspetti: rendimento, fiscalità e possibilità di ottenere anticipazioni prima della pensione.
Fino al 30 giugno 2026 resta applicabile il termine di sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR maturando. Dal 1° luglio 2026 entra la nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all’adesione automatica, scegliere una diversa forma pensionistica oppure mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice Civile. In assenza di scelta, l’adesione alla forma pensionistica collettiva produce effetti dalla data di assunzione.
La novità interessa anche la contribuzione contrattuale prevista dagli accordi collettivi, non solo il TFR maturando. Il datore di lavoro deve informare il dipendente sulle opzioni disponibili, sulla forma pensionistica individuata dagli accordi applicabili e sui termini entro cui esercitare la scelta.
FondInps è stato soppresso e le posizioni sono state trasferite al Fondo pensione Cometa secondo la disciplina attuativa. Per le nuove adesioni tacite senza fondo pensione collettivo di riferimento, le quote non confluiscono più a FondInps. Nel rework del pezzo questo passaggio va quindi eliminato, perché riferito a un assetto superato.
Quando il lavoratore mantiene il TFR presso il datore di lavoro, il destino delle quote dipende anche dalla dimensione aziendale. Nelle imprese soggette all’obbligo, il TFR maturando viene versato al Fondo Tesoreria INPS, pur rimanendo il datore di lavoro il soggetto che liquida le somme al dipendente alla cessazione del rapporto.
Dal 2026 sono state aggiornate le soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria, calcolate sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente:
Per il 2026 si considera quindi la media occupazionale del 2025. Le aziende che raggiungono le soglie negli anni successivi all’avvio dell’attività rientrano nell’obbligo contributivo secondo il calendario indicato dall’INPS.
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR maturato. L’importo massimo è pari al 70% del trattamento spettante alla data della richiesta. L’anticipo del TFR aziendale può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro e deve essere collegato a esigenze previste dalla legge:
Le richieste sono accolte ogni anno nei limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Contratti collettivi e patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore e criteri di priorità .
L’anticipo del TFR va distinto dal pagamento mensile del rateo in busta paga. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che il datore non può trasformare il TFR maturando in un’integrazione retributiva mensile, perché la quota deve essere accantonata o versata secondo la destinazione prevista.
Se il TFR è stato conferito alla previdenza complementare, le anticipazioni seguono le regole dei fondi pensione e si calcolano sulla posizione individuale maturata.
Le principali ipotesi sono:
La fiscalità è diversa rispetto al TFR lasciato in azienda. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con aliquota del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al minimo del 9%; le anticipazioni per prima casa e ulteriori esigenze sono tassate al 23% sulla parte imponibile.
Il TFR liquidato alla cessazione è soggetto a tassazione separata. Il datore di lavoro applica una ritenuta provvisoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in via definitiva secondo le regole del TUIR.
La rivalutazione annua del TFR accantonato è già assoggettata a imposta sostitutiva del 17%. La quota capitale viene invece tassata separatamente al momento dell’erogazione, con aliquota determinata in base al reddito di riferimento del lavoratore.
Sull’anticipo del TFR aziendale il datore applica la ritenuta secondo le regole fiscali previste per l’erogazione anticipata. Le somme anticipate vengono poi detratte dal trattamento spettante alla cessazione del rapporto.
Per l’impresa, il TFR accantonato è un costo del personale e trova contropartita nel fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. L’accantonamento va rilevato per competenza, insieme alla rivalutazione maturata sulle quote pregresse.
Quando il TFR viene destinato a un fondo pensione o al Fondo Tesoreria INPS, il datore rileva il debito verso l’ente destinatario e procede al versamento secondo le scadenze contributive. Nei casi di liquidazione al dipendente, l’azienda paga le somme dovute e recupera le quote di competenza del Fondo Tesoreria quando ricorrono i presupposti.
Per l’inquadramento contabile può essere utile il focus sul TFR nel bilancio aziendale, che distingue accantonamento, fondo, debiti verso enti e liquidazione al lavoratore.
Il lavoratore può verificare il TFR maturato nella busta paga, quando il cedolino espone le quote progressivamente accantonate, e nella Certificazione Unica, che riporta i dati utili ai fini fiscali. Chi vuole simulare l’importo lordo e netto può usare il calcolatore TFR aggiornato al 2026.
Per chi preferisce lavorare su foglio elettronico, PMI.it mette a disposizione anche il modello per il calcolo TFR con Excel, con retribuzione utile, rivalutazione Istat e stima della tassazione.
Le autocertificazioni più diffuse costano alle imprese italiane 673,9 milioni di euro ogni anno: 27,5 milioni di pratiche, 3,4 milioni di giornate lavorative bruciate in attività a basso valore aggiunto. È quanto emerge dal rapporto della Fondazione Promo PA, presentato in occasione dei trent’anni del Registro delle Imprese, promosso da Unioncamere e InfoCamere. Un dato che traccia la mappa dei costi della burocrazia per le imprese, focalizzando il carico fiscale sul tempo improduttivo imposto dagli adempimenti amministrativi.
Le dieci autocertificazioni più utilizzate dalle imprese generano complessivamente 27,5 milioni di pratiche l’anno. Richiedono in media 63 minuti di lavoro ciascuna, per un totale di 3,4 milioni di giornate-uomo dedicate ad adempimenti che, nella maggior parte dei casi, potrebbero essere evitati ricorrendo a strumenti digitali già disponibili.
Il costo complessivo stimato è di 673,9 milioni di euro annui, pari a circa 24,5 euro a pratica. Una cifra che, moltiplicata per milioni di procedure, si traduce in un prelievo silenzioso sulla produttività delle imprese.
Questi i dieci adempimenti nel mirino del report Fondazione Promo PA:
| Autocertificazione | Cosa attesta |
|---|---|
| DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) | Regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali verso INPS, INAIL e Cassa Edile |
| Certificazione antimafia (dichiarazione sostitutiva) | Assenza di interdittive antimafia e carichi pendenti |
| Certificazione dei debiti tributari e regolarità fiscale | Posizione fiscale dell’impresa e assenza di pendenze con l’Agenzia delle Entrate |
| Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese | Dati anagrafici, legali e societari dell’azienda |
| Autocertificazione dei requisiti di idoneità morale e professionale | Requisiti richiesti per gare d’appalto, licenze e autorizzazioni |
| Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di assunzione (L. 68/99) | Rispetto delle quote di riserva per l’assunzione di categorie protette |
| Dichiarazione sostitutiva per bilanci e situazioni patrimoniali | Dati contabili o fatturati non ancora depositati, richiesta per bandi di finanziamento |
| Autocertificazione dei requisiti dimensionali dell’impresa | Qualifica di PMI, microimpresa o grande impresa, necessaria per aiuti di Stato e regime de minimis |
| Autocertificazione per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali | Possesso dei requisiti per abilitazioni di settore specifiche |
| Dichiarazioni sostitutive per l’accesso a contributi pubblici e bandi | Modulistica autocertificativa per fondi regionali, nazionali ed europei, inclusi bandi PNRR e credito d’imposta |
I dati sono stati esposti da Gaetano Scognamiglio, fondatore e presidente di Promo Pa, e da Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, nel convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”.
La ricerca ha interpellato direttamente le imprese sulle criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti burocratici. Il problema più segnalato — con un punteggio di 8,3 su 10 — è l’obbligo di ripresentare la stessa dichiarazione per ogni nuova procedura con la Pubblica Amministrazione, anche quando i dati sono già presenti nelle banche dati pubbliche. Seguono la complessità degli adempimenti, la modulistica disomogenea richiesta da amministrazioni diverse per la stessa autocertificazione e il dialogo difficile con gli uffici pubblici.
Il paradosso è misurabile: le informazioni esistono già , sono già verificabili in tempo reale, ma le imprese continuano a produrre documenti per certificare ciò che la PA potrebbe acquisire direttamente alla fonte.
La soluzione esiste già . Si chiama Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): l’infrastruttura pubblica che collega le banche dati di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Camere di Commercio. Attraverso la PDND, le autocertificazioni più ripetitive potrebbero essere sostituite da controlli automatici, con dati acquisiti direttamente alla fonte in tempo reale: è il principio della decertificazione. Il limite è la scarsa conoscenza dello strumento tra le imprese: la PDND è nota soltanto al 17% degli imprenditori.
InfoCamere ha proposto anche uno strumento immediatamente accessibile: l’app impresa-italia.it, che consente l’accesso al Registro delle Imprese direttamente da smartphone. L’integrazione con la PDND permetterebbe la trasmissione automatica delle certificazioni più frequenti, eliminando la necessità di produrre documenti già presenti nel sistema pubblico. La digitalizzazione degli adempimenti per le imprese è indicata come priorità nel decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri a gennaio 2026.
DaInfoCamere ha indicato tre linee d’azione per accelerare la transizione verso la decertificazione digitale:
Il convegno è stato anche l’occasione per presentare le stime sul valore economico generato dal Registro delle Imprese nei trent’anni tra il 1996 e il 2025: tra 34 e 41 miliardi di euro, a fronte di circa 7 miliardi versati dalle imprese in diritti di segreteria. Un rapporto tra investimento e benefici che si misura in semplificazione digitale, trasparenza del mercato e sostegno alla legalità economica.
Il sistema italiano vanta diversi primati europei: il Registro è il primo in Europa per numero di imprese censite ed è tra i più avanzati nell’adozione di tecnologie digitali innovative, dall’intelligenza artificiale ai sistemi di identificazione digitale. Solo metà dei Paesi europei offre più di cinque servizi online; l’Italia è tra questi, con funzionalità come il deposito elettronico delle dichiarazioni annuali e l’utilizzo dei servizi da parte di soggetti terzi, ancora poco diffuse nel resto del continente.
Per fine 2026, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati si è posta un obiettivo PNRR misurabile: portare a 2.000 le API registrate nel catalogo pubblico e a 7.000 le richieste di fruizione autorizzate. Nel frattempo, il catalogo pubblico api.gov.it è stato rinnovato, la PDND si è aperta alle attività iscritte al Registro Imprese e gli enti pubblici hanno già iniziato a usarla per servizi che riguardano welfare, controlli, dati amministrativi e rapporti con cittadini e aziende.
La PDND è l’infrastruttura nazionale prevista dall’articolo 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale per abilitare lo scambio sicuro e standardizzato di dati tra sistemi informativi pubblici, gestori di servizi pubblici e soggetti abilitati.
Il Piano triennale per l’informatica nella PA fissa per il 2026 due obiettivi centrali: 2.000 API totali registrate nel Catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e 7.000 richieste di fruizione autorizzate. La PDND diventa così la sede tecnica in cui gli enti pubblicano i propri e-service e richiedono l’accesso a quelli resi disponibili da altre amministrazioni.
Il catalogo pubblico api.gov.it, rinnovato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e da PagoPA, consente agli enti di individuare le API disponibili, verificare chi le eroga e capire quali requisiti servono per usarle nei propri servizi digitali.
Nel catalogo PDND ogni e-service espone le informazioni necessarie alla fruizione:
Il principio once only è il lato più visibile della PDND per cittadini e imprese: la Pubblica Amministrazione acquisisce il dato già disponibile presso un altro ente e riduce le richieste ripetute di documenti, autocertificazioni e allegati.
Un esempio recente riguarda l’acquisizione dei dati ISEE tramite PDND per bonus, borse di studio e riduzioni tariffarie. Un altro caso riguarda il servizio INPS per le visite mediche di controllo su PDND, pensato per integrare le richieste dei datori di lavoro con i sistemi informativi dell’Istituto.
Dal 15 gennaio 2026 la PDND è aperta anche alle imprese iscritte al Registro Imprese, che possono operare come erogatori e fruitori di e-service secondo le Linee Guida AgID aggiornate nel giugno 2025.
Per le aziende questa estensione crea un canale regolato per lo scambio di dati con gli enti pubblici. Il tema riguarda soprattutto operatori che dialogano con la PA su servizi digitali, adempimenti, autorizzazioni, piattaforme di settore e integrazioni basate su API.
Nel marzo 2026 PagoPA ha pubblicato le API v.3 di PDND Interoperabilità , pensate per automatizzare le operazioni di lettura e scrittura sulla piattaforma con un livello di sicurezza più elevato attraverso la specifica DPoP.
Le nuove API consentono l’integrazione machine-to-machine anche per attività delicate, come il caricamento di chiavi pubbliche e l’associazione degli operatori ai client. Per le operazioni in scrittura è richiesta l’indicazione di un amministratore della piattaforma come responsabile amministrativo.
La centralità del dato pubblico ridisegna anche il ruolo degli archivi documentali. Protocollo, fascicoli e conservazione digitale mantengono una funzione di certezza giuridica, autenticità e tracciabilità degli atti, mentre la PDND abilita la circolazione controllata delle informazioni tra sistemi diversi.
Il modello più coerente è quello dell’archiving by design: accessibilità nel tempo, conservazione e collegamento tra dato e documento vanno considerati già nella progettazione dei sistemi informativi e degli applicativi verticali usati dagli enti.
Per i Comuni e per gli enti territoriali la PDND ha un valore diretto: molte informazioni utili ai servizi pubblici nascono nei sistemi locali, dalle anagrafi ai servizi sociali, dai tributi alle pratiche amministrative. La qualità degli e-service pubblicati incide quindi sulla capacità di ridurre tempi, richieste documentali e controlli manuali.
La logica federata degli scambi consente agli enti di usare dati qualificati prodotti da altre amministrazioni, con autorizzazioni tracciate e finalità definite. Questo avvicina i servizi digitali anche ai territori con minori risorse tecniche, purché le integrazioni siano progettate con standard comuni.
Un’amministrazione che aderisce alla PDND Interoperabilità sottoscrive l’accordo di adesione tramite le funzionalità della piattaforma, registra gli e-service nel catalogo e definisce attributi minimi, requisiti di accesso, documentazione tecnica e livelli di autorizzazione.
Per gli enti il lavoro si concentra su tre attività :
La PDND si collega al percorso più ampio dell’Agenda Digitale 2026 per i servizi online della PA, insieme a identità digitale, App IO, notifiche, cloud, IT Wallet e intelligenza artificiale nei servizi pubblici.
Il 2026 sarà quindi l’anno in cui la Piattaforma Digitale Nazionale Dati dovrà dimostrare la propria utilità nei servizi usati ogni giorno da cittadini, imprese e amministrazioni: meno duplicazioni, più dati qualificati e un catalogo API capace di rendere l’interoperabilità una prassi ordinaria della PA digitale.
Il Registro delle Imprese è l’anagrafe pubblica delle attività economiche esercitate in forma d’impresa in Italia. È tenuto dalle Camere di Commercio, ha struttura informatica e raccoglie i dati costitutivi delle imprese, le successive modifiche, le cessazioni, le cariche, le sedi, le unità locali e gli atti depositati. Per chi avvia un’attività , l’iscrizione camerale serve a rendere pubblici i principali dati dell’impresa e a consentirne la consultazione da parte di clienti, fornitori, banche, Pubblica Amministrazione e altri operatori economici.
Chi esercita un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. L’obbligo riguarda imprese individuali, società , cooperative, consorzi e altri soggetti che svolgono attività imprenditoriale secondo le regole del Codice civile e della normativa camerale.
Il Registro svolge una funzione di pubblicità legale, costitutiva, dichiarativa o di semplice pubblicità notizia, a seconda dell’atto depositato e del soggetto iscritto. Le informazioni presenti consentono di verificare esistenza, assetto e vicende dell’impresa.
Sono tenuti all’iscrizione, secondo la disciplina applicabile alle diverse forme giuridiche:
L’apertura di Partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese rispondono a obblighi diversi. Il lavoratore autonomo che svolge attività professionale può aprire P.IVA senza iscrizione camerale mentre la ditta individuale, l’artigiano, il commerciante e la società devono seguire il canale camerale.
La distinzione serve a individuare gli adempimenti di avvio. Quando l’attività assume forma d’impresa, l’iscrizione al Registro si coordina con codice fiscale o Partita IVA, codice ATECO, eventuale iscrizione INPS o INAIL, domicilio digitale e, quando richiesta, segnalazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il Registro delle Imprese è unico, ma articolato in una sezione ordinaria e in sezioni speciali. La sezione ordinaria raccoglie i soggetti per i quali l’iscrizione produce gli effetti principali di pubblicità legale sugli atti e sui fatti depositati.
Nella sezione ordinaria sono iscritti:
Le sezioni speciali raccolgono soggetti, qualifiche e informazioni che la legge vuole rendere conoscibili con una pubblicità distinta. In alcuni casi l’iscrizione speciale si aggiunge a quella ordinaria, perché riguarda una qualifica ulteriore dell’impresa.
Rientrano nelle sezioni speciali, tra gli altri:
La sezione di iscrizione incide sulla funzione del dato pubblicato. Per questo, nella pratica camerale, la corretta qualificazione dell’impresa è rilevante quanto l’invio dei dati anagrafici.
Per l’avvio di un’impresa, l’iscrizione al Registro avviene tramite Comunicazione Unica, la procedura telematica che consente di trasmettere con un solo invio gli adempimenti verso Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e, quando previsto, SUAP. Dal 12 febbraio 2026 l’applicativo ComUnica è stato dismesso e le pratiche si predispongono tramite Comunicazione Unica e DIRE, il servizio del sistema camerale, oppure tramite software telematici abilitati.
Per presentare la pratica servono di norma:
Il domicilio digitale dell’impresa coincide con l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese. È il recapito elettronico ufficiale per le comunicazioni con Pubblica Amministrazione, altre imprese, professionisti e soggetti privati.
Le imprese individuali e societarie devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro. In caso di omissione, la normativa prevede l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Per le società va considerato anche l’adempimento relativo al domicilio digitale degli amministratori nel Registro Imprese, introdotto dalla normativa più recente e oggetto di indicazioni ministeriali specifiche.
Nel sistema camerale confluisce anche il Repertorio Economico Amministrativo, il REA. Si tratta della banca dati che integra il Registro delle Imprese con informazioni economiche, statistiche e amministrative relative all’attività esercitata.
Nel REA sono registrate informazioni come attività , unità locali, addetti, direttori tecnici, preposti e altri dati non sempre soggetti a iscrizione nel Registro in senso stretto. Ogni impresa riceve un numero Registro Imprese a livello nazionale e uno o più numeri REA collegati alle province in cui ha sede o unità locali. Sono iscritti o annotati nel REA:
L’iscrizione al Registro delle Imprese apre una posizione camerale che va mantenuta aggiornata nel tempo. Le imprese devono comunicare variazioni di sede, unità locali, attività esercitata, cariche, assetti societari, procedure concorsuali, scioglimento, liquidazione e cessazione.
Le variazioni si trasmettono in via telematica con le pratiche camerali previste per il tipo di soggetto e di evento. L’aggiornamento è necessario perché i dati del Registro sono usati da Pubblica Amministrazione, banche, clienti, fornitori, stazioni appaltanti e altri soggetti che verificano l’identità e la situazione dell’impresa.
La visura camerale è il documento informativo ufficiale che riporta i dati legali, economici e amministrativi dell’impresa iscritta. Può essere ordinaria, con la situazione attuale, oppure storica, con le modifiche depositate dalla nascita dell’impresa fino alla data della richiesta. Nella visura sono presenti, in base alla forma giuridica e ai dati depositati:
Per gli usi che richiedono certificazione formale, si richiede il certificato camerale, quando ammesso dalla normativa. La Pubblica Amministrazione acquisisce d’ufficio i dati già presenti nelle banche dati pubbliche nei casi previsti.
Il Registro delle Imprese è consultabile online dal portale ufficiale RegistroImprese.it. La ricerca base consente di individuare un’impresa e verificare alcune informazioni essenziali; i documenti ufficiali, come visure, bilanci, fascicoli e atti, sono disponibili tramite i servizi previsti dal sistema camerale.
Per imprese, professionisti e operatori che consultano spesso dati camerali, Telemaco per il Registro Imprese consente l’accesso a documenti ufficiali, fascicoli, bilanci, monitoraggi e funzioni evolute di ricerca.
Il titolare o legale rappresentante può inoltre usare il Cassetto digitale dell’imprenditore per accedere ai documenti della propria impresa, verificare pratiche, visure, atti e informazioni presenti nel sistema camerale.
La consultazione dei dati camerali permette di verificare l’esistenza di un’impresa, la sede, l’attività dichiarata, gli amministratori, i poteri di firma, le procedure in corso e le informazioni utili nei rapporti commerciali.
Per l’impresa iscritta, il controllo periodico dei dati camerali aiuta a individuare errori, pratiche sospese, domicilio digitale irregolare, attività non aggiornate o dati REA non allineati. Per chi consulta il Registro, visura, certificato, fascicolo e monitoraggi sono strumenti di verifica prima di contratti, forniture, affidamenti, finanziamenti o rapporti continuativi.
Le candidature al Premio GammaDonna proseguono fino al 9 giugno su uno sfondo meno celebrativo dei numeri di mercato: l’imprenditoria femminile cresce, cerca capitale e visibilità , e continua a misurarsi con bias nei rapporti con investitori, clienti e partner. L’edizione 2026 affianca al riconoscimento per le founder innovative un roadshow nazionale in sette appuntamenti e arriva insieme a una survey GammaDonna-wamo che fotografa il divario tra talento imprenditoriale, accesso alla fiducia e carichi familiari.
Il Premio GammaDonna 2026 è rivolto a imprenditrici founder, co-founder o socie attive con ruoli manageriali che abbiano introdotto innovazioni di prodotto, servizio, processo o modello organizzativo. L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese e avere almeno un bilancio approvato. La candidatura si presenta entro le 23:59 del 9 giugno 2026, scegliendo tra i percorsi BEE-Smart e BEE-Powerful. La giuria selezionerà le 50 candidature della shortlist FAB50 e poi le 6 finaliste attese alla finale di Torino del 5 novembre.
Il percorso BEE-Smart dà accesso a quattro eventi formativi e di business networking del roadshow, tra Milano, Porto Venere, Napoli e Torino. Il percorso BEE-Powerful estende la partecipazione a tutti i sette appuntamenti, compresi Bologna e due webinar su sostenibilità , commercio estero e nuove regole dell’export.
Per le startup innovative costituite da non oltre cinque anni e con almeno un bilancio approvato sono previste 11 iscrizioni gratuite al percorso BEE-Powerful, assegnate in ordine di arrivo delle application fino a esaurimento.
La preselezione individuerà la shortlist FAB50, annunciata alla stampa a fine giugno. Le candidate selezionate dovranno poi compilare un secondo application form e presentare un video breve sulla propria storia di innovazione entro il 5 luglio.
Dalla FAB50 saranno scelte le 6 finaliste, comunicate a settembre. La finale è in programma a Torino il 5 novembre, con proclamazione delle vincitrici del Premio GammaDonna e degli award collegati.
Accanto al premio principale sono previsti due riconoscimenti. Il Women Startup Award è destinato alla startupper più innovativa in settori come smart city, smart mobility, life science, healthcare e medical device, bioeconomia, media, entertainment, fashion, agri-food tech, cleantech ed energia. La startup deve avere completato almeno un seed round.
Il Giuliana Bertin Communication Award, promosso da Valentina Communication, premia l’imprenditrice che ha saputo comunicare meglio la propria innovazione online e offline.
La nuova edizione arriva insieme all’indagine condotta ad aprile 2026 da Associazione GammaDonna e wamo su 223 titolari d’impresa italiane. Il dato principale riguarda il rapporto con l’ecosistema economico: il 76% delle intervistate dichiara di percepire stereotipi o commenti legati al genere da parte di investitori, clienti o partner; nel 46% dei casi la titolare non viene riconosciuta subito come tale.
Il dato sale tra le founder digitali e le titolari di startup: il 52% percepisce spesso pregiudizi da venture capital o stakeholder, rispetto al 36% della media, e il 37% si sente sottovalutata rispetto ai colleghi uomini nel rapporto con i finanziatori.
L’indagine misura anche il costo organizzativo della maternità . Tra le madri-imprenditrici, il 41% segnala un rallentamento dell’attività dopo la nascita di un figlio. Nel campione generale, quasi un’imprenditrice su tre ha subito una riduzione temporanea dell’attività o del fatturato.
La pressione si riflette anche sulla sfera personale. Il 45% delle founder di startup ha registrato ripercussioni sul benessere personale e, tra chi almeno una volta ha valutato la chiusura dell’attività , il 45% indica la fatica di conciliare lavoro e famiglia.
Il rapporto con banche e investitori conferma un’area fragile. Quasi metà delle imprenditrici, il 46%, almeno qualche volta si è sentita meno considerata rispetto agli uomini nel confronto con istituti di credito e finanziatori; il 38% ha evitato bandi, premi o finanziamenti per timore di non essere all’altezza.
La survey segnala al tempo stesso una forte autonomia finanziaria: il 79% delle intervistate si sente molto o abbastanza sicura nell’amministrazione finanziaria dell’azienda. Nella scelta del conto business contano soprattutto commissioni basse o trasparenti, indicate dal 79%, ed esperienza digitale via app e accesso online, citata dal 72%.
Il Premio GammaDonna si inserisce in una fase in cui le imprese guidate da donne superano il milione e mostrano una presenza ampia nei servizi, nella cura, nel benessere e nelle attività territoriali. Su PMI.it il tema si collega anche al quadro delle iniziative e incentivi per imprese guidate da donne, con misure nazionali ancora attive per avvio d’impresa, startup innovative e crescita aziendale.
Il GSE concede più tempo alle ESCo per accedere ai fondi PNRR destinati all’efficientamento energetico delle case popolari. Lo sportello per l’edilizia residenziale pubblica chiude un mese più tardi e si introduce un nuovo “multi-interventoâ€, con contributo fisso al 65% dei costi ammissibili ma anche nuovi adempimenti per le istanze già presentate.
Il Gestore dei Servizi Energetici ha aggiornato le regole della Misura PNRR M.7 I.17, dedicata all’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica. La finestra per presentare le istanze viene prorogata dal 31 maggio al 30 giugno 2026.
La misura finanzia interventi su edifici ERP con un miglioramento dell’efficienza energetica almeno pari al 30%. Il sostegno è riconosciuto alle ESCo aggiudicatarie di una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori.
La dotazione della misura è pari a 1,381 miliardi di euro. Di questi, 1,331 miliardi sono destinati ai contributi a fondo perduto gestiti dal GSE, mentre 50 milioni sono destinati ai prestiti tramite banche convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti.
Il sostegno finanziario può combinare una sovvenzione fino al 65% del costo degli interventi e, su richiesta della ESCo, un prestito non superiore al 35% per la quota non coperta dal contributo.
La novità principale è l’introduzione della tipologia multi-intervento, pensata per i progetti che combinano più lavori ammissibili nello stesso investimento. Per questa categoria il contributo è fissato al 65% dei costi ammissibili.
Il valore complessivo del progetto non può superare il limite di 30 milioni di euro. Il nuovo schema consente di finanziare interventi integrati sugli edifici ERP, mettendo insieme più lavori di efficientamento invece di trattarli come domande separate.
I progetti finanziabili devono avere un valore compreso tra 10 e 30 milioni di euro, calcolato sui costi ammissibili. Possono riguardare uno o più edifici, purché appartenenti all’edilizia residenziale pubblica e a totale proprietà pubblica.
Gli immobili devono essere nella titolarità di enti pubblici territoriali o di loro enti strumentali. È richiesto anche un impianto centralizzato di climatizzazione oppure la sua realizzazione nell’ambito degli interventi agevolati.
I lavori ammessi riguardano l’involucro edilizio, gli impianti e le tecnologie per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici residenziali. Il miglioramento va verificato per ciascun edificio, senza compensazioni tra fabbricati diversi. Rientrano tra gli interventi finanziabili:
Per le domande già presentate e non ancora esaminate, il GSE richiederà un’integrazione dell’istanza di ammissione. La novità riguarda la sottoscrizione degli obblighi, anticipata alla fase istruttoria.
Il meccanismo sostituisce il precedente schema, che prevedeva l’atto d’obbligo dopo l’ammissione. L’anticipo serve ad allineare la procedura ai tempi del PNRR e riduce gli spazi per successive integrazioni documentali.
Un nuovo adempimento riguarda i progetti che includono impianti fotovoltaici. In questi casi è richiesta una scheda DNSH specifica, collegata al principio “Do No Significant Harm†previsto dal PNRR.
La scheda serve ad attestare che l’intervento rispetta gli obiettivi ambientali europei e non arreca danni rilevanti agli altri obiettivi tutelati dal Piano. La documentazione incide quindi sulla fase tecnica della domanda e sulla verifica di ammissibilità .
Le nuove funzionalità per la presentazione e l’integrazione delle domande sono disponibili sul Portale GSE dal 28 aprile 2026. Da quella data, i soggetti interessati possono usare i nuovi formati per le richieste di accesso alla misura.
La proroga al 30 giugno amplia il tempo per completare le istanze, ma il GSE ha ridotto i tempi della fase di interlocuzione. Le domande devono quindi arrivare già complete sotto il profilo tecnico e documentale, soprattutto per i progetti multi-intervento e per quelli con fotovoltaico.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un concorso per assumere 622 assistenti gestionali a tempo indeterminato, con posti distribuiti su base provinciale. La selezione è riservata alle persone appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 1 della Legge 68/1999, iscritte al collocamento mirato e in stato di disoccupazione. La domanda si presenta online sul Portale inPA entro le 23:59 del 17 giugno 2026.
Il bando riguarda l’assunzione di 622 unità nell’area assistenti, famiglia professionale assistente gestionale, codice concorso 622 ASS GEST. Il contratto è a tempo indeterminato e l’assegnazione avverrà nelle strutture provinciali indicate dal bando.
Il profilo selezionato fornirà supporto alle attività amministrative degli uffici, con compiti di segreteria, protocollo, flussi documentali, archivi cartacei e informatici, aggiornamento dati negli applicativi, elaborazione di prospetti e tabulati.
La procedura è una selezione pubblica per esami. Ogni candidato può presentare domanda per una sola struttura provinciale tra quelle disponibili, a condizione di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato presso il servizio competente del territorio provinciale scelto.
Il concorso è riservato ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c e d, della Legge 68/1999. Rientrano nella selezione le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, secondo le condizioni accertate dagli organi competenti. Il candidato deve possedere, alla data di scadenza della domanda, i requisiti previsti dal bando:
La selezione esclude i soggetti appartenenti alle categorie dell’articolo 18 della Legge 68/1999. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per l’invio della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale di lavoro.
La candidatura deve essere inviata esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento inPA. La finestra per l’invio è aperta fino al 17 giugno 2026. Per accedere alla procedura servono SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il candidato deve inoltre avere una PEC personale o un domicilio digitale, perché le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate all’indirizzo indicato nella domanda.
Per la compilazione della domanda di concorso su inPA, il candidato deve indicare una sola struttura provinciale. Più invii della candidatura sono ammessi solo entro la scadenza: in questo caso vale l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.
I 622 posti sono ripartiti tra le strutture provinciali indicate dal bando. Le sedi più numerose sono Milano con 111 posti, Roma con 91, Torino e Venezia con 45 ciascuna.
| Regione | Posti per provincia |
|---|---|
| Basilicata | Potenza 1 |
| Calabria | Cosenza 3, Crotone 2, Reggio Calabria 3 |
| Campania | Avellino 2, Napoli 18, Salerno 7 |
| Emilia-Romagna | Bologna 15, Forlì-Cesena 2, Modena 6, Parma 6, Piacenza 3, Ravenna 4, Reggio Emilia 3, Rimini 2 |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia 2, Pordenone 4, Trieste 2, Udine 8 |
| Lazio | Latina 4, Roma 91, Rieti 2 |
| Liguria | Genova 4, Savona 1 |
| Lombardia | Bergamo 20, Brescia 18, Como 12, Cremona 6, Lecco 1, Mantova 3, Milano 111, Monza e Brianza 2, Pavia 1, Sondrio 3, Varese 4 |
| Marche | Ancona 13, Ascoli Piceno 1, Fermo 1 |
| Molise | Campobasso 2 |
| Piemonte | Alessandria 1, Cuneo 7, Torino 45 |
| Sicilia | Catania 9, Palermo 8, Ragusa 1 |
| Toscana | Arezzo 3, Firenze 7, Grosseto 1, Livorno 3, Lucca 9, Pisa 6, Prato 3, Siena 4 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | Bolzano 5, Trento 17 |
| Umbria | Perugia 4, Terni 1 |
| Valle d’Aosta | Aosta 2 |
| Veneto | Belluno 1, Padova 16, Rovigo 4, Treviso 14, Venezia 45, Verona 10, Vicenza 3 |
Per gli uffici con sede a Bolzano sarà avviata una procedura autonoma e distinta, con successiva pubblicazione sul Portale inPA.
La selezione prevede una sola prova scritta. Il test dura 60 minuti e comprende 50 quesiti a risposta multipla, con tre opzioni e una sola risposta esatta. Le domande sono distribuite in questo modo:
Il punteggio massimo è pari a 30 punti. La prova si supera con almeno 18/30. Ogni risposta esatta vale 0,60 punti, la risposta omessa vale zero e la risposta errata comporta una penalizzazione di 0,07 punti.
Le indicazioni sulla prova scritta saranno pubblicate il 28 luglio 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale inPA, con valore di notifica a tutti gli effetti. Nell’avviso saranno indicate le modalità di svolgimento, anche con strumenti e procedure informatiche. Il candidato che non si presenta nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti viene escluso dalla prova. Per l’ammissione occorre un documento di riconoscimento valido.
Le graduatorie finali saranno formate per ciascuna struttura provinciale, in base al punteggio ottenuto nella prova. Le riserve e i titoli di preferenza saranno considerati solo se dichiarati nella domanda.
I candidati che hanno bisogno di ausili o tempi aggiuntivi devono farne richiesta nello spazio previsto dal format elettronico di candidatura. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione sanitaria richiesta dal bando.
Per i candidati con DSA, il bando prevede la possibilità di chiedere misure dispensative, strumenti compensativi o tempi aggiuntivi. La documentazione deve essere caricata sul Portale durante l’invio della candidatura, in formato PDF.
I tempi aggiuntivi non possono superare il 50% del tempo assegnato per la prova. La concessione degli ausili e delle misure richieste sarà valutata dalla commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nell’area assistenti, con trattamento economico corrispondente al differenziale iniziale D0 previsto dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024.
Il bando prevede la permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Il personale assunto sarà inoltre soggetto a un periodo di prova di quattro mesi.
Durante il periodo di prova saranno valutate le competenze richieste dal profilo, tra cui problem solving, affidabilità , organizzazione del lavoro, accuratezza, rispetto delle regole e capacità di portare a termine le attività assegnate nei tempi previsti.
I tre bonus assunzioni del DL 62/2026 — Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES — condividono alcune caratteristiche di fondo: esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi), per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a condizione che l’assunzione produca un incremento della base occupazionale. Di seguito gli schemi di accesso per ciascuno, con le regole operative ricavate dal decreto e dalle circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026.
Prima di entrare nei dettagli di ciascun incentivo, è utile fissare le condizioni che il DL 62/2026 pone come trasversali a tutti e tre i bonus. Il datore di lavoro deve essere un soggetto privato (sono escluse le pubbliche amministrazioni), non configurarsi come impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea, essere in regola con il DURC e non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata. L’assunzione deve poi determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato al netto dei lavoratori per i quali si richiede il beneficio. Sono esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato.
Il Decreto Primo Maggio subordina tutti e tre gli esoneri all’applicazione del cosiddetto salario giusto: le retribuzioni corrisposte non possono essere inferiori ai livelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. Il datore di lavoro attesta il rispetto di questa condizione in sede di domanda.
Infine, il Bonus Giovani e il Bonus Donne richiedono che il lavoratore rientri nella definizione di «lavoratore svantaggiato» o «molto svantaggiato» del Regolamento UE 651/2014, le cui sette categorie determinano la durata dell’esonero spettante:
I destinatari, gli importi massimi e le platee di riferimento variano invece in modo significativo tra i tre incentivi.
Il Bonus Giovani 2026 riconosce un esonero contributivo al 100% fino a 500 euro al mese per ogni dipendente assunto, con massimale elevato a 650 euro per le assunzioni presso sedi o unità produttive ubicate nella ZES Unica. Il lavoratore deve essere under 35 e rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi del Regolamento UE 651/2014.
| BONSU GIOVANI 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratore |
| Esonero 100% fino a 500 €/mese (650 € in ZES) per 24 mesi per lavoratori molto svantaggiati / 12 mesi per svantaggiati cat. a, b, c, e, f, g. | Età massima 34 anni compiuti alla data dell’assunzione. Privo di impiego da almeno 24 mesi (molto svantaggiato) o da almeno 12 mesi se in categorie c, e, f, g (svantaggiato). |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato. Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. |
Il Bonus Donne 2026 garantisce un esonero al 100% fino a 650 euro al mese, che sale a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES Unica — a differenza del Bonus Giovani, dove rileva la sede lavorativa. Non è previsto un limite di età .
| BONUS DONNE 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratrice |
| Esonero 100% fino a 650 €/mese (800 € se residente in ZES) per 24 mesi per lavoratrici molto svantaggiate /12 mesi per svantaggiate cat. a, b, c, d, e, f, g. | Priva di impiego da almeno 24 mesi (molto svantaggiata) o da almeno 12 mesi se in categorie b, c, d, e, f, g (svantaggiata). |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato. Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. |
Il Bonus Assunzioni ZES 2026 è riservato ai datori di lavoro privati con massimo 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, con un massimale di 650 euro al mese. Il lavoratore deve aver compiuto 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi: è l’unico dei tre bonus che premia l’assunzione di disoccupati over 35 di lungo corso nella ZES, in complemento al Bonus Giovani che copre la fascia under 35. Non si applica alle trasformazioni di contratti a termine — vale esclusivamente per nuove assunzioni.
| BONUS ASSUNZIONI ZES 2026 | |
|---|---|
| Importo e durata | Requisiti lavoratore |
| Esonero al 100% fino a 650 €/mese per 24 mesi. | Età minima 35 anni compiuti alla data dell’assunzione. Disoccupato da almeno 24 mesi. |
| Requisiti datore | Decadenza e incumulabilità |
| Datore di lavoro privato fino a 10 dipendenti. Sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno. Assunzione con incremento occupazionale netto. | Revoca e recupero in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi. Non cumulabile con altri esoneri contributivi. Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per nuove assunzioni. Non applicabile alle trasformazioni di contratti a termine. |
Assolombarda e nove università del territorio milanese hanno firmato l’Accordo Quadro 2026-2029, un piano triennale su lauree, master e hackathon sull’intelligenza artificiale per colmare il divario tra offerta formativa e fabbisogni reali delle imprese. Nel quadrilatero Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia, infatti, il 45,6% del personale ricercato dalle imprese è difficile da reperire, arrivando al 54% per i profili tecnici.
La fotografia del mismatch è scattata dai dati che accompagnano la firma dell’accordo: nei quattro territori coinvolti, i laureati in materie STEM sono cresciuti del +25,6% dal 2014, ma soltanto il 2% del totale possiede competenze ICT effettive — le più ricercate dal sistema produttivo. Il balzo dell’intelligenza artificiale ha accelerato il problema: le imprese cercano professionisti su tecnologie in rapida evoluzione; il mercato del lavoro non riesce a stargli dietro.
Il divario è strutturale. Il 34,3% dei giovani lombardi tra 30 e 34 anni è laureato, contro percentuali vicine al 60% nei principali territori europei concorrenti. Sul fronte delle competenze digitali e intelligenza artificiale, il 61% della popolazione ha raggiunto almeno un livello base, ancora lontano dall’obiettivo europeo dell’80% entro il 2030.
Il Politecnico di Milano — che ha attivato il primo corso AI nel 1989 e integra oggi la tecnologia in tutti i corsi di laurea magistrale — propone anche percorsi di aggiornamento continuo per professionisti, tra cui il Professional Certificate in AI for Professionals 2026. Il programma è strutturato su quattro assi: tecnologie AI, business e organizzazione aziendale, etica e regolamenti, applicazioni nei processi d’impresa.
Milano Statale, Bicocca e Pavia offrono un corso di laurea triennale in Artificial Intelligence su tre campus, in lingua inglese, con focus su automazione e robotica, scienze cognitive e fisica; abbinato a un corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence for Science and Technology. La Bocconi propone un corso magistrale in AI con due percorsi: uno interamente a Milano, l’altro con il secondo anno a Torino presso AI4I — Italian Research Institute for AI. La Cattolica, in collaborazione con il Politecnico, lancia un master di primo livello in “Intelligenza artificiale e data science per le imprese”.
Il secondo asse dell’accordo punta a trasferire nelle imprese i risultati della ricerca, anche attraverso la nascita di startup innovative. Lo strumento principale è il “forgIA Academy Contest”, un hackathon promosso da Assolombarda che mette a lavorare insieme aziende, atenei e studenti su casi applicativi di AI nei processi aziendali, con sbocchi in recruiting e collaborazioni di ricerca. A questo si affianca “AI 100%”, progetto dedicato alla diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale nel sistema produttivo lombardo.
Il terzo asse riguarda la competitività del territorio: l’accordo riconosce che Milano non compete solo con le altre grandi città italiane, ma con gli ecosistemi dell’innovazione europei. Tra i progetti in cantiere figurano sinergie sulla residenzialità per studenti e lavoratori — fattore determinante nell’attrarre e trattenere talenti internazionali. L’accordo è stato firmato da Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, e dai rettori di Politecnico, Bocconi, Statale, Bicocca, Cattolica, IULM, San Raffaele, Humanitas e Università di Pavia.
Dopo le istruzioni, l’INPS ha pubblicato anche lo schema di sintesi del nuovo Bonus Giovani 2026. L’incentivo, previsto dall’articolo 2 del DL 62/2026, riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali per assumere under 35 a tempo indeterminato nel corso del 2026. Il beneficio arriva fino a 500 euro al mese, con tetto elevato a 650 euro nelle aree indicate dall’Istituto, e sarà richiesto online dopo il completamento delle regole applicative.
Il Bonus Giovani 2026 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il lavoratore non deve avere compiuto 35 anni alla data di stipula del contratto e deve rientrare in una delle condizioni di svantaggio individuate dalla disciplina europea richiamata dall’INPS.
L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni, insieme ai rapporti che la circolare INPS tiene fuori dal beneficio.
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Il massimale ordinario è pari a 500 euro al mese per ogni lavoratore assunto.
Il tetto sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni indicate dall’INPS: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
La durata dello sgravio dipende dalla condizione del giovane assunto. La distinzione centrale è tra lavoratori molto svantaggiati, per i quali l’esonero può arrivare a 24 mesi, e lavoratori svantaggiati, per i quali il beneficio è riconosciuto per 12 mesi.
Il Bonus Giovani 2026 si applica secondo queste durate:
Il Bonus Giovani 2026 finanzia le assunzioni a tempo indeterminato, sia full-time sia part-time. L’INPS include anche le assunzioni a scopo di somministrazione, equiparate al lavoro subordinato ai fini dell’accesso allo sgravio.
Sono fuori dal beneficio:
Le trasformazioni sono trattate separatamente nel DL 62/2026, con un incentivo specifico per la stabilizzazione dei contratti a termine degli under 35. La distinzione evita di confondere due misure diverse, con condizioni e finestre temporali autonome.
Il Bonus Giovani rientra nel pacchetto di esoneri contributivi del DL 62/2026, insieme al Bonus Donne e al Bonus ZES. Rispetto agli altri incentivi, ha una platea specifica legata all’età del lavoratore e alla sua condizione occupazionale precedente. Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve rispettare le condizioni generali previste per gli incentivi all’occupazione. L’accesso passa dalla regolarità contributiva, dal rispetto dei contratti collettivi applicabili e dalle norme in materia di lavoro e sicurezza.
La misura richiede anche l’incremento occupazionale netto. L’assunzione agevolata deve aumentare il numero complessivo dei lavoratori rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, secondo i criteri applicati agli incentivi soggetti alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
L’INPS ha pubblicato le prime istruzioni con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, mentre i dettagli per l’invio delle domande saranno comunicati con un successivo messaggio. Le imprese dovranno utilizzare il portale INPS secondo le modalità che saranno rese disponibili dall’Istituto.
Dopo l’emanazione del decreto attuativo dedicato, l’azienda dovrà pubblicare la posizione lavorativa aperta sul portale SIISL. La pubblicazione dell’offerta diventa quindi un passaggio richiesto per sbloccare lo sgravio contributivo.
La misura ha un limite di spesa. Per il Bonus Giovani 2026 sono stanziati 110 milioni di euro per il 2026 e 252 milioni per il 2027. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse sulla base delle domande presentate dai datori di lavoro.
In caso di esaurimento dei fondi, l’Istituto bloccherà l’accoglimento di nuove richieste. Per le imprese interessate, la finestra utile sarà quindi legata non solo al calendario delle assunzioni 2026, ma anche alla disponibilità effettiva delle risorse.
Prima di programmare l’assunzione agevolata, l’impresa deve verificare tre elementi: l’età del lavoratore alla data del contratto, la sua condizione di svantaggio e la sede in cui sarà impiegato. Da questi dati dipendono durata dello sgravio e massimale mensile applicabile.
Il controllo preliminare riguarda anche il tipo di rapporto scelto. Il Bonus Giovani 2026 sostiene le assunzioni stabili, con contratto a tempo indeterminato, e lascia fuori rapporti temporanei, lavoro domestico, apprendistato e trasformazioni già coperte da un diverso incentivo.
Dal 21 maggio 2026, a partire dalle ore 12:00, è aperta la finestra per la presentazione delle domande di indennità fermo pesca 2025. Le imprese di pesca marittima i cui dipendenti sono interessati al sostegno al reddito devono utilizzare esclusivamente il portale “Fermo Pesca” per inoltrare le istanze entro il 30 giugno 2026 alle ore 23:59.
Secondo quanto disposto dal decreto interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026 — a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare — per l’anno 2025 è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca. La misura è finanziata con i 30 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2026 per il settore (comma 164, L. 199/2025). Il decreto è stato contestualmente inoltrato agli organi di controllo per le verifiche di competenza e sarà pubblicato ufficialmente dopo l’acquisizione dei visti.
A presentare la domanda sono le imprese di pesca marittima, non i singoli lavoratori: è necessario trasmettere una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, seguendo l’iter indicato nel focus dedicato del sito del Ministero del Lavoro. Le istanze vanno caricate sul portale “Fermo Pesca” entro il 30 giugno 2026 alle ore 23:59. I dati sulle posizioni lavorative beneficiarie, le giornate coperte e gli importi complessivi saranno disponibili al termine dell’istruttoria delle domande pervenute.
Il Modello Redditi PF precompilato è disponibile online dal 20 maggio e già disponibile per la modifica e l’integrazione dei dati: i contribuenti possono accedere ora all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, verificare quanto predisposto dal Fisco e intervenire sulle voci incomplete o assenti. L’invio potrà avvenire dal 27 maggio al 2 novembre 2026. Il resto del blocco HTML rimane invariato.
L’Agenzia delle Entrate predispone il Modello Redditi PF precompilato sulla base delle informazioni trasmesse da soggetti terzi: redditi da lavoro autonomo e da partecipazione dalla Certificazione Unica, spese sanitarie dal Sistema Tessera Sanitaria, interessi passivi sul mutuo, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per ristrutturazioni, spese universitarie e abbonamenti ai trasporti. Le spese non precaricate — veterinarie, spese funebri, erogazioni liberali, colf e badanti — vanno inserite manualmente in fase di modifica.
Nel 2026 entrano per la prima volta nella precompilata i dati del bonus elettrodomestici trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzione anche di controllo antiduplicazione rispetto al bonus mobili 50%. Vengono precaricate anche le spese sportive per i figli trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche. Per i contribuenti in regime forfettario, il Quadro LM contiene già i contributi previdenziali deducibili: è la principale novità del 2026 per questa platea.
Chi ha un reddito superiore a 75.000 euro trova nella precompilata il calcolo automatico del riordino delle detrazioni, proporzionato al reddito e al numero di figli a carico; è possibile non avvalersi del calcolo automatico e gestire manualmente le singole voci.
Chi presenta il Modello Redditi PF senza modifiche non è soggetto a controlli documentali sulle detrazioni e deduzioni già inserite dall’Agenzia. Chi invece apporta variazioni è sottoposto a verifiche, limitate agli elementi modificati. Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati del Sistema Tessera Sanitaria per i controlli formali sulle detrazioni sanitarie modificate rispetto alla precompilata: un ulteriore incentivo a verificare con attenzione gli importi prima di intervenire.
Il Modello Redditi PF 2026 è consultabile e modificabile dal 20 maggio; l’invio è possibile dal 27 maggio al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo). Il termine per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto è fissato (salvo proroga) al 30 giugno 2026; è possibile versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. I documenti relativi alla dichiarazione 2026 vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.
Le Partite IVA che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 devono trasmettere la proposta entro il 30 settembre; l’adesione può essere contestuale all’invio del Modello Redditi oppure separata, ma chi vuole gestire entrambi gli adempimenti in un’unica operazione deve presentare il modello entro quella data.
Il Modello Redditi PF 2026 recepisce le novità strutturali introdotte per il periodo d’imposta 2025. Il più rilevante è l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: si applica l’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% tra 28.000 e 50.000 euro, del 43% oltre i 50.000 euro. Entra a regime il riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, che sostituisce la franchigia fissa da 260 euro applicata nelle dichiarazioni precedenti: il nuovo tetto complessivo si calcola in funzione del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico.
La persona di fiducia può ora inviare la dichiarazione congiunta, a condizione di essere stata preventivamente abilitata sia dal dichiarante sia dal coniuge; accede inoltre al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede con specifica delega. Restano in dichiarazione la cedolare secca al 26% sugli affitti brevi — con aliquota al 21% applicabile su una sola unità immobiliare scelta in sede dichiarativa — e il regime degli impatriati con base imponibile ridotta al 50% (o al 40% in presenza di almeno un figlio minore o in caso di nascita o adozione nel periodo di fruizione).
Le modalità di accesso, le deleghe e i flussi informativi sono disciplinati dal Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026, che regolamenta sia l’accesso diretto del contribuente sia quello tramite intermediari abilitati — CAF, commercialisti e consulenti del lavoro. L’accesso avviene esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il MEF lancia il BTP Italia Sì, nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori, in collocamento dal 15 giugno: è quinquennale, stacca cedole semestrali legate al caro vita italiano e offre un premio finale extra per chi acquista nei giorni di emissione e conserva il titolo fino alla scadenza.
Il nuovo BTP Italia Sì sarà offerto sul mercato retail dal 15 al 19 giugno 2026, fino alle ore 13 dell’ultima giornata, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, secondo lo schema già usato dal Tesoro per le emissioni dedicate al pubblico retail. La durata sarà di 5 anni.
Il titolo sarà collocato alla pari, quindi al prezzo di 100, e potrà essere sottoscritto con un investimento minimo di 1.000 euro. Durante il periodo di collocamento non sono previste commissioni di acquisto, al netto degli eventuali costi applicati dalla banca per conto titoli o trading online.
Il BTP Italia Sì pagherà cedole semestrali collegate all’inflazione nazionale del periodo. Il meccanismo indicato dal Tesoro somma due componenti: il tasso fisso minimo garantito e il tasso di inflazione italiana rilevato dall’Istat nel semestre di riferimento.
Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal MEF venerdì 12 giugno 2026. Alla chiusura del collocamento potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato. In caso di deflazione, il tasso fisso resta garantito.
Il nuovo titolo prevede un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito. Sarà riconosciuto solo a chi acquista il BTP Italia Sì nei giorni di emissione e lo conserva senza venderlo fino alla scadenza naturale dei 5 anni.
Il bonus si aggiunge alle cedole semestrali e alla protezione dall’inflazione italiana. Non spetta invece a chi compra il titolo successivamente sul mercato secondario oppure a chi lo vende prima della scadenza.
Il funzionamento è diverso da quello dei normali BTP a tasso fisso, che pagano cedole definite all’emissione e non indicizzate al caro vita. Il BTP Italia, invece, nasce per proteggere il risparmio dall’inflazione nazionale e usa l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per questa emissione il MEF prevede un meccanismo più semplice anche rispetto alla formula tradizionale dei BTP Italia. L’importo pagato ogni sei mesi sarà calcolato applicando al capitale nominale iniziale la somma tra tasso fisso garantito e inflazione nazionale del semestre.
I risparmiatori potranno acquistare il BTP Italia Sì tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui hanno un conto corrente associato a un deposito titoli.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana. Le banche dealer saranno Intesa Sanpaolo e UniCredit, affiancate da Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come co-dealer.
Come gli altri Titoli di Stato italiani, anche il BTP Italia Sì beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale. I titoli di Stato sono inoltre esenti dall’imposta di successione.
Per i risparmiatori va considerata anche la disciplina ISEE: i Titoli di Stato, compresi i BTP, sono esclusi dal calcolo ISEE entro il limite complessivo di 50.000 euro previsto dalla normativa. Il limite riguarda l’insieme degli strumenti agevolati, non la singola emissione.
Il BTP Italia indicizzato all’inflazione si differenzia dai BTP€i, perché guarda all’inflazione italiana e non a quella dell’area euro. La rivalutazione collegata al caro vita è riconosciuta con le cedole semestrali invece di essere concentrata solo a scadenza.
Il nuovo BTP Italia Sì si inserisce quindi nella famiglia dei titoli retail del Tesoro, pensati per chi cerca uno strumento semplice da acquistare, con capitale nominale rimborsato a scadenza e rendimento collegato all’andamento dei prezzi in Italia.
Il calendario della nuova emissione prevede alcune date già fissate dal MEF:
La convenienza effettiva dipenderà dal tasso minimo che sarà comunicato dal Tesoro, dall’inflazione italiana nei prossimi semestri e dalla scelta del risparmiatore di mantenere il titolo fino alla scadenza per incassare anche il premio finale extra.
L’INPS ha trattenuto le addizionali comunali sulle pensioni di circa 270mila persone decedute nel 2025 ma ha omesso di riportarle nelle Certificazione Unica 2026. Secondo quanto comunicato, le CU sono ora state aggiornate e trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che sta procedendo all’adeguamento delle precompilate.
Per gli eredi che devono presentare la dichiarazione per il defunto e per chi ha già inviato il 730, ci sono scadenze da rispettare se emergono anomalie dalla CU disponibile sul portale MyINPS.
L’addizionale comunale IRPEF viene normalmente trattenuta mese per mese sull’assegno pensionistico nel corso dell’anno. Nel ciclo di emissione delle CU 2026, un malfunzionamento informatico ha fatto sì che quella trattenuta — regolarmente applicata nel 2025 — non venisse inserita nella casella corrispondente della certificazione. Il dato, che avrebbe dovuto confluire automaticamente nel modello 730 precompilato tramite trasmissione all’Agenzia delle Entrate, risultava vuoto. L’INPS ha confermato l’errore e provveduto all’aggiornamento delle CU trasmesse al Fisco.
Delle circa 270mila certificazioni interessate, la maggior parte riguarda pensionati deceduti nel corso del 2025. In questi casi l’onere della dichiarazione ricade su vedovi ed eredi, tenuti a presentare il 730 o Modello Redditi PF in nome del defunto. L’errore non riguarda pensionati in vita: chi nel 2025 ha percepito solo redditi da pensione ordinaria non ha motivo di intervento.
L’INPS precisa che gli importi omessi risultano “di entità estremamente contenuta e, nella maggior parte dei casi, inferiori alla soglia di rilevanza fiscale”. Tali somme sono in media inferiori a 12 euro — soglia non casuale: al di sotto di quella cifra l’Agenzia delle Entrate non attiva il recupero tramite cartella esattoriale.
Per gli eredi che stanno predisponendo la dichiarazione per un pensionato deceduto, è necessaria la verifica della CU. Chi si serve di un CAF o intermediario riceve automaticamente la versione corretta tramite i canali delegati. Per chi ha già predisposto il 730 sulla base della vecchia CU, l’AdE sta aggiornando le precompilate, ma prima dell’invio è necessario verificare che i dati siano corretti. Per la rettifica della Certificazione Unica INPS su altri eventuali errori, il canale ufficiale è il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa) o lo sportello territoriale.
Il primo passo è scaricare la versione aggiornata della CU dal portale MyINPS, dall’app INPS Mobile o dal Cedolino della pensione. Chi non ha accesso ai servizi digitali può rivolgersi a un CAF, a un patronato o allo sportello di un’organizzazione sindacale dei pensionati. L’INPS sta inviando in questi giorni gli elenchi dei soggetti coinvolti ai CAF, che contatteranno direttamente gli interessati. Prima di inviare il 730 è necessario verificare che i dati della rettifica della Certificazione Unica INPS siano già recepiti nella precompilata: se l’AdE non ha ancora completato l’aggiornamento, conviene attendere.
Per chi ha già trasmesso il 730 con una CU che non riportava l’addizionale comunale, il coordinatore della Consulta dei CAF, Giovanni Angileri, indica due percorsi distinti:
In entrambi i casi il consiglio è di rivolgersi agli sportelli dei CAF per una verifica della propria posizione prima di procedere.
L’errore sulle addizionali pensionistiche si inserisce in una stagione dichiarativa 2026 con più anomalie nelle certificazioni trasmesse dall’INPS. La vicenda più ampia aveva riguardato circa due milioni di CU relative a percettori di NASpI, cassa integrazione, maternità e altre indennità di sostegno al reddito, con errori sulla classificazione del cuneo fiscale poi corretti prima dell’apertura del 730 precompilato.
Fino al 30 settembre 2026 è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata con Modello 730. Dal prospetto di liquidazione si può verificare se il contribuente risulta a credito o a debito con il Fisco per le imposte sui redditi. Nel primo caso si ottiene il rimborso 730, erogato in busta paga, nel cedolino pensione oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate nei casi di dichiarazione senza sostituto d’imposta. Nel caso di imposte a debito occorre invece versare le somme non coperte dalle ritenute già subite durante l’anno.
Quando il Modello 730 chiude con un debito d’imposta, il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure di ricorrere alla rateazione, entro i limiti previsti dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito le regole per pagare a rate le imposte risultanti dal 730, con le differenze tra contribuenti con sostituto d’imposta e dichiarazione senza sostituto.
Il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato: lo ha anticipato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del G7 Finanze di Parigi, annunciando che il Consiglio dei ministri di venerdì 22 maggio — giorno stesso della scadenza — deciderà la nuova estensione per benzina e gasolio. Sul tavolo del CdM anche misure dedicate all’autotrasporto e al trasporto pubblico locale.
Le parole di Giorgetti da Parigi tracciano la direzione del governo: nel Consiglio dei ministri di venerdì sera «saranno presi dei provvedimenti, sicuramente sull’autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati», e «c’è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione». La conferma è arrivata anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «dovremo certamente prorogare il taglio delle accise». Le coperture finanziarie sono però ancora da definire: «cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al Patto, quindi ci prepariamo anche all’incontro con le categorie», ha aggiunto Giorgetti.
Il quarto Decreto Carburanti si distinguerà dai precedenti per la combinazione di due linee di intervento: la proroga dello sconto alla pompa su benzina e gasolio e misure settoriali mirate all’autotrasporto e al trasporto pubblico locale, categorie che scaricano il caro carburanti sull’intera catena economica.
Il vertice di venerdì 22 maggio vedrà la premier Meloni e il vicepremier Salvini al tavolo con le principali federazioni dell’autotrasporto, riunite sotto Unatras — l’organismo che rappresenta oltre il 90% delle imprese del settore. La categoria porta all’incontro quattro richieste precise:
La situazione del settore è critica. Secondo i calcoli della CGIA di Mestre, il gasolio ha segnato un rincaro di circa il 30% rispetto alla fine del 2025, con una media attorno a 2,135 euro al litro: per un mezzo pesante, ogni pieno costa circa 250 euro in più rispetto a un anno fa. La CGIA stima a rischio chiusura entro fine anno circa 13.000 imprese, con il caro carburanti che incide ormai per circa il 40% sui costi di gestione.
Lo sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio — comunicato alla Commissione di Garanzia con il preavviso previsto dalla legge — è confermato, salvo esiti tangibili dal vertice di Palazzo Chigi.
La riduzione in vigore fino al 22 maggio è frutto di due provvedimenti distinti: il DL 63/2026 ha coperto la misura fino al 10 maggio con 146,5 milioni di euro; il decreto MEF-MASE dell’8 maggio ha finanziato il periodo successivo attingendo all’extra-gettito IVA di 191,2 milioni generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Il valore complessivo dell’operazione per il 2026 ammonta a circa 400 milioni di euro. Le aliquote vigenti fino al 22 maggio sono le seguenti:
I prezzi dei carburanti registrati dal MIMIT al 19 maggio sulla rete stradale in self service sono pari a 1,951 euro al litro per la benzina e di 1,978 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale salgono a 2,023 euro per la benzina e a 2,064 euro per il gasolio. Il Brent si attesta intorno ai 110 dollari al barile, livello che non lascia margine per ridurre gli sconti senza conseguenze dirette ai distributori.
Senza proroga, dal 23 maggio si profilerebbe un rincaro di 6,1 centesimi al litro sulla benzina — che supererebbe i 2 euro sulla rete ordinaria — e di 24,4 centesimi sul gasolio, con il diesel che raggiungerebbe circa 2,20 euro al litro su strada e oltre 2,30 in autostrada.
Lo sfondo in cui si muove il governo, c’è un negoziato europeo ancora irrisolto. La Commissione ha respinto lunedì le richieste italiane di estendere all’energia la clausola di salvaguardia già riconosciuta per le spese di difesa — la National Escape Clause (NEC), che consentirebbe di finanziare interventi come il taglio delle accise senza gravare sui conti pubblici, in particolare sul deficit. Per l’Italia il vincolo è doppio: il Paese è in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, con un deficit superiore di appena un decimale alla soglia del 3% del PIL, e ha un livello di debito che rende necessaria — come ha riconosciuto lo stesso Giorgetti — «prudenza e responsabilità nel decidere».
Il ministro delle Finanze ha insistito sulla peculiarità del caso italiano: «siamo stati colpiti da due crisi consecutive — quella legata al conflitto in Ucraina e quella in Medio Oriente — un unicum in Europa insieme alla Germania». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva formalizzato la richiesta in una lettera a Ursula von der Leyen, avvertendo che senza flessibilità di bilancio sull’energia l’Italia potrebbe rinunciare ad attivare il programma SAFE per la difesa europea.
Il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis non ha chiuso con un no definitivo: ha detto di «esaminare la richiesta dell’Italia» e di seguire «attentamente la situazione», lasciando la partita aperta in vista della riunione informale dell’Eurogruppo a Cipro, dove Giorgetti si fermerà poche ore prima di rientrare a Roma per il CdM. Secondo il MEF, il negoziato proseguirà in tutte le sedi istituzionali, anche attraverso l’esame dei «fattori rilevanti» previsti dalla governance economica europea e dell’aggiornamento dei dati di finanza pubblica. Come ha ribadito lo stesso Giorgetti: «non c’è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte».
Il confronto tra venture capital europeo e statunitense rivela un risultato inatteso: rendimenti finanziari pressoché identici, nonostante un mercato che vale un quinto di quello americano e strategie d’investimento profondamente diverse. È la conclusione dello studio Practices of European and American Venture Capitalists: homogeneity and heterogeneity at work, che ha analizzato le differenze nei processi decisionali tra fondi di venture capital europei e americani.
Il mercato statunitense del venture capital supera quello europeo per volume di capitali investiti e costituisce da decenni il punto di riferimento globale del settore. Eppure le metriche di rendimento risultano pressoché identiche: tassi obiettivo equivalenti, stessi tassi di fallimento, risultati di eccellenza analoghi.
Alla ricerca, condotta da un pool di otto business school — tra cui Polimi School of Management, IE Business School e Stockholm School of Economics — hanno contribuito, tra gli altri, Audencia Business School, Universidad Complutense de Madrid, Vlerick Business School, Università di Gand e Università del Lussemburgo, per un totale di 611 manager intervistati in circa 400 fondi di investimento.
Il mercato statunitense del venture capital supera di cinque volte quello europeo per volume di capitali investiti. Eppure le metriche di performance risultano pressoché identiche: i fondi europei puntano agli stessi tassi di rendimento, affrontano gli stessi tassi di fallimento e raggiungono risultati di alto livello equivalenti a quelli dei colleghi americani. Tra gli istituti coinvolti nella ricerca figurano anche Audencia Business School, Universidad Complutense de Madrid, Vlerick Business School, Università di Gand e Università del Lussemburgo — per un campione che copre il 55% della capitalizzazione di mercato e 130 miliardi di euro in gestione.
La vera differenza tra i due ecosistemi riguarda i processi. I venture capitalist europei operano con un deal flow più ristretto rispetto agli americani, cogliendo un numero inferiore di opportunità di investimento. Sul piano metodologico, i fondi europei si basano sulle condizioni di mercato attuali per valutare un’operazione; quelli statunitensi ricorrono a modelli finanziari predittivi per stimare la scalabilità e il potenziale futuro di una startup.
Le differenze si estendono ai criteri di selezione. Entrambi concordano sull’importanza del team: il 96% attribuisce al team il merito del successo di un’impresa e il 92% ne fa la prima causa di fallimento. Su altri aspetti i pesi divergono: i venture capitalist europei attribuiscono al modello di business e all’adeguatezza strategica un peso del 43%, mentre negli USA la valutazione del prodotto incide per il 74% e quella del mercato per il 68%.
Diverge anche la figura del fondatore ideale: in Europa si valorizzano passione, determinazione e impegno individuale; negli USA contano soprattutto la coesione del team, la struttura organizzativa e le dinamiche interpersonali. Come rileva lo studio:
la differenza sta nel modo in cui vengono prese le decisioni di investimento, si scelgono le operazioni e si valuta il rischio, determinando chi ottiene finanziamenti e chi no.
La ricerca identifica spazi di miglioramento strutturale per l’ecosistema europeo. Massimo Colombo, professore di Innovation Economics e Entrepreneurial Finance alla Polimi School of Management, avverte che i tentativi di replicare il modello statunitense — in particolare quello della Silicon Valley — rischiano di trascurare le condizioni locali. Il rafforzamento degli ecosistemi europei del Venture Capital passa per tre direttrici:
Per le startup italiane che cercano capitali di rischio, la ricerca offre indicazioni operative su come posizionarsi rispetto ai criteri dei fondi europei: meno attenzione ai modelli finanziari predittivi, più peso alle qualità individuali del fondatore e alle condizioni di mercato correnti. Un profilo specifico, con criteri selettivi che differiscono da quelli delle grandi piattaforme americane: conoscerli è il primo passo per orientarsi nel mercato europeo del capitale di rischio.