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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Con la circolare n. 716 del 20 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le regole di attuazione della misura Sviluppo competenze specialistiche delle PMI, il fondo perduto da 50 milioni di euro destinato alla transizione digitale e green. Le domande si aprono il 21 aprile su Invitalia con graduatoria di merito: meno di un mese per prepararsi rispettando le specificazioni operative che la nuova circolare ha reso vincolanti.
L’agevolazione copre il 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.
Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Prima dell’invio conviene quindi verificare la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.
La circolare 716/2026 chiarisce inoltre che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente.
I progetti di formazione del personale devono durare al massimo un anno, con avvio entro sei mesi dalla concessione, e utilizzare soggetti formatori qualificati e indipendenti. I costi ammissibili del piano formativo devono essere compresi tra 10.000 e 60.000 euro.
Il contributo a fondo perduto rimborsa le principali voci legate al progetto:
È prevista una premialità per i progetti sovraregionali, che possono coinvolgere fino a 10 imprese appartenenti ad almeno due regioni diverse. L’agevolazione di base aumenta di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 punti per le medie.
La circolare non lascia margini interpretativi: sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza fisica, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma — sincrona, asincrona o blended — e il training on the job.
Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza.
Sul fronte dei lavoratori in cassa integrazione, la circolare introduce una distinzione netta: i dipendenti in CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) possono partecipare, ma solo nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) sono invece esclusi, perché la misura è concepita per situazioni di ordinaria operatività , non per crisi aziendali strutturali.
Il provvedimento definisce un perimetro preciso per gli ambiti di intervento, che vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura è costruita per sostenere piani formativi collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud.
Una quota del 40% delle risorse complessive è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che ricevono una corsia dedicata dentro il plafond complessivo.
L’invio telematico attraverso lo sportello online di Invitalia sarà possibile dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026. I contratti con i soggetti formatori devono essere sottoscritti dopo la presentazione della domanda: firmare prima è causa di esclusione.
Le agevolazioni non vengono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le pratiche sono valutate secondo una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto.
Tra gli elementi che pesano nella valutazione rientrano:
Il superamento del click day rende la misura più selettiva e più esposta alla qualità del progetto, non solo alla rapidità dell’invio.
Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato. La seconda — o l’unica nel caso di erogazione in soluzione unica — può essere richiesta esclusivamente a conclusione dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione.
Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti per oneri di riscatto, ricongiunzione o rendita. Con il messaggio n. 965 del 19 marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica la possibilità di consultare e scaricare la documentazione che certifica i pagamenti effettuati nel 2025 per il riscatto della laurea e di altri periodi contributivi, per la ricongiunzione di periodi contributivi oppure per la rendita vitalizia.
Le ricebute fiscali sono accessibili direttamente dal Portale dei Pagamenti INPS, in tempo utile per la dichiarazione dei redditi 2026.
Le attestazioni si raggiungono seguendo questo percorso sul sito INPS: Pensione e Previdenza → Ricongiunzioni e Riscatti → Portale dei Pagamenti INPS → Accedi all’area tematica → Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite → Entra nel servizio → Accedi → Pagamenti effettuati → Stampa attestazione. Sono disponibili due modalità di accesso:
Le attestazioni certificano le somme effettivamente versate nel 2025 per oneri previdenziali e sono i documenti indispensabili per portare in deduzione o detrazione tali importi nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2026 o Modello Redditi PF 2026). Riguardano versamenti connessi a diverse operazioni:
Il regime fiscale varia in base alla tipologia di operazione e alla data di presentazione della domanda:
Non sono presenti sul Portale dei Pagamenti le attestazioni relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei propri dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP. Questi ultimi possono però visualizzare i versamenti effettuati direttamente in unica soluzione seguendo il percorso: Prestazioni e servizi → Servizi → Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati → Accedi → Servizi GDP → Area Tematica → Contributi e Versamenti → Consultazione → Versamenti Consultazione.
In caso di discordanza tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, è possibile richiedere la rettifica del documento rivolgendosi direttamente a una sede INPS.
Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro di congedo straordinario per cure (invalidità civile al 67%), ma mi è stato negato motivando il diniego con la mancanza di requisiti.
Sono affetta da esiti di TBC polmonari bronchiettasie BPCO con riacutizzazioni frequenti e insufficienza respiratoria.
Chi ha ragione?
Il 16 marzo 2026 l’AGCOM ha pubblicato le FAQ operative sulle linee guida per gli influencer e i content creator, traducendo in indicazioni pratiche un quadro normativo che si è consolidato nel corso del 2025 con la delibera 197/25/CONS. Le FAQ chiariscono come applicare le regole di trasparenza pubblicitaria post per post, formato per formato: un riferimento operativo per chi crea contenuti con finalità promozionali sulle piattaforme social.
Le FAQ consolidano la definizione di influencer già contenuta nelle linee guida, estendendola rispetto alla versione originaria del 2024. È influencer — o content creator — il soggetto, persona fisica o giuridica, che crea o seleziona contenuti diffusi al pubblico tramite piattaforme online e ne controlla le scelte editoriali in cambio di un corrispettivo in denaro o di qualsiasi altra utilità economica. La definizione include espressamente anche i personaggi virtuali e i profili gestiti da team, purché vi sia controllo editoriale. Gli influencer “rilevanti” sono equiparati a fornitori di servizi media e sono tenuti a rispettare le disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (Dlgs 208/2021).
Un’eccezione rilevante: i giornalisti iscritti all’Albo non rientrano nella categoria degli influencer rilevanti. L’articolo 22 del Codice deontologico vieta loro di prestare nome, voce o immagine per promuovere marchi e prodotti commerciali, escludendo per definizione il requisito dell’attività economica richiesto dalla disciplina AGCOM.
Con la delibera 197/25/CONS, pubblicata il 5 agosto 2025, AGCOM ha ridefinito i parametri per identificare gli influencer “rilevanti”, quelli soggetti agli adempimenti più stringenti. I vecchi criteri — un milione di follower e un engagement rate minimo del 2% — sono stati sostituiti da una soglia alternativa: almeno 500.000 follower oppure almeno 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma. Le visualizzazioni si calcolano come media dei sei mesi precedenti.
Chi supera queste soglie è tenuto a iscriversi all’Elenco degli influencer rilevanti, uno strumento di trasparenza pubblica — non un albo professionale — disponibile sul sito AGCOM. Il termine per la prima iscrizione era fissato al 5 febbraio 2026; chi non si è ancora adeguato deve regolarizzare senza indugio. AGCOM pubblicherà il primo elenco entro luglio 2026, aggiornandolo poi con cadenza semestrale (15 aprile e 15 ottobre). La mancata iscrizione pur ricorrendo i requisiti non esonera dal rispetto delle regole sostanziali e può comportare diffide e sanzioni.
Un punto che le FAQ chiariscono con forza: gli obblighi di trasparenza pubblicitaria, di correttezza delle comunicazioni commerciali e di tutela dei minori si applicano a tutti gli influencer, anche a chi non raggiunge le soglie per l’iscrizione all’Elenco. La differenza tra rilevanti e non rilevanti riguarda gli adempimenti aggiuntivi — iscrizione, specifici obblighi di condotta rafforzati — non l’obbligo di base di segnalare la natura pubblicitaria dei contenuti.
Un contenuto ha finalità promozionale ogni volta che c’è un pagamento o un beneficio anche non in denaro, un accordo di promozione, un’affiliazione o un codice sconto, o comunque un rapporto che comporta un vantaggio per l’influencer o per terzi in cambio della visibilità di un brand, prodotto o servizio.
La segnalazione deve essere visibile immediatamente, senza alcuna azione da parte dell’utente: non è sufficiente inserire la dicitura in fondo a una caption lunga, in mezzo a una serie di hashtag o in un punto che richiede lo scroll. Taggare il brand non basta. Le FAQ indicano le diciture ammesse e quelle vietate:
Attenzione: ogni formato ha le sue regole, nei video la dicitura deve comparire anche a schermo, non solo nella descrizione; nelle stories deve essere visibile per tutta la durata del contenuto; nelle dirette va reiterata periodicamente.
Le FAQ affrontano uno dei casi più frequenti e discussi: la pubblicazione di contenuti su prodotti ricevuti in gifting. La regola generale è che il disclaimer va inserito con la dicitura “gifted by … / prodotto inviato da …”. Può essere omesso solo al ricorrere cumulativo di tutte queste condizioni:
Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, il disclaimer è obbligatorio. Le FAQ complete sono disponibili sul sito ufficiale di AGCOM.
Ogni mese, quando si avvicina il pagamento della pensione, torna anche la ricerca del cedolino pensione online per controllare importo netto, trattenute e conguagli. Oltre alla consultazione sul portale, l’INPS mantiene attiva anche la funzione che consente di ricevere il documento direttamente via email, attivando il consenso nell’area riservata MyINPS.
L’invio del cedolino pensione via email rientra tra le funzioni collegate ai servizi digitali per i pensionati. È una soluzione utile per chi preferisce non entrare ogni mese nel portale solo per verificare il rateo, ma vuole comunque ricevere nella propria casella di posta il documento con importo liquidato e voci di dettaglio.
Nel percorso oggi richiamato dall’INPS, la sezione da controllare è Contatti e consensi, cioè l’area in cui vengono inseriti recapiti personali e autorizzazioni collegate all’utenza. Qui va verificato che l’indirizzo email sia corretto e che sia stata attivata la preferenza per l’invio del cedolino.
La procedura si svolge interamente online dopo l’accesso a MyINPS, seguendo questi passaggi:
Una volta attivata la preferenza, il pensionato può continuare a usare anche il servizio online per visualizzare, confrontare, scaricare o stampare le varie mensilità . L’email non sostituisce quindi l’area web, ma aggiunge un canale di ricezione più semplice per chi consulta di frequente il documento.
Per accedere alla sezione personale servono in via ordinaria SPID, CIE o CNS. Senza una di queste credenziali non si può gestire in autonomia né la consultazione del cedolino né l’attivazione dell’invio automatico via email.
Il passaggio va tenuto distinto dalla semplice lettura del documento: prima si entra in MyINPS con l’identità digitale, poi si aggiornano i contatti personali e infine si abilita il consenso. Se l’indirizzo email non è presente o non è più usato, conviene correggerlo subito per evitare invii su caselle non più controllate.
Chi non riesce ad accedere al portale può chiedere assistenza tramite il Contact Center INPS oppure valutare la delega a una persona di fiducia per l’uso dei servizi online. È una strada utile soprattutto per i pensionati che non hanno identità digitale o hanno difficoltà a usare in autonomia l’area riservata.
Resta inoltre disponibile la consultazione diretta dal servizio online, utile anche quando serve una copia del cedolino pensione da stampare o allegare a una pratica bancaria, fiscale o amministrativa. In questi casi il documento può essere scaricato dal portale in qualunque momento, senza attendere l’invio nella casella email.
Anche quando si sceglie l’invio via email, il servizio Cedolino della pensione resta il punto di riferimento per leggere il dettaglio del rateo. Nell’area riservata continuano infatti a essere disponibili la consultazione delle mensilità , il confronto tra cedolini, i prospetti di liquidazione e le principali comunicazioni collegate alla pensione.
Questo consente al pezzo di presidiare una query molto precisa, mentre il quadro generale resta coperto dal pillar sul cedolino pensione INPS online. In ottica recovery, la separazione tra i due contenuti evita che lo stesso intento venga coperto due volte con angoli quasi identici.
È entrato in vigore il 12 marzo il decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Per il Ponte sullo Stretto di Messina il testo — approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio e ripassato dalla Ragioneria generale dello Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — non sblocca i cantieri nell’immediato ma ridisegna il percorso autorizzativo e redistribuisce 2,8 miliardi di euro verso Rete Ferroviaria Italiana.
Il cuore del decreto è nell’articolo 1, che impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di adempimenti per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti, che tra ottobre e novembre 2025 aveva bloccato sia la delibera CIPESS sia l’atto aggiuntivo alla convenzione con la società Stretto di Messina.
Il MIT è chiamato ad aggiornare il piano economico-finanziario della società concessionaria, acquisire i pareri tecnici mancanti — tra cui quello dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario — e completare le verifiche ambientali richieste dalla Direttiva Habitat dell’Unione europea, aprendo un confronto con la Commissione europea sui siti coinvolti.
Solo al termine di questo percorso il dossier potrà tornare al CIPESS per una nuova delibera, e quindi alla Corte dei Conti per il visto di legittimità . Il decreto chiarisce inoltre l’ordine logico che era mancato: prima la delibera CIPESS, poi l’atto aggiuntivo alla convenzione — e non viceversa, come era accaduto in precedenza.
Il decreto destina 2,8 miliardi di euro a Rete Ferroviaria Italiana per la riduzione dell’esposizione debitoria: 1,8 miliardi nel 2026 e un ulteriore miliardo nel 2027. RFI negli ultimi anni ha anticipato risorse a imprese e fornitori impegnati nei cantieri ferroviari, accumulando un indebitamento che il provvedimento punta a contenere.
I fondi non provengono da nuovi stanziamenti ma da una rimodulazione temporale degli importi già previsti per il Ponte: nei primi anni di programmazione (2026-2029) la spesa sull’opera viene ridotta rispetto al piano originario, liberando risorse che vengono dirottate verso RFI. La spesa complessiva resta invariata a 13,5 miliardi di euro; cambia solo la distribuzione nel tempo, con un profilo crescente dopo il 2030 e un picco di 1,2 miliardi nel 2034.
Il decreto nomina due commissari straordinari per le infrastrutture di accesso al Ponte, che dovranno procedere in parallelo all’opera principale per evitare che, a collegamento completato, i raccordi a terra siano ancora incompiuti:
Per il Ponte in sé non è prevista alcuna figura commissariale: la gestione strategica e amministrativa rimane in capo al MIT, che risponde direttamente dei tempi dell’iter autorizzativo.
La società Stretto di Messina conferma un piano di costruzione di 7,4 anni: avvio cantieri stimato a settembre 2026, fine lavori entro il 2033. Il 2034 non è una data di completamento spostata in avanti, ma il primo anno di esercizio del Ponte — quando l’infrastruttura sarà operativa per traffico stradale e ferroviario. Le risorse appostate per il 2034 nel decreto sono destinate alle regolazioni contabili finali e al pagamento degli ultimi stati di avanzamento lavori.
Tra i nodi ancora aperti: il completamento del percorso presso la Corte dei Conti, il via libera definitivo della Commissione europea sugli aspetti ambientali e l’aggiornamento del piano economico-finanziario. Finché questi passaggi non saranno chiusi, la data di settembre 2026 per l’apertura dei cantieri resta condizionata all’esito dell’iter autorizzativo.
Mentre il vertice europeo del 19 e 20 marzo tiene banco a Bruxelles, la risposta della Commissione UE alla pressione di dieci governi (Italia compresa) sulla riforma del sistema ETS è già sul tavolo. Per ora la fumata è nera: il meccanismo non si sospende ma la revisione si accelera. Per le imprese, soprattutto quelle ad alta intensità energetica, cambia qualcosa ma non tutto e non subito.
Con una lettera del 16 marzo ai capi di Stato e di governo dell’Unione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiuso la porta alla sospensione dell’ETS (Emission Trading System), il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione di COâ‚‚. Lo strumento è descritto come un presidio irrinunciabile della politica di decarbonizzazione: smantellarlo — anche solo temporaneamente — creerebbe distorsioni della concorrenza tra Paesi e svuoterebbe gli incentivi agli investimenti in tecnologie pulite.
La linea della Commissione trova l’appoggio di Germania, Francia e Spagna, che al Consiglio europeo hanno difeso l’ETS come pilastro della politica climatica. Il fronte favorevole alla sospensione — oltre all’Italia, Austria, Croazia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Bulgaria — rimane in minoranza e si è trovato a dover ammorbidire le richieste originarie.
Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha così ridimensionato la posizione italiana: non più sospensione totale ma intervento selettivo sul settore termoelettrico per evitare che il costo del carbonio si scarichi tre volte sul prezzo finale dell’elettricità .
Se lo stop è escluso, la revisione è invece confermata e anticipata. La Commissione Europea adotterà a breve nuovi parametri di riferimento (benchmark) per le quote assegnate ai settori industriali, tenendo conto delle richieste delle imprese ad alta intensità energetica. È inoltre in arrivo una proposta per rafforzare la Riserva di stabilità del mercato, lo strumento in vigore dal 2019 che dovrebbe attenuare le oscillazioni eccessive dei prezzi delle quote: l’obiettivo è renderlo più reattivo rispetto alle fasi di volatilità acuta, come quella generata dalla crisi energetica seguita al conflitto in Medio Oriente.
Sul fronte della decarbonizzazione industriale, Bruxelles sta lavorando a uno strumento ponte, finanziato dai proventi delle aste ETS, per sostenere le industrie energivore in attesa della costituzione della Industrial Decarbonization Bank. Per le PMI con processi produttivi ad alto consumo energetico, queste misure potrebbero tradursi in accesso a finanziamenti agevolati per la transizione — ma i tempi restano da definire.
L’Italia ha già mosso una pedina in autonomia. Il Decreto Bollette approvato a febbraio 2026 prevede uno scorporo del costo ETS dal prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica: in sostanza, i produttori termoelettrici non potranno trasferire integralmente nelle offerte di mercato il costo delle quote di COâ‚‚. Il risparmio stimato è di circa 3 miliardi di euro l’anno per famiglie e imprese, con entrata in vigore prevista dal 2027.
La misura è però sotto scrutinio della Commissione UE, che ne verifica la compatibilità con le norme sul mercato interno. Una sospensione selettiva dei costi ETS a livello nazionale configura il rischio di distorsioni della concorrenza tra Stati membri — un punto su cui Bruxelles ha già avvertito con chiarezza che non intende derogare. Il governo ha annunciato che notificherà la misura alla Commissione solo dopo l’approvazione parlamentare del decreto.
Sullo sfondo del dibattito sull’ETS1 si muove intanto il dossier ETS2, il sistema parallelo che dal 2027 estenderà il meccanismo cap-and-trade ai fornitori di carburanti per trasporto e combustibili per il riscaldamento. Per le PMI con flotte aziendali o impianti termici a gas, significa un aumento progressivo dei costi già a partire dal prossimo anno. Anche sull’ETS2 si registrano tensioni: diversi Paesi, tra cui l’Italia, ne chiedono la revisione o il rinvio. Per ora la Commissione non ha segnalato aperture su questo fronte. Le imprese hanno ancora un anno per pianificare l’adeguamento — ma il margine si restringe.
Ad aprile 2026 cedolini delle pensioni tornano agli importi ordinari, senza i conguagli di marzo, e dal 1° del mese si apre la finestra per richiedere l’ISEE corrente su variazioni patrimoniali. Dunque, un mese con particolari rilevanti per pensionati, famiglie e lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito. Di seguito il quadro completo delle date di accredito per i pagamenti INPS di aprile 2026: pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI, DIS-COLL e SFL.
Il pagamento della pensione parte da mercoledì 1° aprile 2026. La data vale sia per chi riceve l’accredito sul conto corrente sia per chi ritira l’importo in contanti presso gli uffici postali, possibilità ammessa solo per somme fino a mille euro netti. Per il ritiro allo sportello resta valido il consueto calendario organizzato in base all’iniziale del cognome:
Chi riceve la pensione ad aprile troverà un cedolino più leggero rispetto a quello di marzo: come anticipato sopra, il mese scorso l’importo netto era stato incrementato dal taglio IRPEF al 33% e dai conguagli di gennaio e febbraio. Ad aprile queste voci non sono presenti e l’assegno torna all’importo ordinario.
L’Assegno Unico e Universale sarà accreditato tra il 20 e il 21 aprile 2026 ai nuclei che già ricevono la prestazione e non hanno segnalato variazioni. Per le nuove domande o per i casi in cui sia stato aggiornato l’ISEE, il pagamento potrà invece slittare verso la fine del mese.
Ad aprile sono attesi anche gli arretrati collegati agli adeguamenti previsti dalla Legge di Bilancio, con rivalutazione ISTAT degli importi. Per ricevere la somma corretta resta necessario aver aggiornato l’ISEE entro i termini previsti: in caso contrario, il rischio è quello di percepire solo l’importo minimo o di perdere gli arretrati spettanti.
Dal 1° aprile è possibile presentare la DSU per l’ISEE corrente anche in caso di variazione patrimoniale superiore al 20% rispetto al 31 dicembre 2025, non solo per variazioni reddituali. Chi ha subito perdite rilevanti su investimenti o dismissioni immobiliari nel corso del 2025 può aggiornare il proprio indicatore a partire da questo mese, con effetti diretti sugli importi di Assegno Unico, ADI e SFL spettanti.
Per i nuclei familiari con ISEE fino a 9.360 euro, l’Assegno di Inclusione sarà erogato anche ad aprile secondo due diverse finestre di pagamento:
Anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro, destinato a chi partecipa a percorsi formativi o di politica attiva, il calendario di aprile prevede due momenti distinti:
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono normalmente pagate entro la metà di aprile. La data effettiva può però cambiare da un beneficiario all’altro, in base al momento in cui è stata presentata la domanda e ai tempi di lavorazione della pratica da parte dell’INPS.
Per la Carta Acquisti non è previsto un nuovo accredito nel mese di aprile. Il contributo viene infatti corrisposto con cadenza bimestrale, per un importo complessivo di 80 euro, pari a 40 euro mensili. Il pagamento relativo al periodo è già stato effettuato a marzo, mentre il successivo è atteso a maggio.
Attraverso il servizio Stato di un pagamento, disponibile nell’area riservata MyINPS, i beneficiari possono controllare i dettagli delle somme erogate dall’Istituto, comprese le prestazioni pensionistiche e assistenziali. Il servizio consente di visualizzare importo, causale e data di accredito dei pagamenti disposti nei due mesi precedenti.
La verifica può essere effettuata accedendo con credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, le stesse informazioni possono essere consultate anche attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino, sempre disponibile online. Se emergono ritardi, anomalie o accrediti mancanti, resta possibile rivolgersi al Contact Center INPS oppure a una sede territoriale dell’Istituto per ottenere chiarimenti sulla propria posizione.
La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse ma non sottovaluta il repentino cambiamento di scenario determinato dalla guerra in Medio Oriente. La presidente dell’istituto centrale dell’Eurozona, Christine Lagarde, da una parte manifesta sicurezza: «il Consiglio direttivo è ben posizionato per affrontare questa incertezza». Dall’altra, indica la necessità di aspettare gli sviluppi della situazione per calibrare le mosse adeguate di politica monetaria. Intensità e durata del conflitto, e trasmissione del caro energia ai prezzi al consumo e all’economia sono le variabili da monitorare.
Il conflitto «avrà un impatto sostanziale sull’inflazione a breve termine attraverso l’aumento dei prezzi dell’energia», sintetizza Lagarde. Francoforte però attende, e nel frattempo gli analisti lavorano ai diversi scenari che la guerra in Medio Oriente potrebbe determinare. «Tali scenari saranno pubblicati insieme alle proiezioni dello staff sul sito web della BCE».
Per il momento, le stime si basano sui dati disponibili fino all’11 marzo, quindi già incamerano i primi effetti della guerra, scoppiata a fine febbraio. Rispetto alle proiezioni di dicembre, salgono quelle sull’inflazione, vista al 2,6% (dall’1,9%) nel 2026, al 2,0% (dall’1,8%) nel 2027 e al 2,1% (dal 2%) nel 2028. La forbice si allarga quest’anno e si riduce poi nel corso del tempo.
Al netto di energia e alimentari l’indice è pari al 2,3% nel 2026, 2,2% nel 2027 e 2,1% nel 2028. «Anche questo dato è superiore a quello previsto nelle proiezioni di dicembre», sottolinea Lagarde, riconducendo la causa al fatto che l’aumento dei prezzi dell’energia incide anche sull’inflazione al netto di energia e alimentari. Le previsioni di fine anno indicavano rispettivamente 2,2% nel 2026, 1,9% nel 2027 e 2% nel 2028.
Revisione al ribasso sulla crescita: 0,9% nel 2026, dalla precedente stima dell’1,2%, 1,3% nel 2027 e 1,4% nel 2028, provocata in particolare dagli effetti della guerra sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sulla fiducia. Bassa disoccupazione, solidi bilanci del settore privato e spesa pubblica per la difesa e le infrastrutture dovrebbero però continuare a sostenere la crescita.
Vediamo i dati in tabella.
| Stime BCE marzo 2026 |
Stime BCE dicembre 2025 |
|
|---|---|---|
| Inflazione 2026 | 2,6% | 1,9% |
| Crescita 2026 | 0,9% | 1,2% |
| Inflazione 2027 | 2,0% | 1,8% |
| Crescita 2027 | 1,3% | 1,4% |
| Inflazione 2028 | 2,1% | 2,0% |
| Crescita 2028 | 1,4% | 1,4% |
Le decisioni sui tassi della BCE, chiarisce Lagarde, continuano a essere improntate allo stesso criterio sempre seguito: mantenere l’inflazione stabilmente al di sotto del 2%. Essendo già cambiata la proiezione su questo, si alza la probabilità di interventi nei prossimi mesi. I mercati stanno già scontando lo scenario di un rialzo dei tassi, pur ancora con le incertezza proprie di un periodo caratterizzato da una situazione in continuo sviluppo.
Nel frattempo, i tassi restano al 2% quello sui depositi e al 2,15% sulle principali operazioni di rifinanziamento, mentre sono sempre al 2,4% per il credito marginale.
Pur con tassi fermi, i mutui rischiano di incamerare fin da ora le nuove prospettive di aumento del costo del denaro. Facile.it segnala un andamento al rialzo dell’Euribor, riferimento per i mutui a tasso variabile, che potrebbe comportare già ad aprile un aumento di dieci euro della rata. L’ipotesi di un aumento entro fine anno dei tassi BCE potrebbe determinare un aumento della rata fino a 30 euro.
Mutui.it è più prudente nel prevedere rialzi, si limita a indicare che il nuovo scenario potrebbe determinare un aumento del tasso variabile. Sulla base della nuova situazione di incertezza, consiglia però ai nuovi mutuatari il tasso fisso, anche se più costoso. La surroga è indicata per chi ha sottoscritto un mutuo tra il 2023 e il 2024 a tassi molto alti (sopra il 4-5%).
L’Assegno Unico Universale continua a muovere volumi molto elevati anche nel 2026: a gennaio l’INPS ha erogato 1,6 miliardi di euro a 5.895.781 nuclei familiari, per un totale di 9.296.623 figli. Il dato che sintetizza meglio l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico è però l’importo medio per figlio, che si conferma a 174 euro, con una forbice che va da circa 58 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima fino a 223 euro per la fascia ISEE più bassa.
L’aggiornamento dell’Osservatorio INPS sull’AUU, riferito al periodo gennaio 2025-gennaio 2026, fotografa una misura ancora molto ampia per platea e valore economico. Il mese di gennaio 2026 si apre con numeri che restano alti sia sul fronte della spesa sia sul numero di famiglie coinvolte.
| Assegno Unico | Dati a gennaio 2026 |
|---|---|
| Assegni erogati | 1,6 miliardi di euro |
| Nuclei familiari coinvolti | 5.895.781 |
| Figli raggiunti dalla misura | 9.296.623 |
| Importo medio per figlio | 174 euro |
L’importo medio per figlio non coincide con la quota base dell’assegno, perché incorpora anche le maggiorazioni applicabili. La forbice segnalata dall’INPS resta molto ampia e continua a dipendere in primo luogo dall’ISEE del nucleo familiare. A gennaio 2026 l’importo medio va da 58 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima di 46.582,71 euro, fino a 223 euro per la classe di ISEE minima, pari a 17.468,51 euro. Il quadro delle tabelle INPS con importi rivalutati dell’Assegno Unico 2026 resta quindi decisivo per capire perché, a parità di figli, il bonifico mensile possa cambiare in modo sensibile da una famiglia all’altra.
Il dato di gennaio si aggiunge ai 19,7 miliardi di euro già erogati nel corso del 2025. Questo consente di leggere l’Assegno Unico non come una misura episodica, ma come una delle principali voci di trasferimento alle famiglie con figli a carico. La continuità della spesa conferma anche il peso strutturale della prestazione: il mese di gennaio non segna una rottura rispetto all’anno precedente, ma si inserisce in una traiettoria di forte diffusione che continua a coinvolgere milioni di nuclei familiari.
L’ISEE resta il fattore che incide di più sulla misura dell’assegno. I nuclei con indicatore più basso ricevono gli importi medi più elevati, mentre chi non aggiorna l’ISEE o supera la soglia massima si colloca sulla fascia minima. Questo dato aiuta a leggere correttamente anche i valori medi diffusi dall’INPS. I 174 euro medi per figlio non descrivono un importo uniforme, ma una media che tiene insieme situazioni molto diverse, dalle famiglie che ricevono il minimo a quelle che sommano quota base e maggiorazioni più alte.
Accanto ai numeri dell’Osservatorio, l’INPS ha segnalato anche due nuovi strumenti di assistenza: una video guida personalizzata per i genitori che presentano la domanda per la prima volta e una seconda guida per chi ha la pratica bloccata nello stato “In evidenza al cittadino†oppure il pagamento fermo per IBAN non verificabile. Le due guide servono a ridurre gli errori più frequenti nella gestione dell’assegno e ad accompagnare le famiglie nell’uso dei servizi online. Per chi deve verificare quando arriva il prossimo accredito, resta utile il calendario dei pagamenti AUU 2026, già comunicato dall’INPS.
L’importo medio per figlio è utile per capire l’ordine di grandezza della misura, ma non coincide automaticamente con quanto spetta a ogni nucleo. La cifra effettiva dipende dall’ISEE, dal numero dei figli, dall’età , dall’eventuale disabilità e dalle maggiorazioni applicabili. Per questo, accanto ai dati statistici, resta utile una verifica personalizzata tramite il calcolo online dell’Assegno Unico, che consente di stimare in modo più vicino al caso concreto l’importo mensile spettante.
Consegnare ogni anno un’informativa scritta sui rischi del lavoro da remoto non è più una buona prassi: con la legge annuale per le PMI, approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa un obbligo codificato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti.
L’articolo 11 della legge PMI modifica il D.Lgs. 81/2008 aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 3. La disposizione riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: l’abitazione del dipendente, gli spazi di coworking, qualsiasi ambiente scelto dal lavoratore al di fuori dei locali aziendali.
Sebbene la norma sia inserita nella legge dedicata alle piccole e medie imprese, la sua portata è generale: si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione. Non si tratta comunque di un obbligo inedito. L’articolo 22 della legge n. 81 del 2017 — che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento italiano — prevedeva già la consegna annuale di un’informativa scritta. La riforma del 2026 rafforza questo principio inserendolo direttamente nel Testo Unico e prevedendo sanzioni esplicite in caso di mancato adempimento.
Il documento informativo deve individuare due categorie di rischi:
La norma menziona espressamente i videoterminali: gli obblighi relativi all’uso di computer e dispositivi digitali si assolvono, nel lavoro agile, proprio attraverso questa informativa annuale. Il documento deve fornire indicazioni concrete e operative, non generiche. La consegna può avvenire anche in formato digitale, purché sia verificabile la ricezione da parte del destinatario.
L’informativa va consegnata con cadenza almeno annuale — e aggiornata ogni volta che cambiano mansioni, strumenti o condizioni di rischio rilevanti — a due soggetti distinti:
La norma ribadisce in parallelo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Nel lavoro agile la sicurezza si fonda su una responsabilità condivisa: l’azienda fornisce le informazioni, il dipendente è tenuto ad applicarle nell’ambiente in cui svolge la prestazione.
La mancata consegna dell’informativa non è più una violazione formale. Il nuovo articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro inadempiente l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La sanzione scatta indipendentemente dal verificarsi di infortuni: il legislatore considera la consegna dell’informativa lo strumento preventivo essenziale per tutelare chi lavora fuori dai locali aziendali.
Per tutte le aziende che utilizzano il lavoro agile — di qualsiasi dimensione — verificare l’aggiornamento e la regolare consegna di questo documento diventa un adempimento da non rimandare.
Per chi è già dentro una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di rottamazione-quinquies non passa dal canale telematico ordinario. Entro il 30 aprile 2026 l’istanza va trasmessa esclusivamente via PEC, utilizzando il modello DA-LS-2026 e allegando la copia del documento di riconoscimento.
Il modello DA-LS-2026 non è aperto a tutti i contribuenti in difficoltà economica. Può essere usato solo per i carichi coinvolti in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento già instaurati secondo le norme richiamate da AdER. Rientrano in questo canale dedicato soltanto le procedure avviate ai sensi di:
Resta fermo che il canale speciale non allarga l’ambito oggettivo della definizione agevolata: cambiano solo le modalità di adesione ma non i debiti che la legge consente di definire.
Chi rientra nelle procedure di sovraindebitamento deve scaricare il modello dal portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e inviarlo esclusivamente tramite PEC alla Direzione regionale competente. L’elenco degli indirizzi PEC è riportato direttamente nel modello, a pagina 3.

Per gli altri contribuenti restano attivi i servizi online AdER per la domanda ordinaria, accessibili dall’area riservata o, in alternativa, dall’area pubblica del sito.
Questo doppio binario evita di sovrapporre la definizione agevolata agli atti della procedura di crisi in corso, che possono incidere sulla quantificazione del passivo e sull’equilibrio del piano presentato al giudice.
L’invio via PEC richiede almeno la copia del documento di riconoscimento del dichiarante. È il primo allegato richiesto dalle istruzioni e va trasmesso insieme al modello compilato.
Nel caso in cui l’istanza venga presentata da un soggetto diverso dal debitore, occorre compilare anche la parte relativa alla qualifica con cui si agisce, ad esempio come rappresentante legale, tutore, curatore o soggetto delegato.
Il modulo chiede i dati anagrafici del dichiarante e gli elementi che permettono di collegare i carichi alla procedura di composizione della crisi. La compilazione non va sottovalutata, perché il modello serve a coordinare la definizione agevolata con un procedimento già pendente davanti al tribunale. In particolare vanno indicati:
Anche per la domanda trasmessa con modello DA-LS-2026 valgono le stesse date previste per la procedura ordinaria. L’istanza deve essere inviata entro il 30 aprile 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’accoglimento oppure l’eventuale diniego motivato. In caso di esito positivo, nella comunicazione saranno indicati l’importo complessivo dovuto, il piano di pagamento scelto e i moduli precompilati per il versamento.
Dopo la comunicazione AdER, il pagamento segue il calendario generale della rottamazione-quinquies. La prima scadenza utile è il 31 luglio 2026, data entro la quale va versata l’unica soluzione oppure la prima rata del piano prescelto.
Chi opta per il pagamento rateale resta dentro il piano massimo previsto dalla legge, con interessi al 3% annuo e rate bimestrali. La scelta va quindi valutata già al momento della domanda, perché incide direttamente sulla sostenibilità del percorso di rientro.
La cedolare secca sugli affitti è il regime opzionale che consente al proprietario di un immobile abitativo di tassare il canone con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La scelta può alleggerire il prelievo fiscale ma non è ammessa in tutti i casi e produce effetti precisi anche sul contratto, a partire dalla rinuncia agli aggiornamenti del canone per tutta la durata dell’opzione.
Prima di optare per la cedolare secca bisogna verificare chi può applicarla, quali immobili rientrano, quali contratti sono ammessi e quali conseguenze produce rispetto al regime ordinario. Le regole e aliquote della cedolare secca nel 2026 prevedono poi indicazioni specifiche, soprattutto nei casi di canone concordato e locazioni brevi. L’opzione va esercitata correttamente in sede di prima registrazione o nelle annualità successive, usando il modello RLI per la registrazione del contratto di affitto. Accanto al profilo fiscale restano gli adempimenti, sul piano dichiarativo e di quello delle scadenze e versamenti. Nelle sezioni che seguono entreremo nel dettaglio delle regole aggiornate con le novità del 2026, per arrivare poi ad aspetti più pratici per calcolare la convenienza e scegliere consapevolmente se adottare o meno questo regime.
Il conto alla rovescia per i 115 euro in bolletta è finito. L’ARERA ha adottato oggi, 19 marzo 2026, il provvedimento 81/2026/R/eel che definisce le modalità operative di erogazione del contributo straordinario previsto dal Decreto Bollette 2026 (D.L. n. 21/2026). Il bonus arriva automaticamente senza necessità di fare domanda, e si aggiunge — senza sostituirli — agli sconti già previsti per i beneficiari del bonus sociale elettrico.
Hanno diritto al contributo straordinario i clienti domestici titolari del Bonus sociale elettrico per disagio economico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto, con un punto di prelievo attivo. Rientrano quindi nella platea le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro (o fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico) che già ricevono il bonus sociale in bolletta — circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili. Chi non era titolare del bonus sociale al 21 febbraio, anche se vi rientra oggi, non ha quindi diritto al contributo.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, direttamente nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento ARERA. Apparirà in bolletta come voce separata rispetto alle altre componenti di spesa, così da essere immediatamente riconoscibile. Non è richiesta alcuna azione da parte dei beneficiari: il riconoscimento è automatico. L’erogazione è a carico del fornitore o dell’esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026.
Il diritto al contributo non si perde in caso di cambio di fornitore successivo al 21 febbraio 2026: l’erogazione resta in capo all’operatore che serviva il cliente a quella data. Se dalla bolletta che include il bonus 115 euro emerge un credito a favore del cliente, l’importo viene contabilizzato nelle fatture successive fino a esaurimento.
In caso di interruzione della fornitura, il contributo viene corrisposto secondo le modalità già previste dalla deliberazione ARERA 63/2021/R/com.
Il provvedimento odierno copre solo i titolari del bonus sociale. Con un successivo provvedimento, l’ARERA definirà le modalità di erogazione del contributo volontario previsto dall’art. 1, comma 2 del decreto, destinato alle famiglie che non ricevono il bonus sociale ma hanno un ISEE annuale non superiore a 25.000 euro. A differenza del bonus da 115 euro — che è obbligatorio per i fornitori — questo secondo contributo sarà su base volontaria: spetterà agli operatori scegliere se aderire. Tra i primi a farlo c’è già Enel.
Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15; per votare servono tessera elettorale e documento di identità . Gli elettori con disabilità possono ricorrere al voto assistito o, nei casi previsti, al voto a domicilio, mentre gli italiani iscritti all’AIRE votano per corrispondenza. Trattandosi di un referendum confermativo, non è richiesto il quorum.
Il referendum riguarda la riforma della giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025, che sancisce definitamente la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e interviene  sull’autogoverno della magistratura. Il CSM viene sdoppiato in due organi distinti — uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri — e viene istituita una terza struttura, l’Alta Corte Disciplinare, per la funzione disciplinare.
La scheda del referendum è di colore verde e riporta il quesito sulla legge costituzionale già approvata dal Parlamento.
Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

Se prevale il sì entrerà in vigore la riforma; se prevale il no resterà in vigore l’attuale formulazione della Costituzione.
Per votare bisogna presentarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale con un documento di riconoscimento. Se la tessera è stata smarrita, è deteriorata oppure ha esaurito gli spazi disponibili, il duplicato può essere richiesto al Comune di residenza, che nei giorni del voto di norma prolunga l’apertura degli uffici elettorali.
Sono ammessi carta d’identità , passaporto, patente e gli altri documenti di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione con fotografia. Il documento può essere usato anche se scaduto, purché consenta l’identificazione dell’elettore. È valida anche la ricevuta della richiesta di rilascio della CIE, perché contiene fotografia, dati anagrafici e numero del documento richiesto.
Chi si presenta senza documenti può essere identificato da uno scrutatore che lo conosce personalmente oppure da un altro elettore del Comune munito di un documento valido.
Il voto si esprime barrando la casella del sì oppure quella del no. Non servono altre annotazioni e qualsiasi segno estraneo può rendere nulla la scheda. Se si sbaglia, si può chiedere una nuova scheda al presidente di seggio, che provvede ad annullare quella restituita.
In cabina non si possono introdurre smartphone, tablet, fotocamere o altri dispositivi in grado di registrare immagini. Il voto deve essere espresso esclusivamente con la matita copiativa fornita al seggio.
Votare sì significa confermare la riforma; votare no significa respingerla e lasciare in vigore l’attuale testo della Costituzione.
I seggi elettorali resteranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura definitiva delle urne, nel pomeriggio di lunedì.
I dati su affluenza e risultati saranno pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno. Le rilevazioni dell’affluenza sono previste nelle finestre informative fissate dal Viminale durante la domenica e poi alla chiusura dei seggi il lunedì.
Gli elettori con disabilità che non possono votare da soli hanno diritto al voto assistito, cioè alla presenza di un accompagnatore in cabina. L’ammissione può risultare dalla tessera elettorale con annotazione del Comune oppure da una certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL.
Per il referendum di marzo 2026 è stata espressamente ammessa anche la EU Disability Card di tipo A, che può essere esibita al seggio per ottenere il voto assistito nei casi previsti. Gli elettori non vedenti possono inoltre utilizzare il libretto nominativo INPS che attesta la cecità assoluta. L’accompagnatore deve essere un elettore e non può svolgere questa funzione per più di una persona.
Il voto a domicilio spetta agli elettori affetti da gravissime infermità o dipendenti in via continuativa da apparecchiature elettromedicali. La domanda doveva essere presentata al Comune entro il 2 marzo, allegando la documentazione sanitaria richiesta.
Se il seggio assegnato presenta barriere architettoniche, gli elettori non deambulanti possono votare in un’altra sezione del Comune accessibile con sedia a rotelle, esibendo la documentazione necessaria.
I degenti in ospedale, nelle case di cura, nelle comunità terapeutiche e i detenuti possono votare in luoghi diversi dal seggio ordinario, purché la richiesta sia stata presentata entro i termini fissati dagli uffici elettorali.
In questi casi il voto viene raccolto attraverso seggi speciali o modalità equivalenti predisposte nelle strutture interessate.
Gli italiani all’estero iscritti all’AIRE votano per corrispondenza. Il plico elettorale deve essere recapitato all’ufficio consolare di riferimento entro le 16, ora locale, di giovedì 19 marzo 2026.
Possono votare per corrispondenza anche i cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per almeno tre mesi, a condizione che abbiano presentato la domanda nei termini. In mancanza di questa richiesta, per votare occorre rientrare in Italia.
Gli elettori residenti in Paesi con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali il voto per corrispondenza non è ammesso hanno diritto al rimborso del 75% del costo del viaggio per rientrare nel Comune di iscrizione elettorale.
Chi deve raggiungere il Comune di iscrizione elettorale può usufruire di agevolazioni sui trasporti. Per i viaggi in treno sono previste riduzioni su Trenitalia, Italo e Trenord, con percentuali diverse a seconda del vettore e del biglietto acquistato.
Il biglietto di andata deve essere acquistato a partire dal 13 marzo e deve consentire l’arrivo a destinazione entro le 15 di lunedì 23 marzo. Il viaggio di ritorno deve essere successivo all’apertura dei seggi e concludersi non oltre il 2 aprile.
Sui traghetti di Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG è previsto uno sconto del 60%. Per chi usa l’aereo, con ITA Airways è previsto uno sconto di 40 euro sui biglietti di almeno 41 euro, valido per i voli effettuati tra il 15 e il 30 marzo 2026. Per gli elettori residenti all’estero è inoltre prevista l’esenzione dal pedaggio autostradale nelle finestre temporali fissate dal Ministero dell’Interno.
Il voto del 22 e 23 marzo è un referendum costituzionale confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. In questo caso il risultato non dipende dal numero dei votanti ma dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
La consultazione è stata convocata perché la legge costituzionale non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere alla seconda deliberazione. Per questo, sulla separazione delle carriere e sugli altri punti della riforma decide direttamente il corpo elettorale.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati e i professionisti non dipende automaticamente dal superamento della soglia dei 5.000 euro di reddito annuo. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026: l’elemento determinante è l’esercizio abituale della professione, anche se non svolta in via esclusiva.
Molti avvocati con redditi contenuti, spesso al di sotto dei 5.000 euro annui, ritengono di essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali se non sono tenuti all’iscrizione alla Cassa Forense. Il ragionamento è comprensibile ma sbagliato.
La soglia dei 5.000 euro vale per i lavoratori autonomi occasionali (art. 44, comma 2, D.L. 269/2003): per i professionisti iscritti agli albi il criterio è diverso. La Cassazione ribadisce che il basso reddito costituisce soltanto un indizio che il giudice deve ponderare insieme ad altri elementi, non una franchigia che esonera automaticamente dall’obbligo contributivo. L’ammontare del compenso, infatti, si conosce solo a posteriori e non può definire da solo la natura dell’impegno lavorativo.
L’onere della prova sull’abitualità spetta all’INPS, che può assolverlo anche tramite presunzioni semplici. Il giudice analizza una serie di circostanze per stabilire se l’attività professionale abbia carattere di stabilità :
Se questi elementi dimostrano una continuità , l’obbligo contributivo sussiste a prescindere dal volume d’affari generato dal professionista in quell’anno.
La sentenza precisa che la professionalità si definisce attraverso una scelta a priori del lavoratore, che organizza la propria vita e i propri mezzi per svolgere una determinata attività . Se un avvocato apre uno studio, acquista software gestionali e cura costantemente le pratiche dei clienti, la sua attività è considerata abituale anche se, in un anno difficile, gli incassi restano minimi. In questo contesto, la Gestione Separata serve a coprire quei redditi che non sono assoggettati alla contribuzione soggettiva presso la cassa professionale di categoria.
L’ordinanza n. 6000/2026 interessa in modo particolare i praticanti avvocati e i commercialisti che iniziano la carriera e si trovano spesso in una fascia di reddito borderline. La regola è chiara: la previdenza segue l’attività reale, non i parametri numerici. Chi organizza stabilmente la propria attività professionale — studio, partita IVA, clientela ricorrente — è considerato esercente in via abituale anche se i compensi di quell’anno sono stati contenuti.
Va ricordato che la Cassazione aveva già fissato questo principio con la sentenza 32167/2018: l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale è già integralmente assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria.
Il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa Forense — che ha natura solidaristica e non genera copertura pensionistica diretta — non è quindi sufficiente a esonerare dall’obbligo verso l’INPS.
Le sanzioni per omessa iscrizione per periodi antecedenti al 2011, invece, non sono dovute in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, che ha tutelato il legittimo affidamento dei professionisti rispetto all’incertezza normativa di quel periodo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, con il decreto n. 31 dell’11 marzo 2026, le linee guida per la progettazione della Cartella Sociale Informatizzata (CSI). Si tratta del primo modello nazionale uniforme per la gestione digitale dei servizi assistenziali territoriali, che rientra nelle misure del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.
La Cartella Sociale Informatizzata è uno strumento digitale che consente di raccogliere, gestire e condividere tutte le informazioni relative agli utenti e agli interventi erogati nel corso del percorso assistenziale, direttamente o tramite enti gestori, enti locali o Ambiti Territoriali Sociali. L’obiettivo è migliorare la qualità e il tracciamento dei servizi, ma soprattutto la capacità degli ATS di rispondere in modo efficace alle necessità dei cittadini più fragili, superando le disomogeneità locali che fino ad oggi hanno prodotto standard molto differenti da territorio a territorio.
Le linee guida sono state elaborate su proposta della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, l’organismo di coordinamento istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del decreto legislativo 147/2017. La Rete ha approvato il documento nella seduta del 4 dicembre 2025, mentre l’intesa in Conferenza Unificata — con il parere favorevole di Regioni, Province autonome, ANCI e UPI — è stata raggiunta il 5 febbraio 2026. Il percorso ha coinvolto anche la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà , che ha concorso alla definizione del modello insieme ad ANCI.
Le linee guida fissano i requisiti minimi che ogni sistema informatico adottato dagli Ambiti Territoriali Sociali deve rispettare. In particolare, la CSI deve garantire l’interoperabilità con il SIUSS — il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali istituito dall’art. 24 del D.Lgs. 147/2017 — e con le altre piattaforme nazionali e locali. Il decreto prevede anche specifici requisiti tecnici e organizzativi per garantire sicurezza, controllo degli accessi e rispetto della normativa sulla privacy, con riferimento alla gestione dei dati personali degli utenti in carico ai servizi.
La CSI si inserisce in un ecosistema di strumenti digitali del welfare che comprende il SIISL per le politiche attive del lavoro e le piattaforme di monitoraggio dell’Assegno di Inclusione. Mentre il SIISL presidia la componente lavorativa dei percorsi di inclusione, la Cartella Sociale Informatizzata è pensata per il versante dei servizi sociali territoriali: la presa in carico, la valutazione multidimensionale del bisogno, la programmazione degli interventi e il monitoraggio degli esiti. La sua piena adozione negli ATS rappresenta un passaggio cruciale per costruire un sistema di welfare digitalmente integrato e misurabile.
«Il Digital Omnibus è ancora in discussione, mentre l’AI Act ha già avviato il proprio percorso di entrata in vigore progressiva. Questa situazione può generare una certa incertezza nelle imprese: attendere le semplificazioni future oppure iniziare comunque a prepararsi agli obblighi dell’AI Act?».
Giuseppe Vaciago, partner di 42 Law Firm, non ha dubbi: «conviene iniziare comunque a lavorare sulla compliance». Il problema è che la sovrapposizione di disposizioni regolatorie sta creando incertezza fra le imprese.
L’AI Act è un Regolamento già in vigore, con una roadmap precisa a cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi. Entro il 2 agosto 2026 diventano applicative alcune delle norme chiave di questa legge, legate ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
Questa scadenza viene messa in discussione dal Digital Omnibus, che prevede un possibile slittamento al 2 dicembre 2027 oppure al 2 agosto 2028, a seconda delle specificità di questi sistemi di IA.
Stiamo parlando di software che, se applicati a determinati ambiti, sono considerati ad alto rischio dall’AI Act e comportano conseguenti obblighi per le imprese che li sviluppano o che li utilizzano: programmi per la selezione del personale, tool per valutare il merito di credito, controlli biometrici per ragioni di sicurezza. Sono relativamente diffusi anche fra le PMI, e comportano adempimenti in termini di valutazione dei rischi, controlli, privacy.
Vaciago riassume le principali novità che il Digital Omnibus mira a introdurre, oltre allo slittamento delle scadenze: prima di tutto «una maggiore armonizzazione tra i diversi regolamenti digitali, per evitare duplicazioni negli obblighi documentali e nelle procedure di compliance. Ma anche regimi semplificati per le PMI, soprattutto per quanto riguarda attività di reporting, valutazioni di rischio e obblighi informativi. E poi linee guida più chiare e strumenti standardizzati per consentire alle imprese di dimostrare la propria conformità senza dover sostenere costi eccessivi di consulenza o compliance».
Il legislatore comunitario si è mosso in recepimento di una serie di critiche sul rischio di eccessiva regolamentazione delle nuove tecnologie, spesso rivolto a Bruxelles. Molti si chiedono se il Digital Omnibus non sia una sorta di primo passo verso una deregolamentazione destinata a diventare più sostenuta.
Vaciago ritiene che non ci sia una volontà di deregolamentare il digitale ma uno sforzo per «rendere il quadro normativo più leggibile, coordinato e sostenibile per le imprese». Bruxelles vuole «da un lato, mantenere gli obiettivi di tutela e responsabilità che caratterizzano il modello europeo di regolazione del digitale. Dall’altro, garantire che questi obiettivi possano essere perseguiti senza creare un sistema eccessivamente complesso o oneroso per il tessuto imprenditoriale».
L’approvazione del Regolamento è prevista per il mese di giugno, tempistica che consentirebbe di modificare l’AI Act prima della scadenza di agosto. Condizionale d’obbligo, perché fino all’approvazione definitiva non ci possono essere certezze né sulla scadenza né sulla reale portata delle modifiche.
Le imprese si trovano in una sorta di limbo, per cui sono chiamate a una serie di adempimenti che potrebbero poi decadere oppure slittare all’ultimo momento.
Come approcciare questa fase? Vaciago consiglia un approccio graduale alla compliance. «Anche se il Digital Omnibus dovesse introdurre alcune semplificazioni – argomenta -, è improbabile che vengano meno i principi fondamentali dell’AI Act, come la classificazione dei sistemi di AI in base al rischio, gli obblighi di governance e documentazione, le misure di trasparenza nei confronti degli utenti».
Nella pratica, le PMI dovrebbero iniziare con attività di base: «comprendere dove e come vengono utilizzati sistemi di AI all’interno dell’azienda. Valutare se possano rientrare nelle categorie di rischio previste dall’AI Act. Definire alcune prime regole interne sull’utilizzo degli strumenti di AI».
Sono attività che presentano un duplice vantaggio. Oltre a «ridurre il rischio di non conformità futura, consentono alle imprese di acquisire maggiore consapevolezza sull’uso dell’intelligenza artificiale nei propri processi».