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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Professionisti
Riconoscimento titoli sportivi esteri, nuova piattaforma online per le domande
Riconoscimento titoli sportivi esteri: dal 6 marzo 2026 domande solo online per maestri di sci, guide alpine e accompagnatori.

Dal 6 marzo 2026 il riconoscimento dei titoli sportivi esteri passa da una nuova piattaforma digitale del Dipartimento per lo Sport. Per chi vuole esercitare in Italia professioni come maestro di sci o guida alpina con una qualifica conseguita all’estero cambia soprattutto il canale amministrativo: da questa data le domande devono essere presentate online e le istanze inviate con altri strumenti non vengono accettate.

Chi deve usare la nuova piattaforma

La piattaforma riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali estere in ambito sportivo. Le figure coinvolte sono quelle vigilate dal Dipartimento per lo Sport e comprendono diverse professioni legate alle attività di montagna.

  • i maestri di sci che hanno conseguito il titolo professionale all’estero;
  • le guide alpine e le aspiranti guide alpine;
  • gli accompagnatori di media montagna;
  • le guide vulcanologiche.

Per queste categorie il riconoscimento del titolo professionale è il passaggio necessario per poter esercitare stabilmente la professione in Italia oppure, nei casi previsti dalla normativa europea, per prestare servizi temporanei o occasionali.

Da quando le domande si inviano solo online

La piattaforma è stata resa disponibile dal 6 marzo 2026. Da questa data tutte le richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali estere devono essere presentate attraverso la procedura digitale prevista dal Dipartimento per lo Sport.

Il cambiamento più rilevante riguarda il canale di presentazione delle domande: le istanze trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma non vengono prese in considerazione. Questo rende la procedura online il passaggio obbligato per chi intende avviare il riconoscimento del titolo professionale.

Come funziona la procedura digitale

La domanda deve essere compilata direttamente online, selezionando la tipologia di richiesta e allegando la documentazione necessaria al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei diversi passaggi della pratica, consentendo di inserire i dati richiesti, caricare gli allegati e completare l’invio della domanda. All’interno della piattaforma è disponibile anche un manuale utenti che illustra le fasi della procedura e la documentazione da presentare.

Quali credenziali servono per accedere

L’accesso alla piattaforma avviene tramite sistemi di identità digitale riconosciuti. I cittadini italiani possono utilizzare le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica, mentre per i cittadini di altri Paesi europei è previsto l’accesso tramite i sistemi di identità digitale riconosciuti a livello europeo.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente può creare una nuova istanza, compilare la domanda e seguire lo stato della pratica direttamente all’interno dell’area personale.

Cosa cambia per maestri di sci e guide alpine

Per i professionisti della montagna con qualifiche ottenute all’estero, la nuova piattaforma rappresenta il punto di riferimento unico per avviare la procedura di riconoscimento. Maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna devono quindi utilizzare il portale per presentare la domanda e allegare la documentazione richiesta.

Con l’introduzione della procedura digitale l’iter amministrativo viene concentrato in un unico sistema online, che raccoglie la presentazione delle domande, le istruzioni operative e le indicazioni necessarie per completare correttamente la pratica.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 12:27:19 +0000
Umbria
Ricostruzione post-sisma: un nuovo contributo per il disagio abitativo
Dal 1° gennaio 2026 il nuovo contributo per il disagio abitativo CDA sostituisce il CAS per i sismi 2022-2023 in Marche e Umbria: importi, requisiti e scadenze.

Con ordinanza del Commissario per la ricostruzione del 27 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo, è entrato in vigore il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione post-sisma, destinato alle famiglie colpite dai terremoti che hanno interessato le Marche il 9 novembre 2022 e l’Umbria il 9 marzo 2023. Il CDA sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) erogato dalla Protezione Civile, introducendo una misura di sostegno economico collegata direttamente all’avanzamento dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati.

CDA in sostituzione del CAS: contributi a confronto

Il contributo per il disagio abitativo (CDA) è una misura continuativa di sostegno economico, riconosciuta fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, a favore dei nuclei familiari che non possono rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023. A differenza del CAS, che aveva natura emergenziale ed era gestito dalla Protezione Civile, il nuovo strumento è collegato al processo di ricostruzione e viene erogato dai Comuni. La Legge di Bilancio 2026 ha stanziato 2,5 milioni di euro per l’anno in corso a copertura della misura.

Per le famiglie nelle medesime condizioni ma beneficiarie del contributo per il sisma del 2016, il quadro di riferimento è quello del contributo per il disagio abitativo disciplinato dalla normativa sul cratere del Centro Italia, confermato anch’esso dalla Legge di Bilancio 2026.

Chi ha diritto al contributo per il disagio abitativo post-sisma

Il contributo spetta ai nuclei familiari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • l’abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta, gravemente danneggiata o dichiarata inagibile e sgomberata a seguito dei sismi del 2022 o del 2023;
  • il nucleo familiare è già beneficiario del contributo per l’autonoma sistemazione oppure si trova nella condizione di dover abbandonare l’abitazione per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione;
  • i componenti del nucleo sono proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali sullo stesso;
  • la residenza o il domicilio non è stato trasferito fuori dalle regioni Marche o Umbria;
  • il nucleo familiare non abitava l’immobile in locazione alla data dell’evento sismico, salvo il caso di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio.

Gli importi spettanti alle famiglie

L’importo mensile varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare ed è integrato in presenza di specifiche condizioni personali. La tabella seguente riepiloga gli importi base:

Composizione del nucleo familiare Importo mensile
1 componente 400 euro
2 componenti 500 euro
3 componenti 700 euro
4 o più componenti 900 euro

È riconosciuta una maggiorazione di 200 euro mensili per ciascun componente che abbia più di 65 anni di età oppure sia portatore di disabilità, handicap o invalidità pari o superiore al 67%.

Come e quando presentare la domanda

La gestione e l’erogazione del contributo spettano ai Comuni nei cui territori sono ubicati gli immobili danneggiati. Sono previste due modalità di accesso:

  • i nuclei familiari già beneficiari del CAS devono presentare al Comune competente una dichiarazione sostitutiva entro il 31 marzo 2026, attestando di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione, di non disporre di altra abitazione idonea nel territorio e di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria;
  • i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover abbandonare l’abitazione per l’avvio dei lavori di ricostruzione possono presentare una nuova domanda al Comune competente al verificarsi di tale condizione, con decorrenza del contributo dalla data del provvedimento di sgombero.

La dichiarazione sostitutiva deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.

L’esenzione IMU per i fabbricati inagibili

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dai sismi del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 e dichiarati inagibili o distrutti. L’esenzione cessa in anticipo qualora la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità intervengano prima di tale scadenza.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 11:57:00 +0000
Edilizia
Sismabonus e agevolazioni post-sisma: le nuove regole 2026
Guida al nuovo Sismabonus acquisti o per ristrutturazione casa, con gli incentivi fiscali per immobili nei territori colpiti da eventi sismici.

La Legge di Bilancio 2026 ha bloccato il decalage delle aliquote del Sismabonus previsto per l’anno in corso, confermando le stesse percentuali del 2025. Confermate anche le principali misure di sostegno per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, con una novità rilevante: i Commissari straordinari possono ora riconoscere un contributo integrativo per la ricostruzione privata a favore delle istanze rimaste fuori dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Sismabonus 2026: le aliquote in Legge di Bilancio

La misura fiscale che agevola gli interventi di adeguamento e ristrutturazione antisismica su edifici residenziali e commerciali esistenti prevede, per il 2026, le stesse aliquote in vigore nel 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha sospeso il previsto decalage, che avrebbe ridotto le percentuali al 36% e al 30% rispettivamente per prima casa e altri immobili. Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

  • 2026: la detrazione è pari al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le abitazioni diverse dalla prima casa e per gli immobili non residenziali;
  • 2027: le aliquote scendono al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le abitazioni diverse dalla prima casa e per le altre tipologie di immobili, salvo ulteriori proroghe.

Il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare; la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Per il Sismabonus acquisti, che si applica all’acquisto di immobili antisismici da imprese di costruzione o ristrutturazione, le aliquote seguono la stessa logica:

  • per il 2026 la detrazione sul prezzo di vendita è pari al 50% per l’acquisto della prima casa e al 36% per l’acquisto di immobili non utilizzati come abitazione principale o con destinazione diversa;
  • per il 2027 le aliquote scendono rispettivamente al 36% e al 30%, salvo ulteriori proroghe.

Agevolazioni per territori colpiti da sisma 2016 e 2017

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato e in parte rinnovato il pacchetto di misure a favore dei comuni del cratere sismico del Centro Italia — Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria — colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Esenzioni fiscali prorogate al 2026

Le proroghe introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguardano due ambiti distinti. Per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili nei comuni del cratere sismico:

  • l’esenzione dall’IMU e dalla TASI è prorogata fino al 31 dicembre 2026, o fino al ripristino dell’agibilità o alla ricostruzione dell’immobile, se anteriori;
  • l’esclusione dei redditi da fabbricato dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES è rimasta ferma al limite dell’anno d’imposta 2025 e non è stata estesa al 2026.

Restano inoltre confermati per il 2026 l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro su contratti, documenti e istanze presentati alla Pubblica Amministrazione da persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale nei comuni del cratere.

Esenzioni sui canoni patrimoniali

Per le attività con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016 e del 2017 è prorogata per il 2026 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dal canone di concessione per l’occupazione di aree demaniali o patrimoniali destinate a mercati.

Contributo per il disagio abitativo

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato lo stanziamento delle risorse per il contributo per il disagio abitativo (CDA) per l’anno in corso. Il contributo, che dal 1° settembre 2024 ha sostituito il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta o danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e che abbiano presentato domanda di contributo per la ricostruzione. La stessa Legge di Bilancio 2026 ha esteso una misura analoga alle famiglie colpite dai sismi del 2022 e del 2023 in Marche e Umbria, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 in sostituzione del CAS erogato dalla Protezione Civile.

Contributo integrativo per la ricostruzione privata

I commi 616-618 della Legge di Bilancio 2026 introducono una misura nuova rispetto agli anni precedenti: i Commissari straordinari sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione privata a favore dei beneficiari le cui spese eccedenti il contributo ordinario sono rimaste a loro carico a causa del mancato completamento delle opere legate alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

La misura si applica alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 e opera nei limiti delle risorse disponibili. Il plafond destinato al sisma del 2016 ammonta a 1,328 miliardi di euro. Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Superbonus 110% nei crateri sismici

È confermata per tutto il 2026 la possibilità di accedere al Superbonus 110% per gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici nelle aree del cratere del Centro Italia. La misura è cumulabile con il contributo per la ricostruzione nei limiti di spesa previsti dalla norma; in alternativa alla contribuzione pubblica, i beneficiari possono accedere al Superbonus rafforzato con massimale maggiorato del 50%.

Zona Franca Urbana e sospensione dei mutui

La Legge di Bilancio 2026 rifinanzia per l’anno in corso la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese localizzate nei comuni del cratere. È prorogata anche la sospensione del pagamento dei mutui per la prima casa e dei finanziamenti alle attività produttive relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, con gli interessi a carico dello Stato.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 11:53:31 +0000
Incentivi imprese
Credito d’imposta ZES Unica 2026 dal 31 marzo, ma il bonus pieno è a rischio
ZES Unica 2026, domande dal 31 marzo per il credito d'imposta fino al 70%: obblighi di certificazione, beni agevolabili e rischio riduzione bonus con il riparto.

Si avvicina la prima scadenza per il credito d’imposta ZES Unica 2026. Dal 31 marzo 2026 le imprese possono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con le spese già sostenute dall’inizio dell’anno e con quelle previste entro il 31 dicembre. La finestra si chiude il 30 maggio 2026 e sarà seguita, a gennaio 2027, dalla comunicazione integrativa sugli investimenti effettivamente realizzati. Per chi investe nel Mezzogiorno, il bonus passa da qui: tempi corretti, modello giusto e invio telematico senza errori.

La dotazione finanziaria per il 2026 è di 2,3 miliardi di euro, con vincoli più stringenti rispetto al passato. L’importo richiesto è però solo teorico: se le domande supereranno le risorse disponibili, l’Agenzia applicherà una percentuale di riparto riducendo il credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Vediamo tutto.

Domanda ZES Unica 2026: regole e scadenze

Per ottenere il credito d’imposta ZES Unica 2026 è necessario trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’importo delle spese sostenute e di quelle programmate entro la fine dell’anno. La procedura è articolata in due passaggi obbligatori, che consentono prima di prenotare il beneficio e successivamente di confermare gli investimenti realizzati.

Quando e come inviare la comunicazione

Le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 invio della comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
  • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 invio della comunicazione integrativa con cui l’impresa attesta gli investimenti effettivamente realizzati entro il 31 dicembre 2026.

La gestione degli scarti del sistema telematico segue regole specifiche:

  • la comunicazione trasmessa dal 26 al 30 maggio 2026 e scartata dal servizio telematico si considera comunque tempestiva se viene ritrasmessa entro il 4 giugno 2026;
  • la stessa logica vale per la comunicazione integrativa inviata dal 13 al 17 gennaio 2027 e scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la comunicazione integrativa di gennaio 2027: l’importo degli investimenti indicato in questa fase non può superare quello comunicato nella domanda iniziale. Per questo motivo la comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2026 rappresenta il passaggio decisivo per la corretta prenotazione del credito d’imposta ZES Unica.

Come funziona il riparto del credito d’imposta ZES

Il credito d’imposta richiesto nella comunicazione inviata entro il 30 maggio non coincide automaticamente con quello che sarà effettivamente riconosciuto alle imprese. L’importo indicato nella domanda rappresenta infatti solo il valore teorico del bonus.

Se la somma delle richieste presentate dalle imprese supera le risorse stanziate per la misura, l’Agenzia delle Entrate procede con un meccanismo di riparto che riduce proporzionalmente il credito spettante.

In pratica:

  • le imprese comunicano l’ammontare degli investimenti e il credito teorico spettante;
  • l’Agenzia delle Entrate calcola il totale delle richieste presentate;
  • se le richieste superano il plafond disponibile viene determinata una percentuale di riparto;
  • il credito effettivamente utilizzabile sarà pari al credito teorico moltiplicato per la percentuale stabilita.

La percentuale di riparto viene resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della finestra di presentazione delle comunicazioni.

Obbligo di certificazione e modello di domanda

La procedura prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico. La domanda va presentata utilizzando il nuovo modello di comunicazione aggiornato con il Provvedimento del 30 gennaio 2026, indicando se si tratta di investimenti in zone ZES ordinaria o ZES Sisma. L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa beneficiaria oppure da un intermediario abilitato.

Per sbloccare l’utilizzo del credito in compensazione non basta la fattura elettronica. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro.

Solo dopo questa certificazione il credito può essere portato in compensazione con imposte e contributi tramite il modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Aliquote massime e maggiorazioni Taranto Sulcis

L’intensità dell’aiuto varia in base alla regione del Mezzogiorno e alla dimensione aziendale, con un investimento minimo di 200.000 euro e un tetto massimo di 100 milioni per progetto. Oltre alle percentuali standard, il 2026 conferma le maggiorazioni per le aree Just Transition Fund di Taranto e del Sulcis.

  • Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: 40% Grandi, 50% Medie, 60% Piccole imprese;
  • Basilicata, Molise e Sardegna: 30% Grandi, 40% Medie, 50% Piccole imprese;
  • Abruzzo e ZES Sisma: 15% Grandi, 25% Medie, 35% Piccole imprese;
  • Taranto e Sulcis: aliquote maggiorate al 50% Grandi, 60% Medie e 70% Piccole imprese.

Beni agevolabili e vincolo quinquennale

L’agevolazione copre gli investimenti facenti parte di un progetto iniziale di insediamento o ampliamento nel territorio della ZES Unica. Sono ammissibili le spese per:

  • macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • terreni e immobili strumentali all’investimento nel limite del 50% del valore complessivo.

È previsto un vincolo di mantenimento rigoroso per evitare comportamenti speculativi. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione e devono restare destinati alla struttura produttiva nel Mezzogiorno per almeno 5 anni (3 anni per le PMI). Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca totale del beneficio indebitamente fruito.

Novità in Agricoltura e differenze nel calcolo del reddito

Per il settore primario esiste una differenza sostanziale nei requisiti di accesso rispetto alle altre imprese. L’Agenzia delle Entrate (Risp. n. 25/2026) ha chiarito che il credito d’imposta spetta anche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che determinano il reddito su base catastale.

A differenza della generalità delle imprese che devono produrre bilanci o scritture contabili ordinarie, gli agricoltori possono accedere al bonus anche in regime di contabilità semplificata o con reddito agrario, purché rispettino i requisiti oggettivi dell’investimento e utilizzino il quadro specifico del modello di domanda.

Chi può chiedere il credito d’imposta ZES Unica

Il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto alle imprese che realizzano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. L’agevolazione riguarda sia imprese già operative sia nuovi insediamenti produttivi. In particolare possono accedere al bonus:

  • le imprese che realizzano nuovi stabilimenti produttivi nelle regioni della ZES Unica;
  • le imprese che effettuano ampliamenti o diversificazioni di strutture produttive già esistenti;
  • le imprese che investono in nuove linee di produzione o in nuovi processi produttivi;
  • le imprese che realizzano investimenti per un valore complessivo non inferiore a 200.000 euro.

La misura riguarda le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, territori inclusi nella ZES Unica per il Mezzogiorno. Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altre misure come il bonus assunzioni ZES, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 11:38:28 +0000
Elezioni
Referendum giustizia: gli italiani votano anche sul metodo di elezione del CSM
La Riforma della Giustizia sottoposta a referendum introduce il sorteggio per l'elezioni dei nuovi organismi di autogoverno della magistratura con carriere separate.

Tra le modifiche che il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla Riforma della Giustizia porta al voto degli italiani, quella sul meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura è forse la meno discussa nel dibattito pubblico, ma non per questo la meno rilevante. La riforma sostituisce l’elezione diretta con il sorteggio — sia per i membri togati sia per quelli laici — nei due nuovi CSM e nell’Alta Corte Disciplinare. In questo articolo analizziamo come funzionerebbe il nuovo meccanismo, chi verrebbe estratto, da quali liste e con quali vincoli.

Il quesito sull’elezione degli organi di autogoverno

Partiamo dal quesito referendario che gli elettori troveranno sulla scheda:

approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

I membri di diritto

Il nuovo meccanismo è stabilito dalle modifiche agli articoli 104 e 105. Entrambi i CSM giudicante e requirente, in base alla riforma, sono presieduti dal Presidente della Repubblica. E hanno ciascuno un membro di diritto: il primo presidente della Corte di Cassazione fa parte di diritto del CSM giudicante, il procuratore generale della Corte di Cassazione del CSM requirente. Attualmente, entrambi fanno parte di diritto del CSM.

Il nuovo sorteggio per i due CSM

Gli altri componenti resterebbo per due terzi togati, ovvero magistrati, e per un terzolaici“, ovvero professori ordinari di università in materie giuridiche oppure avvocati con almeno 15 anni di servizio. Cambierebbe però il meccanismo di elezioni. Attualmente, i due terzi di membri togati sono eletti dai magistrati ordinari, mentre i laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

La riforma, invece, propone di istituire il sorteggio sia per i membri togati sia per i membri laici.  I magistrati sarebbero estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e i requirenti. Sarebbe poi una legge ordinaria a stabilire quali requisiti possedere per i membri togati ricompresi nell’estrazione.

I membri laici sarebbero sorteggiati da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio che viene predisposto tramite elezione dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento. In pratica, se passasse la riforma, deputati e senatori eleggerebbero i membri che fanno parte della lista oggetto di sorteggio. Ciascun Consiglio eleggerebbe il proprio vicepresidente tra i componenti laici, come oggi avviene per il CSM.

Vediamo in tabella come cambia il testo dell’articolo 104 della Costituzione con la Riforma.

Come cambierebbe l’articolo 104 della Costituzione

Articolo 104 vigente Articolo 104 modificato dalla Riforma
1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 2) Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
3) Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 3) Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 4) Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
5) Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. 5) Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 6) I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 7) I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

I poteri dei due nuovi CSM

I due nuovi Csm avrebbero, rispettivamente in relazione ai magistrati che rappresentano, i seguenti poteri: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Sono in pratica gli stessi poteri che ha adesso il Csm, tranne uno: quello disciplinare, demandato a un terzo nuovo organismo.

L’Alta Corte Disciplinare

Questa suddivisione delle responsabilità è stabilita dall’articolo 105, che introduce poi l’Alta Corte Disciplinare, anch’essa formata con il meccanismo del sorteggio. Sarebbe composta da 15 membri, nove togati e sei laici. Tre dei membri laici vengono nominati dal presidente della Repubblica, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Altri tre sono estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Anche i nove membri togati sono estratti a sorte: qui c’è uno squilibrio fra magistrati giudicanti, che sono sei, e magistrati inquirenti, che sono tre. Il sorteggio avviene fra appartenenti alle rispettive categorie che devono avere le seguenti caratteristiche: essere o essere stati membri della Corte Cassazione, e avere almeno 20 anni di carriera giudiziaria.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i membri laici, nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte restano in carica quattro anni, l’incarico è incompatibile con quello di parlamentare (nazionale o europeo), consigliere regionale, membro del Governo, esercizio della professione di avvocato, e ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Attualmente, l’articolo 105 della Costituzione si limita a stabilire i poteri del Csm, La riformulazione, invece, lo rende molto più complesso, perchè appunto è questo l’articolo che introduce l’Alta Corte Disciplinare, stabilendone meccanismo elettivo, ruolo, regole di impugnabilità delle sentenze.

Come cambierebbe l’articolo 105 della Costituzione

Articolo 105 vigente Articolo 105 modificato dalla Riforma
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.L’Alta Corte è composta da quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 10:27:11 +0000
Intelligenza Artificiale
Il COBOL non ha i secoli contati ma la competenza va trasferita
L’articolo di Massimo Chiriatti “Il COBOL ha i secoli contati†(TIT FOR TAT, Il Sole 24 Ore del 1° marzo 2026) coglie un punto essenziale del nostro tempo tecnologico.

La narrazione è seducente: il vecchio codice resiste, l’intelligenza artificiale lo circonda, il vibe coding abbassa ancora la soglia d’ingresso e la storia sembra dirigersi naturalmente verso la sostituzione del passato. Ma la realtà è più complicata.

Massimo Chiriatti, nel suo articolo “Il COBOL ha i secoli contatiâ€, usa il codice come simbolo di una tensione più profonda: ogni volta che allarghiamo l’accesso alla tecnologia, guadagniamo scala e perdiamo un po’ di aderenza ai meccanismi che la sostengono. Non è in gioco il destino di un linguaggio. E’ il destino della comprensione in un’epoca in cui ottenere risultati è più facile che capire da cosa dipendano.

L’informatica si è democratizzata per strati. I linguaggi di alto livello hanno nascosto la macchina, i framework la logica di base, il cloud l’infrastruttura. Oggi l’intelligenza artificiale tende a superare anche l’atto della programmazione. È una svolta potente, ma non neutrale.

Il nodo vero è il rapporto tra scarsità e comprensione. Quando una risorsa è scarsa, il sistema costringe a conoscerla meglio. È stato così con memoria, banda, tempo macchina. Ma vale anche fuori dall’informatica. Quando invece il costo di accesso crolla, si passa più facilmente dall’uso consapevole al consumo disinvolto. Non perché le persone diventino meno capaci, ma perché non sono più impegnate a capire per ottenere un risultato. La scarsità educa. L’abbondanza, se non è governata, anestetizza.

Per questo la riflessione di Chiriatti va oltre il perimetro del software. Quando tutto è disponibile a basso costo, si indebolisce il legame con i processi che rendono quella disponibilità possibile, stabile e riproducibile. Si continua a usare il risultato, ma si smette di vedere la filiera invisibile che lo sostiene.

In questo senso il COBOL è soprattutto un simbolo. Non scompare perché è vecchio. Scompare solo quando un’organizzazione riesce davvero a estrarre, ricostruire e trasferire la logica di business custodita nei sistemi legacy. In quel codice non ci sono solo istruzioni: ci sono eccezioni, adattamenti, memoria operativa, scelte accumulate negli anni. Il problema non è riscrivere un linguaggio. È non perdere la conoscenza che quel linguaggio ha custodito.

Qui entra in gioco l’AI. Può aiutare a documentare, interrogare, manutenere e sviluppare i sistemi esistenti. Ma può anche produrre l’effetto opposto: aumentare la velocità senza aumentare la profondità della comprensione. Il discrimine, allora, non è tra vecchio e nuovo, né tra COBOL e GenAI. È tra chi usa la tecnologia per generare conoscenza e chi la usa per sostituirla con output plausibili. È una differenza che, per le imprese, vale più di qualsiasi hype.

La questione poi non è se il lavoro sparisca, ma quale tipo di lavoro resti e quali capacità richieda.

Con l’uscita dei senior dal mercato del lavoro può uscire la parte più preziosa della competenza: il sapere delle eccezioni, dei segnali deboli, delle soglie di rischio, delle scorciatoie legittime, della memoria degli errori. È il sapere che non vive nei manuali e che non si sostituisce né assumendo profili più giovani né aggiungendo un copilota AI.

Per questa ragione, la transizione che abbiamo davanti è prima di tutto organizzativa e culturale. Le imprese dovranno imparare a trattare la conoscenza come una infrastruttura critica. Non basterà digitalizzare processi o automatizzare attività. Servirà catturare il sapere tacito, costruire affiancamenti intergenerazionali reali, documentare le logiche implicite, usare l’AI come strumento di estrazione e trasmissione della competenza, non come scorciatoia per evitare l’apprendimento. Il rischio, altrimenti, è creare organizzazioni più rapide ma meno intelligenti, più produttive in superficie ma meno resilienti in profondità.

La transizione in corso non è soltanto tecnologica. È una transizione infrastrutturale in cui le imprese vedono l’emergere di una nuova architettura: quella cognitivo-agentica.

Questa riguarda ciò che l’organizzazione vede, come lo interpreta, cosa delega agli agenti, come distribuisce i diritti decisionali e come mantiene la propria memoria procedurale e decisionale. Riguarda anche le condizioni che rendono il passaggio dal possibile al legittimo e sostenibile: identità e valori, strutture e coordinamento, allineamento e iniziativa, leadership, incentivi, fiducia e capitale sociale. Non basta automatizzare il “comeâ€. Bisogna presidiare anche il “perchéâ€, il “quando†e il “fin doveâ€.

Se ci accontentiamo dell’output, saremo più veloci ma meno resilienti. Se invece usiamo questa fase per trasformare l’abbondanza in apprendimento, la tecnologia potrà diventare una leva di maturazione.

In fondo, non stiamo esaurendo il lavoro. Stiamo esaurendo le filiere che producevano competenza. Ed è una questione molto più seria.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 09:53:08 +0000
Pensioni
Come andare in pensione con pochi contributi: tutte le strade oggi possibili
In pensione con pochi contributi: quando è possibile con 5, 10 o 15 anni di versamenti, quali deroghe esistono e quali alternative restano.

Chi non raggiunge i 20 anni di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia spesso pensa di non avere più alternative. In realtà alcune strade esistono, ma sono molto diverse tra loro e dipendono dall’età, dal periodo in cui sono stati versati i contributi, dalla gestione previdenziale e dall’eventuale appartenenza al sistema contributivo puro. Per orientarsi conviene partire dai requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata e poi verificare quali deroghe o soluzioni strutturali possono essere utilizzate quando la contribuzione è bassa.

Pensione con pochi contributi, da dove partire

La regola generale della pensione di vecchiaia e delle uscite anticipate resta quella dei 67 anni di età e 20 anni di contributi. Quando il requisito contributivo non viene raggiunto, non esiste una risposta unica valida per tutti: bisogna capire se ci si trova davanti a una pensione contributiva a 71 anni, a una deroga per i 15 anni, a una prestazione assistenziale oppure alla necessità di integrare la contribuzione con altri strumenti.

La verifica iniziale va fatta su tre punti: numero dei contributi utili, gestione in cui risultano accreditati e periodo in cui sono stati maturati. È questo controllo che permette di distinguere una vera pensione previdenziale da un sostegno assistenziale o da una soluzione da costruire nel tempo con versamenti aggiuntivi.

Con meno di 20 anni si può ancora ottenere una pensione

La risposta è sì, ma solo in casi precisi. Le opzioni strutturali sono sostanzialmente queste:

  • la pensione di vecchiaia contributiva con almeno 5 anni di contributi effettivi per chi rientra nel contributivo puro;
  • la pensione di vecchiaia in deroga con 15 anni di contributi nei casi ammessi dalla normativa;
  • il completamento della posizione con contributi volontari, se ci sono i requisiti per l’autorizzazione;
  • le regole particolari previste per alcune categorie tutelate o per determinate casse professionali;
  • le prestazioni assistenziali o i fondi dedicati, come assegno sociale e Fondo Casalinghe, quando una pensione ordinaria non è raggiungibile.

Pensione con 5 anni di contributi

La strada più nota è la pensione di vecchiaia contributiva. Riguarda chi ha almeno 5 anni di contributi effettivi e ricade nel sistema contributivo puro, cioè in linea generale chi non ha anzianità assicurativa prima del 1996 oppure ha esercitato specifiche opzioni di calcolo consentite dalla legge. In questo caso la pensione non si prende a 67 anni ma a 71 anni, con assegno calcolato interamente con il metodo contributivo.

Il punto decisivo è che i 5 anni devono essere contributi effettivi. Non basta quindi una contribuzione qualsiasi: vanno verificati bene estratto conto e tipologia degli accrediti. Restano poi separate, e non vanno confuse con questa formula, le prestazioni legate all’invalidità, che seguono regole proprie.

Pensione con 10 anni di contributi

Con 10 anni di contributi non esiste nell’INPS una pensione ordinaria generalizzata che consenta l’uscita a 67 anni. Questo numero di anni, da solo, non apre un canale autonomo di pensionamento. Può però assumere rilievo in alcune situazioni particolari, per esempio per categorie che hanno requisiti agevolati oppure in presenza di regolamenti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria. In questo segmento rientrano soprattutto due ipotesi:

  • la prima riguarda alcune categorie tutelate, come i lavoratori non vedenti, per i quali esistono requisiti ridotti;
  • la seconda riguarda alcune casse professionali, che possono prevedere soglie contributive diverse rispetto all’INPS.

Nelle situazioni in cui la contribuzione resta molto bassa, conviene distinguere bene i casi in cui è possibile ottenere una pensione con 5, 10 o 15 anni di contributi dalle ipotesi in cui è necessario completare la posizione previdenziale.

Pensione con 15 anni di contributi

La soglia dei 15 anni di contributi è quella più delicata perché qui entrano in gioco le cosiddette deroghe Amato. Non si tratta di una formula automatica aperta a chiunque abbia versato 15 anni, ma di una possibilità riconosciuta solo in casi specifici, da verificare con attenzione sulla storia assicurativa del lavoratore.

Le situazioni principali sono queste:

  • almeno 15 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 1992;
  • autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992;
  • almeno 25 anni di anzianità assicurativa con attività lavorativa discontinua per almeno 10 anni.

In presenza di una di queste condizioni, la pensione di vecchiaia può essere liquidata anche senza arrivare a 20 anni di contributi. È però una verifica tecnica, non una scorciatoia generalizzata.

Contributi volontari per arrivare al requisito minimo

Quando i contributi versati non bastano, una soluzione strutturale è quella dei contributi volontari. L’autorizzazione serve a perfezionare i requisiti utili alla pensione dopo la cessazione o l’interruzione del lavoro. Per i lavoratori del settore privato, l’INPS richiede in via generale almeno 5 anni di contribuzione effettiva oppure almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda.

Questa strada ha senso soprattutto quando mancano pochi anni per arrivare ai 20 richiesti per la vecchiaia ordinaria. Va però valutata bene, perché comporta un costo e non sempre è conveniente. Prima di chiedere l’autorizzazione conviene verificare se esistono periodi riscattabili, contributi da cumulare o accrediti mancanti nell’estratto conto.

Quando entra in gioco l’assegno sociale

L’assegno sociale non è una pensione basata sui contributi, ma una prestazione assistenziale riconosciuta a domanda a chi si trova in condizioni economiche disagiate. I requisiti centrali sono l’età anagrafica prevista dalla legge, oggi pari a 67 anni, la residenza effettiva e continuativa in Italia da almeno 10 anni e il rispetto delle soglie reddituali aggiornate ogni anno.

Va tenuto distinto dalla pensione previdenziale, perché non dipende dai contributi versati e non serve a valorizzare una carriera lavorativa incompleta. Per questo, quando si parla di pensione con pochi contributi, l’assegno sociale rappresenta una tutela residuale e non una vera formula pensionistica.

Fondo Casalinghe, come funziona

Tra le opzioni da considerare c’è anche il Fondo Casalinghe, riservato a chi svolge lavori di cura non retribuiti. La pensione di vecchiaia del fondo può essere ottenuta a partire dai 57 anni con almeno 5 anni di contributi. Prima dei 65 anni, però, la prestazione viene liquidata solo se l’importo maturato è almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale; dopo i 65 anni questo vincolo di importo non si applica più.

Non è una soluzione che sostituisce la pensione INPS da lavoro dipendente o autonomo, ma un canale separato con regole proprie. Proprio per questo va trattato a parte e può essere utile solo per chi ha costruito davvero la propria posizione all’interno di quel fondo.

Le verifiche da fare prima della domanda

Chi ha pochi contributi non dovrebbe fermarsi al numero secco degli anni versati. Le verifiche decisive sono altre:

  • controllare l’estratto conto contributivo per capire quali periodi risultano davvero accreditati;
  • distinguere i contributi effettivi da quelli figurativi quando la norma richiede espressamente i primi;
  • verificare se esistono le condizioni per deroghe, cumulo, riscatto o versamenti volontari;
  • capire se la posizione rientra nell’INPS oppure in una cassa professionale con regole diverse.

Solo dopo questi controlli si può capire se la via corretta è una pensione a 71 anni con 5 anni effettivi, una deroga sui 15 anni, il completamento della contribuzione o, nei casi più deboli, una misura assistenziale. È questa distinzione che evita errori, domande inutili e attese su requisiti che in realtà non esistono.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 09:28:33 +0000
POS
Esonero collegamento POS per pagamenti con vending machine
Sono un titolare di una stazione di servizio, come gestire gli incassi di un portale di autolavaggio self-service avente cassa automatica (vending machine) a contante e pagamento POS non collegata a nessun apparecchio fiscale. L’incasso viene prelevato ogni 2/3 giorni con l’invio immediato dei corrispettivi direttamente all’AE  usando app dedicata che separa l’incasso in contanti[...] Sono un titolare di una stazione di servizio, come gestire gli incassi di un portale di autolavaggio self-service avente cassa automatica (vending machine) a contante e pagamento POS non collegata a nessun apparecchio fiscale. L’incasso viene prelevato ogni 2/3 giorni con l’invio immediato dei corrispettivi direttamente all’AE  usando app dedicata che separa l’incasso in contanti[...]
Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 08:28:13 +0000
Servizi INPS
Beneficiari Assegno Sociale: partono gli avvisi INPS su obblighi e pagamento
Ai nuovi beneficiari dell'Assegno Sociale, lNPS invia la guida personalizzata con tutti gli adempimenti, le date di pagamento e i servizi utili.

Da marzo 2026, i nuovi titolari dell’Assegno Sociale ricevono una video-guida personalizzata predisposta dall’INPS per far conoscere gli obblighi legati alla prestazione, come la compilazione del modello RED. L’iniziativa — finanziata con risorse del PNRR e avviata con il Messaggio 823/2026 — è pensata anche per prevenire le cause frequenti di revoca, indicare la prima data di pagamento e promuovere strumenti come l’app INPS Mobile, la cassetta postale online e gli altri servizi digitali.

Assegno Sociale, come accedere al video personalizzato

La video-guida è resa disponibile a chi presenta la domanda di Assegno Sociale all’INPS. È raggiungibile attraverso un QR code stampato sul provvedimento di liquidazione recapitato per posta, ma anche tramite l’area riservata del portale MyINPS, le app IO e INPS Mobile, i servizi online Cedolino della pensione e Consulente digitale delle pensioni. Il link resta attivo per sei mesi dalla data di emissione del provvedimento.

Chi ha comunicato all’INPS indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare nella sezione Gestione consensi dell’area MyINPS, riceve un’e-mail o un SMS di notifica, con l’avviso che il contenuto è disponibile nell’area riservata.

Obblighi e servizi per i beneficiari nella guida INPS

La video-guida è strutturata come una comunicazione interattiva e personalizzata. Riporta le informazioni seguenti:

  • la video-guida mostra la data del primo pagamento, con i dati salienti del provvedimento di liquidazione — importo, quote di calcolo e trattenute — trasmesso per posta con il modello “TE08”;
  • sono elencati gli obblighi normativi che il titolare deve rispettare per conservare la prestazione: soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano, comunicazione di eventuali ricoveri in strutture sanitarie pubbliche e invio annuale della dichiarazione reddituale;
  • vengono fornite istruzioni per accedere ai principali servizi online INPS, tra cui la cassetta postale, il cedolino dell’Assegno Sociale, il RED precompilato e la procedura per la ricostituzione della prestazione;
  • è scaricabile una guida interattiva in formato PDF, disponibile tramite i pulsanti di accesso ai servizi online presenti al termine del video, da conservare sui propri dispositivi;
  • sono incluse informazioni sull’invecchiamento attivo, con consigli per la salute diffusi dalle autorità sanitarie e indicazioni per riconoscere i tentativi di frode più ricorrenti ai danni dei dati personali.

Chi può ricevere l’Assegno Sociale nel 2026

L’Assegno Sociale spetta con almeno 67 anni di età e un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro per i non coniugati, soglia che sale a 14.202,24 euro per le persone coniugate. L’importo è di 546,24 euro mensili per 13 mensilità, esentasse. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo residenti in Italia da almeno 10 anni.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 07:56:49 +0000
TARI
Codici tributo F24 per IMU, TARI e tributi locali: l’elenco aggiornato
Elenco completo dei codici tributo F24 per IMU, TARI, TOSAP, IMIS e imposta di soggiorno, aggiornato alla tabella AdE di febbraio 2026.

L’Agenzia delle Entrate aggiorna gli elenchi dei codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi locali tramite modello F24. La tabella di riferimento, rilasciata a febbraio 2026, copre IMU, TARI, TOSAP, IMIS, ILIA e imposta di soggiorno, oltre ai codici storici per ICI e TASI ancora utili per i versamenti su anni pregressi. Sul sito dell’AdE è disponibile anche uno strumento di ricerca online per verificare il codice partendo dal singolo tributo.

I codici tributo IMU in F24

Per il versamento dell’IMU tramite modello F24, i codici da indicare nella sezione “IMU e altri tributi locali” variano in base alla tipologia di immobile. Nel campo “codice ente/codice comune” va inserito il codice catastale del Comune destinatario del versamento. Per il saldo IMU, nel campo “rateazione/meserif” va indicato il codice “0101” per il pagamento in unica soluzione.

Codice tributo Imposta Destinatario
3912 IMU – abitazione principale e pertinenze Comune
3913 IMU – fabbricati rurali strumentali Comune
3914 IMU – terreni Comune
3915 IMU – terreni Stato
3916 IMU – aree fabbricabili Comune
3917 IMU – aree fabbricabili Stato
3918 IMU – altri fabbricati Comune
3919 IMU – altri fabbricati Stato
3925 IMU – immobili gruppo catastale D Stato
3930 IMU – immobili gruppo catastale D (quota comunale) Comune
3923 IMU – interessi Comune
3924 IMU – sanzioni Comune

TARI: i codici tributo per la tassa rifiuti

I codici tributo per la TARI (tassa rifiuti) si inseriscono nella medesima sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24. Gli stessi codici numerici erano già stati istituiti per la TARES e sono stati successivamente ridenominati con il passaggio alla TARI in F24.

Codice tributo Imposta
3944 TARI – tassa sui rifiuti
3945 TARI – interessi
3946 TARI – sanzioni

TOSAP: i codici tributo per l’occupazione di suolo pubblico

La TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) prevede codici distinti per occupazione permanente e temporanea, con codici separati per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso.

Codice tributo Imposta
3931 TOSAP – occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
3932 TOSAP – occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
3933 TOSAP – interessi
3934 TOSAP – sanzioni

TASI e ICI: i codici per i versamenti su anni pregressi

La TASI è stata soppressa dal 1° gennaio 2020 con la riforma IMU introdotta dalla Legge di Bilancio 2020; l’ICI è stata abolita nel 2012. I relativi codici tributo restano però necessari per versamenti su annualità precedenti, ravvedimenti operosi o definizione di avvisi di accertamento ancora aperti.

Codice tributo Imposta
3958 TASI – abitazione principale e pertinenze
3961 TASI – altri fabbricati
3940 ICI – abitazione principale
3941 ICI – terreni agricoli
3942 ICI – aree fabbricabili
3943 ICI – altri fabbricati
3906 ICI – interessi
3907 ICI – sanzioni

IMIS, ILIA e imposta di soggiorno

Oltre ai tributi di applicazione generale, la tabella dell’AdE include i codici per imposte locali a diffusione territoriale limitata: l’IMIS (imposta immobiliare della Provincia autonoma di Trento) e l’ILIA (imposta locale sugli immobili della Valle d’Aosta), applicabili nei rispettivi territori in sostituzione dell’IMU. Per l’imposta di soggiorno, i codici tributo sono attivati singolarmente per ogni Comune che abbia aderito alla riscossione tramite F24 con apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate: l’elenco degli enti convenzionati e i relativi codici sono consultabili tramite lo strumento di ricerca online sul portale AdE.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 07:33:36 +0000
Sanità
Esenzione ticket sanitario: procedura e rinnovi in tutte le ASL regionali
Esenzione ticket sanitario Regione per Regione: domanda, autocertificazione, rinnovi, controlli ASL e servizi online per ottenere l’esenzione.

I requisiti nazionali per l’esenzione ticket sanitario – dai codici alle categorie che hanno diritto all’esonero – sono uguali in tutta Italia ma la domanda, il rinnovo e i servizi possono cambiare da una Regione all’altra.  A livello territoriale, inoltre, possono cambiare le modalità con cui l’assistito presenta la dichiarazione, controlla l’attivazione dell’esenzione o aggiorna la posizione sanitaria. Per orientarsi conviene distinguere subito tra:

  • codici e requisiti nazionali, validi su tutto il territorio;
  • procedure regionali per domanda, autocertificazione e rinnovo;
  • eventuali servizi digitali e chiarimenti applicativi messi a disposizione dalle singole Regioni.

Regole nazionali e procedure regionali

L’esenzione ticket sanitario continua a dipendere, sul piano nazionale, dal reddito, dall’età, dallo status di disoccupazione o di titolare di pensione o assegno sociale, oltre che da patologie, invalidità e altre condizioni tutelate dalla legge. Le Regioni non modificano questi presupposti generali, ma organizzano in modo autonomo i servizi sanitari e le modalità operative di accesso.

È su questo piano che si creano le differenze più rilevanti per chi cerca informazioni utili: piattaforme online, Fascicolo sanitario elettronico, rinnovi automatici, moduli di autocertificazione, verifiche delle ASL e controlli sui requisiti.

Esenzione ticket sanitario in Lombardia

In Lombardia il riconoscimento dell’esenzione per reddito può avvenire in modo automatico oppure tramite autocertificazione. La Regione mette a disposizione servizi digitali collegati al Fascicolo sanitario elettronico e all’anagrafe sanitaria regionale, con la possibilità di verificare i codici di esenzione attivi e la propria posizione sanitaria.

Accanto ai codici nazionali E01, E02, E03 ed E04, il sistema lombardo prevede anche codici regionali aggiuntivi per situazioni specifiche. Per questo motivo, in Lombardia la verifica sul portale regionale o presso la ASST competente resta particolarmente utile anche quando i requisiti nazionali sono già noti.

  • Portale regionale: Fascicolo sanitario elettronico Lombardia;
  • Ente competente: ASST di residenza;
  • Procedura: verifica automatica o autocertificazione del reddito;
  • Servizio disponibile: consultazione esenzioni e stampa attestato.

Esenzione ticket sanitario nel Lazio

Nel Lazio la domanda di esenzione per reddito può essere presentata alla ASL tramite autocertificazione, con controlli periodici sui requisiti dichiarati. La Regione ha pubblicato negli anni istruzioni specifiche sul rinnovo delle esenzioni per reddito e sulla corretta gestione delle dichiarazioni sostitutive.

Il cittadino può verificare la propria posizione anche attraverso i servizi digitali regionali, dove disponibili, oppure tramite il medico prescrittore che accede al sistema Tessera Sanitaria.

  • Portale regionale: Salute Lazio;
  • Ente competente: ASL territoriale;
  • Procedura: autocertificazione o verifica automatica tramite Tessera Sanitaria;
  • Servizio disponibile: controllo esenzione e stampa certificazione.

Esenzione ticket sanitario in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna l’esenzione per reddito viene gestita secondo la disciplina nazionale, con il supporto di una documentazione regionale molto dettagliata sui codici E01, E02, E03 ed E04 e sulle relative condizioni economiche e familiari.

La Regione pubblica anche FAQ applicative sui casi più frequenti, utili soprattutto quando emergono dubbi sul reddito da considerare, sui familiari a carico e sulla posizione dei disoccupati. La verifica operativa passa comunque dalla ASL e dai servizi digitali regionali.

  • Portale regionale: Fascicolo sanitario elettronico Emilia-Romagna;
  • Ente competente: aziende USL territoriali della Regione Emilia-Romagna;
  • Procedura: verifica automatica dei codici E01, E02, E03 ed E04 oppure autocertificazione dei requisiti di reddito;
  • Servizio disponibile: consultazione esenzioni attive e aggiornamento della posizione sanitaria tramite fascicolo sanitario elettronico.

Esenzione ticket sanitario in Campania

In Campania la richiesta di esenzione ticket per reddito viene gestita tramite autocertificazione alla ASL competente, con il supporto dei servizi sanitari regionali online. La Regione ha predisposto negli anni strumenti digitali e indicazioni operative sulla certificazione del reddito e sulla verifica delle esenzioni attive. Anche in questo caso i codici nazionali restano il riferimento principale, ma la parte più delicata riguarda le modalità pratiche di accesso al servizio e la gestione delle dichiarazioni presso il sistema sanitario regionale.

  • Portale regionale: Sistema sanitario regionale Campania – Sinfonia;
  • Ente competente: aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Campania;
  • Procedura: verifica automatica dei codici E01, E02, E03 ed E04 oppure presentazione di autocertificazione del reddito alla ASL;
  • Servizio disponibile: consultazione delle esenzioni attive e aggiornamento della posizione sanitaria tramite servizi digitali regionali o sportelli ASL.

Esenzione ticket sanitario in Veneto

In Veneto il diritto all’esenzione può essere riconosciuto automaticamente oppure tramite dichiarazione sostitutiva presentata alla ASL. La Regione utilizza i propri servizi sanitari digitali e il Fascicolo sanitario elettronico per la consultazione delle posizioni attive e dei codici di esenzione. Per chi deve verificare la validità dell’esenzione o aggiornare la propria situazione, il passaggio decisivo resta comunque il contatto con l’azienda sanitaria territoriale.

  • Portale regionale: FSE Esenzioni e tesserino sanitario Regione del Veneto;
  • ente competente: aziende ULSS della Regione del Veneto;
  • Procedura: verifica dell’esenzione per reddito tramite Fascicolo sanitario elettronico oppure autocertificazione con i modelli regionali previsti per i codici di esenzione;
  • Servizio disponibile: visualizzazione delle esenzioni attive, download e stampa dell’attestato di esenzione per reddito e del tesserino sanitario aggiornato.

Esenzione ticket sanitario in Piemonte

Il Piemonte è una delle Regioni in cui l’autocertificazione delle esenzioni da reddito è stata strutturata con maggiore chiarezza anche sul piano digitale. Il cittadino può gestire online alcune operazioni relative alla dichiarazione e alla verifica dell’esenzione, oltre a rivolgersi agli sportelli dell’ASL. Questo rende il Piemonte uno dei casi più interessanti per chi cerca indicazioni pratiche sulla procedura, non solo sui requisiti.

  • Portale regionale: Autocertificazione esenzioni da reddito Regione Piemonte;
  • Ente competente: ASL del Piemonte, con accesso anche tramite il portale Salute Piemonte;
  • Procedura: presentazione e gestione via web della domanda per l’esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito con autenticazione digitale;
  • Servizio disponibile: autocertificazione online delle esenzioni da reddito e consultazione della propria posizione sanitaria.

Esenzione ticket sanitario in Toscana

In Toscana, oltre ai codici nazionali, sono presenti anche misure regionali specifiche che ampliano il quadro dell’esenzione ticket. La Regione ha previsto nel tempo codici ulteriori per situazioni di particolare fragilità economica, con servizi online per autocertificazione e verifica dei requisiti. Chi vive in Toscana deve quindi prestare attenzione agli strumenti regionali e alle eventuali esenzioni aggiuntive previste sul territorio.

  • Portale regionale: Esenzioni ticket sanitario Regione Toscana;
  • Ente competente: aziende USL della Toscana e servizi sanitari regionali;
  • Procedura: applicazione dei codici nazionali E01, E02, E03 ed E04 con autocertificazione dei requisiti e, per le misure regionali, gestione specifica dei codici E90, E91 ed E92;
  • Servizio disponibile: informazioni regionali su esenzioni per reddito, attestati validi fino al 31 marzo per i codici nazionali e autocertificazione fino al 31 dicembre 2026 per le esenzioni regionali straordinarie.

Esenzione ticket sanitario in Puglia

In Puglia la gestione dell’esenzione ticket sanitario per reddito passa dalla rete regionale dei servizi sanitari e dalle aziende sanitarie locali. La Regione ha introdotto nel tempo anche indicazioni specifiche su rinnovi, servizi online e codici regionali ulteriori rispetto a quelli nazionali.

Per questo motivo il cittadino pugliese deve verificare non soltanto il possesso del requisito reddituale ma anche le modalità con cui l’esenzione viene caricata o confermata nel sistema sanitario regionale.

  • Portale regionale: Autocertificazione esenzioni per reddito PugliaSalute;
  • Ente competente: ASL della Regione Puglia e piattaforma PugliaSalute;
  • Procedura: verifica automatica degli aventi diritto oppure autocertificazione online o presso la ASL per i codici di esenzione per reddito, con rinnovi automatici quando previsti dagli elenchi regionali;
  • Servizio disponibile: autocertificazione delle esenzioni per reddito, consultazione delle esenzioni attive e gestione dei codici regionali E94, E95 ed E96 per l’assistenza farmaceutica.

Esenzione ticket sanitario in Sicilia

In Sicilia la procedura per il rilascio dell’esenzione ticket sanitario passa dalla documentazione richiesta dalle strutture sanitarie territoriali e dall’autocertificazione dei requisiti. La Regione ha pubblicato modulistica e indicazioni specifiche per il rilascio dell’attestato di esenzione.

  • Portale regionale: Portale istituzionale Regione Siciliana – Assessorato della Salute;
  • Ente competente: ASP territorialmente competente della Regione Siciliana;
  • Procedura: presentazione dell’autocertificazione dei requisiti di reddito e della documentazione richiesta per il rilascio o il rinnovo dell’attestato di esenzione ticket;
  • Servizio disponibile: modulistica regionale per l’esenzione ticket sanitario, informazioni sui documenti da produrre e rilascio dell’attestato tramite le strutture sanitarie territoriali.

Esenzione ticket sanitario nelle altre Regioni italiane

Le regole nazionali sull’esenzione ticket sanitario valgono allo stesso modo anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.

In questi territori restano quindi validi i codici E01, E02, E03 ed E04 e le condizioni previste dalla normativa nazionale. Le differenze riguardano soprattutto gli aspetti applicativi:

  • modalità di presentazione dell’autocertificazione;
  • disponibilità di servizi online o Fascicolo sanitario elettronico;
  • tempi e controlli da parte delle ASL;
  • eventuali istruzioni operative diffuse dalle amministrazioni regionali.

Anche quando il quadro sostanziale è identico, la verifica finale va sempre effettuata presso la ASL di residenza o sul portale sanitario regionale, soprattutto in caso di rinnovo, variazione del reddito o aggiornamento della posizione anagrafica.

Quando conviene verificare la propria Regione

La verifica regionale diventa particolarmente utile quando il cittadino deve presentare per la prima volta l’autocertificazione, rinnovare l’esenzione, controllare se il codice risulta attivo o chiarire quali documenti servono alla ASL.

In molti casi il diritto all’esenzione esiste già in base alla normativa nazionale, ma la procedura concreta cambia abbastanza da rendere decisivo il riferimento al portale sanitario regionale o alla propria azienda sanitaria territoriale.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 06:45:00 +0000
Sanità
Esenzione ticket sanitario: requisiti, reddito e domanda
Chi ha diritto all’esenzione ticket sanitario e come ottenerla. Requisiti di reddito, codici E01-E04, domanda alla ASL e controlli sui requisiti.

Il ticket sanitario è la quota di partecipazione alla spesa che i cittadini versano per alcune prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. In presenza di specifiche condizioni personali, economiche o sanitarie è però possibile ottenere l’esenzione dal pagamento, totale o parziale. L’esonero può dipendere dal reddito, dall’età, dalla presenza di patologie croniche o rare, da una condizione di invalidità oppure da situazioni particolari previste dalla normativa. In questi casi il cittadino può accedere alle prestazioni sanitarie senza versare il contributo previsto.

Tra i dubbi più frequenti sull’esenzione ticket sanitario ci sono soprattutto quelli legati ai requisiti economici, alla procedura di richiesta e alla validità dei codici di esenzione. In particolare riguardano:

  • chi ha diritto all’esenzione ticket sanitario;
  • quale reddito viene considerato per l’esenzione;
  • quando si applicano i codici E01, E02, E03 ed E04;
  • come presentare l’autocertificazione alla ASL;
  • come verificare se l’esenzione ticket è attiva.

In questo articolo rispondiamo a tutti questi dubbi, uno per uno.

Che cos’è il ticket sanitario

Il ticket sanitario rappresenta il contributo economico richiesto agli assistiti per alcune prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Le tariffe sono stabilite dalle Regioni e possono quindi variare sul territorio nazionale.

Quando si paga il ticket sanitario e quanto costa

Il pagamento del ticket è previsto principalmente per:

  • visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
  • prestazioni di pronto soccorso non urgenti (codici bianchi) non seguite da ricovero;
  • cure termali.

Prestazioni sanitarie per cui il ticket non è dovuto

Esistono prestazioni per le quali non è mai previsto il pagamento del ticket sanitario:

  • prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
  • esami e visite inseriti nei programmi di prevenzione e screening oncologici;
  • prestazioni obbligatorie per la tutela della salute collettiva;
  • trattamenti eseguiti durante un ricovero ospedaliero;
  • protesi, ortesi e ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità;
  • dispositivi medici e alimenti per patologie come diabete o celiachia.

Chi ha diritto all’esenzione ticket sanitario

L’esenzione dal ticket sanitario è riconosciuta agli assistiti che rientrano in specifiche condizioni previste dalla normativa nazionale.

  • situazioni di reddito collegate all’età o allo stato sociale;
  • presenza di patologie croniche o malattie rare;
  • invalidità civile o altre condizioni di disabilità;
  • situazioni particolari come gravidanza o programmi di screening.

Per alcune categorie sono previste agevolazioni specifiche, come nel caso dell’esenzione ticket sanitario per over 65 oppure dell’esenzione ticket sanitario per disoccupati e inoccupati.

Esenzione ticket per reddito: codici E01 E02 E03 E04

L’esenzione per reddito è identificata da specifici codici riportati sulla ricetta medica del Servizio sanitario nazionale.

Codice Condizione
E01 bambini sotto i 6 anni e cittadini oltre i 65 anni con reddito familiare annuo non superiore a 36.151,98 euro;
E02 disoccupati e familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro elevato a 11.362,05 euro con coniuge e aumentato di 516,46 euro per ogni figlio;
E03 titolari di assegno sociale e familiari a carico;
E04 titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e familiari a carico entro gli stessi limiti previsti per il codice E02.

Le soglie reddituali e le condizioni che danno diritto ai codici di esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale sul reddito per l’esenzione dal ticket sanitario, che definisce i limiti applicabili ai diversi nuclei familiari.

Quale reddito viene considerato per l’esenzione

Ai fini dell’esenzione si considera il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, cioè la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF del contribuente, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

In alcuni casi specifici possono sorgere dubbi su quali redditi debbano essere inclusi nel calcolo, come ad esempio per il reddito derivante dalla prima casa.

Nel calcolo del reddito familiare utile per l’esenzione ticket sanitario possono emergere dubbi anche sul trattamento della rendita della prima casa, tema affrontato nel chiarimento sulla prima casa nel reddito ai fini dell’esenzione ticket.

L’indicatore ISEE non viene utilizzato per verificare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Esenzione ticket per patologie, invalidità e gravidanza

Il ticket sanitario può non essere dovuto anche in presenza di specifiche condizioni sanitarie. Ad esempio gli invalidi civili con percentuale pari o superiore al 67% hanno diritto all’esenzione per visite specialistiche ed esami diagnostici. Altri casi riguardano:

  • malattie croniche individuate dalla normativa nazionale;
  • malattie rare riconosciute dal Servizio sanitario nazionale;
  • gravidanza;
  • programmi di screening oncologici.

Come richiedere l’esenzione ticket sanitario alla ASL

L’esenzione può essere riconosciuta automaticamente oppure richiesta tramite autocertificazione. Nel caso dell’esenzione per reddito è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva alla propria ASL attestando il possesso dei requisiti previsti.

L’autocertificazione dei requisiti e la richiesta alla ASL seguono la procedura prevista per richiedere l’esenzione ticket sanitario. Il medico di medicina generale o il pediatra verificano la presenza del diritto all’esenzione tramite il sistema Tessera Sanitaria e indicano il relativo codice sulla ricetta.

Attenzione: le regole nazionali definiscono i casi principali di esenzione ma per la procedura di esenzione dal ticket sanitario nelle singole Regioni può variare, così come importi e servizi. Per questo motivo, la verifica finale va sempre effettuata presso la ASL di residenza o sui portali sanitari regionali.

Documenti necessari per l’esenzione ticket sanitario

Per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario per reddito può essere richiesta una dichiarazione sostitutiva con cui l’assistito autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La richiesta riguarda l’intero nucleo familiare fiscale. Di norma è necessario indicare:

  • dati anagrafici dell’assistito e dei familiari fiscalmente a carico;
  • codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
  • condizione che dà diritto all’esenzione, come disoccupazione, pensione minima o assegno sociale;
  • dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF.

La documentazione può essere presentata presso gli sportelli della ASL oppure tramite i servizi digitali regionali quando disponibili.

Come si presenta la richiesta alla ASL

L’esenzione può essere riconosciuta automaticamente dal sistema Tessera Sanitaria oppure richiesta tramite autocertificazione. La procedura generalmente prevede:

  • presentazione della dichiarazione sostitutiva alla ASL di residenza;
  • verifica dei requisiti da parte del sistema Tessera Sanitaria;
  • inserimento del codice di esenzione nell’anagrafe sanitaria dell’assistito.

Una volta registrata l’esenzione, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta indicano il relativo codice sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale.

Come verificare se l’esenzione è attiva

Il diritto all’esenzione può essere verificato dal medico prescrittore tramite il sistema Tessera Sanitaria. In molte Regioni è inoltre possibile controllare la presenza del codice di esenzione attraverso il Fascicolo sanitario elettronico o i servizi online della propria ASL.

Quando deve essere comunicata la variazione dei requisiti

Se cambiano le condizioni che danno diritto all’esenzione, come la situazione lavorativa o il reddito del nucleo familiare, l’assistito è tenuto a comunicarlo alla ASL competente. In caso contrario l’amministrazione può revocare l’esenzione e richiedere il pagamento dei ticket non versati.

Controlli sui requisiti e revoca dell’esenzione

Le ASL possono verificare la correttezza delle autocertificazioni incrociando i dati fiscali dell’Anagrafe tributaria e del sistema Tessera Sanitaria.

Se i requisiti non risultano più presenti, l’esenzione può essere revocata e l’assistito può essere chiamato a restituire le somme relative ai ticket non versati.

Domande frequenti sull’esenzione ticket sanitario

Come sapere se si ha diritto all’esenzione ticket sanitario

Il diritto all’esenzione può essere verificato dal medico di medicina generale o dal pediatra tramite il sistema Tessera Sanitaria. In molte Regioni è possibile controllare la presenza del codice di esenzione anche nel Fascicolo sanitario elettronico o nei servizi online della ASL.

Quale reddito viene considerato per l’esenzione ticket

Per l’esenzione ticket sanitario si considera il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare fiscale, cioè la somma dei redditi del contribuente, del coniuge non separato e dei familiari fiscalmente a carico risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.

L’ISEE serve per ottenere l’esenzione ticket sanitario

No. L’indicatore ISEE non viene utilizzato per verificare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Il requisito economico viene determinato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ai fini fiscali.

Quando scade l’esenzione ticket per reddito

L’esenzione resta valida finché permangono i requisiti previsti dalla normativa. Se cambiano le condizioni economiche o lavorative del nucleo familiare, la variazione deve essere comunicata alla ASL competente.

Cosa succede se non si comunicano le variazioni di reddito

Le ASL possono verificare i requisiti incrociando i dati fiscali con quelli del sistema Tessera Sanitaria. Se l’esenzione risulta non più spettante, può essere revocata e l’assistito può essere chiamato a pagare i ticket non versati.

Chi indica il codice di esenzione sulla ricetta

Il codice di esenzione viene indicato dal medico di base o dal pediatra sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale dopo la verifica del diritto nel sistema Tessera Sanitaria.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 06:00:27 +0000
Pensioni
Pensione dopo il part-time: calcolo dell’assegno e contributi validi
Pensioni dopo part-time orizzontale o verticale: come si calcola l'importo dell'assegno e cosa cambia con un contratto di lavoro a tempo parziale.

Il tema della pensione dopo il part-time è tornato d’attualità con l’entrata in vigore del tempo parziale agevolato per i lavoratori vicini all’uscita, previsto in via sperimentale nel biennio 2026-2027. Resta però d fondo una domanda molto concreta: quanto l’orario ridotto incide sulla maturazione del diritto e sull’importo dell’assegno? Il part-time non sposta l’età pensionabile ma può invece ridurre la contribuzione accreditata o il montante su cui viene calcolata la pensione.

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Come il part-time incide sulla pensione

Un contratto part-time incide in due modi diversi sulla pensione: da un lato sul numero di settimane accreditate utili per maturare il requisito, dall’altro sull’importo finale dell’assegno, che dipende dalla retribuzione su cui sono stati versati i contributi.

La differenza principale è questa: se il lavoro a tempo parziale garantisce una retribuzione sufficiente a coprire il minimale contributivo, il periodo può valere per intero ai fini del diritto. Se invece la retribuzione è troppo bassa, le settimane utili vengono ridotte in proporzione e il traguardo pensionistico può allontanarsi.

Quando il part-time vale per intero ai fini della pensione

Nel lavoro dipendente privato, il part-time può valere come un rapporto a tempo pieno ai fini del diritto alla pensione solo se la contribuzione accreditata raggiunge il minimale previsto. Questo è il passaggio che spesso viene trascurato da chi guarda soltanto agli anni di contratto e non all’effettivo accredito delle settimane.

In pratica, un anno di part-time non coincide sempre con 52 settimane utili. Se la retribuzione annua o settimanale non raggiunge il minimo richiesto, il numero delle settimane riconosciute dall’INPS si abbassa. È qui che nascono molti equivoci: si possono avere molti anni lavorati ma meno contributi utili del previsto.

Il minimale INPS nel 2026

Per il 2026 l’INPS ha fissato il minimale giornaliero di retribuzione a 58,13 euro. Il dato serve a stabilire quanta contribuzione possa essere accreditata in ciascun periodo di lavoro. Nei rapporti part-time, quindi, non conta soltanto il numero di ore svolte ma anche la retribuzione effettivamente assoggettata a contribuzione.

Come si calcola la pensione con il part-time

Per capire come si calcola la pensione part-time bisogna distinguere tra diritto e misura. Il diritto riguarda il raggiungimento dei requisiti per andare in pensione. La misura riguarda invece l’importo dell’assegno, che dipende dai contributi versati e dal sistema di calcolo applicato.

Nel sistema contributivo, che oggi pesa in modo prevalente o totale su moltissime carriere, la pensione si ottiene partendo dal montante contributivo individuale. A parità di durata del lavoro, una retribuzione part-time più bassa produce contributi più bassi e quindi un assegno più leggero. L’importo si determina in sintesi così:

  • si sommano i contributi versati nel corso della vita lavorativa, formando il montante contributivo;
  • si applica al montante il coefficiente di trasformazione collegato all’età di pensionamento;
  • se la retribuzione part-time è stata più bassa per molti anni, anche il montante finale risulta più basso e l’assegno si riduce di conseguenza.

Quanto prende di pensione chi lavora part-time

Non esiste una risposta uguale per tutti, perché la pensione di un lavoratore part-time dipende da stipendio, durata della carriera, sistema di calcolo e contributi effettivamente accreditati. Però una regola generale c’è: a parità di anni lavorati, un part-time lungo tende a produrre una pensione più bassa rispetto a un full-time.

Esempio con retribuzione dimezzata

Se due lavoratori hanno la stessa età pensionabile e la stessa anzianità contributiva, ma uno ha percepito per vent’anni una retribuzione media annua di 30mila euro e l’altro di 15mila euro, il secondo accumulerà un montante contributivo molto più basso. A parità di coefficiente di trasformazione, l’assegno del lavoratore part-time tenderà quindi a collocarsi su valori vicini alla metà.

Esempio sulle settimane utili

Il problema non riguarda solo l’importo. Se una retribuzione part-time non raggiunge il minimale richiesto, l’anno può non valere per intero ai fini del diritto. In questo caso il lavoratore rischia di scoprire, al momento del controllo dell’estratto conto, che le settimane utili sono meno di quelle immaginate e che per arrivare ai 20 anni necessari alla pensione di vecchiaia serve più tempo.

Part-time orizzontale, verticale e ciclico

Non tutti i vari tipi di part-time producono gli stessi effetti. Nel part-time orizzontale l’orario è ridotto ma distribuito durante tutta la settimana. Nel part-time verticale o ciclico, invece, si alternano periodi lavorati e periodi non lavorati.

Questa distinzione conta molto sul piano previdenziale. Per i periodi non lavorati del part-time verticale o ciclico, l’INPS consente un accredito che vale solo per il diritto a pensione e non anche per la misura dell’assegno. È dunque una tutela utile per maturare il requisito, ma non aumenta l’importo finale della pensione.

Il tema è diverso da quello del nuovo part-time agevolato pre-pensione previsto dalla Legge PMI 2026, che riguarda una misura sperimentale per lavoratori vicini all’uscita e con assunzione contestuale di giovani. Qui il focus resta il calcolo previdenziale del normale lavoro a tempo parziale.

Pensione di vecchiaia e part-time

Per la pensione di vecchiaia nel 2026 restano necessari 67 anni di età e 20 anni di contributi. Il part-time non alza di per sé questi requisiti, ma può rendere più difficile raggiungere i 20 anni pieni se la contribuzione accreditata è inferiore a quella attesa.

Per chi ricade nel contributivo puro esiste poi un secondo livello di attenzione: anche con 67 anni e 20 anni di contributi, la pensione può essere negata se l’importo maturato non raggiunge la soglia minima prevista. Una carriera lunga ma povera di contributi, come può accadere con molti anni di part-time a bassa retribuzione, può quindi creare un doppio problema: settimane insufficienti oppure assegno troppo basso.

Qual è il minimo di part-time per non perdere contributi

Non esiste un numero magico di ore valido per tutti, perché il punto non è il part-time in sé ma il rispetto del minimale contributivo. In termini pratici, un part-time con orario molto ridotto e retribuzione troppo bassa può non coprire interamente le settimane dell’anno, mentre un part-time più consistente può garantire accrediti pieni.

Per questo, prima di accettare un contratto a tempo parziale di lunga durata, conviene verificare l’estratto conto contributivo e confrontare la retribuzione prevista con i minimali aggiornati. È il modo più semplice per capire se il risparmio di tempo oggi rischia di trasformarsi in un ritardo o in un taglio dell’assegno domani.

Quante settimane servono per maturare 20 anni di contributi

Per accedere alla pensione di vecchiaia servono almeno 20 anni di contributi. In termini previdenziali questo significa raggiungere un totale di 1.040 settimane contributive, considerando che ogni anno è composto da 52 settimane.

Nel lavoro part-time questo passaggio diventa particolarmente rilevante perché non tutte le settimane lavorate vengono automaticamente accreditate per intero. Se la retribuzione percepita non raggiunge il minimale contributivo previsto dall’INPS, il numero delle settimane utili può ridursi proporzionalmente.

Per questo motivo chi lavora per molti anni con un orario ridotto può scoprire, al momento della verifica dell’estratto conto contributivo, di avere meno settimane accreditate rispetto agli anni effettivamente lavorati.

Il minimale contributivo nel lavoro part-time

Nel lavoro dipendente il riconoscimento pieno delle settimane contributive dipende dal rispetto del minimale di retribuzione settimanale fissato dall’INPS. Questo valore viene aggiornato ogni anno in base alla rivalutazione delle pensioni.

Il minimale corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione. Se la retribuzione settimanale percepita è inferiore a questa soglia, l’INPS accredita un numero di settimane inferiore a quelle lavorate.

Questo meccanismo riguarda soprattutto i contratti part-time con poche ore settimanali o con retribuzioni molto basse. In questi casi, anche lavorando tutto l’anno, le settimane riconosciute possono essere inferiori alle 52 settimane teoriche.

Part-time verticale e accredito dei periodi non lavorati

Nel part-time verticale o ciclico il lavoratore alterna periodi lavorati e periodi di sospensione dell’attività. Ai fini pensionistici, i periodi non lavorati non producono contribuzione obbligatoria.

L’ordinamento previdenziale consente però, su richiesta dell’interessato, di ottenere l’accredito di questi periodi ai fini del diritto alla pensione. Ciò significa che possono essere utili per raggiungere il requisito contributivo, ma non aumentano l’importo dell’assegno.

Si tratta quindi di una tutela utile per evitare “vuoti contributivi†nella carriera lavorativa, ma che non modifica il montante contributivo su cui verrà calcolata la pensione futura.

Domande frequenti su pensione e lavoro part-time

Conviene riscattare i periodi di part-time per la pensione?

Il riscatto dei periodi di lavoro part-time può essere utile quando la retribuzione percepita non ha consentito di maturare settimane contributive piene. In questi casi il lavoratore può valutare il riscatto del part-time ai fini pensionistici, che consente di coprire periodi scoperti e aumentare l’anzianità contributiva.

Quali periodi di part-time possono essere riscattati?

Non tutti i periodi di lavoro a tempo parziale sono automaticamente utili per la pensione. In alcuni casi è possibile intervenire con il riscatto per recuperare settimane mancanti. Le regole variano in base al tipo di contratto e alla contribuzione versata, come spiegato nella guida su quali periodi part-time rilevano ai fini della pensione.

Il part-time orizzontale può ridurre le settimane utili?

Sì. Se la retribuzione non raggiunge il minimale contributivo previsto dall’INPS, le settimane accreditate possono essere inferiori a quelle effettivamente lavorate. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei contratti con poche ore settimanali, come spiegato nel caso del riscatto del part-time orizzontale.

I contributi figurativi coprono i periodi di part-time?

In alcune situazioni l’ordinamento previdenziale consente l’accredito di contributi figurativi per periodi non lavorati, ma non sempre questi incidono anche sull’importo della pensione. Un approfondimento sul tema è disponibile nella guida sui contributi figurativi nel lavoro part-time.

Tornare al tempo pieno aumenta la pensione futura?

Il passaggio da part-time a full-time può aumentare il montante contributivo e quindi l’importo della pensione, soprattutto se avviene negli ultimi anni di carriera. Un esempio pratico è illustrato nel caso di passaggio dal part-time al tempo pieno e aumento della pensione.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 05:22:05 +0000
Energia per le imprese
Le migliori offerte luce di marzo per risparmiare in bolletta
Le migliori offerte luce di marzo: le tariffe più vantaggiose tra prezzo fisso e indicizzato, in base a consumi ed esigenze energetiche.

A marzo 2026, il mercato dell’energia elettrica resta caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi all’ingrosso. Nei primi giorni del mese, il PUN Index GME si è mantenuto su livelli elevati. Vediamo nelle prossime schede le classifiche delle migliori offerte di marzo 2026, suddivise tra prezzo fisso e indicizzate , monorarie e biorarie. La scelta più adatta dipende dalle abitudini di consumo, dal profilo orario e dalla propensione ad accettare eventuali oscillazioni di prezzo.

Come scegliere la tariffa luce più vantaggiosa

Per individuare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, conviene valutare con attenzione alcuni parametri.

  • Profilo di consumo: chi concentra i consumi soprattutto la sera e nel weekend può trovare vantaggio in un’offerta bioraria, mentre per consumi distribuiti in modo uniforme può risultare più semplice una tariffa monoraria.
  • Tariffa fissa o indicizzata: le tariffe a prezzo fisso permettono di bloccare il prezzo dell’energia per un certo periodo; quelle indicizzate seguono invece l’andamento del mercato all’ingrosso e possono risultare convenienti nelle fasi di ribasso, ma espongono di più alla volatilità.
  • Costi extra: oltre al prezzo dell’energia, vanno considerati quota fissa, corrispettivi di commercializzazione, eventuali servizi accessori e tutte le altre voci indicate nella documentazione contrattuale.
  • Sconti e promozioni: domiciliazione bancaria, bolletta digitale e offerte combinate luce-gas possono ridurre il costo effettivo, ma vanno valutati insieme alla durata reale del beneficio.
  • Durata e rinnovo: è importante verificare per quanto tempo restano valide le condizioni economiche e quali meccanismi si applicano al rinnovo.
  • Trasparenza dell’offerta: prima di aderire, è utile leggere con attenzione la scheda sintetica e confrontare la proposta con strumenti istituzionali come il Portale Offerte.
  • Servizi inclusi: assistenza clienti, app di monitoraggio, energia da fonti rinnovabili e servizi aggiuntivi possono aumentare il valore complessivo dell’offerta.

Il rischio rincari resta alto

Le tensioni internazionali che stanno interessando i mercati energetici continuano ad alimentare l’incertezza sui prezzi di elettricità e gas generando un quadro ancora instabile nei primi giorni di marzo 2026. Le offerte indicizzate recepiscono più rapidamente i movimenti del mercato, le soluzioni a prezzo fisso offrono maggiore protezione nel breve periodo e prezzo bloccato.

Per contenere l’impatto dei rincari, il Decreto Bollette 2026 ha introdotto nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Tra queste, un contributo straordinario per i titolari del bonus sociale elettrico e la possibilità, per i venditori, di riconoscere agevolazioni ai clienti domestici residenti con ISEE entro determinate soglie, secondo le modalità definite dalla normativa e dai successivi provvedimenti attuativi.

Come risparmiare energia in casa

Oltre alla scelta della tariffa più conveniente, anche le abitudini quotidiane incidono sulla spesa finale. Alcune buone pratiche di efficienza energetica consentono di contenere i consumi senza rinunciare al comfort.

  • Scaldabagno elettrico: regolare la temperatura su livelli non eccessivi e limitare le dispersioni aiuta a ridurre i consumi, soprattutto nelle abitazioni con utilizzo quotidiano di acqua calda.
  • Lavatrice: usare l’elettrodomestico a pieno carico, preferire programmi Eco e temperature più basse quando compatibili con il bucato è una delle strategie più efficaci per contenere i consumi.
  • Lavastoviglie: anche in questo caso è consigliabile il pieno carico e, quando possibile, l’uso di programmi a risparmio energetico.
  • Frigorifero: evitare aperture prolungate, non inserire cibi ancora caldi e controllare periodicamente guarnizioni e formazione di ghiaccio aiuta a migliorare l’efficienza dell’apparecchio.
  • Forno elettrico: è utile limitare il preriscaldamento ai casi realmente necessari e sfruttare la cottura ventilata quando possibile.
  • Condizionatore: in estate è consigliabile mantenere la temperatura interna tra 24 e 26°C; spesso bastano anche 2-3 gradi in meno rispetto all’esterno. La funzione deumidificazione può essere sufficiente in molte situazioni.
  • Stand-by: spegnere completamente TV, decoder, console, caricabatterie e altri dispositivi evita i cosiddetti consumi fantasma, che nel tempo possono incidere sensibilmente sulla bolletta.

Anche la scelta di elettrodomestici più efficienti può fare la differenza: per molte categorie di prodotti, l’etichetta energetica europea utilizza oggi la scala da A a G, utile per confrontare in modo immediato i consumi dei diversi modelli.


Data articolo: Wed, 11 Mar 2026 05:20:56 +0000
Governo italiano
Caro carburanti: il Governo frena le speculazioni, appello di Giorgetti alla UE
Cabina di regia al MIMIT, stop a fenomeni speculativi sui prezzi della benzina. Giorgetti: l'Europa pensi a misure straordinarie per fermare il caro energia.

Il Governo alza la guardia contro le speculazioni sui prezzi dei carburanti scatenate dalla guerra in Iran e dalle conseguenti altalene di mercato. La benzina sale ai livelli massimi dell’ultimo anno e continua ad aumentare anche il diesel. Sui mercati finanziari, anche sull’onda delle parole del presidente Usa Donald Trump su una rapida conclusione del conflitto in Iran, il petrolio ripiega velocemente e torna sotto i 100 dollari al barile, dopo aver superato quota 120.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha intanto riunito la Cabina di Regia della Commissione di allerta rapida, che ha rilevato un aumento anomalo dei prezzi medi alla pompa rispetto a quelli consigliati dalle compagnie petrolifere.

Fari accesi sugli aumenti speculativi delle compagnie

Al momento non ci sono decisioni ufficiali che vadano oltre la stretta osservazione. Tuttavia, il MIMIT ha dato indicazione agli organi di controllo di attivare immediati interventi su possibili fenomeni speculativi. L’aumento dei prezzi medi rispetto a quelli consigliati risulta anomalo per due delle principali compagnie petrolifere. Ora scatteranno i controlli mirati, anche sulla base dei dati che Mr Prezzi trasmette alla GdF.

Mercoledì 11 marzo si riunirà nuovamente la Cabina di Regia, venerdì 13 è invece in agenda un incontro plenario della Commissione di allerta rapida.

Benzina e diesel: gli aumenti dei prezzi

In base ai dati che quotidianamente vengono aggiornati dal MIMIT ed elaborati da Staffetta Quotidiana, la benzina self service è salita a 1,783 euro al litro e il diesel a 1,970 euro/litro. Prezzi naturalmente più alti in modalità servito: benzina a 1,919 euro al litro, diesel a 2,097 euro. Il ministero indica un prezzo medio nazionale in autostrada del diesel sopra i 2 euro al litro (2,066), mentre la benzina è a quota 1,886.

Il Codacons calcola che dal 27 febbraio, giorno prima dello scoppio della guerra in Iran, il diesel è aumentato di oltre il 14%, che corrisponde a un rincaro superiore ai 12 euro per un pieno. Incremento del 7% per la benzina, con l’aumento del pieno intorno a 5,8 euro.

Inflazione, Giorgetti: l’Europa attivi misure straordinarie

Oltre al caro carburanti, bisogna arginare anche il rischio che sul medio periodo gli aumenti si trasmettano ad altri settori, in primis quello alimentare. I mercati stanno già scontando l’ipotesi di un aumento dei tassi da parte della BCE, per contrastare il caro prezzi. Su questo interviene criticamente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, contrario alla stretta monetaria, e favorevole invece a misure straordinarie «sulla scia di quelle adottate nel 2022 all’indomani dell’attacco russo contro l’Ucraina. Agire subito stoppando i prezzi dell’energia prima che si diffondano su tutti i beni di consumo come nel 22».

Accise mobili sui carburanti: il Governo studia il decreto

Sul fronte delle misure che l’esecutivo sta studiando, l’attivazione dell’accisa mobile utilizza l’extra gettito IVA derivante dal caro petrolio per abbassare l’accisa sui carburanti e di conseguenza il prezzo per consumatori e imprese. Serve però un decreto del ministero dell’Economia, che può essere approvato a fronte dell’aumento del costo del greggio sul mercato all’ingrosso rispetto ai livelli indicati nel DPB, basato sulla media degli ultimi due mesi.

Le condizioni per farlo ci sono; i prossimi giorni serviranno a chiarire se la soluzione sarà effettivamente questa, e se sarà eventualmente accompagnata da altre misure di contenimento dei prezzi di benzina e gasolio.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 14:43:32 +0000
Storie d’Impresa
Pier Silvio Berlusconi riorganizza MFE e rafforza la strategia europea
Pier Silvio Berlusconi è il nuovo Chairman e Group Chief Executive Officer di MFE-MediaForEurope, media company sempre più integrata a livello internazionale.

Pier Silvio Berlusconi rafforza il suo ruolo alla guida di MFE-MediaForEurope e avvia una riorganizzazione del top management del gruppo. Il Consiglio di amministrazione ha infatti deciso di attribuirgli il doppio incarico di Chairman e Group Chief Executive Officer, una scelta che segna un passaggio importante nell’evoluzione della società.

La nuova struttura organizzativa punta a trasformare MFE da holding di controllo finanziario a media company sempre più operativa e integrata a livello internazionale. Parallelamente, arrivano anche risultati positivi sul fronte finanziario per la holding personale di Pier Silvio Berlusconi, che ha registrato un utile in crescita nell’ultimo bilancio.

La nuova organizzazione di MFE-MediaForEurope

La riorganizzazione del management rappresenta uno dei passaggi più rilevanti per il gruppo televisivo. L’obiettivo è creare una struttura più coordinata tra le diverse società e rafforzare la capacità di operare nei vari mercati europei.

Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, MFE adotta un modello organizzativo più orizzontale, con funzioni di staff integrate a livello di gruppo. In questo modo le principali aree aziendali opereranno con una responsabilità trasversale sui diversi Paesi in cui il gruppo è presente.

Il nuovo assetto prevede una maggiore collaborazione tra le funzioni strategiche e operative, con l’intento di rendere il gruppo più efficiente e competitivo nel mercato dei media europei.

Il doppio ruolo di Chairman e Group CEO

La decisione del Consiglio di amministrazione rafforza ulteriormente il ruolo manageriale di Pier Silvio Berlusconi. Oltre alla posizione di Amministratore Delegato, il manager assume anche la carica di Chairman del gruppo.

Fedele Confalonieri resta invece statutory chairperson, mantenendo una funzione istituzionale all’interno della governance.

Commentando la riorganizzazione, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato che la nuova struttura permetterà al gruppo di operare con maggiore efficacia nei diversi mercati europei.

Secondo il manager, l’obiettivo è rendere MFE sempre più integrata a livello internazionale, valorizzando le competenze interne e allo stesso tempo aprendo spazio a nuove professionalità.

Le principali nomine del nuovo management

La riorganizzazione ha definito anche una nuova distribuzione delle responsabilità all’interno del gruppo.

Tra le principali nomine:

  • Pasquale Straziota diventa General Counsel e coordina tutte le attività legali del gruppo
  • Marco Giordani, Chief Finance e International Business Officer, supervisiona la gestione finanziaria e lo sviluppo internazionale
  • Simone Sole assume il ruolo di Chief Financial Officer

Nel settore commerciale, Stefano Sala è stato nominato Chief Global Advertising Officer e guiderà la raccolta pubblicitaria nei diversi mercati in cui opera MFE.

Sul fronte organizzativo e tecnologico, Niccolò Querci, Chief Operating e Human Resources Officer, avrà la responsabilità delle attività di organizzazione, risorse umane, tecnologie e operations.

La rappresentanza del gruppo nei contesti istituzionali internazionali resta affidata a Gina Nieri, mentre Mauro Crippa sarà responsabile della comunicazione corporate e dei rapporti con i media.

Innovazione digitale e sviluppo dell’intelligenza artificiale

La strategia guidata da Pier Silvio Berlusconi punta anche su innovazione e tecnologia.

MFE ha annunciato la creazione di nuove strutture dedicate allo sviluppo digitale e al coordinamento delle attività legate all’intelligenza artificiale. Una delle prime iniziative sarà la direzione Digital Innovation Strategy, affidata a Dirk Voigtländer.

Questa struttura lavorerà anche sulle competenze presenti nella sede tedesca di ProSiebenSat.1, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo in un contesto digitale sempre più competitivo.

Un’altra area di sviluppo riguarda l’analisi dei dati. Nell’ambito del marketing strategico è stato introdotto il ruolo di Data and Media Currency Director, affidato a Federico di Chio, con il compito di analizzare i dati relativi ai risultati editoriali e alle proposte commerciali sia sulla televisione lineare sia sulle piattaforme digitali.

Il bilancio della holding di Pier Silvio Berlusconi

Accanto alla riorganizzazione industriale del gruppo televisivo, emergono anche risultati positivi sul fronte finanziario personale.

L’assemblea degli azionisti di Holding Italiana Quinta, società di cui Pier Silvio Berlusconi è unico socio, ha approvato il bilancio chiuso il 30 settembre con un utile di oltre 9,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,6 milioni dell’esercizio precedente.

L’intero profitto è stato accantonato a riserva, facendo salire il patrimonio netto della società a oltre 82 milioni di euro.

Il risultato è legato soprattutto all’aumento dei dividendi derivanti dalla partecipazione detenuta in Fininvest, pari al 7,65%, i cui dividendi sono cresciuti nel corso dell’anno.

Una fase di consolidamento per il gruppo

La riorganizzazione del management e i risultati finanziari evidenziano una fase di consolidamento per Pier Silvio Berlusconi.

Da un lato il manager sta rafforzando la struttura di MFE-MediaForEurope per competere in un mercato mediatico sempre più internazionale. Dall’altro, le partecipazioni nella galassia Fininvest continuano a generare risultati economici positivi.

In questo contesto, le scelte strategiche di Pier Silvio Berlusconi saranno decisive per il futuro del gruppo e per il posizionamento di uno dei principali operatori televisivi europei.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 14:16:05 +0000
Welfare e benefit aziendali
Buone pratiche aziendali: bollino CNEL per le imprese virtuose
Bollino CNEL per le imprese virtuose che coinvolgono i dipendenti nella gestione, nel capitale, nei risultati e nell’organizzazione aziendale.

Il CNEL ha approvato l’istituzione del bollino per le buone pratiche aziendali di partecipazione, un riconoscimento destinato alle organizzazioni che coinvolgono i lavoratori nella gestione, nei risultati, nell’organizzazione e, in alcuni casi, anche nel capitale. Per imprese, cooperative, fondazioni, enti del Terzo Settore e associazioni si apre così una finestra reputazionale nuova, con candidature da presentare online e valutazione affidata alla Commissione nazionale.

Bollino CNEL per le imprese con modelli partecipativi

Il nuovo bollino nasce per valorizzare le realtà che adottano forme strutturate di partecipazione dei lavoratori. Il regolamento approvato dall’assemblea del CNEL riguarda pratiche che possono toccare più piani della vita aziendale: partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva. La platea dei soggetti ammessi è ampia e comprende:

  • le imprese che adottano modelli partecipativi nel governo o nell’organizzazione del lavoro;
  • le cooperative che integrano strumenti di coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte e nei risultati;
  • le fondazioni, gli enti del Terzo settore e le associazioni che presentano pratiche coerenti con il regolamento.

Candidature online, requisiti e Regolamanento

Le candidature possono essere inviate compilando il modulo online dedicato e segnalando la pratica partecipativa adottata. La documentazione sarà poi esaminata da una Commissione nazionale, che valuterà la conformità dei progetti ai criteri del regolamento. Per ottenere il bollino serve anche la coerenza della pratica dichiarata con il modello di partecipazione riconosciuto dal CNEL.

Il regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo pienamente definito il quadro applicativo.

Quali pratiche possono essere premiate

Il riconoscimento guarda alle esperienze in cui il coinvolgimento dei lavoratori non resta una formula generica. I modelli che il CNEL intende valorizzare riguardano soprattutto:

  • la partecipazione gestionale, con coinvolgimento nelle scelte e nei processi decisionali;
  • la partecipazione economico-finanziaria, con strumenti collegati ai risultati, agli utili o al capitale;
  • la partecipazione organizzativa e consultiva, con procedure stabili di ascolto e confronto sul lavoro.

Questo impianto si collega direttamente al dibattito aperto nel 2025 sulla legge sulla partecipazione dei lavoratori, che ha rafforzato il ruolo della Commissione nazionale presso il CNEL e la raccolta delle buone pratiche.

Un vantaggio reputazionale che parla al mercato

Per le imprese, il bollino ha prima di tutto un valore di riconoscimento pubblico segnalando all’esterno che l’organizzazione ha adottato modelli di governance o di organizzazione del lavoro fondati sul coinvolgimento dei dipendenti.

Questo può pesare su più livelli: reputazione aziendale, relazioni industriali, attrattività verso lavoratori qualificati e posizionamento nei confronti di partner, stakeholder e territorio. In una fase in cui molte aziende faticano a trattenere competenze, il tema della partecipazione smette di essere solo sindacale e tocca anche la competitività.

Molte PMI adottano già forme di partecipazione organizzativa, premi collegati ai risultati, consultazioni interne o modelli di condivisione che spesso restano poco visibili all’esterno. Il bollino CNEL può trasformare queste pratiche in un elemento riconoscibile e spendibile sul piano reputazionale.

Più qualità delle relazioni industriali

Il presidente del CNEL Renato Brunetta ha presentato il nuovo strumento come un riconoscimento per le imprese che scelgono la partecipazione dei lavoratori come modello di governance. Nella lettura del CNEL, la valorizzazione delle buone pratiche può contribuire a rafforzare la qualità delle relazioni industriali in una fase segnata dalla trasformazione tecnologica e dalla necessità di cambiare i modelli organizzativi.

Il messaggio politico è chiaro: la partecipazione viene proposta come leva di modernizzazione dell’impresa e di tenuta del rapporto tra management e lavoratori.

I timori sindacali

Il varo del bollino non ha però raccolto consenso unanime. La CGIL ha votato contro il regolamento, sostenendo che il testo finirebbe per qualificare come buone pratiche anche decisioni unilaterali o regolamenti aziendali privi di una vera base contrattuale. Secondo il sindacato, il rischio è quello di svuotare il significato sostanziale della partecipazione e di indebolire il ruolo della contrattazione e della rappresentanza.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 11:00:23 +0000
Servizi INPS
Attestati di malattia dei dipendenti INPS: nuovo servizio INPS per riceverli via PEC
Con il nuovo Messaggio 792/2026, l'INPS introduce lo Smart Task per ricevere gli attestati di malattia dei dipendenti via PEC dal Cassetto previdenziale: come funziona.

Con il Messaggio n. 792 del 6 marzo 2026, l’INPS ha reso disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente un nuovo Smart Task denominato “Richiesta degli attestati di malattia“. Il servizio consente ai datori di lavoro — direttamente o tramite intermediari abilitati — di ricevere gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti a uno specifico indirizzo PEC, per ogni competenza mensile di interesse, senza accessi ripetuti al portale e senza attesa della trasmissione da parte del dipendente.

Attestato e certificato di malattia: attenzione a non confonderli

Il nuovo servizio riguarda esclusivamente gli attestati di malattia e non i certificati medici completi. Il certificato contiene la diagnosi ed è accessibile solo al lavoratore e al medico curante; l’attestato è la versione priva della diagnosi, che il datore di lavoro ha diritto di ricevere ai sensi della normativa vigente — in particolare delle circolari INPS n. 119/2010 e n. 117/2011, che il Messaggio 792/2026 integra e aggiorna.

Negli archivi telematici dell’Istituto, a ogni certificato di malattia trasmesso dal medico corrisponde un codice univoco, il PUC (Numero Unico del Certificato). È lo stesso codice che le aziende devono esporre nel flusso UNIEMENS per la gestione degli eventi di malattia a partire dalle competenze di marzo 2026: il nuovo Smart Task semplifica il reperimento di questo dato, integrando la gestione documentale con quella contributiva.

Il nuovo Smart Task: chi può usarlo e come funziona

Il servizio è accessibile ai datori di lavoro del settore privato e ai loro intermediari abilitati ai servizi telematici — consulenti del lavoro, commercialisti e associazioni di categoria — in possesso di apposita delega. L’accesso al Cassetto previdenziale richiede credenziali SPID, CIE o CNS. La logica del servizio è semplice: per una determinata competenza mensile, il datore di lavoro richiede che gli vengano inviati via PEC tutti gli attestati dei propri lavoratori così come presenti nei sistemi dell’Istituto a quella data. Il canale PEC garantisce la certezza giuridica della comunicazione e semplifica l’archiviazione documentale, sostituendo la consultazione manuale sul portale o l’attesa dell’invio da parte del lavoratore.

Come attivare il servizio nel Cassetto previdenziale

La procedura da seguire nel Cassetto previdenziale del contribuente è la seguente:

  • accedere alla sezione “Comunicazioni” del Cassetto previdenziale del contribuente con le proprie credenziali digitali;
  • selezionare il servizio “Crea Smart Task” e scegliere come oggetto “Richiesta degli attestati di malattia”;
  • compilare la maschera dinamica indicando il periodo di competenza (mese e anno), l’indirizzo PEC di destinazione e le posizioni contributive di interesse;
  • trasmettere la richiesta, che viene gestita in modo automatizzato dall’Istituto.

La maschera si autocompone richiedendo solo i dati strettamente necessari all’elaborazione: nessun campo superfluo, nessun allegato da caricare. Per le indicazioni di dettaglio sulla gestione degli Smart Task, l’INPS rinvia al Messaggio n. 3429 del 29 settembre 2023, che ne aveva definito il quadro generale nell’ambito del PNRR.

Richiesta automatica per dodici mesi

Al momento, il servizio richiede un’attivazione separata per ogni competenza mensile. L’INPS ha però comunicato che è prevista un’evoluzione del servizio che consentirà di automatizzare la ricezione degli attestati per i successivi dodici mesi consecutivi, senza necessità di rinnovare la richiesta ogni mese. Una volta configurata, la ricezione via PEC sarà continua e non richiederà interventi periodici.

I tempi di rilascio di questa funzionalità non sono ancora stati definiti. Il Messaggio n. 792/2026 e le istruzioni aggiornate sono disponibili sul portale INPS.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 10:13:00 +0000
Consumi Energia
Energia, la mappa dei rincari 2026: regioni e settori colpiti
Caro energia, la mappa dei rincari 2026: le regioni e i settori più colpiti Meta title: Caro energia 2026: quali settori e regioni pagano di più.

Se i rincari di gas ed elettricità registrati dopo l’attacco all’Iran dovessero stabilizzarsi su livelli strutturali, le imprese italiane si troverebbero a pagare quasi 10 miliardi di euro in più in bolletta nel 2026. È la stima dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha calcolato l’impatto scenario per scenario, regione per regione, settore per settore. Un dato che riguarda da vicino artigiani, PMI e imprese del terziario, già alle prese con costi energetici tra i più alti d’Europa.

Caro energia e gas: tutti i numeri in Italia

Le proiezioni della CGIA si basano su consumi stabili rispetto al 2024 e su un prezzo medio annuo dell’energia elettrica di 150 euro per MWh e del gas a 50 euro per MWh. Queste soglie riflettono i livelli raggiunti nei giorni successivi all’escalation militare: alla vigilia dell’attacco, il 27 febbraio, il gas scambiava a 32 euro/MWh e l’elettricità a 107,5 euro/MWh; nel giro di pochi giorni i valori sono saliti rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi assestarsi leggermente.

Lo scenario così costruito si tradurrebbe in un aggravio di 7,2 miliardi di euro per l’elettricità e di altri 2,6 miliardi per il gas, con una variazione complessiva del +13,5% rispetto al 2025. Il confronto con la crisi del 2022 — quando l’energia elettrica aveva toccato una media di 303 euro/MWh e il gas 123,5 euro — aiuta a inquadrare la gravità dello scenario attuale: i livelli sono ancora distanti da quei picchi, ma i margini delle imprese non si sono mai pienamente ripresi.

Le 5 regioni più colpite dai rincari

L’impatto non sarebbe uniforme sul territorio. Le regioni a maggiore densità produttiva e commerciale subirebbero i rincari più pesanti in valore assoluto:

  • la Lombardia registrerebbe l’aumento più alto, con quasi 2,3 miliardi di euro di costi aggiuntivi;
  • l’Emilia-Romagna seguirebbe con un incremento stimato di 1,2 miliardi;
  • il Veneto si collocherebbe al terzo posto con 1,1 miliardi di extracosto;
  • il Piemonte risulterebbe quarto per valore assoluto con 879 milioni, ma sarebbe la regione con la crescita percentuale più alta, pari a +13,8%;
  • la Toscana chiuderebbe la top 5 con un aumento di 670 milioni di euro.

Il Mezzogiorno, pur con valori assoluti inferiori, non sarebbe immune: la CGIA stima una crescita del +13,1% sui costi energetici delle imprese meridionali. Il Trentino-Alto Adige, grazie alla sua composizione produttiva, risulterebbe la regione meno esposta con un incremento stimato del +3,5%.

I settori più esposti sulle bollette elettriche

Sul fronte dell’elettricità, i comparti più vulnerabili sarebbero quelli con i consumi più intensi:

  • la metallurgia — acciaierie, fonderie, ferriere — accumulerebbe i rincari maggiori per unità produttiva;
  • il commercio — negozi, botteghe, centri commerciali — risentirebbe dell’aumento per la capillarità degli esercizi;
  • i servizi alla persona — lavanderie, parrucchieri, estetiste, cinema, teatri — subirebbero un colpo diretto sui costi fissi;
  • l’industria alimentare — pastifici, prosciuttifici, panifici, molini — pagherebbe rincari su processi produttivi continui ad alto consumo;
  • il settore alberghiero e della ristorazione sconterebbe l’aumento su macchinari, climatizzazione e cucine;
  • il trasporto e la logistica vedrebbero lievitare i costi di magazzino e dei depositi refrigerati;
  • la chimica risentirebbe in modo strutturale dell’incremento, per via dei processi elettrointensivi.

I comparti gasivori sotto pressione

Diversa la composizione del rischio per le imprese gasivore. Secondo la CGIA, i comparti più esposti sarebbero:

  • l’estrattivo — minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi — dipende dal gas per il riscaldamento dei processi di estrazione e lavorazione;
  • la lavorazione e conservazione degli alimenti — carni, pesce, frutta, oli e grassi — utilizza il gas intensivamente nelle fasi di cottura, essiccazione e pastorizzazione;
  • il tessile e l’abbigliamento avrebbero ripercussioni sulle fasi di tintura, finissaggio e trattamento delle fibre;
  • la lavorazione di legno, carta, ceramica e plastica dipende dal gas per forni, essiccatoi e presse;
  • la meccanica industriale sconterebbe i rincari su saldatura, trattamento termico e processi di forgiatura;
  • la cantieristica navale risulterebbe tra i comparti più a rischio per via delle lavorazioni dei metalli e dei trattamenti superficiali.

I distretti produttivi nel mirino

La mappa dei distretti più esposti ai rincari energetici attraversa trasversalmente il tessuto manifatturiero italiano. La CGIA segnala tra le realtà più vulnerabili il distretto della ceramica di Sassuolo, la metallurgia di Brescia e Lumezzane, il cartario di Lucca, la seta e il tessile di Como e la siderurgia di Taranto. A rischio anche il polo petrolchimico di Sarroch in Sardegna. Si tratta in larga parte di realtà che già risentono di un differenziale di prezzo rispetto alla media europea, con le quotazioni del PUN italiano strutturalmente più alte di quelle di Francia e Germania.

Le misure chieste dalla CGIA

La CGIA individua un doppio livello di intervento. Nel breve periodo, l’associazione chiede all’Unione Europea di accelerare il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica, per interrompere il meccanismo che trasmette automaticamente le tensioni sul gas alle bollette elettriche. Sul fronte nazionale, si invoca il ritorno a misure già sperimentate durante la crisi del 2022: bonus sociali rafforzati, taglio dell’IVA sull’energia e azzeramento degli oneri di sistema in bolletta.

Nel medio periodo, la CGIA propone una riforma strutturale della bolletta, spostando gli oneri di sistema dalla componente energetica alla fiscalità generale. L’obiettivo è ridurre il divario di prezzo che penalizza le imprese italiane rispetto ai concorrenti europei. Per le PMI che già scontano una pressione inflazionistica in risalita, l’indicazione è anche di valutare contratti a lungo termine con i fornitori e forme di acquisto aggregato tramite consorzi energetici, strumenti che possono garantire prezzi più stabili e ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati all’ingrosso.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 10:01:14 +0000
Incentivi Rinnovabili
Bando Parco Agrisolare 2026, domande dal 10 marzo su GSE
Aperto il Bando Parco Agrisolare 2026 del MASAF per installazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici agricoli ad uso produttivo: domande dal 10 marzo sul GSE. Contributi fino all’80%, beneficiari ammessi, priorità e scadenze.

Dalle ore 12 del 10 marzo 2026 si apre la finestra per presentare le domande al Bando Parco Agrisolare 2026, la misura PNRR da 789 milioni di euro destinata agli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici produttivi dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Dopo la pubblicazione dell’avviso MASAF e del regolamento operativo, il passaggio che conta ora è uno solo: l’accesso allo sportello GSE, da cui passa l’assegnazione delle risorse disponibili.

Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE fino alle ore 12 del 9 aprile 2026. La procedura resta a sportello in ordine cronologico, quindi la tempestività di invio pesa insieme alla correttezza formale della pratica. Per le imprese interessate, la giornata di apertura segna il momento in cui il bando smette di essere solo una misura annunciata e diventa una partita concreta sui fondi disponibili.

Facility Parco Agrisolare 2026, gli interventi finanziati

La misura è attuata dal decreto MASAF del 17 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, nell’ambito del PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 4. Con una dotazione di 789 milioni di euro sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, senza consumo di suolo. Nel quadro delle agevolazioni per l’agricoltura 2026, l’incentivo viene riconosciuto come contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili.

Accanto ai pannelli fotovoltaici risultano ammissibili anche alcuni interventi collegati sulla copertura e sugli impianti:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto dalle coperture;
  • isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto;
  • installazione di sistemi di accumulo dell’energia;
  • dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità aziendale.

Restano invece esclusi gli impianti a terra e il potenziamento di sezioni già esistenti finanziate con precedenti bandi Agrisolare. Se i lavori relativi a un progetto già ammesso sono stati avviati, l’accesso alla Facility non è consentito. In assenza di avvio dei lavori, la rinuncia al vecchio incentivo è possibile, ma comporta il collocamento in coda nella graduatoria di priorità.

Chi può presentare domanda

La platea dei beneficiari comprende soggetti che operano stabilmente nella filiera primaria e nella trasformazione. Possono accedere ai finanziamenti:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali;
  • cooperative agricole che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;
  • consorzi di cooperative agricole.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari inferiore a 7.000 euro annui, con l’eccezione dei soccidari che abbiano un contratto di valore superiore a tale soglia. Il beneficiario deve inoltre dimostrare la disponibilità del fabbricato oggetto dell’intervento.

Contributi e risorse per le quattro linee

I 789 milioni di euro sono distribuiti su quattro linee di finanziamento, con una quota del 40% riservata al Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Linea Dotazione e intensità del contributo
1A produzione agricola primaria con autoconsumo
Risorse: 473 milioni di euro.
Contributo massimo: fino all’80%.
2A trasformazione di prodotti agricoli
Risorse: 150 milioni di euro.
Contributo massimo: 80% fino a 200 kWp, 65% tra 200 e 500 kWp, 50% tra 500 e 1.000 kWp.
3A trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli
Risorse: 10 milioni di euro.
Contributo massimo: 30%.
4A produzione agricola primaria senza vincolo di autoconsumo
Risorse: 140 milioni di euro.
Contributo massimo: 30%.

Per i soggetti ammessi è prevista anche la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 30% del contributo, previa presentazione di idonea garanzia. Il provvedimento di concessione viene emesso dal Ministero entro 30 giorni dall’approvazione della domanda da parte del GSE.

Priorità e criteri di assegnazione

A parità di data di presentazione, il bando applica criteri di priorità che possono incidere sull’ordine di accesso alle risorse:

  • progetti non ammessi a finanziamento nei precedenti avvisi Parco Agrisolare, oppure ammessi con successiva rinuncia formalizzata;
  • progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, fino al raggiungimento del 40% delle risorse per ciascuna Tabella;
  • progetti presentati da soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • progetti che rispettano criteri tecnici di efficienza, con preferenza per moduli fotovoltaici di produttori iscritti al Registro ENEA in Categoria B o C.

Domande aperte fino al 9 aprile

I progetti ammessi devono essere completati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo proroga motivata concessa dal GSE. In ogni caso, la rendicontazione finale deve avvenire entro il 31 dicembre 2028, mentre le risorse devono risultare impegnate entro il 30 giugno 2026 in coerenza con il calendario del PNRR.

Per le aziende agricole che stanno valutando investimenti su energia, fisco e innovazione, la misura si colloca tra le principali agevolazioni per l’agricoltura attive nel 2026. Sullo sfondo restano anche i precedenti incentivi Parco Agrisolare, utili per distinguere il nuovo sportello dalle finestre già aperte negli anni scorsi.


Data articolo: Tue, 10 Mar 2026 09:55:53 +0000

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