Oggi è Sabato 04/04/2026 e sono le ore 10:16:25
Nostro box di vendita su Vinted
Nostro box di vendita su Wallapop
Nostro box di vendita su subito.it
Condividi questa pagina
Oggi è Sabato 04/04/2026 e sono le ore 10:16:25
Nostro box di vendita su Vinted
Nostro box di vendita su Wallapop
Nostro box di vendita su subito.it
Condividi questa pagina
Nostra publicità
Compra su Vinted
Compra su Vinted
#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Su App IO il portafoglio digitale italiano è già una realtà concreta: oggi si possono caricare patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità , conservandole all’interno dell’IT Wallet come versioni digitali ufficiali dei documenti cartacei, utilizzabili nei contesti già abilitati dalla piattaforma. Il progetto entra ora in una nuova fase di crescita. Dopo il debutto dei primi tre documenti, il calendario di estensione prevede l’arrivo di nuove credenziali e attestazioni della PA, con la tessera elettorale già indicata tra i prossimi contenuti del portafoglio digitale.
Al momento, dentro l’IT Wallet si possono attivare tre documenti. La patente digitale può essere mostrata in Italia durante i controlli su strada, la tessera sanitaria consente l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la Carta europea della disabilità mantiene gli stessi usi già previsti dalla versione fisica. È questo il tratto che distingue il portafoglio digitale da una semplice raccolta di file sullo smartphone: i dati arrivano dagli stessi enti che emettono i documenti cartacei e vengono resi disponibili dentro un sistema pubblico progettato per l’identificazione e l’accesso ai servizi.
La prossima estensione del sistema riguarda nuovi documenti e attestazioni digitali della Pubblica amministrazione. Tra i contenuti già indicati figura la tessera elettorale, mentre il percorso di ampliamento comprende anche certificazioni e credenziali utilizzabili nei servizi online. Per la carta d’identità elettronica il cantiere resta aperto, non ancora definito in modo completo. Il percorso richiede infatti ulteriori passaggi tecnici e regolatori, già emersi anche nelle precedenti fasi di sviluppo del sistema.
Accanto ai documenti, cresceranno anche le funzioni collegate ai servizi digitali, come nel caso delle deleghe digitali ai servizi della PA, destinate a dialogare con il portafoglio.
L’obiettivo fissato per il 2027 è quello di portare nel portafoglio digitale un numero molto più ampio di contenuti, fino a circa 200 documenti resi disponibili dalle amministrazioni. Tra i servizi e le credenziali attese figurano certificati digitali, attestati di frequenza scolastica, certificazioni ISEE, documenti anagrafici e anche la prova dell’età online senza dover esibire ogni volta un documento di identità completo.
Altri soggetti, compresi operatori privati, potranno rendere disponibili servizi integrati all’interno dell’ecosistema digitale.
L’evoluzione di IT Wallet non riguarda solo il numero delle credenziali caricabili ma anche il ruolo che lo smartphone stesso può assumere nel rapporto con amministrazioni e servizi. Il portafoglio digitale nasce infatti per ospitare attestati elettronici verificati alla fonte, da esibire quando richiesti senza dover ripetere ogni volta controlli o passaggi documentali. La traiettoria è quella di un ambiente unico digitale in cui raccogliere documenti personali, certificazioni e prove di status. È su questo terreno che si giocherà la fase successiva del progetto, con un allargamento progressivo delle funzioni già attive su App IO.
Per usare Documenti su IO bisogna scaricare o aggiornare l’app ed entrare con SPID o CIE. L’attivazione è facoltativa, gratuita e riservata alle persone maggiorenni che siano titolari di documenti validi. Una volta completato l’accesso, il cittadino può scegliere quali documenti aggiungere alla sezione Portafoglio.
I numeri raggiunti finora mostrano che il progetto ha superato la fase iniziale di test. Con oltre 10 milioni di attivazioni e 17,3 milioni di documenti caricati, il wallet non è più una promessa di sistema ma una funzione già entrata nell’uso quotidiano. Il passaggio che resta da presidiare riguarda adesso la qualità dell’estensione: quali documenti arriveranno davvero per primi, con quale valore d’uso e con quale integrazione rispetto ai servizi che App IO sta già assorbendo.
Quando un condominio che ha eseguito lavori con il Superbonus decide di vendere l’ex alloggio del portiere, la plusvalenza che ne deriva deve essere tassata in capo ai singoli condòmini, ciascuno per la propria quota calcolata in base ai millesimi di proprietà . Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 86 del 27 marzo 2026, rispondendo a specifico interpello. Il caso consente di fissare il regime fiscale applicabile ai beni accessori oggetto di interventi agevolati.
Il punto di partenza della risposta delle Entrate è di natura civilistica. L’ex alloggio del portiere è un bene condominiale di cui ciascun condòmino detiene una quota incorporata nell’unità immobiliare principale: non ha un prezzo di acquisto autonomo, non è trasferibile separatamente, e la sua titolarità dipende interamente dalla titolarità del bene principale.
Da questa accessorietà discende la regola fiscale: il regime della plusvalenza da Superbonus previsto dall’art. 67, comma 1, lett. b-bis del TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2024) si applica al bene accessorio nello stesso modo in cui si applica all’unità principale del singolo condòmino. La verifica non va fatta a livello di condominio nel suo complesso, ma per ogni condòmino individualmente, in relazione alla propria unità .
Non tutti i condòmini saranno soggetti alla tassazione. Per ciascuno di essi occorre verificare se ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge con riferimento alla propria unità principale:
Per i condòmini che non rientrano in nessuna di queste cause di esclusione, la plusvalenza è imponibile nella misura corrispondente alla loro quota di proprietà , calcolata in base ai millesimi di proprietà .
Il problema pratico è che l’alloggio del portiere non ha mai avuto un prezzo di acquisto distinto: il suo valore era incorporato nel prezzo pagato per l’unità principale al momento dell’acquisto dell’appartamento. Non essendo possibile scorporare questo costo, l’Agenzia delle Entrate indica due strumenti:
Ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile, la determinazione dei costi inerenti deducibili segue regole differenziate in base al tempo trascorso dalla fine dei lavori agevolati. Queste regole si applicano ai condòmini che hanno fruito del Superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura:
La distinzione tra le due finestre temporali è quindi rilevante ai fini della pianificazione fiscale: per i condominii che hanno completato i lavori agevolati nel 2022 o prima, il quinquennio potrebbe già essere decorso o in procinto di scadere.
La Corte di Cassazione mette un punto su una delle questioni più discusse in materia di stipendi in contanti. Con l’ordinanza 6633/2026, i giudici chiariscono che il divieto di pagamento non tracciato della retribuzione si applica a ogni singola erogazione con natura retributiva e che, di conseguenza, la sanzione non si esaurisce in un solo illecito iniziale ma si rinnova ogni volta che il datore paga in contanti. Per le imprese significa che una prassi irregolare protratta nel tempo non produce un’unica contestazione ma una sequenza di violazioni autonome. Con relativa sanzione reiterata.
Il nodo affrontato dalla Cassazione riguarda la possibilità di applicare il cumulo giuridico alle sanzioni per il pagamento della retribuzione in contanti. La risposta è negativa. Secondo i giudici, ogni pagamento non conforme costituisce una condotta distinta, collocata in una data diversa e riferita a una singola erogazione della retribuzione, che di regola viene corrisposta mese per mese.
Per questa ragione, non si può trattare l’intera sequenza dei pagamenti come un unico fatto illecito. Il risultato pratico è che il datore di lavoro non può invocare la regola più favorevole del cumulo giuridico e deve invece fare i conti con la somma delle singole sanzioni.
Il principio non nasce dal nulla. Già l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva chiarito che, quando la retribuzione viene pagata in violazione dell’obbligo di tracciabilità per più mensilità , si configura una pluralità di violazioni. La Cassazione si muove nello stesso solco e rafforza un orientamento che oggi diventa ancora più difficile da contestare.
Questo punto va letto bene: la violazione si collega alla periodicità dell’erogazione retributiva, che normalmente è mensile. In termini pratici, se l’impresa paga lo stipendio in contanti per tre mesi consecutivi, non si espone a una sola sanzione, ma a tre contestazioni distinte.
La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro per chi viola l’obbligo. È questo il dato da tenere fermo, anche perché sul web circolano ancora riferimenti alle prime bozze della norma e a forchette sanzionatorie non più attuali.
La conseguenza più delicata della nuova ordinanza sta proprio qui: la sanzione da 1.000 a 5.000 euro non va letta come importo una tantum se l’illecito si ripete. Se il pagamento in contanti si protrae nel tempo, la somma finale cresce con il numero delle erogazioni irregolari.
L’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018 e riguarda, in via generale, i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti instaurati dalle cooperative con i propri soci. La legge non collega il divieto all’importo versato: la retribuzione non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore, quale che sia la cifra pagata.
Restano invece esclusi i rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione e quelli rientranti nel lavoro domestico. Questo perimetro va tenuto distinto da altri fronti di irregolarità retributiva, come lo straordinario fuori busta, che segue regole sanzionatorie diverse ma si muove nello stesso terreno di controllo sulle modalità di corresponsione del salario.
La retribuzione può essere versata solo con modalità che assicurino una tracciabilità effettiva. Le forme ammesse dalla legge sono queste:
È lo stesso principio alla base dei rimborsi spese soggetti a tracciabilità , dove la prova documentale dell’operazione diventa parte integrante della regolarità fiscale.
La legge stabilisce espressamente che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. L’Ispettorato ha aggiunto che, in assenza di documentazione tracciabile, neppure una dichiarazione del lavoratore è sufficiente a escludere la responsabilità del datore.
Per questo il datore di lavoro deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il pagamento, comprese le ricevute di versamento nei casi in cui si utilizzino strumenti elettronici meno lineari, come le carte prepagate intestate al lavoratore. Il rischio, altrimenti, non nasce solo dal pagamento irregolare ma anche dall’impossibilità di provarne la correttezza in sede ispettiva.
Chi continuava a leggere la violazione come un illecito unico oggi si trova davanti a una lettura più severa: ogni mensilità pagata in contanti pesa da sola e alimenta una sanzione propria. Per le aziende questo significa che la regolarità dei flussi retributivi non può essere trattata come un adempimento formale di secondo piano.
Rientrano nell’attenzione ispettiva anche le situazioni in cui il pagamento viene apparentemente giustificato da prassi interne, accordi informali o firme raccolte in busta paga. Dopo la Cassazione, la linea è più netta: sulla retribuzione tracciabile non conta la tolleranza di fatto ma la conformità documentabile della singola erogazione.
Una startup italiana potrebbe cambiare il modo in cui le abitazioni producono calore. Si chiama Prometheus ed il suo obiettivo dichiarato è quello di portare entro il 2029 nelle abitazioni italiane una caldaia a energia nucleare, ma senza barre di combustibile e soprattutto senza scorie radioattive.
Prometheus, nata nel 2021 nell’innovation district del Kilometro Rosso di Bergamo con il sostegno di Ground Control Holding — veicolo d’investimento delle famiglie Bombassei e Borromeo — ha sottoscritto un accordo di programma con ENEA per condividere competenze e strutture nel campo del nucleare leggero. In modo particolare sulle LENR (Low Energy Nuclear Reactions). Si tratta di reazioni che avvengono a basse energie, senza necessità di combustibili radioattivi e senza le alte temperature dei reattori tradizionali.
Il campo è oggetto di dibattito scientifico da oltre trent’anni — per lungo tempo etichettato come “fusione fredda” dopo i controversi esperimenti di Pons e Fleischmann del 1989 — e negli ultimi anni ha attirato finanziamenti istituzionali in Giappone, negli Stati Uniti (con fondi ARPA-E) e in Europa. C’è però ancora un grosso “ma“: la comunità scientifica non dispone ancora di un modello condiviso che spieghi come reazioni nucleari possano produrre calore in eccesso senza i segnali tipici (neutroni, raggi gamma) previsti dalla fisica standard.
Il processo e il dispositivo (denominato “UM”) metto a punto dalla startup non utilizza materiali fissili radioattivi, non produce scorie a lunga vita e si arresta automaticamente in assenza di alimentazione elettrica — un profilo di sicurezza radicalmente diverso da quello dei reattori convenzionali. La tecnologia è attualmente classificata a livello TRL 4 (validazione in laboratorio), con obiettivo TRL 6.
Nell’ottobre 2025 la società austriaca AVL, specializzata in testing e misurazione avanzata, ha certificato per Prometheus ripetibilità , riproducibilità e scalabilità della reazione — il trittico che nel linguaggio ingegneristico segna il confine tra esperimento e tecnologia industrializzabile.
Successivamente è stato formalizzato l’accordo di programma con ENEA. La partnership, che rientra nel quadro della strategia italiana sul nucleare sostenibile, consente a Prometheus di accedere alle strutture e alle competenze dell’agenzia per accelerare il percorso verso la fase preindustriale. A Bruxelles, davanti al Consiglio economico e sociale europeo, Prometheus è stata l’unica impresa privata audita nell’ambito del dibattito sull’autonomia energetica.
Secondo l’amministratore delegato Fabrizio Petrucci, le tecnologie Prometheus per la produzione di calore sono già pronte per la fase preindustriale. La roadmap prevede caldaie domestiche entro il 2029 e applicazioni dual-use per la propulsione di mezzi civili e militari entro il 2031. Su quest’ultimo fronte è già stato aperto un tavolo con il Ministero della Difesa.
Il modello di business punta alla concessione di licenze ai produttori industriali del settore del riscaldamento e della nautica, seguendo una logica simile all’«Intel Inside» applicata all’energia.
La domanda che interessa famiglie e imprese è se e quando la tecnologia LENR potrà essere agevolata in Italia.
La delega al Governo sul nucleare sostenibile approvata dal Consiglio dei Ministri include esplicitamente le tecnologie nucleari innovative, potenzialmente rilevante anche per le LENR. Se il dispositivo UM raggiungerà la commercializzazione come sistema di riscaldamento per edifici, potrebbe rientrare nell’ambito del Conto Termico in una versione futura, o accedere agli incentivi per la sostituzione degli impianti termici.
Oggi, in fase di ricerca e sviluppo, le imprese che collaborano al progetto possono già beneficiare del credito d’imposta per R&D. Il percorso è lungo ma il quadro normativo, per la prima volta, si sta attrezzando per accoglierlo.
Una nuova proposta di riforma organica del condominio è approdata al Senato. Il testo si propone di superare le criticità emerse rispetto all’attuale Legge 220/2012 in materia di morosità , lavori urgenti, trasparenza contabile, assicurazioni e agevolazioni fiscali. L’iter parlamentare è appena iniziato ed è quindi suscettibile di interventi in sede parlamentate. Vediamo intanto come prevede nel suo impianto generale.
Il disegno di legge n. 1816, presentato il 24 febbraio 2026 dalla Lega con il senatore Paolo Tosato come primo firmatario, è stato assegnato il 18 marzo alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama per l’avvio dell’esame in sede redigente.
Una delle misure principali del provvedimento (articolato in 11 capitoli) riguarda la gestione dei condomini morosi. Il DDL prevede che, in caso di mancato pagamento delle quote per un periodo superiore a sei mesi — sulla base dello scadenzario delle rate deliberato dall’assemblea — l’amministratore potrebbe sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, indipendentemente dalla natura del servizio.
La distinzione tra servizi essenziali e non essenziali verrebbe meno: riscaldamento, acqua e altri servizi separabili per unità immobiliare rientrerebbero tutti nel perimetro della sospensione, a condizione che la configurazione tecnica dell’impianto lo consenta. L’obiettivo è rimuovere le ambiguità interpretative che oggi frenano gli amministratori nell’applicare misure sanzionatorie efficaci.
Sul fronte delle compravendite, il DDL propone di introdurre la solidarietà dell’acquirente per i debiti condominiali del venditore. Chi subentra nei diritti di un condomino sarebbe obbligato in solido con il venditore per i contributi relativi all’esercizio in corso e ai due esercizi precedenti.
In sede di rogito, il notaio dovrebbe acquisire preventivamente dall’amministratore un’attestazione dello stato di morosità relativa al biennio precedente. Una norma che amplia la tutela dei creditori condominiali ma che impone all’acquirente una verifica più accurata della posizione debitoria dell’immobile prima del rogito.
Per rafforzare la trasparenza nella gestione del conto corrente condominiale, il DDL prevede che l’amministratore pubblichi online l’estratto conto condominiale entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre. La modifica si inserisce in un più ampio rafforzamento degli obblighi di rendicontazione, con l’obiettivo di rendere più accessibile e controllabile il flusso finanziario del condominio da parte di tutti i proprietari.
L’amministratore verrebbe inoltre esonerato da responsabilità civili, penali e amministrative quando il mancato adempimento dei suoi obblighi sia causato dalla morosità dei condomini, purché dimostri di aver correttamente agito per il recupero dei crediti.
Uno dei nodi più critici della vita condominiale italiana è la difficoltà di approvare in assemblea gli interventi obbligatori per legge — come l’adeguamento del Certificato di Prevenzione Incendi o la messa a norma degli impianti — quando mancano i quorum necessari.
Il DDL interverrebbe sull’articolo 1136 del Codice Civile: per deliberare gli interventi obbligatori relativi alla sicurezza degli edifici e degli impianti sulle parti comuni basterebbe il voto favorevole di un terzo degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. Una riduzione significativa rispetto ai quorum attuali, pensata per ridurre il rischio di paralisi decisionale.
Il DDL introdurrebbe l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa condominiale a copertura del perimento dell’edificio e della responsabilità civile verso terzi. Si tratta di una misura attesa da anni nel settore: attualmente l’assicurazione condominiale è facoltativa e spesso assente nei condomini più piccoli, con conseguenze rilevanti in caso di sinistri o danni a terzi.
Tra le novità con impatto diretto sui proprietari, il DDL prevede la detraibilità fiscale del compenso corrisposto all’amministratore per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a 500 euro per ciascun periodo d’imposta. Il costo stimato della misura è quantificato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, secondo la relazione tecnica allegata al testo.
Il DDL 1816 ha iniziato formalmente il suo percorso il 18 marzo 2026, con l’assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato. L’esame non è ancora cominciato. Prima dell’eventuale entrata in vigore il testo dovrà superare l’intero iter parlamentare — commissione, aula al Senato, Camera — e potrebbe subire modifiche sostanziali.
Se approvato nella forma attuale, le nuove norme entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I tempi restano quindi incerti e non è escluso che il testo venga accorpato ad altre proposte in corso di esame.
La stretta sulle chiamate commerciali per luce e gas entra nel decreto Bollette durante il passaggio alla Camera e prova a colpire uno dei fronti più esposti del mercato libero dell’energia. Il testo approvato a Montecitorio vieta le sollecitazioni commerciali telefoniche, anche via messaggio, se manca la richiesta del consumatore o il consenso specifico. La misura, però, non è ancora definitiva: il provvedimento passa ora al Senato e soltanto dopo la conversione in legge del provvedimento scatteranno i nuovi divieti.
La novità riguarda il primo contatto telefonico. Il call center non potrà proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, neppure tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha prima attivato egli stesso il contatto. La norma punta così a ridurre il peso del telemarketing aggressivo in un settore dove, dopo la liberalizzazione del mercato, le chiamate commerciali si sono moltiplicate.
La regola non equivale comunque a un divieto assoluto di promozione telefonica. Il contatto resta possibile quando c’è stata prima una richiesta attraverso propri strumenti digitali. Per chi riceve la chiamata, quindi, la differenza è sostanziale: il contatto commerciale deve nascere da una iniziativa del cliente e non da una chiamata “a freddo”.
Il testo approvato alla Camera salva due sole ipotesi. La prima riguarda chi compila una richiesta attraverso interfacce informatiche della compagnia energetica, ad esempio un modulo di contatto o un’area dedicata del sito. La seconda riguarda i clienti già acquisiti, ma solo se hanno espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su luce e gas.
L’onere della prova, in questo senso, grava sul venditore. Non sarà infatti il consumatore a dover dimostrare di non aver mai autorizzato il contatto ma toccherà alla compagnia energetica dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.
Il testo è rigido anche sulle conseguenze. I contratti stipulati in violazione delle nuove regole vengono dichiarati nulli. Nè basta sostenere che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata: se il contatto iniziale non rientra nei casi consentiti, allora il contratto non regge.
Alle società viene chiesto anche di usare numeri che le identifichino in modo univoco, in linea con il percorso già avviato contro i numeri falsi del telemarketing.
Il consumatore che riceve una chiamata fuori dai casi consentiti potrà attivare più di una tutela. La violazione potrà essere segnalata al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. Proprio l’identificabilità univoca del numero diventa quindi uno snodo utile anche sul piano probatorio.
Se le segnalazioni diventano numerose, o se emergono irregolarità nel corso delle istruttorie, AGCOM potrà arrivare alla sospensione delle linee. La stretta, quindi, non si limita a sanzionare il singolo contratto ma costruisce un meccanismo di pressione anche sulla rete di vendita.
Su questo punto la bozza andava corretta. Le nuove regole sul telemarketing energia non sono già efficaci: il decreto Bollette deve ancora essere convertito in legge. L’aula del Senato è chiamata a esaminare il provvedimento dall’8 aprile e il termine finale per la conversione cade il 21 aprile.
Un altro dettaglio conta più della data del voto finale. Il divieto non scatterà il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione, ma dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Fino a quel momento il mercato resta nel quadro attuale, anche se il messaggio politico arrivato dalla Camera è già molto chiaro.
Il taglio delle accise sui carburanti varato dal Governo scade martedì 7 aprile ma la proroga è già confermata. Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 aprile ha infatti approvato un nuovo decreto-legge per estendere lo sconto di 24,4 centesimi al litro su benzina e gasolio fino al 1° maggio. I dettagli sono stati esposti dal Ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha tenuto una conferenza stampa al termine del CdM.
Nel provvedimento approvato c’è anche una misura per le imprese agricole, per le quali viene esteso lo stesso taglio delle accise già previsto per il settore pesca. Nel decreto ch’è infine il recepimento dell’accordo raggiunto con le associazioni di categoria per la copertura degli investimenti nella Transizione 5.0, raggiunto il 3 aprile al tavolo presso il MIMIT.
Il Decreto Carburanti del 18 marzo aveva rideterminato le accise su benzina, gasolio e GPL per un periodo di soli venti giorni, una finestra volutamente breve per consentire al Governo di modulare la risposta sulla base dell’evoluzione del prezzo del petrolio e della crisi geopolitica in Medio Oriente.
La scelta di coprire l’intero mese non è casuale: il periodo include il ponte di Pasqua, quello del 25 aprile e del 1° maggio, finestre di alta mobilità in cui il rincaro alla pompa peserebbe in modo diretto sulle famiglie.
Senza la proroga del taglio, dall’8 aprile il prezzo del gasolio avrebbe i 2,3 euro al litro sulla rete ordinaria e i 2,4 euro in autostrada, con un’impennata di oltre 25 centesimi rispetto ai livelli attuali. Il prezzo medio del diesel rilevato dal MIMIT si attesta oggi intorno ai 2,055 euro al litro in modalità self-service sulla rete stradale e a 2,142 euro in autostrada — valori già elevati nonostante lo sconto in vigore. La benzina, che ha beneficiato del riallineamento delle accise tra benzina e gasolio entrato in vigore nel 2026, si mantiene sotto la soglia di 1,8 euro al litro nella media stradale.
I venti giorni di sconto hanno assorbito quasi interamente il rincaro della materia prima senza riuscire a riportare il gasolio sotto i 2 euro: il taglio di 24,4 centesimi è stato in larga parte compensato dalla corsa delle quotazioni internazionali del greggio, alimentata dalla crisi in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz.
Dall’Unione Nazionale Consumatori arriva anche una richiesta al Governo: abbandonare lo sconto uniforme e adottare un taglio differenziato per tipo di carburante. Il presidente Massimiliano Dona ha osservato che la benzina non ha mai raggiunto la soglia di 1,8 euro al litro nella media stradale, mentre il gasolio viaggia stabilmente sopra i 2 euro anche con lo sconto in vigore. Per questa ragione, secondo l’UNC, il taglio sul gasolio dovrebbe passare da 20 a 40 centesimi al litro, così da riportare il diesel sotto i 2 euro anche nei tratti autostradali.
Si tratta però di una proposta che richiederebbe una deroga all’allineamento chiesto dall’Unione Europea. Tuttavia risponderebbe a un dato oggettivo: il peso dell’emergenza carburanti non si distribuisce in modo uniforme fra chi guida un’auto a benzina e chi usa il gasolio, con un impatto particolarmente gravoso per autotrasportatori, flotte aziendali e pendolari.
Dal 7 aprile non basterà più evocare la lavorazione manuale o la tradizione di bottega per presentare un bene o un servizio come artigianale. Con la Legge annuale PMI, il riferimento all’artigianato in nome, insegna, marchio e promozione viene riservato alle attività iscritte all’albo delle imprese artigiane e che producono direttamente ciò che vendono. Per chi si fregia della qualidica senza averne il titolo, la sanzione parte da 25mila euro per ogni violazione.
La stretta non riguarda solo la pubblicità in senso stretto. Il nuovo testo inserito nella legge quadro sull’artigianato vieta di usare richiami a artigianato e artigianalità nella ditta, nell’insegna, nel marchio e nella promozione di prodotti o servizi se l’impresa non è iscritta all’albo delle imprese artigiane oppure se non realizza direttamente i beni o i servizi qualificati come artigianali. Il doppio requisito conta: iscrizione e produzione diretta devono coesistere. Il divieto viene esteso anche a consorzi e società consortili che non risultino iscritti nella sezione separata dell’albo.
Per molte attività commerciali, per gli e-commerce e per le insegne già in uso, il passaggio del 7 aprile impone quindi una verifica di claim, schede prodotto, packaging promozionale e denominazioni sociali. Il nuovo filtro lessicale non va confuso con i regimi di tutela del Made in Italy e delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Qui il nodo è più immediato: usare il richiamo all’artigianalità nella vendita o nella promozione diventa lecito solo in presenza dei requisiti soggettivi fissati dalla legge.
La sanzione amministrativa prevista dalla Legge 34/2026 in vigore dal 7 aprile 2026 è fra gli aspetti più severi della nuova disciplina. L’autorità regionale competente applica una multa pari all’1% del fatturato, con una soglia minima di 25mila euro per ogni singola violazione (articolo 16). Non si tratta quindi di un richiamo formale: il rischio economico può essere elevato anche per imprese di dimensione ridotta.
Il testo non colpisce solo chi non è iscritto all’albo ma anche chi lo è senza produrre direttamente il bene o il servizio presentato come artigianale. Per questo la revisione dovrebbe riguardare non soltanto la comunicazione esterna, ma anche cataloghi, vetrine online, materiali di vendita e marchi già usati sul mercato.
Accanto alla stretta immediata, l’articolo 15 della Legge PMI affida al Governo una delega di nove mesi per riscrivere la disciplina dell’artigianato contenuta nella legge quadro del 1985 (articolo 15). Questo passaggio viene spesso letto come se la riforma fosse già partita, ma al momento non modifica ancora i requisiti in vigore: serviranno i decreti legislativi attuativi.
I criteri indicati dal Parlamento tracciano però la direzione della futura riforma:
La legge consente inoltre al Governo di intervenire con correttivi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo. La novità che conta subito, però, è già fissata: dal 7 aprile il richiamo all’artigianalità non potrà più essere usato come leva commerciale sganciata dall’iscrizione all’albo e dalla produzione diretta.
tlcChi pensava che la stagione dei rincari telefonici fosse archiviata con il primo trimestre del 2026 dovrà ricredersi. Nei prossimi mesi arrivano nuovi aumenti già annunciati da TIM e WindTre, mentre la progressiva concentrazione del mercato tra i grandi operatori italiani riduce la pressione competitiva che per anni aveva tenuto i prezzi sotto controllo. Il quadro per famiglie e imprese è quello di un settore strutturalmente orientato al rialzo, con pochi margini di inversione nel breve termine.
TIM è l’operatore con il calendario più fitto di ritocchi. Dal 1° aprile alcune offerte di telefonia mobile sono aumentate di 2 euro al mese; a maggio sono attesi ulteriori adeguamenti analoghi su altre SIM ricaricabili. Sul fronte della rete fissa, dal 1° maggio scattano rincari fino a 2,99 euro mensili, mentre le offerte TimVision registrano incrementi che su base annua oscillano tra 12 e 48 euro, con decorrenze scaglionate tra aprile e maggio.
WindTre ha invece comunicato ai propri clienti un ulteriore aumento di 2 euro al mese sulla rete fissa a partire dal 1° giugno 2026, che si aggiunge alle rimodulazioni già scattate tra gennaio e marzo. Fastweb, dopo gli aumenti su mobile e fissa avvenuti tra gennaio e febbraio, non ha al momento comunicato nuovi interventi per il secondo trimestre.
Secondo le stime del Codacons, sommando i rincari attivi nel corso dell’anno l’impatto per singola utenza può arrivare a 60 euro annui su ciascun contratto.
Mentre i rincari scattano in bolletta, il settore combatte una battaglia parallela sui costi infrastrutturali destinata a condizionare i listini per anni.
Al centro della contesa c’è Inwit, la tower company che gestisce migliaia di siti radio in Italia: Fastweb+Vodafone ha inviato la disdetta del contratto MSA a partire dal 2028, ritenendo i prezzi fuori mercato. Inwit considera invece quei contratti blindati fino al 2038, ha presentato un esposto alla Consob e chiesto un provvedimento cautelare al tribunale. La decisione del giudice sul cautelare è attesa entro fine giugno; il giudizio di merito potrebbe durare fino al 2029. TIM ha aperto un CDA dedicato il 29 marzo per valutare se disdettare anch’essa il contratto.
Il nesso con i rincari in bolletta è diretto: quanto più gli operatori riescono a ridurre i costi delle torri, tanto meno sono costretti a scaricarli sugli abbonati. Ma finché la partita legale è aperta — e lo sarà a lungo — quella pressione sui margini resta, e con essa la spinta a rimodulare le tariffe.
La normativa garantisce a chi riceve una comunicazione di modifica unilaterale del contratto il diritto di recesso gratuito, senza penali né costi di disattivazione, entro i termini indicati dall’operatore — in genere 30 giorni dalla notifica. Chi esercita il recesso in risposta a una rimodulazione non è tenuto a restituire gli sconti già fruiti, anche in presenza di offerte a tariffa agevolata con vincolo temporale.
L’AGCOM vigila sul rispetto degli obblighi di comunicazione: gli operatori devono informare i clienti con almeno 30 giorni di preavviso.
Prima di recedere conviene verificare se l’operatore propone offerte alternative allo stesso costo ma con contenuti diversi — WindTre, ad esempio, ha in alcuni casi offerto giga aggiuntivi in cambio dell’accettazione del rincaro. Il confronto tra le offerte attualmente sul mercato può portare a risparmi superiori al costo dell’aumento, soprattutto su piani storici non più competitivi rispetto ai listini correnti.
L’INPS ha definito le modalità di adesione a Fondoformazione, il nuovo Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua rivolto ai lavoratori delle aziende che applicano i CCNL. Con il Messaggio n. 1147 del 31 marzo 2026, l’Istituto chiarisce come devono muoversi i datori di lavoro interessati e da quale momento l’adesione diventa effettiva.
Fondoformazione è una nuova opzione oggi disponibile nell’ambito dei Fondo paritetici interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2025, ha assunto personalità giuridica e ottenuto l’autorizzazione a finanziare piani formativi. L’adesione permette quindi alle imprese di attivare percorsi di aggiornamento e riqualificazione, in linea con quanto previsto dalle politiche di sviluppo delle competenze e dagli strumenti di supporto alla formazione continua.
Come come gli altri fondi interprofessionali, è destinato alle imprese che applicano Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e consente di utilizzare la quota dello 0,30% dei contributi obbligatori per finanziare attività formative aziendali. Non richiede consti aggiuntivi da parte dell’azienda: le risorse derivano dalla contribuzione già versata all’INPS e in questo modo destinate alla formazione del personale aderente.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, l’adesione a Fondoformazione richiede l’inserimento del codice “FFOR†nell’elemento Adesione di FondoInterprof, contenuto nella DenunciaAziendale. L’iscrizione decorre dal periodo di paga in cui il codice viene esposto nel flusso mensile. Da quel momento decorre l’adesione e diventa possibile incanalare verso il Fondo la quota dello 0,30% destinata alla formazione dei dipendenti.
Per le imprese che aderiscono già a un diverso Fondo interprofessionale, l’operazione richiede un passaggio in più. Nello stesso flusso Uniemens devono infatti comparire sia il codice di adesione a Fondoformazione sia il codice di revoca del Fondo scelto in precedenza. In assenza della revoca, l’INPS precisa che la nuova adesione non può essere perfezionata.
Per i datori di lavoro agricoli non si utilizza Uniemens ma la dichiarazione trimestrale DMAG-Unico. In questo caso il codice “FFOR†va inserito attraverso la funzione Fondi Interprofessionali, che consente di effettuare adesione, revoca o cambio del Fondo secondo le regole previste per il settore.
L’adesione a Fondoformazione produce effetti dal periodo di paga in cui viene comunicata con le modalità previste dall’INPS. Una volta attivata, resta valida fino a revoca espressa e non deve essere rinnovata negli anni successivi. Questo significa che il datore di lavoro non è tenuto a confermare ogni anno la scelta già effettuata.
Su oltre 1.052 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro depositati nel settore privato, solo 150 risultano effettivamente applicati nel comparto di riferimento. È il risultato della prima fase sperimentale di riorganizzazione dell’archivio nazionale CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, varata dalla Commissione dell’informazione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro su iniziativa del presidente Renato Brunetta. Gli altri 800 e più sono stati spostati nella sezione “altri contratti” perché coinvolgono meno dell’1% dei lavoratori del settore cui formalmente si riferiscono.
L’operazione mette in cifre un fenomeno noto agli addetti ai lavori ma mai reso così visibile: la quasi totalità dei lavoratori dipendenti privati è coperta da un numero ristretto di contratti. I 212 CCNL firmati dalle federazioni di CGIL, CISL e UIL rappresentano il 96,1% dei 14,7 milioni di lavoratori tracciati dai flussi Uniemens dell’INPS.
All’opposto, i 688 contratti sottoscritti da organizzazioni non riconducibili al sistema CGIL-CISL-UIL — né a UGL e Confsal — coprono complessivamente 267.851 lavoratori, pari all’1,8% del totale.
La concentrazione è evidente anche per settore: nella metalmeccanica, i contratti nella sezione principale dell’archivio scendono da 51 a 5, quelli con radicamento comparativo reale nel comparto.
Il criterio adottato nella fase sperimentale fissa la soglia minima all’1% dei dipendenti della categoria contrattuale di riferimento. Chi non raggiunge questa soglia non viene eliminato dall’archivio ma collocato in una sezione separata, accessibile ma distinta dai contratti di settore. L’operazione è liberamente consultabile sul sito istituzionale del CNEL.
Per ogni contratto presente nell’archivio viene ora indicato il numero di aziende e di lavoratori cui si applica, elaborato attraverso i flussi Uniemens. La mappatura è raccordata ai codici Ateco e, secondo il professor Michele Tiraboschi — ordinario di diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia e consigliere esperto del CNEL — questo la rende strumento utile negli appalti pubblici, dove le stazioni appaltanti devono individuare il CCNL che le imprese aggiudicatarie sono tenute ad applicare. Una funzione con ricadute dirette sul dumping contrattuale: chi si occupa di vigilanza e controllo in materia di lavoro può verificare con maggiore immediatezza quali contratti hanno effettiva applicazione nel settore e quali no.
La sperimentazione in corso è esplicitamente pensata come primo passo. In una fase successiva la soglia minima potrebbe essere alzata fino al 5%, restringendo ulteriormente il perimetro dei contratti riconosciuti come contratti di settore. A regime, la riorganizzazione prevede anche schede contratto con contenuti normativi e retributivi, utili per esercizi di benchmark e valutazioni di equivalenza tra contratti diversi — uno strumento che interessa in primo luogo le imprese impegnate in gare d’appalto e i consulenti del lavoro che devono orientarsi tra contratti applicabili a platee simili di lavoratori.
Le offerte gas di aprile 2026 mostrano scarti rilevanti tra prezzo fisso e prezzo variabile, anche tra profili di consumo molto diversi. Una tariffa competitiva per consumi bassi può perdere terreno quando il fabbisogno cresce, mentre offerte simili in apparenza cambiano posizione per effetto della durata delle condizioni economiche, della quota fissa, degli sconti o dei vincoli di attivazione. Per chi si sta orientando nel mercato libero dell’energia, quindi, il confronto va quindi letto con attenzione.
Per rendere la classifica più leggibile, abbiamo selezionato le offerte ordinandole sulla base delle simulazioni del Portale Offerte ARERA, prendendo come riferimento tre profili tipo di cliente domestico non vulnerabile: consumi bassi, consumi medi e consumi alti. All’interno di ciascun profilo, le tariffe a prezzo fisso restano separate da quelle a prezzo variabile, così da evitare confronti forzati tra strutture tariffarie che rispondono a logiche diverse.
La convenienza è stimata su parametri definiti e riferita alla data di rilevazione. Nel variabile, soprattutto, differenze inizialmente contenute possono allargarsi nel tempo in base all’andamento del PSV e dei prezzi energia, alla presenza di bonus differiti e alle condizioni accessorie. Per questo ogni classifica non si limita a ordinare le offerte ma aiuta a capire quale proposta può reggere meglio a seconda del profilo di consumo, della preferenza per la stabilità o della disponibilità ad accettare oscillazioni della materia prima.
Accanto al ranking, infine, resta utile la lettura delle voci di costo e criteri di scelta.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ennesimo avviso che allerta gli utenti su campagna di smishing con spoofing telefonico (tradotto: finti sms con falsificazione del numero del mittente): i falsi messaggi chiedono conferma di un presunto appuntamento con un tecnico (mai richiesto). La contraffazione del mittente rende il contatto credibile e aumenta il rischio di truffa per i cittadini.
I falsi SMS dell’Agenzia delle Entrate segnalati in questi giorni non promettono rimborsi e non parlano di cartelle, ma della conferma di un appuntamento con un tecnico. Proprio questo cambio di esca rende la campagna più insidiosa: chi riceve il messaggio può pensare a una verifica già avviata o a un accesso programmato e abbassare la soglia di attenzione.

Il primo controllo da fare è semplice: verificare se quell’appuntamento esiste davvero. Se non risulta alcuna richiesta precedente, il messaggio va trattato come sospetto, senza richiamare numeri indicati e senza aprire eventuali collegamenti.
La tecnica usata è lo spoofing telefonico, cioè la falsificazione del numero del mittente. In pratica l’SMS può comparire nello stesso thread di comunicazioni legittime oppure mostrare un nome che richiama l’Agenzia delle Entrate, inducendo il destinatario a fidarsi del messaggio solo perché l’intestazione appare corretta.
L’attacco sfrutta la familiarità del canale mobile e la tendenza a considerare più attendibile un SMS ricevuto sul telefono personale o aziendale. Proprio per questo lo smishing rientra tra le truffe digitali più diffuse.
L’Agenzia invita a svolgere una verifica preliminare consultando la pagina “Focus sul phishing†del portale istituzionale oppure contattando gli uffici territoriali attraverso i canali ufficiali. Il riscontro va quindi fatto partendo dal sito dell’ente, non dal contenuto ricevuto sul telefono.
I controlli, quando arriva un SMS inatteso, sono questi:
Le campagne che imitano l’Agenzia delle Entrate stanno cambiando esca ma non certo l’obiettivo. A gennaio il pretesto era il falso deposito cauzionale, a febbraio i rimborsi IRPEF, a fine marzo il furto delle credenziali SPID, ora il vettore è l’SMS con spoofing e appuntamento inventato. Il fattore comune resta lo stesso: usare il prestigio dell’ente per spingere il destinatario a compiere un’azione non verificata.
Il problema riguarda anche le imprese. Un telefono aziendale o usato in modalità ibrida può diventare un punto d’ingresso verso dati fiscali, credenziali e conversazioni di lavoro, soprattutto se manca una procedura interna che distingua le comunicazioni reali dai messaggi contraffatti.
La nuova truffa segue le tante altre che si sono succedute negli ultimi tempi, dai falsi rimborsi IRPEF via email e SMS al falso deposito cauzionale richiesto a nome dell’Agenzia. Questo nuovo allarme conferma che non basta riconoscere una singola frode: serve un’abitudine di verifica costante ogni volta che un messaggio fiscale arriva fuori dai canali attesi.
Quando il contenuto parla di appuntamenti, rimborsi, documenti o anomalie, la regola resta una: non fidarsi del messaggio in sé, ma controllare la posizione direttamente dal portale istituzionale o tramite i contatti ufficiali dell’ufficio competente.
Meta ha segnalato una campagna mirata che ha portato circa 200 utenti, in prevalenza italiani, a installare un client falso di WhatsApp con spyware. La vicenda non nasce da una falla dell’app ufficiale ma da un’operazione di social engineering attribuita ad Asigint, società del gruppo SIO, e riporta al centro un tema più ampio: la distribuzione di strumenti di sorveglianza attraverso app che sembrano legittime.
Secondo WhatsApp, le vittime sono state convinte a scaricare una versione contraffatta dell’app presentata come client legittimo o aggiornamento riservato. Il passaggio decisivo non avviene dentro i canali ufficiali, ma tramite link e pagine esterne costruite per apparire affidabili.
È uno schema che si colloca nel solco delle truffe via WhatsApp, ma qui il salto di livello è netto: non viene cercato soltanto il furto di credenziali o denaro, bensì l’accesso al telefono tramite uno spyware nascosto in un client fasullo.
I segnali più ricorrenti, quando un attacco prova a spacciarsi per aggiornamento, sono questi:
Meta attribuisce la campagna ad Asigint, controllata del gruppo SIO, e ha annunciato una diffida formale. Il dato che sposta l’attenzione è il profilo della società , che opera nel campo delle tecnologie cyber destinate anche a forze dell’ordine, organizzazioni governative e intelligence.
Il numero ristretto di utenti colpiti, la concentrazione geografica in Italia e il precedente dello spyware Spyrtacus rendono plausibile l’ipotesi di una campagna selettiva, più vicina alla sorveglianza mirata che alla frode indiscriminata. Finché non emergeranno dettagli ufficiali sui target, questa resta una lettura da maneggiare con cautela, ma è il tratto che distingue il caso dal phishing consumer più comune.
Uno smartphone infettato non mette a rischio solo chat e rubrica. Quando lo stesso dispositivo viene usato per email, autenticazioni, file condivisi e conversazioni interne, l’accesso ottenuto dallo spyware può estendersi a una parte rilevante della vita digitale personale e aziendale.
È qui che pesa il ritardo di maturità cyber delle PMI. Se i device mobili restano fuori dalle regole di verifica interne, basta un errore umano ben costruito per aprire un varco che non nasce da una falla tecnica del sistema.
Meta ha invitato gli utenti coinvolti a rimuovere il client malevolo e a reinstallare l’app ufficiale. Quando sorge il dubbio di avere aperto un link anomalo o installato una versione non ufficiale, i controlli più utili sono questi:
Nel caso emerso in Italia, la distinzione da tenere ferma è una: WhatsApp non è stata violata nell’app ufficiale, ma imitata attraverso un client malevolo. È in quel passaggio di fiducia, tra un messaggio credibile e un download esterno, che oggi si gioca una parte crescente della sicurezza mobile.
L’Associazione Nazionale Commercialisti protesta per l’esclusione dei professionisti dall’iperammortamento 2026. Il decreto fiscale ha apportato modifiche all’agevolazione introdotta con la Legge di Bilancio, eliminando la clausola del Made in UE, ma non è intervenuto sull’allargamento della platea, che era stato chiesto dalle associazioni professionali.
Secondo il presidente dell’associazione, Marco Cuchel, in questo modo il Governo «ignora il ruolo strategico che le professioni svolgono nel nostro Paese» e «penalizza tutti i professionisti che, coerentemente alle logiche di uno sviluppo tecnologico al passo con il resto del mondo avanzato, vorrebbero dotarsi di attrezzature all’avanguardia ed ecosostenibili, per fronteggiare adeguatamente una concorrenza (anche estera) sempre più agguerrita».
L’iperammortamento consente alle imprese di applicare una maggiorazione fiscale sull’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale secondo il paradigma 4.0, con aliquote differenziate in base all’entità dell’investimento: il 180% per interventi fino a 2,5 milioni di euro, il 100% tra 2,5 e 10 milioni, il 50% tra 10 e 20 milioni. Il beneficio si riduce per investimenti più ingenti, nell’ottica di sostenere in particolare le PMI. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Per diventare pienamente applicativa è necessario un decreto ministeriale attuativo.
Questo iter si riferisce alla norma come attualmente formulata nel comma 427 della legge 199/2025, modificata dal decreto fiscale, che esplicitamente si rivolge ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Per eventuali allargamenti della platea è necessario un ulteriore passaggio legislativo. L’ANC chiede che il legislatore intervenga nel corso del passaggio parlamentare del decreto 38/2026.
Andreas Loacker, attuale vicepresidente del gruppo, e Ulrich Zuenelli, presidente del consiglio di amministrazione, rappresentano la terza generazione alla guida del celebre colosso italiano dei dolciumi. Un’impresa globale che mantiene intatto lo spirito familiare e l’attenzione per la qualità .
In un’approfondita intervista rilasciata al canale YouTube di Chapeau, realizzata direttamente nello storico stabilimento incastonato tra le Dolomiti, Andreas Loacker – assieme al cugino Ulrich Zuenelli – ripercorre i cento anni di storia di un’azienda che oggi fattura circa 500 milioni di euro con il suo brand principale e produce ben 38.000 tonnellate di dolci.
Dai ricordi e le visioni dei due imprenditori, emerge il ritratto intimo e imprenditoriale di una famiglia capace di vendere circa 900 milioni di pezzi all’anno in oltre 100 paesi, conservando fieramente il 100% della proprietà aziendale e non cedendo mai a logiche di acquisizione esterne.
Ecco il video integrale, disponibile sulle principali piattaforme social di video streaming.
La storia ha inizio nel 1925 quando il fondatore, Alfons Loacker, decide di aprire una piccola pasticceria a Bolzano. La grande intuizione arriva grazie alla passione per il calcio: per creare un prodotto facilmente trasportabile, inizia a impacchettare i wafer nella stagnola, dando vita al primo vero snack portatile dell’azienda. Negli anni ’50 e ’60, la seconda generazione composta da Armin e Christine fa compiere all’azienda un salto decisivo, introducendo il primo forno automatico e adottando pionieristicamente il confezionamento “flowpack”, essenziale per preservare a lungo il gusto e la croccantezza del prodotto rispetto ai vecchi imballaggi.
Negli anni ’70, l’azienda compie una scelta radicale e in controtendenza: invece di espandersi in una classica zona industriale di fondovalle, decide di trasferire la produzione ad Auna di Sotto, sul Renon, a 1000 metri di altitudine. Questa decisione nasce dalla volontà di sfruttare l’aria pura e l’acqua di sorgente, elementi considerati fondamentali per garantire l’eccellenza del prodotto finito. Proprio in questo nuovo stabilimento, per risolvere problemi pratici legati ai continui spostamenti tra le linee, Armin inventa un grande “arco raffreddante” per i wafer, divenuto in seguito un brevetto e uno standard tecnologico per l’intera industria di settore.
Il successo di Loacker non si ferma ai confini italiani. Grazie a massicci investimenti in leggendarie campagne pubblicitarie, come i famosi spot animati con i nanetti delle Dolomiti, il marchio diventa una vera e propria icona. Negli anni ’70 inizia una forte spinta verso l’estero, guidata da una strategia audace: puntare su mercati inizialmente snobbati da altri, come il Medio Oriente e in particolare l’Arabia Saudita. La scommessa si basava sulla ricerca di consumatori disposti a pagare un prezzo premium per un’altissima qualità . Oggi questa visione paga enormemente: il 75% del fatturato del marchio è sviluppato al di fuori dell’Italia, con posizioni di leadership in numerosi mercati internazionali.
Il percorso verso il successo globale non è stato privo di ostacoli o di passi falsi. Durante l’intervista, la leadership attuale non nasconde i momenti difficili: dalla crisi finanziaria all’escalation delle tasse, fino ai lanci di prodotto non andati a buon fine.
Nonostante ciò, il consiglio che i due imprenditori lasciano alle nuove generazioni è prezioso: in un’epoca di grandi trasformazioni serve coraggio per imbarcarsi in nuove sfide, costanza per superare i fallimenti e una forte passione per ciò che si fa, ricordando che il denaro non deve mai essere l’unico motore per chi vuole fare impresa.
Gli Enti del Terzo Settore, le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria hanno tempo fino al 10 aprile 2026 per accreditarsi al cinque per mille 2026. Il 2026 è però il primo anno in cui la procedura si svolge interamente tramite RUNTS, dopo la soppressione dell’Anagrafe unica delle Onlus avvenuta il 1° gennaio: cambia quindi il canale per tutte le categorie coinvolte.
Gli enti già presenti nell’elenco permanente non devono ripresentare la domanda ma hanno comunque un adempimento obbligatorio da completare sul RUNTS per non perdere il contributo.
Possono accedere al cinque per mille 2026 gli ETS iscritti al RUNTS, le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono invece escluse le imprese sociali costituite in forma di società . Le Onlus che intendevano continuare a operare come ETS dovevano presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026: chi ha rispettato la scadenza potrà accreditarsi al cinque per mille. Chi non ha presentato domanda entro quella data perde la qualifica di ETS ed è tenuto a devolvere il patrimonio incrementale accumulato nel periodo agevolato, secondo quanto previsto dal dlgs n. 460/1997.
Gli enti che si accreditano entro il 10 aprile compariranno nell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro entro il 20 aprile 2026.
Per gli enti che accedono per la prima volta al beneficio, la procedura da seguire sul portale RUNTS prevede:
L’inserimento delle coordinate bancarie nel sistema RUNTS è condizione indispensabile per la percezione del contributo: senza IBAN correttamente registrato, il pagamento non viene erogato anche in presenza di tutti gli altri requisiti.
È possibile accreditarsi anche dopo il 10 aprile, entro il 30 settembre 2026, attraverso la remissione in bonis, versando 250 euro tramite modello F24 con codice tributo 8115. Attenzione però: il Ministero del Lavoro precisa che il pagamento dei 250 euro entro il 30 settembre non assicura l’ammissione al cinque per mille 2026.
Per partecipare al riparto è necessario che l’ente risulti anche iscritto al RUNTS entro il 31 dicembre 2026: i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli del DM 106/2020 e non sono garantiti. Chi presenta la domanda di iscrizione a ridosso della scadenza di settembre rischia di non ottenere l’iscrizione in tempo utile.
Gli ETS già iscritti al RUNTS e accreditati al cinque per mille non devono ripresentare la domanda e sono già presenti nell’elenco permanente. Devono però accedere alla piattaforma RUNTS e aggiornare i campi relativi al cinque per mille, verificando in particolare che le coordinate bancarie siano corrette e aggiornate. Lo stesso vale per le cooperative sociali e le imprese sociali già presenti nell’elenco permanente: risultano automaticamente accreditate per il 2026, ma devono inserire o confermare l’IBAN, senza il quale il contributo non può essere accreditato sul conto corrente.