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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Incentivi imprese
Retrofit GPL e metano per privati e imprese dal 29 luglio, Ecobonus fino a 800 euro
Lo sconto lo applica l'officina in fattura e copre anche gli impianti già montati dal 26 giugno, con 120 giorni di tempo per confermare la prenotazione

Dal mezzogiorno di mercoledì 29 luglio le officine possono prenotare sulla piattaforma Ecobonus il contributo retrofit per trasformare un’auto a GPL o a metano, che il cliente riceve come sconto in fattura. Il MIMIT ha riaperto la misura per privati e imprese, con i veicoli intestati a società, e il requisito scende alla classe Euro 3.

Lo stesso sportello si è aperto per la misura gemella prevista dall’articolo 3 del decreto, il contributo per l’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 da parte delle PMI di autotrasporto, che dispone di un plafond dieci volte più ampio e di regole proprie.

In sintesi:

  • il decreto direttoriale MIMIT del 27 luglio 2026 apre le prenotazioni del contributo retrofit sulla piattaforma Ecobonus;
  • la finestra copre le installazioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026;
  • il contributo è fisso, 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DPCM 10 giugno 2026;
  • la dotazione dell’anno è di 4 milioni di euro, contro i 9,99 milioni assegnati al ciclo 2024;
  • l’installatore ha 120 giorni dalla prenotazione per confermare l’operazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto direttoriale MIMIT del 3 giugno 2024.

Prenotazione del contributo sulla piattaforma Ecobonus

Le prenotazioni sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 e le inserisce l’installatore sulla piattaforma Ecobonus. Lo stabilisce il decreto direttoriale del MIMIT del 27 luglio 2026, protocollo n. 0056604, che dà attuazione agli articoli 3 e 5 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026.

La finestra copre le installazioni effettuate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Chi ha già convertito il veicolo nelle settimane successive all’entrata in vigore del decreto rientra quindi nella misura, a patto che l’officina inserisca la prenotazione e che le risorse siano ancora disponibili. L’assegnazione segue l’ordine cronologico di arrivo.

Contributo da 400 e 800 euro con sconto in fattura

Il contributo è fisso, 400 euro per un impianto a GPL e 800 euro per uno a metano, e prescinde dal costo dell’intervento. La misura vale per le installazioni effettuate fino al 31 marzo 2030 su autoveicoli di categoria M1.

L’importo arriva al cliente come sconto diretto in fattura: lo applica l’installatore, compensandolo con il prezzo dell’impianto e dell’installazione, per poi farsi rimborsare dall’impresa costruttrice o importatrice. Quest’ultima recupera la somma come credito d’imposta nell’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione, utilizzabile in compensazione con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il cliente finale non anticipa nulla e non presenta alcuna domanda. L’intera procedura si svolge tra officina, costruttore dell’impianto e Agenzia delle Entrate, con gestione della piattaforma affidata a Invitalia per conto del MIMIT.

Platea estesa ad imprese e veicoli Euro 3

Il DPCM 10 giugno 2026 apre il contributo ai veicoli intestati a persone giuridiche e abbassa la soglia di ammissione ai mezzi M1 omologati almeno Euro 3. La versione precedente della misura, regolata dal DPCM 20 maggio 2024, riconosceva il contributo alle sole persone fisiche e su veicoli con classe ambientale non inferiore a Euro 4.

L’unica esclusione riguarda chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1. Per il resto la platea comprende società, professionisti e piccole flotte aziendali.

Per le imprese significa poter convertire a gas mezzi aziendali e veicoli commerciali leggeri di categoria M1, con il doppio vantaggio di abbattere i costi di rifornimento e di tenere in servizio veicoli altrimenti penalizzati nelle aree urbane a traffico limitato.

I documenti per prenotare e i 120 giorni per confermare

L’installatore ha 120 giorni dalla prenotazione per confermare l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo trasformato e il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto. Il termine è fissato dall’art. 5, comma 2 del decreto direttoriale MIMIT del 3 giugno 2024, richiamato come fonte delle modalità attuative dall’art. 5, comma 4 del DPCM.

Nel ciclo precedente quella finestra si è rivelata stretta, perché la conferma presuppone il collaudo dell’impianto presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, i cui tempi di appuntamento non dipendono dall’officina. Fissare il collaudo prima di inserire la prenotazione è la sola contromisura a disposizione.

La registrazione sulla piattaforma è consentita esclusivamente agli installatori che svolgono la riparazione meccanica di autoveicoli come attività primaria o secondaria. Alla prenotazione vanno inseriti i dati dell’auto da trasformare con la targa, l’ordine di acquisto dell’impianto e l’eventuale acconto versato, ottenendo una ricevuta di registrazione subordinata alla disponibilità di risorse.

Tre condizioni decidono l’ammissibilità dell’intervento:

  • alla data di installazione il veicolo non deve essere già omologato a GPL, a metano o a doppia alimentazione;
  • l’impianto deve essere nuovo di fabbrica, completo di tutte le sue componenti e omologato secondo la normativa italiana oppure il Regolamento UN n. 115;
  • la fattura di vendita e installazione deve essere intestata al proprietario o al cointestatario del veicolo e riportare la misura dello sconto praticato, la ragione sociale del costruttore dell’impianto e il codice di omologazione.

Per lo stesso veicolo è ammessa una sola domanda, e i mezzi già agevolati con altri contributi Ecobonus sono esclusi. Il costruttore dell’impianto conserva la documentazione, comprese le carte di circolazione anteriore e successiva alla trasformazione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.

Il plafond da 4 milioni copre meno di diecimila conversioni

I 4 milioni assegnati all’articolo 5 per il 2026 finanziano al massimo diecimila conversioni a GPL, che scendono a cinquemila se tutte le richieste riguardassero il metano. L’articolo 8, comma 1 del DPCM pone inoltre a carico delle stesse risorse gli oneri di gestione della misura, in misura non superiore al 3,5 per cento annuo.

Voce Valore per il 2026
dotazione dell’articolo 5 4 milioni di euro
oneri di gestione a carico del fondo fino a 140.000 euro
conversioni a GPL finanziabili tra 9.650 e 10.000
conversioni a metano finanziabili tra 4.825 e 5.000

Il termine di paragone è il ciclo precedente. Nel 2024 la misura partì con 9.992.463,21 euro e al monitoraggio del 15 settembre, dopo due mesi e mezzo di sportello aperto, aveva raccolto 5.820 prenotazioni per impianti a GPL e appena 16 per impianti a metano. Lo squilibrio portò a un nuovo riparto delle risorse residue dell’Ecobonus Retrofit in favore del GPL.

In tutto circa 2,3 milioni impegnati in undici settimane, su un fondo oltre il doppio di quello attuale e con una platea ristretta alle sole persone fisiche. Il ritmo di prenotazione del 2026 ha ragione di essere più rapido, perché all’ampliamento alle persone giuridiche si somma l’abbassamento della soglia a Euro 3, che porta dentro una fascia consistente di parco circolante. Chi programma la conversione per l’autunno ha interesse a verificare per tempo la disponibilità residua sulla piattaforma.

Un elemento della misura è ancora aperto. La ripartizione delle risorse tra impianti a GPL e impianti a metano non risulta stabilita da alcun atto pubblicato per il 2026: il DPCM non la prevede e il decreto direttoriale del 27 luglio si limita a fissare i termini di apertura. Nel 2024 il decreto direttoriale del 3 giugno riservava il 60 per cento al metano e il 40 per cento al GPL, salvo poi imporre una redistribuzione in corso d’anno davanti alla domanda reale.

Un mercato in calo dell’82% dal 2012

Il rifinanziamento arriva su un comparto che ha perso l’82% delle installazioni tra il 2012 e il 2025, secondo Assogasliquidi-Federchimica, l’associazione che rappresenta la filiera dei gas liquefatti.

La misura punta a sostenere officine di trasformazione, distribuzione e componentistica nazionale del GPL e del metano e, allo stesso tempo, a offrire una via di risparmio a famiglie e imprese che non intendono sostituire il veicolo, riducendo emissioni di CO2 e particolato del parco auto esistente.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 07:23:32 +0000
Mobilità sostenibile
Ecobonus veicoli commerciali dal 29 luglio, fino a 20mila euro alle PMI
La piattaforma Ecobonus apre alle prenotazioni dei concessionari con 40 milioni per il 2026, e chi ha comprato dal 26 giugno rientra ancora nel contributo

Le PMI dell’autotrasporto possono tornare a prenotare il contributo statale per l’acquisto di un furgone o di un autocarro nuovo. Il MIMIT ha riaperto il 29 luglio la piattaforma Ecobonus con una finestra che copre anche gli acquisti già effettuati nelle ultime settimane. Nei fatti è quasi un click day, con il plafond che si esaurisce nell’ordine cronologico delle prenotazioni. A inserire le richieste è il concessionario, che deve avere in mano l’atto di acquisto o l’ordine firmato dall’impresa.

La stessa data apre anche lo sportello per la seconda misura attivata dal decreto direttoriale, il contributo per il retrofit a GPL e metano sulle vetture M1, che dispone di 4 milioni di euro per il 2026 e segue regole proprie.

In sintesi:

  • le prenotazioni sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 sulla piattaforma ecobonus.mimit.gov.it, secondo il decreto direttoriale MIMIT del 27 luglio 2026;
  • la finestra copre gli acquisti effettuati dal 26 giugno 2026, data di entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026, al 31 dicembre 2026;
  • la dotazione per l’anno è di 40 milioni di euro, con il 40% riservato ai veicoli elettrici a batteria e a idrogeno, ai sensi dell’art. 3, comma 11 del DPCM;
  • gli importi vanno da 2.000 a 20.000 euro in base a massa, alimentazione e rottamazione;
  • il concessionario ha 270 giorni dalla prenotazione per confermare l’operazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023.

Prenotazione del contributo sulla piattaforma Ecobonus

Le prenotazioni per veicoli commerciali sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 sulla piattaforma Ecobonus e coprono gli acquisti effettuati tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Lo stabilisce il decreto direttoriale del MIMIT del 27 luglio 2026, protocollo n. 0056604, che dà attuazione agli articoli 3 e 5 del DPCM 10 giugno 2026.

L’impresa non presenta alcuna domanda. La prenotazione la inserisce il concessionario, che accede all’area riservata del portale e carica per ciascun veicolo una copia dell’atto di acquisto oppure dell’ordine finalizzato alla stipula del contratto di locazione o di noleggio, come richiede l’art. 3, comma 6 del DPCM. Chi sta trattando un mezzo senza aver ancora firmato l’ordine è quindi fuori dalla fila finché il documento non esiste.

Una volta accolta la prenotazione, il venditore ha 270 giorni per completare l’operazione comunicando la targa del veicolo consegnato e il codice fiscale del costruttore o importatore. Il termine è quello dell’art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019, esteso da 180 a 270 giorni dal DM interministeriale 17 ottobre 2023 e applicabile a tutte le categorie ammesse, comprese N1 e N2. La gestione del portale è affidata a Invitalia sulla base della convenzione con il MIMIT del 24 luglio 2026.

Gli importi del contributo per massa e alimentazione

Il contributo va da 2.000 a 20.000 euro e cresce con la massa massima a pieno carico del veicolo. Per i mezzi elettrici a batteria e a idrogeno gli importi sono i più alti e aumentano ulteriormente con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria.

Massa a pieno carico Contributo veicoli elettrici e a idrogeno
fino a 1,49 t 2.000 euro, fino a 4.000 con rottamazione
da 1,50 a 2,39 t 4.500 euro, fino a 8.000 con rottamazione
da 2,40 a 3,49 t 10.000 euro, fino a 14.000 con rottamazione
da 3,50 a 4,24 t 14.000 euro, fino a 18.000 con rottamazione
da 4,25 a 7,2 t 16.000 euro, fino a 20.000 con rottamazione

Per i veicoli ad alimentazione tradizionale il contributo spetta solo con la rottamazione di un mezzo della stessa categoria omologato fino a Euro 4.

Massa a pieno carico Contributo con rottamazione
fino a 1,49 t 2.000 euro
da 1,50 a 2,39 t 3.000 euro
da 2,40 a 3,49 t 4.500 euro
da 3,50 a 4,24 t 8.000 euro
da 4,25 a 7,2 t 10.000 euro

Le due tabelle fissano anche un confine che sfugge a molte ricostruzioni. La categoria N2 comprende i mezzi per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 tonnellate, mentre la tabella dell’art. 3 si ferma alla fascia 4,25-7,2 tonnellate. Per un autocarro N2 oltre le 7,2 tonnellate il DPCM non prevede alcun importo, quale che sia l’alimentazione.

Elettrico e diesel a confronto sulla stessa fascia di massa

Sulla stessa fascia di massa il contributo per un mezzo elettrico vale oltre tre volte quello riconosciuto a un diesel con rottamazione. Il salto è più ampio nelle fasce centrali, dove si concentra il grosso dei furgoni da lavoro.

Acquisto nella fascia 2,40-3,49 t Contributo spettante
furgone elettrico senza rottamazione 10.000 euro
furgone elettrico con rottamazione fino a Euro 4 14.000 euro
furgone diesel con rottamazione fino a Euro 4 4.500 euro
furgone diesel senza rottamazione nessun contributo

La distanza tra le due ipotesi con rottamazione è di 9.500 euro sullo stesso ordine. Un’impresa che sta valutando il rinnovo di tre mezzi in questa fascia si trova davanti a un differenziale di 28.500 euro, che va confrontato con il sovrapprezzo di listino dell’elettrico e con i costi di ricarica sulle percorrenze effettive.

Il calcolo si complica per un motivo che riguarda la disponibilità delle risorse. La corsia elettrica viaggia su un plafond riservato e quindi protetto dall’affollamento delle prime ore, mentre le alimentazioni tradizionali competono su una quota residua più esposta all’esaurimento. Chi punta su un diesel con rottamazione ha ragione di far inserire la prenotazione prima.

I requisiti per le PMI di autotrasporto

Il beneficiario deve essere una PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento GBER che esercita attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, e deve mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi. L’acquisto è ammesso anche in locazione finanziaria, purché il mezzo sia nuovo di fabbrica e immatricolato in Italia.

Per i mezzi a benzina, diesel o gas il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del veicolo nuovo, oppure, in caso di leasing, al soggetto utilizzatore. È il vincolo che esclude le rottamazioni acquistate all’ultimo momento per accedere al contributo.

Il contributo spetta anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale sulla base di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio di durata non inferiore a tre anni con una PMI di autotrasporto. L’art. 3, comma 3 del DPCM richiama i contributi del comma 1 senza distinzione di alimentazione, quindi il noleggiatore accede alle stesse fasce previste per l’acquisto diretto. Su di lui grava poi l’obbligo di applicare alla PMI uno sconto pari all’intero contributo ottenuto, ripartito sui canoni mensili.

Sconto in fattura e credito d’imposta

Il contributo arriva all’impresa come sconto diretto in fattura, applicato dal concessionario al momento dell’acquisto in compensazione con il prezzo del veicolo. L’impresa non anticipa nulla e non attende alcun rimborso.

La partita si chiude a monte della filiera. Il costruttore o l’importatore rimborsa al concessionario l’importo anticipato e recupera la somma come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e senza i limiti previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007. La compensazione è possibile dal giorno 10 del mese successivo alla conferma dell’operazione.

Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso, con le eventuali variazioni o revoche. Un contributo prenotato e mai confermato entro i termini rientra nella disponibilità del fondo.

Le risorse per il 2026 e la riserva ai mezzi elettrici

La dotazione per l’anno in corso è di 40 milioni di euro, di cui 16 riservati ai veicoli elettrici a batteria e a idrogeno per effetto della quota del 40% fissata dall’art. 3, comma 11 del DPCM. Alle alimentazioni tradizionali resistono quindi al massimo 24 milioni, sui quali si concentrerà la parte più numerosa delle prenotazioni.

Il plafond effettivo è leggermente inferiore. L’art. 8, comma 1 del DPCM pone gli oneri di gestione della misura, in misura non superiore al 3,5% annuo, a carico delle stesse risorse dell’art. 3.

C’è poi un elemento di calendario che conviene tenere presente prima di rinviare l’ordine a settembre. I 40 milioni di quest’anno provengono dai residui non utilizzati del 2025: il DPCM non prevede uno stanziamento di competenza per il 2026 e assegna alla misura 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 20 milioni per il 2030, fino al termine ultimo del 31 marzo 2030. Se il fondo si esaurisce prima di fine anno, la finestra successiva si apre sulle risorse del 2027.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 07:19:58 +0000
Incentivi Formazione
Sviluppo competenze PMI del Sud, fondo perduto MIMIT dal 10 settembre
Riapre lo sportello MIMIT sullo sviluppo competenze specialistiche delle PMI del Sud, con 12,4 milioni residui e l'esclusione di chi ha già fatto domanda

Il MIMIT riapre dal 10 settembre 2026 lo sportello del fondo perduto per lo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI, riservandolo però alle sole imprese del Mezzogiorno rimaste fuori dal primo giro. Le aziende che avevano già inviato l’istanza ad aprile sono dunque escluse, anche candidando un percorso formativo diverso.

In sintesi:

  • lo sportello si chiude alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 (decreto direttoriale MIMIT n. 2095/2026);
  • la dotazione è di 12.449.676 euro, pari alle risorse non impegnate dal primo sportello (50 milioni complessivi);
  • il contributo a fondo perduto copre il 50% del costo ammissibile, con tetto di 30.000 euro per singola impresa;
  • il costo ammissibile deriva dalla formula “tariffa oraria della regione moltiplicata per ore di formazione e numero di partecipanti”;
  • il progetto deve collocarsi tra 10.000 e 60.000 euro di costo rendicontabile, pena la revoca dell’agevolazione.

Imprese escluse dal secondo sportello

Non possono partecipare al secondo sportello le imprese che hanno già presentato domanda sul primo, chiuso il 23 giugno 2026. L’articolo 2, comma 3 del decreto direttoriale del 13 luglio 2026 estende l’esclusione anche a chi intendesse candidare un percorso formativo del tutto diverso da quello già proposto.

La regola vale a prescindere dall’esito della prima candidatura. Anche l’impresa che si era collocata in graduatoria troppo in basso per essere finanziata è fuori dalla seconda finestra. La platea dei candidati si riduce quindi alle sole PMI che ad aprile non si erano mosse, con una concorrenza più bassa a fronte di una dotazione ridotta a un quarto di quella iniziale.

Bando formazione PMI Sud, chi può fare domanda

L’agevolazione a fondo perduto copre il 50% delle spese ammissibili delle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.

Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. La polizza deve essere già attiva alla data di presentazione della domanda e l’impegno a stipularla in seguito non basta: la sua assenza rende l’istanza inammissibile, come chiarito dalle FAQ ministeriali. Prima dell’invio va quindi verificata la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.

La circolare n. 716 del 20 marzo 2026 ha chiarito che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, per capirci, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente. Sono esclusi soci e amministratori privi di rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori somministrati.

Calcolo del contributo con le tariffe orarie regionali

L’impresa non decide quanto spendere. L’articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 177 fissa una formula secca per determinare il costo ammissibile, ovvero tariffa oraria complessiva moltiplicata per il numero di ore di formazione e per il numero di partecipanti. La tariffa dipende dalla regione in cui si svolge il progetto ed è riportata nell’Allegato 3 dello stesso decreto.

Regione Tariffa oraria
Basilicata 47,22 euro
Calabria 41,19 euro
Campania 46,13 euro
Molise 45,03 euro
Puglia 45,03 euro
Sardegna 46,13 euro
Sicilia 47,22 euro

Un’azienda pugliese che forma 8 dipendenti per 80 ore ottiene 640 ore-partecipante, che alla tariffa di 45,03 euro producono un costo rendicontabile di 28.819,20 euro e un contributo di 14.409,60 euro. Le fatture non incidono sul calcolo e in fase di erogazione non vanno neppure trasmesse.

La tariffa oraria è onnicomprensiva e assorbe tutte le voci di spesa del progetto:

  • i costi dei formatori per le ore di partecipazione effettiva;
  • le spese di viaggio, alloggio, materiali e forniture strettamente connesse alla formazione;
  • l’ammortamento di strumenti e attrezzature usate in via esclusiva per il progetto;
  • i costi orari dei dipendenti partecipanti per le ore di frequenza;
  • le spese per i servizi di consulenza collegati al piano formativo.

Nessun’altra voce è rendicontabile fuori da questo schema. Il costo della fideiussione eventualmente accesa per ottenere l’anticipo, per esempio, grava interamente sull’impresa.

Ore e partecipanti da inserire nel piano formativo

Poiché il costo ammissibile deve collocarsi tra 10.000 e 60.000 euro, la forbice si traduce in un intervallo preciso di ore-partecipante che cambia da regione a regione. È il primo numero da fissare quando si costruisce il piano formativo.

Regione Ore-partecipante ammesse
Calabria da 243 a 1.456
Molise e Puglia da 223 a 1.332
Campania e Sardegna da 217 a 1.300
Basilicata e Sicilia da 212 a 1.270

Il margine sulla soglia minima merita attenzione, perché in rendicontazione contano le ore effettivamente frequentate. Un progetto calabrese con 5 dipendenti e 50 ore di aula vale 250 ore-partecipante, cioè 10.297,50 euro: basta che un solo partecipante ne salti 8 per scendere a 242 ore-partecipante e a 9.967,98 euro. Sotto i 10.000 euro le FAQ ministeriali prevedono la revoca dell’agevolazione anziché una riduzione proporzionale.

Chi dimensiona il progetto vicino al minimo dovrebbe quindi prevedere un cuscinetto di ore, oppure allargare la platea dei discenti. Il numero di partecipanti incide peraltro anche sul punteggio di graduatoria.

Progetti integrati sovraregionali e contributo maggiorato

Il contributo sale al 70% per le micro e piccole imprese e al 60% per le medie quando il percorso rientra in un progetto integrato sovraregionale, che può coinvolgere fino a 10 imprese con attività in almeno due regioni ammissibili. Il tetto individuale passa da 30.000 euro a 42.000 euro per le micro e piccole e a 36.000 euro per le medie.

Non serve costituire un’ATI o un’ATS e le imprese non devono appartenere alla stessa filiera. La domanda la presenta una capofila, referente unico verso Invitalia, e la formazione può svolgersi con calendari distinti in ciascuna azienda. Il progetto deve però dimostrare che l’integrazione genera vantaggi competitivi per i partecipanti.

La forma aggregata comporta un rischio suo. Se in un progetto a due imprese una delle due rinuncia, l’altra è valutata come domanda individuale e perde la maggiorazione. Con tre o più partecipanti il progetto sopravvive alle rinunce, a condizione che le attività continuino a interessare almeno due regioni diverse.

Come erogare la formazione agevolata

Sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma, sincrona, asincrona o blended, così come il training on the job.

Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza. Il formatore deve essere indipendente dall’impresa e vantare esperienza documentata negli ultimi tre anni sulle materie oggetto del corso, senza obbligo di accreditamento. Sono ammesse anche le Università, esclusi invece i formatori interni.

Quanto alla cassa integrazione, i dipendenti in CIGO possono partecipare soltanto nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS sono invece esclusi, perché quell’istituto presuppone una crisi aziendale strutturale incompatibile con le finalità della misura.

Settori ammessi e riserva del 40%

Gli ambiti di intervento vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura sostiene percorsi digitali e green collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud, con contenuti riconducibili alle traiettorie della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, alle tecnologie del regolamento STEP o ai processi di transizione verde e digitale.

Una quota del 40% delle risorse è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che dispongono di una corsia dedicata all’interno del plafond. La riserva si applica anche alla dotazione del secondo sportello.

I titoli dei corsi non devono ricalcare alla lettera quelli dell’elenco ministeriale: quello che conta è la riconducibilità dei contenuti a uno o più ambiti previsti. Il numero di ambiti formativi selezionati vale fino a 10 punti in graduatoria.

Domande e graduatoria di merito

Le agevolazioni non sono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo. Le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto, pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, e l’istruttoria procede secondo quell’ordine fino a esaurimento delle risorse. I criteri e i relativi pesi sono i seguenti:

  • la base organica, cioè il personale impiegato nelle unità locali interessate, da 2 a 15 punti;
  • il coinvolgimento del personale, dato dal rapporto tra discenti e organico, da 2 a 15 punti;
  • il numero di ambiti formativi scelti, da 2 a 10 punti;
  • l’adesione a un contratto di rete per lo sviluppo della filiera, 3 punti;
  • lo svolgimento di un’attività manifatturiera nella sezione C della classificazione ATECO 2025, 5 punti.

Il secondo criterio riequilibra la partita a favore delle aziende più piccole, perché premia la quota di organico coinvolta e non il suo valore assoluto: una PMI con dieci dipendenti che li forma tutti ottiene il massimo. A parità di punteggio complessivo prevale proprio il progetto più forte su questo indicatore.

Il rating di legalità e la certificazione della parità di genere valgono un incremento del 5% ciascuno, cumulabile fino al 10%. La maggiorazione incide sul punteggio in graduatoria, senza toccare l’importo del contributo.

Erogazione del contributo in due quote

Le agevolazioni sono erogate in massimo due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato, la seconda a conclusione dell’intero percorso e comunque entro 30 giorni dalla data di ultimazione.

In alternativa l’impresa può chiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento delle attività, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.

Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi. La documentazione da produrre comprende registri di presenza firmati dai partecipanti, timesheet controfirmati dal responsabile di progetto e copia dei contratti con i formatori, tutti recanti il codice CUP. Le domande si presentano dall’area riservata del portale Invitalia dedicato allo sviluppo competenze, con accesso tramite SPID, CIE o CNS e firma digitale del legale rappresentante.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 07:09:50 +0000
ISEE
Noleggio sociale auto a 100 euro al mese con ISEE sotto 30mila euro
Il modello lo sceglie la gara ACI, il tetto indicativo è di 14.800 euro per vettura per circa 3.000 auto nella prima tranche, con lo sportello ancora da aprire

Il noleggio sociale a lungo termine ha un prezzo. Il 23 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Automobile Club d’Italia (ACI) hanno presentato l’accordo che trasforma l’articolo 7 del DPCM Automotive in un contratto reale per le famiglie a basso reddito, con un canone mensile calmierato e la facoltà di riscattare l’auto alla fine del triennio con uno sconto del 10% sul prezzo di mercato. Manca ancora il decreto attuativo, la piattaforma digitale per le domande e la data di apertura dello sportello.

In sintesi:

  • l’articolo 7 del DPCM 10 giugno 2026 istituisce il noleggio sociale a lungo termine sperimentale fino al 30 giugno 2030;
  • il canone è di 100 euro al mese IVA inclusa, per un contratto di almeno 36 mesi e 12.000 chilometri l’anno;
  • l’accesso richiede un ISEE inferiore a 30.000 euro e la rottamazione di un veicolo M1 fino a Euro 4 intestato da almeno 12 mesi;
  • la prima tranche vale 50 milioni di euro, con un tetto di 14.800 euro al netto dell’IVA per veicolo e circa 3.000 auto attese;
  • lo sportello telematico non è ancora attivo e le graduatorie seguiranno l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Noleggio sociale auto nell’accordo tra MIMIT e ACI

Il noleggio sociale a lungo termine consente alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro di guidare un’auto nuova a basse emissioni pagando 100 euro al mese per almeno tre anni. Lo istituisce l’articolo 7 del DPCM 10 giugno 2026, che abroga la precedente previsione del DPCM 20 maggio 2024 e affida la gestione all’Automobile Club d’Italia, ente pubblico con competenze sui servizi di mobilità.

La misura fa parte del DPCM Automotive, il decreto che destina oltre il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva e riserva al sostegno della domanda una quota minoritaria. Il programma sperimentale si chiude entro il 30 giugno 2030 e il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’intenzione di renderlo strutturale, con risorse maggiori, se le adesioni saranno adeguate.

Requisiti ISEE e rottamazione per accedere

Possono aderire le persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro, che rottamano un veicolo di categoria M1 omologato fino a Euro 4, immatricolato in Italia e intestato da almeno 12 mesi al richiedente o a un familiare convivente. La soglia di reddito è il primo filtro, quindi vale la pena partire da un calcolo ISEE aggiornato prima di predisporre gli altri documenti.

Il veicolo oggetto del contratto deve rispettare quattro requisiti:

  • appartenere alla categoria M1, destinata al trasporto di persone con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente;
  • essere nuovo di fabbrica e immatricolato in Italia;
  • avere un’omologazione non inferiore a Euro 6;
  • emettere non più di 135 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Chi ha in garage una vettura ferma da anni deve verificare in anticipo la posizione amministrativa del mezzo, perché un fermo amministrativo cambia le condizioni di radiazione dal PRA e, per gli incentivi statali all’acquisto, ne esclude l’ammissibilità. Le regole applicative del noleggio sociale non chiariscono ancora questo aspetto.

Canone di 100 euro al mese e servizi compresi

Il canone sociale è di 100 euro al mese IVA inclusa, identico per tutti i beneficiari nella fase sperimentale, con durata minima di 36 mesi e un limite di percorrenza di 12.000 chilometri l’anno. Secondo quanto illustrato da ACI alla presentazione, la cifra comprende la copertura RC auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e la tassa automobilistica.

Il testo contrattuale non è ancora pubblico, quindi due voci pesanti per il bilancio familiare rimangono senza risposta: le conseguenze del superamento del limite chilometrico e le condizioni di riconsegna del veicolo a fine noleggio. Carburante o energia elettrica sono in ogni caso a carico dell’utilizzatore.

Le auto ammesse al noleggio sociale e il tetto di 14.800 euro

Chi aderisce non sceglie l’auto sul mercato. ACI acquisterà le vetture con una procedura di gara che, secondo quanto illustrato alla presentazione da Francesco Mazzone, direttore generale di ACI Mobility, definirà requisiti, marca e modello dei mezzi destinati al programma. La rivista dell’Automobile Club d’Italia precisa che nella prima fase sperimentale il bando selezionerà un modello unico, uguale per tutti i beneficiari, quindi la scelta dell’utente si esaurisce in ciò che risulterà aggiudicato.

Nella stessa sede è stato indicato un costo massimo di circa 14.800 euro per veicolo al netto dell’IVA, pari a 18.056 euro lordi, valore non ancora tradotto in un bando pubblicato. Sommato al limite di 135 grammi di anidride carbonica per chilometro, restringe la rosa ai segmenti A e B: diverse citycar tra le più vendute in Italia rientrano nel parametro sulle emissioni e superano quello di prezzo in allestimento base, quindi l’ammissibilità dipenderà dallo sconto flotta offerto in gara.

Quanto costa il noleggio sociale in tre anni

L’esborso del beneficiario sul triennio è di 3.600 euro, cioè 100 euro al mese per 36 mesi, che diventano 0,10 euro per chilometro sui 36.000 chilometri compresi nel contratto. Con una dotazione di 50 milioni e un tetto di 14.800 euro per vettura al netto dell’IVA, l’aritmetica del bando porta a poco più di 3.300 mezzi, e ACI ne stima circa 3.000 perché la stessa dotazione copre anche i servizi inclusi nel canone.

Voce Valore
Canone mensile 100 euro IVA inclusa
Durata minima del contratto 36 mesi
Esborso complessivo sul triennio 3.600 euro
Percorrenza compresa 12.000 km l’anno, 36.000 sul triennio
Costo del canone per chilometro 0,10 euro
Tetto di acquisto per veicolo 14.800 euro più IVA
Sconto sul riscatto finale 10% sulle quotazioni medie di mercato

Il termine di paragone è la spesa che la stessa famiglia sostiene oggi per tenere in strada l’auto da rottamare. La soglia da confrontare è 1.200 euro l’anno: chi somma bollo, premio RC auto, manutenzione e pneumatici e supera quella cifra spende già più del canone sociale, prima ancora di contare i minori consumi e la maggiore sicurezza di una vettura nuova. Per la prima voce il calcolo del bollo auto restituisce una stima partendo da classe ambientale, potenza in kW e Regione di residenza.

Riscatto del veicolo a fine contratto con sconto del 10%

Al termine dei 36 mesi il beneficiario ha una priorità di acquisto e paga il veicolo con uno sconto non inferiore al 10% rispetto alle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da presentare ad ACI entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. Lo sconto agisce sul valore residuo del momento, quindi il risparmio dipende dalla tenuta del modello sull’usato: su una quotazione di 9.000 euro vale 900 euro.

Se l’utente rinuncia, l’ACI ha tre alternative:

  • cedere la vettura al costruttore attivando l’opzione di riacquisto prevista nel bando;
  • venderla a un altro soggetto a un prezzo allineato alle quotazioni medie di mercato;
  • alienarla al di sotto delle quotazioni tramite avviso pubblico, solo quando le prime due strade non sono percorribili.

Gli introiti delle vendite tornano ad ACI, che li reimpiega per acquistare nuove auto da destinare al programma e per contenere i canoni a carico dei beneficiari. Gli oneri di gestione sono fissati in un massimo di 3,66 milioni di euro complessivi, erogati in quattro rate annuali dal 2027 al 2030.

Sportello telematico e graduatoria per ordine di presentazione

Le domande non sono ancora presentabili. Serve prima il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy che definisca le modalità attuative e i rapporti con ACI, poi l’apertura dello sportello telematico dedicato, indicato come in via di definizione nella presentazione del programma di noleggio sociale. Le graduatorie seguiranno l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Il calendario dipende dalla gara di fornitura. Alla presentazione è stato indicato che la procedura richiederà diversi mesi, ai quali vanno sommati l’aggiudicazione, l’acquisto della flotta da parte di ACI e la consegna delle vetture: una sequenza che rende improbabile l’apertura dello sportello entro il 2026 e sposta il click day al 2027. Per chi punta al programma la conseguenza pratica è duplice, perché l’attestazione utile sarà quella in corso di validità al momento della domanda e non quella di oggi, mentre la titolarità del veicolo da rottamare va verificata al PRA per tempo, visto che i 12 mesi si contano all’indietro dalla richiesta.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 07:07:59 +0000
Tech for PMI
Software per casse telematiche, stretta sui requisiti fissati dal Fisco
Casse all-in-one e velocizzatori possono non certificare l'incasso e la sanzione ricade sull'esercente, i controlli da fare prima di firmare il contratto

L’obbligo di scontrino elettronico ha spinto sul mercato una generazione di software venduti come alternativa alla cassa fiscale, ai fini della la trasmissione dei corrispettivi senza cassa telematica, ma non sempre a norma di legge. Per il commerciante che li acquista il rischio è pagare due volte, l’apparecchio e poi la sanzione per corrispettivi mai trasmessi. Comufficio, l’associazione aderente a Confcommercio che rappresenta la filiera dei Registratori Telematici, ha quindi chiesto un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate contro i cosiddetti velocizzatori e sulle soluzioni POS presentate come dispositivi all-in-one che non rispettano i criteri dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi:

  • l’automazione della procedura per il documento commerciale online è ammessa entro i limiti indicati nella risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020;
  • le regole su approvazione dei prodotti, fornitori accreditati e attivazione dei dispositivi sono fissate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 111204 del 7 marzo 2025;
  • secondo Comufficio la filiera conta 1,7 milioni di registratori telematici e circa 13.700 server RT installati;
  • sul tema è stata depositata alla Camera l’interrogazione a risposta scritta 4-07666 dei deputati Giorgianni e Cangiano.

Velocizzatori e casse all-in-one, pro e contro

I velocizzatori sono programmi che automatizzano l’inserimento dei dati nella procedura web “documento commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate, permettendo di emettere lo scontrino elettronico senza RT. Comufficio segnala una crescita delle segnalazioni su dispositivi e software privi del provvedimento di approvazione del direttore delle Entrate, promossi con messaggi che promettono casse già allineate alle regole fiscali o che alludono a un registratore telematico approvato incorporato nel terminale di pagamento.

L’associazione parla di pubblicità ingannevole e di concorrenza sleale verso i produttori di apparecchi approvati, e denuncia pratiche commerciali aggressive che spingono i negozianti a dismettere la cassa fiscale nella convinzione di avere risolto anche l’obbligo di abbinamento POS-RT. Comportamenti che, secondo la presidente Gabriella Criscuolo, inducono gli esercenti a violare le norme fiscali «pensando di utilizzare strumenti legittimi».

Il nodo riguarda il documento consegnato al cliente. Comufficio riferisce di certificazioni emesse con denominazioni prive di riscontro normativo, dal documento provvisorio alla copia di cortesia alla generica ricevuta: il negoziante si ritiene adempiente mentre la memorizzazione e la trasmissione dei dati all’Agenzia non sono mai avvenute.

Sul tavolo del Ministero dell’Economia è arrivata anche l’interrogazione a risposta scritta 4-07666 dei deputati Giorgianni e Cangiano, sulla diffusione di soluzioni non certificate usate al posto degli apparecchi omologati.

Requisiti per l’automazione della procedura web

L’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata su un velocizzatore nel 2020 e non lo ha vietato in blocco: lo ha ammesso a due condizioni. Con la risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020, relativa proprio a un software di automazione della procedura web documento commerciale online, l’Agenzia ha ricordato che memorizzazione, emissione del documento commerciale e trasmissione dei dati formano un unico adempimento, con parti giuridicamente non separabili e, nel caso della procedura web, fisicamente non autonome.

Da qui le due prescrizioni. L’Agenzia esclude la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione, diretta o indiretta, e di qualunque strumento che anche solo potenzialmente violi l’unità e la contestualità dell’adempimento, per esempio memorizzando i dati fiscalmente rilevanti sul dispositivo del negozio per dialogare con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo. È escluso allo stesso modo ogni strumento che permetta di alterare i dati memorizzati o trasmessi, oppure quanto i sistemi generano in risposta, a partire dal documento commerciale. Se il velocizzatore rispetta queste prescrizioni, ha concluso l’Agenzia, nulla osta al suo utilizzo.

Tradotto per chi sta dietro al banco: un software che compila al posto dell’esercente le schermate del portale mentre l’operazione è in corso, e che restituisce il documento generato dai sistemi delle Entrate senza toccarlo, rientra nei limiti tracciati nel 2020. Un software che accumula le vendite in locale e le invia a fine giornata, o che stampa un proprio documento in attesa dell’invio, è fuori. La differenza non si vede dalla brochure, si vede dal funzionamento.

Check-list per sostituire il registratore telematico

Prima di firmare un contratto per una cassa all-in-one o per un software di gestione dei corrispettivi, l’esercente può verificare da solo alcuni elementi:

  • chiedere gli estremi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui il modello è stato approvato, perché è quell’atto e non la scheda commerciale a rendere un apparecchio un registratore telematico;
  • chiedere se i dati della vendita sono memorizzati sul dispositivo del negozio e inviati in un secondo momento, ipotesi esclusa dalla risposta a interpello n. 413/2020;
  • controllare che il documento consegnato al cliente sia un documento commerciale con l’identificativo restituito dai sistemi delle Entrate, e non una ricevuta, una copia di cortesia o un documento provvisorio;
  • verificare nel portale Fatture e Corrispettivi, sezione Corrispettivi, che l’abbinamento tra strumento di pagamento e strumento di certificazione risulti registrato nella funzionalità Gestione collegamenti, adempimento che nessuna soluzione ponte cancella;
  • chiedere se il fornitore ha avviato l’iter per la soluzione software approvata, l’unica strada che consente di gestire i corrispettivi senza hardware dedicato una volta a regime.

Il controllo sul documento consegnato al cliente è quello che separa l’adempimento dall’apparenza di adempimento: senza identificativo restituito dai sistemi dell’Agenzia la vendita non risulta certificata, a prescindere da quanto sia curata la stampa.

Strumenti ammessi per certificare i corrispettivi

Le modalità con cui un esercente assolve l’obbligo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 sono definite dalla normativa e non dal mercato. Questo il quadro alla data odierna, con lo stato normativo di ciascuno strumento:

Strumento Stato normativo
Registratore telematico e server RT Approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali
Procedura web documento commerciale online Gratuita sul portale Fatture e Corrispettivi, richiede connessione attiva nel momento in cui si effettua l’operazione
Soluzione software Prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 1/2024, richiede approvazione del prodotto e accreditamento del fornitore, disponibile dal 2027
Velocizzatore o soluzione ponte Non è uno strumento autonomo di certificazione, ammesso solo se non altera unità e contestualità dell’adempimento secondo la risposta a interpello 413/2020

AssoSoftware apre alle soluzioni ponte con riserva

Sul fronte dei produttori di software la posizione è più aperta, e altrettanto condizionata. AssoSoftware considera le soluzioni ponte una risposta temporanea accettabile, utile alle imprese di dimensioni ridotte e con bassa frequenza di operazioni, in caso di guasto, sostituzione o scadenza


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 07:04:46 +0000
Mercato del lavoro
L’azienda più amata dalla Gen Z nella classifica italiana
Great Place to Work Italia mette in vetta la veneta Edera Nordest davanti a Bending Spoons e Quantyca, con la fiducia dei giovani all'88% contro il 42% nazionale

Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2026, con le venti aziende italiane dove i lavoratori nati dopo il 1998 dichiarano il più alto grado di fiducia verso l’organizzazione. A guidare la graduatoria è Edera Nordest, impresa veneta dei servizi finanziari con meno di cinquanta dipendenti, che precede due nomi del digitale come Bending Spoons e Quantyca.

In sintesi:

  • la classifica raccoglie venti aziende e si basa sulle opinioni di 5.048 collaboratori della Generazione Z, su quasi 40.000 rispondenti in 92 organizzazioni;
  • nelle aziende premiate la fiducia dei giovani raggiunge l’88%, contro il 42% della media italiana;
  • rientrano nella Generazione Z i nati tra il 1998 e il 2012;
  • l’Information Technology è il settore più rappresentato, con il 35% delle aziende in classifica.

La classifica Best Workplaces for Gen Z 2026

La classifica Best Workplaces for Gen Z 2026 premia venti aziende italiane, con Edera Nordest al primo posto, seguita da Bending Spoons e Quantyca. La graduatoria nasce dalle opinioni di 5.048 collaboratori della Generazione Z, raccolte da Great Place to Work Italia attraverso il questionario Trust Index tra marzo 2025 e aprile 2026, e riguarda le organizzazioni con almeno venti collaboratori in organico e una quota di rispondenti giovani pari ad almeno il 10%.

Di seguito la graduatoria completa delle venti aziende premiate:

  1. Edera Nordest;
  2. Bending Spoons;
  3. Quantyca;
  4. Jet HR;
  5. Accuracy;
  6. Groupe ISAGRI;
  7. Hilton;
  8. Méthode;
  9. Kiabi;
  10. Octopus Energy;
  11. Florence One;
  12. Auxiell;
  13. Fiabilis Consulting Group;
  14. Aton SpA;
  15. GLAS Italy;
  16. Reverse;
  17. Caffeina;
  18. Up2You;
  19. Gruppo Breaders;
  20. Sector Alarm.

Edera Nordest, azienda più amata dalla Gen Z

Edera Nordest è una finanziaria con sede a Padova, specializzata nei prestiti a dipendenti e pensionati, e conquista il primo posto pur rientrando nella fascia dimensionale più piccola, tra i dieci e i quarantanove dipendenti. A vincere la gara di attrattività tra i giovani non è quindi una big tech né una multinazionale, ma una realtà del Nord Est nata nel tessuto delle piccole imprese familiari.

Il dato racconta qualcosa di utile a chi assume: per i profili junior contano più l’ascolto e la fiducia percepita che la dimensione o la notorietà del marchio. Una piccola impresa può risultare più desiderabile di un colosso digitale se costruisce un ambiente in cui i giovani si sentono valorizzati, un terreno su cui molte PMI italiane possono competere ad armi pari con aziende ben più grandi.

I numeri della fiducia tra i giovani lavoratori

Nelle venti aziende premiate la fiducia dei collaboratori della Generazione Z raggiunge l’88%, contro il 42% della media italiana. Il divario si allarga sul fronte delle occasioni di innovazione: quasi un giovane su due nelle aziende in classifica dichiara di averne molte (48%), a fronte del 6% registrato nella media nazionale.

Fattore Aziende premiate contro media italiana
Fiducia dei giovani 88% contro 42%
Qualità della leadership 90% contro 39%
Ascolto e valorizzazione delle idee 90% contro 28%
Innovazione e sperimentazione 83% contro 26%
Crescita e sviluppo professionale 84% contro 29%

I fattori che rendono un’azienda attrattiva per la Gen Z

Per la Generazione Z pesano soprattutto l’ascolto, la valorizzazione delle idee, la qualità della leadership e le occasioni di crescita, accanto a flessibilità, benefit e tecnologie. Secondo Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia, i più giovani non si accontentano dei modelli professionali tradizionali e chiedono trasparenza, equità e una guida capace di ascoltare; in una popolazione attiva che invecchia, trattenere i profili junior diventa per le imprese un vantaggio competitivo.

La qualità della leadership è l’altro elemento che i giovani premiano: nelle aziende in classifica la fiducia nella leadership aziendale sale al 90%, contro il 39% del dato nazionale. Ascolto e spazio alla sperimentazione completano il quadro delle attese verso il datore di lavoro.

I settori più rappresentati nella classifica

L’Information Technology domina la classifica con il 35% delle aziende premiate, seguito dai servizi professionali al 25%. Il resto della graduatoria distribuisce le posizioni tra ospitalità, finanza, retail, comunicazione e manifattura.

Settore Quota delle aziende in classifica
Information Technology 35%
Servizi professionali 25%
Ospitalità 10%
Servizi finanziari e assicurativi 10%
Retail 10%
Advertising e marketing 5%
Manifattura e produzione 5%

 


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 06:59:33 +0000
Incentivi imprese
L’INPS estende lo sconto sui contributi agricoli
Il messaggio 2370/2026 limita la perdita della riduzione del 75% e del 68% alle irregolarità sull'assunzione, con recupero circoscritto ai lavoratori coinvolti

Le imprese agricole che occupano lavoratori in territori montani o in zone svantaggiate versano contributi abbattuti del 75% o del 68%, a condizione di rispettare le norme sul collocamento. Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026 l’INPS ha definito quali irregolarità fanno venire meno quella condizione, adottando una lettura stretta che circoscrive il rischio alla fase di assunzione e lascia fuori la gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

I punti principali del chiarimento INPS sono i seguenti:

  • la riduzione vale il 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati e il 68% nelle altre zone agricole svantaggiate, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  • l’articolo 9, comma 5-bis, della stessa legge esclude il beneficio per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento;
  • il messaggio INPS n. 2370 del 15 luglio 2026 limita quella nozione alla fase di accesso al rapporto di lavoro;
  • il recupero colpisce i singoli lavoratori irregolari e i relativi periodi, con sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riduzione contributiva per le aziende agricole

La riduzione contributiva abbatte del 75% i premi e i contributi a carico del datore di lavoro agricolo nei territori montani particolarmente svantaggiati e del 68% nelle altre zone agricole svantaggiate, secondo l’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le misure sono confermate senza variazioni per il 2026 dalla circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026, che ha fissato anche le aliquote contributive agricole per operai a tempo determinato e indeterminato.

Il regime si estende alle cooperative agricole e ai loro consorzi anche quando non operano in zone svantaggiate, in misura proporzionale al prodotto coltivato o allevato dai soci in quei territori e poi conferito, per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. I soggetti beneficiari sono quindi due: chi opera nella zona agevolata e la cooperativa che riceve il conferimento.

Il requisito preliminare riguarda la provenienza del prodotto, come sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 14 aprile 2019 e definito in linea con il messaggio INPS n. 1666 del 14 aprile 2022, che fa prevalere l’analisi sostanziale dell’attività svolta sulla classificazione formale dell’azienda.

Le norme sul collocamento secondo l’INPS

Rilevano le disposizioni che governano la fase genetica del rapporto di lavoro, cioè l’incontro fra domanda e offerta e l’instaurazione formale del contratto. L’articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988, sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento, senza definirne il contenuto: il messaggio n. 2370/2026 colma quella lacuna.

L’Istituto legge il rinvio in senso stretto, escludendo un richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica. Le norme sul collocamento sono quelle che stabiliscono chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione e con quali precondizioni soggettive, come il titolo di soggiorno o l’idoneità al collocamento mirato.

Gli inadempimenti successivi all’instaurazione seguono un binario autonomo. Gestione documentale interna, libro unico del lavoro, orario, salute e sicurezza, tracciabilità della retribuzione e modalità di esecuzione della prestazione rimangono soggetti ai rispettivi regimi sanzionatori, senza riflessi sulla misura della contribuzione dovuta.

Comunicazioni e collocamento mirato nelle aziende agricole

Il primo blocco di obblighi riguarda le comunicazioni telematiche obbligatorie da trasmettere ai servizi competenti del Ministero del Lavoro nei termini dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

Gli adempimenti in questione sono i seguenti:

  • l’assunzione, da comunicare prima dell’instaurazione del rapporto con il modello UNILAV, con il modello UNISOMM per la somministrazione o con il modello UNILAV-Cong per le assunzioni congiunte in agricoltura;
  • la trasformazione del rapporto, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata;
  • la proroga del rapporto a tempo determinato.

Il secondo blocco riguarda il collocamento mirato. I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili secondo l’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette prevista dagli articoli 3 e 18, trasmettere il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell’articolo 9, comma 6, e osservare gli obblighi connessi alle convenzioni degli articoli 11 e 12 della stessa legge.

Lavoratori stranieri, somministrazione e appalto illecito

L’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi deve seguire le procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Integra violazione delle norme sul collocamento l’occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, oppure con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.

Sul fronte della somministrazione di lavoro, l’azienda agricola utilizzatrice deve osservare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e il divieto di ricorrere a manodopera fornita da soggetti non autorizzati previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rilevano allo stesso modo il divieto di somministrazione fraudolenta dell’articolo 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 e il divieto di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera, perché incidono sulla regolare instaurazione del rapporto e sull’imputazione al reale utilizzatore.

Caporalato e perdita dello sconto contributivo

Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura punito dall’articolo 603-bis del codice penale, nel quadro della legge 29 ottobre 2016, n. 199, produce la decadenza in due ipotesi che l’INPS distingue per fondamento giuridico e che possono anche coesistere.

Nella prima ipotesi la condotta investe la fase genetica del rapporto: reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita ai sensi del comma primo, n. 1, con ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati. Qui si ha una violazione delle norme sul collocamento in senso proprio e la riduzione contributiva non spetta ai sensi del comma 5-bis.

Nella seconda ipotesi lo sfruttamento è posto in essere dal datore verso lavoratori regolarmente assunti, secondo il comma primo, n. 2. La decadenza discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto legittimamente costituito e opera solo sulla retribuzione effettivamente dovuta, quindi un rapporto che diventa veicolo di un delitto contro la persona non può fondare alcun trattamento contributivo di favore. In entrambi i casi la non spettanza presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi nelle competenti sedi.

Contratti collettivi, minimali e sicurezza

Le irregolarità nella gestione del rapporto lasciano intatta la riduzione. L’INPS precisa che la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e il mancato rispetto dei minimali contributivi non incidono sul regime, perché il comma 5-bis non menziona la contrattazione collettiva come condizione legittimante autonoma.

La tabella riepiloga l’effetto delle irregolarità più frequenti in azienda agricola secondo le indicazioni del messaggio n. 2370/2026.

Irregolarità accertata Effetto sulla riduzione contributiva
Omessa o tardiva comunicazione di assunzione, trasformazione o proroga Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Mancato rispetto della quota di riserva o del prospetto informativo Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Impiego di cittadino di Paese terzo senza permesso valido Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Ricorso a manodopera fornita da soggetti non autorizzati o appalto illecito Perdita del beneficio per il lavoratore e i periodi interessati
Reclutamento finalizzato allo sfruttamento o intermediazione illecita Perdita del beneficio come violazione delle norme sul collocamento
Sfruttamento di lavoratori regolarmente assunti Perdita del beneficio per fondamento autonomo
Retribuzione difforme dal contratto collettivo comparativamente più rappresentativo Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie
Mancato rispetto dei minimali contributivi Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie
Violazioni su orario di lavoro, salute e sicurezza, libro unico Beneficio conservato, con applicazione delle sanzioni proprie

Recupero dei contributi sui singoli lavoratori

La perdita del beneficio non travolge l’intera azienda. La riduzione non spetta limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e per i soli periodi di competenza interessati, con assoggettamento della retribuzione imponibile all’aliquota piena, recupero delle somme indebitamente fruite e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’ordine di grandezza si ricava dalle aliquote 2026. Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota complessiva è del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore: la quota previdenziale a carico del datore vale quindi il 21,66% dell’imponibile, senza considerare la contribuzione INAIL. Su un operaio con imponibile trimestrale di 4.000 euro in un territorio montano particolarmente svantaggiato il calcolo del recupero si articola così:

  • la contribuzione datoriale piena ammonta a 866,40 euro;
  • con la riduzione del 75% l’azienda ne versa 216,60;
  • l’accertamento di una violazione sull’assunzione fa emergere un debito di 649,80 euro per quel solo lavoratore e per quel solo trimestre, al netto delle sanzioni civili.

Nelle altre zone agricole svantaggiate, dove la riduzione è del 68%, la contribuzione agevolata sullo stesso imponibile ammonta a 277,25 euro e il recupero contributivo si ferma a 589,15 euro. Su una squadra stagionale di dieci braccianti irregolari in zona montana lo stesso meccanismo porta il debito trimestrale sopra i 6.400 euro.

DURC e regolarità contributiva svincolati dal regime

La fruizione del regime non è subordinata ai requisiti dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quindi il DURC non condiziona l’accesso allo sconto. L’esclusione discende dalla natura di sotto-contribuzione della misura, già affermata dalla circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025, che sul punto ha superato in parte il paragrafo 2 della circolare n. 119/1997.

Fuori dalla condizione di spettanza rimangono così la regolarità contributiva attestata dal documento unico, l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. L’unica condizione di accesso è il rispetto delle norme sul collocamento definite dal messaggio n. 2370/2026.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 06:56:06 +0000
Pensioni
Pensione di invalidità civile e AOI compatibili?
C’è incompatibilità tra l’AOI e la richiesta di pensione per invalidità civile all’80% con 30 anni di contributi? C’è incompatibilità tra l’AOI e la richiesta di pensione per invalidità civile all’80% con 30 anni di contributi?
Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 06:31:19 +0000
Pensioni
Niente assegno sociale agli stranieri senza permesso UE di lungo periodo
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull'articolo 80 comma 19 e chiarisce che il titolo di soggiorno si somma ai dieci anni di residenza

L’assegno sociale non spetta al cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nemmeno quando risiede in Italia da anni e svolge un’attività lavorativa regolare. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione, chiudendo un contenzioso aperto nel 2023 e passato per un rinvio pregiudiziale al giudice europeo.

In sintesi:

  • la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2026 è stata depositata il 21 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2026, prima serie speciale;
  • la norma sotto esame è l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che riserva l’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi titolari della ex carta di soggiorno;
  • la decisione segue la sentenza della Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi;
  • le questioni sollevate in riferimento all’art. 38, primo comma, della Costituzione sono state dichiarate inammissibili e non giudicate nel merito.

La decisione della Corte costituzionale sull’assegno sociale

La sentenza n. 141 del 2026 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026 sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, con Maria Rosaria San Giorgio redattrice, e il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito della Consulta.

Il requisito del titolo di soggiorno per accedere alla prestazione assistenziale supera quindi il vaglio di costituzionalità e continua ad applicarsi nei termini in cui il legislatore lo ha scritto nel 2000. Per l’INPS la sentenza consolida la prassi seguita finora nella lavorazione delle domande.

Il caso arrivato alla Consulta

All’origine del giudizio c’è la domanda di assegno sociale di una cittadina albanese ammessa in Italia nel 2006 per ricongiungimento familiare, titolare di un permesso biennale per motivi familiari che la autorizzava anche a lavorare. L’INPS ha respinto la domanda per assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo; il primo grado ha dato ragione all’Istituto, la Corte d’appello di Firenze ha invece accolto la richiesta ritenendo che il requisito dei dieci anni di soggiorno introdotto nel 2008 avesse implicitamente abrogato quello del titolo di soggiorno qualificato.

Contro quella sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione. La sezione lavoro ha sollevato la questione di legittimità con ordinanza dell’8 marzo 2023, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2023, ritenendo che i due requisiti si sommino e chiedendo alla Consulta di verificare la compatibilità della norma con il principio europeo di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

La parità di trattamento UE non copre le prestazioni assistenziali

Il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE non si applica all’assegno sociale, perché quella disposizione rinvia ai soli settori della sicurezza sociale definiti dall’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. È il chiarimento fornito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, prima sezione, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi, resa su rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Consulta con l’ordinanza n. 29 del 2024.

Il ragionamento del giudice europeo parte dalla natura della prestazione. L’assegno sociale non viene riconosciuto ai soli titolari di una pensione di vecchiaia e mira a fronteggiare l’indigenza di chi, per l’età, ha una capacità lavorativa ridotta: non è quindi una prestazione di vecchiaia in senso unionale, bensì una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 883/2004, elencata nell’Allegato X. Le due categorie si escludono a vicenda.

La distinzione ha una conseguenza pratica precisa: solo le prestazioni di sicurezza sociale sono esportabili ai sensi dell’art. 7 del regolamento, mentre quelle dell’art. 70 vengono erogate esclusivamente nello Stato di residenza e secondo la sua legislazione. Su questo assetto si innesta la conclusione della Consulta, che al punto 10.10 esclude anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione, evocato dalla Cassazione proprio in ragione della sua connessione con la garanzia unionale la cui operatività la Corte di Lussemburgo aveva già escluso.

Chi ha diritto all’assegno sociale tra i cittadini di Paesi terzi

Il titolo di soggiorno posseduto al momento della domanda determina l’esito della richiesta, e la procedura telematica INPS verifica in automatico la validità del permesso acquisendo i dati disponibili nelle banche dati dell’Istituto. La tabella riepiloga le posizioni più ricorrenti alla luce dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 41 del testo unico immigrazione e delle indicazioni INPS sulla prestazione.

Titolo posseduto Accesso all’assegno sociale
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Sì, insieme ai dieci anni di soggiorno legale continuativo
Status di rifugiato politico o protezione sussidiaria Sì, per equiparazione ai cittadini italiani
Permesso unico di lavoro No
Permesso per motivi familiari da ricongiungimento No
Permessi di durata non inferiore a un anno per altri motivi No, l’equiparazione dell’art. 41 non copre l’assegno sociale

La deroga è la ragione per cui molte domande si arenano. L’art. 41 del testo unico immigrazione equipara ai cittadini italiani gli stranieri con permesso di durata non inferiore a un anno ai fini delle provvidenze di assistenza sociale, mentre l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 introduce per l’assegno sociale una regola speciale più stringente, che prevale sulla previsione generale.

Permesso di lungo periodo e 10 anni di residenza si sommano

I due requisiti concorrono e non sono alternativi: il possesso del permesso di lungo periodo non sostituisce i dieci anni di soggiorno legale continuativo richiesti dall’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che vale per tutti gli aventi diritto compresi i cittadini italiani. La sentenza n. 141/2026 lo scrive al punto 9.4, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 marzo 2023, n. 7229). La lettura opposta, sostenuta in appello e diffusa in molte sintesi divulgative, non ha superato il vaglio della Cassazione.

Il permesso di lungo periodo richiede a sua volta cinque anni di permesso valido, un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un alloggio idoneo e il superamento del test di lingua italiana, secondo l’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il titolo è a tempo indeterminato e la perdita successiva di quelle condizioni non figura tra le cause di revoca.

Sul coniuge ricongiunto la Consulta scioglie un’obiezione dell’INPS con un chiarimento di rilievo pratico. Il reddito minimo che l’art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico immigrazione richiede per il ricongiungimento del coniuge è pari all’assegno sociale aumentato della metà, e questo requisito non impedisce di per sé al ricongiunto di percepire l’assegno sociale in misura ridotta. Con i valori 2026 significa che, superata la soglia di 7.101,12 euro di reddito cumulato con il coniuge, la prestazione spetta comunque fino a concorrenza del doppio dell’importo dell’assegno, ossia entro 14.202,24 euro, purché il titolo di soggiorno sia quello richiesto dalla legge.

Il permesso unico non apre all’assegno sociale

La direttiva 2011/98/UE giudicata dalla Consulta è stata abrogata e sostituita, mediante rifusione, dalla direttiva (UE) 2024/1233, le cui disposizioni sull’art. 12, paragrafo 1, lettera e), si applicano dal 22 maggio 2026. Il punto 7.1 della sentenza precisa che il nuovo testo riproduce quello precedente pressoché alla lettera, conservandone anche la numerazione: la conclusione raggiunta sull’assegno sociale vale quindi anche sotto la disciplina oggi applicabile.

Il rilievo interessa direttamente i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari, perché il recepimento italiano è già in vigore. Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, ha riscritto la procedura del permesso unico di lavoro intervenendo sugli artt. 4-bis, 5 e 22 del testo unico immigrazione. Le nuove regole procedurali accorciano i tempi di rilascio del titolo senza modificare il novero delle prestazioni assistenziali accessibili a chi lo possiede.

L’articolo 38 della Costituzione fuori dal giudizio della Consulta

Le questioni sull’art. 38, primo comma, della Costituzione, e sull’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, sono state dichiarate inammissibili d’ufficio. La Corte osserva che il giudice rimettente non ha chiarito in che modo il collegamento fra il diritto costituzionale all’assistenza sociale e il principio unionale avrebbe potuto incidere sul livello di tutela garantito dalla Costituzione, così da indurre a rimeditare l’orientamento della sentenza n. 50 del 2019.

Il profilo del minimo vitale sollevato dalla difesa della cittadina albanese, che chiedeva di valutare la posizione dell’anziano straniero indigente regolarmente residente da oltre dieci anni, è stato ritenuto estraneo al thema decidendum delineato dall’ordinanza di rimessione. La questione della dignità dello straniero indigente privo del titolo qualificato non ha quindi ricevuto una risposta nel merito e può tornare davanti alla Consulta con una diversa ordinanza di rimessione.


Data articolo: Wed, 29 Jul 2026 06:15:26 +0000
Valutazione aziendale
Riforma bancaria UE, sblocco del credito alle imprese senza rating
La Commissione europea apre la revisione delle regole prudenziali e mette in discussione il rating esterno, con ricadute sull'accesso al credito delle PMI

La Commissione europea ha aperto il 17 luglio 2026 la revisione delle regole bancarie dell’Unione con la comunicazione COM(2026) 615 final, un testo di indirizzo politico che anticipa il pacchetto legislativo annunciato per il primo trimestre del 2027. Il contenuto che tocca più da vicino le imprese italiane riguarda il trattamento prudenziale delle società prive di rating esterno, che in Europa sono la quasi totalità di quelle finanziate dalle banche.

In sintesi:

  • la comunicazione della Commissione europea COM(2026) 615 final del 17 luglio 2026 anticipa un pacchetto legislativo atteso nel primo trimestre del 2027;
  • il fabbisogno di investimento su cui la Commissione fonda l’intervento è stimato dal rapporto Draghi in 1.200 miliardi di euro l’anno;
  • la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere dei gruppi bancari europei libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità, secondo la risposta della BCE alla consultazione della Commissione del 2026;
  • i costi annui di segnalazione a carico delle banche europee ammontano a 11,2 miliardi di euro, secondo lo studio EBA del 2021 sui costi di conformità;
  • i prestiti alle imprese erogati oltre confine valgono circa il 16% del credito alle imprese nell’area euro.

Le riduzioni di capitale già formalizzate

La comunicazione non contiene un taglio generalizzato dei coefficienti patrimoniali e l’unica soppressione esplicita riguarda i requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria, che la Commissione si impegna a proporre di rimuovere. Si tratta di riserve calibrate sul singolo istituto, che la vigilanza può imporre in aggiunta ai minimi di primo pilastro validi per tutto il settore quando ravvisa un profilo di rischio ulteriore.

La motivazione addotta dalla Commissione riguarda le sovrapposizioni con altri requisiti, capaci di produrre un doppio conteggio dello stesso rischio, e la trasparenza limitata delle metodologie con cui i requisiti di secondo pilastro vengono determinati. Sul resto il documento adotta una formula prudente, riconoscendo che il miglioramento dell’integrazione di mercato, l’eliminazione delle sovrapposizioni e una maggiore proporzionalità produrranno effetti sui requisiti applicati a determinate banche in determinate aree, effetti che richiederanno una calibrazione attenta.

Il documento mette anche un paletto esplicito nella direzione opposta: la riduzione della complessità non deve tradursi in una deregolamentazione capace di compromettere la resilienza del settore bancario, considerata precondizione della competitività. La Commissione ricorda che le banche europee hanno superato la pandemia, lo shock energetico e le turbolenze bancarie del 2023 comportandosi da ammortizzatori e non da amplificatori dello stress economico.

Il rating esterno può uscire dal calcolo del credito alle imprese

La Commissione valuterà la rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso le imprese, con l’obiettivo dichiarato di agevolare l’accesso al finanziamento bancario delle società che non dispongono di una valutazione rilasciata da un’agenzia. È l’aspetto di maggiore interesse per il tessuto produttivo italiano, dove le imprese si finanziano in prevalenza in banca e solo una minoranza si rivolge al mercato dei capitali.

Il quadro in vigore assegna alle esposizioni verso imprese prive di valutazione una ponderazione del 100% nel metodo standardizzato, ai sensi dell’art. 122 del Regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623. Un regime transitorio consente alle banche che usano i modelli interni di applicare una ponderazione del 65% alle esposizioni verso imprese prive di rating nel calcolo dell’output floor fino al 2032, a condizione che la probabilità di default assegnata al debitore sia inferiore allo 0,5%. Sopravvive inoltre il fattore di sostegno alle PMI dell’art. 501 del CRR, che riduce l’assorbimento patrimoniale sui prestiti alle piccole e medie imprese. In assenza di un giudizio esterno la banca costruisce la valutazione sui bilanci e sugli indici di bancabilità, dal rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA agli indicatori prospettici di flusso di cassa.

La Commissione affianca all’apertura una controindicazione che vale la pena leggere per intero, perché condiziona l’esito della proposta: eliminare il bisogno di rating esterno rischia di togliere alle imprese l’incentivo a dotarsene, riducendo la trasparenza, frenando la crescita dei mercati azionari e obbligazionari europei e sottraendo alle banche stesse informazione utile a valutare il merito di credito.

Regole su misura per piccole banche che finanziano il territorio

La Commissione proporrà nel CRR un regime che identifichi in modo più netto le banche piccole e non complesse, a prescindere dalla forma giuridica e organizzativa, con requisiti ridotti, adattati e semplificati nelle tre dimensioni prudenziale, macroprudenziale e di risoluzione. L’ipotesi comprende l’adeguamento dei criteri e delle soglie oggi utilizzati per classificare questi istituti.

L’Unione conta oltre 4.500 banche e circa 650 gruppi bancari e applica gli standard di Basilea a tutti gli istituti e a ogni livello di consolidamento, mentre altre giurisdizioni li riservano alle banche grandi e attive a livello internazionale. La Commissione riconosce che questa scelta ha rafforzato la resilienza del sistema e insieme ha caricato di complessità gli istituti locali, quelli che sostengono il finanziamento delle PMI nelle aree meno sviluppate facendo leva sulla prossimità.

Obiettivo, 230 miliardi immobilizzati in controllate estere

I gruppi bancari transfrontalieri europei devono rispettare i requisiti di capitale e liquidità sia a livello consolidato sia in capo a ciascuna controllata, e la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità secondo la stima della BCE. La Commissione propone di attribuire ai supervisori di gruppo il potere di distribuire capitale e liquidità tra capogruppo e controllate in modo più efficiente, anche in situazioni di stress.

La commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque ha descritto un settore bancario ancora «troppo frammentato lungo i confini nazionali», con barriere che a suo giudizio richiedono un intervento di pari ampiezza su tutti i fronti. La contropartita chiesta dagli Stati che ospitano le controllate è un pacchetto di garanzie sulla stabilità finanziaria locale: su questo la Commissione ritira la proposta EDIS del 2015 e annuncia un testo nuovo sulla assicurazione dei depositi, con l’obiettivo di evitare che il dissesto di un gruppo transfrontaliero scarichi oneri sui sistemi di garanzia nazionali e sui bilanci pubblici.

Requisiti di capitale, industria bancaria vs. Finance Watch

La rimozione dei requisiti di secondo pilastro ha diviso in poche ore gli interlocutori di Bruxelles, con l’industria finanziaria schierata a favore e le organizzazioni di controllo civico contrarie. L’Association for Financial Markets in Europe, per bocca di Caroline Liesegang, ha definito la misura un segnale «positivo e incoraggiante» e ha sollecitato la Commissione ad accelerare i tempi del pacchetto legislativo, in ragione della pressione competitiva esercitata dagli operatori statunitensi.

L’obiezione di segno opposto arriva da Finance Watch, secondo cui il rapporto colpisce le tutele costruite dopo il 2008 per tenere in piedi le banche e proteggere i contribuenti dal costo dei salvataggi. L’argomento tecnico avanzato da Julia Symon, responsabile ricerca dell’organizzazione, riguarda la sequenza temporale degli effetti: la riduzione dei requisiti patrimoniali libera spazio di bilancio una sola volta, senza garantire che quello spazio si traduca in investimento produttivo, e riduce la capacità di prestito delle banche negli anni successivi. La comunicazione contiene già la replica implicita, perché rileva che dal 2023 le banche europee sono tornate a una redditività stabile sui livelli precedenti la crisi finanziaria e dispongono di posizioni patrimoniali e di liquidità solide, confermate dagli esercizi di stress test condotti da EBA e BCE nel 2025. La divergenza si gioca quindi sulla destinazione del capitale liberato, e riguarda le imprese perché sposta la valutazione della riforma dal beneficio immediato per gli istituti alla disponibilità di credito nel medio periodo.

Il fronte della remunerazione segue una traiettoria simile. La Commissione valuta adeguamenti alle regole sui compensi dei cosiddetti soggetti che assumono rischi rilevanti, con l’obiettivo di attrarre e trattenere professionalità specialistiche in un mercato del lavoro globale, e insieme dichiara di voler evitare che le politiche retributive incentivino l’assunzione di rischi eccessivi. Albuquerque ha chiesto un cambiamento culturale a vigilanza, decisori politici e vertici bancari, sintetizzato nella formula secondo cui «la resilienza senza crescita economica non è sostenibile».

Le regole in vigore e la direzione annunciata

Il raccordo tra disciplina vigente e indirizzo della comunicazione aiuta a distinguere quanto è già diritto applicabile da quanto è ancora una intenzione della Commissione:

Regola in vigore Direzione annunciata
Requisiti di capitale e liquidità dovuti sia a livello consolidato sia da ciascuna controllata dei gruppi transfrontalieri Poteri al supervisore di gruppo per allocare capitale e liquidità tra capogruppo e controllate, con garanzie a tutela di depositanti e creditori
Requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria fissati dalla vigilanza sul singolo istituto Rimozione dei requisiti di secondo pilastro sulla leva finanziaria e applicazione più mirata degli orientamenti di secondo pilastro
Esposizioni verso imprese prive di rating ponderate al 100%, con transitorio al 65% fino al 2032 per le banche IRB nel calcolo dell’output floor Valutazione della rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso imprese
Standard di Basilea applicati a tutte le banche europee e a ogni livello di consolidamento Regime dedicato nel CRR per le banche piccole e non complesse, con requisiti meno numerosi e più semplici
Riserve di capitale macroprudenziali fissate dalle autorità nazionali con ampia discrezionalità e in assenza di metodologia armonizzata Riduzione del numero delle riserve e maggiore convergenza nella calibrazione tra Stati membri
Investimenti in software largamente dedotti dal capitale primario di classe 1 Revisione del trattamento prudenziale del software e maggiore riconoscimento degli attivi immateriali

Il calendario della riforma bancaria europea

Le date già fissate consentono di collocare la revisione annunciata in una sequenza verificabile, distinguendo gli appuntamenti certi dalle proposte ancora da scrivere:

  • 20 novembre 2026, applicazione della nuova direttiva sul credito ai consumatori, Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023;
  • 1° gennaio 2027, applicazione nell’Unione delle regole di Basilea sul rischio di mercato, già rinviata dalla Commissione, con un atto delegato adottato il 4 giugno 2026 che ne attenua gli effetti fino alla fine del 2029 e ora al vaglio di Consiglio e Parlamento europeo;
  • primo trimestre 2027, presentazione del pacchetto legislativo e non legislativo sulla competitività del settore bancario;
  • 10 luglio 2027, applicazione diretta negli Stati membri del codice unico antiriciclaggio dell’Unione, gestito dall’AMLA.

Fino alla presentazione del pacchetto la Commissione raccoglie i riscontri degli operatori sulla comunicazione, e nessuna delle misure descritte produce effetti sui bilanci bancari o sulle condizioni di accesso al credito bancario prima del passaggio parlamentare. Per le imprese il termine utile di osservazione è il testo del primo trimestre 2027, dove si vedrà se l’apertura sul rating esterno sopravvive alle controindicazioni che la Commissione stessa ha messo per iscritto.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 10:02:24 +0000
Incentivi Rinnovabili
Ddl Concorrenza 2026, incentivi e nuove regole per distributori di carburanti e RC auto
Stretta su autorizzazioni e contratti, fondi per riconvertire gli impianti, premi Rc auto proporzionali al rischio,

La transizione della rete di distribuzione dei carburanti e la riforma della RC auto sono le due misure qualificanti del ddl Concorrenza per il 2026 approvato dal Governo in CdM il 23 luglio. Per chi possiede o gestisce un impianto si apre la revisione più ampia delle regole di accesso e dei rapporti con le compagnie petrolifere da quando il settore è stato liberalizzato.

In sintesi:

  • dal 1° gennaio 2028 le nuove autorizzazioni saranno rilasciate solo a impianti che distribuiscono almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili;
  • istituito un Fondo per la trasformazione della rete verso la mobilità green presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2028 al 2030, a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
  • il contratto di affidamento dei servizi di rifornimento avrà durata non inferiore a quattro anni, con preavviso e penale sul recesso anticipato;
  • l’uso di forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dalla legge costa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro.

Riforma della rete di distribuzione dei carburanti

Autorizzazioni senza silenzio assenso

Chi vuole aprire un impianto dovrà attendere l’autorizzazione esplicita del Comune, perché il silenzio assenso non è più ammesso dopo la domanda al SUAP (sportello unico attività produttive). Inoltre, gli enti locali potranno ammettere nuove aperture solo a fronte di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, regolarità contributiva, applicazione dei contratti di lavoro del settore ed esito positivo delle verifiche antimafia. Il disegno di legge disciplina anche il trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto, oggi terreno di passaggi opachi fra società veicolo e insegne minori.

Le autorizzazioni saranno più difficili da ottenere a partire dal 2028, quando oltre ai requisiti sopra richiamati servirà anche che l’impianto distribuisca almeno una fonte di alimentazione di veicoli alternativa ai combustibili fossili. Non serve un punto di ricarica elettrico: la norma è neutrale dal punto di vista tecnologico e ammette anche i combustibili sostenibili, diversi da quelli fossili. Il rinvio al 1° gennaio 2028 lascia al mercato il tempo di assestarsi e agli operatori quello di dimensionare l’investimento sull’area e sulla potenza elettrica da richiedere.

Contratti con durata minima di 4 anni

Il disegno di legge tipizza il contratto per l’affidamento a terzi dei servizi di rifornimento, che diventa una figura definita dalla legge e non più modellata di volta in volta dalla parte contrattuale più forte. Le organizzazioni dei gestori lo chiedono da anni, dopo aver denunciato contratti di durata nominale lunga risolvibili con preavvisi molto brevi.

Le condizioni normative minime fissate dal testo approvato sono tre:

  • durata del rapporto non inferiore a quattro anni;
  • termini di preavviso e penale in caso di recesso anticipato;
  • ricorso a un terzo arbitratore quando le parti non trovano l’accordo.

Chi utilizza forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dalla legge incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro. Per una rete di media dimensione il tetto si raggiunge con poche decine di impianti irregolari, il che sposta l’adeguamento contrattuale dagli adempimenti formali alle voci di bilancio.

Informativa ai clienti e regole per la dismissione impianti

Un articolo del ddl Concorrenza introduce un obbligo di informazione ai consumatori in capo al titolare del punto vendita, che dovrà rendere nota la disponibilità presso l’impianto di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi come idrogeno ed e-fuel. È l’adempimento che arriverà prima di tutti gli altri sul banco dei gestori, con effetti sulla cartellonistica e sulla comunicazione in pista.

Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di dismissione degli impianti destinati alla conversione, semplificando gli interventi necessari al cambio di destinazione. Le operazioni previste sono quattro:

  • messa in sicurezza dell’impianto e isolamento delle matrici ambientali;
  • rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica;
  • rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
  • inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

Incentivi per la riconversione degli impianti dal 2028

Dal 2028, oltre al paletto sulla concessione, arrivano gli incentivi alla riconversione green degli impianti. A questo scopo nasce il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green, istituito presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 a valere sui proventi della messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica (ETS), per un totale di 120 milioni.

Ai titolari spetta un contributo pari alla metà della spesa ma fino a un massimo di 60.000 euro per impianto, per la conversione in stazioni di ricarica di veicoli elettrici o di distribuzione di biocarburanti (biofuel). I criteri applicativi arriveranno con i provvedimenti attuativi, chiamati a definire le voci di spesa ammesse e il cumulo con altri incentivi.

Esempi di contributo

Spesa per la riconversione Tetto massimo del contributo
40mila euro 20mila euro
80mila euro 40mila euro
120mila euro 60mila euro
180mila euro 60mila euro
250mila euro 60mila euro

Ai gestori il cui rapporto non prosegua nell’impianto convertito spetta un indennizzo fino a 20mila euro. Contestualmente, slitta al 31 dicembre 2028 il termine per applicare la procedura semplificata di dismissione degli impianti chiusi definitivamente.

Riforma RC auto, premi proporzionali al rischio

Per quanto riguarda la RC auto, la novità consiste in una delega al Governo per riformare il meccanismo dei premi, rendendolo più proporzionale al rischio legato alle specifiche situazioni. L’obiettivo è la riduzione del premio per gli automobilisti i cui comportamenti risultano particolarmente virtuosi. Già oggi il costo della RC auto si basa su questo principio, per cui chi fa meno incidenti paga di meno, e nonostante questo gli automobilisti più virtuosi risultano penalizzati dal fatto che il costo dei sinistri viene almeno in parte spalmato su tutti gli assicurati.

La delega dovrà anche migliorare il funzionamento del risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo di assicurazione.

Le altre misure nel Ddl Concorrenza 2026

Agenti immobiliari e altri mediatori, nuovi requisiti

Il ddl Concorrenza modifica anche i requisiti per l’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, categoria che comprende gli agenti immobiliari insieme agli agenti merceologici, a quelli con mandato a titolo oneroso e a quelli in servizi vari. La novità opera «in alternativa ai titoli oggi richiesti» e consiste nel possesso di una laurea, da individuare con decreto ministeriale, e nel superamento di un apposito esame.

Il ruolo richiamato dal comunicato è quello istituito dalla legge 39/1989 presso le Camere di commercio, soppresso dall’articolo 73 del D.Lgs. 59/2010 e uscito di scena il 12 maggio 2012 con il D.M. 26 ottobre 2011. I richiami normativi a quel ruolo si intendono riferiti alla SCIA e all’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’apposita sezione del REA.

È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento professionale continuo mediante crediti formativi, a pena di sospensione o cancellazione dal ruolo. Da chiarire se l’obbligo formativo si applichi a tutti gli iscritti o soltanto a chi accede alla professione con il nuovo percorso. Le associazioni di categoria lo leggono come un sistema di formazione continua esteso all’intera platea, ma la portata effettiva si potrà misurare solo sul testo trasmesso alle Camere.

Pluralismo dell’informazione

Il ddl Concorrenza 2026 modifica i criteri di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, con l’ammissione in graduatoria delle emittenti televisive comunitarie con almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica, e delle emittenti televisive locali con numerazione automatica che utilizzino almeno un megabit al secondo di capacità trasmissiva.

Restano invece fuori dal testo approvato due misure attese: le nuove norme contro il telemarketing telefonico selvaggio e il diritto al doggy bag, che impedirebbe ai ristoratori di rifiutare la consegna degli avanzi dei cibi ordinati. In entrambi i casi non si esclude un recupero delle disposizioni in sede di dibattito parlamentare, dove il testo potrà essere modificato con emendamenti prima del voto definitivo.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 09:28:35 +0000
Unione Europea
Subappalto a cascata, sindacati e imprese europee chiedono un tetto ai livelli
Il Parlamento europeo chiede regole sulle catene lunghe e a settembre arriva la proposta sugli appalti. In Italia il tetto ai livelli non esiste più dal 2023

Sindacati e organizzazioni datoriali dell’edilizia europea, che su quasi tutto il resto si trovano su fronti opposti, hanno firmato la stessa richiesta a Bruxelles: mettere un tetto al numero di livelli di subappalto ammessi negli appalti pubblici. La convergenza tra European Builders Confederation, che rappresenta le micro-imprese delle costruzioni, e European Federation of Building and Woodworkers, che rappresenta i lavoratori del settore, arriva mentre la Commissione europea prepara la revisione delle regole sugli appalti pubblici. Per le imprese italiane la questione ha un risvolto particolare, perché il subappalto a cascata in Italia era vietato fino al 2023 e oggi è espressamente ammesso.

In sintesi:

  • la risoluzione del Parlamento europeo sulle catene di subappalto è stata approvata il 12 febbraio 2026 con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni;
  • la proposta di regolamento unico sugli appalti pubblici, che sostituirebbe le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è attesa per settembre 2026;
  • in Italia il subappalto a cascata è disciplinato dall’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, come integrato dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024;
  • almeno il 20% dei contratti di subappalto va affidato a micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice;
  • nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931 con 210 casi mortali, secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025.

Sindacati e imprese edilizi chiedono un tetto alla catena di subappalto

Le due organizzazioni chiedono di limitare il numero di livelli di subappalto ammessi negli affidamenti finanziati con denaro pubblico, sul modello dei due livelli già adottato in alcuni ordinamenti nazionali. Il presidente della European Builders Confederation, Jean-Christophe Repon, sostiene che il subappalto sia indispensabile per le micro-imprese perché garantisce accesso al mercato, e che proprio per questo vada regolato prima di arrivare al settimo o all’ottavo livello della catena, dove i margini si assottigliano e i rischi crescono per lavoratori e imprenditori.

Sul versante sindacale, l’ex presidente della European Federation of Building and Woodworkers, Bruno Bothua, indica nella diluizione della responsabilità lungo la catena il meccanismo che produce orari fuori controllo e misure di sicurezza carenti, e stima nel 70% la quota di incidenti gravi e mortali in cui il subappalto è un fattore contributivo. Il dato è una posizione sindacale e non una rilevazione statistica ufficiale, ma indica la direzione della pressione politica.

La convergenza tra rappresentanze contrapposte ha un peso specifico. In Francia le due parti hanno ottenuto la legge del 30 giugno 2025 contro le frodi sui sussidi pubblici, che limita il subappalto a due livelli per i lavori di riqualificazione energetica finanziati con risorse pubbliche. La tesi delle organizzazioni europee è che una regola sugli appalti pubblici finisca per riorientare anche il mercato privato.

Il voto del Parlamento europeo sulle catene di subappalto

Il 12 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulle catene di subappalto e il ruolo degli intermediari, su relazione di Johan Danielsson, con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni. Il testo è di iniziativa e non produce effetti giuridici, ma orienta il lavoro della Commissione.

Il contenuto merita una lettura ravvicinata, perché diverse ricostruzioni gli hanno attribuito un tetto generale a due livelli che nel documento finale non compare. La sintesi ufficiale del testo adottato chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire gli spazi per adottare legislazioni nazionali proporzionate sui rischi delle catene lunghe e complesse, di contrastare il subappalto abusivo, di intervenire sulla pratica del contraente principale che subappalta l’intera opera senza eseguire alcuna lavorazione, e di rafforzare il mandato dell’Autorità europea del lavoro fino a consentirle ispezioni transfrontaliere di propria iniziativa. Gli emendamenti sul tetto a due livelli erano stati depositati e sostenuti dalle organizzazioni firmatarie, senza confluire nella formulazione finale.

La differenza conta per chi lavora negli appalti. Un tetto europeo uniforme avrebbe effetto diretto sulle gare, mentre l’apertura a legislazioni nazionali proporzionate rimanda la decisione ai singoli Stati e apre uno spazio che l’Italia, per ragioni storiche, aveva provato a occupare e si era vista chiudere.

In Italia il subappalto a cascata è ammesso dal Codice Appalti

Fino al 2023 l’ordinamento italiano vietava al subappaltatore di subappaltare a sua volta e fissava un tetto quantitativo generale alle prestazioni subappaltabili. Entrambe le regole sono cadute sotto la pressione europea: la procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata con lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019, e le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Vitali (C-63/18, 26 settembre 2019) e Tedeschi (C-402/18, 27 novembre 2019) hanno dichiarato incompatibili con le direttive del 2014 sia il limite generale e astratto del 30%, sia il divieto assoluto di subappalto a cascata.

Il quadro attuale è quello dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il comma 17 ammette l’ulteriore subappalto e affida alla stazione appaltante l’individuazione delle lavorazioni non ulteriormente subappaltabili. L’art. 41 del decreto correttivo al Codice Appalti ha poi chiarito che al sub-subappalto si applicano le stesse disposizioni previste per il subappalto di primo livello, autorizzazione della stazione appaltante compresa.

Regola Disciplina italiana vigente
Numero di livelli ammessi nessun tetto generale, la stazione appaltante individua le lavorazioni non ulteriormente subappaltabili (art. 119, comma 17, D.Lgs. 36/2023)
Autorizzazione del sub-subappalto necessaria, per effetto del rinvio introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024
Quota riservata alle MPMI almeno il 20% dei contratti di subappalto, salvo deroghe motivate (art. 119, comma 2)
Contratto collettivo applicabile lo stesso del contraente principale o un contratto che garantisca tutele equivalenti (art. 119, comma 12)
Vigilanza sulla filiera attività ispettiva orientata in via prioritaria sui datori di lavoro operanti in subappalto (art. 29, comma 7, D.L. 159/2025)

La riserva del 20% alle PMI complica un tetto ai livelli di subappalto

Qui si apre la questione meno esplorata. Il Codice italiano contiene due dispositivi che tirano in direzioni opposte se sopra ci si applica un tetto ai livelli. Da un lato l’obbligo di destinare almeno il 20% dei contratti di subappalto a micro, piccole e medie imprese. Dall’altro l’ipotesi europea di fermare la catena al secondo livello.

Nella pratica dei cantieri italiani le micro-imprese specializzate raramente firmano con il contraente principale. Entrano al secondo livello, quando lavorano per un subappaltatore generalista, e al terzo quando la specializzazione è ulteriore. Un tetto a due livelli applicato senza correttivi produrrebbe due effetti in tensione tra loro: da un lato accorcerebbe le catene opache che le organizzazioni datoriali stesse denunciano, dall’altro escluderebbe dalle commesse pubbliche una parte delle imprese artigiane che oggi la quota del 20% intende invece proteggere.

La conseguenza operativa per un’impresa italiana che oggi si colloca al terzo livello è che la sua posizione contrattuale dipende da due variabili distinte: il numero di livelli ammessi, che una futura regola europea potrebbe comprimere, e la riserva alle MPMI, che opera sul valore dei contratti e non sulla loro profondità nella catena. Le due leve non si sommano, si ostacolano. È il motivo per cui la posizione della European Builders Confederation chiede un limite ai livelli e insieme la tutela dell’accesso al mercato delle micro-imprese, e per cui la traduzione normativa di quella posizione è meno lineare di quanto la formula dei due livelli lasci intendere.

La proposta europea sugli appalti pubblici attesa a settembre

La revisione della disciplina europea degli appalti è il veicolo su cui le parti sociali puntano. La proposta, inizialmente calendarizzata per il primo luglio 2026, è attesa ora per settembre 2026, e le anticipazioni circolate sulla bozza informale delineano la sostituzione delle tre direttive del 2014 con un regolamento unico direttamente applicabile per le procedure sopra soglia.

Il cambio di strumento non è un dettaglio procedurale. Un regolamento riduce lo spazio di adattamento dei legislatori nazionali, quindi la scelta se fissare o meno un tetto ai livelli di subappalto verrebbe presa a Bruxelles e non a Roma. Il negoziato tra Parlamento e Consiglio è indicativamente atteso in chiusura entro il quarto trimestre del 2027, con l’applicazione ancora successiva: nessuna delle ipotesi in discussione produce effetti sulle gare in corso.

Per le imprese che lavorano su commesse pubbliche il calendario suggerisce di seguire due indicatori distinti: il contenuto della proposta di settembre sul fronte dei limiti alla catena di subappalto, e le iniziative che il Governo italiano potrebbe assumere sfruttando lo spazio per legislazioni nazionali proporzionate che la risoluzione parlamentare chiede di chiarire.

I controlli sulla filiera dopo il Decreto Sicurezza Lavoro

In assenza di limiti quantitativi, l’ordinamento italiano ha scelto la strada della tracciabilità. Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha orientato l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro in via prioritaria verso le imprese che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, ha reso obbligatoria l’indicazione delle imprese subappaltatrici nella notifica preliminare del cantiere e ha introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, la cui operatività è subordinata al decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La Circolare INL 23 febbraio 2026, n. 1 ha fornito le indicazioni applicative.

Sul fronte sanzionatorio la soglia minima per chi opera senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti è salita a 12.000 euro, e per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 la decurtazione è di 5 crediti per ogni lavoratore in nero individuato.

I numeri su cui questo impianto interviene restano rilevanti. Secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025, nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931, in calo del 2,6% sull’anno precedente, con 210 casi mortali. Il Rapporto INAIL-Regioni pubblicato il 4 settembre 2025 indica nelle cadute dall’alto o in profondità il 58,3% delle morti nei cantieri. La differenza tra l’approccio italiano e quello proposto dalle parti sociali europee è di metodo: l’Italia agisce sulla visibilità della filiera, la proposta europea sulla sua lunghezza.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 09:02:32 +0000
Sicurezza sul Lavoro
Prodotti da lavoro coatto, sanzioni e divieto UE per tutte le imprese
Dal 14 dicembre 2027 il blocco raggiunge anche le scorte già acquistate, con sanzioni che gli Stati potranno calcolare sul fatturato globale annuo

Il conto alla rovescia per le imprese europee ha una data e ora anche un manuale di istruzioni. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’applicazione del regolamento UE sul lavoro forzato, il testo che dal 14 dicembre 2027 vieta di vendere nell’Unione o di esportare da essa qualunque prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro coatto. Il documento chiarisce come le autorità sceglieranno i casi da indagare, quali documenti chiederanno alle aziende, quanto tempo avranno per rispondere e con quali criteri gli Stati membri dovranno calcolare le sanzioni.

In sintesi:

  • il divieto discende dal Regolamento (UE) 2024/3015 del 27 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2024 ed efficace dal 13 dicembre 2024;
  • l’applicazione decorre dal 14 dicembre 2027 e riguarda ogni prodotto, ogni settore e ogni origine, comprese le merci già a scaffale o in magazzino;
  • le linee guida attuative sono la Comunicazione della Commissione C(2026) 4386 final del 26 giugno 2026, adottata ai sensi dell’art. 11 del regolamento e frutto di 160 contributi raccolti nella call for evidence;
  • gli Stati membri devono notificare alla Commissione le norme sanzionatorie nazionali entro il 14 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 37, par. 3;
  • le linee guida indicano due metodi di calcolo delle sanzioni, uno sul valore dei prodotti e uno sul fatturato globale annuo dell’impresa.

Divieto UE di prodotti ottenuti con lavoro forzato

L’art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3015 stabilisce che gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né li esportano. Le linee guida qualificano il divieto come incondizionato e assoluto, e precisano che il regolamento impone un obbligo di risultato: la conformità del prodotto, indipendentemente dalla correttezza delle procedure aziendali. La definizione applicabile è quella dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, richiamata dall’art. 2, punto 1) del regolamento, e comprende il lavoro minorile forzato.

L’ambito è volutamente largo. È vietato il prodotto ottenuto con lavoro forzato in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese lavorazioni e trasformazioni connesse in un punto qualunque della catena di approvvigionamento. Non esistono soglie: una quota minima di componente contaminato basta a far ricadere il prodotto finito nel divieto. La nozione di prodotto è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo europeo e comprende manufatti, prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e materie prime estratte, minerali inclusi.

Un chiarimento delle linee guida incide direttamente sulla pianificazione degli acquisti. Il divieto colpisce tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dal 14 dicembre 2027, anche se fabbricati o importati prima di quella data: le merci ferme in magazzino o già esposte in negozio rientrano nel campo di applicazione, mentre ne escono soltanto quelle che hanno raggiunto l’utilizzatore finale. Fuori dal perimetro applicativo rimangono i servizi, compresi trasporto, magazzinaggio e logistica.

Il regolamento raggiunge anche il commercio elettronico. L’art. 4 considera messi a disposizione sul mercato i prodotti offerti online quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione, e le linee guida elencano gli indizi da valutare caso per caso, ossia le aree di spedizione, la lingua e la valuta usate, i metodi di pagamento e il dominio registrato in uno Stato membro. Le autorità possono agire sull’offerta online prima ancora che la merce sia immessa sul mercato.

Linee guida UE e strumenti per le imprese

Le linee guida sono state adottate il 26 giugno 2026 con la Comunicazione C(2026) 4386 final, in attuazione dell’art. 11 del regolamento, che ne fissava il termine al 14 giugno 2026. Il documento copre gli indicatori di rischio, l’intero processo investigativo, l’esecuzione delle decisioni alle frontiere, il calcolo delle sanzioni e la due diligence sul lavoro forzato. Non hanno forza vincolante, poiché solo il testo del regolamento produce effetti giuridici, però costituiscono il riferimento comune di tutte le autorità nazionali.

Insieme alle linee guida la Commissione ha attivato il portale unico sul lavoro forzato previsto dall’art. 12, che raccoglie in un solo indirizzo l’elenco delle autorità competenti nazionali, la banca dati dei rischi per zone geografiche e prodotti, le linee guida in tutte le lingue ufficiali e le decisioni di divieto adottate. Dal 14 dicembre 2027 ospiterà anche il punto unico di presentazione delle informazioni disciplinato dall’art. 9, attraverso cui chiunque potrà segnalare una violazione sospetta.

Per le imprese minori la Direzione generale Mercato interno ha pubblicato una checklist di preparazione dedicata alle PMI, coerente con l’art. 11, che impone alle indicazioni su diligenza, buone pratiche e lavoro forzato imposto dalle autorità statali di concentrarsi in particolare sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

I criteri con cui le autorità effettuano i controlli

La selezione dei casi segue un approccio basato sul rischio codificato nell’art. 14, par. 2, che indica tre criteri da valutare insieme: l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, la percentuale della parte sospetta rispetto al prodotto finale. Le linee guida precisano che la quota va intesa in senso fisico, funzionale o economico, e che la gravità si misura sul numero di indicatori presenti, sulla difficoltà di rimediare, sulla durata delle pratiche e sulla loro natura sistemica.

Il lavoro forzato imposto dalle autorità statali riceve una priorità implicita, perché per definizione coinvolge un numero elevato di persone attraverso pratiche strutturali. Sul fronte dei soggetti, le linee guida individuano gli importatori come interlocutori privilegiati quando lo sfruttamento avviene fuori dall’Unione, poiché i fornitori a monte spesso non hanno un legame diretto con il mercato europeo. Le autorità devono considerare le dimensioni e le risorse dell’impresa, sorvegliando allo stesso tempo il rischio di elusione tramite esternalizzazione verso soggetti più piccoli.

La competenza si divide secondo l’art. 15. Se lo sfruttamento avviene fuori dal territorio dell’Unione l’autorità capofila è la Commissione europea; se avviene sul territorio di uno Stato membro è l’autorità nazionale di quel Paese. Le fonti informative comprendono la banca dati dei rischi, le segnalazioni ricevute tramite il punto unico, il modulo dedicato del sistema europeo di vigilanza del mercato e le informazioni provenienti da ispettorati del lavoro, autorità sanitarie, fiscali e giudiziarie.

Documentazione di indagine e adempimenti

Il calendario procedurale è la parte che incide di più sull’organizzazione aziendale, perché fissa finestre misurate in giorni lavorativi. Prima ancora di aprire un’indagine formale, l’art. 17, par. 1 impone all’autorità capofila di chiedere all’impresa quali misure ha adottato per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato. Le linee guida chiariscono che questa fase offre l’occasione di dissipare i sospetti prima che l’indagine venga aperta.

Adempimento Termine
Risposta dell’impresa alla richiesta della fase preliminare, art. 17, par. 2 30 giorni lavorativi dal ricevimento
Chiusura della fase preliminare da parte dell’autorità, art. 17, par. 3 30 giorni lavorativi dalla risposta dell’impresa
Informativa all’impresa sull’avvio dell’indagine, art. 18, par. 1 3 giorni lavorativi dalla decisione
Trasmissione delle informazioni durante l’indagine, art. 18, par. 4 da 30 a 60 giorni lavorativi, prorogabili su richiesta motivata
Conclusione dell’indagine indicata dalle linee guida termine ragionevole, in linea di principio non oltre 9 mesi
Conformità agli ordini contenuti nella decisione almeno 30 giorni lavorativi, ridotti a 10 per i beni deperibili
Decisione sulla richiesta di riesame, art. 21 30 giorni lavorativi

L’elenco dei documenti richiedibili occupa diverse pagine delle linee guida e somiglia a una specifica tecnica di tracciabilità. Comprende le mappe della catena di fornitura estese ai livelli e ai sottolivelli, con fornitori diretti e indiretti; i certificati di catena di custodia e i dati di tracciabilità delle materie prime; le distinte base necessarie a determinare la quota del componente sospetto; i certificati di origine; nomi, indirizzi e geolocalizzazione degli stabilimenti; ordini di acquisto, fatture, liste di imballaggio e documentazione di spedizione; le evidenze di capacità produttiva che dimostrino coerenza tra volumi in ingresso e in uscita; l’identificativo unico del passaporto digitale del prodotto, dove esiste.

Due precisazioni cambiano il valore probatorio del silenzio. La prima riguarda la tracciabilità mancante: quando un prodotto o una materia prima può essere stato mescolato con materiale ad alto rischio, l’impossibilità di fornire informazioni di tracciabilità incide negativamente sulla valutazione complessiva delle prove. La seconda riguarda la mancata collaborazione, che le linee guida qualificano come prova in sé e che, combinata con gli altri elementi disponibili, costituisce in genere base sufficiente per accertare la violazione. Rientrano nella nozione il rifiuto ingiustificato, il ritardo senza valida motivazione e l’invio di informazioni incomplete o fuorvianti allo scopo di ostacolare l’indagine.

Un’ultima avvertenza colpisce chi ha costruito la propria compliance sulle certificazioni. Gli audit sociali svolti dove i lavoratori si trovano sotto minaccia o sorveglianza costante della direzione, oppure dove l’accesso agli impianti produttivi è limitato, non vengono considerati prova credibile. Nelle aree interessate da lavoro forzato imposto dallo Stato la valutazione è ancora più stringente, perché la credibilità dell’audit presuppone accesso senza restrizioni e possibilità per i lavoratori di parlare liberamente e senza supervisione.

Le conseguenze del divieto su prodotti e fornitori condivisi

La decisione che accerta la violazione produce tre effetti simultanei previsti dall’art. 20, par. 4: il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione e di esportazione, l’ordine di ritiro delle merci già disponibili e l’ordine di smaltimento. Tutte le decisioni vengono pubblicate sul portale unico. I beni deperibili vanno donati a scopo caritativo o di pubblico interesse, quelli non deperibili riciclati secondo la gerarchia dei rifiuti e, quando il riciclo è impossibile, resi inutilizzabili, sempre a spese dell’impresa e senza che questa ne tragga vantaggio economico.

Il chiarimento che cambia il calcolo del rischio riguarda l’ampiezza del divieto. Le linee guida affermano che la decisione di divieto ha portata generale e si applica a qualsiasi operatore economico che immetta quei prodotti sul mercato dell’Unione o li esporti, non soltanto alle aziende destinatarie dell’indagine. La Commissione fonda questa lettura sul principio di effettività e sulla necessità di evitare l’elusione. Per un’impresa italiana significa che una decisione adottata nei confronti di un concorrente che condivide lo stesso fornitore colpisce anche le proprie merci, senza alcun contatto preventivo da parte delle autorità.

Quando la parte contaminata è sostituibile, l’operatore ottiene la possibilità di estrarla e rimpiazzarla con un componente esente entro un tempo ragionevole, rimettendo poi il prodotto sul mercato. Per le filiere di importanza strategica o critica per l’Unione l’art. 20, par. 5 consente di ordinare che la merce venga trattenuta anziché smaltita, a spese dell’impresa, mentre questa lavora a eliminare lo sfruttamento. Cambiare fornitore non vale come rimedio, perché ne risulterebbe un prodotto diverso.

Calcolo sanzioni nazionali sul valore o fatturato

Le sanzioni pecuniarie colpiscono l’inosservanza della decisione e non la violazione del divieto in sé. Le linee guida elencano quattro condotte sanzionabili: la vendita dei prodotti in contrasto con la decisione, il mancato ritiro o il mancato smaltimento, la mancata sostituzione della parte colpita e la mancata custodia dei prodotti quando è stato ordinato di trattenerli per ragioni strategiche. La competenza a irrogarle spetta soltanto alle autorità nazionali, anche quando la decisione proviene dalla Commissione.

La sezione dedicata al calcolo è la parte più utile per quantificare l’esposizione, perché illustra due schemi alternativi che gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione. Il primo parte dal valore complessivo dei prodotti immessi sul mercato in violazione della decisione e applica una percentuale che riflette la gravità, con esempi che vanno da zero a 10 per cento per gravità molto bassa, da 10 a 30 per cento per gravità media e da 30 a 60 per cento per gravità elevata, il tutto moltiplicato per un coefficiente legato alla durata dell’inadempimento. Il secondo parte dal fatturato globale annuo dell’operatore e vi applica una percentuale che tiene conto insieme di gravità e durata, con esempi che vanno da zero a 1 per cento nei casi meno seri, da 1 a 2 per cento nei casi intermedi e da 1 a 4 per cento nei casi più gravi.

All’importo base si applicano poi le circostanze attenuanti e aggravanti. Attenua la posizione la collaborazione dell’impresa nell’adeguarsi alla decisione, per esempio la trasmissione spontanea di informazioni sul proprio inadempimento. Aggravano la posizione le inadempienze precedenti dello stesso operatore, la condotta ostruttiva o fraudolenta volta a occultare la violazione, la coercizione di altri operatori all’inadempimento e i vantaggi economici ottenuti o le perdite evitate grazie alla violazione. Il regolamento non fissa minimi né massimi, lasciando agli Stati membri la scelta di stabilirli. La durata si misura dalla scadenza del termine indicato nella decisione.

Distanza dalla direttiva sulla due diligence delle filiere

Il regolamento sul lavoro forzato agisce su un piano diverso da quello della direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere, e la differenza ha ricadute pratiche pesanti. L’art. 1, par. 3 esclude espressamente che il regolamento crei ulteriori obblighi di diligenza rispetto a quelli già previsti dal diritto europeo o nazionale. La CSDDD disciplina un processo e vincola le imprese sopra determinate soglie dimensionali a partire dal luglio 2029; il divieto sul prodotto vale per chiunque immetta merci sul mercato europeo, dalla multinazionale al piccolo importatore.

Le linee guida mettono in guardia anche dall’affidarsi alle sole garanzie contrattuali. Le clausole inserite nei contratti di fornitura e le dichiarazioni dei fornitori non bastano da sole senza verifica successiva, e accanto alla diligenza vengono riconosciute come approcci efficaci la tracciabilità di prodotto, le pratiche di acquisto responsabile, gli schemi di certificazione e il monitoraggio condotto dai lavoratori. La documentazione prodotta lungo questi percorsi diventa la materia che l’impresa può presentare per dissipare i sospetti, perché l’art. 17, par. 5 consente all’autorità di chiudere la fase preliminare senza aprire l’indagine quando le ragioni del sospetto fondato sono venute meno.

Il cronoprogramma per le PMI italiane

Le imprese hanno diciassette mesi prima che il divieto acquisti efficacia, e la Commissione ha già fissato le date del proprio programma di accompagnamento. Otto sessioni tra settembre e novembre 2026, tutte dalle 14:30 alle 16:30, con una dedicata alle PMI e sei ai settori più esposti ai rischi di lavoro forzato nelle filiere globali.

Sessione di preparazione Data
Presentazione generale del regolamento e del pacchetto di strumenti 14 settembre 2026
Focus su piccole e medie imprese 16 settembre 2026
Focus sul settore solare 13 ottobre 2026
Focus sul settore tessile 20 ottobre 2026
Focus su elettronica e semiconduttori 12 novembre 2026
Focus sul settore agroalimentare 17 novembre 2026
Focus sul settore automotive 19 novembre 2026
Focus sul settore della pesca 24 novembre 2026

Il regolamento prevede anche un canale di assistenza stabile. L’art. 10 impone alle autorità competenti di designare punti di contatto per le PMI incaricati di fornire informazioni sull’applicazione della norma, e le linee guida precisano che le piccole imprese sottoposte a valutazione possono chiedere sostegno a un punto di contatto nazionale su come dialogare con l’autorità capofila. I recapiti delle autorità di ciascuno Stato membro sono pubblicati dalla Commissione sul portale unico e vanno verificati lì, perché l’elenco viene aggiornato via via che arrivano le designazioni.

Le attività da avviare subito riguardano la documentazione più che le dichiarazioni di principio. Nella fase preliminare l’autorità chiede prove di misure adottate, e i trenta giorni lavorativi dell’art. 17 sono un tempo compatibile solo con archivi già ordinati. Le priorità sono la mappatura dei fornitori oltre il primo livello, la conservazione strutturata dei documenti di tracciabilità in forma recuperabile in settimane, la verifica della propria esposizione alle aree e ai prodotti indicati nella banca dati europea e la designazione di un referente aziendale per i rapporti con le autorità, che le linee guida raccomandano espressamente.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 08:20:07 +0000
Crisi d'azienda
Transazione fiscale di gruppo, un solo Ufficio e conti separati per ogni società
La proposta unitaria concentra l’istruttoria presso un solo Ufficio, mentre debiti, convenienza e voto sono verificati per ciascuna società.

Le imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare una proposta unitaria di trattamento dei debiti fiscali e contributivi, affidando l’intera istruttoria a un solo Ufficio. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce tuttavia che debiti, convenienza e voto devono essere valutati separatamente per ogni società, secondo l’autonomia patrimoniale prevista dal sistema degli strumenti per la crisi d’impresa.

La proposta unitaria è una facoltà del gruppo

L’articolo 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019 consente a più imprese dello stesso gruppo, tutte in stato di crisi o insolvenza, di presentare una proposta fiscale e contributiva unitaria.

La facoltà riguarda le transazioni inserite:

  • negli accordi di ristrutturazione dei debiti, compresi quelli agevolati o a efficacia estesa;
  • nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • nel concordato preventivo di gruppo.

La Circolare estende lo stesso criterio alle imprese del gruppo che utilizzano la composizione negoziata e chiedono la nomina di un unico esperto ai sensi dell’articolo 25.

La trattazione unitaria rappresenta una scelta. Le società possono presentare proposte separate ai rispettivi Uffici territoriali quando tale soluzione risponde meglio alla struttura del piano o alla distribuzione delle esposizioni fiscali.

L’Ufficio competente segue la società che dirige il gruppo

Quando le società hanno domicili fiscali differenti, la proposta unitaria è presentata all’Ufficio competente per la società che esercita la direzione e il coordinamento, purché tale funzione risulti dalla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del Codice civile e la società partecipi alla proposta.

Qualora la direzione non risulti pubblicizzata oppure la società che la esercita sia estranea alla proposta, la competenza viene attribuita in base all’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascuna agenzia fiscale o ente previdenziale interessato.

Configurazione del gruppo Ufficio competente
direzione e coordinamento pubblicizzati e capogruppo inclusa nella proposta Ufficio collegato al domicilio fiscale della capogruppo
direzione non pubblicizzata Ufficio collegato alla società con la maggiore esposizione verso il singolo ente
capogruppo esclusa dalla proposta Ufficio collegato alla società proponente con la maggiore esposizione
proposte presentate separatamente Ufficio competente per il domicilio fiscale di ciascuna società

La certificazione separa il debito di ogni società

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione certifica entro 30 giorni i debiti iscritti a ruolo o affidati alla riscossione per ciascuna società interessata.

Nello stesso termine, l’Ufficio che riceve la proposta unitaria certifica i debiti non iscritti a ruolo e quelli contenuti nei ruoli vistati e non ancora consegnati, coordinandosi con le strutture territoriali competenti per le singole imprese.

La certificazione può essere formalmente unitaria, mentre gli importi devono essere distinti società per società. Questa separazione consente di ricostruire il passivo fiscale di ogni debitore e di confrontare il trattamento offerto con il relativo scenario liquidatorio.

Il piano deve quantificare il beneficio per ciascuna impresa

Il piano unitario o i piani collegati devono spiegare la maggiore utilità della soluzione di gruppo rispetto a procedure autonome per ogni società.

La documentazione deve indicare:

  • la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi o contrattuali;
  • le ragioni della scelta di un piano unitario o di piani collegati;
  • il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa;
  • le proiezioni che dimostrano il riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico delle società destinate a proseguire l’attività.

Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la maggiore convenienza per i creditori di ogni singola impresa. L’attestazione deve anche quantificare il beneficio e descrivere analiticamente i rapporti esistenti tra le società.

L’autonomia delle masse impedisce compensazioni improprie

La proposta unitaria non modifica l’autonomia delle masse attive e passive. Il patrimonio di una società non può essere utilizzato liberamente per soddisfare i creditori di un’altra, salvo operazioni infragruppo ammesse dal piano e accompagnate da vantaggi compensativi verificabili.

L’Agenzia valuta la non deteriorità del trattamento fiscale per ciascuna società debitrice. Un risultato complessivamente favorevole per il gruppo non sana un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione riferito a una sola impresa.

Se la proposta offerta dall’impresa Alfa supera lo scenario liquidatorio e quella dell’impresa Beta lo peggiora, il giudizio negativo su Beta pregiudica l’intera proposta unitaria. La convenienza aggregata del gruppo non sostituisce la verifica individuale.

Un esempio con tre società

La seguente simulazione mostra l’effetto del test separato di non deteriorità. Gli importi hanno esclusiva funzione esemplificativa:

Società Credito fiscale Pagamento proposto Ricavo stimato in liquidazione Valutazione
Alfa 1.000.000 euro 700.000 euro 600.000 euro trattamento compatibile
Beta 500.000 euro 250.000 euro 300.000 euro trattamento deteriore
Gamma 800.000 euro 500.000 euro 450.000 euro trattamento compatibile

Alfa e Gamma offrono all’Erario un risultato superiore alla liquidazione. La proposta di Beta presenta invece una differenza negativa di 50.000 euro. In assenza di una revisione del trattamento di Beta, l’Agenzia non può aderire alla proposta unitaria, anche se il risultato complessivo delle tre società appare migliore.

Trasferimenti infragruppo e vantaggi compensativi

Il piano può prevedere trasferimenti di risorse tra società del gruppo quando risultano necessari alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese coinvolte.

L’attestatore deve verificare che l’impresa che trasferisce le risorse riceva un vantaggio compensativo capace di evitare un pregiudizio ai propri creditori. Il controllo assume particolare rilievo quando la stessa società chiede anche la riduzione del debito tributario.

La comparazione deve considerare la posizione della singola impresa erogatrice e dimostrare che il trasferimento produce un valore almeno sufficiente a preservare il trattamento del credito fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale.

Voto e omologazione seguono ciascuna società

Nel concordato di gruppo, i creditori votano in modo contestuale e separato per ogni società debitrice. L’Ufficio esprime quindi un voto distinto, conforme al parere della Direzione regionale riferito alla specifica impresa.

Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, il tribunale può disporre l’omologazione forzosa della proposta unitaria quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 63 e 88 del Codice.

Nel PRO continua a essere richiesta l’unanimità delle classi, con esclusione del cram-down fiscale. L’unità dell’istruttoria amministrativa semplifica quindi i rapporti con gli enti pubblici senza cancellare le regole proprie dello strumento scelto né l’autonomia patrimoniale delle società prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 07:57:59 +0000
Professionisti
Liberi professionisti, giovani in minoranza e con redditi in calo
I giovani sono sempre meno numerosi nel mondo del lavoro, soprattutto fra i professionisti, e si allarga il gap di retribuzione fra le generazioni.

L’invecchiamento della popolazione italiana ha cambiato il volto delle libere professioni molto più di quanto abbia toccato il lavoro dipendente. La quota di under 35 è ferma al 16% tra i liberi professionisti e al 15% tra gli altri autonomi rispetto al 24% dei dipendenti, mentre il reddito degli under 30 è sceso al 78% della media generale. Sono i risultati del rapporto “Generazioni a confronto tra demografia e redditi”, curato da Ludovica Zichichi, Camilla Lombardi e Alessia Negrini per l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni e presentato il 7 luglio 2026 alla presenza del Ministro del Lavoro Marina Calderone.

In sintesi:

  • gli under 35 sono il 24% dei lavoratori dipendenti, il 16% dei liberi professionisti e il 15% degli altri indipendenti;
  • l’età mediana dei liberi professionisti sale a 50 anni fra gli uomini e 46 fra le donne;
  • il reddito della fascia 25-34 anni vale il 78% della media generale nel 2022, contro il 97% del 1987;
  • il divario reddituale generazionale dei lavoratori indipendenti scende dal 118% del 1987 all’84% del 2022.

Professioni sempre più mature, under 35 fermi al 16%

La quota di giovani nelle libere professioni è meno di due terzi di quella registrata nel lavoro dipendente. Secondo il rapporto dell’Osservatorio di Confprofessioni, nel 2025 gli under 35 pesano per il 24% fra i dipendenti, per il 16% fra i liberi professionisti e per il 15% fra gli altri lavoratori indipendenti. Sul lato opposto della piramide, i 55-64enni valgono il 22,3% dei dipendenti, il 24,0% dei liberi professionisti e il 27,9% degli altri indipendenti.

La distanza fra i comparti si spiega con le condizioni di accesso. Il lavoro dipendente dispone di canali di ingresso standardizzati, mentre la libera professione richiede tempi di avviamento lunghi, una tenuta economica iniziale e una rete di clienti già formata: condizioni che premiano chi è entrato prima e rendono selettivo l’ingresso delle nuove generazioni.

Le differenze di genere sono più nette di quanto suggerisca il solo dato aggregato. Fra i liberi professionisti, gli uomini under 45 sono il 34,8% del totale maschile, a fronte del 46,6% osservato fra le donne; specularmente, gli over 54 pesano per il 39,0% fra i professionisti e per il 25,2% fra le professioniste. Il rapporto attribuisce lo scarto all’ingresso più recente delle donne nella professione, non a una struttura più giovane del comparto femminile.

Età mediana in crescita e ricambio generazionale bloccato

L’età mediana dei liberi professionisti è salita da 45 a 48 anni fra il 2015 e il 2025, contro i due anni guadagnati dal lavoro dipendente, passato da 44 a 46. Nel 2025 il valore mediano dei professionisti raggiunge i 50 anni fra gli uomini e i 46 fra le donne, mentre fra gli altri lavoratori indipendenti converge intorno ai 50 anni per entrambi i sessi.

Il secondo indicatore usato dall’Osservatorio è il rapporto tra under 35 e over 54, che misura la capacità di ricambio di ciascun comparto. Fra i dipendenti l’indicatore scende ma rimane vicino alla parità; fra i liberi professionisti era già debole nel 2015 e peggiora nel decennio, con una caduta particolarmente ripida sul versante femminile, che dal 2022 scende sotto la soglia della parità.

Grafico del rapporto tra under 35 e over 54 fra dipendenti, liberi professionisti e altri indipendenti dal 2015 al 2025

Il contesto demografico amplifica il fenomeno. L’indice di ricambio della popolazione attiva, che confronta chi si avvicina all’uscita dal mercato del lavoro (60-64 anni) con chi potrebbe entrarvi (15-19 anni), è passato dal 71,9% del 1976 al 156% del 2026: le uscite superano ormai largamente gli ingressi potenziali.

Retribuzioni, la forbice fra junior e senior

La perdita di posizione economica dei giovani è documentata con quasi quarant’anni di serie storica. Nel 1987 i redditi della fascia 25-34 anni erano sostanzialmente allineati alla media complessiva, al 97%; nel 2022 valgono il 78%. La curva a campana dei redditi per età si abbassa nel tratto iniziale e sposta il proprio vertice dalla fascia 45-54 anni a quella 55-64 anni, coerentemente con l’allungamento della vita lavorativa e con l’innalzamento dell’età pensionabile.

Grafico del rapporto fra reddito individuale per classe di età e reddito medio totale negli anni 1987, 2000, 2008 e 2022

Il confronto con la fascia centrale della carriera conferma la stessa direzione. Assumendo come riferimento i mid career fra i 35 e i 54 anni, i giovani si collocano stabilmente sotto quel livello reddituale lungo tutto il periodo osservato, mentre i senior mantengono una posizione superiore. Lo svantaggio è più contenuto fra i dipendenti e più ampio nel lavoro autonomo, dove la distanza fra le coorti continua ad allargarsi.

Grafico dell'andamento del reddito individuale di giovani e senior rispetto alla fascia mid career

Divario di reddito generazionale

La misura più severa del fenomeno è l’indice di divario reddituale generazionale, costruito dall’Osservatorio come rapporto fra il reddito dei 25-34 anni e quello dei 55-64 anni. Sul totale degli occupati l’indice scende dal 91% del 1987 al 69% del 2022; fra i dipendenti passa dall’88% al 74%; fra gli indipendenti crolla dal 118% all’84%. È da qui che arriva il dato più citato del rapporto: alla fine degli anni Ottanta i giovani autonomi guadagnavano circa il 20% in più dei colleghi senior, nel 2022 il 16% in meno.

La serie dei lavoratori indipendenti mostra però un andamento tutt’altro che lineare, come si vede seguendola sui suoi punti di svolta.

Anno Reddito giovani indipendenti sui 55-64 anni
1987 118%
1989 120%
1995 83%
2004 107%
2012 66%
2020 97%
2022 84%

Il confronto fra le tre platee, elaborato da PMI.it sui dati dell’Osservatorio, quantifica quanto ciascuna abbia perso in trentacinque anni. La protezione relativa del lavoro dipendente emerge con chiarezza solo mettendo in fila i tre delta.

Platea Punti di indice persi fra 1987 e 2022
Totale occupati -22
Lavoratori dipendenti -14
Lavoratori indipendenti -34

Il peggioramento strutturale è concentrato fra i primi anni Novanta e il 2012, seguito poi da un recupero parziale che non riporta i giovani ai livelli di partenza; negli anni seguenti il rapporto registra una graduale riduzione del divario, che rimane comunque ampio.

Riforma Professioni e incentivi autoimpiego

Il ricambio generazionale è uno degli obiettivi dichiarati della riforma delle professioni ordinistiche, insieme all’equo compenso, alla revisione delle società fra professionisti e alla riduzione del gender gap negli organi di governo degli ordini. Alla presentazione del rapporto il Ministro Calderone ha annunciato l’arrivo in Aula del disegno di legge il 30 luglio.

Sul fronte delle risorse, il decreto Coesione ha destinato un miliardo di euro all’autoimpiego per le professioni ordinistiche. Secondo Calderone, i giovani orientano la domanda soprattutto verso i voucher a fondo perduto del bonus autoimpiego under 35, coerentemente con un modello di studio monotitolare che il Ministro giudica inadeguato rispetto alla scala dei problemi del settore. È lo scarto fra gli strumenti disegnati per favorire le aggregazioni e le scelte effettive di chi entra oggi nella professione a spiegare, secondo Confprofessioni, perché il ricambio non riparta.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 07:26:45 +0000
Concorsi
Concorso MAECI per funzionari a tempo indeterminato, domande entro il 30 luglio
Il bando di concorso promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per assumere 95 funzionari: candidature entro il 30 luglio.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riapre le porte ai laureati con un concorso per funzionari a tempo indeterminato, tra i pochi che affiancano ai profili amministrativi una corsia riservata ad architetti e ingegneri abilitati. Il bando MAECI, gestito con procedura RIPAM, si chiude a fine luglio e vale l’ingresso stabile nei ruoli del Ministero, in Italia e nelle sedi diplomatiche e consolari all’estero.

In sintesi:

  • i posti a concorso sono 95, ripartiti in 60 unità per l’amministrazione, la contabilità e le attività consolari (ACC), 20 per le attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT) e 15 per architetti e ingegneri (ARCH/ING);
  • la domanda si invia solo sul portale inPA, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2026;
  • per candidarsi servono un indirizzo PEC e il versamento della tassa di concorso di 10 euro per ciascun codice scelto;
  • la selezione comprende una prova scritta, una prova orale, una prova facoltativa in lingua straniera e la valutazione dei titoli, con eventuale preselezione;
  • il reclutamento discende dal Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero.

I 95 posti del concorso MAECI e i tre profili

Il Ministero torna a reclutare dopo la tornata del 2025, dedicata ai profili amministrativi con accesso anche ai diplomati: questa volta la selezione è riservata ai laureati e alza il livello di inquadramento nell’Area dei funzionari. Il nuovo concorso MAECI mette a disposizione 95 posti da funzionario a tempo indeterminato, distribuiti su tre famiglie professionali con requisiti di accesso differenti.

Profilo e codice Posti
Amministrazione, contabilità e attività consolari (ACC) 60
Attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT) 20
Architetti e ingegneri (ARCH/ING) 15

Le mansioni cambiano con il profilo: i funzionari ACC seguono attività amministrativo-contabili e consolari, anche nelle sedi all’estero; i profili EXPORT-STAT si dedicano all’analisi economica, statistica e commerciale e alla cooperazione allo sviluppo; gli ARCH/ING curano progettazione, manutenzione e sicurezza degli immobili del Ministero in Italia e all’estero.

Il bando si aggiunge alla stagione di concorsi pubblici del 2026 avviata dalle amministrazioni centrali

Requisiti per partecipare al concorso MAECI

Per i profili ACC ed EXPORT-STAT è sufficiente una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), senza limiti di età; per il profilo ARCH/ING servono invece una laurea in una delle classi indicate nell’allegato del bando, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.

Tra le classi di laurea ammesse per gli architetti e gli ingegneri rientrano:

  • architettura, architettura del paesaggio e architettura-ingegneria edile;
  • conservazione dei beni architettonici e ambientali;
  • pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
  • ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio;
  • ingegneria informatica, elettronica, elettrica e delle telecomunicazioni;
  • ingegneria meccanica, aerospaziale, navale, chimica ed energetica e nucleare;
  • ingegneria gestionale, dell’automazione, biomedica e della sicurezza;
  • scienza e ingegneria dei materiali e sicurezza informatica.

Per il profilo ARCH/ING è richiesta anche l’iscrizione alla Sezione A dell’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure alla Sezione A dell’albo degli ingegneri.

Le prove del concorso MAECI

La selezione si articola in prova scritta, prova orale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione dei titoli, con un’eventuale fase di preselezione.

  • la preselezione scatta quando le domande per un codice superano di almeno dieci volte i posti di quel codice;
  • la prova scritta verte sulle materie proprie di ciascun profilo e include la lingua inglese al livello C1;
  • la prova orale approfondisce le stesse materie e la conoscenza linguistica;
  • la prova facoltativa in lingua straniera concorre alla valutazione dei titoli;
  • la valutazione dei titoli è distinta per ciascun codice di concorso.

Sede, giorno e ora di ogni prova sono pubblicati sul portale inPA almeno quindici giorni prima dello svolgimento.

Come presentare la domanda su inPA

La domanda si invia solo online sul portale inPA, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2026, previo accesso con identità digitale.

  • accedere al portale inPA con SPID, CIE, CNS o eIDAS e completare la registrazione;
  • disporre di un indirizzo PEC o di un domicilio digitale per le comunicazioni ufficiali;
  • selezionare il codice del profilo per cui si concorre;
  • versare la tassa di concorso di 10 euro, dovuta per ciascun codice in caso di più domande;
  • inviare la candidatura entro il termine perentorio del 30 luglio 2026.

Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 07:15:04 +0000
Intelligenza Artificiale
Flotte aziendali, l’Agentic AI ottimizza anche la manutenzione
Dalla diagnosi precoce dei guasti al coordinamento di officine e fornitori, l'Agentic AI automatizza la manutenzione delle flotte aziendali riducendo i fermi

L’Agentic AI può realmente contribuire alla gestione della manutenzione delle flotte aziendali, valorizzando l’intero processo. Oltre al supporto per i Fleet Manager, sul mercato arrivano anche applicazioni pensate per governare l’intero ecosistema che ruota intorno ai singoli interventi manutentivi, coordinando un’ampia rete di soggetti: officine, fornitori di ricambi, reti autorizzative e piattaforme digitali.

Da Targa Telematics arriva ad esempio la nuova soluzione Maintenance Excellence, che applica l’Agentic AI in ambito flotte per trasformare la manutenzione in un processo coordinato e smart.

Potenzialità dell’Agentic AI per le flotte

L’intelligenza artificiale agentica risponde a un’esigenza che gli operatori del noleggio e del fleet management dichiarano apertamente: integrare i dati dei veicoli per ridurre inattività e imprecisioni informative.

Secondo la ricerca “Operai del NLTâ€, condotta dal Centro Studi Fleet&Mobility su oltre 120 operatori della mobilità e promossa da Targa Telematics ed Escargo, il 69% degli intervistati ritiene che una gestione integrata dei dati del veicolo migliorerebbe la precisione delle informazioni sui tempi di fermo veicolo; per il 66% una gestione intelligente e coordinata favorirebbe la riduzione delle inattività, mentre il 64% indica nell’integrazione e nell’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale il principale fattore di valore lungo il processo manutentivo.

La chiave per rendere efficiente la manutenzione delle flotte aziendali, secondo Targa Telematics, è privilegiare l’orchestrazione dell’intero processo rispetto al singolo intervento: per Pasquale Triventi, Key Account Manager dell’azienda, serve un approccio fondato su «orchestrazione intelligente dei dati e automazione dei processi», abbandonando la compilazione manuale delle informazioni da parte di officine e terze parti in favore dell’analisi automatica dei dati generati dai veicoli e dagli ecosistemi digitali collegati.

Manutenzione automatizzata di auto aziendali e veicoli commerciali

Le soluzioni basate su Agentic AI per la manutenzione delle flotte, come Maintenance Excellence, integrano i dati provenienti da dispositivi telematici, sistemi OEM e piattaforme esterne in un sistema interoperabile che monitora lo stato del veicolo in tempo reale.

Oltre a individuare precocemente segnali di usura o anomalie, il sistema pianifica gli interventi, avvia attività e autorizzazioni indirizzandole ai soggetti competenti e misura le prestazioni dell’intero processo. La differenza rispetto alla manutenzione predittiva classica sta nell’autonomia di esecuzione: oltre alla segnalazione del problema, l’AI agentica prenota l’appuntamento in officina, apre il flusso di lavoro e gestisce le autorizzazioni sotto la supervisione degli operatori.

Tutte le attività a basso valore aggiunto, come la gestione degli appuntamenti, il coordinamento tra gli attori della filiera, l’assegnazione delle priorità di intervento e le verifiche amministrative, possono così essere automatizzate liberando tempo e risorse.

Costi di manutenzione e fermi in calo con l’AI

L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manutenzione produce effetti misurabili sui conti delle flotte: secondo l’Osservatorio di Targa Telematics, l’AI può ridurre i costi di manutenzione fino al 30% e tagliare del 13% i tempi di fermo della flotta.

Per le imprese che gestiscono parchi veicoli numerosi, il beneficio si somma a quello degli altri strumenti di intelligenza artificiale già adottabili nei processi aziendali, dalla pianificazione degli interventi alla disponibilità dei mezzi, con meno imprevisti che incidono su produttività e costi di gestione.


Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 07:05:02 +0000
Sanità
Contributi ENPAPI e INPS, non si perdono con il cumulo per la pensione
Avendo versato contributi 4 anni e 5 mesi all’ENPAPI per lavoro come infermiera in associazione professionale/cooperative e circa 10 anni con contributi pensionistici INPS come dipendente di un ospedale privato, passando all’assunzione presso un ospedale pubblico come sarà calcolata la pensione finale? I versamenti ENPAPI si perdono? Avendo versato contributi 4 anni e 5 mesi all’ENPAPI per lavoro come infermiera in associazione professionale/cooperative e circa 10 anni con contributi pensionistici INPS come dipendente di un ospedale privato, passando all’assunzione presso un ospedale pubblico come sarà calcolata la pensione finale? I versamenti ENPAPI si perdono?
Data articolo: Tue, 28 Jul 2026 06:32:29 +0000
Governo italiano
Taglio accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 6 agosto
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri riduce l'accisa sul solo diesel e apre un nuovo periodo di consumo per il rimborso delle imprese di trasporto

Il Governo torna sul taglio delle accise dopo tre settimane di stop e concentra tutte le risorse disponibili sul diesel, lasciando fuori la benzina. La scelta arriva alla vigilia dell’esodo estivo, con il gasolio risalito ai massimi dal marzo 2022 per effetto della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, e prende la forma di un intervento ponte in attesa che l’extragettito IVA di luglio sia contabilizzato.

In sintesi:

  • sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, comprensivo dell’effetto IVA, in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e fino al 6 agosto 2026;
  • aliquota della benzina non modificata dal provvedimento;
  • costo dell’operazione stimato in 125 milioni di euro, senza alcun aumento dell’accisa sui tabacchi;
  • coperture reperite su accise mobili maturate a giugno, sanzioni dell’Antitrust e Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
  • nuovo Consiglio dei Ministri fissato al 4 agosto per decidere sulle accise mobili di luglio.

Sconto di 17 centesimi sul gasolio dal 28 luglio al 6 agosto

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2026 riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per autotrazione dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto, con un beneficio che somma la riduzione dell’accisa e il minor carico IVA che ne deriva. Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, si compone di due articoli e opera insieme al decreto interministeriale MEF-MASE che ridetermina le aliquote.

La riduzione arriva dopo lo stop dal 4 luglio, quando l’esecutivo aveva lasciato scadere la settima proroga consecutiva e le aliquote erano tornate al livello ordinario. In poco più di tre settimane il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete stradale, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo.

La benzina esclusa dall’intervento

Il decreto non modifica l’accisa sulla benzina, che continua a scontare l’aliquota ordinaria. La decisione di concentrare le risorse sul solo diesel dipende dalla diversa velocità dei due carburanti nelle ultime settimane e dal ruolo del gasolio nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria, che si trasferiscono a valle sui prezzi dei beni.

Sulla rete stradale la verde si è mantenuta sotto i due euro al litro, mentre in autostrada ha superato quella soglia toccando il valore più alto dal settembre 2023. Il Governo ha lasciato aperta la possibilità di intervenire anche sulla benzina nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto.

Accise mobili e coperture del decreto

Le accise mobili consentono di usare il maggior gettito IVA prodotto dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente l’imposta alla pompa. Lo strumento si fonda sull’articolo 21 del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) e sugli articoli 290 e 291 della legge 244/2007.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 125 milioni di euro il costo dell’operazione. Le fonti di copertura sono le accise mobili maturate nel mese di giugno, le sanzioni dell’Antitrust e il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le accise mobili di luglio non erano disponibili perché il calcolo dell’extragettito si chiude solo nei primi giorni di agosto. Nessun aumento è stato disposto sull’accisa dei tabacchi, ipotesi circolata nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri.

Lo sconto nominale non coincide con la riduzione dell’accisa. L’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA, perciò ogni centesimo di imposta tagliato vale circa 1,22 centesimi sul prezzo finale. I 17 centesimi annunciati dal Governo sono il risultato complessivo dei due effetti e corrispondono quindi a una riduzione dell’aliquota di poco inferiore a 14 centesimi al litro, in attesa del valore esatto fissato dal decreto interministeriale.

Effetti sul rimborso accise nell’autotrasporto

Per le imprese che hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale lo sconto alla pompa non si traduce interamente in un risparmio. Il rimborso previsto dall’articolo 24-ter del Testo unico accise è pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria vigente nel periodo di consumo e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dal punto 4-bis della Tabella A, e quindi ogni riduzione dell’aliquota ordinaria abbassa nella stessa misura l’importo rimborsabile sui litri acquistati in quella finestra.

La conseguenza pratica riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI, gli unici ammessi al beneficio nel trasporto merci. Per questi mezzi il vantaggio del taglio delle accise sul gasolio si concentra sulla quota di carburante non coperta dal rimborso, mentre per gli operatori esclusi dall’agevolazione, dai veicoli più leggeri alle classi ambientali inferiori, i 17 centesimi valgono per intero.

Il decreto apre inoltre un nuovo periodo di consumo all’interno del terzo trimestre 2026, che nella dichiarazione di rimborso andrà tenuto distinto dai periodi precedenti. Il trimestre si articola su tre finestre di aliquota diverse.

Periodo di consumo Aliquota di accisa sul gasolio
1° luglio – 3 luglio 2026 622,90 euro per mille litri
4 luglio – 27 luglio 2026 672,90 euro per mille litri
28 luglio – 6 agosto 2026 rideterminata dal decreto in vigore dal 28 luglio

Le imprese che utilizzano il credito in compensazione devono considerare anche la novità disposta dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, richiamata dall’Informativa ADM prot. n. 353642 del 24 giugno 2026: dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, con il termine di formazione del silenzio-assenso ridotto da 60 a 30 giorni.

Contributo autotrasporto e credito agricoltura

Il decreto del 27 luglio interviene anche sugli strumenti di sostegno alle imprese. Giorgetti ha indicato che il provvedimento aggiorna e proroga il contributo a favore degli autotrasportatori e conferma il credito d’imposta per l’agricoltura, in continuità con i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura introdotti nella primavera 2026. La portata sarà verificabile sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le imprese con consumi elevati, il credito d’imposta vale più dello sconto temporaneo alla pompa, tanto più dopo l’allargamento della platea al trasporto di persone con autobus e al noleggio con conducente. Le domande non sono però ancora presentabili, perché tempi e modalità attendono il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Prezzi di benzina e gasolio alla pompa

Nella rilevazione MIMIT del 27 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e a 2,185 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono a 2,071 euro per la benzina e a 2,255 euro per il gasolio.

Secondo le stime del Codacons lo sconto riporta il diesel a una media intorno a 2,015 euro al litro, con un risparmio di circa 8,50 euro su un pieno da 50 litri e un prezzo che si colloca comunque sopra la soglia dei due euro. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’intervento è tardivo e sottodimensionato, e secondo il presidente Massimiliano Dona la riduzione è del tutto inadeguata rispetto ai rincari accumulati, come si evince dall’andamento dei listini sui prezzi di benzina e diesel regione per regione da maggio in poi.

Sconto oltre il 6 agosto in base alle accise mobili

Il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato al 4 agosto, ultimo prima della pausa estiva, e valuterà un secondo intervento sulla base dell’extragettito IVA di luglio. L’esito dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dalle condizioni di transito nello stretto di Hormuz.

È il meccanismo delle accise mobili in senso proprio, che restituisce sotto forma di sconto alla pompa il maggior gettito generato dal rincaro della materia prima: se i prezzi si mantengono elevati, l’extragettito accumulato a luglio offrirà margine per prorogare lo sconto sulle accise oltre il 6 agosto, con la possibilità di estenderlo alla benzina.


Data articolo: Mon, 27 Jul 2026 19:06:07 +0000
Mondo del Lavoro
Lavoro su piattaforme digitali, la presunzione di subordinazione si estende a tutti
Nessun licenziamento deciso da un algoritmo, recensioni trasferibili quando si cambia piattaforma e presunzione di subordinazione estesa oltre i rider

Il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo va oltre i fattorini: riguarda chiunque presti lavoro organizzato online o da app, dai rider ai professionisti che ricevono incarichi sulla gig economy. Per le imprese rileva la qualificazione del rapporto, perché il decreto estende i parametri che portano a riconoscere un lavoro subordinato.

In sintesi:

  • lo schema di decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024, in esecuzione della delega dell’articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91;
  • il Consiglio dei ministri lo ha approvato in esame preliminare il 23 luglio 2026, su proposta dei ministri Tommaso Foti e Marina Calderone;
  • l’entrata in vigore è fissata entro il 2 dicembre 2026, termine di recepimento della direttiva;
  • la disciplina si applica a tutte le piattaforme che organizzano lavoro prestato sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede di stabilimento;
  • il testo si sovrappone in più punti all’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, e si coordina con l’AI Act e con la legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale.

Disciplina organica per il lavoro su piattaforma

Il decreto introduce una disciplina organica applicabile a tutti i lavori svolti attraverso piattaforme digitali, superando la frammentazione fra le regole sui ciclofattorini e il vuoto che riguardava le altre prestazioni. Il criterio di collegamento non è la sede della società: le norme si applicano a ogni piattaforma che organizza lavoro prestato in Italia, ovunque sia stabilita.

La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, in vigore dal 10 luglio 2025. Con l’articolo 11 chiedeva all’Esecutivo di «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e di modulare le tutele previdenziali riconducendole alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.

Le stesse tutele valgono per chi lavora tramite intermediari, clausola che chiude la strada allo schermo societario interposto fra piattaforma e lavoratore.

Presunzione legale di lavoro dipendente

Il decreto estende a tutti i lavoratori su piattaforma la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. Secondo la direttiva, il rapporto va considerato subordinato quando si accertano fatti che indicano direzione e controllo, e la presunzione opera in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in discussione la corretta posizione lavorativa: l’onere di dimostrare il contrario grava sulla piattaforma.

Gli elementi di fatto individuati dal testo come rilevanti ai fini della qualificazione sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La novità di maggior peso è che questi indici rilevano anche quando passano attraverso sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo: il fatto che a impartire le direttive sia un algoritmo non esclude la subordinazione, la può anzi rendere evidente.

Sul meccanismo di attivazione della presunzione il confronto è aperto. Secondo la lettura data da Il Fatto Quotidiano sull’articolo 5 dello schema, la presunzione non opererebbe d’ufficio ma su richiesta del lavoratore o di chi lo rappresenta, con un effetto di alleggerimento rispetto all’impianto della direttiva. La verifica sarà possibile sul testo definitivo, dopo i pareri delle commissioni.

Quale disciplina si applica e da quando

Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le regole vigenti, con un quadro che varia a seconda del tipo di prestazione. La tabella riassume il passaggio.

Fino all’entrata in vigore del decreto Con il decreto di recepimento
I rider seguono il capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 e le misure contro il caporalato digitale introdotte dall’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026 Le misure sui rider confluiscono nella disciplina generale, che le estende agli altri lavoratori su piattaforma
Gli altri lavoratori su piattaforma vanno qualificati caso per caso, senza presunzione dedicata Opera la presunzione di subordinazione fondata sugli indici di fatto individuati dal decreto
Chi lavora tramite un intermediario si muove in una zona grigia sul piano delle tutele Le tutele si applicano anche a chi presta lavoro tramite intermediari
Le piattaforme stabilite all’estero sfuggono in parte agli obblighi nazionali La disciplina segue il luogo della prestazione, a prescindere dalla sede di stabilimento
Le decisioni automatizzate ricadono sotto il GDPR e le norme generali sui controlli a distanza Si aggiungono limiti specifici sulla gestione algoritmica, coordinati con l’AI Act e la legge 132/2025

Per l’impresa la scadenza da segnare è il 2 dicembre 2026, termine entro cui il decreto deve acquistare efficacia. Il tempo che separa da quella data serve a verificare come sono organizzati gli incarichi, quali direttive impartisce il sistema e quali margini di autonomia il lavoratore conserva.

I divieti sul trattamento dei dati dei lavoratori

Sul trattamento dei dati il decreto introduce divieti espressi: fuori dal perimetro consentito finiscono i dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private, all’esercizio dei diritti fondamentali. Il divieto copre anche i dati che la piattaforma non chiede in modo diretto, perché convinzioni personali, condizioni di salute, adesione sindacale e orientamento sessuale non possono essere raccolti, utilizzati né desunti da altre informazioni.

Cade inoltre la raccolta dei dati nei momenti in cui la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo per un incarico, cioè il monitoraggio continuo che accompagna molte app di settore. Sono previsti specifici obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da svolgere prima di attivare i sistemi.

L’algoritmo non può licenziare, la decisione è umana

Il principio dichiarato dal Ministero del Lavoro è il ruolo centrale della persona: nessuna decisione che incida sulla prosecuzione del rapporto può essere rimessa a un sistema automatizzato. La limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto, così come la chiusura dell’account, possono essere stabilite esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità.

Sulle altre decisioni automatizzate il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione scritta e a chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, risarcimento del danno. Il decreto impone inoltre la supervisione umana dei sistemi, con valutazioni periodiche del loro impatto e adozione di misure correttive che arrivano fino alla cessazione dell’utilizzo quando emergono rischi discriminatori.

Informativa ai lavoratori e portabilità delle recensioni

Il lavoratore dovrà essere informato dei parametri che incidono su compiti, orari e compensi già dalla fase di selezione, quindi prima ancora di accettare il primo incarico. È un obbligo che sposta la trasparenza a monte del rapporto e che le piattaforme dovranno tradurre in documentazione consegnabile.

Arriva poi il diritto alla portabilità di recensioni e valutazioni in caso di passaggio a un’altra piattaforma. La reputazione accumulata smette di essere un vincolo che trattiene il lavoratore su un solo canale e diventa un patrimonio trasferibile, con effetti sulla concorrenza fra operatori del settore.

Il decreto prevede infine obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.

Sicurezza sul lavoro e canali di segnalazione contro le molestie

Sul fronte della salute e sicurezza il testo interviene sulla prevenzione dei rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro, materia che il D.Lgs. 81/2008 non contemplava. Vanno attivati canali di segnalazione contro le violenze e le molestie, insieme alle tutele contro gli atti ritorsivi nei confronti di chi segnala.

È disciplinata anche la cooperazione fra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l’Autorità europea del lavoro, accompagnata dal regime sanzionatorio per le violazioni.

Il rapporto con il Jobs Act e le norme già vigenti

In Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal D.Lgs. 81/2015, che prevede l’obbligo di contratto individuale scritto con regole su compensi, turni, indennità per lavoro notturno o festivo e copertura assicurativa, senza però contemplare la qualificazione come lavoratori dipendenti prevista dalla direttiva.

Il decreto opera quindi una revisione della disposizione del Jobs Act, senza escludere che il lavoro tramite piattaforme possa continuare a essere ricondotto al lavoro autonomo quando gli indici di direzione e controllo non ricorrono. Le tutele previdenziali seguono la qualificazione del rapporto, come chiedeva la delega.

Le sovrapposizioni con le norme sui rider

Il nodo da sciogliere è il coordinamento con l’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, che sul lavoro da piattaforma è già intervenuto e le cui disposizioni vincolano gli operatori da questa estate: dal 1° luglio 2026 vale l’obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro con annotazione del numero di consegne e dell’importo erogato, accanto all’autenticazione forte dell’account e al divieto di cessione.

Diverse disposizioni del nuovo schema si sovrappongono a quelle norme: la presunzione di lavoro dipendente, l’informazione al lavoratore, l’obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate. Per l’impresa la sovrapposizione non è una questione di tecnica legislativa, perché significa non sapere quale disciplina applicare nel periodo intermedio e quale prevalga in caso di contrasto. È uno degli aspetti su cui l’esame parlamentare può fare chiarezza.

I prossimi passaggi fra Parlamento e parti sociali

L’approvazione in esame preliminare apre la fase dei pareri parlamentari, che trattandosi dell’attuazione di una delega non comportano un voto di approvazione: dopo quel passaggio il testo torna in Consiglio dei ministri, che recepirà gli eventuali rilievi in sede di approvazione definitiva.

«Ora inizia la fase di confronto parlamentare e quella con le parti sociali», ha dichiarato la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, annunciando l’incontro con i sindacati. Sindacati e associazioni delle piattaforme spingono in direzioni opposte sul meccanismo della presunzione e sull’entità delle sanzioni, giudicate poco dissuasive da chi rappresenta i lavoratori. Il margine per modificare l’articolato si esaurisce con il termine del 2 dicembre, oltre il quale l’Italia rischierebbe la procedura di infrazione per mancato recepimento.


Data articolo: Mon, 27 Jul 2026 15:28:47 +0000

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