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Dal 7 maggio 2026 è in vigore in Italia il decreto per la tutela europea delle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il sistema, finora associato soprattutto all’agroalimentare, si apre ora anche a ceramica, vetro artistico, tessile, metalli, pietra, legno, gioielli e altre produzioni legate a un territorio.Le imprese che vogliono cogliere questa nuova opportunità devono avviare una procedura che prevede un iter in più fasi, tra domanda collettiva, disciplinare, documenti tecnici, verifica nazionale e successivo esame europeo.
Il DLgs 2 aprile 2026, n. 51 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2023/2411 sulle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il nuovo titolo di proprietà industriale protegge le denominazioni di prodotti il cui valore dipende dal legame con una zona geografica determinata. La tutela riguarda prodotti non alimentari con una reputazione, una qualità o una caratteristica riconducibile all’origine territoriale. Almeno una fase della produzione deve svolgersi nell’area geografica indicata, secondo le regole fissate nel disciplinare di produzione.
Il decreto si applica a un’ampia gamma di produzioni artigianali e industriali a radicamento geografico. Per ottenere il riconoscimento, il prodotto deve essere originario di un luogo, regione o paese determinato, con almeno una fase della produzione svolta nell’area geografica di riferimento. I comparti coperti dal Regolamento UE comprendono:
L’iter non nasce dalla singola impresa isolata, salvo i casi ammessi dalla disciplina europea. La richiesta viene presentata in genere da un’associazione di produttori che rappresenta la filiera del prodotto e l’area geografica interessata. Prima del deposito serve quindi una fase preparatoria tra imprese, consorzi, associazioni e territori. Occorre definire il prodotto da proteggere, delimitare l’area geografica, ricostruire la reputazione del nome e stabilire regole produttive verificabili.
La Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del MIMIT è l’autorità competente per l’intera fase nazionale. Le domande devono essere presentate dalle associazioni di produttori tramite il portale di deposito telematico dell’UIBM, corredate da: disciplinare di produzione (art. 9 del Regolamento), documento unico redatto sul modello allegato (art. 10) e documentazione di accompagnamento (art. 11), oltre all’imposta di bollo. Superata la verifica formale di ricevibilità e completezza, il fascicolo entra nell’esame di merito e nell’eventuale fase di opposizione nazionale. Se l’esito è positivo, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, che decide sull’approvazione definitiva a livello europeo.
La fase nazionale passa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Domande, istanze, atti, ricorsi e documenti devono essere presentati esclusivamente tramite il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM.
Al momento del deposito, l’UIBM rilascia una ricevuta con numero di riferimento e data della domanda. Questo dato diventa il riferimento amministrativo dell’intera procedura, dalla verifica nazionale fino all’eventuale trasmissione all’EUIPO.
La domanda di registrazione deve contenere tre blocchi documentali. Il primo è il disciplinare di produzione, che descrive il prodotto, la zona geografica, le fasi produttive rilevanti, i requisiti da rispettare e il legame tra territorio e caratteristiche del bene.
Il secondo documento è il documento unico, redatto secondo il modello europeo. Serve a sintetizzare le informazioni essenziali della futura IGP e diventa la scheda di lettura del prodotto nella procedura nazionale ed europea.
Il terzo blocco comprende la documentazione di accompagnamento. In questa parte entrano gli elementi utili a dimostrare reputazione, radicamento produttivo, continuità storica, delimitazione geografica e coerenza tra denominazione richiesta e prodotto protetto.
Dopo il deposito, la divisione competente verifica ricevibilità e completezza della domanda. La documentazione viene poi trasmessa alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione, chiamate a esprimere un parere sui requisiti della registrazione.
Il parere regionale deve arrivare entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso questo termine, l’UIBM può procedere anche senza risposta, valutando requisiti oggettivi, requisiti soggettivi, disciplinare, documento unico e documentazione allegata.
In caso di domanda incompleta o inesatta, il richiedente può completarla o rettificarla entro un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione. Se i rilievi restano senza risposta, la procedura si chiude con il rifiuto della domanda.
Quando la valutazione nazionale è positiva, la domanda viene pubblicata insieme al disciplinare nel Bollettino della DGPI-UIBM. Da quella pubblicazione decorre il termine per eventuali opposizioni.
I soggetti legittimati possono presentare opposizione entro due mesi. L’atto deve essere redatto in italiano e indicare la domanda contestata, i motivi dell’opposizione, la documentazione sull’interesse a intervenire e, quando il conflitto riguarda marchi anteriori, gli elementi identificativi dei segni coinvolti.
L’opposizione può riguardare, tra l’altro, conflitti con denominazioni, marchi o segni già esistenti, rischi di confusione e profili incompatibili con la protezione richiesta. La fase serve a evitare che una nuova IGP danneggi diritti anteriori o generi incertezza sul mercato.
In assenza di opposizioni, oppure dopo la valutazione dell’opposizione, l’UIBM adotta la decisione nazionale. Se i requisiti risultano rispettati, la decisione favorevole viene pubblicata con il disciplinare e trasmessa al richiedente e alle Regioni interessate.
La fase nazionale non esaurisce la procedura. La domanda prosegue verso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che cura la fase di registrazione a livello europeo. La tutela nasce quindi da una doppia verifica: nazionale prima, europea poi.
Contro la decisione di accoglimento o rigetto si applicano le regole sui ricorsi previste dal Codice della proprietà industriale. Per le imprese, questo rende decisiva la qualità della documentazione iniziale, perché eventuali lacune possono rallentare o compromettere l’intero iter.
Il decreto prevede una disciplina specifica per i nomi già giuridicamente protetti o acquisiti con l’uso. I soggetti legittimati possono chiedere di avvalersi della protezione prevista dal regolamento europeo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DLgs 51/2026.
Per questi nomi, la procedura nazionale segue le regole ordinarie su domanda, esame e opposizione. In caso di esito positivo, la divisione competente comunica i nomi alla Commissione europea e all’EUIPO entro il 2 dicembre 2026.
La finestra interessa produzioni già riconosciute o radicate nel mercato nazionale. Per associazioni e imprese, il calendario è quindi stretto: occorre verificare subito se il nome già usato ha le caratteristiche per essere agganciato alla nuova tutela UE.
La registrazione non chiude il lavoro delle imprese. Il MIMIT-DGPI-UIBM è anche autorità competente per i controlli ufficiali sugli obblighi collegati alle IGP dei prodotti artigianali e industriali.
La verifica della conformità al disciplinare si basa sull’autodichiarazione del produttore. Ogni produttore è responsabile della completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni dichiarate e deve poter fornire le prove necessarie in caso di controllo.
I controlli riguardano anche l’uso dei nomi registrati sul mercato, compreso il commercio elettronico. Per il monitoraggio, il MIMIT può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e può delegare alcune funzioni a organismi di certificazione.
Il decreto affianca alla procedura di registrazione un apparato sanzionatorio esteso. La contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali entra nell’articolo 517-quater del Codice penale, con reclusione fino a due anni e multa fino a 20mila euro.
Sul piano amministrativo, le sanzioni coprono uso commerciale indebito, sfruttamento della reputazione, evocazione del nome protetto, indicazioni ingannevoli su confezioni, documenti, pubblicità e interfacce online. Le multe possono arrivare a 24mila euro nei casi più severi.
Le violazioni riguardano anche l’uso scorretto del simbolo UE, dell’indicazione geografica o dell’abbreviazione IGP. Sono comprese le condotte realizzate tramite nomi a dominio, vendite a distanza, e-commerce e merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
Prima di avviare la domanda, imprese e associazioni devono verificare se il prodotto ha davvero le caratteristiche per sostenere una registrazione IGP europea. Il lavoro preliminare è spesso più rilevante del deposito formale.
Le verifiche da svolgere prima della domanda sono:
Il disciplinare resta il cuore della procedura. Anche le misure di sostegno già varate negli anni scorsi erano rivolte alla sua predisposizione, perché senza una base tecnica solida la domanda rischia di fermarsi già nella fase nazionale o di diventare fragile davanti a opposizioni e controlli.
La nuova IGP non va confusa con l’uso commerciale del termine “artigianale”. La tutela geografica protegge il nome di un prodotto legato a un territorio; la disciplina sull’artigianalità riguarda invece l’uso di richiami ad artigianato e lavorazione artigiana da parte delle imprese. Un’impresa può essere iscritta all’albo artigiani senza avere una IGP così come una denominazione geografica può richiedere un disciplinare collettivo che supera la singola azienda. Le due regole possono però incrociarsi nella comunicazione commerciale, nel packaging e nelle schede prodotto.
C’è una finestra che le associazioni di produttori con protezioni nazionali preesistenti non possono ignorare. Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) 2023/2411, entro il 2 dicembre 2026 la protezione nazionale specifica per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali cessa di avere effetto: le domande pendenti in sede nazionale si considerano non presentate se non accompagnate da una contestuale richiesta di registrazione UE. Le produzioni attualmente tutelate solo a livello italiano che non transitano nel nuovo sistema europeo entro tale data perdono ogni forma di protezione.
La nuova disciplina rafforza il Made in Italy territoriale fuori dall’agroalimentare. Per ceramiche, vetri, tessuti, pizzi, lavorazioni metalliche, pietre naturali, strumenti musicali e altre produzioni identitarie, l’IGP può diventare uno strumento di difesa del nome, selezione della filiera e riconoscibilità sui mercati europei. La tutela richiede regole scritte, prove documentali, responsabilità dei produttori e controlli successivi. Per questo l’iter va affrontato come una scelta collettiva di posizionamento industriale, non come una semplice pratica amministrativa.
Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su un tema molto sensibile per imprese, datori di lavoro e consulenti: i contributi previdenziali omessi a causa di un’incertezza interpretativa, la riduzione delle sanzioni INPS non è comunque sempre automatica. La sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026 chiarisce che il regime agevolato è legato al pagamento nei termini fissati dall’ente impositore, anche quando il contrasto giurisprudenziale o amministrativo sull’obbligo contributivo non è ancora chiuso.
La pronuncia interpreta il testo dell’articolo 116 antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto PNRR del 2024, però si inserisce in un sistema oggi articolato. Dal 1° settembre 2024, in caso di omissione contributiva ordinaria, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto massimo al 40% dei contributi dovuti. Lo stesso sistema prevede strumenti di regolarizzazione più favorevoli quando il pagamento avviene spontaneamente o dopo accertamento nei termini indicati. La logica resta centrata sulla tempestività del versamento, che diventa decisiva anche nei casi di incertezza interpretativa.
Il principio fissato dalla Cassazione riguarda le sanzioni per contributi omessi nei casi in cui il mancato versamento derivi da oggettive incertezze sulla debenza della contribuzione. In queste situazioni l’articolo 116 della legge n. 388/2000 prevede un trattamento più favorevole rispetto al regime ordinario, a condizione che il datore di lavoro paghi entro il termine indicato dall’ente previdenziale. La Corte esclude però che il contribuente possa attendere la definizione finale del contrasto interpretativo per poi chiedere la riduzione delle sanzioni. Il termine fissato dall’INPS conserva efficacia anche durante il contenzioso o in presenza di orientamenti non allineati ai contributi dovuti.
Per la riduzione delle sanzioni serve una incertezza oggettiva, legata a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. La Cassazione chiarisce però che questa incertezza è solo uno dei presupposti. L’altro requisito è il versamento della contribuzione entro il termine fissato dall’ente impositore. Senza questo adempimento, il regime agevolato sulle sanzioni non può essere riconosciuto.
Il chiarimento più rilevante riguarda il momento in cui l’INPS può fissare il termine di pagamento. Secondo le Sezioni Unite, l’ente può indicarlo dopo aver verificato l’inadempimento, senza dover attendere il definitivo superamento del contrasto interpretativo.
La pendenza di un giudizio o di un contrasto amministrativo non sospende quindi la forza del termine assegnato. Il datore di lavoro che vuole accedere al regime sanzionatorio agevolato deve valutare il pagamento nei tempi indicati, anche quando intende continuare a contestare la pretesa contributiva.
La sentenza contiene anche un chiarimento sulla somma da pagare. Quando l’incertezza riguarda solo una parte degli importi richiesti, il contribuente non perde il beneficio se versa, nel termine fissato dall’INPS, una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato.
Questo significa che, se l’ente previdenziale pretende più importi e solo una parte viene poi riconosciuta come dovuta, l’accesso alla riduzione può restare aperto quando il pagamento tempestivo copre almeno la contribuzione risultata effettivamente dovuta.
Le Sezioni Unite precisano anche che la riduzione non è fissata sempre nella misura minima. La soglia degli interessi legali rappresenta il massimo livello di diminuzione, non un diritto automatico del contribuente.
La graduazione resta affidata all’ente impositore, che deve valutare diversi elementi: comportamento pregresso dell’azienda, correttezza dei versamenti, situazione patrimoniale, cause del mancato pagamento, importo da recuperare e riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il regime delle omissioni dovute a incertezza sull’obbligo contributivo. Resta distinta l’ipotesi di evasione contributiva, che presuppone condotte diverse, come l’occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o dati rilevanti per calcolare i contributi.
La distinzione incide sul regime sanzionatorio. Nell’omissione, il debito risulta dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie; nell’evasione, invece, il comportamento del contribuente impedisce o altera la conoscibilità della posizione da parte dell’ente previdenziale.
Per le imprese, la sentenza rafforza la necessità di leggere con attenzione ogni richiesta INPS relativa a debiti contributivi contestati. La scelta di attendere la fine del giudizio può compromettere l’accesso al regime agevolato, anche quando la pretesa dell’ente nasce da una materia controversa. Il tema si riflette anche sulla regolarità contributiva. Le sanzioni civili restano un terreno autonomo rispetto alla verifica dei contributi dovuti, però la composizione del debito e la tempestività dei pagamenti incidono sulla posizione aziendale e sulle successive interlocuzioni con l’Istituto.
Prima di chiedere la riduzione delle sanzioni civili, l’impresa deve ricostruire l’origine del debito, la data della richiesta INPS e i pagamenti effettuati. La sola esistenza di un contrasto interpretativo non basta a ottenere il trattamento più favorevole. Da verificare:
Il principio delle Sezioni Unite sposta quindi l’attenzione dal solo merito della pretesa contributiva alla condotta successiva del debitore. Per mantenere aperta la riduzione delle sanzioni civili INPS, il pagamento tempestivo diventa il dato da presidiare fin dalla prima richiesta dell’ente.
Dal 15 maggio 2026, il Sistema di Interscambio su cui transita ogni fattura elettronica applicherà automaticamente il nuovo tracciato XML: la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche. Le fatture trasmesse da imprese e professionisti con la versione precedente saranno scartate. Quattro le novità : controlli sui Gruppi IVA, compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici, numero massimo di codici destinatario e procedure di accreditamento ai canali di trasmissione.
La fattura elettronica viaggia sul Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML: uno schema strutturato che definisce quali campi devono essere compilati, con quali valori e secondo quale gerarchia. Le specifiche tecniche sono il documento che regola questo schema e la nuova versione 1.9.1 sostituisce integralmente quella precedente (secondo le specifiche 1.9 , entrate in vigore il 1° aprile 2025), con scarto automatico delle fatture non aggiornate.
La versione 1.9.1, pubblicata dall’AdE sul portale Fatture e Corrispettivi, introduce quattro modifiche al tracciato XML della fattura elettronica:
La modifica più delicata per chi emette fatture verso Gruppi IVA riguarda il campo “Codice fiscale” del cessionario o committente. Se la partita IVA non è indicata, il SdI verifica che il codice fiscale inserito appartenga a uno dei soggetti partecipanti al Gruppo — non al Gruppo IVA nel suo complesso.
In pratica: se il cedente o prestatore indica il codice fiscale del Gruppo invece di quello del singolo partecipante, il file viene scartato con il codice errore 00327. La regola non è nuova sul piano normativo — discende dall’art. 70-ter del DPR 633/1972 e dalle istruzioni già note in materia di fatturazione verso Gruppi IVA — ma fino al 14 maggio lo SdI non effettuava questo controllo formale in modo automatico. Dal 15 maggio l’omissione produce uno scarto immediato. Chi fattura a clienti inseriti in un Gruppo IVA deve quindi verificare che nei propri gestionali sia configurato il codice fiscale del singolo partecipante e non quello del Gruppo.
Per chi emette fatture che includono compensi per attività sportiva dilettantistica in regime di esenzione IRPEF, la versione 1.9.1 introduce una codifica dedicata. Ai sensi dell’art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi percepiti per attività di lavoro sportivo dilettantistico — sia subordinato che autonomo, incluse le collaborazioni coordinate — sono esenti fino a 15.000 euro annui.
Per gestire correttamente questa fattispecie nel tracciato XML, le nuove specifiche prevedono l’inserimento della stringa ESENZSPORT nel blocco opzionale AltriDatiGestionali. La compilazione consente una rappresentazione più precisa del documento fiscale in presenza di questa agevolazione. Chi elabora fatture per società sportive dilettantistiche o associazioni che erogano compensi a sportivi dilettanti deve verificare che il proprio software aggiorni il tracciato di conseguenza.
Con la versione 1.9.1 aumenta il numero massimo di codici destinatario registrabili: il tetto precedente di 100 sale a 300. La modifica risponde a un’esigenza pratica di intermediari, provider di fatturazione e grandi gruppi aziendali che gestiscono volumi elevati di trasmissioni tramite canali accreditati presso il SdI.
Il codice destinatario è la stringa alfanumerica a sette caratteri che identifica il canale di ricezione del destinatario: viene rilasciato dall’AdE ai soggetti che si accreditano al SdI o ai provider che smistano le fatture per conto dei clienti. Triplicare il numero massimo disponibile elimina quello che per alcune realtà strutturate era diventato un limite operativo concreto nella gestione del ciclo passivo.
La versione 1.9.1 aggiorna anche le procedure di accreditamento ai canali di trasmissione diretta: web service (WS) e SFTP. Questi canali sono utilizzati principalmente da software house, intermediari e aziende strutturate che trasmettono e ricevono fatture tramite connessione integrata con il SdI, senza passare per la procedura web del portale Fatture e Corrispettivi.
I dettagli tecnici delle nuove procedure sono contenuti negli allegati pubblicati dall’AdE contestualmente al rilascio delle specifiche 1.9.1. Per chi opera già tramite questi canali, l’aggiornamento richiede un adeguamento delle configurazioni di accredito in base alle nuove istruzioni. I canali già accreditati non vengono disattivati automaticamente, ma gli operatori devono verificare la conformità alle nuove specifiche entro la data di attivazione.
Per la maggior parte delle partite IVA che utilizzano software gestionali commerciali o piattaforme di fatturazione in cloud, l’aggiornamento al tracciato 1.9.1 avviene automaticamente con il rilascio delle nuove versioni del software. Il rischio di scarto dal SdI è in questo caso limitato. Diversa è la situazione per chi emette fatture con sistemi proprietari o tramite canali WS e SFTP configurati internamente: in questi casi è necessario un intervento tecnico esplicito prima del 15 maggio.
I controllo di base sono tre:
Chi fattura compensi a sportivi dilettantistici deve verificare l’implementazione della stringa ESENZSPORT nel proprio sistema. Per tutti gli altri, la verifica del corretto funzionamento del software prima del 15 maggio è l’unico adempimento necessario.
Le fatture emesse dopo quella data con il tracciato 1.9 saranno scartate dallo SdI senza possibilità di recupero automatico: andranno riemesse con il tracciato aggiornato.
Nell’attuale ecosistema digitale, l’attenzione è la risorsa più preziosa e il tempo è la valuta più rara. In questo scenario, per le piccole e medie imprese e i professionisti, i reel (su Instagram e Facebook) e i video brevi non rappresentano più una semplice tendenza passeggera ma diventano un vero e proprio strumento strategico per convertire utenti distratti in potenziali clienti.
Perché questo formato sta dominando il mercato? La risposta è semplice: l‘algoritmo premia l‘intrattenimento. A differenza dei post statici, i reel aumentano esponenzialmente la visibilità organica permettendo di raggiungere un pubblico che non segue ancora il proprio profilo, senza investire in budget pubblicitari.
Per suscitare curiosità e ottenere attenzione, è necessaria una strategia alla base. Di seguito, uno schema in tre punti per costruire un reel di successo.
Per un’azienda o per un professionista, “fare un reel” non significa ballare sulle note della canzone del momento o dare spettacolo. Significa catturare subito l’attenzione con una caption strategica e comunicare valore in meno di 60 secondi. I tre elementi da presidiare sono:
Spesso ciò che mette un freno alla creazione di reel è la paura di dover allestire una vera e propria sala registrazione. In realtà , per una comunicazione efficace è sufficiente seguire alcune semplici linee guida.
Non serve un set cinematografico per produrre contenuti efficaci. La checklist operativa si compone di cinque passaggi:
Per una PMI o per un professionista, i reel rappresentano una grande opportunità per umanizzare il brand e dimostrare competenza in modo dinamico. La perfezione non è l’obiettivo: conta l’autenticità . Il mercato oggi non premia chi ha il logo più bello ma chi sa raccontare meglio la propria soluzione ai problemi del cliente.
“La gente non vuole un trapano, vuole un buco nel muro” (magari per appendere le foto dei figli) ricordava il padre del marketing Philip Kotler.
Quando si vuol comunicare, la regola aurea è informare sui benefici e i risultati che si possono ottenere tramite quel prodotto o servizio.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
I rimborsi IRPEF da 730 derivanti dalla dichiarazione dei redditi seguono calendari diversi in base alla presenza del sostituto d’imposta e all’importo del credito maturato. Si tratta dei pagamenti a credito risultanti dall’applicazione delle detrazioni e dal ricalcolo delle imposte rispetto alle ritenute applicate nel corso dell’anno. Per la campagna 730/2026 — con invio aperto dal 14 maggio e scadenza al 30 settembre — i pagamenti seguono le consuete regole.
Le date di accredito dipendono da quando è trasmesso il modello e dalla presenza del sostituto d’imposta. Chi ne ha uno — datore di lavoro o ente pensionistico — riceve il conguaglio direttamente in busta paga o nel cedolino pensione: il 730 inviato entro fine maggio per ottenere il rimborso a luglio. Per chi non ha sostituto, i rimborsi arrivano dall’Agenzia delle Entrate con tempi più lunghi.
Chi indica un sostituto d’imposta nel 730 ottiene il conguaglio a credito nella busta paga o nel cedolino pensione a partire dal rateo di luglio, se il modello viene trasmesso entro fine maggio. Per i pensionati l’accredito parte da agosto o settembre. Chi presenta il modello più tardi riceve il rimborso nel cedolino del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione 730-4.
Dal 2024 è disponibile un’opzione aggiuntiva: anche chi ha un sostituto d’imposta può scegliere il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, rinunciando all’accredito in busta paga. La scelta comporta l’ingresso nel calendario dei rimborsi diretti con tempistiche più lunghe. Per chi non ha sostituto — liberi professionisti, disoccupati, pensionati senza ente erogante — il rimborso passa sempre per l’Agenzia delle Entrate, tramite accredito su IBAN comunicato oppure, in assenza di coordinate bancarie, tramite assegno vidimato.
Per chi non ha sostituto o ha scelto il rimborso diretto, l’accredito dall’Agenzia delle Entrate avviene entro sei mesi dalla scadenza della dichiarazione. Con il 730/2026 in scadenza il 30 settembre, il termine massimo si sposta a fine marzo 2027. Le scadenze si differenziano in base all’importo del credito:
I rimborsi oltre 4.000 euro sono soggetti a controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate: la verifica riguarda la coerenza dei dati rispetto alla Certificazione Unica, ai dati precompilati e alle dichiarazioni degli anni precedenti. Il diritto al rimborso non decade; i tempi si estendono ma il pagamento avviene entro la finestra ordinaria. Per accelerare i tempi è necessario che l’IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate sia aggiornato.
I ritardi più frequenti riguardano le coordinate bancarie errate: per rimborsi fino a mille euro con IBAN sbagliato, l’Agenzia delle Entrate invia una lettera al contribuente invitandolo a incassare l’importo presso uno sportello postale. Ulteriori cause di slittamento sono le anomalie nella dichiarazione — incongruenze con i dati precompilati o scostamenti rispetto all’anno precedente — che attivano verifiche aggiuntive senza far decadere il diritto al rimborso. Dal 2025 si aggiunge un caso nuovo: chi ha debiti erariali iscritti a ruolo e rifiuta la compensazione con il rimborso vede il credito congelato per tutto l’anno. Lo stato della pratica è verificabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nelle sezioni “in lavorazione”, “in pagamento” e “pagato”.
Se il credito risultante dalla dichiarazione supera le imposte già versate tramite ritenuta nel corso dell’anno, il rimborso è corrisposto solo entro il limite della capienza fiscale del contribuente: l’IRPEF è rimborsata fino a concorrenza delle ritenute applicate e l’eccedenza non viene erogata. Per alcune tipologie di spesa detraibile — comprese quelle sanitarie — la soluzione è optare per la rateizzazione pluriennale della detrazione, riducendo il rischio di perdere la quota non rimborsabile per incapienza.
Siglato il rinnovo del CCNL Federculture per il triennio 2022–2024. L’accordo riguarda i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, turismo, sport e tempo libero. Con la firma diventano operative le nuove norme su retribuzioni, welfare e inquadramenti. Tra i rinnovi 2024-2026, questo rappresenta uno dei più attesi per la lunga vacanza contrattuale accumulata; anche per questo, il 26 maggio è già fissata la data per l’apertura del negoziato per il triennio 2025–2027.
Sul piano retributivo, il contratto — sottoscritto dalla Commissione Trattante di Federculture e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA — prevede un aumento complessivo del 7,5% sui minimi tabellari riferiti ai valori al 1° dicembre 2021, con decorrenza dal 1° dicembre 2024: l’importo ammonta a 131,77 euro lordi per il II° livello della II° fascia, da riparametrare per gli altri livelli secondo le percentuali contrattuali.
Al personale in servizio alla data di firma spettano inoltre gli arretrati maturati per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2024: l’importo complessivo è pari a 1.850 euro lordi per il II° livello della II° fascia, da riparametrare per gli altri livelli. Le somme saranno assoggettate a tassazione ordinaria e contribuiranno alla formazione della base imponibile previdenziale e per il TFR.
In ambito welfare, il contributo che le aziende destinano all’assistenza sanitaria integrativa viene raddoppiato rispetto al precedente importo di 14,17 euro, salendo a 28,17 euro mensili per 12 mensilità per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considerando questa componente, l’incremento economico complessivo del rinnovo supera l’8%.
Sul piano normativo, il rinnovo introduce una riforma del sistema di classificazione del personale che entrerà in vigore dal 1° luglio 2026. Le aree di inquadramento restano tre ma i livelli vengono ridotti e riorganizzati in una struttura più leggibile, con l’obiettivo di rendere più chiari i percorsi professionali e allineare le categorie alle competenze richieste oggi dal settore, comprese quelle digitali.
Per i lavoratori già in forza al momento del passaggio al nuovo sistema, il contratto introduce la SCR — Specifica Componente della Retribuzione: un elemento economico non riassorbibile, calcolato sulla differenza retributiva eventualmente generata dall’accorpamento dei livelli, che tutela le retribuzioni individuali senza penalizzare chi era già inquadrato nel sistema precedente.
L’AGCM ha aperto un’istruttoria nei confronti di Glovo e Deliveroo per presunte pratiche commerciali scorrette: le comunicazioni ai consumatori descriverebbero un impegno etico verso i rider non corrispondente alla realtà . Nella stessa giornata, funzionari dell’Antitrust e il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza hanno effettuato ispezioni nelle sedi delle società .
La mossa arriva a pochi mesi dai provvedimenti della Procura di Milano che hanno posto Foodinho e Deliveroo Italy sotto controllo giudiziario per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026), che dedica l’intero Capo III alle misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale.
L’articolo 12 del Decreto Legge 62/2026 (Decreto Lavoro o Primo Maggio) stabilisce che, per qualificare il rapporto di lavoro con una piattaforma, non rileva il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto ma il modo in cui la prestazione è concretamente organizzata. Se emergono indici di controllo o di eterodirezione algoritmica — cioè se la piattaforma esercita, anche tramite sistemi automatizzati, poteri di organizzazione, direzione, valutazione o determinazione unilaterale del compenso — si presume il rapporto subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. La presunzione è relativa: la prova contraria spetta alla piattaforma.
Il risultato nella pratica è un’inversione dell’onere della prova, finora gravante sul lavoratore. La norma dà attuazione alla Legge 91/2025, che ha delegato il Governo a recepire la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali modificando il DLgs. 81/2015. Il Ministero del Lavoro ne anticipato l’indirizzo con la Circolare n. 9/2025, riconoscendo nei procedimenti amministrativi e giudiziali una presunzione di subordinazione in presenza di eterodirezione. Il D.L. 62/2026 la eleva a disposizione di rango primario.
L’articolo 13 modifica l’articolo 9-bis del DL. 510/1996 in materia di comunicazioni obbligatorie. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro devono trasmettere al Ministero del Lavoro — secondo modalità definite con decreto sentiti INPS, INAIL e INL — i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi di esecuzione e corrispettivi. Questi dati devono essere conservati per almeno cinque anni e resi disponibili sia al lavoratore sia alle autorità ispettive.
L’articolo 14 obbliga inoltre le piattaforme a informare i rider sui criteri dei sistemi automatizzati utilizzati per l’assegnazione delle attività , la determinazione o modifica dei compensi e le decisioni di sospensione o limitazione dell’accesso. Il lavoratore ha diritto al riesame umano di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle sue condizioni di lavoro o sul compenso.
L’articolo 15 introduce le regole per l’accesso alla piattaforma: esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite un account legato a un unico codice fiscale con sistema di autenticazione a più fattori. Le credenziali sono personali e non cedibili perché il “noleggio degli account” alimenta il caporalato digitale.
Dal 1° luglio 2026 scatta l’obbligo di indicare nel Libro Unico del Lavoro, per ciascun mese, il numero di consegne effettuate e l’importo totale corrisposto al lavoratore (nuovo comma 3-bis, art. 47-quater, D.Lgs. 81/2015). Entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione il committente deve assicurare una formazione specifica per l’attività svolta, i cui contenuti saranno definiti con decreto ministeriale.
L’istruttoria aperta il 6 maggio dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nei confronti di Glovoapp23, Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy e Deliveroo Italy ha una base normativa autonoma rispetto al Decreto Lavoro. L’AGCM contesta possibili pratiche commerciali scorrette ai sensi del DLgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
Le società avrebbero manifestato pubblicamente un’immagine di responsabilità sociale verso i rider non corrispondente alla realtà dei rapporti di lavoro (condizioni contrattuali, rispetto della legalità e funzionamento dell’algoritmo). In caso di accertamento della violazione, le sanzioni previste dal Codice del Consumo per pratiche commerciali scorrette possono raggiungere il 5% del fatturato annuo realizzato in Italia, con un massimo di dieci milioni di euro.
Il procedimento è distinto e parallelo rispetto all’indagine penale della Procura di Milano per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p.
Il Ministero del Turismo ha aperto il secondo esame nazionale per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica. La domanda si presenta su InPA entro il 19 maggio 2026 e la procedura non prevede un numero chiuso di abilitazioni: il titolo sarà conseguito da chi supera le prove. Con il titolo, sarà poi possibile presentare istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche.
Il nuovo bando aggiorna la procedura per diventare guida turistica abilitata dopo la riforma introdotta dalla Legge 13 dicembre 2023, n. 190. L’esercizio della professione richiede il superamento di un esame nazionale, disciplinato dal decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88.
La procedura è stata costruita per uniformare l’accesso alla professione su tutto il territorio italiano. Il bando riguarda il conseguimento dell’abilitazione nazionale alla professione di guida turistica e viene gestito con il supporto di Formez PA per domande, prove e contributo di partecipazione.
La candidatura deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale InPA. Il termine scade alle ore 13:00 del 19 maggio 2026, in applicazione della finestra di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando.
L’accesso alla procedura richiede autenticazione con SPID, CIE, CNE o eIDAS, registrazione sul portale e compilazione del curriculum con valore di dichiarazione sostitutiva. Serve anche una PEC intestata al candidato oppure un domicilio digitale.
Per partecipare all’esame occorre versare una quota di 10 euro, non rimborsabile, entro la stessa scadenza prevista per l’invio della domanda. In caso di più invii, resta valida soltanto l’ultima candidatura trasmessa in ordine cronologico.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. L’ammissione alle prove avviene con riserva, perché il Ministero può effettuare controlli anche dopo il superamento dell’esame. Per essere ammessi alla procedura servono:
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere accompagnato dagli estremi del provvedimento di equipollenza o equivalenza. I titoli non dichiarati nella domanda non vengono presi in considerazione.
Nel modulo di candidatura deve essere indicata la lingua straniera scelta per la verifica linguistica. La prova orale accerta una conoscenza almeno pari al livello B2, salvo i casi di esonero previsti dalla disciplina sulle guide turistiche.
L’esonero riguarda chi ha conseguito nella lingua straniera scelta un diploma di scuola secondaria o un titolo superiore presso un istituto scolastico o universitario straniero, se il titolo è riconosciuto secondo la normativa vigente. La documentazione va indicata e caricata nella domanda.
La prova scritta si svolge in lingua italiana con strumenti informatici e consiste in 40 quesiti a risposta multipla da completare in 40 minuti. Ogni risposta esatta vale un punto, mentre le risposte errate o non date valgono zero.
Il test si supera con almeno 25 punti su 40. Le materie previste dal bando sono:
Alla prova orale accedono solo i candidati che superano lo scritto. Il colloquio si svolge in italiano sulle materie della prova scritta e valuta capacità di comunicazione, conoscenza e approfondimento dei contenuti. Per i candidati non esonerati viene verificata anche la lingua straniera scelta in domanda. Anche la prova orale è valutata in quarantesimi e si supera con almeno 25/40.
La sede, il giorno e l’orario della prova orale vengono pubblicati su InPA e sul sito del Ministero del Turismo almeno 15 giorni prima. L’assenza comporta l’esclusione, salvo gravi e certificati motivi di salute, per i quali la commissione può fissare una nuova data entro il calendario previsto.
Chi supera la prova orale sostiene nella stessa giornata la prova tecnico-pratica. La prova consiste nella simulazione di una visita guidata e valuta la capacità di condurre il percorso e fornire informazioni pertinenti.
La simulazione si svolge in italiano e, quando non ricorre l’esonero linguistico, anche nella lingua straniera scelta dal candidato. La destinazione viene estratta a sorte da un elenco di contesti culturali, artistici, archeologici e paesaggistici pubblicato almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove orali. Anche la prova tecnico-pratica è valutata in quarantesimi e si supera con almeno 25/40.
L’abilitazione alla professione di guida turistica si intende conseguita solo dopo il superamento di tutte le prove.
Ogni comunicazione sull’esame viene pubblicata sul portale InPA. La pubblicazione vale come comunicazione ufficiale ai candidati e riguarda calendario, sedi, ammessi, esiti e indicazioni organizzative.
Per la prova scritta, data e luogo vengono resi disponibili almeno 15 giorni prima dello svolgimento. I candidati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido, codice fiscale e ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell’invio della domanda.
L’assenza alla prova scritta comporta l’esclusione, anche se dovuta a forza maggiore, ferme le misure previste per candidati con DSA, in gravidanza o allattamento.
Il bando prevede infatti misure dedicate per i candidati con disabilità , che possono richiedere ausili o tempi aggiuntivi in funzione delle proprie esigenze. La richiesta deve essere indicata nel modulo online e documentata con certificazione della commissione medico-legale ASL o di struttura pubblica equivalente.
I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento possono chiedere strumenti compensativi, misure dispensative o tempi aggiuntivi. In entrambi i casi, i tempi aggiuntivi non possono superare il 50% del tempo assegnato per la prova.
Le candidate in stato di gravidanza o allattamento possono chiedere misure organizzative dedicate, comprese prove asincrone e spazi per l’allattamento. La condizione deve essere dichiarata nella domanda e documentata secondo quanto previsto dal bando.
Il superamento dell’esame consente di presentare istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche. L’iscrizione all’ENGT non è automatica al termine delle prove, perché viene disposta dal Ministero del Turismo dopo la richiesta del candidato abilitato. L’ENGT è il registro nazionale istituito presso il Ministero e rappresenta l’esito della riforma delle guide turistiche, che ha previsto regole comuni per abilitazione, iscrizione e riconoscimento professionale.
Il numero indicato nel bando come disponibilità non limita le abilitazioni. La procedura è abilitante e il titolo viene conseguito da tutti i candidati che superano le prove previste.
Il bando nazionale riguarda chi intende ottenere l’abilitazione attraverso l’esame previsto dalla normativa italiana. Resta separata la procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere, rivolta alle guide già qualificate in altri Paesi. Per le qualifiche conseguite all’estero, il canale di accesso alla professione segue regole proprie e può richiedere verifiche aggiuntive, prova attitudinale o tirocinio di adattamento, secondo la posizione del candidato e il titolo posseduto.
Prima dell’invio è utile verificare la coerenza di tutti i dati inseriti, perché le domande incomplete, difformi o presentate con modalità diverse da InPA non sono considerate valide. La mancata esclusione in una fase dell’esame non sana eventuali irregolarità della candidatura. I controlli da fare prima della trasmissione:
Il Ministero può disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura in caso di difetto dei requisiti, documentazione mancante o dichiarazioni non veritiere. Per le richieste di assistenza informatica va usato il modulo presente su InPA, dopo la lettura della guida alla compilazione e delle FAQ.
Più liti tributarie di primo grado passano al giudice unico. La Legge n. 50 del 20 aprile 2026, che ha convertito il Decreto PNRR n. 19/2026, innalza da 5mila a 10mila euro la soglia di valore delle controversie fiscali attribuite al giudice monocratico. La novità si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 e punta ad alleggerire i collegi giudicanti sulle cause di importo più contenuto, con una linea di confine netta tra vecchia e nuova disciplina.
La modifica interviene sulla disciplina delle controversie tributarie di primo grado. L’articolo 16 del Decreto PNRR modifica l’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 546/1992, sostituendo il precedente limite di 5mila euro con la nuova soglia di 10mila euro per la decisione in composizione monocratica.
Il giudice monocratico viene quindi coinvolto in un numero più ampio di ricorsi fiscali di valore contenuto. La causa resta davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con assegnazione al giudice unico quando il valore della lite rientra nel nuovo limite fissato dalla legge.
La nuova soglia non si applica indistintamente a tutte le cause pendenti. Il criterio indicato dalla norma è la data di notifica del ricorso, che stabilisce se la controversia rientra nel vecchio limite o nel nuovo importo da 10mila euro.
La disciplina transitoria va letta così:
La data di deposito del ricorso non sostituisce quindi la data di notifica ai fini dell’individuazione del giudice competente. Per contribuenti, imprese e professionisti diventa decisivo controllare il momento in cui l’atto viene notificato alla controparte.
Per stabilire se il ricorso rientra nella soglia da 10mila euro conta il valore della lite tributaria. La regola generale guarda all’importo del tributo contestato, al netto di sanzioni e interessi.
Le sanzioni e gli interessi entrano nel calcolo solo quando la controversia riguarda esclusivamente questi importi. In caso contrario, la competenza del giudice monocratico si misura sul tributo oggetto di contestazione.
La distinzione produce effetti pratici immediati:
L’innalzamento della soglia serve a spostare una quota maggiore di contenzioso fiscale minore dalla decisione collegiale alla decisione monocratica. L’obiettivo è concentrare i collegi sulle controversie di valore più elevato e liberare risorse sulle cause seriali o meno complesse.
La modifica si inserisce nel percorso già avviato con la riforma del processo tributario e con la mediazione tributaria abolita per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024. La traiettoria è la stessa: accorciare i tempi della giustizia fiscale, ridurre gli arretrati e rendere più lineare la trattazione dei ricorsi.
Per chi presenta un ricorso tributario, la prima verifica riguarda il valore del tributo contestato. Il calcolo va fatto prima della notifica, perché da quel dato dipendono l’assegnazione al giudice monocratico o al collegio e l’applicazione della soglia corretta.
Resta utile valutare anche gli strumenti deflattivi del contenzioso fiscale, soprattutto quando il valore della lite è contenuto e la definizione della pretesa può evitare tempi e costi del giudizio.
La nuova soglia riguarda il processo tributario e non modifica le regole del giudizio penale in materia fiscale. Le due sedi restano autonome, anche quando i fatti contestati nascono dalla stessa vicenda fiscale.
La distinzione conta nei casi in cui un accertamento tributario conviva con profili penali. La decisione sul ricorso fiscale segue le regole del contenzioso tributario, mentre l’eventuale procedimento penale conserva presupposti, prove e conseguenze proprie.
Il bonus dipendenti in busta paga non spetta per i redditi assimilati al lavoro subordinato mentre le indennità sostitutive della retribuzione (come cassa integrazione, NASpI, maternità e malattia) possono dare diritto alla somma esentasse e alla detrazione aggiuntiva (l’ex taglio del cuneo fiscale). Lo chiariscono le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026.
Il chiarimento parte dalla formulazione della Legge di Bilancio 2025, che collega le agevolazioni ai soli redditi di lavoro dipendente previsti dall’articolo 49 del TUIR. Il richiamo normativo lascia fuori i redditi assimilati, disciplinati dall’articolo 50 del TUIR, oltre alle pensioni. L’assimilazione del trattamento fiscale non è dunque sufficiente per accedere al bonus dipendenti. Sono esclusi dall’agevolazione anche i seguenti redditi:
La regola cambia per i redditi sostitutivi. In base all’articolo 6, comma 2, del TUIR, le somme percepite in sostituzione di altri redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi che rimpiazzano. Se l’indennità sostituisce un reddito da lavoro dipendente può rilevare per il bonus o per la detrazione. Rientrano in questo perimetro le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità e quelle di malattia.
Per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro, la Manovra 2025 (con taglio del cuneo fiscale confermato nel 2026) prevede una somma che non concorre alla formazione del reddito. L’importo viene determinato applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente, con aliquote diverse in base alla fascia reddituale. La somma esente è calcolata con queste percentuali:
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, il beneficio assume la forma di una detrazione aggiuntiva dall’imposta lorda. Tra 20.000 e 32.000 euro la detrazione è pari a 1.000 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Oltre i 32.000 euro, il meccanismo di decalage IRPEF riduce progressivamente la detrazione fino all’azzeramento a 40.000 euro. Il calcolo si effettua moltiplicando 1.000 euro per il rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro.
Il chiarimento sui redditi sostitutivi si collega anche alle certificazioni rilasciate dall’INPS per le prestazioni a sostegno del reddito. Chi ha percepito NASpI, cassa integrazione o assegni di integrazione salariale deve verificare che la Certificazione Unica INPS sia aggiornata e riporti correttamente i dati utili al riconoscimento del beneficio.
Un’errata classificazione delle somme può precludere il bonus spettante. Se la somma esente o la detrazione non sono state riconosciute dal sostituto d’imposta, il recupero può comunque passare dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti previsti dalla disciplina.
L’INPS attua le nuove regole sull’esenzione fiscale per le vittime del dovere. Dopo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che aveva recepito l’orientamento della Cassazione, con Circolare n. 51/2026 porta il beneficio su tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai familiari superstiti. L’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali si applica anche agli assegni privi di collegamento diretto con l’evento che ha dato origine allo status, con diritto al rimborso delle ritenute operate sui ratei già pagati da gennaio 2026.
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito l’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale a favore delle vittime del dovere, ampliando il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. La nuova circolare INPS traduce questa lettura in istruzioni amministrative per le pensioni già liquidate e per quelle di prima liquidazione.
Il beneficio non riguarda soltanto la pensione generata dall’evento lesivo. L’esenzione IRPEF copre anche gli altri assegni previdenziali di cui il beneficiario sia titolare, compresi i trattamenti ottenuti con cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata.
La svolta nasce dalle pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto troppo restrittiva l’applicazione dell’esenzione ai soli trattamenti pensionistici collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. Con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dell’indirizzo dei giudici e ha invitato gli uffici a riesaminare le posizioni pendenti.
L’esenzione IRPEF si applica anche ai trattamenti pensionistici non correlati all’evento che ha dato origine allo status.
Il richiamo normativo resta l’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, che ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata. Il collegamento con i benefici previdenziali per le vittime del terrorismo spiega la lettura ampia ora recepita anche dall’INPS.
La platea indicata dall’INPS comprende vittime del dovere, soggetti equiparati e familiari superstiti. Il criterio decisivo è il riconoscimento dello status, che consente di applicare il regime fiscale agevolato ai trattamenti pensionistici INPS derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
Rientrano nell’esenzione fiscale:
L’esenzione comprende IRPEF e addizionali regionali e comunali. L’effetto si riflette quindi sul netto in pagamento, perché l’INPS deve rimuovere le trattenute fiscali dai trattamenti interessati.
Per l’anno d’imposta 2026 l’INPS applica l’esenzione fiscale dal primo rateo utile e rimborsa le ritenute già operate sui ratei di pensione a partire da gennaio. Il primo rateo utile dipende dalla data della domanda di ricostituzione del trattamento e dai tempi di elaborazione delle pensioni.
La domanda di ricostituzione della pensione diventa quindi il riferimento pratico per l’applicazione del beneficio sui trattamenti già in pagamento. L’INPS rinvia a un successivo messaggio le istruzioni di dettaglio sulle istanze di esenzione e sulle modalità di presentazione.
Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la via resta diversa. I soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie previste per il recupero delle imposte versate.
Dopo l’applicazione dell’esenzione, il controllo principale riguarda il certificato di pensione ObisM INPS e il cedolino mensile. Nel prospetto devono risultare l’azzeramento delle ritenute IRPEF e la rimozione delle addizionali regionali e comunali sui trattamenti coperti dal beneficio.
La verifica serve anche per ricostruire i ratei già tassati nel 2026, sui quali l’Istituto deve riconoscere il rimborso delle ritenute fiscali. Per le annualità precedenti resta invece utile conservare la documentazione pensionistica e fiscale da allegare all’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate.
La circolare INPS include anche i familiari superstiti. La pensione ai familiari superstiti resta regolata dalle condizioni ordinarie di accesso, dalle quote spettanti e dalle eventuali soglie reddituali, mentre l’esenzione interviene sulla tassazione del trattamento quando ricorre lo status tutelato dalla disciplina speciale.
Il beneficio fiscale non modifica la natura della pensione e non introduce una nuova prestazione previdenziale. Incide invece sul prelievo fiscale applicato all’assegno, eliminando IRPEF e addizionali nei casi riconosciuti dall’INPS alla luce della Cassazione e della risoluzione delle Entrate.
Dal 2012 l’INPS gestisce la previdenza del settore attraverso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che ha incorporato le funzioni dell’ex ENPALS mantenendo però un impianto normativo specifico, diverso da quello dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per attori, cantanti, registi, doppiatori e decine di altre figure del settore, le regole per la pensione seguono logiche proprie: contributi in giornate, tre gruppi e un sistema di calcolo in più quote.
Il FPLS è l’assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi del settore spettacolo, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto. La platea degli iscritti è ampia e comprende figure molto diverse tra loro: cantanti, ballerini, attori, registi, doppiatori, sceneggiatori, presentatori, direttori di scena, direttori d’orchestra, truccatori e tecnici di palcoscenico. Vi rientrano anche i dipendenti di ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e impianti sportivi.
L’elenco aggiornato delle categorie obbligate all’iscrizione è consultabile nell’Allegato 1 della Circolare INPS 83/2016, come integrato dall’Allegato 1 della Circolare INPS 155/2021. Quest’ultima ha ampliato la platea degli iscritti in attuazione del DL 73/2021, includendo nuove tipologie di attività connesse alla produzione di spettacoli.
Una delle caratteristiche più peculiari del Fondo è che l’anzianità contributiva si misura in giornate, non in settimane come nell’AGO. L’anno lavorativo convenzionale di riferimento è di 312 giorni. A partire dal 1° agosto 1997, i lavoratori iscritti al FPLS sono suddivisi in tre gruppi in base alla natura del contratto:
Prima della Riforma Amato (1° agosto 1997), il Fondo era articolato in due soli gruppi: il gruppo A per il personale artistico e tecnico con contratti a tempo determinato o saltuari, il gruppo B per i lavoratori comuni dell’impresa a tempo indeterminato. Per chi ha maturato contribuzione prima del 1° agosto 1997, il numero di giornate richiesto per ciascuna annualità è quindi personalizzato in base ai periodi in cui i versamenti sono stati effettuati.
Per i lavoratori del Gruppo A, il FPLS prevede un meccanismo di copertura d’ufficio che consente di completare l’annualità contributiva in presenza di determinate condizioni. Questa contribuzione è riconosciuta ai soli fini del diritto alle prestazioni, senza incidere sulla misura dell’assegno pensionistico.
Il passaggio tra i diversi gruppi è regolato da una normativa specifica che impone un meccanismo di riproporzionamento dei contributi giornalieri già maturati. Sul fronte dei massimali pensionistici, il Fondo si distingue dall’AGO con due regimi distinti:
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione (Quote A e B), la retribuzione giornaliera eccedente il massimale pensionabile non viene considerata. Il valore di questo limite — fissato a 241,17 euro nel 2022 — è soggetto a rivalutazione annuale da parte dell’INPS: per i valori aggiornati si fa riferimento alla circolare annuale sui minimali e massimali previdenziali.
Il Fondo riconosce agli iscritti le principali forme pensionistiche previste dalla normativa generale — pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità , pensione di inabilità e pensione ai superstiti — con alcune specificità importanti per determinate categorie professionali.
I lavoratori appartenenti a categorie professionali specifiche e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con requisiti più favorevoli rispetto alla normativa AGO generale. In base al DPR 157/2013 e alle successive modifiche introdotte dal DL 73/2021:
Per le prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta deve riferirsi per almeno due terzi a effettive prestazioni lavorative nel settore spettacolo: solo il restante terzo può essere coperto da contribuzione figurativa, volontaria, da riscatto o da versamenti nel FPLD. Il Fondo riconosce inoltre la pensione supplementare per i titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive o esonerative.
Le specificità del sistema di calcolo della pensione ex ENPALS producono effetti significativi sull’importo finale. Il calcolo avviene in tre fasi, ciascuna riferita a un diverso periodo contributivo:
Per gli iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995, l’imponibile contributivo non può superare il massimale annuo vigente — pari a 122.295 euro nel 2026 (Circolare INPS 6/2026) — in base a quanto stabilito dalla Legge Dini (art. 1, comma 18, legge 335/1995).
Il calcolo della Quota B della pensione ex ENPALS è al centro di un contenzioso che negli ultimi anni ha interessato migliaia di pensionati dello spettacolo. L’origine è nell’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 182/1997: la questione riguarda se, nella determinazione della Quota B, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’articolo 12, comma 7, del D.P.R. 1420/1971 continui ad applicarsi anche per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1992. Per anni numerosi tribunali di merito avevano accolto la tesi contraria — riconoscendo pensioni più elevate — ma la Cassazione ha cambiato indirizzo con la sentenza n. 38018 del 29 dicembre 2022, stabilendo che il tetto del D.P.R. 1420/1971 si applica anche alla Quota B. La stessa ricostruzione è confermata nel dossier della Camera relativo alla proposta di legge AC 1793.
La conseguenza pratica: per i lavoratori dello spettacolo con retribuzioni giornaliere elevate, la parte di compenso eccedente il massimale non entra nel calcolo pieno della Quota B, con effetti riduttivi sull’assegno finale. Adeguandosi all’orientamento ormai consolidato della Cassazione, l’INPS ha assunto la posizione secondo cui gli importi già erogati al di sopra del calcolo corretto costituiscono somme non dovute e, dove possibile, soggette a recupero.
Sul piano giuridico, la restituzione della pensione erogata in eccesso segue logiche differenti a seconda della storia di ogni singolo caso. Quando le somme erano state corrisposte in esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato poi superate nei gradi di giudizio successivi, l’INPS può invocare il principio per cui le somme pagate sulla base di un titolo giudiziario successivamente caducato vanno restituite — una logica diversa dalla disciplina ordinaria degli indebiti pensionistici. In quest’ultimo caso, invece, troverebbero applicazione le tutele dell’articolo 52 della legge 88/1989, che limita il recupero delle rate già riscosse in assenza di dolo del pensionato, e dell’articolo 13 della legge 412/1991, che restringe ulteriormente la rettifica ai provvedimenti formali e definitivi viziati da errore imputabile all’ente.
Sul piano legislativo, è attualmente in esame in Commissione alla Camera la proposta di legge AC 1793, che mira a introdurre un’interpretazione autentica favorevole ai lavoratori dello spettacolo, escludendo il vecchio massimale dalla determinazione della Quota B. Al momento, il testo è ancora fermo in Parlamento.
Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile adottate nel FPLS corrispondono a quelle dell’AGO: il 2% per ogni anno di contribuzione, con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione. Questo schema si applica sia alla Quota A sia alla Quota B.
Il massimale retributivo pensionabile introduce una limitazione alle aliquote di rendimento sulle quote che superano il primo tetto di retribuzione pensionabile per gli iscritti al FPLS. Le quote aggiuntive trovano riconoscimento solo fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile previsto per il fondo.
La contribuzione versata al FPLS si combina, in via ordinaria, con quella versata all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) attraverso un meccanismo di totalizzazione gratuita fissato dalla Convenzione INPS/ENPALS del 1973. L’obiettivo è ottenere una prestazione previdenziale unica — pensione di vecchiaia o pensione anticipata — sommando i contributi dei due fondi senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.
Se il diritto alla pensione non si perfeziona nemmeno con il cumulo FPLS-FPLD, è possibile valorizzare anche la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per i lavoratori del Gruppo A, tuttavia, il perfezionamento del diritto deve avvenire con contribuzione da attività lavorativa nel settore spettacolo: dal 1° luglio 2021 è sufficiente che almeno due terzi delle prestazioni siano riconducibili al settore.
In alternativa al cumulo convenzionale, la contribuzione può essere trasferita attraverso la ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979. Gli assicurati possono inoltre avvalersi della totalizzazione nazionale, del computo nella gestione separata o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano ciascuno di questi istituti.
Chi si avvicina alla pensione o vuole stimare l’importo del futuro assegno può utilizzare il calcolo della pensione online disponibile su PMI.it.
Le aziende agricole obbligate al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS dal 2026 hanno due scadenze da rispettare: il 31 maggio per la prima comunicazione, fissato dal Messaggio 1388/2026, e il 16 luglio per il primo versamento, fissato dal Decreto Primo Maggio. Con il Messaggio 1493/2026 l’Istituto aggiorna le istruzioni per il settore: quali contratti rilevano ai fini della soglia dimensionale, come si calcola la media annuale dei dipendenti e quali categorie di operai restano fuori dal computo.
La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 203, legge 199/2025) alza da 50 a 60 la soglia di dipendenti sopra la quale è obbligatorio conferire il TFR al Fondo INPS e stabilisce che questa vada riferita all’anno precedente, superando il riferimento statico al 2006. Il limite dimensionale è così articolato:
La regola precedente cristallizzava il superamento della soglia al 2006: le imprese cresciute negli anni successivi potevano continuare a trattenere il TFR in azienda. La Manovra 2026 supera questa impostazione introducendo un calcolo dinamico basato sulla media dell’anno precedente.
Il Messaggio INPS 1493/2026 chiarisce che ai fini della soglia dimensionale rilevano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni sul trattamento di fine rapporto. Concorrono anche gli operai agricoli a tempo determinato, senza alcuna distinzione basata sulla durata complessiva del rapporto. Il periodo di osservazione è l’anno civile precedente: per l’obbligo decorrente dal 2026 si considerano le giornate maturate nel 2025.
La precisazione dell’INPS è rilevante sul piano pratico: un OTD con contratto inferiore a tre mesi non è soggetto all’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria ma il rapporto di lavoro rientra comunque nel calcolo del requisito dimensionale. La soglia dei tre mesi prevista dalla Circolare INPS 105/2007 rileva esclusivamente sull’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo ma non sulla verifica della soglia dimensionale.
Lo stesso doppio regime vale per gli operai agricoli e florovivaisti a termine assunti con contratto la cui scadenza non è prefissata ma dipende dal verificarsi di un evento, come la fine di una campagna di raccolta, ai sensi dell’art. 21, comma 8, lett. a) del CCNL 2022-2025. Rientrano nel computo della soglia dimensionale ma non generano l’obbligo di versamento al Fondo.
Stessa disciplina per gli OTD con TFR a corresponsione mensile, fattispecie prevista da alcune contrattazioni provinciali per gli addetti alle operazioni di raccolta: la liquidazione è corrisposta mensilmente, quindi non c’è trasferimento al Fondo, ma il rapporto concorre al calcolo dei 60 dipendenti.
Gli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) sono una categoria contrattuale specifica del settore primario, caratterizzata dalla natura saltuaria della prestazione: la soglia massima è fissata a 45 giornate lavorative annue. Il limite quantitativo è il tratto distintivo che colloca questa figura al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari presi in considerazione dalla disciplina del Fondo di Tesoreria.
La prestazione occasionale, per definizione discontinua e non strutturata nell’organizzazione aziendale, non risponde ai criteri di stabilità su cui si basa la soglia dimensionale prevista dalla normativa.
Il Messaggio INPS 1388/2026 stabilisce che gli OTDO non concorrono al calcolo della media annuale dei dipendenti, il parametro che determina il superamento della soglia e quindi l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Per i datori di lavoro agricoli che impiegano lavoratori occasionali in aggiunta al personale fisso, questa esclusione ha un effetto diretto: gli OTDO non fanno massa critica ai fini del conteggio. La ragione tecnica risiede nella struttura della contribuzione: per gli OTDO la previdenza è assolta mediante un’aliquota unificata sostitutiva che non include il finanziamento del Fondo di Tesoreria.
Il metodo di calcolo si basa sulla divisione per 312 del numero totale di giornate computabili nell’anno civile di riferimento, pari a 26 giornate convenzionali per 12 mesi. Le regole variano per categoria:
I datori di lavoro agricoli che rientrano nell’obbligo devono chiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, allegando il modello SC34. Il codice “2R” va richiesto se l’obbligo sussiste esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto, indicandone i relativi codici fiscali. Restano valide le regole già indicate con il Messaggio INPS 1210 del 26 marzo 2019.
I datori di lavoro agricoli che in base alla media occupazionale del 2025 risultano tenuti all’obbligo dal 1° gennaio 2026 devono trasmettere i dati relativi ai mesi da gennaio a marzo 2026 nei flussi Uniemens/PosAgri entro il 31 maggio 2026, termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione del primo trimestre. La regolarizzazione delle quote di TFR maturate tra gennaio 2026 e la data di pubblicazione del Messaggio 1388/2026 avviene nello stesso termine, senza applicazione di sanzioni civili.
Il DL 62/2026 (Decreto Primo Maggio), in vigore dal 1° maggio 2026, stabilisce che il primo versamento al Fondo di Tesoreria — relativo ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 — è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 luglio 2026. Dal mese successivo riprendono le regole ordinarie previste dalla Circolare INPS 12/2026: i datori di lavoro versano le somme dovute entro il 16 del mese successivo al periodo di paga.
L’INPS ha completato la dematerializzazione dei versamenti volontari: dal 6 maggio 2026, comunicazioni e modelli di pagamento non sono più recapitati per posta e il versamento si effettua esclusivamente attraverso il Portale dei Pagamenti INPS via PagoPA. La novità coinvolge tutti i lavoratori — dipendenti, autonomi, collaboratori in Gestione Separata — che usano la contribuzione volontaria per colmare i vuoti contributivi e raggiungere i requisiti per la pensione con pochi contributi o per aumentare l’importo futuro dell’assegno previdenziale.
I contributi volontari INPS sono versamenti previdenziali a carico del lavoratore che consentono di continuare a maturare anzianità contributiva dopo la cessazione o l’interruzione dell’attività lavorativa. Il loro scopo è duplice: permettono di perfezionare il diritto alla pensione quando i contributi accumulati non sono ancora sufficienti, e di aumentare il montante contributivo su cui verrà calcolato l’assegno futuro. Sono utili ai fini di tutte le pensioni dirette — vecchiaia, anticipata, assegno ordinario di invalidità e inabilità — e di quelle indirette, come la pensione ai superstiti e la reversibilità .
Possono accedere alla contribuzione volontaria i lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa. Le categorie ammesse comprendono:
La contribuzione volontaria copre i periodi di inattività lavorativa che si producono in determinate circostanze previste dalla normativa. Rientrano tra i periodi ammissibili:
L’autorizzazione concessa non decade mai: anche se i versamenti vengono interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza presentare una nuova domanda.
Per ottenere l’autorizzazione al versamento volontario occorre dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti contributivi:
Per i lavoratori con carriere discontinue, stagionali o temporanee, e nei casi di non lavoro nell’ambito di un contratto part-time, il requisito minimo si riduce a un anno di contribuzione nel quinquennio precedente. La decorrenza dell’autorizzazione è fissata al primo sabato successivo alla domanda per i lavoratori dipendenti; al primo giorno del mese di presentazione per i lavoratori autonomi.
La domanda di prosecuzione volontaria va presentata telematicamente attraverso il servizio “Contributi volontari gestione privata di INPS.it” sul portale INPS (www.inps.it) con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Nella domanda il lavoratore indica anche la gestione assicurativa di destinazione dei versamenti: FPLD, Gestione Separata, Artigiani, Commercianti, Fondo Volo, Ferrovieri, Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri, CD/MC, ex IPOST o altra gestione di appartenenza.
Il versamento dei contributi per i periodi arretrati — dalla data di decorrenza dell’autorizzazione fino al trimestre precedente al primo modello prestampato — deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo alla ricezione del provvedimento di accoglimento.
Il costo dei contributi volontari varia in base alla gestione di appartenenza e alla retribuzione o al reddito di riferimento. In ogni caso, se la retribuzione di riferimento risulta inferiore al minimale fissato dall’INPS, il versamento va comunque effettuato sul minimale:
I contributi volontari si versano per trimestri solari, entro scadenze fisse e perentorie: il primo trimestre (gennaio-marzo) entro il 30 giugno; il secondo (aprile-giugno) entro il 30 settembre; il terzo (luglio-settembre) entro il 31 dicembre; il quarto (ottobre-dicembre) entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Dal 6 maggio 2026 l’INPS ha completato la dematerializzazione del servizio anche per i versamenti volontari: i modelli di pagamento precompilati non vengono più recapitati per posta e le comunicazioni sono inviate esclusivamente in formato digitale.
Per effettuare il versamento occorre accedere alla sezione Versamenti Volontari del Portale dei Pagamenti INPS con SPID, CIE o CNS, e procedere tramite PagoPA — con carta di credito o di debito, conto corrente o altri metodi abilitati. Il pagamento è disponibile anche attraverso l’app INPS Mobile e l’app IO, oltre che presso banche, uffici postali e tutti i prestatori di servizi di pagamento aderenti al circuito PagoPA. Per i versamenti relativi a periodi inferiori al trimestre, il portale offre la funzione “fraziona”, che aggiorna l’importo dell’avviso PagoPA in modo proporzionale al periodo effettivo da coprire.
Il lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria che riprende un’attività lavorativa può chiedere, entro 180 giorni dalla data di cessazione della nuova attività , la rideterminazione del contributo volontario in relazione alle retribuzioni o ai redditi percepiti. Il ricalcolo consente di aggiornare la base imponibile di riferimento ai nuovi importi, evitando di continuare a versare su parametri obsoleti. Se la ripresa dell’attività comporta una nuova contribuzione obbligatoria, i versamenti volontari restano comunque validi ai fini della posizione assicurativa già consolidata.
Le scadenze trimestrali sono perentorie: i contributi versati oltre i termini previsti non vengono accreditati dall’INPS, che provvede a restituire la somma senza interessi. Tuttavia, il lavoratore può sempre richiedere che l’importo pagato in ritardo sia imputato a copertura del trimestre successivo. Se la somma versata è inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se è superiore, l’eccedenza viene restituita. In ogni caso, non è prevista la possibilità di regolarizzare tardivamente un trimestre scaduto senza accordo preventivo con l’Istituto.
I contributi volontari versati all’INPS sono interamente deducibili dal reddito complessivo, senza limiti di importo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Vanno indicati nel rigo dedicato agli oneri deducibili del modello 730 o Redditi PF, alla voce contributi previdenziali e assistenziali, insieme agli eventuali contributi per riscatto della laurea, ricongiunzione di periodi assicurativi e altri versamenti a fini pensionistici. La deduzione spetta anche per i versamenti effettuati per familiari fiscalmente a carico.
Il risparmio fiscale effettivo dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente: 23%, 35% o 43%, senza alcun tetto massimo detraibile, a differenza dei fondi pensione complementari.
Il 730 congiunto 2026 serve quando i rimborsi fiscali rischiano di diventare più lenti o scomodi da gestire. Coniugi e persone unite civilmente possono presentare una sola dichiarazione congiunta, scegliendo tra precompilata online e modello ordinario, con il saldo finale regolato dal sostituto d’imposta del dichiarante. Il vantaggio riguarda il conguaglio: crediti e debiti dei due contribuenti vengono calcolati separatamente (senza sommare redditi, detrazioni o capienza fiscale) ma gestiti in un’unica operazione, in modo rapido e diretto.
La dichiarazione congiunta 730 consente di presentare insieme due posizioni fiscali distinte, riferite ai redditi e alle spese di ciascun coniuge o persona unita civilmente. Il Fisco calcola separatamente imposte, ritenute, oneri, detrazioni e saldo di ciascun contribuente, poi riunisce il risultato nel prospetto di liquidazione.
Se uno dei due coniugi non ha capienza fiscale (ossia, non ha sufficiente reddito imponibile a cui applicare le detrazioni spettanti), dunque, il 730 congiunto non permette comunque di recuperare le detrazioni rimaste inutilizzate usando l’IRPEF dell’altro. Ogni dichiarazione resta separata: le spese detraibili riducono solo l’imposta del contribuente a cui spettano. La dichiarazione congiunta serve invece quando il rimborso c’è ma manca un sostituto d’imposta che possa erogarlo in busta paga o pensione.
La scelta diventa invece utile quando uno dei due contribuenti è senza sostituto d’imposta, perché il credito da 730 può essere regolato tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico del dichiarante. In questo modo il rimborso passa dal conguaglio in busta paga o pensione, anziché dal rimborso diretto dell’Agenzia delle Entrate.
Il beneficio riguarda quindi la gestione dei rimborsi IRPEF da 730 e delle trattenute. Per questo la scelta del dichiarante va fatta guardando soprattutto al sostituto d’imposta disponibile, al saldo finale delle due dichiarazioni e alla presenza di crediti o debiti da regolare.
Il 730 congiunto può essere presentato da coniugi e persone unite civilmente, a condizione che entrambi abbiano redditi dichiarabili con il modello 730 e che almeno uno dei due possa utilizzare questo modello. La scelta può essere fatta sia con la precompilata sia con il modello ordinario tramite sostituto, CAF o professionista.
Rientrano tra i contribuenti che possono usare il modello 730, se possiedono redditi compatibili con questo dichiarativo:
La dichiarazione congiunta è riservata a coniugi e persone unite civilmente. Le coppie conviventi senza matrimonio o unione civile presentano dichiarazioni separate, anche quando condividono residenza, figli, mutuo, spese sanitarie o detrazioni per lavori sulla casa.
Il 730 congiunto resta escluso quando la dichiarazione viene presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori. Se uno dei coniugi è deceduto prima della presentazione, la posizione del contribuente scomparso segue le regole della dichiarazione dell’erede, mentre l’altro coniuge presenta la propria dichiarazione.
La forma congiunta è fuori anche dai casi in cui uno dei due contribuenti deve usare il Modello Redditi PF al posto del 730, perché possiede redditi, quadri o condizioni incompatibili con il modello 730.
Nel 730 congiunto una persona assume il ruolo di dichiarante e l’altra quello di coniuge. Il dichiarante è il contribuente che indica il sostituto d’imposta chiamato a effettuare il conguaglio, quindi il datore di lavoro o l’ente pensionistico attraverso cui passeranno rimborsi e trattenute.
La scelta del coniuge dichiarante incide sulla gestione del saldo finale. Se uno dei due ha un credito e l’altro un debito, il prospetto di liquidazione considera entrambi i risultati e il sostituto del dichiarante effettua il conguaglio complessivo in busta paga o pensione.
Quando manca la Certificazione Unica e dunque uno dei due contribuenti non ha un sostituto d’imposta, nella dichiarazione congiunta bisogna indicare come dichiarante il coniuge che può far effettuare i conguagli dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico. In questo modo, un eventuale credito fiscale viene rimborsato tramite busta paga o pensione, anziché con accredito diretto dell’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato congiunto si gestisce nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Il calendario del 730 precompilato 2026 prevede la consultazione dal 30 aprile, mentre dal 14 maggio il modello può essere accettato, modificato, integrato e inviato.
La procedura online richiede che ciascun contribuente confermi il proprio ruolo. Le due dichiarazioni precompilate restano inizialmente separate: una viene confermata dal coniuge che si aggrega al modello, l’altra dal dichiarante, che sarà l’unico soggetto abilitato all’invio finale.
Il percorso da seguire nella precompilata congiunta è questo:
Nel portale della Precompilata 2026 si accede con credenziali digitali, si controllano i dati caricati dal Fisco e si sceglie il sostituto d’imposta che effettuerà rimborsi e trattenute.
Chi usa la precompilata online può scegliere il percorso ordinario oppure la modalità semplificata del 730 precompilato 2026, che presenta le informazioni in linguaggio corrente e le riporta poi nei quadri del modello. Nel caso del 730 congiunto, la modalità semplificata aiuta a leggere meglio le due posizioni fiscali prima dell’invio.
Il contribuente può verificare i dati precaricati, correggere quelli errati, integrare le spese mancanti e controllare l’esito del prospetto di liquidazione.
La novità della Precompilata 2026 riguarda la persona di fiducia. Da quest’anno può trasmettere anche una dichiarazione congiunta, purché sia stata abilitata all’accesso alla precompilata sia dal dichiarante sia dal coniuge.
La persona di fiducia opera con le proprie credenziali, accede alla posizione del contribuente che l’ha autorizzata e può arrivare fino all’invio del modello, entro i limiti dell’abilitazione ricevuta. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono state recepite nella dichiarazione precompilata 2026, con indicazioni su accessi, deleghe e funzioni disponibili.
Il contribuente può scegliere il 730 ordinario anche quando è disponibile la precompilata. In questo caso si utilizzano i modelli dichiarativi 2026 e la dichiarazione viene presentata tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, CAF o professionista abilitato.
Nel 730 congiunto cartaceo restano ferme le stesse regole sostanziali della precompilata: due posizioni fiscali distinte, un dichiarante, un coniuge e un solo conguaglio finale. La differenza è nel canale di compilazione, perché il modello viene predisposto con la modulistica ufficiale e trasmesso dall’intermediario o dal sostituto.
La procedura con 730 ordinario cartaceo prevede questi adempimenti:
Nel modello 730 ordinario, la dichiarazione congiunta richiede attenzione nella sezione anagrafica e nella firma. Il contribuente che intende far eseguire i conguagli dal proprio sostituto deve indicarsi come dichiarante e segnalare la dichiarazione congiunta. L’altro contribuente assume il ruolo di coniuge dichiarante.
La corretta compilazione delle caselle evita errori sulla gestione dei rimborsi 730. Se il sostituto d’imposta viene indicato in modo errato, il conguaglio può slittare o richiedere una correzione successiva. Nella dichiarazione congiunta ordinaria, la scelta del dichiarante va fatta prima della compilazione definitiva.
Nel 730 congiunto i documenti vanno controllati per entrambi i contribuenti. La forma congiunta semplifica il conguaglio, ma non riduce la responsabilità sui dati dichiarati. Redditi, ritenute, familiari, immobili, detrazioni e deduzioni devono essere corretti in ciascuna posizione fiscale.
Le verifiche principali riguardano:
Le CU 2026 sbagliate nella precompilata possono alterare redditi, ritenute e conguagli, quindi vanno corrette prima dell’invio del modello oppure segnalate all’intermediario che assiste la coppia nella compilazione.
I controlli fiscali sul modello 730 cambiano in base al comportamento del contribuente. Se la dichiarazione viene accettata senza modifiche, il controllo documentale sugli oneri comunicati dai soggetti terzi resta limitato secondo le regole previste. Se vengono modificati dati su spese, oneri o detrazioni, l’Agenzia può chiedere la documentazione relativa alle variazioni effettuate.
Nel 730 congiunto, la verifica riguarda entrambe le posizioni. Una modifica nella dichiarazione del coniuge può incidere sul saldo finale gestito dal sostituto del dichiarante. I rimborsi superiori a 4.000 euro possono inoltre essere sottoposti a controlli preventivi e arrivare con tempi più lunghi.
Il rimborso IRPEF da modello 730 arriva più rapidamente quando esiste un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio. Per lavoratori dipendenti e pensionati, le somme a credito vengono erogate nella busta paga o nel cedolino pensione, secondo i tempi collegati alla data di invio della dichiarazione. Chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta riceve invece il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate sull’IBAN comunicato, oppure versa le somme dovute tramite F24. Questa modalità resta ammessa, ma può allungare i tempi di accredito rispetto al conguaglio in busta paga o pensione.
Nel 730 congiunto, il sostituto del dichiarante può gestire anche il saldo riferito all’altro coniuge. Questa è la ragione per cui la dichiarazione congiunta può aiutare chi ha un credito fiscale ma non ha un datore di lavoro o un ente pensionistico disponibile per il conguaglio.
Il 730 congiunto non somma i redditi dei coniugi e non crea una dichiarazione unica sul piano fiscale. Ciascun contribuente conserva il proprio reddito complessivo, le proprie ritenute, le proprie detrazioni e i propri oneri deducibili o detraibili.
La regola vale anche per la capienza fiscale. Se una detrazione supera l’imposta lorda del contribuente a cui spetta, la parte eccedente resta fuori dal rimborso, salvo discipline specifiche previste per singole agevolazioni. La dichiarazione congiunta aiuta a gestire il conguaglio finale, senza trasferire agevolazioni fiscali da una posizione all’altra.
Questa distinzione evita l’errore più frequente: usare il 730 congiunto per salvare detrazioni che un contribuente incapiente non può assorbire. Il rimborso passa dal sostituto del dichiarante, ma il diritto alla detrazione resta ancorato al soggetto che ha sostenuto la spesa e alla sua imposta.
Nel Quadro E del 730/2026 vanno indicate le spese sostenute nel 2025 che danno diritto a detrazione o deduzione. La forma congiunta non modifica il criterio di attribuzione dell’onere: la spesa va indicata nella dichiarazione del contribuente che l’ha sostenuta, anche quando il documento è intestato a un familiare fiscalmente a carico, nei casi ammessi dalla singola agevolazione.
Le detrazioni per figli e familiari nel 730/2026 vanno coordinate con le soglie di reddito per i familiari a carico: 2.840,51 euro come limite ordinario e 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Per i redditi più alti, il riordino delle detrazioni nel Quadro E introduce limiti specifici per i contribuenti sopra 75.000 euro. Nel 730 congiunto, questi limiti si applicano alla posizione fiscale del singolo contribuente, non alla coppia come unità unica.
La dichiarazione congiunta può semplificare il controllo delle spese familiari, ma non cambia le regole di intestazione, pagamento e ripartizione. Spese sanitarie, interessi sul mutuo, premi assicurativi, istruzione, canoni di locazione e bonus edilizi seguono le condizioni previste per ciascuna detrazione.
Per le spese sulla casa, il controllo deve riguardare fatture, bonifici parlanti, quote condominiali, comunicazioni dell’amministratore e ripartizione delle rate residue. Nel 730 congiunto ogni quota va attribuita al contribuente che ne ha diritto, senza spostamenti tra coniugi per ragioni di capienza.
Il rischio aumenta quando un intervento è stato pagato da un coniuge e l’immobile è intestato all’altro oppure quando le rate pluriennali sono già state indicate in dichiarazioni precedenti. In questi casi, il prospetto di liquidazione va controllato prima dell’invio, perché una correzione successiva può richiedere un 730 integrativo o un modello Redditi correttivo.
Il 730 congiunto 2026 aiuta quando la coppia vuole concentrare rimborsi e trattenute in un solo canale di conguaglio. La situazione tipica è quella in cui uno dei due contribuenti ha un sostituto d’imposta affidabile e l’altro non lo ha, oppure ha una posizione fiscale che renderebbe più lento il recupero del credito.
La scelta può essere utile anche quando entrambi hanno redditi da dichiarare con il 730, spese detraibili da controllare e un saldo complessivo che può essere gestito in modo ordinato da un solo sostituto.
Se la coppia non usa la precompilata, infine, il costo del 730 dal CAF o dal commercialista può incidere sulla scelta tra modello ordinario assistito e invio online.
La dichiarazione separata può risultare più lineare quando entrambi i coniugi hanno sostituti d’imposta, posizioni fiscali semplici e rimborsi autonomi senza criticità . In questi casi, due modelli separati evitano che eventuali controlli o correzioni su una posizione incidano sul conguaglio complessivo.
La forma separata può essere preferibile anche quando una delle due dichiarazioni contiene crediti elevati (perchè oltre 4mila euro i rimborsi arrivano più tardi), molte spese modificate rispetto alla precompilata (perchè in quel caso scattano i controlli), bonus edilizi complessi o dati che possono attivare verifiche preventive.
NB: la scelta va valutata prima dell’invio, perché dopo la trasmissione ogni correzione segue regole e tempi propri.
Le scadenze del 730 congiunto seguono il calendario generale del modello 730/2026. La precompilata è disponibile dal 30 aprile; dal 14 maggio è possibile accettare, modificare, integrare e inviare il modello; il termine ordinario di presentazione resta fissato al 30 settembre.
| Data | Adempimento |
|---|---|
| 30 aprile 2026 | Disponibilità del 730 precompilato in consultazione |
| 14 maggio 2026 | Avvio di accettazione, modifica, integrazione e invio del 730 |
| 30 settembre 2026 | Termine ordinario per presentare il modello 730/2026 |
| 26 ottobre 2026 | Termine per il 730 integrativo tramite CAF o professionista nei casi ammessi |
| 10 novembre 2026 | Termine per il 730 integrativo di tipo 2 tramite applicazione web |
In caso di errore dopo l’invio, la correzione dipende dall’effetto fiscale della modifica. Un maggiore credito, un minor debito, un’imposta invariata o un maggior debito seguono canali diversi. Nel 730 congiunto, ogni correzione va valutata su entrambe le posizioni fiscali, perché può cambiare il saldo finale affidato al sostituto del dichiarante.
I dazi USA sulle auto europee tornano al centro dello scontro commerciale tra Bruxelles e Washington. L’Unione Europea chiede agli Stati Uniti di rispettare il tetto del 15% previsto dall’accordo di Turnberry, mentre Donald Trump minaccia il ritorno al 25% su auto e camion importati dalla UE.
L’incontro a Parigi tra il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, e il rappresentante americano Jamieson Greer ha lasciato aperto lo stallo: Bruxelles vuole il ritiro delle minacce, Washington pretende la piena entrata in vigore del patto scozzese.
La richiesta europea riguarda il cuore dell’accordo commerciale dell’estate 2025: una tariffa onnicomprensiva al 15% sulle merci europee esportate negli Stati Uniti, con le esenzioni già previste dalla dichiarazione congiunta. Per la Commissione UE, il ritorno ai termini di Turnberry serve a ridare prevedibilità alle imprese e a evitare una nuova spirale tariffaria.
La minaccia americana di portare i dazi su auto e camion europei al 25% cambia però la traiettoria del negoziato. Il settore automobilistico è la filiera più esposta, sia per i grandi costruttori sia per la componentistica che alimenta le catene di fornitura europee, comprese molte imprese italiane attive nella meccanica, nell’elettronica, nella gomma-plastica e nelle lavorazioni metalliche.
L’intesa politica era stata raggiunta il 27 luglio in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, poi formalizzata nella dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata ad agosto. L’obiettivo dichiarato era costruire un commercio reciproco più equilibrato e stabilizzare una delle principali relazioni commerciali e di investimento al mondo.
Il testo prevede che gli Stati Uniti applichino ai beni originari della UE la maggiore tra la tariffa MFN e un’aliquota del 15%, composta da dazio MFN e tariffa reciproca. Per farmaceutici, semiconduttori e legname soggetti ad azioni Section 232, Washington si è impegnata a contenere il carico tariffario complessivo entro il 15%.
Per auto e parti di automobili, l’accordo stabilisce un meccanismo specifico: quando la tariffa MFN è pari o superiore al 15%, non si applicano ulteriori dazi Section 232; quando l’aliquota MFN è più bassa, la tariffa complessiva viene portata al 15%. La riduzione è collegata alla presentazione, da parte della UE, delle proposte legislative per tagliare i dazi su beni americani.
La nuova pressione della Casa Bianca nasce proprio da questo calendario. Washington accusa Bruxelles di muoversi troppo lentamente sull’attuazione del patto, mentre la Commissione sostiene che il percorso legislativo europeo richieda ancora passaggi istituzionali. Nel frattempo, l’ipotesi del 25% sulle auto europee riapre il rischio di una tariffa molto più pesante rispetto al tetto concordato.
La tensione con Washington attraversa anche il Parlamento europeo. L’Eurocamera ha già approvato una posizione con tutele rafforzate sull’intesa di Turnberry, vincolando le preferenze tariffarie concesse agli Stati Uniti al rispetto degli impegni americani. Tra le condizioni figura la possibilità di sospendere in tutto o in parte le agevolazioni se Washington supera il tetto del 15% o introduce nuovi dazi sui beni europei.
Lo scontro tra PPE e Socialisti riguarda il grado di rigidità da mantenere nella trattativa. Una linea più rapida punta a chiudere l’attuazione dell’accordo per evitare l’escalation sulle auto; una linea più cauta chiede clausole solide prima di concedere vantaggi tariffari agli Stati Uniti. La nuova minaccia di Trump rafforza il fronte di chi vuole blindare l’intesa con meccanismi di sospensione immediata.
La dichiarazione congiunta prevede esenzioni per alcune categorie considerate strategiche nelle catene del valore transatlantiche. Gli Stati Uniti si sono impegnati ad applicare solo la tariffa MFN a prodotti come aeromobili e parti di aeromobili, farmaci generici, ingredienti farmaceutici e precursori chimici, oltre ad alcune risorse naturali non disponibili.
Restano però comparti ancora esposti o in attesa di ulteriori negoziati. La Commissione UE e gli Stati membri puntano ad ampliare l’elenco delle merci escluse dal 15%, con attenzione all’agroalimentare e alle produzioni di maggiore valore per l’export europeo. Il negoziato riguarda anche acciaio e alluminio, per i quali l’accordo rinvia a soluzioni dedicate su quote tariffarie e catene di fornitura sicure.
Tra i settori italiani più esposti resta il vino, che non beneficia al momento delle esenzioni già previste. Il dazio del 15% interessa una quota rilevante dell’export verso gli Stati Uniti e pesa su una relazione commerciale che vale circa 2 miliardi di euro l’anno per le imprese del comparto. Secondo le stime riportate dall’Unione Italiana Vini, le perdite potrebbero arrivare a 317 milioni di euro nei dodici mesi successivi, con un aggravio fino a 460 milioni in caso di ulteriore svalutazione del dollaro. Tra le denominazioni più esposte figurano Moscato d’Asti, Pinot Grigio, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Prosecco, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.
Per le imprese italiane, la partita non si esaurisce nel settore auto. Il dossier dei costi dei dazi USA per le PMI italiane mostra già una pressione su comparti come alimentare, mobili, meccanica, prodotti in metallo e manifattura legata alle catene europee di esportazione.
Il problema è la perdita di stabilità delle regole. Un dazio al 15% consente alle imprese di rivedere prezzi, margini e contratti con un riferimento definito; una minaccia di ritorno al 25% su auto e camion apre invece un rischio negoziale più ampio, con effetti indiretti su ordini, forniture e programmazione commerciale verso il mercato americano.
Il capitolo acciaio e alluminio è ancora separato dal resto dell’intesa. La dichiarazione congiunta indica la volontà di lavorare su soluzioni dedicate, anche attraverso quote tariffarie e strumenti contro la sovraccapacità globale. Al momento, però, il dossier resta tra i più sensibili per industria, costruzioni, meccanica e componentistica.
Il Parlamento europeo ha chiesto condizioni specifiche anche su questo fronte, legando l’attivazione delle preferenze tariffarie alla riduzione dei dazi americani sui prodotti UE con contenuto di acciaio e alluminio sotto determinate soglie. La richiesta conferma che l’attuazione dell’accordo non è solo una questione tecnica, ma un test sulla reale affidabilità del patto transatlantico.
La Commissione europea punta a rimettere in funzione gli elementi principali dell’accordo prima del primo anniversario dell’intesa di Turnberry, previsto a fine luglio. Sefcovic e Greer hanno concordato di intensificare il confronto, ma lo sblocco politico resta legato a due condizioni: il rientro delle minacce americane e l’avanzamento dell’iter europeo sulle concessioni tariffarie agli Stati Uniti.
Per le imprese, la soglia da monitorare resta il 15%. Se il tetto regge, il commercio transatlantico resta dentro una cornice costosa ma prevedibile; se sulle auto europee torna il 25%, l’accordo di Turnberry rischia di trasformarsi da argine alla guerra commerciale a nuova linea di frattura tra UE e Stati Uniti.
La benzina torna a correre dopo la stretta sulle accise, mentre il gasolio resta sopra i 2 euro al litro in tutta Italia. I dati MIMIT aggiornati al 6 maggio fotografano una rete stradale con benzina self a 1,934 euro/litro e diesel a 2,042 euro/litro, con un divario ancora più marcato in autostrada. Il pieno costa di più soprattutto nella Provincia autonoma di Bolzano, che guida la classifica sia per la verde sia per il gasolio, mentre Marche, Campania e Veneto restano tra le aree meno care.
I prezzi medi nazionali pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy indicano, sulla rete stradale, benzina self service a 1,934 euro/litro, in rialzo di 0,008 euro rispetto al giorno precedente, e gasolio self a 2,042 euro/litro, in lieve calo di 0,002 euro.
| Rete stradale | Prezzo oggi | Prezzo ieri | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,934 euro/litro | 1,926 euro/litro | +0,008 euro |
| Gasolio self | 2,042 euro/litro | 2,044 euro/litro | -0,002 euro |
Il dato rispecchia la media nazionale e non corrisponde al prezzo del singolo distributore. Il MIMIT calcola le medie sulla base dei prezzi comunicati dagli esercenti, con riferimento alla modalità self service per benzina e gasolio.
Sulla rete autostradale il pieno è ancora più costoso. La benzina self arriva a 1,989 euro/litro, in aumento di 0,008 euro rispetto al giorno precedente, mentre il gasolio self si attesta a 2,112 euro/litro, pur con una lieve riduzione giornaliera di 0,002 euro.
| Rete autostradale | Prezzo oggi | Prezzo ieri | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,989 euro/litro | 1,981 euro/litro | +0,008 euro |
| Gasolio self | 2,112 euro/litro | 2,114 euro/litro | -0,002 euro |
Il differenziale tra rete ordinaria e autostrade resta rilevante: per il gasolio self lo scarto supera i 7 centesimi al litro, mentre per la benzina si avvicina ai 6 centesimi. Su un pieno da 50 litri, la differenza può superare i 3 euro per chi rifornisce in autostrada.
La mappa regionale mostra una forbice contenuta sulla benzina e più visibile sul gasolio. Per la benzina self, il prezzo più alto è nella Provincia autonoma di Bolzano, a 1,955 euro/litro. Seguono Trento e Friuli Venezia Giulia a 1,948 euro, Valle d’Aosta e Calabria a 1,946 euro.
| Area | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Provincia autonoma di Bolzano | 1,955 euro/litro | 2,065 euro/litro |
| Provincia autonoma di Trento | 1,948 euro/litro | 2,053 euro/litro |
| Friuli Venezia Giulia | 1,948 euro/litro | 2,051 euro/litro |
| Valle d’Aosta | 1,946 euro/litro | 2,055 euro/litro |
| Calabria | 1,946 euro/litro | 2,057 euro/litro |
Per il gasolio self, tutte le regioni risultano sopra quota 2 euro al litro. Il valore più alto resta a Bolzano, con 2,065 euro/litro, davanti a Sardegna, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta.
Le aree meno care confermano una distanza di pochi centesimi sulla benzina, che però diventa più visibile quando si moltiplica il prezzo per più pieni mensili. La benzina self costa meno nelle Marche, a 1,912 euro/litro, seguite da Campania, Lazio, Umbria e Molise.
| Area | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Marche | 1,912 euro/litro | 2,033 euro/litro |
| Campania | 1,916 euro/litro | 2,029 euro/litro |
| Lazio | 1,924 euro/litro | 2,035 euro/litro |
| Umbria | 1,928 euro/litro | 2,040 euro/litro |
| Molise | 1,929 euro/litro | 2,052 euro/litro |
Sul diesel, i valori più bassi si trovano in Campania e Veneto, entrambe a 2,029 euro/litro. Seguono Marche, Lazio e Lombardia, comunque sopra la soglia dei 2 euro.
La nuova fotografia dei prezzi arriva dopo il Decreto Accise, che ha rideterminato le aliquote dal 2 al 10 maggio. La benzina è tassata a 622,90 euro per mille litri, mentre il gasolio resta a 472,90 euro per mille litri. La differenza più visibile per gli automobilisti nasce dal taglio ridotto sulla benzina rispetto alla fase precedente.
Il risultato si vede nei dati giornalieri: la benzina sale sia sulla rete stradale sia in autostrada, mentre il gasolio arretra di appena due millesimi. La forbice tra i due carburanti resta quindi stretta, con il diesel ancora più caro della verde nelle medie nazionali.
Il prezzo medio carburanti pubblicato dal MIMIT serve da riferimento per confrontare i listini dei distributori, ma non sostituisce il prezzo praticato dal singolo impianto. La media regionale riguarda la rete stradale, mentre per le autostrade viene pubblicato un dato nazionale separato.
Per leggere correttamente i valori bisogna distinguere tra rete stradale e rete autostradale, self e servito, benzina e gasolio. Il riferimento di servizio resta l’approfondimento sui prezzi medi carburanti MIMIT, utile per controllare quotazioni e dati ufficiali aggiornati.
Il gasolio sopra i 2 euro in tutte le regioni resta la voce più sensibile per imprese, artigiani, professionisti con mezzi commerciali e autotrasporto. Anche variazioni minime al litro diventano rilevanti quando i consumi sono ricorrenti e legati all’attività quotidiana.
La pressione sul diesel si inserisce in una fase già tesa per il settore, con proteste annunciate contro il caro carburanti. Per questo il tema dei prezzi alla pompa va letto insieme allo sciopero degli autotrasportatori contro il caro carburanti e alle misure fiscali ancora in via di assestamento.
Le retribuzioni contrattuali continuano a crescere e il ritmo resta sotto il 3% ma la fotografia Istat di marzo racconta solo una parte della stagione salariale in corso. Alla fine del primo trimestre 2026, infatti, risultano 4,1 milioni di dipendenti ancora in attesa di rinnovo, con una Pubblica Amministrazione formalmente scoperta sui contratti in vigore per la parte economica. Quel dato, però, va letto insieme alla nuova tornata dei rinnovi dei CCNL con aumenti di stipendio, perché nel secondo trimestre alcune partite pubbliche si sono già mosse e altre sono entrate nel negoziato 2025-2027.
Secondo l’Istat, l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta a marzo dello 0,1% rispetto a febbraio e del 2,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nella media del trimestre gennaio-marzo, la crescita arriva al 2,6% sullo stesso periodo del 2025.
Il dato misura la parte della retribuzione fissata dai contratti collettivi nazionali: minimi tabellari, aumenti stabiliti dai rinnovi e voci contrattuali recepite negli indici. Restano fuori premi aziendali, straordinari, welfare, indennità variabili e differenze prodotte dalla contrattazione di secondo livello.
| Indicatore Istat | Dato a marzo 2026 |
|---|---|
| Retribuzioni contrattuali orarie | +2,4% su marzo 2025 |
| Media gennaio-marzo | +2,6% sul primo trimestre 2025 |
| Pubblica Amministrazione | +3,2% annuo |
| Industria | +2,3% annuo |
| Servizi privati | +2,3% annuo |
A fine marzo, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica sono 46 e coprono circa 9 milioni di dipendenti, pari al 68,8% del totale. La copertura è molto diversa tra privato e pubblico: nel settore privato arriva all’87,9%, mentre nella Pubblica Amministrazione risulta pari a zero nella rilevazione Istat.
Questo dato non significa che i dipendenti pubblici siano privi di trattamento contrattuale o di aumenti già riconosciuti. Significa che, alla data del 31 marzo, i rinnovi pubblici recepiti negli indici riguardano ancora il triennio 2022-2024 e risultano quindi già scaduti per la parte economica.
Nel primo trimestre Istat ha recepito sette contratti: cinque dell’industria, uno dei servizi privati e uno della Pubblica Amministrazione relativo al triennio 2022-2024. Nel dettaglio della copertura contrattuale, il contratto pubblico indicato tra gli accordi acquisiti riguarda Regioni e autonomie locali.
Il riferimento va quindi collegato al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, firmato a febbraio e in fase di assorbimento negli enti territoriali. L’effetto entra nella dinamica salariale della PA, ma non chiude la nuova stagione negoziale.
La nuova tornata è già aperta: per gli enti territoriali è partito il negoziato sul contratto Enti Locali 2025-2027 con aumenti medi da 135 euro. Questo passaggio va tenuto separato dal dato Istat di marzo, perché riguarda una fase successiva e non ancora recepita negli indici del primo trimestre.
La cautela vale anche per il comparto Istruzione e Ricerca. L’aggiornamento Istat si chiude al 31 marzo, mentre la firma all’ARAN dell’ipotesi economica 2025-2027 è arrivata il 1° aprile. Questo significa che gli aumenti del nuovo accordo non possono essere letti dentro il dato di marzo.
Il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 apre una fase diversa, con aumenti a regime dal 2027, arretrati dal 2025 e tabelle differenziate per scuola, università , AFAM ed enti di ricerca. Per questo il pezzo Istat deve distinguere tra contratti già acquisiti nelle statistiche e rinnovi successivi alla rilevazione.
Nel settore privato, la quota di dipendenti con contratto scaduto scende a poco più di uno su dieci. I contratti in attesa di rinnovo coinvolgono 1,2 milioni di lavoratori privati, contro 2,8 milioni nella Pubblica Amministrazione.
Tra i settori con gli aumenti tendenziali più elevati si trovano energia e petroli, con un incremento del 7,7%, estrazione di minerali al 7,4% e servizio smaltimento rifiuti al 5,7%. L’incremento è invece nullo per le farmacie private, a conferma di una dinamica salariale molto diversa tra comparti.
Il dato Istat sui contratti scaduti si intreccia con le misure del Decreto Primo Maggio. Per i CCNL scaduti da almeno dodici mesi, il decreto introduce un adeguamento transitorio collegato al 30% della variazione IPCA, pensato per evitare che le trattative ferme troppo a lungo blocchino del tutto gli aumenti in busta paga.
Per i lavoratori coinvolti, la novità è l’aumento IPCA in busta paga per i CCNL scaduti. Per le imprese, invece, la misura si affianca alla disciplina sul salario giusto, che lega gli incentivi alle assunzioni al trattamento economico previsto dai contratti comparativamente più rappresentativi. La stessa linea si ritrova nella riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi, che rende più leggibile il rapporto tra codice contratto, settore, rappresentatività e trattamento economico. Il dato statistico sui rinnovi diventa così anche una leva di trasparenza per buste paga, annunci di lavoro e controlli sugli incentivi.
Gli aumenti delle retribuzioni contrattuali sono valori lordi e non coincidono automaticamente con lo stipendio netto. Il risultato in busta paga dipende da contributi, IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni, tredicesima e profilo familiare.
Per stimare l’effetto di una nuova RAL o di un aumento tabellare si può usare il calcolatore dello stipendio netto, aggiornato alle regole fiscali applicabili.