NEWS - economia - NEWS - finanza - NEWS - fisco


News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole

Fatturazione elettronica
Bollo sulle fatture elettroniche: scadenze di inizio anno e indicazioni pratiche
Scadenze di inizio anno per il bollo sulle fatture elettroniche: modifica elenchi, termini di pagamento e istruzioni per evitare errori.

Entra nel vivo lo calendario 2026 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio. È su questo passaggio, e sulle relative scadenze, che si concentrano gli errori più frequenti.

Le prime riguardano l’imposta per l’ultimo trimestre 2025: entro il 31 gennaio è possibile verificare online l’elenco A e modificare l’elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, mentre entro il 2 marzo va effettuato il versamento. Poiché la scadenza cade nel fine settimana, il termine ordinario del 28 febbraio slitta al primo giorno lavorativo utile.

Quando e come si calcola il bollo dovuto sulle fatture

L’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche viene determinato dall’Agenzia delle Entrate al termine di ciascun trimestre solare. Il calcolo avviene sulla base delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio e correttamente classificate ai fini del bollo.

I dati sono resi disponibili nell’area riservata Fatture e Corrispettivi, dove il soggetto IVA può consultare l’importo dovuto prima di procedere al versamento.

Gli elenchi trimestrali e le verifiche da effettuare

All’interno del portale sono messi a disposizione due elenchi distinti. Il primo comprende le fatture elettroniche per le quali il bollo risulta correttamente indicato nel tracciato. Il secondo raccoglie invece le fatture che, pur potenzialmente soggette a imposta di bollo, non riportano l’indicazione prevista.

Su quest’ultimo elenco è possibile intervenire, confermando o integrando i documenti rilevanti. Le modifiche incidono direttamente sull’importo complessivo da versare per il trimestre di riferimento.

Per l’ultimo trimestre dell’anno, le modifiche agli elenchi sono consentite fino al 31 gennaio. Decorso tale termine, l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate diventa definitivo.

Pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture

Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento avviene con modalità telematica, mediante addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite modello F24 predisposto dall’Amministrazione.

Le modalità operative sono pensate per semplificare il versamento cumulativo dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel periodo.

Codici tributo per il versamento tramite F24

  • 2521 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

Calendario delle scadenze trimestrali

Il calendario dei versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è articolato su base trimestrale, con alcune possibilità di differimento legate all’importo complessivamente dovuto.

  • Primo trimestre: versamento entro il 31 maggio.
  • Secondo trimestre: versamento entro il 30 settembre.
  • Terzo trimestre: versamento entro il 30 novembre.
  • Quarto trimestre: versamento entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se la scadenza cade in un giorno festivo o nel fine settimana, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile (quest’anno il pagamento è possibile fino al 2 marzo).

Cosa succede in caso di omissioni o errori

In caso di omesso o carente pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione telematica con l’indicazione delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni. Il contribuente ha un termine per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione.

Trascorso tale periodo senza interventi, l’importo viene iscritto a ruolo. Una gestione tempestiva delle anomalie consente di contenere l’impatto sanzionatorio.

Prima del pagamento: chiarire quando il bollo è dovuto

Il versamento dell’imposta di bollo presuppone che l’obbligo sussista effettivamente. Le regole che determinano quando una fattura è soggetta a bollo sono autonome rispetto alle modalità di pagamento e meritano un inquadramento separato. Per questo aspetto è utile fare riferimento alla guida dedicata: Marca da bollo sulle fatture: quando è dovuta e chi risponde degli errori.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 11:03:07 +0000
Riforma fiscale
Milleproroghe, correttivi fiscali alla Manovra 2026: cambia l’IVA sulle permute
Nel Milleproroghe il Governo annuncia correttivi fiscali alla Manovra 2026 in merito all’IVA nelle operazioni di permuta, salvi i contratti in essere.

Nel passaggio parlamentare del decreto Milleproroghe potrebbero arrivare i primi correttivi fiscali alla Manovra 2026. Ad anticiparlo è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che ha annunciato l’intenzione del Governo di intervenire su alcune disposizioni della Legge di Bilancio per evitare effetti distorsivi e possibili rilievi a livello europeo.

L’intervento riguarderebbe in particolare la disciplina IVA delle operazioni di permuta, una delle novità più discusse della Manovra, che rischia di creare criticità per i contratti già in essere nel corso del 2025.

Novità sulla base imponibile IVA nel Milleproroghe

La nuova impostazione fiscale per le operazioni permutative supera il riferimento al valore normale come base imponibile IVA, sostituendolo con un criterio ancorato ai costi sostenuti dal prestatore o dal cedente. Una scelta che, se applicata senza correttivi, potrebbe incidere sui contratti già stipulati prima dell’entrata a regime delle nuove regole.

Contratti in essere con vecchie regole fiscali

Il punto più delicato riguarda proprio le operazioni già avviate. Il Governo intende chiarire che, per i contratti in essere entro il 2025, continueranno ad applicarsi le regole precedenti. L’obiettivo è evitare incertezze interpretative e possibili contenziosi, soprattutto nei settori in cui le permute e le prestazioni corrispettive sono più diffuse.

Il correttivo alla Manovra 2026

Tecnicamente, il correttivo dovrebbe intervenire su quanto previsto dal comma 138 della Manovra 2026, che ha riscritto il trattamento IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre operazioni o per estinzione di obbligazioni preesistenti.

Una norma che, nella formulazione attuale, ha sollevato perplessità tra operatori e professionisti. Secondo quanto spiegato dal viceministro Leo, peraltro, la modifica si rende necessaria per prevenire una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea.

Tempi stretti per la conversione del Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe è in vigore dal 31 dicembre e dovrà essere convertito in legge entro la fine di febbraio. È in questa fase che potrebbero essere inseriti i correttivi annunciati, modificando il testo della misura in Manovra senza attendere ulteriori interventi normativi.

Riforma fiscale in progress: le altre anticipazioni

L’annuncio è arrivato nel corso del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili dedicato alla riforma fiscale e alla Legge di Bilancio 2026. In quell’occasione il viceministro ha confermato anche l’intenzione di procedere rapidamente con i testo unici relativi alle imposte sui redditi e all’accertamento, assieme ad una raccolta organica delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.

In agenda figura inoltre un decreto legislativo sul riordino della geografia giudiziaria, con interventi collegati alla nuova figura del magistrato tributario.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 10:59:37 +0000
Sicurezza Informatica
Allarme truffa dall’Agenzia delle Entrate: attenzione al falso deposito cauzionale
L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova truffa via email su presunti depositi cauzionali non versati. Come riconoscere il phishing e cosa fare.

Nuovo allarme phishing a nome dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria mette in guardia contribuenti e imprese da una recente campagna fraudolenta che utilizza in modo indebito il nome dell’Agenzia e quello di presunti dirigenti per indurre le vittime a versare un deposito cauzionale inesistente.

Il messaggio truffa: come si presenta

Il primo contatto avviene tramite email, con un testo che richiama un presunto mancato versamento di un deposito cauzionale. Nel messaggio vengono citate normative e riferimenti giuridici per rendere credibile la richiesta e si invita il destinatario a effettuare un pagamento presso una banca nota, con la promessa di poter così sbloccare un capitale dovuto.

In caso di mancato pagamento entro una scadenza ravvicinata, viene paventato un recupero coattivo del credito, facendo leva sul senso di urgenza e sul timore di conseguenze fiscali.

La risposta del truffatore in caso di dubbi

Una particolarità di questa campagna è che, se il destinatario manifesta perplessità o risponde in modo scettico, il truffatore replica sostenendo che l’Agenzia delle Entrate avrebbe il ruolo di intermediario in controversie internazionali, giustificando così la richiesta di denaro.

Si tratta di una ricostruzione totalmente falsa, utilizzata per rafforzare l’inganno e superare le resistenze della vittima.

Gli indizi che rivelano la natura fraudolenta

Anche in questo caso sono presenti elementi tipici delle campagne di phishing:

  • nome del mittente e indirizzo email solo apparentemente ufficiali;
  • utilizzo di canali non istituzionali per comunicazioni di questo tipo;
  • tono allarmistico e gravità del fatto contestato;
  • richiesta di pagamento entro tempi molto brevi;
  • minaccia di azioni coercitive in caso di mancato adempimento.

Cosa raccomanda l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ribadisce di essere totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni e invita a:

  • non cliccare su link contenuti nei messaggi;
  • non effettuare pagamenti;
  • non fornire credenziali di accesso, dati personali o coordinate bancarie.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione, è sempre opportuno verificare attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o consultare la sezione dedicata alle segnalazioni di phishing sul portale istituzionale.

Perché queste truffe funzionano

Le campagne di phishing che sfruttano il nome del Fisco puntano su autorità, urgenza e timore di sanzioni. Per questo l’Agenzia invita a mantenere un approccio prudente e a considerare sospetta qualsiasi richiesta di denaro ricevuta via email o tramite canali non ufficiali.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 10:46:41 +0000
Canone RAI
Esenzione Canone RAI 2026, domanda entro il 2 febbraio: i requisiti
Scade il 2 febbraio la domanda di esenzione dal Canone RAI 2026. Chi può richiederla, come presentare l’istanza e quali casi restano esclusi.

Ultimi giorni per richiedere l’esenzione dal Canone RAI per il 2026. La domanda va presentata entro il 2 febbraio 2026 all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti che non detengono un apparecchio televisivo o che rientrano in specifiche categorie agevolate.

Chi può richiedere l’esenzione dal Canone RAI

L’esonero dal pagamento del Canone RAI per l’anno in corso è riconosciuto ai contribuenti che possiedono specifici requisiti alternativi, previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l’esenzione spetta a chi:

  • non detiene alcun apparecchio televisivo o decoder in un’abitazione in cui è attiva un’utenza elettrica residenziale;
  • ha un’età superiore a 75 anni e un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, senza convivere con soggetti titolari di reddito proprio (fatta eccezione per colf e badanti);
  • appartiene a categorie particolari, come diplomatici e militari stranieri.

Scadenza del 2 febbraio: quando vale l’esonero

La dichiarazione sostitutiva presentata entro il 2 febbraio 2026 consente di ottenere l’esenzione dal Canone RAI per l’intero anno.

Le richieste inviate oltre tale termine producono effetti solo per il secondo semestre o per annualità successive, secondo le regole previste dall’Agenzia delle Entrate.

Come presentare la domanda di esenzione

I contribuenti intestatari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva utilizzando una delle seguenti modalità:

  • invio online tramite l’applicativo disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione telematica;
  • tramite intermediario abilitato, come CAF o professionisti;
  • con raccomandata, utilizzando il modello cartaceo, da inviare a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando copia del documento di identità;
  • tramite PEC, con dichiarazione firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Attenzione al caso degli over 75

Per i contribuenti con più di 75 anni e reddito basso, la procedura è differente.

In questo caso, l’esenzione si ottiene presentando una sola volta uno specifico modello dedicato, senza obbligo di rinnovo annuale, purché restino invariati i requisiti.

Cosa succede se non si presenta la domanda

In assenza della dichiarazione di esenzione, il Canone RAI viene addebitato automaticamente in bolletta elettrica, secondo le modalità ordinarie previste per l’anno 2026.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 10:32:35 +0000
Transizione energetica
Direttiva UE Case Green: entro maggio 2026 il recepimento in Italia
Recepimento in Italia della Direttiva UE Case Green entro maggio 2026: obiettivi, scadenze e nodi aperti sul fronte edilizio ed energetico.

Il recepimento in Italia della direttiva UE sulle case green entra nella fase decisiva. Entro il 29 maggio 2026 il Governo dovrà approvare la normativa nazionale di attuazione, definendo come tradurre in regole concrete gli obiettivi europei di riduzione dei consumi energetici degli edifici. Una scadenza che segna un passaggio chiave non solo per il settore immobiliare, ma anche per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche.

La direttiva impone una traiettoria chiara: taglio dei consumi energetici del patrimonio edilizio e progressivo avvicinamento alla neutralità climatica entro il 2050. Resta però aperto il nodo centrale per l’Italia: con quali strumenti e con quali tempi rendere sostenibili questi obiettivi in un Paese caratterizzato da un patrimonio immobiliare datato.

Recepimento della Direttiva Case Green: le scadenze europee

Il testo europeo fissa obiettivi vincolanti per la riduzione dei consumi energetici degli edifici. Per il comparto residenziale è previsto un primo traguardo entro il 2030, con una riduzione media dei consumi pari al 16%, seguita da un ulteriore rafforzamento entro il 2035. Il percorso prosegue negli anni successivi fino all’azzeramento delle emissioni nette nel 2050.

Nuove costruzioni: requisiti più stringenti

Le regole più severe riguardano gli edifici di nuova costruzione. Dal 1° gennaio 2030 le nuove abitazioni private dovranno essere a emissioni zero e dotate di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare solari. Per gli edifici pubblici di nuova realizzazione, l’obiettivo della neutralità climatica è anticipato al 2027.

Edifici esistenti: riqualificazione graduale ma obbligatoria

Per il patrimonio immobiliare esistente la direttiva non impone ristrutturazioni immediate e generalizzate, ma introduce un meccanismo di miglioramento progressivo. Gli Stati membri dovranno concentrare gli interventi sugli immobili con le prestazioni energetiche peggiori, puntando a una riqualificazione minima del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Il nodo italiano: incentivi e sostenibilità economica

Il recepimento della direttiva pone una sfida particolarmente complessa per l’Italia. L’età media elevata del patrimonio edilizio rende difficile immaginare un adeguamento senza strumenti di sostegno economico. Tuttavia, al momento non emerge una linea chiara su nuovi incentivi strutturali. Una riedizione di misure come il Superbonus appare poco probabile, alla luce dell’impatto che ha avuto sui conti pubblici.

Piano Nazionale Energia e Clima e confronto con Bruxelles

Nel percorso verso il recepimento, l’Italia dovrà aggiornare il Piano Nazionale Energia e Clima, indicando le strategie con cui intende raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi. Il confronto con la Commissione europea resta aperto: Roma continua a spingere per un’applicazione più flessibile delle regole, ma il quadro normativo UE, al momento, non mostra segnali di revisione sostanziale.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 10:29:39 +0000
Immigrazione
Decreto flussi 2026, calendario dei click day di febbraio: come fare domanda
Il calendario dei click day di febbraio del Decreto flussi 2026. Date, lavoratori ammessi e istruzioni per presentare la domanda.

Con la pubblicazione del calendario dei click day di febbraio nell’ambito del Decreto flussi 2026, scatta la programmazione delle domande di ingresso per gli stagionali del turismo, i lavoratori subordinati e gli assistenti familiari in quota.

Si tratta di finestre temporali differenziate per tipologia di assunzione, con procedure distinte ed univoche. Comune denominatore, la procedura telematica per la domanda e l’accoglimento delle istanze soggetta a disponibilità. Per il quadro normativo completo si rimanda all’approfondimento su decreto flussi e assunzione di manodopera extra UE.

Click day Decreto flussi 2026: il calendario ddi febbraio

Il calendario dei click day di febbraio è articolato in 3 giornate, ciascuna riferita a una diversa categoria di lavoratori:

  • 9 febbraio 2026, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero,
  • 16 febbraio 2026, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale,
  • 18 febbraio 2026, dalle ore 9.00: assistenza familiare, in quota.

Ogni click day consente l’invio delle domande esclusivamente per la tipologia di modello prevista per quella specifica data.

A chi si sono aperti i click day 2026

Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extra UE residenti all’estero, nei limiti delle quote stabilite dal decreto flussi. I settori maggiormente interessati restano quelli caratterizzati da carenza strutturale di manodopera. Il calendario consente di distinguere i diversi canali di ingresso, evitando sovrapposizioni tra procedure e tipologie contrattuali.

Il meccanismo del click day resta basato sull’ordine di presentazione. Anche a parità di requisiti, le domande inviate con pochi secondi di ritardo rischiano di restare escluse per esaurimento delle quote.

Questo aspetto rende il calendario uno strumento essenziale per l’organizzazione delle imprese, ma conferma anche l’elevata selettività del sistema.

Come compilare la domanda sul Portale Servizi ALI

La presentazione delle domande per il decreto flussi 2026 avviene esclusivamente attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, accessibile con credenziali digitali. Il datore di lavoro deve accedere all’area riservata e compilare preventivamente il modulo di richiesta, che potrà poi essere trasmesso solo nel giorno e nell’orario stabiliti dal click day.

Dopo l’accesso, è necessario selezionare la voce “Sportello Unico Immigrazione†e quindi “Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026â€.

La fase di compilazione anticipata è fondamentale per ridurre il rischio di errori formali e ritardi nell’invio, che potrebbero compromettere l’accesso alle quote disponibili. In breve, gli step da seguire sono i seguenti:

  1. accesso al Portale Servizi ALI con identità digitale
  2. compilazione preventiva della domanda di nulla osta
  3. inserimento dei dati del datore di lavoro e del lavoratore
  4. indicazione della tipologia contrattuale e del settore

Cosa succede il giorno del click day

Nel giorno del click day, le domande già compilate sul Portale Servizi ALI possono essere trasmesse secondo l’ordine cronologico di invio. Il sistema accetta le richieste fino a esaurimento delle quote previste dal decreto flussi 2026.

Anche in presenza di una domanda correttamente compilata, l’accoglimento non è quindi garantito: l’esito dipende dalla rapidità di trasmissione e dalla disponibilità residua delle quote per la specifica categoria di ingresso.

Dopo l’invio, la domanda segue l’iter di verifica da parte degli uffici competenti, con controlli sui requisiti del datore di lavoro e sulla conformità del rapporto di lavoro proposto.

Cosa fare prima dell’orario di apertura

Nella sezione “Riepilogo domande†sono visibili le istanze precompilate nello stato “da inviareâ€, con l’indicazione del numero totale di domande trasmissibili nella giornata di riferimento.

Prima delle ore 9.00, l’indicatore di stato riporta la dicitura “Nessuna operazione in corsoâ€. È necessario restare in attesa senza effettuare invii.

Invio domande: la procedura passo per passo

  • alle ore 9.00 cliccare sul pulsante “Aggiorna pagina†presente nella piattaforma,
  • una volta aggiornata la pagina, il tasto “Invia domande†diventa attivo e di colore verde,
  • cliccare su “Invia domande†per avviare la trasmissione,
  • attendere la conclusione dell’operazione senza chiudere il browser o il computer,
  • al termine, il sistema conferma l’invio con il messaggio “Operazione conclusa. Tutte le domande sono state inviate correttamenteâ€.

In caso di errore anche su una sola domanda, il sistema segnala l’anomalia e consente di ripetere l’operazione di invio.

Cosa succede dopo l’invio

L’invio delle domande nello stato “da inviare†è possibile fino alle ore 20.00 del giorno del click day. Successivamente, le istanze sono consultabili dalla sezione “Ricerca domandeâ€, accessibile dallo Sportello Unico Immigrazione.

Entro 48 ore dall’avvio del click day diventano disponibili il codice identificativo della domanda e la relativa ricevuta. Dalle ore 8.00 del giorno successivo è inoltre possibile completare o validare le domande rimaste in stato “da validare†o “da completareâ€.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 09:59:26 +0000
Stipendi
Imprese obbligate a redigere il rapporto di trasparenza salariale
L'Italia deve recepire la Direttiva europea sulla trasparenza salariale per l'entrata in vigore entro il 7 giugno: cosa cambia per le aziende.

L’Italia è chiamata a recepire la Direttiva europea sulla trasparenza salariale, che introduce nuovi obblighi informativi per le imprese in materia di politiche retributive. Il termine per il recepimento è fissato al 7 giugno 2026, data entro la quale dovrà essere approvata la normativa nazionale di attuazione.

Uno degli snodi centrali della Direttiva riguarda l’introduzione di un rapporto sulla trasparenza salariale, finalizzato a rendere misurabile e confrontabile il divario retributivo di genere all’interno delle organizzazioni.

Quali imprese sono obbligate al rapporto di trasparenza salariale

L’obbligo di redazione del rapporto non riguarda tutte le aziende indistintamente, ma si applica sulla base di una soglia dimensionale. La Direttiva prevede un’entrata in vigore graduale:

  • imprese con almeno 150 dipendenti: primo rapporto entro il 7 luglio 2027;
  • imprese con almeno 100 dipendenti: primo rapporto entro il 7 luglio 2031.

Per le aziende al di sotto dei 100 dipendenti l’adesione resta facoltativa.

Contenuto del rapporto sulla trasparenza retributiva

Il rapporto dovrà includere una serie di informazioni standardizzate, utili a fotografare le politiche retributive aziendali. In particolare, dovranno essere indicati:

  • il divario retributivo di genere complessivo;
  • le differenze nelle componenti variabili della retribuzione;
  • i dati retributivi suddivisi per categorie di lavoratori;
  • la percentuale di uomini e donne che beneficiano di premi, bonus o altri elementi accessori.

Diritto di accesso alle informazioni per i lavoratori

La Direttiva rafforza il diritto dei dipendenti all’informazione. I lavoratori potranno conoscere i dati relativi alle politiche retributive applicate e ai criteri utilizzati per determinare stipendi e progressioni economiche.

Divari superiori al 5% e obblighi correttivi

Se dal rapporto emergono divari retributivi superiori al 5% non giustificati da criteri oggettivi, l’azienda dispone di sei mesi per adottare misure correttive. In assenza di interventi, sarà necessario procedere a una valutazione congiunta delle politiche retributive, coinvolgendo le rappresentanze dei lavoratori.

Sanzioni e normativa nazionale di recepimento

La legge di recepimento italiana dovrà definire nel dettaglio adempimenti, controlli e regime sanzionatorio in caso di violazioni. Il quadro sanzionatorio sarà un elemento centrale per garantire l’effettiva applicazione delle nuove regole sulla trasparenza salariale.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 09:25:49 +0000
Titoli di stato
BTP, rendimenti in calo e spread ridotti: cosa sta succedendo ai titoli di Stato italiani
Rendimenti dei BTP in discesa e spread più stretti secondo Confindustria. Il quadro aggiornato su titoli di Stato, economia italiana e mercati nel 2026.

I BTP tornano al centro dell’attenzione mentre l’economia italiana fatica a ritrovare slancio. Secondo l’ultima Congiuntura flash del Centro Studi Confindustria, i rendimenti dei titoli di Stato sono in calo e gli spread si stanno riducendo, contribuendo a contenere le tensioni finanziarie in una fase di crescita quasi ferma.

Il segnale che arriva dal mercato obbligazionario è di relativa stabilità, ma per chi investe, il calo dei rendimenti dei BTP significa anche prezzi più alti per i titoli già in circolazione e flessione dei margini di rendimento per i nuovi acquisti.

Rendimenti BTP in calo: i numeri aggiornati

A gennaio i rendimenti dei BTP hanno registrato una lieve flessione, scendendo in media intorno al 3,45% dal 3,50% del mese precedente. Un livello che colloca i titoli italiani su valori inferiori a quelli francesi e superiori a quelli spagnoli.

Questo andamento dei BTP con quotazioni e rendimenti in flessione riflette però un miglioramento delle condizioni finanziarie piuttosto che un rafforzamento reale dell’economia reale, sostenuto anche dall’atteggiamento attendista delle principali banche centrali.

Spread BTP-Bund più stretti: cosa indica il mercato

Parallelamente al calo dei rendimenti, si osserva una riduzione degli spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi si mantiene su livelli contenuti, mentre il Bund registra una risalita dei rendimenti verso il 3%.

Lo spread italiano si colloca intorno ai 48 punti base, in linea con un contesto europeo caratterizzato da una minore percezione del rischio sui debiti sovrani, ma anche da un rialzo generalizzato dei tassi core.

Economia italiana ferma ma tensioni finanziarie sotto controllo

Il dato sui BTP si inserisce in un quadro economico complesso. L’industria resta volatile, i consumi procedono lentamente e l’export mostra difficoltà nel recuperare slancio, penalizzato anche da un euro forte rispetto al dollaro.

In questo contesto, la stabilità del mercato dei titoli di Stato svolge una funzione di argine, evitando un irrigidimento delle condizioni di finanziamento per lo Stato e per il sistema economico.

Energia e incertezza geopolitica pesano sulla crescita

Tra i principali fattori di freno restano i costi energetici. Dopo mesi di calo, il prezzo del petrolio è tornato a salire, attestandosi intorno ai 65 dollari al barile, mentre il gas naturale si mantiene su livelli ancora molto superiori al periodo pre-pandemia.

Queste dinamiche incidono sui margini delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie, alimentando un clima di prudenza che frena consumi e investimenti privati.

Politica monetaria e cambio: effetti indiretti sui BTP

La fase di pausa delle banche centrali contribuisce alla stabilità dei mercati obbligazionari. La BCE appare orientata a mantenere i tassi invariati, mentre la Federal Reserve, dopo i tagli del 2025, si muove verso una pausa più lunga.

Il dollaro debole rispetto all’euro penalizza le esportazioni europee, ma favorisce un contesto di minore pressione sui mercati finanziari, con effetti indiretti anche sui rendimenti dei titoli di Stato.

Investimenti e PNRR restano il principale sostegno al PIL

In assenza di una ripresa dei consumi, gli investimenti rappresentano l’unico vero motore della crescita. Impianti, macchinari e costruzioni mostrano una dinamica più favorevole, sostenuta dal PNRR e da un graduale miglioramento del credito.

Tuttavia, il calo della fiducia delle imprese segnala che la spinta degli investimenti potrebbe non essere sufficiente nel medio periodo senza un rafforzamento del quadro economico complessivo.

BTP e spread come stabilizzatori in un quadro fragile

Il calo dei rendimenti dei BTP e la riduzione degli spread non indicano una svolta dell’economia italiana, ma contribuiscono a mantenere sotto controllo le tensioni finanziarie in una fase di forte incertezza.

Per mercati e investitori, il segnale è chiaro: la stabilità dei titoli di Stato resta uno degli elementi chiave per evitare un peggioramento del contesto macroeconomico nel corso del 2026.

Calo rendimenti BTP: stabilità per lo Stato, stretta per gli investitori

La riduzione dei rendimenti dei BTP è una buona notizia per la finanza pubblica, perché abbassa il costo di rifinanziamento del debito e contribuisce a contenere le tensioni sui conti. Per gli investitori, però, il quadro diventa più articolato.

Chi detiene titoli già emessi beneficia dell’aumento dei prezzi, mentre chi valuta nuovi acquisti si trova davanti a rendimenti più compressi e a una maggiore sensibilità alle future mosse delle banche centrali. In questo contesto, il BTP continua a svolgere una funzione di protezione e stabilità, ma perde parte della sua attrattività come strumento di rendimento puro.

La fase attuale richiede quindi scelte più selettive: non tanto un’uscita dai titoli di Stato quanto una valutazione attenta di scadenze, durata e ruolo del BTP all’interno del portafoglio, in un equilibrio che privilegia la difesa più che la ricerca di extra-rendimento.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 09:01:32 +0000
ISEE
ISEE e genitori con residenza diversa: quando rientrano nello stesso nucleo
Mia figlia vive con il compagno ma hanno residenze e stati di famiglia diversi. La figlia di 5 anni porta il cognome del padre ma è a carico della madre. Mia figlia può fare l’ISEE individuale? Come escludere il compagno dai dati che compaiono sulla DSU precompilata dall’INPS? Mia figlia vive con il compagno ma hanno residenze e stati di famiglia diversi. La figlia di 5 anni porta il cognome del padre ma è a carico della madre. Mia figlia può fare l’ISEE individuale? Come escludere il compagno dai dati che compaiono sulla DSU precompilata dall’INPS?
Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 08:22:44 +0000
Regime Forfettario
Dichiarazione IVA per i Forfettari transitati: scadenza e regole
Tra gli adempimenti fiscali dei contribuenti forfettari transitati quest'anno nel regime agevolato c'è la scadenza del 30 aprile per la Dichiarazione IVA annuale.

La scadenza annuale per la Dichiarazione IVA riguarda anche una parte dei contribuenti forfettari: si tratta di coloro che sono transitati nel regime agevolato dopo aver applicato un regime IVA ordinario nell’anno precedente.

In questi casi, pur non essendo più soggetti agli obblighi IVA nel nuovo regime, resta l’adempimento relativo all’ultimo periodo d’imposta assoggettato a IVA. La dichiarazione deve quindi essere presentata entro i termini ordinari, anche se il contribuente oggi applica il forfettario.

Di seguito una sintesi operativa su chi è tenuto all’adempimento, cosa accade in caso di superamento delle soglie e quando si applica la rettifica IVA.

Dichiarazione IVA: quando è dovuta dai Forfettari

I contribuenti che applicano il regime forfettario non liquidano l’IVA e, in via ordinaria, non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale.  L’obbligo permane tuttavia per chi è transitato nel forfettario dopo un regime IVA ordinario nell’anno precedente.

In questo caso deve essere presentata l’ultima dichiarazione IVA, riferita al periodo d’imposta in cui l’IVA era ancora applicabile. La scadenza resta fissata al 30 aprile dell’anno successivo, secondo le regole ordinarie.

Chi presenta la Dichiarazione IVA dopo il passaggio al forfettario

Contribuente Dichiarazione IVA dovuta Scadenza
Forfettario “puro†(mai applicato IVA) No —
Transito al forfettario dal regime ordinario Sì, ultima dichiarazione IVA 30 aprile
Superamento soglia 85.000 euro Sì, per l’anno precedente Secondo termini ordinari
Superamento soglia 100.000 euro Sì, nello stesso anno Termini ordinari

Forfettari e superamento delle soglie

Il regime forfettario è accessibile e mantenibile entro la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.

È prevista inoltre una seconda soglia, pari a 100.000 euro: il suo superamento determina la cessazione immediata del regime forfettario nel corso dello stesso anno, con applicazione del regime ordinario dal momento dello sforamento.

Per le attività avviate in corso d’anno, la verifica delle soglie avviene sul dato effettivo, senza ragguagli a periodo.

Rettifica IVA per chi esce dal regime forfettario

La fuoriuscita dal regime forfettario può comportare la necessità di rettifica dell’IVA non detratta, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972.

La tempistica della rettifica dipende dalla soglia superata:

Il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1, da presentare nell’anno x+2.

Se invece viene superata la soglia di 100.000 euro, la rettifica deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno in cui avviene lo sforamento.

Dichiarazione IVA per Forfettari: regole in pillole, caso per caso

Di seguito, un riepilogo sintetico dei principali casi in cui i contribuenti forfettari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA e agli eventuali obblighi di rettifica dell’imposta:

  • nessun obbligo di dichiarazione IVA per chi applica il regime forfettario senza precedenti periodi in regime IVA ordinario;
  • obbligo di presentare l’ultima dichiarazione IVA per i contribuenti transitati dal regime ordinario al forfettario, limitatamente al periodo d’imposta precedente;
  • superamento della soglia di 85.000 euro con permanenza nel forfettario fino a fine anno e passaggio al regime ordinario dall’anno successivo, con possibile rettifica dell’IVA non detratta;
  • superamento della soglia di 100.000 euro con uscita immediata dal forfettario e applicazione dell’IVA sulle operazioni successive allo sforamento;
  • obbligo di rettifica IVA ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 per i beni e servizi acquistati durante il periodo forfettario, da esporre nella dichiarazione IVA secondo l’anno di fuoriuscita dal regime.

Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 08:06:40 +0000
Cedolare Secca
Cedolare secca 2026: regole, aliquote e adempimenti per i contratti di locazione
Cedolare secca 2026: chi può applicarla, su quali immobili e contratti, aliquote aggiornate, scadenze e raccordo con la Legge di Bilancio.

La cedolare secca è il regime fiscale opzionale che consente di tassare i redditi da locazione con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, in luogo della tassazione ordinaria. Anche nel 2026 il regime resta centrale per proprietari e locatori, ma il suo perimetro operativo va letto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, soprattutto in relazione agli affitti brevi e alla presunzione di attività imprenditoriale.

Questo articolo offre un quadro di riferimento completo sulla cedolare secca nel 2026, chiarendo chi può applicarla, su quali immobili e contratti, quali sono le aliquote aggiornate, gli adempimenti fiscali richiesti e le scadenze di versamento, con un raccordo normativo puntuale rispetto alle modifiche più recenti.

Cos’è la cedolare secca e come funziona

a cedolare secca è un regime fiscale opzionale che consente di assoggettare i redditi da locazione abitativa a un’imposta sostitutiva calcolata sul canone annuo lordo, in alternativa all’IRPEF ordinaria e alle relative addizionali.

L’opzione comporta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute per la registrazione, la risoluzione e le proroghe del contratto di locazione. Resta invece dovuta l’imposta di registro in caso di cessione del contratto.

A fronte di queste agevolazioni, l’opzione per la cedolare secca comporta la rinuncia, per tutta la durata dell’opzione, a qualsiasi aggiornamento del canone di locazione, inclusa la rivalutazione Istat, anche se prevista contrattualmente.

Chi può applicare la cedolare secca nel 2026

L’opzione per la cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione), a condizione che la locazione non avvenga nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Restano quindi esclusi:

  • società ed enti;
  • locazioni effettuate nell’ambito di attività imprenditoriale;
  • contratti che, per numero di immobili o modalità di gestione, rientrano nella presunzione di imprenditorialità prevista dalla normativa vigente.

Immobili e contratti ammessi alla cedolare secca

La cedolare secca si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze, se locate congiuntamente o con contratto separato) rientranti nelle categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi professionali).

Sono ammessi, tra gli altri:

  • contratti a canone libero (4+4);
  • contratti a canone concordato (3+2);
  • contratti transitori;
  • contratti per studenti universitari;
  • locazioni brevi, entro i limiti fissati dalla normativa.

Non rientrano nel perimetro della cedolare secca:

  • immobili ad uso commerciale o strumentale;
  • locazioni che configurano attività d’impresa;
  • contratti relativi a immobili non abitativi.

Come si esercita l’opzione e come si rinnova o revoca

L’opzione può essere esercitata in fase di registrazione del contratto o nelle annualità successive, producendo effetti per l’intera durata del contratto o, se esercitata successivamente, per il periodo residuo.

In caso di proroga, l’opzione deve essere confermata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della precedente proroga. Anche la revoca dell’opzione deve essere comunicata sempre entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il ripristino degli obblighi ordinari, incluso il versamento dell’imposta di registro.

Aliquote della cedolare secca nel 2026

Nel 2026 restano in vigore le seguenti aliquote:

  • 21% per i contratti di locazione a canone libero;
  • 10% per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa;
  • 21% o 26% per le locazioni brevi, in base al numero di immobili locati.

Per gli affitti brevi, la Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata al 21% applicabile a un solo immobile. Per la seconda unità locata con contratti brevi, l’aliquota si applica al 26%, fermo restando il rispetto del perimetro non imprenditoriale.

Valutazione di convenienza: IRPEF vs cedolare secca

La convenienza della cedolare secca va valutata anche in relazione agli effetti sul reddito complessivo e sugli indicatori collegati.

In regime di cedolare secca, il reddito da locazione concorre al 100% alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini ISEE. In regime IRPEF ordinario, invece, il canone viene dichiarato in misura ridotta: al 95% per i contratti a canone libero e al 66,5% per i contratti a canone concordato e per gli studenti universitari fuori sede.

Inoltre, sul reddito assoggettato a cedolare secca non è possibile far valere oneri deducibili né detrazioni d’imposta, che restano invece applicabili in caso di tassazione ordinaria.

Cedolare secca affitti brevi dopo la Manovra 2026

La Manovra 2026 ha inciso in modo rilevante sul perimetro fiscale degli affitti brevi, introducendo un criterio più restrittivo per distinguere tra gestione privata e attività imprenditoriale.

Dal 2026:

  • la locazione breve di più di due immobili fa scattare la presunzione di esercizio in forma imprenditoriale;
  • in presenza di attività imprenditoriale, la cedolare secca non è applicabile;
  • dal terzo immobile scattano specifici adempimenti amministrativi (SCIA e requisiti di sicurezza) oltre all’obbligo di CIN fin dal primo immobile.

Il regime della cedolare secca resta quindi utilizzabile solo entro un perimetro ben definito, che richiede una valutazione preventiva del numero di immobili e della tipologia di contratto.

Adempimenti fiscali per chi sceglie la cedolare secca

L’opzione per la cedolare secca comporta specifici adempimenti fiscali:

  • comunicazione dell’opzione in sede di registrazione del contratto o nelle annualità successive;
  • versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24;
  • indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi.

Per gli aspetti operativi legati ai versamenti – inclusi acconto, saldo e possibilità di rateizzazione – è disponibile un approfondimento dedicato alle scadenze e modalità di pagamento della cedolare secca.

Scadenze di pagamento della cedolare secca

Nel 2026 la cedolare secca segue le scadenze IRPEF:

  • saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione);
  • secondo acconto entro il 30 novembre.

L’acconto è dovuto se l’imposta dell’anno precedente supera le soglie previste dalla normativa vigente.


Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 07:57:14 +0000
Rateazione cartelle esattoriali
Rottamazione-quinquies, cartelle parzialmente definibili e ricalcolo rate
Nel prospetto AdE la cartella è parzialmente definibile, difatti viene definita solo una parte del debito. Aderendo viene sospeso il pagamento di tutta la cartella? L’AdE ricalcolerà il nuovo debito residuo (quello non definibile), spalmato sulle rate rimanenti in base a quelle inizialmente richieste nella rateizzazione e trasmette i nuovi cbill? Nel prospetto AdE la cartella è parzialmente definibile, difatti viene definita solo una parte del debito. Aderendo viene sospeso il pagamento di tutta la cartella? L’AdE ricalcolerà il nuovo debito residuo (quello non definibile), spalmato sulle rate rimanenti in base a quelle inizialmente richieste nella rateizzazione e trasmette i nuovi cbill?
Data articolo: Tue, 27 Jan 2026 07:33:17 +0000
Welfare e benefit aziendali
Fringe i benefit esentasse fino 2000 euro: come fare domanda nel 2026
Esenzione fiscale maggiorata sui fringe benefit aziendali 2026: chi ha figli a carico deve trasmettere al datore di lavoro la specifica autocertificazione.

Nel 2026 i lavoratori dipendenti con figli a carico possono fare richiesta di innalzamento della soglia dei fringe benefit esentasse fino a 2mila euro. Si tratta di un’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 ed in vigore fino al 2027. Non scattando però in automatico, per fruirne bisogna presentare domanda all’azienda, attestando il requisito tramite autocertificazione.

Le regole 2026 sull’accesso ai fringe benefit potenziati

In deroga all’ordinaria soglia di esenzione dei fringe benefit (pari a 258,23 euro), stabilisce l’innalzamento per tutti a 1.000 euro per gli anni dal 2025 al 2027, con applicazione automatica. Se il dipendente ha anche figli a carico la soglia esentasse si alza a 2mila euro ed in questo caso serve un’autocertificazione per segnalare il diritto all’esenzione fino a 2.000 euro.

Attenzione: l’agevolazione spetta a entrambi i genitori, anche se hanno un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi. Non rileva il fatto che, eventualmente, decidano di attribuire l’intera detrazione per i figli a carico a quello dei due con il reddito più elevato.

Fringe benefit 2.000 euro: la domanda al datore di lavoro

In presenza dei requisiti di legge, il lavoratore con figli a carico che riceve fringe benefit dal datore di lavoro, per fruire della detassazione fino ad una soglia di 2mila euro deve presentare domanda / autocertificazione al datore di lavoro.

Non ci sono procedure standard, ogni azienda stabilisce autonomamente in che modo organizzare queste comunicazioni. La circolare Agenzia Entrate 4/2025 ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e dipendente.

E’ tuttavia necessario che il lavoratore inserisca  nella comunicazione il codice fiscale del figlio/i a carico, indicando poi i riferimenti di legge ai sensi dei quali si presenta la dichiarazione (che va conservata per eventuale controllo da parte degli organi competenti).

I riferimenti per l’autocertificazione 2026

Per l’autocertificazione del diritto al fringe benefit 2.000 euro, da consegnare al datore di lavoro, il riferimento normativo da indicare nella domanda è la Legge 207/2024, commi 390 e seguenti.

Per il diritto, sono ricompresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto. Il requisito chiave è che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.  Significa che non possono avere un reddito complessivo superiore a 2mila 840,51 euro, innalzato a 4mila euro se hanno al massimo 24 anni.

Quali beni rientrano nella soglia dei fringe benefit esentasse

Il tetto si riferisce a beni e servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, e alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Attenzione: se i fringe benefit superano il tetto di mille o 2mila euro, si applica la tassazione ordinaria all’intero importo, non solo alla quota in eccesso.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 11:59:43 +0000
e-Commerce
La tassa 2 euro sui pacchi dalla Cina si può aggirare, richiesto il rinvio
La tassa da 2 euro sui pacchi dalla Cina spezza le spedizioni nella UE o sceglie strade alternative per aggirare il sovrapprezzo. Imprese sul piede di guerra.

La nuova tassa da 2 euro sui pacchi provenienti dalla Cina sta mostrando diversi punti deboli. Non soltanto i flussi non si sono interrotti ma emergono anche pratiche di aggiramento che riducono l’efficacia complessiva della misura.

A pagarne le conseguenze sono le imprese dell’e-commerce che restano fuori da tali “soluzioni alternative” e quelle che restano comunque sconfitte dalla concorrenza extra-UE.

Come viene aggirata la tassa sui pacchi dalla Cina

Il contributo da 2 euro sui pacchi extra UE di valore ridotto (sotto i 150 euro), spesso associati alle spedizioni dalla Cina e da piattaforme, è stato giustificato dal Governo come strumento di compensazione per i costi dei controlli doganali ma in realtà è un chiaro deterrente contro le importazioni concorrenziali di prodotti a basso costo paesi dove la manodopera ha un costo inferiore, incidendo sul prezzo finale del prodotto.

Nella pratica, il contributo in vigore dal 1° gennaio 2026 non ha affatto bloccato l’arrivo delle merci. Al contrario, si è assistito a una riorganizzazione delle spedizioni in modo tale da aggirare o neutralizzare l’impatto del contributo.

Come? Utilizzando hub logistici intermedi all’interno dell’Unione Europea oppure optando per vettori a basso costo come il trasporto su gomma al posto di quella aereo o marittimo.

Il risultato è un calo formale delle spedizioni dirette soggette alla tassa, a fronte di un flusso di merci che continua a raggiungere il mercato italiano attraverso canali alternativi.

Penalizzazioni e distorsioni di mercato

L’impatto della tassa sui pacchi dalla Cina evidenzia quindi una contraddizione. Da un lato, il numero delle spedizioni ufficialmente registrate risulta in diminuzione; dall’altro, il volume complessivo delle merci immesse sul mercato non sembra ridursi in modo proporzionale.

Questo squilibrio comporta una perdita di entrate per l’Erario e crea distorsioni competitive, penalizzando gli operatori che rispettano pienamente le regole rispetto a chi sfrutta margini normativi e logistici.

La richiesta di rinvio del contributo nazionale nel 2026

Alla luce dei risultati ottenuti, si rafforza la richiesta di rinviare l’applicazione del contributo nazionale, per valutarne l’efficacia e per coordinare l’intervento con una strategia più ampia a livello europeo (che a sua volta prevede un contributo da 3 euro a partire da luglio 2026).

Il timore, infatti, è che questa applicazione italiana, isolata e non armonizzata, finisca solo per colpire il sistema logistico nazionale senza incidere realmente sui fenomeni di concorrenza sleale.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 11:33:28 +0000
Incentivi Formazione
Prestito d’onore studenti: nuove regole 2026 per la garanzia statale
Il prestito d’onore per studenti cambia procedura: domanda online su CONSAP per la garanzia statale al 70%, nuove tempistiche e requisiti.

Con l’entrata in vigore della riforma del Fondo per lo studio, dal 2026 cambiano le regole del prestito d’onore per studenti. Le novità principali riguardano la procedura di accesso ed il rafforzamento dei criteri di merito per ottenere il finanziamento garantito dallo Stato.

Il nuovo impianto normativo mira a rendere più uniforme l’accesso al credito per percorsi universitari, post laurea, ITS Academy e formazione specialistica, chiarendo ruoli, tempi e condizioni sia per gli studenti sia per le banche.

Riforma prestito d’onore 2026: il nuovo Fondo per lo studio

La disciplina del Fondo per lo studio viene riscritta introducendo una procedura unica nazionale. L’accesso al prestito d’onore non parte più direttamente dalla banca ma dalla piattaforma digitale gestita da CONSAP, che verifica in via preliminare i requisiti soggettivi e di merito.

Resta confermata la garanzia pubblica di ultima istanza dello Stato, che interviene a copertura di una quota del finanziamento in caso di inadempimento del beneficiario.

Chi può richiedere il prestito d’onore: beneficiari ammessi nel 2026

Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo per lo studio gli studenti di età compresa tra 18 e 40 anni che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in una delle condizioni previste dalla normativa vigente.

  • iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico o a un corso AFAM di primo livello o a ciclo unico, anche svolti all’estero purché riconosciuti dal MUR, in regola con il pagamento delle tasse e in possesso di diploma di scuola superiore con votazione di almeno 75/100 o equivalente;
  • iscritti a un corso di Laurea Magistrale o a un corso AFAM di secondo livello, anche svolti all’estero e riconosciuti dal MUR, in regola con il pagamento delle tasse e in possesso di laurea triennale o diploma AFAM di primo livello con votazione almeno pari a 100/110 o equivalente;
  • iscritti a un Master universitario o Master AFAM di primo o secondo livello, anche svolti all’estero se riconosciuti dal MUR, in regola con il pagamento delle tasse e in possesso del titolo richiesto con votazione almeno pari a 100/110 o equivalente;
  • iscritti a un corso di specializzazione successivo alla Laurea Magistrale o a un corso di specializzazione AFAM, anche svolto all’estero se riconosciuto dal MUR, con votazione almeno pari a 100/110 o equivalente e in regola con il pagamento delle tasse;
  • iscritti a un dottorato di ricerca presso università o istituzioni AFAM, anche svolto all’estero purché riconosciuto dal MUR;
  • iscritti a un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un Ente Certificatore qualificato da un atto della Pubblica amministrazione;
  • iscritti ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente, in possesso di attestato di partecipazione e diploma di scuola superiore con votazione almeno pari a 75/100 o equivalente.

La verifica dei requisiti avviene in via preliminare da parte di CONSAP. Solo in caso di esito positivo è possibile procedere con la richiesta di finanziamento presso una banca convenzionata.

Prestito d’onore a studenti meritevoli: requisiti e criteri

Il Fondo per lo studio è destinato a studenti meritevoli, con requisiti di rendimento scolastico e universitario definiti in modo puntuale dalla normativa. Il possesso del titolo di studio precedente con le votazioni minime richieste costituisce condizione essenziale per l’ammissibilità al finanziamento.

Importi finanziabili ed erogazione in tranche annuali

I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di importo non superiore a 15.000 euro per ciascun anno residuo di corso di studio. L’importo massimo complessivo concedibile è pari a:

  • 50.000 euro per percorsi di studio svolti in Italia
  • 70.000 euro per percorsi di studio svolti all’estero

Condizioni per l’erogazione delle tranche successive

L’erogazione delle tranche successive alla prima è subordinata alla presentazione al soggetto finanziatore della documentazione che attesti:

  • la regolare iscrizione alle annualità successive del corso
  • il superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti
  • per i percorsi ITS Academy, una frequenza non inferiore all’80% delle lezioni

Durata del rimborso e piano di ammortamento

La restituzione del prestito d’onore avviene in un periodo compreso tra 3 e 15 anni. Il piano di ammortamento non può iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento.

Garanzia statale al 70%

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella fornita dallo Stato. In caso di inadempimento del beneficiario, la garanzia del Fondo interviene liquidando al soggetto finanziatore il 70% dell’importo rimasto insoluto.

Il Fondo procede successivamente al recupero delle somme nei confronti del beneficiario inadempiente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche tramite iscrizione a ruolo.

Domanda di prestito d’onore 2026: la procedura

Dal 2026 la procedura di accesso al prestito d’onore prevede un iter in due fasi:

  • presentazione domanda su piattaforma CONSAP,
    • verifica dei requisiti
    • comunicazione dell’esito
  • successivo accesso a una banca convenzionata per la stipula del finanziamento.

La banca mantiene la valutazione sul merito creditizio e sulle condizioni economiche, ma non può prescindere dall’esito positivo della verifica preliminare effettuata dal Fondo.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 11:01:25 +0000
Finanziamenti PMI
Credito bancario alle imprese: dal 2026 obbligo di requisiti ESG
Nei criteri bancari 2026 per concedere finanziamenti, credito e prestiti alle imprese, oltre ai parametri economici si valutano anche i rischi ESG.

Ottenere un finanziamento bancario diventa più complesso per molte imprese. Non per un aumento dei tassi o per nuove strette sul credito ma per un cambio dei criteri di valutazione del merito creditizio. Nuove regole europee impongono infatti agli istituti di credito di considerare, accanto ai numeri di bilancio, anche una serie di fattori non finanziari capaci di incidere sulla solidità economica nel tempo.

In particolare, i rischi ESG entrano formalmente nel perimetro dei rischi economici e finanziari che le banche sono tenute a valutare. A stabilirlo sono le nuove linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA).

Dall’11 gennaio 2026, ogni istruttoria bancaria per la concessione di credito e prestiti alle imprese deve considerare anche i fattori ambientali, sociali e di governance (ASG) come variabili capaci di incidere su redditività, solvibilità e stabilità bancaria.

I rischi ESG diventano rischio finanziario

Secondo l’EBA, i fattori ESG possono tradursi in perdite economiche concrete per le banche attraverso diversi canali: deterioramento del credito, svalutazione delle garanzie, aumento dei rischi operativi e legali, shock settoriali legati alla transizione climatica.

Per questo motivo, le linee guida impongono agli intermediari di includere i rischi ESG nei processi di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi, al pari di quelli di mercato, di credito e di liquidità.

I nuovi criteri per la concessione del credito

Dal 2026, nella valutazione dei finanziamenti, le banche dovranno considerare anche i seguenti fattori (connessi ai cosiddetti rischi ESG):

  • esposizione dell’impresa ai rischi ambientali e climatici;
  • sostenibilità del modello di business nel medio-lungo periodo;
  • rischi di transizione normativa e regolatoria;
  • criticità di governance che possono incidere sulla continuità aziendale.

Questo significa che il profilo ESG dell’impresa potrà influenzare condizioni di accesso al credito, pricing, durata dei finanziamenti e richiesta di garanzie.

Impatto su governance e strategie bancarie

Le linee guida EBA intervengono anche sulla governance interna degli istituti di credito. I consigli di amministrazione e il top management sono chiamati a integrare i rischi ESG nella strategia aziendale, definire responsabilità chiare nella gestione di tali rischi, adottare sistemi di controllo interno adeguati e sviluppare competenze specifiche sui fattori ESG.

Non si tratta quindi di un adempimento formale, ma di una revisione strutturale dei processi decisionali e dei modelli di rischio.

Dal rischio climatico al rischio patrimoniale

Uno degli elementi centrali delle nuove regole riguarda il rischio climatico, sia fisico sia di transizione. Eventi estremi, cambiamenti normativi, politiche di decarbonizzazione e trasformazioni tecnologiche possono incidere sul valore degli attivi finanziati e sulla capacità di rimborso dei debitori. Per le banche questo si traduce nella necessità di valutare come tali fattori possano riflettersi su perdite attese, requisiti patrimoniali e stabilità complessiva.

Un passaggio chiave per imprese e sistema economico

L’entrata in vigore delle linee guida EBA segna un passaggio rilevante anche per le imprese, soprattutto quelle più esposte ai cambiamenti regolatori e ambientali. Il rapporto banca-impresa sarà sempre più influenzato dalla capacità di dimostrare resilienza economica rispetto ai rischi ESG.

In questo contesto, i fattori ESG cessano di essere un tema separato e diventano parte integrante della valutazione economica e finanziaria, con effetti diretti sull’accesso al credito e sul costo del capitale.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 10:16:02 +0000
Assicurazioni
Polizze catastrofali: scoperti i danni da ciclone Harry
Dopo il ciclone Harry torna attuale il nodo delle polizze catastrofali: eventi coperti, esclusioni, franchigie e sotto-assicurazioni.

Il ciclone Harry ha lasciato danni pesanti e, insieme alle prime stime, sta emergendo un problema ricorrente: molte polizze catastrofali (percepite come a copertura totale) al momento del sinistro si scontrano con definizioni tecniche, esclusioni e limiti economici che riducono o azzerano l’indennizzo. Il problema riguarda molte attività locali e microimprese, per le quali una liquidazione parziale può tradursi in un blocco operativo proprio quando serve ripartire.

Che cosa si intende per polizza catastrofale

Le polizze contro i danni provocati da eventi catastrofali offrono coperture assicurative pensate per eventi naturali ad alto impatto. Per la maggior parte delle imprese italiane, le polizze CatNat sono un obbligo di legge con poche eccezioni.

Nella pratica, però, la tutela dipende da come il contratto definisce l’evento, da quali garanzie sono state effettivamente acquistate e da come vengono gestite franchigie, scoperti e massimali. È qui che spesso si crea lo scarto tra aspettativa e realtà: la parola “catastrofale†non è una garanzia di rimborso automatico.

Cicloni esclusi da copertura assicurativa

Un evento estremo come il ciclone Harry può combinare vento eccezionale, pioggia intensa, mareggiate e allagamenti ma non sempre questo  mix deleterio si configura in toto come “catastrofe climatica”. Molte polizze, infatti, distinguono in modo rigoroso tra fenomeni diversi. Può accadere che una garanzia copra l’alluvione ma non il vento, oppure copra l’azione diretta dell’acqua ma non i danni “conseguenti†(ad esempio infiltrazioni o danneggiamenti legati alla pressione del vento). In questi casi, la perizia tende a ricondurre il danno alla voce contrattualmente rilevante: se la fattispecie non coincide, l’indennizzo può ridursi drasticamente.

Franchigie, scoperti e massimali

Anche quando il sinistro è riconosciuto, entrano in gioco i limiti economici. Le polizze prevedono infatti una franchigia (quota fissa non rimborsabile), uno scoperto (percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato) ed un massimale (tetto massimo liquidabile, anche se il danno è superiore).

Il risultato è che un danno rilevante può generare un rimborso molto più basso delle attese. Per le imprese, l’effetto più immediato è sul cash flow: ripristino dei locali, sostituzione di attrezzature e scorte, fermo dell’attività.

Il rischio di sotto-assicurazione

Un’altra criticità tipica è la sotto-assicurazione: immobili, beni strumentali o contenuti aziendali risultano assicurati per valori inferiori a quelli reali, spesso per contenere il premio annuo. In presenza di sotto-assicurazione può scattare una riduzione proporzionale dell’indennizzo, anche quando il sinistro è coperto. È un punto che molti scoprono solo dopo l’evento, quando il ripristino costa più del previsto e la liquidazione non copre l’intero fabbisogno.

Come verificare la copertura

Se una polizza è già attiva, è utile verificare i seguenti elementi:

  • eventi coperti e definizioni contrattuali;
  • esclusioni e danni non indennizzabili (anche se indiretti o conseguenti);
  • franchigie, scoperti e massimali applicati a ciascuna specifica garanzia;
  • valori assicurati (immobile, contenuto, beni strumentali) per evitare sotto-assicurazione;
  • termini per la denuncia del sinistro e la documentazione richiesta.

Perizie lunghe e rimborsi in ritardo

Gli eventi diffusi su un territorio generano un picco di denunce di sinistro e, di conseguenza, un aumento dei tempi di gestione. La liquidazione dipende da sopralluoghi, documentazione, fotografie, fatture e preventivi, oltre alla ricostruzione della dinamica. In parallelo, possono aprirsi contestazioni sulla causa prevalente del danno e sull’inquadramento dell’evento rispetto alle garanzie acquistate.

Il ciclone Harry ha riportato al centro un tema semplice: la copertura è un perimetro contrattuale. Ed è su quel perimetro che si gioca la differenza tra tutela reale e rimborso parziale.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 10:01:14 +0000
ISEE
ISEE per iscritti AIRE: quando non è possibile ottenerlo
Mio figlio iscritto all’AIRE da gennaio 2026 (dopo il trasferimento in Francia) necessita di una dichiarazione ISEE attualizzata per l’acquisto di un appartamento in Italia. Come procedere? Mio figlio iscritto all’AIRE da gennaio 2026 (dopo il trasferimento in Francia) necessita di una dichiarazione ISEE attualizzata per l’acquisto di un appartamento in Italia. Come procedere?
Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 09:47:08 +0000
Mobilità sostenibile
Auto piccole ed economiche: classifiche 2026 e modelli in offerta
Macchine elettriche piccole ed economiche nel 2026: prezzi, modelli in Italia, incentivi, limiti di mercato e alternative accessibili.

Nel 2026 il mercato italiano dell’automotive vive una contraddizione evidente: la transizione verso l’elettrico è indicata come inevitabile ma le macchine elettriche piccole ed economiche restano poche, costose e difficilmente accessibili a una larga parte dei consumatori.

Lo stop programmato dei motori endotermici dal 2035, la pressione normativa europea e le strategie industriali dei grandi gruppi non si sono tradotte, almeno finora, in un’offerta diffusa di veicoli elettrici davvero popolari. Al contrario, il segmento delle citycar elettriche continua a rappresentare una nicchia.

Mercato italiano 2026 fermo e incentivi esauriti

Nel 2026 il mercato auto italiano mostra segnali di debolezza strutturale. Le immatricolazioni restano sotto i livelli pre-pandemia e la quota di elettrico puro cresce lentamente, penalizzata da prezzi elevati e da una rete di ricarica ancora disomogenea.

Gli incentivi statali italiani per l’acquisto di veicoli elettrici risultano esauriti e, allo stato attuale, non sono stati attivati nuovi schemi nazionali. A livello europeo, sono in discussione misure di sostegno alla mobilità accessibile, ma nessun incentivo operativo è attivo o finanziato a gennaio 2026.

FIAT Topolino: elettrica e piccola ma con limiti

In questo scenario si inserisce la FIAT Topolino, protagonista di una promozione fino al 31 gennaio 2026 che porta il prezzo a 7.550 euro grazie a uno sconto di 2.340 euro. È però necessario chiarire il perimetro: la Topolino non è una vera automobile, ma un quadriciclo elettrico leggero. La velocità massima è limitata a 45 km/h, l’autonomia dichiarata è di circa 75 km e l’utilizzo è sostanzialmente urbano.

Rappresenta una soluzione di mobilità alternativa per brevi spostamenti cittadini, con vantaggi come l’accesso e parcheggio gratuito alle ZTL in molti Comuni ma non risponde al bisogno di un’auto elettrica familiare o universale.

Quanto costano le auto elettriche piccole nel 2026

Al netto dei quadricicli, le auto elettriche più piccole ed economiche disponibili in Italia nel 2026 presentano prezzi di listino ben più elevati:

  • Dacia Spring: da circa 20.000 euro;
  • Fiat 500e: oltre i 29.000 euro;
  • Volkswagen e-Up! (uscita progressiva): oltre 25.000 euro;
  • Renault Twingo E-Tech: sopra i 26.000 euro.

Anche i modelli elettrici “entry-level†restano quindi fuori portata per una fascia ampia di famiglie, soprattutto in assenza di incentivi.

Le alternative economiche: piccole auto non elettriche

Il confronto con le auto piccole a motorizzazione tradizionale rende ancora più evidente il divario:

  • Fiat Panda: da circa 15.000 euro;
  • Dacia Sandero: intorno ai 13.000 euro;
  • Kia Picanto: poco sopra i 14.000 euro.

Nel 2026, quindi, il mercato continua a premiare le motorizzazioni tradizionali sul piano dell’accessibilità economica, nonostante l’orizzonte normativo del 2035.

Il nodo strutturale: transizione obbligata, domanda fragile

Il caso delle macchine elettriche piccole ed economiche sintetizza il problema della transizione italiana: l’obiettivo è chiaro, ma il percorso è ancora squilibrato.

Con prezzi elevati, incentivi intermittenti e redditi reali sotto pressione, l’elettrico resta una scelta razionale solo per una minoranza. Senza un intervento strutturale sul costo dei veicoli e sull’offerta industriale, la mobilità elettrica rischia di rimanere una promessa più che una soluzione diffusa.


Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 09:23:11 +0000
Pensioni
Reversibilità al coniuge separato con figlio disabile a carico
La reversibilità della pensione spetta al coniuge separato con un figlio disabili a carico? La reversibilità della pensione spetta al coniuge separato con un figlio disabili a carico?
Data articolo: Mon, 26 Jan 2026 08:49:25 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese