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Il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato: lo ha anticipato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del G7 Finanze di Parigi, annunciando che il Consiglio dei ministri di venerdì 22 maggio — giorno stesso della scadenza — deciderà la nuova estensione per benzina e gasolio. Sul tavolo del CdM anche misure dedicate all’autotrasporto e al trasporto pubblico locale.
Le parole di Giorgetti da Parigi tracciano la direzione del governo: nel Consiglio dei ministri di venerdì sera «saranno presi dei provvedimenti, sicuramente sull’autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati», e «c’è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione». La conferma è arrivata anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «dovremo certamente prorogare il taglio delle accise». Le coperture finanziarie sono però ancora da definire: «cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al Patto, quindi ci prepariamo anche all’incontro con le categorie», ha aggiunto Giorgetti.
Il quarto Decreto Carburanti si distinguerà dai precedenti per la combinazione di due linee di intervento: la proroga dello sconto alla pompa su benzina e gasolio e misure settoriali mirate all’autotrasporto e al trasporto pubblico locale, categorie che scaricano il caro carburanti sull’intera catena economica.
Il vertice di venerdì 22 maggio vedrà la premier Meloni e il vicepremier Salvini al tavolo con le principali federazioni dell’autotrasporto, riunite sotto Unatras — l’organismo che rappresenta oltre il 90% delle imprese del settore. La categoria porta all’incontro quattro richieste precise:
La situazione del settore è critica. Secondo i calcoli della CGIA di Mestre, il gasolio ha segnato un rincaro di circa il 30% rispetto alla fine del 2025, con una media attorno a 2,135 euro al litro: per un mezzo pesante, ogni pieno costa circa 250 euro in più rispetto a un anno fa. La CGIA stima a rischio chiusura entro fine anno circa 13.000 imprese, con il caro carburanti che incide ormai per circa il 40% sui costi di gestione.
Lo sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio — comunicato alla Commissione di Garanzia con il preavviso previsto dalla legge — è confermato, salvo esiti tangibili dal vertice di Palazzo Chigi.
La riduzione in vigore fino al 22 maggio è frutto di due provvedimenti distinti: il DL 63/2026 ha coperto la misura fino al 10 maggio con 146,5 milioni di euro; il decreto MEF-MASE dell’8 maggio ha finanziato il periodo successivo attingendo all’extra-gettito IVA di 191,2 milioni generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Il valore complessivo dell’operazione per il 2026 ammonta a circa 400 milioni di euro. Le aliquote vigenti fino al 22 maggio sono le seguenti:
I prezzi dei carburanti registrati dal MIMIT al 19 maggio sulla rete stradale in self service sono pari a 1,951 euro al litro per la benzina e di 1,978 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale salgono a 2,023 euro per la benzina e a 2,064 euro per il gasolio. Il Brent si attesta intorno ai 110 dollari al barile, livello che non lascia margine per ridurre gli sconti senza conseguenze dirette ai distributori.
Senza proroga, dal 23 maggio si profilerebbe un rincaro di 6,1 centesimi al litro sulla benzina — che supererebbe i 2 euro sulla rete ordinaria — e di 24,4 centesimi sul gasolio, con il diesel che raggiungerebbe circa 2,20 euro al litro su strada e oltre 2,30 in autostrada.
Lo sfondo in cui si muove il governo, c’è un negoziato europeo ancora irrisolto. La Commissione ha respinto lunedì le richieste italiane di estendere all’energia la clausola di salvaguardia già riconosciuta per le spese di difesa — la National Escape Clause (NEC), che consentirebbe di finanziare interventi come il taglio delle accise senza gravare sui conti pubblici, in particolare sul deficit. Per l’Italia il vincolo è doppio: il Paese è in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, con un deficit superiore di appena un decimale alla soglia del 3% del PIL, e ha un livello di debito che rende necessaria — come ha riconosciuto lo stesso Giorgetti — «prudenza e responsabilità nel decidere».
Il ministro delle Finanze ha insistito sulla peculiarità del caso italiano: «siamo stati colpiti da due crisi consecutive — quella legata al conflitto in Ucraina e quella in Medio Oriente — un unicum in Europa insieme alla Germania». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva formalizzato la richiesta in una lettera a Ursula von der Leyen, avvertendo che senza flessibilità di bilancio sull’energia l’Italia potrebbe rinunciare ad attivare il programma SAFE per la difesa europea.
Il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis non ha chiuso con un no definitivo: ha detto di «esaminare la richiesta dell’Italia» e di seguire «attentamente la situazione», lasciando la partita aperta in vista della riunione informale dell’Eurogruppo a Cipro, dove Giorgetti si fermerà poche ore prima di rientrare a Roma per il CdM. Secondo il MEF, il negoziato proseguirà in tutte le sedi istituzionali, anche attraverso l’esame dei «fattori rilevanti» previsti dalla governance economica europea e dell’aggiornamento dei dati di finanza pubblica. Come ha ribadito lo stesso Giorgetti: «non c’è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte».
Il confronto tra venture capital europeo e statunitense rivela un risultato inatteso: rendimenti finanziari pressoché identici, nonostante un mercato che vale un quinto di quello americano e strategie d’investimento profondamente diverse. È la conclusione dello studio Practices of European and American Venture Capitalists: homogeneity and heterogeneity at work, che ha analizzato le differenze nei processi decisionali tra fondi di venture capital europei e americani.
Il mercato statunitense del venture capital supera quello europeo per volume di capitali investiti e costituisce da decenni il punto di riferimento globale del settore. Eppure le metriche di rendimento risultano pressoché identiche: tassi obiettivo equivalenti, stessi tassi di fallimento, risultati di eccellenza analoghi.
Alla ricerca, condotta da un pool di otto business school — tra cui Polimi School of Management, IE Business School e Stockholm School of Economics — hanno contribuito, tra gli altri, Audencia Business School, Universidad Complutense de Madrid, Vlerick Business School, Università di Gand e Università del Lussemburgo, per un totale di 611 manager intervistati in circa 400 fondi di investimento.
Il mercato statunitense del venture capital supera di cinque volte quello europeo per volume di capitali investiti. Eppure le metriche di performance risultano pressoché identiche: i fondi europei puntano agli stessi tassi di rendimento, affrontano gli stessi tassi di fallimento e raggiungono risultati di alto livello equivalenti a quelli dei colleghi americani. Tra gli istituti coinvolti nella ricerca figurano anche Audencia Business School, Universidad Complutense de Madrid, Vlerick Business School, Università di Gand e Università del Lussemburgo — per un campione che copre il 55% della capitalizzazione di mercato e 130 miliardi di euro in gestione.
La vera differenza tra i due ecosistemi riguarda i processi. I venture capitalist europei operano con un deal flow più ristretto rispetto agli americani, cogliendo un numero inferiore di opportunità di investimento. Sul piano metodologico, i fondi europei si basano sulle condizioni di mercato attuali per valutare un’operazione; quelli statunitensi ricorrono a modelli finanziari predittivi per stimare la scalabilità e il potenziale futuro di una startup.
Le differenze si estendono ai criteri di selezione. Entrambi concordano sull’importanza del team: il 96% attribuisce al team il merito del successo di un’impresa e il 92% ne fa la prima causa di fallimento. Su altri aspetti i pesi divergono: i venture capitalist europei attribuiscono al modello di business e all’adeguatezza strategica un peso del 43%, mentre negli USA la valutazione del prodotto incide per il 74% e quella del mercato per il 68%.
Diverge anche la figura del fondatore ideale: in Europa si valorizzano passione, determinazione e impegno individuale; negli USA contano soprattutto la coesione del team, la struttura organizzativa e le dinamiche interpersonali. Come rileva lo studio:
la differenza sta nel modo in cui vengono prese le decisioni di investimento, si scelgono le operazioni e si valuta il rischio, determinando chi ottiene finanziamenti e chi no.
La ricerca identifica spazi di miglioramento strutturale per l’ecosistema europeo. Massimo Colombo, professore di Innovation Economics e Entrepreneurial Finance alla Polimi School of Management, avverte che i tentativi di replicare il modello statunitense — in particolare quello della Silicon Valley — rischiano di trascurare le condizioni locali. Il rafforzamento degli ecosistemi europei del Venture Capital passa per tre direttrici:
Per le startup italiane che cercano capitali di rischio, la ricerca offre indicazioni operative su come posizionarsi rispetto ai criteri dei fondi europei: meno attenzione ai modelli finanziari predittivi, più peso alle qualità individuali del fondatore e alle condizioni di mercato correnti. Un profilo specifico, con criteri selettivi che differiscono da quelli delle grandi piattaforme americane: conoscerli è il primo passo per orientarsi nel mercato europeo del capitale di rischio.
Bruxelles accelera sui dazi USA-UE dopo l’ultimatum di Donald Trump all’Unione Europea. Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sui regolamenti che attuano l’intesa di Turnberry, con l’obiettivo di arrivare alla scadenza del 4 luglio con la parte europea già definita. Il tetto americano del 15% su gran parte dei beni UE, auto comprese, dipende ora dal voto finale e dalla pubblicazione dei testi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La scadenza del 4 luglio resta la data politica del confronto commerciale tra Washington e Bruxelles. Trump ha legato il rinvio dell’aumento tariffario alla promessa europea di attuare l’accordo raggiunto nel 2025 a Turnberry, che prevede concessioni tariffarie UE sui beni statunitensi e un tetto americano del 15% su gran parte delle merci europee.
La novità è l’intesa provvisoria raggiunta il 20 maggio tra Parlamento europeo e Consiglio sui due regolamenti necessari ad applicare la parte tariffaria della Dichiarazione UE-USA del 21 agosto 2025. I testi saranno finalizzati a livello tecnico, poi votati formalmente dalle due istituzioni e pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE.
La minaccia più pesante riguarda le auto europee esportate negli Stati Uniti. Trump aveva prospettato il ritorno al 25% su auto e camion UE, contestando a Bruxelles il ritardo nell’attuazione del patto. L’accordo provvisorio europeo riduce il rischio di un’escalation immediata e tiene il negoziato sulla soglia fissata dall’intesa.
Per la filiera europea dell’auto, il salto dal 15% al 25% cambierebbe prezzi, margini e contratti di fornitura. La pressione riguarda i grandi costruttori e tutta la componentistica collegata: meccanica, elettronica, gomma-plastica, lavorazioni metalliche e subfornitura italiana integrata nelle catene europee dirette verso il mercato americano.
La base del negoziato è la dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 21 agosto 2025 dopo l’intesa politica raggiunta a Turnberry. Il testo prevede che gli Stati Uniti applichino ai beni originari dell’Unione europea la maggiore tra la tariffa MFN e un’aliquota del 15%, composta da dazio ordinario e tariffa reciproca.
Per auto e parti di automobili, l’accordo stabilisce un meccanismo legato all’iniziativa legislativa europea. Quando l’UE introduce formalmente le proposte per ridurre le tariffe sui beni statunitensi, Washington si impegna a ricondurre i dazi Section 232 sulle auto UE in una tariffa complessiva del 15%, con effetto dal primo giorno dello stesso mese.
Il testo concordato da Parlamento e Consiglio rafforza le tutele già chieste dall’Eurocamera. La Commissione potrà sospendere in tutto o in parte le preferenze tariffarie concesse agli Stati Uniti se Washington viola gli impegni della Dichiarazione congiunta, introduce nuove misure contro gli operatori europei o altera i rapporti commerciali con l’Unione.
Il compromesso introduce anche un meccanismo di salvaguardia contro aumenti anomali delle importazioni statunitensi. La Commissione potrà avviare l’esame su richiesta motivata di almeno tre Stati membri, dell’industria europea, dei sindacati UE oppure di propria iniziativa, se l’aumento delle importazioni minaccia di danneggiare i produttori europei.
Uno dei settori più sensibili è quello di acciaio, alluminio e prodotti derivati. Il compromesso europeo consente alla Commissione di sospendere le concessioni tariffarie se, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui prodotti derivati importati dall’Unione europea.
La clausola riguarda una filiera centrale per meccanica, componentistica, lavorazioni metalliche e manifattura italiana. Il testo europeo prova a tenere insieme attuazione dell’accordo e strumenti di reazione, in caso di mancato allineamento americano sui metalli.
La dichiarazione congiunta prevede alcune esenzioni mirate. Dal 1° settembre 2025 gli Stati Uniti si sono impegnati ad applicare soltanto la tariffa MFN ad aeromobili e parti di aeromobili, farmaci generici, ingredienti farmaceutici, precursori chimici e risorse naturali non disponibili, compreso il sughero.
Per farmaceutici, semiconduttori e legname soggetti ad azioni Section 232, Washington si è impegnata a contenere il carico tariffario complessivo entro il 15%. Acciaio, alluminio e derivati seguono invece una trattativa dedicata, con ipotesi di quote tariffarie e strumenti comuni contro la sovraccapacità globale.
Il vino italiano figura tra i prodotti più esposti alla tariffa del 15%. Unione Italiana Vini ha stimato per le imprese del comparto un danno da 317 milioni di euro nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dei dazi, con una stima fino a 460 milioni in caso di dollaro debole. Tra le denominazioni più esposte figurano Moscato d’Asti, Pinot Grigio, Prosecco, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.
Il tema riguarda anche altri comparti del Made in Italy colpito dai dazi USA, dall’alimentare ai mobili, dalla meccanica ai prodotti in metallo. La tariffa al 15% dà alle imprese un riferimento per listini e contratti; la minaccia di tariffe più alte riapre la revisione dei margini lungo le catene di fornitura.
Il negoziato UE-USA procede accanto al contenzioso interno americano sui dazi Trump al 10% bocciati e rimborsi USA. La sentenza della Court of International Trade sulla Section 122 riguarda la base giuridica usata dalla Casa Bianca per imporre dazi globali temporanei, mentre l’accordo di Turnberry disciplina il rapporto tariffario tra Stati Uniti e Unione europea.
Per le imprese italiane, i due fronti vanno letti separando accordo transatlantico, dazi settoriali, rimborsi IEEPA e contenzioso Section 122. Il soggetto che importa negli Stati Uniti deve ricondurre ogni pagamento alla norma che lo ha generato, alla data dell’operazione doganale e alla posizione dell’importer of record.
L’accordo del 20 maggio è provvisorio. Dopo la finalizzazione tecnica, Parlamento europeo e Consiglio dovranno approvare formalmente i due regolamenti. L’entrata in vigore scatterà il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento principale avrà durata limitata fino alla fine del 2029, salvo una nuova decisione europea. Sei mesi dopo l’entrata in vigore, e poi ogni tre mesi, la Commissione dovrà riferire a Parlamento e Consiglio sull’andamento dei volumi e dei valori delle esportazioni statunitensi verso l’UE per i beni coperti dalle nuove regole.
Il MIMIT ha pubblicato il nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0, con una dotazione da 447,6 milioni di euro per le PMI del Sud. Il decreto 18 marzo 2026 finanzia programmi green, digitali e ad alto contenuto tecnologico in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili tra contributo in conto impianti e finanziamento agevolato.
Il bando 2026 riferito alla misura Investimenti sostenibili 4.0 sostiene programmi innovativi e sostenibili coerenti con il piano Transizione 4.0 e con gli obiettivi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027. La dotazione è pari a di quasi 448 milioni euro. Il 25% delle risorse è destinato ai programmi presentati da micro e piccole imprese. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse nazionali o europee, se disponibili.
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con programmi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve rispettare i requisiti indicati dal decreto:
I programmi devono usare in misura prevalente tecnologie abilitanti del piano Transizione 4.0 e riguardare ampliamento della capacità produttiva, diversificazione della produzione, cambiamento del processo produttivo oppure realizzazione di una nuova unità produttiva.
Tra le tecnologie richiamate dal bando rientrano advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, IoT, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data, intelligenza artificiale e blockchain.
La selezione valorizza i programmi con maggiore contenuto ambientale, in particolare quelli collegati a economia circolare, uso efficiente delle risorse, risparmio energetico e innovazione dei processi produttivi.
I programmi devono prevedere spese ammissibili comprese tra 750mila euro e 5 milioni di euro. Il valore agevolabile deve essere entro il 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, oppure dell’ultima dichiarazione dei redditi per imprese individuali e società di persone. Le spese finanziabili riguardano immobilizzazioni nuove di fabbrica, materiali e immateriali, funzionali al programma di investimento:
Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e completati entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione. Il Ministero può concedere una proroga fino a sei mesi su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria.
Le agevolazioni coprono una percentuale nominale massima pari al 75% delle spese ammissibili. Il sostegno è formato da un contributo in conto impianti pari al 35% e da un finanziamento agevolato pari al 40%.
Il finanziamento agevolato è senza interessi e viene rimborsato con rate semestrali costanti, con scadenze al 31 maggio e al 30 novembre, entro un piano di ammortamento di durata massima pari a sette anni.
L’impresa beneficiaria deve garantire una copertura finanziaria propria o esterna pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili, con risorse prive di sostegno pubblico.
Le domande si presentano attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, soggetto incaricato delle attività amministrative e tecniche per conto del MIMIT. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione.
Le date di apertura dello sportello, gli schemi di domanda e la documentazione da allegare saranno fissati con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e sui siti MIMIT e Invitalia.
La procedura sarà valutativa a sportello. L’ordine cronologico rileverà secondo le modalità che saranno definite nel provvedimento attuativo, insieme ai criteri di istruttoria e alle eventuali soglie di merito per i programmi presentati.
Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è tenuto per mancanza di candidati: oltre 1,75 milioni di selezioni andate a vuoto, pari al 30,2% del totale programmato. È quanto emerge dal nuovo report dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre sulla difficoltà di reperimento del personale nelle imprese italiane, un fenomeno che in otto anni ha più che triplicato rispetto al 9,7% del 2017.
A livello settoriale, la difficoltà è più marcata nelle costruzioni, dove quasi il 39% delle selezioni non registra alcun candidato. Seguono il legno-mobile (35,2%) e le multiutility del comparto acqua, energia e gas (circa il 35%). Tra i comparti con le percentuali più elevate figurano anche la metalmeccanica, l’elettronica e i servizi turistici, alberghieri e della ristorazione, settori che concentrano le maggiori criticità nelle aree a forte vocazione produttiva e turistica.
Il quadro complessivo è ancora più critico: su 5,8 milioni di assunzioni programmate nel 2025, 2,7 milioni — pari al 47% del totale — hanno incontrato difficoltà di copertura. Di queste, 1,75 milioni dipendono dalla pura assenza di candidati; le restanti 765mila circa dalla preparazione giudicata insufficiente.
La distribuzione geografica del fenomeno è tutt’altro che uniforme. Il Nordest concentra le maggiori difficoltà : tra le cinque regioni con le percentuali più alte di colloqui deserti, quattro appartengono a quest’area. La Valle d’Aosta guida la classifica con il 39,5% di selezioni senza candidati, seguita dal Trentino-Alto Adige (39%), dal Friuli-Venezia Giulia (37,4%), dal Veneto (33,5%) e dall’Emilia-Romagna (33%).
A livello provinciale, Trento registra il dato più elevato d’Italia: nel 2025 il 40% dei colloqui è rimasto senza candidati. Le province più in difficoltà — Aosta, Udine, Bolzano e Belluno — sono accomunate da economie a forte vocazione turistica, manifatturiera ed edilizia, tre settori che storicamente faticano ad attrarre le nuove generazioni. Anche la Puglia, la regione meno colpita, registra quasi un quarto delle selezioni deserte (25%).
Dietro al boom di colloqui senza candidati si sovrappongono cause culturali, demografiche e organizzative che il report CGIA analizza in modo articolato:
Per invertire la tendenza, la CGIA indica alcune direzioni prioritarie. Sul fronte della comunicazione, le imprese devono aggiornare linguaggio e canali di recruitment per avvicinarsi alle aspettative delle nuove generazioni. Sul piano strutturale, l’obiettivo è rafforzare il rapporto tra scuola, formazione e mondo produttivo: apprendistati ben retribuiti, stage di qualità e percorsi di orientamento che permettano ai giovani di conoscere direttamente professioni e possibilità di carriera nel settore privato.
La CGIA sottolinea infine la necessità di valorizzare il ruolo sociale dell’impresa privata come motore di occupazione, investendo in formazione continua, flessibilità organizzativa e ambienti di lavoro moderni e meritocratici.
Le concessioni balneari scadute non sono prorogabili e i nuovi bandi vanno comunque emanati. Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione nel merito del ricorso avanzato da ventidue gestori di stabilimenti di Rimini, penalizzati dalla sentenza del Consiglio di Stato che a suo tempo aveva dichiarato illegittime le proroghe delle concessioni balneari e costretto il Comune ad accorciare le licenze. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso: chi non era parte del giudizio originario non ha titolo per impugnarne la sentenza.
Le società riminesi non erano state parte del giudizio che aveva prodotto la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria e non avevano quindi titolo per impugnarla. L’ordinanza di Cassazione n. 14568 del 17 maggio 2026 precisa che l’unico rimedio percorribile è l’opposizione di terzi davanti al medesimo giudice amministrativo.
Gli Ermellini affrontano anche il merito della seconda censura, quella dell’eccesso di potere giurisdizionale. I ricorrenti sostenevano che il Consiglio di Stato, con la sentenza 17/2021, si fosse «sostituita al legislatore, al Governo, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Corte costituzionale, andando sostanzialmente a dichiarare illegittime tutte le norme di legge nazionale anche successive all’adozione della decisione gravata, che garantiscono la continuità , prima al 31 dicembre 2033 e ora a tempo indeterminato, dell’utilizzazione del demanio marittimo legittimamente assegnato alle concessioni balneari».
La Suprema Corte confuta questa tesi: i ricorrenti non contestano un effetto immediato e diretto della decisione nei loro confronti ma il timore di un pregiudizio derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria.
In pratica, i balneari avevano impugnato la sentenza temendo che i principi affermati potessero orientare le decisioni dei giudici amministrativi in futuri processi analoghi. Il vincolo del precedente giudiziale — chiarisce la Cassazione — «è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene».
Le Sezioni Unite richiamano infine il precedente n. 28959/2025, che aveva già respinto un ricorso analogo: disapplicare la legge interna incompatibile con il diritto dell’Unione europea non configura eccesso di potere giurisdizionale, ma esercizio ordinario della funzione giurisdizionale. La Cassazione cita anche orientamenti precedenti che avevano confutato la tesi dell’eccesso giurisdizionale nei confronti di sentenze che riguardano, legittimamente, l’interpretazione di normative europee.
L’ordinanza ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali della vicenda. La Legge di Bilancio 2019 aveva disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2033. Il Consiglio di Stato si era espresso in materia con le sentenze 17 e 18 del 2021, dichiarando il contrasto delle proroghe con l’articolo 49 del TFUE e con la direttiva Bolkestein, fissando il termine finale di efficacia delle concessioni al 31 dicembre 2023.
Il legislatore è poi intervenuto più volte: con la Legge sulla Concorrenza n. 118/2022 ha confermato l’efficacia delle concessioni fino al 2023 e delegato il Governo al riordino della materia; con il Milleproroghe 2022 ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2024 con possibilità di ulteriore proroga al 2025. Il decreto di riforma delle concessioni balneari del settembre 2024 (il DL 131/2024, noto come Salva Infrazioni) ha infine fissato la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027, imponendo ai Comuni di avviare le procedure di gara entro il 30 giugno 2027 e tuttora al centro del dibattito politico e legislativo.
Dal 26 maggio 2026 cambia la disciplina europea sugli imballaggi usati per mettere in sicurezza le merci sui pallet durante il trasporto. La Decisione delegata UE 2026/429 esenta film estensibili, involucri di pallet e cinghie dall’obbligo di riutilizzo al 100% previsto dal nuovo Regolamento imballaggi per alcuni flussi logistici interni o nazionali.
Il Regolamento UE 2025/40 è il riferimento per la nuova disciplina europea sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. La strategia europea punta a ridurre i rifiuti, aumentare riciclabilità e riutilizzo e rendere più omogenee le regole per gli operatori del mercato unico.
La deroga interviene su una categoria specifica di imballaggi da trasporto, riconoscendo che per film estensibili e cinghie l’obbligo di riutilizzo al 100% avrebbe richiesto un adeguamento industriale più costoso e complesso rispetto alla disponibilità tecnologica attuale.
Il Regolamento conserva invece il target generale di riutilizzo del 40% per determinati formati di imballaggio da trasporto usati in un anno civile, con possibilità di compensazione tra formati con tassi di riutilizzo differenti.
La Decisione delegata UE 2026/429 della Commissione, adottata il 25 febbraio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio, integra il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
La misura riguarda gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per stabilizzare e proteggere i prodotti collocati sui pallet durante il trasporto. Per questi formati viene meno l’obbligo di riutilizzo al 100% previsto dall’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento imballaggi.
L’esenzione riguarda il target più rigido del riutilizzo integrale, previsto per i trasporti all’interno della stessa impresa o tra imprese collegate nell’Unione europea, e per i trasporti tra operatori economici all’interno dello stesso Stato membro.
La Commissione UE ha motivato l’esenzione con i costi e i vincoli tecnici legati al passaggio obbligato a soluzioni riutilizzabili per film e cinghie. Secondo il testo della Decisione, l’uso esclusivo di questi formati riutilizzabili può generare costi di adeguamento sproporzionati per gli operatori interessati.
Le imprese che movimentano merci su pallet devono distinguere tra formati esentati e altri imballaggi da trasporto ancora soggetti agli obiettivi del Regolamento UE 2025/40. La Decisione riguarda infatti i soli involucri di pallet e cinghie usati per stabilizzare e proteggere i prodotti durante il trasporto:
La verifica sui requisiti comprende l’analisi dei flussi logistici interni alla stessa impresa o tra imprese collegate nell’Unione europea, i trasporti tra operatori economici all’interno dello stesso Stato membro e gli altri imballaggi da trasporto che rimangono nel campo degli obiettivi generali di riutilizzo.
Dal 26 maggio 2026 questi operatori possono quindi escludere film e cinghie dei pallet dal vincolo di riutilizzo al 100%, continuando però a valutare gli altri obblighi previsti dal Regolamento imballaggi per riciclabilità , riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei formati soggetti ai target europei.
Il passaggio al riutilizzo al 100% richiederebbe investimenti iniziali elevati per riprogettare le linee di imballaggio e adottare soluzioni automatizzate non ancora abbastanza mature. La Commissione segnala anche il rischio di interferenze sulle catene di approvvigionamento, soprattutto per chi utilizza imballaggi da trasporto in modo ricorrente.
Le associazioni d’impresa chiedono di spostare al 20 luglio 2026 la scadenza dei versamenti fiscali oggi fissata al 30 giugno. La richiesta, inviata al MEF da CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, nasce dai tempi stretti della campagna dichiarativa e dal rilascio in ritardo del software ISA-CPB, reso disponibile solo a metà maggio.
La proroga riguarda i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025. La scadenza ordinaria del 30 giugno concentra saldo 2025 e primo acconto 2026 per i contribuenti interessati, in una fase in cui studi professionali e intermediari fiscali devono completare anche le elaborazioni collegate al Concordato Preventivo Biennale 2026-2027.
Secondo le associazioni firmatarie, il rilascio del software “Il tuo ISA 2026 CPB†il 15 maggio ha compresso i tempi tecnici per calcoli, simulazioni e controlli fiscali. Da qui la richiesta di un nuovo calendario:
NB: nel 2025, il Governo aveva concesso analoga proroga, applicata anche al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato da parte dei contribuenti che aderiscono al CPB; il differimento dei termini era anche in quel caso di un mese.
Alla base della richiesta c’è il software Il tuo ISA 2026 CPB, lo strumento dell’Agenzia delle Entrate che consente di calcolare gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, trasmettere i dati ISA e lavorare sulla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2026-2027.
Secondo le associazioni, l’applicativo era atteso entro il 15 aprile 2026 ed è stato poi differito al 15 maggio nell’ambito della conversione del DL 38/2026. La pubblicazione a ridosso della campagna dichiarativa ha ridotto il tempo disponibile per imprese e intermediari chiamati a elaborare i dati utili alla corretta determinazione delle imposte.
La richiesta si rafforza alla luce del testo di conversione del DL Fiscale, che ha introdotto per il CPB 2026-2027 nuovi limiti alla proposta di reddito concordato per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8. Per chi ha un ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 il tetto arriva al 30%; per chi ha un ISA pari o superiore a 1 e inferiore a 6 il limite sale al 35%.
Queste modifiche richiedono un allineamento del software e incidono sulle simulazioni fiscali da completare prima dei versamenti. La proroga chiesta dalle associazioni serve quindi a collegare meglio il calendario dei pagamenti con quello delle nuove regole CPB e dei relativi calcoli.
Il termine per il quale è stato chiesto il rinvio riguarda i contribuenti ISA e degli intermediari impegnati su Redditi, IRAP e CPB; eventuali estensioni ad altri soggetti andranno verificate sul testo normativo che dovesse recepire la proroga. Gli adempimenti coinvolti:
Al momento, non ci sono ancora aperture ufficiali alla richiesta rivolta al MEF. Fino ad un eventuale provvedimento normativo, dunque, il calendario dei versamenti rimane quello ordinario.
Il Fondo di Garanzia PMI viene usato sempre più spesso come leva per più richieste di credito nello stesso anno. Secondo l’Osservatorio NSA sulle PMI italiane, realizzato dall’Ufficio Studi del Gruppo NSA con il professor Riccardo Bramante dell’Università Cattolica di Milano, circa un’impresa su quattro tra quelle analizzate ha presentato nel 2025 più di una domanda di accesso alla garanzia pubblica.
L’analisi riguarda oltre 247mila domande di accesso al Fondo di Garanzia presentate nel 2025, per circa 46 miliardi di euro di finanziamenti e oltre 31 miliardi di garanzie pubbliche. Il dato conferma il peso del Fondo di Garanzia PMI nel rapporto tra imprese e credito bancario.
Nel campione NSA, 124mila imprese hanno presentato una sola domanda, mentre oltre 43mila aziende hanno attivato due o più operazioni, generando circa 123mila richieste complessive. Il fenomeno delle imprese multi-operazione segnala un uso più articolato della garanzia pubblica, spesso legato a fabbisogni finanziari distribuiti nel corso dell’anno.
Il dato più netto riguarda i tempi. Oltre il 93% delle aziende che presentano più domande torna a chiedere un nuovo finanziamento entro dodici mesi dalla prima operazione. Il credito garantito viene quindi usato come una sequenza di interventi, più che come risposta isolata a una sola esigenza di liquidità o investimento.
Per le medie imprese la ricorrenza è ancora più rapida: il 48,4% di quelle che chiedono un secondo finanziamento lo fa entro tre-sei mesi dalla prima domanda. Nella stessa finestra temporale si collocano il 44,5% delle piccole imprese e il 30,9% delle microimprese.
L’Osservatorio NSA rileva anche una relazione tra importo della prima richiesta e frequenza delle operazioni successive. Nel segmento dei finanziamenti superiori a 500mila euro, la quota di imprese che torna a chiedere nuovo credito raggiunge il 66,8%.
Il dato suggerisce che le aziende con fabbisogni più elevati tendono a costruire un rapporto continuativo con il sistema bancario e con gli strumenti di garanzia. La prima domanda al Fondo può quindi aprire una traiettoria più lunga, nella quale liquidità , investimenti, durata del debito e sostenibilità delle rate vengono valutati su più operazioni.
L’analisi NSA sposta l’attenzione sul cliente ricorrente. Secondo Gaetano Stio, presidente del Gruppo NSA, molte PMI pianificano più operazioni nell’arco dell’anno, mentre il sistema bancario tende ancora a considerarle come pratiche separate.
In questo scenario il ruolo dei mediatori creditizi e dei Confidi nel credito alle PMI assume un ruolo diverso: la domanda da intercettare riguarda la continuità della relazione finanziaria, la combinazione degli strumenti disponibili e la capacità di capire l’evoluzione dell’impresa dopo la prima richiesta.
Le microimprese mostrano una pianificazione finanziaria meno strutturata rispetto alle aziende più grandi, ma secondo l’analisi NSA conoscono spesso con chiarezza il fabbisogno da coprire e cercano soluzioni presso più istituti in parallelo.
La dinamica è coerente con un mercato del credito più selettivo, nel quale le imprese cercano canali diversi, confrontano tempi e condizioni e usano la garanzia pubblica come supporto per accedere a finanziamenti che altrimenti sarebbero più costosi o difficili da ottenere.
Lo studio apre anche una riflessione sul modello del Fondo di Garanzia. Secondo NSA, ogni richiesta di accesso alla garanzia non andrebbe letta come episodio autonomo, perché molte imprese tornano sul mercato del credito con una storia recente già osservabile.
Nell’ambito del credito bancario alle imprese, la continuità delle operazioni può migliorare la valutazione del merito creditizio: più dati sulla stessa impresa consentono di far emergere la capacità di rimborso, l’andamento finanziario e la coerenza tra richieste successive.
Per il sistema delle garanzie pubbliche, il proliferare delle richieste multi-operazione evidenzia la necessità di coperture capaci di accompagnare fabbisogni progressivi, senza perdere di vista rischio, durata, importi e storia finanziaria del beneficiario.
Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità finanzia servizi, progetti territoriali, interventi di accessibilità , assistenza e sostegni alle famiglie. Con il decreto pubblicato il 27 aprile 2026, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha approvato le convenzioni di finanziamento con gli enti beneficiari: il provvedimento indica quali contributi vengono assegnati, a quali soggetti, secondo quali criteri e con quali collegamenti alle altre misure su caregiver, Legge 104, assegni di cura e non autosufficienza.
Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità nasce con la legge di Bilancio 2024 per concentrare in un unico capitolo risorse prima distribuite su più linee. La gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità .
Il Fondo finanzia interventi molto diversi tra loro: autonomia e comunicazione degli studenti con disabilità , trasporto scolastico, turismo accessibile, ipoacusia, caregiver familiari, progetti di inclusione sociale e lavorativa, attività degli Enti del Terzo Settore e misure territoriali.
Questa natura ampia spiega la necessità di separare bene i contenuti: il Fondo unico è il contenitore nazionale, mentre i singoli bandi o contributi sono capitoli distinti, ciascuno con regole, beneficiari e scadenze proprie.
Il decreto 2026 riguarda la linea da 20 milioni di euro destinata agli Enti del Terzo Settore per progetti sperimentali di inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità . Il decreto 8 gennaio 2025 prevede anche fino a 600mila euro per l’assistenza tecnica. I progetti devono durare tra 18 e 36 mesi e possono ricevere un contributo a fondo perduto fino al 90% del costo. Il restante 10% è a carico dell’ente, anche tramite personale, volontari, beni e servizi messi a disposizione.
Il decreto pubblicato il 27 aprile 2026 approva la Convenzione di finanziamento tra il Dipartimento e i beneficiari indicati nell’Allegato 1. Le tabelle richiamano le lettere a-1, a-2, b-1, b-2 e c dell’articolo 2, comma 2, del decreto 8 gennaio 2025.
L’atto riguarda gli enti già selezionati e serve a regolare l’uso dei contributi: importi, CUP, protocolli, obblighi, controlli, rendicontazione, tempi di realizzazione e casi di revoca.
Per i progetti in partenariato, la convenzione viene gestita dal capofila, che tiene il rapporto con il Dipartimento e distribuisce ai partner le quote spettanti.
Il Fondo unico lavora su due piani. Alcune quote vengono ripartite tra Regioni, Comuni o altri enti pubblici. Altre vengono assegnate tramite avvisi, graduatorie e convenzioni. In entrambi i casi, il punto centrale è l’uso di criteri capaci di collegare le risorse ai bisogni reali dei territori e delle persone con disabilità .
Il vecchio impianto del Fondo Dopo di Noi resta utile per leggere questa logica: nel triennio sperimentale 2024-2026, il riparto combina una quota dell’80% secondo i criteri storici del decreto interministeriale del 23 novembre 2016 e una quota del 20% basata su dati aggiornati ISTAT e INPS.
La quota aggiornata guarda alle persone tra 18 e 64 anni con disabilità grave che vivono in famiglia, da sole o in istituto. Il criterio serve a correggere riparti troppo automatici e ad avvicinare i fondi alla domanda sociale dei territori.
Possono accedere gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, singoli o associati, costituiti da almeno cinque anni e con finalità statutarie legate alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Gli enti devono avere sedi o strutture in più Regioni o Province autonome, con soglie diverse in base alla fascia di progetto. La proposta deve essere coerente con la programmazione sociale e sanitaria dei territori coinvolti. Prima della domanda, l’ente deve informare Regioni, Province autonome e Ambiti territoriali sociali interessati dalle attività .
Il decreto del 27 aprile 2026 riguarda la linea ETS da 20 milioni avviata con il decreto 8 gennaio 2025 e arrivata alla fase delle convenzioni.
Il decreto divide i progetti in tre fasce, con massimali collegati alla dimensione della rete e alla copertura territoriale:
La dote segue la stessa architettura: 3,2 milioni per la prima fascia, 5,6 milioni per la seconda e 11,2 milioni per la terza.
L’assegnazione dei contributi avviene con una griglia da 100 punti. Per entrare tra i progetti finanziabili occorre raggiungere almeno 60 punti. Le graduatorie sono distinte per tipologia progettuale.
| Criterio | Punteggio massimo | Elemento valutato |
|---|---|---|
| Qualità dell’ente proponente | 20 punti | Esperienza, capacità tecnica, lavoro con servizi sociali e sociosanitari, ruoli e coordinamento. |
| Qualità del progetto | 65 punti | Analisi dei bisogni, obiettivi, attività , budget, risultati attesi, rete territoriale e partecipazione delle persone con disabilità . |
| Criteri premiali | 15 punti | Copertura territoriale più ampia, cofinanziamento superiore al minimo e collegamento con iniziative già presenti. |
Il Fondo non finanzia la semplice presenza associativa ma attività misurabili, con beneficiari, tempi e spese documentabili.
Nell’ambito della riforma della disabilità – che finanzia attività che devono collegare servizi, reti associative, famiglie e bisogni della persona – una parte guarda anche contributi per i caregiver familiari, gestiti attraverso Regioni e territori. Per le famiglie che assistono persone con disabilità grave, ci sono invece gli assegni di cura per disabilità grave e gravissima.
Oltre alle risorse del Fondo unico, esistono prestazioni economiche individuali erogate dall’INPS. L’indennità di accompagnamento, ad esempio, viene riconosciuta alla persona invalida totale che ha bisogno di assistenza continua o non riesce a deambulare senza accompagnatore. Anche la Prestazione Universale INPS per anziani non autosufficienti segue un canale proprio, con requisiti anagrafici, sanitari ed economici specifici.
Con la dichiarazione precompilata 2026 consultabile dal 30 aprile e il 730 inviabile dal 14 maggio, recuperare la Certificazione Unica è il primo passo per chi deve compilare o verificare la propria dichiarazione dei redditi. La CU 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025, è stata rilasciata entro il 16 marzo dai sostituti d’imposta; quella per lavoratori autonomi e Partite IVA entro il 30 aprile. Chi non l’ha ricevuta o l’ha smarrita può recuperarla attraverso diversi canali ufficiali, in base alla propria categoria.
Le scadenze e il modello CU 2026 sono stati fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. La CU è trasmessa in versione integrale all’Agenzia delle Entrate dalle aziende private entro il 16 marzo, data entro la quale viene consegnata al lavoratore in versione sintetica — di norma via email o a mano. Il termine può slittare al 31 ottobre nei casi in cui il modello contenga solo redditi non dichiarabili tramite la precompilata.
Per i titolari di prestazioni INPS, la CU 2026 si scarica accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al servizio “Certificazione unica (Cittadino)” nell’area MyINPS, oppure dall’App Mobile sotto la voce “Certificazione Unica”.
Chi non riesce ad accedere online può richiedere la Certificazione Unica INPS attraverso questi canali:
Pensionati anziani, utenti con disabilità ed eredi possono riceverla a casa o per email tramite il canale utenza fragile INPS, attivabile per telefono o videochiamata, anche con interprete LIS.
La Certificazione Unica è archiviata anche sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che conserva tutte le CU degli ultimi quattro anni — comprese quelle emesse dall’INPS. Per recuperarla è sufficiente accedere all’area riservata con SPID, CIE o CNS e seguire questo percorso:
Le CU degli anni precedenti sono consultabili nel Fascicolo previdenziale del cittadino INPS.
Chi ha percepito pensioni, indennità NASpI o altre prestazioni INPS nel 2025 scarica la CU 2026 dal portale INPS accedendo con SPID, CIE o CNS al servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” e selezionando “Modelli” nel menu laterale.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione il modello è disponibile nell’area riservata del portale NoiPA: dopo il login, il percorso è “Documenti Personali” → “Certificazione Unica”.
I dipendenti del settore privato ricevono la CU direttamente via email o tramite il portale aziendale. In caso di mancata consegna, il documento è recuperabile nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate sotto “Dichiarazioni fiscali”.
Per i titolari di Partita IVA, la CU relativa ai compensi di lavoro autonomo è disponibile dal 30 aprile 2026. L’accesso alla dichiarazione precompilata per questa categoria è aperto dal 20 maggio 2026.
L’assistenza familiare a una persona con disabilità grave riconosciuta dalla Legge 104 comporta spesso costi continuativi per cura, presenza domestica, badanti, servizi sociali e rinunce lavorative. Accanto ai classici permessi e congedi ex lege 104 per chi lavora, esistono anche aiuti economici per caregiver di persone assistite, tra prestazioni INPS, assegni di cura regionali, contributi comunali, agevolazioni fiscali e indennità collegate alla non autosufficienza.
Il riconoscimento della gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 è spesso la porta di ingresso per tutele e priorità di accesso, mentre l’importo degli aiuti dipende da altri elementi: verbale di invalidità civile, indennità di accompagnamento, ISEE, residenza, condizione lavorativa del caregiver e bandi attivi sul territorio. Le misure:
La Legge 104 certifica l’handicap e, nei casi dell’articolo 3 comma 3, la gravità della condizione. L’indennità di accompagnamento INPS richiede invece il riconoscimento dell’invalidità totale con impossibilità di deambulare senza accompagnatore oppure di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Per il 2026 l’importo è pari a 551,53 euro al mese per dodici mensilità . La somma è erogata alla persona disabile, non al caregiver, ed è svincolata dal reddito. Per la famiglia che presta assistenza quotidiana, però, rappresenta la prima entrata stabile da considerare nel costo della cura domestica.
La domanda segue il percorso dell’invalidità civile: certificato medico introduttivo, invio della richiesta all’INPS, visita della commissione sanitaria e trasmissione dei dati socioeconomici per la liquidazione. Quando nel verbale sono riconosciuti sia la 104 grave sia i requisiti per l’accompagnamento, le due tutele possono convivere e rafforzare l’accesso ad altri benefici.
Per le persone assistite con almeno 80 anni, bisogno assistenziale gravissimo, ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro e titolarità dell’accompagnamento, la misura più rilevante è la Prestazione Universale per anziani non autosufficienti, sperimentale fino al 31 dicembre 2026.
La prestazione comprende la quota corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa, detta assegno di assistenza, pari a 850 euro mensili nei limiti delle risorse disponibili. Questa seconda quota è vincolata al pagamento di lavoro di cura regolare o all’acquisto di servizi di assistenza sociale non residenziale forniti da operatori qualificati.
Per il caregiver familiare la Prestazione Universale può alleggerire il costo dell’assistenza, soprattutto quando occorre affiancare al lavoro di cura familiare una badante o un servizio professionale. La domanda si presenta all’INPS con identità digitale oppure tramite patronato.
Gli assegni di cura per disabilità grave e gravissima sono la misura più vicina al concetto di bonus caregiver già utilizzabile dalle famiglie, anche se non esiste un importo unico nazionale. Sono finanziati da risorse statali, regionali e comunali, poi assegnati attraverso bandi o graduatorie locali.
Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità ha destinato 30 milioni di euro agli interventi per i caregiver familiari, con risorse trasferite alle Regioni e successiva attuazione sul territorio. In base alla programmazione locale, gli aiuti possono assumere la forma di assegni di cura, contributi per assistenza diretta, bonus sociosanitari o prestazioni di sollievo. Per trovare il contributo attivo occorre controllare questi canali:
Nel calcolo degli aiuti economici rientrano anche le spese detraibili o deducibili per disabili e caregiver. Il beneficio non arriva come assegno mensile, ma riduce l’imposta o il reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.
Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute per persone con disabilità grave possono essere dedotte dal reddito nei casi previsti. Per l’assistenza personale, inoltre, sono previste la deduzione dei contributi versati per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare fino a 1.549,37 euro e la detrazione IRPEF del 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale, calcolata su un importo massimo di 2.100 euro per contribuenti con reddito non superiore a 40.000 euro.
La documentazione va conservata con cura: fatture, ricevute, contratto del lavoratore domestico, contributi versati, certificazioni sanitarie e verbali che attestano la condizione della persona assistita. La tracciabilità della spesa e la corretta intestazione dei documenti fanno spesso la differenza tra beneficio riconosciuto e recupero fiscale.
Il bonus caregiver nazionale fino a 400 euro al mese è collegato al disegno di legge assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera. La misura diventerà erogabile solo dopo l’approvazione definitiva e i decreti attuativi, quindi oggi non va confusa con gli assegni di cura locali o con le prestazioni INPS già attive.
La Legge di Bilancio 2026 ha però finanziato una piattaforma INPS dedicata ai caregiver, da completare entro settembre 2026, e un fondo per iniziative legislative con 1,15 milioni di euro nel 2026 e 207 milioni di euro annui dal 2027. È il segnale che il tema sta entrando in una fase di riconoscimento nazionale, ma per le famiglie gli aiuti oggi esigibili restano quelli già previsti da INPS, Comuni, Regioni e sistema fiscale.
Per evitare tempi lunghi e richieste integrative, il caregiver dovrebbe raccogliere in anticipo i documenti che ricorrono nella maggior parte delle misure economiche:
La verifica va fatta misura per misura: l’accompagnamento passa dall’INPS, la Prestazione Universale dallo stesso portale previdenziale, gli assegni di cura dai canali territoriali, mentre le detrazioni e deduzioni entrano nella dichiarazione dei redditi.
Dal 14 maggio è possibile modificare e inviare il 730 precompilato 2026, con effetti diversi sui controlli fiscali a seconda della scelta del contribuente. La dichiarazione accettata senza modifiche offre la protezione più ampia sui controlli documentali degli oneri comunicati da soggetti terzi, mentre le correzioni che incidono su reddito o imposta possono riaprire le verifiche su spese, detrazioni e documenti. La regola cambia anche in base al canale di trasmissione: invio diretto, sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato.
Il 730 precompilato 2026 può essere accettato e inviato senza modifiche quando i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate risultano corretti e completi. In questo caso non si applica il controllo formale sui documenti relativi agli oneri detraibili e deducibili già comunicati da soggetti terzi.
Rientrano in questa area, per esempio, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese universitarie, spese scolastiche, spese funebri e dati trasmessi dagli amministratori di condominio, quando risultano già presenti nella dichiarazione e non vengono modificati.
La dichiarazione si considera senza modifiche anche quando le variazioni inserite non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. È il caso, ad esempio, della modifica della residenza anagrafica senza cambio del comune di domicilio fiscale, dell’indicazione del soggetto che effettua il conguaglio o del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
Se il contribuente trasmette la dichiarazione in autonomia dal portale della precompilata, oppure tramite sostituto d’imposta, e inserisce modifiche che incidono su reddito o imposta, l’Agenzia può effettuare controlli documentali sulle voci cambiate.
La verifica riguarda i documenti che hanno determinato la modifica, non gli oneri comunicati da terzi e lasciati invariati. Se nella precompilata manca una spesa per lavori edilizi e il contribuente la aggiunge per ottenere la detrazione, il controllo potrà riguardare la documentazione su quella spesa.
La stessa logica vale per dati corretti, integrati o sostituiti dal contribuente. Il vantaggio della precompilata rimane quindi parziale anche in caso di modifica: le voci non toccate mantengono la protezione dai controlli documentali ordinari sugli oneri già comunicati all’Agenzia.
Quando il 730 precompilato viene presentato tramite CAF o professionista abilitato, la dichiarazione senza modifiche mantiene l’esclusione dal controllo formale sugli oneri comunicati da soggetti terzi. Il contribuente deve comunque rilasciare la delega e fornire i dati necessari alla trasmissione. Se invece il modello viene modificato con variazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali si spostano sull’intermediario e possono riguardare anche gli oneri detraibili e deducibili già comunicati all’Agenzia delle Entrate.
In questo caso CAF e professionisti devono acquisire e conservare la documentazione fiscale a supporto delle detrazioni, delle deduzioni e delle agevolazioni indicate nella dichiarazione, perché il controllo formale viene effettuato nei loro confronti.
Le spese sanitarie nella precompilata 2026 seguono una regola specifica. In caso di presentazione tramite intermediario con modifiche, il controllo formale riguarda solo i documenti di spesa che risultano aggiunti o modificati rispetto ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Per le spese sanitarie già presenti e non modificate, il contribuente conserva il vantaggio previsto dalla dichiarazione precompilata. L’Agenzia può però verificare i dati necessari nei casi in cui la modifica incida sulla detrazione spettante o quando serva controllare la coerenza delle informazioni trasmesse.
Lo scudo sui controlli non copre tutti i dati della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate può sempre verificare le informazioni contenute nella Certificazione Unica trasmessa dai sostituti d’imposta, anche quando il 730 viene accettato senza modifiche.
Restano sempre possibili anche i controlli sui requisiti soggettivi richiesti per utilizzare una detrazione o una deduzione. Per gli interessi passivi sul mutuo prima casa, ad esempio, può essere verificata la destinazione dell’immobile ad abitazione principale nei termini previsti dalla normativa.
Il controllo non riguarda soltanto il documento di spesa, ma anche il diritto a utilizzare l’agevolazione. Per questo, anche in caso di dichiarazione accettata senza modifiche, vanno conservati i documenti che provano la presenza dei requisiti richiesti.
L’impegno nella sostenibilità nel lungo periodo è un elemento chiave delle strategie d’impresa, una scelta condivisa da un numero crescente di PMI europee in grado di generare notevoli benefici in termini di competitività e sviluppo.
La quinta edizione di “SME EnterPRIZE: promuovere la resilienza climatica per le PMI europee†– l’iniziativa promossa da Generali per incentivare la sostenibilità tra le piccole e medie imprese – evidenzia un trend positivo per quanto riguarda l’adozione resiliente di strategie sostenibili da parte delle realtà imprenditoriali attive nel vecchio continente.
È il nuovo White Paper realizzato con SDA Bocconi – Sustainability Lab, in particolare, a sottolineare come oltre il 40% delle PMI integri la sostenibilità nei processi decisionali nonostante l’intensificarsi degli impatti climatici e la complessità normativa. Per il 68% delle imprese, inoltre, il vantaggio competitivo che deriva da questo approccio è tangibile.
“A cinque anni dal suo avvio, SME EnterPRIZE riflette la solida convinzione di Generali che le piccole e medie imprese siano essenziali per la crescita sostenibile e la forza economica dell’Europa – ha commentato Philippe Donnet, Group CEO di Generali. – In Generali siamo fortemente impegnati ad affiancare le PMI nel percorso di adattamento agli impatti del cambiamento climatico e alla più ampia transizione verso la sostenibilità . In un contesto globale sempre più incerto, rafforzare la resilienza delle PMI non è solo una necessità , ma una priorità strategica per le nostre economie e le nostre società .â€
L’edizione 2026 di SME EnterPRIZE di Generali, inoltre, celebra gli 11 “Eroi della Sostenibilità †selezionati tra oltre 8.500 PMI europee e considerati veri e propri leader nello sviluppo di modelli di business sostenibili.
Nell’ambito di SME EnterPRIZE, Generali riconosce e premia le eccellenze europee che hanno saputo trasformare la sostenibilità in impatto misurabile, generando valore di lungo periodo. Attraverso l’attenta valutazione delle aziende candidate, condotta in collaborazione con un advisory board di esperti composto da rappresentanti del mondo accademico, sono stati presi in esame gli impegni sociali e ambientali di ciascuna impresa, compresa l’implementazione di iniziative di sostenibilità significative.
“SME EnterPRIZE è nato per promuovere il dialogo e la responsabilità condivisa tra imprese, policymaker e istituzioni finanziarie, perché la competitività di lungo periodo può essere costruita solo operando insieme – prosegue Philippe Donnet -. Questa trasformazione richiederà tempo, ma la direzione è chiara e restiamo determinati a sostenere la resilienza e la sostenibilità delle PMI come investimento collettivo per la crescita e il benessere di tutti.â€
Le PMI premiate provengono dagli 11 Stati europei che hanno aderito all’iniziativa: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia: per quest’ultima è stata selezionata l’azienda Diemmebi S.p.A. con sede a Treviso.
È Diemmebi, azienda Made in Italy attiva nella produzione di strutture in metallo per l’arredo, a comparire tra gli Eroi della Sostenibilità 2026. Fondata nel 1983, è una realtà manifatturiera orientata al design che conta oggi circa 60 collaboratori.

Considerata una delle eccellenze dell’artigianato italiano contemporaneo, Diemmebi si propone di realizzare arredi in grado di coniugare design di qualità , funzionalità e autenticità . L’azienda, in particolare, distribuisce sedie e tavoli in componenti seguendo una logica di lotti industriali, rivolgendosi soprattutto ai produttori del settore ufficio e contract.
Grazie a un’attenzione costante ai cambiamenti socioculturali e ambientali, l’azienda si è evoluta in Società Benefit e ha creato il brand “Urbantimeâ€, dedicato agli spazi di condivisione e outdoor. Valore aggiunto per Diemmebi è l’impegno nella circolarità e nell’acquisizione di certificazioni secondo i più stringenti criteri ambientali e strutturali.
Consapevole dell’importanza di mettere la sostenibilità al centro del modus operandi aziendale, Francesco Del Sorbo, CFO e Responsabile Impatto di Diemmebi, focalizza l’attenzione sui progetti chiave in ottica ESG (Environmental, Social and Governance):
“Il nostro è un approccio a 360°, considerando con estrema attenzione gli aspetti legati ad ogni lettera dell’acronimo ESG; in più, essendo Società Benefit, ci impegniamo concretamente anche per sostenere il territorio; in tema ambientale siamo fieri di essere certificati 14001, FSC e Remade in Italy, e di utilizzare energia elettrica 100% green tramite fotovoltaico e contratto con fornitore green, in tema sociale siamo orgogliosi delle iniziative a sostegno dei nostri collaboratori, dal Premio di Risultato ad altre iniziative come i check up medici in azienda, ma anche delle partnership con realtà sociali del territorio che aiutano persone fragili e svantaggiate.â€
Circa 100 milioni di scontrini in più rispetto all’anno precedente e ricavi pari per 5 miliardi di euro: è il primo bilancio dell’obbligo di collegamento POS-cassa, introdotto dalla Legge di Bilancio e attuato nel corso del 2026. Impone agli esercenti di abbinare virtualmente i terminali di pagamento con i registratori telematici che emettono i documenti commerciali dei relativi corrispettivi.
I numeri sono quelli citati dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, nel corso di un convegno della Fondazione Centro Studi Commercialisti.
Il solo mese di aprile 2026 ha fatto registrare cento milioni di scontrini e circa 5 miliardi di euro di corrispettivi che, senza l’incrocio automatico tra incassi elettronici e scontrini telematici, sarebbero potuti anche rimanere nell’ombra. Nell’arco dell’intero primo quadrimestre 2026, il confronto con lo stesso periodo del 2025 segna un incremento del 40% sul totale degli scontrini emessi.
Il risultato riflette il sistema di controllo diventato operativo il 5 marzo 2026, quando l’Agenzia delle Entrate ha attivato il portale per la registrazione dei collegamenti. L’incrocio dei dati — reso possibile dall’integrazione delle banche dati curata da Sogei, la società tecnologica del MEF — consente al Fisco di confrontare ogni pagamento elettronico con il corrispondente scontrino trasmesso in tempo reale.
Con il superamento della scadenza del 20 aprile, chi non ha ancora registrato il collegamento nel portale Fatture e Corrispettivi dell’AdE si espone all’attivazione automatica delle procedure di controllo. In caso di incongruenze tra importi incassati con POS e corrispettivi trasmessi, il primo intervento del Fisco è l’invio di lettere di compliance — inviti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
Nei casi di inadempienza strutturata o difformità ripetute, le sanzioni vanno da mille a 4.000 euro, con la possibilità di sospensione della licenza per i comportamenti più gravi. La misura non punta a sanzionare errori tecnici isolati, ma a intercettare le discrepanze sistematiche tra pagamenti digitali e corrispettivi dichiarati — che secondo le stime dell’Erario valgono ogni anno miliardi di euro di evasione sommersa.
Per chi non si affida alla dichiarazione dei redditi precompilata, il costo del 730 2026 o del Modello Redditi PF varia in base all’intermediario scelto — sindacato, patronato, CAF, ACLI o commercialista — dal servizio richiesto e dalla complessità della pratica. Per il solo invio di un modello già compilato si spende meno; l’assistenza completa con compilazione e calcolo ha tariffe più elevate.
Il tariffario dipende anche dalla città di residenza e dall’eventuale quota associativa del sindacato o del patronato di riferimento. Le opzioni più diffuse per il Modello 730 sono CAF, patronato e sindacato; per il Modello Redditi PF, la scelta principale è il commercialista.
Rivolgendosi a un CAF si ottiene assistenza completa nella dichiarazione dei redditi. Portando tutta la documentazione richiesta è possibile — previo appuntamento — ottenere la compilazione del modello e il calcolo delle tasse da versare e dei rimborsi spettanti. I costi del 730 al CAF variano in base alla città e all’eventuale iscrizione al sindacato di riferimento. Per il solo invio, portando il modello già compilato senza servizi aggiuntivi, il costo si aggira sui 20-25 euro.
Il 730 semplice per un non iscritto parte in genere da 45-50 euro; il 730 ordinario con compilazione e invio oscilla intorno ai 65 euro, escluse le quote associative. Nei piccoli centri il costo può essere più contenuto. Per il servizio online, le piattaforme CAF digitali propongono tariffe a partire da circa 40 euro. Per una dichiarazione congiunta il costo può raddoppiare rispetto alla singola, data la maggiore complessità di lavorazione.
| Tipo di dichiarazione | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| 730 singolo semplice | €20 | €75 |
| 730 singolo con detrazioni | €50–€70 | €50–€70 |
| 730 congiunto | €70–€100 | €70–€100 |
| Correzione o integrazione 730 | €25–€40 | €25–€40 |
| Modello ISEE contestuale | Gratuito–€20 | €10–€20 |
| Servizi aggiuntivi (es. bonus edilizi, IMU) | €15–€50 | €15–€50 |
| Reddito complessivo | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| Fino a €10.000 | €20 | €79 |
| €10.001–€15.000 | €32 | €95 |
| €15.001–€20.000 | €39 | €101 |
| €20.001–€25.000 | €45 | €106 |
| €25.001–€35.000 | €50 | €111 |
| €35.001–€45.000 | €54 | €116 |
| €45.001–€55.000 | €58 | €122 |
| Oltre €55.000 | €61 | €128 |
Rivolgendosi a un patronato, i servizi disponibili e i prezzi applicati sono sostanzialmente analoghi a quelli dei CAF. La differenza principale è la necessità di una tessera associativa per accedere ai servizi, dal momento che i patronati operano generalmente in riferimento a specifiche categorie di lavoratori.
Le tariffe per la dichiarazione dei redditi tramite Modello 730/2026 presso un sindacato (CGIL, CISL, UIL e simili) variano in base al reddito e alla presenza o meno di iscrizione. Per gli iscritti si parte da 15-20 euro per le pratiche più semplici; per i non iscritti il costo parte da circa 75-80 euro. A questi importi si aggiungono spesso supplementi per ogni singolo quadro aggiuntivo.
A titolo indicativo, un tariffario sindacale 2026 per il Modello 730 si presenta così:
| Servizio | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| Solo invio (modello già compilato) | €15–€20 | €20–€25 |
| 730 singolo semplice | €20–€30 | €75–€90 |
| 730 singolo con detrazioni | €30–€45 | €80–€100 |
| 730 congiunto | €55–€75 | €100–€130 |
| Supplemento per quadro aggiuntivo | €5–€15 | €5–€15 |
L’opzione più completa per la dichiarazione dei redditi è affidarsi a un commercialista o a un intermediario fiscale abilitato. Si consegna tutta la documentazione allo studio, che provvede a elaborare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Il servizio garantisce una consulenza personalizzata e la responsabilità professionale del dichiarante.
I costi sono generalmente superiori rispetto a CAF e patronati, con tariffe orarie più elevate. Per chi si rivolge al commercialista solo in occasione della stagione dichiarativa, il costo per il solo Modello 730 parte in genere dai 120-150 euro in su; per il Modello Redditi PF, la spesa inizia dai 150 euro. Nei principali centri urbani o per dichiarazioni complesse (redditi diversi, immobili all’estero, bonus edilizi) i costi possono superare il doppio.
| Reddito complessivo | Tariffa indicativa |
|---|---|
| €15.001–€30.000 | da €150 |
| €30.001–€50.000 | €200–€300 |
| Oltre €50.000 | €300–€500+ |
Per i professionisti in regime forfettario, i costi annuali per l’assistenza fiscale e la compilazione della dichiarazione dei redditi variano tra i 400 e i 1.000 euro, comprensivi di consulenza, assistenza in caso di controlli e gestione delle pratiche ricorrenti.
Scegliendo la dichiarazione precompilata 2026 non sono previsti costi: il modello è predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile nell’area riservata con SPID, CIE o CNS. Nel 2026 oltre l’80% dei contribuenti ha scelto la modalità semplificata, potendo contare su un modello arricchito di nuovi dati precaricati. Chi accetta senza modifiche non è soggetto a controlli documentali sulle voci già inserite. Per chi è meno a proprio agio con gli strumenti digitali, il portale AdE offre anche percorsi guidati per integrare le informazioni eventualmente mancanti.
Come preannunciato, gli emendamenti depositati alla Camera sul Decreto Primo Maggio 2026 intervengono sulla nuova misura relativa ai CCNL scaduti e modificano il peso degli arretrati in busta paga. Per i rinnovi firmati in ritardo, le proposte puntano a far decorrere gli aumenti economici dal giorno successivo alla scadenza del contratto e ad alzare dal 30% al 50% dell’IPCA l’anticipo forfettario dopo dodici mesi di vacanza contrattuale.
Le proposte correttive intervengono sul capitolo dei rinnovi contrattuali del DL 62/2026, il Decreto Lavoro / Decreto Primo Maggio 2026, che ha introdotto la condizionalità di salario giusto per le agevolazioni, nuovi incentivi collegati ai CCNL più rappresentativi e un meccanismo di copertura economica per i contratti nazionali scaduti.
Il testo vigente affida alla contrattazione la disciplina di decorrenze degli incrementi retributivi, importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo. Gli emendamenti depositati riportano nel confronto parlamentare l’ipotesi di aumenti economici con decorrenza dalla scadenza del contratto precedente.
Il testo del decreto Primo Maggio / Lavoro 2026 all’esame della Camera stabilisce all’articolo 10 che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, le parti disciplinano decorrenze degli incrementi retributivi, eventuali importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo.
Dopo dodici mesi dalla scadenza naturale del CCNL, le retribuzioni vengono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, nella misura pari al 30% della variazione IPCA, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali. Gli emendamenti depositati propongono di portare questa quota al 50% dell’IPCA.
Il testo vigente distingue i CCNL che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto da quelli già scaduti. Per questi ultimi, la disciplina oggi prevista si applica dal 1° gennaio 2027.
Gli emendamenti intervengono sull’effetto economico dei rinnovi tardivi, soprattutto nei casi in cui il contratto nazionale sia scaduto da tempo. L’obiettivo politico dichiarato è evitare che la vacanza contrattuale lasci anni privi di recupero salariale pieno.
La modifica sulla decorrenza economica degli aumenti stabilirebbe che, salvo diversa previsione del contratto collettivo, l’incremento fissato dal rinnovo decorra dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.
Per i lavoratori, questo meccanismo amplierebbe gli arretrati in busta paga nei rinnovi firmati in ritardo. Per le imprese, la misura renderebbe più onerosa la vacanza contrattuale prolungata, perché il costo del rinnovo maturerebbe anche sui mesi precedenti alla firma del nuovo CCNL.
L’adeguamento IPCA copre in via provvisoria la fase successiva ai dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto. Gli arretrati contrattuali dipendono invece dalla decorrenza economica degli aumenti fissata nel nuovo CCNL.
Con gli emendamenti depositati, il meccanismo avrebbe quindi due effetti distinti: anticipo forfettario più alto durante la vacanza contrattuale e possibile recupero delle mensilità precedenti alla firma, se gli aumenti decorrono dalla scadenza del vecchio contratto.
| Misura in discussione | Effetto in busta paga |
|---|---|
| anticipo IPCA al 50% dopo dodici mesi dalla scadenza del CCNL | aumento provvisorio e forfettario della retribuzione |
| aumenti contrattuali dal giorno successivo alla scadenza del vecchio CCNL | arretrati riferiti ai mesi precedenti alla firma del rinnovo |
| una tantum prevista dall’accordo tra le parti sociali | importo aggiuntivo definito dal contratto collettivo |
Se le modifiche entreranno nella legge di conversione, il rinnovo tardivo del contratto nazionale potrà produrre somme riferite al periodo già trascorso dalla scadenza, con regole diverse rispetto alla sola anticipazione collegata all’IPCA.
L’articolo 10 mantiene una disciplina diversa per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. In questi casi l’adeguamento automatico collegato all’IPCA viene sostituito da indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio nei comparti dove ricavi e lavoro seguono cicli molto variabili. Anche in questi settori, però, il calcolo degli arretrati contrattuali dipenderà dal testo finale della legge di conversione e dalla formulazione approvata sulla decorrenza degli aumenti.
La modifica sugli arretrati si inserisce nel capitolo del salario giusto e dei CCNL rappresentativi. Il Decreto Lavoro lega l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il collegamento tra salario giusto, contratti scaduti e arretrati rafforza la centralità della contrattazione collettiva. Il Governo conferma la scelta di intervenire sui rinnovi dei CCNL attraverso i contratti nazionali, affidando alle parti sociali l’aggiornamento delle retribuzioni.
Il Decreto Lavoro Primo Maggio è in esame alla Camera per la conversione in legge. Il termine per la conversione del DL 62/2026 scade il 29 giugno 2026, con la Commissione Lavoro chiamata a valutare emendamenti, coperture e ammissibilità delle proposte.
Fino all’approvazione della legge di conversione, per lavoratori e imprese il riferimento giuridico è il testo vigente dell’articolo 10: anticipo forfettario pari al 30% dell’IPCA dopo dodici mesi dalla scadenza naturale e applicazione dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto.
I neolaureati in Italia apprezzano il valore formativo degli stage post-laurea ma non hanno particolari aspettative sulla trasformazione in un lavoro stabile e sono insoddisfatti del trattamento economico. Sulla valorizzazione del talento, poi, non ritengono le proprie competenze adeguatamente riconosciute e tendono a privilegiare esperienze all’estero.
Lo rivela la ricerca condotta da ING People Insights Lab insieme a YouGov su un panel di 411 giovani tra i 20 e i 30 anni laureati negli ultimi due anni: un’indagine che fotografa un accesso al lavoro ancora difficile, con il rimborso medio per uno stage fermo a poco più di 600 euro mensili e la prospettiva di assunzione al termine del percorso formativo considerata dalla maggioranza un’ipotesi remota.
Circa la metà dei giovani intervistati dichiara di aver svolto almeno un tirocinio negli ultimi tre anni. Quando valutano una proposta, la priorità è rappresentata dall’opportunità di formazione — indicata dal 55% — e su questo fronte le offerte disponibili incontrano le loro aspettative. Le altre esigenze, invece, restano in larga misura insoddisfatte.
Al secondo posto figurano le prospettive di assunzione stabile (48%), ma qui la maggioranza esprime scetticismo sulla possibilità che il tirocinio porti a un contratto. Nelle risposte incide il tipo di laurea: chi ha un titolo scientifico e accede a stage retribuiti mostra aspettative più alte. Seguono, con il 47%, coloro per i quali l’entità del rimborso spese è una variabile determinante nella scelta.
Il compenso medio si attesta a 607 euro mensili, in leggero aumento rispetto ai 565 euro del 2025. Solo il 14% degli stagisti percepisce più di 800 euro al mese, dato in crescita rispetto al 9% dell’anno precedente, ma ancora largamente minoritario. Il peso economico della questione emerge con ancora maggiore evidenza considerando che, tra chi ha rifiutato almeno una proposta di stage, il 36% ha indicato il rimborso troppo basso come motivazione principale.
Il 56% dei neolaureati ritiene che le aziende italiane non garantiscano stipendi adeguati; il 53% non intravede sbocchi di carriera soddisfacenti — percentuale che sale al 63% tra le donne, confermando le difficoltà strutturali nei percorsi di crescita al femminile; il 48% vorrebbe più flessibilità oraria e smart working. Sono questi, nell’ordine, i fattori che spingono chi entra nel mondo del lavoro a valutare mercati oltre confine.
Tra le motivazioni che orientano la scelta di lavorare all’estero, al primo posto — con il 62% — si colloca l’offerta economica. Seguono la possibilità di assunzione stabile (40%), le opportunità di formazione e crescita (35%), la flessibilità oraria (32%) e lo smart working (27%). Un insieme di fattori che le aziende italiane faticano ancora a offrire in modo sistematico.