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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
La Consob aggiorna periodicamente la lista dei siti oscurati nell’ambito della sua attività di contrasto all’abusivismo finanziario. Con i provvedimenti del 19 marzo 2026, il totale dei portali bloccati dall’Autorità dal luglio 2019 — da quando il Decreto Crescita le ha attribuito questo potere — sale a 1.608, di cui 136 legati a cripto-attività . Tra gli ultimi interventi spicca anche una richiesta formale a Meta per la disattivazione di un profilo Facebook usato per promuovere una piattaforma di investimento fraudolenta.
Con il comunicato del 19 marzo 2026 la Consob ha ordinato l’oscuramento di 9 siti internet. Otto prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari; uno pubblicizzava piattaforme di trading non autorizzate ricorrendo in modo indebito al nome e all’immagine di figure istituzionali note al pubblico italiano. Queste le entità colpite dai provvedimenti:
Tra i provvedimenti di marzo 2026 quello su Renditix AI è il più significativo. La piattaforma si presentava come un servizio di investimento basato sull’intelligenza artificiale e promuoveva la propria attività fraudolenta anche attraverso un profilo Facebook, sfruttando indebitamente l’immagine di figure istituzionali. Oltre all’oscuramento dei tre domini collegati, la Consob ha chiesto direttamente a Meta la disattivazione di quel profilo social: un’azione che va oltre il blocco tecnico dei siti e punta a interrompere la diffusione del messaggio truffaldino alla fonte.
Il fenomeno rientra in un trend consolidato: l’uso del brand dell’intelligenza artificiale per conferire apparente credibilità a schemi di investimento abusivi. Per difendersi è utile consultare la guida ABI 2026 sulle truffe finanziarie e l’AI, che illustra i meccanismi più diffusi e gli strumenti di tutela disponibili.
I provvedimenti della Consob si traducono in un blocco a livello di provider italiani: i siti continuano a esistere sulla rete globale, ma risultano irraggiungibili per gli utenti connessi dall’Italia. Dal punto di vista tecnico l’intervento avviene tramite blocco DNS o reindirizzamento del traffico, e può richiedere alcuni giorni prima di diventare pienamente operativo su tutta la rete nazionale.
Le organizzazioni fraudolente reagiscono sistematicamente registrando nuovi domini, spesso quasi identici a quelli bloccati. Questo spiega sia la frequenza dei comunicati Consob sia la crescita costante del contatore: dai primi interventi del 2019 ai 1.608 siti attuali, con un’accelerazione marcata negli ultimi anni.
Prima di affidare capitali a qualsiasi piattaforma online, la Consob raccomanda di verificare sempre che l’intermediario sia regolarmente autorizzato. Lo strumento principale è la sezione Occhio alle truffe sul sito istituzionale dell’Autorità , che raccoglie l’elenco aggiornato dei siti oscurati, gli avvisi sui soggetti abusivi segnalati anche da autorità di vigilanza estere e una scheda pratica per riconoscere le frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale.
Per i portali che offrono servizi su cripto-attività è inoltre indispensabile verificare la pubblicazione del prospetto informativo o del white paper. In caso di sospetti è possibile presentare un esposto alla Consob tramite la procedura online, via PEC o per posta ordinaria.
L’IMU precompilata e il pagamento del modello F24 tramite la app IO si avvicinano al debutto. Mef, Agenzia delle Entrate, Dipartimento delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Sogei e PagoPA stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici, dopo i quali potrà vedere la luce il decreto interministeriale (MEF–Interno–Innovazione tecnologica) che sblocca entrambe le misure. Secondo anticipazioni di stampa, la pubblicazione potrebbe avvenire già dopo Pasqua 2026.
Il progetto non nasce dal nulla: l’IMU è l’imposta sugli immobili versata ai Comuni, con acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 765, legge n. 160/2019) aveva già incluso la piattaforma PagoPA tra le modalità di versamento dell’imposta municipale. Quella previsione normativa, però, è rimasta inattuata per anni in attesa del decreto tecnico che ne rendesse possibile l’operatività . Da agosto 2025 il tavolo interistituzionale ha ripreso con più decisione, su impulso del sottosegretario MEF con delega agli enti locali, Sandra Savino, e con il coinvolgimento del ministro Giancarlo Giorgetti. Il decreto, a firma congiunta dei ministeri dell’Economia, dell’Interno e dell’Innovazione tecnologica, è ora atteso dopo Pasqua 2026.
A regime, il sistema trasforma radicalmente l’adempimento per il contribuente. Oggi chi possiede un immobile soggetto a IMU deve calcolare autonomamente l’imposta, verificare le delibere comunali sulle aliquote, compilare e versare il modello F24. Con la precompilata, il documento con l’importo già calcolato sarà reso disponibile direttamente su un portale istituzionale.
Il contribuente riceverà un alert digitale che segnala l’avvenuta elaborazione. Potrà scaricare il documento e procedere al pagamento tramite app IO, che instrada l’operazione sulla piattaforma PagoPA. Il modello è già sperimentato in alcune città del Nord: Trento e Trieste inviano da tempo avvisi IMU precompilati ai propri contribuenti, e quell’esperienza ha orientato le scelte del MEF.
Il ritardo nell’adozione del decreto è tecnico. Il problema è la tempestività dei flussi contabili: oggi l’F24 garantisce in tempo reale ai Comuni la certezza dei versamenti di competenza, distinguendo quota comunale e quota statale. PagoPA deve essere in grado di replicare questa precisione senza intoppi, prima che il sistema possa essere esteso. MEF, Sogei e Agenzia delle Entrate stanno lavorando alle specifiche tecniche che consentano questo allineamento.
L’ispirazione al modello viene dall’esperienza della TARI del Comune di Roma: portare i contribuenti sulla piattaforma digitale ha ridotto l’evasione dell’imposta sui rifiuti e abbassato le tariffe per tutti. Per l’IMU il potenziale è ancora più ampio: il tax gap dei tributi locali supera i 25 miliardi di euro, di cui circa 6 miliardi stimati recuperabili.
Il decreto interministeriale sull’IMU precompilata si intreccia con un secondo provvedimento, parallelo e altrettanto rilevante. Il Dlgs 1/2024 (decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale) ha introdotto agli articoli 17 e 18 gli strumenti per digitalizzare i pagamenti tramite F24: il pagamento differito con addebito a scadenza e la possibilità di versare tramite PagoPA. L’Agenzia delle Entrate sta lavorando al provvedimento attuativo che darà concretezza a queste norme. Se i tempi saranno rispettati, nel 2026 potrebbe transitare verso PagoPA non solo l’IMU, ma l’intero sistema dei versamenti F24 — IVA, IRPEF, contributi previdenziali, tributi locali. Tutto pagabile dall’app IO, direttamente dal proprio smartphone.
La pubblicazione del decreto non produrrà un effetto immediato per tutti i contribuenti. L’avvio sarà graduale: la sperimentazione coinvolgerà circa 2.000 Comuni, selezionati per essere rappresentativi dell’intero territorio nazionale e delle diverse fasce demografiche. Il campione è stato costruito privilegiando le amministrazioni che hanno adottato scelte omogenee su aliquote ed esenzioni, riducendo così la complessità tecnica del rodaggio iniziale. Per questi Comuni sperimentatori, l’obiettivo è rendere operativa la precompilata già a partire dal saldo IMU di dicembre 2026. Per tutti gli altri Comuni, l’estensione a regime è prevista nel 2027. Nel frattempo, chi non rientra nella sperimentazione continuerà a pagare l’IMU con il modello F24 nelle modalità attuali.
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, il regime previsto dall’art. 44 del DL 78/2010 è soggetto a proroga ma con regole specifiche. Con la risposta n. 80 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si verifica il requisito sui figli per accedervi ed escludere così dalla base imponibile il 90% degli emolumenti da lavoro dipendente o autonomo (sfruttando una misura più favorevole rispetto al regime impatriati ordinario).
Il regime dell’art. 44 si rivolge a docenti e ricercatori rientrati in Italia che abbiano svolto attività all’estero per almeno due anni continuativi. Per chi si è trasferito prima del 2020, la durata base del beneficio è di quattro periodi d’imposta. Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha poi introdotto la possibilità di estendere il periodo agevolabile a seconda della situazione familiare e patrimoniale, previo esercizio di un’opzione e versamento di un’imposta sostitutiva:
L’opzione si esercita versando tramite modello F24 un’imposta sostitutiva pari al 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente (ridotta al 5% per chi ha almeno tre figli e ha acquistato casa in Italia).
Il caso analizzato nella risposta AdE n. 80/2026 riguarda un professore universitario rientrato in Italia nel 2019, esercitando nel 2023 l’opzione per estendere il beneficio a otto anni. Il contribuente riteneva che la nascita successiva, ma nel medesimo periodo d’imposta, di un secondo figlio consentisse di accedere direttamente alla proroga da undici anni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito invece he il requisito relativo al numero dei figli deve essere posseduto al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il versamento dell’imposta sostitutiva. La nascita avvenuta dopo il pagamento — anche nello stesso anno — non retroagisce sull’opzione già esercitata. Il professore ha quindi diritto all’estensione a otto anni, e non undici.
La risposta contiene tuttavia un’importante precisazione. Se il figlio successivo nasce prima della scadenza del 30 giugno — termine entro cui deve essere versata l’imposta sostitutiva per la proroga — le due estensioni possono essere “accorpate” in un unico versamento, evitando duplicazioni di costo. In questo caso il contribuente può accedere direttamente alla durata superiore senza dover esercitare una seconda opzione separata.
La nascita del secondo figlio, pur non potendo modificare retroattivamente l’opzione già esercitata, consente comunque di esercitare una nuova opzione per passare da otto agli undici anni di agevolazione. Nel caso in oggetto, il termine per farlo è il 30 giugno 2027, cioè entro l’anno successivo alla conclusione degli otto periodi agevolati derivanti dalla prima opzione.
Lo stesso meccanismo si applicherebbe nell’eventualità di un terzo figlio: la durata potrebbe ulteriormente estendersi a tredici anni complessivi, con aliquota ridotta al 5%. Il principio del progressivo allungamento del periodo agevolabile — già chiarito dalla risoluzione AdE n. 8/2026 — si applica quindi anche ai docenti e ricercatori rientrati prima del 2020.
Dal Ministero del Lavoro sono arrivate tutte le istruzioni per la mobilità in deroga a favore degli ex lavoratori di imprese attive nelle aree di crisi industriale complessa. Con la nota n. 5035 del 18 marzo 2026, il Ministero integra le indicazioni della circolare n. 16/2025 e chiarisce la distribuzione delle responsabilità tra Regioni, Ministero stesso e INPS, nonché i criteri di utilizzo del plafond disponibile.
Il primo chiarimento riguarda la portata del finanziamento. Il Ministero precisa che il plafond di 100 milioni di euro — ottenuto grazie al rifinanziamento disposto dal Milleproroghe 2026 — si riferisce congiuntamente al trattamento di mobilità in deroga e al trattamento di cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa. Non si tratta di due plafond separati ma di un unico tetto complessivo che le due misure condividono.
Viene inoltre ribadito che è venuta meno la ripartizione delle risorse tra le Regioni: il Ministero del Lavoro verifica la sostenibilità delle singole richieste caso per caso, in collaborazione con l’INPS, tenendo conto delle risorse disponibili nel plafond comune.
La nota definisce con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura.
Per il 2026 la misura prevede una limitazione temporale: l’indennità può essere riconosciuta solo per i periodi che decorrono dal 1° gennaio 2026. Non sono ammesse autorizzazioni retroattive riferite a periodi antecedenti.
Le Regioni che intendono accedere alle risorse devono trasmettere le istanze con la documentazione completa, inclusa la relazione sui percorsi di reinserimento, condizione necessaria per l’istruttoria ministeriale.
La sicurezza digitale rappresenta il presupposto essenziale per potenziare la competitività delle piccole e medie imprese italiane, continuamente esposte a minacce cyber in grado di impattare negativamente sulla produzione, sulle catene logistiche, sui fornitori e sulla crescita del business.
Giunto al terzo anno di rilevazione, il nuovo Rapporto Cyber Index PMI presentato il 12 marzo a Roma presso la sede di Generali fa luce sul livello di consapevolezza e maturità raggiunto dalle PMI italiane in materia di cybersecurity, monitorando nel tempo la loro capacità di gestire e governare il rischio cyber adottando scelte strategiche, assetti organizzativi, processi e strumenti adeguati.
Promosso da Confindustria e Generali, con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Cyber Index PMI 2025 segnala finalmente un passo in avanti verso la percezione della cultura digitale come risorsa per proteggere e difendere le imprese.
“Con il Cyber Index PMI – ha affermato Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia – mettiamo a disposizione competenze, esperienza e strumenti per aiutare le aziende a comprendere la propria esposizione, a gestire i rischi legati all’operatività digitale e a integrare prevenzione, protezione e copertura assicurativa in un approccio responsabile e orientato al lungo periodo.â€
Stando ai dati del Rapporto, in Italia il 24% delle PMI ha subito almeno una violazione negli ultimi tre anni, sebbene il 13% non ritenga che gli attacchi cyber possano tradursi in un rischio reale per l’organizzazione.
In uno scenario normativo caratterizzato dalla direttiva NIS2, che impone i primi adempimenti sulla notifica degli attacchi, le PMI più esposte al rischio cyber sono quelle che ricorrono a strumenti digitali di supporto all’attività dell’azienda, seguite dalle imprese che operano nelle filiere sensibili e gestiscono dati personali.
Il cambiamento che le imprese faticano ancora a comprendere pienamente, tuttavia, riguarda le conseguenze del rischio cibernetico non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto operativo, legato al possibile blocco produttivo.
Prendendo in esame un campione di oltre 1500 imprese, il Cyber Index PMI 2025 mette in evidenza un’accelerazione nel percorso di conquista della maturità digitale:
Per la prima volta, quindi, le imprese mature superano numericamente le principianti sebbene il 70% del campione sia fermo a un livello intermedio, con una conoscenza del rischio che non evolve in una concreta ed efficace capacità di difesa. Il miglioramento nel percorso di maturazione, inoltre, è ancora al di sotto della soglia di sufficienza fissata a 60 su 100, celando una netta polarizzazione tra un nucleo ristretto di imprese virtuose e una platea ancora molto esposta.
Dal Rapporto emerge un progresso significativo sull’approccio strategico mostrato dalle PMI, grazie a una maggiore attenzione alla governance del rischio e alla pianificazione degli investimenti. Non mancano le criticità , invece, nella traduzione della strategia in priorità operative e nell’introduzione di strumenti e soluzioni per rispondere agli incidenti.
Le PMI, inoltre, nel 2025 hanno contribuito per il 23% alla spesa complessiva in soluzioni e servizi di cybersecurity che in Italia ha raggiunto un valore di 2,78 miliardi di euro. Anche i budget IT sono aumentati del 3,3% per le piccole imprese e del 5,2% per le medie: la quota dedicata alla sicurezza, in particolare, si attesta mediamente al 11%.
Tra le opportunità a disposizione delle PMI per ottimizzare la gestione del rischio cyber rientrano le polizze assicurative, strumenti che integrano l’implementazione di difese tecnologiche agendo come una “bussola†operativa che riduce notevolmente gli impatti operativi post-incidente, con conseguenze economiche e operative mediamente inferiori.
Il quadro che emerge dal Cyber Index PMI è quindi variegato, caratterizzato da una parte delle PMI consapevole dell’importanza della sicurezza informatica ma anche da numerose realtà che sottovalutano i potenziali impatti delle minacce cyber sulla continuità operativa, sulla competitività e sulla reputazione. Un cambio di mindset è decisamente necessario e urgente: la gestione dei rischi cyber non deve essere interpretata come un adempimento, ma come una risorsa e un fattore abilitante della trasformazione digitale.
Diffondere la cultura della cyber sicurezza tra le piccole e medie imprese italiane è l’obiettivo primario del Roadshow promosso da Generali, Confindustria e ACN, attraverso incontri di formazione e workshop su base territoriale.
Offrendo consulenza di valore, gli esperti di Generali e la rete agenziale coinvolgono le imprese associate al sistema Confindustria accrescendo la consapevolezza sui rischi legati alla crescente digitalizzazione, offrendo supporto nella protezione dal crimine informatico.
Per il 2026 la prima tappa si è svolta a Gallarate in provincia di Varese, che sarà seguita nei prossimi mesi dagli appuntamenti in programma a Pescara e Matera con focus territoriali dedicati.
Scarica l’edizione 2025
>> Rapporto Cyber Index PMI <<
Attuazione progressiva della riforma per il riconoscimento dell’invalidità civile entrata in vigore nel 2024 e attuata in via sperimentale a tappe. Dal 1° marzo 2026 la nuova procedura si estende in ulteriori 40 province — tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna — portando a 60 il totale dei territori coinvolti. Con il messaggio n. 990 del 20 marzo, l’INPS ha inoltre riaperto i termini per le domande amministrative con vecchio certificato: c’è tempo fino al 31 marzo 2026.
La riforma attribuisce all’INPS la titolarità esclusiva del procedimento di accertamento della disabilità , superando il precedente sistema fondato sulla doppia valutazione ASL–INPS. Il concetto di disabilità è stato ridefinito distinguendo tra valutazione di base e valutazione multidimensionale, funzionale alla costruzione del progetto di vita personalizzato.
La sperimentazione, avviata dal 1° gennaio 2025 in 9 province pilota, è stata progressivamente estesa in più fasi. Nei territori interessati, l’avvio del procedimento non richiede più una domanda amministrativa successiva: l’iter parte direttamente con il certificato medico introduttivo trasmesso in via telematica.
Dal 1° marzo 2026 la nuova procedura di accertamento si applica in altre 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. L’estensione avviene nell’ambito del decreto-legge n. 19/2026 e rappresenta un passaggio intermedio verso l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Per le province non ancora coinvolte nella sperimentazione, resta applicabile l’impianto definito dalla circolare INPS n. 42/2025.
Le tempistiche ravvicinate tra la pubblicazione del DL 19/2026 (19 febbraio) e l’avvio della terza fase (1° marzo) hanno lasciato scoperti i contribuenti che avevano già ottenuto un certificato medico introduttivo redatto secondo le vecchie modalità ma non erano riusciti a completare la trasmissione della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026. Con il messaggio INPS n. 990 del 20 marzo 2026, l’Istituto ha rimediato riaprendo la procedura di trasmissione della domanda di accertamento sanitario per l’invalidità civile fino al 31 marzo 2026.
Possono presentare la domanda amministrativa — con le modalità antecedenti al D.Lgs. 62/2024 — tutti i soggetti residenti o domiciliati nelle 40 province della terza fase che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
Per assistenza è disponibile l’indirizzo sperimentazionedisabilita@inps.it. Un analogo meccanismo di riapertura era stato adottato anche al passaggio alla seconda fase, a conferma che le transizioni tra fasi richiedono sempre finestre di completamento per i certificati in corso.
Il procedimento di accertamento dell’invalidità civile, come ridisegnato dal decreto legislativo n. 62/2024 e dalla circolare INPS n. 42/2025, è strutturato in quattro fasi operative valide su tutto il territorio nazionale. Nelle province interessate dalla sperimentazione cambia la modalità di avvio del procedimento, ma l’impianto complessivo resta articolato nei seguenti passaggi.
Il superamento del precedente doppio canale tra ASL e INPS si inserisce nel più ampio processo di unificazione degli accertamenti sanitari, già avviato con la visita unica INPS per invalidità civile e inabilità previdenziale.
I messaggi di febbraio 2026 hanno modificato la composizione delle Unità di Valutazione di Base a decorrere dal 20 febbraio 2026. Parallelamente, è stato ridefinito il canale per la richiesta del progetto di vita, che può essere presentata direttamente dall’interessato attraverso i servizi telematici dell’Istituto, con trasmissione del certificato agli enti territoriali competenti.
Dal 1° marzo 2026, per operare nelle province della terza fase, i medici certificatori devono essere specificamente profilati al servizio telematico INPS. Chi si abilita per la prima volta deve presentare il modulo AP110 tramite PEC alla sede competente. Per alcune categorie, il requisito formativo può essere assolto mediante il dossier formativo di gruppo FNOMCeO relativo al triennio 2023–2025.
L’obiettivo è l’estensione uniforme della nuova procedura su tutto il territorio nazionale entro il 1° gennaio 2027. Il percorso avviato nel 2025 e ampliato nel 2026 rappresenta una fase di transizione verso il superamento definitivo del sistema precedente. Per il quadro completo della seconda fase della sperimentazione — nelle prime 20 province coinvolte — è disponibile l’approfondimento sull’accertamento semplificato della disabilità .
Istat e Agenzia delle Entrate hanno avviato il Piano Sfera — acronimo di Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti — che nel 2026 elimina 240mila pratiche burocratiche a carico di imprese e operatori economici. Il meccanismo è semplice: i dati già presenti nelle fatture elettroniche transitano nel Sistema di Interscambio (SdI) e vengono riutilizzati per produrre statistiche economiche ufficiali, senza che le imprese debbano compilare moduli aggiuntivi.
Oltre 10mila imprese di minori dimensioni — circa il 40% del campione della Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi — non devono più compilare i questionari statistici mensili che Istat inviava periodicamente. I dati necessari vengono ora acquisiti direttamente dalle fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, con un risparmio di 120mila compilazioni annue.
I dati non vengono usati per controlli fiscali: per legge sono coperti dal segreto statistico. Istat li riceve, li anonimizza e li utilizza esclusivamente per produrre aggregati economici — come la crescita di un settore o le variazioni del fatturato — senza alcuna condivisione con l’Agenzia delle Entrate ai fini di accertamenti. A partire da marzo 2026, i comunicati stampa di Istat sul commercio estero e sul fatturato delle imprese — riferiti a gennaio 2026 — già includono dati elaborati con questa nuova metodologia.
La seconda misura del Piano Sfera riguarda chi acquista beni da altri Paesi dell’Unione europea. Con la determinazione direttoriale n. 844415 del 3 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la soglia statistica per la compilazione del Modello INTRA 2bis — relativo agli acquisti intracomunitari di beni — è stata innalzata da 350.000 a 2 milioni di euro trimestrali. L’obbligo di presentazione mensile rimane solo per gli operatori che superano la nuova soglia in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Le nuove regole sono in vigore dal 25 febbraio 2026.
L’effetto è immediato: circa 10mila operatori intra-UE su 14mila sono esonerati, con un ulteriore taglio di 120mila compilazioni annue. Anche in questo caso, i dati statistici sulle importazioni degli operatori esonerati vengono ricavati attraverso una combinazione di fonti, comprese quelle della fatturazione elettronica e dei database europei, senza che la qualità delle rilevazioni statistiche ne risenta.
Il Piano Sfera è la prima applicazione concreta su larga scala del principio europeo “once only”: le imprese forniscono le proprie informazioni una volta sola all’amministrazione pubblica, che poi le riutilizza per tutte le finalità previste dalla legge, nel rispetto del GDPR. Il risultato non è solo una riduzione del carico burocratico, ma anche statistiche più accurate, tempestive e con margini di errore campionario ridotti quasi a zero, perché i dati coprono l’intera platea e non un campione.
L’Italia è stata il primo Paese europeo a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica — prima per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi estesa a tutte le transazioni B2B e B2C dal 2019 — e questo vantaggio infrastrutturale rende ora possibile un’integrazione statistica che altri Paesi non possono ancora replicare.
Il 2026 è solo il primo passo. Secondo il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli, Sfera è l’inizio di un piano pluriennale che entro il 2028 estenderà l’utilizzo della fatturazione elettronica a tutti i domini statistici economici, coprendo progressivamente altre rilevazioni oltre al fatturato dei servizi e agli scambi intracomunitari. L’obiettivo è costruire un sistema statistico nazionale che produca dati più precisi a costo zero per le imprese, riducendo strutturalmente il peso degli adempimenti informativi.
È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta l’autorità dell’Agenzia delle Entrate e di AgID per rubare le credenziali di posta elettronica delle vittime. A renderla insidiosa è un meccanismo tecnico specifico: le email fraudolente sfruttano un bug dei sistemi di posta per arrivare direttamente in arrivo, aggirando i filtri antispam. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato la campagna con un avviso del 19 marzo 2026.
L’Agenzia delle Entrate spiega che è stato individuato un “grave e inaspettato bug” dei sistemi di posta elettronica: il messaggio malevolo viene correttamente intercettato e classificato come spam solo per i primi tre recapiti. Dal quarto invio in poi, lo stesso identico messaggio riesce a superare i controlli e ad atterrare nella casella principale del destinatario. Per i truffatori è sufficiente inviare lo stesso messaggio più volte in sequenza per essere certi di raggiunger la vittima, con un meccanismo automatizzato di basso costo e alta efficacia.
L’email fraudolenta ha una formattazione curata e un linguaggio verosimile, elementi che la rendono convincente per un utente non esperto. Il segnale di riconoscimento più affidabile è l’indirizzo completo del mittente: il nome visualizzato — il cosiddetto display name — può sembrare legittimo, ma l’indirizzo reale associato appartiene al dominio @propiski.com, che non ha alcun legame con l’Agenzia delle Entrate né con AgID. Anche il link nel corpo del messaggio tradisce l’inganno: punta a siti esterni come sushicool.net, del tutto estranei alle due istituzioni.

Cliccando sul link, la vittima viene reindirizzata su una falsa pagina di accesso che riporta il logo di AgID e richiama visivamente l’interfaccia SPID. Inserendo le credenziali di posta elettronica, i dati vengono trasmessi direttamente ai truffatori. Per mascherare l’avvenuto furto e non insospettire la vittima, il sistema reindirizza poi automaticamente al vero sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), simulando un generico errore tecnico. Chi non è esperto attribuisce il mancato accesso a un normale malfunzionamento del portale, senza sospettare che le proprie credenziali siano già state sottratte.
L’Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare immediatamente questi messaggi senza cliccare su alcun link e senza inserire credenziali in nessuna pagina raggiunta tramite email. La regola pratica più efficace è verificare sempre l’indirizzo completo del mittente, non solo il nome visualizzato: qualsiasi dominio diverso da agenziaentrate.gov.it è un segnale di allarme. In caso di dubbi sull’autenticità di una comunicazione, l’Agenzia invita a consultare la sezione “Focus sul phishing” del portale istituzionale agenziaentrate.gov.it, oppure a rivolgersi direttamente all’Ufficio territorialmente competente.
Aprile si conferma uno dei mesi più densi del calendario fiscale, con oltre 20 scadenze che coinvolgono contribuenti privati, lavoratori, sostituti d’imposta, partite IVA, imprese ed enti non commerciali. Il 16 aprile è la giornata in cui si concentra il numero più alto di adempimenti tra versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali. Ma la giornata critica è il 30 aprile: in un’unica data convergono la scadenza per la rottamazione-quinquies, l’invio della dichiarazione IVA annuale, la disponibilità della precompilata 730 e il termine per la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi — una concentrazione di obblighi senza precedenti nel calendario dell’anno. Di seguito il calendario completo di aprile con tutte le date da monitorare, distinte tra privati e imprese.
Il primo appuntamento utile per il perimetro dei privati e dei contribuenti non titolari di partita IVA cade il 16 aprile 2026. Entro questa data i condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto, opere o servizi. Nello stesso giorno scade anche il termine per il versamento della ritenuta del 21% sulle locazioni brevi, dovuta dai soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici che mettono in contatto domanda e offerta di immobili da locare.
La data più rilevante per famiglie e privati è il 30 aprile 2026. Entro questo termine i proprietari di veicoli con tassa automobilistica scaduta a marzo devono versare il bollo auto, salvo diverse disposizioni regionali. Alla stessa data scade anche il superbollo, ossia l’addizionale erariale dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW, da pagare con modello F24 Elide.
Sempre entro il 30 aprile i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito RAI nella bolletta elettrica devono versare la seconda rata trimestrale del canone RAI. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione annuale, in due rate semestrali oppure in quattro rate trimestrali, con la seconda finestra fissata proprio a fine aprile.
Il 30 aprile 2026 è inoltre l’ultimo giorno utile per inviare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 2023 pagando soltanto imposte e contributi, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche.
Dal 30 aprile 2026 dipendenti e pensionati possono accedere alla propria dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello può essere accettato così com’è — senza controlli documentali sulle voci precaricate — oppure modificato e integrato prima dell’invio. Chi accetta senza modifiche non subisce verifiche documentali. La scadenza ordinaria per la trasmissione del 730 resta il 30 settembre 2026, ma presentare entro il 30 giugno aumenta le probabilità di ricevere l’eventuale rimborso IRPEF direttamente in busta paga tra luglio e settembre.
La prima scadenza del mese per attività economiche, agenzie e commercianti è fissata al 10 aprile 2026. Entro questa data gli esercenti commercio al minuto, le attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo che liquidano l’IVA mensilmente devono trasmettere la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2025 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza extra italiana ed extra UE o SEE, residenti fuori dal territorio dello Stato, per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro.
Il 15 aprile 2026 interessa due adempimenti periodici. Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 devono annotare i corrispettivi e gli altri proventi commerciali conseguiti nel mese precedente. Entro la stessa data i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese precedente, purché documentate da DDT o da altro documento idoneo, nonché quelle relative a prestazioni di servizi individuabili con adeguata documentazione.
Il 16 aprile 2026 rappresenta il passaggio più carico dell’intero mese. In questa giornata si concentra il blocco principale degli adempimenti per partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e datori di lavoro.
Tra i primi obblighi in scadenza figura il nuovo adempimento legato al Modello 770 in modalità semplificata. I sostituti d’imposta che hanno scelto la nuova modalità introdotta dal decreto Adempimenti devono inviare il prospetto dei dati aggiuntivi con il modello F24/770 e versare contestualmente le ritenute e trattenute operate nel mese precedente.
Nello stesso giorno scade il termine per il versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale e sugli altri redditi per i quali il prelievo è stato effettuato nel mese di marzo.
Il 16 aprile è anche la data per il versamento dell’IVA mensile dovuta per marzo da parte dei contribuenti mensili, compresi i soggetti che facilitano tramite piattaforme o interfacce elettroniche le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop. Alla stessa giornata è collegato anche il versamento dell’IVA dovuta in regime di split payment da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti tenuti alla scissione dei pagamenti, con le regole aggiornate dopo l’uscita delle società FTSE MIB dal perimetro dello split payment a partire dal 1° luglio 2025.
Sempre il 16 aprile scadono i versamenti contributivi: i datori di lavoro agricoli e non agricoli devono versare all’INPS i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente, mentre i committenti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per collaborazioni coordinate e continuative, collaboratori occasionali sopra la soglia di 5mila euro annui, venditori porta a porta, assegnisti di ricerca, dottorandi e soci-amministratori. Rientrano nella stessa data anche l’imposta sugli intrattenimenti, le ritenute delle imprese di assicurazione su polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000, i proventi degli OICR e la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie del mese precedente.
Il 20 aprile 2026 torna la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, questa volta per i soggetti che liquidano l‘IVA trimestralmente. Entro la stessa data gli esercenti sono tenuti a effettuare anche il primo collegamento tra POS e registratore telematico per i dispositivi già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026, utilizzando la funzionalità dedicata disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.
Il 27 aprile 2026 scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili e trimestrali relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, nonché alle prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE. La data slitta dal 25 aprile, che nel 2026 coincide con la Festa della Liberazione, al primo giorno lavorativo successivo.
L’ultima giornata del mese raccoglie il blocco più ampio di scadenze dell’intero aprile. La prima, e tra le più rilevanti per le partite IVA, è l’invio della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno d’imposta 2025, termine ultimo per tutti i titolari di partita IVA non esonerati. Nella stessa data scade il nuovo termine per la trasmissione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni: si tratta di una novità introdotta nel 2026, che sposta al 30 aprile — dal precedente 16 marzo — l’invio dei dati degli autonomi, influendo sulla disponibilità della dichiarazione precompilata per questa categoria.
Entro il 30 aprile i distributori di carburante ad elevata automazione devono trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri del mese precedente. Scadono anche la presentazione del modello INTRA 12 e il versamento dell’IVA intracomunitaria da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati, nonché la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, con contestuale versamento attraverso il Portale OSS. Nella stessa data scade il termine per il Libro unico del lavoro, con obbligo di compilazione e stampa dei dati relativi al periodo di paga precedente.
Rientrano nella chiusura di aprile anche la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, il secondo termine per il collegamento POS-registratore telematico per i dispositivi attivati a febbraio 2026 e la presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
Per le aziende con più di 50 dipendenti, il 30 aprile è anche l’ultimo giorno per l’invio del rapporto biennale sulla parità di genere relativo al biennio 2024-2025 al portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro.
Il cedolino della pensione di aprile 2026 è consultabile online nell’area riservata del portale INPS dal 20 marzo. Il pagamento parte il 1° aprile per tutti i pensionati, ma questo mese non è ordinario: circa 15.000 pensionati si trovano davanti a una trattenuta che può avvicinarsi ai 1.000 euro, conseguenza di un errore nei calcoli delle detrazioni fiscali commesso dall’INPS nel 2025. Per tutti gli altri, l’assegno di aprile tornerà al valore ordinario dopo gli straordinari di marzo — risultando più basso rispetto al mese precedente, ma per ragioni ben precise.
La pensione di aprile 2026 viene accreditata mercoledì 1° aprile, primo giorno bancabile del mese. La data è unica per tutte le modalità di riscossione: conto corrente bancario, conto o libretto postale e ritiro in contanti agli sportelli di Poste Italiane. Per chi sceglie il ritiro allo sportello, Poste Italiane suggerisce un calendario orientativo per iniziale del cognome, utile per distribuire gli accessi ed evitare code:
Il turno è indicativo, non vincolante. Il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per importi netti non superiori a 1.000 euro: chi riceve un assegno di importo maggiore è tenuto a comunicare all’INPS un conto corrente bancario o postale per l’accredito. I titolari di Libretto di Risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution possono in alternativa prelevare direttamente dai Postamat.
Molti pensionati si accorgeranno che l’importo di aprile è inferiore a quello percepito il mese precedente. Non si tratta di nuove trattenute: la differenza è dovuta alla fine degli arretrati straordinari accreditati a marzo. Con il cedolino di marzo 2026, l’INPS aveva applicato per la prima volta le nuove aliquote IRPEF della Legge di Bilancio 2026 e restituito i conguagli di gennaio e febbraio per la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% sul secondo scaglione di reddito. A ciò si aggiungevano gli arretrati dell’aumento della maggiorazione sociale per i trattamenti più bassi, pari a circa 20 euro al mese — con tre mensilità cumulate su quello stesso cedolino. Ad aprile queste voci straordinarie non compaiono più: l’assegno torna alla quota ordinaria, strutturalmente più bassa di quella percepita a marzo.
Sul cedolino di aprile pesa un ulteriore elemento che riguarda una platea più circoscritta. Nel corso del 2025, l’INPS ha applicato per errore una detrazione fiscale riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti in attività — quella introdotta dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207 — a un gruppo di pensionati con redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro. Il meccanismo ha gonfiato il netto mensile per diversi mesi, con un accumulo che in alcuni casi si è avvicinato ai 1.000 euro. Le verifiche effettuate in occasione della Certificazione Unica INPS hanno fatto emergere l’anomalia, rendendo necessario il recupero delle somme erogate indebitamente.
Il recupero avviene tramite trattenute dirette sulla pensione di aprile. Per i pensionati con assegni più contenuti, l’INPS ha previsto la possibilità di rateizzare il debito su più mensilità , per evitare che la trattenuta azzeri l’importo mensile. Chi rientra nella platea interessata può verificare la propria situazione accedendo all’area personale MyINPS oppure rivolgendosi a un patronato o alla sede INPS territoriale.
Sul piano fiscale, aprile non porta novità rispetto ai mesi precedenti. Le aliquote IRPEF applicabili alla rivalutazione delle pensioni 2026 restano quelle introdotte dalla Legge di Bilancio:
Prosegue il recupero delle addizionali regionali e comunali relative al 2024, spalmate in undici rate mensili da gennaio a novembre 2026. Da marzo e fino a novembre viene trattenuto anche l’acconto dell’addizionale comunale 2026, calcolato nella misura del 30% dell’imposta dovuta. Sono escluse dalla tassazione le pensioni di invalidità civile, gli assegni sociali e le prestazioni soggette a regimi fiscali particolari.
Per verificare l’importo netto, le trattenute e le singole voci del cedolino è necessario:
Il cedolino è consultabile anche tramite l’app MIA App dell’INPS. È disponibile dal 20 marzo, con qualche giorno di anticipo rispetto all’accredito, per consentire di segnalare tempestivamente eventuali anomalie. In caso di voci poco chiare o trattenute inattese, il riferimento è un patronato o la sede territoriale INPS.
Con la circolare n. 716 del 20 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le regole di attuazione della misura Sviluppo competenze specialistiche delle PMI, il fondo perduto da 50 milioni di euro destinato alla transizione digitale e green. Le domande si aprono il 21 aprile su Invitalia con graduatoria di merito: meno di un mese per prepararsi rispettando le specificazioni operative che la nuova circolare ha reso vincolanti.
L’agevolazione copre il 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.
Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Prima dell’invio conviene quindi verificare la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.
La circolare 716/2026 chiarisce inoltre che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente.
I progetti di formazione del personale devono durare al massimo un anno, con avvio entro sei mesi dalla concessione, e utilizzare soggetti formatori qualificati e indipendenti. I costi ammissibili del piano formativo devono essere compresi tra 10.000 e 60.000 euro.
Il contributo a fondo perduto rimborsa le principali voci legate al progetto:
È prevista una premialità per i progetti sovraregionali, che possono coinvolgere fino a 10 imprese appartenenti ad almeno due regioni diverse. L’agevolazione di base aumenta di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 punti per le medie.
La circolare non lascia margini interpretativi: sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza fisica, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma — sincrona, asincrona o blended — e il training on the job.
Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza.
Sul fronte dei lavoratori in cassa integrazione, la circolare introduce una distinzione netta: i dipendenti in CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) possono partecipare, ma solo nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) sono invece esclusi, perché la misura è concepita per situazioni di ordinaria operatività , non per crisi aziendali strutturali.
Il provvedimento definisce un perimetro preciso per gli ambiti di intervento, che vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura è costruita per sostenere piani formativi collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud.
Una quota del 40% delle risorse complessive è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che ricevono una corsia dedicata dentro il plafond complessivo.
L’invio telematico attraverso lo sportello online di Invitalia sarà possibile dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026. I contratti con i soggetti formatori devono essere sottoscritti dopo la presentazione della domanda: firmare prima è causa di esclusione.
Le agevolazioni non vengono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le pratiche sono valutate secondo una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto.
Tra gli elementi che pesano nella valutazione rientrano:
Il superamento del click day rende la misura più selettiva e più esposta alla qualità del progetto, non solo alla rapidità dell’invio.
Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato. La seconda — o l’unica nel caso di erogazione in soluzione unica — può essere richiesta esclusivamente a conclusione dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione.
Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti per oneri di riscatto, ricongiunzione o rendita. Con il messaggio n. 965 del 19 marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica la possibilità di consultare e scaricare la documentazione che certifica i pagamenti effettuati nel 2025 per il riscatto della laurea e di altri periodi contributivi, per la ricongiunzione di periodi contributivi oppure per la rendita vitalizia.
Le ricebute fiscali sono accessibili direttamente dal Portale dei Pagamenti INPS, in tempo utile per la dichiarazione dei redditi 2026.
Le attestazioni si raggiungono seguendo questo percorso sul sito INPS: Pensione e Previdenza → Ricongiunzioni e Riscatti → Portale dei Pagamenti INPS → Accedi all’area tematica → Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite → Entra nel servizio → Accedi → Pagamenti effettuati → Stampa attestazione. Sono disponibili due modalità di accesso:
Le attestazioni certificano le somme effettivamente versate nel 2025 per oneri previdenziali e sono i documenti indispensabili per portare in deduzione o detrazione tali importi nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2026 o Modello Redditi PF 2026). Riguardano versamenti connessi a diverse operazioni:
Il regime fiscale varia in base alla tipologia di operazione e alla data di presentazione della domanda:
Non sono presenti sul Portale dei Pagamenti le attestazioni relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei propri dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP. Questi ultimi possono però visualizzare i versamenti effettuati direttamente in unica soluzione seguendo il percorso: Prestazioni e servizi → Servizi → Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati → Accedi → Servizi GDP → Area Tematica → Contributi e Versamenti → Consultazione → Versamenti Consultazione.
In caso di discordanza tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, è possibile richiedere la rettifica del documento rivolgendosi direttamente a una sede INPS.
Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro di congedo straordinario per cure (invalidità civile al 67%), ma mi è stato negato motivando il diniego con la mancanza di requisiti.
Sono affetta da esiti di TBC polmonari bronchiettasie BPCO con riacutizzazioni frequenti e insufficienza respiratoria.
Chi ha ragione?
Il 16 marzo 2026 l’AGCOM ha pubblicato le FAQ operative sulle linee guida per gli influencer e i content creator, traducendo in indicazioni pratiche un quadro normativo che si è consolidato nel corso del 2025 con la delibera 197/25/CONS. Le FAQ chiariscono come applicare le regole di trasparenza pubblicitaria post per post, formato per formato: un riferimento operativo per chi crea contenuti con finalità promozionali sulle piattaforme social.
Le FAQ consolidano la definizione di influencer già contenuta nelle linee guida, estendendola rispetto alla versione originaria del 2024. È influencer — o content creator — il soggetto, persona fisica o giuridica, che crea o seleziona contenuti diffusi al pubblico tramite piattaforme online e ne controlla le scelte editoriali in cambio di un corrispettivo in denaro o di qualsiasi altra utilità economica. La definizione include espressamente anche i personaggi virtuali e i profili gestiti da team, purché vi sia controllo editoriale. Gli influencer “rilevanti” sono equiparati a fornitori di servizi media e sono tenuti a rispettare le disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (Dlgs 208/2021).
Un’eccezione rilevante: i giornalisti iscritti all’Albo non rientrano nella categoria degli influencer rilevanti. L’articolo 22 del Codice deontologico vieta loro di prestare nome, voce o immagine per promuovere marchi e prodotti commerciali, escludendo per definizione il requisito dell’attività economica richiesto dalla disciplina AGCOM.
Con la delibera 197/25/CONS, pubblicata il 5 agosto 2025, AGCOM ha ridefinito i parametri per identificare gli influencer “rilevanti”, quelli soggetti agli adempimenti più stringenti. I vecchi criteri — un milione di follower e un engagement rate minimo del 2% — sono stati sostituiti da una soglia alternativa: almeno 500.000 follower oppure almeno 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma. Le visualizzazioni si calcolano come media dei sei mesi precedenti.
Chi supera queste soglie è tenuto a iscriversi all’Elenco degli influencer rilevanti, uno strumento di trasparenza pubblica — non un albo professionale — disponibile sul sito AGCOM. Il termine per la prima iscrizione era fissato al 5 febbraio 2026; chi non si è ancora adeguato deve regolarizzare senza indugio. AGCOM pubblicherà il primo elenco entro luglio 2026, aggiornandolo poi con cadenza semestrale (15 aprile e 15 ottobre). La mancata iscrizione pur ricorrendo i requisiti non esonera dal rispetto delle regole sostanziali e può comportare diffide e sanzioni.
Un punto che le FAQ chiariscono con forza: gli obblighi di trasparenza pubblicitaria, di correttezza delle comunicazioni commerciali e di tutela dei minori si applicano a tutti gli influencer, anche a chi non raggiunge le soglie per l’iscrizione all’Elenco. La differenza tra rilevanti e non rilevanti riguarda gli adempimenti aggiuntivi — iscrizione, specifici obblighi di condotta rafforzati — non l’obbligo di base di segnalare la natura pubblicitaria dei contenuti.
Un contenuto ha finalità promozionale ogni volta che c’è un pagamento o un beneficio anche non in denaro, un accordo di promozione, un’affiliazione o un codice sconto, o comunque un rapporto che comporta un vantaggio per l’influencer o per terzi in cambio della visibilità di un brand, prodotto o servizio.
La segnalazione deve essere visibile immediatamente, senza alcuna azione da parte dell’utente: non è sufficiente inserire la dicitura in fondo a una caption lunga, in mezzo a una serie di hashtag o in un punto che richiede lo scroll. Taggare il brand non basta. Le FAQ indicano le diciture ammesse e quelle vietate:
Attenzione: ogni formato ha le sue regole, nei video la dicitura deve comparire anche a schermo, non solo nella descrizione; nelle stories deve essere visibile per tutta la durata del contenuto; nelle dirette va reiterata periodicamente.
Le FAQ affrontano uno dei casi più frequenti e discussi: la pubblicazione di contenuti su prodotti ricevuti in gifting. La regola generale è che il disclaimer va inserito con la dicitura “gifted by … / prodotto inviato da …”. Può essere omesso solo al ricorrere cumulativo di tutte queste condizioni:
Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, il disclaimer è obbligatorio. Le FAQ complete sono disponibili sul sito ufficiale di AGCOM.
Ogni mese, quando si avvicina il pagamento della pensione, torna anche la ricerca del cedolino pensione online per controllare importo netto, trattenute e conguagli. Oltre alla consultazione sul portale, l’INPS mantiene attiva anche la funzione che consente di ricevere il documento direttamente via email, attivando il consenso nell’area riservata MyINPS.
L’invio del cedolino pensione via email rientra tra le funzioni collegate ai servizi digitali per i pensionati. È una soluzione utile per chi preferisce non entrare ogni mese nel portale solo per verificare il rateo, ma vuole comunque ricevere nella propria casella di posta il documento con importo liquidato e voci di dettaglio.
Nel percorso oggi richiamato dall’INPS, la sezione da controllare è Contatti e consensi, cioè l’area in cui vengono inseriti recapiti personali e autorizzazioni collegate all’utenza. Qui va verificato che l’indirizzo email sia corretto e che sia stata attivata la preferenza per l’invio del cedolino.
La procedura si svolge interamente online dopo l’accesso a MyINPS, seguendo questi passaggi:
Una volta attivata la preferenza, il pensionato può continuare a usare anche il servizio online per visualizzare, confrontare, scaricare o stampare le varie mensilità . L’email non sostituisce quindi l’area web, ma aggiunge un canale di ricezione più semplice per chi consulta di frequente il documento.
Per accedere alla sezione personale servono in via ordinaria SPID, CIE o CNS. Senza una di queste credenziali non si può gestire in autonomia né la consultazione del cedolino né l’attivazione dell’invio automatico via email.
Il passaggio va tenuto distinto dalla semplice lettura del documento: prima si entra in MyINPS con l’identità digitale, poi si aggiornano i contatti personali e infine si abilita il consenso. Se l’indirizzo email non è presente o non è più usato, conviene correggerlo subito per evitare invii su caselle non più controllate.
Chi non riesce ad accedere al portale può chiedere assistenza tramite il Contact Center INPS oppure valutare la delega a una persona di fiducia per l’uso dei servizi online. È una strada utile soprattutto per i pensionati che non hanno identità digitale o hanno difficoltà a usare in autonomia l’area riservata.
Resta inoltre disponibile la consultazione diretta dal servizio online, utile anche quando serve una copia del cedolino pensione da stampare o allegare a una pratica bancaria, fiscale o amministrativa. In questi casi il documento può essere scaricato dal portale in qualunque momento, senza attendere l’invio nella casella email.
Anche quando si sceglie l’invio via email, il servizio Cedolino della pensione resta il punto di riferimento per leggere il dettaglio del rateo. Nell’area riservata continuano infatti a essere disponibili la consultazione delle mensilità , il confronto tra cedolini, i prospetti di liquidazione e le principali comunicazioni collegate alla pensione.
Questo consente al pezzo di presidiare una query molto precisa, mentre il quadro generale resta coperto dal pillar sul cedolino pensione INPS online. In ottica recovery, la separazione tra i due contenuti evita che lo stesso intento venga coperto due volte con angoli quasi identici.
È entrato in vigore il 12 marzo il decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Per il Ponte sullo Stretto di Messina il testo — approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio e ripassato dalla Ragioneria generale dello Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — non sblocca i cantieri nell’immediato ma ridisegna il percorso autorizzativo e redistribuisce 2,8 miliardi di euro verso Rete Ferroviaria Italiana.
Il cuore del decreto è nell’articolo 1, che impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di adempimenti per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti, che tra ottobre e novembre 2025 aveva bloccato sia la delibera CIPESS sia l’atto aggiuntivo alla convenzione con la società Stretto di Messina.
Il MIT è chiamato ad aggiornare il piano economico-finanziario della società concessionaria, acquisire i pareri tecnici mancanti — tra cui quello dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario — e completare le verifiche ambientali richieste dalla Direttiva Habitat dell’Unione europea, aprendo un confronto con la Commissione europea sui siti coinvolti.
Solo al termine di questo percorso il dossier potrà tornare al CIPESS per una nuova delibera, e quindi alla Corte dei Conti per il visto di legittimità . Il decreto chiarisce inoltre l’ordine logico che era mancato: prima la delibera CIPESS, poi l’atto aggiuntivo alla convenzione — e non viceversa, come era accaduto in precedenza.
Il decreto destina 2,8 miliardi di euro a Rete Ferroviaria Italiana per la riduzione dell’esposizione debitoria: 1,8 miliardi nel 2026 e un ulteriore miliardo nel 2027. RFI negli ultimi anni ha anticipato risorse a imprese e fornitori impegnati nei cantieri ferroviari, accumulando un indebitamento che il provvedimento punta a contenere.
I fondi non provengono da nuovi stanziamenti ma da una rimodulazione temporale degli importi già previsti per il Ponte: nei primi anni di programmazione (2026-2029) la spesa sull’opera viene ridotta rispetto al piano originario, liberando risorse che vengono dirottate verso RFI. La spesa complessiva resta invariata a 13,5 miliardi di euro; cambia solo la distribuzione nel tempo, con un profilo crescente dopo il 2030 e un picco di 1,2 miliardi nel 2034.
Il decreto nomina due commissari straordinari per le infrastrutture di accesso al Ponte, che dovranno procedere in parallelo all’opera principale per evitare che, a collegamento completato, i raccordi a terra siano ancora incompiuti:
Per il Ponte in sé non è prevista alcuna figura commissariale: la gestione strategica e amministrativa rimane in capo al MIT, che risponde direttamente dei tempi dell’iter autorizzativo.
La società Stretto di Messina conferma un piano di costruzione di 7,4 anni: avvio cantieri stimato a settembre 2026, fine lavori entro il 2033. Il 2034 non è una data di completamento spostata in avanti, ma il primo anno di esercizio del Ponte — quando l’infrastruttura sarà operativa per traffico stradale e ferroviario. Le risorse appostate per il 2034 nel decreto sono destinate alle regolazioni contabili finali e al pagamento degli ultimi stati di avanzamento lavori.
Tra i nodi ancora aperti: il completamento del percorso presso la Corte dei Conti, il via libera definitivo della Commissione europea sugli aspetti ambientali e l’aggiornamento del piano economico-finanziario. Finché questi passaggi non saranno chiusi, la data di settembre 2026 per l’apertura dei cantieri resta condizionata all’esito dell’iter autorizzativo.
Mentre il vertice europeo del 19 e 20 marzo tiene banco a Bruxelles, la risposta della Commissione UE alla pressione di dieci governi (Italia compresa) sulla riforma del sistema ETS è già sul tavolo. Per ora la fumata è nera: il meccanismo non si sospende ma la revisione si accelera. Per le imprese, soprattutto quelle ad alta intensità energetica, cambia qualcosa ma non tutto e non subito.
Con una lettera del 16 marzo ai capi di Stato e di governo dell’Unione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiuso la porta alla sospensione dell’ETS (Emission Trading System), il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione di COâ‚‚. Lo strumento è descritto come un presidio irrinunciabile della politica di decarbonizzazione: smantellarlo — anche solo temporaneamente — creerebbe distorsioni della concorrenza tra Paesi e svuoterebbe gli incentivi agli investimenti in tecnologie pulite.
La linea della Commissione trova l’appoggio di Germania, Francia e Spagna, che al Consiglio europeo hanno difeso l’ETS come pilastro della politica climatica. Il fronte favorevole alla sospensione — oltre all’Italia, Austria, Croazia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Bulgaria — rimane in minoranza e si è trovato a dover ammorbidire le richieste originarie.
Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha così ridimensionato la posizione italiana: non più sospensione totale ma intervento selettivo sul settore termoelettrico per evitare che il costo del carbonio si scarichi tre volte sul prezzo finale dell’elettricità .
Se lo stop è escluso, la revisione è invece confermata e anticipata. La Commissione Europea adotterà a breve nuovi parametri di riferimento (benchmark) per le quote assegnate ai settori industriali, tenendo conto delle richieste delle imprese ad alta intensità energetica. È inoltre in arrivo una proposta per rafforzare la Riserva di stabilità del mercato, lo strumento in vigore dal 2019 che dovrebbe attenuare le oscillazioni eccessive dei prezzi delle quote: l’obiettivo è renderlo più reattivo rispetto alle fasi di volatilità acuta, come quella generata dalla crisi energetica seguita al conflitto in Medio Oriente.
Sul fronte della decarbonizzazione industriale, Bruxelles sta lavorando a uno strumento ponte, finanziato dai proventi delle aste ETS, per sostenere le industrie energivore in attesa della costituzione della Industrial Decarbonization Bank. Per le PMI con processi produttivi ad alto consumo energetico, queste misure potrebbero tradursi in accesso a finanziamenti agevolati per la transizione — ma i tempi restano da definire.
L’Italia ha già mosso una pedina in autonomia. Il Decreto Bollette approvato a febbraio 2026 prevede uno scorporo del costo ETS dal prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica: in sostanza, i produttori termoelettrici non potranno trasferire integralmente nelle offerte di mercato il costo delle quote di COâ‚‚. Il risparmio stimato è di circa 3 miliardi di euro l’anno per famiglie e imprese, con entrata in vigore prevista dal 2027.
La misura è però sotto scrutinio della Commissione UE, che ne verifica la compatibilità con le norme sul mercato interno. Una sospensione selettiva dei costi ETS a livello nazionale configura il rischio di distorsioni della concorrenza tra Stati membri — un punto su cui Bruxelles ha già avvertito con chiarezza che non intende derogare. Il governo ha annunciato che notificherà la misura alla Commissione solo dopo l’approvazione parlamentare del decreto.
Sullo sfondo del dibattito sull’ETS1 si muove intanto il dossier ETS2, il sistema parallelo che dal 2027 estenderà il meccanismo cap-and-trade ai fornitori di carburanti per trasporto e combustibili per il riscaldamento. Per le PMI con flotte aziendali o impianti termici a gas, significa un aumento progressivo dei costi già a partire dal prossimo anno. Anche sull’ETS2 si registrano tensioni: diversi Paesi, tra cui l’Italia, ne chiedono la revisione o il rinvio. Per ora la Commissione non ha segnalato aperture su questo fronte. Le imprese hanno ancora un anno per pianificare l’adeguamento — ma il margine si restringe.
Ad aprile 2026 cedolini delle pensioni tornano agli importi ordinari, senza i conguagli di marzo, e dal 1° del mese si apre la finestra per richiedere l’ISEE corrente su variazioni patrimoniali. Dunque, un mese con particolari rilevanti per pensionati, famiglie e lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito. Di seguito il quadro completo delle date di accredito per i pagamenti INPS di aprile 2026: pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI, DIS-COLL e SFL.
Il pagamento della pensione parte da mercoledì 1° aprile 2026. La data vale sia per chi riceve l’accredito sul conto corrente sia per chi ritira l’importo in contanti presso gli uffici postali, possibilità ammessa solo per somme fino a mille euro netti. Per il ritiro allo sportello resta valido il consueto calendario organizzato in base all’iniziale del cognome:
Chi riceve la pensione ad aprile troverà un cedolino più leggero rispetto a quello di marzo: come anticipato sopra, il mese scorso l’importo netto era stato incrementato dal taglio IRPEF al 33% e dai conguagli di gennaio e febbraio. Ad aprile queste voci non sono presenti e l’assegno torna all’importo ordinario.
L’Assegno Unico e Universale sarà accreditato tra il 20 e il 21 aprile 2026 ai nuclei che già ricevono la prestazione e non hanno segnalato variazioni. Per le nuove domande o per i casi in cui sia stato aggiornato l’ISEE, il pagamento potrà invece slittare verso la fine del mese.
Ad aprile sono attesi anche gli arretrati collegati agli adeguamenti previsti dalla Legge di Bilancio, con rivalutazione ISTAT degli importi. Per ricevere la somma corretta resta necessario aver aggiornato l’ISEE entro i termini previsti: in caso contrario, il rischio è quello di percepire solo l’importo minimo o di perdere gli arretrati spettanti.
Dal 1° aprile è possibile presentare la DSU per l’ISEE corrente anche in caso di variazione patrimoniale superiore al 20% rispetto al 31 dicembre 2025, non solo per variazioni reddituali. Chi ha subito perdite rilevanti su investimenti o dismissioni immobiliari nel corso del 2025 può aggiornare il proprio indicatore a partire da questo mese, con effetti diretti sugli importi di Assegno Unico, ADI e SFL spettanti.
Per i nuclei familiari con ISEE fino a 9.360 euro, l’Assegno di Inclusione sarà erogato anche ad aprile secondo due diverse finestre di pagamento:
Anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro, destinato a chi partecipa a percorsi formativi o di politica attiva, il calendario di aprile prevede due momenti distinti:
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono normalmente pagate entro la metà di aprile. La data effettiva può però cambiare da un beneficiario all’altro, in base al momento in cui è stata presentata la domanda e ai tempi di lavorazione della pratica da parte dell’INPS.
Per la Carta Acquisti non è previsto un nuovo accredito nel mese di aprile. Il contributo viene infatti corrisposto con cadenza bimestrale, per un importo complessivo di 80 euro, pari a 40 euro mensili. Il pagamento relativo al periodo è già stato effettuato a marzo, mentre il successivo è atteso a maggio.
Attraverso il servizio Stato di un pagamento, disponibile nell’area riservata MyINPS, i beneficiari possono controllare i dettagli delle somme erogate dall’Istituto, comprese le prestazioni pensionistiche e assistenziali. Il servizio consente di visualizzare importo, causale e data di accredito dei pagamenti disposti nei due mesi precedenti.
La verifica può essere effettuata accedendo con credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, le stesse informazioni possono essere consultate anche attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino, sempre disponibile online. Se emergono ritardi, anomalie o accrediti mancanti, resta possibile rivolgersi al Contact Center INPS oppure a una sede territoriale dell’Istituto per ottenere chiarimenti sulla propria posizione.