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Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028, firmato il 22 novembre 2025 da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, ha ridisegnato in modo sostanziale le tutele in caso di malattia: nuovi permessi per patologie oncologiche e croniche, più giorni di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità certificata, tre giorni retribuiti per i genitori di figli piccoli. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2026 e interessano oltre un milione di lavoratori del settore.
Di seguito una panoramica completa delle principali disposizioni relative alla malattia per artigiani, impiegati e lavoratori dell’industria metalmeccanica, con quanto prevede il CCNL Metalmeccanici per il calcolo della malattia, gli orari di controllo, il pagamento, la malattia breve, la carenza, il trattamento in caso di malattia del figlio e le condizioni di licenziamento per superamento del comporto.
Il CCNL Metalmeccanici disciplina con precisione le modalità di gestione della malattia per i lavoratori del settore. In generale, le disposizioni prevedono l’obbligo di comunicare l’assenza entro il primo giorno, inviare il certificato medico entro due giorni e rispettare determinati orari per le visite di controllo. Le regole variano in parte a seconda che si tratti di artigiani, impiegati o lavoratori dell’industria.
Il trattamento della malattia per i metalmeccanici artigiani prevede che il lavoratore debba:
Tali obblighi di comunicazione e certificazione vanno rispettati anche in caso di prolungamento della stessa malattia o di insorgenza di una nuova malattia alla scadenza del periodo di prognosi formulata inizialmente. Il trattamento economico varia a seconda dell’anzianità di servizio e della durata dell’assenza.
Gli impiegati metalmeccanici seguono procedure analoghe per la comunicazione dell’assenza e l’invio del certificato medico. Anche per loro, il trattamento economico e la conservazione del posto di lavoro dipendono dall’anzianità di servizio e dalla durata della malattia.
Per i metalmeccanici dell’industria — operai compresi — il CCNL prevede la conservazione del posto di lavoro per periodi definiti in base all’anzianità di servizio, con procedure di comunicazione della malattia sostanzialmente analoghe. Nel CCNL Industria 2025-2028, il trattamento economico garantisce la retribuzione integrale per i primi mesi di assenza (122, 153 o 214 giorni di calendario in base all’anzianità ), con integrazione all’80% per i giorni residui.
Le visite di controllo medico per i lavoratori assenti per malattia devono essere effettuate nelle fasce orarie stabilite dal CCNL: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.
Le visite avvengono al domicilio indicato dal lavoratore. In caso di variazioni del recapito, queste devono essere tempestivamente comunicate all’azienda per rendere possibili i controlli.
Il lavoratore ha facoltà di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore comunicati all’azienda e successivamente documentati.
Durante i periodi di malattia, l’indennità viene erogata in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS. I primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi l’indennità è corrisposta dall’INPS, con il datore di lavoro che anticipa l’importo in busta paga e integra il trattamento INPS fino al 100%.
Il periodo di carenza corrisponde ai primi tre giorni di malattia, normalmente non retribuiti dall’INPS. Nel settore metalmeccanico, tuttavia, la carenza non ricade sul lavoratore: la copertura dal primo giorno è garantita integralmente dal datore di lavoro, che copre anche il periodo iniziale non indennizzato dall’istituto. Il lavoratore riceve così una continuità economica completa fin dall’inizio dell’assenza.
Per malattia breve si intende un’assenza per malattia di durata non superiore a 5 giorni di calendario. Nel settore metalmeccanico, questa tipologia di assenza è monitorata nel triennio: se nel corso del triennio si verificano almeno 7 eventi di malattia breve, dall’ottavo in poi vengono conteggiati in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico.
Non rientrano nel conteggio delle malattie brevi le assenze dovute a ricovero ospedaliero, a terapie salvavita o ad alcune gravi patologie individuate dal contratto collettivo.
Nel CCNL Industria, le regole sulle malattie brevi sono leggermente più stringenti: dal quarto evento annuo con durata ≤5 giorni, le prime tre giornate di assenza vengono retribuite al 66% (quarta assenza) e al 50% dalla quinta in poi, salvo le esclusioni previste.
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il posto di lavoro. Il CCNL prevede un comporto breve che varia in base all’anzianità di servizio:
I periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro sono calcolati in base alle assenze complessive verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. L’anzianità rilevante è quella maturata all’inizio della malattia, non quella raggiunta durante il proseguimento dell’assenza.
Il calcolo del comporto si applica guardando a ritroso di tre anni dalla data di inizio dell’ultima malattia. Se, ad esempio, un lavoratore si ammala il 10 aprile 2026, il periodo di riferimento per il conteggio delle assenze pregresse sarà compreso tra il 10 aprile 2026 e l’11 aprile 2023. Questa regola evita che il lavoratore possa acquisire una maggiore anzianità durante la malattia stessa, ottenendo un trattamento più favorevole rispetto a quello maturato all’inizio dell’assenza.
In caso di malattia grave e continuativa, è previsto un ulteriore prolungamento del periodo di conservazione del posto. Il comporto prolungato scatta automaticamente se la malattia in corso alla scadenza del comporto breve ha una prognosi pari o superiore a 3 mesi, oppure se ricorrono le seguenti condizioni:
I periodi complessivi di conservazione del posto in caso di comporto prolungato diventano:
Superati i periodi di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto. In quel caso il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) e all’indennità sostitutiva del preavviso. La legge prevede che la malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendano il decorso del preavviso di licenziamento, entro i limiti della normativa sulla conservazione del posto.
Con il rinnovo CCNL 2025-2028, dal 1° gennaio 2026 sono stati introdotti ulteriori giorni di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità certificata (invalidità pari o superiore al 74%): 30, 45 o 60 giorni aggiuntivi in base all’anzianità di servizio. Durante questi periodi l’integrazione aziendale garantisce un’indennità fino all’80% della normale retribuzione.
Superati i limiti del comporto breve, per evitare il licenziamento il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi. Durante questo periodo:
In caso di malattia grave e continuativa, debitamente documentata, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, che gli consenta di riprendere le precedenti mansioni. Tale aspettativa non può superare i 24 mesi complessivi, continuativi o frazionati, per una sola volta nel triennio di riferimento. Il lavoratore con anzianità superiore a 8 anni può in questi casi richiedere l’anticipazione del TFR.
In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita intervallate e discontinue, l’aspettativa prolungata può essere fruita in modo frazionato, in relazione ai singoli eventi terapeutici. Le richieste devono essere presentate entro la scadenza del periodo di conservazione del posto o entro la scadenza di un precedente periodo di aspettativa. Su richiesta del lavoratore, l’azienda deve fornire entro 20 giorni le informazioni necessarie a conoscere la situazione del cumulo delle assenze per malattia.
Quando un lavoratore non in prova è assente per malattia o infortunio non sul lavoro, l’azienda è tenuta a corrispondergli un trattamento economico integrativo, raggiungendo il normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Il trattamento economico varia in base all’anzianità di servizio:
Il trattamento economico in caso di comporto prolungato:
Periodi retribuiti al 100% in aggiunta:
Fino al limite complessivo di 60, 75 o 90 giorni a seconda dell’anzianità , con un tetto massimo di 120 giorni complessivi per i due eventi combinati. Il trattamento economico non è cumulabile con analoghi trattamenti aziendali o locali.
Il calcolo dell’indennità per i metalmeccanici varia in base all’anzianità di servizio. Un lavoratore con più di 6 anni di servizio ha diritto al 100% della retribuzione per i primi 4 mesi e al 50% per i successivi 8 mesi.
A titolo pratico: con una retribuzione mensile di 1.500 euro su 22 giorni lavorativi, la retribuzione giornaliera è pari a circa 68,18 euro. Per i giorni coperti al 100% il lavoratore percepisce l’intera quota giornaliera; per quelli coperti al 50%, circa 34 euro al giorno. Sono esclusi dal calcolo penalizzante le assenze per ricovero ospedaliero e le patologie gravi riconosciute dal contratto.
Il CCNL prevede permessi retribuiti per i lavoratori che devono assistere i figli malati. Con il rinnovo 2025-2028, in vigore dal 1° gennaio 2026, le regole si sono ampliate:
Per i lavoratori con figli minorenni affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%, il nuovo contratto riconosce anche 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure frequenti. Sul punto si applicano anche le indicazioni della Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.
La malattia sospende la fruizione delle ferie nelle seguenti ipotesi: malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata del ricovero; malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario. Affinché scatti l’effetto sospensivo delle ferie, il lavoratore deve adempiere a tutti gli obblighi previsti in caso di malattia: comunicare tempestivamente l’assenza all’azienda, inviare il certificato medico entro 2 giorni e sottoporsi alle visite di controllo dello stato di malattia.
Il periodo di ferie viene così “congelato” finché il lavoratore non si ristabilisce, permettendogli di recuperare i giorni non goduti a causa della malattia.
Il CCNL Metalmeccanici distingue due scenari nel trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria/Straordinaria e indennità di malattia, a seconda di quando insorge la malattia rispetto alla sospensione.
Se durante la sospensione dal lavoro per CIGS a zero ore insorge uno stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali straordinarie senza obbligo di comunicare lo stato di malattia.
Se la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione per CIGS, si applicano le seguenti regole (Circ. INPS n. 82 del 16 giugno 2009):
Il trattamento della malattia per i lavoratori del settore metalmeccanico è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Conoscere le regole sui periodi di assenza per problemi di salute permette di far valere i propri diritti ma anche di non trascurare doveri basilari ai fini della conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico adeguato.
Bruxelles ha messo in mora l’Italia e altri 18 paesi dell’Unione Europea — Francia e Germania incluse — per non aver presentato entro il 31 dicembre 2025 le bozze del Piano nazionale di riqualificazione degli edifici previsti dalla direttiva Case Green. Le lettere inviate l’11 marzo aprono formalmente l’iter sanzionatorio: i governi coinvolti hanno 60 giorni per rispondere prima che la Commissione possa fare scattare il passo successivo della procedura d’infrazione.
La direttiva UE Case Green — in vigore dal 28 maggio 2024 — fissa un doppio binario di adempimenti per gli Stati membri. Il primo riguarda la trasposizione legislativa nazionale, che dovrà essere completata entro il 29 maggio 2026. Il secondo, distinto e già scaduto, era la trasmissione a Bruxelles di una bozza del Piano nazionale entro il 31 dicembre 2025. I piani definitivi dovranno invece essere consegnati entro la fine del 2026. La procedura è scattata nei confronti dei paesi che non hanno rispettato la prima scadenza.
L’Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) impone agli Stati di presentare una ricognizione del proprio patrimonio edilizio e di indicare una traiettoria concreta per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. I piani devono specificare:
La lettera inviata dalla Commissione ai 19 paesi costituisce il primo atto formale della procedura d’infrazione e dà il via a un iter preciso. Gli Stati destinatari hanno 60 giorni per rispondere con una posizione soddisfacente. Se la risposta non arriva o non convince, Bruxelles può emettere un parere motivato — secondo gradino della procedura — chiedendo l’adeguamento entro un ulteriore termine. In assenza di conformità , il caso può essere deferibile alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con possibilità di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato inadempiente.
Tra i 19 paesi interessati, l’Italia parte da una posizione particolarmente esposta. È il paese dell’Unione con il patrimonio edilizio più vetusto: circa 11 milioni di abitazioni risultano in classe energetica inferiore alla D, e il costo stimato di adeguamento si colloca tra i 20mila e gli 80mila euro per unità immobiliare. Non a caso Roma fu, insieme a Budapest, l’unico governo a votare contro l’approvazione della direttiva nel 2024. Il processo di recepimento legislativo interno è iniziato soltanto nel febbraio 2026, con margini di tempo molto stretti rispetto alla scadenza di maggio.
Con due nuove FAQ pubblicate il 10 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esteso i chiarimenti sul collegamento POS-RT, intervenendo su due casi pratici rimasti finora in ombra: il POS fuori elenco e quello intestato al franchisor e usato dal franchisee. Le nuove risposte si aggiungono alla n. 44 del 19 febbraio, che aveva chiarito l’obbligo per terminali promiscui, configurazioni centralizzate, SoftPOS e architetture cloud.
Si completa così il quadro si completa delle istruzioni già fornite agli esercenti nella Guida in PDF alla procedura web per l’interconnessione logica tra dispositivi.
La casistica più frequente riguarda l’uso misto dello strumento di pagamento. L’interpello chiarisce che, se un unico terminale viene usato per gestire sia incassi soggetti a scontrino elettronico sia operazioni esonerate, come tabacchi o ricariche, l’obbligo di collegamento rimane pieno. Non è ammessa la disconnessione manuale del ponte logico: il sistema deve essere configurato per ricevere l’input di ogni transazione, lasciando al software la distinzione fiscale delle singole voci.
In pratica, l’uso promiscuo del device trascina con sé l’obbligo di interconnessione al registratore telematico, anche se una parte delle operazioni transitanti sul terminale non richiede certificazione con documento commerciale.
L’evoluzione dei pagamenti elettronici ha spinto l’Agenzia delle Entrate a riconoscere come valido anche un collegamento non fisico. Per chi utilizza SoftPOS, cioè pagamenti tramite smartphone o tablet, il collegamento logico con il registratore telematico è ammesso anche tramite architetture cloud o gestionali certificati.
La condizione resta una sola: deve esserci una corrispondenza biunivoca tra l’avvio del pagamento e l’input trasmesso al registratore telematico per la memorizzazione del corrispettivo, senza passaggi manuali intermedi. Il chiarimento riguarda quindi i pagamenti in mobilità e i punti vendita che centralizzano i flussi tramite server remoti certificati.
L’interpello 44/2026 ammette anche la gestione centralizzata: un singolo terminale POS può essere collegato a più registratori telematici. Questa configurazione, tipica di negozi con più reparti o postazioni di cassa, è lecita solo se il sistema conserva un log di tracciabilità puntuale.
In caso di controllo, l’esercente deve poter dimostrare quale registratore telematico ha preso in carico la singola transazione originata dal POS comune, garantendo la riconciliazione tra incasso elettronico e dato fiscale trasmesso.
Con l’aggiornamento del 10 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto due chiarimenti pratici che incidono direttamente sulla procedura di collegamento tra terminali di pagamento e registratori telematici. Entrambe le FAQ riguardano casi in cui il POS non è disponibile tra quelli selezionabili nella piattaforma e impongono il ricorso all’inserimento manuale dei dati identificativi del terminale.
Se l’esercente ha comunicato per errore la restituzione di un POS tramite l’apposita funzione, quel terminale non compare più tra i dispositivi disponibili per il collegamento. L’Agenzia chiarisce che, in questo caso, non basta attendere il riallineamento del sistema: è necessario reinserire manualmente i dati identificativi del POS attraverso la funzione dedicata. Solo dopo questa operazione il terminale torna selezionabile per l’associazione con il registratore telematico tramite la procedura online ordinaria.
Analogo discorso nel punto vendita in franchising, dove il collegamento resta obbligatorio anche se il POS è formalmente intestato al franchisor e il registratore telematico è intestato alla partita IVA del franchisee che certifica i corrispettivi. In questo scenario il terminale può non risultare presente a sistema per mancanza di titolarità diretta, ma ciò non esonera dall’adempimento: anche qui occorre inserire manualmente i dati identificativi del POS, così da renderlo selezionabile e completare il collegamento con il proprio registratore di cassa.
Capire quando scatta l’adempimento e quando è invece possibile invocare l’esonero serve a evitare le sanzioni che, nel 2026, scattano a seguito dei controlli automatizzati sui flussi finanziari:
| Transazioni | Collegamento POS-RT |
|---|---|
| con SoftPOS via cloud, pagamenti via smartphone, tablet o sistemi gestionali remoti | obbligatorio. Il collegamento deve essere logico o software e il sistema deve impedire la transazione se non genera l’input per l’RT; |
| configurazione multi-cassa, un solo terminale POS per più registratori telematici | obbligatorio. È ammesso il sistema uno-a-molti, ma i log di sistema devono tracciare quale cassa ha preso in carico ogni specifico incasso; |
| con terminali promiscui, uso misto per tabacchi, bolli e vendite con scontrino | obbligatorio. Non è ammessa la separazione manuale dei flussi e, se il POS è lo stesso, deve dialogare con la cassa; |
| con POS comunicato per errore come restituito | obbligatorio. Il terminale va censito di nuovo inserendo manualmente i suoi dati identificativi prima del collegamento; |
| con POS del franchisor usato dal franchisee per incassi certificati con RT intestato a un’altra partita IVA | obbligatorio. Anche in questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del terminale non presente a sistema; |
| con terminale esclusivo, dedicato solo a operazioni esonerate o fatture elettroniche | esonerato. Va presentata la dichiarazione di esclusività e il dispositivo non può essere usato per incassi soggetti a scontrino, neppure una sola volta. |
I controlli fiscali del 2026 spostano gran parte della responsabilità sull’esercente e sul fornitore del software. Serve una prova tecnica che il meccanismo POS-RT sia attivo e funzionante secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate. La mancata integrazione, quando obbligatoria, viene assimilata all’omessa memorizzazione dei corrispettivi.
Le configurazioni ibride restano quindi l’area più esposta: quando un terminale passa da stato restituito a terminale da censire di nuovo, oppure quando il dispositivo appartiene formalmente a un altro soggetto, l’assenza del collegamento non viene giustificata dalla sola anomalia di intestazione o di visibilità nel sistema.
Il mancato collegamento tra terminale di pagamento e registratore telematico è equiparato a omessa memorizzazione dei corrispettivi. Il rischio è immediato e può scattare al primo disallineamento tra incasso elettronico e dato fiscale trasmesso:
L’uso improprio di un terminale dichiarato esclusivo annulla l’esonero, ma anche i nuovi casi chiariti il 10 marzo confermano che la mancata visibilità del POS in piattaforma non neutralizza l’obbligo: se il terminale è usato per incassare corrispettivi soggetti a memorizzazione, va censito e collegato. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
| Tipo di violazione o rischio | Entità della sanzione |
|---|---|
| mancato collegamento tecnico, incasso elettronico senza invio del dato all’RT; | pari al 90% dell’IVA dovuta sull’operazione, con un minimo di 500 euro per ogni transazione; |
| recidiva, quattro violazioni accertate in giorni diversi nell’arco di cinque anni; | sospensione della licenza o dell’attività da 15 giorni a 2 mesi; |
| violazioni di rilevante entità , totale dei corrispettivi non documentati oltre 50.000 euro; | chiusura forzata dell’attività fino a 6 mesi; |
| uso improprio POS esclusivo, utilizzo di un terminale esonerato per vendite ordinarie; | decadenza immediata dell’esonero e recupero delle sanzioni sui flussi non integrati registrati sul dispositivo. |
L’esercente può evitare l’integrazione solo se il POS viene impiegato esclusivamente per operazioni non soggette all’obbligo di certificazione commerciale. Tale condizione va formalizzata con una dichiarazione di esclusività nella piattaforma. Basta però anche un solo incasso ordinario transitato su un terminale dichiarato esonerato per far venir meno l’esclusione e rendere sanzionabili tutti i flussi non collegati a un registratore telematico.
Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il 12 marzo 2026 un comunicato-legge con cui annuncia formalmente un provvedimento legislativo di prossima emanazione per la soppressione del vincolo territoriale sui beni agevolabili con iperammortamento 2026. La clausola sarà eliminata, rimuovendo il principale ostacolo al decreto attuativo fermo al MEF da oltre due mesi. I requisiti tecnici per accedere all’agevolazione — interconnessione dei beni, perizia asseverata, comunicazioni al GSE — restano invece invariati rispetto all’impianto già delineato dalla legge di bilancio.
La scelta del comunicato-legge è presto spiegata: con il Decreto Fiscale slittato rispetto al Consiglio dei Ministri del 10 marzo, il Ministero ha scelto questa via alternativa: per restituire alle imprese la certezza necessaria per pianificare gli investimenti per la Transizione 5.0.
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, l. n. 199/2025) ha sostituito i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con un nuovo iperammortamento sugli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi, con aliquote di maggiorazione fino al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Tra i requisiti, la legge aveva introdotto una clausola di origine territoriale: i beni agevolabili dovevano essere prodotti in un Paese membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo.
La clausola — assente nelle prime bozze e inserita durante l’iter parlamentare — aveva generato reazioni immediate nelle filiere industriali che si riforniscono al di fuori dell’Europa. Per i beni strumentali materiali, la norma rimandava ai criteri del Codice doganale dell’Unione sull’ultima trasformazione sostanziale; per i beni immateriali — software, piattaforme, algoritmi — il requisito era ancora più stringente, con almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo da ricondurre a soggetti operanti in UE o SEE. Un criterio privo di parametri tecnici standardizzati, di fatto inapplicabile per larga parte dei prodotti dominanti sul mercato, a partire dalle piattaforme di intelligenza artificiale sviluppate negli Stati Uniti.
Il risultato pratico è stato il blocco del decreto attuativo interministeriale MIMIT-MEF, trasmesso dal Ministero delle Imprese già il 5 gennaio 2026 ma rimasto privo del concerto del Tesoro: il MEF non poteva firmare un decreto che desse attuazione a una norma che il Governo stesso intendeva riscrivere con un intervento di rango legislativo.
Il comunicato che annuncia la soppressione della clausola non ha valore normativo: è bene chiarirlo subito. L’annuncio non modifica la Legge di Bilancio né produce effetti giuridici immediati. Serve però da segnale inequivocabile sulla direzione del Governo: il vincolo territoriale non sopravviverà alla versione definitiva dell’incentivo. Chi aveva sospeso trattative con fornitori extra-UE — su macchinari, software o piattaforme digitali — può riprendere le negoziazioni su basi più solide.
Rimane aperta la questione del decreto attuativo. La soppressione del vincolo Made in EU rimuove il principale ostacolo al concerto MEF, ma il decreto dovrà ancora completare l’iter: firma del Tesoro, registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 è prevista una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Rispetto all’impostazione dei precedenti piani, la Manovra 2026 amplia il perimetro delle tecnologie ammissibili, aggiornando gli Allegati IV e V con l’inclusione di:
Per il raccordo tra Transizione 5.0 e nuovo iperammortamento, le imprese con progetti avviati nel 2025 dovranno attendere il decreto per avere certezze sulla propria posizione.
Il comunicato del Ministero dell’Economia anticipa che il prossimo provvedimento legislativo interverrà su tre distinte disposizioni della Legge di Bilancio 2026.
La Certificazione Unica INPS 2026 sarà disponibile online entro il 16 marzo. La CU (che dal 2015 ha sostituito il vecchio CUD ) viene rilasciata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in qualità di sostituto d’imposta e certifica pensioni, NASpI, cassa integrazione, indennità e altre somme erogate, con l’indicazione dei redditi percepiti, delle ritenute, dei conguagli fiscali e degli eventuali importi esenti IRPEF.
Di seguito sono riepilogati tutti i canali utili per ottenerla, dal download online tramite MyINPS, App e Cedolino pensione fino alla richiesta per telefono, email, sportello, CAF, delegati e servizi dedicati all’utenza fragile.
La CU INPS è disponibile dal 16 marzo presso il sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, accedendo allo specifico servizio online e permette di ottenere la certificazione dei compensi erogati dall’INPS in veste di sostituto d’imposta, ad esempio la pensione o prestazioni di varia natura.
Chi dispone di SPID, CIE o CNS può accedere all’area personale MyINPS seguendo il percorso “I tuoi servizi e strumenti” → “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” → “Certificazione Unica (Cittadino)” per visualizzare, scaricare e stampare il modello. Per chi preferisce lo smartphone, il documento è disponibile anche sull’app INPS Mobile.
CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili nel Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”. I pensionati possono utilizzare in tutti i casi anche il servizio Cedolino pensione.
Per chi non riesce ad accedere online, chi non ha identità digitale o si trova in situazioni particolari — eredi, delegati, pensionati esteri, utenza fragile — esistono canali alternativi ufficiali con procedure specifiche, descritti nell’articolo di dettaglio su come ottenere la Certificazione Unica INPS senza SPID.
In base alla categoria di appartenenza, si può chiedere l’invio a casa (anche dell’erede) della Certificazione Unica INPS chiamando il numero verde 800 434320 (con risposta automatica), il Contact Center Multicanale (numero 803 164) o il numero fisso 06 164164. Attivo anche l’indirizzo email richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
Il rilascio in forma cartacea può essere richiesto presso le sedi territoriali INPS, al servizio di Prima accoglienza (senza prenotazione nelle strutture in cui è presente) oppure prenotando un appuntamento online, tramite l’app mobile o chiamando il Contact Center.
Si può ottenere supporto anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio.
Per ottenere la CU tramite terzi esistono due percorsi distinti che non vanno confusi.
La delega professionale riguarda CAF, patronati e professionisti abilitati all’assistenza fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili): questi soggetti accedono ai servizi INPS con credenziali proprie, previa specifica delega dell’assistito per la pratica in corso, e operano nell’ambito di un mandato professionale regolamentato.
La delega a persona di fiducia è invece uno strumento diverso e consente agli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online di delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto, con valenza sia per l’accesso ai servizi digitali sia per le richieste presso gli sportelli.
Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia e il delegato non può ricevere deleghe da più di tre persone. Per attivare la delega digitale a una persona di fiducia per i servizi INPS online è disponibile il servizio dedicato sul portale dell’Istituto.
| Canale | Modalità |
|---|---|
| MyINPS online | Accesso con SPID, CIE o CNS percorso: Servizi fiscali → CU (Cittadino) |
| App INPS Mobile | Sezione Certificazione Unica con credenziali personali |
| Cedolino pensione | Servizio online MyINPS solo per pensionati |
| PEC | richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando documento d’identità |
| Email ordinaria | richiestacertificazioneunica@inps.it per eredi e non titolari |
| Contact Center | 803 164 (fisso) / 06 164164 (mobile) invio a domicilio o assistenza |
| Numero verde | 800 434320 con risponditore automatico per invio a casa |
| Sportello INPS | Prima accoglienza o appuntamento rilascio cartaceo |
| CAF / Patronato | Delega professionale previo conferimento di specifica delega |
| Persona di fiducia | Delega digitale identità INPS massimo 1 delegato per contribuente |
| Canale utenza fragile | Telefono o videochiamata con operatore dedicato per disabili e anziani |
| Sportello Mobile | Servizio a domicilio per ultrasettantacinquenni con indennità di accompagnamento e altre categorie fragili |
La Certificazione Unica INPS attesta gli importi corrisposti dall’Istituto ai titolari di prestazioni previdenziali, assistenziali, pensioni, indennità , forme di sostegno al reddito, nonché ai cittadini che hanno percepito dall’INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati. Se il contribuente ha ricevuto più prestazioni, viene elaborato un unico certificato che certifica tutti i redditi dell’anno precedente.
Il documento è indispensabile per la compilazione del 730 o del modello Redditi e alimenta la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La CU INPS 2026 — relativa al periodo d’imposta 2025 — viene resa disponibile attraverso i canali dell’Istituto entro il 16 marzo 2026, con tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi.
Le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata hanno una scadenza separata, fissata al 31 ottobre. Poiché nel 2026 cade di sabato, il termine slitta quest’anno al 2 novembre 2026. Chi riceve dall’INPS esclusivamente questo tipo di redditi troverà la propria CU in area MyINPS entro quella data.
Rientrano tra i redditi esenti e certificati dall’INPS nella CU:
Nella CU questi redditi sono indicati al punto 464 con il codice 25 e non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi perché non tassabili.
Chi riceve una CU INPS contenente solo queste voci deve conservarla ma non ha obblighi dichiarativi per i redditi in essa indicati. Va tenuta però distinta questa condizione dall’esonero dalla presentazione del 730: un conto è la natura esente del reddito, un altro è il superamento delle soglie che impongono la dichiarazione.
Chi rileva errori o dati non corretti nella propria CU può segnalarli alle strutture territoriali INPS contattandole tramite il Contact Center (803 164 da rete fissa, gratuito; 06 164164 da rete mobile), recandosi allo sportello di Prima accoglienza o inviando una richiesta scritta a richiestacertificazioneunica@inps.it allegando copia del documento di identità .
L’avvenuta rettifica viene comunicata per posta, via PEC o tramite i Servizi Fiscali in MyINPS seguendo il percorso “I tuoi servizi e strumenti” → “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” → “Comunicazioni Fiscali”.
Chi utilizza il 730 precompilato deve aggiornarne il contenuto sulla base dei dati della CU corretta. La rettifica può comportare anche la rideterminazione del conguaglio fiscale. Per le conseguenze a carico del sostituto d’imposta in caso di Certificazione Unica errata, sanzioni e scadenze sono analizzate nel dettaglio.
Con l’avvicinarsi della finestra di rilascio, conviene individuare in anticipo il canale più adatto alla propria posizione: accesso diretto online per chi utilizza SPID, CIE o CNS, richiesta tramite intermediari in presenza di delega, oppure canali alternativi per pensionati, eredi e utenti che non riescono a usare i servizi digitali. In questo modo, non appena la CU INPS 2026 sarà disponibile, il documento potrà essere recuperato senza ritardi e utilizzato per la dichiarazione dei redditi.
Dal 2 marzo al 29 agosto, enti del Terzo Settore ed enti locali possono presentare progetti per l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità nell’ambito dell’iniziativa Vita & Opportunità — Un futuro migliore di valore per tutti, promossa dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A disposizione ci sono 386,4 milioni di euro in forma di contributi a fondo perduto da 500mila a 3 milioni a seconda della linea di intervento, coprendo fino al 95% dell’investimento.
I progetti devono avere durata compresa fra 12 e 36 mesi e, a seconda dell’ambito scelto, possedere determinate caratteristiche. Sono tre le linee previste: Progetti di Vita, Agricoltura Sociale, Attività Ricreative per bambini e giovani con disabilità . L’avviso pubblico e la modulistica per partecipare sono disponibili sul portale del Ministro per le disabilità .
La linea Progetti di Vita si compone di tre dimensioni: abitativa, lavorativa, tempo di vita. Per ognuna di queste l’avviso riporta le specifiche attività ammesse: attrezzare abitazioni per le persone con disabilità , creare opportunità abitative, erogare servizi di formazione lavorativa, investire nello sviluppo di attività produttive inclusive, favorire lo sviluppo di interessi culturali, organizzare laboratori.
Possono presentare progetti solo enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e costituiti da almeno cinque anni, in qualità di capofila di una rete territoriale con almeno altri due partner.
L’iniziativa deve prevedere un investimento minimo di 250mila euro; la sovvenzione massima è pari a 2 milioni di euro per i progetti che contemplano almeno due dimensioni e a 3 milioni per quelli che le coinvolgono tutte e tre. È prevista una dotazione finanziaria specifica per le isole minori, dove il contributo a fondo perduto può andare da 100mila a 500mila euro.
I progetti per l’agricoltura sociale devono concentrarsi su fattorie inclusive — che comprendono anche attività di allevamento — e su interventi di agricoltura sociale in senso stretto. Sono ammesse spese per acquisto di terreni o immobili, sviluppo di attività , formazione, servizi.
L’investimento minimo è pari a 250mila euro; la sovvenzione massima è pari a 1 milione di euro.
La linea Attività Ricreative riguarda iniziative rivolte a giovani fino a 22 anni che favoriscano una migliore qualità del tempo libero. Le attività devono svolgersi almeno su base annuale: i singoli eventi non sono finanziabili. Possono coinvolgere anche altri giovani — ad esempio i compagni di classe — purché almeno il 50% dei destinatari sia rappresentato da ragazzi con disabilità .
Gli ETS devono essere costituiti da almeno cinque anni. L’importo minimo del progetto è fissato a 90mila euro; la sovvenzione massima è pari a 300mila euro.
I soggetti proponenti possono presentare un solo progetto, utilizzando la modulistica e la procedura Invitalia, inviando la domanda via PEC — completa di documentazione — all’indirizzo vitaopportunita@postacert.invitalia.it.
I progetti sono valutati da un’apposita Commissione di valutazione e monitoraggio, sulla base dei criteri indicati nella tabella seguente:

La valutazione avviene entro 60 giorni dalla domanda; nei successivi 30 giorni viene emesso il decreto di concessione delle risorse, con altri 30 giorni a disposizione per avviare il progetto.
I contributi sono versati in tre tranche, di cui la prima pari al 40%, sulla base degli stati di avanzamento. Gli enti possono richiedere un’anticipazione fino al 70% dell’intero importo per avviare le attività , o fino al 95% dopo un anno dall’inizio del progetto, presentando la dichiarazione di inizio attività .
Se una società di capitali è stata cancellata dal Registro delle Imprese da meno di cinque anni, il socio non può impugnare in proprio un avviso di accertamento intestato esclusivamente alla società , anche quando l’atto gli venga notificato come successore. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1455 del 22 gennaio 2026, che delimita in modo netto la legittimazione nel contenzioso tributario delle società estinte.
Secondo la Cassazione, la notifica dell’atto al socio non basta a renderlo automaticamente legittimato all’impugnazione. Il punto decisivo è un altro: l’avviso di accertamento resta riferito alla società e non contiene una pretesa tributaria diretta nei confronti del socio, neppure in via solidale o sanzionatoria.
Di conseguenza, il socio non può proporre ricorso in proprio contro un atto che continua a essere rivolto soltanto all’ente, anche se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
La decisione si fonda sull’articolo 28, comma 4, del Dlgs n. 175/2014, che per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi prevede un effetto differito dell’estinzione della società rispetto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
In questo arco temporale, ai soli fini fiscali, la società continua quindi a rappresentare il soggetto cui l’atto impositivo si riferisce. È proprio questo assetto a impedire che la semplice notifica al socio sposti su di lui il potere di contestare l’accertamento.
Entro i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, l’atto intestato alla società può essere impugnato dall’ex liquidatore, non dal socio. La Cassazione ribadisce così che la legittimazione processuale resta ancorata al soggetto che rappresenta la società nell’ambito di questa sopravvivenza fiscale limitata.
La regola vale anche quando l’avviso venga notificato materialmente al socio nella qualità di successore. L’errore o la particolarità della notifica non trasformano infatti il destinatario materiale dell’atto nel soggetto legittimato a contestarlo in giudizio.
La persona alla quale è stato notificato un atto impositivo che non reca alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società , non è legittimata ad impugnarlo in proprio.
Il principio si inserisce nel filone giurisprudenziale che disciplina gli effetti fiscali della cancellazione della società e si affianca ai chiarimenti già emersi anche sul versante della responsabilità patrimoniale dopo l’estinzione dell’ente, come nel caso dei debiti aziendali che possono ricadere sui soci anche dopo la chiusura.
La stipula di un contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali non fa decadere in automatico dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Con la risposta n. 74 del 10 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio resta anche entro il quinquennio dall’acquisto del terreno, ma solo se il proprietario continua a partecipare in modo effettivo alla coltivazione e mantiene la conduzione diretta del fondo.
Il chiarimento riguarda il contratto di compartecipazione agraria stagionale disciplinato dall’articolo 56 della legge n. 203 del 1982. In linea generale, questo schema non coincide automaticamente con un affitto del terreno e quindi non determina, di per sé, la perdita dell’agevolazione fiscale riconosciuta in sede di acquisto.
Il punto decisivo resta però uno solo: il beneficiario deve continuare a coltivare o a condurre direttamente il fondo. La risposta dell’Agenzia esclude quindi ogni automatismo e sposta la verifica sulla sostanza concreta del rapporto tra le parti.
La compartecipazione agraria resta compatibile con il regime agevolato quando conserva una natura realmente associativa. Il proprietario non deve limitarsi a mettere a disposizione il terreno, ma deve partecipare in modo attivo alla coltivazione, continuando a svolgere una parte concreta dell’attività agricola.
In questo assetto non viene meno la conduzione del fondo, che può proseguire anche in forma associata. Proprio qui si colloca il discrimine valorizzato dall’Agenzia: non conta il nome attribuito al contratto, ma il fatto che il titolare del beneficio resti coinvolto nella coltivazione in modo effettivo e non solo formale.
Il quadro cambia se il contratto, al di là della sua qualificazione formale, si traduce in una mera concessione in godimento del terreno a un altro soggetto. In questa ipotesi viene meno la conduzione diretta da parte dell’acquirente e si entra nell’area della decadenza dall’agevolazione.
La regola resta quella prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009: il beneficio fiscale si perde se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto, i terreni vengono alienati volontariamente oppure cessano di essere coltivati o condotti direttamente dai beneficiari.
È per questo che la linea di confine con l’affitto del fondo resta decisiva. Quando il terreno viene sostanzialmente ceduto a terzi, la decadenza può scattare, come emerge anche nel caso dell’affitto dei terreni agricoli con perdita delle agevolazioni fiscali entro cinque anni dall’acquisto.
Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati – tra i temi più complessi della fiscalità internazionale applicata alle persone fisiche – incamera nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Per chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, la disciplina di riferimento è l’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, modificato dalla legge 132/2025: il beneficio consente di tassare solo il 50% del reddito da lavoro per cinque anni e si applica a dipendenti e autonomi con elevata qualificazione, nel limite di 600.000 euro annui di reddito agevolabile. Diverso, invece, il quadro per chi era già rientrato entro il 2023, che continua a seguire le regole del vecchio regime.
Spieghiamo in dettaglio tutte le regole e i casi particolari.
Il regime impatriati è uno strumento di fiscalità internazionale pensato per attrarre in Italia lavoratori qualificati che abbiano risieduto all’estero per un periodo minimo. Non si tratta di un’esenzione totale dal prelievo IRPEF, ma di una riduzione della base imponibile: solo una quota del reddito entra nel calcolo dell’imposta, con un risparmio che può superare i 10.000 euro annui già a partire da redditi medi. Il beneficio è temporaneo — cinque anni, senza possibilità di proroga nel regime nuovo — e decade se il lavoratore non mantiene la residenza fiscale in Italia per il periodo minimo richiesto.
Il testo vigente è l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023 per i trasferimenti di residenza a partire dal 1° gennaio 2024. La norma è stata successivamente modificata dall’articolo 22 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha affinato alcuni requisiti temporali e introdotto precisazioni sul trattamento dei lavoratori autonomi. Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 rimane sotto il vecchio regime dell’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, con le sue condizioni più favorevoli.
Il regime si applica alle persone fisiche che producono in Italia i seguenti tipi di reddito:
La platea comprende sia cittadini italiani iscritti all’AIRE che intendono rientrare, sia cittadini stranieri che si trasferiscono in Italia per la prima volta o dopo un lungo periodo di residenza estera.
L’esclusione più rilevante rispetto al vecchio regime riguarda i redditi d’impresa: la nuova norma non si applica a chi rientra per svolgere attività imprenditoriale, poiché i redditi d’impresa individuale sono espressamente fuori dal perimetro agevolabile. Sono inoltre esclusi:
I requisiti sono tutti cumulativi: è sufficiente che uno solo non sia soddisfatto per perdere integralmente il diritto all’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate li ha ribaditi in numerose risposte a interpello nel 2025 e nel 2026, chiarendo che la valutazione è sempre sostanziale e mai meramente formale.
Il lavoratore non deve essere stato residente fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento. La residenza fiscale si determina in base all’articolo 2 del TUIR, che dal 2024 valorizza in modo più marcato criteri sostanziali come il domicilio — inteso come centro degli interessi personali e familiari — e la presenza fisica, non solo la mera iscrizione anagrafica.
L’iscrizione all’AIRE è un elemento rilevante ma non sufficiente: se un soggetto risulta iscritto all’AIRE ma mantiene in Italia il centro dei propri interessi vitali, l’Amministrazione finanziaria può contestare la residenza fiscale estera. Allo stesso modo, chi non è iscritto all’AIRE ma dimostra con documentazione concreta di aver effettivamente risieduto all’estero può comunque accedere al beneficio. Il periodo minimo di residenza estera — tre anni nel caso standard — si estende a sei o sette anni in specifiche situazioni legate al datore di lavoro, illustrate nella sezione dedicata alla regola dei 3, 6 e 7 anni.
Il lavoratore deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dalla legislazione europea recepita nell’ordinamento italiano. Il riferimento normativo è l’articolo 27-quater del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che individua due canali alternativi:
Su quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le risposte a interpello 71/E e 74/E del 12 marzo 2025: un lavoratore con significativa esperienza nel settore del Project Management, privo di laurea ma con un percorso professionale documentabile, può soddisfare il requisito tramite la seconda via. La valutazione è concreta e caso per caso: non basta la generica anzianità lavorativa, occorre dimostrare la natura tecnico-specialistica del profilo.
L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano. Il criterio della prevalenza significa fisicamente in Italia per più di 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili). I giorni trascorsi all’estero per trasferte, missioni o periodi in presenza presso clienti o datori esteri non contano come attività svolta in Italia: un lavoratore che superi i 182 giorni lavorando fisicamente fuori dal territorio italiano perde il requisito per quell’anno d’imposta.
Il lavoratore deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni dalla data di trasferimento. Non si tratta di un obbligo formale da dichiarare preventivamente, ma di un vincolo sostanziale: se la residenza viene trasferita nuovamente all’estero prima del compimento del quarto anno, il regime decade e le imposte risparmiate vengono recuperate dall’Amministrazione finanziaria con l’aggiunta di interessi e sanzioni.
Il regime si applica per cinque periodi d’imposta a partire da quello in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia. Non è prevista alcuna proroga: al termine del quinquennio il reddito torna a essere tassato integralmente secondo le regole IRPEF ordinarie.
Fa eccezione un meccanismo transitorio previsto per i soli trasferimenti avvenuti nell’anno 2024: in quel caso è possibile ottenere un’estensione di tre periodi d’imposta aggiuntivi — per un totale di otto anni — se il contribuente è diventato proprietario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia, a condizione che l’acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 2023 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Questo meccanismo non si applica ai trasferimenti avvenuti nel 2025 o negli anni successivi.
Il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF: solo una quota del reddito entra nel calcolo dell’imposta, il resto è fiscalmente irrilevante ai fini dell’IRPEF ordinaria. I contributi previdenziali e il calcolo dell’ISEE non sono invece influenzati dalla misura.
Nel caso standard il reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Se un lavoratore percepisce 60.000 euro di reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, solo 30.000 euro entrano nel calcolo dell’IRPEF. Il risparmio varia in funzione del livello di reddito e dell’aliquota marginale applicabile: con un reddito di 60.000 euro la riduzione di imposta è nell’ordine degli 11.000-13.000 euro annui, a seconda delle detrazioni spettanti.
La base imponibile scende al 40% del reddito agevolabile nei seguenti casi: il lavoratore si trasferisce in Italia con almeno un figlio minorenne che risieda nel territorio italiano durante il periodo di fruizione del regime; oppure nasce un figlio o viene adottato un minorenne nel corso del quinquennio agevolato, con il figlio residente in Italia. Il beneficio del 40% si mantiene per tutto il periodo residuo del regime anche se il figlio raggiunge la maggiore età prima del termine del quinquennio.
L’agevolazione si applica fino a un massimo di 600.000 euro di reddito agevolabile per ciascun periodo d’imposta. I redditi che eccedono questa soglia sono tassati ordinariamente. Si tratta di un limite introdotto dal D.Lgs. 209/2023, assente nel vecchio regime: per la grande maggioranza dei lavoratori è privo di effetti pratici, ma diventa rilevante per manager e professionisti con redditi molto elevati.
La riduzione della base imponibile IRPEF non incide sul calcolo dei contributi previdenziali INPS. I contributi — sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore — continuano a essere calcolati sull’intero imponibile previdenziale. Il netto in busta migliora per effetto delle minori ritenute IRPEF, ma la posizione contributiva del lavoratore rimane intatta, così come il reddito che rileva ai fini dell’ISEE.
Il periodo minimo di residenza fiscale all’estero non è fisso: varia in funzione del rapporto con il datore di lavoro per cui si lavora dopo il rientro in Italia. La distinzione è introdotta dalla norma per evitare che il regime venga usato come leva di ottimizzazione fiscale da parte di grandi gruppi che spostano i propri dipendenti tra sedi diverse.
| Caso | Anni minimi all’estero | Esempio pratico |
|---|---|---|
| Rientro con nuovo datore di lavoro (diverso da quello estero) o avvio di attività autonoma | 3 periodi d’imposta | Una lavoratrice che ha lavorato tre anni in Germania per una banca tedesca e rientra in Italia con contratto presso una società non collegata soddisfa il requisito. |
| Rientro per lavorare a favore dello stesso datore o dello stesso gruppo estero, senza aver mai lavorato in Italia per quel soggetto in precedenza | 6 periodi d’imposta | Un manager che ha lavorato sei anni nella sede parigina di un gruppo multinazionale e viene riassegnato alla sede italiana soddisfa il requisito se non aveva mai lavorato per lo stesso gruppo in Italia prima del trasferimento estero. |
| Rientro per lavorare a favore dello stesso datore o dello stesso gruppo estero, avendo già lavorato in Italia per quel soggetto prima del trasferimento | 7 periodi d’imposta | Un dipendente che aveva lavorato due anni a Milano per una multinazionale, poi si è trasferito all’estero per la stessa azienda e vuole rientrare nella sede italiana, deve aver maturato sette anni di residenza estera. |
Il computo avviene per periodi d’imposta interi. La cosa che rileva, ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, è la continuità della residenza fiscale estera, non quella del rapporto di lavoro: una pausa lavorativa o un’aspettativa non interrompono il conteggio se la residenza fiscale estera è rimasta invariata nel periodo.
Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un numero significativo di risposte a interpello che hanno chiarito aspetti controversi del nuovo regime. Le principali sono raccolte di seguito.
Con la risposta a interpello n. 2/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia ha confermato che il regime impatriati è compatibile con il lavoro da remoto per un datore di lavoro estero, a condizione che l’attività sia prestata prevalentemente dal territorio italiano. Il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione, non la residenza del datore: se il lavoratore svolge la propria attività dalla propria abitazione in Italia per oltre 183 giorni all’anno, il requisito è soddisfatto indipendentemente da dove abbia sede l’azienda. Quando il datore estero non ha struttura fiscale in Italia e non può operare come sostituto d’imposta, l’agevolazione viene recuperata dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.
Con la risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026, l’Agenzia ha chiarito che anche chi ha lavorato all’estero come frontaliero può accedere al regime impatriati al rientro in Italia. Il pregresso da frontaliere non preclude il beneficio: la norma guarda alla residenza fiscale estera, non al luogo fisico in cui veniva svolta l’attività lavorativa all’estero. Se il lavoratore era residente fiscalmente oltre confine per il numero di anni richiesto, l’agevolazione è accessibile. Occorre però applicare la regola dei sei o sette anni se il rientro avviene con lo stesso datore di lavoro.
Con la risposta a interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia ha precisato che un periodo di aspettativa retribuita durante la permanenza estera non interrompe il requisito di residenza e non preclude l’accesso al beneficio. La sospensione del rapporto di lavoro, anche se retribuita, non ha effetti sul computo del periodo minimo richiesto, purché durante l’aspettativa il lavoratore abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero in modo coerente e documentabile.
Con la risposta a interpello 263/2025, l’Agenzia ha affrontato il caso di un lavoratore che rientra in Italia con un nuovo contratto di lavoro dipendente presso un datore diverso da quello estero, mantenendo però attiva una collaborazione con l’ex datore estero. Il regime impatriati si applica ai redditi del nuovo rapporto di lavoro dipendente, mentre la collaborazione mantenuta con l’ex datore estero è tassata ordinariamente. Le due posizioni restano fiscalmente separate e la presenza della collaborazione non inficia il beneficio sul reddito principale.
Con la risposta a interpello 264/2025, l’Agenzia ha chiarito che gli ex dipendenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo non rientrano nella categoria dei funzionari UE esclusi dal regime impatriati, e possono quindi accedere all’agevolazione in presenza di tutti gli altri requisiti. La distinzione tra organismi internazionali soggetti a statuto fiscale speciale e organismi che non lo sono va verificata caso per caso: non è sufficiente la natura sopranazionale dell’ente per determinare l’esclusione.
Con le risposte a interpello 53/E e 55/E del 28 febbraio 2025, l’Agenzia ha confermato che la riduzione dell’imponibile al 40% in presenza di figli minorenni spetta a entrambi i genitori, a condizione che ciascuno rispetti autonomamente i requisiti di accesso al regime e che il figlio minorenne risieda in Italia nel corso del periodo agevolato. Il beneficio si mantiene fino al termine del quinquennio anche se il figlio raggiunge la maggiore età durante il periodo di fruizione.
Le risposte a interpello 71/E e 74/E del 12 marzo 2025 hanno confermato che il requisito di elevata qualificazione può essere soddisfatto anche da chi non è in possesso di un titolo di laurea, purché abbia maturato una significativa esperienza professionale in settori tecnico-specialistici riconducibili alle categorie dell’articolo 27-quater del Testo unico immigrazione. La valutazione è sostanziale e richiede documentazione adeguata: non conta il titolo in sé ma la capacità di dimostrare la natura qualificata e specialistica del profilo professionale.
La procedura di accesso varia a seconda del tipo di reddito prodotto. In nessun caso è prevista un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate o un provvedimento formale di ammissione: l’agevolazione si applica su iniziativa del contribuente, sotto la propria responsabilità .
Il lavoratore dipendente presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta libera, in cui dichiara di possedere i requisiti di accesso e si impegna a mantenere la residenza fiscale in Italia per il periodo richiesto. Il datore applica l’agevolazione direttamente in busta paga, calcolando le ritenute IRPEF sull’imponibile ridotto a partire dal primo cedolino utile. Se il trasferimento in Italia è avvenuto nel 2025, il regime si applica per la prima volta nella dichiarazione dei redditi 2026.
Il lavoratore autonomo che esercita arti o professioni non presenta alcuna richiesta alla controparte contrattuale: l’agevolazione si applica direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale. Il reddito da lavoro autonomo viene indicato nella misura agevolata nel quadro RE o nel quadro LM, e l’IRPEF è calcolata su quella base ridotta. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i lavoratori autonomi non è mai stata necessaria una richiesta preventiva.
Quando il datore di lavoro è una società estera senza struttura fiscale in Italia, non è in grado di operare come sostituto d’imposta italiano e non applica le ritenute IRPEF agevolate in busta paga. In questo caso il lavoratore riceve lo stipendio lordo — eventualmente al netto delle ritenute applicate nel Paese del datore — e recupera il beneficio del regime impatriati nella dichiarazione dei redditi italiana annuale. Le eventuali imposte pagate all’estero sullo stesso reddito generano un credito d’imposta da scomputare nell’IRPEF italiana, secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.
Il regime decade con effetto sull’intero periodo di fruizione se il lavoratore trasferisce la residenza fiscale all’estero prima del compimento del quarto anno dall’ingresso in Italia. In quel caso l’Amministrazione finanziaria recupera le imposte non versate nel corso degli anni di fruizione, con l’aggiunta di interessi calcolati dalla data in cui le imposte avrebbero dovuto essere versate e delle sanzioni previste per il tardivo versamento.
Il regime non decade per il mero cambio di datore di lavoro o per la variazione della tipologia di reddito prodotto — da dipendente ad autonomo o viceversa — purché siano soddisfatti continuativamente tutti gli altri requisiti: residenza fiscale in Italia, attività prevalentemente svolta sul territorio, qualificazione professionale. L’agevolazione è soggettiva e segue il lavoratore, non il contratto.
L’Agenzia delle Entrate effettua con crescente frequenza controlli a posteriori, in particolare nei casi di smart working transnazionale, rapporti con datori esteri e strutture contrattuali atipiche. La documentazione della residenza fiscale estera e della prevalenza territoriale dell’attività lavorativa deve essere raccolta fin dall’ingresso in Italia e conservata per almeno cinque anni dall’ultima dichiarazione in cui è stato applicato il regime.
Chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 continua ad applicare il vecchio regime dell’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, con condizioni più favorevoli rispetto al regime attuale: riduzione dell’imponibile al 70% — che saliva al 90% per chi trasferiva la residenza in una regione del Mezzogiorno — senza limite di reddito, per un quinquennio. Proprio su questo assetto l’Agenzia delle Entrate ha ribadito nel 2026 che il beneficio rafforzato segue la regione in cui il contribuente fissa la residenza subito dopo il rimpatrio e si conserva solo se quella residenza viene mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla norma. :
Con la risposta a interpello n. 76 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato del vecchio regime impatriati: per stabilire se spetta l’agevolazione potenziata del 90% prevista per alcune regioni del Mezzogiorno, conta il luogo in cui il contribuente trasferisce la propria residenza in Italia subito dopo il rimpatrio. Non rileva invece la sede del datore di lavoro né il comune in cui viene svolta l’attività , se diverso dalla dimora abituale.
Nel caso esaminato, il contribuente era rientrato nel 2023 trasferendo la residenza in Puglia e aveva applicato il regime maggiorato previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Il successivo trasferimento della residenza nel Lazio, avvenuto durante il quinquennio agevolato, ha però fatto venir meno il requisito della permanenza nella regione agevolata. Secondo l’Agenzia, in questa situazione non è possibile conservare il 90% fino alla data del trasferimento e poi passare semplicemente al 70% per gli anni successivi: il contribuente deve invece applicare il regime ordinario del 70% fin dal primo anno di fruizione, con recupero della differenza d’imposta non versata.
Il chiarimento è rilevante per tutti i rimpatriati rientrati entro il 2023: chi ha scelto una regione del Sud per beneficiare dell’abbattimento più ampio deve mantenervi la residenza per almeno cinque anni. In caso contrario, il beneficio potenziato non regge e l’Agenzia può recuperare la maggiore imposta dovuta già a partire dal primo periodo agevolato.
Il vecchio regime prevede la possibilità di estendere il beneficio per un ulteriore quinquennio, a condizione di versare un’imposta sostitutiva calcolata sul reddito dell’anno precedente alla richiesta. L’importo è pari al 10% del reddito da lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia nell’anno precedente, oppure al 5% per chi ha almeno tre figli minorenni e ha acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia. Il versamento avviene in un’unica soluzione tramite modello F24 e coincide con l’esercizio dell’opzione: non è necessaria alcuna comunicazione separata all’Agenzia delle Entrate. Al termine del secondo quinquennio nessun’altra proroga è disponibile.
I contributi volontari servono a colmare vuoti contributivi, dovuti ad esempio a disoccupazione o interruzione del rapporto di lavoro, così da raggiungere un requisito pensionistico o aumentare l’anzianità utile ai fini della pensione. Il versamento avviene previa richiesta all’INPS, che rilascia specifica autorizzazione, e prosegue poi con versamenti trimestrali anche tramite il Portale dei Pagamenti. Con la circolare n. 27 dell’11 marzo 2026, l’Istituto ha aggiornato importi, aliquote, minimali, massimali e valori reddituali di riferimento per lavoratori dipendenti non agricoli, iscritti ai fondi speciali collegati al FPLD, artigiani, commercianti e Gestione Separata.
L’adeguamento incamera la rivalutazione ISTAT dell’1,4% applicata a partire dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sul costo minimo da sostenere per coprire periodi utili alla pensione.
Per i prosecutori volontari del Fondo pensioni lavoratori dipendenti autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, l’aliquota IVS resta pari al 33%. Per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995, l’aliquota resta al 27,87%. Nel 2026 la retribuzione minima settimanale sale a 244,74 euro, la prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l’1% aggiuntivo arriva a 56.224 euro e il massimale contributivo per i prosecutori nel sistema contributivo è fissato a 122.295 euro.
| Voce | Valore 2026 |
| retribuzione minima settimanale | 244,74 euro |
| prima fascia di retribuzione annua | 56.224 euro |
| massimale contributivo | 122.295 euro |
| aliquota IVS autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 | 33% |
| aliquota IVS autorizzati entro il 31 dicembre 1995 | 27,87% |
| minimo settimanale con aliquota 33% | 80,76 euro |
| minimo annuo con aliquota 33% | 4.199,74 euro |
| minimo settimanale con aliquota 27,87% | 68,21 euro |
| minimo annuo con aliquota 27,87% | 3.546,87 euro |
Per il calcolo della classe di contribuzione dei lavoratori dipendenti non agricoli si applica l’allegato INPS con le classi da 18 a 46 e la relativa retribuzione media settimanale imponibile valida dal 1° gennaio 2026.
| Classe | Retribuzione settimanale | Retribuzione media imponibile |
| 18 | fino a 244,81 euro | 244,74 euro |
| 19 | oltre 244,81 e fino a 261,03 euro | 253,04 euro |
| 20 | oltre 261,03 e fino a 278,53 euro | 269,91 euro |
| 21 | oltre 278,53 e fino a 297,87 euro | 288,32 euro |
| 22 | oltre 297,87 e fino a 319,86 euro | 308,70 euro |
| 23 | oltre 319,86 e fino a 343,58 euro | 331,52 euro |
| 24 | oltre 343,58 e fino a 367,24 euro | 355,46 euro |
| 25 | oltre 367,24 e fino a 394,56 euro | 380,88 euro |
| 26 | oltre 394,56 e fino a 426,19 euro | 410,61 euro |
| 27 | oltre 426,19 e fino a 457,98 euro | 442,30 euro |
| 28 | oltre 457,98 e fino a 489,29 euro | 473,88 euro |
| 29 | oltre 489,29 e fino a 521,27 euro | 505,54 euro |
| 30 | oltre 521,27 e fino a 552,15 euro | 536,98 euro |
| 31 | oltre 552,15 e fino a 587,60 euro | 570,31 euro |
| 32 | oltre 587,60 e fino a 622,83 euro | 605,45 euro |
| 33 | oltre 622,83 e fino a 657,95 euro | 640,36 euro |
| 34 | oltre 657,95 e fino a 693,31 euro | 675,59 euro |
| 35 | oltre 693,31 e fino a 728,32 euro | 710,61 euro |
| 36 | oltre 728,32 e fino a 763,28 euro | 745,89 euro |
| 37 | oltre 763,28 e fino a 798,24 euro | 780,84 euro |
| 38 | oltre 798,24 e fino a 833,67 euro | 816,09 euro |
| 39 | oltre 833,67 e fino a 869,08 euro | 851,11 euro |
| 40 | oltre 869,08 e fino a 903,74 euro | 886,41 euro |
| 41 | oltre 903,74 e fino a 939,02 euro | 921,42 euro |
| 42 | oltre 939,02 e fino a 974,55 euro | 956,87 euro |
| 43 | oltre 974,55 e fino a 1.009,90 euro | 992,06 euro |
| 44 | oltre 1.009,90 e fino a 1.045,36 euro | 1.027,52 euro |
| 45 | oltre 1.045,36 e fino a 1.080,66 euro | 1.062,93 euro |
| 46 | oltre 1.080,66 euro | 1.081,23 euro |
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, cioè autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI, insieme agli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continuano a versare l’aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Nel Fondo Volo restano invece in vigore aliquote differenziate in base all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e all’eventuale adesione ai fondi complementari.
| Categoria | Aliquota 2026 | Note |
| evidenza contabile separata del FPLD | 33% | autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti ex INPDAI |
| Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. | 33% | aliquota ordinaria della contribuzione obbligatoria |
| Fondo Volo codice X3 | 40,82% | iscritti con oltre 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995 o con meno di 18 anni senza adesione ai fondi complementari |
| Fondo Volo codice Y3 | 37,70% | iscritti con meno di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995 che hanno aderito ai fondi complementari |
| Fondo Volo codice Z3 | 38% | iscritti dopo il 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva in altre gestioni |
Per gli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici, ex IPOST, nel 2026 non si registra alcuna variazione dell’aliquota IVS, che resta confermata al 32,65%.
| Gestione | Aliquota IVS 2026 |
| Fondo speciale Istituto Postelegrafonici | 32,65% |
Per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, la prosecuzione volontaria continua a seguire l’aliquota IVS vigente nel FPLD o nell’evidenza contabile separata del FPLD. Nel 2026 l’aliquota resta pari al 33%.
| Categoria | Aliquota IVS 2026 |
| giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti | 33% |
L’INPS ha pubblicato anche le tabelle di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, distinguendo tra autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e autorizzati dopo tale data. I coefficienti interessano non solo i lavoratori dipendenti non agricoli, ma anche agricoli dipendenti, pescatori, occupati in cantieri di lavoro e lavoratori domestici.
| Categoria | Base entro il 1995 | Quota pensione entro il 1995 | Totale IVS entro il 1995 | Base dopo il 1995 | Quota pensione dopo il 1995 | Totale IVS dopo il 1995 |
| lavoratori dipendenti non agricoli | 0,11% coeff. 0,003947 | 27,76% coeff. 0,996053 | 27,87% | 0,11% coeff. 0,003333 | 32,89% coeff. 0,996667 | 33% |
| agricoli dipendenti | 0,11% coeff. 0,003607 | 30,39% coeff. 0,996393 | 30,50% | 0,11% coeff. 0,003607 | 30,39% coeff. 0,996393 | 30,50% |
| pescatori legge 250/1958 | 0,11% coeff. 0,010506 | 10,36% coeff. 0,989494 | 10,47% | 0,11% coeff. 0,007383 | 14,79% coeff. 0,992617 | 14,90% |
| lavoratori occupati in cantieri di lavoro | 0,11% coeff. 0,010055 | 10,83% coeff. 0,989945 | 10,94% | 0,11% coeff. 0,007550 | 14,46% coeff. 0,992450 | 14,57% |
| lavoratori domestici | 0,1375% coeff. 0,010579 | 12,86% coeff. 0,989421 | 12,9975% | 0,1375% coeff. 0,007890 | 17,29% coeff. 0,992110 | 17,4275% |
Nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti il contributo volontario si determina applicando le aliquote della contribuzione obbligatoria al reddito medio di ciascuna delle otto classi previste dalla normativa. La classe da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.
Nel 2026 l’aliquota è pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti, sia per i titolari sia per i collaboratori con età non superiore a 21 anni.
| Classe | Classi di reddito | Reddito medio imponibile | Contribuzione mensile artigiani | Contribuzione mensile commercianti |
| 1 | fino a 18.808 euro | 18.808 euro | 376,16 euro | 383,69 euro |
| 2 | da 18.809 a 25.044 euro | 21.927 euro | 438,54 euro | 447,32 euro |
| 3 | da 25.045 a 31.280 euro | 28.163 euro | 563,26 euro | 574,53 euro |
| 4 | da 31.281 a 37.516 euro | 34.399 euro | 687,98 euro | 701,74 euro |
| 5 | da 37.517 a 43.752 euro | 40.635 euro | 812,70 euro | 828,96 euro |
| 6 | da 43.753 a 49.988 euro | 46.871 euro | 937,42 euro | 956,17 euro |
| 7 | da 49.989 a 56.223 euro | 53.106 euro | 1.062,12 euro | 1.083,37 euro |
| 8 | da 56.224 euro in poi | 56.224 euro | 1.124,48 euro | 1.146,97 euro |
Per la Gestione Separata il contributo volontario si calcola applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla domanda l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non pensionati. Nel 2026 il minimale per l’accredito contributivo è fissato a 18.808 euro.
| Categoria | Aliquota IVS 2026 | Minimo annuo | Minimo mensile |
| professionisti | 25% | 4.702,08 euro | 391,84 euro |
| collaboratori e figure assimilate | 33% | 6.206,64 euro | 517,22 euro |
Questo contenuto riporta i valori 2026 dei versamenti volontari nelle diverse gestioni INPS. Restano distinti i requisiti per l’autorizzazione, le modalità di domanda e le regole generali della prosecuzione volontaria, approfonditi nella guida ai contributi INPS volontari.
Il codice tributo è il numero — o la sigla alfanumerica — che il contribuente indica nel modello F24 per identificare con precisione l’imposta, il contributo o la somma che intende versare. Un codice errato comporta l’attribuzione del pagamento a una voce fiscale diversa da quella dovuta: il versamento risulta eseguito, ma l’imposta rimane inevasa. Per l’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha definito un sistema di codici articolato per tipologia di versamento — mensile, trimestrale, saldo annuale — e per contesto d’uso: autoliquidazione ordinaria, ravvedimento operoso, accertamento e contenzioso.
Di seguito è riportato l’elenco aggiornato dei codici tributo IVA per il modello F24, emanati dall’Agenzia delle Entrate per i principali contesti d’uso: autoliquidazione mensile e trimestrale, saldo annuale, regimi speciali, ravvedimento operoso e definizione dell’accertamento.
I contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente tramite liquidazione periodica IVA in modalità telematica. Il campo “rateazione/mese rif.” del modello F24 va compilato con il codice 00MM, dove MM è il numero del mese di competenza (ad esempio, 0001 per gennaio, 0011 per novembre).
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 6001 | Versamento IVA mensile – gennaio |
| 6002 | Versamento IVA mensile – febbraio |
| 6003 | Versamento IVA mensile – marzo |
| 6004 | Versamento IVA mensile – aprile |
| 6005 | Versamento IVA mensile – maggio |
| 6006 | Versamento IVA mensile – giugno |
| 6007 | Versamento IVA mensile – luglio |
| 6008 | Versamento IVA mensile – agosto |
| 6009 | Versamento IVA mensile – settembre |
| 6010 | Versamento IVA mensile – ottobre |
| 6011 | Versamento IVA mensile – novembre |
| 6012 | Versamento IVA mensile – dicembre |
| 6013 | Versamento acconto IVA per contribuenti mensili |
Possono liquidare l’IVA su base trimestrale i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato 400.000 euro di volume d’affari per prestazioni di servizi, o 700.000 euro per le altre attività . I versamenti trimestrali ordinari scadono il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; quelli per opzione sono maggiorati dell’1% a titolo di interesse. Il acconto IVA di fine anno, tanto per i mensili quanto per i trimestrali, si versa entro il 27 dicembre con il codice specifico.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 6031 | Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre |
| 6032 | Versamento IVA trimestrale – 2° trimestre |
| 6033 | Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre |
| 6034 | Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre |
| 6035 | Versamento acconto IVA per contribuenti trimestrali |
Il saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA si versa con il codice tributo 6099, entro il 16 marzo dell’anno successivo, oppure entro il 30 giugno con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di differimento. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate dello 0,33% mensile e si versano con il codice 1668 per gli interessi di dilazione. Il codice 6099 va inserito nella sezione Erario, con l’anno di imposta a cui si riferisce il saldo nel campo “anno di riferimento”.
I soggetti che presentano istanza di rimborso infrannuale del credito IVA ai sensi dell’art. 38-bis, c. 2, del DPR 633/1972 utilizzano i seguenti codici, da indicare nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24:
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 6036 | Credito IVA art. 38-bis, c. 2, DPR 633/1972 – 1° trimestre |
| 6037 | Credito IVA art. 38-bis, c. 2, DPR 633/1972 – 2° trimestre |
| 6038 | Credito IVA art. 38-bis, c. 2, DPR 633/1972 – 3° trimestre |
Alcune categorie di contribuenti e determinati meccanismi di versamento richiedono codici tributo distinti da quelli ordinari. Il split payment — il meccanismo di scissione dei pagamenti che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai fornitori — si versa con codici specifici. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, c. 59) ha introdotto un regime opzionale di inversione contabile nel settore della logistica, con il relativo codice tributo 6045, attivo dal 2025.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 6040 | IVA dovuta dalle PP.AA. – scissione dei pagamenti (split payment) – art. 17-ter DPR 633/1972 |
| 6041 | IVA dovuta da PP.AA. e società identificate ai fini IVA – split payment per acquisti in attività commerciali |
| 6043 | IVA sugli acquisti Intra 12 – art. 49, DL 331/1993 |
| 6044 | IVA su immissione in consumo o estrazione da deposito fiscale – art. 1, c. 937, L. 205/2017 |
| 6045 | IVA per inversione contabile nel settore logistica – regime opzionale art. 1, c. 59, L. 207/2024 |
| 6493 | Integrazione IVA |
| 6494 | ISA – integrazione IVA |
| 6495 | IVA regolarizzazione di magazzino |
| 6501 | IVA relativa alla vendita di immobili oggetto di espropriazione forzata, con soggetto esecutato irreperibile – art. 591-bis c.p.c. |
Il contribuente che sanare spontaneamente un omesso o tardivo versamento IVA prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo può ricorrere al ravvedimento operoso, versando oltre all’imposta una sanzione ridotta e gli interessi legali. Le sanzioni variano dallo 0,1% per giorno di ritardo entro i 14 giorni (ravvedimento sprint) fino al 5% per i versamenti sanati oltre due anni dalla violazione. Il codice tributo 8904 è destinato alle sanzioni pecuniarie IVA, mentre gli interessi si versano con il codice 1991. Entrambi si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, contestualmente al versamento dell’imposta con il codice del mese o trimestre di competenza.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 1991 | Interessi sul ravvedimento IVA – art. 13, D.Lgs. 472/1997 |
| 8904 | Sanzione pecuniaria IVA – ravvedimento operoso |
| 1668 | Interessi pagamento dilazionato su importi rateizzabili – sezione 2 del modello F24 |
| 9399 | Regolarizzazione di operazioni soggette a IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione |
Quando il versamento dell’IVA avviene a seguito di un atto dell’Agenzia delle Entrate — accertamento con adesione, omessa impugnazione, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione — i codici tributo cambiano rispetto all’autoliquidazione ordinaria. In questi casi il modello F24 va compilato indicando anche il codice ufficio e il codice atto riportati nel provvedimento notificato.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 9413 | IVA e relativi interessi – accertamento con adesione |
| 9463 | IVA e relativi interessi – omessa impugnazione |
| 9509 | IVA e relativi interessi – conciliazione giudiziale |
| 9953 | IVA e relativi interessi – reclamo e mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992) |
| 9944 | IVA – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010 – imposta |
| 9945 | IVA – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010 – interessi |
| 9402 | Sanzione e altre somme dovute – tributi erariali – accertamento con adesione |
| 9970 | Sanzioni relative a tributi erariali – contenzioso e adempimenti da accertamento |
Per fattispecie non contemplate in questa guida — IVA su operazioni straordinarie, immatricolazione auto UE, subfornitura, crediti da rimborso in compensazione — l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un motore di ricerca guidata accessibile senza autenticazione all’indirizzo agenziaentrate.gov.it. La ricerca per “Contribuente per imposte proprie → IVA” consente di navigare per contesto d’uso (autoliquidazione, ravvedimento, contenzioso, sanatoria) fino alla tabella completa dei codici attivi, con l’esempio di compilazione del modello F24 per ciascuno.
L’Europa cambia rotta sul nucleare e punta sui mini reattori modulari. La Commissione europea ha presentato la nuova strategia per accelerare lo sviluppo degli SMR e delle altre tecnologie nucleari innovative, affiancandola a una garanzia fino a 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti privati. A segnare la svolta è stata Ursula von der Leyen, che ha definito un errore strategico la scelta europea di ridurre negli anni il peso dell’atomo nel mix energetico.
Von der Leyen ha illustrato la nuova linea europea al vertice sul nucleare di Parigi, collocandola dentro una tendenza che Bruxelles considera ormai evidente: il ritorno globale dell’energia atomica come leva di sicurezza energetica, autonomia industriale e produzione elettrica a basse emissioni. La presidente della Commissione ha parlato di un errore strategico per l’Europa, che nel 1990 produceva dal nucleare circa un terzo della propria elettricità mentre oggi si avvicina appena al 15%.
Il messaggio politico è netto: l’Unione non vuole restare ai margini della nuova corsa al nucleare. L’obiettivo è tornare ad avere un ruolo da protagonista, non solo nella produzione di energia ma anche nello sviluppo delle tecnologie di nuova generazione.
I piccoli reattori modulari sono il cuore della nuova strategia europea. Bruxelles punta su impianti di dimensioni più contenute rispetto alle centrali tradizionali, pensati per ridurre tempi e costi di realizzazione e per favorire una produzione più flessibile. Accanto agli SMR, la Commissione include nella strategia anche i reattori modulari avanzati (AMR) e le altre tecnologie nucleari innovative.
Lo scorso anno, la UE ha già modificato le regole sugli aiuti di Stato per ampliare il sostegno alla fissione nucleare e ai combustibili, mentre è stata avviata la prima alleanza industriale al mondo dedicata proprio agli SMR.
Alla filiera atomica europea viene assegnato un ruolo molto più centrale rispetto agli anni passati. Bruxelles costruisce la nuova strategia su tre direttrici:
L’idea è di rimuovere ostacoli che finora hanno frenato il settore europeo: frammentazione regolatoria, difficoltà di accesso ai capitali e carenza di personale specializzato.
Bruxelles vuole rafforzare l’intero ecosistema industriale che ruota intorno al nucleare: combustibile, catene di approvvigionamento, ricerca, capacità manifatturiera e competenze tecniche. Von der Leyen ha rivendicato il peso europeo nel settore, ricordando che il continente conta già circa mezzo milione di lavoratori altamente qualificati e una posizione avanzata nell’innovazione sui reattori modulari.
L’obiettivo, adesso, è trasformare questo vantaggio tecnico in una presenza industriale più forte e più rapida, così da fare dell’Europa uno dei poli globali del nucleare di nuova generazione. È qui che la nuova strategia prova a imprimere l’accelerazione più netta: non solo ricerca e prototipi, ma una filiera in grado di arrivare alla produzione su scala industriale.
Il decreto Infrastrutture per il Ponte sullo Stretto di Messina torna sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La Ragioneria Generale dello Stato ha respinto il testo approvato il 5 febbraio 2026, chiedendo una modifica sostanziale: tutte le procedure per la realizzazione dell’opera dovranno avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei 13,5 miliardi di euro già stanziati.
Il MIT ha dichiarato di accogliere favorevolmente il nuovo passaggio. Matteo Salvini, per la prima volta, ha per annunciato che non fisserà più date per l’avvio dei cantieri.
Il decreto approvato a febbraio non conteneva una clausola che fissasse espressamente il limite massimo di spesa. La Ragioneria di Stato — che ha funzione di controllo preventivo sulla compatibilità di bilancio di ogni provvedimento normativo — ha rilevato che il testo lasciava margini troppo ampi per potenziali extracosti futuri non coperti. P
er questo ha imposto l’inserimento della formula “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”: non una bocciatura del progetto, ma l’obbligo di rendere esplicito ciò che nel decreto era implicito. Il provvedimento dovrà ora tornare in CdM per recepire formalmente la modifica, poi seguirà nuova delibera CIPESS e ultimo visto della Corte dei Conti.
L’AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha chiarito la posizione del concessionario: i 13,5 miliardi restano invariati, ma la loro distribuzione negli anni di cantiere è stata ricalibrata per adeguarla ai ritardi accumulati a causa dei due stop della Corte dei Conti tra ottobre e novembre 2025. In sostanza, non si spende di più: si spende in tempi diversi rispetto al piano originario.
La Ragioneria, secondo quanto ricostruito da più fonti, non ha semplicemente “confermato” i 13,5 miliardi — come ha sostenuto il MIT — ma ha imposto quella cifra come soglia invalicabile, precludendo al Governo la possibilità di integrare risorse in futuro senza una nuova legge di bilancio. Chi dice che il decreto è stato approvato e chi dice che è stato corretto racconta due versioni dello stesso fatto.
Dal 2023 a oggi, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fissato tre scadenze per l’apertura dei cantieri, nessuna mantenuta: estate 2024 al momento del varo del decreto-legge 35/2023, fine 2025 dopo l’approvazione CIPESS di dicembre, 2026 con il decreto sblocca-iter di febbraio. Intervenuto al LetExpo di Verona all’indomani dei rilievi RGS, Salvini ha scelto un registro diverso: “Non do più scadenze mensili, perché ho imparato che fra ricorsi, controricorsi, Corte dei Conti e comitati del no, prima voglio vedere la carta e poi partono i lavori.” L’obiettivo rimane l’avvio dei cantieri entro il 2026, ma senza impegnarsi su date precise.
Il percorso autorizzativo che separa il decreto attuale dall’apertura dei lavori prevede ancora almeno tre passaggi obbligatori. Il primo è la nuova delibera CIPESS, che nella versione originaria del decreto di febbraio era attesa entro la fine di maggio 2026. Il secondo è il visto di legittimità della Corte dei Conti, organo che ha già fermato il progetto due volte nell’autunno 2025 per ragioni ambientali, tariffarie e contrattuali. Il terzo è la definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari dei cantieri, che il MIT dovrà fissare con apposito decreto.
Il decreto Infrastrutture nomina inoltre due commissari straordinari con funzione acceleratoria: Aldo Isi, AD di RFI, per le infrastrutture ferroviarie a terra in Calabria e Sicilia; Claudio Andrea Gemme, AD di ANAS, per le opere stradali connesse. Entrambi gli incarichi, per rilievo espresso della Ragioneria, non devono generare oneri aggiuntivi per il bilancio statale.
I capigruppo PD nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, Antonio Misiani e Andrea Casu, hanno letto i rilievi RGS come conferma di una gestione caotica del dossier, chiedendo che il progetto venga definitivamente accantonato. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha puntato il dito sul MIT: “Salvini scrive decreti senza passare dagli apparati dello Stato, e poi arriva la Ragioneria a correggerlo.” La deputata M5S Daniela Morfino ha parlato di Ragioneria che “affossa il decreto Infrastrutture”. Il Governo respinge tutte le letture, sostenendo che il nuovo passaggio in CdM sia una formalità tecnico-contabile che non incide né sulla fattibilità né sui tempi dell’opera.
Le offerte dual fuel consentono di attivare luce e gas con lo stesso fornitore. Spesso a condizioni economiche più favorevoli e promozioni dedicate per l’attivazione congiunta di entrambe le utenze. Nel confronto che segue metteremo in evidenza le migliori offerte di marzo 2026, con un’attenzione particolare alla trasparenza delle condizioni e alla convenienza complessiva.
Il vantaggio economico, però, non va dato per scontato: un pacchetto luce e gas insieme non è sempre più conveniente di due offerte separate, perché sulla spesa finale incidono anche quota fissa, durata delle condizioni economiche, eventuali bonus temporanei e modalità di pagamento richieste.
Per orientarsi in modo corretto, conviene partire sempre dal proprio profilo di consumo. Per l’energia elettrica può fare la differenza la scelta tra tariffa monoraria, bioraria o multioraria, mentre per il gas è importante capire se si preferisce un prezzo fisso oppure indicizzato. Anche il Portale Offerte consente di confrontare le proposte congiunte luce e gas, risultando uno strumento utile per verificare se il dual fuel sia davvero la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Prima della sottoscrizione è quindi sempre opportuno controllare con attenzione non solo il prezzo della materia prima, ma anche i costi fissi, la durata del blocco prezzo, gli eventuali sconti subordinati a domiciliazione o bolletta digitale e la convenienza reale del pacchetto rispetto alla scelta di due fornitori diversi.
Per le donne accedere alla pensione anticipata è spesso un percorso in salita, tanto che, sebbene il numero delle pensionate superi quello dei pensionati, le differenze sono evidenti sugli importi erogati. Il divario è alimentato dalla maggiore difficoltà femminile nel maturare i requisiti per il pensionamento anticipato. Una difficoltà che si rispecchia nei dati sul divario retributivo e pensionistico di genere fotografati dall’INPS.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) ridisegna in modo netto il perimetro della flessibilità in uscita: Quota 103 e Opzione Donna non vengono prorogate per nuove maturazioni, mentre l’APE Sociale viene confermata. Chi aveva già maturato i requisiti nei termini previsti mantiene il diritto acquisito e può presentare domanda anche nel corso del 2026, secondo quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.
Sebbene il numero delle pensionate superi quello dei pensionati (7,9 milioni contro 7,3 milioni), gli uomini ricevono la quota prevalente dei trattamenti previdenziali di anzianità e anticipata. La sola eccezione è il pubblico impiego, dove la presenza femminile più elevata inverte il rapporto.
Il divario non è congiunturale: nasce da carriere più discontinue, retribuzioni più basse e una maggiore difficoltà nel maturare i requisiti contributivi richiesti dalle formule di uscita anticipata. Con la mancata proroga di Opzione Donna e Quota 103, nel 2026 questo squilibrio rischia di accentuarsi ulteriormente per la platea delle lavoratrici che non avevano ancora cristallizzato il diritto.
Nelle comunicazioni al Senato dell’11 marzo 2026, Giorgia Meloni ha indicato le tre mosse con cui il Governo intende affrontare le ricadute economiche della guerra in Iran sulla bolla energetica e inflazionistica: sgravi nazionali sui carburanti, contrasto alle speculazioni di mercato e richieste di intervento mirato da parte della UE. Chiarita anche la posizione dell’Italia nel contesto internazionale: non intende prendere parte al conflitto, non è isolata in Europa e, se arriverà da Washington la richiesta di usare le basi USA, porterà la decisione in Parlamento.
La premier ribadisce che si tratta di una misura che l’esecutivo è pronto ad approvare ma non fornisce tempistiche precise, anzi: sottolinea che per far scattare le accise mobili i prezzi devono aumentare in modo stabile. Servono dunque altre verifiche sull’andamento dei prezzi nonché un atto formale del Ministero dell’Economia. Per questo l’ipotesi resta sul tavolo ma senza tempi certi.
La seconda azione è quella del controllo dei prezzi per scongiurare fenomeni speculativi. «Il Presidente dell’autorità per l’energia ARERA ha istituito un’apposita task force, così come sui beni di consumo, sui quali il ministro Urso ha attivato quello che tutti conosciamo come Mister Prezzi, cioè il sistema di monitoraggio che verifica se ci sono aumenti anomali e ingiustificati dei prezzi (soprattutto pompe di benzina e generi alimentari)».
È una linea che punta a distinguere il rincaro legato alle tensioni internazionali da eventuali comportamenti di mercato scorretti. Sul piano politico il segnale è forte ma sul piano pratico nulla cambia per i rincari alla pompa, in bolletta o nel carrello della spesa. Nè i controlli possono agire da soli a contrastare il peso del petrolio e del gas sui listini finali.
La parte più pesante della strategia italiana riguarda il sistema ETS (Emissions Trading System), cioè il mercato europeo delle quote di emissione di carbonio per i settori ad alta intensità energetica: le imprese che eccedono i limiti devono compensare acquistando un corrispondente numero di quote, negoziabili su un apposito mercato regolamentato.
Meloni ha annunciato che l’Italia chiederà all’Unione Europea di sospenderne con urgenza l’applicazione in relazione alla produzione di elettricità da fonti termiche, almeno finché i prezzi globali delle fonti fossili non torneranno su livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente. Il Governo chiede anche interventi strutturali:
Infine, il Governo intende chiedere all’Europa di istituire un nuovo servizio di liquidità di gas che in caso di emergenza consenta di selezionare fornitori in grado di immettere gas nella rete nazionale a prezzi prestabiliti.
Come si vede questa è la partita più complessa, perché le decisioni non sono nazionali ma europee. Nel passaggio parlamentare in vista del Consiglio europeo, dunque, la presidente del Consiglio ha fissato precise direttrici per la linea politica ma, tra verifiche tecniche e decisioni che dipendono da Bruxelles, non c’è ancora alcun taglio immediato dei prezzi.
Dal 6 marzo 2026 il riconoscimento dei titoli sportivi esteri passa da una nuova piattaforma digitale del Dipartimento per lo Sport. Per chi vuole esercitare in Italia professioni come maestro di sci o guida alpina con una qualifica conseguita all’estero cambia soprattutto il canale amministrativo: da questa data le domande devono essere presentate online e le istanze inviate con altri strumenti non vengono accettate.
La piattaforma riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali estere in ambito sportivo. Le figure coinvolte sono quelle vigilate dal Dipartimento per lo Sport e comprendono diverse professioni legate alle attività di montagna.
Per queste categorie il riconoscimento del titolo professionale è il passaggio necessario per poter esercitare stabilmente la professione in Italia oppure, nei casi previsti dalla normativa europea, per prestare servizi temporanei o occasionali.
La piattaforma è stata resa disponibile dal 6 marzo 2026. Da questa data tutte le richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali estere devono essere presentate attraverso la procedura digitale prevista dal Dipartimento per lo Sport.
Il cambiamento più rilevante riguarda il canale di presentazione delle domande: le istanze trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma non vengono prese in considerazione. Questo rende la procedura online il passaggio obbligato per chi intende avviare il riconoscimento del titolo professionale.
La domanda deve essere compilata direttamente online, selezionando la tipologia di richiesta e allegando la documentazione necessaria al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.
Il sistema guida l’utente nella compilazione dei diversi passaggi della pratica, consentendo di inserire i dati richiesti, caricare gli allegati e completare l’invio della domanda. All’interno della piattaforma è disponibile anche un manuale utenti che illustra le fasi della procedura e la documentazione da presentare.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite sistemi di identità digitale riconosciuti. I cittadini italiani possono utilizzare le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica, mentre per i cittadini di altri Paesi europei è previsto l’accesso tramite i sistemi di identità digitale riconosciuti a livello europeo.
Una volta effettuato l’accesso, l’utente può creare una nuova istanza, compilare la domanda e seguire lo stato della pratica direttamente all’interno dell’area personale.
Per i professionisti della montagna con qualifiche ottenute all’estero, la nuova piattaforma rappresenta il punto di riferimento unico per avviare la procedura di riconoscimento. Maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna devono quindi utilizzare il portale per presentare la domanda e allegare la documentazione richiesta.
Con l’introduzione della procedura digitale l’iter amministrativo viene concentrato in un unico sistema online, che raccoglie la presentazione delle domande, le istruzioni operative e le indicazioni necessarie per completare correttamente la pratica.