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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Chi ha una carriera discontinua — qualche anno senza contributi, un periodo di disoccupazione, mesi di lavoro part-time sotto il minimale — si trova prima o poi a fare i conti con una pensione che tarda ad arrivare o che rischia di essere più bassa del previsto. Gli strumenti per rimediare esistono e sono diversi tra loro per costi, requisiti e logica di funzionamento. Non tutti sono ancora attivi nel 2026. Capire quale fa al caso proprio richiede di conoscerli tutti.
Prima di tutto una distinzione che fa la differenza pratica. I contributi volontari servono a coprire periodi presenti e futuri di inattività : si versano mese per mese, o trimestre per trimestre, mentre non si lavora. Il riscatto, nelle sue varie forme, serve invece a valorizzare periodi già trascorsi — anni di studio, periodi di interruzione, vuoti tra un contratto e l’altro. I due strumenti non si escludono: spesso la soluzione ottimale è una combinazione di entrambi, a seconda di dove si trovano i buchi nella propria posizione assicurativa.
I contributi volontari consentono a chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa di continuare a versare all’INPS come se stesse ancora lavorando. Richiedono una specifica autorizzazione dell’istituto, che la concede a chi ha maturato almeno cinque anni di contributi effettivi in qualunque epoca, oppure tre anni nei cinque precedenti la domanda. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il versamento avviene per trimestri e può coprire anche i sei mesi precedenti la data della domanda. Il limite strutturale dei contributi volontari è che non possono coprire periodi già trascorsi oltre i sei mesi precedenti la domanda. Per i vuoti più lontani nel tempo servono gli strumenti di riscatto.
Il riscatto della laurea trasforma gli anni del corso universitario legale in contributi pensionistici a tutti gli effetti, utili sia per anticipare la pensione sia per aumentarne l’importo. Esistono due versioni con costi molto diversi.
Per calcolare il costo del proprio riscatto e confrontare le due opzioni è disponibile il simulatore gratuito di PMI.it.
Vale la pena ricordare che nella Manovra 2026 era stata ipotizzata una stretta sul riscatto di laurea ai fini della pensione anticipata, poi stralciata dopo le polemiche. Lo strumento resta quindi invariato.
Il D.Lgs. 564/1996 è la norma strutturale — senza scadenza — che consente di riscattare diversi tipi di periodi scoperti successivi al 31 dicembre 1996. Non è una misura temporanea come lo è stata nel 2024-2025 la pace contributiva: è accessibile in qualsiasi momento, a domanda, a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive. Le casistiche sono quattro e hanno regole diverse.
In tutti e quattro i casi il costo si calcola con il meccanismo della riserva matematica ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962, e il pagamento può essere rateizzato.
Esiste anche uno strumento specifico per una situazione particolare: quella di chi ha lavorato regolarmente ma il cui datore di lavoro non ha versato i contributi, e quei contributi sono ormai prescritti. In questo caso la strada è la rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della L. 1338/1962, che consente di riscattare i periodi con contributi omessi e prescritti pagando un onere calcolato sulla retribuzione del periodo interessato. Non è uno strumento per tutti, ma per chi si trova in questa situazione specifica è l’unica via per recuperare quegli anni ai fini pensionistici.
La scelta tra gli strumenti disponibili non ha una risposta universale. Tre domande aiutano a orientarsi.
Cresce la dimensione media dei soggetti che ricorrono alla composizione negoziata, che consente di intervenire per risolvere una crisi d’impresa raggiungendo un accordo con i creditori. Quando lo strumento non funziona, le micro-realtà tendono poi a presentare domanda di concordato semplificato, mentre quelle più grandi utilizzano il concordato preventivo concorsuale.
I dati sono diffusi dall’Osservatorio Nazionale sulla crisi d’impresa di Unioncamere, che analizza l’andamento di tutti i principali strumenti previsti dalla normativa in materia di crisi d’impresa. Nel 2025 le procedure complessive hanno raggiunto quota 13.470, con un incremento del 15,5% rispetto all’anno precedente.
Nel 2025, sono state aperte 1.776 procedure di composizione negoziata, in crescita del 69% sull’anno precedente. Nella stragrande maggioranza dei casi l’impresa è una società di capitali (79%) e molto spesso si tratta di realtà di piccole dimensioni: il 44,5% microimprese fino a nove addetti, il 40,6% piccole imprese fra 10 e 50 dipendenti. Rispetto agli scorsi anni, però, la dimensione è in costante aumento, con il valore medio della produzione di queste imprese passato da 4 milioni di euro del 2021 a 9 milioni del 2023, per arrivare a 10 milioni nel 2024 e a oltre 16 milioni di euro nel 2025. I settori più coinvolti sono manifattura, commercio all’ingrosso e al dettaglio, costruzioni.

Questo strumento deflattivo del contenzioso, riformato dal Codice della crisi d’impresa del 2019, interviene prima che l’impresa apra una vera e propria procedura concorsuale. Se il tentativo non risulta efficace, l’impresa apre invece la procedura concorsuale.
La crescita non è casuale. Dal 2022 ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha l’obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili — sistemi di monitoraggio continuo che devono rilevare tempestivamente i segnali di squilibrio finanziario prima che la crisi diventi irreversibile. L’obbligo, introdotto dal nuovo articolo 2086 del Codice Civile, impone agli amministratori di attivarsi senza indugio non appena emergono i primi indicatori critici, con responsabilità patrimoniale personale in caso di inerzia.
Chi rispetta questa disciplina intercetta la crisi prima, arriva alla composizione negoziata con un’azienda ancora risanabile — ed è questa la ragione per cui, anno dopo anno, le imprese che vi accedono sono sempre più strutturate e con fatturati più alti.
Le aziende fino a 16 addetti tendono a ricorrere al concordato semplificato. Sono 143 le istanze 2025, in media relative a imprese con 16 addetti e 7 milioni di valore della produzione. I concordati preventivi concorsuali sono invece stati 895 nel 2025, facendo registrare un valore medio di 32 addetti per impresa e circa 7 milioni di euro di valore della produzione.
I dati dell’Osservatorio restituiscono una lettura sistemica che va oltre i singoli numeri: esiste una relazione diretta fra dimensione aziendale e scelta dello strumento. Le imprese che accedono alla composizione negoziata hanno in media 40 addetti e 16 milioni di euro di fatturato; quelle che ricorrono agli accordi di ristrutturazione ne hanno 89, ma con un valore della produzione medio di 11 milioni. Le imprese in concordato preventivo scendono a 32 addetti e 7 milioni. Quelle che finiscono in liquidazione giudiziale hanno in media appena 8 addetti e 3 milioni di fatturato. Il messaggio è netto: le realtà più fragili e sottodimensionate non riescono ad attivare in tempo gli strumenti preventivi e arrivano alla procedura liquidatoria quando la crisi è già irreversibile. È la conferma empirica dell’importanza degli adeguati assetti organizzativi: chi li adotta intercetta i segnali prima, chi non li adotta spesso non ha più margine di manovra.
Il rapporto Unioncamere fornisce dettagli anche sul modo in cui viene gestita la ristrutturazione. Gli accordi di ristrutturazione del debito sono stati 348 lo scorso anno, con un valore medio della produzione salito a 11 milioni di euro. Quasi 10mila imprese (9.869) hanno aperto la liquidazione giudiziale, mentre sono state 453 le procedure di liquidazione coatta amministrativa, in crescita dell’86% rispetto al 2024 — l’aumento percentuale più elevato fra tutti gli strumenti monitorati, trainato principalmente da cooperative e consorzi operanti nella sanità e nei servizi.
Sul fronte dei debiti fiscali e contributivi, il quadro normativo offre oggi agli imprenditori in crisi strumenti più incisivi rispetto al passato. Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo è possibile patteggiare i debiti fiscali concordandone il pagamento parziale, anche senza il consenso dei creditori pubblici dopo le modifiche introdotte dal correttivo al Codice della crisi. Parallelamente, le imprese che adottano un piano di risanamento o di ristrutturazione del debito godono di agevolazioni fiscali specifiche riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Anche sul versante previdenziale, il Polo crisi aziendale dell’INPS dispone oggi di nuove competenze decisionali per gestire la dilazione e la ristrutturazione dei debiti contributivi, rendendo più praticabile la via del risanamento anche per le imprese con esposizioni previdenziali significative.
L’azienda può trasferire un lavoratore da un’unità produttiva a un’altra in caso di incompatibilità ambientale senza che il provvedimento assuma natura disciplinare — e può farlo anche nei confronti di chi non ha causato il conflitto. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4198/2026, pronunciata il 25 febbraio. In questi casi il trasferimento trova giustificazione nelle motivazioni organizzative e produttive ai sensi dell’articolo 2103 del Codice Civile. Il tutto, anche senza nessuna colpa dei dipendenti coinvolti.
La vicenda da cui origina la pronuncia riguarda una lavoratrice dipendente di una cooperativa, impiegata presso lo stabilimento di una società committente nell’ambito di un contratto di appalto. La committente aveva manifestato la propria indisponibilità a proseguire la collaborazione con la dipendente, arrivando a revocarle il badge di accesso allo stabilimento. La cooperativa datrice di lavoro aveva quindi disposto lo spostamento della lavoratrice dalla sede dell’appalto ai propri uffici aziendali.
La Corte d’Appello di Firenze aveva annullato il provvedimento, qualificando lo spostamento come trasferimento illegittimo per mancanza di comprovate ragioni organizzative. La Cassazione ha ribaltato questa valutazione su due piani distinti.
In primo luogo ha rilevato che i giudici di merito non avevano verificato se le due sedi — lo stabilimento della committente e l’ufficio della cooperativa — costituissero effettivamente unità produttive distinte ai sensi dell’art. 2103 c.c., requisito indispensabile perché si configuri un trasferimento in senso tecnico. Non ogni cambiamento del luogo fisico di esecuzione della prestazione integra automaticamente un trasferimento.
Sul secondo profilo — quello dell’incompatibilità ambientale come ragione giustificativa — la Cassazione ribadisce un principio consolidato: quando la presenza di un lavoratore determina tensioni, conflitti o disfunzioni nell’organizzazione aziendale, il datore può disporne il trasferimento per ristabilire il corretto funzionamento dell’attività , indipendentemente dall’esistenza di un suo inadempimento disciplinarmente rilevante. La pronuncia precisa espressamente che tale situazione oggettiva di disfunzione va ricondotta alle esigenze tecnico-organizzative previste dall’art. 2103 c.c., non a finalità punitive.
Ne consegue che il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede l’accertamento di colpe in capo al lavoratore trasferito: può ricadere tanto su chi ha generato il conflitto quanto su chi ne è rimasto coinvolto senza responsabilità dirette.
Nel caso degli appalti, la revoca del gradimento da parte del committente — anche in assenza di una clausola contrattuale formalmente prevista — può integrare una ragione organizzativa idonea a giustificare lo spostamento, poiché la sua permanenza avrebbe potuto compromettere la continuazione del rapporto di appalto stesso.
La Cassazione fissa con precisione i confini del controllo giudiziale. Il giudice può e deve verificare l’effettività della ragione organizzativa addotta dal datore di lavoro e il nesso causale tra quella ragione e il provvedimento adottato. Non può invece spingersi a valutare il merito delle scelte imprenditoriali, che restano insindacabili nel rispetto del principio di libertà dell’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione. Il trasferimento deve essere funzionale all’organizzazione aziendale: è questo il perimetro entro cui si misura la sua legittimità .
Fra aprile e maggio partono tre nuovi percorsi formativi Unioncamere dedicati a imprenditrici e lavoratrici autonome nell’ambito del progetto Donne in digitale. Comprendono quattro moduli formativi e tre laboratori operativi sull’utilizzo di strumenti tecnologici e intelligenza artificiale. Il percorso formativo è gratuito e dura complessivamente 20 ore. Si inserisce fra le iniziative del Piano Nazionale per l’imprenditoria femminile, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, e finanziato dal PNRR.
Le attività sono organizzate tramite webinar. La formazione consiste in una full immersion su metodologie e strumenti strategici per la presenza online, utilizzo dei social media, cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale e di tecnologie di e-commerce, casi di studio utili per accrescere la professionalità manageriale e strategica delle donne, con particolare attenzione al contrasto al gender gap.
Possono partecipare imprenditrici di qualsiasi settore produttivo, donne che intendono avviare un’attività produttiva, libere professioniste e lavoratrici autonome, lavoratrici dipendenti del settore privato, donne che ricoprono posizioni di leadership o ruoli operativi nel sistema associativo, donne attive nel terzo settore, presidenti e componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile delle Camere di commercio.
Ecco i tre percorsi formativi con date e scadenze per l’iscrizione:
L’iscrizione avviene online, utilizzando i moduli pubblicati sul portale di Unioncamere. Per chiedere informazioni è possibile inviare una mail a formazione@sicamera.camcom.it.
Le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive appartengono alla giurisdizione del giudice tributario e non alla Corte dei Conti. Lo stabiliscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, che chiude anni di incertezza interpretativa fissando un principio destinato a valere su tutto il territorio nazionale.
Fino all’entrata in vigore del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), il quadro normativo sull’imposta di soggiorno non conteneva una definizione esplicita del ruolo del gestore della struttura ricettiva. In assenza di una qualificazione di legge, la giurisprudenza aveva colmato il vuoto inquadrando l’albergatore nella figura dell’agente contabile: un soggetto che maneggiava denaro pubblico per conto dell’ente locale e che, come tale, era tenuto a rispondere della propria gestione davanti ai giudici contabili, con obbligo di presentare annualmente il Modello 21 (Conto Giudiziale) alla Corte dei Conti tramite il Comune. Le controversie per omesso o parziale versamento ricadevano quindi nella giurisdizione contabile.
L’art. 180 del Decreto Rilancio ha modificato la disciplina introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta. Una definizione normativa che, secondo le Sezioni Unite, cambia la natura stessa del rapporto tra l’operatore e il Comune. Il gestore non è più un intermediario che maneggia denaro altrui ma un debitore in proprio nei confronti dell’ente impositore — obbligato a versare l’imposta anche se il turista non ha pagato, con diritto di rivalsa su quest’ultimo.
Su questo punto la Cassazione era già intervenuta con l’ordinanza 6187/2024 della sezione tributaria, che aveva chiarito la piena responsabilità del gestore verso il Comune in caso di omesso versamento — compresa la retroattività per i periodi anteriori al 2020. L’ordinanza 1527/2026 delle Sezioni Unite completa il quadro sul versante della giurisdizione: stabilisce che le liti che ne derivano appartengono esclusivamente al giudice tributario, escludendo definitivamente la Corte dei Conti. Le due pronunce sono dunque complementari — la prima dice chi risponde e come, la seconda dice davanti a chi si porta la controversia.
Su questa linea si era già mossa la sezione penale, che con più pronunce aveva escluso, dopo la riforma del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta potesse configurare il reato di peculato: il gestore risponde di un proprio debito d’imposta, non di somme appartenenti all’ente.
La qualificazione come responsabile d’imposta determina il passaggio integrale delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria: le controversie relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno sono di competenza esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria. Sul piano operativo, la conseguenza più immediata riguarda il Modello 21: venuto meno il presupposto della resa del conto giudiziale, l’obbligo di presentazione del rendiconto annuale alla Corte dei Conti deve ritenersi definitivamente cessato. I Comuni sono quindi chiamati ad adeguare i propri regolamenti, eliminando ogni riferimento alla figura dell’agente contabile.
Il principio si applica a tutti i soggetti qualificati come responsabili d’imposta dalla norma — quindi anche agli host privati che affittano con contratti di locazione breve (B&B, case vacanza, affittacamere) nei Comuni in cui l’imposta è istituita. Con una precisazione: quando la prenotazione avviene tramite piattaforme OTA come Airbnb o Booking.com, in molti Comuni è la piattaforma stessa a riscuotere e riversare l’imposta direttamente, in base ad accordi specifici con le amministrazioni locali. In quel caso il rischio di contenzioso si sposta sul rapporto tra OTA e Comune, non sul singolo host.
Per tutti i gestori restano fermi gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria: dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno e corretti versamenti secondo le disposizioni comunali vigenti.
Pagare i valori bollati in contanti per importi superiori a 500 euro fa perdere il diritto alla riduzione biennale dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127/2015. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 77/2026, che chiude ogni margine di dubbio sulla questione: l’acquisto di valori bollati rientra nel perimetro delle “operazioni” rilevanti ai fini del beneficio, anche se privo di rilevanza IVA, e il pagamento in contanti — in quanto non tracciabile — determina la decadenza automatica dall’agevolazione per l’intero periodo d’imposta.
L’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 riconosce ai soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati la possibilità di beneficiare di una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento. La riduzione opera su tre fronti: il termine per l’accertamento IVA (art. 57, comma 1, DPR 633/1972), quello per le imposte dirette (art. 43, comma 1, DPR 600/1973) e, di conseguenza, su IRES e IRAP. Si tratta di un beneficio rilevante: per chi presenta la dichiarazione, i termini ordinari passano dal quinto al terzo anno successivo; in caso di dichiarazione omessa, dal settimo al quinto.
Per accedere all’agevolazione, il decreto ministeriale 4 agosto 2016 impone che tre condizioni cumulative siano rispettate. La mancanza anche di una sola di esse — come il singolo pagamento in contanti oltre la soglia — comporta la perdita del beneficio per l’intero periodo d’imposta, senza possibilità di sanatoria parziale.
La società istante aveva prospettato una tesi apparentemente plausibile: i pagamenti in contanti per l’acquisto di valori bollati (marche da bollo, francobolli e simili) non rientrerebbero nel concetto di “operazioni” rilevanti ai fini dell’art. 3 del d.lgs. 127/2015, poiché si tratta di attività prive di rilevanza ai fini IVA — non accompagnate da fattura elettronica né da corrispettivo telematico. Di conseguenza, il pagamento in contanti per importi anche superiori a 500 euro non dovrebbe determinare la decadenza dal beneficio.
L’Agenzia delle Entrate respinge la tesi del contribuente. Il limite delle operazioni rilevanti non coincide dunque con quello delle operazioni IVA: include qualsiasi esborso effettuato nell’esercizio dell’attività , indipendentemente dal fatto che generi o meno una fattura elettronica o un corrispettivo telematico. Ne deriva che «effettuare pagamenti per l’acquisto di valori bollati tramite denaro contante per importi superiori a 500 euro integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento» prevista dall’art. 3 del d.lgs. 127/2015.
Richiamando la risposta n. 331 del 11 maggio 2021 — già pubblicata sul proprio sito istituzionale — precisa che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili rientra «la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo, compreso, quindi, l’acquisto di valori bollati».
L’importo soglia di 500 euro va considerato comprensivo di eventuali imposte, oneri e spese, anche laddove non incidano sulla base imponibile dell’operazione.
L’interpello 77/2026 offre l’occasione per ricapitolare con precisione le tre condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente nell’intero periodo d’imposta per conservare il beneficio:
L’Agenzia ribadisce un punto già chiarito nelle risposte n. 331/2021 e n. 438/2022 e che vale la pena sottolineare: la tracciabilità dei pagamenti, pur essendo requisito indispensabile, non è sufficiente da sola a ottenere la riduzione dei termini. Non possono accedere al beneficio i soggetti che, pur effettuando tutti i pagamenti con strumenti tracciabili, non documentano le operazioni attive tramite le modalità previste dalla legge (fattura elettronica via SdI o memorizzazione dei corrispettivi telematici).
Allo stesso modo, non beneficiano della riduzione coloro che — pur esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi — non vi ricorrono volontariamente. L’esonero dall’obbligo non equivale a un’alternativa lecita: chi è esonerato e non sceglie comunque di documentare le operazioni con le modalità previste è escluso dal beneficio, salvo ricorrere volontariamente agli strumenti indicati dalla norma.
Le colf e le badanti che si dimettono volontariamente nel primo anno di vita di un figlio hanno diritto alla NaSPI: lo stabilisce il Tribunale di Pavia con la sentenza 89/2026, che condanna l’INPS a corrispondere l‘indennità di disoccupazione a una collaboratrice domestica rimasta senza lavoro dopo aver scelto di prendersi cura del proprio bambino appena nato. Una pronuncia che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale in progressivo consolidamento, e che impone una lettura estensiva delle tutele previste dal Testo Unico sulla maternità anche al settore del lavoro domestico.
Il caso esaminato dal Tribunale di Pavia riguarda una collaboratrice domestica che, dopo la nascita della figlia, aveva presentato dimissioni volontarie e richiesto l’indennità di disoccupazione all’INPS. L’Istituto aveva respinto la domanda, sostenendo che le lavoratrici domestiche non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001 — il Testo Unico in materia di tutela della maternità e paternità — e che pertanto le dimissioni nel periodo protetto non danno loro diritto alla NaSPI.
Il giudice ha rovesciato questa interpretazione. Applicare la norma in senso restrittivo, escludendo le lavoratrici domestiche dalla tutela riconosciuta a tutte le altre lavoratrici madri, configura una disparità di trattamento ingiustificata e contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di protezione della maternità . Il Tribunale ha quindi condannato l’INPS a corrispondere alla donna l’indennità NaSPI dalla data della domanda, per tutta la durata spettante per legge, con l’aggiunta degli accessori previsti.
La norma al centro della controversia è l’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, che prevede espressamente il diritto alle indennità di legge — compresa la NaSPI — per la lavoratrice che si dimette volontariamente durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento per maternità . Tale periodo, fissato dall’articolo 54, decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. La tutela, in linea generale, vale sia per la madre sia per il padre lavoratore.
La tesi dell’INPS, finora, faceva leva sul fatto che il lavoro domestico è disciplinato da norme speciali (in particolare l’articolo 62 del medesimo Testo Unico, collocato nel Capo X dedicato alle disposizioni speciali per questo settore) che limiterebbero l’applicazione delle tutele ordinarie. I tribunali che si sono pronunciati hanno invece ritenuto che questa lettura produca una discriminazione irragionevole, priva di giustificazione sostanziale rispetto alla ratio della norma, che è quella di proteggere economicamente chi lascia il lavoro per accudire un figlio.
La pronuncia pavese non è la prima del suo genere. Già il Tribunale di Lodi, con la sentenza 149 del maggio 2023, aveva riconosciuto il diritto alla NaSPI a una badante dimessasi nel periodo tutelato dalla maternità , con motivazioni in larga parte sovrapponibili. Anche il Tribunale di Roma si era espresso nello stesso senso nel gennaio 2024. Si tratta di un filone giurisprudenziale in crescita, che mette pressione sull’INPS affinché aggiorni la propria prassi amministrativa: finché non interverrà una circolare esplicativa o un pronunciamento di legittimità , le lavoratrici che si vedono respingere la domanda di NaSPI hanno concrete possibilità di ottenere ragione in sede giudiziale o attraverso il ricorso amministrativo.
Per le collaboratrici domestiche, la procedura di dimissioni nel periodo protetto segue regole specifiche. A differenza degli altri lavoratori dipendenti, alle colf e alle badanti non si applica la procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015: è sufficiente comunicare le dimissioni in forma scritta, con una lettera firmata da entrambe le parti che attesti la risoluzione del rapporto. Né è richiesta la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro.
Una volta concluso il rapporto, la domanda di NaSPI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS, il contact center o tramite un patronato o CAF. Per accedere all’indennità è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, oppure almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Il calcolo delle 30 giornate per i lavoratori domestici segue le regole specifiche dettate dalla circolare INPS 194/2015: 24 ore di contributi versati equivalgono a una settimana di contribuzione.
Un punto che la sentenza di Pavia chiarisce in modo esplicito riguarda la posizione del datore di lavoro domestico — nella maggior parte dei casi un privato cittadino. La NaSPI è a carico dell’INPS e non comporta alcun obbligo economico aggiuntivo per chi ha impiegato la colf o la badante: nessuna indennità , nessun preavviso aggiuntivo, nessun onere straordinario. L’unica conseguenza pratica per il datore di lavoro è la registrazione della cessazione del rapporto, che avviene attraverso i canali telematici dell’INPS già utilizzati per la gestione ordinaria del contratto.
La certezza è che il Governo approverà un nuovo decreto bollette per mitigare il caro energia e il caro benzina. Su tempistiche e misure allo studio, invece, per il momento ci sono solo ipotesi. Sembra allontanarsi il meccanismo delle accise mobili, che per contrastare l’aumento del prezzo dei carburanti agisce appunto sull’accisa. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un question time al Senato ha annunciato misure «rivolte ai redditi più bassi e di contenimento dei costi per le aziende di autotrasporto».
Sul primo fronte, non si esclude una forma di bonus benzina destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro. Nei giorni scorsi sia la premier, Giorgia Meloni, che altri esponenti dell’esecutivo avevano ventilato l’attivazione del sistema delle accise mobili, che utilizza l’extra-gettito IVA per abbassare l’accisa. Lo stesso Urso però allontana ora l’ipotesi: nel 2022, quando fu sperimentata, non produsse grandi risultati, non rivelandosi efficace nel fermare la spirale inflazionistica innescata dalla guerra in Ucraina. Il vicepremier Antonio Tajani, tuttavia, non ha chiuso all’opzione delle accise mobili, lasciando aperto il dibattito dentro la maggioranza.
Per quanto riguarda le imprese, invece, dovrebbero esserci norme che mirano a ridurre la bolletta energetica delle PMI. E interventi specifici per i settori più colpiti, come quello degli autotrasportatori. L’Unione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci, in un incontro al Mimit dello scorso 12 marzo, ha avanzato una serie di richieste precise:
Alle incertezze sulle misure che alla fine l’esecutivo deciderà di predisporre si sommano quelle sui tempi di approvazione. Non si esclude che in realtà le disposizioni sul caro energia vengano rimandate alla settimana prossima, anche per dare il tempo ai tecnici dei ministeri di valutare con precisione le risorse a disposizione per intervenire.
Nel frattempo la benzina è ai massimi dal 2024, il gasolio è sopra i 2 euro al litro. La rilevazione giornaliera di Staffetta Quotidiana, basata sui dati del ministero, mostra il prezzo medio della benzina self service a 1,841 euro/litro e del diesel a 2,070 euro/litro. In autostrada il costo del carburante è rispettivamente a 1,927 e 2,133 euro al litro.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rilancia il programma Fintech Factory MEF con un nuovo bando per le startup femminili: fino a 50.000 euro a fondo perduto per sviluppare soluzioni innovative nell’analisi economico-finanziaria, nella gestione del debito pubblico, nella vigilanza del sistema finanziario e nella prevenzione di attività illecite. La scadenza per la domanda è fissata al 31 marzo 2026 (prorogata rispetto a quella originale del 16 marzo). Possono partecipare anche i gruppi di lavoro non ancora costituiti in società .
Fintech Factory MEF è un programma di open innovation del Dipartimento del Tesoro, finanziato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che supporta startup innovative, spin-off e PMI in percorsi di validazione di nuove soluzioni e tecnologie emergenti con potenziali applicazioni nel settore pubblico. L’iniziativa non si limita al sostegno economico: le imprese selezionate accedono a laboratori virtuali di innovazione promossi dal Tesoro, dove sviluppano e testano le proprie soluzioni a diretto contatto con le esigenze operative del MEF e delle autorità economico-finanziarie. Ogni percorso di validazione dura fino a sei mesi.
Il nuovo Avviso pubblico Misura 64 — 2026, pubblicato il 16 febbraio, è interamente dedicato alle imprese a conduzione femminile. Dopo l’edizione 2025, che ha registrato 63 candidature e selezionato 11 aziende beneficiarie, il programma torna con una dotazione di 700.000 euro e un contributo massimo di 50.000 euro per beneficiario. Le candidate non devono però aver già beneficiato dei contributi nell’ambito dei precedenti avvisi del programma Fintech Factory MEF.
Il bando si rivolge alle startup a conduzione femminile costituite o in fase di costituzione. Possono candidarsi:
Ogni proponente può presentare una sola proposta progettuale. In caso di invio multiplo, viene presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda inviata.
Le soluzioni proposte — anche in fase embrionale — devono rientrare in uno dei seguenti ambiti di interesse del MEF e delle autorità con funzioni economico-finanziarie:
In ogni caso, le tecnologie e soluzioni sviluppate devono garantire la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture digitali e la protezione dei dati in contesti di pubblica amministrazione.
Il contributo a fondo perduto massimo è pari a 50.000 euro per ciascun beneficiario e viene erogato in due tranche durante il percorso di validazione della durata massima di sei mesi:
Il finanziamento non può superare le spese effettivamente sostenute: se la startup attesta a consuntivo una spesa inferiore alla somma erogata, il contributo viene ridotto di conseguenza. Il beneficio è concesso nel rispetto del regime europeo degli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 2023/2831).
Al termine del percorso, la startup si impegna a consentire gratuitamente al MEF l’utilizzo sperimentale della soluzione validata per 12 mesi. La startup resta però libera di sfruttare commercialmente la propria soluzione in qualunque altro contesto di mercato.
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero e strettamente connesse allo svolgimento del percorso di validazione. A titolo esemplificativo:
Le candidature vanno inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fintechfactorymef@pec.mef.gov.it, entro le ore 12:00 del 31 marzo 2026. L’oggetto del messaggio deve riportare la dicitura: “Candidatura Avviso pubblico per startup a conduzione femminile costituite e costituende nell’ambito dei laboratori di innovazione del Dipartimento del Tesoro”. La documentazione da allegare, tutta con firma digitale, comprende:
Entro 30 giorni dalla scadenza, il Dipartimento del Tesoro valuterà le proposte e pubblicherà la graduatoria delle startup ammesse ai percorsi di validazione. I documenti di gara integrali sono disponibili nella pagina dedicata al programma sul portale del MEF. I link utili:
Il primo ciclo del programma, con bandi aperti nella primavera 2025 e scaduti il 30 giugno 2025, ha registrato risultati importanti per entrambe le misure. La Misura 54 — rivolta a startup e PMI in generale — ha ricevuto 181 domande, delle quali 14 hanno ottenuto i contributi a fondo perduto. Nel 2026 non è stato emanato nessun nuovo avviso ma è stato previsto lo scorrimento della graduatoria 2025. La Misura 64 — dedicata alle startup femminili — ha ricevuto 63 candidature, con 11 aziende selezionate, di cui 5 al momento ancora in fase di costituzione. Le aziende beneficiarie stanno attualmente svolgendo i percorsi di validazione nei laboratori virtuali del Tesoro.
L’esonero dalla Certificazione Unica 2026 per i soggetti in regime forfettario è strutturale: i sostituti d’imposta non sono più tenuti a compilare e trasmettere la CU per i compensi erogati alle partite IVA agevolate. Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfettari e minimi, il Fisco acquisisce già i dati reddituali direttamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo la certificazione una duplicazione inutile. Ma l‘esonero non è assoluto: esistono casistiche precise in cui la CU resta obbligatoria e ignorarle espone a sanzioni.
Il Dlgs. 1/2024 (decreto Semplificazioni, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale) ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il comma 6-septies: a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che erogano compensi a contribuenti in regime forfettario o in regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli obblighi di trasmissione e consegna della Certificazione Unica. La norma opera a regime — non è una misura transitoria — e si applica quindi anche alla CU 2026 relativa ai redditi 2025.
Il meccanismo è diretto: poiché ogni forfettario emette fattura elettronica tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate dispone già di tutti i dati necessari per alimentare la dichiarazione precompilata. Il sostituto d’imposta non deve più predisporre il modello CU per questi soggetti, ma resta responsabile della correttezza dei flussi digitali ricevuti. Per il professionista forfettario, l’effetto pratico è che non deve più attendere la CU dal committente per compilare la propria dichiarazione dei redditi: i compensi percepiti sono già visibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso più rilevante in cui l’esonero non si applica riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale con rapporto a tempo determinato e pediatri di libera scelta. Per questi professionisti vige dal 2019 il divieto di emissione di fattura tramite SdI — un divieto introdotto per ragioni di privacy sanitaria e ora confermato a regime. Di conseguenza, i loro compensi non transitano per il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate non dispone dei dati in via automatica: la CU resta obbligatoria anche se il medico applica il regime forfettario.
Per la CU 2026, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono l’utilizzo del codice 24 al punto 6 dei Dati Fiscali — in sostituzione del codice 25 usato in via transitoria per la CU 2025. Le Aziende Sanitarie Locali e le strutture convenzionate devono compilare la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo (non quella del lavoro dipendente, nonostante il rapporto di convenzione presenti tratti para-subordinati) e ricordare che sui compensi dei medici forfettari non va operata alcuna ritenuta d’acconto. Rientrano nell’obbligo di certificazione anche le indennità non assoggettate a ritenuta che non richiedono fattura elettronica, come alcune indennità di maternità corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS.
L’esonero riguarda i compensi ricevuti dal forfettario, non quelli da lui erogati. Se un contribuente in regime agevolato ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o collaboratori, in quel contesto opera come un normale sostituto d’imposta e deve adempiere a tutti gli obblighi connessi: compilazione e trasmissione della CU per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai propri dipendenti, versamento delle ritenute e presentazione del modello 770.
Il confine è netto: l’esonero si applica alla posizione del forfettario come percipiente di compensi professionali documentati da fattura elettronica; non si estende alla posizione del forfettario come erogatore di redditi a terzi soggetti a ritenuta o contributi previdenziali.
L’eliminazione della CU per i forfettari non libera il committente da ogni obbligo dichiarativo. Le imprese e i professionisti che nel corso dell’anno hanno erogato compensi a soggetti in regime forfettario o dei minimi devono riportare tali importi nel Quadro RS della propria dichiarazione dei redditi — nel prospetto dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta (righi RS140 e seguenti dei modelli Redditi SP, Redditi SC o Redditi PF).
In questa sezione vanno indicati il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto. L’Agenzia delle Entrate incrocia questi dati con quelli transitati via SdI per verificare la coerenza tra quanto dichiarato dal forfettario e quanto censito dai committenti. Una discrepanza — anche formale — può innescare controlli automatizzati. Il committente deve quindi mantenere una contabilità ordinata delle fatture ricevute dai forfettari nel corso dell’anno, verificando che ogni documento sia stato correttamente accettato dal Sistema di Interscambio.
Per il 2026 le scadenze di trasmissione della Certificazione Unica sono differenziate per tipologia di reddito. Resta ferma al 16 marzo la scadenza per le CU relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati — coincide con il termine di consegna ai percipienti. Per le CU di lavoro autonomo, comprese quelle dei medici convenzionati forfettari per i quali l’obbligo permane, il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 aprile 2026: un mese in più rispetto al 2025, quando la scadenza era il 31 marzo.
Resta invece confermato al 16 marzo il termine per la consegna della CU sintetica ai percipienti, sia dipendenti che autonomi. La scadenza del 31 ottobre riguarda le sole CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.
Dal 22 marzo 2026 è online il bando Estate INPSieme Senior 2026: l’INPS ha aperto la procedura per l’assegnazione dei contributi destinati ai soggiorni estivi dei pensionati iscritti alle gestioni della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari. Circa quattromila beneficiari potranno accedere a un rimborso fino a 1.400 euro su soggiorni in Italia o all’estero, con partenze tra giugno e ottobre. La finestra per presentare la domanda è di sole tre settimane, dal 23 marzo al 14 aprile 2026.
Il bando INPS per pensionati si rivolge ai titolari di trattamento pensionistico iscritti a tre gestioni specifiche:
Accanto al titolare del diritto possono partecipare anche il coniuge e i figli conviventi disabili, a condizione che compaiano nell’attestazione ISEE del richiedente. L’iscrizione alla gestione deve essere attiva da almeno un anno alla data di presentazione della domanda e mantenersi vigente fino al rientro dal soggiorno, pena la revoca del contributo.
Il bonus vacanze INPS pensionati copre il costo di un pacchetto soggiorno organizzato e fornito da tour operator o agenzie di viaggio scelti liberamente dal richiedente. Le destinazioni ammesse comprendono soggiorni in Italia in località marine, montane, termali o culturali, soggiorni all’estero e viaggi in crociera. Il pacchetto deve includere, come voci minime, l’alloggio in struttura ricettiva e il vitto per l’intera durata, comprese le festività ; possono rientrare nel computo anche le spese di viaggio, escursioni, attività ricreative e le coperture assicurative previste dal bando.
I mesi ammessi sono giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026, con rientro entro il 1° novembre. La scelta dell’operatore è libera: il richiedente individua autonomamente la struttura e il pacchetto, poi trasmette il contratto all’INPS una volta ottenuto il contributo in graduatoria.
L’importo massimo del contributo varia in funzione della durata del soggiorno scelto:
Il valore effettivo spettante a ciascun beneficiario viene calcolato come percentuale del costo del pacchetto acquistato, entro il massimale stabilito dal bando. La percentuale di copertura dipende dall’ISEE del nucleo familiare: a parità di durata del soggiorno, un ISEE più basso corrisponde a una quota di rimborso più alta. Il pagamento avviene in due tranche: una prima quota è corrisposta entro luglio 2026, il saldo entro novembre 2026.
Le graduatorie per l’ammissione al bando Estate INPSieme Senior vengono elaborate in ordine crescente di indicatore ISEE: accedono per primi i nuclei con situazione economica più contenuta. Il bando riserva la priorità assoluta ai beneficiari con disabilità grave. L’attestazione ISEE deve essere già registrata nel sistema INPS al momento dell’invio della domanda: chi non dispone di un ISEE valido in quella data viene collocato in graduatoria con il contributo minimo previsto, senza possibilità di integrazione successiva.
Le domande per il bando Estate INPSieme Senior 2026 si presentano esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS, accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Il percorso nell’area riservata è il seguente: “Portale prestazioni welfare” → “Bandi in corso” → “Estate INPSieme Senior – Domanda”. Le domande delle edizioni precedenti restano consultabili tramite il servizio “Estate INPSieme Senior – Gestione Dipendenti Pubblici”.
Le domande si presentano a partire dalle ore 12 del 23 marzo 2026 e fino alle ore 12 del 14 aprile 2026. Tutte le comunicazioni ufficiali sul bando vengono pubblicate esclusivamente sul sito INPS seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione → Welfare, assistenza e mutualità → Concorsi Welfare → Bandi nuovi.
Dal 1° gennaio 2027 cambia l’età per andare in pensione: con la Circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’INPS ha reso ufficiali i nuovi requisiti per il biennio 2027-2028, dopo otto anni di blocco degli adeguamenti alla speranza di vita. L’incremento complessivo è di tre mesi, distribuiti tra i due anni. La Manovra 2026 (Legge n. 199/2025) ha confermato le esenzioni per i lavori gravosi e usuranti e introdotto una regola specifica per i titolari di APE Sociale che in molti non si aspettano. Ecco il quadro completo, categoria per categoria.
Per calcolare importo e data esatta di uscita includendo gli scatti previsti, si può utilizzare il simulatore del calcolo pensione aggiornato al 2026.
Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, lega i requisiti pensionistici all’evoluzione della vita media certificata dall’ISTAT. Il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 ha stabilito un incremento di tre mesi per il biennio, che la Legge di Bilancio 2026 ha distribuito in modo graduale: un mese nel 2027 e tre mesi complessivi nel 2028. È il primo adeguamento dal 2019.
La finestra mobile di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e la prima decorrenza dell’assegno rimane invariata per tutte le tipologie di pensione.
Per la pensione di vecchiaia ordinaria il requisito contributivo minimo di 20 anni resta invariato. Cambia il requisito anagrafico:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2026 | 67 anni |
| 2027 | 67 anni e 1 mese |
| 2028 | 67 anni e 3 mesi |
Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 che non raggiungono i 20 anni di contribuzione, la pensione di vecchiaia contributiva richiede almeno 5 anni di contributi effettivi e un requisito anagrafico più elevato:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La pensione anticipata ordinaria non richiede un’età minima, ma solo anzianità contributiva. Dal 2027 gli uomini devono maturare 42 anni e 11 mesi di contributi (43 anni e 1 mese dal 2028), le donne 41 anni e 11 mesi (42 anni e 1 mese dal 2028), rispetto ai 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi in vigore nel 2026.
Per i contributivi puri (primo accredito dal 1° gennaio 1996), la pensione anticipata richiede sia età sia contribuzione effettiva, entrambi adeguati agli scatti. Vale anche il requisito sull’importo minimo dell’assegno, differenziato per situazione familiare.
Dal 1° gennaio 2027
| Età minima | 64 anni e 1 mese |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 1 mese |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Dal 1° gennaio 2028
| Età minima | 64 anni e 3 mesi |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 3 mesi |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Per i lavoratori precoci — chi ha almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni — l’adeguamento si applica in modo differenziato. I precoci addetti a mansioni gravose o usuranti (lettera d) mantengono il requisito fermo a 41 anni per tutto il biennio. Per le altre categorie tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi ≥74%) il requisito sale a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’INPS entro il 1° marzo di ogni anno; le domande presentate dopo tale data vengono prese in considerazione solo in caso di residue risorse finanziarie.
I lavoratori addetti a mansioni gravose (Allegato B, Legge 205/2017) godono di una doppia esenzione dagli scatti: erano già esclusi dall’adeguamento 2019 (+5 mesi) e ora sono esclusi anche dagli incrementi 2027-2028. Il risultato per chi ha svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, è che il requisito di vecchiaia resta fermo a 66 anni e 7 mesi fino a tutto il 2028 — sei mesi in meno rispetto ai 67 anni richiesti alla generalità dei lavoratori. Per chi invece ha svolto l’attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7, la pensione di vecchiaia scatta a 67 anni con almeno 30 anni di contributi.
Per la pensione anticipata, entrambe le fasce mantengono il requisito invariato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per tutto il biennio.
Le 15 categorie ammesse alle mansioni gravose che danno diritto all’esenzione dagli scatti sono:
Per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (Dlgs 67/2011), il pensionamento avviene con il sistema delle quote e non subisce gli scatti 2027-2028, con 35 anni di contribuzione come soglia minima.
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 61 anni e 7 mesi — Quota 97,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 64 anni e 7 mesi — Quota 100,6 |
Le mansioni usuranti ammesse alla deroga comprendono:
Per chi accede alla pensione tramite il regime di totalizzazione dei periodi assicurativi (Dlgs 42/2006), sommando contributi versati in diverse gestioni INPS o Casse professionali, i requisiti adeguati alla speranza di vita sono:
| Tipologia e anno | Requisito |
|---|---|
| Vecchiaia — 2027 | 66 anni e 1 mese |
| Vecchiaia — 2028 | 66 anni e 3 mesi |
| Anzianità — 2027 | 41 anni e 1 mese |
| Anzianità — 2028 | 41 anni e 3 mesi |
Una novità rilevante introdotta dall’articolo 1, comma 190, della Legge di Bilancio 2026: chi al momento del pensionamento è titolare di APE Sociale non beneficia dell’esonero dagli scatti sulla speranza di vita, anche se svolge un’attività gravosa che normalmente darebbe diritto alla deroga. L’incremento dei requisiti si applica quindi anche a questa platea.
Entro il 16 marzo 2026 le Partite IVA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 possono ancora accedere al ravvedimento speciale sulle annualità pregresse, versando un’imposta sostitutiva ridotta per sanare i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. La misura, introdotta dall’art. 12-ter del DL 84/2025, consente di chiudere i conti con il Fisco su cinque anni di possibili accertamenti pagando una flat tax parametrata al punteggio ISA (minimo mille euro per annualità ). Non serve presentare domanda: la sanatoria si perfeziona con il versamento tramite modello F24.
Possono accedere al ravvedimento speciale i soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025. E sanare le annualità ancora accertabili, dal 2019 al 2023. La norma di riferimento è l’articolo 12-ter del DL 84/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 108 del 30 luglio 2025).
Attenzione: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione o uno schema di atto di accertamento per l’annualità che si intende sanare.
La finestra di versamento è aperta dal 1° gennaio al 15 marzo 2026. Poiché il termine cade di sabato, la scadenza slitta al lunedì 16 marzo 2026. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: l’adesione si perfeziona con il pagamento stesso. È possibile versare in un’unica soluzione oppure in rate mensili, fino a un massimo di dieci, di pari importo. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. Il versamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) entro la scadenza della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateazione.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24, istituiti con la Risoluzione AdE 72/2025, sono:
Nel modello F24 vanno indicati: l’annualità oggetto di ravvedimento, il numero della rata e il numero complessivo di rate dovute. Chi deve sanare più annualità compila un F24 distinto per ciascuna.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva si calcola applicando all’incremento del reddito già dichiarato una percentuale di incremento inversamente proporzionale al punteggio ISA: più alta è l’affidabilità fiscale, minore è la base su cui si calcola l’imposta. Le percentuali sono:
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione dell’impatto della pandemia da Covid-19 sull’attività economica, le imposte sostitutive calcolate con il meccanismo ordinario si riducono del 30%. Lo sconto si applica sia alla componente IRPEF/IRES che all’IRAP. Per chi ha sofferto un calo significativo in quegli anni, sanare il 2020 o il 2021 può quindi risultare particolarmente conveniente.
Sulla base imponibile così determinata si applica un’aliquota fiscale, anch’essa legata al punteggio ISA:
L’imposta sostitutiva è dovuta in sostituzione di IRPEF (o IRES) e addizionali. Non può mai essere inferiore a 1.000 euro per annualità . L’IRAP segue lo stesso meccanismo di calcolo della base imponibile, ma con un’aliquota fissa del 3,9%, senza variazioni in base all’ISA. Per IRAP non è previsto un importo minimo.
Per le società di persone e le associazioni professionali, l’imposta sostitutiva sulle imposte dirette può essere versata indifferentemente dalla società oppure dai singoli soci, mentre l’IRAP deve essere versata necessariamente dalla società .
Le tabelle seguenti mostrano l’imposta sostitutiva dovuta a seconda del punteggio ISA, per due livelli di reddito dichiarato. Per i contribuenti con punteggio massimo, il minimo di 1.000 euro per annualità rende la sanatoria particolarmente conveniente.
| Punteggio ISA | Imposta sostitutiva |
| 10 | 1.000 euro (minimo) |
| 9 | 1.000 euro (minimo) |
| 8 | 1.000 euro (minimo) |
| 7 | 2.160 euro |
| 6 | 2.160 euro |
| 5 | 4.050 euro |
| 4 | 4.050 euro |
| 3 | 5.400 euro |
| 2 | 6.750 euro |
| 1 | 6.750 euro |
| Punteggio ISA | Imposta sostitutiva |
| 10 | 1.000 euro (minimo) |
| 9 | 2.000 euro |
| 8 | 2.000 euro |
| 7 | 4.800 euro |
| 6 | 4.800 euro |
| 5 | 9.000 euro |
| 4 | 9.000 euro |
| 3 | 12.000 euro |
| 2 | 15.000 euro |
| 1 | 15.000 euro |
Il quadro è parzialmente simile a quello della prima edizione del ravvedimento speciale. Chi aderisce al ravvedimento speciale ottiene la protezione dai principali metodi di accertamento per le annualità sanate: non potranno essere notificati accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi sui redditi e sull’IRAP.
Rimangono invece possibili le verifiche istruttorie, le richieste di documenti e i questionari da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. I termini di accertamento per le annualità sanate (2019-2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028.
La copertura decade se si verifica una delle seguenti condizioni:

Le PMI del turismo hanno una nuova opportunità di finanziamento europeo: è aperto il bando Supporting sustainable competitiveness of tourism SME, finanziato nell’ambito del Single Market Programme con un plafond complessivo di 6,9 milioni di euro. L’obiettivo è rafforzare la competitività sostenibile delle imprese turistiche attraverso progetti di cooperazione transnazionale incentrati su innovazione, transizione digitale e verde, riduzione della stagionalità e sviluppo di destinazioni meno conosciute. La scadenza per le candidature è il 20 maggio 2026, con una finestra unica di presentazione.
Il bando non si rivolge direttamente alle singole PMI ma opera attraverso un meccanismo a due livelli. Al primo livello, possono presentare candidatura i consorzi di organizzazioni rappresentative del settore turistico — associazioni di categoria, camere di commercio, agenzie di sviluppo, enti di promozione — composti da un minimo di 5 a un massimo di 8 partner provenienti da diversi Paesi dell’Unione europea. La Commissione prevede il finanziamento di 5 progetti, con contributi individuali compresi tra 1,2 e 1,4 milioni di euro ciascuno, per una durata massima di quattro anni.
Al secondo livello, sono le PMI turistiche — hotel, agriturismi, operatori, agenzie, attrazioni — il beneficiario finale: sono i consorzi selezionati a lanciare a loro volta una call per finanziare da 10 a 30 piccole e medie imprese con contributi compresi tra 7mila e 15mila euro ciascuno, attraverso il meccanismo del Financial Support to Third Parties (FSTP).
Il Financial Support to Third Parties è lo strumento che consente ai consorzi aggiudicatari di redistribuire parte dei fondi ricevuti direttamente alle PMI, senza che queste debbano partecipare alla gara europea iniziale. In pratica, una PMI del turismo che vuole accedere ai fondi non deve presentare una proposta alla Commissione europea: deve attendere che uno dei consorzi selezionati lanci la propria call nazionale o transnazionale e candidarsi in quella sede. I contributi FSTP sono a fondo perduto e coprono attività di innovazione, digitalizzazione, formazione e sviluppo di nuovi modelli di business lungo la catena del valore del turismo.
Per le PMI italiane che non hanno strutture per partecipare direttamente a bandi europei complessi, questo meccanismo rappresenta la via di accesso più concreta: monitorare i consorzi aggiudicatari e rispondere alle loro call locali, che saranno aperte nei mesi successivi all’aggiudicazione dei progetti.
I consorzi finanziati devono sviluppare progetti strutturati attorno a tre assi principali. Il primo riguarda la creazione o il rafforzamento di rotte turistiche tematiche e/o geografiche transnazionali, intese come prodotti integrati che collegano destinazioni, esperienze e servizi in più territori — con particolare attenzione alle aree meno frequentate, per redistribuire i flussi turistici e ridurre la pressione sulle destinazioni sature. Il secondo asse riguarda lo sviluppo della governance del consorzio e del business plan per garantire la sostenibilità delle rotte nel lungo periodo. Il terzo asse prevede attività di formazione in ambito sostenibilità , resilienza e transizione digitale rivolte alle PMI coinvolte, in linea con il Tourism Transition Pathway dell’aggiornamento della Strategia Industriale europea.
I progetti finanziati dai precedenti bandi UE per il turismo sostenibile hanno già dimostrato come il modello consortile sia efficace per aggregare PMI di piccole dimensioni intorno a percorsi comuni, trasferendo competenze digitali e pratiche green difficilmente accessibili alle singole imprese.
La call prevede una finestra unica di presentazione con scadenza al 20 maggio 2026. I consorzi ricevono finanziamenti tra 1,2 e 1,4 milioni di euro per progetti della durata massima di quattro anni. Attraverso il meccanismo FSTP, ogni consorzio eroga poi contributi alle PMI partner compresi tra 7.000 e 15.000 euro ciascuno, per un totale di 10-30 imprese finanziate per progetto. Il bando è gestito dall’European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), l’agenzia esecutiva della Commissione europea che gestisce i programmi per le PMI nell’ambito del Single Market Programme. La documentazione completa e il testo ufficiale del bando sono disponibili sul portale Funding & Tenders della Commissione europea.
Le carte prepagate sono strumenti di pagamento elettronico che hanno conosciuto una rapida diffusione negli ultimi anni grazie alla loro praticità , sicurezza e alla possibilità di utilizzarle senza la necessità di un conto bancario.
In questa guida esploreremo le principali tipologie analizzando vantaggi, caratteristiche principali e costi associati. Vedremo anche il podio delle migliori carte prepagate per ciascuna categoria: che si stia cercando una carta usa e getta, una ricaricabile, una carta con IBAN o una contactless, di seguito forniremo tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole e sicura.
Si tratta di carte che si possono ricaricare con l’importo desiderato e utilizzare per effettuare acquisti, sia online che nei negozi fisici, oltre a prelevare contante presso gli sportelli bancomat. A differenza delle carte di credito tradizionali, le prepagate non sono collegate a un conto corrente bancario.
Oltre alla funzione di pagamento, molte carte prepagate offrono la possibilità di effettuare bonifici tramite IBAN, di pagare tramite il sistema contactless (senza bisogno di inserire il PIN per transazioni inferiori a una certa soglia) e sono facilmente gestibili tramite app mobile, che permettono di monitorare in tempo reale saldo, movimenti e ricariche.
Un altro aspetto interessante delle carte prepagate è che spesso sono associate a costi di gestione contenuti se confrontati con i tradizionali conti correnti bancari. Questo le rende una scelta ideale per i giovani, per chi ha bisogno di uno strumento semplice per gestire le proprie spese quotidiane, per chi viaggia frequentemente o per chi desidera una soluzione più sicura rispetto al portare contante in giro. Inoltre, sono perfette per l’uso online, dove la sicurezza delle transazioni è fondamentale.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale regolata dalla legge n. 18/1980, erogata dall’INPS a favore degli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Spetta indipendentemente dal reddito e dall’età , a condizione di essere residenti in forma stabile in Italia. Dal 1° gennaio 2026 l’importo mensile è stato aggiornato a 551,53 euro in seguito alla rivalutazione automatica del +1,4% stabilita dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
L’indennità di accompagnamento è un sussidio economico mensile erogato dall’INPS come sostegno per le persone mutilate o totalmente invalide — sia fisicamente che mentalmente — che necessitano dell’assistenza permanente di un accompagnatore per svolgere le attività quotidiane. La prestazione non è reversibile ai superstiti e cessa con la morte del titolare.
A differenza di altre prestazioni assistenziali, l’accompagnamento non è soggetto a prova dei mezzi: viene riconosciuto esclusivamente sulla base della condizione sanitaria certificata dalla commissione medica, senza alcun limite di reddito personale, coniugale o familiare. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Per ottenere la prestazione è necessario soddisfare contemporaneamente requisiti sanitari e requisiti amministrativi. Sul fronte sanitario, l’indennità spetta a chi presenta:
Per i minori e gli ultra65enni non si fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: è sufficiente che il verbale attesti una delle due condizioni di non autosufficienza sopra indicate, rapportata alla capacità media di una persona sana di pari età . Una novità rilevante introdotta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 ha esteso il diritto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, anche in assenza di una totale impossibilità fisica di muoversi.
Sul fronte amministrativo, i requisiti sono:
Dal 1° gennaio 2026, dopo la correzione delle tabelle disposta con il Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, l’importo dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di 551,53 euro mensili, erogati per 12 mensilità , per un totale annuo di 6.618,36 euro. Non è prevista la tredicesima mensilità . L’importo è fisso per tutti i beneficiari: non diminuisce al crescere del reddito né in presenza di altre pensioni o indennità .
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in casi eccezionali, dalla data indicata nel verbale della commissione sanitaria. Anche se i tempi di attesa per la visita e per il riconoscimento possono essere lunghi, il diritto matura retroattivamente dalla data di domanda: una volta concessa la prestazione, l’INPS eroga gli arretrati maturati nel frattempo. È fondamentale non ritardare la presentazione della domanda per tutelare la decorrenza più favorevole.
La procedura si articola in due fasi distinte. Nella prima fase, il medico curante compila e trasmette telematicamente all’INPS il certificato medico introduttivo, attestante le patologie e le menomazioni del richiedente. Il certificato ha validità 90 giorni entro i quali va presentata la domanda vera e propria.
Nella seconda fase, il richiedente presenta la domanda telematica all’INPS tramite il portale istituzionale, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato o a una delle associazioni di categoria abilitate (ANMIC, ENS, UIC, ANFAS), che forniscono assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, le informazioni sanitarie, l’eventuale ricovero, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa e le modalità di pagamento preferite.
Per gli invalidi civili over 65 è prevista una procedura semplificata che consente di anticipare l’invio delle informazioni socioeconomiche già nella fase sanitaria, accelerando i tempi di erogazione del trattamento.
Ricevuta la domanda, l’INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la commissione ASL integrata da un medico INPS, generalmente entro 30 giorni (con corsie preferenziali per le patologie oncologiche). Al termine della visita, la commissione emette il verbale di invalidità civile, trasmesso all’interessato con raccomandata A/R o via PEC entro circa 30 giorni.
In caso di verbale positivo, il richiedente deve trasmettere all’INPS il modulo AP70, con cui autocertifica i dati socioeconomici necessari alla liquidazione dell’indennità (assenza di ricovero, coordinate bancarie, dati fiscali). Per i minori, il modulo AP70 va inviato solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario. In caso di verbale negativo, il richiedente ha 60 giorni per presentare ricorso giurisdizionale.
Se la commissione ritiene che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale indica la data della visita di revisione, effettuata direttamente da un Centro medico-legale INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento di revisione resta valido il precedente verbale. È inoltre possibile ottenere una valutazione medica agli atti — senza visita in presenza — allegando la documentazione sanitaria direttamente alla domanda. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.
Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità ha esteso la procedura semplificata a 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico curante avvia automaticamente l’iter, senza necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa all’INPS. Per tutte le province non coinvolte dalla sperimentazione, la procedura ordinaria resta invariata fino al 31 dicembre 2026. A partire dal 1° gennaio 2027 la gestione dell’intero procedimento sarà affidata in via esclusiva all’INPS, con erogazione automatica delle prestazioni basata sui dati già disponibili nelle banche dati istituzionali.
Restano in vigore anche le semplificazioni introdotte con il Messaggio INPS n. 3347/2023, che ha esteso la possibilità di mantenere l’indennità durante il ricovero in struttura sanitaria pubblica nei seguenti casi:
In entrambi i casi è necessaria una dichiarazione di ricovero indennizzato, con indicazione delle date di inizio e fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta che l’assistenza fornita non esaurisce i bisogni del paziente.
L’indennità di accompagnamento spetta anche ai minori con le stesse condizioni sanitarie degli adulti, senza alcun limite di età minima. La domanda va presentata da un genitore o dal tutore legale. Al compimento dei 18 anni, la prestazione non cessa automaticamente: il neo-maggiorenne deve inviare all’INPS il modulo AP70 tramite il portale MyINPS (con SPID o CIE) oppure tramite patronato. L’INPS invia una comunicazione di promemoria sei mesi prima del compleanno.
I minori beneficiari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione — inclusi quelli con sindrome di Down o di talidomide — mantengono i benefici al compimento della maggiore età senza ulteriori controlli sanitari. Se il modulo AP70 viene trasmesso correttamente, il beneficiario può ricevere anche la pensione di inabilità civile e le relative maggiorazioni. Il mancato invio del modello AP70 può comportare la sospensione temporanea dei pagamenti.
Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, salvo i casi di ricovero indennizzato descritti sopra. Sono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi in ospedale — il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione. In caso di miglioramento delle condizioni di salute o di perdita dei requisiti, l’assegno può essere revocato. È fondamentale comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione della propria situazione personale, sanitaria o di residenza, per evitare indebite percezioni che potrebbero comportare l’obbligo di restituzione delle somme e sanzioni amministrative.
L’indennità di accompagnamento non è compatibile con le indennità di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio: il beneficiario può scegliere la prestazione a lui più favorevole, ma non può percepire entrambe. La prestazione è invece cumulabile con:
L’indennità non è tassabile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Come chiarito dalla normativa ISEE, non viene calcolata neppure ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Se vi trovate nel centro storico di una città potete facilmente sedervi al ristorante o acquistare cibo da asporto, mangiare un gelato, trovare un bed and breakfast, entrare in farmacia, acquistare uno smartphone o anche un pc, comprare le sigarette. Ma se volete invece fare la spesa, acquistare un giocattolo, un libro, un profumo, un vestito o un paio di scarpe, comprare il giornale o fare benzina, farete più fatica.  Se non ci fosse l’apporto positivo delle piccole imprese straniere, che nello stesso periodo sono aumentate di 136mila unità , il calo sarebbe decisamente più drastico, -290mila negozi.
Il report “Città e demografia d’impresa†dell’Ufficio Studi Confcommercio fotografa una realtà che da diversi anni è sotto gli occhi di tutti: nei 13 anni fra il 2012 e il 2025 hanno chiuso 156mila negozi e attività ambulanti. Sul portale dell’associazione si possono consultare i dati precisi, suddivisi per regione. Riguardano 112 Comuni italiani di medie dimensioni: ci sono tutti i capoluoghi di Regione con l’eccezione di Milano, Roma e Napoli, la stragrande maggioranza dei capoluoghi di provincia e diversi Comuni non capoluogo.
La desertificazione colpisce maggiormente il Nord Italia, con punte a Belluno, che ha perso il 35,8% dei piccoli negozi, Vercelli -34,9%, Trieste -34,1%. La suddivisone per settore vede flessione particolarmente evidenti per edicole -52%, abbigliamento e calzature -37%, mobili e ferramenta -36%. Di contro, si registra un boom superiore al 100% per le soluzioni di alloggio alternative agli alberghi.
Fra i fattori che maggiormente influenzano questo andamento, la crescita dell’e-commerce: nel 2025 le vendite online rappresentano l’11,3% dei consumi totali di beni acquistabili online e il 18,4% dei servizi.
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, definisce la desertificazione «un’emergenza che penalizza le aree urbane, con meno servizi e meno sicurezza», e indica tre priorità di intervento, al centro del progetto Cities dell’associaizone datoriale, e sulle quali coinvolgere in primo luogo i sindaci: «disciplinare l’offerta commerciale nei centri storici, riutilizzo immediato dei locali sfitti, coniugare sviluppo economico e urbanistica». Giorgio Spaziani Testa, numero uno di Confedilizia, propone la semplificazione dei contratti di locazione commerciale, anche introducendo la cedolare secca.
Con Microsoft Excel 365 è possibile creare in pochi passaggi un calcolatore IVA a saldo che mostra in tempo reale la posizione creditizia o debitoria nei confronti dell’Erario. A partire dalle fatture emesse e da quelle di acquisto, il foglio quantifica automaticamente la differenza tra i valori IVA delle due tipologie di documento.
=> Calcolo IVA online con il tool gratuito di PMI.it
Prima di inserire dati o formule, è utile impostare il foglio in formato A4 per poterlo stampare a fine periodo come consuntivo: dal menu Layout di pagina selezionare “Dimensioni” e scegliere A4, quindi impostare l’orientamento orizzontale per avere più spazio tra le colonne.
Passiamo all’intestazione: selezionare le celle dalla A1 alla G2, unirle con il pulsante “Unisci e centra” nella scheda Home e digitare il titolo, ad esempio “Calcolatore IVA a Saldo 2026”. Applicare uno sfondo blu scuro tramite il pulsante “Colore riempimento” e impostare il testo in bianco, grassetto, dimensione 14.

Al centro del foglio, subito sotto l’intestazione, creiamo la cella del saldo IVA: selezionare le celle dalla C3 alla E3, unirle e scrivere “SALDO IVA” come etichetta. Nelle celle C4:E5, unite anch’esse, andrà la formula di calcolo. Impostare il formato valuta (tasto destro > Formato celle > Numero > Valuta > Euro).

Prima di inserire la formula nella cella del saldo, costruiamo il box di inserimento dati. Il foglio si divide in due sezioni verticali separate da una colonna colorata (colonna D, sfondo blu scuro) che funge da separatore visivo.
Nella sezione sinistra (colonne A-C) creare l’intestazione “Fatture emesse (IVA a debito)” — sfondo rosso, testo bianco — unendo le celle A7:C7. Nella sezione destra (colonne E-G) creare l’intestazione “Fatture acquisto (IVA a credito)” — sfondo verde scuro, testo bianco — unendo le celle E7:G7.
Nella riga 8 inserire le sub-intestazioni per ciascuna sezione:

Dalla riga 10 in poi si inseriscono le fatture, riga per riga. Le colonne IVA (B e F) devono contenere solo l’importo dell’imposta — non l’imponibile. Le righe possono essere formattate con colori alternati (bianco e grigio chiaro) per migliorare la leggibilità .
Tornare ora nella cella unita C4:E5 e inserire la formula:
=SOMMA(B10:B109)-SOMMA(F10:F109)
La formula calcola la differenza tra il totale IVA delle fatture emesse (colonna B) e il totale IVA delle fatture di acquisto (colonna F). Un risultato positivo indica IVA a debito verso l’Erario; un risultato negativo indica IVA a credito. Per rendere immediata la lettura, è possibile applicare una formattazione condizionale che colora il valore in rosso se positivo e in verde se negativo.
Nella riga 110 inserire una riga di totali con =SOMMA(B10:B109) per le emesse e =SOMMA(F10:F109) per gli acquisti, applicando uno sfondo grigio e bordi in evidenza.

Il calcolatore è pronto: inserendo i dati riga per riga il saldo si aggiorna in automatico. A fine periodo è possibile stampare il foglio in A4 orizzontale come consuntivo IVA da conservare agli atti.