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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Accedere alle garanzie pubbliche per ottenere un finanziamento rimane uno degli ostacoli più concreti per le PMI italiane: procedure non uniformi tra regione e regione, modulistica frammentata, iter che variano a seconda dell’intermediario. Su questo terreno si innesta il protocollo d’intesa biennale siglato da ANFIR — l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali — e Tinexta Innovation Hub, società specializzata in innovazione e finanza agevolata, con l’obiettivo di portare digitalizzazione e standardizzazione nei processi di accesso, gestione e monitoraggio degli strumenti di garanzia.
Le finanziarie regionali associate ad ANFIR operano come intermediari tra le imprese e il sistema delle garanzie pubbliche — a partire dal Fondo di Garanzia PMI, che nel 2026 può coprire fino all’80% dei finanziamenti destinati a investimenti e fino al 50% di quelli per liquidità , con un massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa.
Il problema non è la disponibilità degli strumenti ma la loro accessibilità concreta: ogni finanziaria regionale ha sviluppato nel tempo processi propri, con modulistica, sportelli e iter differenti. Il risultato è che due PMI in regioni diverse si trovano a percorsi disomogenei per accedere agli stessi strumenti nazionali.
È questo il freno strutturale che il protocollo ANFIR-Tinexta punta ad allentare, agendo sulla standardizzazione delle procedure operative e sullo sviluppo di modelli condivisi tra le finanziarie associate.
Il cuore dell’accordo è la digitalizzazione dell’intera filiera: dall’istanza di accesso alla garanzia, fino alla gestione e al monitoraggio degli strumenti. Secondo quanto reso noto dagli stessi firmatari, la digitalizzazione renderà il percorso più lineare, riducendo errori e passaggi superflui e accorciando i tempi di presentazione delle domande. ANFIR si impegna a indicare alle finanziarie regionali gli strumenti necessari per uniformare i processi: modulistica aggiornata, sportelli digitali, supporto tecnico.
Per le PMI, il beneficio atteso è diretto: procedure più chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, con un percorso che va dall’istanza all’erogazione senza ridondanze burocratiche. Un risultato che interessa soprattutto le imprese che operano in più regioni o che si affacciano per la prima volta agli strumenti di finanza agevolata.
Le finanziarie regionali svolgono una funzione di raccordo tra le politiche nazionali di supporto al credito e i territori. Agiscono come soggetti garanti e intermediari abilitati nell’ambito del Fondo di Garanzia PMI, ma gestiscono anche strumenti regionali propri — spesso cofinanziati con risorse europee — che si affiancano alle garanzie nazionali. In alcuni casi, come in Emilia-Romagna, i fondi regionali possono coprire fino al 90% del finanziamento già garantito da altri enti.
La frammentazione di questi strumenti — pur nella loro complementarità — rende complessa la navigazione per chi deve scegliere lo strumento più adatto. Il protocollo lavora proprio su questo livello: non sulla disponibilità delle risorse, ma sulla leggibilità e sull’uniformità dei processi attraverso cui quelle risorse diventano accessibili.
L’accordo prevede la costituzione di un tavolo tecnico di indirizzo e monitoraggio delle iniziative comuni, con il compito di seguire l’avanzamento dei progetti e orientare le priorità operative nel corso dei due anni di vigenza del protocollo. Il commento del presidente di ANFIR, Michele Vietti, inquadra l’accordo come parte di un percorso più ampio:
La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un passo nel percorso di rafforzamento del sistema della finanza agevolata e delle garanzie a supporto delle imprese. ANFIR intende promuovere, anche attraverso collaborazioni qualificate come quella con Tinexta Innovation Hub, una maggiore efficacia degli strumenti pubblici, favorendo la digitalizzazione dei processi e la diffusione di modelli operativi condivisi a beneficio delle finanziarie regionali e dello sviluppo dei territori.
Tinexta Innovation Hub porta nell’accordo la competenza in materia di innovazione dei processi e di finanza agevolata, con un’attenzione specifica alla sostenibilità delle procedure operative nel lungo periodo. L’obiettivo dichiarato non è solo ridurre la burocrazia, ma costruire un’infrastruttura condivisa che possa evolvere nel tempo e reggere l’aumento del volume di operazioni che ci si attende con il crescere della domanda di garanzie da parte delle imprese.
Conto alla rovescia per il rilascio sul portale dell’Agenzia delle Entrate della servizio online con la procedura web per registrare il collegamento POS-cassa: gli esercenti che emettono scontrini commerciali devono comunicare l’abbinamento tra i propri terminali di pagamento e i RT. Per chi utilizza il registratore telematico è possibile affidare l’operazione a un intermediario abilitato. Per chi usa il servizio “Documento Commerciale on line“, invece, la registrazione è obbligatoriamente diretta. Ecco le regole, la procedura passo per passo e le scadenze da rispettare.
Non tutti gli esercenti possono avvalersi di un professionista per registrare il collegamento POS-RT. La delega è consentita solo a chi utilizza il registratore telematico (RT) tradizionale e accede alla funzionalità web “gestione collegamenti” sul portale Fatture e Corrispettivi. Attraverso questa funzionalità , il commerciante abbina la matricola del registratore telematico al dato identificativo univoco di ciascun POS in uso. Chi si avvale di un server RT a cui sono collegati più punti cassa deve abbinare i POS di ciascun punto cassa alla matricola del solo server RT di riferimento.
Chi invece utilizza la procedura web “Documento Commerciale on line” non può avvalersi di intermediari: le FAQ pubblicate sul portale delle Entrate chiariscono che la registrazione del collegamento deve essere effettuata direttamente dall’esercente.
Attenzione: la mancata opzione di delega per chi usa “Documento Commerciale on line” non è una scelta procedurale ma un limite strutturale dell’applicativo. L’accesso è strettamente personale e non prevede la possibilità di operare per conto terzi. Chi utilizza questa procedura deve quindi disporre autonomamente delle credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area riservata ed effettuare il collegamento.
Affinché un intermediario possa operare per conto dell’esercente, deve risultare titolare di una delega specifica al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi“. Il conferimento è stato semplificato tramite il sistema di delega unica agli intermediari fiscali.
La delega unica può essere conferita a un massimo di due intermediari e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento. Può essere rilasciata in due modalità :
In alternativa, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa direttamente dall’intermediario tramite file XML, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento AdE del 7 agosto 2025.
Le scadenze variano in base alla situazione di partenza di ciascun esercente. Per i POS già in uso a gennaio 2026, la registrazione dei dati di collegamento va effettuata entro 45 giorni dalla pubblicazione della procedura web: se rilasciata il 5 marzo, la scadenza cade il 19 aprile 2026.
Per i POS attivati successivamente, la registrazione va effettuata tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione. Gli stessi termini si applicano in caso di variazioni rispetto ai dati della prima comunicazione:
Facciamo qualche esempio pratico per inquadrare nel tempo la finestra limite per l’adempimento:
Per prepararsi all’adempimento, gli esercenti possono consultare sul portale AdE la Guida operativa AdE in PDF, un vademecum per chi gestisce più punti vendita fisici e virtuali, il manuale con le regole tecniche e la sezione FAQ.
Mancano pochi giorni alla scadenza del 16 marzo 2026: le Partite IVA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 possono ancora accedere al ravvedimento speciale sulle annualità pregresse, versando un’imposta sostitutiva ridotta per sanare i periodi d’imposta dal 2019 al 2023.
La misura, introdotta dall’art. 12-ter del DL 84/2025, consente di chiudere i conti con il Fisco su cinque anni di possibili accertamenti pagando una flat tax parametrata al punteggio ISA (minimo mille euro per annualità ). Non serve presentare domanda: la sanatoria si perfeziona con il versamento tramite modello F24.
Possono accedere al ravvedimento speciale i soggetti ISA che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel periodo d’imposta 2024 e hanno aderito al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025. Le annualità sanabili dipendono dalla storia del contribuente rispetto al concordato:
Attenzione: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione o uno schema di atto di accertamento per l’annualità che si intende sanare.
La finestra di versamento è aperta dal 1° gennaio al 15 marzo 2026. Poiché il termine cade di sabato, la scadenza slitta al lunedì 16 marzo 2026. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: l’adesione si perfeziona con il pagamento stesso. È possibile versare in un’unica soluzione oppure in rate mensili, fino a un massimo di dieci, di pari importo. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. Il versamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) entro la scadenza della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateazione.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24, istituiti con la Risoluzione AdE 72/2025, sono:
Nel modello F24 vanno indicati: l’annualità oggetto di ravvedimento, il numero della rata e il numero complessivo di rate dovute. Chi deve sanare più annualità compila un F24 distinto per ciascuna.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva si calcola applicando al reddito già dichiarato una percentuale di incremento inversamente proporzionale al punteggio ISA: più alta è l’affidabilità fiscale, minore è la base su cui si calcola l’imposta. Le percentuali sono:
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione dell’impatto della pandemia da Covid-19 sull’attività economica, le imposte sostitutive calcolate con il meccanismo ordinario si riducono del 30%. Lo sconto si applica sia alla componente IRPEF/IRES che all’IRAP. Per chi ha sofferto un calo significativo in quegli anni, sanare il 2020 o il 2021 può quindi risultare particolarmente conveniente.
Sulla base imponibile così determinata si applica un’aliquota fiscale, anch’essa legata al punteggio ISA:
L’imposta sostitutiva è dovuta in sostituzione di IRPEF (o IRES) e addizionali. Non può mai essere inferiore a 1.000 euro per annualità . L’IRAP segue lo stesso meccanismo di calcolo della base imponibile, ma con un’aliquota fissa del 3,9%, senza variazioni in base all’ISA. Per IRAP non è previsto un importo minimo.
Per le società di persone e le associazioni professionali, l’imposta sostitutiva sulle imposte dirette può essere versata indifferentemente dalla società oppure dai singoli soci, mentre l’IRAP deve essere versata necessariamente dalla società .
Le tabelle seguenti mostrano l’imposta sostitutiva dovuta a seconda del punteggio ISA, per due livelli di reddito dichiarato. Per i contribuenti con punteggio massimo, il minimo di 1.000 euro per annualità rende la sanatoria particolarmente conveniente.
| Punteggio ISA | Imposta sostitutiva |
| 10 | 1.000 euro (minimo) |
| 9 | 1.000 euro (minimo) |
| 8 | 1.000 euro (minimo) |
| 7 | 2.160 euro |
| 6 | 2.160 euro |
| 5 | 4.050 euro |
| 4 | 4.050 euro |
| 3 | 5.400 euro |
| 2 | 6.750 euro |
| 1 | 6.750 euro |
| Punteggio ISA | Imposta sostitutiva |
| 10 | 1.000 euro (minimo) |
| 9 | 2.000 euro |
| 8 | 2.000 euro |
| 7 | 4.800 euro |
| 6 | 4.800 euro |
| 5 | 9.000 euro |
| 4 | 9.000 euro |
| 3 | 12.000 euro |
| 2 | 15.000 euro |
| 1 | 15.000 euro |
Il quadro è parzialmente simile a quello della prima edizione del ravvedimento speciale. Chi aderisce al ravvedimento speciale ottiene la protezione dai principali metodi di accertamento per le annualità sanate: non potranno essere notificati accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi sui redditi e sull’IRAP.
Rimangono invece possibili le verifiche istruttorie, le richieste di documenti e i questionari da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. I termini di accertamento per le annualità sanate (2019-2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028.
La copertura decade se si verifica una delle seguenti condizioni:

I test antidroga e alcol sul lavoro, che finora si svolgevano in modo programmato o all’indomani di un incidente, con la Legge 198/2025 possono scattare in qualsiasi momento purché in presenza di un ragionevole sospetto. Senza preavviso, prima o durante il turno. A chiarire le regole è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2026 del 23 febbraio. Per i datori di lavoro delle attività ad alto rischio, si apre una fase di adeguamento che riguarda procedure interne, DVR e rapporto con il medico competente..
Fino al 2025, la sorveglianza sanitaria per alcol e sostanze stupefacenti era vincolata a due circostanze: i controlli periodici programmati o gli accertamenti successivi a un infortunio. La novità introdotta dall’art. 17 del DL 159/2025 (il Decreto Sicurezza Lavoro) – convertito nella Legge 198/2025 – ha modificato l’art. 41 del DLgs. 81/2008.
Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2025, introduce la possibilità di una visita medica per ragionevole motivo: un accertamento straordinario, attivabile in qualsiasi momento della giornata lavorativa, finalizzato a verificare che il lavoratore non sia sotto l’effetto di alcol o sostanze psicotrope.
Si tratta di uno strumento di prevenzione attiva e non più solo reattiva. L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di infortuni gravi nelle mansioni ad elevata pericolosità , intervenendo prima che un eventuale stato di alterazione produca conseguenze.
Il test non può essere disposto direttamente dal datore di lavoro. La procedura prevede che il titolare, un dirigente o un preposto segnali al medico competente la presenza di un ragionevole motivo di sospetto. È il medico competente a disporre ed eseguire il controllo.
Come precisa la circolare INL, per “ragionevole motivo” si intendono situazioni oggettive e documentabili, non semplici impressioni: comportamenti anomali quali alterazione dell’equilibrio o linguaggio confuso, errori ripetuti durante il turno, incidenti senza cause tecniche evidenti, segnalazioni motivate da colleghi o preposti.
I controlli possono includere alcolimetri o breath test direttamente sul luogo di lavoro, nonché accertamenti clinici più approfonditi. Le visite mediche rientrano nell’orario di lavoro e devono essere retribuite come tali: non possono essere scalate da ferie o permessi.
I controlli per ragionevole sospetto riguardano esclusivamente le attività ad elevato rischio infortuni, già individuate dalla normativa previgente (Legge 125/2001 e Provvedimento del 30 ottobre 2007) e ora confluite nel nuovo quadro. Tra le principali categorie coinvolte:
Il rifiuto di sottoporsi al controllo richiesto dal medico competente ha conseguenze immediate. Come chiarito dalla circolare INL e dalle linee guida degli esperti di medicina del lavoro, in caso di rifiuto il medico può dichiarare il lavoratore temporaneamente non idoneo alla mansione, disponendone la sospensione cautelativa dall’attività .
Il rifiuto può inoltre dar luogo a sanzioni disciplinari, la cui entità dipende dal contratto collettivo applicato e dal regolamento aziendale. Il datore di lavoro che non rimuova dalla mansione un lavoratore risultato positivo al test rischia invece l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione pecuniaria superiore a 25.000 euro.
L’INL avverte che, per una corretta applicazione della norma, è necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026, che ridefinirà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le condizioni e le modalità di accertamento dell’alcol dipendenza e della tossicodipendenza, eliminando le attuali discrepanze tra le linee guida regionali. Se l’accordo non venisse raggiunto entro tale data, il Ministero della Salute è autorizzato a intervenire con proprio decreto attuativo a partire dal 1° marzo 2027.
Nel frattempo, i datori di lavoro delle attività a rischio sono chiamati ad adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo il rischio legato all’assunzione di sostanze psicoattive tra i fattori da presidiare, e a definire con il medico competente una procedura interna per la gestione del “ragionevole sospetto”. L’aggiornamento del DVR non è esplicitamente fissato in una scadenza dalla norma, ma costituisce un adempimento coerente con l’obbligo generale di valutazione aggiornata dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.
L’inflazione torna ad accelerare in Italia. A febbraio 2026 l’indice dei prezzi al consumo segna +1,6% su base annua, il doppio di gennaio, con la variazione mensile più alta da ottobre 2022. Lo certificano le stime preliminari Istat. I beni energetici per ora frenano ma il dato non incorpora ancora l’impatto della guerra in Iran e della chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita il 20% del petrolio mondiale: il vero shock sui prezzi di benzina e gasolio e sulle bollette energetiche arriverà nei prossimi mesi, e i mercati lo stanno già scontando.
Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC, al lordo dei tabacchi) registra una variazione congiunturale di +0,8% rispetto a gennaio — la più alta dal 2022 — e una variazione tendenziale di +1,6% rispetto a febbraio 2025. A gennaio il tasso annuo era fermo all’1,0%.
Accelera anche l’inflazione di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi: sale dal +1,7% al +2,4%, segnale che le pressioni sui prezzi non sono più limitate alle componenti più volatili. Il differenziale tra servizi e beni si allarga da 2,7 a 3,8 punti percentuali: i beni restano in lieve calo (-0,2% annuo), i servizi corrono al +3,6%.

Il rincaro più marcato riguarda i servizi di alloggio, con un +10,3% su base annua — voce spinta in parte dall’effetto Olimpiadi invernali secondo Confcommercio. Seguono i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, saliti dal +3,0% al +4,9%, e i servizi di trasporto, passati da +0,7% a +3,0%.
Sul fronte alimentare, gli alimentari non lavorati segnano +3,6% annuo. Cresce anche il carrello della spesa — beni alimentari, cura casa e persona — che sale al +2,2% dal +1,9% di gennaio. Pesa inoltre l’aumento delle accise sui tabacchi stabilito con la manovra 2025, che ha spinto l’indice relativo al +3,3% su base mensile.
La componente energetica resta in territorio negativo: gli energetici regolamentati scendono a -11,3%, quelli non regolamentati a -6,2%. Per ora è l’unico freno all’accelerazione complessiva.
Crisi Mediorientale: il rischio inflazione che manca nei datiI dati di febbraio fotografano una situazione pre-conflitto. L’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è scattata il 28 febbraio, e la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran è avvenuta a ridosso della chiusura del mese statistico. L’impatto sui prezzi al consumo si vedrà nei dati di marzo e aprile.
Lo scenario è però già presente sui mercati: il Brent ha superato gli 80 dollari al barile, con un rialzo superiore al 13% in una sola seduta. Il gas naturale sul mercato TTF ha segnato picchi intraday del 25%. I prezzi di benzina e gasolio alla pompa hanno già iniziato a salire, con il gasolio ai massimi da febbraio 2025.
Dallo Stretto di Hormuz transitano ogni giorno circa 20 milioni di barili di greggio e una quota rilevante del GNL mondiale: per l’Italia, il Qatar copre il 45% delle importazioni di gas via mare e non dispone di rotte terrestri alternative. Le ricadute su famiglie e PMI italiane potrebbero essere pesanti.
Il capo economista della BCE, Philip Lane, ha avvertito che una guerra prolungata potrebbe provocare un aumento dell’inflazione nell’Eurozona, già in tensione al +1,9% a febbraio secondo la stima flash di Eurostat. Secondo Oxford Economics, il solo blocco prolungato di Hormuz porterebbe l’inflazione dell’area Euro al 3,5% e causerebbe una contrazione del PIL nel secondo semestre 2026: uno scenario di stagflazione — prezzi in salita e crescita in frenata — che la BCE vorrebbe evitare ma che un conflitto prolungato renderebbe difficile da scongiurare.
Chi ha presentato la DSU per l’ISEE 2026 da gennaio a fine febbraio ha usato modelli in vigore dal 3 aprile 2025. Dal 3 marzo quei modelli sono superati: con il decreto ministeriale 2 marzo 2026, n. 3, il Ministero del Lavoro ha approvato la nuova modulistica ufficiale, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 rimaste finora in una fase transitoria INPS. Nessun nuovo adempimento per chi ha già presentato — l’INPS ricalcola tutto in automatico. Per chi deve ancora farlo, però, cambia qualcosa nella compilazione.
Il cuore delle novità sta nel Quadro FC2 del Foglio Componente, quello dedicato al patrimonio mobiliare. Tre le voci che entrano per la prima volta nella modulistica ufficiale le seguenti voci:
Ometterle è un’omissione sanzionabile. Prima di compilare conviene simulare il proprio ISEE per capire l’impatto di queste voci sul valore finale.
Il nuovo modello recepisce anche l’innalzamento della franchigia sull’abitazione principale, che passa da 52.500 euro a 91.500 euro per la generalità dei nuclei, fino a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità si applica solo alle prestazioni dell’ISEE di inclusione (Assegno Unico, ADI, SFL, Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati). Per tutte le altre prestazioni resta il calcolo ordinario. Entra nel modello aggiornato anche la proroga al 2026 dell’esclusione degli immobili distrutti o inagibili per calamità naturali.
Per le stesse cinque prestazioni dell’ISEE di inclusione, la scala di equivalenza diventa più favorevole: le maggiorazioni per i nuclei con figli salgono di 0,05 punti ciascuna e viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica per i nuclei con due figli. Per stimare l’effetto concreto sul proprio nucleo è disponibile il calcolatore ISEE di PMI.it, che consente di confrontare l’indicatore ordinario e quello di inclusione prima di presentare la DSU.
Le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 vengono ricalcolate automaticamente dall’INPS con i nuovi parametri, senza necessità di ripresentare la dichiarazione. Le domande sospese perché risultate negative con il vecchio calcolo vengono riesaminate d’ufficio. Chi non ha ancora presentato può farlo online in autonomia oppure tramite CAF.
I nuovi moduli DSU (esteso, DSU Mini, ISEE situazioni specifiche e ISEE Corrente) con le istruzioni di compilazione, aggiornati al 3 marzo 2026.
Lunedì 9 marzo 2026, all’indomani della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore. A proclamarlo sono più sigle sindacali — Cobas, Slai-Cobas, Flc Cgil, USB, USI e CLAP — con un’adesione che attraversa scuola, università , sanità e Pubblica Amministrazione. Sui trasporti la situazione è più articolata: alcune sigle li hanno esclusi, altre no. Ecco il quadro aggiornato settore per settore.
Il comparto dell’istruzione è quello con la copertura sindacale più ampia. La Flc Cgil ha proclamato per il 9 marzo un’intera giornata di astensione dal lavoro per tutto il personale di scuola, università , ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale. La motivazione è esplicita: riaffermare i diritti delle donne e la parità di genere, in risposta a quella che il sindacato definisce una recrudescenza della cultura maschilista e della violenza di genere.
Alla Flc Cgil si aggiungono le sigle di base: USI con adesione di USI SURF, CUB SUR, ADL Cobas, Slai-Cobas per il sindacato di classe, Confederazione USB e CLAP hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’avviso n. 42 del 2 marzo 2026.
L’impatto sulle singole scuole dipenderà dall’adesione del personale docente e ATA. Ogni istituto è tenuto a comunicare attraverso i propri canali ufficiali l’eventuale sospensione del servizio. I disagi potranno quindi variare in modo significativo da scuola a scuola e da città a città .
Sul fronte dei trasporti la situazione è frammentata. Le organizzazioni sindacali USI e USB hanno escluso esplicitamente il comparto trasporti dalla propria adesione allo sciopero del 9 marzo. La posizione è invece diversa per Slai-Cobas, che ha dichiarato l’astensione di tutte le categorie, pubbliche e private, trasporti inclusi. Ne deriva uno scenario a macchia di leopardo: il trasporto pubblico locale nelle grandi città — bus e metropolitane di Milano, Roma, Napoli — è quello più a rischio di rallentamenti.
Per i treni, Trenitalia e gli altri operatori pubblicheranno le liste dei convogli garantiti a ridosso della data: le Frecce e i treni a lunga percorrenza essenziali saranno assicurati, mentre i regionali potrebbero subire cancellazioni. Saranno in ogni caso rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa (in genere 6:00-9:00 e 18:00-21:00) per permettere gli spostamenti dei pendolari.
Per chi ha un volo programmato il 9 marzo è consigliabile verificare lo stato del proprio volo direttamente sul sito della compagnia aerea nelle ore precedenti la partenza.
Anche il comparto sanitario aderisce allo sciopero del 9 marzo. La mobilitazione coinvolge infermieri, operatori sociosanitari, ostetriche, personale della riabilitazione, dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, personale tecnico e amministrativo. Diverse Aziende Sanitarie Locali — tra cui quelle di Bologna, Reggio Emilia e Piacenza — hanno già attivato le procedure per garantire i contingenti minimi di personale.
Come previsto dalla normativa sui servizi essenziali, saranno comunque assicurati:
Potranno invece slittare le visite specialistiche programmate, i prelievi non urgenti e le attività amministrative delle strutture.
Lo sciopero del 9 marzo coinvolge anche la Pubblica Amministrazione. Gli uffici pubblici, le amministrazioni locali e gli enti previdenziali come l’INPS potrebbero registrare chiusure parziali o rallentamenti nei servizi allo sportello. Anche in questo caso, i servizi essenziali restano garantiti per legge, mentre le attività non urgenti — pratiche amministrative, certificati, appuntamenti — potrebbero subire ritardi o rinvii.
Chi ha appuntamenti fissati per lunedì 9 marzo presso uffici pubblici è invitato a verificare preventivamente con la struttura competente la regolarità del servizio.
La scelta della data non è casuale. Lo sciopero del 9 marzo si colloca all’indomani dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne, e raccoglie due filoni di rivendicazione distinti ma convergenti. Da un lato la Flc Cgil punta i riflettori sulla parità di genere, contro la violenza sulle donne e il gender pay gap. Dall’altro, le sigle di base — Slai-Cobas, USB, USI e CLAP — allargano la protesta alle condizioni contrattuali: rinnovo dei contratti nazionali, stabilizzazione dei lavoratori precari, adeguamenti salariali e maggiori investimenti pubblici in sanità , istruzione e welfare.
Con l’approvazione definitiva del Modello 730/2026, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni per figli e familiari a carico diventano applicabili in dichiarazione dei redditi. Tre modifiche strutturali spiccano lo stop alla detrazione per i figli oltre i 30 anni, la platea ristretta per gli altri familiari, il taglio per i residenti all’estero. Queste rimodulazioni ridisegnano anche gli sgravi per i carichi di famiglia, che milioni di contribuenti si troveranno a compilare dal 30 aprile.
La modifica più rilevante riguarda i figli maggiorenni. Fino al 2024, non esisteva alcun limite di età : un figlio poteva essere fiscalmente a carico — e dare diritto alla detrazione IRPEF — anche a 40 o 50 anni, purché il suo reddito non superasse la soglia prevista. Dal periodo d’imposta 2025, e quindi nella dichiarazione dei redditi 2026, questa possibilità decade al compimento del trentesimo anno.
La detrazione per figli a carico, pari a un massimo di 950 euro per ciascun figlio, resta applicabile esclusivamente per i figli di età compresa tra 21 e 29 anni. Per i figli disabili non scatta alcun limite: la detrazione è confermata indipendentemente dall’età , in presenza di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992.
Restano invariati i limiti di reddito che il figlio deve rispettare per essere considerato fiscalmente a carico:
Per i figli che rientrano nella fascia 21-29 anni, la detrazione è confermata ma non è un importo fisso: si riduce progressivamente all’aumentare del reddito del genitore dichiarante, fino ad azzerarsi oltre una certa soglia. L’importo teorico massimo è di 950 euro per ciascun figlio, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto del reddito complessivo.
La tabella di esempio seguente riepiloga i principali scenari:
| Reddito del genitore | Detrazione per ogni figlio |
|---|---|
| fino a 30.000 € | circa 650 € |
| fino a 50.000 € | circa 475 € |
| fino a 75.000 € | circa 250 € |
| oltre 95.000 € (1 figlio) | 0 € |
La regola generale prevede la ripartizione al 50% tra i due genitori non separati, con possibilità di accordo per attribuire il 100% al genitore con reddito più elevato e maggiore capienza fiscale. Da ricordare che i figli sotto i 21 anni sono coperti dall’Assegno Unico Universale INPS: per loro non spetta la detrazione IRPEF in dichiarazione.
Cambia in modo significativo anche il perimetro degli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non separato e dai figli. Fino al 2024, la detrazione fino a 750 euro era applicabile a una platea ampia: fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e altri parenti, a condizione che fossero conviventi o destinatari di assegni alimentari.
Dal 2025, questa agevolazione è riservata ai soli ascendenti conviventi, vale a dire genitori e nonni che vivono effettivamente con il contribuente. Escono definitivamente dalla platea dei familiari detraibili:
La terza modifica operativa riguarda i familiari residenti all’estero. Il sistema delle detrazioni per i carichi di famiglia si restringe in base alla cittadinanza del contribuente dichiarante.
Per i cittadini italiani e per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), le detrazioni per coniuge e figli restano applicabili anche se questi ultimi non risiedono in Italia. Per i contribuenti extraUE, invece, scatta la cancellazione totale degli sconti IRPEF sui familiari residenti fuori dai confini nazionali.
Un aspetto spesso trascurato, chiarito dal Decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025): anche i familiari che non danno più diritto alla detrazione per carichi di famiglia devono essere indicati nel prospetto dei familiari a carico del Modello 730.
La ragione è pratica: l’indicazione del familiare nel prospetto consente al contribuente di continuare a beneficiare delle detrazioni sulle spese sostenute nel suo interesse — spese sanitarie, universitarie, scolastiche — anche quando il familiare non rientra più tra quelli fiscalmente a carico ai fini della detrazione fissa. Omettere il codice fiscale del familiare nel modello può quindi far perdere agevolazioni che altrimenti spetterebbero.
Con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, l’INPS aggiorna le istruzioni amministrative sui contratti agricoli di piccola colonia e di compartecipazione familiare, due fattispecie associative che restano pienamente valide nell’ordinamento ma che presentano regole previdenziali precise e spesso poco conosciute.
La piccola colonia riguarda fondi a bassa redditività , con un impegno lavorativo generalmente inferiore a 120 giornate annue. La compartecipazione familiare si limita invece a singole colture stagionali e si estingue al termine del ciclo biologico. In entrambi i casi il concedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Entrambi i contratti devono avere forma scritta e vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Ai fini previdenziali, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’accredito contributivo e l’accesso alle prestazioni.
L’INPS precisa che i due contratti presentano caratteristiche specifiche per la gestione del rapporto previdenziale e dei contributi agricoli previsti dal contratto agrario di tipo associativo:
Per quantificare la contribuzione dovuta le giornate lavorative si calcolano non su base reale, ma su base presuntiva: l’Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Le giornate così calcolate vengono poi ripartite tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo, in proporzione alla loro capacità lavorativa e alla loro età .
Il DDL Caregiver 2026 ha avviato il suo iter parlamentare: il testo (AC 2789), approvato in Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2026, è stato assegnato il 20 febbraio alla Commissione Affari Sociali della Camera. Nei prossimi mesi la Commissione valuterà ed eventualmente modificherà le misure previste prima del via libera definitivo del Parlamento.
Il provvedimento introduce un sistema organico di tutele per i caregiver familiari — circa 7 milioni di persone secondo i dati ISTAT — che assistono congiunti con disabilità grave, non autosufficienza o titolari di indennità di accompagnamento.
Il DDL individua quattro profili distinti in base all’impegno orario di cura, da attestare nel progetto di vita o nel PAI:
Solo il primo profilo — conviventi con almeno 98 ore settimanali di assistenza — ha accesso al bonus economico previsto dal DDL.
La misura più attesa è il contributo economico mensile erogato dall’INPS, con un massimo di 400 euro al mese (1.200 euro trimestrali, fino a 4.800 euro annui). Per accedervi occorrono due requisiti cumulativi: ISEE non superiore a 15.000 euro e reddito personale del richiedente entro i 3.000 euro lordi annui.
C’è però un elemento critico: i 400 euro sono un massimale teorico. L’articolo 13 del DDL prevede che l’importo effettivo venga fissato trimestre per trimestre con apposito decreto della Presidenza del Consiglio, dividendo un quarto del limite annuale di spesa per il numero degli aventi diritto comunicato dall’INPS. Se i beneficiari saranno molti, l’importo reale potrebbe essere significativamente inferiore.
Le risorse stanziate sono 257 milioni di euro nel 2027 e 260 milioni dal 2028.
La procedura sarà gestita dall’INPS tramite una piattaforma telematica operativa entro il 30 settembre 2026. La domanda deve essere attivata dalla persona assistita — o da tutori e amministratori di sostegno, se presenti — non dal caregiver stesso. La procedura si conclude entro 30 giorni con il rilascio di un certificato con qualifica e profilo assegnato. Per ciascun assistito è possibile nominare più caregiver presentando domande separate.
L’infrastruttura digitale interagirà con il SIISL per la verifica automatica dei requisiti. Le famiglie possono integrare queste misure con le agevolazioni fiscali per la disabilità 2026 previste dall’Agenzia delle Entrate.
Il DDL riconosce ai caregiver il diritto di precedenza nelle graduatorie aziendali per lo smart working e la possibilità di trasformare il contratto da tempo pieno a part-time per esigenze di cura, con garanzia di conservazione del posto originario. Il testo si coordina con le disposizioni sui permessi per malattie invalidanti, che nel 2026 estendono le tutele anche alle patologie croniche e oncologiche.
I caregiver impegnati per almeno 30 ore settimanali possono accedere a percorsi di certificazione delle competenze validi per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS). Per gli studenti universitari sono previsti l’esonero dalle tasse universitarie e il riconoscimento di crediti extracurriculari.
Il riconoscimento giuridico del caregiver si completa con l’inserimento obbligatorio nel Piano assistenziale individualizzato (PAI) della persona assistita, che trasforma il familiare in un referente istituzionale nel percorso di cura. Per approfondire i diritti già in vigore, consulta la guida su caregiver e Legge 104.
Il portale del Conto Termico 3.0 è stato sospeso. Il GSE ha comunicato in data 3 marzo 2026 lo stop temporaneo all’invio di nuove richieste di incentivo sul Portaltermico 3.0, operativo dal 2 febbraio scorso.
La causa è l’eccesso di domande: in pochi giorni dall’apertura dello sportello le richieste pervenute hanno raggiunto complessivamente circa 1,3 miliardi di euro, superando il limite annuale di spesa di 900 milioni di euro previsto dal DM 7 agosto 2025. Il GSE ha quindi adottato la sospensione in via prudenziale per completare le attività di istruttoria e verifica delle pratiche già presentate, nel rispetto dei vincoli finanziari di legge.
Chi ha già trasmesso la domanda prima della sospensione non è interessato dallo stop. Il portale sarà riattivato al termine delle verifiche operative, senza che sia stata comunicata una data precisa. Il GSE aggiornerà gli utenti tramite apposite news sul proprio sito.
Il dato dei 1,3 miliardi in pochi giorni conferma l’elevata domanda di incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, in un contesto in cui il Conto Termico 3.0 ha ampliato significativamente la platea dei beneficiari rispetto alla versione precedente, includendo anche privati, imprese, enti del Terzo Settore e Comunità Energetiche Rinnovabili.
Per chi è in attesa di presentare domanda, il consiglio è di monitorare il sito del GSE per conoscere la data di riapertura e di preparare nel frattempo tutta la documentazione richiesta dalle Regole Operative, così da essere pronti all’invio non appena il portale tornerà disponibile.
Per i lavoratori precoci con i requisiti maturati nel 2026, il 31 marzo è la prima scadenza per la domanda di certificazione INPS del diritto a pensione: chi la manca deve aspettare luglio o novembre, con il rischio di trovare i fondi esauriti. Ma c’è una ragione in più per non rimandare: questo è l’ultimo anno in cui la Quota 41 si raggiunge con 41 anni secchi di contributi per tutta la platea. Dal prossimo gennaio scattano gli adeguamenti alla speranza di vita, che allungano il requisito di un mese nel 2027 e di tre mesi complessivi dal 2028. Fanno eccezione solo gli addetti a mansioni gravose e usuranti, per i quali il requisito resta fermo a 41 anni.
Prima di presentare la domanda di pensione, i lavoratori precoci devono ottenere dall’INPS la certificazione del diritto. Le finestre annuali per il 2026 sono tre:
Le domande di novembre possono essere respinte per esaurimento dei fondi: in quel caso la procedura va ripetuta l’anno successivo, senza automatismi di rinnovo. Una volta ottenuta la certificazione, la domanda di pensione può essere presentata in qualsiasi momento.
L’accesso è disciplinato dall’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 232/2016. I requisiti sono:
Le categorie ammesse sono:
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’adeguamento alla speranza di vita, bloccato negli anni precedenti. Per la pensione precoci il calendario è il seguente:
| Categoria | 2026 | 2027 | 2028 | Altri requisiti |
| Disoccupati involontari, caregiver, invalidi al 74% | 41 anni | 41 anni e 1 mese | 41 anni e 3 mesi | 12 mesi di contributi effettivi prima dei 19 anni; almeno un mese di versamenti entro il 31 dicembre 1995 |
| Addetti a lavori usuranti e mansioni gravose | 41 anni | 41 anni | 41 anni |
L’esenzione per usuranti e gravosi è prevista dal comma 187 della Manovra 2026. Per il quadro completo degli aumenti dei requisiti pensionistici dal 2027, compresi vecchiaia e anticipata ordinaria, si rimanda all’analisi dedicata.
Tra la maturazione del requisito e la prima decorrenza della pensione scatta la finestra mobile. Per la generalità dei lavoratori è di tre mesi. Per i dipendenti pubblici iscritti alle ex casse INPDAP (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) le finestre sono più lunghe:
La pensione precoci non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti della pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Rientra tra le forme di flessibilità in uscita confermate per il 2026 insieme ad APE Sociale, usuranti e anticipata contributiva.
La guerra in Iran, estesa ormai all’intero Medio Oriente, mette in tensione i mercati e fa salire il prezzo del petrolio e del gas. Immediate le ripercussioni sul costo dei carburanti e sul prezzo alla pompa di benzina e diesel. Le compagnie stanno applicando incrementi che per il gasolio arrivano a 6 centesimi al litro mentre per la benzina si assestano mediamente fra 3 e 5 centesimi.
In base ai dati sui prezzi medi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulle autostrade la benzina self service fra il 2 e il 3 marzo è rincarata di quasi un centesimo, passando da 1,778 a 1,787 euro al litro. Il gasolio, sempre self service, oggi costa mediamente 1,845 euro, ieri era a 1,830. Il Gpl è salito da 0,730 a 0,829 euro mentre il metano è relativamente stabile a 1,462 euro.
Sulla rete stradale, la benzina self service il 27 febbraio costava mediamente 1,672 euro mentre il 3 marzo è pari a 1,762 euro. Il gasolio si è portato da 1,723 a 1,761 euro al litro.
Staffetta Quotidiana segnala i seguenti aumenti da parte delle compagnie: Eni ha annunciato un incremento di 4 centesimi al litro, Q8 di 5 centesimi, Tamoil di 3 centesimi, IP di 3 centesimi sulla benzina e 6 sul gasolio.
Per le imprese che gestiscono flotte o dipendono dal trasporto merci, i rincari di questi giorni si sommano a un inizio 2026 già difficile. Il carburante rappresenta il 25-35% dei costi nell’autotrasporto: con il gasolio che dal 27 febbraio a oggi ha guadagnato quasi 4 centesimi al litro sulla rete ordinaria, il costo chilometrico di un mezzo pesante aumenta in modo diretto e immediato.
Le imprese di autotrasporto che non hanno clausole di adeguamento carburante nei contratti rischiano di assorbire l’intero rincaro sui propri margini. Secondo TrasportoEuropa, per le tratte a lunga percorrenza l’effetto è già visibile sul costo chilometrico. Per una flotta aziendale di medie dimensioni, stime di settore indicano un aggravio tra 200.000 e 300.000 euro annui rispetto allo scenario pre-crisi, se i prezzi dovessero stabilizzarsi ai livelli attuali.
Il trend è in deciso rialzo. Il Brent lunedì 2 marzo ha chiuso in rialzo del 6,7%, toccando un picco intraday di 82,37 dollari — il valore più elevato da gennaio 2025. Al 3 marzo, i futures sul Brent si attestano oltre gli 80 dollari al barile. L’impennata più marcata riguarda il gasolio, schizzato del 16% sui mercati internazionali e ai massimi dal febbraio 2024. Anche la benzina è ai massimi dal giugno 2025.
Le associazioni dei consumatori esprimono forti preoccupazioni. Il Codacons avverte che le conseguenze potrebbero estendersi a breve anche a bollette e prezzi dei prodotti trasportati. Confindustria prevede «un’elevata volatilità dei prezzi dell’energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate».
Dal canale nelle acque territoriali iraniane dello Stretto di Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, un quinto della produzione mondiale. Le compagnie di navigazione stanno già deviando le rotte: alcune evitano anche il Canale di Suez, preferendo la circumnavigazione dell’Africa, con rincari di trasporto destinati a ricadere sui prezzi finali. I flussi di petroliere attraverso lo Stretto si sono quasi azzerati nelle ultime 48 ore.
Oggi il Brent è sotto gli 80 dollari ma il mercato sconta già un notevole premio di rischio geopolitico.
Gli analisti stimano scenari molto diversi a seconda dell’evoluzione del conflitto. Nello scenario base — de-escalation entro poche settimane — Citi stima il Brent tra 80 e 90 dollari al barile. Se il blocco dovesse prolungarsi, Wood Mackenzie e JP Morgan non escludono il superamento dei 100 dollari. Federpetroli e Bernstein citano uno scenario estremo fino a 120-150 dollari, legato a un’interruzione duratura e generalizzata dei flussi.
Nel 2024 l’INPS ha erogato 16,46 milioni di prestazioni IVS a residenti in Italia. Dietro questo numero aggregato si nasconde una geografia precisa: il tipo di pensione che si percepisce dipende in misura significativa da dove si è lavorato. È quanto emerge dal Tredicesimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali, che per ciascuna categoria — anzianità /anticipate, vecchiaia, invalidità e superstiti — ha calcolato l’incidenza percentuale regionale a confronto con la media nazionale.
Per maturare la pensione anticipata sono necessari oggi 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Chi raggiunge questi requisiti ha alle spalle carriere lunghe e continue, e tendenzialmente trattamenti previdenziali più elevati. La media nazionale delle pensioni anticipate sul totale delle prestazioni IVS è del 41,6%. Al Nord questa soglia viene superata in quasi tutte le regioni, grazie a tassi di occupazione più alti e a carriere contributive più lunghe e continue.
Il primato spetta al Trentino-Alto Adige, dove oltre la metà delle pensioni erogate ai residenti — il 51,2% — è di anzianità o anticipata. Seguono il Veneto con il 49,1%, il Piemonte con il 48,8%, la Valle d’Aosta con il 48,1%, il Friuli-Venezia Giulia con il 47,4%, l’Emilia-Romagna con il 47,3% e la Lombardia con il 47,2%. L’unica eccezione settentrionale è la Liguria, che con il 41,4% è l’unica regione del Nord al di sotto della media nazionale.
Al Centro il quadro è più frammentato: Toscana e Marche superano entrambe la media con il 43,4%, mentre Umbria (39,9%) e soprattutto Lazio (36%) restano sotto. Nel Lazio pesa l’elevata concentrazione di dipendenti pubblici, categoria che storicamente accede alla pensione di vecchiaia più che a quella anticipata.
Nel Mezzogiorno tutte le regioni si collocano al di sotto della media nazionale. In fondo alla classifica si trova la Calabria, con appena il 26,4% — meno di una pensione su quattro è anticipata. Sotto il 30% anche la Campania (29%), seguita da Sicilia (30,3%) e Basilicata (30,6%). «Valori percentuali che possono essere considerati il risultato di livelli occupazionali più bassi e di carriere spesso frammentate», spiega Michaela Camilleri, responsabile del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, «quando non addirittura caratterizzate da periodi di fruizione di ammortizzatori sociali».
Con le pensioni di vecchiaia — che richiedono 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, oppure 71 anni con almeno 5 anni di contributi per chi non raggiunge l’importo soglia — la distribuzione si inverte. La media nazionale è del 28,7%, e sono le regioni meridionali e alcune centrali a superarla.
Al Nord solo la Liguria, la regione più anziana d’Italia, raggiunge la media con il 28,7%, mentre Piemonte (24,8%) e Valle d’Aosta (24,7%) registrano le incidenze più basse del Paese.
Al Centro spicca il Lazio con il 31,7%: un’incidenza superiore alla media che riflette l’elevata concentrazione di dipendenti pubblici, categoria che storicamente accede alla pensione di vecchiaia più che a quella anticipata, per via di carriere spesso discontinue o iniziate tardi. Segue la Toscana con il 29,5%.
Nel Mezzogiorno primeggia ancora la Calabria, questa volta con il 35,7% — oltre un terzo delle pensioni erogate ai residenti calabresi è di vecchiaia. Tutte le altre regioni meridionali superano la media nazionale: la Basilicata è al 33,8%, la Campania al 33,3%, la Sicilia al 32,5%. L’Abruzzo, con il 28,8%, è la regione del Sud più vicina alla media nazionale. Il rapporto sottolinea che molte di queste pensioni di vecchiaia meridionali sono integrate al minimo, per la modestia dei contributi versati nel corso della carriera.
Il dato più marcato riguarda le pensioni di invalidità previdenziale. La media nazionale è del 5,1%, ma nelle regioni del Mezzogiorno — dove risiede il 33,4% della popolazione italiana — viene erogato il 46,4% del totale nazionale di questa categoria. In tutte le regioni meridionali l’incidenza è più del doppio della media.
In testa alle pensioni di invalidità al Sud si trova la Calabria con il 10,7%, seguita da Puglia (9,7%), Basilicata (8,7%), Sardegna (8,6%) e Campania (8,4%). Al Nord tutte le regioni sono sotto la media, con il minimo in Lombardia (2,7%), Piemonte (2,8%) e Veneto (2,9%). Al Centro si segnala il caso dell’Umbria, che con l’8,9% raggiunge quasi il doppio della media nazionale, mentre la Toscana è la regione centrale con l’incidenza più bassa (3,6%).
Il tasso grezzo di pensionamento IVS — cioè il numero di pensioni sul totale della popolazione residente — è in media nazionale del 27,9%. Le prime dieci province per tasso più alto sono tutte al Nord: Biella guida con il 40,4%, seguita da Ferrara (37,5%), Vercelli (36,7%), Rovigo (36,3%) e Belluno (36,2%).
Le ultime dieci province — quelle con meno pensioni rispetto alla popolazione — sono invece tutte nel Mezzogiorno. In coda si trova Napoli con il 17,1%, seguita da Catania (18,7%), Caserta (19,1%), Palermo (19,4%) e Barletta-Andria-Trani (19,9%). Il dato non indica un sistema più efficiente, ma una popolazione più giovane e in età attiva in cui però prevalgono le prestazioni assistenziali rispetto a quelle previdenziali.
«Buona parte degli squilibri pensionistici deriva dai disavanzi regionali tra contributi e prestazioni», conclude Camilleri, «avere un quadro della situazione è essenziale per individuare eventuali rischi di sistema e arginarli con interventi che tengano conto delle effettive esigenze delle diverse aree del Paese».
Le schede che seguono spiegano come costruire un foglio Excel per calcolare l‘IRPEF applicando le aliquote 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro — con le formule per ciascuna componente del calcolo, dagli scaglioni alle detrazioni per carichi familiari.
Dal 2026 l’aliquota del secondo degli scaglioni è scesa dal 35% al 33% per effetto della riforma IRPEF introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: chi guadagna tra 28.001 e 50.000 euro risparmia fino a 440 euro annui rispetto al sistema precedente.
Oltre agli scaglioni, il calcolo corretto richiede di considerare le detrazioni da lavoro per tipologia di reddito, la no tax area e il trattamento integrativo fino a 100 euro mensili (ex Bonus Renzi) che or integra anche il taglio del cuneo fiscale: spetta in misura piena fino a 15.000 euro di reddito da lavoro dipendente e si azzera oltre 28.000 euro. Le schede seguenti coprono ciascuno di questi elementi con le relative formule, per chi vuole costruire o personalizzare il proprio modello. Chi preferisce il calcolo immediato trova il simulatore online al termine.
Il BTP Valore marzo 2026 è in collocamento dal 2 al 6 marzo 2026. Chi vuole acquistarlo ha ancora qualche giorno ma, anche chi arriva tardi, ha ancora due alternative: comprarlo sul mercato secondario dopo la chiusura, oppure valutare il BTP Valore ottobre 2025 già disponibile sul MOT di Borsa Italiana. Le tre strade non sono equivalenti in termini di rendimento, per cui ecco i numeri per stimare la convenienza.
Il titolo viene collocato alla pari (prezzo 100) senza commissioni per chi acquista nei giorni di collocamento. Le cedole sono trimestrali e crescenti: 2,50% annuo nei primi due anni, 2,80% nel terzo e quarto anno, 3,50% nel quinto e sesto anno. A chi mantiene il titolo fino alla scadenza del 10 marzo 2032 spetta un premio fedeltà dello 0,80% sul capitale nominale investito. I tassi comunicati dal MEF il 27 febbraio sono minimi garantiti: potranno essere rivisti al rialzo alla chiusura del 6 marzo, mai al ribasso. Il rendimento lordo medio stimato è di circa il 3,10%, quello netto (al 12,5%) si attesta intorno al 2,68% annuo.
L’investimento minimo è 1.000 euro, senza massimale. Il titolo è acquistabile tramite home banking abilitato al trading o presso la propria banca.
Per rendere il confronto concreto, l’esempio usa un investimento da 5.000 euro nominali — cinque lotti minimi — mantenuto fino a scadenza in tutti e tre gli scenari. La tassazione applicata è quella agevolata al 12,5% prevista per i titoli di Stato italiani.
Chi acquista adesso in emissione paga esattamente 100, senza commissioni bancarie. Le cedole nette incassate in sei anni su 5.000 euro ammontano a 770 euro. Il premio fedeltà netto vale altri 35 euro. Il guadagno netto totale a scadenza è di 805 euro, con un rendimento netto annuo del 2,68%. Il capitale di 5.000 euro viene rimborsato intatto.
Chi manca la finestra di collocamento può comprare lo stesso titolo sul MOT dopo la chiusura. Il problema è il prezzo: il BTP Valore ottobre 2025 (emissione precedente) quota già  100,12 a distanza di quattro mesi dall’emissione, e i mercati tendono a portare i nuovi BTP Valore sopra la pari non appena il collocamento si chiude, specialmente se la domanda è stata elevata. Uno scenario conservativo stima un prezzo di ingresso intorno a 100,20.
Su 5.000 euro nominali si pagano quindi circa 5.010 euro di prezzo più circa 10 euro di commissioni bancarie (aliquota tipica retail ~0,20%). Il premio fedeltà è perso: spetta solo a chi acquista in emissione. Alla scadenza il rimborso è sempre 5.000 euro nominali, ma la differenza tra prezzo pagato (sopra 100) e rimborso (a 100) è una minusvalenza in conto capitale non compensabile con le cedole per i piccoli risparmiatori in regime dichiarativo o amministrato che non abbiano altre minusvalenze pregresse.
Il guadagno netto totale scende a 750 euro, il rendimento netto annuo al 2,52%.
Chi non vuole aspettare la chiusura del collocamento può acquistare oggi il BTP Valore ottobre 2025 (ISIN IT0005672024, scadenza 28 ottobre 2032), già quotato sul MOT. Questa mattina il prezzo è 100,12 — poco sopra la pari — con commissioni simili allo scenario B. Il premio fedeltà è perso anche qui.
La differenza sostanziale è nella struttura cedolare: questo titolo offre tassi più alti nelle fasi finali, con un picco del 4,00% annuo negli ultimi due anni (ottobre 2030 – ottobre 2032). Le cedole lorde residue — calcolate sui trimestri che mancano alla scadenza — ammontano a circa 1.035 euro, per un netto di 906 euro. Sottraendo la piccola perdita in conto capitale e le commissioni, il guadagno netto totale è di 890 euro, il rendimento netto annuo sale al 2,70%.
La scadenza è più lunga di circa sette mesi rispetto al BTP Valore marzo 2026: chi preferisce liberarsi prima del 2032 deve tenerne conto.
Le seguenti stime si basano sui tassi minimi garantiti del BTP Valore marzo 2026, sul prezzo di mercato secondario del BTP Valore ottobre 2025 rilevato il 3 marzo 2026 (fonte: Borsa Italiana) e su un’ipotesi di commissioni bancarie dello 0,20% per gli acquisti sul secondario.
| BTP Valore 2026 | In emissione | Sul secondario |
|---|---|---|
| Prezzo ingresso | 100,00 | ~100,20 |
| Commissioni | €0 | ~€10 |
| Premio fedeltà netto | €35 | €0 |
| Cedole nette totali | €770 | €770 |
| Guadagno netto totale | €805 | €750 |
| Rendimento netto annuo | 2,68% | 2,52% |
NB: I tassi definitivi del BTP Valore marzo 2026 saranno comunicati il 6 marzo e potranno essere confermati o rivisti al rialzo.
| BTP Valore | Marzo 2026 | Ottobre 2025 |
|---|---|---|
| Prezzo ingresso | 100,00 | 100,12 |
| Commissioni | €0 | ~€10 |
| Premio fedeltà netto | €35 | €0 |
| Cedole nette totali | €770 | €906 |
| Guadagno netto totale | €805 | €890 |
| Rendimento netto annuo | 2,68% | 2,70% |
Il confronto tra scenario A e scenario B mostra che aspettare il mercato secondario costa circa 55 euro netti in sei anni su 5.000 investiti. La differenza deriva da tre fattori che si sommano: il prezzo di acquisto sopra la pari, le commissioni bancarie e la perdita del premio fedeltà . Quest’ultimo vale 35 euro netti — non molto in assoluto, ma è denaro che chi compra oggi incassa senza fare nulla in più.
Il mercato secondario ha senso soprattutto per chi ha liquidità disponibile solo dopo il 6 marzo o per chi vuole comprare un taglio elevato e preferisce attendere la conferma dei tassi definitivi prima di decidere l’importo.
Lo scenario C è quello con il guadagno netto assoluto più alto (890 euro contro 805), nonostante l’assenza del premio fedeltà e la commissione di acquisto. Il motivo è la struttura cedolare: il titolo emesso a ottobre 2025 ha un’ultima tranche di cedole al 4,00% annuo, contro il 3,50% del BTP Valore marzo 2026. Questo compensa abbondantemente il costo di ingresso superiore e la perdita del premio fedeltà .
Il rovescio della medaglia è la durata maggiore: la scadenza è ottobre 2032 contro marzo 2032, sette mesi in più. Chi ha esigenze di liquidità in quella finestra deve valutare se la differenza di rendimento vale l’attesa aggiuntiva o il rischio di dover vendere sul secondario a condizioni di mercato non favorevoli.
In tutti e tre i casi, il rimborso del capitale nominale a scadenza è garantito dallo Stato italiano. La vendita anticipata sul mercato secondario è sempre possibile ma avviene a prezzo di mercato, con possibilità di guadagno o perdita in conto capitale.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria né invito all’investimento. I prezzi e i rendimenti indicati si riferiscono alla data del 3 marzo 2026 e possono variare.
La mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa è concessa per tutto il 2026. Lo ha stabilito la Legge 26/2026, che ha convertito il decreto Milleproroghe. Il tutto, grazie ad un emendamento di Governo volto a colmare un vuoto normativo della Legge di Bilancio, che aveva lasciato fuori dalle tutele gli iscritti nelle liste regionali di mobilità . Una lacuna che, secondo il presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto, rischiava di lasciare senza copertura circa 10.000 lavoratori su scala nazionale.
La Manovra 2026 aveva rifinanziato la cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa aumentando le risorse disponibili — dai 70 milioni del 2025 ai 100 milioni — ma con destinazione esclusiva alla CIGS. I lavoratori già usciti dal ciclo produttivo, in mobilità ordinaria o in deroga in scadenza, si trovavano così senza strumento di continuità . La CGIL aveva definito la scelta “incomprensibile e grave”, mentre la CISL aveva avvertito che si sarebbero creati vuoti di protezione per migliaia di persone senza reddito.
L’emendamento governativo al Milleproroghe ha quindi corretto la rotta modificando il comma 165, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199: le risorse del Fondo per l’occupazione potranno ora essere utilizzate sia per la CIGS che per la mobilità in deroga, reintegrando nella platea dei beneficiari i disoccupati iscritti nelle liste regionali.
Possono accedere alla mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa i lavoratori che soddisfano tutti i seguenti presupposti:
La procedura si articola su tre livelli.
Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento, dalla scadenza del trattamento precedente o, se posteriore, dalla data del provvedimento regionale di concessione. I controlli automatizzati sulla mobilità , introdotti con il Messaggio INPS n. 3205/2025 garantiscono la coerenza tra i flussi regionali e ministeriali, riducendo i rischi di autorizzazioni errate.
Il trattamento dura al massimo 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 per chi proviene da un precedente periodo di mobilità ordinaria o in deroga, purché non vi sia interruzione tra i trattamenti. La decadenza scatta se il beneficiario trova un nuovo impiego a qualsiasi titolo (anche part-time o a termine) oppure se interrompe la partecipazione alle misure di politica attiva previste dal piano regionale.