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Niente preferenze e quindi liste bloccate, premio di maggioranza, indicazione obbligatoria del candidato premier nel programma, sbarramento con ripescaggio per una sola lista minore, voto dei fuori sede, nuove circoscrizioni per gli italiani all’estero. È questo il corpus della nuova legge elettorale, il ddl a prima firma Galeazzo Bignami che modifica il DPR 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera e il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato. Il testo è stato approvato da Montecitorio il 16 luglio 2026 con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti, e ha iniziato l’iter in Senato davanti alla Commissione Affari Costituzionali.
Il dibattito continua a concentrarsi sull’aspetto maggiormente contrastato nel corso dei lavori alla Camera, ovvero l’emendamento sulle preferenze su cui il Governo è andato sotto di un voto, con l’ipotesi di riproporre la modifica a Palazzo Madama. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha incardinato il testo il 20 luglio 2026; l’ufficio di presidenza deve ancora fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Le opposizioni hanno chiesto un ciclo di audizioni e la maggioranza si è detta disponibile ad accordarlo dunque la chiusura dei lavori in commissione prima della pausa estiva appare improbabile, con l’esame in Aula atteso alla ripresa autunnale.
Vediamo nel dettaglio tutti questi elementi.
Il meccanismo di fondo prevede per le elezioni politiche un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che assegna 70 seggi alla Camera su un totale di 400 e 35 al Senato su 200. Il congegno è autonomo rispetto ai premi già in vigore per regionali e comunali, che operano su assemblee, soglie e regole proprie. Il premio scatta solo a favore della lista o della coalizione che arriva prima raccogliendo almeno il 42% dei consensi in ciascuno dei due rami del Parlamento. Ci sono però dei tetti: 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Per applicare questo limite, si sottraggono gli eventuali seggi eccedenti dovuti con il premio a quelli spettanti alla lista in base al calcolo proporzionale. In termini relativi, il premio di maggioranza consente di avere il 55% dei deputati e il 56,5% dei senatori. Gli eletti all’estero non rientrano nel calcolo del tetto massimo.
Attenzione: la soglia minima del 42% è molto rigida. Se nessuno schieramento la raggiunge, anche in uno solo dei due rami, non si applica alcun premio e l’intera ripartizione è proporzionale. Lo stesso accade quando Camera e Senato premiano forze politiche diverse, perché il testo richiede che sia la medesima lista o coalizione ad arrivare prima in entrambe le assemblee. Il meccanismo in pratica incentiva la formazione di coalizioni, che consentono più facilmente di accedere al premio di maggioranza e quindi alla governabilità .
Le soglie di sbarramento non cambiano rispetto alle attuali: 10% per la coalizione e 3% per le singole liste. C’è però una novità di rilievo: la soglia del 3% vale anche per le liste in coalizione, con l’unica eccezione della prima lista sotto soglia. In parole semplici, in ogni coalizione può esserci una sola lista sotto il 3%. Attenzione: le eventuali altre fanno perdere voti all’intera coalizione, perché quei voti non sono assegnati e vanno persi.
Ipotizziamo uno schieramento formato da sei forze politiche. Le prime quattro superano il 3%, e totalizzano il 25% dei voti. Due invece sono sotto soglia, una prende il 2,7%, e la seconda si ferma al 2%. Ebbene, la coalizione avrà in tutto il 27,7% dei voti, il restante 2% si perde. La conseguenza capovolge la logica delle alleanze rispetto al Rosatellum, dove i voti delle liste minori confluivano comunque sugli alleati: con il nuovo sistema la seconda e la terza forza minore diventano zavorra elettorale e sottraggono consensi utili proprio al calcolo del 42%.
Sulla scheda l’elettore trova liste bloccate, nel senso che non può esprimere preferenze. I collegi uninominali sono soppressi e accanto a ogni simbolo compaiono al massimo sei candidati, in un ordine deciso dai partiti al momento del deposito. I seggi del premio seguono invece un percorso separato, affidato a listini circoscrizionali con i nomi stampati sulla scheda, uguali per tutte le liste coalizzate: chi figura nel listino deve candidarsi anche come capolista in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione.
Il contrastato emendamento che non ha ottenuto la maggioranza dei voti alla Camera lo scorso 14 luglio, bocciato per una manciata di schede con 187 favorevoli e 188 contrari, prevedeva un meccanismo complicato: i capilista erano decisi dai partiti, l’elettore poteva invece segnare fino a tre preferenze fra gli altri candidati, scegliendo in una lista composta al massimo da sette nomi nei collegi plurinominali. In caso di più preferenze, bisognava selezionare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza. Il giorno successivo l’Aula ha respinto anche la proposta di Futuro Nazionale sulle preferenze pure. A Palazzo Madama Noi Moderati ha già annunciato una nuova proposta per restituire agli elettori la scelta dei rappresentanti.
Altro elemento qualificante della legge, l’indicazione nel programma o in sede di presentazione del simbolo elettorale del candidato premier. Qui c’è un aspetto delicato. Questa individuazione del candidato alla presidenza del Consiglio è obbligatoria, pena l’impossibilità di presentare la lista o la coalizione. Il nome però non compare sulla scheda elettorale. Il motivo è che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica il compito di incaricare il Capo del Governo, e la norma richiama espressamente sia quella prerogativa sia l’articolo 67 della Costituzione sull’assenza di vincolo di mandato per i parlamentari.
La proposta direttamente sulla scheda rappresenterebbe una sorta di designazione automatica, e sostanzialmente toglierebbe questa prerogativa al Quirinale. C’è comunque dibattito in proposito, con critiche da parte delle opposizioni che ritengono questo aspetto una sorta di anticamera del premierato. Il confine però va tenuto fermo: la riforma costituzionale sul premierato agisce sulla Costituzione e segue un percorso parlamentare del tutto separato, mentre la legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del Presidente del Consiglio.
Cambiano anche le regole per i residenti all’estero e per gli elettori fuori sede. Si riducono le circoscrizioni estere, che diventano due per la Camera e una al Senato, dalle attuali quattro per ciascun ramo parlamentare. Gli italiani residenti all’estero eleggono otto deputati e quattro senatori, che non rientrano nel calcolo del tetto massimo raggiungibile con il premio di maggioranza. Questi parlamentari possono quindi consentire di superare le relative soglie.
Per quanto riguarda i fuori sede, diventa legge il diritto a votare nel Comune in cui si dimora per motivi di studio, lavoro o cure mediche, con l’istituzione di un elenco dedicato presso ogni ufficio elettorale comunale, valido anche per europee e referendum. Le condizioni di accesso sono articolate:
Per le imprese la novità ha un risvolto pratico. I dipendenti che lavorano stabilmente lontano dalla regione di residenza potranno votare senza rientrare, con meno richieste di permesso elettorale concentrate intorno alla tornata, a condizione che rispettino la scadenza del 31 dicembre per l’iscrizione all’elenco.
Il ddl di riforma elettorale ha completato la prima lettura alla Camera e deve ora essere discusso al Senato. Senza modifiche il testo diventa legge, mentre se la maggioranza deciderà di riproporre l’emendamento sulle preferenze dovrà poi tornare a Montecitorio per la terza lettura, allungando i tempi di approvazione. La sovrapposizione con la manovra economica sembra uno scenario che l’esecutivo è interessato a evitare: l’articolo 7, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 impone la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre, e da quel momento la sessione di bilancio comprime lo spazio d’Aula per ogni altro provvedimento fino a fine dicembre.
Sul secondo tentativo relativo alle preferenze incide una differenza fra i due rami del Parlamento che vale ben oltre la contingenza. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera lo scrutinio segreto può essere richiesto anche sulle leggi elettorali, ed è esattamente quanto ha permesso ai dissenzienti di affossare l’emendamento senza esporsi. Il Regolamento del Senato segue una logica opposta: l’articolo 113, comma 4, ammette lo scrutinio segreto solo per le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali indicati da un elenco tassativo di articoli della Costituzione e per le modifiche del Regolamento, mentre il comma 4-bis precisa che può essere richiesto soltanto sulle questioni strettamente attinenti a quei casi. La materia elettorale non rientra nell’elenco, quindi a Palazzo Madama si voterebbe con voto palese e ogni senatore risponderebbe con il proprio nome. Il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha ricordato subito dopo il voto della Camera, parlando della possibilità di modificare “anche chirurgicamente, quanto votato alla Camera”.
Anche la rinuncia alle preferenze rappresenta però un’ipotesi non del tutto gradita all’esecutivo, essendo una sorta di cavallo di battaglia proprio della premier Giorgia Meloni.
Dal 21 luglio le imprese che hanno ricevuto esito positivo sulla comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma dell’investimento per l’Iperammortamento 2026. Il decreto direttoriale annunciato dal MIMIT con il comunicato del 20 luglio 2026 apre la seconda delle cinque comunicazioni previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, la misura da 9,8 miliardi di euro che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In sintesi, la seconda fase della procedura prevede:
L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.
Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente, secondo il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.
Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.
La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità :
Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.
In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.
La piattaforma GSE gestisce oggi le prime due fasi della procedura: la comunicazione preventiva, aperta dalle ore 12 del 12 giugno 2026 con il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026, e la comunicazione di conferma, disponibile dal 21 luglio 2026. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.
La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:
La conferma non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sul sito del GSE sono disponibili il modello della comunicazione, le istruzioni e la guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.
Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.
Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.
Ciascuna delle cinque comunicazioni ha un termine autonomo e la mancata trasmissione di una sola di esse impedisce il perfezionamento della procedura. Il prospetto riepiloga i termini di ogni adempimento.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Comunicazione preventiva | prima dell’avvio dell’investimento, piattaforma aperta dal 12 giugno 2026 |
| Comunicazione di conferma | entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, piattaforma aperta dal 21 luglio 2026 |
| Comunicazione di completamento | dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028 |
| Monitoraggio sugli investimenti | entro il 20 gennaio di ciascun anno |
| Monitoraggio con piano di ammortamento | entro il 30 giugno di ciascun anno |
Il calcolo del termine di conferma si costruisce sull’esito del GSE, non sulla data di apertura della piattaforma. Un’impresa che ha trasmesso la preventiva il 12 giugno e ha ricevuto l’esito positivo il 22 giugno, entro i dieci giorni previsti, ha come riferimento il 21 agosto 2026: sessanta giorni dalla notifica dell’esito. La stessa impresa ha potuto accedere alla funzionalità soltanto dal 21 luglio, con una finestra utile ridotta a circa un mese sui sessanta giorni teorici.
Il comunicato MIMIT del 20 luglio 2026 richiama i termini stabiliti dalla normativa vigente senza indicare una rimessione in termini per le prenotazioni approvate prima dell’apertura della funzionalità . Il decreto direttoriale annunciato non risulta ancora pubblicato: le imprese che hanno prenotato nelle prime settimane hanno interesse a verificare la propria data di notifica e a non attendere i giorni finali del termine.
La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.
Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.
I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.
Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
La crisi societaria non cancella il credito d’imposta Transizione 4.0. Con la risposta n. 139/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio a una società familiare finita in scioglimento giudiziale per la paralisi dell’assemblea, che ha proseguito la produzione fino alla revoca della liquidazione e alla successiva scissione. Il criterio è netto: il bonus si perde soltanto davanti a procedure con finalità liquidatoria, dirette alla chiusura dell’attività , mentre la continuità aziendale conserva il diritto all’agevolazione.
In sintesi:
Le imprese in crisi conservano il credito d’imposta Transizione 4.0 quando l’attività prosegue e gli investimenti continuano a servire lo sviluppo produttivo, senza alcuna finalità liquidatoria. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020 sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali liquidatorie. La Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 chiarisce che la norma vuole negare l’incentivo ai soggetti destinati alla cessazione dell’attività , non a chi attraversa una fase di difficoltà .
L’orientamento è consolidato: la risposta a interpello n. 719 del 18 ottobre 2021 aveva già ammesso al beneficio le imprese che accedono ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 con prosecuzione dell’attività , mentre la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo per le nuove assunzioni, ha ribadito che gli incentivi sono accessibili anche nell’ambito delle procedure di risanamento aziendale, purché la vita dell’impresa non sia compromessa.
Il credito spetta anche dopo una dichiarazione giudiziale di scioglimento, se la produzione non si ferma e la liquidazione viene poi revocata. Il caso riguarda una società familiare che tra il 2021 e il 2022 ha acquistato sei macchinari inclusi nell’Allegato A della Legge n. 232/2016, entrati in funzione dopo installazione e collaudo. La vicenda si è poi sviluppata in più tappe:
Per l’Agenzia lo scioglimento dichiarato dal giudice per lo stallo dell’assemblea non aveva finalità di chiusura dell’impresa: la continuità della produzione ha preservato il requisito soggettivo e gli investimenti effettuati prima della crisi non decadono.
I macchinari entrati in funzione nel biennio 2021-2022 e interconnessi al sistema aziendale solo a maggio 2025 mantengono l’agevolazione, perché il ritardo dipende da cause oggettive e documentate. L’articolo 1, comma 1059, della Legge n. 178/2020 ammette la fruizione del credito in misura ridotta dall’anno di entrata in funzione, rinviando la fruizione in misura piena all’anno dell’avvenuta interconnessione. La risposta n. 34/2024 ha però fissato un limite: il rinvio non può derivare da scelte discrezionali o da finalità di pianificazione fiscale. Nel caso esaminato la società ha documentato la condivisione dei sistemi informatici tra i due rami affittati, i problemi di licenze software e la riorganizzazione delle piattaforme gestionali: motivazioni oggettive che legittimano l’interconnessione tardiva.
La società beneficiaria di una scissione, anche non proporzionale, può utilizzare il credito maturato dalla scissa quando il ramo assegnato comprende i beni agevolati. Richiamando le circolari n. 8/E del 10 aprile 2019 e n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia conferma che le operazioni straordinarie con confusione di diritti e obblighi tra i soggetti coinvolti non fanno venire meno l’agevolazione, perché i macchinari continuano a lavorare all’interno dello stesso complesso produttivo. La beneficiaria subentra nella posizione fiscale della scissa: prosegue la fruizione secondo le quote e i termini già maturati, senza che si apra un nuovo triennio di compensazione.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate disegna ormai una mappa della casistica che consente alle imprese di valutare in anticipo la sorte del credito nelle diverse situazioni societarie:
| Situazione societaria | Effetto sul credito d’imposta 4.0 |
|---|---|
| Liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità | Credito escluso ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020 |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale | Credito confermato (risposta n. 719 del 18 ottobre 2021) |
| Scioglimento giudiziale con produzione attiva e revoca della liquidazione | Credito confermato (risposta n. 139 del 10 luglio 2026) |
| Interconnessione tardiva per cause oggettive documentate | Fruizione piena dall’anno di interconnessione (risposte n. 34/2024 e n. 139/2026) |
| Rinvio volontario dell’interconnessione per convenienza fiscale | Beneficio non spettante (risposta n. 34/2024) |
| Scissione con ramo d’azienda comprendente i beni agevolati | Credito trasferito alla società beneficiaria (circolari n. 8/E/2019 e n. 9/E/2021) |
Il chiarimento interessa una platea ampia di aziende familiari alle prese con riorganizzazioni e ricambi generazionali: tra il 2020 e il 2023 le imprese italiane hanno maturato circa 35 miliardi di euro di crediti nell’ambito del piano, secondo il rapporto del Comitato scientifico MEF-MIMIT-Banca d’Italia che ha misurato gli effetti del Piano Transizione 4.0 su investimenti e occupazione.
Allestire un punto di raccolta RAEE in azienda senza chiedere autorizzazioni, senza iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e senza costi di ritiro: è quanto consente a imprese e istituzioni l’accordo tra Ministero dell’Ambiente e Centro di Coordinamento RAEE annunciato il 15 luglio 2026. La convenzione con il CdC RAEE ricalca il servizio Grandi Utilizzatori e copre sia i rifiuti elettronici prodotti dalla struttura sia i piccoli apparecchi portati da dipendenti e visitatori.
In sintesi:
L’accordo tra MASE e Centro di Coordinamento RAEE consente ad aziende, realtà commerciali e istituzioni di sottoscrivere una convenzione con il CdC RAEE per allestire nei propri spazi depositi dedicati alla raccolta dei RAEE. Nei nuovi punti di conferimento potranno confluire sia i rifiuti elettronici generati internamente dalle strutture sia i piccoli apparecchi portati dalle abitazioni di dipendenti e utenti. I rifiuti raccolti saranno presi in carico dal Centro di Coordinamento che, attraverso i Sistemi Collettivi dei produttori di AEE, ne garantirà il ritiro e l’avvio al trattamento presso impianti autorizzati e certificati.
Il nuovo canale volontario si affianca agli obblighi RAEE per le imprese già previsti dal D.Lgs. n. 49/2014. L’intesa contempla anche campagne di sensibilizzazione patrocinate dal MASE e il monitoraggio dei volumi raccolti.
La convenzione Grandi Utilizzatori non prevede oneri economici per la struttura che ospita la raccolta: contenitori, ritiro e trasporto sono a carico dei Sistemi Collettivi dei produttori. La cornice è un Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, con durata di 36 mesi ed efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE. Il circuito riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 49/2014, i cosiddetti RAEE Dual Use.
I RAEE Dual Use sono i rifiuti elettronici che si generano presso le sedi di realtà commerciali, aziende e istituzioni e che, per natura e quantità , possono essere assimilati a quelli di origine domestica: la definizione richiamata dall’intesa cita frigoriferi, forni a microonde, monitor, PC, tablet e smartphone. Sono gli apparecchi presenti in qualunque ambiente di lavoro che, a fine vita, sfuggono di frequente ai canali ufficiali dello smaltimento dei rifiuti elettronici: secondo il consorzio di filiera Erion, ogni anno oltre 100mila tonnellate di RAEE finiscono nell’indifferenziata.
Al deposito preliminare alla raccolta attivato con la convenzione non si applicano le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le procedure semplificate di recupero, per espressa esclusione degli articoli 208, 212, 213 e 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La semplificazione vale solo se l’area rispetta alcune condizioni:
Il trasporto verso gli impianti avviene ogni tre mesi oppure quando il deposito raggiunge 3.500 chilogrammi per raggruppamento, secondo la classificazione dell’allegato 1 al DM 20 febbraio 2023, n. 40; il deposito non può comunque superare un anno, anche sotto soglia. La struttura può gestire anche un solo raggruppamento tra R1 (freddo e clima), R2 (grandi bianchi), R3 (TV e monitor), R4 (elettronica di consumo) e R5 (sorgenti luminose), purché mantenga la suddivisione, e il prelievo avviene unicamente a piano strada.
Il ritiro dei RAEE avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inserita sul portale del Centro di Coordinamento, al quale il punto di prelievo deve essere iscritto: le richieste che arrivano entro le ore 12 diventano evadibili dal giorno successivo. I contenitori (scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) sono forniti in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi e la struttura deve garantire un orario di accesso di almeno otto ore giornaliere. Per ciascuna unità di carico l’accordo fissa pesi di buona pratica da raggiungere prima di chiedere il prelievo:
| Raggruppamento e unità di carico | Peso minimo |
|---|---|
| R1 freddo e clima, scarrabile | 1.200 kg |
| R1, pallet o pezzi a terra | 400 kg |
| R2 grandi bianchi, scarrabile | 2.000 kg |
| R2, pallet o pezzi a terra | 400 kg |
| R3 TV e monitor, ceste o pallet | 300 kg |
| R4 elettronica di consumo, scarrabile | 1.200 kg |
| R4, ceste o pallet | 300 kg |
| R5 sorgenti luminose, contenitore piccolo | 50 kg |
| R5 sorgenti luminose, contenitore grande | 100 kg |
Il servizio viene eseguito anche sotto questi valori, con peso verificato all’impianto di destinazione; se i minimi vengono mancati ripetutamente, il CdC RAEE valuta la prosecuzione della convenzione.
I conferimenti scorretti comportano addebiti a carico della struttura ospitante, mentre i ritardi dei Sistemi Collettivi generano una penale di 150 euro per ciascuna missione. Gli addebiti scattano in tre casi:
La penale di 150 euro a carico dei Sistemi Collettivi copre il mancato rispetto dei 10 giorni di intervento, la mancata sostituzione delle unità di carico al momento del ritiro e la mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dall’approvazione. Sul fronte documentale la struttura aderente è produttore del rifiuto: classifica e sottoscrive il formulario di identificazione compilato dal trasportatore e ne conserva la quarta copia, mentre la tracciabilità digitale dei flussi tramite RENTRI e formulario digitale xFIR (DM 59/2023) è garantita dal CdC RAEE.
Il nuovo canale punta a ridurre il divario dal target europeo di raccolta del 65% fissato dalla direttiva 2012/19/UE: nel 2025 la raccolta di RAEE domestici si è fermata a 366.891 tonnellate secondo il Rapporto annuale del Centro di Coordinamento RAEE. In parallelo agisce il ritiro gratuito a domicilio dei RAEE introdotto dalla Legge n. 147/2025 per i consumatori.
Il controllo delle email aziendali può sostenere un licenziamento per giusta causa quando nasce da un sospetto fondato di illecito, viene svolto ex post con criteri selettivi ed è preceduto da un’informativa chiara. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 800/2026 pubblicata il 15 giugno, ha confermato il recesso per conflitto di interessi e ha considerato utilizzabili soltanto le comunicazioni successive al 18 ottobre 2021, data in cui la lavoratrice aveva accettato formalmente la policy informatica.
La vicenda riguarda una dipendente addetta alla fatturazione attiva, assunta nel 1994, che aveva omesso per oltre un anno di comunicare la presenza del figlio nel consiglio di amministrazione di una società fornitrice del datore di lavoro.
L’azienda aveva acquisito la notizia nel 2022 e avviato una prima verifica attraverso visure camerali e documenti societari. Gli accertamenti avevano rilevato anche la partecipazione della lavoratrice, in qualità di delegata, a un’assemblea collegata alla società fornitrice e alcuni rapporti intercorsi attraverso la posta elettronica aziendale.
Dopo il confronto con il responsabile della protezione dei dati e un test di bilanciamento ai sensi del GDPR, l’indagine era stata estesa alla casella email. La ricerca era stata eseguita attraverso parole chiave riferite al possibile conflitto di interessi e affidata a personale autorizzato.
Il controllo difensivo in senso stretto è ammesso quando serve ad accertare una condotta illecita attribuibile a un singolo lavoratore sulla base di indizi già emersi. La verifica deve essere successiva al sospetto e circoscritta ai fatti oggetto dell’indagine.
| Condizione richiesta | Accertamento nel caso di Pisa |
|---|---|
| sospetto fondato e circostanziato | omessa comunicazione del ruolo ricoperto dal figlio presso una società fornitrice |
| verifica avviata dopo gli indizi | prima analisi delle visure societarie e successivo accesso alla posta elettronica |
| ricerca selettiva | utilizzo di parole chiave riferite al conflitto di interessi |
| accesso limitato | consultazione affidata all’auditor interno e al responsabile delle risorse umane |
| informazione preventiva | policy informatica formalmente accettata dalla dipendente il 18 ottobre 2021 |
L’articolo 4 della Legge n. 300/1970 disciplina i controlli informatici sui dipendenti e consente l’utilizzo delle informazioni raccolte ai fini del rapporto di lavoro soltanto dopo un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle verifiche aziendali.
Il Tribunale ha escluso le comunicazioni precedenti al 18 ottobre 2021. I documenti consegnati alla lavoratrice nel 2008 e nel 2018 contenevano istruzioni generiche e informazioni sull’assegnazione degli strumenti, senza descrivere modalità , frequenza e limiti dei controlli.
La procedura telematica completata nell’ottobre 2021 conteneva invece un rinvio diretto alla policy sull’utilizzo degli strumenti informatici e alla possibilità di verifiche sulla posta elettronica. Da quella data, secondo il giudice, la dipendente disponeva di un’informazione adeguata sul trattamento dei dati.
La Cassazione, con le sentenze n. 25732/2021, n. 18168/2023 e n. 7514/2026, ha chiarito che il datore deve dimostrare la legittima acquisizione dei dati tecnologici. Le informazioni raccolte prima del sospetto o in assenza delle garanzie previste non possono essere sanate attraverso una successiva indagine disciplinare.
Il Tribunale ha separato la conservazione generalizzata dei dati dalla ricerca mirata svolta nel caso della dipendente. Il procedimento avviato dal Garante aveva contestato all’azienda la conservazione dei log per sei mesi e dell’intera corrispondenza fino a cinque anni dopo la cessazione del rapporto.
Secondo la sentenza, tali contestazioni riguardavano la struttura complessiva della data retention e non rendevano automaticamente inutilizzabili i messaggi selezionati durante un’indagine successiva, delimitata da parole chiave e collegata a un sospetto specifico.
Il Garante, con il provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024, indica per i metadati necessari al funzionamento della posta elettronica una conservazione normalmente contenuta entro 21 giorni. Periodi più lunghi richiedono esigenze documentate e, in caso di raccolta generalizzata idonea a controllare l’attività , le garanzie previste dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
Il licenziamento è stato confermato per la violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del Codice civile, integrato dai doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375.
La lavoratrice aveva comunicato con forte ritardo una circostanza capace di incidere sui rapporti con un fornitore e aveva partecipato ad attività collegate alla società coinvolta. Il giudice ha ritenuto la condotta sufficiente a compromettere il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla prova di un danno economico già prodotto.
La gravità disciplinare delle condotte sugli strumenti aziendali dipende dalla lesione dei doveri di lealtà , diligenza e tutela del patrimonio informativo. La valutazione comprende ruolo del lavoratore, durata della condotta, consapevolezza dell’illecito e conseguenze sul vincolo di fiducia.
Una policy aziendale sui controlli dei dispositivi deve descrivere in anticipo modalità d’uso della posta, finalità delle verifiche, soggetti autorizzati e tempi di conservazione dei dati.
La procedura applicata in caso di sospetto dovrebbe rispettare questi criteri:
La sentenza del Tribunale di Pisa è una pronuncia di merito riferita alle circostanze accertate nel singolo giudizio. La legittimità di ogni controllo richiede quindi una valutazione autonoma delle policy applicate, della fonte del sospetto e delle modalità tecniche adottate.
Il licenziamento disciplinare nella Pubblica Amministrazione chiude la porta ai concorsi pubblici e il Consiglio di Stato ha stabilito entro quali limiti. Palazzo Spada ha confermato l’esclusione di un ex dirigente comunale dalla selezione bandita dallo stesso ente che lo aveva licenziato pochi mesi prima, pur riconoscendo che l’amministrazione aveva applicato la clausola in automatico, senza alcuna valutazione della gravità dei fatti addebitati.
A legittimare l’esclusione sono due circostanze indicate dai giudici: la vicinanza temporale fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’identità del posto messo a concorso rispetto a quello perso. Fuori da quelle due condizioni, il divieto di partecipare torna a essere una scelta che l’amministrazione deve motivare caso per caso.
In sintesi:
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un ex dirigente del Comune di Sanremo, licenziato per motivi disciplinari l’11 marzo 2024 ed escluso dal concorso pubblico che lo stesso Comune ha indetto il 5 novembre 2024 per assumere a tempo indeterminato un dirigente da destinare al Settore Ambito Sociale, ossia il settore in cui l’uomo era impiegato dall’ottobre 2019.
L’articolo 4 del bando elencava fra i requisiti generali di ammissione la condizione di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né «licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari». La domanda dell’ex dirigente è stata respinta in forza di quella clausola. Il TAR Liguria, con la sentenza n. 974/2025, aveva già rigettato il ricorso.
I requisiti di accesso ai concorsi pubblici sono fissati dall’articolo 2 del DPR n. 487 del 1994, il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, che preclude la partecipazione a chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, licenziato per le stesse ragioni oppure per motivi disciplinari, o ancora dichiarato decaduto per aver ottenuto l’assunzione con documenti falsi.
Le fattispecie che portano al licenziamento disciplinare nella PA sono elencate dall’articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 e vanno dalla falsa attestazione della presenza alle assenze ingiustificate reiterate, fino all’insufficiente rendimento dovuto alla violazione ripetuta degli obblighi contrattuali. Ciascuna di quelle condotte, una volta accertata, attiva la clausola di esclusione dai bandi.
La seconda base normativa è l’articolo 2 del DPR n. 3 del 1957, il vecchio testo unico degli impiegati civili dello Stato, che esclude dall’accesso agli impieghi chi sia stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione. I giudici amministrativi qualificano entrambe come disposizioni regolamentari che bilanciano il diritto di accedere agli uffici pubblici, tutelato dall’articolo 51 della Costituzione, con il buon andamento e l’imparzialità previsti dall’articolo 97.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 27 luglio 2007, ha dichiarato illegittimo l’automatismo che vietava di concorrere ad altro impiego statale a chi fosse stato dichiarato decaduto, perché quella preclusione colpiva «per una durata illimitata nel tempo e automaticamente» comportamenti di gravità del tutto diversa. Da qui l’obbligo, per l’amministrazione, di ponderare la proporzione fra la gravità della condotta e il divieto di partecipare a nuovi concorsi.
La pronuncia del 2007 riguardava una norma diversa da quelle applicate a Sanremo, l’articolo 128, secondo comma, del DPR n. 3 del 1957, che disciplina la decadenza dall’impiego ottenuto con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il Consiglio di Stato accetta comunque di misurare su quei principi di proporzionalità anche le cause di esclusione legate al licenziamento, e proprio per questo la sentenza del 2026 va letta come un’applicazione ragionata della Consulta, non come una sua smentita.
Il Consiglio di Stato individua due presupposti in assenza dei quali i principi della Corte Costituzionale non trovano applicazione, la notevole distanza di tempo fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’alterità del posto messo a concorso rispetto a quello perduto. Nel caso esaminato mancavano entrambi.
Il passaggio più delicato della motivazione è l’ammissione dei giudici che la valutazione ponderata fra gravità del comportamento e divieto di concorrere è stata omessa dal Comune. L’esclusione regge lo stesso perché il licenziamento era stato adottato di recente, quindi la causa ostativa ha operato «in modo pressoché immediato e non in chiave oltre misura dilatata», senza trasformarsi in un impedimento definitivo. E perché la ponderazione avrebbe riguardato il divieto di concorrere «per lo stesso impiego», non per un impiego diverso.
Il criterio che ne discende è applicabile a chiunque abbia alle spalle un licenziamento dal pubblico impiego e voglia capire se una candidatura ha margini di tenuta.
| Situazione del candidato | Effetto sull’ammissione al concorso |
|---|---|
| Licenziamento disciplinare recente e concorso per lo stesso posto presso la stessa amministrazione | Esclusione legittima anche senza valutazione ponderata dell’amministrazione, secondo la sentenza n. 4103/2026 |
| Licenziamento disciplinare risalente nel tempo | L’amministrazione deve ponderare gravità della condotta e divieto di partecipare, perché la preclusione automatica diventerebbe una misura sine die |
| Concorso per un impiego diverso da quello perduto | La ponderazione torna necessaria, perché viene meno il presupposto dell’identità del posto |
| Decadenza per documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile | L’automatismo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 329/2007 e l’amministrazione è tenuta a una valutazione motivata |
Nessuna delle due condizioni è quantificata dai giudici con un termine fisso. Il criterio di ragionevolezza lascia all’amministrazione il compito di misurare la distanza temporale, sotto il controllo del giudice amministrativo in caso di ricorso.
Chi ritiene illegittimo il licenziamento disciplinare che ha generato l’esclusione deve rivolgersi al giudice del lavoro, non al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato lo afferma rispondendo alla censura dell’ex dirigente, che aveva invocato la disciplina sugli atti ritorsivi del decreto legislativo n. 24 del 2023, sostenendo che il licenziamento e la clausola del bando fossero la rappresaglia per le segnalazioni da lui rivolte ad ANAC e alla Procura della Corte dei conti.
La verifica sulla natura ritorsiva del recesso appartiene all’autorità giurisdizionale civile, e i giudici amministrativi precisano che un esito favorevole al lavoratore potrebbe aprire la strada alla restitutio in integrum. La sequenza corretta è quindi una sola, prima si ottiene la rimozione del licenziamento davanti al giudice del lavoro, poi si fa valere il diritto a partecipare ai nuovi bandi. Impugnare l’esclusione dal concorso senza aver prima demolito il suo presupposto porta a un rigetto, come dimostra la condanna alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre IVA e CPA.
Giovanni Galeotti è l’amministratore delegato che ha guidato la straordinaria espansione globale della Ludovico Martelli, azienda in cui lavora da ben 32 anni e di cui è CEO dal 2012. Il suo incontro con l’azienda fiorentina ha segnato l’inizio di una collaborazione che avrebbe trasformato radicalmente il mercato italiano e internazionale della cura personale portando lustro a marchi iconici come Proraso e Marvis.
L’intervista ripercorre le tappe fondamentali di questa storica impresa familiare, svelando i retroscena di una crescita impressionante che ha portato il fatturato a superare i 150 milioni di euro stimati per il 2026. Il racconto esplora le strategie dietro al successo globale, tra difficoltà e sfide contro i giganti del settore fino all’ingresso di un fondo di investimento per sostenere l’espansione strategica in mercati complessi come la Cina e gli Stati Uniti.
La storia dell’azienda inizia a Firenze nel 1908 grazie al fondatore Ludovico Martelli, che inizialmente importava prodotti dalla Germania, come la famosa Acqua di Colonia. È stato il figlio Piero a creare un laboratorio e a lanciare nel 1948 un prodotto rivoluzionario come la crema Proraso, innovazione assoluta in un’epoca in cui non esisteva ancora la schiuma da barba. Negli anni ’60, trainata dal boom economico e dall’affermarsi dei supermercati, Proraso iniziò a prendere sempre più piede, raggiungendo un fatturato di circa 2 miliardi di lire.
Nei primi anni ’90 l’azienda ha vissuto uno dei periodi più complessi della sua storia. Dopo l’acquisizione del marchio Schulz da parte di Ludovico Martelli Junior, l’azienda affrontò un anno drammatico a causa del raddoppio del marco tedesco, che fece schizzare alle stelle i costi dei prodotti importati dalla Germania, i quali rappresentavano all’epoca ben il 70% del fatturato.
La svolta arrivò a partire dal primo gennaio 1994, quando Giovanni Galeotti si unì ufficialmente al team portando in licenza alcuni storici marchi della Testanera. Grazie a un team coeso che ha saputo condividere i sacrifici, l’azienda è riuscita faticosamente a superare la crisi e a rilanciarsi.
Il vero punto di svolta per la crescita internazionale del gruppo è avvenuto alla fine degli anni ’90, quando Galeotti scoprì a New York il dentifricio Marvis. Creato originariamente nel 1957 per aiutare i fumatori a eliminare l’odore di tabacco, il marchio era all’epoca in declino e venduto prevalentemente nei discount. L’azienda fiorentina decise di scommetterci acquisendolo a basso costo per ricreare le formule originali, perfezionare gli aromi e rinnovare il packaging metallico in chiave premium.
Grazie a un sapiente posizionamento, Marvis è diventato un ambito prodotto cult, sbarcando anche in Asia. Oggi il brand Marvis da solo rappresenta quasi il 60% del fatturato totale dell’intera azienda.
Parallelamente allo straordinario successo di Marvis, anche Proraso ha vissuto una seconda e fiorente giovinezza. Nei primi anni 2000, la diffusione della cultura hipster ha riportato prepotentemente in auge la moda di barba e baffi. Proraso ha saputo intercettare abilmente questa tendenza, valorizzando la propria autenticità e la lunga storia legata alla tradizione dei barbieri italiani,. Oggi il marchio vanta una solidissima quota di mercato del 28% in Italia ed è esportato in circa settanta nazioni.
Nonostante la pressione e la concorrenza di colossi come Procter & Gamble e Unilever, la Ludovico Martelli ha dimostrato che si può avere successo lavorando su nicchie di mercato che richiedono un’assoluta fedeltà da parte del consumatore, garantendo un’altissima qualità a un prezzo corretto. Ai futuri imprenditori, il CEO consiglia di domandarsi se ciò che si sta offrendo porta al mercato un valore che prima non c’era. È inoltre essenziale saper valorizzare il “saper fare” tipicamente italiano nel campo della bellezza e del design, mantenendo una visione scalabile.
Ma il vero motore del successo risiede nell’entusiasmo e nell’infinita costanza: è necessario lavorare con dedizione totale, senza guardare orari o giorni festivi, raddoppiando gli sforzi nei momenti di difficoltà senza mollare mai.
Il termine per l’adesione dei Comuni alla Rottamazione quinquies dei tributi locali scade il 31 luglio 2026. Con il comunicato stampa del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiamato Regioni ed enti locali sull’ultimo appuntamento utile per deliberare la definizione agevolata dei carichi di propria competenza già affidati all’agente della riscossione, dall’IMU alla TARI, dal bollo auto alle multe stradali. Chi non delibera lascia i propri contribuenti fuori dalla sanatoria, senza possibilità di recupero successivo.
In sintesi
Ogni ente interessato deve adottare un apposito provvedimento di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad AdER entro il 31 luglio 2026. La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno, è stata differita dalla Legge n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026, che ha ridefinito a cascata anche i termini successivi per l’Agenzia e per i contribuenti.
L’impianto della misura nasce dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026. La norma estende la Rottamazione quinquies ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Nella sezione “Enti creditori” del sito di AdER è disponibile il modello Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali, da compilare e inviare via PEC insieme alla delibera all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Nel modello vanno indicati i dati dell’ente creditore, gli estremi della delibera e il codice ente, che permette ad AdER di rendere disponibili ai debitori i dati per individuare i carichi definibili. In caso di fusioni di Comuni o unioni di enti, vanno riportati anche i codici degli enti confluiti che avevano affidato i carichi nel periodo coperto. Solo dopo la scelta dell’ente è possibile individuare i carichi effettivamente definibili per ciascun debitore.
La rottamazione dei tributi locali si applica soltanto ai carichi affidati ad AdER. I tributi che il Comune gestisce in riscossione diretta, o che affida a una società in house o a un concessionario privato, seguono un binario del tutto separato: per questi la Legge di Bilancio 2026 riconosce agli enti la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma delle entrate locali, con requisiti, tempi e importi decisi da ciascuna amministrazione.
La distinzione ha effetti pratici immediati. Un contribuente può trovarsi con una vecchia TARI affidata ad AdER e quindi rottamabile con la procedura estesa agli enti territoriali, un accertamento più recente notificato direttamente dal Comune e sanabile solo se l’ente ha approvato un proprio regolamento, e una multa gestita da un concessionario privato che non rientra in nessuna delle due misure.
Roma Capitale ha attivato entrambi i binari con lo stesso atto: la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026 approva il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge n. 199/2025, e contestualmente aderisce alla rottamazione per i carichi già affidati agli agenti della riscossione. Per i contribuenti capitolini si aprono due strade distinte, con regole e scadenze diverse.
La verifica va fatta sul sito istituzionale dell’ente, perché la pubblicazione del provvedimento è essa stessa un adempimento imposto dalla norma e AdER non diffonde alcun elenco nazionale degli enti aderenti. I controlli da eseguire sono quattro:
Senza delibera dell’ente entro il termine, i contribuenti di quel territorio non troveranno alcun carico definibile a proprio nome. Il codice ente indicato nel modello trasmesso ad AdER consente all’Agenzia di associare i carichi al debitore, e senza quella comunicazione l’associazione non avviene.
La disciplina interessa un’ampia platea di debiti locali affidati ad AdER. Nel caso dei Comuni, la sanatoria può comprendere:
Il contribuente deve quindi verificare due condizioni concorrenti: il carico deve essere stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023 e l’ente creditore deve aver aderito alla definizione agevolata. La mancanza di una delle due esclude il carico dalla sanatoria.
Le multe stradali elevate dalla Polizia Locale rientrano nella definizione agevolata soltanto se il Comune ha deliberato l’adesione, perché il credito è di titolarità dell’ente e non dello Stato. È la differenza che separa questa misura dalla sanatoria dei carichi statali, dove le sanzioni del Codice della Strada seguono automaticamente il canale nazionale quando sono state irrogate da amministrazioni dello Stato.
Anche in caso di adesione, l’agevolazione ha effetti limitati. La sanzione principale è dovuta per intero, mentre l’abbattimento riguarda gli interessi comunque denominati, compresa la maggiorazione semestrale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Il trattamento delle contravvenzioni al Codice della Strada risulta quindi diverso da quello previsto per IMU e TARI, perché la rottamazione alleggerisce la quota accessoria maturata durante la riscossione senza cancellare l’importo originario della violazione.
Il peso di questa componente emerge dai numeri messi in delibera dagli enti. A Napoli, dove il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con la delibera n. 64 del 5 giugno 2026, il magazzino crediti affidato ad AdER ammonta a circa 2,19 miliardi di euro, di cui 1,502 miliardi riferiti a sanzioni del Codice della strada e 600 milioni a entrate tributarie.
Il calendario dei carichi locali segue una procedura separata rispetto alla finestra ordinaria della Rottamazione quinquies statale, già chiusa il 30 aprile 2026. Entro il 15 ottobre 2026, AdER renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La dichiarazione di adesione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Le modalità saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 ottobre e la domanda potrà essere integrata entro la stessa scadenza finale. Chi ha un contenzioso pendente sui carichi inseriti deve dichiararlo e assumere l’impegno a rinunciare al giudizio.
Le somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Il minimo di rata implica che per debiti complessivi inferiori a 5.400 euro il piano avrà una durata più breve dei nove anni.
Le prime rate del 2027 scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dalla sesta rata, a partire dal 2028, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° aprile 2027.
Dopo l’invio della domanda, l’agente della riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze di pagamento.
Gli effetti sulle dilazioni in corso si determineranno di conseguenza. Per i contribuenti con piani già attivi, la valutazione dovrà tenere conto sia del vantaggio della rottamazione sia delle conseguenze sulla rateazione precedente.
Il calendario aggiornato per enti e contribuenti dopo le modifiche della Legge n. 113/2026 è riepilogato di seguito.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | Regioni ed enti locali pubblicano il provvedimento sul sito istituzionale e lo trasmettono ad AdER via PEC con il modello compilato |
| 15 ottobre 2026 | AdER pubblica le modalità telematiche e rende disponibili i dati dei carichi definibili |
| dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 | I contribuenti presentano la domanda di adesione, integrabile entro lo stesso termine |
| 28 febbraio 2027 | AdER comunica le somme dovute, l’importo delle rate e le relative scadenze |
| 31 marzo 2027 | Scadenza della prima o unica rata, che perfeziona l’adesione |
No. Il termine del 31 luglio 2026 vale per la pubblicazione e la trasmissione ad AdER del provvedimento di adesione, previsto dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026. Senza la delibera dell’ente entro quella data, i contribuenti di quel territorio non trovano carichi definibili a proprio nome e la rottamazione dei tributi locali non si attiva per quell’amministrazione.
No. Il differimento al 31 luglio introdotto dalla Legge n. 113/2026 non obbliga gli enti che hanno già adottato l’atto ad approvarne uno nuovo, nemmeno se nella delibera avevano riportato le scadenze poi modificate, perché quelle date sono fissate dalla legge e non sono nella disponibilità del Comune.
No. La misura riguarda soltanto i carichi affidati ad AdER. Per i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati vale invece la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, riconosciuta agli enti territoriali dalla legge di bilancio 2026, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.
Solo se il Comune ha deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026 e il carico è stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023. Anche in quel caso la sanzione principale è dovuta per intero: la definizione agevolata abbatte le componenti accessorie, ossia interessi comunque denominati, maggiorazione semestrale prevista per le sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.
Euronext Growth Milan archivia la prima metà del 2026 con 205 PMI quotate e una capitalizzazione salita a 11,1 miliardi di euro. Il flusso di nuove IPO però si assottiglia: appena quattro matricole in sei mesi e mezzo. È la fotografia scattata oggi a Borsa Italiana dall’Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, che registra la crescita di ricavi e occupazione del mercato dedicato alle piccole e medie imprese insieme al rallentamento delle nuove quotazioni.
In sintesi:
Dal 2009 il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ha accolto 350 società , con una raccolta in IPO di 6,2 miliardi. I ricavi aggregati delle quotate hanno toccato 10,8 miliardi nel 2025, in crescita del 12% su base annua, con un Ebitda medio di 7 milioni e un margine del 12%. Cinquantatré società hanno distribuito dividendi per 142,8 milioni di euro, con un rendimento medio del 3,1%.
Le IPO su Euronext Growth Milan sono scese a quattro nei primi sei mesi e mezzo del 2026, per una raccolta di 36,6 milioni di euro, contro le 33 operazioni del 2023. Il numero di società quotate è stabile intorno a quota 205 da oltre due anni, mentre capitalizzazione e ricavi continuano a salire: la crescita del mercato arriva più dalla valorizzazione delle società già presenti che dall’ingresso di nuove matricole.
| Periodo | IPO e capitali raccolti |
|---|---|
| 2023 | 33 IPO, 205 milioni di euro |
| 2025 | 7 IPO |
| 2026 (al 10 luglio) | 4 IPO, 36,6 milioni di euro |
Il confronto con le edizioni precedenti dell’Osservatorio ECM misura un flusso di quotazioni in progressivo assottigliamento, comune del resto ai listini europei alle prese con delisting e OPA. La capitalizzazione, passata dagli 8,2 miliardi di fine 2023 agli attuali 11,1 miliardi, racconta un mercato che cresce in profondità più che in ampiezza.
Le PMI innovative rappresentano il 30% di Euronext Growth Milan, con 61 società quotate, una capitalizzazione di quasi 2 miliardi e ricavi 2025 in crescita del 40%. Il mercato accoglie 78 società approdate in Borsa entro il quinto anno di vita, di cui 41 startup in senso stretto. L’intelligenza artificiale conta 28 società , il 14% del listino, con un AI Index che ha guadagnato il 17% nel 2025, sopra il 9% del FTSE Italia Growth.
Nell’azionariato delle società di Euronext Growth Milan figurano 125 investitori istituzionali, 28 italiani e 97 esteri, per un totale di 799 milioni di euro. La Francia è il primo investitore estero per numero di case di investimento, mentre tra gli operatori più attivi compaiono BPER Banca tramite Arca Fondi, Algebris Investments, First Capital e Alkemia SGR. L’indice FTSE Italia Growth segna un progresso dell’8% da inizio anno, contro l’1% del FTSE Italia Small Cap.
Il Bonus IPO accompagna la quotazione delle PMI con un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza, fino a 500.000 euro. La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con un plafond di 6 milioni di euro per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. I costi di consulenza e i requisiti della quotazione su Euronext Growth Milan rappresentano ancora il principale ostacolo per le imprese familiari di minori dimensioni. Accanto al credito d’imposta operano i PIR e un nuovo ETF PIR compliant collegato all’indice Intermonte Valore Italia, destinato a migliorare liquidità e valorizzazione delle società quotate.
Per il 2026, IRTOP Consulting stima 215 società quotate su Euronext Growth Milan e una capitalizzazione di 12,3 miliardi, sostenute da una raccolta attesa di circa 121 milioni e dalla crescita dell’indice FTSE Italia Growth. Il traguardo implica una decina di nuove quotazioni nette nel secondo semestre, dopo le quattro dei primi sei mesi. Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting, lega le prospettive del mercato alla Saving & Investment Union della Commissione europea, che punta a convogliare verso l’economia reale una parte dei 30.000 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie europee. Un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e assicurazioni nel finanziamento delle PMI quotate avvicinerebbe l’Italia ai modelli europei più avanzati, mentre la riforma del Testo Unico della Finanza semplifica accesso e permanenza sul mercato.
I contratti SAFE usati dalle startup innovative per raccogliere capitali nelle fasi iniziali danno diritto alla detrazione IRPEF del 65% già nel periodo d’imposta in cui l’investitore dispone il bonifico, senza attendere la trasformazione delle somme in quote. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 137 dell’8 luglio 2026, che qualifica il Simple Agreement for Future Equity come investimento in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
In sintesi:
Con il SAFE l’investitore versa una somma alla startup e non riceve subito quote: acquisisce il diritto a diventare socio al verificarsi di un evento futuro, tipicamente un aumento di capitale o l’ingresso di nuovi investitori. Rispetto all’obbligazione convertibile mancano una scadenza fissa e la remunerazione a interessi, e questa atipicità aveva finora tenuto lo strumento in una zona grigia sul piano fiscale.
L’Agenzia scioglie il dubbio guardando alla sostanza dell’apporto. Le risorse confluiscono immediatamente nel patrimonio della società , l’investitore ne assume da subito il rischio d’impresa e non esiste un obbligo di rimborso: la fattispecie coincide con quella degli investimenti in convertendo, per i quali la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023, aveva già delineato i tratti distintivi. Sulla stessa linea si era espresso il Governo rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 5-05188 Centemero, in Commissione VI Finanze della Camera, il 25 marzo 2026.
Il momento di maturazione del beneficio è la parte che cambia la vita a chi investe. Il decreto interministeriale 28 dicembre 2020 collocava la detrazione sugli investimenti in convertendo alla conversione in capitale sociale; l’articolo 31, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha spostato il riferimento alla data della disposizione di bonifico alla startup, con causale «versamento in conto aumento di capitale» e iscrizione della somma a riserva patrimoniale.
La risposta n. 137/2026 applica questa regola ai SAFE: il versamento è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla detrazione del 65%, a prescindere dal successivo verificarsi dell’evento trigger. L’investitore porta quindi l’agevolazione nella dichiarazione relativa all’anno del bonifico, senza attendere la delibera di aumento di capitale né il deposito delle formalità societarie.
Non ogni SAFE accede al beneficio. L’Agenzia à ncora la qualificazione a un insieme di caratteristiche contrattuali che segnano la differenza tra apporto di mezzi propri e finanziamento, e vanno verificate prima della sottoscrizione:
Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 29-bis: startup iscritta da non più di tre anni nella sezione speciale del Registro delle imprese, investimento fino a 100mila euro per periodo d’imposta, mantenimento per almeno tre anni, partecipazione non superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance, rispetto del massimale de minimis fissato dal Regolamento (UE) 2023/2831 in capo alla società beneficiaria.
La sorte dell’agevolazione dopo il versamento è il capitolo che interessa chi struttura un round pre-seed, dove la liquidità viene spesso assorbita dai costi di gestione prima ancora della conversione. La risposta n. 137/2026 distingue con nettezza le ipotesi.
| Evento successivo al versamento | Effetto sulla detrazione al 65% |
|---|---|
| Conversione del SAFE in quote al verificarsi dell’evento trigger | Nessun effetto, il beneficio era già maturato con il bonifico |
| Conversione che non si verifica | Il beneficio maturato non viene meno, se le somme non tornano all’investitore |
| Riserva utilizzata a copertura delle perdite | Nessuna decadenza dall’agevolazione |
| Restituzione delle somme prima dei tre anni | Decadenza a decorrere dalla data della restituzione |
| Restituzione indiretta con interessi o distribuzione di riserve | Equiparata alla restituzione, con decadenza |
L’unico evento che azzera il beneficio è quindi il rientro delle somme all’investitore entro il triennio di detenzione, in forma diretta o mascherata da altre attribuzioni patrimoniali. La perdita del capitale, paradossalmente, non lo intacca.
Il chiarimento sposta il momento della detrazione ma si confermano le tempistiche degli adempimenti. L’articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2020 impone che l’istanza sia trasmessa prima dell’investimento, anche nel SAFE. La catena da rispettare:
Un bonifico eseguito prima dell’istanza, o con causale generica, espone l’investitore al recupero dell’imposta anche quando il contratto rispetta in tutto e per tutto i requisiti sostanziali indicati dall’Agenzia.
La platea dei SAFE è fatta in larga parte di business angel e piccoli investitori, per i quali il rapporto tra detrazione e IRPEF lorda pesa quanto l’aliquota. Un investitore che versa 30mila euro su un SAFE matura una detrazione di 19.500 euro. Se la sua IRPEF lorda annua, esaurite le altre detrazioni, si ferma a 9.000 euro, l’imposta viene azzerata e restano 10.500 euro di detrazione senza capienza.
Quella eccedenza non va perduta. L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162 riconosce per la parte non detraibile un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione a riduzione delle imposte dovute oppure in compensazione con modello F24, e l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7076 con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025. Il credito è fruibile nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione e in quelli successivi, fino ad assorbimento. La conversione dell’eccedenza vale solo per gli investimenti in regime de minimis, quindi copre per intero la fattispecie SAFE riconosciuta dalla risposta n. 137/2026.
Il chiarimento arriva in un anno in cui il quadro degli incentivi si è ristretto. La detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30% previste dall’articolo 29 del D.L. 179/2012 non sono più fruibili dal 1° gennaio 2026, per scadenza dell’autorizzazione europea sugli aiuti di Stato e mancata proroga. L’articolo 29-bis regge perché opera in regime de minimis, che quell’autorizzazione non la richiede.
Il risultato è che il 65% de minimis concentra su di sé l’intera capacità di attrazione fiscale del capitale privato verso l’early stage italiano. Estendere l’agevolazione allo strumento con cui una quota rilevante dei round pre-seed viene chiusa allarga la platea proprio nel momento in cui l’altro canale è chiuso, e riduce la distanza tra la prassi contrattuale del venture capital e la lettera di una norma scritta pensando ai conferimenti immediati. Per chi investe nel capitale delle startup innovative la variabile da presidiare si sposta quindi sulla tenuta documentale dell’operazione.
Il mercato pubblicitario italiano si prepara al suo cambiamento più atteso: un sistema di misurazione unico che unisce digitale e stampa e apre alle grandi piattaforme globali. Amazon, Netflix, Disney e YouTube entreranno nella rilevazione ufficiale delle audience attraverso Audicom, il joint industry committee che entro ottobre 2026 completerà la total audience digital+print. In sintesi:
Audicom accoglierà Anitec-Assinform come nuovo socio, portando al tavolo della misurazione le grandi piattaforme digitali Amazon, Netflix, Disney e YouTube. L’apertura discende dalla delibera 87/26/CONS, che ha autorizzato la misurazione crossmediale delle grandi piattaforme con metodologia server to server. Anitec-Assinform dividerà con Fieg e Fedoweb la quota del 50% destinata agli editori, mentre l’altro 50% resta a UPA e UNA.
Secondo il calendario indicato, l’assemblea straordinaria che sancisce l’allargamento societario è attesa entro fine luglio 2026.
Entro ottobre 2026 Audicom completerà la total audience digital+print, ossia la rilevazione unica che collega i consumi editoriali su carta e su digitale in una stima deduplicata dell’utenza. Audicom, nato dalla fusione di Audiweb e Audipress, ha già avviato la produzione dei dati in questo formato e coopera con Auditel sulla convergenza delle metriche, nel percorso avviato con l’evento Mediatelling.
Il primo passo tangibile è stato il reporting della total audience delle partite di Serie A di DAZN, passato ad Audicom dalla sesta giornata del campionato 2025/2026.
Il mercato pubblicitario italiano chiuderà il 2026 a 9,2 miliardi di euro, con una crescita dell’1,2% per il quarto anno consecutivo di segno positivo, secondo la stima elaborata da UPA sul mercato monitorato dagli investitori, che non include la coda lunga dello small business digitale.
Il digitale vale ormai circa metà degli investimenti e continua a espandersi, con la creator economy che ha raggiunto 550 milioni di euro, un mercato che si muove entro le regole di trasparenza fissate dall’AGCOM per gli influencer, e il retail media arrivato a 670 milioni a fine 2025. La televisione tiene grazie all’advanced TV, la carta soffre sul supporto cartaceo.
La stima UPA da 9,2 miliardi riguarda il mercato tracciato dagli investitori, mentre l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano valuta l’intero mercato a 11,8 miliardi e quello dell’Internet advertsing a 7 miliardi (+12%).
Per UPA, la trasparenza sugli investimenti digitali è ancora una sfida aperta: mancano dati attendibili sull’entità reale della spesa online, sia complessiva sia per singolo brand.
L’associazione segnala che il rapporto SIC dell’Agcom sul 2023 mostra scarti rilevanti rispetto alle stime abitualmente usate dal mercato, un elemento distorsivo in un comparto dove il digitale vale circa la metà degli investimenti. Da qui l’appello di Travaglia a editori e piattaforme perché adeguino i sistemi al tracciamento trasparente della pubblicità negli ambienti digitali.
Sul versante degli standard, l’ADV-ID (Cusv) per i video pubblicitari copre oggi il 30-40% delle campagne, adottato da 260 aziende, 123 case di produzione e 16 agenzie media.
Sul fronte dei dati di prima parte, UPA porta avanti il progetto Nessie, che affianca alla condivisione dei cookie quella dei dati CRM tra aziende, in validazione presso un primo nucleo di sei imprese, e avvia la sperimentazione di OpTwo, startup che punta a un database multi-brand per il customer engagement in tempo reale.
Sul piano normativo, l’associazione segue la Legge Beneficenza, la direttiva Green Claims e il Digital Omnibus, per il quale chiede che le ricerche ufficiali sulle audience siano escluse dagli obblighi di consenso sui cookie, così da preservare la natura censuaria dei dati di mercato.
Il 77,8% degli imprenditori e dei lavoratori autonomi italiani non affiderebbe a un sistema di intelligenza artificiale una decisione finanziaria. Il 42,3% dice di volere il controllo diretto della gestione, il 36% dichiara di non fidarsi della tecnologia quando si tratta di scegliere come impiegare le risorse dell’azienda o dell’attività professionale. Il dato arriva da un’indagine condotta da Qonto su un campione rappresentativo di 1.000 tra micro, piccole e medie imprese e titolari di partita IVA, con rilevazione a maggio 2026.
La sintesi delle evidenze della survey Qonto sul campione italiano:
Quasi otto imprenditori su dieci escludono la delega all’AI quando si parla di soldi. Le due ragioni che danno sono diverse tra loro. La volontà di mantenere il controllo (42,3%) è una scelta di metodo e non dipende da quanto è buono il software. La sfiducia nell’affidabilità degli strumenti (36%) è invece un giudizio sulla tecnologia, e può cambiare.
Lo stesso atteggiamento si vede nel rapporto con la banca: per il 78% degli intervistati avere un referente umano nei servizi bancari è irrinunciabile. È la stessa distanza che si osserva quando si guarda alla governance dell’AI in azienda: gli strumenti entrano in fretta sulle attività ripetitive e si fermano dove la responsabilità è di chi firma.
In sette mesi le PMI italiane sono state descritte come utilizzatrici di AI nel 16,4%, nel 44,6% e nell’81% dei casi. I numeri non si contraddicono perché misurano cose diverse. La tabella mette a confronto le tre rilevazioni e serve a capire quale prendere come riferimento.
| Rilevazione | Campione, misurazione e risultati |
|---|---|
| Istat (dicembre 2025) | Indagine statistica ufficiale su imprese con almeno 10 addetti, condotta secondo il Regolamento UE 2019/2152 tra maggio e luglio 2025. Misura se l’impresa adotta almeno una tecnologia di IA, non se il titolare usa ChatGPT. Risultato: 16,4% del totale, 15,7% tra le PMI da 10 a 249 addetti, 53,1% tra le grandi imprese. |
| Qonto (maggio 2026) | Indagine su 1.000 tra imprese da 1 a 249 dipendenti e lavoratori autonomi con partita IVA attiva da almeno sei mesi. Include quindi microimprese e freelance, che la soglia Istat esclude. Misura l’uso dichiarato degli strumenti, anche saltuario. Risultato: 44,6%, di cui solo il 14% ogni giorno. |
| Sibill-Astraricerche (aprile 2026) | Indagine su 500 PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro. Misura la dichiarazione di utilizzo in senso ampio. Risultato: l’81% dice di usare l’AI, mentre solo una su quattro l’ha integrata nei processi in modo continuativo. |
Un’impresa con almeno dieci addetti deve confrontarsi con il 16,4% dell’Istat, che dice quante aziende hanno portato l’AI dentro l’organizzazione. Un autonomo o una microimpresa ha come riferimento il 44,6% di Qonto, che fotografa l’uso personale degli strumenti. L’81% di Sibill misura quanto l’AI sia diffusa a parole, non nei processi. La differenza tra i tre numeri è la stessa cosa che segnala il 41,7% di chi la usa e non vede cambiamenti: uso individuale non vuol dire integrazione aziendale.
Il segmento più aperto all’AI non è quello delle aziende appena nate. Le imprese con 6-10 anni di attività hanno l’ottimismo a tre anni più alto (sei su dieci), l’uso di AI più diffuso (20%) e la maggiore disponibilità a delegare decisioni finanziarie (33%). Le imprese sotto i due anni si fermano al 19,5% sulla delega e nel 43,4% dei casi dichiarano di non fidarsi.
Vale anche per la banca: usa una neobank il 27% delle imprese con 6-10 anni di attività contro il 15% delle più giovani. Una spiegazione plausibile è che nei primi mesi si sceglie il canale già conosciuto, mentre l’automazione arriva quando ci sono processi ripetuti da automatizzare e un minimo di margine.
Il divario per età anagrafica c’è comunque: usa strumenti di AI il 69,8% degli imprenditori tra 18 e 34 anni contro il 37,5% degli over 55, e in questa fascia il 42,6% dichiara di non volerla adottare.
Il 45,9% delle imprese gestisce le finanze con una banca tradizionale, il 24,8% si appoggia al commercialista, il 21,3% usa una neobank e il 10,6% lavora ancora con Excel o su carta. Il primo criterio nella scelta dell’istituto sono le commissioni basse (60,3%), poi la qualità dell’assistenza (41,5%) e la facilità d’uso (34,6%).
L’ordine dice che le funzioni digitali sono ormai date per scontate e non fanno più la differenza, mentre il prezzo torna al primo posto. In un anno in cui il 36,3% delle imprese mette la riduzione dei costi in cima agli obiettivi, il risultato è coerente.
La cautela sulla delega si spiega guardando le condizioni in cui queste imprese lavorano. La priorità per l’anno in corso è la riduzione dei costi (36,3%), davanti alla crescita dei ricavi (33,6%). L’ottimismo medio a tre anni si ferma a 5,66 su 10 e solo il 37,6% degli intervistati supera il 7. Il 52,4% considera l’Italia meno competitiva rispetto a Francia, Germania e Spagna.
Sono gli stessi numeri che spiegano la classifica dei criteri bancari, con le commissioni al primo posto. Chi lavora con margini stretti e un orizzonte di programmazione breve sceglie in base al prezzo e tiene le decisioni sui soldi nelle proprie mani, perché non ha spazio per rimediare a un errore commesso da uno strumento di cui non controlla la logica. La disponibilità a delegare cresce infatti proprio dove ci sono più anni di attività alle spalle e più margine, come mostra il 33% delle imprese con 6-10 anni di vita.
Il dibattito sull’ingresso precoce nel lavoro, riacceso dalla proposta di Roberto Vannacci di reintrodurre il libretto a 14 anni, ha riportato l’attenzione sulle competenze economiche e finanziarie delle nuove generazioni. Secondo la ricerca Educazione finanziaria a ritmo della Gen Z di Value Partners e AIEF, presentata al Senato con il patrocinio del MEF, solo il 35% dei giovani italiani under 30 possiede competenze di base per gestire introiti e risparmi, un livello che colloca l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’area OCSE. Uno spunto di lettura che va letto accanto alle rilevazioni istituzionali vere e proprie, che misurano lo stesso divario con un impianto solido.
In sintesi:
Il 35% dei giovani della Gen Z possiede nozioni finanziarie di base, il 42% usa piattaforme di investimento digitali e il 22% produce reddito in proprio, spesso da freelance o creator: lo rileva l’indagine promossa dalla società di consulenza e dall’associazione di educatori finanziari.
Per comprendere davvero il fenomeno, il riferimento reale è dato però da fonti indipendenti e istituzionali, che hanno misurato l’alfabetizzazione finanziaria dei giovani italiani negli ultimi anni.
| Fonte e impianto della rilevazione | Dato sui giovani |
|---|---|
| Value Partners e AIEF, ricerca presentata al Senato il 23 giugno 2026, indagine promossa da operatori del settore | il 35% ha competenze finanziarie di base; il 42% usa piattaforme di investimento digitali e il 22% produce reddito in proprio |
| OCSE-PISA 2022, rilevazione internazionale sui quindicenni, oltre 6.200 studenti italiani | punteggio medio di 484 contro i 498 della media OCSE; solo il 5% al livello massimo contro l’11% dell’area OCSE; il 37% ha un conto contro il 63% |
| Banca d’Italia, indagine 2023 su oltre 5.300 giovani tra 18 e 34 anni | l’inflazione è compresa dal 65,3%, la diversificazione del rischio dal 63,1% e il tasso di interesse dal 59,9%; solo il 12,4% usa un fondo pensione |
Le nozioni meno padroneggiate sono quelle che governano ogni decisione di risparmio e investimento: secondo la Banca d’Italia il concetto di tasso di interesse è chiaro solo al 59,9% dei giovani, la diversificazione del rischio al 63,1% e l’inflazione al 65,3%. Sono le tre aree su cui si gioca la differenza tra una scelta consapevole e una subita.
L’interesse composto premia chi inizia presto, perché i rendimenti si reinvestono e generano a loro volta rendimenti. Chi versa 100 euro al mese dai 25 ai 35 anni e poi si ferma, lasciando lavorare il capitale, arriva spesso a un montante più alto di chi versa la stessa cifra dai 35 fino alla pensione: il vantaggio non nasce dagli importi ma dagli anni in più a disposizione. È la ragione per cui la scarsa dimestichezza con questo meccanismo si traduce in scelte previdenziali rinviate e in occasioni perse.
La diversificazione del rischio resta il secondo nodo: distribuire il capitale su strumenti diversi riduce l’esposizione al singolo evento negativo, un principio che quattro giovani su dieci non applicano perché non lo conoscono. Le piattaforme digitali, usate dal 42% secondo la ricerca Value Partners-AIEF, abbassano la barriera d’ingresso ma non colmano da sole questa lacuna, e anzi espongono chi investe senza basi a decisioni guidate dall’emotività .
Al di là dei documenti da leggere, la competenza finanziaria di un giovane si misura su quattro ambiti pratici: la gestione del budget mensile, l’uso consapevole di credito e debito, l’investimento del risparmio e la pianificazione previdenziale. Proprio quest’ultima è la più trascurata, con appena il 12,4% degli under 34 che secondo la Banca d’Italia usa un fondo pensione, in una generazione destinata a pensioni pubbliche più leggere.
Il divario ha una radice familiare oltre che scolastica: la rilevazione OCSE-PISA mostra che in Italia i ragazzi parlano di denaro in casa meno che nella media dei Paesi avanzati, e che solo il 37% possiede un conto contro il 63% dell’area OCSE. La gestione del denaro resta così un apprendimento rimandato all’età adulta, quando gli errori costano di più.
Il primo intervento strutturale è la scuola: la legge 5 marzo 2024, n. 21, all’articolo 25, ha inserito l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra i contenuti dell’educazione civica, con avvio dall’anno scolastico 2024/2025 e programmi definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa con Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP. L’insegnamento non è una materia autonoma ma rientra nelle 33 ore annue di educazione civica.
Accanto alla scuola agiscono le iniziative pubbliche e i portali gratuiti di enti terzi come la Banca d’Italia, utili proprio perché offrono contenuti validati. È il contrappeso a un dato che la stessa ricerca Value Partners-AIEF segnala: una quota rilevante di giovani si forma sui social media, dove la qualità dell’informazione finanziaria non è garantita e il confine con la promozione di prodotti è labile.
L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione forfettaria delle trasferte alle imprese di autotrasporto che non pagano indennità ai propri autisti. Con risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, chiarisce che i 59,65 euro al giorno previsti dall’articolo 95, comma 4, del TUIR (che salgono a 95,80 euro per le trasferte all’estero), spettano solo alle imprese che sostengono davvero un costo per le trasferte fuori dal Comune. Essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi non basta.
veicoLa deduzione forfettaria presuppone una spesa. A chiederne conferma è stata una società di autotrasporto merci per conto terzi, attiva nella distribuzione e-commerce, iscritta al Registro elettronico nazionale dei trasportatori, con dipendenti diretti e lavoratori somministrati. Il contratto collettivo applicato non riconosce alla maggior parte degli autisti alcuna indennità di trasferta, nemmeno sotto forma di rimborso analitico. L’azienda riteneva quindi che bastassero le trasferte fuori Comune per avere diritto al beneficio. Per l’Agenzia delle Entrate, però, il forfait riguarda solo il modo di calcolare la deduzione e non elimina la necessità di un costo effettivo.
Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre 59,65 euro per ogni giorno di trasferta del dipendente fuori dal territorio comunale, 95,80 euro se la trasferta è all’estero, al posto della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute.
Gli importi valgono al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che seguono le regole ordinarie: carburante e pedaggi restano deducibili a parte. Il beneficio spetta a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile.
L’Agenzia si appoggia alla risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, che riservava l’agevolazione alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi. La risposta n. 136 del 2026 aggiunge un secondo requisito. Ne servono quindi due insieme:
Il testo della norma parla di “spese sostenute” e su questo si fonda il diniego. L’Agenzia chiede che la spesa esista, non che sia pari al forfait. Chi paga meno di 59,65 euro al giorno mantiene la deduzione piena. È qui che la decisione diventa una questione di conti.
Per un’impresa che oggi non paga niente, introdurre un’indennità di trasferta vuol dire spendere qualcosa in cambio di una deduzione più alta di quello che spende. Il risparmio d’imposta vale 59,65 euro per l’aliquota marginale, il costo è l’indennità pagata. La soglia di pareggio è il prodotto tra i due.
| Aliquota marginale sul reddito | Indennità giornaliera di pareggio |
|---|---|
| IRES 24% (srl, spa) | 14,32 euro |
| IRPEF 23% (primo scaglione) | 13,72 euro |
| IRPEF 35% (secondo scaglione) | 20,88 euro |
| IRPEF 43% (terzo scaglione) | 25,65 euro |
Sotto quella cifra l’impresa ci guadagna, sopra ci rimette. Per società di persone e imprese individuali conta l’aliquota del socio o del titolare, perché il reddito è imputato per trasparenza. Va aggiunto un vantaggio che non si vede nei conti aziendali: l’indennità di trasferta fino a 46,48 euro al giorno non è tassata in capo al lavoratore, secondo l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Chi paga 12 euro al giorno consegna 12 euro netti all’autista e alla fine ne sopporta poco più di quattro.
In busta paga valgono le soglie di esenzione dell’indennità di trasferta e diaria.
Una srl di autotrasporto con dieci autisti e duecento giorni di trasferta a testa arriva a 2.000 giornate. Con il forfait deduce 119.300 euro, che al 24% di IRES valgono 28.632 euro di imposte in meno. Ecco cosa succede nei tre casi:
Il pareggio cade a 14,32 euro al giorno. Chi invece un’indennità già la paga, o rimborsa le spese a piè di lista, ha il problema opposto: finché il costo giornaliero reale sta sotto i 59,65 euro, il forfait rende più della deduzione analitica.
Il calcolo dice cosa è vantaggioso, non cosa è sempre lecito. L’indennità deve essere prevista dal contratto e pagata per trasferte vere. Una cifra simbolica messa in busta paga solo per sbloccare la deduzione può essere contestata come abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, perché il vantaggio fiscale sarebbe privo di sostanza economica. Prima di muoversi va guardato il contratto collettivo applicato e quando dà titolo all’indennità .
Il forfait dell’articolo 95 non conta ai fini dell’IRAP, l’indennità sì. L’articolo 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 ammette in deduzione dal valore della produzione, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, le indennità di trasferta previste dal contratto, nella parte che non è tassata in capo al dipendente. Per gli autisti a tempo indeterminato il costo del lavoro è comunque deducibile per intero, in base al comma 4-octies dello stesso articolo. Sul piano dell’IRAP, quindi, pagare l’indennità conviene un po’ più di quanto dica la tabella.
Chi sceglie il forfait deve fare due rettifiche di segno opposto in dichiarazione. In contabilità ordinaria si annullano le spese di trasferta già in bilancio e si deduce l’importo forfetario, in contabilità semplificata basta un’unica indicazione:
La deduzione spetta una volta per ogni giorno di trasferta fuori Comune. In caso di controllo sono le lettere di vettura, i dati del cronotachigrafo e i fogli di viaggio a permettere di ricostruire il conteggio.
NB: la misura non va confusa con la deduzione forfetaria sui tragitti personali del titolare o socio della ditta di autotrasporto, (articolo 66, comma 5, del TUIR), pari a 48 euro per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa.
Comprare casa a Mosso, in provincia di Biella, costa 331 euro al metro quadro. È il valore più basso d’Italia e vale meno di un quinto della media nazionale, che nel secondo trimestre 2026 si attesta a 1.903 euro al metro quadro secondo l’ultimo studio di idealista sul mercato immobiliare. Mentre i canoni di locazione toccano il record storico di 15,4 euro al metro quadro, la geografia dei prezzi delle case continua a disegnare due Italie che si allontanano.
In sintesi:
Sono soltanto tre i comuni italiani dove il prezzo medio delle case in vendita scende sotto i 400 euro al metro quadro: Mosso in provincia di Biella (331 euro), Mussomeli in provincia di Caltanissetta (363 euro) e Grammichele in provincia di Catania (382 euro). La Sicilia occupa due gradini del podio e piazza tre centri nelle prime quattro posizioni, con Partanna (Trapani) a 415 euro al metro quadro.
Le occasioni non mancano in Puglia, dove il Salento monopolizza la graduatoria regionale, e in alcune province del Nord e del Centro come Mantova (Sermide e Felonica), Rieti (Borgorose) e Grosseto (Castell’Azzara). Questa la classifica dei 25 comuni più economici per comprare casa:
Lo scarto più ampio tra il prezzo del comune e la media regionale riguarda Castell’Azzara rispetto alla Toscana e Sermide e Felonica rispetto alla Lombardia, entrambi all’81% in meno. Segue Borgorose, che rispetto alla media del Lazio segna un −79%.
Il divario si assottiglia dove il mercato regionale parte già da valori bassi: San Giovanni in Fiore rispetto alla Calabria si ferma a un −47%, mentre Comiso, Sambuca di Sicilia e Favara si collocano al 49% sotto la media siciliana. Il dato racconta due fenomeni diversi. Nel primo caso il borgo a basso costo è un’enclave dentro una regione cara, e la distanza dal mercato regionale misura l’isolamento infrastrutturale. Nel secondo l’intera regione è a basso costo, e il comune ne è semplicemente il punto più estremo.
Applicando i prezzi al metro quadro rilevati da idealista a un taglio medio di 90 metri quadri, il prezzo richiesto per un’abitazione nei primi dieci comuni della classifica va da circa 29.800 a circa 43.800 euro. È l’ordine di grandezza di un’automobile di media cilindrata.
| Comune (prezzo al metro quadro) | Prezzo richiesto per 90 mq |
|---|---|
| Mosso (331 euro) | 29.790 euro |
| Mussomeli (363 euro) | 32.670 euro |
| Grammichele (382 euro) | 34.380 euro |
| Partanna (415 euro) | 37.350 euro |
| Sermide e Felonica (468 euro) | 42.120 euro |
| Borgorose (472 euro) | 42.480 euro |
| Salice Salentino (473 euro) | 42.570 euro |
| Cerda (476 euro) | 42.840 euro |
| Castell’Azzara (479 euro) | 43.110 euro |
| Macomer (487 euro) | 43.830 euro |
Il calcolo va letto come prezzo richiesto dal venditore, non come somma finale sborsata dall’acquirente. Su questa fascia di valori la differenza tra le due grandezze incide in proporzione molto più che sui mercati urbani.
Chi compra da un privato paga l’imposta di registro del 2% sul valore catastale con i benefici prima casa e del 9% senza, oltre a 50 euro di imposta ipotecaria e 50 di catastale. La base imponibile si ottiene con il meccanismo del prezzo-valore, moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente 110 nel caso della prima casa e per 120 negli altri casi, come indicato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte sull’acquisto di una casa.
C’è però una soglia che ribalta i calcoli proprio sugli immobili di questa fascia. L’imposta di registro proporzionale, sia al 2% sia al 9%, non può mai scendere sotto i 1.000 euro. Con l’agevolazione prima casa il minimo scatta ogni volta che il valore catastale è inferiore a 50.000 euro, una condizione ordinaria negli immobili dei borghi in classifica. Il risultato è che l’agevolazione prima casa produce qui un beneficio nullo o quasi, mentre il carico complessivo tra imposte, notaio e visure pesa in percentuale molto più che su un acquisto da 250.000 euro in città .
A questo si aggiunge la voce che nessuna classifica misura, ovvero lo stato dell’immobile. Nei comuni con i prezzi più bassi lo stock in vendita è in larga parte edilizia storica da recuperare, dove il costo di ristrutturazione supera con facilità il prezzo di acquisto. Il budget realistico di chi compra a 35.000 euro va costruito su questa somma, non sul prezzo dell’annuncio.
Sul fronte delle locazioni il comune più economico d’Italia è Caltanissetta, con un canone medio di 4,7 euro al metro quadro, seguita da Vibo Valentia (5,9 euro) e da Avezzano, in provincia dell’Aquila (6,1 euro). Il confronto con la media nazionale, salita a 15,4 euro al metro quadro nel secondo trimestre 2026, misura la distanza tra le aree ad alta tensione abitativa e il resto del Paese.
Questa la classifica dei 25 comuni con i canoni di affitto più bassi, con il risparmio calcolato sulla media della rispettiva regione:
Il caso più eloquente è Cassino, unico comune del Lazio in classifica, dove il canone vale il 57% in meno della media regionale. È l’effetto statistico di Roma, che da sola trascina la media del Lazio a 17,2 euro al metro quadro e rende irriconoscibile il mercato del resto della regione.
I valori della classifica sono prezzi di offerta, cioè le richieste dei venditori pubblicate sul portale, elaborate come mediana degli annunci validi di ciascun mercato. Non sono i prezzi dei rogiti, che si conoscono solo a compravendita conclusa e che nei mercati poco liquidi si discostano dalle richieste iniziali in misura anche ampia.
La distinzione conta soprattutto nei piccoli comuni, dove il numero di annunci è ridotto e un singolo immobile fuori scala può spostare la mediana. Per i valori effettivi di compravendita il riferimento resta l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che rileva gli atti registrati. Chi guarda al mattone come impiego di capitale, invece, trova le indicazioni utili nell’analisi su dove investire in immobili, dove i rendimenti da locazione seguono logiche opposte a quelle dell’accessibilità .
Il maxi-concorso aggregato indetto dalla ASL Roma 3 per 131 assistenti amministrativi riporta i riflettori su una delle figure amministrative più diffuse del Servizio sanitario nazionale, e sulla domanda che i candidati si pongono prima ancora delle prove: quanto entra davvero in busta paga. Con il rinnovo del CCNL del comparto Sanità , la retribuzione di partenza dell’assistente amministrativo è cambiata, e la cifra dipende anche dall’area di inquadramento e dalle voci accessorie.
I numeri chiave:
L’assistente amministrativo di ASL, aziende ospedaliere e IRCCS ha un stipendio tabellare di 1.913,48 euro lordi al mese, corrispondenti a 22.961,79 euro annui su 12 mensilità . Il valore deriva dall’inquadramento nell’Area degli Assistenti, la fascia che il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024 destina ai profili amministrativi di media complessità , e sostituisce la vecchia categoria C dell’ordinamento precedente. Il tabellare è la base della retribuzione: su di esso si innestano la tredicesima, l’indennità di comparto e le voci accessorie legate al servizio. Il calcolo dello stipendio nella Pubblica Amministrazione parte sempre da questo valore di area e livello.
La collocazione nell’area determina la differenza rispetto agli altri profili del comparto sanità , come mostra il confronto dei tabellari annui lordi in vigore dal 1° gennaio 2024.
| Area di inquadramento | Retribuzione annua lorda |
|---|---|
| Elevata qualificazione | 34.634,49 euro |
| Professionisti della salute e dei funzionari | 24.918,93 euro |
| Assistenti | 22.961,79 euro |
| Operatori | 21.545,34 euro |
| Personale di supporto | 20.419,05 euro |
Il netto in busta paga di un assistente amministrativo ASL è più basso del tabellare, perché dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali e l’IRPEF per scaglioni, con le addizionali regionale e comunale che variano da residenza a residenza. Sul tabellare di partenza il netto mensile si colloca in genere tra 1.400 e 1.500 euro su 13 mensilità , ma la cifra effettiva cambia con detrazioni da lavoro dipendente, trattamento integrativo e indennità accessorie. Per questo il lordo di area, da solo, non basta a stimare quanto si incassa.
Il calcolatore dello stipendio netto converte il lordo tabellare nel netto mensile in base a scaglioni IRPEF, addizionali della tua residenza e detrazioni da lavoro dipendente.
Il contratto in vigore porta all’assistente amministrativo un aumento medio di 172 euro lordi mensili per tredici mensilità , con arretrati riconosciuti dal 1° gennaio 2024. Il rinnovo del CCNL del comparto sanità 2022-2024, sottoscritto all’ARAN il 27 ottobre 2025, applica gli incrementi sui tabellari di tutte le aree e aggiorna le indennità ; per l’Area degli Assistenti sale anche l’indennità di tutela del malato e promozione della salute.
Il triennio successivo è già al tavolo negoziale. Il CCNL Sanità 2025-2027, secondo le tabelle illustrate all’ARAN, prevede incrementi tabellari su tredici mensilità di 48 euro dal 2025, 97 euro dal 2026 e 145 euro a regime dal 2027, con un aumento complessivo fino a 209 euro medi mensili sommando le indennità e una crescita del 7,76% sul triennio. Gli arretrati medi stimati sono intorno a 1.200 euro.
L’assistente amministrativo svolge attività amministrative e contabili di media complessità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale: gestione del protocollo, istruttoria di atti e pratiche, supporto agli uffici del personale e della contabilità , front office di CUP e accettazione, gestione dell’archivio clinico e amministrativo. L’inquadramento nell’Area degli Assistenti riconosce autonomia nell’ambito di direttive generali, con responsabilità sui procedimenti assegnati. Il requisito di accesso al profilo è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, senza necessità di laurea.
Si diventa assistente amministrativo ASL vincendo un concorso pubblico per titoli ed esami, con prove che vertono su diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, contabilità pubblica e disciplina degli appalti. Un esempio in corso è la procedura aggregata della ASL Roma 3, che mette a bando 131 posti a tempo pieno e indeterminato per nove aziende sanitarie dell’area romana, aperta ai soli diplomati e senza limiti di età , con graduatoria valida due anni. Il bando è stato indetto con deliberazione n. 664 del 30 aprile 2026 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22622 del 2 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra lavoro agile e potere disciplinare del datore di lavoro, affrontando un argomento di particolare interesse per le imprese: la configurabilità dell’assenza ingiustificata durante lo svolgimento della prestazione in modalità di cosiddetto smart working e il relativo riparto dell’onere della prova tra datore di lavoro e dipendente.
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, al quale erano stati contestati nove giorni di assenza ingiustificata nel periodo emergenziale di novembre 2020, con contestuale addebito della recidiva rispetto a ulteriori episodi già precedentemente contestati.
Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Forlì che, sia nella fase sommaria sia nel successivo giudizio di opposizione secondo il cosiddetto rito Fornero, accertava come il dipendente avesse svolto la propria attività in modalità di smart working con il consenso del datore di lavoro. Pur in assenza di uno specifico accordo scritto, il Tribunale riteneva che tale consenso emergesse chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio, costituita da e-mail, messaggi, registrazioni e, più in generale, dal comportamento concretamente tenuto dall’azienda per un lungo periodo.
Il Tribunale, pertanto, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ritenendo che il lavoratore non sarebbe risultato assente nelle giornate contestate per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile. Il giudice di primo grado dichiarava, conseguentemente, risolto il rapporto di lavoro e condannava il datore di lavoro alla corresponsione di sei mensilità al dipendente, in applicazione della tutela indennitaria prevista dall’articolo 8 della Legge n. 604/1966, tenuto conto delle dimensioni occupazionali dell’impresa.
La Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente l’illegittimità del licenziamento e la società datrice di lavoro proponeva quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado, ritenendola viziata per otto distinti motivi.
Con il primo motivo di ricorso, il datore di lavoro sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere sussistente la prova dello smart working in assenza di contratto scritto tra le parti. La società affermava che un accordo di lavoro agile potesse essere provato esclusivamente per iscritto e che la mera corrispondenza e-mail prodotta dal lavoratore non fosse sufficiente a integrare i requisiti di forma richiesti. Inoltre, il datore di lavoro sosteneva che la semplificazione di forma introdotta dalla normativa emergenziale avrebbe riguardato esclusivamente i rapporti con la pubblica amministrazione e non quelli tra privati.
La Suprema Corte ha rigettato tale censura, confermando integralmente la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Cassazione ha osservato come dall’istruttoria fosse emerso in modo inequivoco che il lavoratore, nel contesto dell’emergenza pandemica, aveva svolto l’attività in modalità di lavoro agile su richiesta propria e con il consenso del datore di lavoro. La corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti dimostrava chiaramente la volontà aziendale di consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità di smart working. Indicativa, in tal senso, l’espressione del legale rappresentante «ok, andiamo avanti così».
Le registrazioni audio e le risultanze delle buste paga, ossia l’indicazione delle ore svolte in modalità di lavoro agile come permessi previsti dalla Legge n. 104/1992, ferie o permessi retribuiti, confermavano inoltre la piena consapevolezza della società circa lo svolgimento della prestazione in modalità di smart working.
Secondo la Corte, tali elementi costituivano prova sufficiente dell’accordo intervenuto tra le parti.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha rilevato inoltre che la sentenza della Corte d’Appello era correttamente fondata su un duplice e concorrente ordine di argomenti:
In particolare, dato che la società aveva consentito, tollerato e avallato per molti mesi lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working senza richiedere alcuna formalità , la stessa non poteva dolersi della mancata formalizzazione dell’accordo scritto e invocare a fondamento del recesso una carenza formale alla quale aveva dato causa con il proprio comportamento.
In aggiunta, la Suprema Corte ha precisato che i limiti legali alla prova di un contratto per il quale sia stata richiesta la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, operano esclusivamente quando il contratto è «invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione».
In particolare, la Cassazione sostiene che, nel caso in esame, l’accordo di smart working non è stato allegato come fonte autonoma di obbligazioni, bensì come semplice fatto storico idoneo a escludere materialmente il verificarsi del fatto contestato, ossia le assenze ingiustificate, in conformità al principio generale in base al quale è onere del dipendente provare gli elementi giustificativi dell’assenza contestata.
Un onere che, osservano gli Ermellini, è stato compiutamente e concretamente assolto dal dipendente.
I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o rigettati, con conseguente conferma dell’illegittimità del licenziamento e condanna della società al pagamento delle spese di lite.
In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, pur riferendosi a una vicenda verificatasi durante la vigenza della disciplina emergenziale, ribadisce principi destinati a conservare attualità anche nell’attuale contesto normativo. Sebbene oggi trovi nuovamente applicazione la disciplina ordinaria dettata dalla Legge n. 81/2017, con il conseguente ripristino dell’accordo individuale per lo smart working quale presupposto per lo svolgimento del lavoro agile, la sentenza richiama l’attenzione sull’esigenza di garantire una piena coerenza tra gli accordi formalizzati e la concreta organizzazione dell’attività lavorativa.
In particolare, nel giudizio di impugnazione del licenziamento fondato su asserite assenze ingiustificate, il lavoratore può dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione in smart working e il consenso datoriale a tale modalità di esecuzione anche per presunzione, mediante elementi indiziari quali corrispondenza e-mail, registrazioni audio o ulteriori risultanze documentali, anche laddove non sia stato correttamente formalizzato un apposito accordo scritto tra le parti.
Tali elementi possono essere utilizzati al fine di dimostrare che il lavoratore non era assente nelle giornate contestate, avendo svolto l’attività lavorativa in legittima modalità di lavoro agile.
In tal caso, infatti, l’accordo sullo smart working è valorizzato non per rivendicare uno specifico diritto, bensì per escludere il presupposto materiale dell’illecito disciplinare contestato.
Inoltre, il datore di lavoro non può ragionevolmente eccepire l’assenza dei requisiti di forma scritta richiesti dalla legge, a maggior ragione se ha gestito, avallato e autorizzato la modalità di lavoro agile per diversi mesi.
Tale sentenza rappresenta per le imprese un ulteriore richiamo alla necessità di una gestione coerente e adeguatamente documentata dello smart working. Comunicazioni aziendali, istruzioni interne e comportamenti concretamente tenuti dalle parti possono assumere un ruolo determinante nell’accertamento giudiziale dei fatti.
Eventuali difformità tra le prassi aziendali e la documentazione formalmente predisposta possono infatti incidere sull’esito di un contenzioso giudiziale e richiedono l’adozione di procedure interne chiare e coerenti con le modalità di svolgimento della prestazione concretamente applicate.
di Francesco Martinelli, avvocato DLA Piper
Con la riforma dei fondi pensione dal 2026 è possibile scegliere tra cinque formule di fruizione della rendita integrativa, che a parità di montante comportano importi e tasse differenti. Chi decide senza fare i conti rischia di pagare fino a sei punti di aliquota in più o di trovarsi senza assegno proprio negli anni in cui serve.
I punti chiave del confronto tra le formule:
Le nuove regole sull’erogazione del fondo pensione, in vigore dal 1° luglio 2026 e completate dal 31 ottobre, hanno affiancato tre formule flessibili alle due tradizionali. Ciascuna risponde a un bisogno diverso, con un prezzo implicito. La scelta è irrevocabile una volta avviata l’erogazione, salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia, e le formule non si combinano tra loro: l’unica somma ammessa è quella tra la quota in capitale e una delle forme periodiche.
| Fruizione del montante | Cosa offre e quanto costa |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | liquidità immediata sulla metà del montante, con aliquota agevolata, ma dimezza la base che alimenta l’assegno periodico |
| Rendita vitalizia | assegno garantito fino al decesso, unica copertura del rischio longevità , con rata più bassa perché sconta caricamenti e margine assicurativo |
| Rendita a durata definita | rata più alta della vitalizia perché divide il montante sugli anni di vita attesa, ma l’assegno finisce con il capitale |
| Prelievi liberamente determinabili | libertà su importi e tempi entro il tetto delle rate teoriche maturate, senza possibilità di accelerare oltre quel limite |
| Erogazione frazionata | unica formula che comprime l’uscita sotto la vita attesa, con un minimo di cinque anni, al prezzo di cinque punti di aliquota in più |
La discriminante che pesa di più non è l’importo della rata ma è chi si assume il rischio di longevità oltre le stime. La rendita vitalizia è l’unica prestazione che il fondo affida a una compagnia assicurativa: paga finché l’aderente è in vita, quanto a lungo viva. Tutte le altre formule restituiscono un capitale, e quando il capitale finisce l’assegno si ferma.
La rendita a durata definita è calibrata sulla vita attesa residua, quindi per costruzione lascia scoperta la metà degli aderenti che supera la media. La legge prevede una valvola di sicurezza, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia in qualsiasi momento, ma il capitale già consumato non torna indietro e la rendita che si compra a ottant’anni con quel che resta è un’altra cosa rispetto a quella comprata a sessantasette con l’intero montante.
| Formula | Copertura del rischio longevità |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | nessuna, la somma esce dal fondo ed entra nella disponibilità dell’aderente |
| Rendita vitalizia | totale, l’assegno prosegue quanto a lungo si viva |
| Rendita a durata definita | nessuna oltre la vita attesa stimata |
| Prelievi liberamente determinabili | nessuna, con protezione implicita per chi preleva meno del tetto |
| Erogazione frazionata | nessuna, esposizione massima perché l’uscita è la più rapida |
| Formula | Montante residuo agli eredi |
|---|---|
| Capitale fino al 50% | quanto non speso rientra nell’asse ereditario secondo le regole ordinarie |
| Rendita vitalizia | nessuno, salvo variante reversibile o controassicurata, che abbassa la rata |
| Rendita a durata definita | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
| Prelievi liberamente determinabili | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
| Erogazione frazionata | riscattabile dai beneficiari indicati alla richiesta |
L’erogazione frazionata è l’unica formula che sconta un regime fiscale peggiore. Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili partono da un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo e arriva al 9% dopo trentacinque anni. L’erogazione frazionata parte invece dal 20% e scende dello 0,25% l’anno, con un abbattimento che non può superare i cinque punti: il minimo raggiungibile è il 15%, cioè l’aliquota da cui le altre formule partono. Il divario non si annulla mai e si allarga con l’anzianità di iscrizione.
Per misurarlo serve un esempio pratico. Si ipotizzi un aderente con una base imponibile di 100mila euro, cioè il montante al netto dei rendimenti già tassati anno per anno, e si confronti l’imposta dovuta al variare degli anni di iscrizione al fondo.
| Anni di iscrizione al fondo | Imposta su erogazione frazionata | Imposta su le altre formule |
|---|---|---|
| 15 anni | 20.000 euro, aliquota al 20% | 15.000 euro, aliquota al 15% |
| 20 anni | 18.750 euro, aliquota al 18,75% | 13.500 euro, aliquota al 13,5% |
| 35 anni | 15.000 euro, aliquota al 15% | 9.000 euro, aliquota al 9% |
Il maggior prelievo dell’erogazione frazionata vale 5mila euro a quindici anni di iscrizione, 5.250 euro a venti anni e 6mila euro a trentacinque: cresce proprio nei casi di carriera lunga, cioè per chi al fondo ha versato di più. Ne discende una regola di scelta: l’erogazione frazionata ha senso solo per chi deve esaurire il montante in un tempo più breve della vita attesa, perché è l’unica formula che lo consente. I prelievi liberamente determinabili danno flessibilità sul quando, non sul quanto, dato che il tetto annuo resta quello della rata teorica della rendita a durata definita.
Chi ha bisogno di liquidità concentrata ha un’alternativa che i confronti standard ignorano: la quota in capitale fino al 50% del montante è cumulabile con una qualsiasi delle formule periodiche e sconta l’aliquota agevolata.
Per esempio, si ipotizzi un montante di 100mila euro di base imponibile e 20 anni di iscrizione al fondo: tre combinazioni portano a esiti fiscali diversi a parità di somme incassate nei primi anni.
| Combinazione | Imposta | Incassati subito | Assegno periodico |
|---|---|---|---|
| Erogazione frazionata intero montante | 18.750 euro | nessuna, solo la prima rata | 20.000 euro l’anno per cinque anni |
| Capitale 50% + erogazione frazionata del residuo | 16.125 euro | 50.000 euro lordi | 10.000 euro l’anno per cinque anni |
| Capitale 50% + rendita a durata definita sul residuo | 13.500 euro | 50.000 euro lordi | 2.500 euro l’anno per venti anni |
La terza combinazione consegna subito 50mila euro lordi e trasforma il resto in un assegno lungo, con un risparmio d’imposta di 5.250 euro rispetto alla frazionata piena. Il prezzo è la rata periodica dimezzata: 2.500 euro l’anno su una vita attesa di vent’anni, contro i 5mila della rendita a durata definita calcolata sull’intero montante. La scelta dipende da quanta liquidità serve subito e da quanta rendita serve dopo, non da una gerarchia astratta tra le formule.
Incrociando montante, anzianità di iscrizione, altre fonti di reddito e presenza di eredi, la scelta della prestazione si restringe rapidamente.
| Profilo | Formula più efficiente |
|---|---|
| Montante contenuto, con rendita da conversione del 70% sotto la metà dell’assegno sociale | capitale integrale, perché la clausola di salvaguardia consente di liquidare tutto e una rendita di poche decine di euro al mese non ha utilità |
| Pensione pubblica bassa e nessun’altra entrata | rendita vitalizia sulla quota maggiore possibile, perché il fondo deve coprire un fabbisogno strutturale e non un progetto a termine |
| Pensione pubblica adeguata, fondo come integrazione | rendita a durata definita, che alza la rata rispetto alla vitalizia e lascia il residuo ai beneficiari |
| Spese irregolari attese, dalla sanità al sostegno ai figli | prelievi liberamente determinabili, che spostano nel tempo importi entro il tetto delle rate maturate senza vincolare un calendario |
| Necessità di chiudere l’uscita in pochi anni, per un debito o un progetto definito | capitale al 50% più erogazione frazionata sul residuo, che comprime i tempi limitando la parte esposta all’aliquota più alta |
| Familiarità di longevità o coniuge più giovane a carico | rendita vitalizia reversibile, accettando una rata iniziale più bassa in cambio della continuità dell’assegno |
| Iscrizione superiore a trentacinque anni | qualsiasi formula agevolata al 9%, evitando l’erogazione frazionata che si ferma al 15% e costa seimila euro in più ogni 100mila |
Il coefficiente di conversione in rendita dipende dalla convenzione assicurativa del singolo fondo e cambia in misura rilevante tra un operatore e l’altro. Prima di esercitare l’opzione servono tre documenti:
Con questi numeri il confronto tra le cinque formule diventa un calcolo, non una scommessa. La disponibilità effettiva delle opzioni, peraltro, va verificata caso per caso: i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per attivarle tutte.