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Sul sito web dell’INPS, oltre alle funzioni di consultazione presenti all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, è disponibile un servizio specifico che permette di consultare lo stato dei pagamenti di prestazioni di vario genere, compresa la pensione e i sussidi a sostegno del reddito (indennità NASpI, disoccupazione agricola e ordinaria, ecc.). Il servizio è fruibile anche tramite l’app INPS Mobile, disponibile per iOS e Android.
Il servizio web, denominato “Stato di un pagamento“, permette di visualizzare i dettagli dei pagamenti erogati dall’Istituto di Previdenza a favore dell’utente che riceve una prestazione pagata direttamente dall’INPS, compresa quella pensionistica. Vi si accede autenticandosi con SPID, CIE o CNS sul sito INPS (www.inps.it), dall’area personale MyINPS, inserendo il nome del servizio nel campo di ricerca oppure accedendo direttamente alla pagina personale del servizio sul portale istituzionale.
Attenzione: non si possono visualizzare i dati di pagamenti disposti oltre i due mesi precedenti la richiesta.
Il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti” è suddiviso per annualità . Accedendo alla categoria di prestazione desiderata, relativamente a un determinato anno, è possibile visualizzare le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”. Da qui, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento, apparirà il “Dettaglio pagamenti” con il prospetto delle singole voci che compongono l’importo. Le informazioni esposte per ciascun pagamento sono le seguenti:
Per accedere ai servizi INPS online si può utilizzare SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). In alternativa, si può richiedere il rilascio della delega a una persona di fiducia per l’utilizzo di tutti i servizi telematici in vece dell’assistito.
Dal 5 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura online per il collegamento fra POS e registratori di cassa telematici e, contestualmente, ha avviato i controlli fiscali sugli esercenti. Chi non ha ancora effettuato l’abbinamento ha tempo fino al 20 aprile 2026: superata quella data, in caso di inadempienza o di incongruenze tra pagamenti digitali e scontrini elettronici, il Fisco procederà con lettere di compliance e, nei casi più gravi, con sanzioni che arrivano fino alla sospensione della licenza.
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 74, legge 207/2024) ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un’operazione da effettuare una sola volta, salvo variazioni successive: l’attivazione di un nuovo POS o la dismissione di un terminale già registrato richiedono un aggiornamento, ma la procedura ordinaria non va ripetuta periodicamente. Il collegamento non richiede interventi fisici sui dispositivi.
In base al provvedimento AdE n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’abbinamento tra lo strumento di pagamento elettronico — POS fisico o applicazione su smartphone e tablet — e il registratore telematico avviene esclusivamente tramite le funzionalità web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, che mostra già l’elenco dei POS intestati all’esercente, popolato automaticamente con i dati comunicati dagli operatori finanziari: non serve censire manualmente i terminali, ma solo confermare e registrare l’abbinamento con la cassa.
Dal 5 marzo l’AdE ha messo a disposizione su Fatture e Corrispettivi la funzionalità per effettuare il collegamento, pubblicando anche una guida operativa e una sezione FAQ. Gli esercenti dotati di registratore telematico utilizzano la funzionalità “Gestione collegamenti”; chi emette il documento commerciale tramite procedura web effettua l’abbinamento all’interno della medesima procedura, senza possibilità di delegare un intermediario.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, il termine è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio: la scadenza cade il 20 aprile 2026. Per i nuovi dispositivi attivati successivamente o per le variazioni su abbinamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un POS entrato in uso da febbraio, per esempio, dovrà essere collegato tra il 6 e il 30 aprile. In uso da marzo, tra il 6 e 31 maggio.
L’abbinamento digitale fra POS e registratore telematico consente al Fisco di ricondurre con precisione ogni scontrino al corrispondente pagamento elettronico e di rilevare in modo automatico le eventuali incongruenze tra importi incassati e corrispettivi trasmessi. Dal 2022 le banche e i gestori dei terminali inviano già all’AdE i dati di tutte le transazioni digitali: il nuovo obbligo aggiunge il tassello che chiude il cerchio, rendendo il confronto incrociato sistematico e in tempo reale.
Quando il sistema segnala uno scostamento, l’Agenzia non procede immediatamente con le sanzioni ma invia una lettera di compliance al contribuente. Ricevuta la comunicazione, l’esercente può regolarizzare la propria posizione in due modi:
Se l’incongruenza è accertata e non giustificata, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11 del dlgs 471/1997, calibrate in base alla gravità della violazione:
Con il Messaggio 787/2026, l’INPS mette un punto fermo su due questioni che continuavano a generare incertezza tra i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex-INPDAP: il taglio alle aliquote di rendimento introdotto dalla Manovra 2024 non si applica mai ai trattamenti di vecchiaia, qualunque sia la modalità di cessazione dal servizio; e per i lavoratori precoci, l’esenzione dalla penalizzazione dipende dalla certificazione del diritto ottenuta entro il 31 dicembre 2023, non soltanto dalla maturazione del requisito. I chiarimenti riguardano i commi da 157 a 161 della Legge 213/2023.
La modifica introdotta dalla Manovra 2024 non riguarda tutti i dipendenti pubblici ma è circoscritta agli iscritti a quattro gestioni: Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Condizione di base: il lavoratore deve avere al massimo 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995.
Chi rientra in questa fattispecie vede applicare nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli di quelle previste dall’allegato A della legge 965/1965, che continuano invece a valere per gli iscritti alle altre gestioni e per chi ha più di 15 anni di contribuzione nel sistema retributivo.
Il taglio si applica alle pensioni liquidate a partire dal 2024 e riguarda esclusivamente le pensioni anticipate. Non tocca mai i trattamenti di vecchiaia, indipendentemente dal fatto che sia il lavoratore a dimettersi o l’amministrazione a collocarlo a riposo per raggiungimento dei limiti ordinamentali. Il chiarimento si è reso necessario perché la formulazione della norma esclude dal taglio:
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
La Manovra 2025 ha equiparato il limite ordinamentale al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, introducendo anche la possibilità del trattenimento in servizio. L’INPS chiarisce che questa novità non muta le indicazioni già fornite:
le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
Il Messaggio 787/2026 conferma e sistematizza le regole di applicazione delle aliquote in base al tipo di trattamento pensionistico:
Il trattamento riservato alle pensioni dei lavoratori precoci è del tutto analogo a quello delle pensioni anticipate: in presenza di meno di 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, scatta il taglio se il requisito è maturato dal 2024.
Se però il diritto alla pensione dei precoci sussisteva già al 31 dicembre 2023, il ragionamento cambia. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS precisa che il taglio non opera se il diritto risulta maturato e certificato a quella data, indipendentemente dal momento in cui la pensione è stata poi liquidata e indipendentemente dal fatto che nel frattempo fosse maturato anche il requisito alla pensione anticipata ordinaria.
Attenzione: il diritto deve essere stato non solo maturato ma anche certificato dall’INPS entro il 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio esclusivamente coloro che avevano già ottenuto la certificazione entro quella data.
Il Messaggio 787/2026 dispone anche gli adempimenti amministrativi conseguenti ai chiarimenti forniti. Le pensioni di vecchiaia — comprese quelle in cumulo — le cui quote retributive siano state calcolate applicando per errore le aliquote penalizzanti della Manovra 2024, devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS, con applicazione delle aliquote più favorevoli previste dall’allegato A della legge 965/1965 (o dalla tabella A della legge 16/1986 per gli iscritti alla CPUG).
Ai pensionati interessati spettano le differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e/o rivalutazione monetaria calcolata dalla data di riliquidazione del trattamento. Gli eventuali indebiti già contestati in precedenza vengono annullati d’ufficio, con la motivazione di insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione.
Alla luce delle nuove disposizioni si apre la strada dei ricorsi ricorsi amministrativi. Per quelli già in istruttoria sulla stessa fattispecie, le Sedi INPS sono tenute a procedere in autotutela, annullando i provvedimenti di liquidazione che abbiano applicato le aliquote penalizzanti e definendo i ricorsi nell’apposita procedura.
Il mese di marzo 2026 si preannuncia tra i più agitati dell’anno sul fronte sindacale: tra lo sciopero generale del 9 marzo e una serie di mobilitazioni locali che attraversano trasporti, scuola e servizi pubblici, i disagi si distribuiscono sull’intero arco del mese.
La data più critica è lunedì 9 marzo, quando è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà scuola, università , sanità e Pubblica Amministrazione. Sui trasporti la situazione è articolata: alcune sigle sindacali — tra cui USB e USI — hanno esplicitamente escluso il comparto, mentre Slai-Cobas non lo ha fatto, rendendo possibile una partecipazione differenziata a livello territoriale.
Mercoledì 11 marzo è previsto uno sciopero dei treni Italo della durata di 8 ore nella fascia centrale della giornata, con possibili cancellazioni e ritardi sulla lunga percorrenza nazionale.
Il 13 marzo incrocia le braccia per 24 ore il personale della società Arriva attiva a Udine nel trasporto pubblico locale. Il 16 marzo è invece una giornata critica per la mobilità in Sicilia e Abruzzo: scioperano per 24 ore i lavoratori della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) e quelli di numerose aziende siciliane, tra cui Autoservizi Russo e Segesta a Palermo, Etna Trasporti a Catania e Interbus a Enna.
Il 18 marzo è la giornata più complicata per chi vola: dalle 13 alle 17 incroceranno le braccia i lavoratori di Ita Airways e Easyjet, mentre il personale delle società di terra — Airport Handling, Dnata e Alha — negli scali di Linate e Malpensa si fermerà per 24 ore. Il 21 marzo è previsto un ulteriore sciopero di 24 ore del personale aeroportuale sempre negli scali milanesi di Linate e Malpensa.
Giovedì 19 marzo è proclamata una mobilitazione nazionale dei Vigili del Fuoco dal sindacato Fisi per l’intera giornata.
Il 27 marzo è una delle giornate più articolate del mese. A livello nazionale è indetto uno sciopero del comparto scuola che coinvolgerà docenti, dirigenti e personale ATA. Sul fronte dei trasporti locali, il personale ATM a Milano incrocerà le braccia per 24 ore con disagi su metro, bus e tram nelle fasce orarie 8:45-15:00 e dalle 18:00 a fine servizio; stessi orari per le linee extraurbane del bacino di Trezzo sull’Adda; sulla rete NET di Monza lo stop è previsto dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. A Novara si fermeranno i lavoratori di SUN dalle 17:30 alle 21:30; a Napoli il personale di EAV dalle 19:00 alle 23:00.
Il calendario si chiude sabato 28 marzo con due agitazioni in Puglia: i dipendenti AMTAB a Bari si fermano per 4 ore dalle 20:00 alla mezzanotte; a Molfetta il personale di Mtm incrocia le braccia per 4 ore dalle 8:30 alle 12:30.
Chi valuta il passaggio da un contratto full-time a uno part-time si trova spesso davanti a un calcolo più insidioso del previsto. Dividere la RAL per le ore lavorate non dà il netto in busta paga: tra scaglioni IRPEF, contributi previdenziali, detrazioni e novità fiscali del 2026, il risultato finale può sorprendere — a volte in positivo. Ecco come funziona davvero il calcolo dello stipendio netto part-time, con le regole aggiornate e gli esempi pratici per non commettere errori..
Per simulazioni personalizzate su qualsiasi RAL e numero di mensilità , è disponibile il calcolatore dello stipendio netto di PMI.it, aggiornato alle regole fiscali 2026 e comprensivo delle detrazioni per carichi di famiglia.
Come nei contratti a tempo pieno, anche nel part-time il calcolo dello stipendio netto parte dall’individuazione delle voci che fanno variare la retribuzione finale:
La prima cosa da chiarire è che ridurre le ore non riduce il netto nella stessa proporzione. Il motivo sta nel funzionamento dell’IRPEF: con un reddito annuo più basso si ricade in uno scaglione fiscale inferiore, pagando meno tasse in percentuale. Chi lavora 20 ore settimanali invece di 40 non porta a casa la metà del netto, ma spesso di più — specialmente nelle fasce intermedie dove le detrazioni per lavoro dipendente pesano di più su un imponibile ridotto.
A questo si aggiunge un elemento che molti ignorano: anche in part-time, il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione INPS calcolata su una base imponibile figurativa piena, come se il rapporto fosse a tempo pieno. È un vantaggio previdenziale che non compare in busta paga ma protegge la pensione futura del lavoratore.
In caso di contratto di lavoro dipendente part-time, la formula per il passaggio dal lordo al netto mensile rimane la stessa del full-time:
Il numero di mensilità incide in modo rilevante: dividere per 14 anziché per 13 produce un importo mensile inferiore a parità di netto annuale.
Con la Legge di Bilancio 2026 il secondo scaglione IRPEF scende dal 35% al 33%, un taglio che vale fino a 440 euro netti in più all’anno per chi rientra in quella fascia. Gli scaglioni in vigore sono:
Per i lavoratori part-time con RAL bassa si applica anche una riduzione contributiva progressiva: fino al 7,1% per RAL fino a 8.500 euro, al 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, al 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro è prevista invece una detrazione aggiuntiva decrescente che si azzera a 40.000 euro. Confermato anche il bonus IRPEF da 100 euro mensili per i redditi fino a 15.000 euro — un elemento che può fare differenza concreta per chi lavora con orari ridotti.
Non tutti i contratti part-time funzionano allo stesso modo. Nel part-time orizzontale il lavoratore presta servizio ogni giorno ma per un numero ridotto di ore; nel part-time verticale lavora a tempo pieno ma solo in certi giorni o periodi dell’anno. La distinzione incide su alcune voci della busta paga — come la distribuzione delle mensilità aggiuntive e il calcolo di ratei e acconti — ma non cambia la logica di fondo del calcolo fiscale: in entrambi i casi la base di riferimento rimane la RAL annuale, su cui si applicano scaglioni, contributi e detrazioni.
Per tradurre le regole in numeri concreti, è utile ragionare per fasce. Con una RAL di 10.000 euro e contratto da 20 ore settimanali su 14 mensilità :
Con una RAL di 15.000 euro e le stesse condizioni, il netto mensile sale a circa 1.000 euro. Con una RAL di 20.000 euro, il netto mensile si avvicina a 1.270–1.300 euro, al netto delle addizionali locali e delle detrazioni spettanti. Per simulazioni personalizzate su qualsiasi RAL e numero di mensilità , si può usare direttamente il calcolatore online di PMI.it, aggiornato alle regole 2026 e comprensivo delle detrazioni per carichi di famiglia.
Anche chi lavora part-time ha diritto ai benefit aziendali, che in molti casi non compaiono nella busta paga ma aumentano concretamente il reddito disponibile. Nel 2026, confermato fino al 2027, i fringe benefit — buoni acquisto, rimborso utenze, auto aziendale — sono esentasse fino a 1.000 euro annui, soglia che sale a 2.000 euro per chi ha figli a carico. I buoni pasto elettronici non concorrono al reddito fino a 8 euro al giorno. Il welfare aziendale (asili nido, corsi di formazione, assicurazioni sanitarie) è invece del tutto esente se offerto in modo indistinto a categorie di lavoratori. Per i part-timer con RAL bassa, queste componenti possono incidere in misura proporzionalmente più rilevante rispetto a chi ha un reddito full-time più elevato.
A pochi giorni dall’8 marzo, l’INPS pubblica i numeri che smontano ogni ottimismo di facciata. Il terzo Rendiconto di Genere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza fotografa un paese in cui le donne sono più istruite degli uomini, lavorano meno, guadagnano molto meno e arrivano alla pensione con assegni che in alcuni casi valgono meno della metà di quelli maschili. Un paradosso strutturale che non accenna a risolversi.
Nel 2024 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 53,3%, contro il 71,1% degli uomini: quasi 18 punti percentuali di distanza. Ma il dato sull’occupazione racconta solo una parte del problema. Anche tra chi lavora, le condizioni contrattuali sono strutturalmente diverse: le assunzioni a tempo indeterminato riguardano le donne solo nel 36,7% dei casi, contro il 63,3% degli uomini. Il part-time involontario — quello non scelto, ma subito — colpisce il 13,7% delle lavoratrici, contro il 4,6% degli uomini, e le donne rappresentano il 67,2% di tutti i contratti a orario ridotto.
Il divario retributivo di genere supera i 25 punti percentuali a svantaggio delle donne. Non fa eccezione quasi nessun comparto: nelle attività finanziarie e assicurative la differenza raggiunge il 31,7%, nel commercio il 23,6%, nel manifatturiero il 19,7%. Su 18 settori analizzati, in 17 le retribuzioni medie giornaliere femminili sono inferiori a quelle maschili; in 9 la distanza supera i 20 punti percentuali. La differenza media quotidiana vale 28,6 euro al giorno, ogni giorno lavorativo dell’anno. Solo il 21,8% dei ruoli dirigenziali è occupato da una donna, e tra i quadri la quota femminile si ferma al 33,1%.
Nel 2024 le giornate di congedo parentale utilizzate dalle madri sono state 15,4 milioni, contro i 2,8 milioni dei padri. Un rapporto di quasi sei a uno che spiega, almeno in parte, le carriere discontinue, i part-time non scelti e le promozioni mancate. L’offerta di asili nido resta insufficiente: solo Umbria, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta si avvicinano all’obiettivo europeo dei 45 posti ogni 100 bambini tra zero e due anni. Mentre il Rendiconto veniva presentato, la Camera bocciava la proposta di un congedo genitoriale paritario: troppo costoso, secondo chi ha votato contro.
Le donne sono numericamente superiori tra i pensionati — circa 7,99 milioni contro 7,37 milioni di uomini — ma percepiscono assegni sensibilmente più bassi. Nel lavoro dipendente privato, le pensioni di vecchiaia delle donne sono inferiori del 44,2% rispetto a quelle degli uomini; le pensioni anticipate segnano un divario del 25,1%, quelle di invalidità del 31,5%. Solo il 34,2% delle pensioni anticipate riguarda donne: carriere frammentate e anni di part-time rendono difficile raggiungere i requisiti contributivi. La pensione di vecchiaia a 67 anni, quella con i requisiti più accessibili, resta di fatto l’unica via per molte lavoratrici.
Il dato più stridente del Rendiconto è questo: nel 2024 le donne rappresentano il 59,4% dei laureati e il 52,6% dei diplomati. Superano gli uomini in quasi tutti i percorsi formativi. Eppure questa superiorità scolastica non si traduce in opportunità equivalenti sul mercato del lavoro. Il gender gap nel mercato del lavoro italiano è doppio rispetto alla media europea, e il divario si allarga progressivamente con l’età : raggiunge il picco tra i 35 e i 64 anni, proprio la fascia in cui il carico familiare è più pesante e le carriere subiscono le accelerazioni decisive.
Entro il 7 giugno 2026 dovrà essere recepita in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che obbligherà le aziende a dichiarare le fasce salariali in fase di assunzione, comunicare periodicamente il divario retributivo per genere e garantire ai lavoratori l’accesso ai dati medi di retribuzione per ruoli equivalenti. La Direttrice Generale INPS Valeria Vittimberga ha indicato nella trasparenza delle buste paga e nel potenziamento dei congedi i due interventi prioritari. Lo schema di decreto approvato dal Governo, però, è già sotto osservazione
Il Senato ha approvato definitivamente, il 4 marzo 2026, la prima legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Un traguardo atteso quattordici anni: la Legge 180/2011 — il cosiddetto Statuto delle Imprese — aveva imposto al Governo di emanare ogni anno un provvedimento dedicato alle PMI, obbligo sistematicamente ignorato da tutti i governi precedenti. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure di immediata applicazione — staffetta generazionale, sicurezza sul lavoro, smart working, reti d’impresa — sono operative dall’entrata in vigore.
Oltre il 95% delle imprese attive in Italia è una PMI. Eppure dal 2011 al 2025 nessun esecutivo aveva tradotto in legge l’obbligo sancito dall’articolo 18 della Legge 180/2011, che imponeva una legge annuale dedicata a sostenere e tutelare questo tessuto produttivo. Il provvedimento approvato dal Parlamento rompe questa inerzia con un impianto in sei capi e 26 articoli: aggregazioni e continuità aziendale, accesso al credito, semplificazioni, trasparenza digitale, settore Horeca e deleghe al Governo. L’iter — avviato con il primo schema approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2025 — ha attraversato tre letture parlamentari, con la terza resa necessaria dalla soppressione delle norme sulla moda approvata a Montecitorio nel febbraio 2026.
La modifica più rilevante introdotta dalla Camera riguarda la filiera della moda e del tessile-abbigliamento. I contributi specifici per i programmi di sviluppo tecnologico e la certificazione volontaria di conformità — uno degli elementi originali del testo — sono stati soppressi. Il dietrofront è maturato per esigenze di rimodulazione delle coperture finanziarie. Le risorse inizialmente riservate alla moda — fino a 100 milioni di euro — confluiscono nel Fondo per la crescita sostenibile e diventano accessibili a tutte le PMI manifatturiere, con la soglia di investimento minimo abbassata da 3 a 1 milione di euro. Le imprese della moda restano beneficiarie, ma perdono la corsia preferenziale che il testo originale riservava loro.
Per sostenere il ricambio generazionale nelle piccole imprese, la legge introduce — in via sperimentale per il biennio 2026-2027 — un meccanismo di part-time incentivato rivolto a un massimo di 1.000 lavoratori complessivi. I dipendenti a tempo pieno e indeterminato di aziende con meno di 50 dipendenti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028 possono ridurre volontariamente l’orario al 25% o al 50%.
Il beneficio per il lavoratore: la quota contributiva non più versata dall’impresa viene coperta dallo Stato, con un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per rapporto di lavoro trasformato, garantendo la contribuzione figurativa fino al pensionamento. La contropartita per il datore di lavoro: obbligo di assumere contestualmente un lavoratore under 34 a tempo pieno e indeterminato. Il plafond complessivo stanziato per il biennio è di 8,7 milioni di euro. La misura è volontaria per entrambe le parti — lavoratore e impresa — e può avvalersi degli incentivi all’assunzione già previsti dall’ordinamento.
Sul fronte della salute e sicurezza, la legge interviene su tre fronti distinti. L’INAIL dovrà elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle micro e piccole imprese, calibrati per dimensione e settore. Il RSPP potrà svolgere moduli formativi direttamente negli ambienti di lavoro in cui si sono verificate anomalie, rendendo la formazione più aderente alla realtà produttiva.
Viene inoltre sancito l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e i veicoli aziendali utilizzati esclusivamente in aree private non accessibili al pubblico — magazzini, porti, aeroporti — già coperti da polizze aziendali specifiche.
La novità più rilevante per le imprese che adottano il lavoro agile. La legge chiarisce e formalizza che il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di sicurezza — inclusi quelli relativi all’utilizzo di videoterminali — mediante la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un’informativa scritta annuale che individua i rischi generali e specifici connessi alla prestazione fuori sede. Il lavoratore ha a sua volta l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
Due misure rafforzano il fronte finanziario delle PMI. Per le reti d’impresa viene reintrodotto il regime di detassazione degli utili reinvestiti in programmi comuni: la quota accantonata al fondo patrimoniale comune non concorre alla formazione del reddito per i periodi d’imposta 2026-2028, fino a un massimo di un milione di euro annuo per impresa, con una dotazione complessiva di 45 milioni di euro. Il beneficio decade se gli utili vengono prelevati per scopi diversi dalla copertura di perdite o se l’impresa abbandona il contratto di rete. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
La seconda misura è una novità assoluta: la cartolarizzazione del magazzino. Le imprese potranno trasformare le scorte fisiche — e i crediti derivanti dalla futura vendita dei beni prodotti — in strumenti finanziari cedibili a investitori istituzionali, ottenendo liquidità immediata a fronte di un capitale altrimenti immobilizzato. La legge modifica la disciplina della cartolarizzazione (L. 130/1999) includendo nel patrimonio segregato anche i beni in lavorazione o trasformazione, e consente l’accesso allo strumento alle PMI non finanziarie per cartolarizzare crediti ordinari.
La legge dedica il Capo IV (artt. 18-23) alla trasparenza delle recensioni online, con norme che l’Italia introduce per prima in Europa secondo il Ministero del Turismo, e che interessano in particolare ristoranti, bar e strutture ricettive.
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La legge prevede l’istituzione delle centrali consortili, nuovi enti mutualistici vigilati dal MIMIT con il compito di coordinare i consorzi di filiera e favorire economie di scala tra le micro imprese. Una delega al Governo disciplina le modalità attuative entro dodici mesi dall’entrata in vigore.
Sul fronte del credito, una seconda delega avvia la riforma dei riforma dei Confidi: revisione dei requisiti di iscrizione all’albo, ampliamento delle attività esercitabili, promozione delle aggregazioni tra consorzi e riduzione dei costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio.
Una terza delega riguarda il riordino dell’artigianato, la cui normativa di riferimento risale al 1985: l’obiettivo è adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano e sostenere la trasmissione intergenerazionale delle competenze e i processi di aggregazione.
Infine, una quarta delega prevede la realizzazione di un testo unico per startup, incubatori e PMI innovative, per razionalizzare e aggiornare il quadro normativo a tredici anni dal primo Startup Act.
Dal 1° gennaio 2027 chi intende accedere all’isopensione o ad altri strumenti di incentivo all’esodo dovrà fare i conti con uno scenario più stringente su due fronti: la fine del regime transitorio che consentiva fino a sette anni di anticipo e il ritorno in vigore dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Il 2026 è l’ultimo anno in cui le condizioni di accesso restano quelle attuali.
Dal 2027 i requisiti per la pensione anticipata tornano ad aggiornarsi in base ai dati Istat sulla speranza di vita, dopo anni di blocco. Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha ufficializzato un incremento complessivo di tre mesi per il biennio 2027-2028, spalmato in due scaglioni. Per gli anni successivi, le stime della Ragioneria generale dello Stato contenute nel Rapporto MEF n. 26/2025 indicano ulteriori aumenti prospettici, non ancora definitivi e soggetti a conferma con apposito decreto interministeriale.
Nel 2027 scatta per certo un mese aggiuntivo, lo prevede la Manovra 2026: la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese, quella anticipata 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Nel 2028 si aggiungono altri due mesi (il numero esatto però è da confermarsi con le prossime rilevazioni Istat e relativo decreto MEF), sempre in base alle previsioni della Manovra 2026: i requisiti salgono a 67 anni e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese per la pensione anticipata degli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.
Nel biennio 2029-2030 le stime indicano un ulteriore incremento di tre mesi, anche in questo caso da confermare con decreto interministeriale. Nel biennio 2031-2032 l’aumento stimato è di altri due mesi. Nel biennio 2033-2034 è previsto un ultimo mese aggiuntivo, che porterebbe il requisito anagrafico per la vecchiaia a 67 anni e 9 mesi.
Se le previsioni venissero confermate integralmente, chi concluderà l’isopensione nel 2033 dovrebbe attendere i 67 anni e 9 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia. L’unica deroga riguarda i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti, per i quali la Manovra 2026 ha previsto la sterilizzazione degli scatti per l’intero biennio 2027-2028.
L’impatto sugli strumenti di uscita anticipata è duplice. Il primo cambiamento è strutturale: dal 1° gennaio 2027 cessa il regime transitorio che, introdotto dalla Legge Fornero nel 2018 e prorogato dal Milleproroghe fino al 2026, aveva esteso a sette anni il massimo di anticipo consentito dall’isopensione. Si torna alla formulazione originaria della norma (articolo 4, legge 92/2012): anticipo massimo di quattro anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. Il secondo cambiamento è conseguente agli scatti sulla speranza di vita: poiché i requisiti pensionistici salgono, la finestra di copertura possibile si restringe ulteriormente per chi è a ridosso della soglia.
L’INPS ha già recepito entrambe le novità . Con il Messaggio 558/2026, l’Istituto ha chiarito che le nuove domande di incentivo all’esodo devono includere obbligatoriamente il calcolo prospettico degli scatti della speranza di vita fino al 2033. Le istanze che non integrano questa proiezione vengono scartate automaticamente dalla procedura Unicarpe, con comunicazione immediata sia all’azienda esodante che al lavoratore. Le istruzioni non hanno valore retroattivo sui piani già autorizzati.
Va segnalata una differenza rilevante tra i due strumenti principali. Per l’isopensione è prevista la certificazione preventiva INPS: i nuovi requisiti prospettici vengono quindi verificati già in fase di domanda, prima che il lavoratore lasci il lavoro. Per i fondi di solidarietà bilaterali la certificazione preventiva non è prevista: i requisiti aggiornati si applicano direttamente al momento dell’erogazione, con il rischio di maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali formulate al momento della firma degli accordi.
Il nuovo quadro espone a un rischio concreto i lavoratori con accordi di esodo già firmati che non avevano incorporato gli scatti prospettici. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Previdenza della CGIL, circa 55mila lavoratori potrebbero trovarsi scoperti per alcuni mesi nel 2027-2028: si tratta di circa 23mila in isopensione, 4mila con contratto di espansione e 28mila usciti tramite Fondi di solidarietà bilaterali, che hanno sottoscritto accordi senza che fosse previsto l’incremento dei requisiti pensionistici oggi in vigore.
Il Ministero del Lavoro ha ridimensionato la stima, indicando in circa 5.000 i lavoratori effettivamente a rischio di scopertura. Calderone ha annunciato che, previo confronto con le parti sociali, saranno adottate disposizioni attuative per garantire la corresponsione della prestazione di accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici effettivi, senza lasciare i lavoratori in un vuoto di reddito.
Un aspetto strutturale aggrava comunque la situazione per chi è già in scivolo: le prestazioni di accompagnamento alla pensione — isopensione, contratti di espansione, APE Sociale — non sono rivalutate per tutta la loro durata. Se il periodo si allunga per effetto degli scatti sulla speranza di vita, il lavoratore subisce l’erosione del potere d’acquisto su un assegno nominalmente invariato dall’ingresso nello scivolo.
Scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze è una decisione che può influenzare il bilancio personale o aziendale per molti anni. Le opzioni disponibili variano in base al profilo del richiedente, che può essere un privato, un lavoratore autonomo con partita IVA o un’impresa. Ecco gli elementi da valutare per individuare la soluzione più conveniente.
Per chi desidera acquistare una casa come abitazione principale o per investimento, la scelta del mutuo deve basarsi su tre fattori principali.
I lavoratori autonomi con partita IVA incontrano spesso maggiori difficoltà nell’accesso al credito rispetto ai lavoratori dipendenti, a causa della variabilità dei redditi dichiarati. Per ottenere un mutuo con condizioni favorevoli servono alcuni requisiti e bisogna effettuare i seguenti passaggi:
Le principali opzioni disponibili sono simili a quelle per i lavoratori dipendenti (mutuo fisso, variabile, misto), ma spesso le banche possono richiedere un anticipo più alto rispetto all’80% standard.
Le aziende che vogliono acquistare un immobile commerciale o industriale possono accedere a mutui specifici per il business. In questo caso, gli elementi da considerare includono i seguenti fattori.
La scelta del mutuo dipende dal profilo del richiedente e dalle specifiche esigenze finanziarie. I privati devono valutare il tasso e la durata, i lavoratori autonomi devono garantire stabilità reddituale, mentre le imprese devono pianificare gli investimenti considerando le opportunità di credito agevolato.
In ogni caso, confrontare più offerte e simulare il mutuo prima di firmare il contratto è sempre una strategia vincente per risparmiare e ottenere le condizioni migliori.
Da ricordare: quando si confrontano le offerte di mutuo, è essenziale guardare oltre il semplice TAN (Tasso Annuo Nominale) e prestare attenzione al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Il TAEG rappresenta il costo complessivo del mutuo, includendo non solo il tasso di interesse, ma anche le spese accessorie come costi di istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e spese di gestione del conto corrente. Questo indicatore fornisce una visione più chiara e realistica dell’onere finanziario totale e permette di confrontare in modo trasparente diverse offerte di mutuo. Un TAN basso accompagnato da un TAEG elevato potrebbe nascondere costi aggiuntivi significativi, quindi è sempre consigliabile verificare entrambe le voci prima di prendere una decisione.
Vediamo dunque un confronto tra i migliori mutui di marzo 2026, in base al TAEG. Ricordiamo che le condizioni dei mutui possono variare in base a diversi fattori, tra cui il profilo del richiedente e le politiche interne delle banche. Si consiglia di consultare direttamente gli istituti di credito per ottenere preventivi personalizzati e aggiornati.
Dal 13 aprile e fino alle ore 18 del 28 maggio 2026 le imprese possono presentare domanda per accedere al bando ISI INAIL 2025, che mette sul piatto 600 milioni di euro a fondo perduto per finanziare progetti di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. È la sedicesima edizione di un programma avviato nel 2010 che ha già distribuito oltre 4,7 miliardi di euro alle aziende italiane: un’agevolazione strutturale, non un bonus una tantum.
Con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro, il bando INAIL ISI 2025 è l’edizione più ricca degli ultimi anni. Le risorse sono ripartite per regione e provincia autonoma e ulteriormente suddivise per asse di finanziamento: ogni impresa compete all’interno del proprio bacino territoriale e della propria tipologia di progetto.
Il contributo a fondo perduto copre dal 65% all’80% delle spese ammissibili, con un importo finanziabile compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro. Per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale presentati da imprese con meno di 50 dipendenti non si applica il limite minimo. Per i finanziamenti pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del contributo, previa fideiussione bancaria o assicurativa.
Possono presentare domanda le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le distinzioni previste dai singoli assi di finanziamento. Sono ammessi anche gli enti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, limitatamente ad alcune tipologie di intervento specifiche.
Per accedere al contributo l’impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi, non trovarsi in stato di liquidazione né essere soggetta a procedure di insolvenza. I progetti devono essere finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza rispetto alla situazione preesistente, in attuazione dell’articolo 11 del D.Lgs. 81/2008.
Il bando ISI 2025 si articola in cinque assi, ciascuno destinato a una tipologia di progetto e a una platea di beneficiari distinta. Le percentuali di agevolazione variano a seconda dell’asse:
Per l’edizione 2025 il bonus attribuito ai settori ATECO prioritari sale a 10 punti, rendendo più agevole il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità fissata a 130 punti. Sono stati introdotti anche punteggi aggiuntivi per le certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS.
Una delle principali novità del bando ISI 2025 è la possibilità , per chi presenta domanda sugli Assi 1.1, 2, 3 e 4, di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo. Si tratta di un secondo modulo complementare — ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico su una copertura bonificata dall’amianto, oppure l’adozione di dispositivi di protezione individuale evoluti — finanziabile all’80% del suo valore.
L’importo massimo dell’intervento aggiuntivo è di 20.000 euro, oppure la differenza tra 130.000 euro e l’importo del progetto principale, se inferiore. Non si tratta di un’aggiunta automatica: va selezionato tra le tipologie ammesse per ciascun asse e inserito nella domanda come modulo separato ma coordinato con il progetto principale.
La procedura di accesso al bando ISI INAIL è articolata in sei fasi e si svolge esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INAIL, sezione “Accedi ai servizi online”:
Per assistenza è disponibile il Contact Center INAIL al numero 06.6001, oppure tramite i servizi online nelle sezioni “Assistenza e supporto” e “Inail Risponde”. Le modalità operative di dettaglio sono specificate negli avvisi regionali e provinciali consultabili sul portale INAIL.
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande è aperto dal 13 aprile 2026 fino alle ore 18 del 28 maggio 2026: una finestra di circa sei settimane per completare l’inserimento del progetto e ottenere il codice per il click day. La data del click day — nella quale si determina definitivamente chi ottiene il finanziamento — non è ancora stata comunicata ufficialmente; sulla base delle edizioni precedenti è attesa tra giugno e luglio 2026.
Il calendario aggiornato con tutte le scadenze è pubblicato sul portale INAIL nella sezione dedicata al bando ISI 2025.
La proposta di legge sulla settimana corta non diventerà legge. Il 3 marzo 2026 la Camera ha approvato un emendamento soppressivo con 132 voti favorevoli, 90 contrari e 9 astenuti, mettendo fine all’iter parlamentare dell’AC 2067 a firma Fratoianni, con il sostegno di Schlein e Conte. Il testo è stato affossato prima ancora di arrivare al voto finale: la Ragioneria dello Stato aveva stimato un costo tra 8,5 e 11 miliardi di euro senza coperture, e la commissione Bilancio aveva espresso parere negativo.
Il dibattito politico è quindi chiuso. Per le aziende, invece, la questione resta aperta: la riduzione dell’orario di lavoro non ha bisogno di una legge per essere adottata e alcune realtà italiane lo fanno già da anni. La bocciatura cambia però le condizioni economiche del percorso (vengono meno gli incentivi contributivi previsti dalla proposta), sebbene non elimina lo strumento. Vediamo tutto.
La motivazione ufficiale è la mancanza di coperture finanziarie. La proposta prevedeva un esonero contributivo fino a 8.000 euro annui per le aziende che, tramite contrattazione collettiva, riducessero l’orario settimanale fino a 32 ore a parità di retribuzione. La Ragioneria dello Stato ha stimato un impatto tra 8,5 e 11 miliardi su base triennale, senza che la proposta indicasse dove trovare le risorse.
C’era poi un secondo nodo politico: la proposta non escludeva la pubblica amministrazione, il che avrebbe comportato un fabbisogno aggiuntivo di personale difficile da quantificare. Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro, ha sostenuto che la settimana corta è praticabile solo dove la produttività aziendale è già alta, e che applicarla per legge significherebbe aumentare il costo del lavoro nelle realtà meno efficienti senza ottenere risultati.
L’opposizione ha reagito citando i dati: secondo il Censis, il 71% dei lavoratori italiani è favorevole alla riduzione dell’orario, e Schlein ha ricordato che l’Italia lavora più ore di Germania e Francia ma con produttività oraria inferiore. Le sperimentazioni condotte in UK, Portogallo, Spagna e Islanda hanno mostrato risultati positivi su produttività e benessere. Il confronto non ha convinto la maggioranza.
L’AC 2067 non introduceva una riduzione dell’orario per legge: attivava un meccanismo incentivato attraverso la contrattazione collettiva. Nello specifico:
Era previsto anche un Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro per monitorare gli effetti economici e produttivi delle aziende che avessero aderito.
La bocciatura parlamentare non preclude nulla sul piano operativo. Le aziende italiane possono introdurre la settimana corta via contrattazione aziendale o territoriale, esattamente come previsto dalla proposta respinta — semplicemente senza gli incentivi contributivi che avrebbero abbassato il costo del percorso.
Non è un’ipotesi teorica. Alcune realtà lo fanno già da anni, tutte attraverso accordi sindacali, non per effetto di una legge:
Il CCNL Metalmeccanico 2025-2028 ha già istituito una commissione nazionale per analizzare e avviare sperimentazioni sulla riduzione dell’orario di lavoro: è un segnale che il tema sta entrando nella contrattazione nazionale, non solo aziendale. Sul piano pratico, le imprese che vogliono muoversi oggi possono misurare l’orario su base plurisettimanale invece che giornaliera, usare la banca ore, redistribuire i permessi annui, o avviare un accordo di secondo livello con le rappresentanze sindacali.
Come già illustrato nell’analisi sugli strumenti già disponibili in Italia per ridurre l’orario di lavoro sfruttando l’efficienza dell’AI, la leva tecnologica è spesso il prerequisito che rende sostenibile la sperimentazione anche nelle PMI.
Venendo meno l’esonero contributivo da 8.000 euro previsto dalla proposta, il calcolo di convenienza per una PMI cambia. Non scompare: la riduzione del turnover, il miglioramento del clima aziendale e l’attrattività verso i candidati sono vantaggi documentati. Ma vanno pesati caso per caso, settore per settore. Per chi volesse approfondire i pro e i contro emersi dalle sperimentazioni europee — Portogallo, UK, Islanda, Belgio — si legga l’analisi comparativa con i dati sui risultati produttivi e sulle criticità emerse nelle PMI.
Il confronto europeo sull’orario di lavoro settimanale effettivo mette l’Italia in una posizione mediana ma con una produttività oraria inferiore rispetto ai paesi con orari simili o più brevi. I dati Eurostat indicano che i Paesi Bassi si attestano intorno alle 32 ore, Norvegia, Austria e Germania intorno alle 33, la Francia a 35 ore (con la settimana da 35 ore introdotta per legge nel 2000 da Jospin). L’Italia è a 36 ore, come Spagna e Svizzera, ma sopra la media dell’Europa occidentale in termini di ore lavorate e sotto per produttività oraria.

Il Belgio è l’unico paese UE ad avere una legge sulla settimana corta, ma funziona diversamente da come viene spesso descritta: non riduce le ore totali, le comprime su 4 giorni invece di 5. Chi lavora 40 ore le fa in 4 giorni da 10 ore ciascuno. È un modello di flessibilità , non di riduzione. La proposta italiana bocciata questa settimana puntava invece a una riduzione vera a 32 ore, con parità salariale e incentivi contributivi. Sono due approcci distinti, con impatti diversi su produttività e costo del lavoro.
La discussione in Italia non si chiude con il voto del 3 marzo. Il tema della riduzione dell’orario tornerà nei rinnovi contrattuali, a partire dal settore CCNL Metalmeccanico, e probabilmente rientrerà nell’agenda parlamentare nella prossima legislatura.
Nel frattempo, per le aziende che vogliono muoversi gli strumenti contrattuali esistono già . La proposta di legge sulla settimana corta che ha percorso tutto l’iter parlamentare prima di essere bocciata era del resto lo sbocco di anni di pressione dal basso: dalle aziende che la sperimentavano, dai sindacati che la negoziavano, dai lavoratori che la richiedevano.
Campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre 2026 per effettuare gli aggiornamenti catastali connessi all’esclusione degli allestimenti mobili dalla rendita. La scadenza era già slittata una volta — dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 — e ora il Milleproroghe 2026 (Legge 27 febbraio 2026 n. 26) la proroga di un ulteriore anno. Chi non adempie rischia sanzioni fino a 8.264 euro.
L’articolo 16, comma 3 del DL 200/2025 ha posticipato dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine per presentare gli atti di aggiornamento della mappa catastale e del Catasto Fabbricati. La proroga è stata confermata in sede di conversione in legge ed è operativa dal 1° marzo 2026. Le imprese che non avevano ancora provveduto — anche per le difficoltà segnalate da FAITA Federcamping legate a interpretazioni non uniformi tra le diverse sedi dell’Agenzia delle Entrate — dispongono ora di tempo sufficiente per organizzare gli adempimenti con un professionista abilitato.
Le regole sull’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili di pernottamento restano quelle introdotte dall’articolo 7-quinquies del DL 113/2024. Dal 1° gennaio 2025 roulotte, camper, caravan, case mobili e tende attrezzate da glamping dotati di meccanismi di rotazione in funzione non rilevano più ai fini della rappresentazione e del censimento catastale, e sono esclusi dalla stima diretta per la determinazione della rendita. L’esclusione vale sia per la mappa catastale sia per la planimetria catastale.
L’uscita dal catasto degli allestimenti mobili non azzera l’impatto fiscale: la norma prevede un meccanismo compensativo sulle aree. Nella stima della rendita catastale della struttura ricettiva, il valore delle aree viene incrementato in misura diversa a seconda della loro dotazione:
Dal momento in cui vengono inviate le comunicazioni al Fisco, la rendita viene rideterminata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025 per l’anno di imposta 2025.
L’adempimento richiede la presentazione di due documenti distinti, da predisporre con l’assistenza di un tecnico abilitato.
Il primo è l’atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo (Pretrattamento Geometrico), che serve a eliminare dalla cartografia catastale le geometrie relative agli allestimenti mobili. Il numero di particella oggetto di aggiornamento va confermato anche quando, dopo la modifica, la particella risulti priva di fabbricati: il tecnico deve esplicitamente motivarlo nella Relazione tecnica libera.
Il secondo è la dichiarazione di variazione Docfa (Documento Catasto Fabbricati), da presentare per ciascuna unità immobiliare censita. Per ciascuna area va indicato separatamente il valore di mercato ordinario e l’incremento percentuale, riportato con le seguenti diciture standardizzate:
Per ciascuna area attrezzata bisogna riportare separatamente il valore di mercato ordinariamente attribuito, determinato secondo i principi dell’estimo catastale, e quello corrispondente all’incremento percentuale catastale stabilito dalla norma.

Nella planimetria le aree attrezzate e quelle non attrezzate devono essere rappresentate con linea tratteggiata e distinte tra loro.
Il mancato rispetto della scadenza del 15 dicembre 2026 fa scattare le sanzioni previste dal regio decreto 652/1939, che vanno da 1.032 euro a 8.264 euro. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate può inoltre procedere agli aggiornamenti d’ufficio, con i relativi oneri a carico del titolare della struttura.
Attenzione alle dichiarazioni pregresse: le variazioni con termine scaduto prima del 2025 vanno presentate prima con le vecchie regole e poi aggiornate con le nuove modalità . Le variazioni successive al 1° gennaio 2025 si dichiarano con le modalità ordinarie, ma solo dopo aver effettuato l’aggiornamento per l’esclusione delle strutture mobili.
Il leasing cresce del 5,8% in un anno in cui l’economia italiana ha quasi smesso di farlo. I dati 2025 del Centro studi Assilea raccontano uno strumento che si è sganciato dal ciclo economico generale — e i numeri per comparto spiegano perché. La risposta, però, è meno paradossale di quanto sembri. Vediamo tutto.
La crescita non è uniforme: alcuni comparti hanno registrato performance ben al di sopra della media. I dati 2025 per segmento mostrano dinamiche molto diverse:
A livello territoriale, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna concentrano la quota maggiore dello stipulato. Il Trentino-Alto Adige si distingue invece per la più alta diffusione dei nuovi finanziamenti rispetto al tessuto imprenditoriale locale.
I numeri confermano che il leasing è ormai uno strumento strutturale per le imprese italiane che investono in beni produttivi. Chi valuta il contratto di leasing per finanziare beni strumentali può contare su condizioni competitive rispetto al credito bancario tradizionale, con la possibilità di preservare liquidità e accedere agli incentivi pubblici. Per approfondire la convenienza rispetto ad altre forme di finanziamento, inclusi i vantaggi fiscali del leasing per aziende e partite IVA, è utile valutare caso per caso in base al bene, alla durata e al regime fiscale applicabile.
Il paradosso è dunque solo apparente. Il leasing cresce proprio quando l’economia rallenta perché è lo strumento che le imprese scelgono quando vogliono investire senza immobilizzare capitale e senza aumentare l’esposizione bancaria. In un anno di tassi ancora elevati e incertezza sul ciclo, rinnovare un macchinario o un impianto fotovoltaico in leasing è stato più sostenibile che acquistarlo. I numeri lo confermano: quasi due terzi degli investimenti agevolati dalla Nuova Sabatini sono stati finanziati in leasing, non con mutui o finanziamenti diretti.
Guardando oltre i confini nazionali, in Europa il leasing finanzia il 28% degli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto. Nel 2024 il mercato europeo ha superato per volumi anche quello statunitense, segnale di una maturità del settore che in Italia non ha ancora trovato pieno riconoscimento normativo. Dal confronto europeo emergono ampi margini di espansione in Italia, secondo il Direttore Generale Assilea, Giuseppe Schlitzer.
A livello UE-EBA si devono definire requisiti patrimoniali che tengano conto della accertata minore rischiosità rispetto al finanziamento bancario; in ambito nazionale occorrono regole che, riconoscendo il leasing quale leva strutturale di politica industriale, lo includano in tutte le misure di incentivazione facilitando la mobilizzazione di risorse in un periodo in cui più che mai abbiamo bisogno di sostenere gli investimenti tecnologici.
La richiesta di Schlitzer si inserisce in un dibattito già aperto a Bruxelles sui requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari non bancari. Per le PMI, la posta in gioco è concreta: se il leasing entrasse sistematicamente in tutte le misure di incentivazione — dalla Nuova Sabatini ai crediti d’imposta per Transizione 5.0 — le possibilità di accesso agli strumenti pubblici si amplierebbero senza aumentare l’esposizione debitoria delle imprese.
Dal 6 maggio 2026 è operativo il bando EIC Accelerator, il programma di punta dell’European Innovation Council che finanzia startup e PMI innovative con tecnologie di frontiera e soluzioni ad alto impatto, in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti in Europa e a livello globale. Il plafond complessivo per il 2026 è di 634 milioni di euro, distribuiti su due linee di intervento con budget e perimetri distinti. Le candidature sono aperte fino al 17 dicembre 2026.
L’EIC Accelerator è il principale programma europeo dedicato alle startup e alle PMI ad alto potenziale nell’ambito di Horizon Europe 2021-2027. Finanzia tecnologie di frontiera e progetti deep tech con investimenti che combinano contributi a fondo perduto fino a 2,5 milioni di euro e investimenti equity fino a 15 milioni, attraverso il Fondo EIC. Il finanziamento copre attività di sviluppo, industrializzazione e ingresso sul mercato.
Il programma supporta imprese in fase avanzata di sviluppo, che abbiano già validato la tecnologia e puntino alla scalabilità internazionale. I progetti devono presentare un livello di maturità tecnologica pari almeno al TRL 6 e dimostrare un chiaro vantaggio competitivo, potenziale di mercato e benefici strategici per l’Europa nei settori deep tech, transizione digitale, energia, biotech, robotica, materiali avanzati e sicurezza. Per le realtà italiane, il programma rappresenta un canale privilegiato per attrarre capitali, accelerare la ricerca applicata e sostenere la competitività sui mercati globali.
Il bando incentiva startup e PMI innovative stabilite in uno Stato membro UE o in un Paese associato a Horizon Europe. Possono presentare domanda anche le piccole imprese a media capitalizzazione fino a 499 dipendenti, ma solo per la componente di investimento, e le persone fisiche o giuridiche che intendano costituire una PMI o un’impresa a media capitalizzazione entro l’approvazione del progetto. I candidati extra-UE possono partecipare a condizione di trasferire la propria sede prima di presentare la proposta completa.
Il programma combina più strumenti finanziari, attivabili singolarmente o in combinazione:
L’EIC Accelerator 2026 si articola in due linee distinte per budget e perimetro tematico.
La linea EIC Accelerator Open dispone di 414 milioni di euro ed è aperta a qualsiasi ambito tecnologico, senza vincoli tematici. È pensata per le innovazioni più radicali che puntano a creare nuovi mercati o trasformare quelli esistenti, indipendentemente dal settore.
La linea EIC Accelerator Challenges dispone di 220 milioni di euro ed è riservata a cinque aree strategiche, tra cui figurano l’intelligenza artificiale generativa, i servizi spaziali e la robotica. Le Challenge tematiche 2026 sono:
L’EIC Accelerator è il programma di finanziamento per l’innovazione più competitivo d’Europa. Nel cut-off di ottobre 2025, 923 imprese hanno presentato una full proposal richiedendo complessivamente quasi 7 miliardi di euro: ne sono state finanziate 61, con un tasso di successo del 6,6% sulle full application e inferiore al 3% considerando l’intero percorso dalla short proposal.
Chi arriva all’intervista finale non è al sicuro: l’80% dei candidati convocati davanti alla giuria viene comunque respinto. La regola delle tre bocciature — tre rigetti su qualsiasi fase equivalgono all’esclusione definitiva per lo stesso progetto fino al termine di Horizon Europe — rende ogni candidatura una decisione da preparare con cura.
Chi non ottiene il finanziamento ma raggiunge un punteggio elevato riceve il Seal of Excellence, riconoscimento spendibile per accedere a finanziamenti alternativi nazionali e regionali, inclusi i fondi e agevolazioni per PMI e startup attivi in Italia.
La procedura si articola in tre fasi progressive. La short proposal — un documento sintetico con presentazione dell’innovazione, del team e del potenziale di mercato, accompagnato da un pitch deck di massimo 10 slide e un video pitch di tre minuti — può essere inviata in qualsiasi momento tramite il Funding and Tenders Portal della Commissione europea. La valutazione arriva entro quattro settimane. Chi supera questa fase riceve un invito a presentare la full proposal, da inviare entro una delle finestre bimestrali, cui segue un colloquio con la commissione esaminatrice dell’EIC.
Le prossime scadenze per la full proposal sono: 6 maggio, 8 luglio, 2 settembre e 4 novembre 2026. Il bando è aperto fino al 17 dicembre 2026. I progetti valutati positivamente ma non finanziati ricevono il Seal of Excellence, riconoscimento che facilita l’accesso a forme alternative di finanziamento a livello nazionale e regionale.
Sanno che la pensione pubblica non basterà . Eppure si muovono sempre meno. Solo il 19% degli italiani ha adottato soluzioni concrete di previdenza integrativa, in calo dal 21% dell’anno precedente: un passo indietro che stride con il contesto normativo più favorevole degli ultimi anni. È quanto emerge dall’indagine “Gli italiani e la previdenza integrativa“, promossa da Eumetra-Research Dogma e commissionata da Anima Sgr su un campione di oltre mille adulti bancarizzati.
Il 61% degli intervistati dichiara di essere consapevole che il futuro previdenziale sarà difficile, ma non si attiva. Il 31% non ha mai pensato a nessuna forma di previdenza complementare. Sul TFR le scelte si frammentano: il 20% lo lascia in azienda, il 17% lo destina a un fondo pensione, il 13% lo incassa direttamente. Chi sceglie l’azienda lo fa per ragioni di liquidità e sicurezza, ma spesso anche per una falsa convinzione: credere che l’incasso diretto garantisca una tassazione più favorevole. L’indagine la definisce, senza mezzi termini, figlia di cattiva informazione.
Chi aderisce a un fondo pensione lo fa soprattutto per i vantaggi fiscali della deducibilità — oggi salita a 5.300 euro con la Legge di Bilancio 2026 — o per contenere i costi rispetto ad altri strumenti di risparmio.
Eppure gli strumenti ci sono, e dal 2026 sono più convenienti che mai. La Legge di Bilancio ha alzato il tetto della deducibilità fiscale a 5.300 euro annui e introdotto la portabilità del contributo datoriale: chi è iscritto a un fondo negoziale poco performante può ora spostarsi su un fondo aperto senza perdere il contributo dell’azienda, un vincolo che fino a ieri scoraggiava qualsiasi movimento.
A questo si aggiunge la rendita a durata definita, terza opzione di uscita che consente prelievi frazionati per almeno cinque anni. Proprio la flessibilità che l’83% degli italiani indica come condizione per attivarsi. Il mercato si è mosso nella direzione giusta. Gli italiani, per ora, no.
La previdenza complementare oggi diventa per le nuove generazioni una necessità – ha commentato Saverio Perissinotto, AD e direttore generale di Anima -. I nostri figli, i nostri nipoti hanno poche certezze da questo punto di vista, se non di dover lavorare più a lungo e di avere un tasso di sostituzione pensionistico inferiore a quello delle generazioni precedenti.
Nel digital marketing impera una regola dura a morire: per ottenere risultati sui social media servono un budget da multinazionale e un team di persone stratosferico. Eppure, se osserviamo i dati delle piccole e medie imprese italiane, la realtà è esattamente all’opposto. Questo accade perché, spesso, grandi budget senza una strategia precisa bruciano risorse in “vanity metrics†(cioè like e cuoricini), mentre realtà più piccole ottimizzano strategicamente le risorse riuscendo a trasformare investimenti minimi in lead qualificati e vendite reali.
Il segreto non è quanto spendi ma come riesci ad attirare e a convertire il pubblico. Ecco le 5 mosse vincenti.
L’errore più frequente è voler essere ovunque: Facebook, Instagram, X, TikTok, You tube e LinkedIn. Per un professionista o per una PMI con poco budget, la parola d’ordine deve essere focalizzazione. Invece di presidiare tante piattaforme con contenuti mediocri, selezionatene una (massimo due) dove risiede realmente il vostro target decisionale.
Produrre contenuti di qualità costa tempo o denaro. Per abbattere i costi, scegliete pure di riciclare i contenuti. Un singolo articolo del blog o un caso di successo può essere declinato in:
Mettere 20 euro sul tasto “Metti in evidenza il post” è spesso il modo più veloce per regalare soldi alle piattaforme. Per ottenere visibilità con poco budget, bisogna utilizzare il Business Manager e puntare su:
Oggi strumenti di AI generativa possono aiutarvi a ottimizzare le immagini (upscaling e rimozione sfondi), generare bozze di copy partendo da appunti tecnici (utilizzando i giusti prompt, come abbiamo visto nel precedente articolo) e sbobinare e trasformare video incontri in post testuali.
Per smettere di postare a caso e iniziare a costruire visibilità reale bastano tre semplici routine.
La visibilità sui social media non è una gara a chi urla più forte pagando di più, ma a chi parla meglio a chi è già disposto ad ascoltare.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Il riconoscimento della Legge 104 si ottiene presentando domanda di accertamento sanitario all’INPS, dopo che il medico curante ha trasmesso per via telematica il certificato medico introduttivo. Al termine dell’iter — che comprende una valutazione della commissione medico-legale e il rilascio del verbale — la persona con disabilità può accedere a permessi retribuiti, congedi, agevolazioni fiscali e alle altre tutele previste dalla Legge 104. Dal 1° marzo 2026 la procedura è cambiata in 40 province: in queste aree il certificato medico costituisce l’unico atto necessario ad avviare l’iter, senza domanda amministrativa separata.
La procedura segue una sequenza precisa, valida su tutto il territorio nazionale, con una variante importante per chi risiede nelle province coinvolte dalla sperimentazione della nuova procedura di accertamento INPS. I passi fondamentali sono quattro: il certificato medico introduttivo, la domanda all’INPS, la valutazione della commissione medico-legale e il verbale di handicap. Ogni fase è descritta in dettaglio nelle sezioni successive di questa guida. Chi risiede fuori dalle province sperimentali segue la procedura tradizionale: il medico trasmette il certificato introduttivo all’INPS, il richiedente presenta separatamente la domanda amministrativa online entro 90 giorni, e solo dopo la commissione viene convocata per la visita. Chi risiede invece in una delle province della sperimentazione — tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia dal 1° marzo 2026 — non deve presentare la domanda amministrativa: il certificato medico avvia automaticamente l’iter.
Il riconoscimento dell’handicap ai sensi della Legge 104 e il riconoscimento dell’invalidità civile seguono oggi la stessa procedura amministrativa e possono essere richiesti con un’unica domanda, barrando le caselle corrispondenti. Si tratta tuttavia di due accertamenti distinti, con presupposti e esiti differenti.
L’invalidità civile valuta la riduzione della capacità lavorativa e attribuisce una percentuale; il riconoscimento handicap valuta l’impatto della minorazione sulla vita relazionale, di apprendimento e lavorativa della persona, e si conclude con il verbale ai sensi dell’articolo 3, comma 1 oppure comma 3 della Legge 104. È il comma 3 della Legge 104 (l’handicap in situazione di gravità ) ad aprire l’accesso alle principali agevolazioni lavorative per la persona con disabilità e per i caregiver familiari.
Mancano pochi giorni all’arrivo dell’ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette dovranno essere spostate un’ora avanti, dalle 2:00 alle 3:00. L’ora legale resterà in vigore per sette mesi, fino alla notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando tornerà l’ora solare.
Con il suo arrivo il sole tramonterà più tardi, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale con vantaggi sulle bollette di famiglie e imprese. Intanto, in Parlamento è in corso un iter che potrebbe portare (entro il 30 giugno 2026) a una proposta normativa per rendere l’ora legale permanente, eliminando definitivamente il doppio cambio annuale.
Il passaggio all’ora legale in Italia avviene ogni anno nell’ultima domenica di marzo, in base alle direttive UE che coordinano il cambio in tutti i Paesi dell’Unione simultaneamente: alle 01:00 UTC (le 02:00 in Italia) le lancette scattano avanti di sessanta minuti.
Nel 2026 cade il 29 marzo: nel calendario gregoriano, il giorno della settimana di una data fissa scivola in avanti di un posto ogni anno. L’ultima domenica di marzo può quindi ricadere tra il 25 e il 31 del mese. Effetti pratici immediati: la mattina si dorme un’ora in meno e la sera il tramonto slitta in avanti, con pomeriggi sempre più lunghi fino al solstizio d’estate del 21 giugno 2026, il giorno con più ore di luce dell’anno.
Il vantaggio dell’ora legale è di natura energetica ed economica. Spostando in avanti di un’ora il tramonto, si riduce il ricorso all’illuminazione artificiale nelle ore serali — un beneficio che vale per le abitazioni, ma che è ancora più marcato per uffici, negozi e attività produttive, dove la chiusura pomeridiana coincide con le ore in cui naturalmente calerebbe il buio.
Secondo i dati di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, aggiornati a ottobre 2025, i sette mesi di ora legale generano ogni anno un minor consumo di circa 310 milioni di kilowattora, equivalente al fabbisogno annuo di circa 120.000 famiglie. Nel periodo 2004-2025, il risparmio cumulato ha superato i 12 miliardi di kWh, con un vantaggio economico complessivo per il sistema elettrico nazionale di oltre 2 miliardi di euro.
Sul fronte ambientale, la riduzione dei consumi si traduce in un taglio delle emissioni di COâ‚‚ compreso tra 160.000 e 200.000 tonnellate l’anno, l’equivalente dell’assorbimento prodotto dalla piantumazione di 2-6 milioni di alberi.
Se l’ora legale diventasse permanente — come prevede la proposta in discussione alla Camera — il risparmio annuo salirebbe a 720 milioni di kWh, con un beneficio in bolletta stimato in 180 milioni di euro l’anno, pari al fabbisogno energetico di 266.000 famiglie (stime SIMA/Consumerismo).
Il dibattito sull’abolizione del cambio d’ora non è nuovo: nel 2018 la Commissione Europea aveva avviato una consultazione pubblica a cui parteciparono 4,6 milioni di cittadini europei, con l’84% favorevole all’eliminazione dello spostamento stagionale delle lancette. Nel 2019 il Parlamento europeo approvò una proposta di direttiva che avrebbe lasciato ai singoli Stati la libertà di scegliere tra ora legale e ora solare permanenti, ma l’iter si è bloccato in sede di Consiglio UE per la difficoltà di coordinamento tra i Paesi — un tema critico soprattutto per i Paesi confinanti, per evitare disallineamenti su scambi commerciali e trasporti transfrontalieri.
Lo scorso 17 novembre 2025, in Italia, alla Camera dei Deputati sono state depositate oltre 352.000 firme raccolte dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e da Consumerismo No Profit, con il supporto del deputato Andrea Barabotti (Lega), a sostegno dell’avvio di un’indagine conoscitiva presso la Commissione Attività Produttive, per valutare gli effetti dell’ora legale permanente su consumi energetici, salute pubblica, sicurezza stradale e abitudini sociali.Se approvata, la fase di indagine dovrà concludersi con la presentazione di una proposta di legge entro il 30 giugno 2026.
I tempi di approvazione parlamentare restano pertanto incerti ma l’Italia potrebbe comunque essere tra i primi Paesi europei a trasformare la proposta in un percorso legislativo concreto.
In tema di pro e contro economici dell’ora legale, sul fronte della salute, i promotori sottolineano che il cambio d’orario altera i ritmi circadiani, con effetti documentati su pressione arteriosa, qualità del sonno e concentrazione. Studi citati da SIMA indicano un incremento del 4% degli attacchi cardiaci nella settimana successiva al cambio d’ora (fonte: Università di Stoccolma), oltre a un aumento degli incidenti stradali e sul lavoro nei giorni immediatamente successivi allo spostamento delle lancette.
L’ora legale 2026 resterà in vigore per sette mesi, dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre. Il ritorno all’ora solare è fissato per la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: alle 3:00 le lancette torneranno indietro alle 2:00, regalando un’ora di sonno in più ma riportando i tramonti in anticipo.
Salvo cambiamenti normativi nel frattempo — esito possibile ma non certo dell’iter parlamentare in corso — il ciclo si ripeterà anche nel 2027, con il passaggio all’ora legale fissato per il 28 marzo 2027.