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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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trasporti
Scioperi dei trasporti di giugno 2026: sospeso solo lo stop confederale dei treni
Sospeso lo sciopero ferroviario confederale dell’11 giugno dopo il tavolo al MIT ma restano confermati gli altri stop su treni, aerei e traghetti tra 10 e 13 giugno.

Giugno 2026 è segnato da un’ondata di scioperi nei trasporti ma tra le astensioni più temute almeno una è rientrata dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture: lo stop ferroviario confederale di 8 ore previsto per giovedì 11 giugno è stato sospeso. Restano però altre astensioni nel calendario ufficiale, con possibili disagi per chi viaggia in treno tra l’11 e il 12 giugno, mentre il trasporto aereo è a rischio sabato 13 e il comparto marittimo si ferma tra il 10 e il 12.

Sospeso lo stop ferroviario confederale dell’11 giugno

La sospensione riguarda lo sciopero ferroviario di 8 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per giovedì 11 giugno, dalle 9.01 alle 17. La protesta, legata alle gare per i servizi Intercity e al rischio di frammentazione del servizio, è stata sospesa dopo l’incontro al MIT. La sospensione alleggerisce la giornata ma non elimina tutti i possibili disagi ferroviari.

Confermati gli altri scioperi dei treni

Nel calendario del Ministero restano altre agitazioni tra l’11 e il 12 giugno: lo sciopero di Cub Trasporti e Sgb del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, dalle 3.00 dell’11 alle 2.00 del 12 giugno; l’astensione dell’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb del personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI, dalle 9.01 alle 17; lo stop del personale FS Security in Sicilia, dalle 10.01 alle 18; e quello del personale Mercitalia Shunting & Terminal, dalle 6.00 alle 14.

RFI segnala ancora possibili modifiche al servizio ferroviario nazionale tra le 3.00 dell’11 giugno e le 2.00 del 12 giugno, con effetti su Alta Velocità, lunga percorrenza e trasporto regionale.

Treni garantiti, aggiornamenti e rimborsi

Nonostante la sospensione dello sciopero confederale, le altre astensioni ferroviarie compaiono ancora nel calendario ufficiale. Per lo sciopero del trasporto ferroviario si applicano le fasce di garanzia, con treni assicurati nelle ore di maggiore affluenza ed un elenco di corse garantite pubblicato dalle imprese entro le 24 ore precedenti.

Il riferimento è il calendario degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per i treni conviene controllare anche la sezione Infomobilità di Trenitalia, l’app, il numero verde dedicato, RFI e il sito di Italo. In caso di corsa cancellata, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto secondo le regole del vettore e della normativa europea.

Sciopero aerei il 13 giugno

Il trasporto aereo è a rischio sabato 13 giugno, in pieno avvio della stagione delle partenze, con diverse agitazioni negli scali:

  • il personale Enav di Verona, con Fast Confsal Av Unica e Uiltrasporti, si ferma dalle 6.00 alle 24.00;
  • il personale di Sky Service a Milano Linate, con Usb Lavoro Privato, incrocia le braccia dalle 12.00 alle 16.00;
  • i dipendenti di Sogaer, Sogaerdyn e Sogaersecurity all’aeroporto di Cagliari Elmas, con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, dalle 6.00 alle 24.00.

Nella stessa giornata è atteso anche uno sciopero del personale EasyJet: gli orari esatti e gli scali interessati sono indicati nel calendario ufficiale del Ministero, che conviene consultare prima di partire.

Trasporto marittimo, stop tra il 10 e il 12 giugno

Sul fronte marittimo, i dipendenti Sers di Ravenna, addetti al rimorchio portuale, si fermano dalle 10.00 alle 22.00 di mercoledì 10 giugno. Il giorno successivo tocca ai lavoratori di Blu Jet a Messina, con un’astensione che copre la finestra dalle 21.01 dell’11 giugno alle 20.59 del 12, attenuata dai servizi garantiti tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 17:44:02 +0000
Pubblico impiego
Rinnovo CCNL Funzioni Centrali: aumenti medi di 162 euro per i dipendenti statali
Firmata all'ARAN l'ipotesi di contratto delle Funzioni Centrali per 200mila statali con aumenti medi di 162 euro, arretrati dal 2025 e regole sull'IA.

Il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali 2025-2027 ha la sua firma. Il 9 giugno 2026 l’ARAN e la gran parte delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per circa 200mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come INPS e INAIL. È il primo contratto del pubblico impiego firmato durante il triennio di validità, con aumenti medi a regime di circa 162 euro lordi mensili, arretrati dal 1° gennaio 2025 e le prime regole sull’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.

Aumenti del contratto Funzioni Centrali 2025-2027

L’incremento medio a regime dal 1° gennaio 2027 si attesta intorno ai 162 euro lordi mensili per tredici mensilità, distribuiti in tre tranche con decorrenza 1° gennaio 2025, 2026 e 2027. Gli importi cambiano per area professionale:

  • circa 221 euro al mese per le elevate professionalità;
  • circa 161,80 euro per i funzionari;
  • circa 133,20 euro per gli assistenti;
  • circa 126,60 euro per gli operatori.

Il comparto aveva chiuso il triennio precedente con il rinnovo del contratto 2022-2024, firmato a fine 2025 con un aumento medio intorno ai 165 euro, dopo il 2019-2021 siglato nel 2022 con incrementi vicini ai 130 euro. Gli arretrati coprono il periodo dal 1° gennaio 2025 fino al mese di stipula definitiva e vanno erogati entro 30 giorni da quest’ultima.

I dipendenti delle Funzioni Centrali con diritto all’aumento

Il comparto raccoglie circa 200mila lavoratori di amministrazioni statali ed enti nazionali: i ministeri, le agenzie fiscali come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, gli enti pubblici non economici come INPS e INAIL. È la platea storicamente con le retribuzioni medie più alte della contrattazione pubblica, davanti a Funzioni Locali e Sanità.

Ministeri

Giustizia, Interno, Cultura, Istruzione, Università e Ricerca, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Salute, Lavoro e Politiche Sociali, Economia e Finanze, Esteri e Cooperazione Internazionale, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Imprese e Made in Italy, Ambiente ed Energia, Turismo.

Agenzie

Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli, Demanio, Ice, Agea, Coesione Territoriale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Italia Digitale, Cooperazione allo Sviluppo, Anvur, Beni sequestrati e confiscati, Aifa, Italia Giovani, Italmeteo.

Organi dello Stato

Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Corte dei Conti, Cnel, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Enti pubblici non economici

Aci, Inail, Inps, Croce Rossa Italiana, Coni, Formez, Accademia dei Lincei, Casse privatizzate, Autorità di bacino, Enti parco nazionali, Ordini professionali, Enac, Ansfisa, Ismea.

Settimana corta e permessi aggiuntivi per contratto

Tra le novità normative debutta in via sperimentale la settimana lavorativa di quattro giorni, attivabile su base volontaria e a discrezione delle singole amministrazioni, a parità di ore complessive. Il testo prevede anche permessi aggiuntivi per i lavoratori e interventi sulla disciplina della pausa, in attesa della definizione della parte normativa ancora al tavolo.

IA e Digital Manager nel CCNL di tutti gli statali

Il nuovo contratto introduce le prime regole sull’intelligenza artificiale negli uffici pubblici, con tutele sull’uso degli strumenti automatizzati nei processi decisionali e nelle relazioni sindacali. Sul fronte della digitalizzazione nasce anche una nuova figura professionale, il social media e digital manager, dedicata alla comunicazione e alla gestione dei canali digitali delle amministrazioni.

Il cronoprogramma per l’entrata in vigore

L’intesa del 9 giugno è un’ipotesi di accordo. Prima della firma definitiva servono la verifica di compatibilità finanziaria del MEF, il parere del Consiglio dei Ministri e la certificazione della Corte dei Conti, dopodiché ARAN e sindacati torneranno al tavolo per la stipula. Solo allora il contratto acquista efficacia e partono i pagamenti, previsti entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva.

Sul piano sindacale, la parte normativa è ancora aperta e l’ARAN l’ha già calendarizzata. Per la FLP il segretario generale Marco Carlomagno segnala aperture positive insieme a questioni da chiudere su ordinamento professionale, incarichi di posizione organizzativa, sviluppo delle elevate professionalità e carriere nell’area dei funzionari.

Retribuzioni pubbliche sotto i livelli pre-inflazione

Il rinnovo arriva mentre le retribuzioni reali della Pubblica Amministrazione si collocano ancora sotto i valori di inizio decennio, erose dall’inflazione degli ultimi anni. Gli incrementi del triennio 2025-2027, sommati a quelli dei due contratti precedenti, puntano a recuperare parte del divario, con una crescita vicina al 12% sul monte salari considerando le ultime due tornate.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 16:44:58 +0000
Ravvedimento operoso
Dichiarazione IVA omessa o incompleta, lettere dal Fisco: regolarizzazione entro luglio
Comunicazioni a chi non ha dichiarato l'IVA 2025 o l'ha fatto in modo incompleto, con la possibilità di sanare a sanzioni ridotte entro il 29 luglio.

L’Agenzia delle Entrate sta inviando una nuova ondata di lettere di compliance ai titolari di partita IVA che per il 2025 non hanno presentato la Dichiarazione IVA, l’hanno trasmessa senza il quadro VE o il quadro VJ oppure hanno indicato operazioni attive fino a 1.000 euro a fronte di cessioni ben superiori risultanti da fatture elettroniche e corrispettivi. Lo prevede il provvedimento del 9 giugno 2026, prot. n. 172588/2026. Chi non è in regola può rimediare entro il 29 luglio 2026 con il ravvedimento operoso.

Le anomalie IVA che fanno scattare la comunicazione

Le comunicazioni scaturiscono dalle anomalie emerse dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale. Precedono il controllo formale e aprono la strada alla regolarizzazione spontanea, con sanzioni ridotte per chi interviene per tempo. Sono quattro le situazioni anomale:

  • la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario del 30 aprile 2026;
  • la presentazione senza la compilazione del quadro VE, dedicato alle operazioni attive;
  • la presentazione senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile (reverse charge);
  • le operazioni attive dichiarate fino a 1.000 euro, inferiori alle cessioni rilevate dai dati telematici.

Le operazioni attive prese a riferimento corrispondono al volume d’affari del rigo VE50 aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni del rigo VE40.

Dove arrivano le lettere e cosa contengono

Le comunicazioni arrivano via PEC al domicilio digitale e sono consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” all’interno del Cassetto fiscale e del portale Fatture e Corrispettivi. Ogni lettera riporta codice fiscale e dati anagrafici, numero e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta, data e protocollo della dichiarazione IVA 2025 trasmessa oppure la data di elaborazione in caso di mancato invio.

Alla casella PEC che invia la comunicazione non si possono inviare risposte. Per fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati dall’Agenzia il contribuente usa i canali indicati nella lettera, anche tramite un intermediario abilitato. Gli stessi dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza.

La regolarizzazione della posizione IVA caso per caso

Chi ha ricevuto la lettera ha due strade, a seconda di cosa è accaduto con la dichiarazione 2025:

  • chi non ha presentato la dichiarazione IVA può trasmetterla entro 90 giorni dal 30 aprile 2026, quindi entro il 29 luglio 2026, versando le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso;
  • chi ha presentato la dichiarazione con errori od omissioni regolarizza con una dichiarazione integrativa, sempre con imposte, interessi e sanzioni ridotte, mentre sono dovute a parte le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

Il ravvedimento è praticabile anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Si chiude invece la porta quando arriva la notifica di un atto di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni, oppure una comunicazione di irregolarità.

La soglia dei 90 giorni tra dichiarazione tardiva e omessa

Il termine del 29 luglio 2026 segna il confine pratico per chi non ha presentato la dichiarazione. Entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione IVA è considerata tardiva e mantiene validità, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione ridotta tramite ravvedimento. Trasmessa dopo quel termine diventa omessa, con sanzioni proporzionali all’imposta più pesanti e il rischio di perdere l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 14:26:17 +0000
Stipendi
DL Lavoro: salta l’apertura ai contratti equivalenti, restano i criteri TEC
Riformulato l’emendamento sul salario giusto nel DL 62/2026: fuori il richiamo ai contratti minori equivalenti, resta il TEC dei CCNL rappresentativi.

Salta nei correttivi al DL Lavoro il riferimento ai contratti minori equivalenti per l’accesso agli incentivi all’occupazione. La riformulazione dell’emendamento dei relatori all’articolo 7 del DL 62/2026 mantiene la definizione del trattamento economico complessivo ma la aggancia ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Viene così eliminato il passaggio che aveva riacceso lo scontro sui contratti pirata.

Contratti equivalenti fuori dal DL Lavoro

La novità riguarda l’emendamento dei relatori al Decreto Primo Maggio, in esame alla Camera. La prima formulazione apriva alla possibilità di riconoscere gli incentivi anche ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative, se il trattamento economico complessivo risultava equivalente a quello dei CCNL leader.

La riformulazione cambia la direzione del testo. Il riferimento ai contratti minori equivalenti viene eliminato e resta il richiamo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Salario giusto e CCNL rappresentativi

Il salario giusto e obblighi CCNL per le imprese restano il centro dell’articolo 7 del DL 62/2026. Il decreto affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico adeguato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.

Il parametro è il trattamento economico complessivo definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tenendo conto di settore, categoria produttiva, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.

Il TEC resta nel testo del decreto

La parte dell’emendamento che sopravvive riguarda la definizione del TEC. Il trattamento economico complessivo viene costruito sulle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi di riferimento.

Nel calcolo rientrano mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti con valore economico, sempre se definiti dagli stessi contratti collettivi.

Voci variabili escluse dal trattamento economico complessivo

La riformulazione esclude dal TEC le componenti retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il parametro salariale, quindi, non può essere costruito su premi individuali, erogazioni occasionali o elementi rimessi alla scelta del datore di lavoro.

La scelta serve a rendere confrontabile il trattamento economico collegato al contratto collettivo applicato. Per le imprese, il controllo sugli incentivi si concentra sulla coerenza tra retribuzione individuale, livello di inquadramento e trattamento economico complessivo ricavato dal CCNL rappresentativo.

Contratti pirata e incentivi all’occupazione

La prima versione dell’emendamento aveva sollevato le critiche dei sindacati perché sembrava aprire una strada ai contratti collettivi sottoscritti da sigle meno rappresentative. Il timore era una legittimazione indiretta dei contratti pirata, attraverso una verifica di equivalenza economica complessiva.

Con la riformulazione, questo passaggio viene meno. L’accesso agli incentivi resta agganciato al trattamento economico individuale almeno pari al TEC individuato secondo l’articolo 7, con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.

Prima versione e testo riformulato

La differenza tra la formulazione iniziale e quella aggiornata riguarda il rapporto tra rappresentatività contrattuale e accesso agli incentivi:

profilo prima formulazione riformulazione
contratti minori possibile rilievo dei contratti equivalenti ai fini degli incentivi riferimento eliminato dal testo
parametro salariale TEC come soglia economica di confronto TEC definito attraverso i CCNL rappresentativi
welfare contrattuale inclusione tra le voci utili al trattamento complessivo inclusione confermata se riconosciuto alla generalità dei dipendenti
voci variabili esclusione delle componenti individuali e discrezionali esclusione confermata

Archivio CNEL e verifica dei contratti

Il controllo sul trattamento economico complessivo si intreccia con la riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi. Il riordino punta a distinguere i contratti più applicati da quelli marginali e a collegare le informazioni contrattuali ai flussi amministrativi.

Nel DL 62/2026 il CNEL ha un ruolo nella raccolta dei dati sul trattamento economico complessivo. La verifica sugli incentivi richiede quindi un incrocio tra contratto applicato, codice alfanumerico unico, retribuzione collegata a qualifica e livello, dati in busta paga e informazioni depositate negli archivi istituzionali.

Commissione Lavoro verso il voto dell’Aula

Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911. Il provvedimento ha ricevuto il mandato ai relatori in Commissione Lavoro ed è atteso all’esame dell’Aula con richiesta di fiducia.

Fino all’approvazione della legge di conversione, il riferimento applicabile resta il testo in vigore del decreto, con salario giusto agganciato ai CCNL comparativamente più rappresentativi e incentivi subordinati al trattamento economico individuale previsto dall’articolo 7.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 11:40:16 +0000
Commercianti
Saldi estivi al via dal 4 luglio, date per Regione e regole per i negozi
Stagione degli sconti dal 4 luglio in quasi tutta Italia, con chiusure diverse da regione a regione, gli obblighi sui prezzi e i diritti di chi compra.

I saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio in quasi tutta Italia, con chiusure che cambiano da regione a regione tra la metà di agosto e la fine di settembre. La Provincia di Bolzano segue un calendario distrettuale a parte, con avvio a metà luglio. Durante le vendite di fine stagione il negoziante deve esporre il prezzo di partenza e quello scontato con la relativa percentuale, mentre chi acquista mantiene la garanzia su cambi e rimborsi per la merce difettosa.

L’avvio unico al primo sabato di luglio nasce dagli indirizzi condivisi dalle Regioni nel 2011, mentre la durata e le regole sulle promozioni anticipate dipendono dalle scelte locali. Per i commercianti il margine di errore più costoso riguarda i prezzi, perché la disciplina europea sulla trasparenza impone di calcolare lo sconto sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti.

Quando iniziano i saldi estivi 2026

In quasi tutte le Regioni i saldi estivi 2026 iniziano sabato 4 luglio e durano in media tra le sei e le otto settimane. Le date di chiusura seguono le singole delibere regionali, come riepilogato di seguito.

Regione Periodo dei saldi
Abruzzo dal 4 luglio per 60 giorni
Basilicata dal 4 luglio al 1° settembre
Calabria dal 4 luglio per 60 giorni
Campania dal 4 luglio per 60 giorni
Emilia-Romagna dal 4 luglio per 60 giorni
Friuli Venezia Giulia dal 4 luglio al 30 settembre
Lazio dal 4 luglio per 6 settimane
Liguria dal 4 luglio al 17 agosto
Lombardia dal 4 luglio al 1° settembre
Marche dal 4 luglio al 1° settembre
Molise dal 4 luglio per 60 giorni
Piemonte dal 4 luglio per 8 settimane
Puglia dal 4 luglio al 2 settembre
Sardegna dal 4 luglio per 60 giorni
Sicilia dal 4 luglio al 15 settembre
Toscana dal 4 luglio per 60 giorni
Umbria dal 4 luglio per 60 giorni
Valle d’Aosta dal 4 luglio al 30 settembre
Veneto dal 4 luglio al 30 agosto
Provincia di Trento periodi liberi entro 60 giorni
Provincia di Bolzano in Alto Adige dal 16 luglio al 13 agosto, finestre differenziate nei comuni turistici

L’avvio al 4 luglio vale per l’intero territorio nazionale, mentre le chiusure derivano dalle discipline regionali e vanno verificate sulla delibera della propria Regione dove la durata è indicata in giorni o settimane.

Le regole sui prezzi e sugli sconti per i commercianti

Le vendite di fine stagione rientrano tra le vendite straordinarie disciplinate dal D.Lgs. 114/1998 e dalla L. 248/2006, integrate dalla direttiva europea 2019/2161 recepita in Italia nel 2023. Sul fronte dei prezzi il negoziante deve rispettare alcuni obblighi:

  • esporre il prezzo iniziale, lo sconto in percentuale e il prezzo finale di vendita;
  • calcolare la riduzione sul prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti, secondo l’articolo 17 del Codice del Consumo;
  • evitare vendite promozionali sulle stesse merceologie nei trenta o quaranta giorni prima dell’avvio, a seconda della Regione;
  • mantenere comunicazioni pubblicitarie e cartellini coerenti con lo sconto realmente praticato.

I pagamenti e gli obblighi del negoziante durante i saldi

Anche durante i saldi i pagamenti elettronici vanno accettati secondo le regole ordinarie, con il POS attivo e collegato alla cassa telematica. La merce in saldo deve avere carattere stagionale o di moda e un deprezzamento atteso se invenduta entro breve, mentre la prova dei capi dipende dalla scelta del negoziante.

I diritti dei clienti su cambi, rimborsi e merce difettosa

Chi compra in saldo conserva la garanzia legale di conformità: se il capo è difettoso ha diritto alla riparazione o alla sostituzione e, quando non sono possibili, alla riduzione del prezzo o al rimborso. La tutela vale per il prodotto danneggiato o non conforme, non per il semplice ripensamento, e si fa valere conservando lo scontrino o la prova d’acquisto. I pagamenti con carta non possono essere rifiutati né caricati di costi aggiuntivi rispetto agli altri periodi dell’anno.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 10:55:04 +0000
Sentenze Cassazione
Riscatto di laurea per la pensione senza decadenza triennale INPS
La Cassazione n. 7834/2026 chiarisce: il ricorso contro il rigetto INPS del riscatto laurea non è soggetto alla decadenza triennale previdenziale ordinaria.

Il riscatto di laurea non è soggetto alla decadenza triennale prevista per le controversie pensionistiche. Con l’ordinanza n. 7834/2026, la Cassazione ha chiarito che l’articolo 47 del DPR n. 639/1970 riguarda solo i trattamenti pensionistici e alcune controversie contributive, mentre la domanda di riscatto del corso di studi serve a coprire periodi  non lavorati e precede l’eventuale pensione futura.

Riscatto di laurea senza decadenza triennale

La pronuncia della Cassazione riguarda il rigetto di una domanda di riscatto degli anni di laurea da parte dell’INPS. Il lavoratore aveva agito in giudizio dopo il termine triennale richiamato dall’Istituto, che aveva eccepito la decadenza prevista dall’articolo 47 del DPR n. 639/1970.

La Corte ha escluso questa lettura. La domanda di riscatto laurea non mira a ottenere subito una pensione ma a valorizzare ai fini assicurativi un periodo di studio, mediante il pagamento dell’onere di riscatto. Per questo, il ricorso contro il rigetto INPS non può seguire la decadenza triennale delle controversie sui trattamenti pensionistici.

Il provvedimento negativo dell’INPS era arrivato molti anni dopo la presentazione della richiesta e il successivo ricorso giudiziario era stato ritenuto tardivo in appello. Il punto discusso davanti alla Cassazione era quindi duplice: da un lato il momento da cui far decorrere il termine, dall’altro la stessa applicabilità della decadenza triennale alla domanda di riscatto.

La Corte ha risolto il caso partendo dalla natura dell’istituto, ritenendolo distinto dalle prestazioni pensionistiche vere e proprie.

Articolo 47 inapplicabile al riscatto laurea

L’articolo 47 del DPR n. 639/1970 disciplina la decadenza dell’azione giudiziaria nelle controversie relative ai trattamenti pensionistici. Il termine triennale serve a delimitare il tempo entro cui agire per ottenere una prestazione previdenziale o un beneficio che incide direttamente sul trattamento pensionistico.

Il riscatto di laurea agevolato e ordinario ha invece una funzione diversa: consente di trasformare gli anni del corso legale di studi in periodi utili ai fini previdenziali, a fronte del pagamento di un onere. L’effetto sulla pensione può arrivare in seguito, ma la domanda di riscatto non liquida una prestazione pensionistica immediata.

Differenza tra riscatto e contribuzione figurativa

La Cassazione distingue anche il riscatto laurea dalle controversie sulla contribuzione figurativa. In quei casi, l’azione può essere diretta a ottenere il riconoscimento di periodi già rilevanti per incrementare una pensione o una futura prestazione.

Nel riscatto, invece, l’interessato chiede di coprire un periodo nel quale non ha lavorato perché impegnato nel percorso universitario. Il riconoscimento passa dal pagamento dell’onere calcolato dall’INPS e non produce da solo l’erogazione di un trattamento.

Effetti della sentenza sui casi di rigetto INPS

La pronuncia è rilevante per chi ha ricevuto un rigetto dall’INPS o attende da tempo una risposta sulla domanda di riscatto. La decadenza triennale prevista per i trattamenti pensionistici non può essere usata automaticamente per chiudere il contenzioso sul riscatto laurea.

Questo non significa che ogni domanda sia destinata all’accoglimento. Restano da verificare requisiti, titolo di studio, durata legale del corso, assenza di sovrapposizioni contributive e corretto pagamento dell’onere. La sentenza incide sul termine per agire, non sui requisiti sostanziali del riscatto.

Riscatto di laurea e posizione contributiva

Il riscatto può riguardare il corso legale di laurea, anche in forma parziale, se il titolo è stato conseguito e se i periodi non risultano già coperti da contribuzione. Gli anni riscattati entrano nella posizione assicurativa del lavoratore e possono aiutare a maturare prima il diritto alla pensione oppure aumentare il montante contributivo.

La valutazione è personale: costo dell’onere, età, carriera contributiva, sistema di calcolo della pensione e possibilità di usare il riscatto agevolato cambiano molto da un caso all’altro. Per stimare il costo dell’onere si può usare il simulatore PMI.it per il calcolo del riscatto laurea, utile per confrontare riscatto ordinario e agevolato.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 10:49:53 +0000
PMI e Mercati
Export italiano nel Golfo: perso un terzo in due mesi di guerra
Le esportazioni italiane in Medio Oriente calano del 33% in due mesi, tra caro energia, inflazione oltre il 3% e il rialzo dei tassi BCE in arrivo.

A tre mesi dall’apertura della crisi del Golfo, lo Stretto di Hormuz è ancora conteso e la trattativa tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura non si è chiusa. Per le imprese italiane il conto è ora quantificabile: secondo l’elaborazione di Confartigianato sui dati Istat, tra marzo e aprile 2026 l’export verso il Medio Oriente è calato di 1.586 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un terzo in meno, mentre il caro energia spinge l’inflazione e avvicina un rialzo dei tassi BCE.

Export del Made in Italy, un terzo perso in due mesi

I dati elaborati da Confartigianato sulle rilevazioni Istat misurano l’effetto della crisi sul commercio estero. A marzo l’export verso il Medio Oriente si è dimezzato (-52,5%) e le vendite verso i soli paesi del Golfo sono crollate del 63%. Ad aprile le stime preliminari Istat indicano un ulteriore calo del 6,9% su base annua. Nel dettaglio dei principali mercati, a marzo la contrazione è stata diseguale:

  • Kuwait, in caduta dell’89,6%;
  • Qatar, in calo del 66,1%;
  • Emirati Arabi Uniti, a -65,9%;
  • Arabia Saudita, con una riduzione più contenuta del 35,5%.

Le regioni e i settori più esposti

L’esposizione strutturale del Made in Italy è ampia. Il conflitto mette a rischio 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero verso i mercati mediorientali e 15,9 miliardi di import di beni energetici. L’area del Golfo — Emirati, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman — vale circa venti miliardi dell’export italiano, cresciuto dell’8% tra 2024 e 2025, a cui si aggiunge mezzo miliardo venduto in Iran nonostante le sanzioni.

Le regioni più esposte per volume sono Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con la Toscana che registra l’incidenza più alta sul PIL regionale. In questi numeri ci sono soprattutto micro e piccole imprese: le PMI valgono 8,6 miliardi di export verso l’area, in filiere come macchinari, metalli, moda, agroalimentare e chimica. Tra i comparti più fragili c’è il fresco: il Piemonte da solo esporta mele verso Arabia Saudita, Emirati, Iraq, Kuwait e Qatar per oltre 150 milioni di euro, volumi che con le rotte deviate rischiano di rifluire su mercati europei già saturi.

Rotte deviate e noli più cari per l’export

Sul piano logistico la crisi ha riscritto le rotte. Prima del conflitto dal corridoio Hormuz-Suez transitava il 40% dell’export italiano su container marittimi, merci dirette ai mercati del Far East per oltre 130 miliardi di euro. Con l’avvio della crisi i grandi vettori — Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM — hanno dirottato le flotte verso il Capo di Buona Speranza, con 10-14 giorni di percorrenza in più e un sovraccosto sui noli tra il 30 e il 35%.

Il dato che incide di più arriva da Argus Media: il noleggio di una petroliera dal Golfo è arrivato a valere il 20% del prezzo di un carico di greggio, contro il 3% in condizioni normali, una erosione dei margini su ogni operazione che passa da quella rotta. I rincari sui carburanti alla pompa sono solo la parte più visibile dello shock logistico.

Le coperture assicurative e la sicurezza marittima

Tra gli effetti meno visibili c’è la cancellazione delle coperture assicurative. I principali club marittimi — Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club — hanno ritirato le polizze “war risk” per le acque del Golfo, dello Stretto di Hormuz e delle aree limitrofe, con premi che in alcuni casi sono saliti del 50-100%. Il settore ha classificato Stretto di Hormuz, Golfo di Oman e Golfo Persico come aree di operazioni belliche, una designazione che ha spinto molti armatori a evitare la zona.

Sul fronte istituzionale il governo ha disposto il livello 3 di sicurezza, il massimo previsto, per le navi mercantili italiane nell’area; il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha riunito il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato in Parlamento l’aumento dei premi sulle rotte.

Hormuz tra riaperture annunciate e traffico ridotto

La riapertura dello Stretto annunciata dall’Iran all’avvio della crisi si è rivelata parziale e condizionata: Teheran ha dichiarato di non voler più colpire le navi dei Paesi terzi, mentre i Pasdaran hanno mantenuto nel mirino le imbarcazioni di Stati Uniti e Israele. Nei mesi successivi i transiti sono ripresi solo in parte e la trattativa tra Washington e Teheran per una riapertura piena è ancora aperta, mentre la guerra non si è conclusa.

L’incertezza è alta anche sul fronte energetico: l’Europa, ha ricordato la Commissione, dovrà reperire circa 180 carichi di GNL aggiuntivi rispetto all’anno scorso per riempire gli stoccaggi estivi, una pressione che permane anche con i transiti solo parzialmente ripristinati.

Caro energia, inflazione e tassi BCE

Sul fronte dei costi la pressione prosegue. Nei tre mesi di crisi il prezzo del gas (indice GME al 3 giugno) supera del 37,9% la media di febbraio, il prezzo all’ingrosso dell’elettricità è dell’11,5% sopra i livelli pre-crisi e il gasolio per autotrazione è più caro del 19,5%, con la componente industriale al netto delle tasse al 58,9% in più. Il petrolio dà un segnale di parziale rientro: a maggio il Brent scende del 10,7% dal picco di aprile, pur essendo ancora del 55,5% sopra i valori di febbraio. Salgono invece i metalli industriali, del 39,3% su base annua, trainati da stagno, alluminio e rame.

I rincari si riflettono sui prezzi: a maggio 2026 l’inflazione italiana sale al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta dai beni energetici (+12%), sopra la media dell’area euro. La risalita dell’inflazione rimette in gioco la BCE, che il 30 aprile ha lasciato i tassi fermi al 2% sui depositi pur discutendo un aumento; mercati e analisti danno per probabile una stretta da 25 punti base nella riunione dell’11 giugno, la prima dal ciclo del 2022. Per le imprese il costo del credito è già al 3,49% a marzo, 186 punti base sopra il giugno 2022, e una nuova stretta rischia di frenare la ripresa degli investimenti in macchinari, cresciuti del 2,3% nel primo trimestre e del 6,6% su base annua.

La risposta del governo e le richieste delle imprese

Dall’avvio della crisi il governo è intervenuto con più misure. Il Decreto Legge 42/2026 ha introdotto la misura Simest “Energia per la competitività internazionale”, con uno sportello aperto dal 25 maggio e un fondo perduto fino al 30% per le PMI colpite dal caro energia, su un plafond di 800 milioni, mentre il taglio delle accise sui carburanti è stato più volte prorogato. Permangono le richieste di un intervento più strutturale.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto di fermare le speculazioni sull’energia; Confartigianato sollecita una de-escalation diplomatica e misure di resilienza energetica; Unimpresa stima che un rincaro medio del 20% delle materie prime energetiche costerebbe oltre 10 miliardi al sistema produttivo, con il 60% del peso sulle PMI; la CGIA di Mestre arriva a 10 miliardi di costi aggiuntivi nel 2026 in uno scenario di prezzi a 150 euro/MWh per l’elettricità e 50 euro/MWh per il gas. Sul fronte delle coperture export, il precedente della crisi del Mar Rosso del 2024 — quando SACE estese le garanzie per gli esportatori — indica gli strumenti già disponibili, da monitorare insieme ai canali di ICE.

Cosa può fare adesso un’impresa esportatrice

Con i transiti da Hormuz ancora a rischio, le decisioni non possono attendere il quadro politico definitivo. Sul piano logistico, chi non ha pianificato la rotta alternativa via Capo di Buona Speranza deve farlo subito, comunicando ai clienti del Golfo i 10-14 giorni di ritardo: la trasparenza sui tempi è la prima misura per preservare i rapporti commerciali.

Chi importa materie prime dall’area — prodotti chimici, rinfuse, componenti — deve incrementare le scorte di sicurezza nei limiti del flusso di cassa, perché le strozzature di filiera richiederanno settimane per sciogliersi. Sul piano contrattuale conviene verificare le clausole di forza maggiore nei contratti di fornitura e nelle polizze attive e aggiornare le coperture alle nuove tariffe di guerra. Per le aziende energivore lo shock lascia poco margine per interventi tardivi sui contratti di fornitura di energia.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 10:23:00 +0000
Logistica
E-commerce mini-pacchi extra-UE: incentivi sui controlli doganali
La convenzione 2026-2028 tra MEF e Dogane potenzia i controlli sull'e-commerce extra-UE e lega gli incentivi dei dirigenti ai risultati delle verifiche.

L’Agenzia delle Dogane stringe sui mini-pacchi del commercio elettronico extra-UE. La nuova convenzione 2026-2028 firmata con il Ministero dell’Economia aumenta i controlli sulle spedizioni di basso valore e li lega agli incentivi economici dei dirigenti: chi raggiunge gli obiettivi di verifica viene retribuito di più. Le ispezioni programmate salgono da 47mila nel 2026 a 48mila nel 2028, quasi il doppio rispetto a un anno fa.

Più controlli sull’e-commerce extra-UE

Il documento che regola i rapporti tra MEF e Agenzia per il triennio fissa numeri in crescita per i controlli sulle dichiarazioni di modico valore nel settore e-commerce: 47mila nel 2026, 47.500 nel 2027 e 48mila nel 2028. Un livello quasi raddoppiato rispetto a quanto programmato appena un anno prima, segno della pressione politica sul fenomeno delle spedizioni low cost dalla Cina e dagli altri mercati extra-UE.

La convenzione amplia anche l’ambito delle verifiche. Accanto al controllo fiscale classico su dazi e IVA entrano la tutela ambientale e la sicurezza dei prodotti, due fronti su cui l’e-commerce extra-UE presenta le criticità maggiori, dai beni non conformi agli standard europei ai rischi per i consumatori.

Gli incentivi dei dirigenti legati ai risultati

La novità di metodo è il collegamento tra controlli e retribuzione del personale dirigenziale. L’indicatore sui mini-pacchi entra nel sistema incentivante dell’Agenzia con un peso di 25 punti sulla componente legata ai risultati: l’efficacia delle verifiche incide direttamente sulle risorse destinate ai dirigenti. In sostanza, chi controlla di più e meglio accede a incentivi più alti.

Dal 1° luglio si applica solo il dazio europeo da 3 euro

La stretta sui controlli arriva mentre cambia la fiscalità delle piccole spedizioni. Dal 1° luglio 2026 scatta il dazio europeo da 3 euro, un prelievo forfettario transitorio introdotto dal Regolamento UE 2026/382 che cancella l’esenzione per le merci sotto i 150 euro fino all’avvio dell’EU Customs Data Hub, atteso nel 2028. Il dazio si applica per ciascuna categoria merceologica contenuta nel pacco, non per singola spedizione: due tipologie di prodotto nello stesso collo valgono sei euro.

Il contributo nazionale da 2 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 non si applica più: è stato soppresso in sede di conversione del Milleproroghe e con il decreto fiscale, proprio per evitare la sovrapposizione con il prelievo europeo. Sui mini-pacchi extra-UE si applica quindi il solo dazio comunitario, mentre gli operatori della logistica seguono con attenzione il rischio di deviazione del traffico verso gli hub esteri.

Il nuovo quadro di legge per imprese e consumatori

Il quadro che ne esce segna una profonda evoluzione nella gestione dell’e-commerce extra-UE. Per anni i mini-pacchi sotto i 150 euro sono transitati in esenzione e con verifiche marginali, alimentando una crescita imponente delle piattaforme asiatiche e uno svantaggio competitivo per il commercio europeo.

La doppia strategia del 2026 — il dazio comunitario che subentra all’esenzione e una convenzione che trasforma i controlli in un obiettivo retribuito per i dirigenti doganali — riallinea adesso il prelievo fiscale con l’attività di verifica sul medesimo prodotto.

Per le imprese italiane che importano o rivendono prodotti di basso valore il risultato è un aumento dei costi e delle verifiche, estese ora anche ad ambiente e sicurezza; per i consumatori, prezzi finali più alti sugli acquisti dai grandi marketplace cinesi.

Il banco di prova arriverà nel 2028 con l’EU Customs Data Hub, la piattaforma unica che centralizzerà dati e riscossione: fino ad allora l’efficacia della stretta dipenderà dalla capacità dei singoli Paesi di intercettare i flussi reali, evitando che le spedizioni si spostino verso gli scali europei più permissivi.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 09:57:40 +0000
Riforma fiscale
Consulenza giuridica fiscale, regole al via: istanze via PEC alle Entrate
L’Agenzia delle Entrate fissa le regole per le istanze di consulenza giuridica fiscale: soggetti ammessi, PEC e risposta in 120 giorni.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per presentare le istanze di consulenza giuridica fiscale, lo strumento previsto dallo Statuto del contribuente per ottenere chiarimenti su questioni tributarie di rilevanza generale. Il provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, disciplina soggetti ammessi, contenuti della richiesta, uffici competenti, invio via PEC e termine di risposta di 120 giorni.

Consulenza giuridica fiscale per quesiti generali

La consulenza giuridica consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate un chiarimento scritto e motivato su disposizioni tributarie che presentano dubbi interpretativi di carattere generale. Lo strumento si inserisce nell’ambito delle nuove regole fiscali su consulenza e interpello introdotte dalla Riforma fiscale attuata dal Governo Meloni.

La richiesta non può riguardare casi personali di singoli contribuenti ma solo questioni che interessano categorie, enti, amministrazioni o collettività rappresentate. Per le situazioni individuali restano gli strumenti ordinari previsti dallo Statuto del contribuente, a partire dall’interpello quando ricorrono i presupposti.

Chi può presentare l’istanza alle Entrate

L’istanza di consulenza giuridica fiscale può essere presentata solo dai soggetti indicati dall’articolo 10-octies della legge n. 212/2000. Il provvedimento dell’Agenzia richiama quindi una platea istituzionale e collettiva, non generalizzata.

Possono inviare la richiesta:

  • le associazioni sindacali e di categoria che rappresentano interessi collettivi;
  • gli ordini professionali e gli organismi nazionali di rappresentanza delle professioni;
  • gli enti pubblici, le Regioni e gli enti locali;
  • le amministrazioni dello Stato interessate da questioni tributarie generali;
  • i soggetti non residenti, secondo le regole di competenza indicate dal provvedimento.

Contenuti della richiesta

La domanda deve descrivere in modo approfondito il problema fiscale generale, indicare le norme oggetto del dubbio interpretativo e proporre una soluzione motivata. La consulenza giuridica non serve quindi a formulare quesiti generici, ma a sottoporre all’Agenzia una questione chiara e già inquadrata dal soggetto istante.

La richiesta deve contenere:

  • la descrizione completa della questione tributaria di rilevanza generale;
  • i riferimenti normativi su cui nasce il dubbio interpretativo;
  • la soluzione proposta dal soggetto che presenta l’istanza;
  • una sintesi delle ragioni a sostegno dell’interpretazione prospettata;
  • la firma del rappresentante legale o del procuratore incaricato.

Richieste escluse se ci sono controlli in corso

Il provvedimento richiede una dichiarazione espressa sull’assenza di attività di controllo in corso. Alla data di presentazione dell’istanza, il legale rappresentante deve dichiarare di non essere a conoscenza di controlli aperti o non ancora definiti sulla questione interpretativa oggetto della richiesta.

Il controllo riguarda l’istante e, quando la consulenza è presentata da soggetti rappresentativi, anche associati o rappresentati. La pendenza può derivare da attività istruttorie, ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o giudicato.

Istanza con identificativi

La richiesta deve essere redatta in forma libera ed è esente dall’imposta di bollo. Deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto istante, oppure da un procuratore generale o speciale.

Nell’istanza devono comparire i dati identificativi del richiedente, il codice fiscale, la sede legale o il domicilio fiscale, un recapito telefonico e l’indirizzo PEC. Per gli enti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, il provvedimento ammette anche l’indicazione di un indirizzo email ordinario.

Invio tramite PEC alle Direzioni competenti

La trasmissione delle istanze avviene tramite PEC. In linea generale, l’indirizzo da usare è quello della Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che presenta la richiesta.

Alcuni soggetti si rivolgono invece alla Divisione Contribuenti: soggetti non residenti, amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici di rilevanza nazionale, rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria, organi istituzionali nazionali degli ordini professionali.

Servizio telematico in arrivo

Il provvedimento prevede anche un servizio telematico dedicato, che sarà attivato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale. Fino alla sua disponibilità, il canale di riferimento resta la PEC agli uffici competenti.

Le Direzioni regionali possono trasmettere alla Divisione Contribuenti le istanze ricevute quando la questione presenta maggiore complessità o incertezza interpretativa. In questo modo, le richieste più delicate vengono indirizzate alla struttura centrale dell’Agenzia.

Integrazioni ed esiti entro 120 giorni

Se l’istanza presenta carenze su descrizione del problema, riferimenti normativi o soluzione proposta, l’Agenzia può chiedere la regolarizzazione. In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può chiedere una sola integrazione entro il termine previsto dal provvedimento.

La risposta alla consulenza giuridica viene fornita per iscritto e motivata entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla sua regolarizzazione. I termini procedurali sono sospesi dal 1° al 31 agosto e le scadenze che cadono di sabato o in giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo.

Risposte pubblicate sul sito dell’Agenzia

Le risposte rese dall’Agenzia delle Entrate sono destinate anche alla pubblicazione sul sito istituzionale, dopo la rimozione degli elementi che consentono di identificare soggetti o dati sensibili. La pubblicazione rafforza la funzione generale dello strumento, perché rende disponibili i chiarimenti anche ad altri operatori interessati dalla stessa questione.

La consulenza giuridica diventa così uno degli strumenti della Riforma fiscale per ridurre l’incertezza interpretativa e limitare il ricorso a istanze individuali quando il dubbio riguarda intere categorie o amministrazioni.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 08:36:41 +0000
Risorse Umane
Colloqui di lavoro: dal 7 giugno è vietato chiedere lo stipendio passato
In vigore dal 7 giugno 2026 il divieto di chiedere la retribuzione passata al colloquio, con nuovi limiti anche su vita privata, salute e opinioni.

Cambiano le regole dei colloqui di lavoro. Dal 7 giugno 2026 è in vigore il decreto sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. 96/2026), che recepisce la direttiva europea 2023/970 contro il divario salariale di genere e ridisegna la fase di selezione: chi assume non può più chiedere al candidato quanto guadagnava prima, mentre diventa obbligatorio indicare la fascia retributiva già nell’annuncio. Sono le novità più visibili di un quadro che da anni vieta anche le domande su vita privata, salute e opinioni.

Lo stipendio passato non si può più chiedere

La novità più recente arriva dal decreto sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. 96/2026), in vigore dal 7 giugno 2026, che attua la direttiva europea 2023/970. In fase di selezione il datore non può chiedere al candidato quanto guadagnava nei rapporti di lavoro precedenti o in quello in corso, neppure in modo indiretto o tramite agenzie e recruiter esterni. Lo scopo è impedire che i divari retributivi accumulati in passato, spesso a sfavore delle donne, si trasferiscano automaticamente nella nuova offerta.

A questo divieto corrisponde un dovere speculare per le imprese in tema di trasparenza retributiva: indicare la retribuzione iniziale o la fascia prevista per la posizione già nell’annuncio o prima del colloquio, così che la trattativa parta da criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

Le domande vietate su famiglia, salute e vita privata

Una parte consistente delle domande off-limits riguarda la sfera personale del candidato, irrilevante ai fini della valutazione professionale. Rientrano nel divieto, tra le altre:

  • stato civile, presenza di figli, intenzioni di maternità o paternità e organizzazione familiare;
  • stato di salute fisica o psichica e terapie in corso, comprese domande su ansia o attacchi di panico;
  • orientamento sessuale e identità di genere;
  • consumo di alcol o sostanze, salvo mansioni che lo escludano per legge come la guida professionale;
  • dati non pertinenti alla posizione, come altezza, peso o situazione patrimoniale.

Il divieto si fonda sull’articolo 10 del D.Lgs. 276/2003 e sul Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), oltre che sul D.Lgs. 216/2003 in materia di parità di trattamento. Fanno eccezione i candidati appartenenti alle categorie protette, che dichiarano la propria condizione nel curriculum ai fini del collocamento mirato.

Opinioni, religione e origine etnica

L’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) vieta al datore, sia in fase di assunzione sia durante il rapporto, indagini anche tramite terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali e su fatti non rilevanti per la valutazione dell’attitudine professionale. Restano quindi escluse le domande sul credo religioso, sull’orientamento politico o sull’iscrizione a un sindacato.

Sul piano dell’origine etnica, il D.Lgs. 215/2003 vieta di indagare su nazionalità, provenienza e appartenenza etnica, mentre la disciplina sulla parità di trattamento copre anche età e disabilità. Una domanda sulla disponibilità nei fine settimana o nelle festività è legittima solo se motivata dall’organizzazione del lavoro, non dal credo del candidato.

Le leggi che tutelano il candidato

Il quadro che delimita le domande ammesse al colloquio si compone di più fonti normative, utili da tenere presenti:

  • l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, sul divieto di indagini sulle opinioni;
  • l’articolo 10 del D.Lgs. 276/2003, che estende il divieto alle agenzie e ai selezionatori incaricati;
  • il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) e i decreti legislativi 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento;
  • il decreto sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. 96/2026), per il divieto sulla storia salariale;
  • il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che limita il trattamento ai soli dati pertinenti alla selezione.

Cosa può fare il candidato di fronte a una domanda illegale

Di fronte a una domanda illegittima il candidato non è obbligato a rispondere e può riportare il colloquio sul terreno delle competenze richieste, senza fornire l’informazione. Una risposta che chiede in che modo quel dato sia rilevante per il ruolo permette di non compromettere il clima del confronto.

Quando la domanda si traduce in una discriminazione nell’accesso al lavoro, il candidato può rivolgersi alla Consigliera di parità o all’Ispettorato del lavoro. Nei contenziosi per discriminazione, in particolare quella retributiva, opera l’inversione dell’onere della prova: è il datore a dover dimostrare che le proprie scelte poggiano su criteri oggettivi.

Selezioni e annunci a norma per chi assume

Per le imprese il rispetto di queste regole inizia dall’annuncio di lavoro, che deve indicare la fascia retributiva e usare un linguaggio neutro rispetto al genere, e prosegue con un colloquio centrato sulle competenze e sui requisiti effettivi della mansione. Le domande vanno calibrate sull’attitudine professionale, senza riferimenti alla sfera personale o alle opinioni.

Il mancato rispetto degli obblighi espone a sanzioni amministrative previste dal Codice delle pari opportunità, alla possibile revoca delle agevolazioni pubbliche e all’esclusione dagli appalti per le imprese inadempienti. Un motivo in più per trattare la conformità della selezione come un interesse dell’azienda, oltre che un obbligo di legge.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 08:07:00 +0000
PMI e Mercati
Edilizia e metalmeccanica: industria italiana tra ripresa fragile e costi della guerra
A maggio, l'indice S&P Global delle costruzioni risale a 49,4 e la metalmeccanica recupera nel trimestre, con i costi della guerra in Medio Oriente ancora elevati.

L’industria italiana delle costruzioni e della metalmeccanica ha archiviato i primi mesi del 2026 con segnali di stabilizzazione, in un quadro ancora fragile. A maggio, l’indice S&P Global PMI delle costruzioni risale a 49,4 dai 44,8 di aprile, mentre la produzione metalmeccanica nel primo trimestre cresce dello 0,8% su precedente e del 2,6% sull’anno, secondo l’indagine congiunturale di Federmeccanica. Su entrambi i comparti incidono i rincari di energia e logistica legati alla guerra in Medio Oriente, i cui effetti a maggio si sono però attenuati rispetto ai mesi precedenti.

Indice PMI costruzioni a maggio 2026

Il PMI costruzioni di S&P Global Market Intelligence sale a 49,4 a maggio, dopo il 44,8 di aprile, il valore più basso da oltre tre anni e mezzo. L’indice è ancora sotto la soglia di 50 che divide espansione e contrazione, con una flessione di attività e nuovi ordini più lieve rispetto ai mesi precedenti.

La debolezza si concentra nell’edilizia residenziale e commerciale, in calo con riduzioni assai più morbide rispetto ad aprile, mentre l’ingegneria civile torna a crescere e diventa il comparto migliore del mese dopo esserne stato il peggiore.

Sul fronte del lavoro, le imprese edili hanno aumentato gli organici per il ventunesimo mese consecutivo, con assunzioni ai massimi da gennaio. Le aspettative a dodici mesi tornano positive per la prima volta dopo due mesi di pessimismo, sostenute dall’attesa di nuovi contratti nel breve periodo. Secondo S&P Global la frenata del settore ha perso slancio, pur con costi di input ancora alti.

Produzione metalmeccanica in recupero

L’indagine congiunturale di Federmeccanica, giunta alla 178ª edizione, fotografa una produzione metalmeccanica in recupero dello 0,8% sul trimestre precedente e del 2,6% sul primo trimestre 2025, con risultati positivi diffusi in quasi tutti i comparti. Il traino arriva dalla filiera dell’auto, in crescita del 13,6% tendenziale dopo il crollo di oltre il 20% registrato un anno prima.

L’andamento per comparto produttivo nel primo trimestre 2026 è il seguente:

  • autoveicoli e rimorchi, in aumento del 13,6% tendenziale e primo motore del recupero;
  • computer, apparecchi elettronici e ottici, in crescita del 5,8%;
  • metallurgia, in progresso del 3,4%;
  • macchine e apparecchi meccanici, a +2,8%;
  • apparecchiature elettriche, in lieve rialzo dello 0,8%;
  • prodotti in metallo, unico comparto in flessione, a -2,4%.

Il recupero italiano va in controtendenza rispetto all’Unione Europea, dove la produzione metalmeccanica cala in media dell’1% sul trimestre precedente: la Francia cresce dello 0,5%, mentre la Germania arretra del 2,6% e la Spagna dell’1,7%.

Export, avanzo commerciale in calo

Le vendite all’estero del settore crescono del 4,8% su base annua, trainate dai mercati extracomunitari (+8,6%) grazie soprattutto alla Svizzera. L’area UE rallenta a +1,5%, frenata dalle flessioni di Germania e Spagna, mentre l’import accelera più dell’export (+8,4%) e riduce l’avanzo commerciale a circa 10 miliardi di euro, meno dell’anno precedente.

La dinamica dell’export metalmeccanico per destinazione è molto differenziata, come mostra la tabella seguente:

Mercato di destinazione Variazione export tendenziale
Mercati extra-UE +8,6%
Area UE +1,5%
Stati Uniti -1,1%
Germania -5,6%
Spagna -6,0%
Cina -9,5%
India -15,3%

Ordini in calo, tensione sulla liquidità

Il quadro finanziario delle imprese è l’aspetto più delicato dell’indagine. Il portafoglio ordini diminuisce per il 26% delle aziende e aumenta per il 32%, mentre il 12% giudica cattiva o pessima la propria liquidità, in aumento rispetto al 9% della rilevazione precedente. Una quota ampia del settore è in difficoltà strutturale: il 30% delle imprese ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione e, di queste, il 14% ha già fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. L’occupazione si mantiene stabile nel 72% dei casi, segnale di tenuta in un contesto di forte incertezza.

La guerra e i costi di energia e logistica

Il fattore esterno che accomuna i due settori è il conflitto in Medio Oriente. Per il 59% delle imprese metalmeccaniche l’impatto è rilevante e, fra queste, il 43% teme conseguenze di lunga durata. I costi che preoccupano di più sono quelli energetici (27%) e le spese per trasporti e logistica (26%), aggravate dal caro carburanti che ha colpito l’autotrasporto.

Per fronteggiare i rincari, il 31% delle aziende ha avviato rinegoziazioni contrattuali con clienti e fornitori e il 26% sta diversificando i fornitori. L’incertezza è altissima: il 44% dichiara di non riuscire a formulare previsioni attendibili per i mesi successivi e il 26% si attende un ulteriore peggioramento.

Nelle costruzioni l’effetto del conflitto è andato invece attenuandosi: a maggio l’allungamento dei tempi di consegna e le pressioni sui prezzi legate alla guerra sono diminuiti rispetto ad aprile, pur con costi di input ai massimi degli ultimi anni. Le previsioni a dodici mesi delle imprese edili tornano positive, mentre nella metalmeccanica la fiducia sul portafoglio ordini esteri si mantiene prudente.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 08:01:21 +0000
Tech for PMI
OpenAI: un piano per ChatGPT tra super app, Codex e agenti AI
Secondo FT e Reuters, OpenAI starebbe studiando una profonda revisione di ChatGPT con più spazio a Codex, agenti AI e app integrate.

OpenAI starebbe preparando una delle revisioni più ampie di ChatGPT dal lancio del servizio, con l’obiettivo di dare maggiore spazio a strumenti di sviluppo, agenti AI e applicazioni integrate. L’indiscrezione, pubblicata dal Financial Times e ripresa da Reuters, descrive un possibile riposizionamento del prodotto verso un modello più vicino a una piattaforma multifunzione. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni di stampa: gli aspetti ufficiali riguardano solo le funzioni che OpenAI ha annunciato negli ultimi mesi, da Codex agli agenti per il lavoro fino alle app disponibili dentro ChatGPT.

OpenAI, revisione profonda di ChatGPT

Secondo il Financial Times, OpenAI starebbe lavorando a una revisione dell’esperienza ChatGPT per orientare il prodotto verso attività a maggior valore: sviluppo software, automazione di processi, interazione con servizi esterni e uso di agenti AI in grado di eseguire compiti articolati.

La prospettiva sarebbe quella di un’interfaccia meno centrata sulla sola conversazione e più vicina a un ambiente nel quale l’utente possa usare strumenti diversi, dalla scrittura al codice, dall’analisi dei dati alla produzione di contenuti e applicazioni.

Super app, cosa c’è di vero

OpenAI non ha annunciato super app né una trasformazione immediata di ChatGPT in piattaforma unica sul modello delle grandi app asiatiche che concentrano messaggi, pagamenti, servizi e commercio. Tuttavia, ha già avviato una progressiva estensione di ChatGPT oltre la risposta testuale, con strumenti che consentono di collegare applicazioni, generare codice, costruire flussi di lavoro e delegare attività più complesse agli agenti.

Codex, cuore della strategia OpenAI

Uno dei tasselli più rilevanti è Codex. Nato come strumento per sviluppatori, il prodotto viene oggi presentato da OpenAI come una leva più ampia per il lavoro digitale, con utilizzi che riguardano analisi, marketing, ricerca, finanza, design e attività aziendali trasversali.

OpenAI ha comunicato che Codex supera i 5 milioni di utenti settimanali e che una quota crescente degli utilizzatori non appartiene a profili di sviluppo software. Questo, perchè il codice non viene più trattato solo come attività tecnica ma piuttosto come strumento per creare applicazioni, siti, automazioni e prototipi a supporto dei team aziendali.

Agenti AI abilitano attività complesse in ChatGPT

Il secondo elemento chiave riguarda gli agenti AI. OpenAI ha introdotto agenti capaci di lavorare su attività più lunghe, usare strumenti, raccogliere informazioni, eseguire passaggi intermedi e produrre risultati strutturati.

Per le imprese, questa evoluzione può incidere su processi come preparazione di report, analisi documentale, ricerche di mercato, attività commerciali, supporto amministrativo, gestione di contenuti e sviluppo di strumenti interni. Il salto rispetto alla chat tradizionale sta nella possibilità di affidare all’AI sequenze di lavoro più articolate, mantenendo controllo umano su dati, risultati e decisioni.

App integrate: il fronte delle partnership

OpenAI ha già introdotto un sistema di app in ChatGPT, con strumenti che consentono a servizi esterni di entrare nella conversazione e agli sviluppatori di costruire integrazioni dedicate. Questo spiega perché le indiscrezioni sulla revisione di ChatGPT citino anche il rafforzamento delle funzioni collegate a partner e servizi terzi.

Il modello è pensato per il mercato business: una piattaforma AI integrata può diventare un punto di accesso a software, banche dati, strumenti creativi, sistemi documentali e applicazioni di produttività. Per aziende e professionisti, il valore dipende dalla qualità delle integrazioni, dalla sicurezza degli accessi e dalla tracciabilità delle azioni eseguite.

Imprese e professionisti verso un cambio d’uso

Per l’utenza business, l’eventuale revisione di ChatGPT per aziende e professionisti avrebbe meno a che fare con il nome “super app†e molto di più con il modo in cui l’AI entra nei processi aziendali. Una piattaforma che combina conversazione, codice, app e agenti può ridurre il passaggio tra strumenti diversi e portare l’intelligenza artificiale dentro attività quotidiane di ufficio, vendita, marketing, controllo e progettazione.

C’è un rovescio della medaglia però. Più ChatGPT si integra con strumenti aziendali, più diventa necessario definire regole su dati caricabili, autorizzazioni, account, log, verifica degli output e responsabilità interne. L’adozione in azienda richiede quindi una valutazione organizzativa, non solo tecnologica.

Enterprise, collaborazione e dati aziendali

Il posizionamento business di OpenAI non parte certo da zero. ChatGPT Enterprise per le imprese ha già portato il servizio su un terreno più vicino alle esigenze aziendali, con attenzione a produttività, uso interno e protezione dei dati.

Anche le chat di gruppo in ChatGPT indicano una traiettoria collaborativa: non più solo interazione individuale con il modello, ma spazi condivisi nei quali l’AI entra in processi di analisi, pianificazione e produzione.

Governance e privacy restano il banco di prova

La maggiore integrazione di ChatGPT nei flussi di lavoro aziendali richiama anche il tema della conformità. Le lontane contestazioni del Garante Privacy su ChatGPT hanno già mostrato a suo tempo quanto il rapporto tra AI generativa, dati personali e trasparenza sia sensibile nel contesto italiano ed europeo.

Per le imprese, l’adozione di strumenti AI più integrati richiede policy interne su dati caricabili, autorizzazioni, account, conservazione delle informazioni, responsabilità dei dipendenti e verifica degli output. Una piattaforma più ricca può aumentare la produttività, ma amplia anche la superficie di rischio se entra nei processi senza regole chiare.

La possibile IPO

Le indiscrezioni si inseriscono anche nel percorso societario di OpenAI. Secondo Reuters, il rafforzamento di ChatGPT arriverebbe mentre la società guarda a una futura quotazione e punta ad accrescere il peso dei ricavi enterprise.

Lo scopo industriale è evidente: un ChatGPT più integrato e orientato al lavoro aumenterebbe il valore della piattaforma per aziende, sviluppatori e utenti paganti. La sfida sarà dimostrare che agenti, Codex e app non sono funzioni isolate, ma parti di un ecosistema capace di generare produttività misurabile e ricavi ricorrenti.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 07:27:46 +0000
Valutazione aziendale
Merito creditizio delle imprese: rischio di default nel 2026 fino al 4,4%
CRIF fotografa il trend nel merito creditizio delle imprese nel 2026: stima default è al 3,7% nello scenario base e al 4,4% se le tensioni su Hormuz faranno crescere ancora inflazione e tassi.

Il merito creditizio delle imprese nel 2026 vede aumentare il rischio di default. Secondo CRIF Ratings, il tasso per le società di capitali può salire al 3,7% nello scenario base e avvicinarsi al 4,4% se le tensioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz dovessero prolungarsi. Dopo la crescita (+11%) del credito erogato nel 2025, banche e intermediari guardano oggi con maggiore cautela a settori soggetti a tensioni geopolitiche, liquidità e capacità di rimborso.

Default imprese al 3,7% nello scenario base

Lo scenario base elaborato da CRIF Ratings per il 2026 indica un aumento del tasso di default delle società di capitali al 3,7%. La previsione si inserisce in un quadro di crescita debole, con PIL stimato allo 0,4%, inflazione intorno al 3% e tassi di interesse in lieve rialzo.

La normalizzazione dei flussi commerciali nel secondo semestre attenuerebbe lo shock, ma non eliminerebbe la maggiore prudenza degli istituti di credito. Per le imprese, il 2026 si traduce quindi in un accesso ai finanziamenti più legato a margini, liquidità, indebitamento e affidabilità dei flussi di cassa.

Scenario Hormuz con rischio default al 4,4%

Lo scenario più severo considera un peggioramento del conflitto in Medio Oriente e tensioni persistenti nello Stretto di Hormuz, canale strategico per energia, materie prime, fertilizzanti, trasporti e costi industriali. In questa ipotesi, CRIF Ratings stima per l’Italia una lieve recessione, con PIL fino a -0,5%, inflazione al 5% e tassi di interesse al 3,5%. Il tasso di default potrebbe quindi avvicinarsi al 4,4% entro fine 2026, con una pressione più forte sui volumi erogati alle imprese.

Scenari CRIF 2026 sul tasso di default delle imprese

Il legame con il blocco di Hormuz è ovvio: energia, trasporti e supply chain sono le variabili che possono trasformare uno shock geopolitico in tensione finanziaria per le aziende.

Banche più selettive sui finanziamenti

Il dato chiave per il 2026 è l’accesso più rigido ai nuovi finanziamenti. Con un tasso di default atteso in aumento, gli istituti tendono a selezionare con maggiore attenzione tra imprese solide e aziende esposte a shock sui costi, ritardi di incasso o domanda debole.

Per le PMI con fabbisogno di liquidità, capitale circolante o investimenti, assumono più rilievo bilanci aggiornati, dati previsionali, rating interni, garanzie e strumenti di accompagnamento al credito. In questo quadro, la riforma dei Confidi potrebbe avere un ruolo pratico per le imprese con maggiori difficoltà di accesso al canale bancario.

Settori esposti al deterioramento del credito

I segnali emersi a fine 2025 indicavano già i comparti più vulnerabili in vista del 2026. Il tessile e abbigliamento ha registrato un tasso di default al 4,8%, insieme a un calo dei finanziamenti del 5,8%.

Il quadro è fragile anche per trasporti e logistica, settori esposti a energia, noli e catene di fornitura. Le costruzioni hanno chiuso il 2025 con un tasso di default al 4,5%, dopo la fase sostenuta dagli incentivi edilizi. Il commercio al dettaglio si è collocato al 4,1%, pur con importi erogati in aumento.

Credito alle imprese, qualità più debole

Andamento del credito erogato alle imprese secondo l’Osservatorio CRIF

Il 2025 si era chiuso con un aumento dell’11% del credito erogato alle imprese, sostenuto dal miglioramento delle condizioni di accesso dopo il calo dei tassi BCE. La crescita più marcata degli importi erogati aveva riguardato le società di capitali con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, con un incremento del 15,7%.

Alla fine dello stesso anno, però, il tasso medio di default delle imprese italiane si era attestato al 3%, in aumento rispetto al 2,8% del semestre precedente. Le società di capitali avevano raggiunto il 3,3%, mentre ditte e società di persone si erano fermate al 2,9%.

Tasso di default delle imprese italiane a fine 2025 secondo CRIF

Il commento di CRIF Ratings

Secondo Luca D’Amico, CEO di CRIF Ratings, rispetto al 2025 il contesto macroeconomico è cambiato per gli shock esterni legati al Medio Oriente, con effetti su trasporti, costi energetici e catene di fornitura. La revisione al ribasso della crescita globale e il rialzo delle stime di inflazione possono condizionare anche le scelte delle banche centrali sui tassi.

In assenza di una rapida de-escalation delle tensioni in Medio Oriente, tutto ciò produrrà degli inevitabili effetti a cascata sull’economia reale e sulla salute creditizia di famiglie e imprese italiane.

Il quadro CRIF consegna quindi un’indicazione incontrovertibile per il 2026: la concessione di credito alle imprese è legato a doppio nodo nella capacità delle aziende di reggere tassi, costi energetici, supply chain e margini più esposti agli shock esterni.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 07:07:57 +0000
Trattamento Fine Rapporto
TFR: entro quando deve pagarlo il datore di lavoro privato
Opero nel settore privato e ho un dubbio sul trattamento di fine rapporto spettante al termine del contratto o alla cessazione del rapporto. Quanto tempo ha un datore di lavoro per liquidare il TFR ai dipendenti che hanno conferito l’accantonamento delle quote in azienda? Opero nel settore privato e ho un dubbio sul trattamento di fine rapporto spettante al termine del contratto o alla cessazione del rapporto. Quanto tempo ha un datore di lavoro per liquidare il TFR ai dipendenti che hanno conferito l’accantonamento delle quote in azienda?
Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 06:45:04 +0000
Cedolare Secca
Cedolare secca al 10%: in quali Comuni si può applicare
Credevo che la cedolare secca si potesse applicare solo nei comuni ad alta densità abitativa o in stato di emergenza dal 2009 in avanti. È cambiato qualcosa? Credevo che la cedolare secca si potesse applicare solo nei comuni ad alta densità abitativa o in stato di emergenza dal 2009 in avanti. È cambiato qualcosa?
Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 05:30:05 +0000
Energia per le imprese
Le migliori offerte gas sul mercato libero a giugno 2026
Confronto aggiornato tra le offerte gas più convenienti del mercato libero: prezzo fisso e indicizzato, spesa annua stimata, condizioni e bonus ARERA.

Con il prezzo del gas ancora legato all’andamento del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa adatta ai propri consumi può ridurre la bolletta domestica, soprattutto per le famiglie che usano il gas anche per riscaldamento e acqua calda sanitaria. A giugno 2026 il confronto tra le offerte del mercato libero deve tenere conto anche delle indicazioni ARERA sul prezzo del gas per i clienti vulnerabili, visto che non ci sono invece novità sul fronte governativo dopo le misure previste a marzo dal Decreto Bollette per famiglie e imprese.

Sono state selezionate le offerte gas più convenienti di giugno 2026, distinguendo tra tariffe a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile. Il confronto considera la spesa annua stimata dal Portale Offerte ARERA, con profilo domestico a Roma, contatore inferiore a G6 e consumo annuo di 1.400 Smc per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

La convenienza delle offerte gas non dipende soltanto dal prezzo della materia prima. Sul costo finale incidono anche la quota fissa annua, l’eventuale spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, la durata delle condizioni economiche, gli sconti, i servizi aggiuntivi e i requisiti richiesti dal fornitore, come pagamento tramite domiciliazione bancaria, fatturazione elettronica o attivazione online.

Prima di cambiare operatore, il confronto dovrebbe partire dai consumi reali indicati in bolletta. L’autolettura del contatore gas aiuta a ridurre il rischio di importi stimati e consente di valutare le offerte sulla base di dati più vicini all’uso effettivo della fornitura. Sulla spesa incidono poi le abitudini domestiche, dal riscaldamento all’acqua calda sanitaria, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.

Le tariffe a prezzo fisso consentono di bloccare il costo della materia gas per un periodo definito, spesso 12 o 24 mesi, offrendo maggiore prevedibilità della spesa. Le offerte a prezzo indicizzato, invece, seguono l’andamento del PSV e possono risultare convenienti quando il mercato scende, ma espongono il cliente a rincari in caso di nuove tensioni sui prezzi all’ingrosso.

Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che riducono la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. ARERA ha inoltre aggiornato per il 2026 le soglie di accesso ai bonus sociali e ha avviato interventi per rafforzare le tutele dei clienti con bonus sociale, con focus su applicazione degli sconti, morosità e trasparenza delle condizioni contrattuali.


Data articolo: Tue, 09 Jun 2026 05:16:05 +0000
Tasse
Addebito diretto delle tasse sul conto corrente: le regole oggi e le novità in arrivo
Il servizio è già attivo su base opzionale per i versamenti sulle scadenze future ma l'Atto di indirizzo MEF e AdE per il 2026-2028 punta ad ampliarlo a nuove imposte e adempimenti.

L’addebito diretto delle tasse sul conto corrente è un servizio attivo dal 2024 e si avvia soltanto su richiesta del contribuente, abbinando l’IBAN al modello F24. Nell’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia per gli obiettivi di politica fiscale 2026-2028 se ne prevede l’ampliamento progressivo, in attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 1/2024. Oggi vale per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati con scadenze future; un provvedimento successivo potrebbe estenderlo ad altri adempimenti.

Le priorità nell’Atto di indirizzo 2026-2028

Il documento del Ministero dell’Economia fissa le linee di lavoro dell’Agenzia delle Entrate per il triennio, con un orientamento ai servizi al contribuente e alla riduzione del divario tra imposte dovute e versate. Tra i punti che toccano da vicino imprese e professionisti:

  • l’evoluzione progressiva dell’addebito diretto in conto per i versamenti con scadenze future;
  • un accesso profilato all’area riservata, con i servizi adattati al profilo del contribuente;
  • la delega unica, per autorizzare un intermediario a più servizi online con un solo modello;
  • l’ampliamento della dichiarazione precompilata con nuove informazioni già nelle banche dati;
  • il potenziamento dei controlli con analisi avanzata dei dati e intelligenza artificiale.

Il servizio I24 per i versamenti programmati

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 313945 del 26 luglio 2024 fissa i criteri dell’addebito in conto con scadenze future previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 1/2024. L’autorizzazione si trasmette attraverso i servizi telematici dell’Agenzia con il modello F24, indicando il conto su cui far confluire i pagamenti alle singole scadenze.

Criteri dell’addebito

  • per i versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita è possibile inviare, tramite i canali telematici dell’Agenzia, uno o più modelli F24 con autorizzazione preventiva all’addebito;
  • la data futura di pagamento indicata nell’I24 non può superare i cinque anni dalla data di invio;
  • a ogni scadenza l’Agenzia inoltra le deleghe agli intermediari della riscossione, che addebitano il conto e riversano le somme dovute.

Addebito automatico sul conto a scadenza

I contribuenti e gli intermediari possono disporre l’addebito delle somme dovute su un apposito conto corrente, presso banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia, tramite autorizzazione preventiva.

A ogni scadenza, l’Agenzia delle Entrate inoltra le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute.

Delega di pagamento con I24 fino a 5 anni

La scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i cinque anni dalla data di invio della delega stessa.

Il termine è particolarmente utile per gestire i versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, che possono essere suddivise in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Compensazione dei crediti in I24

Il provvedimento specifica che la compensazione dei crediti è ammessa anche per le deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza indicata nelle stesse.

Dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento.

Criteri di utilizzo in compensazione

  • i crediti d’imposta devono essere disponibili sia alla data di invio della delega sia alla scadenza indicata;
  • il credito si considera utilizzato al momento del pagamento per compensazione, alla singola scadenza;
  • non è ammessa la compensazione oltre l’eventuale termine previsto dalle norme di riferimento o se i crediti risultano contestati come inesistenti.

Annullamento deleghe I24

L’annullamento di una o più deleghe può essere richiesto fino a 3 giorni lavorativi prima della data di versamento indicata nell’I24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso di modifica o decadenza del piano di rateazione, l’annullamento va effettuato dal contribuente con l’apposita procedura telematica. Se, al momento del pagamento per compensazione, il credito indicato non è più disponibile in tutto o in parte, è il contribuente a dover annullare le deleghe interessate.

Modalità di addebito I24 con scadenze future

Richiesta di addebito

La richiesta di addebito dell’I24 con scadenze future si presenta esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con l’invio dei modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.

Gestione delle deleghe

L’estinzione, la riduzione o altri eventi che incidono sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, così come sull’eventuale credito in compensazione indicato, non comportano l’annullamento automatico delle deleghe già inviate con scadenze future: in questi casi spetta al contribuente intervenire con la procedura telematica.

Verifiche e responsabilità del contribuente

Il contribuente è responsabile di verificare che:

  • il conto di addebito sia aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe sia al momento del pagamento;
  • la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;
  • il conto sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare a firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato.

Le ipotesi sul futuro del servizio

In attesa di un provvedimento che ne fissi i parametri, alcuni organi di stampa, in primis IlSole24Ore, ipotizzano un’estensione del modello già usato per l’imposta di successione, dove l’F24 si genera da un’imposta autoliquidata e l’importo viene prelevato dal conto indicato. La stessa logica potrebbe valere, in prospettiva, per le somme dovute a seguito di controlli e comunicazioni di compliance, una volta che il contribuente abbia fornito l’IBAN.

Si tratta però di scenari non ancora attivi: l’addebito diretto vale per ora solo per i versamenti programmati, mentre l’applicazione automatica agli esiti dei controlli richiederebbe un intervento normativo dedicato e adeguate garanzie per il contribuente.


Data articolo: Mon, 08 Jun 2026 10:03:52 +0000
IRPEF
Esenzione IRPEF under 35: la proposta di bonus da mille euro in busta paga
I Giovani Imprenditori chiedono un’esenzione IRPEF decrescente per under 35 fino a 50mila euro, con beneficio pieno nel primo anno.

Un’esenzione IRPEF per gli under 35, decrescente nell’arco di cinque anni e applicata fino a 50mila euro di reddito, per portare fino a mille euro netti in più al mese nel primo anno di lavoro. È la proposta lanciata dai Giovani Imprenditori di Confindustria al 55° Convegno nazionale di Rapallo, il 5 e 6 giugno 2026, con l’obiettivo di intervenire direttamente sulla busta paga dei giovani lavoratori e sulla capacità delle imprese di trattenere talenti in Italia.

Esenzione IRPEF under 35 su cinque anni

La proposta illustrata dalla presidente Maria Anghileri prevede un taglio dell’IRPEF per i lavoratori under 35, costruito come esenzione decrescente su cinque anni. Il beneficio sarebbe pieno nel primo anno e poi ridotto progressivamente fino al quinto.

Lo schema indicato dai Giovani Imprenditori prevede:

  • un’esenzione IRPEF del 100% nel primo anno;
  • una riduzione progressiva del beneficio negli anni successivi;
  • un’esenzione finale pari al 20% nel quinto anno;
  • un tetto di reddito pari a 50mila euro.

La misura viene presentata come leva fiscale per sostenere l’autonomia economica dei giovani, rendere più competitivi i salari netti e ridurre l’attrattività dell’estero per chi entra nel mercato del lavoro o avvia una carriera qualificata.

Fino a mille euro al mese nel primo anno

Il beneficio massimo indicato dai Giovani Imprenditori arriva a mille euro netti in più al mese nel primo anno di lavoro. L’effetto deriverebbe dall’azzeramento dell’IRPEF dovuta entro il limite di reddito previsto dalla proposta.

Con le aliquote IRPEF in vigore nel 2026, un reddito imponibile di 50mila euro genera un’imposta lorda di 13.700 euro prima di detrazioni, addizionali e altri correttivi. L’esenzione piena nel primo anno avrebbe quindi un valore teorico molto elevato, anche se il vantaggio effettivo dipenderebbe dalla struttura finale della misura e dalla situazione fiscale del lavoratore.

L’ipotesi rilanciata dal Governo in merito al taglio IRPEF per il ceto medio riguarda invece la riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione o l’estensione della fascia agevolata; la proposta dei Giovani Imprenditori, invece, concentra il beneficio su una platea anagrafica e punta a cambiare il netto in busta paga nei primi anni di carriera.

Perché la proposta punta sulla busta paga

Il ragionamento dei Giovani Imprenditori parte da un dato politico ed economico: i salari dei giovani italiani sono considerati troppo bassi per competere con altri Paesi europei nella corsa ai talenti. La riduzione del cuneo contributivo e gli incentivi alle assunzioni sostengono il mercato del lavoro ma non sempre producono un incremento immediatamente percepibile nel reddito disponibile.

L’esenzione IRPEF non agirebbe solo sull’assunzione ma sulla permanenza dei giovani nel lavoro regolare, sulla scelta di restare in Italia e sulla possibilità di sostenere affitto, risparmio, consumi e progetti familiari.

Il confronto con il Bonus Giovani

L’esenzione IRPEF under 35 avrebbe natura diversa rispetto al Bonus Giovani 2026 per le assunzioni under 35. Il bonus oggi in vigore è un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono o stabilizzano giovani con contratto a tempo indeterminato, con tetti mensili e requisiti legati all’impresa. La proposta di Rapallo interviene invece sull’imposta personale del lavoratore. Il vantaggio, se approvato, andrebbe direttamente sul reddito netto del giovane contribuente, senza limitarsi alla riduzione del costo del lavoro per l’azienda.

Strumento per trattenere giovani e competenze

Dal palco di Rapallo, i Giovani Imprenditori hanno collegato la richiesta fiscale alla crescita debole del Paese, alla burocrazia e alla difficoltà di attrarre o trattenere competenze. Il messaggio al Governo e ai partiti è che il salario dei giovani va reso competitivo rispetto agli altri mercati europei.

Per ora l’esenzione IRPEF under 35 è una proposta politica e associativa, non una norma. Il suo ingresso in un provvedimento dipenderà dalle coperture, dalla platea scelta, dal coordinamento con gli incentivi già in vigore e dalla compatibilità con l’impianto generale della riforma fiscale.

Costo pubblico, la variabile con cui fare i conti

La proposta richiederebbe una copertura finanziaria rilevante. Una detassazione piena nel primo anno, fino a 50mila euro di reddito, avrebbe infatti un costo più alto rispetto a un taglio selettivo di aliquota sul secondo scaglione IRPEF.

Con l’Italia sotto procedura UE per deficit eccessivo, i margini di manovra nella Legge di Bilancio 2027 sono stretti. Già lo sarebbe il taglio proposto dal Governo, figuriamoci una detassazione piena. L’obiettivo sarebbe però differente e avrebbe un impatto di lunga durata; l’esenzione under 35 costruirebbe una corsia preferenziale per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.


Data articolo: Mon, 08 Jun 2026 09:58:21 +0000
Transizione 4.0 e 5.0
Iperammortamento 2026, software cloud verso il rientro
Il Governo valuta una norma per includere software cloud e modelli as-a-service nell’iperammortamento 2026, dopo l’esclusione dal decreto attuativo.

I software in cloud potrebbero rientrare nell’iperammortamento 2026 ma il beneficio non è ancora esteso ai modelli SaaS e as-a-service. Il Governo ha aperto a una possibile soluzione normativa nella risposta all’interrogazione 5-05448 in Commissione Attività produttive alla Camera, confermando che il MIMIT sta valutando con il MEF un intervento per superare l’esclusione dal decreto attuativo. Per le imprese che hanno piani digitali già avviati, tuttavia, senza una norma correttiva certa i canoni cloud continuano a non avere ingresso certo nell’agevolazione.

Software cloud nell’iperammortamento

L’anticipazione arriva dopo l’esclusione dei software SaaS dal decreto attuativo dell’iperammortamento 2026. Nella risposta parlamentare, il Governo conferma che sono in corso valutazioni su possibili soluzioni normative per includere i software fruiti in cloud e secondo modelli as-a-service.

La formula usata è prudente: il rientro del cloud richiede un intervento di legge e una verifica delle coperture finanziarie con il Ministero dell’Economia. Questo significa che l’apertura politica non cambia ancora il trattamento dei canoni cloud, che restano fuori dalla misura fino a una modifica espressa.

Decreto e piattaforma GSE

Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 è stato sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell’Economia il 7 maggio 2026. Il testo è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio.

Il GSE sta adeguando la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto, così da consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio. L’apertura della procedura dovrà quindi arrivare con sistemi, modelli e istruzioni coerenti con il testo attuativo.

Cloud e as-a-service fuori fino al correttivo

Il nodo riguarda i software utilizzati tramite canone, abbonamento o accesso remoto. Sono applicazioni e piattaforme usate in modalità cloud, SaaS o as-a-service, spesso centrali nei progetti di digitalizzazione industriale.

Nel testo del decreto, questi costi non risultano inclusi in modo espresso tra le spese agevolabili. I software acquistati come beni immateriali possono rientrare negli allegati tecnici se rispettano i requisiti previsti; i canoni cloud, invece, seguono una logica diversa rispetto all’acquisto di una licenza capitalizzabile e richiedono una disciplina dedicata.

Perché il cloud interessa molte imprese

L’esclusione dei software cloud riduce l’utilità dell’iperammortamento per le aziende che digitalizzano produzione, logistica, supply chain e controllo dati attraverso piattaforme in abbonamento. ERP, MES, sistemi di industrial analytics, applicazioni IoT e strumenti di intelligenza artificiale sono sempre più spesso erogati in modalità SaaS.

Per molte PMI, il cloud consente di adottare tecnologie avanzate senza immobilizzare risorse in infrastrutture proprietarie e licenze tradizionali. Una norma correttiva potrebbe quindi allargare il beneficio agli investimenti digitali più vicini alle modalità reali di acquisto dei servizi tecnologici.

Aliquote e beni agevolabili dell’iperammortamento

La misura è quella prevista dall’iperammortamento 2026 per investimenti delle imprese, con maggiorazione del costo degli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il beneficio opera come deduzione fiscale ripartita nel periodo di ammortamento del bene.

Le aliquote previste sono:

  • il 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • il 100% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • il 50% per la quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Il decreto ha inoltre confermato la rimozione del vincolo di provenienza europea dei beni strumentali agevolabili, con una disciplina distinta per i moduli fotovoltaici. La norma sul cloud, se arriverà, dovrà quindi innestarsi su un impianto già definito per aliquote, investimenti e controlli.

Comunicazioni e controlli GSE

L’accesso all’agevolazione passa da una sequenza di comunicazioni al GSE. Il meccanismo comprende comunicazione preventiva, conferma dell’investimento e completamento, a cui si aggiungono comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa.

La procedura richiede documentazione tecnica e contabile. In particolare, la comunicazione di completamento deve essere accompagnata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, così da attestare caratteristiche dei beni, interconnessione, effettivo sostenimento delle spese e coerenza con la documentazione aziendale.

Da Industria 4.0 al nuovo incentivo 2026

Il ritorno dell’iperammortamento si inserisce nell’evoluzione degli incentivi Industria 4.0, dopo la stagione dei crediti d’imposta per investimenti produttivi e digitali. La novità del 2026 è il ritorno alla maggiorazione del costo, con accesso tramite piattaforma GSE e monitoraggio più stretto della spesa.

Il possibile rientro dei software cloud avrebbe quindi una portata più ampia del singolo chiarimento tecnico: inciderebbe sulla coerenza tra incentivo fiscale e modelli di digitalizzazione adottati dalle imprese.

Cosa cambia per le imprese con software SaaS

Per chi ha già previsto investimenti in software SaaS, la potenziale novità richiede estrema cautela. La risposta parlamentare apre sì alla possibilità di una norma correttiva ma non modifica da sola il regime agevolativo. Prima di includere i canoni cloud nei piani di iperammortamento, infatti, bisogna attendere il testo dell’eventuale intervento e le istruzioni applicative. Nella pratica, potrebbe passare ancora molto tempo senza neppure la certezza di un correttivo garantito.

Nel caso la modifica passasse, però, le imprese possono intanto preparare la documentazione sugli investimenti digitali, verificare la riconducibilità dei software agli allegati tecnici, distinguere costi di licenza e canoni di servizio e monitorare l’apertura della piattaforma GSE. Per i progetti già avviati, la soluzione più prudente è quella di separare gli investimenti certamente agevolabili da quelli legati al possibile rientro del cloud.


Data articolo: Mon, 08 Jun 2026 09:41:38 +0000
Edilizia
Controlli Superbonus, sotto esame storia catastale e frazionamento immobili
L'Agenzia delle Entrate estende gli accertamenti all'intera storia catastale degli immobili e punta sui frazionamenti usati per moltiplicare il plafond.

L’Agenzia delle Entrate ha allargato i controlli sul Superbonus: le verifiche non si fermano più al mancato aggiornamento della rendita, ma risalgono all’intera storia catastale dell’immobile. Nel mirino soprattutto i frazionamenti che hanno moltiplicato le unità immobiliari di uno stesso edificio per ottenere un plafond di spesa più alto, sia nelle villette sia nei condomini. Secondo il Documento di finanza pubblica 2026, sui primi 3.500 immobili pre-controllati a fine 2025 risultavano regolarizzati circa 1.050 casi, mentre per il 2026 sono attese 20.000 lettere di compliance.

Le verifiche sull’intera storia catastale dell’immobile

La selezione è partita dagli immobili a maggior rischio: quelli con rendita pari a zero o veri e propri ruderi, poi quelli con rendita molto bassa a fronte di interventi di importo elevato realizzati con la cessione del credito. La ricognizione preliminare si è basata sulla fotointerpretazione delle ortofoto Agea sovrapposte alla cartografia catastale, su oltre il 65% del territorio nazionale.

Dei 3.500 pre-controlli chiusi a fine 2025, circa 1.050 si sono tradotti in regolarizzazioni, 900 non hanno fatto emergere obblighi e 1.550 richiedono un intervento. Nello stesso anno sono arrivate spontaneamente quasi 70.000 dichiarazioni di variazione, in crescita di un quarto sul 2024.

La novità sta nell’ampiezza del raggio d’azione: i controlli 2026 sulle modifiche in Catasto non si limitano all’ultimo intervento ma ricostruiscono l’intera vicenda dell’unità immobiliare, incrociando le banche dati delle cessioni del credito con quelle catastali per individuare le variazioni anomale nel numero degli immobili.

Frazionamenti e pertinenze per moltiplicare il plafond

Il plafond del Superbonus veniva calcolato in proporzione al numero di unità immobiliari di un edificio. Da qui la convenienza a moltiplicarle prima dei lavori. Il meccanismo premiava la suddivisione preventiva delle unità:

  • nelle villette e negli immobili unifamiliari il frazionamento raddoppiava le somme disponibili;
  • nei condomini il conteggio includeva anche le pertinenze;
  • scorporare le cantine accatastate insieme agli appartamenti raddoppiava le unità e, con esse, le spese ammesse.

Il peso delle pertinenze nel tetto di spesa era già stato confermato dalla circolare 30/E del 2020, che ha fissato un principio rimasto centrale: il massimale si determina sul numero di immobili esistente all’inizio dei lavori, non su quello risultante alla fine.

La circolare 23/E e il frazionamento prima dei lavori

La circolare 23/E del 23 giugno 2022 ha riconosciuto la legittimità del frazionamento preventivo: in assenza di un divieto espresso, il proprietario può suddividere l’edificio in più unità distintamente accatastate prima di avviare i lavori, così da accedere a un limite di spesa più alto. La stessa circolare, però, ha posto una riserva netta, affermando che «Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione».

È su quella riserva che si concentra oggi l’attività di verifica. La distinzione passa dalle ragioni dell’operazione: un frazionamento sorretto da motivi reali rimane inattaccabile, mentre quello costruito al solo scopo di gonfiare il massimale espone all’accertamento.

Quando il frazionamento diventa abuso del diritto

Il terreno di confronto è l’abuso del diritto disciplinato dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che colpisce le operazioni prive di sostanza economica realizzate per ottenere vantaggi fiscali indebiti, pur nel rispetto formale delle norme. La circolare 23/E richiama anche l’uso non conforme agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Per superare la contestazione il contribuente deve dimostrare ragioni extrafiscali non marginali, di ordine organizzativo o gestionale, alla base del frazionamento. In mancanza, l’Agenzia può recuperare la quota di agevolazione eccedente il massimale spettante senza la suddivisione.

Chi riceve le lettere di compliance

Le prime comunicazioni sono già partite verso gli intestatari di immobili ristrutturati con il Superbonus privi di rendita o con valori inferiori ai costi sostenuti. Per il 2026 il piano prevede 20.000 inviti, selezionati in base a due criteri:

  • l’entità del credito utilizzato, tramite cessione, sconto in fattura o detrazione diretta;
  • lo scostamento tra quel credito e una rendita catastale rimasta su valori bassi.

La lettera non è un atto sanzionatorio ma un invito a presentare la variazione, di norma entro 90 giorni. Chi vi provvede chiude la posizione in via agevolata; chi la ignora va incontro all’aggiornamento della rendita catastale d’ufficio e a un controllo più ampio sulla storia dell’immobile.

Chi rischia l’accertamento sul Superbonus

La linea di confine è la motivazione del frazionamento. Chi ha suddiviso una villetta a due piani per destinare un’unità ad abitazione principale e l’altra a un figlio dispone di una giustificazione solida e potrà dimostrare la correttezza dell’operazione. Negli altri casi, dove l’unica logica è il maggiore plafond, si apre la strada del contenzioso con le Entrate.

La prudenza vale soprattutto per chi ha usato la cessione del credito o lo sconto in fattura: sono le posizioni che l’Agenzia incrocia per prime, perché lasciano una traccia documentale immediata tra spesa agevolata e situazione catastale dell’immobile.


Data articolo: Mon, 08 Jun 2026 09:05:33 +0000

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