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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Nel 2026 i lavoratori dipendenti con figli a carico possono fare richiesta di innalzamento della soglia dei fringe benefit esentasse fino a 2mila euro. Si tratta di un’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 ed in vigore fino al 2027. Non scattando però in automatico, per fruirne bisogna presentare domanda all’azienda, attestando il requisito tramite autocertificazione.
In deroga all’ordinaria soglia di esenzione dei fringe benefit (pari a 258,23 euro), stabilisce l’innalzamento per tutti a 1.000 euro per gli anni dal 2025 al 2027, con applicazione automatica. Se il dipendente ha anche figli a carico la soglia esentasse si alza a 2mila euro ed in questo caso serve un’autocertificazione per segnalare il diritto all’esenzione fino a 2.000 euro.
Attenzione: l’agevolazione spetta a entrambi i genitori, anche se hanno un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi. Non rileva il fatto che, eventualmente, decidano di attribuire l’intera detrazione per i figli a carico a quello dei due con il reddito più elevato.
In presenza dei requisiti di legge, il lavoratore con figli a carico che riceve fringe benefit dal datore di lavoro, per fruire della detassazione fino ad una soglia di 2mila euro deve presentare domanda / autocertificazione al datore di lavoro.
Non ci sono procedure standard, ogni azienda stabilisce autonomamente in che modo organizzare queste comunicazioni. La circolare Agenzia Entrate 4/2025 ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e dipendente.
E’ tuttavia necessario che il lavoratore inserisca nella comunicazione il codice fiscale del figlio/i a carico, indicando poi i riferimenti di legge ai sensi dei quali si presenta la dichiarazione (che va conservata per eventuale controllo da parte degli organi competenti).
Per l’autocertificazione del diritto al fringe benefit 2.000 euro, da consegnare al datore di lavoro, il riferimento normativo da indicare nella domanda è la Legge 207/2024, commi 390 e seguenti.
Per il diritto, sono ricompresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto. Il requisito chiave è che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR. Significa che non possono avere un reddito complessivo superiore a 2mila 840,51 euro, innalzato a 4mila euro se hanno al massimo 24 anni.
Il tetto si riferisce a beni e servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, e alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Attenzione: se i fringe benefit superano il tetto di mille o 2mila euro, si applica la tassazione ordinaria all’intero importo, non solo alla quota in eccesso.
La nuova tassa da 2 euro sui pacchi provenienti dalla Cina sta mostrando diversi punti deboli. Non soltanto i flussi non si sono interrotti ma emergono anche pratiche di aggiramento che riducono l’efficacia complessiva della misura.
A pagarne le conseguenze sono le imprese dell’e-commerce che restano fuori da tali “soluzioni alternative” e quelle che restano comunque sconfitte dalla concorrenza extra-UE.
Il contributo da 2 euro sui pacchi extra UE di valore ridotto (sotto i 150 euro), spesso associati alle spedizioni dalla Cina e da piattaforme, è stato giustificato dal Governo come strumento di compensazione per i costi dei controlli doganali ma in realtà è un chiaro deterrente contro le importazioni concorrenziali di prodotti a basso costo paesi dove la manodopera ha un costo inferiore, incidendo sul prezzo finale del prodotto.
Nella pratica, il contributo in vigore dal 1° gennaio 2026 non ha affatto bloccato l’arrivo delle merci. Al contrario, si è assistito a una riorganizzazione delle spedizioni in modo tale da aggirare o neutralizzare l’impatto del contributo.
Come? Utilizzando hub logistici intermedi all’interno dell’Unione Europea oppure optando per vettori a basso costo come il trasporto su gomma al posto di quella aereo o marittimo.
Il risultato è un calo formale delle spedizioni dirette soggette alla tassa, a fronte di un flusso di merci che continua a raggiungere il mercato italiano attraverso canali alternativi.
L’impatto della tassa sui pacchi dalla Cina evidenzia quindi una contraddizione. Da un lato, il numero delle spedizioni ufficialmente registrate risulta in diminuzione; dall’altro, il volume complessivo delle merci immesse sul mercato non sembra ridursi in modo proporzionale.
Questo squilibrio comporta una perdita di entrate per l’Erario e crea distorsioni competitive, penalizzando gli operatori che rispettano pienamente le regole rispetto a chi sfrutta margini normativi e logistici.
Alla luce dei risultati ottenuti, si rafforza la richiesta di rinviare l’applicazione del contributo nazionale, per valutarne l’efficacia e per coordinare l’intervento con una strategia più ampia a livello europeo (che a sua volta prevede un contributo da 3 euro a partire da luglio 2026).
Il timore, infatti, è che questa applicazione italiana, isolata e non armonizzata, finisca solo per colpire il sistema logistico nazionale senza incidere realmente sui fenomeni di concorrenza sleale.
Con l’entrata in vigore della riforma del Fondo per lo studio, dal 2026 cambiano le regole del prestito d’onore per studenti. Le novità principali riguardano la procedura di accesso ed il rafforzamento dei criteri di merito per ottenere il finanziamento garantito dallo Stato.
Il nuovo impianto normativo mira a rendere più uniforme l’accesso al credito per percorsi universitari, post laurea, ITS Academy e formazione specialistica, chiarendo ruoli, tempi e condizioni sia per gli studenti sia per le banche.
La disciplina del Fondo per lo studio viene riscritta introducendo una procedura unica nazionale. L’accesso al prestito d’onore non parte più direttamente dalla banca ma dalla piattaforma digitale gestita da CONSAP, che verifica in via preliminare i requisiti soggettivi e di merito.
Resta confermata la garanzia pubblica di ultima istanza dello Stato, che interviene a copertura di una quota del finanziamento in caso di inadempimento del beneficiario.
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo per lo studio gli studenti di età compresa tra 18 e 40 anni che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in una delle condizioni previste dalla normativa vigente.
La verifica dei requisiti avviene in via preliminare da parte di CONSAP. Solo in caso di esito positivo è possibile procedere con la richiesta di finanziamento presso una banca convenzionata.
Il Fondo per lo studio è destinato a studenti meritevoli, con requisiti di rendimento scolastico e universitario definiti in modo puntuale dalla normativa. Il possesso del titolo di studio precedente con le votazioni minime richieste costituisce condizione essenziale per l’ammissibilità al finanziamento.
I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di importo non superiore a 15.000 euro per ciascun anno residuo di corso di studio. L’importo massimo complessivo concedibile è pari a:
L’erogazione delle tranche successive alla prima è subordinata alla presentazione al soggetto finanziatore della documentazione che attesti:
La restituzione del prestito d’onore avviene in un periodo compreso tra 3 e 15 anni. Il piano di ammortamento non può iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento.
I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella fornita dallo Stato. In caso di inadempimento del beneficiario, la garanzia del Fondo interviene liquidando al soggetto finanziatore il 70% dell’importo rimasto insoluto.
Il Fondo procede successivamente al recupero delle somme nei confronti del beneficiario inadempiente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche tramite iscrizione a ruolo.
Dal 2026 la procedura di accesso al prestito d’onore prevede un iter in due fasi:
La banca mantiene la valutazione sul merito creditizio e sulle condizioni economiche, ma non può prescindere dall’esito positivo della verifica preliminare effettuata dal Fondo.
Ottenere un finanziamento bancario diventa più complesso per molte imprese. Non per un aumento dei tassi o per nuove strette sul credito ma per un cambio dei criteri di valutazione del merito creditizio. Nuove regole europee impongono infatti agli istituti di credito di considerare, accanto ai numeri di bilancio, anche una serie di fattori non finanziari capaci di incidere sulla solidità economica nel tempo.
In particolare, i rischi ESG entrano formalmente nel perimetro dei rischi economici e finanziari che le banche sono tenute a valutare. A stabilirlo sono le nuove linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA).
Dall’11 gennaio 2026, ogni istruttoria bancaria per la concessione di credito e prestiti alle imprese deve considerare anche i fattori ambientali, sociali e di governance (ASG) come variabili capaci di incidere su redditività , solvibilità e stabilità bancaria.
Secondo l’EBA, i fattori ESG possono tradursi in perdite economiche concrete per le banche attraverso diversi canali: deterioramento del credito, svalutazione delle garanzie, aumento dei rischi operativi e legali, shock settoriali legati alla transizione climatica.
Per questo motivo, le linee guida impongono agli intermediari di includere i rischi ESG nei processi di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi, al pari di quelli di mercato, di credito e di liquidità .
Dal 2026, nella valutazione dei finanziamenti, le banche dovranno considerare anche i seguenti fattori (connessi ai cosiddetti rischi ESG):
Questo significa che il profilo ESG dell’impresa potrà influenzare condizioni di accesso al credito, pricing, durata dei finanziamenti e richiesta di garanzie.
Le linee guida EBA intervengono anche sulla governance interna degli istituti di credito. I consigli di amministrazione e il top management sono chiamati a integrare i rischi ESG nella strategia aziendale, definire responsabilità chiare nella gestione di tali rischi, adottare sistemi di controllo interno adeguati e sviluppare competenze specifiche sui fattori ESG.
Non si tratta quindi di un adempimento formale, ma di una revisione strutturale dei processi decisionali e dei modelli di rischio.
Uno degli elementi centrali delle nuove regole riguarda il rischio climatico, sia fisico sia di transizione. Eventi estremi, cambiamenti normativi, politiche di decarbonizzazione e trasformazioni tecnologiche possono incidere sul valore degli attivi finanziati e sulla capacità di rimborso dei debitori. Per le banche questo si traduce nella necessità di valutare come tali fattori possano riflettersi su perdite attese, requisiti patrimoniali e stabilità complessiva.
L’entrata in vigore delle linee guida EBA segna un passaggio rilevante anche per le imprese, soprattutto quelle più esposte ai cambiamenti regolatori e ambientali. Il rapporto banca-impresa sarà sempre più influenzato dalla capacità di dimostrare resilienza economica rispetto ai rischi ESG.
In questo contesto, i fattori ESG cessano di essere un tema separato e diventano parte integrante della valutazione economica e finanziaria, con effetti diretti sull’accesso al credito e sul costo del capitale.
Il ciclone Harry ha lasciato danni pesanti e, insieme alle prime stime, sta emergendo un problema ricorrente: molte polizze catastrofali (percepite come a copertura totale) al momento del sinistro si scontrano con definizioni tecniche, esclusioni e limiti economici che riducono o azzerano l’indennizzo. Il problema riguarda molte attività locali e microimprese, per le quali una liquidazione parziale può tradursi in un blocco operativo proprio quando serve ripartire.
Le polizze contro i danni provocati da eventi catastrofali offrono coperture assicurative pensate per eventi naturali ad alto impatto. Per la maggior parte delle imprese italiane, le polizze CatNat sono un obbligo di legge con poche eccezioni.
Nella pratica, però, la tutela dipende da come il contratto definisce l’evento, da quali garanzie sono state effettivamente acquistate e da come vengono gestite franchigie, scoperti e massimali. È qui che spesso si crea lo scarto tra aspettativa e realtà : la parola “catastrofale†non è una garanzia di rimborso automatico.
Un evento estremo come il ciclone Harry può combinare vento eccezionale, pioggia intensa, mareggiate e allagamenti ma non sempre questo mix deleterio si configura in toto come “catastrofe climatica”. Molte polizze, infatti, distinguono in modo rigoroso tra fenomeni diversi. Può accadere che una garanzia copra l’alluvione ma non il vento, oppure copra l’azione diretta dell’acqua ma non i danni “conseguenti†(ad esempio infiltrazioni o danneggiamenti legati alla pressione del vento). In questi casi, la perizia tende a ricondurre il danno alla voce contrattualmente rilevante: se la fattispecie non coincide, l’indennizzo può ridursi drasticamente.
Anche quando il sinistro è riconosciuto, entrano in gioco i limiti economici. Le polizze prevedono infatti una franchigia (quota fissa non rimborsabile), uno scoperto (percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato) ed un massimale (tetto massimo liquidabile, anche se il danno è superiore).
Il risultato è che un danno rilevante può generare un rimborso molto più basso delle attese. Per le imprese, l’effetto più immediato è sul cash flow: ripristino dei locali, sostituzione di attrezzature e scorte, fermo dell’attività .
Un’altra criticità tipica è la sotto-assicurazione: immobili, beni strumentali o contenuti aziendali risultano assicurati per valori inferiori a quelli reali, spesso per contenere il premio annuo. In presenza di sotto-assicurazione può scattare una riduzione proporzionale dell’indennizzo, anche quando il sinistro è coperto. È un punto che molti scoprono solo dopo l’evento, quando il ripristino costa più del previsto e la liquidazione non copre l’intero fabbisogno.
Se una polizza è già attiva, è utile verificare i seguenti elementi:
Gli eventi diffusi su un territorio generano un picco di denunce di sinistro e, di conseguenza, un aumento dei tempi di gestione. La liquidazione dipende da sopralluoghi, documentazione, fotografie, fatture e preventivi, oltre alla ricostruzione della dinamica. In parallelo, possono aprirsi contestazioni sulla causa prevalente del danno e sull’inquadramento dell’evento rispetto alle garanzie acquistate.
Il ciclone Harry ha riportato al centro un tema semplice: la copertura è un perimetro contrattuale. Ed è su quel perimetro che si gioca la differenza tra tutela reale e rimborso parziale.
Nel 2026 il mercato italiano dell’automotive vive una contraddizione evidente: la transizione verso l’elettrico è indicata come inevitabile ma le macchine elettriche piccole ed economiche restano poche, costose e difficilmente accessibili a una larga parte dei consumatori.
Lo stop programmato dei motori endotermici dal 2035, la pressione normativa europea e le strategie industriali dei grandi gruppi non si sono tradotte, almeno finora, in un’offerta diffusa di veicoli elettrici davvero popolari. Al contrario, il segmento delle citycar elettriche continua a rappresentare una nicchia.
Nel 2026 il mercato auto italiano mostra segnali di debolezza strutturale. Le immatricolazioni restano sotto i livelli pre-pandemia e la quota di elettrico puro cresce lentamente, penalizzata da prezzi elevati e da una rete di ricarica ancora disomogenea.
Gli incentivi statali italiani per l’acquisto di veicoli elettrici risultano esauriti e, allo stato attuale, non sono stati attivati nuovi schemi nazionali. A livello europeo, sono in discussione misure di sostegno alla mobilità accessibile, ma nessun incentivo operativo è attivo o finanziato a gennaio 2026.
In questo scenario si inserisce la FIAT Topolino, protagonista di una promozione fino al 31 gennaio 2026 che porta il prezzo a 7.550 euro grazie a uno sconto di 2.340 euro. È però necessario chiarire il perimetro: la Topolino non è una vera automobile, ma un quadriciclo elettrico leggero. La velocità massima è limitata a 45 km/h, l’autonomia dichiarata è di circa 75 km e l’utilizzo è sostanzialmente urbano.
Rappresenta una soluzione di mobilità alternativa per brevi spostamenti cittadini, con vantaggi come l’accesso e parcheggio gratuito alle ZTL in molti Comuni ma non risponde al bisogno di un’auto elettrica familiare o universale.
Al netto dei quadricicli, le auto elettriche più piccole ed economiche disponibili in Italia nel 2026 presentano prezzi di listino ben più elevati:
Anche i modelli elettrici “entry-level†restano quindi fuori portata per una fascia ampia di famiglie, soprattutto in assenza di incentivi.
Il confronto con le auto piccole a motorizzazione tradizionale rende ancora più evidente il divario:
Nel 2026, quindi, il mercato continua a premiare le motorizzazioni tradizionali sul piano dell’accessibilità economica, nonostante l’orizzonte normativo del 2035.
Il caso delle macchine elettriche piccole ed economiche sintetizza il problema della transizione italiana: l’obiettivo è chiaro, ma il percorso è ancora squilibrato.
Con prezzi elevati, incentivi intermittenti e redditi reali sotto pressione, l’elettrico resta una scelta razionale solo per una minoranza. Senza un intervento strutturale sul costo dei veicoli e sull’offerta industriale, la mobilità elettrica rischia di rimanere una promessa più che una soluzione diffusa.
Dal 1° gennaio 2026 è operativa la nuova piattaforma digitale di controllo delle irregolarità IVA dell’Agenzia delle Entrate, uno degli interventi chiave previsti dal PNRR per rafforzare la lotta all’evasione attraverso strumenti automatizzati e predittivi.
Il sistema segna un cambio di impostazione netto rispetto ai controlli tradizionali: non più verifiche a distanza di anni, ma incroci tempestivi dei dati fiscali e segnalazioni preventive al contribuente in presenza di anomalie.
La piattaforma utilizza algoritmi di analisi del rischio che incrociano in modo sistematico i dati relativi a:
L’obiettivo è individuare incongruenze ricorrenti tra operazioni effettuate e imposta effettivamente versata, intercettando in anticipo comportamenti a rischio.
A ciascuna Partita IVA viene associato un indice di affidabilità fiscale, costruito sulla base di indicatori oggettivi. Tra i principali elementi valutati:
Il sistema non produce accertamenti automatici ma segnalazioni qualificate che attivano un canale di interlocuzione preventiva.
Ogni contribuente può consultare nel Cassetto Fiscale un apposito cruscotto di rischio IVA, che evidenzia eventuali anomalie rilevate dal sistema. In presenza di segnalazioni, è possibile verificare le incongruenze segnalate, fornire chiarimenti o regolarizzare spontaneamente la posizione.
Il nuovo modello punta esplicitamente a favorire l’adempimento spontaneo. In caso di irregolarità , il contribuente ha 30 giorni per regolarizzare la propria posizione beneficiando di:
La logica è quella del compliance first: meno contenzioso, maggiore certezza del gettito e tempi di intervento più rapidi.
Secondo le stime ufficiali, la piattaforma dovrebbe consentire il recupero di circa 5 miliardi di euro di evasione IVA entro il 2028, a fronte di un tax gap IVA che resta stabilmente intorno ai 25 miliardi di euro annui.
Per imprese e professionisti, il messaggio è chiaro: la soglia di attenzione del Fisco si sposta dalla repressione tardiva alla prevenzione continua, rendendo sempre più centrale il presidio corretto dei flussi IVA.
Con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, il contribuente attiva una serie di effetti giuridici immediati sui carichi indicati nell’istanza. Si tratta di conseguenze automatiche previste dalla norma, che incidono sulle procedure di riscossione, sui termini di prescrizione e sugli obblighi di pagamento in corso.
Il perimetro applicativo della misura, i carichi definibili e le regole generali di accesso sono disciplinati dalla guida completa alla rottamazione-quinquies.
Dalla data di presentazione della domanda e fino all’eventuale decadenza, l’Agente della riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive sui carichi indicati nell’istanza e sospende quelle già in corso, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il contribuente non è considerato inadempiente per i debiti oggetto di definizione, anche ai fini del DURC.
Restano tuttavia efficaci eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti.
La sospensione opera esclusivamente per i carichi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata. Qualora vengano indicati debiti non definibili, su tali posizioni non si producono effetti sospensivi, come chiarito dal comma 91 della Legge di Bilancio 2026.
Con l’invio dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi inseriti nella domanda.
La rottamazione-quinquies può riguardare anche cartelle già oggetto di rateazione ordinaria: in questo caso, la presentazione della domanda interrompe temporaneamente l’obbligo di versamento delle rate fino alla definizione dell’esito.
Gli effetti della definizione agevolata vengono meno se il contribuente non perfeziona l’adesione con il pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.
La decadenza si verifica anche in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. In tali ipotesi:
La conservazione a norma delle fatture elettroniche è un obbligo fiscale che riguarda tutte le Partite IVA, compresi i contribuenti in regime forfettario. Non si tratta di un semplice archivio digitale ma di una procedura regolata da norme precise, necessaria per garantire nel tempo autenticità , integrità e leggibilità dei documenti fiscali.
Si tratta di un adempimento strutturale e permanente, con effetti che si estendono su più anni, ma che torna al centro dell’attenzione in prossimità della scadenza annuale del 31 gennaio.
Tra i diversi adempimenti fiscali con impatto sulle Partite IVA e su contribuenti in regime forfettario, la conservazione a norma dei documenti fiscali in formato digitale è il processo che consente di mantenerli validi secondo quanto previsto dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005) e dalla normativa tributaria. Per le fatture elettroniche, la conservazione non coincide con la semplice memorizzazione del file XML ma richiede l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi e l’inserimento dei documenti in un sistema che ne garantisca la non modificabilità .
L’obbligo di conservazione riguarda tutte le Partite IVA in regime ordinario ed contribuenti in regime forfettario che emettono fatture elettroniche, nonché chi riceve e-fatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Dal momento in cui la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i Forfettari, l’adempimento della conservazione si applica senza eccezioni, indipendentemente dal volume d’affari.
Devono essere portati in conservazione:
I documenti devono restare conservati per dieci anni, come previsto dall’articolo 39 del DPR 633/1972.
La normativa prevede che la conservazione venga completata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché il termine ordinario per la dichiarazione è fissato al 31 ottobre, la conservazione delle fatture relative all’anno precedente deve essere completata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Questa scadenza riguarda anche i contribuenti forfettari e si rinnova ogni anno, indipendentemente dalla modalità di emissione delle fatture.
La conservazione può essere gestita:
Le regole per effettuare correttamente la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali elettronici sono indicate nel DM Finanze 17 giugno 2014 nel rispetto del codice civile, del CAD e delle regole tecniche che riguardano la tenuta della contabilità .
La conservazione a norma deve permettere la ricerca da un archivio informatico in relazione almeno a: cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche. Deve prevedere anche l’apposizione di una marca temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il servizio online sul portale “Fatture e Corrispettivi†(raggiungibile al percorso: “Fatturazione elettronica e Conservazione > Conservazione > Accedi alla sezione conservazioneâ€) permette anche la conservazione retroattiva dei documenti precedenti alla data di attivazione del servizio.
Il contribuente può aderire attivando questa formula e procedere con l’adempimento nel rispetto della scadenza annuale, indicando la data a partire dalla quale le fatture transitate sullo SdI devono essere portate in conservazione. Il limite massimo è il 1° gennaio del secondo anno precedente a quello dell’adesione.
Se non viene indicata una data retroattiva, sono portate in conservazione le fatture inviate a SdI dal giorno successivo alla data di adesione.
L’omessa o irregolare conservazione dei documenti fiscali può comportare sanzioni amministrative fino a 8.000 euro, come previsto dall’articolo 9 del Dlgs 471/1997.
Oltre alla sanzione, l’assenza di documenti conservati correttamente può avere effetti negativi in caso di controlli fiscali, rendendo più complessa la difesa della propria posizione.
Nell’ambito del nuovo perimetro fiscale degli affitti brevi dal 2026 tracciato dalla Legge di Bilancio, una delle più rilevanti riguarda l’attività esercitata in forma imprenditoriale. La modifica incide direttamente sull’obbligo di SCIA, che non scatta più dal quarto ma dal terzo immobile.
I chiarimenti sulla procedura arrivano dalle FAQ del Ministero del Turismo, che precisano quando la locazione breve o turistica rientra nella presunzione di imprenditorialità e quali adempimenti diventano obbligatori, inclusa la segnalazione certificata di inizio attività .
Fino al 2025 era possibile concedere in locazione breve fino a quattro immobili senza esercitare l’attività in forma imprenditoriale. Dal 2026, il limite viene abbassato a due immobili.
Dal terzo immobile in poi l’attività di locazione breve è considerata svolta in forma imprenditoriale, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore, come l’apertura di partita IVA.
In questi casi, l’attività rientra nel perimetro dell’impresa, con obbligo di:
Le FAQ del Ministero del Turismo dettagliano tali obblighi e adempimenti, compresi quelli relativi al CIN (Codice Identificativo Unico).
Le FAQ del Ministero del Turismo chiariscono che la SCIA deve essere presentata:
L’obbligo riguarda quindi sia le locazioni brevi in senso stretto sia gli affitti turistici, quando superano la soglia dei due immobili.
Il superamento del limite dei due immobili determina l’applicazione della presunzione di imprenditorialità prevista dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026.
Nello specifico, la modifica è contenuta nell’articolo 1, comma 17, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la Manovra 2026), che interviene sulla disciplina della presunzione di imprenditorialità già prevista dalla normativa vigente.
Un punto chiarito dalle FAQ ministeriali riguarda la decorrenza temporale degli obblighi.
L’obbligo di SCIA per le attività esercitate in forma imprenditoriale deriva dal comma 8 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 ed è applicabile dal 2 novembre 2024.
La disposizione non ha effetto retroattivo: riguarda quindi le nuove attività e quelle che, a partire da tale data, rientrano nella presunzione di imprenditorialità per effetto del numero di immobili concessi in locazione.
Le FAQ ministeriali si inseriscono in un contesto regolatorio in evoluzione, nel quale emergono da un lato anticipazioni su ulteriori restrizioni sugli immobili da affittare ai turisti (a livello europeo) e dall’altro nuovi controlli fiscali sugli affitti brevi al fine di far emergere quelli in nero applicando la corretta tassazione (sempre a livello internazionale).
L’INPS ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti 2026 dell’Assegno di Inclusione (ADI), con date distinte per primi accrediti e rinnovi mensili. Le date indicano quando gli importi diventano disponibili sulla Carta di Inclusione, salvo verifiche sui requisiti.
I primi pagamenti dell’ADI, insieme alle eventuali mensilità arretrate, sono disposti per i nuclei che hanno completato con esito positivo l’istruttoria e hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD). La disponibilità degli importi è prevista mediamente intorno alla metà del mese, secondo il calendario INPS.
| mese | data disponibilità |
|---|---|
| gennaio | 15 gennaio 2026 |
| febbraio | 14 febbraio 2026 |
| marzo | 13 marzo 2026 |
| aprile | 15 aprile 2026 |
| maggio | 15 maggio 2026 |
| giugno | 16 giugno 2026 |
| luglio | 15 luglio 2026 |
| agosto | 14 agosto 2026 |
| settembre | 15 settembre 2026 |
| ottobre | 15 ottobre 2026 |
| novembre | 13 novembre 2026 |
| dicembre | 15 dicembre 2026 |
Per le prestazioni già in corso, i pagamenti mensili sono resi disponibili intorno al 27 del mese, subordinatamente alla conferma dei requisiti necessari al mantenimento dell’ADI. A dicembre la data viene anticipata per le festività .
| mese | data disponibilità |
|---|---|
| gennaio | 27 gennaio 2026 |
| febbraio | 27 febbraio 2026 |
| marzo | 27 marzo 2026 |
| aprile | 28 aprile 2026 |
| maggio | 27 maggio 2026 |
| giugno | 26 giugno 2026 |
| luglio | 28 luglio 2026 |
| agosto | 27 agosto 2026 |
| settembre | 25 settembre 2026 |
| ottobre | 27 ottobre 2026 |
| novembre | 27 novembre 2026 |
| dicembre | 23 dicembre 2026 |
Nell’ambito delle prestazioni INPS legate al lavoro, il calendario INPS indica le date ordinarie di disponibilità . In presenza di verifiche amministrative o variazioni non ancora recepite (ad esempio su requisiti o documentazione), l’accredito può essere differito. In caso di prima erogazione, la disponibilità resta legata anche alla corretta sottoscrizione del PAD.
Si allunga la lista dei Comuni che offrono la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. Il servizio, avviato in via sperimentale nel marzo 2024, continua a espandersi sul territorio nazionale e rappresenta uno dei tasselli operativi del progetto Polis di Poste Italiane, pensato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Secondo gli ultimi dati diffusi, sono oggi 4.574 gli Uffici Postali abilitati alla presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del passaporto. Di questi, 4.157 sportelli si trovano in Comuni con meno di 15mila abitanti, mentre 417 operano nei centri urbani maggiori.
Il servizio è accessibile presso l’Ufficio Postale con sportello Polis abilitato del Comune di residenza o di domicilio. La copertura interessa in modo prevalente i piccoli Comuni, ma coinvolge anche le principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia e Firenze.
Tra le province con il maggior numero di richieste figurano Verona, Vicenza, Monza e Bergamo. Il servizio è attivo anche in aree montane e insulari, come l’Isola d’Elba, Capraia, Favignana e Pantelleria, a conferma dell’obiettivo di capillarità dell’iniziativa.
Per presentare la domanda di rilascio o rinnovo del passaporto presso un Ufficio Postale abilitato è sufficiente fornire:
Nei Comuni di maggiori dimensioni è inoltre disponibile la prenotazione online tramite il sito di Poste Italiane, con la possibilità di richiedere la consegna del passaporto a domicilio.
La modalità di richiesta presso gli uffici postali non sostituisce le procedure ordinarie presso le Questure, ma rappresenta un canale alternativo pensato per ridurre code e tempi di attesa, in particolare nei territori meno serviti.
Le richieste di passaporto prese in carico da Poste Italiane hanno raggiunto quota 145mila, in costante crescita dall’avvio del servizio il 14 marzo 2024. Il dato comprende sia le domande presentate negli uffici Polis dei piccoli Comuni sia quelle raccolte nei grandi centri urbani.
L’ampliamento della rete proseguirà progressivamente, con l’obiettivo di estendere il servizio all’intero territorio nazionale.
Di quanto potrebbe aumentare l’età per la pensione nei prossimi cinque anni? Una risposta di breve periodo arriva dalle proiezioni contenute nel Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico della Ragioneria generale dello Stato, costruite sugli scenari previsionali Istat e sul meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita.
Nel quadro delineato, entro il 2031 l’età pensionabile risulterebbe destinata a salire complessivamente di sette mesi. Si tratta di stime, non di requisiti già “scritti†in un calendario amministrativo: gli incrementi vengono poi determinati con provvedimenti basati sui dati Istat e applicati secondo le regole vigenti.
Dopo il rallentamento registrato negli anni della pandemia, le proiezioni indicano un ritorno a un percorso di crescita dei requisiti in tempi ravvicinati. Il prossimo scatto atteso è pari a tre mesi: doveva produrre effetti nel 2027 ma l’incremento è stato ripartito su due annualità dalla Manovra 2026, con un primo adeguamento di un mese nel 2027 e i restanti due mesi dal 2028, a condizione che tale adeguamento venga confermato sulla base dei dati Istat. Dunque, in questa traiettoria, il requisito anagrafico per pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028.
Per la pensione anticipata, gli adeguamenti incidono invece sui requisiti contributivi. Con gli attuali riferimenti (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), l’incremento di un mese nel 2027 porterebbe a 42 anni e 11 mesi (uomini) e 41 anni e 11 mesi (donne). Se lo scatto complessivo arrivasse a tre mesi dal 2028, i requisiti si attesterebbero a 43 anni e 1 mese (uomini) e 42 anni e 1 mese (donne).
Sulla base dello scenario demografico Istat mediano, la traiettoria previsionale ipotizza un ulteriore incremento di due mesi nel 2029. In questo caso, la pensione di vecchiaia si collocherebbe a 67 anni e 5 mesi.
È inoltre stimato un ulteriore rialzo di due mesi nel 2031, che porterebbe la pensione di vecchiaia a 67 anni e 7 mesi. A parità di regole e di base di calcolo, i requisiti contributivi della pensione anticipata seguirebbero lo stesso andamento in mesi rispetto alle soglie di riferimento.
Le stime della Ragioneria generale dello Stato indicano l’ordine di grandezza dell’evoluzione dei requisiti nel breve periodo ma non sostituiscono i provvedimenti che fissano gli incrementi.
Le proiezioni si fondano su scenari statistici, gli adeguamenti ufficiali alle aspettative di vita vengono invece determinati in base a dati demografici ma devono poi essere recepiti con atti previsti dalla disciplina vigente. Il prossimo passaggio atteso a fine 2026 è quello che, sulla base dei dati disponibili, è chiamato a definire l’adeguamento relativo al biennio 2027-2028.
Il percorso può inoltre essere modificato dal legislatore, tenendo conto dell’impatto sui conti pubblici.
Con messaggio pubblicato il 22 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato l’attivazione temporanea di una nuova funzionalità di consultazione nel Portale unico ISEE. La novità riguarda la possibilità di consultare il valore ISEE utilizzabile dal 2026 per specifiche prestazioni familiari e per le misure legate all’inclusione, con l’obiettivo di rendere più immediata la verifica del parametro considerato nelle istruttorie. La stessa simulazione del doppio ISEE a confronto si può fare anche tramite il calcolatore ISEE online di PMI.it.
In pratica, a parità di DSU, il portale rende visibile il valore ISEE di riferimento solo per alcune prestazioni, riducendo l’incertezza che spesso nasce quando si cerca di capire quale indicatore venga effettivamente agganciato alla singola domanda.
La nuova voce di consultazione consente di visualizzare, in modo guidato, il valore ISEE rilevante per determinate prestazioni, distinguendo il perimetro “famiglia†e quello “inclusione†quando previsto. L’accesso serve a controllare in anticipo se il parametro associato alla prestazione risulta coerente con la propria situazione e a ridurre gli errori di interpretazione prima dell’invio di una domanda o durante il monitoraggio della pratica.
La funzione è indicata come temporanea e va letta come un supporto di trasparenza operativa, utile per chiarire quale valore venga preso a riferimento nelle prestazioni che richiedono verifiche puntuali sul requisito economico.
Questo nuovo indicatore ISEE “dedicato†ad alcune prestazioni è applicabile per le richieste a partire dal 1° gennaio 2026 (con eventuale ricalcolo per le DSU già presentate), con regole di calcolo più favorevoli soprattutto per i nuclei con figli. L’intervento è quello previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e l’annuncio ufficiale è dell’INPS, accompagnato da istruzioni operative e dall’adeguamento delle procedure informatiche dell’Istituto.
Non si sta tratta di una riforma dell’ISEE ordinario in senso generale ma di un calcolo a parte riservato ad alcuni sussidi: il nuovo valore è infatti utilizzato solo per specifiche prestazioni e non sostituisce le regole ISEE 2026 attese con l’aggiornamento formale del Regolamento. Per il quadro di legge si può fare riferimento a questa analisi.
L’applicazione del nuovo valore ISEE è stata circoscritta alle prestazioni erogate dall’INPS che incidono direttamente su inclusione sociale e sostegni legati alla presenza di figli. Il perimetro operativo riguarda:
Nel nuovo calcolo, la franchigia sul valore dell’abitazione principale è stata innalzata a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane è stato previsto un valore più alto, pari a 120.000 euro.
Agli importi indicati è stato inoltre agganciato un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un impatto che tende a crescere al crescere della composizione familiare.
Nel calcolo dell’indicatore sono state rideterminate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza legate al numero dei figli nel nucleo. In particolare, le maggiorazioni sono state fissate in:
La combinazione tra franchigia casa più alta e maggiorazioni sulla scala di equivalenza rende l’indicatore più “leggero†per alcuni nuclei e può incidere sull’esito delle domande legate alle prestazioni nel perimetro INPS.
Con l’adeguamento delle procedure INPS, le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 vengono utilizzate per il calcolo del nuovo indicatore. In parallelo, le domande di prestazione che, sulla base dell’ISEE ordinario 2026, avrebbero avuto esito negativo possono essere temporaneamente sospese e successivamente riesaminate in automatico con il nuovo ISEE più favorevole, senza ulteriori adempimenti richiesti al cittadino.
Per le DSU precompilate è stata confermata l’esclusione automatica dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare. In caso di DSU in modalità autodichiarata, l’esclusione deve essere gestita dal dichiarante in sede di compilazione.
Per un approfondimento su come questi strumenti possono incidere sul calcolo ISEE in ambito inclusione, può essere consultato anche questo focus dedicato.
Per l’Assegno unico e universale, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continuano a essere calcolati sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025, così da assicurare continuità nei pagamenti in avvio d’anno.
In questa fase, il quadro è più leggibile se viene tenuta separata la componente “generale†dell’ISEE 2026 (ancorata al Regolamento e ai passaggi formali di aggiornamento) dal nuovo indicatore operativo INPS, utilizzato solo per le prestazioni del perimetro inclusione e sostegni familiari. Per una simulazione orientativa basata sulle regole di calcolo disponibili, può essere utilizzato il calcolatore ISEE di PMI.it.
Dal 22 gennaio è attivo il portale ENEA 2026 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e per le ristrutturazioni edilizie. L’aggiornamento della piattaforma incide in modo diretto sul calcolo dei termini di invio e chiarisce le modalità applicabili ai lavori conclusi a cavallo tra il 2025 e il 2026.
L’obbligo di trasmissione delle schede descrittive all’ENEA riguarda gli interventi che beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali:
La comunicazione ENEA costituisce un adempimento informativo distinto dalla dichiarazione dei redditi ed è richiesta anche quando l’intervento rientra nel Bonus Casa ma comporta risparmio energetico.
Devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi agli interventi che incidono sull’efficienza energetica dell’edificio, tra cui:
La normativa prevede che la scheda descrittiva venga trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dal collaudo dell’intervento. Con l’attivazione del portale ENEA 2026, il termine decorre dal 22 gennaio 2026 nei seguenti casi:
Per gli interventi conclusi successivamente al 22 gennaio 2026, resta valida la decorrenza ordinaria dalla data effettiva di fine lavori o di collaudo.
Le modalità di trasmissione dei dati variano in funzione della misura agevolativa:
I due canali non sono intercambiabili e l’utilizzo del portale corretto è un requisito necessario per il corretto assolvimento dell’adempimento informativo.
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatorio ma non sostituisce la documentazione richiesta ai fini fiscali. Il diritto alla detrazione resta infatti subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e alla corretta indicazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
La Legge di Bilancio 2026 ridefinisce il perimetro degli interventi di sostegno gestiti dall’INPS, concentrando risorse e strumenti su tre ambiti chiave: famiglie con figli, nuclei a basso reddito e persone con disabilità . Non si tratta di nuove misure isolate, ma di un riassetto complessivo che rafforza alcuni strumenti esistenti e ne modifica le modalità di accesso e durata.
Il quadro riepilogativo è stato delineato dall’INPS nelle comunicazioni di inizio 2026 che accompagnano l’entrata in vigore della Manovra. Gli interventi di legge su genitorialità , inclusione sociale e disabilità puntano a rendere più stabili e coordinati strumenti già esistenti intervenendo su durata, platea e modalità di gestione.
Nel 2026 l’attenzione alla genitorialità passa soprattutto dall’estensione delle tutele nel tempo e dal rafforzamento del sostegno economico alle lavoratrici madri.
Le principali novità riguardano:
Per i nuclei in difficoltà economica, la Manovra interviene soprattutto sulla continuità dei sostegni e sulla semplificazione dei rinnovi. In questo ambito rientrano:
Il capitolo dedicato alla disabilità punta a rafforzare il supporto ai caregiver e a migliorare i processi amministrativi. Le novità principali riguardano:
| Misura | Destinatari | Durata / ambito temporale |
|---|---|---|
| Congedo parentale ordinario | Genitori lavoratori dipendenti | Fruibile fino al compimento dei 14 anni del figlio |
| Malattia dei figli | Genitori di figli tra 3 e 14 anni | Fino a 10 giorni annui per ciascun genitore |
| Bonus mamme 2026 | Madri lavoratrici con due o più figli | 60 euro mensili fino ai 10 anni del secondo figlio o ai 18 anni del più piccolo |
| Assegno di Inclusione | Nuclei con fragilità economiche e sociali | 18 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi senza sospensione |
| Carta “Dedicata a te†| Nuclei con ISEE fino a 15.000 euro | Misura annuale rifinanziata per il 2026 |
| Fondo genitori separati | Genitori separati o divorziati senza casa di proprietà | Figli a carico fino al compimento dei 21 anni |
| Misure per caregiver familiari | Caregiver di persone con disabilità | Interventi strutturali con avvio piattaforma entro settembre 2026 |
| Riconoscimento epilessia farmaco-resistente | Persone affette da epilessia farmaco-resistente | Equiparazione alla disabilità grave ex legge 104/1992 |
Nel complesso, gli aiuti INPS 2026 delineano un sistema più continuo e organizzato, ma restano legati a requisiti specifici e a procedure che richiedono attenzione. Le misure non operano in modo automatico e, nella maggior parte dei casi, presuppongono una domanda formale e il rispetto di limiti reddituali o familiari.
La realizzazione di una veranda in terrazzo tramite tende e vetrate panoramiche amovibili è diventata una soluzione sempre più diffusa. Il tema, però, resta complesso dal punto di vista normativo e fiscale: tra edilizia libera, detrazioni, IVA agevolata e permessi comunali, il rischio di errori è elevato. Di seguito un quadro tecnico e aggiornato delle regole applicabili nel 2026.
Le VEPA, vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, sono strutture leggere installate su balconi o terrazzi con funzione di protezione dagli agenti atmosferici. La normativa le ammette a condizione che non determinino la creazione di nuovi volumi o superfici utili e che mantengano un carattere di completa amovibilità .
In presenza di questi requisiti, l’installazione rientra tra gli interventi di edilizia libera, senza necessità di permessi edilizi, purché non vengano alterati prospetti, sagoma dell’edificio o destinazione d’uso degli spazi.
È essenziale distinguere le VEPA dalle verande chiuse in muratura o con strutture fisse. Le seconde comportano quasi sempre un aumento di superficie e volume e richiedono titoli edilizi specifici, con il rischio di configurare un abuso edilizio se realizzate senza autorizzazione.
Le VEPA, invece, sono ammesse solo se mantengono una funzione accessoria e temporanea, senza trasformare stabilmente il terrazzo in un nuovo ambiente abitabile.
Dal punto di vista fiscale, tende e vetrate seguono regimi differenti.
Le tende installate a protezione di superfici vetrate possono rientrare tra le schermature solari agevolabili, a condizione che rispettino specifici requisiti tecnici (esposizione, fattore solare, funzione di riduzione dell’irraggiamento). In questo caso, l’agevolazione rientra nell’ambito delle detrazioni per l’efficienza energetica.
Le aliquote applicabili dipendono dalle proroghe annuali e non sono strutturalmente fissate dalla normativa. Dunque, è necessario verificare di anno in anno la percentuale detraibile e i massimali ammessi. Per il 2026 sono confermati quelli 2025, ossia in misura pari al 50% per la prima casa e al 36% sulle altre abitazioni.
Le VEPA, di per sé, non danno automaticamente diritto a detrazioni fiscali. L’agevolazione può essere ammessa solo se l’intervento complessivo rientra in lavori di manutenzione straordinaria agevolabile sull’unità immobiliare e se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di un inquadramento chiaro come intervento agevolato, la semplice installazione di vetrate panoramiche resta normalmente esclusa dalle detrazioni.
In alcuni casi specifici, le vetrate possono rientrare tra gli interventi agevolabili come misure di sicurezza dell’abitazione. La detrazione non dipende dalla funzione di chiusura del terrazzo ma dalle caratteristiche tecniche delle vetrate installate. Il beneficio è ammesso se le vetrate rispettano i requisiti previsti per i vetri antisfondamento o di sicurezza e se l’intervento è finalizzato a ridurre il rischio di effrazioni o atti illeciti.
Non tutte le VEPA rientrano in questa casistica: le vetrate devono essere certificate come dispositivi di sicurezza e l’installazione qualificabile come intervento sull’immobile volto alla protezione dell’unità abitativa. In assenza di tali requisiti, l’intervento resta escluso dalle agevolazioni.
Il trattamento IVA è uno degli aspetti più delicati nella realizzazione di una veranda con tende e vetrate.
Per gli interventi su immobili a uso abitativo, l’installazione rientrante nella manutenzione ordinaria o straordinaria consente l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sulla prestazione di servizi resa dall’impresa installatrice.
Quando l’intervento prevede la fornitura di beni considerati “significativiâ€, l’IVA agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera. La parte eccedente resta soggetta all’aliquota ordinaria al 22%.
Tende e vetrate, se fornite con posa in opera, seguono questa regola: è quindi essenziale che la fattura distingua correttamente tra costo dei beni e costo della prestazione.
In linea generale, le VEPA conformi ai requisiti normativi rientrano nell’edilizia libera. Tuttavia, restano fermi:
In presenza di vincoli, può essere richiesto un titolo abilitativo o un nulla osta preventivo. La verifica preventiva presso il Comune resta quindi una fase necessaria, anche quando l’intervento appare formalmente libero.
Tra gli errori più frequenti vi sono la chiusura permanente del terrazzo, l’assenza di amovibilità reale delle vetrate e l’utilizzo improprio delle detrazioni fiscali. In questi casi, il rischio non è solo la perdita dell’agevolazione, ma anche l’applicazione di sanzioni edilizie e fiscali.
La combinazione di tenda e vetrata può sembrare un intervento semplice, ma dal punto di vista normativo richiede un’attenta valutazione tecnica. Nei casi borderline, una verifica preventiva consente di evitare contestazioni successive, soprattutto in fase di vendita dell’immobile o di controlli fiscali.
| Intervento | Detrazione fiscale | IVA applicabile | Permessi edilizi |
|---|---|---|---|
| Tende da sole / schermature solari | Possibile come intervento di efficienza energetica, se rispettati i requisiti tecnici | IVA agevolata 10% sulla manodopera; beni con regole sui beni significativi | Edilizia libera, salvo vincoli comunali o paesaggistici |
| Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) | Non sempre detraibili (solo se incluse in ristrutturazioni straordinarie o interventi di sicurezza) | IVA 10% sulla prestazione; aliquota ordinaria sulla parte eccedente dei beni significativi | Edilizia libera se non creano volume o superficie e restano amovibili |
| Veranda fissa o chiusura permanente del terrazzo | Esclusa se configura nuova volumetria | IVA ordinaria, salvo interventi agevolabili specifici | Richiede titolo edilizio; rischio abuso edilizio senza autorizzazione |
| Lavori di installazione (manutenzione) | Detrazione ammessa solo se l’intervento rientra tra quelli agevolabili sull’immobile | IVA agevolata 10% sulla prestazione di servizi | Dipende dalla tipologia di intervento e dal regolamento comunale |
Quando l’intervento rientra tra quelli fiscalmente agevolabili, il rispetto delle regole di pagamento e fatturazione è determinante per non perdere il diritto alla detrazione. Le spese devono essere sostenute tramite bonifico parlante, con indicazione puntuale dei dati richiesti dalla normativa fiscale. Nel bonifico devono essere riportati:
In assenza di indicazioni specifiche, la causale del bonifico comunemente utilizzata fa riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di sicurezza dell’abitazione, specificando che il pagamento è effettuato ai fini della fruizione della detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente.
Bonifico relativo a lavori edilizi agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/1986 (interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti).
La fattura deve riportare una descrizione chiara e coerente dell’intervento, distinguendo tra fornitura dei beni e prestazione di posa in opera. Nei casi in cui siano presenti beni significativi, è necessario che il documento evidenzi separatamente il valore della manodopera e quello dei materiali.
NB: per gli interventi riconducibili a misure di sicurezza, è opportuno che la documentazione commerciale richiami esplicitamente le caratteristiche di sicurezza dei prodotti installati, in modo coerente con la tipologia di agevolazione richiesta.
Attenzione: pagamenti effettuati con modalità diverse dal bonifico dedicato, fatture generiche o prive di coerenza con l’intervento dichiarato possono comportare la perdita del beneficio fiscale in sede di controllo.
Non c’è più una corsa alle pensioni né un’esplosione di uscite anticipate. I dati INPS sui flussi di pensionamento del 2024 e del 2025 raccontano una realtà diversa da quella spesso evocata nel dibattito pubblico: l’uscita dal lavoro continua a essere rinviata e l’età effettiva di pensionamento resta elevata.Questo, anche a fronte dei requisiti di pensione di vecchiaia e anticipata che restano il perno delle scelte reali. Il sistema previdenziale italiano, più che favorire la flessibilità , continua a trattenere le persone al lavoro più a lungo.
Il monitoraggio INPS conferma una sostanziale continuità tra il 2024 e il 2025. Le nuove pensioni non mostrano scostamenti rilevanti e restano concentrate sulle forme ordinarie di uscita, in particolare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata basata sui requisiti contributivi. L’età media di accesso non si abbassa e il pensionamento anticipato continua a rappresentare un’opzione residuale.
Il dato segnala che, al di là delle modifiche normative, il comportamento reale dei lavoratori segue una traiettoria stabile, quasi “rassegnata”: si resta al lavoro più a lungo, spesso senza alternative concrete. L’uscita non avviene quando si è pronti, ma quando i requisiti lo consentono.
Le misure di flessibilità introdotte o confermate negli ultimi anni non modificano in modo significativo i flussi. Quota 103, Opzione Donna e altri strumenti di anticipo restano poco utilizzati e incidono solo marginalmente sul numero complessivo delle pensioni liquidate.
Il dato INPS evidenzia una distanza strutturale tra le norme e le scelte effettive. Le condizioni economiche, i vincoli contributivi e le penalizzazioni implicite rendono l’anticipo un’opzione praticabile solo per una platea limitata. La flessibilità esiste formalmente, ma non diventa comportamento diffuso.
Un’eccezione riguarda i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di restare in servizio sfruttando l’incentivo al posticipo pensione (il quadro operativo è riassunto nel Bonus Giorgetti 2026).
Il confronto tra 2024 e 2025 mostra come le riforme annunciate incidano poco sulla dinamica reale dei pensionamenti. Non si osservano effetti di rottura né inversioni di tendenza. Il sistema si adatta, ma non si trasforma.
Questo equilibrio apparente è il risultato di un impianto che privilegia la sostenibilità finanziaria rispetto alla libertà di scelta. Le modifiche regolamentari agiscono ai margini, mentre la struttura di fondo continua a spingere verso un allungamento della vita lavorativa.
I flussi di pensionamento non raccontano quindi una fuga dal lavoro bensì un progressivo rinvio dell’uscita. La pensione diventa un traguardo sempre più lontano e meno governabile dal singolo, soprattutto per chi non rientra in percorsi contributivi continui o in carriere lineari.
In ultima analisi, la lettura dei dati INPS restituisce un quadro chiaro: il sistema previdenziale italiano non incentiva l’anticipo, ma gestisce il pensionamento come evento tardivo. Più che accompagnare la transizione, la disciplina vigente tende a contenerla, rendendo la permanenza al lavoro la scelta più frequente, se non l’unica possibile.