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Il modello unico dei bandi per gli incentivi alle imprese ha finalmente un testo ufficiale. Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, approva il bando tipo previsto dall’articolo 6 del Codice degli incentivi e vincola le amministrazioni che erogano agevolazioni al sistema produttivo a una struttura comune. Con una conseguenza che tocca da vicino le aziende: rating di legalità , certificazione della parità di genere e occupazione femminile e giovanile diventano elementi che possono valere risorse riservate, contributi più alti o punteggio aggiuntivo in graduatoria.
In sintesi
Il bando tipo vale per tutte le agevolazioni al sistema produttivo attivate con bando, con due esclusioni espresse: gli incentivi contributivi, che continuano a seguire la disciplina di settore, e gli incentivi fiscali a erogazione automatica. È la stessa perimetrazione fissata dall’articolo 6 del Codice, che fa salvi anche i decreti attuativi già adottati sulla base della legge istitutiva di ciascun incentivo.
Sul fronte fiscale la regola è più sottile. Il bando tipo rileva soltanto quando l’ammissione all’agevolazione è subordinata a un’istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario sui requisiti del proponente o dell’iniziativa per la quale il beneficio è richiesto. Per gli incentivi fruibili in dichiarazione dei redditi, invece, modalità di fruizione, controlli, recuperi e sanzioni per fruizione illegittima continuano a dipendere dalla disciplina propria della misura.
Il bando tipo è contenuto nell’allegato al decreto e si apre con un frontespizio che definisce attività e ambito di applicazione: base giuridica del bando, caratteristiche dei destinatari, zone geografiche interessate, applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Seguono quattordici sezioni obbligatorie, ciascuna con contenuti puntuali che l’amministrazione deve compilare:
Sul versante della spesa lo schema alza l’asticista documentale: i costi devono essere pertinenti al progetto, correttamente contabilizzati e tracciabili, con documentazione capace di dimostrare il legame fra il costo sostenuto e l’operazione finanziata, anche attraverso l’indicazione del CUP nei casi previsti. Le amministrazioni valuteranno inoltre la capacità amministrativa, finanziaria e gestionale dell’impresa, la regolarità contributiva e l’assenza di cause ostative antimafia.
Le amministrazioni possono riconoscere un vantaggio alle imprese in possesso di requisiti qualificanti, sotto forma di quota di risorse riservata, contributo più elevato o punteggio aggiuntivo. Il meccanismo non scatta in automatico in ogni misura: i criteri possono essere esclusi quando risultano incoerenti con la finalità dell’incentivo o con il settore interessato.
Il punto pratico è che nessuno di questi requisiti si improvvisa nelle settimane di apertura di un bando. Ciascuno ha una procedura, una soglia di accesso e un tempo di maturazione propri.
| Requisito premiante | Cosa serve per averlo |
|---|---|
| Rating di legalità | Domanda gratuita all’AGCM sulla piattaforma WebRating, con firma digitale del legale rappresentante. Servono sede operativa in Italia, fatturato di almeno 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente e iscrizione al Registro delle imprese da almeno due anni. L’Autorità delibera di regola entro sessanta giorni. Per i rating rilasciati dal 16 marzo 2026 la validità è di tre anni. |
| Certificazione della parità di genere | Audit di un organismo di certificazione accreditato Accredia sulla conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, recepita dal decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022. Richiede un sistema di gestione già impiantato e misurato su KPI. |
| Inserimento di persone con disabilità | Assunzioni eccedenti la quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, verificabili sul prospetto informativo trasmesso annualmente. |
| Occupazione giovanile e femminile | Parametri di quantità e qualità dell’occupazione, definiti dal singolo bando sulla base dei dati aziendali. |
| Natalità e lavoro di cura | Iniziative aziendali a sostegno della natalità e delle esigenze di cura, la cui documentazione è rimessa al singolo bando. |
La griglia dei requisiti premianti spiega perché il bando tipo non è una novità solo per le amministrazioni. Un’impresa che oggi non ha il rating di legalità e presenta domanda ad agosto lo otterrà , nella migliore delle ipotesi, in autunno inoltrato. Una certificazione UNI/PdR 125:2022 richiede molto di più, perché l’audit arriva a valle di un sistema di gestione già funzionante.
Lo schema chiede alle amministrazioni di calibrare le modalità di accesso sul numero dei potenziali richiedenti e sulle risorse disponibili, limitando il rischio che i fondi si esauriscano in pochi minuti sulla base del solo ordine di arrivo. L’ordine cronologico non sparisce, ma il modello spinge verso procedure che valorizzino la qualità dei progetti.
Dove è prevista una graduatoria, il bando deve indicare punteggi, soglie minime di ammissibilità , maggiorazioni e criteri di preferenza a parità di punteggio: può prevalere il progetto con il punteggio più alto su uno specifico parametro oppure quello che richiede l’agevolazione di importo minore. Per una micro o piccola impresa il cambio di logica è sostanziale, perché sposta l’investimento dalla velocità di connessione alla qualità della documentazione progettuale.
Per i finanziamenti agevolati il bando deve specificare durata, tasso di interesse, piano di rimborso ed eventuali garanzie richieste. Per le garanzie su operazioni finanziarie vanno indicati percentuale di copertura, importo massimo garantito, durata, intermediari abilitati e cause di inefficacia o di revoca.
L’erogazione può avvenire in un’unica soluzione oppure per stati di avanzamento, con la possibilità di riconoscere un’anticipazione subordinata alla prestazione delle garanzie richieste. È la voce che incide di più sulla tenuta finanziaria di un progetto agevolato, perché determina quanto capitale circolante l’impresa deve mettere in campo prima di vedere il contributo.
Le amministrazioni dovranno predisporre i bandi su questo modello attraverso gli appositi servizi del sistema Incentivi Italia, secondo modalità che un successivo decreto ministeriale dovrà definire. Nel frattempo lo schema è già leggibile e permette a un’impresa di lavorare sulla propria posizione di partenza senza attendere l’uscita della singola misura.
La logica del bando tipo premia chi arriva preparato. Chi punta a una quota riservata o a un punteggio aggiuntivo deve avviare adesso le procedure di certificazione e di rating, sistemare la regolarità contributiva e mettere in ordine la tracciabilità dei costi. Chi si muove all’apertura dello sportello lo farà con la sola qualità del progetto, senza le maggiorazioni che il modello mette a disposizione delle imprese virtuose.
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto uno dei dubbi più complessi della transazione fiscale nella composizione negoziata: l’IVA può essere pagata in misura parziale purché un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un risultato migliore dalla liquidazione giudiziale. Il chiarimento completa gli strumenti per la crisi d’impresa con una procedura che richiede due relazioni separate, l’istruttoria dell’Ufficio competente e l’autorizzazione del giudice.
Il pagamento parziale dell’IVA è ammesso nell’accordo transattivo previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019. L’Agenzia applica alla composizione negoziata il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti.
La riduzione è sostenibile quando una valutazione indipendente dimostra che il credito IVA riceve il miglior trattamento possibile rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale. Ai fini dell’accordo previsto dal Codice della crisi, l’IVA non è considerata uno dei tributi esclusi in quanto risorse proprie dell’Unione europea.
La proposta può combinare decurtazione e dilazione. La Circolare richiama il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, aggiornato dal decreto ministeriale 23 aprile 2026, che ammette espressamente il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi.
L’accordo può comprendere i debiti tributari sorti fino alla data di presentazione della proposta, inclusi quelli non ancora iscritti a ruolo, i ruoli vistati e non affidati all’agente della riscossione e le somme già inserite in un piano di rateazione.
In presenza di una dilazione già attiva, le rate originarie continuano a essere dovute fino alla data di efficacia del nuovo accordo. La precedente rateazione cessa secondo quanto stabilito dalle parti; qualora l’intesa non sia sottoscritta o il giudice neghi l’autorizzazione, il vecchio piano prosegue purché non sia maturata la decadenza.
La proposta può riguardare:
La proposta fiscale deve essere accompagnata da due relazioni con funzioni differenti, entrambe necessarie per consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare l’attendibilità dei dati e il risultato offerto. La documentazione professionale comprende:
Le firme devono appartenere a due soggetti distinti, anche quando il revisore possiede tutti i requisiti richiesti al professionista indipendente. La separazione tutela imparzialità e autonomia delle due valutazioni.
L’articolo 23, comma 2-bis, non impone formalmente una specifica attestazione sulla fattibilità del piano. La proposta acquista tuttavia attendibilità soltanto se inserita in un piano di risanamento costruito con test e lista di controllo aggiornati, accompagnato da proiezioni capaci di dimostrare la sostenibilità dei pagamenti promessi.
La proposta deve essere presentata all’Ufficio individuato sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore alla data del deposito. In caso di variazione del domicilio, trovano applicazione gli effetti temporali previsti dall’articolo 58, comma 5, del DPR n. 600/1973.
L’Ufficio predispone la certificazione del debito entro il termine ordinatorio di 30 giorni, includendo le somme non iscritte a ruolo e quelle contenute in ruoli vistati e non ancora affidati alla riscossione.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo è firmato dal Direttore dell’Ufficio competente dopo il parere conforme della Direzione regionale. L’articolo 23, comma 2-bis, non richiama la soglia che trasferisce alcune transazioni di maggiore importo alla struttura centrale.
La procedura completa può essere ricostruita attraverso le seguenti fasi:
| Fase | Soggetto | Termine | Effetto o rischio |
|---|---|---|---|
| presentazione della proposta | imprenditore | con congruo anticipo sulla chiusura delle trattative | un deposito tardivo può impedire il completamento dell’istruttoria |
| certificazione del debito | Ufficio fiscale | 30 giorni in via ordinatoria | ricostruzione delle somme incluse nell’accordo |
| valutazione e confronto | Ufficio, debitore ed esperto | nel periodo delle trattative | verifica delle attestazioni e della sostenibilità del piano |
| firma dell’accordo | debitore e Direttore dell’Ufficio | dopo il parere conforme regionale | definizione del pagamento parziale o dilazionato |
| deposito in tribunale | parti dell’accordo | anche dopo la scadenza dell’incarico dell’esperto | efficacia dal deposito ed esecuzione subordinata al decreto del giudice |
L’incarico dell’esperto dura ordinariamente 180 giorni e può proseguire per altri 180 giorni nei casi previsti dall’articolo 17, comma 7, del Codice. Una proposta presentata a ridosso della scadenza può essere considerata incompatibile con correttezza, buona fede e reciproco affidamento.
Il piano fino a 120 rate mensili è una misura premiale autonoma rispetto all’accordo transattivo. L’articolo 25-bis del Codice consente la dilazione delle imposte sul reddito, delle ritenute, dell’IRAP e dell’IVA non ancora iscritte a ruolo quando la composizione si conclude con il contratto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), oppure con l’accordo previsto dalla lettera c).
In presenza di una temporanea difficoltà attestata anche dall’esperto, l’Agenzia concede fino a 72 rate mensili. L’estensione fino a 120 rate richiede una grave difficoltà adeguatamente documentata e una valutazione favorevole dell’Ufficio sulla sostenibilità della dilazione.
Il mancato pagamento di anche una sola rata determina la decadenza automatica. La stessa conseguenza deriva dall’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, dall’accertamento dell’insolvenza o dal successivo deposito di una domanda giudiziale prevista dall’articolo 40 del Codice.
L’accordo transattivo si risolve di diritto quando viene aperta la liquidazione giudiziale o controllata, viene accertato lo stato di insolvenza oppure i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze concordate.
Il termine di 60 giorni costituisce quindi l’ultima soglia di salvaguardia dell’intesa. Superato tale limite, il trattamento fiscale concordato perde efficacia senza necessità di una nuova dichiarazione negoziale delle parti.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC), lavora a una riforma strutturale della previdenza di categoria, illustrata dal CdA nel corso del Forum Previdenza in Tour. L’obiettivo dichiarato è duplice: prestazioni più adeguate e sostenibilità di lungo periodo, con una revisione che nasce da una scelta di equità fra generazioni su conti in equilibrio.
La proposta di riforma pensione dei commercialisti in sintesi:
La bozza del nuovo Regolamento alza l’aliquota minima del contributo soggettivo dal 12% al 15% del reddito professionale netto, con incrementi dell’1% l’anno per tre anni consecutivi. La decorrenza è fissata all’esercizio successivo alla delibera dei Ministeri vigilanti: se il via libera arrivasse entro la fine del 2027, il primo aumento scatterebbe dal 2028 e il regime pieno dal 2030.
L’adeguamento formalizza una tendenza già in atto, dato che l’aliquota media effettivamente versata dagli iscritti è oggi pari al 13,81%, e avvicina la Cassa agli standard delle altre Casse privatizzate. Il testo su cui si interviene è il Regolamento Unitario, che disciplina contributi e prestazioni dell’ente.
L’effetto sui versamenti annui è misurabile: con un reddito professionale netto di 60.000 euro, il contributo soggettivo minimo sale da 7.200 a 9.000 euro l’anno a regime, con un onere aggiuntivo di 1.800 euro distribuito sul triennio di transizione.
La riforma porta dal 37,5% al 50% la parte di contributo integrativo accreditata sul montante individuale, vale a dire dall’1,5% al 2% del volume d’affari, a fronte di un’aliquota complessiva che si conferma al 4%.
Un esempio rende immediato l’effetto: su una fattura da 5.000 euro il contributo integrativo è pari a 200 euro. Oggi 75 euro alimentano il montante individuale e 125 euro finanziano la gestione della Cassa; con la riforma la quota accreditata al professionista salirebbe a 100 euro.
Per chi versa oltre il minimo, l’aliquota di computo utilizzata per il calcolo della pensione è maggiorata in proporzione al versamento aggiuntivo, fino a 6 punti in più. A regime, con il minimo al 15%, la premialità parte da 1 punto per chi versa il 16% del reddito e arriva a 6 punti per chi versa almeno il 23%.
Il meccanismo rafforza la correlazione fra versamenti volontari e assegno futuro, valorizzando la continuità contributiva di chi sceglie aliquote più alte negli anni di maggiore capacità reddituale.
Nei primi due quinquenni di iscrizione il professionista può prenotare aliquote superiori al minimo obbligatorio, da pagare con cinque rate annuali di pari importo e senza interessi. Le somme del primo quinquennio si versano a partire dal sesto anno di iscrizione, quelle del secondo dall’undicesimo.
Con pagamenti regolari, l’accredito sul montante avviene nell’anno di competenza, insieme alla maggiore aliquota di computo prevista dalla premialità . La prenotazione lascia piena libertà all’iscritto, che può interrompere i versamenti in ogni momento: le somme già pagate sono imputate all’anno del versamento effettivo. Per gli under 40, inoltre, nei primi cinque anni di iscrizione la quota di integrativo destinata al montante salirebbe dal 2% al 3%.
I contributi minimi si pagherebbero in quattro rate annuali invece delle attuali due, con una distribuzione più diluita dell’onere nel corso dell’anno.
Per gli iscritti over 68 che proseguono l’attività , la bozza dimezza l’aliquota minima obbligatoria rispetto a quella pro tempore vigente, con facoltà di versamenti volontari fino al 100% del reddito professionale per chi intende rafforzare l’assegno.
Il confronto fra le regole attuali e le proposte della bozza consente di misurare la portata dell’intervento su contribuzione, premialità e flessibilità dei pagamenti:
| Regole attuali | Bozza di riforma |
|---|---|
| Aliquota minima soggettiva al 12% del reddito | 15% a regime, con aumento dell’1% l’anno per un triennio |
| Integrativo a montante pari al 37,5% del contributo (1,5% del volume d’affari) | Quota al 50% (2% del volume d’affari) |
| Premialità di computo secondo le tabelle vigenti | Maggiorazione da 1 a 6 punti per versamenti dal 16% al 23% del reddito |
| Nessuna prenotazione di aliquote future | Prenotazione per gli under 40 con cinque rate annuali senza interessi |
| Due rate annuali per i contributi minimi | Quattro rate annuali |
| Aliquota minima piena per i pensionati che proseguono l’attività | Aliquota minima dimezzata dopo i 68 anni |
Il nuovo Regolamento dovrà superare il voto dell’Assemblea dei delegati e ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti, Lavoro ed Economia, con il primo aumento dell’aliquota a decorrere dall’esercizio successivo alla delibera ministeriale.
I conti dell’ente sono in equilibrio: le proiezioni attuariali a 50 anni stimano un patrimonio superiore ai 36 miliardi di euro nel 2073 e la riforma nasce da valutazioni prospettiche di equità fra generazioni. La revisione della previdenza affianca gli strumenti di sostegno già attivi, a partire dai bandi Cassa Dottori Commercialisti 2026 che destinano 4,75 milioni di euro a investimenti negli studi, aggregazioni professionali e borse di studio.
Forum Retail 2026 riunirà l’11 e 12 novembre al Superstudio Più di Milano oltre 1.500 retailer e professionisti, 300 speaker e 20 voci internazionali. La 26ª edizione dell’evento organizzato da iKN Italy, con PMI.it media partner, sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale capaci di produrre risultati misurabili e replicabili, insieme ai nuovi format commerciali e ai modelli di business che orienteranno gli investimenti del settore nei prossimi dodici mesi.
I numeri dell’edizione 2026 delineano un appuntamento articolato su più settori e formati:
Forum Retail 2026 concentra il confronto sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale che hanno superato la sperimentazione e possono essere misurate, estese ad altri processi e replicate su più punti vendita. CEO, direttori generali, responsabili marketing, digitale e innovazione confronteranno dati, risultati e priorità per i dodici mesi successivi.
Il programma dedica spazio all’uso dell’AI nella catena di fornitura, nella definizione dei prezzi, nelle previsioni di vendita e nell’assistenza clienti. L’obiettivo è verificare quali applicazioni producano un ritorno economico e quali condizioni organizzative servano per integrarle nei processi, una fase già centrale anche nella trasformazione da strumenti isolati ad agenti AI aziendali.
La 26ª edizione rafforza la propria struttura settoriale con percorsi dedicati a moda, lusso, bellezza, farmacia e grande distribuzione. Ogni area affronta mercati con modelli di acquisto, reti commerciali e priorità tecnologiche differenti.
Il Fashion Spotlight si sviluppa su entrambe le giornate attraverso un palco e una lounge riservati alla moda e al lusso. Gli incontri analizzeranno l’uso dell’AI nella progettazione delle collezioni e nella personalizzazione dell’esperienza, il ruolo dei retailer multimarca nel lusso e le strategie di posizionamento premium.
Le precedenti edizioni hanno coinvolto aziende come Hermès, Ferragamo, Dolce & Gabbana Beauty, TOD’S, Pomellato, Zalando, Adidas, Boggi, Bata e Pittarosso, rappresentative delle diverse componenti della filiera.
Il nuovo Beauty & Retail Pharma Spotlight mette in relazione bellezza, benessere e farmacia attraverso sessioni su innovazione digitale, Retail Media, esperienza nel punto vendita e marketing con creator e influencer. Un evento temporaneo nel Wellness Store permetterà inoltre di presentare prodotti e collaborazioni tra marchi.
Il GDO Spotlight sarà dedicato ad Agritech, tracciabilità della filiera agroalimentare, nuovi format per la vendita di prodotti alimentari e valorizzazione delle produzioni italiane. Una sessione internazionale mostrerà i sistemi utilizzati dalle insegne più avanzate per coordinare disponibilità , flussi, vendite e attività del negozio in tempo reale.
Lo spazio AI Application, Innovation & IT ospiterà due giornate dedicate a centri dati, calcolo quantistico, sicurezza informatica e sovranità tecnologica europea. Il programma comprenderà anche una presentazione internazionale sulle ricerche del MIT relative agli Small Language Model, modelli più compatti valutati come alternativa agli LLM in alcuni impieghi aziendali.
La discussione riguarderà costi, infrastrutture, tutela dei dati e dipendenza dai grandi fornitori globali. Il confronto sulle tecnologie si inserisce tra i principali trend che interessano le imprese del Retail, chiamate a coordinare innovazione, continuità dei servizi e controllo dei processi.
L’agenda di Forum Retail riflette le priorità di investimento delle principali insegne, con sessioni dedicate alle aree che incidono sui ricavi, sulla relazione con il cliente e sull’organizzazione della rete commerciale:
Accanto alle sessioni plenarie e agli incontri paralleli, Forum Retail 2026 introduce nuove esperienze di confronto e formazione rivolte a manager, aziende e professionisti:
La prima giornata inizierà con la sessione plenaria dedicata a creatività e risultati nell’era dell’AI, seguita dagli incontri paralleli su commercio elettronico, esperienza del cliente, pagamenti, catena di fornitura, innovazione tecnologica, moda e GDO.
L’edizione milanese fa parte di una rete internazionale di appuntamenti promossa da iKN Italy. Nel 2026 il format comprende anche Mexico City, prevista il 15 luglio per la quindicesima edizione, e Barcellona, in calendario il 22 ottobre per la terza edizione. Madrid ospiterà un nuovo appuntamento nel marzo 2027.
La presenza di 20 speaker internazionali a Milano permetterà di confrontare esperienze maturate fuori dall’Italia e soluzioni adottate da retailer che operano in mercati, canali distributivi e contesti tecnologici differenti.
Forum Retail 2026 terminerà il 12 novembre con i Retail Awards, il riconoscimento dedicato alle aziende e alle innovazioni dell’anno. La cerimonia inizierà alle 16:45 nella Sala Viola del Superstudio Più e concluderà la seconda giornata dell’evento.
La partecipazione prevede tre formule di accesso, differenziate in base alla categoria professionale e ai contenuti inclusi:
| Pass | Condizioni di accesso |
|---|---|
| Standard | è gratuito e comprende le sale tematiche, l’area espositiva e i Retail Awards; non è disponibile per fornitori e consulenti. |
| Prime | costa 99 euro più IVA e comprende anche le due Competence Class; non è acquistabile da fornitori e consulenti. |
| Business | costa 499 euro più IVA ed è la formula prevista per fornitori e consulenti. |
Forum Retail 2026 si svolgerà mercoledì 11 e giovedì 12 novembre al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Retailer, manager, professionisti, fornitori e consulenti possono scegliere la formula disponibile per la propria categoria e registrarsi all’evento dal sito ufficiale.
Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni extra-UE fino a 150 euro tecnicamente si può sommare al dazio UE da 3 euro nel caso in cui trovi applicazione concreta dal 1° ottobre 2026. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo il 22 luglio 2026 nel corso di un question time alla Camera, a un’interrogazione sul coordinamento fra la misura nazionale e la riforma doganale unionale. Il ministro ha usato una formula condizionale sull’avvio del prelievo e ha rinviato a una decisione nazionale coordinata in sede europea.
In sintesi:
Il contributo amministrativo da 2 euro si applica alle importazioni definitive di spedizioni provenienti da Paesi terzi con valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate a partire dal 1° ottobre 2026. La nuova decorrenza è disposta dall’articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, che interviene sull’articolo 5 del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.
Il contributo era stato istituito dall’articolo 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali sulle piccole spedizioni. Fra gennaio e giugno la decorrenza è stata differita tre volte, con l’obiettivo dichiarato di evitare la sovrapposizione immediata con la disciplina unionale. Secondo la quantificazione contenuta nel decreto, il terzo rinvio comporta oneri per 61,2 milioni di euro nel 2026, coperti con somme già versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il termine di conversione del decreto scade il 25 agosto 2026. L’esame in sede referente del disegno di legge di conversione, atto Camera 2987, è iniziato il 1° luglio davanti alla Commissione Bilancio, e la legge di conversione è la prima sede parlamentare in cui la decorrenza di ottobre può essere modificata di nuovo.
Nel caso di applicazione dal 1° ottobre, il contributo nazionale si somma al dazio unionale senza alcun meccanismo di compensazione fra i due prelievi. Il ministro dell’Economia ha indicato in Aula che il contributo amministrativo italiano da 2 euro, se trovasse applicazione, si cumulerà al dazio UE da 3 euro.
A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento (UE) 2026/382.
La ragione del cumulo sta nella diversa natura delle due misure. Il dazio forfettario da 3 euro governa in via transitoria la pretesa impositiva dopo l’eliminazione della franchigia sulle spedizioni fino a 150 euro, giudicata non più giustificata di fronte alla crescita del commercio elettronico transfrontaliero. Il contributo nazionale compensa invece gli oneri amministrativi sostenuti dalle autorità doganali per lo sdoganamento e il controllo delle piccole spedizioni. Proprio l’eterogeneità delle finalità rende sostenibile la somma dei due importi.
Sulla ripartizione del gettito il ministro ha riferito che il contributo di gestione europeo costituisce risorsa propria di natura doganale, con introiti da distribuire fra bilancio UE e bilanci nazionali, nella misura del 75% e del 25%, salva diversa decisione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
La durata del contributo italiano dipende dall’avvio della tassa di gestione unionale, alla quale la Commissione europea subordina la cessazione delle tariffe nazionali di trattamento. Nelle risposte pubblicate a corredo della guidance sul dazio da 3 euro, l’esecutivo comunitario ammette oneri nazionali di gestione doganale soltanto se anteriori alla soluzione comune e coerenti con l’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, che consente diritti e oneri solo a fronte di un servizio specifico reso dall’amministrazione.
La risposta resa in Aula descrive il rapporto fra contributo nazionale e dazio da 3 euro senza affrontare i limiti europei alle tariffe nazionali di gestione, che riguardano il rapporto con la futura tassa unionale. È su quel versante che si determina la potenziale sopravvivenza o meno del prelievo italiano oltre il breve periodo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualifica la tassa di gestione unionale come misura proposta, con importo e data di applicazione dell’autunno 2026 ancora da definire. L’accordo politico fra Consiglio e Parlamento europeo risale al 26 marzo 2026 e la quantificazione spetta alla Commissione.
Come si vede la questione è ancora del tutto aperta e Giorgetti lo sottolinea:
dovremo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata a livello europeo, rispetto alle misure che ogni Paese ha assunto in riferimento a questa tassa.
Il contributo da 2 euro non concorre alla base imponibile IVA all’importazione. La Circolare ADM n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 lo qualifica come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale, destinato alla sola copertura delle spese per gli adempimenti in dogana ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione.
Il chiarimento ha effetti pratici per corrieri, spedizionieri, marketplace e consumatori finali. L’importo va gestito come onere connesso alla spedizione e alla dichiarazione doganale, senza essere trattato come diritto doganale ordinario calcolato sul valore della merce.
Il dazio unionale da 3 euro si applica per ciascuna voce doganale contenuta nella spedizione, non per pacco. Un ordine con tre classificazioni tariffarie diverse sconta quindi 9 euro di dazio, ai quali si aggiunge l’IVA, poiché il dazio concorre alla base imponibile mentre il contributo nazionale ne è escluso.
Il costo aggiuntivo minimo per una spedizione a voce doganale singola cambia in funzione del calendario:
| Periodo | Onere aggiuntivo minimo per spedizione |
|---|---|
| dal 1° luglio 2026 | 3 euro di dazio più 0,66 euro di IVA al 22 per cento, pari a 3,66 euro. |
| dal 1° ottobre 2026, in caso di applicazione del contributo | 3,66 euro come sopra più 2 euro di contributo nazionale escluso da IVA, pari a 5,66 euro. |
Su un pacco con tre voci doganali distinte il calcolo sale a 9 euro di dazio, 1,98 euro di IVA e 2 euro di contributo, per un totale di 12,98 euro di oneri aggiuntivi. Il moltiplicatore agisce sul dazio unionale, mentre il contributo nazionale è dovuto una sola volta per spedizione.
La tassa sui pacchi extra-UE riguarda le spedizioni che soddisfano due condizioni congiunte: provenienza da Paesi terzi e valore non superiore a 150 euro. L’ambito comprende invii commerciali, spedizioni destinate alle imprese e pacchi fra privati privi di corrispettivo economico.
Per la verifica della soglia di 150 euro rileva il valore in dogana, determinato con criteri differenziati in base alla natura della spedizione:
Il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato in fase di sdoganamento. Sono coinvolte sia le dichiarazioni ordinarie H1 sia le dichiarazioni semplificate H7, le più diffuse nei flussi e-commerce di basso valore.
La liquidazione avviene con il codice tributo 159, con indicazione dell’importo fisso di 2 euro in formato numerico. Nelle dichiarazioni H1 il contributo è liquidato direttamente nella dichiarazione doganale; nelle H7 si procede con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale, secondo le scadenze dell’articolo 105 del Codice doganale dell’Unione.
Anche le spedizioni gestite in regime IOSS per le importazioni e-commerce scontano il contributo quando è presentata la dichiarazione doganale H7. Il soggetto obbligato è il dichiarante doganale, cioè chi presenta la dichiarazione anche per conto di terzi.
La Circolare ADM n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 riferisce il contributo alle importazioni definitive, cioè all’immissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi. Nelle dichiarazioni H1 il prelievo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore in dogana fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo singolo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate nell’ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell’articolo 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. Il prelievo colpisce quindi le spedizioni extra-UE immesse in libera pratica e lascia fuori le reimportazioni riconducibili ai codici regime indicati dall’Agenzia.
Il calendario dei prossimi mesi contiene tre appuntamenti distinti, con oggetto e grado di certezza differenti.
| Scadenza | Oggetto |
|---|---|
| 1° ottobre 2026 | decorrenza del contributo nazionale da 2 euro, modificabile in sede di conversione del decreto-legge n. 107/2026. |
| 1° novembre 2026 | obbligo di dichiarazione dei codici identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali, già facoltativi dal 1° luglio. |
| autunno 2026 | tassa di gestione unionale, con importo e data di applicazione ancora da definire secondo l’Agenzia delle Dogane. |
La sovrapposizione delle tre date genera la principale incognita gestionale del semestre: il contributo nazionale potrebbe applicarsi per poche settimane prima dell’avvio della misura unionale, oppure essere ridefinito in coordinamento con quest’ultima.
Per corrieri, spedizionieri, marketplace e imprese importatrici il rinvio a ottobre non sospende gli adeguamenti già richiesti dalle circolari dell’Agenzia delle Dogane. I sistemi devono distinguere dazio unionale, contributo amministrativo nazionale, IVA all’importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato.
Gli adempimenti da presidiare nella sequenza corretta sono i seguenti:
L’Agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello per comunicare lo sconto in fattura e la prima cessione del credito sul Superbonus relativo alle spese 2026, insieme alle istruzioni e alle specifiche di trasmissione aggiornate. La platea dei beneficiari è limitata ai cantieri nei comuni del cratere sismico del Centro Italia e dell’Abruzzo, gli unici ancora ammessi dalla normativa vigente. I punti chiave sull’opzione 2026:
L’Agenzia delle Entrate ha approvato con il provvedimento prot. n. 211701 del 17 luglio 2026 il modello aggiornato per comunicare l’opzione di sconto in fattura o prima cessione del credito sulle spese Superbonus sostenute nel 2026, insieme alle istruzioni e alle specifiche di trasmissione. Il modello si applica alle comunicazioni inviate a partire dal 23 luglio 2026.
L’atto allinea la modulistica alla disciplina del Superbonus 2026 e rinvia, per gli aspetti non disciplinati, al provvedimento del 7 agosto 2025. La comunicazione riguarda le due opzioni alternative alla detrazione previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 34/2020: il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore e la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Per le spese 2026 l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura vale unicamente per gli interventi Superbonus nei comuni del cratere sismico del Centro Italia e dell’Abruzzo, nei casi previsti dall’art. 119, comma 8-ter.1, del DL 34/2020 e dall’art. 2, comma 3-ter.1, del DL 11/2023. Fuori da queste aree la scelta alternativa alla detrazione diretta non è più praticabile.
La proroga al 110% delle spese 2026 e la connessa facoltà di optare per sconto o cessione derivano dal comma 8-ter.1 introdotto dal DL 95/2025, entro i limiti delle risorse stanziate. La tabella riepiloga chi può ancora esercitare l’opzione:
| Interventi Superbonus | Opzione 2026 sconto o cessione |
|---|---|
| comuni del cratere sismico del Centro Italia colpiti dagli eventi dal 24 agosto 2016, con stato di emergenza | ammessa |
| comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con stato di emergenza | ammessa |
| condomini ordinari, unità unifamiliari e altri interventi fuori dalle aree sismiche | esclusa |
Nelle stesse aree il Superbonus al 110% prosegue nel 2026 accanto al Sismabonus e alle agevolazioni post-sisma confermati dalla Legge di Bilancio 2026.
I crediti d’imposta generati dallo sconto o dalla cessione si utilizzano in compensazione con modello F24 e circolano attraverso un numero limitato di cessioni successive verso soggetti qualificati.
I fornitori che applicano lo sconto in fattura e i cessionari recuperano l’importo come credito compensabile tramite F24, sulla base delle rate residue non fruite dal beneficiario originario. Serve la conferma preventiva dell’opzione e una comunicazione irrevocabile della scelta di fruizione tramite la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.
I fornitori e i primi cessionari possono cedere i crediti a terzi, incluse banche e intermediari finanziari. I cessionari successivi possono effettuare una sola ulteriore cessione a soggetti qualificati come banche, società di gruppi bancari e imprese di assicurazione, che a loro volta hanno facoltà di realizzare fino a tre ulteriori cessioni verso altri soggetti qualificati.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione tecnica sui requisiti degli interventi e sulla congruità delle spese. I documenti attestano la regolarità della pratica e sono il presupposto per lo sconto o la cessione.
I documenti da acquisire sono i seguenti:
La comunicazione si trasmette in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità , entro il 16 marzo 2027 per le spese sostenute nel 2026. Per gli interventi sulle parti comuni può provvedere anche l’amministratore di condominio o un condomino incaricato, con validazione preventiva dei dati da parte di chi appone il
Ogni anno l’INPS controlla i redditi dei titolari di prestazioni collegate al reddito e dispone la sospensione della pensione per chi non ha risposto. Prima arriva una trattenuta sui ratei, poi la revoca e infine la richiesta di restituire quanto già incassato. Chi riceve la lettera, tuttavia, di rado sa che il potere di recupero dell’Istituto ha dei limiti, e neppure che alcuni scadono.
In sintesi:
L’obbligo di dichiarazione riguarda chi percepisce una prestazione il cui diritto o importo dipende dal reddito, quando quei dati non arrivano già all’Istituto per altra via. Si tratta dei redditi che non passano dal 730 o dal Modello Redditi, per esempio gli interessi bancari e postali, i proventi dei titoli di Stato, il lavoro svolto all’estero. Come si invia la comunicazione e chi ne è esonerato sono spiegati nella dichiarazione reddituale RED.
Se la comunicazione manca, l’INPS sospende la prestazione; trascorsi sessanta giorni senza risposta, la revoca diventa definitiva e parte il recupero delle somme non dovute. La sospensione serve a sollecitare: si traduce in una trattenuta sui ratei, calcolata in percentuale sull’imponibile pensionistico lordo, e l’Istituto ne fissa la misura campagna per campagna.
La revoca è un’altra cosa. Cancella il diritto alla prestazione per l’anno di reddito controllato e fa partire la restituzione. Per l’invalidità civile il ripristino segue regole proprie, illustrate nella sospensione dopo i controlli sui requisiti di reddito.
La posizione si sana con la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008. La domanda presentata per fatti sopravvenuti non ha scadenza e gli arretrati vengono pagati entro i termini di prescrizione di cinque anni, come indica l’INPS nella scheda sulla ricostituzione della pensione. Chi dimostra di avere avuto diritto alla prestazione la riottiene e incassa le somme trattenute.
Il margine di intervento dipende da quanto è avanzata la pratica, e la lettera ricevuta dice sempre a che stadio è:
| Fase della procedura | Margine di intervento |
|---|---|
| Comunicazione di sollecito | invio della dichiarazione entro il termine indicato, senza alcuna trattenuta sui ratei |
| Sospensione già applicata | domanda di ricostituzione entro sessanta giorni dalla sospensione, con ripristino e recupero dei ratei trattenuti |
| Revoca disposta | domanda di ricostituzione per farsi riconoscere il diritto e verifica dei tempi della richiesta di restituzione |
Chi ha incassato somme non dovute per un errore dell’INPS di norma non le restituisce. Lo prevede l’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, letto insieme all’articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991: le somme pagate in base a un provvedimento definitivo viziato da un errore dell’ente sono sanate, salvo il dolo dell’interessato. È la tutela della buona fede del pensionato.
La stessa norma chiude però questa strada a chi non ha dichiarato. Se il pensionato omette di segnalare fatti che incidono sul diritto o sull’importo della pensione, e l’ente non li conosce già , le somme diventano ripetibili. Chi ignora la richiesta dell’INPS perde quindi la protezione che spetta a chi ha subito un errore altrui.
Il recupero ha un termine. L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991 impone all’INPS di controllare ogni anno i redditi dei pensionati e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo.
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 13818/2021, ha chiarito che il controllo va fatto nell’anno civile in cui i redditi sono conoscibili e che entro l’anno civile seguente l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione o avviare il procedimento, facendolo sapere al pensionato. Entro quel termine deve partire l’avvio del recupero; l’incasso può concludersi più avanti. Se la richiesta arriva dopo, l’Istituto è decaduto.
Sulle pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta ad applicare la fascia massima di riduzione, secondo le soglie fissate dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla tabella F allegata:
| Reddito annuo del beneficiario | Riduzione della pensione |
|---|---|
| Oltre 3 volte il trattamento minimo annuo | 25% |
| Oltre 4 volte il trattamento minimo annuo | 40% |
| Oltre 5 volte il trattamento minimo annuo | 50% |
La riduzione salta quando la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili, da soli o insieme al coniuge. C’è poi un tetto al taglio: la Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo il meccanismo dove permetteva di ridurre la pensione oltre l’ammontare dei redditi posseduti, e l’INPS ha recepito i nuovi criteri con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108.
L’INPS ha avviato la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i pensionati residenti in Italia che non hanno inviato la dichiarazione nella campagna RED e fa scattare una trattenuta sulla pensione, indicando come rimettersi in regola prima della revoca definitiva. In sintesi:
La sospensione riguarda i pensionati residenti in Italia con prestazioni collegate al reddito che, nonostante il sollecito, non hanno trasmesso la dichiarazione reddituale RED relativa al 2022 entro la chiusura della campagna, il 31 marzo 2025. Sono coinvolte le prestazioni il cui diritto o importo dipende dai redditi personali o del nucleo familiare:
La sospensione consiste in una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo di luglio 2026, applicata sul rateo di agosto e ripetuta su quello di settembre. Sul cedolino compare con la dicitura «Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008», mentre la comunicazione è disponibile su MyINPS oltre che via PEC o e-mail. L’importo dipende dall’assegno di ciascun pensionato. Prendendo come riferimento il trattamento minimo 2026, fissato a 611,85 euro dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la trattenuta vale 30,59 euro su ogni rateo:
| Imponibile lordo di luglio 2026 | Trattenuta del 5% su ciascun rateo |
|---|---|
| 611,85 euro (trattamento minimo) | 30,59 euro |
| 800 euro | 40,00 euro |
| 1.000 euro | 50,00 euro |
| 1.200 euro | 60,00 euro |
Sui due mesi la decurtazione raddoppia e rientra appena la posizione reddituale è sanata. Per una stima dell’assegno pieno a regime è disponibile il calcolo pensione online.
Le pensioni di importo mensile fino a 100 euro sfuggono alla trattenuta del 5% e finiscono comunque revocate in via definitiva se la posizione reddituale non è sanata entro il 15 settembre 2026. L’esenzione alleggerisce l’assegno estivo e non sostituisce l’invio dei redditi 2022: anche questi pensionati devono presentare la domanda di ricostituzione per conservare la prestazione.
Per le pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta all’applicazione della fascia massima di abbattimento dell’importo, come previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima del recupero delle somme risultate non dovute.
Per evitare la revoca, la domanda «Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008» va presentata entro il 15 settembre 2026, dal portale INPS con SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato. Nell’area riservata MyINPS il percorso è Pensione e Previdenza, Domanda di Pensione, Aree Tematiche, Variazione Pensione, fino alla voce dedicata alla ricostituzione reddituale per sospensione.
Decorsi 60 giorni dalla sospensione senza la dichiarazione, la prestazione è revocata in via definitiva e l’Istituto avvia il recupero delle somme non dovute per l’anno reddito 2022.
Dal 1° gennaio 2027 cambia l’età per andare in pensione e chi programma l’uscita lavora ormai su numeri definiti: con la Circolare n. 28/2026 l’INPS ha reso ufficiali i nuovi requisiti del biennio 2027-2028, primo adeguamento alla speranza di vita dopo otto anni di blocco. L’incremento complessivo vale tre mesi, distribuiti su due scaglioni. La Manovra 2026 (Legge n. 199/2025) ha confermato l’esenzione per i lavori gravosi e usuranti e ha escluso dal beneficio i titolari di APE Sociale. Sulla data in cui arriva il primo assegno incidono poi le finestre di decorrenza, che per una parte del pubblico impiego si allungano fino a nove mesi.
Per stimare importo e data effettiva di uscita, scatti e finestra compresi, il simulatore del calcolo pensione aggiornato al 2026 restituisce il risultato sul singolo profilo contributivo.
In sintesi:
L’adeguamento alla speranza di vita del biennio 2027-2028 vale tre mesi complessivi, applicati con un mese dal 1° gennaio 2027 e per intero dal 1° gennaio 2028. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, lega i requisiti pensionistici all’evoluzione della vita media certificata dall’ISTAT. Il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 ha quantificato l’incremento in tre mesi; l’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 lo ha poi diluito su due anni. È il primo adeguamento dal 2019.
Gli scatti non intervengono sulle finestre di decorrenza, secondo elemento che determina la data di uscita e che segue regole distinte per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e gestioni del pubblico impiego.
La pensione di vecchiaia ordinaria richiede 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi nel 2028, con un’anzianità contributiva minima di 20 anni che non cambia. Si modifica quindi il solo requisito anagrafico:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2026 | 67 anni |
| 2027 | 67 anni e 1 mese |
| 2028 | 67 anni e 3 mesi |
Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 che non raggiungono i 20 anni di contribuzione, la pensione di vecchiaia contributiva richiede almeno 5 anni di contributi effettivi e un requisito anagrafico più elevato:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La pensione anticipata ordinaria dal 2027 richiede 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con salita a 43 anni e 1 mese e a 42 anni e 1 mese dal 2028. Non è previsto alcun requisito anagrafico: contano l’anzianità contributiva e la finestra di tre mesi. I valori di riferimento nel 2026 sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per i contributivi puri (primo accredito dal 1° gennaio 1996) la pensione anticipata richiede 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva dal 2027, con adeguamento di entrambi i requisiti. Vale inoltre la soglia minima dell’assegno, differenziata per situazione familiare.
Dal 1° gennaio 2027
| Requisito | Valore richiesto |
|---|---|
| Età minima | 64 anni e 1 mese |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 1 mese |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Dal 1° gennaio 2028
| Requisito | Valore richiesto |
|---|---|
| Età minima | 64 anni e 3 mesi |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 3 mesi |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Per i lavoratori precoci — chi ha almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni — l’adeguamento si applica in modo differenziato. I precoci addetti a mansioni gravose o usuranti (art. 1, comma 199, lettera d, della Legge n. 232/2016) mantengono il requisito fermo a 41 anni per tutto il biennio, per effetto della deroga dell’art. 1, comma 188, della Legge n. 199/2025. Per le altre categorie tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi ≥74%) il requisito sale a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’INPS entro il 1° marzo di ogni anno; le istanze successive a tale data sono esaminate solo in presenza di risorse finanziarie residue.
I lavoratori addetti a mansioni gravose (Allegato B alla Legge n. 205/2017) godono di una doppia esenzione dagli scatti: erano già esclusi dall’adeguamento 2019 (+5 mesi) e lo sono anche dagli incrementi 2027-2028, in base all’art. 1, commi 186 e 187, della Legge n. 199/2025. Per chi ha svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, il requisito di vecchiaia si ferma a 66 anni e 7 mesi fino a tutto il 2028, sei mesi in meno rispetto ai 67 anni richiesti alla generalità dei lavoratori. Per chi invece ha svolto l’attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7, la pensione di vecchiaia scatta a 67 anni con almeno 30 anni di contributi.
Per la pensione anticipata, entrambe le fasce mantengono il requisito invariato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per tutto il biennio.
Le 15 categorie ammesse alle mansioni gravose che danno diritto all’esenzione dagli scatti sono:
Per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (Dlgs 67/2011) il pensionamento avviene con il sistema delle quote e non subisce gli scatti 2027-2028, con 35 anni di contribuzione come soglia minima. L’accesso richiede anche lo svolgimento delle mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 61 anni e 7 mesi — Quota 97,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 64 anni e 7 mesi — Quota 100,6 |
Le mansioni usuranti ammesse alla deroga comprendono:
Il beneficio non è automatico. La domanda di riconoscimento, con modulo AP45 e documentazione della Tabella A del DM 20 settembre 2011, va presentata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti, quindi entro il 1° maggio 2026 per chi perfeziona il diritto nel 2027 (Messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026). L’invio tardivo differisce la decorrenza di un mese fino a trenta giorni di ritardo, di due mesi oltre un mese e fino a tre, di tre mesi oltre i tre mesi.
La data di maturazione dei requisiti non coincide con quella del primo assegno: la pensione anticipata sconta una finestra di tre mesi, mentre la pensione di vecchiaia liquidata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e dalla Gestione separata decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, senza attesa aggiuntiva.
| Trattamento | Decorrenza |
|---|---|
| Vecchiaia AGO e Gestione separata | primo giorno del mese successivo |
| Anticipata ordinaria e contributiva | 3 mesi dalla maturazione |
| Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti entro il 31 dicembre 2027 | 7 mesi dalla maturazione |
| Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti dal 1° gennaio 2028 | 9 mesi dalla maturazione |
Il differenziale è rilevante nella pianificazione dell’uscita: un dipendente di ente locale iscritto alla CPDEL che perfeziona il requisito contributivo a marzo 2027 attende sette mesi prima della prima rata, quattro in più rispetto a un lavoratore del settore privato con identica data di maturazione; chi matura dal 1° gennaio 2028 attende nove mesi, sei in più. I differimenti allungati non si applicano nei casi di accesso con cumulo dei periodi assicurativi. Per il comparto scuola e AFAM vale invece la decorrenza fissa al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti.
Sul pubblico impiego l’allungamento delle finestre si somma alla revisione delle aliquote di rendimento disposta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) per gli iscritti alle stesse gestioni, con effetti più marcati sulle carriere miste fra sistema retributivo e contributivo.
Chi accede alla pensione tramite il regime di totalizzazione dei periodi assicurativi (Dlgs 42/2006), sommando contributi versati in diverse gestioni INPS o Casse professionali, applica requisiti adeguati alla speranza di vita in misura autonoma rispetto all’AGO:
| Tipologia e anno | Requisito |
|---|---|
| Vecchiaia — 2027 | 66 anni e 1 mese |
| Vecchiaia — 2028 | 66 anni e 3 mesi |
| Anzianità — 2027 | 41 anni e 1 mese |
| Anzianità — 2028 | 41 anni e 3 mesi |
Chi al momento del pensionamento è titolare di APE Sociale non accede all’esonero dagli scatti sulla speranza di vita, anche svolgendo un’attività gravosa che darebbe altrimenti diritto alla deroga. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 190, della Legge di Bilancio 2026, richiamato dalla Circolare INPS n. 28/2026: per questa platea l’incremento dei requisiti si applica per intero, con un mese in più già per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027.
Niente preferenze e quindi liste bloccate, premio di maggioranza, indicazione obbligatoria del candidato premier nel programma, sbarramento con ripescaggio per una sola lista minore, voto dei fuori sede, nuove circoscrizioni per gli italiani all’estero. È questo il corpus della nuova legge elettorale, il ddl a prima firma Galeazzo Bignami che modifica il DPR 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera e il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato. Il testo è stato approvato da Montecitorio il 16 luglio 2026 con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti, e ha iniziato l’iter in Senato davanti alla Commissione Affari Costituzionali.
Il dibattito continua a concentrarsi sull’aspetto maggiormente contrastato nel corso dei lavori alla Camera, ovvero l’emendamento sulle preferenze su cui il Governo è andato sotto di un voto, con l’ipotesi di riproporre la modifica a Palazzo Madama. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha incardinato il testo il 20 luglio 2026; l’ufficio di presidenza deve ancora fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Le opposizioni hanno chiesto un ciclo di audizioni e la maggioranza si è detta disponibile ad accordarlo dunque la chiusura dei lavori in commissione prima della pausa estiva appare improbabile, con l’esame in Aula atteso alla ripresa autunnale.
Vediamo nel dettaglio tutti questi elementi.
Il meccanismo di fondo prevede per le elezioni politiche un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che assegna 70 seggi alla Camera su un totale di 400 e 35 al Senato su 200. Il congegno è autonomo rispetto ai premi già in vigore per regionali e comunali, che operano su assemblee, soglie e regole proprie. Il premio scatta solo a favore della lista o della coalizione che arriva prima raccogliendo almeno il 42% dei consensi in ciascuno dei due rami del Parlamento. Ci sono però dei tetti: 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Per applicare questo limite, si sottraggono gli eventuali seggi eccedenti dovuti con il premio a quelli spettanti alla lista in base al calcolo proporzionale. In termini relativi, il premio di maggioranza consente di avere il 55% dei deputati e il 56,5% dei senatori. Gli eletti all’estero non rientrano nel calcolo del tetto massimo.
Attenzione: la soglia minima del 42% è molto rigida. Se nessuno schieramento la raggiunge, anche in uno solo dei due rami, non si applica alcun premio e l’intera ripartizione è proporzionale. Lo stesso accade quando Camera e Senato premiano forze politiche diverse, perché il testo richiede che sia la medesima lista o coalizione ad arrivare prima in entrambe le assemblee. Il meccanismo in pratica incentiva la formazione di coalizioni, che consentono più facilmente di accedere al premio di maggioranza e quindi alla governabilità .
Le soglie di sbarramento non cambiano rispetto alle attuali: 10% per la coalizione e 3% per le singole liste. C’è però una novità di rilievo: la soglia del 3% vale anche per le liste in coalizione, con l’unica eccezione della prima lista sotto soglia. In parole semplici, in ogni coalizione può esserci una sola lista sotto il 3%. Attenzione: le eventuali altre fanno perdere voti all’intera coalizione, perché quei voti non sono assegnati e vanno persi.
Ipotizziamo uno schieramento formato da sei forze politiche. Le prime quattro superano il 3%, e totalizzano il 25% dei voti. Due invece sono sotto soglia, una prende il 2,7%, e la seconda si ferma al 2%. Ebbene, la coalizione avrà in tutto il 27,7% dei voti, il restante 2% si perde. La conseguenza capovolge la logica delle alleanze rispetto al Rosatellum, dove i voti delle liste minori confluivano comunque sugli alleati: con il nuovo sistema la seconda e la terza forza minore diventano zavorra elettorale e sottraggono consensi utili proprio al calcolo del 42%.
Sulla scheda l’elettore trova liste bloccate, nel senso che non può esprimere preferenze. I collegi uninominali sono soppressi e accanto a ogni simbolo compaiono al massimo sei candidati, in un ordine deciso dai partiti al momento del deposito. I seggi del premio seguono invece un percorso separato, affidato a listini circoscrizionali con i nomi stampati sulla scheda, uguali per tutte le liste coalizzate: chi figura nel listino deve candidarsi anche come capolista in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione.
Il contrastato emendamento che non ha ottenuto la maggioranza dei voti alla Camera lo scorso 14 luglio, bocciato per una manciata di schede con 187 favorevoli e 188 contrari, prevedeva un meccanismo complicato: i capilista erano decisi dai partiti, l’elettore poteva invece segnare fino a tre preferenze fra gli altri candidati, scegliendo in una lista composta al massimo da sette nomi nei collegi plurinominali. In caso di più preferenze, bisognava selezionare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza. Il giorno successivo l’Aula ha respinto anche la proposta di Futuro Nazionale sulle preferenze pure. A Palazzo Madama Noi Moderati ha già annunciato una nuova proposta per restituire agli elettori la scelta dei rappresentanti.
Altro elemento qualificante della legge, l’indicazione nel programma o in sede di presentazione del simbolo elettorale del candidato premier. Qui c’è un aspetto delicato. Questa individuazione del candidato alla presidenza del Consiglio è obbligatoria, pena l’impossibilità di presentare la lista o la coalizione. Il nome però non compare sulla scheda elettorale. Il motivo è che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica il compito di incaricare il Capo del Governo, e la norma richiama espressamente sia quella prerogativa sia l’articolo 67 della Costituzione sull’assenza di vincolo di mandato per i parlamentari.
La proposta direttamente sulla scheda rappresenterebbe una sorta di designazione automatica, e sostanzialmente toglierebbe questa prerogativa al Quirinale. C’è comunque dibattito in proposito, con critiche da parte delle opposizioni che ritengono questo aspetto una sorta di anticamera del premierato. Il confine però va tenuto fermo: la riforma costituzionale sul premierato agisce sulla Costituzione e segue un percorso parlamentare del tutto separato, mentre la legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del Presidente del Consiglio.
Cambiano anche le regole per i residenti all’estero e per gli elettori fuori sede. Si riducono le circoscrizioni estere, che diventano due per la Camera e una al Senato, dalle attuali quattro per ciascun ramo parlamentare. Gli italiani residenti all’estero eleggono otto deputati e quattro senatori, che non rientrano nel calcolo del tetto massimo raggiungibile con il premio di maggioranza. Questi parlamentari possono quindi consentire di superare le relative soglie.
Per quanto riguarda i fuori sede, diventa legge il diritto a votare nel Comune in cui si dimora per motivi di studio, lavoro o cure mediche, con l’istituzione di un elenco dedicato presso ogni ufficio elettorale comunale, valido anche per europee e referendum. Le condizioni di accesso sono articolate:
Per le imprese la novità ha un risvolto pratico. I dipendenti che lavorano stabilmente lontano dalla regione di residenza potranno votare senza rientrare, con meno richieste di permesso elettorale concentrate intorno alla tornata, a condizione che rispettino la scadenza del 31 dicembre per l’iscrizione all’elenco.
Il ddl di riforma elettorale ha completato la prima lettura alla Camera e deve ora essere discusso al Senato. Senza modifiche il testo diventa legge, mentre se la maggioranza deciderà di riproporre l’emendamento sulle preferenze dovrà poi tornare a Montecitorio per la terza lettura, allungando i tempi di approvazione. La sovrapposizione con la manovra economica sembra uno scenario che l’esecutivo è interessato a evitare: l’articolo 7, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 impone la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre, e da quel momento la sessione di bilancio comprime lo spazio d’Aula per ogni altro provvedimento fino a fine dicembre.
Sul secondo tentativo relativo alle preferenze incide una differenza fra i due rami del Parlamento che vale ben oltre la contingenza. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera lo scrutinio segreto può essere richiesto anche sulle leggi elettorali, ed è esattamente quanto ha permesso ai dissenzienti di affossare l’emendamento senza esporsi. Il Regolamento del Senato segue una logica opposta: l’articolo 113, comma 4, ammette lo scrutinio segreto solo per le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali indicati da un elenco tassativo di articoli della Costituzione e per le modifiche del Regolamento, mentre il comma 4-bis precisa che può essere richiesto soltanto sulle questioni strettamente attinenti a quei casi. La materia elettorale non rientra nell’elenco, quindi a Palazzo Madama si voterebbe con voto palese e ogni senatore risponderebbe con il proprio nome. Il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha ricordato subito dopo il voto della Camera, parlando della possibilità di modificare “anche chirurgicamente, quanto votato alla Camera”.
Anche la rinuncia alle preferenze rappresenta però un’ipotesi non del tutto gradita all’esecutivo, essendo una sorta di cavallo di battaglia proprio della premier Giorgia Meloni.
Dal 21 luglio le imprese che hanno ricevuto esito positivo sulla comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma dell’investimento per l’Iperammortamento 2026. Il decreto direttoriale annunciato dal MIMIT con il comunicato del 20 luglio 2026 apre la seconda delle cinque comunicazioni previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, la misura da 9,8 miliardi di euro che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In sintesi, la seconda fase della procedura prevede:
L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.
Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente, secondo il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.
Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.
La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità :
Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.
In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.
La piattaforma GSE gestisce oggi le prime due fasi della procedura: la comunicazione preventiva, aperta dalle ore 12 del 12 giugno 2026 con il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026, e la comunicazione di conferma, disponibile dal 21 luglio 2026. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.
La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:
La conferma non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sul sito del GSE sono disponibili il modello della comunicazione, le istruzioni e la guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.
Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.
Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.
Ciascuna delle cinque comunicazioni ha un termine autonomo e la mancata trasmissione di una sola di esse impedisce il perfezionamento della procedura. Il prospetto riepiloga i termini di ogni adempimento.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Comunicazione preventiva | prima dell’avvio dell’investimento, piattaforma aperta dal 12 giugno 2026 |
| Comunicazione di conferma | entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, piattaforma aperta dal 21 luglio 2026 |
| Comunicazione di completamento | dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028 |
| Monitoraggio sugli investimenti | entro il 20 gennaio di ciascun anno |
| Monitoraggio con piano di ammortamento | entro il 30 giugno di ciascun anno |
Il calcolo del termine di conferma si costruisce sull’esito del GSE, non sulla data di apertura della piattaforma. Un’impresa che ha trasmesso la preventiva il 12 giugno e ha ricevuto l’esito positivo il 22 giugno, entro i dieci giorni previsti, ha come riferimento il 21 agosto 2026: sessanta giorni dalla notifica dell’esito. La stessa impresa ha potuto accedere alla funzionalità soltanto dal 21 luglio, con una finestra utile ridotta a circa un mese sui sessanta giorni teorici.
Il comunicato MIMIT del 20 luglio 2026 richiama i termini stabiliti dalla normativa vigente senza indicare una rimessione in termini per le prenotazioni approvate prima dell’apertura della funzionalità . Il decreto direttoriale annunciato non risulta ancora pubblicato: le imprese che hanno prenotato nelle prime settimane hanno interesse a verificare la propria data di notifica e a non attendere i giorni finali del termine.
La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.
Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.
I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.
Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
La crisi societaria non cancella il credito d’imposta Transizione 4.0. Con la risposta n. 139/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio a una società familiare finita in scioglimento giudiziale per la paralisi dell’assemblea, che ha proseguito la produzione fino alla revoca della liquidazione e alla successiva scissione. Il criterio è netto: il bonus si perde soltanto davanti a procedure con finalità liquidatoria, dirette alla chiusura dell’attività , mentre la continuità aziendale conserva il diritto all’agevolazione.
In sintesi:
Le imprese in crisi conservano il credito d’imposta Transizione 4.0 quando l’attività prosegue e gli investimenti continuano a servire lo sviluppo produttivo, senza alcuna finalità liquidatoria. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020 sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali liquidatorie. La Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 chiarisce che la norma vuole negare l’incentivo ai soggetti destinati alla cessazione dell’attività , non a chi attraversa una fase di difficoltà .
L’orientamento è consolidato: la risposta a interpello n. 719 del 18 ottobre 2021 aveva già ammesso al beneficio le imprese che accedono ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 con prosecuzione dell’attività , mentre la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo per le nuove assunzioni, ha ribadito che gli incentivi sono accessibili anche nell’ambito delle procedure di risanamento aziendale, purché la vita dell’impresa non sia compromessa.
Il credito spetta anche dopo una dichiarazione giudiziale di scioglimento, se la produzione non si ferma e la liquidazione viene poi revocata. Il caso riguarda una società familiare che tra il 2021 e il 2022 ha acquistato sei macchinari inclusi nell’Allegato A della Legge n. 232/2016, entrati in funzione dopo installazione e collaudo. La vicenda si è poi sviluppata in più tappe:
Per l’Agenzia lo scioglimento dichiarato dal giudice per lo stallo dell’assemblea non aveva finalità di chiusura dell’impresa: la continuità della produzione ha preservato il requisito soggettivo e gli investimenti effettuati prima della crisi non decadono.
I macchinari entrati in funzione nel biennio 2021-2022 e interconnessi al sistema aziendale solo a maggio 2025 mantengono l’agevolazione, perché il ritardo dipende da cause oggettive e documentate. L’articolo 1, comma 1059, della Legge n. 178/2020 ammette la fruizione del credito in misura ridotta dall’anno di entrata in funzione, rinviando la fruizione in misura piena all’anno dell’avvenuta interconnessione. La risposta n. 34/2024 ha però fissato un limite: il rinvio non può derivare da scelte discrezionali o da finalità di pianificazione fiscale. Nel caso esaminato la società ha documentato la condivisione dei sistemi informatici tra i due rami affittati, i problemi di licenze software e la riorganizzazione delle piattaforme gestionali: motivazioni oggettive che legittimano l’interconnessione tardiva.
La società beneficiaria di una scissione, anche non proporzionale, può utilizzare il credito maturato dalla scissa quando il ramo assegnato comprende i beni agevolati. Richiamando le circolari n. 8/E del 10 aprile 2019 e n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia conferma che le operazioni straordinarie con confusione di diritti e obblighi tra i soggetti coinvolti non fanno venire meno l’agevolazione, perché i macchinari continuano a lavorare all’interno dello stesso complesso produttivo. La beneficiaria subentra nella posizione fiscale della scissa: prosegue la fruizione secondo le quote e i termini già maturati, senza che si apra un nuovo triennio di compensazione.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate disegna ormai una mappa della casistica che consente alle imprese di valutare in anticipo la sorte del credito nelle diverse situazioni societarie:
| Situazione societaria | Effetto sul credito d’imposta 4.0 |
|---|---|
| Liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità | Credito escluso ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020 |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale | Credito confermato (risposta n. 719 del 18 ottobre 2021) |
| Scioglimento giudiziale con produzione attiva e revoca della liquidazione | Credito confermato (risposta n. 139 del 10 luglio 2026) |
| Interconnessione tardiva per cause oggettive documentate | Fruizione piena dall’anno di interconnessione (risposte n. 34/2024 e n. 139/2026) |
| Rinvio volontario dell’interconnessione per convenienza fiscale | Beneficio non spettante (risposta n. 34/2024) |
| Scissione con ramo d’azienda comprendente i beni agevolati | Credito trasferito alla società beneficiaria (circolari n. 8/E/2019 e n. 9/E/2021) |
Il chiarimento interessa una platea ampia di aziende familiari alle prese con riorganizzazioni e ricambi generazionali: tra il 2020 e il 2023 le imprese italiane hanno maturato circa 35 miliardi di euro di crediti nell’ambito del piano, secondo il rapporto del Comitato scientifico MEF-MIMIT-Banca d’Italia che ha misurato gli effetti del Piano Transizione 4.0 su investimenti e occupazione.
Allestire un punto di raccolta RAEE in azienda senza chiedere autorizzazioni, senza iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e senza costi di ritiro: è quanto consente a imprese e istituzioni l’accordo tra Ministero dell’Ambiente e Centro di Coordinamento RAEE annunciato il 15 luglio 2026. La convenzione con il CdC RAEE ricalca il servizio Grandi Utilizzatori e copre sia i rifiuti elettronici prodotti dalla struttura sia i piccoli apparecchi portati da dipendenti e visitatori.
In sintesi:
L’accordo tra MASE e Centro di Coordinamento RAEE consente ad aziende, realtà commerciali e istituzioni di sottoscrivere una convenzione con il CdC RAEE per allestire nei propri spazi depositi dedicati alla raccolta dei RAEE. Nei nuovi punti di conferimento potranno confluire sia i rifiuti elettronici generati internamente dalle strutture sia i piccoli apparecchi portati dalle abitazioni di dipendenti e utenti. I rifiuti raccolti saranno presi in carico dal Centro di Coordinamento che, attraverso i Sistemi Collettivi dei produttori di AEE, ne garantirà il ritiro e l’avvio al trattamento presso impianti autorizzati e certificati.
Il nuovo canale volontario si affianca agli obblighi RAEE per le imprese già previsti dal D.Lgs. n. 49/2014. L’intesa contempla anche campagne di sensibilizzazione patrocinate dal MASE e il monitoraggio dei volumi raccolti.
La convenzione Grandi Utilizzatori non prevede oneri economici per la struttura che ospita la raccolta: contenitori, ritiro e trasporto sono a carico dei Sistemi Collettivi dei produttori. La cornice è un Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, con durata di 36 mesi ed efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE. Il circuito riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 49/2014, i cosiddetti RAEE Dual Use.
I RAEE Dual Use sono i rifiuti elettronici che si generano presso le sedi di realtà commerciali, aziende e istituzioni e che, per natura e quantità , possono essere assimilati a quelli di origine domestica: la definizione richiamata dall’intesa cita frigoriferi, forni a microonde, monitor, PC, tablet e smartphone. Sono gli apparecchi presenti in qualunque ambiente di lavoro che, a fine vita, sfuggono di frequente ai canali ufficiali dello smaltimento dei rifiuti elettronici: secondo il consorzio di filiera Erion, ogni anno oltre 100mila tonnellate di RAEE finiscono nell’indifferenziata.
Al deposito preliminare alla raccolta attivato con la convenzione non si applicano le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le procedure semplificate di recupero, per espressa esclusione degli articoli 208, 212, 213 e 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La semplificazione vale solo se l’area rispetta alcune condizioni:
Il trasporto verso gli impianti avviene ogni tre mesi oppure quando il deposito raggiunge 3.500 chilogrammi per raggruppamento, secondo la classificazione dell’allegato 1 al DM 20 febbraio 2023, n. 40; il deposito non può comunque superare un anno, anche sotto soglia. La struttura può gestire anche un solo raggruppamento tra R1 (freddo e clima), R2 (grandi bianchi), R3 (TV e monitor), R4 (elettronica di consumo) e R5 (sorgenti luminose), purché mantenga la suddivisione, e il prelievo avviene unicamente a piano strada.
Il ritiro dei RAEE avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inserita sul portale del Centro di Coordinamento, al quale il punto di prelievo deve essere iscritto: le richieste che arrivano entro le ore 12 diventano evadibili dal giorno successivo. I contenitori (scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) sono forniti in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi e la struttura deve garantire un orario di accesso di almeno otto ore giornaliere. Per ciascuna unità di carico l’accordo fissa pesi di buona pratica da raggiungere prima di chiedere il prelievo:
| Raggruppamento e unità di carico | Peso minimo |
|---|---|
| R1 freddo e clima, scarrabile | 1.200 kg |
| R1, pallet o pezzi a terra | 400 kg |
| R2 grandi bianchi, scarrabile | 2.000 kg |
| R2, pallet o pezzi a terra | 400 kg |
| R3 TV e monitor, ceste o pallet | 300 kg |
| R4 elettronica di consumo, scarrabile | 1.200 kg |
| R4, ceste o pallet | 300 kg |
| R5 sorgenti luminose, contenitore piccolo | 50 kg |
| R5 sorgenti luminose, contenitore grande | 100 kg |
Il servizio viene eseguito anche sotto questi valori, con peso verificato all’impianto di destinazione; se i minimi vengono mancati ripetutamente, il CdC RAEE valuta la prosecuzione della convenzione.
I conferimenti scorretti comportano addebiti a carico della struttura ospitante, mentre i ritardi dei Sistemi Collettivi generano una penale di 150 euro per ciascuna missione. Gli addebiti scattano in tre casi:
La penale di 150 euro a carico dei Sistemi Collettivi copre il mancato rispetto dei 10 giorni di intervento, la mancata sostituzione delle unità di carico al momento del ritiro e la mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dall’approvazione. Sul fronte documentale la struttura aderente è produttore del rifiuto: classifica e sottoscrive il formulario di identificazione compilato dal trasportatore e ne conserva la quarta copia, mentre la tracciabilità digitale dei flussi tramite RENTRI e formulario digitale xFIR (DM 59/2023) è garantita dal CdC RAEE.
Il nuovo canale punta a ridurre il divario dal target europeo di raccolta del 65% fissato dalla direttiva 2012/19/UE: nel 2025 la raccolta di RAEE domestici si è fermata a 366.891 tonnellate secondo il Rapporto annuale del Centro di Coordinamento RAEE. In parallelo agisce il ritiro gratuito a domicilio dei RAEE introdotto dalla Legge n. 147/2025 per i consumatori.
Il controllo delle email aziendali può sostenere un licenziamento per giusta causa quando nasce da un sospetto fondato di illecito, viene svolto ex post con criteri selettivi ed è preceduto da un’informativa chiara. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 800/2026 pubblicata il 15 giugno, ha confermato il recesso per conflitto di interessi e ha considerato utilizzabili soltanto le comunicazioni successive al 18 ottobre 2021, data in cui la lavoratrice aveva accettato formalmente la policy informatica.
La vicenda riguarda una dipendente addetta alla fatturazione attiva, assunta nel 1994, che aveva omesso per oltre un anno di comunicare la presenza del figlio nel consiglio di amministrazione di una società fornitrice del datore di lavoro.
L’azienda aveva acquisito la notizia nel 2022 e avviato una prima verifica attraverso visure camerali e documenti societari. Gli accertamenti avevano rilevato anche la partecipazione della lavoratrice, in qualità di delegata, a un’assemblea collegata alla società fornitrice e alcuni rapporti intercorsi attraverso la posta elettronica aziendale.
Dopo il confronto con il responsabile della protezione dei dati e un test di bilanciamento ai sensi del GDPR, l’indagine era stata estesa alla casella email. La ricerca era stata eseguita attraverso parole chiave riferite al possibile conflitto di interessi e affidata a personale autorizzato.
Il controllo difensivo in senso stretto è ammesso quando serve ad accertare una condotta illecita attribuibile a un singolo lavoratore sulla base di indizi già emersi. La verifica deve essere successiva al sospetto e circoscritta ai fatti oggetto dell’indagine.
| Condizione richiesta | Accertamento nel caso di Pisa |
|---|---|
| sospetto fondato e circostanziato | omessa comunicazione del ruolo ricoperto dal figlio presso una società fornitrice |
| verifica avviata dopo gli indizi | prima analisi delle visure societarie e successivo accesso alla posta elettronica |
| ricerca selettiva | utilizzo di parole chiave riferite al conflitto di interessi |
| accesso limitato | consultazione affidata all’auditor interno e al responsabile delle risorse umane |
| informazione preventiva | policy informatica formalmente accettata dalla dipendente il 18 ottobre 2021 |
L’articolo 4 della Legge n. 300/1970 disciplina i controlli informatici sui dipendenti e consente l’utilizzo delle informazioni raccolte ai fini del rapporto di lavoro soltanto dopo un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle verifiche aziendali.
Il Tribunale ha escluso le comunicazioni precedenti al 18 ottobre 2021. I documenti consegnati alla lavoratrice nel 2008 e nel 2018 contenevano istruzioni generiche e informazioni sull’assegnazione degli strumenti, senza descrivere modalità , frequenza e limiti dei controlli.
La procedura telematica completata nell’ottobre 2021 conteneva invece un rinvio diretto alla policy sull’utilizzo degli strumenti informatici e alla possibilità di verifiche sulla posta elettronica. Da quella data, secondo il giudice, la dipendente disponeva di un’informazione adeguata sul trattamento dei dati.
La Cassazione, con le sentenze n. 25732/2021, n. 18168/2023 e n. 7514/2026, ha chiarito che il datore deve dimostrare la legittima acquisizione dei dati tecnologici. Le informazioni raccolte prima del sospetto o in assenza delle garanzie previste non possono essere sanate attraverso una successiva indagine disciplinare.
Il Tribunale ha separato la conservazione generalizzata dei dati dalla ricerca mirata svolta nel caso della dipendente. Il procedimento avviato dal Garante aveva contestato all’azienda la conservazione dei log per sei mesi e dell’intera corrispondenza fino a cinque anni dopo la cessazione del rapporto.
Secondo la sentenza, tali contestazioni riguardavano la struttura complessiva della data retention e non rendevano automaticamente inutilizzabili i messaggi selezionati durante un’indagine successiva, delimitata da parole chiave e collegata a un sospetto specifico.
Il Garante, con il provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024, indica per i metadati necessari al funzionamento della posta elettronica una conservazione normalmente contenuta entro 21 giorni. Periodi più lunghi richiedono esigenze documentate e, in caso di raccolta generalizzata idonea a controllare l’attività , le garanzie previste dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
Il licenziamento è stato confermato per la violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del Codice civile, integrato dai doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375.
La lavoratrice aveva comunicato con forte ritardo una circostanza capace di incidere sui rapporti con un fornitore e aveva partecipato ad attività collegate alla società coinvolta. Il giudice ha ritenuto la condotta sufficiente a compromettere il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla prova di un danno economico già prodotto.
La gravità disciplinare delle condotte sugli strumenti aziendali dipende dalla lesione dei doveri di lealtà , diligenza e tutela del patrimonio informativo. La valutazione comprende ruolo del lavoratore, durata della condotta, consapevolezza dell’illecito e conseguenze sul vincolo di fiducia.
Una policy aziendale sui controlli dei dispositivi deve descrivere in anticipo modalità d’uso della posta, finalità delle verifiche, soggetti autorizzati e tempi di conservazione dei dati.
La procedura applicata in caso di sospetto dovrebbe rispettare questi criteri:
La sentenza del Tribunale di Pisa è una pronuncia di merito riferita alle circostanze accertate nel singolo giudizio. La legittimità di ogni controllo richiede quindi una valutazione autonoma delle policy applicate, della fonte del sospetto e delle modalità tecniche adottate.
Il licenziamento disciplinare nella Pubblica Amministrazione chiude la porta ai concorsi pubblici e il Consiglio di Stato ha stabilito entro quali limiti. Palazzo Spada ha confermato l’esclusione di un ex dirigente comunale dalla selezione bandita dallo stesso ente che lo aveva licenziato pochi mesi prima, pur riconoscendo che l’amministrazione aveva applicato la clausola in automatico, senza alcuna valutazione della gravità dei fatti addebitati.
A legittimare l’esclusione sono due circostanze indicate dai giudici: la vicinanza temporale fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’identità del posto messo a concorso rispetto a quello perso. Fuori da quelle due condizioni, il divieto di partecipare torna a essere una scelta che l’amministrazione deve motivare caso per caso.
In sintesi:
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un ex dirigente del Comune di Sanremo, licenziato per motivi disciplinari l’11 marzo 2024 ed escluso dal concorso pubblico che lo stesso Comune ha indetto il 5 novembre 2024 per assumere a tempo indeterminato un dirigente da destinare al Settore Ambito Sociale, ossia il settore in cui l’uomo era impiegato dall’ottobre 2019.
L’articolo 4 del bando elencava fra i requisiti generali di ammissione la condizione di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né «licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari». La domanda dell’ex dirigente è stata respinta in forza di quella clausola. Il TAR Liguria, con la sentenza n. 974/2025, aveva già rigettato il ricorso.
I requisiti di accesso ai concorsi pubblici sono fissati dall’articolo 2 del DPR n. 487 del 1994, il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, che preclude la partecipazione a chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, licenziato per le stesse ragioni oppure per motivi disciplinari, o ancora dichiarato decaduto per aver ottenuto l’assunzione con documenti falsi.
Le fattispecie che portano al licenziamento disciplinare nella PA sono elencate dall’articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 e vanno dalla falsa attestazione della presenza alle assenze ingiustificate reiterate, fino all’insufficiente rendimento dovuto alla violazione ripetuta degli obblighi contrattuali. Ciascuna di quelle condotte, una volta accertata, attiva la clausola di esclusione dai bandi.
La seconda base normativa è l’articolo 2 del DPR n. 3 del 1957, il vecchio testo unico degli impiegati civili dello Stato, che esclude dall’accesso agli impieghi chi sia stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione. I giudici amministrativi qualificano entrambe come disposizioni regolamentari che bilanciano il diritto di accedere agli uffici pubblici, tutelato dall’articolo 51 della Costituzione, con il buon andamento e l’imparzialità previsti dall’articolo 97.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 27 luglio 2007, ha dichiarato illegittimo l’automatismo che vietava di concorrere ad altro impiego statale a chi fosse stato dichiarato decaduto, perché quella preclusione colpiva «per una durata illimitata nel tempo e automaticamente» comportamenti di gravità del tutto diversa. Da qui l’obbligo, per l’amministrazione, di ponderare la proporzione fra la gravità della condotta e il divieto di partecipare a nuovi concorsi.
La pronuncia del 2007 riguardava una norma diversa da quelle applicate a Sanremo, l’articolo 128, secondo comma, del DPR n. 3 del 1957, che disciplina la decadenza dall’impiego ottenuto con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il Consiglio di Stato accetta comunque di misurare su quei principi di proporzionalità anche le cause di esclusione legate al licenziamento, e proprio per questo la sentenza del 2026 va letta come un’applicazione ragionata della Consulta, non come una sua smentita.
Il Consiglio di Stato individua due presupposti in assenza dei quali i principi della Corte Costituzionale non trovano applicazione, la notevole distanza di tempo fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’alterità del posto messo a concorso rispetto a quello perduto. Nel caso esaminato mancavano entrambi.
Il passaggio più delicato della motivazione è l’ammissione dei giudici che la valutazione ponderata fra gravità del comportamento e divieto di concorrere è stata omessa dal Comune. L’esclusione regge lo stesso perché il licenziamento era stato adottato di recente, quindi la causa ostativa ha operato «in modo pressoché immediato e non in chiave oltre misura dilatata», senza trasformarsi in un impedimento definitivo. E perché la ponderazione avrebbe riguardato il divieto di concorrere «per lo stesso impiego», non per un impiego diverso.
Il criterio che ne discende è applicabile a chiunque abbia alle spalle un licenziamento dal pubblico impiego e voglia capire se una candidatura ha margini di tenuta.
| Situazione del candidato | Effetto sull’ammissione al concorso |
|---|---|
| Licenziamento disciplinare recente e concorso per lo stesso posto presso la stessa amministrazione | Esclusione legittima anche senza valutazione ponderata dell’amministrazione, secondo la sentenza n. 4103/2026 |
| Licenziamento disciplinare risalente nel tempo | L’amministrazione deve ponderare gravità della condotta e divieto di partecipare, perché la preclusione automatica diventerebbe una misura sine die |
| Concorso per un impiego diverso da quello perduto | La ponderazione torna necessaria, perché viene meno il presupposto dell’identità del posto |
| Decadenza per documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile | L’automatismo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 329/2007 e l’amministrazione è tenuta a una valutazione motivata |
Nessuna delle due condizioni è quantificata dai giudici con un termine fisso. Il criterio di ragionevolezza lascia all’amministrazione il compito di misurare la distanza temporale, sotto il controllo del giudice amministrativo in caso di ricorso.
Chi ritiene illegittimo il licenziamento disciplinare che ha generato l’esclusione deve rivolgersi al giudice del lavoro, non al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato lo afferma rispondendo alla censura dell’ex dirigente, che aveva invocato la disciplina sugli atti ritorsivi del decreto legislativo n. 24 del 2023, sostenendo che il licenziamento e la clausola del bando fossero la rappresaglia per le segnalazioni da lui rivolte ad ANAC e alla Procura della Corte dei conti.
La verifica sulla natura ritorsiva del recesso appartiene all’autorità giurisdizionale civile, e i giudici amministrativi precisano che un esito favorevole al lavoratore potrebbe aprire la strada alla restitutio in integrum. La sequenza corretta è quindi una sola, prima si ottiene la rimozione del licenziamento davanti al giudice del lavoro, poi si fa valere il diritto a partecipare ai nuovi bandi. Impugnare l’esclusione dal concorso senza aver prima demolito il suo presupposto porta a un rigetto, come dimostra la condanna alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre IVA e CPA.
Giovanni Galeotti è l’amministratore delegato che ha guidato la straordinaria espansione globale della Ludovico Martelli, azienda in cui lavora da ben 32 anni e di cui è CEO dal 2012. Il suo incontro con l’azienda fiorentina ha segnato l’inizio di una collaborazione che avrebbe trasformato radicalmente il mercato italiano e internazionale della cura personale portando lustro a marchi iconici come Proraso e Marvis.
L’intervista ripercorre le tappe fondamentali di questa storica impresa familiare, svelando i retroscena di una crescita impressionante che ha portato il fatturato a superare i 150 milioni di euro stimati per il 2026. Il racconto esplora le strategie dietro al successo globale, tra difficoltà e sfide contro i giganti del settore fino all’ingresso di un fondo di investimento per sostenere l’espansione strategica in mercati complessi come la Cina e gli Stati Uniti.
La storia dell’azienda inizia a Firenze nel 1908 grazie al fondatore Ludovico Martelli, che inizialmente importava prodotti dalla Germania, come la famosa Acqua di Colonia. È stato il figlio Piero a creare un laboratorio e a lanciare nel 1948 un prodotto rivoluzionario come la crema Proraso, innovazione assoluta in un’epoca in cui non esisteva ancora la schiuma da barba. Negli anni ’60, trainata dal boom economico e dall’affermarsi dei supermercati, Proraso iniziò a prendere sempre più piede, raggiungendo un fatturato di circa 2 miliardi di lire.
Nei primi anni ’90 l’azienda ha vissuto uno dei periodi più complessi della sua storia. Dopo l’acquisizione del marchio Schulz da parte di Ludovico Martelli Junior, l’azienda affrontò un anno drammatico a causa del raddoppio del marco tedesco, che fece schizzare alle stelle i costi dei prodotti importati dalla Germania, i quali rappresentavano all’epoca ben il 70% del fatturato.
La svolta arrivò a partire dal primo gennaio 1994, quando Giovanni Galeotti si unì ufficialmente al team portando in licenza alcuni storici marchi della Testanera. Grazie a un team coeso che ha saputo condividere i sacrifici, l’azienda è riuscita faticosamente a superare la crisi e a rilanciarsi.
Il vero punto di svolta per la crescita internazionale del gruppo è avvenuto alla fine degli anni ’90, quando Galeotti scoprì a New York il dentifricio Marvis. Creato originariamente nel 1957 per aiutare i fumatori a eliminare l’odore di tabacco, il marchio era all’epoca in declino e venduto prevalentemente nei discount. L’azienda fiorentina decise di scommetterci acquisendolo a basso costo per ricreare le formule originali, perfezionare gli aromi e rinnovare il packaging metallico in chiave premium.
Grazie a un sapiente posizionamento, Marvis è diventato un ambito prodotto cult, sbarcando anche in Asia. Oggi il brand Marvis da solo rappresenta quasi il 60% del fatturato totale dell’intera azienda.
Parallelamente allo straordinario successo di Marvis, anche Proraso ha vissuto una seconda e fiorente giovinezza. Nei primi anni 2000, la diffusione della cultura hipster ha riportato prepotentemente in auge la moda di barba e baffi. Proraso ha saputo intercettare abilmente questa tendenza, valorizzando la propria autenticità e la lunga storia legata alla tradizione dei barbieri italiani,. Oggi il marchio vanta una solidissima quota di mercato del 28% in Italia ed è esportato in circa settanta nazioni.
Nonostante la pressione e la concorrenza di colossi come Procter & Gamble e Unilever, la Ludovico Martelli ha dimostrato che si può avere successo lavorando su nicchie di mercato che richiedono un’assoluta fedeltà da parte del consumatore, garantendo un’altissima qualità a un prezzo corretto. Ai futuri imprenditori, il CEO consiglia di domandarsi se ciò che si sta offrendo porta al mercato un valore che prima non c’era. È inoltre essenziale saper valorizzare il “saper fare” tipicamente italiano nel campo della bellezza e del design, mantenendo una visione scalabile.
Ma il vero motore del successo risiede nell’entusiasmo e nell’infinita costanza: è necessario lavorare con dedizione totale, senza guardare orari o giorni festivi, raddoppiando gli sforzi nei momenti di difficoltà senza mollare mai.
Il termine per l’adesione dei Comuni alla Rottamazione quinquies dei tributi locali scade il 31 luglio 2026. Con il comunicato stampa del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiamato Regioni ed enti locali sull’ultimo appuntamento utile per deliberare la definizione agevolata dei carichi di propria competenza già affidati all’agente della riscossione, dall’IMU alla TARI, dal bollo auto alle multe stradali. Chi non delibera lascia i propri contribuenti fuori dalla sanatoria, senza possibilità di recupero successivo.
In sintesi
Ogni ente interessato deve adottare un apposito provvedimento di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad AdER entro il 31 luglio 2026. La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno, è stata differita dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026, che ha ridefinito a cascata anche i termini successivi per l’Agenzia e per i contribuenti.
L’impianto della misura nasce dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026. La norma estende la Rottamazione quinquies ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Nella sezione “Enti creditori” del sito di AdER è disponibile il modello Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali, da compilare e inviare via PEC insieme alla delibera all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Nel modello vanno indicati i dati dell’ente creditore, gli estremi della delibera e il codice ente, che permette ad AdER di rendere disponibili ai debitori i dati per individuare i carichi definibili. In caso di fusioni di Comuni o unioni di enti, vanno riportati anche i codici degli enti confluiti che avevano affidato i carichi nel periodo coperto. Solo dopo la scelta dell’ente è possibile individuare i carichi effettivamente definibili per ciascun debitore.
La rottamazione dei tributi locali si applica soltanto ai carichi affidati ad AdER. I tributi che il Comune gestisce in riscossione diretta, o che affida a una società in house o a un concessionario privato, seguono un binario del tutto separato: per questi la Legge di Bilancio 2026 riconosce agli enti la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma delle entrate locali, con requisiti, tempi e importi decisi da ciascuna amministrazione.
La distinzione ha effetti pratici immediati. Un contribuente può trovarsi con una vecchia TARI affidata ad AdER e quindi rottamabile con la procedura estesa agli enti territoriali, un accertamento più recente notificato direttamente dal Comune e sanabile solo se l’ente ha approvato un proprio regolamento, e una multa gestita da un concessionario privato che non rientra in nessuna delle due misure.
Roma Capitale ha attivato entrambi i binari con lo stesso atto: la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026 approva il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge n. 199/2025, e contestualmente aderisce alla rottamazione per i carichi già affidati agli agenti della riscossione. Per i contribuenti capitolini si aprono due strade distinte, con regole e scadenze diverse.
La verifica va fatta sul sito istituzionale dell’ente, perché la pubblicazione del provvedimento è essa stessa un adempimento imposto dalla norma e AdER non diffonde alcun elenco nazionale degli enti aderenti. I controlli da eseguire sono quattro:
Senza delibera dell’ente entro il termine, i contribuenti di quel territorio non troveranno alcun carico definibile a proprio nome. Il codice ente indicato nel modello trasmesso ad AdER consente all’Agenzia di associare i carichi al debitore, e senza quella comunicazione l’associazione non avviene.
La disciplina interessa un’ampia platea di debiti locali affidati ad AdER. Nel caso dei Comuni, la sanatoria può comprendere:
Il contribuente deve quindi verificare due condizioni concorrenti: il carico deve essere stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023 e l’ente creditore deve aver aderito alla definizione agevolata. La mancanza di una delle due esclude il carico dalla sanatoria.
Le multe stradali elevate dalla Polizia Locale rientrano nella definizione agevolata soltanto se il Comune ha deliberato l’adesione, perché il credito è di titolarità dell’ente e non dello Stato. È la differenza che separa questa misura dalla sanatoria dei carichi statali, dove le sanzioni del Codice della Strada seguono automaticamente il canale nazionale quando sono state irrogate da amministrazioni dello Stato.
Anche in caso di adesione, l’agevolazione ha effetti limitati. La sanzione principale è dovuta per intero, mentre l’abbattimento riguarda gli interessi comunque denominati, compresa la maggiorazione semestrale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Il trattamento delle contravvenzioni al Codice della Strada risulta quindi diverso da quello previsto per IMU e TARI, perché la rottamazione alleggerisce la quota accessoria maturata durante la riscossione senza cancellare l’importo originario della violazione.
Il peso di questa componente emerge dai numeri messi in delibera dagli enti. A Napoli, dove il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con la delibera n. 64 del 5 giugno 2026, il magazzino crediti affidato ad AdER ammonta a circa 2,19 miliardi di euro, di cui 1,502 miliardi riferiti a sanzioni del Codice della strada e 600 milioni a entrate tributarie.
Il calendario dei carichi locali segue una procedura separata rispetto alla finestra ordinaria della Rottamazione quinquies statale, già chiusa il 30 aprile 2026. Entro il 15 ottobre 2026, AdER renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La dichiarazione di adesione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Le modalità saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 ottobre e la domanda potrà essere integrata entro la stessa scadenza finale. Chi ha un contenzioso pendente sui carichi inseriti deve dichiararlo e assumere l’impegno a rinunciare al giudizio.
Le somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Il minimo di rata implica che per debiti complessivi inferiori a 5.400 euro il piano avrà una durata più breve dei nove anni.
Le prime rate del 2027 scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dalla sesta rata, a partire dal 2028, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° aprile 2027.
Dopo l’invio della domanda, l’agente della riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze di pagamento.
Gli effetti sulle dilazioni in corso si determineranno di conseguenza. Per i contribuenti con piani già attivi, la valutazione dovrà tenere conto sia del vantaggio della rottamazione sia delle conseguenze sulla rateazione precedente.
Il calendario aggiornato per enti e contribuenti dopo le modifiche della Legge n. 113/2026 è riepilogato di seguito.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | Regioni ed enti locali pubblicano il provvedimento sul sito istituzionale e lo trasmettono ad AdER via PEC con il modello compilato |
| 15 ottobre 2026 | AdER pubblica le modalità telematiche e rende disponibili i dati dei carichi definibili |
| dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 | I contribuenti presentano la domanda di adesione, integrabile entro lo stesso termine |
| 28 febbraio 2027 | AdER comunica le somme dovute, l’importo delle rate e le relative scadenze |
| 31 marzo 2027 | Scadenza della prima o unica rata, che perfeziona l’adesione |
No. Il termine del 31 luglio 2026 vale per la pubblicazione e la trasmissione ad AdER del provvedimento di adesione, previsto dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026. Senza la delibera dell’ente entro quella data, i contribuenti di quel territorio non trovano carichi definibili a proprio nome e la rottamazione dei tributi locali non si attiva per quell’amministrazione.
No. Il differimento al 31 luglio introdotto dalla Legge n. 113/2026 non obbliga gli enti che hanno già adottato l’atto ad approvarne uno nuovo, nemmeno se nella delibera avevano riportato le scadenze poi modificate, perché quelle date sono fissate dalla legge e non sono nella disponibilità del Comune.
No. La misura riguarda soltanto i carichi affidati ad AdER. Per i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati vale invece la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, riconosciuta agli enti territoriali dalla legge di bilancio 2026, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.
Solo se il Comune ha deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026 e il carico è stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023. Anche in quel caso la sanzione principale è dovuta per intero: la definizione agevolata abbatte le componenti accessorie, ossia interessi comunque denominati, maggiorazione semestrale prevista per le sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.
Euronext Growth Milan archivia la prima metà del 2026 con 205 PMI quotate e una capitalizzazione salita a 11,1 miliardi di euro. Il flusso di nuove IPO però si assottiglia: appena quattro matricole in sei mesi e mezzo. È la fotografia scattata oggi a Borsa Italiana dall’Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, che registra la crescita di ricavi e occupazione del mercato dedicato alle piccole e medie imprese insieme al rallentamento delle nuove quotazioni.
In sintesi:
Dal 2009 il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ha accolto 350 società , con una raccolta in IPO di 6,2 miliardi. I ricavi aggregati delle quotate hanno toccato 10,8 miliardi nel 2025, in crescita del 12% su base annua, con un Ebitda medio di 7 milioni e un margine del 12%. Cinquantatré società hanno distribuito dividendi per 142,8 milioni di euro, con un rendimento medio del 3,1%.
Le IPO su Euronext Growth Milan sono scese a quattro nei primi sei mesi e mezzo del 2026, per una raccolta di 36,6 milioni di euro, contro le 33 operazioni del 2023. Il numero di società quotate è stabile intorno a quota 205 da oltre due anni, mentre capitalizzazione e ricavi continuano a salire: la crescita del mercato arriva più dalla valorizzazione delle società già presenti che dall’ingresso di nuove matricole.
| Periodo | IPO e capitali raccolti |
|---|---|
| 2023 | 33 IPO, 205 milioni di euro |
| 2025 | 7 IPO |
| 2026 (al 10 luglio) | 4 IPO, 36,6 milioni di euro |
Il confronto con le edizioni precedenti dell’Osservatorio ECM misura un flusso di quotazioni in progressivo assottigliamento, comune del resto ai listini europei alle prese con delisting e OPA. La capitalizzazione, passata dagli 8,2 miliardi di fine 2023 agli attuali 11,1 miliardi, racconta un mercato che cresce in profondità più che in ampiezza.
Le PMI innovative rappresentano il 30% di Euronext Growth Milan, con 61 società quotate, una capitalizzazione di quasi 2 miliardi e ricavi 2025 in crescita del 40%. Il mercato accoglie 78 società approdate in Borsa entro il quinto anno di vita, di cui 41 startup in senso stretto. L’intelligenza artificiale conta 28 società , il 14% del listino, con un AI Index che ha guadagnato il 17% nel 2025, sopra il 9% del FTSE Italia Growth.
Nell’azionariato delle società di Euronext Growth Milan figurano 125 investitori istituzionali, 28 italiani e 97 esteri, per un totale di 799 milioni di euro. La Francia è il primo investitore estero per numero di case di investimento, mentre tra gli operatori più attivi compaiono BPER Banca tramite Arca Fondi, Algebris Investments, First Capital e Alkemia SGR. L’indice FTSE Italia Growth segna un progresso dell’8% da inizio anno, contro l’1% del FTSE Italia Small Cap.
Il Bonus IPO accompagna la quotazione delle PMI con un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza, fino a 500.000 euro. La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con un plafond di 6 milioni di euro per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. I costi di consulenza e i requisiti della quotazione su Euronext Growth Milan rappresentano ancora il principale ostacolo per le imprese familiari di minori dimensioni. Accanto al credito d’imposta operano i PIR e un nuovo ETF PIR compliant collegato all’indice Intermonte Valore Italia, destinato a migliorare liquidità e valorizzazione delle società quotate.
Per il 2026, IRTOP Consulting stima 215 società quotate su Euronext Growth Milan e una capitalizzazione di 12,3 miliardi, sostenute da una raccolta attesa di circa 121 milioni e dalla crescita dell’indice FTSE Italia Growth. Il traguardo implica una decina di nuove quotazioni nette nel secondo semestre, dopo le quattro dei primi sei mesi. Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting, lega le prospettive del mercato alla Saving & Investment Union della Commissione europea, che punta a convogliare verso l’economia reale una parte dei 30.000 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie europee. Un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e assicurazioni nel finanziamento delle PMI quotate avvicinerebbe l’Italia ai modelli europei più avanzati, mentre la riforma del Testo Unico della Finanza semplifica accesso e permanenza sul mercato.