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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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INPS
Conguaglio fiscale INPS 2026 e rettifica della Certificazione Unica
Conguaglio fiscale INPS 2026 per le pensioni e le prestazioni: come chiedere la rettifica della Certificazione Unica in caso di errori.

I contribuenti che hanno l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come sostituto d’imposta, dal 12 marzo possono accedere alla propria Certificazione Unica INPS 2026. Chi rileva un dato errato deve chiederne la rettifica prima di presentare il 730, pena una dichiarazione dei redditi sbagliata. La circolare INPS n. 40 del 3 aprile 2026 fissa procedure e canali per entrambe le operazioni.

Conguagli IRPEF nella Certificazione Unica INPS

Ogni anno l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, effettua il ricalcolo a consuntivo delle ritenute applicate nell’anno precedente sull’ammontare complessivo di tutte le prestazioni erogate: prestazioni pensionistiche, NASpI, cassa integrazione e indennità che concorrono a formare il reddito complessivo. Tali somme conguagliate sono attestate nella Certificazione Unica 2026 e confluiscono nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Rettifica Certificazione Unica INPS: quando e come richiederla

Quando il contribuente rileva errori o dati non corretti nella propria Certificazione Unica INPS, è tenuto a rivolgersi all’Istituto affinché proceda alla correzione. La rettifica può essere effettuata dalle strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026. I canali disponibili per segnalare l’errore sono:

  • il Contact Center, raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164164 da rete mobile;
  • lo sportello di prima accoglienza presso le sedi INPS territoriali, accessibile senza prenotazione;
  • la posta elettronica ordinaria all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it, allegando copia del documento di identità.

Una volta completata la rettifica, l’INPS comunica l’esito all’interessato tramite lettera postale, tramite PEC oppure attraverso i Servizi Fiscali in MyINPS, seguendo il percorso “I tuoi servizi e strumenti” → “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” → “Comunicazioni Fiscali”. La correzione può determinare anche la rideterminazione del conguaglio fiscale già applicato in capo al contribuente.

L’impatto sulla dichiarazione precompilata

La Certificazione Unica rettificata ha effetti diretti sulla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Chi si avvale del 730 precompilato è tenuto a verificarne il contenuto e ad aggiornarlo sulla base dei dati dell’ultima CU rilasciata dall’Istituto, come indicato nelle annotazioni della CU stessa. Presentare il 730 senza recepire la CU rettificata espone al rischio di una dichiarazione infedele, con possibili richieste di chiarimento o rettifica da parte del Fisco.

Il 730 precompilato 2026 sarà disponibile dal 30 aprile: chi ha segnalato un errore nella CU e attende la rettifica deve attendere che la nuova versione sia disponibile in MyINPS prima di procedere con la dichiarazione. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 10:10:10 +0000
Unione Europea
Assegno Unico ai lavoratori UE e ai figli residenti all’estero
Un emendamento approvato alla Camera elimina i requisiti di residenza in Italia per i cittadini UE ed estende la prestazione ai figli all'estero in un paese comunitario.

Assegno Unico INPS anche ai figli residenti in un altro Paese dell’Unione Europea e ai lavoratori comunitari indipendentemente dalla residenza in Italia: l’ampliamento della platea è disposto da un emendamento del Governo al decreto PNRR (DL 19/2026), già approvato in Commissione Bilancio alla Camera e atteso in Aula dopo la pausa pasquale.

La modifica elimina il requisito dei due anni di residenza nel Paese e risponde alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, che ha contestato le limitazioni dell’attuale regolamentazione come discriminatorie e contrarie alla libera circolazione dei lavoratori prevista dai trattati. Il Governo, intervenendo prima che la Corte di Giustizia UE si pronunci, punta a chiudere il contenzioso ed evitare una condanna con obbligo di rimborso degli arretrati.

Requisiti attuali AUU e rilievi dell’Unione Europea

L’Assegno Unico Universale spetta oggi per ogni figlio minorenne a carico, oppure fino a 21 anni in presenza di requisiti specifici. La prestazione è universale e non prevede soglie di reddito per l’accesso, ma il DLgs. 230/2021 fissa una serie di vincoli legati a cittadinanza e residenza. Il richiedente deve essere soggetto passivo IRPEF, residente e domiciliato in Italia, con almeno due anni di residenza nel Paese. I cittadini UE devono possedere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto un permesso di soggiorno di lungo periodo. I figli devono essere residenti in Italia.

La Commissione Europea ha ritenuto che il requisito della residenza biennale e l’esclusione dei figli residenti all’estero violino il regolamento 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta esplicitamente di subordinare l’accesso alle prestazioni familiari alla residenza nel Paese erogante.

L’attuale disciplina ha anche penalizzato chi ha figli residenti all’estero, escludendoli dalla prestazione pur essendo fiscalmente a carico.

La procedura di infrazione, avviata nel 2023 con una lettera di messa in mora e seguita da un parere motivato, ha posto l’Italia di fronte alla necessità di modificare la disciplina entro un termine definito.

Le modifiche per i lavoratori comunitari

L’emendamento, se confermato in via definitiva dal voto in Aula, elimina diverse rigidità. Per i cittadini di un Paese membro dell’UE non sarà più necessario aver maturato due anni di residenza né possedere il diritto di soggiorno permanente: basterà la cittadinanza comunitaria, l’iscrizione a una gestione previdenziale italiana e il versamento dei contributi obbligatori, sia come dipendente sia come autonomo. Un lavoratore che si trasferisce in Italia per la prima volta avrà diritto all’AUU fin dal primo mese di attività.

Se scatterà il disco verde alla revisione dei criteri di accesso, cadrà anche il vincolo della residenza del figlio nel territorio nazionale: l’assegno spetterà anche per i figli a carico che vivono in un altro Stato membro. Per i lavoratori comunitari non stabilmente residenti in Italia, l’erogazione sarà proporzionata ai mesi di effettiva presenza — residenza, domicilio o attività lavorativa — nel territorio nazionale. In base alla relazione tecnica, la platea si allargherà a circa 50.000 nuovi beneficiari, con un impatto stimato di 20 milioni di euro nel 2026 e una crescita progressiva fino a 36 milioni annui a partire dal 2035.

I nuovi beneficiari percepiranno l’AUU secondo gli importi rivalutati per il 2026, parametrati all’ISEE del nucleo familiare.

Sul piano degli arretrati, comunque, l’emendamento non prevede rimborsi per chi è rimasto escluso dalla prestazione negli anni precedenti. Secondo diversi osservatori, la scelta di anticipare legislativamente la soluzione — invece di attendere la sentenza della Corte di Giustizia — ha anche l’obiettivo di impedire che il giudice europeo imponga la restituzione retroattiva delle somme non erogate, un’eventualità che avrebbe avuto un impatto finanziario molto più elevato rispetto ai 20 milioni stanziati per il 2026.

L’emendamento si inserisce nel più ampio pacchetto di semplificazioni digitali del decreto PNRR, che ha già eliminato l’obbligo di allegare l’attestazione ISEE alle domande di prestazioni sociali.

Regole invariate per i cittadini extra-UE

L’emendamento non modifica il quadro normativo per i lavoratori provenienti da Paesi terzi. Per i cittadini extra-comunitari resta necessario un titolo di soggiorno qualificato, come il permesso di soggiorno di lungo periodo. Rimane inoltre l’obbligo di residenza del figlio in Italia. La modifica interviene dunque su un perimetro circoscritto, corrispondente esattamente all’ambito contestato dalla Commissione Europea.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:44:48 +0000
Servizi INPS
Su App INPS Mobile arrivano gli indebiti da pagare
Nuova funzione sull’App INPS Mobile per verificare somme da restituire, natura del debito e stato del recupero con SPID o CIE.

L’App INPS Mobile si arricchisce con una nuova funzione dedicata alla visualizzazione degli indebiti. La novità consente di controllare da smartphone le somme da restituire all’Istituto, verificare la natura del debito e seguire lo stato del recupero senza passare dal portale web.

Visualizzazione indebiti su app INPS Mobile

Con l’integrazione annunciata dall’INPS, il servizio “Visualizzazione indebiti†arriva anche su mobile. Chi ha ricevuto o teme di ricevere una richiesta di restituzione può così controllare la propria posizione direttamente dall’app, con un accesso più immediato rispetto al canale desktop. All’interno della funzione è possibile:

  • approfondire la propria posizione debitoria;
  • visualizzare le informazioni sulla natura dell’indebito;
  • monitorare lo stato di avanzamento del recupero;
  • consultare i dettagli della pratica e degli eventuali passaggi già registrati.

Quali somme indebite si visualizzano

Il servizio riguarda gli utenti che hanno percepito dall’INPS somme non dovute riferite a prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali. In questi casi l’Istituto può avviare il recupero delle somme erogate in eccesso, totali o parziali.

Resta invece esclusa da questa funzione la partita degli indebiti collegati al Reddito di cittadinanza, che continua a seguire un tracciato distinto.

Il piano a rate si può simulare anche online

Il valore aggiunto di “Visualizzazione indebiti†non si ferma alla consultazione. Dallo stesso servizio è infatti possibile anche simulare e attivare un piano di recupero rateale con PagoPA, variando importo e numero delle rate potenziali.

Quando il recupero avviene con rimessa in denaro, la rateizzazione può essere chiesta entro i termini indicati dall’INPS nella prima notifica. Questo rende l’app non solo un canale di controllo, ma anche uno strumento utile per decidere in tempi rapidi come regolare la propria posizione.

Accesso con SPID o CIE da Android e iOS

Per utilizzare la nuova funzione servono le credenziali SPID o CIE. L’app è disponibile sia per Android sia per iOS, e porta su smartphone un servizio che era già presente nell’ecosistema digitale INPS.

Per chi ha rapporti frequenti con l’Istituto, l’integrazione degli indebiti nell’app rafforza il ruolo di INPS Mobile come canale unico per consultare pratiche, pagamenti e richieste di restituzione senza uscire dall’ambiente mobile.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:24:13 +0000
PMI e Mercati
Rimborso dazi USA, piattaforma a breve operativa
La dogana americana costruisce il portale per rimborsare i dazi IEEPA dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. Sono 330.000 gli importatori aventi diritto.

L’amministrazione statunitense sta costruendo un portale per consentire il rimborso alle imprese dei dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. La piattaforma — denominata CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) — è già completata all’85% e dovrebbe entrare in funzione entro la fine di aprile. In gioco ci sono circa 166 miliardi di dollari versati da oltre 330.000 importatori su 53 milioni di operazioni doganali, secondo i dati depositati dalla US Customs and Border Protection (CBP) presso la Court of International Trade.

Sentenza e ordine di rimborso dazi

Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione a maggioranza 6-3 nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump, che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi unilaterali senza mandato del Congresso. La sentenza ha colpito i dazi reciproci e quelli legati alla crisi del fentanyl verso Cina, Canada e Messico, tutti introdotti nel corso del 2025 tramite ordini esecutivi.

Il 4 marzo il giudice Richard Eaton della Court of International Trade ha tradotto la pronuncia in un ordine esecutivo, imponendo alla CBP di riliquidare tutte le entry soggette a dazi IEEPA e avviare i rimborsi con relativi interessi, quantificati in circa 700 milioni di dollari al mese di ritardo. L’ordine ha portata universale: ne beneficiano tutti gli importatori cui sono stati applicati dazi IEEPA, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato ricorso individuale.

Il portale CAPE e le tempistiche di restituzione

La CBP sta sviluppando la piattaforma CAPE per gestire i rimborsi in modo centralizzato, evitando l’emissione di 53 milioni di restituzioni singole. Al 26 marzo, 26.664 importatori si erano registrati al sistema preliminare — un numero ancora contenuto rispetto ai 330.000 aventi diritto. Al lancio, previsto entro fine aprile, il portale dovrebbe coprire circa il 63% delle entry; le operazioni residue richiederanno tempi più lunghi.

Le imprese ammesse al rimborso sono quelle che risultano come importer of record, cioè i soggetti che hanno materialmente versato i dazi alla dogana statunitense. Per le aziende italiane ed europee che esportano negli USA, il diritto spetta alla controllata americana o al soggetto che ha gestito lo sdoganamento. L’iter prevede la registrazione sulla piattaforma, la verifica documentale e l’apertura di un conto dedicato per l’accredito.

I tempi di restituzione effettiva restano l’incognita più rilevante. La CBP ha dichiarato di poter rendere funzionale il sistema entro 45 giorni dall’ordine del 4 marzo, ma questa scadenza riguarda la presa in carico delle domande, non corrispondendo quindi all’erogazione materiale del rimborso. Precedenti analoghi nel contenzioso doganale statunitense suggeriscono che i tempi reali di restituzione possano essere molto più lunghi, e non si esclude che vengano stabilite delle priorità per settore merceologico o per tipologia di importazione.

I nuovi dazi via Section 122 e il contenzioso aperto

Poche ore dopo la sentenza della Corte Suprema, la Casa Bianca ha firmato una Proclamazione Presidenziale che reintroduce un dazio del 10% sulle merci prima soggette ai dazi IEEPA, facendo leva su una diversa base normativa: la Section 122 del Trade Act del 1974, che consente al Presidente di imporre tariffe temporanee per un massimo di 150 giorni senza passare dal Congresso.

La legittimità di questa mossa è già contestata. Il Liberty Justice Center — lo stesso studio legale che ha ottenuto la vittoria davanti alla Corte Suprema — ha depositato un nuovo ricorso (Burlap and Barrel, Inc. v. Trump), la cui udienza è fissata al 10 aprile 2026 presso la Court of International Trade. Secondo i ricorrenti, la Section 122 non è uno strumento idoneo a replicare i dazi già dichiarati illegittimi. L’esito di questo contenzioso definirà se il nuovo impianto tariffario reggerà o se le imprese potranno ottenere un secondo ciclo di rimborsi.

Per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, la situazione richiede un doppio binario di attenzione: da un lato, verificare con il proprio broker doganale o la controllata americana se è stata avviata la procedura di registrazione al portale CAPE; dall’altro, monitorare l’evoluzione del contenzioso sulla Section 122, che potrebbe ridefinire ancora una volta le condizioni di accesso al mercato statunitense.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:02:10 +0000
Tasse
Controllate estere, ridefinito il regime fiscale agevolato al 15%
Nuove regole per la tassazione semplificata delle CFC: imposta al 15% dell'utile netto, requisiti di accesso, adesione tramite quadro FC e decorrenza dal 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha riscritto le modalità di esercizio e revoca dell’opzione per il regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (le CFC – Controlled Foreign Companies). Le nuove regole recepiscono le modifiche introdotte all’articolo 167 del TUIR dall’articolo 4 del DL 84/2025.

L’opzione consente al soggetto controllante residente in Italia di versare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto delle controllate estere, evitando la determinazione analitica della tassazione effettiva estera.

Regime CFC al 15% dopo il provvedimento del 31 marzo 2026

Il regime opzionale è disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 209/2023 in attuazione della delega fiscale e poi modificato dal DL 84/2025.

Lo scopo delle nuove regole, che sostituiscono quelle del precedente provvedimento del 30 aprile 2024, è semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina sulle CFC, eliminando il confronto fra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale italiana.

Con il DL 84/2025, il versamento del 15% non ha più effetto sostitutivo in senso proprio: serve a riqualificare le controllate estere come soggetti residenti in giurisdizioni a regime fiscale non privilegiato. Di conseguenza, gli utili distribuiti dalle CFC durante il triennio di vigenza dell’opzione sono trattati come provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria e tassati secondo le regole degli articoli 47 e 89 del TUIR.

Requisiti per aderire alla tassazione semplificata

In base al provvedimento n. 106520 del 31 marzo 2026, l’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante solo per le controllate che soddisfano congiuntamente due condizioni:

  • realizzano proventi classificabili come passive income, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
  • redigono bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti devono essere utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Per le controllate costituite come stabili organizzazioni di soggetti esteri, il requisito della revisione si riferisce al bilancio della casa madre, comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione. Se anche una sola controllata che supera la soglia del passive income non dispone di un bilancio certificato, il regime agevolato decade o non può essere attivato per l’intero gruppo.

Adesione, durata triennale e revoca dell’opzione

L’adesione avviene compilando il quadro FC (“Redditi dei soggetti controllati non residenti”) nella dichiarazione dei redditi del soggetto controllante. L’opzione ha effetto dal periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dura tre esercizi ed è irrevocabile per l’intero triennio. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri tre anni salvo revoca espressa, da indicare nella dichiarazione relativa al quarto periodo d’imposta.

Nel corso del triennio l’opzione si estende automaticamente anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti prescritti, senza necessità di una nuova comunicazione. L’efficacia cessa anticipatamente in due ipotesi:

  • per la singola controllata, se viene meno il requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR, oppure se non è più rispettata una delle condizioni previste dal provvedimento del 28 agosto 2017;
  • per tutte le controllate contemporaneamente, se viene meno il requisito della revisione e certificazione del bilancio, rendendo impossibile il mantenimento del regime per l’intero gruppo.

Calcolo dell’utile netto e trattamento dei dividendi

L’utile contabile netto si determina a partire dal risultato ottenuto applicando i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato della controllante. In mancanza del consolidato, si utilizza il bilancio d’esercizio. Sono escluse dal calcolo le rettifiche di consolidamento, le svalutazioni degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

L’importo dovuto è pari al 15% dell’utile netto così determinato ed è versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante. In caso di controllo indiretto tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia, l’obbligo di versamento ricade su questi ultimi. L’importo è indeducibile ai fini IRES e IRAP e va versato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi; i codici tributo saranno indicati con apposita risoluzione.

Il provvedimento precisa che, durante il triennio di opzione, il controllante che non effettua il monitoraggio fiscale delle controllate — tenendo traccia di valori patrimoniali, redditi e perdite — in caso di revoca o cessazione del regime riparte da valori pari a zero, senza recuperare le perdite pregresse. Per conservare il diritto a utilizzare eccedenze di interessi, ROL o perdite residue, è necessario mantenere un monitoraggio costante anche in vigenza del regime semplificato.

Decorrenza dal 2024 e opzioni già in vigore

Le disposizioni del provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29 dicembre 2023), quindi dal 1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le opzioni già esercitate in base al provvedimento del 30 aprile 2024 (n. 213637) restano valide e irrevocabili fino alla scadenza del triennio originario.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:35:58 +0000
Quota 96
Pensione usuranti: istruzioni INPS per la domanda entro il 1° maggio
Pensione anticipata usuranti: requisiti, istruzioni INPS e scadenze per la domanda di riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti per il beneficio.

La pensione usuranti riguarda i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, come addetti alla catena di montaggio, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e lavoratori notturni. Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, la domanda di riconoscimento del diritto va presentata entro il 1° maggio 2026.

L’agevolazione resta esclusa dagli scatti 2027-2028 legati alla speranza di vita e rimane ammesso per i dipendenti e, in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali, anche per gli autonomi. Le istruzioni sono state riepilogate dall’INPS con il Messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026.

Pensione usuranti: requisiti e quote 2027

La disciplina della pensione usuranti è strutturale – da non confondersi quindi con le formule temporanee di flessibilità in uscita – è richiamata nei commi da 206 a 208 della legge 232/2016 e nel d.lgs. 67/2011. L’anticipo rispetto alla pensione ordinaria è riconosciuto ai lavoratori che rientrano nelle categorie di attività usuranti e che perfezionano i requisiti contributivi e anagrafici tramite il sistema delle quote:

  • per i lavoratori dipendenti, quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
  • per i lavoratori autonomi, quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi.

È inoltre necessario aver svolto lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Nel calcolo sono considerati anche i contributi figurativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, mentre non rilevano i periodi esclusivamente figurativi.

Lavoro usurante e notturno: requisiti 2027

Per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, l’anzianità contributiva minima resta fissata in 35 anni. Di seguito il riepilogo dei requisiti ordinari.

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 61 anni e 7 mesi Età minima di 62 anni e 7 mesi
Quota 97,6 Quota 98,6

Lavoro notturno con almeno 78 giorni annui

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni l’anno, così come per chi presta attività notturna per l’intero anno lavorativo, restano validi i requisiti ordinari previsti per i lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 61 anni e 7 mesi Età minima di 62 anni e 7 mesi
Quota 97,6 Quota 98,6

Turnisti tra 72 e 77 giorni

Per i lavoratori con turni notturni compresi tra 72 e 77 giorni annui, valgono i seguenti parametri:

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 62 anni e 7 mesi Età minima di 63 anni e 7 mesi
Quota 98,6 Quota 99,6

Turnisti tra 64 e 71 giorni

Per i lavoratori notturni a turni occupati da 64 a 71 giorni l’anno si applicano requisiti più elevati:

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 63 anni e 7 mesi Età minima di 64 anni e 7 mesi
Quota 99,6 Quota 100,6

Lavoro notturno tutto l’anno

Per chi svolge lavoro notturno per l’intero anno lavorativo, l’accesso al trattamento anticipato resta subordinato al rispetto dei requisiti generali previsti per i lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Domanda INPS: scadenza, modulo e documenti

La domanda di riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti deve essere presentata entro il 1° maggio 2026. In caso di invio oltre il termine, la decorrenza del trattamento pensionistico può essere differita. Per la presentazione va utilizzato il modulo AP45.

La documentazione minima da allegare alla domanda è indicata nella Tabella A del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011, come sostituita dal Decreto Ministeriale 20 settembre 2017. Qualora non sia ritenuta sufficiente, l’INPS può richiedere un’integrazione con altra equipollente. Devono essere fornite informazioni sul periodo di svolgimento dell’attività usurante. Le dichiarazioni del datore di lavoro non possono sostituire la documentazione effettiva.

Decorrenza e differimento pensione usuranti

L’INPS comunica l’esito della richiesta indicando l’accoglimento con decorrenza del trattamento, l’accertamento positivo con differimento oppure il rigetto in assenza dei requisiti. In caso di presentazione oltre il termine del 1° maggio 2026, il differimento della decorrenza segue questo schema:

Ritardo nella presentazione Differimento della decorrenza
fino a un mese 1 mese
oltre un mese e fino a tre mesi 2 mesi
oltre tre mesi 3 mesi

Nel Messaggio INPS n. 1188/2026 sono richiamati requisiti, procedura e documentazione necessari per ottenere il riconoscimento del beneficio in vista della pensione usuranti maturata nel 2027.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:21:27 +0000
Misure per famiglie
Bonus Mamme, attiva la domanda di riesame INPS: scadenza 30 giorni
L'INPS rilascia la funzionalità "Chiedi riesame" per le domande di Bonus mamme da 480 euro respinte o parzialmente accolte. Termine di 30 giorni per l'invio.

L’INPS ha rilasciato la funzionalità “Chiedi riesame” per le domande relative al Bonus Mamme da 480 euro, il contributo di 40 euro al mese previsto dall’articolo 6 del DL 95/2025 per le lavoratrici madri con almeno due figli. Il messaggio n. 1187 del 2 aprile 2026 apre la possibilità di contestare le istanze respinte o accolte solo in parte, correggendo errori, integrando dati e allegando nuova documentazione. L

a procedura di riesame riguarda esclusivamente il bonus 2025; per il 2026, la Legge di Bilancio ha già previsto un contributo potenziato a 60 euro mensili con regole in parte diverse.

Riesame Bonus Mamme respinto o accolto in parte

La funzionalità è accessibile per le domande che si trovano in uno dei seguenti stati:

  • respinta, con la possibilità di richiedere il riesame dell’intera domanda;
  • accolta, con erogazione in corso o conclusa, per i mesi indicati nella domanda per i quali il bonus non è stato riconosciuto.

Nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti”, è disponibile l’esito per ciascun mese con le relative motivazioni di diniego.

La funzionalità consente di correggere errori di compilazione, modificare i dati già inseriti, aggiungere rapporti di lavoro non dichiarati e allegare documentazione a supporto, limitatamente ai mesi oggetto di riesame. È possibile presentare una sola richiesta di riesame per ciascun mese in cui il bonus non è stato riconosciuto.

Istruzioni INPS e scadenze per la richiesta di riesame

La richiesta di riesame va presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale. Se tale provvedimento è stato notificato prima del 2 aprile 2026, il termine decorre dalla data di pubblicazione del messaggio INPS, ossia dal 2 aprile stesso.

Le domande e le richieste di riesame sono accessibili sul portale istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per genitori” → “Vedi tutti i servizi” → “Nuovo Bonus mamme”.

Nella pagina del servizio è disponibile anche un tutorial per la compilazione della richiesta. Per le lavoratrici che avevano presentato domanda integrativa o tardiva entro il 31 gennaio 2026, il riesame è l’unico strumento disponibile per contestare l’eventuale rigetto delle mensilità aggiuntive.

Bonus Mamme 2025, 2026 e 2027 a confronto

Il riesame si applica al Bonus mamme 2025, l’integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 95/2025. Le caratteristiche della misura sono le seguenti:

  • contributo di 40 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, fino a 480 euro complessivi;
  • destinato a lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro;
  • erogato in unica soluzione a dicembre, non tassabile e non rilevante ai fini ISEE.

Per il 2026, la Legge di Bilancio ha potenziato il contributo a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro annui, mantenendo la stessa platea di beneficiarie. Resta tuttavia attivo, in parallelo, l’esonero contributivo al 100% per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli (articolo 1, comma 180, della legge 213/2023), fino a un massimo di 3.000 euro annui: le due misure non sono cumulabili.

Dal 2027 è previsto un regime uniforme con esonero contributivo per tutte le lavoratrici con almeno due figli.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:12:37 +0000
Lavori usuranti
Modulo AP45 lavori usuranti
Modulo per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (da allegare alla domanda telematica).

Modulo per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (da allegare alla domanda telematica). Perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2027.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:10:50 +0000
Pensione Anticipata
Isopensione, nuova tutela INPS: assegni di esodo fino alla pensione
Dal 2027 l'isopensione si fa più stretta e incamera anche gli scatti anagrafici ma l'INPS prolunga gli assegni di esodo già attivi fino alla nuova decorrenza della pensione.

Dal 1° gennaio 2027 chi intende accedere all’isopensione o ad altri strumenti di incentivo all’esodo dovrà fare i conti con uno scenario più stringente su due fronti: la fine del regime transitorio che consentiva fino a sette anni di anticipo e il ritorno in vigore dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Per chi è già uscito dal lavoro con uno scivolo pensionistico, però, l’INPS ha nel frattempo aperto al prolungamento della prestazione fino alla nuova decorrenza della pensione, così da evitare mesi senza reddito.

Gli scatti dal 2027 per incentivi esodo e pensione anticipata

Dal 2027 i requisiti per la pensione anticipata tornano ad aggiornarsi in base ai dati Istat sulla speranza di vita, dopo anni di blocco. Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha ufficializzato un incremento complessivo di tre mesi per il biennio 2027-2028, spalmato in due scaglioni. Per gli anni successivi, le stime della Ragioneria generale dello Stato contenute nel Rapporto MEF n. 26/2025 indicano ulteriori aumenti prospettici, non ancora definitivi e soggetti a conferma con apposito decreto interministeriale.

Il calendario degli incrementi anagrafici

Nel 2027 scatta per certo un mese aggiuntivo, lo prevede la Manovra 2026: la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese, quella anticipata 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Nel 2028 si aggiungono altri due mesi, il numero esatto però è da confermarsi con le prossime rilevazioni Istat e relativo decreto MEF, sempre in base alle previsioni della Manovra 2026: i requisiti salgono a 67 anni e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese per la pensione anticipata degli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.

Nel biennio 2029-2030 le stime indicano un ulteriore incremento di tre mesi, anche in questo caso da confermare con decreto interministeriale. Nel biennio 2031-2032 l’aumento stimato è di altri due mesi. Nel biennio 2033-2034 è previsto un ultimo mese aggiuntivo, che porterebbe il requisito anagrafico per la vecchiaia a 67 anni e 9 mesi.

Se le previsioni venissero confermate integralmente, chi concluderà l’isopensione nel 2033 dovrebbe attendere i 67 anni e 9 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia. L’unica deroga riguarda i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti, per i quali la Manovra 2026 ha previsto la sterilizzazione degli scatti per l’intero biennio 2027-2028.

I nuovi requisiti per l’isopensione dal 2027

L’impatto sugli strumenti di uscita anticipata è duplice. Il primo cambiamento è strutturale: dal 1° gennaio 2027 cessa il regime transitorio che, introdotto dalla Legge Fornero nel 2018 e prorogato dal Milleproroghe fino al 2026, aveva esteso a sette anni il massimo di anticipo consentito dall’isopensione. Si torna alla formulazione originaria della norma, articolo 4 della legge 92/2012: anticipo massimo di quattro anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. Il secondo cambiamento è conseguente agli scatti sulla speranza di vita: poiché i requisiti pensionistici salgono, la finestra di copertura possibile si restringe ulteriormente per chi è a ridosso della soglia.

L’INPS ha già recepito entrambe le novità. Con il Messaggio 558/2026, l’Istituto ha chiarito che le nuove domande di incentivo all’esodo devono includere obbligatoriamente il calcolo prospettico degli scatti della speranza di vita fino al 2033. Le istanze che non integrano questa proiezione vengono scartate automaticamente dalla procedura Unicarpe, con comunicazione immediata sia all’azienda esodante che al lavoratore. Le istruzioni non hanno valore retroattivo sui piani già autorizzati.

Tutela INPS per gli esodati attuali

Proprio per i piani già autorizzati è poi intervenuta la circolare INPS 41 del 3 aprile 2026, che ha fornito le nuove indicazioni sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. L’Istituto ammette il prolungamento di assegni straordinari, isopensioni e indennità di espansione fino alla nuova data di pensionamento, anche oltre il periodo ordinario di durata massima dell’esodo, oggi fissato in quattro, cinque o sette anni a seconda della tipologia di prestazione. La misura serve a coprire i casi in cui l’incremento dei requisiti pensionistici, da uno a tre mesi, avrebbe lasciato il lavoratore scoperto alla fine dello scivolo.

La circolare introduce inoltre una tutela specifica per due categorie di lavoratori: chi, considerando i requisiti e le stime vigenti fino al 2025, ha cessato l’attività lavorativa entro il 31 gennaio 2026, e chi già nel 2026 è interessato dall’allungamento della finestra di decorrenza della pensione in quanto iscritto alle casse dei dipendenti pubblici CPDEL, CPS, CPI e CPUG. Va segnalata una differenza rilevante tra i due strumenti principali.

  • Per l’isopensione è prevista la certificazione preventiva INPS: i nuovi requisiti prospettici vengono quindi verificati già in fase di domanda, prima che il lavoratore lasci il lavoro.
  • Per i fondi di solidarietà bilaterali la certificazione preventiva non è prevista: i requisiti aggiornati si applicano direttamente al momento dell’erogazione, con il rischio di maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali formulate al momento della firma degli accordi.

Il rischio esodati futuri e la risposta del Governo

Il nuovo quadro espone a un rischio concreto i lavoratori con accordi di esodo già firmati che non avevano incorporato gli scatti prospettici. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Previdenza della CGIL, circa 55mila lavoratori potrebbero trovarsi scoperti per alcuni mesi nel 2027-2028: si tratta di circa 23mila in isopensione, 4mila con contratto di espansione e 28mila usciti tramite Fondi di solidarietà bilaterali, che hanno sottoscritto accordi senza che fosse previsto l’incremento dei requisiti pensionistici oggi in vigore.

Il Ministero del Lavoro ha ridimensionato la stima, indicando in circa 5.000 i lavoratori effettivamente a rischio di scopertura. Calderone ha annunciato che, previo confronto con le parti sociali, sarebbero state adottate disposizioni attuative per garantire la corresponsione della prestazione di accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici effettivi, senza lasciare i lavoratori in un vuoto di reddito. Quelle indicazioni sono ora arrivate con la circolare INPS 41/2026, che traduce in istruzioni il prolungamento della prestazione per i beneficiari già coinvolti dagli scivoli pensionistici.

Un aspetto strutturale aggrava comunque la situazione per chi è già in scivolo: le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come isopensione, contratti di espansione e altri assegni di esodo, non sono rivalutate per tutta la loro durata. Se il periodo si allunga per effetto degli scatti sulla speranza di vita, il lavoratore subisce l’erosione del potere d’acquisto su un assegno nominalmente invariato dall’ingresso nello scivolo.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:00:41 +0000
IRAP
Dipendenti all’estero, l’AdE conferma la deducibilità IRAP
È deducibile ai fini IRAP il costo del personale impiegato all’estero, se l’azienda non è supportata da una stabile organizzazione oltreconfine.

Il costo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è integralmente deducibile ai fini IRAP, a condizione che la società non disponga di una stabile organizzazione fuori dai confini nazionali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026, intervenendo su un caso che interessa molte imprese italiane con attività operative in più Paesi.

IRAP e attività all’estero senza stabile organizzazione

L’interpello è stato presentato da una società residente in Italia, attiva nel settore dei servizi IT a livello internazionale, che impiega personale assunto a tempo indeterminato e inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, ma operante in diversi Paesi europei ed extraeuropei senza il supporto di uffici o sedi stabili all’estero. La società ha chiesto se il costo di questi dipendenti fosse deducibile dalla base imponibile IRAP.

Il nodo della questione riguarda le istruzioni al modello IRAP, che riconoscono le deduzioni ex articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 solo per il personale impiegato nel territorio dello Stato. Questa limitazione, tuttavia, si riferisce esclusivamente ai soggetti che operano anche all’estero tramite una stabile organizzazione: in quel caso, l’articolo 12 del decreto IRAP impone di ripartire il valore della produzione fra Italia ed estero, e le deduzioni sul personale spettano solo in proporzione alla quota italiana.

In assenza di una stabile organizzazione all’estero, la ripartizione territoriale non si applica. L’intero valore della produzione netta — ovunque generato — resta imponibile in Italia e la base imponibile si determina con le regole ordinarie degli articoli 5 e 11 del decreto IRAP. Di conseguenza, la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato prevista dal comma 4-octies dell’articolo 11 si applica senza distinzioni legate al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Condizioni per la deducibilità del costo del lavoro

L’Agenzia delle Entrate subordina la deducibilità a due requisiti:

  • il principio di inerenza, per cui il costo del personale deve essere collegato all’attività produttiva che genera ricavi tassati in Italia;
  • l’effettiva assenza di una stabile organizzazione all’estero, verificata secondo i criteri del TUIR e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Il luogo in cui il dipendente esegue la prestazione non rileva in modo autonomo ai fini della deduzione, purché il rapporto di lavoro sia regolarmente inquadrato in Italia e il costo sia sostenuto dalla società residente nell’ambito della propria attività. Il chiarimento è particolarmente rilevante per le imprese di servizi, le società di consulenza e le realtà del settore IT che impiegano team specializzati su mercati internazionali senza costituire branch o filiali nei Paesi di destinazione.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:57:21 +0000
POS
E-commerce: abbinamento RT con acquirer Ebay
Sul sito dell’AdE, quando accedo per fare l’abbinamento RT-POS, vedo presenti il mio registratore telematico, il POS fisico che uso in negozio e i dati del POS virtuale Amazon Payment che uso per le vendite online, tuttavia non compare (e non è elencato tra gli acquirer) quello di Ebay payments, che utilizzo in modo analogo. So[...] Sul sito dell’AdE, quando accedo per fare l’abbinamento RT-POS, vedo presenti il mio registratore telematico, il POS fisico che uso in negozio e i dati del POS virtuale Amazon Payment che uso per le vendite online, tuttavia non compare (e non è elencato tra gli acquirer) quello di Ebay payments, che utilizzo in modo analogo. So[...]
Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:15:13 +0000
Unione Europea
Crisi bancarie, nuove tutele UE per correntisti e PMI
UE, nuove regole sulle crisi bancarie: resta la garanzia fino a 100mila euro e cresce la copertura in alcuni casi. Due anni per il recepimento della riforma.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo pacchetto UE sulle crisi bancarie che conferma la garanzia dei depositi fino a 100mila euro per correntista e per banca, amplia il numero di istituti coinvolti nelle regole di risoluzione e rafforza la protezione di clienti al dettaglio, PMI e piccoli enti pubblici. Il quadro resta costruito sul principio che le perdite vadano assorbite prima da azionisti e creditori, riducendo il ricorso al denaro pubblico e rendendo più ordinata la gestione dei dissesti bancari.

Le nuove disposizioni sono contenute in due direttive e un regolamento: la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi e il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le norme entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo e si applicheranno, salvo eccezioni, dopo 24 mesi.

La soglia dei 100mila euro resta il cardine

I sistemi di garanzia dei depositi, finanziati dal settore bancario, salgono al primo posto nella gerarchia dei rimborsi. Subito dopo vengono i depositanti al dettaglio e le PMI, seguiti dai piccoli enti pubblici, come comuni e autorità regionali, purché non siano investitori professionali.

Per i correntisti, il punto fermo resta comunque la tutela dei depositi fino a 100mila euro per depositante e per banca. La riforma non modifica questa soglia ma interviene sul modo in cui i rimborsi vengono trattati nelle procedure di insolvenza o di risoluzione.

Ai depositi immobiliari copertura più alta

Una delle novità più visibili riguarda alcuni depositi collegati a operazioni immobiliari, che potranno beneficiare di una protezione superiore alla soglia ordinaria. In questi casi la copertura sale da 500mila euro fino a 2,5 milioni di euro, a seconda delle circostanze previste dal nuovo testo europeo.

Rientrano in questa logica le somme transitoriamente elevate presenti sul conto, per esempio dopo una compravendita immobiliare. Il nuovo impianto riconosce che questi saldi non rappresentano sempre una giacenza stabile, ma possono derivare da un passaggio temporaneo di liquidità che richiede una tutela più ampia.

Anche le banche più piccole entrano nella risoluzione

Il pacchetto amplia l’ambito della risoluzione bancaria e del bail-in, includendo anche le banche piccole e medie quando esiste un interesse pubblico alla gestione ordinata della crisi. L’obiettivo è evitare che i dissesti degli istituti minori vengano affrontati solo con strumenti nazionali non uniformi o con soluzioni che scaricano più costi sui contribuenti.

Per accedere a fondi esterni, azionisti e creditori dovranno comunque assorbire perdite pari ad almeno l’8% del totale delle passività e dei fondi propri. Le nuove regole consentono inoltre ai sistemi di garanzia dei depositi di contribuire, in alcuni casi, al raggiungimento di questa soglia, così da agevolare il trasferimento delle attività e l’uscita ordinata della banca dal mercato.

PMI e piccoli enti salgono nella gerarchia dei rimborsi

Il nuovo ordine dei rimborsi rafforza la posizione di PMI e clienti retail rispetto al passato. Dopo i sistemi di garanzia dei depositi, sono infatti queste categorie a collocarsi nella fascia più protetta, davanti ai piccoli enti locali e regionali che non operano come investitori professionali.

Per il tessuto produttivo europeo il segnale è chiaro: la riforma prova a dare maggiore certezza sul trattamento della liquidità aziendale depositata in banca, soprattutto nei casi in cui una crisi coinvolga istituti di minori dimensioni ma con un ruolo rilevante a livello locale o territoriale.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:14:25 +0000
Titoli di stato
BOT e BTP rendono quasi il 4% per chi oggi vuole investire in titoli di Stato
BOT e BTP rendono di più nel 2026: il decennale si avvicina al 4% lordo. Opportunità e rischi per chi vuole investire nei titoli di Stato.

In poche settimane il mercato dei titoli di Stato italiani ha cambiato faccia. Il rendimento del BTP decennale, che a inizio 2026 oscillava intorno al 3,3% mentre lo spread BTP-Bund toccava i minimi dal 2008, ha subito una brusca inversione di rotta: il conflitto militare in Iran ha riportato il differenziale con i Bund tedeschi sopra quota 90 punti base e il rendimento del decennale a superare il 4% nelle giornate di massima tensione.

Conflitto in Iran detonatore sui mercati obbligazionari

Il 2 aprile 2026 lo spread BTP-Bund ha raggiunto 91 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale guadagnava 12 punti base in una sola seduta, portandosi al 3,95%. Nelle sessioni di massima tensione il differenziale ha sfiorato quota 100 punti base e il rendimento ha superato il 4,10% — livelli che non si registravano da oltre due anni. Prima dell’escalation militare, lo spread oscillava intorno ai 60-61 punti base — minimo dal 2008 — e i mercati non scontavano alcun intervento della BCE entro fine anno.

L’operazione condotta da Stati Uniti e Israele ha ribaltato quello scenario in poche settimane: l’impennata dei prezzi dell’energia — con il Brent sopra i 107 dollari al barile e il Wti oltre i 105 dollari — ha rimesso in moto i timori inflazionistici, e i titoli di Stato europei hanno incorporato in tempo reale il nuovo rischio, con vendite diffuse su tutte le scadenze. Nelle ultime sedute il rendimento ha parzialmente ceduto terreno, riportandosi intorno al 3,8%, dopo che alcune indiscrezioni su una disponibilità iraniana alla trattativa hanno allentato la pressione sui mercati.

Inflazione sopra il 2,5%, la BCE cambia scenario

Con l’inflazione dell’Eurozona salita al 2,5% a marzo 2026 — sopra il target del 2% della BCE — e le aspettative sui prezzi in rialzo per effetto dello shock energetico, i mercati hanno riscritto in tempi rapidi le proprie scommesse sulla politica monetaria. Dagli zero rialzi previsti fino a metà febbraio, le attese si sono spostate prima a due aumenti dei tassi entro dicembre 2026, poi a tre nell’arco di una settimana di tensione massima. Anche il parziale allentamento dei giorni successivi ha lasciato sul campo un mutamento strutturale: i mercati non scontano più tagli, ma strette.

Il governatore di Banca d’Italia Fabio Panetta ha aggiunto un monito istituzionale, richiamando l’attenzione sullo spread e sui rischi per le condizioni di finanziamento del Paese. Sul mercato secondario, la prospettiva di tassi più alti si è tradotta in pressione sui prezzi dei titoli già in circolazione: chi detiene BTP a lunga scadenza acquistati nei mesi scorsi registra perdite in conto capitale, in attesa che la curva dei rendimenti si stabilizzi.

Doppio impatto sull’Italia tra dazi e spread

L’Italia si trova in una posizione più vulnerabile rispetto agli altri grandi Paesi europei per due ragioni convergenti. La prima riguarda i dazi americani: la tariffa globale al 15% imposta da Donald Trump il 24 febbraio — per 150 giorni, dopo un complesso percorso giudiziario che ha coinvolto la Corte Suprema statunitense — pesa su un settore manifatturiero tra i più esposti al mercato americano del continente. La seconda riguarda lo spread: nella fase di picco il differenziale BTP-Bund si è allargato più che in Francia — dove il decennale ha raggiunto il 3,75% — e in Spagna, con il Bonos al 3,55%.

Il rendimento del decennale italiano ha sfiorato il 4,10% contro il 3,04% del Bund nello stesso periodo: un differenziale che fotografa una percezione del rischio-Paese sistematicamente più alta per l’Italia. L’agenzia di rating S&P ha rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL italiano a +0,4%, convergenza di più fattori avversi: export penalizzato, consumi ancora deboli, investimenti insufficienti a compensare la frenata della domanda estera.

Il costo del rialzo per le finanze pubbliche italiane

Il rialzo dei rendimenti ha conseguenze dirette sulla spesa per interessi dello Stato. Il MEF stima per il 2026 emissioni lorde tra 245 e 260 miliardi di euro, con emissioni nette tra 65 e 80 miliardi; a fine febbraio erano già stati collocati circa 67,5 miliardi a medio-lungo termine, pari al 20% del piano annuale. Il costo medio all’emissione, al 2,79% a fine febbraio, è destinato a salire nelle aste del secondo trimestre se la pressione sui rendimenti dovesse consolidarsi.

La vita media del debito — salita a 6,97 anni — attenua gli effetti nell’immediato, ma non li elimina sul medio termine: ogni aumento strutturale del rendimento sulle nuove emissioni si moltiplica su una massa di debito che richiede un rifinanziamento continuo. Le aste di marzo hanno già confermato che gli investitori istituzionali chiedono rendimenti più alti allo Stato italiano per acquistare il debito, segnale di un mercato che non è tornato alla fase di compressione degli spread.

Le aste di aprile e il monitoraggio del rating

Ad aprile 2026, il Tesoro prosegue con il calendario ordinario delle emissioni:

  • il 9 aprile si tiene un’asta BOT, con regolamento fissato all’11 aprile;
  • il 10 aprile è in programma un collocamento a medio-lungo termine con BTP su più scadenze;
  • il 24 aprile sono previste un’asta BTP Short Term e un’asta BTP€i indicizzati all’inflazione europea;
  • il 28 aprile torna il collocamento BOT;
  • il 29 aprile c’è l’ultima asta a medio-lungo termine del mese.

Non sono previste emissioni retail dedicate — come BTP Valore o BTP Italia — in questo mese.

In parallelo, i mercati attendono la pronuncia di Moody’s sul rating sovrano italiano, test atteso in un momento in cui lo spread, pur ritiratosi dal picco di 100 punti base, rimane su livelli quasi doppi rispetto ai minimi di inizio anno. Il verdetto dell’agenzia americana rappresenta uno dei principali catalizzatori di volatilità a breve termine sul mercato secondario italiano.

BTP tra rendimenti alti e volatilità elevata

Un BTP decennale che rende tra il 3,8% e il 3,9% lordo — con picchi oltre il 4,10% nelle sedute di massima tensione — offre un profilo cedolare più interessante rispetto ai livelli di inizio 2026. La tassazione agevolata al 12,5% sulle cedole e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro per nucleo familiare restano invariati e rappresentano vantaggi strutturali rispetto ad altri strumenti comparabili per profilo di rischio.

Per chi ha un orizzonte di lungo periodo e può tollerare la volatilità fino alla scadenza, acquistare BTP in questa fase significa fissare rendimenti lordi strutturalmente più alti di quelli disponibili nei mesi scorsi.

Il BTP Valore marzo 2026 — collocato con spread BTP-Bund a 61 punti base e tassi definitivi fissati al 2,60%-3,20%-3,80%, — incorpora oggi una perdita in conto capitale sul mercato secondario per effetto dell’ampliamento dello spread nelle settimane successive. Chi lo detiene fino alla scadenza del 10 marzo 2032 non subisce alcun impatto sul rendimento cedolare, che resta fisso; chi dovesse liquidarlo anticipatamente si troverebbe a farlo a prezzi inferiori rispetto al collocamento.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:02:24 +0000
Energia per le imprese
Gas e luce, la crisi porta il conto annuo dei vulnerabili a 2.046 euro
A un mese dal conflitto, il gas sale del 19,2% e la luce dell'8,1% per le famiglie vulnerabili. La spesa annua stimata tocca i 2.046 euro tra le due bollette.

A un mese dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, il conto della crisi energetica per le famiglie italiane più fragili ha una cifra: 2.046 euro all’anno tra gas e luce. L’ARERA ha confermato che a marzo il prezzo della materia prima gas per il Servizio di tutela della vulnerabilità è salito del 19,2% rispetto a febbraio, portandosi a 130,97 centesimi al metro cubo. Un dato che si somma al rincaro dell’8,1% sull’elettricità scattato il 1° aprile per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela.

Sui carburanti il Governo è intervenuto con il taglio delle accise sui carburanti prorogato fino al 1° maggio; sulle utenze, invece, il Decreto Bollette in conversione resta calibrato sullo scenario precedente al conflitto.

Gas a 52,12 €/MWh e luce +8,1%, la doppia stangata

La componente del prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas (CMEM) è passata da 35,21 €/MWh di febbraio a 52,12 €/MWh a marzo, spinta dal rialzo delle quotazioni all’ingrosso sul mercato italiano (PSV day ahead) — un balzo del 19,2% in un solo mese. Per l’Unione Nazionale Consumatori si tratta del quarto maggior rialzo mensile dall’inizio delle serie storiche e del terzo prezzo più alto mai registrato.

Il confronto con il periodo pre-crisi è netto: rispetto al marzo 2021, la materia prima gas risulta superiore dell’84,8%; rispetto al picco del marzo 2022, nel pieno della crisi ucraina, il divario si è ridotto a soli 4,8 punti percentuali.

Alla stangata sul gas si aggiunge il rincaro trimestrale della bolletta elettrica, anch’esso legato alla tensione sui mercati internazionali dell’energia. L’ARERA ha aggiornato il prezzo di riferimento dell’elettricità per i vulnerabili in Maggior Tutela a 30,24 centesimi di euro per kilowattora, con un aumento dell’8,1% rispetto al primo trimestre. La materia energia assorbe la quasi totalità del rincaro, mentre le altre componenti tariffarie restano sostanzialmente stabili.

Conto da 2.046 euro all’anno per famiglie vulnerabili

Per i circa 2,3 milioni di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il rincaro del 19,2% sul gas si traduce in una spesa aggiuntiva stimata in 232 euro su base annua, calcolata su un utente tipo con consumi di 1.100 metri cubi e nell’ipotesi che i prezzi restino costanti per i prossimi dodici mesi. La spesa annua per il solo gas salirebbe così a 1.441 euro, a cui si sommano i 605 euro della bolletta elettrica: il conto complessivo raggiunge i 2.046 euro.

Il rincaro del gas ha colpito quando la stagione termica era ancora in corso — si chiude il 15 aprile — e i riscaldamenti continuavano a pesare sui consumi domestici.

Assoutenti ha osservato che le tariffe sul mercato regolato sono tornate ai livelli della crisi energetica del 2022. L’Unione Nazionale Consumatori ha aggiunto che per chi si trova nel mercato libero con un contratto a prezzo variabile gli aumenti saranno in media ancora più pesanti.

Tutele di Governo prorogate solo sui carburanti

Sul fronte dei carburanti, il Governo ha agito due volte in poche settimane: prima con il decreto del 18 marzo che ha tagliato le accise di 24,4 centesimi al litro, poi con la proroga dello sconto fino al 1° maggio deliberata in Consiglio dei Ministri il 3 aprile. Un intervento rapido, finanziato con risorse nell’ordine del miliardo di euro complessivo, che ha evitato al gasolio di superare i 2,3 euro al litro.

Sulle bollette di gas e luce l’approccio è rimasto diverso. Il decreto Bollette approvato prima dello scoppio del conflitto è ancora in fase di conversione parlamentare e contiene misure tarate su uno scenario di prezzi più bassi: il bonus straordinario per l’elettricità è stato ridotto da 200 a 115 euro, una scelta che Codacons e Federconsumatori giudicano inadeguata rispetto ai livelli raggiunti dalle tariffe.

Tra le proposte avanzate dalle associazioni dei consumatori, la riduzione dell’IVA sul gas al 10% e il potenziamento dei bonus sociali per le famiglie con ISEE più basso.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 06:57:15 +0000
Misure per famiglie
Contributi colf e badanti, entro il 10 aprile la prima rata 2026
Prima rata 2026 dei contributi per colf e badanti entro il 10 aprile: pagamento digitale, tabelle INPS aggiornate e nuovi minimi.

Si avvicina la prima scadenza contributiva del 2026 per i datori di lavoro domestico: entro il 10 aprile devono essere versati i contributi INPS relativi alle ore lavorate da colf, badanti e baby-sitter tra gennaio e marzo. Il termine torna con un quadro più oneroso rispetto all’anno scorso, perché il calcolo va fatto sulle nuove tabelle INPS per i lavoratori domestici e sulle retribuzioni aggiornate di colf e badanti, mentre sul fronte dei versamenti il 2026 segna anche l’uscita quasi definitiva dei bollettini cartacei.

Prima rata 2026 e calendario dei versamenti

I contributi del lavoro domestico si versano con cadenza trimestrale, entro i primi dieci giorni del trimestre successivo. La scadenza di aprile riguarda quindi il periodo gennaio-marzo 2026 e va rispettata utilizzando gli importi aggiornati per l’anno in corso.

Rata Periodo di lavoro Scadenza
I trimestre gennaio-marzo 2026 10 aprile 2026
II trimestre aprile-giugno 2026 10 luglio 2026
III trimestre luglio-settembre 2026 10 ottobre 2026
IV trimestre ottobre-dicembre 2026 10 gennaio 2027

Le ricevute dei pagamenti vanno conservate, anche perché i contributi versati per colf e badanti restano deducibili dal reddito del datore di lavoro entro il limite annuo previsto dalla normativa fiscale.

Dove trovare l’avviso pagoPA

La novità più visibile del 2026 riguarda i canali di pagamento. Per i datori di lavoro domestico con meno di 76 anni l’INPS non invia più la tradizionale lettera cartacea con i modelli pagoPA. Solo per quest’anno continuano a riceverla i datori che hanno almeno 76 anni, mentre per i nuovi rapporti di lavoro l’opzione cartacea non è più attivabile.

Dal Portale dei Pagamenti, nella sezione “Lavoratori Domesticiâ€, il datore di lavoro può gestire il versamento in più modi:

  • scaricare l’avviso pagoPA inserendo codice fiscale e codice del rapporto di lavoro, oppure accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • pagare direttamente online con carta, conto corrente o altri strumenti disponibili sulla piattaforma;
  • stampare l’avviso e versare presso un prestatore di servizi di pagamento aderente al circuito pagoPA;
  • consultare e ristampare le ricevute dei versamenti già eseguiti;
  • utilizzare anche l’app INPS Mobile oppure l’app IO.

Resta attivo anche il supporto del Contact Center, che accompagna gli utenti nel passaggio al digitale. Nelle telefonate informative non vengono richiesti credenziali personali, dati bancari o pagamenti.

Quanto pesano tabelle INPS e nuovi minimi

Il calcolo dei contributi dovuti continua a basarsi sulle fasce di retribuzione oraria rideterminate ogni anno. Per individuare l’importo corretto occorre sommare alla paga oraria la quota di tredicesima e, se dovuta, l’indennità di vitto e alloggio. Per i rapporti che superano le 24 ore settimanali si applica invece una fascia fissa, svincolata dalla retribuzione oraria effettiva.

Nel 2026 il versamento di aprile incorpora anche l’effetto delle nuove retribuzioni minime. Per il lavoro a ore, i minimi sono saliti a 7,01 euro per la colf di livello B, a 7,45 euro per badanti autosufficienti e baby-sitter di livello BS e a 8,91 euro per le badanti di livello CS. Per i conviventi, il minimo del livello CS arriva a 1.193,84 euro mensili, cui si aggiungono vitto e alloggio.

Per i contratti a tempo determinato, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti, resta inoltre il contributo addizionale NASpI dell’1,40% a carico del datore di lavoro. Chi utilizza importi non aggiornati rischia quindi di sbagliare il conteggio già sulla prima rata dell’anno.

Le altre novità del lavoro domestico nel 2026

Il pagamento di aprile si inserisce in un quadro più ampio, segnato dal rinnovo del CCNL del lavoro domestico, entrato in vigore dal 1° novembre 2025. L’intesa ha ridisegnato il costo del lavoro con aumenti retributivi distribuiti nel triennio, recuperi sugli adeguamenti arretrati e nuove tutele su genitorialità, disabilità e formazione.

Sul fronte delle tutele sociali si è poi aperto anche un nuovo spazio di discussione sulla NASpI per colf e badanti in caso di dimissioni dopo la maternità. Il tema non incide sul versamento contributivo di aprile, ma segnala che il 2026 non sta portando soltanto nuovi importi da pagare: si sta muovendo anche il quadro dei diritti collegati al lavoro domestico.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 06:40:08 +0000
Legge 104
Perdita permessi Legge 104 con trasferimento RSA
Dopo il trasferimento in casa di riposo per anziani del familiare assistito, si perdono i permessi della Legge 104? Dopo il trasferimento in casa di riposo per anziani del familiare assistito, si perdono i permessi della Legge 104?
Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 06:27:36 +0000
PMI e Mercati
Dalla guerra di Putin a quella di Trump, economia italiana sotto tiro incrociato
Shock energetico, guerra commerciale e ora il fronte Iran. In quattro anni l'economia italiana ha assorbito tre crisi globali senza margini di recupero.

Tre shock in quattro anni. Lo shock energetico scatenato dall’invasione russa dell’Ucraina voluta da Putin nel febbraio 2022, la guerra commerciale aperta dai dazi dell’amministrazione Trump nel 2025, e ora il conflitto in Iran con il blocco dello Stretto di Hormuz che riapre la ferita del caro-energia. L’Italia rischia addirittura la recessione nel 2026.

La Previsione di Primavera 2026″ del Centro Studi Confindustria, intitolato “Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita”, fotografa un’economia italiana compressa tra crisi geopolitiche e barriere tariffarie, con margini di manovra sempre più ridotti.  Il Rapporto  delinea tre scenari legati alla durata del conflitto in Iran: se le ostilità si chiudono entro marzo, il PIL cresce dello 0,5%; se durano quattro mesi, stagnazione; se si protraggono fino a dicembre, contrazione dello 0,7% con inflazione al 5,9%.

Hormuz chiuso, bollette in risalita e Decreto già superato

Lo Stretto di Hormuz è bloccato dal 1° marzo 2026. Da quel corridoio di 54 chilometri transitava il 20% dell’offerta mondiale di petrolio e il 2,7% del gas naturale consumato nel mondo. I paesi del Golfo, prima dell’attacco, producevano 24,5 milioni di barili al giorno. In poche ore il Brent ha guadagnato oltre il 13%, portandosi a 82 dollari al barile, e il TTF — l’indice europeo del gas — è balzato del 25%, da 31,88 a 39,85 euro per megawattora.

Per un paese che importa il 75% del proprio fabbisogno energetico, il 90% del gas e il 95% del petrolio, la trasmissione ai costi è immediata. Secondo le stime di Unimpresa, un rincaro del 20% sulle materie prime energetiche genera oltre 10 miliardi di costo aggiuntivo annuo per le imprese italiane, di cui 6 miliardi attribuibili al solo gas. La CGIA di Mestre ha calcolato un aggravio analogo, quasi 10 miliardi in più in bolletta nel 2026 se i rincari dovessero stabilizzarsi. Per le PMI manifatturiere, l’ordine di grandezza è di circa 6.000 euro di costo aggiuntivo a trimestre.

La mappa dell’esposizione attraversa trasversalmente il tessuto produttivo: la ceramica di Sassuolo, la metallurgia di Brescia e Lumezzane, il cartario di Lucca, il tessile di Como, la siderurgia di Taranto. Nello scenario avverso di Confindustria, la bolletta energetica dell’industria salirebbe di 21 miliardi, con un’incidenza del 7,6% sui costi di produzione — un livello che metterebbe a rischio i margini operativi di interi comparti.

Il Decreto Bollette 2026, entrato in vigore a febbraio con uno stanziamento di 3 miliardi, aveva introdotto un bonus fino a 115 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e sconti sugli oneri per le imprese. Misure calibrate su un mercato energetico in discesa che lo shock iraniano ha reso insufficienti nel giro di due settimane. Nei diciotto giorni successivi all’attacco, i prezzi all’ingrosso di elettricità e gas sono già saliti del 24% e del 33%, con effetti visibili alla pompa: benzina e gasolio oltre 1,70 euro al litro.

Dazi al 15%, export in contrazione e concorrenza cinese

La crisi energetica si innesta su un tessuto produttivo già indebolito dalla guerra commerciale. L’accordo UE-USA del luglio 2025 ha fissato le tariffe al 15% sulle merci europee, un livello che l’ISPI definisce contenuto ma comunque pesante. Il dazio medio effettivo sulle importazioni statunitensi è quasi quadruplicato dopo il Liberation Day, dal 2,3% all’8,8%, e l’Italia — con un dazio medio dell’8%, superiore alla media UE — è tra i paesi più colpiti insieme alla Germania.

Nel 2025, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto i 70 miliardi di euro (+7,2%), ma il dato è gonfiato dall’anticipo delle spedizioni per evitare le tariffe. Al netto della farmaceutica e delle commesse straordinarie, la contrazione è stata del 5,7%. Le stime del Centro Studi Confindustria indicano perdite superiori a 16 miliardi nel medio periodo se l’attuale struttura tariffaria viene confermata. E l’export resta piatto: +0,2% nel 2025, +0,1% previsto nel 2026, con un profilo rivisto al ribasso a causa dei dazi e dell’euro forte.

A comprimere ulteriormente l’industria italiana si aggiunge il riorientamento dell’export cinese. Le importazioni italiane dalla Cina hanno superato i 60 miliardi di euro nel 2025 (+16,4% sul 2024), trainate dai prodotti a medio-alta tecnologia che la Cina non riesce più a vendere negli Stati Uniti. In cinque anni, la quota di export cinese in settori a medio-alta tecnologia è salita dal 28% al 42%. Per l’industria manifatturiera italiana, già alle prese con i rincari energetici, è una pressione competitiva che erode margini su entrambi i lati del conto economico.

Tre shock in quattro anni, nessuno assorbito

La crisi attuale non colpisce un’economia sana. L’invasione dell’Ucraina nel 2022 aveva portato l’inflazione all’8,7%, fatto esplodere la bolletta energetica dell’industria da 8 a 37 miliardi e generato un costo complessivo di circa 76 miliardi per il sistema Italia nel solo primo anno. Tre anni dopo, quell’onda non si è ancora riassorbita: i costi energetici delle imprese italiane restano superiori del 25% rispetto a sei anni fa, con il PUN strutturalmente più alto di Francia e Germania. La manifattura, che nel 2022 aveva perso il 5,8% nella metallurgia e il 7,1% nella chimica, non ha mai recuperato i livelli di produzione pre-crisi.

La domanda estera netta fornisce un contributo negativo al PIL sia nel 2025 sia nel 2026, lasciando la crescita interamente dipendente dal mercato interno. Ma anche questa leva è fragile: le famiglie hanno aumentato la propensione al risparmio, frenate dall’incertezza, e il PNRR — che ha tenuto in piedi gli investimenti pubblici negli ultimi tre anni — è nella fase finale di attuazione. La spesa per la difesa, nel frattempo, è destinata a salire dall’1,5% al 3,5% del PIL nel prossimo decennio, un impegno che in assenza di deroghe al Patto di Stabilità si traduce in minore spesa sociale.

Il presidente di Confindustria Orsini ha chiesto Eurobond, debito comune europeo e un mercato unico dell’energia, richiamando le misure straordinarie del Covid. Il MEG riconosce che un conflitto prolungato in Medio Oriente avrebbe effetti negativi persistenti su approvvigionamento energetico e fiducia di imprese e consumatori. L’Italia arriva al 2026 con una crescita da zero virgola, un’industria sotto pressione da tre fronti simultanei e un bilancio pubblico che non ha più lo spazio di manovra del 2020. Tre guerre, nessuna combattuta dall’Italia, tutte scaricate sulla sua economia.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 06:24:34 +0000
Servizi INPS
Domanda di pensione di vecchiaia: documenti, istruzioni INPS e verifiche prima dell’invio
Requisiti, estratto contributivo, documenti e canali INPS: le verifiche utili prima della domanda di pensione di vecchiaia.

La domanda di pensione di vecchiaia nel 2026 si inoltra ancora con 67 anni di età e 20 anni di contributi, mentre dal 2027 scatterà il primo adeguamento alla speranza di vita. Per chi si avvicina all’uscita dal lavoro, il passaggio più delicato si concentra nella preparazione della pratica La verifica dell’estratto contributivo, il controllo della decorrenza, la raccolta dei documenti e la scelta del canale INPS di invio della domanda possono incidere sui tempi della liquidazione tanto quanto il diritto alla prestazione.

Requisiti pensione e decorrenza

La pensione di vecchiaia resta la formula ordinaria della previdenza pubblica per i lavoratori iscritti all’AGO, alla Gestione Separata e ai fondi sostitutivi o esclusivi. Per la generalità dei lavoratori servono 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione, mentre restano aperte alcune vie particolari, come la deroga Amato, la vecchiaia nel contributivo puro con 5 anni di versamenti a 71 anni e i requisiti ridotti previsti per specifiche categorie. Nel 2026 i casi principali sono questi:

  • 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori;
  • 66 anni e 7 mesi con 30 anni di contributi per chi svolge attività gravose o particolarmente faticose e pesanti;
  • 15 anni di contributi nei casi di deroga previsti dal decreto legislativo 503/1992;
  • 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva per chi rientra interamente nel sistema contributivo puro, anche senza soglia minima d’importo della pensione.

Chi è vicino alla soglia anagrafica deve tenere presente anche il calendario successivo. Dal 2027 l’età pensionabile salirà, quindi la decorrenza va letta con precisione, soprattutto quando il diritto matura a cavallo fra due anni.

La decorrenza della pensione merita un controllo separato. Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO e alla Gestione Separata l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti oppure, se la domanda arriva dopo, dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Nel pubblico impiego la decorrenza segue regole proprie legate alla cessazione del servizio, mentre nelle pratiche in cumulo la data va verificata con particolare attenzione.

Estratto conto contributivo e simulazione

L’estratto conto contributivo INPS è la prima verifica utile. Da lì emergono periodi mancanti, accrediti figurativi, contributi distribuiti in più gestioni e incongruenze che possono incidere sul diritto oppure sulla decorrenza. Una domanda inviata con una posizione previdenziale incompleta rischia di fermarsi per richieste integrative oppure di produrre un provvedimento da rivedere.

Accanto all’estratto conviene affiancare anche una stima della data di uscita e dell’importo atteso. Strumenti come il calcolatore della pensione online di PMI.it o quello INPS (con e senza accesso autenticato) aiutano ad inquadrare la finestra temporale della domanda e a capire se la propria storia contributiva porta davvero verso la vecchiaia ordinaria oppure verso una formula diversa.

Dati e documenti da preparare

Prima dell’invio della domanda di pensione ordinaria bisogna avere a portata di mano i dati essenziali per  la lavorazione della pratica:

  • documento di identità valido con dati anagrafici coerenti con la posizione INPS;
  • coordinate bancarie o postali per l’accredito della pensione;
  • residenza e stato civile, soprattutto nei casi di matrimonio, separazione o divorzio;
  • documentazione sui periodi contributivi non visibili nell’estratto conto;
  • elementi sulla cessazione del lavoro dipendente, richiesta ai fini della pensione di vecchiaia (per il lavoro autonomo e parasubordinato la prestazione può invece essere chiesta anche senza chiudere l’attività).

Canale di domanda pensione, diretto o assistito

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata online dal servizio dedicato dell’INPS, tramite Contact Center oppure con l’assistenza di un patronato.

  • Il canale diretto è quello telematico sul sito INPS, raggiungibile accedendo all’area Pensione e Previdenza, poi alla sezione Domanda di pensione e quindi al Portale Richieste di Pensione, dal quale si seleziona la prestazione pensione di vecchiaia. Il servizio è accessibile con SPID, CIE o CNS. Il portale è la via più semplice quando i requisiti sono chiari, l’estratto contributivo è ordinato e il richiedente ha già a disposizione SPID, CIE o CNS.
  • Il Contact Center resta utile per informazioni e supporto, con i numeri 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da mobile.
  • Per le pratiche previdenziali più complesse è preferibile il canale assistito richiamato dall’INPS, ossia il patronato. Questa scelta acquista senso quando la domanda si innesta su una carriera con contributi sparsi, periodi esteri, riscatti, ricongiunzioni, cumulo o deroghe da verificare. In queste situazioni l’assistenza serve soprattutto a leggere bene la posizione assicurativa prima della trasmissione.

NB: la pratica di invio della domanda di pensione presso il patronato è gratuita; tuttavia possono essere richiesti tesseramenti e iscrizioni. Nei casi di domanda inviata tramite associazioni e sindacati, è comunque possibile richiedere in un secondo momento la disdetta della ritenuta sindacale sulla pensione.

Tempi di lavorazione della pratica pensionistica

I tempi di lavorazione della domanda di pensione cambiano a seconda della complessità della pratica. Per la vecchiaia ordinaria il termine massimo richiamato dall’INPS è di 55 giorni, con tempi più lunghi nelle domande in cumulo o totalizzazione. Se dopo la liquidazione emergono contributi o elementi rimasti fuori, resta aperta la strada della ricostituzione della pensione.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 05:45:26 +0000
Modello Redditi
Precompilata dal 15 aprile 2026 con il Modello Redditi PF: quando serve al posto del 730
Dal 15 aprile di può accedere, modificare e inviare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026. Chi deve presentarlo e le scadenze da segnare.

La stagione dichiarativa 2026 prende l’avvio il 15 aprile con la possibilità di accesso e invio del Modello Redditi Persone Fisiche, mentre il 730 precompilato sarà disponibile dal 30 aprile. La procedura online consente di scegliere in autonomia o di lasciarsi consigliare.

Scelta tra Modello 730 e Redditi PF nel 2026

La distinzione tra 730 e Modello Redditi PF non dipende solo dalla preferenza del contribuente. Il 730 è pensato per chi rientra nelle categorie ammesse e consente conguagli più semplici, con rimborso in busta paga, sulla pensione oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate se manca il sostituto. Il Redditi PF, invece, resta il modello da usare quando i redditi o i quadri da compilare escono dallo schema del 730 e i versamenti vengono gestiti tramite F24.

Per molti dipendenti e pensionati il 730 resta la via più semplice mentre invece, quando entrano in scena partita IVA, con redditi d’impresa, partecipazioni o situazioni dichiarative meno semplici, il modello corretto diventa il Redditi PF.

Quando è necessario il Modello Redditi PF

Il Modello Redditi PF diventa la scelta obbligata o la strada più coerente in una serie di casi ricorrenti:

  • i titolari di partita IVA, compresi professionisti, autonomi e imprenditori individuali;
  • chi produce redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
  • chi ha redditi di lavoro autonomo che non rientrano tra quelli ammessi nel 730;
  • chi deve dichiarare plusvalenze da partecipazioni, redditi provenienti da trust o altre componenti che richiedono quadri propri del modello Redditi;
  • i contribuenti non residenti che hanno prodotto redditi in Italia;
  • gli eredi che presentano la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto nei casi in cui non è utilizzabile il 730.

Redditi PF resta inoltre il modello utilizzabile anche per altre tipologie reddituali, dai terreni ai fabbricati fino ad alcune componenti di capitale e di tassazione separata. In questo caso cambiano anche i quadri da compilare e la posizione del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione Redditi PF Web e il software RedditiOnLine PF per compilazione e invio. Chi ha bisogno della modulistica può consultare il modello Redditi PF 2026 in PDF e istruzioni, utile per verificare fascicoli, quadri e documentazione da predisporre.

Quando è preferibile compilare il 730

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo senza partita IVA, alcuni redditi diversi e alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Il 730 può essere presentato anche senza sostituto d’imposta, con eventuale rimborso erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Per chi rientra in questo tracciato, il 730 resta di solito il modello più agevole perché non richiede la gestione diretta dei calcoli e dei versamenti. Quando invece servono quadri esclusi dal 730, oppure si rientra in categorie che ne impediscono l’uso, si passa al Modello Redditi PF.

Accesso dall’estero e casi particolari

Per i transfrontalieri che dispongono di identità digitale europea eIDAS e devono dichiarare in Italia i redditi prodotti nel Paese, l’Agenzia rende disponibile il servizio nell’ambito dello Sportello Unico Digitale. Resta distinta la posizione dei non residenti che hanno prodotto redditi in Italia, per i quali il modello corretto va verificato tenendo conto sia della residenza fiscale sia della tipologia di reddito.

La vera scelta, quindi, è tra due percorsi dichiarativi diversi. Quando il reddito rientra nel 730, la procedura resta più snella; quando invece la dichiarazione richiede quadri ulteriori, posizioni estere, partita IVA o casistiche particolari, il riferimento corretto è il Modello Redditi PF.

Scadenze 2026 per la denuncia dei redditi

  • Il Modello Redditi PF 2026 può essere trasmesso in via telematica dal 15 aprile al 2 novembre 2026. Chi sceglie la forma cartacea può presentarlo presso gli uffici postali dal 15 aprile al 30 giugno 2026.
  • Per il 730/2026, invece, la dichiarazione precompilata 2026 sarà consultabile dal 30 aprile, modificabile e inviabile dal 15 maggio, con scadenza finale al 30 settembre.

Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 05:14:33 +0000
Servizi online
IT Wallet su App IO, documenti digitali e nuovi servizi in arrivo
Su App IO ci sono già patente, tessera sanitaria e Disability Card ma il wallet italiano crescerà a breve con ISEE, notifiche e altri servizi della PA.

Su App IO il portafoglio digitale italiano è già una realtà concreta: oggi si possono caricare patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità, conservandole all’interno dell’IT Wallet come versioni digitali ufficiali dei documenti cartacei, utilizzabili nei contesti già abilitati dalla piattaforma. Il progetto entra ora in una nuova fase di crescita. Dopo il debutto dei primi tre documenti, il calendario di estensione prevede l’arrivo di nuove credenziali e attestazioni della PA, con la tessera elettorale già indicata tra i prossimi contenuti del portafoglio digitale.

I documenti già disponibili su App IO

Al momento, dentro l’IT Wallet si possono attivare tre documenti. La patente digitale può essere mostrata in Italia durante i controlli su strada, la tessera sanitaria consente l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la Carta europea della disabilità mantiene gli stessi usi già previsti dalla versione fisica. È questo il tratto che distingue il portafoglio digitale da una semplice raccolta di file sullo smartphone: i dati arrivano dagli stessi enti che emettono i documenti cartacei e vengono resi disponibili dentro un sistema pubblico progettato per l’identificazione e l’accesso ai servizi.

I documenti in arrivo entro il 2027

La prossima estensione del sistema riguarda nuovi documenti e attestazioni digitali della Pubblica amministrazione. Tra i contenuti già indicati figura la tessera elettorale, mentre il percorso di ampliamento comprende anche certificazioni e credenziali utilizzabili nei servizi online. Per la carta d’identità elettronica il cantiere resta aperto, non ancora definito in modo completo. Il percorso richiede infatti ulteriori passaggi tecnici e regolatori, già emersi anche nelle precedenti fasi di sviluppo del sistema.

Accanto ai documenti, cresceranno anche le funzioni collegate ai servizi digitali, come nel caso delle deleghe digitali ai servizi della PA, destinate a dialogare con il portafoglio.

L’obiettivo fissato per il 2027 è quello di portare nel portafoglio digitale un numero molto più ampio di contenuti, fino a circa 200 documenti resi disponibili dalle amministrazioni. Tra i servizi e le credenziali attese figurano certificati digitali, attestati di frequenza scolastica, certificazioni ISEE, documenti anagrafici e anche la prova dell’età online senza dover esibire ogni volta un documento di identità completo.

Altri soggetti, compresi operatori privati, potranno rendere disponibili servizi integrati all’interno dell’ecosistema digitale.

IT Wallet come promotore della PA Mobile

L’evoluzione di IT Wallet non riguarda solo il numero delle credenziali caricabili ma anche il ruolo che lo smartphone stesso può assumere nel rapporto con amministrazioni e servizi. Il portafoglio digitale nasce infatti per ospitare attestati elettronici verificati alla fonte, da esibire quando richiesti senza dover ripetere ogni volta controlli o passaggi documentali. La traiettoria è quella di un ambiente unico digitale in cui raccogliere documenti personali, certificazioni e prove di status. È su questo terreno che si giocherà la fase successiva del progetto, con un allargamento progressivo delle funzioni già attive su App IO.

Accesso al portafoglio digitale con SPID o CIE

Per usare Documenti su IO bisogna scaricare o aggiornare l’app ed entrare con SPID o CIE. L’attivazione è facoltativa, gratuita e riservata alle persone maggiorenni che siano titolari di documenti validi. Una volta completato l’accesso, il cittadino può scegliere quali documenti aggiungere alla sezione Portafoglio.

I numeri raggiunti finora mostrano che il progetto ha superato la fase iniziale di test. Con oltre 10 milioni di attivazioni e 17,3 milioni di documenti caricati, il wallet non è più una promessa di sistema ma una funzione già entrata nell’uso quotidiano. Il passaggio che resta da presidiare riguarda adesso la qualità dell’estensione: quali documenti arriveranno davvero per primi, con quale valore d’uso e con quale integrazione rispetto ai servizi che App IO sta già assorbendo.


Data articolo: Fri, 03 Apr 2026 17:00:12 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

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