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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Istat
Rivalutazione affitti Istat in aumento, importi aggiornati e regole di calcolo
Affitti, adeguamento al rialzo a maggio 2026 per i contratti di locazione: ecco come si calcola la rivalutazione all'inflazione in base al nuovo indice FOI dell'Istat.

La rivalutazione del canone di affitto adegua l’importo della locazione alla variazione dei prezzi al consumo, misurata dall’indice FOI dell’Istat al netto dei tabacchi, su cui si basa il calcolo della rivalutazione del canone. Per l’ultimo dato disponibile, maggio 2026, la variazione annua del FOI è pari a +3,0%: si applica per intero ai contratti a uso abitativo e al 75% a quelli commerciali, salvo i contratti in cedolare secca, esclusi dall’adeguamento.

In sintesi, l’adeguamento Istat dei canoni di locazione:

  • l’indice di riferimento è il FOI al netto dei tabacchi, pubblicato ogni mese dall’Istat;
  • per maggio 2026 la variazione annua è +3,0% e l’indice generale è pari a 102,8, in base 2025=100;
  • l’adeguamento spetta al 100% per le locazioni abitative e al 75% per quelle commerciali, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 392/1978;
  • i contratti con cedolare secca non sono soggetti alla rivalutazione;
  • l’aumento si calcola come variazione percentuale tra l’indice del mese e quello dello stesso mese dell’anno precedente, non come differenza tra i due numeri indice.

Ultimo indice Istat per l’adeguamento dei canoni

Per gli adeguamenti riferiti a maggio 2026 la variazione annua dell’indice FOI al netto dei tabacchi è +3,0%, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat il 16 giugno 2026. Si traduce in +3,00% per gli adeguamenti al 100% e +2,25% per quelli al 75%.

Indice FOI al netto dei tabacchi Maggio 2026 (base 2025=100)
Indice generale FOI 102,8
Variazione sul mese precedente +0,3%
Variazione sull’anno precedente +3,0%
Variazione sul biennio precedente +4,4%

Contratti di locazione con adeguamento all’inflazione

Nei contratti di locazione l’aggiornamento del canone è legato alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell’ultimo anno. L’adeguamento ricalcola ogni dodici mesi il canone concordato tra inquilino e proprietario, mentre i contratti in cedolare secca ne sono esclusi.

Quando scatta l’adeguamento Istat per le locazioni

La rivalutazione del canone è dovuta solo se il contratto contiene una clausola che la prevede, con l’indicazione della quota applicabile, al 100% per il canone libero o al 75% per il canone concordato. In presenza della clausola l’adeguamento va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.

Indice FOI e regole di calcolo della rivalutazione

Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, così da allineare il canone al costo della vita. Le aliquote sono diversificate per tipo di contratto, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 392/1978:

  • fino al 100% dell’incremento dell’indice FOI per le locazioni a uso abitativo, ad esempio nella formula 4+4;
  • fino al 75% dell’incremento dell’indice FOI per le locazioni a uso commerciale, ad esempio nella durata 6+6.

Le parti possono concordare termini diversi. Chi rivaluta il contratto per la prima volta utilizza il più recente indice disponibile a partire dal mese successivo alla scadenza annuale; per gli anni seguenti si applica la variazione del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Formula di adeguamento Istat dell’affitto

La formula di calcolo è la seguente: canone annuo per variazione percentuale dell’indice FOI per percentuale di rivalutazione applicabile. Il risultato è l’aumento annuo del canone; diviso per dodici dà l’incremento mensile. La rivalutazione può tradursi in un aumento o, quando l’indice scende, in una riduzione del canone.

Esempio di calcolo dell’adeguamento

Con un canone mensile di 800 euro e adeguamento al 100%, la variazione annua di +3,0% comporta un aumento di 24 euro al mese, cioè 288 euro l’anno. Per un contratto commerciale con adeguamento al 75% la stessa variazione vale +2,25%, pari a 18 euro al mese sullo stesso canone.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 14:39:53 +0000
INPS
Debiti INPS, rateazioni più care dal 17 giugno
Circolare INPS n. 64/2026: dopo il rialzo BCE, dilazioni e differimenti salgono al 4,40%, sanzioni al 7,90%.

Dal 17 giugno 2026 aumentano gli interessi applicati ai debiti contributivi INPS rateizzati o differiti. La Circolare INPS n. 64 del 16 giugno 2026 recepisce la decisione della BCE dell’11 giugno, che porta il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,40%. Per imprese, autonomi e datori di lavoro, il tasso di dilazione e differimento sale così al 4,40% annuo, mentre la sanzione civile per omissione contributiva arriva al 7,90%.

In sintesi, dal 17 giugno 2026 cambiano questi valori:

  • il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali sale dal 2,15% al 2,40%;
  • l’interesse di dilazione INPS per le nuove rateazioni dei debiti contributivi sale al 4,40% annuo;
  • l’interesse di differimento dei contributi sale al 4,40% dalla contribuzione relativa a giugno 2026;
  • la sanzione civile per omissione contributiva passa al 7,90% annuo;
  • i piani già emessi e notificati con il tasso precedente non vengono ricalcolati.

Nuovi tassi INPS dal 17 giugno 2026

La Circolare INPS n. 64/2026 aggiorna interessi di dilazione, interessi di differimento e sanzioni civili dopo il rialzo deciso dalla Banca Centrale Europea. Il parametro di riferimento passa al 2,40% dal 17 giugno 2026, con effetto diretto sui contributi previdenziali e assistenziali non versati nei termini.

Il nuovo valore sostituisce il precedente tasso del 2,15% e incide sui debiti contributivi non ancora regolarizzati, sulle nuove domande di rateazione, sui differimenti autorizzati e sulle sanzioni calcolate in base all’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Rateazioni INPS al 4,40%

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili sale al 4,40% annuo. Il nuovo tasso si applica alle domande di rateazione presentate dal 17 giugno 2026.

Il valore deriva dalla somma tra il tasso BCE del 2,40% e la maggiorazione di due punti oggi prevista per dilazioni e differimenti contributivi. La riduzione della maggiorazione è stata introdotta dall’articolo 14 del DL n. 38/2026, che ha abbassato il sovra-costo da sei a due punti.

Il 4,40% incorpora anche la novità del decreto fiscale sulle dilazioni contributive: la maggiorazione sul tasso BCE è stata ridotta da sei a due punti, rendendo meno onerose le nuove rateazioni rispetto alla disciplina precedente.

Differimenti contributivi con lo stesso tasso

L’interesse di differimento sale anch’esso al 4,40% annuo. La nuova misura si applica ai provvedimenti di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Il differimento riguarda i casi in cui l’INPS autorizza il rinvio del termine di versamento. Anche qui il parametro è formato dal tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 2,40%, più la maggiorazione di due punti prevista dalla disciplina sui pagamenti rinviati.

Sanzioni civili al 7,90% per omissione contributiva

Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi, la sanzione civile sale al 7,90% annuo. Il calcolo deriva dal tasso BCE del 2,40% aumentato di 5,5 punti, secondo la disciplina dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.

La sanzione per omissione contributiva riguarda i casi in cui il debito emerge da denunce e registrazioni obbligatorie presentate nei termini, con contributi dichiarati e non versati. Il tetto massimo ordinario rimane quello previsto dalla normativa sulle sanzioni civili.

Ravvedimento INPS al 2,40% entro 120 giorni

Il ravvedimento operoso INPS mantiene una corsia meno onerosa per chi regolarizza spontaneamente le omissioni contributive entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto.

La regolarizzazione spontanea entro 120 giorni permette di applicare il solo tasso BCE del 2,40%, senza la maggiorazione di 5,5 punti prevista per l’omissione contributiva ordinaria. Il ravvedimento operoso INPS per omissioni contributive richiede il pagamento integrale prima di contestazioni o richieste dell’Istituto.

Evasione contributiva con sanzione al 30%

Per l’evasione contributiva la misura ordinaria rimane più severa: la sanzione civile è pari al 30% annuo, entro il limite massimo del 60% dei contributi non versati. La casistica riguarda condotte diverse dalla semplice omissione, come denunce omesse, non veritiere o rapporti di lavoro non dichiarati.

La normativa prevede riduzioni in presenza di denuncia spontanea e pagamento nei termini stabiliti. La distinzione tra omissione ed evasione rimane quindi centrale per calcolare il costo della regolarizzazione e valutare se chiedere una rateazione o procedere con un pagamento immediato.

Procedure concorsuali con parametro al 2,40%

Nelle procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni civili va calcolata confrontando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con il tasso di interesse legale. Poiché dal 17 giugno 2026 il tasso BCE è pari al 2,40% e il tasso legale 2026 è pari all’1,60%, la base applicabile è il nuovo tasso BCE.

Nelle procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni civili si calcola usando il parametro più alto tra tasso BCE e interesse legale. Dal 17 giugno 2026 prevale il tasso BCE al 2,40%, perché il tasso di interesse legale 2026 è fissato all’1,6%.

Rate fino a 60 mesi per i debiti contributivi

Il rialzo dei tassi arriva mentre sono già in vigore le nuove regole sulla rateizzazione dei debiti contributivi INPS fino a 60 rate. La disciplina consente piani fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500mila euro e fino a 60 rate per debiti superiori, in presenza di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

La dilazione riguarda i debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione, compresi contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, accessori di legge, comunicazioni di compliance e addebiti notificati dopo controlli d’ufficio dell’INPS.

Piani già notificati senza ricalcolo

I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiscono modifiche. La Circolare INPS n. 64/2026 chiarisce quindi che il nuovo 4,40% non produce un ricalcolo automatico sulle rateazioni già formalizzate dall’Istituto.

Per chi presenta una nuova domanda dal 17 giugno, invece, il piano viene costruito con il nuovo tasso. La differenza può incidere sul costo complessivo della dilazione, soprattutto nei piani più lunghi e nei debiti sopra i 500mila euro.

Fattispecie Misura dal 17 giugno 2026 Quando si applica
Tasso BCE di riferimento 2,40% operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
Interesse di dilazione 4,40% nuove rateazioni dei debiti contributivi presentate dal 17 giugno
Interesse di differimento 4,40% contribuzione relativa al mese di giugno 2026
Sanzione per omissione contributiva 7,90% contributi dichiarati e non versati nei termini
Regolarizzazione spontanea entro 120 giorni 2,40% pagamento integrale prima di contestazioni o richieste INPS
Evasione contributiva 30% entro il limite massimo del 60% dei contributi non versati
Procedure concorsuali 2,40% riduzione delle sanzioni civili quando il tasso BCE supera il tasso legale

La scelta tra rata e pagamento immediato

Il nuovo quadro rende più costose le rateazioni INPS rispetto alle domande presentate prima del 17 giugno, ma il costo rimane inferiore a quello che sarebbe derivato con la vecchia maggiorazione di sei punti. Per le imprese con debiti contributivi, la valutazione riguarda importo dovuto, durata del piano, rischio di decadenza e possibilità di regolarizzare con strumenti meno onerosi.

Quando il debito deriva da una semplice omissione e i termini lo consentono, il ravvedimento entro 120 giorni può essere molto meno costoso della sanzione ordinaria. Quando invece serve una dilazione, la priorità diventa rispettare la prima rata, i versamenti successivi e la contribuzione corrente, perché tre rate non pagate anche non consecutive portano alla revoca del piano.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 13:40:19 +0000
Istat
Inflazione in accelerazione al 3,2% a maggio, spinta dall’energia
I dati definitivi Istat fotografano la corsa dei prezzi energetici e dei trasporti, con l'inflazione di fondo in rialzo e il carrello della spesa fermo al 2,3%

L’inflazione italiana accelera al 3,2% su base annua a maggio 2026, dal 2,7% di aprile, con un aumento dello 0,4% sul mese precedente. Lo certificano i dati definitivi Istat sui prezzi al consumo, che confermano la stima preliminare. A spingere i prezzi al consumo sono soprattutto i beni energetici e i servizi dei trasporti, mentre il carrello della spesa si mantiene al 2,3%.

In sintesi, i dati Istat sull’inflazione di maggio 2026:

  • l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna +0,4% sul mese e +3,2% sull’anno, in accelerazione dal +2,7% di aprile;
  • la spinta arriva dagli energetici non regolamentati, saliti al +12,5%, e dai servizi dei trasporti, al +1,7%;
  • l’inflazione di fondo, al netto di energia e alimentari freschi, sale all’+1,8% dal +1,6%;
  • il carrello della spesa si mantiene al +2,3%;
  • l’indice FOI al netto dei tabacchi, usato per le rivalutazioni, segna +3,0% su base annua.

Inflazione al 3,2% a maggio, il dato Istat

A maggio 2026 l’inflazione sale al 3,2% su base annua e allo 0,4% su base mensile, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat il 16 giugno 2026, che confermano la stima preliminare. È il valore più alto dell’anno, dopo il +2,7% di aprile.

L’inflazione acquisita per il 2026, cioè quella che si registrerebbe a prezzi fermi da qui a fine anno, è pari al +2,6%. L’indice armonizzato europeo IPCA segna +3,2% su base annua, rivisto dal +3,3% della stima preliminare.

I comparti che trainano i prezzi

L’accelerazione dei prezzi al consumo dipende soprattutto dai beni energetici e dai servizi, come mostra il confronto tra aprile e maggio:

Comparto Aprile 2026 Maggio 2026
Energetici non regolamentati +9,6% +12,5%
Energetici regolamentati +5,3% +5,6%
Servizi dei trasporti +0,6% +1,7%
Servizi ricreativi, culturali e cura della persona +2,6% +3,0%

Il rincaro degli energetici non regolamentati incide direttamente sulle bollette di famiglie e imprese, mentre la risalita dei servizi dei trasporti riflette la stagione e i costi del carburante.

Inflazione di fondo e carrello della spesa

L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, sale all’+1,8% dal +1,6% di aprile: segnala una pressione sui prezzi che inizia a estendersi oltre i soli beni energetici.

Il carrello della spesa, che raccoglie i beni alimentari, per la casa e per la cura della persona, si mantiene al +2,3%, in linea con i mesi precedenti. La stabilità di questo indice attenua l’impatto sui consumi quotidiani delle famiglie.

Indice FOI e rivalutazioni per imprese e contratti

Per le rivalutazioni agganciate all’indice FOI al netto dei tabacchi, il riferimento di maggio è +3,0% su base annua. È il dato che governa l’adeguamento di canoni di locazione, assegni e contratti pluriennali indicizzati all’inflazione.

Negli affitti la quota di rivalutazione applicabile è del 100% per gli usi abitativi e fino al 75% per i contratti commerciali, secondo le regole della rivalutazione all’inflazione. Per le imprese con locali in locazione, un indice FOI al 3% si traduce in un aumento diretto dei costi fissi.

È possibile quantificare l’adeguamento di un canone o di un contratto con il calcolo della rivalutazione ISTAT di PMI.it.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 13:27:27 +0000
Unione Europea
CBAM, l’Ecofin estende la tassa sul carbonio ai prodotti finiti
Il Consiglio Ue estende il meccanismo sul carbonio ai prodotti finiti dal 2028 e aggiunge una clausola di emergenza; per l'Italia è ancora poco ambizioso

I ministri dell’Economia dei 27 riuniti nell’Ecofin hanno approvato il 12 giugno 2026 la posizione negoziale del Consiglio per estendere il CBAM, la tassa sull’impronta di carbonio incorporata nei prodotti importati, ai prodotti finiti che contengono acciaio e alluminio. L’Italia ha votato a favore con spirito di compromesso, giudicando però l’intesa poco ambiziosa: per il ministro Giancarlo Giorgetti il meccanismo va reso applicabile «a tutti i livelli della produzione, a monte e a valle» della filiera, a tutela delle imprese più esposte alla concorrenza estera.

In sintesi

  • il 12 giugno 2026 l’Ecofin ha approvato la posizione negoziale per rafforzare il CBAM, la tassa sul carbonio incorporato nei prodotti importati;
  • il meccanismo viene esteso a circa 180 categorie di prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, dal 1° gennaio 2028;
  • arriva una clausola di emergenza per sospendere il CBAM in circostanze gravi e impreviste, ad esempio con prezzi all’import oltre il 50% della media decennale;
  • il testo passa ora al Parlamento europeo; l’Italia chiede un’estensione più ampia dei prodotti tutelati e procedure di sospensione più rapide.

Come funziona il CBAM

Il CBAM applica una tassa all’importazione sulle emissioni di CO2 incorporate in determinati prodotti. Introdotto nel 2023, fino al 31 dicembre 2025 è rimasto in fase transitoria, con soli obblighi di comunicazione alla dogana; dal 1° gennaio 2026 è entrato a regime e prevede il pagamento del tributo. Si applica a sei settori ad alta intensità di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

La proposta approvata dall’Ecofin allarga il campo di applicazione ai prodotti finiti, come macchinari, motori, componenti e apparecchiature, individuando circa 180 categorie accomunate da un contenuto rilevante di acciaio e alluminio. Si tratta in larga parte di beni destinati all’industria, con una quota minoritaria di prodotti di largo consumo, tra cui gli elettrodomestici. La nuova copertura decorrerà dal 1° gennaio 2028.

La posizione italiana

L’Italia è tradizionalmente favorevole all’estensione del Carbon Border Adjustment Mechanism, perché limitare la tassa alle materie prime penalizza i produttori di macchinari e di beni per l’industria che importano quelle materie prime. La concorrenza extra-europea, in prevalenza asiatica, può invece esportare prodotti finiti senza versare questo onere. Applicare il meccanismo anche al prodotto finito riduce quel divario competitivo.

La clausola di emergenza

Tra le correzioni c’è una clausola di emergenza che consente di sospendere il meccanismo in presenza di circostanze gravi e impreviste. L’iter lo avvia la Commissione, al ricorrere di tre condizioni: un danno severo al mercato interno, l’insufficienza di misure meno invasive e un criterio oggettivo, come un aumento del prezzo medio di importazione superiore al 50% rispetto alla media dei dieci anni precedenti, osservato per almeno sei mesi consecutivi su beni per cui l’UE dipende dalle importazioni. La procedura ha una durata massima di tre mesi.

Anche su questo l’Italia, pur giudicando positiva la previsione, chiede interventi più incisivi e procedure più rapide di quelle del testo Ecofin, con particolare attenzione ai fertilizzanti. Il negoziato passa ora al Parlamento europeo, atteso al voto in plenaria dopo l’estate; in seguito la Commissione potrà aggiornare periodicamente l’elenco dei prodotti inclusi nel CBAM.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 10:23:05 +0000
Turismo
Turismo: SCIA per strutture ricettive, nuova modulistica e iter SUAP
Dal 2026 moduli unici per alberghi, extra-alberghiero e strutture all'aria aperta, con CIN, codici ISTAT e tre tipi di SCIA da presentare al SUAP del Comune

La SCIA per le strutture ricettive è la segnalazione che consente di aprire o modificare un’attività di ospitalità presentandola al SUAP del Comune, con verifiche delle amministrazioni successive all’avvio. Da giugno 2026 la modulistica diventa unica e standardizzata su tutto il territorio nazionale per le tre famiglie di strutture, alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, in base all’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026. I nuovi moduli richiedono il CIN) adottano la classificazione ISTAT a tre livelli e prevedono tre formule di SCIA, semplice, unica e condizionata.

In sintesi:

  • la SCIA per le strutture ricettive si presenta al SUAP del Comune e permette di avviare subito l’attività, salvo i casi in cui serve un’autorizzazione;
  • da giugno 2026 i moduli sono unici a livello nazionale per le strutture alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, in base all’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026 (GU n. 77/2026);
  • i modelli richiedono il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e la classificazione ISTAT su macrocategoria, categoria e sottocategoria;
  • il procedimento si articola in SCIA semplice, SCIA unica e SCIA condizionata, per apertura, variazione e, per l’aria aperta, ampliamento;
  • le Regioni hanno adeguato i contenuti variabili entro il 17 maggio 2026, i Comuni entro l’inizio di giugno 2026, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo.

Quando serve la SCIA per una struttura ricettiva

La SCIA struttura ricettiva è richiesta per avviare, modificare o ampliare un’attività di ospitalità esercitata in forma imprenditoriale, nelle tre famiglie alberghiera, extra-alberghiera e all’aria aperta. La segnalazione si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede la struttura, secondo il regime dei procedimenti definito dal DLgs 222/2016. L’attività può iniziare dalla presentazione, mentre le verifiche di completezza e veridicità avvengono dopo.

L’obbligo riguarda anche chi gestisce locazioni brevi in forma imprenditoriale, tenuto alla SCIA dal superamento della soglia di immobili stabilita dalla legge di Bilancio 2026. Per le case affittate ai turisti in forma occasionale, invece, molte Regioni chiedono soltanto una comunicazione.

Tre moduli nazionali per tre macro-categorie

L’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2026) adotta tre moduli SCIA, uno per ciascuna famiglia di strutture, validi come standard minimo su tutto il territorio nazionale. Ogni modulo copre le tipologie della propria famiglia e accoglie nuove forme di ospitalità assenti nei modelli precedenti.

Modulo Famiglia Tipologie principali
Allegato 1 Aria aperta campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta, garden sharing
Allegato 2 Alberghiere alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, alberghi diffusi
Allegato 3 Extra-alberghiere affittacamere, B&B, case vacanza, ostelli, rifugi, case per ferie, boat&breakfast

Tra le nuove tipologie ricettive compaiono formule non tradizionali come garden sharing, boat&breakfast, alloggi galleggianti e ospitalità diffusa, collocate nella tassonomia nazionale aggiornata.

SCIA semplice, unica e condizionata

Il procedimento prende tre forme a seconda di quante segnalazioni e autorizzazioni servono insieme alla SCIA. La forma scelta determina se l’attività parte subito o dopo l’acquisizione di un titolo.

Modello Quando si presenta Cosa comporta
SCIA semplice l’avvio o la modifica richiede solo la segnalazione l’attività può iniziare dalla presentazione, con controlli successivi del SUAP
SCIA unica insieme alla SCIA servono altre segnalazioni, comunicazioni o notifiche un’unica presentazione raccoglie tutti gli adempimenti contestuali
SCIA condizionata l’attività dipende anche da un’autorizzazione o da un atto di assenso l’avvio è subordinato all’acquisizione del titolo richiesto

La documentazione da allegare alla SCIA

Tutti e tre i moduli prevedono un quadro della documentazione organizzato in quattro blocchi, da comporre secondo la forma di SCIA e la tipologia di struttura:

  • documentazione obbligatoria, cioè planimetria dei locali, documento d’identità e dichiarazioni di onorabilità dei soci e del rappresentante;
  • segnalazioni della SCIA unica, come notifica sanitaria, SCIA somministrazione, SCIA prevenzione incendi e SCIA insegna;
  • domande della SCIA condizionata, tra cui classificazione della struttura, insegna ed eventuali autorizzazioni regionali;
  • bollo e diritti, con marca da bollo o assolvimento virtuale, obbligatori in caso di SCIA condizionata.

Il CIN e la classificazione ISTAT nel modulo

Il nuovo modulo richiede il Codice Identificativo Nazionale (CIN) come dato che identifica la struttura nella Banca Dati delle Strutture Ricettive. Il codice, introdotto dal decreto Anticipi (art. 13-ter del DL 145/2023, convertito dalla legge 191/2023), va richiesto prima della segnalazione, esposto sulla struttura e riportato in ogni annuncio. Accanto al CIN, il modulo adotta la classificazione ISTAT articolata in macrocategoria, categoria e sottocategoria, con voci regionali e provinciali selezionabili dai menù del modello.

Apertura, variazione e ampliamento

I moduli distinguono tre casistiche di comunicazione. L’apertura riguarda l’avvio di una nuova attività; la variazione si presenta sullo stesso modulo indicando il CIN già assegnato e le modifiche di capacità, dotazioni o classificazione; l’ampliamento è previsto come pratica autonoma per le strutture all’aria aperta, dove prima non esisteva come opzione separata. Le variazioni seguono lo stesso iter dell’apertura, senza una nuova segnalazione di avvio.

Chi controlla la SCIA della struttura ricettiva

Dopo la presentazione, la SCIA è soggetta ai controlli di più autorità con competenze distinte, in un sistema di vigilanza successiva all’avvio dell’attività:

  • il SUAP riceve la segnalazione, verifica la completezza e coordina i controlli tra gli enti, gestendo la SCIA condizionata;
  • il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e applica le sanzioni per dichiarazioni false, con decadenza dai benefici secondo l’art. 75;
  • le Regioni controllano la classificazione della struttura e definiscono le variabili regionali del modulo;
  • i Vigili del Fuoco intervengono sulla prevenzione incendi per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere oltre 25 posti letto e per quelle all’aria aperta oltre 400 persone, ai sensi del DPR 151/2011;
  • la ASL riceve la notifica sanitaria quando si somministrano alimenti e bevande, in base al Regolamento CE 852/2004;
  • Prefettura e Questura verificano le cause di divieto e decadenza previste dal Codice antimafia (DLgs 159/2011).

I tempi di adeguamento dei Comuni

L’art. 1 dell’Accordo fissa due scadenze per l’aggiornamento dei moduli, calcolate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Regioni hanno adeguato i contenuti informativi variabili entro 45 giorni, cioè entro il 17 maggio 2026; i Comuni adeguano la modulistica in uso entro 60 giorni, quindi all’inizio di giugno 2026. Conviene verificare presso il SUAP del proprio Comune la data di adozione del nuovo modello, dato che l’aggiornamento avviene in momenti diversi sul territorio.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 10:00:04 +0000
Unione Europea
Bilancio UE: sui fondi per coesione e PAC arriva il modello PNRR
La proposta del Consiglio UE riduce il budget del 2% e sposta coesione, agricoltura e prestiti Catalyst Europe su obiettivi e riforme.

Il negoziato sul Bilancio UE 2028-2034 si apre con una proposta da 1.730,228 miliardi di euro a prezzi 2025, circa 32,8 miliardi in meno rispetto allo schema iniziale della Commissione. La presidenza cipriota del Consiglio porta al tavolo un compromesso che mantiene il baricentro su coesione, agricoltura, competitività e sicurezza, introducendo anche una leva di prestiti aggiuntivi (Catalyst Europe) agganciata a investimenti, riforme e risultati sul modello sperimentato dal PNRR.

Ecco in sintesi, la proposta negoziale sul prossimo bilancio europeo:

  • il massimale in impegni scende a 1.730,228 miliardi dai 1.763,056 miliardi della proposta della Commissione;
  • la voce più ampia assegna 942,142 miliardi a coesione economica, agricoltura, prosperità rurale e marittima e sicurezza;
  • i Piani nazionali e regionali di partenariato valgono 770,366 miliardi e concentrano fondi territoriali, PAC, pesca e migrazione;
  • Catalyst Europe conserva 134 miliardi di prestiti collegati ai piani nazionali e regionali;
  • il negoziato politico si apre nel Consiglio Affari Generali del 16 giugno, con esame successivo al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Il Bilancio UE scende a 1.730 miliardi

La Negotiating Box del Consiglio UE fissa il tetto degli impegni per il 2028-2034 a 1.730,228 miliardi di euro a prezzi 2025, mentre la proposta della Commissione indicava 1.763,056 miliardi. La differenza è di 32,828 miliardi, pari a un taglio attorno al 2% rispetto alla base negoziale iniziale.

Il documento chiarisce che la proposta della presidenza cipriota non vincola le delegazioni e serve a circoscrivere le questioni politiche da risolvere. La scelta più rilevante è la ricomposizione del bilancio in quattro grandi rubriche, con una maggiore concentrazione su programmi e piani collegati a risultati misurabili.

Le risorse UE voce per voce

Il confronto tra la proposta della Commissione e il testo della presidenza cipriota mostra dove si concentra la correzione: il taglio maggiore riguarda competitività, prosperità e sicurezza, mentre agricoltura e coesione mantengono una dotazione vicina allo schema originario.

Voce Proposta Commissione Negotiating Box Saldo
Totale QFP 2028-2034 1.763,056 mld 1.730,228 mld -32,828 mld
Coesione, agricoltura, prosperità rurale e sicurezza 946,404 mld 942,142 mld -4,262 mld
Piani nazionali e regionali di partenariato 771,319 mld 770,366 mld -0,953 mld
Sostegno al reddito PAC 259,231 mld 261,013 mld +1,782 mld
Coesione economica, sociale e territoriale 404,877 mld 410,080 mld +5,203 mld
Competitività, prosperità e sicurezza 522,205 mld 501,711 mld -20,494 mld
Global Europe 190,000 mld 182,546 mld -7,454 mld
Catalyst Europe 134,000 mld 134,000 mld invariato

Coesione e agricoltura nel fondo da 942 miliardi

La prima rubrica del Bilancio UE assorbe 942,142 miliardi e unisce coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura, prosperità rurale e marittima e sicurezza. Al suo interno i Piani nazionali e regionali di partenariato valgono 770,366 miliardi e diventano il canale centrale per l’allocazione delle risorse agli Stati membri.

Per le imprese agricole il dato da osservare è il sostegno al reddito PAC, che sale da 259,231 a 261,013 miliardi nella proposta negoziale. La correzione intercetta una delle pressioni politiche più forti: evitare che la riforma degli aiuti PAC sia percepita come arretramento della politica agricola comune.

Sul versante territoriale, la coesione economica, sociale e territoriale sale a 410,080 miliardi rispetto ai 404,877 miliardi dello schema della Commissione. Per l’Italia il collegamento con gli Accordi di Coesione da 50 miliardi è immediato: la partita europea determinerà quante risorse potranno finanziare ricerca, scuola, sicurezza, turismo, infrastrutture e progetti locali nella nuova programmazione.

Prestiti Catalyst Europe sul modello PNRR

I prestiti Catalyst Europe sono la leva più vicina al modello PNRR: il Consiglio li collega ai National and Regional Partnership Plans e li lascia fuori dai massimali ordinari del bilancio, con 134 miliardi a prezzi 2025. La logica è finanziare investimenti pubblici strategici tramite prestiti garantiti dall’UE, con una verifica collegata a riforme, investimenti e risultati.

Il confronto con i fondi PNRR da trasformare in riforme e investimenti chiarisce il criterio: la spesa certificata si accompagna a obiettivi verificabili, milestone e riforme collegate. Per amministrazioni nazionali e regionali significa maggiore disciplina nella programmazione e nella qualità dei progetti presentati a Bruxelles.

La proposta prevede anche un tetto di concentrazione: i tre maggiori beneficiari dei prestiti non potranno ricevere oltre il 60% dell’importo complessivo. È una clausola pensata per contenere lo squilibrio fra grandi destinatari e altri Stati membri, mantenendo parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

Competitività, difesa e spazio con meno risorse

La seconda rubrica, dedicata a competitività, prosperità e sicurezza, scende da 522,205 a 501,711 miliardi a prezzi 2025. Il taglio riduce soprattutto il Fondo europeo per la competitività, Horizon Europe, difesa, spazio e digitale, pur confermando la priorità politica assegnata a industria, tecnologie pulite, infrastrutture energetiche e autonomia strategica.

Il confronto politico è chiaro: gli Stati favorevoli al rigore chiedono un bilancio più contenuto, mentre Parlamento europeo e paesi più orientati agli investimenti chiedono più risorse per nuove priorità, coesione e agricoltura. La proposta cipriota cerca un equilibrio, con una redistribuzione che lascia aperta la discussione fino all’accordo finale.

La trattativa UE e il margine per l’Italia

La trattativa sul Quadro finanziario pluriennale proseguirà tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, con approvazione finale richiesta all’unanimità dagli Stati membri e consenso del Parlamento europeo. La proposta della presidenza cipriota segna solo la prima base numerica condivisa, destinata a modifiche nel negoziato politico.

La posizione italiana si gioca su due leve: difesa di PAC e coesione, da cui dipendono territori, imprese agricole e fondi regionali; sostegno agli strumenti comuni di debito europeo, se collegati a investimenti industriali, sicurezza, energia e innovazione. Il modello PNRR, con pagamenti legati a obiettivi e riforme, può diventare la matrice tecnica della prossima programmazione UE.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 09:32:57 +0000
Incentivi imprese
Fondo di Partecipazione MUR da 219 milioni al Sud: selezione aperta
Invitalia seleziona gli intermediari che investiranno in startup e imprese del Sud, con offerte entro il 20 luglio e quota privata minima del 30%.

Il Fondo di Partecipazione R&I MUR mette a disposizione 219 milioni di euro del PN RIC 2021-2027 per investimenti in Startup, PMI e grandi imprese di sette regioni del Mezzogiorno. L’avviso Invitalia è rivolto agli operatori finanziari, chiamati a presentare offerte entro le ore 13 del 20 luglio 2026. Le imprese saranno selezionate successivamente dai fondi costituiti dagli intermediari scelti.

In sintesi, l’avviso pubblico (Gazzetta Ufficiale 5ª Serie speciale n. 63 del 5 giugno 2026) prevede:

  • una dotazione netta di 219.057.221,33 euro suddivisa tra due azioni del PN RIC 2021-2027;
  • la presentazione delle proposte riservata a operatori finanziari regolati e vigilati;
  • fondi affidati ai singoli operatori per almeno 30 milioni di euro, con risorse private pari ad almeno il 30% di ogni investimento;
  • il termine per le offerte fissato alle ore 13 del 20 luglio 2026.

Fondo di Partecipazione R&I MUR: la gara Invitalia

La procedura aperta fino al 20 luglio è riservata agli intermediari finanziari regolati e vigilati, comprese le società partecipate o collegate che possiedono i requisiti indicati dall’avviso. Invitalia selezionerà i soggetti incaricati di costituire fondi specifici e realizzare gli investimenti nelle imprese ammissibili.

Il portale Invitalia Gare Telematiche accetta soltanto le offerte degli operatori finanziari. Startup, PMI e grandi imprese accederanno agli investimenti in un momento successivo, attraverso le procedure definite dai fondi selezionati. La scadenza del 20 luglio riguarda quindi gli intermediari.

Nel quadro dei finanziamenti e agevolazioni per PMI e startup, il Fondo MUR utilizza un modello indiretto nel quale Invitalia seleziona prima gli intermediari, che successivamente individuano le imprese e i progetti da finanziare.

Destinatari e riparto dei 219 milioni

Le due azioni del PN RIC separano destinatari, finalità e risorse, con 112.065.292,62 euro per ricerca applicata e trasferimento tecnologico e 106.991.928,71 euro per tecnologie critiche STEP.

Azione Destinatari finali Risorse Progetti finanziabili
1.1.3-a startup almeno in fase seed e PMI 112.065.292,62 euro ricerca applicata, trasferimento tecnologico e progetti prossimi al mercato
1.6.1 PMI e grandi imprese 106.991.928,71 euro investimenti produttivi innovativi e tecnologie critiche STEP

Gli investimenti riguarderanno imprese con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La linea STEP sostiene anche lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e delle relative catene del valore.

Le MPMI del Mezzogiorno dispongono anche di misure con domanda diretta, come il Bando Investimenti Sostenibili 4.0, distinto dalla selezione degli intermediari prevista dal Fondo MUR.

Requisiti e valutazione

Il Fondo investirà soprattutto in equity e quasi equity, mentre i prestiti avranno un ruolo residuale e potranno essere combinati con il capitale di rischio. Ogni operatore selezionato amministrerà almeno 30 milioni di euro.

Ogni investimento dovrà includere almeno il 30% di risorse private, apportate dall’operatore finanziario o da altri investitori. Su un’operazione da 10 milioni di euro, almeno 3 milioni dovranno quindi provenire da capitale privato; il fondo definirà la composizione finanziaria complessiva insieme agli altri soggetti coinvolti.

La selezione dei progetti considererà qualità, fattibilità tecnica, sostenibilità economico-finanziaria e coerenza con il PN RIC. Per la linea STEP saranno valutati anche sviluppo delle tecnologie critiche, ricadute occupazionali, sostenibilità ambientale e capacità di rafforzare le filiere produttive.

Riferimenti e scadenze

Il Fondo è istituito ai sensi dell’art. 59, par. 3, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/1060. L’avviso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª Serie speciale, n. 63 del 5 giugno 2026, con CUP F51B25000310002; la scheda Invitalia indica lo strumento come attivo dal 5 giugno al 20 luglio 2026.

Le proposte devono essere trasmesse in italiano entro le ore 13 del 20 luglio 2026 attraverso il portale Invitalia Gare Telematiche, previa registrazione e abilitazione. L’avviso e gli allegati sono associati all’opportunità 19299.

I chiarimenti possono essere richiesti entro il 25 giugno 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Le risorse dovranno essere erogate entro il 31 dicembre 2029, con proroga al 31 dicembre 2030 per le operazioni già avviate o in corso di definizione alla fine del 2029.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 09:00:14 +0000
Start-up innovative
EU Inc.: opportunità e rischi per le startup innovative con il 28° regime europeo
La nuova forma societaria europea promette costituzione online in 48 ore a 100 euro, senza capitale minimo. Analisi di Francesca Pasqualin, partner Adacta Tax & Legal.

La proposta EU Inc., presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026 nell’ambito del cosiddetto “28° regimeâ€, nasce da una constatazione ormai evidente: per molte imprese innovative il mercato unico esiste come spazio commerciale, ma non ancora come spazio pienamente semplice in cui costituirsi, raccogliere capitali, assumere talenti e crescere oltre confine. Bruxelles interviene ora perché la competitività europea dipende anche dalla capacità di ridurre la frammentazione regolatoria che separa i 27 ordinamenti nazionali e rende più costoso scalare in Europa rispetto ad altri mercati.

Una forma giuridica europea opzionale

L’EU Inc. si inserisce in questo contesto come una forma giuridica europea opzionale. Non sostituisce le società nazionali, come la S.r.l. italiana, la GmbH tedesca o la SAS francese, ma affianca loro un modello armonizzato, pensato soprattutto per startup, scaleup e PMI innovative con vocazione transfrontaliera. La logica è semplice: offrire a chi nasce o cresce in Europa un contenitore societario riconoscibile, digitale e leggibile in tutti gli Stati membri.

Costituzione online in 48 ore a 100 euro

Il cuore della proposta è la semplificazione. La costituzione dovrebbe avvenire online, tramite un’interfaccia europea, entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro quando si utilizzano i modelli standard. A questo si aggiungono l’assenza di un capitale minimo sostanziale, la trasmissione “una tantum†delle informazioni alle autorità competenti, il registro digitale delle azioni, le procedure online per i trasferimenti e la digitalizzazione di molti adempimenti del ciclo di vita societario. In prospettiva, l’impresa non dovrebbe più ripetere le stesse comunicazioni a registri, autorità fiscali, previdenziali o antiriciclaggio, ma beneficiare di un flusso amministrativo più coordinato.

Da mosaico nazionale a scelta armonizzata

La novità rispetto al passato non è soltanto tecnologica, ma sistemica. Finora una società che voleva espandersi in più Paesi dell’Unione doveva spesso adattarsi a un mosaico di regole, prassi notarili, requisiti documentali e schemi di governance differenti. L’EU Inc. prova a trasformare questo percorso in una scelta opzionale armonizzata: chi resta ancorato al mercato nazionale potrà continuare a usare le forme tradizionali; chi invece nasce con ambizione europea potrà valutare uno strumento più coerente con una crescita cross-border.

I vantaggi per startup e PMI innovative

Per startup e PMI innovative il potenziale è rilevante. Una forma europea standardizzata può rendere più immediata la lettura della società da parte di investitori, fondi esteri, business angel e partner industriali. La possibilità di gestire azioni dematerializzate, categorie di azioni con diritti diversi, strumenti convertibili, warrant e meccanismi assimilabili ai SAFE può facilitare round di finanziamento e cap table più articolate. Anche lo schema comune per le stock option, con tassazione differita al momento della vendita delle azioni, può aiutare le imprese giovani ad attrarre competenze qualificate quando la liquidità iniziale è limitata.

L’impatto per l’Italia e i territori

L’impatto potenziale riguarda anche l’Italia e i territori. Per un ecosistema composto da molte PMI, startup tecnologiche, università, incubatori e distretti produttivi, un veicolo europeo più comprensibile per investitori e talenti internazionali può aumentare l’attrattività senza imporre necessariamente il trasferimento della sede fuori dal Paese. Una società innovativa italiana che vende, assume o raccoglie capitali in più Stati membri potrebbe ridurre alcune frizioni amministrative, presentarsi con una governance più “investor-ready†e rendere più leggibile il proprio progetto a livello europeo.

Perché i benefici non sono automatici

I benefici, tuttavia, non sono automatici. La proposta non è ancora diritto vigente e dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio. Inoltre, l’EU Inc. non cancella la rilevanza dei diritti nazionali: fiscalità, lavoro, previdenza, antiriciclaggio, contabilità e procedure concorsuali continueranno a richiedere coordinamento con lo Stato di registrazione e con i Paesi in cui l’impresa opera. La scelta dell’EU Inc. non potrà quindi essere trattata come una scorciatoia universale, ma come una decisione strategica da valutare rispetto a modello di business, piani di fundraising, mercati target, composizione del team e incentivi nazionali eventualmente applicabili.

Un ulteriore rischio è l’eccesso di semplificazione percepita. Costituire una società in 48 ore non significa essere pronti a ricevere investimenti qualificati. Statuto, patti parasociali, diritti dei soci, vesting dei founder, clausole di exit, proprietà intellettuale e compliance restano passaggi decisivi. Nei primi anni, inoltre, servirà tempo perché banche, investitori, notai, consulenti, autorità e tribunali sviluppino prassi comuni su una forma societaria nuova.

Le tre condizioni per la competitività europea

La vera domanda, dunque, non è se l’EU Inc. sia una soluzione perfetta, ma se possa ridurre abbastanza attriti da rendere l’Europa più competitiva per chi innova. La risposta dipenderà da tre condizioni: un testo finale chiaro, un’attuazione realmente digitale e un coordinamento efficace con i diritti nazionali. Se queste condizioni saranno rispettate, il 28° regime potrà diventare non solo una semplificazione formale, ma un fattore concreto di attrattività, crescita e permanenza in Europa per le società innovative.


Di Francesca Pasqualin, partner Adacta Tax & Legal


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 08:30:19 +0000
Turismo
Confcommercio: PIL 2026 spinto da consumi e turismo
Nonostante le tensioni internazionali l’economia italiana mostra un’ottima tenuta: crescono occupazione, turismo e consumi delle famiglie.

L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 una crescita del PIL italiano dello 0,9% e dei consumi dell’1,2%, sostenuta da occupazione ai massimi, turismo in ripresa e prezzi di fondo sotto il 2%. L’analisi sulle prospettive dell’economia, diffusa l’8 giugno 2026 in vista dell’Assemblea Generale del 10 giugno a Roma, descrive uno scenario lontano da ipotesi recessive nonostante le tensioni internazionali e il rischio energetico.

La previsione colloca Confcommercio su una traiettoria più alta delle istituzioni: l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, indica un PIL 2026 allo 0,7%, mentre l’OCSE si ferma allo 0,4%. A spingere la domanda interna sono le intenzioni di spesa delle famiglie e un turismo estivo ai livelli più alti dal 2020.

In sintesi

  • l’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 un PIL in crescita dello 0,9% e consumi a +1,2%, dopo il +1% del 2025;
  • la previsione è più alta di quelle di Istat (+0,7%, nota del 5 giugno 2026) e OCSE (+0,5%);
  • l’inflazione di fondo è indicata all’1,8%, sotto la soglia del 2%, con l’occupazione ai massimi storici;
  • tra le famiglie, a maggio il 29% prevedeva acquisti di elettrodomestici, il 24,5% di mobili e il 23,5% lavori di ristrutturazione;
  • sul turismo, il 38,5% degli italiani ha già programmato una vacanza estiva, il valore più alto dal 2020.

Le stime di Confcommercio per il PIL 2026

L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 un PIL in aumento dello 0,9% e consumi in crescita dell’1,2%, in accelerazione rispetto al +1% del 2025. L’inflazione di fondo è attesa all’1,8%, mentre l’occupazione si mantiene sui massimi storici. Per l’associazione il quadro, pur complesso, è distante da scenari recessivi.

Confcommercio più ottimista di Istat e OCSE

La stima dell’Ufficio Studi Confcommercio è più alta di quelle delle principali istituzioni. Le previsioni a confronto sul PIL italiano 2026: la stima dell’Ufficio Studi Confcommercio indica una crescita dello 0,9%; l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, si ferma allo 0,7%, analogamente alle stime di Confindustria sul PIL; l’OCSE colloca il PIL italiano allo 0,5%. Il divario con i numeri di Confcommercio riflette un peso maggiore attribuito a domanda interna, occupazione e servizi, in un anno in cui i consumi crescono più del prodotto complessivo.

Consumi e intenzioni di acquisto delle famiglie

Le intenzioni di spesa rilevate a maggio dall’Ufficio Studi Confcommercio mostrano famiglie ancora disposte a investire sui beni durevoli. Le quote più alte riguardano:

  • l’acquisto di elettrodomestici, indicato dal 29% degli intervistati;
  • l’acquisto di mobili, segnalato dal 24,5%;
  • i lavori di ristrutturazione della casa, in programma per il 23,5%.

Anche dove alcuni comparti non hanno recuperato i livelli degli anni precedenti, la domanda delle famiglie si conferma solida.

Turismo, il 38,5% ha già programmato le vacanze

Il turismo è il motore più visibile della ripresa: il 38,5% degli italiani ha già programmato una vacanza per l’estate, la quota più alta dal 2020 secondo l’Ufficio Studi Confcommercio. Il quadro, però, non è uniforme: il 30,9% dichiara che non andrà in vacanza e il 30,6% non ha ancora deciso, segno che l’incertezza incide ancora sulle scelte di spesa.

La spinta della stagione vale soprattutto quando non si traduce in rincari dei listini.

Per Sangalli servono investimenti e competitività

Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli legge i dati come segnali di tenuta, da consolidare sul terreno produttivo. La crescita dei primi mesi, osserva, non basta da sola a rendere il 2026 un anno di accelerazione: per il presidente occorre «rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta». La fragilità emerge quando il costo dell’energia supera la capacità delle imprese del terziario di assorbirlo nei margini.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 07:59:54 +0000
Sussidi Disoccupazione
NASpI in apprendistato, dimissioni dopo la maternità senza rientro al lavoro
Vorrei dare le dimissioni avendo un bimbo di 8 mesi. Ho un contratto apprendistato part-time da 30 ore settimanali iniziato il 14 maggio 2024. Ho goduto di maternità anticipata per gravidanza a rischio da metà febbraio al 2 ottobre 2025, maternità obbligatoria fino al 7 gennaio 2026 e dei 6 mesi di congedo parentale che[...] Vorrei dare le dimissioni avendo un bimbo di 8 mesi. Ho un contratto apprendistato part-time da 30 ore settimanali iniziato il 14 maggio 2024. Ho goduto di maternità anticipata per gravidanza a rischio da metà febbraio al 2 ottobre 2025, maternità obbligatoria fino al 7 gennaio 2026 e dei 6 mesi di congedo parentale che[...]
Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 07:29:31 +0000
Professionisti
Accesso al SIISL, i Commercialisti chiedono una delega semplificata per le imprese
Il CNDCEC chiede alla ministra Calderone una delega semplificata sul portale Servizi Lavoro, a tutela dei professionisti e delle imprese che assistono

Con una lettera indirizzata alla ministra del Lavoro Marina Calderone, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiesto chiarimenti ufficiali sull’accesso alla piattaforma SIISL e una procedura di delega semplificata sul portale Servizi Lavoro del Ministero. La missiva, firmata dal presidente Elbano de Nuccio, denuncia una configurazione che rischia di escludere i professionisti dal ruolo di intermediari per conto dei clienti.

La richiesta si riferisce all’obbligo introdotto dall’art. 14, comma 1 del DL 31 ottobre 2025 n. 159, che dal 1° aprile 2026 condiziona i benefici contributivi sulle assunzioni alla pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Se i commercialisti non possono pubblicare le offerte come gli altri intermediari, le imprese loro clienti rischiano di perdere l’agevolazione.

In sintesi

  • il CNDCEC chiede chiarimenti sull’accesso al SIISL come intermediari e una procedura di delega semplificata sul portale Servizi Lavoro;
  • la criticità nasce dal profilo «Azienda o altro delegato», che impone delega formale preventiva non chiarita dal Manuale Utente SIISL;
  • la pubblicazione delle offerte sul SIISL è condizione per i benefici sulle assunzioni, ai sensi dell’art. 14 del DL 159/2025 convertito dalla L. 198/2025;
  • il CNDCEC chiede anche il coinvolgimento della categoria nei tavoli tecnici sulla piattaforma.

Le richieste del CNDCEC al Ministero del Lavoro

Il CNDCEC chiede al Ministero del Lavoro un chiarimento ufficiale sull’accesso al SIISL come intermediari e una procedura di delega semplificata sul portale Servizi Lavoro. La lettera indirizzata alla ministra Calderone individua tre interventi:

  • una procedura di delega semplificata che consenta ai commercialisti di operare per conto delle imprese clienti senza adempimenti aggiuntivi;
  • l’aggiornamento del Manuale Utente SIISL e della documentazione di supporto, con istruzioni chiare per i soggetti abilitati;
  • il coinvolgimento della categoria nei tavoli tecnici dedicati allo sviluppo e all’aggiornamento della piattaforma.

Accesso al SIISL frenato dalla delega sul portale Servizi Lavoro

Il blocco nasce sul portale Servizi Lavoro del MLPS, dove il profilo «Azienda o altro delegato» richiede che il commercialista risulti già associato all’azienda cliente attraverso una delega formale preventiva. Il Manuale Utente SIISL, aggiornato al 29 aprile 2026, non chiarisce come questa procedura si applichi ai soggetti abilitati dalla legge n. 12/1979, né se i commercialisti possano accedere con le stesse modalità riconosciute agli altri intermediari. Secondo il Consiglio non si tratta di una semplice imperfezione di avvio, destinata a correggersi da sé.

L’obbligo di offerte sul SIISL per le assunzioni agevolate

La pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL è la condizione per accedere ai benefici contributivi sulle nuove assunzioni, secondo l’art. 14, comma 1 del DL 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. Dal 1° aprile 2026 le funzionalità per pubblicare le vacancy sono attive in fase di avvio, mentre l’obbligo pieno è ancora legato al decreto ministeriale di attuazione. È in questo quadro che la difficoltà di accesso dei commercialisti incide sulle imprese assistite.

Il rischio di disparità tra le imprese assistite

Il CNDCEC paventa una disparità di trattamento tra le imprese a seconda della categoria di intermediario che le segue. Se i commercialisti, abilitati dalla legge n. 12/1979, non possono pubblicare le offerte con le stesse modalità degli altri professionisti, le aziende loro clienti rischiano di non accedere in tempo ai benefici contributivi legati alla pubblicazione delle vacancy. Un effetto che, per il Consiglio, contraddirebbe le finalità della norma e penalizzerebbe chi si affida al proprio professionista di fiducia.

Domande frequenti su intermediari SIISL

Quali intermediari d’impresa possono operare sul SIISL?

Possono operare i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro, tra cui i dottori commercialisti e gli esperti contabili ai sensi della legge n. 12/1979, insieme ai consulenti del lavoro e agli altri intermediari riconosciuti. L’accesso per conto dell’azienda passa dal portale Servizi Lavoro tramite una delega formale.

Cosa rischia l’impresa per le assunzioni fuori dal SIISL?

Per le assunzioni che fruiscono di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, la mancata pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL può precludere il riconoscimento dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 14 del DL 159/2025.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 07:00:54 +0000
Pubblico impiego
Pensione di inabilità 335/1995, quando può convenire
Sono titolare di accompagnamento e di legge 104/92: in termini di importo pensionistico, conviene la pensione con l’anzianità contributiva oppure per la 335/95 se mi fosse riconosciuta inidoneità o inabilità? Sono previste penalizzazioni sull’assegno? Sono titolare di accompagnamento e di legge 104/92: in termini di importo pensionistico, conviene la pensione con l’anzianità contributiva oppure per la 335/95 se mi fosse riconosciuta inidoneità o inabilità? Sono previste penalizzazioni sull’assegno?
Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 06:30:03 +0000
Lavoratori autonomi
ISCRO 2026, domande aperte fino al 31 ottobre per gli autonomi
Indennità fino a 817 euro al mese per sei mesi ai professionisti della Gestione Separata con reddito in calo, esclusi i beneficiari del biennio precedente

La domanda ISCRO si presenta esclusivamente online sul portale INPS, dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno. L’indennità sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata con un calo del reddito e viene erogata per sei mensilità, dal giorno successivo alla presentazione. I requisiti di reddito e gli importi sono nella guida ai requisiti e importi dell’ISCRO.

In sintesi, i passaggi della domanda ISCRO:

  • la finestra di presentazione va dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno, solo in via telematica sul portale INPS;
  • l’accesso richiede SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • la prestazione si trova nel punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, alla voce ISCRO;
  • i redditi degli anni di interesse vanno autocertificati, quando non già precaricati dall’INPS;
  • l’erogazione decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Quando presentare la domanda ISCRO

La finestra di domanda è aperta dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno. Oltre il termine la richiesta non è ricevibile e occorre attendere l’apertura successiva. Per il 2026 il servizio è stato riaperto il 15 giugno.

Possono presentarla i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS con partita IVA attiva da almeno tre anni e un calo del reddito; chi ne ha già beneficiato nei due anni precedenti non può ripresentarla.

La procedura di domanda passo dopo passo

La procedura si completa interamente online sul portale INPS:

  • accesso all’area personale con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • selezione della prestazione nel punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, alla voce dedicata all’ISCRO;
  • autocertificazione dei redditi degli anni di interesse, se non già precaricati dall’Istituto;
  • verifica dei dati e invio della domanda entro il 31 ottobre.

Chi preferisce assistenza può rivolgersi a un patronato o al contact center INPS, che compilano e trasmettono la domanda per conto del richiedente.

Decorrenza e durata dell’indennità

L’erogazione decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda e prosegue per sei mensilità, finché permangono i requisiti. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata: la sua chiusura interrompe il sostegno.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 05:40:23 +0000
Partite IVA
ISCRO, l’indennità per le Partite IVA che perdono reddito
Requisiti, calcolo dell'importo, incompatibilità e domanda all'INPS del sussidio per i professionisti della Gestione Separata con un calo dei guadagni

L’ISCRO 2026 è l’indennità che sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata INPS colpiti da un calo del reddito. La domanda si presenta sul portale INPS dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 e dà diritto a un assegno mensile tra 255,53 e 817,69 euro per sei mesi. Possono richiederla i titolari di partita IVA con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio precedente, esclusi quanti ne hanno già beneficiato nel 2024 o nel 2025.

In sintesi, i punti chiave della domanda ISCRO 2026:

  • la finestra di presentazione va dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, esclusivamente sul portale INPS;
  • spetta agli autonomi iscritti alla Gestione Separata con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio 2023-2024 e non superiore a 12.749,18 euro;
  • l’importo è il 25% su base semestrale della media dei redditi, tra un minimo di 255,53 e un massimo di 817,69 euro al mese per sei mensilità, come da Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026;
  • chi ha già percepito l’ISCRO nel 2024 o nel 2025 non può presentare domanda nel 2026;
  • l’indennità è incompatibile con NASpI, DIS-COLL, Assegno di Inclusione, APE sociale e trattamenti pensionistici diretti.

Chi può chiedere l’ISCRO 2026

L’indennità spetta ai professionisti con partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo abituale e hanno subìto un calo del reddito. La partita IVA va mantenuta attiva per tutta la durata dell’erogazione.

Per ottenere il sussidio per gli autonomi i requisiti vanno posseduti congiuntamente:

  • iscrizione esclusiva alla Gestione Separata come professionista, senza altra cassa previdenziale;
  • partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione;
  • reddito da lavoro autonomo del 2025 inferiore al 70% della media dei redditi del 2023 e del 2024;
  • reddito del 2025 non superiore a 12.749,18 euro;
  • regolarità nel versamento dei contributi previdenziali obbligatori;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di Assegno di Inclusione.

Sono esclusi dalla platea 2026 i professionisti che hanno già percepito l’ISCRO nel 2024 o nel 2025, anche se decaduti prima della sesta mensilità. La misura è prevista a regime dall’articolo 1, commi da 142 a 155, della legge n. 213/2023.

Requisito di reddito e importo dell’indennità

Il requisito di reddito mette a confronto due valori: il reddito da lavoro autonomo del 2025 deve essere sia inferiore al 70% della media dei redditi del 2023 e del 2024, sia entro la soglia di 12.749,18 euro fissata per il 2026.

L’importo dell’ISCRO è il 25% della media dei redditi del 2023 e del 2024, calcolato su base semestrale, entro un minimo di 255,53 e un massimo di 817,69 euro al mese per sei mesi. Con una media di 10.000 euro la quota semestrale è di 2.500 euro, circa 417 euro mensili; con una media di 24.000 euro la quota teorica supererebbe il tetto e l’assegno si ferma a 817,69 euro. L’indennità concorre alla formazione del reddito e non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa.

Le novità per la domanda del 2026

La principale novità è il divieto per chi ha già beneficiato dell’indennità nel biennio precedente: l’ISCRO non è richiedibile da chi l’ha ottenuta nel 2024 o nel 2025, una regola che restringe la platea rispetto ai primi anni della misura.

È cambiato anche il ruolo della formazione: la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale non è più una condizione di accesso ma una misura di accompagnamento, dopo la modifica introdotta dall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024. Il dettaglio dei requisiti e delle regole di calcolo è nella guida all’indennità ISCRO.

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda ISCRO si invia solo online sul portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce dedicata all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Il servizio è stato riaperto il 15 giugno 2026.

La procedura richiede pochi passaggi:

  • accesso al portale INPS con SPID, CIE o CNS;
  • selezione della prestazione ISCRO nel punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche;
  • autocertificazione dei redditi degli anni di interesse, quando non già precaricati dall’Istituto;
  • invio della domanda entro il 31 ottobre 2026.

L’erogazione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e prosegue per sei mensilità, finché permangono i requisiti.

Incompatibilità con altri sostegni

L’ISCRO è incompatibile con altre prestazioni di sostegno al reddito: non può cumularsi con la NASpI, la DIS-COLL, l’Assegno di Inclusione e i trattamenti pensionistici diretti. Se la percezione si sovrappone a quella dell’APE sociale, le mensilità ISCRO sono considerate indebite e recuperate dall’INPS.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 05:35:11 +0000
Mondo del Lavoro
Dimissioni dal lavoro: preavviso e procedura per non perdere la NASpI
Procedura telematica obbligatoria, calcolo del preavviso in base al CCNL e differenze tra dimissioni volontarie, per giusta causa e per fatti concludenti

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede volontariamente dal contratto di lavoro. La comunicazione va trasmessa al Ministero del Lavoro in via telematica, a pena di inefficacia, nel rispetto del preavviso fissato dal CCNL quando previsto. Dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro ha affiancato alle dimissioni volontarie e a quelle per giusta causa una terza ipotesi, le dimissioni per fatti concludenti, che scattano dopo un’assenza ingiustificata prolungata e fanno perdere il diritto alla NASpI.

In sintesi, i punti chiave sulle dimissioni:

  • la comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale è valida solo se inviata per via telematica al Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 151/2015;
  • il preavviso è stabilito dal CCNL applicato e varia per qualifica e anzianità, con indennità a carico di chi non lo rispetta;
  • le dimissioni per giusta causa liberano dal preavviso e danno diritto alla NASpI, a differenza di quelle volontarie;
  • dal 12 gennaio 2025 l’assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o superiore a 15 giorni può valere come dimissioni per fatti concludenti, senza NASpI, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 203/2024;
  • le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni dall’invio del modulo.

Quando dare le dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie si possono presentare in qualsiasi momento del rapporto e non richiedono una motivazione, salvo che il contratto individuale non lo preveda. La decisione di lasciare l’azienda, per un’altra offerta o per ragioni personali, non va dettagliata nella comunicazione.

Le dimissioni possono però assumere tre forme distinte, con effetti diversi su preavviso e diritto alla disoccupazione:

Tipo di dimissioni Preavviso Procedura Diritto alla NASpI
Volontarie dovuto secondo il CCNL invio telematico al Ministero no, salvo casi tutelati
Per giusta causa non dovuto invio telematico con il motivo del recesso sì
Per fatti concludenti non previsto comunicazione del datore all’Ispettorato no

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa ricorrono quando un inadempimento grave del datore impedisce di proseguire il rapporto: il lavoratore recede subito, senza preavviso, e mantiene il diritto alla NASpI. Va indicato il motivo del recesso, perché da quella qualificazione dipende l’accesso al sussidio.

La normativa individua alcuni casi in cui l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell’azienda legittima le dimissioni per giusta causa:

  • mancato pagamento dello stipendio o, in taluni casi, ritardo nelle retribuzioni;
  • molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • mobbing;
  • pretesa del datore che il dipendente compia atti illeciti;
  • ingiurie del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto.

Per la formalizzazione conviene predisporre una lettera di dimissioni per giusta causa che richiami i fatti contestati, utile anche in un eventuale contenzioso sul sussidio di disoccupazione.

Dimissioni per fatti concludenti e diritto alla NASpI

Dal 12 gennaio 2025 un’assenza ingiustificata che supera il termine fissato dal CCNL applicato o, in mancanza, i 15 giorni può essere ricondotta alle dimissioni per fatti concludenti: il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, che perde l’accesso alla NASpI. La regola nasce per contrastare le assenze prolungate usate per farsi licenziare e ottenere il sussidio.

Il meccanismo è rimesso alla scelta del datore di lavoro, che comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può verificarne la veridicità entro 30 giorni. La fattispecie è stata introdotta dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, ed è stata chiarita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025; dal 29 gennaio 2025 la cessazione viaggia sull’UNILAV con il codice FC.

Il lavoratore conserva una tutela: l’effetto non si produce se dimostra che l’assenza dipende da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore. Se nel frattempo invia dimissioni per giusta causa con il sistema telematico, queste prevalgono sulla procedura del datore e lasciano intatto il diritto al sussidio.

Dimissioni nel periodo di prova

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né indennità, come previsto dall’articolo 2096 del Codice civile. Chi si dimette in prova non invia la comunicazione telematica, ma deve informare per iscritto il datore, conservando copia firmata della lettera.

La durata massima della prova è di 6 mesi, ridotti a 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive. Unica eccezione al recesso libero riguarda i contratti che fissano un periodo minimo di prova, da attendere salvo giusta causa.

Per i contratti a termine il Collegato Lavoro ha introdotto un criterio fisso: la prova dura 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un tetto di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, fatte salve le condizioni più favorevoli del CCNL, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 203/2024. Le nuove regole valgono per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2025.

Preavviso di dimissioni, durata e indennità

Il preavviso di dimissioni è stabilito dal CCNL applicato in base a qualifica e anzianità. Se il lavoratore non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.

Il preavviso non è dovuto in alcuni casi:

  • dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato;
  • dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
  • dimissioni nel periodo tutelato dalla maternità, dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino;
  • dimissioni durante il periodo di prova.

La durata cambia molto da settore a settore: per esempio il preavviso per i metalmeccanici varia per livello di inquadramento e anzianità.

Dimissioni senza preavviso e in tronco

Le dimissioni senza preavviso, dette anche dimissioni in tronco, interrompono subito il rapporto senza concedere all’azienda il periodo previsto dal contratto collettivo. Fuori dai casi tutelati dalla legge, cioè giusta causa, prova e periodo protetto da maternità o matrimonio, il datore può trattenere dalla busta paga l’importo corrispondente al preavviso non lavorato.

Calcolo dei giorni di preavviso

Per il calcolo del preavviso si parte dai giorni indicati nel contratto collettivo: dal conteggio sono esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, ferie o maternità. Il risultato individua il termine entro cui il rapporto cessa.

Procedura telematica per le dimissioni online

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale si presentano solo in via telematica.

Il lavoratore compila il modulo in autonomia sul portale Cliclavoro o con l’app dedicata del Ministero, oppure si affida a un soggetto abilitato, come patronato, sindacato, ente bilaterale o consulente del lavoro, che invia il modello di comunicazione delle dimissioni per suo conto.

Nel modulo va indicata la data di decorrenza, cioè il giorno successivo all’ultimo di lavoro. I dati del datore e del rapporto sono in parte precompilati per i rapporti avviati dopo il 2008, mentre per quelli precedenti vanno inseriti manualmente, insieme all’indirizzo PEC dell’azienda. Entro 7 giorni dall’invio è possibile revocare le dimissioni con la stessa procedura.

Chi non può dare le dimissioni online

La procedura telematica non si applica a tutti i rapporti. Sono esclusi:

  • i lavoratori domestici;
  • i rapporti di lavoro marittimo;
  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • le lavoratrici in gravidanza e i genitori con figli fino a tre anni, soggetti a convalida.

Per i genitori di minori fino a tre anni la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato è condizione di efficacia e può svolgersi anche da remoto.

È possibile anche stimare l’importo del trattamento di fine rapporto spettante alla cessazione del rapporto con il calcolo del TFR di PMI.it.

Lettera di dimissioni, con e senza preavviso

Anche con la procedura telematica, molte aziende chiedono ancora una lettera di dimissioni cartacea firmata. Si redige su carta semplice, con i dati del lavoratore in alto a sinistra e quelli dell’azienda a destra, seguiti dall’oggetto e dal testo.

Nel corpo della lettera vanno indicati la data di assunzione, i dati anagrafici e la data di decorrenza della cessazione. Conviene stamparne due copie: una da consegnare all’azienda, a mano o con raccomandata, e una da conservare con la firma del datore.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 05:07:12 +0000
Sussidi Disoccupazione
Pagamenti INPS di luglio: le date in calendario per ogni prestazione
Le date di pagamento delle prestazioni INPS di luglio 2026: Assegno Unico, NASpI, pensioni, indennità di disoccupazione, ADI, SFL e Carta Acquisti.

Il calendario dei pagamenti INPS di luglio 2026 a pensionati, famiglie, disoccupati e beneficiari di misure di inclusione prevede date prefissate nel calendario annuale INPS per prestazioni come pensioni, Assegno Unico e Assegno di Inclusione, mentre per NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti l’accredito dipende dalla posizione individuale dei beneficiari, tenendo conto della data di presentazione della domanda e dalla conferma dei requisiti. Si comincia con le pensioni il primo del mese, con il contestuale pagamento della quattordicesima nei casi previsti. Lo stesso giorno in cui entrano anche in vigore le nuove soglie ANF 2026-2027. Si prosegue con ADI e AU.

In sintesi

  • dal 1° luglio 2026 si applicano i nuovi livelli reddituali ANF validi fino al 30 giugno 2027.
  • le pensioni INPS di luglio 2026 sono pagate dal 1° luglio, primo giorno bancabile del mese;
  • la quattordicesima spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito entro i limiti INPS;
  • l’Assegno di Inclusione arriva il 15 luglio per primi pagamenti e arretrati, il 28 luglio per i rinnovi;
  • l’Assegno Unico di luglio 2026 arriva il 20 e 21 luglio per le domande senza variazioni.

Pensioni e quattordicesima dal 1° luglio 2026

Le pensioni INPS di luglio 2026 vengono pagate dal 1° luglio, perché il primo giorno del mese è bancabile. La stessa mensilità può includere la quattordicesima per i pensionati che rispettano i requisiti anagrafici e reddituali previsti dall’INPS.

Il pagamento riguarda i trattamenti pensionistici e assistenziali erogati dall’Istituto. Per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, conto postale, libretto o carta abilitata, la disponibilità segue la data di valuta indicata dal calendario INPS. Per il ritiro in contanti presso Poste Italiane, il limite resta quello degli importi complessivi fino a 1.000 euro netti.

La quattordicesima pensionati non spetta a tutti i titolari di pensione. L’INPS la riconosce ai pensionati con almeno 64 anni e con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, secondo i dati reddituali disponibili negli archivi dell’Istituto. Quando il diritto non risulta automaticamente, è possibile utilizzare il servizio di ricostituzione reddituale per chiedere la verifica.

Il controllo pratico va fatto sul cedolino pensione di luglio 2026, accessibile dall’area riservata INPS con credenziali digitali. Il cedolino consente di verificare l’importo netto, eventuali trattenute, conguagli fiscali, voci accessorie e presenza della somma aggiuntiva.

ANF di luglio in pagamento con nuovi importi

Dal 1° luglio 2026 si applicano i nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il Nucleo Familiare, validi fino al 30 giugno 2027. L’aggiornamento è stato comunicato dall’INPS con la Circolare n. 61 del 26 maggio 2026 e tiene conto della rivalutazione dell’1,4% dell’indice FOI Istat.

Dopo l’introduzione dell’Assegno Unico, gli ANF non coprono più i nuclei con figli per i quali opera l’AUU. Continuano invece a riguardare le casistiche residue previste dalla normativa, come nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti, secondo le condizioni indicate dalle tabelle INPS.

Per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, l’importo dipende dal reddito familiare e dalla composizione del nucleo. La domanda e la consultazione degli importi passano dai servizi INPS dedicati. Il pagamento segue le modalità previste per la prestazione principale, con accredito diretto o tramite datore di lavoro nei casi ammessi.

Assegno di Inclusione il 15 o 28 luglio 2026

L’Assegno di Inclusione di luglio 2026 ha due date ufficiali: 15 luglio per primi pagamenti ed eventuali arretrati, 28 luglio per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso. Il calendario è quello pubblicato dall’INPS per l’intero 2026.

La data del 15 luglio riguarda i nuclei familiari che hanno superato positivamente l’istruttoria, hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale e hanno diritto al primo accredito o a mensilità arretrate. La data del 28 luglio riguarda invece i beneficiari già in pagamento, a condizione che l’INPS confermi la permanenza dei requisiti.

L’importo viene accreditato sulla Carta di Inclusione. La presenza della data nel calendario non sostituisce la verifica della posizione individuale: pagamenti sospesi, dati non aggiornati, variazioni del nucleo, perdita dei requisiti o anomalie nei controlli possono bloccare o ritardare l’erogazione.

Assegno Unico dal 20 luglio 2026

L’Assegno Unico di luglio 2026 viene accreditato il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso di godimento che non hanno subito variazioni. Il calendario è quello comunicato dall’INPS con il Messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025.

Queste date riguardano le famiglie con domanda già accolta e senza modifiche rilevanti. In caso di nuova domanda, variazione del nucleo familiare, cambio IBAN, ricalcolo dell’importo o conguaglio, l’accredito può seguire tempi diversi. L’INPS indica che la prima rata viene pagata, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per ricevere l’importo calcolato sull’ISEE aggiornato, la DSU 2026 doveva essere correttamente attestata. In assenza di ISEE valido, l’Assegno Unico viene riconosciuto negli importi minimi. La presentazione della DSU entro il 30 giugno 2026 consente il riconoscimento degli arretrati da marzo; dopo tale data, il ricalcolo non recupera automaticamente le mensilità precedenti.

Il pagamento di luglio va controllato nell’area riservata INPS, nella sezione dedicata all’Assegno Unico o tramite il servizio Stato di un pagamento. Il dettaglio consente di verificare data di disposizione, importo, eventuale conguaglio e causale.

NASpI e DIS-COLL di luglio 2026 con accredito variabile

NASpI e DIS-COLL di luglio 2026 non hanno una data nazionale unica pubblicata dall’INPS per tutti i beneficiari. L’accredito dipende dalla lavorazione della singola posizione, dalla data di decorrenza della prestazione, dall’esito della domanda e dalle eventuali comunicazioni che incidono sul diritto.

La NASpI riguarda i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione, mentre la DIS-COLL è l’indennità mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, secondo i requisiti previsti. Per entrambe le prestazioni, l’importo viene pagato direttamente dall’INPS con accredito sulle modalità indicate dal beneficiario.

Per controllare la data effettiva del pagamento di luglio, il riferimento più sicuro è il servizio Stato di un pagamento nell’area personale MyINPS. Il servizio mostra i pagamenti disposti dall’Istituto e consente di verificare importo, data e prestazione collegata.

Pagamento SFL di luglio 2026 con attività in corso

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro non ha una data unica nazionale da indicare per luglio 2026. L’indennità viene pagata dall’INPS con bonifico mensile solo se risulta l’effettiva partecipazione del beneficiario alle attività previste dal percorso.

Per il 2026, la scheda INPS del SFL indica un’indennità mensile pari a 500 euro, riconosciuta fino a un massimo di 12 mesi. Il limite può essere prorogato per ulteriori 12 mesi, con aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, se alla scadenza è in corso un percorso formativo.

Il beneficiario deve avere domanda accolta, iscrizione al SIISL, Patto di Attivazione Digitale, Patto di servizio personalizzato e partecipazione effettiva al corso o all’attività. La mancata partecipazione può comportare la perdita del beneficio.

Carta Acquisti bimestrale accredita a luglio 2026

La Carta Acquisti prevede un accredito bimestrale di 80 euro, utilizzabile per fare la spesa e pagare bollette di luce e gas. Per luglio 2026 il riferimento operativo è il bimestre luglio-agosto, ma la disponibilità effettiva va verificata sul saldo della carta.

La misura è destinata ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti e viene gestita tramite la carta elettronica dedicata. Oltre all’accredito statale, gli enti territoriali possono deliberare ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti su beni di pubblica utilità.

Come controllare i pagamenti INPS

Il controllo dei pagamenti INPS di luglio 2026 si può effettuare dall’area riservata MyINPS, tramite i servizi collegati alla singola prestazione o attraverso Stato di un pagamento. Questa verifica è particolarmente utile per NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti, per le quali la data effettiva può variare da beneficiario a beneficiario.

Per pensioni e Assegno Unico sono disponibili anche i servizi specifici di consultazione del cedolino e della domanda. Per l’ADI, il controllo va fatto sulla Carta di Inclusione e sulla posizione personale INPS. In presenza di domanda sospesa, importo diverso dal previsto o pagamento non visibile, è opportuno verificare prima lo stato della pratica e solo dopo contattare l’Istituto o un patronato.

FAQ sui pagamenti INPS di luglio 2026

Quando vengono pagate le pensioni INPS di luglio 2026?

Le pensioni INPS di luglio 2026 vengono pagate dal 1° luglio, perché il primo giorno del mese è bancabile. La regola generale applicata dall’Istituto prevede il pagamento nel primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Nel cedolino di luglio può comparire anche la quattordicesima, se il pensionato rispetta i requisiti anagrafici e reddituali previsti.

Chi riceve la quattordicesima pensionati a luglio 2026?

La quattordicesima spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’INPS la riconosce sulla base dei dati reddituali disponibili. Se il pagamento non risulta nel cedolino pur in presenza dei requisiti, il pensionato può chiedere la ricostituzione reddituale attraverso il servizio dedicato.

Quando arriva l’Assegno Unico di luglio 2026?

L’Assegno Unico di luglio 2026 arriva il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso che non hanno subito variazioni. Le nuove domande, i conguagli e le pratiche con modifiche possono seguire tempi diversi. Per ottenere l’importo pieno, la DSU 2026 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2026, con diritto agli arretrati da marzo.

Quando viene pagato l’Assegno di Inclusione a luglio 2026?

L’Assegno di Inclusione viene pagato il 15 luglio 2026 per primi accrediti ed eventuali arretrati e il 28 luglio 2026 per i rinnovi mensili. La ricarica avviene sulla Carta di Inclusione solo se la domanda è accolta, il Patto di Attivazione Digitale è sottoscritto e i requisiti risultano confermati dalle verifiche INPS.

Come si controlla il pagamento NASpI di luglio 2026?

Il pagamento NASpI di luglio 2026 si controlla nell’area personale MyINPS tramite Stato di un pagamento o consultazione della domanda. Non esiste una data unica nazionale valida per tutti i beneficiari, perché l’accredito dipende dalla decorrenza della prestazione e dalla lavorazione individuale. Lo stesso criterio vale per DIS-COLL, che viene pagata direttamente dall’INPS con le modalità indicate dal beneficiario.


Data articolo: Tue, 16 Jun 2026 05:05:13 +0000
PMI e Mercati
Accordo USA-Iran su Hormuz, tregua fragile per le imprese
L’intesa riapre lo Stretto e raffredda petrolio e mercati, con rotte, noli, sanzioni e nucleare ancora legati a firma e verifiche.

L’accordo quadro tra Stati Uniti e Iran sposta lo scenario dello Stretto di Hormuz dalla guerra lunga alla tregua condizionata: il memorandum d’intesa annunciato il 15 giugno, atteso alla firma in Svizzera il 19 giugno 2026, prevede la fine delle ostilità, la riapertura del corridoio petrolifero e 60 giorni di negoziato tecnico sul programma nucleare iraniano. Per le imprese italiane il segnale immediato arriva da energia e mercati, con il Brent in forte calo; la normalizzazione delle rotte richiede ancora sicurezza navale, sminamento e coperture assicurative.

In sintesi, lo scenario per imprese e mercati si muove su cinque fronti:

  • il memorandum d’intesa USA-Iran è atteso alla firma in Svizzera e apre 60 giorni di negoziato tecnico;
  • lo Stretto di Hormuz è indicato per una riapertura urgente con libertà di navigazione senza restrizioni;
  • il Brent ha ceduto oltre il 5% dopo l’annuncio, raffreddando il rischio energetico di breve periodo;
  • gli armatori attendono conferme su sicurezza, sminamento e coperture assicurative prima di riattivare i transiti;
  • le sanzioni europee possono essere rimosse solo in presenza di verifiche sul programma nucleare iraniano.

Accordo USA-Iran e riapertura di Hormuz

La riapertura dello Stretto di Hormuz è il contenuto economico più rilevante del memorandum: il corridoio da cui transita una quota rilevante del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale viene indicato come essenziale per stabilità regionale, commercio marittimo e prezzi dell’energia. La firma dell’intesa è attesa in Svizzera il 19 giugno 2026.

La dichiarazione dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia chiede una libertà di navigazione senza restrizioni e annuncia la disponibilità europea a contribuire, nei limiti dei rispettivi ordinamenti, a una missione difensiva indipendente per rassicurare il traffico commerciale e sostenere le attività di sminamento.

Petrolio in calo e mercati meno tesi

Il petrolio ha incorporato subito il minor rischio sulla rotta di Hormuz, con il Brent in calo di oltre il 5% dopo l’annuncio dell’intesa. Il movimento alleggerisce la pressione su carburanti, bollette industriali e aspettative di inflazione, dopo settimane in cui il blocco dello Stretto aveva moltiplicato il premio geopolitico sui prezzi energetici.

Per le PMI energivore, il ribasso non cancella i rincari già maturati lungo la filiera. Contratti di fornitura, noli, assicurazioni e tempi di consegna hanno tempi di normalizzazione più lenti rispetto alle quotazioni di Borsa, perché dipendono dalla ripresa effettiva dei transiti e dalla disponibilità degli armatori a tornare sulle rotte del Golfo.

Navi e noli ancora frenati dalla sicurezza

La sicurezza marittima è ancora il vincolo principale per la ripartenza dei traffici: gli operatori attendono conferme su sminamento, garanzie militari, coperture assicurative e regole di transito. I dati di tracciamento navale indicano una ripresa limitata, con molte petroliere ancora ferme ai due lati dello Stretto.

Per la logistica export, la tregua riduce il rischio estremo e consente di rinegoziare tempi, premi assicurativi e penali di consegna, mentre le rotte alternative via Capo di Buona Speranza richiedono ancora una pianificazione di continuità. I ritardi accumulati nei mesi di guerra non vengono riassorbiti in pochi giorni.

Sanzioni e nucleare nella trattativa dei 60 giorni

Il negoziato dei 60 giorni lega la riapertura stabile di Hormuz alla gestione del programma nucleare iraniano, alle verifiche dell’AIEA e alla progressiva rimozione delle pressioni economiche su Teheran. Gli elementi pubblici dell’intesa indicano che le concessioni sulle sanzioni saranno collegate a passaggi verificabili sul nucleare.

Le sanzioni europee assumono quindi un ruolo economico diretto per imprese, banche e operatori export: l’eventuale allentamento può riaprire spazi commerciali, pagamenti e coperture verso l’Iran e l’area del Golfo, mentre un fallimento tecnico della trattativa riporterebbe in primo piano rischio energia, rischio credito e rischio logistico.

Gli effetti per imprese, export e bollette

Gli effetti per le imprese italiane si concentrano su tre canali: energia, logistica e domanda estera. Il calo del petrolio può contenere carburanti e costi industriali, la riapertura di Hormuz può ridurre i noli, la stabilizzazione del Golfo può riattivare ordini e consegne verso Medio Oriente e mercati asiatici serviti via mare.

L’export italiano nel Golfo ha già subito un colpo pesante nei mesi di crisi, con vendite verso il Medio Oriente in forte arretramento e filiere esposte in macchinari, moda, agroalimentare, metalli e chimica. L’accordo USA-Iran migliora il quadro commerciale, purché la sicurezza navale renda nuovamente affidabili tempi di consegna e coperture assicurative.

Area aziendale Segnale dopo l’accordo Rischio ancora aperto Controllo utile
Energia Petrolio in calo e premio geopolitico ridotto prezzi industriali ancora legati a gas, elettricità e contratti già fissati verifica delle clausole di aggiornamento prezzo nei contratti di fornitura
Logistica possibile ritorno graduale su Hormuz sminamento, sicurezza e congestione delle navi ferme nel Golfo confronto tra rotta ordinaria e rotta via Capo di Buona Speranza
Assicurazioni attesa di premi war risk più bassi coperture sospese o limitate fino a conferme sulla navigazione richiesta di aggiornamento scritto a broker e compagnia
Export riapertura di ordini e consegne verso Medio Oriente clienti ancora prudenti su pagamenti e tempi di ricezione revisione di penali, termini di consegna e clausole di forza maggiore
Liquidità minore rischio di nuovo shock sui costi margini già ridotti dai rincari dei mesi precedenti aggiornamento del fabbisogno di cassa sui prossimi 90 giorni

Le misure di sostegno da tenere aperte

La misura Simest Energia per la competitività internazionale conserva utilità per le imprese che hanno già subito rincari energetici o cali di fatturato collegati alla crisi del Golfo. Lo sportello consente l’accesso a finanziamenti agevolati e, per le PMI ammesse, a una quota a fondo perduto fino al 30%, secondo le condizioni previste dal fondo perduto Simest per il caro energia.

Le imprese con rotte, clienti o fornitori nell’area del Golfo dovrebbero conservare la documentazione sui maggiori costi sostenuti nei mesi di crisi: fatture energetiche, premi assicurativi, extra noli, variazioni di rotta, ritardi di consegna, ordini sospesi e riduzioni di fatturato possono servire per richieste di agevolazione, rinegoziazioni contrattuali o coperture assicurative.

Le date da seguire nell’accordo

La timeline diplomatica concentra il rischio sui prossimi passaggi, perché la reazione dei mercati anticipa una normalizzazione che deve ancora tradursi in sicurezza marittima e accordo tecnico. Per imprese e operatori export le date da monitorare sono tre:

  • il 19 giugno 2026 è prevista la firma del memorandum d’intesa in Svizzera;
  • dopo la firma parte il negoziato tecnico di 60 giorni su navigazione, programma nucleare e sanzioni;
  • la riattivazione piena dei transiti dipende da sicurezza del canale, sminamento e garanzie agli armatori.

Il segnale per le imprese italiane è positivo, perché riduce il rischio di nuovo shock su energia, merci e tassi. La cautela rimane necessaria finché petroliere, assicuratori e operatori logistici non avranno ripreso transiti regolari lungo Hormuz e finché il negoziato sul nucleare non avrà prodotto verifiche accettate da Stati Uniti, Iran, AIEA e partner europei.


Data articolo: Mon, 15 Jun 2026 16:12:52 +0000
POS
Commissioni POS: nuovo Protocollo MEF per ridurre i costi agli esercenti
Il nuovo Protocollo MEF abbassa i costi di accettazione delle carte e li rende confrontabili con i modelli standard del CNEL, con offerte estese fino a 750.000 euro

È stato firmato oggi al MEF un nuovo Protocollo d’intesa per ridurre i costi POS a carico degli esercenti e renderli più chiari e confrontabili. L’accordo nasce nell’ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro e prosegue l’impegno avviato nel luglio 2023, allargando le agevolazioni e introducendo modelli standard di trasparenza pubblicati sul sito del CNEL.

In sintesi

  • il 15 giugno 2026 è stato firmato al MEF un nuovo Protocollo d’intesa sui costi di accettazione dei pagamenti elettronici, nel Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro;
  • per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro sono promosse offerte che riducono l’impatto dei costi sulle transazioni con carta fino a 30 euro;
  • arrivano offerte commerciali dedicate anche agli esercenti con fatturato tra 400.000 e 750.000 euro;
  • gli operatori dovranno esporre i costi con modelli standard uguali per tutti, pubblicati sul sito del CNEL per renderli confrontabili.

Il nuovo Protocollo sui costi POS per gli esercenti

Il Protocollo punta a ridurre l’impatto delle commissioni POS sulle transazioni di piccolo importo e a rendere i costi più trasparenti, così che ogni esercente possa confrontare le offerte. È un avanzamento del percorso aperto nel 2023 e nasce dal Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche, con cui il Tesoro riunite prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di pagamento e associazioni degli esercenti. L’intesa promuove offerte commerciali e non fissa tetti obbligatori alle commissioni.

Offerte per gli esercenti fino a 400.000 euro

Per le attività con fatturato fino a 400.000 euro il Protocollo promuove offerte promozionali che abbassano l’impatto dei costi sulle transazioni con carta fino a 30 euro, la fascia di micro-pagamenti su cui le commissioni incidono di più in proporzione.

Offerte dedicate fino a 750.000 euro

La novità del 2026 è l’estensione a una platea più ampia: per gli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e fino a 750.000 euro sono previste offerte commerciali dedicate, prima non contemplate dall’intesa del 2023.

Costi confrontabili con i modelli standard del CNEL

Per rendere comparabili i costi dei micro-pagamenti, gli operatori dovranno presentare le proprie offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile, basato su modelli standard pubblicati online sul sito del CNEL. La trasparenza punta a rendere più dinamico il mercato e a spingere la concorrenza tra operatori.

Dal 2023 a oggi, la storia dell’accordo

Il primo Protocollo d’intesa sui costi di accettazione delle carte era stato firmato nel luglio 2023 da ABI, APSP e dalle associazioni degli esercenti (Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti e FIPE), al termine del lavoro del tavolo tecnico istituito al MEF dalla Legge di Bilancio 2023. Già allora l’intesa riguardava le piccole attività con ricavi fino a 400.000 euro e le transazioni di basso importo, senza fissare tetti obbligatori alle commissioni e puntando su impegni volontari a offrire condizioni più competitive.

Il Protocollo firmato oggi raccoglie quell’eredità e la aggiorna: la fascia di fatturato coperta sale fino a 750.000 euro e lo schema standard diventa un sistema di modelli pubblici ospitati dal CNEL. L’accordo è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria e dei singoli operatori non associati.

Coordinamento con l’obbligo di pagamenti elettronici

La riduzione dei costi va letta insieme all’obbligo di accettare i pagamenti elettronici come modalità per pagare senza contante, pensato per stimolare le transazioni tracciabili e ridurre l’evasione: chi non accetta carte e bancomat rischia una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata. Il costo del POS sulle piccole somme è da anni la principale obiezione delle imprese del commercio, ed è la leva su cui interviene il Protocollo.


Data articolo: Mon, 15 Jun 2026 14:59:53 +0000
Accesso al Credito
Fondo antiusura: dal 15 giugno più credito per PMI e famiglie
Dal 15 giugno il nuovo Fondo MEF antiusura apre al microcredito e ai finanziamenti diretti dei Confidi fino a 40.000 euro, con costi calmierati per le PMI

Al via dal 15 giugno 2026, la riforma del Fondo MEF contro l’usura, lo strumento che dal 1996 garantisce l’accesso al credito a famiglie e PMI in difficoltà temporanea per evitare che finiscano nei circuiti illegali. La nuova disciplina allarga la platea e gli strumenti: entra il microcredito, si aggiungono nuovi finanziatori oltre alle banche, salgono a 40.000 euro i finanziamenti diretti dei Confidi e arrivano costi calmierati allo 0,50% per le imprese. Lo prevede il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026, attuativo della Legge di Bilancio 2025.

In sintesi

  • dal 15 giugno 2026 è in vigore la riforma del Fondo MEF antiusura, attuata dal decreto ministeriale del 27 febbraio 2026 (art. 1, commi 864-866, L. 207/2024);
  • dal 1996 il Fondo ha garantito oltre 2 miliardi di euro di credito a famiglie e PMI a rischio usura (art. 15, L. 108/1996);
  • tra le novità il microcredito tra le operazioni garantite, nuovi finanziatori oltre le banche, finanziamenti diretti dei Confidi fino a 40.000 euro e costi allo 0,50% per le PMI;
  • i Confidi già abilitati operano fino al 31 dicembre 2026, Fondazioni e Associazioni hanno tempo fino al 26 febbraio 2027 per adeguarsi.

Più strumenti di credito per le PMI a rischio usura

La riforma amplia l’ambito di intervento del Fondo antiusura e lo coordina con il Fondo di garanzia per le PMI, con regole raccolte nelle nuove Disposizioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro. Per le imprese il risultato è un ventaglio più largo di operazioni finanziabili e garantibili, con tipologie e durate dei finanziamenti estese rispetto al passato. Il Fondo non eroga denaro in modo diretto e funziona da garanzia pubblica che facilita la concessione del credito da parte degli operatori abilitati.

Microcredito e nuovi finanziatori oltre le banche

Tra le novità principali entra il microcredito tra le operazioni coperte dal Fondo, e si allarga la platea dei soggetti che possono erogare i finanziamenti garantiti: accanto alle banche operano ora anche gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito. L’apertura a questi soggetti punta a raggiungere famiglie e microimprese che il canale bancario tradizionale lascia spesso scoperte.

Finanziamenti diretti fino a 40.000 euro allo 0,50%

La riforma aumenta la possibilità per i Confidi di erogare finanziamenti diretti, fino a 40.000 euro, e introduce costi calmierati pari allo 0,50% dell’importo per l’accesso delle PMI alle garanzie e ai finanziamenti diretti dei Confidi. Per un’impresa il vantaggio è doppio: un canale di credito alternativo a quello bancario e un costo di accesso contenuto e prevedibile.

A chi rivolgersi

Famiglie e PMI a rischio usura possono rivolgersi ai Confidi, alle Fondazioni e alle Associazioni antiusura accreditate, di cui il Dipartimento del Tesoro pubblica l’elenco dei gestori suddiviso per regione, per attivare le garanzie sui finanziamenti o accedere a piccoli prestiti.

Sul versante della tutela, il Decreto Sicurezza ha introdotto la figura del tutor per le vittime di usura, a sostegno delle imprese nella gestione dei mutui e nel rientro nel circuito economico legale.

Le scadenze di accreditamento

I Confidi già abilitati continuano a rilasciare garanzie con le risorse del Fondo fino al 31 dicembre 2026 e devono accreditarsi secondo le nuove regole entro quella data per avviare ulteriori operazioni; le Fondazioni e le Associazioni hanno tempo fino al 26 febbraio 2027 e nel frattempo operano con la normativa precedente.


Data articolo: Mon, 15 Jun 2026 14:51:22 +0000
Unione Europea
Acciaio, scudo UE con dazio al 50% dal 1° luglio 2026
Adottato l'8 giugno, il Regolamento UE sostituisce le salvaguardie del 2018, riduce del 47% le quote esenti e raddoppia al 50% il dazio oltre quota

Dal 1° luglio 2026 l’Unione Europea applica un nuovo regime di salvaguardia sulle importazioni di acciaio, pensato per proteggere l’industria siderurgica europea dalla sovracapacità globale. Il regolamento, adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026 sulla base della proposta della Commissione del 7 ottobre 2025, sostituisce le misure di salvaguardia del 2018, in scadenza il 30 giugno 2026. Le quote di acciaio importabile senza dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, il 47% in meno rispetto al 2024, mentre sulle quantità oltre soglia il dazio raddoppia dal 25% al 50%.

In sintesi

  • il nuovo regime UE sulle importazioni di acciaio si applica dal 1° luglio 2026, alla scadenza delle salvaguardie del 2018;
  • è stato adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026, dopo il voto del Parlamento europeo e l’accordo politico del 13 aprile;
  • le quote esenti da dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, con una riduzione del 47% rispetto al 2024;
  • il dazio sulle importazioni oltre quota raddoppia dal 25% al 50%;
  • dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono documentare il Paese di fusione e colata dell’acciaio.

Quote dimezzate e dazio raddoppiato al 50%

Il cuore dello scudo commerciale è la stretta sui volumi e sulle tariffe. Le quote di acciaio importabile in esenzione scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, contro i volumi più ampi del regime precedente, con un taglio del 47% rispetto ai contingenti del 2024. Una volta esaurita la quota, ogni tonnellata importata in più sconta un dazio del 50%, il doppio del 25% applicato fino a oggi. La misura punta a sottrarre il mercato europeo al ruolo di principale sbocco dell’eccesso di produzione mondiale, stimato in 721 milioni di tonnellate entro il 2027.

L’obbligo di tracciare fusione e colata dell’acciaio

Dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono dimostrare il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato. Il requisito, noto come melt and pour, serve a impedire che produzioni in eccesso, in particolare di origine cinese, raggiungano il mercato europeo dopo un semplice transito o una lavorazione marginale in Paesi terzi, eludendo i dazi. Il periodo che separa l’avvio del regime dall’obbligo di tracciabilità lascia a operatori e dogane il tempo di adeguare le procedure. Restano esenti dalle misure i Paesi dello Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, comunque tenuti al requisito di fusione e colata.

Cosa cambia rispetto alle salvaguardie del 2018

Il nuovo regolamento prende il posto delle misure di salvaguardia introdotte nel 2018 (Reg. UE 2019/159), che scadono il 30 giugno 2026 dopo otto anni, il massimo consentito dalle regole europee e dell’Organizzazione mondiale del commercio. La differenza è di impianto, non solo di soglie: si passa da una salvaguardia temporanea a un quadro stabile contro la sovracapacità strutturale. La tabella riassume il confronto tra vecchio e nuovo regime.

Salvaguardia 2018 Nuovo regime dal 2026
Dazio oltre quota 25% 50%
Quote esenti da dazio volumi più ampi, base di riferimento 2024 18,3 milioni di tonnellate l’anno, -47%
Tracciabilità dell’origine non richiesta come fusione e colata obbligo melt and pour dal 1° ottobre 2026
Base e durata Reg. UE 2019/159, in scadenza il 30 giugno 2026 nuovo regolamento, applicazione dal 1° luglio 2026

I prossimi passaggi e l’impatto sulle imprese

Il quadro non è ancora del tutto chiuso. La Commissione deve adottare gli atti di esecuzione sull’allocazione delle quote per Paese e sulle prove documentali per la fusione e colata, e prosegue il negoziato con i partner commerciali per garantire la compatibilità della misura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per le imprese italiane che acquistano acciaio all’estero il cambiamento è diretto: quote più strette e dazio al 50% oltre soglia possono incidere su costi di approvvigionamento e tempi, e rendono più pesante l’onere documentale legato all’origine. La prima revisione complessiva degli effetti del regolamento è fissata a quattro anni dall’entrata in vigore.


Data articolo: Mon, 15 Jun 2026 10:04:34 +0000

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