Oggi è Mercoledi' 08/04/2026 e sono le ore 22:58:37
Nostro box di vendita su Vinted
Nostro box di vendita su Wallapop
Nostro box di vendita su subito.it
Condividi questa pagina
Oggi è Mercoledi' 08/04/2026 e sono le ore 22:58:37
Nostro box di vendita su Vinted
Nostro box di vendita su Wallapop
Nostro box di vendita su subito.it
Condividi questa pagina
Nostra publicità
Compra su Vinted
Compra su Vinted
#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Licenziato per decesso della persona che accudivo come badante, ho percepito la NASpI e da allora non ho più lavorato. Ho fatto domanda di APE Sociale, respinta perché secondo l’INPS la cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro è esclusa dalle casistiche ammesse. Ho fatto domanda di riesame ma non ho ancora ricevuto risposta.
Una nuova sentenza della Corte di Cassazione fissa il confine tra NASpI e incentivo all’esodo. L’indennità di disoccupazione è collegata al licenziamento (perdita involontaria del lavoro) ma può essere riconosciuta se azienda e dipendente arrivano a un accordo di risoluzione consensuale seguendo però la specifica procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966. Diversamente, si legge nella sentenza n. 6988 del 24 marzo 2026, non c’è diritto al sussidio.
I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione al lavoratore, ritenendo legittimo il sussidio in virtù di un accordo assimilabile a quelli previsti dalla conciliazione disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015. La Cassazione ha però respinto questa lettura, osservando che il datore di lavoro non aveva inviato una lettera di licenziamento né attivato la procedura ex lege 604/1966 davanti all’Ispettorato del Lavoro.
La scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale, secondo la Suprema Corte, non giustifica la violazione della procedura che serve ad aggirare accordi non tutelati per legge. Secondo la Cassazione, il ricorso all’analogia è ammesso solo quando nell’ordinamento manchi una disciplina specifica del caso concreto, che per la NASpI è invece ben dettagliata.
Il punto centrale della decisione è che non basta un accordo sindacale o una conciliazione in sede protetta per far nascere il diritto alla NASpI. Serve che la cessazione del rapporto si collochi in una delle fattispecie tassativamente previste dal Dlgs 22/2015.
Nel caso della risoluzione consensuale, la tutela è riconosciuta solo se l’accordo viene raggiunto nell’ambito della procedura Art. 7 Legge 604/1966. Fuori da quel tracciato, anche un incentivo all’esodo firmato con assistenza sindacale non basta a trasformare la cessazione in una perdita involontaria del lavoro.
L’offerta di conciliazione presuppone l’esistenza di un licenziamento e non può essere utilizzata come alternativa in presenza di un accordo di incentivo all’esodo in assenza di una delle fattispecie previste dalla legge.
Le ipotesi in cui spetta la NASpI restano quelle previste dalla legge e richiamate anche dalla prassi INPS:
La pronuncia della Cassazione pesa sugli accordi di incentivo all’esodo perché impedisce di considerare automaticamente compatibile con la NASpI una cessazione consensuale costruita fuori dalle procedure indicate dalla legge. Per aziende e lavoratori il nodo non è soltanto il contenuto economico dell’intesa, ma soprattutto la forma giuridica con cui viene chiuso il rapporto.
Chi valuta un’uscita concordata deve quindi verificare con attenzione se il percorso adottato consenta davvero l’accesso all’indennità di disoccupazione oppure no. La sentenza 6988/2026 ribadisce infatti che, in materia di NASpI, le eccezioni alla regola della perdita involontaria del lavoro sono tipiche e tassative, e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse.
Con l’articolo 9 del DL 38/2026, n. 38 (il nuovo Decreto Fiscale) il Governo ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro. La misura è tuttavia temporanea: si applica ai premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 e colma il vuoto lasciato dalla mancata proroga dell’analoga esenzione in vigore nel 2024, abolita per l’intero 2025.
Il meccanismo dell’esenzione funziona secondo una logica “tutto o niente”. Se l’importo complessivo dei premi erogati dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo atleta non supera i 300 euro nel periodo agevolato, non si applica alcuna ritenuta. Se il totale supera i 300 euro anche di un solo euro, la ritenuta del 20% scatta sull’intero importo corrisposto e non solo sull’eccedenza.
La soglia si calcola per singolo sostituto d’imposta: un atleta che riceve 200 euro da una ASD e 200 euro da un’altra non supera il limite presso nessuna delle due e beneficia dell’esenzione per entrambi i premi. Rientrano nell’agevolazione le somme versate ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater del DLgs. 36/2021, inquadrate come premi ai fini dell’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973.
Per i premi erogati nei primi tre mesi dell’anno la ritenuta del 20% resta dovuta senza possibilità di recupero. Il periodo scoperto è il risultato di una vicenda normativa travagliata: nel 2024 l’esenzione era in vigore grazie al decreto Milleproroghe, nel 2025 non è stata prorogata e la ritenuta si è applicata su tutti i premi indipendentemente dall’importo.
Il DLgs. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione) avrebbe dovuto stabilizzare l’esenzione dal 1° gennaio 2026, prevedendone l’applicazione anche retroattiva dal 29 febbraio 2024. Il DLgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha però abrogato quella disposizione prima ancora che entrasse in vigore. Il DL 38/2026 (convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione) è intervenuto come soluzione ponte per evitare che l’intero 2026 restasse privo di agevolazione.
Possono erogare i premi con l’esenzione: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. I beneficiari sono atleti e tecnici tesserati che operano nell’area del dilettantismo.
Attenzione: l’esenzione non si applica ai premi che costituiscono parte variabile della retribuzione prevista da un contratto di lavoro sportivo, né alle somme corrisposte direttamente all’ente sportivo di appartenenza dell’atleta.
Per i premi esenti non è obbligatoria la certificazione CU, anche se è buona prassi che il sostituto d’imposta documenti l’importo corrisposto.
Nel 730 la stretta sui familiari a carico non ha cancellato in blocco tutte le agevolazioni fiscali collegate ai parenti. Anche se la scorsa Manovra di Bilancio ha colpito la detrazione fissa per carichi di famiglia, il Decreto Correttivo IRPEF ha poi chiarito che per molte spese detraibili continua a valere una nozione più ampia di familiare richiamata dall’articolo 12 del TUIR.
La Legge 207/2024 ha ristretto la platea dei beneficiari della detrazione per carichi di famiglia prevista dall’articolo 12 del TUIR. La detrazione per i figli spetta in via ordinaria solo tra i 21 e i 30 anni, salvo il caso di disabilità , mentre per i familiari diversi da coniuge e figli il beneficio è limitato agli ascendenti conviventi. Questo taglio ha riguardato la detrazione fissa che viene riconosciuta in busta paga, nel cedolino pensione o in dichiarazione.
Le spese sostenute nell’interesse dei familiari seguono una logica diversa.
Il riferimento è il Dlgs 192/2025, che ha riscritto il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR. Il correttivo chiarisce che, quando una disposizione fiscale richiama i soggetti indicati nell’articolo 12, non bisogna fermarsi alla platea ridotta: per queste agevolazioni rilevano, oltre al coniuge non separato e ai figli, anche i soggetti richiamati dall’articolo 433 del Codice Civile, a partire da genitori e ascendenti, fino a generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, alle condizioni previste dalla norma. Il correttivo si applica dal periodo d’imposta 2025, quindi già sulle dichiarazioni 2026.
La riscrittura del comma 4-ter evita che la stretta del 2025 si allarghi a benefici che il legislatore non intendeva comprimere. Per questo, nelle norme che richiamano l’articolo 12, possono tornare rilevanti i familiari del perimetro civilistico più ampio, purché ricorrano le condizioni richieste caso per caso:
Per questi soggetti non basta però un richiamo generico alla parentela. Bisogna sempre leggere la singola agevolazione e verificare se la norma richiede soltanto il rinvio all’articolo 12 oppure pretende anche lo status di familiare fiscalmente a carico.
Ai fini delle agevolazioni fiscali, il riferimento di legge cambia a seconda del contesto:
In questo secondo caso restano valide le soglie ordinarie: 2.840,51 euro di reddito complessivo, elevati a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il caso che ha creato più dubbi è quello dei figli oltre i 30 anni. Dal 2025, se non c’è disabilità , il genitore perde la detrazione fissa prevista dall’articolo 12. Questo però non significa che il figlio esca automaticamente da tutte le agevolazioni fiscali.
Se il figlio continua a rispettare i limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, restano utilizzabili le detrazioni sulle spese sostenute nel suo interesse quando la relativa norma lo consente. È il meccanismo che sostiene il cosiddetto doppio binario fiscale: una cosa è la detrazione per carico di famiglia, altra cosa sono le detrazioni sugli oneri.
La conseguenza è che la detrazione per carichi di famiglia e la detrazione delle spese sostenute per i familiari non viaggiano più sullo stesso binario. È proprio questa distinzione che nel 2026 va letta con attenzione prima di compilare la dichiarazione dei redditi.
Nel 730/2026 la verifica dei requisiti riguarda età del figlio, grado di parentela e norma che disciplina la singola spesa: se richiama l’articolo 12 del TUIR è consentito riferirsi alla platea più ampia dei familiari; se richiama il familiare fiscalmente a carico, serve anche il rispetto delle soglie di reddito.
Negli ultimi anni il panorama digitale è cambiato radicalmente. Se per lungo tempo i social media sono stati considerati come “vetrine” o luoghi di intrattenimento adesso, invece, dati alla mano, le piattaforme che un tempo allietavano il nostro tempo libero (Facebook, TikTok, Instagram e YouTube) sono diventati i veri motori di ricerca.
Secondo i dati più recenti, infatti, oltre il 40% degli utenti sotto i 25 anni preferisce cercare informazioni su un prodotto o un servizio tramite i social anziché su Google. Un’altra fetta consistente di internauti usa i commenti sui social per verificare professionisti o prodotti ritenendo quelle opinioni ben più sincere rispetto a sterili ed impersonali testimonianze che spesso si trovano sui siti dei brand.
Questo significa che il percorso d’acquisto non inizia più da una keyword asettica digitata su un motore di ricerca ma da una conversazione, da un video e, soprattutto, dai commenti.
Per una Piccola e Media Impresa così come uno studio professionale, diventa fondamentale mappare il “sentiment” degli utenti e considerare seriamente le domande ricorrenti spesso nascoste tra migliaia di commenti, in modo da trasformare le conversazioni in dati strutturati o in un utile customer service.
Insomma, non si tratta di sapere se “parlano bene di noi”, ma di capire cosa non hanno capito del nostro prodotto o servizio. Ecco alcune strategie da mettere subito in pratica.
Il miglior testo per le inserzioni pubblicitarie (Facebook o Google Ads) non nasce dalla fantasia del creativo ma dai dubbi degli utenti.
Ad esempio, se l’analisi dei commenti rivela che il 30% delle persone chiede se un certo software sia compatibile con un vecchio sistema operativo, la prossima Ad del suo sviluppatore non dovrà dire “Siamo i leader del settore con pluriennale esperienza” ma dovrà irrompere sulla scena affermando: “Lo sai che il nostro software è compatibile anche con i sistemi datati? Ecco come installarlo in soli 3 minuti”.
Il vantaggio? Risolvere un’obiezione prima ancora che l’utente la formuli, abbassando drasticamente il costo per acquisizione (CPA).
Spesso la comunicazione soffre la mancanza di argomenti rilevanti. Utilizzare i social come customer research permette di identificare le aree tematiche di maggiore interesse.
Ad esempio, se nei commenti social emerge una confusione ricorrente su una normativa, quel dubbio può trasformarsi in una “guida pratica†o in un articolo tecnico da pubblicare sul blog del sito istituzionale.
Oppure domande del tipo “Come si usa? Come funziona?” possono diventare video-tutorial o long-form content che migliorano il posizionamento SEO proprio perché rispondono a ricerche reali.
Un’analisi dei commenti consente di passare da una modalità di customer service reattiva ad una proattiva.
Invece di aspettare che il cliente (spesso già frustrato) apra un ticket di assistenza, l’azienda può monitorare le menzioni e intervenire tempestivamente. Inoltre, i dati raccolti possono alimentare le FAQ dinamiche del sito, riducendo il carico di lavoro del personale umano e migliorando l’esperienza cliente.
Per le PMI ed i professionisti, insomma, la sfida non è più “essere sui social” ma ascoltare i social. Trasformare i commenti in asset strategici significa smettere di indovinare cosa vogliono i clienti per iniziare a rispondere alle loro reali necessità in modo da fornire assistenza ed intercettare le opportunità di vendita spesso nascoste in un semplice commento.
_______
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Per le pratiche aperte dal 1° gennaio 2025 in poi, l’imposta di successione non è più liquidata in prima battuta dall’Agenzia delle Entrate ma dai soggetti obbligati al pagamento sulla base della dichiarazione presentata. Il cambio di metodo, introdotto dal Dlgs 139/2024, ha spostato sugli eredi il calcolo del tributo e il relativo versamento, mentre il Fisco conserva il potere di controllo successivo con avviso di liquidazione se rileva una maggiore imposta dovuta.
Le nuove regole previste dalla riforma della successione valgono solo per le pratiche aperte dal 1° gennaio 2025. Per quelle anteriori continua a valere il vecchio schema, con liquidazione dell’imposta da parte dell’’Agenzia delle Entrate ed il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Per le pratiche nuove, invece, chi presenta la denuncia ereditaria deve anche determinare l’imposta dovuta in base ai dati dichiarati e provvedere all’autoliquidazione entro 90 giorni.
| Successioni aperte dal 1° gennaio 2025 | Successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 |
|---|---|
| imposta autoliquidata dal contribuente | imposta liquidata dall’AdE con avviso; |
| versamento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; | versamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; |
| possibile rateazione secondo le nuove regole; | liquidazione dell’ufficio. |
Dal punto di vista pratico, il calcolo dell’imposta di successione confluisce nel quadro EF della dichiarazione telematica. Questo è il cuore della riforma: non si attende più la prima liquidazione dell’ufficio ma si determina l’imposta già in sede dichiarativa, con la conseguenza che errori su valori, franchigie o quote ereditarie possono riflettersi subito sul versamento.
L’autoliquidazione non modifica quindi aliquote e franchigie ma cambia solo il soggetto che deve calcolarle. Restano quindi centrali il grado di parentela, le franchigie spettanti e il valore dei beni trasferiti, come già avviene nel quadro generale dell’imposta di successione con aliquote e franchigie.
Il termine da tenere fermo è quello della scadenza legale. L’imposta va versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, che a sua volta scade dopo 12 mesi dall’apertura della successione. In via ordinaria, quindi, la finestra si allunga fino a circa 15 mesi dalla data del decesso.
Il pagamento avviene con modello F24 e con i codici tributo istituiti dall’Agenzia, tra cui il 1539 per l’imposta autoliquidata. Sul punto conviene tenere a portata di mano il riepilogo dei nuovi codici tributo per le successioni in autoliquidazione, perché la riforma ha introdotto sigle specifiche anche per rateazione, interessi e avvisi di liquidazione.
Se l’importo dovuto supera 1.000 euro, il contribuente può scegliere la rateazione. In questo caso deve versare almeno il 20% entro la scadenza dei 90 giorni e può dilazionare il residuo:
La riforma ha avuto anche un effetto pratico sul lato telematico. Prima è stato aggiornato il modello di dichiarazione di successione, poi l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio web che calcola automaticamente l’imposta all’interno della dichiarazione. Per chi compila la pratica online, questo non elimina il dovere di controllo ma se non altro riduce il rischio di errori materiali. L’applicativo AdE mostra l’importo dovuto e mette a disposizione anche un prospetto riepilogativo con la quota riferita a ciascun erede, chiamato o legatario.
Sul fronte documentale, resta la semplificazione già introdotta dalla riforma, con minori allegati rispetto al passato e senza il vecchio carico di estratti catastali.
Se l’Agenzia delle Entrate rileva una maggiore imposta dovuta rispetto a quella autoliquidata, può notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, chiedendo la differenza, gli interessi e la sanzione.
In caso si rilevassero in autonomia degli errori di calcolo e versamento, conviene quindi intervenire per tempo con una dichiarazione integrativa o sostitutiva e con il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, invece di attendere il controllo.
Se l’ufficio notifica un avviso di liquidazione per maggiore imposta e il contribuente paga entro 60 giorni, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.
Il nuovo quadro sanzionatorio premia la correzione tempestiva. La dichiarazione omessa è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se la dichiarazione arriva con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione scende al 45%. La dichiarazione infedele, invece, è punita con una sanzione pari all’80% della maggiore imposta dovuta.
Il Tesoro apre il mese di aprile con un doppio collocamento sul tratto più breve del debito. Nell’asta del 9 aprile arrivano infatti un BOT a 12 mesi da 7,5 miliardi con scadenza 14 aprile 2027 e un BOT a 3 mesi da 2,5 miliardi con scadenza 14 luglio 2026. Per il pubblico la prenotazione va chiusa entro l’8 aprile, mentre il regolamento dei titoli è fissato al 14 aprile.
Dopo il BOT annuale dell’11 marzo, il Ministero dell’Economia torna sul mercato con una struttura più articolata, affiancando al titolo a un anno anche un trimestrale. Entrambi sono di prima tranche e vengono emessi con valuta 14 aprile 2026.
| Titolo | Durata | ISIN | Importo offerto | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| BOT 12 mesi | 365 giorni | IT0005704447 | 7,5 miliardi di euro | 14 aprile 2027 |
| BOT 3 mesi | 91 giorni | IT0005704454 | 2,5 miliardi di euro | 14 luglio 2026 |
Questa asta apre la prima finestra di aprile nel calendario 2026 delle emissioni del Tesoro. Le scadenze da rispettare sono queste:
I BOT sono collocati con il sistema dell’asta competitiva, con richieste espresse in termini di rendimento. Per i risparmiatori la sottoscrizione passa dagli intermediari abilitati e l’importo minimo resta di 1.000 euro.
Sul fronte dei costi, il decreto sulle commissioni massime applicabili alla clientela fissa il tetto allo 0,15% per il BOT a 365 giorni e allo 0,05% per quello a 91 giorni. Per gli operatori ammessi all’asta, ciascuna richiesta non può scendere sotto 1,5 milioni di euro e ogni partecipante può presentare fino a cinque domande.
Il collocamento supplementare vale il 10% dell’importo offerto e resta riservato agli Specialisti che abbiano preso parte all’asta ordinaria. In valore assoluto, il margine aggiuntivo arriva a 750 milioni sul BOT annuale e a 250 milioni sul trimestrale.
L’asta del 9 aprile si accompagna alla scadenza, il 14 aprile, di BOT annuali per 7,7 miliardi di euro. Il nuovo collocamento porta sul mercato 10 miliardi complessivi, distribuiti tra la nuova linea annuale e il trimestrale.
Alla fine di marzo i BOT in circolazione ammontavano a 134,245 miliardi di euro, concentrati sui semestrali e soprattutto sugli annuali. Nel comunicato del Tesoro non risultano invece BOT flessibili o trimestrali già in essere.
| Titoli | In scadenza il 14 aprile 2026 | In circolazione al 31 marzo 2026 |
|---|---|---|
| BOT flessibili | 0 | 0 |
| BOT 3 mesi | 0 | 0 |
| BOT 6 mesi | 0 | 28,945 miliardi di euro |
| BOT 12 mesi | 7,7 miliardi di euro | 105,3 miliardi di euro |
| Totale | 7,7 miliardi di euro | 134,245 miliardi di euro |
Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina contro le false recensioni contenuta nella Legge annuale PMI . Di certo, i nuovi requisiti stringenti per lasciare commenti pubblici non ripulirà il Web in un giorno ma di certo fissa da subito dei vincoli severi a tutela di case vacanza, hotel, ristoranti, terme o altre attrazioni turistiche. La norma stabilisce quali recensioni possono restare online, quando una struttura può contestarli e quali pratiche diventano più esposte ai controlli.
La nuova disciplina sulle recensioni online illecite non copre tutto il mercato digitale la esclusivamente i servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture turistiche situate in Italia, incluse quelle ricettive e termali, oltre alle attrazioni turistiche presenti sul territorio nazionale. Sono comunque i settori per i quali il giudizio online pesa di più sulla domanda.
Nè si applica alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge. I vincoli scattano su like e recensioni rilasciate dal 7 aprile in poi.
Il cuore della legge è nell’articolo 19, che trasforma in criteri giuridici alcune regole finora lasciate quasi interamente alle piattaforme:
La stessa norma aggiunge un altro filtro destinato a pesare nel tempo: la recensione perde liceità dopo due anni dalla pubblicazione, perché viene meno il requisito dell’attualità . Per le strutture questo apre uno spazio nuovo, soprattutto quando online restano commenti molto vecchi che continuano a incidere sulla reputazione corrente.
La novità più utile per PMI turistiche ed imprese della ristorazione è che il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, può chiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano i requisiti di legge. La segnalazione deve passare dai canali previsti dal Digital Services Act, quindi dalle procedure elettroniche già messe a disposizione dalle piattaforme e dai motori di ricerca.
La struttura deve motivare la contestazione del contenuto segnalato indicando:
L’articolo 20 della legge vieta in modo espresso l’acquisto e la cessione di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari e anche quando il contenuto non sia ancora stato diffuso. Il divieto colpisce quindi non solo i pacchetti di recensioni venduti dalle agenzie ma anche le pratiche più opache costruite intorno a like, valutazioni e commenti pilotati.
Per le imprese del turismo e della ristorazione cambia anche il confine delle campagne promozionali. Offrire uno sconto in cambio di un giudizio positivo, promettere vantaggi per ottenere una recensione o costruire raccolte di commenti orientate da utilità economiche diventa una scelta molto più esposta.
Il quadro sanzionatorio resta agganciato ai poteri dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette. Il segnale è arrivato ancora prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, con la multa AGCM da 4 milioni di euro a Trustpilot per informazioni ritenute non sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti e per controlli giudicati non adeguati sulla genuinità delle recensioni pubblicate.
L’articolo 21 prevede che l’AGCM adotti linee guida, dopo il confronto con AGCOM, Garante Privacy, MIMIT e Ministero del Turismo, per orientare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei a rispettare i requisiti di liceità delle recensioni online. Lo stesso articolo prevede anche un monitoraggio annuale del fenomeno e la possibilità , per le associazioni rappresentative del turismo, di chiedere la qualifica di segnalatore attendibile, così da far trattare con priorità le proprie segnalazioni.
Per hotel e ristoranti da oggi si apre una fase in cui la gestione delle recensioni richiede più metodo: raccolta delle contestazioni, stop a qualsiasi incentivo mascherato e controllo stretto sulla reputazione digitale.
C’è una fascia demografica – composta da persone indicativamente tra i 35 e i 55 anni – che si trova “schiacciata†tra due responsabilità di cura: da un lato verso i genitori alle prese con le difficoltà della terza o quarta età , dall’altro i figli, piccoli o comunque non ancora autonomi. Questa situazione, aumentando il rischio di stress e burnout, ha ripercussioni anche sulle loro carriere professionali e sul modo in cui affrontano la giornata di lavoro.
Questo fenomeno in Italia dipende innanzitutto da un fattore demografico: con il progressivo aumento dell’aspettativa di vita e una diminuzione delle risorse assistenziali, statali e non, i figli sono chiamati a farsi carico dei genitori anziani.
Queste stesse persone si ritrovano tuttavia a gestire contemporaneamente la responsabilità della cura dei figli, in parte a causa dell’avanzamento dell’età media alla nascita dei primogeniti, in parte per la crescita delle carriere professionali.
I servizi dedicati alla genitorialità sono pochi o costosi, mentre le persone giovani tendono a rendersi indipendenti a un’età sempre più avanzata, rimanendo in carico alla famiglia per più tempo: tutte dinamiche che ricadono su Millennial e Gen X.
La ricerca di un equilibrio tra la carriera e le mansioni di supporto familiare diventa quindi un fattore con un peso rilevante, sia finanziario sia psicologico.
Il peso di queste doppie responsabilità ha un impatto tangibile non soltanto nella vita personale dell’individuo, ma anche su quella lavorativa.
Le pressioni psicologiche e l’onere di responsabilità a cui sono sottoposti gli appartenenti a queste generazioni possono aumentare lo stress e rendere più inclini a episodi di burnout. Questo si accompagna spesso a una riduzione della performance e a una produttività più bassa, dovute al carico eccessivo di incombenze.
Il numero di impegni familiari può inoltre influenzare il modo con cui ci si rapporta al lavoro e all’organizzazione del tempo. Dalla richiesta di flessibilità alla riduzione dell’orario, fino alla rinuncia a opportunità di crescita o all’abbandono della professione, sono diverse le scelte adottate per mantenere un equilibrio tra lavoro e famiglia.
Anche dal punto di vista aziendale, questo carico di responsabilità assume un peso rilevante.
All’interno di un’organizzazione, la fascia d’età tra i 35 e i 55 anni è centrale sotto molti aspetti, a partire dalla maturità professionale che la caratterizza.
Il valore apportato all’azienda da queste persone è elevato, sia in termini di competenze sia di capacità di leadership costruite nel tempo.
Il loro abbandono del mercato del lavoro rappresenta quindi una perdita rilevante. Il benessere di questa fascia diventa una questione strategica per il management, chiamato a supportarli sia nel percorso professionale sia nella vita personale.
A oggi, il tema della generazione “schiacciata†non è considerato un elemento critico e sistemico da parte degli enti pubblici. Le due responsabilità di cura vengono spesso trattate separatamente, senza considerare che ricadono sulla stessa persona.
Ignorando queste esigenze specifiche, non vengono attivate misure dedicate.
In questo contesto può intervenire l’azienda, offrendo sostegno attraverso un’offferta di welfare integrato. Anche nelle realtà medio-piccole, una strategia ben costruita consente di coprire diverse aree di bisogno, integrando i benefit aziendali con quelli pubblici e degli enti bilaterali.
Sviluppando soluzioni in grado di supportare i talenti non solo come dipendenti ma come individui, si rafforzano attraction e retention. Per rispondere a esigenze complesse come la doppia responsabilità di cura serve un sistema integrato capace di intercettare i bisogni reali delle persone, con benefici sia per chi lavora sia per l’organizzazione.
Con il Messaggio INPS 1200 del 3 aprile 2026 arrivano le istruzioni per il riconoscimento gratuito ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari degli ufficiali delle Forze Armate in servizio permanente effettivo. Lo strumento è differente sia dal classico riscatto di laurea a pagamento sia dalla maggiorazione nel riscatto militare: in questo caso, infatti, il periodo viene computato gratuitamente. Serve solo fare domanda e attendere l’inserimento da parte dell’amministrazione militare di appartenenza.
La base normativa richiamata dall’INPS è l’articolo 32 del D.P.R. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del Codice dell’ordinamento militare. La regola riguarda gli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo è stato richiesto il possesso del diploma di laurea: in questi casi si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo quanti corrispondono alla durata legale del corso.
Possono essere riconosciuti anche altri periodi di studio universitari di durata inferiore, quando erano richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo oppure per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari finalizzati alla nomina a ufficiale.
Proprio perché l’articolo 1860 del decreto legislativo 66/2010 rientra fra i servizi computabili a domanda, serve un’istanza formale dell’ufficiale interessato. La richiesta non va inviata all’INPS ma alla amministrazione militare di appartenenza.
Il beneficio incide sul trattamento pensionistico ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla progressione di carriera del militare. Per questo motivo, la pratica resta nella disponibilità dell’amministrazione di appartenenza, che deve verificare presupposti e documentazione prima dell’inserimento nel conto assicurativo.
Una volta adottato il provvedimento, l’inserimento avviene in Nuova Passweb, nella funzione “Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere†della “Lista Servizi da Prestazioneâ€. L’INPS ha istituito un nuovo tipo prestazione denominato “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)â€, che serve a registrare nel conto assicurativo i periodi di studio riconosciuti.
L’operatore dell’amministrazione deve indicare numero e data del provvedimento, data della domanda, data di accettazione (che deve coincidere con quella del provvedimento) e la cassa pensionistica CTPS.
Il periodo di studio va inserito a ritroso dalla data di conseguimento del titolo e, anche se si colloca dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere associato ad alcuna retribuzione.
Fra i centri amministrativi chiamati a operare in procedura l’INPS cita Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma, il Corpo della Guardia di Finanza e, con ambito più ristretto, la Polizia di Stato limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario immesso come ufficiale medico del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il computo degli anni di studio produce effetti diversi a seconda del sistema pensionistico applicato. Per chi rientra nel sistema retributivo, il beneficio vale sia per maturare il diritto sia per determinare la misura della pensione. Per chi è nel sistema misto, invece, rileva sempre ai fini del diritto ma, per la misura, pesa solo sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 oppure entro il 31 dicembre 2011 nei casi previsti dalla disciplina di settore.
Se il trattamento è liquidato interamente con il sistema contributivo, il computo incide soltanto sul diritto e non anche sulla misura dell’assegno. È proprio questo il punto che rende utile coordinare il beneficio con il calcolo della pensione per militari e Forze Armate, perché il peso degli anni riconosciuti cambia in modo netto a seconda della storia contributiva individuale.
La quantificazione del deficit 2025 arriverà a giorni con la notifica formale Eurostat ma l’ISTAT stima già un rapporto deficit/PIL al 3,1% — un dato provvisorio su cui il Governo deve impostare il nuovo Documento di Finanza Pubblica (l’ex DEF). Se sarà confermato, vorrà dire un altro anno di vincoli nella Legge di Bilancio 2027 — l’ultima del Governo Meloni — e nella gestione dei conti pubblici (comprese le misure per contrastare la crisi energetica in corso).
L’Italia ha chiesto alla Commissione UE una deroga al Patto di Stabilità  ma Bruxelles ha finora opposto un deciso rifiuto.
La Manovra 2026 stimava per il 2025 un rapporto deficit/PIL al 3%. Quella soglia avrebbe consentito di uscire già nel 2026 dalla procedura di infrazione UE, recuperando autonomia nella gestione dei conti pubblici. Arrivare al 3,1% — se il dato venisse confermato — vorrebbe dire un altro anno di regole più rigide nella programmazione di riforme e misure di aiuto per famiglie e imprese, dovendo mantenere come priorità i saldi di bilancio.
Le stime provvisorie ISTAT indicano un miglioramento rispetto al 3,4% del 2024 ma collocano comunque il deficit oltre la soglia del 3% che il Governo si era impegnato a rispettare nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica di ottobre.
In valore assoluto, quello 0,1% vale intorno ai 2 miliardi di euro di maggiore indebitamento netto. In soccorso dei conti potrebbe venire la Banca d’Italia, che ha chiuso il 2025 con 1,65 miliardi di utili in larga parte destinati allo Stato. La cifra non sembra tuttavia sufficiente, da sola, a riportare il deficit sotto il 3%.
La procedura per deficit eccessivo comporta la necessità di rispettare regole stringenti per rientrare nel perimetro del Patto di Stabilità . L’effetto più rilevante nel contesto attuale riguarda le spese per la difesa: i Paesi possono destinare fino all’1,5% del PIL alla difesa senza aumentare il disavanzo strutturale, ma quelli ancora sotto procedura non possono utilizzare questa clausola per accelerare l’uscita. Se il dato ISTAT fosse confermato, l’Italia si troverebbe in una posizione doppiamente vincolata.
Nel frattempo il Governo aumenta il pressing per allentare i vincoli europei. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sollecita una riflessione che parta dall’analisi del nuovo contesto internazionale, caratterizzato dalla guerra nel Golfo e dalle tensioni sui prezzi di carburanti ed energia.
Per il momento, Bruxelles risponde che la clausola di salvaguardia può essere attivata solo «in caso di grave recessione economica nell’area euro o nell’UE nel suo complesso», e al momento non è questo lo scenario. Attivarla significherebbe concedere agli Stati maggiore flessibilità sui vincoli di spesa, tenendo fuori dal deficit determinate categorie di interventi considerati idonei a fronteggiare una situazione eccezionale: in pratica, si potrebbero finanziare sconti in bolletta e misure contro il caro energia senza sforare i parametri comunitari.
Giorgetti insiste su entrambi i fronti: rigore sui conti e richiesta di una clausola di salvaguardia più ampia che consenta ai Paesi membri di affrontare le nuove emergenze senza eccessive penalizzazioni.
Il negoziato è aperto: la Commissione UE valuterà la situazione italiana nell’ambito del Pacchetto di primavera del Semestre europeo, atteso per inizio giugno, sulla base del dato definitivo di consuntivo 2025. Fino ad allora, la partita sul deficit rimane formalmente aperta.
Il decreto del MUR del 30 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha fissato i nuovi importi massimi detraibili per le tasse e i contributi di iscrizione alle università non statali relativi al periodo d’imposta 2025. Gli importi, da utilizzare nel modello 730/2026, cambiano rispetto all’anno precedente: il massimale per l’area sanitaria sale, quello per l’area medica scende, mentre l’area umanistico-sociale viene rimodulata. Resta invariata l’area scientifico-tecnologica.
La detrazione IRPEF del 19% sulle spese universitarie degli atenei non statali si applica entro i limiti stabiliti dal decreto, distinti per area disciplinare e zona geografica in cui ha sede l’ateneo (non rileva la residenza dello studente). I massimali per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono i seguenti:
L’allegato 1 al decreto riporta le classi di laurea afferenti a ciascuna area disciplinare. Le zone geografiche sono così suddivise: Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio), Sud e isole (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Il decreto fissa massimali distinti anche per le spese sostenute per la frequenza di dottorati, corsi di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello. In questo caso il limite dipende solo dalla zona geografica:
Ai valori indicati va sommato l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 della legge 549/1995), detraibile in aggiunta ai massimali del decreto. L’imposta di bollo è invece compresa nel limite, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E/2018.
La detrazione del 19% si indica nel rigo E8/E10 con codice 13 del modello 730. Per gli atenei statali non esistono tetti di spesa e la detrazione si calcola sull’intero importo versato. Per gli atenei non statali, privati e telematici, il calcolo si effettua sul minore tra la spesa sostenuta e il massimale previsto dal decreto MUR per l’area disciplinare e la zona geografica di riferimento.
La detrazione spetta per intero ai contribuenti con reddito complessivo fino a 120.000 euro, si riduce progressivamente tra 120.000 e 240.000 euro e si azzera oltre questa soglia. Dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, le spese universitarie rientrano nei nuovi tetti massimi complessivi alle detrazioni introdotti dal quoziente familiare, che variano in base al numero di figli a carico. Il pagamento deve avvenire con metodi tracciabili (bonifico, carta, MAV, PagoPA).
Con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, l’INPS ha definito le istruzioni per il Bonus Maroni-Giorgetti 2026, l’incentivo al posticipo del pensionamento prorogato dal comma 194 della legge 199/2025 (Manovra 2026). I lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata possono rimanere al lavoro e rinunciare all’accredito della quota contributiva IVS a proprio carico — pari al 9,19% della retribuzione lorda — e riceverla direttamente in busta paga. Le somme così percepite non concorrono alla formazione del reddito e non sono imponibili ai fini fiscali né contributivi.
L’incentivo spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che posticipano il pensionamento pur avendone maturato il diritto. La circolare individua due platee di beneficiari:
Il datore di lavoro resta obbligato a versare la quota IVS a proprio carico, che continua ad alimentare la posizione previdenziale del dipendente. La quota a carico del lavoratore, invece, non viene più accreditata nel montante contributivo e questo si riflette in un assegno pensionistico futuro meno elevato.
Come specifica l’INPS, sono esclusi i lavoratori del Fondo Volo con requisiti contributivi ridotti. Gli autoferrotranvieri applicano invece le regole previste per il settore specifico.
Il lavoratore deve presentare apposita comunicazione all’INPS per la verifica dei requisiti. Dal portale dell’Istituto (www.inps.it), dopo l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS, il percorso è il seguente: Pensione e Previdenza → Domanda di pensione → Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci → Certificati → Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento.
La domanda può essere presentata anche tramite patronati o rivolgendosi al Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa del gestore).
L’INPS ha 30 giorni dalla richiesta per comunicare l’esito. In caso di accoglimento, il lavoratore riceve la conferma e il datore di lavoro viene informato tramite il servizio di comunicazione bidirezionale nel Cassetto Previdenziale. A quel punto il datore di lavoro cessa il versamento della quota IVS del dipendente e la riconosce in busta paga come retribuzione aggiuntiva esentasse.
Il bonus non è retroattivo. Se la domanda viene presentata contestualmente o dopo la prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero contributivo parte dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà . Se la domanda è presentata prima della decorrenza, il bonus scatta dalla prima finestra utile. Le finestre mobili variano in base alla tipologia di pensione e al settore di appartenenza:
Una volta riconosciuto, l’incentivo al posticipo pensione resta attivo fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
Il lavoratore resta libero di scegliere qualsiasi formula di pensionamento al momento dell’uscita, senza essere vincolato alla tipologia in base alla quale ha ottenuto l’incentivo.
Il Governo ha stanziato 1,6 milioni di euro per la Carta europea della disabilità per tutto il 2026. La misura, inserita nel Decreto Fiscale, serve a evitare interruzioni nell’attesa che l’Italia recepisca la direttiva UE 2024/2841, che prevede una nuova versione della Disability Card con validità uniforme in tutti i Paesi membri. Nel frattempo, l’attuale casta resta operativa e può essere richiesta gratuitamente all’INPS, dando accesso a sconti su trasporti, cultura e tempo libero in Italia e in Europa.
La Carta europea della disabilità (CED) è rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Non sono previsti requisiti di reddito. Possono richiederla gratuitamente:
Il QR Code stampato sul retro della tessera consente di verificare in tempo reale la condizione di disabilità del titolare, senza necessità di esibire verbali o certificati cartacei.
La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino, anche dal rappresentante legale nel caso di minori, oppure tramite delega alle associazioni di categoria autorizzate dall’INPS: ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS. Si utilizza il servizio online dedicato sul portale dell’Istituto, accessibile con SPID di livello 2, CIE o CNS.
Il sistema verifica in automatico lo stato di invalidità o di handicap presente negli archivi INPS. Il richiedente deve soltanto caricare una fototessera in formato digitale — la procedura la adatta automaticamente ai requisiti tecnici — e, solo in alcuni casi, allegare la copia di un documento di invalidità .
In particolare, è necessario allegare ulteriore documentazione quando si tratti di:
L’INPS deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa. La card è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene spedita a casa da Poste Italiane. L’INPS invia comunicazioni via email o SMS sullo stato dell’istruttoria, sulla stampa e spedizione della tessera e su eventuali problemi relativi alla foto allegata o alla consegna.
I titolari della CED possono accedere ad agevolazioni esibendo la tessera, senza ulteriori formalità . Le convenzioni sono attivate tramite protocolli d’intesa tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e i soggetti pubblici o privati aderenti. I principali ambiti di applicazione riguardano:
L’elenco completo e aggiornato delle convenzioni attive è consultabile sul sito dedicato del Governo.
La Disability Card è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e, in ogni caso, per non più di dieci anni dal rilascio, al termine dei quali può essere richiesto il rinnovo. L’INPS può verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti e procedere alla revoca della tessera se le condizioni vengono meno.
Dal 2024 la CED è disponibile anche in versione digitale su App IO, nell’ambito dell’IT Wallet. Il QR Code digitale ha lo stesso valore legale della tessera fisica e può essere esibito direttamente dallo smartphone. A marzo 2026 il Ministero dell’Interno ha inoltre abilitato la Disability Card come documento valido per votare alle consultazioni elettorali e referendarie.
Nel 2024 l’Unione europea ha approvato la direttiva 2024/2841, che istituisce una nuova Carta europea della disabilità e un Contrassegno europeo di parcheggio con validità uniforme in tutti i 27 Stati membri. I due strumenti, più ampi rispetto all’attuale Disability Card, puntano a eliminare la frammentazione normativa che oggi limita il riconoscimento della disabilità nei viaggi all’interno della UE.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 giugno 2027 e rendere le nuove disposizioni pienamente operative entro il 5 giugno 2028. L’Italia ha avviato il percorso con la legge delega n. 36 del 17 marzo 2026, che fissa i criteri per i futuri decreti attuativi, ma questi non sono ancora stati approvati. Lo stanziamento di 1,6 milioni nel decreto fiscale del 27 marzo 2026 serve proprio a colmare il vuoto tra la card attuale e il nuovo sistema europeo, garantendo la continuità del servizio in questa fase di transizione.
I contribuenti che hanno l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come sostituto d’imposta, dal 12 marzo possono accedere alla propria Certificazione Unica INPS 2026. Chi rileva un dato errato deve chiederne la rettifica prima di presentare il 730, pena una dichiarazione dei redditi sbagliata. La circolare INPS n. 40 del 3 aprile 2026 fissa procedure e canali per entrambe le operazioni.
Ogni anno l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, effettua il ricalcolo a consuntivo delle ritenute applicate nell’anno precedente sull’ammontare complessivo di tutte le prestazioni erogate: prestazioni pensionistiche, NASpI, cassa integrazione e indennità che concorrono a formare il reddito complessivo. Tali somme conguagliate sono attestate nella Certificazione Unica 2026 e confluiscono nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Quando il contribuente rileva errori o dati non corretti nella propria Certificazione Unica INPS, è tenuto a rivolgersi all’Istituto affinché proceda alla correzione. La rettifica può essere effettuata dalle strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026. I canali disponibili per segnalare l’errore sono:
Una volta completata la rettifica, l’INPS comunica l’esito all’interessato tramite lettera postale, tramite PEC oppure attraverso i Servizi Fiscali in MyINPS, seguendo il percorso “I tuoi servizi e strumenti” → “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” → “Comunicazioni Fiscali”. La correzione può determinare anche la rideterminazione del conguaglio fiscale già applicato in capo al contribuente.
La Certificazione Unica rettificata ha effetti diretti sulla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Chi si avvale del 730 precompilato è tenuto a verificarne il contenuto e ad aggiornarlo sulla base dei dati dell’ultima CU rilasciata dall’Istituto, come indicato nelle annotazioni della CU stessa. Presentare il 730 senza recepire la CU rettificata espone al rischio di una dichiarazione infedele, con possibili richieste di chiarimento o rettifica da parte del Fisco.
Il 730 precompilato 2026 sarà disponibile dal 30 aprile: chi ha segnalato un errore nella CU e attende la rettifica deve attendere che la nuova versione sia disponibile in MyINPS prima di procedere con la dichiarazione. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.
Assegno Unico INPS anche ai figli residenti in un altro Paese dell’Unione Europea e ai lavoratori comunitari indipendentemente dalla residenza in Italia: l’ampliamento della platea è disposto da un emendamento del Governo al decreto PNRR (DL 19/2026), già approvato in Commissione Bilancio alla Camera e atteso in Aula dopo la pausa pasquale.
La modifica elimina il requisito dei due anni di residenza nel Paese e risponde alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, che ha contestato le limitazioni dell’attuale regolamentazione come discriminatorie e contrarie alla libera circolazione dei lavoratori prevista dai trattati. Il Governo, intervenendo prima che la Corte di Giustizia UE si pronunci, punta a chiudere il contenzioso ed evitare una condanna con obbligo di rimborso degli arretrati.
L’Assegno Unico Universale spetta oggi per ogni figlio minorenne a carico, oppure fino a 21 anni in presenza di requisiti specifici. La prestazione è universale e non prevede soglie di reddito per l’accesso, ma il DLgs. 230/2021 fissa una serie di vincoli legati a cittadinanza e residenza. Il richiedente deve essere soggetto passivo IRPEF, residente e domiciliato in Italia, con almeno due anni di residenza nel Paese. I cittadini UE devono possedere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto un permesso di soggiorno di lungo periodo. I figli devono essere residenti in Italia.
La Commissione Europea ha ritenuto che il requisito della residenza biennale e l’esclusione dei figli residenti all’estero violino il regolamento 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta esplicitamente di subordinare l’accesso alle prestazioni familiari alla residenza nel Paese erogante.
L’attuale disciplina ha anche penalizzato chi ha figli residenti all’estero, escludendoli dalla prestazione pur essendo fiscalmente a carico.
La procedura di infrazione, avviata nel 2023 con una lettera di messa in mora e seguita da un parere motivato, ha posto l’Italia di fronte alla necessità di modificare la disciplina entro un termine definito.
L’emendamento, se confermato in via definitiva dal voto in Aula, elimina diverse rigidità . Per i cittadini di un Paese membro dell’UE non sarà più necessario aver maturato due anni di residenza né possedere il diritto di soggiorno permanente: basterà la cittadinanza comunitaria, l’iscrizione a una gestione previdenziale italiana e il versamento dei contributi obbligatori, sia come dipendente sia come autonomo. Un lavoratore che si trasferisce in Italia per la prima volta avrà diritto all’AUU fin dal primo mese di attività .
Se scatterà il disco verde alla revisione dei criteri di accesso, cadrà anche il vincolo della residenza del figlio nel territorio nazionale: l’assegno spetterà anche per i figli a carico che vivono in un altro Stato membro. Per i lavoratori comunitari non stabilmente residenti in Italia, l’erogazione sarà proporzionata ai mesi di effettiva presenza — residenza, domicilio o attività lavorativa — nel territorio nazionale. In base alla relazione tecnica, la platea si allargherà a circa 50.000 nuovi beneficiari, con un impatto stimato di 20 milioni di euro nel 2026 e una crescita progressiva fino a 36 milioni annui a partire dal 2035.
I nuovi beneficiari percepiranno l’AUU secondo gli importi rivalutati per il 2026, parametrati all’ISEE del nucleo familiare.
Sul piano degli arretrati, comunque, l’emendamento non prevede rimborsi per chi è rimasto escluso dalla prestazione negli anni precedenti. Secondo diversi osservatori, la scelta di anticipare legislativamente la soluzione — invece di attendere la sentenza della Corte di Giustizia — ha anche l’obiettivo di impedire che il giudice europeo imponga la restituzione retroattiva delle somme non erogate, un’eventualità che avrebbe avuto un impatto finanziario molto più elevato rispetto ai 20 milioni stanziati per il 2026.
L’emendamento si inserisce nel più ampio pacchetto di semplificazioni digitali del decreto PNRR, che ha già eliminato l’obbligo di allegare l’attestazione ISEE alle domande di prestazioni sociali.
L’emendamento non modifica il quadro normativo per i lavoratori provenienti da Paesi terzi. Per i cittadini extra-comunitari resta necessario un titolo di soggiorno qualificato, come il permesso di soggiorno di lungo periodo. Rimane inoltre l’obbligo di residenza del figlio in Italia. La modifica interviene dunque su un perimetro circoscritto, corrispondente esattamente all’ambito contestato dalla Commissione Europea.
L’App INPS Mobile si arricchisce con una nuova funzione dedicata alla visualizzazione degli indebiti. La novità consente di controllare da smartphone le somme da restituire all’Istituto, verificare la natura del debito e seguire lo stato del recupero senza passare dal portale web.
Con l’integrazione annunciata dall’INPS, il servizio “Visualizzazione indebiti†arriva anche su mobile. Chi ha ricevuto o teme di ricevere una richiesta di restituzione può così controllare la propria posizione direttamente dall’app, con un accesso più immediato rispetto al canale desktop. All’interno della funzione è possibile:
Il servizio riguarda gli utenti che hanno percepito dall’INPS somme non dovute riferite a prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali. In questi casi l’Istituto può avviare il recupero delle somme erogate in eccesso, totali o parziali.
Resta invece esclusa da questa funzione la partita degli indebiti collegati al Reddito di cittadinanza, che continua a seguire un tracciato distinto.
Il valore aggiunto di “Visualizzazione indebiti†non si ferma alla consultazione. Dallo stesso servizio è infatti possibile anche simulare e attivare un piano di recupero rateale con PagoPA, variando importo e numero delle rate potenziali.
Quando il recupero avviene con rimessa in denaro, la rateizzazione può essere chiesta entro i termini indicati dall’INPS nella prima notifica. Questo rende l’app non solo un canale di controllo, ma anche uno strumento utile per decidere in tempi rapidi come regolare la propria posizione.
Per utilizzare la nuova funzione servono le credenziali SPID o CIE. L’app è disponibile sia per Android sia per iOS, e porta su smartphone un servizio che era già presente nell’ecosistema digitale INPS.
Per chi ha rapporti frequenti con l’Istituto, l’integrazione degli indebiti nell’app rafforza il ruolo di INPS Mobile come canale unico per consultare pratiche, pagamenti e richieste di restituzione senza uscire dall’ambiente mobile.
L’amministrazione statunitense sta costruendo un portale per consentire il rimborso alle imprese dei dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. La piattaforma — denominata CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) — è già completata all’85% e dovrebbe entrare in funzione entro la fine di aprile. In gioco ci sono circa 166 miliardi di dollari versati da oltre 330.000 importatori su 53 milioni di operazioni doganali, secondo i dati depositati dalla US Customs and Border Protection (CBP) presso la Court of International Trade.
Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione a maggioranza 6-3 nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump, che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi unilaterali senza mandato del Congresso. La sentenza ha colpito i dazi reciproci e quelli legati alla crisi del fentanyl verso Cina, Canada e Messico, tutti introdotti nel corso del 2025 tramite ordini esecutivi.
Il 4 marzo il giudice Richard Eaton della Court of International Trade ha tradotto la pronuncia in un ordine esecutivo, imponendo alla CBP di riliquidare tutte le entry soggette a dazi IEEPA e avviare i rimborsi con relativi interessi, quantificati in circa 700 milioni di dollari al mese di ritardo. L’ordine ha portata universale: ne beneficiano tutti gli importatori cui sono stati applicati dazi IEEPA, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato ricorso individuale.
La CBP sta sviluppando la piattaforma CAPE per gestire i rimborsi in modo centralizzato, evitando l’emissione di 53 milioni di restituzioni singole. Al 26 marzo, 26.664 importatori si erano registrati al sistema preliminare — un numero ancora contenuto rispetto ai 330.000 aventi diritto. Al lancio, previsto entro fine aprile, il portale dovrebbe coprire circa il 63% delle entry; le operazioni residue richiederanno tempi più lunghi.
Le imprese ammesse al rimborso sono quelle che risultano come importer of record, cioè i soggetti che hanno materialmente versato i dazi alla dogana statunitense. Per le aziende italiane ed europee che esportano negli USA, il diritto spetta alla controllata americana o al soggetto che ha gestito lo sdoganamento. L’iter prevede la registrazione sulla piattaforma, la verifica documentale e l’apertura di un conto dedicato per l’accredito.
I tempi di restituzione effettiva restano l’incognita più rilevante. La CBP ha dichiarato di poter rendere funzionale il sistema entro 45 giorni dall’ordine del 4 marzo, ma questa scadenza riguarda la presa in carico delle domande, non corrispondendo quindi all’erogazione materiale del rimborso. Precedenti analoghi nel contenzioso doganale statunitense suggeriscono che i tempi reali di restituzione possano essere molto più lunghi, e non si esclude che vengano stabilite delle priorità per settore merceologico o per tipologia di importazione.
Poche ore dopo la sentenza della Corte Suprema, la Casa Bianca ha firmato una Proclamazione Presidenziale che reintroduce un dazio del 10% sulle merci prima soggette ai dazi IEEPA, facendo leva su una diversa base normativa: la Section 122 del Trade Act del 1974, che consente al Presidente di imporre tariffe temporanee per un massimo di 150 giorni senza passare dal Congresso.
La legittimità di questa mossa è già contestata. Il Liberty Justice Center — lo stesso studio legale che ha ottenuto la vittoria davanti alla Corte Suprema — ha depositato un nuovo ricorso (Burlap and Barrel, Inc. v. Trump), la cui udienza è fissata al 10 aprile 2026 presso la Court of International Trade. Secondo i ricorrenti, la Section 122 non è uno strumento idoneo a replicare i dazi già dichiarati illegittimi. L’esito di questo contenzioso definirà se il nuovo impianto tariffario reggerà o se le imprese potranno ottenere un secondo ciclo di rimborsi.
Per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, la situazione richiede un doppio binario di attenzione: da un lato, verificare con il proprio broker doganale o la controllata americana se è stata avviata la procedura di registrazione al portale CAPE; dall’altro, monitorare l’evoluzione del contenzioso sulla Section 122, che potrebbe ridefinire ancora una volta le condizioni di accesso al mercato statunitense.