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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Tasse immobili
Detrazione mutuo ristrutturazione prima casa per residenti all’estero
Sono pensionato INPS residente all’estero. Posso beneficiare della detrazione degli interessi passivi per il mutuo ristrutturazione (nel limite 2.582,28 euro) in virtù del fatto che l’immobile (acquistato come “prima casa”) è abitazione principale di mia moglie e mia figlia, che vi risiedono con un contratto di comodato d’uso gratuito registrato? Sono pensionato INPS residente all’estero. Posso beneficiare della detrazione degli interessi passivi per il mutuo ristrutturazione (nel limite 2.582,28 euro) in virtù del fatto che l’immobile (acquistato come “prima casa”) è abitazione principale di mia moglie e mia figlia, che vi risiedono con un contratto di comodato d’uso gratuito registrato?
Data articolo: Wed, 13 May 2026 07:32:39 +0000
Incentivi Rinnovabili
Attestato APE, nuove classi energetiche dal 29 maggio per gli edifici
Dal 29 maggio 2026 l'attestato APE si rinnova con la scala energetica A-G europea. Obblighi, esenzioni e impatto per vendite e affitti in Italia.

Il sistema di certificazione energetica degli edifici si prepara a una trasformazione profonda. Entro il 29 maggio 2026 anche l’Italia deve recepire la direttiva UE Case Green, che ridisegna l’attestato di prestazione energetica APE, introducendo una scala di classificazione uniforme in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e aggiungendo nuovi indicatori ambientali. L’Italia non ha ancora emanato il decreto di recepimento, dunque è partita la corsa contro il tempo.

Cos’è l’attestato APE e quando serve

L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento che certifica l’efficienza energetica di un immobile, assegnandogli una classe in base ai consumi stimati per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. In Italia il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, integrato dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015 che ha uniformato contenuti e metodologie di calcolo su tutto il territorio nazionale. L’APE è obbligatorio nei seguenti casi:

  • compravendita di immobili o trasferimento a titolo gratuito, da allegare al rogito;
  • nuova locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione;
  • nuova costruzione o ristrutturazione che interessa oltre il 25% della superficie dell’immobile;
  • annunci immobiliari di vendita o affitto, in cui devono essere indicati classe energetica e indice di prestazione.

Il documento ha una validità di dieci anni, salvo interventi che modifichino sensibilmente la prestazione energetica o mancata effettuazione dei controlli periodici degli impianti termici. Le sanzioni per omesso rilascio oscillano tra 3.000 e 18.000 euro per il proprietario o il costruttore, tra 700 e 4.200 euro per il certificatore che redige l’attestato in modo non corretto.

La nuova scala energetica A-G

La direttiva (UE) 2024/1275 — nota come direttiva Case Green o EPBD IV — ridisegna la classificazione degli edifici con una scala da A a G applicabile in tutti gli Stati membri. Rispetto alla scala italiana attuale — che prevede dieci classi da A4 ad A1, poi B, C, D, E, F e G — la nuova classificazione riduce la struttura a sette livelli.

La classe A corrisponde agli edifici a zero emissioni (Zero Emission Buildings – ZEB), la classe G ai peggiori il 15% del parco edilizio nazionale. Fra i due estremi, le classi B, C, D, E ed F distribuiscono gli edifici in base alla prestazione energetica misurata in kWh/(m² anno).

Gli Stati membri possono mantenere la designazione A0 per gli edifici ZEB e introdurre una classe A+ per immobili con consumi inferiori di almeno il 20% alla soglia ZEB che producono più energia rinnovabile di quanta ne consumino.

Il passaggio alla nuova scala avverrà però solo con il recepimento della direttiva in Italia: fino a quel momento gli APE italiani continuano a seguire il decreto ministeriale del 2015 e le sue successive integrazioni. In Italia il recepimento formale non è ancora completato ma alcune misure sono già operative.

APE già emessi validi per 10 anni

Gli attestati rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa nazionale conservano la loro validità fino alla scadenza naturale dei dieci anni, salvo interventi edilizi che richiedano un aggiornamento del documento. Non esiste alcun obbligo di rifare l’APE per adeguarsi alla nuova scala europea: la sostituzione avverrà automaticamente al rinnovo o alla prima compravendita o locazione successiva al recepimento.

Aggiornamento requisiti e classi dal 3 giugno 2026

In attesa del recepimento formale della direttiva EPBD IV, il governo italiano ha pubblicato il decreto MASE del 28 ottobre 2025 — noto come Decreto Requisiti Minimi — in vigore dal 3 giugno 2026. Il provvedimento aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici incidendo direttamente sulla classe che risulterà dagli APE redatti dopo quella data; non modifica il formato dell’attestato né introduce la nuova scala A-G europea. Le principali novità riguardano:

  • l’aggiornamento del metodo di calcolo dell’indice di prestazione energetica globale (EPgl), con valutazione dettagliata obbligatoria dei ponti termici in luogo del calcolo forfettario precedente;
  • l’integrazione nell’analisi energetica delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presenti nell’edificio;
  • l’aggiornamento delle definizioni e requisiti minimi per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti.

Sul fronte europeo è invece direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2026/52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea e in vigore dal 24 maggio 2026. Il provvedimento introduce il quadro comune per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) lungo il ciclo di vita degli edifici — dall’estrazione dei materiali da costruzione alla demolizione e al riciclo. L’indicatore GWP diventerà obbligatorio negli APE per i nuovi edifici con superficie superiore a 1.000 m² a partire da gennaio 2028, e per tutti i nuovi edifici dal gennaio 2030.

Il passaporto di ristrutturazione edilizia

Fra le novità introdotte dalla direttiva EPBD IV vi è il passaporto di ristrutturazione, un documento facoltativo che pianifica nel tempo gli interventi necessari a migliorare la classe energetica di un immobile fino ai requisiti ZEB previsti entro il 2050. Diversamente dall’APE, che fotografa la situazione attuale, il passaporto traccia una tabella di marcia di miglioramento progressivo da realizzare in più fasi. La direttiva consente che i due documenti siano redatti contestualmente dallo stesso certificatore, riducendo costi e duplicazioni burocratiche. Sarà introdotto in Italia con il decreto legislativo di recepimento della direttiva.

Obblighi ed esenzioni per il rilascio APE

La normativa italiana prevede categorie di immobili esenti dall’obbligo di certificazione APE. Le esenzioni, stabilite dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, riguardano strutture agricole, artigianali e industriali prive di impianti climatizzati; fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 metri quadri; box, autorimesse e garage; luoghi di culto; edifici vincolati come beni paesaggistici o culturali nei casi in cui l’adeguamento energetico ne altererebbe il carattere storico.

Per tutti gli altri immobili, l’obbligo APE resta vincolante in caso di vendita o locazione, così come la clausola nel contratto in cui acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto il documento. I contratti stipulati senza APE non sono nulli ma espongono entrambe le parti al pagamento delle sanzioni previste.

Valore sul mercato degli immobili con APE

La classe energetica è diventata un fattore di prezzo nel mercato immobiliare italiano. I dati del report FIAIP-ENEA 2026 rilevano che circa il 75% degli immobili italiani presenta ancora prestazioni insufficienti, mentre gli edifici in classe alta registrano valori di vendita superiori del 10-15% rispetto a quelli in classe bassa nelle stesse zone. La direttiva EPBD IV tende ad ampliare questo differenziale: dal 2028 l’entrata in vigore del sistema ETS2 — la carbon tax europea sul riscaldamento domestico e sui trasporti — renderà progressivamente più costoso mantenere un immobile inefficiente, aumentando la pressione sul valore di mercato degli edifici nelle classi più basse.

Ad ogni modo, la direttiva non introduce divieti di vendita o locazione per le classi energetiche F o G: chiunque possieda un immobile nelle fasce più basse potrà continuare a venderlo o affittarlo anche dopo il 29 maggio 2026. L’impatto è indiretto: un mercato sempre più attento alla sostenibilità sconta le inefficienze energetiche nel prezzo di offerta e nei tempi di trattativa.

Bonus edilizi e incentivi alle Rinnovabili

I bonus edilizi 2026 — Bonus Casa al 50% per la prima abitazione, Ecobonus e Conto Termico 3.0 con il contributo a fondo perduto fino al 65% per le pompe di calore — consentono di migliorare la classe energetica e proteggere il valore dell’immobile nel tempo.

Italia in ritardo sulla Direttiva Case Green

A pochi giorni dalla scadenza, l’Italia si trova in una posizione di ritardo strutturale rispetto agli obblighi europei. La direttiva Case Green è stata esclusa dalla legge di delegazione europea 2025, lo strumento ordinario attraverso cui il Parlamento delega al Governo il recepimento delle norme UE. Il processo di trasposizione è stato avviato solo nel febbraio 2026, con margini di tempo ridottissimi. Il 12 marzo la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE), la bozza del quale avrebbe dovuto essere trasmessa a Bruxelles entro il 31 dicembre 2025.

Sul piano pratico, il mancato recepimento formale non elimina comunque alcuni degli obblighi a effetto diretto: il blocco degli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili — già in vigore dal 1° gennaio 2025 — si applica indipendentemente dalla trasposizione nazionale e l’Italia è già in infrazione anche su questo punto.

La nuova scala A-G per l’APE e il passaporto di ristrutturazione, invece, richiedono un atto legislativo nazionale per diventare pienamente operativi. Il decreto legislativo di recepimento, quando approvato, definirà le modalità di aggiornamento della certificazione energetica e le scadenze per la presentazione del Piano Nazionale di Ristrutturazione.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 07:03:24 +0000
Servizi online
CIVIS, si rinnova il servizio delle Entrate per assistenza online su avvisi e cartelle
CIVIS è il servizio online dell'Agenzia delle Entrate per richiedere assistenza web su comunicazioni, irregolarità, sgravi e controlli sulle dichiarazioni.

L’aggiornamento 2026 della guida all’uso di CIVIS riporta al centro dell’attenzione uno dei servizi fiscali più usati nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La piattaforma consente la gestione online di richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento, seguendo la pratica fino all’esito dell’ufficio e, nei casi previsti, caricando chiarimenti e documenti a supporto.

Cosa è CIVIS e come funziona

CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate per alcune comunicazioni e atti fiscali. La richiesta viene presentata dall’area riservata e permette di dialogare con l’ufficio competente sulla posizione da esaminare, con ricevuta, identificativo della pratica e consultazione dello stato di lavorazione. Il servizio rientra tra gli strumenti in area riservata dell’Agenzia delle Entrate e raccoglie dati fiscali, comunicazioni, servizi di assistenza, deleghe e funzioni digitali per contribuenti, Partite IVA e intermediari.

Il nucleo principale di CIVIS riguarda l’assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni o dalla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. L’uso più frequente è per gli avvisi bonari, cioè le comunicazioni con cui il Fisco segnala anomalie, importi dovuti o dati da chiarire prima dell’eventuale fase successiva della riscossione.

La logica di CIVIS è quella della tracciabilità: ogni istanza viene acquisita dal sistema, collegata a un numero di pratica e resa consultabile fino alla chiusura. Per contribuenti e professionisti significa poter seguire la lavorazione senza disperdere richieste tra sportelli, telefonate e canali separati. La piattaforma dialoga anche con altri servizi: dalla richiesta di modifica F24 alle istanze di autotutela sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione, fino alle comunicazioni sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Gli atti fiscali con assistenza online via CIVIS

La richiesta CIVIS può essere presentata quando il contribuente ha ricevuto una comunicazione, un avviso telematico o una cartella di pagamento collegata a controllo automatizzato o tassazione separata. Il canale di arrivo dell’atto può essere diverso: avviso telematico, PEC, lettera o raccomandata A/R. Per le cartelle, il servizio aiuta a individuare l’atto tramite codici presenti nel documento. Il tema si collega alla cartella di pagamento AdER, che resta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il saldo di somme affidate dagli enti creditori.

Se l’assistenza su una cartella viene accolta, anche in parte, CVIS può rendere disponibile la comunicazione di sgravio e trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente trova così nella consultazione gli importi aggiornati e l’esito della lavorazione.

Chi può presentare una richiesta CIVIS

Possono usare CIVIS i contribuenti, gli intermediari, i rappresentanti legali delle persone fisiche e le persone di fiducia abilitate. Nel caso dei rappresentanti legali rientrano, tra gli altri, tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori.

Questa impostazione consente di gestire online anche le posizioni di chi opera tramite delega o assistenza professionale. Per studi, CAF e intermediari, CIVIS è quindi uno strumento di lavoro per seguire comunicazioni, cartelle e chiarimenti direttamente dentro l’ecosistema digitale del Fisco.

Come compilare la domanda

Per avviare una richiesta di assistenza CIVIS bisogna indicare il codice fiscale del contribuente e selezionare la tipologia di atto. In base alla scelta, il sistema chiede dati ulteriori per collegare l’istanza alla posizione fiscale corretta.

Per comunicazioni e avvisi telematici serve il numero identificativo di 13 cifre presente sull’atto. Per le cartelle, invece, la ricerca può avvenire con codice atto di 11 cifre, identificativo della cartella di 17 cifre oppure identificativo della partita di ruolo.

Nel modulo devono essere inseriti anche indirizzo email e nominativo di riferimento. Dopo l’invio, il sistema assegna alla pratica un identificativo di 13 cifre, con le prime otto cifre riferite alla data di acquisizione.

Testo della richiesta e chiarimenti al Fisco

Il campo Informazioni relative alla richiesta di assistenza è la parte più delicata dell’istanza. Qui vanno indicati gli elementi utili alla correzione dell’esito, le motivazioni della domanda e le informazioni che aiutano l’ufficio a valutare la posizione. La capienza del campo è di 3.000 caratteri.

Una richiesta efficace dovrebbe riportare atto ricevuto, anomalia contestata, dati dichiarativi interessati, versamenti o comunicazioni già disponibili e correzione attesa dall’ufficio. Per le comunicazioni di irregolarità, CIVIS serve soprattutto a fornire chiarimenti su dati già trasmessi o valutati in modo diverso dall’Amministrazione. La domanda va quindi costruita sul contenuto dell’atto, evitando allegati che replicano documenti già presenti negli archivi fiscali.

Documenti, allegati e invio file

Gli allegati vanno usati quando aggiungono documenti assenti dagli archivi dell’Agenzia o elementi utili richiesti dall’ufficio. Per comunicazioni, avvisi e cartelle collegate ai controlli automatizzati, modelli F24 e dichiarazioni già trasmesse sono di norma già disponibili nei sistemi fiscali.

Durante la lavorazione, l’ufficio può chiedere prospetti riepilogativi, ulteriori elementi informativi o chiarimenti. In questo caso il contatto avviene tramite telefono o e-mail, usando i recapiti indicati nella richiesta.

Per integrare una prima istanza già presentata, l’invio dei file passa dal servizio Consegna documenti e istanze. Nella motivazione dell’invio, la categoria da selezionare è CIVIS e l’oggetto indicato è Documentazione per riesame pratica CIVIS.

Seconda richiesta e riesame pratica

La novità della guida aggiornata riguarda la seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici. Il contribuente o l’intermediario può chiedere una nuova valutazione dopo il primo esito, aggiungendo chiarimenti o informazioni rimaste fuori dalla domanda iniziale.

La seconda richiesta consente anche di caricare documenti elettronici direttamente durante la compilazione. Il limite previsto è di 10 file, con dimensione massima di 20 MB per ciascun documento e formati ammessi secondo le regole documentali dell’Agenzia.

La funzione va letta come parte del servizio Civis, non come tema autonomo. Il valore editoriale sta nel rafforzamento della piattaforma: assistenza, riesame, documenti ed esiti restano dentro lo stesso percorso digitale.

Consultazione richieste e stato pratica

La sezione Consultazione delle richieste permette di seguire lo stato di lavorazione e l’esito delle istanze inviate. La funzione vale per comunicazioni, avvisi, cartelle, modifiche F24, autotutela su avvisi di liquidazione per locazioni e comunicazioni sul bollo delle fatture elettroniche.

La ricerca può essere fatta tramite numero di pratica CIVIS o altri criteri disponibili nella piattaforma. Selezionando la pratica, l’utente può visualizzare il riepilogo dell’istanza, salvare la richiesta o stamparla.

La consultazione mostra anche le richieste che riguardano il contribuente e che sono state presentate da un intermediario delegato. Dal giorno lavorativo successivo all’acquisizione può essere visibile l’ufficio che ha preso in carico la pratica.

Esiti, aggiornamenti e chiusura pratica

Quando la lavorazione si chiude, nella colonna Riepilogo esiti richiesta viene messo a disposizione un file con le attività svolte dall’ufficio e la valutazione finale. Lo stato della pratica passa a CHIUSA.

Se l’ufficio aggiorna la comunicazione, nella colonna Documento aggiornato può comparire la nuova versione dell’atto, consultabile, salvabile e stampabile. In caso di regolarizzazione parziale, il documento può includere anche un modello F24 precompilato con gli importi rideterminati.

Per le cartelle di pagamento, l’accoglimento totale o parziale della richiesta rende disponibile una comunicazione di sgravio. In caso di rigetto, la piattaforma mostra l’esito della lavorazione e la colonna del documento aggiornato resta priva di file.

Controlli di sicurezza sui file allegati

Gli allegati caricati in CIVIS sono sottoposti a controlli di sicurezza per verificare l’assenza di virus, macro e altri elementi attivi. Durante questa fase, lo stato della richiesta può risultare IN VERIFICA. Se un file presenta elementi bloccanti, la pratica viene registrata come SCARTATA e viene generata una ricevuta di scarto nella consultazione. L’utente riceve una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato e può presentare una nuova richiesta con documenti corretti o sostituiti.

Il controllo sugli allegati chiude il percorso digitale di CIVIS: invio dell’istanza, eventuale integrazione, consultazione, esito e conservazione della ricevuta restano nella stessa area riservata, con un tracciamento utile sia al contribuente sia all’intermediario.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 06:40:44 +0000
Invalidità
Più invalidi in famiglia, ciascuno con indennità di accompagnamento INPS
Una famiglia composta da due genitori e un figlio tutti invalidi come può ottenere il sussidio di accompagnamento? A chi si deve rivolgere? Una famiglia composta da due genitori e un figlio tutti invalidi come può ottenere il sussidio di accompagnamento? A chi si deve rivolgere?
Data articolo: Wed, 13 May 2026 06:40:42 +0000
Mercato immobiliare
Case Green: gli edifici senza obbligo di riqualificazione energetica
La direttiva Case Green non impone obblighi al singolo edificio residenziale ma lo prevede a livello nazionale. Esenzioni, deroghe e calendario in Italia.

Con la direttiva (UE) 2024/1275 Case Green da recepire entro il 29 maggio 2026, l’Unione Europea stabilisce una traiettoria vincolante verso un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Il testo non impone comunque di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, benché ogni Stato UE debba misurare la riduzione del consumo medio. Prevista anche un’ampia casistica di esenzioni e deroghe, che escludono numerose categorie di edifici dall’ambito degli obblighi.

Edifici esclusi dagli obblighi Case Green

La direttiva (UE) 2024/1275 individua le categorie di edifici escluse dagli obblighi di riqualificazione applicabili in tutti gli Stati membri. Sono esenti:

  • edifici ufficialmente protetti come beni storici, architettonici o paesaggistici, nei casi in cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica altererebbe in modo inaccettabile il loro carattere o aspetto;
  • luoghi di culto e immobili destinati allo svolgimento di attività religiose;
  • edifici temporanei, con utilizzo pianificato pari o inferiore a due anni;
  • siti industriali, officine, depositi non residenziali e altri fabbricati non residenziali a bassissimo fabbisogno energetico per riscaldamento o raffrescamento;
  • edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, oppure con consumo energetico annuale inferiore al 25% del consumo presunto in condizioni di utilizzo normale;
  • fabbricati indipendenti con superficie calpestabile totale inferiore a 50 metri quadri.

In aggiunta a queste categorie, la direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di disapplicare o attenuare gli obblighi in fase di recepimento nazionale per:

  • edifici militari e immobili adibiti alla difesa nazionale;
  • stazioni di approvvigionamento e infrastrutture di rete con caratteristiche tecniche particolari;
  • edifici agricoli non residenziali utilizzati in settori disciplinati da accordi nazionali di settore sulla prestazione energetica;
  • edilizia residenziale pubblica e sociale, nei casi in cui la ristrutturazione energetica comporterebbe aumenti di canone non compensati dai risparmi in bolletta per gli inquilini.

Gli obiettivi per il patrimonio residenziale

Per gli edifici residenziali esistenti la direttiva non fissa classi energetiche obbligatorie per il singolo immobile. Stabilisce invece una riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare nazionale, misurata in kWh/(m² anno):

  • almeno il 16% di riduzione rispetto ai livelli del 2020, da raggiungere entro il 2030;
  • almeno il 20-22% di riduzione rispetto al 2020, da raggiungere entro il 2035.

Almeno il 55% di questa riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni energetiche peggiori — i cosiddetti worst performing buildings. In Italia si tratta di circa 5 milioni di edifici nelle classi energetiche più basse su un totale di circa 12 milioni di immobili residenziali. Nessun proprietario è però direttamente obbligato dalla direttiva ad eseguire interventi: sarà il Piano Nazionale di Ristrutturazione, ancora da completare, a definire strumenti, incentivi e priorità per raggiungere gli obiettivi.

Edifici non residenziali e nuove costruzioni

Sul fronte non residenziale gli obblighi sono più definiti: la direttiva impone che gli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse vengano ristrutturati nella misura del 16% del parco non residenziale entro il 2030, quota che sale al 26% entro il 2033. Per le nuove costruzioni il calendario prevede:

  • tutti i nuovi edifici pubblici di nuova costruzione a zero emissioni (ZEB) a partire dal 1° gennaio 2028;
  • tutti i nuovi edifici, compresi quelli residenziali privati, a zero emissioni a partire dal 1° gennaio 2030;
  • installazione di impianti solari su nuovi edifici non residenziali con superficie superiore a 250 m² entro il 2026, su quelli esistenti entro il 2027;
  • installazione di impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2029, dove tecnicamente fattibile.

Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non possono più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili come il gas naturale. Fanno eccezione i sistemi ibridi che abbinano caldaia e pompa di calore.

Recepimento in Italia e scadenza 29 maggio 2026

Il Governo ha approvato il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. MASE del 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026), che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ma non esaurisce il recepimento della direttiva EPBD IV. La Commissione europea ha aperto a marzo 2026 una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio della bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici, scaduta il 31 dicembre 2025.

Fino all’approvazione del decreto legislativo di recepimento, in Italia restano in vigore le regole attuali: nessun obbligo diretto di riqualificazione per i proprietari di immobili esistenti, APE obbligatorio in caso di compravendita o locazione, incentivi fiscali disponibili attraverso Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico 3.0 per chi decide di migliorare volontariamente la classe energetica del proprio immobile.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 06:21:43 +0000
Agenzia Entrate - Riscossione
Guida a CIVIS per comunicazioni, avvisi telematici e cartelle di pagamento
Guida in PDF da scaricare per fare uso della piattaforma web CIVIS allo scopo di chiedere assistenza su comunicazioni e avvisi, inviare documenti e monitorare pratiche.

Guida in PDF all’utilizzo del servizio per inoltrare via web richieste di assistenza all’Agenzia delle Entrate su comunicazioni e avvisi telematici, inviare documenti e monitorare pratiche.


Data articolo: Wed, 13 May 2026 05:15:41 +0000
Scenari
Hantavirus in Italia, Circolare del Ministero: quarantena, mascherine e stop voli per contatti a rischio
Circolare del Ministero della Salute sull'Hantavirus in Italia: quarantena di 42 giorni, mascherine e stop ai voli per i contatti ad alto rischio. Sintomi, trasmissione e misure aggiornate.

Il Ministero della Salute ha inviato a Regioni, USMAF e autorità sanitarie nazionali la circolare con le linee guida per la gestione del rischio Hantavirus in Italia, con le misure di quarantena, le regole per i contatti a rischio e le regole su mascherine e test. Di seguito, tutto quel che serve sapere: quali sono i sintomi, come si trasmette, le restrizioni per voli e viaggi e per chi ha avuto contatti con casi confermati.

Hantavirus, cos’è e come si trasmette

Gli hantavirus sono virus zoonotici: infettano naturalmente i roditori — topi selvatici, arvicole, ratti — e vengono trasmessi all’uomo in modo occasionale. Non si tratta di un virus nuovo: circolano in tutto il mondo da decenni, con specie diverse associate a roditori specifici e presenti in aree geografiche distinte. In Europa la specie più diffusa è il virus Puumala, trasmesso dall’arvicola rossastra, che causa una forma renale generalmente non letale. Nelle Americhe circolano specie più pericolose, tra cui il virus Andes e il virus Sin Nombre, responsabili di polmoniti gravi con alta mortalità.

La trasmissione all’uomo avviene principalmente per inalazione di particelle virali disperse nell’aria da urina, feci e saliva di roditori infetti, o per contatto diretto con escrementi o morsi. La trasmissione da persona a persona è documentata esclusivamente per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara: richiede contatti stretti e prolungati con un malato. Cani e gatti non sono considerati fonte di contagio per l’uomo.

Il focolaio sulla nave MV Hondius

Il 2 maggio 2026 le autorità sanitarie del Regno Unito hanno notificato all’OMS un cluster di casi gravi a bordo della nave olandese MV Hondius. Il caso indice ha sviluppato i sintomi il 6 aprile 2026; la prima diagnosi specifica di virus Andes è stata effettuata il 2 maggio su un caso correlato. All’11 maggio i casi totali sono nove — sette confermati in laboratorio e due probabili — con tre decessi e un tasso di mortalità del 33%. Tra i casi documentati, alcuni passeggeri avevano visitato il Sud America, inclusa l’Argentina, prima dell’imbarco.

La progressione clinica è stata rapida: esordio con cefalea e disturbi gastrointestinali lievi, seguito entro 24-48 ore da difficoltà respiratorie, astenia e segni di compromissione multiorgano. In diversi pazienti la malattia ha portato a sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con shock, richiedendo ventilazione meccanica e ricovero in terapia intensiva.

Due voli di evacuazione medica atterrati nei Paesi Bassi l’11 maggio hanno trasportato complessivamente 28 evacuati dalla MV Hondius. Il caso sospetto trasferito in Germania ha dato esito negativo al PCR e alla sierologia ed è stato declassato a “non caso”. La nave ha lasciato Capo Verde il 6 maggio ed è attraccata alle Isole Canarie il 10 maggio 2026. L’OMS valuta il rischio per la popolazione mondiale basso e continua a monitorare l’evoluzione epidemiologica.

Situazione contagi: ultimo aggiornamento

Una delle passeggere decedute aveva transitato sul volo KLM del 25 aprile da Johannesburg ad Amsterdam con scalo a Roma.

Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri residenti in Italia — in Veneto, Toscana, Campania e Calabria — i cui nominativi sono stati trasmessi alle rispettive regioni il 9 maggio tramite il sistema europeo EWRS. Dei quattro passeggeri, il residente in Veneto è risultato negativo al test. Il residente in Calabria, un 25enne, ha sviluppato sintomi riconducibili all’hantavirus: i campioni sono stati trasferiti all’INMI Spallanzani per la conferma diagnostica. Le condizioni degli altri due — in Toscana e Campania — risultano buone.

All’11 maggio 2026, il focolaio attivo conta nove casi — sette confermati e due probabili — con tre decessi.

Rischio Italia, la posizione del Ministero della Salute

Il livello di allerta per l’hantavirus in Italia resta molto basso. L’8 maggio si è riunita la Rete di esperti Dispatch del Ministero della Salute, che ha confermato la valutazione ECDC. Gli esperti hanno tuttavia segnalato che il rischio di trasmissione interumana comunitaria non è del tutto trascurabile, a causa dell’eterogeneità delle misure di sanità pubblica adottate dai Paesi di rimpatrio dei passeggeri della nave. La strategia è di mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare la sorveglianza per l’identificazione precoce di eventuali casi sospetti.

Il Ministero ha pubblicato FAQ ufficiali e una scheda malattia aggiornata. Per i casi sospetti il riferimento nazionale è il Laboratorio di Virologia dell’INMI Spallanzani, attivo h24 al numero 06551701, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Le Regioni sono tenute a individuare laboratori di riferimento regionali per la diagnostica del virus Andes entro una settimana dalla circolare.

Le specie di hantavirus presenti in Italia e in Europa causano forme renali (HFRS) generalmente meno gravi rispetto alla sindrome polmonare delle Americhe. Il roditore serbatoio del virus Andes (Oligoryzomys longicaudatus) non è presente in Europa, il che rende pressoché impossibile un contagio autoctono nel nostro Paese.

Restrizioni in Italia: quarantena, mascherine, sorveglianza, voli

La circolare del Ministero della Salute datata 11 maggio 2026 stabilisce un pacchetto integrato di misure rivolte a Regioni, USMAF e autorità sanitarie. I punti principali sono:

  • i contatti ad alto rischio — inclusi tutti i passeggeri e l’equipaggio della MV Hondius e chi ha avuto contatti stretti con casi confermati — sono sottoposti a quarantena fiduciaria di 42 giorni, con obbligo di stanza singola, distanza di almeno due metri dai conviventi e monitoraggio quotidiano dei sintomi da parte delle autorità sanitarie regionali;
  • i contatti ad alto rischio non possono utilizzare mezzi di trasporto pubblico né voli commerciali per il rimpatrio; negli spostamenti organizzati è obbligatorio indossare una mascherina medica resistente ai fluidi con un posto libero intorno in ogni direzione;
  • in deroga alle norme standard, se un caso probabile o confermato viene identificato su un aereo tutti i passeggeri del volo sono classificati contatti ad alto rischio, indipendentemente dalla durata del volo o dalla posizione del posto;
  • è stata avviata la costituzione di una rete nazionale di laboratori regionali di riferimento per la diagnostica del virus Andes: il testing molecolare con PCR è prioritario per i soggetti sintomatici con quadro compatibile con la sindrome cardiopolmonare; i test eseguiti in incubazione possono dare falsa negatività;
  • gli USMAF sono stati allertati per potenziare la vigilanza su viaggiatori e mezzi di trasporto, gestire i casi sospetti con DPI di livello FFP2 e raccogliere i Passenger Locator Form per garantire la tracciabilità dei contatti.

Sintomi e progressione della malattia

Il periodo di incubazione varia da una a otto settimane dall’esposizione, a seconda del tipo di virus. I sintomi iniziali comuni a tutte le forme includono febbre alta, cefalea, dolori muscolari intensi e disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e dolore addominale. La malattia può poi evolvere in due direzioni distinte a seconda della specie virale:

  • la febbre emorragica con sindrome renale (HFRS), prevalente in Europa e Asia, comporta coinvolgimento renale ed emorragie, con un tasso di mortalità generalmente inferiore al 5%;
  • la sindrome cardiopolmonare da hantavirus (HCPS), tipica delle Americhe, colpisce i polmoni e il cuore, progredisce rapidamente verso l’insufficienza respiratoria acuta e può essere fatale nel 35-50% dei casi.

Non esiste una terapia antivirale specifica approvata né un vaccino disponibile in Europa. Il trattamento è di supporto: monitoraggio intensivo e gestione delle complicanze respiratorie, cardiache e renali. La tempestività del ricovero è determinante per la sopravvivenza nei casi gravi.

Quando contattare un medico

Il Ministero della Salute indica di rivolgersi al medico di medicina generale o al 112 in caso di febbre alta improvvisa, difficoltà respiratoria o dolori muscolari intensi associati a uno dei seguenti fattori: contatto recente con roditori o loro escrementi, soggiorno in aree rurali o boschive dove il virus è endemico, viaggio recente in Sud America, oppure contatto con un caso confermato di infezione da hantavirus. Il medico valuterà la necessità di test diagnostici specifici: ricerca di anticorpi IgM e IgG e test PCR per l’RNA virale. Non esiste una profilassi post-esposizione approvata: l’intervento clinico precoce è la misura più efficace per gestire una possibile progressione della malattia.

I lavoratori più esposti al rischio hantavirus

Alcune categorie professionali sono strutturalmente esposte al contatto con roditori e loro escrementi e rientrano nell’ambito della valutazione del rischio biologico prevista dal D.Lgs. 81/2008. Le categorie con profilo di rischio più elevato sono:

  • i lavoratori agricoli e forestali, in particolare chi opera in ambienti naturali con presenza di roditori selvatici come arvicole e topi campagnoli;
  • il personale addetto alla pulizia e alla bonifica di cantine, soffitte, magazzini e edifici abbandonati, dove gli escrementi di roditori possono accumularsi per lungo tempo;
  • i lavoratori edili impegnati in demolizioni o ristrutturazioni di edifici a lungo disabitati, in cui superfici contaminate vengono rimesse in circolo durante i lavori;
  • il personale di pest control, esposto per natura professionale a superfici e ambienti contaminati da roditori.

Per i datori di lavoro di questi settori il Decreto 81/2008 impone di includere nel DVR la valutazione del rischio biologico da hantavirus, di fornire DPI adeguati — guanti, mascherina FFP2 o FFP3, occhiali protettivi per le operazioni più esposte — e di formare i lavoratori sulle misure di prevenzione specifiche. La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è raccomandata per le categorie più esposte.

Viaggi e precauzioni per lavoratori e imprese

Il virus Andes è endemico in alcune aree del Sud America, in particolare in Argentina (Patagonia), Cile, Uruguay, Bolivia, Paraguay e Brasile meridionale. Il rischio è legato principalmente all’esposizione a roditori in ambienti rurali, campeggi, rifugi di montagna e abitazioni non frequentate. Le precauzioni raccomandate da OMS e Ministero della Salute per chi si reca in queste aree includono:

  • evitare qualsiasi contatto diretto con roditori, loro escrementi o nidi durante i soggiorni in zone rurali o boschive;
  • sigillare aperture nei luoghi di alloggio che potrebbero consentire l’ingresso di roditori;
  • non spazzare a secco superfici potenzialmente contaminate, ma inumidirle prima della pulizia per evitare la dispersione di particelle virali nell’aria;
  • utilizzare guanti e mascherina durante qualsiasi operazione di pulizia in ambienti che potrebbero ospitare roditori;
  • conservare gli alimenti in contenitori ermetici e smaltire i rifiuti in modo da non attirare roditori nelle aree di pernottamento.

Per le imprese con lavoratori in trasferta nelle aree endemiche, è opportuno integrare le informazioni sul rischio hantavirus nelle procedure di sicurezza per le trasferte internazionali e verificare che il medico competente aggiorni la valutazione dei rischi per le attività svolte all’estero.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 14:08:21 +0000
Modello 730
Nel 730/2026 spese di istruzione detraibili fino a 1.000 euro ma soggette a soglie massime
730/2026: spese di istruzione detraibili al 19% fino a 1.000 euro per alunno. Regole per scuola, asilo e università, ripartizione tra genitori e tetto per redditi alti.

Tra le detrazioni fiscali al 19% dell’IRPEF nel Modello 730/2026 rientrano come di consueto le spese di istruzione dei figli, ma quest’anno con un massimale salito a 1.000 euro per ciascuno di essi. Di contro, per i redditi superiori a 75.000 euro debutta il tetto massimo alle spese detraibili: le spesa di istruzione rientrano nel conteggio complessivo e possono quindi restare fuori dallo sgravio laddove si superasse la soglia. Per i redditi inferiori a 75.000 euro, le detrazioni spettano invece per intero. Per i figli fiscalmente a carico si calcola anche la percentuale di ripartizione tra genitori, legata all’intestazione della fattura o alla quota di carico dichiarata al Fisco.

Di seguito le regole 2026 per le spese scolastiche, l’asilo nido, l’università e i corsi post-laurea.

Spese scolastiche nel 730/2026: calcolo e ripartizione

Per le spese sostenute nel 2025 riferite alla formazione scolastica — scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado — la detrazione spetta fino a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente, al 19%. La spesa va indicata nel rigo E8-E10, codice 12 del quadro E del modello 730/2026. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.

In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante se è intestatario della fattura. Se la fattura è intestata al figlio, la spesa è ripartita al 50%.

Tra le spese detraibili rientrano: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto — tra cui corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. È obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario): senza tracciabilità la detrazione non spetta.

NB: se le spese sono pagate alla scuola non serve la copia della delibera scolastica, mentre il documento è necessario se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio a un’agenzia di viaggio per le gite).

Mensa e servizi scolastici del Comune

I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre/post scuola sono spesso forniti dai Comuni o da altri enti locali che, quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano servizi per istituti terzi, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Questi importi potrebbero non comparire nella precompilata e vanno inseriti manualmente dal contribuente, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità e si disponga della documentazione commerciale che ne comprova il versamento tracciabile.

Le tasse scolastiche versate tramite modello F24 sono invece già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e compaiono direttamente nella dichiarazione, senza trasmissione da parte della scuola. Se però il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati, le spese non risulteranno precaricate e andranno indicate ex novo.

Cumulabilità con altri bonus

La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Esiste poi una detrazione separata (indicata con il codice 45) per la pratica musicale dei figli tra 5 e 18 anni, il cosiddetto Bonus Musica, anche in questo caso detraibile fino a 1.000 euro.

La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Asili nido: importo e voci detraibili per figlio

Per asili nido pubblici o privati, comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter, l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al minore o a uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.

Detrazione spese universitarie

Per i corsi universitari presso atenei statali, è prevista la detrazione del 19% sull’intero importo, senza limite di spesa. La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea e partecipazione ai test di ingresso. La spesa va indicata al rigo E8-E10, codice 13.

Per le università non statali italiane, il limite è aggiornato annualmente dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per area disciplinare e regione. Per le spese di corsi universitari o post-laurea all’estero, il tetto di detraibilità è pari all’importo massimo previsto per corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Corsi con iscrizione detraibile

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • istituti tecnici superiori (ITS), equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
  • corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche — AFAM).

Non sono detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.

Altre spese agevolabili

  • le tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • le spese per la ricognizione (diritto fisso per riattivare la carriera dopo almeno due anni accademici di mancata iscrizione);
  • le soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
  • la frequenza dei Tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti;
  • la frequenza di corsi universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.

Le detrazioni per le spese di istruzione dei figli sono compatibili anche con il Bonus affitto per universitari fuori sede, ossia la detrazione del 19% applicata al canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è di 500 euro, riferito allo studente o alla famiglia che lo ha a carico, nel rispetto delle regole 2026 sui carichi di famiglia.

Figli over 30 e residenti all’estero nel 730/2026

Dal periodo d’imposta 2025 i figli che hanno compiuto 30 anni non rientrano più nella platea dei carichi di famiglia ai fini della detrazione fissa prevista dall’art. 12 del TUIR, salvo i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Questo non comporta automaticamente la perdita della detrazione sulle spese di istruzione sostenute nel loro interesse: se il figlio over 30 rispetta i limiti reddituali per essere considerato a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro), le spese di istruzione restano detraibili. Se invece il figlio supera la soglia reddituale e non è più fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.

Per i contribuenti non cittadini italiani né di Stati UE o SEE, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la detrazione per i familiari residenti all’estero. Per i cittadini italiani e per quelli di Stati UE o SEE, la detrazione sulle spese di istruzione sostenute per figli residenti fuori dall’Italia continua invece ad applicarsi, purché il figlio rispetti i requisiti reddituali per essere considerato a carico.

Tetto alle detrazioni per redditi sopra 75.000 euro

Dal periodo d’imposta 2025 — dichiarato nel 730/2026 — le spese di istruzione rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (istituito dalla Legge 207/2024). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applica un tetto massimo alle spese agevolabili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico:

  • redditi tra 75.000 e 100.000 euro: importo base 14.000 euro;
  • redditi superiori a 100.000 euro: importo base 8.000 euro.

L’importo base va moltiplicato per un coefficiente che varia in base ai figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli (il tetto si dimezza), 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità. Le spese mediche sono escluse da questo meccanismo; le spese di istruzione no.

L’applicativo della precompilata calcola il tetto in automatico ma il contribuente può gestirlo manualmente nel Quadro E scegliendo di privilegiare le voci con aliquota di detrazione più alta.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 11:08:13 +0000
Trattamento Fine Rapporto
TFR al Fondo INPS: scadenze e istruzioni per i nuovi obbligati 2026
Termine di versamento del contributo di destinazione del TFR al Fondo Tesoreria INPS per i datori di lavoro nuovi obbligati dal 2026: scadenza 16 luglio, le istruzioni.

I datori di lavoro che dal 2026 hanno l’obbligo di versamento dell’accantonamento del TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria INPS hanno tempo fino al 16 luglio per regolarizzare le quote maturate da gennaio a giugno senza sanzioni, interessi o somme aggiuntive. Il rinvio, previsto dal Decreto Lavoro e recepito Messaggio n. 1511/2026, concede più tempo alle aziende coinvolte dalle nuove soglie della Legge di Bilancio.

Versamento TFR al Fondo INPS entro il 16 luglio

La proroga riguarda i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria per effetto delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per questi soggetti, i versamenti relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026.

Il rinvio evita l’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive per il mancato rispetto delle scadenze mensili ordinarie. Resta quindi centrale distinguere le aziende già soggette al Fondo da quelle entrate nel nuovo obbligo per effetto della disciplina 2026.

Aziende interessate dalle nuove soglie 2026

Il nuovo calendario interessa le aziende che rientrano nel Fondo di Tesoreria INPS per il TFR in base alla media occupazionale annua. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 60 dipendenti, calcolati sulla media dell’anno precedente.

La Legge di Bilancio 2026 ha superato il precedente criterio statico, legato alla forza lavoro del 2006 o al primo anno di attività. Dal 2026 la verifica diventa annuale e si basa sulla media dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga.

Quote gennaio-giugno senza sanzioni

Il termine del 16 luglio copre le quote TFR maturate nel primo semestre 2026. La finestra riguarda quindi le competenze da gennaio a giugno e consente ai nuovi obbligati di regolarizzare gli importi dovuti al Fondo di Tesoreria senza aggravio sanzionatorio.

Per le competenze successive, salvo ulteriori interventi, torna la disciplina ordinaria del versamento contributivo mensile. Il datore di lavoro deve quindi tenere separato il recupero degli arretrati del primo semestre dai flussi correnti maturati dopo giugno.

Codice CF05 nel flusso Uniemens

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi agli arretrati va utilizzato il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 2026. Il codice identifica il versamento degli arretrati delle quote TFR dovute in base alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nel flusso Uniemens, il codice CF05 va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso. Restano valide le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, salvo quanto modificato dal rinvio al 16 luglio.

Fondo Tesoreria e previdenza complementare

Il versamento al Fondo di Tesoreria riguarda il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che resta destinato al circuito INPS, quando ricorrono i requisiti dimensionali del datore di lavoro e il dipendente non lo conferisce a una forma pensionistica complementare.

La nuova disciplina si inserisce nel più ampio riordino della previdenza complementare e del conferimento del TFR, con effetti sia sulle aziende sia sulle scelte dei lavoratori in materia di fondi pensione.

Scadenze e codici per le aziende agricole

Per le aziende agricole rilevano anche le istruzioni specifiche sul calcolo della forza lavoro e sulle categorie da includere o escludere dalla media annua. Il rinvio al 16 luglio riguarda anche il primo versamento dovuto dai datori agricoli entrati nell’obbligo in base alle nuove regole. Le aziende del settore devono quindi coordinare due verifiche: da un lato la soglia dimensionale e la corretta composizione della forza lavoro, dall’altro l’indicazione degli importi arretrati nel flusso contributivo con il codice previsto dall’INPS.

Riepilogo per i datori di lavoro

Il nuovo termine INPS riguarda una platea circoscritta di datori di lavoro privati entrati nel Fondo di Tesoreria dal 2026. Il riepilogo degli adempimenti consente di distinguere scadenza, periodo coperto e istruzione contributiva:

Voce Regola applicabile
Termine prorogato 16 luglio 2026
Periodo coperto competenze da gennaio a giugno 2026
Aziende interessate datori di lavoro entrati nell’obbligo dal 1° gennaio 2026
Effetto della proroga assenza di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive
Codice Uniemens CF05 per gli importi pregressi

 


Data articolo: Tue, 12 May 2026 09:58:44 +0000
Energia per le imprese
Le migliori offerte gas sul mercato libero a maggio 2026
Confronto aggiornato tra le offerte gas più convenienti del mercato libero: prezzo fisso e indicizzato, spesa annua stimata, condizioni e bonus ARERA.

Con i prezzi del gas ancora esposti alle oscillazioni del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa conveniente resta una leva concreta per alleggerire la bolletta domestica. Il confronto tra le offerte del mercato libero va letto insieme agli aggiornamenti mensili ARERA sul prezzo del gas per i clienti vulnerabili e alle misure previste dal Decreto Bollette 2026 per famiglie e imprese.

Sono state selezionate le offerte gas più convenienti del mese, distinguendo tra prezzo fisso e prezzo variabile, con attenzione alla spesa annua stimata e alle condizioni economiche realmente applicate al cliente finale.

La convenienza delle offerte gas non si misura soltanto dal prezzo della materia prima. Sul costo finale incidono anche il canone fisso annuo, l’eventuale spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, la durata del prezzo promesso, le condizioni di attivazione e i vincoli richiesti dal fornitore, come pagamento tramite domiciliazione bancaria o gestione esclusivamente online del contratto.

Prima di cambiare operatore, il confronto dovrebbe partire dai consumi reali indicati in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di ridurre il rischio di importi stimati e di valutare le offerte sulla base di dati più aderenti all’uso effettivo della fornitura. A incidere sulla spesa restano poi le abitudini domestiche, dal riscaldamento all’acqua calda sanitaria, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.

Le tariffe a prezzo fisso consentono di bloccare il costo della materia prima per un periodo definito, di solito 12 o 24 mesi, offrendo maggiore prevedibilità della spesa. Le offerte a prezzo indicizzato, invece, seguono l’andamento del PSV e possono risultare più convenienti quando il mercato scende, ma espongono il cliente a rincari in caso di nuove tensioni sui prezzi all’ingrosso.

Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che possono ridurre la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. ARERA ha avviato un procedimento per rafforzare le tutele dei clienti con bonus sociale, con interventi su applicazione degli sconti, morosità e trasparenza delle condizioni contrattuali.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 09:47:05 +0000
Controlli fiscali
Accertamenti fiscali con criteri illegittimi: ispezioni aziendali a rischio nullità
La Cassazione chiede alle Sezioni Unite se le prove fiscali illegittime fossero già inutilizzabili prima della riforma 2024. E fissa i criteri per gli accessi legittimi nei locali.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, con un’ordinanza depositata l’11 maggio 2026, una questione che potrebbe travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio d’impresa erano già inutilizzabili prima che la legge lo stabilisse espressamente? La risposta spetta ora alle Sezioni Unite. In parallelo, la stessa Sezione Tributaria ha già tracciato i criteri per stabilire quando un accesso fiscale nei locali aziendali è regolare e quando non lo è.

Tutela del domicilio aziendale: CEDU e Statuto del Contribuente

Lo scenario di fondo è stato aperto dalle sentenze CEDU con cui nel 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: per Strasburgo il domicilio tutelato dalla Convenzione non è solo l’abitazione privata ma anche la sede dell’impresa, e le verifiche fiscali autorizzate dalla stessa amministrazione che le esegue non offrono garanzie sufficienti di controllo terzo e indipendente.

Il legislatore italiano aveva già mosso un passo nella stessa direzione introducendo, con la riforma dello Statuto del contribuente del 2023, il nuovo art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente: dal 18 gennaio 2024 le prove raccolte in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento, né in sede amministrativa né in sede giudiziale. La norma, tuttavia, vale solo per le verifiche successive alla sua entrata in vigore.

Divieto precedente al 2024, il verdetto alle Sezioni Unite

L’ordinanza dell’11 maggio nasce dal ricorso di una società e affronta il punto lasciato aperto dalla riforma: quel principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite era già ricavabile dall’art. 14 della Costituzione che tutela l’inviolabilità del domicilio, anche prima che il legislatore lo codificasse nel 2024?

La Sezione Tributaria ha una propria posizione — il principio esisteva già — ma riconosce che dentro la stessa Cassazione convivono orientamenti opposti. Da qui la rimessione. Se le Sezioni Unite confermeranno, gli avvisi di accertamento costruiti su accessi autorizzati senza un controllo terzo e indipendente rischieranno di cadere anche quando risalgono a dieci o quindici anni fa.

Quattro criteri per un accesso fiscale legittimo

In attesa della risposta delle Sezioni Unite, la stessa Sezione Tributaria ha già fissato i criteri con un’ordinanza depositata il 20 aprile 2026. Un accesso supera il vaglio della Convenzione se presenta tutte e quattro le caratteristiche seguenti:

  1. l’autorizzazione è motivata e non si riduce a un mero adempimento formale;
  2. l’oggetto della verifica è circoscritto e non generico;
  3. l’arco temporale dell’ispezione è contenuto;
  4. le richieste rivolte al contribuente sono pertinenti all’oggetto dichiarato.

Senza prova di arbitrio l’accertamento passato non decade

I due provvedimenti compongono un disegno coerente. La rimessione alle Sezioni Unite tiene aperta la porta alla retroattività della tutela. In base ai criteri stabiliti, non basterà citare le sentenze di Strasburgo per ottenere l’annullamento di un vecchio accertamento: occorrerà dimostrare che l’accesso del Fisco presentava i caratteri dell’arbitrio concreto — assenza di motivazione, oggetto indeterminato, durata sproporzionata. Il numero degli accertamenti effettivamente a rischio dipenderà in larga misura da come le Sezioni Unite calibreranno questo standard probatorio.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 09:25:44 +0000
Sentenze Cassazione
Nuova stretta sui controlli fiscali: i versamenti bancari sono presunzione di reddito
Con l'ordinanza 7389/2026 la Cassazione ribadisce che i versamenti bancari valgono come presunzione di maggior reddito per tutti i contribuenti. Come contestarla.

I versamenti sui conti correnti valgono come presunzione di maggior reddito non dichiarato per qualsiasi contribuente, non soltanto per i titolari di reddito d’impresa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, confermando un orientamento già consolidato che acquista così un peso crescente nelle indagini bancarie sulle presunzioni fiscali condotte dall’Agenzia delle Entrate.

Versamenti con indagini su tutti i contribuenti

L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 attribuisce alle movimentazioni bancarie un valore presuntivo ai fini dell’accertamento del reddito, ma con una distinzione netta tra i due tipi di operazione. All’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo di ricavi non contabilizzati esclusivamente per i titolari di reddito d’impresa: ai lavoratori autonomi quella presunzione non si applica.

I versamenti, invece, operano nei confronti della generalità dei contribuenti, a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza. La persona fisica che non svolge alcuna attività economica è quindi soggetta alla stessa regola dell’imprenditore: ogni accredito non giustificato può essere qualificato dal Fisco come reddito imponibile.

In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.

Prova contraria singola, documentale e analitica

La presunzione è relativa: il contribuente può contestarla, ma l’onere della prova è gravoso. Non bastano giustificazioni generiche. La Cassazione richiede una prova analitica, capace di ricondurre ogni singola movimentazione contestata a una causa non imponibile: prestiti tra privati, donazioni, rimborsi spese, somme già incluse nel reddito dichiarato. Documenti con data certa — contratti, scritture private, estratti conto con causali verificabili — sono lo strumento concreto per neutralizzare la presunzione in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la contribuente operava su conti correnti intestati ai dipendenti di una società e aveva partecipato alla gestione di un’attività fraudolenta emersa nel corso di un’indagine penale. I giudici hanno precisato che chi agisce per conto di una società di fatto vede il proprio reddito qualificato come reddito d’impresa: in questo caso, anche i prelevamenti assumono valore presuntivo. L’ordinanza si allinea a una pronuncia di pochi giorni precedente, la n. 6740 del 20 marzo 2026, che aveva ribadito lo stesso principio in un caso distinto.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 08:59:20 +0000
sciopero
Sciopero generale il 18 maggio: il calendario completo degli stop nel mese
Nel calendario degli scioperi di maggio 2026 ci sono astensioni per trasporti, sanità e servizi: il 18 è prevista anche una mobilitazione nazionale.

La seconda metà di maggio concentra una nuova serie di scioperi in più settori, con giornate difficili per chi usa treni, bus, trasporto pubblico locale e servizi essenziali. Dopo le agitazioni dei primi giorni del mese, tra il 14 e il 18 maggio si segnalano astensioni per TPL, appalti ferroviari, sanità e uffici pubblici, fino al fermo nazionale dell’autotrasporto merci previsto dal 25 al 29 maggio.

Trasporto pubblico locale in sciopero il 14 e 15 maggio

Le prime date da segnare riguardano il trasporto pubblico locale. Il 14 maggio è previsto lo sciopero di 24 ore del personale SUN di Novara, mentre il 15 maggio sono in programma più astensioni nel TPL e negli appalti ferroviari. Il 15 maggio si fermano per 24 ore i lavoratori AMTS di Catania, il personale del Gruppo ATM di Milano e i dipendenti Busitalia Sita Nord nelle unità produttive di Veneto, Umbria e Campania. Nella stessa giornata sono previste astensioni anche negli appalti ferroviari in Puglia e Toscana.

Sciopero generale USB il 18 maggio

La giornata più difficile resta lunedì 18 maggio, quando USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’astensione è indicata per 24 ore, con modalità diverse nei singoli comparti e nei servizi di trasporto.

Treni, taxi, navi e autostrade a rischio

Nel settore ferroviario lo stop è previsto dalle 21:00 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 maggio. Per il trasporto pubblico locale le modalità saranno definite localmente, mentre il settore aereo risulta escluso dallo sciopero generale indicato nel prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel calendario MIT lo sciopero generale del 18 maggio coinvolge anche il trasporto marittimo, i taxi e il personale autostradale. Per i collegamenti marittimi verso le isole maggiori l’astensione parte un’ora prima delle partenze del 18 maggio, mentre per taxi e collegamenti con le isole minori la fascia indicata va dalle 00:01 alle 23:59.

Per le autostrade, lo sciopero decorre dalle 22:00 di domenica 17 maggio. Restano da verificare, sui canali delle singole società e aziende di trasporto, le modalità locali di adesione e le eventuali fasce garantite.

Sanità e servizi pubblici con possibili disservizi

Lo sciopero generale del 18 maggio può incidere anche su sanità, uffici pubblici e servizi amministrativi. L’INPS ha comunicato possibili disservizi per l’intera giornata, mentre le amministrazioni pubbliche interessate dovranno assicurare la continuità dei servizi essenziali.

Nel comparto sanitario, l’astensione può coinvolgere personale sanitario e personale non sanitario in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali, con possibili rinvii o rallentamenti per attività programmate e sportelli.

Servizi ambientali e pulizie nella settimana centrale

Tra l’11 e il 16 maggio sono segnalate agitazioni anche nei servizi ambientali e nelle attività di pulizia in alcune aree locali. I disagi possono riguardare raccolta rifiuti, pulizia urbana, appalti di servizio e attività collegate in strutture pubbliche e private.

Le situazioni più esposte riguardano alcune realtà di Lazio, Calabria, Toscana e Campania. Per i servizi ambientali, il calendario locale va sempre verificato sui canali del Comune, dell’azienda incaricata o del gestore del servizio.

Autotrasporto merci fermo dal 25 al 29 maggio

Il calendario di fine mese segnala anche il fermo nazionale autotrasporto merci conto terzi dal 25 al 29 maggio. La durata indicata dal MIT è di 120 ore, dalle 00:00 del 25 maggio alle 24:00 del 29 maggio. Il fermo riguarda il trasporto merci e può riflettersi sulla circolazione dei mezzi pesanti, sulla logistica e sulle consegne. Per imprese, commercianti e operatori della distribuzione, la data da monitorare è quindi la settimana conclusiva di maggio.

Calendario scioperi di maggio 2026

Il riepilogo delle principali agitazioni consente di individuare le giornate con maggiore rischio di disagi per trasporti, servizi pubblici e sanità:

Data Settore e ambito Durata e orari
14 maggio Trasporto pubblico locale – SUN Novara 24 ore
15 maggio Trasporto pubblico locale – AMTS Catania, ATM Milano, Busitalia Veneto, Umbria e Campania 24 ore o modalità locali
15 maggio Appalti ferroviari – Foggia e Toscana fasce di turno indicate dalle proclamazioni
18 maggio Sciopero generale USB – categorie pubbliche e private intera giornata, con modalità diverse per settore
17-18 maggio Ferrovie e autostrade nazionali ferrovie dalle 21:00 del 17 maggio, autostrade dalle 22:00
25-29 maggio Autotrasporto merci conto terzi nazionale 120 ore

Fasce garantite e canali di aggiornamento

Prima di mettersi in viaggio, il riferimento resta il calendario ufficiale degli scioperi del MIT e gli avvisi delle singole aziende di trasporto. Nel trasporto pubblico locale, le fasce di garanzia cambiano da città a città e vengono comunicate dai gestori territoriali.

Per treni, mezzi locali, navi, taxi e autostrade conviene controllare gli aggiornamenti nelle ore precedenti lo sciopero. Le proclamazioni possono essere soggette a variazioni, revoche o adesioni locali che modificano l’effetto reale sui servizi.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 08:26:38 +0000
Incentivi imprese
Simest: fondo perduto fino al 30% per le PMI colpite dal caro energia
Sportello Simest dal 25 maggio: fondo perduto fino al 30% per le PMI colpite dal caro energia, su 800 milioni di plafond. Scadenza 31 dicembre.

Dal 25 maggio 2026 si apre lo sportello di accesso alle risorse della nuova misura Simest  introdotta dall’articolo 8-quater del DL 42/2026. Il plafond dedicato è di 800 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81, con accesso a un finanziamento a tasso agevolato e, per le PMI ammesse, una quota a fondo perduto fino al 30%.

Energia per la competitività internazionale

La misura, denominata “Energia per la competitività internazionale“, si inserisce nel pacchetto del Decreto Legge n. 42/2026, lo stesso provvedimento che ha introdotto i contributi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, per rispondere ai rincari provocati dalla crisi del Golfo

Il finanziamento agevolato

Il finanziamento ha un tasso dello 0,319%, pari al 10% del tasso di riferimento UE, e una durata di otto anni, di cui due di pre-ammortamento — rispetto ai sei anni previsti in via ordinaria. La prima tranche di erogazione può essere anticipata fino al 50% dell’importo deliberato.

Il finanziamento minimo è di 10.000 euro. Il massimo finanziabile non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati e, in ogni caso, è soggetto ai seguenti tetti per dimensione:

  • microimprese: 500.000 euro;
  • PMI e PMI innovative: 2.500.000 euro;
  • altre imprese: 5.000.000 euro.

La quota a fondo perduto

Le imprese rientranti nella misura possono accedere a una quota non rimborsabile. Per le PMI il contributo arriva fino al 30% dell’importo finanziato, entro un massimo assoluto di 200.000 euro. Per le imprese di dimensioni maggiori il massimale si ferma al 20%.

I requisiti di accesso

Possono presentare domanda le imprese di tutte le dimensioni — purché abbiano depositato almeno due bilanci — che dimostrino almeno una delle seguenti condizioni, riferite agli effetti del effetti del caro energia provocato dal conflitto a partire dal 28 febbraio 2026:

  • incremento dei costi medi unitari energetici pari almeno al 10%, calcolato confrontando il periodo dal 1° gennaio 2026 fino a uno o due mesi antecedenti la domanda con il corrispondente periodo del 2025;
  • riduzione del fatturato (voce A1 del conto economico) pari almeno al 10% nello stesso arco temporale.

Per entrambi i requisiti è richiesta un’asseverazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro MEF, secondo un format che Simest mette a disposizione sul portale.

La destinazione delle risorse

Per le imprese rientranti nella misura, fino al 90% dell’importo deliberato può essere destinato al rafforzamento patrimoniale, inclusi i finanziamenti soci e gli incrementi di capitale sociale delle controllate — anche estere — fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. Almeno il 10% restante deve essere impiegato in investimenti per la transizione digitale o ecologica.

Come presentare la domanda

Lo sportello sul portale Simest apre alle ore 9:00 del 25 maggio e resterà attivo fino al 31 dicembre 2026. Le domande si presentano esclusivamente in via telematica. Dalle ore 18:00 del 24 maggio il portale sarà offline per l’aggiornamento tecnico. Il fac-simile della documentazione richiesta — compreso il format dell’asseverazione — è disponibile sul sito ufficiale Simest.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 08:04:42 +0000
Tech for PMI
Sibill porta l’AI nei conti e nei pagamenti delle PMI
Piattaforma fintech che integra l'AI per gestire in modo coordinato flussi di cassa e pagamenti: strumenti per commercialisti e conto digitale per le PMI.

Dalla previsione dei flussi di cassa ai pagamenti, dalle fatture al conto aziendale digitale: Sibill si muove nel mercato delle piattaforme fintech nate per ridurre la frammentazione amministrativa delle PMI. Il nome richiama la Sibilla Cumana e la capacità di leggere il futuro; la proposta della società, fondata nel 2021 da Mattia Montepara, Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, è più terrena: portare intelligenza artificiale, dati bancari e strumenti contabili dentro un unico ambiente di lavoro per imprese e commercialisti.

Sibill e la finanza digitale per PMI

Sibill è una fintech italiana specializzata in soluzioni SaaS per piccole e medie imprese. La piattaforma consente di tenere sotto controllo fatture, scadenze, incassi, pagamenti e flussi di cassa, con l’obiettivo di rendere più leggibile la situazione finanziaria aziendale.

Il suo posizionamento si colloca nel comparto della finanza digitale per le PMI, dove software, dati bancari e automazione stanno entrando in attività tradizionalmente presidiate da fogli di calcolo, home banking separati e scambi manuali con lo studio professionale.

Dalla tesoreria ai pagamenti in un solo ambiente

La piattaforma permette alle imprese di monitorare cassa e scadenze, emettere e controllare fatture, effettuare pagamenti, riconciliare movimenti bancari e documenti contabili, classificare costi e ricavi per cliente o centro di costo.

Sibill si integra con le banche italiane tramite PSD2 e con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. La logica è portare in un unico ambiente dati bancari, fatture e pagamenti, riducendo gli inserimenti manuali e gli errori di abbinamento.

Schermata della piattaforma Sibill per la finanza delle PMI

L’AI sui compiti di cassa e contabilità

L’intelligenza artificiale viene usata per automatizzare attività ripetitive come categorizzazione delle transazioni, riconciliazione tra fatture e movimenti bancari, lettura dei documenti e organizzazione delle informazioni finanziarie.

La piattaforma non si presenta come sostituto del gestionale aziendale o del commercialista. Il suo ruolo è quello di creare un livello di lettura e coordinamento tra contabilità, banca e pagamenti, lasciando allo studio professionale l’analisi fiscale e consulenziale.

Commercialisti sempre più consulenti

Il rapporto con i commercialisti è uno degli assi su cui Sibill sta costruendo la propria offerta. L’Osservatorio Sibill 2026, realizzato con AstraRicerche su quasi 600 imprenditrici e imprenditori di PMI fino a 10 milioni di fatturato, mostra una relazione ancora concentrata sugli adempimenti.

Secondo l’indagine, l’83% delle PMI dichiara di non avere pieno controllo dei numeri aziendali senza il commercialista. Il 33% chiede maggiore chiarezza sui dati economici e il 24,5% vorrebbe un supporto più strutturato sulle decisioni economico-finanziarie.

La ricerca indica anche che, nel 77,3% dei casi, il commercialista si occupa di ordinaria amministrazione, dichiarazioni fiscali, calcolo e pagamento delle imposte. Percentuali più basse emergono sulle attività di controllo dell’andamento economico, sulla risposta agli imprevisti e sul supporto a investimenti o assunzioni.

«Semplificare i processi, migliorare la qualità delle informazioni e la collaborazione, e trasformare un rapporto ancora troppo operativo in una collaborazione strategica».

Così Mattia Montepara, CEO e co-founder di Sibill, legge lo spazio di crescita per piattaforme che aiutano imprese e studi a lavorare sugli stessi dati, con meno dispersione tra documenti, conti bancari e scadenze.

Conto digitale, carte aziendali e pagamenti F24

Nel 2025 Sibill ha aggiunto alla piattaforma un conto aziendale digitale con IBAN italiano e carte di debito fisiche e virtuali. Il servizio consente di eseguire bonifici singoli o massivi istantanei, pagare dipendenti e F24, visualizzare saldo e movimenti in tempo reale. Le carte aziendali possono essere assegnate ai collaboratori con limiti di spesa personalizzabili. Anche questo tassello risponde alla stessa logica: far confluire spese, movimenti, documenti e autorizzazioni dentro un ambiente collegato alla parte amministrativa.

Round e partnership

La crescita del prodotto è stata sostenuta anche dal round Serie A da 12 milioni di euro chiuso nel 2025 e guidato da Creandum, con la partecipazione di Keen Venture Partners e altri investitori. Il finanziamento si è aggiunto ai 6,7 milioni già raccolti in precedenza.

Per conti e carte, Sibill lavora con Swan, fintech europea di finanza integrata. L’infrastruttura opera come istituto di moneta elettronica autorizzato dall’autorità bancaria francese e registrato in Italia con filiale a Milano, sotto supervisione della Banca d’Italia.

I vantaggi per le PMI

Per le piccole e medie imprese, il valore di strumenti come Sibill si misura sulla capacità di trasformare dati sparsi in informazioni leggibili sulla liquidità. La leva non è solo la riduzione del lavoro manuale, ma la possibilità di vedere prima scadenze, tensioni di cassa, ritardi nei pagamenti e margini di manovra.

La concorrenza nel fintech per imprese sta andando verso piattaforme sempre più integrate, nelle quali banca, pagamenti, fatturazione e analisi dei dati dialogano senza costringere l’imprenditore a ricostruire ogni volta il quadro finanziario a posteriori.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 07:45:31 +0000
Recupero crediti e finanza aziendale
Pagamenti tra imprese, l’Italia arretra: saldo fatture a scadenza solo per il 43,4%
Nel 2026 il 43,4% delle imprese italiane paga le fatture alla scadenza, in calo di 1,7 punti. L'Italia scende al 21° posto in Europa e al 28° nel mondo.

Il 43,4% delle imprese italiane paga le fatture alla scadenza: un calo anno di 1,7 punti percentuali che costa all’Italia cinque posizioni nella classifica europea e quattro in quella mondiale dei pagatori più virtuosi. È la fotografia aggiornarta fornita da CRIBIS. L’unico segnale positivo per il nostro paese riguarda i ritardi gravi — quelli oltre i 90 giorni — che scendono al 4,1%, in lieve miglioramento di 0,3 punti. Nella classifica generale l’Italia si posiziona al 21° posto in Europa e al 28° nel mondo, contro il sedicesimo e il ventiquattresimo dell’anno precedente.

Studio Pagamenti 2026 di CRIBIS

Lo studio CRIBIS, giunto alla ventiduesima edizione, è basato su oltre 2 miliardi di esperienze di pagamento raccolte in 37 paesi che coprono oltre il 90% del PIL mondiale. I dati sono riferiti al Q4 2025 e confrontati con i periodi equivalenti degli anni precedenti. Le imprese sono classificate in tre fasce: pagamenti alla scadenza (entro 30 giorni dalla scadenza della fattura), ritardi fino a 90 giorni e ritardi gravi (oltre 90 giorni).

Il Nord Europa allarga il vantaggio sull’Italia

L’Europa settentrionale si conferma l’area più virtuosa del continente e rafforza ulteriormente il primato. La Danimarca guida con il 94,9% di pagamenti alla scadenza, seguita da Polonia (86,6%), Paesi Bassi (74,7%) e Svizzera (68,5%). La distanza con l’Italia — ferma al 43,4% — vale oltre 51 punti percentuali dal vertice della classifica.

All’interno dell’area emergono tuttavia andamenti divergenti. Il Lussemburgo registra il miglioramento più marcato dell’intera area, passando dal 41,5% del 2024 al 54,8%: un recupero coerente con un contesto monetario più favorevole e con una maggiore capacità di assorbimento del sistema finanziario. In direzione opposta si muove l’Irlanda, con la flessione più pesante dell’area (-12,8%) e una puntualità ferma al 45,5%. Il calo riflette il doppio binario dell’economia irlandese: il PIL trainato dalle multinazionali farmaceutiche e tech non si traduce necessariamente in maggiore liquidità per le PMI locali, esposte a costi operativi elevati e alle tensioni del mercato immobiliare. Il Belgio segna invece +9,2%, raggiungendo il 47,3%, sostenuto dai meccanismi di indicizzazione automatica dei salari all’inflazione che proteggono il reddito reale delle imprese.

Grecia in recupero, Bulgaria il caso più critico

Il panorama dell’Europa meridionale rimane frammentato. Ungheria (75,8%) e Slovenia (53,3%) guidano il gruppo, mentre il resto dell’area si attesta su livelli nettamente inferiori: Francia 46,5%, Turchia 46,4%, Spagna 45,9%, Italia 43,4%.

Il dato più positivo dell’area è la Grecia, che registra il miglioramento più marcato rispetto al 2024 portandosi al 34,1% (+9,2%). Un recupero coerente con la crescita del PIL proiettata oltre il 2% nel biennio 2025-2026, il risanamento del sistema bancario con gli NPL ai minimi storici e l’afflusso di fondi UE. All’opposto si trova la Bulgaria, che registra l’incremento più elevato di ritardi gravi nell’intera Europa: +6,6% rispetto al 2024, con una quota che raggiunge il 9,6%. Insieme al Portogallo (20,2% di pagatori puntuali) chiude la classifica europea dei Paesi più virtuosi.

America stabile, Asia eterogenea

Nel Nord America il quadro si mantiene complessivamente stabile. Gli Stati Uniti registrano il 60,3% di pagamenti puntuali, confermando una buona tenuta del sistema economico e della liquidità delle imprese. Il Canada mostra dinamiche sostanzialmente in linea con l’anno precedente (42,3%), mentre il Messico segnala un peggioramento sia nella puntualità (-4,3%) sia nei ritardi gravi (+3,4%), segnale di crescenti tensioni finanziarie lungo le filiere.

In Asia emerge invece un panorama fortemente eterogeneo. La Thailandia registra il balzo più significativo dell’area: +20,4 punti percentuali, arrivando al 74,8%. Taiwan si conferma tra i mercati più solidi con il 72,4% di pagatori puntuali e ritardi gravi quasi nulli (0,2%). La Cina registra un lieve miglioramento nella puntualità (57,4%) con una riduzione dei ritardi gravi al 3,2%, mentre le Filippine mostrano il peggioramento più netto di tutta l’area: i pagamenti alla scadenza crollano al 61,2% dal 81,4% del Q4 2024, con i ritardi gravi in salita al 14,2%.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 07:35:37 +0000
Regime Forfettario
Partita IVA con diverso codice ATECO per seconda attività
Sono una libera professionista con P. IVA come consulente. Qualora volessi gestire un B&B professionale, potrei mantenere la stessa P.IVA comunicando un codice ATECO aggiuntivo? Sono una libera professionista con P. IVA come consulente. Qualora volessi gestire un B&B professionale, potrei mantenere la stessa P.IVA comunicando un codice ATECO aggiuntivo?
Data articolo: Tue, 12 May 2026 07:28:46 +0000
Sussidi Disoccupazione
NASpI e trasferimento: quando le dimissioni danno diritto all’indennità
Per la Cassazione, la NASpI dopo dimissioni per trasferimento richiede giusta causa e inadempimento datoriale, oltre alla distanza.

La NASpI dopo le dimissioni per rifiuto al trasferimento può essere concessa ma la distanza della nuova sede di lavoro rifiutata è insufficiente di per sè a “sbloccare” il diritto all’indennità di disoccupazione. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore dimissionario deve trovarsi davanti a una vera giusta causa, legata a un comportamento datoriale grave o a un trasferimento privo delle ragioni richieste dall’articolo 2103 del Codice civile.

NASpI per trasferimento rifiutato, serve la giusta causa

Il diritto alla NASpI dopo le dimissioni è collegato alla perdita involontaria del lavoro. L’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 ammette l’indennità anche in caso di dimissioni per giusta causa, purché la cessazione del rapporto derivi da circostanze imputabili al datore di lavoro.

Nel caso del rifiuto di trasferimento ad altra sede, quindi, il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia stato determinato da una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La distanza incide sulla valutazione, ma da sola resta un elemento parziale.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un lavoratore dimessosi dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la NASpI valorizzando la distanza superiore a 50 chilometri dalla residenza e la difficoltà di prestare attività in una sede così lontana. L’INPS aveva tuttavia impugnato la decisione e la Cassazione aveva accolto il ricorso.

Secondo i giudici, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, legato all’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.

Distanza oltre 50 km e trasferimento illegittimo

La soglia dei 50 chilometri dalla residenza, o della sede raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, resta comunque rilevante nelle regole INPS sulla disoccupazione. Il suo effetto cambia però a seconda della forma con cui il rapporto viene chiuso.

Nella risoluzione consensuale legata al rifiuto del trasferimento, la distanza può sostenere l’accesso alla NASpI quando ricorrono gli altri requisiti. Nelle dimissioni per giusta causa, invece, occorre accertare che il trasferimento sia privo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del Codice civile.

Le prove richieste al lavoratore

Chi presenta domanda di NASpI per dimissioni da trasferimento deve documentare la ragione della cessazione del rapporto. La prassi INPS richiede che il lavoratore dimostri almeno la volontà di contestare il comportamento datoriale ritenuto illegittimo. La domanda può essere sostenuta da documenti coerenti con la contestazione del trasferimento:

  • la dichiarazione sostitutiva indica che le dimissioni sono state presentate per giusta causa collegata al trasferimento;
  • le diffide o le contestazioni scritte mostrano la volontà del lavoratore di opporsi alla decisione aziendale;
  • gli esposti, i ricorsi o gli atti giudiziali provano l’avvio di una tutela contro il comportamento datoriale;
  • le eventuali decisioni giudiziali o gli accordi successivi incidono sulla conferma o sul recupero della prestazione.

Quando l’indennità è negata

In ultima analisi, la NASpI è esclusa quando il lavoratore lascia il posto pur potendo proseguire il rapporto e il trasferimento risulta sorretto da ragioni aziendali legittime. In questa ipotesi, le dimissioni mantengono natura volontaria ai fini dell’indennità di disoccupazione.

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che restringe gli automatismi sulla disoccupazione involontaria. Le eccezioni previste dalla disciplina NASpI vanno lette in modo aderente alle fattispecie indicate dalla legge, senza estensioni fondate sul solo disagio organizzativo del lavoratore.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 07:12:20 +0000
Cartelle esattoriali
Rottamazione quater, il calendario delle rate fino a novembre
Dalla rata di maggio al saldo di novembre, calendario della Rottamazione quater per ordinari, riammessi e alluvionati con termini di pagamento.

Il calendario 2026 della Rottamazione quater vede avvicinarsi la rata di maggio, che apre una sequenza di scadenze diverse a seconda del piano di pagamento. Il termine ordinario del 31 maggio riguarda i contribuenti già ammessi alla definizione agevolata, i debitori riammessi nel 2025 e chi rientra nella proroga legata al Decreto Alluvione. Per tutti, la data da segnare è l’8 giugno 2026, ultimo giorno utile per versare senza perdere i benefici della definizione agevolata.

Scadenza di maggio con pagamento entro l’8 giugno

La rata della Rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 può essere pagata entro lunedì 8 giugno. Il termine ordinario cade di domenica e slitta al primo giorno lavorativo successivo; su questa data si applicano i cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina della definizione agevolata.

Per la generalità dei contribuenti, la scadenza di maggio corrisponde alla dodicesima rata del piano. Per i debitori riammessi alla Rottamazione quater nel 2025, invece, il versamento riguarda la quarta rata del nuovo calendario indicato nella Comunicazione delle somme dovute.

Calendario rate Rottamazione quater fino a novembre

Per i contribuenti ordinari e per i riammessi, dopo la rata di maggio restano due appuntamenti nel calendario 2026: il 31 luglio e il 30 novembre. Applicando la tolleranza di cinque giorni e i rinvii per il fine settimana, il pagamento risulta tempestivo entro le seguenti date:

Categoria Rata Scadenza ordinaria Pagamento entro
Contribuenti ordinari 12esima rata 31 maggio 2026 8 giugno 2026
Riammessi nel 2025 4a rata 31 maggio 2026 8 giugno 2026
Contribuenti 2026 8 giugno 2026
Contribuenti ordinari e riammessi rata successiva 31 luglio 2026 5 agosto 2026
Contribuenti ordinari e riammessi rata successiva 30 novembre 2026 7 dicembre 2026

Rate diverse per la proroga alluvionati

Il calendario cambia per i contribuenti che applicano la proroga prevista dal Decreto Alluvione. Anche per questa platea la rata di maggio può essere versata entro l’8 giugno 2026, ma le due scadenze successive seguono un piano differente rispetto a quello ordinario.

Categoria Rata Scadenza ordinaria Pagamento entro
Proroga Decreto Alluvione 11esima rata 31 maggio 2026 8 giugno 2026
Proroga Decreto Alluvione rata successiva 31 agosto 2026 7 settembre 2026
Proroga Decreto Alluvione rata successiva 31 ottobre 2026 9 novembre 2026

Calendario quater e quinquies separati

Il calendario indicato riguarda la Rottamazione quater già in corso. La nuova Rottamazione quinquies segue invece un piano autonomo, con prima o unica rata al 31 luglio 2026 e ulteriori scadenze al 30 settembre e al 30 novembre 2026. La distinzione tra le due procedure serve a evitare errori tra moduli, comunicazioni e codici di pagamento.

Pagamento con bollettini, app e domiciliazione bancaria

Le rate della definizione agevolata si pagano utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. I canali disponibili sono quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • con il servizio Paga online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite app Equiclick;
  • presso banche, uffici postali, ricevitorie, tabaccai e sportelli abilitati ai pagamenti PagoPA;
  • agli sportelli dell’Agente della riscossione, secondo le modalità di accesso previste;
  • con domiciliazione bancaria attivata dall’area riservata per i piani di definizione agevolata.

Chi intende pagare soltanto alcune cartelle inserite nella Comunicazione deve utilizzare ContiTu, il servizio che consente di rimodulare il piano e ottenere nuovi moduli di pagamento sulle sole posizioni selezionate. Le cartelle lasciate fuori dalla rimodulazione tornano alla riscossione ordinaria.

Decadenza dal piano e debito residuo

Il versamento oltre il termine ultimo, l’omesso pagamento o il pagamento insufficiente comportano la decadenza dalla Rottamazione quater. In questo caso la definizione agevolata perde efficacia e il debito residuo torna riscuotibile secondo le regole ordinarie, con recupero delle somme ancora dovute.

Le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito residuo. Per questo motivo il controllo del modulo PagoPA, della rata corretta e dell’importo indicato nella Comunicazione delle somme dovute diventa decisivo prima di procedere al pagamento.


Data articolo: Tue, 12 May 2026 07:02:31 +0000
IMU
Fuori sede all’estero: niente esenzione IMU per la prima casa data in affitto
Mio figlio è residente in Francia, la sua prima casa in Italia è locata a canone libero e l’anno scorso ha pagato l’IMU come seconda casa, ma leggevo (e vorrei conferma) che in questi casi è annullata o ridotta in base ad una sentenza di Cassazione sul lavoro fuori sede. Mio figlio è residente in Francia, la sua prima casa in Italia è locata a canone libero e l’anno scorso ha pagato l’IMU come seconda casa, ma leggevo (e vorrei conferma) che in questi casi è annullata o ridotta in base ad una sentenza di Cassazione sul lavoro fuori sede.
Data articolo: Tue, 12 May 2026 06:28:27 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese