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Il cedolino pensione di maggio segue un calendario diverso rispetto ai mesi precedenti: la Festa del Lavoro sposta il pagamento e modifica le date di accredito. Sull’assegno di maggio 2026 di applicano poi le trattenute fiscali già in corso insieme alle eventuali voci personali. Nel confronto con la rata di aprile possono emergere scostamenti di importo legati a conguagli personali.
A differenza dei mesi precedenti, a maggio il pagamento non scatta il primo giorno del mese, poiché coincide con una festività . La rata viene messa in pagamento sabato 2 maggio 2026 per chi riscuote l’assegno alle Poste e lunedì 4 maggio per chi riceve l’accredito in banca. La differenza dipende dal fatto che il 2 maggio cade di sabato, data utile per Poste ma non per la valuta bancaria.
Per il ritiro in contanti agli sportelli di Poste Italiane può essere prevista una turnazione alfabetica per cognome, definita a livello locale per evitare afflussi concentrati.
In assenza di comunicazioni specifiche, il ritiro può avvenire liberamente a partire dal giorno di pagamento.
Il cedolino pensione di maggio viene di norma pubblicato nella seconda metà di aprile, attraverso il servizio online dell’INPS e nel Fascicolo previdenziale del cittadino. È da lì che si possono controllare importo lordo, trattenute, netto in pagamento e singole voci che compongono la rata. Il cedolino pensione si può ottenere anche via email, su richiesta, o consultare sul cellulare tramite la app INPS Mobile.
A maggio compaiono invece le trattenute fiscali che vengono ripartite lungo l’anno.Si tratta del recupero dell’addizionale regionale riferita al 2025, così come il saldo dell’addizionale comunale relativo allo stesso anno. A queste si aggiunge l’acconto dell’addizionale comunale 2026, già partito nei mesi scorsi.
Nel cedolino di maggio non si attende un nuovo ricalcolo della pensione: la rivalutazione 2026 è entrata negli assegni da gennaio ed i conguagli da Certificazione Unica sono stati applicati ad aprile. Da marzo è invece entrata a regime la nuova tassazione IRPEF sulle pensioni interessate dalla riduzione della seconda aliquota. Gli arretrati relativi a gennaio e febbraio sono già stati riconosciuti.
Il ministero dell’Economia ha approvato l’aggiornamento di 85 indici sintetici di affidabilità fiscale che entreranno nella dichiarazione dei redditi 2026. Il decreto del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile, riguarda commercio, attività professionali, servizi e manifattura. Nel provvedimento sono riportate anche la corrispondenza con i codici ATECO, le cause di esclusione e le tipologie di contribuenti per cui gli ISA restano fuori campo.
L’aggiornamento degli 85 ISA recepisce l’evoluzione dei settori a cui si riferiscono, il trend dei redditi ricostruito attraverso l’analisi degli ultimi otto anni di dichiarazioni fiscali e gli effetti della crisi economica. La platea coinvolta arriva a circa 1,85 milioni di Partite IVA. Gli indici rivisti si distribuiscono così:
Nel decreto trovano spazio anche le cause di esclusione e le categorie di contribuenti per cui gli ISA restano fuori applicazione. La verifica è necessaria soprattutto nei casi di multiattività o di regimi sostitutivi:
Il punteggio ISA incide sui benefici premiali e sull’attività di controllo. L’aggiornamento segue la pubblicazione dei modelli ISA 2026 alla luce dei nuovi codici ATECO, che fanno da cornice tecnica alla compilazione. La revisione appena pubblicata non chiude però il quadro ISA 2026. Entro la fine del mese è attesa la revisione per l’intero sistema degli indici.
Gli aggiustamenti congiunturali saranno collegati a tensioni geopolitiche, aumento del prezzo dell’energia, rincari dei prodotti alimentari e delle materie prime, oltre all’andamento dei tassi di interesse.
La Fondazione ENPAM ha riaperto il bando mutui 2026 con uno stanziamento di 30 milioni di euro destinato a medici e odontoiatri iscritti. Il finanziamento copre prima casa, studio professionale, ristrutturazione, ampliamento e sostituzione di mutui già in essere, con un tasso fisso ancorato al riferimento BCE e una finestra per la domanda che si si chiude il 10 settembre.Il bando si rivolge soprattutto a chi ha iniziato da poco la professione, ad esempio specializzandi, corsisti di medicina generale e titolari di Partita IVA in regime agevolato.
Il bando divide le risorse in tre canali distinti, mantenendo un’attenzione chiara ai professionisti under 40:
Per lo studio professionale il mutuo può essere chiesto anche da iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti, ma il limite massimo resta riferito all’immobile e non ai singoli componenti.
Per la prima casa l’immobile deve trovarsi in Italia, nel Comune di residenza o di lavoro principale, e non deve rientrare nelle categorie di lusso. Per lo studio, invece, l’immobile deve essere situato nel Comune in cui si svolge l’attività prevalente e deve risultare censito in categoria A/10 al momento della stipula.
La domanda può essere presentata dagli iscritti ENPAM con almeno un anno di anzianità ed effettiva contribuzione, in regola con gli adempimenti e senza altri finanziamenti o mutui già erogati dalla Fondazione ancora in corso. Nel bando 2026 rientrano anche i medici in formazione, inclusi specializzandi e corsisti di medicina generale, mentre per i profili più giovani con partita IVA forfettaria la soglia reddituale è calibrata in modo distinto.
Il mutuo ENPAM 2026 può arrivare fino a 300mila euro per l’acquisto di prima casa o studio professionale, con copertura massima pari all’80% del valore dell’immobile. Per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione il tetto scende a 150mila euro. Il tasso è fisso per tutta la durata ed è pari al tasso di riferimento BCE vigente alla stipula, maggiorato di 1,5 punti percentuali.
La durata può arrivare fino a 30 anni, ma con un limite preciso: la somma tra età dell’iscritto e piano di ammortamento non può superare 80 anni. È un dettaglio che conta soprattutto per chi ragiona su tempi lunghi di attività e segue anche gli incentivi ENPAM per restare al lavoro oltre l’età pensionabile.
Il nodo più delicato resta la capacità reddituale, che il bando misura con soglie diverse a seconda del profilo del richiedente. In particolare:
Se il requisito viene raggiunto anche grazie ai redditi del coniuge, la Fondazione richiede la sua presenza come garante. Prima della domanda può aiutare anche il controllo dell’area previdenziale e dei servizi digitali ENPAM, ormai centrali per raccogliere documenti, certificazioni e dati personali.
La richiesta va presentata esclusivamente tramite procedura informatizzata nell’area riservata ENPAM. Le pratiche vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo, ma solo se complete in ogni parte: le domande fuori termine o carenti di documentazione non vengono processate e non acquisiscono alcuna priorità .
La finestra 2026 si chiude alle ore 12 del 10 settembre 2026. L’esito viene comunicato via email entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione completa della domanda, mentre il rogito deve essere stipulato entro la pubblicazione del bando successivo.
Lo stesso percorso telematico è stato già esteso, negli ultimi anni, anche alla domanda di pensione ENPAM online, segno di una digitalizzazione ormai trasversale nei servizi della Fondazione.
Nel rapporto con ENPAM, come si vede, il mutuo non va letto come una misura isolata: per molti iscritti casa, studio e previdenza viaggiano insieme, dalla stima della futura rendita con la Busta arancione ENPAM fino agli altri strumenti digitali che consentono di seguire posizione contributiva e documenti personali.
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il 13 aprile due provvedimenti che aggiornano le regole della NIS2 per le imprese. La Determina n. 127434/2026, applicabile dal 30 aprile, fissa il calendario degli adempimenti per i soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco NIS nel 2026. La Determina n. 127437/2026 introduce per tutti i soggetti NIS l’obbligo di elencare i fornitori rilevanti all’interno della piattaforma ACN. A breve ne seguirà una terza dedicata alle analisi di impatto che i soggetti NIS dovranno svolgere nei mesi di maggio e giugno.
La direttiva europea prevede una serie di obblighi di sicurezza informatica per le aziende che appartengono a determinati settori considerati critici: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità , acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, tlc, aerospazio, servizi postali, gestione rifiuti, chimica, alimentari, manifattura, fornitori di servizi digitali, ricerca, pubbliche amministrazioni.
All’interno di questi settori, le aziende hanno obblighi se sono classificate come essenziali o importanti, in base alle dimensioni. Le piccole e micro imprese, per esempio, non hanno obblighi se non nel settore digitale.
I nuovi soggetti NIS sono le imprese che nel 2026 entrano per la prima volta nell’elenco dei soggetti chiamati al rispetto della direttiva NIS2, perché cresciute dimensionalmente, cambiate di settore o inserite a seguito della mappatura annuale dell’ACN.
Per questi soggetti, conclusa il 31 dicembre 2025 la fase di prima applicazione prevista dall’art. 42 del DLgs 138/2024, la Determina 127434/2026 fissa un calendario con tre scadenze progressive:
I soggetti già inclusi nell’elenco NIS nel 2025 non beneficiano di questo calendario differito: per loro rimangono ferme le scadenze già previste.
La determinazione introduce anche un regime specifico per le entità finanziarie già soggette al Regolamento DORA: queste sono esentate da alcuni obblighi NIS, tra cui la nomina del referente CSIRT e la trasmissione dell’elenco degli organi di amministrazione. In caso di registrazione tardiva, il soggetto ha 30 giorni dalla comunicazione di inserimento nell’elenco per completare l’aggiornamento del proprio profilo sulla piattaforma.
La Determinazione 127437/2026, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 379887/2025, introduce per tutti i soggetti NIS un nuovo obbligo informativo: l’elenco dei fornitori rilevanti (art. 18). Si tratta dell’obbligo di identificare, all’interno della piattaforma ACN, i fornitori della propria catena di approvvigionamento che per le caratteristiche dei servizi erogati devono essere classificati come soggetti importanti o essenziali ai fini della sicurezza informatica della filiera. L’adempimento si svolge nell’ambito del processo di aggiornamento annuale delle informazioni già previsto dalla normativa NIS2 e non costituisce quindi una procedura straordinaria.
La stessa determinazione definisce anche le modalità procedurali per la categorizzazione delle attività e dei servizi (artt. 20 e 21 della nuova determina). La logica sottostante è quella di estendere la cultura della cybersicurezza lungo tutta la supply chain, evitando che i soggetti NIS espongano le proprie infrastrutture a vulnerabilità derivanti da fornitori terzi non adeguatamente presidiati.
L’ACN ha annunciato la prossima pubblicazione di una terza determinazione, dedicata al modello di categorizzazione e alle analisi di impatto — Business Impact Analysis (BIA) — che i soggetti NIS dovranno svolgere nei mesi di maggio e giugno 2026. Si tratta della valutazione con cui ciascuna organizzazione identifica le proprie vulnerabilità e i punti critici, stima le conseguenze di un eventuale incidente informatico e definisce le priorità di intervento per la protezione delle infrastrutture digitali.
Contestualmente alla determinazione, l’ACN renderà disponibile materiale informativo di supporto per accompagnare le imprese nello svolgimento di questa analisi, elaborato nell’ambito dei tavoli settoriali già attivi.
Dal 24 gennaio 2026 violare le sanzioni economiche imposte dalla UE costa caro: con l’entrata in vigore del , in Italia si configura ipotesi di reato, con pene fino a sei anni di reclusione per le persone fisiche e sanzioni calcolate sul fatturato globale per le imprese. A tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, molte aziende (soprattutto le più piccole) stanno scoprendo solo ora di essere potenzialmente esposte.
Il DLgs 211/2025 ha recepito la Direttiva UE 2024/1226, nata dalla necessità di rendere davvero efficaci le sanzioni imposte all’Europa dopo l’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Il problema era semplice: ogni Stato membro applicava le misure restrittive in modo diverso, con conseguenti “zone grigie” che permettevano triangolazioni e operazioni elusive. Da qui la spinta europea a criminalizzare le violazioni in modo uniforme. In Italia, la legge delega n. 91/2025 ha dato mandato al Governo di recepirla e il risultato è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026.
A tre mesi dall’entrata in vigore, i professionisti legali segnalano una domanda crescente di aggiornamento dei modelli di compliance, ma anche che molte PMI non hanno ancora valutato la propria esposizione al nuovo rischio.
Un errore diffuso è pensare che il decreto riguardi solo le grandi multinazionali o le banche. In realtà , qualsiasi impresa italiana che abbia fornitori, clienti o partner in paesi soggetti a misure restrittive UE — o anche solo che abbia aperto crediti commerciali verso controparti successivamente inserite nelle liste sanzionatorie — può trovarsi esposta.
Questo include chi opera con la Russia e la Bielorussia ma anche chi ha catene di fornitura che transitano per l’Iran, il Myanmar o altre giurisdizioni sanzionate. La tempestività nel bloccare i fondi è un obbligo la cui violazione, anche per semplice ritardo, può avere conseguenze penali.
Il decreto inserisce nel Codice penale un nuovo capitolo — “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea” — con una serie di nuove fattispecie che vanno ben oltre il caso russo. Sono reato la violazione diretta delle misure restrittive UE (art. 275-bis), come aggirare un embargo, concludere operazioni commerciali o finanziarie con soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, o non congelare fondi di un’entità designata. Sono reato le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità (art. 275-ter) e le violazioni delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate in base alle misure restrittive (art. 275-quater).
La novità più dirompente per le imprese è però l’art. 275-quinquies: il decreto introduce per la prima volta la responsabilità penale per colpa, vale a dire che un’azienda può essere coinvolta in un procedimento penale anche senza aver violato consapevolmente un divieto — è sufficiente che la violazione sia avvenuta per negligenza nelle procedure di controllo. Fino a ieri, chi diceva “non sapevo” aveva spesso una via d’uscita; da oggi non è più così.
Oltre alla responsabilità penale delle singole persone fisiche (manager, amministratori, dipendenti), il decreto modifica in modo radicale le sanzioni applicabili alle imprese tramite l’aggiornamento del D.Lgs. 231/2001, il sistema che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Il nuovo art. 25-octies.2 del decreto 231 introduce sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’impresa — non più sul sistema delle “quote” tradizionale:
In caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria aumenta di un terzo. Per le violazioni di valore inferiore a 10.000 euro si applica invece una sanzione solo amministrativa, da 15.000 a 80.000 euro — ma questa soglia non vale mai per i beni militari e i beni a duplice uso, dove la violazione è sempre penale indipendentemente dall’importo.
Il percorso di adeguamento parte da una gap analysis sui processi aziendali che toccano fornitori, clienti o transazioni finanziarie internazionali, per mappare dove esistono potenziali esposizioni. Su questa base, le imprese devono aggiornare il proprio modello orgnizzativo 231, integrando le nuove fattispecie di reato nel registro dei rischi e definendo le procedure di controllo.
In pratica, questo significa introdurre o rafforzare le procedure di know your supplier e know your client per verificare che controparti e fornitori non compaiano nelle liste sanzionatorie UE, aggiornate in tempo reale sul sito dell’Unione. Devono essere inoltre definite le procedure di gestione dei flussi finanziari internazionali, i protocolli per il congelamento immediato dei fondi in caso di nuova designazione e i meccanismi di escalation interna.
Per le imprese che non hanno ancora un modello 231 formalizzato, il decreto rappresenta dunque un valido motivo per strutturarne uno: in caso di procedimento, l’assenza di un adeguamento non consente di mettersi al riparo da responsabilità .
Dopo il successo dell’edizione 2025, il 22 aprile 2026 Roma torna ad essere il palcoscenico del confronto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca sulla trasformazione digitale dei territori. Si apre la quarta edizione del Roma Digital Summit, l’appuntamento organizzato da TIG – The Innovation Group nell’ambito del Digital Territorial Summit, il percorso dedicato alla digitalizzazione nelle aree metropolitane italiane. PMI.it è media partner dell’evento.
L’evento si svolge nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini dalle ore 9.00 alle 16.00, in presenza. La giornata si articola in sessioni plenarie, tavole rotonde e momenti di confronto con il contributo delle istituzioni e delle aziende partner, alternati a occasioni di networking.
Al centro del Summit, il ruolo di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana come ecosistema di innovazione: un territorio in cui istituzioni, università , centri di ricerca e imprese collaborano per costruire modelli di sviluppo capaci di generare occupazione e competitività .
L’evento è rivolto ai principali attori della trasformazione digitale della PA e del sistema economico: top manager, amministratori pubblici, dirigenti, CIO, IT Manager, Innovation Manager, responsabili dei sistemi informativi, rappresentanti di imprese, università e centri di ricerca.
Il filo conduttore della quarta edizione è il ruolo dell’AI nella Pubblica Amministrazione come leva concreta di supporto all’azione amministrativa — non come sostituto del contributo umano, ma come strumento per rendere i servizi più efficienti, accessibili e orientati al cittadino.
Cinque i grandi filoni tematici della giornata:
Per consultare il programma completo e registrarsi all’evento: Roma Digital Summit 2026 — sito ufficiale TIG.
Le imprese rimaste senza copertura nel piano Transizione 5.0 possono finalmente portare in compensazione il credito d’imposta spettante. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 (denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”) che sblocca l’utilizzo tramite modello F24 del bonus GSE. La finestra è aperta fino al 31 dicembre 2026.
Il codice 7079, istituito con la Risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, riguarda esclusivamente le imprese che avevano già percorso integralmente l’iter del programma Transizione 5.0 — presentando le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, del DL n. 19/2024 — e che avevano ricevuto dal GSE la conferma di ammissibilità tecnica degli investimenti, ma si sono trovate escluse dalla copertura per esaurimento dei fondi disponibili. Chi non aveva completato questo percorso prima dell’esaurimento delle risorse non rientra nella platea.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati degli allegati A e B della legge n. 232/2016 e le spese per la formazione del personale. Restano esclusi, con disciplina separata, gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e il fotovoltaico ad alta efficienza iscritto nel registro ENEA.
La misura ha avuto una gestazione travagliata. Il DL 38/2026 aveva inizialmente riconosciuto alle imprese escluse un credito pari al 35% dell’importo prenotato — una copertura giudicata insufficiente dalle categorie produttive. Il successivo DL 3 aprile 2026, n. 42, ha corretto il tiro portando la percentuale a 89,77% dell’importo richiesto, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il GSE comunica a ciascuna impresa beneficiaria l’importo del credito fruibile entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Dal quel momento le imprese possono procedere alla compensazione, verificando il plafond disponibile nel proprio cassetto fiscale.
In sede di compilazione, il codice 7079 va esposto nella sezione Erario del modello F24. Quando si utilizza il credito in compensazione, l’importo va nella colonna importi a credito compensati; in caso di riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice entra nella colonna importi a debito versati. Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento nel formato AAAA, così come risulta dal cassetto fiscale. Il modello va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia: la presentazione in altro modo comporta il rifiuto automatico dell’operazione.
Il codice 7079 è distinto e non intercambiabile con il codice tributo 7072, istituito nel 2024 per la compensazione del credito Transizione 5.0 ordinario (art. 38 DL 19/2024). Due strumenti, due platee, due normative diverse.
In fase di elaborazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’importo compensato non superi il plafond autorizzato. Se una delle due condizioni non è rispettata, il modello viene scartato. L’Agenzia tiene conto anche delle rettifiche comunicate successivamente dal Gestore — in aumento o in diminuzione — aggiornando i dati nel cassetto fiscale. Prima di procedere con la compensazione, conviene quindi verificare con attenzione l’importo effettivamente disponibile nel cassetto fiscale, per evitare il rigetto del modello.
Con l’obbligo di polizza catastrofale ormai entrato nella vita ordinaria delle imprese, sul mercato iniziano a muoversi formule più leggere rispetto alla polizza acquistata in modo tradizionale. Il segnale che emerge in queste settimane è chiaro: per una parte del commercio e delle micro attività la copertura contro sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione comincia a comparire anche dentro servizi business integrati, pensati per ridurre passaggi, documenti e tempi di attivazione.
Dopo mesi in cui il mercato ha ragionato su regole, costi e scadenze, il fronte si sta spostando sul modo in cui la copertura viene confezionata e distribuita. L’adempimento resta lo stesso ma l’offerta comincia a cambiare forma: non solo prodotto assicurativo puro ma anche servizio incorporato in piattaforme già usate ogni giorno da negozianti ed esercenti.
È una trasformazione che parla soprattutto alle attività più piccole, quelle che spesso hanno meno struttura interna e vivono l’obbligo assicurativo come un adempimento difficile. Per questa fascia si affacciano formule più accessibili, costruite per ridurre la burocrazia percepita e agganciare la copertura a strumenti già presenti nella gestione quotidiana del business.
La polizza CatNat comincia dunque ad essere inserita dentro un abbonamento o servizio business che offre già pagamenti digitali, visibilità , marketing o assistenza. In questo schema la polizza smette di essere un acquisto separato e diventa un tassello accessorio di un pacchetto ampio rivolto ai merchant.
Il risultato è una logica diversa da quella assicurativa classica. L’impresa trova già la copertura dentro un ecosistema di servizi che già utilizza. Per il mercato questo è il segnale più interessante: l’assicurazione catastrofale inizia a essere proposta anche come servizio incorporato, non solo come prodotto da scaffale.
Un tratto ricorrente di queste soluzioni è la presenza di garanzie parametriche, cioè meccanismi che fanno scattare l’indennizzo al verificarsi di parametri oggettivi predefiniti. In questo modo una parte della liquidazione può arrivare in tempi più rapidi, senza attendere tutta la trafila di accertamento del danno tipica delle coperture tradizionali.
Per le attività più piccole questa impostazione ha una funzione precisa: offrire una somma immediata per affrontare le spese urgenti della ripartenza. È una logica coerente con un mercato che prova a costruire coperture entry level o personalizzate, più adatte a negozi, pubblici esercizi e realtà con una sola sede operativa.
La semplificazione, però, ha quasi sempre un rovescio della medaglia. Le formule integrate tendono a rivolgersi a una platea circoscritta, per esempio attività con una sola sede, struttura societaria semplice e ricavi contenuti. Restano quindi fuori molte imprese con più punti vendita, organizzazioni più articolate o beni da assicurare con un profilo di rischio meno standardizzato.
Questo significa che l’arrivo di coperture più leggere non risolve l’intero mercato delle polizze catastrofali per le imprese. Per una parte del tessuto produttivo la strada resterà ancora quella della ricerca di una soluzione assicurativa costruita su misura, con lettura attenta di beni coperti, massimali, franchigie ed esclusioni.
Il dato più interessante è che l’obbligo CatNat sta cominciando a produrre un adattamento anche nei canali di vendita e nei formati dell’offerta, con polizze sempre meno isolate e sempre più inserite in servizi business già attivi.
Per negozi e micro imprese questo può tradursi in un accesso più semplice alla copertura. Per il mercato assicurativo e per quello dei servizi alle imprese, invece, il segnale è un altro: la polizza catastrofale non resta più confinata nel rapporto diretto tra impresa e compagnia ma inizia a essere distribuita anche come servizio integrato, dentro piattaforme che puntano a trattenere il cliente con una proposta più larga.
L’ultima relazione annuale dell’AGCM al Parlamento ha fotografato un bilancio da primato per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ultimo anno le sanzioni hanno raggiunto 1,4 miliardi di euro — cifra record nella storia dell’Antitrust italiano — mentre il settennato 2019-2025 si chiude con 4,5 miliardi di sanzioni complessive e 9 miliardi di rimborsi per imprese e consumatori.
Il mandato a Roberto Rustichelli scade il 6 maggio, lasciando al successore un’Autorità che ha operato attraverso tre crisi di sistema: pandemia, guerra in Ucraina, conflitto nel Golfo Persico e, da ultimo, l’introduzione di barriere tariffarie che stanno ridisegnando gli equilibri commerciali globali.
Sette anni di mandato condensati in numeri che fotografano un’Autorità in profonda trasformazione: 125 istruttorie in materia di concorrenza, 586 interventi di advocacy, 611 istruttorie di tutela del consumatore e oltre 172.000 segnalazioni esaminate. Le sanzioni complessive del settennato hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro, a cui si aggiunge una stima OCSE di 9 miliardi di euro di benefici generati a favore di imprese e consumatori attraverso l’attività di enforcement e advocacy.
Il confronto tra 2019 e 2025 sul fronte delle segnalazioni è emblematico: le 13.723 del primo anno di mandato sono diventate 35.212 nel solo 2025, con una crescita media annua del 20% e un aumento totale superiore al 150%. Un indicatore che misura quanto il rapporto tra mercato e Autorità si sia intensificato nel corso del settennato.
Il 2025 si è chiuso come l’anno più incisivo nella storia dell’enforcement antitrust italiano. I 21 procedimenti istruttori conclusi in materia di concorrenza hanno prodotto sanzioni per un miliardo e 400 milioni di euro, la cifra più alta mai registrata dall’AGCM in un singolo anno. A questo dato si sommano i risultati dell’attività a tutela del consumatore: 70 procedimenti conclusi, sanzioni per 71 milioni di euro e 31 casi risolti tramite moral suasion, con adeguamento spontaneo delle imprese senza necessità di provvedimento formale.
Il record del 2025 è costruito in gran parte su tre istruttorie di peso eccezionale. La più rilevante in termini economici riguarda il cartello sui biocarburanti: l’AGCM ha accertato un coordinamento collusivo tra le principali compagnie petrolifere italiane sul valore della componente bio inserita nel prezzo dei carburanti per autotrazione, praticato tra il 2020 e il giugno 2023. Le sanzioni ai grandi operatori del settore energetico hanno superato i 936 milioni di euro, con Eni in testa con circa 336 milioni, seguita da Q8 (173 milioni), IP (164 milioni), Esso (129 milioni), Tamoil (91 milioni) e Saras (44 milioni).
Sul fronte dei mercati digitali, l’Autorità ha sanzionato Apple con circa 100 milioni di euro per l’App Tracking Transparency — lo strumento con cui il gruppo di Cupertino condiziona il tracciamento degli utenti su iOS — e disposto misure cautelari contro Meta per ripristinare l’accesso a WhatsApp da parte delle imprese concorrenti nei servizi di chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Terzo caso di rilievo, la sanzione da circa 255 milioni di euro inflitta a Ryanair per abuso di posizione dominante nella distribuzione dei voli tramite agenzie di viaggio fisiche e online.
Nel settennato 2019-2025, l’attività a tutela dei consumatori ha prodotto ristori monetari per complessivi 208 milioni di euro, distribuiti a oltre 2 milioni di utenti. Solo nel biennio 2023-2024 sono stati restituiti 150 milioni di euro a 900.000 consumatori, frutto degli interventi nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi digitali. Per imprese e PMI, questa attività si traduce in mercati più equilibrati e in una pressione concorrenziale che — secondo le stime AGCM — riduce i costi di approvvigionamento e abbassa le barriere di accesso.
Il modello di intervento si è evoluto: nel 2025, 31 casi si sono chiusi con moral suasion, senza arrivare alla sanzione formale. Un approccio che consente risultati rapidi, con le imprese che si adeguano su indicazione dell’Autorità prima che il procedimento raggiunga la fase istruttoria conclusiva.
Lo scenario che il nuovo presidente dell’AGCM — la cui nomina è attesa entro il 6 maggio 2026, data di scadenza del mandato Rustichelli — dovrà fronteggiare è definito dalle stesse parole del presidente uscente: gli shock della pandemia, il conflitto in Ucraina e quello nel Golfo Persico hanno già ridisegnato l’economia europea. A quel quadro si aggiunge oggi l’introduzione di barriere tariffarie che, secondo Rustichelli, rischiano di frammentare mercati, ridurre la concorrenza effettiva e indebolire la posizione delle imprese europee nei confronti dei grandi blocchi commerciali.
Il messaggio consegnato al Parlamento è che la concorrenza non è un fattore neutro ma un’infrastruttura per la sicurezza energetica e l’autonomia strategica dell’Europa. Un’eredità che il successore di Rustichelli raccoglierà in un momento in cui le pressioni esterne sui mercati non accennano a diminuire.
L’INPS ha aperto le procedure per la richiesta dell’ammortizzatore sociale unico previsto dal decreto-legge n. 25/2026 a favore di imprese, lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dagli eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026. Le istruzioni sono contenute nel Messaggio n. 1272 del 14 aprile. I datori di lavoro possono presentare domanda entro il 31 maggio; per autonomi e parasubordinati la finestra si apre il 20 aprile e chiude il 20 giugno 2026.
La misura, introdotta dall’art. 5 del DL 25/2026, è destinata a datori di lavoro — compresi quelli del settore agricolo — e ai loro lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori somministrati che svolgono la propria attività in sedi operative o produttive ubicate nei territori alluvionati, indipendentemente da dove sia la sede legale dell’agenzia di somministrazione. Rientrano tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i parasubordinati residenti o con sede nei Comuni interessati dall’emergenza.
Per i lavoratori dipendenti, l’ammortizzatore è pari alla cassa integrazione ordinaria ed è coperto da contribuzione figurativa. Può essere richiesto sia per i lavoratori la cui attività è stata sospesa a causa dell’evento calamitoso, sia per quelli impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro perché residenti o domiciliati nei territori alluvionati. Il periodo massimo coperto è di 90 giorni, compresi tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
I datori di lavoro del settore privato diversi da quello agricolo presentano la domanda tramite la piattaforma OMNIA integrazioni salariali sul portale INPS. Il percorso da seguire è il seguente: dalla homepage cercare «Accesso ai nuovi servizi», scegliere «Accesso ai servizi per aziende e consulenti», autenticarsi e poi seguire il percorso «CIG e Fondi di solidarietà » → «OMNIA integrazioni salariali» → «Crea domanda» → «Domanda ISU».
Il termine del 31 maggio 2026 non è perentorio: il diritto all’ammortizzatore non decade se la domanda viene presentata in ritardo. L’INPS raccomanda tuttavia di inviare le istanze tempestivamente, per consentire un’erogazione rapida delle somme ai lavoratori.
I datori di lavoro agricoli utilizzano invece l’applicativo CISOA web, selezionando «Accesso ai servizi per aziende e consulenti» → «CIG e Fondi di solidarietà ». Sono previste procedure separate per operai e per dipendenti, quadri e dirigenti. In fase di compilazione vanno selezionate le causali specifiche, che determinano anche i limiti di giornate riconoscibili:
Chi non ha un rapporto di lavoro dipendente presenta la domanda direttamente e personalmente all’INPS. Hanno diritto all’indennità una tantum:
L’indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 3.000 euro per beneficiario.
Le domande sono presentabili esclusivamente online, dal 20 aprile al 20 giugno 2026, sul portale INPS, seguendo il percorso: «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche» → «Sostegni, Sussidi e Indennità » → «Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità ». Una volta autenticati, selezionare la voce «Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026». È possibile presentare più domande per periodi di sospensione diversi, purché già conclusi e non sovrapposti.
Con il voto definitivo del Senato del 15 aprile 2026, il Decreto PNRR (DL n. 19/2026) è diventato legge. L’articolo 8 elimina l’obbligo di conservare le ricevute POS cartacee per documentare i pagamenti elettronici: al loro posto potranno essere usate le comunicazioni inviate da banche e intermediari finanziari, inclusi gli estratti conto digitali scaricabili da home banking e app. Una semplificazione attesa da imprese, professionisti e privati che gestiscono ogni giorno un numero elevato di transazioni con carta.
La norma contenuta nell’articolo 8, comma 1 del DL n. 19/2026 interviene sugli obblighi di conservazione documentale legati ai pagamenti tracciabili. Il riferimento legislativo è l’articolo 119 del Testo Unico Bancario: i documenti che banche e intermediari finanziari inviano ai propri clienti — estratti conto, rendiconti, notifiche digitali — acquisiscono lo stesso valore probatorio delle ricevute generate dai terminali POS. La semplificazione si applica a tutti i pagamenti elettronici effettuati con carta di credito, debito o prepagata, senza distinzione tra transazioni verso privati o verso la Pubblica Amministrazione.
La misura si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione fiscale del 2026, che ha già ridisegnato il rapporto tra pagamenti elettronici e registratori di cassa telematici per gli esercenti.
L’estratto conto bancario — sia cartaceo sia digitale — è il documento principale che può prendere il posto della ricevuta POS. Rientrano nello stesso perimetro i rendiconti scaricabili tramite home banking, le notifiche inviate via app e qualsiasi comunicazione prodotta dall’intermediario finanziario nell’ambito dei rapporti regolati dall’art. 119 TUB.
Affinché il documento sia valido, però, deve contenere i dati relativi alla singola operazione: non è sufficiente un riepilogo mensile aggregato o un totale giornaliero; deve riportare almeno la data della transazione, l’importo e la controparte (oppure il riferimento al terminale di pagamento nel caso degli esercenti). Un estratto che elenca solo saldi non soddisfa il requisito richiesto dalla norma.
L’obbligo di conservare i documenti per dieci anni non viene abolito: è quello già previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile per le scritture contabili. La novità sta nel supporto, non nella durata. Chi dispone dell’estratto conto corrispondente non è più tenuto a conservare la ricevuta POS; chi opta per il formato digitale deve però affidarsi a un sistema di conservazione elettronica a norma, secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale, per lo stesso periodo decennale.
Un aspetto da non sottovalutare è che la ricevuta POS non è una fattura né uno scontrino fiscale. Attesta l’avvenuto pagamento ma non descrive la natura della spesa. Per la piena deducibilità delle spese aziendali restano quindi necessari i documenti giustificativi rilasciati dal fornitore — fattura, ricevuta fiscale, documento commerciale. Il decreto semplifica la prova del pagamento, non il corredo documentale per le deduzioni.
Restano poi invariati gli obblighi di conservazione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali, che non sono ricevute POS e seguono regole proprie. La semplificazione del decreto riguarda esclusivamente le ricevute generate dai terminali di pagamento elettronico, e non modifica il quadro complessivo degli adempimenti documentali per le deduzioni.
Per gli esercenti e le imprese con un alto volume di transazioni quotidiane, la novità ha un effetto immediato: non è più necessario archiviare fisicamente le singole ricevute cartacee emesse dai terminali. È sufficiente che la banca fornisca un rendiconto analitico che riporti ogni singola operazione. Per i professionisti e i lavoratori autonomi, il vantaggio è altrettanto tangibile nelle spese di trasferta e di rappresentanza: l’estratto conto digitale scaricato dall’app bancaria è sufficiente a documentare il pagamento tracciabile, sostituendo la ricevuta cartacea che spesso diventa illeggibile in pochi mesi.
Ad aprile 2026 il mercato dei conti correnti spinge sulle offerte a canone zero, su promozioni legate all’accredito dello stipendio, interessi sulla liquidità e tariffe digitali sempre più ricche. Tra le condizioni, però, ci sono differenze che incidono sul costo reale del conto: durata dei vantaggi, limiti anagrafici, spese che tornano dopo il periodo promozionale, operazioni incluse e requisiti richiesti dalla banca. I costi di gestione del conto corrente negli ultimi mesi sono tornati infatti sotto osservazione.
Per confrontare i migliori conti correnti di aprile 2026 serve dunque una lettura selettiva, costruita sul profilo d’uso. Di seguito, abbiamo individuato le migliori offerte per categoria — conti correnti zero spese, con accredito stipendio, remunerati, per giovani, online e per pensionati — per rendere più semplice la scelta della soluzione più adatta. Per chi cerca una formula essenziale, segnaliamo anche il conto corrente base per pensionati e redditi bassi.
Il Decreto Alluvioni contro i danni del maltempo di inizio 2026 arriva al Senato con un raggio più ampio rispetto alla versione varata a febbraio. La Camera ha infatti rafforzato il pacchetto per i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dagli eventi meteorologici di gennaio, affiancando ai ristori per privati e imprese anche la sospensione di tributi e contributi, tutele INPS per dipendenti e autonomi e nuove scadenze per i Comuni delle regioni in emergenza. Nel frattempo, è in scadenza il 30 aprila la domanda per la sospensione delle bollette decisa da ARERA. Sul fronte delle polizze catastrofali, invece, il campo delle deroghe si restringe.
La parte più significativa del Decreto Maltempo riguarda il sostegno a patrimonio privato e attività economiche colpite dagli eventi del 18 gennaio. Nel testo approvato dalla Camera restano 90 milioni di euro per il 2026 e 25 milioni per il 2027, a cui si aggiungono altri 50 milioni nel 2027 a valere sul fondo per la ricostruzione.
Per famiglie e imprese la cifra da guardare è quindi 165 milioni nel biennio 2026-2027, destinati ai danni subiti nei territori interessati. È questo il blocco che riscrive il peso del decreto rispetto alla versione iniziale e che riporta al centro i ristori per immobili, beni e attività produttive.
Il Decreto Alluvioni conferma la sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 per i soggetti residenti oppure con sede legale o operativa negli immobili danneggiati dei Comuni interessati. I pagamenti sospesi dovranno poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza sanzioni e senza interessi.
Nello stesso blocco, la proroga di tre mesi per la rottamazione-quinquies nei territori colpiti, insieme alla sospensione dei canoni di leasing relativi a immobili distrutti o inagibili e a beni mobili strumentali usati dalle attività danneggiate. Per imprese e professionisti il decreto alleggerisce così il calendario fiscale e finanziario nel tratto più delicato dell’emergenza.
Sul versante del lavoro entra una integrazione salariale unica per i dipendenti del settore privato, compresi gli agricoli, impossibilitati a lavorare oppure a raggiungere il posto di lavoro. La copertura può arrivare fino a 90 giornate per chi non ha potuto prestare attività e fino a 15 giornate per chi non è riuscito a recarsi al lavoro nel periodo previsto dal decreto.
Per autonomi, professionisti, collaboratori e agenti prende forma anche una indennità una tantum da 500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni, con un tetto massimo di 3.000 euro per beneficiario. Le domande seguono canali distinti:
Nei correttivi al decreto trova spazio anche una misura attesa dagli enti locali. Per effetto della norma approvata alla Camera, il termine per l’approvazione dei rendiconti finanziari slitta dal 30 aprile al 31 maggio 2026 per i Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, cioè le regioni per cui il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza.
Per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di gennaio in Calabria, Sardegna e Sicilia resta inoltre la proroga al 31 luglio 2026 per la trasmissione del rendiconto di gestione 2025 alla BDAP, insieme a sessanta giorni in più, limitatamente al 2026, per il conto giudiziale e per gli adempimenti collegati agli agenti contabili.
Uno dei fronti più discussi riguarda le polizze catastrofali. Nel testo approvato dalla Camera non entra alcun rinvio per le imprese balneari di Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dagli effetti del ciclone Harry. La proroga al 31 dicembre 2026 resta limitata alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Per gli stabilimenti balneari delle aree colpite, quindi, il decreto non apre una finestra autonoma sull’obbligo CatNat.
Tra i punti cardine del testo resta il capitolo sulla frana di Niscemi, con procedure accelerate per gli interventi di messa in sicurezza, e il rafforzamento delle misure dedicate alle filiere produttive più esposte. Per agricoltura, pesca, export e turismo sono previsti altri strumenti: rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, interventi per le imprese esportatrici e le relative filiere di Calabria, Sardegna e Sicilia e campagne di rilancio turistico dei territori colpiti.
Il decreto prende così la forma di un pacchetto più ampio che tiene insieme ristori, lavoro, fisco, enti locali e sostegno alle economie locali.
È disponibile sul mercato il nuovo Volkswagen T-Roc, seconda generazione del modello lanciato nel 2017 e diventato il SUV più venduto in Europa. È la prima Volkswagen la cui gamma completa di motori è costituita esclusivamente da efficienti sistemi ibridi di nuovissima concezione, migliorata in tutti i campi rispetto alla versione precedente e sbarcata ufficialmente nelle concessionarie italiane a gennaio 2026.
Il nuovo T-Roc, inoltre, è il primo SUV del segmento a essere dotato dell’ultimo livello evolutivo del sistema di assistenza Travel Assist comprensivo di Emergency Assist. Modello caratterizzato da un design pulito e innovativo, rappresenta sotto ogni aspetto un notevole passo avanti nello sviluppo.
Agli interni completamente ridisegnati e di grande pregio si aggiungono nuovi sistemi di comando, cockpit e infotainment derivati dai modelli più grandi Tiguan e Tayron e spazio più ampio nell’abitacolo e nel bagagliaio.
Il nuovo T-Roc ha tutto quello che serve per continuare a scrivere la storia di successo della Casa automobilistica tedesca: sono parole di Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, che ne mette in evidenza le tecnologie innovative, i comandi intuitivi e un comportamento su strada piacevole ed equilibrato.
Come anticipato sopra, il nuovo T-Roc vanta un’intera gamma di motorizzazioni ibride, precisamente quattro mild hybrid e due full hybrid: dal momento del lancio sul mercato è offerta una delle motorizzazioni Volkswagen di maggior successo, una mild hybrid a 48 V (eTSI) con motore turbo da 1,5 litri. Debutteranno anche due trazioni ibride completamente inedite: una mild hybrid a 48 V con turbo benzina da 2,0 litri (eTSI) e un sistema full hybrid (Hybrid) da 1,5 litri completamente nuovo.
A bordo del nuovo T-Roc elettrificato di serie è possibile trovare numerosi sistemi appartenenti ai modelli superiori Tayron e Tiguan e, rispetto a quest’ultima, ne eguaglia i livelli in termini di qualità , spazio e cockpit innovativo.
Non mancano le caratteristiche iconiche già presenti nel primo T-Roc, come la modanatura argentata che si estende dal montante A al montante C e la spalla precisa e pronunciata sopra il passaruota posteriore. La maggiore aerodinamicità , infine, contribuisce a potenziare notevolmente l’efficienza della seconda generazione del T-Roc che rappresenta l’avanguardia di Volkswagen anche in termini di sostenibilità , non solo relativa alle motorizzazioni ibride ma anche alla percentuale elevata di materiali riciclati utilizzati.
Il nuovo T-Roc si basa sulla MQB evo, l’ultimo livello evolutivo della piattaforma modulare trasversale. La nuova versione del sistema Travel Assist, inoltre, consente il cambio di corsia automatico che reagisce in modo ancora più predittivo e armonioso. A garantire la sicurezza è anche l’Emergency Assist, che, in caso di emergenza può condurre automaticamente il veicolo sul ciglio destro della carreggiata fino a fermarlo.
Con il nuovo Parking Pack, inoltre, il T-Roc è in grado di entrare autonomamente o tramite smartphone nello spazio di parcheggio grazie alle funzioni Memory e Remote. Se l’Exit Assist protegge i ciclisti avvertendo il conducente dell’avvicinamento, l’assetto DCC personalizzabile migliora notevolmente il comfort e la dinamica.
Fanno parte delle dotazioni integrate nel Tech Pack anche il sistema proattivo di protezione degli occupanti che permette riconoscere una potenziale situazione di incidente, oltre alla telecamera per vista area Area View e alla retrocamera Rear View. Tramite la tecnologia IQ.DRIVE, infine, il sistema accede a una telecamera in ciascuno degli specchietti retrovisori esterni e a una telecamera nel frontale.
Il nuovo design trasferisce il DNA del T-Roc nella nuova generazione del SUV migliorata sotto ogni aspetto, dal comfort allo spazio fino alla nuova dimensione della luce grazie all’introduzione del faro a LED Matrix IQ.LIGHT con abbaglianti ad alte prestazioni e nuovi gruppi ottici posteriori a LED 3D.
Dal punto di vista delle dimensioni, con il nuovo T-Roc è stato migliorato il rapporto tra le misure esterne compatte e l’abitacolo a cinque posti: i 122 mm di lunghezza in più fanno apparire il SUV mezza classe più grande, oltre a generare maggiore spazio nell’abitacolo.
Per quanto riguarda il prezzo, il Volkswagen T-Roc è disponibile a partire da 33.900 euro chiavi in mano (Ibrido Mild Hybrid). In Italia è possibile scegliere tra tre equipaggiamenti:
=> Scopri di più sul nuovo Volkswagen T-Roc visitando il sito ufficiale
Dal 2027 ogni pneumatico, mobile o capo tessile realizzato nell’Unione Europea dovrà essere accompagnato da una scheda digitale che ne racconta l’intera storia: materiali, provenienza, durabilità , riciclabilità . Si chiama Passaporto Digitale di Prodotto (DPP – Digital Product Passport) ed è uno degli strumenti cardine del Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Bruxelles deve predisporre un atto delegato entro fine 2026. Per costruire le regole, dunque, la Commissione Europea ha avviato una consultazione tra le PMI.
Il DPP / PDP è una scheda digitale abbinata a ogni prodotto realizzato o immesso sul mercato dell’Unione Europea. Accessibile tramite QR code o altri sistemi, contiene le informazioni rilevanti sull’intero ciclo di vita del bene: da dove vengono i materiali, come è stato prodotto, quanto dura, come va smaltito o riciclato. I dati inseriti nel passaporto tracciano l’intera filiera e sono consultabili da consumatori, clienti, istituzioni e autorità di vigilanza.
Il Regolamento ESPR del 2024 stabilisce i principi generali ma lascia agli operatori economici la libertà di scegliere se archiviare i dati del DPP /PDP nei propri sistemi oppure affidarsi a fornitori terzi specializzati — una scelta che per le PMI ha implicazioni significative in termini di costi e competenze tecnologiche.
L’entrata in vigore del DPP sarà scaglionata per settore. Le prime categorie obbligate, a partire dal 2027, sono pneumatici, mobili e tessili. Tra il 2028 e il 2029 seguiranno alluminio, acciaio, batterie ed elettronica. La timeline definitiva dipenderà dagli atti delegati che la Commissione si è impegnata a predisporre entro la fine del 2026 — e i cui contenuti saranno influenzati anche dalle risposte alle consultazioni in corso.
Accessibile tramite la rete Enterprise Europe Network, il sondaggio prevede come scadenza il 23 aprile: meno di una settimana, dunque, per far sentire la voce delle imprese italiane su uno strumento che ridisegnerà la tracciabilità di prodotto in tutta Europa.
Il questionario rivolto alle PMI è strutturato in una serie di domande che toccano tre aree principali. La prima descrive l’azienda e rileva se sta già sperimentando forme volontarie di DPP. La seconda entra nel merito della gestione dei dati: che requisiti dovrebbero avere i gestori del passaporto digitale in termini di cybersecurity, archiviazione e diffusione delle informazioni? Come dovrebbero essere tenuti a rispettare i vincoli normativi? La terza chiede alle imprese di stimare i costi e gli adempimenti aggiuntivi attesi con l’entrata in vigore della normativa, e di indicare le difficoltà tecnologiche e organizzative che prevedono.
Quella in corso è la seconda consultazione sul DPP/PDP avviata dalla Commissione. La prima, tra aprile e luglio 2025, era aperta a tutti — imprese, istituzioni, consumatori, associazioni, mondo accademico, enti di certificazione — e ha raccolto 275 risposte, più della metà da parte delle imprese. La Germania ha registrato la più alta partecipazione, seguita dal Belgio; l’Italia si è posizionata al terzo posto.
La survey è accessibile online tramite i portali delle associazioni partner della rete Enterprise Europe Network: tra le porte d’accesso italiane figurano Unioncamere e Innovhub (qui il link diretto). I contributi raccolti, insieme agli esiti delle consultazioni precedenti, saranno considerati dalla Commissione per predisporre i prossimi passaggi normativi, in primo luogo l’atto delegato che renderà operativo il Regolamento ESPR. La scadenza è il 23 aprile 2026.
Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate pubblica un documento di prassi organico sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. n. 14/2019) e lo apre alla partecipazione pubblica prima di renderlo definitivo. Dal 15 aprile al 20 maggio 2026 è possibile inviare osservazioni e contributi sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del CCII, che copre la composizione negoziata della crisi, il concordato semplificato (art. 25-sexies), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis) e i gruppi di imprese.
La bozza — già rilevante come primo orientamento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria — chiarisce alcuni dei profili più controversi per le imprese in difficoltà : a partire dalla falcidiabilità dell’IVA nell’accordo transattivo e dalle condizioni per ottenere sanzioni e interessi premiali.
Il documento si concentra esclusivamente sugli aspetti che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate negli istituti disciplinati dal Codice. Sette i profili su cui la bozza fornisce orientamenti interpretativi:
Uno dei punti più rilevanti per le imprese in crisi riguarda l’IVA. La bozza conferma che nell’ambito dell’accordo transattivo previsto dall’art. 23, comma 2-bis del CCII è possibile proporre un pagamento parziale dell’IVA — la cosiddetta falcidiabilità — ma con precise cautele. L’Agenzia richiama i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 7 aprile 2016 (causa C-546/14): il trattamento del credito IVA richiede l’intervento di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. In assenza di tale attestazione, la proposta di falcidia non può essere accettata dall’Ufficio.
Sul piano procedurale, la bozza precisa che gli Uffici, venuti a conoscenza dell’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata, devono procedere con massima tempestività alla ricognizione del debito tributario complessivo, che potrebbe divergere rispetto a quanto certificato dall’imprenditore in sede di accesso alla procedura.
La bozza chiarisce anche il regime degli interessi applicabili ai debiti tributari definiti nell’ambito delle procedure del Codice, distinguendo tra il tasso legale ordinario e quello eventualmente ridotto in funzione dell’accordo raggiunto. Sul versante delle sanzioni premiali — ovvero le riduzioni o gli abbattimenti delle sanzioni previsti come incentivo alla chiusura rapida delle trattative — il documento indica le condizioni alle quali l’Ufficio può applicarle e i limiti entro cui operano.
Particolare attenzione è dedicata alla finestra di voto del Tribunale: la bozza introduce indicazioni operative per evitare che le tempistiche processuali comprimano il diritto dell’Agenzia a formulare una valutazione informata prima che il giudice si pronunci sull’omologazione. Si tratta di un profilo di rilievo pratico, poiché nei procedimenti più complessi i tempi tra la presentazione della proposta e l’udienza di omologazione possono essere molto stretti.
La consultazione è aperta a tutti i soggetti interessati — professionisti, associazioni di categoria, imprese — fino al 20 maggio 2026. I contributi vanno inviati all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it seguendo lo schema indicato dall’Agenzia: tematica / paragrafi della circolare interessati / osservazioni / contributi. Al termine della consultazione, l’AdE pubblicherà i commenti ricevuti, salvo espressa richiesta di riservatezza da parte del mittente.
Quella sulla Parte I è la prima di quattro consultazioni programmate. Nei prossimi mesi saranno poste in consultazione le discipline degli altri istituti del Codice: il sovraindebitamento (Parte II), gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo (Parte III), la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali (Parte IV). La bozza e le istruzioni per la consultazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La flat tax per colf e badanti entra nel confronto sul Decreto Fiscale dopo l’apertura emersa in Senato durante l’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Sul tavolo non c’è una norma già approvata: si discute di una ritenuta IRPEF semplificata nel lavoro domestico, costruita per ridurre l’evasione e agganciare il prelievo al momento del pagamento della retribuzione.
L’ipotesi prende forma nel passaggio parlamentare del Decreto Fiscale e nasce da una proposta rilanciata dal presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia. L’idea è portare nel lavoro domestico una tassazione agevolata, con aliquota ridotta rispetto all’IRPEF ordinaria e incasso più lineare per l’Erario.
Il cantiere politico resta aperto, perché al momento non esiste un emendamento approvato né un testo definitivo. L’apertura dell’Agenzia delle Entrate è quindi un segnale favorevole, non un via libera normativo: la flat tax per colf e badanti è ancora nella fase di costruzione parlamentare.
Il meccanismo ipotizzato sposterebbe una parte dell’onere fiscale sulle famiglie, che oggi versano già i contributi di colf e badanti all’INPS e potrebbero diventare anche sostituti d’imposta per la quota IRPEF. Alla trattenuta previdenziale si affiancherebbe quindi una ritenuta fiscale da riversare con modalità semplificate.
È questo il tratto su cui Carbone ha chiesto cautela. L’impianto viene considerato coerente con la funzione storica del sostituto d’imposta, a condizione che non si trasformi in una sequenza di nuovi adempimenti per famiglie prive di una struttura amministrativa. La semplificazione fiscale resta quindi il nodo centrale dell’ipotesi.
La spinta arriva dai numeri dell’evasione. Secondo Garavaglia, nel lavoro domestico manca all’appello circa mezzo miliardo di IRPEF ogni anno, mentre la parte contributiva presenta livelli di versamento più ordinati proprio perché passa già dai datori di lavoro.
Dentro questo quadro, la ritenuta light viene letta come strumento di emersione: meno tassazione rispetto allo schema ordinario, incasso più semplice, minore spazio per omissioni e mancati versamenti. Resta da capire se l’equilibrio tra aliquota ridotta e nuovi oneri per le famiglie troverà una forma sostenibile nel testo finale.
La proposta sulla possibilità di introdurre una ritenuta fiscale ordinaria semplificata sui compensi di colf e badanti arriva in un settore già toccato nel 2026 da nuove regole retributive, contributi aggiornati e modifiche contrattuali. Per le famiglie e per i lavoratori domestici si apre quindi un quadro più fitto, in cui ai minimi retributivi aggiornati potrebbe aggiungersi anche un riassetto del prelievo fiscale sui compensi.
Per chi assume, oggi non cambia ancora nulla nei versamenti. Fino a quando il Parlamento non metterà nero su bianco una norma, restano in vigore le regole attuali su contributi e dichiarazione dei redditi. Il tema, però, è entrato nel cantiere del decreto fiscale e da qui si capirà se la ritenuta IRPEF per colf e badanti resterà una proposta o troverà spazio in un emendamento.
Booking sta avvisando i clienti coinvolti nell’accesso non autorizzato ad informazioni sulle prenotazioni. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, l’incidente ha riguardato dati personali collegati a soggiorni passati o futuri, mentre non risultano esposte le informazioni finanziarie. Il rischio immediato si sposta ora sui contatti fraudolenti costruiti con dati reali di viaggio.
Nelle email inviate ai clienti coinvolti, Booking segnala che terze parti non autorizzate potrebbero avere consultato alcune informazioni associate alla prenotazione. La società riferisce di avere contenuto l’episodio, di avere aggiornato i codici PIN delle prenotazioni interessate e di avere informato direttamente gli ospiti potenzialmente coinvolti.
Resta invece senza numeri pubblici la dimensione del caso. Booking non ha indicato quanti utenti siano stati toccati dall’accesso abusivo, dettaglio che al momento impedisce di misurare con precisione la portata dell’incidente oltre le comunicazioni già inviate.
Le informazioni che, secondo la ricostruzione finora disponibile, possono essere finite nelle mani dei cybercriminali comprendono nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. Nella stessa lista rientrano anche gli indirizzi associati alla prenotazione e gli eventuali contenuti condivisi dal cliente con la struttura ricettiva attraverso la piattaforma.
Su un aspetto Booking ha fornito una rassicurazione netta: i dati finanziari non risultano accessibili. Questo riduce il rischio di un uso diretto delle carte di pagamento, però non elimina il pericolo di truffe mirate costruite con informazioni abbastanza credibili da simulare una comunicazione autentica.
Il fronte più delicato si apre adesso sul terreno del phishing mirato. Quando un truffatore conosce già hotel, date del soggiorno, nominativo e recapiti del cliente, il messaggio fraudolento acquista una credibilità molto più alta. È lo schema che alimenta molte truffe via WhatsApp e email, spesso costruite con richieste urgenti di conferma, nuovi pagamenti o verifica dell’identità .
La stessa Booking invita a diffidare da telefonate, email o messaggi che sembrano arrivare dalla piattaforma o dalla struttura prenotata e chiedono di uscire dai canali ufficiali. Il rischio non riguarda solo un eventuale pagamento indebito: dentro queste comunicazioni possono nascondersi link malevoli, pagine clone e richieste di documenti personali.
Nelle indicazioni di sicurezza rivolte ai viaggiatori, Booking chiarisce che non vengono richiesti dati sensibili di pagamento via telefono, SMS o posta elettronica. Le comunicazioni autentiche passano dai canali ufficiali della piattaforma e, se serve assistenza, il riferimento corretto resta il servizio clienti raggiungibile dal sito o dall’app.
Questo aspetto va tenuto ben distinto dalle normali verifiche legate alla prenotazione. Una cosa è la gestione prevista nelle condizioni della struttura, un’altra è un contatto improvviso che chiede di reinserire i dati della carta, pagare su un link esterno o proseguire la conversazione su numeri non verificabili.
Chi ha una prenotazione attiva farebbe bene a fermarsi un minuto prima di rispondere a qualsiasi richiesta sospetta. Le verifiche più utili sono queste:
Se il messaggio appare anomalo, il criterio più utile resta uno: non condividere dati personali o bancari fuori dall’ecosistema ufficiale della prenotazione. In casi come questo, la rapidità del truffatore conta proprio sull’urgenza e sulla familiarità dei dettagli sottratti.