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Dal 1° luglio 2026 sono in vigore i nuovi tassi sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto n. 31747 del 23 giugno 2026, recepito dall’INPS con il messaggio n. 2145 del 30 giugno. Le tabelle aggiornate riguardano sia i tassi soglia antiusura sia i tassi TAEG per fascia di età , validi fino al 30 settembre 2026. L’aumento è contenuto sui prestiti più piccoli e più sensibile sopra i 15.000 euro, dove le soglie per i pensionati salgono di circa 0,09 punti.
La cessione del quinto è uno degli strumenti di credito più diffusi tra dipendenti e pensionati, con trattenuta automatica di 1/5 sull’assegno mensile e accesso garantito anche ai cattivi pagatori. Vediamo come richiedere il prestito agevolato alla luce dei nuovi tassi.
In sintesi:
La cessione del quinto è un prestito non finalizzato, concesso da banche e finanziarie senza vincoli di destinazione, anche ai cattivi pagatori o protestati. È un finanziamento immediato, in cui il rimborso del capitale avviene con addebito diretto sullo stipendio o come trattenuta sulla pensione: la rata non può superare un quinto dell’assegno.
Concepita per chi ha bisogno di un prestito personale, questa forma di credito al consumo si colloca in un mercato ricco di offerte, spesso in forte competizione. La concessione richiede di norma alcune settimane, perché serve prima una valutazione della documentazione (certificato di stipendio o anche solo le ultime buste paga) e poi la stipula del contratto.
La procedura:
La cessione del quinto è conveniente perché offre spesso tassi agevolati e, con il rimborso automatico, elimina gran parte della burocrazia associata alle richieste di prestito.
Tra i parametri da valutare il principale è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua rispetto all’importo netto concesso. Comprende interessi e oneri: rimborso di capitale e interessi, spese di istruttoria, spese di riscossione e incasso rate, assicurazione o garanzie, eventuale commissione del mediatore creditizio e altre voci indicate nel contratto.
I tassi validi dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono fissati dal decreto MEF n. 31747 del 23 giugno 2026 e recepiti dal messaggio INPS n. 2145 del 30 giugno, distinti per importo fino a o oltre i 15.000 euro. Comprendono il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d’Italia e la relativa soglia antiusura.
| Parametro (1° luglio – 30 settembre 2026) | Valore |
|---|---|
| Tasso medio fino a 15.000 euro | 13,8700% |
| Soglia usura fino a 15.000 euro | 21,3375% |
| Tasso medio oltre 15.000 euro | 9,5700% |
| Soglia usura oltre 15.000 euro | 15,9625% |
Per i prestiti ai pensionati in regime di convenzione, l’INPS fissa inoltre una soglia TAEG massima che varia per classe di età , calcolata sull’età maturata a fine piano di ammortamento. Le tabelle aggiornate sono le seguenti.
Soglie TAEG per i prestiti fino a 15.000 euro:
| Età del pensionato | Soglia TAEG |
|---|---|
| Fino a 59 anni | 10,04% |
| 60 – 64 anni | 10,84% |
| 65 – 69 anni | 11,64% |
| 70 – 74 anni | 12,34% |
| 75 – 79 anni | 13,14% |
| Oltre 79 anni | 21,3375% |
Soglie TAEG per i prestiti oltre 15.000 euro:
| Età del pensionato | Soglia TAEG |
|---|---|
| Fino a 59 anni | 7,81% |
| 60 – 64 anni | 8,61% |
| 65 – 69 anni | 9,41% |
| 70 – 74 anni | 10,11% |
| 75 – 79 anni | 10,91% |
| Oltre 79 anni | 15,9625% |
Rispetto al secondo trimestre, fissato dal messaggio INPS n. 1168 del 1° aprile 2026, l’aumento è asimmetrico: sui prestiti oltre i 15.000 euro le soglie TAEG salgono di 0,09 punti su tutte le fasce d’età e il tasso medio passa dal 9,44% al 9,57%, mentre fino a 15.000 euro l’incremento si ferma a 0,01 punti.
Le soglie rimangono comunque un tetto antiusura: la procedura INPS Quote Quinto blocca la notifica telematica dei piani che superano i tassi convenzionali, ma il costo effettivo praticato dagli intermediari in convenzione si colloca in genere ben al di sotto di questi limiti.
La cessione del quinto può essere richiesta solo da dipendenti a tempo indeterminato, privati e pubblici, e da pensionati INPS ed ex INPDAP: le rate sono addebitate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico direttamente in busta paga o sul cedolino. Sono dunque esclusi autonomi, disoccupati e precari.
Tra i titolari di prestazioni INPS restano fuori i percettori di assegno e pensione sociale, invalidità civili, assegni per l’assistenza ai pensionati per inabilità , assegni di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare, pensioni in contitolarità per la quota non di pertinenza del richiedente, prestazioni di esodo e APE Sociale.
L’importo erogabile dipende dalla rata massima, pari a un quinto dell’assegno netto, e dalla durata del piano. Si determina prima la rata e poi l’importo ottenibile in funzione del numero di rate.
L’importo può arrivare fino a un quinto del salario o dell’assegno pensionistico, al netto delle ritenute. La durata non può superare i 10 anni ed è obbligatoria un’assicurazione sul rischio di premorienza.
La rata si calcola applicando il limite di un quinto dell’assegno netto. Con uno stipendio o una pensione INPS di 1.500 euro al mese, ad esempio, la rata massima è 300 euro: su questa base, e in funzione della durata, si arriva all’importo complessivo applicando il TAN (tasso di interesse) e il TAEG proposti da banche e finanziarie.
Sul costo, vale la pena leggere bene le soglie. Un pensionato di 72 anni che chieda un prestito da 18.000 euro rientra nella fascia 70-74 anni, importo oltre i 15.000 euro: dal 1° luglio la soglia TAEG massima applicabile dal suo intermediario convenzionato è 10,11%, contro il 10,02% del trimestre precedente. Quel valore è il tetto antiusura, non il costo del finanziamento, che in convenzione resta di norma più basso.
Anche l’INPS propone una sua formula di cessione del quinto per i finanziamenti ai pensionati, con servizi a corredo come l’estinzione anticipata con rimodulazione del piano online. Il pensionato deve prima farsi rilasciare una certificazione di cedibilità della pensione, che indica l’importo massimo della rata ottenibile.
La rata va sempre calcolata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, salvaguardando il minimo di legge per l’AGO: per questo i trattamenti integrati al minimo non sono cedibili e, in caso di più pensioni, il calcolo si effettua sul loro cumulo.
Strumenti giuridici per il passaggio generazionale, salvaguardia dell’attività economica e dei posti di lavoro, fiscalità dedicata, formazione, strumenti digitali: sono al centro della Raccomandazione della Commissione UE del 22 giugno 2026 dedicata al trasferimento delle PMI. In sintesi:
Il passaggio generazionale è un momento complesso nella storia di molte imprese, dove spesso il fondatore svolge anche l’attività manageriale, soprattutto in caso di trasferimento di proprietà a familiari senza interesse o predisposizione adeguata alla conduzione dell’attività . Risultano particolarmente interessate dal fenomeno le imprese a conduzione familiare, una peculiarità del tessuto industriale europeo e soprattutto italiano.
La Raccomandazione individua nell’invecchiamento della popolazione un ulteriore rischio di chiusura per imprese economicamente sostenibili, per mancanza di potenziali successori o acquirenti: entro dieci anni potrebbero chiudere milioni di aziende europee.
Tra gli obiettivi del legislatore comunitario c’è la tutela del tessuto economico e dell’occupazione, insieme a passaggi di proprietà che restino in mani europee. Senza acquirenti interni, avverte la Commissione, l’acquisto da parte di concorrenti e investitori stranieri potrebbe «pregiudicare la sovranità dell’UE e interrompere catene del valore fondamentali».
Gli Stati membri sono invitati a preparare al meglio i passaggi generazionali anche con norme giuridiche specifiche, ad esempio individuando procedure accessibili per modificare la forma giuridica di un’impresa senza necessità di liquidarla o di creare una nuova entità , tenendo conto dei diritti di lavoratori e terzi. Per tutelare la continuità dell’impresa in caso di decesso di uno dei soci, la UE promuove i seguenti principi:
C’è una precisa indicazione sull’importanza della formazione, anche precedente al momento in cui si verifica l’evento successorio o di trasferimento. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza di quanto conti preparare bene il passaggio generazionale, anche con iniziative di tutoraggio e percorsi rivolti a giovani, donne e gruppi finora meno presenti tra i potenziali successori.
In linea con le norme sugli aiuti di Stato, i Paesi UE possono pensare anche a strumenti specifici. Per ampliare il bacino di chi può rilevare un’impresa, la Commissione suggerisce fondi e sistemi di garanzia dedicati. Gli strumenti finanziari potrebbero indirizzarsi a zone rurali, microimprese, cooperative o alle acquisizioni da parte dei dipendenti.
Sul fronte fiscale si possono valutare esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento per favorire i trasferimenti all’interno dell’UE, senza differenziare il trattamento in base alla forma giuridica dell’operazione (fusione, scissione, scambio di azioni) o al tipo di trasferimento, da quello intrafamiliare all’acquisizione da parte di dipendenti, dirigenti o modelli cooperativi.
Tra le ipotesi, la riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti e l’armonizzazione del trattamento di successioni e donazioni alle regole UE. Ancor più stringente l’indicazione a ridurre, abolire o dilazionare imposte di bollo, tasse di registrazione e tributi analoghi sui trasferimenti di PMI, con eventuali incentivi condizionati alla permanenza dell’impresa nell’UE per un periodo minimo o alla salvaguardia dell’occupazione esistente.
Spazio infine alla digitalizzazione: semplificare le pratiche amministrative, sostenere piattaforme digitali per pubblicizzare le imprese in vendita e facilitare l’incontro tra acquirenti e venditori, usare i dati dei registri imprese per produrre statistiche e analisi utili a orientare le politiche di trasferimento, istituire forum e iniziative dedicate.
In Italia diverse delle leve indicate da Bruxelles sono già in vigore. Il trasferimento d’azienda esentasse verso coniuge e discendenti, previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 e riformulato dal D.Lgs. 139/2024, copre la parte fiscale: l’esenzione da successioni e donazioni spetta se gli aventi causa proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.
Sul piano societario, il patto di famiglia, introdotto dalla legge 55/2006 con gli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, permette di anticipare il passaggio generazionale di azienda o quote ai discendenti prevenendo le liti ereditarie.
Per le PMI italiane la Raccomandazione vale quindi più come spinta a consolidare ed estendere l’esistente e a coordinarsi sui trasferimenti transfrontalieri: parte dello stesso impianto agevolativo nasce dalla raccomandazione del 1994, quella che il testo del 22 giugno 2026 va ora ad aggiornare.
L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti senza presentare domanda. Per le lavoratrici madri, però, questo automatismo comporta un serio rischio: perdere l’anticipo fino a 16 mesi sull’età pensionabile, dal momento che l beneficio va richiesto prima della trasformazione, altrimenti decade. Lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026.
L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia quando il titolare matura i requisiti anagrafici e contributivi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente (art. 1, legge n. 222/1984). Il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 riepiloga le condizioni per i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, dove l’accesso segue due strade alternative.
| Accesso alla pensione di vecchiaia | Requisiti nel sistema contributivo |
|---|---|
| A 67 anni | almeno 20 anni di contributi e importo della pensione non inferiore all’Assegno Sociale, (pari a 546,24 euro nel 2026) |
| A 71 anni | almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione |
Le soglie anagrafiche seguono gli adeguamenti alla speranza di vita: salgono a 67 anni e un mese (e 71 e un mese) nel 2027 e a 67 anni e tre mesi (e 71 e tre mesi) nel 2028. I periodi di solo assegno, senza lavoro, valgono per raggiungere i requisiti e non incidono sull’importo della pensione.
Il calcolo dell’importo e il coefficiente di trasformazione applicato alla conversione seguono regole proprie, illustrate nella risposta dedicata. Per chi ha esercitato l’opzione al sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995) la trasformazione scatta a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, senza importo soglia; l’opzione si esercita durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI, e non in sede di trasformazione.
Le lavoratrici madri titolari di AOI ottengono quattro mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi, oppure in alternativa un coefficiente di trasformazione più favorevole che aumenta l’importo della pensione invece di anticiparne la decorrenza. È il beneficio dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995, una delle agevolazioni per le madri nel sistema contributivo.
In termini di età , una madre con tre figli anticipa di 12 mesi e arriva alla pensione a 66 anni invece che a 67; con quattro o più figli scatta il tetto di 16 mesi e l’uscita è possibile a 65 anni e 8 mesi. Se l’anticipo retrodata la decorrenza su un periodo già coperto dall’AOI, l’assegno viene revocato da quella data e le rate corrisposte sono compensate con la pensione; le differenze a credito sono liquidate alla pensionata.
Il beneficio va richiesto entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza tenerne conto: poiché la trasformazione è automatica, senza istanza il diritto si perde in via definitiva, né alla trasformazione né in una successiva ricostituzione.
In attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici, l’INPS indica di presentare la richiesta dentro la domanda di trasformazione dell’AOI in pensione, specificando nelle note:
Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, allarga l’uso dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’articolo 25, i file XML transitati dal Sistema di Interscambio potranno servire all’ADM per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza, oltre alla vigilanza sulle accise già prevista. Il fine dichiarato è incrociare la fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per controlli più mirati e un’analisi del rischio di tipo predittivo.
In sintesi:
L’articolo 25 del decreto Omnibus consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. Finora quegli stessi file erano impiegabili dall’ADM per la vigilanza e il controllo in materia di accise. La modifica interviene sull’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 e riguarda un patrimonio informativo memorizzato fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
L’estensione integra i dati della fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per attivare un’analisi del rischio di tipo predittivo e controlli mirati sulle anomalie. L’incrocio interessa soprattutto le filiere a forte rischio di frode sulle accise, a partire dalla distribuzione dei carburanti, dove il confronto tra fatture, movimentazioni e versamenti è al centro dell’attività di verifica. Per l’ADM significa leggere in un unico flusso ciò che prima arrivava da archivi separati, con controlli incrociati più rapidi.
I dati del Sistema di Interscambio sono da tempo condivisi tra più amministrazioni: la Guardia di Finanza per la polizia economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e l’ADM per la vigilanza sulle accise. La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha esteso i dati delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei crediti. Il correttivo Omnibus aggiunge ora un tassello, ampliando le finalità con cui le Dogane possono usare lo stesso bacino informativo.
Per le imprese il primo effetto sono controlli incrociati più estesi, che mettono a confronto le fatture elettroniche con le dichiarazioni doganali e con i dati su importazioni ed esportazioni. Il secondo, di segno opposto, è la possibile riduzione delle richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, con tempi più rapidi sulle verifiche. Sul piano pratico, la coerenza dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio diventa la prima linea di difesa: eventuali disallineamenti tra fatture, accise e operazioni doganali emergono prima e in modo automatico.
Il decreto ha superato solo il primo esame del Governo: l’approvazione del 10 giugno 2026 è in esame preliminare e il testo prosegue con i pareri delle Commissioni parlamentari, prima dell’esame definitivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per esigenze di coordinamento, la stessa modifica è recepita nel Testo Unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni vanno verificate sul testo definitivo, che può differire dalla versione approvata in via preliminare.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato, esdebitazione: sono gli aspetti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza inseriti nella Parte II dello schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica.
Con lo strumento della consultazione pubblica, il Fisco consente a cittadini, imprese, professionisti, enti e associazioni, di formulare osservazioni eventualmente da recepire. Nel caso specifico, l’AdE utilizzerà i contributi per predisporre la versione definitiva della circolare.
Le proposte di modifica possono essere inviata dal 26 giugno e fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it. Per consentirne un’efficace consultazione, l’AdE suggerisce di utilizzare il seguente schema di compilazione: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
La bozza è un lungo documento di 124 pagine. La Parte II riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Il documento è organizzato per istituto:
Sono le procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione rivolte a consumatori, professionisti e imprese minori, ancora poco utilizzate rispetto alla platea potenziale. La bozza chiarisce come queste procedure si coordinano con la disciplina tributaria, dal trattamento dei crediti fiscali agli effetti della liberazione dai debiti.
La consultazione di questa seconda parte della Circolare segue quella relativa alla prima Parte. Il percorso proseguirà con la Parte III su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e con la Parte IV su liquidazione giudiziale e istituti residuali. L’obiettivo dell’Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un’interpretazione omogenea.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la riparazione pecuniaria prevista per i reati contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, ha cancellato l’articolo 322-quater del codice penale, che imponeva al condannato per reati come corruzione, concussione e peculato il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa. Per la Corte, l’obbligo automatico sommato alla confisca e al risarcimento del danno eccede il principio di proporzionalità della pena fissato dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In sintesi:
L’articolo 322-quater del codice penale prevedeva che, con la condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, il giudice ordinasse sempre il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa. L’obbligo era automatico e copriva reati come peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, dagli articoli 314 a 322-bis. La misura era stata introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e modificata nel 2019 con la cosiddetta legge Spazzacorrotti, che aveva ancorato l’importo al profitto dell’illecito.
La Corte Costituzionale ha qualificato la riparazione pecuniaria come misura sostanzialmente punitiva, non risarcitoria né restitutoria: il ripristino del patrimonio, ha osservato, è già assicurato dalla confisca. Inquadrata così, la misura non supera il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte indica due profili critici: l’automatismo, che impedisce al giudice di calibrare la sanzione sulla gravità del fatto, e l’assenza di qualunque valutazione delle condizioni economiche del condannato.
Il problema centrale è il cumulo sanzionatorio. Alla riparazione pecuniaria, pari al profitto del reato, si aggiungono la confisca obbligatoria dello stesso importo, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, e il risarcimento del danno d’immagine, quantificato nel doppio di quella somma dall’articolo 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009. Il condannato poteva così versare alla pubblica amministrazione fino al quadruplo del vantaggio ottenuto, prima ancora dell’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei conti, dei risarcimenti alle parti civili e delle conseguenze delle sanzioni disciplinari, oltre alla pena detentiva.
La decisione ha effetti immediati sui giudizi pendenti: dove la condanna non è definitiva, la riparazione pecuniaria non potrà più essere applicata. Il resto dell’impianto sanzionatorio dei reati contro la PA è confermato, dalla pena detentiva alla confisca obbligatoria fino al risarcimento del danno d’immagine.
La Corte ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità delle disposizioni collegate, comprese quelle che subordinavano la sospensione condizionale della pena al versamento della riparazione, all’articolo 165 del codice penale.
Spetta ora al legislatore riscrivere la misura, introducendo la discrezionalità del giudice e la considerazione delle condizioni economiche del reo.
Oltre il singolo articolo, la sentenza fissa un criterio di portata più ampia: un insieme di misure sanzionatorie, anche quando ciascuna è di per sé legittima, può produrre un effetto complessivo sproporzionato che il principio di proporzionalità non tollera. È un parere che tocca l’intero sistema delle sanzioni a contenuto punitivo, comprese quelle tributarie e amministrative, dove gli automatismi nella quantificazione sono frequenti. La Consulta, in più pronunce recenti, ha chiesto a legislatore e giudici di misurare la sanzione sul singolo caso.
La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando l’atto viene notificato al familiare che si dichiara convivente del destinatario, pur senza comparire nello stato di famiglia anagrafico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, secondo cui il notificatore non deve indagare l’identità di chi riceve l’atto né verificarne i requisiti all’anagrafe e può fare affidamento sulla dichiarazione resa.
La pronuncia interviene in materia di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento. Chi si trova nell’abitazione del destinatario e si qualifica come familiare convivente fa presumere un rapporto idoneo a garantire che l’atto arrivi all’interessato.
I punti chiave dell’ordinanza sulla notifica al familiare convivente:
Quando l’atto è consegnato presso la residenza del destinatario a una persona che si qualifica come familiare convivente, la notifica si perfeziona senza ulteriori verifiche. Nel caso esaminato il contribuente sosteneva che bastasse produrre un certificato anagrafico per dimostrare l’assenza di familiari conviventi, ma la Corte ha confermato l’orientamento per cui il concetto di convivenza rilevante per la notifica non coincide con quello anagrafico. La presenza di chi ritira l’atto nell’abitazione fa scattare una presunzione di convivenza, sufficiente a far ritenere che la cartella raggiunga il diretto interessato.
La cartella notificata direttamente dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, segue le regole del servizio postale, e in questo schema sono abilitati a ricevere l’atto anche i familiari conviventi e gli addetti alla casa. L’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico costituisce prova del perfezionamento e individua la data della notifica, senza che il notificatore debba redigere una relata separata. È su quel documento, e sulla dichiarazione che vi è riportata, che si fonda la validità della consegna.
Il contribuente che vuole contestare la notifica non può limitarsi a depositare il certificato di stato di famiglia, che non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate. Deve dimostrare l’occasionalità della presenza in casa di chi ha ritirato l’atto, oppure la totale estraneità del consegnatario rispetto al destinatario.
La presunzione di convivenza derivante dalla dichiarazione resa si supera con la prova contraria dell’occasionalità , mentre per negare che la consegna o la firma siano avvenute come attestato dal notificatore serve la querela di falso, dato il valore di atto pubblico dell’avviso di ricevimento.
| Strumento del contribuente | Effetto sulla contestazione |
|---|---|
| Solo certificato di stato di famiglia | Non sufficiente, non esclude convivenze di fatto o presenze stabili |
| Prova dell’occasionalità o dell’estraneità del consegnatario | Idonea a superare la presunzione di convivenza |
| Querela di falso sull’avviso di ricevimento | Necessaria per contestare la firma o la consegna attestata dal notificatore |
Il Fondo Caregiver 2026 finanzia la riforma nazionale del lavoro di cura familiare, ma non apre ancora una domanda INPS per il bonus fino a 400 euro. La piattaforma dell’Istituto è prevista entro settembre 2026, mentre il contributo economico dipende dal DDL caregiver all’esame della Camera. Per le famiglie che assistono una persona non autosufficiente, l’unico canale già utilizzabile rimane quello dei bandi territoriali pubblicati da Regioni, Comuni, Ambiti sociali e Distretti sociosanitari.
In sintesi:
Chi cerca oggi un contributo caregiver deve partire dal proprio territorio: non esiste ancora una domanda nazionale INPS per il nuovo bonus previsto dalla riforma.
Regioni, Comuni, Ambiti sociali e Distretti sociosanitari possono pubblicare avvisi per assegni di cura, bonus sociosanitari, contributi di sollievo, sostegno psicologico, formazione e interventi collegati all’assistenza familiare. Ogni bando stabilisce platea, soglie ISEE, documenti, scadenze e graduatorie.
Il punto pratico è questo: se il territorio ha un bando aperto, la famiglia può presentare richiesta; se si cerca il contributo INPS fino a 400 euro per caregiver familiari, bisogna attendere il completamento della legge e le istruzioni dell’Istituto.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito presso il MEF un Fondo per iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni annui dal 2027.
Una quota serve alla piattaforma informatica INPS dedicata ai caregiver, annunciata dall’Istituto entro settembre 2026. La piattaforma dovrà sostenere riconoscimento, registrazione e gestione delle future procedure, ma non equivale all’apertura automatica del bonus.
Il contributo economico appartiene al DDL caregiver 2026 con bonus fino a 400 euro, assegnato alla Camera. Prima della domanda serviranno approvazione definitiva, regole applicative, controlli sui requisiti e istruzioni INPS.
Il caregiver familiare è chi assiste in modo continuativo un familiare non autosufficiente, con disabilità grave o titolare di indennità di accompagnamento, secondo l’art. 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La definizione comprende coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, familiare o affine entro il secondo grado, oppure familiare entro il terzo grado nei casi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992. Per permessi, congedi, indennità e agevolazioni collegate alla disabilità grave, il riferimento distinto è quello sugli aiuti economici per caregiver con Legge 104.
Nei bandi territoriali contano soprattutto ISEE, verbale sanitario, valutazione del bisogno assistenziale e presa in carico dei servizi sociali. Nel DDL caregiver, invece, il bonus nazionale guarda alla figura con carico di assistenza più elevato, secondo criteri che diventeranno effettivi solo dopo l’attuazione della legge.
Per una domanda di contributo caregiver già presentabile, il fascicolo richiesto dal bando contiene di norma:
Il calcolo ISEE online consente una stima della fascia economica prima della richiesta; per ottenere il contributo occorre l’attestazione ufficiale rilasciata dopo la DSU.
Altre misure possono incidere sulla stessa famiglia, ma seguono regole proprie: il Fondo per le non autosufficienze 2025-2027 finanzia assistenza domiciliare, vita indipendente e LEPS per anziani e disabili; il Fondo Unico Disabilità sostiene progetti e servizi per l’inclusione; Home Care Premium riguarda iscritti alla Gestione pubblica e familiari aventi diritto; la Prestazione Universale INPS è destinata agli over 80 non autosufficienti con requisiti specifici. Sul lavoro, permessi, congedi e tutele anti-discriminazione seguono invece il quadro della Legge 104 e delle tutele dei caregiver lavoratori.
Il 30 giugno 2026 è il termine per versare senza maggiorazione il saldo 2025 e il primo acconto 2026 di IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Per soggetti ISA e Forfettari vige una proroga al 20 luglio, concessa dal DL 89/2026. Chi manca la scadenza, ha comunque 30 giorni per il pagamento con maggiorazione minima, mentre andando oltre è necessario optare per il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione ordinaria del 25% a una frazione legata ai giorni di ritardo e aggiunge gli interessi al tasso legale dell’1,60%.
Il saldo e l’acconto IRPEF si versano entro il 30 giugno 2026 per i contribuenti non soggetti agli ISA, comprese le persone fisiche e le società di persone che presentano Modello Redditi o 730 senza sostituto d’imposta. Partite IVA con ISA, Forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soci di società trasparenti pagano entro il 20 luglio 2026, per effetto della proroga introdotta dall’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.
| Contribuente | Scadenza senza maggiorazione |
|---|---|
| Persone fisiche e società di persone non soggette agli ISA | 30 giugno 2026 |
| Partite IVA con ISA, Forfettari, in regime di vantaggio, soci di società trasparenti | 20 luglio 2026 |
Oltre la scadenza ordinaria si apre una finestra di trenta giorni con una maggiorazione a titolo di interesse. Chi versa entro il 30 luglio 2026 e non rientra nella proroga aggiunge lo 0,40%; chi è ammesso alla proroga e paga entro il 20 agosto 2026 applica lo 0,80%, il doppio di quella ordinaria.
Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente il mancato o tardivo versamento delle imposte pagando, con un unico modello F24, l’imposta dovuta, una sanzione ridotta e gli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate. L’istituto è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riscritto dalla riforma delle sanzioni del D.Lgs. n. 87/2024. Il vantaggio cresce con la tempestività : prima si regolarizza, più bassa è la sanzione.
Per i versamenti omessi dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è il 25% dell’imposta, ridotta al 12,5% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni. Su questa base il ravvedimento applica riduzioni crescenti in funzione del ritardo, dallo 0,0833% al giorno dei primi 14 giorni fino al 3,571% oltre l’anno.
| Ritardo nel versamento | Sanzione ridotta |
|---|---|
| Entro 14 giorni | 0,0833% per ogni giorno (fino all’1,17% circa) |
| Da 15 a 30 giorni | 1,25% |
| Da 31 a 90 giorni | 1,39% |
| Da 91 giorni al termine della dichiarazione | 3,125% |
| Entro la dichiarazione dell’anno successivo | 3,571% |
Agli importi si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è l’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal DM 10 dicembre 2025. La formula è l’imposta moltiplicata per il tasso e per i giorni di ritardo, divisa per 36.500.
Su un saldo IRPEF di 2.000 euro versato con 20 giorni di ritardo, la sanzione rientra nella fascia da 15 a 30 giorni, pari all’1,25%, cioè 25 euro. Gli interessi all’1,60% valgono 2.000 per 1,60 per 20, divisi 36.500, circa 1,75 euro. Con il modello F24 si versano quindi 2.000 euro di imposta (codice 4001), 25 euro di sanzione (codice 8901) e 1,75 euro di interessi (codice 1989), per un totale di circa 2.026,75 euro.
Pagando lo stesso importo entro 5 giorni, la sanzione scende allo 0,0833% per cinque giorni, cioè lo 0,4165%, pari a 8,33 euro. Anticipare di poche settimane il versamento taglia la sanzione di oltre due terzi.
Il versamento delle tre voci — imposta, sanzione e interessi — avviene contestualmente, ciascuna con il proprio codice tributo. Nel modello F24 vanno infatti indicati su righe distinte. L’imposta mantiene il codice originario del versamento (per esempio 4001 per il saldo IRPEF); sanzione e interessi hanno codici dedicati.
| Imposta | Codici F24 (sanzione e interessi) |
|---|---|
| IRPEF | 8901 e 1989 |
| IRES | 8918 e 1990 |
| IVA | 8904 e 1991 |
| Imposta sostitutiva (forfettari e minimi) | 8913 e 1992 |
| IRAP | 8907 e 1993 |
| Addizionale regionale IRPEF | 8902 e 1994 |
| Addizionale comunale IRPEF | 8903 e 1995 |
I tributi erariali come IRPEF, IRES, IVA e imposta sostitutiva si collocano nella sezione Erario; IRAP e addizionale regionale nella sezione Regioni; l’addizionale comunale nella sezione IMU e altri tributi locali. A differenza dell’IMU, dove sanzione e interessi si sommano all’imposta barrando la casella del ravvedimento, per i tributi erariali le tre voci occupano righe e codici distinti.
Il ravvedimento è precluso dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento e dalle comunicazioni di irregolarità da controllo automatico delle dichiarazioni, previste dall’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la regolarizzazione è ammessa anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche, finché non arriva l’atto impositivo.
È stato pubblicato il decreto che adotta il Piano con il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2025-2027, per un totale di quasi 3 miliardi di euro. Le risorse, destinate a servizi di assistenza domiciliare e vita indipendente, sono state assegnate alle Regioni, che le tradurranno in misure e sostegni per anziani e caregiver familiari.
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2026 costituisce l’atto di programmazione nazionale e pluriennale delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge 296/2006, e definisce lo sviluppo degli interventi per il graduale raggiungimento degli obiettivi di servizio delle prestazioni sociali sull’intero territorio nazionale.
Sulla base degli indirizzi del Piano, ogni Regione adotta un proprio Piano regionale per la non autosufficienza, con interventi a valere sulle risorse trasferite. Il Piano finanzia dunque i servizi destinati alle persone, a differenza dei sussidi economici diretti come la Prestazione Universale che integra il reddito di chi assiste un anziano non autosufficiente.
Il Piano dà attuazione per la prima volta alle due riforme, quella sulla disabilità e quella sull’assistenza agli anziani, e introduce una programmazione distinta per le due platee, con il confine tracciato intorno ai settant’anni.
Il Fondo per le non autosufficienze continua però a finanziare entrambe le politiche, con un’allocazione demandata alle Regioni. Sul versante della disabilità , le risorse si coordinano con il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità , mentre la parte dedicata agli anziani sarà sostituita dal Piano specifico per la fragilità e la non autosufficienza nella popolazione anziana, una volta completato il suo iter.
La quota indistinta è ripartita tra le Regioni secondo tre parametri. L’80% delle risorse è attribuito in base alla popolazione residente di età pari o superiore a settantacinque anni; il 10% in ragione dei titolari di indennità di accompagnamento; il restante 10% in ragione dei soggetti in possesso di certificazione di invalidità civile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La logica del riparto lega quindi le risorse al peso effettivo della popolazione anziana e della disabilità grave su ciascun territorio.
La dotazione complessiva si articola su base annuale in misura crescente lungo il triennio.
| Annualità | Risorse del Fondo |
|---|---|
| 2025 | 982,3 milioni di euro |
| 2026 | 934,6 milioni di euro |
| 2027 | 1.108,5 milioni di euro |
Una parte delle somme ha una destinazione vincolata, identica per ciascuna annualità del triennio, mentre la quota restante è ripartita come quota indistinta tra le Regioni.
| Finalità | Risorse |
|---|---|
| Progetti per la vita indipendente | 14,64 milioni per ciascuna annualità |
| Interventi per anziani non autosufficienti per l’attuazione dei LEPS | 250 milioni |
| Assunzioni di personale con professionalità sociale per i Punti unici di accesso | 50 milioni per ciascuna annualità |
| Quota indistinta alle Regioni | 605,1 milioni nel 2025, 619,9 milioni nel 2026, 793,8 milioni nel 2027 |
I 250 milioni destinati ai LEPS per gli anziani non autosufficienti sono attribuiti per il 70% in base alla popolazione residente di età pari o superiore a settant’anni e per il 30% in base ai soggetti della stessa fascia titolari di indennità di accompagnamento.
La Carta Dedicata a te è confermata per il 2026 e il 2027 con un contributo da 500 euro per nucleo familiare, dopo il decreto attuativo firmato dal Ministero dell’agricoltura insieme a Economia e Lavoro il 17 giugno 2026. La misura va alle famiglie residenti in Italia con ISEE fino a 15.000 euro e non richiede domanda: i beneficiari sono individuati dall’INPS e dai Comuni, e le carte prepagate Postepay si ritirano agli uffici postali.
Il decreto ripartisce il Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità , rifinanziato con 500 milioni di euro per ciascun anno dall’articolo 1, comma 5 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Le prime somme si accreditano da ottobre 2026 e la misura prosegue nel 2027 con una seconda quota.
In sintesi:
La Carta Dedicata a te 2026-2027 è un contributo una tantum da 500 euro per nucleo familiare, caricato su carta prepagata e destinato ai beni alimentari di prima necessità . Il decreto del 17 giugno 2026 conferma la misura per due anni, con una quota per il 2026 e una per il 2027, ciascuna finanziata con 500 milioni di euro.
Per questa edizione il contributo vale solo per i prodotti alimentari, senza l’estensione a carburanti e trasporto pubblico presente in alcune annualità precedenti. Sono confermati gli sconti dedicati ai titolari presso gli esercizi convenzionati con il Ministero dell’agricoltura.
Spetta ai nuclei familiari residenti in Italia, con tutti i componenti iscritti all’anagrafe, e con un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Non serve presentare domanda: l’INPS individua i beneficiari dai dati ISEE e i Comuni consolidano gli elenchi.
Per verificare se oggi si rientra nella soglia per la Carta Dedicata a te si può usare il calcolatore ISEE online. Con il DPCM n. 13/2025, ai fini del calcolo i titoli di Stato, i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio postale non rientrano nel patrimonio fino a un valore complessivo di 50.000 euro: chi in passato superava la soglia per via di questi strumenti potrebbe oggi rientrare nei 15.000 euro.
Quando le risorse non bastano per tutti gli aventi diritto, i Comuni assegnano le carte secondo un ordine di priorità che premia i nuclei numerosi con figli più piccoli e l’ISEE più basso, nell’ordine seguente:
Solo se restano carte non assegnate, i Comuni possono destinarle ad altri nuclei in effettivo stato di bisogno, anche unipersonali.
Sono esclusi i nuclei in cui anche un solo componente percepisce l’Assegno di Inclusione o un’altra misura di sostegno al reddito. L’incompatibilità riguarda:
Le somme del 2026 si accreditano da ottobre 2026: chi è già titolare riceve la ricarica sulla carta in suo possesso, i nuovi beneficiari ritirano una nuova carta. La quota del 2027 arriva con una seconda tranche in primavera.
| Quando | Cosa succede |
|---|---|
| ottobre 2026 | accredito della prima quota da 500 euro per il 2026 |
| 16 dicembre 2026 | termine per il primo pagamento, pena la decadenza dal beneficio |
| aprile 2027 | accredito della seconda quota per il 2027, salvo rideterminazione dell’importo |
| 10 ottobre 2027 | termine ultimo per utilizzare tutte le somme accreditate |
Il ritiro avviene negli uffici postali, su prenotazione, presentando la comunicazione del Comune che abbina il codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. Chi era già titolare non ritira una nuova tessera, perché la ricarica viene accreditata sulla carta già in suo possesso.
Il saldo e la lista movimenti si controllano agli ATM Postamat di Poste Italiane, con il PIN della carta. Trattandosi di una Postepay, il credito residuo è visibile in qualsiasi momento dagli sportelli automatici.
La carta consente solo l’acquisto di beni alimentari di prima necessità , con l’esclusione di qualsiasi bevanda alcolica, presso gli esercizi convenzionati. I prodotti ammessi comprendono:
L’INAIL eroga una borsa di studio annuale agli studenti superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, da 3.000 a 7.000 euro. Il sostegno è istituito dall’articolo 8 del DL n. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198/2025) all’interno del cosiddetto Decreto Sicurezza Lavoro e reso operativo dalla Circolare INAIL n. 31 del 23 giugno 2026, con un servizio telematico dedicato per l’invio delle domande.
La borsa spetta agli alunni e studenti già titolari di rendita ai superstiti, riconosciuta ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico n. 1124/1965, di un lavoratore deceduto per causa lavorativa. Vale per la scuola primaria, le secondarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale, l’università , le istituzioni AFAM e gli ITS Academy, inclusi gli studenti in istituzioni dell’Unione Europea o estere con titolo valido in Italia.
La prestazione spetta fino a 18 anni in via generale, fino a 21 per chi frequenta scuola media o professionale e fino a 26 per gli universitari, sempre entro la durata legale del corso; per i figli inabili al lavoro prosegue per tutta la durata dell’inabilità .
L’importo annuale cresce con il livello del percorso e va da 3.000 a 7.000 euro, esente da imposte e cumulabile con la rendita INAIL ai superstiti.
| Percorso di studi | Importo annuale |
|---|---|
| Scuola primaria e secondaria di primo grado | 3.000 euro |
| Scuola secondaria di secondo grado e percorsi IeFP | 5.000 euro |
| Università , AFAM e ITS Academy | 7.000 euro |
Le risorse sono però limitate: il tetto di spesa è fissato a 26 milioni di euro l’anno e le domande vengono accolte in ordine cronologico di arrivo. Una volta esaurito il plafond l’INAIL non riconosce ulteriori borse, anche a chi possiede tutti i requisiti, e questo rende la tempestività della domanda decisiva quanto il diritto in sé.
L’erogazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno e il criterio cambia per livello di istruzione:
Le domande sono già aperte: il servizio telematico è attivo dal 24 giugno 2026 per l’anno scolastico e accademico 2025/2026. Non c’è però una scadenza unica per tutti, essendo calcolata in 60 giorni dalla conclusione del proprio anno di studi. Le borse si liquidano in ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi l’INAIL, pari a 26 milioni di euro.
La domanda si presenta solo in via telematica dal servizio Borsa di studio ai superstiti nell’area MyInail, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali INAIL, e può essere inoltrata dal superstite, dal rappresentante legale o da un patronato su delega. Tra i dati obbligatori serve il numero caso della pratica di infortunio o malattia professionale del lavoratore deceduto, reperibile nei documenti della rendita già trasmessi dall’INAIL; per i corsi all’estero va allegata l’attestazione consolare di equivalenza del titolo.
Dal 1° luglio 2026 decade la franchigia doganale fino a 150 euro sulle importazioni extra-UE e si applica un dazio di 3 euro per ogni categoria merceologica. Un pesante fardello per chi fa shopping online acquistando prodotti a basso prezzo, tipicamente cinesi. A pochi giorni dal debutto della misura, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare 17/2026 con le istruzioni dichiarative per importatori, spedizionieri e corrieri.
In sintesi:
La misura risponde a due pressioni convergenti. Sul piano dei flussi commerciali, le tariffe doganali imposte dagli USA con la presidenza Trump hanno dirottato parte dei volumi cinesi verso il mercato europeo. Sul piano della concorrenza, il monitoraggio UE punta a limitare piattaforme cinesi come AliExpress Temu e Shein, i cui prodotti spesso non rispettano gli standard ambientali, sociali e di governance vigenti nell’Unione o le regole salariali comunitarie.
L’urgenza del provvedimento è confermata dai dati: nel 2025 sono stati spediti da Paesi terzi verso i consumatori comunitari quasi 5,9 miliardi di articoli di modesto valore e spesso di . Gli obiettivi sono tre: alleggerire la pressione sulle autorità doganali sommerse da volumi crescenti, proteggere il Mercato Unico da una concorrenza a dir poco spietata e tutelare i consumatori da prodotti potenzialmente non sicuri o non conformi agli standard UE.
La nuova tassazione europea, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2026/382, abroga la soglia di franchigia degli articoli 23 e 24 del Regolamento CE n. 1186/2009 e colpisce le singole tipologie di articoli contenute nella spedizione. Il dazio di 3 euro si applica quindi per ciascun codice tariffario (voce doganale) presente nel pacco. In base a questa distinzione si calcola il “costo aggiuntivo” dello shopping online su piattaforme extra-UE.
Per la normativa unionale un articolo è l’insieme delle merci con la stessa classificazione tariffaria e la stessa descrizione: il prelievo opera per linea di dichiarazione, a prescindere dalla quantità di pezzi, e il raggruppamento di voci diverse è escluso quando si applica il dazio da 3 euro.
Tre esempi di calcolo:
Il dazio si applica a tutti i beni fino a 150 euro venduti a distanza, indipendentemente dal sistema IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o standard). Ha natura transitoria e si applica fino al 1° luglio 2028, quando entrerà a regime il nuovo centro doganale digitale comunitario.
La Circolare 17/2026 del 25 giugno dell’Agenzia delle Dogane recepisce le indicazioni della Commissione Europea aggiornate al 2 giugno e il Regolamento di esecuzione UE n. 2026/1200 del 5 giugno, che modifica il Regolamento di esecuzione UE 2015/2447.
Il prelievo non è un’imposta sui consumatori e colpisce in egual misura tutte le spedizioni, a prescindere dallo Stato di origine o dall’operatore logistico. La tariffa versata non è rimborsata quando il bene è restituito o non ritirato, salvo i casi di merce difettosa o non conforme previsti dal Codice doganale dell’Unione.
Il dazio è dovuto dal dichiarante, individuato con un criterio gerarchico: il soggetto passivo che usa il regime IOSS o il suo rappresentante indiretto; in mancanza, chi applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA; quindi il rappresentante indiretto dell’importatore; in via residuale, qualsiasi soggetto in grado di presentare le merci in dogana.
Sul fronte dei codici, l’Agenzia elimina il vecchio C07 collegato alla franchigia soppressa e introduce il codice F53 per il regime IVA standard, accanto a F48 (IOSS) e F49 (regime speciale); per le dichiarazioni con tracciato H1 debutta il codice di preferenza 5, che identifica le merci a tassazione forfettaria, con dazio iscritto al codice tributo A00.
La dichiarazione semplificata H7 contabilizza il dazio in automatico, mentre l’ufficio doganale competente varia con il regime: con IOSS la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi Stato membro, senza IOSS va presentata nello Stato di destinazione dei beni.
Cambia anche il trattamento IVA del dazio: nel regime IOSS i 3 euro sono esenti dall’IVA all’importazione, fuori dal regime IOSS l’IVA si calcola su un valore che comprende il dazio.
Per coprire più operazioni serve una garanzia globale, senza la riduzione al 30% ammessa in altri ambiti.
Gli identificativi di prodotto (Product Identifier) facoltativi dal 1° luglio diventano obbligatori dal 1° novembre 2026, per rafforzare i controlli sulle merci non sicure o non conformi.
Il 1° luglio debutta solo il dazio europeo mentre slitta il contributo da 2 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 126-128, L. 199/2025) a copertura delle spese amministrative doganali. La sua decorrenza, già spostata al 1° luglio dal decreto fiscale (DL 38/2026), è stata rinviata al 1° ottobre 2026 dal decreto Infrastrutture collegato al PNRR.
Dal 1° luglio, quindi, sui mini-pacchi opera il solo dazio europeo da 3 euro e i due prelievi per ora non si cumulano.
Il dazio forfettario di 3 euro ha natura transitoria. La strategia di lungo periodo dell’Unione Europea prevede il superamento definitivo della soglia de minimis dei 150 euro. Dal 2028, con l’entrata a regime dell’hub doganale digitale europeo (EU Customs Data Hub), ogni merce sarà soggetta alle aliquote ordinarie basate sul valore reale e sulla classificazione tariffaria specifica, uniformando il trattamento di tutte le importazioni e-commerce a prescindere dal valore dichiarato.
Una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa: il file va corretto e trasmesso di nuovo, di norma entro cinque giorni dalla notifica di scarto, usando lo stesso numero e la stessa data quando possibile. Se invece la fattura è stata accettata dal SdI ma contiene dati fiscali sbagliati, la correzione passa da una nota di credito o nota di debito, in base all’errore commesso.
Per la fattura elettronica 2026, dal 15 maggio si applicano le specifiche tecniche SdI 1.9.1 ed è attivo il controllo sul codice fiscale del cessionario o committente nelle fatture verso Gruppi IVA, con scarto tramite codice errore 00327 se il dato non è coerente.
Gli errori più frequenti, con la relativa soluzione, riguardano nome del file XML, firma elettronica, dati del cliente, partita IVA, codice fiscale, codice destinatario, natura IVA, aliquota, imponibile, imposta e duplicazione della fattura.
In sintesi:
L’imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale si può applicare anche su indennità di mansione, arretrati, ferie e festività soppresse, mentre il 15% copre pure il lavoro svolto di domenica quando il riposo cade in un altro giorno. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 24 giugno 2026, che allarga le due detassazioni sul lavoro dipendente 2026 introdotte dalla Manovra economica (Legge di Bilancio199/2025) per il settore privato.
I chiarimenti fanno seguito alle istruzioni generali fornite con circolare 2/E del 24 febbraio 2026 ed estendono le fattispecie annesse al perimetro agevolativo in busta paga.
In sintesi:
L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi da rinnovo contrattuale copre anche le indennità fisse e variabili legate alla mansione, gli arretrati e gli importi calcolati su ferie, festività soppresse e gratifica feriale, perché parte della retribuzione ordinaria. Ne restano fuori le somme una tantum non riconducibili a un incremento strutturale.
Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato sugli aumenti corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, in attuazione dei rinnovi di CCNL sottoscritti tra il 2024 e il 2026, e si applica anche agli incrementi pagati nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti. Le indicazioni si leggono insieme alla detassazione degli incrementi retributivi già chiarita a febbraio.
Il 15% si applica alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica anche quando il riposo settimanale cade in un altro giorno, e alle indennità di reperibilità previste dai CCNL pure quando il lavoratore non ha prestato attività , perché remunerano una condizione di disponibilità .
Nello stesso ambito l’Agenzia include emolumenti collegati alla disponibilità per il servizio notturno, come l’indennità di pernottamento prevista da alcuni contratti. La sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali e il datore di lavoro la applica in via automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
L’imposta del 15% colpisce l’intera retribuzione dello straordinario notturno e festivo, mentre lo straordinario diurno e feriale segue la tassazione IRPEF ordinaria. Nel part-time verticale l’agevolazione vale solo per il lavoro nel giorno di riposo stabilito, non per il lavoro supplementare in altri giorni o per le clausole elastiche.
La distinzione separa le maggiorazioni per condizioni disagiate, agevolate, dal lavoro eccedente l’orario, che la legge non include nella sostitutiva. Anche le somme che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria restano fuori dal beneficio.
Il 5% spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro, il 15% a chi non supera 40.000 euro, con un imponibile agevolato massimo di 1.500 euro per notturno, festivo, riposo e turni. Entrambe le misure valgono per il solo periodo d’imposta 2026 e rientrano nelle flat tax sul lavoro dipendente della Manovra.
Per la verifica della soglia conta il solo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: canoni di locazione e compensi autonomi ne restano esclusi. In presenza di più rapporti nel 2025 i redditi si sommano e l’eventuale sostitutiva applicata senza requisiti viene riallineata in dichiarazione.
Quasi un lavoratore su due ha già chiesto all’intelligenza artificiale di tradurre in parole semplici un estratto conto contributivo, una busta paga o un prospetto del TFR. È uno dei dati che emergono dal 7° Rapporto Assogestioni-Censis sulla previdenza complementare: l’IA su usa per “decifrare” documenti previdenziali percepiti come incomprensibili. Un comportamento che racconta sia la fame di chiarezza sia il rischio che, senza basi dati affidabili, la stessa tecnologia diffonda informazioni sbagliate su norme e scadenze.
In sintesi:
La funzione più richiesta all’intelligenza artificiale in ambito previdenziale è rendere leggibili documenti percepiti come ostici. Tra i lavoratori che dichiarano di averla usata, il 46,2% lo ha fatto per semplificare materiali complessi come l’estratto conto contributivo, la busta paga o il prospetto del TFR.
A seguire, il 25% l’ha impiegata per simulare scenari futuri, dal calcolo della pensione alla stima dell’età di uscita, il 23% per aggiornarsi su normative e cambiamenti del sistema pensionistico, il 22,3% per comprendere il funzionamento dell’attuale previdenza e il 20,3% per analizzare i vantaggi fiscali delle forme complementari.
La graduatoria fotografa un bisogno preciso, quello di un interprete che traduca il linguaggio burocratico in qualcosa di comprensibile. Il Rapporto rileva che la difficoltà a leggere questi documenti è trasversale all’età e al titolo di studio, segno che non dipende dall’esperienza o dall’istruzione ma dalla natura tecnica della materia e dalla forma di documenti poco pensati per il lavoratore. Se non si capisce la busta paga, diventa difficile avvicinarsi a un fondo pensione.
L’uso dell’intelligenza artificiale per i temi previdenziali cresce al diminuire dell’età . Per tradurre o semplificare i documenti la impiega il 49,5% dei 18-35enni, contro il 46,4% dei 36-45enni e il 40,6% dei 46-50enni. Lo stacco generazionale è ancora più marcato sulle simulazioni: ricorre all’IA per stimare la pensione o l’età di uscita il 31,5% dei più giovani, una quota che scende al 19,4% nella fascia 46-50 anni.
Il dato si allinea al trend generale di diffusione della tecnologia, trainato dalla facilità d’uso e dalla capacità di rispondere a esigenze minute e quotidiane. Per la previdenza il potenziale è ampio proprio perché la materia è percepita come ostica: una generazione che già governa l’IA negli altri ambiti della vita la sta naturalmente estendendo anche alla gestione del proprio futuro pensionistico.
da Il punto debole è la fonte. Il Rapporto avverte che un’intelligenza artificiale lasciata operare solo su quanto trova in rete può diffondere informazioni errate o fuorvianti, un problema serio su una materia dove norme, aliquote e scadenze cambiano di continuo. La previdenza complementare è stata appena ridisegnata dalla Legge di Bilancio 2026, con l’adesione automatica dei neoassunti dal 1° luglio e il tetto di deducibilità salito a 5.300 euro: uno strumento che attinge a contenuti datati rischia di restituire regole superate.
Il contesto informativo, del resto, è già fragile. Il 55,8% dei lavoratori giudica poco chiare le informazioni che circolano sulla previdenza complementare e il 18,3% dichiara di aver ricevuto notizie poi rivelatesi false. In questo quadro, un’IA non verificata rischia di aggiungere confusione anziché ridurla. La regola pratica resta quindi una sola: qualunque output vada confrontato con una fonte primaria, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, prima di prendere decisioni.
I lavoratori chiedono esattamente questo, un’intelligenza artificiale di cui potersi fidare. Il 42,8% userebbe uno strumento basato su una base di informazioni certificate per comprendere meglio la previdenza complementare, una disponibilità trasversale alle generazioni, dal 44,1% dei 18-35enni al 42,4% dei 46-50enni. La richiesta intercetta due bisogni distinti, quello di informazioni chiare e verificate senza il rischio delle fake news, e quello di semplificare temi percepiti come troppo complessi.
È il terreno su cui possono muoversi gli attori della previdenza. Una base dati certificata trasformerebbe l’IA da potenziale moltiplicatore di errori a canale di buona conoscenza, capace di raggiungere proprio quei lavoratori che oggi restano fermi per timore di non capire.
Il Rapporto la indica come una delle leve per far decollare le adesioni, accanto alla consulenza qualificata, che il 55,9% degli intervistati vorrebbe affiancare alla propria scelta. Per orientarsi tra le forme disponibili resta utile capire come funziona la previdenza complementare dopo le novità 2026.
Un professionista non iscritto ad alcun ordine ha diritto al compenso pattuito se ha eseguito attività non riservate per legge ad alcuna categoria. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 7128/2026. La decisione favorisce i professionisti senza albo, perché chiarisce dove finisce l’attività liberamente esercitabile e dove inizia quella che richiede un’iscrizione obbligatoria. Un principio confermato anche da un emendamento al Ddl delega di riforma delle professioni.
In sintesi:
Seguire per conto di un cliente una pratica di finanziamento presso una banca non è un’attività riservata ai commercialisti e può essere svolta anche da chi non è iscritto ad alcun albo. Nel caso deciso dalla Cassazione una società aveva rifiutato il pagamento concordato dopo aver scoperto che il professionista incaricato non era commercialista. I giudici di merito avevano dato ragione alla società , negando il compenso; la Suprema Corte ha ribaltato quella lettura.
Per la Corte la predisposizione e la conduzione di una domanda di finanziamento non integrano l’attività di consulenza riservata al commercialista dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953, che disciplina l’ordinamento della professione. Si tratta di una prestazione priva di riserva legale, distinta da quelle che impongono l’iscrizione all’albo.
La pronuncia distingue anche rispetto alla mediazione creditizia. L’iscrizione all’elenco tenuto dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, è richiesta a chi mette in contatto in modo professionale e indipendente cliente e banca, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 141/2010. Chi si limita a presentare una domanda di prestito per conto di un cliente, senza svolgere intermediazione in senso proprio, non rientra in quella categoria e non ha l’obbligo di iscrizione.
Il compenso spetta perché il contratto è valido: l’attività svolta non rientra tra quelle riservate, quindi non c’è alcuna nullità a renderla non remunerabile. Secondo i principi desumibili dagli artt. 1418 e 2231 del codice civile, il contratto d’opera intellettuale è nullo e il pagamento è precluso solo quando la prestazione è riservata a iscritti a un albo.
La Corte ha aggiunto due precisazioni rilevanti per chi opera senza iscrizione all’albo. Il fatto che il professionista si fosse inizialmente presentato come commercialista non cambia la natura della prestazione effettivamente resa. E l’iscrizione tardiva al registro dei revisori, avvenuta dopo la conclusione dell’incarico, non incide sul diritto a percepire quanto pattuito, trattandosi comunque di un’attività libera.
Fuori dalle attività riservate in via esclusiva a una categoria, con esercizio subordinato per legge all’iscrizione in un albo o ad abilitazione, vale il principio generale di «libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi». La Cassazione si muove nel solco di un orientamento già espresso da pronunce precedenti, che assegnano alla riserva di legge un carattere di eccezione da interpretare in senso stretto.
È lo stesso confine che regge la coesistenza fra professioni ordinistiche e professioni non organizzate in Ordini: ciò che la legge non riserva può essere offerto sul mercato dei servizi da chiunque, con pieno diritto al corrispettivo concordato.
Il principio si rovescia quando l’attività rientra nella riserva di legge: in quel caso il professionista non iscritto non ha diritto al compenso e rischia l’esercizio abusivo della professione. Pochi mesi dopo la 7128, con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la stessa Cassazione ha negato il pagamento a un contabile non iscritto che aveva tenuto la contabilità e curato le dichiarazioni fiscali in modo continuativo e organizzato, attività tipiche del commercialista.
In quel secondo caso la prestazione riservata, svolta da chi non ne ha titolo, configura il reato previsto dall’art. 348 del codice penale e, sul piano civile, la nullità assoluta del contratto per il combinato disposto degli artt. 1418 e 2231 del codice civile. Il discrimine, quindi, non è la qualifica dichiarata, ma la natura della prestazione: amministrativa e libera nel primo caso, riservata e protetta nel secondo.
Lo stesso principio passa ora anche dal legislatore. Il Ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663), con un emendamento approvato in Commissione Giustizia al Senato il 4 giugno 2026, chiarisce che è libero tutto ciò che la legge non indica come espressamente riservato a una o più professioni.
La modifica corregge una formulazione iniziale che confondeva le attività riservate per legge con quelle genericamente attribuite alla competenza di una categoria, con il rischio di comprimere il raggio d’azione di chi opera in ambiti non coperti da riserve. Sul risultato hanno spinto le associazioni delle professioni non ordinistiche, dalla Lapet a Confcommercio Professioni. Nel pacchetto è entrato anche il richiamo al test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso o all’esercizio delle professioni.
Retrofit a gas delle auto circolanti rifinanziato dal DPCM Automotive. La misura mette a disposizione 4 milioni di euro nel 2026 per chi converte un’auto a benzina o diesel, con un contributo fisso di 400 euro per gli impianti GPL e 800 euro per quelli a metano. La novità che riguarda le aziende è l’apertura del bonus ai veicoli intestati a persone giuridiche e ai mezzi M1 della classe Euro 3, finora esclusi.
In sintesi:
L’incentivo per la conversione a GPL e metano dei veicoli già circolanti è una delle sei linee del DPCM 10 giugno 2026, accanto ai contributi per i veicoli commerciali, alle colonnine domestiche e al noleggio sociale.
Il provvedimento modula le risorse del Fondo Automotive istituito dall’art. 22 del decreto legge n. 17 del 2022 per gli anni dal 2026 al 2030. La dotazione dell’articolo 5 ammonta a 20 milioni di euro, distribuiti in 4 milioni per il 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 1 milione per il 2030.
La misura vale per le installazioni effettuate fino al 31 marzo 2030. L’agevolazione è un contributo fisso di 400 euro per l’installazione di un impianto a GPL e di 800 euro per uno a metano su autoveicoli di categoria M1.
L’importo viene riconosciuto come sconto diretto in fattura: è l’installatore a corrisponderlo al cliente, compensandolo con il prezzo dell’impianto e dell’installazione, per poi farsi rimborsare dall’impresa costruttrice, che recupera la somma come credito d’imposta nell’esercizio in cui aggiorna la carta di circolazione.
Le modalità operative ricalcano quelle già applicate con il decreto direttoriale MIMIT del 3 giugno 2024 e la gestione resta affidata a Invitalia, con prenotazione sulla piattaforma dedicata.
La differenza con la versione precedente del bonus sta nei beneficiari e nei veicoli ammessi. L’Ecobonus-Retrofit regolato dal DPCM 20 maggio 2024 riconosceva il contributo alle sole persone fisiche, su veicoli M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4. L’articolo 5 del nuovo DPCM 10 giugno 2026 estende il contributo anche alle persone giuridiche con la sola esclusione di chi esercita il commercio di autoveicoli M1. Inoltre, abbassa la soglia ai veicoli omologati almeno Euro 3.
Per le imprese significa poter convertire a gas mezzi aziendali e veicoli commerciali leggeri di categoria M1, con il doppio vantaggio di abbattere i costi di rifornimento e di tenere in servizio veicoli altrimenti penalizzati nelle aree urbane a traffico limitato.
Il rifinanziamento risponde a un comparto in forte contrazione. Secondo Assogasliquidi-Federchimica, l’associazione che rappresenta la filiera dei gas liquefatti, il mercato delle installazioni di impianti a gas su veicoli già circolanti è calato dell’82% tra il 2012 e il 2025. La misura punta a sostenere officine di trasformazione, distribuzione e componentistica nazionale del GPL e del metano e, allo stesso tempo, a offrire una via di risparmio a famiglie e imprese che non intendono sostituire il veicolo, riducendo emissioni di CO2 e particolato del parco auto esistente.