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Le politiche per il lavoro finanziate dal PNRR avanzano più lentamente del previsto e gli obiettivi su giovani e donne mostrano la distanza più ampia tra programmazione e risultati. A ottobre 2025 risultava speso il 13% delle risorse destinate a occupazione e formazione; il nuovo approfondimento Openpolis su dati ANAC aggiunge un dato sugli appalti: la clausola che riserva almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e under 36 compare nel 34% delle oltre 316mila gare PNRR e PNC censite.
Il rallentamento delle politiche attive del lavoro emerge dal rapporto elaborato da Assonime e Fondazione Openpolis, che analizza circa 10,3 miliardi di euro di investimenti legati a occupazione e formazione. Nel dettaglio, su 4,6 miliardi già programmati, la spesa effettiva si ferma a poco più di 550 milioni. Il ritardo riguarda soprattutto le misure collegate alla formazione, alla riqualificazione dei lavoratori e agli interventi destinati ad aumentare la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro.
Tra le linee di intervento interessate dal rallentamento rientra il programma GOL, dedicato alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori. La bassa spesa riduce la capacità del programma di attivare rapidamente percorsi di aggiornamento, formazione e accompagnamento al lavoro.
Il monitoraggio riguarda anche il rafforzamento degli ITS Academy, indicati come leva per ridurre il divario tra competenze richieste dalle imprese e profili disponibili, e gli interventi destinati alla partecipazione femminile al lavoro, anche attraverso bonus assunzioni e sgravi 2026.
Il comparto più soggetto ai ritardi è quello della formazione professionale, dove la distanza tra fondi stanziati e spesa effettiva è più ampia. Il rallentamento incide sulla tenuta del programma GOL, che si fonda sulla rapidità di attivazione dei percorsi di aggiornamento e riqualificazione. La lentezza nell’impiego delle risorse indebolisce il collegamento tra finanziamenti, percorsi formativi e nuova occupabilità .
Sono andate meglio altre misure. Nel quadro di quelle collegate alle competenze rientra ad esempio l’ormai collaudato Fondo Nuove Competenze 2026, pensato per sostenere la formazione nelle imprese.
L’analisi Openpolis aggiorna i dati sul fronte degli appalti PNRR. Dall’avvio del Piano sono state bandite oltre 316mila gare finanziate dal PNRR o dal Piano nazionale complementare. Per ogni procedura dovrebbe essere prevista una riserva di almeno il 30% delle nuove assunzioni per donne e giovani under 36. Nei dati ANAC aggiornati ad aprile 2026, la clausola risultava presente nel 34% dei bandi. Nel 50,8% delle procedure la riserva è assente, mentre nel 15,5% dei casi il dato non è disponibile.
Il quadro conferma la difficoltà di trasformare gli appalti in nuova occupazione femminile e giovanile.
| Clausola nei bandi PNRR/PNC | Quota rilevata |
|---|---|
| prevista | 34% |
| assente | 50,8% |
| dato non disponibile | 15,5% |
L’articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021 stabilisce che, negli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l’offerta preveda l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
La disciplina consente alle stazioni appaltanti di escludere la clausola o di fissare una quota inferiore, con motivazione specifica. Il decreto 7 dicembre 2021 sulle linee guida chiarisce che la deroga va collegata all’oggetto del contratto, alla tipologia del progetto o ad altri elementi indicati nella documentazione di gara.
Secondo le elaborazioni Openpolis su dati ANAC, la motivazione più frequente per l’esclusione della quota è il valore ridotto del contratto, indicato nel 44,2% dei casi. La seconda voce più ricorrente è “altroâ€, pari al 39%, una categoria ampia che rende più difficile ricostruire la ragione della deroga.
Seguono, con quote inferiori, casi legati alla necessità di esperienza, certificazioni professionali, procedure con meno di tre assunzioni previste, bassa occupazione femminile nel settore o clausole sociali di riassorbimento del personale già impiegato nella precedente fornitura.
| Motivazione della deroga | Quota rilevata |
|---|---|
| importo ridotto del contratto | 44,2% |
| altra motivazione | 39% |
| esperienza o certificazioni professionali | 5,1% |
| meno di tre assunzioni previste | quota residuale |
| bassa occupazione femminile nel settore | quota residuale |
Le clausole sulle assunzioni di donne e giovani incidono sulla corretta esecuzione degli appalti PNRR finanziati con risorse europee e possono entrare nella valutazione sull’ammissibilità della spesa al rimborso.
L’attività di vigilanza ANAC richiama le stazioni appaltanti all’applicazione delle penali previste nei contratti e, nei casi più gravi, alla valutazione della risoluzione per inadempimento. La distanza tra obbligo normativo e dati effettivi sui bandi rende centrale il controllo sull’esecuzione dei contratti già aggiudicati.
Openpolis individua 56 misure del PNRR collegate in modo diretto o indiretto alla parità di genere, per un valore complessivo di circa 98,4 miliardi di euro. I progetti con dati di dettaglio disponibili sono 99.749 e, al 31 dicembre 2025, la spesa media risultava pari al 45,5% del totale previsto.
Il dato mostra una distanza tra risorse programmate e risultati già visibili. Alcune misure hanno un effetto diretto sull’occupazione femminile, altre producono benefici più indiretti, come gli investimenti in servizi educativi, infrastrutture sociali o innovazione.
Tra gli interventi più collegati alla partecipazione femminile rientrano le misure per l’imprenditoria femminile, con oltre 400 milioni di euro di investimenti, e il sistema di certificazione della parità di genere. Secondo i dati richiamati da Openpolis, da giugno 2022 sono state rilasciate 8.798 certificazioni di parità da parte di 61 organismi accreditati. Considerando insieme imprenditoria femminile e certificazione, risultano finanziati 4.144 progetti, con Campania, Lazio e Lombardia ai primi posti per risorse assegnate.
Il ritardo riguarda sia la spesa PNRR lavoro sia l’applicazione delle clausole occupazionali nei bandi. Da un lato, le risorse per formazione, GOL e politiche attive procedono con lentezza; dall’altro, gli appalti finanziati dal Piano applicano in modo parziale la riserva per donne e giovani.
La verifica finale riguarda la capacità delle amministrazioni di trasformare i fondi in assunzioni effettive, percorsi formativi e strumenti di inclusione. Con la chiusura del PNRR nel 2026, la qualità dell’attuazione dipenderà anche dalla tracciabilità delle deroghe, dall’uso delle penali e dal controllo sui contratti già aggiudicati.
Giugno è uno dei mesi più caldi del calendario fiscale per i contribuenti italiani: accanto agli adempimenti periodici di imprese e professionisti e sostituti d’imposta, ci sono infatti numerose scadenze che coinvolgono famiglie, proprietari di immobili e contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il mese si apre con affitti, bollo auto e superbollo, prosegue con la Rottamazione-quater e l’acconto IMU. Per le Partite IVA il calendario si concentra su IVA, ritenute, contributi INPS, locazioni brevi, comunicazioni POS-cassa.
Per i contribuenti persone fisiche, il mese concentra più appuntamenti ravvicinati: la rata della Rottamazione-quater con pagamento tempestivo entro l’8 giugno, l’acconto IMU del 16 giugno, le finestre per correggere la dichiarazione precompilata e i versamenti da dichiarazione dei redditi in calendario a fine mese, salvo rinvii per specifiche categorie di contribuenti.
Il primo giorno lavorativo del mese raccoglie alcuni adempimenti in scadenza a fine maggio e slittati a lunedì 1 giugno. Per gli affitti, il termine riguarda la registrazione dei contratti di locazione e il versamento dell’imposta di registro quando la scadenza cade in questa data, secondo le regole ordinarie dei 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore. Per la trasmissione telematica si utilizza il modello RLI per la registrazione degli affitti.
Nella stessa data rientrano anche il bollo auto e il superbollo per i veicoli soggetti al pagamento secondo il calendario regionale applicabile. Il bollo auto segue regole territoriali e termini collegati alla scadenza precedente, mentre il superbollo riguarda le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW.
Per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater, il termine ordinario della rata cade il 31 maggio 2026. Poiché la scadenza cade di domenica e si applicano i cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della definizione agevolata, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro lunedì 8 giugno 2026.
La scadenza riguarda la dodicesima rata per i piani ordinari, l’undicesima rata per i contribuenti dei territori interessati dal Decreto Alluvione e la rata prevista per chi è stato riammesso alla definizione agevolata. Il pagamento omesso, insufficiente o effettuato oltre i termini comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata IMU. L’acconto si calcola sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente, salvo diversa disciplina applicabile nel Comune interessato. La seconda rata sarà dovuta entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2026. È possibile anche pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
La scadenza riguarda seconde case, immobili diversi dall’abitazione principale non esente, aree edificabili e fabbricati soggetti a imposta. Il calcolo del pagamento IMU dipende da rendita catastale, quota e mesi di possesso, aliquota comunale e detrazioni eventualmente applicabili.
Nel calendario della dichiarazione precompilata 2026, giugno contiene due date da monitorare per chi ha già trasmesso il modello e deve correggere errori o dati mancanti.
Dopo l’annullamento, la dichiarazione torna nello stato precedente all’invio e deve essere nuovamente trasmessa entro i termini ordinari. Per il 730/2026 la scadenza finale è fissata al 30 settembre 2026.
Il 30 giugno è il termine ordinario per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, tra saldo 2025 e primo acconto 2026, per i contribuenti che non rientrano in rinvii specifici. La scadenza riguarda IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca e contributi dovuti in base al modello dichiarativo.
Entro il 30 giugno deve essere presentata anche la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 2025 rilevanti ai fini dell’imposta e non già conoscibili dal Comune. La dichiarazione non riguarda ogni immobile, ma solo le situazioni in cui il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare correttamente il tributo dovuto.
Rientrano tra i casi da controllare agevolazioni, esenzioni, riduzioni, variazioni di destinazione o altre condizioni che incidono sul calcolo dell’IMU e che non emergono automaticamente dalle banche dati comunali o catastali.
Per imprese, professionisti e sostituti d’imposta, giugno porta adempimenti ricorrenti e comunicazioni telematiche di settore: fatturazione differita, liquidazione IVA mensile, versamento delle ritenute, contributi INPS, locazioni brevi, split payment, Tobin Tax, Libro unico del lavoro, Intrastat e registrazione dei collegamenti tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Il 1° giugno cadono diversi adempimenti periodici, in parte collegati allo slittamento delle scadenze di fine maggio.
Il 15 giugno è il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle operazioni effettuate nel mese precedente e documentate da documento di trasporto o da altro documento idoneo. La scadenza riguarda i soggetti IVA che utilizzano la fatturazione differita per cessioni di beni o prestazioni di servizi individuabili attraverso documentazione commerciale o contrattuale.
Il 16 giugno è la data centrale per gli adempimenti periodici di imprese, professionisti e sostituti d’imposta. Entro questo termine devono essere effettuati i principali versamenti mensili relativi al periodo precedente.
Il 25 giugno scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie di maggio 2026 per i soggetti con periodicità mensile. Gli elenchi devono essere trasmessi in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
La scadenza riguarda i soggetti obbligati alla comunicazione mensile per cessioni di beni, acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese o ricevute verso e da soggetti stabiliti in altri Paesi UE, secondo le soglie e le regole di periodicità applicabili.
Il 30 giugno chiude il mese con una serie di comunicazioni e adempimenti per imprese, intermediari e datori di lavoro.
Per i collegamenti tra POS e registratore telematico, la scadenza di giugno non riguarda indistintamente tutti gli esercenti: la finestra si applica ai nuovi collegamenti e alle variazioni riferite ad aprile 2026.
I crediti Superbonus acquistati da terzi possono essere usati in compensazione orizzontale per pagare debiti previdenziali correnti tramite modello F24. La stessa strada è però chiusa quando il debito è già stato affidato all’Agente della riscossione, anche se la cartella è oggetto di rateazione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 110/2026, che separa l’uso ordinario dei crediti edilizi dalla diversa disciplina prevista per il pagamento delle somme a ruolo.
I crediti Superbonus in compensazione F24 possono essere usati anche per debiti previdenziali, nel rispetto dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e delle regole proprie del credito acquistato. Questo vale però quando il contribuente deve versare contributi previdenziali correnti oppure somme ancora gestibili attraverso il modello F24 ordinario. In questa situazione, il credito agevolativo da Superbonus mantiene la sua funzione di credito compensabile e può ridurre il debito contributivo da versare.
La disciplina cambia quando il debito previdenziale è già diventato una cartella esattoriale.
Secondo l’Agenzia, il pagamento delle somme iscritte a ruolo segue una disciplina speciale e può avvenire tramite compensazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010 consente la compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti relativi alle stesse imposte.
I crediti Superbonus, però, sono crediti agevolativi collegati a interventi edilizi e quindi non sono crediti per imposte a ruolo. Per questo motivo non possono essere usati per pagare direttamente cartelle previdenziali già affidate alla riscossione.
La presenza di una rateazione in corso non cambia questo principio. Il contribuente può continuare a rispettare il piano con l’Agente della riscossione, mentre il credito Superbonus acquistato potrà essere usato per altri debiti compensabili in F24, nei limiti della quota annuale disponibile e delle regole sulla circolazione dei crediti edilizi.
Il chiarimento si inserisce in una disciplina già irrigidita per i crediti da bonus edilizi. Le norme introdotte negli ultimi anni hanno previsto blocchi e sospensioni in presenza di carichi pendenti, soprattutto per imposte erariali e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei debiti previdenziali iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate precisa però che la questione riguarda la natura speciale del pagamento delle cartelle. Il limite deriva dal fatto che la compensazione dei ruoli è ammessa solo quando una norma la consente in modo espresso.
Tre nuovi interpelli dell’Agenzia delle Entrate intervengono sulla tassazione di pensioni estere, pensioni italiane pagate a residenti all’estero e vitalizi, chiarendo quando il reddito va assoggettato a imposta in Italia, quando spetta allo Stato estero e quando la doppia imposizione viene corretta con il credito d’imposta. I casi esaminati riguardano una pensione ENPAM pagata a una contribuente residente in Lussemburgo, un trattamento francese percepito da un soggetto che trasferisce la residenza in Italia e un assegno vitalizio erogato a un ex consigliere regionale residente in Tunisia.
Le risposte n. 112, 113 e 114 del 2026 confermano che la tassazione delle pensioni estere dipende dalla natura del reddito, dallo Stato di residenza fiscale del percettore e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. La stessa pensione può essere trattata in modo diverso se deriva da libera professione, lavoro pubblico, sicurezza sociale o cariche elettive. Il criterio di base è la qualificazione giuridica del reddito. Occorre verificare quale attività ha generato il trattamento e quale norma convenzionale regola quella fattispecie.
Con la risposta n. 112/2026, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una contribuente residente in Lussemburgo che percepisce una pensione ENPAM erogata dall’INPS, maturata attraverso attività svolte in Italia sia come libera professionista sia come medico specialista ambulatoriale presso una ASL.
Secondo il Fisco, la quota collegata alla libera professione medica e all’iscrizione all’Albo non deriva da un cessato impiego. Per questa parte trova applicazione l’articolo 22 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza, quindi in Lussemburgo. Diverso il trattamento della quota riferita all’attività ambulatoriale prestata presso la ASL. In questo caso il reddito viene ricondotto alle pensioni pubbliche disciplinate dall’articolo 19 della Convenzione e resta imponibile in Italia, come Stato della fonte.
La risposta n. 113/2026 riguarda un contribuente che intende trasferire la residenza fiscale in Italia e percepisce una pensione dalla CNIEG, maturata per il precedente lavoro presso EDF, società francese del settore elettrico poi interamente controllata dallo Stato. L’Agenzia esclude che la natura pubblica assunta da EDF determini automaticamente la tassazione esclusiva in Francia. Il trattamento rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale già qualificate dall’accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000 e ricade nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione bilaterale.
La conseguenza è una tassazione concorrente tra Francia e Italia. La Francia applica il prelievo come Stato della fonte, mentre l’Italia tassa il reddito in base alla residenza del contribuente. La doppia imposizione viene corretta attraverso il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero previsto dall’articolo 165 del TUIR.
La risposta n. 114/2026 affronta il caso di un ex consigliere regionale residente fiscalmente in Tunisia e titolare di un assegno vitalizio erogato da una Regione italiana dopo la cessazione della carica elettiva. Per l’Agenzia delle Entrate, il vitalizio non viene qualificato come pensione. Ai fini del TUIR rientra tra le indennità per la cessazione di cariche elettive, ma per i soggetti non residenti assume rilievo solo se il reddito è considerato prodotto nel territorio dello Stato secondo l’articolo 23 del TUIR.
Nel caso esaminato, l’assegno non rientra tra i redditi imponibili in Italia per i non residenti. L’imposta italiana quindi non è dovuta e la valutazione sulla Convenzione tra Italia e Tunisia viene assorbita dalla disciplina interna.
Le case in vendita in Italia sono sempre meno numerose. Nel 2026 lo stock di abitazioni disponibili sul mercato è diminuito sensibilmente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando una brusca inversione di tendenza. La contrazione interessa gran parte del Paese e riflette un marcato squilibrio tra domanda, prezzi e tempi di scelta per chi cerca casa.
Secondo il report di Idealista, lo stock di abitazioni in vendita in Italia è sceso del 5% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025. Su base trimestrale, rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, il dato mostra invece un lieve aumento dello 0,5%.
La fotografia annuale è quella più rilevante per il mercato immobiliare residenziale, perché segnala un restringimento dell’offerta disponibile proprio mentre mutui, prezzi e canoni continuano a orientare le scelte delle famiglie. Nel 2025 il quadro era più disteso, con un mercato sostanzialmente stabile; nel 2026 la disponibilità di immobili si riduce in modo molto più diffuso.
Nei capoluoghi di provincia, il calo riguarda 80 città su 110 monitorate. Il Sud è la macroarea più colpita, con 22 capoluoghi su 26 in arretramento. Anche il Centro mostra una riduzione estesa, con 20 capoluoghi su 23 in territorio negativo.
Le flessioni più marcate si registrano a Chieti, con un calo del 34%, Biella e Udine, entrambe a -27%, Ancona e Matera, entrambe a -24%, e Messina, a -23%. Tra i principali mercati urbani, l’offerta scende a Venezia del 19%, Palermo del 13%, Verona del 10%, Genova dell’8%, Roma del 7%, Napoli e Bari del 2%.
Alcuni grandi mercati si muovono in direzione opposta. Tra i capoluoghi, Bologna registra l’aumento più alto dello stock di abitazioni in vendita, pari al 22%, seguita da Firenze con il 10%, Milano con il 6% e Torino con il 2%.
Tra i capoluoghi minori, crescono Oristano del 17%, Carbonia del 14%, Foggia del 12% e Como dell’11%. Si tratta di eccezioni che non modificano la tendenza nazionale, ma mostrano una geografia immobiliare molto frammentata, con città dove l’offerta si restringe rapidamente e mercati dove gli annunci disponibili aumentano.
Il dato macro è ancora più netto. Le province con offerta immobiliare in calo sono 87 su 107 monitorate. Nel primo trimestre 2025, invece, 60 province mostravano ancora valori in aumento.
Il Centro Italia presenta il quadro più compatto: nessuna delle 22 province dell’area registra una crescita dello stock. Le riduzioni più evidenti riguardano Pistoia, con un calo del 13%, Fermo, a -11%, Viterbo e Ancona, entrambe a -10%.
| Area | Andamento dell’offerta |
|---|---|
| Italia | -5% nel primo trimestre 2026 su base annua |
| Capoluoghi | 80 città su 110 in calo |
| Province | 87 province su 107 in calo |
| Centro Italia | 22 province su 22 senza crescita dell’offerta |
A livello nazionale, la contrazione più forte tra le province riguarda Pavia, dove lo stock di case in vendita scende del 19%. Seguono Trieste con un calo del 17%, Udine a -16%, Aosta e Gorizia entrambe a -15%.
Il fenomeno interessa anche le grandi province metropolitane. Palermo arretra del 10%, Genova e Venezia dell’8%, Roma del 7%, Verona del 4% e Milano dell’1%.
Tra le province in crescita emergono Bologna con il 7%, Siracusa con il 6%, Enna, Salerno e Foggia con il 5%, oltre a Torino con il 4%.
La diminuzione dello stock di immobili in vendita restringe la scelta per gli acquirenti e può aumentare la competizione sugli immobili più richiesti, soprattutto nelle aree dove domanda e qualità dell’offerta si concentrano su poche abitazioni.
Il dato si inserisce in un mercato già segnato da tensioni diverse tra acquisto e locazione. Nel 2025, il confronto tra affittare casa e comprare casa aveva già mostrato una pressione forte sui canoni e una domanda di acquisto sostenuta, in particolare nei grandi centri e nelle aree più accessibili.
La riduzione delle case disponibili incrocia anche il tema della classe energetica degli immobili. In un mercato con meno offerta, le abitazioni efficienti, ristrutturate o collocate in aree ben servite possono ottenere maggiore attenzione da parte degli acquirenti.
La scarsità di annunci non si traduce automaticamente in una vendita più rapida per ogni immobile. Il mercato tende a selezionare meglio qualità , prezzo, posizione e stato dell’abitazione. Per chi vende, la riduzione dello stock può sostenere la trattativa solo quando il prezzo richiesto incontra la capacità di spesa reale degli acquirenti.
Dal 4 giugno 2026 entrano in vigore le specifiche Fedra 7.09 per il Registro delle Imprese. La novità centrale è l’introduzione di controlli automatici bloccanti: in presenza di dati incoerenti, moduli incompleti o anomalie formali rilevate dal sistema informatico, il deposito telematico delle pratiche societarie può essere interrotto prima dell’accettazione. Sulla portata di questa modifica per imprese e professionisti interviene Federcontribuenti, che chiede al MIMIT un approccio orientato alla semplificazione.
L’introduzione dei controlli automatici bloccanti – in base alle specifiche approvate con decreto direttoriale MIMIT del 20 maggio 2026 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio – chiama ad adeguarsi imprese, studi professionali, intermediari, cooperative, startup innovative e PMI: tutti i soggetti che trasmettono documentazione alle Camere di Commercio dovranno aggiornare procedure interne, modalità di compilazione e software gestionali.
Federcontribuenti riconosce che il rafforzamento dei controlli digitali possa migliorare la qualità dei dati e l’affidabilità del Registro. Tuttavia, avverte che strumenti automatizzati e parametrizzati in modo rigido rischiano di produrre effetti sproporzionati su chi non dispone di strutture amministrative interne specializzate.
L’attenzione dell’associazione si concentra sulle micro e piccole imprese: quelle più esposte al rischio di blocchi causati da meri errori formali, incongruenze marginali o problematiche tecniche dei sistemi informatici, in assenza di uffici amministrativi dedicati.
Il sistema applicato in modo rigido potrebbe tradursi in ostacoli allo svolgimento dell’attività economica, con effetti penalizzanti per chi non ha la possibilità di correggere in tempi rapidi le anomalie rilevate.
Federcontribuenti chiede al MIMIT, a Unioncamere e all’intero sistema camerale di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità , buon andamento amministrativo, trasparenza e tutela dell’affidamento. Lo scopo dell’appello è di assicurare agli operatori economici la possibilità di intervenire sugli errori «senza subire conseguenze pregiudizievoli o paralisi amministrative»: i blocchi automatici non dovrebbero infatti trasformarsi in dinieghi definitivi in assenza di margini per la correzione delle irregolarità formali rilevate.
L’associazione chiede inoltre di monitorare gli effetti della fase di prima applicazione delle nuove regole, promuovendo un approccio orientato alla semplificazione degli adempimenti. Il richiamo è alla misura: lo snellimento dei processi digitali non dovrebbe tradursi in un inasprimento burocratico per le imprese meno strutturate.
L’INPS attua lo sblocco delle risorse residue per lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà in favore delle imprese inserite nell’elenco allegato al Messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026. In base alle quote effettivamente fruite rispetto agli importi autorizzati, il recupero da parte delle beneficiarie si effettua tramite flusso Uniemens, con lo stesso codice causale degli arretrati sui contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS.
Il nuovo messaggio riguarda le imprese destinatarie dei decreti di ammissione adottati dal Ministero del Lavoro a valere sulle risorse residue riferite al 2018. Si tratta di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi ai sensi della disciplina previgente e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, con periodi di CIGS collegati alla riduzione dell’orario di lavoro. Il beneficio contributivo deriva dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, e si applica alle imprese che hanno avuto accesso alla riduzione contributiva connessa ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS. L’elenco delle aziende interessate è allegato al messaggio INPS e delimita i soggetti che possono attivare il recupero.
Per esporre le quote spettanti, le imprese ammesse devono utilizzare il flusso Uniemens. All’interno di DenunciaAziendale e AltrePartiteACredito, va indicato il codice causale L943, riferito all’arretrato da conguaglio dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà finanziato con risorse 2018.
| Elemento Uniemens | Dato da indicare |
|---|---|
| CausaleACredito | codice L943 per arretrato conguaglio sgravio contributivo CdS anno 2018 |
| ImportoACredito | quota di sgravio contributivo spettante per il periodo autorizzato |
| Codice autorizzazione | 1W sulla posizione aziendale ammessa al beneficio |
| Conto contabile | GAW37340, già istituito per gli sgravi sui contratti di solidarietà |
La procedura parte su iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale INPS, dopo aver verificato il decreto direttoriale di ammissione al beneficio e la documentazione prodotta dall’azienda, attribuisce alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 1W.
Il codice identifica l’azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ed è ammessa alle riduzioni contributive previste dalla legge n. 608/1996. L’attribuzione del codice consente poi l’esposizione del credito nel flusso Uniemens secondo le istruzioni del messaggio.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio INPS. Poiché il Messaggio n. 1811 è stato pubblicato il 29 maggio 2026, il termine indicato dall’Istituto porta al 16 agosto 2026; per il calendario dei versamenti contributivi di agosto si applicano le regole ordinarie sui termini ricadenti nel periodo estivo.
Le aziende che hanno diritto allo sgravio contributivo e che nel frattempo hanno sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/Vig, secondo quanto indicato dall’Istituto.
Lo sgravio sui contratti di solidarietà difensivi si collega alla riduzione dell’orario di lavoro con intervento della CIGS. La misura agevolativa, negli schemi richiamati dall’INPS, riguarda la contribuzione datoriale dovuta sulle retribuzioni dei lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario oltre le soglie previste.
Il messaggio consente il recupero alle imprese già individuate nei decreti ministeriali e incluse nell’allegato. La novità sta quindi nella disponibilità di risorse residue 2018 e nelle istruzioni per portare a credito le quote spettanti.
Le dichiarazioni dei redditi aggiornano la mappa del rischio fiscale tra Partite IVA, professionisti e piccole imprese. Gli ultimi dati MEF sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) mostrano una quota complessiva di contribuenti con punteggio almeno pari a 8 in aumento al 46,7%, ma le differenze tra categorie restano marcate. Ristoratori, concessionarie, taxi, NCC e ambulanti si collocano nella parte più bassa della graduatoria mentre medici, commercialisti, consulenti del lavoro e ingegneri risultano tra i più affidabili secondo gli ISA.
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale attribuiscono a imprese e lavoratori autonomi un punteggio da 1 a 10 sulla coerenza dei ricavi, dei compensi e dei redditi dichiarati rispetto ai parametri economici della specifica attività .
La soglia di riferimento è il punteggio pari a 8: da questo valore in su il contribuente viene considerato fiscalmente affidabile e può accedere, in presenza degli altri requisiti, al regime premiale ISA. Un punteggio più basso segnala invece un maggiore profilo di rischio, senza equivalere a un accertamento di evasione.
Tra le attività con almeno 10mila contribuenti censiti, la quota più bassa di soggetti con punteggio ISA almeno pari a 8 si registra tra i ristoratori. Solo il 29,2% supera la soglia di affidabilità fiscale, un dato che colloca il settore nella parte finale della graduatoria.
Subito dopo compaiono concessionarie auto e moto, tassisti e noleggiatori con conducente, ambulanti e panettieri. La distanza rispetto alla media nazionale mostra una concentrazione del rischio nei comparti con forte presenza di incassi al dettaglio, prestazioni dirette al consumatore e ricavi più difficili da ricostruire senza incroci digitali.
| Categoria | Quota con ISA almeno pari a 8 |
|---|---|
| ristoratori | 29,2% |
| concessionarie auto e moto | 31,2% |
| tassisti e NCC | 31,5% |
| ambulanti | 31,6% |
| panettieri | 32,1% |
Nella parte alta della graduatoria si collocano invece i professionisti con maggiore affidabilità fiscale. I medici raggiungono l’80,2% di soggetti con voto ISA almeno pari a 8. Seguono commercialisti e consulenti del lavoro con il 63,4%, ingegneri con il 60,5%, dentisti con il 57,7% e geometri con il 57,3%.
Il dato riflette una maggiore tracciabilità dei compensi, rapporti professionali più documentati e una struttura dichiarativa spesso più stabile. Anche in questo caso, gli ISA misurano la coerenza fiscale del contribuente rispetto ai parametri dell’attività , non il valore assoluto del reddito dichiarato.
| Categoria | Quota con ISA almeno pari a 8 |
|---|---|
| medici | 80,2% |
| commercialisti e consulenti del lavoro | 63,4% |
| ingegneri | 60,5% |
| dentisti | 57,7% |
| geometri | 57,3% |
Il confronto tra contribuenti sopra e sotto la soglia ISA mostra scostamenti forti anche all’interno della stessa attività . I medici con ISA pari o superiore a 8 dichiarano in media 102.800 euro l’anno, contro 37.700 euro dei colleghi sotto la soglia.
Tra i commercialisti, il reddito medio sale a 139.200 euro per i contribuenti con punteggio più alto e scende a 50.900 euro per chi si colloca sotto 8. Tra i dentisti, la differenza è tra 105.400 euro e 42.700 euro. Nei ristoranti, il confronto è ancora più marcato: 65.400 euro per i soggetti fiscalmente affidabili e 15.600 euro per quelli sotto la soglia.
| Categoria | Reddito medio con ISA almeno 8 | Reddito medio con ISA sotto 8 |
|---|---|---|
| medici | 102.800 euro | 37.700 euro |
| commercialisti | 139.200 euro | 50.900 euro |
| dentisti | 105.400 euro | 42.700 euro |
| tassisti e NCC | 54.500 euro | 33.200 euro |
| ristoratori | 65.400 euro | 15.600 euro |
Nel complesso, la platea dei contribuenti soggetti agli ISA per l’anno d’imposta 2024 è pari a 2.686.494 soggetti. I contribuenti con punteggio almeno pari a 8 sono 1.253.286, pari al 46,7% del totale, in crescita rispetto all’anno precedente.
Il miglioramento interessa in particolare negozi di alimentari, psicologi, geometri, architetti e studi legali. Al contrario, la quota di soggetti affidabili cala tra venditori ambulanti, agenti di commercio, concessionarie auto, tabaccai, bar, pasticcerie, negozi di arredamento e macellai.
In genere, il miglioramento della quota complessiva di contribuenti affidabili si inserisce nel nuovo scenario fiscale legato al concordato preventivo biennale e alla progressiva digitalizzazione dei controlli. Nei settori con molte operazioni verso consumatori finali, anche la tracciabilità degli incassi diventa sempre più rilevante. Per questo le categorie collocate nelle fasce più basse degli ISA sono anche quelle più esposte agli effetti dei nuovi controlli digitali, soprattutto quando i ricavi dichiarati risultano molto distanti dai parametri attesi.
La propensione al risparmio delle famiglie italiane ha raggiunto l’8,28% del reddito disponibile. La nuova analisi di Unioncamere e del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne lo quantifica e ne fotografa la distribuzione geografica. Milano si conferma il principale salvadanaio del Paese e la diffusione dello smart working emerge tra i fattori associati alla maggiore capacità di accantonare risorse: nei territori dove il lavoro agile è più presente, infatti, le famiglie risparmiano oltre mille euro pro capite in più rispetto a quelli dove è meno diffuso.
Al Nord la quota di reddito accantonata ha raggiunto nel 2024 il 9,73%, rispetto all’8,5% del 2019. Nel Nord Ovest la propensione al risparmio ha toccato il 10,46%, contro il 9,72% di cinque anni prima. Al Sud l’incidenza è rimasta al 6,08%, poco più del 5,67% del 2019: un progresso più contenuto rispetto al Centro-Nord. La classifica delle province vede le prime 21 posizioni nella graduatoria della propensione al risparmio sono tutte occupate da province settentrionali, senza eccezioni.
Il divario si fa ancora più netto guardando agli importi assoluti. A Milano il risparmio medio pro capite ha raggiunto nel 2024 quota 3.920 euro: più del doppio rispetto alla media nazionale di 1.918 euro e quasi quattro volte il dato medio del Mezzogiorno, che si è fermato a 1.081 euro. La sola Lombardia concentra oltre un quarto del risparmio complessivo nazionale; alle spalle di Milano si collocano Roma (7,27% del totale nazionale) e Torino (5,29%).
La classifica della propensione al risparmio premia le province piemontesi. Biella si conferma la più parsimoniosa d’Italia con il 14,37% del reddito messo da parte nel 2024, seguita da Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). In fondo alla graduatoria si trovano esclusivamente province meridionali: Crotone chiude la classifica con il 4,30%, tallonata da Siracusa (4,37%) e Ragusa (4,51%).
La ricerca Unioncamere-Tagliacarne evidenzia anche la concentrazione geografica del risparmio: le prime quindici province per ammontare complessivo assorbono circa il 50% dell’aggregato nazionale, 4,4 punti percentuali in più rispetto a quanto si osserva per il reddito disponibile. La dimensione demografica media delle prime dieci province per propensione al risparmio è del 20% inferiore a quella delle ultime dieci.
La diffusione dello smart working è uno dei fattori associati alla maggiore capacità di risparmio. Nei territori dove la quota di lavoratori da remoto supera la media nazionale, le famiglie hanno accantonato nel 2024 il 9,45% delle proprie entrate; dove il lavoro agile è meno presente, la percentuale scende al 7,67%. In termini pro capite il differenziale è misurabile: i territori ad alta diffusione di smart working hanno registrato un risparmio medio di 2.697 euro nel 2024, contro i 1.615 euro delle zone dove il lavoro agile è meno presente — una differenza di oltre 1.000 euro a persona. Il confronto, va precisato, è tra territori ad alta e a bassa penetrazione del lavoro da remoto, non rispetto alla media nazionale.
La riduzione degli spostamenti casa-lavoro abbassa le spese di carburante, trasporto pubblico e ristorazione fuori casa, con effetti cumulativi significativi sul bilancio familiare nel corso dell’anno. La ricerca Unioncamere-Tagliacarne registra questo effetto ora anche sul piano aggregato della propensione al risparmio delle famiglie italiane, aggiungendo una dimensione territoriale a quanto già documentato da studi internazionali sul lavoro agile.
Con il messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026, l’INPS ha fornito ai medici certificatori e ai loro assistiti le istruzioni per avviare il procedimento di accertamento della disabilità per gli over 70, aggiornate alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026, e dal Milleproroghe. Le istruzioni hanno validità dal 1° giugno 2026 e riguardano in particolare le persone con almeno 70 anni affette da patologie croniche e ingravescenti di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 29/2024.
La regola generale risultante dal sovrapporsi delle diverse disposizioni normative, si legge nel documento di prassi, è che:
l’accertamento della condizione di disabilità deve seguire la procedura valutativa previgente alla riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 62/2024, anche nei territori interessati dalla sperimentazione.
La sperimentazione della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027; l’entrata a regime su tutto il territorio nazionale avverrà dal 1° gennaio 2028. Nelle province non ancora coinvolte dalla sperimentazione, la vecchia procedura si applica a tutti i richiedenti indipendentemente dall’età .
La procedura inizia con l’inserimento nel sistema di compilazione del certificato medico del codice fiscale dell’assistito. Se quest’ultimo ha almeno 70 anni e risiede in una provincia di sperimentazione, il sistema richiede al medico di attestare la presenza o l’assenza di ciascuna delle seguenti condizioni cliniche:
Se il medico certifica entrambe le condizioni, il sistema lo indirizza alla compilazione del vecchio certificato medico introduttivo e lo invita ad avvertire il paziente della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa. Il paziente ha 90 giorni dal rilascio del certificato per presentare la domanda di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità , sordocecità e della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/1992. La domanda si presenta per via telematica tramite il portale INPS, con possibilità di rivolgersi a patronati o associazioni di categoria.
Se il medico certifica una sola delle due condizioni — o le esclude entrambe — il sistema richiede la compilazione del nuovo certificato medico introduttivo, che avvia la valutazione di base ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del paziente. Queste regole attuano le novità introdotte dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge n. 19/2026 e dal Milleproroghe. Per gli ulteriori dettagli procedurali, l’INPS rinvia alla circolare 42/2025.
Il mercato immobiliare non residenziale ha visto un boom di compravendite, con oltre 77mila operazioni tra negozi, uffici, laboratori e immobili produttivi. Il Rapporto Immobiliare 2026 dell’Agenzia delle Entrate, realizzato con Assilea, fotografa un comparto in crescita del 4,9% rispetto all’anno precedente e con un valore stimato degli scambi superiore a 20,2 miliardi di euro. La spinta più forte arriva da negozi e laboratori, mentre il leasing immobiliare conferma il suo ruolo nel finanziamento degli investimenti delle imprese.
Nel 2025 le compravendite di immobili non residenziali hanno raggiunto 77.067 unità tra terziario, commerciale e produttivo. Il dato comprende uffici, negozi, laboratori, capannoni e immobili industriali, con una crescita complessiva del 4,9% su base annua. Il valore di mercato stimato supera i 20,2 miliardi di euro, segnalando un recupero che non riguarda un solo segmento. Il comparto terziario-commerciale cresce con maggiore intensità , mentre il produttivo mostra un aumento più contenuto e con forti differenze territoriali.
Il segmento più dinamico è quello di negozi e laboratori, con oltre 46mila unità scambiate e un incremento del 7% rispetto al 2024. Il valore complessivo delle compravendite in questa categoria arriva a circa 8,5 miliardi di euro. La crescita interessa tutte le aree del Paese, con la variazione più alta nelle Isole. Il Nord Est e il Sud mostrano aumenti superiori alla media nazionale, mentre Centro e Nord Ovest mantengono comunque un andamento positivo.
| Area geografica | Compravendite negozi e laboratori |
|---|---|
| Isole | +11% |
| Nord Est | +9,2% |
| Sud | +7,5% |
| Centro | +6,3% |
| Nord Ovest | +4,6% |
Il mercato degli uffici registra 14.119 unità immobiliari compravendute nel 2025, con una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente e un valore stimato di circa 3,7 miliardi di euro.
Il dato più consistente arriva dal Nord Ovest, dove gli scambi crescono del 6,4%. Seguono il Nord Est con un aumento del 3,7% e il Centro con un progresso dell’1,1%. Il Nord concentra quasi il 58% delle transazioni nazionali di uffici, confermando il legame tra domanda direzionale e aree economiche più dense.
Il comparto degli immobili produttivi, che comprende capannoni e immobili industriali, registra 16.913 compravendite nel 2025. L’aumento medio nazionale è dell’1%, con un valore degli scambi superiore a 8,1 miliardi di euro. Dietro i numeri nazionali emergono però andamenti territoriali molto diversi. Il Centro cresce del 6,6%, il Sud dell’8,6% e le Isole del 15,3%, mentre alcune aree settentrionali mostrano una dinamica più debole.
La domanda più vivace si registra nei territori dove logistica, manifattura e spazi industriali stanno ridisegnando le scelte di investimento.
Nel 2025 il leasing per le PMI applicato agli immobili non residenziali raggiunge 2.513 contratti, per un valore complessivo superiore a 3,2 miliardi di euro. La crescita annua è pari al 5,9%. Il leasing immobiliare rappresenta il 15,8% del valore complessivo delle compravendite non residenziali stimate dall’Agenzia delle Entrate. Per le imprese, la locazione finanziaria resta una strada per accedere a immobili produttivi, commerciali o direzionali senza concentrare subito l’intero esborso sull’acquisto.
Il rapporto segnala anche una distanza tra acquisti e affitti. Mentre le compravendite di negozi crescono del 7%, le nuove locazioni commerciali diminuiscono del 2,6% rispetto al 2024. Nel 2025 sono stati stipulati circa 112mila nuovi contratti di locazione per negozi, con un indice di intensità del mercato pari al 5,9%.
I numeri indicano quindi una maggiore propensione all’acquisto rispetto all’affitto, soprattutto nei segmenti dove l’immobile diventa asset patrimoniale dell’impresa.
Dal 4 giugno 2026 le famiglie dei dipendenti pubblici hanno appena tre settimane per presentare la domanda di contributo a rimborso delle spese dei centri estivi diurni: la scadenza è fissata alle ore 12 del 25 giugno 2026, con 3.000 posti disponibili. Il bando, pubblicato dall’INPS il 29 maggio, è riservato ai minori tra i 3 e i 14 anni figli o orfani di dipendenti e pensionati della PA.
Il bando 2026 si rivolge esclusivamente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali — il fondo INPS ex INPDAP per il welfare dei dipendenti pubblici. A differenza dell’edizione 2025, il bando non include più come categoria autonoma i pensionati iscritti alla sola Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) né gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM).
Il titolare del diritto — cioè il soggetto che presenta la domanda — deve rientrare in una delle tre figure individuate dall’articolo 1 del bando:
Il beneficiario è il minore di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti entro il 30 giugno 2026, figlio o orfano del titolare. Sono equiparati ai figli i minori in affidamento preadottivo da oltre un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori; sono equiparati agli orfani i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
L’INPS riconosce al massimo 100 euro a settimana per un periodo che va da un minimo di una settimana (cinque giorni) a un massimo di quattro settimane (venti giorni), anche non consecutive. La stagione coperta va da giugno fino al 5 settembre 2026. L’importo effettivo si calcola sulla cifra più bassa tra il tetto settimanale di 100 euro e il costo reale della retta, applicando una percentuale in base all’ISEE del nucleo familiare:
| Fascia ISEE | Percentuale di rimborso | Rimborso massimo settimanale |
|---|---|---|
| Fino a 8.000 euro | 100% | 100 euro |
| Da 8.000,01 a 24.000 euro | 95% | 95 euro |
| Da 24.000,01 a 32.000 euro | 90% | 90 euro |
| Da 32.000,01 a 56.000 euro | 85% | 85 euro |
| Oltre 56.000 euro (o ISEE non rilevato) | 80% | 80 euro |
Il rimborso copre le spese del programma del centro: attività ludico-ricreative e sportive, vitto (merende e pranzo), eventuali gite e coperture assicurative. Non rientrano nel bando i soggiorni con pernottamento, che fanno capo a bandi distinti. Per i minori con disabilità grave o gravissima (ai sensi della tabella di cui all’articolo 7 del bando), il contributo viene maggiorato di un ulteriore 50% a copertura delle spese di assistenza dedicata durante il soggiorno.
Il contributo è incompatibile con le prestazioni dei bandi Estate INPSieme Italia 2026 ed Estero 2026, nonché con contributi per lo stesso servizio erogati da altri enti o amministrazioni.
La domanda si presenta esclusivamente online, accedendo all’area riservata di www.inps.it con SPID, CIE o CNS. Il percorso nel sito: cercare il servizio «Portale prestazioni welfare», cliccare su “Gestione domanda”, poi “Presentazione domanda” e infine selezionare “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “Centri Estivi”. In alternativa si può digitare “Centri estivi” nel motore di ricerca interno del sito, selezionare “Centri estivi: contributi per minori fino a 14 anni” e cliccare su “Portale Prestazioni Welfare”.
La finestra di presentazione è aperta dalle ore 12:00 del 4 giugno alle ore 12:00 del 25 giugno 2026. Chi riscontra difformità nell’attestazione ISEE dopo l’invio ha tempo fino alle ore 12 del 2 luglio 2026 per correggerle tramite la funzione di riesame telematico.
L’INPS pubblicherà la graduatoria degli ammessi con riserva entro il 28 luglio 2026. Nella graduatoria hanno priorità assoluta gli orfani non assegnatari nelle edizioni 2024 e 2025, seguiti dai minori con disabilità grave (con una riserva di 500 posti), poi dagli altri candidati per ordine crescente di ISEE.
Chi risulta ammesso avrà tempo fino al 15 settembre 2026 per caricare in procedura il documento di iscrizione al centro estivo e la fattura (o documento equivalente) con il dettaglio del costo settimanale. Il pagamento deve essere tracciabile: le spese saldate in contanti non sono rimborsabili.
Il rimborso avviene tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, o su carta prepagata abilitata ai bonifici delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente — i libretti postali non sono ammessi. Per i vincitori della prima graduatoria, l’accredito avviene entro il 31 dicembre 2026.
L’INPS semplifica il ripristino degli assegni di invalidità civile nei casi in cui la prestazione economica sia stata respinta, revocata o sospesa per ragioni amministrative, reddituali o socio-economiche. Con il Messaggio n. 1791/2026, l’Istituto chiarisce che chi torna in possesso dei requisiti può riattivare il pagamento senza ripetere l’accertamento sanitario, salvando il valore del verbale già rilasciato. La novità riguarda le prestazioni economiche collegate a invalidità civile, cecità e sordità , con una procedura diversa a seconda che il trattamento sia stato respinto, revocato o soltanto sospeso.
Il chiarimento INPS riguarda le prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità , tra cui assegno mensile, pensione di inabilità civile e indennità di frequenza. Il punto centrale è la separazione tra requisito sanitario e requisiti amministrativi o reddituali.
Quando il diritto alla prestazione viene meno per superamento dei limiti di reddito, trasferimento all’estero, incompatibilità con altri trattamenti o perdita temporanea di requisiti socio-economici, il cittadino che rientra nelle condizioni previste può chiedere il ripristino dell’assegno INPS senza avviare da capo la visita medico-legale.
Il nuovo indirizzo si inserisce nel quadro della riforma dell’accertamento della disabilità , che punta a rendere più stabile il verbale sanitario e a ridurre gli accertamenti ripetuti quando la condizione sanitaria è già stata riconosciuta.
Per le prestazioni respinte o revocate a causa della perdita dei requisiti economici o amministrativi, l’interessato può presentare istanza di ripristino con il modello AP93, disponibile sul sito INPS.
La procedura riguarda, ad esempio, chi ha superato temporaneamente le soglie di reddito previste per la prestazione oppure chi ha perso il trattamento per una condizione amministrativa poi rientrata. In presenza dei requisiti, il pagamento decorre dal mese successivo alla domanda.
In attesa del completamento della procedura telematica, il modello AP93 va trasmesso via PEC alla struttura INPS territorialmente competente. Alla richiesta deve essere allegato il modello AP70 e, nei casi indicati dall’Istituto, il precedente verbale sanitario ancora valido.
Per le prestazioni soltanto sospese, l’INPS indica una strada ancora più rapida. In questi casi si presenta una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali, sempre senza nuovo accertamento sanitario.
La sospensione può derivare, ad esempio, da ricoveri prolungati a carico dello Stato, dalla temporanea interruzione della frequenza scolastica o terapeutica oppure da redditi una tantum che hanno superato la soglia annua prevista.
A differenza delle domande respinte o revocate, la ricostituzione della prestazione sospesa può avere decorrenza retroattiva dal mese in cui si sono nuovamente perfezionati i requisiti socio-economici.
Il messaggio INPS tutela il valore del verbale sanitario già rilasciato. Anche se l’accertamento risale a due o più anni prima della domanda di ripristino, la nuova visita medica non viene riaperta in automatico.
I Responsabili dei Centri Medico-Legali possono disporre verifiche straordinarie solo in casi circoscritti. Per i nuovi verbali, il controllo è limitato a situazioni eccezionali; per quelli precedenti alla riforma, la verifica può essere richiesta in presenza di contrasti evidenti con le tabelle di legge o con le linee guida INPS.
La domanda di ripristino, quindi, non riavvia l’intero iter sanitario quando il diritto alla prestazione era stato interrotto per motivi diversi dalla condizione di invalidità già accertata.
Il ripristino riguarda le situazioni in cui la prestazione era stata bloccata per ragioni socio-economiche e il cittadino torna nei limiti richiesti. La verifica è quindi limitata ai requisiti amministrativi e reddituali e non sulla condizione sanitaria già riconosciuta.
Per i trattamenti non legati al reddito, invece, rimane applicabile la procedura per l’indennità di accompagnamento INPS.
Per le domande respinte o revocate, la richiesta passa dal modello AP93. Il modello AP70 serve invece a dichiarare le informazioni amministrative e reddituali necessarie alla concessione o al ripristino della prestazione.
La domanda va indirizzata alla sede INPS competente, secondo le modalità indicate dall’Istituto. Una volta verificata la presenza dei requisiti, l’assegno viene riattivato senza nuova visita, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta o, per le sospensioni trattate con ricostituzione documentale, dal mese in cui i requisiti risultano nuovamente presenti.
La procedura consente così di evitare una nuova fase sanitaria quando l’interruzione dipendeva solo da reddito, residenza, frequenza, ricovero o altre condizioni amministrative collegate alla prestazione.
In vista della scadenza del 30 giugno 2026 per il versamento dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi, l’Istituto di Previdenza ha fornito le istruzioni per calcolarne l’importo e compilare la dichiarazione dei redditi. L’adempimento riguarda artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata e Partite IVA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale. La Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 aggiorna le regole per calcolare saldo 2025 e acconti 2026, compilare il il Quadro RR del modello Redditi PF e indicare l’imponibile previdenziale anche in presenza di CPB e pagare con modello F24.
Il Quadro RR serve a determinare i contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. La compilazione avviene nel Modello Redditi 2026-PF e riguarda il saldo dell’anno d’imposta 2025 e gli acconti 2026.
Per artigiani e commercianti, la sezione I del Quadro RR riguarda i titolari di imprese artigiane, gli esercenti attività commerciali o del terziario, i soci con propria posizione assicurativa e i familiari collaboratori. L’imponibile si determina partendo dal totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle perdite pregresse ammesse.
Per i soci di srl iscritti alle Gestioni speciali, oltre al reddito di impresa eventualmente dichiarato, rileva anche la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o attribuita in regime di trasparenza. Gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa sono esclusi dalla base contributiva.
Per i soci di cooperative artigiane con rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001, la base imponibile previdenziale coincide con il reddito di lavoro dipendente e assimilato dichiarato nella sezione “Dati fiscali†della Certificazione Unica 2025.
Gli elementi per il calcolo della contribuzione sono ricavati dai quadri RF, per il reddito di impresa in contabilità ordinaria, RG, per il reddito di impresa in contabilità semplificata, e RH, per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate.
Per chi aderisce al CPB, entrano invece in gioco anche i campi dedicati del Quadro RR, tra cui RR1, colonna 4, e RR2, colonne 3B, 3C e 3D. La colonna 3 del rigo RR2, dedicata al reddito di impresa o perdita, oppure le colonne 3B e 3C nei casi collegati al Concordato Preventivo Biennale, vanno compilate anche quando il reddito è inferiore al minimale. Questo consente all’INPS di aggiornare correttamente l’estratto conto previdenziale.
Se dal Quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale e il contribuente intende regolarizzare la posizione con modello F24, deve usare la codeline prevista per i contributi sul minimale. In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline va ricalcolata secondo le regole previste per la compensazione.
Il Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 incide anche sui contributi previdenziali obbligatori. L’adesione al CPB conserva gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata rileva nel calcolo dei versamenti INPS. Il contribuente può versare i contributi sul reddito effettivo se superiore al reddito concordato. In tale scelta, il reddito effettivo diventa la base previdenziale e l’eventuale mancato pagamento della contribuzione calcolata su tale importo espone al recupero delle somme dovute.
Nel rigo RR2, la Circolare distingue le colonne da usare per i contribuenti collegati al CPB:
Per i contribuenti forfettari, il CPB è stato abrogato dal 1° gennaio 2025 e l’applicazione è rimasta limitata al solo periodo d’imposta 2024. Per il 2025, quindi, la contribuzione previdenziale si calcola sul reddito effettivamente prodotto e dichiarato nel Quadro LM.
Per i professionisti in Gestione Separata INPS, la sezione II del Quadro RR raccoglie i contributi dovuti sui redditi di lavoro autonomo. La sezione III è riservata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, mentre la sezione IV riepiloga contributi a debito, crediti, compensazioni e importi da richiedere a rimborso.
L’imponibile previdenziale della sezione II è rappresentato dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata o in regime forfettario. Rilevano anche le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.
Per i contribuenti che applicano il reddito effettivo, anche in presenza di adesione al CPB, il contributo si calcola sui redditi dichiarati nei quadri RE, per l’esercizio di arti e professioni, RH, per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, e LM, per regime di vantaggio e regime forfettario.
I professionisti che versano il contributo soggettivo a una Cassa professionale autonoma oppure sono assoggettati, per l’attività svolta, a un’altra forma di previdenza obbligatoria non rientrano nella sezione II della Gestione Separata. La compilazione è invece richiesta ai professionisti iscritti ad Albi che risultano esonerati in tutto o in parte dal contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza.
Il contributo previdenziale si calcola applicando all’imponibile la propria aliquota contributiva, entro il massimale annuo previsto per la Gestione Separata. Per il saldo 2025, il massimale è pari a 120.607 euro; per l’acconto 2026, sale a 122.295 euro.
Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, la sezione III del Quadro RR applica una regola diversa rispetto ai professionisti ordinari. La base previdenziale è calcolata sulla parte di compenso che supera la franchigia annua di 5.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2027, ai fini della sola contribuzione pensionistica, l’imponibile IVS è pari al 50% del compenso eccedente la franchigia. Con compensi pari a 25.000 euro, l’eccedenza rispetto ai 5.000 euro è di 20.000 euro e l’imponibile IVS è pari a 10.000 euro. L’aliquota aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche si applica invece sull’intera eccedenza di 20.000 euro.
Per il saldo 2025 e l’acconto 2026, le aliquote richiamate dalla Circolare sono pari al 26,07% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria e al 24% per pensionati o contribuenti già coperti da altra tutela previdenziale. Per i magistrati onorari obbligati alla Gestione Separata è prevista l’aliquota del 25,72%.
Per saldo 2025 e primo acconto 2026 il termine ordinario è il 30 giugno 2026, con pagamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% (il secondo acconto 2026 scade il 30 novembre).
Per i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, quelli in regime di vantaggio e i soggetti collegati, la scadenza slitta al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.  Il differimento riguarda i contributi INPS risultanti dal Quadro RR, quindi la quota eccedente il minimale per artigiani e commercianti e i versamenti della Gestione Separata.
Restano fuori dal rinvio i contributi fissi sul minimale di artigiani e commercianti, che seguono il calendario ordinario INPS e non sono determinati con le scadenze delle imposte sui redditi.
| Scadenza | Soggetti interessati | Versamento |
|---|---|---|
| 30 giugno 2026 | contribuenti non ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazione |
| 20 luglio 2026 | soggetti ISA, forfettari, regime di vantaggio e soggetti collegati | saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazione |
| 30 luglio 2026 | contribuenti non ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 con maggiorazione dello 0,40% |
| 20 agosto 2026 | soggetti ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 con maggiorazione dello 0,80% |
| 30 novembre 2026 | tutti i contribuenti interessati | secondo acconto 2026 |
| 16 dicembre 2026 | contribuenti che scelgono la rateazione | termine finale per completare il pagamento rateale |
I contributi dovuti si versano con modello F24. La causale varia in base alla posizione previdenziale e alla rateazione:
Gli interessi e la maggiorazione dello 0,40% vanno indicati separatamente dai contributi. Le causali sono API per artigiani, CPI per commercianti e DPPI per professionisti e lavoratori autonomi sportivi iscritti alla Gestione Separata.
Per artigiani e commercianti, la rateizzazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026. I contributi sul minimale sono esclusi dalla rateizzazione anche quando risultano a debito nel Quadro RR perché versati solo in parte o ancora da pagare.
Per professionisti e lavoratori autonomi sportivi, la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2025 sia il primo acconto 2026. In ogni caso, il pagamento rateale deve chiudersi entro il 16 dicembre 2026, con scadenze al giorno 16 di ciascun mese sia per i titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
La compensazione dei crediti INPS avviene tramite modello F24, anche a saldo zero. In presenza di debito e credito, il contribuente deve indicare il debito su un rigo e il credito utilizzato in compensazione su un secondo rigo, con anno di riferimento e causale corretti. L’esposizione del solo differenziale può generare comunicazioni per compensazione indebita.
Per artigiani e commercianti, il credito risultante dal Quadro RR può essere compensato indicando come periodo di riferimento l’anno 2025. Le somme riferite ad anni precedenti al 2023 devono essere trattate tramite domanda di rimborso o compensazione contributiva online. Per i professionisti in Gestione Separata, i crediti riferiti agli anni 2024 o 2025 possono essere usati in F24, mentre quelli precedenti al 2024 richiedono istanza telematica di rimborso.
Dal 4 giugno 2026 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per il Registro Imprese e il REA. Il decreto direttoriale MIMIT del 20 maggio aggiorna la versione Fedra 7.09 per la compilazione delle domande e delle denunce telematiche, con modifiche a tabelle, moduli e controlli automatici. L’intervento riguarda imprese, professionisti, intermediari e software house che trasmettono pratiche alle Camere di Commercio.
Il decreto MIMIT approva l’aggiornamento delle specifiche tecniche Registro Imprese previste dal decreto ministeriale 18 ottobre 2013, già modificato più volte negli anni. La versione Fedra 7.09 si applica alle pratiche presentate per via telematica o tramite supporto informatico agli uffici del Registro Imprese.
La novità interessa soprattutto chi prepara e invia pratiche camerali: imprese, studi professionali, intermediari, associazioni di categoria e soggetti che usano software per deposito atti, iscrizioni, modifiche, denunce al REA e comunicazioni collegate.
Dal giorno di efficacia delle nuove specifiche, il sistema informatico del Registro Imprese accetta ancora per 60 giorni di calendario le pratiche telematiche redatte con la versione precedente.
Scaduto questo periodo transitorio, le pratiche predisposte con strumenti privi del supporto alla versione Fedra 7.09 vengono respinte. Per imprese e professionisti diventa quindi utile aggiornare software, procedure interne e controlli prima dell’invio.
Le modifiche introdotte dal MIMIT riguardano più aree della modulistica e delle tabelle ministeriali. Gli aggiornamenti principali sono questi:
La modifica più rilevante riguarda l’introduzione del riquadro 33 Country by Country Reporting nel modulo S2, collegato alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali.
Il nuovo riquadro recepisce la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, di attuazione della direttiva UE 2021/2101. La comunicazione CBCR deve essere depositata presso l’ufficio del Registro Imprese competente.
Le specifiche indicano anche il formato dell’allegato: il documento CBCR deve essere allegato con codice documento CCR e formato firmato digitalmente con estensione HTML.P7M oppure XHTML.P7M.
La versione Fedra 7.09 introduce nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica. Se i dati risultano incoerenti o incompleti, il sistema interrompe l’invio e avvisa il mittente, con blocco della trasmissione all’ufficio competente.
I controlli riguardano in particolare il nuovo riquadro CBCR e i riquadri relativi alle società cooperative. Nel modulo S1, il riquadro per l’iscrizione cooperative è richiesto quando la forma giuridica rientra tra società cooperativa, società di mutuo soccorso, società consortile cooperativa o società cooperativa europea.
Nel modulo S2, il riquadro iscrizione-modifica cooperative viene verificato in base alla forma giuridica già iscritta nel Registro Imprese. Nel modulo B, il deposito per l’albo cooperative viene collegato ai codici di bilancio ordinario, abbreviato o microimprese quando la società ha forma cooperativa.
Il decreto interviene anche sui controlli formali applicati ai dati di competenza INPS, in continuità con gli aggiornamenti già introdotti nelle versioni precedenti delle specifiche tecniche.
Per imprese individuali e pratiche collegate alla previdenza, i controlli verificano coerenza tra dati anagrafici, inizio attività , codici dichiarazione e informazioni previdenziali. L’obiettivo è ridurre errori, scarti e richieste successive di integrazione.
Le nuove specifiche tecniche si inseriscono nel sistema degli adempimenti camerali e amministrativi gestiti tramite Registro Imprese, REA e visure camerali. Il Registro raccoglie i dati costitutivi delle imprese e rende opponibili ai terzi le informazioni soggette a iscrizione o deposito.
Per l’avvio e la modifica dell’attività , il canale telematico si collega anche alla Comunicazione Unica e DIRE, che consente di trasmettere in un solo flusso gli adempimenti verso Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL quando ne ricorrono le condizioni.
L’aggiornamento Fedra 7.09 riguarda chi genera, controlla e trasmette pratiche camerali. Le categorie più coinvolte sono:
Dal 4 giugno le pratiche possono essere compilate secondo le nuove specifiche. Il periodo di accettazione dei vecchi tracciati concede due mesi per l’adeguamento, ma gli invii con riquadri CBCR, dati INPS o cooperative richiedono attenzione già dalla prima applicazione della versione 7.09.
Nel 2026, la Legge di Bilancio ha potenziato il numero di medici abilitati ai controlli ispettivi INPS in malattia e aperto una nuova piattaforma digitale (PDND) per i datori di lavoro che vogliono richiedere, monitorare e verificare online le visite di controllo ai dipendenti. Le fasce orarie di reperibilità — dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, ogni giorno compresi festivi e domeniche — sono le stesse per dipendenti pubblici e privati, in recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 che ha annullato la precedente differenziazione.
In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto a ottenere un certificato medico e a rimanere reperibile presso il domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS, sottoponendosi ai controlli volti a verificare la giustificazione dell’assenza per infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori).
Tra gli obblighi del medico curante c’è l’invio telematico dell’attestato medico all’INPS entro il giorno successivo all’inizio dell’evento. Il dipendente deve trasmettere copia del documento al datore di lavoro entro due giorni: è sufficiente il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul portale INPS. Il medico fiscale valuta le condizioni fisiche del soggetto ed esamina la patologia descritta nel certificato di malattia.
Le regole prevedono specifiche deroghe e procedure su misura per casi particolari — dal prolungamento della malattia alla guarigione anticipata. In tutte le fattispecie di visita medica fiscale INPS, disposta d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, sono applicabili sanzioni per assenze ingiustificate.
Rincari dei biglietti, tagli di rotte e uno scenario geopolitico che tiene in sospeso i piani di viaggio: l’estate 2026 si avvicina con molte variabili aperte per chi deve ancora prenotare. Il Codacons ha diffuso un vademecum aggiornato sui diritti dei viaggiatori, alla luce delle più recenti linee guida europee sul trasporto aereo, distinguendo tra chi prenota in autonomia, chi acquista pacchetti vacanza e chi attiva una polizza di viaggio.
Per chi organizza il viaggio in autonomia, acquistando volo e hotel separatamente, i diritti in caso di cancellazione seguono il Regolamento CE 261/2004. I punti chiave da tenere presenti:
Con i pacchetti vacanza l’organizzatore assume una responsabilità complessiva verso il viaggiatore, che si traduce in tutele più estese rispetto alla prenotazione autonoma:
Le assicurazioni di viaggio incidono mediamente tra il 3% e l’8% del costo complessivo della vacanza e attivano i rimborsi solo in presenza di cause espressamente previste dalla polizza, adeguatamente documentate. Il Codacons ricorda che le coperture standard escludono in genere gli annullamenti causati da guerre, atti di terrorismo o disordini civili: prima di sottoscrivere è utile leggere con attenzione le condizioni generali, verificando se l’instabilità geopolitica dell’area di destinazione rientri o meno tra le fattispecie coperte.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 (con dara valuta lunedì 1° giugno per gli accrediti su conto corrente, libretto, Conto BancoPosta e carte abilitate) prevede per il ritiro alle Poste un calendario specifico, che tiene conto della festività di inizio mese. Nel frattempo, è stato messo online il cedolino INPS del mese, per controllare in anticipo importo lordo, netto e trattenute applicate sul rateo mensile: addizionali IRPEF, conguagli, recuperi di indebiti, trattenute giudiziali, cessione del quinto, quote associative, APE volontario e conguagli da modello 730.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 ha come data valuta lunedì 1° giugno per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, libretto, Conto BancoPosta o carta abilitata. La data riguarda l’accredito automatico. Chi ritira la pensione in contanti deve invece seguire le indicazioni del proprio ufficio postale, perché l’accesso agli sportelli può essere organizzato per cognome.
La regola ordinaria prevede il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Per giugno 2026, il pagamento ordinario cade quindi lunedì 1° giugno.
Il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi. Se il pensionato riceve più prestazioni pensionistiche o assistenziali, l’INPS effettua un unico mandato e la soglia va verificata sull’importo totale. Per importi superiori, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili. La verifica del cedolino consente di controllare il netto prima della riscossione o dell’accredito.
Il calendario dei pagamenti di giugno interessa chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali. Per gli accrediti su conto, libretto o carta conta invece la valuta INPS del 1° giugno. La turnazione tiene conto della chiusura degli uffici postali di martedì 2 giugno Festa della Repubblica. Le date sono indicative e vanno verificate presso il proprio ufficio postale.
Per chi riceve l’accredito su conto corrente, libretto o carta abilitata, la disponibilità decorre dal 1° giugno mentre chi ritira la pensione alle Poste segue la seguente turnazione alfabetica prevista per il pagamento allo sportello.
| Giorno di ritiro | Cognomi |
|---|---|
| Lunedì 1 giugno | A – B |
| Martedì 2 giugno | Uffici chiusi |
| Mercoledì 3 giugno | C – D |
| Giovedì 4 giugno | E – K |
| Venerdì 5 giugno | L – O |
| Sabato 6 giugno, mattina | P – R |
| Lunedì 8 giugno | S – Z |
Nel calendario dei pagamenti INPS di giugno, oltre alle pensioni, ci sono anche altre prestazioni come Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, NASpI, DIS-COLL. Ciascuno con proprie date d accredito.
Il rateo di giugno è già consultabile nell’area riservata INPS. Il documento si raggiunge attraverso il servizio dedicato al cedolino pensione online, accessibile con le proprie credenziali. Il documento permette di verificare quanto sarà pagato, quali trattenute sono state applicate e se l’importo netto presenta differenze rispetto ai mesi precedenti. Chi preferisce, può richiedere l’invio del cedolino per email, attivandolo sempre dall’area MyINPS.
Nel prospetto compaiono la pensione lorda, l’importo netto del pagamento e le singole voci che incidono sul rateo. A giugno pesano soprattutto le trattenute fiscali ordinarie, le addizionali locali e gli eventuali recuperi già presenti sulla posizione del pensionato.
Nel cedolino pensione, le trattenute si dividono in due gruppi. Quelle obbligatorie che derivano da norme di legge o da provvedimenti del giudice e quelle volontarie legate a una scelta del pensionato e connesse a una norma o una convenzione gestita dall’Istituto. Ad esempio, una cessione del quinto pensione, la quota associativa di un sindacato e il recupero dell’APE volontario.
Nel cedolino di giugno possono comparire anche trattenute IRPEF mensili, addizionale regionale e saldo dell’addizionale comunale riferiti all’anno precedente. Queste addizionali sono trattenute da gennaio a novembre. Può essere presente anche l’acconto dell’addizionale comunale dell’anno in corso, trattenuto da marzo a novembre. La dicitura riportata nel cedolino indica l’anno fiscale a cui la voce si riferisce.
Con la mensilità di giugno, sono messi in pagamento arretrati e nuovi importi dell’indennità spettante ai grandi invalidi di guerra (assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare): per i grandi infermi l’assegno sale a 1.000 euro dai precedenti 878 euro e per gli altri beneficiari sale a 500 euro invece dei precedenti 439 euro.
Eventuali conguagli IRPEF o recuperi di indebiti già comunicati dall’INPS possono ridurre il netto del mese. Nei casi di recupero di somme non dovute, la trattenuta avviene a rate, entro il limite del quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
NB: Tra le trattenute rientrano anche i conguagli da modello 730 quando il pensionato indica l’INPS come sostituto d’imposta. In base ai tempi di trasmissione, si effettuano da agosto o settembre, rateizzati fino alla mensilità di novembre. Se dalla dichiarazione emerge un credito, invece, l’INPS rimborsa l’importo assieme alla pensione, ma sempre a partire dalla competenza di agosto.
Il netto può ridursi anche per il recupero di somme indebitamente percepite. È il caso, ad esempio, di integrazioni al trattamento minimo o maggiorazioni sociali erogate in presenza di limiti reddituali poi superati. In questi casi il recupero avviene di norma con trattenute rateali, entro il limite massimo di un quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
Prima dell’avvio del recupero, l’INPS invia una comunicazione con motivazioni e modalità della trattenuta. Il pensionato può poi seguire il piano rateale attraverso il servizio “Visualizzazione indebitiâ€.
Nel cedolino possono comparire trattenute collegate a provvedimenti del giudice. In caso di separazione o divorzio, una quota della pensione può essere versata direttamente al coniuge, all’ex coniuge o ai figli. La voce è di norma indicata come “Assegno alimentareâ€.
Per i pignoramenti presso terzi, l’INPS applica l’ordinanza del giudice e versa l’importo al creditore indicato. Per ragioni di riservatezza, nel cedolino la voce non viene indicata come pignoramento ma, di norma, come “Recupero obbligatorioâ€.