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Il 25 maggio Papa Leone XIV presenterà nell’Aula del Sinodo in Vaticano la Magnifica Humanitas, prima enciclica nella storia della Chiesa dedicata all’intelligenza artificiale e alla tutela della persona umana. Firmata il 15 maggio nel 135° anniversario della Rerum Novarum, il documento porta con sé una novità assoluta: per la prima volta un pontefice presenzia di persona alla presentazione della propria enciclica.
Il 15 maggio 1891 Papa Leone XIII pubblicò la Rerum Novarum, il documento con cui la Chiesa cattolica prese posizione sulla questione operaia, sul lavoro, sul salario e sulla proprietà privata in piena rivoluzione industriale: era la nascita della Dottrina sociale della Chiesa. Centotrentacinque anni dopo, Leone XIV ha scelto quella stessa data per firmare la sua prima enciclica, stabilendo un parallelismo esplicito tra la trasformazione industriale di fine Ottocento e la rivoluzione tecnologica in atto oggi.
Già al momento della sua elezione, nel maggio 2025, Robert Prevost aveva spiegato la scelta del nome pontificale: «Leone XIII, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione del lavoro e della dignità umana. Oggi la Chiesa risponde a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro». La Magnifica Humanitas traduce quella visione in atto magisteriale.
La Magnifica Humanitas si inserisce in una linea di encicliche sociali che hanno scandito i momenti di svolta della modernità . La Quadragesimo Anno di Pio XI (1931) riprese la Rerum Novarum nel contesto della crisi economica globale e dell’ascesa dei regimi totalitari. La Mater et Magistra di Giovanni XXIII (1961) affrontò gli squilibri tra Nord e Sud del mondo e la questione agricola. La Laborem Exercens di Giovanni Paolo II (1981) sviluppò una riflessione profonda sul rapporto tra lavoro e capitale nel mondo diviso tra blocco sovietico e capitalismo occidentale. La Centesimus Annus (1991) dello stesso Wojtyla rilesse le trasformazioni sociali dopo la caduta del Muro di Berlino, nel centesimo anniversario della Rerum Novarum.
Il tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul lavoro era già stato affrontato da Papa Francesco: nel giugno 2024, al G7 di Borgo Egnazia in Puglia — primo pontefice nella storia a partecipare a un vertice del G7 — aveva tenuto un intervento sull’etica dell’IA e sulla responsabilità dei governi nel governare la tecnologia a tutela della persona. Leone XIV raccoglie quel testimone.
La presentazione il 25 maggio alle 11.30 nell’Aula del Sinodo sarà di per sé un fatto storico. Un pontefice interverrà di persona alla presentazione della propria enciclica per la prima volta nella storia della Chiesa: Leone XIV concluderà l’evento con un saluto finale e la benedizione, rompendo una consuetudine secolare.
Il documento si inserisce nel percorso di governance dell’IA avviato dal Vaticano: il 3 maggio 2026 Leone XIV ha istituito la Commissione Interdicasteriale sull’Intelligenza Artificiale, affidata alla presidenza del cardinale Michael Czerny, con il compito di seguire in modo continuativo le trasformazioni tecnologiche attraverso i diversi dicasteri della Santa Sede.
Il panel della presentazione riflette la doppia natura del documento, magisteriale e tecnica. Parleranno il cardinale VÃctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. A fianco delle voci teologiche interverranno la professoressa Anna Rowlands, docente di Teologia politica alla Durham University, e la professoressa Leocadie Lushombo, della Jesuit School of Theology di Santa Clara University in California. La conclusione è affidata al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
Particolare rilievo ha la presenza di Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic e responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale: la scelta del Vaticano di chiamare al tavolo un esponente dell’industria tecnologica segnala l’intenzione di misurarsi con la questione tecnica della leggibilità degli algoritmi, non solo con i suoi riflessi etici. Leone XIV aveva già avvertito in gennaio dei rischi legati al «controllo oligopolistico dei sistemi algoritmici», capaci di «orientare sottilmente i comportamenti e riscrivere la storia umana».
Nel modello 730/2026, i proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali su immobili devono compilare il Quadro B per dichiarare i redditi dei fabbricati relativi al 2025. Il prospetto riguarda abitazioni principali, seconde case, pertinenze, immobili concessi in locazione, comodati, canoni soggetti a cedolare secca e, per le locazioni brevi o turistiche, anche il nuovo spazio dedicato al Codice CIN.
Il quadro B del 730/2026 deve essere compilato da chi possiede fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto, da chi ha usufrutto o altro diritto reale su un immobile, dal coniuge superstite con diritto di abitazione e dai soci di società semplici che producono redditi da fabbricati.
Il nudo proprietario, invece, non dichiara l’immobile se il reddito fondiario spetta al titolare del diritto reale. I dati indicati nel quadro B incidono sul calcolo dei redditi da fabbricati, sulle eventuali imposte sostitutive da cedolare secca 2026 e sui controlli collegati alle locazioni.
Il quadro B del 730 precompilato 2026 è articolato in tre aree. La sezione I, composta dai righi da B1 a B5, accoglie i redditi dei fabbricati e i dati principali di ciascun immobile. La sezione II, rigo B11, riguarda i dati relativi ai contratti di locazione nei casi previsti dalle istruzioni. La sezione III, rigo B12, è dedicata al Codice Identificativo Nazionale per gli immobili destinati a locazioni brevi, locazioni turistiche e strutture turistico-ricettive.
Nel modello vanno indicati, per ciascun immobile, la rendita catastale, il codice di utilizzo, i giorni e la percentuale di possesso, l’eventuale canone, il codice comune, l’opzione per la cedolare secca, i casi particolari IMU e gli altri dati richiesti.
La colonna 1 accoglie la rendita catastale dell’immobile, senza la rivalutazione del 5%, che viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale o dal sistema. Per gli immobili di interesse storico o artistico va indicata la rendita catastale ridotta del 50%.
Le colonne 3 e 4 servono a indicare giorni e percentuale di possesso. Se l’immobile è stato posseduto per tutto il 2025, i giorni sono 365. In caso di acquisto, vendita, successione o variazione della quota durante l’anno, si riportano solo i giorni e la percentuale effettivamente riferibili al contribuente.
La colonna 2 identifica l’utilizzo dell’immobile. Il codice va scelto in base alla situazione reale del fabbricato nel 2025, distinguendo abitazione principale, immobile a disposizione, locazione, comodato, pertinenza e casi particolari. I codici di utilizzo più ricorrenti sono:
Quando l’immobile è locato, nel Quadro B vanno indicati il codice canone e il canone di locazione, secondo il regime fiscale applicabile. La scelta incide sul calcolo del reddito imponibile e sull’eventuale imposta sostitutiva. La casella della cedolare secca va barrata quando il contribuente ha scelto questo regime per la locazione. Nel 2026 restano rilevanti le aliquote del 21% per i contratti a canone libero, del 10% per i contratti a canone concordato nei Comuni agevolati e le regole specifiche per le locazioni brevi, con aliquota al 21% per il primo immobile e al 26% dal secondo al quarto immobile locato con questa formula.
La sezione II del quadro B, rigo B11, accoglie i dati dei contratti di locazione nei casi previsti dalle istruzioni, in particolare per gli immobili situati in Abruzzo e dati in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.
Nel rigo B11 si indicano il rigo della sezione I a cui si riferisce l’immobile, il numero del modello, gli estremi di registrazione del contratto o il codice identificativo del contratto, l’anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU e l’eventuale indicazione dei contratti non superiori a 30 giorni.
Il rigo B12 del Quadro B è la novità da controllare per gli immobili destinati a locazioni turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive. In questa sezione va riportato il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.
Nel rigo B12 si indicano il numero del rigo della sezione I in cui sono stati riportati i dati dell’immobile locato, il numero del modello se sono stati compilati più moduli e il Codice CIN. Il dato serve a collegare l’immobile dichiarato nel 730 con la disciplina nazionale sulle locazioni brevi e turistiche.
La colonna 12 consente di gestire i casi particolari IMU. Va utilizzata, ad esempio, per fabbricati diversi dall’abitazione principale esenti dall’IMU ma soggetti a imposte sui redditi, per abitazioni principali e pertinenze su cui è dovuta l’IMU e per immobili abitativi non locati, assoggettati a IMU, situati nello stesso Comune dell’abitazione principale.
Il rapporto tra IMU e IRPEF sui fabbricati richiede attenzione, soprattutto per seconde case non locate, pertinenze, immobili nello stesso Comune dell’abitazione principale e fabbricati con esenzioni specifiche. Un codice errato può modificare il reddito imponibile o produrre controlli sulla dichiarazione.
Gli errori più frequenti riguardano la scelta del codice utilizzo, l’omessa indicazione di pertinenze, la quota di possesso non aggiornata, i giorni calcolati in modo errato in caso di acquisto o vendita, l’uso improprio della cedolare secca e la mancata indicazione del CIN quando richiesto.
Prima dell’invio del 730 è infine consigliabile verificare la coerenza tra visura catastale, contratto di locazione, modello RLI, canoni percepiti, eventuale opzione per la cedolare, dati IMU e informazioni presenti nella dichiarazione precompilata. Il controllo è ancora più utile per immobili in comproprietà , locazioni brevi, comodati familiari e fabbricati utilizzati solo per una parte dell’anno.
La reputazione online incide ormai quanto la comunicazione tradizionale, e in alcuni settori anche di più. Per una piccola o media impresa una recensione può influenzare vendite, acquisizione clienti, fiducia e competitività , sia nel B2C sia nel B2B. Anche per questo, la nuova Legge annuale PMI, che introduce per la prima volta in Italia una disciplina contro le false recensioni online, sta attirando l’attenzione del mercato digitale.
Il provvedimento nasce soprattutto con riferimento ai settori turismo e ristorazione ma la questione riguarda ormai anche retail, e-commerce, servizi finanziari, sanità privata, utility, tecnologia e servizi professionali, come osserva Matteo Hertel, CEO di Feedaty, piattaforma specializzata nelle recensioni verificate.
Lo scenario coinvolge direttamente le PMI italiane, sempre più esposte al giudizio online e alla qualità della relazione costruita con clienti e consumatori. La credibilità digitale, in molti mercati, è già una leva commerciale al pari di prezzo, servizio e notorietà del marchio.
Secondo Feedaty, la direzione scelta dal legislatore è quindi corretta ma il vero banco di prova è l’applicazione pratica delle nuove regole e le future linee guida di Antitrust e AGCOM.
«Le recensioni online rappresentano una componente sempre più centrale del rapporto di fiducia tra consumatori e aziende», osserva Hertel. «Oggi le opinioni pubblicate sul web incidono sulle decisioni d’acquisto in ambiti sempre più estesi».
Uno degli elementi più rilevanti della nuova disciplina riguarda il principio secondo cui una recensione deve provenire da chi ha realmente usufruito di un prodotto o servizio. La norma punta così a contrastare recensioni false, acquistate o incentivate attraverso sconti e vantaggi economici.
Questo contribuisce ad aumentare trasparenza e affidabilità dell’intero ecosistema digitale. Allo stesso modo, il divieto esplicito di compravendita di recensioni o di pubblicazione di contenuti incentivati da sconti aiuta a distinguere in modo più netto tra raccolta autentica del feedback e manipolazione reputazionale.
Il principio si inserisce nel solco dei modelli di recensione verificata, nei quali il giudizio pubblicato viene collegato a un’esperienza effettiva di acquisto o utilizzo del servizio.
Questo approccio rafforza la qualità del dato reputazionale e riduce le distorsioni generate da contenuti non autentici. In un mercato in cui fiducia e affidabilità entrano sempre più nei criteri di scelta, la recensione verificata diventa un elemento di concorrenza leale.
La norma prevede che una recensione sia rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione del servizio e possa essere rimossa decorsi due anni dalla pubblicazione.
Secondo Feedaty, il principio dell’attualità del contenuto è condivisibile, però può risultare rigido in diversi contesti. «Alcune recensioni mantengono nel tempo un valore informativo utile sia per i consumatori sia per il mercato», osserva Hertel, citando il caso di beni durevoli, elettrodomestici o servizi professionali, dove l’affidabilità si misura spesso su periodi più lunghi.
Per le PMI questo aspetto ha effetti diretti: molte realtà costruiscono la propria reputazione online nel tempo, attraverso continuità di servizio, qualità e affidabilità , elementi difficili da sintetizzare soltanto con recensioni recenti.
La Legge PMI attribuisce responsabilità soprattutto a esercenti e consumatori, mentre nella pratica saranno le piattaforme a valutare segnalazioni, verificare contenuti e decidere eventuali rimozioni.
«È proprio su questo fronte che le future linee guida avranno un peso centrale», evidenzia Feedaty. «Senza criteri chiari e condivisi, il rischio è quello di creare un sistema frammentato in cui ogni piattaforma finisca per interpretare autonomamente i requisiti di liceità delle recensioni».
Secondo Hertel, le regole dovranno anche distinguere tra modelli aperti, modelli verificati e sistemi ibridi, perché presentano profili di rischio diversi e richiedono criteri di controllo coerenti con il modo in cui le recensioni vengono raccolte, moderate e pubblicate.
La questione supera la moderazione dei commenti online. Le nuove regole toccano il rapporto di fiducia tra consumatori, imprese e piattaforme, con effetti diretti sulla concorrenza e sulla credibilità dei canali digitali.
Per le PMI italiane, sempre più dipendenti dalla propria reputazione online, la disciplina sulle recensioni rappresenta un primo intervento normativo. La sua efficacia dipenderà dalle linee guida attuative, dalla capacità delle piattaforme di distinguere i modelli di raccolta e dalla possibilità di applicare criteri omogenei anche oltre turismo e ristorazione.
La fase applicativa della legge apre alcune criticità . La prima riguarda l’ambito della normativa. Il Capo IV della Legge 34/2026 si concentra su recensioni relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture turistiche situate in Italia, incluse quelle ricettive, termali e le attrazioni turistiche.
Secondo Feedaty, il tema richiede una visione più ampia, perché la reputazione digitale attraversa ormai tutta l’economia.
«La centralità delle recensioni online supera la dimensione esclusiva dell’Horeca», sottolinea Hertel. «Oggi un giudizio incide sulla percezione di affidabilità di qualsiasi azienda, B2C e B2B, indipendentemente dal settore di appartenenza».
Da qui la richiesta di costruire in futuro un quadro regolatorio più omogeneo per i comparti del digitale, con criteri coerenti tra settori, piattaforme e modelli di raccolta dei giudizi.
Jody Brugola è l’attuale presidente e l’esponente di terza generazione della famiglia che ha reso universalmente nota la “vite a brugola”. Subentrato alla guida dell’azienda fondata nel 1926 dal nonno Egidio e portata al successo internazionale dal padre Gianantonio, Jody ha preso in carico responsabilità immense fin da giovane.
Sotto la sua gestione, il gruppo ha attraversato tempeste finanziarie e sfide globali, riuscendo a mantenere intatta l’identità di un marchio che oggi rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel mondo della meccanica e dell’ingegneria.
In questa intensa intervista, vengono aperti i cancelli del colossale stabilimento di Lissone per ripercorrere le tappe fondamentali della dinastia Brugola, esplorando le geniali intuizioni e i brevetti che hanno portato l’azienda sulla Luna e nelle catene di montaggio di tutto il globo. Non mancano i momenti di grande vulnerabilità : dalle crisi debitorie del 2008 alle complesse avventure imprenditoriali negli Stati Uniti, fino alle prospettive in un mercato automobilistico in drastica trasformazione.
Ecco il video integrale dell’intervista in podcast:
Tutto ha inizio nel 1926 a Lissone, quando Egidio Brugola avvia un’officina per produrre anelli e rondelle. Il punto di svolta arriva nel 1945 con il deposito del brevetto della vite a incavo esagonale, che prenderà il nome stesso della famiglia. Dopo la scomparsa di Egidio, il giovane figlio Gianantonio prende in mano la produzione, trasformandola radicalmente: punta ai grandi volumi e intravede enormi potenzialità nel mercato automobilistico. Negli anni ’80 Brugola conquista la fiducia di colossi come Volkswagen e Ford, e nel 1994 rivoluziona nuovamente il settore con la vite Polydrive, capace di garantire enormi risparmi alle case automobilistiche in fase di assemblaggio dei motori.
Il percorso di crescita subisce una violenta battuta d’arresto nel 2008. In pochi mesi il portafoglio ordini si assottiglia, il fatturato crolla da quasi 100 milioni a 64 milioni e le banche ritirano il loro supporto, spingendo l’azienda al concordato preventivo (articolo 67). È in questa fase cruciale che Jody assume pienamente le redini. Intervenendo chirurgicamente sui tagli agli sprechi e migliorando le inefficienze, riesce nell’impresa di raddoppiare il fatturato in cinque anni. Salda la maggior parte dei debiti e realizza il suo più grande sogno imprenditoriale: riacquistare tutte le quote dai fondi d’investimento e dai partner, riportando l’azienda al 100% sotto il controllo della sua famiglia.
L’ingresso negli Stati Uniti ha rappresentato una delle fasi più complesse per l’azienda. Avviata per soddisfare le pressanti richieste di clienti internazionali (come il progetto di un motore Ford da 10 milioni di dollari), l’apertura di uno stabilimento oltreoceano si è rivelata, per stessa ammissione di Jody, logorante. La grande difficoltà nel creare un team locale affidabile, l’altissimo turnover dei dipendenti e le restrizioni ai viaggi legate al lockdown hanno pesato enormemente. La tenuta della fabbrica americana è stata garantita quasi unicamente dalla dedizione e dal sacrificio della manodopera italiana in trasferta, prima della recente e complessa rinegoziazione degli asset per tornare a investire principalmente in Italia.
Nonostante la solidità ritrovata, il panorama impone nuove e ardue prove. Il settore dell’auto è in sofferenza, colpito dal calo dei volumi in Europa, dalla transizione verso l’elettrico e dall’inflazione dei costi. L’azienda ha però saputo inserire la sua componentistica speciale proprio nelle nuove piattaforme ibride ed elettriche. Jody Brugola chiude l’intervista con una lucida analisi sul fare impresa: elogia il talento creativo e l’innovazione degli italiani all’estero, ma lamenta un sistema interno che spesso tende a ostacolare e smontare chi cerca di emergere. Un invito a riscoprire una vera collaborazione per valorizzare un patrimonio industriale e umano che i moderni robot non possono ancora sostituire.
Per le imprese e i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia, fino al 31 maggio si può chiedere al GSE l’estensione della convenzione, scegliendo tra una proroga di tre o sei mesi e una riduzione temporanea della tariffa premio. La misura arriva dal Decreto Bollette 2026 e serve a ridurre nell’immediato gli oneri in bolletta legati al sostegno delle rinnovabili.
Il GSE ha aperto il portale “Estendi Convenzione CE†il 18 maggio. La procedura è accessibile dall’Area Clienti e resta disponibile fino al termine perentorio del 31 maggio 2026. La richiesta può essere presentata dal soggetto responsabile della convenzione o da un rappresentante/delegato abilitato. L’accesso avviene con SPID e l’opzione selezionata riguarda ciascuna convenzione o sezione incentivata che rientra nella misura.
La proroga riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi non collegati ai prezzi di mercato. Rientrano nella procedura gli impianti incentivati nell’ambito del I, II, III e IV Conto Energia, con convenzioni in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029. Se l’impianto è composto da più sezioni, la soglia di potenza si calcola sommando le potenze nominali delle sezioni oggetto di incentivo.
La scelta può essere esercitata per le convenzioni che al 1° maggio 2026 risultano attive, sospese o in cambio di titolarità . In caso di cambio di titolarità , la domanda può essere presentata dal cedente e viene poi acquisita dal subentrante.
Il Decreto Bollette prevede due schemi alternativi. La riduzione della tariffa si applica dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027, mentre l’estensione opera alla scadenza originaria della convenzione.
| Opzione | Riduzione tariffa | Periodo di riduzione | Estensione convenzione |
|---|---|---|---|
| schema A | tariffa all’85%, con taglio del 15%; | dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027; | 3 mesi, pari a 90 giorni. |
| schema B | tariffa al 70%, con taglio del 30%; | dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027; | 6 mesi, pari a 180 giorni. |
Nel caso di un’impresa che scelga la proroga di tre mesi, il meccanismo segue questa sequenza:
La rimodulazione non copre l’intero periodo residuo della convenzione. Il taglio tariffario vale solo per l’energia incentivata di competenza del periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.
Nel 2028 e fino alla scadenza ordinaria della convenzione, la tariffa torna quindi al valore pieno previsto dal contratto. Nel periodo di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media ponderata delle tariffe spettanti prima della decurtazione nel periodo oggetto di riduzione.
Dopo l’invio della domanda, il GSE effettua i controlli sulla posizione del soggetto responsabile e sulla convenzione indicata. In caso di esito positivo, sul portale del relativo Conto Energia viene reso disponibile l’addendum alla convenzione con l’opzione selezionata.
L’efficacia della scelta è subordinata all’esito positivo delle verifiche e all’assenza di posizioni debitorie, anche non definitive, verso il GSE. In presenza di irregolarità o inadempimenti, il Gestore può bloccare l’applicazione dell’opzione.
Chi aderisce alla proroga ottiene anche una posizione prioritaria nel successivo meccanismo di fuoriuscita anticipata dagli incentivi, previsto dallo stesso Decreto Bollette.
Il phase out riguarda impianti fotovoltaici sopra i 20 kW con premi fissi del Conto Energia e può operare dal 1° gennaio 2028, entro un contingente massimo di 10 GW. Il meccanismo prevede un corrispettivo calcolato dal GSE in base al valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi.
La fuoriuscita anticipata è collegata a interventi di rifacimento integrale degli impianti tra il 2028 e il 2030. Per accedere al beneficio, l’intervento deve aumentare la producibilità secondo le condizioni previste dalla norma e utilizzare moduli fotovoltaici con i requisiti indicati dal Decreto Bollette.
Per l’eventuale energia prodotta dalla potenza aggiuntiva, il decreto consente la partecipazione ai meccanismi di supporto previsti dal decreto legislativo 199/2021, nei limiti compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Le modalità applicative del phase out saranno definite con successivi provvedimenti attuativi.
L’adesione alla proroga è volontaria e richiede una valutazione economica sul singolo impianto. Il confronto riguarda il taglio tariffario immediato, la durata residua della convenzione, la produzione attesa e l’eventuale interesse a partecipare alla futura procedura di fuoriuscita dagli incentivi.
Per gli impianti con convenzioni in scadenza dal 2029, la finestra GSE del 31 maggio è quindi da presidiare per accedere all’estensione e mantenere la precedenza nel successivo percorso di transizione verso il mercato.
Il Decreto Fiscale ha concluso il suo iter parlamentare con approvazione definitiva della Camera. Il testo finale della legge di conversione del DL n. 38/2026 conferma le misure previste dopo il passaggio in Senato e assorbe anche quelle del Decreto Carburanti-bis. Rispetto al decreto originario, entrano nel provvedimento nuove regole su CPB, rottamazione tributi locali, carburanti, imprese agricole, Fondo 394, artigianato e Transizione 5.0.
La legge di conversione del DL n. 38/2026 trasforma il decreto originario in un provvedimento più ampio rispetto alla versione pubblicata a marzo. La Camera ha approvato il testo arrivato dal Senato senza ulteriori modifiche, dopo il voto di fiducia posto dal Governo.
Il provvedimento mantiene gli interventi già presenti nel decreto iniziale su iperammortamento, dividendi, PEX, IVA, bollo sui conti delle imprese, impatriati, premi sportivi e debiti contributivi. In sede parlamentare sono state aggiunte misure su CPB 2026-2027, rottamazione-quinquies per gli enti territoriali, credito Transizione 5.0, accise carburanti, imprese agricole, Fondo 394, imprese artigiane e controlli sui prezzi dei carburanti.
La conversione in legge del DL 38/2026 introduce una modifica rilevante per il concordato preventivo biennale 2026-2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’adesione slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2026. Considerando il calendario, la trasmissione potrà arrivare al 2 novembre.
Il testo interviene anche sulle soglie massime della proposta di reddito concordato per i soggetti ISA. Per chi ha un punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, la proposta non può eccedere di oltre il 30% il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo le regole del concordato. Per chi ha un punteggio pari o superiore a 1 e inferiore a 6, il limite sale al 35%.
Per il 2026 viene inoltre fissata al 15 maggio la data entro cui rendere disponibili i programmi informatici di supporto alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA. Nel reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing eventualmente spettante per l’iperammortamento.
L’articolo 7 del DL n. 38/2026 elimina il vincolo che limitava l’iperammortamento 2026 ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La maggiorazione torna quindi accessibile anche per investimenti in beni strumentali realizzati fuori dall’area UE-SEE, purché rientranti nelle categorie agevolate e in possesso degli altri requisiti previsti dalla disciplina.
La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Rimane invece separata la disciplina sui moduli fotovoltaici, per i quali valgono le specifiche condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026. L’intervento rimuove uno dei vincoli che avevano creato incertezza nelle scelte di investimento delle imprese industriali, soprattutto per macchinari e componenti tecnologici acquistati su filiere globali.
La correzione più rilevante riguarda le imprese rimaste senza copertura sul credito Transizione 5.0 dopo l’esaurimento delle risorse. La versione iniziale del Decreto Fiscale riconosceva un credito pari al 35% dell’importo richiesto. Con il Decreto Carburanti-bis n. 42/2026,, poi assorbito nella conversione in legge del DL n. 38/2026, la percentuale sale all’89,77%.
Il credito riguarda le imprese con istanze tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per investimenti in beni materiali e immateriali degli allegati A e B alla legge n. 232/2016 e per le spese di formazione del personale. Il limite complessivo di risorse è pari a 1.302,3 milioni di euro.
Il MIMIT ha indicato che le conferme vengono trasmesse tramite piattaforma GSE, PEC ed email. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, con finestra di fruizione entro il 31 dicembre 2026.
Il decreto ripristina, dal 1° gennaio 2026, il regime previgente su dividendi e participation exemption, eliminando il requisito dimensionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Viene quindi cancellata la soglia legata a partecipazioni almeno pari al 5% oppure con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Per le società torna l’esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi percepiti e viene ristabilita la disciplina della PEX sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. La conversione conferma anche l’intervento sulla ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società non residenti soggette a imposta sui redditi in Stati UE o SEE.
Sul fronte degli adempimenti bancari, l’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche sale da 110 a 118 euro.
Il DL Fiscale interviene sulla decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative. Le regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Sono salvati i comportamenti adottati in precedenza, senza rimborsi d’imposta né rettifiche rispetto all’imposta già liquidata.
Per i lavoratori impatriati viene esteso il divieto di cumulabilità con la flat tax dei neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 209/2023. La disciplina si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.
La decorrenza della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale passa dal 1° marzo al 1° maggio 2026. In sede parlamentare è stata introdotta l’esenzione della ritenuta per le agenzie di viaggio e turismo, limitata ai compensi percepiti per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
La conversione consente l’estensione della rottamazione-quinquies ai carichi degli enti territoriali. La scelta spetta agli enti locali, che possono prevedere l’applicazione della definizione agevolata nell’esercizio della propria autonomia impositiva, disciplinando modalità e termini.
La novità riguarda quindi tributi locali e altre entrate affidate alla riscossione, ma non opera in modo automatico su tutto il territorio nazionale. Servirà una decisione dell’ente interessato, con regolazione delle condizioni di accesso e dei carichi ammessi.
Il testo interviene anche sulla decadenza dalla definizione agevolata. Per il pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano scelto dal debitore, la perdita dei benefici si verifica solo se il ritardo supera cinque giorni.
Il testo assorbe le misure del Decreto Carburanti-bis. Viene prorogata dall’8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL già prevista dal DL n. 33/2026, insieme all’azzeramento dell’accisa sul metano per autotrazione e all’equiparazione dell’aliquota ridotta anche per biocarburante e biodiesel.
Dal 1° giugno 2026, se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti collegato a eventi straordinari o condizioni socio-economiche particolari, può trasmettere una relazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Con decreto ministeriale può essere attivato un regime speciale di controllo sulla filiera.
Per le imprese agricole è previsto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di carburante, al netto dell’IVA e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2026. Le modalità attuative sono rinviate a un decreto del Ministro dell’Agricoltura, di concerto con il MEF.
Per le imprese italiane che operano sui mercati esteri viene introdotto un incentivo collegato al Fondo 394. La misura consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo, elevato al 30% per le PMI, per imprese colpite dal rincaro dei costi energetici o dalla diminuzione di fatturato o flussi di cassa legata al conflitto nell’area del Golfo Persico. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2026.
Il decreto riduce il costo delle dilazioni sui debiti contributivi. Per il versamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, la maggiorazione del tasso di interesse passa da 6 a 2 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della BCE.
Per la Pubblica Amministrazione viene introdotta una soglia di semplificazione nei pagamenti ai professionisti. Le PA non sono tenute a verificare gli adempimenti fiscali prima dell’erogazione dei compensi a esercenti arti e professioni quando l’ammontare delle cartelle di pagamento è pari o inferiore a 5.000 euro.
Tra le altre misure rientrano la tassazione in cinque quote annue dell’avviamento negativo ai fini IRES e IRAP per i soggetti IAS/IFRS in caso di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, l’esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2028 dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositanti e la soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro per premi agli atleti dilettanti erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026.
Il testo contiene infine misure su imprese artigiane, Porto di Piombino, America’s Cup Napoli 2027, imposta provinciale di trascrizione, riscossione del servizio idrico integrato, testi unici tributari regionali, educazione finanziaria, Carta europea della disabilità e rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise.
Con ordinanza n. 5051/2026, la Cassazione ha chiarito che, quando il contratto collettivo o aziendale attribuisce giornate di ferie o permesso retribuito in sostituzione delle festività soppresse, il trattamento economico in busta paga deve seguire il regime delle ferie retribuite, con piena tutela della retribuzione ordinaria.
L’ordinanza riguarda i giorni riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla Legge 54/1977. Nel caso esaminato, la disciplina contrattuale attribuiva quattro giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungere ai periodi già riconosciuti dal contratto collettivo.
Da questa formulazione la Cassazione ricava il principio applicabile al caso: se quei giorni sono collegati al regime delle ferie o dei riposi retribuiti, la retribuzione non può essere inferiore a quella spettante durante le ferie annuali.
Il passaggio da permesso a trattamento feriale dipende dalla disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro. La verifica della spettanza va quindi effettuata in base al testo del CCNL ma anche di eventuali accordi aziendali.
Le giornate considerate sono le ex festività civili e religiose che, dopo la riforma del 1977, hanno cessato di essere festive agli effetti civili:
Il diritto dipende dal modo in cui il CCNL applicato, gli accordi aziendali o la disciplina del rapporto trattano le giornate sostitutive.
Il richiamo al regime delle ferie comporta un effetto economico: la retribuzione dei giorni collegati alle festività soppresse deve includere gli elementi ordinari che compongono il trattamento feriale. Rientrano quindi le indennità ricorrenti, le voci fisse o continuative e gli elementi che il lavoratore percepisce normalmente durante l’attività , quando la loro esclusione riduce il trattamento economico durante il riposo.
Nel solco della giurisprudenza sulle indennità e buoni pasto durante le ferie, infatti, non possono essere escluse le voci economiche che hanno un collegamento stabile con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore.
Se il contratto parla di ferie o permessi retribuiti aggiuntivi, la busta paga deve rispettare il trattamento economico corrispondente. Se invece prevede una disciplina diversa, occorre verificare se sia compatibile con i principi fissati dalla giurisprudenza sulle ferie annuali retribuite.
Accanto a ROL e permessi in busta paga, le ex festività possono comparire come ore o giornate di permesso, come residui da utilizzare oppure come somme da liquidare secondo le regole del contratto. Nel verificare la busta paga, occorre guardare almeno tre dati:
Se le giornate sostitutive non vengono fruite, la loro liquidazione segue la disciplina prevista dal contratto applicato e dagli accordi collettivi. Quando sono equiparate alle ferie o a riposi retribuiti, la somma dovuta deve rispettare lo stesso criterio di piena retribuzione.
Anche alla cessazione del rapporto, quando l’azienda liquida ferie, permessi, ROL ed ex festività residue, bisogna verificare se siano state incluse le voci retributive che entrano ordinariamente nel trattamento feriale.
Chi utilizza LinkedIn per fare networking o cercare nuovi clienti si sarà quasi sicuramente scontrato con un grande dilemma: profilo o pagina, quale scegliere? In effetti, c’è una tendenza molto diffusa che porta a confondere questi due strumenti. Entrambi sono indispensabili ma hanno regole, algoritmi e obiettivi commerciali completamente diversi. Vale la pena analizzarli e vedere come sfruttarli per aumentare clienti e fatturato.
Per dirla in modo semplice: il Profilo è chi sei, la Pagina è cosa fai.
Molti freelance o consulenti o professionisti autonomi sono portati erroneamente a pensare che, essendo soli, lavorando “in proprioâ€, non avendo un’azienda o dipendenti, la pagina non serva. Errore. Ecco tre buone ragioni per cui è bene avere una pagina.
Per una Piccola e Media Impresa, la pagina LinkedIn non è un optional: è l’equivalente digitale della targa sulla porta dell’ufficio. Anzi, di più perché i vantaggi strategici sono macroscopici:
Mentre il profilo personale rivela solo (e parzialmente) chi ha visitato il profilo, la Pagina offre una dashboard di analisi completa. Si possono monitorare i dati demografici dei follower (ruolo aziendale, settore, anzianità , area geografica), capire esattamente quale contenuto genera lead e tenere d’occhio i competitor.
La pagina è il magnete per i talenti. Attraverso la scheda “Vita aziendale” e le sezioni dedicate alle offerte di lavoro, una PMI può mostrare la propria cultura aziendale, attirando i collaboratori migliori e riducendo i costi di recruiting.
Quando la PMI pubblica un contenuto strategico sulla pagina, i dipendenti e i soci possono condividerlo, commentarlo o consigliarlo. Questo crea un effetto valanga sull’algoritmo: la fiducia del brand aziendale si moltiplica grazie alla rete relazionale dei singoli profili.
La strategia vincente per presidiare LinkedIn nel 2026 non è scegliere tra l’uno o l’altro, ma farli viaggiare in parallelo.
Il Profilo è perfetto per fare networking, commentare i post, creare o consolidare relazioni personali. La Pagina è punto di atterraggio formale, dove l’utente trova conferma della solidità dell’azienda o dello studio professionale e ha la certezza che sia proprio quella la struttura adatta a risolvere i suoi problemi.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo dell’elettricità all’ingrosso più elevato tra i 27 Paesi dell’Unione europea: 116 euro per megawattora, contro una media Ue di 85 euro/MWh. È il dato più problematico che emerge dalla scheda Italia del report “REPowerEU – 4 anni dopo”, pubblicato dalla Commissione Europea per fare il punto sull’indipendenza energetica dei 27. Un quadro in chiaroscuro, che deprime la competitività dei prezzi dell’energia per le imprese italiane ed in cui i progressi sulle rinnovabili non hanno ancora scalfito la dipendenza strutturale dal gas.
Nella prima metà del 2025, le imprese italiane hanno pagato l’elettricità 203 euro/MWh: il terzo valore più alto nella UE, ben sopra la media europea di 164 euro/MWh. Il report della Commissione spiega il perché: il gas naturale ha mantenuto il suo ruolo di tecnologia dominante nella formazione del prezzo marginale, influenzando al rialzo il costo dell’intera produzione elettrica anche nelle ore in cui le rinnovabili sono attive. L’effetto è una vulnerabilità strutturale ai picchi di prezzo nelle ore di punta della domanda.
Il costo delle bollette energetiche delle imprese nel 2026 non accenna a diminuire: le misure di compensazione attive si collocano su un piano emergenziale e non incidono sulle cause del differenziale con gli altri Paesi europei, dove mix energetici più diversificati — in particolare il nucleare in Francia e le rinnovabili in Spagna — abbassano il prezzo marginale.
Nel 2024 i combustibili fossili coprivano l’80% del fabbisogno energetico complessivo dell’Italia: 39% gas naturale, 34% petrolio. Questo dato riguarda il totale dei consumi energetici nazionali — riscaldamento, trasporti, usi industriali e produzione elettrica. Sul solo fronte dell’elettricità , nel 2025 i fossili hanno coperto il 52,3% della generazione, con il gas che continua a fungere da tecnologia di riferimento nelle ore di picco.
Sul fronte delle importazioni dalla Russia, il percorso di diversificazione delle forniture è stato uno dei risultati più evidenti degli ultimi tre anni. Dal 2022 la domanda di gas è calata del 18-20%; nel 2025 la quota di gas russo nel mix italiano è scesa sotto il 3%, rispetto al 45% del 2022. Il gas è stato sostituito principalmente con forniture dall’Algeria e dall’Azerbaigian, dal Qatar e dagli Stati Uniti tramite terminali GNL. Secondo la roadmap RePowerEU, anche le residue importazioni di petrolio russo — scese dal 27% di inizio 2022 al 2% nel 2025 — dovrebbero azzerarsi entro il 2027.

Nel 2025 le fonti rinnovabili hanno coperto il 47,7% della produzione di energia elettrica in Italia, appena sopra la media europea del 47%. La capacità totale installata ha raggiunto 78.277 MW, in crescita del 9% sul 2024. Il contributo più alto viene dal fotovoltaico (16,6% della produzione elettrica), seguito dall’idroelettrico (15,8%), dall’eolico (7,9%) e dalle biomasse (5,9%).
La quota del 47,7% riguarda esclusivamente la produzione di energia elettrica. Sul totale dei consumi energetici nazionali — includendo riscaldamento, trasporti e processi industriali — le rinnovabili coprono ancora meno del 20%, mentre l’80% del fabbisogno energetico totale dipende ancora dai combustibili fossili. Il percorso verso gli obiettivi europei al 2030 richiede un’accelerazione su tutti i vettori energetici, non solo su quello elettrico.
Tra le criticità esplicitate dalla scheda italiana del report, il livello di interconnessione elettrica è tra i più bassi nell’Unione europea: si attesta al 5,13%, distante dal target del 15% fissato per il 2030. L’interconnessione misura la capacità di importare ed esportare elettricità con i Paesi confinanti.
Una rete di interconnessione più sviluppata consentirebbe di attingere a elettricità più economica dai mercati europei nelle ore di punta, riducendo la dipendenza dalle centrali a gas come tecnologia marginale e abbassando i prezzi all’ingrosso. Raggiungere il 15% entro il 2030 richiede investimenti strutturali nelle infrastrutture di trasmissione che, nel breve periodo, non modificheranno il quadro attuale delle tariffe.
La trasformazione demografica in corso costerà all’Italia pesanti perdite di PIL se non saranno adottate contromisure strutturali: è la stima dell’indagine “Evoluzione demografica e servizi bancari” promossa dall’ABI e presentata nei giorni scorsi a Roma. Nel 2080, in assenza di interventi, il divario rispetto a uno scenario di popolazione stabile supererà il 30%. Il problema principale è la contrazione della popolazione in età lavorativa e il suo impatto sulla crescita: una sfida che l’ABI considera tra le principali urgenze strutturali per l’economia del Paese.
Secondo le previsioni Istat richiamate nell’indagine, la popolazione italiana scenderà da 59 a circa 45,8 milioni entro il 2080, una contrazione di oltre 13 milioni di persone. La quota di popolazione in età lavorativa calerà dall’attuale 67,3% al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche più accentuate nel Mezzogiorno. La quota di over 67 anni raggiungerà il 31% della popolazione entro il 2080.
L’effetto sul sistema di sostegno intergenerazionale è diretto: se oggi 100 persone in età lavorativa sostengono 49 tra giovani e anziani, nel 2050 ne dovranno sostenere quasi 72 e nel 2080 circa 75. Le simulazioni ABI indicano che, in assenza di interventi, l’effetto si profila già nel breve termine: -7% di PIL nel 2035, -18% nel 2050, oltre -30% nel 2080 rispetto a uno scenario di popolazione stabile. L’impatto, sottolinea il report, tende ad accentuarsi progressivamente nel lungo periodo.
L’ABI individua quattro leve di intervento che, se attivate congiuntamente, consentirebbero di compensare interamente la perdita di PIL attesa: occupazione giovanile, occupazione femminile, quota di laureati occupati sul totale della forza lavoro e ottimizzazione dei flussi migratori regolari. Su ciascuna di queste dimensioni l’Italia presenta un divario rispetto alla media europea che rappresenta al tempo stesso un ritardo strutturale e un margine di recupero.
Sul fronte della domanda di lavoro, il report segnala l’utilità di rafforzare i percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e di sostenere l’occupazione e l’imprenditoria giovanile con strumenti mirati. L’obiettivo non è compensare il calo demografico con misure singole, ma agire su più variabili in parallelo per riavvicinare il potenziale di crescita agli standard europei.
L’ABI intende posizionare il sistema bancario come interlocutore attivo in questa transizione. Il DG Marco Elio Rottigni ha sottolineato che le banche sono pronte a collaborare con le istituzioni per definire nuove misure a supporto dello sviluppo e della sostenibilità del Paese, affiancando famiglie e imprese nell’interpretare esigenze sempre più eterogenee sul piano finanziario e sociale.
Le proposte congiunte pubblico-privato indicate nel report riguardano quattro ambiti: credito, previdenza complementare, assicurazioni ed educazione finanziaria. Si tratta di settori in cui la contrazione della popolazione attiva e l’allungamento della vita media generano fabbisogni nuovi — di risparmio a lungo termine, di copertura dei rischi di longevità , di pianificazione patrimoniale — che il sistema finanziario può contribuire a soddisfare in modo strutturato.
Restare competitive in un mercato sempre più dinamico è l’obiettivo primario delle piccole e medie imprese, che attraverso l’innovazione e la digitalizzazione dei processi possono cogliere nuove opportunità favorendo la produttività e la crescita del business.
Integrare le tecnologie digitali in azienda è certamente il primo passo da compiere, ma la vera sfida per le PMI è raggiungere una piena integrazione dei dati che consenta di trasformare le informazioni in decisioni strategiche. Puntare sulla semplificazione dei processi aziendali, inoltre, significa automatizzare le procedure di routine favorendo agilità ed efficienza.
Affidarsi a un partner tecnologico capace di tradurre la complessità in soluzioni gestionali concrete, modulari e scalabili, come NTS Informatica, diventa indispensabile per le imprese che vogliono rinnovare, semplificare e integrare i processi aziendali potenziando la competitività .
Accompagnando le imprese attraverso la trasformazione digitale, NTS Informatica affianca le realtà attive sul territorio nazionale rispondendo in modo efficace alla richiesta di software gestionali flessibili e personalizzabili.
Software house Made in Italy attiva a Rimini dal 1989, rappresenta oggi un punto di riferimento nel mercato IT nazionale grazie a una rete di oltre 250 partner e raggiungendo più di 12.000 clienti. A caratterizzare le soluzioni NTS è lo sviluppo in-house che assicura non solo un’integrazione nativa tra i prodotti, ma anche il massimo controllo dei processi e una migliore esperienza d’uso per gli utenti.
Le soluzioni ERP di ultima generazione, così come gli altri strumenti di supporto che coprono il pre e post-vendita così come la gestione di clienti e progetti e la produzione MES, nascono dall’ascolto diretto dei clienti e dall’analisi dei processi reali delle aziende. Valore aggiunto dell’offerta, inoltre, è l’approccio consulenziale basato sull’attenzione al prodotto, sull’assistenza qualificata e sulla elevata capacità di personalizzazione.
Poter ottimizzare i processi attraverso una risorsa completa, potente e affidabile è un’esigenza condivisa dalla maggior parte delle imprese, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività . NTS Informatica va incontro a questa richiesta con il gestionale ERP Business Experience, dotato di tutte le funzionalità indispensabili per favorire una gestione integrata e digitale.
Grazie all’architettura modulare e alla vasta gamma di funzioni – dall’amministrazione e finanza al controllo di gestione, dal settore commerciale e vendite al comparto magazzino e logistica, coinvolgendo anche il customer care e la produzione -, Business Experience rappresenta un valido alleato per avere un maggiore controllo dei dati, per migliorare l’efficienza operativa e prendere decisioni informate.
Disponibile su piattaforme di proprietà o in modalità Cloud “chiavi in manoâ€, assicura semplicità d’uso e facilità di personalizzazione anche grazie a componenti API che permettono l’integrazione con software esterni.
L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ERP può rivelarsi un notevole vantaggio competitivo per le imprese, che possono potenziare la produttività e il controllo in ogni area aziendale. NTS Informatica ha reso la AI generativa parte integrante di Business Experience, mettendo a disposizione l’assistente virtuale Business MATE che supporta attivamente gli operatori nell’uso del programma gestionale.
Business MATE garantisce sostegno contestuale e immediato per ridurre i tempi di ricerca delle informazioni e migliorare la produttività .
Altre funzionalità in fase avanzata di sviluppo, come AI-Query e AI-Doc, inoltre, sono progettate per semplificare le attività quotidiane, interrogando i dati e riconoscendo documenti in modo rapido e sicuro, ottimizzando il controllo in ogni area aziendale.
Per abilitare la digitalizzazione progressiva dei processi, è fondamentale che l’architettura tecnologica cresca con l’impresa allineandosi alle nuove esigenze: è qui che si inserisce l’intero ecosistema di soluzioni aggiuntive e servizi integrati offerto da NTS Informatica:
Sviluppate per incentivare la digitalizzazione e favorire l’innovazione velocizzando e potenziando i processi, tutte le soluzioni di NTS Informatica generano valore in termini di controllo, competitività ed efficienza per le piccole e medie imprese, che possono guardare al futuro del business con fiducia e ottimismo.
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Per imprese, professionisti, ecommerce e organizzazioni che trattano dati personali di clienti, utenti, dipendenti o fornitori, l’adeguamento al GDPR comporta una verifica periodica sulla tenuta del sistema privacy. Informative, consensi, basi giuridiche, contratti con i fornitori, misure di sicurezza, tempi di conservazione e richieste degli interessati devono essere allineati al modo in cui i dati vengono raccolti, usati, condivisi e conservati.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali richiede a titolari e responsabili del trattamento di adottare misure adeguate e di poter dimostrare le scelte compiute, secondo il principio di accountability. La verifica assume un valore ancora più alto quando l’organizzazione utilizza piattaforme digitali, servizi cloud, strumenti di marketing, sistemi di tracciamento, ecommerce o applicazioni basate su intelligenza artificiale.
Il Regolamento UE 2025/2518, in vigore dal 1° gennaio 2026 e applicabile dal 2 aprile 2027, introduce procedure aggiuntive per reclami e indagini nei casi transfrontalieri. Trasferimenti internazionali, sicurezza informatica, cookie, marketing digitale e uso dei dati personali nei sistemi AI sono quindi aree da controllare con documentazione aggiornata e responsabilità chiare.
Questa checklist in 10 step aiuta a rivedere i principali adempimenti privacy, individuare documenti superati e ridurre il rischio di trattamenti non coerenti con le regole europee sulla protezione dei dati personali.
L’obbligo di trasparenza salariale sta per divenire realtà per candidati e dipendenti italiani ma molti lavoratori arrivano alla scadenza del 7 giugno 2026 con poche informazioni sui nuovi diritti. Secondo l’HR & Payroll Pulse 2026 di SD Worx, sei dipendenti su dieci dichiarano di non conoscere la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva ma il 59% considera comunque la chiarezza sulle politiche salariali un criterio rilevante nella scelta del datore di lavoro.
Il dato più interessante della ricerca riguarda la distanza tra le nuove regole e diritti sulla trasparenza salariale per le aziende e la conoscenza effettiva dei lavoratori. In Italia, soltanto il 40% dei dipendenti afferma di conoscere la Direttiva europea sulla trasparenza retributiva e i diritti salariali collegati. La consapevolezza scende tra alcune fasce di età : tra gli under 25 si ferma al 37%, mentre tra i lavoratori tra 50 e 54 anni arriva al 34%. Il dato mostra una fragilità informativa trasversale, che riguarda sia chi entra ora nel mercato del lavoro sia chi ha un rapporto stabile e una lunga esperienza aziendale.
La scarsa conoscenza della normativa si intreccia con una percezione retributiva già debole. Secondo il report, soltanto il 37% dei lavoratori italiani considera la propria retribuzione proporzionata alle mansioni svolte; il 34% la giudica inadeguata e quasi un dipendente su tre assume una posizione neutra.
Il confronto interno migliora solo in parte il quadro: il 44% parla di equità retributiva tra colleghi con ruoli simili, ma il dato scende al 40% tra le donne e al 35,5% nella fascia 45-49 anni. La media europea è più alta, al 52%.
La Direttiva UE 2023/970 e il decreto italiano di recepimento introducono nuovi diritti per candidati e lavoratori. Il testo vieta ai datori di lavoro di chiedere lo storico salariale nei colloqui e impone informazioni più chiare sulla retribuzione iniziale o sulla fascia prevista per la posizione.
Durante il rapporto di lavoro, i dipendenti potranno conoscere i criteri usati per determinare stipendi, livelli retributivi e progressioni economiche. Potranno inoltre chiedere informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con dati suddivisi per genere e nel rispetto della privacy.
Il report SD Worx segnala un divario tra quanto le aziende dichiarano e quanto i lavoratori riescono a verificare. Il 64% delle organizzazioni italiane si considera pronto alla nuova normativa, percentuale che sale al 71% tra le realtà con più di 1.000 dipendenti. La disponibilità di strumenti interni è però molto più bassa: appena il 23% delle aziende italiane mette a disposizione dashboard, sistemi informativi o processi chiari per aiutare i dipendenti a comprendere le politiche salariali. Nelle imprese sotto i 100 dipendenti, la quota scende al 6%.
La nuova disciplina non introduce un accesso libero agli stipendi nominali dei colleghi. Il diritto del lavoratore riguarda il proprio livello retributivo e le medie delle categorie comparabili, suddivise per genere, in modo da verificare eventuali differenze ingiustificate.
La Direttiva rafforza anche le tutele in caso di discriminazione: se emerge un divario retributivo di genere pari o superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, il datore di lavoro deve motivarlo e avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze dei lavoratori.
Il nuovo regime incide anche sui candidati. Prima dell’assunzione, la retribuzione iniziale o la fascia prevista dovrà essere comunicata in modo da consentire una trattativa informata. Il datore di lavoro non potrà chiedere quanto il candidato guadagna o ha guadagnato nei rapporti precedenti.
Per chi cerca lavoro, la trasparenza salariale diventa quindi uno strumento di confronto tra offerte e aziende. Per chi è già dipendente, il diritto all’informazione consente di capire meglio criteri retributivi, progressioni e differenze interne, senza violare la riservatezza dei colleghi.
Per i lavoratori la chiarezza sulle retribuzioni è già un criterio di attrattività . Il 59% dei dipendenti italiani considera la trasparenza salariale molto rilevante nella scelta del futuro datore di lavoro.
La percentuale sale al 62% tra le donne, al 64% tra i dipendenti delle microimprese con meno di dieci addetti e al 60% tra chi lavora in aziende da 10 a 49 dipendenti. La trasparenza retributiva diventa quindi un segnale di fiducia anche per le realtà più piccole, dove policy, fasce salariali e criteri di progressione sono spesso meno formalizzati.
Dal 1° luglio 2026 le importazioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro perderanno la franchigia doganale e saranno soggette a un nuovo dazio di 3 euro per articolo. Un pesante fardello per chi è fa shopping online acquistando prodotti a basso prezzo, tipicamente cinesi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le prime indicazioni per importatori, spedizionieri e corrieri in vista del debutto della misura, aggiornando le istruzioni su codici doganali e adempimenti dichiarativi.
La misura risponde a due pressioni convergenti. Sul piano dei flussi commerciali, le tariffe doganali imposte dagli USA con la presidenza Trump hanno dirottato parte dei volumi cinesi verso il mercato europeo. Sul piano della concorrenza, il monitoraggio UE punta a limitare piattaforme nate in Cina come Temu e Shein, i cui prodotti spesso non rispettano gli standard ambientali, sociali e di governance vigenti nell’Unione o le regole salariali comunitarie.
L’urgenza del provvedimento è confermata dai dati: nel 2024 sono entrati in Europa 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali provenienti dalla Cina.
La nuova tassazione europea, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2026/382 dell’11 febbraio, non colpisce il pacco nella sua interezza ma le singole tipologie di articoli in esso contenuti. Il dazio di 3 euro si applica infatti per ciascun codice tariffario (voce doganale) presente nella spedizione: questa distinzione è determinante per calcolare il costo reale dello shopping online su piattaforme extra-UE.
Il meccanismo si applica per categoria merceologica dichiarata, non per unità di prodotto. Tre esempi di calcolo:
La misura è transitoria e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà a regime il nuovo centro doganale digitale comunitario.
Con avviso ADM del 15 maggio, sono aggiornate anche le istruzioni per gli operatori sui codici di procedura doganale. Eliminato il codice Regime aggiuntivo C07, finora usato per attestare la franchigia sulle spedizioni di modesto valore, debutta il codice F53 per i pacchi soggetti a IVA ordinaria. Continuano invece ad applicarsi i codici F48 (regime IOSS) e F49 (regime speciale). Il nuovo dazio è classificato come diritto doganale di tipo A00 ed è pertanto soggetto a IVA.
Sono poi in arrivo anche ulteriori adeguamenti, le cui istruzioni di dettaglio saranno pubblicate dopo l’approvazione dei pertinenti atti unionali:
Dal 1° novembre 2026 diventeranno infine obbligatori i nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (“Product Identifiers”), finalizzati a rafforzare l’analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate tramite e-commerce.
L’Italia aveva approvato nella Legge di Bilancio 2026 un analogo contributo da 2 euro sulle merci extra-UE sotto i 150 euro, operativo da gennaio 2026 e configurato come contributo alle spese amministrative doganali. La misura è stata poi soppressa nel corso della conversione del Milleproroghe e con il Decreto Fiscale (DL 38/2026), per evitare la sovrapposizione con il dazio europeo.
Dal 1° luglio 2026, quindi, si applica il solo dazio UE da 3 euro per articolo, senza prelievi nazionali aggiuntivi.
Il dazio forfettario di 3 euro è una soluzione di transizione. La strategia di lungo periodo dell’Unione Europea prevede il superamento definitivo della soglia de minimis dei 150 euro. Dal 2028, con l’entrata a regime dell’hub doganale digitale europeo, ogni merce sarà soggetta alle aliquote ordinarie basate sul valore reale e sulla classificazione tariffaria specifica, uniformando il trattamento fiscale per tutte le importazioni di e-commerce indipendentemente dal valore dichiarato.
È online il nuovo Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro, realizzato con il Consiglio Nazionale Giovani e Mefop. Il sito raccoglie informazioni sui fondi pensione e normativa di settore, offrendo strumenti interattivi, materiali audio e video, glossario e FAQ. Un’ttenzione particolare è riservata alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 su TFR, deducibilità dei contributi e maggiore flessibilità nelle prestazioni.
Il nuovo portale nasce per accompagnare cittadini, lavoratori e datori di lavoro nella lettura delle regole sulla previdenza complementare. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027 e mette insieme contenuti istituzionali, materiali divulgativi e strumenti di orientamento.
Il sito è accessibile dal portale ufficiale del Ministero del Lavoro e raccoglie in un unico ambiente digitale le informazioni su fondi pensione (fiscalità e diritti degli iscritti), normativa nazionale ed europea sul trattamento di fine rapporto, adempimenti connessi e iniziative di comunicazione. Il portale è organizzato in quattro aree tematiche, per una consultazione semplice la dei contenuti sulla pensione integrativa:
Il portale arriva mentre cambiano alcune regole della previdenza complementare 2026. Tra le novità richiamate dal Ministero c’è il nuovo meccanismo di silenzio-assenso per i lavoratori neoassunti, previsto dalla Legge di Bilancio. Dal 1° luglio, il conferimento del TFR ai fondi pensione opera al sessantesimo giorno dall’assunzione se il lavoratore non manifesta una volontà contraria. Il portale dedica a questo tema un percorso informativo specifico, utile per capire tempi, scelta del fondo e conseguenze della mancata risposta.
La sezione sugli incentivi fiscali del portale aiuta a comprendere meglio il trattamento dei contributi, dei rendimenti e delle prestazioni. Un aspetto centrale in questo ambito è dato dal nuovo limite di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare. Dal periodo d’imposta 2026, i versamenti ai fondi pensione diventano deducibili fino a 5.300 euro per i fondi pensione, rispetto al precedente tetto di 5.164,57 euro.
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta anche sulla portabilità dei fondi pensione. Dal 1° luglio, gli iscritti ai fondi di categoria potranno trasferire la propria posizione verso un’altra forma pensionistica mantenendo il diritto al contributo datoriale, secondo le nuove regole introdotte dalla Manovra.
Nel portale, il tema è richiamato tra i diritti degli iscritti. La scelta del fondo non riguarda solo il rendimento atteso, ma anche costi, linea di investimento, contributo del datore di lavoro, anzianità maturata e tutele previste dalla disciplina di settore.
Tra i contenuti più utili del portale ci sono gli strumenti pensati per accompagnare il cittadino nella scelta previdenziale. La sezione dedicata ai servizi consente di navigare le informazioni in base alla tipologia di lavoratore e di accedere a percorsi personalizzati sui fondi pensione disponibili. Il sito mette a disposizione anche un quiz sull’attitudine al risparmio previdenziale, un glossario, FAQ e collegamenti a strumenti esterni già disponibili, tra cui il simulatore INPS La mia pensione futura e i materiali informativi della COVIP.
Una parte dei contenuti è dedicata anche ai datori di lavoro e agli operatori, chiamati a gestire comunicazioni, adempimenti e informazioni collegate alla scelta del fondo pensione da parte dei dipendenti. Il nuovo silenzio-assenso sul TFR rende ad esempio più stringente l’obbligo informativo dell’azienda al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro, quindi, il portale può diventare un riferimento istituzionale per orientarsi tra comunicazioni ai neoassunti, contributo datoriale, modulistica e rapporti con i fondi pensione.
Il collegamento con il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro segnala l’attenzione verso chi entra nel mercato del lavoro, chi ha percorsi professionali discontinui e chi deve costruire nel tempo una posizione previdenziale aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica.
La previdenza complementare è volontaria e si basa sull’accumulo progressivo di contributi, TFR e rendimenti. Per questo, l’accesso a informazioni chiare su costi, fiscalità , linee di investimento e prestazioni può incidere sulla scelta di aderire a un fondo e sulla continuità dei versamenti nel corso della vita lavorativa.
Il TFR nel 2026 ha subito profondi cambiamenti normativi, che interessano sia i datori di lavoro sia i dipendenti privati: la Legge di Bilancio ha infatti modificato le soglie per il versamento al Fondo Tesoreria INPS e, dal 1° luglio, interviene anche sul silenzio-assenso dei neoassunti per la destinazione alla previdenza complementare. Il calcolo della liquidazione continua invece a poggiare sull’articolo 2120 del Codice Civile, con accantonamento annuo, rivalutazione Istat, tassazione separata e regole specifiche per l’anticipo.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro subordinato e viene pagata alla cessazione, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del contratto.
La formula base prevista dall’articolo 2120 del Codice Civile parte dalla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La quota è ridotta in proporzione per le frazioni di anno e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Per determinare il TFR maturato nell’anno servono questi dati:
In termini percentuali, il TFR corrisponde a circa il 6,91% della retribuzione annua lorda. Su una RAL di 30.000 euro, la quota annua si colloca intorno a 2.070 euro, prima della rivalutazione maturata sulle somme accantonate negli anni precedenti.
Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre con un tasso composto da due elementi: l’1,5% fisso annuo e il 75% dell’aumento dell’indice FOI ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per le cessazioni in corso d’anno, la rivalutazione si calcola usando l’indice ISTAT del mese di cessazione rispetto a dicembre dell’anno precedente. Alla data dell’aggiornamento, l’ultimo indice FOI disponibile è quello di aprile 2026, pari a 102,5 su base 2025, con coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2025 pari a 2,311728%.
La retribuzione utile per il TFR, salvo diversa previsione del contratto collettivo, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere continuativo.
Nel calcolo rientrano di norma:
Sono escluse le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese, quando hanno natura meramente restitutoria e documentano costi sostenuti dal lavoratore per conto dell’azienda.
La scelta sulla destinazione del TFR riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Il lavoratore può mantenerlo secondo la disciplina dell’articolo 2120 del Codice Civile oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare.
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere revocata in seguito, conferendo il TFR maturando a un fondo pensione. La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, invece, produce effetti stabili sulle quote future secondo le regole del fondo prescelto.
Nel confronto tra TFR in azienda o fondo pensione, la differenza riguarda tre aspetti: rendimento, fiscalità e possibilità di ottenere anticipazioni prima della pensione.
Fino al 30 giugno 2026 resta applicabile il termine di sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR maturando. Dal 1° luglio 2026 entra la nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all’adesione automatica, scegliere una diversa forma pensionistica oppure mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice Civile. In assenza di scelta, l’adesione alla forma pensionistica collettiva produce effetti dalla data di assunzione.
La novità interessa anche la contribuzione contrattuale prevista dagli accordi collettivi, non solo il TFR maturando. Il datore di lavoro deve informare il dipendente sulle opzioni disponibili, sulla forma pensionistica individuata dagli accordi applicabili e sui termini entro cui esercitare la scelta.
FondInps è stato soppresso e le posizioni sono state trasferite al Fondo pensione Cometa secondo la disciplina attuativa. Per le nuove adesioni tacite senza fondo pensione collettivo di riferimento, le quote non confluiscono più a FondInps. Nel rework del pezzo questo passaggio va quindi eliminato, perché riferito a un assetto superato.
Quando il lavoratore mantiene il TFR presso il datore di lavoro, il destino delle quote dipende anche dalla dimensione aziendale. Nelle imprese soggette all’obbligo, il TFR maturando viene versato al Fondo Tesoreria INPS, pur rimanendo il datore di lavoro il soggetto che liquida le somme al dipendente alla cessazione del rapporto.
Dal 2026 sono state aggiornate le soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria, calcolate sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente:
Per il 2026 si considera quindi la media occupazionale del 2025. Le aziende che raggiungono le soglie negli anni successivi all’avvio dell’attività rientrano nell’obbligo contributivo secondo il calendario indicato dall’INPS.
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR maturato. L’importo massimo è pari al 70% del trattamento spettante alla data della richiesta. L’anticipo del TFR aziendale può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro e deve essere collegato a esigenze previste dalla legge:
Le richieste sono accolte ogni anno nei limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Contratti collettivi e patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore e criteri di priorità .
L’anticipo del TFR va distinto dal pagamento mensile del rateo in busta paga. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che il datore non può trasformare il TFR maturando in un’integrazione retributiva mensile, perché la quota deve essere accantonata o versata secondo la destinazione prevista.
Se il TFR è stato conferito alla previdenza complementare, le anticipazioni seguono le regole dei fondi pensione e si calcolano sulla posizione individuale maturata.
Le principali ipotesi sono:
La fiscalità è diversa rispetto al TFR lasciato in azienda. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con aliquota del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al minimo del 9%; le anticipazioni per prima casa e ulteriori esigenze sono tassate al 23% sulla parte imponibile.
Il TFR liquidato alla cessazione è soggetto a tassazione separata. Il datore di lavoro applica una ritenuta provvisoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in via definitiva secondo le regole del TUIR.
La rivalutazione annua del TFR accantonato è già assoggettata a imposta sostitutiva del 17%. La quota capitale viene invece tassata separatamente al momento dell’erogazione, con aliquota determinata in base al reddito di riferimento del lavoratore.
Sull’anticipo del TFR aziendale il datore applica la ritenuta secondo le regole fiscali previste per l’erogazione anticipata. Le somme anticipate vengono poi detratte dal trattamento spettante alla cessazione del rapporto.
Per l’impresa, il TFR accantonato è un costo del personale e trova contropartita nel fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. L’accantonamento va rilevato per competenza, insieme alla rivalutazione maturata sulle quote pregresse.
Quando il TFR viene destinato a un fondo pensione o al Fondo Tesoreria INPS, il datore rileva il debito verso l’ente destinatario e procede al versamento secondo le scadenze contributive. Nei casi di liquidazione al dipendente, l’azienda paga le somme dovute e recupera le quote di competenza del Fondo Tesoreria quando ricorrono i presupposti.
Per l’inquadramento contabile può essere utile il focus sul TFR nel bilancio aziendale, che distingue accantonamento, fondo, debiti verso enti e liquidazione al lavoratore.
Il lavoratore può verificare il TFR maturato nella busta paga, quando il cedolino espone le quote progressivamente accantonate, e nella Certificazione Unica, che riporta i dati utili ai fini fiscali. Chi vuole simulare l’importo lordo e netto può usare il calcolatore TFR aggiornato al 2026.
Per chi preferisce lavorare su foglio elettronico, PMI.it mette a disposizione anche il modello per il calcolo TFR con Excel, con retribuzione utile, rivalutazione Istat e stima della tassazione.
Le autocertificazioni più diffuse costano alle imprese italiane 673,9 milioni di euro ogni anno: 27,5 milioni di pratiche, 3,4 milioni di giornate lavorative bruciate in attività a basso valore aggiunto. È quanto emerge dal rapporto della Fondazione Promo PA, presentato in occasione dei trent’anni del Registro delle Imprese, promosso da Unioncamere e InfoCamere. Un dato che traccia la mappa dei costi della burocrazia per le imprese, focalizzando il carico fiscale sul tempo improduttivo imposto dagli adempimenti amministrativi.
Le dieci autocertificazioni più utilizzate dalle imprese generano complessivamente 27,5 milioni di pratiche l’anno. Richiedono in media 63 minuti di lavoro ciascuna, per un totale di 3,4 milioni di giornate-uomo dedicate ad adempimenti che, nella maggior parte dei casi, potrebbero essere evitati ricorrendo a strumenti digitali già disponibili.
Il costo complessivo stimato è di 673,9 milioni di euro annui, pari a circa 24,5 euro a pratica. Una cifra che, moltiplicata per milioni di procedure, si traduce in un prelievo silenzioso sulla produttività delle imprese.
Questi i dieci adempimenti nel mirino del report Fondazione Promo PA:
| Autocertificazione | Cosa attesta |
|---|---|
| DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) | Regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali verso INPS, INAIL e Cassa Edile |
| Certificazione antimafia (dichiarazione sostitutiva) | Assenza di interdittive antimafia e carichi pendenti |
| Certificazione dei debiti tributari e regolarità fiscale | Posizione fiscale dell’impresa e assenza di pendenze con l’Agenzia delle Entrate |
| Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese | Dati anagrafici, legali e societari dell’azienda |
| Autocertificazione dei requisiti di idoneità morale e professionale | Requisiti richiesti per gare d’appalto, licenze e autorizzazioni |
| Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di assunzione (L. 68/99) | Rispetto delle quote di riserva per l’assunzione di categorie protette |
| Dichiarazione sostitutiva per bilanci e situazioni patrimoniali | Dati contabili o fatturati non ancora depositati, richiesta per bandi di finanziamento |
| Autocertificazione dei requisiti dimensionali dell’impresa | Qualifica di PMI, microimpresa o grande impresa, necessaria per aiuti di Stato e regime de minimis |
| Autocertificazione per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali | Possesso dei requisiti per abilitazioni di settore specifiche |
| Dichiarazioni sostitutive per l’accesso a contributi pubblici e bandi | Modulistica autocertificativa per fondi regionali, nazionali ed europei, inclusi bandi PNRR e credito d’imposta |
I dati sono stati esposti da Gaetano Scognamiglio, fondatore e presidente di Promo Pa, e da Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, nel convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”.
La ricerca ha interpellato direttamente le imprese sulle criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti burocratici. Il problema più segnalato — con un punteggio di 8,3 su 10 — è l’obbligo di ripresentare la stessa dichiarazione per ogni nuova procedura con la Pubblica Amministrazione, anche quando i dati sono già presenti nelle banche dati pubbliche. Seguono la complessità degli adempimenti, la modulistica disomogenea richiesta da amministrazioni diverse per la stessa autocertificazione e il dialogo difficile con gli uffici pubblici.
Il paradosso è misurabile: le informazioni esistono già , sono già verificabili in tempo reale, ma le imprese continuano a produrre documenti per certificare ciò che la PA potrebbe acquisire direttamente alla fonte.
La soluzione esiste già . Si chiama Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): l’infrastruttura pubblica che collega le banche dati di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Camere di Commercio. Attraverso la PDND, le autocertificazioni più ripetitive potrebbero essere sostituite da controlli automatici, con dati acquisiti direttamente alla fonte in tempo reale: è il principio della decertificazione. Il limite è la scarsa conoscenza dello strumento tra le imprese: la PDND è nota soltanto al 17% degli imprenditori.
InfoCamere ha proposto anche uno strumento immediatamente accessibile: l’app impresa-italia.it, che consente l’accesso al Registro delle Imprese direttamente da smartphone. L’integrazione con la PDND permetterebbe la trasmissione automatica delle certificazioni più frequenti, eliminando la necessità di produrre documenti già presenti nel sistema pubblico. La digitalizzazione degli adempimenti per le imprese è indicata come priorità nel decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri a gennaio 2026.
DaInfoCamere ha indicato tre linee d’azione per accelerare la transizione verso la decertificazione digitale:
Il convegno è stato anche l’occasione per presentare le stime sul valore economico generato dal Registro delle Imprese nei trent’anni tra il 1996 e il 2025: tra 34 e 41 miliardi di euro, a fronte di circa 7 miliardi versati dalle imprese in diritti di segreteria. Un rapporto tra investimento e benefici che si misura in semplificazione digitale, trasparenza del mercato e sostegno alla legalità economica.
Il sistema italiano vanta diversi primati europei: il Registro è il primo in Europa per numero di imprese censite ed è tra i più avanzati nell’adozione di tecnologie digitali innovative, dall’intelligenza artificiale ai sistemi di identificazione digitale. Solo metà dei Paesi europei offre più di cinque servizi online; l’Italia è tra questi, con funzionalità come il deposito elettronico delle dichiarazioni annuali e l’utilizzo dei servizi da parte di soggetti terzi, ancora poco diffuse nel resto del continente.
Per fine 2026, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati si è posta un obiettivo PNRR misurabile: portare a 2.000 le API registrate nel catalogo pubblico e a 7.000 le richieste di fruizione autorizzate. Nel frattempo, il catalogo pubblico api.gov.it è stato rinnovato, la PDND si è aperta alle attività iscritte al Registro Imprese e gli enti pubblici hanno già iniziato a usarla per servizi che riguardano welfare, controlli, dati amministrativi e rapporti con cittadini e aziende.
La PDND è l’infrastruttura nazionale prevista dall’articolo 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale per abilitare lo scambio sicuro e standardizzato di dati tra sistemi informativi pubblici, gestori di servizi pubblici e soggetti abilitati.
Il Piano triennale per l’informatica nella PA fissa per il 2026 due obiettivi centrali: 2.000 API totali registrate nel Catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e 7.000 richieste di fruizione autorizzate. La PDND diventa così la sede tecnica in cui gli enti pubblicano i propri e-service e richiedono l’accesso a quelli resi disponibili da altre amministrazioni.
Il catalogo pubblico api.gov.it, rinnovato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e da PagoPA, consente agli enti di individuare le API disponibili, verificare chi le eroga e capire quali requisiti servono per usarle nei propri servizi digitali.
Nel catalogo PDND ogni e-service espone le informazioni necessarie alla fruizione:
Il principio once only è il lato più visibile della PDND per cittadini e imprese: la Pubblica Amministrazione acquisisce il dato già disponibile presso un altro ente e riduce le richieste ripetute di documenti, autocertificazioni e allegati.
Un esempio recente riguarda l’acquisizione dei dati ISEE tramite PDND per bonus, borse di studio e riduzioni tariffarie. Un altro caso riguarda il servizio INPS per le visite mediche di controllo su PDND, pensato per integrare le richieste dei datori di lavoro con i sistemi informativi dell’Istituto.
Dal 15 gennaio 2026 la PDND è aperta anche alle imprese iscritte al Registro Imprese, che possono operare come erogatori e fruitori di e-service secondo le Linee Guida AgID aggiornate nel giugno 2025.
Per le aziende questa estensione crea un canale regolato per lo scambio di dati con gli enti pubblici. Il tema riguarda soprattutto operatori che dialogano con la PA su servizi digitali, adempimenti, autorizzazioni, piattaforme di settore e integrazioni basate su API.
Nel marzo 2026 PagoPA ha pubblicato le API v.3 di PDND Interoperabilità , pensate per automatizzare le operazioni di lettura e scrittura sulla piattaforma con un livello di sicurezza più elevato attraverso la specifica DPoP.
Le nuove API consentono l’integrazione machine-to-machine anche per attività delicate, come il caricamento di chiavi pubbliche e l’associazione degli operatori ai client. Per le operazioni in scrittura è richiesta l’indicazione di un amministratore della piattaforma come responsabile amministrativo.
La centralità del dato pubblico ridisegna anche il ruolo degli archivi documentali. Protocollo, fascicoli e conservazione digitale mantengono una funzione di certezza giuridica, autenticità e tracciabilità degli atti, mentre la PDND abilita la circolazione controllata delle informazioni tra sistemi diversi.
Il modello più coerente è quello dell’archiving by design: accessibilità nel tempo, conservazione e collegamento tra dato e documento vanno considerati già nella progettazione dei sistemi informativi e degli applicativi verticali usati dagli enti.
Per i Comuni e per gli enti territoriali la PDND ha un valore diretto: molte informazioni utili ai servizi pubblici nascono nei sistemi locali, dalle anagrafi ai servizi sociali, dai tributi alle pratiche amministrative. La qualità degli e-service pubblicati incide quindi sulla capacità di ridurre tempi, richieste documentali e controlli manuali.
La logica federata degli scambi consente agli enti di usare dati qualificati prodotti da altre amministrazioni, con autorizzazioni tracciate e finalità definite. Questo avvicina i servizi digitali anche ai territori con minori risorse tecniche, purché le integrazioni siano progettate con standard comuni.
Un’amministrazione che aderisce alla PDND Interoperabilità sottoscrive l’accordo di adesione tramite le funzionalità della piattaforma, registra gli e-service nel catalogo e definisce attributi minimi, requisiti di accesso, documentazione tecnica e livelli di autorizzazione.
Per gli enti il lavoro si concentra su tre attività :
La PDND si collega al percorso più ampio dell’Agenda Digitale 2026 per i servizi online della PA, insieme a identità digitale, App IO, notifiche, cloud, IT Wallet e intelligenza artificiale nei servizi pubblici.
Il 2026 sarà quindi l’anno in cui la Piattaforma Digitale Nazionale Dati dovrà dimostrare la propria utilità nei servizi usati ogni giorno da cittadini, imprese e amministrazioni: meno duplicazioni, più dati qualificati e un catalogo API capace di rendere l’interoperabilità una prassi ordinaria della PA digitale.