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Entra nel vivo lo calendario 2026 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio. È su questo passaggio, e sulle relative scadenze, che si concentrano gli errori più frequenti.
Le prime riguardano l’imposta per l’ultimo trimestre 2025: entro il 31 gennaio è possibile verificare online l’elenco A e modificare l’elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, mentre entro il 2 marzo va effettuato il versamento. Poiché la scadenza cade nel fine settimana, il termine ordinario del 28 febbraio slitta al primo giorno lavorativo utile.
L’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche viene determinato dall’Agenzia delle Entrate al termine di ciascun trimestre solare. Il calcolo avviene sulla base delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio e correttamente classificate ai fini del bollo.
I dati sono resi disponibili nell’area riservata Fatture e Corrispettivi, dove il soggetto IVA può consultare l’importo dovuto prima di procedere al versamento.
All’interno del portale sono messi a disposizione due elenchi distinti. Il primo comprende le fatture elettroniche per le quali il bollo risulta correttamente indicato nel tracciato. Il secondo raccoglie invece le fatture che, pur potenzialmente soggette a imposta di bollo, non riportano l’indicazione prevista.
Su quest’ultimo elenco è possibile intervenire, confermando o integrando i documenti rilevanti. Le modifiche incidono direttamente sull’importo complessivo da versare per il trimestre di riferimento.
Per l’ultimo trimestre dell’anno, le modifiche agli elenchi sono consentite fino al 31 gennaio. Decorso tale termine, l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate diventa definitivo.
Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento avviene con modalità telematica, mediante addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite modello F24 predisposto dall’Amministrazione.
Le modalità operative sono pensate per semplificare il versamento cumulativo dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel periodo.
Il calendario dei versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è articolato su base trimestrale, con alcune possibilità di differimento legate all’importo complessivamente dovuto.
In caso di omesso o carente pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione telematica con l’indicazione delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni. Il contribuente ha un termine per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione.
Trascorso tale periodo senza interventi, l’importo viene iscritto a ruolo. Una gestione tempestiva delle anomalie consente di contenere l’impatto sanzionatorio.
Il versamento dell’imposta di bollo presuppone che l’obbligo sussista effettivamente. Le regole che determinano quando una fattura è soggetta a bollo sono autonome rispetto alle modalità di pagamento e meritano un inquadramento separato. Per questo aspetto è utile fare riferimento alla guida dedicata: Marca da bollo sulle fatture: quando è dovuta e chi risponde degli errori.
Nel passaggio parlamentare del decreto Milleproroghe potrebbero arrivare i primi correttivi fiscali alla Manovra 2026. Ad anticiparlo è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che ha annunciato l’intenzione del Governo di intervenire su alcune disposizioni della Legge di Bilancio per evitare effetti distorsivi e possibili rilievi a livello europeo.
L’intervento riguarderebbe in particolare la disciplina IVA delle operazioni di permuta, una delle novità più discusse della Manovra, che rischia di creare criticità per i contratti già in essere nel corso del 2025.
La nuova impostazione fiscale per le operazioni permutative supera il riferimento al valore normale come base imponibile IVA, sostituendolo con un criterio ancorato ai costi sostenuti dal prestatore o dal cedente. Una scelta che, se applicata senza correttivi, potrebbe incidere sui contratti già stipulati prima dell’entrata a regime delle nuove regole.
Il punto più delicato riguarda proprio le operazioni già avviate. Il Governo intende chiarire che, per i contratti in essere entro il 2025, continueranno ad applicarsi le regole precedenti. L’obiettivo è evitare incertezze interpretative e possibili contenziosi, soprattutto nei settori in cui le permute e le prestazioni corrispettive sono più diffuse.
Tecnicamente, il correttivo dovrebbe intervenire su quanto previsto dal comma 138 della Manovra 2026, che ha riscritto il trattamento IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre operazioni o per estinzione di obbligazioni preesistenti.
Una norma che, nella formulazione attuale, ha sollevato perplessità tra operatori e professionisti. Secondo quanto spiegato dal viceministro Leo, peraltro, la modifica si rende necessaria per prevenire una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea.
Il decreto Milleproroghe è in vigore dal 31 dicembre e dovrà essere convertito in legge entro la fine di febbraio. È in questa fase che potrebbero essere inseriti i correttivi annunciati, modificando il testo della misura in Manovra senza attendere ulteriori interventi normativi.
L’annuncio è arrivato nel corso del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili dedicato alla riforma fiscale e alla Legge di Bilancio 2026. In quell’occasione il viceministro ha confermato anche l’intenzione di procedere rapidamente con i testo unici relativi alle imposte sui redditi e all’accertamento, assieme ad una raccolta organica delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.
In agenda figura inoltre un decreto legislativo sul riordino della geografia giudiziaria, con interventi collegati alla nuova figura del magistrato tributario.
Nuovo allarme phishing a nome dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria mette in guardia contribuenti e imprese da una recente campagna fraudolenta che utilizza in modo indebito il nome dell’Agenzia e quello di presunti dirigenti per indurre le vittime a versare un deposito cauzionale inesistente.
Il primo contatto avviene tramite email, con un testo che richiama un presunto mancato versamento di un deposito cauzionale. Nel messaggio vengono citate normative e riferimenti giuridici per rendere credibile la richiesta e si invita il destinatario a effettuare un pagamento presso una banca nota, con la promessa di poter così sbloccare un capitale dovuto.
In caso di mancato pagamento entro una scadenza ravvicinata, viene paventato un recupero coattivo del credito, facendo leva sul senso di urgenza e sul timore di conseguenze fiscali.
Una particolarità di questa campagna è che, se il destinatario manifesta perplessità o risponde in modo scettico, il truffatore replica sostenendo che l’Agenzia delle Entrate avrebbe il ruolo di intermediario in controversie internazionali, giustificando così la richiesta di denaro.
Si tratta di una ricostruzione totalmente falsa, utilizzata per rafforzare l’inganno e superare le resistenze della vittima.
Anche in questo caso sono presenti elementi tipici delle campagne di phishing:
L’Agenzia ribadisce di essere totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni e invita a:
In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione, è sempre opportuno verificare attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o consultare la sezione dedicata alle segnalazioni di phishing sul portale istituzionale.
Le campagne di phishing che sfruttano il nome del Fisco puntano su autorità , urgenza e timore di sanzioni. Per questo l’Agenzia invita a mantenere un approccio prudente e a considerare sospetta qualsiasi richiesta di denaro ricevuta via email o tramite canali non ufficiali.
Ultimi giorni per richiedere l’esenzione dal Canone RAI per il 2026. La domanda va presentata entro il 2 febbraio 2026 all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti che non detengono un apparecchio televisivo o che rientrano in specifiche categorie agevolate.
L’esonero dal pagamento del Canone RAI per l’anno in corso è riconosciuto ai contribuenti che possiedono specifici requisiti alternativi, previsti dalla normativa vigente.
In particolare, l’esenzione spetta a chi:
La dichiarazione sostitutiva presentata entro il 2 febbraio 2026 consente di ottenere l’esenzione dal Canone RAI per l’intero anno.
Le richieste inviate oltre tale termine producono effetti solo per il secondo semestre o per annualità successive, secondo le regole previste dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti intestatari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva utilizzando una delle seguenti modalità :
Per i contribuenti con più di 75 anni e reddito basso, la procedura è differente.
In questo caso, l’esenzione si ottiene presentando una sola volta uno specifico modello dedicato, senza obbligo di rinnovo annuale, purché restino invariati i requisiti.
In assenza della dichiarazione di esenzione, il Canone RAI viene addebitato automaticamente in bolletta elettrica, secondo le modalità ordinarie previste per l’anno 2026.
Il recepimento in Italia della direttiva UE sulle case green entra nella fase decisiva. Entro il 29 maggio 2026 il Governo dovrà approvare la normativa nazionale di attuazione, definendo come tradurre in regole concrete gli obiettivi europei di riduzione dei consumi energetici degli edifici. Una scadenza che segna un passaggio chiave non solo per il settore immobiliare, ma anche per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche.
La direttiva impone una traiettoria chiara: taglio dei consumi energetici del patrimonio edilizio e progressivo avvicinamento alla neutralità climatica entro il 2050. Resta però aperto il nodo centrale per l’Italia: con quali strumenti e con quali tempi rendere sostenibili questi obiettivi in un Paese caratterizzato da un patrimonio immobiliare datato.
Il testo europeo fissa obiettivi vincolanti per la riduzione dei consumi energetici degli edifici. Per il comparto residenziale è previsto un primo traguardo entro il 2030, con una riduzione media dei consumi pari al 16%, seguita da un ulteriore rafforzamento entro il 2035. Il percorso prosegue negli anni successivi fino all’azzeramento delle emissioni nette nel 2050.
Le regole più severe riguardano gli edifici di nuova costruzione. Dal 1° gennaio 2030 le nuove abitazioni private dovranno essere a emissioni zero e dotate di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare solari. Per gli edifici pubblici di nuova realizzazione, l’obiettivo della neutralità climatica è anticipato al 2027.
Per il patrimonio immobiliare esistente la direttiva non impone ristrutturazioni immediate e generalizzate, ma introduce un meccanismo di miglioramento progressivo. Gli Stati membri dovranno concentrare gli interventi sugli immobili con le prestazioni energetiche peggiori, puntando a una riqualificazione minima del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.
Il recepimento della direttiva pone una sfida particolarmente complessa per l’Italia. L’età media elevata del patrimonio edilizio rende difficile immaginare un adeguamento senza strumenti di sostegno economico. Tuttavia, al momento non emerge una linea chiara su nuovi incentivi strutturali. Una riedizione di misure come il Superbonus appare poco probabile, alla luce dell’impatto che ha avuto sui conti pubblici.
Nel percorso verso il recepimento, l’Italia dovrà aggiornare il Piano Nazionale Energia e Clima, indicando le strategie con cui intende raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi. Il confronto con la Commissione europea resta aperto: Roma continua a spingere per un’applicazione più flessibile delle regole, ma il quadro normativo UE, al momento, non mostra segnali di revisione sostanziale.
Con la pubblicazione del calendario dei click day di febbraio nell’ambito del Decreto flussi 2026, scatta la programmazione delle domande di ingresso per gli stagionali del turismo, i lavoratori subordinati e gli assistenti familiari in quota.
Si tratta di finestre temporali differenziate per tipologia di assunzione, con procedure distinte ed univoche. Comune denominatore, la procedura telematica per la domanda e l’accoglimento delle istanze soggetta a disponibilità . Per il quadro normativo completo si rimanda all’approfondimento su decreto flussi e assunzione di manodopera extra UE.
Il calendario dei click day di febbraio è articolato in 3 giornate, ciascuna riferita a una diversa categoria di lavoratori:
Ogni click day consente l’invio delle domande esclusivamente per la tipologia di modello prevista per quella specifica data.
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extra UE residenti all’estero, nei limiti delle quote stabilite dal decreto flussi. I settori maggiormente interessati restano quelli caratterizzati da carenza strutturale di manodopera. Il calendario consente di distinguere i diversi canali di ingresso, evitando sovrapposizioni tra procedure e tipologie contrattuali.
Il meccanismo del click day resta basato sull’ordine di presentazione. Anche a parità di requisiti, le domande inviate con pochi secondi di ritardo rischiano di restare escluse per esaurimento delle quote.
Questo aspetto rende il calendario uno strumento essenziale per l’organizzazione delle imprese, ma conferma anche l’elevata selettività del sistema.
La presentazione delle domande per il decreto flussi 2026 avviene esclusivamente attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, accessibile con credenziali digitali. Il datore di lavoro deve accedere all’area riservata e compilare preventivamente il modulo di richiesta, che potrà poi essere trasmesso solo nel giorno e nell’orario stabiliti dal click day.
Dopo l’accesso, è necessario selezionare la voce “Sportello Unico Immigrazione†e quindi “Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026â€.
La fase di compilazione anticipata è fondamentale per ridurre il rischio di errori formali e ritardi nell’invio, che potrebbero compromettere l’accesso alle quote disponibili. In breve, gli step da seguire sono i seguenti:
Nel giorno del click day, le domande già compilate sul Portale Servizi ALI possono essere trasmesse secondo l’ordine cronologico di invio. Il sistema accetta le richieste fino a esaurimento delle quote previste dal decreto flussi 2026.
Anche in presenza di una domanda correttamente compilata, l’accoglimento non è quindi garantito: l’esito dipende dalla rapidità di trasmissione e dalla disponibilità residua delle quote per la specifica categoria di ingresso.
Dopo l’invio, la domanda segue l’iter di verifica da parte degli uffici competenti, con controlli sui requisiti del datore di lavoro e sulla conformità del rapporto di lavoro proposto.
Nella sezione “Riepilogo domande†sono visibili le istanze precompilate nello stato “da inviareâ€, con l’indicazione del numero totale di domande trasmissibili nella giornata di riferimento.
Prima delle ore 9.00, l’indicatore di stato riporta la dicitura “Nessuna operazione in corsoâ€. È necessario restare in attesa senza effettuare invii.
In caso di errore anche su una sola domanda, il sistema segnala l’anomalia e consente di ripetere l’operazione di invio.
L’invio delle domande nello stato “da inviare†è possibile fino alle ore 20.00 del giorno del click day. Successivamente, le istanze sono consultabili dalla sezione “Ricerca domandeâ€, accessibile dallo Sportello Unico Immigrazione.
Entro 48 ore dall’avvio del click day diventano disponibili il codice identificativo della domanda e la relativa ricevuta. Dalle ore 8.00 del giorno successivo è inoltre possibile completare o validare le domande rimaste in stato “da validare†o “da completareâ€.
L’Italia è chiamata a recepire la Direttiva europea sulla trasparenza salariale, che introduce nuovi obblighi informativi per le imprese in materia di politiche retributive. Il termine per il recepimento è fissato al 7 giugno 2026, data entro la quale dovrà essere approvata la normativa nazionale di attuazione.
Uno degli snodi centrali della Direttiva riguarda l’introduzione di un rapporto sulla trasparenza salariale, finalizzato a rendere misurabile e confrontabile il divario retributivo di genere all’interno delle organizzazioni.
L’obbligo di redazione del rapporto non riguarda tutte le aziende indistintamente, ma si applica sulla base di una soglia dimensionale. La Direttiva prevede un’entrata in vigore graduale:
Per le aziende al di sotto dei 100 dipendenti l’adesione resta facoltativa.
Il rapporto dovrà includere una serie di informazioni standardizzate, utili a fotografare le politiche retributive aziendali. In particolare, dovranno essere indicati:
La Direttiva rafforza il diritto dei dipendenti all’informazione. I lavoratori potranno conoscere i dati relativi alle politiche retributive applicate e ai criteri utilizzati per determinare stipendi e progressioni economiche.
Se dal rapporto emergono divari retributivi superiori al 5% non giustificati da criteri oggettivi, l’azienda dispone di sei mesi per adottare misure correttive. In assenza di interventi, sarà necessario procedere a una valutazione congiunta delle politiche retributive, coinvolgendo le rappresentanze dei lavoratori.
La legge di recepimento italiana dovrà definire nel dettaglio adempimenti, controlli e regime sanzionatorio in caso di violazioni. Il quadro sanzionatorio sarà un elemento centrale per garantire l’effettiva applicazione delle nuove regole sulla trasparenza salariale.
I BTP tornano al centro dell’attenzione mentre l’economia italiana fatica a ritrovare slancio. Secondo l’ultima Congiuntura flash del Centro Studi Confindustria, i rendimenti dei titoli di Stato sono in calo e gli spread si stanno riducendo, contribuendo a contenere le tensioni finanziarie in una fase di crescita quasi ferma.
Il segnale che arriva dal mercato obbligazionario è di relativa stabilità , ma per chi investe, il calo dei rendimenti dei BTP significa anche prezzi più alti per i titoli già in circolazione e flessione dei margini di rendimento per i nuovi acquisti.
A gennaio i rendimenti dei BTP hanno registrato una lieve flessione, scendendo in media intorno al 3,45% dal 3,50% del mese precedente. Un livello che colloca i titoli italiani su valori inferiori a quelli francesi e superiori a quelli spagnoli.
Questo andamento dei BTP con quotazioni e rendimenti in flessione riflette però un miglioramento delle condizioni finanziarie piuttosto che un rafforzamento reale dell’economia reale, sostenuto anche dall’atteggiamento attendista delle principali banche centrali.
Parallelamente al calo dei rendimenti, si osserva una riduzione degli spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi si mantiene su livelli contenuti, mentre il Bund registra una risalita dei rendimenti verso il 3%.
Lo spread italiano si colloca intorno ai 48 punti base, in linea con un contesto europeo caratterizzato da una minore percezione del rischio sui debiti sovrani, ma anche da un rialzo generalizzato dei tassi core.
Il dato sui BTP si inserisce in un quadro economico complesso. L’industria resta volatile, i consumi procedono lentamente e l’export mostra difficoltà nel recuperare slancio, penalizzato anche da un euro forte rispetto al dollaro.
In questo contesto, la stabilità del mercato dei titoli di Stato svolge una funzione di argine, evitando un irrigidimento delle condizioni di finanziamento per lo Stato e per il sistema economico.
Tra i principali fattori di freno restano i costi energetici. Dopo mesi di calo, il prezzo del petrolio è tornato a salire, attestandosi intorno ai 65 dollari al barile, mentre il gas naturale si mantiene su livelli ancora molto superiori al periodo pre-pandemia.
Queste dinamiche incidono sui margini delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie, alimentando un clima di prudenza che frena consumi e investimenti privati.
La fase di pausa delle banche centrali contribuisce alla stabilità dei mercati obbligazionari. La BCE appare orientata a mantenere i tassi invariati, mentre la Federal Reserve, dopo i tagli del 2025, si muove verso una pausa più lunga.
Il dollaro debole rispetto all’euro penalizza le esportazioni europee, ma favorisce un contesto di minore pressione sui mercati finanziari, con effetti indiretti anche sui rendimenti dei titoli di Stato.
In assenza di una ripresa dei consumi, gli investimenti rappresentano l’unico vero motore della crescita. Impianti, macchinari e costruzioni mostrano una dinamica più favorevole, sostenuta dal PNRR e da un graduale miglioramento del credito.
Tuttavia, il calo della fiducia delle imprese segnala che la spinta degli investimenti potrebbe non essere sufficiente nel medio periodo senza un rafforzamento del quadro economico complessivo.
Il calo dei rendimenti dei BTP e la riduzione degli spread non indicano una svolta dell’economia italiana, ma contribuiscono a mantenere sotto controllo le tensioni finanziarie in una fase di forte incertezza.
Per mercati e investitori, il segnale è chiaro: la stabilità dei titoli di Stato resta uno degli elementi chiave per evitare un peggioramento del contesto macroeconomico nel corso del 2026.
La riduzione dei rendimenti dei BTP è una buona notizia per la finanza pubblica, perché abbassa il costo di rifinanziamento del debito e contribuisce a contenere le tensioni sui conti. Per gli investitori, però, il quadro diventa più articolato.
Chi detiene titoli già emessi beneficia dell’aumento dei prezzi, mentre chi valuta nuovi acquisti si trova davanti a rendimenti più compressi e a una maggiore sensibilità alle future mosse delle banche centrali. In questo contesto, il BTP continua a svolgere una funzione di protezione e stabilità , ma perde parte della sua attrattività come strumento di rendimento puro.
La fase attuale richiede quindi scelte più selettive: non tanto un’uscita dai titoli di Stato quanto una valutazione attenta di scadenze, durata e ruolo del BTP all’interno del portafoglio, in un equilibrio che privilegia la difesa più che la ricerca di extra-rendimento.
La scadenza annuale per la Dichiarazione IVA riguarda anche una parte dei contribuenti forfettari: si tratta di coloro che sono transitati nel regime agevolato dopo aver applicato un regime IVA ordinario nell’anno precedente.
In questi casi, pur non essendo più soggetti agli obblighi IVA nel nuovo regime, resta l’adempimento relativo all’ultimo periodo d’imposta assoggettato a IVA. La dichiarazione deve quindi essere presentata entro i termini ordinari, anche se il contribuente oggi applica il forfettario.
Di seguito una sintesi operativa su chi è tenuto all’adempimento, cosa accade in caso di superamento delle soglie e quando si applica la rettifica IVA.
I contribuenti che applicano il regime forfettario non liquidano l’IVA e, in via ordinaria, non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale.  L’obbligo permane tuttavia per chi è transitato nel forfettario dopo un regime IVA ordinario nell’anno precedente.
In questo caso deve essere presentata l’ultima dichiarazione IVA, riferita al periodo d’imposta in cui l’IVA era ancora applicabile. La scadenza resta fissata al 30 aprile dell’anno successivo, secondo le regole ordinarie.
| Contribuente | Dichiarazione IVA dovuta | Scadenza |
|---|---|---|
| Forfettario “puro†(mai applicato IVA) | No | — |
| Transito al forfettario dal regime ordinario | Sì, ultima dichiarazione IVA | 30 aprile |
| Superamento soglia 85.000 euro | Sì, per l’anno precedente | Secondo termini ordinari |
| Superamento soglia 100.000 euro | Sì, nello stesso anno | Termini ordinari |
Il regime forfettario è accessibile e mantenibile entro la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
È prevista inoltre una seconda soglia, pari a 100.000 euro: il suo superamento determina la cessazione immediata del regime forfettario nel corso dello stesso anno, con applicazione del regime ordinario dal momento dello sforamento.
Per le attività avviate in corso d’anno, la verifica delle soglie avviene sul dato effettivo, senza ragguagli a periodo.
La fuoriuscita dal regime forfettario può comportare la necessità di rettifica dell’IVA non detratta, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972.
La tempistica della rettifica dipende dalla soglia superata:
Il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1, da presentare nell’anno x+2.
Se invece viene superata la soglia di 100.000 euro, la rettifica deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno in cui avviene lo sforamento.
Di seguito, un riepilogo sintetico dei principali casi in cui i contribuenti forfettari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA e agli eventuali obblighi di rettifica dell’imposta:
La cedolare secca è il regime fiscale opzionale che consente di tassare i redditi da locazione con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, in luogo della tassazione ordinaria. Anche nel 2026 il regime resta centrale per proprietari e locatori, ma il suo perimetro operativo va letto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, soprattutto in relazione agli affitti brevi e alla presunzione di attività imprenditoriale.
Questo articolo offre un quadro di riferimento completo sulla cedolare secca nel 2026, chiarendo chi può applicarla, su quali immobili e contratti, quali sono le aliquote aggiornate, gli adempimenti fiscali richiesti e le scadenze di versamento, con un raccordo normativo puntuale rispetto alle modifiche più recenti.
a cedolare secca è un regime fiscale opzionale che consente di assoggettare i redditi da locazione abitativa a un’imposta sostitutiva calcolata sul canone annuo lordo, in alternativa all’IRPEF ordinaria e alle relative addizionali.
L’opzione comporta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute per la registrazione, la risoluzione e le proroghe del contratto di locazione. Resta invece dovuta l’imposta di registro in caso di cessione del contratto.
A fronte di queste agevolazioni, l’opzione per la cedolare secca comporta la rinuncia, per tutta la durata dell’opzione, a qualsiasi aggiornamento del canone di locazione, inclusa la rivalutazione Istat, anche se prevista contrattualmente.
L’opzione per la cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione), a condizione che la locazione non avvenga nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Restano quindi esclusi:
La cedolare secca si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze, se locate congiuntamente o con contratto separato) rientranti nelle categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi professionali).
Sono ammessi, tra gli altri:
Non rientrano nel perimetro della cedolare secca:
L’opzione può essere esercitata in fase di registrazione del contratto o nelle annualità successive, producendo effetti per l’intera durata del contratto o, se esercitata successivamente, per il periodo residuo.
In caso di proroga, l’opzione deve essere confermata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della precedente proroga. Anche la revoca dell’opzione deve essere comunicata sempre entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il ripristino degli obblighi ordinari, incluso il versamento dell’imposta di registro.
Nel 2026 restano in vigore le seguenti aliquote:
Per gli affitti brevi, la Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata al 21% applicabile a un solo immobile. Per la seconda unità locata con contratti brevi, l’aliquota si applica al 26%, fermo restando il rispetto del perimetro non imprenditoriale.
La convenienza della cedolare secca va valutata anche in relazione agli effetti sul reddito complessivo e sugli indicatori collegati.
In regime di cedolare secca, il reddito da locazione concorre al 100% alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini ISEE. In regime IRPEF ordinario, invece, il canone viene dichiarato in misura ridotta: al 95% per i contratti a canone libero e al 66,5% per i contratti a canone concordato e per gli studenti universitari fuori sede.
Inoltre, sul reddito assoggettato a cedolare secca non è possibile far valere oneri deducibili né detrazioni d’imposta, che restano invece applicabili in caso di tassazione ordinaria.
La Manovra 2026 ha inciso in modo rilevante sul perimetro fiscale degli affitti brevi, introducendo un criterio più restrittivo per distinguere tra gestione privata e attività imprenditoriale.
Dal 2026:
Il regime della cedolare secca resta quindi utilizzabile solo entro un perimetro ben definito, che richiede una valutazione preventiva del numero di immobili e della tipologia di contratto.
L’opzione per la cedolare secca comporta specifici adempimenti fiscali:
Per gli aspetti operativi legati ai versamenti – inclusi acconto, saldo e possibilità di rateizzazione – è disponibile un approfondimento dedicato alle scadenze e modalità di pagamento della cedolare secca.
Nel 2026 la cedolare secca segue le scadenze IRPEF:
L’acconto è dovuto se l’imposta dell’anno precedente supera le soglie previste dalla normativa vigente.
Nel 2026 i lavoratori dipendenti con figli a carico possono fare richiesta di innalzamento della soglia dei fringe benefit esentasse fino a 2mila euro. Si tratta di un’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 ed in vigore fino al 2027. Non scattando però in automatico, per fruirne bisogna presentare domanda all’azienda, attestando il requisito tramite autocertificazione.
In deroga all’ordinaria soglia di esenzione dei fringe benefit (pari a 258,23 euro), stabilisce l’innalzamento per tutti a 1.000 euro per gli anni dal 2025 al 2027, con applicazione automatica. Se il dipendente ha anche figli a carico la soglia esentasse si alza a 2mila euro ed in questo caso serve un’autocertificazione per segnalare il diritto all’esenzione fino a 2.000 euro.
Attenzione: l’agevolazione spetta a entrambi i genitori, anche se hanno un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi. Non rileva il fatto che, eventualmente, decidano di attribuire l’intera detrazione per i figli a carico a quello dei due con il reddito più elevato.
In presenza dei requisiti di legge, il lavoratore con figli a carico che riceve fringe benefit dal datore di lavoro, per fruire della detassazione fino ad una soglia di 2mila euro deve presentare domanda / autocertificazione al datore di lavoro.
Non ci sono procedure standard, ogni azienda stabilisce autonomamente in che modo organizzare queste comunicazioni. La circolare Agenzia Entrate 4/2025 ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e dipendente.
E’ tuttavia necessario che il lavoratore inserisca nella comunicazione il codice fiscale del figlio/i a carico, indicando poi i riferimenti di legge ai sensi dei quali si presenta la dichiarazione (che va conservata per eventuale controllo da parte degli organi competenti).
Per l’autocertificazione del diritto al fringe benefit 2.000 euro, da consegnare al datore di lavoro, il riferimento normativo da indicare nella domanda è la Legge 207/2024, commi 390 e seguenti.
Per il diritto, sono ricompresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto. Il requisito chiave è che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR. Significa che non possono avere un reddito complessivo superiore a 2mila 840,51 euro, innalzato a 4mila euro se hanno al massimo 24 anni.
Il tetto si riferisce a beni e servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, e alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Attenzione: se i fringe benefit superano il tetto di mille o 2mila euro, si applica la tassazione ordinaria all’intero importo, non solo alla quota in eccesso.
La nuova tassa da 2 euro sui pacchi provenienti dalla Cina sta mostrando diversi punti deboli. Non soltanto i flussi non si sono interrotti ma emergono anche pratiche di aggiramento che riducono l’efficacia complessiva della misura.
A pagarne le conseguenze sono le imprese dell’e-commerce che restano fuori da tali “soluzioni alternative” e quelle che restano comunque sconfitte dalla concorrenza extra-UE.
Il contributo da 2 euro sui pacchi extra UE di valore ridotto (sotto i 150 euro), spesso associati alle spedizioni dalla Cina e da piattaforme, è stato giustificato dal Governo come strumento di compensazione per i costi dei controlli doganali ma in realtà è un chiaro deterrente contro le importazioni concorrenziali di prodotti a basso costo paesi dove la manodopera ha un costo inferiore, incidendo sul prezzo finale del prodotto.
Nella pratica, il contributo in vigore dal 1° gennaio 2026 non ha affatto bloccato l’arrivo delle merci. Al contrario, si è assistito a una riorganizzazione delle spedizioni in modo tale da aggirare o neutralizzare l’impatto del contributo.
Come? Utilizzando hub logistici intermedi all’interno dell’Unione Europea oppure optando per vettori a basso costo come il trasporto su gomma al posto di quella aereo o marittimo.
Il risultato è un calo formale delle spedizioni dirette soggette alla tassa, a fronte di un flusso di merci che continua a raggiungere il mercato italiano attraverso canali alternativi.
L’impatto della tassa sui pacchi dalla Cina evidenzia quindi una contraddizione. Da un lato, il numero delle spedizioni ufficialmente registrate risulta in diminuzione; dall’altro, il volume complessivo delle merci immesse sul mercato non sembra ridursi in modo proporzionale.
Questo squilibrio comporta una perdita di entrate per l’Erario e crea distorsioni competitive, penalizzando gli operatori che rispettano pienamente le regole rispetto a chi sfrutta margini normativi e logistici.
Alla luce dei risultati ottenuti, si rafforza la richiesta di rinviare l’applicazione del contributo nazionale, per valutarne l’efficacia e per coordinare l’intervento con una strategia più ampia a livello europeo (che a sua volta prevede un contributo da 3 euro a partire da luglio 2026).
Il timore, infatti, è che questa applicazione italiana, isolata e non armonizzata, finisca solo per colpire il sistema logistico nazionale senza incidere realmente sui fenomeni di concorrenza sleale.
Con l’entrata in vigore della riforma del Fondo per lo studio, dal 2026 cambiano le regole del prestito d’onore per studenti. Le novità principali riguardano la procedura di accesso ed il rafforzamento dei criteri di merito per ottenere il finanziamento garantito dallo Stato.
Il nuovo impianto normativo mira a rendere più uniforme l’accesso al credito per percorsi universitari, post laurea, ITS Academy e formazione specialistica, chiarendo ruoli, tempi e condizioni sia per gli studenti sia per le banche.
La disciplina del Fondo per lo studio viene riscritta introducendo una procedura unica nazionale. L’accesso al prestito d’onore non parte più direttamente dalla banca ma dalla piattaforma digitale gestita da CONSAP, che verifica in via preliminare i requisiti soggettivi e di merito.
Resta confermata la garanzia pubblica di ultima istanza dello Stato, che interviene a copertura di una quota del finanziamento in caso di inadempimento del beneficiario.
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo per lo studio gli studenti di età compresa tra 18 e 40 anni che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in una delle condizioni previste dalla normativa vigente.
La verifica dei requisiti avviene in via preliminare da parte di CONSAP. Solo in caso di esito positivo è possibile procedere con la richiesta di finanziamento presso una banca convenzionata.
Il Fondo per lo studio è destinato a studenti meritevoli, con requisiti di rendimento scolastico e universitario definiti in modo puntuale dalla normativa. Il possesso del titolo di studio precedente con le votazioni minime richieste costituisce condizione essenziale per l’ammissibilità al finanziamento.
I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di importo non superiore a 15.000 euro per ciascun anno residuo di corso di studio. L’importo massimo complessivo concedibile è pari a:
L’erogazione delle tranche successive alla prima è subordinata alla presentazione al soggetto finanziatore della documentazione che attesti:
La restituzione del prestito d’onore avviene in un periodo compreso tra 3 e 15 anni. Il piano di ammortamento non può iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento.
I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella fornita dallo Stato. In caso di inadempimento del beneficiario, la garanzia del Fondo interviene liquidando al soggetto finanziatore il 70% dell’importo rimasto insoluto.
Il Fondo procede successivamente al recupero delle somme nei confronti del beneficiario inadempiente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche tramite iscrizione a ruolo.
Dal 2026 la procedura di accesso al prestito d’onore prevede un iter in due fasi:
La banca mantiene la valutazione sul merito creditizio e sulle condizioni economiche, ma non può prescindere dall’esito positivo della verifica preliminare effettuata dal Fondo.
Ottenere un finanziamento bancario diventa più complesso per molte imprese. Non per un aumento dei tassi o per nuove strette sul credito ma per un cambio dei criteri di valutazione del merito creditizio. Nuove regole europee impongono infatti agli istituti di credito di considerare, accanto ai numeri di bilancio, anche una serie di fattori non finanziari capaci di incidere sulla solidità economica nel tempo.
In particolare, i rischi ESG entrano formalmente nel perimetro dei rischi economici e finanziari che le banche sono tenute a valutare. A stabilirlo sono le nuove linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA).
Dall’11 gennaio 2026, ogni istruttoria bancaria per la concessione di credito e prestiti alle imprese deve considerare anche i fattori ambientali, sociali e di governance (ASG) come variabili capaci di incidere su redditività , solvibilità e stabilità bancaria.
Secondo l’EBA, i fattori ESG possono tradursi in perdite economiche concrete per le banche attraverso diversi canali: deterioramento del credito, svalutazione delle garanzie, aumento dei rischi operativi e legali, shock settoriali legati alla transizione climatica.
Per questo motivo, le linee guida impongono agli intermediari di includere i rischi ESG nei processi di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi, al pari di quelli di mercato, di credito e di liquidità .
Dal 2026, nella valutazione dei finanziamenti, le banche dovranno considerare anche i seguenti fattori (connessi ai cosiddetti rischi ESG):
Questo significa che il profilo ESG dell’impresa potrà influenzare condizioni di accesso al credito, pricing, durata dei finanziamenti e richiesta di garanzie.
Le linee guida EBA intervengono anche sulla governance interna degli istituti di credito. I consigli di amministrazione e il top management sono chiamati a integrare i rischi ESG nella strategia aziendale, definire responsabilità chiare nella gestione di tali rischi, adottare sistemi di controllo interno adeguati e sviluppare competenze specifiche sui fattori ESG.
Non si tratta quindi di un adempimento formale, ma di una revisione strutturale dei processi decisionali e dei modelli di rischio.
Uno degli elementi centrali delle nuove regole riguarda il rischio climatico, sia fisico sia di transizione. Eventi estremi, cambiamenti normativi, politiche di decarbonizzazione e trasformazioni tecnologiche possono incidere sul valore degli attivi finanziati e sulla capacità di rimborso dei debitori. Per le banche questo si traduce nella necessità di valutare come tali fattori possano riflettersi su perdite attese, requisiti patrimoniali e stabilità complessiva.
L’entrata in vigore delle linee guida EBA segna un passaggio rilevante anche per le imprese, soprattutto quelle più esposte ai cambiamenti regolatori e ambientali. Il rapporto banca-impresa sarà sempre più influenzato dalla capacità di dimostrare resilienza economica rispetto ai rischi ESG.
In questo contesto, i fattori ESG cessano di essere un tema separato e diventano parte integrante della valutazione economica e finanziaria, con effetti diretti sull’accesso al credito e sul costo del capitale.
Il ciclone Harry ha lasciato danni pesanti e, insieme alle prime stime, sta emergendo un problema ricorrente: molte polizze catastrofali (percepite come a copertura totale) al momento del sinistro si scontrano con definizioni tecniche, esclusioni e limiti economici che riducono o azzerano l’indennizzo. Il problema riguarda molte attività locali e microimprese, per le quali una liquidazione parziale può tradursi in un blocco operativo proprio quando serve ripartire.
Le polizze contro i danni provocati da eventi catastrofali offrono coperture assicurative pensate per eventi naturali ad alto impatto. Per la maggior parte delle imprese italiane, le polizze CatNat sono un obbligo di legge con poche eccezioni.
Nella pratica, però, la tutela dipende da come il contratto definisce l’evento, da quali garanzie sono state effettivamente acquistate e da come vengono gestite franchigie, scoperti e massimali. È qui che spesso si crea lo scarto tra aspettativa e realtà : la parola “catastrofale†non è una garanzia di rimborso automatico.
Un evento estremo come il ciclone Harry può combinare vento eccezionale, pioggia intensa, mareggiate e allagamenti ma non sempre questo mix deleterio si configura in toto come “catastrofe climatica”. Molte polizze, infatti, distinguono in modo rigoroso tra fenomeni diversi. Può accadere che una garanzia copra l’alluvione ma non il vento, oppure copra l’azione diretta dell’acqua ma non i danni “conseguenti†(ad esempio infiltrazioni o danneggiamenti legati alla pressione del vento). In questi casi, la perizia tende a ricondurre il danno alla voce contrattualmente rilevante: se la fattispecie non coincide, l’indennizzo può ridursi drasticamente.
Anche quando il sinistro è riconosciuto, entrano in gioco i limiti economici. Le polizze prevedono infatti una franchigia (quota fissa non rimborsabile), uno scoperto (percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato) ed un massimale (tetto massimo liquidabile, anche se il danno è superiore).
Il risultato è che un danno rilevante può generare un rimborso molto più basso delle attese. Per le imprese, l’effetto più immediato è sul cash flow: ripristino dei locali, sostituzione di attrezzature e scorte, fermo dell’attività .
Un’altra criticità tipica è la sotto-assicurazione: immobili, beni strumentali o contenuti aziendali risultano assicurati per valori inferiori a quelli reali, spesso per contenere il premio annuo. In presenza di sotto-assicurazione può scattare una riduzione proporzionale dell’indennizzo, anche quando il sinistro è coperto. È un punto che molti scoprono solo dopo l’evento, quando il ripristino costa più del previsto e la liquidazione non copre l’intero fabbisogno.
Se una polizza è già attiva, è utile verificare i seguenti elementi:
Gli eventi diffusi su un territorio generano un picco di denunce di sinistro e, di conseguenza, un aumento dei tempi di gestione. La liquidazione dipende da sopralluoghi, documentazione, fotografie, fatture e preventivi, oltre alla ricostruzione della dinamica. In parallelo, possono aprirsi contestazioni sulla causa prevalente del danno e sull’inquadramento dell’evento rispetto alle garanzie acquistate.
Il ciclone Harry ha riportato al centro un tema semplice: la copertura è un perimetro contrattuale. Ed è su quel perimetro che si gioca la differenza tra tutela reale e rimborso parziale.
Nel 2026 il mercato italiano dell’automotive vive una contraddizione evidente: la transizione verso l’elettrico è indicata come inevitabile ma le macchine elettriche piccole ed economiche restano poche, costose e difficilmente accessibili a una larga parte dei consumatori.
Lo stop programmato dei motori endotermici dal 2035, la pressione normativa europea e le strategie industriali dei grandi gruppi non si sono tradotte, almeno finora, in un’offerta diffusa di veicoli elettrici davvero popolari. Al contrario, il segmento delle citycar elettriche continua a rappresentare una nicchia.
Nel 2026 il mercato auto italiano mostra segnali di debolezza strutturale. Le immatricolazioni restano sotto i livelli pre-pandemia e la quota di elettrico puro cresce lentamente, penalizzata da prezzi elevati e da una rete di ricarica ancora disomogenea.
Gli incentivi statali italiani per l’acquisto di veicoli elettrici risultano esauriti e, allo stato attuale, non sono stati attivati nuovi schemi nazionali. A livello europeo, sono in discussione misure di sostegno alla mobilità accessibile, ma nessun incentivo operativo è attivo o finanziato a gennaio 2026.
In questo scenario si inserisce la FIAT Topolino, protagonista di una promozione fino al 31 gennaio 2026 che porta il prezzo a 7.550 euro grazie a uno sconto di 2.340 euro. È però necessario chiarire il perimetro: la Topolino non è una vera automobile, ma un quadriciclo elettrico leggero. La velocità massima è limitata a 45 km/h, l’autonomia dichiarata è di circa 75 km e l’utilizzo è sostanzialmente urbano.
Rappresenta una soluzione di mobilità alternativa per brevi spostamenti cittadini, con vantaggi come l’accesso e parcheggio gratuito alle ZTL in molti Comuni ma non risponde al bisogno di un’auto elettrica familiare o universale.
Al netto dei quadricicli, le auto elettriche più piccole ed economiche disponibili in Italia nel 2026 presentano prezzi di listino ben più elevati:
Anche i modelli elettrici “entry-level†restano quindi fuori portata per una fascia ampia di famiglie, soprattutto in assenza di incentivi.
Il confronto con le auto piccole a motorizzazione tradizionale rende ancora più evidente il divario:
Nel 2026, quindi, il mercato continua a premiare le motorizzazioni tradizionali sul piano dell’accessibilità economica, nonostante l’orizzonte normativo del 2035.
Il caso delle macchine elettriche piccole ed economiche sintetizza il problema della transizione italiana: l’obiettivo è chiaro, ma il percorso è ancora squilibrato.
Con prezzi elevati, incentivi intermittenti e redditi reali sotto pressione, l’elettrico resta una scelta razionale solo per una minoranza. Senza un intervento strutturale sul costo dei veicoli e sull’offerta industriale, la mobilità elettrica rischia di rimanere una promessa più che una soluzione diffusa.