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Il Governo torna sul taglio delle accise dopo tre settimane di stop e concentra tutte le risorse disponibili sul diesel, lasciando fuori la benzina. La scelta arriva alla vigilia dell’esodo estivo, con il gasolio risalito ai massimi dal marzo 2022 per effetto della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, e prende la forma di un intervento ponte in attesa che l’extragettito IVA di luglio sia contabilizzato.
In sintesi:
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2026 riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per autotrazione dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto, con un beneficio che somma la riduzione dell’accisa e il minor carico IVA che ne deriva. Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, si compone di due articoli e opera insieme al decreto interministeriale MEF-MASE che ridetermina le aliquote.
La riduzione arriva dopo lo stop dal 4 luglio, quando l’esecutivo aveva lasciato scadere la settima proroga consecutiva e le aliquote erano tornate al livello ordinario. In poco più di tre settimane il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete stradale, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo.
Il decreto non modifica l’accisa sulla benzina, che continua a scontare l’aliquota ordinaria. La decisione di concentrare le risorse sul solo diesel dipende dalla diversa velocità dei due carburanti nelle ultime settimane e dal ruolo del gasolio nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria, che si trasferiscono a valle sui prezzi dei beni.
Sulla rete stradale la verde si è mantenuta sotto i due euro al litro, mentre in autostrada ha superato quella soglia toccando il valore più alto dal settembre 2023. Il Governo ha lasciato aperta la possibilità di intervenire anche sulla benzina nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto.
Le accise mobili consentono di usare il maggior gettito IVA prodotto dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente l’imposta alla pompa. Lo strumento si fonda sull’articolo 21 del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) e sugli articoli 290 e 291 della legge 244/2007.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 125 milioni di euro il costo dell’operazione. Le fonti di copertura sono le accise mobili maturate nel mese di giugno, le sanzioni dell’Antitrust e il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le accise mobili di luglio non erano disponibili perché il calcolo dell’extragettito si chiude solo nei primi giorni di agosto. Nessun aumento è stato disposto sull’accisa dei tabacchi, ipotesi circolata nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri.
Lo sconto nominale non coincide con la riduzione dell’accisa. L’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA, perciò ogni centesimo di imposta tagliato vale circa 1,22 centesimi sul prezzo finale. I 17 centesimi annunciati dal Governo sono il risultato complessivo dei due effetti e corrispondono quindi a una riduzione dell’aliquota di poco inferiore a 14 centesimi al litro, in attesa del valore esatto fissato dal decreto interministeriale.
Per le imprese che hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale lo sconto alla pompa non si traduce interamente in un risparmio. Il rimborso previsto dall’articolo 24-ter del Testo unico accise è pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria vigente nel periodo di consumo e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dal punto 4-bis della Tabella A, e quindi ogni riduzione dell’aliquota ordinaria abbassa nella stessa misura l’importo rimborsabile sui litri acquistati in quella finestra.
La conseguenza pratica riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI, gli unici ammessi al beneficio nel trasporto merci. Per questi mezzi il vantaggio del taglio delle accise sul gasolio si concentra sulla quota di carburante non coperta dal rimborso, mentre per gli operatori esclusi dall’agevolazione, dai veicoli più leggeri alle classi ambientali inferiori, i 17 centesimi valgono per intero.
Il decreto apre inoltre un nuovo periodo di consumo all’interno del terzo trimestre 2026, che nella dichiarazione di rimborso andrà tenuto distinto dai periodi precedenti. Il trimestre si articola su tre finestre di aliquota diverse.
| Periodo di consumo | Aliquota di accisa sul gasolio |
|---|---|
| 1° luglio – 3 luglio 2026 | 622,90 euro per mille litri |
| 4 luglio – 27 luglio 2026 | 672,90 euro per mille litri |
| 28 luglio – 6 agosto 2026 | rideterminata dal decreto in vigore dal 28 luglio |
Le imprese che utilizzano il credito in compensazione devono considerare anche la novità disposta dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, richiamata dall’Informativa ADM prot. n. 353642 del 24 giugno 2026: dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, con il termine di formazione del silenzio-assenso ridotto da 60 a 30 giorni.
Il decreto del 27 luglio interviene anche sugli strumenti di sostegno alle imprese. Giorgetti ha indicato che il provvedimento aggiorna e proroga il contributo a favore degli autotrasportatori e conferma il credito d’imposta per l’agricoltura, in continuità con i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura introdotti nella primavera 2026. La portata sarà verificabile sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese con consumi elevati, il credito d’imposta vale più dello sconto temporaneo alla pompa, tanto più dopo l’allargamento della platea al trasporto di persone con autobus e al noleggio con conducente. Le domande non sono però ancora presentabili, perché tempi e modalità attendono il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella rilevazione MIMIT del 27 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e a 2,185 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono a 2,071 euro per la benzina e a 2,255 euro per il gasolio.
Secondo le stime del Codacons lo sconto riporta il diesel a una media intorno a 2,015 euro al litro, con un risparmio di circa 8,50 euro su un pieno da 50 litri e un prezzo che si colloca comunque sopra la soglia dei due euro. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’intervento è tardivo e sottodimensionato, e secondo il presidente Massimiliano Dona la riduzione è del tutto inadeguata rispetto ai rincari accumulati, come si evince dall’andamento dei listini sui prezzi di benzina e diesel regione per regione da maggio in poi.
Il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato al 4 agosto, ultimo prima della pausa estiva, e valuterà un secondo intervento sulla base dell’extragettito IVA di luglio. L’esito dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dalle condizioni di transito nello stretto di Hormuz.
È il meccanismo delle accise mobili in senso proprio, che restituisce sotto forma di sconto alla pompa il maggior gettito generato dal rincaro della materia prima: se i prezzi si mantengono elevati, l’extragettito accumulato a luglio offrirà margine per prorogare lo sconto sulle accise oltre il 6 agosto, con la possibilità di estenderlo alla benzina.
Il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo va oltre i fattorini: riguarda chiunque presti lavoro organizzato online o da app, dai rider ai professionisti che ricevono incarichi sulla gig economy. Per le imprese rileva la qualificazione del rapporto, perché il decreto estende i parametri che portano a riconoscere un lavoro subordinato.
In sintesi:
Il decreto introduce una disciplina organica applicabile a tutti i lavori svolti attraverso piattaforme digitali, superando la frammentazione fra le regole sui ciclofattorini e il vuoto che riguardava le altre prestazioni. Il criterio di collegamento non è la sede della società : le norme si applicano a ogni piattaforma che organizza lavoro prestato in Italia, ovunque sia stabilita.
La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, in vigore dal 10 luglio 2025. Con l’articolo 11 chiedeva all’Esecutivo di «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e di modulare le tutele previdenziali riconducendole alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.
Le stesse tutele valgono per chi lavora tramite intermediari, clausola che chiude la strada allo schermo societario interposto fra piattaforma e lavoratore.
Il decreto estende a tutti i lavoratori su piattaforma la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. Secondo la direttiva, il rapporto va considerato subordinato quando si accertano fatti che indicano direzione e controllo, e la presunzione opera in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in discussione la corretta posizione lavorativa: l’onere di dimostrare il contrario grava sulla piattaforma.
Gli elementi di fatto individuati dal testo come rilevanti ai fini della qualificazione sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La novità di maggior peso è che questi indici rilevano anche quando passano attraverso sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo: il fatto che a impartire le direttive sia un algoritmo non esclude la subordinazione, la può anzi rendere evidente.
Sul meccanismo di attivazione della presunzione il confronto è aperto. Secondo la lettura data da Il Fatto Quotidiano sull’articolo 5 dello schema, la presunzione non opererebbe d’ufficio ma su richiesta del lavoratore o di chi lo rappresenta, con un effetto di alleggerimento rispetto all’impianto della direttiva. La verifica sarà possibile sul testo definitivo, dopo i pareri delle commissioni.
Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le regole vigenti, con un quadro che varia a seconda del tipo di prestazione. La tabella riassume il passaggio.
| Fino all’entrata in vigore del decreto | Con il decreto di recepimento |
|---|---|
| I rider seguono il capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 e le misure contro il caporalato digitale introdotte dall’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026 | Le misure sui rider confluiscono nella disciplina generale, che le estende agli altri lavoratori su piattaforma |
| Gli altri lavoratori su piattaforma vanno qualificati caso per caso, senza presunzione dedicata | Opera la presunzione di subordinazione fondata sugli indici di fatto individuati dal decreto |
| Chi lavora tramite un intermediario si muove in una zona grigia sul piano delle tutele | Le tutele si applicano anche a chi presta lavoro tramite intermediari |
| Le piattaforme stabilite all’estero sfuggono in parte agli obblighi nazionali | La disciplina segue il luogo della prestazione, a prescindere dalla sede di stabilimento |
| Le decisioni automatizzate ricadono sotto il GDPR e le norme generali sui controlli a distanza | Si aggiungono limiti specifici sulla gestione algoritmica, coordinati con l’AI Act e la legge 132/2025 |
Per l’impresa la scadenza da segnare è il 2 dicembre 2026, termine entro cui il decreto deve acquistare efficacia. Il tempo che separa da quella data serve a verificare come sono organizzati gli incarichi, quali direttive impartisce il sistema e quali margini di autonomia il lavoratore conserva.
Sul trattamento dei dati il decreto introduce divieti espressi: fuori dal perimetro consentito finiscono i dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private, all’esercizio dei diritti fondamentali. Il divieto copre anche i dati che la piattaforma non chiede in modo diretto, perché convinzioni personali, condizioni di salute, adesione sindacale e orientamento sessuale non possono essere raccolti, utilizzati né desunti da altre informazioni.
Cade inoltre la raccolta dei dati nei momenti in cui la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo per un incarico, cioè il monitoraggio continuo che accompagna molte app di settore. Sono previsti specifici obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da svolgere prima di attivare i sistemi.
Il principio dichiarato dal Ministero del Lavoro è il ruolo centrale della persona: nessuna decisione che incida sulla prosecuzione del rapporto può essere rimessa a un sistema automatizzato. La limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto, così come la chiusura dell’account, possono essere stabilite esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità .
Sulle altre decisioni automatizzate il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione scritta e a chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, risarcimento del danno. Il decreto impone inoltre la supervisione umana dei sistemi, con valutazioni periodiche del loro impatto e adozione di misure correttive che arrivano fino alla cessazione dell’utilizzo quando emergono rischi discriminatori.
Il lavoratore dovrà essere informato dei parametri che incidono su compiti, orari e compensi già dalla fase di selezione, quindi prima ancora di accettare il primo incarico. È un obbligo che sposta la trasparenza a monte del rapporto e che le piattaforme dovranno tradurre in documentazione consegnabile.
Arriva poi il diritto alla portabilità di recensioni e valutazioni in caso di passaggio a un’altra piattaforma. La reputazione accumulata smette di essere un vincolo che trattiene il lavoratore su un solo canale e diventa un patrimonio trasferibile, con effetti sulla concorrenza fra operatori del settore.
Il decreto prevede infine obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.
Sul fronte della salute e sicurezza il testo interviene sulla prevenzione dei rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro, materia che il D.Lgs. 81/2008 non contemplava. Vanno attivati canali di segnalazione contro le violenze e le molestie, insieme alle tutele contro gli atti ritorsivi nei confronti di chi segnala.
È disciplinata anche la cooperazione fra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l’Autorità europea del lavoro, accompagnata dal regime sanzionatorio per le violazioni.
In Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal D.Lgs. 81/2015, che prevede l’obbligo di contratto individuale scritto con regole su compensi, turni, indennità per lavoro notturno o festivo e copertura assicurativa, senza però contemplare la qualificazione come lavoratori dipendenti prevista dalla direttiva.
Il decreto opera quindi una revisione della disposizione del Jobs Act, senza escludere che il lavoro tramite piattaforme possa continuare a essere ricondotto al lavoro autonomo quando gli indici di direzione e controllo non ricorrono. Le tutele previdenziali seguono la qualificazione del rapporto, come chiedeva la delega.
Il nodo da sciogliere è il coordinamento con l’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, che sul lavoro da piattaforma è già intervenuto e le cui disposizioni vincolano gli operatori da questa estate: dal 1° luglio 2026 vale l’obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro con annotazione del numero di consegne e dell’importo erogato, accanto all’autenticazione forte dell’account e al divieto di cessione.
Diverse disposizioni del nuovo schema si sovrappongono a quelle norme: la presunzione di lavoro dipendente, l’informazione al lavoratore, l’obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate. Per l’impresa la sovrapposizione non è una questione di tecnica legislativa, perché significa non sapere quale disciplina applicare nel periodo intermedio e quale prevalga in caso di contrasto. È uno degli aspetti su cui l’esame parlamentare può fare chiarezza.
L’approvazione in esame preliminare apre la fase dei pareri parlamentari, che trattandosi dell’attuazione di una delega non comportano un voto di approvazione: dopo quel passaggio il testo torna in Consiglio dei ministri, che recepirà gli eventuali rilievi in sede di approvazione definitiva.
«Ora inizia la fase di confronto parlamentare e quella con le parti sociali», ha dichiarato la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, annunciando l’incontro con i sindacati. Sindacati e associazioni delle piattaforme spingono in direzioni opposte sul meccanismo della presunzione e sull’entità delle sanzioni, giudicate poco dissuasive da chi rappresenta i lavoratori. Il margine per modificare l’articolato si esaurisce con il termine del 2 dicembre, oltre il quale l’Italia rischierebbe la procedura di infrazione per mancato recepimento.
Per approvare le clausole vessatorie di un contratto concluso online tra imprese serve una firma elettronica riferita alla singola clausola, anche nella forma più leggera del codice OTP ricevuto via SMS o e-mail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 (Pres. Frasca, Rel. Saija), che esclude la spunta della casella dalle modalità idonee a soddisfare l’art. 1341, comma 2, del Codice civile. La vicenda nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto su una piattaforma touch point, con la clausola sul foro esclusivo approvata mediante doppio flag.
In sintesi:
L’obbligo di approvazione specifica per iscritto delle clausole onerose vale anche quando l’accordo si perfeziona su una piattaforma web. La Cassazione arriva a questa conclusione attraverso l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, secondo cui le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica. Il regime della doppia sottoscrizione previsto per i moduli e i formulari cartacei si trasferisce quindi senza sconti ai contratti online, perché il cambio di supporto non incide sulla natura del requisito.
La ragione della decisione riguarda due profili distinti. Il doppio flag, descritto dalla Corte come il riempimento con un click della casella corrispondente al bene o al servizio richiesto, non dimostra l’imputabilità dell’atto al contraente e non prova che il consenso alla clausola sia stato prestato in modo consapevole. Mancano cioè sia l’aggancio a un soggetto identificabile sia l’evidenza di una scelta separata rispetto all’adesione complessiva alle condizioni generali.
Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità basta la firma elettronica semplice, senza necessità di firma avanzata o qualificata. La Corte indica come esempio l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP, cioè una one time password inviata al firmatario via SMS o e-mail. Ciò che conta è che esista un dato di autenticazione e che sia riferibile all’approvazione di quella specifica clausola, non all’intero percorso di acquisto.
Una firma elettronica avanzata o qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario ed è creata con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo, mentre la firma leggera si limita ad allegare o connettere logicamente dati elettronici usati come metodo di autenticazione informatica. La spunta, priva di qualsiasi dato di questo genere, si colloca al di fuori di entrambe le categorie.
Le clausole colpite sono quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, che nei contratti B2B online ricorrono con grande frequenza. Nel caso deciso dalla Cassazione si trattava della clausola sul foro convenzionale esclusivo, la cui inefficacia ha riaperto la questione della competenza territoriale. Le tipologie che gli operatori digitali dovrebbero passare in rassegna sono:
L’effetto della pronuncia si ferma alla singola pattuizione. L’inefficacia della clausola vessatoria non travolge l’accordo, che continua a produrre effetti per tutto il resto, e non incide sulla conclusione del contratto avvenuta con il click. Quello che salta è il presidio su cui il predisponente contava nel momento in cui si apre il contenzioso.
Il livello di firma necessario cambia secondo la natura dell’accordo e la qualità della controparte. Lo schema seguente riassume i quattro scenari ricorrenti per chi vende beni o servizi attraverso una piattaforma.
| Situazione | Firma necessaria ed effetto sulla clausola |
|---|---|
| Contratto tra professionisti non soggetto a forma scritta ad substantiam | Firma elettronica semplice riferita alla singola clausola, per esempio OTP via SMS o e-mail; in sua assenza la clausola è priva di effetti ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. |
| Contratto rientrante nell’elenco dell’art. 1350 del Codice civile | Firma digitale o firma elettronica qualificata; la firma leggera non soddisfa il requisito di forma prescritto a pena di nullità |
| Contratto con un consumatore | La vessatorietà si valuta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo; l’approvazione specifica non equivale a trattativa individuale e non esclude la nullità di protezione dell’art. 36 |
| Adesione raccolta con flag o doppio flag senza dato di autenticazione | Nessuna approvazione specifica valida; il contratto è efficace nel suo complesso e la clausola onerosa è inopponibile all’aderente |
Chi raccoglie adesioni tramite una piattaforma dovrebbe intervenire sull’architettura del percorso contrattuale, non sulla sola formulazione delle condizioni generali. La Cassazione indica al prestatore del servizio l’onere di predisporre nel proprio sito uno spazio dedicato che consenta al firmatario di approvare specificamente la clausola. Gli interventi da mettere in agenda sono:
Gli accordi sottoscritti prima della pronuncia conservano la loro efficacia complessiva e il problema si manifesta solo quando il predisponente prova a far valere una clausola onerosa. La clausola sul foro esclusivo è l’ipotesi più esposta, perché la sua inefficacia sposta il giudizio davanti al giudice del luogo indicato dalle regole ordinarie di competenza, con costi e tempi diversi da quelli messi in conto. Lo stesso vale per le limitazioni di responsabilità invocate in sede di contestazione.
Per i rapporti di durata già in corso la strada praticabile è la nuova sottoscrizione in via prudenziale delle sole clausole onerose, attraverso il flusso di firma adeguato. L’alternativa consiste nel prendere atto che quelle pattuizioni non sono azionabili e nel valutarne l’impatto sul contenzioso potenziale, cominciando dai contratti di importo maggiore e da quelli con controparti in ritardo nei pagamenti.
La pronuncia riguarda un rapporto tra professionisti e non si trasferisce come tale alla vendita ai consumatori, dove opera un impianto differente. Nei contratti B2C la vessatorietà si accerta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo e l’art. 34, comma 4, esclude il carattere vessatorio soltanto per le clausole oggetto di trattativa individuale, che è cosa diversa dall’approvazione specifica per iscritto. L’art. 34, comma 5, addossa poi al professionista l’onere di provare la trattativa quando il contratto si conclude mediante moduli o formulari.
Aggiungere una firma OTP a un percorso di acquisto rivolto ai consumatori quindi non mette al riparo dalla nullità di protezione prevista dall’art. 36 del Codice del consumo, che opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Per gli e-commerce che vendono a privati gli obblighi più stringenti arrivano da un’altra direzione, a partire dal pulsante di recesso online introdotto dall’art. 54-bis del Codice del consumo. Le piattaforme che operano su entrambi i fronti hanno bisogno di due flussi distinti, tarati su regimi che non coincidono.
La transazione fiscale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione deve essere presentata prima della domanda giudiziale e concede ai creditori pubblici almeno 90 giorni per esprimere l’adesione. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 coordina questo termine con la finestra di voto fissata dal tribunale e chiarisce gli effetti di modifiche e nuove proposte all’interno degli strumenti di ristrutturazione della crisi d’impresa.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dall’articolo 64-bis del D.Lgs. n. 14/2019, è accessibile all’imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Il piano può distribuire il valore generato anche in deroga alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento e all’ordine delle cause di prelazione. Questa flessibilità richiede l’approvazione unanime delle classi, formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ha ricondotto il PRO alla continuità aziendale diretta o indiretta. Il piano può prevedere la vendita di beni estranei all’attività futura oppure il trasferimento dell’azienda, mentre una liquidazione integrale priva di risanamento risulta incompatibile con la funzione dell’istituto.
Il trattamento dei creditori determina diritto di voto, formazione delle classi e tempi di pagamento:
| Credito | Trattamento | Voto |
|---|---|---|
| crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’articolo 2751-bis, n. 1 | pagamento integrale in denaro entro 30 giorni dall’omologa | escluso |
| altri crediti privilegiati | pagamento integrale entro 180 giorni con conservazione della garanzia | escluso |
| crediti privilegiati pagati oltre i limiti o in misura parziale | trattamento previsto dal piano | ammesso, con classe distinta per la parte incapiente |
| crediti chirografari | trattamento definito dal piano | ammesso nella relativa classe |
Ogni classe approva la proposta con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In alternativa, sono sufficienti i due terzi dei crediti espressi dai votanti, purché partecipino creditori titolari di almeno la metà dei crediti complessivi della classe.
Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori prima di presentare la domanda di omologazione del PRO.
La proposta deve essere depositata presso gli Uffici individuati in base all’ultimo domicilio fiscale e accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti:
La Circolare ritiene inopportuna un’adesione dell’Agenzia anteriore al controllo preliminare del tribunale sulla ritualità della domanda e sulla corretta formazione delle classi.
L’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta fiscale. Il termine può sovrapporsi in modi differenti alla finestra di voto fissata dal tribunale.
La Circolare individua tre situazioni:
Quando la relazione del commissario è disponibile prima della scadenza, l’Ufficio può manifestare l’adesione entro 90 giorni e votare successivamente in senso conforme.
Una modifica della proposta aggiunge 60 giorni dalla data del nuovo deposito, senza ridurre il periodo minimo di 90 giorni calcolato sulla proposta originaria. Una nuova proposta fa ripartire integralmente il termine di 90 giorni.
La Circolare n. 5/E fornisce tre esempi applicativi:
| Operazione | Deposito | Calcolo | Scadenza applicabile |
|---|---|---|---|
| proposta originaria | 1° marzo | 90 giorni | 30 maggio |
| modifica depositata il 20 marzo | 20 marzo | 60 giorni, con esito teorico al 19 maggio | 30 maggio, per garantire il minimo di 90 giorni |
| modifica depositata il 20 aprile | 20 aprile | 60 giorni | 19 giugno |
| nuova proposta depositata il 20 aprile | 20 aprile | nuovi 90 giorni | 19 luglio |
Costituiscono una nuova proposta le variazioni che modificano la prestazione dovuta, la determinazione del debito tributario, la percentuale di soddisfacimento oppure i tempi di pagamento.
La formazione delle classi deve distinguere i crediti con posizione giuridica o interessi economici differenti, anche quando appartengono tutti a enti pubblici.
Il Tribunale di Monza, con decreto del 12 marzo 2025, ha richiesto classi distinte per la quota privilegiata e per quella chirografaria. La Corte d’Appello di Milano, con decreto dell’11 giugno 2025, ha inoltre escluso una classe unica comprendente Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, poiché tributi e contributi presentano finalità e privilegi differenti.
L’inserimento di crediti eterogenei nella stessa classe può determinare l’inammissibilità della domanda. La classificazione deve quindi essere verificata già nella costruzione del piano di risanamento e della documentazione aggiornata.
Nel PRO il tribunale non può sostituire il mancato consenso dell’Amministrazione finanziaria, poiché l’omologazione richiede l’approvazione di tutte le classi.
L’articolo 64-bis consente al giudice di superare l’opposizione del singolo creditore dissenziente quando il suo trattamento è almeno pari alla liquidazione giudiziale. Questo controllo individuale non sostituisce il voto favorevole della classe necessario per approvare il piano.
In assenza dell’unanimità , il debitore può chiedere la conversione della domanda in concordato preventivo, dove il Codice disciplina, al ricorrere delle condizioni previste, l’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici.
L’app Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è scaricabile gratuitamente per iOS e Android dal 20 luglio 2026 ma fin dalle prime ore di utilizzo il Codacons ne ha contestato la logica: la schermata mostra la mappa degli impianti senza i listini praticati.
In sintesi:
L’applicazione consente di individuare il distributore più vicino e di leggere, per ciascun impianto, i prezzi comunicati al Ministero insieme allo scarto rispetto alla media regionale della stessa giornata. Il funzionamento parte dalla selezione della Regione, prosegue con una mappa degli impianti presenti in zona e si completa aprendo la scheda del singolo punto vendita, dove compaiono benzina, gasolio, GPL e metano.
La base informativa è la stessa del portale Osservaprezzi Carburanti attivo da anni su desktop: nessun dato nuovo, una diversa modalità di accesso. Una prima applicazione ministeriale con la stessa denominazione era stata lanciata nel 2014 dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico, sviluppata in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, e il Ministero presenta oggi quella del 20 luglio 2026 come nuova. Il comunicato ufficiale invita gli utenti a segnalare osservazioni sulla precisione dei dati durante la fase iniziale.
Per mettere a paragone due impianti vicini l’utente deve uscire dalla vista cartografica, passare alla funzione elenco e aprire la voce dettagli di ciascun distributore, una sequenza che il Codacons ha contestato il giorno stesso del lancio parlando di applicazione che parte zoppa. L’associazione osserva che chi scarica l’app trova una mappa grafica degli impianti in zona priva di qualsiasi indicazione sui listini.
Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori, il cui presidente Massimiliano Dona ha chiesto una modifica dell’applicazione, contestando il raggio di ricerca limitato a dieci chilometri e l’assenza di un ordinamento automatico dal prezzo più basso. È il limite che pesa di più su chi lavora, perché l’ordinamento per prezzo crescente è esattamente la funzione che trasforma una mappa in uno strumento di acquisto.
I prezzi mostrati sono quelli comunicati dai gestori, non quelli rilevati in tempo reale sul piazzale, e la differenza spiega le anomalie segnalate dal Codacons, che ha trovato listini riferiti ai giorni precedenti e in alcuni casi fermi al mese di giugno. L’obbligo di comunicazione discende dall’art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, mentre l’obbligo di esporre presso l’impianto la media regionale o quella nazionale autostradale è stato introdotto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023 n. 23.
La nota informativa del Ministero sulla pubblicazione dei prezzi medi, adottata ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2023, chiarisce il meccanismo: le medie sono calcolate sui prezzi in vigore alle ore 8 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima. Un impianto che non modifica il listino non invia una nuova comunicazione, quindi il dato pubblicato è l’ultimo trasmesso e può essere anteriore alla consultazione. Una dicitura in caratteri ridotti segnala all’utente la data di riferimento del prezzo indicato.
La media regionale, unico termine di paragone offerto dall’applicazione, separa le aree italiane per pochi centesimi al litro e non dice quasi nulla su quanto costi il pieno nel raggio di dieci chilometri. Sulla rete stradale la benzina self va da 1,920 euro al litro del Veneto a 1,973 euro della Provincia autonoma di Bolzano, con un’escursione nazionale di 5,3 centesimi; il gasolio self va da 2,061 euro delle Marche a 2,119 euro di Bolzano, con 5,8 centesimi di escursione. Sono i dati MIMIT del 18 luglio 2026.
Il divario che sposta i costi è un altro, ovvero quello tra rete stradale e rete autostradale, dove la media nazionale del 16 luglio 2026 segna 1,998 euro al litro per la benzina self e 2,111 euro per il gasolio self. Un impianto autostradale allineato alla propria media resta più caro di quasi otto centesimi rispetto alla media regionale più bassa per la benzina.
Le rilevazioni hanno date diverse perché il Ministero aggiorna le pagine con cadenze differenti, quindi il confronto deve tenere conto dello sfasamento di 48 ore.
| Riferimento MIMIT | Prezzo medio self |
|---|---|
| Benzina, media regionale più bassa (Veneto, 18 luglio 2026) | 1,920 euro al litro |
| Benzina, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 1,973 euro al litro |
| Benzina, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 1,998 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più bassa (Marche, 18 luglio 2026) | 2,061 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 2,119 euro al litro |
| Gasolio, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 2,111 euro al litro |
Per il quadro giornaliero completo sono disponibili i prezzi medi di benzina e gasolio regione per regione.
Le imprese con veicoli commerciali possono ricostruire da sole la classifica dei distributori più convenienti scaricando i due file quotidiani pubblicati dal Ministero nella sezione dedicata al dataset dei prezzi praticati e dell’anagrafica degli impianti. È l’alternativa disponibile finché l’applicazione non introduce l’ordinamento per prezzo, e alimenta anche i gestionali di gestione flotte.
La struttura dei file è documentata nei metadati ministeriali e consente un innesto immediato nei fogli di calcolo aziendali:
Il calcolo che ne deriva ha un peso ben visibile in bilancio. Una flotta di dieci furgoni diesel con rifornimenti da 80 litri, quattro volte al mese, consuma 3.200 litri mensili: spostare quei rifornimenti dalla rete autostradale alla rete ordinaria vale tra 99 e 160 euro al mese, cioè tra circa 1.190 e 1.920 euro l’anno, applicando ai dati MIMIT il divario tra la media autostradale del gasolio e le medie regionali di Lombardia e Marche. Il risparmio cresce quando il confronto scende dal livello delle medie a quello dei singoli impianti, dove la dispersione è più ampia.
La critica di fondo delle associazioni riguarda l’idea che la trasparenza informativa possa incidere sul caro carburanti, e su questo il Codacons chiede interventi sulla formazione dei prezzi lungo la filiera e sul livello della tassazione. L’associazione ha inoltre segnalato che gli impianti inadempienti agli obblighi di comunicazione non compaiono con listini aggiornati, e sono quindi invisibili al confronto.
Il Ministero ha aperto la fase iniziale alle segnalazioni degli utenti sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’applicazione, e il primo banco di prova sarà l’introduzione dell’elenco ordinato per prezzo. Le fonti ufficiali per la verifica quotidiana sono la pagina delle medie regionali sulla rete stradale e quella della media nazionale sulla rete autostradale.
Il Tesoro torna sul mercato a breve termine mercoledì 29 luglio con l’unica asta BOT della seconda metà del mese, dedicata a un semestrale a 182 giorni con scadenza 29 gennaio 2027. È il primo collocamento su questa durata da quando la stretta monetaria ha iniziato a riprezzare la parte corta della curva. Nell’ultima tornata semestrale, il 25 giugno, il rendimento lordo di aggiudicazione è salito al 2,479% dal 2,411% di fine maggio, mentre il BOT annuale del 9 luglio si è fermato al 2,690%, sui livelli di giugno. Il divario tra le due scadenze si è così assottigliato a poco più di venti punti base, e allungare la durata rende meno di quanto rendesse in primavera.
In sintesi:
L’asta del 29 luglio 2026 è l’unico collocamento di Buoni Ordinari del Tesoro in programma nella seconda metà del mese e riguarda il titolo semestrale, con durata di 182 giorni e scadenza fissata a venerdì 29 gennaio 2027. Le date sono indicate nel calendario delle emissioni pubblicato dal Dipartimento del Tesoro per l’intero 2026, che scandisce l’offerta di titoli di Stato su tutte le scadenze.
Il calendario di sottoscrizione si articola su quattro giornate:
Il Tesoro riapre di norma i semestrali nell’asta di fine mese successiva a quella della prima tranche. Accanto al nuovo titolo è quindi probabile l’offerta di una tranche aggiuntiva del semestrale con scadenza 31 dicembre 2026, codice ISIN IT0005719536, collocato il 25 giugno. L’importo complessivo offerto viene reso noto solo con la comunicazione del 24 luglio.
Il 31 luglio è anche la data di rimborso del semestrale emesso il 30 gennaio 2026, anch’esso a 182 giorni. Emissione e scadenza coincidono nella stessa giornata, con il nuovo titolo che rifinanzia quello in uscita senza sfasamenti di cassa per il Tesoro.
Il rendimento dei BOT semestrali ha invertito la rotta nella primavera del 2026 e l’ultima aggiudicazione si è chiusa al 2,479% lordo, il livello più alto dell’anno su questa scadenza. Il movimento riflette il rialzo dei tassi deciso dalla BCE l’11 giugno 2026, che ha portato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%, con decorrenza dal 17 giugno. Si tratta del primo aumento dopo quasi tre anni, motivato dalle pressioni inflazionistiche legate allo shock energetico.
Il confronto tra le ultime aggiudicazioni mostra una reazione asimmetrica lungo la curva breve:
| Asta e durata del titolo | Rendimento lordo di aggiudicazione |
|---|---|
| BOT semestrale, asta 29 maggio 2026 | 2,411% |
| BOT semestrale, asta 25 giugno 2026 | 2,479% |
| BOT annuale, asta 10 giugno 2026 | 2,695% |
| BOT annuale, asta 9 luglio 2026 | 2,690% |
Il semestrale ha guadagnato quasi sette punti base in un mese, l’annuale ne ha ceduto mezzo. Il differenziale tra le due scadenze si è compresso da 28 a 21 punti base, segnale che il mercato incorpora la stretta già avvenuta senza scommettere in misura piena sulle mosse successive. Allungare la durata da sei a dodici mesi rende oggi meno di quanto rendesse a maggio.
Su 100mila euro nominali, un semestrale a 182 giorni aggiudicato alle condizioni dell’ultima asta lascia in cassa circa 970 euro netti, pari a poco meno del 2% su base annua. Il calcolo tiene conto sia dell’imposta sostitutiva sia della commissione bancaria:
| Voce del calcolo | Importo in euro |
|---|---|
| Controvalore a un prezzo di aggiudicazione di 98,779 | 98.779,00 |
| Commissione bancaria massima dello 0,10% | 98,78 |
| Esborso complessivo al 31 luglio 2026 | 98.877,78 |
| Rimborso alla pari al 29 gennaio 2027 | 100.000,00 |
| Scarto di emissione lordo | 1.221,00 |
| Imposta sostitutiva al 12,5% | 152,63 |
| Guadagno netto dell’operazione | 969,59 |
Il prezzo indicato corrisponde a un rendimento lordo del 2,479% su 182 giorni e serve da riferimento, poiché il valore effettivo viene determinato dall’asta competitiva. L’aliquota agevolata sulle rendite finanziarie applicata ai titoli pubblici è la variabile che incide di più sul risultato: sullo stesso scarto, il prelievo ordinario al 26% avrebbe assorbito 317 euro invece di 153, riducendo il guadagno di oltre un sesto.
Perché un conto deposito vincolato a sei mesi risulti equivalente al BOT semestrale a queste condizioni, deve offrire un tasso lordo di circa il 2,63% annuo, contro il 2,479% del titolo di Stato. Il divario nasce dal trattamento fiscale: gli interessi sui depositi bancari scontano la ritenuta del 26%, quelli sui BOT il 12,5%.
L’aritmetica sui medesimi 100mila euro è immediata. Per lasciare in cassa gli stessi 969,59 euro netti, il deposito deve generare interessi lordi per 1.310,26 euro in 182 giorni, che su base annua corrispondono al 2,63%. Un vincolo che offra il 2,40% lordo ne restituisce circa 884 netti, ottantacinque euro in meno del titolo di Stato a parità di orizzonte temporale.
La soglia di pareggio va però confrontata con l’offerta effettiva del mercato, non con le condizioni medie. Nella primavera del 2026 diverse banche hanno spinto le promozioni sui conti deposito a tassi ben superiori alla soglia, per raccogliere liquidità prima della stretta monetaria. Quelle condizioni riguardano di regola i nuovi clienti, importi entro tetti definiti e vincoli non rinnovabili, mentre sulle giacenze già in essere i tassi applicati scendono sensibilmente. Il vantaggio fiscale del BOT emerge nel confronto con le condizioni ordinarie, non con le promozioni di acquisizione.
Al confronto vanno aggiunti tre elementi che spostano l’esito nei due sensi:
La scadenza al 29 gennaio 2027 aggiunge una considerazione di calendario. Il rimborso arriva nella prima parte dell’anno, quando la cassa deve sostenere le uscite ricorrenti di inizio esercizio, e restituisce il capitale in una data certa senza esporlo alle oscillazioni di prezzo che caratterizzano gli strumenti a scadenza più lunga.
Le commissioni che gli intermediari possono addebitare sulla sottoscrizione in asta dei BOT sono fissate per legge e variano con la durata del titolo, secondo quanto stabilito dal D.M. 15 gennaio 2015. I tetti in vigore sono i seguenti:
Il tetto opera sul prezzo di aggiudicazione e non sul valore nominale, e non si applica agli acquisti effettuati sul mercato secondario, dove valgono le condizioni di negoziazione concordate con l’intermediario. Sulle emissioni a medio e lungo termine collocate in asta non sono invece previste commissioni a carico del sottoscrittore. La sottoscrizione minima dei BOT è di mille euro nominali o multipli.
Quando un Comune delibera il dissesto finanziario, l’impresa che ha eseguito la fornitura e attende il saldo perde in un colpo solo gli strumenti ordinari di recupero: il pignoramento diventa inefficace, gli interessi si fermano, il credito esce dal bilancio dell’ente e finisce in una gestione separata affidata a un commissario. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha confermato che la stessa amministrazione che ha portato l’ente al dissesto viene sciolta se non approva nei termini il bilancio di risanamento, e per i fornitori questo significa avere come interlocutore un organo straordinario, non più la giunta con cui era stato firmato il contratto.
In sintesi:
Il Consiglio di un Comune già dissestato che non approva nei tre mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene sciolto senza diffida e senza termine supplementare. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Campania sull’art. 262, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e inammissibili quelle sugli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4. La differenza di trattamento rispetto al Comune che semplicemente non approva il bilancio ordinario, per il quale l’art. 141, comma 2, prevede venti giorni ulteriori prima della sostituzione commissariale, non è irragionevole: la delibera di dissesto è già l’esito di una violazione prolungata delle regole sull’equilibrio dei conti.
La decisione ribadisce quanto affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 91 del 1° luglio 2025, senza argomenti nuovi. Per le imprese la conseguenza pratica è di calendario: allo scioglimento seguono commissario prefettizio e nuove elezioni, con una discontinuità dell’amministrazione comunale che allunga i tempi di ogni interlocuzione sui contratti in corso.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive contro il Comune per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Lo stabilisce l’art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Le procedure esecutive già pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eseguiti dopo la delibera non vincolano l’ente né il tesoriere, che può disporre delle somme per le finalità di legge. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge la parte economicamente più onerosa per il fornitore: i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino all’approvazione del rendiconto. Un credito fermo per anni perde quindi valore reale senza alcuna compensazione.
La sospensione riguarda i soli debiti attribuiti alla gestione straordinaria. Per tutto ciò che resta in capo all’ente tornato a funzionare valgono le regole ordinarie sui ritardi di pagamento della PA, inclusi interessi moratori e strumenti di smobilizzo.
La linea di demarcazione non coincide con la delibera di dissesto. L’art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce all’organo straordinario di liquidazione i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004 n. 140, ha chiarito in via di interpretazione autentica che vi rientrano tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori.
Individuare da che lato della data cade la propria fornitura è la prima verifica da fare, perché cambia interlocutore, tempi e percentuale di recupero. La competenza economica della prestazione conta più della data della fattura o della sentenza che accerta il credito.
| Situazione del credito | Regola applicabile |
|---|---|
| Fornitura eseguita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato | Massa passiva, competenza dell’organo straordinario di liquidazione, pagamento in percentuale |
| Fornitura successiva a quella data | Gestione ordinaria dell’ente risanato, pagamento integrale con le regole comuni sui tempi della PA |
| Pignoramento avviato prima della dichiarazione di dissesto | Estinzione d’ufficio da parte del giudice, importo trasferito nella massa passiva |
| Interessi e rivalutazione sul debito insoluto | Sospesi dalla delibera fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione |
L’impresa deve presentare una domanda in carta libera all’organo straordinario di liquidazione entro un termine perentorio di 60 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 con provvedimento motivato. Il termine decorre dall’avviso che il commissario pubblica all’albo pretorio e a mezzo stampa entro 10 giorni dal proprio insediamento, secondo l’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla domanda va allegata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione: contratto o determina di affidamento, fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, eventuali titoli giudiziali. Il piano di rilevazione della massa passiva è formato entro 180 giorni dall’insediamento, elevati di altri 180 per i Comuni capoluogo, oltre i 250mila abitanti e per le Province. Contro il diniego di inserimento o il mancato riconoscimento di una causa di prelazione è ammesso ricorso in carta libera.
Nella procedura semplificata l’organo straordinario di liquidazione può proporre ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni altra pretesa. La proposta è individuale e va accettata entro un termine non superiore a 30 giorni; in caso di accettazione, la liquidazione è obbligatoria entro 30 giorni. Lo prevede l’art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che esclude dalla falcidia le sole retribuzioni per lavoro subordinato, liquidate per intero.
Il rifiuto non porta automaticamente all’incasso integrale. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che il commissario accantoni il 50 per cento dei debiti per i quali la transazione non è stata accettata. Il confronto che l’impresa deve fare è quindi fra un incasso certo e ravvicinato a una percentuale nota e un accantonamento pari alla metà del credito, esigibile a valle della procedura, su un importo che nel frattempo non matura interessi né rivalutazione. Su fatture datate, dove la proposta tende al limite inferiore della forbice, il calcolo va fatto sul valore attualizzato e sul costo finanziario dell’attesa, non sul nominale.
Al 31 dicembre 2024 risultavano attive 487 procedure fra dissesti e riequilibri finanziari pluriennali, corrispondenti a 485 Comuni, con 227 dissesti e 260 riequilibri, mentre in 123 enti l’organo straordinario di liquidazione era ancora in attività . I dati sono contenuti nella delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 3/SEZAUT/2026/FRG, il referto al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria.
Gli enti in crisi conclamata pesano per il 6,1 per cento sui 7.896 Comuni esistenti, con una media di circa 60 nuovi casi l’anno dal 2012 e una concentrazione territoriale in Sicilia, Calabria e Campania. Per un’impresa che lavora con committenza pubblica locale in queste aree la verifica preventiva dello stato finanziario dell’ente, prima della firma del contratto e non dopo l’emissione della fattura, incide sul rischio di credito quanto l’analisi di bilancio di un cliente privato.
È in vigore dal 27 luglio il regolamento europeo che rinvia gli obblighi dell’AI Act sui sistemi di credit scoring. Negli istruttorie di banche e finanziarie gli algoritmi valutano intanto già il merito creditizio di chi chiede un prestito. PMI.it ne ha parlato con Stefano Piscitelli, CEO di Younited Italia, filiale della piattaforma europea di credito al consumo digitale, secondo cui la responsabilità della decisione non si delega a un modello.
In sintesi:
Nel credito digitale la trasformazione più rilevante riguarda processi che il cliente non vede. Chatbot e assistenti virtuali sono la parte visibile dell’innovazione, mentre il valore dell’AI nei servizi finanziari si misura nell’analisi dei dati, nell’individuazione delle frodi e nella costruzione della decisione di affidamento.
«Chatbot e assistenti virtuali sono la parte più visibile, ma non necessariamente quella più importante» spiega Stefano Piscitelli. «Nel credito l’AI crea valore quando contribuisce a rendere le decisioni più accurate, sicure e coerenti, non soltanto più veloci».
La diffusione della tecnologia nel settore è già ampia. Il rapporto OCSE sull’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani, presentato in Banca d’Italia il 24 aprile 2026, colloca il comparto bancario al 59% di adozione dichiarata, dietro alle assicurazioni e davanti agli operatori dei mercati finanziari. L’impiego prevalente riguarda processi interni, antiriciclaggio, prevenzione delle frodi ed efficienza dei processi.
La valutazione del merito creditizio tradizionale poggia su busta paga, dichiarazione dei redditi, storico creditizio, dati patrimoniali e centrali rischi. Sono elementi solidi che descrivono ciò che è già accaduto. L’open banking e la capacità di analizzare grandi quantità di dati dinamici aggiungono una prospettiva diversa sulla sostenibilità del rimborso.
«Si può passare, almeno in parte, dalla fotografia al film» osserva Piscitelli. «Non solo sapere com’era il cliente in un determinato momento, ma comprenderne meglio la continuità delle entrate, la gestione delle spese ricorrenti, la capacità di assorbire un imprevisto e l’evoluzione complessiva del profilo finanziario».
Il vantaggio non consiste nell’accumulare informazioni in modo indiscriminato. Consiste nel ricostruire con maggiore accuratezza la sostenibilità di una scelta di credito, una possibilità che diventa rilevante quando i criteri tradizionali faticano a rappresentare situazioni lavorative e reddituali meno lineari.
Tra i profili più complessi da leggere ci sono i New to Credit, i lavoratori atipici e le persone che dispongono di una reale capacità di rimborso senza avere costruito una storia creditizia lunga e regolare. L’analisi algoritmica può contribuire a inquadrarli meglio, a condizione che non diventi una scorciatoia per concedere credito senza verifiche adeguate.
«Il tentativo non è allargare il credito in modo indiscriminato» chiarisce Piscitelli, «ma distinguere meglio tra assenza di storia e assenza di affidabilità . Se governata correttamente, l’AI può aiutare a rendere visibili persone che oggi il sistema fatica a inquadrare».
La stessa capacità di analisi rende più aderente al caso anche l’esperienza del cliente. Pricing, offerte e assistenza possono essere costruiti in coerenza con il momento di vita e con la situazione finanziaria effettiva, con una valutazione più chiara dell’impatto sul cash flow.
I sistemi che valutano l’affidabilità creditizia delle persone fisiche sono classificati ad alto rischio dall’Allegato III, punto 5, lettera b) del Regolamento (UE) 2024/1689, che esclude espressamente i sistemi utilizzati per individuare frodi finanziarie. Gli obblighi corrispondenti avrebbero dovuto applicarsi dal 2 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026 ed efficace dal 27 luglio, ha modificato quel calendario. Il considerando 40 motiva lo slittamento con il ritardo nella disponibilità di norme tecniche, specifiche comuni e orientamenti, oltre che nella costituzione delle autorità nazionali competenti. La data di applicazione per i sistemi dell’Allegato III si sposta al 2 dicembre 2027, quella per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I al 2 agosto 2028. Sugli obblighi dell’AI Act in applicazione generale il quadro è diverso e più immediato.
Il rinvio riguarda una parte degli impieghi dell’AI nel credito, non tutti. La tabella distingue le fattispecie e il regime applicabile a ciascuna.
| Impiego dell’intelligenza artificiale nel credito | Regime applicabile e decorrenza |
|---|---|
| Sistemi destinati a valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o a stabilirne il merito di credito | Alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 5, lettera b); obblighi applicabili dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi impiegati allo scopo di individuare frodi finanziarie | Esclusi dalla classificazione ad alto rischio dell’Allegato III, punto 5, lettera b) |
| Chatbot e assistenti conversazionali rivolti alla clientela | Obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 dal 2 agosto 2026 |
| Trattamento dei dati personali nelle decisioni automatizzate sul credito | Artt. 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679, già applicabili |
Il rinvio degli obblighi AI Act non lascia scoperto chi si vede rifiutare un finanziamento valutato con strumenti automatizzati. La disciplina sulla protezione dei dati personali si applica già oggi e la Corte di giustizia dell’Unione europea ne ha chiarito la portata sul credit scoring con due pronunce.
Con la sentenza C-634/21 del 7 dicembre 2023 la Corte ha stabilito che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità di onorare gli impegni di pagamento costituisce di per sé un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quando da quel punteggio dipende in modo determinante la stipula o la cessazione del rapporto contrattuale. Con la sentenza C-203/22 del 27 febbraio 2025 ha precisato il contenuto del diritto alla spiegazione: il titolare del trattamento deve descrivere la procedura e i principi applicati in forma concisa, trasparente e comprensibile, in modo che l’interessato capisca quali suoi dati sono stati utilizzati e in che modo. La comunicazione della formula matematica non soddisfa quel requisito, e neppure la descrizione analitica di ogni fase del processo.
Chi riceve un diniego può quindi muoversi lungo una sequenza definita:
La distanza tra la fiducia dichiarata verso questi strumenti e il loro impiego effettivo nel settore finanziario aiuta a leggere le resistenze di imprenditori e professionisti quando la valutazione riguarda la loro posizione.
Una decisione di credito determina la sostenibilità degli impegni finanziari di una persona, incide sulla qualità del portafoglio dell’operatore e influisce sulla fiducia nel sistema. Per questo non si giudica in base alla rapidità con cui viene prodotta.
«Anche con modelli molto sofisticati o con l’agentic AI, una banca o un operatore finanziario non potranno mai limitarsi a dire: ha deciso il modello» afferma Piscitelli. «La responsabilità non si delega a un algoritmo. La decisione deve rimanere prevedibile, ripetibile e verificabile. Più l’AI viene impiegata nei processi critici, più diventano importanti la supervisione, l’auditabilità e il confronto tra competenze tecnologiche, di rischio e di compliance. Nel credito i controlli non sono semplice burocrazia: sono il sistema immunitario dell’organizzazione».
Anche la promessa di una drastica riduzione dei costi richiede cautela. L’adozione su larga scala comporta investimenti in infrastrutture, sicurezza, governance, formazione, auditabilità e adeguamento normativo. Piscitelli ritiene che gli operatori dovranno iniziare a misurare un vero e proprio AI cost ratio, ossia quanto costa l’intelligenza artificiale per ogni decisione assunta e quanto valore quella decisione produce. «Progettare un’architettura sull’idea che l’AI rimarrà per sempre abbondante ed economica sarebbe un errore strategico» avverte.
Nel giro di pochi anni fornire una risposta in pochi secondi potrebbe diventare una capacità comune a tutti gli operatori, e la differenza si sposterà sulla qualità con cui vengono interpretate le situazioni individuali. «La velocità diventerà una commodity» conclude Piscitelli. «Il credito si distinguerà per l’intelligenza con cui saprà leggere le persone, includere chi oggi è difficile da valutare e dire no quando è la scelta corretta».
Il personale della scuola che a 70 anni non ha ancora maturato il diritto alla pensione può proseguire il rapporto di lavoro oltre quella soglia, fino all’età che la normativa previdenziale fissa per la vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha cancellato il limite anagrafico rigido scritto nel Testo unico della scuola perché lasciava il lavoratore per mesi senza stipendio e senza assegno previdenziale.
In sintesi:
La sentenza n. 125/2026 dichiara illegittimo l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui consente la permanenza in servizio non oltre il settantesimo anno di età , anziché fino alla maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta di una pronuncia additiva, che riscrive la norma senza eliminarla.
Il ragionamento della Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattenimento in servizio è un’eccezione rispetto al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e serve a permettere al dipendente di maturare il minimo pensionistico. Una soglia anagrafica sganciata dall’evoluzione dei requisiti di accesso alla pensione, scrivono i giudici, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e tradisce la stessa ragione della norma, con violazione del principio di ragionevolezza ricavato dall’art. 3 della Costituzione e del diritto ai mezzi adeguati di sostentamento garantito dall’art. 38, secondo comma.
La questione era arrivata alla Consulta per una via poco battuta. Il Tribunale di Lecce aveva attivato il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis del Codice di procedura civile; la Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025 ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità .
Il tetto oggi applicabile è di 71 anni, e sale nei due anni successivi. Il nuovo limite corrisponde infatti all’età prevista dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, che consente la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, già adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Gli importi aggiornati sono quelli comunicati dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
| Anno di riferimento | Età massima di permanenza in servizio |
|---|---|
| 2026 | 71 anni |
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La proroga non è illimitata e non è automatica. La permanenza è funzionale al raggiungimento del minimo pensionistico e si esaurisce nel momento in cui il diritto matura; l’amministrazione conserva inoltre gli strumenti ordinari per verificare l’idoneità al servizio, che la stessa Corte richiama in attuazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione.
Il vuoto colpiva soprattutto il personale con carriera contributiva corta o iniziata tardi, cioè chi ha il primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 e non arriva ai venti anni di versamenti richiesti dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011.
Il caso deciso dalla Consulta lo mostra con precisione. Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di contribuzione sufficiente, aveva chiesto il 13 ottobre 2023 di essere trattenuta fino a 70 o 71 anni; dopo il rigetto è stata collocata a riposo il 31 agosto 2024, a 67 anni, senza pensione. Anche restando fino al vecchio tetto dei 70 anni non avrebbe ottenuto l’assegno, perché la vecchiaia con cinque anni di contributi scatta a 71: dodici mesi senza retribuzione e senza trattamento previdenziale.
La sequenza si ripete per chi entra a ruolo intorno ai 55 anni: a 67 anni ha poco più di dieci anni di versamenti, sotto la soglia dei venti, e la sola strada praticabile è la vecchiaia a requisito contributivo ridotto, che arriva quattro anni più tardi.
La condizione tutelata dalla sentenza si riconosce da tre dati, tutti leggibili sull’estratto conto contributivo INPS: la data del primo accredito, il totale dei contributi effettivi e l’età anagrafica raggiunta al momento della cessazione. La verifica si fa nel Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato.
I passaggi da seguire sono quattro:
Chi verifica di rientrare nella seconda ipotesi ha davanti una finestra di quattro anni fra i 67 e i 71, che la sentenza rende utilizzabile per intero. Per stimare la prima decorrenza utile della pensione in base a età e versamenti effettivi è disponibile il simulatore online, che tiene conto anche delle finestre mobili.
Nel comparto scuola il trattenimento per il raggiungimento del minimo contributivo si chiede con istanza POLIS, entro il termine fissato ogni anno dal decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle cessazioni. Per le uscite dal 1° settembre 2026 il riferimento è il D.M. n. 182 del 25 settembre 2025, con nota applicativa n. 205851 di pari data, che ha fissato al 21 ottobre 2025 la scadenza per docenti, personale educativo e ATA, e al 28 febbraio 2026 quella per i dirigenti scolastici.
Alla data odierna non risultano circolari del Ministero o dell’INPS successive al deposito della sentenza. Le indicazioni sul nuovo tetto anagrafico dovrebbero quindi arrivare con il decreto sulle cessazioni dal 1° settembre 2027, atteso a settembre.
Diverso il caso di chi è già uscito. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti sui rapporti non ancora esauriti, secondo l’art. 136 della Costituzione e l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953: la posizione di chi ha un contenzioso pendente si valuta su quel piano, mentre i provvedimenti divenuti definitivi seguono regole differenti.
La sentenza non incide sull’altro istituto oggi vigente nel pubblico impiego, quello introdotto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024. Si tratta di due strumenti con logiche opposte, e la sovrapposizione dei nomi genera la maggior parte degli equivoci. Il trattenimento dell’art. 509 del Testo unico scuola nasce dall’esigenza previdenziale del lavoratore e si giustifica finché serve a maturare il minimo. Quello della Manovra 2025 risponde invece a esigenze organizzative dell’amministrazione, che lo propone al dipendente con valutazione di performance ottima o eccellente, entro il 10% delle facoltà assunzionali e con esclusione di magistratura, Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
I criteri per il trattenimento in servizio nella PA seguono la direttiva della Funzione Pubblica del 16 gennaio 2025 e continuano ad applicarsi nella formulazione vigente.
Fuori dalla scuola la pronuncia vale come precedente, non come modifica normativa immediata. La declaratoria di illegittimità colpisce una sola disposizione, l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, e i limiti ordinamentali degli altri settori conservano la loro formulazione.
Il principio affermato ha però base ampia e viene da una linea giurisprudenziale consolidata, che la Corte richiama espressamente citando le proprie sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997: il dipendente pubblico non può subire la risoluzione automatica del rapporto prima di aver conseguito i requisiti minimi per la pensione o una diversa utilità economica. Chi opera in altri comparti può farlo valere in giudizio, con la prospettiva di una nuova questione di costituzionalità sulla norma di settore, oppure attendere un intervento del legislatore che allinei tutti i limiti ordinamentali all’adeguamento alla speranza di vita.
Chi ha rinnovato l’Assegno di Inclusione nell’estate 2025 ha appena incassato l’ultima mensilità del proprio ciclo. Il beneficio però non riparte da solo, serve una nuova domanda, e il mese in cui la si invia decide se i pagamenti proseguono senza interruzioni oppure se l’istruttoria si blocca. L’INPS ha richiamato la regola alla vigilia della riapertura delle domande, per il numero di famiglie che questa tornata di rinnovi ADI coinvolge.
In sintesi:
La domanda di rinnovo dell’ADI può essere trasmessa soltanto a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento della domanda in stato terminata, corrispondente alla diciottesima mensilità per le prime richieste o alla dodicesima per chi ha già fruito di un rinnovo. Le istanze inviate nell’ultimo mese di fruizione non possono essere definite con esito positivo. Per i nuclei che hanno percepito la dodicesima mensilità a luglio 2026 la finestra si apre quindi il 1° agosto 2026, secondo l’INPS (messaggio 22 luglio 2026, n. 2437).
Le stesse indicazioni valgono per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025, quindi per i nuclei che arriveranno alla dodicesima mensilità nei mesi a venire.
A firmare la richiesta può essere sia il medesimo richiedente della domanda conclusa sia un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. La scelta non è neutra sul piano dei pagamenti, perché incide sull’intestazione della Carta ADI e sull’eventuale emissione di una nuova tessera.
Nel regime originario, alla scadenza delle prime 18 mensilità il rinnovo comportava una sospensione di un mese durante la quale il beneficio non era erogato. La Legge di Bilancio 2026 elimina questo “mese scopertoâ€. Significa che dal 2026 il rinnovo ADI è senza sospensione.
La modifica di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che interviene sulla disciplina dell’ADI prevista dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L’Assegno di Inclusione viene quindi corrisposto la prima volta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa nuova domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Prima di erogare il sussidio l’INPS effettua tutti i controlli preventivi del caso.
La riduzione riguarda solo l’avvio del nuovo periodo: la norma prevede che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari invariati sia per quelli che hanno subito variazioni. Dalla seconda mensilità il beneficio torna a essere corrisposto per intero. La regola si applica a ogni rinnovo successivo, non solo al primo dopo i 18 mesi.
Con l’eliminazione della sospensione il calendario della domanda diventa determinante. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento e il beneficio rinnovato è riconosciuto a partire dal mese di presentazione, salvo il caso in cui cambi la composizione del nucleo familiare.
Le nascite e i decessi non contano come variazione. Per i nuclei familiari invariati il richiedente non è obbligato a iscriversi di nuovo al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, né a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo: valgono l’iscrizione e la firma della domanda precedente, la cui decorrenza viene associata alla data di presentazione del rinnovo. Se il richiedente compila comunque il PAD nucleo pur non essendovi tenuto, la firma vale come aggiornamento di quello precedente.
Se invece la composizione è cambiata, anche in presenza di un componente che ha già fruito della misura, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo. In questa casistica la decorrenza del beneficio rinnovato è agganciata al mese di sottoscrizione del PAD, quindi ogni giorno perso sulla firma sposta in avanti l’intera catena degli accrediti.
Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo all’ultimo pagamento, con firma del PAD nucleo nello stesso mese quando richiesta, i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello dell’ultimo accredito della domanda terminata. Il mese di interruzione previsto dalla disciplina precedente non è più contemplato. I primi pagamenti vengono disposti di norma intorno al giorno 15 del mese, le mensilità successive intorno al giorno 27, secondo il calendario fissato dal messaggio INPS n. 214 del 22 gennaio 2026.
| Tappa del rinnovo | Quando |
|---|---|
| Ultimo pagamento della domanda in scadenza | dodicesima mensilità erogata a luglio 2026; |
| Invio della domanda di rinnovo | dal 1° agosto 2026, mai nel mese dell’ultimo pagamento; |
| Iscrizione al SIISL e nuovo PAD nucleo | solo per i nuclei familiari variati; |
| Decorrenza del beneficio rinnovato | mese di presentazione per i nuclei invariati, mese di firma del PAD per quelli variati; |
| Prima mensilità al 50% | finestra dei primi pagamenti, intorno al giorno 15 del mese; |
| Mensilità successive a importo pieno | intorno al giorno 27 di ogni mese; |
| Presentazione presso i Servizi sociali | entro 120 giorni dalla domanda o dalla firma del PAD nucleo. |
Esempio. Nucleo familiare invariato con dodicesima mensilità accreditata a fine luglio 2026 e domanda di rinnovo inviata ad agosto. Il beneficio rinnovato decorre da agosto, la prima mensilità al 50% cade nella finestra dei primi pagamenti e la mensilità piena successiva in quella di fine mese. Se invece il nucleo è variato e il PAD nucleo viene sottoscritto un mese più tardi, la decorrenza slitta al mese della firma e con essa tutte le mensilità a seguire.
Chi nella domanda conclusa aveva indicato una condizione di svantaggio con inserimento in un programma di cura e assistenza deve riportare di nuovo gli estremi della certificazione nel Quadro C del modello, purché ancora in corso di validità . Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non prosegue l’iter.
Se la certificazione o il programma sono scaduti prima dell’invio, il beneficiario deve essere già in possesso dei nuovi documenti rilasciati dalle Amministrazioni competenti. Anche in corso di fruizione, le certificazioni soggette a scadenza non prorogate formalmente e non comunicate con il modello ADI-Com Esteso entro la data di scadenza determinano l’esclusione del soggetto e possono portare alla decadenza della domanda. L’INPS consiglia di trasmettere la comunicazione con almeno due mesi di anticipo.
Quando nella domanda precedente gli estremi erano stati inseriti senza data di scadenza, la validità non si proroga in automatico oltre il termine della domanda terminata e occorre una nuova verifica presso gli Enti certificatori.
Un dettaglio che sfugge di frequente riguarda l’individualizzazione della Carta ADI, cioè la suddivisione dell’importo fra i componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza. La richiesta non si trascina da sola, va ripetuta nella domanda di rinnovo per mantenere la continuità dei pagamenti suddivisi.
L’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo permane per tutti i nuclei che chiedono il rinnovo, a pena di sospensione dei pagamenti successivi. Il termine si applica anche ai nuclei monocomponenti e a quelli composti interamente da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
L’Assegno di inclusione viene erogato tramite una card di pagamento elettronica ricaricabile, denominata Carta di inclusione, emessa da Poste Italiane su disposizione dell’INPS. La card consente l’utilizzo delle somme accreditate per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità , il pagamento delle utenze domestiche e, nei limiti previsti dalla normativa, il prelievo di contante. Può essere attribuita ai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza, oltre che al componente intestatario del contratto di locazione.
In fase di rinnovo l’emissione di una nuova Carta ADI dipende da chi presenta la domanda e da cosa è successo al nucleo familiare.
| Situazione al rinnovo | Esito sulla Carta ADI |
|---|---|
| Nucleo invariato, stesso richiedente con carta attiva | accredito sulla carta già intestata, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, richiedente diverso già titolare di carta | accredito sulla carta già intestata al nuovo richiedente; |
| Nucleo invariato, richiedente senza carta | nuova carta al richiedente, la precedente utilizzabile solo per il saldo residuo; |
| Nucleo invariato, individualizzazione confermata | importi ripartiti sulle carte già in uso, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, individualizzazione chiesta per la prima volta | nuove carte solo ai componenti che non ne hanno una attiva; |
| Nucleo variato, in qualunque configurazione | sempre una nuova carta al richiedente, anche se già titolare. |
Le carte associate alla domanda terminata non vanno restituite. Continuano a funzionare fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza ricevere ulteriori accrediti. Vale anche per il caso più frequente, quello in cui un componente diverso subentra come richiedente e la vecchia tessera esce dal circuito degli accrediti pur conservando le somme non spese.
Va tenuto distinto dal meccanismo attuale il contributo straordinario aggiuntivo, previsto dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pari a un’ulteriore mensilità fino a un massimo di 500 euro. Serviva a coprire il mese scoperto della vecchia disciplina e si applicava ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI ricadeva nel mese di novembre 2025. Con la soppressione della sospensione quella compensazione non ha più ragione di esistere, e chi cerca oggi il bonus da 500 euro sul rinnovo non lo troverà .
L’Assegno di Inclusione è stato istituito dal decreto-legge 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari che rispettano requisiti economici e che includono minorenni, persone con disabilità , soggetti con almeno 60 anni oppure persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociali.
Possono richiedere l’ADI i cittadini italiani o dell’Unione europea, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i beneficiari di protezione internazionale e gli apolidi. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La disoccupazione non costituisce un requisito: nei casi di persone “occupabili†che non rientrano nei criteri dell’ADI, viene richiamato il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Per accedere alla misura è necessario un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare entro questi limiti:
Sono previsti inoltre limiti al patrimonio immobiliare (fino a 30.000 euro) e al patrimonio mobiliare, variabili da 6.000 a 10.000 euro in base alla composizione del nucleo. Poiché l’istruttoria del rinnovo verifica di nuovo tutti i requisiti, il calcolo ISEE online permette di controllare la posizione del nucleo rispetto alla soglia prima di inviare la domanda ed evitare un rigetto a istruttoria avviata.
L’importo massimo dell’ADI corrisponde ai limiti di reddito previsti: 6.500 euro annui oppure 8.190 euro per i nuclei composti esclusivamente da over 67 o persone con disabilità grave. Le somme sono parametrate alla scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare.
Per chi vive in affitto è prevista un’integrazione fino a 3.640 euro annui, ridotta a 1.950 euro per nuclei di over 67 o con disabilità . In ogni caso, l’importo annuo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro.
| ADI | Regola in vigore |
|---|---|
| Durata iniziale | fino a 18 mesi consecutivi; |
| Rinnovo | possibile per ulteriori periodi di 12 mesi, previa nuova domanda; |
| Sospensione tra periodi | eliminata dal 2026, nessun mese di stop tra primo ciclo e rinnovi; |
| Finestra di invio della domanda | dal mese successivo all’ultimo pagamento, mai nell’ultimo mese di fruizione; |
| Chi può presentare la domanda | il richiedente precedente o un altro componente maggiorenne del nucleo; |
| Prima mensilità di rinnovo | riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante; |
| Decorrenza rinnovo | dal mese di presentazione della domanda o, in caso di variazione del nucleo, dal mese di sottoscrizione del PAD; |
| SIISL e PAD nucleo | non vanno rifatti a nucleo invariato, obbligatori a nucleo variato; |
| Servizi sociali | presentazione entro 120 giorni, a pena di sospensione dei pagamenti; |
| ISEE massimo | 10.140 euro in corso di validità ; |
| Reddito familiare | 6.500 euro annui (8.190 euro per nuclei over 67 o con disabilità grave; 10.140 euro con affitto); |
| Patrimonio immobiliare | non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale ai fini IMU; |
| Patrimonio mobiliare | tra 6.000 e 10.000 euro in base alla composizione del nucleo; |
| Composizione nucleo | presenza di minorenni, over 60, persone con disabilità o soggetti in carico ai servizi sociali; |
| Residenza | almeno 5 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi. |

Il 2 agosto è la data fissata dall’AI Act per l’applicazione generale delle regole europee sull’intelligenza artificiale. La scadenza arriva però con un calendario riscritto a ridosso del traguardo: il Digital Omnibus rinvia al 2027 e 2028 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per le imprese scattano comunque due novità sostanziali: gli obblighi di trasparenza verso gli utenti e le nuove sanzioni.
In sintesi:
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, il regime sanzionatorio nazionale dell’art. 99 e le ammende della Commissione sui fornitori di modelli GPAI previste dall’art. 101. È il blocco di norme che l’art. 113 del Regolamento riserva all’applicazione generale, insieme all’avvio della sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali.
I modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence), i sistemi generalisti di grandi dimensioni come ChatGpt, Gemini e Deepseek addestrati con oltre 10^23 FLOPS, sono già soggetti dal 2 agosto 2025 agli obblighi su documentazione, diritto d’autore e sintesi dei contenuti di addestramento. Dal 2 agosto 2026 le violazioni diventano sanzionabili: la Commissione, tramite l’AI Office, può applicare ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore. Le regole non riguardano i modelli open source, che pubblicano per definizione i propri parametri.
Il Digital Omnibus sull’IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I. L’iter è stato compresso per chiudere prima della scadenza di agosto: proposta della Commissione il 19 novembre 2025, accordo politico il 7 maggio 2026, voto del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione del Consiglio il 29 giugno. Il nuovo calendario è vincolante dal 27 luglio 2026, terzo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio.
Il rinvio non equivale a una sospensione: la mappatura dei sistemi di IA in uso e la classificazione del rischio richiedono mesi di lavoro e le imprese che impiegano software di selezione del personale, credit scoring o controlli biometrici hanno ora una finestra in più per arrivare pronte. Slitta al 2 agosto 2027 anche il termine per le sandbox normative nazionali, gli ambienti controllati in cui testare soluzioni innovative.
L’intervento sull’IA è parte del più ampio pacchetto Omnibus VII, che tocca anche GDPR e regole sui dati: tra le semplificazioni, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27) potrà essere assorbita nella DPIA e una nuova base giuridica consente il trattamento di categorie particolari di dati per la correzione dei bias. Dal 2 dicembre 2026 si applicano inoltre i due nuovi divieti aggiunti all’art. 5: la generazione di immagini intime non consensuali tramite app di nudificazione e il materiale di abuso sessuale su minori creato con l’IA.
Chi impiega un chatbot rivolto a clienti o dipendenti deve rendere riconoscibile fin dall’inizio dell’interazione che l’interlocutore è un sistema di IA, come previsto dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689. Gli obblighi di trasparenza in applicazione dal 2 agosto 2026 riguardano in particolare:
La marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50, par. 2) è invece rinviata al 2 dicembre 2026, con il periodo di tolleranza per i fornitori ridotto da sei a tre mesi.
Il 2 agosto 2026 è confermato come data di applicazione generale del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, con le eccezioni ridefinite dall’Omnibus. La tabella riepiloga le scadenze aggiornate per ciascun blocco di obblighi.
| Adempimento | Data di applicazione |
|---|---|
| Divieti sulle pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione IA (art. 4) | già applicabili dal 2 febbraio 2025 |
| Obblighi per i fornitori di modelli GPAI (Capo V) | dal 2 agosto 2025 |
| Trasparenza verso gli utenti (art. 50, par. 1, 3 e 4) | dal 2 agosto 2026 |
| Sanzioni nazionali (art. 99) e ammende GPAI della Commissione (art. 101) | dal 2 agosto 2026 |
| Marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati (art. 50, par. 2) | dal 2 dicembre 2026 |
| Nuovi divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori | dal 2 dicembre 2026 |
| Sandbox normative nazionali | entro il 2 agosto 2027 |
| Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) | dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti (Allegato I) | dal 2 agosto 2028 |
Le violazioni dell’AI Act sono punite ai sensi dell’art. 99 con ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi; per PMI e start-up si applica l’importo o la percentuale inferiore tra i due.
In Italia la legge n. 132/2025 designa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autorità di notifica. Il Governo ha avviato il raccordo con l’assetto europeo attraverso un nuovo decreto su autorità nazionali e formazione, approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri, che definisce poteri delle agenzie e obblighi di alfabetizzazione del personale che utilizza sistemi di IA.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha smesso di trattare il caldo eccessivo come un imprevisto di stagione indicando alle aziende i fattori da accertare durante l’estate, a partire dalla presenza del rischio da stress termico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per il datore di lavoro che quel rischio non lo ha valutato, la contravvenzione arriva a 9.112,57 euro di sanzione, con l’alternativa dell’arresto da tre a sei mesi.
In sintesi:
La Nota INL elenca sette elementi di accertamento che il personale ispettivo deve toccare durante gli accessi estivi. Non è un elenco indicativo: è la griglia con cui gli ispettorati territoriali costruiranno il verbale. Le verifiche riguardano:
La nota indirizza l’attenzione ispettiva su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività di consegna a domicilio, con esplicito riferimento ai rider. In questi comparti il documento chiede al personale ispettivo di «considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro», prima ancora degli altri profili di regolarità . Il criterio di selezione è l’esposizione non occasionale all’aperto, che la precedente prassi ispettiva aveva già associato a un aumento del rischio infortunistico.
Il primo controllo è documentale e riguarda il documento di valutazione dei rischi, che deve contenere una valutazione specifica dello stress termico ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il riferimento non è generico: il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, che ha recepito il Protocollo quadro firmato il 2 luglio 2025, richiama l’art. 28 sull’oggetto della valutazione e l’art. 180 in materia di microclima, imponendo l’aggiornamento del documento ai sensi dell’art. 29. Il passaggio che la nota INL sottolinea è il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata, che sposta il caldo dalla gestione a vista alla programmazione ordinaria della prevenzione.
Sul piano organizzativo l’ispettore verifica l’attuazione effettiva delle misure previste dal datore di lavoro, non la loro presenza sulla carta. Contano l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la rotazione fra gli addetti. A questo livello le misure aziendali si sovrappongono ai divieti disposti dalle Regioni con le ordinanze contingibili e urgenti, che in diverse aree del Paese fermano le attività all’aperto nelle ore centrali: il datore di lavoro deve rispettare entrambi i piani, perché l’ordinanza regionale non assorbe l’obbligo di prevenzione e l’obbligo di prevenzione non copre la violazione dell’ordinanza.
Il secondo blocco di verifiche riguarda le dotazioni e le persone. Nei cantieri e nei campi va accertata la disponibilità di acqua fresca e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, che d’estate significano indumenti leggeri, traspiranti e coprenti oltre alla protezione del capo. Sul fronte formativo l’ispettore chiede prova che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. La sorveglianza sanitaria deve essere mirata: il medico competente va coinvolto nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori fragili o maggiormente esposti. Chiude il quadro la consultazione dell’RLS o dell’RLST sulla valutazione dei rischi, che la nota indica come oggetto autonomo di accertamento.
La nota non introduce nuove sanzioni perché non potrebbe: indirizza la vigilanza verso fattispecie già previste dal Testo unico sulla sicurezza. Il risultato pratico è che i sette punti di verifica corrispondono ad altrettante contestazioni possibili, con gli importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023.
| Violazione accertabile | Norma e sanzione |
|---|---|
| Omessa valutazione del rischio da stress termico | Art. 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro |
| Documento di valutazione privo degli elementi essenziali | Art. 55, comma 3, ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
| Mancata informazione e formazione dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro |
| Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale | Art. 55, comma 5, lettera d), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro |
| Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera e), ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
Due aggravamenti meritano attenzione. Sulla formazione, gli importi raddoppiano quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: in un cantiere con dodici addetti non formati sul colpo di calore il massimo edittale supera i 22.000 euro. Sull’omessa valutazione, l’art. 55, comma 2 innalza la pena detentiva da quattro a otto mesi nelle attività del Titolo IV con compresenza di più imprese e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno, ipotesi tutt’altro che teorica nei cantieri di media dimensione.
Le contravvenzioni in materia di sicurezza seguono il meccanismo degli articoli 20-24 del D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D.Lgs. 81/2008: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, e se il datore di lavoro adempie viene ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, con conseguente estinzione del reato.
Tradotto in cifre sulle fattispecie più probabili in un controllo estivo, l’importo da versare dopo la regolarizzazione vale 2.278,14 euro per l’omessa valutazione del rischio calore, 1.850,99 euro per la formazione mancata, 1.738,50 euro per i DPI non forniti e 1.423,84 euro sia per il documento incompleto sia per la mancata consultazione dell’RLS.
È la differenza fra una segnalazione all’autorità giudiziaria e una pratica chiusa in azienda, e dipende interamente dalla rapidità con cui si integra il documento e si documenta la formazione.
Sul fronte del sostegno al reddito l’art. 6 del decreto legge 26 giugno 2026 n. 107, in vigore dal 27 giugno, ha introdotto misure temporanee per gli eventi oggettivamente non evitabili con condizioni di accesso più favorevoli per edilizia, lavorazioni lapidee, escavazioni e comparto agricolo, valide fino al 31 dicembre 2026. Le istruzioni applicative sono arrivate con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026.
La Nota INL richiama quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023: il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza. L’obbligo di intervento grava in modo analogo sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, quando rileva condizioni di pericolo durante la propria attività di vigilanza. La sospensione decisa dal responsabile della sicurezza apre l’accesso agli ammortizzatori sociali, senza che l’impresa debba dimostrare il superamento di una soglia di temperatura.
La Nota INL chiude invitando gli uffici territoriali a promuovere presso le imprese l’uso degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL con il CNR, e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo. La piattaforma fornisce previsioni di stress climatico occupazionale su profili standard di lavoratore per fasce orarie, che consentono di programmare le lavorazioni prima della giornata critica anziché sospenderle a metà mattina. Per una mappatura più fine restano il riferimento le linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, con approfondimenti dedicati alle lavorazioni all’aperto e al comparto edile.
L’INPS ha sciolto il primo nodo contributivo aperto dall’avvio della adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti del settore privato. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 la Direzione Centrale Entrate spiega ai datori di lavoro come gestire le quote di trattamento di fine rapporto maturate nei sessanta giorni in cui il lavoratore di prima assunzione può ancora scegliere dove far confluire il proprio TFR.
In sintesi:
Le somme accantonate tra l’assunzione e la scelta del lavoratore sono competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva. La ragione è che, in quella finestra, la destinazione del TFR non è ancora definita: le quote possono finire alla previdenza complementare oppure, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, al Fondo di Tesoreria INPS quando ricorrono i presupposti dimensionali. Nel messaggio si legge che tali quote «assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva».
Il datore di lavoro non versa quindi nulla nel corso dei sessanta giorni. L’obbligo di versamento alla forma pensionistica di destinazione sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur producendo effetti fin dalla data di prima assunzione, come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Per assolvere l’obbligo contributivo si utilizza il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, con il significato di «Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199». Nel flusso Uniemens il codice va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso.
Il rispetto del termine esclude sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Se invece le quote arretrate sono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, la regolarizzazione richiede il codice CF02, con valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione. La differenza fra le due ipotesi ricade interamente sul costo del lavoro, perché nella seconda l’onere aggiuntivo grava sull’impresa.
Il mese utile per la regolarizzazione decorre dal perfezionamento della scelta del lavoratore, non dalla scadenza fissa dei sessanta giorni. La distinzione ha effetti pratici immediati: chi rinuncia all’adesione automatica il ventesimo giorno perfeziona la scelta in quel momento e comprime il termine a carico del datore, che deve regolarizzare già nel mese successivo. Solo quando il lavoratore non manifesta alcuna volontà il perfezionamento coincide con la scadenza dei sessanta giorni.
| Lavoratore di prima assunzione | Entro quando regolarizzare le quote arretrate |
|---|---|
| Nessuna manifestazione di volontà nei 60 giorni, adesione automatica confermata | Mese successivo alla scadenza dei 60 giorni |
| Rinuncia espressa all’adesione automatica nelle prime settimane | Mese successivo a quello della rinuncia |
| Conferimento esplicito a un fondo pensione diverso da quello di categoria | Mese successivo a quello della comunicazione |
| Scelta comunicata a ridosso del 60° giorno | Mese successivo a quello della comunicazione |
Un esempio chiarisce il meccanismo. Per un’assunzione con decorrenza 1° luglio 2026 i sessanta giorni maturano a fine agosto: in assenza di scelta l’azienda regolarizza a settembre, recuperando i ratei di luglio e agosto con il codice CF05. Se lo stesso lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine si sposta ad agosto e chi attende settembre incorre nel regime del CF02. Per quantificare l’importo dei ratei coinvolti è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima l’accantonamento mensile a partire dalla retribuzione utile.
La data del perfezionamento va documentata. Il modulo ministeriale di scelta, controfirmato dal datore e consegnato in copia al lavoratore, è l’unico riscontro che consente di dimostrare quando la volontà è stata manifestata e, di conseguenza, la tempestività della denuncia contributiva.
Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 precisano che, esercitata l’opzione per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando continua a essere disciplinato da quella norma fin dalla data di assunzione, ferma l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 199/2025.
Le nuove soglie del Fondo di Tesoreria si calcolano sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente e seguono un percorso decrescente: almeno 60 dipendenti nel biennio 2026-2027; almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031; almeno 40 dipendenti dal 2032. Sotto soglia il trattamento di fine rapporto rimane accantonato in azienda.
Il codice CF05 copre due adempimenti che non vanno confusi. Il primo riguarda i datori entrati nell’obbligo di Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 per effetto delle nuove soglie, con recupero delle competenze da gennaio a giugno e termine fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Il secondo, oggetto del messaggio n. 2325/2026, riguarda le quote dei lavoratori di prima assunzione maturate nella finestra dei sessanta giorni.
Le due fattispecie hanno platea, periodo di riferimento e termine differenti. Un’azienda sopra soglia che abbia assunto dopo il 30 giugno può trovarsi a gestirle entrambe nello stesso anno, con flussi Uniemens da tenere separati per non sovrapporre gli arretrati del primo semestre a quelli generati dalla scelta del neoassunto.
Il lavoratore di prima assunzione dispone di sessanta giorni dalla data di assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella di categoria oppure mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 aggiunge che tale scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in un secondo momento il TFR maturando a un fondo prescelto.
Di contro, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 252/2005: chi aderisce, anche per effetto dell’automatismo, non può riportare le quote in azienda. Chi mantiene il TFR in azienda o lo lascia confluire nel Fondo di Tesoreria conserva invece la facoltà di aderire più avanti.
Restano fuori dal meccanismo di rinuncia i lavoratori non di prima assunzione. Per loro l’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che il datore fornisca informativa sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, con applicazione dell’adesione automatica in caso di silenzio. La facoltà di rinuncia riconosciuta dal comma 7-quater non è richiamata per questa platea.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato i parametri economici del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2026/2027. Due decreti MUR alzano dell’1,4% sia gli importi minimi delle borse di studio sia i tetti di ISEE e ISPE che aprono l’accesso ai benefici. L’adeguamento arriva nell’anno in cui le regole di calcolo dell’indicatore sono cambiate per altre prestazioni, con un effetto che molti nuclei familiari danno per scontato anche qui.
In sintesi:
Gli importi minimi garantiti su tutto il territorio nazionale sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 175/2026 e variano secondo la condizione abitativa dello studente rispetto alla sede del corso.
| Categoria di studente | Importo minimo 2026/2027 |
|---|---|
| Fuori sede | 7.171,11 euro |
| Pendolare | 4.190,71 euro |
| In sede | 2.890,16 euro |
Il confronto con i valori del d.d. n. 181 del 28 febbraio 2025, richiamato nelle premesse del nuovo decreto, misura l’entità dell’adeguamento: la borsa per studenti fuori sede guadagna 99,01 euro rispetto ai 7.072,10 euro dell’anno accademico 2025/2026, quella per i pendolari 57,86 euro, quella per chi studia nel comune di residenza 39,90 euro. Su una borsa da fuori sede l’incremento vale poco più di otto euro al mese.
La distinzione tra le tre categorie dipende dalla distanza tra il comune di residenza e la sede del corso, e dalla presenza di un alloggio a titolo oneroso per un periodo minimo che ciascun bando regionale specifica. Chi cambia condizione abitativa in corso d’anno deve verificare le regole dell’ente erogatore, perché il passaggio da pendolare a fuori sede incide sull’importo per una quota superiore a qualsiasi rivalutazione annuale.
I requisiti economici di accesso sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 176/2026 e vanno soddisfatti entrambi: il superamento anche di uno solo dei due indicatori esclude dal beneficio.
| Indicatore | Limite massimo 2026/2027 |
|---|---|
| ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente | 28.339,88 euro |
| ISPE, Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | 61.608,48 euro |
Rispetto ai limiti del d.d. n. 180 del 28 febbraio 2025, il tetto ISEE sale di 391,28 euro e quello ISPE di 850,61 euro. L’ampliamento della platea che ne deriva è quindi contenuto e riguarda solo i nuclei che si trovavano appena sopra la vecchia soglia.
L’ISPE misura la ricchezza patrimoniale del nucleo e si ottiene dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale per il parametro della scala di equivalenza. Un nucleo con reddito basso e patrimonio immobiliare rilevante può quindi rientrare nel limite ISEE e superare quello ISPE, con esclusione dal beneficio. Il calcolo ISEE di PMI.it permette di stimare entrambi gli indicatori inserendo redditi e patrimoni al 31 dicembre 2024, che sono i dati rilevanti per la DSU presentata nel 2026.
L’aggiornamento annuale dei due parametri discende dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, che all’articolo 3, comma 10, impone l’adeguamento degli importi minimi delle borse e all’articolo 4, comma 3, quello dei limiti ISEE e ISPE, in entrambi i casi con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente. Per il 2025 quella variazione è stata pari a +1,4%.
Alle spalle del D.M. 1320/2021 stanno il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che agli articoli 7 e 8 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, sull’uniformità di trattamento. I testi integrali dei due provvedimenti sono consultabili sul sito del Ministero: il decreto sugli importi minimi e quello sui limiti ISEE e ISPE.
Il diritto allo studio universitario adotta l’ISEE ordinario. Le agevolazioni previste dall’ISEE d inclusione (franchigia aumentata sulla prima casa e le maggiorazioni sulla scala di equivalenza) si limitano ad Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro, Assegno Unico, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.
Vale invece per tutte le prestazioni, borse comprese, l’esclusione dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare, che nelle DSU precompilate opera in automatico. Per i nuclei che detengono risparmio in queste forme l’effetto sull’ISEE è più sensibile dei 391,28 euro guadagnati dall’innalzamento della soglia. Le novità trovano posto nel modello della DSU per l’ISEE 2026.
I decreti ministeriali fissano un minimo sugli importi minimi nazionali e un tetto sui requisiti economici, mentre i parametri applicati alla singola domanda arrivano dagli enti regionali per il diritto allo studio. Le Regioni hanno la facoltà di riconoscere borse di importo superiore al minimo ministeriale e di fissare limiti ISEE più bassi del tetto nazionale, in funzione delle risorse a disposizione.
La conseguenza è che, anche rientrando nel tetto nazionale di 28.339,88 euro, non è garantito l’accesso al beneficio nella propria regione; l’importo effettivamente incassato può superare il minimo indicato dal decreto.
L’unico riferimento è il bando dell’ente regionale competente per l’ateneo scelto, pubblicato in genere tra maggio e luglio con scadenze concentrate tra agosto e settembre. A questo si aggiunge il vincolo dei requisiti di merito, che per gli iscritti ad anni successivi al primo si misurano in crediti acquisiti entro una data fissata da ciascun bando.
Sul fronte fiscale, la borsa erogata dagli enti regionali per il diritto allo studio è esente da IRPEF in forza delle specifiche disposizioni di legge che la escludono dall’imponibile, a differenza delle borse erogate da soggetti privati. L’esenzione lascia comunque aperta per la famiglia la possibilità di fruire delle detrazioni per le spese universitarie, quando lo studente è fiscalmente a carico.
Il concordato semplificato può essere utilizzato soltanto dopo una composizione negoziata condotta secondo correttezza e buona fede, quando le soluzioni di risanamento e gli accordi con i creditori risultano impraticabili. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce i controlli che precedono l’omologa di questa procedura liquidatoria senza voto, inserita tra gli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
La domanda di concordato semplificato deve essere depositata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, ai sensi dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 14/2019.
L’accesso richiede tre condizioni cumulative:
Il Correttivo-ter consente di presentare anche una domanda con riserva. Il deposito successivo della proposta e del piano deve comunque avvenire entro i medesimi 60 giorni, poiché la riserva non prolunga il termine decadenziale.
La composizione negoziata deve contenere un confronto effettivo con i creditori, basato su dati completi, proposte valutabili e tempi adeguati per formulare osservazioni o controproposte.
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha escluso l’accesso quando la relazione dell’esperto non dimostra un’interlocuzione fondata su informazioni complete. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 settembre 2025, ha ricondotto la buona fede alla disponibilità a discutere e riformulare le proposte.
La relazione finale dovrebbe documentare:
Il coinvolgimento può essere limitato ai creditori destinati a subire una riduzione o altri effetti sfavorevoli. La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 28 marzo 2024, ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati al pagamento integrale.
La combinazione tra qualità delle trattative, contenuto del piano e rispetto dei termini determina il rischio di inammissibilità :
| Situazione | Accesso | Motivazione |
|---|---|---|
| proposte complete, confronto effettivo, alternative fallite e ricorso entro 60 giorni | compatibile | sono documentati correttezza, buona fede e carattere residuale della procedura |
| piano liquidatorio predisposto fin dall’avvio della composizione negoziata | alto rischio di inammissibilità | la composizione risulta usata come accesso programmato alla liquidazione semplificata |
| mancato coinvolgimento dei creditori destinati al pagamento integrale | compatibile | i creditori esclusi non subiscono effetti sfavorevoli dal piano negoziato |
| informazioni incomplete, assenza di proposte valutabili o tempi insufficienti | incompatibile | manca la prova di trattative sostanziali condotte secondo buona fede |
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale destinata alla cessione dei beni. Coinvolge l’intero patrimonio del debitore e l’intero ceto creditorio, con applicazione delle regole del concorso e dell’ordine delle prelazioni.
Una prosecuzione temporanea dell’attività è ammessa soltanto quando serve a preservare il valore dell’azienda in vista della vendita. Il Tribunale di Milano, con decreto del 12 aprile 2025, e la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 5 febbraio 2025, hanno escluso un piano fondato sulla continuità diretta quale obiettivo principale.
Rispetto al concordato preventivo liquidatorio, la procedura presenta alcune differenze:
Il carattere semplificato viene compensato dal controllo giudiziale concentrato nell’omologazione e dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione.
Il tribunale omologa il concordato soltanto dopo aver verificato cinque condizioni previste dall’articolo 25-sexies:
Tra il termine assegnato all’ausiliario per il deposito del parere e l’udienza di omologazione devono intercorrere almeno 45 giorni. I creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione entro dieci giorni prima dell’udienza.
Ogni creditore deve ricevere un vantaggio riconoscibile rispetto allo scenario liquidatorio, anche quando il piano non prevede un pagamento monetario rilevante.
L’utilità può derivare dalla conservazione di un rapporto di fornitura o di lavoro attraverso la cessione dell’azienda, oppure da un diverso beneficio collegato alla continuità indiretta. Il vantaggio deve essere riferibile alla posizione del singolo creditore e risultare dal piano.
Il recupero dell’IVA sul credito rimasto insoluto non costituisce da solo un’utilità , poiché lo stesso effetto fiscale si produrrebbe nella liquidazione giudiziale. La Cassazione, con sentenza n. 624/2026 del 12 gennaio 2026, ha inoltre escluso che la sola maggiore rapidità della procedura sia sufficiente per i creditori chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione.
Il valore prodotto dalla vendita dell’azienda oltre il ricavato stimato nella liquidazione è soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione.
La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 23 settembre 2025, ha escluso che tale surplus possa essere distribuito secondo la priorità relativa prevista per il concordato in continuità oppure qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.
La finanza esterna autentica deve provenire da risorse nuove ed estranee al patrimonio del debitore. La Cassazione, con sentenza n. 620/2026 del 12 gennaio 2026, ha escluso da questa categoria la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati.
L’omologazione rende inesigibile nei confronti del debitore la quota falcidiata dei crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso. I diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso conservano efficacia.
La risoluzione può essere chiesta in presenza di un inadempimento di rilievo entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato. La domanda è esclusa quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le regole generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza continuano quindi a tutelare creditori e terzi anche dopo l’omologa della proposta liquidatoria.
Dal 13 ottobre 2026 cambierà il modo in cui Airbnb applica le proprie commissioni sugli affitti brevi. Oggi il costo viene diviso tra chi mette in affitto la casa e chi prenota; con il nuovo sistema, invece, sarà addebitato quasi interamente all’host. Per il proprietario questo significa scegliere se guadagnare meno oppure aumentare il prezzo dell’alloggio. Per il turista, quindi, il conto finale potrebbe rimanere simile a quello attuale oppure salire, soprattutto nei casi in cui l’host decida di recuperare anche tasse e costi aggiuntivi.
In sintesi:
Dal 13 ottobre 2026 la commissione Airbnb del 15,5% sarà applicata agli host europei che utilizzano ancora il sistema con costi divisi tra proprietario e ospite. La trattenuta sarà calcolata sul prezzo dell’alloggio e sugli eventuali supplementi inseriti nella prenotazione.
Il cambiamento riguarda soprattutto i proprietari che gestiscono direttamente una casa vacanza. Molti host professionali che utilizzano software gestionali o channel manager sono già stati trasferiti al sistema con commissione unica.
Per verificare se e quando cambierà la propria tariffa, occorre controllare la comunicazione ricevuta da Airbnb e la percentuale indicata nella sezione dedicata ai guadagni dell’host. Le prenotazioni confermate prima della modifica manterranno le condizioni applicate al momento dell’acquisto.
Il passaggio dal 3% al 15,5% equivale a un aumento del 416,7% della commissione pagata dall’host. Questa percentuale non corrisponde però all’aumento del prezzo per chi prenota, perché con il nuovo sistema scompare la commissione separata aggiunta al conto del turista.
Oggi, su una tariffa di 100 euro, il proprietario riceve circa 97 euro e il turista può pagare complessivamente circa 115 euro. Con la nuova commissione, lasciando il prezzo a 100 euro, l’host riceverebbe 84,50 euro e il viaggiatore pagherebbe 100 euro.
Portando la tariffa a circa 115 euro, l’host tornerebbe a incassare quasi 97 euro e il prezzo finale della prenotazione sarebbe vicino a quello già sostenuto dal turista. Gli eventuali rincari dipenderanno quindi dalle scelte del proprietario e dai costi fiscali che cercherà di recuperare.
Il confronto ufficiale mostra che il nuovo sistema può ridurre il payout dell’host oppure modificare la composizione del prezzo, senza produrre automaticamente un rincaro della stessa entità per il turista.
| Scenario e prezzo impostato | Costo ospite | Payout host |
|---|---|---|
| Commissione ripartita – 100 euro | 115 euro circa | 97 euro |
| Commissione unica senza adeguamento – 100 euro | 100 euro | 84,50 euro |
| Commissione unica con adeguamento – 115 euro | 115 euro | Circa 97 euro |
Gli importi della tabella riprendono l’esempio semplificato di Airbnb e non comprendono IVA, imposte sul reddito, pulizie o altri costi. La commissione viene applicata anche alle somme richieste dall’host per pulizie, animali domestici, ospiti aggiuntivi e altri servizi compresi nel subtotale.
Con una tariffa invariata a 100 euro, il payout prima delle imposte scende da 97 a 84,50 euro. La riduzione rispetto al precedente incasso è pari a circa il 12,9%, calcolata sulla somma che il proprietario riceveva dalla piattaforma.
Per un host che realizza 20.000 euro annui di prenotazioni al prezzo pubblicato, il costo nominale della piattaforma salirebbe indicativamente da 600 a 3.100 euro, prima dell’eventuale IVA. Il confronto considera soltanto la quota trattenuta all’host e non il costo precedentemente sostenuto dagli ospiti.
L’host può assorbire la differenza, accettando un margine inferiore, oppure modificare prezzi e costi accessori. Airbnb ha predisposto uno strumento che consente di applicare un adeguamento unico ai listini, compresi prezzi personalizzati, fine settimana, pulizie e supplementi.
Per i clienti italiani i costi del servizio Airbnb sono soggetti a IVA al 22%. Un host privato privo di partita IVA non può recuperare l’imposta, che diventa quindi una componente effettiva del costo della piattaforma.
Applicando il 22% alla commissione nominale del 15,5%, l’incidenza teorica complessiva raggiunge il 18,91% del subtotale. Sulla precedente commissione del 3%, lo stesso calcolo produceva un costo del 3,66%.
Airbnb precisa che il costo mostrato nell’account include l’IVA quando applicabile. Prima di utilizzare percentuali standard occorre quindi verificare la fattura emessa dalla piattaforma, lo status fiscale dell’host e l’importo effettivamente trattenuto.
La cedolare secca sugli affitti brevi viene calcolata sul corrispettivo lordo stabilito per la locazione. La commissione pagata ad Airbnb e la relativa IVA non riducono l’imponibile del proprietario.
Nel 2026 l’aliquota del 21% può essere scelta per una sola unità immobiliare, mentre sul secondo immobile si applica il 26%. Dal terzo immobile destinato agli affitti brevi scatta la presunzione di attività imprenditoriale. Le regole complete sono riepilogate nell’approfondimento sulla cedolare secca sugli affitti.
La simulazione seguente parte da una vecchia tariffa di 100 euro e considera commissione con IVA al 22%, cedolare sull’intero prezzo e assenza di altri costi:
| Regime fiscale | Netto precedente | Netto con prezzo invariato | Nuovo prezzo per conservare il netto |
|---|---|---|---|
| Cedolare secca al 21% | 75,34 euro | 60,09 euro | 125,38 euro |
| Cedolare secca al 26% | 70,34 euro | 55,09 euro | 127,68 euro |
Il prezzo necessario per conservare il netto dopo imposte aumenta quindi del 25,38% con cedolare al 21% e del 27,68% con cedolare al 26% rispetto alla vecchia tariffa pubblicata di 100 euro.
Il confronto corretto per il turista parte però dai circa 115 euro che già pagava includendo la commissione dell’ospite. Rispetto a quel costo finale, i nuovi prezzi di 125,38 e 127,68 euro corrispondono a un aumento indicativo di circa 9% e 11%, sulla base dell’esempio Airbnb.
Quando l’host porta la tariffa da 100 a 115 euro per recuperare il payout, la base della tassazione sulla locazione sale da 100 a 115 euro. La quota incorporata nel prezzo per coprire il costo di Airbnb viene quindi tassata insieme al canone.
Airbnb applica agli host non professionali italiani una ritenuta del 21% sull’importo lordo, prima di sottrarre commissioni, IVA, spese dell’host ed eventuale compenso del co-host. Per il secondo immobile assoggettato al 26%, la differenza viene regolata nella dichiarazione dei redditi.
I dati delle prenotazioni, i compensi comunicati dalle piattaforme e le presenze registrate tramite Alloggiati Web consentono inoltre al Fisco di confrontare canoni dichiarati, soggiorni e ritenute. La modifica dei listini deve quindi trovare corrispondenza nella documentazione fiscale e nella rendicontazione della piattaforma.
Un aumento del canone lordo può incidere anche sul reddito utilizzato per calcolare alcune detrazioni. Il reddito assoggettato a cedolare secca è escluso dall’imponibile IRPEF, mentre viene considerato per determinare carichi familiari e detrazioni collegate ai redditi di lavoro dipendente o pensione.
L’effetto si produce soltanto se il proprietario aumenta effettivamente il prezzo e il reddito da locazione. Lasciando invariata la tariffa, il reddito imponibile rimane uguale e si riduce la somma incassata dopo la commissione. I criteri sono approfonditi nella risposta sull’impatto della cedolare secca sulle detrazioni.
Prima della transizione ogni host dovrebbe ricostruire il netto reale per prenotazione, evitando di applicare automaticamente la stessa percentuale a immobili, periodi e mercati con domanda differente.
Per chi mette in affitto online una casa vacanze le verifiche riguardano:
Il passaggio alla commissione unica non determina un aumento automatico del costo per il turista. Nell’esempio pubblicato da Airbnb, il prezzo finale rimane vicino a 115 euro perché la vecchia commissione dell’ospite viene incorporata nella tariffa dell’host.
Gli aumenti effettivi dipenderanno dalla scelta del proprietario di recuperare anche IVA, maggiore base imponibile, spese di gestione e margine precedente. La domanda turistica e la concorrenza locale possono impedire il trasferimento integrale dei costi, lasciando una parte della riduzione a carico dell’host.
Non esistono invece elementi sufficienti per attribuire alla modifica un rialzo generalizzato dei prezzi di hotel, residence e dell’intero comparto ricettivo. Una conseguenza di questa portata richiederebbe dati successivi alla transizione su tariffe, occupazione e comportamento dei viaggiatori.
Il noleggio auto dell’estate 2026 viaggia per la prima volta più a batteria che a benzina. L’Osservatorio Drivalia, presentato il 14 luglio, ha analizzato oltre 50.000 prenotazioni di noleggio a breve termine per il trimestre giugno-agosto e certifica il sorpasso delle motorizzazioni elettrificate, che assorbono il 54% delle scelte contro il 46% dei motori termici. Insieme alle alimentazioni cambiano anche i comportamenti di acquisto: si prenota con un mese di anticipo e si tiene l’auto più a lungo.
In sintesi:
Le auto elettrificate rappresentano il 54% dei noleggi estivi rilevati dall’Osservatorio Drivalia, contro il 46% delle motorizzazioni termiche a benzina e diesel. A guidare il sorpasso sono le ibride, che salgono al 44% delle scelte complessive guadagnando due punti sul 42% dell’estate 2025, mentre le elettriche pure si confermano al 10%. Il termico perde due punti in dodici mesi, scendendo dal 48% al 46%.
Il sorpasso è trainato quasi interamente dal full hybrid, che per l’utente si comporta come un’auto a benzina e non impone alcun cambio di abitudini. La quota delle elettriche a noleggio è invece immobile da un anno, e la ragione emerge dai costi di utilizzo più che dalle preferenze dichiarate.
L’anticipo medio di prenotazione sale a 31 giorni, sette in più rispetto ai 24 dell’estate 2025, e la durata media del noleggio passa da 8 a 9 giorni. Il last minute arretra e si consolida un comportamento di pianificazione: si blocca prima la tariffa e si concentra il budget in un unico soggiorno più lungo, invece di frazionarlo in più viaggi brevi.
Un trend in controtendenza rispetto al mercato complessivo. Secondo il 25° Rapporto ANIASA presentato a maggio 2026, nel 2025 la durata media dei contratti di noleggio a breve termine si è ridotta e nel primo trimestre 2026 i giorni di noleggio venduti sono calati del 3%.
La differenza si spiega con la natura del campione: quello dell’Osservatorio è il segmento turistico estivo, dove il soggiorno lungo è la norma, mentre il dato ANIASA aggrega anche il noleggio urbano e di servizio.
Per un turista che noleggia nove giorni e percorre circa 1.000 chilometri fra Sicilia o Sardegna, la spesa energetica oscilla tra 90 e 145 euro a seconda dell’alimentazione e, nel caso dell’elettrico, del tipo di colonnina utilizzata. Chi noleggia non ha una presa domestica: ogni chilowattora si paga a tariffa pubblica, e questo ribalta i confronti costruiti sul costo della ricarica di casa.
Le stime che seguono usano un consumo di 6,5 litri ogni 100 chilometri per una benzina di segmento B, 4,8 litri per una full hybrid e 17 chilowattora per una elettrica compatta. Il prezzo del carburante è quello dei prezzi medi dei carburanti rilevati dal MIMIT l’11 luglio 2026, con benzina self a 1,877 euro al litro sulla rete ordinaria. Le tariffe di ricarica sono quelle pay-per-use correnti, 0,65 euro al chilowattora in corrente alternata e 0,85 euro in corrente continua.
| Scenario su 1.000 km in 9 giorni | Spesa per carburante o energia |
|---|---|
| benzina, 6,5 l/100 km | 122 euro |
| full hybrid, 4,8 l/100 km | 90 euro |
| elettrica, ricarica lenta AC a 0,65 euro/kWh | 111 euro |
| elettrica, mix 70% AC e 30% DC | 121 euro |
| elettrica, sola ricarica fast DC a 0,85 euro/kWh | 145 euro |
Il quadro spiega il 44% delle ibride e il 10% fermo delle elettriche. L’ibrido taglia circa un terzo della spesa rispetto alla benzina senza chiedere nulla in cambio. L’elettrico batte il termico solo a chi organizza le ricariche in corrente alternata durante le soste lunghe, in struttura ricettiva o in parcheggio, e lo perde nettamente se si affida alle colonnine rapide di passaggio, dove il pieno costa più di un pieno di benzina.
La differenza tra il migliore e il peggiore scenario elettrico vale 34 euro su una sola settimana di vacanza, quanto un giorno di noleggio.
Il 61% delle prenotazioni estive arriva dall’estero. L’Italia si ferma al 38% del totale, la Germania è il primo mercato straniero con il 26%, seguita da Stati Uniti al 17% e Francia al 15%. Il noleggio estivo è quindi un servizio a domanda prevalentemente inbound, agganciato ai flussi aeroportuali più che alla mobilità interna.
La geografia della domanda conferma il baricentro meridionale: la Sicilia concentra il 16,9% delle prenotazioni totali, la Sardegna il 15,8% e la Puglia il 14,5%. Sul sotto-segmento di chi sceglie vetture a batteria o plug-in la classifica si ribalta, con la Sardegna prima al 19,2% davanti a Sicilia e Puglia appaiate al 16,2%. Sono i territori dove l’auto è indispensabile e dove la rete di ricarica pesa di più sull’esperienza del cliente, perché una colonnina occupata o fuori servizio non si aggira come un distributore chiuso.
Per le società di noleggio l’allungamento della durata media alza il valore del singolo contratto proprio mentre la flotta si accorcia. Incrociando i 9 giorni medi dell’Osservatorio con il ricavo medio giornaliero di 43,2 euro rilevato da ANIASA per il 2025, il ticket di un noleggio estivo si colloca intorno ai 389 euro, contro i 319 euro di fatturato medio per noleggio dell’intero 2025. Nello stesso periodo la flotta del breve termine si è ridotta del 2,5% e i giorni di noleggio venduti sono calati del 3%: meno auto disponibili e contratti più lunghi si traducono in tensione sulle disponibilità di agosto e in tariffe dinamiche più aggressive per chi prenota tardi.
L’anticipo salito a 31 giorni sposta indietro di una settimana la finestra utile del revenue management, cioè il momento in cui gli operatori possono ancora correggere i prezzi con effetto sui volumi. Chi arriva al desk senza prenotazione trova un mercato già venduto e tariffe di picco.
Sul fronte regolatorio, ANIASA chiede l’IVA agevolata al 10% per i noleggi a breve termine con finalità turistica e segnala il rischio delle quote europee obbligatorie di elettrico per le flotte, fissate al 45% delle immatricolazioni al 2030 e all’80% al 2035. Sono percentuali distanti dal 10% di scelte elettriche che i clienti esprimono oggi, e il rischio indicato dagli operatori è il rinvio del rinnovo dei parchi.
Il nodo si somma alle pressioni già in atto sui margini in tutta la filiera, dove il mercato del noleggio auto vale ormai circa un terzo delle immatricolazioni nazionali e alimenta l’offerta di usato giovane.
Le chiusure estive riportano nelle aziende italiane una prassi diffusa e giuridicamente fragile: il messaggio del responsabile che raggiunge il dipendente sotto l’ombrellone, la mail girata solo per conoscenza, la telefonata di cinque minuti per sbloccare una pratica. Il diritto alla disconnessione in ferie non ha ancora una legge dedicata, eppure il quadro esistente è sufficiente a esporre le PMI a vertenze per lavoro straordinario, richieste di risarcimento e sanzioni ispettive. La difesa dell’impresa ha la forma di un regolamento scritto, che dalla primavera 2026 si salda con il nuovo obbligo di informativa sui rischi del lavoro agile, presidiato da sanzione penale.
In sintesi:
Durante le ferie il dipendente non ha alcun obbligo di rispondere a mail, chiamate o messaggi di lavoro, a meno che una clausola di reperibilità sia espressamente pattuita dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale. La regola discende dalla funzione stessa dell’istituto: le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche e sono un diritto irrinunciabile ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2109 del codice civile, con la durata minima di quattro settimane fissata dall’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 e il divieto di sostituirle con denaro in costanza di rapporto.
La Cassazione (sent. n. 27057 del 3 dicembre 2013) ha precisato che il datore può modificare il periodo feriale già concesso solo per una rinnovata valutazione delle esigenze aziendali, comunicandola con congruo preavviso. Il richiamo dalle ferie è ammesso quando lo prevede la contrattazione o quando ricorrono circostanze eccezionali e imprevedibili non fronteggiabili altrimenti: in quel caso il lavoratore ha diritto a completare le ferie in un periodo successivo e al rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabiliscono i singoli CCNL. Il CCNL Terziario prevede il rimborso delle spese per il rientro anticipato e per l’eventuale ritorno nel luogo di villeggiatura, quello dei metalmeccanici industria il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Nell’ordinamento italiano la disconnessione è un diritto pieno soltanto per i lavoratori in smart working. L’articolo 19, comma 1, della legge 81/2017 stabilisce che l’accordo individuale di lavoro agile deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le «misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». L’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, convertito nella legge 6 maggio 2021 n. 61, compie il salto lessicale e riconosce espressamente «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione», fatti salvi i periodi di reperibilità concordati, e vieta ripercussioni sul rapporto di lavoro e sui trattamenti retributivi a carico di chi lo esercita.
Per tutti gli altri dipendenti la tutela arriva per via indiretta, dalle norme su orario di lavoro e riposi e dall’articolo 2087 del codice civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora. È una protezione già esistente, che nelle piccole imprese manca però di una traduzione documentale nel 2026.
La sola ricezione di una comunicazione fuori orario lascia il dipendente libero da qualunque obbligo. Il lavoro straordinario retribuibile nasce quando il messaggio contiene una richiesta di prestazione, il dipendente vi dà seguito e il datore tollera la prassi senza opporsi: in quel caso l’attività svolta è a tutti gli effetti tempo di lavoro, con i relativi obblighi retributivi e contributivi.
La distinzione tra le quattro situazioni tipiche è quella che le PMI sbagliano più spesso.
| Tipo di contatto in ferie o fuori orario | Conseguenza per l’azienda |
|---|---|
| Comunicazione informativa, senza richiesta di intervento | Nessun obbligo di risposta per il dipendente e nessun credito retributivo. Il silenzio non è sanzionabile sul piano disciplinare |
| Richiesta di attività lavorativa, eseguita dal dipendente e tollerata dall’azienda | Prestazione di lavoro effettiva, che matura retribuzione con maggiorazione per straordinario, contributi e possibile violazione dei riposi minimi |
| Reperibilità pattuita dal CCNL o dal contratto individuale | Obbligo di risposta per il dipendente, indennità di reperibilità e retribuzione dell’intervento secondo le regole contrattuali |
| Richiamo dalle ferie per esigenza eccezionale e imprevedibile | Diritto del lavoratore a godere le giornate residue in altro periodo e al rimborso delle spese documentate, nella misura prevista dal CCNL |
L’ordine di grandezza spiega perché la questione riguardi il conto economico prima ancora del clima aziendale.
Si prenda un impiegato a tempo pieno con retribuzione annua lorda di 30.000 euro: la paga oraria lorda ricavata dalle 2.080 ore teoriche dell’anno (52 settimane per 40 ore) è di 14,42 euro. Tre contatti settimanali da venti minuti, che è la media di una gestione senza regole, valgono un’ora a settimana e circa 44 ore su un anno al netto delle ferie.
Rivendicate come straordinario con una maggiorazione del 15%, ipotesi conservativa perché molti CCNL prevedono percentuali superiori nelle ore serali e festive, quelle 44 ore valgono 729,52 euro lordi l’anno per un solo dipendente.
Su cinque anni, orizzonte della prescrizione dei crediti retributivi fissata dall’articolo 2948, n. 4, del codice civile, si arriva a 3.647,60 euro a testa. Con dieci dipendenti coinvolti in una vertenza collettiva il conto sfiora i 36.500 euro, prima di contributi, sanzioni civili, interessi e rivalutazione.
L’assenza di regole scritte apre per le piccole imprese tre fronti giudiziari distinti, come segnala l’analisi dello studio legale Ichino Brugnatelli. Il primo è la vertenza per lavoro straordinario, dove la prestazione richiesta fuori orario, eseguita e tollerata, matura retribuzione e contributi per l’intero quinquennio non prescritto. Il secondo è la responsabilità civile per burnout e danni alla salute, fondata sull’articolo 2087 del codice civile. Il terzo nasce dagli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro, perché la compressione sistematica dei riposi giornalieri e settimanali integra gli illeciti amministrativi previsti dall’articolo 18-bis del D.Lgs. 66/2003.
Il fenomeno ha dimensioni misurabili: secondo i dati dell’European Working Conditions Survey 2024 elaborati da Eurofound, un lavoratore su cinque nell’Unione europea riceve contatti di lavoro fuori orario più volte al mese. Nelle imprese di dimensione minore, osserva l’avvocato Piergiovanni Mandruzzato, è ancora radicata la convinzione che il messaggio serale o festivo sia privo di conseguenze giuridiche, quando invece, se genera attività ed è tollerato, produce lavoro non tracciato e non pagato. Un accordo di smart working privo di clausole rigorose sulla disconnessione equivale, nella lettura dello studio, a un contenzioso soltanto rinviato.
Il primo presidio è un regolamento interno portato a conoscenza di ogni dipendente e sottoscritto per presa visione, che individua le fasce orarie protette dell’intera platea aziendale. Il documento va poi trasferito nella parte individuale del rapporto, perché è nell’accordo individuale di smart working che l’articolo 19 della legge 81/2017 colloca i tempi di riposo e le misure di disconnessione. Il Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali, indica la fascia oraria di disconnessione tra i contenuti dell’accordo individuale.
Quattro clausole coprono le situazioni che generano vertenze:
La policy di disconnessione si incrocia con un obbligo di sicurezza già in vigore. L’articolo 11 della legge 11 marzo 2026 n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed efficace dal 7 aprile 2026, ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008: per le prestazioni rese in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore, gli obblighi di sicurezza si assolvono con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di una informativa scritta sui rischi del lavoro agile che individui i rischi generali e quelli specifici della modalità .
Il profilo più severo è la sanzione. La stessa legge ha modificato l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 e punisce l’omessa consegna con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda, che la norma fissa tra 1.200 e 5.200 euro e che le rivalutazioni periodiche portano oggi a un intervallo compreso tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione scatta a prescindere dal verificarsi di un infortunio. Poiché lo stress lavoro-correlato figura tra i rischi che l’informativa deve mappare, le misure di disconnessione adottate dall’azienda diventano la prova documentale che quel rischio è stato preso sul serio.
Il riferimento per capire dove andrà la normativa è il disegno di legge n. 1290, primo firmatario Filippo Sensi, presentato al Senato il 6 novembre 2024 e assegnato alla 10ª Commissione permanente in sede redigente il 23 dicembre 2024, dove l’esame non è mai iniziato. Il testo estende il diritto alla disconnessione a tutti i lavoratori subordinati e, in quanto compatibile, agli autonomi e ai professionisti, e prevede che il lavoratore abbia diritto a non ricevere comunicazioni al di fuori dell’orario ordinario e comunque per almeno dodici ore consecutive dalla cessazione del turno. Le comunicazioni inviate in violazione non producono alcuna obbligazione, salvo urgenze motivate.
Il ddl affianca alla previsione un apparato sanzionatorio: una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun lavoratore interessato dalla violazione. Un’azienda che scrive fuori orario a dieci dipendenti rischierebbe, con quella soglia, fino a 30.000 euro. La policy scritta adottata oggi anticipa l’infrastruttura documentale che quella legge, se approvata, renderà obbligatoria.
Al via il nuovo regolamento per la Lotteria Italia. Le novità non riguardano invece chi gioca a Gratta e Vinci, Lotto, SuperEnalotto o Lotteria degli Scontrini. Per le lotterie nazionali a estrazione differita entra in vigore la nuova disciplina su biglietti cartacei e digitali, acquisti online tramite conto di gioco, estrazioni certificate via software, premi fino a 20 milioni di euro e riscossione delle vincite entro 180 giorni.
In sintesi:
Il 25 luglio 2026 acquista efficacia il decreto MEF n. 124 del 20 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio. L’articolo 19 prevede l’applicazione del regolamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione.
La data del 25 luglio riguarda la disciplina generale. L’acquisto online di una specifica lotteria inizierà nel giorno stabilito dal relativo provvedimento ADM, insieme al prezzo del biglietto, al periodo di vendita, ai premi e alle modalità di pagamento.
Il biglietto digitale della Lotteria Italia era già acquistabile nelle precedenti edizioni tramite conto di gioco. Il decreto inserisce ora il canale online in un insieme uniforme di regole applicabili alla Lotteria Italia e alle eventuali altre lotterie nazionali a estrazione differita.
Il regolamento riguarda anzitutto la Lotteria Italia, prevista ogni anno con estrazione finale il 6 gennaio, e le ulteriori lotterie nazionali a estrazione differita che potranno essere istituite dal Ministero dell’Economia.
Seguono discipline separate i Gratta e Vinci, che appartengono alle lotterie a estrazione istantanea, i giochi numerici come Lotto e SuperEnalotto e la Lotteria degli Scontrini con estrazioni e premi. Il nuovo decreto riguarda quindi i giochi nei quali il biglietto partecipa a un’estrazione successiva alla chiusura delle vendite.
Per il 2026 il decreto MEF del 30 aprile ha confermato una sola lotteria nazionale a estrazione differita, la Lotteria Italia, abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.
Per comprare un biglietto digitale occorre essere maggiorenni e titolari di un conto di gioco presso un punto vendita a distanza autorizzato da ADM. La procedura segue questa sequenza:
L’acquisto si considera concluso al momento della registrazione della transazione. Il semplice avvio della procedura o la selezione della grafica del biglietto sono quindi insufficienti senza il relativo addebito e la conferma nel conto di gioco.
Il biglietto cartaceo e quello digitale attribuiscono gli stessi diritti di partecipazione, mentre cambiano il canale di acquisto, il documento da conservare e la procedura da seguire per chiedere il premio.
| Aspetto | Biglietto cartaceo | Biglietto digitale |
|---|---|---|
| Acquisto | Presso un punto vendita fisico autorizzato | Tramite conto di gioco presso un operatore a distanza autorizzato |
| Titolo di partecipazione | Tagliando fisico con serie, numero e codici di validazione | Biglietto virtuale registrato nel conto con identificativo e codici |
| Documento da conservare | Biglietto originale integro | Promemoria di gioco associato al conto |
| Richiesta del premio | Può essere presentata dal possessore del biglietto | Può essere presentata dal titolare del conto usato per l’acquisto |
| Pagamento dei premi minori | Può essere previsto presso il punto vendita | Può essere previsto tramite accredito sul conto di gioco |
Il vantaggio pratico del formato digitale è la registrazione dell’acquisto nel conto, che riduce il rischio di smarrimento materiale del titolo. La riscossione spetta comunque all’intestatario del conto dal quale è partita la transazione.
Il decreto stabilisce una fascia da 1 a 100 euro per il prezzo di ciascun biglietto e da 1 euro a 20 milioni di euro per l’importo del singolo premio. Si tratta dei limiti entro i quali ADM può definire le caratteristiche delle singole lotterie.
Il regolamento generale quindi non assegna automaticamente un premio da 20 milioni e non fissa a 100 euro il costo del biglietto. Il prezzo effettivo, il numero dei premi e il loro valore saranno indicati nel provvedimento di indizione di ogni lotteria.
La massa destinata ai vincitori è calcolata dopo aver sottratto dagli incassi gli aggi dei rivenditori, il compenso dell’affidatario, le spese ammesse e i premi già assegnati. Il 50% del saldo risultante costituisce la massa premi, con possibilità di integrazione da parte della Commissione di vigilanza nei limiti previsti dal decreto.
Le estrazioni potranno essere eseguite tramite generatori di numeri casuali oppure urne elettroniche certificate, capaci di assicurare casualità , imprevedibilità ed equiprobabilità dei risultati.
Le urne manuali potranno essere utilizzate in caso di guasto o funzionamento inidoneo dei dispositivi elettronici. Le operazioni finali si svolgeranno in forma pubblica e sotto il controllo della Commissione di vigilanza.
Serie e numeri dei biglietti vincenti saranno inseriti nel bollettino ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da questa pubblicazione decorre il termine per richiedere il pagamento.
La richiesta di ritiro del premio deve pervenire entro il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale delle estrazioni finali sul sito ADM. Dopo la scadenza si perde il diritto al premio e la somma è versata all’Erario.
La documentazione richiesta dipende dal formato del biglietto:
Il provvedimento relativo alla singola lotteria potrà autorizzare il pagamento dei premi minori presso il punto vendita fisico oppure l’accredito sul conto di gioco per i biglietti comprati online.
Il decreto n. 124 del 2026 non interviene sulla tassazione dei premi. Per la Lotteria Italia le vincite sono corrisposte per intero, senza ritenute o prelievi a carico del giocatore, secondo le regole attualmente pubblicate sul portale ufficiale della lotteria.
Per eventuali nuove lotterie nazionali sarà necessario verificare il regolamento della singola iniziativa, insieme al prezzo, ai premi, alle date di vendita e alle modalità di riscossione definite da ADM.
Prima e dopo l’acquisto di un biglietto digitale è utile eseguire cinque controlli:
Il gioco con vincite in denaro è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Il conto di gioco deve essere personale e utilizzato entro i limiti economici scelti dal titolare.