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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Tasse
Scadenze fiscali di luglio 2026 al via: dal 10 al 31 le date per privati, imprese e Partite IVA
Dal 10 luglio per i contributi colf al 20 luglio con la proroga ISA e Forfettari, fino al 31 con affitti e bollo auto: calendario completo e calcolatori.

Con l’inizio di luglio 2026 il calendario fiscale apre il mese che concentra i versamenti da dichiarazione. Per Partite IVA, professionisti e imprese la data più attesa è il 20 luglio, termine entro cui i soggetti ISA e i contribuenti forfettari pagano senza maggiorazione il saldo 2025 e il primo acconto 2026, per effetto della proroga dell’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89; chi versa dopo arriva al 20 agosto con lo 0,80%. Nello stesso mese ricadono contributi domestici, fatturazione differita, IVA e ritenute del 16 luglio, trasmissione dei 730, bollo auto, Canone RAI e le rate delle definizioni agevolate.

In sintesi:

  • il 10 luglio scadono i contributi INPS per colf, badanti e lavoratori domestici del secondo trimestre;
  • il 16 luglio imprese e sostituti versano IVA mensile, ritenute, contributi INPS, split payment e Tobin Tax;
  • il 20 luglio è il termine per ISA e Forfettari, ai sensi dell’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89;
  • il 23 luglio CAF e professionisti trasmettono i modelli 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio;
  • il 31 luglio chiudono affitti, bollo auto, Canone RAI, IOSS, INTRA 12, POS-RT e le rate delle rottamazioni.

Calendario fiscale di luglio 2026 con le date da segnare

Il calendario fiscale di luglio 2026 si articola su nove date: 1, 10, 15, 16, 20, 23, 27, 30 e 31 luglio. Gli adempimenti cambiano in base al contribuente interessato e possono riguardare persone fisiche, datori di lavoro domestico, Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e operatori con obblighi specifici.

Data Contribuenti interessati e adempimenti principali
1° luglio 2026 locatori e conduttori
registrazione contratti di locazione e imposta di registro per contratti stipulati o rinnovati dal 1° giugno
10 luglio 2026 datori di lavoro domestico
contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici del secondo trimestre
15 luglio 2026 soggetti passivi IVA
emissione e registrazione delle fatture differite riferite alle operazioni di giugno
16 luglio 2026 imprese, Partite IVA e sostituti d’imposta
IVA mensile, ritenute, contributi INPS, Gestione Separata, split payment, locazioni brevi e Tobin Tax
20 luglio 2026 soggetti ISA, Forfettari e contribuenti collegati
versamenti da dichiarazione senza maggiorazione per la proroga del DL n. 89/2026
23 luglio 2026 CAF e professionisti abilitati
trasmissione dei modelli 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio
27 luglio 2026 operatori intracomunitari
elenchi Intrastat mensili e trimestrali, con slittamento dal 25 luglio che cade di sabato
30 luglio 2026 contribuenti senza proroga ISA
versamenti da dichiarazione con maggiorazione ordinaria dello 0,40%
31 luglio 2026 privati, imprese e operatori settoriali
affitti, bollo auto, superbollo, Canone RAI, INTRA 12, IOSS, POS-RT, Libro Unico e rottamazioni

Scadenze fiscali per privati tra affitti, 730 e rottamazioni

Per i contribuenti privati, luglio 2026 riguarda soprattutto affitti, contributi domestici, dichiarazione dei redditi, bollo auto, Canone RAI e definizioni agevolate. Le scadenze cambiano in base al contratto, al veicolo, alla dichiarazione presentata e al piano di pagamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Affitti e imposta di registro

Il 1° luglio 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, se non è stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.

La stessa regola si ripete a fine mese: il 31 luglio 2026 riguarda i contratti stipulati il 1° luglio 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore; per la registrazione si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.

Contributi per colf, badanti e lavoratori domestici

Il 10 luglio 2026 scade il pagamento dei contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici relativi al secondo trimestre dell’anno. La finestra ordinaria INPS va dal 1° al 10 luglio e riguarda i rapporti domestici regolarmente comunicati all’Istituto.

Il datore di lavoro domestico deve utilizzare gli Avvisi pagoPA predisposti dall’INPS, controllando importo, codice avviso e periodo di riferimento. La scadenza vale anche quando il rapporto di lavoro è cessato nel trimestre, se risultano contributi ancora dovuti.

Dichiarazione dei redditi e modello 730

A luglio prosegue la stagione della dichiarazione precompilata 2026. Il modello 730/2026 può essere presentato fino al 30 settembre 2026, mentre il 23 luglio segna una scadenza intermedia per CAF e professionisti abilitati.

Entro il 23 luglio 2026, CAF e professionisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 ricevuti dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio. La data incide sui tempi di liquidazione e quindi sui rimborsi o sulle trattenute in busta paga e nel cedolino pensione.

Il 30 luglio 2026 riguarda invece i contribuenti che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte da dichiarazione e possono pagare saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, se non rientrano nella proroga ISA e Forfettari. Per una verifica preliminare degli importi può essere utile il calcolo IRPEF online.

Bollo auto, superbollo e Canone RAI

Il 31 luglio 2026 può riguardare il bollo auto per i veicoli con tassa automobilistica in scadenza secondo le regole regionali applicabili. Nella stessa data scade anche il superbollo, se dovuto, da versare con modello F24 Elementi identificativi. Chi deve controllare importo e scadenza può usare il calcolo bollo auto 2026 di PMI.it prima di procedere al pagamento sui canali ufficiali.

Per il Canone RAI, il 31 luglio è il termine per il pagamento semestrale tramite modello F24 nei casi in cui il canone non sia addebitato nella bolletta elettrica. La scadenza riguarda quindi i contribuenti tenuti al pagamento diretto.

Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies

Il 31 luglio 2026 è una data da controllare anche per le definizioni agevolate. Nel calendario della Rottamazione-quater è prevista una rata del piano in corso, mentre per la Rottamazione-quinquies il contribuente può pagare in unica soluzione oppure avviare il piano rateale.

Le due procedure seguono scadenze separate. Il contribuente deve usare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta da Agenzia Entrate-Riscossione, soprattutto se ha più piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.

Scadenze per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta

Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, luglio 2026 ruota attorno alle date del 15, 16, 20, 27, 30 e 31 luglio. Il mese comprende fatturazione differita, liquidazioni IVA, ritenute, contributi, proroga dei versamenti dichiarativi, Intrastat e adempimenti IVA di fine mese.

Fatturazione differita del 15 luglio

Entro il 15 luglio 2026, i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di giugno, se documentate da DDT o da altro documento idoneo.

La fattura differita deve indicare data e numero dei documenti a cui si riferisce. Per più operazioni effettuate nello stesso mese tra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa, purché le operazioni siano individuabili.

IVA mensile, split payment e vendite a distanza

Il 16 luglio 2026 scade la liquidazione e il versamento dell’IVA mensile relativa a giugno. La stessa data riguarda il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti che facilitano vendite a distanza tramite piattaforme digitali, nei casi previsti.

Entro il 16 luglio si versa anche l’IVA da split payment, dovuta dai soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti. L’adempimento interessa, tra gli altri, pubbliche amministrazioni e soggetti inclusi nel regime.

Ritenute, locazioni brevi e sostituti d’imposta

Il 16 luglio i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e altri compensi. La scadenza riguarda anche il prospetto e il versamento per chi utilizza la modalità semplificata collegata al modello 770/2026.

Nella stessa data scadono le ritenute operate dai condomini sostituti d’imposta, dagli intermediari sulle locazioni brevi, dalle imprese di assicurazione, dagli OICR e dagli altri soggetti tenuti al prelievo su redditi di capitale, dividendi o proventi distribuiti.

Contributi INPS e Gestione Separata

Il 16 luglio 2026 scade il versamento dei contributi INPS sul lavoro dipendente relativi alle retribuzioni di giugno. La data riguarda i datori di lavoro tenuti ai versamenti mensili per dipendenti e rapporti assimilati.

Scadono inoltre i contributi alla Gestione Separata INPS per collaboratori e altri soggetti iscritti, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Il pagamento avviene con modello F24 secondo le regole ordinarie.

Imposte sostitutive, intrattenimenti e Tobin Tax

Il 16 luglio ricadono anche scadenze settoriali, tra cui l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti, se ricorrono le condizioni per il regime agevolato.

Nella stessa data scadono il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti per i soggetti obbligati e la Tobin Tax dovuta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente.

Proroga al 20 luglio per ISA e Forfettari

Entro il 20 luglio 2026 pagano senza maggiorazione i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società, associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2026.

Il rinvio previsto dall’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89 riguarda le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Rientrano quindi saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive dei Forfettari e dei contribuenti minimi, cedolare secca sulle locazioni, IVIE, IVAFE, saldo IVA 2025 se versato con le imposte sui redditi, contributi previdenziali sulla quota eccedente il minimale e diritto annuale camerale.

Chi paga dopo il 20 luglio può utilizzare il differimento al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto; la scadenza pratica arriva al 20 agosto per effetto della sospensione dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto. Il dettaglio delle date è nel focus su saldo e acconto IRPEF per ISA e Forfettari.

Il decreto è in vigore dal 23 maggio 2026 ma va convertito in legge entro il 21 luglio 2026: eventuali modifiche approvate in sede di conversione possono incidere sul calendario dei versamenti, da verificare prima del pagamento.

Per stimare in anticipo l’importo del saldo 2025 e del primo acconto 2026 da versare entro il 20 luglio, i contribuenti in regime agevolato possono usare il calcolo imposta regime forfettario di PMI.it prima di compilare l’F24.

Intrastat, IVA e comunicazioni di fine mese

La seconda parte di luglio interessa le imprese con rapporti esteri, crediti IVA trimestrali, operazioni intracomunitarie o regimi speciali. Le date da controllare sono il 27 luglio per gli elenchi Intrastat e il 31 luglio per una serie di comunicazioni e versamenti di fine mese.

Elenchi Intrastat del 27 luglio

Gli elenchi Intrastat relativi a giugno 2026 e al secondo trimestre 2026 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel 2026, il 25 luglio cade di sabato e la scadenza slitta a lunedì 27 luglio.

L’adempimento riguarda gli operatori tenuti alla presentazione mensile o trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. L’invio avviene in via telematica all’Agenzia delle Dogane.

INTRA 12, IVA intracomunitaria e IOSS

Entro il 31 luglio 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.

Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore ridotto, nei casi previsti dal regime speciale.

Regime transfrontaliero di franchigia IVA

Il 31 luglio scade la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA. L’adempimento riguarda i soggetti che hanno aderito al regime e devono trasmettere i dati relativi al trimestre civile precedente.

La comunicazione riguarda i soggetti che operano oltre confine beneficiando della franchigia IVA nei limiti previsti. La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi IVA del periodo.

Adempimenti settoriali del 31 luglio per imprese e operatori

Il 31 luglio 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese o operatori. La verifica dipende dall’attività esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.

Cassa integrazione e Libro Unico

Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.

Il 31 luglio riguarda anche la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.

Distributori di carburante e corrispettivi

I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalità di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.

La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.

Operatori finanziari e Anagrafe Tributaria

Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.

L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.

POS e registratore telematico

Il 31 luglio può riguardare il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nel mese di maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione.

In pratica, se un nuovo POS ha iniziato a operare a maggio, il collegamento POS e registratore telematico deve essere completato entro il 31 luglio. La scadenza riguarda gli esercenti interessati dalla procedura di abbinamento sul portale Fatture e Corrispettivi.

Domande frequenti sulle scadenze fiscali di luglio 2026

Chi deve pagare entro il 20 luglio 2026?

Devono pagare entro il 20 luglio 2026 i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società, associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, secondo l’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.

Quanto si paga se si versa dopo il 20 luglio 2026?

Chi rientra nella proroga ISA e Forfettari può versare dopo il 20 luglio applicando una maggiorazione dello 0,80%. Il termine pratico è il 20 agosto 2026, perché il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade nel periodo di sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto. La maggiorazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Cosa scade il 16 luglio 2026?

Il 16 luglio 2026 scadono IVA mensile, ritenute operate a giugno, contributi INPS su lavoro dipendente e Gestione Separata, split payment, locazioni brevi, imposta sostitutiva sui premi di produttività, imposta sugli intrattenimenti e Tobin Tax. La stessa data riguarda i sostituti che usano la modalità semplificata del modello 770 con invio del prospetto e versamento tramite F24.

Quali scadenze ci sono il 31 luglio 2026?

Il 31 luglio 2026 scadono diversi adempimenti: registrazione affitti, bollo auto e superbollo dove dovuti, secondo pagamento semestrale del Canone RAI via F24, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, IOSS, regime transfrontaliero di franchigia, Libro Unico, comunicazioni degli operatori finanziari, collegamento POS-registratore telematico per casi specifici e pagamenti collegati alle rottamazioni.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 14:39:32 +0000
Mondo del Lavoro
SIISL, dal 1° luglio comunicazioni obbligatorie dall’offerta di lavoro
Nuove funzionalità SIISL per aziende e intermediari: come inviare le CO dagli annunci di lavoro per assunzioni ordinarie o agevolate.

Prosegue l’integrazione dei portali pubblici per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attorno alla piattaforma del Ministero del Lavoro su cui si pubblicano e si consultano offerte, CV e candidature. Dal 1° luglio 2026 i datori di lavoro e gli intermediari possono avviare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente dal SIISL: una funzione dedicata reindirizza al Portale CO, l’ambiente in cui si compila e si invia con modello UNILAV. Il canale è facoltativo e alternativo ai portali regionali già in uso.

In sintesi:

  • dalle pagine SIISL dedicate ad offerta di lavoro, CV o manifestazione di interesse, una funzione reindirizza al Portale CO per inviare la comunicazione obbligatoria;
  • le FAQ del Ministero aggiornate il 22 giugno fissano l’avvio al 1° luglio, rispetto alla data prevista del 24 giugno;
  • la comunicazione inviata tramite il SIISL genera una ricevuta valida e non va duplicata sui portali regionali;
  • dal 1° luglio la dashboard del Portale CO riporta le Comunicazioni trasmesse ai sistemi regionali nei ultimi sei mesi;
  • il canale è facoltativo e alternativo ai portali regionali, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025.

Avvio CO dal SIISL per tutte le assunzioni

Dal 1° luglio 2026 la comunicazione obbligatoria di assunzione può partire da tre pagine del SIISL, e da ciascuna una funzione dedicata reindirizza al Portale CO per compilare il modello UNILAV:

  • dal dettaglio di un’offerta di lavoro pubblicata sulla piattaforma;
  • dal dettaglio del CV del candidato che si intende assumere;
  • dalla manifestazione di interesse ricevuta in risposta all’annuncio.

La funzione vale per qualsiasi offerta pubblicata sul SIISL, anche senza incentivi collegati: dal dettaglio dell’annuncio si apre il Portale CO già nel contesto della posizione, senza ricaricare i dati altrove. Lo stabiliscono le FAQ del Ministero del Lavoro pubblicate su URP online e aggiornate il 22 giugno 2026, che fissano l’avvio al 1° luglio dopo il rinvio rispetto al 24 giugno.

Per le assunzioni agevolate la stessa offerta coincide con la vacancy (annuncio di lavoro) che lega l’assunzione al beneficio: chi punta ai bonus tiene così annuncio e comunicazione sullo stesso binario, secondo le regole sulle offerte di lavoro per assunzioni agevolate sul SIISL.

Canale alternativo, senza doppio invio né obbligo

La comunicazione trasmessa tramite il SIISL non va ripetuta sul portale regionale, e viceversa: l’invio genera un modello di sintesi che vale come ricevuta dell’adempimento, senza intaccare le ricevute già rilasciate dai sistemi regionali. Cambia il canale, non l’adempimento: obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV e il relativo regime sanzionatorio non sono toccati dalla novità.

Novità dal 1° luglio 2026 Regole invariate
invio della CO da offerta, CV e manifestazione di interesse sul SIISL obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV
dashboard del Portale CO con CO inviate ai sistemi regionali nei sei mesi precedenti regime sanzionatorio per omessa o tardiva comunicazione
salvataggio in bozza e ripresa della compilazione in due tempi natura facoltativa del SIISL, alternativo ai portali regionali

Accesso e compilazione modello UNILAV

L’accesso avviene con credenziali SPID o CIE sul SIISL, previa registrazione del datore di lavoro su Servizi Lavoro e associazione dell’azienda al profilo. Dalla home page la funzione “Invia nuova C.O./Consulta e Gestisci C.O.” reindirizza al Portale CO, dove si compilano le sezioni del modello UNILAV: dati del datore di lavoro, dati del lavoratore, rapporto di lavoro e dati di invio.

Gli intermediari abilitati — consulenti del lavoro e dottori commercialisti ai sensi della legge n. 12/1979 — non devono associare preventivamente ciascuna azienda cliente al proprio profilo: compilano la comunicazione inserendo direttamente nel form del Portale CO i dati del datore di lavoro.

Nuove funzioni in dashboard sul Portale CO

La dashboard del Portale CO raccoglie la gestione delle comunicazioni: ricerca tra le CO inviate tramite il SIISL, stato delle comunicazioni, download delle ricevute e funzioni come rettifica e annullamento. Dal 1° luglio 2026 si aggiunge la ricerca delle CO trasmesse tramite i sistemi regionali nei sei mesi precedenti, utile a ricostruire lo storico per chi finora ha usato solo i canali territoriali. La compilazione può avvenire in due tempi: con Salva bozza la comunicazione si mette da parte e si riprende in un collegamento successivo, fino all’invio definitivo.

Proroga, trasformazione e cessazione con modello UNILAV

Il SIISL trasmette le CO di assunzione, annullamento e rettifica dal 1° aprile 2026 e, dal 29 aprile, anche le comunicazioni di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Ciascuna variazione si aggancia alla CO di instaurazione e può partire ex novo oppure da una comunicazione già inviata, con i dati anagrafici e contrattuali precompilati e i soli campi della modifica da integrare.

Gli incentivi trainano gli annunci sul SIISL

Il disegno del legislatore è trasformare il SIISL nell’hub unico dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e la leva verso le imprese è il legame obbligatorio tra annuncio e incentivi. L’art. 14 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che i datori privati che chiedono benefici contributivi pubblichino la posizione come vacancy (offerta di lavoro) sul portale, con collegamento univoco alla comunicazione obbligatoria tracciato nei flussi UniEmens. La finalità dichiarata è la trasparenza del mercato del lavoro, la tracciabilità delle posizioni e il monitoraggio dell’impiego di risorse pubbliche.

La possibilità di avviare gli adempimenti fin dalla pagina di annuncio riduce l’attrito burocratico del percorso così da incoraggiare l’uso del SIISL anche oltre il perimetro delle assunzioni agevolate del Decreto Lavoro.

Il vincolo sarà tuttavia indicato in un prossimo decreto ministeriale: fino ad allora l’indicazione dell’ID della vacancy nel flusso UniEmens è facoltativa e la sua omissione non scarta la denuncia né fa perdere il beneficio, come chiarito dal Messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 10:00:37 +0000
Corruzione
Antiriciclaggio, dal 1° luglio nuovi obblighi UIF per i professionisti
Dal 1° luglio cambiano gli adempimenti su referente SOS, procedura interna e valutazione del sospetto per studi professionali e associati non vigilati

Dal 1° luglio 2026 i professionisti non sottoposti a vigilanza di settore applicano le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria del 18 dicembre 2025 sostituisce quello del 4 maggio 2011 e ridisegna gli adempimenti di avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati: nomina del referente SOS, procedura interna di segnalazione e valutazione del sospetto fondata su analisi qualitative invece delle soglie quantitative. L’omissione resta sanzionata fino a 300.000 euro. Per il quadro generale degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti restano fermi gli adempimenti di adeguata verifica e conservazione.

In sintesi:

  • il provvedimento UIF del 18 dicembre 2025, emanato ai sensi degli articoli 6 e 35 del D.Lgs. 231/2007, si applica dal 1° luglio 2026 e sostituisce quello del 4 maggio 2011;
  • referente SOS e procedura interna riguardano i destinatari non vigilati da Autorità di settore, tra cui professionisti e studi associati;
  • la valutazione del sospetto abbandona gli automatismi quantitativi e va documentata anche quando si decide di non segnalare;
  • l’omessa segnalazione è punita con sanzione da 3.000 euro, fino a 300.000 euro nei casi gravi, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007.

Istruzioni UIF sulle operazioni sospette dal 1° luglio 2026

Le nuove Istruzioni UIF sono state emanate con provvedimento del 18 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), e dell’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 231/2007, e si applicano dal 1° luglio 2026, data dalla quale cessa di avere efficacia il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Il testo si articola in tre parti: principi e regole della collaborazione attiva, adempimenti organizzativi, registrazione al portale Infostat-UIF e compilazione della segnalazione.

Gli obblighi organizzativi più stringenti, su referente e procedura interna, si applicano ai soli destinatari non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore: avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati. Per i destinatari vigilati restano ferme le indicazioni delle rispettive Autorità.

Il referente SOS negli studi professionali

Il referente SOS è il soggetto identificato sul portale Infostat-UIF per i rapporti con l’Unità. Quando il destinatario è una persona fisica, coincide con il professionista stesso; negli studi associati e nelle società tra professionisti è il legale rappresentante o un suo delegato. È incaricato di conservare i documenti relativi alle segnalazioni trasmesse, corrispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste della UIF o degli Organi investigativi e assicurare la propria presenza in occasione dei controlli previsti dal decreto antiriciclaggio.

Quando si nomina un delegato, l’incarico richiede requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, oltre ad autonomia di giudizio e risorse adeguate. Il delegato non può essere un soggetto esterno allo studio o al gruppo di appartenenza, può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente, ma non con il responsabile della revisione interna. La nomina va formalizzata in modo espresso dal legale rappresentante e resa nota all’interno della struttura.

Quando serve la procedura interna di segnalazione

La procedura interna di segnalazione non è richiesta a tutti allo stesso modo: dipende dalla forma con cui si esercita l’attività. Per il professionista persona fisica è facoltativa, ma consigliata quando opera con dipendenti o collaboratori; diventa obbligatoria per gli studi associati e per le società tra professionisti tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, oltre che per i destinatari diversi dalle persone fisiche.

Soggetto Procedura interna
Professionista persona fisica facoltativa, consigliata con dipendenti o collaboratori
Studio associato, associazione o STP con funzione antiriciclaggio obbligatoria
Destinatario diverso da persona fisica obbligatoria

La procedura ha contenuti proporzionati a dimensioni, natura e complessità dell’attività svolta e alle capacità organizzative, e può confluire nel documento di autovalutazione dei rischi. Deve garantire efficacia e omogeneità dei comportamenti, tempestività e completezza della segnalazione, riservatezza dei soggetti coinvolti. A titolo esemplificativo indica:

  • il nominativo del referente SOS;
  • il contributo che dipendenti, collaboratori o strutture in contatto con i clienti possono fornire all’individuazione delle anomalie;
  • le attività e gli strumenti usati per individuare ed esaminare le anomalie;
  • le priorità nell’esame, con gestione urgente delle ipotesi di rischio particolarmente elevato;
  • il funzionamento degli eventuali strumenti di selezione basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi;
  • contenuti e partecipanti degli eventuali partenariati per la condivisione delle informazioni.

Valutazione del sospetto oltre le soglie quantitative

La valutazione delle operazioni abbandona gli automatismi: il sospetto non nasce dal mero superamento di una soglia quantitativa, ma da un’analisi che mette in relazione il soggetto e la sua operatività, le controparti, gli importi e i comportamenti omissivi o riluttanti. Il processo si svolge in tre fasi, individuazione delle anomalie, esame e segnalazione, e la presenza di un indicatore di anomalia non comporta di per sé l’obbligo di segnalare, come hanno ribadito agli iscritti il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con nota del 24 giugno 2026, e quello dei commercialisti.

Per il professionista conta un passaggio a propria tutela: l’esame può concludersi legittimamente con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a un indicatore. In quel caso non scatta l’obbligo di segnalazione, ma è opportuno conservare una traccia della valutazione, anche sintetica o con rinvio ai documenti consultati, per ricostruire a distanza di tempo le ragioni della decisione. La stessa giurisprudenza si muove in questa direzione: la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, ha escluso la responsabilità di un notaio per omessa segnalazione perché la valutazione complessiva dell’operazione non rendeva il sospetto fondato.

Intelligenza artificiale ammessa con validazione umana

Le Istruzioni consentono l’uso di strumenti basati su intelligenza artificiale per individuare le operatività anomale, a condizione che siano conformi alle disposizioni applicabili, a partire dal regolamento UE 2024/1689, si basino su dati oggettivi e verificabili e siano accompagnati da valutazioni con intervento umano per controllare e validare le anomalie evidenziate. La tecnologia supporta la selezione, ma la decisione di segnalare resta in capo al professionista.

Divieto di informare il cliente della segnalazione

Resta fermo il divieto di comunicazione al cliente, o a terzi, dell’avvenuta o futura segnalazione, previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007. Le Istruzioni rafforzano la tutela della riservatezza, imponendo di omettere nella SOS e nelle interlocuzioni con la UIF ogni riferimento, diretto o indiretto, alla persona che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione, in linea con la protezione del segnalante dell’articolo 38. La riservatezza copre l’intero iter, dalle comunicazioni interne al flusso di ritorno dell’Unità.

Sanzioni per l’omessa segnalazione

L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007, con una sanzione amministrativa di 3.000 euro nella fattispecie base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime la sanzione sale da 30.000 a 300.000 euro, con criteri di gravità che tengono conto dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione, della rilevanza dei motivi di sospetto e della reiterazione. È anche per questo che la tracciabilità delle valutazioni, comprese quelle che escludono il sospetto, diventa un presidio a tutela dello studio.

Compiti esternalizzabili e limiti per i professionisti

Lo studio può avvalersi di soggetti esterni per compiti di supporto alla segnalazione, restando comunque responsabile dell’attività affidata. Non possono essere esternalizzate l’approvazione dei criteri per la rilevazione delle operazioni sospette o anomale, la decisione di procedere alla segnalazione e la sua trasmissione alla UIF. L’accordo con il fornitore va redatto per iscritto, messo a disposizione in caso di controlli e deve disciplinare riservatezza, flussi informativi e accesso delle Autorità.

Come e a chi trasmettere le SOS

Le segnalazioni si trasmettono in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario con indicazione del referente SOS e dei suoi recapiti; l’eventuale variazione del referente va comunicata entro 30 giorni. I professionisti possono inviare la SOS personalmente oppure, dove possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione, usando i sistemi messi a disposizione da questi ultimi; chi opera in forma associata o societaria può segnalare come studio o società.

Come adeguare lo studio alle nuove regole UIF

In vista della scadenza del 1° luglio, l’adeguamento parte dall’organizzazione. I passaggi essenziali per uno studio professionale sono:

  • individuare e formalizzare il referente SOS, verificandone i requisiti se si nomina un delegato;
  • adottare o aggiornare la procedura interna di segnalazione, se obbligatoria per la forma dello studio;
  • impostare un metodo di valutazione del sospetto che superi gli automatismi e documenti le decisioni, anche di non segnalazione;
  • definire chi conserva le evidenze e come è garantita la riservatezza del segnalante;
  • verificare la registrazione al portale Infostat-UIF e l’aggiornamento dei recapiti;
  • formare dipendenti e collaboratori sulle anomalie e sul divieto di comunicazione al cliente.

Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 09:28:15 +0000
Mercato immobiliare
Comprare casa all’asta giudiziaria, regole e costi della procedura
Offerta minima al 75% del prezzo base, cauzione del 10% e proprietà col decreto di trasferimento: i passaggi e i rischi prima di offrire

Comprare casa all’asta giudiziaria significa acquistare un immobile direttamente da una procedura del tribunale, di solito a un prezzo più basso di quello di mercato e senza provvigione d’agenzia. Il percorso è disciplinato dal codice di procedura civile e negli ultimi anni si è alleggerito, ma richiede metodo: chi padroneggia i passaggi, dalla perizia all’offerta e dal saldo al decreto di trasferimento, partecipa con un vantaggio reale, in un mercato delle aste immobiliari che continua a praticare sconti anche con le vendite in calo.

In sintesi:

  • la modalità ordinaria è la vendita senza incanto, con offerte depositate presso il professionista delegato o per via telematica;
  • l’offerta minima può scendere fino al 75% del prezzo base fissato dalla perizia, ai sensi dell’art. 571 del codice di procedura civile;
  • per partecipare serve una cauzione di regola pari al 10% del prezzo offerto;
  • la proprietà passa solo con il decreto di trasferimento del giudice, dopo il versamento del saldo;
  • l’immobile viene liberato dal custode giudiziario, con tempi che vanno in genere dai sei ai dodici mesi dall’aggiudicazione.

L’asta senza incanto e il Portale Vendite Pubbliche

Oggi l’acquisto in asta avviene quasi sempre con la vendita senza incanto, gestita in forma telematica: gli interessati depositano un’offerta in busta chiusa o sul portale e, quando le offerte valide sono più di una, si apre una gara al rialzo tra gli offerenti. L’ordinanza di vendita stabilisce il prezzo base, calcolato sulla perizia dell’esperto stimatore nominato dal giudice, insieme a cauzione, offerta minima e termini.

Gli avvisi si consultano sul Portale delle Vendite Pubbliche, il sito ufficiale del Ministero della Giustizia, oltre che sui portali dei singoli tribunali. La perizia, le fotografie e le informazioni sullo stato dell’immobile le fornisce il custode giudiziario, che organizza anche le visite; il debitore esecutato, invece, non può partecipare all’asta sul proprio bene.

Accanto alle aste giudiziarie esistono le vendite gestite dal Notariato e le dismissioni di enti pubblici, che aggiungono un livello di verifica documentale e si svolgono anch’esse in forma telematica.

Offerta minima al 75% e cauzione del 10% per partecipare

Si può offrire fino al 25% in meno del prezzo base, quindi un’offerta minima pari al 75% del valore indicato nell’avviso, accompagnata da una cauzione di regola del 10% della cifra offerta. La possibilità di scendere sotto la base è stata introdotta dal D.L. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, che ha modificato l’art. 571 del codice di procedura civile, e deve essere prevista espressamente nell’avviso di vendita.

Quanto offrire è una scelta procedurale oltre che economica: l’offerta minima espone al rischio di un rilancio o della mancata aggiudicazione quando c’è concorrenza, mentre avvicinarsi al prezzo base aumenta le probabilità di successo, tenendo conto delle eventuali aste già andate deserte. La cauzione viene restituita ai non aggiudicatari, ma è trattenuta se chi si aggiudica non versa il saldo, ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile. Chi acquista come prima casa può chiedere l’agevolazione fiscale, dichiarandolo al momento dell’offerta.

Saldo del prezzo e decreto di trasferimento

Dopo l’aggiudicazione l’acquirente versa il saldo del prezzo entro il termine fissato nell’avviso, di norma non oltre 120 giorni; con il decreto di trasferimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 586 del codice di procedura civile diventa proprietario e l’immobile viene liberato da ipoteche e pignoramenti. Il mancato versamento del saldo comporta la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione.

Il decreto è il titolo con cui si trascrive l’acquisto nei registri immobiliari e con cui il giudice ordina la cancellazione dei gravami che gravavano sul bene, restituendolo all’acquirente libero da vincoli pregressi.

Ordine di liberazione e tempi per entrare nell’immobile

Il possesso materiale arriva con l’ordine di liberazione, attuato dal custode giudiziario senza una causa di sfratto: nelle procedure recenti l’immobile occupato dal debitore va liberato contestualmente al decreto di trasferimento, con tempi realistici tra sei e dodici mesi dall’aggiudicazione. La materia è regolata dall’art. 560 del codice di procedura civile, riscritto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal correttivo D.Lgs. 162/2024.

Il custode attua la liberazione senza le formalità dell’esecuzione per rilascio e senza spese a carico dell’aggiudicatario, salvo che questi lo esoneri; se l’immobile è già libero o occupato da un terzo privo di titolo opponibile, la liberazione può essere disposta prima, già con l’ordinanza di vendita. Conviene chiedere l’attuazione al professionista delegato al momento dell’aggiudicazione o del saldo.

Il mutuo per comprare casa all’asta

L’acquisto in asta si può finanziare con un mutuo, anche con prodotti dedicati: la banca eroga di norma in prossimità del decreto di trasferimento, con iscrizione dell’ipoteca sull’immobile aggiudicato. I tempi stretti tra aggiudicazione e saldo rendono decisivo avere la delibera dell’istituto prima di presentare l’offerta.

Alcune banche aderiscono a protocolli con i tribunali per coordinare l’erogazione con l’emissione del decreto. Senza un finanziamento già istruito il rischio è di non riuscire a saldare nei termini e di perdere la cauzione versata.

Costi aggiuntivi e verifiche pre-offerta

Oltre al prezzo, l’acquirente deve mettere in conto le spese condominiali arretrate, l’assenza di garanzia per i vizi e l’effettivo stato di occupazione e regolarità dell’immobile, elementi tutti leggibili nella perizia prima di offrire. I principali punti da controllare sono:

  • le spese condominiali non pagate, di cui l’acquirente risponde in solido per l’anno in corso e quello precedente, ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
  • l’assenza della garanzia per i vizi, poiché la vendita forzata non segue le regole della compravendita ordinaria secondo l’art. 2922 del codice civile;
  • la regolarità urbanistica ed edilizia, con difformità sanabili o meno ai sensi del D.P.R. 380/2001;
  • lo stato di occupazione e l’eventuale presenza di contratti opponibili alla procedura.

Chi preferisce evitare l’incertezza della gara può valutare l’acquisto in pre-asta, trattando l’immobile prima che arrivi alla vendita forzata. Lo sconto sul prezzo di mercato è il motivo per cui le aste attirano famiglie e investitori, a condizione di affrontarle come un acquisto tecnico e non come un’occasione da prendere al volo.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 09:03:33 +0000
IRES
Sull’IRES premiale le perdite non abbattono il reddito minimo
Con tre FAQ del 25 giugno l'Agenzia chiarisce che le perdite non riducono il reddito minimo da società di comodo o da concordato, con un esempio di compilazione

L’IRES premiale torna sotto i riflettori del Fisco: il 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ sull’aliquota ridotta al 20% che le società di capitali applicano per la prima volta nel Modello Redditi SC 2026. Il chiarimento riguarda il rapporto tra le perdite fiscali e il reddito minimo imputato per trasparenza: né le perdite pregresse né quelle ricevute da partecipate possono abbattere quel reddito minimo, che mantiene natura vincolata e va lasciato fuori dalla compensazione.

In sintesi:

  • l’IRES premiale è prevista dall’art. 1, commi 436-444, della legge 207/2024 e dal decreto 8 agosto 2025;
  • il reddito minimo da società di comodo (art. 30, legge 724/1994) e la soglia minima del concordato preventivo biennale (art. 16, comma 4, D.Lgs. 13/2024) non si riducono con perdite fiscali, proprie o ricevute per trasparenza;
  • le perdite vanno usate sugli altri redditi disponibili compreso quello agevolato e, se lo azzerano, il beneficio dell’aliquota al 20% non spetta.

Perdite fiscali e reddito minimo vincolato

Il reddito minimo non si abbatte con le perdite fiscali. Quando una società di capitali riceve per trasparenza un reddito minimo da una partecipata di comodo, quel reddito conserva la propria natura “vincolata” anche in capo al socio e non può essere compensato con perdite, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Le perdite, pregresse o di periodo, vanno utilizzate solo in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale.

L’esempio AdE per il Modello Redditi SC 2026

L’esempio numerico dell’Agenzia delle Entrate mostra l’effetto sulla dichiarazione. Una società A priva di requisiti propri per l’agevolazione riceve per trasparenza un reddito minimo di 1.000 euro da B, un reddito agevolabile di 900 euro da C e una perdita di 700 euro da D. La perdita non tocca i 1.000 euro vincolati, ma riduce i 900 euro agevolabili: l’imponibile tassato al 20% scende così a 200 euro.

Voce imputata per trasparenza alla società A Importo
Reddito d’impresa proprio (rigo RF57) 0 euro
Reddito minimo dalla società B (vincolato) 1.000 euro
Reddito agevolabile IRES premiale dalla società C 900 euro
Perdita dalla società D 700 euro
Reddito tassato al 20% dopo l’uso della perdita 200 euro

Soglia CPB vincolata per la società partecipante

La stessa regola vale per la soglia minima del concordato preventivo biennale. Prendendo ad esempio una società A che riceve per trasparenza un reddito concordato da una partecipata B in regime di CPB, un reddito agevolabile da una società C e una perdita da una società D, la perdita di D non può abbattere la soglia CPB imputata da B, che mantiene natura vincolata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 13 del 2024, e deve invece ridurre il reddito imputato da C, erodendo la base tassata al 20%.

Rinvio le perdite per non perdere il beneficio

In alcune circostanze, l’uso immediato azzererebbe il reddito agevolabile, facendo perdere il risparmio dei quattro punti di aliquota.

Per non bruciare l’agevolazione, le società possono scegliere di non utilizzare subito le perdite pregresse sul reddito ad aliquota ridotta. L’art. 13, comma 2, del decreto dell’8 agosto 2025 consente di rinviare le perdite ai periodi d’imposta successivi, in deroga alle regole ordinarie di riporto dell’art. 84 del TUIR.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 08:32:10 +0000
Start-up innovative
Startup e PMI innovative a Slush 2026, candidature aperte per il Padiglione Italia
Candidature aperte per partecipare a Slush 2026 a Helsinki, uno dei più importanti eventi internazionali per startup e PMI innovative.

Per le startup e PMI innovative italiane si apre la corsa a Slush 2026, uno dei principali appuntamenti mondiali su innovazione tecnologica e venture capital, in programma a Helsinki a novembre. Le candidature per entrare nel Padiglione Nazionale Italia sono già aperte. In sintesi:

  • Slush 2026 si tiene a Helsinki il 18 e 19 novembre, sull’edizione dedicata a Bet on Europe;
  • il Padiglione Nazionale Italia è promosso da Agenzia ICE con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri;
  • possono candidarsi le startup e PMI innovative iscritte al Registro speciale delle Camere di Commercio;
  • le domande devono essere inviate entro il 19 luglio 2026;
  • l’adesione è gratuita mentre viaggio, vitto e alloggio sono a carico delle imprese.

Slush 2026 a Helsinki

Slush 2026 si svolge a Helsinki il 18 e 19 novembre e nelle ultime edizioni ha superato le 10.000 presenze internazionali, confermandosi tra i poli europei del confronto tra founders, fondi e operatori dell’innovazione. Nato nel 2008 come raduno della comunità startup, l’evento si è imposto per la forte presenza di investitori e per il format che combina conferenze, pitching session e incontri B2B. L’edizione 2026 ruota attorno a Bet on Europe, con il focus sulla capacità del continente di rafforzare il proprio ecosistema tecnologico, la sovranità digitale e la crescita di imprese in grado di competere sui mercati globali.

Il Padiglione Italia

La delegazione italiana arriva a Helsinki con un Padiglione Nazionale promosso da Agenzia ICE con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Lo spazio è animato da panel, eventi collaterali e iniziative di networking e offre alle imprese selezionate la possibilità di presentare le proprie soluzioni a investitori e partner internazionali, ampliando la visibilità in uno dei principali ecosistemi europei dell’innovazione. L’iniziativa rientra nelle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese innovative italiane.

Occasioni di pitch per founders e investitori

Il programma per le imprese del Padiglione Italia comprende quattro appuntamenti principali, dal confronto con i fondi alla competizione con premio in capitale. Le iniziative previste sono le seguenti:

  • Day 0 for Founders, l’appuntamento dedicato ai fondatori con talk, tavole rotonde e incontri con investitori;
  • Slush 100, la competizione tra le migliori startup early-stage con un investimento finale da un milione di euro;
  • Investor Office Hours, le sessioni private con venture capitalist selezionati;
  • Speaker Mentoring, i momenti di confronto con relatori ed esperti del settore.

Candidature riservate per Startup e PMI innovative

La partecipazione è riservata alle imprese iscritte al Registro speciale delle startup e PMI innovative delle Camere di Commercio.

I requisiti delle startup innovative sono stati ridefiniti dalla Legge 193/2024, che ha introdotto un sistema di permanenza a fasi e criteri di innovatività più stringenti. Lo status di startup e PMI innovative dà accesso a Fondo di Garanzia, equity crowdfunding e agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale di rischio.

Vetrina per attirare incentivi early-stage

Per una startup italiana, l’accesso a una platea di oltre 10.000 investitori e operatori internazionali arriva in un anno di stretta sul fronte interno: lo stop, dal 2026, alle detrazioni ordinarie del 30% per chi investe in startup ha contribuito a rallentare i round Pre-Seed e Seed in Italia. In questo scenario, Slush funziona come canale di raccolta capitali alternativo, dove la selezione passa dal pitch e dalla relazione diretta con i fondi più che dalla leva fiscale domestica.

La presenza a Helsinki vale quindi soprattutto per chi cerca venture capital e partner esteri in fase di scale-up, con un investimento di tempo e budget di trasferta da pianificare in anticipo rispetto alla scadenza del 19 luglio.

Domande entro il 19 luglio

Le candidature vanno inviate entro il 19 luglio 2026, compilando i moduli disponibili sul sito di Agenzia ICE insieme alla circolare informativa dell’iniziativa.

L’adesione al Padiglione è gratuita: a carico delle imprese rimangono però le spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altro costo non espressamente indicato nella circolare ICE. Conviene leggere la circolare prima di candidarsi, perché contiene criteri di selezione e condizioni di dettaglio dell’iniziativa.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 08:01:07 +0000
Stipendi
Tredicesima e quattordicesima, 10 cose da sapere prima di firmare un contratto
La tredicesima spetta a tutti i dipendenti, la quattordicesima solo con alcuni CCNL. Differenze, calcolo e perché il netto è più basso dello stipendio.

Tredicesima e quattordicesima sono mensilità aggiuntive maturate durante il rapporto di lavoro e seguono regole diverse. La tredicesima spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, mentre la quattordicesima si riconosce soltanto se la prevede il CCNL, un accordo aziendale o il contratto individuale.

Per stabilire l’importo contano la retribuzione annua lorda, il numero delle mensilità, i ratei maturati, la base di calcolo prevista dal contratto, l’orario di lavoro, le assenze e la tassazione applicata. A parità di RAL, la distribuzione su tredici o quattordici mensilità modifica il lordo dei cedolini ordinari, senza aumentare automaticamente la retribuzione annuale.

Le mensilità dei lavoratori sono diverse da quelle dei pensionati. Ai pensionati la tredicesima arriva con la pensione di dicembre, mentre la quattordicesima pensione INPS spetta soltanto a chi possiede specifici requisiti anagrafici, reddituali e contributivi.

In sintesi:

  • la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e arriva con la busta paga di dicembre;
  • la quattordicesima dei dipendenti, dove il contratto la prevede, arriva di norma tra giugno e luglio;
  • ai pensionati la quattordicesima è erogata dall’INPS a requisiti di età e reddito, separata dalla tredicesima di dicembre;
  • l’importo effettivo dipende da ratei, assenze, part-time e tassazione, con alcune detrazioni assenti rispetto alle mensilità ordinarie.

Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 07:46:19 +0000
Fatturazione elettronica
Solleciti per fatture insolute: quando inviarli e come agevolare i pagamenti
Ho molti crediti insoluti. Come posso gestire i solleciti in modo automatico e agevolare i pagamenti dei clienti? Ho molti crediti insoluti. Come posso gestire i solleciti in modo automatico e agevolare i pagamenti dei clienti?
Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 07:30:48 +0000
Mondo del Lavoro
Contratto di soggiorno con firma digitale per Carta Blu e formati all’estero
Sul Portale Servizi del Viminale la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno arriva anche fuori dalle quote, con la firma autografa del lavoratore che rimane un'alternativa

Datori di lavoro e cittadini extra-UE che fanno ingresso in Italia fuori dalle quote del decreto flussi possono ora sottoscrivere online il contratto di soggiorno. Sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione Sportello Unico Immigrazione, la firma digitale si estende a due canali di ingresso per lavoro: i lavoratori formati all’estero e i lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu UE. La novità è indicata dalla nota del Ministero dell’Interno del 19 giugno 2026 pubblicata sul Portale Servizi.

In sintesi:

  • il modello di domanda LFE riguarda i lavoratori formati all’estero con programmi di formazione professionale e civico-linguistica, ai sensi dell’articolo 23 del dlgs 286/1998;
  • il modello di domanda BC riguarda i lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, ai sensi dell’articolo 27-quater del dlgs 286/1998;
  • la firma digitale del contratto di soggiorno vale per entrambi i canali, fuori dalle quote del decreto flussi;
  • il lavoratore straniero può comunque firmare in forma autografa, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del dlgs 286/1998.

Lavoratori formati all’estero e modello LFE

Il modello di domanda LFE riguarda i lavoratori formati all’estero, entrati in Italia dopo programmi di formazione professionale e civico-linguistica e ammessi al lavoro fuori dalle quote del decreto flussi, in qualsiasi momento dell’anno, ai sensi dell’articolo 23 del dlgs 286/1998. I programmi sono organizzati in accordo con Regioni ed enti locali, associazioni datoriali, sindacati, organismi internazionali ed enti attivi nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni.

Non hanno sempre l’obiettivo del trasferimento in Italia: puntano anche a stimolare l’imprenditoria e l’inserimento lavorativo nei Paesi d’origine. Chi completa il percorso di formazione professionale può però essere assunto in Italia con richiesta nominativa di nulla osta.

Carta Blu UE e modello BC per extracomunitari qualificati

Il modello di domanda BC riguarda i lavoratori extra-UE altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, disciplinati dall’articolo 27-quater del dlgs 286/1998, anch’essi ammessi fuori dal sistema delle quote. La norma richiede un alto livello di istruzione o una qualifica professionale superiore e definisce nel dettaglio i requisiti minimi di ammissione.

Firma contratto digitale sul Portale Servizi

La sottoscrizione del contratto di soggiorno avviene interamente online, nell’area riservata del Portale Servizi del Ministero dell’Interno, senza escludere la firma autografa del lavoratore.

Per i nuovi modelli la procedura si articola in poche fasi:

  1. il datore di lavoro registra l’ingresso del lavoratore nell’area riservata del Portale Servizi, sezione Sportello Unico Immigrazione, compilando l’apposita schermata;
  2. riceve via PEC il contratto di soggiorno da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del dlgs 286/1998;
  3. il lavoratore può firmare anche in forma autografa e, in tal caso, la firma digitale del datore sulla copia informatica del contratto vale come dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000;
  4. il contratto firmato viene trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione, che ne effettua la validazione.

La modalità digitale si affianca a quella già in uso: la firma autografa del lavoratore rimane un’alternativa prevista dalla normativa vigente.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 07:27:20 +0000
Stipendi
Rinnovo CCNL Unionmeccanica-Confapi, i nuovi minimi in vigore
Il verbale del 17 giugno fissa i nuovi minimi in vigore dal 1° giugno 2026: al 5° livello 2.245,87 euro lordi, con trasferta e reperibilità aggiornate

Il rinnovo del CCNL Unionmeccanica-Confapi per le piccole e medie imprese metalmeccaniche si traduce in busta paga: con il verbale del 17 giugno 2026 le parti hanno fissato i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno per tutti i livelli. L’ipotesi di rinnovo, sottoscritta il 4 giugno 2026 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con Unionmeccanica-Confapi, ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, riguarda oltre 400.000 lavoratori in più di 40.000 imprese della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, e sarà sottoposta a referendum vincolante entro il 23 luglio 2026.

In sintesi

  • il verbale di accordo del 17 giugno 2026 fissa i minimi Unionmeccanica-Confapi in vigore dal 1° giugno 2026 per tutti i livelli;
  • al 5° livello il minimo mensile sale a 2.245,87 euro, con l’aumento di 50 euro della terza tranche;
  • la verifica dell’IPCA al netto degli energetici importati 2025, pari all’1,9% e comunicata dall’ISTAT il 15 giugno 2026, non comporta scostamenti sugli aumenti già definiti;
  • dal 1° giugno 2026 si adeguano anche l’indennità di trasferta, che sale a 51,28 euro per la trasferta intera, e l’indennità di reperibilità;
  • l’ipotesi di rinnovo va al referendum vincolante dei lavoratori entro il 23 luglio 2026.

I nuovi minimi Unionmeccanica-Confapi dal 1° giugno 2026

Dal 1° giugno 2026 il minimo mensile del 5° livello del CCNL Unionmeccanica-Confapi sale a 2.245,87 euro, con aumenti che vanno da 36,51 euro del 1° livello a 69,56 euro del 9°. Gli importi recepiscono la clausola di salvaguardia: l’IPCA al netto degli energetici importati per il 2025, comunicata dall’ISTAT il 15 giugno 2026 e pari all’1,9%, non ha prodotto scostamenti rispetto agli aumenti già definiti, che risultano quindi confermati.

Livello Minimo mensile dal 1° giugno 2026
1 1.639,96 euro
2 1.811,11 euro
3 2.009,48 euro
4 2.096,58 euro
5 2.245,87 euro
6 2.407,97 euro
7 2.583,36 euro
8 e 8Q 2.809,37 euro
9 e 9Q 3.124,30 euro

Con i nuovi minimi lordi puoi stimare la retribuzione netta con il calcolo dello stipendio netto di PMI.it.

L’aumento di 200 euro al quinto livello in cinque tranche

Il cuore economico dell’accordo è un aumento complessivo di 200 euro lordi mensili sui minimi contrattuali del quinto livello, distribuito in cinque tranche nell’arco del quadriennio. Il montante economico totale è di 5.370 euro. L’incremento supera l’IPCA-Nei prevista per il periodo 2025-2028, stimata al 7,2%: il contratto è stato rinnovato con un aumento del 9,32%, con una quota aggiuntiva di circa 45,50 euro rispetto alla sola copertura dell’inflazione attesa. Rimane confermata la clausola di salvaguardia in caso di IPCA-Nei superiore alle previsioni.

Decorrenza tranche Importo (5° livello)
Giugno 2025 27,90 euro
Settembre 2025 22,10 euro
Giugno 2026 50,00 euro
Giugno 2027 45,00 euro
Giugno 2028 55,00 euro

Le prime due tranche sono già state erogate. La terza, pari a 50 euro a giugno 2026, è quella recepita dal verbale del 17 giugno e arriva nel cedolino. Per i lavoratori con reddito 2025 fino a 33.000 euro, gli aumenti erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi firmati nel triennio 2024-2026 beneficiano della detassazione al 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Le nuove ore di permesso PAR per i turnisti

Il rinnovo introduce una riduzione selettiva dell’orario per chi lavora su turni. Dal 1° gennaio 2027 i lavoratori impiegati in sistemi di turnazione di almeno 15 turni nelle aziende con almeno 50 dipendenti avranno diritto a 4 ore aggiuntive di Permesso Annuo Retribuito. La misura si estenderà alle aziende sotto i 50 dipendenti dal 1° gennaio 2029.

Stabilizzazione dei precari e staff leasing

Il contratto introduce un obbligo di stabilizzazione al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente. Per i lavoratori in staff leasing scatta il diritto all’assunzione diretta presso l’azienda utilizzatrice dopo 48 mesi. Vengono inoltre definite contrattualmente le causali per prorogare i contratti a termine oltre i 24 mesi.

Welfare contrattuale e tutele sociali

Il welfare contrattuale sale da 200 a 250 euro annui a partire da giugno 2028, con la quota destinabile all’assistenza sanitaria integrativa gestita da EBM Salute, il fondo di categoria. Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione aziendale a EBM Salute sale a 120 euro annui. Il rinnovo introduce infine nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche e disabilità, assenti nel contratto precedente e ora nella parte normativa del CCNL.

Le nuove indennità di trasferta e reperibilità

Dal 1° giugno 2026 il verbale adegua dell’1,9% anche l’indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità. La trasferta intera forfetizzata sale a 51,28 euro, mentre l’indennità di reperibilità varia da 5,87 a 59,32 euro a seconda del livello e della tipologia.

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2026 Importo
Trasferta intera 51,28 euro
Quota pasto meridiano o serale 13,14 euro
Quota pernottamento 25,95 euro


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 07:04:47 +0000
Cartelle esattoriali
Notifica della cartella di pagamento: regole, termini e casi di nullità
Chi può notificare la cartella esattoriale e con quali mezzi, quando l'atto è valido, dalla raccomandata diretta alla PEC, fino ai casi di destinatario assente, eredi e vizi

La notifica della cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione porta a conoscenza del contribuente le somme iscritte a ruolo e fa decorrere i sessanta giorni per pagare o presentare ricorso. La disciplina sta nell’art. 26 del DPR 602/1973, che ammette più strumenti, dalla raccomandata diretta dell’agente della riscossione alla PEC, e rinvia per il resto all’art. 60 del DPR 600/1973 e agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

La validità della notifica dipende dal mezzo usato, dalle persone abilitate a ricevere l’atto e dal rispetto delle regole sul perfezionamento, e un vizio in questi passaggi può rendere la cartella nulla. I punti fermi:

  • la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione, con raccomandata o via PEC, oppure tramite un soggetto notificatore — ufficiale giudiziario, messo comunale o messo notificatore — nelle forme ordinarie del codice di procedura civile (art. 26 DPR 602/1973);
  • la raccomandata diretta dell’agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario, senza relata e senza raccomandata informativa, secondo l’orientamento avallato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 175/2018);
  • la consegna a un familiare convivente, al portiere o a un addetto alla casa fa presumere che l’atto raggiunga il destinatario;
  • i sessanta giorni per pagare o ricorrere decorrono dalla data in cui la notifica si perfeziona, che varia a seconda del mezzo.

Chi può notificare la cartella e con quali strumenti

La cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’agente, e in base a convenzione anche dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, secondo l’art. 26, comma 1, del DPR 602/1973.

La stessa norma consente la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con i rinvii dell’ultimo comma all’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica per il tramite di un ufficiale giudiziario nelle forme ordinarie del codice di procedura civile. A queste si aggiunge la notifica via posta elettronica certificata, prevista dallo stesso articolo per gli atti dell’agente della riscossione.

Notifica diretta a mezzo posta e regole semplificate

Quando l’agente della riscossione invia la cartella direttamente con raccomandata e avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta degli ufficiali giudiziari. Da questo schema derivano tre effetti pratici:

  • non occorre la relata di notifica;
  • non serve la raccomandata informativa quando l’atto è consegnato a una persona abilitata o al portiere;
  • la consegna prescinde dall’ordine preferenziale dell’art. 139 del codice di procedura civile.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 e poi con le ordinanze n. 104/2019 e n. 2/2020, ha ritenuto legittima questa forma semplificata, giustificandola con la natura pubblicistica dell’attività dell’agente della riscossione.

Notifica tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore

Quando la cartella non è inviata direttamente dall’agente della riscossione ma è affidata a un ufficiale giudiziario, a un messo comunale o a un messo notificatore, la notifica segue le forme ordinarie del codice di procedura civile e, per la spedizione a mezzo posta, la legge n. 890/1982.

In questo caso sono applicabili le garanzie che la notifica diretta non richiede: l’ordine preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l’atto fissato dall’art. 139 del codice di procedura civile, la redazione della relata di notifica e, nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario o di irreperibilità, l’invio della raccomandata informativa.

La scelta tra le due modalità incide quindi sui requisiti di validità, ed è frequente che l’esito di un’opposizione dipenda dal percorso notificatorio seguito per la singola cartella.

Quando si perfeziona e da quando partono i 60 giorni

La notifica si perfeziona in momenti diversi a seconda dello strumento, e da quel momento decorrono i 60 giorni per il pagamento e per il ricorso. Per la raccomandata diretta vale la data dell’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico; per la PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna.

Vale inoltre il principio della scissione degli effetti: la notifica si considera compiuta per chi la invia alla data della spedizione, e per il destinatario alla data in cui riceve l’atto o matura la giacenza.

Modalità di notifica Momento del perfezionamento
Raccomandata diretta dell’agente della riscossione Data dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata
Posta elettronica certificata Data della ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo del destinatario
Destinatario temporaneamente assente Decorsi dieci giorni dal deposito, o alla data anteriore di ritiro del plico
Irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) Con deposito, affissione e ricezione della raccomandata informativa
Irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/1973) Il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune

Notifica della cartella via PEC

La cartella può essere notificata via posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 e con le modalità del DPR 68/2005. In caso di casella satura o non più attiva, sono previste procedure di rinnovo dell’invio previste per la notifica via PEC.

La notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e la giurisprudenza ha chiarito che l’invio da un indirizzo dell’agente della riscossione non iscritto nei pubblici registri non comporta nullità, purché il mittente sia riconoscibile e il destinatario possa difendersi.

La giurisprudenza ha definito anche le condizioni di forma di questa modalità. La cartella inviata via PEC è valida pure se priva di firma digitale, perché l’atto è comunque riferibile all’amministrazione che l’ha emesso, ed è regolare anche quando l’allegato è in formato PDF anziché in p7m, dato che le ricevute di accettazione e consegna provano il perfezionamento al pari dell’avviso di ricevimento cartaceo.

Consegna a familiare convivente, portiere o domestici

La notifica è valida quando l’atto è consegnato presso l’abitazione del destinatario a un familiare convivente, al portiere dello stabile o a un addetto alla casa, anche se assente il diretto interessato. Per la raccomandata diretta dell’agente della riscossione la consegna a queste persone perfeziona la notifica senza ulteriori adempimenti, e il familiare presente nell’abitazione fa presumere un rapporto idoneo a recapitare l’atto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.

Il contribuente che vuole contestare, deve provare l’occasionalità della presenza di chi ha ricevuto la cartella, non bastando il solo certificato di stato di famiglia.

Destinatario assente o irreperibile, giacenza e affissione

Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica per posta si perfeziona con il decorso di dieci giorni dal deposito del plico presso l’ufficio postale, salvo ritiro anteriore.

Nei casi di irreperibilità relativa, disciplinati dall’art. 140 del codice di procedura civile occorrono il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa con la sua effettiva ricezione, mentre per l’irreperibilità assoluta, secondo l’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune. La distinzione decide la validità della notifica al destinatario assente e i termini per impugnare.

Notifica della cartella agli eredi del contribuente

Alla morte del contribuente la cartella va notificata agli eredi e, fino al primo anno dal decesso, la notifica può essere fatta in forma impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/1973.

L’onere di comunicare le proprie generalità e il domicilio fiscale grava sugli eredi: in mancanza, l’amministrazione è dispensata dalla ricerca individuale. La giurisprudenza ha però ritenuto valida anche la cartella notificata direttamente all’erede che si sia palesato all’amministrazione, quando questi ne abbia avuto piena conoscenza.

Vizi della notifica e strumenti di contestazione

I vizi della notifica possono determinare la nullità della cartella ma non sempre la rendono inutilizzabile. La prova della notifica è data dall’avviso di ricevimento o dalla relazione di notificazione, e per contestare quanto il notificatore attesta come avvenuto in sua presenza serve la querela di falso, mentre la presunzione che deriva da una dichiarazione resa si supera con prova contraria.

Sul piano probatorio l’agente della riscossione può dimostrare la notifica anche con una fotocopia della cartella unita alla documentazione dell’invio, e spetta al contribuente provarne la non conformità all’originale.

Il vizio è comunque sanato quando l’atto raggiunge ugualmente lo scopo, come accade se il contribuente impugna la cartella mostrando di conoscerne il contenuto. Il foglio delle avvertenze allegato al ruolo indica i riferimenti per il ricorso per vizio di notificazione, aggiornati dalla riforma del contenzioso.

Infine, la notifica della cartella ha anche effetto interruttivo della prescrizione delle somme a ruolo, e fa ripartire il termine dalla data dell’atto. Su questo aspetto incide la distinzione tra atti interruttivi della prescrizione e documentazione interna priva di efficacia.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 07:01:38 +0000
Split payment
Split payment, nessuno stop dal 1° luglio e proroga fino al 2029
Il MEF conferma la continuità oltre il 30 giugno: la proposta UE porta la scissione dei pagamenti al 30 giugno 2029, con le quotate FTSE MIB fuori dalla platea

Lo split payment non si ferma il 30 giugno 2026. Il Ministero dell’Economia conferma che i soggetti interessati possono continuare ad applicare la scissione dei pagamenti senza interruzioni in attesa che il Consiglio UE chiuda l’iter. La proposta della Commissione europea estende il meccanismo fino al 30 giugno 2029, senza modifiche alla platea oggi coinvolta.

In sintesi:

  • la proroga dello split payment è prevista dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final del 17 giugno 2026, all’esame del Consiglio UE con conclusione attesa il 10 luglio;
  • l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026 e arriva fino al 30 giugno 2029, per i medesimi soggetti già interessati (comunicato MEF n. 77 del 30 giugno 2026);
  • la platea attuale comprende le pubbliche amministrazioni e le società controllate, mentre le società quotate FTSE MIB sono uscite dal 1° luglio 2025;
  • la base normativa interna è l’art. 17-ter del DPR 633/1972, applicato in deroga all’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Proroga split payment fino al 30 giugno 2029

La proroga dello split payment è fissata dalla proposta di decisione COM(2026) 281 final, adottata dalla Commissione europea il 17 giugno 2026, che autorizza l’Italia ad applicare la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2029. Trattandosi di una deroga al funzionamento ordinario dell’IVA (art. 395 della direttiva 2006/112/CE), la misura deve ricevere il via libera del Consiglio UE.

L’autorizzazione precedente, contenuta nella Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023, scadeva il 30 giugno 2026. Per evitare un ritorno improvviso al regime IVA ordinario dal 1° luglio, il MEF con il comunicato n. 77 assicura la continuità applicativa in attesa della chiusura dell’iter europeo.

L’Italia aveva chiesto di prorogare la misura fino a fine 2029; Bruxelles ha circoscritto l’autorizzazione al 30 giugno 2029, segnalando che dovrebbe trattarsi dell’ultima estensione e chiedendo una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA ai fornitori.

Istruzioni per imprese fornitrici della PA

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 verso la PA e gli altri soggetti inclusi, le imprese continuano ad applicare lo split payment senza tornare al regime IVA ordinario. La continuità confermata dal MEF evita un cambio di regole in corsa.

Tuttavia, il nodo per i fornitori è la liquidità: non incassando l’imposta esposta in fattura, maturano spesso posizioni a credito IVA, con diritto al rimborso in via prioritaria. È il punto su cui la stessa Commissione europea chiede all’Italia un monitoraggio.

Come funziona la scissione dei pagamenti

Con lo split payment il fornitore emette regolare fattura con l’IVA esposta ma non incassa l’imposta: a versarla direttamente all’Erario è la pubblica amministrazione o il soggetto committente, che paga al fornitore il solo imponibile (circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Il meccanismo è opposto a quello del reverse charge, dove il committente riceve una fattura senza IVA esposta e integra l’imposta.

Lo split payment riguarda le forniture alla PA e ai soggetti dell’art. 17-ter, non comparti come edilizia, pulizie o elettronica di consumo, in cui opera invece l’inversione contabile.

La logica è quella di un presidio antievasione: separando il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta, si evita che il fornitore incassi l’IVA senza versarla. Lo strumento agisce in combinazione con la fatturazione elettronica, che consente all’Amministrazione di incrociare i dati e intercettare le anomalie.

Chi è obbligato allo split payment

Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati dall’art. 17-ter del DPR 633/1972: enti pubblici economici, fondazioni e società controllate o partecipate da PA o da enti e fondazioni.

Gli elenchi dei soggetti obbligati sono pubblicati e aggiornati sul sito del Dipartimento delle Finanze. La verifica va fatta sugli elenchi e non sulla memoria del rapporto commerciale, perché una società può rientrare o uscire dalla platea da un anno all’altro.

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dal 1° luglio 2025, per le fatture trasmesse al Sistema di Interscambio da quella data, come disposto dalla Decisione 2023/1552.

Rimangono fuori dallo split payment diverse fattispecie, fra cui:

  • le operazioni soggette a reverse charge;
  • le operazioni rientranti in regimi IVA speciali;
  • le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale;
  • le cessioni all’esportazione non imponibili;
  • le operazioni rese a favore di dipendenti con fattura intestata agli stessi.

Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 05:57:15 +0000
Consumi Energia
Bolletta luce dei vulnerabili, da luglio scatta l’aumento del 4,6%
ARERA aggiorna la Maggior Tutela per il terzo trimestre: prezzo di riferimento a 31,63 centesimi al kWh e spesa annua che però scende dello 0,9%

Il prezzo dell’energia nella bolletta luce torna a salire per una platea che sulla carta dovrebbe essere la più protetta. ARERA ha aggiornato le condizioni economiche della Maggior Tutela e per i clienti vulnerabili il terzo trimestre 2026 si apre con un aumento del 4,6%. In sintesi:

  • dal 1° luglio 2026 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile sale a 31,63 centesimi al kWh, tasse incluse (ARERA, comunicato del 25 giugno 2026);
  • sull’anno scorrevole (1° ottobre 2025-30 settembre 2026) la spesa stimata è di 591,86 euro (- 0,9% su dodici mesi);
  • l’aumento è dovuto dai prezzi all’ingrosso estivi, dai costi del mercato della capacità e dall’adeguamento degli oneri di sistema, in parte compensati dal taglio delle componenti PCV e DispBT;
  • tutti i vulnerabili oggi nel mercato libero mantengono il diritto di rientrare alle condizioni fissate dall’Autorità.

Di quanto sale la bolletta luce da luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sale a 31,63 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. ARERA usa come riferimento un utente domestico non energivoro con consumi annui pari a 2.000 kWh e potenza impegnata di 3 kW.

Su base annua, la spesa per questo profilo si attesta a 591,86 euro nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, contro i 597,30 euro dei dodici mesi precedenti. Sull’anno scorrevole, quindi, la spesa scende dello 0,9%, mentre sul singolo trimestre vale il rialzo comunicato da ARERA per l’aggiornamento di luglio-settembre.

Sul trimestre l’effetto è comunque tangibile: secondo le stime dell’Unione Nazionale Consumatori, il +4,6% vale circa 27,80 euro in più su base annua per il cliente tipo, con una spesa che a prezzi costanti, da luglio 2026 a giugno 2027, salirebbe attorno a 633 euro.

Per quali utenti aumenta la bolletta energetica

L’aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che oggi si trovano in Maggior Tutela. In questa categoria rientrano fra gli altri gli over 75, chi riceve il bonus sociale, le persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 e alcune utenze collocate in situazioni particolari, come le abitazioni di emergenza, le isole minori non interconnesse o le case in cui si usano apparecchi elettrici salva-vita.

Anche se il prezzo oggi è meno conveniente di ieri, i clienti vulnerabili che erano passati nel mercato libero possono chiedere in qualunque momento di essere forniti alle condizioni economiche e contrattuali della Maggior Tutela.

Il rincaro del trimestre non cambia infatti i diritti dei vulnerabili laddove si evidenzi un risparmio nella maggior tutela rispetto al mercato libero, anche a fronte degli ultimi rincari.

Per chi pensa di avere i requisiti di vulnerabilità, la prima cosa da fare è capire se si è nel mercato libero o tutelato.

Come si legge il prezzo dell’energia nella bolletta luce

La voce che fa schizzare il costo finale in bolletta è quello dell’energia mentre le altre componenti si mantengono sostanzialmente ferme:

  • la materia energia incide per il 60,2% del totale, di cui 53,5% per l’approvvigionamento e 6,7% per la commercializzazione al dettaglio;
  • trasporto e gestione del contatore incidono per il 19,5%, invariati rispetto al 2° trimestre;
  • gli oneri di sistema valgono il 10,5% del totale, in aumento del 9,4%;
  • le imposte assorbono il 9,8% della bolletta, con un incremento del 4,3% rispetto al trimestre precedente.

La bolletta, quindi, continua a riflettere prima di tutto la volatilità dei mercati energetici e solo in seconda battuta la struttura tariffaria interna.

Le voci più care nella bolletta elettrica

L’aumento nasce soprattutto dall’incremento atteso dei prezzi all’ingrosso dell’energia, legato ai maggiori consumi della stagione estiva e a un quadro internazionale ancora incerto sulle quotazioni delle materie prime. A questo si somma la crescita dei costi del mercato della capacità: a luglio, con la domanda elettrica elevata, si concentrano le cosiddette ore critiche per l’adeguatezza del sistema.

Contribuisce all’aumento anche l’adeguamento della componente ASOS, necessario a rafforzare la liquidità della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), attesa in netto calo nei prossimi mesi; per attenuare l’effetto immediato sulle famiglie, l’Autorità si è mossa in modo graduale. In direzione opposta agisce il taglio delle componenti di commercializzazione PCV e DispBT, in vigore sempre dal 1° luglio 2026.

L’altalena delle tariffe nel 2026

Nei primi tre trimestri del 2026 la tariffa dei clienti vulnerabili ha oscillato in modo marcato, alternando un ribasso a inizio anno a due rialzi consecutivi in primavera ed estate.

Trimestre 2026 Variazione sul trimestre precedente
I trimestre (gennaio-marzo) -2,7%
II trimestre (aprile-giugno) +8,1%
III trimestre (luglio-settembre) +4,6%

Dietro le percentuali si cela una corsa incessante del prezzo di riferimento al kWh: 27,97 centesimi a gennaio, 30,24 ad aprile, 31,63 a luglio. Nonostante l’altalena trimestrale, la spesa sull’anno scorrevole si è mantenuta intorno ai 590 euro in tutti e tre gli aggiornamenti, segno che gli scostamenti di un singolo trimestre tendono a compensarsi nell’arco dei dodici mesi.

Per il gas dei vulnerabili, invece, l’aggiornamento ARERA è mensile e segue una dinamica a sé.


Data articolo: Wed, 01 Jul 2026 05:33:52 +0000
Strumenti finanziari
Cessione del quinto stipendio e pensione, dal 1° luglio tassi più alti
Tassi e soglie antiusura aggiornati per la cessione del quinto di stipendio e pensione, l'INPS ha pubblicato le nuove tabelle TAEG per età dei pensionati

Dal 1° luglio 2026 sono in vigore i nuovi tassi sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto n. 31747 del 23 giugno 2026, recepito dall’INPS con il messaggio n. 2145 del 30 giugno. Le tabelle aggiornate riguardano sia i tassi soglia antiusura sia i tassi TAEG per fascia di età, validi fino al 30 settembre 2026. L’aumento è contenuto sui prestiti più piccoli e più sensibile sopra i 15.000 euro, dove le soglie per i pensionati salgono di circa 0,09 punti.

La cessione del quinto è uno degli strumenti di credito più diffusi tra dipendenti e pensionati, con trattenuta automatica di 1/5 sull’assegno mensile e accesso garantito anche ai cattivi pagatori. Vediamo come richiedere il prestito agevolato alla luce dei nuovi tassi.

In sintesi:

  • il decreto MEF n. 31747 del 23 giugno 2026 e il messaggio INPS n. 2145 del 30 giugno 2026 fissano i nuovi tassi della cessione del quinto, in vigore dal 1° luglio al 30 settembre 2026;
  • per i prestiti fino a 15.000 euro il tasso medio è 13,87% e la soglia usura 21,3375%; oltre i 15.000 euro il tasso medio è 9,57% e la soglia 15,9625%;
  • le soglie TAEG per i pensionati salgono di circa 0,09 punti sopra i 15.000 euro e restano quasi invariate sotto tale importo;
  • la procedura INPS Quote Quinto blocca la notifica dei piani con tassi superiori a quelli convenzionali.

Cessione quinto di stipendio e pensione, strumento di credito

La cessione del quinto è un prestito non finalizzato, concesso da banche e finanziarie senza vincoli di destinazione, anche ai cattivi pagatori o protestati. È un finanziamento immediato, in cui il rimborso del capitale avviene con addebito diretto sullo stipendio o come trattenuta sulla pensione: la rata non può superare un quinto dell’assegno.

Concepita per chi ha bisogno di un prestito personale, questa forma di credito al consumo si colloca in un mercato ricco di offerte, spesso in forte competizione. La concessione richiede di norma alcune settimane, perché serve prima una valutazione della documentazione (certificato di stipendio o anche solo le ultime buste paga) e poi la stipula del contratto.

La procedura:

  • per la cessione del quinto stipendio ci si interfaccia con la banca o la finanziaria, mettendo a garanzia la retribuzione mensile certificata da contratto e buste paga;
  • per la pensione è direttamente l’INPS che, in collaborazione con la banca o l’intermediario finanziario prescelto, effettua una trattenuta automatica mensile sull’assegno a titolo di rimborso, nel rispetto dei minimi di legge a tutela del contribuente.

La cessione del quinto è conveniente perché offre spesso tassi agevolati e, con il rimborso automatico, elimina gran parte della burocrazia associata alle richieste di prestito.

I costi bancari della cessione del quinto

Tra i parametri da valutare il principale è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua rispetto all’importo netto concesso. Comprende interessi e oneri: rimborso di capitale e interessi, spese di istruttoria, spese di riscossione e incasso rate, assicurazione o garanzie, eventuale commissione del mediatore creditizio e altre voci indicate nel contratto.

Tassi di interesse aggiornati su cessione quinto

I tassi validi dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono fissati dal decreto MEF n. 31747 del 23 giugno 2026 e recepiti dal messaggio INPS n. 2145 del 30 giugno, distinti per importo fino a o oltre i 15.000 euro. Comprendono il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d’Italia e la relativa soglia antiusura.

Parametro (1° luglio – 30 settembre 2026) Valore
Tasso medio fino a 15.000 euro 13,8700%
Soglia usura fino a 15.000 euro 21,3375%
Tasso medio oltre 15.000 euro 9,5700%
Soglia usura oltre 15.000 euro 15,9625%

Per i prestiti ai pensionati in regime di convenzione, l’INPS fissa inoltre una soglia TAEG massima che varia per classe di età, calcolata sull’età maturata a fine piano di ammortamento. Le tabelle aggiornate sono le seguenti.

Soglie TAEG per i prestiti fino a 15.000 euro:

Età del pensionato Soglia TAEG
Fino a 59 anni 10,04%
60 – 64 anni 10,84%
65 – 69 anni 11,64%
70 – 74 anni 12,34%
75 – 79 anni 13,14%
Oltre 79 anni 21,3375%

Soglie TAEG per i prestiti oltre 15.000 euro:

Età del pensionato Soglia TAEG
Fino a 59 anni 7,81%
60 – 64 anni 8,61%
65 – 69 anni 9,41%
70 – 74 anni 10,11%
75 – 79 anni 10,91%
Oltre 79 anni 15,9625%

Rispetto al secondo trimestre, fissato dal messaggio INPS n. 1168 del 1° aprile 2026, l’aumento è asimmetrico: sui prestiti oltre i 15.000 euro le soglie TAEG salgono di 0,09 punti su tutte le fasce d’età e il tasso medio passa dal 9,44% al 9,57%, mentre fino a 15.000 euro l’incremento si ferma a 0,01 punti.

Le soglie rimangono comunque un tetto antiusura: la procedura INPS Quote Quinto blocca la notifica telematica dei piani che superano i tassi convenzionali, ma il costo effettivo praticato dagli intermediari in convenzione si colloca in genere ben al di sotto di questi limiti.

Chi può chiedere la cessione del quinto di stipendio o pensione

La cessione del quinto può essere richiesta solo da dipendenti a tempo indeterminato, privati e pubblici, e da pensionati INPS ed ex INPDAP: le rate sono addebitate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico direttamente in busta paga o sul cedolino. Sono dunque esclusi autonomi, disoccupati e precari.

Tra i titolari di prestazioni INPS restano fuori i percettori di assegno e pensione sociale, invalidità civili, assegni per l’assistenza ai pensionati per inabilità, assegni di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare, pensioni in contitolarità per la quota non di pertinenza del richiedente, prestazioni di esodo e APE Sociale.

Importo massimo e durata del prestito

L’importo erogabile dipende dalla rata massima, pari a un quinto dell’assegno netto, e dalla durata del piano. Si determina prima la rata e poi l’importo ottenibile in funzione del numero di rate.

L’importo può arrivare fino a un quinto del salario o dell’assegno pensionistico, al netto delle ritenute. La durata non può superare i 10 anni ed è obbligatoria un’assicurazione sul rischio di premorienza.

Calcolo rata con cessione del quinto

La rata si calcola applicando il limite di un quinto dell’assegno netto. Con uno stipendio o una pensione INPS di 1.500 euro al mese, ad esempio, la rata massima è 300 euro: su questa base, e in funzione della durata, si arriva all’importo complessivo applicando il TAN (tasso di interesse) e il TAEG proposti da banche e finanziarie.

Sul costo, vale la pena leggere bene le soglie. Un pensionato di 72 anni che chieda un prestito da 18.000 euro rientra nella fascia 70-74 anni, importo oltre i 15.000 euro: dal 1° luglio la soglia TAEG massima applicabile dal suo intermediario convenzionato è 10,11%, contro il 10,02% del trimestre precedente. Quel valore è il tetto antiusura, non il costo del finanziamento, che in convenzione resta di norma più basso.

Anche l’INPS propone una sua formula di cessione del quinto per i finanziamenti ai pensionati, con servizi a corredo come l’estinzione anticipata con rimodulazione del piano online. Il pensionato deve prima farsi rilasciare una certificazione di cedibilità della pensione, che indica l’importo massimo della rata ottenibile.

La rata va sempre calcolata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, salvaguardando il minimo di legge per l’AGO: per questo i trattamenti integrati al minimo non sono cedibili e, in caso di più pensioni, il calcolo si effettua sul loro cumulo.


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 14:16:16 +0000
impresa familiare
Passaggio generazionale nelle PMI, la UE chiede meno tasse e nuovi strumenti
La Commissione invita gli Stati a usare leve giuridiche, fiscali e digitali per favorire il trasferimento delle PMI tutelando il passaggio generazionale.

Strumenti giuridici per il passaggio generazionale, salvaguardia dell’attività economica e dei posti di lavoro, fiscalità dedicata, formazione, strumenti digitali: sono al centro della Raccomandazione della Commissione UE del 22 giugno 2026 dedicata al trasferimento delle PMI. In sintesi:

  • la Raccomandazione della Commissione UE C(2026)3799 sostituisce la 94/1069/CE sulla successione nelle PMI;
  • rivolgendosi agli Stati membri ma senza imporre obblighi diretti alle imprese, prevede cinque le aree di intervento (strumenti giuridici, incentivi fiscali, finanziamenti, formazione e digitalizzazione);
  • in Italia molte di queste leve fiscali e societarie sono già previste dall’ordinamento.

I rischi nel trasferimento delle PMI familiari

Il passaggio generazionale è un momento complesso nella storia di molte imprese, dove spesso il fondatore svolge anche l’attività manageriale, soprattutto in caso di trasferimento di proprietà a familiari senza interesse o predisposizione adeguata alla conduzione dell’attività. Risultano particolarmente interessate dal fenomeno le imprese a conduzione familiare, una peculiarità del tessuto industriale europeo e soprattutto italiano.

La Raccomandazione individua nell’invecchiamento della popolazione un ulteriore rischio di chiusura per imprese economicamente sostenibili, per mancanza di potenziali successori o acquirenti: entro dieci anni potrebbero chiudere milioni di aziende europee.

Tra gli obiettivi del legislatore comunitario c’è la tutela del tessuto economico e dell’occupazione, insieme a passaggi di proprietà che restino in mani europee. Senza acquirenti interni, avverte la Commissione, l’acquisto da parte di concorrenti e investitori stranieri potrebbe «pregiudicare la sovranità dell’UE e interrompere catene del valore fondamentali».

Strumenti giuridici per il passaggio generazionale

Gli Stati membri sono invitati a preparare al meglio i passaggi generazionali anche con norme giuridiche specifiche, ad esempio individuando procedure accessibili per modificare la forma giuridica di un’impresa senza necessità di liquidarla o di creare una nuova entità, tenendo conto dei diritti di lavoratori e terzi. Per tutelare la continuità dell’impresa in caso di decesso di uno dei soci, la UE promuove i seguenti principi:

  • una società di persone può continuare a operare consentendo ai soci superstiti di decidere sulla prosecuzione dell’attività con o senza la partecipazione degli eredi del deceduto, assicurando l’equa liquidazione della sua quota;
  • regole di liquidazione delle quote del defunto coerenti con la primaria necessità di continuità dell’impresa;
  • niente regole, come l’unanimità per le decisioni assunte in situazioni di comproprietà, che impediscano alla PMI di continuare a operare;
  • a fronte di palesi contraddizioni fra contratto di società e clausole testamentarie o di un atto di donazione, la prevalenza per legge del contratto di società.

Formazione sul cambio di proprietà

C’è una precisa indicazione sull’importanza della formazione, anche precedente al momento in cui si verifica l’evento successorio o di trasferimento. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza di quanto conti preparare bene il passaggio generazionale, anche con iniziative di tutoraggio e percorsi rivolti a giovani, donne e gruppi finora meno presenti tra i potenziali successori.

Incentivi finanziari su misura

In linea con le norme sugli aiuti di Stato, i Paesi UE possono pensare anche a strumenti specifici. Per ampliare il bacino di chi può rilevare un’impresa, la Commissione suggerisce fondi e sistemi di garanzia dedicati. Gli strumenti finanziari potrebbero indirizzarsi a zone rurali, microimprese, cooperative o alle acquisizioni da parte dei dipendenti.

Strumenti fiscali incentivanti

Sul fronte fiscale si possono valutare esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento per favorire i trasferimenti all’interno dell’UE, senza differenziare il trattamento in base alla forma giuridica dell’operazione (fusione, scissione, scambio di azioni) o al tipo di trasferimento, da quello intrafamiliare all’acquisizione da parte di dipendenti, dirigenti o modelli cooperativi.

Tra le ipotesi, la riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti e l’armonizzazione del trattamento di successioni e donazioni alle regole UE. Ancor più stringente l’indicazione a ridurre, abolire o dilazionare imposte di bollo, tasse di registrazione e tributi analoghi sui trasferimenti di PMI, con eventuali incentivi condizionati alla permanenza dell’impresa nell’UE per un periodo minimo o alla salvaguardia dell’occupazione esistente.

Iniziative di digitalizzazione

Spazio infine alla digitalizzazione: semplificare le pratiche amministrative, sostenere piattaforme digitali per pubblicizzare le imprese in vendita e facilitare l’incontro tra acquirenti e venditori, usare i dati dei registri imprese per produrre statistiche e analisi utili a orientare le politiche di trasferimento, istituire forum e iniziative dedicate.

Il quadro italiano tra esenzioni e patto di famiglia

In Italia diverse delle leve indicate da Bruxelles sono già in vigore. Il trasferimento d’azienda esentasse verso coniuge e discendenti, previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 e riformulato dal D.Lgs. 139/2024, copre la parte fiscale: l’esenzione da successioni e donazioni spetta se gli aventi causa proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.

Sul piano societario, il patto di famiglia, introdotto dalla legge 55/2006 con gli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, permette di anticipare il passaggio generazionale di azienda o quote ai discendenti prevenendo le liti ereditarie.

Per le PMI italiane la Raccomandazione vale quindi più come spinta a consolidare ed estendere l’esistente e a coordinarsi sui trasferimenti transfrontalieri: parte dello stesso impianto agevolativo nasce dalla raccomandazione del 1994, quella che il testo del 22 giugno 2026 va ora ad aggiornare.


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 09:56:03 +0000
Pensioni
Da Assegno di Invalidità a pensione di vecchiaia, l’anticipo per le madri va chiesto prima
La trasformazione dell'Assegno di Invalidità in pensione di vecchiaia avviene d'ufficio; per l'anticipo fino a 16 mesi le madri devono fare domanda prima.

L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti senza presentare domanda. Per le lavoratrici madri, però, questo automatismo comporta un serio rischio: perdere l’anticipo fino a 16 mesi sull’età pensionabile, dal momento che il beneficio va richiesto prima della trasformazione, altrimenti decade. Lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026.

Trasformazione Assegno di Invalidità in pensione di vecchiaia

L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia quando il titolare matura i requisiti anagrafici e contributivi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente (art. 1, legge n. 222/1984). Il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 riepiloga le condizioni per i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, dove l’accesso segue due strade alternative.

Accesso alla pensione di vecchiaia Requisiti nel sistema contributivo
A 67 anni almeno 20 anni di contributi e importo della pensione non inferiore all’Assegno Sociale, (pari a 546,24 euro nel 2026)
A 71 anni almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione

Le soglie anagrafiche seguono gli adeguamenti alla speranza di vita: salgono a 67 anni e un mese (e 71 e un mese) nel 2027 e a 67 anni e tre mesi (e 71 e tre mesi) nel 2028. I periodi di solo assegno, senza lavoro, valgono per raggiungere i requisiti e non incidono sull’importo della pensione.

Il calcolo dell’importo e il coefficiente di trasformazione applicato alla conversione seguono regole proprie, illustrate nella risposta dedicata. Per chi ha esercitato l’opzione al sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995) la trasformazione scatta a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, senza importo soglia; l’opzione si esercita durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI, e non in sede di trasformazione.

Anticipo e coefficiente di trasformazione per le lavoratrici madri

Le lavoratrici madri titolari di AOI ottengono quattro mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi, oppure in alternativa un coefficiente di trasformazione più favorevole che aumenta l’importo della pensione invece di anticiparne la decorrenza. È il beneficio dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995, una delle agevolazioni per le madri nel sistema contributivo.

In termini di età, una madre con tre figli anticipa di 12 mesi e arriva alla pensione a 66 anni invece che a 67; con quattro o più figli scatta il tetto di 16 mesi e l’uscita è possibile a 65 anni e 8 mesi. Se l’anticipo retrodata la decorrenza su un periodo già coperto dall’AOI, l’assegno viene revocato da quella data e le rate corrisposte sono compensate con la pensione; le differenze a credito sono liquidate alla pensionata.

Domanda del beneficio entro il termine di decadenza

Il beneficio va richiesto entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza tenerne conto: poiché la trasformazione è automatica, senza istanza il diritto si perde in via definitiva, né alla trasformazione né in una successiva ricostituzione.

In attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici, l’INPS indica di presentare la richiesta dentro la domanda di trasformazione dell’AOI in pensione, specificando nelle note:

  • la tipologia di beneficio scelto, anticipo dell’età oppure coefficiente di trasformazione maggiorato;
  • il numero esatto dei figli.

Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 09:27:13 +0000
Fatturazione elettronica
Le Dogane potranno usare le fatture elettroniche per i controlli fiscali
Con l'articolo 25 del correttivo Omnibus, i file XML del Sistema di Interscambio sono ammessi all'analisi del rischio doganale, oltre ai controlli sulle accise

Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, allarga l’uso dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’articolo 25, i file XML transitati dal Sistema di Interscambio potranno servire all’ADM per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza, oltre alla vigilanza sulle accise già prevista. Il fine dichiarato è incrociare la fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per controlli più mirati e un’analisi del rischio di tipo predittivo.

In sintesi:

  • l’articolo 25 del decreto Omnibus modifica l’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 sull’utilizzo dei file delle fatture elettroniche;
  • l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà impiegare quei dati per l’analisi del rischio e i controlli fiscali e doganali, oltre alle accise;
  • il testo è in esame preliminare e attende i pareri delle Commissioni parlamentari, con il coordinamento recepito nel Testo Unico IVA efficace dal 1° gennaio 2027.

Uso delle fatture elettroniche alle Dogane

L’articolo 25 del decreto Omnibus consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. Finora quegli stessi file erano impiegabili dall’ADM per la vigilanza e il controllo in materia di accise. La modifica interviene sull’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 e riguarda un patrimonio informativo memorizzato fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Controlli fiscali e doganali con i dati SdI

L’estensione integra i dati della fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per attivare un’analisi del rischio di tipo predittivo e controlli mirati sulle anomalie. L’incrocio interessa soprattutto le filiere a forte rischio di frode sulle accise, a partire dalla distribuzione dei carburanti, dove il confronto tra fatture, movimentazioni e versamenti è al centro dell’attività di verifica. Per l’ADM significa leggere in un unico flusso ciò che prima arrivava da archivi separati, con controlli incrociati più rapidi.

Informazioni condivise tra Fisco, Dogane e Riscossione

I dati del Sistema di Interscambio sono da tempo condivisi tra più amministrazioni: la Guardia di Finanza per la polizia economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e l’ADM per la vigilanza sulle accise. La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha esteso i dati delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei crediti. Il correttivo Omnibus aggiunge ora un tassello, ampliando le finalità con cui le Dogane possono usare lo stesso bacino informativo.

Più controlli e meno richieste alle imprese

Per le imprese il primo effetto sono controlli incrociati più estesi, che mettono a confronto le fatture elettroniche con le dichiarazioni doganali e con i dati su importazioni ed esportazioni. Il secondo, di segno opposto, è la possibile riduzione delle richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, con tempi più rapidi sulle verifiche. Sul piano pratico, la coerenza dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio diventa la prima linea di difesa: eventuali disallineamenti tra fatture, accise e operazioni doganali emergono prima e in modo automatico.

Decorrenza nel Testo Unico IVA

Il decreto ha superato solo il primo esame del Governo: l’approvazione del 10 giugno 2026 è in esame preliminare e il testo prosegue con i pareri delle Commissioni parlamentari, prima dell’esame definitivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per esigenze di coordinamento, la stessa modifica è recepita nel Testo Unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni vanno verificate sul testo definitivo, che può differire dalla versione approvata in via preliminare.


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 09:02:10 +0000
Crisi d'azienda
Sovraindebitamento ed esdebitazione, in consultazione la Circolare CCII
Fino al 24 luglio professionisti, OCC e imprese possono inviare osservazioni sulla Parte II della Circolare AdE dedicata alle procedure per i debitori sovraindebitati

Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato, esdebitazione: sono gli aspetti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza inseriti nella Parte II dello schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica.

Codice Crisi d’Impresa, la consultazione pubblica

Con lo strumento della consultazione pubblica, il Fisco consente a cittadini, imprese, professionisti, enti e associazioni, di formulare osservazioni eventualmente da recepire. Nel caso specifico, l’AdE utilizzerà i contributi per predisporre la versione definitiva della circolare.

Le proposte di modifica possono essere inviata dal 26 giugno e fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it. Per consentirne un’efficace consultazione, l’AdE suggerisce di utilizzare il seguente schema di compilazione: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

Lo schema di Circolare CCII

La bozza è un lungo documento di 124 pagine. La Parte II riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Il documento è organizzato per istituto:

  • le disposizioni generali sull’ambito di applicazione, agli articoli 65 e 66;
  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore, agli articoli da 67 a 73, con le regole su domanda, apertura ed esecuzione del piano;
  • il concordato minore, agli articoli da 74 a 83, dalla proposta all’esecuzione fino all’eventuale revoca dell’omologazione;
  • la liquidazione controllata del sovraindebitato, agli articoli da 268 a 277;
  • l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale o controllata, agli articoli da 278 a 283.

Sono le procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione rivolte a consumatori, professionisti e imprese minori, ancora poco utilizzate rispetto alla platea potenziale. La bozza chiarisce come queste procedure si coordinano con la disciplina tributaria, dal trattamento dei crediti fiscali agli effetti della liberazione dai debiti.

Le tappe verso la Circolare definitiva

La consultazione di questa seconda parte della Circolare segue quella relativa alla prima Parte. Il percorso proseguirà con la Parte III su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e con la Parte IV su liquidazione giudiziale e istituti residuali. L’obiettivo dell’Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un’interpretazione omogenea.


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 08:31:18 +0000
Pubblico impiego
La Consulta cancella la riparazione pecuniaria per i reati contro la PA
Con la sentenza n. 108/2026 cade l'obbligo automatico di versare una somma pari al profitto del reato, che si sommava a confisca e risarcimento del danno

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la riparazione pecuniaria prevista per i reati contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, ha cancellato l’articolo 322-quater del codice penale, che imponeva al condannato per reati come corruzione, concussione e peculato il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa. Per la Corte, l’obbligo automatico sommato alla confisca e al risarcimento del danno eccede il principio di proporzionalità della pena fissato dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In sintesi:

  • la norma cancellata è l’articolo 322-quater del codice penale, introdotto nel 2015 e modificato nel 2019;
  • la riparazione si sommava alla confisca dello stesso importo e al risarcimento del danno d’immagine, pari al doppio, fino a un esborso quadruplo rispetto al profitto del reato;
  • la decisione ha effetti immediati sui processi in corso e impone al legislatore di restituire al giudice la discrezionalità sulla misura.

Incostituzionali i risarcimenti per i reati contro la PA

L’articolo 322-quater del codice penale prevedeva che, con la condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, il giudice ordinasse sempre il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa. L’obbligo era automatico e copriva reati come peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, dagli articoli 314 a 322-bis. La misura era stata introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e modificata nel 2019 con la cosiddetta legge Spazzacorrotti, che aveva ancorato l’importo al profitto dell’illecito.

Riparazione pecuniaria non proporzionale alla pena

La Corte Costituzionale ha qualificato la riparazione pecuniaria come misura sostanzialmente punitiva, non risarcitoria né restitutoria: il ripristino del patrimonio, ha osservato, è già assicurato dalla confisca. Inquadrata così, la misura non supera il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte indica due profili critici: l’automatismo, che impedisce al giudice di calibrare la sanzione sulla gravità del fatto, e l’assenza di qualunque valutazione delle condizioni economiche del condannato.

Cumulo sanzionatorio e danno d’immagine

Il problema centrale è il cumulo sanzionatorio. Alla riparazione pecuniaria, pari al profitto del reato, si aggiungono la confisca obbligatoria dello stesso importo, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, e il risarcimento del danno d’immagine, quantificato nel doppio di quella somma dall’articolo 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009. Il condannato poteva così versare alla pubblica amministrazione fino al quadruplo del vantaggio ottenuto, prima ancora dell’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei conti, dei risarcimenti alle parti civili e delle conseguenze delle sanzioni disciplinari, oltre alla pena detentiva.

Gli effetti sui processi in corso e i compiti del legislatore

La decisione ha effetti immediati sui giudizi pendenti: dove la condanna non è definitiva, la riparazione pecuniaria non potrà più essere applicata. Il resto dell’impianto sanzionatorio dei reati contro la PA è confermato, dalla pena detentiva alla confisca obbligatoria fino al risarcimento del danno d’immagine.

La Corte ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità delle disposizioni collegate, comprese quelle che subordinavano la sospensione condizionale della pena al versamento della riparazione, all’articolo 165 del codice penale.

Spetta ora al legislatore riscrivere la misura, introducendo la discrezionalità del giudice e la considerazione delle condizioni economiche del reo.

Un segnale oltre la corruzione, sul cumulo delle sanzioni

Oltre il singolo articolo, la sentenza fissa un criterio di portata più ampia: un insieme di misure sanzionatorie, anche quando ciascuna è di per sé legittima, può produrre un effetto complessivo sproporzionato che il principio di proporzionalità non tollera. È un parere che tocca l’intero sistema delle sanzioni a contenuto punitivo, comprese quelle tributarie e amministrative, dove gli automatismi nella quantificazione sono frequenti. La Consulta, in più pronunce recenti, ha chiesto a legislatore e giudici di misurare la sanzione sul singolo caso.


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 08:04:47 +0000
Sentenze Cassazione
Cartelle di pagamento, valida la notifica al familiare convivente
Per la Cassazione la consegna a chi si dichiara convivente è valida anche senza riscontro anagrafico, il solo stato di famiglia non basta a contestarla

La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando l’atto viene notificato al familiare che si dichiara convivente del destinatario, pur senza comparire nello stato di famiglia anagrafico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, secondo cui il notificatore non deve indagare l’identità di chi riceve l’atto né verificarne i requisiti all’anagrafe e può fare affidamento sulla dichiarazione resa.

La pronuncia interviene in materia di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento. Chi si trova nell’abitazione del destinatario e si qualifica come familiare convivente fa presumere un rapporto idoneo a garantire che l’atto arrivi all’interessato.

I punti chiave dell’ordinanza sulla notifica al familiare convivente:

  • l’ordinanza n. 13260/2026 della Cassazione, depositata l’8 maggio, considera valida la notifica della cartella consegnata a chi si dichiara familiare convivente presso l’abitazione del destinatario;
  • il notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario né a verificarne la convivenza all’anagrafe, facendo fede la dichiarazione riportata nell’avviso di ricevimento;
  • per contestare la notifica non basta il solo certificato di stato di famiglia, perché occorre provare l’occasionalità della presenza o l’estraneità di chi ha ricevuto l’atto.

La dichiarazione di convivenza perfeziona la notifica

Quando l’atto è consegnato presso la residenza del destinatario a una persona che si qualifica come familiare convivente, la notifica si perfeziona senza ulteriori verifiche. Nel caso esaminato il contribuente sosteneva che bastasse produrre un certificato anagrafico per dimostrare l’assenza di familiari conviventi, ma la Corte ha confermato l’orientamento per cui il concetto di convivenza rilevante per la notifica non coincide con quello anagrafico. La presenza di chi ritira l’atto nell’abitazione fa scattare una presunzione di convivenza, sufficiente a far ritenere che la cartella raggiunga il diretto interessato.

Notifica diretta della cartella con avviso di ricevimento

La cartella notificata direttamente dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, segue le regole del servizio postale, e in questo schema sono abilitati a ricevere l’atto anche i familiari conviventi e gli addetti alla casa. L’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico costituisce prova del perfezionamento e individua la data della notifica, senza che il notificatore debba redigere una relata separata. È su quel documento, e sulla dichiarazione che vi è riportata, che si fonda la validità della consegna.

La contestazione richiede la prova dell’occasionalità

Il contribuente che vuole contestare la notifica non può limitarsi a depositare il certificato di stato di famiglia, che non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate. Deve dimostrare l’occasionalità della presenza in casa di chi ha ritirato l’atto, oppure la totale estraneità del consegnatario rispetto al destinatario.

La presunzione di convivenza derivante dalla dichiarazione resa si supera con la prova contraria dell’occasionalità, mentre per negare che la consegna o la firma siano avvenute come attestato dal notificatore serve la querela di falso, dato il valore di atto pubblico dell’avviso di ricevimento.

Strumento del contribuente Effetto sulla contestazione
Solo certificato di stato di famiglia Non sufficiente, non esclude convivenze di fatto o presenze stabili
Prova dell’occasionalità o dell’estraneità del consegnatario Idonea a superare la presunzione di convivenza
Querela di falso sull’avviso di ricevimento Necessaria per contestare la firma o la consegna attestata dal notificatore


Data articolo: Tue, 30 Jun 2026 07:33:29 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese