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È stato firmato oggi al MEF un nuovo Protocollo d’intesa per ridurre i costi POS a carico degli esercenti e renderli più chiari e confrontabili. L’accordo nasce nell’ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro e prosegue l’impegno avviato nel luglio 2023, allargando le agevolazioni e introducendo modelli standard di trasparenza pubblicati sul sito del CNEL.
In sintesi
Il Protocollo punta a ridurre l’impatto delle commissioni POS sulle transazioni di piccolo importo e a rendere i costi più trasparenti, così che ogni esercente possa confrontare le offerte. È un avanzamento del percorso aperto nel 2023 e nasce dal Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche, con cui il Tesoro riunite prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di pagamento e associazioni degli esercenti. L’intesa promuove offerte commerciali e non fissa tetti obbligatori alle commissioni.
Per le attività con fatturato fino a 400.000 euro il Protocollo promuove offerte promozionali che abbassano l’impatto dei costi sulle transazioni con carta fino a 30 euro, la fascia di micro-pagamenti su cui le commissioni incidono di più in proporzione.
La novità del 2026 è l’estensione a una platea più ampia: per gli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e fino a 750.000 euro sono previste offerte commerciali dedicate, prima non contemplate dall’intesa del 2023.
Per rendere comparabili i costi dei micro-pagamenti, gli operatori dovranno presentare le proprie offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile, basato su modelli standard pubblicati online sul sito del CNEL. La trasparenza punta a rendere più dinamico il mercato e a spingere la concorrenza tra operatori.
Il primo Protocollo d’intesa sui costi di accettazione delle carte era stato firmato nel luglio 2023 da ABI, APSP e dalle associazioni degli esercenti (Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti e FIPE), al termine del lavoro del tavolo tecnico istituito al MEF dalla Legge di Bilancio 2023. Già allora l’intesa riguardava le piccole attività con ricavi fino a 400.000 euro e le transazioni di basso importo, senza fissare tetti obbligatori alle commissioni e puntando su impegni volontari a offrire condizioni più competitive.
Il Protocollo firmato oggi raccoglie quell’eredità e la aggiorna: la fascia di fatturato coperta sale fino a 750.000 euro e lo schema standard diventa un sistema di modelli pubblici ospitati dal CNEL. L’accordo è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria e dei singoli operatori non associati.
La riduzione dei costi va letta insieme all’obbligo di accettare i pagamenti elettronici come modalità per pagare senza contante, pensato per stimolare le transazioni tracciabili e ridurre l’evasione: chi non accetta carte e bancomat rischia una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata. Il costo del POS sulle piccole somme è da anni la principale obiezione delle imprese del commercio, ed è la leva su cui interviene il Protocollo.
Al via dal 15 giugno 2026, la riforma del Fondo MEF contro l’usura, lo strumento che dal 1996 garantisce l’accesso al credito a famiglie e PMI in difficoltà temporanea per evitare che finiscano nei circuiti illegali. La nuova disciplina allarga la platea e gli strumenti: entra il microcredito, si aggiungono nuovi finanziatori oltre alle banche, salgono a 40.000 euro i finanziamenti diretti dei Confidi e arrivano costi calmierati allo 0,50% per le imprese. Lo prevede il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026, attuativo della Legge di Bilancio 2025.
In sintesi
La riforma amplia l’ambito di intervento del Fondo antiusura e lo coordina con il Fondo di garanzia per le PMI, con regole raccolte nelle nuove Disposizioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro. Per le imprese il risultato è un ventaglio più largo di operazioni finanziabili e garantibili, con tipologie e durate dei finanziamenti estese rispetto al passato. Il Fondo non eroga denaro in modo diretto e funziona da garanzia pubblica che facilita la concessione del credito da parte degli operatori abilitati.
Tra le novità principali entra il microcredito tra le operazioni coperte dal Fondo, e si allarga la platea dei soggetti che possono erogare i finanziamenti garantiti: accanto alle banche operano ora anche gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito. L’apertura a questi soggetti punta a raggiungere famiglie e microimprese che il canale bancario tradizionale lascia spesso scoperte.
La riforma aumenta la possibilità per i Confidi di erogare finanziamenti diretti, fino a 40.000 euro, e introduce costi calmierati pari allo 0,50% dell’importo per l’accesso delle PMI alle garanzie e ai finanziamenti diretti dei Confidi. Per un’impresa il vantaggio è doppio: un canale di credito alternativo a quello bancario e un costo di accesso contenuto e prevedibile.
Famiglie e PMI a rischio usura possono rivolgersi ai Confidi, alle Fondazioni e alle Associazioni antiusura accreditate, di cui il Dipartimento del Tesoro pubblica l’elenco dei gestori suddiviso per regione, per attivare le garanzie sui finanziamenti o accedere a piccoli prestiti.
Sul versante della tutela, il Decreto Sicurezza ha introdotto la figura del tutor per le vittime di usura, a sostegno delle imprese nella gestione dei mutui e nel rientro nel circuito economico legale.
I Confidi già abilitati continuano a rilasciare garanzie con le risorse del Fondo fino al 31 dicembre 2026 e devono accreditarsi secondo le nuove regole entro quella data per avviare ulteriori operazioni; le Fondazioni e le Associazioni hanno tempo fino al 26 febbraio 2027 e nel frattempo operano con la normativa precedente.
Dal 1° luglio 2026 l’Unione Europea applica un nuovo regime di salvaguardia sulle importazioni di acciaio, pensato per proteggere l’industria siderurgica europea dalla sovracapacità globale. Il regolamento, adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026 sulla base della proposta della Commissione del 7 ottobre 2025, sostituisce le misure di salvaguardia del 2018, in scadenza il 30 giugno 2026. Le quote di acciaio importabile senza dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, il 47% in meno rispetto al 2024, mentre sulle quantità oltre soglia il dazio raddoppia dal 25% al 50%.
In sintesi
Il cuore dello scudo commerciale è la stretta sui volumi e sulle tariffe. Le quote di acciaio importabile in esenzione scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, contro i volumi più ampi del regime precedente, con un taglio del 47% rispetto ai contingenti del 2024. Una volta esaurita la quota, ogni tonnellata importata in più sconta un dazio del 50%, il doppio del 25% applicato fino a oggi. La misura punta a sottrarre il mercato europeo al ruolo di principale sbocco dell’eccesso di produzione mondiale, stimato in 721 milioni di tonnellate entro il 2027.
Dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono dimostrare il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato. Il requisito, noto come melt and pour, serve a impedire che produzioni in eccesso, in particolare di origine cinese, raggiungano il mercato europeo dopo un semplice transito o una lavorazione marginale in Paesi terzi, eludendo i dazi. Il periodo che separa l’avvio del regime dall’obbligo di tracciabilità lascia a operatori e dogane il tempo di adeguare le procedure. Restano esenti dalle misure i Paesi dello Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, comunque tenuti al requisito di fusione e colata.
Il nuovo regolamento prende il posto delle misure di salvaguardia introdotte nel 2018 (Reg. UE 2019/159), che scadono il 30 giugno 2026 dopo otto anni, il massimo consentito dalle regole europee e dell’Organizzazione mondiale del commercio. La differenza è di impianto, non solo di soglie: si passa da una salvaguardia temporanea a un quadro stabile contro la sovracapacità strutturale. La tabella riassume il confronto tra vecchio e nuovo regime.
| Salvaguardia 2018 | Nuovo regime dal 2026 | |
|---|---|---|
| Dazio oltre quota | 25% | 50% |
| Quote esenti da dazio | volumi più ampi, base di riferimento 2024 | 18,3 milioni di tonnellate l’anno, -47% |
| Tracciabilità dell’origine | non richiesta come fusione e colata | obbligo melt and pour dal 1° ottobre 2026 |
| Base e durata | Reg. UE 2019/159, in scadenza il 30 giugno 2026 | nuovo regolamento, applicazione dal 1° luglio 2026 |
Il quadro non è ancora del tutto chiuso. La Commissione deve adottare gli atti di esecuzione sull’allocazione delle quote per Paese e sulle prove documentali per la fusione e colata, e prosegue il negoziato con i partner commerciali per garantire la compatibilità della misura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per le imprese italiane che acquistano acciaio all’estero il cambiamento è diretto: quote più strette e dazio al 50% oltre soglia possono incidere su costi di approvvigionamento e tempi, e rendono più pesante l’onere documentale legato all’origine. La prima revisione complessiva degli effetti del regolamento è fissata a quattro anni dall’entrata in vigore.
La Commissione Europea ha autorizzato il FER X a regime da 23 miliardi di euro, il nuovo schema italiano di aiuti di Stato per sostenere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Il via libera riguarda nuovi impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con una capacità attesa di 37,15 GW, pari a circa il 48% dell’attuale potenza rinnovabile installata in Italia. La misura affianca il FER X Transitorio già attivo, senza sostituirlo: cambia la scala dell’intervento, con contratti per differenza bidirezionali della durata di 20 anni.
In sintesi:
Il FER X a regime è stato approvato da Bruxelles come regime italiano di aiuti di Stato per la nuova produzione elettrica rinnovabile. La misura sostiene impianti alimentati da fotovoltaico, eolico onshore, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, con l’obiettivo di aumentare la capacità pulita disponibile in rete entro il 2030.
Il regime rientra nella disciplina europea CISAF, il nuovo quadro sugli aiuti di Stato collegato al Patto per l’industria pulita. Per l’Italia, il valore industriale dell’intervento sta nella possibilità di accelerare nuova generazione rinnovabile su larga scala, riducendo nel tempo il legame tra produzione elettrica, gas importato e costo dell’energia.
Il FER X a regime segue il FER X Transitorio già aperto dal GSE per domande, tariffe e procedure di accesso agli incentivi. Il Transitorio presidia la prima fase applicativa, con regole già definite per impianti, scadenze e accesso al portale; il regime approvato dalla Commissione Europea riguarda invece lo schema strutturale, con dotazione da 23 miliardi e capacità incentivabile molto più ampia.
Il sostegno economico del FER X a regime sarà riconosciuto tramite contratti per differenza bidirezionali, con durata di 20 anni. Il meccanismo si basa su un prezzo di esercizio: quando il prezzo di mercato dell’elettricità è inferiore, lo Stato versa la differenza al produttore; quando il prezzo di mercato è superiore, il produttore restituisce la differenza.
Questo modello stabilizza i ricavi degli operatori e rende più prevedibile il rientro degli investimenti in nuovi impianti. La dotazione da 23 miliardi di euro indicata dalla Commissione deriva da stime sui prezzi futuri dell’energia: il costo netto potrà risultare inferiore se i prezzi di mercato saranno più alti delle previsioni.
La misura sostiene 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, con accesso diretto per gli impianti sotto 1 MW e procedure competitive per gli impianti di taglia superiore. La Commissione Europea indica quattro tecnologie ammesse: eolico onshore, energia solare, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.
La selezione delle tecnologie conferma il taglio industriale del provvedimento. Il FER X a regime concentra il sostegno su fonti mature, già in grado di contribuire alla produzione elettrica nazionale in tempi compatibili con gli obiettivi al 2030, evitando di disperdere risorse su soluzioni ancora lontane da una piena applicazione di mercato.
| Tecnologia | Tipo di sostegno previsto | Accesso agli incentivi |
|---|---|---|
| Solare | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Eolico onshore | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Idroelettrico | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
| Gas da depurazione | Contratto per differenza a 20 anni. | Diretto sotto 1 MW, competitivo sopra 1 MW. |
Il FER X a regime rafforza la produzione elettrica da fonti rinnovabili e può contribuire alla riduzione della dipendenza italiana dai combustibili fossili importati. Il beneficio atteso riguarda il sistema elettrico nel medio periodo: più capacità rinnovabile in rete significa maggiore diversificazione delle fonti e minore esposizione alla volatilità del gas.
Il collegamento con i prezzi dell’energia per le imprese italiane è diretto. Nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo elettrico all’ingrosso più alto tra i Paesi UE, con 116 euro/MWh contro una media europea di 85 euro/MWh; per le imprese, il prezzo è stato pari a 203 euro/MWh contro i 164 euro/MWh della media europea.
Il nuovo regime si inserisce nella traiettoria del PNIEC e degli obiettivi italiani sulle rinnovabili al 2030. Secondo la Commissione Europea, il FER X a regime contribuirà al target nazionale del 39,4% del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030.
Per il mercato elettrico italiano, la misura agisce su una soglia industriale molto più ampia rispetto agli incentivi transitori già aperti. Il punto centrale per imprese, investitori e operatori energetici sarà il calendario delle procedure applicative: tempi dei bandi, contingenti, prezzi di esercizio e criteri di selezione determineranno la velocità con cui i 37,15 GW potranno tradursi in impianti effettivi.
Il costo del lavoro di un dipendente è sensibilmente più alto della retribuzione che il lavoratore vede in busta paga: tra contributi previdenziali a carico del datore, premio INAIL e accantonamento del TFR, l’azienda sostiene un onere che supera la retribuzione lorda di circa il 38%. Sapere come si compone serve a valutare un’assunzione o costruire un preventivo, e per stimarlo sul proprio caso è disponibile un foglio di calcolo Excel scaricabile, che restituisce il costo annuo e mensile a partire dalla retribuzione lorda e dal numero di mensilità .
In sintesi:
Il costo del lavoro è la somma di quattro componenti: la retribuzione lorda, i contributi previdenziali a carico del datore, il premio assicurativo INAIL e la quota di TFR che matura ogni anno. La retribuzione lorda è il punto di partenza, diversa sia dal netto in busta paga sia dal costo finale: lo stipendio netto si ottiene sottraendo al lordo le imposte e i contributi a carico del lavoratore, mentre il costo aziendale si ottiene aggiungendo al lordo gli oneri a carico dell’impresa.
I contributi previdenziali a carico del datore sono la voce più rilevante, in media intorno al 29-30% della retribuzione lorda, con scostamenti legati al settore, alla dimensione aziendale e alla qualifica del lavoratore. Il premio INAIL dipende dalla lavorazione assicurata e oscilla molto, da poche frazioni di punto fino a oltre il 10% per le attività più rischiose. Il TFR è l’accantonamento che matura a favore del dipendente, pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 e va contabilizzato come costo di competenza dell’anno: il calcolo e l’accantonamento del TFR seguono regole proprie, distinte da quelle contributive.
La tredicesima fa sempre parte del costo del lavoro, perché è una mensilità aggiuntiva prevista dalla quasi totalità dei contratti collettivi e su di essa si calcolano contributi e TFR. Includerla non è una scelta ma una necessità di calcolo: ignorarla significa sottostimare il costo annuo di oltre l’otto per cento, trattando dodici mensilità invece di tredici. Per la sola gratifica natalizia è disponibile il calcolo della tredicesima.
La quattordicesima ha invece natura diversa, perché la prevedono solo alcuni CCNL, tra cui commercio, turismo e chimici. Per questo nel calcolo va trattata come variabile: chi opera in un settore che la riconosce conta quattordici mensilità , gli altri si fermano a tredici, e per la singola voce c’è il calcolo della quattordicesima. È la ragione per cui un simulatore corretto del costo del lavoro lascia il numero di mensilità come parametro modificabile, anziché fissarlo.
Con un’aliquota datoriale indicativa del 29,98%, un INAIL all’1% e il coefficiente di TFR, una retribuzione lorda di 30.000 euro su tredici mensilità produce questo quadro:
In questo caso l’incidenza degli oneri sopra la retribuzione lorda è di circa il 38%. Con la quattordicesima, lo stesso profilo sale a circa 48.300 euro l’anno. Cambiando l’aliquota datoriale o il tasso INAIL con quelli reali della propria posizione, il risultato si adatta al caso concreto.
Per stimare il costo sul proprio caso è disponibile un foglio di calcolo in formato Excel da scaricare e compilare. Si inseriscono la retribuzione lorda annua e il numero di mensilità , mentre l’aliquota contributiva, il tasso INAIL e il coefficiente di TFR sono parametri modificabili con valori predefiniti indicativi; il foglio restituisce il costo aziendale annuo e mensile e l’incidenza degli oneri sul lordo.
I parametri sono raccolti in una sezione dedicata e datata, così l’aggiornamento alle aliquote dell’anno in corso richiede di modificare poche celle. Il calcolo è una stima e non comprende premi, welfare, straordinari o costi una tantum, né eventuali esoneri contributivi: per il dato esatto sulla singola posizione resta il riferimento del consulente del lavoro.
Tre pronunce ravvicinate hanno riaperto la questione dei lavori ammessi sugli immobili condonati. Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 2848 del 9 aprile 2026 e n. 4155 del 22 maggio 2026) ha riconosciuto a questi edifici una piena legittimità urbanistica, equiparandoli di fatto alle costruzioni regolari; la Corte costituzionale (sent. n. 86 del 21 maggio 2026), a poche settimane di distanza, ha tenuto fermo il principio per cui la sanatoria straordinaria non cancella l’origine abusiva e non dà diritto a vantaggi volumetrici. Per chi possiede un immobile sanato conta capire dove finiscono gli interventi ammessi e dove iniziano le premialità precluse.
In sintesi
Le due giurisdizioni leggono in modo opposto la natura dell’immobile condonato. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001, l’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un edificio legittimamente assentito, ristrutturazione compresa. Con la successiva sentenza n. 4155 del 22 maggio 2026 ha spinto oltre, riconoscendo che i volumi condonati possono fungere da base di calcolo per successivi incrementi volumetrici, a meno che una norma specifica non lo vieti.
La Corte costituzionale ha tenuto la direzione contraria. Con la sentenza n. 86 del 21 maggio 2026, pronunciata sulla legge della Regione Sardegna n. 18/2025, ha ribadito che il condono edilizio è una misura straordinaria che non elide l’illiceità originaria e non legittima i benefici riservati agli immobili regolari. Il dato pesa anche sul piano cronologico: la pronuncia più aperta del Consiglio di Stato è arrivata il giorno dopo quella restrittiva della Consulta, segno che il contrasto non è ancora ricomposto.
Su un immobile condonato sono sempre ammessi i lavori che ne conservano l’integrità e la funzionalità senza aumento di volume o di superficie. Rientrano in questa fascia la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia che non produce nuovi volumi.
È la lettura coerente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2848/2026, dove le opere contestate erano interne e prive di incrementi di consistenza. Il quadro vale per gli immobili già definiti dal provvedimento di condono, perché nella fase in cui la domanda è ancora pendente i lavori in attesa di sanatoria sono limitati ai soli interventi conservativi urgenti. Su un immobile sanato, invece, il diritto del proprietario a intervenire poggia su uno stato legittimo consolidato dal titolo.
La demolizione e ricostruzione è ammessa quando il nuovo edificio rispetta la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. La stessa norma sarda dichiarata legittima dalla Consulta fa salva questa possibilità : l’immobile sanato non è congelato nella sua consistenza e può rinascere conforme, sganciato dalla vicenda del condono. Il limite scatta sulla forma dell’intervento, perché per gli edifici condonati non conformi alle norme urbanistiche non sono ammessi né gli incrementi volumetrici né la ricostruzione con sagoma diversa, e in zone omogenee A o di pregio la stessa demo-ricostruzione incontra restrizioni.
Gli immobili condonati non possono accedere a incrementi di cubatura, sopraelevazioni o premialità volumetriche fondati sulla consistenza sanata. È il cuore del divieto fissato dalla Corte costituzionale, che richiama i propri precedenti (sentt. n. 142/2024 e n. 24/2022) e qualifica la regola come principio dell’ordinamento. L’unica apertura è di natura eccezionale: l’art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011, come novellato dalla L. n. 199/2025, ammette premialità volumetriche per gli edifici condonati a fini di rigenerazione urbana, e la Consulta la legge come norma speciale che conferma la regola generale del divieto.
Sul mutamento di destinazione d’uso degli immobili condonati non c’è una soluzione univoca. L’art. 23-ter del DPR n. 380/2001, riformato dal Salva Casa (DL n. 69/2024, L. n. 105/2024), ha liberalizzato i cambi d’uso per gli immobili in stato legittimo, e la stessa sentenza n. 86/2026 ne ha confermato la portata di norma fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. Da qui una lettura che ammette il cambio di destinazione d’uso anche per gli edifici sanati, in quanto facoltà ordinaria e non beneficio edilizio. Una lettura opposta, fondata sul richiamo della Consulta alla sola conservazione della funzionalità , lo considera invece precluso. In assenza di un chiarimento, la verifica va fatta caso per caso sulla norma regionale e sullo strumento urbanistico applicabile.
Il quadro risultante distingue uno stato legittimo pieno ai fini conservativi e circolatori da uno stato limitato ai fini incrementativi. La tabella sintetizza cosa è pacifico, cosa è precluso e cosa è ancora conteso.
| Intervento | Ammissibilità | Riferimento |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Sempre ammessa | natura conservativa; CdS n. 2848/2026, Corte cost. n. 86/2026 |
| Restauro e risanamento conservativo | Sempre ammesso | natura conservativa; Corte cost. n. 86/2026 |
| Ristrutturazione senza nuovi volumi | Ammessa | CdS n. 2848/2026; art. 9-bis, c. 1-bis, DPR n. 380/2001 |
| Demolizione e ricostruzione conforme, stessa sagoma | Ammessa | norma Regione Sardegna confermata da Corte cost. n. 86/2026 |
| Demolizione e ricostruzione con sagoma diversa o in zone A | Limitata o preclusa per immobili non conformi | Corte cost. n. 86/2026 |
| Cambio di destinazione d’uso | Conteso | art. 23-ter DPR n. 380/2001; interpretazioni divergenti dopo Corte cost. n. 86/2026 |
| Premialità volumetriche, incrementi e sopraelevazioni | Precluse, salvo rigenerazione urbana | Corte cost. n. 86/2026; art. 5, c. 10, DL n. 70/2011 (L. n. 199/2025) |
Una previdenza complementare più inclusiva, flessibile ed efficace nella tutela dell’età anziana. È in questa cornice che il presidente della Covip Mario Pepe, nelle Considerazioni lette il 10 giugno alla Camera, ha promosso le novità della Legge di Bilancio 2026 sui fondi pensione, definendole una «vera riforma». Per l’autorità di vigilanza è un disegno organico che agisce insieme su adesione, investimento ed erogazione delle prestazioni, il cambio di indirizzo più ampio dalla riforma del 2005.
Per la Covip, la Legge di Bilancio 2026 è una vera riforma perché interviene insieme sulle fasi della vita di un fondo pensione: l’ingresso, l’investimento delle somme e l’incasso della prestazione. Le innovazioni, segnala Pepe, vanno nella direzione che la stessa Commissione aveva indicato come prioritaria un anno prima e avvicinano l’Italia alle esperienze internazionali più avanzate.
In tabella la sintesi delle novità e della lettura dell’autorità di vigilanza.
| Fase | Novità | Analisi Covip |
|---|---|---|
| Adesione | adesione automatica dei neoassunti dal 1° luglio | cambio di paradigma, platea più ampia |
| Investimento | linee life-cycle per le adesioni non esplicite | allineamento a OCSE e Commissione europea |
| Erogazione | rendita a durata definita, prelievi liberi, frazionata | sistema più aderente ai bisogni, attenzione alla complessità |
| Portabilità | contributo datoriale trasferibile dal 31 ottobre | effetti ancora difficili da valutare |
| Fisco | deducibilità fino a 5.300 euro | semplificazione più che ampliamento |
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i domestici, aderiscono in automatico alla previdenza complementare salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 1, commi 204-205, L. 199/2025). Parte da qui l’analisi di Pepe, che definisce la revisione del meccanismo un «cambio di paradigma»: l’adesione automatica dei neoassunti trasforma in regola ciò che prima era una scelta, e con il TFR confluisce anche il contributo del datore di lavoro e del lavoratore.
L’obiettivo, rileva il presidente, è superare l’inerzia decisionale che frena l’ingresso nei fondi pensione nei primi anni di lavoro, ampliare in modo strutturale la platea e rafforzare nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni, colmando il ritardo di adesione accumulato finora rispetto ai sistemi previdenziali più avanzati.
I numeri della Relazione 2026 confermano peraltro un sistema in salute, con iscritti e patrimonio in crescita e rendimenti dei fondi pensione sopra il TFR, base su cui poggia il giudizio del presidente.
I contributi e le quote di TFR di chi entra senza una scelta esplicita vengono ora indirizzati su linee di investimento life-cycle, calibrate su orizzonte temporale ed età dell’iscritto, al posto della linea garantita di default (art. 8, comma 9, dlgs 252/2005). Per Pepe è uno dei tratti più qualificanti del nuovo disegno, perché allinea l’Italia alle raccomandazioni di OCSE e Commissione europea sulle adesioni automatiche.
Il modello sposta l’iscritto tra comparti più o meno azionari seguendo le fasi della vita lavorativa, con maggiore esposizione quando l’orizzonte è lungo. Sul decennio le linee a più alto contenuto azionario hanno reso intorno al 5% medio annuo composto contro il 2,5% del TFR, e proprio questa distanza spiega la spinta dell’autorità verso profili meno prudenti per chi ha davanti molti anni di accumulo.
Accanto alla rendita vitalizia la riforma introduce la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata, e alza dal 50 al 60% la quota di montante incassabile in capitale. Sono soluzioni, osserva Pepe, accomunate dalla possibilità di modulare nel tempo l’uso del capitale accumulato e di indicare i beneficiari in caso di decesso, che rendono il sistema più aderente alle esigenze individuali.
L’autorità segnala però un rovescio della medaglia: nella prima applicazione la varietà delle opzioni può tradursi in complessità per chi deve scegliere. Da qui la richiesta ai fondi di un’informativa chiara su ciascuna soluzione e l’impegno della Covip a delineare un quadro iniziale semplice, perché la libertà in più non si trasformi in incertezza.
Sulla portabilità del contributo datoriale Pepe non si sbilancia: la misura consente a chi lascia un fondo negoziale di categoria di portarsi dietro anche il contributo dell’azienda, e l’autorità ne seguirà gli effetti, ancora difficili da prevedere data l’innovatività . La decorrenza è fissata al 31 ottobre 2026 (art. 1, comma 201, L. 199/2025), dopo lo slittamento deciso con la conversione del decreto PNRR (DL 19/2026 convertito in L. 50/2026).
Il tetto di deducibilità dei contributi alla previdenza integrativa dal periodo d’imposta 2026 salito a 5.300 euro dai precedenti 5.164,57, per Pepe è una semplificazione da arrotondamento più che come un reale ampliamento del beneficio, e indica come fronte più promettente il riporto agli anni successivi delle deduzioni non sfruttate dai lavoratori discontinui.
Oltre alla riforma in vigore, Pepe indica i prossimi fronti: un bonus per iscrivere i nuovi nati alla previdenza complementare, ancora allo stato di proposta, e l’integrazione tra fondi pensione, long-term care e sanità integrativa in un welfare unico. Per il presidente la stessa Covip potrebbe vigilare anche sul welfare integrativo, sul modello già sperimentato con i fondi pensione, mentre con il decreto PNRR nasce l’arbitro per le controversie previdenziali presso la Commissione.
Molte di queste idee erano già nelle proposte della Covip di un anno fa, oggi in buona parte diventate legge, segnale della direzione verso cui l’autorità spinge il secondo pilastro previdenziale.
Il mercato delle carte di pagamento offre soluzioni diverse per costi, servizi inclusi e modalità di utilizzo. Inoltre, le carte prepagate, di debito, di credito e carte conto non sono strumenti equivalenti: cambiano la provenienza delle somme utilizzate, i tempi di addebito, i requisiti richiesti dall’emittente e le operazioni disponibili.
Di seguito, il confronto dellle migliori carte di pagamento di giugno 2026 suddividendole per categoria: prepagate senza canone, carte con IBAN, soluzioni per l’estero e per gli under 18, carte di credito e di debito, prodotti per stipendio e pensione, carte per e-commerce, imprese, cashback, plafond elevati e spese condivise. Le classifiche tengono conto delle condizioni economiche dichiarate dagli operatori, dei limiti applicati e dei principali servizi inclusi. Promozioni, requisiti e commissioni possono essere modificati dagli emittenti: prima della richiesta è quindi opportuno consultare il foglio informativo e le condizioni contrattuali aggiornate del singolo prodotto.
Per individuare l’offerta più adatta occorre partire dall’uso prevalente: acquisti quotidiani, pagamenti online, viaggi, accredito dello stipendio o della pensione, spese familiari o professionali.
Il canone mensile o annuale è solo una delle voci da controllare. Una carta pubblicizzata come gratuita può prevedere costi per l’emissione o la spedizione, le ricariche, i prelievi ATM, i bonifici, il cambio valuta o il rilascio di carte aggiuntive. Al contrario, un piano a pagamento può risultare conveniente quando comprende prelievi senza commissioni, coperture assicurative, operazioni in valuta estera, carte virtuali, cashback o servizi destinati a più utenti. Il confronto deve quindi considerare il costo complessivo in base alle operazioni effettuate, non soltanto l’assenza di un canone.
Le carte prepagate consentono di spendere entro il saldo caricato e possono essere indicate per chi vuole separare una parte del denaro dal conto principale, controllare le spese o limitare l’esposizione negli acquisti online. Le versioni con IBAN permettono, secondo le condizioni previste dall’emittente, di ricevere bonifici e accrediti ed eseguire alcune operazioni tipiche di un conto. Non tutte, però, offrono gli stessi servizi: prima della scelta vanno verificati plafond, limiti di ricarica, domiciliazioni disponibili e condizioni applicate ai trasferimenti. Per gli accrediti è utile anche controllare la corretta intestazione e validità del codice IBAN associato alla carta.
Le carte di debito utilizzano direttamente la disponibilità presente sul conto collegato, mentre le carte di credito prevedono in genere un addebito successivo delle spese, entro il plafond concesso dall’emittente. Queste ultime possono offrire maggiore flessibilità , servizi assicurativi e tutele legate a viaggi o acquisti, ma richiedono spesso un controllo sul reddito o sull’affidabilità creditizia e possono avere costi più elevati. La distinzione tra carta di credito e carta di debito va considerata anche per prenotazioni alberghiere, noleggio auto, cauzioni e operazioni che richiedono una pre-autorizzazione.
Per chi utilizza la carta all’estero contano soprattutto il circuito accettato, le commissioni sui pagamenti e sui prelievi in valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio applicato e gli eventuali limiti mensili. Una carta multivaluta o con commissioni ridotte può essere vantaggiosa per chi viaggia spesso, ma le condizioni possono cambiare in base al piano sottoscritto, al giorno dell’operazione o al superamento delle soglie gratuite. Occorre inoltre valutare con attenzione l’eventuale conversione proposta direttamente dal terminale o dall’ATM.
Per gli acquisti online, oltre ai costi, assumono rilievo le notifiche in tempo reale, la possibilità di bloccare la carta dall’app, i limiti personalizzabili e la disponibilità di carte virtuali o temporanee. Nessuna funzione elimina completamente il rischio di frode: credenziali, codici di autorizzazione e dati della carta non devono essere comunicati in risposta a messaggi, telefonate o pagine raggiunte tramite link sospetti. Le frodi sulle carte prepagate e sui pagamenti digitali richiedono controlli regolari delle operazioni e il blocco immediato dello strumento in caso di utilizzi non riconosciuti.
Le esigenze cambiano anche in base al titolare. Per i minorenni sono disponibili carte con limiti configurabili, controllo del genitore e notifiche sulle transazioni. Coppie e famiglie possono valutare conti condivisi, carte aggiuntive e spazi separati per le spese comuni. Imprese e professionisti, invece, devono verificare il numero di carte comprese, i livelli di autorizzazione, l’esportazione dei movimenti e gli strumenti per documentare le spese. Le carte aziendali possono agevolare la tracciabilità , ma non sostituiscono fatture, ricevute e altri documenti richiesti ai fini contabili e fiscali.
Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto il 9 giugno 2026 un accordo provvisorio sull’introduzione di una nuova categoria di imprese nell’Unione, le Small Mid-Cap (SMC), le piccole imprese a media capitalizzazione collocate tra le PMI e le grandi aziende. L’intesa fissa la soglia a meno di 1.000 dipendenti, con fatturato annuo fino a 200 milioni di euro oppure totale di bilancio fino a 172 milioni, ed estende a queste imprese una serie di semplificazioni finora riservate alle PMI.
L’accordo fa parte del quarto pacchetto Omnibus di semplificazione proposto dalla Commissione europea nel maggio 2025. È un’intesa politica tra i negoziatori, che deve ancora essere approvata formalmente da Parlamento e Consiglio prima di diventare legge.
In sintesi
Le Small Mid-Cap sono le imprese che superano i parametri della definizione di PMI europea, cioè le 250 unità di lavoro annue, ma sono sotto la nuova soglia delle SMC: meno di 1.000 dipendenti, con fatturato fino a 200 milioni o bilancio fino a 172 milioni di euro. Nel negoziato i parametri sono stati alzati rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che indicava 750 dipendenti, 150 milioni di fatturato e 129 milioni di bilancio.
In Italia questa fascia coincide in larga parte con le medie imprese strutturate: manifatturiero, servizi industriali, aziende familiari di seconda o terza generazione che hanno raggiunto la scala critica senza la complessità di una multinazionale.
Il meccanismo che la categoria SMC punta a correggere è il cliff-edge, il bordo del precipizio normativo. Oltre i 249 dipendenti un’impresa subisce un salto immediato di obblighi su privacy, rendicontazione finanziaria, due diligence ambientale e accesso ai mercati di capitali, tutto dal giorno dopo l’assunzione che porta oltre soglia. La transizione non è graduale.
Il risultato è una distorsione documentata: alcune imprese frenano le assunzioni o si ristrutturano per non superare formalmente la soglia PMI. La categoria SMC non cancella gli obblighi delle grandi imprese, e introduce una fascia intermedia con oneri proporzionati alla dimensione reale.
L’accordo estende alle SMC esenzioni e semplificazioni finora riservate alle PMI, su cinque fronti.
L’obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento viene limitato ai soli trattamenti ad alto rischio per i diritti degli interessati; per le attività ordinarie l’adempimento cade.
Le SMC accedono ai mercati di crescita per le PMI e a regole semplificate per la redazione del prospetto informativo. Un prospetto completo può costare decine o centinaia di migliaia di euro: il formato semplificato fa risparmiare circa 20.000 euro per operazione, con un beneficio complessivo stimato in 12,7 milioni di euro.
Sale la soglia di fatturato che esonera dalle indagini di due diligence sulla filiera delle materie prime critiche, portata fino a 200 milioni di euro, e si riduce la frequenza di aggiornamento delle politiche di controllo, ogni cinque anni invece di tre.
L’obbligo di registrazione nel portale F-gas viene alleggerito per le imprese intermedie, e le SMC ottengono accesso agevolato agli sportelli di assistenza nei procedimenti anti-sovvenzioni e antidumping.
L’accordo provvisorio deve prima essere approvato formalmente da Parlamento e Consiglio. Dopo l’adozione, il pacchetto si articola in due atti con tempi diversi: il regolamento si applica 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, mentre per la direttiva gli Stati membri hanno 15 mesi per il recepimento negli ordinamenti nazionali. Il riferimento tecnico per la definizione è la Raccomandazione della Commissione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025.
Per le imprese italiane nella fascia interessata il momento utile è ora: verificare se la struttura rientra nei parametri SMC e valutare in anticipo quali obblighi si alleggeriranno, a partire dall’accesso semplificato ai mercati di capitali.
Da oggi, 15 giugno 2026, i professionisti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione possono vedersi dirottare il compenso all’Agente della riscossione se hanno cartelle esattoriali scadute per un ammontare complessivo di almeno 5.000 euro: la PA versa direttamente ad AdER fino a concorrenza del debito e liquida al professionista solo l’eventuale eccedenza. La verifica preventiva scatta su qualsiasi importo del compenso, anche sotto i 5.000 euro; il blocco però opera solo oltre quella soglia di debito.
Lo prevede il comma 725 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del DPR 602/1973. La soglia di 5.000 euro è stata ripristinata dall’articolo 2-ter della legge 88/2026, di conversione del decreto fiscale (DL 38/2026), che ha corretto la versione iniziale riferita a cartelle di qualsiasi importo. Le istruzioni procedurali sono nella circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026, rivolta agli uffici giudiziari e, per estensione, all’intera PA.
In sintesi
La disciplina generale sui pagamenti PA, contenuta nel comma 1 dell’art. 48-bis DPR 602/1973, impone alle amministrazioni di verificare la presenza di cartelle solo quando il pagamento supera i 5.000 euro; sotto questa soglia la PA paga senza controlli. In caso di inadempienza accertata sospende il pagamento per sessanta giorni e segnala ad AdER, che avvia il recupero. Per i professionisti il comma 1-ter cambia due elementi: la verifica scatta su qualsiasi importo del compenso, e in presenza di un debito rilevante il pagamento viene dirottato subito all’agente della riscossione, fino a concorrenza, con liquidazione al professionista della sola quota eccedente. La soglia di rilevanza del debito, dopo la correzione del decreto fiscale, è di 5.000 euro complessivi.
La regola si applica ai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, la categoria fiscale che include tutti gli esercenti arti e professioni. La circolare del Ministero della Giustizia elenca a titolo esemplificativo:
Anche il patrocinio a spese dello Stato rientra nella verifica: la circolare lo chiarisce esplicitamente, chiudendo lo spazio a interpretazioni contrarie.
L’ufficio contabile competente, per gli uffici giudiziari lo Sportello Spese di Giustizia, esegue la verifica telematica sulla posizione debitoria del professionista prima di pagare. Se le cartelle scadute raggiungono i 5.000 euro complessivi, l’ufficio procede così:
La differenza rispetto al meccanismo ordinario è netta: lo scomputo è immediato e automatico, senza i sessanta giorni di sospensione e senza la fase di segnalazione che precede le procedure esecutive.
L’aspetto più insidioso riguarda la retroattività di fatto: le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, a prescindere dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal periodo in cui la prestazione è stata svolta. Anche i compensi maturati nel 2025 o nei primi mesi del 2026, se liquidati da oggi, passano per la verifica e l’eventuale scomputo.
Un professionista che ha fatturato alla PA mesi fa e attende la liquidazione può vedersi decurtare il compenso per cartelle che nulla hanno a che fare con quella prestazione, quando l’esposizione a ruolo supera i 5.000 euro.
L’Unione Nazionale Avvocati ha promosso un ricorso al TAR Lazio contro la circolare del 17 marzo, con questione di legittimità costituzionale sullo stesso comma 725. Il ripristino della soglia di 5.000 euro con il decreto fiscale ha attenuato l’effetto sui microdebiti; per le associazioni professionali il nodo dell’esistenza di una disciplina speciale per i soli professionisti è ancora aperto, e l’esito del contenzioso può modificare il quadro.
Per i professionisti con crediti verso la PA e cartelle pendenti, la prima mossa è verificare la propria situazione debitoria sul portale di AdER, in area riservata con SPID o CIE: l’estratto di ruolo dà il quadro aggiornato delle cartelle notificate e non saldate, e una funzione recente consente di richiedere entro 24 ore il Prospetto unico nazionale con le pendenze su tutto il territorio.
La seconda, quando il debito supera i 5.000 euro e non è possibile saldarlo subito, è rateizzare: un piano di dilazione in corso e con le rate pagate evita di risultare inadempienti ai fini della verifica. Chi aveva aderito alla Rottamazione quinquies entro il 30 aprile e mantiene i pagamenti in regola si trova in posizione protetta, a condizione che la definizione sia attiva al momento della verifica.
L’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata nel 2026 segue i parametri strutturali della Legge Fornero, confermati per l’anno in corso senza scatti Istat. Con la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 è stato invece recepito l’adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita per il biennio 2027-2028, applicato in modo graduale secondo le disposizioni della Manovra 2026: un mese in più nel 2027 e ulteriori due mesi dal 2028.
La pensione di vecchiaia sale così a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 2028 mentre per l’anticipata servono 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne già dal 2027. Confermata la finestra mobile di tre mesi per la decorrenza del trattamento.
Per approfondire ogni singola misura, consulta le novità pensioni 2026 o utilizza il nostro simulatore calcolo pensione 2026 per una stima personalizzata sulla data di pensionamento e sull’importo dell’assegno spettante in base alla formula scelta.
La pensione di vecchiaia rappresenta il canale di uscita ordinario per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive. Per il 2026, i requisiti fondamentali sono:
Per i lavoratori cosiddetti “contributivi puri”, che non vantano contributi versati prima del 1996, la normativa prevede la possibilità di uscire a 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo dell’assegno maturato.
La pensione anticipata consente l’uscita dal mondo del lavoro a prescindere dall’età anagrafica, basandosi esclusivamente sull’anzianità contributiva maturata. I requisiti sono stati bloccati fino al 31 dicembre 2026:
Per questa tipologia di trattamento l’INPS applica una finestra mobile di tre mesi: il diritto alla decorrenza della pensione si matura trascorsi tre mesi dal raggiungimento del requisito contributivo.
Esiste inoltre la pensione anticipata contributiva che nel 2026 permette l’uscita a 64 anni con 20 di contributi, a patto che l’importo maturato sia almeno 3 volte l’assegno sociale (parametro ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e 2,6 con due o più figli).
Per il 2026 la flessibilità in uscita è confermata per le categorie svantaggiate, con requisiti e finestre di domanda fissati dalle istruzioni INPS:
A differenza degli anni passati, nel 2026 alcune misure non sono state oggetto di proroga per nuovi beneficiari. L’accesso è consentito esclusivamente attraverso la cristallizzazione del diritto per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Per tutte le forme di pensione anticipata e flessibile, la decorrenza effettiva del primo assegno INPS non è immediata. Le finestre variano da 3 a 9 mesi a seconda del regime (pubblico o privato).
Il MEF ha fissato all’1,60% il tasso minimo garantito del BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori, in collocamento dal 15 al 19 giugno 2026. È la base fissa cui si somma l’inflazione italiana del semestre, e alla chiusura dell’offerta potrà essere confermata o rivista al rialzo. Insieme al tasso il Tesoro ha comunicato il codice ISIN IT0005713539, mentre valgono le condizioni già illustrate nelle FAQ e nella scheda informativa: cedole semestrali, premio finale dello 0,6%, scadenza al 23 giugno 2031 e tassazione agevolata.
Il nuovo BTP Italia Sì sarà offerto sul mercato retail dal 15 al 19 giugno 2026, fino alle ore 13 dell’ultima giornata, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, secondo lo schema già usato dal Tesoro per le emissioni dedicate al pubblico retail. La durata sarà di 5 anni, con scadenza al 23 giugno 2031. Il titolo è identificato dal codice ISIN IT0005713539, comunicato dal MEF il 12 giugno insieme al tasso minimo.
Il titolo sarà collocato alla pari, quindi al prezzo di 100, e potrà essere sottoscritto con un investimento minimo di 1.000 euro. Durante il periodo di collocamento non sono previste commissioni di acquisto, al netto degli eventuali costi applicati dalla banca per conto titoli o trading online.
Chi acquista il BTP Italia Sì durante il collocamento e lo mantiene fino alla scadenza incassa tre componenti: le cedole semestrali, il premio finale extra dello 0,6% e il rimborso del capitale nominale a scadenza.
| Elemento | Come funziona |
|---|---|
| Cedole | sono pagate ogni sei mesi e sommano il tasso minimo dell’1,60% all’inflazione italiana del semestre. |
| Premio finale | vale lo 0,6% del capitale investito e spetta a chi acquista all’emissione e conserva il titolo fino al 23 giugno 2031. |
| Capitale | è rimborsato a scadenza sul valore nominale del titolo. |
Le cedole del BTP Italia Sì saranno pagate ogni sei mesi. Con scadenza fissata al 23 giugno 2031, il calendario dei pagamenti segue le date del 23 giugno e del 23 dicembre di ciascun anno.
| Data | Pagamento previsto |
|---|---|
| 23 dicembre 2026 | prima cedola semestrale. |
| 23 giugno 2027 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2027 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2028 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2028 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2029 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2029 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2030 | cedola semestrale. |
| 23 dicembre 2030 | cedola semestrale. |
| 23 giugno 2031 | ultima cedola, rimborso del capitale e premio finale per chi ne ha diritto. |
Il BTP Italia Sì pagherà cedole semestrali collegate all’inflazione nazionale del periodo. Il meccanismo indicato dal Tesoro somma due componenti: il tasso fisso minimo garantito e il tasso di inflazione italiana rilevato dall’Istat nel semestre di riferimento.
Il tasso minimo garantito fissato dal MEF il 12 giugno 2026 è pari all’1,60%. Alla chiusura del collocamento, il 19 giugno, potrà essere confermato o rivisto al rialzo in base alle condizioni di mercato. Anche in caso di deflazione, l’1,60% costituisce la base minima della cedola.
Il nuovo titolo prevede un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito. Sarà riconosciuto solo a chi acquista il BTP Italia Sì nei giorni di emissione e lo conserva fino alla scadenza naturale del 23 giugno 2031.
Il bonus si aggiunge alle cedole semestrali e alla protezione dall’inflazione italiana. Non spetta invece a chi compra il titolo successivamente sul mercato secondario oppure a chi lo vende prima della scadenza.
Il funzionamento è diverso da quello dei normali BTP a tasso fisso, che pagano cedole definite all’emissione e non indicizzate al caro vita. Il BTP Italia, invece, nasce per proteggere il risparmio dall’inflazione nazionale e usa l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per questa emissione il MEF prevede un meccanismo più semplice anche rispetto alla formula tradizionale dei BTP Italia. L’importo pagato ogni sei mesi sarà calcolato applicando al capitale nominale iniziale la somma tra tasso fisso garantito e inflazione nazionale del semestre.
Il BTP Italia Sì potrà essere venduto prima del 23 giugno 2031 sul mercato secondario. In questo caso, però, il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato del momento e potrà essere superiore o inferiore al valore di acquisto.
Il rimborso del capitale nominale e il premio finale extra sono invece collegati alla detenzione fino a scadenza. Per chi pensa di usare il titolo come investimento di medio periodo questa distinzione è rilevante, perché la protezione piena prevista dall’emissione vale per chi arriva al rimborso finale.
I risparmiatori potranno acquistare il BTP Italia Sì tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui hanno un conto corrente associato a un deposito titoli.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana. Le banche dealer saranno Intesa Sanpaolo e UniCredit, affiancate da Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come co-dealer.
Come gli altri Titoli di Stato italiani, anche il BTP Italia Sì beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale. I titoli di Stato sono inoltre esenti dall’imposta di successione.
Per i risparmiatori va considerata anche la disciplina ISEE: i Titoli di Stato, compresi i BTP, sono esclusi dal calcolo ISEE entro il limite complessivo di 50.000 euro previsto dalla normativa. Il limite riguarda l’insieme degli strumenti agevolati, non la singola emissione.
Il BTP Italia indicizzato all’inflazione si differenzia dai BTP€i, perché guarda all’inflazione italiana e non a quella dell’area euro. La rivalutazione collegata al caro vita è riconosciuta con le cedole semestrali invece di essere concentrata solo a scadenza.
Il nuovo BTP Italia Sì si inserisce quindi nella famiglia dei titoli retail del Tesoro, pensati per chi cerca uno strumento semplice da acquistare, con capitale nominale rimborsato a scadenza e rendimento collegato all’andamento dei prezzi in Italia.
Il calendario della nuova emissione prevede le date fissate dal MEF:
La convenienza effettiva dipenderà dal tasso definitivo che il Tesoro fisserà alla chiusura del 19 giugno, dall’inflazione italiana nei prossimi semestri e dalla scelta del risparmiatore di mantenere il titolo fino alla scadenza per incassare anche il premio finale extra.
La Relazione annuale Covip, presentata il 10 giugno 2026 alla Camera, indica un rafforzamento del comparto della previdenza complementare, sia in termini di iscritti sia di risorse e dimensione media dei fondi pensione. Alcune criticità strutturali sono ancora evidenti, ad esempio gli iscritti sono ancora in larga parte uomini e appartenenti a classi di età più vicine al pensionamento. Ma entrambi questi squilibri si stanno riducendo: aumenta la quota femminile nei fondi pensione e la crescita dei giovani è la più marcata sul piano generazionale.
I nuovi iscritti nel 2025 sono stati 757mila, il numero più alto degli ultimi dieci anni, sottolinea il presidente dell’autorità di vigilanza Mario Pepe. L’incremento porta il totale a 10,5 milioni, in crescita del 4,8% sul 2024. Si tratta per il 73% di iscritti versanti, pari a 7,4 milioni. Il settore assorbe il 39,9% della forza lavoro del Paese.

Gli uomini rappresentano il 61,2%, mentre le donne formano il restante 38,8%. Il gender gap si conferma anche sull’importo della contribuzione versata: per le donne il contributo medio è del 16% inferiore a quello degli uomini. Sul totale dei nuovi iscritti, segnala Pepe nelle considerazioni del presidente, «il peso delle donne è in progressiva crescita».
Anche l’analisi per classi di età mostra una dinamica analoga. Il peso dei più giovani sulle nuove adesioni è in costante aumento, per tutte le tipologie di forma pensionistica, segnala Pepe. Sul totale prevale ancora il peso delle classi intermedie e più prossime al pensionamento, mentre gli under 35 sono saliti dal 17,5% del 2020 al 20,8% del 2025. Anche rispetto alla forza lavoro la partecipazione cresce soprattutto nelle fasce più giovani, con 9,8 punti percentuali in più in cinque anni nella fascia 15-34 anni.
Per quanto riguarda la composizione del mercato, in Italia sono attivi 273 fondi previdenziali: 33 negoziali, 38 fondi aperti, 71 piani individuali pensionistici (PIP) e 131 preesistenti. Continua il trend degli ultimi anni, per cui si riduce il numero delle forme pensionistiche integrative ma aumenta la dimensione media.
Gestiscono 262 miliardi di euro, l’11,6% del PIL e il 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. La crescita anno su anno è del 7,7% rispetto al 2024, dovuta soprattutto alla dinamica positiva dei mercati finanziari.

I contributi incassati nell’anno sono pari a 22,4 miliardi di euro (+8,7% rispetto al 2024), crescendo a un ritmo superiore alla media del quinquennio precedente. I fondi negoziali hanno raccolto 7,9 miliardi di euro (+10,9%), i fondi aperti 3,9 miliardi (+15,4%), i PIP “nuovi” 5,6 miliardi (+5,7%), nei fondi preesistenti sono confluiti 4,8 miliardi (+4,4%).
Sulle posizioni dei lavoratori dipendenti sono stati versati 18,7 miliardi di euro di contributi, in crescita di 1,6 miliardi rispetto al 2024. Di questi, 9,6 miliardi riguardano quote di TFR: 5,7 miliardi a carico dei lavoratori e 3,4 miliardi dei datori di lavoro.
Permane il gap con i lavoratori autonomi, che hanno versato 1,9 miliardi di euro. Sono meno numerosi dei dipendenti (1,2 milioni contro 7,7) e la contribuzione media è più bassa: 2.780 euro contro 3.110 euro dei dipendenti.

Il comparto che nel 2025 ha assicurato i rendimenti medi migliori è l’azionario, con una crescita tra il 7,5% e il 10%, anche se questi prodotti restano scelti da una quota minoritaria di iscritti, pari al 13,9% del totale. La forbice tra i comparti incide sulla scelta di quale fondo pensione scegliere: i rendimenti dei fondi bilanciati oscillano tra il 3,5% e il 5,5%, mentre i comparti obbligazionari, pur positivi, sono più contenuti.
I fondi pensione sono risultati nel 2025 più remunerativi del TFR, il trattamento di fine rapporto, che si è rivalutato dell’1,9%. Insieme ai rendimenti pesa anche la tassazione agevolata delle prestazioni: i negoziali hanno un rendimento medio 2025 del 4,8%, i fondi aperti e i PIP hanno segnato una performance superiore al 5%.

Gli investimenti continuano a concentrarsi in modo prevalente (55,8% del totale) in titoli di Stato e altre obbligazioni. Invariata al 19,3% la percentuale investita nell’economia italiana (titoli di Stato, titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili), pari a 43,9 miliardi di euro. La parte che riguarda gli impieghi nelle imprese è pari a 3,4 miliardi di bond e 2,4 miliardi di azioni, in crescita dai valori 2024 rispettivamente di 3 e 2 miliardi. Gli investimenti domestici detenuti attraverso quote di OICVM, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, si attestano a 2,3 miliardi di euro.
Infine le prestazioni, nel 2025 pari a 5,5 miliardi in capitale e 347 milioni in rendita. I riscatti sono stati pari a 2,1 miliardi di euro e le anticipazioni a 2,8 miliardi. Nell’anno sono stati pagati circa 2,8 miliardi di rendite integrative temporanee anticipate (RITA), per lo più dai fondi pensione preesistenti. Sul fronte delle regole, dal 2026 cambia la destinazione del TFR dei neoassunti tra fondi pensione e Fondo Tesoreria INPS.
Nelle comunicazioni alle Camere dell’11 giugno, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, Giorgia Meloni ha legato energia e competitività in un unico fronte per imprese e PMI. Oltre alla deroga al Patto sull’energia già ottenuta, la premier chiede alla UE una revisione dell’ETS, strumenti più incisivi per in tema di pratiche commerciali e maggiori tutele per le piccole e medie imprese nel prossimo bilancio europeo.
In sintesi
Il governo chiede una revisione urgente del sistema ETS, a partire dai benchmark, e segnala i rischi della revisione organica attesa per luglio, che potrebbe introdurre meccanismi capaci di aggravare anziché ridurre i prezzi dell’energia elettrica. La premier ha legato la richiesta alla competitività delle imprese energivore, rivendicando insieme il massimo storico delle rinnovabili e i 23 miliardi di aiuti di Stato approvati dalla Commissione per nuova capacità verde. La flessibilità di bilancio sull’energia, già ottenuta, vale quasi 14 miliardi in tre anni ma è riservata agli investimenti, esclusi i sussidi e il taglio delle accise.
Sul versante industriale l’Italia chiede strumenti di difesa commerciale più rapidi ed efficaci contro le pratiche sleali e sostiene il nuovo sistema europeo di controllo degli investimenti esteri, con la decisione finale lasciata agli Stati membri. La premier ha richiamato la dipendenza dalle materie prime critiche, dalle terre rare e dai fertilizzanti, indicando la diversificazione delle forniture e i partenariati del Piano Mattei come leve di sicurezza economica.
Sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, l’Italia rivendica le maggiori tutele ottenute per le PMI nel Fondo per la Competitività e difende PAC, Pesca e Coesione dai tagli a favore delle nuove priorità . Il governo si oppone alle condizionalità che rischiano di bloccare la spesa dei fondi, dal principio «Do no significant harm», che escluderebbe interi investimenti, fino al legame con lo Stato di diritto. Sul fronte difesa, l’Italia si presenterà con una spesa al 2,8% del PIL.
In Italia la maggior parte delle malattie professionali riconosciute è un disturbo muscolo-scheletrico: tendiniti, ernie del disco, lombalgie, sindrome del tunnel carpale. Secondo l’INAIL è di questo tipo oltre il 60% delle denunce presentate ogni anno, una quota in crescita. Lo confermano i dati più recenti: nel primo trimestre 2026 le denunce di malattia professionale sono salite del 16,7% sull’anno prima, con le osteo-muscolari in testa.
In sintesi:
I disturbi muscolo-scheletrici da lavoro sono patologie di muscoli, tendini, articolazioni, ossa e nervi periferici causate o aggravate dall’attività lavorativa attraverso il sovraccarico biomeccanico. Le forme più frequenti sono l’ernia del disco lombare, le tendiniti di spalla e gomito, la sindrome del tunnel carpale. All’origine ci sono movimenti ripetuti, applicazione di forza, posture incongrue mantenute a lungo, vibrazioni e tempi di recupero insufficienti. Sono patologie multifattoriali, perché al rischio lavorativo si sommano fattori individuali come età e condizioni pregresse.
Per il riconoscimento come malattia professionale il lavoratore documenta all’INAIL il nesso con le mansioni svolte e i rischi a cui è stato esposto.
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo sono da anni le malattie professionali più denunciate in Italia, davanti a quelle del sistema nervoso e dell’orecchio. La loro crescita ha più cause che convivono: una maggiore consapevolezza dei lavoratori, il ruolo più attivo dei medici certificatori, l’ampliamento delle tabelle delle patologie riconosciute e nuovi fattori di rischio come la sedentarietà e le posture fisse prolungate, che portano il problema anche sul lavoro d’ufficio.
L’invecchiamento della forza lavoro accentua il fenomeno. Con l’età crescono la vulnerabilità dei tessuti e i tempi di recupero, mentre la vita lavorativa si allunga e l’esposizione cumulata diventa più lunga, facendo emergere le patologie in fasce di età sempre più ampie.
Il rischio è trasversale e riguarda anche mansioni considerate leggere. I lavoratori più esposti ai disturbi muscolo-scheletrici sono:
Su queste patologie la prevenzione in azienda ha leve concrete. Il datore di lavoro valuta il rischio da sovraccarico biomeccanico nel documento di valutazione dei rischi, con i metodi previsti per la movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi, e adotta le misure conseguenti:
Questi interventi riducono assenze, inabilità e contenzioso, incidono sulla continuità operativa e possono abbassare il premio assicurativo INAIL per le aziende che migliorano le condizioni di lavoro, attraverso l’oscillazione del tasso medio di tariffa.
I beneficiari dei primi tre bandi del Parco Agrisolare hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per comunicare al GSE la conclusione dei lavori e mantenere il diritto al contributo in conto capitale. Il Gestore dei Servizi Energetici ha definito le due modalità per trasmettere le evidenze di fine lavori, in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0238190 del 19 maggio 2026.
Il decreto recepisce le indicazioni della Commissione europea contenute nella Decisione di esecuzione COM(2025) 15106 del 27 novembre 2025 e punta a centrare il target PNRR M2C1-9, ossia il rilascio di certificati di installazione per almeno 1.550 MW di capacità fotovoltaica. L’adempimento interessa chi ha ottenuto il contributo con i bandi 2022, 2023 e 2024, non chi ha presentato domanda sul nuovo bando Facility.
In sintesi
L’adempimento riguarda i soggetti già ammessi al contributo nei tre bandi del Parco Agrisolare del 2022, 2023 e 2024, chiamati a dimostrare la conclusione degli interventi finanziati. Sono le imprese agricole, le aziende agroindustriali e le cooperative che hanno ricevuto il provvedimento di concessione e stanno chiudendo i cantieri per gli impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati. Sono esclusi i partecipanti al bando Facility aperto a marzo, i cui lavori non sono ancora in fase di rendicontazione.
Il GSE ha previsto due strade alternative per trasmettere le evidenze di conclusione dei progetti, descritte dal nuovo paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo. La prima è la procedura ordinaria sul Portale GSE, la seconda è l’invio via PEC riservato a chi ha terminato i lavori senza riuscire a chiudere l’iter ordinario entro la scadenza.
| Modalità | A chi si rivolge | Cosa fare | Termine |
|---|---|---|---|
| Opzione A – procedura ordinaria | beneficiari con intervento ultimato e fine lavori già registrata su GAUDÌ | completare sul Portale GSE la richiesta di erogazione del contributo concesso | 30 giugno 2026 |
| Opzione B – via PEC | chi ha concluso i lavori entro il 30 giugno senza chiudere in tempo l’iter ordinario | inviare le dichiarazioni e la documentazione del paragrafo 8.2.1 all’indirizzo finelavori.agrisolare@pec.gse.it | comunicazione entro il 30 giugno 2026, erogazione entro il 31 ottobre 2026 |
Per l’opzione via PEC, nell’oggetto del messaggio vanno riportati il codice richiesta e la dicitura “Comunicazione di fine lavori dell’intervento/impianto”. La trasmissione certifica il completamento degli interventi anche quando la procedura informatica ordinaria non riesce a chiudersi entro il termine.
Per attestare la conclusione dell’intervento il beneficiario allega un corredo che fotografa lo stato finale dell’impianto. La documentazione richiesta comprende:
La completezza del corredo incide sull’esito: una documentazione lacunosa espone alla richiesta di integrazioni da parte del GSE e, nei casi più seri, all’avvio del procedimento di revoca.
La rendicontazione vale anche senza connessione alla rete attivata: è sufficiente il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere strettamente necessarie alla connessione fisica, con la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÃŒ di Terna. Lo ha chiarito il Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025, richiamato dal provvedimento di maggio. La precisazione tutela le aziende che hanno ultimato l’impianto e attendono ancora l’allaccio del distributore, un’attesa che spesso dipende da fattori esterni al beneficiario.
Chi trasmette la comunicazione via PEC completa poi la richiesta di erogazione sul Portale GSE entro il 31 ottobre 2026, mentre la procedura ordinaria assolve i due passaggi in un’unica trasmissione. Il rispetto della scadenza del 30 giugno condiziona la permanenza nel beneficio: per i progetti privi delle evidenze di conclusione il GSE può avviare il procedimento di revoca, con dieci giorni a disposizione del beneficiario per presentare osservazioni. La misura si colloca tra le agevolazioni per l’agricoltura sostenute dal PNRR, di cui l’erogazione finale segna la chiusura del ciclo.
No. È sufficiente il completamento dei lavori e la registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÃŒ di Terna; l’attivazione della connessione non è condizione per la rendicontazione, come chiarito dal Decreto Direttoriale MASAF n. 0550028 del 15 ottobre 2025.
No. La comunicazione di fine lavori interessa i beneficiari dei bandi 2022, 2023 e 2024; il bando Facility aperto a marzo 2026 segue una propria tempistica di realizzazione e rendicontazione.
Il mancato invio delle evidenze comporta la perdita del contributo in conto capitale. Per i progetti scoperti il GSE può avviare il procedimento di revoca, riconoscendo al beneficiario dieci giorni per le osservazioni.
Younited Pay arriva in Italia e porta nei negozi fisici e negli e-commerce un pagamento rateale che copre acquisti da 200 a 60.000 euro, dilazionabili da 3 fino a 96 mesi. A proporlo è Younited, istituto di credito di origine francese già attivo sul mercato italiano, che sposta la dilazione dal classico modello breve del Buy Now Pay Later a quello del credito al consumo vero e proprio. Per chi vende, rateizzare alla cassa diventa una leva di conversione e di scontrino medio; per chi mette a disposizione la dilazione, dal 20 novembre 2026 valgono le nuove regole europee sul credito ai consumatori.
In sintesi, i punti chiave da tenere a mente per consumatori e merchant:
Younited Pay è la soluzione di pagamento rateale con cui Younited consente a negozi fisici ed e-commerce di offrire piani da 200 a 60.000 euro, rimborsabili da 3 a 96 mesi e con risposta in tempo reale grazie a un algoritmo proprietario. Il servizio nasce in Francia, dove è adottato da marchi come Vorwerk, Verisure e Smeg, e in Italia si rivolge soprattutto ai settori con ticket medio alto, tra cui elettronica, arredamento e home living, mobilità , travel e servizi.
L’attivazione avviene senza costi iniziali e l’integrazione è disponibile per le principali piattaforme e-commerce e CMS — Shopify, Magento, PrestaShop e WooCommerce — oltre che nei punti vendita fisici, per un’esperienza coerente tra canale online e offline. Per Stefano Piscitelli, CEO Italy di Younited, il pagamento è ormai «uno dei momenti chiave dell’esperienza cliente», più che la semplice chiusura dell’acquisto.
Il pagamento a rate è diventato un’abitudine di acquisto di massa: secondo un’indagine paneuropea commissionata da Younited, il 78% degli italiani vi ha fatto ricorso negli ultimi sei mesi e il 36% indica nella possibilità di diluire la spesa la motivazione principale. Oltre un quarto dei consumatori intervistati dichiara che pagare in un’unica soluzione metterebbe in tensione le proprie finanze. I numeri provengono da una ricerca di parte e indicano una tendenza, più che una misurazione indipendente.
Per i merchant, la dilazione aumenta la fidelizzazione: sempre secondo la rilevazione Younited, il 65% degli italiani è più propenso a tornare da un esercente che propone la dilazione, con effetti su conversioni e valore medio del carrello. Lo stesso boom ha però un risvolto di sistema. Secondo un’indagine della Banca d’Italia i nuclei familiari che ricorrono alla dilazione istantanea sono passati dal 4% del 2022 al 30% di inizio 2026, segnale di un rischio di credito legato agli acquisti a rate che cresce insieme alla diffusione dello strumento.
Il BNPL classico dilaziona importi contenuti in tre o quattro rate quasi sempre senza interessi, mentre il credito al consumo rateale come Younited Pay finanzia somme più alte su durate lunghe ed è erogato da un soggetto vigilato. La differenza incide su importi accessibili, costo per il cliente e regole applicabili, e orienta la scelta dell’esercente sul fornitore.
| BNPL | Credito al consumo rateale | |
|---|---|---|
| Durata tipica | 3-6 rate, di norma entro 6 mesi | da 3 a 96 mesi |
| Importi | in genere sotto i mille euro | da 200 a 60.000 euro |
| Interessi per il cliente | di norma assenti | previsti, con TAEG indicato |
| Soggetto erogante | piattaforma fintech | istituto di credito vigilato |
| Incasso del merchant | immediato, al netto della commissione | immediato, al netto della commissione |
| Disciplina dal 20 novembre 2026 | nella CCD2 oltre soglie e durate | pienamente nel credito al consumo |
Dal 20 novembre 2026 chi propone pagamenti dilazionati ai consumatori applica la disciplina aggiornata del credito al consumo, ossia le nuove regole sul credito al consumo introdotte dalla CCD2 (direttiva UE 2023/2225) e recepite in Italia con il D.Lgs. 212/2025, in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026. La norma porta sotto le regole del credito anche il Buy Now Pay Later e le dilazioni a tasso zero finora in larga parte escluse, estende alcune tutele ai contratti sotto i 200 euro e rafforza gli obblighi di trasparenza e di verifica del merito creditizio nei canali digitali.
Per chi vende la novità tocca anche l’organizzazione interna, perché i grandi punti vendita che offrono dilazioni rientrano in obblighi di registrazione e trasparenza presso l’OAM, con personale formato sulle nuove condizioni. Younited, in quanto istituto di credito, è già un soggetto vigilato e dichiara la conformità alle nuove regole, una posizione che la distingue dagli operatori BNPL puri.
Il Modello 770/2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio scorso in versione definitiva, incamera una novità strutturale nel quadro SX, dove entra un nuovo rigo dedicato al credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno erogato ai dipendenti la somma esente IRPEF, legata alla riforma del cuneo fiscale in busta paga. L’ultimo intervento è del 10 giugno 2026, quando l’AdE ha aggiornato le specifiche tecniche eliminando alcuni codici tributo dai quadri ST e SV. Per gli altri aspetti, dai soggetti obbligati alla struttura dei quadri fino alle modalità di invio, le regole sono quelle già note.
I punti essenziali del Modello 770/2026:
La trasmissione telematica del Modello 770/2026 deve avvenire di norma entro il 31 ottobre. Cadendo quest’anno di sabato, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo: lunedì 2 novembre 2026. Il modello si considera presentato nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate conclude la ricezione dei dati e rilascia la comunicazione di avvenuto ricevimento.
Chi non rispetta il termine ha 90 giorni di tempo per rimediare con una dichiarazione tardiva, che è valida a tutti gli effetti. Oltre quella finestra, il modello è considerato omesso e si applicano le sanzioni previste, a partire dal 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. È sempre percorribile il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Il 770 è la dichiarazione con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati sulle ritenute operate nell’anno 2025, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti maturati. Sono tenuti alla presentazione i datori di lavoro privati e pubblici, le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, i condomini, gli intermediari finanziari e immobiliari che applicano ritenute, i soggetti che gestiscono portali per le locazioni brevi quando applicano la ritenuta sui canoni. Rientrano nell’obbligo anche le Amministrazioni dello Stato, con la possibilità di trasmettere tramite il sistema della Ragioneria Generale.
Fanno eccezione i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024 che hanno optato per la procedura semplificata attiva dal 2025 e introdotta dal Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024): questi soggetti comunicano ritenute e trattenute mese per mese tramite un prospetto allegato al modello F24 telematico, e sono esonerati dall’invio annuale del 770. La scelta, tuttavia, è irrevocabile per tutto l’anno d’imposta — chi inizia con il semplificato non può tornare al modello ordinario per i mesi successivi.
Prima di inviare il 770 è necessario aver già trasmesso le Certificazioni Uniche: il termine ordinario era il 16 marzo 2026, mentre per le CU con redditi esenti o non assoggettabili a ritenuta — come quelle dei forfettari — la scadenza coincide con quella del 770 stesso.
L’unica modifica al modello riguarda il quadro SX, dedicato al riepilogo delle compensazioni. È stato inserito il nuovo rigo SX50, riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai propri dipendenti la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). Attraverso questo rigo il datore di lavoro espone il credito maturato per aver anticipato quella somma ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro, recuperandolo poi in compensazione.
I quadri ST e SV — ritenute operate e versamenti — sono stati aggiornati con una nuova codifica per le sospensioni relative ai territori dei Campi Flegrei colpiti dagli eventi sismici del 2025. Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche pubblicato il 10 giugno 2026 sono stati inoltre eliminati otto codici tributo — 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E — dalla colonna Codice tributo della seconda sezione del quadro ST, dedicata alle addizionali regionali, e dall’omologa colonna del quadro SV.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato: commercialisti, CAF, patronati. È possibile presentare una dichiarazione correttiva entro la scadenza del 2 novembre se emergono dati da rettificare prima del termine. Superata quella data, si procede con il modello 770 integrativo, senza limiti di tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Imprese e professionisti avranno più tempo per portare in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, allunga il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione, riportandolo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. È un ritorno al regime in vigore prima del 2017, quando il termine era stato dimezzato, e si accompagna a una proroga speculare dei tempi per registrare le fatture.
In sintesi:
Oggi l’articolo 19 del DPR 633/1972 fissa il momento da cui nasce il diritto alla detrazione, cioè quando l’imposta diventa esigibile, e il termine ultimo per esercitarlo, che coincide con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La fattura va registrata entro il termine di presentazione di quella stessa dichiarazione. Questa finestra è il risultato del dimezzamento introdotto dal decreto legge 50 del 2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione delle imprese per recuperare l’imposta sugli acquisti, con effetti delicati soprattutto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.
Il correttivo interviene con una modifica di sostanza. All’articolo 19 del Decreto IVA le parole che à ncorano il termine “all’anno” vengono sostituite con “al secondo anno successivo a quello”, così il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità ma si estende di due periodi d’imposta. L’intervento è speculare sul nuovo Testo Unico IVA, il D.Lgs. 10/2026 che entra in vigore il 1° gennaio 2027, in modo che la regola sia coerente nei due testi. Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.
Un caso pratico rende il vantaggio evidente. Per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con le regole attuali la detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Con la modifica del correttivo, lo stesso diritto si potrà esercitare fino alla dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Il contribuente guadagna quindi due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta, senza dover ricorrere alla dichiarazione integrativa.
Alla proroga della detrazione si affianca quella della registrazione. Il decreto modifica anche l’articolo 25 del DPR 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA, allungando in parallelo il termine entro cui le fatture vanno registrate. L’allineamento tra i due termini evita il disallineamento tra il momento in cui si può detrarre e quello entro cui si deve annotare il documento, che con le regole strette del 2017 era diventato una fonte frequente di contestazioni.
Le disposizioni sono inserite nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, che ora prosegue con il vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’esame definitivo. La doppia modifica su DPR 633/1972 e Testo Unico IVA è già delineata, mentre la decorrenza esatta e le regole di raccordo con il nuovo Testo Unico in vigore dal 2027 vanno verificate sul testo definitivo del provvedimento.