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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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PMI in Borsa
Euronext Growth Milan sale a 11,1 miliardi con le nuove IPO in frenata
Ricavi aggregati a 10,8 miliardi e occupazione in aumento del 10%, mentre le nuove quotazioni scendono a quattro e IRTOP stima 215 società entro fine anno

Euronext Growth Milan archivia la prima metà del 2026 con 205 PMI quotate e una capitalizzazione salita a 11,1 miliardi di euro. Il flusso di nuove IPO però si assottiglia: appena quattro matricole in sei mesi e mezzo. È la fotografia scattata oggi a Borsa Italiana dall’Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, che registra la crescita di ricavi e occupazione del mercato dedicato alle piccole e medie imprese insieme al rallentamento delle nuove quotazioni.

In sintesi:

  • 4 IPO nei primi sei mesi e mezzo del 2026 per 36,6 milioni di euro, contro le 33 operazioni del 2023;
  • ricavi aggregati a 10,8 miliardi nel 2025, in aumento del 12% su base annua;
  • 28.596 dipendenti nelle società quotate, il 10% in più rispetto al 2024;
  • Bonus IPO prorogato al 31 dicembre 2027 dall’art. 1, comma 449, della L. n. 207/2024.

Ricavi e dividenti delle PMI su EGM

Dal 2009 il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ha accolto 350 società, con una raccolta in IPO di 6,2 miliardi. I ricavi aggregati delle quotate hanno toccato 10,8 miliardi nel 2025, in crescita del 12% su base annua, con un Ebitda medio di 7 milioni e un margine del 12%. Cinquantatré società hanno distribuito dividendi per 142,8 milioni di euro, con un rendimento medio del 3,1%.

Frenano le IPO ma sale la capitalizzazione

Le IPO su Euronext Growth Milan sono scese a quattro nei primi sei mesi e mezzo del 2026, per una raccolta di 36,6 milioni di euro, contro le 33 operazioni del 2023. Il numero di società quotate è stabile intorno a quota 205 da oltre due anni, mentre capitalizzazione e ricavi continuano a salire: la crescita del mercato arriva più dalla valorizzazione delle società già presenti che dall’ingresso di nuove matricole.

Periodo IPO e capitali raccolti
2023 33 IPO, 205 milioni di euro
2025 7 IPO
2026 (al 10 luglio) 4 IPO, 36,6 milioni di euro

Il confronto con le edizioni precedenti dell’Osservatorio ECM misura un flusso di quotazioni in progressivo assottigliamento, comune del resto ai listini europei alle prese con delisting e OPA. La capitalizzazione, passata dagli 8,2 miliardi di fine 2023 agli attuali 11,1 miliardi, racconta un mercato che cresce in profondità più che in ampiezza.

PMI innovative, startup e AI sul listino

Le PMI innovative rappresentano il 30% di Euronext Growth Milan, con 61 società quotate, una capitalizzazione di quasi 2 miliardi e ricavi 2025 in crescita del 40%. Il mercato accoglie 78 società approdate in Borsa entro il quinto anno di vita, di cui 41 startup in senso stretto. L’intelligenza artificiale conta 28 società, il 14% del listino, con un AI Index che ha guadagnato il 17% nel 2025, sopra il 9% del FTSE Italia Growth.

Chi investe sulle PMI quotate a Piazza Affari

Nell’azionariato delle società di Euronext Growth Milan figurano 125 investitori istituzionali, 28 italiani e 97 esteri, per un totale di 799 milioni di euro. La Francia è il primo investitore estero per numero di case di investimento, mentre tra gli operatori più attivi compaiono BPER Banca tramite Arca Fondi, Algebris Investments, First Capital e Alkemia SGR. L’indice FTSE Italia Growth segna un progresso dell’8% da inizio anno, contro l’1% del FTSE Italia Small Cap.

Bonus e strumenti per la raccolta di capitale

Il Bonus IPO accompagna la quotazione delle PMI con un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza, fino a 500.000 euro. La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con un plafond di 6 milioni di euro per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. I costi di consulenza e i requisiti della quotazione su Euronext Growth Milan rappresentano ancora il principale ostacolo per le imprese familiari di minori dimensioni. Accanto al credito d’imposta operano i PIR e un nuovo ETF PIR compliant collegato all’indice Intermonte Valore Italia, destinato a migliorare liquidità e valorizzazione delle società quotate.

L’outlook 2026 e la sfida della Saving & Investment Union

Per il 2026, IRTOP Consulting stima 215 società quotate su Euronext Growth Milan e una capitalizzazione di 12,3 miliardi, sostenute da una raccolta attesa di circa 121 milioni e dalla crescita dell’indice FTSE Italia Growth. Il traguardo implica una decina di nuove quotazioni nette nel secondo semestre, dopo le quattro dei primi sei mesi. Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting, lega le prospettive del mercato alla Saving & Investment Union della Commissione europea, che punta a convogliare verso l’economia reale una parte dei 30.000 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie europee. Un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e assicurazioni nel finanziamento delle PMI quotate avvicinerebbe l’Italia ai modelli europei più avanzati, mentre la riforma del Testo Unico della Finanza semplifica accesso e permanenza sul mercato.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 10:07:48 +0000
Start-up innovative
Contratti SAFE, detrazione al 65% sull’investimento in startup innovative
L'Agenzia delle Entrate qualifica i SAFE come investimenti in convertendo, detrazione IRPEF al 65% sul bonifico e credito d'imposta sull'eccedenza incapiente

I contratti SAFE usati dalle startup innovative per raccogliere capitali nelle fasi iniziali danno diritto alla detrazione IRPEF del 65% già nel periodo d’imposta in cui l’investitore dispone il bonifico, senza attendere la trasformazione delle somme in quote. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 137 dell’8 luglio 2026, che qualifica il Simple Agreement for Future Equity come investimento in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

In sintesi:

  • l’agevolazione spetta a condizione che la somma versata sia iscritta in una riserva patrimoniale non distribuibile, vincolata alla futura conversione;
  • l’istanza del legale rappresentante su piattaforma MIMIT precede il versamento (articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2020);
  • l’impiego della riserva a copertura delle perdite non fa perdere il beneficio;
  • l’investimento agevolabile arriva a 100mila euro per periodo d’imposta e va mantenuto per almeno tre anni;
  • la restituzione delle somme prima del triennio determina la decadenza a decorrere dalla data dell’operazione.

SAFE qualificato come investimento in convertendo

Con il SAFE l’investitore versa una somma alla startup e non riceve subito quote: acquisisce il diritto a diventare socio al verificarsi di un evento futuro, tipicamente un aumento di capitale o l’ingresso di nuovi investitori. Rispetto all’obbligazione convertibile mancano una scadenza fissa e la remunerazione a interessi, e questa atipicità aveva finora tenuto lo strumento in una zona grigia sul piano fiscale.

L’Agenzia scioglie il dubbio guardando alla sostanza dell’apporto. Le risorse confluiscono immediatamente nel patrimonio della società, l’investitore ne assume da subito il rischio d’impresa e non esiste un obbligo di rimborso: la fattispecie coincide con quella degli investimenti in convertendo, per i quali la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023, aveva già delineato i tratti distintivi. Sulla stessa linea si era espresso il Governo rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 5-05188 Centemero, in Commissione VI Finanze della Camera, il 25 marzo 2026.

Detrazione nel periodo d’imposta del bonifico

Il momento di maturazione del beneficio è la parte che cambia la vita a chi investe. Il decreto interministeriale 28 dicembre 2020 collocava la detrazione sugli investimenti in convertendo alla conversione in capitale sociale; l’articolo 31, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha spostato il riferimento alla data della disposizione di bonifico alla startup, con causale «versamento in conto aumento di capitale» e iscrizione della somma a riserva patrimoniale.

La risposta n. 137/2026 applica questa regola ai SAFE: il versamento è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla detrazione del 65%, a prescindere dal successivo verificarsi dell’evento trigger. L’investitore porta quindi l’agevolazione nella dichiarazione relativa all’anno del bonifico, senza attendere la delibera di aumento di capitale né il deposito delle formalità societarie.

Condizioni che rendono agevolabile un contratto SAFE

Non ogni SAFE accede al beneficio. L’Agenzia àncora la qualificazione a un insieme di caratteristiche contrattuali che segnano la differenza tra apporto di mezzi propri e finanziamento, e vanno verificate prima della sottoscrizione:

  • l’investitore è esposto al rischio d’impresa, senza garanzie di restituzione;
  • il contratto non prevede rimborso del capitale né remunerazione a titolo di interessi effettivi;
  • le somme sono iscritte in una riserva patrimoniale non distribuibile, vincolata alla futura conversione;
  • la quota di capitale spettante è comunicata al momento dell’adesione e attribuita al verificarsi degli eventi previsti.

Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 29-bis: startup iscritta da non più di tre anni nella sezione speciale del Registro delle imprese, investimento fino a 100mila euro per periodo d’imposta, mantenimento per almeno tre anni, partecipazione non superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance, rispetto del massimale de minimis fissato dal Regolamento (UE) 2023/2831 in capo alla società beneficiaria.

Copertura perdite, restituzione e impatto sulla detrazione

La sorte dell’agevolazione dopo il versamento è il capitolo che interessa chi struttura un round pre-seed, dove la liquidità viene spesso assorbita dai costi di gestione prima ancora della conversione. La risposta n. 137/2026 distingue con nettezza le ipotesi.

Evento successivo al versamento Effetto sulla detrazione al 65%
Conversione del SAFE in quote al verificarsi dell’evento trigger Nessun effetto, il beneficio era già maturato con il bonifico
Conversione che non si verifica Il beneficio maturato non viene meno, se le somme non tornano all’investitore
Riserva utilizzata a copertura delle perdite Nessuna decadenza dall’agevolazione
Restituzione delle somme prima dei tre anni Decadenza a decorrere dalla data della restituzione
Restituzione indiretta con interessi o distribuzione di riserve Equiparata alla restituzione, con decadenza

L’unico evento che azzera il beneficio è quindi il rientro delle somme all’investitore entro il triennio di detenzione, in forma diretta o mascherata da altre attribuzioni patrimoniali. La perdita del capitale, paradossalmente, non lo intacca.

La procedura di domanda e versamento

Il chiarimento sposta il momento della detrazione ma si confermano le tempistiche degli adempimenti. L’articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2020 impone che l’istanza sia trasmessa prima dell’investimento, anche nel SAFE. La catena da rispettare:

  1. il legale rappresentante della startup verifica la capienza del plafond de minimis e presenta l‘istanza sulla piattaforma MIMIT dedicata agli incentivi fiscali in regime de minimis, prima che l’investitore esegua il versamento;
  2. l’investitore dispone il bonifico con la causale riferita al versamento in conto aumento di capitale, secondo lo schema del contratto SAFE;
  3. la società iscrive la somma in una riserva patrimoniale non distribuibile, destinata alla futura conversione;
  4. la startup rilascia all’investitore la documentazione prevista, compresa l’attestazione sul rispetto del massimale de minimis;
  5. l’investitore espone la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del bonifico.

Un bonifico eseguito prima dell’istanza, o con causale generica, espone l’investitore al recupero dell’imposta anche quando il contratto rispetta in tutto e per tutto i requisiti sostanziali indicati dall’Agenzia.

Incapienza e credito d’imposta, esempio pratico

La platea dei SAFE è fatta in larga parte di business angel e piccoli investitori, per i quali il rapporto tra detrazione e IRPEF lorda pesa quanto l’aliquota. Un investitore che versa 30mila euro su un SAFE matura una detrazione di 19.500 euro. Se la sua IRPEF lorda annua, esaurite le altre detrazioni, si ferma a 9.000 euro, l’imposta viene azzerata e restano 10.500 euro di detrazione senza capienza.

Quella eccedenza non va perduta. L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162 riconosce per la parte non detraibile un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione a riduzione delle imposte dovute oppure in compensazione con modello F24, e l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7076 con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025. Il credito è fruibile nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione e in quelli successivi, fino ad assorbimento. La conversione dell’eccedenza vale solo per gli investimenti in regime de minimis, quindi copre per intero la fattispecie SAFE riconosciuta dalla risposta n. 137/2026.

De minimis al 65%, unica leva fiscale per investe nel 2026

Il chiarimento arriva in un anno in cui il quadro degli incentivi si è ristretto. La detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30% previste dall’articolo 29 del D.L. 179/2012 non sono più fruibili dal 1° gennaio 2026, per scadenza dell’autorizzazione europea sugli aiuti di Stato e mancata proroga. L’articolo 29-bis regge perché opera in regime de minimis, che quell’autorizzazione non la richiede.

Il risultato è che il 65% de minimis concentra su di sé l’intera capacità di attrazione fiscale del capitale privato verso l’early stage italiano. Estendere l’agevolazione allo strumento con cui una quota rilevante dei round pre-seed viene chiusa allarga la platea proprio nel momento in cui l’altro canale è chiuso, e riduce la distanza tra la prassi contrattuale del venture capital e la lettera di una norma scritta pensando ai conferimenti immediati. Per chi investe nel capitale delle startup innovative la variabile da presidiare si sposta quindi sulla tenuta documentale dell’operazione.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 09:57:38 +0000
pubblicità
Pubblicità su TV, stampa e web: arriva il parametro unico di misurazione
Nasce un sistema per contare quante persone raggiunge la pubblicità su tutti i media, streaming compreso, con gli investimenti attesi a 9,2 miliardi nel 2026

Il mercato pubblicitario italiano si prepara al suo cambiamento più atteso: un sistema di misurazione unico che unisce digitale e stampa e apre alle grandi piattaforme globali. Amazon, Netflix, Disney e YouTube entreranno nella rilevazione ufficiale delle audience attraverso Audicom, il joint industry committee che entro ottobre 2026 completerà la total audience digital+print. In sintesi:

  • la total audience digital+print sarà completata entro ottobre 2026, con assemblea straordinaria di Audicom attesa entro fine luglio per allargare la compagine sociale;
  • ad annunciarlo è stato Marco Travaglia, presidente di UPA, dall’Assemblea annuale 2026, definito “anno di svolta” per l’intero ecosistema;
  • l’ingresso di Anitec-Assinform in Audicom porterà Amazon, Netflix, Disney e YouTube nella misurazione ufficiale delle audience, in attuazione della delibera Agcom 87/26/CONS di aprile 2026;
  • UPA stima il mercato a 9,2 miliardi di euro, in crescita dell’1,2% per il quarto anno consecutivo;
  • la creator economy vale 550 milioni di euro e il retail media 670 milioni;
  • lo standard ADV-ID (Cusv) copre il 30-40% delle campagne video ed è adottato da 260 aziende.

Audicom misura le grandi piattaforme digitali

Audicom accoglierà Anitec-Assinform come nuovo socio, portando al tavolo della misurazione le grandi piattaforme digitali Amazon, Netflix, Disney e YouTube. L’apertura discende dalla delibera 87/26/CONS, che ha autorizzato la misurazione crossmediale delle grandi piattaforme con metodologia server to server. Anitec-Assinform dividerà con Fieg e Fedoweb la quota del 50% destinata agli editori, mentre l’altro 50% resta a UPA e UNA.

Secondo il calendario indicato, l’assemblea straordinaria che sancisce l’allargamento societario è attesa entro fine luglio 2026.

Total audience digital+print entro ottobre 2026

Entro ottobre 2026 Audicom completerà la total audience digital+print, ossia la rilevazione unica che collega i consumi editoriali su carta e su digitale in una stima deduplicata dell’utenza. Audicom, nato dalla fusione di Audiweb e Audipress, ha già avviato la produzione dei dati in questo formato e coopera con Auditel sulla convergenza delle metriche, nel percorso avviato con l’evento Mediatelling.

Il primo passo tangibile è stato il reporting della total audience delle partite di Serie A di DAZN, passato ad Audicom dalla sesta giornata del campionato 2025/2026.

Il mercato pubblicitario italiano cresce nel 2026

Il mercato pubblicitario italiano chiuderà il 2026 a 9,2 miliardi di euro, con una crescita dell’1,2% per il quarto anno consecutivo di segno positivo, secondo la stima elaborata da UPA sul mercato monitorato dagli investitori, che non include la coda lunga dello small business digitale.

Il digitale vale ormai circa metà degli investimenti e continua a espandersi, con la creator economy che ha raggiunto 550 milioni di euro, un mercato che si muove entro le regole di trasparenza fissate dall’AGCOM per gli influencer, e il retail media arrivato a 670 milioni a fine 2025. La televisione tiene grazie all’advanced TV, la carta soffre sul supporto cartaceo.

La stima UPA da 9,2 miliardi riguarda il mercato tracciato dagli investitori, mentre l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano valuta l’intero mercato a 11,8 miliardi e quello dell’Internet advertsing a 7 miliardi (+12%).

Investimenti digitali alla sfida della trasparenza

Per UPA, la trasparenza sugli investimenti digitali è ancora una sfida aperta: mancano dati attendibili sull’entità reale della spesa online, sia complessiva sia per singolo brand.

L’associazione segnala che il rapporto SIC dell’Agcom sul 2023 mostra scarti rilevanti rispetto alle stime abitualmente usate dal mercato, un elemento distorsivo in un comparto dove il digitale vale circa la metà degli investimenti. Da qui l’appello di Travaglia a editori e piattaforme perché adeguino i sistemi al tracciamento trasparente della pubblicità negli ambienti digitali.

Sul versante degli standard, l’ADV-ID (Cusv) per i video pubblicitari copre oggi il 30-40% delle campagne, adottato da 260 aziende, 123 case di produzione e 16 agenzie media.

Data collaboration e nuove regole per la pubblicità

Sul fronte dei dati di prima parte, UPA porta avanti il progetto Nessie, che affianca alla condivisione dei cookie quella dei dati CRM tra aziende, in validazione presso un primo nucleo di sei imprese, e avvia la sperimentazione di OpTwo, startup che punta a un database multi-brand per il customer engagement in tempo reale.

Sul piano normativo, l’associazione segue la Legge Beneficenza, la direttiva Green Claims e il Digital Omnibus, per il quale chiede che le ricerche ufficiali sulle audience siano escluse dagli obblighi di consenso sui cookie, così da preservare la natura censuaria dei dati di mercato.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 09:34:01 +0000
Tech for PMI
Le PMI italiane non affidano all’Intelligenza Artificiale le decisioni finanziarie
Una ricerca Qonto su 1.000 imprese e autonomi misura l'adozione dell'AI al 44,6% e mostra dove il divario di fiducia frena la delega sulle scelte di cassa

Il 77,8% degli imprenditori e dei lavoratori autonomi italiani non affiderebbe a un sistema di intelligenza artificiale una decisione finanziaria. Il 42,3% dice di volere il controllo diretto della gestione, il 36% dichiara di non fidarsi della tecnologia quando si tratta di scegliere come impiegare le risorse dell’azienda o dell’attività professionale. Il dato arriva da un’indagine condotta da Qonto su un campione rappresentativo di 1.000 tra micro, piccole e medie imprese e titolari di partita IVA, con rilevazione a maggio 2026.

La sintesi delle evidenze della survey Qonto sul campione italiano:

  • il 44,6% delle PMI e degli autonomi usa strumenti di AI, di cui il 14% ogni giorno e il 30,6% in modo occasionale;
  • il 41,7% di chi la usa dichiara che l’AI non ha cambiato nulla nel lavoro quotidiano;
  • le imprese con 6-10 anni di attività delegherebbero all’AI nel 33% dei casi, contro il 19,5% di quelle sotto i due anni;
  • il 45,9% gestisce le finanze aziendali con banca tradizionale, il 21,3% con neobank, il 10,6% con Excel o carta;
  • la prudenza regna sovrana e la priorità dichiarata per il 36,3% delle imprese è tagliare i costi.

Sulle scelte finanziarie gli imprenditori non delegano

Quasi otto imprenditori su dieci escludono la delega all’AI quando si parla di soldi. Le due ragioni che danno sono diverse tra loro. La volontà di mantenere il controllo (42,3%) è una scelta di metodo e non dipende da quanto è buono il software. La sfiducia nell’affidabilità degli strumenti (36%) è invece un giudizio sulla tecnologia, e può cambiare.

Lo stesso atteggiamento si vede nel rapporto con la banca: per il 78% degli intervistati avere un referente umano nei servizi bancari è irrinunciabile. È la stessa distanza che si osserva quando si guarda alla governance dell’AI in azienda: gli strumenti entrano in fretta sulle attività ripetitive e si fermano dove la responsabilità è di chi firma.

Numeri e trend sull’uso dell’AI nelle PMI

In sette mesi le PMI italiane sono state descritte come utilizzatrici di AI nel 16,4%, nel 44,6% e nell’81% dei casi. I numeri non si contraddicono perché misurano cose diverse. La tabella mette a confronto le tre rilevazioni e serve a capire quale prendere come riferimento.

Rilevazione Campione, misurazione e risultati
Istat (dicembre 2025) Indagine statistica ufficiale su imprese con almeno 10 addetti, condotta secondo il Regolamento UE 2019/2152 tra maggio e luglio 2025. Misura se l’impresa adotta almeno una tecnologia di IA, non se il titolare usa ChatGPT. Risultato: 16,4% del totale, 15,7% tra le PMI da 10 a 249 addetti, 53,1% tra le grandi imprese.
Qonto (maggio 2026) Indagine su 1.000 tra imprese da 1 a 249 dipendenti e lavoratori autonomi con partita IVA attiva da almeno sei mesi. Include quindi microimprese e freelance, che la soglia Istat esclude. Misura l’uso dichiarato degli strumenti, anche saltuario. Risultato: 44,6%, di cui solo il 14% ogni giorno.
Sibill-Astraricerche (aprile 2026) Indagine su 500 PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro. Misura la dichiarazione di utilizzo in senso ampio. Risultato: l’81% dice di usare l’AI, mentre solo una su quattro l’ha integrata nei processi in modo continuativo.

Un’impresa con almeno dieci addetti deve confrontarsi con il 16,4% dell’Istat, che dice quante aziende hanno portato l’AI dentro l’organizzazione. Un autonomo o una microimpresa ha come riferimento il 44,6% di Qonto, che fotografa l’uso personale degli strumenti. L’81% di Sibill misura quanto l’AI sia diffusa a parole, non nei processi. La differenza tra i tre numeri è la stessa cosa che segnala il 41,7% di chi la usa e non vede cambiamenti: uso individuale non vuol dire integrazione aziendale.

La maturità dell’impresa favorisce l’AI

Il segmento più aperto all’AI non è quello delle aziende appena nate. Le imprese con 6-10 anni di attività hanno l’ottimismo a tre anni più alto (sei su dieci), l’uso di AI più diffuso (20%) e la maggiore disponibilità a delegare decisioni finanziarie (33%). Le imprese sotto i due anni si fermano al 19,5% sulla delega e nel 43,4% dei casi dichiarano di non fidarsi.

Vale anche per la banca: usa una neobank il 27% delle imprese con 6-10 anni di attività contro il 15% delle più giovani. Una spiegazione plausibile è che nei primi mesi si sceglie il canale già conosciuto, mentre l’automazione arriva quando ci sono processi ripetuti da automatizzare e un minimo di margine.

Il divario per età anagrafica c’è comunque: usa strumenti di AI il 69,8% degli imprenditori tra 18 e 34 anni contro il 37,5% degli over 55, e in questa fascia il 42,6% dichiara di non volerla adottare.

Domina la banca tradizionale, scelta sulle commissioni

Il 45,9% delle imprese gestisce le finanze con una banca tradizionale, il 24,8% si appoggia al commercialista, il 21,3% usa una neobank e il 10,6% lavora ancora con Excel o su carta. Il primo criterio nella scelta dell’istituto sono le commissioni basse (60,3%), poi la qualità dell’assistenza (41,5%) e la facilità d’uso (34,6%).

L’ordine dice che le funzioni digitali sono ormai date per scontate e non fanno più la differenza, mentre il prezzo torna al primo posto. In un anno in cui il 36,3% delle imprese mette la riduzione dei costi in cima agli obiettivi, il risultato è coerente.

Orizzonte corto dietro la prudenza

La cautela sulla delega si spiega guardando le condizioni in cui queste imprese lavorano. La priorità per l’anno in corso è la riduzione dei costi (36,3%), davanti alla crescita dei ricavi (33,6%). L’ottimismo medio a tre anni si ferma a 5,66 su 10 e solo il 37,6% degli intervistati supera il 7. Il 52,4% considera l’Italia meno competitiva rispetto a Francia, Germania e Spagna.

Sono gli stessi numeri che spiegano la classifica dei criteri bancari, con le commissioni al primo posto. Chi lavora con margini stretti e un orizzonte di programmazione breve sceglie in base al prezzo e tiene le decisioni sui soldi nelle proprie mani, perché non ha spazio per rimediare a un errore commesso da uno strumento di cui non controlla la logica. La disponibilità a delegare cresce infatti proprio dove ci sono più anni di attività alle spalle e più margine, come mostra il 33% delle imprese con 6-10 anni di vita.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 09:02:20 +0000
Strumenti finanziari
Gen Z, solo un giovane su tre ha le competenze per gestire i propri redditi
La ricerca accende i riflettori, i dati OCSE-PISA e Banca d'Italia mostrano dove il divario è più ampio e quali competenze servono ai giovani

Il dibattito sull’ingresso precoce nel lavoro, riacceso dalla proposta di Roberto Vannacci di reintrodurre il libretto a 14 anni, ha riportato l’attenzione sulle competenze economiche e finanziarie delle nuove generazioni. Secondo la ricerca Educazione finanziaria a ritmo della Gen Z di Value Partners e AIEF, presentata al Senato con il patrocinio del MEF, solo il 35% dei giovani italiani under 30 possiede competenze di base per gestire introiti e risparmi, un livello che colloca l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’area OCSE. Uno spunto di lettura che va letto accanto alle rilevazioni istituzionali vere e proprie, che misurano lo stesso divario con un impianto solido.

In sintesi:

  • le rilevazioni convergono su un divario di competenze finanziarie tra i giovani, con l’Italia sotto la media OCSE;
  • le lacune si concentrano su previdenza complementare, interesse composto, inflazione e diversificazione del rischio;
  • l’educazione finanziaria è inserita nell’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della legge 5 marzo 2024, n. 21.

Under 30 con scarse competenze finanziarie di base

Il 35% dei giovani della Gen Z possiede nozioni finanziarie di base, il 42% usa piattaforme di investimento digitali e il 22% produce reddito in proprio, spesso da freelance o creator: lo rileva l’indagine promossa dalla società di consulenza e dall’associazione di educatori finanziari.

Per comprendere davvero il fenomeno, il riferimento reale è dato però da fonti indipendenti e istituzionali, che hanno misurato l’alfabetizzazione finanziaria dei giovani italiani negli ultimi anni.

Fonte e impianto della rilevazione Dato sui giovani
Value Partners e AIEF, ricerca presentata al Senato il 23 giugno 2026, indagine promossa da operatori del settore il 35% ha competenze finanziarie di base; il 42% usa piattaforme di investimento digitali e il 22% produce reddito in proprio
OCSE-PISA 2022, rilevazione internazionale sui quindicenni, oltre 6.200 studenti italiani punteggio medio di 484 contro i 498 della media OCSE; solo il 5% al livello massimo contro l’11% dell’area OCSE; il 37% ha un conto contro il 63%
Banca d’Italia, indagine 2023 su oltre 5.300 giovani tra 18 e 34 anni l’inflazione è compresa dal 65,3%, la diversificazione del rischio dal 63,1% e il tasso di interesse dal 59,9%; solo il 12,4% usa un fondo pensione

Giovani deboli su inflazione e interesse composto

Le nozioni meno padroneggiate sono quelle che governano ogni decisione di risparmio e investimento: secondo la Banca d’Italia il concetto di tasso di interesse è chiaro solo al 59,9% dei giovani, la diversificazione del rischio al 63,1% e l’inflazione al 65,3%. Sono le tre aree su cui si gioca la differenza tra una scelta consapevole e una subita.

L’interesse composto, il meccanismo che sfugge di più

L’interesse composto premia chi inizia presto, perché i rendimenti si reinvestono e generano a loro volta rendimenti. Chi versa 100 euro al mese dai 25 ai 35 anni e poi si ferma, lasciando lavorare il capitale, arriva spesso a un montante più alto di chi versa la stessa cifra dai 35 fino alla pensione: il vantaggio non nasce dagli importi ma dagli anni in più a disposizione. È la ragione per cui la scarsa dimestichezza con questo meccanismo si traduce in scelte previdenziali rinviate e in occasioni perse.

Rischio e diversificazione nelle scelte di investimento

La diversificazione del rischio resta il secondo nodo: distribuire il capitale su strumenti diversi riduce l’esposizione al singolo evento negativo, un principio che quattro giovani su dieci non applicano perché non lo conoscono. Le piattaforme digitali, usate dal 42% secondo la ricerca Value Partners-AIEF, abbassano la barriera d’ingresso ma non colmano da sole questa lacuna, e anzi espongono chi investe senza basi a decisioni guidate dall’emotività.

Le competenze che servono, dal debito alla previdenza

Al di là dei documenti da leggere, la competenza finanziaria di un giovane si misura su quattro ambiti pratici: la gestione del budget mensile, l’uso consapevole di credito e debito, l’investimento del risparmio e la pianificazione previdenziale. Proprio quest’ultima è la più trascurata, con appena il 12,4% degli under 34 che secondo la Banca d’Italia usa un fondo pensione, in una generazione destinata a pensioni pubbliche più leggere.

Il divario ha una radice familiare oltre che scolastica: la rilevazione OCSE-PISA mostra che in Italia i ragazzi parlano di denaro in casa meno che nella media dei Paesi avanzati, e che solo il 37% possiede un conto contro il 63% dell’area OCSE. La gestione del denaro resta così un apprendimento rimandato all’età adulta, quando gli errori costano di più.

Come si colma il divario tra scuola e fonti pubbliche affidabili

Il primo intervento strutturale è la scuola: la legge 5 marzo 2024, n. 21, all’articolo 25, ha inserito l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra i contenuti dell’educazione civica, con avvio dall’anno scolastico 2024/2025 e programmi definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa con Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP. L’insegnamento non è una materia autonoma ma rientra nelle 33 ore annue di educazione civica.

Accanto alla scuola agiscono le iniziative pubbliche e i portali gratuiti di enti terzi come la Banca d’Italia, utili proprio perché offrono contenuti validati. È il contrappeso a un dato che la stessa ricerca Value Partners-AIEF segnala: una quota rilevante di giovani si forma sui social media, dove la qualità dell’informazione finanziaria non è garantita e il confine con la promozione di prodotti è labile.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 08:34:13 +0000
Trasferte
Autotrasporto, stretta fiscale sul bonus per le trasferte
La deduzione a forfait di 59,65 euro al giorno spetta se l'impresa sostiene costi di trasferta e versa indennità ai dipendenti: interpello Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione forfettaria delle trasferte alle imprese di autotrasporto che non pagano indennità ai propri autisti. Con risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, chiarisce che i 59,65 euro al giorno previsti dall’articolo 95, comma 4, del TUIR (che salgono a 95,80 euro per le trasferte all’estero), spettano solo alle imprese che sostengono davvero un costo per le trasferte fuori dal Comune. Essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi non basta.

Deduzione solo con indennità agli autisti

veicoLa deduzione forfettaria presuppone una spesa. A chiederne conferma è stata una società di autotrasporto merci per conto terzi, attiva nella distribuzione e-commerce, iscritta al Registro elettronico nazionale dei trasportatori, con dipendenti diretti e lavoratori somministrati. Il contratto collettivo applicato non riconosce alla maggior parte degli autisti alcuna indennità di trasferta, nemmeno sotto forma di rimborso analitico. L’azienda riteneva quindi che bastassero le trasferte fuori Comune per avere diritto al beneficio. Per l’Agenzia delle Entrate, però, il forfait riguarda solo il modo di calcolare la deduzione e non elimina la necessità di un costo effettivo.

Gli importi previsti dall’articolo 95 del TUIR

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre 59,65 euro per ogni giorno di trasferta del dipendente fuori dal territorio comunale, 95,80 euro se la trasferta è all’estero, al posto della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute.

Gli importi valgono al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che seguono le regole ordinarie: carburante e pedaggi restano deducibili a parte. Il beneficio spetta a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile.

Doppio requisito per la deduzione per i dipendenti

L’Agenzia si appoggia alla risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, che riservava l’agevolazione alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi. La risposta n. 136 del 2026 aggiunge un secondo requisito. Ne servono quindi due insieme:

  • l’autorizzazione a esercitare l’autotrasporto di merci per conto di terzi, con iscrizione all’Albo;
  • una spesa effettiva per le trasferte fuori Comune, come indennità o come rimborso.

Il testo della norma parla di “spese sostenute” e su questo si fonda il diniego. L’Agenzia chiede che la spesa esista, non che sia pari al forfait. Chi paga meno di 59,65 euro al giorno mantiene la deduzione piena. È qui che la decisione diventa una questione di conti.

Forfait vantaggioso anche con indennità ai dipendenti

Per un’impresa che oggi non paga niente, introdurre un’indennità di trasferta vuol dire spendere qualcosa in cambio di una deduzione più alta di quello che spende. Il risparmio d’imposta vale 59,65 euro per l’aliquota marginale, il costo è l’indennità pagata. La soglia di pareggio è il prodotto tra i due.

Aliquota marginale sul reddito Indennità giornaliera di pareggio
IRES 24% (srl, spa) 14,32 euro
IRPEF 23% (primo scaglione) 13,72 euro
IRPEF 35% (secondo scaglione) 20,88 euro
IRPEF 43% (terzo scaglione) 25,65 euro

Sotto quella cifra l’impresa ci guadagna, sopra ci rimette. Per società di persone e imprese individuali conta l’aliquota del socio o del titolare, perché il reddito è imputato per trasparenza. Va aggiunto un vantaggio che non si vede nei conti aziendali: l’indennità di trasferta fino a 46,48 euro al giorno non è tassata in capo al lavoratore, secondo l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Chi paga 12 euro al giorno consegna 12 euro netti all’autista e alla fine ne sopporta poco più di quattro.

In busta paga valgono le soglie di esenzione dell’indennità di trasferta e diaria.

Esempio pratico per un’impresa con dieci autisti

Una srl di autotrasporto con dieci autisti e duecento giorni di trasferta a testa arriva a 2.000 giornate. Con il forfait deduce 119.300 euro, che al 24% di IRES valgono 28.632 euro di imposte in meno. Ecco cosa succede nei tre casi:

  • nessuna indennità, come oggi, zero spesa e zero deduzione;
  • indennità da 10 euro al giorno, 20.000 euro di esborso contro 28.632 di risparmio, con 8.632 euro di guadagno;
  • indennità da 20 euro al giorno, 40.000 euro di esborso contro lo stesso risparmio, con 11.368 euro di perdita.

Il pareggio cade a 14,32 euro al giorno. Chi invece un’indennità già la paga, o rimborsa le spese a piè di lista, ha il problema opposto: finché il costo giornaliero reale sta sotto i 59,65 euro, il forfait rende più della deduzione analitica.

Il calcolo dice cosa è vantaggioso, non cosa è sempre lecito. L’indennità deve essere prevista dal contratto e pagata per trasferte vere. Una cifra simbolica messa in busta paga solo per sbloccare la deduzione può essere contestata come abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, perché il vantaggio fiscale sarebbe privo di sostanza economica. Prima di muoversi va guardato il contratto collettivo applicato e quando dà titolo all’indennità.

Indennità e forfait: regole a confronto ai fini IRAP

Il forfait dell’articolo 95 non conta ai fini dell’IRAP, l’indennità sì. L’articolo 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 ammette in deduzione dal valore della produzione, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, le indennità di trasferta previste dal contratto, nella parte che non è tassata in capo al dipendente. Per gli autisti a tempo indeterminato il costo del lavoro è comunque deducibile per intero, in base al comma 4-octies dello stesso articolo. Sul piano dell’IRAP, quindi, pagare l’indennità conviene un po’ più di quanto dica la tabella.

Le variazioni nel Modello Redditi

Chi sceglie il forfait deve fare due rettifiche di segno opposto in dichiarazione. In contabilità ordinaria si annullano le spese di trasferta già in bilancio e si deduce l’importo forfetario, in contabilità semplificata basta un’unica indicazione:

  • rigo RF31 del quadro RF, codice 99, variazione in aumento per le spese di trasferta contabilizzate;
  • rigo RF55 del quadro RF, codice 3, variazione in diminuzione per il totale forfetario delle giornate;
  • rigo RG16 in contabilità semplificata, dove si riporta solo l’importo forfetario.

La deduzione spetta una volta per ogni giorno di trasferta fuori Comune. In caso di controllo sono le lettere di vettura, i dati del cronotachigrafo e i fogli di viaggio a permettere di ricostruire il conteggio.

NB: la misura non va confusa con la deduzione forfetaria sui tragitti personali del titolare o socio della ditta di autotrasporto, (articolo 66, comma 5, del TUIR), pari a 48 euro per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 08:02:06 +0000
Mercato immobiliare
Comprare casa a 300 euro al mq, i comuni italiani più economici
Prezzi delle case da 331 euro al metro quadro e canoni sotto i 5 euro, dove il mattone è ancora accessibile e quanto costa un'abitazione di 90 metri quadri

Comprare casa a Mosso, in provincia di Biella, costa 331 euro al metro quadro. È il valore più basso d’Italia e vale meno di un quinto della media nazionale, che nel secondo trimestre 2026 si attesta a 1.903 euro al metro quadro secondo l’ultimo studio di idealista sul mercato immobiliare. Mentre i canoni di locazione toccano il record storico di 15,4 euro al metro quadro, la geografia dei prezzi delle case continua a disegnare due Italie che si allontanano.

In sintesi:

  • il comune più economico d’Italia per l’acquisto è Mosso, in provincia di Biella, con 331 euro al metro quadro contro una media nazionale di 1.903 euro (idealista, II trimestre 2026);
  • solo tre comuni italiani scendono sotto la soglia dei 400 euro al metro quadro, e due sono siciliani;
  • il canone medio nazionale di locazione ha raggiunto 15,4 euro al metro quadro, con una crescita del 5,5% su base annua;
  • il capoluogo più economico per affittare casa è Caltanissetta, con 4,7 euro al metro quadro;
  • un’abitazione di 90 metri quadri a Mosso vale circa 29.800 euro, ai quali si aggiungono imposte e spese notarili.

I tre comuni italiani sotto i 400 euro al metro quadro

Sono soltanto tre i comuni italiani dove il prezzo medio delle case in vendita scende sotto i 400 euro al metro quadro: Mosso in provincia di Biella (331 euro), Mussomeli in provincia di Caltanissetta (363 euro) e Grammichele in provincia di Catania (382 euro). La Sicilia occupa due gradini del podio e piazza tre centri nelle prime quattro posizioni, con Partanna (Trapani) a 415 euro al metro quadro.

Le occasioni non mancano in Puglia, dove il Salento monopolizza la graduatoria regionale, e in alcune province del Nord e del Centro come Mantova (Sermide e Felonica), Rieti (Borgorose) e Grosseto (Castell’Azzara). Questa la classifica dei 25 comuni più economici per comprare casa:

  1. Mosso (provincia di Biella, Piemonte), 331 euro al metro quadro;
  2. Mussomeli (provincia di Caltanissetta, Sicilia), 363 euro al metro quadro;
  3. Grammichele (provincia di Catania, Sicilia), 382 euro al metro quadro;
  4. Partanna (provincia di Trapani, Sicilia), 415 euro al metro quadro;
  5. Sermide e Felonica (provincia di Mantova, Lombardia), 468 euro al metro quadro;
  6. Borgorose (provincia di Rieti, Lazio), 472 euro al metro quadro;
  7. Salice Salentino (provincia di Lecce, Puglia), 473 euro al metro quadro;
  8. Cerda (provincia di Palermo, Sicilia), 476 euro al metro quadro;
  9. Castell’Azzara (provincia di Grosseto, Toscana), 479 euro al metro quadro;
  10. San Donaci (provincia di Brindisi, Puglia), 486 euro al metro quadro;
  11. Collepasso (provincia di Lecce, Puglia), 486 euro al metro quadro;
  12. Macomer (provincia di Nuoro, Sardegna), 487 euro al metro quadro;
  13. San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza, Calabria), 490 euro al metro quadro;
  14. Petralia Soprana (provincia di Palermo, Sicilia), 502 euro al metro quadro;
  15. Melissano (provincia di Lecce, Puglia), 503 euro al metro quadro;
  16. Grassano (provincia di Matera, Basilicata), 504 euro al metro quadro;
  17. Paesana (provincia di Cuneo, Piemonte), 510 euro al metro quadro;
  18. Viola (provincia di Cuneo, Piemonte), 513 euro al metro quadro;
  19. Cianciana (provincia di Agrigento, Sicilia), 515 euro al metro quadro;
  20. Comiso (provincia di Ragusa, Sicilia), 523 euro al metro quadro;
  21. Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento, Sicilia), 525 euro al metro quadro;
  22. Capistrello (provincia dell’Aquila, Abruzzo), 526 euro al metro quadro;
  23. Favara (provincia di Agrigento, Sicilia), 527 euro al metro quadro;
  24. Sanfront (provincia di Cuneo, Piemonte), 528 euro al metro quadro;
  25. Ceva (provincia di Cuneo, Piemonte), 536 euro al metro quadro.

Il divario con le medie regionali arriva all’81%

Lo scarto più ampio tra il prezzo del comune e la media regionale riguarda Castell’Azzara rispetto alla Toscana e Sermide e Felonica rispetto alla Lombardia, entrambi all’81% in meno. Segue Borgorose, che rispetto alla media del Lazio segna un −79%.

Il divario si assottiglia dove il mercato regionale parte già da valori bassi: San Giovanni in Fiore rispetto alla Calabria si ferma a un −47%, mentre Comiso, Sambuca di Sicilia e Favara si collocano al 49% sotto la media siciliana. Il dato racconta due fenomeni diversi. Nel primo caso il borgo a basso costo è un’enclave dentro una regione cara, e la distanza dal mercato regionale misura l’isolamento infrastrutturale. Nel secondo l’intera regione è a basso costo, e il comune ne è semplicemente il punto più estremo.

Quanto costa un’abitazione di 90 metri quadri nei comuni più economici

Applicando i prezzi al metro quadro rilevati da idealista a un taglio medio di 90 metri quadri, il prezzo richiesto per un’abitazione nei primi dieci comuni della classifica va da circa 29.800 a circa 43.800 euro. È l’ordine di grandezza di un’automobile di media cilindrata.

Comune (prezzo al metro quadro) Prezzo richiesto per 90 mq
Mosso (331 euro) 29.790 euro
Mussomeli (363 euro) 32.670 euro
Grammichele (382 euro) 34.380 euro
Partanna (415 euro) 37.350 euro
Sermide e Felonica (468 euro) 42.120 euro
Borgorose (472 euro) 42.480 euro
Salice Salentino (473 euro) 42.570 euro
Cerda (476 euro) 42.840 euro
Castell’Azzara (479 euro) 43.110 euro
Macomer (487 euro) 43.830 euro

Il calcolo va letto come prezzo richiesto dal venditore, non come somma finale sborsata dall’acquirente. Su questa fascia di valori la differenza tra le due grandezze incide in proporzione molto più che sui mercati urbani.

Le imposte cambiano il conto dell’acquisto low cost

Chi compra da un privato paga l’imposta di registro del 2% sul valore catastale con i benefici prima casa e del 9% senza, oltre a 50 euro di imposta ipotecaria e 50 di catastale. La base imponibile si ottiene con il meccanismo del prezzo-valore, moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente 110 nel caso della prima casa e per 120 negli altri casi, come indicato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte sull’acquisto di una casa.

C’è però una soglia che ribalta i calcoli proprio sugli immobili di questa fascia. L’imposta di registro proporzionale, sia al 2% sia al 9%, non può mai scendere sotto i 1.000 euro. Con l’agevolazione prima casa il minimo scatta ogni volta che il valore catastale è inferiore a 50.000 euro, una condizione ordinaria negli immobili dei borghi in classifica. Il risultato è che l’agevolazione prima casa produce qui un beneficio nullo o quasi, mentre il carico complessivo tra imposte, notaio e visure pesa in percentuale molto più che su un acquisto da 250.000 euro in città.

A questo si aggiunge la voce che nessuna classifica misura, ovvero lo stato dell’immobile. Nei comuni con i prezzi più bassi lo stock in vendita è in larga parte edilizia storica da recuperare, dove il costo di ristrutturazione supera con facilità il prezzo di acquisto. Il budget realistico di chi compra a 35.000 euro va costruito su questa somma, non sul prezzo dell’annuncio.

Dove costa meno affittare casa in Italia

Sul fronte delle locazioni il comune più economico d’Italia è Caltanissetta, con un canone medio di 4,7 euro al metro quadro, seguita da Vibo Valentia (5,9 euro) e da Avezzano, in provincia dell’Aquila (6,1 euro). Il confronto con la media nazionale, salita a 15,4 euro al metro quadro nel secondo trimestre 2026, misura la distanza tra le aree ad alta tensione abitativa e il resto del Paese.

Questa la classifica dei 25 comuni con i canoni di affitto più bassi, con il risparmio calcolato sulla media della rispettiva regione:

  1. Caltanissetta (Sicilia), canone medio 4,7 euro al metro quadro, risparmio del 46% sulla media regionale di 8,8 euro;
  2. Vibo Valentia (Calabria), canone medio 5,9 euro al metro quadro, risparmio del 36% sulla media regionale di 9,2 euro;
  3. Avezzano (Abruzzo, provincia dell’Aquila), canone medio 6,1 euro al metro quadro, risparmio del 34% sulla media regionale di 9,2 euro;
  4. Marsala (Sicilia, provincia di Trapani), canone medio 6,2 euro al metro quadro, risparmio del 29% sulla media regionale di 8,8 euro;
  5. Ragusa (Sicilia), canone medio 6,2 euro al metro quadro, risparmio del 29% sulla media regionale di 8,8 euro;
  6. Spoleto (Umbria, provincia di Perugia), canone medio 6,4 euro al metro quadro, risparmio del 26% sulla media regionale di 8,6 euro;
  7. Alcamo (Sicilia, provincia di Trapani), canone medio 6,4 euro al metro quadro, risparmio del 27% sulla media regionale di 8,8 euro;
  8. Taranto (Puglia), canone medio 6,5 euro al metro quadro, risparmio del 34% sulla media regionale di 9,8 euro;
  9. Sciacca (Sicilia, provincia di Agrigento), canone medio 6,6 euro al metro quadro, risparmio del 25% sulla media regionale di 8,8 euro;
  10. Potenza (Basilicata), canone medio 6,6 euro al metro quadro, risparmio del 15% sulla media regionale di 7,8 euro;
  11. Reggio Calabria (Calabria), canone medio 6,6 euro al metro quadro, risparmio del 28% sulla media regionale di 9,2 euro;
  12. Novi Ligure (Piemonte, provincia di Alessandria), canone medio 6,6 euro al metro quadro, risparmio del 39% sulla media regionale di 10,9 euro;
  13. Casale Monferrato (Piemonte, provincia di Alessandria), canone medio 6,7 euro al metro quadro, risparmio del 39% sulla media regionale di 10,9 euro;
  14. Biella (Piemonte), canone medio 6,9 euro al metro quadro, risparmio del 37% sulla media regionale di 10,9 euro;
  15. Rende (Calabria, provincia di Cosenza), canone medio 6,9 euro al metro quadro, risparmio del 25% sulla media regionale di 9,2 euro;
  16. Cosenza (Calabria), canone medio 6,9 euro al metro quadro, risparmio del 25% sulla media regionale di 9,2 euro;
  17. Mondovì (Piemonte, provincia di Cuneo), canone medio 7,0 euro al metro quadro, risparmio del 36% sulla media regionale di 10,9 euro;
  18. Foggia (Puglia), canone medio 7,0 euro al metro quadro, risparmio del 29% sulla media regionale di 9,8 euro;
  19. Mazara del Vallo (Sicilia, provincia di Trapani), canone medio 7,1 euro al metro quadro, risparmio del 19% sulla media regionale di 8,8 euro;
  20. Chieti (Abruzzo), canone medio 7,1 euro al metro quadro, risparmio del 23% sulla media regionale di 9,2 euro;
  21. Alessandria (Piemonte), canone medio 7,1 euro al metro quadro, risparmio del 35% sulla media regionale di 10,9 euro;
  22. Macerata (Marche), canone medio 7,2 euro al metro quadro, risparmio del 26% sulla media regionale di 9,8 euro;
  23. Cassino (Lazio, provincia di Frosinone), canone medio 7,3 euro al metro quadro, risparmio del 57% sulla media regionale di 17,2 euro;
  24. Benevento (Campania), canone medio 7,3 euro al metro quadro, risparmio del 35% sulla media regionale di 11,4 euro;
  25. Asti (Piemonte), canone medio 7,5 euro al metro quadro, risparmio del 32% sulla media regionale di 10,9 euro.

Il caso più eloquente è Cassino, unico comune del Lazio in classifica, dove il canone vale il 57% in meno della media regionale. È l’effetto statistico di Roma, che da sola trascina la media del Lazio a 17,2 euro al metro quadro e rende irriconoscibile il mercato del resto della regione.

Prezzi degli annunci e valori reali di compravendita

I valori della classifica sono prezzi di offerta, cioè le richieste dei venditori pubblicate sul portale, elaborate come mediana degli annunci validi di ciascun mercato. Non sono i prezzi dei rogiti, che si conoscono solo a compravendita conclusa e che nei mercati poco liquidi si discostano dalle richieste iniziali in misura anche ampia.

La distinzione conta soprattutto nei piccoli comuni, dove il numero di annunci è ridotto e un singolo immobile fuori scala può spostare la mediana. Per i valori effettivi di compravendita il riferimento resta l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che rileva gli atti registrati. Chi guarda al mattone come impiego di capitale, invece, trova le indicazioni utili nell’analisi su dove investire in immobili, dove i rendimenti da locazione seguono logiche opposte a quelle dell’accessibilità.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 07:30:49 +0000
Stipendi
Concorso amministrativi ASL: quanto si guadagna nel comparto Sanità
Il concorso aggregato della ASL Roma 3 per 131 diplomati riaccende l'attenzione sul profilo: tabellare, tredicesima e aumenti del nuovo contratto, con lo strumento per calcolare il netto

Il maxi-concorso aggregato indetto dalla ASL Roma 3 per 131 assistenti amministrativi riporta i riflettori su una delle figure amministrative più diffuse del Servizio sanitario nazionale, e sulla domanda che i candidati si pongono prima ancora delle prove: quanto entra davvero in busta paga. Con il rinnovo del CCNL del comparto Sanità, la retribuzione di partenza dell’assistente amministrativo è cambiata, e la cifra dipende anche dall’area di inquadramento e dalle voci accessorie.

I numeri chiave:

  • stipendio tabellare di 1.913,48 euro lordi mensili, pari a 22.961,79 euro annui su 12 mensilità (Area Assistenti, CCNL Comparto Sanità 2022-2024);
  • incrementi fino a 209 euro medi mensili previsti dal rinnovo 2025-2027;
  • accesso al profilo con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Stipendio tabellare da assistente amministrativo in Sanità

L’assistente amministrativo di ASL, aziende ospedaliere e IRCCS ha un stipendio tabellare di 1.913,48 euro lordi al mese, corrispondenti a 22.961,79 euro annui su 12 mensilità. Il valore deriva dall’inquadramento nell’Area degli Assistenti, la fascia che il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024 destina ai profili amministrativi di media complessità, e sostituisce la vecchia categoria C dell’ordinamento precedente. Il tabellare è la base della retribuzione: su di esso si innestano la tredicesima, l’indennità di comparto e le voci accessorie legate al servizio. Il calcolo dello stipendio nella Pubblica Amministrazione parte sempre da questo valore di area e livello.

La collocazione nell’area determina la differenza rispetto agli altri profili del comparto sanità, come mostra il confronto dei tabellari annui lordi in vigore dal 1° gennaio 2024.

Area di inquadramento Retribuzione annua lorda
Elevata qualificazione 34.634,49 euro
Professionisti della salute e dei funzionari 24.918,93 euro
Assistenti 22.961,79 euro
Operatori 21.545,34 euro
Personale di supporto 20.419,05 euro

Dal lordo al netto in busta paga

Il netto in busta paga di un assistente amministrativo ASL è più basso del tabellare, perché dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali e l’IRPEF per scaglioni, con le addizionali regionale e comunale che variano da residenza a residenza. Sul tabellare di partenza il netto mensile si colloca in genere tra 1.400 e 1.500 euro su 13 mensilità, ma la cifra effettiva cambia con detrazioni da lavoro dipendente, trattamento integrativo e indennità accessorie. Per questo il lordo di area, da solo, non basta a stimare quanto si incassa.

Il calcolatore dello stipendio netto converte il lordo tabellare nel netto mensile in base a scaglioni IRPEF, addizionali della tua residenza e detrazioni da lavoro dipendente.

Gli aumenti del CCNL comparto Sanità

Il contratto in vigore porta all’assistente amministrativo un aumento medio di 172 euro lordi mensili per tredici mensilità, con arretrati riconosciuti dal 1° gennaio 2024. Il rinnovo del CCNL del comparto sanità 2022-2024, sottoscritto all’ARAN il 27 ottobre 2025, applica gli incrementi sui tabellari di tutte le aree e aggiorna le indennità; per l’Area degli Assistenti sale anche l’indennità di tutela del malato e promozione della salute.

Il triennio successivo è già al tavolo negoziale. Il CCNL Sanità 2025-2027, secondo le tabelle illustrate all’ARAN, prevede incrementi tabellari su tredici mensilità di 48 euro dal 2025, 97 euro dal 2026 e 145 euro a regime dal 2027, con un aumento complessivo fino a 209 euro medi mensili sommando le indennità e una crescita del 7,76% sul triennio. Gli arretrati medi stimati sono intorno a 1.200 euro.

Mansioni e inquadramento per assistenti amministrativi ASL

L’assistente amministrativo svolge attività amministrative e contabili di media complessità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale: gestione del protocollo, istruttoria di atti e pratiche, supporto agli uffici del personale e della contabilità, front office di CUP e accettazione, gestione dell’archivio clinico e amministrativo. L’inquadramento nell’Area degli Assistenti riconosce autonomia nell’ambito di direttive generali, con responsabilità sui procedimenti assegnati. Il requisito di accesso al profilo è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, senza necessità di laurea.

Accesso al ruolo tramite concorso pubblico

Si diventa assistente amministrativo ASL vincendo un concorso pubblico per titoli ed esami, con prove che vertono su diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, contabilità pubblica e disciplina degli appalti. Un esempio in corso è la procedura aggregata della ASL Roma 3, che mette a bando 131 posti a tempo pieno e indeterminato per nove aziende sanitarie dell’area romana, aperta ai soli diplomati e senza limiti di età, con graduatoria valida due anni. Il bando è stato indetto con deliberazione n. 664 del 30 aprile 2026 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026.


Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 07:04:56 +0000
Previdenza complementare
Fondo pensione in capitale, la soglia si misura sulla rendita
In relazione alle modifiche introdotte da luglio 2026 ai fondi pensione integrativi, qual è l’importo massimo accumulato che non deve essere superato per poter riscattare tutto in capitale? In relazione alle modifiche introdotte da luglio 2026 ai fondi pensione integrativi, qual è l’importo massimo accumulato che non deve essere superato per poter riscattare tutto in capitale?
Data articolo: Tue, 21 Jul 2026 06:27:22 +0000
Smart Working
Smart working autorizzato ma senza accordo scritto, illegittimo il licenziamento per assenza
Cassazione (sentenza n. 22622/2026) su smart working e assenza ingiustificata: il datore di lavoro non può invocare la mancanza dell'accordo scritto se nei fatti ha autorizzato il lavoro da remoto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22622 del 2 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra lavoro agile e potere disciplinare del datore di lavoro, affrontando un argomento di particolare interesse per le imprese: la configurabilità dell’assenza ingiustificata durante lo svolgimento della prestazione in modalità di cosiddetto smart working e il relativo riparto dell’onere della prova tra datore di lavoro e dipendente.

Il licenziamento per nove giorni di assenza ingiustificata

La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, al quale erano stati contestati nove giorni di assenza ingiustificata nel periodo emergenziale di novembre 2020, con contestuale addebito della recidiva rispetto a ulteriori episodi già precedentemente contestati.

Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Forlì che, sia nella fase sommaria sia nel successivo giudizio di opposizione secondo il cosiddetto rito Fornero, accertava come il dipendente avesse svolto la propria attività in modalità di smart working con il consenso del datore di lavoro. Pur in assenza di uno specifico accordo scritto, il Tribunale riteneva che tale consenso emergesse chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio, costituita da e-mail, messaggi, registrazioni e, più in generale, dal comportamento concretamente tenuto dall’azienda per un lungo periodo.

Il Tribunale, pertanto, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ritenendo che il lavoratore non sarebbe risultato assente nelle giornate contestate per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile. Il giudice di primo grado dichiarava, conseguentemente, risolto il rapporto di lavoro e condannava il datore di lavoro alla corresponsione di sei mensilità al dipendente, in applicazione della tutela indennitaria prevista dall’articolo 8 della Legge n. 604/1966, tenuto conto delle dimensioni occupazionali dell’impresa.

La Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente l’illegittimità del licenziamento e la società datrice di lavoro proponeva quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado, ritenendola viziata per otto distinti motivi.

La prova dello smart working senza accordo scritto

Con il primo motivo di ricorso, il datore di lavoro sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere sussistente la prova dello smart working in assenza di contratto scritto tra le parti. La società affermava che un accordo di lavoro agile potesse essere provato esclusivamente per iscritto e che la mera corrispondenza e-mail prodotta dal lavoratore non fosse sufficiente a integrare i requisiti di forma richiesti. Inoltre, il datore di lavoro sosteneva che la semplificazione di forma introdotta dalla normativa emergenziale avrebbe riguardato esclusivamente i rapporti con la pubblica amministrazione e non quelli tra privati.

La Suprema Corte ha rigettato tale censura, confermando integralmente la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello.

In particolare, la Cassazione ha osservato come dall’istruttoria fosse emerso in modo inequivoco che il lavoratore, nel contesto dell’emergenza pandemica, aveva svolto l’attività in modalità di lavoro agile su richiesta propria e con il consenso del datore di lavoro. La corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti dimostrava chiaramente la volontà aziendale di consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità di smart working. Indicativa, in tal senso, l’espressione del legale rappresentante «ok, andiamo avanti così».

Le registrazioni audio e le risultanze delle buste paga, ossia l’indicazione delle ore svolte in modalità di lavoro agile come permessi previsti dalla Legge n. 104/1992, ferie o permessi retribuiti, confermavano inoltre la piena consapevolezza della società circa lo svolgimento della prestazione in modalità di smart working.

Secondo la Corte, tali elementi costituivano prova sufficiente dell’accordo intervenuto tra le parti.

La disciplina emergenziale applicabile ai rapporti privati

La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha rilevato inoltre che la sentenza della Corte d’Appello era correttamente fondata su un duplice e concorrente ordine di argomenti:

  • da un lato, nel periodo interessato dalla vicenda trovava applicazione la disciplina emergenziale introdotta dall’articolo 90, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2020 e dall’articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020, che aveva temporaneamente eliminato la necessità dell’accordo individuale scritto per l’attivazione del lavoro agile, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione;
  • dall’altro lato, la società non poteva invocare la mancata formalizzazione per iscritto dell’accordo sulla base del principio nemo potest venire contra factum proprium, in forza del quale la parte che intende far valere un diritto non può porsi in contraddizione con un contegno da essa stessa assunto in precedenza.

In particolare, dato che la società aveva consentito, tollerato e avallato per molti mesi lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working senza richiedere alcuna formalità, la stessa non poteva dolersi della mancata formalizzazione dell’accordo scritto e invocare a fondamento del recesso una carenza formale alla quale aveva dato causa con il proprio comportamento.

L’accordo utilizzato come fatto storico nel giudizio

In aggiunta, la Suprema Corte ha precisato che i limiti legali alla prova di un contratto per il quale sia stata richiesta la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, operano esclusivamente quando il contratto è «invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione».

In particolare, la Cassazione sostiene che, nel caso in esame, l’accordo di smart working non è stato allegato come fonte autonoma di obbligazioni, bensì come semplice fatto storico idoneo a escludere materialmente il verificarsi del fatto contestato, ossia le assenze ingiustificate, in conformità al principio generale in base al quale è onere del dipendente provare gli elementi giustificativi dell’assenza contestata.

Un onere che, osservano gli Ermellini, è stato compiutamente e concretamente assolto dal dipendente.

I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o rigettati, con conseguente conferma dell’illegittimità del licenziamento e condanna della società al pagamento delle spese di lite.

Gli effetti della sentenza sulla gestione dello smart working

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, pur riferendosi a una vicenda verificatasi durante la vigenza della disciplina emergenziale, ribadisce principi destinati a conservare attualità anche nell’attuale contesto normativo. Sebbene oggi trovi nuovamente applicazione la disciplina ordinaria dettata dalla Legge n. 81/2017, con il conseguente ripristino dell’accordo individuale per lo smart working quale presupposto per lo svolgimento del lavoro agile, la sentenza richiama l’attenzione sull’esigenza di garantire una piena coerenza tra gli accordi formalizzati e la concreta organizzazione dell’attività lavorativa.

In particolare, nel giudizio di impugnazione del licenziamento fondato su asserite assenze ingiustificate, il lavoratore può dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione in smart working e il consenso datoriale a tale modalità di esecuzione anche per presunzione, mediante elementi indiziari quali corrispondenza e-mail, registrazioni audio o ulteriori risultanze documentali, anche laddove non sia stato correttamente formalizzato un apposito accordo scritto tra le parti.

Tali elementi possono essere utilizzati al fine di dimostrare che il lavoratore non era assente nelle giornate contestate, avendo svolto l’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile.

In tal caso, infatti, l’accordo sullo smart working è valorizzato non per rivendicare uno specifico diritto, bensì per escludere il presupposto materiale dell’illecito disciplinare contestato.

Inoltre, il datore di lavoro non può ragionevolmente eccepire l’assenza dei requisiti di forma scritta richiesti dalla legge, a maggior ragione se ha gestito, avallato e autorizzato la modalità di lavoro agile per diversi mesi.

Tale sentenza rappresenta per le imprese un ulteriore richiamo alla necessità di una gestione coerente e adeguatamente documentata dello smart working. Comunicazioni aziendali, istruzioni interne e comportamenti concretamente tenuti dalle parti possono assumere un ruolo determinante nell’accertamento giudiziale dei fatti.

Eventuali difformità tra le prassi aziendali e la documentazione formalmente predisposta possono infatti incidere sull’esito di un contenzioso giudiziale e richiedono l’adozione di procedure interne chiare e coerenti con le modalità di svolgimento della prestazione concretamente applicate.


di Francesco Martinelli, avvocato DLA Piper


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 10:15:28 +0000
Previdenza complementare
Fondi pensione, le cinque nuove formule per incassare il montante e quanto rende ciascuna
Riforma fondi pensione: le combinazioni più convenienti tra rendita vitalizia, in capitale, a durata definita, con prelievi liberi e ad erogazione frazionata

Con la riforma dei fondi pensione dal 2026 è possibile scegliere tra cinque formule di fruizione della rendita integrativa, che a parità di montante comportano importi e tasse differenti. Chi decide senza fare i conti rischia di pagare fino a sei punti di aliquota in più o di trovarsi senza assegno proprio negli anni in cui serve.

I punti chiave del confronto tra le formule:

  • la rendita vitalizia copre il rischio di vivere oltre le stime, le altre formule si esauriscono con il montante;
  • l’erogazione frazionata sconta un’aliquota dal 20% al 15%, contro il 15-9% di tutte le altre prestazioni;
  • la quota in capitale fino al 50% del montante si può sommare a formule periodiche con aliquota agevolata;
  • il montante non erogato va agli eredi con le formule nuove, mentre la rendita vitalizia si estingue con il decesso.

Le cinque formule di fruizione del montante a confronto

Le nuove regole sull’erogazione del fondo pensione, in vigore dal 1° luglio 2026 e completate dal 31 ottobre, hanno affiancato tre formule flessibili alle due tradizionali. Ciascuna risponde a un bisogno diverso, con un prezzo implicito. La scelta è irrevocabile una volta avviata l’erogazione, salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia, e le formule non si combinano tra loro: l’unica somma ammessa è quella tra la quota in capitale e una delle forme periodiche.

Fruizione del montante Cosa offre e quanto costa
Capitale fino al 50% liquidità immediata sulla metà del montante, con aliquota agevolata, ma dimezza la base che alimenta l’assegno periodico
Rendita vitalizia assegno garantito fino al decesso, unica copertura del rischio longevità, con rata più bassa perché sconta caricamenti e margine assicurativo
Rendita a durata definita rata più alta della vitalizia perché divide il montante sugli anni di vita attesa, ma l’assegno finisce con il capitale
Prelievi liberamente determinabili libertà su importi e tempi entro il tetto delle rate teoriche maturate, senza possibilità di accelerare oltre quel limite
Erogazione frazionata unica formula che comprime l’uscita sotto la vita attesa, con un minimo di cinque anni, al prezzo di cinque punti di aliquota in più

Longevità coperta dalla rendita vitalizia

La discriminante che pesa di più non è l’importo della rata ma è chi si assume il rischio di longevità oltre le stime. La rendita vitalizia è l’unica prestazione che il fondo affida a una compagnia assicurativa: paga finché l’aderente è in vita, quanto a lungo viva. Tutte le altre formule restituiscono un capitale, e quando il capitale finisce l’assegno si ferma.

La rendita a durata definita è calibrata sulla vita attesa residua, quindi per costruzione lascia scoperta la metà degli aderenti che supera la media. La legge prevede una valvola di sicurezza, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia in qualsiasi momento, ma il capitale già consumato non torna indietro e la rendita che si compra a ottant’anni con quel che resta è un’altra cosa rispetto a quella comprata a sessantasette con l’intero montante.

Formula Copertura del rischio longevità
Capitale fino al 50% nessuna, la somma esce dal fondo ed entra nella disponibilità dell’aderente
Rendita vitalizia totale, l’assegno prosegue quanto a lungo si viva
Rendita a durata definita nessuna oltre la vita attesa stimata
Prelievi liberamente determinabili nessuna, con protezione implicita per chi preleva meno del tetto
Erogazione frazionata nessuna, esposizione massima perché l’uscita è la più rapida
Formula Montante residuo agli eredi
Capitale fino al 50% quanto non speso rientra nell’asse ereditario secondo le regole ordinarie
Rendita vitalizia nessuno, salvo variante reversibile o controassicurata, che abbassa la rata
Rendita a durata definita riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta
Prelievi liberamente determinabili riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta
Erogazione frazionata riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta

Erogazione frazionata, imposta più alta di cinque punti

L’erogazione frazionata è l’unica formula che sconta un regime fiscale peggiore. Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili partono da un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo e arriva al 9% dopo trentacinque anni. L’erogazione frazionata parte invece dal 20% e scende dello 0,25% l’anno, con un abbattimento che non può superare i cinque punti: il minimo raggiungibile è il 15%, cioè l’aliquota da cui le altre formule partono. Il divario non si annulla mai e si allarga con l’anzianità di iscrizione.

Per misurarlo serve un esempio pratico. Si ipotizzi un aderente con una base imponibile di 100mila euro, cioè il montante al netto dei rendimenti già tassati anno per anno, e si confronti l’imposta dovuta al variare degli anni di iscrizione al fondo.

Anni di iscrizione al fondo Imposta su erogazione frazionata Imposta su le altre formule
15 anni 20.000 euro, aliquota al 20% 15.000 euro, aliquota al 15%
20 anni 18.750 euro, aliquota al 18,75% 13.500 euro, aliquota al 13,5%
35 anni 15.000 euro, aliquota al 15% 9.000 euro, aliquota al 9%

Il maggior prelievo dell’erogazione frazionata vale 5mila euro a quindici anni di iscrizione, 5.250 euro a venti anni e 6mila euro a trentacinque: cresce proprio nei casi di carriera lunga, cioè per chi al fondo ha versato di più. Ne discende una regola di scelta: l’erogazione frazionata ha senso solo per chi deve esaurire il montante in un tempo più breve della vita attesa, perché è l’unica formula che lo consente. I prelievi liberamente determinabili danno flessibilità sul quando, non sul quanto, dato che il tetto annuo resta quello della rata teorica della rendita a durata definita.

Capitale più formula agevolata, così si riduce il prelievo

Chi ha bisogno di liquidità concentrata ha un’alternativa che i confronti standard ignorano: la quota in capitale fino al 50% del montante è cumulabile con una qualsiasi delle formule periodiche e sconta l’aliquota agevolata.

Per esempio, si ipotizzi un montante di 100mila euro di base imponibile e 20 anni di iscrizione al fondo: tre combinazioni portano a esiti fiscali diversi a parità di somme incassate nei primi anni.

Combinazione Imposta Incassati subito Assegno periodico
Erogazione frazionata intero montante 18.750 euro nessuna, solo la prima rata 20.000 euro l’anno per cinque anni
Capitale 50% + erogazione frazionata del residuo 16.125 euro 50.000 euro lordi 10.000 euro l’anno per cinque anni
Capitale 50% + rendita a durata definita sul residuo 13.500 euro 50.000 euro lordi 2.500 euro l’anno per venti anni

La terza combinazione consegna subito 50mila euro lordi e trasforma il resto in un assegno lungo, con un risparmio d’imposta di 5.250 euro rispetto alla frazionata piena. Il prezzo è la rata periodica dimezzata: 2.500 euro l’anno su una vita attesa di vent’anni, contro i 5mila della rendita a durata definita calcolata sull’intero montante. La scelta dipende da quanta liquidità serve subito e da quanta rendita serve dopo, non da una gerarchia astratta tra le formule.

Quale formula per quale profilo

Incrociando montante, anzianità di iscrizione, altre fonti di reddito e presenza di eredi, la scelta della prestazione si restringe rapidamente.

Profilo Formula più efficiente
Montante contenuto, con rendita da conversione del 70% sotto la metà dell’assegno sociale capitale integrale, perché la clausola di salvaguardia consente di liquidare tutto e una rendita di poche decine di euro al mese non ha utilità
Pensione pubblica bassa e nessun’altra entrata rendita vitalizia sulla quota maggiore possibile, perché il fondo deve coprire un fabbisogno strutturale e non un progetto a termine
Pensione pubblica adeguata, fondo come integrazione rendita a durata definita, che alza la rata rispetto alla vitalizia e lascia il residuo ai beneficiari
Spese irregolari attese, dalla sanità al sostegno ai figli prelievi liberamente determinabili, che spostano nel tempo importi entro il tetto delle rate maturate senza vincolare un calendario
Necessità di chiudere l’uscita in pochi anni, per un debito o un progetto definito capitale al 50% più erogazione frazionata sul residuo, che comprime i tempi limitando la parte esposta all’aliquota più alta
Familiarità di longevità o coniuge più giovane a carico rendita vitalizia reversibile, accettando una rata iniziale più bassa in cambio della continuità dell’assegno
Iscrizione superiore a trentacinque anni qualsiasi formula agevolata al 9%, evitando l’erogazione frazionata che si ferma al 15% e costa seimila euro in più ogni 100mila

Dati e documenti per una scelta consapevole

Il coefficiente di conversione in rendita dipende dalla convenzione assicurativa del singolo fondo e cambia in misura rilevante tra un operatore e l’altro. Prima di esercitare l’opzione servono tre documenti:

  • il documento sulle rendite, che riporta i coefficienti applicati e le varianti disponibili;
  • il regolamento, che fissa periodicità, importi minimi e intervalli tra i prelievi;
  • la comunicazione periodica, che indica la base imponibile e l’anzianità di partecipazione da cui dipende l’aliquota.

Con questi numeri il confronto tra le cinque formule diventa un calcolo, non una scommessa. La disponibilità effettiva delle opzioni, peraltro, va verificata caso per caso: i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per attivarle tutte.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 10:05:44 +0000
Incentivi Rinnovabili
Bolletta elettrica verso l’addio al PUN, ARERA apre ai prezzi zonali
La Relazione ARERA 2026 rilancia il superamento del Prezzo Unico Nazionale. I prezzi di zona valgono solo per l'elettricità e cambieranno il conto per territorio

La bolletta elettrica di famiglie e imprese è destinata a dipendere anche dalla zona d’Italia in cui si consuma, con il prezzo unico nazionale ormai agli sgoccioli. L’ARERA ha infatti pianificato entro il 2026-2029 il superamento del parametro PUN in favore di un sistema tariffario basato su prezzi zonali: significa che la bolletta rifletterà il costo dell’energia nella zona in cui si vive o si produce, abbandonando la media valida per tutto il Paese. Il modello europeo lega il costo dell’energia alla realtà di ogni area: dove le energie rinnovabili abbondano il conto scende e dove la domanda è alta il conto sale.

In sintesi:

  • la Relazione annuale di ARERA 2026 conferma il superamento graduale del Prezzo Unico Nazionale e il passaggio ai prezzi zonali differenziati;
  • la riforma è contenuta nel Decreto MASE del 18 aprile 2024, avviata nel 2025 con il PUN Index GME;
  • dal 2021 le sette zona di mercato sono Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • con il nuovo modello, i prezzi scendono dove la produzione rinnovabile è alta e salgono nelle aree a forte domanda o dipendenti da importazioni;
  • l’impatto sulla bolletta elettrica si avverte sui contratti indicizzati, il prezzo fisso non cambia fino a scadenza.

I tempi della riforma per la bolletta elettrica

La riforma dei prezzi di zona per determinare il costo della bolletta luce è attesa nel quadriennio 2026-2029 dopo l’entrata in vigore del PUN Index GME (media ponderata dei prezzi zonali) il 1° gennaio 2025. La transizione poggia su un meccanismo di perequazione che compensa le differenze tra prezzo di riferimento e prezzi zonali, così da evitare salti bruschi in bolletta. Il suo superamento graduale, secondo ARERA, potrà iniziare solo con un preavviso di almeno dodici mesi e criteri ancora da definire.

La cornice normativa è il decreto MASE del 18 aprile 2024, in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 210/2021, con la delibera ARERA 304/2024, all’interno del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico. Annunciata e rinviata più volte, la riforma è ora indicata come rotta del quadriennio 2026-2029, pur senza una data certa di arrivo in bolletta.

Bolletta luce, PUN e prezzi zonali a confronto

Il PUN fissa un unico prezzo all’ingrosso per l’intero Paese e uniforma le differenze tra le zone. Questo livellamento ha però mantenuto la bolletta italiana tra le più alte del continente: nel 2025 il valore medio all’ingrosso è stato di 115,9 €/MWh, contro 61,1 in Francia e 65,3 in Spagna, per la forte dipendenza dal gas. È la ragione per cui l’Italia paga l’elettricità più cara d’Europa. I prezzi zonali puntano a rompere questo livellamento, facendo emergere il prezzo reale di ogni area.

Oggi con il PUN Domani con i prezzi zonali
un prezzo unico all’ingrosso, uguale in tutta Italia un prezzo diverso per ciascuna delle sette zone
la media nazionale nasconde le differenze tra territori il prezzo segue produzione, domanda e congestioni della zona
dove si vive o si produce non incide sul prezzo l’area di consumo diventa una variabile di costo
le aree ricche di rinnovabili non vedono lo sconto in bolletta chi consuma dove sole e vento abbondano può pagare meno

In attesa dell’attuazione si possono verificare la zona di mercato della propria fornitura, confrontare fisso e indicizzato e seguire l’andamento del PUN prima di rinnovare.

Prezzi zonali più alti al Nord ma non sempre più bassi al Sud

Con i prezzi zonali, le aree ricche di rinnovabili e con meno congestioni tendono a valori più bassi, mentre il Nord ad alta domanda e più legato al termoelettrico e alle importazioni, va verso prezzi più alti. Sul mercato all’ingrosso questi divari già esistono ma in bolletta arriveranno con la riforma.

Trovarsi al Sud non significa però godere di uno sconto automatico: Sicilia e Sardegna, infatti, pur ricche di sole e vento scontano vincoli di rete e insularità che ne hanno spesso tenuto alti i prezzi zonali, mentre il vantaggio più evidente riguarda il Sud continentale, Puglia e Basilicata in testa. Non a caso, le Regioni del Mezzogiorno chiedono da tempo l’accelerazione della riforma, con la la Calabria che ha perfino inviato una diffida formale ad ARERA.

Vantaggi e limiti dei prezzi zonali, esempi caso per caso

I prezzi zonali premieranno chi consuma dove l’energia rinnovabile abbonda e orienteranno gli investimenti verso le aree che ne hanno più bisogno, al prezzo di divari territoriali più marcati e di una bolletta meno leggibile. È un cambio di logica che aiuta il Mezzogiorno rinnovabile e mette in guardia il Nord industriale.

Tra i vantaggi dei prezzi zonali per il sistema elettrico:

  • un prezzo che riflette la realtà locale, con uno sconto dove sole e vento producono molto;
  • un segnale che indirizza nuovi impianti e reti verso le aree in cui l’energia serve di più;
  • l’allineamento ai mercati europei, che i prezzi di zona li usano da tempo;
  • la fine del meccanismo per cui il Sud rinnovabile sostiene, tramite la media, i consumi del Nord.

Tra i limiti che gravano su imprese e consumatori:

  • il Nord industriale e ad alta domanda rischia prezzi più alti, con effetti sulla competitività della manifattura;
  • senza rete e accumuli il beneficio non arriva alle zone rinnovabili ma congestionate, isole in testa;
  • offerte più difficili da confrontare per famiglie e piccole attività;
  • una questione di equità, perché il prezzo unico nasceva anche per non dividere il Paese sul costo di un bene essenziale.

Quando i prezzi di zona arriveranno in bolletta, la geografia del prezzo non coinciderà con quella amministrativa. Milano ricade nella zona Nord, densa e ad alta domanda: oggi la media nazionale ne attenua il costo, con i prezzi zonali il Nord va verso valori più alti. Roma e Napoli stanno invece nella stessa zona, il Centro-Sud, e pagherebbero lo stesso prezzo zonale pur essendo lontane e diverse. Palermo mostra il rovescio: la Sicilia produce molto sole e vento, però congestioni di rete e insularità possono tenerne alto il prezzo di zona, perché la rinnovabile locale conta solo se la rete la porta ai consumi.

Un aspetto della riforma che sfugge spesso: il prezzo zonale è uniforme all’interno della zona. Una grande città e un piccolo comune della stessa zona pagano lo stesso prezzo all’ingrosso, e così il centro e la periferia industriale della medesima area. La riforma sposta la leva macro (non quella locale), cioè in quale zona ci si trova. Un capannone nell’hinterland accanto a un parco eolico non ottiene per questo un prezzo zonale più basso del negozio in centro città, se stanno nella stessa zona.

A fare la differenza intervengono altri strumenti come l’autoconsumo, le comunità energetiche (CER & Co.) e i contratti di fornitura diretta con chi produce, che agiscono sul singolo impianto e non sul prezzo di zona.

La bolletta tra contratto fisso e variabile

Sulla fornitura elettric,a la riforma ricadrà su tutti i clienti con un contratto indicizzato, famiglie e imprese, mentre chi ha un prezzo fisso non ne risentirà fino alla scadenza. I contratti a prezzo variabile, oggi agganciati al PUN Index GME, seguiranno il prezzo della zona: chi si trova in un’area più cara vedrà l’indicizzazione salire, chi sta dove le rinnovabili abbondano potrà spuntare condizioni migliori. L’esposizione è più alta per le imprese, che per il 79,5% stanno sul variabile, contro le famiglie divise quasi a metà tra fisso e variabile.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 09:28:09 +0000
SACE
Export delle PMI, al via i progetti di filiera e di business matching
L'intesa firmata da Pignotti e Camisa apre alle 116mila imprese Confapi il matching con buyer esteri, l'advisory sui rischi di filiera e i progetti pilota sui distretti

SACE e Confapi hanno siglato un accordo di collaborazione per l’internazionalizzazione delle piccole e medie industrie italiane. L’intesa poggia su tre linee d’azione: un roadshow nazionale sui territori insieme a CDP e SIMEST, iniziative di business matching con buyer esteri selezionati e progetti mirati su cluster di imprese, distretti e filiere produttive. In sintesi:

  • le iniziative coinvolgono le imprese associate a Confapi, oltre 116mila per 1,2 milioni di lavoratori;
  • il portafoglio SACE comprende operazioni assicurate e investimenti garantiti per 290 miliardi in 200 mercati;
  • il roadshow nazionale prevede nove tappe già realizzate e altre cinque in autunno;
  • l’intesa si aggancia al Piano Strategico 2026-2028 da 150 miliardi di nuovi impegni.

Le tre linee dell’accordo tra SACE e Confapi

L’accordo si articola su tre direttrici distinte. La prima è la promozione territoriale, con eventi congiunti e il roadshow nazionale che Confapi realizza insieme a SACE, CDP e SIMEST per avvicinare le imprese agli strumenti assicurativo-finanziari dell’Export Credit Agency.

La seconda è il business matching, cioè l’incontro fra le imprese associate e buyer esteri selezionati in funzione delle esigenze di acquisto e dell’offerta produttiva delle aziende Confapi. La terza è il lavoro sui cluster produttivi: Confapi identifica distretti, filiere e relative aziende champion, SACE interviene con strumenti finanziari dedicati, advisory sulla gestione dei rischi di filiera e progetti pilota di internazionalizzazione rivolti a cluster settoriali, in coordinamento con le reti territoriali della confederazione.

Azioni per l’internazionalizzazione delle PMI

Nel febbraio 2024 SACE e Confapi avevano firmato un Protocollo centrato su formazione e transizione green e digitale, dentro il Piano Industriale Insieme2025. Il rinnovo 2026 sposta il baricentro dalla conoscenza degli strumenti alla generazione di opportunità commerciali e al presidio delle catene di fornitura.

Ambito Protocollo 2026
Oggetto principale Si passa da iniziative formative e informative sui prodotti SACE a iniziative commerciali di business matching con buyer esteri selezionati
Unità di intervento Si passa dalla singola impresa associata al cluster, al distretto e alla filiera produttiva, con individuazione delle aziende champion
Priorità strategica Si passa dalla transizione sostenibile e digitale alla gestione dei rischi di filiera e ai progetti pilota di internazionalizzazione settoriale
Piano di riferimento SACE Si passa da Insieme2025, con l’obiettivo dichiarato di 65mila PMI servite, a SACE50 e ai suoi circa 150 miliardi di nuovi impegni per il triennio 2026-2028
Rete territoriale Si passa a un coordinamento esplicito tra gli export advisor SACE e le strutture territoriali Confapi, con il roadshow allargato a CDP e SIMEST

Intese e obiettivi SACE

L’accordo con Confapi si colloca dentro SACE50, il Piano Strategico 2026-2028 presentato a giugno, che destina circa 150 miliardi di euro di nuovi impegni fra garanzie finanziarie e assicurative. Il criterio dichiarato di allocazione di quelle risorse è l’addizionalità, cioè la selezione di interventi che abilitano progetti altrimenti irrealizzabili, e il perno organizzativo è la logica di filiera: SACE ha annunciato di voler intercettare non soltanto i grandi esportatori, bensì l’intero ecosistema industriale, compreso l’export indiretto e l’ingresso delle aziende nelle filiere cross-border.

In questa cornice, un’associazione che rappresenta 116mila piccole e medie industrie private diventa lo strumento con cui l’Export Credit Agency raggiunge la parte di tessuto produttivo che i canali bancari tradizionali intercettano con più difficoltà. La firma di oggi, in altri termini, è la traduzione associativa di una scelta di piano già compiuta.

La stessa logica ha guidato l’intesa con Confimprese per il retail e i servizi, segno di una strategia di accordi di sistema replicata su più rappresentanze.

Strumenti per le imprese

Per le PMI industriali l’accordo apre l’accesso al catalogo SACE, che comprende garanzie finanziarie, coperture per la gestione e la protezione dei rischi, factoring, servizi di advisory e attività di business matching. Il punto di contatto sono gli export advisor distribuiti nei 23 uffici che SACE dichiara in Italia e nei mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, ora affiancati dalle strutture territoriali Confapi. La novità per le aziende di subfornitura sta nell’advisory sui rischi di filiera, che sposta la valutazione dal singolo contratto di esportazione alla tenuta della catena di fornitura in cui l’impresa opera, comprese le forniture indirette che non compaiono nelle statistiche doganali dell’azienda.

Le strategie di internazionalizzazione delle PMI restano condizionate da un divario che le indagini di settore misurano da anni, con la larga maggioranza delle piccole imprese ancora su livelli bassi di propensione all’export e una forte concentrazione delle vendite su pochi mercati di sbocco.

Per quanto riguarda il roadshow nazionale promosso da Confapi con SACE, CDP e SIMEST, dopo le nove tappe territoriali già realizzate prima della firma, altre cinque sono in programma nell’autunno.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 09:02:47 +0000
Commercianti
Rimborso Bonus Elettrodomestici, scadenza 4 settembre per i venditori
Il MIMIT fissa al 4 settembre il termine per i rimborsi ai venditori del Bonus Elettrodomestici: 169 esercenti devono ancora incassare oltre un milione di euro

In chiusura la finestra per gli esercenti che hanno aderito al Bonus Elettrodomestici e non hanno ancora chiesto indietro le somme anticipate ai clienti con lo sconto in fattura: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato la scadenza per le domande di rimborso dei venditori al 4 settembre 2026. Le richieste presentate oltre quel termine non saranno liquidate. Al 10 luglio risultano 169 punti vendita con oltre un milione di euro ancora da incassare.

Rimborsi ai venditori del Bonus Elettrodomestici

I venditori aderenti al Bonus Elettrodomestici 2025 possono farsi rimborsare i voucher accettati in negozio secondo i termini del decreto MIMIT datato 14 luglio 2026. Il provvedimento chiude il ciclo di gestione della misura introdotta dall’art. 1, commi da 107 a 111, della L. n. 207/2024, dopo che tutti i buoni emessi in favore degli utenti finali sono stati utilizzati o sono scaduti.

Dopo la scadenza del 4 settembre 2026, l’esercente perde il diritto a recuperare lo sconto applicato al cliente, che copre il 30% del prezzo di acquisto fino a 100 euro, elevati a 200 euro per i nuclei con ISEE sotto i 25.000 euro (anticipato in fattura dal punto vendita).

La chiusura dei rimborsi completa anche il fronte fiscale della misura: i dati dei voucher utilizzati vengono trasmessi dal MIMIT all’Anagrafe tributaria e confluiscono nella dichiarazione precompilata, dove alimentano le verifiche sulla corretta fruizione del contributo e sul divieto di cumulo con altre agevolazioni per lo stesso acquisto.

Procedura di rimborso su piattaforma Invitalia

Per ottenere la liquidazione, il venditore utilizza la piattaforma informatica della misura, secondo le modalità dell’art. 7 del decreto direttoriale del 22 ottobre 2025. Trascorso il periodo utile per eventuali resi, la sequenza da completare è la seguente:

  • caricamento fattura emessa all’utente finale, con il prezzo pieno del prodotto e l’indicazione dello sconto applicato tramite voucher;
  • dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di aver ritirato l’elettrodomestico obsoleto consegnato dal cliente e di averlo avviato al corretto smaltimento;
  • liquidazione del rimborso da parte di Invitalia sul conto corrente con IBAN dedicato comunicato in fase di adesione, all’esito dei controlli sulla documentazione.

Un milione di euro ancora da incassare

Alla data del 10 luglio 2026 i venditori che non hanno ancora presentato istanza di rimborso sono 169, per un ammontare complessivo di 1.078.100,87 euro: in media, ogni esercente ha circa 6.380 euro di sconti anticipati da recuperare. Il dato emerge dalle premesse del decreto, che motiva la fissazione del termine con l’esigenza di assicurare la corretta contabilità della misura.

Non è la prima sollecitazione: già nei mesi scorsi il Ministero aveva invitato gli aderenti a completare con urgenza le procedure di richiesta, spiegando che solo la presentazione tempestiva delle istanze consente ai soggetti gestori di svolgere i controlli previsti dalla legge e di definire le regolazioni contabili collegate ai rimborsi.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 08:16:59 +0000
Tasse immobili
Donazioni in Italia, gli immobili dominano il passaggio generazionale
Il Rapporto del Notariato conferma un mercato stabile, con quote e aziende al centro del passaggio d'impresa e la riforma delle donazioni ora a regime

Il mercato delle donazioni in Italia tiene nel 2026, e il mattone continua a fare la parte del leone nel passaggio di ricchezza tra generazioni. Anche l’ultimo rapporto sui dati statistici del Consiglio Nazionale del Notariato fotografa un 2025 in linea con l’anno precedente, mentre sullo sfondo la riforma delle donazioni semplifica la rivendita degli immobili donati imprimendo nuova accelerazione alle operazioni.

In sintesi

  • 216.558 donazioni di immobili e 46.864 di beni mobili in Italia nel 2025, in linea con il 2024 (Rapporto Dati Statistici Notarili 2025, Consiglio Nazionale del Notariato);
  • fabbricati in piena proprietà nel 56,52% degli atti immobiliari, nuda proprietà al 16,32% (DSN 2025);
  • Campania prima per volumi (12,89%), Trentino-Alto Adige primo per densità con 961 donazioni ogni 100.000 abitanti (DSN 2025);
  • denaro (42,16%) e quote o azioni societarie (41,73%) in testa tra i beni mobili (DSN 2025);
  • riforma dell’azione di restituzione a regime dal 18 giugno 2026, art. 44 della legge 2 dicembre 2025 n. 182.

Donazioni, 8 su 10 sono immobiliari

Nel 2025 in Italia si contano 216.558 donazioni di beni immobili, pari all’82,2% dei 263.422 atti di liberalità complessivi, un volume in linea con le 217.749 del 2024 e lontano dal picco del 2021 (221.642). I fabbricati in piena proprietà rappresentano il 56,52% (122.618 atti), la nuda proprietà il 16,32% (35.343) e i terreni agricoli il 13,18% (28.552); marginali i terreni edificabili (1,32%). Le donazioni con agevolazione prima casa sono 78.893, in linea con le 78.913 dell’anno prima.

Il Sud guida i volumi, il Trentino la densità

Il Sud raccoglie il 35,7% delle donazioni immobiliari (77.419 atti) e, sommato alle Isole (12,7%), sfiora la metà del totale nazionale. In valori assoluti guida la Campania con il 12,89% (27.909 atti), davanti a Lombardia (10,69%) e Sicilia (10,53%). La classifica si capovolge sul rapporto con la popolazione: il Trentino-Alto Adige registra 961 donazioni ogni 100.000 abitanti, seguito da Calabria (799) e Basilicata (764).

Donano gli over 76 e ricevono i giovani

I donanti sono in prevalenza persone oltre i 76 anni, che rappresentano il 35,14% dei casi, mentre chi riceve è quasi sempre più giovane: oltre il 74% dei donatari ha meno di 55 anni. La fascia con più donazioni ricevute è quella 46-55 anni (25,06%), seguita dai 18-35 anni (23,32%) e dai 36-45 anni (20,98%). La donazione conferma così la sua funzione di anticipo dell’eredità verso figli e nipoti.

Denaro e quote societarie tra i beni mobili

Tra i 46.864 beni mobili donati nel 2025 il denaro guida con il 42,16% (19.757 atti), tallonato da azioni e quote sociali con il 41,73% (19.558); le donazioni d’azienda si fermano al 5,62%. La Lombardia concentra il primato assoluto con 12.776 atti (27,26% del totale), davanti a Veneto (9,69%) e Piemonte (8,93%).

La quota crescente di partecipazioni e imprese racconta un passaggio generazionale che riguarda sempre più il controllo delle aziende familiari e non solo il mattone: sul piano fiscale il trasferimento di quote e aziende a coniuge e figli può godere dell’esenzione se l’attività prosegue per almeno cinque anni, mentre sugli immobili incide l’imposta di donazione, con quella ipotecaria e catastale.

Le quattro forme del passaggio patrimoniale

I dati 2025 mettono in fila quattro strade ricorrenti per trasferire il patrimonio in vita, ciascuna con una funzione diversa nel passaggio tra generazioni.

Forma prevalente Funzione nel passaggio patrimoniale
Piena proprietà del fabbricato (56,52%) trasferisce subito casa e pieno controllo del bene, con imposta ipotecaria e catastale piene salvo agevolazione prima casa
Nuda proprietà (16,32%) il donante mantiene l’usufrutto e l’uso del bene finché è in vita, mentre il donatario riceve la titolarità con base imponibile ridotta
Denaro (42,16% dei beni mobili) liquidità immediata e tracciabile a figli o nipoti, senza vincoli e senza gestione di un immobile
Quote, azioni e azienda (47,35% dei beni mobili) anticipa il passaggio d’impresa, con possibile esenzione fiscale per coniuge e discendenti se l’attività prosegue almeno cinque anni

La riforma dell’azione di restituzione è a regime

Dal 18 giugno 2026 è a regime la riforma dell’azione di restituzione, introdotta dall’articolo 44 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025 dopo un semestre di transizione. Chi acquista a titolo oneroso una casa di provenienza donativa non può più vedersela sottrarre dagli eredi legittimari del donante: la vecchia azione di restituzione contro il terzo acquirente è abolita.

La tutela dei legittimari non sparisce ma cambia natura, da reale a obbligatoria: al posto del bene, l’erede leso ottiene un diritto di credito verso il donatario, con il rischio dell’eventuale insolvenza a suo carico. Per il donatario, vendere un immobile ricevuto in donazione o offrirlo in garanzia per un mutuo diventa così più agevole, ferme le verifiche notarili e bancarie sul singolo atto.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 08:15:57 +0000
Mondo del Lavoro
Caregiver esonerati dai turni notturni anche senza handicap grave
La Cassazione respinge la lettura restrittiva del Dlgs 66/2003: basta la disabilità certificata del familiare e il datore che impone la notte rischia il penale

Il dipendente caregiver che assiste un familiare con disabilità può rifiutare il lavoro notturno anche quando l’assistito non ha il riconoscimento di handicap grave. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. n. 20229 del 16 giugno 2026), respingendo il ricorso di un’azienda che negava l’esonero dai turni notturni a un tecnico ferroviario convivente con la moglie disabile, e chiudendo la prassi aziendale che da anni subordinava il diritto alla certificazione di gravità.

In sintesi

  • l’esonero è previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003 e dall’articolo 53, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001;
  • la disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge n. 104/1992 è sufficiente, senza la connotazione di gravità del comma 3;
  • il dissenso va espresso in forma scritta e comunicato almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione notturna;
  • il datore che adibisce comunque il dipendente al turno di notte rischia l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 516 a 2.582 euro, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003;
  • l’orientamento contrasta con il Consiglio di Stato (sent. n. 8798 del 27 ottobre 2022), che pretende la gravità per il personale di polizia.

Turni notturni rifiutabili senza handicap grave

Il caregiver lavoratore può opporsi al turno di notte per il solo fatto di avere a proprio carico una persona con disabilità riconosciuta dalla Legge n. 104/1992, quale che sia il grado della minorazione. La Cassazione valorizza il dato letterale dell’articolo 11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003, che parla di soggetto disabile e nulla dice sulla gravità: dove il legislatore ha voluto condizionare un beneficio all’handicap grave lo ha scritto, e nella disciplina dell’orario notturno quel limite manca. L’espressione a proprio carico descrive una relazione di assistenza e responsabilità, non un livello clinico.

I benefici della Legge 104 che richiedono l’handicap grave

La gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 governa la maggior parte delle agevolazioni per chi assiste, e l’esonero dal notturno è l’eccezione che si muove su un requisito più basso. In tabella il quadro delle agevolazioni Legge 104 per i caregiver.

Beneficio del caregiver Serve l’handicap grave
Permessi mensili retribuiti (art. 33, Legge n. 104/1992) Sì
Congedo straordinario biennale (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) Sì
Scelta della sede e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, Legge n. 104/1992) Sì
APE sociale per caregiver conviventi Sì
Esonero dal lavoro notturno (art. 11, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 66/2003) No

Dissenso scritto al lavoro notturno e termine di 24 ore

L’esonero opera come diritto potestativo del lavoratore, quindi nessuna autorizzazione aziendale è necessaria e il datore non ha margini di valutazione sull’opportunità della richiesta. Le regole di esercizio sono queste:

  • il dissenso si esprime in forma scritta e si comunica al datore di lavoro almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione notturna programmata;
  • nessuna commissione medica deve certificare la gravità, perché è sufficiente il verbale di disabilità del familiare assistito;
  • la volontà espressa copre tutto il periodo in cui persiste la situazione di assistenza e non va rinnovata per ogni singolo turno, salvo accordi organizzativi diversi;
  • l’assegnazione al turno di notte dopo il dissenso espone il datore a responsabilità penale.

Sanzione penale per il datore che impone il turno notturno

La sanzione è quella dell’articolo 18-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 516 a 2.582 euro. Le due pene sono alternative e non cumulative, ed è la stessa risposta sanzionatoria prevista per l’impiego notturno delle lavoratrici nel periodo di tutela della maternità. Il presupposto della contravvenzione è duplice: il dissenso ritualmente comunicato e l’adibizione al turno nonostante quel dissenso.

Il contrasto con il Consiglio di Stato e i dipendenti pubblici

Per il settore privato l’orientamento è ormai stabile: l’ordinanza n. 20229/2026 consolida quanto già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12649/2023 e chiude la difesa aziendale fondata sull’interpretazione sistematica. Nel pubblico impiego il quadro è meno lineare, perché il Consiglio di Stato (sent. n. 8798 del 27 ottobre 2022) ha letto l’espressione a proprio carico come riferita al solo handicap grave, decidendo sull’esonero di personale della Polizia di Stato. La divergenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo lascia esposti gli agenti e i dipendenti dei comparti a ordinamento pubblicistico, che davanti al diniego dell’amministrazione trovano un precedente sfavorevole, mentre il dipendente privato oggi ha dalla sua un principio di legittimità consolidato.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 08:01:17 +0000
Pubblico impiego
Borse di studio INPS per i collegi universitari, fino al 95% della retta
Il bando INPS assegna 477 contributi per i collegi di merito: l'importo si calcola in percentuale sulla retta, dal 50% al 95% in base all'ISEE del nucleo

Per le famiglie del pubblico impiego l’INPS ha messo a concorso 477 contributi per l’ospitalità nei collegi universitari di merito. Da 10mila a 13mila euro il tetto massimo di retta rimborsabile, la borsa vale una percentuale che scala con l’ISEE, dal 95% al 50%. Tradotto in denaro, su una retta da 7.200 euro un nucleo con ISEE di 35mila euro incassa 4.680 euro e ne versa 2.520 di tasca propria.

In sintesi

  • i contributi messi a concorso per l’anno accademico 2026/2027 sono 477, ripartiti in 412 per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, 50 per la Gestione Magistrale e 15 per la Gestione Postelegrafonici;
  • le domande si presentano sul Portale Prestazioni Welfare fino  alle ore 12 del 30 luglio 2026;
  • la graduatoria è pubblicata entro il 27 agosto 2026, con due scorrimenti entro il 16 settembre e il 5 ottobre;
  • il bando è il Collegi universitari – Ospitalità residenziale a.a. 2026/2027, adottato il 26 giugno 2026 ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463;
  • il beneficio copre il periodo da settembre 2026 a luglio 2027.

Destinatari delle borse di studio INPS per i collegi universitari

Possono partecipare al concorso i figli, gli orfani e i soggetti equiparati dei titolari del diritto, cioè i dipendenti e i pensionati iscritti a tre gestioni assistenziali dell’Istituto. La platea è quella del welfare del pubblico impiego, non la generalità degli studenti universitari. I destinatari delle borse di studio INPS sono i figli e gli orfani di:

L’articolo 1 del bando estende la platea ai giovani in affidamento preadottivo da almeno un anno ed equipara agli orfani del titolare gli orfani dell’altro genitore e i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Importo del contributo calcolato in percentuale sulla retta

Il contributo per i figli di iscritti alla Gestione unitaria e alla Gestione Postelegrafonici è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il tetto massimo previsto per la fascia ISEE e il costo effettivo della retta annuale, secondo l’articolo 11, comma 1, del bando. La percentuale scende dal 95% al 50% al crescere dell’indicatore. La somma eccedente rimane a carico dello studente.

Valore ISEE Contributo INPS e tetto di retta
fino a 8.000 euro 95% su una retta fino a 13.000 euro
da 8.000,01 a 12.000 euro 92% su una retta fino a 13.000 euro
da 12.000,01 a 16.000 euro 88% su una retta fino a 13.000 euro
da 16.000,01 a 20.000 euro 84% su una retta fino a 13.000 euro
da 20.000,01 a 24.000 euro 79% su una retta fino a 12.000 euro
da 24.000,01 a 28.000 euro 75% su una retta fino a 12.000 euro
da 28.000,01 a 32.000 euro 70% su una retta fino a 11.000 euro
da 32.000,01 a 36.000 euro 65% su una retta fino a 11.000 euro
da 36.000,01 a 44.000 euro 60% su una retta fino a 10.000 euro
da 44.000,01 a 56.000 euro 55% su una retta fino a 10.000 euro
oltre 56.000 euro 50% su una retta fino a 10.000 euro

Ne discende che il massimo teorico della borsa per la Gestione unitaria è pari a 12.350 euro, cioè il 95% di 13.000. La copertura integrale del tetto spetta soltanto ai figli di iscritti alla Gestione Magistrale, per i quali l’articolo 11, comma 3, riconosce un contributo pari alla retta nei limiti degli importi massimi per fascia ISEE.

Quanto vale la borsa su una retta reale

Un collegio di merito accreditato dal MUR chiede per l’anno accademico 2026-2027 una retta annuale intorno ai 7.200 euro per un posto singolo con servizi. Applicando la tabella dell’articolo 11 a quel valore, il contributo effettivo per uno studente figlio di iscritto alla Gestione unitaria varia in questo modo:

  • con ISEE pari a 7.500 euro la percentuale è il 95% e la borsa vale 6.840 euro, con 360 euro a carico della famiglia;
  • con ISEE pari a 35.000 euro la percentuale scende al 65% e la borsa vale 4.680 euro, con 2.520 euro a carico della famiglia;
  • con ISEE pari a 60.000 euro la percentuale è il 50% e la borsa vale 3.600 euro, con 3.600 euro a carico della famiglia.

Il tetto di 13.000 euro diventa vincolante solo dove la retta lo supera. Uno studente con ISEE sotto gli 8.000 euro in un collegio da 13.500 euro annui ottiene il 95% di 13.000, quindi 12.350 euro, e versa i restanti 1.150. La fascia ISEE vale dunque due volte: fissa la percentuale di copertura e determina il punteggio in graduatoria.

Il calcolo dell’ISEE decide sia la percentuale di copertura sia la posizione in graduatoria. Il calcolatore ISEE di PMI.it stima in pochi minuti il valore dell’indicatore per il proprio nucleo e permette di individuare la fascia prima di trasmettere la DSU.

ISEE universitario obbligatorio al momento della domanda

La Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE Universitario deve già essere stata presentata quando si invia la domanda di partecipazione. L’articolo 7 del bando è netto: il sistema non acquisisce valori ISEE elaborati su una DSU protocollata dopo l’inoltro della domanda, anche se trasmessa entro la scadenza. Chi arriva al 30 luglio senza attestazione valida viene collocato d’ufficio nella classe ISEE massima, con la percentuale di copertura più bassa e zero punti di reddito in graduatoria.

Eventuali omissioni o difformità nella dichiarazione possono essere corrette su istanza dell’interessato entro sette giorni dalla scadenza, quindi entro il 6 agosto 2026. Lo stesso termine vale per il riesame telematico dei dati acquisiti dalla procedura, dal voto di diploma allo status di orfano.

Requisiti di ammissione e limiti di età

L’articolo 3 del bando elenca i requisiti che lo studente deve possedere alla data di scadenza. Il più selettivo è il limite dei 26 anni, che si valuta al 30 luglio 2026. I requisiti di ammissione sono i seguenti:

  • non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica, calcolata senza soluzione di continuità dal primo anno della scuola primaria e a prescindere dalle cause del ritardo;
  • essere inoccupati o disoccupati;
  • non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla scadenza del bando;
  • non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari;
  • non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
  • non fruire di altre provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di valore superiore a 6.000 euro complessivi per lo stesso anno accademico.

Il bando 2026/2027 introduce una disciplina dedicata per gli studenti iscritti al semestre filtro dei corsi a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Chi vince può scegliere se frequentare subito il collegio con contratto annuale, applicando la disciplina ordinaria anche in caso di mancato superamento, oppure congelare la posizione fino all’anno successivo, con accesso al beneficio subordinato al superamento del semestre.

Graduatoria tra merito scolastico e punteggio ISEE

La graduatoria somma il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, a quello attribuito alla classe di ISEE Universitario 2026, con precedenza assoluta per gli orfani e gli equiparati. Chi si iscrive al primo o al secondo anno porta il voto di maturità; chi si iscrive dal terzo anno in poi o a una laurea magistrale porta la media ponderata degli esami dell’anno accademico 2024/2025, dove un 30 su 30 vale 100 punti, oppure il voto di laurea.

Il punteggio ISEE assegna 25 punti fino a 8.000 euro, 20 punti fino a 16.000, 15 punti fino a 24.000, 10 punti fino a 32.000, 5 punti fino a 44.000 e zero oltre i 44.000 euro. A parità di punteggio complessivo prevale l’ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità, il candidato di età maggiore.

Domanda entro il 30 luglio sul Portale Prestazioni Welfare

La domanda si trasmette esclusivamente online, a pena di improcedibilità, entro le ore 12 del 30 luglio 2026. Il percorso passa dall’area riservata di inps.it, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, digitando Portale Prestazioni Welfare nella stringa di ricerca e selezionando la prestazione Collegi Universitari nella scheda di presentazione domanda.

Gli studenti già vincitori delle edizioni precedenti non ripresentano la domanda: mantengono il contributo per l’intero ciclo di studi, anche nel passaggio dalla triennale alla magistrale, a condizione di laurearsi in corso e di rendere ogni anno l’istanza di rinnovo. Il mantenimento richiede il superamento di tutti gli esami previsti con media non inferiore a 24 su 30 e la presentazione dell’ISEE universitario entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il posto in collegio si ottiene con una selezione separata

Vincere il concorso INPS non dà diritto a un posto letto. Il bando è esplicito: l’utile collocamento in graduatoria comporta la sola assegnazione del beneficio economico, mentre l’ammissione al collegio segue i regolamenti della singola struttura. Chi punta a un collegio di merito deve quindi superarne il concorso interno, che valuta carriera scolastica, motivazioni e formazione extracurriculare, seguendo tempistiche fissate dal bando del collegio.

Le due procedure vanno gestite in parallelo. Lo studente ammesso con riserva deve accedere alla procedura INPS dalle ore 12 del 1° settembre alle 23.59 del 10 settembre 2026 per dichiarare l’iscrizione all’università e al collegio, caricare il contratto di ospitalità e la fattura pari al 50% della retta e compilare l’atto di delegazione di pagamento in favore della struttura. Chi attende l’esito di un test di ingresso ottiene una proroga fino al 28 settembre 2026. Il mancato rispetto degli adempimenti equivale a rinuncia.

Le 58 strutture rappresentate dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito sono gestite da enti no profit e affiancano all’ospitalità un percorso formativo con tutorato, orientamento, esperienze internazionali e attività culturali. Sono ammessi a contributo anche i CampusX di Chieti, Roma e Bari. L’INPS versa ai collegi un acconto del 50% entro l’11 dicembre 2026 e il saldo entro il 23 luglio 2027, previa documentazione del periodo di frequenza.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 07:18:48 +0000
Misure per famiglie
La detrazione per figli a carico non spetta al lavoratore extracomunitario
Sono albanese e vivo in Italia. Posso considerare i miei figli fiscalmente a carico anche se vivono in Albania? Sono albanese e vivo in Italia. Posso considerare i miei figli fiscalmente a carico anche se vivono in Albania?
Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 06:28:14 +0000
Pensioni
Pensione in Tunisia, privati ed ex statali trasferiti azzerano l’IRPEF italiana
L'abbattimento dell'80% lascia imponibile un quinto dell'assegno e l'articolo 18 vale anche per ex statali e militari. Procedura INPS, sentenze e risparmio effettivo.

La Tunisia è la destinazione fiscale che offre ai pensionati italiani qualcosa che quasi nessun altro Paese concede: la possibilità di alleggerire l’imposta anche per chi ha una pensione pubblica. Dove Grecia e Albania si fermano alle pensioni private, la Convenzione con Tunisi porta sotto la tassazione tunisina pure gli assegni degli ex statali, dei militari e degli ex INPDAP, senza obbligo di cittadinanza. Il richiamo di un’aliquota fissa bassa circola da anni sui forum, ma il vantaggio nasce da un meccanismo diverso, l’abbattimento dell’80% dell’imponibile, e una recente sentenza abruzzese ha rafforzato il diritto al rimborso di chi si trasferisce sul serio.

In sintesi:

  • la Tunisia tassa solo il 20% della pensione estera grazie a un abbattimento dell’80%, con aliquota effettiva a una cifra sola;
  • l’art. 18 della Convenzione Italia-Tunisia (L. 25 maggio 1981, n. 388) assegna tutte le pensioni, private e pubbliche, alla tassazione esclusiva dello Stato di residenza;
  • anche ex INPDAP, statali e militari defiscalizzano trasferendo la sola residenza, senza acquisire la cittadinanza tunisina;
  • il rimborso IRPEF spetta anche senza prova dell’imposta pagata in Tunisia (Cassazione, ord. n. 13217/2022; CGT Abruzzo, sent. n. 131/2026);
  • servono residenza effettiva per oltre 183 giorni e iscrizione all’AIRE (art. 2 del TUIR come riformato dal D.Lgs. 209/2023), più la domanda di detassazione alla sede INPS con l’attestazione fiscale tunisina (Circolare INPS n. 176/1999).

Tasse sulla pensione in Tunisia e abbattimento dell’80%

In Tunisia la pensione estera è tassata solo sul 20% dell’importo, perché la normativa locale applica un abbattimento dell’80% ai redditi pensionistici di fonte straniera. Il residuo quinto è poi assoggettato alle aliquote progressive tunisine, così il prelievo effettivo sull’intero assegno scende a una cifra sola, indicativamente tra il 3% e il 6% a seconda dell’importo. L’idea di un’aliquota fissa del 7% che gira da tempo è imprecisa: non esiste una flat rate sulla pensione, esiste un abbattimento della base imponibile che produce un carico ridotto. Insieme al cambio euro-dinaro favorevole e al basso costo della vita, questo trattamento aumenta in modo netto il potere d’acquisto dell’assegno, tanto più quanto più alta è la pensione.

Anche gli ex statali defiscalizzano la pensione in Tunisia

La Tunisia è uno dei pochissimi Paesi dove anche le pensioni pubbliche — ex INPDAP, statali, insegnanti, militari — vengono tassate solo nel Paese di residenza, senza bisogno di prendere la cittadinanza. La ragione sta nella struttura della tassazione delle pensioni estere fissata dalla Convenzione Italia-Tunisia: l’art. 18 attribuisce alla tassazione esclusiva dello Stato di residenza tutte le pensioni in relazione a un cessato impiego, senza distinguere tra settore privato e pubblico, e l’art. 19 disciplina soltanto le remunerazioni diverse dalle pensioni. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 76/2023, ha confermato che l’art. 18 copre tutti i redditi da pensione, pubblici e privati, di un contribuente iscritto all’AIRE e residente in Tunisia.

Una precisazione utile per chi arriva dalla politica o da cariche elettive: l’assegno vitalizio non è una pensione. Con la risposta n. 114/2026 l’Agenzia ha chiarito che il vitalizio di un ex consigliere regionale residente in Tunisia non è reddito prodotto in Italia per un non residente, quindi non è tassato in Italia a prescindere dalla Convenzione, seguendo però una via giuridica distinta da quella delle pensioni.

Quanto vale il risparmio rispetto all’Italia

Il risparmio è la differenza tra l’IRPEF che il pensionato smette di versare in Italia e il piccolo prelievo tunisino sul 20% imponibile. Le aliquote italiane 2026, fissate dalla L. 199/2025, procedono per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre. Sull’assegno lordo l’IRPEF teorica è questa:

Pensione lorda annua IRPEF lorda italiana che in Tunisia non si versa
20.000 euro 4.600 euro
35.000 euro 8.750 euro
50.000 euro 13.700 euro

Il valore in tabella è l’imposta lorda, non il risparmio netto. In Italia il pensionato gode delle detrazioni da pensione dell’art. 13 del TUIR e di una no-tax area fino a circa 8.500 euro, così sugli assegni bassi il prelievo effettivo è inferiore alla cifra teorica; sulle pensioni medie e alte le detrazioni incidono poco e il vantaggio si avvicina all’intera imposta. Vanno poi tolte le addizionali regionali e comunali, che in Italia si pagano e in Tunisia non esistono, e aggiunto il modesto prelievo tunisino sul quinto imponibile. Il numero reale dipende da importo, età e Regione di partenza.

L’IRPEF dovuta in Italia sulla pensione cambia con importo, età e Regione di residenza: il calcolo IRPEF restituisce l’imposta sul singolo caso, la base per il confronto con il prelievo tunisino.

Come trasferire la residenza fiscale per la pensione lorda INPS

Per incassare la pensione al lordo servono l’iscrizione all’AIRE, la residenza effettiva in Tunisia e la domanda di detassazione alla sede INPS che gestisce la prestazione, con l’attestazione della residenza fiscale rilasciata dall’autorità tunisina. Il fondamento della residenza è l’art. 2 del TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023, che dal 2024 valuta residenza civilistica, domicilio e presenza fisica per la maggior parte dell’anno e ha reso l’iscrizione anagrafica una presunzione relativa.

Il percorso passa per alcuni adempimenti in sequenza:

  • si apre un conto corrente in Tunisia e si stipula un contratto di affitto abitativo, requisiti per il permesso di soggiorno;
  • si perfeziona l’iscrizione all’AIRE con cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente;
  • si ottiene dall’autorità fiscale tunisina l’attestazione di residenza fiscale per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • si presenta alla sede INPS competente la domanda di applicazione della Convenzione con il modello EP-I, la cui versione italiano-francese è utilizzabile essendo il francese lingua amministrativa in Tunisia, come da Circolare INPS n. 176 del 14 settembre 1999;
  • per le annualità già tassate si chiede il rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal prelievo.

Rimborso IRPEF e controlli del Fisco secondo le sentenze

Il rimborso dell’IRPEF spetta anche a chi non dimostra di aver pagato imposte in Tunisia, perché l’avverbio “soltanto” dell’art. 18 assegna la potestà impositiva a un solo Stato. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 13217 del 27 aprile 2022 e, in modo ancora più esplicito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo con la sentenza n. 131/2026 del 5 marzo 2026, che ha riconosciuto il diritto al rimborso pur in presenza di un coniuge ancora iscritto all’anagrafe italiana.

Il rovescio è che il vantaggio spetta solo a chi sposta la vita in Tunisia. L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fittizia quando la casa italiana resta a disposizione, il centro degli interessi personali e le utenze indicano una permanenza di fatto in Italia. Per i redditi diversi dalla pensione, come i titoli e i risparmi, valgono regole a sé che dipendono dal regime applicato dalla banca ai non residenti.

Costo della vita e comunità italiana in Tunisia

Oltre al fisco, la Tunisia offre un costo della vita nettamente inferiore all’Italia e un cambio euro-dinaro che amplia il potere d’acquisto dell’assegno. Le mete storiche degli italiani sono Hammamet, dove risiedono migliaia di connazionali iscritti all’AIRE, insieme a Sousse, Nabeul e alla capitale Tunisi, con affitti e servizi che valgono una frazione dei costi italiani. La sanità va pianificata: la Tunisia è fuori dall’Unione Europea e non garantisce assistenza gratuita ai residenti stranieri, per cui una polizza sanitaria privata copre visite, ricoveri ed eventuale rimpatrio. Le cliniche private delle città costiere offrono buoni standard e personale che parla spesso italiano o francese.


Data articolo: Mon, 20 Jul 2026 06:06:01 +0000
Turismo
Come mettere online una casa per affitti brevi nel 2026
Dal CIN alla cedolare secca, passando per sicurezza, commissioni e comunicazione degli ospiti: gli adempimenti da chiudere prima dell’annuncio online.

Mettere online un’abitazione per affitti brevi nel 2026 richiede di verificare gli obblighi locali, ottenere il CIN, predisporre le dotazioni di sicurezza, attivare Alloggiati Web e definire il regime fiscale prima di pubblicare l’annuncio. La gestione privata può riguardare fino a due appartamenti nel periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale, con partita IVA, SCIA e adempimenti collegati.

Nel linguaggio corrente, l’espressione casa vacanze indica spesso qualsiasi abitazione affittata ai turisti. Sul piano amministrativo, le case e appartamenti per vacanze riconosciuti dalle Regioni sono strutture ricettive extra-alberghiere. La locazione breve o turistica riguarda invece la concessione dell’immobile con i servizi strettamente connessi al soggiorno e segue una disciplina distinta.

Airbnb, Booking.com, Vrbo e gli altri portali offrono visibilità, calendario, prenotazioni e strumenti di pagamento. Quando intervengono nell’incasso del canone applicano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto; gli obblighi amministrativi, fiscali e di pubblica sicurezza continuano a fare capo al proprietario. La tariffa deve essere definita partendo dal calcolo dei guadagni attesi, poiché commissioni e costi di gestione si sommano alle imposte calcolate sul canone lordo.

Due simulazioni misurano il ricavo ottenuto da una prenotazione di 1.000 euro e il prezzo per notte necessario a produrre 100 euro netti, confrontando durata del soggiorno, commissione del portale e aliquota della cedolare secca.

In sintesi, prima di aprire le prenotazioni occorre verificare:

  • gli adempimenti regionali e comunali applicabili alla locazione turistica (comprese registrazioni territoriali, comunicazioni preventive e disciplina dell’imposta di soggiorno) e l’eventuale SCIA per affitti brevi dal terzo immobile e gli ulteriori obblighi della gestione imprenditoriale;
  • il CIN – Codice Identificativo Nazionale (da ottenere attraverso la BDSR ed esporre secondo le modalità ammesse e riportare in ogni annuncio online), le dotazioni di sicurezza richieste per l’alloggio e la trasmissione dei dati attraverso Alloggiati Web per gli affitti brevi;
  • le commissioni delle piattaforme, insieme a pulizie, biancheria, utenze, manutenzione e altri costi che riducono il ricavo della prenotazione;
  • la valutazione della cedolare secca sugli affitti brevi, il calcolo della ritenuta applicata dagli intermediari e il saldo dovuto in dichiarazione.

Data articolo: Fri, 17 Jul 2026 12:18:00 +0000

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