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Con il prezzo del gas legato all’andamento del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa adatta ai propri consumi può ridurre la bolletta domestica. Ad agosto 2026, le offerte gas più convenienti prevedono tariffe sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile, con differenze legate non solo al costo della materia gas ma anche a quota fissa, durata delle condizioni economiche, sconti e modalità di attivazione.
Il confronto considera la spesa annua stimata dal Portale Offerte ARERA ad agosto 2026, con profilo domestico non vulnerabile, fornitura a Milano, contatore inferiore a G6 e consumo annuo di 1.400 Smc per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. Oltre al prezzo della materia prima e alla quota fissa annua, la convenienza delle offerte gas dipende dallo spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, dalla durata delle condizioni economiche, dagli sconti, dai servizi aggiuntivi e da opzioni come pagamento con domiciliazione bancaria, fatturazione elettronica e attivazione online.
In sintesi:
La scelta del fornitore parte dall’analisi dei propri consumi in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di valutare le offerte sulla base di dati più vicini all’uso effettivo della fornitura. Sulla spesa incidono poi le abitudini domestiche, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.
Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che riducono la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. Le soglie ISEE 2026 prevedono accesso ordinario fino a 9.796 euro e fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Il limite di sei mensilità all’indennità per licenziamento illegittimo nelle imprese fino a 15 dipendenti non esiste più, e la Corte costituzionale ha chiuso anche l’ultima questione rimasta aperta su quella norma. Con l’ordinanza n. 131, depositata il 17 luglio 2026, infatti, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile il dubbio sollevato dal Tribunale di Padova, perché il tetto era già stato espunto dall’ordinamento dalla sentenza n. 118 del 21 luglio 2025. Per un piccolo datore di lavoro, dunque, l’impegno economico che fa seguito ad un recesso dichiarato illegittimo sale da un massimo di sei ad unodi diciotto mensilità .
Nelle imprese sotto la soglia dei 16 dipendenti l’indennità per licenziamento illegittimo va oggi da 3 a 18 mensilità , senza alcun limite massimo fisso. Prima della sentenza della Consulta la forbice era compresa fra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità .
Il nuovo intervallo nasce da un’operazione aritmetica che merita di essere spiegata, perché la pronuncia ha colpito soltanto una parte della norma. L’articolo 9, comma 1, del dlgs 23/2015 continua a prevedere il dimezzamento degli importi risarcitori rispetto ai datori sopra soglia, ed è caduto solo l’inciso che fissava il tetto. Poiché per i datori con più di 15 dipendenti l’intervallo è compreso fra 6 e 36 mensilità , il dimezzamento porta le piccole imprese a una forbice fra 3 e 18.
Va chiarito anche su quale importo si calcolano quelle mensilità , perché è l’elemento che determina la cifra finale. Il riferimento è l’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non la retribuzione lorda mensile ordinaria, e la differenza fra i due parametri può essere sensibile a seconda della struttura della busta paga.
Il regime applicabile dipende poi da due variabili che vanno incrociate, la data di assunzione e la dimensione aziendale:
| Situazione del rapporto | Indennità per licenziamento illegittimo |
|---|---|
| Assunto dal 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti | da 3 a 18 mensilità , senza tetto massimo, art. 9, comma 1, dlgs 23/2015 dopo la sentenza n. 118/2025 |
| Assunto dal 7 marzo 2015, datore oltre 15 dipendenti | da 6 a 36 mensilità , art. 3, comma 1, dlgs 23/2015 |
| Assunto prima del 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti | riassunzione oppure da 2,5 a 6 mensilità , art. 8 legge 604/1966 |
La norma censurata è contenuta nell’articolo 9 del dlgs 23/2015, che fa parte del Jobs Act. In base a questa disposizione, quando il datore di lavoro non raggiunge i requisiti dimensionali dei 16 dipendenti non si applica il reintegro nel posto di lavoro e l’ammontare del risarcimento è dimezzato rispetto a quello previsto nelle imprese di maggiori dimensioni.
La soglia dimensionale si misura sui parametri dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: fino a 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito dello stesso comune, e comunque non oltre 60 dipendenti sull’intero territorio nazionale, con il limite ridotto a 5 nelle imprese agricole.
Il tetto di sei mensilità , lo ricordiamo, è anche previsto dalla legge che disciplina i licenziamenti individuali, in particolare dall’articolo 8 della legge 604/1966, che uno dei quattro referendum sul lavoro del giugno 2025 proponeva di modificare senza raggiungere il quorum.
Il limite di sei mensilità è stato dichiarato incostituzionale perché impediva la necessaria personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore, e la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 lo ha rimosso limitatamente alle parole che lo prevedevano.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno. La Corte ha ravvisato la violazione degli articoli 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea, e ha definito illegittima l’imposizione di un tetto stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità .
Una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse, in violazione, quindi, del principio di eguaglianza.
Secondo la Corte l’indennità era stretta in un divario così esiguo da assomigliare a una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, già ritenuta inidonea a rispecchiare la specificità del caso e quindi a garantire un ristoro adeguato alla dignità del lavoratore. La legge può contenere il risarcimento, precisa la sentenza, senza sacrificarlo in nome della prevedibilità e del contenimento dei costi, di fronte a un licenziamento che l’ordinamento qualifica come illecito anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative.
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la nuova questione perché non esisteva più una norma da giudicare nella parte contestata.
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione con ordinanza del 16 luglio 2025, cinque giorni prima che la sentenza n. 118 venisse depositata, censurando l’articolo 9, comma 1, del dlgs 23/2015 per contrasto con gli stessi parametri costituzionali. Quando il giudizio è arrivato davanti alla Consulta il tetto era già stato espunto, e anche l’Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la questione non aveva più oggetto.
Il valore della pronuncia è quindi di consolidamento, non di innovazione. L’ordinanza n. 131/2026 non introduce nuove regole e non modifica il quadro sanzionatorio: registra che il tetto delle sei mensilità non appartiene più al diritto vigente e chiude il contenzioso costituzionale aperto su quel punto.
Il limite di sei mensilità continua a valere per i lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali non si applica il contratto a tutele crescenti.
La sentenza n. 118/2025 ha inciso esclusivamente sul dlgs 23/2015, che disciplina i rapporti sorti dalla sua entrata in vigore, e a quella legge del 1966 la pronuncia non fa riferimento pur dichiarando incostituzionale la norma del Jobs Act che ne riproduceva il limite. Per i rapporti precedenti opera quindi ancora l’articolo 8 della legge 604/1966, che prevede in alternativa la riassunzione o un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità .
Nella stessa azienda, quindi, due lavoratori licenziati lo stesso giorno per la stessa ragione possono avere tutele economiche diverse a seconda dell’anno di assunzione. È una asimmetria che pesa nella valutazione del rischio prima di procedere a un recesso e nella quantificazione di un’eventuale offerta conciliativa.
La Corte ha accompagnato la dichiarazione di illegittimità con un invito al legislatore, rimasto finora senza seguito.
Secondo la sentenza il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro, e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi. Andrebbero considerati anche altri fattori, come il fatturato o il totale di bilancio, che descrivono meglio la capacità patrimoniale di un’impresa organizzata in forma ridotta.
Finché un intervento normativo non arriva, la quantificazione dell’indennità all’interno della nuova forbice è affidata alla valutazione del giudice del lavoro, che tiene conto della gravità della violazione e delle circostanze del rapporto.
Chi riceve una cartella per IRPEF o IVA riferita a un’annualità di oltre cinque anni fa ha un argomento difensivo in meno. Con l’ordinanza 23174 del 14 luglio 2026 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e che la distanza dai cinque anni di IMU e TARI non genera alcuna disparità di trattamento. La pronuncia arriva a valle della sentenza 85 del 19 maggio 2026, con cui la Corte costituzionale aveva già respinto la questione sollevata sull’articolo 2946 del codice civile.
IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono in dieci anni perché per queste imposte il legislatore non ha previsto un termine speciale e, in mancanza, opera la prescrizione ordinaria dell’articolo 2946 del codice civile.
Il ragionamento poggia sulla natura dell’obbligazione. Ogni periodo d’imposta fa nascere un rapporto obbligatorio a sé, che dipende da presupposti riaccertati anno per anno, quindi la cadenza annuale del versamento non trasforma il tributo in una prestazione periodica. È la lettura fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui dopo che la cartella diventa definitiva per mancata impugnazione si applica il termine proprio di ciascun tributo, e ripresa fra le altre dall’ordinanza n. 27130 del 9 ottobre 2025.
I tributi locali si prescrivono in cinque anni perché hanno struttura periodica e rientrano nell’articolo 2948, numero 4, del codice civile, che copre tutto ciò che si paga a scadenze annuali o più brevi.
Nell’ordinanza 23174/2026 la Corte esclude che il confronto con l’IMU possa fondare una censura di disuguaglianza, perché manca l’omogeneità fra le situazioni messe a raffronto:
i tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata
Il criterio, precisa la Corte, non è il soggetto che riscuote ma la struttura del debito. Sul versante locale la linea è consolidata almeno dall’ordinanza n. 9839/2020 sulle entrate periodiche degli enti e dall’ordinanza n. 17234 del 15 giugno 2023 sulla tassa rifiuti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che chiedeva di estendere ai tributi statali il termine quinquennale applicato all’IMU e ai crediti previdenziali.
Il giudice rimettente aveva prospettato una violazione degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, sostenendo che dieci anni fossero sproporzionati rispetto ai tempi molto più rapidi con cui l’Erario può interrompere la prescrizione. La Consulta ha respinto l’impostazione, confermando il diritto vivente costruito dalla Cassazione. Il risultato pratico per il contribuente è che l’eccezione generica di prescrizione quinquennale sull’imposta statale non ha più spazio.
Il termine decennale copre la quota capitale del tributo erariale e non si estende agli accessori iscritti nella stessa cartella.
Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sia quando vengono irrogate da sole sia quando compaiono accanto all’imposta. Gli interessi seguono anch’essi il termine quinquennale dell’articolo 2948, numero 4, del codice civile, perché costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e maturano periodicamente. La distinzione è stata fissata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27093/2022.
L’articolo 2948 del codice civile elenca i crediti soggetti alla prescrizione breve, e la periodicità è il tratto che li accomuna tutti:
È l’ultima voce del quarto numero, la clausola generale sulle prestazioni ricorrenti, il perno su cui ruota l’intera questione: vi rientrano i tributi locali e gli interessi, mentre le imposte statali ne sono fuori.
Quando il credito è stato accertato con una sentenza passata in giudicato, l’intero debito si prescrive in dieci anni, accessori compresi.
L’effetto discende dall’articolo 2953 del codice civile e dal principio dell’actio iudicati: il titolo giudiziale assorbe il termine originario e uniforma tutte le voci a quello decennale. Prima di eccepire i cinque anni su sanzioni e interessi conviene quindi verificare se sul quel carico esista una pronuncia definitiva, perché in quel caso l’eccezione è destinata a cadere.
La prescrizione non opera in automatico: va eccepita dal contribuente con ricorso o istanza, e ogni voce della cartella va valutata separatamente perché capitale e accessori corrono su termini diversi.
Il riferimento da invocare per ciascuna riga:
| Voce della cartella | Termine e riferimento da eccepire |
|---|---|
| Imposta erariale come IRPEF, IRAP e IVA | dieci anni, art. 2946 c.c., Corte cost. n. 85/2026 e Cass. ord. n. 23174/2026 |
| Tributo locale come IMU e TARI | cinque anni, art. 2948, n. 4, c.c., Cass. ord. n. 17234/2023 |
| Sanzioni tributarie | cinque anni, art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 |
| Interessi | cinque anni, art. 2948, n. 4, c.c., Cass. ord. n. 27093/2022 |
| Credito accertato con sentenza definitiva | dieci anni su tutte le voci, art. 2953 c.c. |
Sul calcolo dei termini incidono poi due elementi che vanno verificati prima di impostare la difesa: la notifica di qualsiasi atto interruttivo, dall’intimazione di pagamento al preavviso di fermo fino alla domanda di rateizzazione, che azzera il conteggio e lo fa ripartire, e la sospensione straordinaria di 542 giorni disposta dall’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 per i carichi affidati fra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, che si somma al periodo ordinario.
In vigore il decreto legislativo di riforma sui tributi regionali e locali, ultimo dei provvedimenti attuativi della delega fiscale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo è arrivato al traguardo senza l’intesa delle autonomie locali, superata con una deliberazione motivata, e dopo un esame parlamentare concentrato in pochi giorni. Per imprese, commercianti e professionisti ridisegna il rapporto con Comuni e Regioni su accertamenti, sanzioni e debiti fiscali arretrati.
In sintesi:
Il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale è il Dlgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo, il 12 agosto.
Il testo era stato licenziato in via preliminare il 9 maggio 2025 ed è rimasto fermo oltre un anno nella fase istruttoria con Regioni ed enti locali. Attua gli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e si articola in due parti: la razionalizzazione delle discipline dei tributi degli enti territoriali e l’attuazione del federalismo fiscale. L’esercizio della delega è proseguito sulla base dello schema del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte dal Ministero dell’Economia il 28 luglio 2026, da cui derivano le differenze rispetto al testo circolato lo scorso anno.
Con questi provvedimenti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato concluso il percorso della riforma fiscale, per un totale di 29 decreti legislativi approvati in via definitiva, compresi gli otto testi unici. L’adozione è arrivata a ridosso del 29 agosto 2026, termine della delega fissato dopo la proroga disposta dalla legge 8 agosto 2025, n. 120.
La Conferenza Unificata ha formalizzato il mancato accordo nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, con il voto contrario di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna. Il giorno successivo il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, la norma che permette al Governo di proseguire quando l’intesa non viene raggiunta.
Il nodo è la compartecipazione all’IRPEF destinata a sostituire l’addizionale regionale. Le Regioni hanno contestato la natura statica del meccanismo, che non segue la crescita del gettito territoriale, mentre i Comuni hanno posto la questione delle risorse per il trasporto pubblico locale. La deliberazione dà atto che sono state esperite le attività istruttorie previste in attuazione del principio di leale collaborazione.
Comuni e Regioni possono invitare il contribuente a regolarizzarsi prima di avviare l’accertamento, con lettere di compliance e avvisi bonari che espongono i dati in possesso dell’ente e consentono di correggere tardivi, parziali o omessi versamenti con una sanzione ridotta. L’articolo 3 del D.Lgs. 147/2026 trasferisce così al fisco locale un modello già utilizzato per i tributi erariali.
Il contribuente dispone inoltre di 60 giorni dalla comunicazione per inviare chiarimenti, ricevute di pagamento e altri documenti utili. Gli enti possono riconoscere uno sconto a chi sceglie l’addebito diretto in conto corrente, in misura percentuale oppure fissa e con un eventuale importo massimo agevolabile; la possibilità è esclusa per le entrate riscosse esclusivamente mediante versamenti unitari.
Dal 1° gennaio 2027 cambia il sistema sanzionatorio su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco: per l’omessa dichiarazione la sanzione è pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per la dichiarazione infedele è pari al 40%, sempre con un minimo di 50 euro.
Per l’IMU, l’articolo 26 introduce una dichiarazione esclusivamente telematica, da presentare in via ordinaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Fino all’adozione del nuovo modello continuano a essere utilizzati quelli già approvati dal MEF.
Sulla TARI, le utenze non domestiche che conferiscono fuori dal servizio pubblico rifiuti urbani avviandoli al riciclo o al recupero sono escluse dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità conferita. La scelta tra servizio pubblico e mercato deve avere durata almeno biennale e va comunicata entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per diverse dichiarazioni TARI il nuovo termine è fissato a 90 giorni.
Cresce anche l’interesse dei Comuni al recupero dell’evasione: l’articolo 11 porta al 100% per gli anni dal 2026 al 2028 la quota delle maggiori somme accertate e riscosse attribuita all’ente per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali.
Una disciplina specifica riguarda inoltre l’IMU sui fabbricati con rendita catastale impugnata. In caso di rettifica contestata, il Comune può accertare l’eventuale maggior imposta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, con applicazione dei soli interessi legali. Entro lo stesso termine il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.
Il decreto estende definitivamente ai tributi di Regioni ed enti locali gli istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’articolo 4 del D.Lgs. 147/2026 inserisce Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane fra gli enti territoriali coinvolti nelle procedure di trattamento dei crediti tributari.
Per l’impresa in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario diventa quindi possibile formulare proposte che comprendono anche i debiti tributari locali nelle procedure disciplinate dal Codice della crisi. Per ciascun tributo l’accordo o il voto è espresso dal soggetto competente secondo l’ordinamento dell’ente territoriale creditore.
Rimane distinta la definizione agevolata delle entrate locali: la Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi 102 e seguenti della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha già attribuito a Comuni e Regioni la facoltà permanente di deliberare sanatorie sui propri tributi.
Dal 1° gennaio 2027, o dalla data precedente eventualmente stabilita con legge regionale, l’avviso di accertamento relativo ai tributi regionali diventa titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. L’articolo 8 del D.Lgs. 147/2026 estende così ai tributi regionali un meccanismo già utilizzato in altri ambiti della riscossione.
Dopo il termine utile per il ricorso, l’atto acquista efficacia esecutiva e il carico viene affidato al soggetto competente per la riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, ridotti a 120 quando la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’accertamento, ferme le eccezioni previste dalla norma per azioni cautelari, accertamenti definitivi e situazioni di fondato pericolo per la riscossione.
Per le imprese il cambiamento riguarda soprattutto la sequenza della riscossione: viene meno il passaggio attraverso una successiva cartella o ingiunzione e l’avviso contiene già l’intimazione al pagamento e l’indicazione della propria efficacia esecutiva. Per importi fino a 10mila euro è comunque previsto un sollecito prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive.
Dal 1° gennaio 2028 la tassa automobilistica sarà corrisposta ogni anno in un’unica soluzione, con riferimento a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; per gli anni successivi, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.
Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le scadenze vigenti a quella data, salvo diverse disposizioni regionali. Le Regioni possono inoltre prevedere il pagamento quadrimestrale per determinate tipologie di veicoli.
Il soggetto tenuto al versamento viene individuato guardando al primo giorno del periodo di tassazione. La nuova decorrenza al 2028 sostituisce quindi quella del 2026 prevista nello schema precedente e recepisce il differimento richiesto durante l’esame parlamentare.
Il decreto interviene sul Canone Unico Patrimoniale (CUP) dopo il riconoscimento della sua natura tributaria da parte delle Sezioni Unite della Cassazione. L’articolo 30 del D.Lgs. 147/2026 estende dal 2026 alle delibere sul Canone Unico gli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti per i tributi locali.
Per evitare contestazioni sulle annualità precedenti, le delibere regolamentari e tariffarie adottate dal 2021 al 2025 conservano efficacia a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Il Dipartimento delle Finanze deve poi pubblicarle entro il 30 novembre 2026.
L’articolo 31 esclude inoltre espressamente dal presupposto del Canone Unico balconi, verande, bow-window e analoghi infissi di carattere stabile. La novità elimina uno dei punti che aveva alimentato contestazioni sull’occupazione del suolo pubblico.
La platea interessata comprende chi occupa suolo pubblico o espone messaggi pubblicitari: dehors di bar e ristoranti, cantieri, insegne, impianti pubblicitari e banchi di mercato. Per queste attività le nuove regole sulla pubblicazione delle delibere assumono rilievo anche per verificare la validità degli atti applicati nelle annualità dal 2021 al 2025.
Con la pubblicazione del D.Lgs. 147/2026, le decorrenze principali sono ora definite. Per imprese e contribuenti le date da tenere sotto controllo sono queste:
| Data | Novità |
|---|---|
| 12 agosto 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026, comprese le disposizioni senza una decorrenza successiva espressamente prevista. |
| 31 ottobre 2026 | Termine per inserire nel Portale del federalismo fiscale le delibere del Canone Unico relative agli anni 2021-2025. |
| 30 novembre 2026 | Termine per la pubblicazione delle vecchie delibere del Canone Unico da parte del Dipartimento delle Finanze. |
| 1° gennaio 2027 | Nuove sanzioni sui tributi locali e accertamento esecutivo dei tributi regionali, salvo anticipazioni stabilite dalle Regioni. |
| 1° gennaio 2028 | Nuove regole annuali sul bollo auto per i veicoli interessati dalla disciplina introdotta dall’articolo 15. |
Per le imprese con debiti tributari verso enti territoriali il controllo più rilevante riguarda l’estensione degli strumenti del Codice della crisi a Comuni e Regioni. Chi utilizza immobili soggetti a TARI, gestisce flotte aziendali o versa il Canone Unico deve invece considerare le specifiche decorrenze previste per ciascuna disciplina.
Nuove risorse per il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni: il MIT ha assegnato 40 milioni di euro ad altri 292 interventi attraverso lo scorrimento della graduatoria 2025 e prepara un nuovo bando 2026 da 10 milioni riservato a enti fino a 5mila abitanti che non hanno ancora beneficiato del Fondo. Dal 2023 gli stanziamenti già assegnati salgono così a 92,3 milioni di euro per interventi in 715 Comuni.
In sintesi:
I nuovi 40 milioni di euro non richiedono la pubblicazione di un altro bando: finanziano Comuni che avevano già partecipato all’avviso 2025 ed erano stati ammessi in graduatoria senza ottenere le risorse disponibili. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 17-bis, lettera h, del DL 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla Legge 8 maggio 2026, n. 71, che incrementa il Fondo proprio per consentire lo scorrimento delle istanze dell’annualità 2025.
Il Decreto MIT n. 71 del 31 luglio 2026 assegna materialmente i 40 milioni ai Comuni indicati nell’Allegato 1, seguendo la graduatoria approvata con il precedente Decreto n. 81 del 23 dicembre 2025 e i criteri fissati dal Decreto interministeriale n. 72 del 7 ottobre 2025.
Lo scorrimento amplia una graduatoria che aveva ricevuto oltre 3.400 istanze in un mese. Con i 12 milioni disponibili per il bando 2025 erano stati inizialmente individuati 97 Comuni beneficiari; le risorse aggiuntive del 2026 permettono ora di finanziare altri 292 interventi che avevano già superato la selezione.
Il Fondo aveva assegnato circa 52,3 milioni di euro nel triennio 2023-2025: 18 milioni per il 2023, 22,3 milioni per il 2024, compreso un rifinanziamento di circa 2,36 milioni, e 12 milioni attraverso il bando 2025. Queste risorse avevano interessato complessivamente 423 Comuni.
Con lo scorrimento disposto nel 2026, il valore degli interventi finanziati raggiunge 92,3 milioni di euro in 715 Comuni. Sul sito del MIT è disponibile anche una mappa interattiva che consente di individuare gli interventi finanziati regione per regione.
Il Decreto MIT n. 71/2026 ripartisce i 40 milioni per ambito regionale. Le quote più elevate spettano a Lombardia e Piemonte, mentre una parte delle risorse di ciascuna Regione è riservata ai Comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo.
| Regione | Risorse 2026 |
|---|---|
| Abruzzo | 2,012 milioni di euro |
| Basilicata | 1,012 milioni di euro |
| Calabria | 2,956 milioni di euro |
| Campania | 3,260 milioni di euro |
| Emilia-Romagna | 1,132 milioni di euro |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,056 milioni di euro |
| Lazio | 1,728 milioni di euro |
| Liguria | 1,116 milioni di euro |
| Lombardia | 7,540 milioni di euro |
| Marche | 1,148 milioni di euro |
| Molise | 956mila euro |
| Piemonte | 6,020 milioni di euro |
| Puglia | 948mila euro |
| Sardegna | 2,664 milioni di euro |
| Sicilia | 2,192 milioni di euro |
| Toscana | 940mila euro |
| Umbria | 480mila euro |
| Valle d’Aosta | 428mila euro |
| Veneto | 2,412 milioni di euro |
Complessivamente, il decreto riserva fino al 15% delle risorse regionali ai Comuni con risultato di amministrazione negativo: sullo stanziamento da 40 milioni, questa quota può raggiungere 6 milioni di euro.
Accanto allo scorrimento della vecchia graduatoria è previsto un nuovo bando 2026 da 10 milioni di euro. Il rifinanziamento dell’annualità 2026 era stato previsto con le modifiche all’articolo 19 del DL 104/2023 introdotte dal DL 73/2025, convertito dalla Legge 105/2025.
Al 13 agosto il nuovo avviso non risulta ancora pubblicato. Il MIT ha annunciato la sua uscita nelle prossime settimane e ha già indicato un requisito centrale: potranno presentare istanza i piccoli Comuni che non hanno beneficiato finora di alcun finanziamento attraverso il Fondo.
Le due operazioni seguono quindi procedure e platee differenti. Per capire quale interessa il singolo Comune occorre distinguere la sua posizione rispetto ai finanziamenti precedenti:
Scadenze, popolazione ISTAT di riferimento, documentazione e modalità telematiche del bando 2026 saranno definite dall’avviso pubblico. Prima della sua pubblicazione non è quindi possibile trasferire automaticamente al nuovo sportello le date o tutte le regole procedurali applicate al bando 2025.
Il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni è stato istituito dall’articolo 19 del DL 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136. Finanzia interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità di competenza dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti.
Il contributo può coprire interventi fino a 150mila euro e riguarda lavori su strade comunali, compresi tratti viari, ponti e viadotti nei casi previsti dagli avvisi. Per il nuovo bando 2026 saranno le disposizioni ministeriali di prossima pubblicazione a stabilire nel dettaglio requisiti, criteri di priorità e procedura per la domanda.
Il bando 2026 per la misura Investimenti sostenibili 4.0 ha finalmente un calendario. Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026 il MIMIT ha stabilito che le PMI di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna possono compilare la domanda dalle ore 12.00 del 10 settembre e trasmetterla dalle ore 10.00 del 6 ottobre attraverso la piattaforma di Invitalia. Lo stesso provvedimento definisce il modo in cui saranno scelti i beneficiari dei 447,6 milioni disponibili: più che sul cronometro, si gioca sul punteggio.
In sintesi:
La procedura di compilazione apre alle ore 12.00 del 10 settembre, mentre le domande si trasmettono a partire dalle ore 10.00 del 6 ottobre 2026. In entrambi i casi dalla sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito di Invitalia, e l’invio è possibile dalle 10.00 alle 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Subito dopo la presentazione, l’impresa riceve il Codice unico di progetto, il CUP, che dovrà comparire su ciascun giustificativo di spesa collegato al programma agevolato.
Lo sportello rimane aperto fino a esaurimento delle risorse e la chiusura è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le domande arrivate prima della chiusura che non trovano copertura finanziaria vengono sospese dalla valutazione fino all’accertamento di eventuali economie sulle istruttorie in corso, e in mancanza di risorse decadono.
La misura sostiene programmi di investimento innovativi e sostenibili coerenti con il piano Transizione 4.0, con una dotazione di 447.595.808,76 euro. Le risorse arrivano dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, nell’ambito dell’Obiettivo specifico 1.3 e dell’Azione 1.3.2 “Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità ”, cofinanziata dal FESR.
L’impianto della misura è fissato dal decreto ministeriale 18 marzo 2026, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2026, in continuità con i precedenti bandi del 2022, del 2023 e del 2025. Una quota del 25% della dotazione complessiva è destinata ai programmi presentati da micro e piccole imprese.
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con programmi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve rispettare i requisiti indicati dal decreto:
Sul piano delle attività economiche, la misura copre la manifattura e i servizi alle imprese elencati nell’allegato 4 al decreto ministeriale. Sono fuori i settori soggetti a limitazioni europee, cioè siderurgia, estrazione del carbone, costruzione navale, fabbricazione di fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia.
Un vincolo pratico merita attenzione prima del 10 settembre. La procedura informatica legge i dati dal certificato camerale e blocca il completamento della domanda se l’impresa risulta inattiva o priva dei requisiti secondo il Registro delle imprese. Le posizioni camerali non aggiornate vanno rettificate prima, perché non c’è modo di sanarle dentro la piattaforma.
Le imprese energivore possono accedere alla misura, e per loro il possesso della diagnosi energetica in corso di validità , o di una certificazione di sistema di gestione equivalente come EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, è un requisito di accesso a prescindere dal tipo di programma presentato.
I programmi devono usare in misura prevalente tecnologie abilitanti del piano Transizione 4.0 e riguardare ampliamento della capacità produttiva, diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati prima, cambiamento fondamentale del processo produttivo di un’unità esistente oppure realizzazione di una nuova unità produttiva.
Tra le tecnologie richiamate dal bando rientrano advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, IoT, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data, intelligenza artificiale e blockchain.
La selezione premia i programmi con maggiore contenuto ambientale, collegati a economia circolare, efficienza energetica dei processi e obiettivi climatici europei. Per la linea sull’efficienza energetica la soglia è quantificata: il programma deve conseguire un risparmio energetico di almeno il 5% rispetto ai consumi di energia primaria dell’anno precedente alla domanda, misurato all’interno dell’unità produttiva interessata. Se le misure servono ad adeguarsi a vincoli normativi, il risparmio deve essere addizionale e superiore di almeno il 20% rispetto ai valori già prescritti.
Due misure dell’allegato 3 non bastano da sole: il monitoraggio dei consumi energetici e gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo sono ammissibili solo all’interno di un programma che comprenda altri interventi di efficientamento.
Gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda e ultimati entro 18 mesi dalla concessione. La proroga fino a sei mesi va chiesta con motivazione almeno 60 giorni prima della scadenza dei 18 mesi.
I programmi devono prevedere spese ammissibili comprese tra 750mila euro e 5 milioni di euro. Il valore agevolabile deve stare entro il 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, oppure dell’ultima dichiarazione dei redditi per imprese individuali e società di persone. Per le società di capitali il fatturato è il totale della voce A del conto economico, il valore della produzione.
Le spese finanziabili riguardano immobilizzazioni nuove di fabbrica, materiali e immateriali, funzionali al programma di investimento:
Le agevolazioni coprono una percentuale nominale massima pari al 75% delle spese ammissibili, formata da un contributo in conto impianti pari al 35% e da un finanziamento agevolato pari al 40%.
Il finanziamento agevolato è senza interessi e viene rimborsato con rate semestrali costanti, con scadenze al 31 maggio e al 30 novembre, entro un piano di ammortamento di durata massima pari a sette anni. L’impresa deve garantire una copertura finanziaria propria o esterna pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili, con risorse prive di sostegno pubblico.
Prima ancora di valutare il progetto, Invitalia verifica la capacità di rimborso del finanziamento, ed è un calcolo che l’impresa può rifare da sola sull’ultimo bilancio approvato. Il flusso di cassa, cioè la somma della voce 10 del conto economico, ammortamenti e svalutazioni, e della voce 21, utile o perdita dell’esercizio, deve risultare uguale o superiore all’importo del finanziamento agevolato diviso per il numero di anni di ammortamento scelti in domanda. Chi non supera questa relazione non accede alla fase istruttoria, e allungare il piano di ammortamento fino ai sette anni consentiti è la leva che alleggerisce il rapporto.
La documentazione si divide in due gruppi con effetti diversi: una parte è condizione di ammissibilità e la sua assenza ferma la domanda, un’altra serve solo ad attribuire il punteggio sulla sostenibilità ambientale. Sono condizione di ammissibilità :
Servono invece a costruire il punteggio ambientale la perizia giurata sul risparmio energetico conseguibile, la perizia sul contributo agli obiettivi climatici di mitigazione e adattamento, la diagnosi energetica per le imprese energivore e la copia delle certificazioni ambientali possedute, accompagnata dall’impegno a mantenerle per almeno tre anni. Quando ricorrono entrambe le attestazioni tecniche, energetica e climatica, il decreto ammette una perizia unica.
Due condizioni tecniche chiudono il quadro: la domanda e tutti gli allegati vanno firmati digitalmente, pena l’improcedibilità , e l’impresa deve disporre di una casella PEC attiva e registrata al Registro delle imprese, verificata in automatico dalla piattaforma.
La valutazione si chiude positivamente solo se il programma raggiunge un punteggio complessivo di almeno 35 punti e supera la soglia minima prevista per ciascun criterio. Un progetto forte su un solo fronte, quindi, viene fermato dalla soglia dell’altro.
I criteri di valutazione e i relativi indicatori:
| Criterio | Indicatori |
|---|---|
| Caratteristiche del soggetto proponente | copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, tutti calcolati come media degli ultimi due esercizi |
| Qualità della proposta | quota di investimenti riconducibili alle tecnologie abilitanti sul totale del progetto e rapporto tra margine operativo lordo medio del biennio e investimenti ammessi |
| Sostenibilità ambientale del programma | coerenza con l’economia circolare, risparmio energetico di almeno il 5%, contributo agli obiettivi climatici europei, possesso di un sistema di gestione ambientale o di una certificazione ambientale di prodotto |
L’ordine di accesso all’istruttoria segue il criterio cronologico giornaliero. Le domande trasmesse nello stesso giorno valgono come pervenute nello stesso istante, indipendentemente da ora e minuto, quindi inviare alle 10.01 del 6 ottobre o alle 16.30 dello stesso giorno porta alla medesima posizione.
Quando le risorse residue non bastano a coprire tutte le domande di una giornata, Invitalia forma una graduatoria di merito in ordine decrescente, e qui sta il dettaglio che cambia la strategia di preparazione: la graduatoria si costruisce sul punteggio dei soli criteri “Caratteristiche del soggetto proponente” e “Sostenibilità ambientale del programma”, mentre la qualità della proposta pesa in istruttoria senza contribuire alla posizione. A parità di punteggio prevale il programma con il costo minore.
Anche le due premialità seguono la stessa logica. Il rating di legalità vale 3 punti aggiuntivi e la certificazione della parità di genere altri 3, entrambi attribuiti durante l’attività istruttoria e non nella formazione della graduatoria. Sono punti che aiutano a superare la soglia dei 35, non a guadagnare posizioni nella giornata affollata.
L’istruttoria si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con un massimo di 30 giorni in più se Invitalia chiede integrazioni o chiarimenti.
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno riferito a titoli di spesa per almeno il 25% dell’investimento ammesso, con l’eccezione dell’ultima richiesta che può riguardare un importo inferiore. La richiesta a saldo va presentata entro 90 giorni dall’ultimazione dell’investimento.
L’impresa sceglie tra due modalità di erogazione, e la scelta è irrevocabile una volta comunicata con la prima richiesta. Con il conto corrente bancario ordinario si rendicontano fatture già quietanzate, quindi l’impresa anticipa la spesa. Con il conto corrente vincolato, aperto presso una banca convenzionata ABI, si presentano fatture non quietanzate e i fornitori vengono pagati dopo il versamento delle agevolazioni sul conto, con l’impresa che deposita in parallelo la propria quota di cofinanziamento. Per chi ha tensione di cassa, la seconda strada evita di immobilizzare risorse in attesa del rimborso.
Su ciascuna richiesta Invitalia ha 50 giorni per verificare ed erogare, termine sospeso se servono chiarimenti. Il contributo in conto impianti viene erogato al massimo fino al 90% durante la realizzazione del programma, mentre il restante 10% arriva dopo il controllo sull’avvenuta realizzazione o, per le pratiche campionate, dopo la verifica in loco del Ministero.
Due adempimenti restano in capo all’impresa per tutta la durata. Ogni giustificativo di spesa deve riportare la dicitura antidoppio finanziamento con l’importo dichiarato, il riferimento al DM 18 marzo 2026, l’ID pratica e il CUP. E i beni agevolati non possono essere alienati, ceduti o distratti prima di tre anni dal completamento dell’investimento, con la sola eccezione della sostituzione di beni divenuti obsoleti, da comunicare preventivamente all’Agenzia.
Dopo la concessione i tempi si stringono ancora: l’impresa ha 30 giorni non prorogabili dalla sottoscrizione del provvedimento per trasmettere la documentazione utile al contratto di finanziamento, che Invitalia stipula entro i 60 giorni successivi. Il mancato invio nei termini comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse.
Il MIMIT ha dato una data alle imprese del Mezzogiorno che vogliono finanziare ricerca e sviluppo. Con il decreto direttoriale MIMIT del 6 agosto 2026 è programmato il secondo sportello di Scoperta imprenditoriale per le imprese del Mezzogiorno, che dalle ore 10.00 del 7 ottobre possono inoltrare domanda, due settimane dopo l’avvio della fase di precompilazione istanze. Considerate le risorse sarà quasi un click day, e quando i fondi non basteranno a coprire tutte le istanze conterà la solidità dei bilanci.
In sintesi:
Le domande si presentano dalle ore 10.00 del 7 ottobre 2026 sulla piattaforma informatica del Fondo per la crescita sostenibile, mentre la procedura di compilazione dell’istanza e degli allegati è disponibile dal 24 settembre. Il calendario è fissato dal decreto direttoriale 6 agosto 2026, che completa l’impianto tracciato dal decreto ministeriale 19 maggio 2026.
La finestra di precompilazione ha una funzione precisa: caricare in anticipo moduli e documentazione, così che il 7 ottobre l’impresa debba soltanto trasmettere l’istanza già formata. Il soggetto gestore è Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, già alla guida del primo sportello, che riceve le domande attraverso il portale fondocrescitasostenibile.mcc.it.
Il decreto ministeriale 19 maggio 2026 apre un secondo sportello della misura Scoperta Imprenditoriale, l’intervento nato con il decreto del 13 luglio 2023 nell’ambito dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027.
La dotazione complessiva è di 505.801.524,89 euro, articolata in 279,7 milioni di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile — istituito dall’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) — e in circa 226 milioni di contributi a fondo perduto recuperati da economie di precedenti programmazioni nazionali ed europee.
Il 60% del totale è riservato a progetti di PMI e reti d’impresa. All’interno di questa quota, una sottoriserva del 25% spetta a micro e piccole imprese. Per accedere alla riserva i soggetti che presentano un progetto congiunto devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, con l’eccezione degli Organismi di ricerca, oppure realizzare il progetto con un contratto di rete.
Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati che svolgono attività industriali, agroindustriali o artigiane, insieme ai Centri di ricerca; come co-proponenti rientrano Organismi di ricerca, imprese agricole e imprese di servizi all’industria.
I progetti vanno realizzati in forma collaborativa, in due modalità alternative: un partenariato di massimo tre soggetti con almeno una piccola o media impresa, ciascuno con almeno il 10% dei costi, oppure una singola PMI affiancata da soggetti esterni che apportino servizi di ricerca per almeno il 10% del progetto.
Alcuni vincoli soggettivi escludono in partenza configurazioni che sembrano ammissibili:
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono valere tra 1 e 5 milioni di euro e svilupparsi su sei aree di tecnologie abilitanti fondamentali:
Ogni progetto può riguardare una sola area tematica della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, con una o più traiettorie applicative al suo interno. Chi propone una traiettoria evolutiva esterna alla Strategia indica comunque nel modulo l’area più vicina ai contenuti del progetto e descrive la nuova traiettoria nel piano di sviluppo.
L’aiuto combina un finanziamento agevolato pari al 40% dei costi ammissibili, uguale per tutte le imprese, con un contributo a fondo perduto che cresce al diminuire della dimensione aziendale. Il prestito agevolato dura da uno a otto anni, con preammortamento fino a tre anni, senza obbligo di garanzie e a un tasso pari al 20% del tasso di riferimento europeo.
Il fondo perduto per tipologia di soggetto:
| Soggetto | Contributo a fondo perduto |
|---|---|
| Piccole imprese | fino al 40% |
| Medie imprese | fino al 35% |
| Grandi imprese | fino al 30% |
| Organismi di ricerca | fino al 60% per la ricerca industriale e 40% per lo sviluppo sperimentale |
Le due forme di aiuto viaggiano insieme e l’impresa non può chiedere solo il fondo perduto: l’articolo 5, comma 4 del DM 19 maggio 2026 le concede in concorso tra loro, e per questo la capacità di rimborsare il finanziamento viene valutata sempre. Ai soli Organismi di ricerca spetta il contributo alla spesa.
Il divieto di cumulo è ampio e va verificato prima di impostare il piano finanziario. Sulle stesse spese le agevolazioni non si sommano ad altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi in regime de minimis. I benefici fiscali restano compatibili solo quando le amministrazioni competenti non li qualificano come aiuto di Stato, e comunque entro il limite dei costi effettivamente sostenuti.
Rispetto al primo sportello del 2024, il secondo amplia in misura netta sia la dotazione sia l’intensità del contributo a fondo perduto. La prima edizione mise a disposizione 300 milioni di euro, esauriti tra l’apertura del 7 febbraio e la chiusura dell’8 febbraio 2024; il nuovo sportello sale a 505,8 milioni e alza di cinque punti il contributo diretto su ogni fascia dimensionale. L’impianto dei progetti e la riserva per le imprese minori sono invece confermati.
| Voce | Dal primo al secondo sportello |
|---|---|
| Dotazione | da 300 milioni (2024) a 505,8 milioni (2026) |
| Contributo a fondo perduto | dal 35/30/25% al 40/35/30% per piccole, medie e grandi |
| Riserva PMI e reti | confermata al 60%, con sottoriserva del 25% a micro e piccole |
| Progetti | invariati a 1–5 milioni e 18–36 mesi |
Le domande presentate nello stesso giorno valgono come pervenute nello stesso istante, a prescindere dall’ora e dal minuto di invio. Il soggetto gestore istruisce le istanze rispettando l’ordine cronologico giornaliero di presentazione, secondo l’articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2026: chi trasmette alle 10.01 del 7 ottobre e chi trasmette alle 18.00 dello stesso giorno occupano la medesima posizione.
Quando le risorse residue non bastano ad accogliere tutte le domande di una giornata, il Ministero forma una graduatoria in ordine decrescente sul punteggio dell’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3 del decreto direttoriale, calcolato sui dati esposti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda. A parità di punteggio prevale il progetto con il costo più basso. Se durante l’istruttoria emergono dati difformi da quelli dichiarati, la posizione in graduatoria viene ricalcolata.
Per una PMI del Sud che sta valutando la partecipazione, il lavoro si sposta quindi sui due ultimi bilanci approvati: sono quelli che generano il punteggio della graduatoria e, insieme, l’indice minimo di capacità di rimborso del finanziamento agevolato, che condiziona l’ammissibilità stessa. Un bilancio approvato in ritardo o dati contabili esposti in modo approssimativo incidono direttamente sulla posizione, perché la verifica del gestore prevale sulla dichiarazione del proponente. Chi redige il bilancio consolidato, o è controllato da chi lo redige, deve usare i dati consolidati di entrambi gli esercizi, senza mescolarli con quelli individuali.
Diversi allegati richiedono atti formali che hanno tempi propri e non si producono nella finestra tra il 24 settembre e il 7 ottobre. La documentazione da mettere in cantiere adesso:
La disponibilità dell’unità locale nelle sette regioni non è richiesta al momento della domanda, e va dimostrata alla prima richiesta di erogazione, pena la decadenza. Ai fini della localizzazione conta la sede operativa dove si svolge il progetto, mentre la sede legale è irrilevante: un’impresa del Nord può accedere, se la ricerca si fa in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
Il Piano Sociale per il Clima ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri del 4 agosto con una dotazione complessiva di 9,3 miliardi di euro. Il testo aggiorna in profondità quello presentato nel 2025 e concentra gli interventi su quattro direttrici: riqualificazione energetica degli edifici, elettrificazione dei consumi domestici, Bonus Sociale Energia Plus e mobilità pubblica. Le misure saranno attuate tra il 2027 e il 2032, in parallelo con l’avvio dell’ETS2 europeo previsto dal 2028, dopo il completamento dell’iter con la Commissione europea.
In sintesi:
Il Piano Sociale per il Clima dispone di circa 9,3 miliardi di euro fino al 2032, di cui 7 miliardi finanziati dal Fondo sociale per il clima europeo e 2,3 miliardi di cofinanziamento nazionale. Il Piano italiano dà attuazione al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023 ed è rivolto in particolare a famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.
La ragione degli interventi è legata soprattutto all’ETS2 per edifici e trasporto stradale, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione che sarà pienamente applicato dal 2028. Gli obblighi di acquisto delle quote ricadono sui fornitori dei combustibili interessati, con il rischio che il relativo costo si trasferisca sui prezzi di gas, carburanti e altri prodotti energetici utilizzati da famiglie e imprese.
Il Piano punta quindi a ridurre l’esposizione ai combustibili fossili attraverso interventi strutturali su edifici, consumi e mobilità , affiancandoli a forme temporanee di sostegno economico per le categorie più esposte ai rincari.
La versione arrivata al Consiglio dei ministri nel 2026 modifica alcune delle misure indicate dal MASE nell’agosto 2025. Il confronto permette di distinguere gli interventi confermati da quelli riscritti:
| Intervento | Piano 2025 | Testo 2026 |
|---|---|---|
| Edifici | 3,2 miliardi per ERP e immobili delle microimprese vulnerabili. | Dotazione confermata, con obiettivi e destinatari definiti in maggiore dettaglio. |
| Consumi domestici | Nessuna misura autonoma fra i quattro interventi principali. | 95,2 milioni per l’elettrificazione di circa 865mila famiglie vulnerabili. |
| Sostegno energia | Bonus Sociale Gas Plus da 1,375 miliardi. | Bonus Sociale Energia Plus da 1,34 miliardi, con ISEE fino a 25.000 euro. |
| Mobilità pubblica | 3,105 miliardi per servizi di mobilità e hub di prossimità . | Circa 2,9 miliardi per servizi e infrastrutture di mobilità pubblica, collettiva e condivisa. |
| Conto Mobilità | 1,74 miliardi per portafogli digitali destinati agli utenti vulnerabili. | Dotazione confermata, con importi annuali di 100, 200 o 400 euro determinati dall’indice di vulnerabilità . |
La modifica più evidente riguarda il sostegno ai consumi energetici: il precedente Bonus Sociale Gas Plus viene sostituito dal Bonus Sociale Energia Plus sulla bolletta elettrica, mentre compare una linea distinta destinata all’elettrificazione dei consumi domestici.
Alla riqualificazione energetica degli edifici sono destinati 3,2 miliardi di euro nel periodo 2027-2032. Gli interventi riguardano in particolare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica con le prestazioni energetiche peggiori e gli immobili utilizzati dalle microimprese vulnerabili.
Per l’edilizia residenziale pubblica il Piano punta alla riqualificazione di circa 15,6 milioni di metri quadrati, concentrandosi soprattutto sugli alloggi in classe energetica F e G. Sul versante delle microimprese, gli interventi potranno interessare anche impianti fotovoltaici abbinati a pompe di calore, così da ridurre contemporaneamente consumi ed esposizione ai combustibili fossili.
Questi investimenti si affiancano agli obiettivi europei della Direttiva UE Case Green sulla riqualificazione energetica degli edifici, che impone agli Stati membri un progressivo miglioramento delle prestazioni del patrimonio immobiliare.
Per i lavori effettuati nel 2026 rimangono intanto disponibili le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica: l’Ecobonus riconosce una detrazione del 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale quando ricorrono i requisiti previsti.
Il Piano introduce uno stanziamento di 95,2 milioni di euro dal 2027 al 2032 per favorire l’elettrificazione dei consumi domestici di circa 865mila famiglie vulnerabili. L’intervento agisce su uno degli ostacoli che possono frenare la sostituzione degli apparecchi alimentati da combustibili fossili con soluzioni elettriche.
Il contributo può finanziare l’aumento della potenza contrattuale della fornitura elettrica, ad esempio da 3 kW a 4,5 o 6 kW, insieme ai costi tecnici e amministrativi collegati alla modifica. Una disponibilità maggiore consente di utilizzare più facilmente apparecchi ad assorbimento elevato, fra cui pompe di calore e piani a induzione.
Le pompe di calore assumono un ruolo anche negli interventi destinati alle microimprese, dove il Piano prevede la possibilità di abbinarle agli impianti fotovoltaici. L’obiettivo è ridurre il ricorso alle caldaie alimentate da combustibili fossili e spostare una quota crescente dei consumi verso l’elettricità .
Il nuovo Bonus Sociale Energia Plus dispone di 1,34 miliardi di euro ed è programmato dal 2028 al 2031. La platea indicata dal Piano comprende circa quattro milioni di famiglie all’anno con ISEE fino a 25.000 euro.
L’importo sarà riconosciuto direttamente nella bolletta elettrica e sarà differenziato sulla base di più elementi. Oltre alla situazione economica della famiglia, saranno considerate la zona climatica dell’abitazione e la stima dell’incidenza dell’ETS2 sui costi energetici sostenuti dal nucleo.
La collocazione geografica acquista quindi un peso specifico perché il fabbisogno energetico per il riscaldamento varia fra le diverse zone climatiche italiane. La combinazione fra ISEE, caratteristiche territoriali ed esposizione ai rincari servirà a modulare il valore effettivo del sostegno.
Il Bonus Energia Plus previsto dal 2028 è distinto dal bonus bollette per ISEE fino a 25.000 euro previsto nel 2026 e 2027, che segue requisiti, importi e modalità di riconoscimento differenti.
Il Piano destina circa 2,9 miliardi di euro allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mobilità pubblica, collettiva e condivisa, con interventi programmati principalmente fra il 2028 e il 2032. Le risorse finanzieranno anche infrastrutture e hub destinati a migliorare l’integrazione fra diverse modalità di trasporto.
La finalità è migliorare l’accesso al trasporto pubblico nelle aree più svantaggiate e ridurre la dipendenza dall’auto privata, soprattutto per chi sostiene costi elevati per gli spostamenti quotidiani o dispone di un’offerta di mobilità ridotta.
Accanto al rafforzamento dell’offerta, il Piano interviene direttamente sulla domanda attraverso il Conto Mobilità , destinato agli utenti che presentano condizioni di vulnerabilità economica e difficoltà di accesso ai servizi di trasporto.
Il Conto Mobilità dispone di 1,74 miliardi di euro per il periodo 2027-2032 ed è destinato alle persone in condizione di povertà dei trasporti. L’accesso è previsto per chi ha un ISEE fino a 20.000 euro, mentre l’importo dipende dall’indice di vulnerabilità assegnato al beneficiario.
Il Piano individua tre livelli di contributo annuale:
Il punteggio considera la situazione economica e il costo della mobilità . L’ISEE rappresenta una delle componenti principali, mentre la distanza legata agli spostamenti può attribuire fino a 20 punti; ulteriori fattori di vulnerabilità completano l’indice utilizzato per determinare l’accesso e il valore del beneficio.
Una tutela rafforzata è prevista per alcune categorie con particolari esigenze di mobilità , fra cui persone con disabilità , caregiver familiari e persone sottoposte a trattamenti sanitari continuativi che richiedono spostamenti frequenti.
Il beneficio sarà gestito attraverso un portafoglio digitale per i trasporti, utilizzabile per acquistare titoli di viaggio e servizi ammessi dalla misura. I valori di 100, 200 e 400 euro dipendono quindi dal livello di vulnerabilità e non da una riduzione automatica dell’importo con il trascorrere degli anni.
Il calendario del Piano Sociale per il Clima varia in base all’intervento. Riqualificazione degli edifici, elettrificazione dei consumi e Conto Mobilità sono programmati a partire dal 2027, mentre il Bonus Sociale Energia Plus è previsto dal 2028 al 2031 e gli investimenti sulla mobilità pubblica si concentrano soprattutto dal 2028.
Le date indicate rappresentano il programma previsto dal Piano. Dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, il documento deve essere trasmesso alla Commissione europea per il negoziato formale e la successiva approvazione; saranno poi necessari gli atti nazionali previsti per rendere effettivamente accessibili i singoli interventi.
L’INPS ha concluso la verifica reddituale sulle pensioni della Gestione pubblica liquidate provvisoriamente nel 2024 e prepara il recupero delle somme risultate non dovute. Il Messaggio INPS n. 2608 dell’11 agosto 2026 interessa in particolare quattordicesima e pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità con altri redditi.
In sintesi, per chi riceve la notifica occorre considerare che:
Il controllo 2026 riguarda pensioni della Gestione pubblica liquidate attraverso i sistemi proprietari SIN e GPP e le prestazioni collegate al reddito erogate provvisoriamente nel 2024. Il Messaggio INPS n. 2608/2026 concentra la verifica sulla quattordicesima e sui limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti previsti dall’articolo 1, comma 41, della Legge n. 335/1995.
L’INPS ha confrontato i redditi utilizzati per il pagamento provvisorio con quelli successivamente dichiarati e disponibili nelle proprie banche dati. Il controllo serve a stabilire se la prestazione spettasse, se l’importo fosse corretto oppure se una parte delle somme debba essere restituita.
Il meccanismo è quello previsto per le prestazioni INPS collegate al reddito: alcune somme vengono riconosciute sulla base dei dati disponibili al momento del pagamento e successivamente ricalcolate quando l’Istituto dispone della situazione reddituale definitiva.
Per la quattordicesima erogata in eccesso il recupero inizia dalla mensilità di dicembre 2026. Si tratta della somma aggiuntiva riconosciuta ai pensionati in possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dall’articolo 5 del D.L. n. 81/2007.
La quattordicesima viene normalmente attribuita d’ufficio sulla base delle informazioni disponibili e può quindi essere pagata inizialmente in via provvisoria. La successiva verifica dei redditi effettivi del pensionato può confermare l’importo oppure determinare un indebito, totale o parziale.
I requisiti ordinari della quattordicesima pensione INPS rimangono distinti dalla lavorazione annunciata ad agosto: il Messaggio n. 2608/2026 riguarda specificamente la verifica delle somme corrisposte provvisoriamente nel 2024 ai pensionati pubblici interessati.
Per le pensioni ai superstiti il recupero degli importi risultati eccedenti è programmato dalla rata di gennaio 2027. La verifica riguarda l’applicazione dei limiti di cumulabilità fra il trattamento pensionistico e gli altri redditi del beneficiario previsti dall’articolo 1, comma 41, della Legge n. 335/1995.
Il reddito del titolare può determinare una riduzione della pensione ai superstiti e rende quindi necessaria una verifica periodica della misura effettivamente spettante. Se il trattamento pagato nel 2024 risulta superiore a quello determinato sulla base dei redditi successivamente acquisiti, nasce l’importo da recuperare.
Le due decorrenze indicate dall’INPS sono quindi differenti:
| Prestazione verificata | Inizio del recupero |
|---|---|
| quattordicesima corrisposta in eccesso | dicembre 2026 |
| pensione ai superstiti eccedente i limiti di cumulabilità | gennaio 2027 |
Il Messaggio INPS n. 2608/2026 prevede che il recupero dell’indebito avvenga attraverso trattenute sulla pensione. La rata può arrivare a un quinto dell’importo complessivo del trattamento, al netto delle ritenute IRPEF, e il piano può svilupparsi per un massimo di 60 rate.
La durata effettiva dipende quindi dall’ammontare della somma da restituire e dall’importo pensionistico sul quale può essere effettuata la trattenuta. La comunicazione inviata al pensionato indica il debito accertato e le modalità con cui l’Istituto intende recuperarlo.
Se il piano massimo non consente di estinguere l’intera somma, il residuo dell’indebito viene gestito secondo le ulteriori modalità indicate dall’INPS, compreso l’Avviso di pagamento pagoPA o, quando disponibile, il recupero su un altro trattamento pensionistico.
Il pensionato che ritiene inesatti i dati utilizzati può chiedere il riesame entro 30 giorni dalla notifica. L’INPS invia agli interessati una comunicazione tramite PEC oppure raccomandata A/R contenente l’importo dell’indebito e le modalità di recupero.
La richiesta deve essere rivolta alla struttura territoriale INPS competente e può essere accompagnata dalla documentazione necessaria a correggere o integrare i dati reddituali. Prima di presentarla è utile ricostruire la posizione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione:
Il termine decorre dalla ricezione della notifica e non dalla data del Messaggio INPS. Per questo la comunicazione ricevuta via PEC o raccomandata diventa il documento da cui partire per calcolare la scadenza individuale.
Una volta registrata la posizione debitoria è possibile consultare anche il servizio INPS per visualizzare gli indebiti. Nell’area dedicata sono disponibili natura del debito, dettagli della comunicazione, stato del recupero e informazioni sull’eventuale piano rateale.
La consultazione online aiuta a distinguere il debito accertato dalle trattenute già effettuate e a seguire l’andamento del recupero nel tempo. Non sostituisce però il riesame previsto dal Messaggio n. 2608/2026: chi contesta i dati reddituali deve rispettare il termine di 30 giorni indicato dall’Istituto.
Rispetto alla precedente verifica sulle pensioni pubbliche, la procedura conserva quindi lo stesso principio: il controllo reddituale può generare un recupero di somme pensionistiche già pagate, mentre al pensionato viene riconosciuta una finestra per documentare eventuali errori prima che la posizione venga definitivamente gestita secondo il piano comunicato.
L’INPS ha aggiornato PensAMi – PENSione A MIsura, riallineando il simulatore degli scenari pensionistici alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e ai nuovi requisiti collegati alla speranza di vita. L’aggiornamento interessa soprattutto chi vuole verificare con anticipo quando potrebbe maturare una delle possibili uscite dal lavoro, tenendo conto delle regole destinate a incidere sulle decorrenze dei prossimi anni.
In sintesi:
PensAMi individua le possibilità di pensionamento compatibili con i dati dichiarati dall’utente e restituisce per ciascuna la prima decorrenza utile. La simulazione prende in considerazione età , contribuzione e gestione previdenziale, applicando le disposizioni vigenti alle diverse condizioni inserite durante il percorso.
Il servizio permette di orientarsi tra le pensioni 2026 con uscite ordinarie, anticipate e flessibili, distinguendo le formule strutturali dalle misure accessibili soltanto in presenza di specifici requisiti o di un diritto già maturato. La simulazione può essere effettuata sulla contribuzione presente in una sola gestione oppure considerando il cumulo dei periodi accreditati presso gestioni differenti.
I risultati hanno valore informativo e consentono di confrontare requisiti e possibili date di pensionamento, senza certificare il diritto alla prestazione.
La versione pubblicata il 12 agosto 2026 recepisce le principali novità della Legge di Bilancio 2026, come comunicato dall’INPS con il Messaggio n. 2612 del 12 agosto 2026. Tra gli aggiornamenti figurano le disposizioni che modificano i requisiti pensionistici in relazione all’incremento della speranza di vita.
Il simulatore può quindi rappresentare anche gli effetti dei nuovi requisiti previsti dal 2027 e dal 2028, permettendo di verificare se l’età o l’anzianità contributiva dichiarate determinano uno spostamento della prima decorrenza utile rispetto alle regole applicate nel 2026.
PensAMi consente di valutare anche alcuni istituti che possono incidere sulla maturazione del diritto alla pensione. Nel percorso possono essere inserite informazioni relative al riscatto dei titoli di studio, ai periodi di lavoro svolti all’estero nei Paesi UE ed extra-UE e alla maternità fuori dal rapporto di lavoro.
La simulazione permette così di verificare se la valorizzazione di determinati periodi contributivi aggiuntivi modifica uno degli scenari disponibili o consente di raggiungere prima uno dei requisiti richiesti.
Il simulatore INPS non fornisce l’importo della futura pensione: questo è uno dei confini da tenere presenti nell’utilizzo del servizio. PensAMi individua trattamenti potenzialmente accessibili e decorrenze, senza utilizzare il montante contributivo individuale per stimare l’assegno. Per affiancare alla verifica della data di uscita anche una stima economica si può utilizzare il calcolatore di PMI.it:
Il calcolatore della pensione di PMI.it consente di stimare l’importo lordo e netto dell’assegno e la decorrenza sulla base dei dati contributivi inseriti, completando quindi l’informazione che PensAMi non restituisce.
PensAMi fornisce informazioni sui trattamenti pensionistici diretti relativi alle gestioni previdenziali contemplate dal servizio:
PensAMi non utilizza automaticamente i dati presenti negli archivi INPS: la simulazione viene elaborata sulla base delle informazioni inserite dall’utente. Il servizio non accede quindi al Fascicolo previdenziale del cittadino per precompilare la posizione contributiva.
I risultati sono anonimi e privi di valore certificativo o costitutivo del diritto. Sono inoltre riferiti alle pensioni maturate dal 2019 e il calcolo utilizza anni e mesi senza considerare i singoli giorni, con possibili differenze rispetto alla decorrenza determinata sulla posizione previdenziale effettiva.
Alcune categorie di lavoratori seguono regole pensionistiche specifiche che il simulatore non rappresenta compiutamente. L’INPS segnala, tra gli esempi, personale militare, lavoratori agricoli, marittimi, minatori e alcune categorie del settore editoria.
Per ottenere invece una previsione costruita direttamente sui dati già registrati dall’Istituto è disponibile La mia pensione futura INPS, che utilizza la posizione previdenziale personale dopo l’autenticazione.
PensAMi è disponibile senza autenticazione dal sito INPS e anche tramite l’app INPS Mobile. Sul portale dell’Istituto il servizio è raggiungibile dalla sezione dedicata a Pensione e Previdenza tra gli strumenti per la simulazione degli scenari pensionistici.
La versione aggiornata potenzia inoltre le funzioni “Scopri cosa dice il consulente†e “Approfondisciâ€, attraverso le quali vengono fornite informazioni sulle caratteristiche delle diverse tipologie di pensione individuate dalla simulazione.
Il servizio può essere avviato dalla pagina ufficiale PensAMi – Simulatore scenari pensionistici dell’INPS.
Definitiva la franchigia del 5% sugli scostamenti nel collegamento tra POS e registratore telematico. L’articolo 33 del DLgs 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto, alleggerisce le sanzioni per gli esercenti quando emergono differenze contenute pagamenti elettronici e corrispettivi:
La sanzione viene esclusa quando la discrepanza non supera il 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati. È la soglia introdotta dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 148/2026.
La disposizione interviene sulle sanzioni per la trasmissione errata dei dati e recepisce le richieste avanzate durante l’iter del correttivo fiscale per evitare che errori e piccoli disallineamenti producano le conseguenze previste per irregolarità più ampie.
Può accadere, ad esempio, che un pagamento inizialmente indicato come effettuato in contanti venga poi saldato con carta oppure che un unico conto venga diviso fra più transazioni elettroniche. La franchigia interviene sulle conseguenze sanzionatorie di questi disallineamenti POS-RT, lasciando invariati gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Il correttivo utilizza come riferimento il numero delle transazioni e non il valore in euro degli incassi. Il confronto avviene tra le operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi e i pagamenti elettronici effettivamente accettati.
La soglia del 5% produce quindi due effetti distinti:
| Scostamento tra transazioni | Effetto |
|---|---|
| fino al 5% compreso | si applica la franchigia e sono escluse le sanzioni richiamate dal D.Lgs. n. 148/2026 |
| oltre il 5% | la franchigia è esclusa e trova applicazione il regime sanzionatorio previsto per la violazione accertata |
Anche uno scostamento esattamente pari al 5% beneficia quindi della tutela, perché la disposizione utilizza la formula «non superiore al 5 per cento». La norma individua la soglia senza introdurre nell’articolo 33 una diversa formula di calcolo basata sull’ammontare degli incassi.
La soglia riguarda innanzitutto la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, prevista nelle fattispecie di trasmissione omessa, tardiva, incompleta o non veritiera dei dati richiamate dalla disciplina sui corrispettivi.
L’articolo 33 interviene sulle disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997 e del D.Lgs. n. 173/2024, inserendo la stessa esclusione per le discrepanze entro il 5%. La protezione riguarda quindi gli scostamenti rilevati nel confronto fra le operazioni elettroniche registrate e quelle effettivamente accettate.
La tutela si estende anche alle sanzioni accessorie. La disciplina prevede la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese quando vengono contestate quattro distinte violazioni degli obblighi sui corrispettivi, compiute in giorni diversi nell’arco di cinque anni. Se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera 50mila euro, la sospensione può durare da uno a sei mesi.
Per gli scostamenti POS-RT entro la soglia, il correttivo esclude anche queste conseguenze nelle fattispecie espressamente richiamate dalla nuova disposizione.
La tolleranza del 5% riguarda una fattispecie circoscritta: la discrepanza tra il numero delle operazioni elettroniche registrate e quello dei pagamenti accettati. Gli altri obblighi previsti dalla disciplina POS-RT conservano la propria autonomia.
Restano quindi fuori dalla nuova tutela:
La franchigia rappresenta quindi una protezione dagli scostamenti contenuti fra i due flussi di dati. Le attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria previste dalla legge rimangono possibili anche in presenza di differenze comprese entro la soglia.
La disciplina sul collegamento POS-cassa, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e applicabile dal 1° gennaio 2026, prevede una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa associazione degli strumenti. Nessuna tolleranza per le inadempienze rispetto all’obbligo.
Il collegamento è di tipo logico attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate e consente di associare gli strumenti utilizzati per i pagamenti elettronici a quelli impiegati per memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Non è quindi richiesto un collegamento fisico fra POS e registratore telematico.
Sono previsti esoneri dall’obbligo di collegamento POS-RT in specifiche situazioni, ad esempio per strumenti dedicati esclusivamente a operazioni che non richiedono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Gli esercenti possono verificare e aggiornare l’associazione utilizzando la procedura per collegare POS e registratore telematico disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il controllo dell’abbinamento conserva quindi la propria utilità anche dopo l’introduzione della franchigia del 5%.
In vigore il Testo Unico degli adempimenti fiscali e dell’accertamento tributario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legislativo 5 agosto 2026 n. 141. Il nuovo corpus riordina in 368 articoli tutta la disciplina su dichiarazioni, comunicazioni, ISA, IVA, controlli e collaborazione con il Fisco. Le sue disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2027, quando cambieranno numerosi riferimenti normativi oggi distribuiti fra vari DPR e decreti legislativi.
In sintesi:
Il Testo Unico adempimenti e accertamento nasce nell’ambito della riforma fiscale e segue la logica prevista dall’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111: ricognizione delle norme vigenti, organizzazione per settori omogenei, coordinamento formale e sostanziale e abrogazione delle disposizioni incompatibili o superate. Il testo definitivo è articolato in tre parti:
Per imprese, professionisti e intermediari la novità riguarda soprattutto la ricomposizione di un’area finora distribuita fra numerose fonti. Le disposizioni sostanziali vengono in larga parte conservate e coordinate, mentre dal 2027 cambiano molti dei riferimenti legislativi utilizzati nella pratica fiscale.
La Parte I dà ordine alla sezione più frequentata da imprese e consulenti, quella degli adempimenti fiscali. Gli articoli da 1 a 48 disciplinano gli adempimenti, a partire da Anagrafe tributaria e codice fiscale fino ai servizi digitali e al Cassetto fiscale; gli articoli da 49 a 51 sono dedicati alle comunicazioni, mentre dall’articolo 52 iniziano le dichiarazioni.
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 49 e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dall’articolo 51. Le LIPE IVA trovano così collocazione nello stesso corpus delle dichiarazioni dei redditi e IVA, delle scritture contabili e delle regole sull’identificazione fiscale.
Il riordino comprende anche Centri di assistenza fiscale, dichiarazione precompilata, investimenti e attività detenute all’estero e numerosi adempimenti digitali. L’obiettivo è ricomporre disposizioni oggi distribuite tra il DPR n. 600/1973, il DPR n. 605/1973, decreti legislativi e norme successive.
La Parte II tiene insieme i principali strumenti di interlocuzione con il Fisco e le regole sui controlli. Il Titolo I, dedicato alla collaborazione, inizia dall’articolo 89 con il concordato preventivo biennale e prosegue con adempimento spontaneo, accordi preventivi internazionali, cooperazione rafforzata, interpello sui nuovi investimenti e adempimento collaborativo.
Nel testo confluiscono istituti già centrali nella pratica professionale come l’adempimento collaborativo per le PMI e il concordato preventivo biennale, accanto agli accordi internazionali e agli strumenti di definizione preventiva dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Per chi segue la compliance tributaria, il beneficio del riordino è soprattutto sistematico: istituti oggi disciplinati da provvedimenti differenti vengono ricondotti a una sequenza legislativa unica, collegata alle successive regole sui poteri degli uffici e sull’accertamento.
Il Titolo II della Parte II, dagli articoli 151 a 241, raccoglie poteri e attribuzioni degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, insieme alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Un esempio del lavoro di accorpamento è l’articolo 159, che disciplina attribuzioni e poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate coordinando disposizioni provenienti dagli articoli 31 e 32 del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 51 del DPR n. 633/1972. L’articolo 161 riunisce invece le regole su accessi, ispezioni e verifiche provenienti dalla normativa sulle imposte sui redditi e sull’IVA.
Dal successivo articolo 242 prende avvio il Titolo III sui controlli e sull’accertamento fiscale. Vi sono comprese liquidazione e controllo formale delle imposte sui redditi, accertamento, controlli IVA, imposta di registro, altri tributi indiretti, tributi erariali minori e accertamento con adesione.
I 368 articoli del nuovo Testo Unico possono essere ricondotti a sei blocchi principali. La numerazione consente di individuare subito la sezione da consultare dal 1° gennaio 2027:
| Articoli Parte e Titolo |
Materie principali | |
|---|---|---|
| 1-48 Parte I, Adempimenti |
Anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, opzioni fiscali, servizi digitali e Cassetto fiscale | |
| 49-51 Parte I, Comunicazioni |
ISA e comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA | |
| 52-88 Parte I, Dichiarazioni |
Dichiarazioni dei redditi e IVA, CAF, precompilata e altri obblighi dichiarativi | |
| 89-150 Parte II, Collaborazione |
Concordato preventivo biennale, accordi preventivi, nuovi investimenti e adempimento collaborativo | |
| 151-241 Parte II, Poteri e attribuzioni degli Uffici |
Poteri dell’Amministrazione finanziaria, accessi, verifiche, cooperazione e scambio di informazioni | |
| 242-363 Parte II, Controlli e accertamento |
Imposte sui redditi, IVA, tributi indiretti e accertamento con adesione | |
| 364-368 Parte III, Disposizioni transitorie e finali |
Norme transitorie, interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza | |
La tabella evidenzia anche la diversa collocazione delle attività che oggi vengono spesso ricercate direttamente attraverso i vecchi riferimenti del DPR n. 600/1973 e del DPR n. 633/1972. Dal 2027 la consultazione dovrà essere ricondotta alla nuova numerazione.
L’articolo 9 del D.Lgs. n. 141/2026 stabilisce che il decreto legislativo sia in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 7 agosto 2026. L’articolo 368 del Testo Unico dispone invece che le sue norme si applichino dal 1° gennaio 2027.
Fino alla fine del 2026 continuano quindi a essere utilizzati, per le fattispecie ancora disciplinate dalle norme attuali, i riferimenti legislativi precedenti. Dal 1° gennaio 2027 la nuova numerazione diventa quella da utilizzare per le disposizioni confluite nel Testo Unico, ferme le specifiche regole transitorie previste dalle singole norme.
La distinzione interessa direttamente professionisti, imprese, software fiscali, procedure interne e modulistica, perché molti richiami oggi effettuati al DPR n. 600/1973, al DPR n. 605/1973 e al D.Lgs. n. 218/1997 dovranno essere ricondotti ai corrispondenti articoli del nuovo testo.
L’articolo 367 contiene l’elenco delle disposizioni abrogate con l’applicazione del nuovo Testo Unico. Fra le fonti interessate figurano numerosi articoli del DPR n. 600/1973 sull’accertamento delle imposte sui redditi, del DPR n. 605/1973 sull’Anagrafe tributaria e del D.Lgs. n. 218/1997 sull’accertamento con adesione.
La norma contiene anche una regola destinata a facilitare la transizione: quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti richiamano una disposizione espressamente abrogata, salvo diversa previsione e fuori dai casi di incompatibilità , il riferimento deve intendersi effettuato alla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico.
Per studi e imprese diventa quindi utile verificare prima del 2027 i richiami normativi presenti in procedure, pareri, modelli e documentazione fiscale, individuando la disposizione corrispondente nel nuovo corpus. Il testo facilita questo lavoro riportando sotto ciascun articolo la fonte normativa dalla quale la disposizione è stata tratta.
I due allegati completano il riordino: l’Allegato 1 contiene la tabella degli atti per i quali non è previsto l’obbligo di indicare il codice fiscale, mentre l’Allegato 2 reca le definizioni dell’elemento distintivo utilizzate nello scambio automatico obbligatorio di informazioni.
Il nuovo corpus completa il riordino già avviato sugli altri settori fiscali. Nel Testo Unico IVA, pubblicato a inizio 2026, fatturazione, registrazione, liquidazione e rimborsi sono collocati nel corpus dedicato all’imposta, mentre controlli e accertamento trovano ora la propria sede nel D.Lgs. n. 141/2026.
La pubblicazione definitiva introduce anche un elemento che nello schema iniziale aveva minore visibilità : il D.Lgs. n. 141/2026 non si limita ad approvare il nuovo Testo Unico. Gli articoli da 2 a 8 contengono disposizioni di coordinamento e correzione degli altri Testi Unici fiscali, necessarie per adeguare i rinvii alla nuova architettura legislativa.
L’articolo 2 modifica il Testo Unico delle imposte sui redditi; gli articoli successivi intervengono sui Testi Unici IVA, imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Il D.Lgs. n. 141/2026 assume così anche la funzione di coordinare i riferimenti fra i diversi corpus destinati a essere utilizzati insieme dal 2027.
Dal 1° gennaio 2027 il sistema dei Testi Unici modifica quindi soprattutto la geografia delle fonti fiscali: adempimenti, dichiarazioni, collaborazione, poteri degli uffici e accertamento vengono ricomposti nel D.Lgs. n. 141/2026, mentre le singole imposte e gli altri settori tributari seguono i rispettivi testi coordinati.
Il 12 agosto 2026 scade il termine speciale per presentare la domanda del Bonus nuovi nati 2026 per i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo prima dell’apertura del servizio INPS del 14 aprile. Per gli eventi successivi continua ad applicarsi il termine ordinario di 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento. Il contributo vale 1.000 euro una tantum per ogni figlio e richiede un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro.
In sintesi:
Il Bonus nuovi nati 2026 riconosce 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. La misura è stata introdotta dall’art. 1, comma 206, della Legge n. 207/2024 e le istruzioni per l’annualità 2026 sono contenute nella Circolare INPS n. 45/2026 del 10 aprile 2026. Per ottenere il contributo devono essere rispettati i requisiti di cittadinanza, residenza e condizione economica previsti dall’INPS:
Il diritto al bonus è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda, purché prima del decesso sia stata presentata una DSU che comprendeva il figlio nel nucleo e l’attestazione risulti priva di omissioni o difformità , secondo la Circolare INPS n. 45/2026.
Per il Bonus nuovi nati 2026 si utilizza l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, previsto dall’art. 1, comma 208, della Legge n. 199/2025. Il nuovo calcolo considera una franchigia sull’abitazione principale pari a 91.500 euro per la generalità dei nuclei e a 120.000 euro nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
Ai fini della soglia dei 40.000 euro, dal valore ISEE viene inoltre neutralizzato quanto percepito per l’Assegno Unico e Universale. Le attestazioni relative alle DSU presentate dal 1° gennaio 2026 sono state aggiornate dall’INPS secondo le nuove regole.
Calcolo ISEE 2026 e verifica soglia
L’esempio fornito dall’INPS nella Circolare n. 45/2026 chiarisce l’effetto della neutralizzazione dell’Assegno Unico: con un parametro della scala di equivalenza pari a 3,10 e 3.100 euro di AUU percepiti, l’importo da escludere è di 1.000 euro. Un ISEE iniziale di 41.000 euro viene quindi considerato pari a 40.000 euro ai fini del bonus.
Il Bonus nuovi nati è esente da imposte e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Il servizio per le domande 2026 è attivo dal 14 aprile, data indicata dal Messaggio INPS n. 1268/2026. La richiesta può essere trasmessa da uno dei genitori oppure, nei casi previsti, dal tutore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La domanda del Bonus nuovi nati può essere presentata attraverso questi canali:
Nel caso di genitori conviventi, la richiesta può essere presentata da uno dei due. Se i genitori non convivono, presenta la domanda il genitore che convive con il figlio. In presenza di più figli occorre trasmettere una domanda distinta per ciascun minore.
Il 12 agosto 2026 è la scadenza prevista per le domande riferite a nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi prima dell’apertura del servizio online del 14 aprile. L’INPS lo ha ribadito l’11 agosto 2026, richiamando il Messaggio n. 1268/2026.
| Data dell’evento | Termine per la domanda |
|---|---|
| Evento precedente all’apertura del servizio del 14 aprile 2026 | 12 agosto 2026 |
| Evento successivo all’apertura del servizio | 120 giorni dalla data dell’evento |
Per gli eventi anteriori all’apertura della procedura, i 120 giorni decorrono dal 14 aprile 2026 anziché dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento. La regola ha consentito alle famiglie interessate dagli eventi dei primi mesi dell’anno di utilizzare per intero il termine previsto per la richiesta.
Per gli eventi successivi si applicano invece i 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia. Per le adozioni internazionali, il termine decorre dalla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, secondo la Circolare INPS n. 45/2026.
L’INPS eroga il bonus da 1.000 euro secondo l’ordine cronologico delle domande accolte e nei limiti delle risorse disponibili. Per il 2026 lo stanziamento previsto per la misura è pari a 360 milioni di euro.
Il pagamento delle ferie non godute ai dipendenti pubblici viene riscritto dall’articolo 1 del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (il cosiddetto Decreto PA). L’indennità può essere riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro quando il mancato utilizzo delle ferie non dipende da una scelta consapevole del dipendente. La PA deve invitare formalmente il lavoratore a fruirne, avvertirlo in tempo utile delle conseguenze e, se intende negare l’indennità , dimostrare che la rinuncia è stata volontaria. La nuova disciplina si applica alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
In sintesi, le nuove regole fissano quattro condizioni centrali:
L’indennità sostitutiva delle ferie è ammessa alla cessazione del rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dalla nuova disciplina. L’articolo 1 del D.L. n. 144/2026 modifica l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e sopprime la formula che escludeva «in nessun caso» la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Il nuovo testo mantiene al centro il diritto alla fruizione effettiva delle ferie. Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di utilizzarle. L’indennità finanziaria interviene quindi alla fine del rapporto, quando i giorni maturati non possono più essere trasformati in riposo.
La disposizione utilizza la formula generale «cessazione del rapporto di lavoro». La verifica si concentra quindi soprattutto sulle ragioni che hanno impedito la fruizione delle ferie. Dimissioni, pensionamento, licenziamento o scadenza del contratto vanno valutati alla luce della possibilità effettivamente concessa al dipendente di utilizzare i giorni maturati e del suo comportamento.
L’amministrazione deve attivarsi prima della scadenza delle ferie e mettere il lavoratore nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Il D.L. n. 144/2026 impone al datore di lavoro di invitare formalmente il personale alla fruizione, informandolo in tempo utile delle conseguenze previste alla fine del periodo di riferimento o dell’eventuale periodo di riporto autorizzato.
La comunicazione assume un valore centrale anche ai fini della successiva monetizzazione delle ferie non godute. Il dipendente deve sapere che i giorni residui potranno andare perduti alla scadenza prevista e che la scelta consapevole di non utilizzarli può impedirne il pagamento alla fine del rapporto.
La novità più rilevante riguarda la prova. È il datore di lavoro pubblico a dover dimostrare la scelta consapevole del dipendente. La legge trasforma quindi in un obbligo espresso la necessità di documentare l’invito alla fruizione, l’informazione fornita e le condizioni nelle quali il lavoratore ha deciso di non utilizzare le ferie.
Il D.L. n. 144/2026 porta nel testo legislativo principi già affermati dalla giurisprudenza italiana ed europea. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, aveva già chiarito che il divieto previsto dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 doveva tutelare il godimento effettivo delle ferie senza penalizzare il lavoratore che non avesse potuto usufruirne per cause a lui non imputabili.
La successiva sentenza UE sulla monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici, pronunciata dalla Corte di giustizia il 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha rafforzato questa impostazione. Anche le dimissioni volontarie possono dare diritto all’indennità quando il lavoratore non abbia potuto utilizzare le ferie e il datore non abbia dimostrato di avergli offerto una possibilità effettiva di farlo.
Nel 2026 anche il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2908 e n. 2909 del 12 aprile, ha ribadito il ruolo dell’imputabilità della mancata fruizione. Il diritto al compenso sostitutivo è riconosciuto quando l’assenza dal lavoro non dipende dalla volontà dell’interessato, mentre può essere escluso quando il mancato utilizzo deriva da una condotta riconducibile al dipendente.
Il diritto alla monetizzazione viene meno quando l’amministrazione prova che le ferie sono rimaste inutilizzate per una scelta consapevole del lavoratore, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge. La perdita dell’indennità richiede quindi una sequenza verificabile:
Un elevato numero di giorni di ferie residui, considerato isolatamente, non dimostra la rinuncia consapevole. Il nuovo testo assegna espressamente l’onere della prova al datore di lavoro e rende quindi rilevanti le comunicazioni, la programmazione delle ferie, le eventuali richieste presentate e le ragioni dei dinieghi.
La decorrenza della nuova disciplina è legata alla legge di conversione del D.L. n. 144/2026. L’articolo 1, comma 2, stabilisce che le modifiche all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si applicano al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per le ferie maturate prima di quella data continua a rilevare il precedente assetto normativo, interpretato alla luce delle pronunce intervenute negli anni. Corte costituzionale e Corte di giustizia UE avevano riconosciuto l’indennità nei casi in cui il mancato godimento derivasse da circostanze non imputabili al lavoratore.
La nuova formulazione legislativa disciplina invece le ferie maturate dopo la conversione in legge del provvedimento, mentre per i residui precedenti acquistano particolare rilievo la causa del mancato utilizzo, le iniziative assunte dall’amministrazione e la documentazione disponibile.
Il termine entro cui utilizzare le ferie residue va verificato nel contratto collettivo applicabile e negli eventuali periodi di riporto autorizzati. Il D.L. n. 144/2026 richiama espressamente il periodo di riferimento e quello di riporto, senza fissare un’unica scadenza valida per tutti i dipendenti pubblici.
La disciplina varia quindi tra i diversi comparti. Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, per esempio, prevede dal 1° gennaio 2027 la fruizione delle ferie residue entro il primo semestre dell’anno successivo in presenza di motivate esigenze personali o di indifferibili esigenze di servizio. L’amministrazione è inoltre chiamata a pianificare e monitorare le ferie e, quando necessario, a riprogrammarle e invitare formalmente il dipendente alla fruizione.
La soglia dei 18 mesi può ricorrere in specifiche discipline legali o contrattuali, mentre non costituisce una scadenza uniforme per tutto il pubblico impiego. Per stabilire quando un determinato residuo rischia di essere perso occorre quindi partire dal CCNL applicato dall’amministrazione.
La verifica della monetizzazione richiede di ricostruire il residuo ferie anno per anno e le comunicazioni intercorse con l’amministrazione. Prima della cessazione del rapporto, o in presenza di una contestazione sul pagamento, i documenti rilevanti possono essere ordinati in questo modo:
| Verifica | Documentazione utile | Effetto sulla monetizzazione |
|---|---|---|
| Ferie residue per annualità | Prospetto ferie e registrazioni delle presenze | Individua i giorni ancora da fruire e il periodo in cui sono maturati |
| Richieste di ferie | Domande, autorizzazioni e dinieghi dell’amministrazione | Ricostruisce le possibilità effettivamente offerte al dipendente |
| Invito formale della PA | Comunicazione con avviso sulla scadenza e sulle conseguenze | È uno degli elementi necessari per provare la scelta consapevole del lavoratore |
| Cause che hanno impedito la fruizione | Provvedimenti di servizio, assenze documentate e altra documentazione pertinente | Consente di valutare a chi sia imputabile il mancato utilizzo |
| Data di cessazione | Provvedimento o comunicazione di fine rapporto | Determina il momento in cui può sorgere il diritto all’indennità e la disciplina applicabile |
Una volta accertato il diritto, occorre determinare la tassazione delle ferie non godute, che varia in base all’anno di maturazione delle somme e alle circostanze che hanno impedito la fruizione.
Il testo pubblicato del D.L. n. 144/2026 non contiene invece la disposizione anticipata nelle bozze sulla composizione della retribuzione durante le ferie, compresa l’esclusione espressa dei buoni pasto e di altre voci collegate alla presenza. L’articolo 1 interviene sulla fruizione e sulla monetizzazione delle ferie, lasciando le singole componenti retributive alla disciplina applicabile.
Inflazione, tassi di interesse e condizioni di mercato rendono sempre più importante individuare soluzioni sicure e remunerative per far fruttare i propri risparmi. In questo contesto, i conti deposito restano una delle alternative più utilizzate da chi vuole ottenere un rendimento sulla liquidità senza esporsi direttamente alla volatilità dei mercati finanziari.
Ad agosto 2026, le offerte disponibili mostrano rendimenti ancora interessanti, soprattutto sui conti deposito vincolati con durate medio-lunghe. I tassi più competitivi si concentrano sulle scadenze a 24, 36 e 60 mesi, mentre i conti non vincolati offrono maggiore flessibilità ma, in genere, rendimenti inferiori rispetto ai prodotti che richiedono di bloccare le somme per un periodo definito.
Per chi apre un conto deposito per la prima volta, ma anche per chi ne possiede già uno, confrontare le offerte aggiornate è fondamentale per valutare rendimento netto, durata, possibilità di svincolo, imposta di bollo, modalità di liquidazione degli interessi e presenza di eventuali condizioni promozionali. Il solo tasso lordo, infatti, non basta: per capire quanto si guadagna davvero bisogna guardare al rendimento netto e al guadagno effettivo sull’importo depositato.
Le condizioni dei conti deposito possono cambiare nel tempo, anche in funzione dell’andamento dei tassi di interesse e delle scelte commerciali delle banche. Alcune offerte prevedono tassi promozionali per nuovi clienti, scadenze limitate, liquidazione mensile, trimestrale, annuale o a fine vincolo, mentre altre richiedono l’apertura di un conto corrente associato.
La differenza principale tra conti deposito vincolati e conti deposito liberi riguarda la disponibilità delle somme depositate. I conti liberi permettono di mantenere il capitale accessibile, mentre i conti vincolati riconoscono un rendimento in cambio dell’impegno a lasciare ferme le somme per un periodo prestabilito.
In generale, i conti deposito liberi sono più flessibili ma offrono tassi più contenuti; i conti vincolati possono garantire rendimenti più elevati, ma richiedono maggiore attenzione alle condizioni di svincolo. Alcuni prodotti consentono l’uscita anticipata, spesso con perdita parziale o totale degli interessi maturati, mentre altri sono non svincolabili fino alla scadenza.
I conti deposito vincolati prevedono un periodo di blocco delle somme, che può andare da pochi mesi fino a diversi anni. Durante il vincolo, il denaro resta depositato secondo le condizioni stabilite dal contratto e il risparmiatore riceve un tasso di interesse definito. Le offerte possono prevedere interessi liquidati in anticipo, mensilmente, trimestralmente, annualmente o alla scadenza.
Questi conti sono indicati per chi dispone di una somma che non prevede di utilizzare nel breve periodo e vuole ottenere un rendimento più alto rispetto a un conto libero. Prima di scegliere, però, è essenziale verificare se il prodotto è svincolabile o non svincolabile, perché questa caratteristica incide direttamente sulla flessibilità dell’investimento.
I conti deposito liberi, o non vincolati, consentono di prelevare le somme senza attendere una scadenza prefissata. Sono quindi adatti a chi vuole mantenere i risparmi disponibili per spese impreviste, esigenze familiari o opportunità future, ottenendo comunque un rendimento sulla liquidità .
La maggiore flessibilità si accompagna spesso a tassi inferiori rispetto ai conti vincolati. Per questo, nella scelta tra conto libero e conto vincolato, è utile partire dalla propria esigenza di liquidità : se il capitale può restare fermo per un periodo definito, il vincolo può offrire un rendimento più interessante; se invece le somme devono restare sempre accessibili, un conto libero può essere più adatto.
In sintesi, i conti deposito vincolati puntano sul rendimento, mentre i conti deposito liberi privilegiano la disponibilità delle somme. La scelta dipende dall’orizzonte temporale, dalla necessità di accesso alla liquidità e dalla propensione a bloccare il capitale per ottenere un tasso più elevato.
Scegliere il miglior conto deposito richiede una valutazione di più elementi. Il tasso di interesse è importante, ma non è l’unico parametro da considerare: rendimento netto, durata, vincoli, costi e garanzie possono modificare in modo significativo la convenienza effettiva del prodotto.
Tenendo conto di questi elementi, vediamo una panoramica aggiornata dei conti deposito che ad agosto 2026 offrono le migliori opportunità di rendimento, suddivisi per tipologia, durata e vincolo temporale.
La classifica prende come riferimento le offerte disponibili ad agosto 2026 e ipotizza un deposito di 30.000 euro. Per ciascuna categoria vengono indicati tasso lordo, tasso netto, durata, modalità di liquidazione degli interessi e guadagno netto stimato, così da confrontare non solo il rendimento pubblicizzato ma anche il risultato effettivo per il risparmiatore.
Il recepimento italiano della ViDA ha superato il primo passaggio formale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua l’articolo 2 della direttiva europea sull’IVA nell’era digitale, il pacchetto “VAT in the Digital Age” che riscrive il sistema dell’imposta nel mercato unico per adeguarlo al commercio online. Le misure di questo primo blocco si applicano dal 1° gennaio 2027 e toccano soprattutto chi vende oltre confine attraverso piattaforme e marketplace.
In sintesi:
Il provvedimento attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 36 del 2026 per il recepimento dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025. Lo schema di decreto legislativo è arrivato in Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari europei Tommaso Foti e del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, dopo la consultazione pubblica del Dipartimento delle Finanze chiusa il 6 luglio.
L’esame preliminare apre la fase parlamentare: le commissioni competenti esprimono il proprio parere, poi il testo torna al Governo per l’approvazione definitiva. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, la stessa data in cui entra in applicazione il nuovo Testo Unico IVA, e le due discipline andranno lette insieme dagli operatori del commercio elettronico.
Il pacchetto ViDA ridisegna l’IVA europea per adeguarla all’economia digitale e ridurre le frodi, e poggia su tre pilastri: gli obblighi di comunicazione digitale dei dati, le responsabilità delle piattaforme e la registrazione IVA unica. Il decreto approvato riguarda solo il primo blocco di misure, quello che l’Unione ha collocato nel 2027 e che ha prevalentemente natura di chiarimento e semplificazione dei regimi già esistenti.
Le trasformazioni di maggiore impatto arrivano dopo, con date scaglionate fino al prossimo decennio. Ciò che scatta nel 2027 non richiede quindi la riorganizzazione dei processi di fatturazione, che diventa invece necessaria in vista del 2030.
Il testo precisa la disciplina applicabile alle vendite effettuate attraverso piattaforme, portali e mercati elettronici. Il riferimento è al meccanismo del fornitore presunto, in base al quale l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione diventa debitrice dell’imposta al posto del venditore.
Il meccanismo opera già oggi per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco fino a 150 euro e per le cessioni intra-UE effettuate da soggetti extra-UE tramite marketplace. Lo schema ne chiarisce l’ambito, in attesa dell’estensione più ampia prevista dal 1° luglio 2028, quando il fornitore presunto arriverà anche alle piattaforme di locazione breve e di trasporto passeggeri su strada.
La soglia annua di 10mila euro, che consente alle imprese minori di continuare ad applicare l’IVA del proprio Stato sulle vendite a distanza intracomunitarie e sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, viene calcolata su una base più ristretta. Rilevano le sole vendite di beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito, mentre non contano le vendite effettuate a partire da scorte collocate in altri Stati membri.
La modifica riguarda direttamente chi vende su marketplace utilizzando magazzini esteri, perché quelle operazioni escono dal computo della soglia e seguono comunque le regole della tassazione a destino. L’adesione al regime OSS, inoltre, comporta l’applicazione dell’IVA nello Stato del consumatore anche quando i volumi rimangono sotto i 10mila euro.
Il decreto amplia l’ambito dei regimi OSS e IOSS sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Tra le operazioni che potranno essere gestite tramite un unico Stato membro rientrano le cessioni di energia elettrica, gas, calore e freddo rese a consumatori finali, mentre l’accesso al regime si apre anche a soggetti stabiliti fuori dall’Unione.
Lo schema interviene poi sulle regole di funzionamento dei due regimi: l’imposta diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione, con una disciplina distinta da quella ordinaria del DPR 633/1972, e le rettifiche delle dichiarazioni si effettuano soltanto nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi. È prevista anche la graduale uscita di scena degli scambi intracomunitari in regime di call-off stock, le cui posizioni saranno assorbite dall’OSS attraverso il modulo sui trasferimenti di beni propri.
Il provvedimento interviene sul coordinamento tra i regimi speciali IVA e il regime riservato alle piccole imprese, cioè la franchigia transfrontaliera introdotta con il D.Lgs. 180/2024 e illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025. Quel regime consente alle imprese sotto i 100mila euro di volume d’affari nell’Unione, e sotto la soglia nazionale di 85mila euro in Italia, di operare in franchigia anche negli altri Stati membri.
Il nodo riguarda la convivenza tra i due strumenti. Le analisi dello schema in consultazione indicano un’incompatibilità tra il regime IOSS e i regimi agevolati, cioè il forfetario e la franchigia transfrontaliera: una piccola impresa che importa beni di valore contenuto per rivenderli online dovrebbe quindi scegliere fra i due percorsi. La previsione va confermata sul testo che uscirà dal passaggio parlamentare, perché il comunicato del Consiglio dei Ministri non la richiama espressamente.
Lo schema modifica anche le procedure di rimborso dell’IVA, che il comunicato del Governo elenca fra gli ambiti toccati insieme al coordinamento dei regimi speciali. La materia interessa gli operatori che sostengono imposta in Stati membri diversi da quello di identificazione e che oggi devono attivare il rimborso attraverso il portale elettronico dello Stato di stabilimento.
Il dettaglio delle modifiche sarà valutabile sul testo dello schema trasmesso alle Camere, sul quale le associazioni di categoria hanno già presentato osservazioni durante la consultazione del Dipartimento delle Finanze.
Le regole approvate ora sono il primo blocco di un percorso già scritto fino al 2035. Conoscere le date successive aiuta a distinguere ciò che richiede una verifica immediata da ciò che impone investimenti sui sistemi.
| Data | Misure |
|---|---|
| 14 aprile 2025 | entrata in vigore della direttiva, con facoltà per gli Stati di imporre la fatturazione elettronica e primi rafforzamenti dei controlli IOSS |
| 1° gennaio 2027 | chiarimenti e semplificazioni su OSS e IOSS, nuovo calcolo della soglia di 10mila euro, disciplina delle vendite tramite piattaforme |
| 1° luglio 2028 | registrazione IVA unica, trasferimenti di beni propri nell’OSS, fornitore presunto per locazioni brevi e trasporto passeggeri, reverse charge obbligatorio per i fornitori non identificati |
| 30 giugno 2029 | chiusura definitiva delle posizioni ancora aperte in regime di call-off stock |
| 1° luglio 2030 | obblighi di comunicazione digitale dei dati sulle operazioni B2B transfrontaliere e fatturazione elettronica europea |
Le novità toccano da vicino le imprese del commercio elettronico: marketplace e piattaforme, venditori online, operatori con vendite a distanza verso consumatori di altri Stati UE e importatori che usano il regime IOSS per le spedizioni di valore contenuto. Per molte di queste realtà cambierà il modo di gestire identificazione, dichiarazione e versamento dell’IVA nelle operazioni transfrontaliere.
Nell’immediato le verifiche utili sono tre: ricalcolare la soglia dei 10mila euro escludendo le vendite partite da magazzini esteri, controllare se l’adesione all’OSS conviene ancora rispetto alle identificazioni dirette già attive, valutare la posizione di chi opera in forfetario o in franchigia transfrontaliera e allo stesso tempo usa lo IOSS per le importazioni sotto i 150 euro. Le prime due si possono affrontare già ora, la terza attende il testo definitivo.
I voucher cloud e cyber security hanno finalmente una data di partenza. Il MIMIT ha fissato il calendario dello sportello di domanda per PMI e lavoratori autonomi: si parte il 10 novembre, dopo la pubblicazione di fine luglio dell’elenco dei fornitori abilitati. La misura rientra nel più ampio pacchetto dei voucher TLC per cittadini e PMI, che finora aveva riguardato soltanto le aziende interessate a offrire i servizi agevolabili.
In sintesi gli elementi che definiscono l’accesso all’agevolazione:
La presentazione delle domande di agevolazione apre alle ore 12.00 del 10 novembre 2026 e chiude alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. La fase di compilazione parte con tre settimane di anticipo, dalle ore 12.00 del 20 ottobre. Lo stabilisce l’articolo 5 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, pubblicato sul sito del Ministero il 7 agosto, che chiude il percorso avviato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025 e proseguito con il decreto direttoriale 21 novembre 2025.
La procedura informatica è ospitata sul sito istituzionale del MIMIT ed è gestita da Invitalia per conto del Ministero. Le domande presentate con canali diversi sono invalide e irricevibili.
| Sportello Voucher cloud e cyber security | Calendario apertura fasi |
|---|---|
| compilazione della domanda | ore 12.00 del 20 ottobre 2026 |
| presentazione della domanda | ore 12.00 del 10 novembre 2026 |
| chiusura dello sportello | ore 12.00 del 20 gennaio 2027 |
Chi si presenta il 10 novembre senza avere già completato la fase di compilazione non può inviare l’istanza. La procedura assegna infatti un codice di predisposizione domanda al termine del caricamento del modulo firmato digitalmente, e quel codice è l’unica chiave che consente la presentazione formale il giorno di apertura dello sportello.
La fase di compilazione richiede l’accesso tramite SPID, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica, l’indicazione di una casella PEC attiva, la generazione del modulo in formato PDF immodificabile e l’apposizione della firma digitale.
All’atto della presentazione la piattaforma rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione e il codice unico di progetto, che dovrà comparire su ciascun giustificativo di spesa collegato al piano agevolato.
Con l’assegnazione a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo, le tre settimane fra il 20 ottobre e il 10 novembre sono la finestra in cui si gioca la partita. Alla domanda vanno allegate anche le offerte dei fornitori, che devono riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti dall’elenco ministeriale e descrivere lo stato di partenza dell’impresa insieme all’avanzamento tecnologico garantito.
Il contributo a fondo perduto copre il 50% delle spese ammissibili e non può superare i 20.000 euro, a fronte di piani di spesa non inferiori a 4.000 euro. Il regime applicato è quello de minimis previsto dal regolamento (UE) 2023/2831.
Sui 150 milioni complessivi, una quota di 71.065.813,34 euro è riservata ai piani di spesa realizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’accesso alla riserva dipende dall’ubicazione dell’unità locale dove il piano produce in via prevalente i propri effetti, dato che va dichiarato in domanda. La riserva serve a rispettare la chiave di riparto del Fondo sviluppo e coesione fissata dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destina l’80% delle risorse al Mezzogiorno.
| Voce | Valore |
|---|---|
| dotazione complessiva | 150 milioni di euro (FSC 2014-2020) |
| riserva per otto regioni del Sud | 71.065.813,34 euro |
| spesa minima ammissibile | 4.000 euro |
| intensità del contributo | 50% delle spese ammissibili |
| contributo massimo | 20.000 euro |
| quota massima per servizi accessori | 30% del piano di spesa |
Il Voucher cloud e cyber security finanzia soluzioni nuove e aggiuntive rispetto a quelle già disponibili, oppure più avanzate e sicure di quelle in uso. I servizi ammessi rientrano in cinque famiglie:
Con la spesa minima di 4.000 euro il contributo si ferma a 2.000 euro; per raggiungere il tetto dei 20.000 euro serve un piano da 40.000 euro di spese ammissibili, all’interno del quale i servizi accessori possono valere al massimo 12.000 euro. Un abbonamento da mille euro al mese sottoscritto per 24 mesi genera 24.000 euro di canoni ammissibili e quindi 12.000 euro di contributo, mentre lo stesso abbonamento portato a 36 mesi non aggiunge nulla, perché i canoni successivi al ventiquattresimo mese sono esclusi.
La platea potenziale è ampia proprio perché il ritardo digitale italiano si concentra sulle imprese più piccole, quelle che le rilevazioni europee sull’intensità digitale nemmeno intercettano. Per questi soggetti un piano da 8.000 euro con 4.000 euro di contributo copre spesso l’intero salto dalla gestione locale dei dati a un’infrastruttura cloud presidiata.
La modalità di acquisto scelta in domanda non è più modificabile in seguito, e le due strade impongono obblighi differenti:
In ogni caso i piani devono essere avviati dopo la presentazione della domanda: le spese sostenute prima non concorrono alle spese ammissibili.
L’articolo 4, comma 3, del decreto direttoriale 4 agosto 2026 elenca quattro fattispecie che portano al rigetto del piano:
La linea è coerente con quanto già anticipato dalle FAQ MIMIT sui voucher digitali 2026, che escludevano il rinnovo puro di servizi già attivi. Il decreto aggiunge però un criterio verificabile: la domanda deve contenere la dichiarazione sullo stato di partenza in termini di adozione di soluzioni cloud e di sicurezza, con evidenza delle nuove soluzioni acquisite o di quelle più avanzate prescelte. È su quel confronto che si misura l’ammissibilità .
I prodotti e i servizi devono essere acquistati da soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori abilitati, definito dal decreto direttoriale 29 luglio 2026 e consultabile sulla piattaforma Invitalia con accesso tramite identità digitale. L’elenco è chiuso: la finestra di iscrizione, prorogata fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026, non è più riaperta. Le imprese ammesse dovevano dimostrare la qualifica QC1 per il cloud della PA oppure le certificazioni ISO richieste per la categoria dichiarata, già possedute al momento dell’istanza.
Oltre alla connettività con velocità minima in download di 30 Mbps, documentata da un contratto in essere alla data della domanda, il decreto impone di dichiarare l’adempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi contro i danni catastrofali previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. È lo stesso vincolo che la polizza catastrofale obbligatoria impone ormai a tutte le imprese non agricole iscritte al Registro delle imprese, e la sua sussistenza viene accertata di nuovo in fase di erogazione.
Anche i soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori possono chiedere il voucher, a condizione che acquistino da fornitori diversi da sé stessi e comunque presenti nell’elenco.
L’istruttoria si chiude entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e verifica la completezza della documentazione, i requisiti di ammissibilità , la presenza dei fornitori scelti nell’elenco e la corrispondenza dei servizi indicati nel piano di spesa.
La richiesta di erogazione non può essere presentata prima di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione. La prima quota è subordinata al sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa ammesso, la seconda all’ultimazione del piano, con l’alternativa di richiedere il pagamento in una unica soluzione a lavori conclusi. La richiesta finale va comunque trasmessa entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’ultimazione.
I titoli di spesa devono riportare il codice unico di progetto e il codice identificativo attribuito a ciascun servizio agevolato. Le verifiche comprendono la regolarità contributiva tramite DURC acquisito d’ufficio, l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e un controllo a campione, con il supporto di Infratel Italia, sull’effettiva disponibilità della connettività dichiarata e sulle caratteristiche del piano presentato.
Imprese e professionisti avranno più tempo per portare in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto allunga il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione, riportandolo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. È un ritorno al regime in vigore prima del 2017, quando il termine era stato dimezzato, e si accompagna a una proroga speculare dei tempi per registrare le fatture.
In sintesi:
L’articolo 19 del DPR 633/1972 fissa il momento da cui nasce il diritto alla detrazione, cioè quando l’imposta diventa esigibile, e il termine ultimo per esercitarlo, che coincide con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La fattura va registrata entro il termine di presentazione di quella stessa dichiarazione.
Per le operazioni del 2025 il termine è già spirato lo scorso 30 aprile, e chi non ha detratto in tempo rimane sotto quel regime. Questa finestra è il risultato del dimezzamento introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 50 del 2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione delle imprese per recuperare l’imposta sugli acquisti, con effetti delicati soprattutto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno. Nove anni dopo, quella scelta viene rovesciata.
Il correttivo interviene con una modifica di sostanza. All’articolo 19 del Decreto IVA l’articolo 12 sostituisce le parole che à ncorano il termine “all’anno” con “al secondo anno successivo a quello”, così il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità e si estende di due periodi d’imposta. L’intervento è speculare sull’articolo 56, comma 1, del nuovo Testo Unico IVA, il D.Lgs. 10/2026 applicabile dal 1° gennaio 2027, in modo che la regola sia coerente nei due testi. Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.
Le nuove regole valgono dall’entrata in vigore del decreto, che segue di un giorno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro la fine di agosto 2026. Ciò che manca è il perfezionamento formale del provvedimento. Imprese e studi possono comunque già impostare le procedure sulla finestra biennale, perché sarà quella a governare la chiusura dell’esercizio 2026 e la dichiarazione IVA da presentare nella primavera del 2027.
La sequenza dei testi normativi è altrettanto definita. Il DPR 633/1972 nella nuova formulazione governa le operazioni fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 subentrano gli articoli 56 e 88 del Testo Unico IVA, modificati in termini identici dallo stesso articolo 12. Il termine biennale non si perde nel passaggio da un testo all’altro.
Il nodo da sciogliere riguarda invece le fatture in circolazione. Il decreto non contiene una disposizione transitoria, e sull’ambito di applicazione convivono due letture: la prima limita i nuovi termini alle fatture ricevute dopo l’entrata in vigore, la seconda li estende alle fatture il cui diritto alla detrazione non è ancora scaduto a quella data, cioè quelle riferite al 2026. Su questo serve un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che nella prassi arriva di solito con la circolare di commento al provvedimento.
Il guadagno di tempo si misura sulle date. Per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con il termine annuale la detrazione andrebbe esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Con la nuova formulazione, lo stesso diritto si esercita fino alla dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Il contribuente guadagna quindi due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta, senza dover passare dalla dichiarazione integrativa a favore.
| Situazione | Termine applicabile |
|---|---|
| Operazioni con IVA esigibile fino al 2025 | termine annuale già spirato il 30 aprile 2026 |
| Operazioni del 2026 con il termine annuale | dichiarazione IVA relativa al 2026, entro il 30 aprile 2027 |
| Le stesse operazioni, se i nuovi termini valgono per le annualità aperte | dichiarazione IVA relativa al 2028, entro il 30 aprile 2029 |
| Registrazione della fattura ricevuta nel 2026 con i nuovi termini | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2028 |
| Fattura dell’operazione 2026 ricevuta nel 2027 prima della dichiarazione | detrazione nella dichiarazione relativa al 2026, con annotazione in sezione separata |
| Nota di variazione in diminuzione con presupposto verificato nel 2026 | emissione entro il termine della dichiarazione relativa al 2028 |
Il testo licenziato in via definitiva aggiunge una possibilità assente nella prima versione. Secondo la relazione illustrativa, quando la fattura si riferisce a un’operazione eseguita nel 2026 ed è ricevuta nel 2027 prima del termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo può esercitare la detrazione con la dichiarazione annuale relativa al 2026, cioè all’anno in cui il diritto è sorto. La condizione è l’annotazione del documento in un’apposita sezione del registro degli acquisti, riservata alle fatture ricevute in un anno e riferite a un diritto sorto in quello precedente. È la novità che incide di più sui gestionali, perché la sezione separata va predisposta prima della chiusura dell’esercizio.
Alla proroga della detrazione si affianca quella della registrazione. Il decreto modifica anche l’articolo 25 del DPR 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA, e in parallelo l’articolo 88, comma 1, del Testo Unico IVA, allungando il termine entro cui le fatture vanno registrate. Dal testo spariscono le parole “e con riferimento al medesimo anno”. L’allineamento tra i due termini evita il disallineamento tra il momento in cui si può detrarre e quello entro cui si deve annotare il documento, che con le regole strette del 2017 era diventato una fonte frequente di contestazioni.
L’allungamento si riflette sul termine per recuperare l’imposta con le note di variazione in diminuzione emesse ai sensi del secondo comma dell’articolo 26 del DPR 633/1972, perché quel termine si ricava dal combinato disposto con l’articolo 19. Rimane però il limite annuale del terzo comma dello stesso articolo 26: quando la riduzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti, oppure quando si rettifica l’imposta addebitata per operazioni inesistenti o in misura superiore al dovuto, la nota di credito va emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.
L’intervento allinea la disciplina nazionale alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026 (causa T-689/24), secondo cui gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ostano a una norma interna che nega la detrazione nel periodo in cui erano soddisfatte le condizioni sostanziali, quando la fattura è stata comunque ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.
Quella pronuncia è oggi oggetto di un procedimento di riesame davanti alla Corte di giustizia (causa C-167/26), sollecitato dall’Avvocato generale per contrasto con i precedenti Terra Baubedarf-Handel (C-152/02) e Aptiv Services Hungary (C-521/24). L’esito non tocca la norma italiana una volta in vigore, perché il legislatore ha ormai recepito il principio nel testo dell’articolo 19, e riguarda invece chi intende invocare direttamente la sentenza per annualità già chiuse.
Per le imprese la partita si gioca sulle fatture di dicembre in arrivo a gennaio. Le opzioni sono tre:
La mappatura riguarda le fatture con diritto alla detrazione al 30 aprile 2027, quelle riferite al 2026: sono le posizioni su cui l’eventuale estensione dei nuovi termini alle annualità aperte produce il beneficio maggiore, e sulle quali la conferma arriverà dalla prassi dell’Agenzia.
Il contratto delle Funzioni Centrali 2025-2027 ha la firma definitiva. L’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto lo hanno sottoscritto il 6 agosto 2026 nella sede dell’Agenzia, al termine delle verifiche previste dall’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 sull’ipotesi siglata a giugno. Da quella data decorrono i termini per gli aumenti di stipendio e per la liquidazione degli arretrati ai dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
In sintesi:
Gli aumenti arrivano a regime dal 1° gennaio 2027 e valgono 221 euro lordi mensili per l’Area delle Elevate Professionalità , 161,80 euro per i Funzionari, 133,20 euro per gli Assistenti e 126,60 euro per gli Operatori, calcolati su tredici mensilità . La media del comparto si attesta a 162 euro.
| Area professionale | Aumento mensile lordo a regime dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|
| Elevate Professionalità | 221,00 euro |
| Funzionari | 161,80 euro |
| Assistenti | 133,20 euro |
| Operatori | 126,60 euro |
La struttura retributiva si articola in tre scatti con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno del triennio, finanziati dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con un incremento del monte salari dell’1,8% dal 2025, del 3,6% dal 2026 e del 5,4% dal 2027, pari a un +7,6% sugli stipendi tabellari a regime. Ogni percentuale e ogni importo indicano il valore complessivo a quella data e gli scatti non si sommano fra loro: chi è inquadrato nell’Area dei Funzionari ha già maturato 114,40 euro mensili in più dal 1° gennaio 2026 e arriverà a 161,80 euro dal 2027.
Il comparto aveva chiuso il triennio precedente con il rinnovo del contratto 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 27 gennaio 2025 e valso un +7,2% sui tabellari. Sommando le due tornate, secondo i conteggi della CISL FP, l‘incremento mensile complessivo raggiunge 414,90 euro per le Elevate Professionalità , 316,90 euro per i Funzionari, 260,90 euro per gli Assistenti e 248,00 euro per gli Operatori.
Gli arretrati coprono il periodo che decorre dal 1° gennaio 2025 e vanno liquidati insieme all’adeguamento mensile dello stipendio entro trenta giorni dalla stipulazione, quindi entro il 5 settembre 2026. Il termine discende dall’art. 2, comma 3, del contratto, che vincola le amministrazioni sugli istituti a contenuto economico e normativo di carattere automatico.
| Area professionale | Arretrati lordi stimati al 30 settembre 2026 |
|---|---|
| Elevate Professionalità | 1.907,38 euro |
| Funzionari | 1.396,92 euro |
| Assistenti | 1.150,38 euro |
| Operatori | 1.092,20 euro |
Gli importi sono la simulazione media diffusa dalla CISL FP, già decurtata degli acconti e delle anticipazioni percepite in busta paga negli scorsi mesi. Il conteggio individuale lo effettua l’amministrazione in sede di liquidazione e cambia con l’anzianità , con l’area di inquadramento e con le somme già erogate.
Sul calendario di pagamento incidono i tempi di elaborazione dei cedolini da parte di NoiPA e degli uffici di contabilità delle singole amministrazioni. L’ipotesi più diffusa colloca l’adeguamento mensile e la prima quota di arretrati sulle emissioni di agosto e settembre, con la coda liquidata in una seconda mensilità .
La cifra che finisce in busta paga è sensibilmente inferiore all’importo lordo delle tabelle, perché l’aumento sconta i contributi previdenziali e l’aliquota IRPEF marginale del dipendente. Per un Funzionario l’incremento a regime vale 2.103,40 euro lordi l’anno (161,80 euro per tredici mensilità ) e con un’aliquota marginale del 33%, sommata ad addizionali regionali e comunali, il netto si ferma poco sopra la metà .
Il simulatore dello stipendio netto di PMI.it consente di quantificare l’effetto sul singolo caso, selezionando l’opzione datore di lavoro pubblico e inserendo RAL aggiornata, regione di residenza, familiari a carico e numero di mensilità . Il calcolo applica le aliquote IRPEF 2026 e il décalage delle detrazioni tra 32.000 e 40.000 euro, la fascia in cui ricade buona parte dei funzionari statali.
Sugli arretrati il trattamento fiscale si sdoppia. Le somme riferite al 2025, corrisposte nel 2026 per effetto della sottoscrizione del contratto collettivo, rientrano fra gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986): l’imposta si determina con l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno di percezione, secondo l’art. 21 del TUIR. Le somme riferite ai mesi del 2026, percepite nello stesso periodo d’imposta, seguono invece la tassazione ordinaria e si sommano al reddito dell’anno. La differenza incide su quanto arriva davvero sul conto e spiega gli scarti tra colleghi con lo stesso inquadramento.
Il comparto raccoglie circa 200mila lavoratori secondo l’ARAN, stimati in 190mila dalla CISL FP, distribuiti fra amministrazioni statali ed enti nazionali: i ministeri, le agenzie fiscali come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, gli enti pubblici non economici come INPS e INAIL, oltre a CNEL, ENAC e AgID. È la platea con le retribuzioni medie più alte della contrattazione pubblica, davanti a Funzioni Locali e Sanità .
Giustizia, Interno, Cultura, Istruzione, Università e Ricerca, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Salute, Lavoro e Politiche Sociali, Economia e Finanze, Esteri e Cooperazione Internazionale, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Imprese e Made in Italy, Ambiente ed Energia, Turismo.
Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli, Demanio, Ice, Agea, Coesione Territoriale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Italia Digitale, Cooperazione allo Sviluppo, Anvur, Beni sequestrati e confiscati, Aifa, Italia Giovani, Italmeteo.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Corte dei Conti, Cnel, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Aci, Inail, Inps, Croce Rossa Italiana, Coni, Formez, Accademia dei Lincei, Casse privatizzate, Autorità di bacino, Enti parco nazionali, Ordini professionali, Enac, Ansfisa, Ismea.
Il contratto dedica all’intelligenza artificiale un intero Titolo, gli articoli da 13 a 15, e vieta le decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo rilevante sul rapporto di lavoro senza un appropriato e congruo intervento umano. La responsabilità decisionale rimane in capo ai dirigenti e non è delegabile ai sistemi.
Prima di introdurre sistemi di IA o algoritmi automatizzati che incidano sul rapporto di lavoro, le amministrazioni devono fornire informativa preventiva ai soggetti sindacali su finalità , ambiti di utilizzo, tipologie di dati trattati e ricadute su organizzazione, salute e sicurezza e valutazione della performance. Al lavoratore è garantito il diritto di conoscere in forma comprensibile i criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidono su valutazione, assegnazione dei compiti e orario.
I criteri generali di funzionamento dell’IA rientrano fra le materie di confronto sindacale, i riflessi su qualità del lavoro e professionalità fra quelle di contrattazione integrativa e l’impatto complessivo è monitorato dall’Organismo paritetico per l’innovazione. Le amministrazioni devono inoltre assicurare percorsi formativi sull’uso consapevole dei sistemi. Sul fronte della digitalizzazione l’art. 18 colloca formalmente nel sistema di classificazione la figura del social media e digital manager, in applicazione dell’art. 4, comma 9-nonies, del D.L. n. 25/2025 convertito dalla legge n. 69/2025.
Le novità su ferie e turni non producono effetti tutte da subito: l’art. 21, comma 16, fissa l’entrata in vigore della nuova disciplina delle ferie al 1° gennaio 2027, mentre i permessi per visite ed esami si applicano già dal 7 agosto 2026. La distinzione conta per chi programma le assenze nei prossimi mesi.
Dal 2027 le giornate di ferie sono equiparate fra neoassunti e personale con oltre tre anni di servizio, a 28 giorni lavorativi su cinque giorni di orario settimanale e 32 su sei giorni, con in più le quattro giornate delle festività soppresse. Sempre dal 2027 ai turnisti spetta un’indennità giornaliera anche durante le ferie, calcolata dividendo le indennità di turno percepite nell’anno solare precedente per 12 e poi per 26: chi ha incassato 2.400 euro di indennità di turno ottiene 7,69 euro per ciascuna giornata di ferie, mentre sotto la soglia dei 5 euro l’indennità non è dovuta.
Fra le misure già efficaci, i permessi per visite, terapie ed esami coprono adesso anche la visita dal medico di medicina generale, nel limite di 18 ore annue, con due ore aggiuntive per chi ha compiuto 60 anni. L’orario flessibile è esteso ai pendolari con tempi di percorrenza gravosi e ai genitori di figli con disturbi specifici dell’apprendimento. Per i turnisti la giornata festiva infrasettimanale senza chiamata in servizio è considerata festiva a ogni effetto e non genera debito orario. Dal 1° gennaio 2027 i dipendenti che hanno compiuto 50 anni avranno 7 ore di permesso retribuito nel quinquennio per gli screening oncologici su invito della ASL.
La settimana lavorativa su quattro giorni è disciplinata dal CCNL 27 gennaio 2025 del triennio 2022-2024, che l’ha istituita in via sperimentale e su base volontaria: il testo 2025-2027 non contiene articoli che la modifichino o la estendano, e chi cerca novità su quel fronte le troverà nella contrattazione integrativa delle singole amministrazioni.
Fuori dal rinnovo rimangono anche i buoni pasto, il cui tetto di 7 euro è fissato per legge dal D.L. n. 95/2012 e non è superabile in sede contrattuale, e il limite al trattamento economico accessorio dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che il contratto ha potuto derogare solo in parte per l’incremento dei Fondi risorse decentrate. La CISL FP indica in questi due vincoli, insieme all’estensione ai dipendenti pubblici della detassazione dei premi di risultato, i fronti che richiedono un intervento di Governo e Parlamento. Aggiornato invece il trattamento di trasferta, fermo da anni, con il tetto per pernottamento e pasti portato a 48,68 euro e l’indennità giornaliera a 22,66 euro.
Il contratto è stato sottoscritto da CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFSAL UNSA, FLP e CONFINTESA FP con le rispettive confederazioni, mentre USB PI non ha firmato, come risulta dal frontespizio del testo depositato. Il sindacato aveva chiesto all’ARAN di rinviare la convocazione, avendo aperto una consultazione fra i lavoratori del comparto che si chiude il 30 settembre.
Fra i firmatari le valutazioni convergono sulla continuità contrattuale e divergono sul recupero del potere d’acquisto. Per la FP CGIL l’accordo riconosce incrementi superiori all’inflazione programmata del triennio dopo l’impoverimento prodotto dal contratto precedente; per la FLP le criticità sul pieno recupero dell’inflazione permangono. L’art. 45 del contratto istituisce un monitoraggio delle dinamiche retributive e la CISL FP colloca a luglio 2027 la verifica congiunta fra ARAN e sindacati firmatari sull’andamento delle retribuzioni rispetto all’inflazione, sulla base dei dati Istat e della Ragioneria generale dello Stato.
La tornata 2025-2027 procede intanto negli altri comparti: l’ipotesi di contratto degli Enti Locali, siglata il 21 luglio 2026, porta 152 euro medi ai dipendenti comunali e ricalca l’impianto delle Funzioni Centrali sull’intelligenza artificiale.
Il rinnovo arriva mentre le retribuzioni reali della Pubblica Amministrazione si collocano ancora sotto i valori di inizio decennio, erose dall’inflazione degli ultimi anni. Sommando le due tornate contrattuali, l’incremento del monte salari supera il 12% secondo la CISL FP, mentre la FLP quantifica in oltre l’11% il recupero retributivo complessivo, cui vanno aggiunti gli incrementi dei Fondi risorse decentrate e delle indennità di amministrazione.
Il confronto con il triennio 2019-2021 restituisce la misura del recupero: gli stipendi dei dipendenti pubblici per area e livello crescono di poco meno del 16% sui tabellari, un valore che copre buona parte del divario accumulato ma che il confronto di luglio 2027 dovrà misurare contro l’inflazione effettiva del triennio.