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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Transizione energetica
Meloni al Senato: l’agenda di fine legislatura per imprese e territorio
Meloni ha illustrato le priorità economiche per l'ultimo anno di legislatura: legge delega sul nucleare entro estate, ZES Unica in tutta Italia, Piano Casa.

In un lungo question-time al Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ripercorso le politiche economiche del Governo rivendicandone i risultati e anticipando gli impegni per l’immediato futuro. Tra questi, l’approvazione della legge delega sul nucleare entro l’estate e l’estensione della ZES Unica all’intero territorio nazionale. La Premier ha fatto il punto sulle misure già in cantiere e sul nucleare ha fornito una scadenza precisa: «entro l’estate sarà approvata la legge delega».

Legge sul Nucleare entro fine 2026

Il disegno di legge sull’energia nucleare è all’esame della Commissione Ambiente alla Camera. Il ministro Pichetto Fratin aveva ribadito l’intenzione di arrivare all’approvazione in entrambi i rami del Parlamento entro l’estate, e ora la premier conferma l’obiettivo. Il ddl delega il Governo ad approvare entro un anno i decreti attuativi per regolamentare la ripresa della produzione di energia nucleare in Italia, ferma dal referendum del 1987. La norma si inserisce nelle politiche di decarbonizzazione verso la neutralità energetica al 2050, puntando sul cosiddetto nucleare pulito (tecnologie SMR e AMR, ricerca sulla fusione) e prevedendp la creazione di una governance dedicata, con un’authority di settore.

Il Governo punta quindi a completare i decreti attuativi entro la fine del 2026. Un calendario ambizioso, con 500 emendamenti ancora da esaminare in commissione, ma che la Premier ha reso esplicito davanti all’Assemblea di Palazzo Madama.

Fonti rinnovabili e incentivi

Sulla crisi energetica in corso, Meloni non ha annunciato misure nuove ma ricorda quelle già in campo: Decreto Bollette, diversificazione delle fonti e la posizione italiana a Bruxelles sulla revisione del meccanismo ETS — il sistema di tassazione sulle emissioni che penalizza le imprese in un contesto di caro energia. Rispondendo a una domanda sulle Comunità energetiche rinnovabili (CER), Meloni ha segnalato che solo dopo la conclusione delle istruttorie sulle domande di incentivo sarà possibile valutare eventuali risorse aggiuntive per coprire tutte le richieste ammissibili. Un impegno a verificare il fabbisogno reale ma non ancora un impegno di spesa.

ZES Unica verso l’estensione nazionale

Il secondo impegno riguarda la ZES Unica. I numeri di due anni di operatività restituiscono una fotografia di efficacia indiscussa: «oltre 1.300 investimenti autorizzati, per un volume d’affari complessivo di circa 55 miliardi di euro». Attualmente copre Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche. Meloni conferma che l’obiettivo è estendere la zona economica speciale «almeno per la parte di semplificazione a tutto il territorio nazionale».

La precisazione “almeno per la parte di semplificazione” non è secondaria. Un’estensione dei benefici fiscali a tutto il Paese rischierebbe di entrare in conflitto con le regole europee sugli aiuti di Stato. Quel che potrebbe effettivamente estendersi sono le componenti procedurali: sportello unico, iter autorizzativi più veloci, semplificazione edilizia per gli insediamenti produttivi. Per le PMI del Centro-Nord si tratterebbe di superare quanto meno di superare ataviche lungaggini burocratiche.

Casa, lavoro, riforme PNRR e Piano Sud

Fra i provvedimenti in vista, Meloni ha posto l’accento anche sul Piano Casa e aperto poi un fronte inedito sui fondi pensione: «qualcosa non funziona se ci sono 260 miliardi raccolti dagli italiani dei quali solo 40 miliardi sono investiti in Italia». L’obiettivo dichiarato è rafforzare i meccanismi per riorientare queste risorse verso l’economia reale, tema su cui il Governo «vuole lavorare» ma che per ora non ha ancora una forma legislativa definita.

Sul PNRR la presidente registra un avanzamento: al 31 marzo 2026 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, il 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari, con la nona rata in liquidazione nelle prossime settimane. Per il Sud, infine, è stata istituita una Cabina di regia con il compito di elaborare un Piano Strategico per il Mezzogiorno e coordinare gli interventi tra le varie amministrazioni.

Per il resto, Meloni ha rivendicato l’impostazione delle politiche economiche fin qui seguite dichiarando l’intenzione di proseguire sulla stessa linea nell’ultimo anno di legislatura: rafforzare salari e potere d’acquisto anche attraverso la riforma fiscale, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità.  Sui salari, ad esempio, ha insistito sulla linea del rafforzamento della contrattazione, alternativa all’introduzione del salario minimo per legge.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 13:36:35 +0000
Sentenze Cassazione
Pensione di reversibilità per separati e divorziati: requisiti, quote e regole
Separato o divorziato, la pensione di reversibilità spetta a condizioni precise. I requisiti INPS, le quote, le sentenze della Cassazione e le novità 2026.

La pensione di reversibilità spetta anche a chi ha divorziato o separato, ma le condizioni cambiano profondamente a seconda della situazione. Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di ripartizione quando più soggetti concorrono alla stessa pensione: la durata del matrimonio è il parametro primario, non sostituibile da una valutazione puramente economica.

Separati e divorziati: due situazioni, due regole

La distinzione tra separazione e divorzio produce effetti diversi sul diritto alla pensione di reversibilità, e ignorarla è la prima fonte di errori nelle domande all’INPS.

Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità in modo pieno, equiparato in tutto al coniuge convivente. La posizione dell’INPS è consolidata dal 2022: la circolare n. 19 del 2 febbraio 2022 ha recepito l’orientamento costante della Cassazione, stabilendo che il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti indipendentemente dal tipo di separazione. Ciò vale anche in caso di separazione con addebito, anche se per colpa e senza assegno alimentare.

Il coniuge divorziato si trova invece in una posizione diversa: il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e, con esso, il diritto automatico alla reversibilità. L’art. 9 della legge n. 898/1970 riconosce però al divorziato la possibilità di accedere alla pensione ai superstiti al ricorrere di precisi requisiti.

Situazione Diritto alla reversibilità
Coniuge separato (anche con addebito) Sì, senza condizioni aggiuntive
Coniuge divorziato Sì, al ricorrere dei tre requisiti di legge
Coniuge divorziato risposatosi No

I tre requisiti per il coniuge divorziato

L’accesso alla reversibilità per il coniuge divorziato è subordinato al concorso di tre condizioni, tutte contemporaneamente necessarie:

  • essere titolari di un assegno divorzile periodico, riconosciuto giudizialmente e ancora in corso al momento del decesso dell’ex coniuge: non basta l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (una tantum), né un assegno di importo simbolico fissato solo formalmente;
  • non essersi risposati dopo il divorzio;
  • il rapporto assicurativo da cui trae origine la pensione deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La titolarità dell’assegno divorzile è il requisito che genera più contenziosi. La Cassazione ha precisato, con ordinanza n. 27875/2021, che occorre la titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico al momento della morte, non la semplice titolarità astratta di un diritto già estinto con la corresponsione in un’unica soluzione.

Il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio è computato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione della quota, poiché il vincolo giuridico permane fino alla sentenza di divorzio.

Quando la pensione si divide tra più coniugi

Il caso più complesso si presenta quando il pensionato deceduto si era risposato dopo il divorzio: in questo scenario sia la vedova sia l’ex coniuge divorziata possono vantare un diritto sulla stessa pensione.

La quota complessiva assegnata al coniuge non cambia rispetto al caso ordinario: ammonta al 60% della pensione del defunto, con le eventuali maggiorazioni previste in presenza di figli. Quello che varia è la ripartizione interna tra i due aventi diritto. Questa non è determinata dall’INPS in sede amministrativa bensì dal Tribunale, che interviene su richiesta degli interessati.

Nella valutazione il giudice tiene conto di una serie di elementi. La legge (art. 9 L. 898/1970) indica come criterio di partenza la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Concorrono poi, in funzione correttiva, le condizioni economiche delle parti, l’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge, l’eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.

Un elemento da non trascurare: se uno dei due aventi diritto perde in seguito il proprio titolo (ad esempio risposandosi), la quota vacante si trasferisce integralmente all’altro.

Durata del matrimonio e quote: il parere di Cassazione

Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Cassazione è intervenuta su un caso emblematico: alla morte di un pensionato concorrevano la prima moglie, da cui aveva divorziato dopo un matrimonio durato circa 31 anni (1968-1999), e la vedova, sposata per circa 8 anni (2008-2016) fino al decesso nel 2016. L’ex moglie percepiva un assegno divorzile di 640 euro mensili, pari a circa il 10% della pensione del defunto.

Il Tribunale di Roma aveva attribuito all’ex moglie l’80% della pensione di reversibilità e il 20% alla vedova, valorizzando la netta differenza nella durata dei matrimoni. La Corte d’appello aveva ribaltato questa valutazione, attribuendo peso quasi esclusivo all’esiguità dell’assegno divorzile percepito dall’ex moglie.

La Cassazione ha annullato la pronuncia d’appello, rilevando che il criterio temporale era stato di fatto “obliterato”: la durata del vincolo matrimoniale è l’elemento che la legge pone come base primaria della valutazione e non può essere messo da parte in favore di considerazioni meramente economiche. L’assegno divorzile può svolgere una funzione correttiva, ma non sostitutiva del peso degli anni condivisi. Il caso è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma per una nuova decisione.

Il principio non è una novità assoluta — già l’ordinanza n. 8263/2020 aveva richiamato i medesimi criteri, così come la sentenza n. 419/1999 della Corte Costituzionale aveva imposto una “valutazione equitativa” che bilancia gli elementi in modo concreto — ma la pronuncia del 2026 ne ribadisce la cogenza e la centralità, contrastando orientamenti di merito che avevano progressivamente eroso il peso del criterio temporale.

Il coniuge divorziato con un lungo matrimonio alle spalle non può vedersi assegnata una quota irrisoria solo perché il giudice ritiene l’assegno divorzile inadeguato come base per calcolare la spettanza. Per converso, la vedova con un matrimonio breve non può pretendere di escludere o marginalizzare l’ex coniuge per il solo fatto di essere stata sposata col defunto al momento del decesso. La ripartizione deve essere frutto di una valutazione complessiva, con la durata del matrimonio come bussola.

Redditi propri e decurtazioni: il tetto della Corte Costituzionale

Indipendentemente dal rapporto coniugale pregresso, la pensione di reversibilità può subire una riduzione quando il beneficiario dispone di redditi propri. La legge 335/1995 (Riforma Dini) prevede scaglioni di decurtazione in base al cumulo di redditi:

  • nessuna riduzione fino a circa 23.580 euro lordi annui (soglia aggiornata per il 2026);
  • riduzione del 25% per redditi tra questa soglia e il triplo del trattamento minimo INPS;
  • riduzione del 40% per redditi tra tre e cinque volte il minimo;
  • riduzione del 50% per redditi superiori a cinque volte il minimo.

Un limite invalicabile è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022: la decurtazione effettiva non può superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Prima di questa pronuncia era possibile che il taglio applicato dall’INPS fosse superiore ai redditi stessi, con l’effetto paradossale di penalizzare chi guadagnava di più rispetto a chi non aveva altri redditi. L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 108/2023, procedendo al riesame d’ufficio delle posizioni interessate.

Le rivalutazioni 2026 e le soglie di reddito aggiornate sono state applicate a inizio anno.

La domanda all’INPS

Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti deve presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto. La procedura è la stessa del coniuge superstite non divorziato: domanda online tramite il sito dell’INPS o il portale MyINPS, oppure tramite un patronato.

Se il dante causa aveva contratto un nuovo matrimonio, il divorziato non ottiene il riconoscimento direttamente dall’istituto previdenziale: deve adire il Tribunale, che accerta i presupposti e determina le quote spettanti a ciascun avente diritto. Solo all’esito del giudizio l’INPS procede all’erogazione delle rispettive quote. In questi casi è opportuno raccogliere preventivamente la documentazione relativa alla durata dei matrimoni, ai provvedimenti di divorzio con indicazione dell’assegno, ai redditi delle parti e all’eventuale convivenza prematrimoniale, poiché il giudice ne terrà conto nella valutazione complessiva.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 11:40:09 +0000
Pensioni
Conguaglio IRPEF da 730 sulle pensioni: date e importi del rimborso 2026, prima finestra da agosto
Il conguaglio IRPEF da 730/2026 arriva nel cedolino pensione non prima di agosto. Date, importi recuperabili e regole per i pensionati senza sostituto d'imposta.

Dal 14 maggio 2026 il portale precompilata è aperto per l’invio della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati il conguaglio da 730 segue un calendario diverso rispetto ai lavoratori dipendenti: la prima finestra utile è agosto, con date che variano in base a quando viene trasmessa la dichiarazione. Le regole cambiano inoltre tra chi ha un ente pensionistico come sostituto d’imposta e chi deve rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il conguaglio IRPEF per i pensionati

L’INPS opera in qualità di sostituto d’imposta per la maggior parte dei pensionati: trattiene mensilmente le ritenute fiscali sull’assegno e, al termine del periodo d’imposta, effettua il ricalcolo a consuntivo confrontando quanto è stato prelevato con quanto era effettivamente dovuto. Da questo calcolo emergono due scenari: un conguaglio a credito, se le ritenute applicate nel 2025 sono risultate superiori all’imposta effettiva, oppure un conguaglio a debito, se l’IRPEF trattenuta è stata inferiore al dovuto.

Il conguaglio IRPEF da 730/2026 è separato da quello annuale che l’INPS esegue autonomamente sui cedolini di inizio anno. Il 730 consente al pensionato di portare in detrazione le spese sostenute nell’anno — sanitarie, per l’istruzione, per la casa — riducendo così l’imposta dovuta sul reddito 2025 e generando un eventuale credito che l’INPS restituisce direttamente sull’assegno pensionistico.

Le date del rimborso nel cedolino pensione 2026

Le tempistiche del rimborso IRPEF nel cedolino pensione dipendono da quando viene trasmessa la dichiarazione. Per i pensionati, i tempi sono generalmente più lunghi rispetto ai lavoratori dipendenti: mentre questi ultimi ricevono il conguaglio a credito nella busta paga di luglio, i pensionati lo trovano sul cedolino di agosto o settembre. Il calendario dettagliato è il seguente:

  • con 730 inviato entro fine maggio, rimborso nel cedolino di agosto;
  • con 730 inviato a giugno, rimborso nel cedolino di settembre;
  • con 730 oltre tale data, accredito nel mese successivo a quello in cui l’INPS riceve il prospetto di liquidazione 730-4.

Conviene non attendere l’ultima scadenza del 30 settembre 2026, soprattutto in presenza di un credito IRPEF consistente: ogni mese di ritardo nell’invio della dichiarazione sposta in avanti di un mese l’accredito sul cedolino.

Conguaglio a debito: le trattenute dell’INPS sulla pensione

Se dalla dichiarazione emerge un debito IRPEF — ossia l’imposta trattenuta nel 2025 è risultata inferiore a quella effettivamente dovuta — l’INPS provvede al recupero direttamente sull’assegno.

Per le pensioni fino a 18.000 euro annui con un debito superiore a 100 euro, il recupero non avviene in un’unica soluzione: l’importo viene rateizzato in rate mensili uguali distribuite da maggio a novembre 2026, ai sensi dell’art. 38, co. 7, del D.L. 78/2010.

Un caso specifico riguarda i pensionati titolari di pensioni integrative erogate insieme alla pensione INPS principale. Su questi trattamenti, a marzo 2026 l’INPS aveva applicato un conguaglio a credito IRPEF legato all’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1, co. 6, della L. 207/2024 per redditi tra 20.000 e 40.000 euro, poi risultata non dovuta. L’importo è stato neutralizzato con un mandato aggiuntivo del 1° aprile 2026 e da maggio viene recuperato in otto rate mensili fino a dicembre, con la voce nel cedolino “Recupero rateale ulteriore detrazione art. 1 c. 6 l. 207/2024”.

Gli importi recuperabili con il 730/2026

Non esiste un importo fisso del rimborso: la somma dipende dall’IRPEF versata nel 2025 e dalle detrazioni e deduzioni portate in dichiarazione. Il rimborso non può mai superare l’imposta effettivamente pagata nell’anno di riferimento, secondo il principio della capienza fiscale. Spese mediche, interessi passivi sul mutuo prima casa, spese per l’istruzione dei figli e premi assicurativi sono tra le voci che più frequentemente generano un credito IRPEF nel 730 dei pensionati. Chi non ha portato in detrazione alcuna spesa nell’anno, ma ha avuto un reddito inferiore a quello stimato in anticipo dall’INPS, può comunque maturare un credito per effetto del ricalcolo dell’imposta lorda.

L’importo esatto è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730-4, che l’INPS riceve dall’Agenzia delle Entrate e che anticipa al pensionato l’esito della dichiarazione prima dell’accredito sul cedolino.

Pensionati senza sostituto d’imposta: rimborso dalle Entrate

I pensionati che non hanno un ente pensionistico come sostituto d’imposta — o che hanno scelto il rimborso diretto in fase di compilazione del 730 — ricevono il credito IRPEF direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite accredito sul conto corrente indicato in dichiarazione. Le tempistiche sono più lunghe rispetto al canale cedolino:

  • per rimborsi fino a 4.000 euro, accredito entro dicembre 2026;
  • per rimborsi superiori a 4.000 euro o con verifica documentale obbligatoria, accredito entro marzo 2027;

Per accelerare i tempi è necessario che le coordinate IBAN siano correttamente registrate nell’Anagrafe Tributaria. Chi non le ha comunicate può farlo tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o in occasione dell’invio del 730/2026. In assenza di coordinate bancarie, è previsto il pagamento tramite assegno vidimato.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 11:11:14 +0000
Energia per le imprese
Le migliori offerte dual fuel sul mercato libero a maggio 2026
Le tariffe dual fuel più convenienti sul mercato libero a maggio 2026: offerte combinate per la fornitura di luce e gas a prezzo fisso e indicizzato.

Le offerte dual fuel permettono di gestire la tariffa luce e la tariffa gas scegliendo un solo fornitore. Una soluzione semplice che riduce contratti e adempimenti e può interessare famiglie, professionisti, negozi, uffici e piccole imprese.

Mettendo a confronto le offerte dual fuel a prezzo fisso e indicizzato disponibili sul Portale Offerte ARERA a maggio 2026, utilizzando profili standard di consumo per luce e gas, abbiano selezionato le proposte più competitive in base alla stima complessiva della spesa e alle principali condizioni applicate.

La classifica offre una base di orientamento per chi sta valutando un cambio fornitore o vuole capire se un contratto unico dual fuel per entrambe le forniture possa risultare più pratico o conveniente rispetto a due separati.

La convenienza dipende da più elementi: prezzo dell’energia elettrica, costo del gas, quota fissa, spread applicati, durata delle condizioni economiche, sconti, servizi inclusi e profilo di consumo dell’utenza.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 10:40:43 +0000
Tasse
Con la garanzia gratuita alla capogruppo non scatta il transfer pricing
Cassazione: escluso il transfer pricing per la garanzia gratuita alla holding estera in presenza di valide ragioni economiche di gruppo.

Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il transfer pricing non si applica alla garanzia gratuita prestata da una società italiana alla propria capogruppo estera, quando l’operazione è giustificata da valide ragioni economiche legate all’interesse del gruppo. Il principio, fondato sulla teoria dei vantaggi compensativi, fa eccezione alla disciplina generale sui prezzi di trasferimento infragruppo e solleva questioni rilevanti per le imprese italiane parte di gruppi multinazionali.

Garanzie ipotecarie alla holding estera

Nel caso esaminato dalla Corte, una società italiana aveva prestato garanzie reali e ipoteche a favore della propria capogruppo statunitense, senza richiedere alcuna remunerazione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione, ritenendo che la gratuità della garanzia non fosse sorretta da una valida ragione economica e che si dovesse applicare la disciplina del transfer pricing. Il Fisco aveva calcolato un maggiore imponibile di circa 1,3 milioni di euro annui, utilizzando il metodo CUP con un tasso di remunerazione del 3,13% sull’importo garantito.

Niente transfer pricing con valide ragioni economiche

La Corte ha dato ragione all’impresa italiana, affermando che la normativa sui prezzi di trasferimento non trova applicazione quando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione. Il principio di diritto enunciato nell’ordinanza stabilisce che:

nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione, e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.

La Cassazione ha precisato che la sussistenza di valide ragioni economiche costituisce una valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Principio dei vantaggi compensativi e regole UE

La Corte ha fatto applicazione del principio dei vantaggi compensativi, secondo cui un’operazione infragruppo apparentemente priva di corrispettivo non deve essere valutata isolatamente, ma nel contesto dell’impatto economico complessivo dell’operazione sul gruppo. Se, in questa prospettiva, l’operazione produce un ritorno economico per il soggetto che la compie, la gratuità formale non implica assenza di ragione economica. L’ordinanza richiama esplicitamente precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea che hanno riconosciuto questo schema come legittima deroga alle regole ordinarie sui prezzi di trasferimento.

Transfer pricing infragruppo nella disciplina italiana

La disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nell’art. 110, comma 7, del TUIR, che impone di determinare i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti — controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo — con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui ne derivi una diminuzione del reddito. Le linee guida applicative sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018.

Per le imprese che intendono regolare preventivamente il trattamento fiscale delle proprie operazioni infragruppo, sono disponibili accordi preventivi per le imprese con attività internazionali che consentono di concordare in anticipo con il Fisco i criteri applicabili.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 10:01:14 +0000
Mondo del Lavoro
Colf e badanti in Italia: sempre più stranieri e di mezza età
Rapporto Family (Net) Work: entro il 2029 serviranno 2,2 milioni di colf e badanti, con forte richiesta di personale extra UE.

Il fabbisogno di colf e badanti corre più veloce della programmazione degli ingressi extra-UE: nel 2029 l’Italia avrà bisogno di almeno 2 milioni e 211mila lavoratori domestici, in larga parte stranieri e soprattutto extracomunitari. La stima arriva dal Rapporto 2026 Family (Net) Work, commissionato da Assindatcolf al Centro Studi e Ricerche IDOS, e porta il tema dell’assistenza familiare oltre la cronaca delle quote nel Decreto Flussi.

Domanda di colf e badanti verso quota 2,2 milioni

Secondo le stime del rapporto, nel 2029 serviranno quasi 1 milione e 68mila badanti, di cui 784mila straniere, pari al 73,4% del totale. Alla cura della persona si affiancherà la domanda di lavoro domestico per la casa: le colf necessarie saranno 1 milione e 144mila, di cui 742mila straniere, con un’incidenza del 64,8%.

La somma delle due componenti porta il fabbisogno complessivo a 2 milioni e 211mila lavoratori domestici. Nel triennio 2027-2029 l’aumento atteso è di quasi 122mila unità, pari a 40.522 lavoratori in più ogni anno: 7.440 italiani e circa 33mila stranieri, di cui 24mila extra UE.

Il dato segnala una crescita stabile della domanda familiare di cura, con un ruolo sempre più ampio per il personale straniero. La dinamica riguarda sia l’assistenza agli anziani sia il supporto domestico ordinario, due ambiti che si intrecciano nelle famiglie con over 65 fragili, nuclei ridotti e maggiore difficoltà a coprire i bisogni quotidiani attraverso la rete parentale.

Il fabbisogno spinge sulle quote extra-UE

La stima dei circa 24mila lavoratori extra UE necessari ogni anno apre il confronto sulla prossima programmazione dei flussi. Il Decreto Flussi oggi copre il triennio 2026-2028 e prevede finestre dedicate anche all’assistenza familiare, come già avvenuto per il Decreto Flussi per colf e badanti.

Nel 2026 il Ministero del Lavoro ha attribuito 13.600 quote per ingressi legati al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare, distribuite su base territoriale in proporzione alle domande presentate. Accanto al canale ordinario resta il canale extra quota per l’assistenza familiare e sociosanitaria, fissato a 10mila ingressi annui dal 2025 al 2028 per lavoratori destinati a disabili, grandi anziani e bambini fino a 6 anni.

Il nuovo rapporto guarda già oltre questo orizzonte. La domanda attesa per il 2029 supera infatti la logica della singola finestra annuale e porta al centro la continuità degli ingressi regolari, con famiglie che cercano assistenza stabile e lavoratori del comparto che invecchiano a loro volta.

Più anziani e meno lavoratori attivi trainano la domanda

La crescita del lavoro domestico si inserisce in una trasformazione demografica netta. Alla fine del 2026, secondo il report, su 15 milioni di persone con più di 65 anni, circa 2,2 milioni avranno bisogno di aiuto; il 43,6% riceverà assistenza a pagamento, pari a 958mila persone.

La spinta arriva dall’allungamento della vita media e dalla riduzione della popolazione in età attiva. La speranza di vita è ormai tra le più alte in Europa e le proiezioni Istat indicano per il 2050 un aumento fino a 84,3 anni per gli uomini e 87,8 anni per le donne, mentre la quota di popolazione tra 15 e 64 anni è destinata a scendere dal 63,5% del 2024 al 54,3%.Il risultato è un mercato in cui cresce la domanda di assistenza mentre si restringe la platea di persone disponibili a svolgere questi lavori.

Il ricambio delle badanti anziane

La stessa presenza straniera, che per anni ha sostenuto il comparto, si trova adesso a un bivio: la quota di over 65 sul totale della popolazione straniera arriva al 6,9%. Il rapporto aggiunge un elemento ulteriore, legato all’età delle lavoratrici già impiegate nelle attività di cura. Tra le badanti donne con più di 65 anni, la quota è salita al 16% nel 2024. Il dato indica un ricambio sempre più ravvicinato: una parte crescente delle assistenti familiari si avvicina a un’età in cui può venire meno la disponibilità a lavorare, co la necessità per le famiglie di trovare nuove figure.

La criticità è più forte nelle aree dove il bisogno di assistenza risulta alto e la presenza di lavoratori domestici è meno concentrata. Il rapporto segnala infatti una distribuzione non allineata tra domanda e offerta: la presenza di badanti è più alta in molte aree del Centro-Nord, mentre in Campania, Sicilia e Calabria la concentrazione si ferma intorno al 32%.

Famiglie, costi e lavoro regolare: il banco di prova

Per le famiglie datrici di lavoro domestico, la questione dei flussi si somma al costo dell’assistenza e alla regolarità dei rapporti. Gli aggiornamenti su minimi retributivi e contributi incidono già sui bilanci familiari, con versamenti trimestrali e importi calcolati sulle tabelle INPS aggiornate per il pagamento dei contributi per colf e badanti.

Il peso fiscale resta altrettanto rilevante. Le famiglie possono dedurre i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf, badanti e altri lavoratori domestici entro il limite previsto, mentre la detrazione del 19% riguarda le spese di assistenza personale per persone non autosufficienti in presenza dei requisiti richiesti.

Il fabbisogno stimato per il 2029 indica quindi una pressione destinata a crescere su tre fronti: ingressi regolari di lavoratori extra UE, sostenibilità economica per le famiglie e capacità del sistema di assistenza domestica di trattenere personale qualificato. Senza una programmazione coerente con l’invecchiamento della popolazione, il lavoro di cura rischia di diventare il collo di bottiglia del welfare familiare italiano.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 09:32:15 +0000
Tech for PMI
Meta perde davanti alla Corte UE: spetta un compenso agli editori online
La Corte UE respinge il ricorso di Meta e conferma l’equa remunerazione agli editori per l’uso online dei contenuti giornalistici.

La Corte di Giustizia UE dà forza al modello italiano sull’equo compenso agli editori e respinge le contestazioni di Meta (che possiede Facebook e Instagram) contro il ruolo dell’AGCOM. La sentenza nella causa C-797/23 conferma che le piattaforme online possono essere chiamate a negoziare una remunerazione per l’uso delle pubblicazioni giornalistiche, a condizione che il pagamento sia collegato all’autorizzazione concessa dagli editori e all’utilizzo effettivo dei contenuti.

La Corte UE conferma il diritto degli editori

Il caso nasce dal ricorso di Meta Platforms Ireland contro il sistema italiano che attua l’articolo 15 della Direttiva Copyright, recepito nella disciplina nazionale sul diritto connesso degli editori. La società contestava la compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione e con la libertà d’impresa, in particolare rispetto ai poteri attribuiti ad AGCOM nella determinazione dell’equa remunerazione.

La Corte UE ha invece stabilito che gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali un diritto a una equa remunerazione quando concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni. Il compenso, quindi, viene ammesso come corrispettivo economico dell’autorizzazione all’uso online degli articoli, delle anteprime e degli altri contenuti editoriali protetti.

Autorizzazione e uso delle pubblicazioni

La decisione fissa anche un limite rilevante: il pagamento nasce dal rapporto tra autorizzazione dell’editore e utilizzo online della pubblicazione giornalistica. Gli editori mantengono il diritto di autorizzare, rifiutare o concedere anche gratuitamente l’uso dei propri contenuti, mentre il compenso è legato alla riproduzione o alla messa a disposizione delle pubblicazioni da parte della piattaforma.

Questo equilibrio consente di distinguere il diritto connesso degli editori da un prelievo automatico sulle piattaforme digitali. La remunerazione è agganciata all’uso dei contenuti giornalistici e alla licenza concessa, secondo la logica della Direttiva Copyright sul mercato unico digitale.

Il ruolo di AGCOM nella trattativa

La sentenza conferma anche la legittimità del ruolo assegnato ad AGCOM dal modello italiano. L’Autorità può fissare criteri di riferimento, intervenire in caso di mancato accordo tra editori e piattaforme, vigilare sull’obbligo informativo e applicare sanzioni quando i dati necessari alla quantificazione del compenso non vengono messi a disposizione.

Nel regolamento AGCOM sull’equo compenso agli editori, la remunerazione viene costruita sulla base dei ricavi pubblicitari generati dall’utilizzo online delle pubblicazioni, con criteri che tengono conto anche di consultazioni, audience, giornalisti impiegati, investimenti tecnologici e qualità dell’informazione.

Piattaforme tenute a trattare e fornire dati

Per la Corte UE, gli obblighi imposti alle piattaforme digitali sono compatibili con il diritto dell’Unione perché servono a rendere effettiva la tutela degli editori. I prestatori di servizi online devono avviare trattative, mantenere la visibilità dei contenuti durante il negoziato e fornire le informazioni necessarie per calcolare una remunerazione equa.

Solo le piattaforme conoscono ricavi, utilizzi e valore economico generato dai contenuti editoriali all’interno dei propri servizi. Senza queste informazioni, la trattativa tra editori e grandi operatori digitali rischia di restare sbilanciata a favore di chi controlla distribuzione, traffico e monetizzazione.

Editori vs. piattaforme online sui contenuti AI

La pronuncia su Meta arriva mentre il rapporto tra editori, piattaforme e contenuti giornalistici si sta allargando anche all’intelligenza artificiale. Gli AI Overviews di Google e i sistemi generativi riaprono il tema del valore economico delle notizie, della visibilità delle fonti e della possibilità per gli editori di ottenere un ritorno quando i propri contenuti alimentano servizi digitali ad alta monetizzazione.

La sentenza della Corte UE non affronta direttamente l’uso dei contenuti per addestrare o alimentare sistemi di AI ma rafforza il principio alla base del diritto connesso: le pubblicazioni giornalistiche hanno un valore economico riconoscibile e l’uso online da parte delle piattaforme può richiedere una remunerazione negoziata, verificabile e collegata ai dati reali di utilizzo.

La posizione degli editori dopo la sentenza

La FIEG ha accolto la decisione come una conferma del percorso italiano a tutela dell’informazione professionale nell’ecosistema digitale. Il presidente Andrea Riffeser Monti ha richiamato il valore economico e democratico dei contenuti editoriali, sottolineando la necessità di una remunerazione adeguata quando le piattaforme utilizzano pubblicazioni giornalistiche.

Il pronunciamento europeo riporta ora la controversia nel giudizio nazionale, che dovrà applicare i principi fissati dalla Corte. Per gli editori, però, il risultato politico e regolatorio è già importante: il sistema italiano sull’equa remunerazione online resta in piedi e AGCOM mantiene un ruolo di garanzia nel rapporto tra testate e piattaforme.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 09:03:58 +0000
Edilizia
Bonus Facciate al 90%, sconto in fattura con lavori avviati nel 2021
La Cassazione chiarisce quando lo sconto in fattura consente di conservare il Bonus Facciate al 90% sulle pratiche del 2021.

Bonus Facciate al 90% al centro del contenzioso sui crediti edilizi maturati a ridosso della scadenza: con sentenza n. 8573/2026, la Cassazione afferma che lo sconto in fattura richiedeva lavori avviati entro il 31 dicembre 2021, in quanto l’opzione prevista dall’articolo 121 del DL 34/2020 riguardava interventi già effettuati, anche solo in parte.

Senza l’effettivo inizio dei lavori, indicati nell’asseverazione in modo fraudolento, si configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Bonus Facciate al 90% e lavori avviati nel 2021

La decisione nasce da un procedimento penale su pratiche di Bonus Facciate con sconto in fattura e cessione del credito. Nei documenti prodotti era stato attestato che i lavori erano già partiti nel dicembre 2021, circostanza poi smentita dagli accertamenti. La difesa aveva richiamato il criterio di cassa, sostenendo che per i committenti privati il pagamento entro il 2021 fosse sufficiente a conservare la detrazione al 90%. La Cassazione, invece, ha optato per una connessione tra opzione ed avvio dei lavori come unico criterio temporale valido per l’accesso al beneficio.

Sconto in fattura solo su interventi già effettuati

Il ragionamento dei giudici parte dall’articolo 121 del DL 34/2020, nella parte in cui consente al contribuente di scegliere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, “anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi”. Per la Cassazione, il tempo verbale passato usato dalla norma porta l’opzione sui lavori già eseguiti almeno in parte.  Da qui la coerenza della richiesta, nelle misure antifrode, di un visto di conformità capace di attestare anche l’avvio effettivo del cantiere.

Limite ulteriore come misura antifrode

Nel ricorso, si contestava che l’obbligo di indicare lavori avviati derivasse dalla circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, documento di prassi e non norma primaria. Secondo questa tesi, la prassi avrebbe introdotto un limite ulteriore rispetto alla legge. La Corte riconduce invece quel requisito alla disciplina dell’articolo 121 e alle misure antifrode introdotte dal DL 157/2021. Aggiungendo inoltre che, nel caso esaminato, l’attestazione falsa aveva tratto in inganno l’Amministrazione finanziaria, volta a farsi autorizzare sconto e successiva cessione del credito.

Credito edilizio solo per lavori svolti

Il riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL) rafforza la lettura della Cassazione. Il comma 1-bis dell’articolo 121 disciplina l’esercizio dell’opzione in relazione a lavori eseguiti solo in parte, confermando il legame tra credito, fattura e attività edilizia effettivamente svolta. La questione centrale, nel ragionamento della Corte, resta la presenza di lavori reali, documentabili e coerenti con la pratica trasmessa al Fisco.

Sconto fattura e credito indebito

La fattura emessa e pagata entro il 2021 con sconto in fattura del 90%, per la Cassazione costituisce il presupposto per documentare la spesa nella misura piena. Senza lo sconto, i condomìni avrebbero potuto far valere una spesa molto più bassa. Da questa ricostruzione deriva l’indebito accesso allo sconto in fattura, ottenuto mediante attestazioni ideologicamente false, fattispecie che rende indebita anche la detrazione fiscale collegata.

Avvio lavori nel visto di conformità

Le misure antifrode del DL 157/2021 hanno esteso ai bonus edilizi l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel caso esaminato, il visto di conformità conteneva la dichiarazione sull’avvio dei lavori, incidendo sull’accesso al beneficio e sulla possibilità di trasferire il credito, quindi requisito fondamentale della pratica. Per le pratiche di Bonus Facciate chiuse a ridosso della fine del 2021, oltre alla fattura e al pagamento, assumono rilievo gli atti che provano l’avvio del cantiere e la corretta trasmissione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle regole sulle comunicazioni per cessione credito e sconto in fattura. I documenti da verificare:

  • le fatture emesse entro il 31 dicembre 2021 e la modalità di pagamento utilizzata;
  • il visto di conformità presentato per l’esercizio dell’opzione;
  • l’asseverazione tecnica sulla congruità delle spese sostenute;
  • gli eventuali SAL o gli atti tecnici che provano l’avvio del cantiere;
  • la comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate per sconto in fattura o cessione del credito.

Data articolo: Thu, 14 May 2026 08:24:23 +0000
Riforma fiscale
Istat: Riforme IRPEF e Assegno Unico compensano il fiscal drag
Le riforme fiscali IRPEF e l'Assegno Unico hanno più che compensato il fiscal drag 2021-2026: beneficio medio di 40 euro a contribuente, secondo l'Istat.

Le riforme fiscali varate tra il 2021 e il 2026 hanno più che compensato il drenaggio fiscale generato dall’inflazione, con un beneficio medio di 40 euro per contribuente. È quanto certifica l’Istat nella nota sull’andamento dell’economia italiana di marzo-aprile 2026, che fotografa anche un PIL in crescita dello 0,2% nel primo trimestre su base congiunturale. Il bilancio è favorevole soprattutto per i redditi medio-bassi e i lavoratori dipendenti, mentre pensionati e redditi elevati risultano non interamente compensati.

Drenaggio fiscale, i numeri Istat dopo cinque anni di riforme

L’ISTAT ha analizzato l’impatto delle misure fiscali introdotte a partire dal 2021 attraverso il modello FaMiMod, uno strumento di microsimulazione che consente di stimare gli effetti distributivi delle politiche pubbliche sui redditi delle famiglie italiane. I risultati, inseriti come focus tematico nella nota congiunturale pubblicata il 12 maggio 2026, indicano che le riforme del quinquennio hanno più che annullato la pressione aggiuntiva dell’inflazione sul prelievo fiscale.

Il fiscal drag (drenaggio fiscale) è il fenomeno per cui l’aumento nominale dei redditi, in presenza di un sistema IRPEF a scaglioni non indicizzati all’inflazione, spinge automaticamente i contribuenti verso aliquote più elevate: il reddito sale sulla carta, il potere d’acquisto reale rimane fermo, le tasse aumentano come se la capacità contributiva fosse cresciuta davvero. Il ciclo inflazionistico del 2022-2023 ha reso questa distorsione particolarmente acuta per milioni di lavoratori e pensionati italiani, riaprendo il dibattito su un problema strutturale mai del tutto risolto nel sistema tributario italiano.

Assegno Unico e IRPEF, doppia difesa dall’inflazione

Due sono i pilastri della compensazione certificata dall’Istat. Il primo è la progressiva riforma dell’IRPEF, che ha incluso la revisione delle aliquote, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Il secondo — indicato dall’Istituto come cruciale — è il passaggio dalle vecchie detrazioni per i figli a carico all’Assegno Unico Universale, la cui legge istitutiva prevede per legge l’indicizzazione degli importi al costo della vita.

È proprio questo meccanismo di indicizzazione automatica all’inflazione a distinguere strutturalmente l’Assegno Unico dalle detrazioni che ha sostituito: mentre le detrazioni erano statiche e si erodevano silenziosamente con ogni ciclo di prezzi in rialzo, l’Assegno Unico rivaluta annualmente gli importi seguendo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2026 la rivalutazione applicata è stata dell’1,4%, con importi che vanno da 58,30 euro al mese per i redditi oltre soglia a 203,80 euro per i nuclei con ISEE più basso.

Chi ha guadagnato e chi ha perso con le riforme fiscali

I benefici delle riforme non si sono distribuiti in modo uniforme. Le famiglie con figli a carico nelle fasce di reddito medio-basso e i lavoratori dipendenti hanno registrato i guadagni più consistenti in termini di compensazione del drenaggio fiscale, con un saldo complessivo positivo che supera la media dei 40 euro per contribuente indicata dall’ISTAT.

Diversa la situazione per le fasce escluse o non pienamente coperte. I pensionati, i cui redditi sono già soggetti a perequazione automatica sulle prestazioni lorde ma non godono delle stesse leve compensative dei lavoratori attivi, risultano penalizzati o non interamente compensati secondo le stime del modello FaMiMod. Anche i redditi più elevati — al di sopra della soglia di accesso agli interventi mirati — escono dalla compensazione piena. Le famiglie senza figli, a prescindere dalla fascia di reddito, non beneficiano del meccanismo di indicizzazione dell’Assegno Unico, che rimane riservato ai nuclei con figli a carico.

Inflazione in aumento, fiscal drag sotto i riflettori

Mentre il bilancio 2021-2026 evidenzia una compensazione complessivamente positiva, i dati più recenti riportano il fiscal drag al centro dell’agenda fiscale. Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, ad aprile 2026 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumentato del 2,9% su base tendenziale, con un’accelerazione marcata rispetto all’1,6% di marzo. La spinta arriva dalla forte crescita dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari non lavorati, in parte riconducibile agli effetti del conflitto in Medio Oriente sui mercati delle materie prime energetiche.

A questo livello di inflazione, le riforme già varate non garantiscono automaticamente la stessa protezione del quinquennio precedente, in assenza di un meccanismo strutturale di indicizzazione degli scaglioni IRPEF. Il Partito Democratico ha annunciato un’interrogazione al ministro Giorgetti per chiedere se il Governo intenda introdurre una revisione periodica delle soglie IRPEF contro il drenaggio fiscale cumulativo. Il viceministro Leo ha invece accolto le stime ISTAT come conferma della bontà delle riforme già approvate, definendo «giusta la rotta» tracciata dalla delega fiscale.

PIL, la domanda interna il punto debole

Il PIL italiano ha registrato nel primo trimestre del 2026 una crescita dello 0,2% su base congiunturale e dello 0,7% su base tendenziale, proseguendo il percorso di espansione avviato nella seconda metà del 2025. La crescita acquisita per il 2026 si attesta allo 0,5%, una base statistica positiva che lascia tuttavia poco margine a eventuali shock nel corso dell’anno. Nel confronto europeo, l’Italia fa meglio della Francia ferma a quota zero, ma rimane distante da Spagna (+0,6%) e Germania (+0,3%).

Dal lato dell’offerta, la crescita del valore aggiunto è trainata dai servizi, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. Dal lato della domanda, la componente estera netta fornisce un contributo positivo, mentre la domanda interna al lordo delle scorte fornisce un contributo negativo al dato complessivo. La produzione industriale ha segnato a marzo il secondo incremento congiunturale consecutivo (+0,7%), ma nella media del primo trimestre è comunque diminuita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

Occupazione in calo per donne, giovani e over 50

Sul fronte del mercato del lavoro, l’Istat registra a marzo 2026 una lieve flessione degli occupati: il calo congiunturale è dello 0,1% rispetto a febbraio, per un totale di 24 milioni e 124mila unità. Su base annua la riduzione è di 30mila unità. Il tasso di occupazione si attesta al 62,4%, invariato sul mese ma in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo 2025. Il tasso di disoccupazione scende leggermente al 5,2% su base mensile, mentre sale il tasso di inattività.

Il calo di marzo coinvolge in modo selettivo tre categorie specifiche:

  • le lavoratrici donne, che registrano la contrazione più consistente tra i gruppi analizzati;
  • i giovani tra i 15 e i 24 anni, fascia strutturalmente più esposta alle oscillazioni congiunturali;
  • i lavoratori con almeno 50 anni di età, segmento che include sia dipendenti a termine sia autonomi.

Il dato mensile va tuttavia contestualizzato: nel primo trimestre 2026 nel suo insieme, la dinamica congiunturale degli occupati evidenzia una lieve crescita dello 0,1%, segnale che il mercato del lavoro nel complesso ha retto nonostante le pressioni esterne legate al caro energia e all’incertezza geopolitica.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 07:58:39 +0000
Edilizia
Locazione immobili strumentali: codice ATECO per impresa inattiva
Se un’azienda edile non opera più attivamente nel settore edile deve effettuare la cancellazione del codice ATECO? Per affittare i propri immobili strumentali deve attivare un nuovo codice ATECO? Se un’azienda edile non opera più attivamente nel settore edile deve effettuare la cancellazione del codice ATECO? Per affittare i propri immobili strumentali deve attivare un nuovo codice ATECO?
Data articolo: Thu, 14 May 2026 07:24:35 +0000
Tasse
ISA 2026 e CPB: software online e criteri di proposta 2026-2027
Software Il tuo ISA 2026 CPB per inviare il modello riferito all'anno di imposta 2025 e criteri MEF per la proposta per il concordato preventivo 2026-2027.

Con il software Il tuo ISA 2026 CPB e il decreto MEF sui criteri di proposta, si completa l’assetto della campagna corrente di Concordato Preventivo Biennale e prende avvio quella prossima. L’applicativo serve infatti all’invio del modello per la stagione dichiarativa in corso, mentre la metodologia aggiorna i dati con cui l’Agenzia delle Entrate determina il reddito imponibile dei contribuenti ISA nel 2026-2027.

Software Il tuo ISA 2026 CPB

Il software Il tuo ISA 2026 CPB è lo strumento con cui contribuenti e intermediari possono predisporre il modello collegato agli Indici sintetici di affidabilità fiscale e alla proposta di concordato preventivo biennale. A canale telematico attivo, l’applicativo consente di procedere all’invio dei dati richiesti per il modello e per la proposta del Fisco. Il programma si inserisce nella campagna dichiarativa relativa al periodo d’imposta 2025, con effetti sulla proposta CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 per imprese e professionisti soggetti agli ISA.

Dati contabili importati e integrati

La compilazione dei modelli ISA 2026 permette di importare nel software Il tuo ISA 2026 CPB alcuni dati contabili già presenti nell’applicativo RedditiOnLine. Il sistema utilizza le corrispondenze tra i campi del modello Redditi 2026 e quelli richiesti nei modelli ISA.

Gli intermediari possono acquisire gli ulteriori dati ISA tramite delega unica, necessari per predisporre indici e proposta CPB con le informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Criteri MEF per il CPB 2026-2027

Il decreto MEF dell’11 maggio contiene la metodologia con cui l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che applicano gli ISA. La proposta riguarda i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027.

Il calcolo tiene conto dei dati dichiarati dal contribuente, delle informazioni collegate all’applicazione degli ISA anche su annualità pregresse, degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali e delle risultanze degli indici. Per le rivalutazioni prospettiche vengono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Reddito e valore di produzione nella proposta CPB

La proposta CPB individua il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

Il modello CPB 2026-2027 resta quindi il veicolo dichiarativo attraverso cui vengono comunicati i dati necessari all’elaborazione della proposta e alla successiva accettazione da parte del contribuente interessato.

Proposta graduata nel primo anno del biennio

Il decreto prevede una gradualità per il periodo d’imposta 2026. La proposta relativa ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo tiene conto di quanto dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia approvata. La stessa logica viene applicata al valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il meccanismo serve ad accompagnare il contribuente verso il livello di piena affidabilità fiscale previsto al termine del biennio concordato.

Eventi eccezionali e cessazione CPB

Il decreto aggiorna anche le circostanze che possono incidere sulla tenuta del CPB in caso di cessazione. Il Concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si verificano redditi effettivi o valori della produzione netta inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati, in presenza di eventi eccezionali. Le situazioni richiamate dal decreto comprendono:

  • gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • gli eventi straordinari che rendono inagibili i locali, danneggiano le scorte, impediscono l’accesso all’attività o bloccano l’unico o principale cliente;
  • la liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  • la cessione in affitto dell’unica azienda;
  • la sospensione dell’attività comunicata alla Camera di commercio;
  • la sospensione della professione comunicata all’ordine professionale, enti previdenziali o casse di competenza;
  • gli effetti economici negativi legati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un aumento dell’indice dei prezzi superiore al 5%.

Riduzioni proposta per sospensione attività

La metodologia prevede anche una riduzione della proposta CPB 2026 quando il contribuente comunica eventi straordinari avvenuti prima dell’adesione al concordato. La riduzione riguarda redditi e valore della produzione netta determinati con la metodologia approvata.

Le riduzioni sono graduate in base alla durata della sospensione dell’attività economica:

  • il 10% si applica con sospensione compresa tra trenta e sessanta giorni;
  • il 20% si applica con sospensione superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
  • il 30% si applica con sospensione superiore a centoventi giorni.

Adesione al CPB 2026-2027

Per valutare l’adesione al concordato preventivo biennale, il contribuente ISA deve partire dai dati dichiarativi 2025, dalle informazioni ISA disponibili e dalla proposta elaborata secondo la metodologia MEF. L’accettazione riguarda il reddito e il valore della produzione netta concordati per il biennio 2026-2027.

Criteri di calcolo ed elementi utilizzati sono illustrati nella nota tecnica e metodologica allegata al Decreto MEF.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 07:00:13 +0000
Flat tax
Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026
Le agevolazioni 2026 sul lavoro dipendente – collegate a straordinari, festivi, rinnovi CCNL e premi di produttività – sono riconosciute in base al reddito da lavoro? Se un lavoratore ha altri redditi (ad esempio da locazioni o per altre prestazioni), e supera le soglie stabilite, con la dichiarazione dei redditi dovrà restituire la differenza dello[...] Le agevolazioni 2026 sul lavoro dipendente – collegate a straordinari, festivi, rinnovi CCNL e premi di produttività – sono riconosciute in base al reddito da lavoro? Se un lavoratore ha altri redditi (ad esempio da locazioni o per altre prestazioni), e supera le soglie stabilite, con la dichiarazione dei redditi dovrà restituire la differenza dello[...]
Data articolo: Thu, 14 May 2026 06:32:04 +0000
Modello 730
Modifica e invio 730/2026 precompilato dal 14 maggio: tutte le istruzioni
Dichiarazione dei Redditi Precompilata: il tutorial completo per la modifica o l'accettazione e l'invio del Modello 730/2026 dal 14 maggio.

Chi sceglie la dichiarazione precompilata, dal 14 maggio 2026 può modificare il 730/2026 o accettarlo e inviarlo così com’è. Per chi volesse aggiungere nuove informazioni – ad esempio ulteriori spese detraibili al 19% dell’IRPEF – è possibile procedere online dal sito dell’Agenzia delle Entrate in modo autonomo. Ma come  si effettua la modifica dei dati caricati, l’inserimento di nuove informazioni o spese e l’invio del modello? Vediamo di seguito come procedere.

Come modificare il 730 precompilato in modalità ordinaria

Dalla home page del portale della Precompilata proposto dall’Agenzia delle Entrate (raggiungibile alla pagina https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it), il primo passo è la scelta del modello (anche guidata). Chi opta per il 730, a questo punto ha davanti a sè due opzioni: accettare il modello oppure modificarlo. Chi preferisce inserire le modifiche direttamente nel Modello 730, deve scegliere la tradizionale Modalità ordinaria cliccando sul pulsante “Modifica la dichiarazione”. A questo punto, il sistema consente di scegliere se compilare il quadro E con la modalità ordinaria (per chi preferisce fare da sé basta cliccare sul relativo pulsante nel menù a sinistra) o con quella semplificata della dichiarazione dei redditi. Per modificare una voce già inserita in dichiarazione dal Fisco e inserirne una nuova, la prima operazione da fare è cliccare sul E -oneri, per visualizzare l’elenco di tutte le voci di spesa presenti nel proprio 730.

Se si comincia con la modalità ordinaria ma si cambia idea, in qualsiasi momento si può scegliere se passare alla modalità semplificata (e viceversa) cliccando su “Cambia modalità di compilazione” (ma in questo caso si perdono le modifiche eventualmente apportate).

Come inserire spese nel 730 precompilato

Per visualizzare le spese detraibili dei familiari a carico bisogna inserire il codice fiscale in “Dichiarante e familiari”. Per ogni singola voce che appare in elenco è possibile modificare, escludere o includere una voce di spesa, aggiungere una voce di spesa o cancellarla. Ognuna di queste operazioni segue un percorso diverso.

  • Per aggiungere una nuova voce bisogna cliccare su “Aggiungi una nuova spesa“, e poi è possibile o selezionare una voce dall’elenco che appare o inserire una stringa di ricerca. Si compila quindi la mascherina che appare, ci sono alcuni campi obbligatori che non si possono tralasciare. Dopo aver terminato l’operazione, e selezionato la casella “Confermo di aver preso visione di tutte le voci di tutte le sezioni“, si attiva il pulsante salva, che bisogna cliccare per terminare l’operazione.
  • Per aggiungere una spesa a una voce già presente in elenco si clicca su “aggiungi voce” all’interno della categoria e si compila la nuova finestra che appare (“modifica voce di spesa”). Anche in questo caso si procede con pulsante conferma, e poi salva.

La procedura è la stessa anche per effettuare modifiche, con l’unica differenza del tasto iniziale (“Modifica”). Per includere o escludere voci di spesa già inserite, invece, bisogna entrare nella relativa voce, e selezionare, o deselezionare, l’opzione nella colonna “da utilizzare“.

In tutti i casi, il salvataggio dei dati inseriti comporta automaticamente il ricalcolo delle detrazioni. Ecco le diverse icone che identificano le voci di spesa precompilate e le eventuali operazioni effettuate:

Come inviare la dichiarazione precompilata

Una volta terminate le modifiche ed effettuato il ricalcolo delle detrazioni spettanti, è possibile inviare il modello di dichiarazione.

I passi del percorso completo da seguire sono i seguenti.

  1. Accedi e consulta: in questa sezione viene fornita la spiegazione sui dati non utilizzati.
  2. Scegli il modello e visualizzalo: da qui si effettua la scelta del modello e scaricare il modello in pdf.
  3. Accetta o modifica: da qui si destinano 2, 5 e 8‰ e si indica il sostituto d’imposta per rimborsi o trattenute.
  4. Quadro E, oneri e spese: in questa sezione si trova il riepilogo delle detrazioni.
  5. Visualizza: da qui si consulta il risultato della dichiarazione a credito o a debito e il dettaglio dei calcoli.
  6. Stampa e invia previa conferma.
  7. Consulta dichiarazione inviata: da qui si ottiene la ricevuta di invio, dopo due o tre giorni.

Quanto tempo c’è per modificare il 730?

A partire dal 14 maggio 2026 la precompilata può essere modificata e inviata, accettata senza modifiche e inviata. Il termine ultimo resta il 30 settembre, per cui è possibile attendere fino a tale data per modificare il 730 precompilato dal Fisco. I modello deve comunque essere trasmesso, anche senza modifiche, entro il 30 settembre, per via telematica oppure tramite modello cartaceo. Diversamente, la dichiarazione dei redditi risulterà omessa.

Cosa succede se non si modifica il 730 precompilato?

Se si lascia il 730 così com’è (ossia senza modifiche, integrazioni o correzioni), e lo si accetta e invia, il Fisco calcolerà imposte e detrazioni sulla base di quanto precalcolato e non effettuerà ulteriori controlli fiscali su quella dichiarazione dei redditi.

Quando si può modificare il 730 già inviato?

E’ possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web specifica (opzione consentita una sola volta e soltanto) entro il 19 maggio.

Se si vogliono effettuare modifiche al 730 dopo l’invio, entro il 22 giugno 2026 è possibile trasmettere un modello Redditi aggiuntivo o correttivo per integrare un 730 o Modelli Redditi già inviato.

Dove trovare i vecchi 730?

Dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate si può accedere anche ai vecchi 730 presentati, utili per confrontare ad esempio le detrazioni pluriennali. Per visualizzarli, basta accedere alla sezione “La mia scrivaniaâ€. Dalla voce “Consultazioniâ€, scegliere il servizio “Cassetto fiscale personale†e poi “Dichiarazioni fiscaliâ€: dal menu che compari si arriva a tutte le dichiarazioni presentate e, cliccando su “Annualità disponibiliâ€, si può selezionare quello di proprio interesse.

Quando arrivano i rimborsi da 730?

Il rimborso fiscale da 730 arriva in base alla data di trasmissione del modello dichiarativo: per ottenere con certezza i rimborsi già nella busta paga di luglio bisogna inviare la dichiarazione il primo giorno disponibile. Chi presenta la dichiarazione tra maggio e giugno, riceverà il rimborso IRPEF da 730 nella busta paga di luglio o agosto, oppure nel cedolino pensione di agosto o settembre; chi la trasmette il mese successivo otterrà i rimborsi fiscali a seguire.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato entro quattro mesi dalla scadenza per la trasmissione della dichiarazione o dall’invio nei termini. Il rimborso risultante arriverà entro i successivi sei mesi.


Data articolo: Thu, 14 May 2026 05:31:35 +0000
CCNL
Assicurazioni: CCNL ANIA rinnovato, aumenti e arretrati a luglio
Firmata l’ipotesi di accordo per il CCNL ANIA con aumento di 280 euro, una tantum da 1.000 euro e nuove tutele su IA e welfare.

La firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANIA chiude una trattativa centrale per il settore assicurativo e porta nel cedolino degli assicurativi un pacchetto economico già calendarizzato: aumento complessivo da 280 euro per il quarto livello, settima classe, una tantum da 1.000 euro per il 2025 e prima erogazione a luglio con arretrati. L’intesa, sottoscritta da ANIA e dai sindacati di categoria, sarà ora sottoposta alle assemblee dei lavoratori e copre il periodo fino al 31 maggio 2028.

Aumento CCNL ANIA da 280 euro in tre tranche

Il cuore economico dell’intesa è l’aumento a regime di 280 euro mensili, calcolato sul quarto livello, settima classe, con riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. L’incremento corrisponde a circa l’11,5% e viene distribuito lungo l’arco 2026-2028. La progressione degli aumenti segue questo calendario:

  • 100 euro decorrono dal 1° gennaio 2026 e saranno pagati con gli arretrati nella busta paga di luglio;
  • 100 euro decorrono dal 1° gennaio 2027;
  • 80 euro decorrono dal 1° gennaio 2028.

La prima tranche arriverà quindi nel cedolino di luglio insieme agli arretrati maturati dalla decorrenza del 1° gennaio 2026. Per i lavoratori, il rinnovo produce un recupero salariale progressivo lungo tutta la durata dell’accordo.

Arretrati e welfare nella busta paga di luglio

Accanto agli aumenti tabellari, l’accordo prevede una una tantum da 1.000 euro riferita agli arretrati del 2025 per il quarto livello, settima classe. L’importo è articolato in 550 euro in busta paga, con opzione di versamento al fondo pensione per 638 euro, più 450 euro in welfare. Nel quadro più ampio dei rinnovi, l’accordo ANIA conferma il ruolo delle somme una tantum come strumento di recupero della vacanza contrattuale. Gli arretrati coprono il periodo precedente alla piena decorrenza degli aumenti e si affiancano alle nuove retribuzioni tabellari.

La componente welfare va letta insieme alle regole su premi di risultato e fringe benefit, dato che il trattamento fiscale dipende dalla natura della voce erogata, dalle soglie applicabili e dalla corretta qualificazione nel cedolino.

IA e organizzazione lavoro nel contratto

L’intesa introduce anche una dichiarazione congiunta sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di orientare l’uso della tecnologia a supporto di lavoratrici e lavoratori. Il testo prevede inoltre l’istituzione di comitati paritetici aziendali dedicati al confronto sulle trasformazioni del settore.

Sul tempo di lavoro, il rinnovo riconosce ulteriori 6 ore di permesso rispetto alle 8 ore già esistenti. Nel capitolo dei diritti civili e sociali rientrano anche interventi su inclusione, disabilità, genitorialità, permessi aggiuntivi per i padri e comporto di malattia.

Classi di anzianità e inquadramenti per neoassunti

Uno dei temi più delicati della trattativa riguardava le classi di anzianità. L’accordo mantiene l’impianto contrattuale esistente e conserva l’equilibrio tra generazioni, dopo il confronto sulla proposta datoriale di una nuova tabella per i neoassunti con otto classi di anzianità.

Sugli inquadramenti professionali, l’intesa consente interventi mirati su specialisti amministrativi, tecnici e informatici, con una quota disponibile pari al 7% nel triennio. Restano invece confermate le principali garanzie dell’attuale sistema classificatorio.

Produttori, contact center e appalti assicurativi

Il rinnovo interviene anche sui produttori assicurativi, con una tutela dedicata alle situazioni di fragilità e un incremento economico aggiuntivo rispetto alla percentuale prevista per il personale: 7% sul primo livello e 3% sul secondo livello.

Per gli addetti ai contact center, l’accordo richiama la tutela occupazionale e professionale in caso di tensioni aziendali. Sul fronte degli appalti assicurativi, ANIA assume l’impegno a favorire condizioni utili al superamento del dumping contrattuale nella filiera.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 14:00:14 +0000
Ammortizzatori sociali
Bonus Maltempo INPS: come chiedere l’ammortizzatore sociale unico
Istruzioni INPS per i datori di lavoro che chiedono l'ammortizzatore sociale unico a favore dei loro dipendenti danneggiati dal Ciclone Harry.

La domanda di ammortizzatore sociale unico previsto per l’emergenza maltempo del gennaio 2026 nel Sud Italia e spettante ai dipendenti, va comunque presentata dai datori di lavoro, sia nel caso in cui l’azienda abbia sospeso l’attività nei giorni dell’alluvione, sia nell’eventualità in cui sia stato il lavoratore a non potersi recare al lavoro perché residente in una zona colpita dall’ondata di maltempo.

L’INPS ha aperto lo sportello per la presentazione delle istanze il 14 aprile. Per consentire un pagamento tempestivo, chiede alle imprese di presentare l’istanza entro il 31 maggio, sebbene il termine non sia vincolante.

Ammortizzatore sociale unico per dipendenti

Accanto al bonus 500 euro per gli autonomi danneggiati dal Ciclone Harry, il DL 25/2026 ha  previsto un ammortizzatore sociale unico (Integrazione Salariale Unica – ISU) come misura di sostegno al reddito introdotta specificamente per i lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dall’emergenza maltempo di gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’importo è pari a quello massimo della cassa integrazione, con contribuzione figurativa. La misura può durare fino a 90 giorni per chiusura aziendale o fino a 15 giorni se il lavoratore abita in una zona alluvionata; le giornate di mancato lavoro devono collocarsi nel periodo tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

L’ammortizzatore unico è incompatibile con CIG e prestazioni dei fondi bilaterali. Le aziende che abbiano già presentato domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati possono chiedere alla sede INPS competente l’annullamento dell’istanza originaria, con la massima urgenza. Solo dopo aver completato questo passaggio è possibile richiedere il nuovo ammortizzatore unico.

Scadenze e procedura

Le istruzioni sono contenute nella Circolare INPS 13/2026, che conferma quanto comunicato in precedenza sulla procedura di domanda: il termine del 31 maggio non è perentorio e le imprese che presenteranno domanda in data successiva potranno comunque accedere all’ammortizzatore. L’Istituto chiede però alle imprese di rispettarlo per consentire una erogazione tempestiva della misura.

Per presentare la domanda non è necessario un accordo sindacale, ma le rappresentanze dei lavoratori vanno avvisate dell’istanza inoltrata all’INPS, con indicazione della durata e della motivazione.

Le modalità di presentazione della domanda sono diverse per le imprese agricole e per i datori di lavoro degli altri settori.

Domanda per datori di lavoro non agricoli

I datori di lavoro non agricoli devono utilizzare la piattaforma OMNIA IS, accessibile dal portale INPS digitando nella barra di ricerca Accesso ai nuovi servizi e selezionando poi Accesso ai servizi per aziende e consulenti. Dopo l’autenticazione, il percorso da seguire è: CIG e Fondi di solidarietà → OMNIA integrazioni salariali → crea domanda. Dopo aver inserito la matricola aziendale e completato l’iter di compilazione, si seleziona la prestazione domanda ISU.

Le causali da indicare nella domanda variano in base alla situazione:

  • per la sospensione dell’attività lavorativa nelle unità produttive nei territori alluvionati, con inizio dal 18 gennaio 2026, si seleziona la causale “ISU – 704 – Art. 5 dl n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento”;
  • per l’impossibilità a recarsi al lavoro da parte di lavoratori residenti al 18 gennaio 2026 in uno dei comuni alluvionati, la causale è “ISU – 705 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento”;
  • per i lavoratori domiciliati nei comuni alluvionati alla stessa data, la causale è “ISU – 706 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”;
  • per i lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’alluvione, le agenzie di somministrazione e le aziende distaccanti devono selezionare la causale “ISU – 707 – Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”.

La durata dell’ammortizzatore cambia in base alla tipologia: se è l’azienda ad aver sospeso l’attività per alluvione, il sostegno spetta per un massimo di 90 giorni tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026; se è invece il lavoratore a non essere potuto andare al lavoro, l’ammortizzatore spetta per un massimo di 15 giorni nello stesso arco temporale.

Causali, durata e requisiti per datori non agricoli

DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI
Situazione Causale e durata massima
Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori alluvionati, dal 18/01/2026 ISU – 704 — “Art. 5 dl n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento”
Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026
Lavoratori residenti nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro ISU – 705 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento”
Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026
Lavoratori domiciliati nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro ISU – 706 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”
Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026
Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’alluvione ISU – 707 — “Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”
Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026

Domanda per datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro agricoli presentano la domanda tramite l’applicativo CISOA Web. Devono presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con qualifica di dirigente, quadro e impiegato.

Criteri di accesso

Le causali da indicare nell’applicativo variano in base alla posizione contrattuale del lavoratore e alla situazione di impossibilità:

  • per i lavoratori in forza al 18 gennaio 2026, sia a tempo determinato che indeterminato, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco, si usa la causale Cod. 19 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”; la copertura è di un massimo di 90 giornate tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026; la domanda richiede l’Allegato 2 se inviata dal datore, l’Allegato 3 se inviata dall’intermediario;
  • per i lavoratori assunti entro il 30 aprile 2026 ma senza contratto attivo al 18 gennaio, sempre per chiusura aziendale o del datore di distacco, si usa la causale Cod. 20 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”; le giornate autorizzabili sono pari alla differenza tra quelle lavorate nell’anno precedente e quelle nell’anno in corso fino alla data della domanda, entro il massimo di 90; si utilizzano gli stessi allegati del caso precedente;
  • per i lavoratori (a tempo determinato o indeterminato, con o senza rapporto attivo al 18 gennaio 2026) residenti o domiciliati alla stessa data in uno dei territori alluvionati, le causali sono il Cod. 21 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti” e il Cod. 22 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati”; il massimo è di 15 giornate.

Per le domande relative ai Cod. 21 e Cod. 22, il datore deve indicare la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge disponibili:

  • esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento (Allegato 4 della circolare);
  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione (Allegato 5);
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
  • condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ulteriori avvenimenti ricollegabili all’evento straordinario che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro;
  • due o più delle condizioni impeditive elencate, nei casi di domanda riferita a lavoratori con motivazioni diverse.

Per le domande presentate da intermediari si utilizzano gli Allegati 6 o 7.

Causali, durata e allegati per datori agricoli

DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO AGRICOLI
Situazione Causale, durata e allegati
Lavoratori (TD/TI) con rapporto di lavoro attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco Cod. 19 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”
Fino a 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario)
Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco Cod. 20 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”
Massimo 90 giornate; il numero autorizzabile è pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle nell’anno in corso fino alla data della domanda
Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario)
Lavoratori (TD/TI, con o senza rapporto attivo al 18/01/2026) residenti o domiciliati in territori alluvionati Cod. 21 (residenti) — Cod. 22 (domiciliati)
“DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro”
Massimo 15 giornate
Allegato 4 (provvedimento normativo) · Allegato 5 (altre casistiche) · Allegati 6 o 7 (intermediari)


Data articolo: Wed, 13 May 2026 13:16:30 +0000
Incentivi imprese
Credito d’imposta ZES Unica: in scadenza il contributo aggiuntivo
Fino al l 15 maggio si può trasmette la comunicazione per il credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica (14,6%). Istruzioni e modello.

Il 15 maggio chiudono i termini di comunicazione per le domande di contributo aggiuntivo destinato agli investimenti nella ZES Unica. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), autorizza un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno già completato la procedura relativa al periodo d’imposta 2025.

A chi spetta il contributo aggiuntivo ZES Unica Sud 2026

Il beneficio è riservata esclusivamente agli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre dello stesso anno. L’erogazione della quota aggiuntiva è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:

  • mantenimento di una partita Iva attiva al momento dell’invio dell’istanza;
  • assenza di fruizione del credito d’imposta per la transizione digitale ed ecologica (Transizione 5.0) per i medesimi investimenti;
  • indicazione di eventuali rideterminazioni in diminuzione derivanti dal riconoscimento di altre agevolazioni che incidono sulla stessa base imponibile;
  • regolarità delle dichiarazioni rese nel quadro C per i controlli antimafia.

Modalità di compensazione tramite modello F24

Il trattamento contabile del credito d’imposta aggiuntivo prevede l’utilizzo esclusivo in compensazione. L’Agenzia delle Entrate rilascerà una seconda ricevuta per autorizzare l’effettivo utilizzo delle somme, previa verifica della disponibilità dei fondi e dell’assenza di cause ostative. Le regole per la fruizione includono:

  • decorrenza dei termini di compensazione dal 26 maggio 2026;
  • scadenza ultima per l’utilizzo dei crediti entro il 31 dicembre 2026;
  • obbligo di trasmissione del modello F24 tramite i soli servizi telematici dell’Agenzia;
  • scarto automatico dei modelli per importi superiori a quelli riconosciuti o fuori dai termini.

Controlli antimafia e soglie di rilevanza per le imprese

La conduzione delle verifiche sulla legittimità dell’agevolazione segue protocolli rinforzati per i crediti che, sommati a quelli degli anni precedenti, superano la soglia di 150.000 euro. In tali fattispecie, l’utilizzo della quota aggiuntiva è vincolato all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia. Le imprese interessate devono compilare il quadro C del modello, fornendo le dichiarazioni sostitutive necessarie per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla compensazione.

Scadenze e regole di trasmissione del modello

La comunicazione per la fruizione della quota integrativa deve essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato esclusivamente per via telematica dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Il rilascio della ricevuta di presa in carico o scarto entro cinque giorni dalla trasmissione.

Possibile la rettifica o annullamento dell’invio solo entro la scadenza del 15 maggio. Valida anche la comunicazione trasmessa tra l’11 e il 15 maggio scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 20 maggio.

Per la comunicazione si utilizza il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 16 febbraio 2026. La trasmissione va effettuata anche se il credito d’imposta ZES Unica 2025 non è ancora visibile nel Cassetto fiscale.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 10:47:36 +0000
Risorse Umane
Fondi Interprofessionali: nuove Linee Guida sulla formazione finanziata
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro, s aggiornano le Linee Guida fornite a gennaio 2026: nuove regole su Fondi interprofessionali, risorse, FAD e controlli.

Le Linee Guida sui Fondi paritetici interprofessionali cambiano ancora. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che aggiorna e sostituisce il testo adottato a gennaio con il Decreto direttoriale n. 8. La nuova versione interviene su attivazione, funzionamento, vigilanza, utilizzo delle risorse e qualità dei piani formativi, con ricadute dirette per Fondi, imprese aderenti, enti attuatori e soggetti coinvolti nella formazione continua.

Linee Guida aggiornate per i Fondi interprofessionali

I Fondi paritetici interprofessionali sono disciplinati dall’articolo 118 della Legge 388/2000 e finanziano interventi di formazione continua per le imprese che scelgono di aderire. Le risorse derivano dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione, riscosso dall’INPS e trasferito al Fondo scelto dal datore di lavoro.

Il nuovo testo del Ministero riorganizza le regole su attivazione, autorizzazione, statuti, regolamenti, contabilità, adesioni, mobilità tra Fondi, piani formativi, FAD e controlli. La logica è rendere più uniforme l’uso di risorse che mantengono una destinazione pubblicistica, anche se i Fondi hanno natura associativa e autonomia statutaria.

Adesione delle imprese e mobilità tra Fondi

Per le imprese, l’adesione ai Fondi interprofessionali passa attraverso la denuncia contributiva trasmessa all’INPS. Le Linee Guida richiamano il flusso UNIEMENS e prevedono, nelle more di soluzioni più evolute, una comunicazione via PEC al Fondo da parte del legale rappresentante, con allegata la denuncia contributiva e il documento di identità.

La mobilità tra Fondi resta ammessa secondo l’articolo 19, comma 7-bis, del decreto legge 185/2008. L’impresa può revocare l’adesione a un Fondo e trasferire le risorse a un altro, con vincoli precisi:

  • la nuova adesione o mobilità resta bloccata per i successivi dodici mesi;
  • il Fondo di provenienza trasferisce il 70% delle quote incassate nel triennio precedente, al netto delle risorse già usate o in corso di utilizzo;
  • l’importo complessivo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
  • la portabilità resta esclusa per imprese che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrano nella definizione europea di micro e piccola impresa;
  • la richiesta di trasferimento deve arrivare al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.

Risorse per la formazione e limiti di spesa

La parte più rilevante per imprese e Fondi riguarda l’uso delle risorse per la formazione finanziata. Le Linee Guida distinguono tra attività di funzionamento e attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, includendo in questa seconda categoria progettazione, docenza, orientamento, attestazione finale delle competenze, spese allievi, monitoraggio, controlli e costi delle piattaforme FAD secondo criteri proporzionati.

Le spese di funzionamento restano soggette a soglie massime, con un limite generale del 20% sulle risorse annualmente incassate dal gettito dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Le somme non utilizzate per il funzionamento devono confluire nelle attività destinate ai piani formativi.

Il testo disciplina anche il Fondo economie di gestione e rischi, che ogni Fondo deve alimentare con accantonamenti annuali. Per i Fondi già autorizzati, il FEGR deve raggiungere entro il 31 dicembre 2029 un ammontare almeno pari al 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio.

Conto individuale e Conto collettivo

Le Linee Guida confermano le due principali modalità di utilizzo delle risorse: Conto individuale e Conto collettivo. Nel primo caso, il contributo torna direttamente nella disponibilità dell’impresa aderente, che può usarlo per finanziare la propria formazione. Nel secondo, le risorse alimentano avvisi e interventi di sistema, con assegnazione su base selettiva.

Le regole fissano alcune soglie per la programmazione dei Fondi:

  • nel Conto individuale può confluire al massimo il 90% del gettito INPS incassato per l’impresa;
  • le somme accantonate nel Conto individuale devono essere usate entro tre anni;
  • nel Conto collettivo deve affluire una quota almeno pari al 20% del gettito annuale;
  • le risorse del Conto collettivo devono essere impegnate tramite avvisi entro dodici mesi dall’assegnazione;
  • i Fondi devono erogare su base triennale almeno il 70% delle risorse destinate ai piani formativi, soglia che sale al 75% dal 2035.

Piani formativi e accordi sindacali

La nascita dei piani formativi finanziati resta legata alla condivisione delle parti sociali. Il nuovo testo precisa che la condivisione deve essere ricercata al livello corrispondente alla dimensione del piano: rappresentanze aziendali per piani aziendali, rappresentanze territoriali per piani territoriali, livelli superiori nei casi di assenza o mancato riscontro.

La condivisione deve riguardare il contenuto formativo e attestare che le iniziative siano sostenute da una analisi dei fabbisogni, coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle competenze e prive di oneri finanziari impropri a carico di imprese, lavoratrici e lavoratori. La mancata condivisione deve essere motivata per iscritto.

Il documento collega inoltre i Fondi al sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze disciplinato dal decreto ministeriale 115/2024. Al termine dei percorsi di apprendimento, deve essere garantito almeno il rilascio di una attestazione di messa in trasparenza delle competenze, anche per attività realizzate con risorse diverse dal gettito dello 0,30%.

FAD, registri digitali e controllo corsi

La formazione a distanza riceve una disciplina più dettagliata. Nei piani con FAD, i Fondi devono verificare che le piattaforme consentano autenticazione di docenti e discenti, rilevazione delle presenze, produzione di report e rispetto della normativa privacy.

I piani formativi devono indicare con chiarezza:

  • le modalità di interazione a distanza, distinguendo tra formazione sincrona e asincrona;
  • calendario, luoghi, orari e presenza di tutor fisici o digitali;
  • le modalità di valutazione dell’apprendimento;
  • la documentazione delle attività tramite registri o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Le Linee Guida richiedono anche registri elettronici per le attività in presenza e a distanza, con dati su piano formativo, docenti, tutor, discenti, sessioni, presenze, risultati e valutazioni. La tracciabilità diventa quindi parte della qualità amministrativa del percorso finanziato.

Rendicontazione con costi standard o reali

La rendicontazione dei piani formativi può avvenire con tabelle standard di costi unitari oppure a costi reali. Nel secondo caso, le Linee Guida ammettono la rendicontazione forfettaria delle spese indirette fino al 15% dei costi diretti ammissibili, purché la percentuale sia determinata ex ante dal Fondo.

Il Regolamento generale del Fondo deve indicare le regole applicative, i modelli adottati e le procedure di controllo. Le verifiche riguardano sia le spese di funzionamento sia le spese dei piani formativi finanziati, con controlli in itinere ed ex post, da remoto o presso i luoghi di svolgimento delle attività.

Statuti e regolamenti da adeguare entro ottobre

Le Linee Guida fissano una scadenza centrale per i Fondi già autorizzati: entro il 1° ottobre 2026 ciascun Fondo deve trasmettere al Ministero lo Statuto adeguato e il Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.

Il Ministero approva Statuto e Regolamento entro 120 giorni dalla ricezione. Dopo l’approvazione, i documenti devono essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Fondo. Ogni successiva modifica deve essere sottoposta a nuova approvazione ministeriale.

Sul piano contabile, ogni Fondo deve pubblicare bilancio di esercizio e rendiconto finanziario annuale. Dal bilancio deve emergere la distinzione tra somme destinate agli oneri di funzionamento e risorse destinate al finanziamento delle attività formative.

Vigilanza ministeriale e rischio revoca

Il Ministero introduce un sistema più strutturato di monitoraggio e vigilanza, con il supporto di INAPP e con un sistema informativo integrato dedicato ai Fondi. I dati dovranno essere trasmessi secondo un modello di interoperabilità automatizzata, di norma con cadenza mensile.

Il mancato conferimento dei dati, se non sanato nei termini indicati dal Ministero, può portare a commissariamento e revoca. Le verifiche riguardano organizzazione, separazione delle funzioni, procedure, spese di funzionamento, interventi formativi conclusi e ammissibilità delle spese sostenute.

La verifica di mantenimento delle autorizzazioni parte dal 1° gennaio 2030. In caso di non conformità sanabili, il Fondo può avere fino a dodici mesi per rientrare nei requisiti; nei casi non sanabili o in assenza di correzione entro i termini, il Ministero può avviare liquidazione, commissariamento e revoca dell’autorizzazione.

Formazione continua dentro le politiche attive

Il nuovo assetto collega i Fondi a una visione più ampia della formazione nel mercato del lavoro. Il testo richiama formazione continua dei lavoratori, formazione per l’assunzione di disoccupati o inoccupati, apprendistato, crisi aziendali, transizioni produttive, ricollocazione e misure collegate al sostegno al reddito.

In questa cornice, strumenti come il Fondo Nuove Competenze per la formazione nelle imprese confermano il ruolo dei Fondi nella costruzione di percorsi di aggiornamento collegati a trasformazioni digitali, ambientali e organizzative. Per le imprese, il vantaggio resta l’accesso a risorse già alimentate dalla contribuzione obbligatoria; per i Fondi, il nuovo testo alza il livello richiesto su trasparenza, tracciabilità e risultati verificabili.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 10:31:44 +0000
Assicurazioni
Risparmio in tempo di crisi: polizze di investimento percepite come più sicure
Cambiano le preferenze degli italiani in materia di investimenti: aumenta la fiducia nelle polizze tra protezione del capitale, consulenza e rendimento atteso.

Il bisogno di maggiori garanzie di protezione orientando una quota crescente del risparmio degli italiani verso le polizze di investimento. In un momento storico segnato da pesanti tensioni geopolitiche e mercati volatili, aumenta l’attenzione alla difesa del capitale. L’indagine Value for Money realizzata da Deloitte e promossa da Generali fotografa il cambio di preferenze: il 70% degli intervistati considera i prodotti di investimento assicurativi più adatti a salvaguardare il capitale rispetto agli strumenti finanziari tradizionali.

Risparmio orientato alle polizze di investimento

Tra i vari strumenti per investire i risparmi – dai depositi ai titoli di Stato, dai fondi alla previdenza integrativa – le polizze assicurative stanno dunque guadagnando terreno. Il dato più interessante che emerge dalla ricerca riguarda la percezione di sicurezza: per sette italiani su dieci, le polizze di investimento offrono una risposta più adatta al bisogno di protezione rispetto ai prodotti finanziari tradizionali.

Peraltro, secondo i dati ANIA aggiornati a marzo, nei primi tre mesi del 2026 i nuovi premi vita emessi dalle imprese italiane ed extra UE sono stati pari a 26,1 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le polizze restano quindi uno degli strumenti centrali nella destinazione del risparmio finanziario delle famiglie.

Consulenza e brand danno fiducia alle polizze

La consulenza emerge come leva decisiva nella valutazione dei prodotti assicurativi di investimento. Secondo l’indagine, il 90% degli investitori percepisce il supporto del consulente come valore aggiunto, soprattutto nella lettura di costi, benefici e rischi del prodotto. È un dato coerente con la natura delle polizze finanziarie, che richiedono una comprensione piena di garanzie, orizzonte temporale, costi e modalità di riscatto.

Anche la reputazione della compagnia ha un ruolo diretto nella scelta. Oltre il 40% degli intervistati considera il brand assicurativo un fattore chiave, mentre più di un investitore su due valuta la solidità finanziaria dell’assicuratore. La fiducia, in questo mercato, nasce quindi dall’incrocio tra protezione percepita, consulenza ricevuta e capacità della compagnia di trasmettere stabilità.

Protezione del capitale legata al contratto

Una polizza di investimento può avere caratteristiche molto diverse a seconda del ramo assicurativo, della presenza di garanzie, della gestione separata o dell’esposizione ai mercati. La protezione del capitale dipende sempre dal contratto sottoscritto. Le principali famiglie di prodotti vanno distinte con chiarezza:

  • le polizze rivalutabili collegate a gestioni separate hanno in genere una struttura più prudente e possono prevedere meccanismi di consolidamento o garanzia secondo le condizioni contrattuali;
  • le unit linked sono collegate all’andamento di fondi interni o esterni e trasferiscono il rischio finanziario sull’assicurato;
  • le multiramo combinano una componente di ramo I e una componente finanziaria di ramo III, con livelli di rischio e garanzia variabili;
  • le polizze di capitalizzazione hanno finalità di investimento e rivalutazione del capitale, con durata, costi e rendimento legati al contratto.

Per questo la scelta tra polizza vita, prodotto rivalutabile, unit linked o polizza di capitalizzazione richiede una valutazione distinta.

I punti di forza nella scelta della polizza

Il rapporto costi-benefici è uno dei criteri principali di scelta. Oltre l’80% degli investitori intervistati giudica positivamente quello della propria polizza e si dichiara soddisfatto del rendimento, con livelli più alti tra chi ha acquistato tramite agenzia. La documentazione ricevuta viene giudicata chiara dal 60% degli intervistati, un dato che mostra spazio di miglioramento in una categoria di prodotti ancora percepita come complessa.

Per i prodotti di investimento assicurativi, l’analisi di KID, DIP aggiuntivo IBIP, costi, scenari di rendimento e condizioni di riscatto è dunque decisiva per confrontare il prodotto con fondi, titoli, depositi e altri strumenti di risparmio.

Garanzie e tutele sulle polizze vita

La percezione di maggiore protezione si intreccia anche con il tema delle tutele di sistema. Il nuovo Fondo di garanzia per le polizze vita, approvato da IVASS, introduce una copertura fino a 100mila euro nei casi previsti dalla disciplina, rafforzando la cornice di protezione per i contraenti in presenza di crisi dell’impresa assicurativa. La tutela del Fondo riguarda però condizioni specifiche e va distinta dalle garanzie finanziarie del singolo contratto.

Il risparmiatore deve quindi valutare anche la solidità della compagnia, la natura della polizza, le garanzie previste, i costi e l’orizzonte temporale, evitando di assimilare tutti i prodotti assicurativi a strumenti a capitale protetto.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 10:13:27 +0000
Mondo del Lavoro
Debiti INAIL a rate fino a 60 mesi, domanda online per imprese e consulenti
Le imprese possono chiedere online la rateazione dei debiti INAIL non iscritti a ruolo, con piani fino a 60 rate e prima rata entro 15 giorni.

Operativa la dilazione in 60 mesi dei debiti INAIL, in linea con quanto previsto anche per l’INPS: con la Circolare n. 19/2026 l’Istituto ha aggiornato il servizio online “Istanza di rateazione” per premi assicurativi e accessori in fase amministrativa, permettendo di chiedere piani più estesi rispetto al limite ordinario di 24 rate.

Rateazione INAIL fino a 36 o 60 rate

La nuova disciplina, istituita dall’articolo 23 del DL 203/2024, riguarda i debiti per premi e accessori INAIL non affidati agli agenti della riscossione. La durata massima del piano dipende dall’importo complessivo chiesto in rateazione:

  • per debiti fino a 500mila euro, il piano può arrivare a 36 rate mensili;
  • per debiti superiori a 500mila euro, il piano può arrivare a 60 rate mensili.

In entrambi i casi serve la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La singola rata, comprensiva di interessi, deve essere pari almeno a 150 euro.

Debiti ammessi alla domanda online

La domanda può riguardare sia debiti scaduti sia debiti correnti, purché la richiesta per questi ultimi venga inviata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento. Tra i debiti rateizzabili rientrano:

  • i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo;
  • i debiti correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
  • le rate non scadute del premio indicato nell’autoliquidazione INAIL dei premi, se il datore di lavoro aveva scelto il pagamento in quattro rate;
  • gli accessori dei premi, comprese sanzioni civili, interessi e interessi applicati al pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione.

Restano fuori dalla procedura INAIL le somme già iscritte a ruolo, per le quali la dilazione rientra nella competenza degli agenti della riscossione.

Domanda INAIL e requisiti

L’istanza si presenta tramite il servizio telematico Istanza di rateazione, accessibile dal portale INAIL anche tramite intermediario delegato. Nella richiesta vanno indicati l’importo da rateizzare, il numero di rate mensili uguali e consecutive e la natura del debito, distinguendo tra somme scadute e somme correnti.

La domanda deve comprendere tutti i debiti INAIL scaduti o correnti rientranti nella richiesta. La rateazione parziale di una sola quota del debito è esclusa dalla procedura. Con l’invio dell’istanza, inoltre, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il debito e rinuncia alle eccezioni che possono incidere sull’esistenza del credito dell’INAIL o eventuali giudizi di opposizione in sede civile.

Per l’accoglimento vanno dunque rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • la domanda deve includere tutti i debiti scaduti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza;
  • per i debiti correnti, devono essere comprese tutte le somme accertate e non ancora scadute;
  • in presenza di rate residue dell’autoliquidazione, l’istanza deve includere tutte le rate non scadute;
  • deve risultare al massimo una rateazione già in corso ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto legge n. 338/1989;
  • nei sei mesi precedenti deve risultare assente una revoca della rateazione;
  • la singola rata deve raggiungere almeno 150 euro, interessi compresi.

Difficoltà economica: causali ammesse

Il debitore deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, scegliendo almeno una delle causali previste dalla disciplina INAIL:

  • carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti, ritardato incasso di crediti contrattuali o ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • contrazione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali;
  • contrazione dell’attività produttiva collegata a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria collegata a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
  • calamità naturali per le quali una norma di legge non abbia disposto la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza sanzioni e interessi;
  • stato di crisi o di insolvenza secondo il Codice della crisi d’impresa;
  • incertezze oggettive collegate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
  • mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni;
  • mancato pagamento di premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria.

Durata del piano, interessi e prima rata

Il procedimento amministrativo si chiude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento viene emesso entro dieci giorni e la rateazione produce effetto con il pagamento della prima rata, fissata al quindicesimo giorno dal provvedimento.

Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile, a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno seguente non festivo.

Sul piano di pagamento si applicano gli interessi di dilazione. La circolare richiama anche il DL n. 38/2026, che ha ridotto da sei a due punti la maggiorazione legale sulle dilazioni e differimenti contributivi, con effetto dal 28 marzo 2026.

Regole su DURC, annullamento e revoca

La nuova disciplina si coordina con i termini del DURC con domanda di rateizzazione dei debiti: la regolarità contributiva può essere preservata in presenza di una rateazione concessa e rispettata. Per questo la prima rata ha un ruolo decisivo nella tenuta del piano. Le conseguenze:

  • il mancato o parziale pagamento della prima rata annulla la rateazione e comporta la richiesta dell’intero debito;
  • il mancato o parziale pagamento di tre rate successive, anche non consecutive, determina la revoca del piano;
  • in caso di revoca, le somme residue sono iscritte a ruolo dalla struttura INAIL competente;
  • se il debitore ha due piani, la revoca di uno determina anche la revoca dell’altro.

Durante la rateazione il debitore deve versare puntualmente anche i premi correnti. La concessione del piano serve infatti a ricondurre la posizione alla regolarità contributiva e il nuovo debito maturato durante il pagamento può compromettere la prosecuzione della dilazione.

Rideterminazione dei piani già concessi

Il servizio online consente anche di chiedere la rideterminazione del numero delle rate per le istanze presentate tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, e la pubblicazione della circolare attuativa. La richiesta resta disponibile fino al 7 giugno 2026.

La rideterminazione segue le condizioni della nuova disciplina e riguarda i piani che rientrano nel periodo transitorio. Per le imprese che avevano già ottenuto una dilazione con le vecchie regole, questa finestra permette di allineare il piano alle nuove soglie di 36 o 60 rate mensili, in base all’importo del debito e alla situazione dichiarata.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 09:27:32 +0000
Mutui
BCE verso il doppio rialzo dei tassi nel 2026, a rischio le rate dei mutui variabili
Sondaggio Bloomberg: la BCE alzerà i tassi due volte nel 2026, a giugno e settembre. Inflazione al 2,9%, primo taglio dei tassi atteso a marzo 2027.

Secondo il sondaggio Bloomberg condotto tra il 4 e il 7 maggio 2026, la Banca Centrale Europea alzerà i tassi di interesse due volte entro la fine dell’anno. Le date indicate dagli analisti sono giugno e settembre, con rialzi da 25 punti base ciascuno: un percorso che porterebbe il tasso sui depositi dall’attuale 2% al 2,5% e che mette sotto pressione i mutui a tasso variabile.

Previsti rialzi BCE a giugno e settembre 2026

Il sondaggio Bloomberg, che ha interpellato un panel di economisti tra il 4 e il 7 maggio, prevede due rialzi da 25 punti base nelle riunioni del Consiglio direttivo BCE in calendario l’11 giugno e il 10 settembre 2026. Le previsioni si allineano alle aspettative dei mercati, che scontano almeno due strette monetarie nell’anno. L’ultima rilevazione Bloomberg prevedeva un solo aumento del tasso sui depositi: la revisione al rialzo del numero di interventi riflette il deterioramento dello scenario inflazionistico rispetto a pochi mesi fa.

Mutui variabili, aumento rate entro fine 2026

Il mercato dei mutui a tasso variabile registra già i segnali dell’inversione di tendenza. Secondo Facile.it, ad aprile la rata di un mutuo variabile da 126.000 euro in 25 anni è aumentata di circa 10 euro rispetto al mese precedente. Se la BCE dovesse procedere con i due rialzi previsti, le proiezioni indicano un aggravio complessivo di circa 30 euro mensili entro fine anno per lo stesso profilo di finanziamento, con l’Euribor a 3 mesi atteso in area 2,5% entro dicembre.

Inflazione al 2,9% e crescita frenata

Gli analisti stimano che l’inflazione nell’Eurozona accelererà fino al 2,9% nel 2026, in rialzo rispetto al 2,8% del sondaggio precedente, per poi rallentare al 2,1% nel 2027 e raggiungere l’obiettivo del 2% fissato dalla BCE nel 2028. Parallelamente, le previsioni di crescita per il 2026 sono state riviste al ribasso allo 0,8%, contro lo 0,9% stimato in precedenza, con un’espansione dell’Eurozona prevista all’1,3% nel 2027 e all’1,5% nel 2028.

La crisi geopolitica dietro le decisioni BCE

I funzionari della BCE si sono finora astenuti da rialzi, valutando i danni economici del conflitto. La scorsa settimana il membro del Comitato Esecutivo Isabel Schnabel ha dichiarato che la politica monetaria dovrà essere inasprita qualora lo shock energetico dovesse aggravarsi.

Il vicepresidente uscente Luis de Guindos, il cui mandato scade a fine maggio, ha rilasciato al Financial Times dichiarazioni di segno diverso, invitando alla prudenza prima della riunione dell’11 giugno:

Credo sia necessario aspettare prima di decidere la prossima mossa sui tassi di interesse. Abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul conflitto in Iran. Avremo nuove proiezioni a giugno.

De Guindos ha aggiunto di attendersi dati sull’attività economica non positivi nelle prossime settimane. La questione dell’apertura dello Stretto di Hormuz figura tra i nodi che la BCE dovrà valutare nella riunione di giugno.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 09:13:21 +0000

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