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Dal 6 marzo 2026 il riconoscimento dei titoli sportivi esteri passa da una nuova piattaforma digitale del Dipartimento per lo Sport. Per chi vuole esercitare in Italia professioni come maestro di sci o guida alpina con una qualifica conseguita all’estero cambia soprattutto il canale amministrativo: da questa data le domande devono essere presentate online e le istanze inviate con altri strumenti non vengono accettate.
La piattaforma riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali estere in ambito sportivo. Le figure coinvolte sono quelle vigilate dal Dipartimento per lo Sport e comprendono diverse professioni legate alle attività di montagna.
Per queste categorie il riconoscimento del titolo professionale è il passaggio necessario per poter esercitare stabilmente la professione in Italia oppure, nei casi previsti dalla normativa europea, per prestare servizi temporanei o occasionali.
La piattaforma è stata resa disponibile dal 6 marzo 2026. Da questa data tutte le richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali estere devono essere presentate attraverso la procedura digitale prevista dal Dipartimento per lo Sport.
Il cambiamento più rilevante riguarda il canale di presentazione delle domande: le istanze trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma non vengono prese in considerazione. Questo rende la procedura online il passaggio obbligato per chi intende avviare il riconoscimento del titolo professionale.
La domanda deve essere compilata direttamente online, selezionando la tipologia di richiesta e allegando la documentazione necessaria al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.
Il sistema guida l’utente nella compilazione dei diversi passaggi della pratica, consentendo di inserire i dati richiesti, caricare gli allegati e completare l’invio della domanda. All’interno della piattaforma è disponibile anche un manuale utenti che illustra le fasi della procedura e la documentazione da presentare.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite sistemi di identità digitale riconosciuti. I cittadini italiani possono utilizzare le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica, mentre per i cittadini di altri Paesi europei è previsto l’accesso tramite i sistemi di identità digitale riconosciuti a livello europeo.
Una volta effettuato l’accesso, l’utente può creare una nuova istanza, compilare la domanda e seguire lo stato della pratica direttamente all’interno dell’area personale.
Per i professionisti della montagna con qualifiche ottenute all’estero, la nuova piattaforma rappresenta il punto di riferimento unico per avviare la procedura di riconoscimento. Maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna devono quindi utilizzare il portale per presentare la domanda e allegare la documentazione richiesta.
Con l’introduzione della procedura digitale l’iter amministrativo viene concentrato in un unico sistema online, che raccoglie la presentazione delle domande, le istruzioni operative e le indicazioni necessarie per completare correttamente la pratica.
Con ordinanza del Commissario per la ricostruzione del 27 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo, è entrato in vigore il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione post-sisma, destinato alle famiglie colpite dai terremoti che hanno interessato le Marche il 9 novembre 2022 e l’Umbria il 9 marzo 2023. Il CDA sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) erogato dalla Protezione Civile, introducendo una misura di sostegno economico collegata direttamente all’avanzamento dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati.
Il contributo per il disagio abitativo (CDA) è una misura continuativa di sostegno economico, riconosciuta fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, a favore dei nuclei familiari che non possono rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023. A differenza del CAS, che aveva natura emergenziale ed era gestito dalla Protezione Civile, il nuovo strumento è collegato al processo di ricostruzione e viene erogato dai Comuni. La Legge di Bilancio 2026 ha stanziato 2,5 milioni di euro per l’anno in corso a copertura della misura.
Per le famiglie nelle medesime condizioni ma beneficiarie del contributo per il sisma del 2016, il quadro di riferimento è quello del contributo per il disagio abitativo disciplinato dalla normativa sul cratere del Centro Italia, confermato anch’esso dalla Legge di Bilancio 2026.
Il contributo spetta ai nuclei familiari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
L’importo mensile varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare ed è integrato in presenza di specifiche condizioni personali. La tabella seguente riepiloga gli importi base:
| Composizione del nucleo familiare | Importo mensile |
|---|---|
| 1 componente | 400 euro |
| 2 componenti | 500 euro |
| 3 componenti | 700 euro |
| 4 o più componenti | 900 euro |
È riconosciuta una maggiorazione di 200 euro mensili per ciascun componente che abbia più di 65 anni di età oppure sia portatore di disabilità , handicap o invalidità pari o superiore al 67%.
La gestione e l’erogazione del contributo spettano ai Comuni nei cui territori sono ubicati gli immobili danneggiati. Sono previste due modalità di accesso:
La dichiarazione sostitutiva deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dai sismi del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 e dichiarati inagibili o distrutti. L’esenzione cessa in anticipo qualora la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità intervengano prima di tale scadenza.
La Legge di Bilancio 2026 ha bloccato il decalage delle aliquote del Sismabonus previsto per l’anno in corso, confermando le stesse percentuali del 2025. Confermate anche le principali misure di sostegno per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, con una novità rilevante: i Commissari straordinari possono ora riconoscere un contributo integrativo per la ricostruzione privata a favore delle istanze rimaste fuori dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
La misura fiscale che agevola gli interventi di adeguamento e ristrutturazione antisismica su edifici residenziali e commerciali esistenti prevede, per il 2026, le stesse aliquote in vigore nel 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha sospeso il previsto decalage, che avrebbe ridotto le percentuali al 36% e al 30% rispettivamente per prima casa e altri immobili. Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:
Il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare; la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Per il Sismabonus acquisti, che si applica all’acquisto di immobili antisismici da imprese di costruzione o ristrutturazione, le aliquote seguono la stessa logica:
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato e in parte rinnovato il pacchetto di misure a favore dei comuni del cratere sismico del Centro Italia — Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria — colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
Le proroghe introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguardano due ambiti distinti. Per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili nei comuni del cratere sismico:
Restano inoltre confermati per il 2026 l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro su contratti, documenti e istanze presentati alla Pubblica Amministrazione da persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale nei comuni del cratere.
Per le attività con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016 e del 2017 è prorogata per il 2026 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dal canone di concessione per l’occupazione di aree demaniali o patrimoniali destinate a mercati.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato lo stanziamento delle risorse per il contributo per il disagio abitativo (CDA) per l’anno in corso. Il contributo, che dal 1° settembre 2024 ha sostituito il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta o danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e che abbiano presentato domanda di contributo per la ricostruzione. La stessa Legge di Bilancio 2026 ha esteso una misura analoga alle famiglie colpite dai sismi del 2022 e del 2023 in Marche e Umbria, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 in sostituzione del CAS erogato dalla Protezione Civile.
I commi 616-618 della Legge di Bilancio 2026 introducono una misura nuova rispetto agli anni precedenti: i Commissari straordinari sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione privata a favore dei beneficiari le cui spese eccedenti il contributo ordinario sono rimaste a loro carico a causa del mancato completamento delle opere legate alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
La misura si applica alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 e opera nei limiti delle risorse disponibili. Il plafond destinato al sisma del 2016 ammonta a 1,328 miliardi di euro. Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.
È confermata per tutto il 2026 la possibilità di accedere al Superbonus 110% per gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici nelle aree del cratere del Centro Italia. La misura è cumulabile con il contributo per la ricostruzione nei limiti di spesa previsti dalla norma; in alternativa alla contribuzione pubblica, i beneficiari possono accedere al Superbonus rafforzato con massimale maggiorato del 50%.
La Legge di Bilancio 2026 rifinanzia per l’anno in corso la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese localizzate nei comuni del cratere. È prorogata anche la sospensione del pagamento dei mutui per la prima casa e dei finanziamenti alle attività produttive relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, con gli interessi a carico dello Stato.
Si avvicina la prima scadenza per il credito d’imposta ZES Unica 2026. Dal 31 marzo 2026 le imprese possono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con le spese già sostenute dall’inizio dell’anno e con quelle previste entro il 31 dicembre. La finestra si chiude il 30 maggio 2026 e sarà seguita, a gennaio 2027, dalla comunicazione integrativa sugli investimenti effettivamente realizzati. Per chi investe nel Mezzogiorno, il bonus passa da qui: tempi corretti, modello giusto e invio telematico senza errori.
La dotazione finanziaria per il 2026 è di 2,3 miliardi di euro, con vincoli più stringenti rispetto al passato. L’importo richiesto è però solo teorico: se le domande supereranno le risorse disponibili, l’Agenzia applicherà una percentuale di riparto riducendo il credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Vediamo tutto.
Per ottenere il credito d’imposta ZES Unica 2026 è necessario trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’importo delle spese sostenute e di quelle programmate entro la fine dell’anno. La procedura è articolata in due passaggi obbligatori, che consentono prima di prenotare il beneficio e successivamente di confermare gli investimenti realizzati.
Le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:
La gestione degli scarti del sistema telematico segue regole specifiche:
Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la comunicazione integrativa di gennaio 2027: l’importo degli investimenti indicato in questa fase non può superare quello comunicato nella domanda iniziale. Per questo motivo la comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2026 rappresenta il passaggio decisivo per la corretta prenotazione del credito d’imposta ZES Unica.
Il credito d’imposta richiesto nella comunicazione inviata entro il 30 maggio non coincide automaticamente con quello che sarà effettivamente riconosciuto alle imprese. L’importo indicato nella domanda rappresenta infatti solo il valore teorico del bonus.
Se la somma delle richieste presentate dalle imprese supera le risorse stanziate per la misura, l’Agenzia delle Entrate procede con un meccanismo di riparto che riduce proporzionalmente il credito spettante.
In pratica:
La percentuale di riparto viene resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della finestra di presentazione delle comunicazioni.
La procedura prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico. La domanda va presentata utilizzando il nuovo modello di comunicazione aggiornato con il Provvedimento del 30 gennaio 2026, indicando se si tratta di investimenti in zone ZES ordinaria o ZES Sisma. L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa beneficiaria oppure da un intermediario abilitato.
Per sbloccare l’utilizzo del credito in compensazione non basta la fattura elettronica. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro.
Solo dopo questa certificazione il credito può essere portato in compensazione con imposte e contributi tramite il modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.
L’intensità dell’aiuto varia in base alla regione del Mezzogiorno e alla dimensione aziendale, con un investimento minimo di 200.000 euro e un tetto massimo di 100 milioni per progetto. Oltre alle percentuali standard, il 2026 conferma le maggiorazioni per le aree Just Transition Fund di Taranto e del Sulcis.
L’agevolazione copre gli investimenti facenti parte di un progetto iniziale di insediamento o ampliamento nel territorio della ZES Unica. Sono ammissibili le spese per:
È previsto un vincolo di mantenimento rigoroso per evitare comportamenti speculativi. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione e devono restare destinati alla struttura produttiva nel Mezzogiorno per almeno 5 anni (3 anni per le PMI). Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca totale del beneficio indebitamente fruito.
Per il settore primario esiste una differenza sostanziale nei requisiti di accesso rispetto alle altre imprese. L’Agenzia delle Entrate (Risp. n. 25/2026) ha chiarito che il credito d’imposta spetta anche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che determinano il reddito su base catastale.
A differenza della generalità delle imprese che devono produrre bilanci o scritture contabili ordinarie, gli agricoltori possono accedere al bonus anche in regime di contabilità semplificata o con reddito agrario, purché rispettino i requisiti oggettivi dell’investimento e utilizzino il quadro specifico del modello di domanda.
Il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto alle imprese che realizzano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. L’agevolazione riguarda sia imprese già operative sia nuovi insediamenti produttivi. In particolare possono accedere al bonus:
La misura riguarda le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, territori inclusi nella ZES Unica per il Mezzogiorno. Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altre misure come il bonus assunzioni ZES, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Tra le modifiche che il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla Riforma della Giustizia porta al voto degli italiani, quella sul meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura è forse la meno discussa nel dibattito pubblico, ma non per questo la meno rilevante. La riforma sostituisce l’elezione diretta con il sorteggio — sia per i membri togati sia per quelli laici — nei due nuovi CSM e nell’Alta Corte Disciplinare. In questo articolo analizziamo come funzionerebbe il nuovo meccanismo, chi verrebbe estratto, da quali liste e con quali vincoli.
Partiamo dal quesito referendario che gli elettori troveranno sulla scheda:
approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
Il nuovo meccanismo è stabilito dalle modifiche agli articoli 104 e 105. Entrambi i CSM giudicante e requirente, in base alla riforma, sono presieduti dal Presidente della Repubblica. E hanno ciascuno un membro di diritto: il primo presidente della Corte di Cassazione fa parte di diritto del CSM giudicante, il procuratore generale della Corte di Cassazione del CSM requirente. Attualmente, entrambi fanno parte di diritto del CSM.
Gli altri componenti resterebbo per due terzi togati, ovvero magistrati, e per un terzo “laici“, ovvero professori ordinari di università in materie giuridiche oppure avvocati con almeno 15 anni di servizio. Cambierebbe però il meccanismo di elezioni. Attualmente, i due terzi di membri togati sono eletti dai magistrati ordinari, mentre i laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune.
La riforma, invece, propone di istituire il sorteggio sia per i membri togati sia per i membri laici. I magistrati sarebbero estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e i requirenti. Sarebbe poi una legge ordinaria a stabilire quali requisiti possedere per i membri togati ricompresi nell’estrazione.
I membri laici sarebbero sorteggiati da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio che viene predisposto tramite elezione dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento. In pratica, se passasse la riforma, deputati e senatori eleggerebbero i membri che fanno parte della lista oggetto di sorteggio. Ciascun Consiglio eleggerebbe il proprio vicepresidente tra i componenti laici, come oggi avviene per il CSM.
Vediamo in tabella come cambia il testo dell’articolo 104 della Costituzione con la Riforma.
| Articolo 104 vigente | Articolo 104 modificato dalla Riforma |
|---|---|
| 1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. | 1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. |
| 2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. | 2) Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. |
| 3) Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. | 3) Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
| 4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. | 4) Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. |
| 5) Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. | 5) Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. |
| 6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. | 6) I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. |
| 7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. | 7) I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
I due nuovi Csm avrebbero, rispettivamente in relazione ai magistrati che rappresentano, i seguenti poteri: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Sono in pratica gli stessi poteri che ha adesso il Csm, tranne uno: quello disciplinare, demandato a un terzo nuovo organismo.
Questa suddivisione delle responsabilità è stabilita dall’articolo 105, che introduce poi l’Alta Corte Disciplinare, anch’essa formata con il meccanismo del sorteggio. Sarebbe composta da 15 membri, nove togati e sei laici. Tre dei membri laici vengono nominati dal presidente della Repubblica, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Altri tre sono estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti eletti dal Parlamento in seduta comune.
Anche i nove membri togati sono estratti a sorte: qui c’è uno squilibrio fra magistrati giudicanti, che sono sei, e magistrati inquirenti, che sono tre. Il sorteggio avviene fra appartenenti alle rispettive categorie che devono avere le seguenti caratteristiche: essere o essere stati membri della Corte Cassazione, e avere almeno 20 anni di carriera giudiziaria.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i membri laici, nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte restano in carica quattro anni, l’incarico è incompatibile con quello di parlamentare (nazionale o europeo), consigliere regionale, membro del Governo, esercizio della professione di avvocato, e ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Attualmente, l’articolo 105 della Costituzione si limita a stabilire i poteri del Csm, La riformulazione, invece, lo rende molto più complesso, perchè appunto è questo l’articolo che introduce l’Alta Corte Disciplinare, stabilendone meccanismo elettivo, ruolo, regole di impugnabilità delle sentenze.
| Articolo 105 vigente | Articolo 105 modificato dalla Riforma |
|---|---|
| Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.L’Alta Corte è composta da quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità .L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. |
La narrazione è seducente: il vecchio codice resiste, l’intelligenza artificiale lo circonda, il vibe coding abbassa ancora la soglia d’ingresso e la storia sembra dirigersi naturalmente verso la sostituzione del passato. Ma la realtà è più complicata.
Massimo Chiriatti, nel suo articolo “Il COBOL ha i secoli contatiâ€, usa il codice come simbolo di una tensione più profonda: ogni volta che allarghiamo l’accesso alla tecnologia, guadagniamo scala e perdiamo un po’ di aderenza ai meccanismi che la sostengono. Non è in gioco il destino di un linguaggio. E’ il destino della comprensione in un’epoca in cui ottenere risultati è più facile che capire da cosa dipendano.
L’informatica si è democratizzata per strati. I linguaggi di alto livello hanno nascosto la macchina, i framework la logica di base, il cloud l’infrastruttura. Oggi l’intelligenza artificiale tende a superare anche l’atto della programmazione. È una svolta potente, ma non neutrale.
Il nodo vero è il rapporto tra scarsità e comprensione. Quando una risorsa è scarsa, il sistema costringe a conoscerla meglio. È stato così con memoria, banda, tempo macchina. Ma vale anche fuori dall’informatica. Quando invece il costo di accesso crolla, si passa più facilmente dall’uso consapevole al consumo disinvolto. Non perché le persone diventino meno capaci, ma perché non sono più impegnate a capire per ottenere un risultato. La scarsità educa. L’abbondanza, se non è governata, anestetizza.
Per questo la riflessione di Chiriatti va oltre il perimetro del software. Quando tutto è disponibile a basso costo, si indebolisce il legame con i processi che rendono quella disponibilità possibile, stabile e riproducibile. Si continua a usare il risultato, ma si smette di vedere la filiera invisibile che lo sostiene.
In questo senso il COBOL è soprattutto un simbolo. Non scompare perché è vecchio. Scompare solo quando un’organizzazione riesce davvero a estrarre, ricostruire e trasferire la logica di business custodita nei sistemi legacy. In quel codice non ci sono solo istruzioni: ci sono eccezioni, adattamenti, memoria operativa, scelte accumulate negli anni. Il problema non è riscrivere un linguaggio. È non perdere la conoscenza che quel linguaggio ha custodito.
Qui entra in gioco l’AI. Può aiutare a documentare, interrogare, manutenere e sviluppare i sistemi esistenti. Ma può anche produrre l’effetto opposto: aumentare la velocità senza aumentare la profondità della comprensione. Il discrimine, allora, non è tra vecchio e nuovo, né tra COBOL e GenAI. È tra chi usa la tecnologia per generare conoscenza e chi la usa per sostituirla con output plausibili. È una differenza che, per le imprese, vale più di qualsiasi hype.
La questione poi non è se il lavoro sparisca, ma quale tipo di lavoro resti e quali capacità richieda.
Con l’uscita dei senior dal mercato del lavoro può uscire la parte più preziosa della competenza: il sapere delle eccezioni, dei segnali deboli, delle soglie di rischio, delle scorciatoie legittime, della memoria degli errori. È il sapere che non vive nei manuali e che non si sostituisce né assumendo profili più giovani né aggiungendo un copilota AI.
Per questa ragione, la transizione che abbiamo davanti è prima di tutto organizzativa e culturale. Le imprese dovranno imparare a trattare la conoscenza come una infrastruttura critica. Non basterà digitalizzare processi o automatizzare attività . Servirà catturare il sapere tacito, costruire affiancamenti intergenerazionali reali, documentare le logiche implicite, usare l’AI come strumento di estrazione e trasmissione della competenza, non come scorciatoia per evitare l’apprendimento. Il rischio, altrimenti, è creare organizzazioni più rapide ma meno intelligenti, più produttive in superficie ma meno resilienti in profondità .
La transizione in corso non è soltanto tecnologica. È una transizione infrastrutturale in cui le imprese vedono l’emergere di una nuova architettura: quella cognitivo-agentica.
Questa riguarda ciò che l’organizzazione vede, come lo interpreta, cosa delega agli agenti, come distribuisce i diritti decisionali e come mantiene la propria memoria procedurale e decisionale. Riguarda anche le condizioni che rendono il passaggio dal possibile al legittimo e sostenibile: identità e valori, strutture e coordinamento, allineamento e iniziativa, leadership, incentivi, fiducia e capitale sociale. Non basta automatizzare il “comeâ€. Bisogna presidiare anche il “perchéâ€, il “quando†e il “fin doveâ€.
Se ci accontentiamo dell’output, saremo più veloci ma meno resilienti. Se invece usiamo questa fase per trasformare l’abbondanza in apprendimento, la tecnologia potrà diventare una leva di maturazione.
In fondo, non stiamo esaurendo il lavoro. Stiamo esaurendo le filiere che producevano competenza. Ed è una questione molto più seria.
Chi non raggiunge i 20 anni di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia spesso pensa di non avere più alternative. In realtà alcune strade esistono, ma sono molto diverse tra loro e dipendono dall’età , dal periodo in cui sono stati versati i contributi, dalla gestione previdenziale e dall’eventuale appartenenza al sistema contributivo puro. Per orientarsi conviene partire dai requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata e poi verificare quali deroghe o soluzioni strutturali possono essere utilizzate quando la contribuzione è bassa.
La regola generale della pensione di vecchiaia e delle uscite anticipate resta quella dei 67 anni di età e 20 anni di contributi. Quando il requisito contributivo non viene raggiunto, non esiste una risposta unica valida per tutti: bisogna capire se ci si trova davanti a una pensione contributiva a 71 anni, a una deroga per i 15 anni, a una prestazione assistenziale oppure alla necessità di integrare la contribuzione con altri strumenti.
La verifica iniziale va fatta su tre punti: numero dei contributi utili, gestione in cui risultano accreditati e periodo in cui sono stati maturati. È questo controllo che permette di distinguere una vera pensione previdenziale da un sostegno assistenziale o da una soluzione da costruire nel tempo con versamenti aggiuntivi.
La risposta è sì, ma solo in casi precisi. Le opzioni strutturali sono sostanzialmente queste:
La strada più nota è la pensione di vecchiaia contributiva. Riguarda chi ha almeno 5 anni di contributi effettivi e ricade nel sistema contributivo puro, cioè in linea generale chi non ha anzianità assicurativa prima del 1996 oppure ha esercitato specifiche opzioni di calcolo consentite dalla legge. In questo caso la pensione non si prende a 67 anni ma a 71 anni, con assegno calcolato interamente con il metodo contributivo.
Il punto decisivo è che i 5 anni devono essere contributi effettivi. Non basta quindi una contribuzione qualsiasi: vanno verificati bene estratto conto e tipologia degli accrediti. Restano poi separate, e non vanno confuse con questa formula, le prestazioni legate all’invalidità , che seguono regole proprie.
Con 10 anni di contributi non esiste nell’INPS una pensione ordinaria generalizzata che consenta l’uscita a 67 anni. Questo numero di anni, da solo, non apre un canale autonomo di pensionamento. Può però assumere rilievo in alcune situazioni particolari, per esempio per categorie che hanno requisiti agevolati oppure in presenza di regolamenti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria. In questo segmento rientrano soprattutto due ipotesi:
Nelle situazioni in cui la contribuzione resta molto bassa, conviene distinguere bene i casi in cui è possibile ottenere una pensione con 5, 10 o 15 anni di contributi dalle ipotesi in cui è necessario completare la posizione previdenziale.
La soglia dei 15 anni di contributi è quella più delicata perché qui entrano in gioco le cosiddette deroghe Amato. Non si tratta di una formula automatica aperta a chiunque abbia versato 15 anni, ma di una possibilità riconosciuta solo in casi specifici, da verificare con attenzione sulla storia assicurativa del lavoratore.
Le situazioni principali sono queste:
In presenza di una di queste condizioni, la pensione di vecchiaia può essere liquidata anche senza arrivare a 20 anni di contributi. È però una verifica tecnica, non una scorciatoia generalizzata.
Quando i contributi versati non bastano, una soluzione strutturale è quella dei contributi volontari. L’autorizzazione serve a perfezionare i requisiti utili alla pensione dopo la cessazione o l’interruzione del lavoro. Per i lavoratori del settore privato, l’INPS richiede in via generale almeno 5 anni di contribuzione effettiva oppure almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda.
Questa strada ha senso soprattutto quando mancano pochi anni per arrivare ai 20 richiesti per la vecchiaia ordinaria. Va però valutata bene, perché comporta un costo e non sempre è conveniente. Prima di chiedere l’autorizzazione conviene verificare se esistono periodi riscattabili, contributi da cumulare o accrediti mancanti nell’estratto conto.
L’assegno sociale non è una pensione basata sui contributi, ma una prestazione assistenziale riconosciuta a domanda a chi si trova in condizioni economiche disagiate. I requisiti centrali sono l’età anagrafica prevista dalla legge, oggi pari a 67 anni, la residenza effettiva e continuativa in Italia da almeno 10 anni e il rispetto delle soglie reddituali aggiornate ogni anno.
Va tenuto distinto dalla pensione previdenziale, perché non dipende dai contributi versati e non serve a valorizzare una carriera lavorativa incompleta. Per questo, quando si parla di pensione con pochi contributi, l’assegno sociale rappresenta una tutela residuale e non una vera formula pensionistica.
Tra le opzioni da considerare c’è anche il Fondo Casalinghe, riservato a chi svolge lavori di cura non retribuiti. La pensione di vecchiaia del fondo può essere ottenuta a partire dai 57 anni con almeno 5 anni di contributi. Prima dei 65 anni, però, la prestazione viene liquidata solo se l’importo maturato è almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale; dopo i 65 anni questo vincolo di importo non si applica più.
Non è una soluzione che sostituisce la pensione INPS da lavoro dipendente o autonomo, ma un canale separato con regole proprie. Proprio per questo va trattato a parte e può essere utile solo per chi ha costruito davvero la propria posizione all’interno di quel fondo.
Chi ha pochi contributi non dovrebbe fermarsi al numero secco degli anni versati. Le verifiche decisive sono altre:
Solo dopo questi controlli si può capire se la via corretta è una pensione a 71 anni con 5 anni effettivi, una deroga sui 15 anni, il completamento della contribuzione o, nei casi più deboli, una misura assistenziale. È questa distinzione che evita errori, domande inutili e attese su requisiti che in realtà non esistono.
Da marzo 2026, i nuovi titolari dell’Assegno Sociale ricevono una video-guida personalizzata predisposta dall’INPS per far conoscere gli obblighi legati alla prestazione, come la compilazione del modello RED. L’iniziativa — finanziata con risorse del PNRR e avviata con il Messaggio 823/2026 — è pensata anche per prevenire le cause frequenti di revoca, indicare la prima data di pagamento e promuovere strumenti come l’app INPS Mobile, la cassetta postale online e gli altri servizi digitali.
La video-guida è resa disponibile a chi presenta la domanda di Assegno Sociale all’INPS. È raggiungibile attraverso un QR code stampato sul provvedimento di liquidazione recapitato per posta, ma anche tramite l’area riservata del portale MyINPS, le app IO e INPS Mobile, i servizi online Cedolino della pensione e Consulente digitale delle pensioni. Il link resta attivo per sei mesi dalla data di emissione del provvedimento.
Chi ha comunicato all’INPS indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare nella sezione Gestione consensi dell’area MyINPS, riceve un’e-mail o un SMS di notifica, con l’avviso che il contenuto è disponibile nell’area riservata.
La video-guida è strutturata come una comunicazione interattiva e personalizzata. Riporta le informazioni seguenti:
L’Assegno Sociale spetta con almeno 67 anni di età e un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro per i non coniugati, soglia che sale a 14.202,24 euro per le persone coniugate. L’importo è di 546,24 euro mensili per 13 mensilità , esentasse. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo residenti in Italia da almeno 10 anni.
L’Agenzia delle Entrate aggiorna gli elenchi dei codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi locali tramite modello F24. La tabella di riferimento, rilasciata a febbraio 2026, copre IMU, TARI, TOSAP, IMIS, ILIA e imposta di soggiorno, oltre ai codici storici per ICI e TASI ancora utili per i versamenti su anni pregressi. Sul sito dell’AdE è disponibile anche uno strumento di ricerca online per verificare il codice partendo dal singolo tributo.
Per il versamento dell’IMU tramite modello F24, i codici da indicare nella sezione “IMU e altri tributi locali” variano in base alla tipologia di immobile. Nel campo “codice ente/codice comune” va inserito il codice catastale del Comune destinatario del versamento. Per il saldo IMU, nel campo “rateazione/meserif” va indicato il codice “0101” per il pagamento in unica soluzione.
| Codice tributo | Imposta | Destinatario |
|---|---|---|
| 3912 | IMU – abitazione principale e pertinenze | Comune |
| 3913 | IMU – fabbricati rurali strumentali | Comune |
| 3914 | IMU – terreni | Comune |
| 3915 | IMU – terreni | Stato |
| 3916 | IMU – aree fabbricabili | Comune |
| 3917 | IMU – aree fabbricabili | Stato |
| 3918 | IMU – altri fabbricati | Comune |
| 3919 | IMU – altri fabbricati | Stato |
| 3925 | IMU – immobili gruppo catastale D | Stato |
| 3930 | IMU – immobili gruppo catastale D (quota comunale) | Comune |
| 3923 | IMU – interessi | Comune |
| 3924 | IMU – sanzioni | Comune |
I codici tributo per la TARI (tassa rifiuti) si inseriscono nella medesima sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24. Gli stessi codici numerici erano già stati istituiti per la TARES e sono stati successivamente ridenominati con il passaggio alla TARI in F24.
| Codice tributo | Imposta |
|---|---|
| 3944 | TARI – tassa sui rifiuti |
| 3945 | TARI – interessi |
| 3946 | TARI – sanzioni |
La TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) prevede codici distinti per occupazione permanente e temporanea, con codici separati per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso.
| Codice tributo | Imposta |
|---|---|
| 3931 | TOSAP – occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche |
| 3932 | TOSAP – occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche |
| 3933 | TOSAP – interessi |
| 3934 | TOSAP – sanzioni |
La TASI è stata soppressa dal 1° gennaio 2020 con la riforma IMU introdotta dalla Legge di Bilancio 2020; l’ICI è stata abolita nel 2012. I relativi codici tributo restano però necessari per versamenti su annualità precedenti, ravvedimenti operosi o definizione di avvisi di accertamento ancora aperti.
| Codice tributo | Imposta |
|---|---|
| 3958 | TASI – abitazione principale e pertinenze |
| 3961 | TASI – altri fabbricati |
| 3940 | ICI – abitazione principale |
| 3941 | ICI – terreni agricoli |
| 3942 | ICI – aree fabbricabili |
| 3943 | ICI – altri fabbricati |
| 3906 | ICI – interessi |
| 3907 | ICI – sanzioni |
Oltre ai tributi di applicazione generale, la tabella dell’AdE include i codici per imposte locali a diffusione territoriale limitata: l’IMIS (imposta immobiliare della Provincia autonoma di Trento) e l’ILIA (imposta locale sugli immobili della Valle d’Aosta), applicabili nei rispettivi territori in sostituzione dell’IMU. Per l’imposta di soggiorno, i codici tributo sono attivati singolarmente per ogni Comune che abbia aderito alla riscossione tramite F24 con apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate: l’elenco degli enti convenzionati e i relativi codici sono consultabili tramite lo strumento di ricerca online sul portale AdE.
I requisiti nazionali per l’esenzione ticket sanitario – dai codici alle categorie che hanno diritto all’esonero – sono uguali in tutta Italia ma la domanda, il rinnovo e i servizi possono cambiare da una Regione all’altra. A livello territoriale, inoltre, possono cambiare le modalità con cui l’assistito presenta la dichiarazione, controlla l’attivazione dell’esenzione o aggiorna la posizione sanitaria. Per orientarsi conviene distinguere subito tra:
L’esenzione ticket sanitario continua a dipendere, sul piano nazionale, dal reddito, dall’età , dallo status di disoccupazione o di titolare di pensione o assegno sociale, oltre che da patologie, invalidità e altre condizioni tutelate dalla legge. Le Regioni non modificano questi presupposti generali, ma organizzano in modo autonomo i servizi sanitari e le modalità operative di accesso.
È su questo piano che si creano le differenze più rilevanti per chi cerca informazioni utili: piattaforme online, Fascicolo sanitario elettronico, rinnovi automatici, moduli di autocertificazione, verifiche delle ASL e controlli sui requisiti.
In Lombardia il riconoscimento dell’esenzione per reddito può avvenire in modo automatico oppure tramite autocertificazione. La Regione mette a disposizione servizi digitali collegati al Fascicolo sanitario elettronico e all’anagrafe sanitaria regionale, con la possibilità di verificare i codici di esenzione attivi e la propria posizione sanitaria.
Accanto ai codici nazionali E01, E02, E03 ed E04, il sistema lombardo prevede anche codici regionali aggiuntivi per situazioni specifiche. Per questo motivo, in Lombardia la verifica sul portale regionale o presso la ASST competente resta particolarmente utile anche quando i requisiti nazionali sono già noti.
Nel Lazio la domanda di esenzione per reddito può essere presentata alla ASL tramite autocertificazione, con controlli periodici sui requisiti dichiarati. La Regione ha pubblicato negli anni istruzioni specifiche sul rinnovo delle esenzioni per reddito e sulla corretta gestione delle dichiarazioni sostitutive.
Il cittadino può verificare la propria posizione anche attraverso i servizi digitali regionali, dove disponibili, oppure tramite il medico prescrittore che accede al sistema Tessera Sanitaria.
In Emilia-Romagna l’esenzione per reddito viene gestita secondo la disciplina nazionale, con il supporto di una documentazione regionale molto dettagliata sui codici E01, E02, E03 ed E04 e sulle relative condizioni economiche e familiari.
La Regione pubblica anche FAQ applicative sui casi più frequenti, utili soprattutto quando emergono dubbi sul reddito da considerare, sui familiari a carico e sulla posizione dei disoccupati. La verifica operativa passa comunque dalla ASL e dai servizi digitali regionali.
In Campania la richiesta di esenzione ticket per reddito viene gestita tramite autocertificazione alla ASL competente, con il supporto dei servizi sanitari regionali online. La Regione ha predisposto negli anni strumenti digitali e indicazioni operative sulla certificazione del reddito e sulla verifica delle esenzioni attive. Anche in questo caso i codici nazionali restano il riferimento principale, ma la parte più delicata riguarda le modalità pratiche di accesso al servizio e la gestione delle dichiarazioni presso il sistema sanitario regionale.
In Veneto il diritto all’esenzione può essere riconosciuto automaticamente oppure tramite dichiarazione sostitutiva presentata alla ASL. La Regione utilizza i propri servizi sanitari digitali e il Fascicolo sanitario elettronico per la consultazione delle posizioni attive e dei codici di esenzione. Per chi deve verificare la validità dell’esenzione o aggiornare la propria situazione, il passaggio decisivo resta comunque il contatto con l’azienda sanitaria territoriale.
Il Piemonte è una delle Regioni in cui l’autocertificazione delle esenzioni da reddito è stata strutturata con maggiore chiarezza anche sul piano digitale. Il cittadino può gestire online alcune operazioni relative alla dichiarazione e alla verifica dell’esenzione, oltre a rivolgersi agli sportelli dell’ASL. Questo rende il Piemonte uno dei casi più interessanti per chi cerca indicazioni pratiche sulla procedura, non solo sui requisiti.
In Toscana, oltre ai codici nazionali, sono presenti anche misure regionali specifiche che ampliano il quadro dell’esenzione ticket. La Regione ha previsto nel tempo codici ulteriori per situazioni di particolare fragilità economica, con servizi online per autocertificazione e verifica dei requisiti. Chi vive in Toscana deve quindi prestare attenzione agli strumenti regionali e alle eventuali esenzioni aggiuntive previste sul territorio.
In Puglia la gestione dell’esenzione ticket sanitario per reddito passa dalla rete regionale dei servizi sanitari e dalle aziende sanitarie locali. La Regione ha introdotto nel tempo anche indicazioni specifiche su rinnovi, servizi online e codici regionali ulteriori rispetto a quelli nazionali.
Per questo motivo il cittadino pugliese deve verificare non soltanto il possesso del requisito reddituale ma anche le modalità con cui l’esenzione viene caricata o confermata nel sistema sanitario regionale.
In Sicilia la procedura per il rilascio dell’esenzione ticket sanitario passa dalla documentazione richiesta dalle strutture sanitarie territoriali e dall’autocertificazione dei requisiti. La Regione ha pubblicato modulistica e indicazioni specifiche per il rilascio dell’attestato di esenzione.
Le regole nazionali sull’esenzione ticket sanitario valgono allo stesso modo anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.
In questi territori restano quindi validi i codici E01, E02, E03 ed E04 e le condizioni previste dalla normativa nazionale. Le differenze riguardano soprattutto gli aspetti applicativi:
Anche quando il quadro sostanziale è identico, la verifica finale va sempre effettuata presso la ASL di residenza o sul portale sanitario regionale, soprattutto in caso di rinnovo, variazione del reddito o aggiornamento della posizione anagrafica.
La verifica regionale diventa particolarmente utile quando il cittadino deve presentare per la prima volta l’autocertificazione, rinnovare l’esenzione, controllare se il codice risulta attivo o chiarire quali documenti servono alla ASL.
In molti casi il diritto all’esenzione esiste già in base alla normativa nazionale, ma la procedura concreta cambia abbastanza da rendere decisivo il riferimento al portale sanitario regionale o alla propria azienda sanitaria territoriale.
Il ticket sanitario è la quota di partecipazione alla spesa che i cittadini versano per alcune prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. In presenza di specifiche condizioni personali, economiche o sanitarie è però possibile ottenere l’esenzione dal pagamento, totale o parziale. L’esonero può dipendere dal reddito, dall’età , dalla presenza di patologie croniche o rare, da una condizione di invalidità oppure da situazioni particolari previste dalla normativa. In questi casi il cittadino può accedere alle prestazioni sanitarie senza versare il contributo previsto.
Tra i dubbi più frequenti sull’esenzione ticket sanitario ci sono soprattutto quelli legati ai requisiti economici, alla procedura di richiesta e alla validità dei codici di esenzione. In particolare riguardano:
In questo articolo rispondiamo a tutti questi dubbi, uno per uno.
Il ticket sanitario rappresenta il contributo economico richiesto agli assistiti per alcune prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Le tariffe sono stabilite dalle Regioni e possono quindi variare sul territorio nazionale.
Il pagamento del ticket è previsto principalmente per:
Esistono prestazioni per le quali non è mai previsto il pagamento del ticket sanitario:
L’esenzione dal ticket sanitario è riconosciuta agli assistiti che rientrano in specifiche condizioni previste dalla normativa nazionale.
Per alcune categorie sono previste agevolazioni specifiche, come nel caso dell’esenzione ticket sanitario per over 65 oppure dell’esenzione ticket sanitario per disoccupati e inoccupati.
L’esenzione per reddito è identificata da specifici codici riportati sulla ricetta medica del Servizio sanitario nazionale.
| Codice | Condizione |
| E01 | bambini sotto i 6 anni e cittadini oltre i 65 anni con reddito familiare annuo non superiore a 36.151,98 euro; |
| E02 | disoccupati e familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro elevato a 11.362,05 euro con coniuge e aumentato di 516,46 euro per ogni figlio; |
| E03 | titolari di assegno sociale e familiari a carico; |
| E04 | titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e familiari a carico entro gli stessi limiti previsti per il codice E02. |
Le soglie reddituali e le condizioni che danno diritto ai codici di esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale sul reddito per l’esenzione dal ticket sanitario, che definisce i limiti applicabili ai diversi nuclei familiari.
Ai fini dell’esenzione si considera il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, cioè la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF del contribuente, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.
In alcuni casi specifici possono sorgere dubbi su quali redditi debbano essere inclusi nel calcolo, come ad esempio per il reddito derivante dalla prima casa.
Nel calcolo del reddito familiare utile per l’esenzione ticket sanitario possono emergere dubbi anche sul trattamento della rendita della prima casa, tema affrontato nel chiarimento sulla prima casa nel reddito ai fini dell’esenzione ticket.
L’indicatore ISEE non viene utilizzato per verificare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
Il ticket sanitario può non essere dovuto anche in presenza di specifiche condizioni sanitarie. Ad esempio gli invalidi civili con percentuale pari o superiore al 67% hanno diritto all’esenzione per visite specialistiche ed esami diagnostici. Altri casi riguardano:
L’esenzione può essere riconosciuta automaticamente oppure richiesta tramite autocertificazione. Nel caso dell’esenzione per reddito è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva alla propria ASL attestando il possesso dei requisiti previsti.
L’autocertificazione dei requisiti e la richiesta alla ASL seguono la procedura prevista per richiedere l’esenzione ticket sanitario. Il medico di medicina generale o il pediatra verificano la presenza del diritto all’esenzione tramite il sistema Tessera Sanitaria e indicano il relativo codice sulla ricetta.
Attenzione: le regole nazionali definiscono i casi principali di esenzione ma per la procedura di esenzione dal ticket sanitario nelle singole Regioni può variare, così come importi e servizi. Per questo motivo, la verifica finale va sempre effettuata presso la ASL di residenza o sui portali sanitari regionali.
Per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario per reddito può essere richiesta una dichiarazione sostitutiva con cui l’assistito autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La richiesta riguarda l’intero nucleo familiare fiscale. Di norma è necessario indicare:
La documentazione può essere presentata presso gli sportelli della ASL oppure tramite i servizi digitali regionali quando disponibili.
L’esenzione può essere riconosciuta automaticamente dal sistema Tessera Sanitaria oppure richiesta tramite autocertificazione. La procedura generalmente prevede:
Una volta registrata l’esenzione, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta indicano il relativo codice sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale.
Il diritto all’esenzione può essere verificato dal medico prescrittore tramite il sistema Tessera Sanitaria. In molte Regioni è inoltre possibile controllare la presenza del codice di esenzione attraverso il Fascicolo sanitario elettronico o i servizi online della propria ASL.
Se cambiano le condizioni che danno diritto all’esenzione, come la situazione lavorativa o il reddito del nucleo familiare, l’assistito è tenuto a comunicarlo alla ASL competente. In caso contrario l’amministrazione può revocare l’esenzione e richiedere il pagamento dei ticket non versati.
Le ASL possono verificare la correttezza delle autocertificazioni incrociando i dati fiscali dell’Anagrafe tributaria e del sistema Tessera Sanitaria.
Se i requisiti non risultano più presenti, l’esenzione può essere revocata e l’assistito può essere chiamato a restituire le somme relative ai ticket non versati.
Il diritto all’esenzione può essere verificato dal medico di medicina generale o dal pediatra tramite il sistema Tessera Sanitaria. In molte Regioni è possibile controllare la presenza del codice di esenzione anche nel Fascicolo sanitario elettronico o nei servizi online della ASL.
Per l’esenzione ticket sanitario si considera il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare fiscale, cioè la somma dei redditi del contribuente, del coniuge non separato e dei familiari fiscalmente a carico risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.
No. L’indicatore ISEE non viene utilizzato per verificare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Il requisito economico viene determinato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ai fini fiscali.
L’esenzione resta valida finché permangono i requisiti previsti dalla normativa. Se cambiano le condizioni economiche o lavorative del nucleo familiare, la variazione deve essere comunicata alla ASL competente.
Le ASL possono verificare i requisiti incrociando i dati fiscali con quelli del sistema Tessera Sanitaria. Se l’esenzione risulta non più spettante, può essere revocata e l’assistito può essere chiamato a pagare i ticket non versati.
Il codice di esenzione viene indicato dal medico di base o dal pediatra sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale dopo la verifica del diritto nel sistema Tessera Sanitaria.
Il tema della pensione dopo il part-time è tornato d’attualità con l’entrata in vigore del tempo parziale agevolato per i lavoratori vicini all’uscita, previsto in via sperimentale nel biennio 2026-2027. Resta però d fondo una domanda molto concreta: quanto l’orario ridotto incide sulla maturazione del diritto e sull’importo dell’assegno? Il part-time non sposta l’età pensionabile ma può invece ridurre la contribuzione accreditata o il montante su cui viene calcolata la pensione.
Un contratto part-time incide in due modi diversi sulla pensione: da un lato sul numero di settimane accreditate utili per maturare il requisito, dall’altro sull’importo finale dell’assegno, che dipende dalla retribuzione su cui sono stati versati i contributi.
La differenza principale è questa: se il lavoro a tempo parziale garantisce una retribuzione sufficiente a coprire il minimale contributivo, il periodo può valere per intero ai fini del diritto. Se invece la retribuzione è troppo bassa, le settimane utili vengono ridotte in proporzione e il traguardo pensionistico può allontanarsi.
Nel lavoro dipendente privato, il part-time può valere come un rapporto a tempo pieno ai fini del diritto alla pensione solo se la contribuzione accreditata raggiunge il minimale previsto. Questo è il passaggio che spesso viene trascurato da chi guarda soltanto agli anni di contratto e non all’effettivo accredito delle settimane.
In pratica, un anno di part-time non coincide sempre con 52 settimane utili. Se la retribuzione annua o settimanale non raggiunge il minimo richiesto, il numero delle settimane riconosciute dall’INPS si abbassa. È qui che nascono molti equivoci: si possono avere molti anni lavorati ma meno contributi utili del previsto.
Per il 2026 l’INPS ha fissato il minimale giornaliero di retribuzione a 58,13 euro. Il dato serve a stabilire quanta contribuzione possa essere accreditata in ciascun periodo di lavoro. Nei rapporti part-time, quindi, non conta soltanto il numero di ore svolte ma anche la retribuzione effettivamente assoggettata a contribuzione.
Per capire come si calcola la pensione part-time bisogna distinguere tra diritto e misura. Il diritto riguarda il raggiungimento dei requisiti per andare in pensione. La misura riguarda invece l’importo dell’assegno, che dipende dai contributi versati e dal sistema di calcolo applicato.
Nel sistema contributivo, che oggi pesa in modo prevalente o totale su moltissime carriere, la pensione si ottiene partendo dal montante contributivo individuale. A parità di durata del lavoro, una retribuzione part-time più bassa produce contributi più bassi e quindi un assegno più leggero. L’importo si determina in sintesi così:
Non esiste una risposta uguale per tutti, perché la pensione di un lavoratore part-time dipende da stipendio, durata della carriera, sistema di calcolo e contributi effettivamente accreditati. Però una regola generale c’è: a parità di anni lavorati, un part-time lungo tende a produrre una pensione più bassa rispetto a un full-time.
Se due lavoratori hanno la stessa età pensionabile e la stessa anzianità contributiva, ma uno ha percepito per vent’anni una retribuzione media annua di 30mila euro e l’altro di 15mila euro, il secondo accumulerà un montante contributivo molto più basso. A parità di coefficiente di trasformazione, l’assegno del lavoratore part-time tenderà quindi a collocarsi su valori vicini alla metà .
Il problema non riguarda solo l’importo. Se una retribuzione part-time non raggiunge il minimale richiesto, l’anno può non valere per intero ai fini del diritto. In questo caso il lavoratore rischia di scoprire, al momento del controllo dell’estratto conto, che le settimane utili sono meno di quelle immaginate e che per arrivare ai 20 anni necessari alla pensione di vecchiaia serve più tempo.
Non tutti i vari tipi di part-time producono gli stessi effetti. Nel part-time orizzontale l’orario è ridotto ma distribuito durante tutta la settimana. Nel part-time verticale o ciclico, invece, si alternano periodi lavorati e periodi non lavorati.
Questa distinzione conta molto sul piano previdenziale. Per i periodi non lavorati del part-time verticale o ciclico, l’INPS consente un accredito che vale solo per il diritto a pensione e non anche per la misura dell’assegno. È dunque una tutela utile per maturare il requisito, ma non aumenta l’importo finale della pensione.
Il tema è diverso da quello del nuovo part-time agevolato pre-pensione previsto dalla Legge PMI 2026, che riguarda una misura sperimentale per lavoratori vicini all’uscita e con assunzione contestuale di giovani. Qui il focus resta il calcolo previdenziale del normale lavoro a tempo parziale.
Per la pensione di vecchiaia nel 2026 restano necessari 67 anni di età e 20 anni di contributi. Il part-time non alza di per sé questi requisiti, ma può rendere più difficile raggiungere i 20 anni pieni se la contribuzione accreditata è inferiore a quella attesa.
Per chi ricade nel contributivo puro esiste poi un secondo livello di attenzione: anche con 67 anni e 20 anni di contributi, la pensione può essere negata se l’importo maturato non raggiunge la soglia minima prevista. Una carriera lunga ma povera di contributi, come può accadere con molti anni di part-time a bassa retribuzione, può quindi creare un doppio problema: settimane insufficienti oppure assegno troppo basso.
Non esiste un numero magico di ore valido per tutti, perché il punto non è il part-time in sé ma il rispetto del minimale contributivo. In termini pratici, un part-time con orario molto ridotto e retribuzione troppo bassa può non coprire interamente le settimane dell’anno, mentre un part-time più consistente può garantire accrediti pieni.
Per questo, prima di accettare un contratto a tempo parziale di lunga durata, conviene verificare l’estratto conto contributivo e confrontare la retribuzione prevista con i minimali aggiornati. È il modo più semplice per capire se il risparmio di tempo oggi rischia di trasformarsi in un ritardo o in un taglio dell’assegno domani.
Per accedere alla pensione di vecchiaia servono almeno 20 anni di contributi. In termini previdenziali questo significa raggiungere un totale di 1.040 settimane contributive, considerando che ogni anno è composto da 52 settimane.
Nel lavoro part-time questo passaggio diventa particolarmente rilevante perché non tutte le settimane lavorate vengono automaticamente accreditate per intero. Se la retribuzione percepita non raggiunge il minimale contributivo previsto dall’INPS, il numero delle settimane utili può ridursi proporzionalmente.
Per questo motivo chi lavora per molti anni con un orario ridotto può scoprire, al momento della verifica dell’estratto conto contributivo, di avere meno settimane accreditate rispetto agli anni effettivamente lavorati.
Nel lavoro dipendente il riconoscimento pieno delle settimane contributive dipende dal rispetto del minimale di retribuzione settimanale fissato dall’INPS. Questo valore viene aggiornato ogni anno in base alla rivalutazione delle pensioni.
Il minimale corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione. Se la retribuzione settimanale percepita è inferiore a questa soglia, l’INPS accredita un numero di settimane inferiore a quelle lavorate.
Questo meccanismo riguarda soprattutto i contratti part-time con poche ore settimanali o con retribuzioni molto basse. In questi casi, anche lavorando tutto l’anno, le settimane riconosciute possono essere inferiori alle 52 settimane teoriche.
Nel part-time verticale o ciclico il lavoratore alterna periodi lavorati e periodi di sospensione dell’attività . Ai fini pensionistici, i periodi non lavorati non producono contribuzione obbligatoria.
L’ordinamento previdenziale consente però, su richiesta dell’interessato, di ottenere l’accredito di questi periodi ai fini del diritto alla pensione. Ciò significa che possono essere utili per raggiungere il requisito contributivo, ma non aumentano l’importo dell’assegno.
Si tratta quindi di una tutela utile per evitare “vuoti contributivi†nella carriera lavorativa, ma che non modifica il montante contributivo su cui verrà calcolata la pensione futura.
Il riscatto dei periodi di lavoro part-time può essere utile quando la retribuzione percepita non ha consentito di maturare settimane contributive piene. In questi casi il lavoratore può valutare il riscatto del part-time ai fini pensionistici, che consente di coprire periodi scoperti e aumentare l’anzianità contributiva.
Non tutti i periodi di lavoro a tempo parziale sono automaticamente utili per la pensione. In alcuni casi è possibile intervenire con il riscatto per recuperare settimane mancanti. Le regole variano in base al tipo di contratto e alla contribuzione versata, come spiegato nella guida su quali periodi part-time rilevano ai fini della pensione.
Sì. Se la retribuzione non raggiunge il minimale contributivo previsto dall’INPS, le settimane accreditate possono essere inferiori a quelle effettivamente lavorate. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei contratti con poche ore settimanali, come spiegato nel caso del riscatto del part-time orizzontale.
In alcune situazioni l’ordinamento previdenziale consente l’accredito di contributi figurativi per periodi non lavorati, ma non sempre questi incidono anche sull’importo della pensione. Un approfondimento sul tema è disponibile nella guida sui contributi figurativi nel lavoro part-time.
Il passaggio da part-time a full-time può aumentare il montante contributivo e quindi l’importo della pensione, soprattutto se avviene negli ultimi anni di carriera. Un esempio pratico è illustrato nel caso di passaggio dal part-time al tempo pieno e aumento della pensione.
A marzo 2026, il mercato dell’energia elettrica resta caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi all’ingrosso. Nei primi giorni del mese, il PUN Index GME si è mantenuto su livelli elevati. Vediamo nelle prossime schede le classifiche delle migliori offerte di marzo 2026, suddivise tra prezzo fisso e indicizzate , monorarie e biorarie. La scelta più adatta dipende dalle abitudini di consumo, dal profilo orario e dalla propensione ad accettare eventuali oscillazioni di prezzo.
Per individuare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, conviene valutare con attenzione alcuni parametri.
Le tensioni internazionali che stanno interessando i mercati energetici continuano ad alimentare l’incertezza sui prezzi di elettricità e gas generando un quadro ancora instabile nei primi giorni di marzo 2026. Le offerte indicizzate recepiscono più rapidamente i movimenti del mercato, le soluzioni a prezzo fisso offrono maggiore protezione nel breve periodo e prezzo bloccato.
Per contenere l’impatto dei rincari, il Decreto Bollette 2026 ha introdotto nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Tra queste, un contributo straordinario per i titolari del bonus sociale elettrico e la possibilità , per i venditori, di riconoscere agevolazioni ai clienti domestici residenti con ISEE entro determinate soglie, secondo le modalità definite dalla normativa e dai successivi provvedimenti attuativi.
Oltre alla scelta della tariffa più conveniente, anche le abitudini quotidiane incidono sulla spesa finale. Alcune buone pratiche di efficienza energetica consentono di contenere i consumi senza rinunciare al comfort.
Anche la scelta di elettrodomestici più efficienti può fare la differenza: per molte categorie di prodotti, l’etichetta energetica europea utilizza oggi la scala da A a G, utile per confrontare in modo immediato i consumi dei diversi modelli.
Il Governo alza la guardia contro le speculazioni sui prezzi dei carburanti scatenate dalla guerra in Iran e dalle conseguenti altalene di mercato. La benzina sale ai livelli massimi dell’ultimo anno e continua ad aumentare anche il diesel. Sui mercati finanziari, anche sull’onda delle parole del presidente Usa Donald Trump su una rapida conclusione del conflitto in Iran, il petrolio ripiega velocemente e torna sotto i 100 dollari al barile, dopo aver superato quota 120.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha intanto riunito la Cabina di Regia della Commissione di allerta rapida, che ha rilevato un aumento anomalo dei prezzi medi alla pompa rispetto a quelli consigliati dalle compagnie petrolifere.
Al momento non ci sono decisioni ufficiali che vadano oltre la stretta osservazione. Tuttavia, il MIMIT ha dato indicazione agli organi di controllo di attivare immediati interventi su possibili fenomeni speculativi. L’aumento dei prezzi medi rispetto a quelli consigliati risulta anomalo per due delle principali compagnie petrolifere. Ora scatteranno i controlli mirati, anche sulla base dei dati che Mr Prezzi trasmette alla GdF.
Mercoledì 11 marzo si riunirà nuovamente la Cabina di Regia, venerdì 13 è invece in agenda un incontro plenario della Commissione di allerta rapida.
In base ai dati che quotidianamente vengono aggiornati dal MIMIT ed elaborati da Staffetta Quotidiana, la benzina self service è salita a 1,783 euro al litro e il diesel a 1,970 euro/litro. Prezzi naturalmente più alti in modalità servito: benzina a 1,919 euro al litro, diesel a 2,097 euro. Il ministero indica un prezzo medio nazionale in autostrada del diesel sopra i 2 euro al litro (2,066), mentre la benzina è a quota 1,886.
Il Codacons calcola che dal 27 febbraio, giorno prima dello scoppio della guerra in Iran, il diesel è aumentato di oltre il 14%, che corrisponde a un rincaro superiore ai 12 euro per un pieno. Incremento del 7% per la benzina, con l’aumento del pieno intorno a 5,8 euro.
Oltre al caro carburanti, bisogna arginare anche il rischio che sul medio periodo gli aumenti si trasmettano ad altri settori, in primis quello alimentare. I mercati stanno già scontando l’ipotesi di un aumento dei tassi da parte della BCE, per contrastare il caro prezzi. Su questo interviene criticamente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, contrario alla stretta monetaria, e favorevole invece a misure straordinarie «sulla scia di quelle adottate nel 2022 all’indomani dell’attacco russo contro l’Ucraina. Agire subito stoppando i prezzi dell’energia prima che si diffondano su tutti i beni di consumo come nel 22».
Sul fronte delle misure che l’esecutivo sta studiando, l’attivazione dell’accisa mobile utilizza l’extra gettito IVA derivante dal caro petrolio per abbassare l’accisa sui carburanti e di conseguenza il prezzo per consumatori e imprese. Serve però un decreto del ministero dell’Economia, che può essere approvato a fronte dell’aumento del costo del greggio sul mercato all’ingrosso rispetto ai livelli indicati nel DPB, basato sulla media degli ultimi due mesi.
Le condizioni per farlo ci sono; i prossimi giorni serviranno a chiarire se la soluzione sarà effettivamente questa, e se sarà eventualmente accompagnata da altre misure di contenimento dei prezzi di benzina e gasolio.
Pier Silvio Berlusconi rafforza il suo ruolo alla guida di MFE-MediaForEurope e avvia una riorganizzazione del top management del gruppo. Il Consiglio di amministrazione ha infatti deciso di attribuirgli il doppio incarico di Chairman e Group Chief Executive Officer, una scelta che segna un passaggio importante nell’evoluzione della società .
La nuova struttura organizzativa punta a trasformare MFE da holding di controllo finanziario a media company sempre più operativa e integrata a livello internazionale. Parallelamente, arrivano anche risultati positivi sul fronte finanziario per la holding personale di Pier Silvio Berlusconi, che ha registrato un utile in crescita nell’ultimo bilancio.
La riorganizzazione del management rappresenta uno dei passaggi più rilevanti per il gruppo televisivo. L’obiettivo è creare una struttura più coordinata tra le diverse società e rafforzare la capacità di operare nei vari mercati europei.
Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, MFE adotta un modello organizzativo più orizzontale, con funzioni di staff integrate a livello di gruppo. In questo modo le principali aree aziendali opereranno con una responsabilità trasversale sui diversi Paesi in cui il gruppo è presente.
Il nuovo assetto prevede una maggiore collaborazione tra le funzioni strategiche e operative, con l’intento di rendere il gruppo più efficiente e competitivo nel mercato dei media europei.
La decisione del Consiglio di amministrazione rafforza ulteriormente il ruolo manageriale di Pier Silvio Berlusconi. Oltre alla posizione di Amministratore Delegato, il manager assume anche la carica di Chairman del gruppo.
Fedele Confalonieri resta invece statutory chairperson, mantenendo una funzione istituzionale all’interno della governance.
Commentando la riorganizzazione, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato che la nuova struttura permetterà al gruppo di operare con maggiore efficacia nei diversi mercati europei.
Secondo il manager, l’obiettivo è rendere MFE sempre più integrata a livello internazionale, valorizzando le competenze interne e allo stesso tempo aprendo spazio a nuove professionalità .
La riorganizzazione ha definito anche una nuova distribuzione delle responsabilità all’interno del gruppo.
Tra le principali nomine:
Nel settore commerciale, Stefano Sala è stato nominato Chief Global Advertising Officer e guiderà la raccolta pubblicitaria nei diversi mercati in cui opera MFE.
Sul fronte organizzativo e tecnologico, Niccolò Querci, Chief Operating e Human Resources Officer, avrà la responsabilità delle attività di organizzazione, risorse umane, tecnologie e operations.
La rappresentanza del gruppo nei contesti istituzionali internazionali resta affidata a Gina Nieri, mentre Mauro Crippa sarà responsabile della comunicazione corporate e dei rapporti con i media.
La strategia guidata da Pier Silvio Berlusconi punta anche su innovazione e tecnologia.
MFE ha annunciato la creazione di nuove strutture dedicate allo sviluppo digitale e al coordinamento delle attività legate all’intelligenza artificiale. Una delle prime iniziative sarà la direzione Digital Innovation Strategy, affidata a Dirk Voigtländer.
Questa struttura lavorerà anche sulle competenze presenti nella sede tedesca di ProSiebenSat.1, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo in un contesto digitale sempre più competitivo.
Un’altra area di sviluppo riguarda l’analisi dei dati. Nell’ambito del marketing strategico è stato introdotto il ruolo di Data and Media Currency Director, affidato a Federico di Chio, con il compito di analizzare i dati relativi ai risultati editoriali e alle proposte commerciali sia sulla televisione lineare sia sulle piattaforme digitali.
Accanto alla riorganizzazione industriale del gruppo televisivo, emergono anche risultati positivi sul fronte finanziario personale.
L’assemblea degli azionisti di Holding Italiana Quinta, società di cui Pier Silvio Berlusconi è unico socio, ha approvato il bilancio chiuso il 30 settembre con un utile di oltre 9,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,6 milioni dell’esercizio precedente.
L’intero profitto è stato accantonato a riserva, facendo salire il patrimonio netto della società a oltre 82 milioni di euro.
Il risultato è legato soprattutto all’aumento dei dividendi derivanti dalla partecipazione detenuta in Fininvest, pari al 7,65%, i cui dividendi sono cresciuti nel corso dell’anno.
La riorganizzazione del management e i risultati finanziari evidenziano una fase di consolidamento per Pier Silvio Berlusconi.
Da un lato il manager sta rafforzando la struttura di MFE-MediaForEurope per competere in un mercato mediatico sempre più internazionale. Dall’altro, le partecipazioni nella galassia Fininvest continuano a generare risultati economici positivi.
In questo contesto, le scelte strategiche di Pier Silvio Berlusconi saranno decisive per il futuro del gruppo e per il posizionamento di uno dei principali operatori televisivi europei.
Il CNEL ha approvato l’istituzione del bollino per le buone pratiche aziendali di partecipazione, un riconoscimento destinato alle organizzazioni che coinvolgono i lavoratori nella gestione, nei risultati, nell’organizzazione e, in alcuni casi, anche nel capitale. Per imprese, cooperative, fondazioni, enti del Terzo Settore e associazioni si apre così una finestra reputazionale nuova, con candidature da presentare online e valutazione affidata alla Commissione nazionale.
Il nuovo bollino nasce per valorizzare le realtà che adottano forme strutturate di partecipazione dei lavoratori. Il regolamento approvato dall’assemblea del CNEL riguarda pratiche che possono toccare più piani della vita aziendale: partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva. La platea dei soggetti ammessi è ampia e comprende:
Le candidature possono essere inviate compilando il modulo online dedicato e segnalando la pratica partecipativa adottata. La documentazione sarà poi esaminata da una Commissione nazionale, che valuterà la conformità dei progetti ai criteri del regolamento. Per ottenere il bollino serve anche la coerenza della pratica dichiarata con il modello di partecipazione riconosciuto dal CNEL.
Il regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo pienamente definito il quadro applicativo.
Il riconoscimento guarda alle esperienze in cui il coinvolgimento dei lavoratori non resta una formula generica. I modelli che il CNEL intende valorizzare riguardano soprattutto:
Questo impianto si collega direttamente al dibattito aperto nel 2025 sulla legge sulla partecipazione dei lavoratori, che ha rafforzato il ruolo della Commissione nazionale presso il CNEL e la raccolta delle buone pratiche.
Per le imprese, il bollino ha prima di tutto un valore di riconoscimento pubblico segnalando all’esterno che l’organizzazione ha adottato modelli di governance o di organizzazione del lavoro fondati sul coinvolgimento dei dipendenti.
Questo può pesare su più livelli: reputazione aziendale, relazioni industriali, attrattività verso lavoratori qualificati e posizionamento nei confronti di partner, stakeholder e territorio. In una fase in cui molte aziende faticano a trattenere competenze, il tema della partecipazione smette di essere solo sindacale e tocca anche la competitività .
Molte PMI adottano già forme di partecipazione organizzativa, premi collegati ai risultati, consultazioni interne o modelli di condivisione che spesso restano poco visibili all’esterno. Il bollino CNEL può trasformare queste pratiche in un elemento riconoscibile e spendibile sul piano reputazionale.
Il presidente del CNEL Renato Brunetta ha presentato il nuovo strumento come un riconoscimento per le imprese che scelgono la partecipazione dei lavoratori come modello di governance. Nella lettura del CNEL, la valorizzazione delle buone pratiche può contribuire a rafforzare la qualità delle relazioni industriali in una fase segnata dalla trasformazione tecnologica e dalla necessità di cambiare i modelli organizzativi.
Il messaggio politico è chiaro: la partecipazione viene proposta come leva di modernizzazione dell’impresa e di tenuta del rapporto tra management e lavoratori.
Il varo del bollino non ha però raccolto consenso unanime. La CGIL ha votato contro il regolamento, sostenendo che il testo finirebbe per qualificare come buone pratiche anche decisioni unilaterali o regolamenti aziendali privi di una vera base contrattuale. Secondo il sindacato, il rischio è quello di svuotare il significato sostanziale della partecipazione e di indebolire il ruolo della contrattazione e della rappresentanza.
Con il Messaggio n. 792 del 6 marzo 2026, l’INPS ha reso disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente un nuovo Smart Task denominato “Richiesta degli attestati di malattia“. Il servizio consente ai datori di lavoro — direttamente o tramite intermediari abilitati — di ricevere gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti a uno specifico indirizzo PEC, per ogni competenza mensile di interesse, senza accessi ripetuti al portale e senza attesa della trasmissione da parte del dipendente.
Il nuovo servizio riguarda esclusivamente gli attestati di malattia e non i certificati medici completi. Il certificato contiene la diagnosi ed è accessibile solo al lavoratore e al medico curante; l’attestato è la versione priva della diagnosi, che il datore di lavoro ha diritto di ricevere ai sensi della normativa vigente — in particolare delle circolari INPS n. 119/2010 e n. 117/2011, che il Messaggio 792/2026 integra e aggiorna.
Negli archivi telematici dell’Istituto, a ogni certificato di malattia trasmesso dal medico corrisponde un codice univoco, il PUC (Numero Unico del Certificato). È lo stesso codice che le aziende devono esporre nel flusso UNIEMENS per la gestione degli eventi di malattia a partire dalle competenze di marzo 2026: il nuovo Smart Task semplifica il reperimento di questo dato, integrando la gestione documentale con quella contributiva.
Il servizio è accessibile ai datori di lavoro del settore privato e ai loro intermediari abilitati ai servizi telematici — consulenti del lavoro, commercialisti e associazioni di categoria — in possesso di apposita delega. L’accesso al Cassetto previdenziale richiede credenziali SPID, CIE o CNS. La logica del servizio è semplice: per una determinata competenza mensile, il datore di lavoro richiede che gli vengano inviati via PEC tutti gli attestati dei propri lavoratori così come presenti nei sistemi dell’Istituto a quella data. Il canale PEC garantisce la certezza giuridica della comunicazione e semplifica l’archiviazione documentale, sostituendo la consultazione manuale sul portale o l’attesa dell’invio da parte del lavoratore.
La procedura da seguire nel Cassetto previdenziale del contribuente è la seguente:
La maschera si autocompone richiedendo solo i dati strettamente necessari all’elaborazione: nessun campo superfluo, nessun allegato da caricare. Per le indicazioni di dettaglio sulla gestione degli Smart Task, l’INPS rinvia al Messaggio n. 3429 del 29 settembre 2023, che ne aveva definito il quadro generale nell’ambito del PNRR.
Al momento, il servizio richiede un’attivazione separata per ogni competenza mensile. L’INPS ha però comunicato che è prevista un’evoluzione del servizio che consentirà di automatizzare la ricezione degli attestati per i successivi dodici mesi consecutivi, senza necessità di rinnovare la richiesta ogni mese. Una volta configurata, la ricezione via PEC sarà continua e non richiederà interventi periodici.
I tempi di rilascio di questa funzionalità non sono ancora stati definiti. Il Messaggio n. 792/2026 e le istruzioni aggiornate sono disponibili sul portale INPS.
Se i rincari di gas ed elettricità registrati dopo l’attacco all’Iran dovessero stabilizzarsi su livelli strutturali, le imprese italiane si troverebbero a pagare quasi 10 miliardi di euro in più in bolletta nel 2026. È la stima dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha calcolato l’impatto scenario per scenario, regione per regione, settore per settore. Un dato che riguarda da vicino artigiani, PMI e imprese del terziario, già alle prese con costi energetici tra i più alti d’Europa.
Le proiezioni della CGIA si basano su consumi stabili rispetto al 2024 e su un prezzo medio annuo dell’energia elettrica di 150 euro per MWh e del gas a 50 euro per MWh. Queste soglie riflettono i livelli raggiunti nei giorni successivi all’escalation militare: alla vigilia dell’attacco, il 27 febbraio, il gas scambiava a 32 euro/MWh e l’elettricità a 107,5 euro/MWh; nel giro di pochi giorni i valori sono saliti rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi assestarsi leggermente.
Lo scenario così costruito si tradurrebbe in un aggravio di 7,2 miliardi di euro per l’elettricità e di altri 2,6 miliardi per il gas, con una variazione complessiva del +13,5% rispetto al 2025. Il confronto con la crisi del 2022 — quando l’energia elettrica aveva toccato una media di 303 euro/MWh e il gas 123,5 euro — aiuta a inquadrare la gravità dello scenario attuale: i livelli sono ancora distanti da quei picchi, ma i margini delle imprese non si sono mai pienamente ripresi.
L’impatto non sarebbe uniforme sul territorio. Le regioni a maggiore densità produttiva e commerciale subirebbero i rincari più pesanti in valore assoluto:
Il Mezzogiorno, pur con valori assoluti inferiori, non sarebbe immune: la CGIA stima una crescita del +13,1% sui costi energetici delle imprese meridionali. Il Trentino-Alto Adige, grazie alla sua composizione produttiva, risulterebbe la regione meno esposta con un incremento stimato del +3,5%.
Sul fronte dell’elettricità , i comparti più vulnerabili sarebbero quelli con i consumi più intensi:
Diversa la composizione del rischio per le imprese gasivore. Secondo la CGIA, i comparti più esposti sarebbero:
La mappa dei distretti più esposti ai rincari energetici attraversa trasversalmente il tessuto manifatturiero italiano. La CGIA segnala tra le realtà più vulnerabili il distretto della ceramica di Sassuolo, la metallurgia di Brescia e Lumezzane, il cartario di Lucca, la seta e il tessile di Como e la siderurgia di Taranto. A rischio anche il polo petrolchimico di Sarroch in Sardegna. Si tratta in larga parte di realtà che già risentono di un differenziale di prezzo rispetto alla media europea, con le quotazioni del PUN italiano strutturalmente più alte di quelle di Francia e Germania.
La CGIA individua un doppio livello di intervento. Nel breve periodo, l’associazione chiede all’Unione Europea di accelerare il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica, per interrompere il meccanismo che trasmette automaticamente le tensioni sul gas alle bollette elettriche. Sul fronte nazionale, si invoca il ritorno a misure già sperimentate durante la crisi del 2022: bonus sociali rafforzati, taglio dell’IVA sull’energia e azzeramento degli oneri di sistema in bolletta.
Nel medio periodo, la CGIA propone una riforma strutturale della bolletta, spostando gli oneri di sistema dalla componente energetica alla fiscalità generale. L’obiettivo è ridurre il divario di prezzo che penalizza le imprese italiane rispetto ai concorrenti europei. Per le PMI che già scontano una pressione inflazionistica in risalita, l’indicazione è anche di valutare contratti a lungo termine con i fornitori e forme di acquisto aggregato tramite consorzi energetici, strumenti che possono garantire prezzi più stabili e ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati all’ingrosso.
Dalle ore 12 del 10 marzo 2026 si apre la finestra per presentare le domande al Bando Parco Agrisolare 2026, la misura PNRR da 789 milioni di euro destinata agli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici produttivi dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Dopo la pubblicazione dell’avviso MASAF e del regolamento operativo, il passaggio che conta ora è uno solo: l’accesso allo sportello GSE, da cui passa l’assegnazione delle risorse disponibili.
Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE fino alle ore 12 del 9 aprile 2026. La procedura resta a sportello in ordine cronologico, quindi la tempestività di invio pesa insieme alla correttezza formale della pratica. Per le imprese interessate, la giornata di apertura segna il momento in cui il bando smette di essere solo una misura annunciata e diventa una partita concreta sui fondi disponibili.
La misura è attuata dal decreto MASAF del 17 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, nell’ambito del PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 4. Con una dotazione di 789 milioni di euro sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, senza consumo di suolo. Nel quadro delle agevolazioni per l’agricoltura 2026, l’incentivo viene riconosciuto come contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili.
Accanto ai pannelli fotovoltaici risultano ammissibili anche alcuni interventi collegati sulla copertura e sugli impianti:
Restano invece esclusi gli impianti a terra e il potenziamento di sezioni già esistenti finanziate con precedenti bandi Agrisolare. Se i lavori relativi a un progetto già ammesso sono stati avviati, l’accesso alla Facility non è consentito. In assenza di avvio dei lavori, la rinuncia al vecchio incentivo è possibile, ma comporta il collocamento in coda nella graduatoria di priorità .
La platea dei beneficiari comprende soggetti che operano stabilmente nella filiera primaria e nella trasformazione. Possono accedere ai finanziamenti:
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari inferiore a 7.000 euro annui, con l’eccezione dei soccidari che abbiano un contratto di valore superiore a tale soglia. Il beneficiario deve inoltre dimostrare la disponibilità del fabbricato oggetto dell’intervento.
I 789 milioni di euro sono distribuiti su quattro linee di finanziamento, con una quota del 40% riservata al Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
| Linea | Dotazione e intensità del contributo |
|---|---|
| 1A | produzione agricola primaria con autoconsumo Risorse: 473 milioni di euro. Contributo massimo: fino all’80%. |
| 2A | trasformazione di prodotti agricoli Risorse: 150 milioni di euro. Contributo massimo: 80% fino a 200 kWp, 65% tra 200 e 500 kWp, 50% tra 500 e 1.000 kWp. |
| 3A | trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli Risorse: 10 milioni di euro. Contributo massimo: 30%. |
| 4A | produzione agricola primaria senza vincolo di autoconsumo Risorse: 140 milioni di euro. Contributo massimo: 30%. |
Per i soggetti ammessi è prevista anche la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 30% del contributo, previa presentazione di idonea garanzia. Il provvedimento di concessione viene emesso dal Ministero entro 30 giorni dall’approvazione della domanda da parte del GSE.
A parità di data di presentazione, il bando applica criteri di priorità che possono incidere sull’ordine di accesso alle risorse:
I progetti ammessi devono essere completati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo proroga motivata concessa dal GSE. In ogni caso, la rendicontazione finale deve avvenire entro il 31 dicembre 2028, mentre le risorse devono risultare impegnate entro il 30 giugno 2026 in coerenza con il calendario del PNRR.
Per le aziende agricole che stanno valutando investimenti su energia, fisco e innovazione, la misura si colloca tra le principali agevolazioni per l’agricoltura attive nel 2026. Sullo sfondo restano anche i precedenti incentivi Parco Agrisolare, utili per distinguere il nuovo sportello dalle finestre già aperte negli anni scorsi.