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In vista della scadenza del 30 giugno 2026 per il versamento dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi, l’Istituto di Previdenza ha fornito le istruzioni per calcolarne l’importo e compilare la dichiarazione dei redditi. L’adempimento riguarda artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata e Partite IVA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale. La Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 aggiorna le regole per calcolare saldo 2025 e acconti 2026, compilare il il Quadro RR del modello Redditi PF e indicare l’imponibile previdenziale anche in presenza di CPB e pagare con modello F24.
Il Quadro RR serve a determinare i contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. La compilazione avviene nel Modello Redditi 2026-PF e riguarda il saldo dell’anno d’imposta 2025 e gli acconti 2026.
Per artigiani e commercianti, la sezione I del Quadro RR riguarda i titolari di imprese artigiane, gli esercenti attività commerciali o del terziario, i soci con propria posizione assicurativa e i familiari collaboratori. L’imponibile si determina partendo dal totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle perdite pregresse ammesse.
Per i soci di srl iscritti alle Gestioni speciali, oltre al reddito di impresa eventualmente dichiarato, rileva anche la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o attribuita in regime di trasparenza. Gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa sono esclusi dalla base contributiva.
Per i soci di cooperative artigiane con rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001, la base imponibile previdenziale coincide con il reddito di lavoro dipendente e assimilato dichiarato nella sezione “Dati fiscali†della Certificazione Unica 2025.
Gli elementi per il calcolo della contribuzione sono ricavati dai quadri RF, per il reddito di impresa in contabilità ordinaria, RG, per il reddito di impresa in contabilità semplificata, e RH, per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate.
Per chi aderisce al CPB, entrano invece in gioco anche i campi dedicati del Quadro RR, tra cui RR1, colonna 4, e RR2, colonne 3B, 3C e 3D. La colonna 3 del rigo RR2, dedicata al reddito di impresa o perdita, oppure le colonne 3B e 3C nei casi collegati al Concordato Preventivo Biennale, vanno compilate anche quando il reddito è inferiore al minimale. Questo consente all’INPS di aggiornare correttamente l’estratto conto previdenziale.
Se dal Quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale e il contribuente intende regolarizzare la posizione con modello F24, deve usare la codeline prevista per i contributi sul minimale. In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline va ricalcolata secondo le regole previste per la compensazione.
Il Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 incide anche sui contributi previdenziali obbligatori. L’adesione al CPB conserva gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata rileva nel calcolo dei versamenti INPS. Il contribuente può versare i contributi sul reddito effettivo se superiore al reddito concordato. In tale scelta, il reddito effettivo diventa la base previdenziale e l’eventuale mancato pagamento della contribuzione calcolata su tale importo espone al recupero delle somme dovute.
Nel rigo RR2, la Circolare distingue le colonne da usare per i contribuenti collegati al CPB:
Per i contribuenti forfettari, il CPB è stato abrogato dal 1° gennaio 2025 e l’applicazione è rimasta limitata al solo periodo d’imposta 2024. Per il 2025, quindi, la contribuzione previdenziale si calcola sul reddito effettivamente prodotto e dichiarato nel Quadro LM.
Per i professionisti in Gestione Separata INPS, la sezione II del Quadro RR raccoglie i contributi dovuti sui redditi di lavoro autonomo. La sezione III è riservata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, mentre la sezione IV riepiloga contributi a debito, crediti, compensazioni e importi da richiedere a rimborso.
L’imponibile previdenziale della sezione II è rappresentato dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata o in regime forfettario. Rilevano anche le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.
Per i contribuenti che applicano il reddito effettivo, anche in presenza di adesione al CPB, il contributo si calcola sui redditi dichiarati nei quadri RE, per l’esercizio di arti e professioni, RH, per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, e LM, per regime di vantaggio e regime forfettario.
I professionisti che versano il contributo soggettivo a una Cassa professionale autonoma oppure sono assoggettati, per l’attività svolta, a un’altra forma di previdenza obbligatoria non rientrano nella sezione II della Gestione Separata. La compilazione è invece richiesta ai professionisti iscritti ad Albi che risultano esonerati in tutto o in parte dal contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza.
Il contributo previdenziale si calcola applicando all’imponibile la propria aliquota contributiva, entro il massimale annuo previsto per la Gestione Separata. Per il saldo 2025, il massimale è pari a 120.607 euro; per l’acconto 2026, sale a 122.295 euro.
Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, la sezione III del Quadro RR applica una regola diversa rispetto ai professionisti ordinari. La base previdenziale è calcolata sulla parte di compenso che supera la franchigia annua di 5.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2027, ai fini della sola contribuzione pensionistica, l’imponibile IVS è pari al 50% del compenso eccedente la franchigia. Con compensi pari a 25.000 euro, l’eccedenza rispetto ai 5.000 euro è di 20.000 euro e l’imponibile IVS è pari a 10.000 euro. L’aliquota aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche si applica invece sull’intera eccedenza di 20.000 euro.
Per il saldo 2025 e l’acconto 2026, le aliquote richiamate dalla Circolare sono pari al 26,07% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria e al 24% per pensionati o contribuenti già coperti da altra tutela previdenziale. Per i magistrati onorari obbligati alla Gestione Separata è prevista l’aliquota del 25,72%.
Per saldo 2025 e primo acconto 2026 il termine ordinario è il 30 giugno 2026, con pagamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% (il secondo acconto 2026 scade il 30 novembre).
Per i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, quelli in regime di vantaggio e i soggetti collegati, la scadenza slitta al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.  Il differimento riguarda i contributi INPS risultanti dal Quadro RR, quindi la quota eccedente il minimale per artigiani e commercianti e i versamenti della Gestione Separata.
Restano fuori dal rinvio i contributi fissi sul minimale di artigiani e commercianti, che seguono il calendario ordinario INPS e non sono determinati con le scadenze delle imposte sui redditi.
| Scadenza | Soggetti interessati | Versamento |
|---|---|---|
| 30 giugno 2026 | contribuenti non ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazione |
| 20 luglio 2026 | soggetti ISA, forfettari, regime di vantaggio e soggetti collegati | saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazione |
| 30 luglio 2026 | contribuenti non ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 con maggiorazione dello 0,40% |
| 20 agosto 2026 | soggetti ammessi alla proroga | saldo 2025 e primo acconto 2026 con maggiorazione dello 0,80% |
| 30 novembre 2026 | tutti i contribuenti interessati | secondo acconto 2026 |
| 16 dicembre 2026 | contribuenti che scelgono la rateazione | termine finale per completare il pagamento rateale |
I contributi dovuti si versano con modello F24. La causale varia in base alla posizione previdenziale e alla rateazione:
Gli interessi e la maggiorazione dello 0,40% vanno indicati separatamente dai contributi. Le causali sono API per artigiani, CPI per commercianti e DPPI per professionisti e lavoratori autonomi sportivi iscritti alla Gestione Separata.
Per artigiani e commercianti, la rateizzazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026. I contributi sul minimale sono esclusi dalla rateizzazione anche quando risultano a debito nel Quadro RR perché versati solo in parte o ancora da pagare.
Per professionisti e lavoratori autonomi sportivi, la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2025 sia il primo acconto 2026. In ogni caso, il pagamento rateale deve chiudersi entro il 16 dicembre 2026, con scadenze al giorno 16 di ciascun mese sia per i titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
La compensazione dei crediti INPS avviene tramite modello F24, anche a saldo zero. In presenza di debito e credito, il contribuente deve indicare il debito su un rigo e il credito utilizzato in compensazione su un secondo rigo, con anno di riferimento e causale corretti. L’esposizione del solo differenziale può generare comunicazioni per compensazione indebita.
Per artigiani e commercianti, il credito risultante dal Quadro RR può essere compensato indicando come periodo di riferimento l’anno 2025. Le somme riferite ad anni precedenti al 2023 devono essere trattate tramite domanda di rimborso o compensazione contributiva online. Per i professionisti in Gestione Separata, i crediti riferiti agli anni 2024 o 2025 possono essere usati in F24, mentre quelli precedenti al 2024 richiedono istanza telematica di rimborso.
Dal 4 giugno 2026 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per il Registro Imprese e il REA. Il decreto direttoriale MIMIT del 20 maggio aggiorna la versione Fedra 7.09 per la compilazione delle domande e delle denunce telematiche, con modifiche a tabelle, moduli e controlli automatici. L’intervento riguarda imprese, professionisti, intermediari e software house che trasmettono pratiche alle Camere di Commercio.
Il decreto MIMIT approva l’aggiornamento delle specifiche tecniche Registro Imprese previste dal decreto ministeriale 18 ottobre 2013, già modificato più volte negli anni. La versione Fedra 7.09 si applica alle pratiche presentate per via telematica o tramite supporto informatico agli uffici del Registro Imprese.
La novità interessa soprattutto chi prepara e invia pratiche camerali: imprese, studi professionali, intermediari, associazioni di categoria e soggetti che usano software per deposito atti, iscrizioni, modifiche, denunce al REA e comunicazioni collegate.
Dal giorno di efficacia delle nuove specifiche, il sistema informatico del Registro Imprese accetta ancora per 60 giorni di calendario le pratiche telematiche redatte con la versione precedente.
Scaduto questo periodo transitorio, le pratiche predisposte con strumenti privi del supporto alla versione Fedra 7.09 vengono respinte. Per imprese e professionisti diventa quindi utile aggiornare software, procedure interne e controlli prima dell’invio.
Le modifiche introdotte dal MIMIT riguardano più aree della modulistica e delle tabelle ministeriali. Gli aggiornamenti principali sono questi:
La modifica più rilevante riguarda l’introduzione del riquadro 33 Country by Country Reporting nel modulo S2, collegato alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali.
Il nuovo riquadro recepisce la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, di attuazione della direttiva UE 2021/2101. La comunicazione CBCR deve essere depositata presso l’ufficio del Registro Imprese competente.
Le specifiche indicano anche il formato dell’allegato: il documento CBCR deve essere allegato con codice documento CCR e formato firmato digitalmente con estensione HTML.P7M oppure XHTML.P7M.
La versione Fedra 7.09 introduce nuovi controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica. Se i dati risultano incoerenti o incompleti, il sistema interrompe l’invio e avvisa il mittente, con blocco della trasmissione all’ufficio competente.
I controlli riguardano in particolare il nuovo riquadro CBCR e i riquadri relativi alle società cooperative. Nel modulo S1, il riquadro per l’iscrizione cooperative è richiesto quando la forma giuridica rientra tra società cooperativa, società di mutuo soccorso, società consortile cooperativa o società cooperativa europea.
Nel modulo S2, il riquadro iscrizione-modifica cooperative viene verificato in base alla forma giuridica già iscritta nel Registro Imprese. Nel modulo B, il deposito per l’albo cooperative viene collegato ai codici di bilancio ordinario, abbreviato o microimprese quando la società ha forma cooperativa.
Il decreto interviene anche sui controlli formali applicati ai dati di competenza INPS, in continuità con gli aggiornamenti già introdotti nelle versioni precedenti delle specifiche tecniche.
Per imprese individuali e pratiche collegate alla previdenza, i controlli verificano coerenza tra dati anagrafici, inizio attività , codici dichiarazione e informazioni previdenziali. L’obiettivo è ridurre errori, scarti e richieste successive di integrazione.
Le nuove specifiche tecniche si inseriscono nel sistema degli adempimenti camerali e amministrativi gestiti tramite Registro Imprese, REA e visure camerali. Il Registro raccoglie i dati costitutivi delle imprese e rende opponibili ai terzi le informazioni soggette a iscrizione o deposito.
Per l’avvio e la modifica dell’attività , il canale telematico si collega anche alla Comunicazione Unica e DIRE, che consente di trasmettere in un solo flusso gli adempimenti verso Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL quando ne ricorrono le condizioni.
L’aggiornamento Fedra 7.09 riguarda chi genera, controlla e trasmette pratiche camerali. Le categorie più coinvolte sono:
Dal 4 giugno le pratiche possono essere compilate secondo le nuove specifiche. Il periodo di accettazione dei vecchi tracciati concede due mesi per l’adeguamento, ma gli invii con riquadri CBCR, dati INPS o cooperative richiedono attenzione già dalla prima applicazione della versione 7.09.
Nel 2026, la Legge di Bilancio ha potenziato il numero di medici abilitati ai controlli ispettivi INPS in malattia e aperto una nuova piattaforma digitale (PDND) per i datori di lavoro che vogliono richiedere, monitorare e verificare online le visite di controllo ai dipendenti. Le fasce orarie di reperibilità — dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, ogni giorno compresi festivi e domeniche — sono le stesse per dipendenti pubblici e privati, in recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 che ha annullato la precedente differenziazione.
In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto a ottenere un certificato medico e a rimanere reperibile presso il domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS, sottoponendosi ai controlli volti a verificare la giustificazione dell’assenza per infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori).
Tra gli obblighi del medico curante c’è l’invio telematico dell’attestato medico all’INPS entro il giorno successivo all’inizio dell’evento. Il dipendente deve trasmettere copia del documento al datore di lavoro entro due giorni: è sufficiente il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul portale INPS. Il medico fiscale valuta le condizioni fisiche del soggetto ed esamina la patologia descritta nel certificato di malattia.
Le regole prevedono specifiche deroghe e procedure su misura per casi particolari — dal prolungamento della malattia alla guarigione anticipata. In tutte le fattispecie di visita medica fiscale INPS, disposta d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, sono applicabili sanzioni per assenze ingiustificate.
Rincari dei biglietti, tagli di rotte e uno scenario geopolitico che tiene in sospeso i piani di viaggio: l’estate 2026 si avvicina con molte variabili aperte per chi deve ancora prenotare. Il Codacons ha diffuso un vademecum aggiornato sui diritti dei viaggiatori, alla luce delle più recenti linee guida europee sul trasporto aereo, distinguendo tra chi prenota in autonomia, chi acquista pacchetti vacanza e chi attiva una polizza di viaggio.
Per chi organizza il viaggio in autonomia, acquistando volo e hotel separatamente, i diritti in caso di cancellazione seguono il Regolamento CE 261/2004. I punti chiave da tenere presenti:
Con i pacchetti vacanza l’organizzatore assume una responsabilità complessiva verso il viaggiatore, che si traduce in tutele più estese rispetto alla prenotazione autonoma:
Le assicurazioni di viaggio incidono mediamente tra il 3% e l’8% del costo complessivo della vacanza e attivano i rimborsi solo in presenza di cause espressamente previste dalla polizza, adeguatamente documentate. Il Codacons ricorda che le coperture standard escludono in genere gli annullamenti causati da guerre, atti di terrorismo o disordini civili: prima di sottoscrivere è utile leggere con attenzione le condizioni generali, verificando se l’instabilità geopolitica dell’area di destinazione rientri o meno tra le fattispecie coperte.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 (con dara valuta lunedì 1° giugno per gli accrediti su conto corrente, libretto, Conto BancoPosta e carte abilitate) prevede per il ritiro alle Poste un calendario specifico, che tiene conto della festività di inizio mese. Nel frattempo, è stato messo online il cedolino INPS del mese, per controllare in anticipo importo lordo, netto e trattenute applicate sul rateo mensile: addizionali IRPEF, conguagli, recuperi di indebiti, trattenute giudiziali, cessione del quinto, quote associative, APE volontario e conguagli da modello 730.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 ha come data valuta lunedì 1° giugno per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, libretto, Conto BancoPosta o carta abilitata. La data riguarda l’accredito automatico. Chi ritira la pensione in contanti deve invece seguire le indicazioni del proprio ufficio postale, perché l’accesso agli sportelli può essere organizzato per cognome.
La regola ordinaria prevede il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Per giugno 2026, il pagamento ordinario cade quindi lunedì 1° giugno.
Il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi. Se il pensionato riceve più prestazioni pensionistiche o assistenziali, l’INPS effettua un unico mandato e la soglia va verificata sull’importo totale. Per importi superiori, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili. La verifica del cedolino consente di controllare il netto prima della riscossione o dell’accredito.
Il calendario dei pagamenti di giugno interessa chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali. Per gli accrediti su conto, libretto o carta conta invece la valuta INPS del 1° giugno. La turnazione tiene conto della chiusura degli uffici postali di martedì 2 giugno Festa della Repubblica. Le date sono indicative e vanno verificate presso il proprio ufficio postale.
Per chi riceve l’accredito su conto corrente, libretto o carta abilitata, la disponibilità decorre dal 1° giugno mentre chi ritira la pensione alle Poste segue la seguente turnazione alfabetica prevista per il pagamento allo sportello.
| Giorno di ritiro | Cognomi |
|---|---|
| Lunedì 1 giugno | A – B |
| Martedì 2 giugno | Uffici chiusi |
| Mercoledì 3 giugno | C – D |
| Giovedì 4 giugno | E – K |
| Venerdì 5 giugno | L – O |
| Sabato 6 giugno, mattina | P – R |
| Lunedì 8 giugno | S – Z |
Nel calendario dei pagamenti INPS di giugno, oltre alle pensioni, ci sono anche altre prestazioni come Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, NASpI, DIS-COLL. Ciascuno con proprie date d accredito.
Il rateo di giugno è già consultabile nell’area riservata INPS. Il documento si raggiunge attraverso il servizio dedicato al cedolino pensione online, accessibile con le proprie credenziali. Il documento permette di verificare quanto sarà pagato, quali trattenute sono state applicate e se l’importo netto presenta differenze rispetto ai mesi precedenti. Chi preferisce, può richiedere l’invio del cedolino per email, attivandolo sempre dall’area MyINPS.
Nel prospetto compaiono la pensione lorda, l’importo netto del pagamento e le singole voci che incidono sul rateo. A giugno pesano soprattutto le trattenute fiscali ordinarie, le addizionali locali e gli eventuali recuperi già presenti sulla posizione del pensionato.
Nel cedolino pensione, le trattenute si dividono in due gruppi. Quelle obbligatorie che derivano da norme di legge o da provvedimenti del giudice e quelle volontarie legate a una scelta del pensionato e connesse a una norma o una convenzione gestita dall’Istituto. Ad esempio, una cessione del quinto pensione, la quota associativa di un sindacato e il recupero dell’APE volontario.
Nel cedolino di giugno possono comparire anche trattenute IRPEF mensili, addizionale regionale e saldo dell’addizionale comunale riferiti all’anno precedente. Queste addizionali sono trattenute da gennaio a novembre. Può essere presente anche l’acconto dell’addizionale comunale dell’anno in corso, trattenuto da marzo a novembre. La dicitura riportata nel cedolino indica l’anno fiscale a cui la voce si riferisce.
Con la mensilità di giugno, sono messi in pagamento arretrati e nuovi importi dell’indennità spettante ai grandi invalidi di guerra (assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare): per i grandi infermi l’assegno sale a 1.000 euro dai precedenti 878 euro e per gli altri beneficiari sale a 500 euro invece dei precedenti 439 euro.
Eventuali conguagli IRPEF o recuperi di indebiti già comunicati dall’INPS possono ridurre il netto del mese. Nei casi di recupero di somme non dovute, la trattenuta avviene a rate, entro il limite del quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
NB: Tra le trattenute rientrano anche i conguagli da modello 730 quando il pensionato indica l’INPS come sostituto d’imposta. In base ai tempi di trasmissione, si effettuano da agosto o settembre, rateizzati fino alla mensilità di novembre. Se dalla dichiarazione emerge un credito, invece, l’INPS rimborsa l’importo assieme alla pensione, ma sempre a partire dalla competenza di agosto.
Il netto può ridursi anche per il recupero di somme indebitamente percepite. È il caso, ad esempio, di integrazioni al trattamento minimo o maggiorazioni sociali erogate in presenza di limiti reddituali poi superati. In questi casi il recupero avviene di norma con trattenute rateali, entro il limite massimo di un quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
Prima dell’avvio del recupero, l’INPS invia una comunicazione con motivazioni e modalità della trattenuta. Il pensionato può poi seguire il piano rateale attraverso il servizio “Visualizzazione indebitiâ€.
Nel cedolino possono comparire trattenute collegate a provvedimenti del giudice. In caso di separazione o divorzio, una quota della pensione può essere versata direttamente al coniuge, all’ex coniuge o ai figli. La voce è di norma indicata come “Assegno alimentareâ€.
Per i pignoramenti presso terzi, l’INPS applica l’ordinanza del giudice e versa l’importo al creditore indicato. Per ragioni di riservatezza, nel cedolino la voce non viene indicata come pignoramento ma, di norma, come “Recupero obbligatorioâ€.
Per fruire delle detrazioni per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi, la regola generale richiede pagamenti tracciabili: carte, bancomat, bonifici, assegni o altri sistemi che consentano di documentare l’operazione. La detrazione IRPEF del 19%, applicata sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, può però spettare anche in caso di pagamento in contanti per alcune categorie di spesa.
Le eccezioni riguardano medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per le altre prestazioni sanitarie private, invece, il pagamento tracciabile resta la condizione da rispettare per non perdere la detrazione.
Di seguito il riepilogo delle spese mediche e sanitarie che possono essere pagate in contanti, di quelle per cui serve un mezzo tracciabile e dei documenti da conservare: dallo scontrino parlante alla fattura, fino alla prova del pagamento quando richiesta.
L’INPS cambia il calcolo delle rate nei rinnovi della cessione del quinto pensione. Con il Messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026, l’Istituto introduce nuovi criteri per coordinare l’estinzione del vecchio piano di ammortamento e l’avvio del nuovo finanziamento, così da evitare doppie trattenute sullo stesso rateo pensionistico.
La novità riguarda i contratti di rinnovo dei finanziamenti dei pensionati INPS da estinguere tramite cessione fino a un quinto della pensione. La disciplina di riferimento è l’articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che regola il rinnovo del finanziamento già in corso.
I rinnovi possono essere interni, quando il nuovo prestito è concesso dalla stessa banca o dallo stesso intermediario finanziario già titolare del piano in corso, oppure esterni, quando il nuovo contratto arriva da un soggetto diverso. In entrambi i casi, il nuovo piano deve essere coordinato con quello da estinguere.
La procedura INPS Quote Quinto applica ora un nuovo criterio per i contratti di rinnovo. Per l’ammortamento e la gestione delle trattenute, il riferimento diventa la decorrenza del nuovo piano, cioè la data dalla quale la rata inizia a essere trattenuta sulla pensione.
La decorrenza giuridica del contratto conserva valore per la validità del rapporto, ma l’obbligo dell’INPS di effettuare la trattenuta nasce quando il precedente piano ha terminato i propri effetti economici. In questo modo, il nuovo finanziamento parte dopo la chiusura effettiva del piano precedente.
Il Messaggio INPS chiarisce il trattamento delle mensilità comprese tra estinzione vecchio finanziamento e avvio nuovo piano. Nei rinnovi, il recupero automatico delle rate si collega alla decorrenza economica e alla continuità tra i due piani.
Per i rinnovi esterni, le rate riferite ai mesi nei quali il precedente piano produce ancora effetti economici sono escluse dal recupero automatico a favore della banca o dell’intermediario subentrante. La regola serve a impedire che sulla stessa pensione gravino due ammortamenti contemporanei.
La nuova regola riguarda i contratti di rinnovo. Per i contratti di prima acquisizione, la decorrenza giuridica continua a essere fissata al primo giorno del mese successivo alla notifica del contratto all’Istituto, secondo quanto previsto dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313.
In questi casi, la procedura Quote Quinto continua a calcolare e recuperare automaticamente gli eventuali ratei arretrati compresi tra la decorrenza giuridica e l’avvio effettivo delle trattenute. Il recupero avviene nei limiti della capienza della pensione e può arrivare, quando consentito, fino al doppio quinto.
La distinzione tra rinnovo interno e rinnovo esterno incide sul rapporto tra vecchio e nuovo finanziatore, ma il criterio INPS è comune: il nuovo piano di ammortamento si aggancia alla data dalla quale può partire la trattenuta sulla pensione.
La procedura valorizza il campo “decorrenza giuridica†del piano con la data di inizio trattenuta, superando la modalità precedente che calcolava la data dal mese successivo alla notifica del contratto. La stessa impostazione si applica anche alla rimodulazione del piano di ammortamento dopo l’estinzione parziale del finanziamento.
Gli operatori abilitati delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati possono visualizzare l’informazione sulla decorrenza del piano tramite i servizi di Web Application.
La stessa informazione è disponibile anche nei servizi di Web Service tramite “RichiestaPianiDettaglioâ€. Gli intermediari dovranno adeguare i propri sistemi informativi alle specifiche tecniche che saranno rese disponibili dall’INPS attraverso il sito istituzionale e con apposito avviso agli operatori convenzionati.
Il Messaggio INPS assegna un obbligo chiaro alla banca o intermediario titolare del contratto estinto. Le somme eventualmente versate dall’Istituto dopo la data di estinzione del finanziamento, per effetto delle ordinarie tempistiche di elaborazione dei ratei pensionistici, devono essere restituite al pensionato.
Il riferimento è l’articolo 2033 del codice civile, relativo al pagamento dell’indebito. Le somme incassate dopo l’estinzione del finanziamento risultano prive di titolo e devono tornare al pensionato, senza trasferire sull’interessato gli effetti dei tempi tecnici di elaborazione.
L’INPS ha esteso l’accesso da parte degli istituti di patronato alla “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” per nuove prestazioni. Le più rilevanti per i lavoratori autonomi e i professionisti sono l’indennità ISCRO per le partite IVA in Gestione Separata e l’IDIS per i lavoratori dello spettacolo, che si aggiungono all’assegno per congedo matrimoniale e all’indennità per richiamo alle armi.
Con il messaggio n. 1769 del 27 maggio 2026, l’INPS ha ufficializzato l’accessibilità tramite piattaforma — nell’ambito del progetto PNRR n. 50 avviato con il messaggio n. 4684/2023 — per le seguenti prestazioni:
L’operatore dell’istituto di patronato che gestisce una pratica relativa a queste prestazioni deve, nella fase iniziale, inserire il codice fiscale del cittadino e — se disponibile — associare il mandato di patrocinio digitale alla medesima domanda. Per la predisposizione del mandato nella piattaforma è necessario selezionare l’ambito “AMMORTIZZATORI SOCIALI” e, successivamente, la prestazione specifica da patrocinare. Le modalità di presentazione delle domande non subiscono modifiche rispetto alle procedure già in uso.
Le Partite IVA soggette agli ISA diminuiscono, mentre redditi, ricavi e valore aggiunto dichiarati crescono. I nuovi dati del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni presentate nel 2025 fotografano il primo anno di applicazione del Concordato Preventivo Biennale e mostrano un settore degli autonomi molto frammentato: il reddito medio sale a 56.100 euro, con una distanza ampia tra professioni ad alta remunerazione e attività produttive a bassa marginalità .
I contribuenti ISA nel 2024 sono stati 2.686.494, in calo del 2% rispetto all’anno d’imposta precedente. La riduzione della platea convive con indicatori economici in aumento: i ricavi e compensi medi dichiarati arrivano a 338.100 euro, con una crescita dell’1,5%.
Il valore aggiunto medio raggiunge 131.790 euro, in aumento del 6,1%, mentre il reddito medio d’impresa o di lavoro autonomo sale a 56.100 euro, con un incremento dell’8,6%. Il dato racconta una crescita concentrata soprattutto sul reddito dichiarato, più marcata rispetto all’andamento dei ricavi medi.
Tra i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, aumenta la quota di contribuenti con punteggio pari almeno a 8. Nel 2024 sono 1.253.286, pari al 46,7% del totale, contro 1.226.493 dell’anno precedente. Per questa platea, il reddito medio supera i 91mila euro, arrivando a 91.082 euro con una crescita del 7,4%. I ricavi medi dei contribuenti più affidabili si attestano invece a 371.560 euro, in lieve flessione rispetto al 2023.
I dati si riferiscono al primo anno di applicazione del CPB per i soggetti ISA. Il Concordato Preventivo Biennale consente di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate sul reddito e sul valore della produzione netta da dichiarare per il periodo coperto dall’accordo. I contribuenti con punteggi ISA più elevati accedono inoltre ai vantaggi del regime premiale ISA.
| Indicatore | Valore 2024 | Variazione annua |
|---|---|---|
| Contribuenti ISA | 2.686.494 | -2,0% |
| Contribuenti con ISA almeno pari a 8 | 1.253.286 | +2,2% |
| Ricavi o compensi medi | 338.100 euro | +1,5% |
| Valore aggiunto medio | 131.790 euro | +6,1% |
| Reddito medio d’impresa o lavoro autonomo | 56.100 euro | +8,6% |
| Reddito medio con ISA almeno pari a 8 | 91.082 euro | +7,4% |
La media nasconde differenze molto forti tra le categorie professionali e produttive. Il confronto conferma in particolare una frattura netta tra professioni regolamentate ad alto valore aggiunto, attività autonome tradizionali e comparti produttivi con margini ridotti.
I notai dichiarano un reddito medio pari a 336.930 euro, il valore più alto tra le attività considerate. All’estremo opposto si collocano la lavorazione del cuoio e della pelle, con 4.040 euro, e coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali, con 5.830 euro. Il dato ISA, quindi, fotografa una crescita media del reddito che convive con distanze molto ampie tra settori.
Il Dipartimento delle Finanze segnala anche l’andamento delle Partite IVA persone fisiche. I titolari che hanno presentato dichiarazione sono circa 3,8 milioni, in aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente.
Dentro questa platea, i contribuenti in regime forfettario rappresentano la quasi totalità degli aderenti ai regimi fiscali agevolati e arrivano a circa 2 milioni, con una crescita del 3,3%. Il dato conferma il peso della flat tax nel lavoro autonomo individuale, anche alla luce delle soglie e delle cause di esclusione che regolano accesso e permanenza nel regime.
La distribuzione del reddito delle Partite IVA cambia in base al regime applicato. I soggetti in regime agevolato sono oltre la metà dei titolari di Partita IVA individuale, ma dichiarano il 31,6% del reddito complessivo.
Gli imprenditori in regime ordinario rappresentano il 28,3% dei titolari e dichiarano il 33,5% del reddito. I lavoratori autonomi, pari al 13,8% della platea, concentrano invece il 34,4% del reddito dichiarato. La struttura conferma il ruolo centrale delle attività professionali e autonome ad alta redditività nel gettito dichiarato dalle Partite IVA.
I dati sulle dichiarazioni arrivano mentre il calendario fiscale delle Partite IVA ISA e Forfettarie è stato aggiornato per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni. Il rinvio approvato dal Governo sposta le scadenze per saldo e primo acconto, con date differenziate tra pagamento senza maggiorazione e versamento con lo 0,40%.
Con la nuova legge sui Comuni Montani non comporta l’esenzione IMU per i terreni agricoli che si trovano nei nuovi elenchi. Si tratta di una normativa che mira a promuovere le zone montane con specifici incentivi ma che non ha alcun impatto sulle disposizioni fiscali; dunque non cambia le regole IMU. Il chiarimento, fornito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ribadisce un principio già contenuto nella normativa primaria ed ora particolarmente attuale perché si avvicina la scadenza della prima rata per l’imposta municipale sugli immobili, come di consueto fissata al 16 giugno.
L’IMU sui terreni agricoli si calcola in modo diverso rispetto a quella sugli immobili. L’imponibile si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 135 (coefficiente per i terreni agricoli) e infine si applica l’aliquota IMU stabilita dal Comune.
I terreni agricoli montani godono dell’esenzione IMU in alcuni specifici casi. La normativa vigente — il comma 758 della Legge 160/2019 — distingue due categorie, entrambe individuate dall’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993:
La Legge 131/2025 prevede all’articolo 2, comma 1, l’adozione di un Regolamento con un nuovo elenco dei Comuni montani, modificato rispetto a quello della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993. Lo schema di tale regolamento è allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, che ne ha autorizzato l’adozione. Tuttavia, tale Regolamento non è applicabile ai fini dell’esenzione IMU sui terreni agricoli.
La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, nel sottolineare questo aspetto, riporta il riferimento all’articolo 2, comma 3, della Legge 131/2025, in base al quale «la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani».
In ultima analisi, ai terreni agricoli continuano ad applicarsi le regole per l’esenzione contenute nel comma 758 della Legge 160/2019, che si riferisce alle definizioni di Comuni Montani di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per l’abuso dei contratti a termine del personale ATA nelle scuole statali. La decisione del 13 maggio 2026 chiude il ricorso avviato dalla Commissione Europea e apre una nuova stagione di vertenze per migliaia di lavoratori precari: secondo i giudici di Lussemburgo, il sistema italiano ha consentito il rinnovo ripetuto delle supplenze su posti vacanti e disponibili anche quando il fabbisogno aveva natura stabile.
La sentenza C-155/25 riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario impiegato con supplenze nelle istituzioni scolastiche statali. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione europea e ha dichiarato che l’Italia ha violato gli obblighi previsti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il centro della decisione è il ricorso ripetuto ai contratti a tempo determinato nella scuola in assenza di garanzie effettive contro gli abusi. Per i giudici europei, la disciplina italiana consente di coprire con supplenze annuali posti destinati al personale di ruolo, senza criteri abbastanza chiari per separare le esigenze temporanee dai fabbisogni permanenti.
La procedura europea sul precariato ATA parte da una diffida inviata all’Italia nel 2019, seguita da una lettera complementare nel 2020, da un parere motivato nel 2023 e infine dal ricorso alla Corte. La Commissione ha contestato l’assenza di misure idonee a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a termine per il personale ATA supplente.
La decisione europea va distinta dal filone sulla progressione salariale dei docenti precari, che riguarda il trattamento economico degli insegnanti a tempo determinato rispetto ai colleghi di ruolo. In questo caso, invece, la pronuncia riguarda il reclutamento del personale ATA e la reiterazione delle supplenze.
La Corte ha richiamato la clausola 5 dell’Accordo Quadro, che impone agli Stati Membri UE di adottare almeno una misura effettiva contro l’abuso dei contratti a termine. Le misure possono riguardare ragioni obiettive per i rinnovi, durata massima complessiva dei rapporti oppure numero massimo di rinnovi.
Nel caso del personale ATA supplente, i giudici hanno rilevato tre carenze della disciplina italiana:
Il Jobs Act e la disciplina generale sui contratti a termine prevedono limiti e regole mentre il personale ATA impiegato nella Scuola segue una normativa speciale. Proprio questa area separata dell’ordinamento è stata censurata dalla Corte, anche per l’abrogazione del precedente limite dei 36 mesi avvenuta nel 2018.
Uno degli aspetti più delicati riguarda i posti vacanti e disponibili. La legge consente il conferimento di supplenze annuali in attesa delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale di ruolo, ma la Corte ha ritenuto insufficiente questa giustificazione quando i concorsi vengono organizzati senza un calendario prevedibile.
La sentenza richiama anche l’articolo 554 del decreto legislativo 297/1994, nella parte in cui condiziona l’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo del personale ATA ad almeno due anni di servizio. Secondo i giudici, questo requisito aumenta il rischio di ricorso abusivo ai contratti a termine, perché durante quel periodo le supplenze possono essere rinnovate senza una verifica puntuale della natura temporanea dell’esigenza.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea sul precariato nella scuola, a partire dalla sentenza Mascolo del 2014. La Corte riconosce che la pubblica istruzione può richiedere flessibilità organizzativa, legata al numero degli studenti e alla distribuzione territoriale del personale, purché questa esigenza sia regolata da criteri oggettivi, trasparenti e controllabili.
Nel caso italiano, questa soglia di controllo viene meno proprio sui posti vacanti destinati alla copertura stabile. La successione dei contratti a termine, secondo la Corte, è stata usata per rispondere a carenze di personale con carattere permanente, mentre l’accordo quadro europeo considera il contratto a tempo indeterminato la forma comune del rapporto di lavoro.
La sentenza offre al personale ATA precario un parametro europeo vincolante nelle cause davanti al giudice del lavoro. L’assunzione in ruolo richiede un intervento amministrativo o normativo, mentre l’eventuale risarcimento del danno viene valutato caso per caso, in base alla durata dei contratti, alla continuità del servizio e alla funzione coperta.
Il precedente può rafforzare le vertenze dei lavoratori che hanno prestato servizio per anni su posti vacanti e disponibili. Sul piano risarcitorio, il collegamento con il rimborso ai precari PA per abuso dei contratti a termine riguarda il principio di tutela contro la reiterazione illegittima dei rapporti, pur con valutazioni diverse tra settore scolastico, singolo lavoratore e tipo di rapporto.
La reazione sindacale punta ora su due fronti: stabilizzazione del personale e contenzioso. La UIL Scuola chiede un piano straordinario di assunzioni per il personale precario impiegato in modo continuativo sui posti vacanti e disponibili. La FLC CGIL ha annunciato una campagna di vertenze sul territorio nazionale per valorizzare la pronuncia europea nelle azioni dei lavoratori.
La pressione sul Ministero dell’Istruzione e del Merito aumenta anche per l’effetto politico della condanna. La Corte ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano e ha condannato l’Italia alle spese, rendendo più urgente una revisione del sistema di reclutamento ATA e delle regole sulle supplenze ripetute.
Il reclutamento del personale ATA richiede ora una disciplina capace di distinguere con chiarezza supplenze temporanee e fabbisogni stabili. La risposta normativa dovrà intervenire sulle condizioni che hanno alimentato il precariato lungo nelle scuole statali:
La pronuncia europea fissa infatti un vincolo ineludibile: il funzionamento ordinario delle scuole statali richiede regole compatibili con il diritto UE e garanzie effettive contro il rinnovo abusivo dei contratti a termine.
Più di sei italiani su dieci arrivano a fine mese con fatica, un terzo usa i risparmi per coprire le spese correnti e quasi la metà teme un peggioramento dell’economia nei prossimi dodici mesi. Il Rapporto Italia 2026 di Eurispes fotografa una fragilità diffusa: affitti, utenze, mutui e cure mediche assorbono quote crescenti dei bilanci familiari, mentre il 10% più ricco delle famiglie detiene il 59,9% della ricchezza nazionale.
Il dato più immediato riguarda la capacità delle famiglie di sostenere le spese ordinarie. Secondo Eurispes, il 62,1% degli italiani arriva a fine mese con difficoltà e il 33,1% ricorre ai risparmi accumulati. La quota di chi prevede un peggioramento della situazione economica del Paese nei prossimi dodici mesi sale al 47,8%, oltre dieci punti in più rispetto alla rilevazione precedente.
La condizione economica personale appare stabile per il 42,1% degli intervistati, mentre il 36,9% dichiara un deterioramento negli ultimi dodici mesi. Solo una quota ridotta indica un miglioramento, segnale di un recupero debole rispetto alla perdita di potere d’acquisto accumulata negli anni dell’inflazione.
Tra le voci che creano maggiore difficoltà , l’affitto è al primo posto: mette in crisi il 45,6% delle famiglie che devono affrontare questa spesa. Seguono utenze al 28,7%, mutuo al 27,2% e spese mediche al 25,5%.
| Spesa familiare | Quota di famiglie in difficoltà |
|---|---|
| Affitto | 45,6% |
| Utenze | 28,7% |
| Mutuo | 27,2% |
| Spese mediche | 25,5% |
La pressione si vede anche nei comportamenti di spesa: il 60,2% rinvia acquisti considerati necessari, il 54,1% riduce le uscite fuori casa e il 52,1% taglia viaggi o vacanze. Le rinunce toccano anche la salute, con il 34,6% che rinvia controlli medici periodici e il 32,1% cure odontoiatriche.
L’82% degli intervistati dichiara di aver registrato un aumento dei prezzi nell’ultimo anno. Per il 38,9%, i rincari hanno superato l’8%; per il 35,7% si sono collocati tra il 3% e l’8%.
Le categorie più colpite sono generi alimentari, indicati dal 93,3% del campione, carburanti al 91,2%, pasti fuori casa all’83,4% e viaggi e vacanze all’82,2%. Seguono trasporti, abbigliamento, cura della persona e spese sanitarie.
Il risultato si lega al rallentamento del recupero salariale. PMI.it ha già analizzato il divario tra salari e potere d’acquisto delle famiglie, con una perdita reale ancora ampia rispetto ai livelli pre-crisi dei prezzi.
Il Rapporto Eurispes collega la fatica quotidiana delle famiglie alla condizione del ceto medio italiano. Secondo i dati richiamati dall’Istituto, il potere d’acquisto del ceto medio è sceso di circa il 7,5% dal 2021, mentre nel 2023 il reddito reale delle famiglie si è ridotto dell’1,6%.
La distribuzione della ricchezza mostra un divario molto ampio: il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 59,9% dell’intera ricchezza nazionale, mentre la metà più povera possiede il 7,4%. Nel decennio 2014-2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è diminuita del 5,5%.
La soglia della classe media, secondo la definizione OCSE richiamata da Eurispes, comprende chi guadagna tra 1.877 e 5.006 euro netti al mese. Il reddito familiare più diffuso in Italia è intorno a 2.500 euro mensili, quindi nella fascia bassa di questa area.
La difficoltà di bilancio spinge molte famiglie verso credito e dilazioni. Il 22,1% degli italiani ha chiesto un prestito bancario nell’ultimo anno, soprattutto per acquistare casa, indicata dal 46,3% dei richiedenti, e per pagare debiti accumulati, indicati dal 29,1%.
Il 21,6% ha avuto bisogno di indebitarsi per affrontare cure mediche. Il 20,5% si è rivolto alla banca per saldare prestiti contratti con altre banche o finanziarie, segnale di una pressione crescente sui bilanci familiari.
Le piattaforme digitali di rateizzazione a tasso zero sono usate nel 51,3% dei casi tra chi ricorre a questa modalità . La dilazione consente di sostenere acquisti altrimenti difficili da affrontare in un’unica soluzione, soprattutto nelle famiglie con redditi più esposti all’aumento dei prezzi.
Quando le risorse personali si assottigliano, molti italiani cercano aiuto fuori dai canali istituzionali. Il 29,1% si rivolge alla famiglia d’origine, il 14,6% ad amici, colleghi o altri parenti, mentre il 10,6% chiede prestiti a privati fuori dalla cerchia familiare o bancaria.
Il 23,3% segnala ritardi nel pagamento di bollette e utenze, il 18,8% nelle tasse. In un caso su dieci le difficoltà economiche portano a tornare nella casa della famiglia d’origine o dei suoceri, oppure ad affittare una stanza o un immobile di proprietà .
| Indicatori | |
|---|---|
| Italiani che arrivano a fine mese con difficoltà | 62,1% |
| Famiglie che usano i risparmi | 33,1% |
| Italiani che prevedono un peggioramento economico | 47,8% |
| Famiglie in difficoltà con l’affitto | 45,6% |
| Italiani che rinviano acquisti necessari | 60,2% |
| Italiani che rinviano controlli medici | 34,6% |
| Quota di ricchezza detenuta dal 10% più ricco | 59,9% |
| Quota di ricchezza detenuta dalla metà più povera | 7,4% |
Il Rapporto collega il restringimento del ceto medio anche alla sostenibilità futura delle pensioni. Natalità in calo, base contributiva più stretta, salari reali deboli, lavoro irregolare ed emigrazione dei giovani qualificati concorrono a ridurre le risorse disponibili nel lungo periodo.
Secondo Eurispes, le generazioni attive oggi si muovono verso una prospettiva previdenziale più severa: uscita dal lavoro più tarda e assegno atteso più basso rispetto all’ultima retribuzione. Il tema della ricchezza familiare diventa quindi centrale: una parte crescente del ceto medio conserva il proprio tenore di vita anche grazie al patrimonio accumulato dalle generazioni precedenti.
La prova scritta per l’abilitazione nazionale delle guide turistiche è fissata al 5 giugno: oltre 17mila candidati sosterranno il test nelle sedi di Roma, Milano, Caserta, Catania e Cagliari. La selezione, promossa dal Ministero del Turismo e curata da Formez, serve a certificare nuove competenze professionali in un settore che segnala da tempo una carenza di guide abilitate.
Il bando 2026 per guida turistica entra dunque nella fase delle prove: il test scritto si terrà il 5 giugno 2026 con modalità telematica in sedi territoriali assegnate in base alla residenza dichiarata nella candidatura.
La procedura riguarda il secondo esame nazionale di abilitazione alla professione, previsto dalla Legge 13 dicembre 2023, n. 190 e disciplinato dal decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88. Il titolo viene conseguito dai candidati che superano prova scritta, orale e tecnico-pratica.
Il calendario della prova scritta prevede due sessioni, alle 9.30 e alle 14.30. La ripartizione dei candidati segue la residenza dichiarata nella domanda e l’ordine alfabetico del cognome. La sede e l’orario assegnati vanno rispettati; l’assenza nella data e nell’ora indicate comporta l’esclusione dalla selezione.
| Sede | Residenza dichiarata | Luogo della prova | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Caserta | Campania, Puglia, Basilicata e Calabria | A1 Expo, San Marco Evangelista | 9.30 e 14.30 |
| Roma | Lazio, Stato estero, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise | Nuova Fiera di Roma | 9.30 e 14.30 |
| Milano | Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta | Parco Esposizioni Novegro, Segrate | 9.30 e 14.30 |
| Catania | Sicilia | Sicilia Fiera, Misterbianco | 9.30 e 14.30 |
| Cagliari | Sardegna | Fiera di Cagliari | 9.30 e 14.30 |
La prova scritta per guida turistica consiste in 40 domande a risposta multipla da completare in 40 minuti. Ogni risposta esatta vale un punto, mentre risposta errata e risposta omessa valgono zero. Il punteggio massimo è pari a 40 e la prova si supera con almeno 25/40.
Il protocollo della nuova tornata è stato semplificato rispetto alla prima selezione nazionale. Il Ministero precisa che il test sarà centrato sulla conoscenza di base dei principali siti turistici italiani e sulle materie previste dal programma pubblicato con gli allegati al bando.
I quesiti dell’esame guida turistica sono distribuiti tra discipline culturali, territoriali e normative. La griglia pubblicata per la prova scritta prevede:
Le materie riprendono l’impianto dell’abilitazione nazionale alla professione, che accerta competenze culturali, capacità espositiva, conoscenza del patrimonio e preparazione sulle regole che disciplinano l’attività .
Per l’accesso alla sede d’esame, i candidati devono presentarsi con la documentazione richiesta dall’avviso di convocazione:
La lettera di partecipazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda e contiene sede, orario, dati anagrafici e QR code per l’accesso. In caso di mancata ricezione, il candidato può presentarsi con la ricevuta di iscrizione scaricabile dal portale InPA.
Chi supera la prova scritta accede al colloquio orale, valutato in quarantesimi con soglia minima a 25/40. L’orale verifica le materie dello scritto, la capacità di comunicazione e, per i candidati interessati, la conoscenza della lingua straniera scelta in domanda almeno a livello B2.
Dopo l’orale, nella stessa giornata, è prevista la prova tecnico-pratica, che consiste nella simulazione di una visita guidata. La commissione valuta la capacità di condurre il percorso, selezionare le informazioni, valorizzare la destinazione estratta e comunicare con proprietà di linguaggio.
Il superamento di tutte le prove consente di presentare istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche. L’ENGT è il registro istituito presso il Ministero del Turismo nell’ambito delle nuove regole per le guide turistiche, con l’obiettivo di uniformare accesso alla professione, abilitazione e riconoscimento su tutto il territorio nazionale.
Il numero indicato nel bando come disponibilità ha valore tecnico e non limita le abilitazioni. La procedura è abilitante: il titolo può essere conseguito da tutti i candidati che superano le prove previste.
Il bando nazionale per guida turistica riguarda chi intende ottenere l’abilitazione attraverso l’esame italiano. Per le guide già qualificate all’estero esiste invece una procedura distinta, basata sul riconoscimento della qualifica professionale e sulla posizione del candidato rispetto a Paese di origine, titolo posseduto e requisiti previsti dalla disciplina nazionale.
La nuova tornata dell’esame per guide turistiche arriva dopo una prima selezione molto severa. Secondo i dati richiamati nel dibattito sul bando, a fronte di circa 30mila adesioni iniziali nel 2025 solo una quota molto ridotta dei candidati è riuscita a superare la prima prova e ad arrivare poi all’abilitazione e all’iscrizione nell’Elenco nazionale.
Il Ministero collega la nuova procedura alla richiesta degli operatori turistici, che segnalano una carenza cronica di guide turistiche abilitate, anche in vista della stagione estiva. L’obiettivo dichiarato è chiudere il percorso entro la fine di luglio, così da aumentare il numero di professionisti certificati secondo le regole nazionali.
Ombrellone e lettini costano di più. Nell’estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari aumentano in media del 6% rispetto allo scorso anno e del 24% in cinque anni, con rincari fino al 16% nelle località più esposte. L’indagine Altroconsumo sul listino prezzi di 222 stabilimenti in 10 località italiane incorona Alassio meta più cara e Lignano quella più economica. E rinunciare alla prima fila può far risparmiare decine di euro.
La nuova indagine sui prezzi degli stabilimenti balneari prende in esame le tariffe applicate nella prima settimana di agosto per un ombrellone e due lettini nelle prime quattro file. Il campione comprende 222 stabilimenti distribuiti in 10 località : Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, Anzio.
Il rincaro medio rispetto al 2025 è pari al 6%, mentre negli ultimi cinque anni la spesa è aumentata del 24%. In alcune località il rialzo è molto più marcato: Taormina e Giardini Naxos arrivano al +16%, Alghero al +14% e Gallipoli al +10%.
Per la prima settimana di agosto, il prezzo medio nazionale cambia in base alla posizione dell’ombrellone. La prima fila costa in media 238 euro a settimana, la seconda 229 euro, la terza 219 euro e dalla quarta fila in poi si scende a 210 euro.
| Posizione in spiaggia | Prezzo medio settimanale |
|---|---|
| Prima fila | 238 euro |
| Seconda fila | 229 euro |
| Terza fila | 219 euro |
| Dalla quarta fila in poi | 210 euro |
La differenza tra prima fila e file successive non è l’unico elemento da valutare. A incidere sul prezzo finale sono anche località , servizi inclusi, ampiezza dello stabilimento, distanza dal mare e periodo scelto.
La località più costosa dell’indagine è Alassio: una settimana con ombrellone e due lettini in prima fila costa in media 368 euro. Considerando la media delle prime quattro file, la spesa resta la più alta del campione, con 340 euro.
Seguono Gallipoli, con una media di 324 euro sulle prime quattro file, e Alghero, con 274 euro. All’estremo opposto, Lignano è la località meno cara tra quelle monitorate, con 164 euro in prima fila. Rimini e Senigallia restano sotto i 160 euro come media delle prime quattro file.
| Località | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Alassio | 368 euro in prima fila, 340 euro come media delle prime quattro file |
| Gallipoli | 324 euro come media delle prime quattro file |
| Alghero | 274 euro come media delle prime quattro file |
| Lignano | 164 euro in prima fila |
| Rimini e Senigallia | sotto 160 euro come media delle prime quattro file |
I rincari maggiori si concentrano in alcune località del Sud e delle isole. Taormina e Giardini Naxos registrano l’aumento più alto, pari al 16%. Alghero cresce del 14% e Gallipoli del 10%.
In altri casi gli aumenti risultano più contenuti, tra il 2% e il 7%. Il dato conferma una tendenza ormai stabile: il posto in spiaggia cresce più dell’inflazione e pesa sempre di più sul costo complessivo delle vacanze al mare.
Il vecchio monitoraggio IRCAF sul 2025 aveva rilevato un costo medio nazionale di 25,80 euro per una giornata festiva con un ombrellone e due lettini in terza fila, e 170,70 euro per il pacchetto settimanale. Il rincaro medio era pari al 4,47% sul giornaliero e al 6,41% sugli abbonamenti settimanali.
La nuova indagine 2026 cambia base di confronto, perché guarda alla prima settimana di agosto e distingue il costo delle prime quattro file. Il segnale resta lo stesso: il pacchetto spiaggia continua a salire, con aumenti più visibili sulle formule settimanali e nelle località turistiche con maggiore domanda.
Il caro spiaggia riporta al centro anche il tema delle concessioni balneari e della disponibilità di spiagge libere. La battigia resta pubblica, ma in molte località la quota di arenile attrezzato limita le alternative gratuite o a basso costo.
Secondo l’indagine, il 37% degli italiani preferisce una spiaggia attrezzata, stabilimento o libera a pagamento, mentre il 35% sceglie la spiaggia libera. Tra chi va nello stabilimento pesa soprattutto la comodità dell’attrezzatura; tra chi sceglie la spiaggia libera prevalgono gratuità e libertà di cambiare destinazione.
Il primo margine di risparmio riguarda la posizione: passare dalla prima fila alle file successive riduce il costo medio settimanale. La seconda variabile è la località , perché tra le mete più care e quelle più economiche la differenza può avvicinarsi a 200 euro sulla stessa settimana.
Per contenere la spesa conviene confrontare più stabilimenti nella stessa zona, verificare cosa include il prezzo, controllare eventuali supplementi per cabine, docce, parcheggi o persone aggiuntive e valutare le spiagge libere attrezzate dove presenti.
Riapre il portale GSE per accedere ai fondi PNRR destinati all’efficientamento energetico delle case popolari. Dal 28 maggio 2026 alle ore 10 le ESCo possono presentare nuove richieste per la Misura M.7 I.17 tramite Area Clienti, con risorse disponibili pari a 177.481.269,95 euro. Lo sportello chiuderà il 30 giugno 2026 alle ore 18; in caso di saturazione, le domande successive saranno valutate in ordine cronologico solo con nuove risorse disponibili.
Il Gestore dei Servizi Energetici ha riaperto il canale telematico per la presentazione delle richieste di accesso alla Misura PNRR M.7 I.17, dedicata all’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica. La misura finanzia interventi su edifici ERP con un miglioramento dell’efficienza energetica almeno pari al 30%.
Il sostegno è riconosciuto alle ESCo aggiudicatarie di una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori. Le richieste vanno trasmesse tramite l’Area Clienti GSE, usando il servizio dedicato alle misure PNRR M7-I17 ERP.
Alla riapertura del portale, le risorse disponibili ammontano a 177.481.269,95 euro. Il dato tiene conto delle verifiche di completezza effettuate dal GSE, con particolare riferimento al possesso della delibera di aggiudicazione.
Il GSE pubblicherà una comunicazione dedicata in caso di saturazione dei fondi. Le richieste presentate dopo l’esaurimento delle risorse potranno essere esaminate, in ordine cronologico di arrivo, soltanto se torneranno disponibili nuovi fondi, anche per effetto di revoche, rigetti, rinunce o successivi stanziamenti. L’avvio dell’istruttoria sarà comunicato all’operatore tramite PEC.
Il portale per la presentazione delle domande chiuderà il 30 giugno 2026 alle ore 18. La riapertura concede quindi una finestra breve per completare le richieste, verificare la documentazione e trasmettere le istanze prima della chiusura dello sportello.
Per i progetti già avviati o in fase di caricamento, l’elemento da controllare con maggiore attenzione è la completezza della pratica. La verifica sulla delibera di aggiudicazione è stata richiamata espressamente dal GSE tra i profili che incidono sulle risorse disponibili e sull’ammissibilità delle richieste.
La dotazione complessiva della misura è pari a 1,381 miliardi di euro. Di questi, 1,331 miliardi sono destinati ai contributi a fondo perduto erogati tramite GSE, mentre 50 milioni sono destinati ai prestiti tramite banche convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti.
Il sostegno finanziario può combinare una sovvenzione fino al 65% del costo degli interventi e, su richiesta della ESCo, un prestito per la quota non coperta dal contributo, entro il limite massimo previsto per la componente finanziata.
Tra gli aggiornamenti della misura figura la tipologia multi-intervento, pensata per i progetti che combinano più lavori ammissibili nello stesso investimento. Per questa categoria il contributo è fissato al 65% dei costi ammissibili.
Il valore complessivo del progetto non può superare il limite di 30 milioni di euro. Lo schema consente di finanziare interventi integrati sugli edifici ERP, mettendo insieme più lavori di efficientamento invece di trattarli come domande separate.
I progetti finanziabili devono avere un valore compreso tra 10 e 30 milioni di euro, calcolato sui costi ammissibili. Possono riguardare uno o più edifici, purché appartenenti all’edilizia residenziale pubblica e a totale proprietà pubblica.
Gli immobili devono essere nella titolarità di enti pubblici territoriali o di loro enti strumentali. È richiesto anche un impianto centralizzato di climatizzazione oppure la sua realizzazione nell’ambito degli interventi agevolati.
I lavori ammessi riguardano l’involucro edilizio, gli impianti e le tecnologie per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici residenziali. Il miglioramento va verificato per ciascun edificio, senza compensazioni tra fabbricati diversi. Rientrano tra gli interventi finanziabili:
Per le domande già presentate e non ancora esaminate, il GSE richiederà un’integrazione dell’istanza di ammissione. La novità riguarda la sottoscrizione degli obblighi, anticipata alla fase istruttoria.
Il meccanismo sostituisce il precedente schema, che prevedeva l’atto d’obbligo dopo l’ammissione. L’anticipo serve ad allineare la procedura ai tempi del PNRR e a ridurre successive integrazioni documentali.
Un nuovo adempimento riguarda i progetti che includono impianti fotovoltaici. In questi casi è richiesta una scheda DNSH specifica, collegata al principio “Do No Significant Harm†previsto dal PNRR.
La scheda serve ad attestare che l’intervento rispetta gli obiettivi ambientali europei e non arreca danni rilevanti agli altri obiettivi tutelati dal Piano. La documentazione incide quindi sulla fase tecnica della domanda e sulla verifica di ammissibilità .
Per assistenza sulla misura, il GSE indica il canale di segnalazione dedicato, selezionando il servizio MISURE PNRR M7-I17 ERP e citando il numero identificativo della richiesta. Sono disponibili anche FAQ dedicate e guida all’utilizzo del portale.
La riapertura del portale consente di presentare nuove domande fino al 30 giugno, ma la disponibilità residua dei fondi rende centrale l’ordine di arrivo delle richieste. Le ESCo devono quindi trasmettere istanze complete sotto il profilo tecnico e documentale, soprattutto per progetti multi-intervento, lavori con fotovoltaico e pratiche collegate a delibere di aggiudicazione.
Il MEF ha pubblicato FAQ e scheda informativa del BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori, in collocamento dal 15 al 19 giugno 2026. I documenti chiariscono le informazioni più utili per valutare l’acquisto: tasso fisso minimo, cedole semestrali, premio finale, scadenza al 23 giugno 2031, tassazione agevolata e trattamento ai fini ISEE. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato venerdì 12 giugno e potrà essere rivisto soltanto al rialzo al termine dell’emissione.
Il nuovo BTP Italia Sì sarà offerto sul mercato retail dal 15 al 19 giugno 2026, fino alle ore 13 dell’ultima giornata, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, secondo lo schema già usato dal Tesoro per le emissioni dedicate al pubblico retail. La durata sarà di 5 anni, con scadenza al 23 giugno 2031.
Il titolo sarà collocato alla pari, quindi al prezzo di 100, e potrà essere sottoscritto con un investimento minimo di 1.000 euro. Durante il periodo di collocamento non sono previste commissioni di acquisto, al netto degli eventuali costi applicati dalla banca per conto titoli o trading online.
Chi acquista il BTP Italia Sì durante il collocamento e lo mantiene fino alla scadenza incassa tre componenti: le cedole semestrali, il premio finale extra dello 0,6% e il rimborso del capitale nominale a scadenza.
| Elemento | Come funziona |
|---|---|
| Cedole | sono pagate ogni sei mesi e sono legate al tasso fisso minimo più l’inflazione italiana del semestre. |
| Premio finale | vale lo 0,6% del capitale investito e spetta a chi acquista all’emissione e conserva il titolo fino al 23 giugno 2031. |
| Capitale | è rimborsato a scadenza sul valore nominale del titolo. |
Le cedole del BTP Italia Sì saranno pagate ogni sei mesi. Con scadenza fissata al 23 giugno 2031, il calendario dei pagamenti segue le date del 23 giugno e del 23 dicembre di ciascun anno.
| Data | Pagamento previsto |
|---|---|
| 23 dicembre 2026 | prima cedola semestrale. |
| 23 giugno 2027 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2027 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2028 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2028 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2029 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2029 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2030 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2030 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2031 | ultima cedola, rimborso del capitale e premio finale per chi ne ha diritto. |
Il BTP Italia Sì pagherà cedole semestrali collegate all’inflazione nazionale del periodo. Il meccanismo indicato dal Tesoro somma due componenti: il tasso fisso minimo garantito e il tasso di inflazione italiana rilevato dall’Istat nel semestre di riferimento.
Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal MEF venerdì 12 giugno 2026. Alla chiusura del collocamento potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato. In caso di deflazione, il tasso fisso rimane la base minima della cedola.
Il nuovo titolo prevede un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito. Sarà riconosciuto solo a chi acquista il BTP Italia Sì nei giorni di emissione e lo conserva fino alla scadenza naturale del 23 giugno 2031.
Il bonus si aggiunge alle cedole semestrali e alla protezione dall’inflazione italiana. Non spetta invece a chi compra il titolo successivamente sul mercato secondario oppure a chi lo vende prima della scadenza.
Il funzionamento è diverso da quello dei normali BTP a tasso fisso, che pagano cedole definite all’emissione e non indicizzate al caro vita. Il BTP Italia, invece, nasce per proteggere il risparmio dall’inflazione nazionale e usa l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per questa emissione il MEF prevede un meccanismo più semplice anche rispetto alla formula tradizionale dei BTP Italia. L’importo pagato ogni sei mesi sarà calcolato applicando al capitale nominale iniziale la somma tra tasso fisso garantito e inflazione nazionale del semestre.
Il BTP Italia Sì potrà essere venduto prima del 23 giugno 2031 sul mercato secondario. In questo caso, però, il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato del momento e potrà essere superiore o inferiore al valore di acquisto.
Il rimborso del capitale nominale e il premio finale extra sono invece collegati alla detenzione fino a scadenza. Per chi pensa di usare il titolo come investimento di medio periodo, questa distinzione è decisiva: la protezione piena prevista dall’emissione vale per chi arriva al rimborso finale.
I risparmiatori potranno acquistare il BTP Italia Sì tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui hanno un conto corrente associato a un deposito titoli.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana. Le banche dealer saranno Intesa Sanpaolo e UniCredit, affiancate da Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come co-dealer.
Come gli altri Titoli di Stato italiani, anche il BTP Italia Sì beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale. I titoli di Stato sono inoltre esenti dall’imposta di successione.
Per i risparmiatori va considerata anche la disciplina ISEE: i Titoli di Stato, compresi i BTP, sono esclusi dal calcolo ISEE entro il limite complessivo di 50.000 euro previsto dalla normativa. Il limite riguarda l’insieme degli strumenti agevolati, non la singola emissione.
Il BTP Italia indicizzato all’inflazione si differenzia dai BTP€i, perché guarda all’inflazione italiana e non a quella dell’area euro. La rivalutazione collegata al caro vita è riconosciuta con le cedole semestrali invece di essere concentrata solo a scadenza.
Il nuovo BTP Italia Sì si inserisce quindi nella famiglia dei titoli retail del Tesoro, pensati per chi cerca uno strumento semplice da acquistare, con capitale nominale rimborsato a scadenza e rendimento collegato all’andamento dei prezzi in Italia.
Il calendario della nuova emissione prevede alcune date già fissate dal MEF:
La convenienza effettiva dipenderà dal tasso minimo che sarà comunicato dal Tesoro, dall’inflazione italiana nei prossimi semestri e dalla scelta del risparmiatore di mantenere il titolo fino alla scadenza per incassare anche il premio finale extra.
Il regime forfettario è stato introdotto per offrire diverse semplificazioni contabili e una tassazione agevolata alle attività d’impresa in possesso di precisi requisiti, rivelandosi una scelta condivisa da un numero crescente di Partite IVA. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio sulle partite IVA del Ministero delle Finanze, infatti, nel primo trimestre del 2026 sono stati 104.136 i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato, pari al 56,3% del totale delle nuove aperture e con un incremento percentuale del 2,6% rispetto all’anno precedente.
Destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, il regime forfettario si caratterizza per numerosi vantaggi ma anche per precisi obblighi e limiti, che è importante conoscere al fine di evitare la fuoriuscita. Può succedere, infatti, di dover passare forzatamente al regime ordinario perché compare una causa di esclusione o, più semplicemente, perché si perdono i requisiti necessari per la permanenza.
Tenere sotto controllo il business in tempo reale diventa quindi indispensabile per i forfettari, che possono monitorare ogni aspetto attraverso un software per forfettari completo, come Fatture in Cloud, pensato proprio per semplificare la gestione dell’attività .
L’adesione al regime forfetario prevede una tassazione agevolata: al reddito imponibile si applica infatti un’unica imposta nella misura del 15%, considerata sostitutiva delle imposte ordinarie (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).
Le altre agevolazioni riguardano l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto e dell’IVA sulle fatture emesse, ma anche l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Possono accedere al regime forfetario, nello specifico, i liberi professionista e le ditte individuali che nell’anno precedente hanno rispettato tutti questi requisiti:
Anche chi inizia un’attività può scegliere di aderire al regime forfetario, beneficiando di ulteriori agevolazioni: l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività . In questo caso, tuttavia, il limite dei compensi e dei ricavi deve essere calcolato in proporzione ai mesi di operatività .
La normativa vigente stabilisce specifiche cause di fuoriuscita dal regime forfettario, basate sul superamento del limite di ricavi e compensi: oltrepassare la soglia stabilita, infatti, significa passare obbligatoriamente al regime ordinario, sebbene in modalità e momenti diversi a seconda dell’entità dello sforamento:
In entrambi i casi si perdono i due principali vantaggi del regime forfettario, vale a dire le agevolazioni fiscali e le semplificazioni burocratiche. Ecco una sintesi dei cambiamenti più evidenti a cui si va incontro:
Il rientro nel regime agevolato, per i contribuenti che acquisiscono i requisiti richiesti, è possibile solo dopo due anni. Per tutti i forfettari, quindi, il monitoraggio costante del fatturato non è solo una buona pratica gestionale, ma una necessità fondamentale per poter fruire in modo continuativo dei vantaggi fiscali.
Fatture in Cloud rappresenta per i forfettari una soluzione efficace per avere una visione d’insieme aggiornata in tempo reale, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dei limiti da non superare.
Una delle funzionalità offerte dal software di fatturazione, infatti, consiste proprio nel calcolo automatico del fatturato incassato in tempo reale, fornendo la stima aggiornata e avvisando in caso di avvicinamento e superamento del limite degli 85.000 euro. Il programma restituisce anche una stima delle tasse da versare, legate all’IRPEF e ai costi previdenziali INPS (o altra cassa professionale).
Il software, inoltre, consente ai forfettari di accedere a molteplici funzioni per la fatturazione elettronica e la gestione generale dell’attività :
=> Scopri di più su Fatture in Cloud
Lo sciopero generale dei sindacati di base è già partito: dalle ore 21 di giovedì 28 maggio i treni sono fermi su tutta la rete nazionale, con Trenitalia, Italo e Trenord coinvolti. L’agitazione di 24 ore si estende venerdì 29 maggio ad aerei, trasporto pubblico locale e tutti i settori pubblici e privati, alla vigilia del ponte del 2 giugno. A proclamare lo sciopero sono CUB, SGB, SI Cobas, USI-CIT e ADL Varese, con rivendicazioni su salari, precarietà e aumento delle spese militari. Nuovo appuntamento con le agitazioni di maggio.
L’agitazione ferroviaria parte dalle ore 21 di giovedì 28 maggio e si protrae fino alle ore 21 di venerdì 29. Sono coinvolti il Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, con possibili cancellazioni e variazioni anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’inizio dello sciopero. I treni già in viaggio all’avvio dell’agitazione completano il percorso solo se la destinazione è raggiungibile entro un’ora dall’inizio; altrimenti il convoglio si ferma alla stazione precedente.
Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce di maggiore frequentazione: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Per i treni a media e lunga percorrenza l’elenco aggiornato delle corse garantite è consultabile sui siti di Trenitalia e Italo. Per i servizi FrecciaLink non sono previste fasce di garanzia.
Anche il trasporto aereo è coinvolto nell’intera giornata del 29 maggio, dalle 00:00 alle 23:59: personale di volo e servizi aeroportuali aderiscono allo sciopero con previsione di cancellazioni e ritardi su tutto il territorio nazionale. Prima di recarsi in aeroporto è necessario verificare lo stato del volo sui canali ufficiali della compagnia.
Per il trasporto pubblico locale le fasce di garanzia variano da città a città in base alle delibere aziendali. In via generale il servizio è assicurato la mattina fino alle 8:30–8:45 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 circa; per informazioni puntuali è consigliabile consultare il sito della propria azienda di trasporto.
A Roma l’agitazione coinvolge l’intera rete ATAC, compresi i servizi in subaffidamento: le fasce di garanzia vanno dall’inizio del servizio fino alle ore 8:29 e dalle ore 17:00 alle ore 19:59. A Milano il personale ATM incrocia le braccia per l’intera giornata con servizio garantito entro le 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00.
Sulle autostrade il personale dei caselli e della manutenzione si astiene dalle prestazioni dalle ore 22 di giovedì 28 alle ore 22 di venerdì 29 maggio. Lo sciopero degli autotrasportatori previsto invece dal 25 al 29 maggio è stato revocato dopo l’accordo sul decreto carburanti.
I vigili del fuoco si astengono dalle prestazioni dalle ore 9 alle ore 13. Nelle scuole l’impatto sull’attività didattica dipende dall’adesione del personale docente e ATA: ogni istituto è tenuto a comunicare tempestivamente alle famiglie l’eventuale sospensione del servizio. In ambito sanitario sono sempre garantiti i servizi di pronto soccorso e le prestazioni essenziali.