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In occasione della dichiarazione dei redditi 2026, le spese mediche detraibili sostenute nel 2025 seguono regole precise su pagamento tracciabile, documenti da conservare e casi in cui il contante non fa perdere il diritto alla detrazione. La detrazione IRPEF è pari al 19% sulla parte di spesa sanitaria che supera la franchigia di 129,11 euro, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR.
La regola generale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 con l’articolo 1, commi 679 e 680, della legge n. 160/2019, richiede il pagamento con strumenti tracciabili per molte prestazioni sanitarie private. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, detraibili anche se pagate in contanti.
In sintesi
Il decreto che attua il FER X a regime ha finalmente la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), Gilberto Pichetto Fratin, apposta il 18 giugno 2026. Il provvedimento mette in campo in Italia il nuovo schema di incentivi alle fonti rinnovabili mature, dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno agli aiuti di Stato da 23 miliardi di euro. La misura sostiene 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, con accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW e aste competitive per quelli più grandi, attraverso contratti per differenza a 20 anni. Il testo passa ora agli organi di controllo e diventerà operativo il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE.
In sintesi
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha firmato il 18 giugno 2026 il decreto che rende operativo il FER X a regime, lo schema strutturale di sostegno alle rinnovabili. La firma arriva dieci giorni dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno, che ha ritenuto la misura compatibile con il mercato interno. Per il Ministro Pichetto il sì europeo «consente di proseguire il percorso» di realizzazione degli impianti a fonti mature. Il testo sarà ora trasmesso agli organi di controllo, dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Corte dei Conti, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE.
Il regime rientra nella disciplina europea CISAF, il quadro sugli aiuti di Stato collegato al Patto per l’industria pulita, e affianca il FER X Transitorio già aperto dal GSE senza sostituirlo. Il Transitorio presidia la prima fase applicativa con regole già definite per impianti, scadenze e accesso al portale; il regime strutturale agisce invece su una capacità incentivabile molto più ampia.
Il sostegno economico del FER X a regime sarà riconosciuto tramite contratti per differenza bidirezionali, con durata di 20 anni. Il meccanismo si basa su un prezzo di esercizio: quando il prezzo di mercato dell’elettricità è inferiore, lo Stato versa la differenza al produttore; quando il prezzo di mercato è superiore, il produttore restituisce la differenza.
Questo modello stabilizza i ricavi degli operatori e rende più prevedibile il rientro degli investimenti in nuovi impianti. La dotazione da 23 miliardi di euro indicata dalla Commissione deriva da stime sui prezzi futuri dell’energia: il costo netto potrà risultare inferiore se i prezzi di mercato saranno più alti delle previsioni.
Il FER X a regime fissa un contingente massimo di 37,15 GW e distingue due canali di accesso. Gli impianti fino a 1 MW di potenza accedono in modo diretto al meccanismo, con una quota complessiva di 10 GW; gli impianti più grandi, sopra 1 MW, sono selezionati tramite aste competitive per i restanti 27,15 GW. La ripartizione del contingente messo a gara premia soprattutto l’eolico onshore e il fotovoltaico.
| Tecnologia | Contingente nelle aste competitive |
|---|---|
| Eolico onshore | 16,5 GW |
| Fotovoltaico | 10 GW |
| Idroelettrico | 0,63 GW |
| Gas da depurazione | 0,02 GW |
| Totale aste | 27,15 GW |
Per gli impianti solari ed eolici sopra 1 MW le aste non si giocano solo sul prezzo offerto. Il decreto introduce criteri di preselezione non-prezzo collegati al regolamento europeo sull’industria a zero emissioni nette, il Net-Zero Industry Act, per premiare i progetti coerenti con la diversificazione delle filiere e la sicurezza degli approvvigionamenti. L’Italia ha già sperimentato questo approccio nelle aste NZIA del FER X Transitorio dedicate al fotovoltaico.
Le quattro tecnologie ammesse, solare, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, sono tutte fonti mature, una scelta che conferma il taglio industriale del provvedimento e la volontà di concentrare le risorse su impianti realizzabili in tempi compatibili con gli obiettivi al 2030.
Il calendario applicativo è la vera incognita per imprese e investitori, e il decreto fissa i primi paletti. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore il MASE deve approvare, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo. La prima asta per i grandi impianti è attesa per l’inizio dell’autunno 2026, con l’obiettivo di circa due finestre competitive l’anno, mentre le procedure dedicate agli impianti sopra 1 MW dovrebbero concludersi entro il 2028. Il Ministero sta intanto predisponendo i decreti direttoriali necessari a rendere operativa la misura. Da questi tempi, dai contingenti messi a gara e dai prezzi di esercizio dipenderà la velocità con cui i 37,15 GW si tradurranno in impianti effettivi.
Il FER X a regime rafforza la produzione da fonti rinnovabili e può ridurre la dipendenza italiana dai combustibili fossili importati. Nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 41,1% dei consumi elettrici nazionali e a maggio 2026, secondo Terna, hanno superato per la prima volta la soglia del 50%, arrivando al 52,8% del fabbisogno. L’obiettivo finale è ridurre i prezzi dell’energia per le imprese italiane: nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo elettrico all’ingrosso più alto tra i Paesi UE, con 116 euro/MWh contro una media europea di 85 euro/MWh, mentre per le imprese il prezzo è stato di 203 euro/MWh contro i 164 della media europea.
Il nuovo regime si inserisce nella traiettoria del PNIEC e degli obiettivi italiani sulle rinnovabili al 2030. Secondo la Commissione europea, il FER X a regime contribuirà al target nazionale del 39,4% di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030. Per il mercato elettrico italiano la misura agisce su una soglia industriale molto più ampia degli incentivi transitori già aperti, segnando il passaggio dalla fase sperimentale a quella strutturale del sostegno alle rinnovabili.
L’Antitrust e l’IVASS hanno avviato un’indagine conoscitiva sulle criticità concorrenziali del settore RC Auto, l’assicurazione obbligatoria che vale circa 13,5 miliardi di euro di premi raccolti nel 2025. L’analisi, condotta nell’ambito del protocollo d’intesa tra le due istituzioni, punta a individuare gli ostacoli alla concorrenza a danno dei consumatori e gli interventi per superarli, dai meccanismi di attribuzione del rischio fino ai comparatori di prezzo.
In sintesi
Il settore è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi di legislatore e regolatore, spesso sollecitati dalle segnalazioni dell’Antitrust, ma secondo le due autorità alcune criticità sembrano persistere. La nuova indagine si muove su quattro fronti che incidono sul prezzo della polizza e sulla possibilità di cambiare compagnia.
L’Autorità e l’IVASS intendono verificare se l’attuale assetto del settore freni lo sviluppo della concorrenza, concentrandosi su:
Il primo nodo riguarda il modo in cui le compagnie attribuiscono il rischio e quindi calcolano il premio. I meccanismi del bonus malus e delle classi di merito e il funzionamento del risarcimento diretto sono al centro della verifica, perché incidono sul costo della copertura e sull’efficienza complessiva del sistema. L’indagine valuterà se questi meccanismi operino in modo da favorire o da frenare la concorrenza tra gli operatori.
Il secondo nodo è la libertà del consumatore di cambiare compagnia. I dispositivi di monitoraggio degli stili di guida, come la scatola nera, finiscono sotto la lente per capire se ostacolino la mobilità di chi vorrebbe spostarsi verso un’offerta più conveniente. L’Autorità analizzerà anche come la complessità delle offerte commerciali e la prassi degli sconti influiscano sull’efficacia dei comparatori di prezzo, tra cui il preventivatore pubblico Preventivass, pensato proprio per rendere confrontabili le tariffe.
L’esito dell’indagine può tradursi in segnalazioni e proposte di intervento normativo, in un comparto dove i rincari delle polizze RC Auto pesano sui bilanci di famiglie e imprese. Ogni inefficienza del mercato, dai criteri di tariffazione alla scarsa confrontabilità delle offerte, si scarica sul premio finale e quindi sui costi di chi deve assicurare uno o più veicoli.
Le polizze delle flotte aziendali, stipulate a libro matricola, sono escluse dal preventivatore pubblico Preventivass, lo strumento di comparazione che l’indagine pone al centro. Lo stesso preventivatore quota solo autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato, lasciando fuori anche i veicoli a uso commerciale come autocarri e furgoni. Per le imprese, quindi, la leva di trasparenza su cui ragionano Antitrust e IVASS oggi non è accessibile.
Nella polizza a libro matricola un unico contratto copre tutti i mezzi con la stessa scadenza e il premio si costruisce di norma sulla sinistrosità complessiva del parco veicoli, più che sul bonus malus del singolo mezzo. Il prezzo nasce da una trattativa diretta con la compagnia o tramite broker, con margini di confronto meno immediati rispetto al mercato dei privati. Per chi gestisce un parco auto è una ragione concreta per intervenire nella consultazione e chiedere che l’analisi della concorrenza guardi anche al segmento business, non solo alle polizze individuali.
Insieme all’indagine, l’Antitrust ha aperto una consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati per raccogliere dati e osservazioni sui temi in esame. I contributi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Autorità entro il 31 luglio 2026, facendo riferimento al provvedimento di avvio dell’indagine. È l’occasione, per imprese, associazioni di categoria e consumatori, di portare elementi concreti all’attenzione delle due autorità prima delle conclusioni.
Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, il cosiddetto Omnibus esaminato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, riscrive in chiave interpretativa i limiti al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo. Con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84 del TUIR, il blocco al riutilizzo delle perdite potrà operare anche quando a cambiare di mano non è la società in perdita, ma la holding che la controlla, direttamente o indirettamente. Il testo ha superato solo il primo esame del Governo e ora passa al vaglio delle commissioni parlamentari.
In sintesi
Il correttivo interviene sull’articolo 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR con una norma di interpretazione autentica, cioè una disposizione che fissa il significato della regola esistente con efficacia retroattiva, senza introdurne una nuova. L’intervento è parte di un provvedimento ampio, che tocca reddito d’impresa, IVA, fringe benefit auto, adempimento collaborativo e altre materie della riforma. Sul fronte delle perdite, lo schema non cambia il funzionamento dei limiti, ma stabilisce come vanno letti i casi di trasferimento del controllo.
Il riutilizzo delle perdite è bloccato quando si verificano insieme due condizioni: il trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite e la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui quelle perdite si erano formate. È l’impianto dell’articolo 84, comma 3, così come ridisegnato dalla riforma dell’IRES del 2024. La ratio è colpire le operazioni in cui una società viene acquisita soprattutto per le perdite pregresse e poi spostata su un’attività diversa.
Il cambio di controllo rileva anche quando oggetto della cessione non sono le quote della società in perdita, ma le partecipazioni della società che la controlla, pure per via indiretta. Il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, chiarisce la norma, si considera avvenuto anche in questo caso, secondo la nozione di controllo dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice civile. Viene così superato il criterio incerto della sostanziale identità tra holding e società portatrice di perdite, sostituito da un parametro giuridico oggettivo. L’orientamento ricalca quanto l’Agenzia delle Entrate aveva già affermato con la risposta a interpello n. 39 del 20 gennaio 2022, in funzione antielusiva contro il commercio delle cosiddette bare fiscali.
La precisazione chiude una via di aggiramento aperta dal nuovo regime di compensazione infragruppo delle perdite, introdotto dall’articolo 177-ter del TUIR con la riforma IRES. Quel regime consente al gruppo che acquisisce una società di utilizzarne le perdite anche quando è detenuta tramite una sub-holding. Senza il chiarimento si sarebbe potuto acquistare la sola controllante per sfruttare le perdite della controllata, aggirando i limiti dell’articolo 84. La norma di interpretazione autentica assicura che quei vincoli operino anche in questo schema, mantenendo la coerenza del sistema.
Non tutte le operazioni fanno scattare il blocco. Restano salve le cessioni infragruppo, reintrodotte come esimente dalla riforma IRES: il passaggio delle partecipazioni tra società dello stesso gruppo non sterilizza le perdite. È inoltre riportabile la perdita quando la società supera il test di vitalità economica, fondato su ricavi e costo del lavoro dei periodi precedenti. Le stesse regole valgono, con maggiore chiarezza, anche per le eccedenze di interessi passivi e per le eccedenze ACE riportabili.
Per chi acquista società con perdite pregresse, la verifica non si ferma più alla società target: rileva anche il passaggio di mano della catena di controllo a monte. Nelle acquisizioni e nelle riorganizzazioni di gruppo, la due diligence fiscale dovrà considerare il controllo indiretto per stimare se le perdite resteranno utilizzabili. Trattandosi di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, la lettura riguarda anche le operazioni già perfezionate, mentre il testo deve ancora completare l’iter parlamentare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il welfare dei dipendenti pubblici finanziato attraverso il Fondo risorse decentrate può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando usa fondi residui dell’anno precedente o risorse non spese per lavoro straordinario. L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026 resa su richiesta dell’ARAN, conferma la non imponibilità fiscale dei benefit PA, a condizione che rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
In sintesi:
Il welfare dipendenti pubblici non concorre alla formazione del reddito quando i benefit rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 51 del TUIR. La consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fonte di finanziamento non altera il trattamento fiscale, purché il beneficio abbia natura assistenziale, sociale o previdenziale e non sostituisca retribuzione imponibile.
Il principio resta quello ordinario del reddito di lavoro dipendente: somme e valori percepiti dal lavoratore sono imponibili, salvo le esclusioni previste dalla legge. Per questo la PA deve verificare la natura del singolo benefit e il rispetto delle regole fiscali applicabili ai fringe benefit e premi di risultato, senza confondere welfare contrattuale e trattamento economico accessorio.
Il Fondo risorse decentrate può finanziare interventi di welfare in sede di contrattazione integrativa senza trasformare automaticamente i benefit in reddito imponibile. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quando le risorse vengono destinate a welfare secondo le regole contrattuali, assume rilievo la nuova natura assistenziale o sociale del beneficio.
La risposta richiama anche la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2024, secondo cui la scelta dell’amministrazione di destinare una quota del Fondo a benefici assistenziali e sociali fissa un nuovo vincolo di destinazione. Questo chiarimento consente di superare il dubbio sulla provenienza delle somme e sulla loro precedente natura retributiva.
I residui del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente seguono lo stesso regime fiscale dei benefit finanziati con le risorse ordinarie del Fondo. La non imponibilità si estende anche alle somme non spese per il lavoro straordinario e portate a incremento del Fondo, quando vengono destinate a welfare integrativo.
Il chiarimento risponde al quesito più delicato posto da ARAN: il fatto che una somma nasca come residuo o derivi da risorse collegate allo straordinario non impedisce l’esenzione, se il vincolo di destinazione viene modificato in modo coerente con i contratti collettivi e il beneficio rientra nelle fattispecie del TUIR.
La contrattazione integrativa decide ogni anno l’utilizzo delle risorse, nei limiti dei contratti collettivi nazionali e delle regole contabili delle amministrazioni. La richiesta ARAN cita il comparto Funzioni Locali e il comparto Istruzione e ricerca, sezione Università , dove i CCNL prevedono la possibilità di finanziare welfare integrativo con il Fondo risorse decentrate.
Per gli enti locali cali, il riferimento indicato nella richiesta riguarda l’articolo 45, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026 e l’articolo 80, comma 2, lettera k), del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022. Il Contratto ha infatti introdotto nuovi elementi economici e misure di welfare per il personale degli enti.
Il benefit welfare esente non aumenta l’imponibile fiscale del dipendente pubblico quando rispetta i requisiti dell’articolo 51 del TUIR. In busta paga e nella Certificazione Unica, l’amministrazione deve quindi distinguere correttamente le somme retributive dai servizi o rimborsi che rientrano nel welfare escluso dal reddito.
Un benefit finanziato con il Fondo risorse decentrate non diventa esente per il solo fatto di essere welfare contrattuale: serve la riconducibilità a una delle fattispecie previste dal TUIR e una documentazione coerente con la scelta effettuata in contrattazione integrativa.
Peranto, prima di riconoscere il beneficio come welfare esente, uffici del personale e chi segue paghe e adempimenti fiscali nelle amministrazioni deve controllare:
Al Mastercard Innovation Forum 2026, l’appuntamento annuale con cui la multinazionale presenta al mercato italiano i nuovi strumenti di pagamento, il filo conduttore è l’intelligenza artificiale. Per le PMI del commercio arrivano due novità : Xofis Data Analytics che porta i dati di vendita sul display del POS, e gli agenti AI che fanno acquisti per conto dell’utente. A fare da cornice è il rapporto annuale, che fotografa pagamenti digitali e fiducia degli italiani nella tecnologia.
In sintesi
Le soluzioni per le PMI del commercio sono tra le protagoniste del Mastercard Innovation Forum 2026. Il filo conduttore dell’edizione è l’intelligenza artificiale, applicata sia all’analisi dei dati di vendita sia agli acquisti agentici, sulla scia dei pagamenti innovativi presentati da Mastercard nelle edizioni precedenti. Due le direzioni principali per gli esercenti: i dati di business sul POS e gli agenti che fanno shopping.
La novità più diretta per gli esercenti è Xofis Data Analytics, applicazione della startup udinese omonima. Dati, grafici e alert diventano indicazioni di business utilizzabili sul momento, e su questa base l’esercente può calibrare gli orari di apertura, le scorte, i turni del personale e, in un bar o in un ristorante, i piatti del giorno.
Qualche esempio? Nei giorni di sole le vendite aumentano del 15%; il cliente medio che spende 20 euro nella maggior parte dei casi non torna; negli ultimi 30 giorni gli affari sono cresciuti del 20% nelle ore centrali della giornata: sono possibili informazioni che ora compaiono direttamente sullo schermo del POS.
L’altra novità riguarda gli acquisti affidati agli agenti, dove restano però delle riserve sull’intelligenza artificiale nei pagamenti: il 45,2% dei consumatori italiani ritiene che i rischi superino i benefici e il 57,8% si dice curioso ma esitante. I timori riguardano i possibili errori dell’agente, a fronte dei quali gli utenti chiedono protezioni immediate, come bloccare l’ordine prima della consegna o ottenere un rimborso rapido.
L’Agent Pay di Mastercard, che usa gli agenti per fare shopping, risponde potenziando la tracciabilità . Danilo Arosio, director vertical lead acceptance Western Europe, lo spiega partendo dall’acquisto di una bicicletta. «A fronte di questa richiesta, l’agente propone un certo numero di prodotti, con caratteristiche diverse di colore, formato, prestazioni. L’utente può scegliere fra biciclette vendute da merchant diversi ed effettuare il pagamento autenticandosi con la biometria. Il programma tiene traccia dei passaggi avvenuti lungo la catena del valore, per cui il sistema rileva che è stata acquistata una bicicletta, tramite un agente, su un certo merchant». In pratica l’utente, il merchant e l’acquirer sanno che è stato effettuato un acquisto agentico.
Nel 2026 la piattaforma si è evoluta con l’Agent Suite for merchants, che gli esercenti attivano per mettere agenti di shopping proprietari nei propri store digitali. Gli agenti agiscono in autonomia, da prenotazioni ad acquisti ricorrenti, restando nei parametri definiti dall’utente. Tra le soluzioni, Payment Alerts, della Payment Optimization Platform, recupera le transazioni rifiutate: quando un pagamento non va a buon fine, magari per plafond esaurito, monitora il network e, alla riattivazione della carta, avvisa l’esercente, che può riproporre la transazione.
A fare da cornice all’evento è stata la presentazione del consueto rapporto che Mastercard presenta ogni anno per il mercato italiano. Da quanto emerso dall’edizione 2026, i pagamenti digitali sono usati da quattro italiani su dieci e due terzi della popolazione si serve dell’intelligenza artificiale a supporto degli acquisti, segno di una fiducia verso la tecnologia già emersa negli anni scorsi.
«In questo contesto, Mastercard è impegnata a sviluppare un ecosistema di pagamento che renda possibile l’innovazione senza compromettere la fiducia, per trasformare il progresso tecnologico in valore reale per persone, imprese e società », sottolinea il country manager Luca Corti.
Il primo impianto industriale europeo per il recupero delle terre rare dai rifiuti elettronici nascerà in Italia, a Ceccano (Frosinone): il 16 giugno 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, destinato a ricavare neodimio, praseodimio e disprosio dai magneti permanenti dei RAEE. A regime l’impianto tratterà fino a 2.000 tonnellate di magneti l’anno, per oltre 500 tonnellate di terre rare recuperate.
In sintesi:
L’impianto recupera le terre rare dai magneti esausti con un processo a due stadi: prima il disassemblaggio dei magneti, poi un trattamento idrometallurgico a basso impatto ambientale brevettato dall’Università degli Studi dell’Aquila. La lavorazione scioglie i magneti permanenti NdFeB estratti da hard disk e motori elettrici a fine vita e separa neodimio, praseodimio e disprosio sotto forma di ossidi e carbonati, usando soluzioni acide organiche riutilizzabili fino a cinque volte. Si tratta dello scale-up industriale di una linea pilota già attiva a Ceccano, che trattava circa 20 tonnellate l’anno.
A pieno regime l’impianto tratterà fino a 2.000 tonnellate l’anno di magneti permanenti, per oltre 500 tonnellate di terre rare in uscita. È una quantità che pesa sull’intera filiera europea: la produzione annua continentale di magneti permanenti si ferma a 1.600 tonnellate, perciò il solo sito di Ceccano potrebbe alimentare una catena del valore del riciclo delle terre rare interna ai confini dell’Unione.
| Voce | Capacità annua a regime |
| Magneti permanenti trattati | fino a 2.000 tonnellate |
| Rotori elettrici smontati | 1.000 tonnellate |
| Terre rare recuperate | oltre 500 tonnellate |
| Magneti equivalenti | oltre 600.000 motori elettrici e ibridi |
| Produzione europea di magneti (confronto) | 1.600 tonnellate |
Le terre rare sono materie prime critiche essenziali per automotive elettrico, eolico, elettronica e difesa, e l’Europa ne dipende quasi interamente dall’estero, con la Cina che fornisce tra il 90 e il 95% del fabbisogno. Dal 2024 Pechino ha introdotto controlli sulle esportazioni di vari materiali strategici, rendendo l’approvvigionamento una questione di sicurezza industriale prima ancora che ambientale. Il recupero dei magneti permanenti dal riciclo dei rifiuti elettronici diventa così una leva di autonomia per la manifattura nazionale.
INSPIREE rientra tra i 47 progetti strategici selezionati dalla Commissione europea nell’ambito del Regolamento UE sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials Act). Il regolamento, in vigore dal 2024, classifica 34 materie prime critiche, di cui 17 strategiche, e fissa per il 2030 valori-obiettivo non vincolanti: almeno il 25% del consumo annuo coperto dal riciclo e non più del 65% di ciascuna materia prima strategica proveniente da un singolo Paese terzo. L’autorizzazione del MASE riguarda la realizzazione dell’impianto, mentre la designazione della Direzione generale Economia circolare e bonifiche come punto unico di contatto nazionale accelera l’iter dei progetti di riciclaggio.
Per le imprese manifatturiere il recupero interno delle terre rare riduce l’esposizione alla volatilità dei prezzi e ai rischi di fornitura che gravano sui settori dell’auto elettrica, delle rinnovabili e dell’elettronica avanzata. Il viceministro Vannia Gava ha definito l’autorizzazione «un passo strategico per il futuro industriale del Paese», legando l’approvvigionamento di materie prime critiche all’autonomia tecnologica nazionale. Per le aziende del comparto, intanto, restano centrali gli obblighi sui RAEE per le imprese, primo anello della catena che rifornisce impianti come quello di Ceccano.
Il commercialista può essere sanzionato per concorso nell’illecito fiscale della società cliente se il suo comportamento ha agevolato la violazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11372/2026 del 27 aprile 2026, chiarisce che l’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 si applica anche al professionista terzo che offre un contributo materiale o morale alla condotta illecita, pure nei casi in cui l’articolo 7 del DL n. 269/2003 riferisce le sanzioni tributarie alla persona giuridica.
In sintesi:
Il nodo giuridico riguarda il rapporto tra articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 e articolo 7 del DL n. 269/2003. Il primo prevede che, quando più persone concorrono in una violazione tributaria, ciascuna sia assoggettata alla sanzione prevista per quella violazione. L’articolo 7 del DL n. 269/2003 stabilisce invece che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.
Per la Cassazione, questa regola tutela l’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono al suo interno, ma lascia spazio alla responsabilità del terzo estraneo che concorre nell’illecito.
Il commercialista è dunque soggetto a sanzione quando la sua attività rende possibile o agevola la violazione tributaria della società cliente. La responsabilità concorsuale richiede un contributo causale alla condotta illecita, anche sotto forma di supporto, assistenza, copertura o impulso alla realizzazione dell’irregolarità fiscale.
La pronuncia non trasforma comunque ogni errore professionale in responsabilità sanzionatoria. Il Fisco deve prima ricostruire il ruolo effettivo del consulente e dimostrare il collegamento tra la sua condotta e la violazione contestata alla società .
Il concorso può essere materiale se il consulente compie attività che agevolano l’illecito, morale se rafforza o orienta la decisione illecita del cliente. La Cassazione pone in questo senso l’accento sul nesso causale: il commercialista può quindi rispondere anche quando la dichiarazione o le scritture non sono state materialmente predisposte da lui, se la sua condotta ha favorito la violazione fiscale della società .
| Soggetto | Regola applicabile | Effetto sanzionatorio |
|---|---|---|
| società con personalità giuridica | articolo 7 del DL n. 269/2003 | la sanzione fiscale relativa al rapporto tributario colpisce la persona giuridica |
| commercialista o consulente terzo | articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 | la sanzione può applicarsi se c’è concorso materiale o morale nell’illecito |
Infine, il professionista risponde con la società quando il suo intervento supera la mera prestazione tecnica e incide sulla realizzazione della violazione tributaria.
L’amministratore della società e il professionista terzo non sono sullo stesso piano. Chi agisce come organo o rappresentante dell’ente rientra nella regola dell’articolo 7 del DL n. 269/2003, che concentra la sanzione tributaria sulla persona giuridica.
La protezione viene meno quando la persona fisica usa la società come schermo per un vantaggio personale legato all’illecito. Il terzo estraneo, come il commercialista, viene invece valutato con la disciplina del concorso: la sua responsabilità dipende dal contributo dato alla violazione.
La sanzione al commercialista richiede la prova di un contributo causale alla violazione tributaria. Il semplice incarico professionale, la qualità di consulente o il rapporto continuativo con la società non bastano da soli a fondare la responsabilità concorsuale.
Gli elementi più rilevanti sono la conoscenza dell’operazione, la partecipazione alle scelte fiscali, l’assistenza nella predisposizione di atti o dichiarazioni irregolari, l’eventuale copertura di condotte fraudolente e la coerenza tra comportamento del professionista e risultato illecito perseguito dalla società .
Studi professionali e imprese devono documentare con cura incarichi, verifiche e flussi informativi. La distinzione tra consulenza corretta, errore professionale e concorso nell’illecito passa anche dalla capacità di ricostruire chi ha deciso, chi ha predisposto gli atti, quali controlli sono stati svolti e quali informazioni erano disponibili.
Per ridurre il rischio di contestazioni, la documentazione dovrebbe chiarire:
Il cliente raggirato dal commercialista appartiene a un’ipotesi diversa. In quel caso la giurisprudenza guarda alla posizione del contribuente che subisce la condotta fraudolenta del professionista e può ottenere l’esclusione delle sanzioni, ferma la debenza dell’imposta. Qui, invece, la prospettiva è rovesciata: la società ha commesso la violazione fiscale e il professionista viene valutato come possibile concorrente esterno. L’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 consente di colpire il soggetto che ha agevolato la violazione, anche se il rapporto tributario principale riguarda la persona giuridica.
Le imprese ricorrono all’arbitrato più che in passato per risolvere le controversie complesse, in uno scenario segnato da instabilità economica, incertezza normativa e tensioni geopolitiche. Nel 2025 la Camera Arbitrale di Milano (CAM) ha registrato 198 nuove domande di arbitrato, il 47% in più rispetto alle 135 dell’anno precedente, per un valore complessivo delle controversie superiore a 1,89 miliardi di euro; la durata media dei procedimenti è scesa a 11,9 mesi, l’8,4% in meno.
In sintesi:
I dati del bilancio annuale della Camera Arbitrale di Milano fotografano un anno di forte espansione: 198 nuove domande di arbitrato contro le 135 del 2024, con un valore delle controversie oltre 1,89 miliardi di euro. Al netto dei casi dai valori estremi, il volume d’affari conteso è più che triplicato, da 274 a 845 milioni di euro. La durata media dei procedimenti scende a 11,9 mesi, a conferma di una macchina arbitrale più rapida.
| Indicatore | 2025 | 2024 |
| Nuove domande di arbitrato | 198 | 135 |
| Valore delle controversie | oltre 1,89 miliardi | — |
| Valore dei casi medi | 845 milioni | 274 milioni |
| Durata media | 11,9 mesi | — |
| Arbitrato semplificato | 27,3% (54 casi) | — |
| Controversie internazionali | 19,2% | — |
L’arbitrato internazionale è la spinta dietro i numeri del 2025: il 19,2% delle controversie gestite dalla CAM coinvolge almeno una parte straniera. La crescita matura in un contesto di frammentazione economica, dove dazi, sanzioni e instabilità normativa moltiplicano i contenziosi tra operatori di Paesi diversi e rendono prezioso uno strumento che consente di scegliere sede e lingua del procedimento. Per le imprese esportatrici la clausola arbitrale diventa così una forma di copertura del rischio contrattuale.
La spinta internazionale trova sponda anche nella giurisprudenza di legittimità . La Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza n. 8911 del 4 aprile 2025) ha riconosciuto valida la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società italiana che colloca all’estero la sede dell’arbitrato societario, a condizione che l’intero collegio sia nominato da un soggetto terzo estraneo alla società , come impone l’art. 34, comma 2, del d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis del codice di procedura civile. Soddisfatto questo requisito, le parti possono adottare una legge processuale straniera, purché rispetti i principi del giusto processo fissati dalla Convenzione di New York del 1958. Per le società italiane con soci o partner esteri la pronuncia allarga il margine di devolvere le liti societarie a sedi arbitrali internazionali, come quella della Camera di Commercio Internazionale a Ginevra del caso deciso, senza perdere il riconoscimento del lodo in Italia.
L’arbitrato semplificato (novità introdotta nel 2025) ha riguardato il 27,3% dei procedimenti, con 54 casi gestiti attraverso il rito accelerato. Pensato per ottenere una decisione in media in sei mesi e con costi ridotti di circa un terzo rispetto al procedimento ordinario, intercetta la domanda di rapidità delle aziende e conferma l’arbitrato come alternativa alla giustizia ordinaria per le controversie d’impresa. È la soglia di accesso che lo rende sostenibile anche per le realtà di dimensioni minori.
Oltre alla rapidità , l’arbitrato offre alle imprese riservatezza del procedimento, la libertà di scegliere sede e lingua e arbitri con competenza specialistica nella materia del contendere, elementi assenti nel processo ordinario davanti al giudice statale. Sono leve che contano soprattutto nelle controversie internazionali, dove la prevedibilità dell’esito vale più della vicinanza del foro. Per chi valuta lo strumento rispetto alle altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, il quadro si completa mettendo arbitrato e mediazione a confronto.
Le segnalazioni di operazioni sospette tornano a crescere e il riciclaggio si sposta sempre più sui canali digitali: nell’ultimo Rapporto annuale, la UIF indica 162.059 segnalazioni ricevute (+11,5%) con un aumento legato soprattutto a truffe e frodi informatiche. Criptoattività , ATM non bancari, IBAN e carte virtuali rendono infatti più difficile ricostruire origine, destinazione e titolari effettivi dei flussi finanziari.
In sintesi:
Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF nel 2025 hanno raggiunto quota 162.059, il livello più alto indicato nel Rapporto annuale. L’aumento dell’11,5% arriva dopo due anni di calo e deriva anche dal contributo di segnalanti di recente iscrizione, in particolare banche telematiche.
Il dato non misura solo una crescita dei rischi, ma anche una maggiore capacità del sistema di intercettare operazioni anomale. La UIF segnala infatti una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo e un miglioramento nei tempi di invio delle segnalazioni.
Le criptoattività sono tra gli strumenti che complicano il lavoro dell’intelligence finanziaria, soprattutto quando si combinano con IBAN virtuali, carte virtuali, ATM non bancari e piattaforme FinTech. Il rischio nasce dalla possibilità di muovere valore tra circuito regolamentato e circuito non regolamentato, riducendo l’efficacia dei presidi tradizionali di tracciabilità .
Nel rapporto UIF, la blockchain viene letta in modo meno superficiale rispetto al dibattito pubblico: le transazioni possono essere tracciabili, mentre l’identità delle controparti può essere difficile da ricostruire. È questa ambivalenza a rendere le criptovalute nel fisco 2026 un terreno diverso, ma collegato, rispetto ai controlli antiriciclaggio.
Le frodi informatiche hanno generato circa 31.600 segnalazioni sospette nel 2025, poco meno di un quinto del flusso complessivo. Le modalità richiamate dalla UIF includono messaggi fraudolenti, telefonate con finti operatori bancari o soggetti pubblici, furti di dati personali e apertura di rapporti finanziari a distanza anche con documentazione prodotta tramite strumenti di intelligenza artificiale.
Per imprese e professionisti, il collegamento con il phishing fiscale è diretto. Le campagne con false fatture via PEC, rimborsi fittizi, comunicazioni di presunte autorità e promesse di contributi pubblici possono diventare il primo anello di schemi più ampi, nei quali dati, credenziali e conti vengono usati per movimentare fondi di origine illecita.
Il riciclaggio legato a illeciti fiscali rappresenta una quota rilevante delle segnalazioni e si intreccia con frodi su bandi, agevolazioni e false fatture. La UIF indica schemi in cui gli imprenditori venivano attratti verso la partecipazione a bandi regionali e statali, presentata come attività sicura, mentre gli interventi agevolabili sarebbero stati simulati attraverso giri di fondi originati da fatture false.
Il dato è rilevante per le PMI perché mostra un rischio meno evidente della semplice truffa online: l’impresa può essere agganciata con una proposta di finanza agevolata, consulenza o accesso a contributi e finire in una rete usata per schermare flussi illeciti. La debolezza finanziaria diventa così un canale di esposizione alla criminalità economica.
Le imprese in fragilità finanziaria sono indicate dalla UIF tra i fronti da presidiare con maggiore attenzione. L’analisi strategica segnala che un peggioramento del merito creditizio può aumentare la probabilità di infiltrazione criminale, soprattutto quando l’accesso al credito regolare diventa più difficile.
La vulnerabilità non riguarda soltanto la liquidità . Un’impresa con debiti, margini ridotti o bisogno urgente di finanziamenti può accettare intermediari opachi, promesse di contributi, anticipi non trasparenti o operazioni commerciali anomale. È in quella zona grigia che il riciclaggio può usare attività legali per dare apparenza regolare a denaro illecito.
Il sistema italiano antiriciclaggio ha ricevuto una valutazione positiva dal GAFI nella Mutual Evaluation conclusa all’inizio del 2026. Il giudizio valorizza l’efficacia dell’apparato di prevenzione e contrasto e il ruolo della UIF nella produzione di analisi finanziaria a supporto di autorità giudiziaria e organi investigativi.
La collaborazione internazionale cresce insieme alla complessità degli schemi. Nel 2025 la UIF ha scambiato informazioni con 105 FIU estere e ha inviato 742 richieste, soprattutto su frodi nelle fatturazioni, truffe, frodi informatiche e operazioni anomale realizzate tramite criptoattività .
Le imprese possono ridurre l’esposizione alle reti di riciclaggio solo se trattano con cautela offerte finanziarie, bandi, consulenze e strumenti digitali non verificati. Il Rapporto UIF mostra che i rischi non arrivano solo da investimenti in criptovalute ma da combinazioni di frodi, documenti falsi, conti a distanza, vIBAN e soggetti esteri difficili da identificare.
I segnali tipici:
Dal 1° luglio 2026 i soggetti obbligati applicano le nuove istruzioni UIF per la rilevazione e l’invio delle segnalazioni sospette. Le vecchie disposizioni del 4 maggio 2011 e del 16 maggio 2011 vengono superate: per banche, intermediari, professionisti e operatori tenuti agli obblighi AML cambia il modo in cui il sospetto deve essere motivato, documentato e trasmesso.
Il nuovo impianto incide proprio sui casi descritti nel Rapporto UIF: criptoattività , IBAN virtuali, carte digitali, frodi informatiche e giri di fondi tra soggetti esteri richiedono segnalazioni più strutturate. Non basta indicare l’operazione anomala: il segnalante deve ricostruire il comportamento, spiegare perché è incoerente con il profilo del cliente e fornire elementi utili a collegare conti, beneficiari, paesi e strumenti usati nel trasferimento del denaro.
La riforma degli incentivi imprese procede con il secondo decreto attuativo della Legge n. 160/2023 ma il via libera definitivo slitta. Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2026 ha rinviato l’esame dello schema di decreto legislativo sulla revisione del sistema, che razionalizza l’offerta degli strumenti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e concentra molte misure nel Fondo per la crescita sostenibile.
In sintesi:
La riforma incentivi imprese è arrivata all’esame definitivo del Governo, ma l’approvazione è stata rinviata a una seduta successiva. Il testo interviene sulla mappa degli strumenti agevolativi dopo l’entrata in vigore del Codice degli incentivi, che ha già fissato regole comuni, bando tipo, definizioni e principi di accesso alle agevolazioni pubbliche.
Il nuovo decreto non sostituisce il Codice incentivi imprese e autonomi ma ne completa l’impianto con il riordino dell’offerta. Il Codice presidia il funzionamento generale degli incentivi, mentre lo schema ora rinviato riguarda la selezione degli strumenti su cui concentrare l’intervento pubblico.
Gli incentivi imprese di competenza del Ministero vengono razionalizzati attraverso una concentrazione su strumenti considerati idonei a coprire gli ambiti principali di intervento. La notizia non è quindi una cancellazione già efficace, ma una revisione dell’offerta destinata a ridurre la frammentazione normativa.
Lo schema individua cinque canali principali per gli incentivi del Ministero:
Il Fondo per la crescita sostenibile diventa il principale veicolo della riforma degli incentivi imprese. Lo schema lo articola in sezioni dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione, start up d’impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, accesso al credito e mercato dei capitali.
Questa architettura sposta molte misure da una logica di interventi separati a una logica di bandi tematici e discipline quadro. Per le imprese, il vantaggio potenziale è una maggiore leggibilità dell’offerta pubblica; il rischio è che strumenti troppo ampi rendano più difficile capire quali requisiti, spese e progetti siano finanziabili.
| Strumento | Funzione nel riordino | Effetto per le imprese |
|---|---|---|
| Fondo crescita sostenibile | assorbe e organizza più linee di intervento | finanzia ricerca, start up, investimenti, credito e capitale |
| Fondo garanzia PMI | mantiene autonomia | sostiene l’accesso al credito bancario |
| Fondo nazionale innovazione | mantiene autonomia | presidia venture capital e imprese innovative |
| Nuova Sabatini | mantiene autonomia | agevola beni strumentali e investimenti produttivi |
| aerospazio | mantiene una disciplina distinta | copre una filiera industriale ad alta specializzazione |
Il Codice degli incentivi e il decreto di riordino appartengono alla stessa delega, ma presidiano due livelli diversi della riforma. Il primo regola il ciclo di vita delle agevolazioni, dalle definizioni al bando tipo; il secondo seleziona e riorganizza gli strumenti dell’offerta pubblica.
Questa distinzione evita la cannibalizzazione editoriale: il pillar resta centrato sulle regole generali degli incentivi imprese, mentre questa news presidia il riordino degli strumenti e la nuova centralità del Fondo per la crescita sostenibile. Il collegamento tra i due testi rafforza il cluster senza duplicare l’intent.
Le domande di incentivo già avviate alla data di entrata in vigore del decreto seguono la disciplina precedente fino alla chiusura del procedimento. La clausola transitoria protegge le pratiche in corso da modifiche improvvise durante istruttoria, concessione o recupero delle agevolazioni.
Il dato è rilevante per imprese, consulenti e intermediari che hanno procedure già aperte: il riordino produce effetti sulle nuove misure solo dopo l’entrata in vigore del decreto e l’adozione delle discipline attuative. Per le richieste future, il banco di prova saranno i decreti ministeriali sul Fondo per la crescita sostenibile, attesi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
La riforma degli incentivi imprese può rendere più ordinata l’offerta pubblica, ma per microimprese e PMI il risultato dipenderà dalla chiarezza dei futuri bandi. Strumenti più concentrati funzionano solo se indicano con nettezza beneficiari, spese ammissibili, criteri di valutazione, tempi e documenti richiesti.
Il punto più delicato riguarda le imprese con minore capacità amministrativa, che spesso intercettano gli aiuti tramite consulenti, associazioni o sportelli territoriali. La riduzione della frammentazione sarà utile solo se il nuovo assetto renderà più semplice riconoscere il bando giusto e presentare una domanda completa senza moltiplicare adempimenti e interpretazioni.
Dal 15 giugno l’INPS invia avvisi personalizzati ai potenziali beneficiari dell’Assegno sociale che non hanno ancora presentato domanda. La campagna proattiva, avviata con il Messaggio INPS n. 1974/2026, usa la Piattaforma di Personalizzazione e Proattività per intercettare i cittadini che potrebbero avere diritto alla prestazione e invitarli a verificare i requisiti. La notifica non sostituisce la domanda di Assegno sociale INPS, che resta necessaria per ottenere l’assegno.
In sintesi:
Gli avvisi INPS sull’Assegno sociale servono a raggiungere cittadini che potrebbero avere diritto alla prestazione assistenziale e non hanno ancora avviato la richiesta. L’Istituto incrocia le informazioni presenti nei propri archivi e invia una comunicazione personalizzata agli utenti che hanno autorizzato l’uso dei dati per i servizi proattivi.
La comunicazione ha una funzione di orientamento: segnala una possibile spettanza e invita a controllare i requisiti. Il diritto all’assegno viene riconosciuto solo dopo la domanda e l’istruttoria INPS, con verifica di età , reddito, residenza e soggiorno continuativo in Italia.
La campagna proattiva INPS raggiunge soltanto chi ha prestato il consenso nell’area MyINPS. L’adesione si esprime nella sezione dedicata ai servizi proattivi, selezionando l’opzione che consente all’Istituto di inviare comunicazioni personalizzate sulla base dei dati disponibili.
Questo passaggio spiega perché due cittadini con condizioni simili possono avere esperienze diverse: chi ha dato il consenso può ricevere l’avviso, chi non lo ha fatto deve comunque attivarsi in autonomia se ritiene di possedere i requisiti per l’Assegno sociale.
Dopo la notifica INPS, l’interessato deve presentare la domanda ufficiale per l’Assegno sociale. La richiesta può essere inviata tramite il servizio online “Assegno socialeâ€, con accesso tramite SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, oppure tramite patronati, intermediari autorizzati e Contact Center Multicanale.
I canali indicati dall’Istituto sono:
I requisiti dell’Assegno sociale vanno verificati prima della domanda, anche quando arriva l’avviso INPS. La prestazione spetta a chi ha almeno 67 anni, si trova in condizioni economiche disagiate, risiede effettivamente in Italia e ha maturato dieci anni di soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale.
Per il 2026 l’importo pieno è pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità . L’assegno può essere riconosciuto in misura piena o ridotta in base al reddito personale e, per i soggetti coniugati, anche al reddito del coniuge.
Gli avvisi ai potenziali beneficiari hanno una funzione diversa dalle comunicazioni inviate a chi riceve già l’Assegno sociale. La campagna del 15 giugno intercetta chi potrebbe presentare domanda; le guide personalizzate per i nuovi titolari accompagnano invece chi ha già ottenuto la prestazione.
La distinzione è utile perché le due comunicazioni intervengono in momenti diversi: prima della domanda, l’INPS invita a verificare il diritto; dopo l’accoglimento, l’Istituto fornisce indicazioni su pagamento, servizi collegati e obblighi da rispettare.
La Piattaforma di Personalizzazione e Proattività consente all’INPS di usare le informazioni presenti nelle proprie banche dati per individuare situazioni potenzialmente compatibili con una prestazione. Nel caso dell’Assegno sociale, l’obiettivo è ridurre il numero di cittadini che non chiedono l’assegno pur avendo i requisiti.
Il meccanismo non elimina il controllo dell’Istituto: l’avviso anticipa il bisogno informativo, mentre la domanda apre la verifica amministrativa. Per il cittadino, la comunicazione può diventare il primo segnale utile per controllare la propria posizione e avviare la pratica senza perdere altri mesi di possibile decorrenza.
Le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all’estero sono state aggiornate per tutto il 2026 e incidono sia sui contributi sia sul reddito da lavoro dipendente nei casi previsti dal TUIR. Il decreto interministeriale 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno, fissa i nuovi valori; la circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 chiarisce soggetti, calcolo e regolarizzazione dei mesi da gennaio a giugno senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026.
In sintesi, le regole aggiornate fissano cinque coordinate per aziende e consulenti:
Il decreto interministeriale 29 maggio 2026 stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito dalla L. n. 398/1987. Lo stesso decreto richiama l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all’estero.
Sul piano fiscale, la tassazione convenzionale riguarda il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, quando il dipendente soggiorna nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Il reddito si determina sulle soglie ministeriali in luogo della retribuzione effettiva.
Le soglie contributive INPS si applicano ai lavoratori in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Sono esclusi gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi SEE, dove valgono le regole di coordinamento europeo richiamate dall’Istituto.
La circolare INPS n. 66/2026 chiarisce che il D.L. n. 317/1987 riguarda anche i lavoratori cittadini di altri Stati UE e i lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore in un Paese extracomunitario. Nei Paesi convenzionati, le retribuzioni convenzionali si applicano in via residuale alle assicurazioni escluse dagli accordi bilaterali.
La fascia di retribuzione convenzionale si individua partendo dalla retribuzione nazionale prevista dal contratto collettivo, comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti ed esclusa l’indennità estero. L’importo annuo si divide per dodici e il valore mensile ottenuto si confronta con la tabella del settore.
Per i datori di lavoro, il controllo da presidiare è il confronto tra retribuzione nazionale mensile e tabella ministeriale, perché una fascia errata può generare differenze contributive su tutti i mesi già elaborati. I valori in tabella sono espressi in euro e, per l’imponibile contributivo, sono arrotondati all’unità di euro.
Le tabelle 2026 coprono operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti, con valori diversi per settore, qualifica e fascia. I settori produttivi indicati dal decreto sono:
Tra gli importi più utili per orientarsi, le tabelle ministeriali indicano per operai e impiegati valori fino a 5.225,76 euro nelle figure professionali di massimo livello dell’artigianato, per i quadri fino a 9.538,31 euro nell’industria, per i dirigenti fino a 19.323,15 euro e per i giornalisti fino a 11.134,65 euro.
Il frazionamento giornaliero dei valori convenzionali è ammesso soltanto per assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile si divide per 26 giornate e il risultato si moltiplica per i giorni compresi nella frazione di mese, escluse le domeniche.
Al di fuori di queste ipotesi, il valore convenzionale mensile si applica per intero. La stessa logica convenzionale riguarda anche l’indennità sostitutiva del preavviso e concorre alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La fascia contributiva può cambiare durante l’anno quando interviene un cambio di qualifica, una variazione del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti oppure quando maturano compensi variabili, come straordinari e premi. In questi casi l’importo annuo si ricalcola includendo le nuove voci e dividendo il risultato per dodici mensilità .
Se il ricalcolo della retribuzione colloca il lavoratore in una fascia diversa rispetto a quella applicata, l’azienda effettua il conguaglio sui periodi pregressi dall’inizio dell’anno. La circolare INPS collega il recupero alla fascia corretta e consente di allineare l’imponibile contributivo ai valori aggiornati.
I datori di lavoro che da gennaio a giugno 2026 hanno applicato criteri diversi dalle istruzioni INPS possono regolarizzare i periodi interessati senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026, cioè il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare n. 66/2026.
Nel flusso Uniemens le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2026 e quelle già assoggettate a contribuzione si portano in aumento dell’imponibile individuale del mese di regolarizzazione. L’importo confluisce nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, con il calcolo dei contributi sui totali ottenuti.
L’INPS ha pubblicato gli importi dei contributi agricoli obbligatori dovuti per il 2026 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Con la circolare n. 67 del 18 giugno 2026 l’Istituto conferma l’aliquota IVS al 24% e fissa il reddito medio convenzionale giornaliero a 66,86 euro, base di calcolo dei versamenti che si pagano in quattro rate con modello F24.
In sintesi
La contribuzione IVS si ottiene applicando l’aliquota del 24% al reddito convenzionale annuo della fascia in cui rientra l’azienda. Il reddito convenzionale si determina moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero, fissato per il 2026 in 66,86 euro dal decreto ministeriale del 22 maggio 2026, per le giornate previste dalla Tabella D allegata alla legge n. 233/1990. Il reddito medio giornaliero discende a sua volta dalla media delle retribuzioni medie degli operai agricoli. Le giornate variano in base alla fascia di reddito:
L’aliquota è la stessa per tutte le categorie, senza distinzione di età o di ubicazione dell’azienda, e comprende il contributo addizionale del 2% previsto dalla legge n. 233/1990.
Oltre alla quota IVS, la contribuzione agricola si compone di un’addizionale giornaliera, del contributo di maternità e, per i soli coltivatori, della quota INAIL contro infortuni e malattie professionali. Gli importi confermati o rideterminati per il 2026 sono i seguenti.
| Voce | Importo 2026 | Note |
|---|---|---|
| Aliquota IVS, finanziamento e computo | 24% | comprende il contributo addizionale del 2%, sul reddito convenzionale di fascia |
| Addizionale per giornata, art. 17 L. 160/75 | 0,81 euro | fino a un massimo di 156 giornate l’anno |
| Contributo di maternità | 7,49 euro | per ciascuna unità iscritta |
| Quota INAIL, zone normali | 650,00 euro | dovuta dai coltivatori, esclusi gli IAP |
| Quota INAIL, zone montane o svantaggiate | 450,12 euro | dovuta dai coltivatori, esclusi gli IAP |
Per gli imprenditori agricoli professionali la quota INAIL non è dovuta: pagano IVS, addizionale e maternità , ma non l’assicurazione contro gli infortuni. Per il 2026 viene meno la riduzione della contribuzione INAIL prima prevista dalla legge n. 147/2013, già assorbita nella nuova misura delle quote.
L’importo annuo complessivo dovuto cambia in base alla categoria, alla zona e all’età . La tabella riepiloga i contributi INPS 2026 per le quattro fasce di reddito, comprensivi di IVS, addizionale e maternità e, per i coltivatori, della quota INAIL.
| Categoria e zona | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|---|---|---|---|---|
| Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, zone normali | 3.287,09 | 4.121,50 | 4.955,91 | 5.790,33 |
| Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, zone montane o svantaggiate | 3.087,21 | 3.921,62 | 4.756,03 | 5.590,45 |
| Coltivatori over 65 pensionati, zone normali | 1.972,29 | 2.389,50 | 2.806,71 | 3.223,91 |
| Coltivatori over 65 pensionati, zone montane o svantaggiate | 1.772,41 | 2.189,62 | 2.606,83 | 3.024,03 |
| Imprenditori agricoli professionali, regime ordinario | 2.637,09 | 3.471,50 | 4.305,91 | 5.140,33 |
| Imprenditori agricoli professionali over 65 pensionati | 1.322,29 | 1.739,50 | 2.156,71 | 2.573,91 |
Gli importi sono espressi in euro e si riferiscono a ciascuna unità attiva iscritta alla gestione.
I lavoratori autonomi agricoli con più di 65 anni già titolari di pensione presso le gestioni dell’Istituto possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti, come previsto dalla legge n. 449/1997. Una seconda attenuazione riguarda il territorio: nelle zone montane e svantaggiate, individuate dalla normativa di settore, opera un regime di sotto-contribuzione che abbassa la quota INAIL rispetto alle zone normali, come si vede nella tabella degli importi.
Il versamento si effettua in quattro rate con modello F24, le cui deleghe precompilate sono disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente. Le scadenze fissate per il 2026 sono il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre 2026, mentre l’ultima rata cade il 18 gennaio 2027.
Sul versato in ritardo si applicano sanzioni e interessi, che incidono sul costo finale del debito contributivo: conviene quindi rispettare il calendario delle rate ed eventualmente regolarizzare per tempo le posizioni arretrate.
I contributi obbligatori qui descritti valgono ai fini dell’assicurazione per invalidità , vecchiaia e superstiti e concorrono al diritto e alla misura della pensione. Chi interrompe l’attività può proseguire i versamenti con la contribuzione volontaria, regolata da importi e classi propri, distinti da quelli obbligatori.
Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026 può verificare online lo stato dei rimborsi IRPEF da 730 e dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile. L’Istituto ha avviato l’assistenza fiscale 2026 e pubblicato la guida dedicata con il messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, che precisa chi può contare sull’INPS per i conguagli e in quali casi la dichiarazione viene respinta.
In sintesi
L’INPS può gestire il modello 730-4 solo se nel 2026 il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti o la NASpI. Il rapporto di sostituzione viene meno quando la prestazione imponibile è cessata nel corso del 2025 e comunque prima del 1° aprile 2026. Restano fuori, con conseguente diniego, le prestazioni esenti e quelle assistenziali, tra cui:
Chi percepisce soltanto una di queste prestazioni assistenziali o esenti, o la cui prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026, si vede respingere il 730-4 con un diniego formale comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Quando l’INPS non può effettuare o completare i conguagli a debito, ad esempio per cessazione della prestazione o perché questa è divenuta esente, comunica all’Agenzia delle Entrate un diniego con uno dei tre codici specifici previsti per l’Istituto.
| Codice | Significato |
|---|---|
| CP | conguaglio non possibile parziale |
| CT | conguaglio non possibile totale |
| ES | diniego per soggetti residenti all’estero |
Il codice ES riguarda chi è residente all’estero nel 2025 o nel 2026 e può presentare solo il modello Redditi Persone Fisiche. Il diniego viene comunicato al contribuente in caso di dichiarazione precompilata presentata sul sito dell’Agenzia, oppure al CAF o al professionista abilitato, che deve a sua volta informare l’assistito.
Il risultato contabile della dichiarazione è un unico importo complessivo, a debito o a credito, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte, compresi gli eventuali acconti. In caso di dichiarazione congiunta l’importo comprende anche i debiti o i crediti del coniuge o della parte dell’unione civile. Nel prospetto di liquidazione del modello 730-4 il dato compare nei righi da 161 a 164:
Le risultanze contabili arrivano all’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nel caso della dichiarazione precompilata, oppure da CAF e professionisti abilitati quando il modello è presentato tramite intermediario.
Accedendo con la propria identità digitale, il contribuente verifica la posizione fiscale relativa al conguaglio fiscale INPS ed eventuale rettifica della Certificazione Unica. Nel servizio sono disponibili i seguenti dati:
Le stesse informazioni sono consultabili anche dall’app INPS Mobile. Chi ha indicato l’Istituto per errore può chiederne il diniego, ma non quando l’INPS ha già preso in carico il modello e associato i conguagli a una prestazione.
Dallo stesso servizio si può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre 2026. Entro lo stesso termine è possibile anche revocare una richiesta già presentata. L’INPS gestisce inoltre le dichiarazioni integrative trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, purché presentate entro il 25 ottobre 2026.
L’addebito della seconda o unica rata è previsto a novembre 2026. Se la richiesta di variazione arriva dopo l’elaborazione delle prestazioni di quel mese, la modifica non si applica a novembre: la riduzione slitta a dicembre 2026 e l’importo trattenuto in più viene rimborsato con la mensilità successiva. Poiché il termine per il 730 è il 30 settembre 2026, nella scelta del numero di rate conviene tenere conto dei tempi dell’INPS, perché su un 730-4 trasmesso dopo giugno 2026 le rate effettive possono risultare meno di quelle indicate in dichiarazione.
Se dopo l’avvio dell’assistenza fiscale l’INPS non riesce più a completare i conguagli a debito, per cessazione della prestazione, incapienza delle somme o decesso del dichiarante, invia una comunicazione all’interessato o agli eredi con l’invito a versare gli importi residui secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate, di norma con modello F24. In caso di decesso, gli importi a debito non trattenuti vanno versati dagli eredi direttamente all’Agenzia, senza acconti d’imposta dovuti per il 2026, mentre i crediti non rimborsati confluiscono nella CU 2027.
Le risultanze trasmesse all’INPS possono inoltre essere bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Se lo sblocco arriva in tempo utile la dichiarazione viene gestita dall’Istituto, altrimenti viene chiusa con la dicitura “nessun documento”: in quel caso i conguagli sono effettuati direttamente dall’Agenzia, nessun dato confluisce nella CU 2027 e per ogni informazione il contribuente deve rivolgersi agli uffici territoriali delle Entrate.
CGIL, CISL e UIL hanno varato una piattaforma unitaria su modello contrattuale e rappresentanza sindacale, già trasmessa alle associazioni datoriali. Non è ancora un accordo: è la proposta comune con cui le tre confederazioni puntano ad aprire la trattativa per un accordo quadro interconfederale su salari, contrasto ai contratti pirata, formazione e partecipazione dei lavoratori.
In sintesi
La piattaforma firmata dai confederali tiene insieme cinque assi: assetti contrattuali, rappresentanza, formazione, salute e sicurezza, partecipazione. L’impianto resta su due livelli. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni più rappresentative in modo certificato, regola i rapporti di lavoro e garantisce i trattamenti economici e normativi; la contrattazione decentrata, aziendale e territoriale, li adatta alle specificità dell’impresa e del territorio. Il testo fissa anche cosa compone il TEM, il trattamento economico minimo (minimi tabellari, indennità di contingenza, scatti di anzianità , EDR), e il TEC, il trattamento economico complessivo, che somma al TEM mensilità aggiuntive, indennità , riduzioni di orario e welfare contrattuale. Le differenze tra contratti andrebbero misurate voce per voce, con un criterio di comparazione analitica e non per saldo finale.
La rappresentanza si misurerebbe combinando il dato associativo, gli iscritti, e quello elettorale, i voti nelle elezioni delle RSU. È lo stesso criterio del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, che la proposta punta ad aggiornare e a certificare nei rapporti con INPS, Ispettorato del Lavoro e Ministero. Per le imprese si profilano due adempimenti concreti: la comunicazione obbligatoria delle deleghe sindacali nel modello UNIEMENS, con procedura INPS vincolante, e l’indicazione nei CCNL del campo di applicazione e dei codici ATECO di riferimento. Le parti vogliono inoltre estendere le RSU alle aziende più piccole e consentirne l’elezione su iniziativa dei lavoratori, lasciando criteri aperti anche a sigle diverse da CGIL, CISL e UIL.
I CCNL avrebbero durata triennale o quadriennale, con un meccanismo di recupero del potere d’acquisto agganciato all’indice IPCA NEI dell’ISTAT e una verifica della parte economica ogni anno, nel mese di giugno. In caso di ritardo nel rinnovo, la verifica annuale e l’adeguamento continuerebbero ad agire in regime di ultrattività , una tutela analoga a quella già prevista per i CCNL scaduti. È il fronte su cui la proposta sindacale si salda con l’azione del Governo sui salari.
Sul versante della formazione, la proposta riconosce a ogni lavoratore un diritto ad almeno 40 ore di formazione continua all’anno in orario di lavoro, con portabilità delle competenze tra settori. Per la salute e sicurezza punta a estendere l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, gli RLS e gli RLS di sito, in attuazione del D.Lgs. 81/2008, soprattutto negli appalti e nelle filiere. Sul fronte della partecipazione, a fronte di digitalizzazione e intelligenza artificiale, il testo chiede nuovi strumenti di democrazia economica e di codeterminazione, con il coinvolgimento delle rappresentanze prima delle decisioni dell’impresa.
Per le imprese il nodo è il contrasto al dumping contrattuale, cioè i contratti firmati da sigle poco rappresentative con condizioni inferiori ai contratti leader di settore. È un obiettivo condiviso con il Governo: il Decreto Primo Maggio, il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, lega il salario giusto al trattamento economico complessivo dei CCNL più rappresentativi e nega gli incentivi a chi applica contratti al ribasso. Una misurazione certificata della rappresentanza renderebbe più solido proprio quel meccanismo, dagli appalti pubblici al riconoscimento delle agevolazioni.
Da Confindustria arriva una prima apertura. Il vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Marchesini, ha definito il documento «una buona base di discussione», confermando la volontà di proseguire il confronto per un’intesa in tempi brevi.
Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, rivendica una proposta unitaria che dopo molti anni riunifica il modello contrattuale di tutti i settori privati, dall’industria al terziario, per rafforzare il contratto nazionale e difendere i salari. Per il leader della UIL, Pierpaolo Bombardieri, il voto libero dei rappresentanti è la premessa per garantire contratti dignitosi e cancellare quelli pirata.
La palla passa ora alle associazioni datoriali, che hanno ricevuto il testo e devono pronunciarsi prima dell’avvio della trattativa vera e propria. L’obiettivo è un accordo quadro interconfederale sottoscritto da tutte le parti, dall’industria all’artigianato al commercio, che integri o sostituisca i precedenti accordi sulla rappresentanza, a partire dal Patto della Fabbrica del 2018. Se il confronto andrà in porto, il testo condiviso potrebbe poi essere recepito anche da un intervento legislativo, chiudendo il cerchio con la disciplina sul salario giusto già in vigore.
La PEC, posta elettronica certificata, è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni digitali, con ricevute di accettazione e consegna opponibili a terzi, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. È obbligatoria per imprese, professionisti e amministratori di società , mentre per i privati resta facoltativa ma utile a eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali. Attivarla richiede la scelta di un gestore accreditato, il riconoscimento del titolare e un canone annuale.
In sintesi:
La posta elettronica certificata consente di inviare messaggi con ricevute di accettazione e consegna che rendono la comunicazione opponibile a terzi. Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e per questo sostituisce molti invii cartacei nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con i fornitori. È inoltre la base del domicilio digitale, l’indirizzo presso cui si ricevono le comunicazioni ufficiali con piena validità giuridica.
L’obbligo di dotarsi di una PEC e di comunicarla al Registro delle Imprese riguarda da tempo le imprese, in forma societaria e individuale, e i professionisti iscritti ad albi ed elenchi. A questi si sono aggiunti gli amministratori di società : la legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo, poi ridefinito dal decreto-legge n. 159/2025, che ne ha ristretto il perimetro.
Per le società di capitali, le cooperative e le società consortili l’adempimento ricade, in via alternativa, sull’amministratore unico, sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul presidente del consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale dell’amministratore deve essere una PEC personale, distinta da quella della società . Le imprese già iscritte hanno dovuto provvedere entro il 31 dicembre 2025, mentre per le nuove nomine la comunicazione avviene contestualmente all’iscrizione, come spiegato nella guida sull’obbligo di PEC per gli amministratori di società .
Per i privati la PEC non è obbligatoria, ma permette di eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali, utile anche per partecipare a bandi e concorsi.
La PEC italiana sta migrando verso lo standard europeo della posta certificata, pensato per garantire l’interoperabilità tra i servizi dei diversi Paesi dell’Unione. La novità principale è il riconoscimento dell’identità del titolare della casella, che innalza il livello di sicurezza e affidabilità del servizio. Chi possiede già una casella deve verificare con il proprio gestore i passaggi di adeguamento alla PEC europea.
Avere una PEC comporta un canone annuale, in genere contenuto. Non esistono più caselle completamente gratuite e stabili nel tempo: i gestori accreditati possono offrire periodi di prova o promozioni, ma alla scadenza il rinnovo è a pagamento. La vecchia PEC gratuita della Pubblica Amministrazione non è più attiva, e l’INAD, l’Indice nazionale dei domicili digitali, consente di eleggere un domicilio digitale ma presuppone che si disponga già di una casella certificata.
Il prezzo da solo è un criterio debole. Nella scelta di un servizio pesano soprattutto questi elementi:
Per attivare una casella PEC occorre scegliere un gestore accreditato, selezionare il piano, completare il riconoscimento del titolare e configurare le credenziali. L’uso non richiede software dedicati: la casella si gestisce dalla webmail con qualsiasi browser, da app su mobile o tramite un client di posta con i protocolli tradizionali. Per verificare l’indirizzo PEC di un’impresa o di un professionista è disponibile l’elenco INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
Chi non ha versato l’IMU entro la scadenza, l’acconto del 16 giugno può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione è tanto più leggera quanto prima si rimedia, e parte dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo nei primi quattordici giorni. Gli interessi si calcolano al tasso legale, fissato all’1,60% dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente un versamento IMU omesso, insufficiente o tardivo, regolarizzando l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre. È possibile solo finché la violazione non è già stata contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto conoscenza ufficiale. Il versamento di imposta, sanzione e interessi avviene contestualmente con il modello F24, in un’unica soluzione, perché il ravvedimento non è rateizzabile.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la riforma del sistema sanzionatorio ha ridotto la sanzione base dal 30% al 25%, con effetto sulle percentuali del ravvedimento. La sanzione cresce con il ritardo:
| Fascia di ritardo | Sanzione ridotta |
|---|---|
| entro 14 giorni, ravvedimento sprint | 0,0833% per ogni giorno di ritardo |
| dal 15° al 30° giorno | 1,25% |
| dal 31° al 90° giorno | 1,39% |
| entro un anno o il termine della dichiarazione | 3,125% |
| entro due anni | 3,572% |
| dopo la constatazione della violazione | 4,17% |
Solo la fascia del ravvedimento sprint si calcola per ogni giorno di ritardo, mentre dalla soglia dei quindici giorni in poi la percentuale è fissa.
Agli importi va aggiunto l’interesse legale, che matura giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026 e viene rideterminato ogni anno con decreto del MEF, quindi va sempre verificato il valore in vigore.
Per i ritardi a cavallo d’anno si applica il tasso di ciascun periodo. La formula è semplice:
interessi uguale imposta moltiplicata per il tasso annuo, per i giorni di ritardo, divisi per 36.500.
Su un’IMU di 1.000 euro versata con 20 giorni di ritardo nel 2026, la sanzione rientra nella fascia dal quindicesimo al trentesimo giorno, pari all’1,25%, cioè 12,50 euro. Gli interessi sono 1.000 per 1,60 per 20, diviso 36.500, circa 0,88 euro. Il totale da versare con l’F24 è quindi di circa 1.013,38 euro, comprensivo di imposta, sanzione e interessi.
Per l’IMU, a differenza dei tributi erariali, sanzione e interessi non hanno codici autonomi: si sommano all’imposta e si versano con lo stesso codice tributo del versamento originario, barrando la casella “Ravv.” nel modello F24. I codici principali sono 3912 per l’abitazione principale e pertinenze, 3918 per gli altri fabbricati, 3914 per i terreni e 3916 per le aree fabbricabili. Per determinare l’imposta dovuta su cui calcolare il ravvedimento è utile partire dal calcolo dell’IMU.
Il Piano Casa si arricchisce di una leva finanziaria pubblica. Il 17 giugno 2026 un emendamento dei relatori al decreto-legge 66/2026, all’esame della Camera, destina 1,2 miliardi di euro del PNRR a Cassa depositi e prestiti (CDP) per ampliare l’offerta di alloggi sociali e a prezzo calmierato. Le risorse, riprogrammate dai fondi per l’efficienza ferroviaria, alimenteranno un patrimonio destinato chiamato “Patrimonio casa”, in attesa del via libera europeo alla rimodulazione.
Secondo le stime ANCE, il Piano Casa potrebbe renderebbe l’abitazione accessibile al 20% di famiglie in più, ma questo obiettivo richiede tempi certi e flessibilità per rendere gli interventi sostenibili per le imprese su tutto il territorio.
In sintesi:
L’emendamento autorizza il MIT a trasferire a Cassa depositi e prestiti 1,2 miliardi di euro provenienti dal PNRR, con l’obiettivo di sostenere iniziative di edilizia sociale o convenzionata anche tramite recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e rigenerazione urbana, con priorità ai comuni ad alta tensione abitativa. La misura punta a incrementare gli alloggi a canone o prezzo calmierato, inferiore a quello di mercato, e si inserisce tra le misure del Piano Casa varato con il DL 66/2026.
Il cuore della misura è un patrimonio destinato denominato “Patrimonio casa”, che CDP costituirà per separare contabilmente queste risorse e indirizzarle all’housing accessibile. Il veicolo opera sottoscrivendo quote di un comparto dedicato di fondi immobiliari già costituiti da CDP o dalle sue controllate, come il Fondo nazionale per l’abitare gestito da CDP Real Asset. È lo schema che consente di affiancare capitali privati a quelli pubblici, nella logica del partenariato che caratterizza il social housing.
I 1,2 miliardi derivano dalla rimodulazione dei fondi del PNRR inizialmente destinati all’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, una scelta motivata dal rischio che quelle risorse non venissero impiegate entro le scadenze del dispositivo di ripresa e resilienza. La rimodulazione attende però il via libera della Commissione europea, e nel frattempo l’emendamento fissa solo la cornice normativa, prevedendo un primo trasferimento del MIT a CDP di 5 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027.
Secondo la simulazione presentata dall’ANCE per i suoi 80 anni, il Piano Casa abbasserebbe il reddito necessario per acquistare o affittare un’abitazione di 80 metri quadrati in periferia, ampliando del 20% la platea di famiglie che possono permettersela.
| Città | Reddito d’accesso attuale | Reddito d’accesso con il Piano Casa |
|---|---|---|
| Milano | 76.413 € | 50.154 € |
| Roma | 61.033 € | 40.059 € |
| Bari | 35.630 € | 24.980 € |
L’associazione avverte però che gli interventi sarebbero sostenibili per le imprese solo in alcune aree, con un rendimento interessante per esempio a Milano. La presidente Federica Brancaccio chiede «un approccio flessibile per garantire interventi sostenibili per le imprese», intervenendo sulla quota di alloggi cedibili a libero mercato.
Per le imprese di costruzione e i fondi immobiliari l’ingresso di CDP apre a partenariati pubblico-privati su nuovi stock di alloggi a canone calmierato, con il Fondo nazionale per l’abitare come veicolo per attrarre capitali privati. Le opportunità si concentrano sulla bonus volumetria per l’edilizia convenzionata e sulla riqualificazione del patrimonio esistente, con i vincoli di prezzo calmierato che condizionano la redditività degli investimenti.
La sostenibilità economica degli interventi dipende dall’equilibrio tra alloggi convenzionati e quota a libero mercato, il punto su cui i costruttori chiedono margini di flessibilità diversi a seconda dei valori immobiliari locali.
La commissione Ambiente della Camera ha avviato il voto sui circa 270 emendamenti al decreto Piano Casa senza approvarne finora nessuno, e ha accantonato le proposte bipartisan per riservare almeno il 25% dei programmi di edilizia pubblica e sociale agli over 65. Il provvedimento arriva in Aula venerdì, con probabile questione di fiducia, e va convertito in legge entro il 6 luglio 2026, oltre il quale decadrebbe.