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La PEC, posta elettronica certificata, è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni digitali, con ricevute di accettazione e consegna opponibili a terzi, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. È obbligatoria per imprese, professionisti e amministratori di società , mentre per i privati resta facoltativa ma utile a eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali. Attivarla richiede la scelta di un gestore accreditato, il riconoscimento del titolare e un canone annuale.
In sintesi:
La posta elettronica certificata consente di inviare messaggi con ricevute di accettazione e consegna che rendono la comunicazione opponibile a terzi. Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e per questo sostituisce molti invii cartacei nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con i fornitori. È inoltre la base del domicilio digitale, l’indirizzo presso cui si ricevono le comunicazioni ufficiali con piena validità giuridica.
L’obbligo di dotarsi di una PEC e di comunicarla al Registro delle Imprese riguarda da tempo le imprese, in forma societaria e individuale, e i professionisti iscritti ad albi ed elenchi. A questi si sono aggiunti gli amministratori di società : la legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo, poi ridefinito dal decreto-legge n. 159/2025, che ne ha ristretto il perimetro.
Per le società di capitali, le cooperative e le società consortili l’adempimento ricade, in via alternativa, sull’amministratore unico, sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul presidente del consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale dell’amministratore deve essere una PEC personale, distinta da quella della società . Le imprese già iscritte hanno dovuto provvedere entro il 31 dicembre 2025, mentre per le nuove nomine la comunicazione avviene contestualmente all’iscrizione, come spiegato nella guida sull’obbligo di PEC per gli amministratori di società .
Per i privati la PEC non è obbligatoria, ma permette di eleggere un domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni ufficiali, utile anche per partecipare a bandi e concorsi.
La PEC italiana sta migrando verso lo standard europeo della posta certificata, pensato per garantire l’interoperabilità tra i servizi dei diversi Paesi dell’Unione. La novità principale è il riconoscimento dell’identità del titolare della casella, che innalza il livello di sicurezza e affidabilità del servizio. Chi possiede già una casella deve verificare con il proprio gestore i passaggi di adeguamento alla PEC europea.
Avere una PEC comporta un canone annuale, in genere contenuto. Non esistono più caselle completamente gratuite e stabili nel tempo: i gestori accreditati possono offrire periodi di prova o promozioni, ma alla scadenza il rinnovo è a pagamento. La vecchia PEC gratuita della Pubblica Amministrazione non è più attiva, e l’INAD, l’Indice nazionale dei domicili digitali, consente di eleggere un domicilio digitale ma presuppone che si disponga già di una casella certificata.
Il prezzo da solo è un criterio debole. Nella scelta di un servizio pesano soprattutto questi elementi:
Per attivare una casella PEC occorre scegliere un gestore accreditato, selezionare il piano, completare il riconoscimento del titolare e configurare le credenziali. L’uso non richiede software dedicati: la casella si gestisce dalla webmail con qualsiasi browser, da app su mobile o tramite un client di posta con i protocolli tradizionali. Per verificare l’indirizzo PEC di un’impresa o di un professionista è disponibile l’elenco INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
Chi non ha versato l’IMU entro la scadenza, l’acconto del 16 giugno può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione è tanto più leggera quanto prima si rimedia, e parte dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo nei primi quattordici giorni. Gli interessi si calcolano al tasso legale, fissato all’1,60% dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente un versamento IMU omesso, insufficiente o tardivo, regolarizzando l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre. È possibile solo finché la violazione non è già stata contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto conoscenza ufficiale. Il versamento di imposta, sanzione e interessi avviene contestualmente con il modello F24, in un’unica soluzione, perché il ravvedimento non è rateizzabile.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la riforma del sistema sanzionatorio ha ridotto la sanzione base dal 30% al 25%, con effetto sulle percentuali del ravvedimento. La sanzione cresce con il ritardo:
| Fascia di ritardo | Sanzione ridotta |
|---|---|
| entro 14 giorni, ravvedimento sprint | 0,0833% per ogni giorno di ritardo |
| dal 15° al 30° giorno | 1,25% |
| dal 31° al 90° giorno | 1,39% |
| entro un anno o il termine della dichiarazione | 3,125% |
| entro due anni | 3,572% |
| dopo la constatazione della violazione | 4,17% |
Solo la fascia del ravvedimento sprint si calcola per ogni giorno di ritardo, mentre dalla soglia dei quindici giorni in poi la percentuale è fissa.
Agli importi va aggiunto l’interesse legale, che matura giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026 e viene rideterminato ogni anno con decreto del MEF, quindi va sempre verificato il valore in vigore.
Per i ritardi a cavallo d’anno si applica il tasso di ciascun periodo. La formula è semplice:
interessi uguale imposta moltiplicata per il tasso annuo, per i giorni di ritardo, divisi per 36.500.
Su un’IMU di 1.000 euro versata con 20 giorni di ritardo nel 2026, la sanzione rientra nella fascia dal quindicesimo al trentesimo giorno, pari all’1,25%, cioè 12,50 euro. Gli interessi sono 1.000 per 1,60 per 20, diviso 36.500, circa 0,88 euro. Il totale da versare con l’F24 è quindi di circa 1.013,38 euro, comprensivo di imposta, sanzione e interessi.
Per l’IMU, a differenza dei tributi erariali, sanzione e interessi non hanno codici autonomi: si sommano all’imposta e si versano con lo stesso codice tributo del versamento originario, barrando la casella “Ravv.” nel modello F24. I codici principali sono 3912 per l’abitazione principale e pertinenze, 3918 per gli altri fabbricati, 3914 per i terreni e 3916 per le aree fabbricabili. Per determinare l’imposta dovuta su cui calcolare il ravvedimento è utile partire dal calcolo dell’IMU.
Il Piano Casa si arricchisce di una leva finanziaria pubblica. Il 17 giugno 2026 un emendamento dei relatori al decreto-legge 66/2026, all’esame della Camera, destina 1,2 miliardi di euro del PNRR a Cassa depositi e prestiti (CDP) per ampliare l’offerta di alloggi sociali e a prezzo calmierato. Le risorse, riprogrammate dai fondi per l’efficienza ferroviaria, alimenteranno un patrimonio destinato chiamato “Patrimonio casa”, in attesa del via libera europeo alla rimodulazione.
Secondo le stime ANCE, il Piano Casa potrebbe renderebbe l’abitazione accessibile al 20% di famiglie in più, ma questo obiettivo richiede tempi certi e flessibilità per rendere gli interventi sostenibili per le imprese su tutto il territorio.
In sintesi:
L’emendamento autorizza il MIT a trasferire a Cassa depositi e prestiti 1,2 miliardi di euro provenienti dal PNRR, con l’obiettivo di sostenere iniziative di edilizia sociale o convenzionata anche tramite recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e rigenerazione urbana, con priorità ai comuni ad alta tensione abitativa. La misura punta a incrementare gli alloggi a canone o prezzo calmierato, inferiore a quello di mercato, e si inserisce tra le misure del Piano Casa varato con il DL 66/2026.
Il cuore della misura è un patrimonio destinato denominato “Patrimonio casa”, che CDP costituirà per separare contabilmente queste risorse e indirizzarle all’housing accessibile. Il veicolo opera sottoscrivendo quote di un comparto dedicato di fondi immobiliari già costituiti da CDP o dalle sue controllate, come il Fondo nazionale per l’abitare gestito da CDP Real Asset. È lo schema che consente di affiancare capitali privati a quelli pubblici, nella logica del partenariato che caratterizza il social housing.
I 1,2 miliardi derivano dalla rimodulazione dei fondi del PNRR inizialmente destinati all’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, una scelta motivata dal rischio che quelle risorse non venissero impiegate entro le scadenze del dispositivo di ripresa e resilienza. La rimodulazione attende però il via libera della Commissione europea, e nel frattempo l’emendamento fissa solo la cornice normativa, prevedendo un primo trasferimento del MIT a CDP di 5 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027.
Secondo la simulazione presentata dall’ANCE per i suoi 80 anni, il Piano Casa abbasserebbe il reddito necessario per acquistare o affittare un’abitazione di 80 metri quadrati in periferia, ampliando del 20% la platea di famiglie che possono permettersela.
| Città | Reddito d’accesso attuale | Reddito d’accesso con il Piano Casa |
|---|---|---|
| Milano | 76.413 € | 50.154 € |
| Roma | 61.033 € | 40.059 € |
| Bari | 35.630 € | 24.980 € |
L’associazione avverte però che gli interventi sarebbero sostenibili per le imprese solo in alcune aree, con un rendimento interessante per esempio a Milano. La presidente Federica Brancaccio chiede «un approccio flessibile per garantire interventi sostenibili per le imprese», intervenendo sulla quota di alloggi cedibili a libero mercato.
Per le imprese di costruzione e i fondi immobiliari l’ingresso di CDP apre a partenariati pubblico-privati su nuovi stock di alloggi a canone calmierato, con il Fondo nazionale per l’abitare come veicolo per attrarre capitali privati. Le opportunità si concentrano sulla bonus volumetria per l’edilizia convenzionata e sulla riqualificazione del patrimonio esistente, con i vincoli di prezzo calmierato che condizionano la redditività degli investimenti.
La sostenibilità economica degli interventi dipende dall’equilibrio tra alloggi convenzionati e quota a libero mercato, il punto su cui i costruttori chiedono margini di flessibilità diversi a seconda dei valori immobiliari locali.
La commissione Ambiente della Camera ha avviato il voto sui circa 270 emendamenti al decreto Piano Casa senza approvarne finora nessuno, e ha accantonato le proposte bipartisan per riservare almeno il 25% dei programmi di edilizia pubblica e sociale agli over 65. Il provvedimento arriva in Aula venerdì, con probabile questione di fiducia, e va convertito in legge entro il 6 luglio 2026, oltre il quale decadrebbe.
In occasione del Prime Day 2026, in programma dal 23 al 26 giugno, Amazon mette sul piatto un pacchetto di incentivi per le PMI del Sud: con il programma Amazon Destinazione Sud, le nuove imprese di otto regioni meridionali che vendono nella vetrina Made in Italy ottengono un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione. Accanto al sostegno alle imprese, l’azienda affianca alla dodicesima edizione dell’evento un festival a Palermo, programmi di formazione digitale e progetti di energia rinnovabile.
In sintesi
Amazon riconosce un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione alle nuove PMI con sede nel Mezzogiorno che iniziano a vendere su Amazon nella selezione Made in Italy. Il programma è partito l’8 giugno e si rivolge ai partner di vendita idonei delle otto regioni meridionali. Per accedere servono tre condizioni:
Amazon dichiara che sono già oltre 2.000 le aziende del Sud che esportano nel mondo attraverso la vetrina Made in Italy, e il credito punta ad allargare questa base.
Il Prime Day Festival si tiene dal 19 al 21 giugno 2026 al NAUTO del Foro Italico di Palermo, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30. Lo spazio diventa un villaggio Prime con aree dedicate alle offerte, ad Amazon Haul e ad Alexa, oltre alla vetrina delle PMI siciliane presenti nella selezione Made in Italy. L’iniziativa ha avuto il sostegno del Comune di Palermo, con il sindaco Roberto Lagalla.
Amazon affianca agli incentivi programmi di formazione sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale generativa, in collaborazione con enti regionali e con partner come l’agenzia ICE, per accompagnare le piccole e medie imprese del Sud nell’accesso al digitale. Le attività coinvolgono anche gli studenti, con percorsi pensati per le competenze richieste dall’e-commerce e dai servizi cloud.
Sul versante del marketing, le possibilità aperte dall’AI per le imprese italiane sono al centro delle analisi di Amazon Ads dedicate alle PMI.
Amazon inserisce il programma in una strategia di lungo periodo sul Mezzogiorno, definito dal VP e Country Manager di Amazon Italia Giorgio Busnelli «una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale». Dall’arrivo in Italia l’azienda dichiara oltre 2 miliardi di euro investiti nelle regioni meridionali, più di 3.000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo.
Sul fronte energetico, Amazon ha contribuito a sette progetti solari in Sicilia: quattro avviati nel 2025 e tre già attivi, tra cui due impianti agrivoltaici a Mazara del Vallo e Paternò, che combinano energia rinnovabile e coltivazioni sullo stesso terreno. L’elettricità prodotta alimenta le attività italiane del gruppo.
Il mercato del lavoro in Italia premia i laureati sul fronte dell’occupazione, molto meno su quello degli stipendi. Il XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione, presentato l’11 giugno 2026 all’Università degli Studi della Basilicata, registra un tasso di occupazione dell’81,2% a un anno dal titolo per chi ha una laurea di primo livello e dell’80,8% per il secondo, oltre il 90% a cinque anni. Le retribuzioni nette di ingresso, però, si fermano a 1.491 e 1.495 euro mensili e in termini reali calano per effetto dell’inflazione.
In sintesi:
L’occupazione dei laureati cresce su tutti i livelli: a un anno dal titolo lavora l’81,2% di chi ha una laurea di primo livello e l’80,8% di chi ha una magistrale, con un guadagno rispettivamente di 2,6 e 2,2 punti sull’anno precedente. A cinque anni il quadro si consolida, con un tasso di occupazione del 91,7% per il primo livello e del 94,4% per il secondo, mentre la disoccupazione scende dal 9,2-9,3% del primo anno al 2,6% del quinto. La distanza tra i due momenti misura il tempo che serve al titolo di studio per esprimere il proprio rendimento sul mercato.
| Indicatore | Primo livello | Secondo livello |
| Occupazione a un anno | 81,2% | 80,8% |
| Occupazione a cinque anni | 91,7% | 94,4% |
| Disoccupazione a un anno | 9,2% | 9,3% |
| Retribuzione netta a un anno | 1.491 euro | 1.495 euro |
| Variazione reale a un anno | -1,4% | -0,9% |
| Retribuzione netta a cinque anni | 1.796 euro | 1.903 euro |
Le lauree professionalizzanti registrano un tasso di occupazione superiore al 90% già a un anno dal titolo, il primo dato disponibile da quando questi corsi sono stati istituiti. Si tratta dei triennali delle classi Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01), agrarie, alimentari e forestali (L-P02) e industriali e dell’informazione (L-P03), pensati per un inserimento immediato nel lavoro.
AlmaLaurea invita però alla prudenza, perché il collettivo è ancora ridotto e la rilevazione è alla prima edizione: il segnale è incoraggiante sui tempi di ingresso e sull’uso delle competenze acquisite, non una prova definitiva di efficacia del titolo.
Sul fronte retributivo gli stipendi dei laureati perdono terreno: la retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è di 1.491 euro per il primo livello e di 1.495 euro per il secondo, valori che al netto dell’inflazione corrispondono a un calo reale dell’1,4% e dello 0,9% nell’ultimo anno. Il divario emerge con l’esperienza, perché a cinque anni le retribuzioni salgono a 1.796 e 1.903 euro mensili, con un differenziale di 107 euro a favore della magistrale. È un andamento che pesa sulle scelte dei neolaureati, in un confronto continuo tra le lauree con le retribuzioni più alte e quelle meno remunerate, come accade per lo stipendio medio di un ingegnere rispetto ad altri percorsi.
Il titolo universitario mantiene un margine misurabile sul diploma: nella fascia 25-64 anni il tasso di occupazione dei laureati è dell’84,7% contro il 74,0% dei diplomati. Il vantaggio si estende alla retribuzione e alla stabilità contrattuale, e si legge anche nella classifica degli stipendi in Italia per professione e settore. La laurea conferma così il proprio valore come investimento di medio periodo, pur dentro un mercato che fatica sul potere d’acquisto.
I neolaureati rispondano alla pressione salariale con un atteggiamento più selettivo: il 66,9% di chi sta per laurearsi dichiara di accettare un impiego a tempo pieno solo a partire da 1.500 euro netti al mese. La disponibilità ad accettare lavori non coerenti con il percorso di studi è scesa dall’87,2% del 2016 al 76,4% del 2025, un calo di 10,8 punti. Secondo AlmaLaurea a contare non sono ormai «più solo carriera e guadagno», ma anche tempo libero, flessibilità e qualità delle relazioni, segno di una domanda di lavoro qualitativamente diversa.
Restano ampi i divari che attraversano i dati: le donne sono il 59,6% dei laureati e ottengono risultati accademici migliori, eppure incontrano più difficoltà degli uomini nell’accesso al lavoro e nelle retribuzioni. Le differenze territoriali penalizzano chi resta nel Mezzogiorno rispetto al Nord, mentre chi sceglie l’estero arriva a guadagnare in media il 60% in più. Il rendimento della laurea, quindi, dipende non solo dal percorso ma anche dal genere e dal luogo in cui lo si spende.
L’INPS ha realizzato una piattaforma dedicata ai pignoramenti presso terzi sulle pensioni, attraverso la quale i creditori costituiti come soggetti giuridici accedono e consultano i dati delle prestazioni pignorate. Un unico punto l’accreditamento e la gestione dei piani di ammortamento sulla pensione. Le istruzioni arrivano con il Messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026.
In sintesi:
L’intervento punta alla digitalizzazione dei processi e si inserisce nel Piano Strategico Digitale 2020-2022 e nel Piano Strategico ICT 2021-2023. Quando una pensione viene pignorata, l’INPS interviene come terzo pignorato e deve adempiere agli obblighi previsti dal codice di procedura civile: accantonare in via cautelare le somme pignorate, nei limiti di legge, e trasferirle al creditore con l’ordinanza di assegnazione.
Questi adempimenti richiedono interlocuzioni tra INPS e creditore, più articolate quando quest’ultimo è un soggetto giuridico, per la dimensione delle operazioni, le diverse articolazioni organizzative e le possibili variazioni societarie. La piattaforma nasce per gestire queste attività in via telematica, in linea con i limiti di impignorabilità della pensione e con le regole del pignoramento presso terzi.
La piattaforma è un unico punto di accesso per l’accreditamento del soggetto giuridico e per la consultazione e gestione dei piani di ammortamento sulla pensione, e supera le precedenti modalità di interazione con la Direzione centrale Pensioni e con le Strutture territoriali dell’Istituto. L’accesso avviene tramite autenticazione al Sistema Soggetti Giuridici, con la compilazione del modulo MV59 reperibile nella sezione Moduli del sito INPS da parte del rappresentante legale del creditore o di un suo delegato.
Dopo il primo accesso il rappresentante legale usa la funzione Abilitazione utenti per assegnare i ruoli di amministratore o operatore di prodotto pignoramento; anche l’amministratore può autorizzare l’operatore. Sono cinque i profili che operano nel sistema, ciascuno con funzioni specifiche descritte nel Manuale Utente Prodotto Pignoramento per Soggetti Giuridici pubblicato dall’Istituto.
| Ruolo | Funzione |
|---|---|
| Rappresentante legale | accreditamento del soggetto giuridico e abilitazione degli altri utenti |
| Rappresentante legale di soggetto giuridico rappresentante | operatività per conto di un altro soggetto giuridico |
| Delegato | operatività su delega del rappresentante legale |
| Amministratore di prodotto pignoramento | gestione del prodotto e autorizzazione degli operatori |
| Operatore di prodotto pignoramento | consultazione e gestione operativa dei pignoramenti |
Tra le funzioni segnalate dall’INPS spicca il download autonomo della reportistica mensile nei formati .xls e .txt. Il portale si articola in tre sezioni, con le funzionalità già attive riepilogate di seguito.
| Sezione | Funzionalità principali |
|---|---|
| Panoramica per la Gestione Integrata e Pubblica | dati di contatto e coordinate di pagamento, modifica di mail e PEC, visualizzazione e download dell’ultimo mandato di pagamento in .xls e .txt |
| Mandati di Pagamento per la Gestione Integrata e Pubblica | lista e download massivo dei mandati, ricerca per codice fiscale e nominativo, dettaglio del mandato e download in .xls e .txt |
| Comunicazioni | scambio delle comunicazioni tra soggetto giuridico e INPS |
L’INPS comunicherà con messaggi successivi le ulteriori funzionalità in sviluppo, tra cui la variazione delle coordinate di pagamento e il trasferimento dei piani.
L’INPS ha fissato nuove regole per la cessazione del lavoro domestico dopo il decesso del datore: dal Messaggio INPS n. 1972 dell’11 giugno 2026 non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del rapporto. Se una delega era già attiva o in fase di attivazione, l’intermediario può chiudere il contratto entro 60 giorni dal decesso; in assenza di delega, la comunicazione spetta all’erede, anche uno solo in presenza di più eredi.
In sintesi:
Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il portale INPS non consente più l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Il chiarimento riguarda colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici per i quali il contratto è ancora aperto alla data della morte del datore. La regola vale per le deleghe a professionisti, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.
Il Messaggio INPS n. 1972/2026 chiarisce quindi chi può intervenire, con quali canali e con quale termine per la cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Se al momento del decesso esiste una delega attiva o una delega nello stato “in attivazioneâ€, l’intermediario autorizzato può comunicare la cessazione del rapporto entro 60 giorni dalla morte del datore. La delega in attivazione è quella già conferita dal datore, anche se non ancora attivata dal soggetto delegato.
Decorso il termine di 60 giorni, l’INPS procede comunque alla chiusura d’ufficio del contratto. La cessazione automatica evita che la posizione resti aperta nei sistemi previdenziali, con possibili disallineamenti su contributi, rapporto assicurativo e obblighi collegati al lavoro domestico.
In assenza di una delega attiva, la cessazione del rapporto domestico può essere richiesta direttamente dall’erede entro gli stessi 60 giorni dal decesso. Se gli eredi sono più di uno, per l’INPS è sufficiente la richiesta presentata da un solo erede.
L’erede può procedere tramite Contact Center Multicanale, dopo aver generato il PIN telefonico nella propria area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una comunicazione tramite PEC alla struttura INPS territorialmente competente.
L’erede può affidare la chiusura del rapporto anche a un intermediario autorizzato che non disponeva di una delega precedente del datore deceduto. In questo caso, la richiesta di cessazione deve essere trasmessa via PEC alla sede INPS competente.
Per la richiesta si può usare il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede, con copia del documento di identità allegata. La procedura consente all’intermediario di agire su incarico dell’erede senza inserire una nuova delega sul portale dopo il decesso del datore.
Le nuove disposizioni INPS incidono soprattutto sulle famiglie che devono chiudere il contratto di colf, badanti o babysitter dopo la morte del datore. Il termine dei 60 giorni diventa il riferimento per regolarizzare la posizione previdenziale e allineare la chiusura del rapporto con gli adempimenti successivi.
La cessazione del rapporto non esaurisce però gli obblighi economici maturati. Il lavoratore domestico conserva il diritto alle competenze di fine rapporto, compreso il TFR, alle ferie maturate e non godute e agli altri importi dovuti in base al rapporto svolto e al contratto applicato.
Per una stima preliminare della liquidazione si può usare il calcolo TFR online di PMI.it, utile per ricostruire l’importo maturato in base alla retribuzione, al periodo lavorato e alla rivalutazione applicabile.
No. Dopo il decesso del datore di lavoro domestico, il Messaggio INPS n. 1972/2026 esclude l’inserimento di nuove deleghe per la gestione del rapporto. Possono essere usate solo deleghe già attive o già conferite e in fase di attivazione alla data del decesso.
Il termine indicato dall’INPS è di 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Entro questa scadenza può agire l’intermediario con delega già attiva o in attivazione, oppure l’erede in assenza di delega. Dopo i 60 giorni, la cessazione viene disposta d’ufficio dall’Istituto.
L’erede può comunicare la cessazione tramite Contact Center Multicanale, usando il PIN telefonico generato nell’area MyINPS con SPID, CIE o CNS. In alternativa, può inviare una PEC alla struttura INPS territorialmente competente. In presenza di più eredi, è sufficiente la richiesta di uno solo.
Sì. L’intermediario autorizzato può chiedere la chiusura via PEC alla sede INPS competente, usando il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede. Alla richiesta va allegata copia del documento di identità dell’erede che conferisce l’incarico.
Day hospital, RSA, comunità terapeutiche e attività ambulatoriali complesse valgono ora, ai fini dell’indennità , come un ricovero ospedaliero oppure come malattia comune a seconda della struttura e del tipo di prestazione. Lo stabilisce l’INPS con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, che aggiorna regole ferme alla circolare n. 136 del 2003 e allinea la tutela previdenziale ai modelli di cura diffusisi negli ultimi anni. La classificazione decide l’importo che il lavoratore trova in busta paga.
In sintesi
In caso di malattia l’INPS riconosce il 50% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, mentre per le giornate equiparate al ricovero l’indennità scende ai due quinti se il lavoratore non ha familiari a carico. I primi tre giorni sono di carenza e di norma a carico dell’azienda, e gran parte dei contratti collettivi integra fino al 100% della retribuzione.
La riduzione ai due quinti vale per le sole giornate di degenza e non per il giorno delle dimissioni, pagato sempre in misura intera. Chi ha familiari a carico conserva la misura piena, e con il messaggio INPS n. 737 del 19 febbraio 2024 l’Istituto ha riconosciuto la misura intera anche ai percettori di Assegno unico con persone a carico. La stessa logica del ricovero si applica al day hospital, ed è la ragione per cui l’inquadramento della singola prestazione conta sul cedolino.
Il diritto all’indennità presuppone la corretta trasmissione all’INPS del certificato di malattia o dell’attestato di ricovero, sui canali telematici previsti. La circolare n. 65/2026 muove dagli articoli 32 della Costituzione e 2110 del codice civile per garantire un trattamento uniforme alle cure che, pur fuori dal ricovero tradizionale, impediscono di lavorare.
Le prestazioni ambulatoriali complesse che impediscono al lavoratore di svolgere l’attività nelle giornate di accesso alla struttura valgono come day hospital, quindi sul piano dell’indennità seguono il regime del ricovero. L’INPS equipara al day hospital queste modalità di presa in carico:
Nelle dimissioni protette valgono come ricovero solo le giornate dedicate agli accertamenti programmati nella struttura ospedaliera, mentre gli altri giorni sono riconosciuti come malattia con idonea certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa. Lo conferma la circolare n. 136/2003 (par. 6, punto 2), che la nuova prassi non modifica.
Nei centri di salute mentale i trattamenti programmati valgono come malattia e diventano day hospital solo quando l’ospitalità notturna è formalmente prevista e documentata come ricovero breve, mentre il ricovero nelle strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali è equiparato al ricovero ospedaliero solo se accreditate al SSN e in possesso dei requisiti richiesti. Tra questi la direzione sanitaria, la cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale aggiornato, la tracciabilità delle presenze e la disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24.
In assenza di tali requisiti, o quando il ricovero avviene in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune previa certificazione medica, con obbligo di reperibilità anche presso l’indirizzo della struttura. Valgono sempre come ricovero ospedaliero i ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), la permanenza residenziale nelle strutture psichiatriche sanitarie, i ricoveri nelle Unità di Riabilitazione Intensiva ed Estensiva e nei Centri per il recupero dei soggetti con minorazioni di cui all’art. 26 della legge n. 833/1978, oltre alla permanenza in RSA per motivi sanitari e in hospice; le prestazioni semiresidenziali nelle stesse unità sono invece trattate come malattia comune.
La permanenza in Osservazione Breve Intensiva (OBI) e in Degenza Breve (DB) annesse al pronto soccorso vale come ricovero ospedaliero, anche quando si protrae per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente. L’INPS riconduce a questo regime le unità già individuate dal messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, e applica la stessa qualificazione alle prestazioni complesse erogate in day service presso le Case della Comunità .
Le comunità terapeutiche e le strutture per le dipendenze patologiche valgono come ricovero ospedaliero se operano in regime sanitario, con medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica con Piano Terapeutico Individuale e accreditamento al SSN, mentre in assenza di cartella clinica e responsabilità sanitaria diretta la permanenza è equiparata alla malattia comune con certificazione medica. Il criterio supera la lettura del par. 9 della circolare n. 136/2003 e à ncora la tutela alla natura sanitaria effettiva della struttura.
Per ottenere l’indennità come ricovero il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. L’accesso a questi percorsi passa di norma dalla valutazione dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN.
I centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione valgono come ricovero ospedaliero per le prestazioni in day service, in day hospital e in residenzialità intensiva sanitaria, mentre le permanenze semiresidenziali o prive di prestazioni sanitarie sono trattate come malattia comune, sempre con certificazione medica. La linea di confine resta l’accreditamento, insieme a cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale ed équipe multidisciplinare.
Il discrimine tra ricovero e malattia comune dipende dalla natura sanitaria della struttura e dall’accreditamento al SSN: le prestazioni con assistenza sanitaria effettiva valgono come ricovero o day hospital, le altre come malattia con certificazione medica e obbligo di reperibilità .
Seguono il regime del ricovero, con l’indennità ridotta ai due quinti per chi non ha familiari a carico, le seguenti prestazioni:
Rientrano nella malattia comune, con certificato medico e rispetto delle fasce di reperibilità anche presso la struttura, le seguenti prestazioni:
A febbraio l’INPS aveva sbloccato la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e casse professionali; a pochi mesi di distanza arriva un paletto. Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’Istituto ha precisato che si trasferiscono solo i contributi delle gestioni con iscrizione cessata, mentre una posizione previdenziale ancora attiva non si sposta, neppure per i versamenti già maturati alla data della domanda. Per i professionisti cambia il modo di pianificare l’operazione, che resta onerosa e va decisa prima di chiudere una posizione.
In sintesi
La ricongiunzione consente di spostare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, che poi eroga l’intera pensione, dietro pagamento di un onere. Lo sblocco arriva con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, che recepisce la Cassazione n. 26039/2019 e una nota del Ministero del Lavoro, dopo l’annuncio di fine 2025. Riguarda il rapporto tra la Gestione Separata e le casse professionali private dei d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, come Inarcassa, Cassa Forense o ENPAM, e funziona in due direzioni:
| Direzione del trasferimento | Ente che eroga la pensione | Regole applicate |
|---|---|---|
| in uscita, dalla Gestione Separata alla cassa professionale | la cassa professionale | quelle della legge 45/1990 |
| in entrata, dalla cassa professionale alla Gestione Separata | l’INPS | le nuove regole della circolare 15/2026 |
La differenza con il cumulo e la totalizzazione è la seguente: in quei casi i contributi restano divisi e ogni ente paga la sua quota senza costi, mentre la ricongiunzione accentra tutto in un’unica gestione a pagamento.
Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’INPS ha precisato che la ricongiunzione riguarda solo le gestioni nelle quali l’iscrizione è cessata. Una posizione previdenziale ancora attiva non può essere trasferita, neppure limitatamente ai contributi già maturati alla data della domanda. È una lettura coerente con l’indirizzo ministeriale del 1991, che lega il trasferimento alla chiusura della posizione di provenienza.
La conseguenza pratica è rilevante: per spostare i contributi occorre prima cessare l’iscrizione nella gestione di partenza, una scelta da valutare con attenzione, dato che la ricongiunzione è onerosa e difficilmente reversibile.
Verso la Gestione Separata si possono ricongiungere solo i contributi successivi al 1° aprile 1996, data di nascita della gestione. Poiché la legge 45/1990 vieta la ricongiunzione parziale e impone di trasferire l’intera posizione, chi possiede anche un solo contributo anteriore a quella data in una delle gestioni coinvolte resta escluso, con il divieto di ricongiunzione parziale che blocca l’intera domanda.
Per la ricongiunzione in entrata verso l’INPS l’onere è a carico del professionista e si determina con il metodo a percentuale, in tre passaggi:
Il risultato è la somma da versare. Per la ricongiunzione in uscita verso la cassa, invece, l’onere segue le regole della cassa di destinazione.
Una volta ricongiunti, i periodi mantengono la collocazione temporale originaria, come se fossero stati versati da subito nella gestione di destinazione. Il montante contributivo si ottiene applicando l’aliquota dell’anno di presentazione della domanda, da cui parte anche la rivalutazione. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Due casi chiariscono il vincolo temporale:
La ricongiunzione si distingue da cumulo e totalizzazione, strumenti gratuiti in cui ogni gestione conserva i propri contributi e liquida la sua quota. Nella ricongiunzione i contributi confluiscono in un’unica gestione, con un costo ma con un’unica pensione calcolata secondo le regole di quell’ente. In alcuni casi la ricongiunzione conviene rispetto al cumulo, soprattutto per chi può accentrare la posizione nella cassa di categoria; in altri il cumulo gratuito resta preferibile, e la scelta si fa confrontando costi e pensione attesa.
L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso del 17 giugno 2026, segnala una nuova campagna di phishing via PEC che usa false fatture come esca. I messaggi arrivano da caselle PEC compromesse, così da sembrare affidabili, e contengono in allegato un archivio compresso con un file che, una volta aperto, porta a scaricare codice malevolo sul computer. L’Agenzia disconosce queste comunicazioni e invita a non aprire allegati né link e a cestinare il messaggio.
In sintesi
La campagna sfrutta la posta elettronica certificata per recapitare una falsa fattura. Il messaggio arriva da una casella PEC compromessa e porta in allegato un archivio compresso; al suo interno si trova un file HTML che, aperto su Windows, mostra una schermata con un pulsante per scaricare la fattura. Il pulsante non apre alcun documento: conduce a un dominio malevolo che avvia il tentativo di compromettere il computer. Sugli altri sistemi operativi compare invece una schermata di errore.
La PEC ha valore legale e per questo trasmette un falso senso di sicurezza, che la rende un veicolo particolarmente efficace per chi gestisce ogni giorno fatture e scadenze reali. L’invio da una casella compromessa, in apparenza verosimile, e il richiamo a un adempimento urgente spingono il destinatario ad agire senza verifiche. Per imprese, partite IVA e studi professionali il rischio è più alto, perché un messaggio nocivo può confondersi con la corrispondenza di routine.
Le comunicazioni autentiche legate alla fatturazione elettronica hanno caratteristiche riconoscibili, diverse da quelle della truffa. Una vera PEC del Sistema di Interscambio si riconosce da alcuni elementi:
L’Agenzia delle Entrate non invia fatture da scaricare tramite link e non recapita documenti fiscali fuori dai canali ufficiali: ogni messaggio che lo fa va trattato come sospetto.
Davanti a un messaggio di questo tipo la regola è non interagire. In concreto conviene muoversi così:
Chi temesse di aver già aperto l’allegato dovrebbe far controllare il dispositivo e cambiare le credenziali della posta e dei servizi più sensibili.
La difesa più efficace è organizzativa. Tenere l’antivirus e il sistema operativo sempre aggiornati, evitare di aprire allegati o eseguire macro provenienti da mittenti non verificati, attivare l’autenticazione a due fattori su ogni casella e account aziendale riduce in modo netto il rischio. In uno studio o in un’impresa conta anche la formazione dei collaboratori al controllo del mittente e alla gestione dei messaggi sospetti, perché basta un singolo clic per compromettere l’intera rete. Per orientarsi tra le diverse ondate in corso è utile sapere come riconoscere le false email a nome dell’Agenzia delle Entrate.
La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa dell’attività svolta, con un danno che matura lentamente nel tempo, diversamente dall’evento traumatico e improvviso dell’infortunio. L’INAIL la indennizza con prestazioni che vanno dall’indennità per inabilità temporanea alla rendita per danno permanente, secondo regole rinnovate dalle tabelle del 2023 e dall’aggiornamento dell’elenco delle patologie soggette a denuncia. Le denunce in Italia crescono ogni anno, trainate dai disturbi muscolo-scheletrici.
In sintesi
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce in modo lento e progressivo sull’organismo, a differenza dell’infortunio, che deriva da una causa violenta concentrata in un breve lasso di tempo. Per il riconoscimento serve un nesso causale o concausale diretto tra il rischio della lavorazione, o dell’ambiente in cui si svolge, e la patologia. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché non siano da sole sufficienti a produrre la malattia e non interrompano il legame con il lavoro.
Il sistema italiano è misto: sono indennizzabili sia le malattie elencate nelle tabelle sia quelle che non vi compaiono. Per le malattie tabellate vale la presunzione legale d’origine, per cui il lavoratore che ha svolto la lavorazione indicata in tabella non deve provare il nesso con il lavoro. Per le malattie non tabellate, riconosciute indennizzabili dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, l’onere della prova del nesso causale grava invece sul lavoratore, di norma con una perizia medico-legale.
La presunzione non è assoluta. L’INAIL può superarla solo dimostrando l’assenza o la non corrispondenza della patologia tabellata, la mancata adibizione abituale alla lavorazione, l’assenza di un’esposizione idonea, una causa extralavorativa diretta ed esclusiva, oppure la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla tabella.
Tabelle ed elenco sono due strumenti distinti che spesso vengono confusi. Le tabelle delle malattie professionali di industria e agricoltura, previste dagli articoli 3 e 211 del d.p.r. n. 1124/1965, individuano le patologie con presunzione d’origine e sono state revisionate dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, illustrato dalla circolare INAIL n. 7 del 15 febbraio 2024.
L’elenco dell’articolo 139, aggiornato dal decreto 15 novembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, ha invece finalità statistico-epidemiologica e impone a qualsiasi medico la denuncia delle patologie di sospetta origine lavorativa. Si articola in tre liste, secondo la probabilità del legame con il lavoro:
Sul piano europeo, la Raccomandazione (UE) 2025/2609 ha aggiornato l’elenco comune delle malattie professionali, con attenzione alle patologie legate a nuove esposizioni, indirizzo che orienta le future revisioni nazionali.
La denuncia segue una catena di obblighi e specifici termini di legge. Il medico redige il primo certificato di malattia professionale; il lavoratore lo trasmette al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione, pena la perdita dell’indennizzo per il periodo precedente; il datore presenta la denuncia all’INAIL, in via telematica, entro 5 giorni dalla ricezione del certificato. La sede competente è quella del domicilio del lavoratore, che può presentare la denuncia direttamente quando non è più in servizio.
Per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione dal lavoro; in assenza di astensione, la data del certificato medico. Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative, e in questi casi il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all’INAIL, anche grazie al principio di automaticità delle prestazioni.
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia, ai sensi dell’art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965, termine che decorre dal primo giorno di astensione o, per le patologie senza astensione, dal momento in cui il lavoratore ha conoscibilità del danno indennizzabile. Durante il procedimento amministrativo la prescrizione è sospesa, per un totale che la prassi riassume in 3 anni e 150 giorni. Per le malattie a lunga latenza, come il mesotelioma e i tumori professionali, il termine decorre dalla diagnosi.
Le prestazioni si articolano per fase e per grado di danno. Per l’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto giorno fino al novantesimo e il 75% dal novantunesimo fino alla guarigione clinica, mentre il primo giorno è a carico del datore al 100% e i tre giorni di carenza sono coperti al 60% dal datore; molti contratti collettivi integrano fino al 100%. Per il danno biologico permanente la prestazione dipende dal grado di menomazione.
| Grado di menomazione | Prestazione INAIL |
|---|---|
| inferiore al 6% | nessun indennizzo, per effetto della franchigia |
| dal 6% al 15% | indennizzo del danno biologico in capitale, una tantum |
| dal 16% in su | rendita con quota per il danno biologico e quota per le conseguenze patrimoniali |
Alla rendita possono aggiungersi prestazioni accessorie come l’assegno di incollocabilità e l’assegno per assistenza personale continuativa. Gli importi sono aggiornati ogni anno con la rivalutazione ISTAT, come da ultimi importi delle rendite INAIL in vigore.
I disturbi muscolo-scheletrici sono la prima causa di malattia professionale denunciata, con mal di schiena, ernie del disco, tendiniti e sindrome del tunnel carpale legati a movimentazione dei carichi, posture incongrue e movimenti ripetitivi. Crescono anche le patologie da stress lavoro-correlato e quelle dell’apparato uditivo e del sistema nervoso. Il fenomeno coinvolge in misura crescente i settori manifatturiero, logistico e agricolo.
L’andamento in salita delle denunce riflette anche una maggiore emersione del fenomeno e l’allargamento delle tabelle, che porta a riconoscere patologie prima escluse. Per le imprese cresce il peso della prevenzione e della sorveglianza sanitaria.
Il burnout non è una malattia professionale tabellata. L’OMS, nella classificazione ICD-11, lo definisce un fenomeno occupazionale legato a uno stress lavorativo cronico mal gestito e non una malattia in senso proprio, e lo stesso INAIL lo inquadra così nella scheda Dimeila del 2025, con l’accento sulla prevenzione del rischio psicosociale. La sindrome si manifesta in tre dimensioni:
Il riconoscimento della sindrome da burnout come malattia professionale resta possibile per via non tabellata, caso per caso, sul binario dei disturbi psichici da costrittività organizzativa, con l’onere della prova del nesso con il lavoro a carico del lavoratore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27444 del 14 ottobre 2025, ha ribadito che la patologia in sé non dimostra l’origine lavorativa. I numeri spiegano la difficoltà : tra il 2019 e il 2023 le denunce per malattie psichiche da lavoro sono state 2.047, riconosciute solo nel 7,3% dei casi, contro il 47,1% delle patologie non psichiche.
Per il datore di lavoro la leva è la prevenzione: la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro deve valutare i rischi che possono generare tecnopatie, garantire la sorveglianza sanitaria del medico competente ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e presentare la denuncia all’INAIL nei termini. L’omessa, tardiva o incompleta denuncia comporta sanzioni amministrative, mentre la mancata copertura assicurativa non priva il lavoratore delle prestazioni, garantite dal principio di automaticità . La gestione del rischio resta la leva con cui ridurre denunce, premi e contenzioso.
Le rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale salgono dell’1,4% dal 1° luglio 2026. L’Istituto recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025 e aggiorna minimali, massimali e assegni nei settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti. I conguagli sono liquidati d’ufficio e pagati con il rateo di agosto 2026.
In sintesi
La rivalutazione vale 1,4% e decorre dal 1° luglio 2026, sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI tra il 2024 e il 2025. Poiché non si è verificata la variazione retributiva minima del 10% prevista dalla legge n. 41/1986, l’adeguamento segue il meccanismo ordinario dell’art. 11 del d.lgs. n. 38/2000, con coefficiente 1,014. Le istruzioni arrivano con la circolare INAIL n. 27 del 9 giugno 2026, dopo i decreti del Ministero del Lavoro dell’11 maggio 2026 n. 55, n. 57 e n. 58. La stessa logica annuale governa, con percentuali proprie, anche la rivalutazione del danno biologico, che segue un provvedimento distinto.
Per l’industria la retribuzione media giornaliera usata per minimale e massimale è fissata a 98,63 euro, in aumento rispetto ai 97,27 euro dell’anno precedente. Ne derivano una retribuzione annua minima di 20.712,30 euro e massima di 38.465,70 euro, valori che fanno da base al calcolo delle rendite per inabilità permanente.
Al settore marittimo si applicano in linea generale gli stessi importi dell’industria, con massimali specifici per alcune figure: 55.390,61 euro per comandanti e capi macchinisti e 46.928,15 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina. La circolare dettaglia gli ulteriori massimali per le altre categorie di ufficiali.
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a 31.266,07 euro. Per le rendite ai lavoratori autonomi e ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 si applica invece il minimale di legge di 20.712,30 euro. Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua di riferimento è 67.802,97 euro.
L’assegno una tantum in caso di morte riconosciuto ai superstiti per industria, navigazione e agricoltura è rideterminato in 12.515,64 euro. L’assegno per assistenza personale continuativa, destinato agli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza per una specifica condizione patologica, sale a 682,14 euro. Nella stessa misura è rivalutato l’assegno di incollocabilità , che dal 1° luglio 2026 è pari a 312,55 euro mensili.
Gli importi rivalutati sono liquidati d’ufficio e corrisposti con il rateo di agosto 2026, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni continuative. L’Istituto
Il divieto di telemarketing sui contratti di luce e gas è legge e si applica dal 19 giugno 2026: gli operatori non possono più proporre per telefono o con messaggi forniture di energia elettrica e gas senza una richiesta o un consenso del cliente. La stretta nasce dal decreto Bollette, ma il suo allargamento alle telecomunicazioni, votato in Senato l’11 giugno, è stato stralciato dal decreto accise ter il 17 giugno. Per ora la disciplina vincola le aziende di energia elettrica e gas, non quelle di telefonia e internet.
In sintesi:
Il divieto colpisce il primo contatto telefonico: il call center non può proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, neppure tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha prima attivato egli stesso il contatto. La norma punta a ridurre il peso del telemarketing aggressivo in un settore dove, dopo la liberalizzazione del mercato, le chiamate commerciali si sono moltiplicate.
Non si tratta di un divieto assoluto di promozione telefonica. Il contatto è ancora possibile quando il cliente ha già manifestato un interesse attraverso strumenti digitali dell’operatore: la differenza sostanziale è che la chiamata commerciale deve nascere da un’iniziativa del cliente e non da un contatto a freddo.
La legge salva due sole ipotesi di contatto consentito. La prima riguarda chi compila una richiesta attraverso le interfacce informatiche della compagnia energetica, come un modulo di contatto o un’area dedicata del sito. La seconda riguarda i clienti già acquisiti, ma solo se hanno espresso per iscritto uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su luce e gas.
L’onere della prova grava sul venditore. Non è il consumatore a dover dimostrare di non aver autorizzato il contatto: è la compagnia energetica a dover provare la validità del consenso o della richiesta ricevuta.
Le conseguenze sono rigide: i contratti stipulati in violazione delle regole sono nulli, e non basta sostenere che l’offerta sia stata accettata durante la telefonata, perché se il contatto iniziale non rientra nei casi consentiti il contratto non regge. Alle società è chiesto inoltre di usare numeri che le identifichino in modo univoco, in linea con il percorso già avviato contro i numeri falsi del telemarketing.
Il consumatore che riceve una chiamata fuori dai casi consentiti può attivare più di una tutela: la violazione si segnala al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, indicando il numero da cui è partita la chiamata. L’identificabilità univoca del numero diventa così un elemento utile anche sul piano probatorio.
Se le segnalazioni si moltiplicano o emergono irregolarità nelle istruttorie, AGCOM può arrivare alla sospensione delle linee. La stretta non sanziona quindi solo il singolo contratto, ma costruisce un meccanismo di pressione sull’intera rete di vendita.
L’allargamento del divieto ai servizi di telecomunicazione è saltato. Con l’art. 1-duodecies del decreto accise ter, approvato dal Senato l’11 giugno, la disciplina anti-telefonate veniva estesa anche a telefonia e internet; il 17 giugno, alla Camera, governo e relatrice hanno dato parere favorevole a un emendamento soppressivo che cancella quell’estensione. Il risultato è un doppio regime: la stretta vale per luce e gas, non per le tlc.
| Settore | Divieto di telemarketing senza consenso |
|---|---|
| Energia elettrica e gas | sì, in vigore dal 19 giugno 2026 |
| Telefonia fissa e mobile | no, estensione stralciata |
| Internet e connettività | no, estensione stralciata |
Le associazioni dei consumatori contestano lo stralcio: il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha chiesto «giù le mani dalla stretta sul telemarketing nel settore della telefonia». Per le imprese del teleselling TLC, al contrario, il mancato allargamento evita nuovi vincoli sulle campagne rivolte ai clienti di telefonia e connettività .
Lo stralcio dell’estensione alle TLC è uno dei quattro emendamenti soppressivi approvati alla Camera su norme ritenute estranee al decreto, insieme a quelle su zolfo e acido solforico, minoranze linguistiche e cooperative. La scelta nasce da un’intesa con gli uffici legislativi del Quirinale sulla disomogeneità di materia. Con le modifiche di Montecitorio il Decreto Accise-ter torna al Senato per una terza lettura, da chiudere entro il 29 giugno 2026, oltre il quale il provvedimento decadrebbe.
La carta d’identità cartacea non perde validità in modo automatico per tutti gli usi dal 3 agosto 2026. Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno ha infatti annunciato una deroga: i documenti cartacei non ancora scaduti conservano efficacia fino alla scadenza naturale, anche oltre il 3 agosto, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. La CIE resta comunque il documento da richiedere per viaggi, uso europeo e piena identificazione digitale.
In sintesi:
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri cambia il calendario già comunicato nei mesi scorsi. Le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengono efficacia fino alla scadenza indicata sul documento, anche oltre il 3 agosto 2026, per alcune finalità e nei rapporti con PA e pubblici servizi.
La novità non equivale comunque a un ritorno pieno della carta cartacea; il Governo interviene solo per evitare il blocco improvviso di milioni di documenti ancora formalmente validi e per alleggerire gli uffici dell’Anagrafe, alle prese con molte richieste di passaggio alla carta di identità elettronica.
La disciplina di partenza nasce dal Regolamento UE 2019/1157, che ha rafforzato i requisiti di sicurezza delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri. Il sito ufficiale CIE del Ministero dell’Interno richiama il regolamento europeo e gli standard internazionali dei documenti di identità e viaggio.
La Farnesina, con approfondimento pubblicato il 16 giugno 2026 e indicato come “in via di aggiornamentoâ€, riporta ancora che dal 3 agosto 2026 la versione cartacea della carta d’identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla scadenza riportata sul retro. Proprio questa dicitura impone cautela per l’uso all’estero.
Per viaggi, espatrio e uso nei Paesi UE, la soluzione più sicura resta la CIE. La deroga annunciata dal Governo parla di determinate finalità e di rapporti con PA e pubblici servizi ma non chiarisce in modo esplicito l’utilizzo della carta cartacea come documento valido per attraversare frontiere o per il riconoscimento all’estero.
Chi ha una carta cartacea con scadenza successiva al 3 agosto 2026 può quindi conservarla per gli usi ammessi dalla nuova disciplina, in attesa del testo normativo definitivo e delle istruzioni aggiornate di Interno e Farnesina. Per viaggi già programmati, iscritti AIRE e cittadini che devono usare il documento fuori dall’Italia, la richiesta della Carta d’Identità Elettronica resta la scelta più sicura.
Il comunicato del Governo prevede anche la possibilità per i Comuni di rilasciare un documento di identità provvisorio durante l’attesa della CIE. La misura serve a coprire i casi in cui il cittadino abbia bisogno di un documento prima dell’emissione della nuova carta elettronica.
Serviranno istruzioni operative per chiarire modalità di rilascio, durata e ambiti di utilizzo del documento provvisorio. Nel frattempo, chi possiede solo la carta cartacea dovrebbe verificare la scadenza stampata sul documento e controllare le disponibilità del proprio Comune per l’appuntamento CIE.
Il 3 agosto 2026 non rappresenta più uno stop generalizzato per tutti gli usi della carta cartacea, secondo la linea annunciata dal Governo. La data conserva però rilievo per la disciplina europea e per gli utilizzi legati a sicurezza, viaggio e riconoscimento internazionale.
| Uso del documento | Regola da seguire |
|---|---|
| Rapporti con PA e pubblici servizi | la carta cartacea non scaduta conserva validità fino alla scadenza naturale, per le finalità ammesse dal decreto |
| Viaggi ed espatrio | la CIE resta il documento da richiedere, in attesa delle istruzioni aggiornate di Interno e Farnesina |
| Carta cartacea già scaduta | serve il rinnovo con Carta d’Identità Elettronica |
| Attesa della CIE | il Comune potrà rilasciare un documento provvisorio secondo le istruzioni applicative |
La sostituzione della carta cartacea con la CIE può essere richiesta anche prima della scadenza indicata sul documento. La Conferenza Stato-Città aveva già ricordato che il passaggio dal documento cartaceo alla carta elettronica non è trattato come duplicato e quindi non comporta il raddoppio dei diritti di segreteria.
Per ottenere la CIE occorre rivolgersi al proprio Comune o usare il sistema di prenotazione disponibile. I cittadini italiani residenti all’estero devono invece seguire le procedure consolari oppure, nei casi ammessi, rivolgersi ai Comuni italiani secondo le nuove regole per gli iscritti AIRE.
Nel mese di luglio 2026 il cedolino pensione INPS contiene il rateo ordinario e, per i pensionati che rispettano i requisiti, anche la quattordicesima. Il pagamento della pensione decorre da mercoledì 1° luglio 2026, primo giorno bancabile del mese, e la somma aggiuntiva arriva d’ufficio a chi ha almeno 64 anni e un reddito entro le soglie INPS.
La somma aggiuntiva viene riconosciuta automaticamente sulla base dei redditi disponibili negli archivi dell’Istituto. Per il 2026 la scheda INPS aggiornata conferma soglie reddituali, importi, criteri di pagamento a luglio o dicembre, esclusioni e procedura di ricostituzione reddituale in caso di mancata erogazione.
In sintesi:
La quattordicesima di luglio 2026 spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito personale complessivo fino a 15.908,10 euro, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 81/2007, convertito dalla legge 127/2007, con la platea estesa dalla legge 232/2016. L’INPS riconosce la somma ai titolari di trattamenti pensionistici previdenziali, mentre sono esclusi i titolari di sole prestazioni assistenziali.
Il beneficio riguarda i pensionati titolari di uno o più trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, purché gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Per il pagamento con la rata di luglio i requisiti vanno perfezionati entro il 31 luglio 2026 per le pensioni gestite nei sistemi integrati, oppure entro il 30 giugno 2026 per quelle nei sistemi proprietari ed ex INPGI; chi li matura dopo riceve la somma, se spettante, con la rata di dicembre.
Sono esclusi dalla quattordicesima i titolari di sole prestazioni assistenziali: pensione sociale, assegno sociale, trattamenti per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La somma non rientra quindi nel cedolino di chi percepisce unicamente questi trattamenti.
Sono escluse anche le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come gli assegni di esodo e l’APE Sociale. In questi casi il cedolino di luglio può contenere il rateo ordinario, ma non la somma aggiuntiva riservata ai pensionati che rientrano nei requisiti.
La quattordicesima pensionati 2026 vale da 336 a 655 euro, in base al reddito personale annuo e agli anni di contribuzione accreditati; il reddito dell’eventuale coniuge non rileva. La prima fascia raccoglie i redditi fino a 11.931,08 euro, pari a una volta e mezza il trattamento minimo annuo, la seconda quelli fino a 15.908,10 euro, pari a due volte il minimo.
Per i pensionati con reddito fino a 11.931,08 euro, una volta e mezza il trattamento minimo, gli importi sono:
| Anni di contributi | Importo |
|---|---|
| fino a 15 anni da dipendente (18 da autonomo) | 437 € |
| oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente (oltre 18 e fino a 28 da autonomo) | 546 € |
| oltre 25 anni da dipendente (oltre 28 da autonomo) | 655 € |
Per i pensionati con reddito superiore a 11.931,08 e fino a 15.908,10 euro, due volte il trattamento minimo, gli importi sono:
| Anni di contributi | Importo |
|---|---|
| fino a 15 anni da dipendente (18 da autonomo) | 336 € |
| oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente (oltre 18 e fino a 28 da autonomo) | 420 € |
| oltre 25 anni da dipendente (oltre 28 da autonomo) | 504 € |
La clausola di salvaguardia consente il pagamento parziale della quattordicesima quando il reddito supera di poco la soglia: l’importo viene riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato della somma aggiuntiva spettante. È il meccanismo che evita di perdere l’intero beneficio per pochi euro di reddito eccedente.
Ai fini del diritto l’INPS non considera alcuni redditi esclusi, tra cui il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di famiglia, l’indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, il TFR, la buonuscita, le competenze arretrate, i redditi a tassazione separata e i sussidi comunali o di altri enti.
La quattordicesima viene pagata con la rata di luglio 2026 a chi matura i requisiti entro le date previste dalla propria gestione, in via provvisoria sui redditi disponibili e poi verificata su quelli consuntivi. Se la pensione decorre dopo il 1° gennaio 2026 o il pensionato compie 64 anni nel corso dell’anno, l’importo è proporzionato ai mesi di possesso dei requisiti.
Il pagamento di dicembre riguarda invece chi perfeziona i requisiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 nelle pensioni dei sistemi integrati, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 in quelle dei sistemi proprietari ed ex INPGI, e chi diventa titolare di pensione nel corso dell’anno rientrando nei limiti.
Se la quattordicesima non compare nel cedolino pur in presenza dei requisiti, il pensionato può presentare domanda di ricostituzione reddituale, online dal portale INPS con credenziali digitali oppure tramite patronato. La scheda INPS precisa che, se la somma spetta, il pagamento avviene nei mesi successivi alla domanda.
Il cedolino della pensione e il certificato di pensione, modello ObisM, permettono di verificare l’attribuzione della somma aggiuntiva e l’eventuale conguaglio operato dall’Istituto.
Il cedolino pensione di luglio 2026 va letto voce per voce, perché il netto può cambiare per effetto della quattordicesima, delle ritenute fiscali e di eventuali conguagli. In base alla posizione possono comparire ritenute IRPEF mensili, addizionali regionali e comunali, acconto dell’addizionale comunale, conguagli fiscali, recuperi di indebiti, cessioni del quinto e trattenute già presenti nei mesi precedenti.
La quattordicesima è esente da IRPEF e non rileva ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali; concorre però alle maggiorazioni sociali entro 154,94 euro annui e non è soggetta a perequazione automatica.
Le pensioni di luglio 2026 vengono pagate da mercoledì 1° luglio, primo giorno bancabile del mese; la regola INPS prevede l’accredito il primo giorno bancabile, con la sola eccezione di gennaio, che segue il secondo. La valuta può differire tra Poste Italiane e banche, perché per Poste il sabato è giorno bancabile.
Per il ritiro in contanti allo sportello vale il limite degli importi netti fino a 1.000 euro; oltre questa cifra serve un rapporto finanziario su cui ricevere l’accredito.
Il cedolino pensione di luglio 2026 si consulta dal servizio online INPS Cedolino della pensione, che consente di verificare l’importo mensile liquidato, confrontare i cedolini e controllare conguagli IRPEF, cessione del quinto, quattordicesima e recuperi di indebiti. Il servizio è disponibile con SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o PIN INPS nei casi ancora ammessi per i residenti all’estero.
Arriva con la rata di luglio per chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio nelle pensioni dei sistemi integrati o entro il 30 giugno in quelle dei sistemi proprietari ed ex INPGI, altrimenti con la rata di dicembre per chi matura i requisiti nella seconda parte dell’anno.
No, la quattordicesima è esente da IRPEF e non concorre al reddito imponibile ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali; rileva solo ai fini delle maggiorazioni sociali entro 154,94 euro annui.
L’INPS la riconosce d’ufficio sulla base dei redditi in archivio; solo se non viene accreditata pur spettando occorre presentare la domanda di ricostituzione reddituale, online o tramite patronato.
Il decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 rafforza il regime opzionale del Tax Control Framework per i contribuenti che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale pur senza i requisiti dimensionali dell’adempimento collaborativo ordinario. La nuova previsione di legge consente di comunicare i rischi relativi anche agli anni pregressi, entro 120 giorni dall’ammissione al regime, con accesso alla regolarizzazione senza sanzioni e al pagamento delle somme dovute fino a 20 rate trimestrali.
In sintesi:
Il regime opzionale TCF riguarda i contribuenti che non hanno i requisiti per accedere all’adempimento collaborativo ordinario, fissati a 500 milioni di euro di ricavi o volume d’affari per il biennio 2026-2027 e destinati a scendere a 100 milioni dal 2028. L’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 consente a questi soggetti di adottare un sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, comunicando l’opzione all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione ha durata biennale, è irrevocabile nel primo periodo di validità e si rinnova tacitamente per altri due periodi d’imposta in assenza di revoca espressa. Per accedere al regime serve una documentazione strutturata, dalla strategia fiscale alla mappa dei processi aziendali, fino alla mappa dei rischi fiscali e alla certificazione del sistema adottato.
La novità del correttivo Omnibus consente ai contribuenti ammessi al TCF opzionale di presentare anche una comunicazione sui rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. La richiesta deve arrivare entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere una rappresentazione chiara delle operazioni che possono generare contestazioni fiscali.
Il beneficio è legato alla tempestività della comunicazione. Il contribuente deve attivarsi prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali sui rischi comunicati. La logica resta quella della collaborazione preventiva: il rischio viene portato all’attenzione del Fisco prima che sia l’Amministrazione a rilevarlo in sede di controllo.
Per i rischi fiscali pregressi comunicati nei termini, il contribuente può accedere alla regolarizzazione senza sanzioni, nei limiti previsti dalla disciplina dell’adempimento collaborativo e del regime opzionale. Il correttivo prevede inoltre il pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
| Condizione | Effetto per il contribuente |
|---|---|
| Comunicazione dei rischi pregressi entro 120 giorni dall’ammissione | Accesso alla procedura di regolarizzazione collegata al TCF opzionale |
| Informativa chiara sulle operazioni potenzialmente rischiose | Valutazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale |
| Risposta positiva dell’Agenzia sulle somme dovute | Pagamento in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo |
La prima rata, oppure l’intero importo in caso di pagamento unico, deve essere versata entro 60 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate. Le rate successive hanno scadenza trimestrale. In caso di decadenza dal piano, scattano l’iscrizione a ruolo delle somme residue, la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e gli interessi.
La protezione non copre qualunque irregolarità . Il regime premiale è collegato alla trasparenza del contribuente e alla correttezza dell’informativa resa al Fisco. Restano fuori le condotte fraudolente, simulatorie o costruite attraverso documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri.
La misura contenuta nello schema di decreto ha completato solo il primo esame del Governo. Prima dell’applicazione serviranno il passaggio parlamentare previsto per i decreti legislativi correttivi e la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, con eventuali modifiche rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri.
Il tirocinio professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche si avvicina a un riconoscimento economico più chiaro. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al DDL S.1663 sulla riforma degli ordinamenti professionali: il testo introduce il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio e apre alla possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta.
In sintesi, il testo approvato in Commissione prevede:
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al disegno di legge n. 1663, recante delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. La modifica inserisce un nuovo criterio di delega sulla riorganizzazione del tirocinio professionale.
Il testo approvato prevede che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso tramite contratto.
La novità distingue il rimborso spese dal riconoscimento economico dell’attività svolta. Il rimborso riguarda le spese anticipate dal praticante per conto dello studio, mentre indennità e compenso si collegano al contributo professionale dato durante la pratica.
Il criterio approvato in Commissione non fissa un importo minimo nazionale. Il testo parla di somme commisurate all’effettivo apporto professionale, lasciando ai successivi decreti legislativi il compito di definire criteri applicabili alle singole professioni.
| Voce | Contenuto della modifica | Effetto per praticante e studio |
|---|---|---|
| Rimborso spese | è dovuto per le spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante | riconosce i costi anticipati dal tirocinante durante la pratica |
| Indennità o compenso | può essere riconosciuto con apposito contratto | collega il riconoscimento economico al contributo professionale dato dal praticante |
| Enti pubblici | sono esclusi dalla previsione su indennità e compenso | la regola economica riguarda la pratica presso studi e professionisti privati |
| Decreti attuativi | dovranno tradurre il principio in disciplina applicabile | le regole effettive arriveranno dopo l’approvazione della legge delega |
Il DDL S.1663 riguarda quindici ordinamenti professionali non sanitari. L’elenco comprende agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.
Per queste categorie, il tirocinio professionale rappresenta una fase di accesso alla professione regolamentata. La riforma interviene su accesso, formazione, regole deontologiche, ordinamenti, funzioni degli Ordini e strumenti di tutela, con una ricaduta diretta sul rapporto tra giovani praticanti e studi professionali.
Il tirocinio professionale non coincide con gli stage curriculari o extracurriculari svolti in azienda. In questo caso si parla della pratica necessaria per accedere a una professione ordinistica, svolta presso un professionista, uno studio o altre strutture abilitate dai singoli ordinamenti.
La distinzione è utile anche rispetto alla direttiva UE su stage e tirocini retribuiti, che riguarda soprattutto la qualità dei tirocini nel mercato del lavoro europeo. L’emendamento al DDL S.1663 interviene invece sulla pratica ordinistica e sul rapporto tra tirocinante e professionista ospitante.
Il compenso ai praticanti non è ancora una disciplina immediatamente applicabile. L’emendamento è stato approvato in Commissione nell’ambito di un disegno di legge delega: serviranno l’approvazione parlamentare del testo e i successivi decreti legislativi del Governo.
Il DDL S.1663 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Solo quella fase chiarirà forma del contratto, criteri di calcolo, eventuali limiti, trattamento fiscale e coordinamento con le regole dei singoli Ordini.
Il riconoscimento economico ai praticanti non nasce da zero. Il D.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali, già prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
La modifica approvata in Commissione amplia questa impostazione, perché affianca al rimborso spese la possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta. Il tirocinio conserva la natura formativa, senza trasformarsi automaticamente in rapporto di lavoro subordinato.
Il dibattito sul tirocinio retribuito incrocia anche il caso dei commercialisti, pur esclusi dall’elenco delle quindici professioni direttamente richiamate dal DDL S.1663 perché già oggetto di una riforma specifica. PMI.it ha già ricostruito le novità sulla riforma della professione di commercialista, che interviene su pratica, formazione e accesso all’esame di Stato.
Un precedente di categoria arriva anche dal bonus tirocinio da 500 euro per i commercialisti, riconosciuto dalla Cassa ai dominus che erogano borse di studio non inferiori a 1.000 euro lordi mensili. Si tratta di una misura di welfare professionale, distinta dalla riforma generale degli ordinamenti in esame al Senato.
Se la riforma arriverà a regime, il rapporto tra studio professionale e tirocinante dovrà essere regolato con maggiore chiarezza anche sul piano economico. Gli studi dovranno distinguere formazione, spese anticipate dal praticante e attività professionale effettivamente svolta durante la pratica.
Per i giovani professionisti, il riconoscimento economico del tirocinio può ridurre la barriera di accesso alle professioni ordinistiche, soprattutto nei percorsi lunghi e nelle città con costi elevati. L’effetto dipenderà dai decreti legislativi, dai regolamenti dei singoli Ordini e dai criteri scelti per misurare l’apporto professionale.
Nel quadro più ampio dell’accesso alle professioni, il percorso si lega anche alla stagione delle lauree abilitanti e nuove regole per l’accesso alla professione. Formazione universitaria, pratica ordinistica, esame di Stato e riconoscimento economico del tirocinio diventano così parti dello stesso processo di revisione.
L’intelligenza artificiale in azienda è ormai entrata nel lavoro quotidiano delle imprese italiane e viene percepita sempre più come una leva di produttività . La sua adozione procede spesso più velocemente della capacità delle organizzazioni di governarne utilizzo, acquisti e ritorno sugli investimenti. È quanto emerge dal nuovo report di Soldo, secondo cui l’87% dei finance leader italiani considera gli investimenti in AI rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, mentre solo il 26% dichiara policy e controlli pienamente definiti.
In sintesi:
La produttività generata dall’AI è il beneficio più riconosciuto dai lavoratori italiani: l’83,8% dei dipendenti intervistati da Soldo afferma che questi strumenti hanno migliorato il proprio lavoro. Il dato conferma una diffusione ormai quotidiana dell’intelligenza artificiale, utilizzata per velocizzare attività , supportare analisi, produrre contenuti, riorganizzare informazioni e automatizzare attività ripetitive.
Accanto alla spinta positiva emergono alcune criticità di adozione. Il 55,6% dei dipendenti trova difficili da usare gli strumenti disponibili e il 57,5% dichiara di sentirsi spinto a utilizzare l’AI senza supporto adeguato. La crescita della produttività convive quindi con un bisogno più chiaro di regole, formazione e processi condivisi.
La governance dell’AI è il punto più scoperto: solo il 26% dei finance leader italiani dichiara di avere policy e controlli pienamente definiti per regolamentare utilizzo e acquisto degli strumenti di intelligenza artificiale. La maggioranza, pari al 62,5%, segnala una governance solo parziale, mentre il 10,5% indica un livello di supervisione minimo o assente.
Il dato mostra uno scarto tra adozione e controllo. Le imprese investono nell’AI e ne vedono gli effetti sulla produttività , spesso senza avere ancora definito chi può acquistare i tool, quali strumenti sono autorizzati, quali dati possono essere caricati, quali funzioni approvano la spesa e in che modo si misura il valore prodotto.
Il fenomeno si collega a un quadro già emerso sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane, dove l’uso degli strumenti è già ampio mentre l’integrazione nei processi aziendali procede con maggiore lentezza. Il report Soldo aggiunge una lettura specifica sul ruolo della funzione finance e sul governo della spesa.
Il fronte più esposto riguarda gli acquisti non autorizzati di strumenti AI. Il 27% dei dipendenti italiani autorizzati ad acquistare beni o servizi per conto della propria azienda dichiara di aver comprato strumenti di AI per lavoro senza approvazione nell’ultimo anno.
È il segnale della crescita della shadow AI, cioè l’utilizzo o l’acquisto di soluzioni di intelligenza artificiale fuori dai canali formali di supervisione aziendale. Il rischio riguarda nuove aree di spesa poco visibili, duplicazioni di strumenti, abbonamenti non censiti e difficoltà nel misurare il reale valore prodotto.
La shadow AI può inoltre aumentare i rischi su dati aziendali, responsabilità interne e sicurezza. Quando un singolo team introduce uno strumento per rispondere a un’esigenza immediata, l’impresa può perdere visibilità su dati caricati, account utilizzati, condizioni contrattuali, output prodotti e costi ricorrenti. La stessa logica vale per la policy sui dispositivi aziendali e sul controllo degli strumenti digitali, che diventa il primo presidio documentale anche quando si introducono tool AI.
Il report mette in evidenza anche il ruolo sempre più strategico della funzione finance, chiamata a controllare la spesa e a valutare se gli investimenti in AI generano valore. Il 31,5% dei finance leader italiani indica il limitato utilizzo di automazione e AI tra le principali barriere alla produttività del proprio team.
Allo stesso tempo, il 78% dei finance leader si dice fiducioso che le iniziative di trasformazione abbiano migliorato la produttività negli ultimi 12 mesi. La misurazione resta la parte più debole: solo il 21% ritiene il proprio team pienamente attrezzato per dimostrare il ROI degli investimenti in AI, mentre il 65% lo considera solo parzialmente preparato.
Non a caso, il 77% dei finance leader afferma che la funzione finance è ormai pienamente o prevalentemente responsabile della supervisione degli investimenti in AI e delle relative performance. L’intelligenza artificiale diventa così una voce di spesa da autorizzare, monitorare e valutare nel tempo, oltre che una tecnologia da integrare nei processi.
Le policy aziendali sull’intelligenza artificiale si collegano anche al Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, che all’articolo 4 richiede a fornitori e utilizzatori professionali di sistemi AI di assicurare, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle persone che usano questi sistemi per loro conto.
Il tema riguarda anche i nuovi obblighi su AI Act, formazione e lavoro, perché la diffusione degli strumenti deve essere accompagnata da competenze minime, istruzioni interne e responsabilità chiare. Una policy AI dovrebbe chiarire quali strumenti sono ammessi, quali dati possono essere trattati, quali acquisti richiedono approvazione, quali output vanno verificati da una persona e quali funzioni presidiano costi, sicurezza, privacy e performance.
Il controllo dell’AI in azienda richiede una mappatura degli strumenti già in uso, la distinzione tra tool autorizzati e non autorizzati, una procedura di approvazione per gli acquisti e un sistema di verifica dei costi ricorrenti. Il finance può contribuire a rendere visibile la spesa, mentre IT, HR e responsabili di funzione presidiano sicurezza, formazione e utilizzo nei processi.
La mappatura serve anche a evitare nuove forme di dipendenza da piattaforme, modelli e fornitori AI. Quando uno strumento entra nei processi amministrativi, commerciali o decisionali senza regole comuni, l’impresa può ritrovarsi legata a servizi esterni difficili da sostituire, con dati e abitudini di lavoro già distribuiti tra più ambienti.
| Area | Analisi Soldo | Effetto per l’impresa |
|---|---|---|
| Investimenti AI | 87% dei finance leader li considera rilevanti | l’AI è ormai una voce stabile nelle scelte di budget |
| Policy interne | 26% con controlli pienamente definiti | molte imprese usano strumenti senza regole complete |
| Acquisti non autorizzati | 27% dei dipendenti ha comprato tool AI senza approvazione | crescono spesa nascosta, duplicazioni e rischi sui dati |
| Produttività | 83,8% dei dipendenti vede un miglioramento | l’adozione è spinta dal beneficio percepito nel lavoro quotidiano |
| ROI | 21% dei team finance pienamente attrezzato | la misurazione del valore resta il passaggio più debole |
Secondo Luca Scagliarini, Finance Transformation Advisor di Soldo, i dati raccontano una fase in cui l’AI è già entrata nei processi aziendali ed è riconosciuta come leva di produttività e crescita. La sfida per le imprese è costruire condizioni di utilizzo sostenibili, con investimenti governati, costi visibili e risultati misurabili nel tempo.
«Quando l’adozione dell’AI procede senza una governance adeguata, il rischio è che l’innovazione cresca in modo frammentato, con strumenti acquistati dai singoli team, costi poco visibili e potenzialmente fuori controllo, oltre a responsabilità non sempre chiare».
In questo quadro, la funzione finance può assumere un ruolo di raccordo tra agilità , controllo e creazione di valore. L’obiettivo è evitare che produttività , spesa e responsabilità aziendali procedano su binari separati.
Nel 2024 l’Italia ha perso quasi 21mila giovani laureati nella fascia 25-34 anni: secondo il Rapporto annuale Istat 2026, gli espatri di italiani con almeno una laurea sono stati 25mila, contro poco più di 4mila rimpatri. Il dato misura una frattura che attraversa università , imprese e mercato del lavoro: il Paese forma capitale umano qualificato, fatica a trattenerlo e intanto mantiene una quota di giovani laureati ancora molto inferiore alla media europea.
In sintesi:
Il saldo migratorio dei laureati italiani nella fascia 25-34 anni è fortemente negativo: nel 2024 gli espatri hanno superato i rientri di quasi 21mila unità . Il Rapporto annuale Istat 2026 collega il fenomeno all’erosione di capitale umano con competenze elevate, proprio nella fascia d’età in cui si costruiscono carriera, specializzazione professionale e produttività futura.
La fotografia è più severa rispetto al 2023, quando la perdita netta di giovani laureati italiani era stata pari a circa 16mila unità . Il nuovo dato conferma una traiettoria che riguarda il sistema produttivo nel suo insieme: emigrazione giovanile in Italia, denatalità e bassa capacità di attrazione dei profili qualificati si sommano nello stesso bilancio.
| Indicatore | Dato | Lettura per il mercato del lavoro |
|---|---|---|
| Giovani laureati italiani espatriati | 25mila nel 2024. | Capitale umano formato in Italia viene impiegato da altri mercati. |
| Giovani laureati italiani rientrati | Oltre 4mila nel 2024. | Il rientro non compensa le uscite di profili qualificati. |
| Saldo netto dei laureati italiani | Quasi -21mila nel 2024. | La perdita annua incide su competenze, innovazione e ricambio professionale. |
| Saldo dei laureati stranieri | Oltre +19mila nel 2023. | L’immigrazione qualificata attenua il deficit, con dati ancora parziali sul 2024. |
Il saldo dei giovani laureati stranieri offre una compensazione parziale alla perdita italiana. Istat segnala che nel 2023, ultimo anno con informazioni disponibili sul livello di istruzione dei cittadini stranieri, l’Italia ha registrato un saldo positivo superiore a 19mila giovani stranieri laureati, a fronte della perdita netta di circa 16mila italiani con titolo analogo.
Il bilancio complessivo del capitale umano qualificato nel 2023 è risultato quindi positivo per oltre 3mila unità , grazie all’ingresso di giovani stranieri con titolo terziario. Il dato, però, presenta un limite: le informazioni sul titolo di studio dei cittadini stranieri derivano da autocertificazioni in sede di iscrizione anagrafica e possono avere margini di imprecisione rispetto ai titoli conseguiti in Italia.
Il deficit di laureati nasce prima della partenza per l’estero. Secondo Istat, nel 2024 i giovani residenti in Italia tra 20 e 34 anni sono 9 milioni e 101mila: il 17,5% ha al massimo un titolo secondario inferiore, il 57,5% un diploma e solo il 25,1% un titolo terziario.
Il divario con l’Unione europea è ampio: la quota italiana di giovani laureati è inferiore di 11,3 punti alla media Ue27. La perdita di laureati verso l’estero aggrava quindi una base già ridotta, con effetti diretti sulla disponibilità di profili qualificati per imprese, ricerca, pubblica amministrazione e servizi avanzati.
Il mancato proseguimento degli studi incide sulla dimensione futura del bacino di laureati. Nel 2024, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l’accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso un percorso di studio di livello più elevato.
La motivazione principale è la volontà di iniziare subito a lavorare, indicata da oltre sei diplomati su dieci. Seguono ragioni economiche, motivi familiari e personali, convinzione che l’istruzione già ricevuta sia sufficiente e, in misura minore, caratteristiche dell’offerta formativa come corsi poco attrattivi o test di ingresso ritenuti troppo difficili.
La transizione tra studio e lavoro in Italia è più lenta rispetto alla media europea, soprattutto per chi possiede un titolo medio o alto. Istat rileva che, tra i giovani 20-34enni usciti dai percorsi di istruzione e formazione, il tasso di occupazione sale al 70,2%, raggiungendo l’82,2% tra chi ha un titolo terziario.
Il vantaggio della laurea esiste, però arriva in un mercato meno rapido nell’assorbire profili qualificati. Tra i laureati che hanno conseguito il titolo da non più di tre anni, il tasso di occupazione italiano è pari al 74,2%, contro l’84,9% della media Ue27. Il divario si riduce con il tempo, ma segnala un ingresso più lento proprio nella fase iniziale della carriera.
La sovraistruzione è uno degli indicatori più chiari della difficoltà italiana nel valorizzare i percorsi formativi. Nel 2024, il 24,8% dei giovani laureati occupati o con una precedente esperienza lavorativa dichiara di svolgere o di aver svolto una professione per la quale sarebbe bastato un titolo più basso.
Il fenomeno cresce nelle forme di lavoro più fragili: tra i laureati, la sovraistruzione arriva al 43,1% nei contratti di collaborazione o prestazione occasionale e al 29,5% tra i dipendenti a termine. La percezione di un titolo poco remunerato e poco utilizzato alimenta la scelta dell’estero, dove stipendi, stabilità e percorsi di carriera risultano spesso più attrattivi.
Il Mezzogiorno subisce una perdita di capitale umano sia verso l’estero sia verso il Centro-Nord. Nel 2024, poco meno di 39mila giovani italiani tra 25 e 34 anni si sono trasferiti dal Sud verso le regioni centro-settentrionali, a fronte di circa 13mila movimenti nella direzione opposta.
La frattura aumenta tra i laureati: 22mila giovani altamente qualificati hanno lasciato le regioni meridionali per il Centro-Nord, mentre circa 6mila hanno compiuto il percorso inverso. La perdita netta è pari a 16mila laureati. Nello stesso anno tutte le regioni meridionali registrano saldi negativi dei giovani laureati, sia verso l’estero sia verso il resto del Paese.
La fuga dei laureati riduce il bacino di competenze disponibile per imprese, filiere innovative, ricerca applicata e servizi professionali. Il problema riguarda soprattutto i settori che richiedono profili STEM, competenze digitali, capacità manageriali e specializzazioni tecniche avanzate.
Il collegamento con la crisi demografica e la fuga dei talenti rende il dato Istat ancora più rilevante per il sistema produttivo. Meno giovani laureati disponibili significa minore ricambio nelle imprese, più difficoltà nel coprire posizioni qualificate e una pressione crescente sulla produttività , già debole nel confronto europeo.