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Il sistema di certificazione energetica degli edifici si prepara a una trasformazione profonda. Entro il 29 maggio 2026 anche l’Italia deve recepire la direttiva UE Case Green, che ridisegna l’attestato di prestazione energetica APE, introducendo una scala di classificazione uniforme in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e aggiungendo nuovi indicatori ambientali. L’Italia non ha ancora emanato il decreto di recepimento, dunque è partita la corsa contro il tempo.
L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento che certifica l’efficienza energetica di un immobile, assegnandogli una classe in base ai consumi stimati per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. In Italia il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, integrato dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015 che ha uniformato contenuti e metodologie di calcolo su tutto il territorio nazionale. L’APE è obbligatorio nei seguenti casi:
Il documento ha una validità di dieci anni, salvo interventi che modifichino sensibilmente la prestazione energetica o mancata effettuazione dei controlli periodici degli impianti termici. Le sanzioni per omesso rilascio oscillano tra 3.000 e 18.000 euro per il proprietario o il costruttore, tra 700 e 4.200 euro per il certificatore che redige l’attestato in modo non corretto.
La direttiva (UE) 2024/1275 — nota come direttiva Case Green o EPBD IV — ridisegna la classificazione degli edifici con una scala da A a G applicabile in tutti gli Stati membri. Rispetto alla scala italiana attuale — che prevede dieci classi da A4 ad A1, poi B, C, D, E, F e G — la nuova classificazione riduce la struttura a sette livelli.
La classe A corrisponde agli edifici a zero emissioni (Zero Emission Buildings – ZEB), la classe G ai peggiori il 15% del parco edilizio nazionale. Fra i due estremi, le classi B, C, D, E ed F distribuiscono gli edifici in base alla prestazione energetica misurata in kWh/(m² anno).
Gli Stati membri possono mantenere la designazione A0 per gli edifici ZEB e introdurre una classe A+ per immobili con consumi inferiori di almeno il 20% alla soglia ZEB che producono più energia rinnovabile di quanta ne consumino.
Il passaggio alla nuova scala avverrà però solo con il recepimento della direttiva in Italia: fino a quel momento gli APE italiani continuano a seguire il decreto ministeriale del 2015 e le sue successive integrazioni. In Italia il recepimento formale non è ancora completato ma alcune misure sono già operative.
Gli attestati rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa nazionale conservano la loro validità fino alla scadenza naturale dei dieci anni, salvo interventi edilizi che richiedano un aggiornamento del documento. Non esiste alcun obbligo di rifare l’APE per adeguarsi alla nuova scala europea: la sostituzione avverrà automaticamente al rinnovo o alla prima compravendita o locazione successiva al recepimento.
In attesa del recepimento formale della direttiva EPBD IV, il governo italiano ha pubblicato il decreto MASE del 28 ottobre 2025 — noto come Decreto Requisiti Minimi — in vigore dal 3 giugno 2026. Il provvedimento aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici incidendo direttamente sulla classe che risulterà dagli APE redatti dopo quella data; non modifica il formato dell’attestato né introduce la nuova scala A-G europea. Le principali novità  riguardano:
Sul fronte europeo è invece direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2026/52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea e in vigore dal 24 maggio 2026. Il provvedimento introduce il quadro comune per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) lungo il ciclo di vita degli edifici — dall’estrazione dei materiali da costruzione alla demolizione e al riciclo. L’indicatore GWP diventerà obbligatorio negli APE per i nuovi edifici con superficie superiore a 1.000 m² a partire da gennaio 2028, e per tutti i nuovi edifici dal gennaio 2030.
Fra le novità introdotte dalla direttiva EPBD IV vi è il passaporto di ristrutturazione, un documento facoltativo che pianifica nel tempo gli interventi necessari a migliorare la classe energetica di un immobile fino ai requisiti ZEB previsti entro il 2050. Diversamente dall’APE, che fotografa la situazione attuale, il passaporto traccia una tabella di marcia di miglioramento progressivo da realizzare in più fasi. La direttiva consente che i due documenti siano redatti contestualmente dallo stesso certificatore, riducendo costi e duplicazioni burocratiche. Sarà introdotto in Italia con il decreto legislativo di recepimento della direttiva.
La normativa italiana prevede categorie di immobili esenti dall’obbligo di certificazione APE. Le esenzioni, stabilite dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, riguardano strutture agricole, artigianali e industriali prive di impianti climatizzati; fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 metri quadri; box, autorimesse e garage; luoghi di culto; edifici vincolati come beni paesaggistici o culturali nei casi in cui l’adeguamento energetico ne altererebbe il carattere storico.
Per tutti gli altri immobili, l’obbligo APE resta vincolante in caso di vendita o locazione, così come la clausola nel contratto in cui acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto il documento. I contratti stipulati senza APE non sono nulli ma espongono entrambe le parti al pagamento delle sanzioni previste.
La classe energetica è diventata un fattore di prezzo nel mercato immobiliare italiano. I dati del report FIAIP-ENEA 2026 rilevano che circa il 75% degli immobili italiani presenta ancora prestazioni insufficienti, mentre gli edifici in classe alta registrano valori di vendita superiori del 10-15% rispetto a quelli in classe bassa nelle stesse zone. La direttiva EPBD IV tende ad ampliare questo differenziale: dal 2028 l’entrata in vigore del sistema ETS2 — la carbon tax europea sul riscaldamento domestico e sui trasporti — renderà progressivamente più costoso mantenere un immobile inefficiente, aumentando la pressione sul valore di mercato degli edifici nelle classi più basse.
Ad ogni modo, la direttiva non introduce divieti di vendita o locazione per le classi energetiche F o G: chiunque possieda un immobile nelle fasce più basse potrà continuare a venderlo o affittarlo anche dopo il 29 maggio 2026. L’impatto è indiretto: un mercato sempre più attento alla sostenibilità sconta le inefficienze energetiche nel prezzo di offerta e nei tempi di trattativa.
I bonus edilizi 2026 — Bonus Casa al 50% per la prima abitazione, Ecobonus e Conto Termico 3.0 con il contributo a fondo perduto fino al 65% per le pompe di calore — consentono di migliorare la classe energetica e proteggere il valore dell’immobile nel tempo.
A pochi giorni dalla scadenza, l’Italia si trova in una posizione di ritardo strutturale rispetto agli obblighi europei. La direttiva Case Green è stata esclusa dalla legge di delegazione europea 2025, lo strumento ordinario attraverso cui il Parlamento delega al Governo il recepimento delle norme UE. Il processo di trasposizione è stato avviato solo nel febbraio 2026, con margini di tempo ridottissimi. Il 12 marzo la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE), la bozza del quale avrebbe dovuto essere trasmessa a Bruxelles entro il 31 dicembre 2025.
Sul piano pratico, il mancato recepimento formale non elimina comunque alcuni degli obblighi a effetto diretto: il blocco degli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili — già in vigore dal 1° gennaio 2025 — si applica indipendentemente dalla trasposizione nazionale e l’Italia è già in infrazione anche su questo punto.
La nuova scala A-G per l’APE e il passaporto di ristrutturazione, invece, richiedono un atto legislativo nazionale per diventare pienamente operativi. Il decreto legislativo di recepimento, quando approvato, definirà le modalità di aggiornamento della certificazione energetica e le scadenze per la presentazione del Piano Nazionale di Ristrutturazione.
L’aggiornamento 2026 della guida all’uso di CIVIS riporta al centro dell’attenzione uno dei servizi fiscali più usati nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La piattaforma consente la gestione online di richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità , avvisi telematici e cartelle di pagamento, seguendo la pratica fino all’esito dell’ufficio e, nei casi previsti, caricando chiarimenti e documenti a supporto.
CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate per alcune comunicazioni e atti fiscali. La richiesta viene presentata dall’area riservata e permette di dialogare con l’ufficio competente sulla posizione da esaminare, con ricevuta, identificativo della pratica e consultazione dello stato di lavorazione. Il servizio rientra tra gli strumenti in area riservata dell’Agenzia delle Entrate e raccoglie dati fiscali, comunicazioni, servizi di assistenza, deleghe e funzioni digitali per contribuenti, Partite IVA e intermediari.
Il nucleo principale di CIVIS riguarda l’assistenza su comunicazioni di irregolarità , avvisi telematici e cartelle di pagamento derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni o dalla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. L’uso più frequente è per gli avvisi bonari, cioè le comunicazioni con cui il Fisco segnala anomalie, importi dovuti o dati da chiarire prima dell’eventuale fase successiva della riscossione.
La logica di CIVIS è quella della tracciabilità : ogni istanza viene acquisita dal sistema, collegata a un numero di pratica e resa consultabile fino alla chiusura. Per contribuenti e professionisti significa poter seguire la lavorazione senza disperdere richieste tra sportelli, telefonate e canali separati. La piattaforma dialoga anche con altri servizi: dalla richiesta di modifica F24 alle istanze di autotutela sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione, fino alle comunicazioni sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La richiesta CIVIS può essere presentata quando il contribuente ha ricevuto una comunicazione, un avviso telematico o una cartella di pagamento collegata a controllo automatizzato o tassazione separata. Il canale di arrivo dell’atto può essere diverso: avviso telematico, PEC, lettera o raccomandata A/R. Per le cartelle, il servizio aiuta a individuare l’atto tramite codici presenti nel documento. Il tema si collega alla cartella di pagamento AdER, che resta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il saldo di somme affidate dagli enti creditori.
Se l’assistenza su una cartella viene accolta, anche in parte, CVIS può rendere disponibile la comunicazione di sgravio e trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente trova così nella consultazione gli importi aggiornati e l’esito della lavorazione.
Possono usare CIVISÂ i contribuenti, gli intermediari, i rappresentanti legali delle persone fisiche e le persone di fiducia abilitate. Nel caso dei rappresentanti legali rientrano, tra gli altri, tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori.
Questa impostazione consente di gestire online anche le posizioni di chi opera tramite delega o assistenza professionale. Per studi, CAF e intermediari, CIVIS è quindi uno strumento di lavoro per seguire comunicazioni, cartelle e chiarimenti direttamente dentro l’ecosistema digitale del Fisco.
Per avviare una richiesta di assistenza CIVIS bisogna indicare il codice fiscale del contribuente e selezionare la tipologia di atto. In base alla scelta, il sistema chiede dati ulteriori per collegare l’istanza alla posizione fiscale corretta.
Per comunicazioni e avvisi telematici serve il numero identificativo di 13 cifre presente sull’atto. Per le cartelle, invece, la ricerca può avvenire con codice atto di 11 cifre, identificativo della cartella di 17 cifre oppure identificativo della partita di ruolo.
Nel modulo devono essere inseriti anche indirizzo email e nominativo di riferimento. Dopo l’invio, il sistema assegna alla pratica un identificativo di 13 cifre, con le prime otto cifre riferite alla data di acquisizione.
Il campo Informazioni relative alla richiesta di assistenza è la parte più delicata dell’istanza. Qui vanno indicati gli elementi utili alla correzione dell’esito, le motivazioni della domanda e le informazioni che aiutano l’ufficio a valutare la posizione. La capienza del campo è di 3.000 caratteri.
Una richiesta efficace dovrebbe riportare atto ricevuto, anomalia contestata, dati dichiarativi interessati, versamenti o comunicazioni già disponibili e correzione attesa dall’ufficio. Per le comunicazioni di irregolarità , CIVIS serve soprattutto a fornire chiarimenti su dati già trasmessi o valutati in modo diverso dall’Amministrazione. La domanda va quindi costruita sul contenuto dell’atto, evitando allegati che replicano documenti già presenti negli archivi fiscali.
Gli allegati vanno usati quando aggiungono documenti assenti dagli archivi dell’Agenzia o elementi utili richiesti dall’ufficio. Per comunicazioni, avvisi e cartelle collegate ai controlli automatizzati, modelli F24 e dichiarazioni già trasmesse sono di norma già disponibili nei sistemi fiscali.
Durante la lavorazione, l’ufficio può chiedere prospetti riepilogativi, ulteriori elementi informativi o chiarimenti. In questo caso il contatto avviene tramite telefono o e-mail, usando i recapiti indicati nella richiesta.
Per integrare una prima istanza già presentata, l’invio dei file passa dal servizio Consegna documenti e istanze. Nella motivazione dell’invio, la categoria da selezionare è CIVIS e l’oggetto indicato è Documentazione per riesame pratica CIVIS.
La novità della guida aggiornata riguarda la seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici. Il contribuente o l’intermediario può chiedere una nuova valutazione dopo il primo esito, aggiungendo chiarimenti o informazioni rimaste fuori dalla domanda iniziale.
La seconda richiesta consente anche di caricare documenti elettronici direttamente durante la compilazione. Il limite previsto è di 10 file, con dimensione massima di 20 MB per ciascun documento e formati ammessi secondo le regole documentali dell’Agenzia.
La funzione va letta come parte del servizio Civis, non come tema autonomo. Il valore editoriale sta nel rafforzamento della piattaforma: assistenza, riesame, documenti ed esiti restano dentro lo stesso percorso digitale.
La sezione Consultazione delle richieste permette di seguire lo stato di lavorazione e l’esito delle istanze inviate. La funzione vale per comunicazioni, avvisi, cartelle, modifiche F24, autotutela su avvisi di liquidazione per locazioni e comunicazioni sul bollo delle fatture elettroniche.
La ricerca può essere fatta tramite numero di pratica CIVIS o altri criteri disponibili nella piattaforma. Selezionando la pratica, l’utente può visualizzare il riepilogo dell’istanza, salvare la richiesta o stamparla.
La consultazione mostra anche le richieste che riguardano il contribuente e che sono state presentate da un intermediario delegato. Dal giorno lavorativo successivo all’acquisizione può essere visibile l’ufficio che ha preso in carico la pratica.
Quando la lavorazione si chiude, nella colonna Riepilogo esiti richiesta viene messo a disposizione un file con le attività svolte dall’ufficio e la valutazione finale. Lo stato della pratica passa a CHIUSA.
Se l’ufficio aggiorna la comunicazione, nella colonna Documento aggiornato può comparire la nuova versione dell’atto, consultabile, salvabile e stampabile. In caso di regolarizzazione parziale, il documento può includere anche un modello F24 precompilato con gli importi rideterminati.
Per le cartelle di pagamento, l’accoglimento totale o parziale della richiesta rende disponibile una comunicazione di sgravio. In caso di rigetto, la piattaforma mostra l’esito della lavorazione e la colonna del documento aggiornato resta priva di file.
Gli allegati caricati in CIVIS sono sottoposti a controlli di sicurezza per verificare l’assenza di virus, macro e altri elementi attivi. Durante questa fase, lo stato della richiesta può risultare IN VERIFICA. Se un file presenta elementi bloccanti, la pratica viene registrata come SCARTATA e viene generata una ricevuta di scarto nella consultazione. L’utente riceve una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato e può presentare una nuova richiesta con documenti corretti o sostituiti.
Il controllo sugli allegati chiude il percorso digitale di CIVIS: invio dell’istanza, eventuale integrazione, consultazione, esito e conservazione della ricevuta restano nella stessa area riservata, con un tracciamento utile sia al contribuente sia all’intermediario.
Con la direttiva (UE) 2024/1275 Case Green da recepire entro il 29 maggio 2026, l’Unione Europea stabilisce una traiettoria vincolante verso un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Il testo non impone comunque di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, benché ogni Stato UE debba misurare la riduzione del consumo medio. Prevista anche un’ampia casistica di esenzioni e deroghe, che escludono numerose categorie di edifici dall’ambito degli obblighi.
La direttiva (UE) 2024/1275 individua le categorie di edifici escluse dagli obblighi di riqualificazione applicabili in tutti gli Stati membri. Sono esenti:
In aggiunta a queste categorie, la direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di disapplicare o attenuare gli obblighi in fase di recepimento nazionale per:
Per gli edifici residenziali esistenti la direttiva non fissa classi energetiche obbligatorie per il singolo immobile. Stabilisce invece una riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare nazionale, misurata in kWh/(m² anno):
Almeno il 55% di questa riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni energetiche peggiori — i cosiddetti worst performing buildings. In Italia si tratta di circa 5 milioni di edifici nelle classi energetiche più basse su un totale di circa 12 milioni di immobili residenziali. Nessun proprietario è però direttamente obbligato dalla direttiva ad eseguire interventi: sarà il Piano Nazionale di Ristrutturazione, ancora da completare, a definire strumenti, incentivi e priorità per raggiungere gli obiettivi.
Sul fronte non residenziale gli obblighi sono più definiti: la direttiva impone che gli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse vengano ristrutturati nella misura del 16% del parco non residenziale entro il 2030, quota che sale al 26% entro il 2033. Per le nuove costruzioni il calendario prevede:
Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non possono più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili come il gas naturale. Fanno eccezione i sistemi ibridi che abbinano caldaia e pompa di calore.
Il Governo ha approvato il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. MASE del 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026), che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ma non esaurisce il recepimento della direttiva EPBD IV. La Commissione europea ha aperto a marzo 2026 una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio della bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici, scaduta il 31 dicembre 2025.
Fino all’approvazione del decreto legislativo di recepimento, in Italia restano in vigore le regole attuali: nessun obbligo diretto di riqualificazione per i proprietari di immobili esistenti, APE obbligatorio in caso di compravendita o locazione, incentivi fiscali disponibili attraverso Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico 3.0 per chi decide di migliorare volontariamente la classe energetica del proprio immobile.
Guida in PDF all’utilizzo del servizio per inoltrare via web richieste di assistenza all’Agenzia delle Entrate su comunicazioni e avvisi telematici, inviare documenti e monitorare pratiche.
Il Ministero della Salute ha inviato a Regioni, USMAF e autorità sanitarie nazionali la circolare con le linee guida per la gestione del rischio Hantavirus in Italia, con le misure di quarantena, le regole per i contatti a rischio e le regole su mascherine e test. Di seguito, tutto quel che serve sapere: quali sono i sintomi, come si trasmette, le restrizioni per voli e viaggi e per chi ha avuto contatti con casi confermati.
Gli hantavirus sono virus zoonotici: infettano naturalmente i roditori — topi selvatici, arvicole, ratti — e vengono trasmessi all’uomo in modo occasionale. Non si tratta di un virus nuovo: circolano in tutto il mondo da decenni, con specie diverse associate a roditori specifici e presenti in aree geografiche distinte. In Europa la specie più diffusa è il virus Puumala, trasmesso dall’arvicola rossastra, che causa una forma renale generalmente non letale. Nelle Americhe circolano specie più pericolose, tra cui il virus Andes e il virus Sin Nombre, responsabili di polmoniti gravi con alta mortalità .
La trasmissione all’uomo avviene principalmente per inalazione di particelle virali disperse nell’aria da urina, feci e saliva di roditori infetti, o per contatto diretto con escrementi o morsi. La trasmissione da persona a persona è documentata esclusivamente per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara: richiede contatti stretti e prolungati con un malato. Cani e gatti non sono considerati fonte di contagio per l’uomo.
Il 2 maggio 2026 le autorità sanitarie del Regno Unito hanno notificato all’OMS un cluster di casi gravi a bordo della nave olandese MV Hondius. Il caso indice ha sviluppato i sintomi il 6 aprile 2026; la prima diagnosi specifica di virus Andes è stata effettuata il 2 maggio su un caso correlato. All’11 maggio i casi totali sono nove — sette confermati in laboratorio e due probabili — con tre decessi e un tasso di mortalità del 33%. Tra i casi documentati, alcuni passeggeri avevano visitato il Sud America, inclusa l’Argentina, prima dell’imbarco.
La progressione clinica è stata rapida: esordio con cefalea e disturbi gastrointestinali lievi, seguito entro 24-48 ore da difficoltà respiratorie, astenia e segni di compromissione multiorgano. In diversi pazienti la malattia ha portato a sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con shock, richiedendo ventilazione meccanica e ricovero in terapia intensiva.
Due voli di evacuazione medica atterrati nei Paesi Bassi l’11 maggio hanno trasportato complessivamente 28 evacuati dalla MV Hondius. Il caso sospetto trasferito in Germania ha dato esito negativo al PCR e alla sierologia ed è stato declassato a “non caso”. La nave ha lasciato Capo Verde il 6 maggio ed è attraccata alle Isole Canarie il 10 maggio 2026. L’OMS valuta il rischio per la popolazione mondiale basso e continua a monitorare l’evoluzione epidemiologica.
Una delle passeggere decedute aveva transitato sul volo KLM del 25 aprile da Johannesburg ad Amsterdam con scalo a Roma.
Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri residenti in Italia — in Veneto, Toscana, Campania e Calabria — i cui nominativi sono stati trasmessi alle rispettive regioni il 9 maggio tramite il sistema europeo EWRS. Dei quattro passeggeri, il residente in Veneto è risultato negativo al test. Il residente in Calabria, un 25enne, ha sviluppato sintomi riconducibili all’hantavirus: i campioni sono stati trasferiti all’INMI Spallanzani per la conferma diagnostica. Le condizioni degli altri due — in Toscana e Campania — risultano buone.
All’11 maggio 2026, il focolaio attivo conta nove casi — sette confermati e due probabili — con tre decessi.
Il livello di allerta per l’hantavirus in Italia resta molto basso. L’8 maggio si è riunita la Rete di esperti Dispatch del Ministero della Salute, che ha confermato la valutazione ECDC. Gli esperti hanno tuttavia segnalato che il rischio di trasmissione interumana comunitaria non è del tutto trascurabile, a causa dell’eterogeneità delle misure di sanità pubblica adottate dai Paesi di rimpatrio dei passeggeri della nave. La strategia è di mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare la sorveglianza per l’identificazione precoce di eventuali casi sospetti.
Il Ministero ha pubblicato FAQ ufficiali e una scheda malattia aggiornata. Per i casi sospetti il riferimento nazionale è il Laboratorio di Virologia dell’INMI Spallanzani, attivo h24 al numero 06551701, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità . Le Regioni sono tenute a individuare laboratori di riferimento regionali per la diagnostica del virus Andes entro una settimana dalla circolare.
Le specie di hantavirus presenti in Italia e in Europa causano forme renali (HFRS) generalmente meno gravi rispetto alla sindrome polmonare delle Americhe. Il roditore serbatoio del virus Andes (Oligoryzomys longicaudatus) non è presente in Europa, il che rende pressoché impossibile un contagio autoctono nel nostro Paese.
La circolare del Ministero della Salute datata 11 maggio 2026 stabilisce un pacchetto integrato di misure rivolte a Regioni, USMAF e autorità sanitarie. I punti principali sono:
Il periodo di incubazione varia da una a otto settimane dall’esposizione, a seconda del tipo di virus. I sintomi iniziali comuni a tutte le forme includono febbre alta, cefalea, dolori muscolari intensi e disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e dolore addominale. La malattia può poi evolvere in due direzioni distinte a seconda della specie virale:
Non esiste una terapia antivirale specifica approvata né un vaccino disponibile in Europa. Il trattamento è di supporto: monitoraggio intensivo e gestione delle complicanze respiratorie, cardiache e renali. La tempestività del ricovero è determinante per la sopravvivenza nei casi gravi.
Il Ministero della Salute indica di rivolgersi al medico di medicina generale o al 112 in caso di febbre alta improvvisa, difficoltà respiratoria o dolori muscolari intensi associati a uno dei seguenti fattori: contatto recente con roditori o loro escrementi, soggiorno in aree rurali o boschive dove il virus è endemico, viaggio recente in Sud America, oppure contatto con un caso confermato di infezione da hantavirus. Il medico valuterà la necessità di test diagnostici specifici: ricerca di anticorpi IgM e IgG e test PCR per l’RNA virale. Non esiste una profilassi post-esposizione approvata: l’intervento clinico precoce è la misura più efficace per gestire una possibile progressione della malattia.
Alcune categorie professionali sono strutturalmente esposte al contatto con roditori e loro escrementi e rientrano nell’ambito della valutazione del rischio biologico prevista dal D.Lgs. 81/2008. Le categorie con profilo di rischio più elevato sono:
Per i datori di lavoro di questi settori il Decreto 81/2008 impone di includere nel DVR la valutazione del rischio biologico da hantavirus, di fornire DPI adeguati — guanti, mascherina FFP2 o FFP3, occhiali protettivi per le operazioni più esposte — e di formare i lavoratori sulle misure di prevenzione specifiche. La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è raccomandata per le categorie più esposte.
Il virus Andes è endemico in alcune aree del Sud America, in particolare in Argentina (Patagonia), Cile, Uruguay, Bolivia, Paraguay e Brasile meridionale. Il rischio è legato principalmente all’esposizione a roditori in ambienti rurali, campeggi, rifugi di montagna e abitazioni non frequentate. Le precauzioni raccomandate da OMS e Ministero della Salute per chi si reca in queste aree includono:
Per le imprese con lavoratori in trasferta nelle aree endemiche, è opportuno integrare le informazioni sul rischio hantavirus nelle procedure di sicurezza per le trasferte internazionali e verificare che il medico competente aggiorni la valutazione dei rischi per le attività svolte all’estero.
Tra le detrazioni fiscali al 19% dell’IRPEF nel Modello 730/2026 rientrano come di consueto le spese di istruzione dei figli, ma quest’anno con un massimale salito a 1.000 euro per ciascuno di essi. Di contro, per i redditi superiori a 75.000 euro debutta il tetto massimo alle spese detraibili: le spesa di istruzione rientrano nel conteggio complessivo e possono quindi restare fuori dallo sgravio laddove si superasse la soglia. Per i redditi inferiori a 75.000 euro, le detrazioni spettano invece per intero. Per i figli fiscalmente a carico si calcola anche la percentuale di ripartizione tra genitori, legata all’intestazione della fattura o alla quota di carico dichiarata al Fisco.
Di seguito le regole 2026 per le spese scolastiche, l’asilo nido, l’università e i corsi post-laurea.
Per le spese sostenute nel 2025 riferite alla formazione scolastica — scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado — la detrazione spetta fino a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente, al 19%. La spesa va indicata nel rigo E8-E10, codice 12 del quadro E del modello 730/2026. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.
In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante se è intestatario della fattura. Se la fattura è intestata al figlio, la spesa è ripartita al 50%.
Tra le spese detraibili rientrano: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto — tra cui corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. È obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario): senza tracciabilità la detrazione non spetta.
NB: se le spese sono pagate alla scuola non serve la copia della delibera scolastica, mentre il documento è necessario se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio a un’agenzia di viaggio per le gite).
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre/post scuola sono spesso forniti dai Comuni o da altri enti locali che, quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano servizi per istituti terzi, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Questi importi potrebbero non comparire nella precompilata e vanno inseriti manualmente dal contribuente, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità e si disponga della documentazione commerciale che ne comprova il versamento tracciabile.
Le tasse scolastiche versate tramite modello F24 sono invece già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e compaiono direttamente nella dichiarazione, senza trasmissione da parte della scuola. Se però il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati, le spese non risulteranno precaricate e andranno indicate ex novo.
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Esiste poi una detrazione separata (indicata con il codice 45) per la pratica musicale dei figli tra 5 e 18 anni, il cosiddetto Bonus Musica, anche in questo caso detraibile fino a 1.000 euro.
La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Per asili nido pubblici o privati, comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter, l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al minore o a uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.
Per i corsi universitari presso atenei statali, è prevista la detrazione del 19% sull’intero importo, senza limite di spesa. La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea e partecipazione ai test di ingresso. La spesa va indicata al rigo E8-E10, codice 13.
Per le università non statali italiane, il limite è aggiornato annualmente dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per area disciplinare e regione. Per le spese di corsi universitari o post-laurea all’estero, il tetto di detraibilità è pari all’importo massimo previsto per corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Non sono detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Le detrazioni per le spese di istruzione dei figli sono compatibili anche con il Bonus affitto per universitari fuori sede, ossia la detrazione del 19% applicata al canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è di 500 euro, riferito allo studente o alla famiglia che lo ha a carico, nel rispetto delle regole 2026 sui carichi di famiglia.
Dal periodo d’imposta 2025 i figli che hanno compiuto 30 anni non rientrano più nella platea dei carichi di famiglia ai fini della detrazione fissa prevista dall’art. 12 del TUIR, salvo i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Questo non comporta automaticamente la perdita della detrazione sulle spese di istruzione sostenute nel loro interesse: se il figlio over 30 rispetta i limiti reddituali per essere considerato a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro), le spese di istruzione restano detraibili. Se invece il figlio supera la soglia reddituale e non è più fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.
Per i contribuenti non cittadini italiani né di Stati UE o SEE, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la detrazione per i familiari residenti all’estero. Per i cittadini italiani e per quelli di Stati UE o SEE, la detrazione sulle spese di istruzione sostenute per figli residenti fuori dall’Italia continua invece ad applicarsi, purché il figlio rispetti i requisiti reddituali per essere considerato a carico.
Dal periodo d’imposta 2025 — dichiarato nel 730/2026 — le spese di istruzione rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (istituito dalla Legge 207/2024). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applica un tetto massimo alle spese agevolabili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
L’importo base va moltiplicato per un coefficiente che varia in base ai figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli (il tetto si dimezza), 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità . Le spese mediche sono escluse da questo meccanismo; le spese di istruzione no.
L’applicativo della precompilata calcola il tetto in automatico ma il contribuente può gestirlo manualmente nel Quadro E scegliendo di privilegiare le voci con aliquota di detrazione più alta.
I datori di lavoro che dal 2026 hanno l’obbligo di versamento dell’accantonamento del TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria INPS hanno tempo fino al 16 luglio per regolarizzare le quote maturate da gennaio a giugno senza sanzioni, interessi o somme aggiuntive. Il rinvio, previsto dal Decreto Lavoro e recepito Messaggio n. 1511/2026, concede più tempo alle aziende coinvolte dalle nuove soglie della Legge di Bilancio.
La proroga riguarda i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria per effetto delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per questi soggetti, i versamenti relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026.
Il rinvio evita l’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive per il mancato rispetto delle scadenze mensili ordinarie. Resta quindi centrale distinguere le aziende già soggette al Fondo da quelle entrate nel nuovo obbligo per effetto della disciplina 2026.
Il nuovo calendario interessa le aziende che rientrano nel Fondo di Tesoreria INPS per il TFR in base alla media occupazionale annua. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 60 dipendenti, calcolati sulla media dell’anno precedente.
La Legge di Bilancio 2026 ha superato il precedente criterio statico, legato alla forza lavoro del 2006 o al primo anno di attività . Dal 2026 la verifica diventa annuale e si basa sulla media dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga.
Il termine del 16 luglio copre le quote TFR maturate nel primo semestre 2026. La finestra riguarda quindi le competenze da gennaio a giugno e consente ai nuovi obbligati di regolarizzare gli importi dovuti al Fondo di Tesoreria senza aggravio sanzionatorio.
Per le competenze successive, salvo ulteriori interventi, torna la disciplina ordinaria del versamento contributivo mensile. Il datore di lavoro deve quindi tenere separato il recupero degli arretrati del primo semestre dai flussi correnti maturati dopo giugno.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi agli arretrati va utilizzato il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 2026. Il codice identifica il versamento degli arretrati delle quote TFR dovute in base alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Nel flusso Uniemens, il codice CF05 va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso. Restano valide le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, salvo quanto modificato dal rinvio al 16 luglio.
Il versamento al Fondo di Tesoreria riguarda il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che resta destinato al circuito INPS, quando ricorrono i requisiti dimensionali del datore di lavoro e il dipendente non lo conferisce a una forma pensionistica complementare.
La nuova disciplina si inserisce nel più ampio riordino della previdenza complementare e del conferimento del TFR, con effetti sia sulle aziende sia sulle scelte dei lavoratori in materia di fondi pensione.
Per le aziende agricole rilevano anche le istruzioni specifiche sul calcolo della forza lavoro e sulle categorie da includere o escludere dalla media annua. Il rinvio al 16 luglio riguarda anche il primo versamento dovuto dai datori agricoli entrati nell’obbligo in base alle nuove regole. Le aziende del settore devono quindi coordinare due verifiche: da un lato la soglia dimensionale e la corretta composizione della forza lavoro, dall’altro l’indicazione degli importi arretrati nel flusso contributivo con il codice previsto dall’INPS.
Il nuovo termine INPS riguarda una platea circoscritta di datori di lavoro privati entrati nel Fondo di Tesoreria dal 2026. Il riepilogo degli adempimenti consente di distinguere scadenza, periodo coperto e istruzione contributiva:
| Voce | Regola applicabile |
|---|---|
| Termine prorogato | 16 luglio 2026 |
| Periodo coperto | competenze da gennaio a giugno 2026 |
| Aziende interessate | datori di lavoro entrati nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 |
| Effetto della proroga | assenza di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive |
| Codice Uniemens | CF05 per gli importi pregressi |
Con i prezzi del gas ancora esposti alle oscillazioni del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa conveniente resta una leva concreta per alleggerire la bolletta domestica. Il confronto tra le offerte del mercato libero va letto insieme agli aggiornamenti mensili ARERA sul prezzo del gas per i clienti vulnerabili e alle misure previste dal Decreto Bollette 2026 per famiglie e imprese.
Sono state selezionate le offerte gas più convenienti del mese, distinguendo tra prezzo fisso e prezzo variabile, con attenzione alla spesa annua stimata e alle condizioni economiche realmente applicate al cliente finale.
La convenienza delle offerte gas non si misura soltanto dal prezzo della materia prima. Sul costo finale incidono anche il canone fisso annuo, l’eventuale spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, la durata del prezzo promesso, le condizioni di attivazione e i vincoli richiesti dal fornitore, come pagamento tramite domiciliazione bancaria o gestione esclusivamente online del contratto.
Prima di cambiare operatore, il confronto dovrebbe partire dai consumi reali indicati in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di ridurre il rischio di importi stimati e di valutare le offerte sulla base di dati più aderenti all’uso effettivo della fornitura. A incidere sulla spesa restano poi le abitudini domestiche, dal riscaldamento all’acqua calda sanitaria, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.
Le tariffe a prezzo fisso consentono di bloccare il costo della materia prima per un periodo definito, di solito 12 o 24 mesi, offrendo maggiore prevedibilità della spesa. Le offerte a prezzo indicizzato, invece, seguono l’andamento del PSV e possono risultare più convenienti quando il mercato scende, ma espongono il cliente a rincari in caso di nuove tensioni sui prezzi all’ingrosso.
Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che possono ridurre la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. ARERA ha avviato un procedimento per rafforzare le tutele dei clienti con bonus sociale, con interventi su applicazione degli sconti, morosità e trasparenza delle condizioni contrattuali.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, con un’ordinanza depositata l’11 maggio 2026, una questione che potrebbe travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio d’impresa erano già inutilizzabili prima che la legge lo stabilisse espressamente? La risposta spetta ora alle Sezioni Unite. In parallelo, la stessa Sezione Tributaria ha già tracciato i criteri per stabilire quando un accesso fiscale nei locali aziendali è regolare e quando non lo è.
Lo scenario di fondo è stato aperto dalle sentenze CEDU con cui nel 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: per Strasburgo il domicilio tutelato dalla Convenzione non è solo l’abitazione privata ma anche la sede dell’impresa, e le verifiche fiscali autorizzate dalla stessa amministrazione che le esegue non offrono garanzie sufficienti di controllo terzo e indipendente.
Il legislatore italiano aveva già mosso un passo nella stessa direzione introducendo, con la riforma dello Statuto del contribuente del 2023, il nuovo art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente: dal 18 gennaio 2024 le prove raccolte in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento, né in sede amministrativa né in sede giudiziale. La norma, tuttavia, vale solo per le verifiche successive alla sua entrata in vigore.
L’ordinanza dell’11 maggio nasce dal ricorso di una società e affronta il punto lasciato aperto dalla riforma: quel principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite era già ricavabile dall’art. 14 della Costituzione che tutela l’inviolabilità del domicilio, anche prima che il legislatore lo codificasse nel 2024?
La Sezione Tributaria ha una propria posizione — il principio esisteva già — ma riconosce che dentro la stessa Cassazione convivono orientamenti opposti. Da qui la rimessione. Se le Sezioni Unite confermeranno, gli avvisi di accertamento costruiti su accessi autorizzati senza un controllo terzo e indipendente rischieranno di cadere anche quando risalgono a dieci o quindici anni fa.
In attesa della risposta delle Sezioni Unite, la stessa Sezione Tributaria ha già fissato i criteri con un’ordinanza depositata il 20 aprile 2026. Un accesso supera il vaglio della Convenzione se presenta tutte e quattro le caratteristiche seguenti:
I due provvedimenti compongono un disegno coerente. La rimessione alle Sezioni Unite tiene aperta la porta alla retroattività della tutela. In base ai criteri stabiliti, non basterà citare le sentenze di Strasburgo per ottenere l’annullamento di un vecchio accertamento: occorrerà dimostrare che l’accesso del Fisco presentava i caratteri dell’arbitrio concreto — assenza di motivazione, oggetto indeterminato, durata sproporzionata. Il numero degli accertamenti effettivamente a rischio dipenderà in larga misura da come le Sezioni Unite calibreranno questo standard probatorio.
I versamenti sui conti correnti valgono come presunzione di maggior reddito non dichiarato per qualsiasi contribuente, non soltanto per i titolari di reddito d’impresa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, confermando un orientamento già consolidato che acquista così un peso crescente nelle indagini bancarie sulle presunzioni fiscali condotte dall’Agenzia delle Entrate.
L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 attribuisce alle movimentazioni bancarie un valore presuntivo ai fini dell’accertamento del reddito, ma con una distinzione netta tra i due tipi di operazione. All’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo di ricavi non contabilizzati esclusivamente per i titolari di reddito d’impresa: ai lavoratori autonomi quella presunzione non si applica.
I versamenti, invece, operano nei confronti della generalità dei contribuenti, a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza. La persona fisica che non svolge alcuna attività economica è quindi soggetta alla stessa regola dell’imprenditore: ogni accredito non giustificato può essere qualificato dal Fisco come reddito imponibile.
In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
La presunzione è relativa: il contribuente può contestarla, ma l’onere della prova è gravoso. Non bastano giustificazioni generiche. La Cassazione richiede una prova analitica, capace di ricondurre ogni singola movimentazione contestata a una causa non imponibile: prestiti tra privati, donazioni, rimborsi spese, somme già incluse nel reddito dichiarato. Documenti con data certa — contratti, scritture private, estratti conto con causali verificabili — sono lo strumento concreto per neutralizzare la presunzione in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la contribuente operava su conti correnti intestati ai dipendenti di una società e aveva partecipato alla gestione di un’attività fraudolenta emersa nel corso di un’indagine penale. I giudici hanno precisato che chi agisce per conto di una società di fatto vede il proprio reddito qualificato come reddito d’impresa: in questo caso, anche i prelevamenti assumono valore presuntivo. L’ordinanza si allinea a una pronuncia di pochi giorni precedente, la n. 6740 del 20 marzo 2026, che aveva ribadito lo stesso principio in un caso distinto.
La seconda metà di maggio concentra una nuova serie di scioperi in più settori, con giornate difficili per chi usa treni, bus, trasporto pubblico locale e servizi essenziali. Dopo le agitazioni dei primi giorni del mese, tra il 14 e il 18 maggio si segnalano astensioni per TPL, appalti ferroviari, sanità e uffici pubblici, fino al fermo nazionale dell’autotrasporto merci previsto dal 25 al 29 maggio.
Le prime date da segnare riguardano il trasporto pubblico locale. Il 14 maggio è previsto lo sciopero di 24 ore del personale SUN di Novara, mentre il 15 maggio sono in programma più astensioni nel TPL e negli appalti ferroviari. Il 15 maggio si fermano per 24 ore i lavoratori AMTS di Catania, il personale del Gruppo ATM di Milano e i dipendenti Busitalia Sita Nord nelle unità produttive di Veneto, Umbria e Campania. Nella stessa giornata sono previste astensioni anche negli appalti ferroviari in Puglia e Toscana.
La giornata più difficile resta lunedì 18 maggio, quando USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’astensione è indicata per 24 ore, con modalità diverse nei singoli comparti e nei servizi di trasporto.
Nel settore ferroviario lo stop è previsto dalle 21:00 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 maggio. Per il trasporto pubblico locale le modalità saranno definite localmente, mentre il settore aereo risulta escluso dallo sciopero generale indicato nel prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel calendario MIT lo sciopero generale del 18 maggio coinvolge anche il trasporto marittimo, i taxi e il personale autostradale. Per i collegamenti marittimi verso le isole maggiori l’astensione parte un’ora prima delle partenze del 18 maggio, mentre per taxi e collegamenti con le isole minori la fascia indicata va dalle 00:01 alle 23:59.
Per le autostrade, lo sciopero decorre dalle 22:00 di domenica 17 maggio. Restano da verificare, sui canali delle singole società e aziende di trasporto, le modalità locali di adesione e le eventuali fasce garantite.
Lo sciopero generale del 18 maggio può incidere anche su sanità , uffici pubblici e servizi amministrativi. L’INPS ha comunicato possibili disservizi per l’intera giornata, mentre le amministrazioni pubbliche interessate dovranno assicurare la continuità dei servizi essenziali.
Nel comparto sanitario, l’astensione può coinvolgere personale sanitario e personale non sanitario in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali, con possibili rinvii o rallentamenti per attività programmate e sportelli.
Tra l’11 e il 16 maggio sono segnalate agitazioni anche nei servizi ambientali e nelle attività di pulizia in alcune aree locali. I disagi possono riguardare raccolta rifiuti, pulizia urbana, appalti di servizio e attività collegate in strutture pubbliche e private.
Le situazioni più esposte riguardano alcune realtà di Lazio, Calabria, Toscana e Campania. Per i servizi ambientali, il calendario locale va sempre verificato sui canali del Comune, dell’azienda incaricata o del gestore del servizio.
Il calendario di fine mese segnala anche il fermo nazionale autotrasporto merci conto terzi dal 25 al 29 maggio. La durata indicata dal MIT è di 120 ore, dalle 00:00 del 25 maggio alle 24:00 del 29 maggio. Il fermo riguarda il trasporto merci e può riflettersi sulla circolazione dei mezzi pesanti, sulla logistica e sulle consegne. Per imprese, commercianti e operatori della distribuzione, la data da monitorare è quindi la settimana conclusiva di maggio.
Il riepilogo delle principali agitazioni consente di individuare le giornate con maggiore rischio di disagi per trasporti, servizi pubblici e sanità :
| Data | Settore e ambito | Durata e orari |
|---|---|---|
| 14 maggio | Trasporto pubblico locale – SUN Novara | 24 ore |
| 15 maggio | Trasporto pubblico locale – AMTS Catania, ATM Milano, Busitalia Veneto, Umbria e Campania | 24 ore o modalità locali |
| 15 maggio | Appalti ferroviari – Foggia e Toscana | fasce di turno indicate dalle proclamazioni |
| 18 maggio | Sciopero generale USB – categorie pubbliche e private | intera giornata, con modalità diverse per settore |
| 17-18 maggio | Ferrovie e autostrade nazionali | ferrovie dalle 21:00 del 17 maggio, autostrade dalle 22:00 |
| 25-29 maggio | Autotrasporto merci conto terzi nazionale | 120 ore |
Prima di mettersi in viaggio, il riferimento resta il calendario ufficiale degli scioperi del MIT e gli avvisi delle singole aziende di trasporto. Nel trasporto pubblico locale, le fasce di garanzia cambiano da città a città e vengono comunicate dai gestori territoriali.
Per treni, mezzi locali, navi, taxi e autostrade conviene controllare gli aggiornamenti nelle ore precedenti lo sciopero. Le proclamazioni possono essere soggette a variazioni, revoche o adesioni locali che modificano l’effetto reale sui servizi.
Dal 25 maggio 2026 si apre lo sportello di accesso alle risorse della nuova misura Simest  introdotta dall’articolo 8-quater del DL 42/2026. Il plafond dedicato è di 800 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81, con accesso a un finanziamento a tasso agevolato e, per le PMI ammesse, una quota a fondo perduto fino al 30%.
La misura, denominata “Energia per la competitività internazionale“, si inserisce nel pacchetto del Decreto Legge n. 42/2026, lo stesso provvedimento che ha introdotto i contributi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, per rispondere ai rincari provocati dalla crisi del Golfo
Il finanziamento ha un tasso dello 0,319%, pari al 10% del tasso di riferimento UE, e una durata di otto anni, di cui due di pre-ammortamento — rispetto ai sei anni previsti in via ordinaria. La prima tranche di erogazione può essere anticipata fino al 50% dell’importo deliberato.
Il finanziamento minimo è di 10.000 euro. Il massimo finanziabile non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati e, in ogni caso, è soggetto ai seguenti tetti per dimensione:
Le imprese rientranti nella misura possono accedere a una quota non rimborsabile. Per le PMI il contributo arriva fino al 30% dell’importo finanziato, entro un massimo assoluto di 200.000 euro. Per le imprese di dimensioni maggiori il massimale si ferma al 20%.
Possono presentare domanda le imprese di tutte le dimensioni — purché abbiano depositato almeno due bilanci — che dimostrino almeno una delle seguenti condizioni, riferite agli effetti del effetti del caro energia provocato dal conflitto a partire dal 28 febbraio 2026:
Per entrambi i requisiti è richiesta un’asseverazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro MEF, secondo un format che Simest mette a disposizione sul portale.
Per le imprese rientranti nella misura, fino al 90% dell’importo deliberato può essere destinato al rafforzamento patrimoniale, inclusi i finanziamenti soci e gli incrementi di capitale sociale delle controllate — anche estere — fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. Almeno il 10% restante deve essere impiegato in investimenti per la transizione digitale o ecologica.
Lo sportello sul portale Simest apre alle ore 9:00 del 25 maggio e resterà attivo fino al 31 dicembre 2026. Le domande si presentano esclusivamente in via telematica. Dalle ore 18:00 del 24 maggio il portale sarà offline per l’aggiornamento tecnico. Il fac-simile della documentazione richiesta — compreso il format dell’asseverazione — è disponibile sul sito ufficiale Simest.
Dalla previsione dei flussi di cassa ai pagamenti, dalle fatture al conto aziendale digitale: Sibill si muove nel mercato delle piattaforme fintech nate per ridurre la frammentazione amministrativa delle PMI. Il nome richiama la Sibilla Cumana e la capacità di leggere il futuro; la proposta della società , fondata nel 2021 da Mattia Montepara, Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, è più terrena: portare intelligenza artificiale, dati bancari e strumenti contabili dentro un unico ambiente di lavoro per imprese e commercialisti.
Sibill è una fintech italiana specializzata in soluzioni SaaS per piccole e medie imprese. La piattaforma consente di tenere sotto controllo fatture, scadenze, incassi, pagamenti e flussi di cassa, con l’obiettivo di rendere più leggibile la situazione finanziaria aziendale.
Il suo posizionamento si colloca nel comparto della finanza digitale per le PMI, dove software, dati bancari e automazione stanno entrando in attività tradizionalmente presidiate da fogli di calcolo, home banking separati e scambi manuali con lo studio professionale.
La piattaforma permette alle imprese di monitorare cassa e scadenze, emettere e controllare fatture, effettuare pagamenti, riconciliare movimenti bancari e documenti contabili, classificare costi e ricavi per cliente o centro di costo.
Sibill si integra con le banche italiane tramite PSD2 e con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. La logica è portare in un unico ambiente dati bancari, fatture e pagamenti, riducendo gli inserimenti manuali e gli errori di abbinamento.

L’intelligenza artificiale viene usata per automatizzare attività ripetitive come categorizzazione delle transazioni, riconciliazione tra fatture e movimenti bancari, lettura dei documenti e organizzazione delle informazioni finanziarie.
La piattaforma non si presenta come sostituto del gestionale aziendale o del commercialista. Il suo ruolo è quello di creare un livello di lettura e coordinamento tra contabilità , banca e pagamenti, lasciando allo studio professionale l’analisi fiscale e consulenziale.
Il rapporto con i commercialisti è uno degli assi su cui Sibill sta costruendo la propria offerta. L’Osservatorio Sibill 2026, realizzato con AstraRicerche su quasi 600 imprenditrici e imprenditori di PMI fino a 10 milioni di fatturato, mostra una relazione ancora concentrata sugli adempimenti.
Secondo l’indagine, l’83% delle PMI dichiara di non avere pieno controllo dei numeri aziendali senza il commercialista. Il 33% chiede maggiore chiarezza sui dati economici e il 24,5% vorrebbe un supporto più strutturato sulle decisioni economico-finanziarie.
La ricerca indica anche che, nel 77,3% dei casi, il commercialista si occupa di ordinaria amministrazione, dichiarazioni fiscali, calcolo e pagamento delle imposte. Percentuali più basse emergono sulle attività di controllo dell’andamento economico, sulla risposta agli imprevisti e sul supporto a investimenti o assunzioni.
«Semplificare i processi, migliorare la qualità delle informazioni e la collaborazione, e trasformare un rapporto ancora troppo operativo in una collaborazione strategica».
Così Mattia Montepara, CEO e co-founder di Sibill, legge lo spazio di crescita per piattaforme che aiutano imprese e studi a lavorare sugli stessi dati, con meno dispersione tra documenti, conti bancari e scadenze.
Nel 2025 Sibill ha aggiunto alla piattaforma un conto aziendale digitale con IBAN italiano e carte di debito fisiche e virtuali. Il servizio consente di eseguire bonifici singoli o massivi istantanei, pagare dipendenti e F24, visualizzare saldo e movimenti in tempo reale. Le carte aziendali possono essere assegnate ai collaboratori con limiti di spesa personalizzabili. Anche questo tassello risponde alla stessa logica: far confluire spese, movimenti, documenti e autorizzazioni dentro un ambiente collegato alla parte amministrativa.
La crescita del prodotto è stata sostenuta anche dal round Serie A da 12 milioni di euro chiuso nel 2025 e guidato da Creandum, con la partecipazione di Keen Venture Partners e altri investitori. Il finanziamento si è aggiunto ai 6,7 milioni già raccolti in precedenza.
Per conti e carte, Sibill lavora con Swan, fintech europea di finanza integrata. L’infrastruttura opera come istituto di moneta elettronica autorizzato dall’autorità bancaria francese e registrato in Italia con filiale a Milano, sotto supervisione della Banca d’Italia.
Per le piccole e medie imprese, il valore di strumenti come Sibill si misura sulla capacità di trasformare dati sparsi in informazioni leggibili sulla liquidità . La leva non è solo la riduzione del lavoro manuale, ma la possibilità di vedere prima scadenze, tensioni di cassa, ritardi nei pagamenti e margini di manovra.
La concorrenza nel fintech per imprese sta andando verso piattaforme sempre più integrate, nelle quali banca, pagamenti, fatturazione e analisi dei dati dialogano senza costringere l’imprenditore a ricostruire ogni volta il quadro finanziario a posteriori.
Il 43,4% delle imprese italiane paga le fatture alla scadenza: un calo anno di 1,7 punti percentuali che costa all’Italia cinque posizioni nella classifica europea e quattro in quella mondiale dei pagatori più virtuosi. È la fotografia aggiornarta fornita da CRIBIS. L’unico segnale positivo per il nostro paese riguarda i ritardi gravi — quelli oltre i 90 giorni — che scendono al 4,1%, in lieve miglioramento di 0,3 punti. Nella classifica generale l’Italia si posiziona al 21° posto in Europa e al 28° nel mondo, contro il sedicesimo e il ventiquattresimo dell’anno precedente.
Lo studio CRIBIS, giunto alla ventiduesima edizione, è basato su oltre 2 miliardi di esperienze di pagamento raccolte in 37 paesi che coprono oltre il 90% del PIL mondiale. I dati sono riferiti al Q4 2025 e confrontati con i periodi equivalenti degli anni precedenti. Le imprese sono classificate in tre fasce: pagamenti alla scadenza (entro 30 giorni dalla scadenza della fattura), ritardi fino a 90 giorni e ritardi gravi (oltre 90 giorni).
L’Europa settentrionale si conferma l’area più virtuosa del continente e rafforza ulteriormente il primato. La Danimarca guida con il 94,9% di pagamenti alla scadenza, seguita da Polonia (86,6%), Paesi Bassi (74,7%) e Svizzera (68,5%). La distanza con l’Italia — ferma al 43,4% — vale oltre 51 punti percentuali dal vertice della classifica.
All’interno dell’area emergono tuttavia andamenti divergenti. Il Lussemburgo registra il miglioramento più marcato dell’intera area, passando dal 41,5% del 2024 al 54,8%: un recupero coerente con un contesto monetario più favorevole e con una maggiore capacità di assorbimento del sistema finanziario. In direzione opposta si muove l’Irlanda, con la flessione più pesante dell’area (-12,8%) e una puntualità ferma al 45,5%. Il calo riflette il doppio binario dell’economia irlandese: il PIL trainato dalle multinazionali farmaceutiche e tech non si traduce necessariamente in maggiore liquidità per le PMI locali, esposte a costi operativi elevati e alle tensioni del mercato immobiliare. Il Belgio segna invece +9,2%, raggiungendo il 47,3%, sostenuto dai meccanismi di indicizzazione automatica dei salari all’inflazione che proteggono il reddito reale delle imprese.
Il panorama dell’Europa meridionale rimane frammentato. Ungheria (75,8%) e Slovenia (53,3%) guidano il gruppo, mentre il resto dell’area si attesta su livelli nettamente inferiori: Francia 46,5%, Turchia 46,4%, Spagna 45,9%, Italia 43,4%.
Il dato più positivo dell’area è la Grecia, che registra il miglioramento più marcato rispetto al 2024 portandosi al 34,1% (+9,2%). Un recupero coerente con la crescita del PIL proiettata oltre il 2% nel biennio 2025-2026, il risanamento del sistema bancario con gli NPL ai minimi storici e l’afflusso di fondi UE. All’opposto si trova la Bulgaria, che registra l’incremento più elevato di ritardi gravi nell’intera Europa: +6,6% rispetto al 2024, con una quota che raggiunge il 9,6%. Insieme al Portogallo (20,2% di pagatori puntuali) chiude la classifica europea dei Paesi più virtuosi.
Nel Nord America il quadro si mantiene complessivamente stabile. Gli Stati Uniti registrano il 60,3% di pagamenti puntuali, confermando una buona tenuta del sistema economico e della liquidità delle imprese. Il Canada mostra dinamiche sostanzialmente in linea con l’anno precedente (42,3%), mentre il Messico segnala un peggioramento sia nella puntualità (-4,3%) sia nei ritardi gravi (+3,4%), segnale di crescenti tensioni finanziarie lungo le filiere.
In Asia emerge invece un panorama fortemente eterogeneo. La Thailandia registra il balzo più significativo dell’area: +20,4 punti percentuali, arrivando al 74,8%. Taiwan si conferma tra i mercati più solidi con il 72,4% di pagatori puntuali e ritardi gravi quasi nulli (0,2%). La Cina registra un lieve miglioramento nella puntualità (57,4%) con una riduzione dei ritardi gravi al 3,2%, mentre le Filippine mostrano il peggioramento più netto di tutta l’area: i pagamenti alla scadenza crollano al 61,2% dal 81,4% del Q4 2024, con i ritardi gravi in salita al 14,2%.
La NASpI dopo le dimissioni per rifiuto al trasferimento può essere concessa ma la distanza della nuova sede di lavoro rifiutata è insufficiente di per sè a “sbloccare” il diritto all’indennità di disoccupazione. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore dimissionario deve trovarsi davanti a una vera giusta causa, legata a un comportamento datoriale grave o a un trasferimento privo delle ragioni richieste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Il diritto alla NASpI dopo le dimissioni è collegato alla perdita involontaria del lavoro. L’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 ammette l’indennità anche in caso di dimissioni per giusta causa, purché la cessazione del rapporto derivi da circostanze imputabili al datore di lavoro.
Nel caso del rifiuto di trasferimento ad altra sede, quindi, il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia stato determinato da una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La distanza incide sulla valutazione, ma da sola resta un elemento parziale.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un lavoratore dimessosi dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la NASpI valorizzando la distanza superiore a 50 chilometri dalla residenza e la difficoltà di prestare attività in una sede così lontana. L’INPS aveva tuttavia impugnato la decisione e la Cassazione aveva accolto il ricorso.
Secondo i giudici, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, legato all’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.
La soglia dei 50 chilometri dalla residenza, o della sede raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, resta comunque rilevante nelle regole INPS sulla disoccupazione. Il suo effetto cambia però a seconda della forma con cui il rapporto viene chiuso.
Nella risoluzione consensuale legata al rifiuto del trasferimento, la distanza può sostenere l’accesso alla NASpI quando ricorrono gli altri requisiti. Nelle dimissioni per giusta causa, invece, occorre accertare che il trasferimento sia privo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Chi presenta domanda di NASpI per dimissioni da trasferimento deve documentare la ragione della cessazione del rapporto. La prassi INPS richiede che il lavoratore dimostri almeno la volontà di contestare il comportamento datoriale ritenuto illegittimo. La domanda può essere sostenuta da documenti coerenti con la contestazione del trasferimento:
In ultima analisi, la NASpI è esclusa quando il lavoratore lascia il posto pur potendo proseguire il rapporto e il trasferimento risulta sorretto da ragioni aziendali legittime. In questa ipotesi, le dimissioni mantengono natura volontaria ai fini dell’indennità di disoccupazione.
La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che restringe gli automatismi sulla disoccupazione involontaria. Le eccezioni previste dalla disciplina NASpI vanno lette in modo aderente alle fattispecie indicate dalla legge, senza estensioni fondate sul solo disagio organizzativo del lavoratore.
Il calendario 2026 della Rottamazione quater vede avvicinarsi la rata di maggio, che apre una sequenza di scadenze diverse a seconda del piano di pagamento. Il termine ordinario del 31 maggio riguarda i contribuenti già ammessi alla definizione agevolata, i debitori riammessi nel 2025 e chi rientra nella proroga legata al Decreto Alluvione. Per tutti, la data da segnare è l’8 giugno 2026, ultimo giorno utile per versare senza perdere i benefici della definizione agevolata.
La rata della Rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 può essere pagata entro lunedì 8 giugno. Il termine ordinario cade di domenica e slitta al primo giorno lavorativo successivo; su questa data si applicano i cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della definizione agevolata.
Per la generalità dei contribuenti, la scadenza di maggio corrisponde alla dodicesima rata del piano. Per i debitori riammessi alla Rottamazione quater nel 2025, invece, il versamento riguarda la quarta rata del nuovo calendario indicato nella Comunicazione delle somme dovute.
Per i contribuenti ordinari e per i riammessi, dopo la rata di maggio restano due appuntamenti nel calendario 2026: il 31 luglio e il 30 novembre. Applicando la tolleranza di cinque giorni e i rinvii per il fine settimana, il pagamento risulta tempestivo entro le seguenti date:
| Categoria | Rata | Scadenza ordinaria | Pagamento entro |
|---|---|---|---|
| Contribuenti ordinari | 12esima rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Riammessi nel 2025 | 4a rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Contribuenti 2026 | 8 giugno 2026 | ||
| Contribuenti ordinari e riammessi | rata successiva | 31 luglio 2026 | 5 agosto 2026 |
| Contribuenti ordinari e riammessi | rata successiva | 30 novembre 2026 | 7 dicembre 2026 |
Il calendario cambia per i contribuenti che applicano la proroga prevista dal Decreto Alluvione. Anche per questa platea la rata di maggio può essere versata entro l’8 giugno 2026, ma le due scadenze successive seguono un piano differente rispetto a quello ordinario.
| Categoria | Rata | Scadenza ordinaria | Pagamento entro |
|---|---|---|---|
| Proroga Decreto Alluvione | 11esima rata | 31 maggio 2026 | 8 giugno 2026 |
| Proroga Decreto Alluvione | rata successiva | 31 agosto 2026 | 7 settembre 2026 |
| Proroga Decreto Alluvione | rata successiva | 31 ottobre 2026 | 9 novembre 2026 |
Il calendario indicato riguarda la Rottamazione quater già in corso. La nuova Rottamazione quinquies segue invece un piano autonomo, con prima o unica rata al 31 luglio 2026 e ulteriori scadenze al 30 settembre e al 30 novembre 2026. La distinzione tra le due procedure serve a evitare errori tra moduli, comunicazioni e codici di pagamento.
Le rate della definizione agevolata si pagano utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. I canali disponibili sono quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
Chi intende pagare soltanto alcune cartelle inserite nella Comunicazione deve utilizzare ContiTu, il servizio che consente di rimodulare il piano e ottenere nuovi moduli di pagamento sulle sole posizioni selezionate. Le cartelle lasciate fuori dalla rimodulazione tornano alla riscossione ordinaria.
Il versamento oltre il termine ultimo, l’omesso pagamento o il pagamento insufficiente comportano la decadenza dalla Rottamazione quater. In questo caso la definizione agevolata perde efficacia e il debito residuo torna riscuotibile secondo le regole ordinarie, con recupero delle somme ancora dovute.
Le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito residuo. Per questo motivo il controllo del modulo PagoPA, della rata corretta e dell’importo indicato nella Comunicazione delle somme dovute diventa decisivo prima di procedere al pagamento.