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Con l’inizio di luglio 2026 il calendario fiscale apre il mese che concentra i versamenti da dichiarazione. Per Partite IVA, professionisti e imprese la data più attesa è il 20 luglio, termine entro cui i soggetti ISA e i contribuenti forfettari pagano senza maggiorazione il saldo 2025 e il primo acconto 2026, per effetto della proroga dell’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89; chi versa dopo arriva al 20 agosto con lo 0,80%. Nello stesso mese ricadono contributi domestici, fatturazione differita, IVA e ritenute del 16 luglio, trasmissione dei 730, bollo auto, Canone RAI e le rate delle definizioni agevolate.
In sintesi:
Il calendario fiscale di luglio 2026 si articola su nove date: 1, 10, 15, 16, 20, 23, 27, 30 e 31 luglio. Gli adempimenti cambiano in base al contribuente interessato e possono riguardare persone fisiche, datori di lavoro domestico, Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e operatori con obblighi specifici.
| Data | Contribuenti interessati e adempimenti principali |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | locatori e conduttori registrazione contratti di locazione e imposta di registro per contratti stipulati o rinnovati dal 1° giugno |
| 10 luglio 2026 | datori di lavoro domestico contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici del secondo trimestre |
| 15 luglio 2026 | soggetti passivi IVA emissione e registrazione delle fatture differite riferite alle operazioni di giugno |
| 16 luglio 2026 | imprese, Partite IVA e sostituti d’imposta IVA mensile, ritenute, contributi INPS, Gestione Separata, split payment, locazioni brevi e Tobin Tax |
| 20 luglio 2026 | soggetti ISA, Forfettari e contribuenti collegati versamenti da dichiarazione senza maggiorazione per la proroga del DL n. 89/2026 |
| 23 luglio 2026 | CAF e professionisti abilitati trasmissione dei modelli 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio |
| 27 luglio 2026 | operatori intracomunitari elenchi Intrastat mensili e trimestrali, con slittamento dal 25 luglio che cade di sabato |
| 30 luglio 2026 | contribuenti senza proroga ISA versamenti da dichiarazione con maggiorazione ordinaria dello 0,40% |
| 31 luglio 2026 | privati, imprese e operatori settoriali affitti, bollo auto, superbollo, Canone RAI, INTRA 12, IOSS, POS-RT, Libro Unico e rottamazioni |
Per i contribuenti privati, luglio 2026 riguarda soprattutto affitti, contributi domestici, dichiarazione dei redditi, bollo auto, Canone RAI e definizioni agevolate. Le scadenze cambiano in base al contratto, al veicolo, alla dichiarazione presentata e al piano di pagamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il 1° luglio 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, se non è stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.
La stessa regola si ripete a fine mese: il 31 luglio 2026 riguarda i contratti stipulati il 1° luglio 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore; per la registrazione si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.
Il 10 luglio 2026 scade il pagamento dei contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici relativi al secondo trimestre dell’anno. La finestra ordinaria INPS va dal 1° al 10 luglio e riguarda i rapporti domestici regolarmente comunicati all’Istituto.
Il datore di lavoro domestico deve utilizzare gli Avvisi pagoPA predisposti dall’INPS, controllando importo, codice avviso e periodo di riferimento. La scadenza vale anche quando il rapporto di lavoro è cessato nel trimestre, se risultano contributi ancora dovuti.
A luglio prosegue la stagione della dichiarazione precompilata 2026. Il modello 730/2026 può essere presentato fino al 30 settembre 2026, mentre il 23 luglio segna una scadenza intermedia per CAF e professionisti abilitati.
Entro il 23 luglio 2026, CAF e professionisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 ricevuti dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio. La data incide sui tempi di liquidazione e quindi sui rimborsi o sulle trattenute in busta paga e nel cedolino pensione.
Il 30 luglio 2026 riguarda invece i contribuenti che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte da dichiarazione e possono pagare saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, se non rientrano nella proroga ISA e Forfettari. Per una verifica preliminare degli importi può essere utile il calcolo IRPEF online.
Il 31 luglio 2026 può riguardare il bollo auto per i veicoli con tassa automobilistica in scadenza secondo le regole regionali applicabili. Nella stessa data scade anche il superbollo, se dovuto, da versare con modello F24 Elementi identificativi. Chi deve controllare importo e scadenza può usare il calcolo bollo auto 2026 di PMI.it prima di procedere al pagamento sui canali ufficiali.
Per il Canone RAI, il 31 luglio è il termine per il pagamento semestrale tramite modello F24 nei casi in cui il canone non sia addebitato nella bolletta elettrica. La scadenza riguarda quindi i contribuenti tenuti al pagamento diretto.
Il 31 luglio 2026 è una data da controllare anche per le definizioni agevolate. Nel calendario della Rottamazione-quater è prevista una rata del piano in corso, mentre per la Rottamazione-quinquies il contribuente può pagare in unica soluzione oppure avviare il piano rateale.
Le due procedure seguono scadenze separate. Il contribuente deve usare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta da Agenzia Entrate-Riscossione, soprattutto se ha più piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.
Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, luglio 2026 ruota attorno alle date del 15, 16, 20, 27, 30 e 31 luglio. Il mese comprende fatturazione differita, liquidazioni IVA, ritenute, contributi, proroga dei versamenti dichiarativi, Intrastat e adempimenti IVA di fine mese.
Entro il 15 luglio 2026, i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di giugno, se documentate da DDT o da altro documento idoneo.
La fattura differita deve indicare data e numero dei documenti a cui si riferisce. Per più operazioni effettuate nello stesso mese tra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa, purché le operazioni siano individuabili.
Il 16 luglio 2026 scade la liquidazione e il versamento dell’IVA mensile relativa a giugno. La stessa data riguarda il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti che facilitano vendite a distanza tramite piattaforme digitali, nei casi previsti.
Entro il 16 luglio si versa anche l’IVA da split payment, dovuta dai soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti. L’adempimento interessa, tra gli altri, pubbliche amministrazioni e soggetti inclusi nel regime.
Il 16 luglio i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e altri compensi. La scadenza riguarda anche il prospetto e il versamento per chi utilizza la modalità semplificata collegata al modello 770/2026.
Nella stessa data scadono le ritenute operate dai condomini sostituti d’imposta, dagli intermediari sulle locazioni brevi, dalle imprese di assicurazione, dagli OICR e dagli altri soggetti tenuti al prelievo su redditi di capitale, dividendi o proventi distribuiti.
Il 16 luglio 2026 scade il versamento dei contributi INPS sul lavoro dipendente relativi alle retribuzioni di giugno. La data riguarda i datori di lavoro tenuti ai versamenti mensili per dipendenti e rapporti assimilati.
Scadono inoltre i contributi alla Gestione Separata INPS per collaboratori e altri soggetti iscritti, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Il pagamento avviene con modello F24 secondo le regole ordinarie.
Il 16 luglio ricadono anche scadenze settoriali, tra cui l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti, se ricorrono le condizioni per il regime agevolato.
Nella stessa data scadono il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti per i soggetti obbligati e la Tobin Tax dovuta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente.
Entro il 20 luglio 2026 pagano senza maggiorazione i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2026.
Il rinvio previsto dall’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89 riguarda le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Rientrano quindi saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive dei Forfettari e dei contribuenti minimi, cedolare secca sulle locazioni, IVIE, IVAFE, saldo IVA 2025 se versato con le imposte sui redditi, contributi previdenziali sulla quota eccedente il minimale e diritto annuale camerale.
Chi paga dopo il 20 luglio può utilizzare il differimento al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto; la scadenza pratica arriva al 20 agosto per effetto della sospensione dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto. Il dettaglio delle date è nel focus su saldo e acconto IRPEF per ISA e Forfettari.
Il decreto è in vigore dal 23 maggio 2026 ma va convertito in legge entro il 21 luglio 2026: eventuali modifiche approvate in sede di conversione possono incidere sul calendario dei versamenti, da verificare prima del pagamento.
Per stimare in anticipo l’importo del saldo 2025 e del primo acconto 2026 da versare entro il 20 luglio, i contribuenti in regime agevolato possono usare il calcolo imposta regime forfettario di PMI.it prima di compilare l’F24.
La seconda parte di luglio interessa le imprese con rapporti esteri, crediti IVA trimestrali, operazioni intracomunitarie o regimi speciali. Le date da controllare sono il 27 luglio per gli elenchi Intrastat e il 31 luglio per una serie di comunicazioni e versamenti di fine mese.
Gli elenchi Intrastat relativi a giugno 2026 e al secondo trimestre 2026 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel 2026, il 25 luglio cade di sabato e la scadenza slitta a lunedì 27 luglio.
L’adempimento riguarda gli operatori tenuti alla presentazione mensile o trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. L’invio avviene in via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Entro il 31 luglio 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.
Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore ridotto, nei casi previsti dal regime speciale.
Il 31 luglio scade la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA. L’adempimento riguarda i soggetti che hanno aderito al regime e devono trasmettere i dati relativi al trimestre civile precedente.
La comunicazione riguarda i soggetti che operano oltre confine beneficiando della franchigia IVA nei limiti previsti. La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi IVA del periodo.
Il 31 luglio 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese o operatori. La verifica dipende dall’attività esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.
Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.
Il 31 luglio riguarda anche la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.
I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalità di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.
La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.
Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.
L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Il 31 luglio può riguardare il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nel mese di maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione.
In pratica, se un nuovo POS ha iniziato a operare a maggio, il collegamento POS e registratore telematico deve essere completato entro il 31 luglio. La scadenza riguarda gli esercenti interessati dalla procedura di abbinamento sul portale Fatture e Corrispettivi.
Devono pagare entro il 20 luglio 2026 i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, secondo l’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.
Chi rientra nella proroga ISA e Forfettari può versare dopo il 20 luglio applicando una maggiorazione dello 0,80%. Il termine pratico è il 20 agosto 2026, perché il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade nel periodo di sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto. La maggiorazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.
Il 16 luglio 2026 scadono IVA mensile, ritenute operate a giugno, contributi INPS su lavoro dipendente e Gestione Separata, split payment, locazioni brevi, imposta sostitutiva sui premi di produttività , imposta sugli intrattenimenti e Tobin Tax. La stessa data riguarda i sostituti che usano la modalità semplificata del modello 770 con invio del prospetto e versamento tramite F24.
Il 31 luglio 2026 scadono diversi adempimenti: registrazione affitti, bollo auto e superbollo dove dovuti, secondo pagamento semestrale del Canone RAI via F24, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, IOSS, regime transfrontaliero di franchigia, Libro Unico, comunicazioni degli operatori finanziari, collegamento POS-registratore telematico per casi specifici e pagamenti collegati alle rottamazioni.
Prosegue l’integrazione dei portali pubblici per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attorno alla piattaforma del Ministero del Lavoro su cui si pubblicano e si consultano offerte, CV e candidature. Dal 1° luglio 2026 i datori di lavoro e gli intermediari possono avviare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente dal SIISL: una funzione dedicata reindirizza al Portale CO, l’ambiente in cui si compila e si invia con modello UNILAV. Il canale è facoltativo e alternativo ai portali regionali già in uso.
In sintesi:
Dal 1° luglio 2026 la comunicazione obbligatoria di assunzione può partire da tre pagine del SIISL, e da ciascuna una funzione dedicata reindirizza al Portale CO per compilare il modello UNILAV:
La funzione vale per qualsiasi offerta pubblicata sul SIISL, anche senza incentivi collegati: dal dettaglio dell’annuncio si apre il Portale CO già nel contesto della posizione, senza ricaricare i dati altrove. Lo stabiliscono le FAQ del Ministero del Lavoro pubblicate su URP online e aggiornate il 22 giugno 2026, che fissano l’avvio al 1° luglio dopo il rinvio rispetto al 24 giugno.
Per le assunzioni agevolate la stessa offerta coincide con la vacancy (annuncio di lavoro) che lega l’assunzione al beneficio: chi punta ai bonus tiene così annuncio e comunicazione sullo stesso binario, secondo le regole sulle offerte di lavoro per assunzioni agevolate sul SIISL.
La comunicazione trasmessa tramite il SIISL non va ripetuta sul portale regionale, e viceversa: l’invio genera un modello di sintesi che vale come ricevuta dell’adempimento, senza intaccare le ricevute già rilasciate dai sistemi regionali. Cambia il canale, non l’adempimento: obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV e il relativo regime sanzionatorio non sono toccati dalla novità .
| Novità dal 1° luglio 2026 | Regole invariate |
|---|---|
| invio della CO da offerta, CV e manifestazione di interesse sul SIISL | obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV |
| dashboard del Portale CO con CO inviate ai sistemi regionali nei sei mesi precedenti | regime sanzionatorio per omessa o tardiva comunicazione |
| salvataggio in bozza e ripresa della compilazione in due tempi | natura facoltativa del SIISL, alternativo ai portali regionali |
L’accesso avviene con credenziali SPID o CIE sul SIISL, previa registrazione del datore di lavoro su Servizi Lavoro e associazione dell’azienda al profilo. Dalla home page la funzione “Invia nuova C.O./Consulta e Gestisci C.O.” reindirizza al Portale CO, dove si compilano le sezioni del modello UNILAV: dati del datore di lavoro, dati del lavoratore, rapporto di lavoro e dati di invio.
Gli intermediari abilitati — consulenti del lavoro e dottori commercialisti ai sensi della legge n. 12/1979 — non devono associare preventivamente ciascuna azienda cliente al proprio profilo: compilano la comunicazione inserendo direttamente nel form del Portale CO i dati del datore di lavoro.
La dashboard del Portale CO raccoglie la gestione delle comunicazioni: ricerca tra le CO inviate tramite il SIISL, stato delle comunicazioni, download delle ricevute e funzioni come rettifica e annullamento. Dal 1° luglio 2026 si aggiunge la ricerca delle CO trasmesse tramite i sistemi regionali nei sei mesi precedenti, utile a ricostruire lo storico per chi finora ha usato solo i canali territoriali. La compilazione può avvenire in due tempi: con Salva bozza la comunicazione si mette da parte e si riprende in un collegamento successivo, fino all’invio definitivo.
Il SIISL trasmette le CO di assunzione, annullamento e rettifica dal 1° aprile 2026 e, dal 29 aprile, anche le comunicazioni di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Ciascuna variazione si aggancia alla CO di instaurazione e può partire ex novo oppure da una comunicazione già inviata, con i dati anagrafici e contrattuali precompilati e i soli campi della modifica da integrare.
Il disegno del legislatore è trasformare il SIISL nell’hub unico dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e la leva verso le imprese è il legame obbligatorio tra annuncio e incentivi. L’art. 14 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che i datori privati che chiedono benefici contributivi pubblichino la posizione come vacancy (offerta di lavoro) sul portale, con collegamento univoco alla comunicazione obbligatoria tracciato nei flussi UniEmens. La finalità dichiarata è la trasparenza del mercato del lavoro, la tracciabilità delle posizioni e il monitoraggio dell’impiego di risorse pubbliche.
La possibilità di avviare gli adempimenti fin dalla pagina di annuncio riduce l’attrito burocratico del percorso così da incoraggiare l’uso del SIISL anche oltre il perimetro delle assunzioni agevolate del Decreto Lavoro.
Il vincolo sarà tuttavia indicato in un prossimo decreto ministeriale: fino ad allora l’indicazione dell’ID della vacancy nel flusso UniEmens è facoltativa e la sua omissione non scarta la denuncia né fa perdere il beneficio, come chiarito dal Messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026.
Dal 1° luglio 2026 i professionisti non sottoposti a vigilanza di settore applicano le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria del 18 dicembre 2025 sostituisce quello del 4 maggio 2011 e ridisegna gli adempimenti di avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati: nomina del referente SOS, procedura interna di segnalazione e valutazione del sospetto fondata su analisi qualitative invece delle soglie quantitative. L’omissione resta sanzionata fino a 300.000 euro. Per il quadro generale degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti restano fermi gli adempimenti di adeguata verifica e conservazione.
In sintesi:
Le nuove Istruzioni UIF sono state emanate con provvedimento del 18 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), e dell’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 231/2007, e si applicano dal 1° luglio 2026, data dalla quale cessa di avere efficacia il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Il testo si articola in tre parti: principi e regole della collaborazione attiva, adempimenti organizzativi, registrazione al portale Infostat-UIF e compilazione della segnalazione.
Gli obblighi organizzativi più stringenti, su referente e procedura interna, si applicano ai soli destinatari non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore: avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati. Per i destinatari vigilati restano ferme le indicazioni delle rispettive Autorità .
Il referente SOS è il soggetto identificato sul portale Infostat-UIF per i rapporti con l’Unità . Quando il destinatario è una persona fisica, coincide con il professionista stesso; negli studi associati e nelle società tra professionisti è il legale rappresentante o un suo delegato. È incaricato di conservare i documenti relativi alle segnalazioni trasmesse, corrispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste della UIF o degli Organi investigativi e assicurare la propria presenza in occasione dei controlli previsti dal decreto antiriciclaggio.
Quando si nomina un delegato, l’incarico richiede requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità , oltre ad autonomia di giudizio e risorse adeguate. Il delegato non può essere un soggetto esterno allo studio o al gruppo di appartenenza, può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente, ma non con il responsabile della revisione interna. La nomina va formalizzata in modo espresso dal legale rappresentante e resa nota all’interno della struttura.
La procedura interna di segnalazione non è richiesta a tutti allo stesso modo: dipende dalla forma con cui si esercita l’attività . Per il professionista persona fisica è facoltativa, ma consigliata quando opera con dipendenti o collaboratori; diventa obbligatoria per gli studi associati e per le società tra professionisti tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, oltre che per i destinatari diversi dalle persone fisiche.
| Soggetto | Procedura interna |
|---|---|
| Professionista persona fisica | facoltativa, consigliata con dipendenti o collaboratori |
| Studio associato, associazione o STP con funzione antiriciclaggio | obbligatoria |
| Destinatario diverso da persona fisica | obbligatoria |
La procedura ha contenuti proporzionati a dimensioni, natura e complessità dell’attività svolta e alle capacità organizzative, e può confluire nel documento di autovalutazione dei rischi. Deve garantire efficacia e omogeneità dei comportamenti, tempestività e completezza della segnalazione, riservatezza dei soggetti coinvolti. A titolo esemplificativo indica:
La valutazione delle operazioni abbandona gli automatismi: il sospetto non nasce dal mero superamento di una soglia quantitativa, ma da un’analisi che mette in relazione il soggetto e la sua operatività , le controparti, gli importi e i comportamenti omissivi o riluttanti. Il processo si svolge in tre fasi, individuazione delle anomalie, esame e segnalazione, e la presenza di un indicatore di anomalia non comporta di per sé l’obbligo di segnalare, come hanno ribadito agli iscritti il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con nota del 24 giugno 2026, e quello dei commercialisti.
Per il professionista conta un passaggio a propria tutela: l’esame può concludersi legittimamente con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a un indicatore. In quel caso non scatta l’obbligo di segnalazione, ma è opportuno conservare una traccia della valutazione, anche sintetica o con rinvio ai documenti consultati, per ricostruire a distanza di tempo le ragioni della decisione. La stessa giurisprudenza si muove in questa direzione: la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, ha escluso la responsabilità di un notaio per omessa segnalazione perché la valutazione complessiva dell’operazione non rendeva il sospetto fondato.
Le Istruzioni consentono l’uso di strumenti basati su intelligenza artificiale per individuare le operatività anomale, a condizione che siano conformi alle disposizioni applicabili, a partire dal regolamento UE 2024/1689, si basino su dati oggettivi e verificabili e siano accompagnati da valutazioni con intervento umano per controllare e validare le anomalie evidenziate. La tecnologia supporta la selezione, ma la decisione di segnalare resta in capo al professionista.
Resta fermo il divieto di comunicazione al cliente, o a terzi, dell’avvenuta o futura segnalazione, previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007. Le Istruzioni rafforzano la tutela della riservatezza, imponendo di omettere nella SOS e nelle interlocuzioni con la UIF ogni riferimento, diretto o indiretto, alla persona che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione, in linea con la protezione del segnalante dell’articolo 38. La riservatezza copre l’intero iter, dalle comunicazioni interne al flusso di ritorno dell’Unità .
L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007, con una sanzione amministrativa di 3.000 euro nella fattispecie base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime la sanzione sale da 30.000 a 300.000 euro, con criteri di gravità che tengono conto dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione, della rilevanza dei motivi di sospetto e della reiterazione. È anche per questo che la tracciabilità delle valutazioni, comprese quelle che escludono il sospetto, diventa un presidio a tutela dello studio.
Lo studio può avvalersi di soggetti esterni per compiti di supporto alla segnalazione, restando comunque responsabile dell’attività affidata. Non possono essere esternalizzate l’approvazione dei criteri per la rilevazione delle operazioni sospette o anomale, la decisione di procedere alla segnalazione e la sua trasmissione alla UIF. L’accordo con il fornitore va redatto per iscritto, messo a disposizione in caso di controlli e deve disciplinare riservatezza, flussi informativi e accesso delle Autorità .
Le segnalazioni si trasmettono in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario con indicazione del referente SOS e dei suoi recapiti; l’eventuale variazione del referente va comunicata entro 30 giorni. I professionisti possono inviare la SOS personalmente oppure, dove possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione, usando i sistemi messi a disposizione da questi ultimi; chi opera in forma associata o societaria può segnalare come studio o società .
In vista della scadenza del 1° luglio, l’adeguamento parte dall’organizzazione. I passaggi essenziali per uno studio professionale sono:
Comprare casa all’asta giudiziaria significa acquistare un immobile direttamente da una procedura del tribunale, di solito a un prezzo più basso di quello di mercato e senza provvigione d’agenzia. Il percorso è disciplinato dal codice di procedura civile e negli ultimi anni si è alleggerito, ma richiede metodo: chi padroneggia i passaggi, dalla perizia all’offerta e dal saldo al decreto di trasferimento, partecipa con un vantaggio reale, in un mercato delle aste immobiliari che continua a praticare sconti anche con le vendite in calo.
In sintesi:
Oggi l’acquisto in asta avviene quasi sempre con la vendita senza incanto, gestita in forma telematica: gli interessati depositano un’offerta in busta chiusa o sul portale e, quando le offerte valide sono più di una, si apre una gara al rialzo tra gli offerenti. L’ordinanza di vendita stabilisce il prezzo base, calcolato sulla perizia dell’esperto stimatore nominato dal giudice, insieme a cauzione, offerta minima e termini.
Gli avvisi si consultano sul Portale delle Vendite Pubbliche, il sito ufficiale del Ministero della Giustizia, oltre che sui portali dei singoli tribunali. La perizia, le fotografie e le informazioni sullo stato dell’immobile le fornisce il custode giudiziario, che organizza anche le visite; il debitore esecutato, invece, non può partecipare all’asta sul proprio bene.
Accanto alle aste giudiziarie esistono le vendite gestite dal Notariato e le dismissioni di enti pubblici, che aggiungono un livello di verifica documentale e si svolgono anch’esse in forma telematica.
Si può offrire fino al 25% in meno del prezzo base, quindi un’offerta minima pari al 75% del valore indicato nell’avviso, accompagnata da una cauzione di regola del 10% della cifra offerta. La possibilità di scendere sotto la base è stata introdotta dal D.L. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, che ha modificato l’art. 571 del codice di procedura civile, e deve essere prevista espressamente nell’avviso di vendita.
Quanto offrire è una scelta procedurale oltre che economica: l’offerta minima espone al rischio di un rilancio o della mancata aggiudicazione quando c’è concorrenza, mentre avvicinarsi al prezzo base aumenta le probabilità di successo, tenendo conto delle eventuali aste già andate deserte. La cauzione viene restituita ai non aggiudicatari, ma è trattenuta se chi si aggiudica non versa il saldo, ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile. Chi acquista come prima casa può chiedere l’agevolazione fiscale, dichiarandolo al momento dell’offerta.
Dopo l’aggiudicazione l’acquirente versa il saldo del prezzo entro il termine fissato nell’avviso, di norma non oltre 120 giorni; con il decreto di trasferimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 586 del codice di procedura civile diventa proprietario e l’immobile viene liberato da ipoteche e pignoramenti. Il mancato versamento del saldo comporta la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione.
Il decreto è il titolo con cui si trascrive l’acquisto nei registri immobiliari e con cui il giudice ordina la cancellazione dei gravami che gravavano sul bene, restituendolo all’acquirente libero da vincoli pregressi.
Il possesso materiale arriva con l’ordine di liberazione, attuato dal custode giudiziario senza una causa di sfratto: nelle procedure recenti l’immobile occupato dal debitore va liberato contestualmente al decreto di trasferimento, con tempi realistici tra sei e dodici mesi dall’aggiudicazione. La materia è regolata dall’art. 560 del codice di procedura civile, riscritto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal correttivo D.Lgs. 162/2024.
Il custode attua la liberazione senza le formalità dell’esecuzione per rilascio e senza spese a carico dell’aggiudicatario, salvo che questi lo esoneri; se l’immobile è già libero o occupato da un terzo privo di titolo opponibile, la liberazione può essere disposta prima, già con l’ordinanza di vendita. Conviene chiedere l’attuazione al professionista delegato al momento dell’aggiudicazione o del saldo.
L’acquisto in asta si può finanziare con un mutuo, anche con prodotti dedicati: la banca eroga di norma in prossimità del decreto di trasferimento, con iscrizione dell’ipoteca sull’immobile aggiudicato. I tempi stretti tra aggiudicazione e saldo rendono decisivo avere la delibera dell’istituto prima di presentare l’offerta.
Alcune banche aderiscono a protocolli con i tribunali per coordinare l’erogazione con l’emissione del decreto. Senza un finanziamento già istruito il rischio è di non riuscire a saldare nei termini e di perdere la cauzione versata.
Oltre al prezzo, l’acquirente deve mettere in conto le spese condominiali arretrate, l’assenza di garanzia per i vizi e l’effettivo stato di occupazione e regolarità dell’immobile, elementi tutti leggibili nella perizia prima di offrire. I principali punti da controllare sono:
Chi preferisce evitare l’incertezza della gara può valutare l’acquisto in pre-asta, trattando l’immobile prima che arrivi alla vendita forzata. Lo sconto sul prezzo di mercato è il motivo per cui le aste attirano famiglie e investitori, a condizione di affrontarle come un acquisto tecnico e non come un’occasione da prendere al volo.
L’IRES premiale torna sotto i riflettori del Fisco: il 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ sull’aliquota ridotta al 20% che le società di capitali applicano per la prima volta nel Modello Redditi SC 2026. Il chiarimento riguarda il rapporto tra le perdite fiscali e il reddito minimo imputato per trasparenza: né le perdite pregresse né quelle ricevute da partecipate possono abbattere quel reddito minimo, che mantiene natura vincolata e va lasciato fuori dalla compensazione.
In sintesi:
Il reddito minimo non si abbatte con le perdite fiscali. Quando una società di capitali riceve per trasparenza un reddito minimo da una partecipata di comodo, quel reddito conserva la propria natura “vincolata” anche in capo al socio e non può essere compensato con perdite, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Le perdite, pregresse o di periodo, vanno utilizzate solo in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale.
L’esempio numerico dell’Agenzia delle Entrate mostra l’effetto sulla dichiarazione. Una società A priva di requisiti propri per l’agevolazione riceve per trasparenza un reddito minimo di 1.000 euro da B, un reddito agevolabile di 900 euro da C e una perdita di 700 euro da D. La perdita non tocca i 1.000 euro vincolati, ma riduce i 900 euro agevolabili: l’imponibile tassato al 20% scende così a 200 euro.
| Voce imputata per trasparenza alla società A | Importo |
|---|---|
| Reddito d’impresa proprio (rigo RF57) | 0 euro |
| Reddito minimo dalla società B (vincolato) | 1.000 euro |
| Reddito agevolabile IRES premiale dalla società C | 900 euro |
| Perdita dalla società D | 700 euro |
| Reddito tassato al 20% dopo l’uso della perdita | 200 euro |
La stessa regola vale per la soglia minima del concordato preventivo biennale. Prendendo ad esempio una società A che riceve per trasparenza un reddito concordato da una partecipata B in regime di CPB, un reddito agevolabile da una società C e una perdita da una società D, la perdita di D non può abbattere la soglia CPB imputata da B, che mantiene natura vincolata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 13 del 2024, e deve invece ridurre il reddito imputato da C, erodendo la base tassata al 20%.
In alcune circostanze, l’uso immediato azzererebbe il reddito agevolabile, facendo perdere il risparmio dei quattro punti di aliquota.
Per non bruciare l’agevolazione, le società possono scegliere di non utilizzare subito le perdite pregresse sul reddito ad aliquota ridotta. L’art. 13, comma 2, del decreto dell’8 agosto 2025 consente di rinviare le perdite ai periodi d’imposta successivi, in deroga alle regole ordinarie di riporto dell’art. 84 del TUIR.
Per le startup e PMI innovative italiane si apre la corsa a Slush 2026, uno dei principali appuntamenti mondiali su innovazione tecnologica e venture capital, in programma a Helsinki a novembre. Le candidature per entrare nel Padiglione Nazionale Italia sono già aperte. In sintesi:
Slush 2026 si svolge a Helsinki il 18 e 19 novembre e nelle ultime edizioni ha superato le 10.000 presenze internazionali, confermandosi tra i poli europei del confronto tra founders, fondi e operatori dell’innovazione. Nato nel 2008 come raduno della comunità startup, l’evento si è imposto per la forte presenza di investitori e per il format che combina conferenze, pitching session e incontri B2B. L’edizione 2026 ruota attorno a Bet on Europe, con il focus sulla capacità del continente di rafforzare il proprio ecosistema tecnologico, la sovranità digitale e la crescita di imprese in grado di competere sui mercati globali.
La delegazione italiana arriva a Helsinki con un Padiglione Nazionale promosso da Agenzia ICE con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Lo spazio è animato da panel, eventi collaterali e iniziative di networking e offre alle imprese selezionate la possibilità di presentare le proprie soluzioni a investitori e partner internazionali, ampliando la visibilità in uno dei principali ecosistemi europei dell’innovazione. L’iniziativa rientra nelle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese innovative italiane.
Il programma per le imprese del Padiglione Italia comprende quattro appuntamenti principali, dal confronto con i fondi alla competizione con premio in capitale. Le iniziative previste sono le seguenti:
La partecipazione è riservata alle imprese iscritte al Registro speciale delle startup e PMI innovative delle Camere di Commercio.
I requisiti delle startup innovative sono stati ridefiniti dalla Legge 193/2024, che ha introdotto un sistema di permanenza a fasi e criteri di innovatività più stringenti. Lo status di startup e PMI innovative dà accesso a Fondo di Garanzia, equity crowdfunding e agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale di rischio.
Per una startup italiana, l’accesso a una platea di oltre 10.000 investitori e operatori internazionali arriva in un anno di stretta sul fronte interno: lo stop, dal 2026, alle detrazioni ordinarie del 30% per chi investe in startup ha contribuito a rallentare i round Pre-Seed e Seed in Italia. In questo scenario, Slush funziona come canale di raccolta capitali alternativo, dove la selezione passa dal pitch e dalla relazione diretta con i fondi più che dalla leva fiscale domestica.
La presenza a Helsinki vale quindi soprattutto per chi cerca venture capital e partner esteri in fase di scale-up, con un investimento di tempo e budget di trasferta da pianificare in anticipo rispetto alla scadenza del 19 luglio.
Le candidature vanno inviate entro il 19 luglio 2026, compilando i moduli disponibili sul sito di Agenzia ICE insieme alla circolare informativa dell’iniziativa.
L’adesione al Padiglione è gratuita: a carico delle imprese rimangono però le spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altro costo non espressamente indicato nella circolare ICE. Conviene leggere la circolare prima di candidarsi, perché contiene criteri di selezione e condizioni di dettaglio dell’iniziativa.
Tredicesima e quattordicesima sono mensilità aggiuntive maturate durante il rapporto di lavoro e seguono regole diverse. La tredicesima spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, mentre la quattordicesima si riconosce soltanto se la prevede il CCNL, un accordo aziendale o il contratto individuale.
Per stabilire l’importo contano la retribuzione annua lorda, il numero delle mensilità , i ratei maturati, la base di calcolo prevista dal contratto, l’orario di lavoro, le assenze e la tassazione applicata. A parità di RAL, la distribuzione su tredici o quattordici mensilità modifica il lordo dei cedolini ordinari, senza aumentare automaticamente la retribuzione annuale.
Le mensilità dei lavoratori sono diverse da quelle dei pensionati. Ai pensionati la tredicesima arriva con la pensione di dicembre, mentre la quattordicesima pensione INPS spetta soltanto a chi possiede specifici requisiti anagrafici, reddituali e contributivi.
In sintesi:
Datori di lavoro e cittadini extra-UE che fanno ingresso in Italia fuori dalle quote del decreto flussi possono ora sottoscrivere online il contratto di soggiorno. Sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione Sportello Unico Immigrazione, la firma digitale si estende a due canali di ingresso per lavoro: i lavoratori formati all’estero e i lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu UE. La novità è indicata dalla nota del Ministero dell’Interno del 19 giugno 2026 pubblicata sul Portale Servizi.
In sintesi:
Il modello di domanda LFE riguarda i lavoratori formati all’estero, entrati in Italia dopo programmi di formazione professionale e civico-linguistica e ammessi al lavoro fuori dalle quote del decreto flussi, in qualsiasi momento dell’anno, ai sensi dell’articolo 23 del dlgs 286/1998. I programmi sono organizzati in accordo con Regioni ed enti locali, associazioni datoriali, sindacati, organismi internazionali ed enti attivi nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni.
Non hanno sempre l’obiettivo del trasferimento in Italia: puntano anche a stimolare l’imprenditoria e l’inserimento lavorativo nei Paesi d’origine. Chi completa il percorso di formazione professionale può però essere assunto in Italia con richiesta nominativa di nulla osta.
Il modello di domanda BC riguarda i lavoratori extra-UE altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, disciplinati dall’articolo 27-quater del dlgs 286/1998, anch’essi ammessi fuori dal sistema delle quote. La norma richiede un alto livello di istruzione o una qualifica professionale superiore e definisce nel dettaglio i requisiti minimi di ammissione.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno avviene interamente online, nell’area riservata del Portale Servizi del Ministero dell’Interno, senza escludere la firma autografa del lavoratore.
Per i nuovi modelli la procedura si articola in poche fasi:
La modalità digitale si affianca a quella già in uso: la firma autografa del lavoratore rimane un’alternativa prevista dalla normativa vigente.
Il rinnovo del CCNL Unionmeccanica-Confapi per le piccole e medie imprese metalmeccaniche si traduce in busta paga: con il verbale del 17 giugno 2026 le parti hanno fissato i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno per tutti i livelli. L’ipotesi di rinnovo, sottoscritta il 4 giugno 2026 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con Unionmeccanica-Confapi, ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, riguarda oltre 400.000 lavoratori in più di 40.000 imprese della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, e sarà sottoposta a referendum vincolante entro il 23 luglio 2026.
In sintesi
Dal 1° giugno 2026 il minimo mensile del 5° livello del CCNL Unionmeccanica-Confapi sale a 2.245,87 euro, con aumenti che vanno da 36,51 euro del 1° livello a 69,56 euro del 9°. Gli importi recepiscono la clausola di salvaguardia: l’IPCA al netto degli energetici importati per il 2025, comunicata dall’ISTAT il 15 giugno 2026 e pari all’1,9%, non ha prodotto scostamenti rispetto agli aumenti già definiti, che risultano quindi confermati.
| Livello | Minimo mensile dal 1° giugno 2026 |
|---|---|
| 1 | 1.639,96 euro |
| 2 | 1.811,11 euro |
| 3 | 2.009,48 euro |
| 4 | 2.096,58 euro |
| 5 | 2.245,87 euro |
| 6 | 2.407,97 euro |
| 7 | 2.583,36 euro |
| 8 e 8Q | 2.809,37 euro |
| 9 e 9Q | 3.124,30 euro |
Con i nuovi minimi lordi puoi stimare la retribuzione netta con il calcolo dello stipendio netto di PMI.it.
Il cuore economico dell’accordo è un aumento complessivo di 200 euro lordi mensili sui minimi contrattuali del quinto livello, distribuito in cinque tranche nell’arco del quadriennio. Il montante economico totale è di 5.370 euro. L’incremento supera l’IPCA-Nei prevista per il periodo 2025-2028, stimata al 7,2%: il contratto è stato rinnovato con un aumento del 9,32%, con una quota aggiuntiva di circa 45,50 euro rispetto alla sola copertura dell’inflazione attesa. Rimane confermata la clausola di salvaguardia in caso di IPCA-Nei superiore alle previsioni.
| Decorrenza tranche | Importo (5° livello) |
|---|---|
| Giugno 2025 | 27,90 euro |
| Settembre 2025 | 22,10 euro |
| Giugno 2026 | 50,00 euro |
| Giugno 2027 | 45,00 euro |
| Giugno 2028 | 55,00 euro |
Le prime due tranche sono già state erogate. La terza, pari a 50 euro a giugno 2026, è quella recepita dal verbale del 17 giugno e arriva nel cedolino. Per i lavoratori con reddito 2025 fino a 33.000 euro, gli aumenti erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi firmati nel triennio 2024-2026 beneficiano della detassazione al 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Il rinnovo introduce una riduzione selettiva dell’orario per chi lavora su turni. Dal 1° gennaio 2027 i lavoratori impiegati in sistemi di turnazione di almeno 15 turni nelle aziende con almeno 50 dipendenti avranno diritto a 4 ore aggiuntive di Permesso Annuo Retribuito. La misura si estenderà alle aziende sotto i 50 dipendenti dal 1° gennaio 2029.
Il contratto introduce un obbligo di stabilizzazione al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente. Per i lavoratori in staff leasing scatta il diritto all’assunzione diretta presso l’azienda utilizzatrice dopo 48 mesi. Vengono inoltre definite contrattualmente le causali per prorogare i contratti a termine oltre i 24 mesi.
Il welfare contrattuale sale da 200 a 250 euro annui a partire da giugno 2028, con la quota destinabile all’assistenza sanitaria integrativa gestita da EBM Salute, il fondo di categoria. Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione aziendale a EBM Salute sale a 120 euro annui. Il rinnovo introduce infine nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche e disabilità , assenti nel contratto precedente e ora nella parte normativa del CCNL.
Dal 1° giugno 2026 il verbale adegua dell’1,9% anche l’indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità . La trasferta intera forfetizzata sale a 51,28 euro, mentre l’indennità di reperibilità varia da 5,87 a 59,32 euro a seconda del livello e della tipologia.
| Indennità di trasferta dal 1° giugno 2026 | Importo |
|---|---|
| Trasferta intera | 51,28 euro |
| Quota pasto meridiano o serale | 13,14 euro |
| Quota pernottamento | 25,95 euro |
La notifica della cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione porta a conoscenza del contribuente le somme iscritte a ruolo e fa decorrere i sessanta giorni per pagare o presentare ricorso. La disciplina sta nell’art. 26 del DPR 602/1973, che ammette più strumenti, dalla raccomandata diretta dell’agente della riscossione alla PEC, e rinvia per il resto all’art. 60 del DPR 600/1973 e agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
La validità della notifica dipende dal mezzo usato, dalle persone abilitate a ricevere l’atto e dal rispetto delle regole sul perfezionamento, e un vizio in questi passaggi può rendere la cartella nulla. I punti fermi:
La cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’agente, e in base a convenzione anche dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, secondo l’art. 26, comma 1, del DPR 602/1973.
La stessa norma consente la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con i rinvii dell’ultimo comma all’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica per il tramite di un ufficiale giudiziario nelle forme ordinarie del codice di procedura civile. A queste si aggiunge la notifica via posta elettronica certificata, prevista dallo stesso articolo per gli atti dell’agente della riscossione.
Quando l’agente della riscossione invia la cartella direttamente con raccomandata e avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta degli ufficiali giudiziari. Da questo schema derivano tre effetti pratici:
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 e poi con le ordinanze n. 104/2019 e n. 2/2020, ha ritenuto legittima questa forma semplificata, giustificandola con la natura pubblicistica dell’attività dell’agente della riscossione.
Quando la cartella non è inviata direttamente dall’agente della riscossione ma è affidata a un ufficiale giudiziario, a un messo comunale o a un messo notificatore, la notifica segue le forme ordinarie del codice di procedura civile e, per la spedizione a mezzo posta, la legge n. 890/1982.
In questo caso sono applicabili le garanzie che la notifica diretta non richiede: l’ordine preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l’atto fissato dall’art. 139 del codice di procedura civile, la redazione della relata di notifica e, nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario o di irreperibilità , l’invio della raccomandata informativa.
La scelta tra le due modalità incide quindi sui requisiti di validità , ed è frequente che l’esito di un’opposizione dipenda dal percorso notificatorio seguito per la singola cartella.
La notifica si perfeziona in momenti diversi a seconda dello strumento, e da quel momento decorrono i 60 giorni per il pagamento e per il ricorso. Per la raccomandata diretta vale la data dell’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico; per la PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna.
Vale inoltre il principio della scissione degli effetti: la notifica si considera compiuta per chi la invia alla data della spedizione, e per il destinatario alla data in cui riceve l’atto o matura la giacenza.
| Modalità di notifica | Momento del perfezionamento |
|---|---|
| Raccomandata diretta dell’agente della riscossione | Data dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata |
| Posta elettronica certificata | Data della ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo del destinatario |
| Destinatario temporaneamente assente | Decorsi dieci giorni dal deposito, o alla data anteriore di ritiro del plico |
| Irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) | Con deposito, affissione e ricezione della raccomandata informativa |
| Irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/1973) | Il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune |
La cartella può essere notificata via posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 e con le modalità del DPR 68/2005. In caso di casella satura o non più attiva, sono previste procedure di rinnovo dell’invio previste per la notifica via PEC.
La notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e la giurisprudenza ha chiarito che l’invio da un indirizzo dell’agente della riscossione non iscritto nei pubblici registri non comporta nullità , purché il mittente sia riconoscibile e il destinatario possa difendersi.
La giurisprudenza ha definito anche le condizioni di forma di questa modalità . La cartella inviata via PEC è valida pure se priva di firma digitale, perché l’atto è comunque riferibile all’amministrazione che l’ha emesso, ed è regolare anche quando l’allegato è in formato PDF anziché in p7m, dato che le ricevute di accettazione e consegna provano il perfezionamento al pari dell’avviso di ricevimento cartaceo.
La notifica è valida quando l’atto è consegnato presso l’abitazione del destinatario a un familiare convivente, al portiere dello stabile o a un addetto alla casa, anche se assente il diretto interessato. Per la raccomandata diretta dell’agente della riscossione la consegna a queste persone perfeziona la notifica senza ulteriori adempimenti, e il familiare presente nell’abitazione fa presumere un rapporto idoneo a recapitare l’atto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
Il contribuente che vuole contestare, deve provare l’occasionalità della presenza di chi ha ricevuto la cartella, non bastando il solo certificato di stato di famiglia.
Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica per posta si perfeziona con il decorso di dieci giorni dal deposito del plico presso l’ufficio postale, salvo ritiro anteriore.
Nei casi di irreperibilità relativa, disciplinati dall’art. 140 del codice di procedura civile occorrono il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa con la sua effettiva ricezione, mentre per l’irreperibilità assoluta, secondo l’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune. La distinzione decide la validità della notifica al destinatario assente e i termini per impugnare.
Alla morte del contribuente la cartella va notificata agli eredi e, fino al primo anno dal decesso, la notifica può essere fatta in forma impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/1973.
L’onere di comunicare le proprie generalità e il domicilio fiscale grava sugli eredi: in mancanza, l’amministrazione è dispensata dalla ricerca individuale. La giurisprudenza ha però ritenuto valida anche la cartella notificata direttamente all’erede che si sia palesato all’amministrazione, quando questi ne abbia avuto piena conoscenza.
I vizi della notifica possono determinare la nullità della cartella ma non sempre la rendono inutilizzabile. La prova della notifica è data dall’avviso di ricevimento o dalla relazione di notificazione, e per contestare quanto il notificatore attesta come avvenuto in sua presenza serve la querela di falso, mentre la presunzione che deriva da una dichiarazione resa si supera con prova contraria.
Sul piano probatorio l’agente della riscossione può dimostrare la notifica anche con una fotocopia della cartella unita alla documentazione dell’invio, e spetta al contribuente provarne la non conformità all’originale.
Il vizio è comunque sanato quando l’atto raggiunge ugualmente lo scopo, come accade se il contribuente impugna la cartella mostrando di conoscerne il contenuto. Il foglio delle avvertenze allegato al ruolo indica i riferimenti per il ricorso per vizio di notificazione, aggiornati dalla riforma del contenzioso.
Infine, la notifica della cartella ha anche effetto interruttivo della prescrizione delle somme a ruolo, e fa ripartire il termine dalla data dell’atto. Su questo aspetto incide la distinzione tra atti interruttivi della prescrizione e documentazione interna priva di efficacia.
Lo split payment non si ferma il 30 giugno 2026. Il Ministero dell’Economia conferma che i soggetti interessati possono continuare ad applicare la scissione dei pagamenti senza interruzioni in attesa che il Consiglio UE chiuda l’iter. La proposta della Commissione europea estende il meccanismo fino al 30 giugno 2029, senza modifiche alla platea oggi coinvolta.
In sintesi:
La proroga dello split payment è fissata dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final, adottata dalla Commissione europea il 17 giugno 2026, che autorizza l’Italia ad applicare la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2029. Trattandosi di una deroga al funzionamento ordinario dell’IVA (art. 395 della direttiva 2006/112/CE), la misura deve ricevere il via libera del Consiglio UE.
L’autorizzazione precedente, contenuta nella Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023, scadeva il 30 giugno 2026. Per evitare un ritorno improvviso al regime IVA ordinario dal 1° luglio, il MEF con il comunicato n. 77 assicura la continuità applicativa in attesa della chiusura dell’iter europeo.
L’Italia aveva chiesto di prorogare la misura fino a fine 2029; Bruxelles ha circoscritto l’autorizzazione al 30 giugno 2029, segnalando che dovrebbe trattarsi dell’ultima estensione e chiedendo una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA ai fornitori.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 verso la PA e gli altri soggetti inclusi, le imprese continuano ad applicare lo split payment senza tornare al regime IVA ordinario. La continuità confermata dal MEF evita un cambio di regole in corsa.
Tuttavia, il nodo per i fornitori è la liquidità : non incassando l’imposta esposta in fattura, maturano spesso posizioni a credito IVA, con diritto al rimborso in via prioritaria. È il punto su cui la stessa Commissione europea chiede all’Italia un monitoraggio.
Con lo split payment il fornitore emette regolare fattura con l’IVA esposta ma non incassa l’imposta: a versarla direttamente all’Erario è la pubblica amministrazione o il soggetto committente, che paga al fornitore il solo imponibile (circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
Il meccanismo è opposto a quello del reverse charge, dove il committente riceve una fattura senza IVA esposta e integra l’imposta.
Lo split payment riguarda le forniture alla PA e ai soggetti dell’art. 17-ter, non comparti come edilizia, pulizie o elettronica di consumo, in cui opera invece l’inversione contabile.
La logica è quella di un presidio antievasione: separando il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta, si evita che il fornitore incassi l’IVA senza versarla. Lo strumento agisce in combinazione con la fatturazione elettronica, che consente all’Amministrazione di incrociare i dati e intercettare le anomalie.
Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati dall’art. 17-ter del DPR 633/1972: enti pubblici economici, fondazioni e società controllate o partecipate da PA o da enti e fondazioni.
Gli elenchi dei soggetti obbligati sono pubblicati e aggiornati sul sito del Dipartimento delle Finanze. La verifica va fatta sugli elenchi e non sulla memoria del rapporto commerciale, perché una società può rientrare o uscire dalla platea da un anno all’altro.
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dal 1° luglio 2025, per le fatture trasmesse al Sistema di Interscambio da quella data, come disposto dalla Decisione 2023/1552.
Rimangono fuori dallo split payment diverse fattispecie, fra cui:
Il prezzo dell’energia nella bolletta luce torna a salire per una platea che sulla carta dovrebbe essere la più protetta. ARERA ha aggiornato le condizioni economiche della Maggior Tutela e per i clienti vulnerabili il terzo trimestre 2026 si apre con un aumento del 4,6%. In sintesi:
Dal 1° luglio 2026 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sale a 31,63 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. ARERA usa come riferimento un utente domestico non energivoro con consumi annui pari a 2.000 kWh e potenza impegnata di 3 kW.
Su base annua, la spesa per questo profilo si attesta a 591,86 euro nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, contro i 597,30 euro dei dodici mesi precedenti. Sull’anno scorrevole, quindi, la spesa scende dello 0,9%, mentre sul singolo trimestre vale il rialzo comunicato da ARERA per l’aggiornamento di luglio-settembre.
Sul trimestre l’effetto è comunque tangibile: secondo le stime dell’Unione Nazionale Consumatori, il +4,6% vale circa 27,80 euro in più su base annua per il cliente tipo, con una spesa che a prezzi costanti, da luglio 2026 a giugno 2027, salirebbe attorno a 633 euro.
L’aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che oggi si trovano in Maggior Tutela. In questa categoria rientrano fra gli altri gli over 75, chi riceve il bonus sociale, le persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 e alcune utenze collocate in situazioni particolari, come le abitazioni di emergenza, le isole minori non interconnesse o le case in cui si usano apparecchi elettrici salva-vita.
Anche se il prezzo oggi è meno conveniente di ieri, i clienti vulnerabili che erano passati nel mercato libero possono chiedere in qualunque momento di essere forniti alle condizioni economiche e contrattuali della Maggior Tutela.
Il rincaro del trimestre non cambia infatti i diritti dei vulnerabili laddove si evidenzi un risparmio nella maggior tutela rispetto al mercato libero, anche a fronte degli ultimi rincari.
Per chi pensa di avere i requisiti di vulnerabilità , la prima cosa da fare è capire se si è nel mercato libero o tutelato.
La voce che fa schizzare il costo finale in bolletta è quello dell’energia mentre le altre componenti si mantengono sostanzialmente ferme:
La bolletta, quindi, continua a riflettere prima di tutto la volatilità dei mercati energetici e solo in seconda battuta la struttura tariffaria interna.
L’aumento nasce soprattutto dall’incremento atteso dei prezzi all’ingrosso dell’energia, legato ai maggiori consumi della stagione estiva e a un quadro internazionale ancora incerto sulle quotazioni delle materie prime. A questo si somma la crescita dei costi del mercato della capacità : a luglio, con la domanda elettrica elevata, si concentrano le cosiddette ore critiche per l’adeguatezza del sistema.
Contribuisce all’aumento anche l’adeguamento della componente ASOS, necessario a rafforzare la liquidità della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), attesa in netto calo nei prossimi mesi; per attenuare l’effetto immediato sulle famiglie, l’Autorità si è mossa in modo graduale. In direzione opposta agisce il taglio delle componenti di commercializzazione PCV e DispBT, in vigore sempre dal 1° luglio 2026.
Nei primi tre trimestri del 2026 la tariffa dei clienti vulnerabili ha oscillato in modo marcato, alternando un ribasso a inizio anno a due rialzi consecutivi in primavera ed estate.
| Trimestre 2026 | Variazione sul trimestre precedente |
|---|---|
| I trimestre (gennaio-marzo) | -2,7% |
| II trimestre (aprile-giugno) | +8,1% |
| III trimestre (luglio-settembre) | +4,6% |
Dietro le percentuali si cela una corsa incessante del prezzo di riferimento al kWh: 27,97 centesimi a gennaio, 30,24 ad aprile, 31,63 a luglio. Nonostante l’altalena trimestrale, la spesa sull’anno scorrevole si è mantenuta intorno ai 590 euro in tutti e tre gli aggiornamenti, segno che gli scostamenti di un singolo trimestre tendono a compensarsi nell’arco dei dodici mesi.
Per il gas dei vulnerabili, invece, l’aggiornamento ARERA è mensile e segue una dinamica a sé.
Dal 1° luglio 2026 sono in vigore i nuovi tassi sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto n. 31747 del 23 giugno 2026, recepito dall’INPS con il messaggio n. 2145 del 30 giugno. Le tabelle aggiornate riguardano sia i tassi soglia antiusura sia i tassi TAEG per fascia di età , validi fino al 30 settembre 2026. L’aumento è contenuto sui prestiti più piccoli e più sensibile sopra i 15.000 euro, dove le soglie per i pensionati salgono di circa 0,09 punti.
La cessione del quinto è uno degli strumenti di credito più diffusi tra dipendenti e pensionati, con trattenuta automatica di 1/5 sull’assegno mensile e accesso garantito anche ai cattivi pagatori. Vediamo come richiedere il prestito agevolato alla luce dei nuovi tassi.
In sintesi:
La cessione del quinto è un prestito non finalizzato, concesso da banche e finanziarie senza vincoli di destinazione, anche ai cattivi pagatori o protestati. È un finanziamento immediato, in cui il rimborso del capitale avviene con addebito diretto sullo stipendio o come trattenuta sulla pensione: la rata non può superare un quinto dell’assegno.
Concepita per chi ha bisogno di un prestito personale, questa forma di credito al consumo si colloca in un mercato ricco di offerte, spesso in forte competizione. La concessione richiede di norma alcune settimane, perché serve prima una valutazione della documentazione (certificato di stipendio o anche solo le ultime buste paga) e poi la stipula del contratto.
La procedura:
La cessione del quinto è conveniente perché offre spesso tassi agevolati e, con il rimborso automatico, elimina gran parte della burocrazia associata alle richieste di prestito.
Tra i parametri da valutare il principale è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua rispetto all’importo netto concesso. Comprende interessi e oneri: rimborso di capitale e interessi, spese di istruttoria, spese di riscossione e incasso rate, assicurazione o garanzie, eventuale commissione del mediatore creditizio e altre voci indicate nel contratto.
I tassi validi dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono fissati dal decreto MEF n. 31747 del 23 giugno 2026 e recepiti dal messaggio INPS n. 2145 del 30 giugno, distinti per importo fino a o oltre i 15.000 euro. Comprendono il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d’Italia e la relativa soglia antiusura.
| Parametro (1° luglio – 30 settembre 2026) | Valore |
|---|---|
| Tasso medio fino a 15.000 euro | 13,8700% |
| Soglia usura fino a 15.000 euro | 21,3375% |
| Tasso medio oltre 15.000 euro | 9,5700% |
| Soglia usura oltre 15.000 euro | 15,9625% |
Per i prestiti ai pensionati in regime di convenzione, l’INPS fissa inoltre una soglia TAEG massima che varia per classe di età , calcolata sull’età maturata a fine piano di ammortamento. Le tabelle aggiornate sono le seguenti.
Soglie TAEG per i prestiti fino a 15.000 euro:
| Età del pensionato | Soglia TAEG |
|---|---|
| Fino a 59 anni | 10,04% |
| 60 – 64 anni | 10,84% |
| 65 – 69 anni | 11,64% |
| 70 – 74 anni | 12,34% |
| 75 – 79 anni | 13,14% |
| Oltre 79 anni | 21,3375% |
Soglie TAEG per i prestiti oltre 15.000 euro:
| Età del pensionato | Soglia TAEG |
|---|---|
| Fino a 59 anni | 7,81% |
| 60 – 64 anni | 8,61% |
| 65 – 69 anni | 9,41% |
| 70 – 74 anni | 10,11% |
| 75 – 79 anni | 10,91% |
| Oltre 79 anni | 15,9625% |
Rispetto al secondo trimestre, fissato dal messaggio INPS n. 1168 del 1° aprile 2026, l’aumento è asimmetrico: sui prestiti oltre i 15.000 euro le soglie TAEG salgono di 0,09 punti su tutte le fasce d’età e il tasso medio passa dal 9,44% al 9,57%, mentre fino a 15.000 euro l’incremento si ferma a 0,01 punti.
Le soglie rimangono comunque un tetto antiusura: la procedura INPS Quote Quinto blocca la notifica telematica dei piani che superano i tassi convenzionali, ma il costo effettivo praticato dagli intermediari in convenzione si colloca in genere ben al di sotto di questi limiti.
La cessione del quinto può essere richiesta solo da dipendenti a tempo indeterminato, privati e pubblici, e da pensionati INPS ed ex INPDAP: le rate sono addebitate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico direttamente in busta paga o sul cedolino. Sono dunque esclusi autonomi, disoccupati e precari.
Tra i titolari di prestazioni INPS restano fuori i percettori di assegno e pensione sociale, invalidità civili, assegni per l’assistenza ai pensionati per inabilità , assegni di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare, pensioni in contitolarità per la quota non di pertinenza del richiedente, prestazioni di esodo e APE Sociale.
L’importo erogabile dipende dalla rata massima, pari a un quinto dell’assegno netto, e dalla durata del piano. Si determina prima la rata e poi l’importo ottenibile in funzione del numero di rate.
L’importo può arrivare fino a un quinto del salario o dell’assegno pensionistico, al netto delle ritenute. La durata non può superare i 10 anni ed è obbligatoria un’assicurazione sul rischio di premorienza.
La rata si calcola applicando il limite di un quinto dell’assegno netto. Con uno stipendio o una pensione INPS di 1.500 euro al mese, ad esempio, la rata massima è 300 euro: su questa base, e in funzione della durata, si arriva all’importo complessivo applicando il TAN (tasso di interesse) e il TAEG proposti da banche e finanziarie.
Sul costo, vale la pena leggere bene le soglie. Un pensionato di 72 anni che chieda un prestito da 18.000 euro rientra nella fascia 70-74 anni, importo oltre i 15.000 euro: dal 1° luglio la soglia TAEG massima applicabile dal suo intermediario convenzionato è 10,11%, contro il 10,02% del trimestre precedente. Quel valore è il tetto antiusura, non il costo del finanziamento, che in convenzione resta di norma più basso.
Anche l’INPS propone una sua formula di cessione del quinto per i finanziamenti ai pensionati, con servizi a corredo come l’estinzione anticipata con rimodulazione del piano online. Il pensionato deve prima farsi rilasciare una certificazione di cedibilità della pensione, che indica l’importo massimo della rata ottenibile.
La rata va sempre calcolata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, salvaguardando il minimo di legge per l’AGO: per questo i trattamenti integrati al minimo non sono cedibili e, in caso di più pensioni, il calcolo si effettua sul loro cumulo.
Strumenti giuridici per il passaggio generazionale, salvaguardia dell’attività economica e dei posti di lavoro, fiscalità dedicata, formazione, strumenti digitali: sono al centro della Raccomandazione della Commissione UE del 22 giugno 2026 dedicata al trasferimento delle PMI. In sintesi:
Il passaggio generazionale è un momento complesso nella storia di molte imprese, dove spesso il fondatore svolge anche l’attività manageriale, soprattutto in caso di trasferimento di proprietà a familiari senza interesse o predisposizione adeguata alla conduzione dell’attività . Risultano particolarmente interessate dal fenomeno le imprese a conduzione familiare, una peculiarità del tessuto industriale europeo e soprattutto italiano.
La Raccomandazione individua nell’invecchiamento della popolazione un ulteriore rischio di chiusura per imprese economicamente sostenibili, per mancanza di potenziali successori o acquirenti: entro dieci anni potrebbero chiudere milioni di aziende europee.
Tra gli obiettivi del legislatore comunitario c’è la tutela del tessuto economico e dell’occupazione, insieme a passaggi di proprietà che restino in mani europee. Senza acquirenti interni, avverte la Commissione, l’acquisto da parte di concorrenti e investitori stranieri potrebbe «pregiudicare la sovranità dell’UE e interrompere catene del valore fondamentali».
Gli Stati membri sono invitati a preparare al meglio i passaggi generazionali anche con norme giuridiche specifiche, ad esempio individuando procedure accessibili per modificare la forma giuridica di un’impresa senza necessità di liquidarla o di creare una nuova entità , tenendo conto dei diritti di lavoratori e terzi. Per tutelare la continuità dell’impresa in caso di decesso di uno dei soci, la UE promuove i seguenti principi:
C’è una precisa indicazione sull’importanza della formazione, anche precedente al momento in cui si verifica l’evento successorio o di trasferimento. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza di quanto conti preparare bene il passaggio generazionale, anche con iniziative di tutoraggio e percorsi rivolti a giovani, donne e gruppi finora meno presenti tra i potenziali successori.
In linea con le norme sugli aiuti di Stato, i Paesi UE possono pensare anche a strumenti specifici. Per ampliare il bacino di chi può rilevare un’impresa, la Commissione suggerisce fondi e sistemi di garanzia dedicati. Gli strumenti finanziari potrebbero indirizzarsi a zone rurali, microimprese, cooperative o alle acquisizioni da parte dei dipendenti.
Sul fronte fiscale si possono valutare esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento per favorire i trasferimenti all’interno dell’UE, senza differenziare il trattamento in base alla forma giuridica dell’operazione (fusione, scissione, scambio di azioni) o al tipo di trasferimento, da quello intrafamiliare all’acquisizione da parte di dipendenti, dirigenti o modelli cooperativi.
Tra le ipotesi, la riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti e l’armonizzazione del trattamento di successioni e donazioni alle regole UE. Ancor più stringente l’indicazione a ridurre, abolire o dilazionare imposte di bollo, tasse di registrazione e tributi analoghi sui trasferimenti di PMI, con eventuali incentivi condizionati alla permanenza dell’impresa nell’UE per un periodo minimo o alla salvaguardia dell’occupazione esistente.
Spazio infine alla digitalizzazione: semplificare le pratiche amministrative, sostenere piattaforme digitali per pubblicizzare le imprese in vendita e facilitare l’incontro tra acquirenti e venditori, usare i dati dei registri imprese per produrre statistiche e analisi utili a orientare le politiche di trasferimento, istituire forum e iniziative dedicate.
In Italia diverse delle leve indicate da Bruxelles sono già in vigore. Il trasferimento d’azienda esentasse verso coniuge e discendenti, previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 e riformulato dal D.Lgs. 139/2024, copre la parte fiscale: l’esenzione da successioni e donazioni spetta se gli aventi causa proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.
Sul piano societario, il patto di famiglia, introdotto dalla legge 55/2006 con gli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, permette di anticipare il passaggio generazionale di azienda o quote ai discendenti prevenendo le liti ereditarie.
Per le PMI italiane la Raccomandazione vale quindi più come spinta a consolidare ed estendere l’esistente e a coordinarsi sui trasferimenti transfrontalieri: parte dello stesso impianto agevolativo nasce dalla raccomandazione del 1994, quella che il testo del 22 giugno 2026 va ora ad aggiornare.
L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti senza presentare domanda. Per le lavoratrici madri, però, questo automatismo comporta un serio rischio: perdere l’anticipo fino a 16 mesi sull’età pensionabile, dal momento che il beneficio va richiesto prima della trasformazione, altrimenti decade. Lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026.
L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia quando il titolare matura i requisiti anagrafici e contributivi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente (art. 1, legge n. 222/1984). Il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 riepiloga le condizioni per i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, dove l’accesso segue due strade alternative.
| Accesso alla pensione di vecchiaia | Requisiti nel sistema contributivo |
|---|---|
| A 67 anni | almeno 20 anni di contributi e importo della pensione non inferiore all’Assegno Sociale, (pari a 546,24 euro nel 2026) |
| A 71 anni | almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione |
Le soglie anagrafiche seguono gli adeguamenti alla speranza di vita: salgono a 67 anni e un mese (e 71 e un mese) nel 2027 e a 67 anni e tre mesi (e 71 e tre mesi) nel 2028. I periodi di solo assegno, senza lavoro, valgono per raggiungere i requisiti e non incidono sull’importo della pensione.
Il calcolo dell’importo e il coefficiente di trasformazione applicato alla conversione seguono regole proprie, illustrate nella risposta dedicata. Per chi ha esercitato l’opzione al sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995) la trasformazione scatta a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, senza importo soglia; l’opzione si esercita durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI, e non in sede di trasformazione.
Le lavoratrici madri titolari di AOI ottengono quattro mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi, oppure in alternativa un coefficiente di trasformazione più favorevole che aumenta l’importo della pensione invece di anticiparne la decorrenza. È il beneficio dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995, una delle agevolazioni per le madri nel sistema contributivo.
In termini di età , una madre con tre figli anticipa di 12 mesi e arriva alla pensione a 66 anni invece che a 67; con quattro o più figli scatta il tetto di 16 mesi e l’uscita è possibile a 65 anni e 8 mesi. Se l’anticipo retrodata la decorrenza su un periodo già coperto dall’AOI, l’assegno viene revocato da quella data e le rate corrisposte sono compensate con la pensione; le differenze a credito sono liquidate alla pensionata.
Il beneficio va richiesto entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza tenerne conto: poiché la trasformazione è automatica, senza istanza il diritto si perde in via definitiva, né alla trasformazione né in una successiva ricostituzione.
In attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici, l’INPS indica di presentare la richiesta dentro la domanda di trasformazione dell’AOI in pensione, specificando nelle note:
Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, allarga l’uso dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’articolo 25, i file XML transitati dal Sistema di Interscambio potranno servire all’ADM per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza, oltre alla vigilanza sulle accise già prevista. Il fine dichiarato è incrociare la fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per controlli più mirati e un’analisi del rischio di tipo predittivo.
In sintesi:
L’articolo 25 del decreto Omnibus consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. Finora quegli stessi file erano impiegabili dall’ADM per la vigilanza e il controllo in materia di accise. La modifica interviene sull’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 e riguarda un patrimonio informativo memorizzato fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
L’estensione integra i dati della fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per attivare un’analisi del rischio di tipo predittivo e controlli mirati sulle anomalie. L’incrocio interessa soprattutto le filiere a forte rischio di frode sulle accise, a partire dalla distribuzione dei carburanti, dove il confronto tra fatture, movimentazioni e versamenti è al centro dell’attività di verifica. Per l’ADM significa leggere in un unico flusso ciò che prima arrivava da archivi separati, con controlli incrociati più rapidi.
I dati del Sistema di Interscambio sono da tempo condivisi tra più amministrazioni: la Guardia di Finanza per la polizia economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e l’ADM per la vigilanza sulle accise. La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha esteso i dati delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei crediti. Il correttivo Omnibus aggiunge ora un tassello, ampliando le finalità con cui le Dogane possono usare lo stesso bacino informativo.
Per le imprese il primo effetto sono controlli incrociati più estesi, che mettono a confronto le fatture elettroniche con le dichiarazioni doganali e con i dati su importazioni ed esportazioni. Il secondo, di segno opposto, è la possibile riduzione delle richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, con tempi più rapidi sulle verifiche. Sul piano pratico, la coerenza dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio diventa la prima linea di difesa: eventuali disallineamenti tra fatture, accise e operazioni doganali emergono prima e in modo automatico.
Il decreto ha superato solo il primo esame del Governo: l’approvazione del 10 giugno 2026 è in esame preliminare e il testo prosegue con i pareri delle Commissioni parlamentari, prima dell’esame definitivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per esigenze di coordinamento, la stessa modifica è recepita nel Testo Unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni vanno verificate sul testo definitivo, che può differire dalla versione approvata in via preliminare.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato, esdebitazione: sono gli aspetti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza inseriti nella Parte II dello schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica.
Con lo strumento della consultazione pubblica, il Fisco consente a cittadini, imprese, professionisti, enti e associazioni, di formulare osservazioni eventualmente da recepire. Nel caso specifico, l’AdE utilizzerà i contributi per predisporre la versione definitiva della circolare.
Le proposte di modifica possono essere inviata dal 26 giugno e fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it. Per consentirne un’efficace consultazione, l’AdE suggerisce di utilizzare il seguente schema di compilazione: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
La bozza è un lungo documento di 124 pagine. La Parte II riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Il documento è organizzato per istituto:
Sono le procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione rivolte a consumatori, professionisti e imprese minori, ancora poco utilizzate rispetto alla platea potenziale. La bozza chiarisce come queste procedure si coordinano con la disciplina tributaria, dal trattamento dei crediti fiscali agli effetti della liberazione dai debiti.
La consultazione di questa seconda parte della Circolare segue quella relativa alla prima Parte. Il percorso proseguirà con la Parte III su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e con la Parte IV su liquidazione giudiziale e istituti residuali. L’obiettivo dell’Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un’interpretazione omogenea.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la riparazione pecuniaria prevista per i reati contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, ha cancellato l’articolo 322-quater del codice penale, che imponeva al condannato per reati come corruzione, concussione e peculato il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa. Per la Corte, l’obbligo automatico sommato alla confisca e al risarcimento del danno eccede il principio di proporzionalità della pena fissato dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In sintesi:
L’articolo 322-quater del codice penale prevedeva che, con la condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, il giudice ordinasse sempre il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa. L’obbligo era automatico e copriva reati come peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, dagli articoli 314 a 322-bis. La misura era stata introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e modificata nel 2019 con la cosiddetta legge Spazzacorrotti, che aveva ancorato l’importo al profitto dell’illecito.
La Corte Costituzionale ha qualificato la riparazione pecuniaria come misura sostanzialmente punitiva, non risarcitoria né restitutoria: il ripristino del patrimonio, ha osservato, è già assicurato dalla confisca. Inquadrata così, la misura non supera il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte indica due profili critici: l’automatismo, che impedisce al giudice di calibrare la sanzione sulla gravità del fatto, e l’assenza di qualunque valutazione delle condizioni economiche del condannato.
Il problema centrale è il cumulo sanzionatorio. Alla riparazione pecuniaria, pari al profitto del reato, si aggiungono la confisca obbligatoria dello stesso importo, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, e il risarcimento del danno d’immagine, quantificato nel doppio di quella somma dall’articolo 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009. Il condannato poteva così versare alla pubblica amministrazione fino al quadruplo del vantaggio ottenuto, prima ancora dell’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei conti, dei risarcimenti alle parti civili e delle conseguenze delle sanzioni disciplinari, oltre alla pena detentiva.
La decisione ha effetti immediati sui giudizi pendenti: dove la condanna non è definitiva, la riparazione pecuniaria non potrà più essere applicata. Il resto dell’impianto sanzionatorio dei reati contro la PA è confermato, dalla pena detentiva alla confisca obbligatoria fino al risarcimento del danno d’immagine.
La Corte ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità delle disposizioni collegate, comprese quelle che subordinavano la sospensione condizionale della pena al versamento della riparazione, all’articolo 165 del codice penale.
Spetta ora al legislatore riscrivere la misura, introducendo la discrezionalità del giudice e la considerazione delle condizioni economiche del reo.
Oltre il singolo articolo, la sentenza fissa un criterio di portata più ampia: un insieme di misure sanzionatorie, anche quando ciascuna è di per sé legittima, può produrre un effetto complessivo sproporzionato che il principio di proporzionalità non tollera. È un parere che tocca l’intero sistema delle sanzioni a contenuto punitivo, comprese quelle tributarie e amministrative, dove gli automatismi nella quantificazione sono frequenti. La Consulta, in più pronunce recenti, ha chiesto a legislatore e giudici di misurare la sanzione sul singolo caso.
La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando l’atto viene notificato al familiare che si dichiara convivente del destinatario, pur senza comparire nello stato di famiglia anagrafico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, secondo cui il notificatore non deve indagare l’identità di chi riceve l’atto né verificarne i requisiti all’anagrafe e può fare affidamento sulla dichiarazione resa.
La pronuncia interviene in materia di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento. Chi si trova nell’abitazione del destinatario e si qualifica come familiare convivente fa presumere un rapporto idoneo a garantire che l’atto arrivi all’interessato.
I punti chiave dell’ordinanza sulla notifica al familiare convivente:
Quando l’atto è consegnato presso la residenza del destinatario a una persona che si qualifica come familiare convivente, la notifica si perfeziona senza ulteriori verifiche. Nel caso esaminato il contribuente sosteneva che bastasse produrre un certificato anagrafico per dimostrare l’assenza di familiari conviventi, ma la Corte ha confermato l’orientamento per cui il concetto di convivenza rilevante per la notifica non coincide con quello anagrafico. La presenza di chi ritira l’atto nell’abitazione fa scattare una presunzione di convivenza, sufficiente a far ritenere che la cartella raggiunga il diretto interessato.
La cartella notificata direttamente dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, segue le regole del servizio postale, e in questo schema sono abilitati a ricevere l’atto anche i familiari conviventi e gli addetti alla casa. L’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico costituisce prova del perfezionamento e individua la data della notifica, senza che il notificatore debba redigere una relata separata. È su quel documento, e sulla dichiarazione che vi è riportata, che si fonda la validità della consegna.
Il contribuente che vuole contestare la notifica non può limitarsi a depositare il certificato di stato di famiglia, che non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate. Deve dimostrare l’occasionalità della presenza in casa di chi ha ritirato l’atto, oppure la totale estraneità del consegnatario rispetto al destinatario.
La presunzione di convivenza derivante dalla dichiarazione resa si supera con la prova contraria dell’occasionalità , mentre per negare che la consegna o la firma siano avvenute come attestato dal notificatore serve la querela di falso, dato il valore di atto pubblico dell’avviso di ricevimento.
| Strumento del contribuente | Effetto sulla contestazione |
|---|---|
| Solo certificato di stato di famiglia | Non sufficiente, non esclude convivenze di fatto o presenze stabili |
| Prova dell’occasionalità o dell’estraneità del consegnatario | Idonea a superare la presunzione di convivenza |
| Querela di falso sull’avviso di ricevimento | Necessaria per contestare la firma o la consegna attestata dal notificatore |