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L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha smesso di trattare il caldo eccessivo come un imprevisto di stagione indicando alle aziende i fattori da accertare durante l’estate, a partire dalla presenza del rischio da stress termico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per il datore di lavoro che quel rischio non lo ha valutato, la contravvenzione arriva a 9.112,57 euro di sanzione, con l’alternativa dell’arresto da tre a sei mesi.
In sintesi:
La Nota INL elenca sette elementi di accertamento che il personale ispettivo deve toccare durante gli accessi estivi. Non è un elenco indicativo: è la griglia con cui gli ispettorati territoriali costruiranno il verbale. Le verifiche riguardano:
La nota indirizza l’attenzione ispettiva su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività di consegna a domicilio, con esplicito riferimento ai rider. In questi comparti il documento chiede al personale ispettivo di «considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro», prima ancora degli altri profili di regolarità . Il criterio di selezione è l’esposizione non occasionale all’aperto, che la precedente prassi ispettiva aveva già associato a un aumento del rischio infortunistico.
Il primo controllo è documentale e riguarda il documento di valutazione dei rischi, che deve contenere una valutazione specifica dello stress termico ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il riferimento non è generico: il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, che ha recepito il Protocollo quadro firmato il 2 luglio 2025, richiama l’art. 28 sull’oggetto della valutazione e l’art. 180 in materia di microclima, imponendo l’aggiornamento del documento ai sensi dell’art. 29. Il passaggio che la nota INL sottolinea è il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata, che sposta il caldo dalla gestione a vista alla programmazione ordinaria della prevenzione.
Sul piano organizzativo l’ispettore verifica l’attuazione effettiva delle misure previste dal datore di lavoro, non la loro presenza sulla carta. Contano l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la rotazione fra gli addetti. A questo livello le misure aziendali si sovrappongono ai divieti disposti dalle Regioni con le ordinanze contingibili e urgenti, che in diverse aree del Paese fermano le attività all’aperto nelle ore centrali: il datore di lavoro deve rispettare entrambi i piani, perché l’ordinanza regionale non assorbe l’obbligo di prevenzione e l’obbligo di prevenzione non copre la violazione dell’ordinanza.
Il secondo blocco di verifiche riguarda le dotazioni e le persone. Nei cantieri e nei campi va accertata la disponibilità di acqua fresca e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, che d’estate significano indumenti leggeri, traspiranti e coprenti oltre alla protezione del capo. Sul fronte formativo l’ispettore chiede prova che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. La sorveglianza sanitaria deve essere mirata: il medico competente va coinvolto nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori fragili o maggiormente esposti. Chiude il quadro la consultazione dell’RLS o dell’RLST sulla valutazione dei rischi, che la nota indica come oggetto autonomo di accertamento.
La nota non introduce nuove sanzioni perché non potrebbe: indirizza la vigilanza verso fattispecie già previste dal Testo unico sulla sicurezza. Il risultato pratico è che i sette punti di verifica corrispondono ad altrettante contestazioni possibili, con gli importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023.
| Violazione accertabile | Norma e sanzione |
|---|---|
| Omessa valutazione del rischio da stress termico | Art. 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro |
| Documento di valutazione privo degli elementi essenziali | Art. 55, comma 3, ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
| Mancata informazione e formazione dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro |
| Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale | Art. 55, comma 5, lettera d), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro |
| Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera e), ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
Due aggravamenti meritano attenzione. Sulla formazione, gli importi raddoppiano quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: in un cantiere con dodici addetti non formati sul colpo di calore il massimo edittale supera i 22.000 euro. Sull’omessa valutazione, l’art. 55, comma 2 innalza la pena detentiva da quattro a otto mesi nelle attività del Titolo IV con compresenza di più imprese e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno, ipotesi tutt’altro che teorica nei cantieri di media dimensione.
Le contravvenzioni in materia di sicurezza seguono il meccanismo degli articoli 20-24 del D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D.Lgs. 81/2008: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, e se il datore di lavoro adempie viene ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, con conseguente estinzione del reato.
Tradotto in cifre sulle fattispecie più probabili in un controllo estivo, l’importo da versare dopo la regolarizzazione vale 2.278,14 euro per l’omessa valutazione del rischio calore, 1.850,99 euro per la formazione mancata, 1.738,50 euro per i DPI non forniti e 1.423,84 euro sia per il documento incompleto sia per la mancata consultazione dell’RLS.
È la differenza fra una segnalazione all’autorità giudiziaria e una pratica chiusa in azienda, e dipende interamente dalla rapidità con cui si integra il documento e si documenta la formazione.
Sul fronte del sostegno al reddito l’art. 6 del decreto legge 26 giugno 2026 n. 107, in vigore dal 27 giugno, ha introdotto misure temporanee per gli eventi oggettivamente non evitabili con condizioni di accesso più favorevoli per edilizia, lavorazioni lapidee, escavazioni e comparto agricolo, valide fino al 31 dicembre 2026. Le istruzioni applicative sono arrivate con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026.
La Nota INL richiama quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023: il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza. L’obbligo di intervento grava in modo analogo sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, quando rileva condizioni di pericolo durante la propria attività di vigilanza. La sospensione decisa dal responsabile della sicurezza apre l’accesso agli ammortizzatori sociali, senza che l’impresa debba dimostrare il superamento di una soglia di temperatura.
La Nota INL chiude invitando gli uffici territoriali a promuovere presso le imprese l’uso degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL con il CNR, e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo. La piattaforma fornisce previsioni di stress climatico occupazionale su profili standard di lavoratore per fasce orarie, che consentono di programmare le lavorazioni prima della giornata critica anziché sospenderle a metà mattina. Per una mappatura più fine restano il riferimento le linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, con approfondimenti dedicati alle lavorazioni all’aperto e al comparto edile.
L’INPS ha sciolto il primo nodo contributivo aperto dall’avvio della adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti del settore privato. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 la Direzione Centrale Entrate spiega ai datori di lavoro come gestire le quote di trattamento di fine rapporto maturate nei sessanta giorni in cui il lavoratore di prima assunzione può ancora scegliere dove far confluire il proprio TFR.
In sintesi:
Le somme accantonate tra l’assunzione e la scelta del lavoratore sono competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva. La ragione è che, in quella finestra, la destinazione del TFR non è ancora definita: le quote possono finire alla previdenza complementare oppure, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, al Fondo di Tesoreria INPS quando ricorrono i presupposti dimensionali. Nel messaggio si legge che tali quote «assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva».
Il datore di lavoro non versa quindi nulla nel corso dei sessanta giorni. L’obbligo di versamento alla forma pensionistica di destinazione sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur producendo effetti fin dalla data di prima assunzione, come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Per assolvere l’obbligo contributivo si utilizza il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, con il significato di «Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199». Nel flusso Uniemens il codice va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso.
Il rispetto del termine esclude sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Se invece le quote arretrate sono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, la regolarizzazione richiede il codice CF02, con valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione. La differenza fra le due ipotesi ricade interamente sul costo del lavoro, perché nella seconda l’onere aggiuntivo grava sull’impresa.
Il mese utile per la regolarizzazione decorre dal perfezionamento della scelta del lavoratore, non dalla scadenza fissa dei sessanta giorni. La distinzione ha effetti pratici immediati: chi rinuncia all’adesione automatica il ventesimo giorno perfeziona la scelta in quel momento e comprime il termine a carico del datore, che deve regolarizzare già nel mese successivo. Solo quando il lavoratore non manifesta alcuna volontà il perfezionamento coincide con la scadenza dei sessanta giorni.
| Lavoratore di prima assunzione | Entro quando regolarizzare le quote arretrate |
|---|---|
| Nessuna manifestazione di volontà nei 60 giorni, adesione automatica confermata | Mese successivo alla scadenza dei 60 giorni |
| Rinuncia espressa all’adesione automatica nelle prime settimane | Mese successivo a quello della rinuncia |
| Conferimento esplicito a un fondo pensione diverso da quello di categoria | Mese successivo a quello della comunicazione |
| Scelta comunicata a ridosso del 60° giorno | Mese successivo a quello della comunicazione |
Un esempio chiarisce il meccanismo. Per un’assunzione con decorrenza 1° luglio 2026 i sessanta giorni maturano a fine agosto: in assenza di scelta l’azienda regolarizza a settembre, recuperando i ratei di luglio e agosto con il codice CF05. Se lo stesso lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine si sposta ad agosto e chi attende settembre incorre nel regime del CF02. Per quantificare l’importo dei ratei coinvolti è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima l’accantonamento mensile a partire dalla retribuzione utile.
La data del perfezionamento va documentata. Il modulo ministeriale di scelta, controfirmato dal datore e consegnato in copia al lavoratore, è l’unico riscontro che consente di dimostrare quando la volontà è stata manifestata e, di conseguenza, la tempestività della denuncia contributiva.
Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 precisano che, esercitata l’opzione per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando continua a essere disciplinato da quella norma fin dalla data di assunzione, ferma l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 199/2025.
Le nuove soglie del Fondo di Tesoreria si calcolano sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente e seguono un percorso decrescente: almeno 60 dipendenti nel biennio 2026-2027; almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031; almeno 40 dipendenti dal 2032. Sotto soglia il trattamento di fine rapporto rimane accantonato in azienda.
Il codice CF05 copre due adempimenti che non vanno confusi. Il primo riguarda i datori entrati nell’obbligo di Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 per effetto delle nuove soglie, con recupero delle competenze da gennaio a giugno e termine fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Il secondo, oggetto del messaggio n. 2325/2026, riguarda le quote dei lavoratori di prima assunzione maturate nella finestra dei sessanta giorni.
Le due fattispecie hanno platea, periodo di riferimento e termine differenti. Un’azienda sopra soglia che abbia assunto dopo il 30 giugno può trovarsi a gestirle entrambe nello stesso anno, con flussi Uniemens da tenere separati per non sovrapporre gli arretrati del primo semestre a quelli generati dalla scelta del neoassunto.
Il lavoratore di prima assunzione dispone di sessanta giorni dalla data di assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella di categoria oppure mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 aggiunge che tale scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in un secondo momento il TFR maturando a un fondo prescelto.
Di contro, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 252/2005: chi aderisce, anche per effetto dell’automatismo, non può riportare le quote in azienda. Chi mantiene il TFR in azienda o lo lascia confluire nel Fondo di Tesoreria conserva invece la facoltà di aderire più avanti.
Restano fuori dal meccanismo di rinuncia i lavoratori non di prima assunzione. Per loro l’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che il datore fornisca informativa sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, con applicazione dell’adesione automatica in caso di silenzio. La facoltà di rinuncia riconosciuta dal comma 7-quater non è richiamata per questa platea.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato i parametri economici del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2026/2027. Due decreti MUR alzano dell’1,4% sia gli importi minimi delle borse di studio sia i tetti di ISEE e ISPE che aprono l’accesso ai benefici. L’adeguamento arriva nell’anno in cui le regole di calcolo dell’indicatore sono cambiate per altre prestazioni, con un effetto che molti nuclei familiari danno per scontato anche qui.
In sintesi:
Gli importi minimi garantiti su tutto il territorio nazionale sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 175/2026 e variano secondo la condizione abitativa dello studente rispetto alla sede del corso.
| Categoria di studente | Importo minimo 2026/2027 |
|---|---|
| Fuori sede | 7.171,11 euro |
| Pendolare | 4.190,71 euro |
| In sede | 2.890,16 euro |
Il confronto con i valori del d.d. n. 181 del 28 febbraio 2025, richiamato nelle premesse del nuovo decreto, misura l’entità dell’adeguamento: la borsa per studenti fuori sede guadagna 99,01 euro rispetto ai 7.072,10 euro dell’anno accademico 2025/2026, quella per i pendolari 57,86 euro, quella per chi studia nel comune di residenza 39,90 euro. Su una borsa da fuori sede l’incremento vale poco più di otto euro al mese.
La distinzione tra le tre categorie dipende dalla distanza tra il comune di residenza e la sede del corso, e dalla presenza di un alloggio a titolo oneroso per un periodo minimo che ciascun bando regionale specifica. Chi cambia condizione abitativa in corso d’anno deve verificare le regole dell’ente erogatore, perché il passaggio da pendolare a fuori sede incide sull’importo per una quota superiore a qualsiasi rivalutazione annuale.
I requisiti economici di accesso sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 176/2026 e vanno soddisfatti entrambi: il superamento anche di uno solo dei due indicatori esclude dal beneficio.
| Indicatore | Limite massimo 2026/2027 |
|---|---|
| ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente | 28.339,88 euro |
| ISPE, Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | 61.608,48 euro |
Rispetto ai limiti del d.d. n. 180 del 28 febbraio 2025, il tetto ISEE sale di 391,28 euro e quello ISPE di 850,61 euro. L’ampliamento della platea che ne deriva è quindi contenuto e riguarda solo i nuclei che si trovavano appena sopra la vecchia soglia.
L’ISPE misura la ricchezza patrimoniale del nucleo e si ottiene dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale per il parametro della scala di equivalenza. Un nucleo con reddito basso e patrimonio immobiliare rilevante può quindi rientrare nel limite ISEE e superare quello ISPE, con esclusione dal beneficio. Il calcolo ISEE di PMI.it permette di stimare entrambi gli indicatori inserendo redditi e patrimoni al 31 dicembre 2024, che sono i dati rilevanti per la DSU presentata nel 2026.
L’aggiornamento annuale dei due parametri discende dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, che all’articolo 3, comma 10, impone l’adeguamento degli importi minimi delle borse e all’articolo 4, comma 3, quello dei limiti ISEE e ISPE, in entrambi i casi con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente. Per il 2025 quella variazione è stata pari a +1,4%.
Alle spalle del D.M. 1320/2021 stanno il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che agli articoli 7 e 8 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, sull’uniformità di trattamento. I testi integrali dei due provvedimenti sono consultabili sul sito del Ministero: il decreto sugli importi minimi e quello sui limiti ISEE e ISPE.
Il diritto allo studio universitario adotta l’ISEE ordinario. Le agevolazioni previste dall’ISEE d inclusione (franchigia aumentata sulla prima casa e le maggiorazioni sulla scala di equivalenza) si limitano ad Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro, Assegno Unico, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.
Vale invece per tutte le prestazioni, borse comprese, l’esclusione dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare, che nelle DSU precompilate opera in automatico. Per i nuclei che detengono risparmio in queste forme l’effetto sull’ISEE è più sensibile dei 391,28 euro guadagnati dall’innalzamento della soglia. Le novità trovano posto nel modello della DSU per l’ISEE 2026.
I decreti ministeriali fissano un minimo sugli importi minimi nazionali e un tetto sui requisiti economici, mentre i parametri applicati alla singola domanda arrivano dagli enti regionali per il diritto allo studio. Le Regioni hanno la facoltà di riconoscere borse di importo superiore al minimo ministeriale e di fissare limiti ISEE più bassi del tetto nazionale, in funzione delle risorse a disposizione.
La conseguenza è che, anche rientrando nel tetto nazionale di 28.339,88 euro, non è garantito l’accesso al beneficio nella propria regione; l’importo effettivamente incassato può superare il minimo indicato dal decreto.
L’unico riferimento è il bando dell’ente regionale competente per l’ateneo scelto, pubblicato in genere tra maggio e luglio con scadenze concentrate tra agosto e settembre. A questo si aggiunge il vincolo dei requisiti di merito, che per gli iscritti ad anni successivi al primo si misurano in crediti acquisiti entro una data fissata da ciascun bando.
Sul fronte fiscale, la borsa erogata dagli enti regionali per il diritto allo studio è esente da IRPEF in forza delle specifiche disposizioni di legge che la escludono dall’imponibile, a differenza delle borse erogate da soggetti privati. L’esenzione lascia comunque aperta per la famiglia la possibilità di fruire delle detrazioni per le spese universitarie, quando lo studente è fiscalmente a carico.
Il concordato semplificato può essere utilizzato soltanto dopo una composizione negoziata condotta secondo correttezza e buona fede, quando le soluzioni di risanamento e gli accordi con i creditori risultano impraticabili. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce i controlli che precedono l’omologa di questa procedura liquidatoria senza voto, inserita tra gli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
La domanda di concordato semplificato deve essere depositata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, ai sensi dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 14/2019.
L’accesso richiede tre condizioni cumulative:
Il Correttivo-ter consente di presentare anche una domanda con riserva. Il deposito successivo della proposta e del piano deve comunque avvenire entro i medesimi 60 giorni, poiché la riserva non prolunga il termine decadenziale.
La composizione negoziata deve contenere un confronto effettivo con i creditori, basato su dati completi, proposte valutabili e tempi adeguati per formulare osservazioni o controproposte.
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha escluso l’accesso quando la relazione dell’esperto non dimostra un’interlocuzione fondata su informazioni complete. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 settembre 2025, ha ricondotto la buona fede alla disponibilità a discutere e riformulare le proposte.
La relazione finale dovrebbe documentare:
Il coinvolgimento può essere limitato ai creditori destinati a subire una riduzione o altri effetti sfavorevoli. La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 28 marzo 2024, ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati al pagamento integrale.
La combinazione tra qualità delle trattative, contenuto del piano e rispetto dei termini determina il rischio di inammissibilità :
| Situazione | Accesso | Motivazione |
|---|---|---|
| proposte complete, confronto effettivo, alternative fallite e ricorso entro 60 giorni | compatibile | sono documentati correttezza, buona fede e carattere residuale della procedura |
| piano liquidatorio predisposto fin dall’avvio della composizione negoziata | alto rischio di inammissibilità | la composizione risulta usata come accesso programmato alla liquidazione semplificata |
| mancato coinvolgimento dei creditori destinati al pagamento integrale | compatibile | i creditori esclusi non subiscono effetti sfavorevoli dal piano negoziato |
| informazioni incomplete, assenza di proposte valutabili o tempi insufficienti | incompatibile | manca la prova di trattative sostanziali condotte secondo buona fede |
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale destinata alla cessione dei beni. Coinvolge l’intero patrimonio del debitore e l’intero ceto creditorio, con applicazione delle regole del concorso e dell’ordine delle prelazioni.
Una prosecuzione temporanea dell’attività è ammessa soltanto quando serve a preservare il valore dell’azienda in vista della vendita. Il Tribunale di Milano, con decreto del 12 aprile 2025, e la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 5 febbraio 2025, hanno escluso un piano fondato sulla continuità diretta quale obiettivo principale.
Rispetto al concordato preventivo liquidatorio, la procedura presenta alcune differenze:
Il carattere semplificato viene compensato dal controllo giudiziale concentrato nell’omologazione e dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione.
Il tribunale omologa il concordato soltanto dopo aver verificato cinque condizioni previste dall’articolo 25-sexies:
Tra il termine assegnato all’ausiliario per il deposito del parere e l’udienza di omologazione devono intercorrere almeno 45 giorni. I creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione entro dieci giorni prima dell’udienza.
Ogni creditore deve ricevere un vantaggio riconoscibile rispetto allo scenario liquidatorio, anche quando il piano non prevede un pagamento monetario rilevante.
L’utilità può derivare dalla conservazione di un rapporto di fornitura o di lavoro attraverso la cessione dell’azienda, oppure da un diverso beneficio collegato alla continuità indiretta. Il vantaggio deve essere riferibile alla posizione del singolo creditore e risultare dal piano.
Il recupero dell’IVA sul credito rimasto insoluto non costituisce da solo un’utilità , poiché lo stesso effetto fiscale si produrrebbe nella liquidazione giudiziale. La Cassazione, con sentenza n. 624/2026 del 12 gennaio 2026, ha inoltre escluso che la sola maggiore rapidità della procedura sia sufficiente per i creditori chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione.
Il valore prodotto dalla vendita dell’azienda oltre il ricavato stimato nella liquidazione è soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione.
La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 23 settembre 2025, ha escluso che tale surplus possa essere distribuito secondo la priorità relativa prevista per il concordato in continuità oppure qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.
La finanza esterna autentica deve provenire da risorse nuove ed estranee al patrimonio del debitore. La Cassazione, con sentenza n. 620/2026 del 12 gennaio 2026, ha escluso da questa categoria la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati.
L’omologazione rende inesigibile nei confronti del debitore la quota falcidiata dei crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso. I diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso conservano efficacia.
La risoluzione può essere chiesta in presenza di un inadempimento di rilievo entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato. La domanda è esclusa quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le regole generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza continuano quindi a tutelare creditori e terzi anche dopo l’omologa della proposta liquidatoria.
Dal 13 ottobre 2026 cambierà il modo in cui Airbnb applica le proprie commissioni sugli affitti brevi. Oggi il costo viene diviso tra chi mette in affitto la casa e chi prenota; con il nuovo sistema, invece, sarà addebitato quasi interamente all’host. Per il proprietario questo significa scegliere se guadagnare meno oppure aumentare il prezzo dell’alloggio. Per il turista, quindi, il conto finale potrebbe rimanere simile a quello attuale oppure salire, soprattutto nei casi in cui l’host decida di recuperare anche tasse e costi aggiuntivi.
In sintesi:
Dal 13 ottobre 2026 la commissione Airbnb del 15,5% sarà applicata agli host europei che utilizzano ancora il sistema con costi divisi tra proprietario e ospite. La trattenuta sarà calcolata sul prezzo dell’alloggio e sugli eventuali supplementi inseriti nella prenotazione.
Il cambiamento riguarda soprattutto i proprietari che gestiscono direttamente una casa vacanza. Molti host professionali che utilizzano software gestionali o channel manager sono già stati trasferiti al sistema con commissione unica.
Per verificare se e quando cambierà la propria tariffa, occorre controllare la comunicazione ricevuta da Airbnb e la percentuale indicata nella sezione dedicata ai guadagni dell’host. Le prenotazioni confermate prima della modifica manterranno le condizioni applicate al momento dell’acquisto.
Il passaggio dal 3% al 15,5% equivale a un aumento del 416,7% della commissione pagata dall’host. Questa percentuale non corrisponde però all’aumento del prezzo per chi prenota, perché con il nuovo sistema scompare la commissione separata aggiunta al conto del turista.
Oggi, su una tariffa di 100 euro, il proprietario riceve circa 97 euro e il turista può pagare complessivamente circa 115 euro. Con la nuova commissione, lasciando il prezzo a 100 euro, l’host riceverebbe 84,50 euro e il viaggiatore pagherebbe 100 euro.
Portando la tariffa a circa 115 euro, l’host tornerebbe a incassare quasi 97 euro e il prezzo finale della prenotazione sarebbe vicino a quello già sostenuto dal turista. Gli eventuali rincari dipenderanno quindi dalle scelte del proprietario e dai costi fiscali che cercherà di recuperare.
Il confronto ufficiale mostra che il nuovo sistema può ridurre il payout dell’host oppure modificare la composizione del prezzo, senza produrre automaticamente un rincaro della stessa entità per il turista.
| Scenario e prezzo impostato | Costo ospite | Payout host |
|---|---|---|
| Commissione ripartita – 100 euro | 115 euro circa | 97 euro |
| Commissione unica senza adeguamento – 100 euro | 100 euro | 84,50 euro |
| Commissione unica con adeguamento – 115 euro | 115 euro | Circa 97 euro |
Gli importi della tabella riprendono l’esempio semplificato di Airbnb e non comprendono IVA, imposte sul reddito, pulizie o altri costi. La commissione viene applicata anche alle somme richieste dall’host per pulizie, animali domestici, ospiti aggiuntivi e altri servizi compresi nel subtotale.
Con una tariffa invariata a 100 euro, il payout prima delle imposte scende da 97 a 84,50 euro. La riduzione rispetto al precedente incasso è pari a circa il 12,9%, calcolata sulla somma che il proprietario riceveva dalla piattaforma.
Per un host che realizza 20.000 euro annui di prenotazioni al prezzo pubblicato, il costo nominale della piattaforma salirebbe indicativamente da 600 a 3.100 euro, prima dell’eventuale IVA. Il confronto considera soltanto la quota trattenuta all’host e non il costo precedentemente sostenuto dagli ospiti.
L’host può assorbire la differenza, accettando un margine inferiore, oppure modificare prezzi e costi accessori. Airbnb ha predisposto uno strumento che consente di applicare un adeguamento unico ai listini, compresi prezzi personalizzati, fine settimana, pulizie e supplementi.
Per i clienti italiani i costi del servizio Airbnb sono soggetti a IVA al 22%. Un host privato privo di partita IVA non può recuperare l’imposta, che diventa quindi una componente effettiva del costo della piattaforma.
Applicando il 22% alla commissione nominale del 15,5%, l’incidenza teorica complessiva raggiunge il 18,91% del subtotale. Sulla precedente commissione del 3%, lo stesso calcolo produceva un costo del 3,66%.
Airbnb precisa che il costo mostrato nell’account include l’IVA quando applicabile. Prima di utilizzare percentuali standard occorre quindi verificare la fattura emessa dalla piattaforma, lo status fiscale dell’host e l’importo effettivamente trattenuto.
La cedolare secca sugli affitti brevi viene calcolata sul corrispettivo lordo stabilito per la locazione. La commissione pagata ad Airbnb e la relativa IVA non riducono l’imponibile del proprietario.
Nel 2026 l’aliquota del 21% può essere scelta per una sola unità immobiliare, mentre sul secondo immobile si applica il 26%. Dal terzo immobile destinato agli affitti brevi scatta la presunzione di attività imprenditoriale. Le regole complete sono riepilogate nell’approfondimento sulla cedolare secca sugli affitti.
La simulazione seguente parte da una vecchia tariffa di 100 euro e considera commissione con IVA al 22%, cedolare sull’intero prezzo e assenza di altri costi:
| Regime fiscale | Netto precedente | Netto con prezzo invariato | Nuovo prezzo per conservare il netto |
|---|---|---|---|
| Cedolare secca al 21% | 75,34 euro | 60,09 euro | 125,38 euro |
| Cedolare secca al 26% | 70,34 euro | 55,09 euro | 127,68 euro |
Il prezzo necessario per conservare il netto dopo imposte aumenta quindi del 25,38% con cedolare al 21% e del 27,68% con cedolare al 26% rispetto alla vecchia tariffa pubblicata di 100 euro.
Il confronto corretto per il turista parte però dai circa 115 euro che già pagava includendo la commissione dell’ospite. Rispetto a quel costo finale, i nuovi prezzi di 125,38 e 127,68 euro corrispondono a un aumento indicativo di circa 9% e 11%, sulla base dell’esempio Airbnb.
Quando l’host porta la tariffa da 100 a 115 euro per recuperare il payout, la base della tassazione sulla locazione sale da 100 a 115 euro. La quota incorporata nel prezzo per coprire il costo di Airbnb viene quindi tassata insieme al canone.
Airbnb applica agli host non professionali italiani una ritenuta del 21% sull’importo lordo, prima di sottrarre commissioni, IVA, spese dell’host ed eventuale compenso del co-host. Per il secondo immobile assoggettato al 26%, la differenza viene regolata nella dichiarazione dei redditi.
I dati delle prenotazioni, i compensi comunicati dalle piattaforme e le presenze registrate tramite Alloggiati Web consentono inoltre al Fisco di confrontare canoni dichiarati, soggiorni e ritenute. La modifica dei listini deve quindi trovare corrispondenza nella documentazione fiscale e nella rendicontazione della piattaforma.
Un aumento del canone lordo può incidere anche sul reddito utilizzato per calcolare alcune detrazioni. Il reddito assoggettato a cedolare secca è escluso dall’imponibile IRPEF, mentre viene considerato per determinare carichi familiari e detrazioni collegate ai redditi di lavoro dipendente o pensione.
L’effetto si produce soltanto se il proprietario aumenta effettivamente il prezzo e il reddito da locazione. Lasciando invariata la tariffa, il reddito imponibile rimane uguale e si riduce la somma incassata dopo la commissione. I criteri sono approfonditi nella risposta sull’impatto della cedolare secca sulle detrazioni.
Prima della transizione ogni host dovrebbe ricostruire il netto reale per prenotazione, evitando di applicare automaticamente la stessa percentuale a immobili, periodi e mercati con domanda differente.
Per chi mette in affitto online una casa vacanze le verifiche riguardano:
Il passaggio alla commissione unica non determina un aumento automatico del costo per il turista. Nell’esempio pubblicato da Airbnb, il prezzo finale rimane vicino a 115 euro perché la vecchia commissione dell’ospite viene incorporata nella tariffa dell’host.
Gli aumenti effettivi dipenderanno dalla scelta del proprietario di recuperare anche IVA, maggiore base imponibile, spese di gestione e margine precedente. La domanda turistica e la concorrenza locale possono impedire il trasferimento integrale dei costi, lasciando una parte della riduzione a carico dell’host.
Non esistono invece elementi sufficienti per attribuire alla modifica un rialzo generalizzato dei prezzi di hotel, residence e dell’intero comparto ricettivo. Una conseguenza di questa portata richiederebbe dati successivi alla transizione su tariffe, occupazione e comportamento dei viaggiatori.
Il noleggio auto dell’estate 2026 viaggia per la prima volta più a batteria che a benzina. L’Osservatorio Drivalia, presentato il 14 luglio, ha analizzato oltre 50.000 prenotazioni di noleggio a breve termine per il trimestre giugno-agosto e certifica il sorpasso delle motorizzazioni elettrificate, che assorbono il 54% delle scelte contro il 46% dei motori termici. Insieme alle alimentazioni cambiano anche i comportamenti di acquisto: si prenota con un mese di anticipo e si tiene l’auto più a lungo.
In sintesi:
Le auto elettrificate rappresentano il 54% dei noleggi estivi rilevati dall’Osservatorio Drivalia, contro il 46% delle motorizzazioni termiche a benzina e diesel. A guidare il sorpasso sono le ibride, che salgono al 44% delle scelte complessive guadagnando due punti sul 42% dell’estate 2025, mentre le elettriche pure si confermano al 10%. Il termico perde due punti in dodici mesi, scendendo dal 48% al 46%.
Il sorpasso è trainato quasi interamente dal full hybrid, che per l’utente si comporta come un’auto a benzina e non impone alcun cambio di abitudini. La quota delle elettriche a noleggio è invece immobile da un anno, e la ragione emerge dai costi di utilizzo più che dalle preferenze dichiarate.
L’anticipo medio di prenotazione sale a 31 giorni, sette in più rispetto ai 24 dell’estate 2025, e la durata media del noleggio passa da 8 a 9 giorni. Il last minute arretra e si consolida un comportamento di pianificazione: si blocca prima la tariffa e si concentra il budget in un unico soggiorno più lungo, invece di frazionarlo in più viaggi brevi.
Un trend in controtendenza rispetto al mercato complessivo. Secondo il 25° Rapporto ANIASA presentato a maggio 2026, nel 2025 la durata media dei contratti di noleggio a breve termine si è ridotta e nel primo trimestre 2026 i giorni di noleggio venduti sono calati del 3%.
La differenza si spiega con la natura del campione: quello dell’Osservatorio è il segmento turistico estivo, dove il soggiorno lungo è la norma, mentre il dato ANIASA aggrega anche il noleggio urbano e di servizio.
Per un turista che noleggia nove giorni e percorre circa 1.000 chilometri fra Sicilia o Sardegna, la spesa energetica oscilla tra 90 e 145 euro a seconda dell’alimentazione e, nel caso dell’elettrico, del tipo di colonnina utilizzata. Chi noleggia non ha una presa domestica: ogni chilowattora si paga a tariffa pubblica, e questo ribalta i confronti costruiti sul costo della ricarica di casa.
Le stime che seguono usano un consumo di 6,5 litri ogni 100 chilometri per una benzina di segmento B, 4,8 litri per una full hybrid e 17 chilowattora per una elettrica compatta. Il prezzo del carburante è quello dei prezzi medi dei carburanti rilevati dal MIMIT l’11 luglio 2026, con benzina self a 1,877 euro al litro sulla rete ordinaria. Le tariffe di ricarica sono quelle pay-per-use correnti, 0,65 euro al chilowattora in corrente alternata e 0,85 euro in corrente continua.
| Scenario su 1.000 km in 9 giorni | Spesa per carburante o energia |
|---|---|
| benzina, 6,5 l/100 km | 122 euro |
| full hybrid, 4,8 l/100 km | 90 euro |
| elettrica, ricarica lenta AC a 0,65 euro/kWh | 111 euro |
| elettrica, mix 70% AC e 30% DC | 121 euro |
| elettrica, sola ricarica fast DC a 0,85 euro/kWh | 145 euro |
Il quadro spiega il 44% delle ibride e il 10% fermo delle elettriche. L’ibrido taglia circa un terzo della spesa rispetto alla benzina senza chiedere nulla in cambio. L’elettrico batte il termico solo a chi organizza le ricariche in corrente alternata durante le soste lunghe, in struttura ricettiva o in parcheggio, e lo perde nettamente se si affida alle colonnine rapide di passaggio, dove il pieno costa più di un pieno di benzina.
La differenza tra il migliore e il peggiore scenario elettrico vale 34 euro su una sola settimana di vacanza, quanto un giorno di noleggio.
Il 61% delle prenotazioni estive arriva dall’estero. L’Italia si ferma al 38% del totale, la Germania è il primo mercato straniero con il 26%, seguita da Stati Uniti al 17% e Francia al 15%. Il noleggio estivo è quindi un servizio a domanda prevalentemente inbound, agganciato ai flussi aeroportuali più che alla mobilità interna.
La geografia della domanda conferma il baricentro meridionale: la Sicilia concentra il 16,9% delle prenotazioni totali, la Sardegna il 15,8% e la Puglia il 14,5%. Sul sotto-segmento di chi sceglie vetture a batteria o plug-in la classifica si ribalta, con la Sardegna prima al 19,2% davanti a Sicilia e Puglia appaiate al 16,2%. Sono i territori dove l’auto è indispensabile e dove la rete di ricarica pesa di più sull’esperienza del cliente, perché una colonnina occupata o fuori servizio non si aggira come un distributore chiuso.
Per le società di noleggio l’allungamento della durata media alza il valore del singolo contratto proprio mentre la flotta si accorcia. Incrociando i 9 giorni medi dell’Osservatorio con il ricavo medio giornaliero di 43,2 euro rilevato da ANIASA per il 2025, il ticket di un noleggio estivo si colloca intorno ai 389 euro, contro i 319 euro di fatturato medio per noleggio dell’intero 2025. Nello stesso periodo la flotta del breve termine si è ridotta del 2,5% e i giorni di noleggio venduti sono calati del 3%: meno auto disponibili e contratti più lunghi si traducono in tensione sulle disponibilità di agosto e in tariffe dinamiche più aggressive per chi prenota tardi.
L’anticipo salito a 31 giorni sposta indietro di una settimana la finestra utile del revenue management, cioè il momento in cui gli operatori possono ancora correggere i prezzi con effetto sui volumi. Chi arriva al desk senza prenotazione trova un mercato già venduto e tariffe di picco.
Sul fronte regolatorio, ANIASA chiede l’IVA agevolata al 10% per i noleggi a breve termine con finalità turistica e segnala il rischio delle quote europee obbligatorie di elettrico per le flotte, fissate al 45% delle immatricolazioni al 2030 e all’80% al 2035. Sono percentuali distanti dal 10% di scelte elettriche che i clienti esprimono oggi, e il rischio indicato dagli operatori è il rinvio del rinnovo dei parchi.
Il nodo si somma alle pressioni già in atto sui margini in tutta la filiera, dove il mercato del noleggio auto vale ormai circa un terzo delle immatricolazioni nazionali e alimenta l’offerta di usato giovane.
Le chiusure estive riportano nelle aziende italiane una prassi diffusa e giuridicamente fragile: il messaggio del responsabile che raggiunge il dipendente sotto l’ombrellone, la mail girata solo per conoscenza, la telefonata di cinque minuti per sbloccare una pratica. Il diritto alla disconnessione in ferie non ha ancora una legge dedicata, eppure il quadro esistente è sufficiente a esporre le PMI a vertenze per lavoro straordinario, richieste di risarcimento e sanzioni ispettive. La difesa dell’impresa ha la forma di un regolamento scritto, che dalla primavera 2026 si salda con il nuovo obbligo di informativa sui rischi del lavoro agile, presidiato da sanzione penale.
In sintesi:
Durante le ferie il dipendente non ha alcun obbligo di rispondere a mail, chiamate o messaggi di lavoro, a meno che una clausola di reperibilità sia espressamente pattuita dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale. La regola discende dalla funzione stessa dell’istituto: le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche e sono un diritto irrinunciabile ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2109 del codice civile, con la durata minima di quattro settimane fissata dall’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 e il divieto di sostituirle con denaro in costanza di rapporto.
La Cassazione (sent. n. 27057 del 3 dicembre 2013) ha precisato che il datore può modificare il periodo feriale già concesso solo per una rinnovata valutazione delle esigenze aziendali, comunicandola con congruo preavviso. Il richiamo dalle ferie è ammesso quando lo prevede la contrattazione o quando ricorrono circostanze eccezionali e imprevedibili non fronteggiabili altrimenti: in quel caso il lavoratore ha diritto a completare le ferie in un periodo successivo e al rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabiliscono i singoli CCNL. Il CCNL Terziario prevede il rimborso delle spese per il rientro anticipato e per l’eventuale ritorno nel luogo di villeggiatura, quello dei metalmeccanici industria il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Nell’ordinamento italiano la disconnessione è un diritto pieno soltanto per i lavoratori in smart working. L’articolo 19, comma 1, della legge 81/2017 stabilisce che l’accordo individuale di lavoro agile deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le «misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». L’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, convertito nella legge 6 maggio 2021 n. 61, compie il salto lessicale e riconosce espressamente «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione», fatti salvi i periodi di reperibilità concordati, e vieta ripercussioni sul rapporto di lavoro e sui trattamenti retributivi a carico di chi lo esercita.
Per tutti gli altri dipendenti la tutela arriva per via indiretta, dalle norme su orario di lavoro e riposi e dall’articolo 2087 del codice civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora. È una protezione già esistente, che nelle piccole imprese manca però di una traduzione documentale nel 2026.
La sola ricezione di una comunicazione fuori orario lascia il dipendente libero da qualunque obbligo. Il lavoro straordinario retribuibile nasce quando il messaggio contiene una richiesta di prestazione, il dipendente vi dà seguito e il datore tollera la prassi senza opporsi: in quel caso l’attività svolta è a tutti gli effetti tempo di lavoro, con i relativi obblighi retributivi e contributivi.
La distinzione tra le quattro situazioni tipiche è quella che le PMI sbagliano più spesso.
| Tipo di contatto in ferie o fuori orario | Conseguenza per l’azienda |
|---|---|
| Comunicazione informativa, senza richiesta di intervento | Nessun obbligo di risposta per il dipendente e nessun credito retributivo. Il silenzio non è sanzionabile sul piano disciplinare |
| Richiesta di attività lavorativa, eseguita dal dipendente e tollerata dall’azienda | Prestazione di lavoro effettiva, che matura retribuzione con maggiorazione per straordinario, contributi e possibile violazione dei riposi minimi |
| Reperibilità pattuita dal CCNL o dal contratto individuale | Obbligo di risposta per il dipendente, indennità di reperibilità e retribuzione dell’intervento secondo le regole contrattuali |
| Richiamo dalle ferie per esigenza eccezionale e imprevedibile | Diritto del lavoratore a godere le giornate residue in altro periodo e al rimborso delle spese documentate, nella misura prevista dal CCNL |
L’ordine di grandezza spiega perché la questione riguardi il conto economico prima ancora del clima aziendale.
Si prenda un impiegato a tempo pieno con retribuzione annua lorda di 30.000 euro: la paga oraria lorda ricavata dalle 2.080 ore teoriche dell’anno (52 settimane per 40 ore) è di 14,42 euro. Tre contatti settimanali da venti minuti, che è la media di una gestione senza regole, valgono un’ora a settimana e circa 44 ore su un anno al netto delle ferie.
Rivendicate come straordinario con una maggiorazione del 15%, ipotesi conservativa perché molti CCNL prevedono percentuali superiori nelle ore serali e festive, quelle 44 ore valgono 729,52 euro lordi l’anno per un solo dipendente.
Su cinque anni, orizzonte della prescrizione dei crediti retributivi fissata dall’articolo 2948, n. 4, del codice civile, si arriva a 3.647,60 euro a testa. Con dieci dipendenti coinvolti in una vertenza collettiva il conto sfiora i 36.500 euro, prima di contributi, sanzioni civili, interessi e rivalutazione.
L’assenza di regole scritte apre per le piccole imprese tre fronti giudiziari distinti, come segnala l’analisi dello studio legale Ichino Brugnatelli. Il primo è la vertenza per lavoro straordinario, dove la prestazione richiesta fuori orario, eseguita e tollerata, matura retribuzione e contributi per l’intero quinquennio non prescritto. Il secondo è la responsabilità civile per burnout e danni alla salute, fondata sull’articolo 2087 del codice civile. Il terzo nasce dagli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro, perché la compressione sistematica dei riposi giornalieri e settimanali integra gli illeciti amministrativi previsti dall’articolo 18-bis del D.Lgs. 66/2003.
Il fenomeno ha dimensioni misurabili: secondo i dati dell’European Working Conditions Survey 2024 elaborati da Eurofound, un lavoratore su cinque nell’Unione europea riceve contatti di lavoro fuori orario più volte al mese. Nelle imprese di dimensione minore, osserva l’avvocato Piergiovanni Mandruzzato, è ancora radicata la convinzione che il messaggio serale o festivo sia privo di conseguenze giuridiche, quando invece, se genera attività ed è tollerato, produce lavoro non tracciato e non pagato. Un accordo di smart working privo di clausole rigorose sulla disconnessione equivale, nella lettura dello studio, a un contenzioso soltanto rinviato.
Il primo presidio è un regolamento interno portato a conoscenza di ogni dipendente e sottoscritto per presa visione, che individua le fasce orarie protette dell’intera platea aziendale. Il documento va poi trasferito nella parte individuale del rapporto, perché è nell’accordo individuale di smart working che l’articolo 19 della legge 81/2017 colloca i tempi di riposo e le misure di disconnessione. Il Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali, indica la fascia oraria di disconnessione tra i contenuti dell’accordo individuale.
Quattro clausole coprono le situazioni che generano vertenze:
La policy di disconnessione si incrocia con un obbligo di sicurezza già in vigore. L’articolo 11 della legge 11 marzo 2026 n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed efficace dal 7 aprile 2026, ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008: per le prestazioni rese in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore, gli obblighi di sicurezza si assolvono con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di una informativa scritta sui rischi del lavoro agile che individui i rischi generali e quelli specifici della modalità .
Il profilo più severo è la sanzione. La stessa legge ha modificato l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 e punisce l’omessa consegna con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda, che la norma fissa tra 1.200 e 5.200 euro e che le rivalutazioni periodiche portano oggi a un intervallo compreso tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione scatta a prescindere dal verificarsi di un infortunio. Poiché lo stress lavoro-correlato figura tra i rischi che l’informativa deve mappare, le misure di disconnessione adottate dall’azienda diventano la prova documentale che quel rischio è stato preso sul serio.
Il riferimento per capire dove andrà la normativa è il disegno di legge n. 1290, primo firmatario Filippo Sensi, presentato al Senato il 6 novembre 2024 e assegnato alla 10ª Commissione permanente in sede redigente il 23 dicembre 2024, dove l’esame non è mai iniziato. Il testo estende il diritto alla disconnessione a tutti i lavoratori subordinati e, in quanto compatibile, agli autonomi e ai professionisti, e prevede che il lavoratore abbia diritto a non ricevere comunicazioni al di fuori dell’orario ordinario e comunque per almeno dodici ore consecutive dalla cessazione del turno. Le comunicazioni inviate in violazione non producono alcuna obbligazione, salvo urgenze motivate.
Il ddl affianca alla previsione un apparato sanzionatorio: una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun lavoratore interessato dalla violazione. Un’azienda che scrive fuori orario a dieci dipendenti rischierebbe, con quella soglia, fino a 30.000 euro. La policy scritta adottata oggi anticipa l’infrastruttura documentale che quella legge, se approvata, renderà obbligatoria.
Al via il nuovo regolamento per la Lotteria Italia. Le novità non riguardano invece chi gioca a Gratta e Vinci, Lotto, SuperEnalotto o Lotteria degli Scontrini. Per le lotterie nazionali a estrazione differita entra in vigore la nuova disciplina su biglietti cartacei e digitali, acquisti online tramite conto di gioco, estrazioni certificate via software, premi fino a 20 milioni di euro e riscossione delle vincite entro 180 giorni.
In sintesi:
Il 25 luglio 2026 acquista efficacia il decreto MEF n. 124 del 20 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio. L’articolo 19 prevede l’applicazione del regolamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione.
La data del 25 luglio riguarda la disciplina generale. L’acquisto online di una specifica lotteria inizierà nel giorno stabilito dal relativo provvedimento ADM, insieme al prezzo del biglietto, al periodo di vendita, ai premi e alle modalità di pagamento.
Il biglietto digitale della Lotteria Italia era già acquistabile nelle precedenti edizioni tramite conto di gioco. Il decreto inserisce ora il canale online in un insieme uniforme di regole applicabili alla Lotteria Italia e alle eventuali altre lotterie nazionali a estrazione differita.
Il regolamento riguarda anzitutto la Lotteria Italia, prevista ogni anno con estrazione finale il 6 gennaio, e le ulteriori lotterie nazionali a estrazione differita che potranno essere istituite dal Ministero dell’Economia.
Seguono discipline separate i Gratta e Vinci, che appartengono alle lotterie a estrazione istantanea, i giochi numerici come Lotto e SuperEnalotto e la Lotteria degli Scontrini con estrazioni e premi. Il nuovo decreto riguarda quindi i giochi nei quali il biglietto partecipa a un’estrazione successiva alla chiusura delle vendite.
Per il 2026 il decreto MEF del 30 aprile ha confermato una sola lotteria nazionale a estrazione differita, la Lotteria Italia, abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.
Per comprare un biglietto digitale occorre essere maggiorenni e titolari di un conto di gioco presso un punto vendita a distanza autorizzato da ADM. La procedura segue questa sequenza:
L’acquisto si considera concluso al momento della registrazione della transazione. Il semplice avvio della procedura o la selezione della grafica del biglietto sono quindi insufficienti senza il relativo addebito e la conferma nel conto di gioco.
Il biglietto cartaceo e quello digitale attribuiscono gli stessi diritti di partecipazione, mentre cambiano il canale di acquisto, il documento da conservare e la procedura da seguire per chiedere il premio.
| Aspetto | Biglietto cartaceo | Biglietto digitale |
|---|---|---|
| Acquisto | Presso un punto vendita fisico autorizzato | Tramite conto di gioco presso un operatore a distanza autorizzato |
| Titolo di partecipazione | Tagliando fisico con serie, numero e codici di validazione | Biglietto virtuale registrato nel conto con identificativo e codici |
| Documento da conservare | Biglietto originale integro | Promemoria di gioco associato al conto |
| Richiesta del premio | Può essere presentata dal possessore del biglietto | Può essere presentata dal titolare del conto usato per l’acquisto |
| Pagamento dei premi minori | Può essere previsto presso il punto vendita | Può essere previsto tramite accredito sul conto di gioco |
Il vantaggio pratico del formato digitale è la registrazione dell’acquisto nel conto, che riduce il rischio di smarrimento materiale del titolo. La riscossione spetta comunque all’intestatario del conto dal quale è partita la transazione.
Il decreto stabilisce una fascia da 1 a 100 euro per il prezzo di ciascun biglietto e da 1 euro a 20 milioni di euro per l’importo del singolo premio. Si tratta dei limiti entro i quali ADM può definire le caratteristiche delle singole lotterie.
Il regolamento generale quindi non assegna automaticamente un premio da 20 milioni e non fissa a 100 euro il costo del biglietto. Il prezzo effettivo, il numero dei premi e il loro valore saranno indicati nel provvedimento di indizione di ogni lotteria.
La massa destinata ai vincitori è calcolata dopo aver sottratto dagli incassi gli aggi dei rivenditori, il compenso dell’affidatario, le spese ammesse e i premi già assegnati. Il 50% del saldo risultante costituisce la massa premi, con possibilità di integrazione da parte della Commissione di vigilanza nei limiti previsti dal decreto.
Le estrazioni potranno essere eseguite tramite generatori di numeri casuali oppure urne elettroniche certificate, capaci di assicurare casualità , imprevedibilità ed equiprobabilità dei risultati.
Le urne manuali potranno essere utilizzate in caso di guasto o funzionamento inidoneo dei dispositivi elettronici. Le operazioni finali si svolgeranno in forma pubblica e sotto il controllo della Commissione di vigilanza.
Serie e numeri dei biglietti vincenti saranno inseriti nel bollettino ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da questa pubblicazione decorre il termine per richiedere il pagamento.
La richiesta di ritiro del premio deve pervenire entro il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale delle estrazioni finali sul sito ADM. Dopo la scadenza si perde il diritto al premio e la somma è versata all’Erario.
La documentazione richiesta dipende dal formato del biglietto:
Il provvedimento relativo alla singola lotteria potrà autorizzare il pagamento dei premi minori presso il punto vendita fisico oppure l’accredito sul conto di gioco per i biglietti comprati online.
Il decreto n. 124 del 2026 non interviene sulla tassazione dei premi. Per la Lotteria Italia le vincite sono corrisposte per intero, senza ritenute o prelievi a carico del giocatore, secondo le regole attualmente pubblicate sul portale ufficiale della lotteria.
Per eventuali nuove lotterie nazionali sarà necessario verificare il regolamento della singola iniziativa, insieme al prezzo, ai premi, alle date di vendita e alle modalità di riscossione definite da ADM.
Prima e dopo l’acquisto di un biglietto digitale è utile eseguire cinque controlli:
Il gioco con vincite in denaro è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Il conto di gioco deve essere personale e utilizzato entro i limiti economici scelti dal titolare.
Uscire con la pensione anticipata vale in media 824 euro al mese in più che aspettare la vecchiaia. È la distanza che emerge dall’ultimo monitoraggio INPS sui flussi di pensionamento, aggiornato al 2 luglio 2026, e riguarda 232.395 persone andate in pensione nei primi sei mesi dell’anno attraverso i due canali ordinari.
In sintesi:
Chi ha lasciato il lavoro con la pensione anticipata nel primo semestre 2026 percepisce un assegno medio di 2.088 euro mensili, contro i 1.264 euro di chi ha raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia. La differenza è di 824 euro al mese, il 65% in più, e si ripete ogni mese per tutta la durata del trattamento.
La ragione è nel meccanismo di calcolo, non in un trattamento di favore. L’anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza requisito anagrafico: chi la ottiene ha per definizione un montante contributivo superiore a chi arriva ai 67 anni con una carriera più corta o discontinua. Il canale anticipato seleziona le carriere piene, quello di vecchiaia raccoglie tutte le altre.
Il confronto con il monitoraggio pubblicato dodici mesi prima, alla stessa distanza dalla rilevazione, mostra due velocità opposte. L’importo medio della pensione di vecchiaia è salito da 1.136 a 1.264 euro, con una crescita dell’11,3%. Quello della pensione anticipata è passato da 2.076 a 2.088 euro, con un aumento dello 0,6%. La distanza tra i due canali si è quindi ridotta da 940 a 824 euro in un anno.
Il movimento è coerente con l’innalzamento dell’età media di accesso alla pensione già rilevato dal Rapporto annuale dell’Istituto: chi arriva oggi alla vecchiaia ci arriva mediamente con più anni di versamenti alle spalle rispetto a chi ci arrivava un anno fa, mentre la platea delle uscite anticipate si è ristretta a chi possiede requisiti contributivi pieni.
Le altre due categorie di trattamento producono assegni molto più bassi di entrambi i canali ordinari. Nel primo semestre 2026 le pensioni di invalidità previdenziale liquidate sono 24.307, con un importo medio di 830 euro, mentre le pensioni ai superstiti sono 106.927, con 970 euro medi.
| Categoria | Pensioni liquidate e importo medio mensile |
|---|---|
| Pensioni anticipate | 100.356 e 2.088 euro |
| Pensioni di vecchiaia | 132.039 e 1.264 euro |
| Pensioni ai superstiti | 106.927 e 970 euro |
| Pensioni di invalidità | 24.307 e 830 euro |
Il peso delle due categorie più povere spiega la distanza tra i due indicatori generali del monitoraggio. L’importo medio del totale delle gestioni previdenziali è 1.376 euro, quello di tutte le nuove pensioni del semestre scende a 1.264 euro perché comprende anche i 53.432 assegni sociali erogati nello stesso periodo.
Le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro, quelle liquidate agli uomini 1.506 euro, con una differenza del 30,41%. Il divario nasce dalla diversa distribuzione tra i canali di uscita, perché l’anticipata a carriera piena è largamente maschile mentre le pensioni ai superstiti sono in netta prevalenza femminili. Quest’ultima categoria è l’unica in cui l’importo femminile supera quello maschile.
Nel semestre sono state liquidate 87.111 pensioni ai superstiti a donne, con 1.042 euro medi, e 19.816 a uomini, con 651 euro. Il confronto che evidenzia il divario complessivo in crescita dal 26,2% al 30,41%, compara però periodi disomogenei: nel primo semestre 2025, misurato alla stessa distanza dalla rilevazione, la differenza era già del 30,37%.
Le pensioni con decorrenza nel primo semestre 2026 e liquidate entro il 2 luglio sono 417.061. Quelle con decorrenza nell’intero 2025 sono 892.108, con un importo medio mensile di 1.216 euro.
I due valori non sono però confrontabili, come l’Istituto avverte nella nota all’Osservatorio. Le pensioni del 2025 comprendono anche quelle definite in seguito, fino al 2 luglio 2026, mentre quelle del 2026 includono solo le pratiche già chiuse alla stessa data. Alla rilevazione di tre mesi prima le pensioni con decorrenza 2025 erano 880.139 con una media di 1.221 euro: le quasi dodicimila liquidazioni arretrate arrivate nel frattempo hanno abbassato l’importo medio dell’annualità , e lo stesso accadrà ai numeri del 2026.
Il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti concentra la quota maggiore delle liquidazioni, seguito dalla Gestione Dipendenti Pubblici e dalle gestioni dei lavoratori autonomi.
La distanza tra le gestioni ricalca quella tra i canali di uscita. Sulle nuove pensioni del primo trimestre 2026 l’Osservatorio assegna 2.204 euro medi alla Gestione Dipendenti Pubblici, 1.472 euro al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e 903 euro alle gestioni dei lavoratori autonomi considerate nel loro complesso, con aliquote contributive storicamente più basse e carriere più frammentate.
Le medie del monitoraggio descrivono un flusso di quasi mezzo milione di persone e nessuna di quelle persone percepisce esattamente 1.264 euro. La distanza tra gli 830 euro di un trattamento di invalidità e i 2.088 di una pensione anticipata misura quanto la stessa statistica possa dire poco sulla singola posizione.
Il calcolo della pensione sul proprio montante, con l’anno di uscita, il coefficiente di trasformazione applicabile e il confronto tra le decorrenze possibili, restituisce la stima che nessuna media può sostituire.
Il modello unico dei bandi per gli incentivi alle imprese ha finalmente un testo ufficiale. Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, approva il bando tipo previsto dall’articolo 6 del Codice degli incentivi e vincola le amministrazioni che erogano agevolazioni al sistema produttivo a una struttura comune. Con una conseguenza che tocca da vicino le aziende: rating di legalità , certificazione della parità di genere e occupazione femminile e giovanile diventano elementi che possono valere risorse riservate, contributi più alti o punteggio aggiuntivo in graduatoria.
In sintesi
Il bando tipo vale per tutte le agevolazioni al sistema produttivo attivate con bando, con due esclusioni espresse: gli incentivi contributivi, che continuano a seguire la disciplina di settore, e gli incentivi fiscali a erogazione automatica. È la stessa perimetrazione fissata dall’articolo 6 del Codice, che fa salvi anche i decreti attuativi già adottati sulla base della legge istitutiva di ciascun incentivo.
Sul fronte fiscale la regola è più sottile. Il bando tipo rileva soltanto quando l’ammissione all’agevolazione è subordinata a un’istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario sui requisiti del proponente o dell’iniziativa per la quale il beneficio è richiesto. Per gli incentivi fruibili in dichiarazione dei redditi, invece, modalità di fruizione, controlli, recuperi e sanzioni per fruizione illegittima continuano a dipendere dalla disciplina propria della misura.
Il bando tipo è contenuto nell’allegato al decreto e si apre con un frontespizio che definisce attività e ambito di applicazione: base giuridica del bando, caratteristiche dei destinatari, zone geografiche interessate, applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Seguono quattordici sezioni obbligatorie, ciascuna con contenuti puntuali che l’amministrazione deve compilare:
Sul versante della spesa lo schema alza l’asticista documentale: i costi devono essere pertinenti al progetto, correttamente contabilizzati e tracciabili, con documentazione capace di dimostrare il legame fra il costo sostenuto e l’operazione finanziata, anche attraverso l’indicazione del CUP nei casi previsti. Le amministrazioni valuteranno inoltre la capacità amministrativa, finanziaria e gestionale dell’impresa, la regolarità contributiva e l’assenza di cause ostative antimafia.
Le amministrazioni possono riconoscere un vantaggio alle imprese in possesso di requisiti qualificanti, sotto forma di quota di risorse riservata, contributo più elevato o punteggio aggiuntivo. Il meccanismo non scatta in automatico in ogni misura: i criteri possono essere esclusi quando risultano incoerenti con la finalità dell’incentivo o con il settore interessato.
Il punto pratico è che nessuno di questi requisiti si improvvisa nelle settimane di apertura di un bando. Ciascuno ha una procedura, una soglia di accesso e un tempo di maturazione propri.
| Requisito premiante | Cosa serve per averlo |
|---|---|
| Rating di legalità | Domanda gratuita all’AGCM sulla piattaforma WebRating, con firma digitale del legale rappresentante. Servono sede operativa in Italia, fatturato di almeno 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente e iscrizione al Registro delle imprese da almeno due anni. L’Autorità delibera di regola entro sessanta giorni. Per i rating rilasciati dal 16 marzo 2026 la validità è di tre anni. |
| Certificazione della parità di genere | Audit di un organismo di certificazione accreditato Accredia sulla conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, recepita dal decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022. Richiede un sistema di gestione già impiantato e misurato su KPI. |
| Inserimento di persone con disabilità | Assunzioni eccedenti la quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, verificabili sul prospetto informativo trasmesso annualmente. |
| Occupazione giovanile e femminile | Parametri di quantità e qualità dell’occupazione, definiti dal singolo bando sulla base dei dati aziendali. |
| Natalità e lavoro di cura | Iniziative aziendali a sostegno della natalità e delle esigenze di cura, la cui documentazione è rimessa al singolo bando. |
La griglia dei requisiti premianti spiega perché il bando tipo non è una novità solo per le amministrazioni. Un’impresa che oggi non ha il rating di legalità e presenta domanda ad agosto lo otterrà , nella migliore delle ipotesi, in autunno inoltrato. Una certificazione UNI/PdR 125:2022 richiede molto di più, perché l’audit arriva a valle di un sistema di gestione già funzionante.
Lo schema chiede alle amministrazioni di calibrare le modalità di accesso sul numero dei potenziali richiedenti e sulle risorse disponibili, limitando il rischio che i fondi si esauriscano in pochi minuti sulla base del solo ordine di arrivo. L’ordine cronologico non sparisce, ma il modello spinge verso procedure che valorizzino la qualità dei progetti.
Dove è prevista una graduatoria, il bando deve indicare punteggi, soglie minime di ammissibilità , maggiorazioni e criteri di preferenza a parità di punteggio: può prevalere il progetto con il punteggio più alto su uno specifico parametro oppure quello che richiede l’agevolazione di importo minore. Per una micro o piccola impresa il cambio di logica è sostanziale, perché sposta l’investimento dalla velocità di connessione alla qualità della documentazione progettuale.
Per i finanziamenti agevolati il bando deve specificare durata, tasso di interesse, piano di rimborso ed eventuali garanzie richieste. Per le garanzie su operazioni finanziarie vanno indicati percentuale di copertura, importo massimo garantito, durata, intermediari abilitati e cause di inefficacia o di revoca.
L’erogazione può avvenire in un’unica soluzione oppure per stati di avanzamento, con la possibilità di riconoscere un’anticipazione subordinata alla prestazione delle garanzie richieste. È la voce che incide di più sulla tenuta finanziaria di un progetto agevolato, perché determina quanto capitale circolante l’impresa deve mettere in campo prima di vedere il contributo.
Le amministrazioni dovranno predisporre i bandi su questo modello attraverso gli appositi servizi del sistema Incentivi Italia, secondo modalità che un successivo decreto ministeriale dovrà definire. Nel frattempo lo schema è già leggibile e permette a un’impresa di lavorare sulla propria posizione di partenza senza attendere l’uscita della singola misura.
La logica del bando tipo premia chi arriva preparato. Chi punta a una quota riservata o a un punteggio aggiuntivo deve avviare adesso le procedure di certificazione e di rating, sistemare la regolarità contributiva e mettere in ordine la tracciabilità dei costi. Chi si muove all’apertura dello sportello lo farà con la sola qualità del progetto, senza le maggiorazioni che il modello mette a disposizione delle imprese virtuose.
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto uno dei dubbi più complessi della transazione fiscale nella composizione negoziata: l’IVA può essere pagata in misura parziale purché un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un risultato migliore dalla liquidazione giudiziale. Il chiarimento completa gli strumenti per la crisi d’impresa con una procedura che richiede due relazioni separate, l’istruttoria dell’Ufficio competente e l’autorizzazione del giudice.
Il pagamento parziale dell’IVA è ammesso nell’accordo transattivo previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019. L’Agenzia applica alla composizione negoziata il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti.
La riduzione è sostenibile quando una valutazione indipendente dimostra che il credito IVA riceve il miglior trattamento possibile rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale. Ai fini dell’accordo previsto dal Codice della crisi, l’IVA non è considerata uno dei tributi esclusi in quanto risorse proprie dell’Unione europea.
La proposta può combinare decurtazione e dilazione. La Circolare richiama il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, aggiornato dal decreto ministeriale 23 aprile 2026, che ammette espressamente il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi.
L’accordo può comprendere i debiti tributari sorti fino alla data di presentazione della proposta, inclusi quelli non ancora iscritti a ruolo, i ruoli vistati e non affidati all’agente della riscossione e le somme già inserite in un piano di rateazione.
In presenza di una dilazione già attiva, le rate originarie continuano a essere dovute fino alla data di efficacia del nuovo accordo. La precedente rateazione cessa secondo quanto stabilito dalle parti; qualora l’intesa non sia sottoscritta o il giudice neghi l’autorizzazione, il vecchio piano prosegue purché non sia maturata la decadenza.
La proposta può riguardare:
La proposta fiscale deve essere accompagnata da due relazioni con funzioni differenti, entrambe necessarie per consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare l’attendibilità dei dati e il risultato offerto. La documentazione professionale comprende:
Le firme devono appartenere a due soggetti distinti, anche quando il revisore possiede tutti i requisiti richiesti al professionista indipendente. La separazione tutela imparzialità e autonomia delle due valutazioni.
L’articolo 23, comma 2-bis, non impone formalmente una specifica attestazione sulla fattibilità del piano. La proposta acquista tuttavia attendibilità soltanto se inserita in un piano di risanamento costruito con test e lista di controllo aggiornati, accompagnato da proiezioni capaci di dimostrare la sostenibilità dei pagamenti promessi.
La proposta deve essere presentata all’Ufficio individuato sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore alla data del deposito. In caso di variazione del domicilio, trovano applicazione gli effetti temporali previsti dall’articolo 58, comma 5, del DPR n. 600/1973.
L’Ufficio predispone la certificazione del debito entro il termine ordinatorio di 30 giorni, includendo le somme non iscritte a ruolo e quelle contenute in ruoli vistati e non ancora affidati alla riscossione.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo è firmato dal Direttore dell’Ufficio competente dopo il parere conforme della Direzione regionale. L’articolo 23, comma 2-bis, non richiama la soglia che trasferisce alcune transazioni di maggiore importo alla struttura centrale.
La procedura completa può essere ricostruita attraverso le seguenti fasi:
| Fase | Soggetto | Termine | Effetto o rischio |
|---|---|---|---|
| presentazione della proposta | imprenditore | con congruo anticipo sulla chiusura delle trattative | un deposito tardivo può impedire il completamento dell’istruttoria |
| certificazione del debito | Ufficio fiscale | 30 giorni in via ordinatoria | ricostruzione delle somme incluse nell’accordo |
| valutazione e confronto | Ufficio, debitore ed esperto | nel periodo delle trattative | verifica delle attestazioni e della sostenibilità del piano |
| firma dell’accordo | debitore e Direttore dell’Ufficio | dopo il parere conforme regionale | definizione del pagamento parziale o dilazionato |
| deposito in tribunale | parti dell’accordo | anche dopo la scadenza dell’incarico dell’esperto | efficacia dal deposito ed esecuzione subordinata al decreto del giudice |
L’incarico dell’esperto dura ordinariamente 180 giorni e può proseguire per altri 180 giorni nei casi previsti dall’articolo 17, comma 7, del Codice. Una proposta presentata a ridosso della scadenza può essere considerata incompatibile con correttezza, buona fede e reciproco affidamento.
Il piano fino a 120 rate mensili è una misura premiale autonoma rispetto all’accordo transattivo. L’articolo 25-bis del Codice consente la dilazione delle imposte sul reddito, delle ritenute, dell’IRAP e dell’IVA non ancora iscritte a ruolo quando la composizione si conclude con il contratto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), oppure con l’accordo previsto dalla lettera c).
In presenza di una temporanea difficoltà attestata anche dall’esperto, l’Agenzia concede fino a 72 rate mensili. L’estensione fino a 120 rate richiede una grave difficoltà adeguatamente documentata e una valutazione favorevole dell’Ufficio sulla sostenibilità della dilazione.
Il mancato pagamento di anche una sola rata determina la decadenza automatica. La stessa conseguenza deriva dall’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, dall’accertamento dell’insolvenza o dal successivo deposito di una domanda giudiziale prevista dall’articolo 40 del Codice.
L’accordo transattivo si risolve di diritto quando viene aperta la liquidazione giudiziale o controllata, viene accertato lo stato di insolvenza oppure i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze concordate.
Il termine di 60 giorni costituisce quindi l’ultima soglia di salvaguardia dell’intesa. Superato tale limite, il trattamento fiscale concordato perde efficacia senza necessità di una nuova dichiarazione negoziale delle parti.
Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni extra-UE fino a 150 euro tecnicamente si può sommare al dazio UE da 3 euro nel caso in cui trovi applicazione concreta dal 1° ottobre 2026. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo il 22 luglio 2026 nel corso di un question time alla Camera, a un’interrogazione sul coordinamento fra la misura nazionale e la riforma doganale unionale. Il ministro ha usato una formula condizionale sull’avvio del prelievo e ha rinviato a una decisione nazionale coordinata in sede europea.
In sintesi:
Il contributo amministrativo da 2 euro si applica alle importazioni definitive di spedizioni provenienti da Paesi terzi con valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate a partire dal 1° ottobre 2026. La nuova decorrenza è disposta dall’articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, che interviene sull’articolo 5 del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.
Il contributo era stato istituito dall’articolo 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali sulle piccole spedizioni. Fra gennaio e giugno la decorrenza è stata differita tre volte, con l’obiettivo dichiarato di evitare la sovrapposizione immediata con la disciplina unionale. Secondo la quantificazione contenuta nel decreto, il terzo rinvio comporta oneri per 61,2 milioni di euro nel 2026, coperti con somme già versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il termine di conversione del decreto scade il 25 agosto 2026. L’esame in sede referente del disegno di legge di conversione, atto Camera 2987, è iniziato il 1° luglio davanti alla Commissione Bilancio, e la legge di conversione è la prima sede parlamentare in cui la decorrenza di ottobre può essere modificata di nuovo.
Nel caso di applicazione dal 1° ottobre, il contributo nazionale si somma al dazio unionale senza alcun meccanismo di compensazione fra i due prelievi. Il ministro dell’Economia ha indicato in Aula che il contributo amministrativo italiano da 2 euro, se trovasse applicazione, si cumulerà al dazio UE da 3 euro.
A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento (UE) 2026/382.
La ragione del cumulo sta nella diversa natura delle due misure. Il dazio forfettario da 3 euro governa in via transitoria la pretesa impositiva dopo l’eliminazione della franchigia sulle spedizioni fino a 150 euro, giudicata non più giustificata di fronte alla crescita del commercio elettronico transfrontaliero. Il contributo nazionale compensa invece gli oneri amministrativi sostenuti dalle autorità doganali per lo sdoganamento e il controllo delle piccole spedizioni. Proprio l’eterogeneità delle finalità rende sostenibile la somma dei due importi.
Sulla ripartizione del gettito il ministro ha riferito che il contributo di gestione europeo costituisce risorsa propria di natura doganale, con introiti da distribuire fra bilancio UE e bilanci nazionali, nella misura del 75% e del 25%, salva diversa decisione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
La durata del contributo italiano dipende dall’avvio della tassa di gestione unionale, alla quale la Commissione europea subordina la cessazione delle tariffe nazionali di trattamento. Nelle risposte pubblicate a corredo della guidance sul dazio da 3 euro, l’esecutivo comunitario ammette oneri nazionali di gestione doganale soltanto se anteriori alla soluzione comune e coerenti con l’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, che consente diritti e oneri solo a fronte di un servizio specifico reso dall’amministrazione.
La risposta resa in Aula descrive il rapporto fra contributo nazionale e dazio da 3 euro senza affrontare i limiti europei alle tariffe nazionali di gestione, che riguardano il rapporto con la futura tassa unionale. È su quel versante che si determina la potenziale sopravvivenza o meno del prelievo italiano oltre il breve periodo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualifica la tassa di gestione unionale come misura proposta, con importo e data di applicazione dell’autunno 2026 ancora da definire. L’accordo politico fra Consiglio e Parlamento europeo risale al 26 marzo 2026 e la quantificazione spetta alla Commissione.
Come si vede la questione è ancora del tutto aperta e Giorgetti lo sottolinea:
dovremo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata a livello europeo, rispetto alle misure che ogni Paese ha assunto in riferimento a questa tassa.
Il contributo da 2 euro non concorre alla base imponibile IVA all’importazione. La Circolare ADM n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 lo qualifica come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale, destinato alla sola copertura delle spese per gli adempimenti in dogana ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione.
Il chiarimento ha effetti pratici per corrieri, spedizionieri, marketplace e consumatori finali. L’importo va gestito come onere connesso alla spedizione e alla dichiarazione doganale, senza essere trattato come diritto doganale ordinario calcolato sul valore della merce.
Il dazio unionale da 3 euro si applica per ciascuna voce doganale contenuta nella spedizione, non per pacco. Un ordine con tre classificazioni tariffarie diverse sconta quindi 9 euro di dazio, ai quali si aggiunge l’IVA, poiché il dazio concorre alla base imponibile mentre il contributo nazionale ne è escluso.
Il costo aggiuntivo minimo per una spedizione a voce doganale singola cambia in funzione del calendario:
| Periodo | Onere aggiuntivo minimo per spedizione |
|---|---|
| dal 1° luglio 2026 | 3 euro di dazio più 0,66 euro di IVA al 22 per cento, pari a 3,66 euro. |
| dal 1° ottobre 2026, in caso di applicazione del contributo | 3,66 euro come sopra più 2 euro di contributo nazionale escluso da IVA, pari a 5,66 euro. |
Su un pacco con tre voci doganali distinte il calcolo sale a 9 euro di dazio, 1,98 euro di IVA e 2 euro di contributo, per un totale di 12,98 euro di oneri aggiuntivi. Il moltiplicatore agisce sul dazio unionale, mentre il contributo nazionale è dovuto una sola volta per spedizione.
La tassa sui pacchi extra-UE riguarda le spedizioni che soddisfano due condizioni congiunte: provenienza da Paesi terzi e valore non superiore a 150 euro. L’ambito comprende invii commerciali, spedizioni destinate alle imprese e pacchi fra privati privi di corrispettivo economico.
Per la verifica della soglia di 150 euro rileva il valore in dogana, determinato con criteri differenziati in base alla natura della spedizione:
Il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato in fase di sdoganamento. Sono coinvolte sia le dichiarazioni ordinarie H1 sia le dichiarazioni semplificate H7, le più diffuse nei flussi e-commerce di basso valore.
La liquidazione avviene con il codice tributo 159, con indicazione dell’importo fisso di 2 euro in formato numerico. Nelle dichiarazioni H1 il contributo è liquidato direttamente nella dichiarazione doganale; nelle H7 si procede con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale, secondo le scadenze dell’articolo 105 del Codice doganale dell’Unione.
Anche le spedizioni gestite in regime IOSS per le importazioni e-commerce scontano il contributo quando è presentata la dichiarazione doganale H7. Il soggetto obbligato è il dichiarante doganale, cioè chi presenta la dichiarazione anche per conto di terzi.
La Circolare ADM n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 riferisce il contributo alle importazioni definitive, cioè all’immissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi. Nelle dichiarazioni H1 il prelievo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore in dogana fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo singolo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate nell’ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell’articolo 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. Il prelievo colpisce quindi le spedizioni extra-UE immesse in libera pratica e lascia fuori le reimportazioni riconducibili ai codici regime indicati dall’Agenzia.
Il calendario dei prossimi mesi contiene tre appuntamenti distinti, con oggetto e grado di certezza differenti.
| Scadenza | Oggetto |
|---|---|
| 1° ottobre 2026 | decorrenza del contributo nazionale da 2 euro, modificabile in sede di conversione del decreto-legge n. 107/2026. |
| 1° novembre 2026 | obbligo di dichiarazione dei codici identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali, già facoltativi dal 1° luglio. |
| autunno 2026 | tassa di gestione unionale, con importo e data di applicazione ancora da definire secondo l’Agenzia delle Dogane. |
La sovrapposizione delle tre date genera la principale incognita gestionale del semestre: il contributo nazionale potrebbe applicarsi per poche settimane prima dell’avvio della misura unionale, oppure essere ridefinito in coordinamento con quest’ultima.
Per corrieri, spedizionieri, marketplace e imprese importatrici il rinvio a ottobre non sospende gli adeguamenti già richiesti dalle circolari dell’Agenzia delle Dogane. I sistemi devono distinguere dazio unionale, contributo amministrativo nazionale, IVA all’importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato.
Gli adempimenti da presidiare nella sequenza corretta sono i seguenti:
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC), lavora a una riforma strutturale della previdenza di categoria, illustrata dal CdA nel corso del Forum Previdenza in Tour. L’obiettivo dichiarato è duplice: prestazioni più adeguate e sostenibilità di lungo periodo, con una revisione che nasce da una scelta di equità fra generazioni su conti in equilibrio.
La proposta di riforma pensione dei commercialisti in sintesi:
La bozza del nuovo Regolamento alza l’aliquota minima del contributo soggettivo dal 12% al 15% del reddito professionale netto, con incrementi dell’1% l’anno per tre anni consecutivi. La decorrenza è fissata all’esercizio successivo alla delibera dei Ministeri vigilanti: se il via libera arrivasse entro la fine del 2027, il primo aumento scatterebbe dal 2028 e il regime pieno dal 2030.
L’adeguamento formalizza una tendenza già in atto, dato che l’aliquota media effettivamente versata dagli iscritti è oggi pari al 13,81%, e avvicina la Cassa agli standard delle altre Casse privatizzate. Il testo su cui si interviene è il Regolamento Unitario, che disciplina contributi e prestazioni dell’ente.
L’effetto sui versamenti annui è misurabile: con un reddito professionale netto di 60.000 euro, il contributo soggettivo minimo sale da 7.200 a 9.000 euro l’anno a regime, con un onere aggiuntivo di 1.800 euro distribuito sul triennio di transizione.
La riforma porta dal 37,5% al 50% la parte di contributo integrativo accreditata sul montante individuale, vale a dire dall’1,5% al 2% del volume d’affari, a fronte di un’aliquota complessiva che si conferma al 4%.
Un esempio rende immediato l’effetto: su una fattura da 5.000 euro il contributo integrativo è pari a 200 euro. Oggi 75 euro alimentano il montante individuale e 125 euro finanziano la gestione della Cassa; con la riforma la quota accreditata al professionista salirebbe a 100 euro.
Per chi versa oltre il minimo, l’aliquota di computo utilizzata per il calcolo della pensione è maggiorata in proporzione al versamento aggiuntivo, fino a 6 punti in più. A regime, con il minimo al 15%, la premialità parte da 1 punto per chi versa il 16% del reddito e arriva a 6 punti per chi versa almeno il 23%.
Il meccanismo rafforza la correlazione fra versamenti volontari e assegno futuro, valorizzando la continuità contributiva di chi sceglie aliquote più alte negli anni di maggiore capacità reddituale.
Nei primi due quinquenni di iscrizione il professionista può prenotare aliquote superiori al minimo obbligatorio, da pagare con cinque rate annuali di pari importo e senza interessi. Le somme del primo quinquennio si versano a partire dal sesto anno di iscrizione, quelle del secondo dall’undicesimo.
Con pagamenti regolari, l’accredito sul montante avviene nell’anno di competenza, insieme alla maggiore aliquota di computo prevista dalla premialità . La prenotazione lascia piena libertà all’iscritto, che può interrompere i versamenti in ogni momento: le somme già pagate sono imputate all’anno del versamento effettivo. Per gli under 40, inoltre, nei primi cinque anni di iscrizione la quota di integrativo destinata al montante salirebbe dal 2% al 3%.
I contributi minimi si pagherebbero in quattro rate annuali invece delle attuali due, con una distribuzione più diluita dell’onere nel corso dell’anno.
Per gli iscritti over 68 che proseguono l’attività , la bozza dimezza l’aliquota minima obbligatoria rispetto a quella pro tempore vigente, con facoltà di versamenti volontari fino al 100% del reddito professionale per chi intende rafforzare l’assegno.
Il confronto fra le regole attuali e le proposte della bozza consente di misurare la portata dell’intervento su contribuzione, premialità e flessibilità dei pagamenti:
| Regole attuali | Bozza di riforma |
|---|---|
| Aliquota minima soggettiva al 12% del reddito | 15% a regime, con aumento dell’1% l’anno per un triennio |
| Integrativo a montante pari al 37,5% del contributo (1,5% del volume d’affari) | Quota al 50% (2% del volume d’affari) |
| Premialità di computo secondo le tabelle vigenti | Maggiorazione da 1 a 6 punti per versamenti dal 16% al 23% del reddito |
| Nessuna prenotazione di aliquote future | Prenotazione per gli under 40 con cinque rate annuali senza interessi |
| Due rate annuali per i contributi minimi | Quattro rate annuali |
| Aliquota minima piena per i pensionati che proseguono l’attività | Aliquota minima dimezzata dopo i 68 anni |
Il nuovo Regolamento dovrà superare il voto dell’Assemblea dei delegati e ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti, Lavoro ed Economia, con il primo aumento dell’aliquota a decorrere dall’esercizio successivo alla delibera ministeriale.
I conti dell’ente sono in equilibrio: le proiezioni attuariali a 50 anni stimano un patrimonio superiore ai 36 miliardi di euro nel 2073 e la riforma nasce da valutazioni prospettiche di equità fra generazioni. La revisione della previdenza affianca gli strumenti di sostegno già attivi, a partire dai bandi Cassa Dottori Commercialisti 2026 che destinano 4,75 milioni di euro a investimenti negli studi, aggregazioni professionali e borse di studio.
Forum Retail 2026 riunirà l’11 e 12 novembre al Superstudio Più di Milano oltre 1.500 retailer e professionisti, 300 speaker e 20 voci internazionali. La 26ª edizione dell’evento organizzato da iKN Italy, con PMI.it media partner, sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale capaci di produrre risultati misurabili e replicabili, insieme ai nuovi format commerciali e ai modelli di business che orienteranno gli investimenti del settore nei prossimi dodici mesi.
I numeri dell’edizione 2026 delineano un appuntamento articolato su più settori e formati:
Forum Retail 2026 concentra il confronto sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale che hanno superato la sperimentazione e possono essere misurate, estese ad altri processi e replicate su più punti vendita. CEO, direttori generali, responsabili marketing, digitale e innovazione confronteranno dati, risultati e priorità per i dodici mesi successivi.
Il programma dedica spazio all’uso dell’AI nella catena di fornitura, nella definizione dei prezzi, nelle previsioni di vendita e nell’assistenza clienti. L’obiettivo è verificare quali applicazioni producano un ritorno economico e quali condizioni organizzative servano per integrarle nei processi, una fase già centrale anche nella trasformazione da strumenti isolati ad agenti AI aziendali.
La 26ª edizione rafforza la propria struttura settoriale con percorsi dedicati a moda, lusso, bellezza, farmacia e grande distribuzione. Ogni area affronta mercati con modelli di acquisto, reti commerciali e priorità tecnologiche differenti.
Il Fashion Spotlight si sviluppa su entrambe le giornate attraverso un palco e una lounge riservati alla moda e al lusso. Gli incontri analizzeranno l’uso dell’AI nella progettazione delle collezioni e nella personalizzazione dell’esperienza, il ruolo dei retailer multimarca nel lusso e le strategie di posizionamento premium.
Le precedenti edizioni hanno coinvolto aziende come Hermès, Ferragamo, Dolce & Gabbana Beauty, TOD’S, Pomellato, Zalando, Adidas, Boggi, Bata e Pittarosso, rappresentative delle diverse componenti della filiera.
Il nuovo Beauty & Retail Pharma Spotlight mette in relazione bellezza, benessere e farmacia attraverso sessioni su innovazione digitale, Retail Media, esperienza nel punto vendita e marketing con creator e influencer. Un evento temporaneo nel Wellness Store permetterà inoltre di presentare prodotti e collaborazioni tra marchi.
Il GDO Spotlight sarà dedicato ad Agritech, tracciabilità della filiera agroalimentare, nuovi format per la vendita di prodotti alimentari e valorizzazione delle produzioni italiane. Una sessione internazionale mostrerà i sistemi utilizzati dalle insegne più avanzate per coordinare disponibilità , flussi, vendite e attività del negozio in tempo reale.
Lo spazio AI Application, Innovation & IT ospiterà due giornate dedicate a centri dati, calcolo quantistico, sicurezza informatica e sovranità tecnologica europea. Il programma comprenderà anche una presentazione internazionale sulle ricerche del MIT relative agli Small Language Model, modelli più compatti valutati come alternativa agli LLM in alcuni impieghi aziendali.
La discussione riguarderà costi, infrastrutture, tutela dei dati e dipendenza dai grandi fornitori globali. Il confronto sulle tecnologie si inserisce tra i principali trend che interessano le imprese del Retail, chiamate a coordinare innovazione, continuità dei servizi e controllo dei processi.
L’agenda di Forum Retail riflette le priorità di investimento delle principali insegne, con sessioni dedicate alle aree che incidono sui ricavi, sulla relazione con il cliente e sull’organizzazione della rete commerciale:
Accanto alle sessioni plenarie e agli incontri paralleli, Forum Retail 2026 introduce nuove esperienze di confronto e formazione rivolte a manager, aziende e professionisti:
La prima giornata inizierà con la sessione plenaria dedicata a creatività e risultati nell’era dell’AI, seguita dagli incontri paralleli su commercio elettronico, esperienza del cliente, pagamenti, catena di fornitura, innovazione tecnologica, moda e GDO.
L’edizione milanese fa parte di una rete internazionale di appuntamenti promossa da iKN Italy. Nel 2026 il format comprende anche Mexico City, prevista il 15 luglio per la quindicesima edizione, e Barcellona, in calendario il 22 ottobre per la terza edizione. Madrid ospiterà un nuovo appuntamento nel marzo 2027.
La presenza di 20 speaker internazionali a Milano permetterà di confrontare esperienze maturate fuori dall’Italia e soluzioni adottate da retailer che operano in mercati, canali distributivi e contesti tecnologici differenti.
Forum Retail 2026 terminerà il 12 novembre con i Retail Awards, il riconoscimento dedicato alle aziende e alle innovazioni dell’anno. La cerimonia inizierà alle 16:45 nella Sala Viola del Superstudio Più e concluderà la seconda giornata dell’evento.
La partecipazione prevede tre formule di accesso, differenziate in base alla categoria professionale e ai contenuti inclusi:
| Pass | Condizioni di accesso |
|---|---|
| Standard | è gratuito e comprende le sale tematiche, l’area espositiva e i Retail Awards; non è disponibile per fornitori e consulenti. |
| Prime | costa 99 euro più IVA e comprende anche le due Competence Class; non è acquistabile da fornitori e consulenti. |
| Business | costa 499 euro più IVA ed è la formula prevista per fornitori e consulenti. |
Forum Retail 2026 si svolgerà mercoledì 11 e giovedì 12 novembre al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Retailer, manager, professionisti, fornitori e consulenti possono scegliere la formula disponibile per la propria categoria e registrarsi all’evento dal sito ufficiale.
L’Agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello per comunicare lo sconto in fattura e la prima cessione del credito sul Superbonus relativo alle spese 2026, insieme alle istruzioni e alle specifiche di trasmissione aggiornate. La platea dei beneficiari è limitata ai cantieri nei comuni del cratere sismico del Centro Italia e dell’Abruzzo, gli unici ancora ammessi dalla normativa vigente. I punti chiave sull’opzione 2026:
L’Agenzia delle Entrate ha approvato con il provvedimento prot. n. 211701 del 17 luglio 2026 il modello aggiornato per comunicare l’opzione di sconto in fattura o prima cessione del credito sulle spese Superbonus sostenute nel 2026, insieme alle istruzioni e alle specifiche di trasmissione. Il modello si applica alle comunicazioni inviate a partire dal 23 luglio 2026.
L’atto allinea la modulistica alla disciplina del Superbonus 2026 e rinvia, per gli aspetti non disciplinati, al provvedimento del 7 agosto 2025. La comunicazione riguarda le due opzioni alternative alla detrazione previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 34/2020: il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore e la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Per le spese 2026 l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura vale unicamente per gli interventi Superbonus nei comuni del cratere sismico del Centro Italia e dell’Abruzzo, nei casi previsti dall’art. 119, comma 8-ter.1, del DL 34/2020 e dall’art. 2, comma 3-ter.1, del DL 11/2023. Fuori da queste aree la scelta alternativa alla detrazione diretta non è più praticabile.
La proroga al 110% delle spese 2026 e la connessa facoltà di optare per sconto o cessione derivano dal comma 8-ter.1 introdotto dal DL 95/2025, entro i limiti delle risorse stanziate. La tabella riepiloga chi può ancora esercitare l’opzione:
| Interventi Superbonus | Opzione 2026 sconto o cessione |
|---|---|
| comuni del cratere sismico del Centro Italia colpiti dagli eventi dal 24 agosto 2016, con stato di emergenza | ammessa |
| comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con stato di emergenza | ammessa |
| condomini ordinari, unità unifamiliari e altri interventi fuori dalle aree sismiche | esclusa |
Nelle stesse aree il Superbonus al 110% prosegue nel 2026 accanto al Sismabonus e alle agevolazioni post-sisma confermati dalla Legge di Bilancio 2026.
I crediti d’imposta generati dallo sconto o dalla cessione si utilizzano in compensazione con modello F24 e circolano attraverso un numero limitato di cessioni successive verso soggetti qualificati.
I fornitori che applicano lo sconto in fattura e i cessionari recuperano l’importo come credito compensabile tramite F24, sulla base delle rate residue non fruite dal beneficiario originario. Serve la conferma preventiva dell’opzione e una comunicazione irrevocabile della scelta di fruizione tramite la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.
I fornitori e i primi cessionari possono cedere i crediti a terzi, incluse banche e intermediari finanziari. I cessionari successivi possono effettuare una sola ulteriore cessione a soggetti qualificati come banche, società di gruppi bancari e imprese di assicurazione, che a loro volta hanno facoltà di realizzare fino a tre ulteriori cessioni verso altri soggetti qualificati.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione tecnica sui requisiti degli interventi e sulla congruità delle spese. I documenti attestano la regolarità della pratica e sono il presupposto per lo sconto o la cessione.
I documenti da acquisire sono i seguenti:
La comunicazione si trasmette in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità , entro il 16 marzo 2027 per le spese sostenute nel 2026. Per gli interventi sulle parti comuni può provvedere anche l’amministratore di condominio o un condomino incaricato, con validazione preventiva dei dati da parte di chi appone il
Ogni anno l’INPS controlla i redditi dei titolari di prestazioni collegate al reddito e dispone la sospensione della pensione per chi non ha risposto. Prima arriva una trattenuta sui ratei, poi la revoca e infine la richiesta di restituire quanto già incassato. Chi riceve la lettera, tuttavia, di rado sa che il potere di recupero dell’Istituto ha dei limiti, e neppure che alcuni scadono.
In sintesi:
L’obbligo di dichiarazione riguarda chi percepisce una prestazione il cui diritto o importo dipende dal reddito, quando quei dati non arrivano già all’Istituto per altra via. Si tratta dei redditi che non passano dal 730 o dal Modello Redditi, per esempio gli interessi bancari e postali, i proventi dei titoli di Stato, il lavoro svolto all’estero. Come si invia la comunicazione e chi ne è esonerato sono spiegati nella dichiarazione reddituale RED.
Se la comunicazione manca, l’INPS sospende la prestazione; trascorsi sessanta giorni senza risposta, la revoca diventa definitiva e parte il recupero delle somme non dovute. La sospensione serve a sollecitare: si traduce in una trattenuta sui ratei, calcolata in percentuale sull’imponibile pensionistico lordo, e l’Istituto ne fissa la misura campagna per campagna.
La revoca è un’altra cosa. Cancella il diritto alla prestazione per l’anno di reddito controllato e fa partire la restituzione. Per l’invalidità civile il ripristino segue regole proprie, illustrate nella sospensione dopo i controlli sui requisiti di reddito.
La posizione si sana con la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008. La domanda presentata per fatti sopravvenuti non ha scadenza e gli arretrati vengono pagati entro i termini di prescrizione di cinque anni, come indica l’INPS nella scheda sulla ricostituzione della pensione. Chi dimostra di avere avuto diritto alla prestazione la riottiene e incassa le somme trattenute.
Il margine di intervento dipende da quanto è avanzata la pratica, e la lettera ricevuta dice sempre a che stadio è:
| Fase della procedura | Margine di intervento |
|---|---|
| Comunicazione di sollecito | invio della dichiarazione entro il termine indicato, senza alcuna trattenuta sui ratei |
| Sospensione già applicata | domanda di ricostituzione entro sessanta giorni dalla sospensione, con ripristino e recupero dei ratei trattenuti |
| Revoca disposta | domanda di ricostituzione per farsi riconoscere il diritto e verifica dei tempi della richiesta di restituzione |
Chi ha incassato somme non dovute per un errore dell’INPS di norma non le restituisce. Lo prevede l’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, letto insieme all’articolo 13, comma 1, della legge n. 412/1991: le somme pagate in base a un provvedimento definitivo viziato da un errore dell’ente sono sanate, salvo il dolo dell’interessato. È la tutela della buona fede del pensionato.
La stessa norma chiude però questa strada a chi non ha dichiarato. Se il pensionato omette di segnalare fatti che incidono sul diritto o sull’importo della pensione, e l’ente non li conosce già , le somme diventano ripetibili. Chi ignora la richiesta dell’INPS perde quindi la protezione che spetta a chi ha subito un errore altrui.
Il recupero ha un termine. L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991 impone all’INPS di controllare ogni anno i redditi dei pensionati e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo.
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 13818/2021, ha chiarito che il controllo va fatto nell’anno civile in cui i redditi sono conoscibili e che entro l’anno civile seguente l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione o avviare il procedimento, facendolo sapere al pensionato. Entro quel termine deve partire l’avvio del recupero; l’incasso può concludersi più avanti. Se la richiesta arriva dopo, l’Istituto è decaduto.
Sulle pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta ad applicare la fascia massima di riduzione, secondo le soglie fissate dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla tabella F allegata:
| Reddito annuo del beneficiario | Riduzione della pensione |
|---|---|
| Oltre 3 volte il trattamento minimo annuo | 25% |
| Oltre 4 volte il trattamento minimo annuo | 40% |
| Oltre 5 volte il trattamento minimo annuo | 50% |
La riduzione salta quando la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili, da soli o insieme al coniuge. C’è poi un tetto al taglio: la Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo il meccanismo dove permetteva di ridurre la pensione oltre l’ammontare dei redditi posseduti, e l’INPS ha recepito i nuovi criteri con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108.
L’INPS ha avviato la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i pensionati residenti in Italia che non hanno inviato la dichiarazione nella campagna RED e fa scattare una trattenuta sulla pensione, indicando come rimettersi in regola prima della revoca definitiva. In sintesi:
La sospensione riguarda i pensionati residenti in Italia con prestazioni collegate al reddito che, nonostante il sollecito, non hanno trasmesso la dichiarazione reddituale RED relativa al 2022 entro la chiusura della campagna, il 31 marzo 2025. Sono coinvolte le prestazioni il cui diritto o importo dipende dai redditi personali o del nucleo familiare:
La sospensione consiste in una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo di luglio 2026, applicata sul rateo di agosto e ripetuta su quello di settembre. Sul cedolino compare con la dicitura «Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008», mentre la comunicazione è disponibile su MyINPS oltre che via PEC o e-mail. L’importo dipende dall’assegno di ciascun pensionato. Prendendo come riferimento il trattamento minimo 2026, fissato a 611,85 euro dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la trattenuta vale 30,59 euro su ogni rateo:
| Imponibile lordo di luglio 2026 | Trattenuta del 5% su ciascun rateo |
|---|---|
| 611,85 euro (trattamento minimo) | 30,59 euro |
| 800 euro | 40,00 euro |
| 1.000 euro | 50,00 euro |
| 1.200 euro | 60,00 euro |
Sui due mesi la decurtazione raddoppia e rientra appena la posizione reddituale è sanata. Per una stima dell’assegno pieno a regime è disponibile il calcolo pensione online.
Le pensioni di importo mensile fino a 100 euro sfuggono alla trattenuta del 5% e finiscono comunque revocate in via definitiva se la posizione reddituale non è sanata entro il 15 settembre 2026. L’esenzione alleggerisce l’assegno estivo e non sostituisce l’invio dei redditi 2022: anche questi pensionati devono presentare la domanda di ricostituzione per conservare la prestazione.
Per le pensioni ai superstiti la mancata dichiarazione porta all’applicazione della fascia massima di abbattimento dell’importo, come previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima del recupero delle somme risultate non dovute.
Per evitare la revoca, la domanda «Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008» va presentata entro il 15 settembre 2026, dal portale INPS con SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato. Nell’area riservata MyINPS il percorso è Pensione e Previdenza, Domanda di Pensione, Aree Tematiche, Variazione Pensione, fino alla voce dedicata alla ricostituzione reddituale per sospensione.
Decorsi 60 giorni dalla sospensione senza la dichiarazione, la prestazione è revocata in via definitiva e l’Istituto avvia il recupero delle somme non dovute per l’anno reddito 2022.
Dal 1° gennaio 2027 cambia l’età per andare in pensione e chi programma l’uscita lavora ormai su numeri definiti: con la Circolare n. 28/2026 l’INPS ha reso ufficiali i nuovi requisiti del biennio 2027-2028, primo adeguamento alla speranza di vita dopo otto anni di blocco. L’incremento complessivo vale tre mesi, distribuiti su due scaglioni. La Manovra 2026 (Legge n. 199/2025) ha confermato l’esenzione per i lavori gravosi e usuranti e ha escluso dal beneficio i titolari di APE Sociale. Sulla data in cui arriva il primo assegno incidono poi le finestre di decorrenza, che per una parte del pubblico impiego si allungano fino a nove mesi.
Per stimare importo e data effettiva di uscita, scatti e finestra compresi, il simulatore del calcolo pensione aggiornato al 2026 restituisce il risultato sul singolo profilo contributivo.
In sintesi:
L’adeguamento alla speranza di vita del biennio 2027-2028 vale tre mesi complessivi, applicati con un mese dal 1° gennaio 2027 e per intero dal 1° gennaio 2028. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, lega i requisiti pensionistici all’evoluzione della vita media certificata dall’ISTAT. Il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 ha quantificato l’incremento in tre mesi; l’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 lo ha poi diluito su due anni. È il primo adeguamento dal 2019.
Gli scatti non intervengono sulle finestre di decorrenza, secondo elemento che determina la data di uscita e che segue regole distinte per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e gestioni del pubblico impiego.
La pensione di vecchiaia ordinaria richiede 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi nel 2028, con un’anzianità contributiva minima di 20 anni che non cambia. Si modifica quindi il solo requisito anagrafico:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2026 | 67 anni |
| 2027 | 67 anni e 1 mese |
| 2028 | 67 anni e 3 mesi |
Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 che non raggiungono i 20 anni di contribuzione, la pensione di vecchiaia contributiva richiede almeno 5 anni di contributi effettivi e un requisito anagrafico più elevato:
| Anno | Età richiesta |
|---|---|
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La pensione anticipata ordinaria dal 2027 richiede 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con salita a 43 anni e 1 mese e a 42 anni e 1 mese dal 2028. Non è previsto alcun requisito anagrafico: contano l’anzianità contributiva e la finestra di tre mesi. I valori di riferimento nel 2026 sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per i contributivi puri (primo accredito dal 1° gennaio 1996) la pensione anticipata richiede 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva dal 2027, con adeguamento di entrambi i requisiti. Vale inoltre la soglia minima dell’assegno, differenziata per situazione familiare.
Dal 1° gennaio 2027
| Requisito | Valore richiesto |
|---|---|
| Età minima | 64 anni e 1 mese |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 1 mese |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Dal 1° gennaio 2028
| Requisito | Valore richiesto |
|---|---|
| Età minima | 64 anni e 3 mesi |
| Contribuzione effettiva minima | 20 anni e 3 mesi |
| Importo soglia (caso generale) | 3 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 1 figlio) | 2,8 volte l’assegno sociale |
| Importo soglia (donne con 2 o più figli) | 2,6 volte l’assegno sociale |
Per i lavoratori precoci — chi ha almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni — l’adeguamento si applica in modo differenziato. I precoci addetti a mansioni gravose o usuranti (art. 1, comma 199, lettera d, della Legge n. 232/2016) mantengono il requisito fermo a 41 anni per tutto il biennio, per effetto della deroga dell’art. 1, comma 188, della Legge n. 199/2025. Per le altre categorie tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi ≥74%) il requisito sale a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’INPS entro il 1° marzo di ogni anno; le istanze successive a tale data sono esaminate solo in presenza di risorse finanziarie residue.
I lavoratori addetti a mansioni gravose (Allegato B alla Legge n. 205/2017) godono di una doppia esenzione dagli scatti: erano già esclusi dall’adeguamento 2019 (+5 mesi) e lo sono anche dagli incrementi 2027-2028, in base all’art. 1, commi 186 e 187, della Legge n. 199/2025. Per chi ha svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, il requisito di vecchiaia si ferma a 66 anni e 7 mesi fino a tutto il 2028, sei mesi in meno rispetto ai 67 anni richiesti alla generalità dei lavoratori. Per chi invece ha svolto l’attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7, la pensione di vecchiaia scatta a 67 anni con almeno 30 anni di contributi.
Per la pensione anticipata, entrambe le fasce mantengono il requisito invariato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per tutto il biennio.
Le 15 categorie ammesse alle mansioni gravose che danno diritto all’esenzione dagli scatti sono:
Per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (Dlgs 67/2011) il pensionamento avviene con il sistema delle quote e non subisce gli scatti 2027-2028, con 35 anni di contribuzione come soglia minima. L’accesso richiede anche lo svolgimento delle mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 61 anni e 7 mesi — Quota 97,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Categoria | Età minima / Quota |
|---|---|
| Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno | 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6 |
| Notturni da 72 a 77 giorni/anno | 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6 |
| Notturni da 64 a 71 giorni/anno | 64 anni e 7 mesi — Quota 100,6 |
Le mansioni usuranti ammesse alla deroga comprendono:
Il beneficio non è automatico. La domanda di riconoscimento, con modulo AP45 e documentazione della Tabella A del DM 20 settembre 2011, va presentata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti, quindi entro il 1° maggio 2026 per chi perfeziona il diritto nel 2027 (Messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026). L’invio tardivo differisce la decorrenza di un mese fino a trenta giorni di ritardo, di due mesi oltre un mese e fino a tre, di tre mesi oltre i tre mesi.
La data di maturazione dei requisiti non coincide con quella del primo assegno: la pensione anticipata sconta una finestra di tre mesi, mentre la pensione di vecchiaia liquidata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e dalla Gestione separata decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, senza attesa aggiuntiva.
| Trattamento | Decorrenza |
|---|---|
| Vecchiaia AGO e Gestione separata | primo giorno del mese successivo |
| Anticipata ordinaria e contributiva | 3 mesi dalla maturazione |
| Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti entro il 31 dicembre 2027 | 7 mesi dalla maturazione |
| Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti dal 1° gennaio 2028 | 9 mesi dalla maturazione |
Il differenziale è rilevante nella pianificazione dell’uscita: un dipendente di ente locale iscritto alla CPDEL che perfeziona il requisito contributivo a marzo 2027 attende sette mesi prima della prima rata, quattro in più rispetto a un lavoratore del settore privato con identica data di maturazione; chi matura dal 1° gennaio 2028 attende nove mesi, sei in più. I differimenti allungati non si applicano nei casi di accesso con cumulo dei periodi assicurativi. Per il comparto scuola e AFAM vale invece la decorrenza fissa al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti.
Sul pubblico impiego l’allungamento delle finestre si somma alla revisione delle aliquote di rendimento disposta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) per gli iscritti alle stesse gestioni, con effetti più marcati sulle carriere miste fra sistema retributivo e contributivo.
Chi accede alla pensione tramite il regime di totalizzazione dei periodi assicurativi (Dlgs 42/2006), sommando contributi versati in diverse gestioni INPS o Casse professionali, applica requisiti adeguati alla speranza di vita in misura autonoma rispetto all’AGO:
| Tipologia e anno | Requisito |
|---|---|
| Vecchiaia — 2027 | 66 anni e 1 mese |
| Vecchiaia — 2028 | 66 anni e 3 mesi |
| Anzianità — 2027 | 41 anni e 1 mese |
| Anzianità — 2028 | 41 anni e 3 mesi |
Chi al momento del pensionamento è titolare di APE Sociale non accede all’esonero dagli scatti sulla speranza di vita, anche svolgendo un’attività gravosa che darebbe altrimenti diritto alla deroga. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 190, della Legge di Bilancio 2026, richiamato dalla Circolare INPS n. 28/2026: per questa platea l’incremento dei requisiti si applica per intero, con un mese in più già per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027.