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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
L’evasione fiscale in Italia supera ancora i 100 miliardi di euro. Secondo la Relazione del MEF pubblicata nell’ottobre scorso, il tax gap tributario si colloca tra 89,7 e 90,9 miliardi, cui si aggiungono 11,5 miliardi di contributi previdenziali non versati. La propensione all’evasione si attesta al 17%. Sul fronte opposto, il recupero fiscale, che ha tocca il record storico di 36,2 miliardi: è il segnale che gli strumenti di contrasto funzionano, anche se il fenomeno rimane strutturalmente radicato.
La voce che pesa di più sul tax gap è l’IRPEF da lavoro autonomo e impresa: nel periodo 2018-2022 la propensione all’evasione media si è attestata al 61,5%, per un importo di oltre 35 miliardi di euro l’anno. Lavoratori autonomi e Partite IVA restano la categoria con il tasso di non compliance più elevato. Seguono IRES, IVA e contributi previdenziali. L’analisi territoriale del gap IVA evidenzia differenze regionali significative: le regioni del Mezzogiorno — in particolare Molise, Basilicata e Calabria — mostrano la propensione più alta, con solo il 40% delle dichiarazioni considerate affidabili.
Il confronto storico mostra un miglioramento nel medio periodo. La fatturazione elettronica, estesa progressivamente dal 2019, ha contribuito a ridurre il gap IVA da 27,5 miliardi nel 2019 a 17,8 miliardi nel 2021. In termini relativi, la propensione all’evasione è scesa dal 21% del 2017 all’attuale 17%, con una contrazione di quasi 6 punti percentuali. In valore assoluto, tuttavia, l’importo evaso è risalito nel 2022 per effetto della ripresa economica post-pandemia e dell’aumento del PIL nominale.
| Anno | Recupero fiscale (mld €) |
|---|---|
| 2019 | 20,1 |
| 2021 | 22,7 |
| 2023 | 24,7 |
| 2024 | 26,3 |
| 2025 | 36,2 (record) |
La strategia dell’Agenzia delle Entrate si articola su tre livelli. Il primo è la compliance preventiva: comunicazioni ai contribuenti per segnalare anomalie prima dell’accertamento formale, con l’obiettivo di correggere i comportamenti irregolari prima che si consolidino. Il secondo è l’accertamento ordinario: atti, cartelle e verifiche mirate che nel 2025 hanno generato 26,1 miliardi — il 90% del recupero da contrasto all’evasione. Il terzo è la riscossione, con 16,8 miliardi incassati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (+5%), di cui 3,8 miliardi per conto dell’INPS e 1 miliardo per i Comuni.
Sul fronte dell’adempimento collaborativo — il regime che consente alle imprese di condividere preventivamente con il fisco la propria posizione fiscale — nel 2025 sono entrate 79 nuove aziende (+154,8%), per un totale di 221 aderenti con un imponibile presidiato di 49 miliardi di euro.
Uno dei fronti più attivi del contrasto riguarda le attività fittizie: nel 2025 sono state cessate d’ufficio 12mila partite IVA apri e chiudi, più del doppio rispetto al 2024. Le analisi di rischio preventive hanno bloccato esborsi indebiti per 5,6 miliardi tra crediti fittizi, rimborsi IVA non spettanti e indebite compensazioni — di cui 5,2 miliardi legati a Superbonus e bonus edilizi. Tra i 200mila evasori totali scovati nel corso dell’anno, il 57% non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi.
Il miglioramento della compliance negli ultimi anni è attribuibile in larga misura alla digitalizzazione fiscale. La fatturazione elettronica obbligatoria ha consentito l’incrocio automatico dei dati tra fatture emesse, corrispettivi e dichiarazioni, rendendo molto più difficile occultare ricavi. Nel 2025 sono state gestite oltre 2,4 miliardi di e-fatture.
La tecnologia supporta la selezione dei profili a rischio, ma nessun atto dell’Agenzia scaturisce automaticamente da un algoritmo: la decisione di avviare un controllo resta sempre in capo a un funzionario.
Mancano pochi giorni alla chiusura della prima finestra utile del 2026: entro il 31 marzo va presentata all’INPS la domanda di certificazione del diritto per chi vuole accedere all’APE Sociale o alla Pensione Precoci nel 2026. Chi salta questa scadenza dovrà aspettare il 15 luglio.
Tra le forme di flessibilità in uscita confermate nel 2026, entrambe le misure prevedono una procedura in due tempi: prima si chiede all’INPS la certificazione del diritto all’indennità , poi si invia l’istanza definitiva. Non è necessario avere già tutti i requisiti al momento della prima domanda ed esiste anche la possibilità di presentare entrambe le domande contestualmente. Vediamo esattamente come funziona.
La domanda con cui il lavoratore chiede all’INPS la verifica dei requisiti per l’accesso all’APE Sociale o alla Pensione Precoci con Quota 41 deve essere presentata entro una determinata finestra temporale. Le scadenze fissate dall’INPS per il 2026 – confermate dal messaggio INPS 128 del 14 gennaio 2026 e dalla circolare INPS 19 del 25 febbraio 2026 in attuazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – sono tre:
La prima finestra è la più conveniente: garantisce l’accoglimento nei limiti delle risorse disponibili e consente di avviare il trattamento nella prima metà dell’anno. Chi manca la scadenza di marzo deve attendere luglio, con un ritardo di mesi sull’indennità . Queste scadenze valgono sia per l’APE Sociale — prorogata dalla Legge di Bilancio 2026 fino al 31 dicembre 2026 — sia per la Pensione Precoci, le cui finestre sono state allineate a quelle dell’APE Sociale dal Collegato Lavoro (L. 203/2024).
Non tutti i requisiti devono essere già posseduti al momento della presentazione della domanda di certificazione. La normativa distingue tra requisiti che devono risultare già perfezionati e requisiti che possono essere maturati successivamente, purché entro la fine dell’anno.
I requisiti legati alla categoria lavorativa di appartenenza o alla propria condizione — familiare o di salute — devono essere già maturati al momento della domanda. Si tratta di requisiti che non possono essere considerati “certi” nella loro maturazione prospettica.
Chi ha già tutti i requisiti al momento della domanda di certificazione e ha cessato l’attività lavorativa può presentare contestualmente anche la domanda definitiva di accesso alla prestazione. È possibile farlo anche mentre l’INPS sta ancora definendo l’istruttoria, senza attendere la risposta sulla certificazione.
La presentazione contestuale delle due domande non anticipa i tempi di concessione dell’APE Sociale o della Pensione Precoci: l’INPS deve in ogni caso effettuare l’istruttoria e verificare il diritto. La seconda domanda viene tenuta in stand by fino al completamento della prima. Il vantaggio è procedurale: si effettua l’intera pratica in un unico momento e, appena arriva la risposta positiva, il diritto all’indennità scatta senza dover attendere la presentazione di una seconda istanza.
L’indennità APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda definitiva di accesso, a condizione che a quella data sussistano tutti i requisiti e che l’attività lavorativa sia cessata.
La stessa regola vale per la Pensione Precoci, con l’aggiunta della finestra mobile di tre mesi dalla maturazione del diritto — che sale a cinque mesi per i dipendenti pubblici iscritti alle ex casse INPDAP.
Se il procedimento si conclude in tempo rispetto alla prima decorrenza utile, l’assegno parte da quella data; in caso contrario, parte dal mese successivo alla presentazione della domanda definitiva. Con il primo assegno l’INPS corrisponde anche gli eventuali arretrati maturati nel periodo tra la decorrenza e il pagamento materiale, dovuto ai tempi di lavorazione dell’Istituto.
Il Tesoro riapre il dossier dei BTP 2026 con un programma di emissioni che nel secondo trimestre porta sul mercato nuovi benchmark a 3, 5, 7 e 10 anni e si inserisce in un calendario del Tesoro destinato a segnare il ritmo delle aste fra aprile e giugno. Per il resto dell’anno il MEF stima emissioni lorde tra 245 e 260 miliardi di euro, mentre petrolio, inflazione e tensioni geopolitiche tornano a incidere sul costo del debito italiano.
Nel programma trimestrale il Ministero dell’Economia indica quattro nuovi benchmark BTP, costruiti sulle scadenze più osservate dal mercato. L’ammontare minimo segnalato dal Tesoro coincide con il livello di circolante che ciascun titolo dovrà raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza.
| Titolo | Scadenza | Ammontare minimo |
|---|---|---|
| BTP 3 anni | 15 settembre 2029 | 9 miliardi di euro |
| BTP 5 anni | 1 giugno 2031 | 10 miliardi di euro |
| BTP 7 anni | 15 giugno 2033 | 10 miliardi di euro |
| BTP 10 anni | 1 luglio 2036 | 10 miliardi di euro |
La scelta conferma la volontà del Tesoro di presidiare in modo ordinato il tratto centrale e lungo della curva, quello che più spesso orienta i rendimenti dei BTP e la lettura del rischio Italia sul secondario.
Accanto ai nuovi benchmark, il secondo trimestre prevede anche riaperture di titoli già in corso di emissione. Nel documento compaiono il BTP con scadenza 28 febbraio 2028 e cedola 2,20%, il BTP 15 marzo 2029 al 2,40%, il BTP 15 marzo 2033 al 3,15% e il BTP 1 febbraio 2036 al 3,45%.
Il margine di manovra resta ampio. Il MEF si riserva infatti di proporre ulteriori tranche di titoli nominali oltre i 10 anni, CCTeu e indicizzati all’inflazione, oppure di tornare su linee non più in corso di emissione per mantenere liquido ed efficiente il mercato secondario. Per le aste a medio e lungo termine continuerà a valere il meccanismo dell’asta marginale con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa.
Nel secondo trimestre il calendario delle aste segue la griglia annuale del Tesoro, con appuntamenti distribuiti ogni mese fra BOT, medio-lungo termine e titoli indicizzati. Le date da monitorare sono queste:
I quantitativi verranno comunicati di volta in volta pochi giorni prima del collocamento. Per chi segue il mercato in tempo reale, il riferimento resta sempre l’annuncio ufficiale pubblicato per conto del Tesoro da Banca d’Italia.
A fine febbraio il Tesoro aveva già effettuato emissioni a medio-lungo termine per circa 67,5 miliardi di euro e rifinanziato oltre 50 miliardi di titoli in scadenza. Da aprile a dicembre la pressione resta però elevata. Il MEF stima infatti emissioni lorde comprese tra 245 e 260 miliardi, con emissioni nette tra 65 e 80 miliardi. In parallelo, lo stato di avanzamento del programma si colloca al 20% a fine febbraio e al 30% includendo marzo, mentre la vita media del debito sale a 6,97 anni e il costo medio all’emissione raggiunge il 2,79%.
Il programma di emissione arriva in un contesto macro che resta favorevole solo in parte. Il PIL italiano ha chiuso il quarto trimestre 2025 con una crescita dello 0,3% sul trimestre precedente, il mercato del lavoro continua a tenere e la disoccupazione ha toccato un nuovo minimo a gennaio. Allo stesso tempo, però, la produzione industriale ha aperto il 2026 in calo e l’inflazione è tornata ad accelerare.
Il parametro più delicato resta l’energia. Il Tesoro scrive che il rialzo delle materie prime energetiche legato alla crisi in Medio Oriente accresce l’incertezza sulle prospettive di crescita, con Brent oltre 100 dollari al barile e possibili effetti sia sui prezzi sia sulla fiducia di imprese e famiglie. È lo stesso sfondo che sta rimettendo sul tavolo il rialzo tassi BCE e una nuova pressione sul credito.
Limitarsi al calendario rischia di lasciare fuori metà del quadro. La domanda vera non è solo quante aste arriveranno ma a quali condizioni il mercato assorbirà la nuova carta del Tesoro. In questa fase il secondario conta quasi quanto il primario, perché è lì che si forma la percezione del rischio, si muovono spread e rendimenti e si misura la disponibilità degli investitori a restare sul debito italiano.
Per questa ragione il pezzo si lega naturalmente anche alle pagine già forti di PMI.it sul BTP Valore marzo 2026 e sul mercato dei rendimenti. Il programma trimestrale non racconta soltanto quali titoli verranno offerti ma anche il clima con cui il Tesoro si presenta alle aste del secondo trimestre.
Un 2026 all’insegna della discontinuità nel quadro degli incentivi per chi investe in startup innovative. Lo storico sgravio IRES-IRPEF del 30% non è più fruibile dal 1° gennaio per scadenza dell’autorizzazione europea sugli aiuti di Stato: il Governo non ha notificato in tempo la richiesta di proroga e la Legge di Bilancio 2026 non ha previsto interventi sostitutivi.
Nel frattempo sono diventati operativi il credito d’imposta per gli incubatori certificati e le nuove soglie per gli investimenti qualificati in venture capital. Dunque, un quadro in forte evoluzione che richiede una mappa aggiornata. Vediamo tutte le novità 2026 in dettaglio ed il confronto puntuale con le regole e gli incentivi 2025 non più disponibili.
Il sistema degli incentivi per le startup innovative si è trasformato in profondità tra il 2024 e il 2026. Le Leggi 193/2024 e 162/2024 hanno ridisegnato i requisiti di accesso allo status e potenziato selettivamente le agevolazioni per l’early stage, penalizzando invece le PMI innovative nella fase di crescita. Il 2026 è il primo anno in cui questa riconfigurazione produce effetti compiuti: alcune misure sono entrate a pieno regime, altre sono venute meno, e una — la detrazione ordinaria del 30% — si trova in una zona grigia normativa che richiede attenzione specifica da parte di imprese e investitori.
La detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30% previste dall’art. 29 del D.L. 179/2012 erano applicabili fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti nel capitale di startup e PMI innovative, sia diretti sia tramite OICR. Dal 1° gennaio 2026 questa agevolazione non è più fruibile, perché la precedente autorizzazione della Commissione europea al regime di aiuto di Stato è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata.
La misura non è stata abrogata: resta nel testo normativo ma la sua applicabilità è condizionata a una nuova autorizzazione UE, attualmente in attesa.
Le operazioni concluse tra il 1° gennaio 2026 e la data di un’eventuale futura autorizzazione europea si trovano in una situazione di incertezza giuridica: l’orientamento prudenziale prevalente è che una proroga non possa essere considerata automaticamente estesa alle operazioni già perfezionate nel frattempo. Chi sta pianificando aumenti di capitale o nuovi round deve tenere conto di questo rischio specifico.
L’unico incentivo fiscale agli investimenti in startup innovative che nel 2026 risulta pienamente operativo è la detrazione de minimis al 65% prevista dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012, introdotta con l’incremento dal 50% al 65% dalla Legge 193/2024 a partire dal 1° gennaio 2025.
Si applica esclusivamente alle startup innovative — non alle PMI innovative — nei primi 3 anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, su investimenti fino a 100.000 euro per periodo d’imposta, nel rispetto del massimale de minimis di 300.000 euro nel triennio per l’impresa beneficiaria.
L’investimento non deve generare una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale, né l’investitore deve essere fornitore della startup per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolato. La Legge 162/2024 ha introdotto la possibilità di convertire l’eccedenza non detraibile in credito d’imposta compensabile tramite modello F24, migliorando la liquidità per gli investitori con capienza fiscale limitata.
Per le agevolazioni operative per le startup innovative — Fondo di Garanzia PMI, Smart&Start, fail-fast — il quadro 2026 è invariato.
È operativo nel 2026 anche il credito d’imposta dell’8% riservato agli incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative, introdotto dall’art. 32 della Legge 193/2024 e operativo dal periodo d’imposta 2025. L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per periodo d’imposta, con obbligo di mantenimento per almeno 3 anni. Le risorse stanziate ammontano a 1,8 milioni di euro annui, in regime de minimis. Il decreto attuativo del MIMIT ha fissato al 30 marzo 2026 l’apertura delle domande, trasmesse via PEC a Invitalia.
Le PMI innovative si trovano nel 2026 nella posizione più penalizzata. La detrazione de minimis del 50% — applicabile agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 — è scaduta senza proroga. Dal 2025 non esiste più un incentivo fiscale specifico in regime de minimis per chi investe in PMI innovative. La detrazione ordinaria del 30%, che era invece ancora applicabile nel 2025, è ora sospesa per la stessa ragione che riguarda le startup innovative: la scadenza dell’autorizzazione europea.
Il risultato è che il sistema agevolativo si concentra interamente sull’early stage delle startup innovative, lasciando la fase di crescita e consolidamento delle PMI innovative senza sostegno fiscale diretto agli investitori.
Le casse di previdenza private e i fondi pensione possono beneficiare della non-imponibilità sui redditi derivanti da investimenti qualificati in fondi di venture capital, a condizione che una quota minima degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente sia destinata a VC. Il Decreto Omnibus (D.L. 95/2025, art. 18) ha modificato le soglie originarie della Legge 193/2024: la quota era del 3% nel 2025, sale al 5% nel 2026 e raggiungerà il 10% a partire dal 2027.
Il Decreto Omnibus ha anche chiarito che nel computo rientrano gli impegni vincolanti a realizzare investimenti, anche se non ancora effettuati, e ha fissato al 3% del paniere la quota da destinare specificamente a startup o PMI innovative — soglia indicativa fino al 2027, anno in cui diventerà obbligatoria.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge PMI 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile, contiene una delega al Governo per la redazione di un testo unico che riordini l’intera normativa su startup innovative e incubatori certificati. L’obiettivo è razionalizzare la disciplina frammentata stratificatasi dal 2012, eliminare gli adempimenti non necessari e semplificare l’accesso agli strumenti agevolativi. Tempi e contenuti del testo unico dipenderanno dai decreti attuativi.
Quasi la metà delle pensioni italiane non raggiunge i 750 euro al mese ed è analogo l’importo medio dei trattamenti spettanti alle pensionate donne. Di ben altro tenore gli assegni ai dipendenti pubblici a riposo, che valgono in media oltre 800 euro in più di quelli del settore privato. Sono i dati salienti del nuovo Osservatorio statistico INPS sulle pensioni vigenti al 1° gennaio 2026, che per la prima volta analizza sinotticamente tutti i trattamenti erogati.
Il sistema previdenziale in Italia conta oltre 21 milioni di pensioni in pagamento (+0,6% su base annua), per una spesa annua complessiva di 353,5 miliardi di euro — la voce più pesante dell’intera spesa pubblica italiana. Il maggior onere è dato dai 325 miliardi delle gestioni previdenziali (+2,3% sul 2025) e dai 28,5 miliardi di quelle assistenziali (+5,6%).
Tra le pensioni di vecchiaia – al 70,7%, seguite dai trattamenti ai superstiti (24,5%) e dall’invalidità previdenziale (4,9%) – la quota più rilevante riguarda le gestioni dei lavoratori dipendenti, che rappresentano il 53,8% dei trattamenti e il 71,4% degli importi erogati. All’interno di questa voce, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti pesa per il 36,7% delle prestazioni complessive, la Gestione Dipendenti Pubblici per il 14,9%. Le gestioni dei lavoratori autonomi coprono il 23,9% delle pensioni e il 18% della spesa complessiva, mentre le prestazioni assistenziali rappresentano il 20,8% delle prestazioni e solo l’8,1% della spesa totale.
L’importo medio mensile si attesta intorno a 1.258 euro sebbene la distribuzione sia molto concentrata verso il basso. L’età media dei pensionati è invece pari a 74,3 anni, con 4,4 anni di differenza tra uomini (71,9) e donne (76,3). Sul piano geografico, al 1° gennaio 2026 il 46,6% delle pensioni risulta erogato nel Nord Italia, il 31,8% nel Sud e Isole, il 19,7% nel Centro e l’1,8% a residenti all’estero. In termini di importi, però, la quota del Nord sale al 51,6% mentre quella del Mezzogiorno scende al 27,6%, a rispecchiare carriere mediamente più brevi e retribuzioni inferiori. Le pensioni del Pubblico Impiego superano quelle del privato
La novità di questa edizione dell’Osservatorio è l’inclusione integrata della Gestione Dipendenti Pubblici, che al 1° gennaio 2026 conta 3.171.265 pensioni in pagamento — di cui il 40,1% intestate a uomini — per un importo complessivo di 93,9 miliardi di euro. Circa il 96% di questi trattamenti è concentrato nella Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS) e nella Cassa Pensioni Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).
Il confronto tra gestioni evidenzia uno scarto netto: l’importo medio mensile delle pensioni dei dipendenti del pubblico impiego è pari a 2.279 euro, contro i 1.484 euro del settore privato. Il divario si allarga ulteriormente per i lavoratori autonomi e parasubordinati, che percepiscono in media 836 euro al mese, penalizzati da aliquote contributive storicamente più basse e da carriere spesso discontinue.
Il quadro si conferma guardando alle nuove pensioni liquidate nel 2025: l’assegno medio dei neo-pensionati del settore privato si attesta a 1.277 euro, quello dei nuovi pensionati del pubblico a 2.173 euro, mentre per autonomi e parasubordinati la media scende a 836 euro.
Il dato più critico dell’Osservatorio riguarda la distribuzione degli importi: il 47,5% dei trattamenti pensionistici vigenti non raggiunge i 750 euro al mese. Tradotto in numeri assoluti, circa 9,7 milioni di pensioni si collocano nella fascia più bassa ma solo il 42,2% di questi trattamenti è associato a prestazioni legate a bassi requisiti reddituali, come l’integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali o le pensioni e assegni sociali. La parte restante riflette carriere contributive brevi o a basso reddito.
Il 22,4% degli assegni si colloca nella fascia tra 750 e 1.550 euro. Solo il 6,5% delle pensioni supera i 3.000 euro al mese. Il Rapporto annuale INPS più recente aveva già evidenziato una tendenza alla crescita dell’assegno medio, tendenza confermata anche dal nuovo Osservatorio.
Il divario di genere negli importi pensionistici è uno degli aspetti strutturalmente più critici del sistema previdenziale italiano. Oltre la metà dei trattamenti erogati alle donne (il 53,7%) è sotto i 750 euro al mese, contro il 35,5% degli uomini nella stessa fascia. All’estremo opposto della scala, gli assegni superiori a 3.000 euro riguardano l’11,8% dei pensionati uomini ma appena il 2,4% delle donne.
Il divario si misura anche all’interno delle singole gestioni. Nel pubblico impiego, l’importo medio di vecchiaia maschile è di 2.746 euro al mese contro i 1.967 euro delle colleghe. Nel settore privato il gap è ancora più marcato in termini relativi: 1.875 euro per gli uomini e 1.166 euro per le donne, con quasi la metà dei trattamenti di vecchiaia maschili collocata nella fascia tra 1.500 e 3.000 euro. La causa strutturale è invariata da decenni: carriere più discontinue, maggiore ricorso al part-time, retribuzioni mediamente inferiori e un tasso di occupazione femminile ancora lontano da quello maschile.
Nel corso del 2025 sono state liquidate 1.540.943 nuove pensioni, in calo dell’1,8% rispetto all’1.569.105 del 2024. Si conferma la tendenza degli ultimi anni: meno uscite ma con trattamenti mediamente più alti. L’importo annualizzato complessivo delle nuove prestazioni ammonta a 18,6 miliardi di euro, pari al 5,3% della spesa pensionistica totale in pagamento al 1° gennaio 2026.
Tra le nuove pensioni previdenziali, le pensioni di vecchiaia rappresentano la quota maggioritaria (62,3%), seguite dai trattamenti ai superstiti (29,1%) e dall’invalidità previdenziale (8,6%). Sul fronte assistenziale, il 92,1% delle nuove liquidazioni 2025 è costituito da trattamenti di invalidità civile e il restante 7,9% da assegni sociali.
La guerra in Iran lasciato il segno nei bilanci emotivi delle famiglie italiane: a marzo 2026, l’indice di fiducia dei consumatori rilevato dall’Istat crolla a 92,6, il livello più basso da ottobre 2023. Il calo — quasi cinque punti rispetto ai 97,4 di febbraio — ha sorpreso anche i mercati, che attendevano un dato di 95,5. Le imprese, nel frattempo, reggono: l’indice composito del clima di fiducia delle imprese resta sostanzialmente invariato a 97,3. È la fotografia di un’Italia a due velocità , dove i cittadini guardano al futuro con crescente preoccupazione mentre il sistema produttivo non ha ancora ceduto.
I dati Istat, elaborati sulla base delle risposte raccolte nei primi quindici giorni di marzo 2026, riflettono il clima delle famiglie italiane nel pieno delle tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente. L’indicatore di fiducia dei consumatori scende da 97,4 a 92,6: un calo di 4,8 punti che riporta l’indice ai valori minimi dalla rilevazione di ottobre 2023, quando si era fermato a 91,1. Il risultato è uscito ben al di sotto del consensus degli analisti, fissato a 95,5. L’Istat sottolinea che il peggioramento è diffuso a tutte le componenti dell’indice, con un’unica eccezione.
Le componenti che registrano il peggioramento più accentuato sono i giudizi e soprattutto le attese sulla situazione economica generale. Nel dettaglio delle quattro variabili sintetiche:
L’unica componente in controtendenza riguarda l’opportunità di risparmio nella fase attuale, in rialzo. Va letto come un segnale di cautela, non di ottimismo: le famiglie tendono ad accantonare risorse quando percepiscono lo scenario come incerto e potenzialmente peggiorativo.
Il calo della fiducia si inserisce in un contesto di forti pressioni esogene. La raccolta dei dati è avvenuta nei primi quindici giorni di marzo, nel pieno delle tensioni legate al conflitto che coinvolge l’Iran, con ricadute dirette sui prezzi dei carburanti e sul mercato dell’energia. Per l’Unione Nazionale Consumatori si tratta del dato peggiore da ottobre 2023 — e non basterebbe il solo quadro internazionale a spiegarne la portata: a precipitare non sarebbero solo i giudizi sull’economia del Paese, ma anche quelli sulla situazione della famiglia.
A pesare sul sentiment ci sarebbero anche il ritardo del governo nell’intervenire sul rincaro dei carburanti e l’imminente aggiornamento da parte di ARERA delle tariffe della luce per il secondo trimestre 2026. Nello stesso periodo, l’OCSE ha tagliato le stime di crescita per l’Italia: +0,4% nel 2026 e +0,6% nel 2027, con un’inflazione attesa in rialzo.
L’indice composito del clima di fiducia delle imprese subisce solo una riduzione marginale, da 97,4 a 97,3, ma sotto la superficie i settori si muovono in direzioni opposte. Tre comparti avanzano, uno arretra:
Un segnale di prudenza emerge anche sugli investimenti: secondo i giudizi degli imprenditori manifatturieri, nel 2026 l’ottimismo sulle variazioni degli investimenti rispetto all’anno precedente è inferiore a quello rilevato nel 2025 rispetto al 2024.
L’impatto più diretto sul tessuto delle piccole imprese riguarda il commercio al dettaglio. Secondo Confesercenti, la fiducia in questo comparto è crollata di oltre sette punti nei negozi di vicinato e di quattro punti nella grande distribuzione, con valori tra i più bassi degli ultimi tre anni. L’associazione stima che il rincaro di energia, gas e carburanti potrebbe sottrarre 3,9 miliardi di euro alla spesa delle famiglie già nel 2026, aggravando una dinamica dei consumi già fragile.
Le famiglie, secondo questa lettura, stanno tirando il freno a mano in risposta a uno scenario globale percepito come imprevedibile. Una parziale eccezione arriva dal turismo, ancora in dinamica positiva grazie alla stagione pasquale e ai ponti primaverili — ma si tratta di un fenomeno congiunturale e stagionale, non strutturale. Unimpresa, dal canto suo, invita a non sopravvalutare i rischi: la tenuta della fiducia delle imprese indicherebbe che le fondamenta dell’economia reale restano solide e che il sistema produttivo conserva capacità di adattamento anche di fronte a shock esterni.
L’OCSE taglia le stime sul PIL italiano 2026 riducendolo allo 0,4%, due decimi sotto l’outlook di dicembre, e vede il 2027 fermarsi allo 0,6%. Il nuovo quadro arriva mentre petrolio e gas tornano a spingere i prezzi, la fiducia delle famiglie si incrina e il Governo si avvicina all’aggiornamento di primavera del quadro macroeconomico. Il divario che si sta allargando fra previsioni ufficiali, centri di ricerca e analisti, ha effetti immediati sulla lettura di conti pubblici, investimenti e credito.
Nel nuovo Interim Economic Outlook, l’OCSE stima per l’Italia una crescita del PIL pari allo 0,4% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027. Rispetto alle proiezioni di dicembre, il taglio è di due decimi quest’anno e di un decimo sul prossimo. Nello stesso aggiornamento viene rivista verso l’alto anche l’inflazione italiana, attesa al 2,4% nel 2026.
Il segnale è doppio. Da un lato, l’Italia resta in territorio positivo e non entra nello scenario recessivo; dall’altro, il nuovo profilo di crescita è più debole di quello ancora incorporato in molte previsioni ufficiali e private pubblicate fra l’autunno 2025 e l’inizio del 2026. Per l’OCSE, inoltre, nell’area euro il rialzo dei prezzi energetici pesa già sull’attività e una politica fiscale più restrittiva rappresenta un freno aggiuntivo proprio in paesi come Italia e Francia.
La lettura dell’OCSE parte da un punto preciso: la crescita italiana era già moderata prima dell’ultimo shock energetico. Asa Johansson, economista dell’organizzazione, ha spiegato che il problema sta in una combinazione di consumi deboli, rincaro dell’energia e riduzione del margine di sostegno della domanda interna, pur con il PNRR ancora in grado di offrire un appoggio all’attività .
Il passaggio più delicato riguarda il binomio energia-consumi. Prezzi più alti per petrolio e gas comprimono il reddito reale delle famiglie, rendono più prudenti gli acquisti e allungano l’ombra sull’industria. È lo stesso problema che negli ultimi giorni ha rimesso al centro anche i tassi BCE e lo shock energetico, con il rischio di un irrigidimento delle condizioni finanziarie proprio mentre la ripresa restava appesa alla domanda interna.
Il taglio OCSE non cade nel vuoto. L’Istat ha certificato che nel quarto trimestre 2025 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% su base annua, con una crescita acquisita per il 2026 pari allo 0,3%. È un punto di partenza positivo ma non abbastanza ampio da assorbire senza danni uno shock su energia, fiducia e domanda.
Il quadro congiunturale delle ultime settimane si è infatti fatto più fragile. L’inflazione di febbraio 2026 è salita all’1,5% mentre a marzo la fiducia dei consumatori è scesa a 92,6 da 97,4. Non solo: la produzione industriale in Italia sconta già una lunga fase di debolezza, solo in parte attenuata dai segnali di stabilizzazione di inizio anno.
Per capire il peso del taglio OCSE conviene guardare il confronto fra previsori. Non tutti i numeri sono direttamente sovrapponibili, perché cambiano data di pubblicazione, ipotesi su energia e commercio internazionale e tempo di recepimento dello shock mediorientale. Ma proprio questa distanza aiuta a leggere il momento.
Il confronto tra le stime sul PIL italiano 2026 mostra una forbice ormai ampia.
Più che una semplice divergenza tecnica, questa distanza racconta il rapido deterioramento del quadro macro e il fatto che i previsori stanno incorporando con tempi diversi il peso di energia, fiducia e domanda interna.
Le precedenti stime di Istat, Commissione UE, FMI, Governo e in parte Banca d’Italia erano state formulate quando il 2026 veniva ancora letto come anno di rafforzamento moderato, con prezzi energetici in calo, commercio globale meno teso e sostegno ancora pieno del PNRR. Nelle settimane successive, però, si è allargato il fronte del rischio.
Prima sono arrivate le revisioni sulle nuove stime di Governo e Confindustria, poi il riaccendersi dello shock energetico ha spinto diversi previsori privati a scendere. L’OCSE è oggi la stima internazionale più bassa insieme a Prometeia, mentre Oxford Economics resta più alta perché incorpora uno scenario meno severo sull’energia e una tenuta maggiore della domanda.
Adesso, il problema è capire quale scenario ciascuna stima sta incorporando. Oggi la forchetta 0,4%-0,8% non segnala una divergenza tecnica marginale: segnala un cambio di regime nelle ipotesi di partenza.
Un PIL più basso riduce il margine su entrate fiscali, complica la traiettoria di deficit e debito in rapporto al prodotto e irrigidisce il contesto in cui il Tesoro deve collocare il debito. Per questo il taglio OCSE si intreccia con il capitolo dei rendimenti dei BTP e con la sensibilità dei mercati ai prossimi dati macro italiani.
Per le imprese il problema è più immediato. Un quadro di crescita lenta con energia più cara e tassi meno prevedibili tende a rallentare piani di spesa, ordini, investimenti e assunzioni. Non a caso, le revisioni degli analisti si concentrano proprio sui consumi delle famiglie e sui comparti più esposti a costi energetici e domanda interna.
La cartina al tornasole sarà il Documento di Finanza Pubblica di aprile. Oggi il quadro programmatico del Governo continua a indicare una crescita dello 0,7% nel 2026 ma il taglio OCSE e le revisioni di Confindustria e Prometeia rendono questo obiettivo più difficile da difendere senza un aggiornamento delle ipotesi di base.
Se il nuovo documento confermerà una stima più alta, il mercato leggerà con ancora più attenzione le ipotesi su energia, domanda interna e PNRR. Se invece anche il Governo scenderà , il 2026 italiano entrerà ufficialmente in una zona di crescita debole strutturale, nella quale il problema non sarà più soltanto l’ultimo shock geopolitico, ma la scarsa capacità del Paese di allungare il passo quando il contesto esterno peggiora.
Chi pianifica una ristrutturazione edilizia o la sostituzione dell’impianto termico ha una nuova scadenza da segnare in agenda: il 3 agosto 2026. Da quella data cambiano gli obblighi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici, con percentuali differenziate in base al tipo di intervento e con l’estensione a tutti i casi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione.
Le nuove regole sono contenute nell’articolo 29 del decreto legislativo 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III e modifica l’allegato III del Dlgs 199/2021.
La normativa vigente (Allegato III del Dlgs 199/2021, richiamato dall’articolo 26, comma 1)Â impone agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti d( garantire che almeno il 60% dell’energia destinata alla produzione di acqua calda e alla climatizzazione provenga da fonti rinnovabili.
Il Dlgs 5/2026 mantiene questa soglia per le nuove costruzioni ma introduce percentuali inferiori e differenziate per categoria di ristrutturazione, estendendo al contempo l’obbligo a tutti i casi di sostituzione dell’impianto termico:
Le definizioni di ristrutturazione di primo e secondo livello sono contenute nell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015, come modificato dal DM 28 ottobre 2025. Le nuove regole si applicano ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026, (cioè 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, datata 4 febbraio).
Il nuovo decreto amplia inoltre le condizioni di deroga: oltre alla tradizionale impossibilità tecnica, il progettista può ora attestare anche la non convenienza economica dell’intervento nella relazione ex lege 10, con conseguente applicazione di requisiti alternativi sull’energia primaria non rinnovabile.
Il Dlgs 5/2026 attuativo della Direttiva RED III introduce infine requisiti più stringenti per chi sostituisce la caldaia con un generatore a biomassa. Chi passa da un impianto alimentato a gas naturale o a GPL a uno a pellet deve rispettare un limite preciso: il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo.
Per le imprese agricole e forestali che operano in aree non metanizzate è prevista una deroga: possono sostituire generatori a GPL con dispositivi a biomassa a condizione che la riduzione delle emissioni di particolato primario sia di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle.
In tutti i casi, le caldaie a biomassa richiedono una manutenzione obbligatoria con cadenza biennale.
Rallentamenti, blocchi, file che non si caricano o scaricano in tempo utile, software in cloud che diventano inaccessibili proprio nei momenti in cui servono, tutti questi problemi operativi all’interno di un’azienda spesso sorgono da una connessione internet inadeguata al proprio business.
Oggi, tra l’uso di gestionali in cloud, piattaforme e strumenti di intelligenza artificiale utilizzati per le operazioni aziendali, gestione dell’assistenza clienti in chat ecc… una rete veloce e affidabile è diventata una delle leve principali della produttività aziendale.
Per questo scegliere una buona connessione internet business, in fibra o ADSL, significa poter lavorare senza interruzioni e offrire servizi più efficienti ai clienti. Quando internet non funziona, l’azienda si ferma: perdere anche solo un’ora di lavoro non vuol dire soltanto creare un disservizio, ma compromettere il flusso operativo dell’intero business.
Per mantenere alti livelli di efficienza e continuità operativa non basta attivare un’offerta business qualsiasi, ma è necessario selezionare una soluzione realmente adatta alle proprie esigenze.
Con questa guida proponiamo alcuni consigli utili per orientarsi tra i migliori fornitori Internet Business, analizzando offerte e aspetti tecnici delle soluzioni in fibra.
Quando si confrontano le offerte Internet per aziende, è necessario non limitarsi alla valutazione costo mensile, ma analizzare una serie di aspetti tecnici che incidono direttamente su prestazioni, affidabilità e continuità operativa.
Nel caso delle connessioni FTTH e FTTC, la banda rientra generalmente in infrastrutture condivise, mentre solo le soluzioni in fibra dedicata, come la FTTO, prevedono una linea riservata esclusivamente all’azienda, con livelli di servizio più elevati e performance costanti nel tempo.
Tra i principali criteri da valutare per una connessione Internet business rientrano:
Considerando questi fattori è possibile confrontare in modo consapevole le diverse soluzioni Internet business e individuare l’offerta più adatta alle reali esigenze operative della tua azienda.
Con Vianova Profili l’accesso a Internet diventa solo una parte di una soluzione più ampia pensata per il lavoro quotidiano delle aziende. La connettività si integra con i servizi voce e con una serie di strumenti digitali utili per gestire comunicazioni, dati e operatività , evitando di dover ricorrere a fornitori diversi per ogni esigenza.
L’offerta è organizzata in più profili, studiati per adattarsi alle dimensioni dell’impresa e al numero di utenti attivi: dalle realtà più piccole fino alle aziende con strutture più complesse. In base al profilo scelto è possibile modulare banda, servizi e funzionalità .
Questa impostazione consente di mantenere una gestione centralizzata di rete e telecomunicazioni, semplificando l’operatività anche in presenza di più sedi e riducendo le complessità tipiche delle soluzioni frammentate.
Vianova Profili si articola infatti in diverse configurazioni pensate per adattarsi alle dimensioni dell’impresa, con soluzioni differenti, come Vianova 1.5, dedicata a realtà con 1 a 5 linee, o Vianova 6.12, pensata per aziende più strutturate con esigenze operative più complesse.
Tra i principali vantaggi delle offerte di fibra aziendale Vianova Profili rientrano:
In questo modo la connettività si trasforma in una vera piattaforma operativa su cui poggiano comunicazioni, cloud, sicurezza e continuità del lavoro, rendendo Vianova Profili una soluzione particolarmente adatta a imprese che cercano un unico partner per tutte le telecomunicazioni aziendali.
Una delle soluzioni proposte dal mercato consumer, che ha anche offerte dedicate ad aziende e P.IVA è quella di TIM. Sicuramente TIM merita un secondo posto in questa lista, dato che si presenta come uno degli operatori nazionali con le reti più capillari, oltre ad offrire diverse soluzioni per le aziende e offerte business.
Nello specifico, tra i vantaggi di TIM ci sono:
Rispetto ad altri operatori generalisti, TIM si distingue per la portata dell’infrastruttura e per l’offerta di servizi integrati legati alla digitalizzazione aziendale, sebbene la banda non sia dedicata e l’assistenza clienti non sia completamente dedicata e potrebbe tardare in caso di necessità immediata. Inoltre, bisogna considerare eventuali sbalzi di rete in momenti di congestione della rete condivisa.
Vodafone Business propone connessioni fibra specifiche per Partite IVA e aziende, con un importante elemento di differenziazione, ossia la Tecnologia fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps o superiore, a seconda della copertura e della zona nel quale si richiede l’installazione:
Il punto di forza di Vodafone risiede nella proposta di valore aggiunto (es. strumenti cloud, integrazione mobile) che può essere interessante per aziende con esigenze di connettività combinata. Tuttavia, come per altri operatori generalisti, la fibra resta una risorsa condivisa, il che può influire sulle prestazioni in orari di punta o in contesti ad alta intensità di traffico.
Fastweb Business offre una gamma di soluzioni dedicate ad aziende e professionisti, con alcune caratteristiche significative come:
Fastweb tende a puntare su prestazioni elevate e tecnologia moderna, rendendo le sue proposte interessanti per realtà che prediligono prestazioni superiori alla media commerciale. Resta però, nella maggior parte dei casi, una fibra non dedicata e quindi soggetta ai limiti tipici delle architetture condivise in orari di punta.
Al quinto e ultimo posto di questa classifica troviamo un’altra azienda che opera sia per il consumatore privato sia per le aziende: Wind Tre Business.
L’azienda offre un’offerta integrata con possibilità di combinare la linea internet a servizi voce. Nello specifico tra i principali vantaggi di Wind Tre Business ci sono:
La soluzione di Wind3 Business risulta sicuramente interessante per le aziende, tuttavia, anche in questo caso, si tratta di connettività su rete condivisa con standard di livello consumer evoluto piuttosto che di servizio dati professionale dedicato.
In questa comparazione abbiamo dato priorità alle soluzioni Vianova Profili perché l’approccio alla connettività non si limita alla semplice fornitura di una linea Internet ma si basa su una gestione strutturata dell’infrastruttura di rete pensata per sostenere processi aziendali critici.
La connettività viene progettata come componente centrale dell’operatività quotidiana, con particolare attenzione a stabilità delle prestazioni, qualità del traffico dati e continuità del servizio, aspetti rilevanti per realtà che gestiscono flussi digitali complessi, numerosi utenti connessi in contemporanea o un utilizzo intensivo di cloud, VPN e applicazioni in tempo reale.
In questo contesto, il valore non è dato solo dalla velocità nominale della linea, ma dalla capacità dell’operatore di monitorare costantemente la rete, prevenire congestioni e intervenire rapidamente in caso di anomalie, riducendo al minimo interruzioni e rallentamenti che possono incidere sulla produttività .
L’impostazione adottata consente inoltre di supportare la crescita delle aziende nel tempo, con soluzioni scalabili che permettono di aumentare banda e servizi senza dover riprogettare l’infrastruttura di connettività nel medio periodo.
Scegliere una soluzione costruita su questi fattori significa dotarsi di una rete Internet realmente adatta al contesto business, in grado di accompagnare l’evoluzione operativa dell’impresa e garantire prestazioni affidabili nel lungo termine.
Aver beneficiato del Bonus prima casa in occasione di un precedente acquisto non preclude in via assoluta ogni accesso futuro all’agevolazione ma le condizioni per poter richiedere il beneficio una seconda volta sono molto strette. Nè ci sono scappatoie sul”doppio uso” precluso: la Cassazione ha chiarito che l’immobile ricevuto per donazione — e non solo quello acquistato a titolo oneroso — vale come “precedente” ai fini della preclusione, indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto.
La regola generale è che chi ha già usufruito delle agevolazioni prima casa non può accedervi una seconda volta finché è ancora titolare dell’immobile acquistato con quel beneficio. La preclusione opera però solo in presenza di tale titolarità : se l’immobile preposseduto è stato venduto, donato o comunque uscito dal patrimonio del contribuente, il beneficio può essere nuovamente richiesto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24478/2025, ha chiarito il principio di fondo:
Il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell’ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile.
La preclusione opera tuttavia solo finché il contribuente è ancora titolare dell’immobile agevolato e non abbia assunto né rispettato l’impegno di alienazione. Esiste inoltre una finestra esplicita per chi acquista un nuovo immobile agevolato pur possedendo ancora quello precedente: introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 55, L. 208/2015), consente di accedere al beneficio impegnandosi nell’atto a vendere l’immobile preposseduto entro il termine previsto dalla legge.
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, L. 207/2024) ha esteso da uno a due anni il termine entro cui il contribuente deve alienare l’immobile preposseduto per mantenere le agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 197/2025, ha chiarito che il termine biennale si applica in via retroattiva anche agli atti stipulati prima del 1° gennaio 2025, a condizione che al 31 dicembre 2024 non fosse già scaduto il previgente termine annuale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 30%.
Il raddoppio del termine riguarda esclusivamente il mantenimento dei benefici ai fini dell’imposta di registro: il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall’art. 7 della L. 448/1998, resta invece vincolato al termine originario di un anno, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 297 del 26 novembre 2025.
Il beneficio è precluso in via definitiva nei seguenti casi:
In regime di comunione dei beni tra coniugi, l’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi preclude l’accesso al beneficio a entrambi per i successivi acquisti, a prescindere da chi abbia sottoscritto l’atto.
Non costituisce invece preclusione il possesso di un immobile acquistato senza agevolazioni prima casa in un Comune diverso, purché ricorrano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Con la pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’immobile ricevuto per donazione e sul quale sono state applicate le agevolazioni prima casa vale come “precedente” ai fini della preclusione al secondo accesso al beneficio, allo stesso modo di un immobile acquistato a titolo oneroso. La Corte ha confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate: la natura giuridica del primo atto di acquisto, oneroso o gratuito, è irrilevante; ciò che conta è se il contribuente abbia già fruito del beneficio fiscale su un immobile che è ancora nel suo patrimonio.
La pronuncia chiude un contenzioso interpretativo su un caso frequente: il contribuente che aveva ricevuto un immobile per donazione in regime agevolato e che chiedeva di accedere nuovamente al bonus per un nuovo acquisto, ritenendo che l’atto gratuito non “consumasse” il beneficio. La Cassazione ha confermato che il beneficio è consumato indipendentemente dal titolo del primo trasferimento. La via per ottenere nuovamente l’agevolazione rimane quella di alienare l’immobile già posseduto nei termini di legge.
La Cassazione chiarisce in modo definitivo, è che il beneficio prima casa è legato al contribuente e non all’immobile: non si “esaurisce” per sempre al primo utilizzo, ma crea una preclusione finché quell’immobile agevolato — comunque acquisito, per acquisto o per donazione — rimane nel patrimonio di chi vuole accedere nuovamente al bonus. Chi ha ricevuto un immobile per donazione con le agevolazioni prima casa non è quindi in una posizione diversa da chi lo ha comprato: in entrambi i casi, per accedere nuovamente al beneficio su un nuovo acquisto, dovrà impegnarsi nell’atto a cedere l’immobile già posseduto entro due anni.
In ultima analisi, il bonus prima casa può essere richiesto una seconda volta in tre situazioni.
L’Italia ha ottenuto nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione UE la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro dei fondi strutturali 2021-2027. La fetta più consistente — 4,665 miliardi — va alla competitività delle imprese italiane. Il resto è destinato alle politiche abitative (1,119 miliardi per alloggi a prezzi calmierati), alla gestione idrica (629 milioni), alla transizione energetica (396 milioni) e alla difesa (248 milioni).
Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a seguito della presentazione a Bruxelles da parte del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto della revisione intermedia, che a livello UE sposta complessivamente 34,6 miliardi verso priorità strategiche più urgenti.
La quota destinata alla competitività delle imprese è la più rilevante dell’intera operazione italiana ed è orientata a rafforzare gli investimenti nell’ambito della piattaforma STEP — lo strumento UE per le tecnologie pulite e strategiche — con l’obiettivo di ridurre le dipendenze tecnologiche dai Paesi extra-UE.
Si tratta di risorse in incentivi alle imprese che transitano dai Fondi strutturali e di coesione 2021-2027, rimodulando programmi operativi esistenti: nel complesso, l’Italia ha rivisto 35 dei 48 programmi attivi, di cui 28 a livello regionale e 7 nazionali. La logica della revisione — promossa da Fitto nella sua riforma delle politiche di coesione — è quella di spostare la spesa verso priorità ad alto impatto strategico, abbandonando l’approccio a pioggia che ha storicamente frenato l’efficacia dei fondi strutturali in Italia.
La rimodulazione dei programmi è solo il primo passo: il valore della revisione si misurerà sulla capacità di spesa effettiva. Meloni ha richiamato l’esigenza di «maggiore flessibilità e semplificazione» come condizione per un utilizzo più efficace delle risorse, un tema che attraversa tutta la storia dei fondi strutturali italiani, caratterizzata da tassi di utilizzo strutturalmente bassi rispetto alla media europea — soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, che pure assorbono la quota principale dei programmi regionali rivisti.
La sfida, come per il PNRR, è tradurre la disponibilità formale delle risorse in incentivi alle imprese concreti sui territori entro la scadenza del ciclo di programmazione 2021-2027.
Quando si richiede un mutuo o, più in generale, un prestito, l’attenzione si concentra spesso sull’importo della rata. In realtà , per capire quanto si paga davvero nel tempo, occorre leggere bene il piano di ammortamento e, quando serve, ricostruirlo con un piano ammortamento Excel che permetta di vedere come si distribuiscono quota capitale, quota interessi e debito residuo lungo tutta la durata del finanziamento. È qui che si misura il costo reale del prestito e si capisce se una proposta resta sostenibile anche oltre la prima impressione.
Il piano di ammortamento è il documento che descrive nel dettaglio come viene rimborsato un prestito nel tempo. Indica, per ogni rata, la suddivisione tra quota capitale e quota interessi, oltre al debito residuo ancora da restituire.
Non si tratta di un prospetto secondario. È il punto in cui si vede quanto si paga di interessi nel corso degli anni, come varia l’impegno economico e quale parte della rata riduce davvero il debito. Una lettura corretta consente quindi di confrontare offerte diverse andando oltre la sola rata mensile.
Un piano di ammortamento è in genere organizzato in forma tabellare e riporta, per ogni scadenza, le informazioni che descrivono l’evoluzione del debito nel tempo:
Osservando queste voci nel tempo, si può capire come evolve il rimborso e quale sia il peso effettivo degli interessi nelle diverse fasi del prestito.
Il modello più diffuso nei prestiti personali e nei mutui è il piano di ammortamento alla francese. In questo schema, ogni rata è composta da una quota interessi e da una quota capitale che cambiano nel tempo: all’inizio prevalgono gli interessi, mentre nelle fasi successive cresce la quota capitale.
Nei finanziamenti a tasso fisso questo meccanismo si traduce di norma in una rata costante per tutta la durata del contratto. Nei finanziamenti a tasso variabile, invece, la struttura dell’ammortamento può restare la stessa, ma l’importo della rata si muove in base al tasso applicato. Diverso è il caso dell’ammortamento a quote di capitale costanti, dove la ripartizione segue una logica differente e l’importo della rata non resta uguale nel tempo.
Ogni rata di un prestito è composta da due parti: la quota capitale, che riduce il debito, e la quota interessi, che rappresenta il costo del finanziamento. Capire questa distinzione è utile perché una rata apparentemente identica può avere un peso molto diverso tra rimborso del debito e interessi pagati.
Un esempio aiuta a leggere meglio il prospetto. Se la rata mensile è di 500 euro, nelle prime scadenze può essere composta, per ipotesi, da:
Dopo alcuni anni, a parità di rata, la composizione può diventare:
L’importo versato resta lo stesso, ma cambia il modo in cui quel pagamento incide sul debito. È anche per questo che il debito residuo va sempre controllato: in caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o surroga, è il dato che permette di capire quanta strada resta davvero da fare.
Per trasformare il prospetto in una simulazione utile, il passaggio più pratico è costruire un piano di ammortamento Excel. Il modello base richiede pochi dati iniziali, purché coerenti fra loro:
Con questi input il foglio di calcolo può generare un piano a rate costanti nel quale, per ogni scadenza, vengono mostrati rata, quota interessi, quota capitale e debito residuo. Il vantaggio è immediato: modificando una sola variabile, si vede subito come cambia il costo complessivo del prestito.
Nel tutorial il cuore del lavoro sta nelle funzioni finanziarie di Excel che alimentano il calcolo del piano:
L’errore più frequente è mischiare basi temporali diverse. Se il tasso è annuo e la rata è mensile, il calcolo va riportato sulla stessa periodicità , altrimenti il piano produce numeri formalmente ordinati ma economicamente fuorvianti.
Il piano di ammortamento consente di andare oltre il valore della rata e di valutare il costo complessivo del prestito. Sommando tutte le quote interessi nel tempo, è possibile capire quanto si paga effettivamente per ottenere il finanziamento.
Due prestiti con rata simile possono avere costi molto diversi se cambiano durata, tasso o struttura del piano. Per questo motivo, è utile leggere il prospetto insieme ad altri indicatori, come TAN e TAEG, e verificare la differenza tra capitale richiesto e importo totale da restituire.
Una lettura superficiale del piano di ammortamento o un file Excel impostato male possono portare alle stesse conclusioni sbagliate:
Un’analisi più attenta consente di comprendere meglio l’impegno economico e di usare il foglio di calcolo per quello che è: uno strumento di verifica, non un semplice contenitore di numeri.
Per chi desidera effettuare simulazioni personalizzate, è possibile utilizzare il nostro modello Excel per calcolare il piano di ammortamento. Questo strumento consente di modificare importo, tasso e durata per osservare come cambiano rata, interessi e debito residuo in un prestito a rate costanti.
Il file può essere utile come supporto pratico. Per scenari diversi, ad esempio su tassi che si aggiornano nel tempo, resta utile anche il piano di ammortamento di un mutuo con dati online in Excel. In ogni caso, il prospetto fornito da banca o intermediario resta il riferimento da controllare prima della firma.
Il 2024 ha segnato una svolta profonda nella normativa italiana sulle imprese innovative. Due provvedimenti entrati in vigore a distanza di poche settimane l’uno dall’altro — la Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale sulla Concorrenza, nota come Scale-up Act) e la Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (cosiddetta Legge Startup o Legge Centemero) — hanno ridefinito la disciplina delle startup innovative e delle PMI innovative, intervenendo sia sui requisiti di accesso allo status sia sul sistema degli incentivi fiscali per chi vi investe. A livello europeo, poi, la Raccomandazione (UE) 2026/720 del 18 marzo 2026 ha introdotto definizioni armonizzate destinate a orientare le future revisioni nazionali.
La disciplina italiana delle startup innovative nasce con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il cosiddetto Startup Act, che per la prima volta ha introdotto uno status giuridico specifico per le imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e un sistema organico di agevolazioni.
Nei dodici anni successivi il testo originario ha subito numerose stratificazioni normative, tra cui l’intervento del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha potenziato le detrazioni fiscali per gli investitori, e le misure emergenziali del biennio 2020-2021. La riforma del 2024 ha inteso razionalizzare questo quadro frammentato, aggiornando la definizione di startup innovativa, ridisegnando la struttura temporale della permanenza nel registro speciale e potenziando selettivamente gli incentivi per la fase di avvio a scapito di quelli per le PMI innovative più mature.
La Legge 193/2024 ha aggiornato la definizione di startup innovativa contenuta nell’art. 25 del D.L. 179/2012, aggiungendo due requisiti assenti nella versione originaria: la qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e l’esclusione delle imprese con attività prevalente di agenzia o consulenza.
La struttura temporale della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese è stata riorganizzata in fasi progressive, portando la durata massima complessiva a 9 anni:
Per le startup iscritte entro il 18 dicembre 2024 è previsto un regime transitorio: quelle iscritte da oltre 18 mesi hanno 12 mesi dalla scadenza del terzo anno per adeguarsi; quelle iscritte da meno di 18 mesi ne hanno 6. Il mancato rispetto dei nuovi requisiti comporta la revoca automatica dello status. Per le agevolazioni operative per le startup innovative — dal Fondo di Garanzia PMI a Smart&Start Italia — si rimanda all’approfondimento dedicato.
Il regime ordinario degli investimenti agevolati in startup e PMI innovative (art. 29 D.L. 179/2012) prevede per le persone fisiche una detrazione IRPEF del 30% sull’importo investito, fino a un massimo di 1 milione di euro per periodo d’imposta, con possibilità di portare l’eccedenza in detrazione nei tre anni successivi. Per i soggetti IRES, la deduzione è del 30% fino a 1,8 milioni di euro.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione delle somme fruite. Dal 2025, grazie alla Legge 162/2024, la quota di detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda dell’anno può essere trasformata in credito d’imposta compensabile tramite modello F24, una novità che migliora sensibilmente la liquidità per gli investitori con capienza fiscale limitata.
Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, né se il contribuente è fornitore di servizi alla startup per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolato.
In parallelo al regime ordinario, la Legge 193/2024 ha potenziato la detrazione al 65% prevista dall’art. 29-bis D.L. 179/2012 per gli investimenti in startup innovative in regime de minimis, salendo dal precedente 50% vigente fino al 31 dicembre 2024.
Questa agevolazione si applica esclusivamente alle startup innovative (non alle PMI innovative) nei primi 3 anni di iscrizione nella sezione speciale, su investimenti fino a 100.000 euro per periodo d’imposta, a condizione che l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% e che l’investitore non sia anche fornitore di servizi alla startup per oltre il 25% dell’investimento.
Il tetto massimo di aiuti de minimis ricevibili dalla startup in tre esercizi finanziari consecutivi è fissato a 300.000 euro dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, la stretta sulle detrazioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non si applica agli investimenti in startup innovative, che restano integralmente detraibili a prescindere dal reddito complessivo.
La Legge 193/2024 (art. 32) ha introdotto un nuovo incentivo a favore degli incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative: un credito d’imposta dell’8% sull’investimento agevolabile, fino a 500.000 euro per periodo d’imposta, con obbligo di mantenimento per almeno 3 anni. L’agevolazione è operativa dal periodo d’imposta 2025, concessa entro il limite complessivo di 1,8 milioni di euro annui in regime de minimis (massimale 300.000 euro nel triennio per ciascun beneficiario).
L’investimento può essere effettuato direttamente nel capitale sociale di startup innovative oppure per il tramite di OICR o altre società che investano prevalentemente in startup innovative. Le domande per il 2026 sono state aperte il 30 marzo 2026 tramite PEC a Invitalia.
La Legge 193/2024 ha rafforzato gli incentivi per l’investimento istituzionale nell’ecosistema innovativo. Le casse di previdenza private e i fondi pensione possono beneficiare di un regime di non imponibilità sui redditi derivanti da investimenti qualificati in fondi di venture capital, a condizione che almeno il 5% degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente sia destinato a venture capital.
La soglia sale al 10% a partire dal 2026, secondo quanto previsto dall’art. 33 della Legge 193/2024 come modificato dal D.L. 95/2025. La Legge 162/2024 ha inoltre reso operativa l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup e PMI innovative da parte di persone fisiche, a condizione che le plusvalenze vengano reinvestite in startup o PMI innovative entro un anno dalla realizzazione mediante sottoscrizione di capitale sociale — misura già prevista dal D.L. 173/2021 ma rimasta inattuata per anni.
Le PMI innovative, introdotte nel 2015 dal D.L. 3/2015 come secondo stadio evolutivo delle startup mature, hanno subito una riduzione degli incentivi fiscali per gli investitori a partire dal 2025. La detrazione de minimis del 50% prevista per gli investimenti in PMI innovative è scaduta il 31 dicembre 2024 senza proroga: dal 1° gennaio 2025 non è più applicabile.
Resta in vigore la detrazione ordinaria del 30% (art. 29), ma fonti specializzate segnalano che anche questo regime potrebbe risultare non fruibile dal 2026 a causa della scadenza dell’autorizzazione europea relativa al regime di aiuto di Stato, in attesa di eventuali proroghe o adeguamenti al nuovo quadro UE.
Le PMI innovative mantengono comunque l’accesso alle agevolazioni non fiscali: Fondo di Garanzia PMI, equity crowdfunding, deroghe societarie e passaggio senza soluzione di continuità dallo status di startup innovativa.
La Legge PMI 2026 ha delegato il Governo a redigere un testo unico per il riordino dell’intera normativa su startup innovative e incubatori certificati, con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimenti e ridurre la frammentazione normativa accumulata dal 2012.
Il 18 marzo 2026, contestualmente alla proposta EU Inc., la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2026/720, che fissa per la prima volta definizioni armonizzate di impresa innovativa, startup innovativa e scale-up innovativa a livello UE.
I parametri europei differiscono parzialmente da quelli nazionali: la Raccomandazione definisce la startup innovativa come un’impresa con meno di 100 dipendenti, fatturato o bilancio entro 10 milioni di euro ed età massima di 10 anni, e la scale-up come un’impresa innovativa con fatturato superiore a 10 milioni di euro e crescita media annua oltre il 20%.
Sebbene non giuridicamente vincolante, la Raccomandazione orienterà le future revisioni legislative nazionali e costituisce il riferimento per l’accesso agli incentivi europei. Il testo unico delegato dalla Legge PMI 2026 dovrà tenere conto di questo framework nell’aggiornamento della disciplina italiana.
Ottenere lo status di startup innovativa consente di accedere a un sistema strutturato di agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e deroghe normative che nessun’altra forma giuridica italiana garantisce nella fase di avvio. Per accedere a questi strumenti occorre prima essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup innovative. Dal 2025, con l’entrata in vigore della Legge 193/2024 e della Legge 162/2024, il quadro degli incentivi è stato aggiornato in profondità : alcune misure sono state potenziate, altre sono scadute e ne sono state introdotte di nuove per incubatori e investitori istituzionali.
La startup innovativa è una società di capitali non quotata che soddisfa contestualmente tutti i requisiti oggettivi previsti dal D.L. 179/2012 come modificato dalla Legge 193/2024: qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, costituzione da non più di 5 anni, valore della produzione annua sotto i 5 milioni di euro dal secondo anno, sede in Italia o nel SEE con filiale italiana, nessuna distribuzione di utili, oggetto sociale focalizzato su prodotti o servizi ad alto valore tecnologico senza attività prevalente di consulenza o agenzia.
A questi si aggiunge almeno uno dei tre criteri di innovazione: spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costi e produzione, oppure personale altamente qualificato in quota non inferiore a un terzo, oppure titolarità di brevetti o software registrati. L’iscrizione avviene tramite autocertificazione del legale rappresentante con il modello aggiornato al 10 giugno 2025.
Chi investe nel capitale di una startup innovativa beneficia di un doppio regime agevolato. In regime de minimis, le persone fisiche possono detrarre il 65% dell’investimento dall’IRPEF, fino a un massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta, a condizione di mantenere la partecipazione per almeno 3 anni e di non detenere una quota superiore al 25% del capitale. Per investimenti oltre tale soglia e fino a 1 milione di euro si applica la detrazione ordinaria del 30%. Per i soggetti IRES, la deduzione è del 30% sull’investimento fino a 1,8 milioni di euro. La detrazione de minimis spetta esclusivamente nei primi 3 anni di iscrizione nella sezione speciale.
Dal periodo d’imposta 2025, gli incubatori e acceleratori certificati che investono direttamente o tramite OICR nel capitale di startup innovative beneficiano di un credito d’imposta dell’8% sull’investimento agevolabile, fino a 500.000 euro per periodo d’imposta, con obbligo di mantenimento per almeno 3 anni. Le risorse stanziate ammontano a 1,8 milioni di euro annui. Il credito è concesso in regime de minimis, nel rispetto del massimale di 300.000 euro nel triennio. Le domande per il 2026 sono state aperte il 30 marzo 2026.
Le startup innovative accedono al Fondo di Garanzia per le PMI in forma automatica, prioritaria e gratuita: il Fondo non esegue valutazioni di merito sul bilancio della startup, affidandosi alla due diligence dell’istituto di credito. La garanzia copre fino all’80% di ciascuna operazione bancaria, per un massimo di 2,5 milioni di euro. Le istanze provenienti da startup innovative o da incubatori certificati vengono valutate con priorità rispetto alle richieste ordinarie.
Il programma Smart&Start Italia di Invitalia è il principale strumento di finanziamento agevolato nazionale per le startup innovative. Prevede un finanziamento a tasso zero, senza garanzie reali, fino all’80% delle spese ammissibili su progetti con un piano di spesa tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. La percentuale sale al 90% per le startup interamente composte da donne o da giovani under 36, oppure in presenza di un dottore di ricerca italiano che rientra dall’estero. Per le startup con sede nelle regioni del Mezzogiorno si aggiunge un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo. Le startup costituite da non più di 12 mesi possono accedere anche a servizi di tutoraggio tecnico-gestionale del valore di 15.000 euro al Sud e 7.500 euro nel resto d’Italia.
L’iscrizione nella sezione speciale garantisce ulteriori benefici diretti:
Vorrei un chiarimento sui finanziamenti della Regione Campania per le startup innovative: vorrei avviare in franchising un ristorante tutto made in Italy, con marchio affermato e format innovativo, con somministrazione e vendita nella stessa location (Seafood Bar + Seafood Factory Store); se non ci sono limiti di età (under 35), la mia idea ha le caratteristiche per rientrare nella fattispecie?.
Volevo sapere se per l’ISEE 2016 fa riferimento all’anno d’imposta 2015.
La domanda di Assegno Unico per i figli a carico è presentata da uno solo dei due genitori, mentre l’altro può intervenire per modificare la scelta sulla ripartizione della somma. Sul portale INPS la procedura è semplice e l’IBAN si seleziona dal Sistema Unico di Gestione, che propone i conti già registrati per altre prestazioni. Chi ha già una domanda in stato “accolta” non deve rinnovarla ogni anno ma solo aggiornare l’ISEE entro le scadenze previste per non perdere gli arretrati.
Dal 2026 l’Assegno Unico viene calcolato su un ISEE di inclusione dedicato, distinto dall’ISEE ordinario. La novità — introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e recepita dall’INPS — si applica all’AUU insieme ad altre prestazioni familiari (Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati, ADI e SFL) e produce effetti favorevoli per la maggior parte delle famiglie con figli.
Chi ha già presentato la DSU da gennaio 2026 non deve ripresentarla: l’INPS ricalcola automaticamente l’indicatore con i nuovi parametri. Per chi deve ancora presentarla, dal 3 marzo 2026 è in vigore la nuova modulistica approvata con decreto ministeriale 2 marzo 2026, n. 3.
Le principali novità riguardano la scala di equivalenza: le maggiorazioni per i nuclei con figli salgono di 0,05 punti per ciascun figlio e viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica per i nuclei con due figli. Una scala di equivalenza più alta abbassa l’ISEE a parità di reddito e patrimonio, aumentando di conseguenza l’importo dell’assegno spettante.
Gli importi 2026 sono rivalutati dell’1,4% rispetto all’anno precedente: l’assegno massimo è di 203,80 euro al mese per figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, mentre l’importo minimo è di 58,30 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima di 46.582,71 euro.
L’Assegno Unico e Universale spetta a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Si riceve per i figli a carico fino al compimento dei 21 anni — a condizione che siano studenti, tirocinanti, lavoratori con reddito sotto gli 8.000 euro annui o disoccupati — e senza limiti di età per i figli disabili. La domanda è presentata da uno dei due genitori in qualità di richiedente; i nuclei mono-genitoriali e i figli maggiorenni che richiedono il sussidio in via diretta fanno domanda autonoma.
Il servizio di domanda online è accessibile dall’area riservata del portale INPS con SPID di almeno secondo livello, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è possibile presentarla tramite il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento), o ancora rivolgendosi agli istituti di patronato con i loro servizi telematici. La compilazione non richiede allegati: non è necessario caricare l’ISEE, che viene verificato autonomamente dall’INPS tramite i propri archivi. Servono solo i dati anagrafici e fiscali dei componenti del nucleo e le coordinate bancarie per l’accredito. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato.
Entrambi i genitori hanno facoltà di accedere alla domanda con le proprie credenziali: uno in qualità di richiedente, l’altro per eventuale modifica delle scelte effettuate sulla ripartizione del pagamento. Non è prevista una conferma obbligatoria da parte del secondo genitore: se il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’Assegno dichiarando l’accordo con l’altro genitore, lo percepisce integralmente senza necessità di successiva conferma.
Il secondo genitore ha però la facoltà di modificare successivamente questa scelta, accedendo con le proprie credenziali e indicando le proprie coordinate per il pagamento. In qualsiasi momento è possibile rientrare nella domanda per apportare correzioni o aggiornamenti.
L’Assegno Unico spetta a prescindere dallo stato civile dei genitori — anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Le regole di ripartizione dipendono dal tipo di affidamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4672/2025, ha confermato che il giudice della famiglia può attribuire l’intero assegno al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso, quando ciò risponde all’interesse del minore. L’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non necessariamente quello del genitore richiedente.
Se i due genitori presentano domande autonome, ciascuno vede calcolata la propria quota sul proprio ISEE. La ripartizione può essere modificata in qualsiasi momento accedendo alla domanda sul portale INPS: la variazione decorre dal mese successivo alla comunicazione, senza effetto retroattivo. Se il secondo genitore è irreperibile e non fornisce le proprie coordinate bancarie, l’INPS può erogare l’intero importo al richiedente previa apposita dichiarazione.
Ai fini del pagamento, il richiedente ha tre possibilità di scelta che si usano anche per la domanda di Assegno Unico per genitori separati o divorziati:
La scelta tra le opzioni determina se il pagamento avviene con un unico accredito oppure con due bonifici distinti al 50%.
L procedura di domanda è integrata al Sistema Unico di Gestione IBAN dell’INPS. Al momento della presentazione di una nuova istanza o in caso di modifica delle modalità di pagamento, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’Istituto per altre prestazioni oppure indicarne uno nuovo.
Se si sceglie la ripartizione al 50%, i dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo: in questo caso l’accredito alla quota del secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione.
In alternativa al bonifico bancario è disponibile il bonifico domiciliato presso gli uffici postali. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per l’accredito diretto.
La domanda è necessaria solo in caso di prima erogazione. Per chi è già beneficiario, il rinnovo è automatico a meno che non intervengano cambiamenti reddituali o familiari, che vanno comunicati obbligatoriamente all’INPS per l’eventuale ricalcolo.
L’erogazione parte ogni anno da marzo e prosegue fino a febbraio dell’anno successivo. L’Assegno Unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza, ma la domanda si presenta dopo la nascita perché è necessario il codice fiscale del bambino. Con il primo pagamento mensile si ricevono anche gli arretrati a partire da marzo, purché la domanda pervenga entro il mese di giugno: oltre tale termine si perde il diritto agli arretrati.
Il rinnovo automatico della domanda non esime dall’obbligo di aggiornare la posizione reddituale tramite la DSU. In assenza di un ISEE valido per il 2026, l’INPS eroga l’Assegno nella misura minima a partire da marzo. Presentando la nuova DSU entro il 28 febbraio si ottiene l’importo pieno fin dall’inizio dell’anno.
Chi regolarizza la certificazione entro il 30 giugno 2026 ottiene il conguaglio degli arretrati dal mese di gennaio. Oltre tale termine, gli importi maturati nel primo semestre vanno perduti definitivamente. La domanda e lo stato della pratica sono consultabili attraverso il Fascicolo Previdenziale del Cittadino nell’area riservata INPS.
Entro il 31 marzo 2026 le imprese che conferiscono mandati di agenzia devono versare il FIRR — il Fondo indennità risoluzione rapporto — presso la Fondazione Enasarco. Il FIRR raccoglie le quote di liquidazione degli agenti di commercio, che l’ente previdenziale trattiene e liquida all’agente alla cessazione del rapporto. Chi utilizza l’addebito su conto tramite mandato SEPA deve anticipare la distinta per evitare ritardi e sanzioni.
La distinta si compila online nell’area riservata del portale Enasarco. Il sistema propone automaticamente la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente, escludendo gli importi indicati nelle distinte integrative. Prima di procedere, l’impresa deve verificare tramite la funzione “Gestione mandati online” che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati: nella distinta FIRR non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare. Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, è possibile correggere gli importi eventualmente non corretti.
Per il versamento si può scegliere tra l’addebito SEPA sul conto corrente e il circuito PagoPA. Chi opta per l’addebito SEPA deve confermare la distinta almeno cinque giorni lavorativi prima del 31 marzo per non rischiare di sforare i tempi di trasferimento bancario.
L’obbligo di accantonamento riguarda tutte le imprese titolari di rapporti di agenzia. Il FIRR spetta alle seguenti figure professionali:
In caso di cessione del mandato, l’impresa deve darne tempestiva comunicazione a Enasarco entro 30 giorni dall’evento tramite la procedura online nell’area riservata, alla voce “Gestione mandati”. Come data di cessazione va indicato l’ultimo giorno di collaborazione effettiva, tenuto conto del preavviso. A comunicazione avvenuta, l’agente riceve una notifica e può richiedere la liquidazione del trattamento dalla propria area riservata tramite il menu “FIRR/Liquidazione FIRR”.
La comunicazione è un obbligo dell’impresa ma l’agente può comunque chiudere personalmente il mandato e richiedere il FIRR in autonomia. In entrambi i casi, la domanda di liquidazione deve essere corredata dal contratto d’agenzia oppure da un’autocertificazione.
L’accantonamento annuale — da versare entro fine marzo dell’anno successivo — si calcola sulle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente. Tre fattori determinano l’importo: il totale delle provvigioni, la tipologia del mandato (agente mono o plurimandatario) e la durata del mandato nell’anno. Un solo giorno lavorato in un mese è sufficiente per computare l’intero mese.
FIRR per agenti mono-mandatari
| Aliquota FIRR | Scaglione provvigionale |
| 4% | fino a 12.400 euro |
| 2% | tra 12.400 e 18.600 euro |
| 1% | oltre 18.600,01 euro |
FIRR per agenti pluri-mandatari
| Aliquota FIRR | Scaglione provvigionale |
| 4% | fino a 6.200 euro |
| 2% | tra 6.200 e 9.300 euro |
| 1% | oltre 9.300,01 euro |
Quando il mandato inizia nel corso dell’anno, gli scaglioni vengono ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto. Di seguito due esempi di calcolo.
Il contributo sul primo scaglione, il 4% di 6.200 euro, è pari a 248 euro. La quota che ricade nella seconda fascia si ottiene sottraendo dai 7.650,80 euro totali i 6.200 euro del primo scaglione: il risultato è 1.450,80 euro, su cui il 2% dà 29,02 euro. Nessuna quota ricade nel terzo scaglione. Contributo totale: 277,02 euro.
Con cinque mesi di mandato effettivi (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre), gli scaglioni si riducono proporzionalmente:
Il contributo del primo scaglione, il 4% di 2.583,34 euro, è pari a 103,34 euro. La quota nella seconda fascia è 1.291,66 euro, su cui il 2% dà 25,83 euro. La quota nel terzo scaglione è 1.984,43 euro, su cui l’1% dà 19,84 euro. Contributo totale: 149,01 euro.
Gli arretrati pensionistici collegati al rinnovo del CCNL 2022-2024 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono attesi nel 2026 ma i tempi dipendono da una burocrazia che spesso si inceppa: la trasmissione dei dati dall’amministrazione di appartenenza all’INPS. Chi è andato in pensione nel triennio 2022-2024 ha diritto all’adeguamento dell’assegno previdenziale sulla base degli incrementi stipendiali previsti dal contratto, ma l’iter — noto come ultimo miglio pensione — può richiedere mesi, se non anni.
Ecco chi ha diritto al ricalcolo, da quando decorrono gli arretrati e cosa fare se l’amministrazione non si muove.
Il ricalcolo della pensione spetta al personale cessato dal servizio tra il 2022 e il 2024, in tutti i comparti della PA: Funzioni Centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), Enti Locali, Scuola, Università e Sanità . Come precisa la FLP — Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche — il CCNL prevede espressamente l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi tabellari per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio contrattuale.
Il principio generale è che gli aumenti dei minimi tabellari si computano ai fini previdenziali nella misura maturata alla data di cessazione dal servizio. Se il CCNL non esclude esplicitamente i pensionati dall’adeguamento, il diritto al ricalcolo è automatico — principio confermato anche dalla Corte di Cassazione.
Il ricalcolo non avviene d’ufficio in modo immediato ma richiede un passaggio burocratico preciso, noto come ultimo miglio pensione.
L’amministrazione pubblica di appartenenza deve aggiornare l’inquadramento economico del dipendente cessato — adeguando lo stipendio tabellare alla data di decorrenza del rinnovo — e trasmettere all’INPS i dati retributivi corretti. Solo dopo questa comunicazione l’INPS ricalcola l’importo della pensione e liquida i nuovi importi con gli eventuali arretrati.
Il pensionato non deve presentare alcuna domanda: si tratta di un diritto riconosciuto automaticamente. Il collo di bottiglia è la trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione, che può richiedere mesi o anni a seconda del comparto e dell’efficienza degli uffici competenti.
Gli arretrati pensionistici derivanti dal ricalcolo seguono regole diverse a seconda della data di pensionamento. Gli arretrati spettano a chi è andato in pensione a partire da settembre 2024.
Gli anni 2022 e 2023 non generano invece arretrati perché in quel periodo i dipendenti — e di conseguenza i pensionati — avevano già percepito l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), un’anticipazione sugli aumenti futuri che ha coperto quei due anni.
Per chi ha cessato il servizio entro il 31 agosto 2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 supera gli arretrati maturati, rendendo di fatto nulla la differenza a favore del pensionato.
Per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) le regole sono diverse rispetto alla pensione. Il ricalcolo del TFS non copre l’intero triennio ma solo il periodo compreso tra il primo giorno del triennio contrattuale e il giorno del pensionamento. In pratica, gli incrementi tabellari entrano nella base di calcolo del TFS solo per i mesi effettivamente lavorati nel triennio 2022-2024.
Con i rinnovi contrattuali è stato anche chiarito che l’elemento perequativo — introdotto con il CCNL 2016-2018 e poi assorbito nella retribuzione tabellare — valuta integralmente ai fini della base pensionabile e del TFS, con conseguente aumento di entrambe le prestazioni.
In caso di ritardi prolungati nella trasmissione dei dati da parte dell’ente datore di lavoro, il pensionato non è privo di strumenti. È possibile rivolgersi a un patronato o al sindacato pensionati per inviare un sollecito formale all’amministrazione competente. In alternativa, può essere inviata una diffida formale all’ente richiedendo l’aggiornamento della posizione contributiva e previdenziale.
Il diritto alla riliquidazione non decade immediatamente: la prescrizione decorre dal momento in cui il rinnovo contrattuale entra in vigore — cioè da quando sorge il diritto — e il termine è di cinque anni. Il dies a quo non è la data di pensionamento ma quella di efficacia del CCNL che determina l’aumento dei minimi tabellari.
Sarà l’INPS a occuparsi dell’adeguamento delle pensioni e della corresponsione degli eventuali arretrati ma i tempi sono inevitabilmente lunghi. Per il comparto scuola, ad esempio, il calendario NoiPA indica i primi mesi del 2026 come orizzonte per il pagamento degli arretrati pensionistici collegati al CCNL 2022-2024. Per gli altri comparti i tempi dipendono dalla rapidità con cui ciascuna amministrazione trasmette i dati aggiornati.
La procedura — che passa obbligatoriamente dall’ente datore di lavoro prima di arrivare all’INPS — è strutturalmente lenta e non prevede corsie preferenziali per chi ha cessato il servizio da più tempo.
Le trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 sono intanto ufficialmente aperte ed il meccanismo del ricalcolo pensionistico si ripropone identico: chi va in pensione nel triennio 2025-2027 prima della firma del contratto ha diritto all’adeguamento dell’assegno previdenziale una volta sottoscritto il CCNL, con le stesse regole sull’ultimo miglio e gli stessi tempi INPS.
L’IVC coprirà il periodo di vacanza contrattuale, esattamente come nel triennio precedente. La novità è che questa tornata si preannuncia più rapida: per il comparto scuola, la firma del CCNL 2025-2027 potrebbe arrivare già ad aprile 2026 — prima volta nella storia contrattuale del settore — il che ridurrebbe significativamente la finestra temporale tra pensionamento e ricalcolo. Per gli altri comparti i tempi restano incerti, ma l’obiettivo dichiarato del Governo è chiudere tutti i contratti entro il triennio di riferimento.
Per fruire delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa in regime di comunione dei beni è necessario che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto notarile — anche se assenti al rogito. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza 2476/2026, che richiama e consolida i precedenti orientamenti in materia di agevolazioni prima casa. Se la dichiarazione manca, il beneficio si applica solo sulla quota del 50% spettante al coniuge firmatario.
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta di registro al 2% in luogo del 9% ordinario, oppure al 4% invece del 10% per le operazioni soggette a IVA. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su altre abitazioni nello stesso Comune, e di non averne già fruito in precedenza anche pro quota su tutto il territorio nazionale.
L’immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente, o questi deve trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito. Chi possiede altri immobili acquistati con agevolazioni prima casa può comunque accedere al beneficio, a condizione di vendere la vecchia abitazione entro due anni e di inserire tale impegno nell’atto di acquisto.
La comunione legale dei beni comporta che l’immobile acquistato da uno solo dei coniugi entri automaticamente nella proprietà dell’altro al 50%, senza che questi debba presenziare al rogito.
Sul piano civilistico non è necessaria la firma di entrambi ma sul piano fiscale la regola è diversa: per ottenere l’agevolazione sull’intero immobile entrambi i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa allegata al DPR 131/1986, anche quello assente dall’atto.
La Cassazione lo aveva già stabilito con l’Ordinanza 14326/2018 e confermato con l’Ordinanza 26703/2024: non sono previste eccezioni, e le attestazioni devono essere distinte e personali, perché il coniuge non intervenuto potrebbe essere titolare di un altro immobile ostativo.
Anche l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 38/2005, aveva chiarito che l’acquisto effettuato da un solo coniuge produce effetti giuridici per metà a favore dell’altro: se questi è privo dei requisiti, il beneficio si applica solo al 50%.
Con la sentenza 2476/2026 la Cassazione precisa le conseguenze pratiche: se nell’atto interviene solo uno dei coniugi, acquistando l’intera proprietà e chiedendo l’agevolazione per l’intero immobile, il beneficio gli spetta esclusivamente in relazione alla sua quota del 50%. La quota riconducibile al coniuge assente è tassata con le aliquote ordinarie.
Per evitare questo esito, la soluzione è la procura speciale notarile: il coniuge impossibilitato a presenziare può conferire al coniuge presente una procura speciale redatta per atto pubblico, che lo autorizzi esplicitamente a rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis in suo nome e per suo conto. In questo modo le condizioni per l’agevolazione sull’intero immobile risultano soddisfatte anche in assenza fisica di uno dei due.