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In vigore dal 7 aprile 2026 la prima legge annuale PMI. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — primo provvedimento annuale dedicato alle micro, piccole e medie imprese mai emanato dall’entrata in vigore dello Statuto delle Imprese — diventa finalmente operativa. Un obbligo atteso da quattordici anni ed oggi tradotto in un testo in 6 capi e 26 articoli, che interviene su ricambio generazionale, sicurezza sul lavoro, finanza d’impresa, trasparenza digitale e innovazione.
Oltre il 95% delle imprese attive in Italia è una PMI. Eppure dal 2011 al 2025 nessun esecutivo aveva tradotto in legge l’obbligo sancito dall’articolo 18 della Legge 180/2011, che imponeva al Governo di presentare ogni anno un disegno di legge per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Il provvedimento approvato dal Parlamento rompe questa inerzia con un impianto articolato in sei capi: aggregazioni e continuità aziendale, accesso al credito, semplificazioni, trasparenza digitale, settore Horeca e deleghe al Governo.
Tra le misure operative dal 7 aprile 2026 figura anche la modifica al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 2): l’accesso viene esteso alle operazioni di acquisizione di imprese in crisi da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale operanti nello stesso settore, con un requisito minimo di 20 dipendenti. La doppia condizione — marchio storico per cedente e acquirente, settore omogeneo — punta a garantire continuità produttiva nelle filiere del Made in Italy più esposte alle crisi aziendali.
Per sostenere il ricambio generazionale nelle piccole imprese, la legge introduce — in via sperimentale per il biennio 2026-2027 — un meccanismo di part-time incentivato rivolto a un massimo di 1.000 lavoratori complessivi. I dipendenti a tempo pieno e indeterminato di aziende con meno di 50 dipendenti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028 possono ridurre volontariamente l’orario al 25% o al 50%. La quota contributiva non più versata dall’impresa viene coperta dallo Stato, con un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per rapporto di lavoro trasformato e contribuzione figurativa garantita fino al pensionamento. La contropartita per il datore di lavoro: obbligo di assumere contestualmente un lavoratore under 34 a tempo pieno e indeterminato. Il plafond complessivo per il biennio è di 8,7 milioni di euro.
Sul fronte della salute e sicurezza, l’INAIL dovrà elaborare entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle micro e piccole imprese, calibrati per dimensione e settore. L’art. 10 introduce modelli semplificati specifici anche per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione. Il RSPP potrà svolgere moduli formativi direttamente negli ambienti in cui si sono verificate anomalie. Viene inoltre sancito l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e i veicoli aziendali utilizzati esclusivamente in aree private non accessibili al pubblico, già coperti da polizze specifiche. La legge estende il sistema delle verifiche periodiche obbligatorie alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuoristrada impiegate in frutteto.
La novità con le ricadute più ampie riguarda il lavoro agile. L’art. 11 modifica il D.Lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis all’art. 3: il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di sicurezza — inclusi quelli relativi ai videoterminali — mediante la consegna al lavoratore e al RLS di un’informativa scritta annuale che individua i rischi generali e specifici connessi alla prestazione fuori sede. La norma è di portata generale: si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. La mancata consegna è ora sanzionata penalmente, con sanzioni fino a 5.200 euro.
Per le reti d’impresa viene reintrodotto il regime di sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti in programmi comuni: la quota accantonata al fondo patrimoniale comune non concorre alla formazione del reddito per i periodi d’imposta 2026-2028, fino a un massimo di un milione di euro annuo per impresa. Il beneficio è subordinato all’accantonamento degli utili ad apposita riserva, alla realizzazione degli investimenti entro l’esercizio successivo — previa asseverazione da parte di organismi autorizzati — e alla permanenza nel contratto di rete.
L’agevolazione decade se la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o se l’impresa abbandona il contratto. È subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Le modalità operative saranno definite con decreto MIMIT/MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
La misura più innovativa sul fronte finanziario è la cartolarizzazione del magazzino (art. 8), una novità assoluta per l’ordinamento italiano. La legge modifica la disciplina della cartolarizzazione (L. 130/1999) allargando il patrimonio segregato — il patrimonio separato a garanzia dell’operazione finanziaria — non solo ai crediti ma anche ai diritti e ai beni a essi collegati, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione. Scorte di vino, formaggi stagionati, semilavorati e altri prodotti presenti nei magazzini aziendali potranno essere usati come base per strutturare operazioni di raccolta di capitali, trasformando il valore immobilizzato nelle scorte in liquidità immediata. Lo strumento è accessibile alle PMI non finanziarie anche per cartolarizzare crediti ordinari.
La legge dedica il Capo IV (artt. 18-23) alla trasparenza delle recensioni online. Una recensione è considerata lecita se rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione del servizio; proveniente dalla persona fisica che ha personalmente utilizzato il prodotto; coerente con le caratteristiche della struttura; non legata a promesse di sconti o benefici; corredata da documentazione fiscale che ne attesti l’autenticità . Le recensioni decadono automaticamente dopo due anni dalla pubblicazione. È esplicitamente vietata la compravendita di recensioni, apprezzamenti e interazioni — anche tra imprenditori e intermediari, e anche tramite piattaforme e motori di ricerca.
Spetta all’AGCM, in raccordo con il Ministero del Turismo, definire le linee guida operative — atto ancora da emanare — e svolgere monitoraggio annuale con relazione alle Camere. Le associazioni rappresentative delle imprese turistiche potranno richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile.
Non ancora operative, perché subordinate a decreti legislativi attuativi, le deleghe contenute nella legge disegnano le riforme strutturali che arriveranno nei prossimi mesi.
La riforma dei Confidi (art. 7, delega 12 mesi) prevede la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario, con l’obiettivo di stimolare aggregazioni tra consorzi, aprire la compagine sociale a soggetti diversi dalle PMI, ampliare le attività esercitabili verso la consulenza alle imprese consorziate e ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio. Le centrali consortili (art. 4, delega 12 mesi) — nuovi enti mutualistici vigilati dal MIMIT per coordinare consorzi di filiera — potranno essere istituite solo dopo i decreti attuativi: il riconoscimento richiede almeno cinque consorzi distribuiti in almeno tre regioni con almeno dieci consorziati ciascuno.
Il riordino dell’Artigianato (art. 15, delega 9 mesi) aggiornerà una normativa ferma al 1985, con l’obiettivo di valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano, favorire la trasmissione intergenerazionale delle competenze e promuovere i processi di aggregazione. Già operativo invece il divieto di usare il termine “artigianale” nella pubblicità per le imprese non iscritte all’albo provinciale o che non realizzano direttamente i prodotti, con sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato e un minimo di 25.000 euro.
Infine la delega per il testo unico su startup, incubatori e PMI innovative punterà a razionalizzare un quadro normativo stratificato in tredici anni dal primo Startup Act.
Dal 3 marzo 2026 è in vigore il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica approvato dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 3/2026, aggiornato per recepire le novità della Legge di Bilancio 2026. Chiunque debba presentare la DSU per la prima volta o per rinnovare l’ISEE ordinario, per minori o universitari dovrà usare la modulistica aggiornata. Anche ai fini del nuovissimo ISEE d’inclusione.
La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il documento che fotografa la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Viene presentata all’INPS o a un CAF e serve all’istituto previdenziale per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il parametro che determina l’accesso a decine di prestazioni sociali agevolate: dall’Assegno Unico Universale al bonus asilo nido, dall’Assegno di Inclusione alle riduzioni sulle rette universitarie, fino alle agevolazioni sulle bollette di luce e gas.
La verifica della situazione economica avviene attraverso il Sistema Informativo ISEE (SII), al quale l’ente erogatore accede per acquisire il valore dell’indicatore, la composizione del nucleo familiare e i dati contenuti nella DSU. Il soggetto che compila e sottoscrive la DSU si assume la responsabilità , anche penale, di quanto dichiarato.
La DSU è composta da due categorie di informazioni. Una parte è precompilata dall’INPS con i dati già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’istituto stesso: redditi complessivi ai fini IRPEF, trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dall’INPS non rientranti nel reddito imponibile, saldi e giacenze medie dei conti correnti. L’altra parte è invece autodichiarata dal contribuente, che ne assume piena responsabilità : dati anagrafici e beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione (per l’ISEE 2026, il riferimento è il 31 dicembre 2024).
I dati da indicare nella DSU riguardano dunque i redditi percepiti e i patrimoni immobiliari e mobiliari riferiti al biennio precedente, insieme alla composizione del nucleo familiare risultante alla data di presentazione della dichiarazione. Per la componente mobiliare, dal 3 aprile 2025 è possibile escludere dal calcolo i titoli di Stato (BOT, BTP, CCT), i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare: una novità che va gestita manualmente in caso di DSU non precompilata.
Per la maggior parte delle famiglie è sufficiente la DSU mini, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali essenziali e consente di ottenere l’ISEE standard, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. La DSU integrale va invece compilata quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:
Il decreto ministeriale del 2 marzo 2026 ha approvato la nuova modulistica DSU, che recepisce in modo definitivo le novità della Legge di Bilancio 2026 rimaste fino a febbraio in una fase transitoria. Chi ha presentato la DSU tra gennaio e fine febbraio 2026 non deve ripresentarla: l’INPS ricalcola automaticamente l’ISEE con i nuovi parametri.
La novità più rilevante riguarda la franchigia sull’abitazione principale, che per le prestazioni dell’ISEE di inclusione sale da 52.500 a 91.500 euro, con un ulteriore incremento fino a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane e un aumento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Questa franchigia più favorevole si applica però solo alle cinque prestazioni dell’ISEE di inclusione (Assegno Unico, ADI, SFL, Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati): per tutte le altre prestazioni resta il calcolo ordinario.
Dal 1° gennaio 2026 l’INPS applica automaticamente l’ISEE di inclusione per le prestazioni che lo prevedono: se una domanda risulta rigettata con l’ISEE ordinario, viene sospesa e riesaminata d’ufficio con il nuovo indicatore, senza necessità di nuovi adempimenti da parte del richiedente. Anche la scala di equivalenza per i nuclei con figli diventa più favorevole: le maggiorazioni per ogni figlio salgono di 0,05 punti ciascuna.
La DSU può essere presentata attraverso quattro canali. Il più rapido è la modalità online sul sito INPS, accedendo al Portale Unico ISEE con credenziali SPID, CIE o CNS: la versione precompilata carica automaticamente i dati già in possesso dell’istituto e consente di ottenere l’attestazione ISEE in tempo reale, previa conferma o modifica dei dati e acquisizione del consenso dei componenti maggiorenni del nucleo. In alternativa, la DSU può essere presentata a un CAF, direttamente all’ente erogatore della prestazione o al Comune.
Con la Legge di Bilancio 2026 la modalità precompilata diventa la via prioritaria anche per la presentazione tramite CAF e intermediari. L’INPS rende disponibile l’attestazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, attraverso il servizio online, le sedi territoriali o l’ente al quale è stata presentata la dichiarazione. La DSU è valida dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno: ogni anno occorre compilarne una nuova per mantenere l’ISEE in corso di validità . Per conoscere i moduli aggiornati è possibile scaricare i modelli DSU 2026 direttamente dal sito.
Se la situazione reddituale o patrimoniale del nucleo familiare cambia in modo rilevante nel corso dell’anno — perdita del lavoro, cassa integrazione, cessazione di trattamenti previdenziali — è possibile ottenere un ISEE corrente aggiornato senza aspettare il rinnovo ordinario. Lo strumento fotografa la situazione economica in un arco temporale più ravvicinato rispetto all’ISEE standard, che utilizza i dati del biennio precedente, e si richiede presentando la DSU ISEE corrente.
Per le variazioni reddituali la DSU corrente deve essere aggiornata entro due mesi dalla variazione. La validità dell’attestazione corrente è di sei mesi dalla presentazione. Dal 1° aprile di ciascun anno è possibile richiedere l’ISEE corrente anche in caso di variazioni patrimoniali rilevanti, con riferimento al patrimonio posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente. L’ISEE corrente sostituisce temporaneamente l’ISEE ordinario per le prestazioni che lo ammettono: prima di presentare la DSU corrente è utile verificare che la prestazione di interesse la accetti come base di calcolo, poiché non tutte le misure lo prevedono.
Quando parliamo di prestiti – che si tratti di credito al consumo, finanziamenti finalizzati, mutui, leasing e cessione del quinto – concessi da una banca, una finanziaria o altro soggetto intermediario a fronte di interessi e costi accessori, per capire la reale convenienza bisogna valutare durata, tassi e garanzie richieste.
A incidere sono il costo totale, la sostenibilità del rimborso e la flessibilità dello strumento scelto.
In questo scheda spieghiamo quindi come orientarsi tra i prestiti, quali differenze esistono tra le principali soluzioni disponibili e gli errori evitare prima di firmare un contratto di finanziamento.
Il No al referendum sulla giustizia ha vinto con il 54% dei voti, un’affluenza record del 58,9% e un margine di quasi due milioni di schede. La riforma costituzionale voluta dal governo Meloni — separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, doppio CSM e Alta Corte Disciplinare — è bocciata. Giorgia Meloni parla di «occasione persa» ma esclude qualsiasi ipotesi di dimissioni. Il centrosinistra esplode di gioia in piazza Barberini, a Roma, e lancia le primarie di coalizione in vista delle politiche del 2027. Il referendum sulla giustizia ha aperto una nuova stagione politica.
Gli instant poll alla chiusura dei seggi davano il No tra il 49,5% e il 53,5%. Il risultato definitivo si è assestato sul 53,7% — circa 15 milioni di voti contrari alla riforma della giustizia contro 13 milioni di favorevoli — con uno scarto di quasi due milioni di schede che rende il verdetto difficile da rileggere come semplice voto sul merito di una norma tecnica.
Il dato che più ha sorpreso è il 58,9% di partecipazione: la seconda affluenza più alta nella storia dei referendum costituzionali italiani, e la nona su 23 tornate referendarie dal 1946 a oggi. Per confronto: al referendum abrogativo del 2025 su lavoro e cittadinanza aveva votato il 29,8%; alle europee del 2024 il 49,7%. La mobilitazione del fronte del No ha ampiamente superato il bacino elettorale tradizionale dei partiti che lo sostenevano, segnale che il voto ha intercettato qualcosa di più largo delle appartenenze politiche consolidate.
La geografia del voto è altrettanto eloquente. Il No ha prevalso in tutte le regioni italiane tranne tre — Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, tradizionali bastioni del centrodestra — e ha raggiunto il risultato più alto in Campania, con il 67% dei contrari alla riforma. A Roma il No ha toccato il 60,31%, con un’affluenza del 64,25%, superiore alla media nazionale. Il dato generazionale è forse il più dirompente: nella fascia 18-34 anni i voti contro la riforma hanno raggiunto il 61%.

L’analisi del voto prodotta da YouTrend alla chiusura dei seggi sgombra il campo da letture semplicistiche. Il 61% dei votanti No ha indicato come motivazione principale il desiderio di non modificare la Costituzione: un orientamento conservativo-istituzionale che trascende la contrapposizione governo-opposizione. Al secondo posto il contrasto al sorteggio dei componenti dei nuovi CSM (39%). Solo al terzo posto il voto di opposizione al governo Meloni, indicato dal 31% dei No.
La riforma, approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025 senza raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria a evitare il referendum, prevedeva tre modifiche strutturali all’ordinamento giudiziario: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, elevata a principio costituzionale; lo sdoppiamento del CSM nell’istituzione di un doppio organo di autogoverno, uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti; e la nascita di un’Alta Corte Disciplinare.
I sostenitori del Sì — centrodestra compatto, più Azione e una parte marginale di +Europa — avevano argomentato che la riforma avrebbe garantito la terzietà del giudice e ridotto il peso delle correnti interne alla magistratura. L’opposizione aveva ribattuto che la riforma avrebbe indebolito l’autonomia delle toghe, frammentandone l’autogoverno e aprendo spazi di influenza del potere politico sulla magistratura. A vincere è stata la seconda lettura — ma con una motivazione prevalente che ha poco di ideologico e molto di istituzionale. Il procuratore antimafia Nicola Gratteri ha parlato di «segnale forte e chiaro: la società civile è viva e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali».
Il fronte del Sì aveva anche tentato, nelle ultime settimane di campagna, di agitare argomenti più emotivi — il rischio che la bocciatura della riforma avrebbe favorito la scarcerazione di detenuti pericolosi. Una strategia che, stando ai dati sull’affluenza e sulla distribuzione del voto, si è rivelata controproducente: secondo l’istituto Piepoli, la rimonta del No è coincisa esattamente con il momento in cui la premier è entrata in campagna con temi divisivi estranei al merito della riforma.
Migliaia di persone in piazza Barberini a Roma, cortei spontanei a Milano, Napoli, Catania, Palermo. La vittoria del No ha trasformato la serata elettorale in qualcosa che assomigliava a una festa di piazza con bandiere della Cgil, cori di «Bella ciao» e striscioni con la scritta «L’Italia che resiste ancora». La segretaria del Pd Elly Schlein ha sintetizzato così il significato del risultato: «Arriva un messaggio politico chiaro. C’è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità ».
Il leader del M5S Giuseppe Conte, reduce da una campagna referendaria molto attiva, ha parlato di «avviso di sfratto» per il governo. Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra ha chiesto «coraggio, poca ambiguità e stop ai tentennamenti» nella costruzione di una proposta alternativa. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha convocato la piazza come simbolo di «una nuova primavera del Paese».
La notizia politica più rilevante, tuttavia, è arrivata quasi in contemporanea dai tre leader principali del campo avverso al governo: Matteo Renzi, Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno evocato le primarie di coalizione in vista delle politiche del 2027. Una convergenza accelerata dalla vittoria referendaria, ma che sconta già le prime tensioni: Riccardo Magi di Più Europa ha invitato a «non pensare subito allo strumento delle primarie», preferendo costruire prima una proposta programmatica condivisa. La posizione di Azione — che aveva sostenuto il Sì con Carlo Calenda, rimasto isolato dal resto dell’opposizione — e quella di Italia Viva, che aveva lasciato libertà di voto ai propri elettori, rendono la ricomposizione del campo largo più complicata di quanto i festeggiamenti di piazza suggeriscano.
Giorgia Meloni è stata la prima leader della maggioranza a farsi fotografare al seggio domenica 22 marzo e la prima a commentare il risultato con un videomessaggio sui social: «Gli italiani hanno deciso. Rispettiamo questa decisione. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia, ma questo non cambia il nostro impegno a lavorare per il bene della nazione». Nessuna ipotesi di dimissioni — esclusa fin dall’inizio della campagna e riconfermata dopo il voto. Renzi le ha consigliato in modo diretto di «avere il coraggio di dimettersi come feci io» dopo la sconfitta del 2016: una frecciata rimasta, per ora, senza risposta.
La stampa internazionale ha letto il risultato in modo più severo rispetto alla versione ufficiale del governo. Politico.eu ha scritto che la sconfitta «indebolirà probabilmente la posizione politica del primo ministro in vista delle elezioni generali». Euractiv ha parlato di «duro colpo politico». Le Monde ha citato un politologo britannico dell’Università del Surrey secondo cui «l’immagine di invincibilità di Meloni si incrina».
In Italia, la critica più diretta è venuta dall’interno della stessa maggioranza: il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha ammesso che «più che un referendum sulla separazione delle carriere, è diventato un referendum sul governo Meloni sì o Meloni no».
La lettura preferita dal fedelissimo della premier Giovanbattista Fazzolari è diversa: «In situazioni di grande incertezza i cittadini non vogliono fare salti nel vuoto e preferiscono lo status quo». Una chiave di lettura che, politicamente, ha il vantaggio di non chiamare in causa la leadership — ma che fatica a reggere di fronte a un’affluenza del 59%, la più alta nelle ultime tornate elettorali nazionali. Il braccio destro della premier predica «serenità » e «maggiore compattezza» della coalizione, consapevole che il centrodestra è entrato in una lunga stagione di campagna elettorale.
I sondaggi effettuati contestualmente al voto chiariscono la frattura: il 54% degli italiani ritiene che Meloni debba continuare a guidare il governo anche dopo la sconfitta, il 26% chiede le dimissioni. Ma tra chi ha votato No, il 47% vorrebbe che la premier lasciasse: un dato che segnala quanto il referendum, pur non essendo formalmente un voto di fiducia, abbia finito per esserlo nella percezione di una parte rilevante dell’elettorato.
La vittoria del No non equivale a un’approvazione dello stato attuale della giustizia italiana. Molti tra i sostenitori del No lo hanno detto con chiarezza nel corso della campagna. Il presidente delle Acli Emiliano Manfredonia ha commentato il risultato come «un monito chiaro: la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Se si interviene sulla Carta, lo si fa insieme, con il più ampio consenso possibile». Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso atto del risultato con sobrietà : «Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare la complessità di questa riforma». Il vicepremier Antonio Tajani ha aggiunto: «La riforma della giustizia rimane un tema aperto. Non rinunceremo a occuparcene».
Sul piano giuridico, la bocciatura referendaria significa che la legge costituzionale non entra in vigore e che la Costituzione resta invariata. Se il governo vorrà riproporre una riforma della magistratura, dovrà ripercorrere l’intero iter di revisione costituzionale dall’inizio: doppia approvazione di Camera e Senato, con la necessità — per evitare un nuovo referendum — di raggiungere la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere nelle seconde deliberazioni. Una condizione che, nell’attuale composizione parlamentare e con le opposizioni più coese di prima, appare fuori portata nel breve periodo.
Restano però aperti i nodi che avevano giustificato il percorso riformatore: il peso delle correnti interne alla magistratura, il rapporto tra toghe e politica, le inefficienze del sistema disciplinare. Il CSM unico, l’organo di autogoverno della magistratura, continuerà a funzionare secondo le regole attuali. Il dibattito su come intervenire — con riforme ordinarie invece che costituzionali, e con un metodo diverso da quello della contrapposizione frontale — resta aperto e, probabilmente, si riaprirà già nelle prossime settimane.
Le elezioni politiche sono attese entro la fine del 2027. Il referendum ha accelerato i tempi di una campagna elettorale che, secondo più di un esponente della stessa maggioranza, «durerà un anno». Per il centrodestra l’obiettivo è restare compatto su un programma di governo che giustifichi il mandato ricevuto nel 2022, senza cedere alla pressione di un campo avverso che per la prima volta, dall’insediamento di Meloni a Palazzo Chigi, si presenta con slancio politico alle spalle. La parola d’ordine nei corridoi della maggioranza è «non farsi rosolare» e non lasciare al centrosinistra il tempo di costruire un’alternativa credibile.
Per il campo largo la sfida è opposta: trasformare una vittoria referendaria — ottenuta su un tema di garanzia istituzionale, non su un programma di governo — in una coalizione politica strutturata e credibile. Le primarie evocate nella notte del 23 marzo restano un cantiere aperto, con tensioni già visibili tra chi vuole accelerare e chi preferisce costruire prima una proposta programmatica condivisa. La questione della legge elettorale, che il governo sta ridisegnando e su cui le opposizioni hanno già alzato i toni, potrebbe diventare il terreno di scontro più aspro dei prossimi mesi: cambiare le regole del gioco a un anno dalle elezioni è una mossa ad alto rischio politico per chiunque la faccia.
Sullo sfondo rimane il dato più difficile da ignorare: nella fascia 18-34 anni i voti No hanno raggiunto il 61%. Un segnale generazionale che le opposizioni leggono come una grande opportunità politica e che il centrodestra dovrà imparare ad ascoltare, se vuole competere nel 2027 senza affidarsi soltanto alla frammentazione del campo avversario. La nuova partita politica italiana è appena cominciata.
Una delega di firma su conto intestato a moglie, figli o altri terzi può bastare a far entrare quelle movimentazioni nel raggio d’azione del Fisco. Con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione torna infatti su un punto che pesa in molte verifiche: l’intestazione formale del conto non mette al riparo dai controlli se emergono elementi idonei a dimostrare che la disponibilità reale del rapporto è in capo al contribuente.
Il passaggio più delicato della decisione riguarda proprio la delega di firma. Per la Cassazione, questo elemento può concorrere a dimostrare che i movimenti su un conto intestato a terzi siano in realtà riferibili al contribuente sottoposto a verifica, soprattutto quando la delega si accompagna a una gestione effettiva del rapporto bancario. A pesare è la disponibilità  delle somme, che può emergere dal modo in cui il conto viene utilizzato e dalla frequenza con cui il delegato interviene nelle operazioni.
Per imputare i movimenti al contribuente è sufficiente una prova presuntiva dell’interposizione, purché fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Tra questi rientrano la stessa delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sul conto e l’eventuale inverosimiglianza che quelle somme siano davvero riconducibili all’intestatario formale.
È questo il punto che rende la pronuncia più incisiva sul piano pratico. Il conto intestato a un familiare o a un altro soggetto non viene guardato come un dato neutro se il quadro complessivo lascia emergere una intestazione solo apparente.
Una volta superato questo passaggio, entrano in gioco le presunzioni legali previste dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 600/1973. È qui che il terreno si sposta: i movimenti bancari possono essere letti come componenti di reddito imponibile e il contribuente deve fornire una prova analitica contraria.
Il principio non autorizza una scorciatoia indiscriminata, ma rende più pesante la posizione di chi dispone di un conto altrui in modo stabile. Quando la riferibilità sostanziale del rapporto viene raggiunta per via presuntiva, non serve più pretendere dall’Ufficio un passaggio ulteriore sul singolo movimento per far scattare il meccanismo dell’articolo 32.
Dopo la prova dell’interposizione, la partita si sposta sulla giustificazione dei movimenti. Sarà il contribuente, in base alla propria posizione di imprenditore o libero professionista, a dover dimostrare che quelle somme non costituiscono reddito imponibile.
Qui torna centrale la qualità della documentazione. Bonifici, versamenti e prelievi devono poter essere ricondotti a causali verificabili e a poste non imponibili o già tassate, altrimenti il conto formalmente intestato a terzi rischia di trasformarsi in un canale di contestazione fiscale diretto.
Il principio ribadito dalla Cassazione si inserisce in un orientamento già noto sulle presunzioni fiscali sui conti correnti, ma aggiunge un tassello più netto sul peso della delega di firma nei rapporti intestati a terzi. Il punto non è la parentela o la mera intestazione, ma la combinazione tra disponibilità di fatto, operatività e coerenza economica delle somme.
Per chi utilizza conti intestati ad altri, il messaggio è chiaro: la forma non basta. Se l’uso del rapporto bancario mostra che il titolare reale delle operazioni è un altro soggetto, l’accertamento può spostarsi rapidamente dal conto al reddito del contribuente verificato.
Non si è ancora spenta l’onda lunga del rinnovo 2022-2024 che per i dipendenti degli Enti Locali si apre già il capitolo successivo. Il nuovo Contratto 2025-2027 parte da un atto di indirizzo che mette sul tavolo quasi un miliardo di euro a regime e stima nuovi aumenti medi da 135,5 euro lordi al mese. Ma la trattativa vera deve ancora entrare nel vivo e i tempi non saranno brevi.
Il dato che richiama maggiore attenzione è quello dell’aumento medio mensile, ma in questa fase non si tratta ancora di una voce già acquisita nel cedolino. L’atto di indirizzo serve infatti a fissare risorse e priorità del negoziato per il nuovo CCNL delle Funzioni Locali, che dovrà poi essere discusso con l’ARAN e tradotto nel testo contrattuale. Il nuovo incremento da 135,5 euro lordi va letto come stima media di partenza del triennio 2025-2027, distinta dagli effetti economici del contratto 2022-2024 firmato a febbraio e in fase di recepimento negli enti.
In pratica, in parallelo viaggiano due tranche di aumenti: quelli 2022-2024 approvati a febbraio (con erogazione in busta paga da subito, compresi gli arretrati) e quelli 2025-2027 in via di definizione (che una volta approvati avranno valore retroattivo).
La dote prevista per il rinnovo segue una progressione netta: 329,60 milioni di euro per il 2025, 659,20 milioni per il 2026 e 988,81 milioni a decorrere dal 2027. La platea indicata nell’atto di indirizzo riguarda 403.617 dipendenti non dirigenti del comparto.
Il peso economico dell’intervento serve a dare continuità alla nuova tornata contrattuale, ma anche a rafforzare un comparto che da tempo soffre di scarsa attrattività salariale e di difficoltà crescenti nel trattenere professionalità qualificate.
Il nodo politico del negoziato è anche retributivo. Gli enti locali restano esposti a un divario stipendiale rispetto ad altri comparti della PA e il confronto con le Funzioni centrali pesa sempre di più, soprattutto nei profili tecnici e amministrativi più richiesti.
Il nuovo contratto nasce anche con l’obiettivo di rendere più competitivo il lavoro nei Comuni, nelle Province e negli altri enti territoriali, sia sul piano degli stipendi sia su quello degli strumenti organizzativi e del salario accessorio.
L’atto di indirizzo non si limita alle buste paga. Tra le linee di lavoro indicate per il rinnovo compaiono una maggiore flessibilità sull’articolazione settimanale dell’orario, margini più ampi in alcuni periodi dell’anno e una particolare attenzione a chi assiste familiari fragili o ha figli in età scolastica.
Accanto a questo, il documento chiede di rafforzare il welfare contrattuale, la valorizzazione delle competenze e l’inserimento di figure professionali più aderenti ai nuovi fabbisogni degli enti, compresi alcuni profili legati alla comunicazione digitale e alla trasformazione organizzativa.
Dopo l’atto di indirizzo, il passaggio decisivo è l’apertura del confronto negoziale. Sarà in quella sede che le risorse verranno tradotte in voci retributive, criteri di distribuzione e nuove regole contrattuali, con un equilibrio da trovare tra stipendio tabellare, salario accessorio e margini di armonizzazione economica.
Nel quadro più ampio dei rinnovi contrattuali della PA 2025-2027, il comparto delle Funzioni Locali si gioca quindi un passaggio delicato: recuperare terreno sugli stipendi senza lasciare in secondo piano attrattività , organizzazione del lavoro e tenuta dei servizi sul territorio.
Contro i rischi del caro petrolio, 10 misure immediate che possono mettere al riparo famiglie e imprese, benché tocchino da vicino le abitudini quotidiane e i costi aziendali. Nel piano anti-shock dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) entrano smart working, meno voli, limiti di velocità più bassi, trasporto pubblico e car sharing, con l’obiettivo di alleggerire la domanda di greggio mentre la crisi in Medio Oriente continua a spingere i prezzi verso l’alto.
L’Agenzia sposta l’attenzione su un terreno meno politico ma molto più concreto: i consumi, invitando a tagliare gli spostamenti più energivori, ridurre l’uso dell’auto e ripensare trasferte e abitudini quotidiane per contenere l’effetto del caro petrolio su benzina, gasolio e carburante aereo.
Il report nasce dentro uno scenario che l’AIE definisce eccezionale. Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per circa un quinto del consumo mondiale di petrolio, si è quasi fermato e i prezzi dei carburanti hanno ricominciato a correre insieme al greggio, tornato sopra i 100 dollari al barile.
Sul lato dell’offerta una prima risposta è già arrivata con il rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche dei Paesi membri dell’AIE. Per l’Agenzia, però, questa mossa non basta da sola a compensare una rottura così ampia delle forniture e serve intervenire anche sul lato della domanda.
Tra i settori più esposti c’è anche quello aereo. L’AIE suggerisce di limitare i viaggi in aereo quando esistono alternative, soprattutto nelle trasferte d’affari, per alleggerire la pressione sul jet fuel in una fase in cui diversi scali asiatici segnalano margini di scorta sempre più stretti. Il cuore del piano riguarda però i trasporti su strada, che da soli valgono circa il 45% della domanda globale di petrolio. È qui che l’AIE individua i margini di riduzione più rapidi, con misure che toccano in modo diretto pendolarismo, flotte aziendali, consegne merci e viaggi di lavoro.
Molte delle leve indicate riguardano regole temporanee e cambi di comportamento. Dallo smart working ai limiti di velocità , fino alle targhe alterne nelle grandi città , il piano riporta al centro strumenti già visti in altre fasi di emergenza energetica. Nel report vengono indicate dieci azioni che possono essere adottate in tempi rapidi:
L’AIE non si limita al decalogo e manda anche un messaggio ai governi. In una fase di shock dei prezzi, i sostegni ben mirati verso i soggetti più esposti risultano più efficaci e più sostenibili dei sussidi generalizzati, che tendono a costare di più e a disperdere risorse. È qui che il piano diventa anche un tema politico. Ridurre i consumi senza bloccare attività economiche, trasferte e servizi richiede una combinazione di norme temporanee, incentivi selettivi e scelte organizzative che coinvolge imprese, famiglie e pubbliche amministrazioni molto più da vicino di quanto lasci intendere un semplice decalogo.
Il bonus TARI promette uno sconto del 25%, ma il taglio in bolletta può risultare più leggero di quanto molti contribuenti immaginano. Nei chiarimenti pubblicati da ARERA a marzo, il punto che pesa di più è questo: la riduzione non si applica sempre sull’intera tassa rifiuti, perché va calcolata sulla somma effettivamente dovuta dopo eventuali agevolazioni comunali già riconosciute.
Il chiarimento più rilevante riguarda la base di calcolo del bonus. ARERA precisa che lo sconto nazionale va determinato sulla TARI 2026 o tariffa corrispettiva dovuta per l’anno di riferimento, ma al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto dal Comune per lo stesso anno.
Questo significa che il bonus nazionale resta pari al 25%, ma può tradursi in uno sconto più basso quando sulla tassa sono già presenti riduzioni locali. Il nodo non è quindi la percentuale in sé, che non cambia, ma la somma su cui quella percentuale viene applicata.
ARERA chiarisce anche che il TEFA, cioè il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, non rientra nella base di calcolo del bonus. In pratica, lo sconto si applica solo sulla quota TARI o tariffa corrispettiva, mentre il tributo provinciale va escluso.
Anche questo passaggio incide sul valore finale dell’agevolazione. Chi legge il 25% come una riduzione calcolata su tutto l’importo richiesto in bolletta rischia quindi di aspettarsi un beneficio più alto di quello che poi compare nel documento di riscossione.
Un altro punto che ARERA ha dovuto precisare riguarda il termine del 30 giugno. La data non coincide con la scadenza di pagamento né con l’incasso da parte dell’ente, ma con l’emissione del documento di riscossione nel quale il bonus viene riconosciuto.
Se la bolletta utile viene emessa entro il 30 giugno, il termine è rispettato anche quando le rate scadono più avanti. Se invece il gestore emette un solo documento dopo quella data, il bonus deve essere pagato con rimessa diretta tracciabile, come assegno o altra modalità equivalente, sempre entro il 30 giugno.
ARERA conferma poi che il gestore ha la facoltà , ma non l’obbligo, di trattenere il bonus se l’utente è moroso. La compensazione può riguardare solo debiti maturati fino all’anno precedente rispetto a quello di erogazione del bonus, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Il principio di fondo resta però netto: l’agevolazione esiste solo in presenza di una TARI effettivamente dovuta. Se non c’è un addebito della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva, il bonus non può essere riconosciuto.
I chiarimenti ARERA ribadiscono anche i requisiti essenziali per l’ammissione al beneficio. L’utenza deve essere domestica, deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo ISEE e il bonus può essere riconosciuto a una sola utenza attiva per ogni anno di competenza della DSU.
Restano fermi anche i limiti economici oggi indicati da ARERA: ISEE non superiore a 9.796 euro, soglia che sale a 20mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. La novità di marzo, però, non sta nei requisiti: sta nel fatto che adesso è stato chiarito in modo più netto quanto vale davvero lo sconto e quando deve arrivare.
Il regime fiscale impatriati si può applicare anche in caso di trasferimento in Italia di lavoratori in smart work alle dipendenze di un’azienda estera senza sedi operative in Italia. Con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate conferma la compatibilità purché l’attività sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato. Il chiarimento è in linea con l’orientamento già espresso per il vecchio regime e con i precedenti interpelli 2/2026 e 596/2021.
La presenza il Italia di figli minori consente poi di godere di un’agevolazione potenziata, anche se la loro residenza risulta è precedente a quella del lavoratore che rientra in patria.
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende trasferire in Italia la residenza fiscale nel 2026, continuando a lavorare per un datore di lavoro estero che non ha sede né presenza operativa in Italia. Il contribuente dichiara elevata qualificazione professionale e ha figli minori già residenti in Italia con il coniuge.
Il doppio quesito: la continuità del rapporto con il medesimo datore estero e il lavoro in smart working possono costituire cause ostative all’accesso al regime? La presenza di figli minori già residenti in Italia (ma trasferitisi prima del contribuente) consente l’applicazione dell’imponibile ridotto al 40%?
L’Agenzia delle Entrate conferma la compatibilità tra regime impatriati e smart working con impresa estera a condizione che l’attività sia prestata prevalentemente dal territorio italiano. Per il lavoro dipendente, il reddito si considera prodotto in Italia quando la prestazione è svolta nel territorio dello Stato per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno, indipendentemente dalla sede del datore o dal luogo di pagamento della retribuzione.
Il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione e non la residenza del datore. In assenza di un sostituto d’imposta italiano, l’agevolazione potrà essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi.
Il regime prevede una riduzione più favorevole per chi ha figli: l’imponibile scende dal 50% al 40% in presenza di almeno un figlio minore residente in Italia durante il periodo di fruizione. Il beneficio si applica anche in caso di nascita o adozione di un minore nel corso del quinquennio agevolato.
L’interpello 82/2026 chiarisce due aspetti che nella prassi generavano dubbi. Il primo: i figli già residenti in Italia prima del trasferimento del contribuente danno comunque diritto all’imponibile ridotto, purché la residenza italiana dei figli sia mantenuta durante il periodo agevolato.
Non rileva quindi il fatto che il loro rientro sia avvenuto — come nel caso in esame — un anno prima, a seguito del trasferimento della madre. Il secondo: il successivo raggiungimento della maggiore età da parte dei figli durante il quinquennio non comporta la perdita del beneficio già maturato, che resta valido fino al termine del periodo agevolato.
Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2025-2028 cambia in modo sostanziale la disciplina dei contratti a tempo determinato. Il vecchio contratto collettivo non prevedeva causali specifiche per i rapporti oltre i 12 mesi nel settore industria Federmeccanica-Assistal mentre il rinnovo (firmato il 22 novembre 2025 e approvato dai lavoratori il 23 febbraio 2026) colma questa lacuna. Sono dunque in vigore nuove causali soggettive e oggettive obbligatorie, con un meccanismo di stabilizzazione che scatta dal 2027.
La disciplina del contratto a tempo determinato nel settore metalmeccanico si articola su due livelli.
Il primo è quello legale: il DLgs 81/2015 e le successive modifiche — incluse quelle del DL 48/2023 — stabiliscono che i contratti a termine di durata complessiva superiore a 12 mesi richiedono una causale, che può essere individuata dalla contrattazione collettiva.
Il secondo livello è quello contrattuale: fino al rinnovo 2025-2028, il CCNL Federmeccanica-Assistal non aveva introdotto causali proprie, lasciando le aziende a fare riferimento esclusivamente alle causali di legge oppure a quelle individuali definite con accordi aziendali o territoriali. Con il rinnovo 2025-2028 il CCNL introduce per la prima volta causali contrattuali specifiche, soggettive e oggettive, per i contratti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi. Le stesse causali si applicano alle proroghe e ai rinnovi che portino il rapporto oltre la soglia dei 12 mesi.
Le causali di natura soggettiva sono legate a caratteristiche del lavoratore o della posizione da ricoprire:
Le causali oggettive sono ancorate a esigenze produttive o organizzative verificabili e documentabili:
Il rinnovo conferma la durata massima complessiva di 24 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi. Il superamento di tale soglia comporta la trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Restano in vigore i limiti quantitativi di legge: il numero di lavoratori a termine non può superare il 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo deroghe specifiche.
La novità con l’impatto più rilevante entra in vigore il 1° gennaio 2027. Per utilizzare le causali contrattuali sui contratti oltre i 12 mesi, l’azienda dovrà aver stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni del lavoratore o per licenziamento per giusta causa. Il mancato rispetto della quota di stabilizzazione preclude l’utilizzo delle causali contrattuali per i nuovi contratti oltre i 12 mesi stipulati nell’anno successivo.
Il rinnovo interviene anche sulla somministrazione a tempo indeterminato. Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati che abbiano prestato la propria attività presso la stessa azienda utilizzatrice — con mansioni di pari livello e categoria legale — per una durata complessiva superiore a 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Ai fini del calcolo non si considerano i periodi svolti fino al 31 dicembre 2025.
Nel corso del 2026 le aziende possono già applicare le nuove causali per i contratti oltre i 12 mesi. L’obbligo di stabilizzazione non è ancora vincolante: diventa condizione necessaria solo dal 1° gennaio 2027, calcolato sui rapporti cessati nel 2026. I contratti stipulati prima del 23 febbraio 2026 con la vecchia causale collettiva restano validi fino alla loro scadenza naturale. Per proroghe o rinnovi successivi a quella data che portino il rapporto oltre i 12 mesi è invece necessario fare riferimento alle nuove causali contrattuali.
Il CCNL 2021-2024 non prevedeva causali contrattuali specifiche per i contratti oltre i 12 mesi nel settore industria: le aziende potevano fare riferimento solo alle causali di legge (esigenze temporanee e oggettive, incrementi non programmabili) o a quelle individuate da accordi aziendali o territoriali. Con il rinnovo 2025-2028 il contratto nazionale introduce per la prima volta un proprio catalogo di causali, in attuazione della facoltà riconosciuta dalla legge alla contrattazione collettiva. Il risultato è un quadro più chiaro per le aziende e una maggiore tutela contro la precarietà strutturale per i lavoratori, rafforzata dall’obbligo di stabilizzazione che scatta nel 2027.
Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici cambiano in modo rilevante le regole sui Permessi Annui Retribuiti. Il monte complessivo di 13 giornate — 104 ore — resta invariato, ma ne cambia la distribuzione tra quota collettiva e individuale, le modalità di richiesta, i preavvisi e le tutele per chi lavora su turni gravosi. Le novità sono in vigore dal 1° gennaio 2026, con ulteriori aggiustamenti programmati nel 2027 e nel 2028.
Il rinnovo porta i PAR collettivi da 5 a 7 giorni annui (56 ore), con conseguente riduzione della quota a fruizione individuale. La programmazione dei 7 PAR collettivi spetta alla direzione aziendale, che deve definirla entro il mese di settembre. Se l’azienda non provvede entro quella scadenza, le giornate non programmate confluiscono automaticamente nel conto ore individuale del lavoratore.
Per i PAR individuali il preavviso minimo scende da 10 a 7 giorni. La percentuale massima di assenze contemporanee per turno sale dal 5% al 6% nei casi con preavviso e dal 10% all’11% nei casi senza. Per i lavoratori a giornata il frazionamento diventa più agile: i PAR si possono ora utilizzare in blocchi minimi da 2 ore, anziché 4 come in precedenza.
Una delle novità più pratiche del rinnovo è l’introduzione della possibilità di utilizzare i PAR senza alcun preavviso fino a tre volte l’anno, in presenza di eventi imprevisti rilevanti di natura personale o familiare. In precedenza questa flessibilità non era prevista contrattualmente: il lavoratore era tenuto in ogni caso a rispettare i tempi di preavviso anche in situazioni di urgenza.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione non decadono ma confluiscono in un conto ore individuale, con una finestra di utilizzo di ulteriori 24 mesi. L’azienda, entro il primo trimestre del secondo anno, può invitare il lavoratore a programmare i PAR in scadenza entro il 30 giugno. In mancanza di risposta, può intervenire direttamente nella programmazione. Al termine dei 24 mesi i permessi residui non goduti vengono liquidati in busta paga con la retribuzione in atto. Le richieste di fruizione devono ricevere risposta aziendale entro 15 giorni.
Il rinnovo amplia anche la flessibilità dell’orario plurisettimanale, il meccanismo che consente di modulare l’orario su periodi superiori alla settimana mantenendo la media di 40 ore. Il tetto massimo annuo passa da 80 a 96 ore. Il limite complessivo tra orario plurisettimanale e straordinario in regime agevolato sale a 128 ore. Le 16 ore eccedenti le prime 80 sono maggiorate di un ulteriore 8% per le ore prestate in aggiunta all’orario contrattuale settimanale a partire dall’81ª ora.
Il contratto introduce riduzioni progressive dell’orario per i lavoratori impegnati nelle turnazioni più gravose, esclusi quelli del settore siderurgico:
Queste ore aggiuntive sono assorbibili fino a concorrenza da eventuali riduzioni già previste da accordi aziendali. Il contratto prevede inoltre l’istituzione di una commissione nazionale paritetica con il mandato di analizzare e avviare sperimentazioni sulla riduzione dell’orario di lavoro, i cui esiti potranno incidere sugli assetti futuri.
Il rinnovo introduce anche permessi specifici che si affiancano ai PAR ordinari. Dal 1° gennaio 2026 spettano 3 giorni annui retribuiti all’80% per la malattia dei figli fino a 4 anni di età . Il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro entro due ore dall’inizio del turno e presentare la certificazione medica entro i due giorni lavorativi successivi. Il permesso non è cumulabile tra madre e padre nella stessa giornata.
Per i lavoratori con patologie oncologiche, malattie croniche invalidanti o disabilità certificata pari o superiore al 74% sono riconosciute 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e terapie. Lo stesso diritto spetta ai genitori di figli minorenni nelle medesime condizioni cliniche.
Con le novità del rinnovo 2025-2028, i lavoratori metalmeccanici possono verificare nel cedolino che la quota di PAR individuali sia aggiornata alla nuova distribuzione, che i permessi residui dell’anno precedente risultino correttamente caricati nel conto ore individuale e che eventuali ore aggiuntive per turni gravosi siano riconosciute dalla busta paga di gennaio 2027 in poi.
In vigore il nuovo Regolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Decreto 13 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo) modifica il DM 106/2020 in materia di procedure di iscrizione al RUNTS per ETS, gestione pratiche e deposito atti.
Il provvedimento introduce chiarimenti attesi da tempo e semplifica alcuni passaggi attraverso la delega telematica, ma al contempo inasprisce gli obblighi di deposito e disciplina in modo più puntuale la devoluzione del patrimonio e la cancellazione.
La novità più rilevante riguarda la nuova procedura di delega telematica per presentare la domanda di iscrizione. Il legale rappresentante dell’ente può ora conferire a una persona da lui individuata una delega gestita direttamente tramite il sistema informatico del RUNTS. Il documento di delega generato dal sistema viene automaticamente inserito tra gli allegati della pratica, senza necessità di formalità aggiuntive.
La norma risponde a un’esigenza concreta degli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono di consulenti esterni, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche. La delega non è limitata alla sola fase di prima iscrizione: il DM estende questa possibilità anche agli aggiornamenti successivi, ai depositi di atti e alle comunicazioni di variazione, che potranno essere effettuati dal legale rappresentante o da un suo delegato.
In parallelo, il decreto rafforza la digitalizzazione del procedimento: le comunicazioni degli uffici RUNTS verso gli enti avverranno prioritariamente tramite il sistema informatico, riducendo la carta e accelerando i tempi di risposta.
Il decreto chiarisce la procedura in caso di trasferimento della sede dell’ente. L’ufficio RUNTS competente diventa quello della nuova sede, con passaggio di competenza gestito tramite comunicazioni tra uffici del registro. L’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza, eliminando incertezze operative che in passato avevano generato duplicazioni procedurali.
Significative novità anche in materia di deposito degli atti al RUNTS. L’articolo 14 del decreto amplia i documenti obbligatori, includendo:
Sul piano pratico, le variazioni dei dati devono essere comunicate entro 30 giorni, mentre i documenti di bilancio vanno depositati nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore. Anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione è ora possibile operare tramite delega. Per le istruzioni sul deposito del bilancio al RUNTS si rimanda alla guida specifica.
Una modifica attesa da tempo riguarda la platea dei professionisti abilitati al deposito dei bilanci degli ETS. Il decreto interviene sull’articolo 20 del DM 106/2020 estendendo questa facoltà , finora riservata agli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti, anche agli Esperti Contabili iscritti alla sezione B. Più in generale, il decreto chiarisce che il deposito degli atti al RUNTS può essere effettuato da un delegato del rappresentante legale, senza obbligo di iscrizione ad ordini o albi professionali.
Le modifiche più sostanziali riguardano la devoluzione del patrimonio a seguito dello scioglimento, dell’estinzione o della cancellazione volontaria dal RUNTS. Il decreto introduce una distinzione netta tra due fattispecie:
Sul fronte della cancellazione, il decreto introduce nuovi documenti da allegare all’istanza e disciplina con maggiore precisione gli effetti dell’operazione. In particolare: la cancellazione viene perfezionata solo dopo la ricezione della documentazione che comprova l’avvenuta devoluzione; per gli scioglimenti senza rapporti giuridici pendenti è prevista una nuova ipotesi di cancellazione semplificata, corredata dalla sola delibera assembleare. Le nuove regole di vigilanza e controllo sugli ETS si coordinano con queste procedure.
In parallelo alle novità procedurali del DM, si avvicina la scadenza per le ONLUS. Con l’abrogazione dell’Anagrafe, gli enti iscritti alla data del 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS e ottenere la qualifica di ETS in continuità , con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026.
Chi non rispetta il termine perde la qualifica agevolata e — salvo scioglimento — è tenuto a devolvere il patrimonio incrementale accumulato durante il periodo di beneficio fiscale.
Dal 1° gennaio 2026 è inoltre in vigore il regime fiscale agevolato per gli ETS previsto dal Codice del Terzo Settore, dopo il via libera della Commissione Europea. Le correzioni introdotte dal DLgs 186/2025 — tra cui il rinvio al 2036 del nuovo regime IVA per gli enti associativi — completano il quadro normativo di riferimento per il 2026.
Venerdì 27 marzo 2026 si preannuncia una giornata di forti disagi per pendolari, famiglie e studenti: scuola e trasporto pubblico locale si fermano in contemporanea, con mobilitazioni che interessano Milano, Napoli, Torino e altre città italiane. A complicare il quadro, si aggiunge lo sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla FNSI.
A Milano lo sciopero è stato proclamato da Ai Cobas contro la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Il personale ATM — lavoratori viaggianti di superficie, metropolitana, agenti di stazione e addetti al servizio POMA — incrocia le braccia per l’intera giornata. Metro, bus e tram sono a rischio nelle fasce 8:45-15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. Il servizio è invece garantito dall’inizio turno fino alle 8:45 e nella finestra pomeridiana tra le 15:00 e le 18:00.
Nella rete NET dell’area urbana di Monza, lo stop segue orari diversi: interruzioni dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine esercizio. Le linee extraurbane del bacino di Trezzo sull’Adda seguono invece gli stessi orari di Milano.
A Napoli i disagi si concentrano nelle ore serali. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato quattro ore di astensione per i lavoratori di EAV, dalle 19:00 alle 23:00. A rischio le linee Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Metro EAV: le ultime partenze garantite sono attese intorno alle 18:30-19:00. Chi deve rientrare dai comuni dell’area vesuviana è invitato a verificare i canali ufficiali dell’azienda.
L’agitazione si estende anche ad altre città . A Torino il personale di Arriva Italia si ferma per otto ore, dalle 16:00 a fine servizio, per iniziativa di Osr, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal. A Novara i bus della SUN sono a rischio dalle 17:30 alle 21:30, con sciopero proclamato da Ai Cobas. A Frosinone possibili disagi sulle linee gestite da Cialone Tour tra le 13:00 e le 17:00.
Lo sciopero nazionale del comparto istruzione è stato proclamato dal sindacato SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e coinvolge per l’intera giornata tutto il personale scolastico: docenti di ogni ordine e grado, dirigenti, personale ATA e amministrativo, sia di ruolo sia precario, in Italia e all’estero.
Le rivendicazioni del SISA riguardano principalmente l’adeguamento salariale — con la richiesta di aumenti degli stipendi almeno del 20% netto per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione — e l’abolizione del concorso per il dirigente scolastico, da sostituire con una figura elettiva sul modello universitario. Il sindacato chiede inoltre l’assunzione immediata tramite ope legis su tutti i posti vacanti, l’istituzione di un ruolo unico docente con parità di orario e retribuzione dall’infanzia alle superiori, la riduzione dei costi per i percorsi TFA e il pensionamento volontario a partire dall’anno scolastico 2026/2027 per il personale con invalidità civile tra il 67% e il 100%, con almeno trent’anni di servizio e senza vincoli di età anagrafica.
Il 27 marzo è anche giornata di sciopero nazionale per i giornalisti, con l’astensione indetta dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana). Al centro della protesta il contratto di lavoro giornalistico fermo da dieci anni, con stipendi che hanno perso il 20% del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione. La mobilitazione potrebbe riflettersi su edizioni ridotte di quotidiani, telegiornali e portali d’informazione.
La qualità della sedia su cui trascorri gran parte della giornata incide direttamente sulla tua salute. Che tu lavori in ufficio o da casa, mantenere una postura corretta è fondamentale per prevenire dolori alla schiena, tensioni cervicali e problemi muscolari.
Scegliere una seduta adeguata non significa solo puntare sull’estetica o sul prezzo, ma investire nel proprio benessere quotidiano. Una sedia ergonomica è uno strumento di lavoro a tutti gli effetti, capace di migliorare la produttività e ridurre l’affaticamento fisico.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato come una postura scorretta, mantenuta per molte ore al giorno, possa provocare disturbi cronici a carico della colonna vertebrale. La mancanza di supporto lombare adeguato aumenta la pressione sui dischi intervertebrali e favorisce l’insorgenza di dolori persistenti.
Ricerche accademiche, come quelle pubblicate su piattaforme di divulgazione scientifica quali arXiv, evidenziano l’importanza di sedute progettate secondo criteri di ergonomia avanzata. L’inclinazione dello schienale, la regolazione in altezza e il sostegno lombare personalizzabile sono elementi determinanti per ridurre lo stress muscolare.
Non si tratta solo di comfort momentaneo: una postura corretta influisce sulla circolazione sanguigna, sulla respirazione e persino sulla concentrazione. Una sedia inadatta può causare formicolii agli arti inferiori, rigidità articolare e cali di energia nel corso della giornata lavorativa.
Investire in una sedia progettata con criteri professionali significa prevenire possibili infortuni legati a posture scorrette e movimenti ripetitivi. Il supporto lombare regolabile, i braccioli adattabili e la seduta traspirante contribuiscono a mantenere una posizione naturale della schiena.
La scelta di sedie da ufficio realizzate con materiali resistenti e meccanismi certificati permette di lavorare in condizioni ottimali per molte ore al giorno. Un prodotto di qualità garantisce stabilità , durata nel tempo e un corretto allineamento della postura.
Una seduta ergonomica favorisce inoltre la produttività , perché riduce le pause forzate dovute a dolori o tensioni muscolari. Quando il corpo è sostenuto correttamente, anche la mente ne beneficia, migliorando attenzione e rendimento.
Sediaufficio365 è un punto di riferimento nel settore dell’arredamento professionale, con un’ampia gamma di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di aziende, liberi professionisti e smart worker. L’esperienza del marchio si riflette nella cura dei dettagli e nella selezione dei materiali.
All’interno del catalogo sono presenti modelli progettati per offrire massimo comfort e regolazioni personalizzate, così da adattarsi a diverse corporature e modalità di utilizzo. Ogni sedia è pensata per garantire supporto continuo durante l’intera giornata lavorativa.
Scegliere un brand specializzato significa affidarsi a prodotti sviluppati con criteri tecnici precisi, testati per assicurare stabilità e sicurezza. Una sedia adeguata diventa così un elemento centrale del tuo spazio di lavoro, capace di sostenere il corpo, migliorare la postura e accompagnarti ogni giorno verso una routine più equilibrata.
Una scelta consapevole nel campo delle sedute professionali contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sostenibile e organizzato. Quando ogni elemento è studiato per favorire postura corretta e libertà di movimento, si riducono le distrazioni e si favorisce una maggiore continuità operativa.
Integrare una sedia ergonomica in un ufficio moderno significa valorizzare il proprio spazio, trasformandolo in un luogo in cui comfort e funzionalità convivono in modo armonioso. Anche l’immagine aziendale ne beneficia, poiché ambienti curati e professionali trasmettono attenzione ai dettagli e rispetto per il benessere delle persone.
Il diritto del lavoro prevede diverse forme di assenza retribuita che vanno ben oltre le ferie ordinarie: dal congedo matrimoniale ai permessi per lutto, da quelli sindacali a quelli per studio. Ci sono le novità 2026 in vigore dal 1° gennaio e introdotte dalla Legge 106/2025 per le cure legate a malattie gravi. Questo articolo raccoglie le regole principali previste dalla legge e dai CCNL.
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio valido agli effetti civili o un’unione civile (L. 76/2016). La durata è di 15 giorni di calendario consecutivi, comprensivi di sabati, domeniche e festività , che non possono essere frazionati. Il periodo è interamente retribuito e non si computa nelle ferie annuali né nel periodo di preavviso.
Il congedo va fruito entro 30 giorni dalla celebrazione, salvo eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile rispettare questa finestra: in quel caso è possibile concordare una data diversa con il datore di lavoro. La richiesta va presentata al datore con un anticipo minimo di 6 giorni rispetto al periodo di congedo, ovvero almeno 10 giorni prima della data del matrimonio.
Chi paga dipende dalla categoria del lavoratore. Per gli impiegati, quadri e dirigenti il pagamento è interamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, l’INPS eroga un assegno per congedo matrimoniale pari a 7 giorni di retribuzione; il datore integra per i restanti 8 giorni fino a garantire la normale retribuzione. L’assegno INPS concorre al calcolo del TFR e durante il congedo continuano a maturare ferie e tredicesima.
In caso di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti), il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per evento, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 53/2000. I giorni non rientrano nelle ferie e non riducono il periodo di preavviso.
In casi gravi e documentati — ad esempio per assistere un familiare in condizioni critiche di salute — è possibile richiedere un congedo straordinario non retribuito fino a un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, con conservazione del posto di lavoro.
L’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue di permesso retribuito al 100% per partecipare ad assemblee sindacali in azienda. I rappresentanti sindacali (RSU) hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi per partecipare a trattative, convegni e riunioni sindacali, con obbligo di preavviso di almeno 3 giorni. I CCNL possono prevedere condizioni migliorative sia per il monte ore sia per le modalità di preavviso.
I lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali — scrutatori, presidenti di seggio, rappresentanti di lista — hanno diritto di assentarsi per l’intera durata delle operazioni elettorali con piena retribuzione, ai sensi dell’articolo 119 del DPR 361/1957. Per le giornate festive comprese nel periodo elettorale (tipicamente la domenica) spetta un compenso aggiuntivo o un riposo compensativo al termine delle operazioni.
I lavoratori eletti a cariche pubbliche hanno diritto a tutele specifiche. I consiglieri regionali e nazionali possono richiedere un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato, con garanzia di conservazione del posto di lavoro. I consiglieri comunali e provinciali hanno invece diritto a un permesso retribuito per ogni giornata di riunione del consiglio, più un monte complessivo di 24 ore al mese per lo svolgimento del mandato.
I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui sostengono un esame. Il permesso spetta per gli esami del corso di laurea frequentato e va documentato con la prova dell’avvenuto sostenimento dell’esame. Alcuni CCNL estendono questo diritto anche agli esami di scuola superiore o a percorsi di formazione professionale.
I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo di 11 mesi, una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa, per partecipare ad attività formative. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non matura retribuzione, ferie né tredicesima. La norma di riferimento è l’articolo 5 della Legge 53/2000.
I lavoratori con disabilità grave o che assistono un familiare con disabilità grave hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito al 100%, coperti da contribuzione figurativa INPS, oppure a 2 ore giornaliere retribuite. I permessi sono frazionabili a ore e spettano anche ai partner di unioni civili e convivenze di fatto. Per il dettaglio su requisiti, domanda e le novità Legge 104 si rimanda alla guida specifica.
Dal 1° gennaio 2026 la Legge 106/2025 ha infine introdotto alcune novità in tema di permessi per malattie invalidanti 2026. In particolare, ai lavoratori dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari ad almeno il 74%, spetta un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto.
Le ferie maturano anche durante la malattia: è uno dei principi cardine del diritto del lavoro italiano, valido sia per i dipendenti privati sia per quelli pubblici. Ma le regole su come interagiscono ferie e malattia, su quando le ferie si interrompono e su cosa succede se ci si ammala all’estero cambiano sensibilmente tra pubblico impiego e settore privato. Questa guida raccoglie la normativa di riferimento e le principali differenze, incluse le regole sui permessi retribuiti e sulla Legge 104.
Sì. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2663/2010 ha stabilito che le ferie maturano regolarmente anche durante i periodi di malattia: il diritto alle ferie è irrinunciabile e il datore di lavoro non può ridurne la durata in proporzione alle assenze per malattia. Il principio era già stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 14020/2001), secondo cui le ferie maturano non solo durante la prestazione lavorativa effettiva, ma anche nei periodi che la legge o la contrattazione collettiva equiparano al servizio effettivo — come appunto la malattia.
Concorrono alla maturazione delle ferie anche: la maternità obbligatoria e il congedo di paternità , i permessi per malattia del figlio in caso di ricovero ospedaliero, i periodi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità , i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore.
Ferie e malattia sono eventi distinti: non possono sovrapporsi e vanno fruiti separatamente. Se la malattia insorge prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno — salvo diverso avviso del datore di lavoro — una volta esaurito il periodo di malattia. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperare i giorni non goduti, a condizione che la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e quindi il pieno godimento delle ferie, previo accordo con il datore.
La sospensione delle ferie per malattia non è automatica: il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente la malattia al datore di lavoro e a far inviare telematicamente il certificato medico all’INPS. Il datore ha facoltà di richiedere una visita fiscale di controllo. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale differiscono tra settore pubblico e privato:
Se il lavoratore non si trova al proprio domicilio abituale (perché è in vacanza), dovrà indicare nel certificato medico l’indirizzo presso cui sarà reperibile durante tutta la convalescenza.
Per chi si ammala durante le ferie in un Paese CEE o convenzionato con l’Italia, è necessario portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), sostituta del vecchio formulario E111. La tessera va esibita a chi presta l’assistenza sanitaria; la certificazione medica estera va poi trasmessa in Italia al datore di lavoro. Il lavoratore deve inviare la domanda di interruzione ferie per malattia entro 2 giorni dal rilascio della certificazione.
Per chi si trova in un Paese extracomunitario o non convenzionato con l’Italia, il lavoratore malato deve inviare entro 2 giorni dall’evento morboso il certificato medico al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, anche all’INPS.
Le ferie si sospendono anche in caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni. Per i figli fino a 3 anni non è previsto un limite minimo di giorni di ricovero; per i figli tra 3 e 8 anni il congedo è riconoscibile per un massimo di 5 giorni all’anno. Nel settore privato questo congedo non è retribuito, a differenza di quanto previsto nel pubblico impiego. Il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore la fruizione dei giorni di ferie residui in un momento successivo.
Anche l’accesso ai permessi retribuiti rappresenta un diritto del lavoratore, con calcolo effettuato in termini di ore spettanti. A differenza delle ferie, le ore di permesso residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate: vengono pagate secondo la retribuzione del livello di inquadramento entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Per il calcolo del rateo mensile di permessi e ROL per ogni CCNL si rimanda alla guida specifica.
I permessi della Legge 104/1992 — 3 giorni al mese retribuiti per l’assistenza a familiari con gravi disabilità , o 2 ore giornaliere — possono essere fruiti anche durante le ferie. In questo caso le ferie vengono automaticamente sospese per i giorni di permesso utilizzati, che il lavoratore potrà recuperare successivamente (interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro). L’ARAN ha precisato che, salvo specifiche situazioni, non è invece possibile convertire le ferie già fruite nei giorni di permesso 104. Nel pubblico impiego le regole di fondo restano le stesse, con declinazioni specifiche legate ai singoli CCNL.
Il credito come infrastruttura strategica del Paese, non semplice strumento finanziario: è il filo conduttore di Credito al Credito 2026, il convegno annuale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana e organizzato da ABIServizi, che il 31 marzo e il 1° aprile torna a Milano presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM di Via Massaua 6.
L’evento, a cui PMI.it partecipa in qualità di media partner, focalizza sul credito a famiglie e imprese ed è inserito nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.
L’apertura dei lavori, il 31 marzo dalle 9:30, è affidata a una sessione plenaria dal titolo “AI, dati e nuove regole al servizio delle famiglie e della crescita reale“, moderata da Laura Serafini, giornalista de Il Sole 24 Ore. Il titolo della sessione fotografa con precisione il momento che il sistema creditizio sta attraversando: l’intelligenza artificiale entra nei processi di valutazione del merito creditizio, i dati diventano il vero asset competitivo, le nuove regole europee ridisegnano obblighi e opportunità per banche, imprese e famiglie. Nel pomeriggio è previsto un focus dedicato al Fondo per il Credito ai Giovani.
Il filone dedicato al credito alle imprese si articola in due panel pomeridiani. Il primo — “L’evoluzione della gestione del rischio di credito: strumenti e prospettive“, moderato da Franco Fiordelisi (Università Roma Tre e University of Essex) — affronta i nuovi modelli di analisi del rischio in un contesto di crescente volatilità geopolitica e progressiva uscita dalle politiche straordinarie di sostegno pubblico e dai fondi PNRR. Il secondo panel, “Trasformazione digitale ed ESG: quando l’innovazione facilita il credito“, moderato da Angelo Peppetti, responsabile Credito ABI, esplora il ruolo della transizione digitale ed energetica come leva per migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI. In parallelo si svolge il workshop “Fidarsi degli algoritmi“, dedicato all’AI e allo scoring governato tra performance e responsabilità , realizzato con il supporto di Moltiply Group.
Il filone sul credito alle famiglie, realizzato in collaborazione con Assofin, affronta due temi di stretta attualità normativa e di mercato. Il panel “Le novità introdotte con il recepimento della CCD2” — la direttiva europea sul credito ai consumatori — è moderato da Umberto Filotto, segretario generale Assofin. Il secondo panel esplora “Il property value – la nuova frontiera della valutazione immobiliare“, un tema di crescente rilevanza dopo la ripresa della domanda di mutui che, secondo i dati CRIF, ha fatto segnare nel 2025 una crescita delle richieste a doppia cifra.
La giornata si chiude con la presentazione del volume “Legal design e contratti bancari e finanziari“, edito da Bancaria Editrice.
La partecipazione è gratuita per gli associati ABI e Assofin previa registrazione sul sito dell’evento. Il programma completo, costantemente aggiornato, e tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili su credito.abieventi.it.
Con un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali, ogni mese si maturano 2,33 giorni di ferie: è il risultato della divisione delle 4 settimane minime garantite dalla legge (28 giorni di calendario) per 12 mesi. Il numero cambia in base al proprio CCNL e all’orario di lavoro. Per sapere esattamente quante ferie si stanno accumulando basta controllare la busta paga, ma per capire come funziona il calcolo e quali diritti si hanno, è utile conoscere le regole di legge e contrattuali.
Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’articolo 36, comma 3 della Costituzione e regolamentato dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal D.Lgs. 66/2003. La legge fissa un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie all’anno, che corrisponde a 28 giorni di calendario. Questo minimo non è mai monetizzabile con due sole eccezioni: la risoluzione del rapporto di lavoro e il contratto a termine di durata inferiore a un anno. I CCNL possono prevedere un numero superiore di giorni, mai inferiore.
Le ferie maturano non solo durante i periodi di lavoro effettivo, ma anche in molti casi di assenza retribuita. Concorrono alla maturazione i periodi di malattia, maternità obbligatoria, congedo di paternità , infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Fanno maturare le ferie anche i contratti di solidarietà e i permessi per malattia del figlio, ma solo in caso di ricovero ospedaliero.
Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità , i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore. In caso di cassa integrazione parziale, le ferie maturano in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
La formula base per calcolare il rateo mensile di ferie è semplice: si divide il numero di giorni di ferie annuali previsti dal proprio contratto per 12. Se il CCNL prevede 26 giorni di ferie all’anno, il rateo mensile sarà 26 ÷ 12 = 2,17 giorni al mese. Se prevede 28 giorni, sarà 28 ÷ 12 = 2,33 giorni al mese.
Il rateo matura solo nei mesi in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono conteggiate, quelle superiori valgono come mese intero. Questo vale sia per i neo-assunti sia per chi cessa il rapporto nel corso dell’anno.
Il diritto alle ferie spetta in misura piena a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dall’orario. Cambia il calcolo in base alla tipologia di part-time.
Nel part-time orizzontale — orario ridotto ogni giorno, ad esempio 4 ore anziché 8 — il numero di giorni di ferie è identico a quello del lavoratore full-time. La retribuzione è però proporzionata alle ore giornaliere effettive: un giorno di ferie vale 4 ore, non 8.
Nel part-time verticale — giornate ridotte nella settimana o nel mese, ma con orario giornaliero pieno — le ferie si calcolano in proporzione ai giorni lavorati. La formula è:
Giorni di ferie annuali CCNL × (giorni lavorativi settimanali del part-time ÷ giorni lavorativi settimanali del full-time)
Esempio: lavoratore con part-time verticale su 3 giorni a settimana, CCNL che prevede 26 giorni di ferie per il full-time su 5 giorni: 26 × (3 ÷ 5) = 15,6 giorni, arrotondati per eccesso a 16.
Per il part-time misto — riduzione sia delle ore giornaliere sia dei giorni settimanali — si utilizza la formula elaborata da Confprofessioni basata sulle ore:
170 (ore mensili di riferimento) ÷ (100 × percentuale di part-time) = ferie in ore
La maturazione segue in ogni caso la regola dei 15 giorni minimi lavorati nel mese, salvo nei periodi di assenza che non sospendono il diritto.
Ogni contratto collettivo stabilisce un monte ferie annuo diverso, spesso differenziato per anzianità . La tabella riepiloga i principali CCNL.
| CCNL | Giorni di ferie annui | Note |
|---|---|---|
| Commercio / Terziario | 26 | Settimana di 6 giorni ai fini del computo; per dettagli → calcolo ferie CCNL Commercio |
| Metalmeccanici Industria | 20–25 (4–5 settimane) | 4 sett. fino a 10 anni; +1 gg tra 10 e 18 anni; 5 sett. oltre 18 anni → ferie CCNL Metalmeccanici |
| Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo | 26 | Settimana di 6 giorni |
| Edilizia | 4 settimane / 160 ore | — |
| Trasporti, Logistica e Spedizioni | 22 (settimana corta) / 26 (con sabato) | — |
| Studi Professionali | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Maturazione a ratei mensili |
| Bancari (ABI) | 20–26 | Cresce con anzianità ; quadri direttivi 26 gg |
| Scuola (CCNL) | 30–32 | 30 gg fino a 3 anni di servizio; 32 gg oltre |
| Scuole private ANINSEI | 30 | Settimana di 6 giorni |
| Credito e Assicurazioni | 25–30 | 25 gg su 5 giorni; 30 gg su 6 giorni |
| Funzioni Locali PA | 26–32 | 26 gg (5 gg) / 32 gg (6 gg); neo-assunti PA: 24–30 gg |
| Sanità pubblica | 26–32 | Cresce a 28/32 dopo 3 anni; art. 33 CCNL |
| Elettrici | 20–24 | 20 gg fino a 8 anni; +1 gg/anno fino a 24 gg |
| Farmacisti (farmacie private) | 26 | Escluse domeniche e festività |
| Artigiani | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | — |
| Operai Agricoli | 26 | Contratto a tempo indeterminato |
| Ferrovieri | 20–29 | Cresce con anzianità e giorni settimanali |
| Cooperative Sociali | 26 | Max 3 settimane consecutive |
| Cooperative Socio-Sanitarie | 4 settimane | 2 sett. scelte dal datore, 2 dal lavoratore |
| Gas-Acqua | 22 (5 gg) / 26 (6 gg) | Ferie residue entro 30 aprile anno successivo |
La legge stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite in modo continuativo nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore. Le restanti due settimane possono essere godute in modo frazionato entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Eventuali giorni aggiuntivi previsti dal CCNL seguono le scadenze contrattuali.
Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve comunicarlo con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze aziendali e, per quanto possibile, degli interessi del lavoratore. In caso di ferie collettive — chiusura aziendale — il lavoratore non può opporsi. Il piano ferie estivo viene solitamente presentato a marzo: il dipendente sottopone la propria richiesta indicando le preferenze, di norma almeno due settimane consecutive tra giugno e settembre.
Il datore può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di gravi e documentate ragioni organizzative: in tal caso il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese documentate e a fruire della parte restante in un secondo momento. In caso di malattia insorta prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno alla guarigione. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperarle successivamente, purché la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e vi sia accordo con il datore.
Le ferie non godute non scadono né si perdono: il lavoratore conserva il diritto a fruirne. Tuttavia, superati i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione senza che le ferie minime siano state godute, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi INPS sulle ferie arretrate. La mancata fruizione del periodo minimo legale espone inoltre il datore alle seguenti sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 183/2010, aggiornate dalla Manovra 2019:
I giorni eccedenti le 4 settimane minime, se previsti dal CCNL e non goduti, possono essere monetizzati secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005. Per i lavoratori con contratto a termine inferiore all’anno, sono monetizzabili anche le ferie minime non fruite al termine del rapporto. Per approfondire il calcolo delle ore di permesso mensili previste dai principali CCNL, compreso il ROL, si rimanda alla guida specifica.