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Mettere online un’abitazione per affitti brevi nel 2026 richiede di verificare gli obblighi locali, ottenere il CIN, predisporre le dotazioni di sicurezza, attivare Alloggiati Web e definire il regime fiscale prima di pubblicare l’annuncio. La gestione privata può riguardare fino a due appartamenti nel periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale, con partita IVA, SCIA e adempimenti collegati.
Nel linguaggio corrente, l’espressione casa vacanze indica spesso qualsiasi abitazione affittata ai turisti. Sul piano amministrativo, le case e appartamenti per vacanze riconosciuti dalle Regioni sono strutture ricettive extra-alberghiere. La locazione breve o turistica riguarda invece la concessione dell’immobile con i servizi strettamente connessi al soggiorno e segue una disciplina distinta.
Airbnb, Booking.com, Vrbo e gli altri portali offrono visibilità , calendario, prenotazioni e strumenti di pagamento. Quando intervengono nell’incasso del canone applicano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto; gli obblighi amministrativi, fiscali e di pubblica sicurezza continuano a fare capo al proprietario. La tariffa deve essere definita partendo dal calcolo dei guadagni attesi, poiché commissioni e costi di gestione si sommano alle imposte calcolate sul canone lordo.
Due simulazioni misurano il ricavo ottenuto da una prenotazione di 1.000 euro e il prezzo per notte necessario a produrre 100 euro netti, confrontando durata del soggiorno, commissione del portale e aliquota della cedolare secca.
In sintesi, prima di aprire le prenotazioni occorre verificare:
Con l’inizio di agosto 2026 il calendario fiscale entra nel mese della pausa estiva, che riduce gli appuntamenti ordinari e concentra numerosi versamenti in poche date. Il mese si apre con una data chiave per chi ha piani di definizione agevolata in corso: il 5 agosto 2026 è l’ultimo giorno utile per pagare, grazie ai cinque giorni di tolleranza, la rata della Rottamazione-quater e della riammissione alla definizione agevolata con scadenza ordinaria al 31 luglio. Regole differenti valgono per la Rottamazione-quinquies, che parte in cassa con le scadenze fiscali di luglio 2026.
Per Partite IVA, professionisti, imprese e sostituti d’imposta la scadenza principale è il 20 agosto, termine entro cui confluiscono adempimenti e versamenti fiscali con modello F24 normalmente previsti dal 1° al 20 agosto, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006. Di seguito, il calendario delle principali scadenze fiscali di agosto 2026, con il dettaglio degli adempimenti per contribuenti privati, Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta.
In sintesi:
Il calendario fiscale di agosto 2026 ruota attorno a quattro date principali: 5, 20, 25 e 31 agosto. La prima riguarda le definizioni agevolate, la seconda concentra gli adempimenti sospesi nella prima parte del mese, la terza interessa gli operatori intracomunitari e l’ultima raccoglie gli obblighi di fine mese.
| Data | Contribuenti interessati e adempimenti principali |
|---|---|
| 5 agosto 2026 | contribuenti con definizioni agevolate termine di tolleranza per rata Rottamazione-quater e riammissione scaduta il 31 luglio; per Rottamazione-quinquies tolleranza solo su unica soluzione |
| 20 agosto 2026 | Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e contribuenti con versamenti da dichiarazione IVA, ritenute, contributi, ENASARCO, INAIL, Tobin Tax, OICR, 770 semplificato, versamenti ISA e rate imposte |
| 25 agosto 2026 | operatori intracomunitari invio degli elenchi Intrastat mensili relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio |
| 31 agosto 2026 | privati, imprese e operatori settoriali affitti, bollo auto, superbollo, IOSS, INTRA 12, IVA intracomunitaria, Libro Unico, POS-RT, operatori finanziari, distributori di carburante, CIG e FASI |
Per i contribuenti privati, agosto 2026 riguarda soprattutto la prosecuzione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle rate delle definizioni agevolate, gli adempimenti sugli affitti e alcune scadenze legate ai veicoli. Le date da controllare sono il 5 agosto per le rottamazioni, il 20 agosto per eventuali versamenti differiti e il 31 agosto per affitti, bollo e superbollo.
Ad agosto prosegue la stagione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. Le date in agenda sono le seguenti:
Il Modello 730 è utilizzato soprattutto da lavoratori dipendenti e pensionati e consente di gestire rimborsi e trattenute tramite sostituto d’imposta, quando presente. Il Modello Redditi PF riguarda invece i contribuenti che non possono o non intendono utilizzare il 730 e, in caso di imposte dovute, prevede il pagamento tramite modello F24.
Il 5 agosto 2026 è una data rilevante per chi ha aderito alla Rottamazione-quater o è stato riammesso alla definizione agevolata. Le rate con scadenza ordinaria 31 luglio 2026 sono considerate tempestive se pagate entro il 5 agosto, per effetto dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022).
Il termine riguarda in particolare:
Per la Rottamazione-quinquies, introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, la prima o unica rata è scaduta il 31 luglio 2026 e non rientra nella sospensione estiva dei termini fiscali. Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione dispone della tolleranza di cinque giorni introdotta dall’art. 10, comma 2-bis, del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, e può versare entro il 5 agosto 2026 senza decadere.
Chi ha optato per il piano rateale non beneficia della tolleranza sulla prima rata, che opera soltanto sull’ultima del piano. Il mancato versamento della sola rata del 31 luglio non determina però la decadenza immediata: come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’inefficacia della definizione scatta con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, e i versamenti successivi vengono imputati prima alle rate arretrate.
Le diverse procedure seguono calendari separati. Il contribuente deve quindi utilizzare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soprattutto se ha piĂą piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.
Il 31 agosto 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati o rinnovati con decorrenza dal 1° agosto, nei casi in cui non sia stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.
Il termine ordinario per la registrazione è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore. Per la registrazione telematica si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.
Il 31 agosto 2026 può riguardare anche il bollo auto, ove dovuto secondo le regole regionali applicabili e la scadenza del singolo veicolo. Chi deve controllare importo e termine di pagamento può utilizzare il calcolo bollo auto prima di procedere sui canali ufficiali.
Nella stessa data rientra anche il versamento del superbollo auto, se dovuto. L’obbligo interessa i veicoli con potenza superiore alle soglie previste dalla normativa e va assolto con modello F24 Elementi identificativi.
Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, agosto 2026 ruota soprattutto attorno alla scadenza del 20 agosto. In questa data confluiscono gli adempimenti e i versamenti ordinariamente previsti tra il 1° e il 20 agosto, differiti per effetto della pausa estiva. A fine mese si concentrano invece gli obblighi settoriali del 31 agosto.
Entro il 20 agosto 2026 vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti fiscali con modello F24 che scadrebbero ordinariamente tra il 1° e il 20 agosto. Il differimento opera senza interessi né sanzioni per gli obblighi che rientrano nella sospensione estiva.
I principali adempimenti del 20 agosto includono:
Il 20 agosto 2026 è anche il termine da controllare per i versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi. I contribuenti che rateizzano le imposte derivanti dalla dichiarazione devono versare la rata in scadenza, secondo il piano applicabile in base alla data del primo pagamento.
Per i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio che hanno beneficiato della proroga disposta dall’art. 6 del DL n. 89/2026, il 20 agosto 2026 è l’ultimo giorno per versare saldo 2025 e primo acconto 2026 delle imposte da dichiarazione con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, doppia rispetto allo 0,40% applicato negli anni precedenti. Il termine cadrebbe il 19 agosto, trentesimo giorno successivo al 20 luglio, e slitta al 20 per effetto della sospensione feriale.
Il 20 agosto può riguardare quindi:
Chi inizia a rateizzare ad agosto applica la maggiorazione dello 0,80% sull’intero importo dovuto e non sulla sola prima rata: in presenza di somme elevate il differimento ha un costo reale da valutare. La verifica del piano di rateazione è essenziale perchĂ© interessi e maggiorazioni cambiano in base alla data del primo versamento: il calcolo IRPEF online consente una stima preliminare degli importi dovuti.
La seconda parte di agosto riguarda operatori intracomunitari, soggetti con obblighi IVA speciali, enti non commerciali, agricoltori esonerati e operatori che devono effettuare comunicazioni periodiche all’Amministrazione finanziaria. Le date da controllare sono il 25 agosto e il 31 agosto.
Entro il 25 agosto 2026 gli operatori obbligati devono trasmettere gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio 2026. L’adempimento riguarda i soggetti con periodicitĂ mensile e deve essere effettuato in via telematica.
Gli elenchi riepilogativi servono a comunicare cessioni e acquisti intracomunitari di beni, nonchĂ© prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, secondo le regole e le soglie applicabili.
Entro il 31 agosto 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.
Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, nei casi previsti dal regime speciale.
Il 31 agosto 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese, datori di lavoro o operatori. La verifica dipende dall’attivitĂ esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.
Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.
Il 31 agosto riguarda anche il versamento dei contributi FASI per i dirigenti e la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.
I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalitĂ di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.
La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.
Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.
L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Il 31 agosto 2026 riguarda anche il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nei mesi precedenti e soggetti alla procedura di abbinamento. La scadenza deve essere verificata in base alla data di attivazione del POS e alle istruzioni disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi.
Per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato nella finestra temporale prevista dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La tregua fiscale di agosto prevede quattro finestre distinte di sospensione o differimento, ciascuna con la propria base normativa, senza eliminare tutti gli obblighi del mese:
Diversi obblighi fiscali proseguono anche ad agosto. Le rate successive alla prima di un avviso bonario giĂ in corso di rateazione non godono della sospensione e devono essere versate alla scadenza prevista. Anche avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e definizioni agevolate seguono regole proprie.
In particolare, le rate delle definizioni agevolate non rientrano nella sospensione feriale. La Rottamazione-quater e la riammissione beneficiano dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge n. 197/2022. Per la Rottamazione-quinquies la prima o unica rata è scaduta il 31 luglio 2026: la tolleranza al 5 agosto vale per chi paga in unica soluzione, mentre per il piano rateale la tolleranza opera solo sull’ultima rata e la decadenza scatta con due rate non versate, anche non consecutive.
Il 5 agosto 2026 è l’ultimo giorno utile per pagare, con tolleranza, la rata della Rottamazione-quater e della riammissione alla definizione agevolata con scadenza ordinaria al 31 luglio. Per la Rottamazione-quinquies, la tolleranza al 5 agosto riguarda solo chi ha scelto il pagamento in unica soluzione: chi rateizza e non ha versato la prima rata del 31 luglio non decade subito, perchĂ© l’inefficacia scatta con due rate non pagate, anche non consecutive.
Il 20 agosto 2026 concentra gli adempimenti e i versamenti fiscali con modello F24 normalmente in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Tra i principali rientrano IVA mensile e trimestrale, ritenute, contributi INPS, ENASARCO, INAIL, imposta sugli intrattenimenti, split payment, Tobin Tax, OICR, 770 semplificato e versamenti da dichiarazione.
Gli elenchi Intrastat mensili relativi alle operazioni intracomunitarie di luglio 2026 devono essere trasmessi entro il 25 agosto 2026. L’adempimento riguarda gli operatori obbligati alla presentazione mensile degli elenchi riepilogativi.
Il 31 agosto 2026 scadono diversi adempimenti di fine mese: registrazione affitti e imposta di registro, bollo auto, superbollo, dichiarazione IOSS, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, trasmissione corrispettivi dei distributori di carburante, Libro Unico, comunicazione degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria, collegamento POS-registratore telematico, richieste di cassa integrazione per eventi non evitabili e contributi FASI.
No. La pausa fiscale di agosto differisce al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto e sospende alcuni termini relativi ad avvisi bonari e richieste documentali. Non sospende però in modo generalizzato tutti gli atti e tutti i pagamenti. Ne sono escluse, ad esempio, le rate successive di avvisi bonari già rateizzati, gli atti urgenti, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, i rimborsi IVA, le cartelle, gli accertamenti e le definizioni agevolate con calendario proprio.
Introdurre nella Legge di Bilancio 2027 uno strumento con validitĂ triennale volto a contrastare il ritardo tecnologico del sistema produttivo italiano: questo l’obiettivo della proposta avanzata da AIIP, AssoSoftware, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni, che hanno presentato alla Camera dei Deputati il “Manifesto per l’Italia Digitale”.
Il divario si manifesta soprattutto nelle realtĂ piĂą piccole: il 94,7% delle imprese italiane ha meno di dieci addetti, eppure solo il 29,4% delle microimprese tra 2 e 9 addetti utilizza un software gestionale, percentuale che sale al 51,4% nelle imprese con almeno dieci addetti.
Con il Buono Digitale le MPMI, gli studi professionali e gli Enti del Terzo Settore potrebbero finanziare gli investimenti in software gestionali, cloud, piattaforme digitali, Intelligenza Artificiale, cybersecurity, e-commerce, consulenza, formazione e compliance. Lo strumento sarebbe complementare ai piani 4.0 e 5.0, con il beneficio legato alla reale messa in funzione delle soluzioni acquistate e non al loro semplice acquisto.
Investire nel software per rafforzare la competitivitĂ delle imprese e del sistema Paese: così Pierfrancesco Angeleri, presidente di AssoSoftware, ha motivato l’appello al Governo. Per Angeleri il beneficio deve premiare la reale adozione della tecnologia, perchĂ© il voucher serve a «portare software, competenze e processi digitali nelle micro e piccole imprese». Nella visione dei promotori, gestionali, cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale devono tradursi in guadagni di produttivitĂ misurabili, con la formazione a garantire l’utilizzo effettivo degli strumenti.
La misura si rivolge alle imprese tra 2 e 99 addetti, agli studi professionali e agli Enti del Terzo Settore, con un’intensitĂ di aiuto crescente al diminuire della dimensione aziendale. I numeri della proposta delineano un intervento di politica industriale su larga scala.
| Buono Digitale | Cosa prevede la proposta |
|---|---|
| Durata | tre anni |
| Platea stimata | circa 578mila beneficiari nel triennio |
| Fabbisogno pubblico | 3,951 miliardi di euro |
| PremialitĂ | soluzioni digitali Made in UE |
La proposta arriva mentre il MIMIT completa l’elenco dei fornitori abilitati per i Voucher Cloud e Cybersecurity da 150 milioni di euro e mentre il riordino degli incentivi concentra le misure ministeriali attorno al Fondo per la crescita sostenibile: il Buono Digitale coprirebbe la fascia degli investimenti digitali immateriali diffusi, oggi coperta solo in parte dagli strumenti in campo.
Gli studi professionali figurano tra i destinatari principali della misura: come ha osservato Paola Fiorillo, componente di Giunta nazionale di Confprofessioni con delega alla digitalizzazione, oltre l’80% degli studi investe in soluzioni ICT secondo l’Osservatorio di Confprofessioni, un dato che colloca il comparto professionale tra i protagonisti della trasformazione digitale in Italia.
Il Buono Digitale, fruibile in tempi rapidi e costruito sulle esigenze di studi professionali e microimprese, risulterebbe in piena coerenza con i principi del nuovo Codice degli incentivi e della legge delega di riforma.
Il fintech ESG italiano conta 49 aziende. à il numero che emerge dalla mappatura di Fintech District, community che riunisce 310 realtà fintech e techfin attive in Italia e che colloca il segmento Fintech4Good a poco meno del 16% del totale. Rispetto alle 31 aziende censite nel 2023 la crescita è di circa il 60%, un dato che secondo la community segnala una trasformazione dei modelli di business prima ancora che un ampliamento numerico.
In sintesi:
Le realtĂ classificate come Fintech4Good sono quelle che collegano l’attivitĂ finanziaria a un beneficio ambientale o sociale misurabile, dalla riduzione delle emissioni all’accesso al credito per soggetti esclusi dai canali tradizionali. Fintech District le individua all’interno della propria community sulla base di segnali eterogenei: certificazioni, caratteristiche di prodotto, progetti ESG, metriche di impatto dichiarate. Il segmento nasce come nicchia di aziende con missione sociale e si estende oggi a operatori che integrano sostenibilitĂ , inclusione, governance e benessere finanziario in prodotti pensati per il mercato di massa.
Delle 49 aziende, 17 hanno la sostenibilitĂ nel core business: AGATHEIA, AWorld, Charity Stars, ClimateCharted, Doconomy, Ecomate, Ener2Crowd, Fibi, Generation Impact Global, goodify, Habacus, Lazzaro One, RingPay, Subbyx, Up2You, Uyolo e VIRTUOSO.
Le altre 32, pari al 65% del segmento, sono classificate come Product Level: non sono nate con una missione “for good”, ma hanno introdotto obiettivi ambientali, sociali o di governance dentro singoli prodotti, servizi o processi. La distinzione ha una ricaduta pratica per l’impresa che valuta un fornitore, perchĂ© nel primo caso i criteri ESG sono la ragione stessa dell’offerta, nel secondo sono una componente che può essere ridimensionata senza intaccare il modello di business.
Il numero delle Fintech4Good non ha una traiettoria lineare. La fotografia annuale diffusa da Fintech District il 29 gennaio 2026 indicava 51 aziende, in crescita del 37% sull’anno precedente, su una community allora giĂ di 310 realtĂ . La mappatura di luglio ne indica 49 e calcola la crescita su una base diversa, quella del 2023. La community non chiarisce l’origine dello scarto, che può derivare da una riclassificazione dei criteri di inclusione oppure da variazioni nella composizione della community stessa.
| Rilevazione Fintech District | Aziende Fintech4Good |
|---|---|
| 2023 | 31 |
| Gennaio 2026 | 51 |
| Luglio 2026 | 49 |
La lettura che regge è quella qualitativa indicata da Clelia Tosi, Head of Fintech District, secondo cui «sostenibilitĂ ambientale, governance, inclusione e welfare non sono piĂą ambiti specialistici» e stanno diventando componenti strutturali dell’offerta. La misura del fenomeno, però, dipende dai confini che si tracciano attorno alla definizione di Fintech4Good, e quei confini si sono spostati almeno una volta in sei mesi.
Il climate fintech sta uscendo dalla fase in cui misurava soltanto la carbon footprint e si sposta verso piattaforme per la transizione climatica e la resilienza: soluzioni che rendicontano l’impatto, costruiscono strategie di decarbonizzazione, coinvolgono dipendenti e consumatori, finanziano progetti energetici o valutano i rischi ambientali. AWorld lavora sull’educazione finanziaria e sul coinvolgimento dei dipendenti nelle pratiche ESG, Up2You mette a disposizione delle imprese una piattaforma per gestire le attivitĂ legate alla sostenibilitĂ , e nello stesso ambito si collocano Doconomy, Ener2Crowd e ClimateCharted.
Cresce parallelamente l’area degli ESG data, dove l’impatto ambientale diventa misurabile e utilizzabile nei processi decisionali di imprese, banche e investitori. La domanda che queste aziende intercettano è quella di dati affidabili per rating, scoring, reporting e compliance, una necessitĂ che la finanza sostenibile ha reso stringente anche per le imprese di dimensione minore. In questa categoria rientrano Ecomate, Generation Impact Global, Uyolo, MODEFINANCE e AGATHEIA.
L’inclusione sociale e finanziaria smette di essere un principio generale e diventa rimozione di barriere identificate: burocrazia, accesso al credito, istruzione, pagamenti. BonusX, Habacus e RingPay lavorano su questo fronte, con soluzioni rivolte a persone, famiglie, studenti e imprese che i canali tradizionali servono male o non servono affatto.
Il welfare e benessere finanziario raccoglie invece le aziende che usano la tecnologia finanziaria per migliorare sicurezza economica, accesso ai benefit e prevenzione sanitaria. Coverflex e Tundr digitalizzano i benefit aziendali, FunniFin sviluppa educazione finanziaria per i lavoratori, VIRTUOSO collega prevenzione, salute e strumenti assicurativi.
La finanza alternativa e l’impact capital chiudono il quadro con le piattaforme di crowdfunding Crowdfundme, Mamacrowd e Opstart, con C2FO sulla liquiditĂ di filiera e con Ener2Crowd e Charity Stars sui progetti a impatto.
La categoria più rappresentata è il TechFin, con 18 aziende su 49. Il dato conferma la lettura di Fintech District secondo cui il Fintech4Good si sviluppa soprattutto nelle componenti infrastrutturali, transazionali e di accesso al capitale, ossia negli strati tecnologici che abilitano i servizi finanziari più che nei servizi rivolti direttamente al cliente finale.
| Categoria | Aziende (quota sul segmento) |
|---|---|
| TechFin | 18 (36,7%) |
| Payments | 6 (12,2%) |
| Crowdfunding | 6 (12,2%) |
| Lending | 5 (10,2%) |
| Insurtech | 4 (8,2%) |
| WealthTech | 3 (6,1%) |
| RegTech | 3 (6,1%) |
| Real Estate Fintech | 3 (6,1%) |
| Invoice & Tax Management | 1 (2,0%) |
La coda lunga della classifica dice che il fintech sostenibile resta poco presidiato dove i margini sono piĂą sottili e i cicli di vendita piĂą lunghi, come nell’Invoice e Tax Management, rappresentato da una sola azienda. Ă la parte del mercato dove le PMI italiane avrebbero il bisogno piĂą immediato di strumenti di misurazione ESG integrati nei processi amministrativi giĂ in uso.
Il bonus bollette per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro ha ora regole definite. La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026 disciplina il contributo volontario sulla luce per il 2026 e il 2027: lo sconto, fino a circa 60 euro, sarà riconosciuto senza domanda ai clienti domestici residenti esclusi dal bonus sociale, purché il venditore aderisca e siano rispettati i limiti di consumo. Le prime applicazioni sono previste nelle bollette di competenza da agosto.
Le regole:
Il contributo volontario spetta ai clienti domestici residenti con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro che non ricevono il bonus sociale elettrico 2026. La platea effettiva comprende quindi i nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 9.796 euro, oltre alle famiglie con almeno quattro figli e ISEE superiore a 20.000 euro, fino al limite comune di 25.000 euro.
Il beneficio riguarda soltanto la bolletta della luce. Le forniture di gas, acqua e rifiuti seguono la disciplina ordinaria dei bonus sociali e sono escluse da questa misura.
Lo sconto richiede il rispetto congiunto di requisiti economici, contrattuali e di consumo. L’ISEE entro 25.000 euro costituisce uno dei criteri e deve affiancarsi alle altre condizioni previste da ARERA.
La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel prevede queste condizioni:
Il fornitore di energia sceglie se riconoscere il contributo e comunica l’adesione ad Acquirente Unico tra il 15 luglio e il 31 agosto del 2026 e del 2027. L’adesione può riguardare il mercato libero, le offerte PLACET, il servizio di maggior tutela oppure il servizio a tutele graduali.
Una volta aderito per uno specifico segmento, il venditore deve applicare lo sconto a tutti i clienti che rispettano i requisiti, con criteri uniformi e senza selezioni individuali. Acquirente Unico predispone l’elenco degli operatori aderenti e lo trasmette ad ARERA per la pubblicazione.
L’importo del bonus bollette è variabile. Il valore è calcolato applicando la componente PE del servizio di maggior tutela, fissata dalla deliberazione ARERA n. 428/2025/R/eel, ai consumi del primo bimestre dell’anno o del primo bimestre intero della nuova fornitura.
Il limite di 500 kWh utilizzato per l’accesso porta lo sconto massimo a circa 60 euro. Una famiglia con consumi inferiori riceverà una somma più bassa, indicata nella fattura come voce separata. La quota agevolata coincide esclusivamente con i costi di acquisto dell’energia.
Gli esempi mostrano quali condizioni possono determinare l’esito, anche quando l’ISEE rientra nella soglia richiesta:
Gli esempi mostrano quali condizioni determinano l’accesso al contributo, anche quando l’ISEE rientra nella soglia di 25.000 euro:
| Caso | Esito |
|---|---|
| Famiglia con due figli, ISEE di 18.000 euro, consumi pari a 420 kWh nel primo bimestre e 2.600 kWh nei dodici mesi precedenti. | Contributo riconosciuto se l’utenza è residente, il venditore è rimasto lo stesso e ha aderito all’iniziativa. |
| Nucleo con ISEE di 22.000 euro e consumi pari a 510 kWh nel primo bimestre. | Contributo escluso perché viene superato il limite bimestrale di 500 kWh. |
| Famiglia con almeno quattro figli, ISEE di 19.000 euro e bonus sociale elettrico già riconosciuto. | Contributo escluso perché il nucleo beneficia già del bonus sociale ordinario. |
| Cliente con ISEE di 24.000 euro e consumi entro i limiti che ha cambiato fornitore prima del 1° luglio. | Contributo escluso perché manca la continuità del venditore richiesta dalla disciplina ARERA. |
| Nuova utenza attivata ad aprile, ISEE di 21.000 euro e consumi pari a 350 kWh nel primo bimestre completo. | Contributo riconosciuto se l’attivazione è avvenuta entro il 31 maggio, il consumo annuo resta sotto 3.000 kWh e il venditore aderisce. |
Il contributo viene riconosciuto automaticamente nella prima bolletta utile di competenza da agosto. Il riconoscimento avviene senza richiesta al venditore e richiede una DSU attestata con ISEE valido per l’anno di riferimento.
L’ISEE può essere attestato anche nei mesi successivi, entro il 31 dicembre. L’INPS invia ogni mese i nuovi nuclei al Sistema Informativo Integrato, che verifica POD, residenza, consumi e fornitore. Il venditore riceve solo l’informazione sul diritto allo sconto, insieme al codice fiscale e al POD, senza conoscere il valore dell’ISEE o altri dati reddituali.
Le agevolazioni sulle bollette del 2026 seguono tre discipline separate. Il bonus sociale ordinario copre luce, gas e acqua per i nuclei entro le soglie ARERA; il contributo straordinario da 115 euro è destinato a chi risultava già titolare del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026; il contributo volontario riguarda invece la fascia fino a 25.000 euro esclusa dal bonus sociale.
La nuova misura differisce anche dal bonus bollette da 200 euro riconosciuto nel 2025. Cambiano importo, periodo di riferimento, limiti di consumo e ruolo del fornitore. Il quadro generale delle misure è contenuto nel Decreto Bollette 2026, mentre la deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel disciplina l’applicazione del nuovo sconto volontario.
Il 16 luglio 2026 il Ministero del Lavoro e il CNEL hanno firmato l’intesa che porta i contratti di secondo livello — gli accordi aziendali e territoriali — nell’archivio nazionale dei contratti collettivi, finora riservato ai soli CCNL. Per le PMI che firmano o applicano un accordo aziendale o territoriale l’archivio unico cambia la visibilitĂ di quegli accordi e il modo in cui si legge il salario giusto legato agli incentivi, in attuazione del Decreto Primo Maggio.
In sintesi:
L’intesa istituisce presso il CNEL un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero, dando attuazione all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026. Il nuovo archivio confluisce nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, gestito dal CNEL dal 1986 ai sensi della legge Mattarella, di cui ricorre il quarantennale.
Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni avviene in interoperabilitĂ tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, senza trattamento di dati riferibili a singole persone. Per il presidente del CNEL Renato Brunetta l’archivio nato nel 1986 si completa con l’ingresso, per la prima volta in forma organica, degli accordi aziendali e territoriali; per la ministra del Lavoro Marina Calderone l’intesa consolida il quadro del Decreto Primo Maggio nella direzione di un mercato del lavoro piĂą trasparente.
I contratti di secondo livello sono gli accordi firmati a livello aziendale o territoriale, che integrano il contratto nazionale su premi di risultato, orario, welfare e organizzazione del lavoro. Con l’intesa questi accordi confluiscono per la prima volta in forma strutturata nell’archivio nazionale dei contratti collettivi, accanto ai CCNL giĂ depositati.
La contrattazione aziendale e territoriale è la parte più vicina alle condizioni reali di lavoro nelle imprese e nei territori ed è stata finora priva di una raccolta pubblica unitaria. La sua mappatura consente di ricostruire il trattamento retributivo effettivo, oltre il minimo del contratto nazionale.
Con l’archivio unico gli accordi aziendali e territoriali depositati diventano consultabili pubblicamente, una novitĂ che tocca da vicino le PMI che usano la contrattazione di secondo livello per gestire premi, orario e welfare. Fino a oggi questi accordi vivevano nei singoli rapporti aziendali, senza una raccolta pubblica che ne rendesse leggibili contenuti e trattamenti.
Per un’impresa con un accordo di secondo livello i riflessi sono diversi. Gli accordi aziendali e territoriali sono il veicolo dei premi di produttivitĂ a tassazione agevolata e del welfare aziendale, e la loro pubblicitĂ nell’archivio ne rende verificabile l’esistenza e il contenuto. Sul fronte del salario giusto, il trattamento del secondo livello si somma a quello del contratto nazionale nel comporre il trattamento economico complessivo che fa da soglia per gli incentivi. Nelle gare pubbliche, infine, la raccolta unica agevola il riscontro del contratto applicato dall’impresa aggiudicataria.
Il trattamento economico complessivo indicato nell’archivio è il parametro che il Decreto Primo Maggio pone a base del salario giusto e della condizionalitĂ sugli incentivi: chi applica un contratto firmato da sigle marginali, i cosiddetti contratti pirata con un trattamento inferiore, perde l’accesso ai bonus per le assunzioni. L’indicazione del TEC rende immediato il confronto tra quanto riconosciuto al lavoratore e il trattamento dei contratti piĂą rappresentativi del settore.
Il codice CNEL del contratto applicato è la chiave che unisce il singolo cedolino alla scheda contrattuale nell’archivio. La verifica puntuale del codice del contratto in busta paga segue regole precise, dal prospetto paga alle informazioni di assunzione.
La raccolta dei contratti collettivi nazionali è giĂ consultabile online sul sito del CNEL, nella sezione Archivio contratti, mentre la parte dedicata agli accordi aziendali e territoriali sarĂ disponibile con l’applicazione web annunciata dall’intesa. L’archivio nazionale è giĂ stato ristretto ai contratti realmente applicati, misurati sui flussi Uniemens e raccordati ai codici Ateco.
Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali, il riconoscimento promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio nell’ambito di Repubblica Digitale, con il supporto di Invitalia. Il contest dĂ visibilitĂ nazionale ai migliori progetti di formazione sulle competenze digitali dei cittadini e quest’anno introduce una categoria dedicata ai gestori dei Punti Digitale Facile finanziati dal PNRR.
In sintesi:
Possono candidarsi al premio le Pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, gli enti locali, gli enti pubblici, le universitĂ e i centri di ricerca, gli enti del Terzo Settore, i centri di formazione e le imprese, presentando una sola domanda per ciascuna categoria. Il regolamento e il modulo di candidatura online sono pubblicati sul portale Repubblica Digitale, dove verificare i requisiti di ammissibilitĂ prima dell’invio.
Sono ammesse le iniziative di formazione o affiancamento sulle competenze digitali rivolte ai cittadini che rispettano tre condizioni:
Le categorie in concorso per il 2026 sono cinque: Inclusione digitale, per i progetti rivolti alle persone piĂą esposte al divario digitale come anziani, migranti, disoccupati e persone con disabilitĂ ; Digitale contro il divario di genere, per le iniziative dirette a donne e ragazze e all’occupazione femminile nelle nuove tecnologie; Digitale nell’educazione per le scuole, indirizzata a studenti e insegnanti; Competenze specialistiche ICT, per i percorsi di upskilling e reskilling di universitari e lavoratori; Facilitazione Digitale, introdotta con questa edizione.
La nuova sezione premia gli enti pubblici, gli operatori privati e del Terzo settore che gestiscono i Punti Digitale Facile attivati con la misura PNRR Rete dei servizi di facilitazione digitale (M1C1, Investimento 1.7.2) o i servizi di formazione finanziati dal Fondo Repubblica Digitale con il progetto Dritti al punto. Per questa categoria i criteri di valutazione sono stati costruiti su misura rispetto alla natura dei servizi di facilitazione.
La selezione dei vincitori si articola in due fasi: una commissione di valutazione individua le 15 iniziative finaliste, tre per ciascuna categoria, assegnando un punteggio secondo i criteri del regolamento; segue la votazione pubblica online sui video di presentazione trasmessi dai finalisti, con un bonus alle due iniziative piĂą votate di ogni categoria che si somma al giudizio della giuria. I cinque progetti con il punteggio finale piĂą alto vincono il premio.
La giuria assegna un punto bonus alle candidature accompagnate giĂ in fase di presentazione da un video che illustra l’iniziativa, un vantaggio competitivo che non richiede di attendere l’eventuale accesso alla fase finale.
I premi e le eventuali menzioni speciali saranno conferiti a Roma il 22 ottobre 2026 durante l’Assemblea nazionale della coalizione di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale che promuove la diffusione di buone pratiche replicabili e di contenuti educativi open source contro l’analfabetismo digitale.
Il Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate accoglie nuovi documenti: nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, con i relativi provvedimenti di autotutela, in base al provvedimento del Direttore n. 210791/2026 attuativo dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024. Lo strumento dell’area riservata è il canale per consultare dichiarazioni, versamenti, rimborsi e atti registrati, distinto dalle altre funzioni online come la dichiarazione dei redditi precompilata e i servizi dedicati alle fatture elettroniche.
L’interfaccia web dell’Agenzia delle Entrate consente a contribuenti e intermediari abilitati di consultare online le principali informazioni fiscali senza passare dallo sportello. All’interno del Cassetto fiscale sono raccolti dati e documenti utili per verificare la propria posizione:
L’accesso al Cassetto fiscale passa dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, che raccoglie anche gli altri servizi online fiscali. L’ingresso avviene con SPID, CIE, CNS e, per i soggetti ancora abilitati, con le credenziali dell’area riservata.
Chi utilizza SPID, CIE o CNS segue il normale percorso di autenticazione previsto per i servizi digitali della Pubblica amministrazione. Una volta effettuato il login, dalla propria scrivania personale si raggiunge il Cassetto fiscale e, separatamente, gli altri applicativi disponibili nell’area riservata.
Oltre alla consultazione dei dati fiscali, il servizio dialoga con altre funzioni utili dell’area riservata. Per i titolari di partita IVA, nella sezione anagrafica sono disponibili anche le informazioni collegate all’attivitĂ esercitata e il QR code della partita IVA con l’indirizzo telematico per la fatturazione elettronica. Per le persone fisiche, la funzione piĂą consultata è la precompilata, insieme alle comunicazioni del Fisco e ai servizi di assistenza.
Nella sezione dedicata alle dichiarazioni si consultano i modelli trasmessi, le certificazioni, le scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille e le informazioni collegate ai redditi dichiarati. Nelle comunicazioni confluiscono invece gli avvisi e i messaggi che riguardano condoni, concordato, IVA, dichiarazioni d’intento, 730-4 e altri adempimenti presenti nei servizi telematici dell’Agenzia.
La consultazione del Cassetto fiscale può essere affidata a un intermediario abilitato tramite la delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente può indicare fino a due intermediari e la delega vale fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia.
La delega si gestisce dall’area riservata del contribuente oppure tramite l’intermediario secondo le procedure previste dall’Agenzia. La stessa strada vale per la revoca, che può essere limitata a uno o piĂą servizi delegati senza incidere sulle altre autorizzazioni eventualmente conferite.
Le fatture elettroniche si consultano nel portale Fatture e Corrispettivi, sempre all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e non nel Cassetto fiscale in senso stretto. Per i privati e per i soggetti IVA l’accesso è dallo stesso portale, mentre cambiano le funzioni disponibili in base al profilo con cui si entra.
Dal 20 marzo 2024 la consultazione delle fatture elettroniche per i privati è disponibile senza adesione preventiva al servizio. I file restano visibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Per i titolari di partita IVA l’accesso passa dal portale riservato alla fatturazione e ai corrispettivi.
Una volta aperto il portale, il contribuente può consultare i file disponibili, effettuare ricerche per periodo e scaricare la documentazione presente. Per gli scarichi massivi l’Agenzia prevede funzioni e servizi dedicati soprattutto a soggetti abilitati, intermediari e software accreditati.
Nel portale collegato a Fatture e Corrispettivi è presente anche il monitoraggio delle ricevute, utile per cercare e visualizzare gli esiti dei file trasmessi, comprese le ricevute di consegna, di scarto o di messa a disposizione.
In caso di anomalie nei dati visualizzati o di problemi di consultazione, l’utente può prenotare un appuntamento con l’ufficio competente, chiamare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa o il 06.97617689 da cellulare, oppure inviare una segnalazione tramite la procedura online dedicata a reclami, elogi e suggerimenti. Per alcune pratiche fiscali e comunicazioni è disponibile anche il canale Civis.
Nel Cassetto fiscale è presente anche la sezione L’Agenzia scrive, nella quale confluiscono comunicazioni e segnalazioni rivolte al contribuente. In quest’area rientrano le notifiche relative agli avvisi bonari con pagamenti diretti e, per i soggetti interessati, le anomalie ISA nel Cassetto fiscale, utili per verificare le contestazioni e regolarizzare eventuali errori.
Nella sezione L’Agenzia scrive diventano consultabili anche gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti automatizzati, insieme ai relativi provvedimenti di autotutela totale o parziale. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210791/2026, in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024 sul rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto.
Gli avvisi di liquidazione riguardano gli atti emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, cioè le richieste dell’ufficio in materia di imposta di registro e agevolazioni, comprese le liquidazioni collegate all’agevolazione prima casa. Gli avvisi di accertamento parziale automatizzati sono quelli emessi in base all’art. 41-bis del DPR n. 600/1973, per i quali non è previsto il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis della L. n. 212/2000.
Per ogni avviso, accanto al documento, il cassetto mostra lo stato dell’iter, che serve a capire a colpo d’occhio se l’atto è stato notificato, definito, impugnato o annullato in autotutela.
| Stato dell’avviso | Cosa indica |
|---|---|
| Notificato | L’avviso è stato notificato e decorrono i termini per definirlo o presentare ricorso. |
| Definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/1997) | Chiuso pagando per intero imposta e interessi, con sanzioni ridotte a un terzo e rinuncia al ricorso. |
| Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/1997) | Pagate le sole sanzioni ridotte a un terzo, con facoltĂ di ricorrere su imposte e interessi. |
| Definito con pagamento sanzioni, presenza ricorso | Sanzioni definite come sopra, ma con ricorso presentato su imposte e interessi. |
| Mancata opposizione alla notifica | Il contribuente non ha definito l’atto nĂ© presentato ricorso. |
| Definito con pagamento (adesione) | Chiuso con accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218/1997. |
| Definito con pagamento (pace fiscale) | Chiuso con la definizione agevolata dell’art. 2 del DL n. 119/2018. |
| Definito con pagamento (tregua fiscale) | Chiuso con la definizione dei commi 179-185 della L. n. 197/2022. |
| Annullato con autotutela totale | L’ufficio ha annullato integralmente l’avviso in autotutela. |
| Presenza di autotutela parziale | L’ufficio ha ridotto in parte la pretesa; l’informazione resta finchĂ© non subentra uno stato successivo. |
| Presenza ricorso | Ă pendente un contenzioso sull’atto. |
| Definito da ricorso | La controversia si è chiusa con pronuncia passata in giudicato. |
In prima applicazione la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela spetta ai soli contribuenti destinatari, ai loro rappresentanti legali — tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori — e alle persone di fiducia giĂ autorizzate secondo il provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023. Ogni avviso è disponibile dal giorno successivo alla trasmissione della data di notifica negli applicativi dell’Agenzia. La data di avvio del servizio sarĂ fissata con una comunicazione successiva sul sito dell’Agenzia, e con provvedimenti futuri la sezione accoglierĂ ulteriori tipologie di atti.
Il cedolino della pensione di agosto è il primo dell’anno in cui compaiono i rimborsi IRPEF da modello 730 per i pensionati, insieme a trattenute, addizionali e conguagli che modificano l’importo del rateo rispetto ai mesi precedenti. Il calendario dei pagamenti INPS fissa l’accredito al primo giorno bancabile del mese: nel 2026 il 1° agosto cade di sabato, quindi la disponibilitĂ parte dal 1° agosto per chi riscuote tramite Poste e dal 3 agosto per gli accrediti su conto bancario.
Sullo stesso cedolino l’INPS segnala la posizione dei pensionati con prestazioni collegate al reddito da regolarizzare, mentre gli importi seguono la rivalutazione applicata a inizio anno.
In sintesi:
Ad agosto non è previsto un aumento generalizzato delle pensioni: gli importi ricalcano la rivalutazione giĂ applicata a inizio anno, pari all’1,4% in via provvisoria per il 2026 ai sensi del decreto interministeriale MEF del 19 novembre 2025 e della circolare INPS n. 153/2025. Il trattamento minimo è fissato a 611,85 euro mensili, per un valore annuo di 7.954,05 euro, con perequazione piena fino a quattro volte il minimo e ridotta oltre.
Le differenze rispetto al mese precedente dipendono quindi dalla posizione fiscale del singolo pensionato. Le voci che possono muovere l’importo netto sono:
La pensione di agosto è disponibile dal 1° agosto per chi riscuote tramite Poste Italiane e dal 3 agosto per gli accrediti bancari, perchĂ© nel 2026 il primo giorno del mese cade di sabato. Nelle annualitĂ in cui il 1° agosto cade in un giorno feriale l’accredito è invece unico per tutti i canali, sempre nel primo giorno bancabile.
Il pagamento segue quindi il canale di riscossione scelto dal pensionato:
Il pagamento in contanti è ammesso entro i limiti di legge e, in caso di più prestazioni previdenziali o assistenziali, avviene con un unico mandato. Chi ritira allo sportello postale tiene conto anche degli orari ridotti degli uffici INPS nel periodo estivo.
Per i pensionati, agosto è il primo mese in cui l’INPS applica i conguagli da modello 730: come sostituto d’imposta, l’Istituto eroga i rimborsi a credito o applica le trattenute a debito dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le risultanze del modello 730-4. Il calendario dipende dalla data di trasmissione della dichiarazione.
| Invio del modello 730 | Conguaglio per i pensionati INPS |
|---|---|
| entro il 31 maggio | dal cedolino di agosto |
| dal 1° al 20 giugno | da settembre |
| dal 21 giugno al 15 luglio | da ottobre |
| dal 16 luglio al 30 settembre | da novembre |
| 730 senza sostituto d’imposta | rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, di norma da dicembre |
Il rimborso 730 compare nel cedolino con voci come conguaglio 730, credito IRPEF o rimborso da dichiarazione, e può essere suddiviso tra IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale.
Se dal 730 emerge un credito, il rimborso IRPEF arriva direttamente nel cedolino, a condizione che l’INPS abbia ricevuto in tempo il flusso 730-4 e che non siano attivi controlli preventivi. Lo stato dell’operazione è consultabile con il servizio INPS Assistenza fiscale 730/4, che riporta le risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Se il 730 chiude a debito, l’INPS applica la trattenuta IRPEF sulla pensione, in un’unica soluzione o in forma rateizzata. Per le pensioni fino a 18.000 euro annui, a fronte di un debito superiore a 100 euro, il recupero è rateizzato fino a novembre, con gli interessi previsti sulle rate successive alla prima; se il rateo non basta, il prelievo prosegue sulle mensilitĂ seguenti.
Le cause piĂą frequenti di un conguaglio a debito sono:
Quando il rimborso 730 supera 4.000 euro, o la dichiarazione presenta elementi di incoerenza, l’Agenzia delle Entrate può attivare controlli preventivi ed erogare la somma direttamente dopo le verifiche, fuori dal calendario ordinario del cedolino. Se invece il credito o il debito per singola imposta non supera i 12 euro, il sostituto d’imposta non procede nĂ© al rimborso nĂ© alla trattenuta.
Oltre ai conguagli da 730, il cedolino di agosto può contenere le ritenute IRPEF ordinarie e le addizionali regionali e comunali. Le addizionali a saldo dell’anno precedente sono ripartite in piĂą rate, mentre l’acconto dell’addizionale comunale dell’anno in corso è trattenuto, ove dovuto, da marzo a novembre. Per stimare l’imposta che grava sul proprio rateo, al netto di detrazioni e addizionali, è utile il calcolo dell’IRPEF sulla pensione lorda.
Nello stesso mese possono quindi comparire piĂą voci fiscali:
Per i titolari di piĂą trattamenti, alcuni ricalcoli dipendono dal coordinamento tra gli enti erogatori e il Casellario centrale delle pensioni, che applica aliquote e detrazioni sull’insieme delle pensioni percepite. La presenza di piĂą voci nello stesso mese spiega perchĂ© l’importo netto di agosto può differire da quello atteso anche senza variazioni del lordo.
I pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito e non hanno comunicato i redditi 2022 rischiano la revoca delle somme aggiuntive e devono regolarizzare la posizione entro il 15 settembre 2026. L’avviso è comparso sul cedolino di luglio, come indicato nella nota INPS del 24 giugno 2026, e agosto è l’ultimo mese pieno utile per intervenire prima della scadenza.
La comunicazione riguarda solo chi riceve trattamenti la cui misura dipende dal reddito, come integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni ai superstiti e quattordicesima. Per non perdere il beneficio occorre presentare una domanda di ricostituzione per sospensione tramite il portale INPS o un patronato; chi ha giĂ inviato la domanda può ignorare l’avviso.
La quattordicesima non è una voce ordinaria del cedolino di agosto: viene erogata a luglio ai pensionati con almeno 64 anni che rispettano i requisiti reddituali e contributivi. Il dettaglio degli importi è nel cedolino di luglio, dove la somma aggiuntiva compare con una riga dedicata.
Chi matura i requisiti dopo l’elaborazione di luglio, o diventa titolare di pensione in corso d’anno, riceve la somma aggiuntiva d’ufficio con la rata di dicembre. La quattordicesima non spetta sulle prestazioni assistenziali, come invaliditĂ civile, assegno sociale e pensione sociale; chi ritiene di averne diritto senza averla ricevuta può presentare domanda di ricostituzione.
Il cedolino pensione online è disponibile sul sito INPS e mostra il dettaglio dell’importo mensile, con conguagli IRPEF, recuperi di indebiti, cessioni del quinto e comunicazioni al pensionato. Per la consultazione servono le credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura di accesso è la seguente:
Il 2 agosto è la data fissata dall’AI Act per l’applicazione generale delle regole europee sull’intelligenza artificiale. La scadenza arriva però con un calendario riscritto a ridosso del traguardo: il Digital Omnibus rinvia al 2027 e 2028 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per le imprese scattano comunque due novitĂ sostanziali: gli obblighi di trasparenza verso gli utenti e le nuove sanzioni.
In sintesi:
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, il regime sanzionatorio nazionale dell’art. 99 e le ammende della Commissione sui fornitori di modelli GPAI previste dall’art. 101. Ă il blocco di norme che l’art. 113 del Regolamento riserva all’applicazione generale, insieme all’avvio della sorveglianza del mercato da parte delle autoritĂ nazionali.
I modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence), i sistemi generalisti di grandi dimensioni come ChatGpt, Gemini e Deepseek addestrati con oltre 10^23 FLOPS, sono giĂ soggetti dal 2 agosto 2025 agli obblighi su documentazione, diritto d’autore e sintesi dei contenuti di addestramento. Dal 2 agosto 2026 le violazioni diventano sanzionabili: la Commissione, tramite l’AI Office, può applicare ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore. Le regole non riguardano i modelli open source, che pubblicano per definizione i propri parametri.
L’Omnibus digitale sull’IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I. L’iter è stato compresso per chiudere prima della scadenza di agosto: proposta della Commissione il 19 novembre 2025, accordo politico il 7 maggio 2026, voto del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione del Consiglio il 29 giugno. Il nuovo calendario diventa vincolante con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con effetti dal terzo giorno successivo: fino ad allora vale formalmente il testo del 2024.
Il rinvio non equivale a una sospensione: la mappatura dei sistemi di IA in uso e la classificazione del rischio richiedono mesi di lavoro e le imprese che impiegano software di selezione del personale, credit scoring o controlli biometrici hanno ora una finestra in piĂą per arrivare pronte. Slitta al 2 agosto 2027 anche il termine per le sandbox normative nazionali, gli ambienti controllati in cui testare soluzioni innovative.
L’intervento sull’IA è parte del piĂą ampio pacchetto Omnibus VII, che tocca anche GDPR e regole sui dati: tra le semplificazioni, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27) potrĂ essere assorbita nella DPIA e una nuova base giuridica consente il trattamento di categorie particolari di dati per la correzione dei bias. Dal 2 dicembre 2026 si applicano inoltre i due nuovi divieti aggiunti all’art. 5: la generazione di immagini intime non consensuali tramite app di nudificazione e il materiale di abuso sessuale su minori creato con l’IA.
Chi impiega un chatbot rivolto a clienti o dipendenti deve rendere riconoscibile fin dall’inizio dell’interazione che l’interlocutore è un sistema di IA, come previsto dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689. Gli obblighi di trasparenza in applicazione dal 2 agosto 2026 riguardano in particolare:
La marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50, par. 2) è invece rinviata al 2 dicembre 2026, con il periodo di tolleranza per i fornitori ridotto da sei a tre mesi.
Il 2 agosto 2026 è confermato come data di applicazione generale del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, con le eccezioni ridefinite dall’Omnibus. La tabella riepiloga le scadenze aggiornate per ciascun blocco di obblighi.
| Adempimento | Data di applicazione |
|---|---|
| Divieti sulle pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione IA (art. 4) | giĂ applicabili dal 2 febbraio 2025 |
| Obblighi per i fornitori di modelli GPAI (Capo V) | dal 2 agosto 2025 |
| Trasparenza verso gli utenti (art. 50, par. 1, 3 e 4) | dal 2 agosto 2026 |
| Sanzioni nazionali (art. 99) e ammende GPAI della Commissione (art. 101) | dal 2 agosto 2026 |
| Marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati (art. 50, par. 2) | dal 2 dicembre 2026 |
| Nuovi divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori | dal 2 dicembre 2026 |
| Sandbox normative nazionali | entro il 2 agosto 2027 |
| Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) | dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti (Allegato I) | dal 2 agosto 2028 |
Le violazioni dell’AI Act sono punite ai sensi dell’art. 99 con ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi; per PMI e start-up si applica l’importo o la percentuale inferiore tra i due.
In Italia la legge n. 132/2025 designa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autoritĂ di vigilanza e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autoritĂ di notifica. Il Governo ha avviato il raccordo con l’assetto europeo attraverso un nuovo decreto su autoritĂ nazionali e formazione, approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri, che definisce poteri delle agenzie e obblighi di alfabetizzazione del personale che utilizza sistemi di IA.
L’Unione europea genera il 18% del prodotto interno lordo mondiale mentre le sue Borse valgono appena il 10% della capitalizzazione azionaria globale. Lo squilibrio tra il peso dell’economia reale e quello dei mercati finanziari è il filo conduttore della relazione annuale Consob, presentata il 13 luglio a Palazzo Mezzanotte da Chiara Mosca, prima donna e prima presidente vicaria a tenere il discorso al mercato nei ventinove anni dell’appuntamento. La diagnosi riguarda da vicino le imprese: senza mercati dei capitali profondi, la ricchezza del continente non si trasforma in finanziamenti per le aziende tecnologiche e innovative, che nascono piccole e dipendono da capitali esteri.
In sintesi:
Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e PIL misura quanto l’economia reale di un’area si traduce in valore quotato, e al 31 maggio 2026 vale il 75% nell’Unione europea contro il 247% degli Stati Uniti. Le Borse americane pesano per il 45% della capitalizzazione mondiale, quelle europee per il 10%, una distanza che non rispecchia le quote di PIL globale delle due economie, pari al 26% per gli USA e al 18% per l’UE.

Secondo Mosca la raccolta sui mercati europei e la capitalizzazione complessiva delle imprese non riflettono piĂą da tempo il peso del PIL dell’Unione, una lettura che si colloca nel solco del Rapporto Draghi e delle indicazioni di BCE e Commissione a favore di un mercato unico dei capitali. Il confronto tra il 2017 e il 2026 mostra chi ha allargato il distacco e chi lo ha ridotto.
| Paese | Capitalizzazione/PIL (2017 – 2026) |
|---|---|
| Stati Uniti | dal 164% al 247% |
| Svezia | dal 152% al 209% |
| Giappone | dal 124% al 196% |
| Paesi Bassi | dal 130% al 158% |
| India | dal 90% al 125% |
| Italia | dal 39% al 51% |
| Regno Unito | dal 165% al 103% |
In Europa circa tre quarti delle IPO dell’ultimo decennio hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari, mentre le operazioni oltre i 10 miliardi si concentrano quasi soltanto negli Stati Uniti. Tra il 2015 e il 2025 le prime ammissioni a quotazione hanno mobilitato 647 miliardi di dollari in Cina, 425 negli Stati Uniti e 221 nell’Unione europea.
Le IPO sostenute da private equity e venture capital valgono circa il 20% delle quotazioni sia negli Stati Uniti sia in Cina, contro l’8,4% in Europa, segno di mercati privati europei ancora limitati nel finanziare le imprese fino agli stadi piĂą avanzati.
Una parte crescente del valore, osserva la Consob, si forma ormai prima della quotazione: i primi dieci finanziamenti di venture capital degli ultimi due anni superano, per ammontare totale e medio, le prime dieci IPO dal 2010 a oggi. L’esempio estremo arriva dagli Stati Uniti, dove l’ingresso in Borsa di SpaceX ha raccolto circa 85 miliardi di dollari, la piĂą grande IPO della storia, con una valutazione dell’ordine di 2.000 miliardi. Una sola operazione pari a circa un decimo dell’investimento annuo stimato per rafforzare l’industria europea, raggiungere l’autosufficienza energetica e ridurre il divario tecnologico.
Per rilanciare la competitivitĂ nei settori strategici, a partire dall’intelligenza artificiale, l’Europa dovrebbe investire circa 750-800 miliardi di euro l’anno, una cifra che i mercati dei capitali potrebbero contribuire a coprire attingendo agli 11 mila miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie europee. Indirizzare anche solo una parte di questo risparmio verso l’innovazione, sostiene la Consob, ridurrebbe la distanza dai principali concorrenti globali, perchĂ© mercati piĂą integrati e profondi consentirebbero alla ricerca europea di tradursi in imprese di scala globale.
La capitalizzazione di Piazza Affari ha toccato un record storico il 30 giugno 2026, pari a 1.209 miliardi di euro, un valore che equivale però solo al 51% del PIL italiano, la metĂ della media europea. L’indice Ftse Mib nel 2025 è cresciuto del 31,5%, il miglior risultato degli ultimi vent’anni, e nel primo semestre 2026 ha superato il massimo che resisteva dal marzo 2000.
Dietro il record la Borsa milanese segue, nelle parole della presidente vicaria, «due traiettorie opposte»: da un lato l’aumento dei prezzi azionari, dall’altro la perdita di societĂ per l’eccesso di delisting sulle nuove quotazioni. In vent’anni il mercato principale ha perso circa 100 emittenti e nel solo 2025 si contano una trentina di uscite per circa 2,5 miliardi di capitalizzazione persa, senza alcuna nuova quotazione sul listino principale. Sull’Euronext Growth Milan, dedicato alle PMI, le 21 ammissioni non hanno compensato le 19 revoche.

Nella classifica delle maggiori IPO di sempre figura una sola operazione europea, ed è italiana: il collocamento con cui Enel raccolse l’equivalente di 17,3 miliardi di dollari nel 1999, ancora oggi davanti al debutto in Borsa di Facebook del 2012.
Per le piccole e medie imprese italiane il divario dei mercati europei si traduce in minori occasioni di raccolta sul capitale di rischio, un ritardo che la riforma del Testo Unico della Finanza prova a ridurre con un regime semplificato di quotazione. Il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della legge 5 marzo 2024, n. 21, la cosiddetta Legge Capitali, introduce per le neo quotate e per le PMI giĂ quotate con capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro un regime opzionale, attivabile con modifica statutaria, che alleggerisce alcuni obblighi su nomina degli organi sociali, quorum e operazioni con parti correlate.
Il canale piĂą accessibile alle imprese di minori dimensioni è l’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana con requisiti ridotti, tra cui un flottante minimo del 10% invece del 25% previsto sui mercati regolamentati. Su questo percorso la quotazione delle PMI comporta costi e adempimenti piĂą contenuti, adatti a chi cerca capitali di crescita senza gli oneri di una matricola sul mercato principale.
Il Rapporto annuale ABI 2026, presentato a Roma il 15 luglio durante l’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, fotografa il settore attraverso i dati su credito, patrimonio, liquidità e digitalizzazione. Gli interventi del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e del presidente ABI Antonio Patuelli interpretano i dati chiave: i prestiti alle imprese accelerano per soddisfare il fabbisogno di liquidità generato dai rincari energetici ma software, brevetti e crescita industriale richiedono una maggiore disponibilità di capitale di rischio. In sintesi:
Le banche operanti in Italia finanziano il settore privato e la Pubblica Amministrazione con 1.657 miliardi di euro. Il Rapporto annuale ABI 2025/2026 attribuisce 684 miliardi alle famiglie, dei quali 441 miliardi legati all’acquisto di abitazioni, e 606 miliardi alle imprese non finanziarie.
La raccolta dalla clientela residente ammonta a 2.141 miliardi di euro, suddivisi tra 1.873 miliardi di depositi e 268 miliardi di obbligazioni. Le attività finanziarie nette pro capite raggiungono 91.000 euro in Italia, rispetto ai 74.000 euro registrati nell’Eurozona.
Il ruolo delle banche nella finanza aziendale italiana rimane superiore a quello osservato nei principali Paesi europei. Secondo Panetta, i debiti bancari rappresentano il 46% dei debiti finanziari delle imprese e il 14% della somma tra debiti finanziari e capitale proprio.
Il Rapporto ABI attribuisce alle piccole e medie imprese il 40% dei prestiti aziendali, una quota vicina al 41% dell’Eurozona. Anche la percentuale di richieste soddisfatte risulta più alta rispetto alla media europea.
Il 90,4% delle PMI italiane ottiene l’intero importo domandato oppure almeno il 75%, contro l’84,2% dell’area euro. Il dato descrive l’accessibilità del credito, senza indicare necessariamente la quantità complessiva di investimenti realizzati dalle aziende.
La disponibilitĂ bancaria dipende infatti dalla sostenibilitĂ finanziaria del richiedente e dalle prospettive del settore. I criteri bancari per i prestiti alle imprese avevano giĂ evidenziato una maggiore cautela verso le attivitĂ esposte alle tensioni energetiche e geopolitiche.
Nel mese di maggio i finanziamenti alle società non finanziarie sono aumentati del 6,2% su base trimestrale annualizzata, rispetto al 2,3% di febbraio. Il dato è stato presentato da Panetta durante l’Assemblea ABI sulla base delle elaborazioni della Banca d’Italia.
La crescita deriva soprattutto dal maggiore fabbisogno di liquiditĂ a breve termine. Il rincaro dei beni energetici ha assorbito risorse destinate alla gestione corrente e ha spinto molte aziende a ricorrere al credito per finanziare scorte, fornitori e capitale circolante.
Questa composizione distingue la ripresa dei prestiti da una crescita generalizzata degli investimenti produttivi. Una parte della nuova domanda bancaria serve a proteggere gli equilibri finanziari delle imprese dagli aumenti di gas, petrolio e materie prime.
Il Rapporto annuale descrive un settore con un coefficiente CET1 del 15,7% e un coefficiente complessivo di patrimonializzazione del 19,6%. I valori dell’Eurozona sono rispettivamente pari al 16,2% e al 19,7%.
Gli indicatori di liquidità risultano superiori alla media europea. Il Liquidity Coverage Ratio raggiunge il 169%, contro il 159% dell’Eurozona, mentre il Net Stable Funding Ratio si colloca al 133%, rispetto al 127% europeo.
La qualità del credito è sintetizzata nel Rapporto da un rapporto netto tra crediti deteriorati e prestiti dell’1,3%. Panetta, utilizzando aggregati e periodi di riferimento differenti, indica una quota intorno all’1%, rispetto a oltre l’8% di dieci anni prima.
Il miglioramento degli attivi consente alle banche di assorbire eventuali nuovi shock con basi patrimoniali piĂą robuste. La selezione del credito conserva comunque un ruolo centrale, soprattutto per gli intermediari di minore dimensione e per i finanziamenti verso aziende piĂą fragili.
Panetta e Patuelli assegnano alle garanzie pubbliche una funzione di supporto alle imprese meritevoli con difficoltĂ di accesso ai finanziamenti. La copertura dello Stato riduce una parte del rischio assunto dalla banca, senza sostituire la valutazione sulla capacitĂ di rimborso.
Dal 2024 il Fondo Centrale ha nuovamente escluso i prestiti alle imprese classificate nella fascia di rischio piĂą elevata dal proprio modello di rating. Patuelli ha richiamato questa regola per ribadire il carattere accessorio della garanzia rispetto al merito creditizio.
Nel 2026 il Fondo di Garanzia PMI copre fino al 50% dei finanziamenti per liquidità e fino all’80% delle operazioni collegate agli investimenti. La percentuale di copertura agevola l’accesso al prestito, mentre importo e durata dipendono dai conti aziendali e dal progetto finanziato.
Il credito bancario incontra maggiori difficoltĂ nel finanziamento di software, brevetti, licenze e ricerca. Queste attivitĂ hanno un valore incerto, sono difficili da utilizzare come garanzia e producono ritorni economici spesso lontani nel tempo.
Il capitale di rischio risponde meglio alla struttura finanziaria dei progetti innovativi, poiché l’investitore partecipa ai risultati futuri dell’impresa. I fondi specializzati apportano inoltre competenze gestionali, conoscenze tecniche e relazioni commerciali utili alla crescita.
Tra il 2014 e il 2025, secondo i dati citati da Panetta, le attività mondiali gestite da fondi di private equity e venture capital sono triplicate, raggiungendo 10.000 miliardi di dollari. La crescita è stata più intensa nelle economie con una quota elevata di investimenti immateriali.
Il mercato italiano presenta dimensioni inferiori rispetto agli altri principali Paesi. Molte operazioni riguardano riorganizzazioni societarie o imprese nelle fasi iniziali, mentre risultano piĂą scarse le risorse destinate alla crescita dimensionale finanziata dal venture capital.
Panetta propone uno sviluppo coordinato dell’intera filiera del capitale di rischio, coinvolgendo gestori, investitori istituzionali, soggetti pubblici e imprese. L’obiettivo è accompagnare i progetti dalla nascita dell’azienda fino alla crescita industriale.
Un fondo di fondi può aggregare risorse, diversificare le partecipazioni e favorire la nascita di gestori specializzati. Il contributo pubblico avrebbe una funzione di catalizzatore, con criteri selettivi e un orientamento basato sulla qualità economica degli investimenti.
Anche il risparmio delle famiglie può contribuire all’offerta di capitale proprio, attraverso strumenti trasparenti, comprensibili e con costi contenuti. Panetta indica inoltre l’esigenza di razionalizzare gli incentivi fiscali già previsti per favorire investimenti consapevoli e di medio-lungo periodo.
La dimensione nazionale offre possibilitĂ limitate rispetto ai capitali necessari per competere nelle tecnologie globali. Un mercato europeo piĂą integrato potrebbe ampliare la platea degli investitori, distribuire i rischi e sostenere le imprese italiane lungo tutte le fasi di sviluppo.
La scelta tra debito e capitale proprio dipende dalla prevedibilitĂ dei ricavi, dalla durata del progetto e dalla presenza di beni utilizzabili come garanzia. Le principali esigenze aziendali possono essere associate agli strumenti seguenti:
| Esigenza dell’impresa | Strumenti finanziari coerenti |
|---|---|
| liquiditĂ per energia, scorte e ritardi negli incassi | affidamenti bancari e prestiti a breve termine, commisurati ai flussi di cassa attesi |
| acquisto di macchinari, impianti e immobili | finanziamenti a medio-lungo termine, leasing e garanzie pubbliche per gli investimenti |
| sviluppo di software, brevetti e attivitĂ di ricerca | capitale proprio, venture capital e co-investimenti, affiancati dal debito sulle componenti con ricavi prevedibili |
| crescita dimensionale, acquisizioni e nuovi mercati | private equity e debito strutturato sulla capacità dell’impresa di generare cassa |
Una struttura mista può distribuire il rischio tra soci, investitori e finanziatori. Il capitale proprio assorbe l’incertezza iniziale, mentre il credito finanzia le attività dotate di ricavi e tempi di rimborso maggiormente prevedibili.
Nel 2025 le banche italiane hanno investito 6,3 miliardi di euro nelle nuove tecnologie e nell’intelligenza artificiale, secondo il dato ABI Lab richiamato da Patuelli. La cifra comprende l’insieme degli investimenti tecnologici e delle applicazioni basate sull’IA.
Il Rapporto annuale colloca la spesa informatica del settore tra 5 e 8 miliardi di euro l’anno, rispetto ai 4-6 miliardi del 2020. Le risorse finanziano infrastrutture, pagamenti, automazione, analisi dei dati e sicurezza informatica.
Alla trasformazione digitale corrisponde una crescita dei rischi. Gli incidenti informatici del triennio 2023-2025 sono raddoppiati rispetto al periodo precedente, mentre per il 2026 è attesa una spesa di circa un miliardo di euro per la sicurezza fisica e digitale.
Il Rapporto ABI registra un aumento del 12,4% dei pagamenti elettronici nell’ultimo anno. In Italia sono eseguite 27.889 transazioni digitali al minuto, per un valore complessivo delle operazioni alternative al contante pari a 12.662 miliardi di euro.
Le operazioni con strumenti diversi dal contante sono 16,5 miliardi, delle quali 12,4 miliardi effettuate con carte di pagamento e 2,4 miliardi tramite bonifico. Il numero pro capite si ferma a 280 operazioni l’anno, rispetto alle 426 dell’Eurozona.
Patuelli associa la diffusione dei pagamenti digitali a maggiore tracciabilità , concorrenza e riduzione dell’evasione fiscale. Ha inoltre richiamato una stima di Panetta secondo cui ogni incremento di un punto percentuale della quota di spesa digitale genera quasi mezzo punto di gettito IVA aggiuntivo.
L’inflazione dell’area euro oscilla intorno al 3% e, secondo Panetta, potrebbe mantenersi sopra tale livello fino all’inizio del 2027. Il conflitto in Medio Oriente e i nuovi rincari di petrolio e gas aumentano il rischio di ulteriori tensioni sui prezzi.
La BCE ha risposto con un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di giugno. Le prossime decisioni dipenderanno dall’andamento dell’energia, dell’economia, dei salari e dei prezzi di beni e servizi.
Un prolungamento delle ostilitĂ potrebbe indurre le banche ad adottare criteri di offerta piĂą selettivi. Per le PMI, la crescita del credito al 6,2% rappresenta una disponibilitĂ immediata di risorse, mentre la continuitĂ dei finanziamenti dipenderĂ da margini, flussi di cassa e capacitĂ di rimborso.
Il messaggio complessivo dell’Assemblea ABI affida alle banche il sostegno delle esigenze finanziarie ordinarie e degli investimenti dotati di ricavi prevedibili. I progetti innovativi richiedono invece capitale di rischio, investitori specializzati e mercati europei più integrati, così da trasformare il risparmio disponibile in crescita industriale.
L’offerta di Poste Italiane su TIM arriva alla prova del mercato: da lunedì 20 luglio 2026 gli azionisti di Telecom Italia possono consegnare i propri titoli. L’OPAS valorizza TIM circa 13,4 miliardi di euro e punta al 100% del capitale, con la nascita di un polo pubblico di telecomunicazioni, logistica e servizi finanziari sotto il controllo di MEF e Cassa Depositi e Prestiti.
In sintesi:
Un’OPAS — Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio — è un’operazione con cui una societĂ propone agli azionisti di un’altra di cedere i propri titoli ricevendo in cambio denaro e azioni della societĂ acquirente. Si distingue dall’OPA classica, regolata interamente in contanti, per la componente mista di cash e titoli di nuova emissione. Nel caso di Poste e TIM, chi aderisce ottiene una somma in denaro e nuove azioni Poste, diventando così azionista del gruppo combinato. L’offerta è definita totalitaria perchĂ© ha per oggetto l’intero capitale della societĂ , con l’obiettivo finale di revocarne la quotazione dalla Borsa di Milano.
Per ciascuna azione TIM portata in adesione, Poste Italiane riconosce 1,67 euro in denaro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione, con godimento regolare e destinate alla quotazione su Euronext Milan. I valori unitari sono decuplicati rispetto all’annuncio di marzo per effetto del raggruppamento delle azioni TIM deliberato dall’assemblea straordinaria del 15 aprile 2026 ed efficace dal 15 giugno: la sostanza economica dell’offerta, ha precisato la societĂ , è invariata.
Al lancio il corrispettivo incorporava un premio del 9% circa sui prezzi precedenti l’annuncio e la condizione di efficacia indicata da Poste prevede il raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale. L’impegno di cassa massimo si ferma a 2,85 miliardi di euro, coperto da un finanziamento di JP Morgan, BNP Paribas e Mediobanca, mentre la parte in titoli sarĂ regolata con l’emissione di circa 372 milioni di nuove azioni Poste, con corrispondente diluizione degli attuali soci del gruppo.
La finestra di adesione copre 40 giorni di Borsa aperta, dalle 8:30 del 20 luglio alle 17:30 dell’11 settembre 2026, con pagamento del corrispettivo previsto per il 18 settembre. Se ricorreranno i presupposti dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti è prevista una riapertura dei termini nelle sedute dal 21 al 25 settembre, con regolamento il 2 ottobre. Nel frattempo il consiglio di amministrazione di TIM è chiamato a esprimere il parere di congruitĂ sul prezzo, mentre Poste presenterĂ il 24 luglio i risultati del primo semestre rinviando l’aggiornamento del piano industriale.
| Data | Evento |
|---|---|
| 14 luglio 2026 | Autorizzazione di Banca d’Italia all’acquisizione indiretta della partecipazione in TimFin |
| 15 luglio 2026 | Delibera Consob di approvazione del documento d’offerta |
| 20 luglio 2026 | Avvio del periodo di adesione (ore 8:30) |
| 11 settembre 2026 | Chiusura del periodo di adesione (ore 17:30) |
| 18 settembre 2026 | Pagamento del corrispettivo agli aderenti |
| 21-25 settembre 2026 | Eventuale riapertura dei termini |
| 2 ottobre 2026 | Pagamento per le adesioni in riapertura |
Chi aderisce consegna i titoli tramite il proprio intermediario entro l’11 settembre e riceve denaro e azioni Poste il 18 settembre; chi preferisce la liquiditĂ immediata può vendere le azioni TIM sul mercato al prezzo corrente; chi non consegna i titoli si espone agli scenari successivi alla chiusura dell’offerta, delisting compreso.
Un esempio aiuta a dimensionare la scelta. Con 1.000 azioni TIM l’adesione frutta 1.670 euro in contanti e 218 azioni Poste Italiane: ai prezzi di metĂ luglio, con il titolo Poste poco sopra i 28 euro, il pacchetto vale circa 7.770 euro, a fronte dei circa 7.900 euro ricavabili dalla vendita diretta in Borsa con TIM attorno a 7,9 euro. Lo scarto riflette le attese degli investitori sull’esito dell’operazione e una differenza strutturale tra le due strade: la vendita sul mercato cristallizza il ricavo oggi, mentre il valore effettivo dell’adesione dipende dal corso di Poste al momento del pagamento, perchĂ© la componente in azioni ne segue le oscillazioni fino al regolamento.
Sul piano fiscale l’adesione costituisce una cessione a titolo oneroso: le eventuali plusvalenze scontano l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, calcolata sull’intero corrispettivo, denaro piĂą controvalore delle azioni ricevute.
Chi non aderisce all’OPAS dispone comunque delle tutele previste dal Testo Unico della Finanza, che scattano al superamento delle soglie del 90% e del 95% del capitale. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 58/1998, l’offerente che superi il 90% senza ripristinare il flottante ha l’obbligo di acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta (sell-out), obbligo che sopra il 95% vale per tutti i titoli rimanenti; ai sensi dell’art. 111 del medesimo decreto, oltre il 95% l’offerente che lo abbia dichiarato nel documento d’offerta può esercitare lo squeeze-out, acquistando coattivamente le azioni residue. Chi non si avvale di questi diritti si ritrova, a delisting avvenuto, con azioni non piĂą negoziate su un mercato regolamentato e quindi difficili da liquidare.
Il gruppo nato dall’integrazione avrebbe ricavi pro forma di circa 26,9 miliardi di euro, un risultato operativo (EBIT) di circa 4,8 miliardi e oltre 150.000 dipendenti, con sinergie stimate in 700 milioni di euro l’anno dall’ottimizzazione di funzioni centrali, acquisti e sistemi informativi. Nel gruppo combinato lo Stato deterrebbe una partecipazione superiore al 50%, sommando la quota diretta del Ministero dell’Economia in Poste e quella di Cassa Depositi e Prestiti: un assetto che, secondo la societĂ , garantirĂ stabilitĂ di governance e un mandato strategico orientato alla creazione di valore per il Paese. Se l’offerta arriverĂ in porto entro fine 2026 si chiuderĂ la parabola aperta con la privatizzazione di Telecom del 1997, con il ritorno della rete sotto controllo pubblico.
Per le piccole e medie imprese che utilizzano i servizi di connettivitĂ , cloud e telefonia di TIM Business l’operazione non produce effetti immediati: i contratti in essere conservano piena validitĂ e i servizi proseguono senza interruzioni. L’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante ha dichiarato che TIM manterrĂ un brand autonomo e la propria organizzazione. Nel medio periodo, però, l’integrazione potrebbe ridisegnare l’offerta, con l’obiettivo dichiarato nel comunicato di lancio:
la creazione di un fornitore di servizi di infrastrutture critiche per la pubblica amministrazione e le imprese, promuovendo la sovranità del cloud e la riservatezza dei dati, valorizzando al contempo il potenziale dell’evoluzione digitale dell’economia italiana
TIM è oggi il principale operatore di rete fissa in Italia e gestisce infrastrutture strategiche per la connettivitĂ delle imprese — dalla banda larga alla fibra ottica, dai servizi cloud ai data center. Poste porta in dote la piĂą grande rete di distribuzione territoriale del Paese, i servizi finanziari e postali, lo SPID e una base di oltre 35 milioni di clienti. La fusione punterebbe a costruire un operatore nazionale integrato capace di offrire alle imprese un unico accesso a telecomunicazioni, logistica, pagamenti digitali e servizi cloud. I tempi dell’integrazione dipenderanno dall’esito delle adesioni e dalle autorizzazioni ancora da completare, dopo il via libera di Banca d’Italia del 14 luglio sulla partecipazione in TimFin.
Per le Partite IVA ammesse alla proroga dei versamenti per ISA e forfettari, il 20 luglio 2026 si paga il saldo 2025 e il primo acconto 2026 senza maggiorazione. L’acconto IRPEF si calcola sul rigo RN34, oppure sul rigo RN61, colonna 4, nei casi di rideterminazione; per il regime forfettario la base è il rigo LM42. Quando l’acconto complessivo raggiunge 258 euro, la rata di luglio è pari al 50%. Nello stesso F24 possono aggiungersi i contributi liquidati nel Quadro RR.
La base dell’acconto storico è rappresentata dal rigo RN34 per l’IRPEF e dal rigo LM42 per l’imposta sostitutiva dei forfettari. Nei casi in cui le istruzioni richiedono una rideterminazione dell’imposta, il riferimento IRPEF diventa il rigo RN61, colonna 4. Gli importi indicati esprimono già l’imposta risultante dalla dichiarazione e alimentano il calcolo riportato nel rigo RN62 o nel rigo LM45.
Le soglie previste per IRPEF e imposta sostitutiva determinano anche il numero delle rate:
| Importo di riferimento | Versamento dell’acconto |
|---|---|
| fino a 51,65 euro | l’acconto non è dovuto |
| da 51,66 a 257,51 euro | l’intero importo si versa entro il 30 novembre 2026 |
| da 257,52 euro | il 50% si versa con il saldo e il restante 50% entro il 30 novembre 2026 |
Per una persona fisica soggetta agli ISA, l’acconto storico 2026 è pari al 100% dell’importo indicato nel rigo RN34 e viene suddiviso in due quote del 50% quando supera 257,51 euro. L’eventuale valore rideterminato del rigo RN61, colonna 4, sostituisce il dato del rigo RN34.
La formula applicabile è la seguente:
Un professionista presenta un rigo RN34 pari a 6.000 euro e, dopo avere sottratto ritenute, crediti e acconti versati nel 2025, un saldo IRPEF di 900 euro. Il versamento si determina in questo modo:
| Voce | Importo |
|---|---|
| saldo IRPEF 2025 | 900 euro |
| acconto IRPEF 2026 complessivo | 6.000 euro |
| prima rata del 50% | 3.000 euro |
| totale da versare il 20 luglio | 3.900 euro |
| seconda rata del 30 novembre | 3.000 euro |
L’esempio esclude addizionali e contributi previdenziali. Nel modello F24 il saldo utilizza il codice 4001, mentre il primo acconto utilizza il codice 4033. I codici tributo IRPEF per saldo e acconti distinguono anche la seconda rata, associata al codice 4034.
Nel regime forfettario l’acconto storico 2026 è pari al 100% del rigo LM42 e la prima rata è pari al 50% quando l’importo raggiunge 257,52 euro. Il rigo LM42 esprime già l’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota del 5% o del 15% al reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali deducibili. Il reddito imponibile deriva da ricavi o compensi, coefficiente di redditività e contributi deducibili secondo le regole dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario. Per determinare l’acconto si utilizza direttamente il risultato del rigo LM42, senza applicare nuovamente l’aliquota.
Un contribuente forfettario presenta un rigo LM42 pari a 4.500 euro e un saldo dell’imposta sostitutiva 2025 pari a 700 euro. Il versamento si determina in questo modo:
| Voce | Importo |
|---|---|
| saldo dell’imposta sostitutiva 2025 | 700 euro |
| acconto 2026 complessivo | 4.500 euro |
| prima rata del 50% | 2.250 euro |
| totale da versare il 20 luglio | 2.950 euro |
| seconda rata del 30 novembre | 2.250 euro |
Il saldo utilizza il codice tributo 1792, il primo acconto il codice 1790 e la seconda rata il codice 1791. Il calcolatore dell’imposta per il regime forfettario elabora reddito imponibile e imposta partendo da ricavi, coefficiente di redditività , contributi e aliquota. L’importo definitivo dell’acconto va verificato sul rigo LM42 della dichiarazione.
L’importo dovuto il 20 luglio è formato dal saldo 2025, dalla prima rata dell’acconto 2026 e dagli eventuali contributi previdenziali risultanti dal Quadro RR. Addizionali regionali e comunali, crediti fiscali e compensazioni possono modificare il totale esposto nel modello F24.
| Regime fiscale | Versamento dell’esempio |
|---|---|
| Partita IVA soggetta a IRPEF | 900 euro di saldo piĂą 3.000 euro di primo acconto, per un totale di 3.900 euro |
| Partita IVA forfettaria | 700 euro di saldo piĂą 2.250 euro di primo acconto, per un totale di 2.950 euro |
Le società di capitali e gli altri soggetti tenuti all’IRAP adottano basi e percentuali differenti, ricavate dai righi RN17 e IR21 secondo il calcolo degli acconti IRES e IRAP delle società .
Il Quadro RR può aggiungere al versamento di luglio il saldo contributivo 2025 e l’acconto 2026 dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata. Gli importi previdenziali vanno sommati alle imposte soltanto dopo avere verificato la posizione assicurativa e le sezioni compilate nella dichiarazione.
Per artigiani e commercianti, i contributi calcolati sul reddito eccedente il minimale seguono i termini previsti per le imposte sui redditi. I contributi fissi sul minimale conservano invece le scadenze trimestrali proprie della gestione previdenziale. Per gli iscritti alla Gestione Separata, saldo e acconti emergono dalla sezione dedicata del Quadro RR.
Le Partite IVA soggette agli ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2026-2027 possono dover aggiungere una maggiorazione alla prima rata calcolata con il metodo storico. Per l’IRPEF, l’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede un importo pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole del concordato.
Il reddito concordato e la base utilizzata per il confronto sono indicati nel modello CPB 2026-2027. Questa maggiorazione si aggiunge all’acconto ordinario e richiede un calcolo separato rispetto agli esempi precedenti.
Il metodo previsionale consente di ridurre l’acconto quando l’imposta attesa per il 2026 è inferiore a quella risultante dal metodo storico. La stima deve includere ricavi o compensi, costi deducibili, ritenute, crediti, contributi previdenziali e variazioni di regime intervenute durante l’anno.
Un’imposta effettiva superiore alla previsione produce un versamento insufficiente, con sanzioni e interessi sulla differenza. Lo scostamento può essere corretto attraverso il ravvedimento delle imposte sui redditi, applicando la riduzione prevista in base alla data del pagamento.
Il termine successivo è il 20 agosto 2026, con una maggiorazione dello 0,80% applicata agli importi dovuti. Il differimento deriva dalla maggiorazione dello 0,40% per i trenta giorni successivi, elevata allo 0,80% dalla proroga, e dalla sospensione dei versamenti fiscali compresi tra il 1° e il 20 agosto.
La seconda rata dell’acconto è dovuta entro il 30 novembre 2026. Il 20 luglio, il 20 agosto e il 30 novembre rientrano nelle scadenze di saldo e acconto IRPEF applicabili alle persone fisiche.
Le societĂ soggette agli ISA versano saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione soltanto quando il termine originario era fissato al 30 giugno. L’acconto IRES e IRAP è generalmente pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e, per questa platea, viene diviso in due rate del 50%. La quantificazione dell’importo richiede anche la verifica dei ricalcoli imposti per il 2026 e del mese in cui è stato approvato il bilancio. Se l’approvazione è avvenuta a giugno, la scadenza è il 31 luglio e il differimento al 20 luglio non si applica.
Il termine del 20 luglio riguarda i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno 2026 dalle societĂ che esercitano attivitĂ soggette agli ISA, dichiarano ricavi entro il limite previsto dal relativo indice oppure presentano una causa di esclusione. La proroga dei versamenti fiscali per i soggetti ISA comprende saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IRAP e IVA risultanti dalle dichiarazioni.
La fonte normativa vigente è l’articolo 1-sexies del DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113. La stessa legge ha abrogato il DL 22 maggio 2026, n. 89, facendo salvi gli effetti già prodotti. I riferimenti al solo DL n. 89/2026 devono quindi essere sostituiti.
| Approvazione del bilancio | Termine originario | SocietĂ ISA | Pagamento successivo |
|---|---|---|---|
| entro aprile 2026 | 30 giugno 2026 | 20 luglio senza maggiorazione | 20 agosto con lo 0,80% |
| nel mese di maggio con termine lungo | 30 giugno 2026 | 20 luglio senza maggiorazione | 20 agosto con lo 0,80% |
| nel mese di giugno con termine lungo | 31 luglio 2026 | proroga ISA esclusa | 31 agosto con lo 0,40% |
| bilancio non approvato entro 180 giorni | 31 luglio 2026 | proroga ISA esclusa | 31 agosto con lo 0,40% |
La distinzione deriva dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435. Le società con esercizio coincidente con l’anno solare versano entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Quando il bilancio è approvato oltre quattro mesi nei casi consentiti dall’articolo 2364 del Codice civile, il pagamento avviene entro la fine del mese successivo all’approvazione.
L’acconto IRES ordinario è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2025, indicata nel rigo RN17 del Modello Redditi SC 2026, salvo le rideterminazioni richieste dalla legge. Se l’importo non supera 20,66 euro, l’acconto non è dovuto.
Per le società comprese nella disciplina ISA, l’articolo 58 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, divide l’acconto in due rate di pari importo. La prima rata è quindi pari al 50% dell’acconto complessivo e la seconda scade il 30 novembre 2026. Se la prima rata non supera 103 euro, l’intero acconto viene versato a novembre.
Il saldo e l’acconto seguono calcoli differenti:
L’acconto IRAP delle società di capitali è pari al 100% dell’importo del rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2026, sempreché superi 20,66 euro. Anche per questa imposta possono essere necessarie rideterminazioni della base storica previste da disposizioni specifiche.
Le società ISA applicano la stessa ripartizione prevista per l’IRES, con una prima rata del 50% e una seconda rata del 50% entro il 30 novembre. Per i soggetti esclusi dalla disciplina ISA la prima quota ordinaria è invece pari al 40%, seguita dal residuo 60%.
Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto sulla minore imposta attesa per il 2026, anziché utilizzare integralmente il dato del 2025. La scelta può essere effettuata separatamente per IRES e IRAP, qualora le due imposte presentino andamenti differenti.
La stima deve considerare ricavi, costi deducibili, perdite fiscali utilizzabili, agevolazioni, variazioni in aumento e in diminuzione e ogni altra voce rilevante per il periodo. Un importo inferiore al dovuto determina un insufficiente versamento, con applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza.
Per l’acconto 2026 il rigo RN17 può richiedere una rideterminazione. L’articolo 1, comma 43, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che la base storica deve essere calcolata come se le nuove disposizioni sulle plusvalenze fossero già state applicate nel periodo precedente.
Una plusvalenza realizzata nel 2025 e ripartita in più esercizi deve quindi essere considerata per intero nella base dell’acconto 2026. Le quote di plusvalenze realizzate prima del 2025 e ancora imputate per rate non partecipano a questa rideterminazione. La FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 giugno 2026 ha confermato l’applicazione del criterio anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale.
In un esempio semplificato, una società ha indicato nel 2025 un quinto di una plusvalenza di 100.000 euro, pari a 20.000 euro. Per il calcolo storico dell’acconto 2026 deve aggiungere alla base imponibile gli altri 80.000 euro. Con IRES al 24%, la maggiore imposta teorica è pari a 19.200 euro. Se il rigo RN17 indicava 24.000 euro, la base storica rideterminata sale a 43.200 euro e la prima rata ISA passa da 12.000 a 21.600 euro, in assenza di perdite, crediti o ulteriori variazioni.
Una società ISA con esercizio solare e bilancio approvato ad aprile deve pagare entro il 20 luglio. Il Modello Redditi SC indica un’IRES dovuta di 24.000 euro, mentre il rigo IR21 riporta un’IRAP di 8.000 euro. Non sono presenti ricalcoli aggiuntivi.
| Imposta | Base storica | Acconto complessivo | Prima rata al 50% | Seconda rata |
|---|---|---|---|---|
| IRES | 24.000 euro | 24.000 euro | 12.000 euro | 12.000 euro |
| IRAP | 8.000 euro | 8.000 euro | 4.000 euro | 4.000 euro |
| Totale | 32.000 euro | 32.000 euro | 16.000 euro | 16.000 euro |
La societĂ versa quindi 16.000 euro di primi acconti entro il 20 luglio, oltre agli eventuali saldi IRES e IRAP risultanti dalle rispettive dichiarazioni. Gli altri 16.000 euro sono dovuti entro il 30 novembre 2026.
Le società ammesse al differimento possono pagare entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%. L’articolo 1-sexies indica il trentesimo giorno successivo al 20 luglio, corrispondente al 19 agosto; l’articolo 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006 sposta al 20 agosto i versamenti fiscali compresi tra il 1° e il 20 agosto.
Dopo questa data, l’omesso o insufficiente pagamento può essere sanato attraverso il ravvedimento delle imposte sui redditi, versando il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.
L’Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna 2026 sulle anomalie ISA relative al periodo d’imposta 2024. Le comunicazioni sono pubblicate nel Cassetto fiscale dopo l’incrocio tra dichiarazioni, Certificazioni Uniche, fatture elettroniche e altre informazioni fiscali. Il contribuente può verificare la segnalazione, trasmettere chiarimenti tramite il software dedicato oppure correggere gli errori con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 208057 del 14 luglio 2026 disciplina l’invio delle comunicazioni ai soggetti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. La campagna riguarda il periodo d’imposta 2024, con alcune casistiche costruite sui dati del triennio 2022-2024.
La specifica tecnica allegata individua 25 tipologie di anomalia. Quando uno stesso contribuente rientra in piĂą casistiche, la comunicazione ne riporta al massimo tre, selezionate tra quelle considerate a maggiore rischio fiscale.
L’attività rientra nelle procedure di adempimento spontaneo previste dall’articolo 1, commi 634 e 636, della Legge n. 190/2014. Le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria consentono a imprese e professionisti di controllare la propria posizione e motivare le differenze riscontrate.
La comunicazione segnala una possibile incoerenza che deve essere confrontata con il modello ISA trasmesso e la documentazione fiscale. La tabella traduce le principali casistiche tecniche in verifiche utili per ricostruire l’origine della differenza.
| Anomalia segnalata | Documenti e dati da controllare |
|---|---|
| incoerenze nella gestione del magazzino e nella durata delle scorte | esistenze iniziali, rimanenze finali, acquisti e variazioni riportate nei modelli ISA del triennio 2022-2024 |
| differenze tra modello ISA e modello Redditi 2025 | ricavi, compensi, costi, rimanenze e altri componenti indicati nei due modelli |
| causa di esclusione ISA incompatibile con i dati disponibili | data di inizio o cessazione dell’attività , ricavi dichiarati e condizioni indicate per l’esclusione |
| condizione di lavoratore dipendente o pensionato incoerente con le informazioni fiscali | Certificazioni Uniche, redditi dichiarati e dati riportati nel modello ISA |
| compensi professionali inferiori a quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche | quadro contabile ISA, CU 2025 e registrazioni dei compensi quando la differenza supera 2.000 euro |
| numero di incarichi professionali inferiore a quello ricavabile dalle banche dati | incarichi indicati nel modello ISA, Certificazioni Uniche e fatture elettroniche emesse |
| canoni di locazione superiori agli altri proventi dichiarati | contratti registrati con modello RLI e importi inseriti nel modello ISA |
| acquisti di servizi edili differenti dai costi dichiarati ai fini ISA | dichiarazione IVA 2025, fatture dei subappaltatori e costi riportati nel modello ISA |
| incidenza anomala degli ammortamenti con beni strumentali non indicati | dati ISA relativi agli ammortamenti e ai beni strumentali, con riscontro nel registro dei cespiti |
| variabili precalcolate disponibili e non utilizzate | file precalcolato presente nel Cassetto fiscale e dati importati per il calcolo ISA |
Il codice riportato nella comunicazione identifica la casistica applicata e i dati interessati. Per le anomalie pluriennali occorre esaminare anche le dichiarazioni precedenti; l’esito del controllo determina la scelta tra invio dei chiarimenti e correzione della dichiarazione.
Il dettaglio della segnalazione è disponibile nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni di anomalia. La sezione riporta la tipologia di incoerenza e gli elementi utilizzati per selezionare la posizione.
Gli intermediari delegati possono consultare le informazioni accedendo al Cassetto fiscale del cliente. La comunicazione è trasmessa anche tramite Entratel quando il contribuente ha scelto questa modalità nella dichiarazione dei redditi e l’intermediario ha accettato di riceverla.
L’area riservata mostra inoltre un avviso personalizzato che segnala la pubblicazione della comunicazione. La stessa notifica può essere inviata al recapito elettronico registrato dal contribuente per la finalità “Stato delle richieste”.
Email e PEC svolgono una funzione esclusivamente informativa. Il dettaglio dell’anomalia rimane nel Cassetto fiscale, al quale il contribuente deve accedere attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
Quando è stato registrato un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica può provenire dalle seguenti caselle:
Le caselle indicate sono abilitate esclusivamente all’invio delle notifiche. Chiarimenti e osservazioni devono essere trasmessi attraverso l’applicazione informatica predisposta dall’Agenzia.
Il contribuente può trasmettere osservazioni e informazioni attraverso il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026, disponibile gratuitamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. L’applicazione può essere utilizzata anche dall’intermediario incaricato.
La risposta può spiegare circostanze sconosciute all’Amministrazione finanziaria e richiamare i documenti che giustificano la differenza. Le comunicazioni trasmesse tramite il software sono successivamente consultabili nel Cassetto fiscale.
La verifica segue questi passaggi:
La scelta dipende dall’esito della verifica: i dati corretti richiedono una spiegazione documentata, mentre gli errori dichiarativi devono essere rettificati secondo la disciplina applicabile alla violazione.
Quando la segnalazione trova conferma, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la posizione presentando, quando necessaria, una dichiarazione integrativa e versando maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. La riduzione applicabile dipende dalla natura della violazione, dalla data della regolarizzazione e dalle attività di controllo già formalmente comunicate.
La comunicazione sulle anomalie ISA conserva la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso nei limiti previsti dalla legge. Prima del versamento occorre individuare il modello interessato, il tributo eventualmente dovuto, l’annualità e la sanzione riferita alla specifica violazione.
La rettifica deve quindi essere costruita sull’errore effettivamente riscontrato: una differenza giustificata richiede chiarimenti tramite il software, mentre un dato inesatto o incompleto richiede la correzione della dichiarazione e il calcolo delle somme dovute.
Superata la scadenza del 30 giugno 2026, nelle buste paga estive dei dipendenti con arretrati di ferie maturate nel 2024 compaiono le trattenute contributive, mentre chi chiude il rapporto di lavoro in questi mesi riceve un’indennitĂ sostitutiva tassata per la prima volta con le nuove aliquote IRPEF in vigore dal 2026. Il fisco tratta le ferie non godute con tassazione ordinaria per le somme riferite all’anno in corso e separata per gli arretrati di anni precedenti. La differenza incide sul netto percepito dal lavoratore e sugli obblighi di conguaglio del datore di lavoro.
In sintesi:
Ogni lavoratore dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite l’anno, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in attuazione del principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione. Il diritto è irrinunciabile: nĂ© il dipendente può cedervi in cambio di denaro, nĂ© il datore può negarne la fruizione.
La legge scandisce anche i termini di godimento delle ferie: almeno due settimane nell’anno di maturazione, da fruire in modo consecutivo se il lavoratore lo richiede come previsto dall’art. 2109 del Codice Civile, e le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i termini piĂą ampi fissati dalla contrattazione collettiva. Le ferie maturate nel 2024 andavano quindi esaurite entro il 30 giugno 2026.
Le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili in costanza di rapporto: l’indennitĂ sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure per i giorni di ferie eccedenti il minimo legale riconosciuti dal CCNL o dal contratto individuale. Il divieto discende dallo stesso D.Lgs. n. 66/2003 e tutela il recupero psico-fisico del lavoratore.
Alla cessazione, qualunque ne sia la causa, i giorni residui vanno invece sempre liquidati. Sulla natura di questa somma la Cassazione (sent. n. 13473 del 29 maggio 2018) ha adottato una lettura mista: l’indennitĂ per ferie non godute è insieme risarcitoria, perchĂ© compensa la perdita del riposo, e retributiva, perchĂ© corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate la considera reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti, secondo l’impostazione della Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Decorsi 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, i contributi INPS sulle ferie non godute sono dovuti anche se i giorni non sono stati monetizzati: la base imponibile è l’importo dell’indennitĂ sostitutiva teorica e il versamento dei contributi sulle ferie non godute scade il 20 agosto per i giorni maturati nel secondo anno precedente. Il termine dei 18 mesi si sospende quando il mancato godimento dipende da malattia, infortunio, maternitĂ o cassa integrazione.
Per il lavoratore l’effetto è una trattenuta per ferie non godute nel cedolino, con un netto piĂą basso del solito. La somma anticipata non va persa: al momento della fruizione effettiva dei giorni arretrati i contributi versati sono restituiti in busta paga, a compensazione delle trattenute subite.
L’indennitĂ sostitutiva delle ferie non godute è pari alla retribuzione giornaliera moltiplicata per i giorni residui. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione lorda mensile per il divisore fissato dal CCNL applicato, pari a 26 per la generalitĂ dei contratti. La base di computo comprende gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, secondo le regole del contratto collettivo.
L’importo confluisce nell’ultima busta paga utile e concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, su cui si calcolano contributi previdenziali e IRPEF.
L’indennitĂ riferita alle ferie maturate nell’anno di cessazione è soggetta a tassazione ordinaria, insieme agli altri redditi dell’anno; quella riferita ad anni precedenti sconta la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quando il mancato godimento dipende da cause estranee alla volontĂ delle parti. In termini pratici: la tassazione separata applica l’aliquota media del biennio precedente ed evita che una somma accumulata in piĂą anni faccia scattare gli scaglioni piĂą alti in un solo periodo d’imposta.
| Ferie a cui si riferisce l’indennitĂ | Regime fiscale applicato |
|---|---|
| Ferie maturate nell’anno di cessazione | Tassazione ordinaria |
| Ferie ancora nella finestra dei 18 mesi | Tassazione ordinaria |
| Ferie di anni precedenti non godute per cause estranee alla volontĂ delle parti | Tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. b TUIR) |
| Ferie di anni precedenti con rinvio concordato tra datore e lavoratore | Tassazione ordinaria |
La distinzione va gestita con attenzione nel cedolino di fine rapporto: l’indennitĂ per ferie non godute in busta paga deve essere esposta separatamente dal TFR, che segue un proprio regime di tassazione separata con regole di calcolo differenti.
Dal 1° gennaio 2026 l’IRPEF si applica con tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre, per effetto dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 199/2025 che ha ridotto di due punti la seconda aliquota. Sull’indennitĂ tassata in via ordinaria si applica l’aliquota marginale del lavoratore, quella dello scaglione in cui cade la somma aggiunta al reddito dell’anno.
Un esempio di calcolo della tassazione delle ferie non godute con numeri reali: retribuzione lorda mensile di 2.340 euro con divisore contrattuale 26, quindi 90 euro di retribuzione giornaliera; 10 giorni di ferie residue generano un’indennitĂ lorda di 900 euro. Su questa somma il dipendente versa i contributi previdenziali a suo carico (9,19% nella generalitĂ dei casi), pari a 82,71 euro; sull’imponibile fiscale di 817,29 euro, per un reddito annuo nel secondo scaglione, l’IRPEF marginale al 33% vale 269,71 euro. Il netto orientativo è di 547,58 euro, al lordo di addizionali locali e detrazioni. Con l’aliquota del 35% in vigore fino al 2025 l’imposta sarebbe stata di 286,05 euro: il taglio del secondo scaglione lascia in tasca circa 16 euro in piĂą su questa cifra.
L’incidenza effettiva sull’intero reddito annuo dipende da detrazioni, addizionali e altri redditi: il calcolo IRPEF aggiornato agli scaglioni 2026 restituisce l’imposta dovuta sul singolo caso.
In caso di dimissioni o di licenziamento il datore di lavoro liquida l’indennitĂ per i giorni residui con la busta paga di cessazione, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Il diritto spetta qualunque sia la causa della cessazione, comprese le dimissioni volontarie e la scadenza del contratto a termine.
Il diritto viene meno solo quando il datore dimostra di aver invitato il dipendente a fruire dei giorni maturati e di averlo informato delle conseguenze del mancato utilizzo: i criteri fissati dalla giurisprudenza europea e nazionale sulla perdita delle ferie non godute escludono la monetizzazione quando l’accumulo dipende da una scelta deliberata del lavoratore. Negli altri casi la somma va corrisposta in tempi brevi, applicando il regime fiscale corrispondente all’anno di maturazione dei giorni liquidati.
Al via presso l’ABI il negoziato per il rinnovo del CCNL Bancari, il contratto del settore credito applicato a circa 280mila lavoratrici e lavoratori di banche, societĂ finanziarie e strumentali. Sottoscritto con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, è scaduto a marzo e la trattativa parte dalla piattaforma unitaria, approvata dalle assemblee dei lavoratori, chiede un aumento medio di 518 euro e la settimana di 35 ore. Nel frattempo in busta paga sono giĂ a regime i minimi aggiornati con l’ultima tranche di marzo, tra i piĂą alti di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato.
In sintesi:
Dal 1° marzo 2026 la voce stipendio del CCNL Credito incorpora la quarta e ultima tranche dell’aumento fissato dall’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023. Gli importi mensili, su 13 mensilitĂ , sono i seguenti.
| Livello di inquadramento | Stipendio mensile dal 1° marzo 2026 |
|---|---|
| Quadri direttivi 4° livello | 5.160,06 euro |
| Quadri direttivi 3° livello | 4.396,88 euro |
| Quadri direttivi 2° livello | 3.965,48 euro |
| Quadri direttivi 1° livello | 3.743,21 euro |
| 3ª Area professionale 4° livello | 3.341,90 euro |
| 3ª Area professionale 3° livello | 3.059,49 euro |
| 3ª Area professionale 2° livello | 2.890,41 euro |
| 3ª Area professionale 1° livello | 2.742,34 euro |
| Area Unificata (ex 1ÂŞ e 2ÂŞ Area) | 2.479,45 euro |
Alla voce stipendio si aggiungono gli scatti di anzianitĂ , pari a 95,31 euro mensili per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, a 41,55 euro per gli altri quadri e per la 3ÂŞ Area professionale e a 29,07 euro per l’Area Unificata, oltre all’importo ex ristrutturazione tabellare (da 5,59 a 14,30 euro). Il primo scatto matura dopo quattro anni dall’assunzione, i successivi con cadenza triennale.
L’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 ha riconosciuto alla figura media del settore, il 3ÂŞ Area 4° livello, un aumento di 435 euro mensili a regime, con un incremento medio delle buste paga attorno al 15% e una riparametrazione sugli altri livelli che va dai 304,14 euro dell’Area Unificata ai 584,50 euro dei quadri direttivi di 4° livello.
| Decorrenza | Aumento mensile (3ª Area 4° livello) |
|---|---|
| 1° luglio 2023 | 250,00 euro |
| 1° settembre 2024 | 100,00 euro |
| 1° giugno 2025 | 50,00 euro |
| 1° marzo 2026 | 35,00 euro |
| Totale a regime | 435,00 euro |

Gli aumenti maturati tra il 1° luglio e il 30 novembre 2023 sono stati liquidati sotto forma di una tantum, pari a 1.250 euro per il livello medio e fino a 1.679,60 euro per i quadri direttivi di 4° livello, riproporzionata per i part-time e computata ai fini del TFR e della previdenza aziendale.

La retribuzione dei bancari si compone di stipendio tabellare, scatti di anzianitĂ , importo ex ristrutturazione tabellare e tredicesima, cui si sommano le voci variabili della contrattazione aziendale come il premio di risultato (VAP). Un esempio con le tabelle vigenti chiarisce gli ordini di grandezza: un 3ÂŞ Area 4° livello senza scatti percepisce 3.349,89 euro lordi mensili, pari a 43.548,57 euro annui su 13 mensilitĂ ; con cinque scatti maturati l’annuo lordo sale a 46.249,32 euro. Un neoassunto in Area Unificata parte da 32.305,52 euro annui, mentre un quadro direttivo di 4° livello supera i 67.266 euro senza contare anzianitĂ e premi.
Per tradurre questi importi in busta paga è disponibile il calcolo dello stipendio netto a partire dal lordo annuo, con aliquote e detrazioni aggiornate. Il rinnovo 2023 ha inoltre portato l’importo minimo del buono pasto da 1,81 a 4 euro.
Il confronto tra ABI e sindacati per il nuovo contratto si è aperto ufficialmente il 16 luglio 2026, sulla base della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari approvata dalle assemblee concluse il 10 luglio. La richiesta economica centrale è un aumento medio di 518 euro al livello di riferimento, pari al 15,5% del minimo tabellare vigente: un’ambizione in linea con il rinnovo 2023, chiuso con un incremento medio attorno al 15%. Sul piano normativo la piattaforma chiede la settimana di 35 ore, tutele sull’impiego dell’intelligenza artificiale e interventi su welfare e formazione.
Il verbale di accordo sottoscritto il 31 marzo 2026 da ABI, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin sospende fino al 31 luglio 2026 i termini negoziali, mantenendo ferma la decorrenza dal 1° aprile 2026 degli effetti dell’eventuale intesa. La conseguenza economica è diretta: ogni mese di trattativa matura un potenziale arretrato pari alla prima tranche che verrĂ concordata, secondo lo schema giĂ visto nel 2023, quando i mesi tra decorrenza e firma hanno fruttato al livello medio 1.250 euro di una tantum.
L’orario settimanale del settore credito è di 37 ore dal 1° luglio 2024, quando il rinnovo ha tagliato mezz’ora a paritĂ di retribuzione; dal 1° gennaio 2026 la riduzione è riconosciuta anche ai part-time con il ricalcolo individuale della paga oraria. In termini economici, per un 3ÂŞ Area 4° livello la sola voce stipendio vale oggi circa 20,84 euro lordi l’ora. Se la piattaforma passasse integralmente, le 35 ore porterebbero la paga oraria implicita a 22,03 euro a paritĂ di stipendio (+5,7%) e, sommando i 518 euro richiesti, a circa 25,45 euro: un incremento orario cumulato del 22,1%, che misura la reale posta in gioco della trattativa meglio del solo dato mensile.
Dal 1° luglio 2023 il TFR dei bancari si calcola di nuovo sulla retribuzione piena: l’Accordo di rinnovo ha cancellato le agevolazioni concesse alle banche nel 2012, che il rinnovo del 2019 aveva ridotto solo in parte. Per lavoratrici e lavoratori l’effetto è un aumento della retribuzione differita, che accresce la liquidazione finale o i versamenti destinati alla previdenza complementare.
Il rinnovo ha ampliato il ricorso al Fondo per l’occupazione (FOC), alimentato dai versamenti dei dipendenti bancari e dotato di 145 milioni di euro, che dal 2012 ha finanziato 40.000 assunzioni a fronte di 90.000 prepensionamenti volontari gestiti con il Fondo di solidarietĂ . Ai lavoratori che accettano una riduzione dell’orario compensata da nuove assunzioni, in una logica di staffetta generazionale, il FOC riconosce per un massimo di 36 mesi un importo pari al 25% della differenza di retribuzione.
Gli incentivi alle assunzioni in banca finanziati dal FOC prevedono in particolare:
Il rinnovo 2023 ha reso strutturale la piena fungibilitĂ dei quadri direttivi tra il 1° e il 4° livello retributivo, mentre l’assegnazione definitiva alla categoria matura dopo sei mesi anzichĂ© cinque, in linea con l’articolo 2103 del Codice Civile. Sui trasferimenti le richieste delle banche non sono state accolte: serve il consenso del dipendente oltre i 50 anni di etĂ per le aree professionali (con distanza superiore a 30 chilometri) e oltre i 52 anni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello (oltre i 50 chilometri), con il requisito di anzianitĂ salito da 22 a 23 anni di servizio.
Il contratto riconosce il pieno trattamento economico alle lavoratrici in gravidanza a rischio per l’intero periodo di interdizione anticipata, superando il precedente limite di cinque mesi, e aumenta del 50% i giorni di assenza per malattia riconosciuti ai dipendenti con disabilitĂ grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Cade inoltre l’obbligo di autorizzazione per le attivitĂ lavorative extra: per prestare la propria opera a favore di terzi è sufficiente una comunicazione preventiva al datore di lavoro, ferme le limitazioni di legge.
Completano il quadro l’ingresso nel contratto dell’accordo del 2017 sulle politiche commerciali, a tutela dei lavoratori rispetto alle indebite pressioni sulla vendita di prodotti finanziari, la dichiarazione congiunta contro molestie e violenze di genere divenuta articolo contrattuale e le 37 ore annue di formazione retribuita, salite da 32.
Il CCNL Credito ABI si applica ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Il credito cooperativo segue invece un contratto autonomo, sottoscritto da Federcasse per circa 36.500 addetti di BCC e Casse rurali, con una propria struttura di aumenti e una specifica indennitĂ cashless. Le due tornate contrattuali procedono su binari paralleli e gli esiti del tavolo ABI orientano storicamente anche il negoziato cooperativo.
Un terzo perno del sistema è il contratto dei dirigenti bancari, rinnovato nel 2024 con il trattamento economico minimo portato da 65mila a 85mila euro annui. L’insieme dei tre contratti definisce il quadro retributivo dell’intero settore bancario italiano, dal personale di sportello al vertice aziendale.