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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Flotte aziendali
Auto e flotte: CID digitale da luglio in tutta Italia
Dal 1° luglio in caso di sinistro è possibile compilare il modello di constatazione amichevole digitale: ecco cosa cambia.

Cambiano le regole per la compilazione della constatazione amichevole in caso di sinistro stradale: il modello CAI (vale a dire il vecchio CID) a disposizione degli assicurati RC auto, infatti, dal 1° luglio diventa digitale.

Le imprese assicuratrici, infatti, sono tenute a mettere a disposizione degli assicurati il CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in formato digitale, compilabile via web o tramite App.

In caso di sinistro, quindi, i conducenti possono compilare la constatazione amichevole da pc, tablet e smartphone, inserendo i dati necessari e allegando le fotografie scattate sul posto.

Come sottolinea l’Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, il modulo digitale è considerato valido solo se corredato da firma digitale con SPID o CIE.

L’introduzione del modulo CAI digitale può certamente migliorare la qualitĂ  dei dati raccolti, ridurre errori materiali e agevolare la trasmissione dei documenti. Tuttavia, non incide in modo determinante sulla sola apertura del sinistro, che è giĂ  rapida e avviene generalmente entro 24-48 ore dalla ricezione della denuncia – afferma il presidente Aiped, Luigi Mercurio.

In ogni caso, il CAI cartaceo è ancora utilizzabile e le assicurazioni sono obbligate a mettere a disposizione degli assicurati anche il consueto modulo prestampato.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 10:27:44 +0000
pagamenti imprese
Pagamenti PA alle imprese in 30 giorni: traguardo raggiunto
Si accorciano i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese: fatture saldate entro 30 giorni.

La Pubblica Amministrazione italiana invia i pagamenti alle imprese entro 30 giorni, una tempistica che rappresenta uno storico traguardo rispetto ai ritardi cronici che hanno caratterizzato gli anni precedenti.

Il saldo fatture nei termini di legge sono dunque una novità rispetto al passato, ufficializzata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si tratta anche di uno degli obiettivi previsti dal PNRR presentato dalla Cabina di Regia, in vista della trasmissione alla Commissione Europea della richiesta di pagamento dell’ottava rata del finanziamenti per un importo pari a 12,8 miliardi di euro.

Secondo il resoconto della Cabina di Regia, la media dei tempi di pagamento delle Amministrazioni centrali è pari o inferiore a 30 giorni, cosÏ come la media delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali (in questo caso, ad esempio, i pagamenti arrivano mediamente in 26 giorni).

Le tempistiche sono ridotte anche nella SanitĂ , sebbene la normativa preveda 60 giorni di tempo per pagare i fornitori.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 09:33:12 +0000
Tasse immobili
Crediti d’imposta detraibili nel 730/2025: le spese per la casa
Agevolazioni per acquisto prima casa utilizzate come credito d'imposta (riacquisto, under 36, canoni d'affitto non pagati) nella guida 2025 delle Entrate.

Riacquisto prima casa entro un anno dalla vendita della precedente abitazione principale, canoni di locazione non percepiti, agevolazioni under 36, e immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Sono casi in cui il contribuente può utilizzare in dichiarazione dei redditi 2025 crediti d’imposta che consentono di recuperare alcune spese sostenute: l’IVA, piuttosto che le imposte sull’affitto.

Vediamo esattamente come si possono inserire questi benefici fiscali nella dichiarazione dei redditi con l’aiuto della Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni 2025, in particolare del fascicolo dedicato ai crediti d’imposta.

Credito d’imposta per riacquisto prima casa

I contribuenti che fra il primo gennaio 2024 e la data della presentazione della dichiarazione 2025 hanno acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa entro un anno dalla vendita di un altro immobile possono beneficiare di un credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA versata sul precedente acquisto.

Il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi.

Quando spetta l’agevolazione

L’agevolazione spetta anche nel caso della costruzione della “prima casa”, e nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta. Se il beneficio si applica per l’acquisto di un immobile ancora in costruzione, il contribuente deve dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

Un caso particolare è rappresentato dall’acquisto di un nuovo immobile dopo che la precedente prima casa sia stata dichiarata inagibile a causa di un evento sismico. In questo caso, se successivamente al nuovo acquisto l’immobile pre-posseduto ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio.

Come accedere al bonus

L’agevolazione può essere applicata nei seguenti modi:

  • credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto: in questo caso, lo deve dichiarare all’atto dell’acquisto, nel quale vanno indicati la richiesta del beneficio e gli elementi necessari per la determinazione del credito;
  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione, utilizzando il modello F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.

Importo del tax credit

Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto. In pratica, è commisurato al minore degli importi dei tributi applicati.

Con riferimento all’imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto, occorre tenere conto non solo dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore. Per l’IVA, il riferimento è rappresentato dall’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato e dagli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile.

Quando richiedere il bonus

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’operazione. Se la casa viene acquistata in comunicane dei beni, l’agevolazione spetta pro quota. Nel Modello 730/2025 si indica compilando il rigo G1.

NB la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa” non dà diritto al beneficio fiscale.

Prospetto documentazione da conservare

Credito d’imposta affitti non percepiti

I canoni di locazione non percepiti possono essere detassati applicando un credito d’imposta, nel rispetto di determinate regole. Il riferimento è l’articolo 26 del testo unico imposte sui redditi, TUIR, coordinato con l’articolo 6-septies, comma 2, del decreto legge 41/2021. Si applica ai canoni non percepiti a partire dal primo gennaio 2020, comprovati da intimazione di sfratto per morositĂ  o da ingiunzione di pagamento.

Il credito d’imposta consente di recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. Si applica anche ai contratti con cedolare secca. Se poi il canone originariamente non riscosso viene percepito in periodi d’imposta successivi, è soggetto a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Attenzione: questa disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo. Sugli altri immobili, i canoni di locazione devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base al procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, sono state pagate maggiori imposte. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Il beneficio può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Si inserisce nel rigo G2 del 730/2025. In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare istanza di rimborso agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati.

Documentazione da conservare

Agevolazione acquisto prima casa under 36

L’agevolazione acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni e con ISEE fino a 40mila euro prevede la possibilitĂ  di utilizzare un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4%. Questo beneficio si somma all’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista per questi contribuenti.

Attenzione: l’atto preliminare di acquisto deve essere stato concluso entro il 31 dicembre 2023, e il rigito entro il 31 dicembre 2024. Entrambi i requisiti del contribuente (non aver compiuto 36 anni e avere un ISEE fino a 40mila euro) devono sussistere al momento dell’atto di acquisto. In caso di co-acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento del relativo credito è calcolato pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Sono escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9), sono invece comprese le pertinenze, anche se acquistate con atto separato (Circolare 18/2013), ma limitatamente ad una sola unitĂ .

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto oppure nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. Non può essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • limitatamente all’importo non fruito con le altre modalitĂ  citate, in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

Il credito d’imposta non è riconosciuto in via automatica, il contribuente deve rendere al notaio una dichiarazione in cui manifesti la volontà di avvalersi delle agevolazioni “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti.

Per le imposte versate in eccesso in relazione agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (periodo in cui non era ancora in vigore la proroga fino al 31 dicembre 2024), si può utilizzare un credito d’imposta nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Documenti da conservare

Ricostruzione post sisma

Per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009, è prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta. I contributo spetta per la ricostruzione della prima casa effettuata nello stesso Comune, per opere di riparazione, o per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.

E’ necessario aver presentato domanda al Comune e aver ricevuto risposta positiva nella quale è indicata la quantificazione del contributo spettante. Il credito d’imposta richiede il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25mila euro i pagamenti possono essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di fatto.

Per la prima casa si inseriscono i dati nel rigo G5 colonna 2 del 730/2025. Il credito è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Pertanto, se le spese sono state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2025 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2025) andrà indicata la sedicesima rata. È possibile, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024, recuperare il residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2024 o Redditi PF 2024.

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, nonché immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, si compila il rigo G6 colonna 3 del 730/2025. In questo caso, il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente all’imposta netta nel limite complessivo di 80mila euro, e si ripartisce in cinque o dieci quote annuali, a scelta del contribuente.

Documentazione da conservare


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 09:02:42 +0000
Reddito di Cittadinanza
Assegno di Inclusione: istruzioni per la domanda di rinnovo ADI
I percettori di Assegno di Inclusione che hanno terminato 18 mensilitĂ , possono presentare domanda di rinnovo ADI per altri 12 mesi.

I percettori dell’Assegno di Inclusione che hanno ricevuto in giugno l’ultima delle 18 mensilitĂ  previste dall’ammortizzatore sociale possono presentare una nuova domanda per chiedere il rinnovo di 12 mesi.

L’adempimento riguarda coloro che hanno iniziato a prendere l’ADI nel gennaio del 2024, e quindi in giugno hanno concluso le 18 mensilitĂ  previste.

Rinnovo ADI: come e quando fare domanda

L’articolo 3, comma 2, del decreto legge 48/2023 prevede che l’ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e che possa essere rinnovato, per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. L’INPS sta inviando agli interessati un SMS che li avverte di questa opzione e chiarisce come presentare la nuova richiesta. Il testo è il seguente:

Hai percepito le 18 mensilitĂ  di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese.

La nuova domanda si può presentare dal primo luglio 2025. Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità spettanti. Quindi, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025.

Nel frattempo, il Ministero del Lavoro ha previsto un contributo straordinario per i beneficiari dell’Assegno di inclusione ammessi all’ulteriore periodo di 12 mensilità, così da coprire la mensilità scoperta durante la procedura di rinnovo.

Domanda con e senza PAD nucleo

Per coloro che non devono inserire novitĂ  di rilievo relative alla composizione del nucleo familiare, la domanda di rinnovo ADI è piĂš semplice: basta presentare il modulo compilato, senza bisogno di iscriversi nuovamente alla piattaforma SIISL nĂŠ sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD); saranno considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del “PAD nucleo” effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda. Se invece si sono verificati cambiamenti nel nucleo familiare, dopo la presentazione della domanda dovrĂ  essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.

In entrambi i casi, se a presentare la domanda è un soggetto diverso dal richiedente originario, deve aggiornare i dati di contatto sia nella domanda (se non già in possesso dell’Istituto) che nell’apposita sezione del SIISL.

Il modulo di domanda è invariato e può essere compilato da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. Se il richiedente, pur non essendovi tenuto, compila nuovamente il “PAD nucleo”, la sottoscrizione sarĂ  considerata quale aggiornamento del PAD precedente e la sua decorrenza coinciderĂ  sempre con la data di presentazione della domanda di rinnovo.

Certificazione delle condizioni di svantaggio

Se nella domanda originaria era stata indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione e i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso. Questo, nel caso in cui sia ancora valida la certificazione a suo tempo rilasciata.

Se invece questa è scaduta prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso sia della nuova certificazione sulla condizione di svantaggio, sia di quella attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza, e riportarne gli estremi nella domanda.

Se una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il suo iter. Se nella precedente domanda “terminata” non era stata indicata la data di scadenza delle certificazioni, perché non presente, la validità non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una nuova verifica da parte degli enti certificatori della prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e assistenza.

Anche in corso di fruizione ADI bisogna comunicare le certificazioni soggette a scadenza tramite modello “ADI-Com” esteso entro la data della scadenza stessa, pena l’esclusione del soggetto come beneficiario. Per tale motivo si consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo.

Ripartizione ADI

Per quanto riguarda la ripartizione della somma spettante, va eventualmente ripetuta la richiesta di suddividerla tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilitĂ  genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza. Ricordiamo che l’ADI si calcola in base al reddito familiare, può arrivare al massimo a 845 euro al mese, comprensivi di quota base e contributo affitto.

Resta anche nel caso del rinnovo l’obbligo di presentarsi per la sottoscrizione del PAD entro 120 giorni, che in questo caso decorrono dalla data di presentazione della nuova domanda. Tutti i dettagli e le istruzioni nel Messaggio INPS 2052/2025.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 08:24:10 +0000
Ecobonus
Superbonus 110% per tutto il 2026 nei crateri sismici
Confermata la proroga del Superbonus 110% per tutto il 2026 a favore dei crateri sismici del Centro Italia: agevolazioni fino a 100 milioni di euro.

Con il via libera alle misure previste nel Decreto Omnibus da parte del Consiglio dei Ministri, è stata confermata la proroga del Superbonus 110% per tutto il 2026 a favore dei crateri sismici del Centro Italia.

La misura si riferisce però solo alle zone colpite da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, precisamente le aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nei Comuni delle Regioni menzionate, quindi, anche per il 2026 sarà possibile:

  • richiedere il Superbonus 110% sull’importo che eccede il contributo di costruzione;
  • scegliere tra sconto in fattura o cessione del credito.

Se si preferisce rinunciare al contributo per la ricostruzione, si potrĂ  accedere al Superbonus Rafforzato (godendo di un limite di spesa agevolabile maggiorato).

Gli interventi effettuati nei Comuni situati nei territori coinvolti possono beneficiare del Superbonus con aliquota massima fino alla fine del prossimo anno, fruendo delle agevolazioni per la ricostruzione entro il limite di 100 milioni di euro.

Per il Superbonus sulla ricostruzione privata post-sisma bisogna però certificare la correlazione diretta tra i danni subiti e l’evento sismico tramite scheda Aedes (o documentazione equivalente) che misuri l’impatto del sisma sull’agibilitĂ  dell’edificio.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 08:03:56 +0000
Lavoratori autonomi
Autonomi alla cassa: calcolo e versamento contributi INPS
Istruzioni di compilazione del Quadro RR del Modello Redditi per la determinazione dell'imponibile: artigiani, commercianti, gestione separata, CPB.

I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e commercianti e alla Gestione separata, devono compilare il quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per la determinazione dei contributi previdenziali.

La circolare INPS 105/2025 dettaglia tutte le regole per a corretta compilazione e per la determinazione dei contributi. Vediamole.

Artigiani e Commercianti

Partiamo da artigiani e commercianti. I titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa.
Attenzione: devono compilare la colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se applicano il concordato preventivo biennale) anche se il reddito è inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

L’imponibile previdenziale è rappresentato dal totale dei redditi d’impresa 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di srl, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le societĂ  partecipate in regime di trasparenza.

Ecco le indicazioni INPS sulla compilazione del Modello Redditi:

  • rigo RR1: va barrata la colonna 4 nel caso in cui il contribuente abbia partecipazioni in srl che aderiscono al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltĂ  di versare i contributi sul reddito effettivo; in questo caso l’intero reddito che costituisce base imponibile previdenziale deve essere inserito nel rigo RR2 colonna 3.

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale compilano alternativamente le colonne 3, 3b,3c o 3d del rigo RR2, nel seguente modo:

  • colonna 3b, “Reddito di impresa con adesione al CPB”. L’importo inserito costituisce base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ  fiscale. Questo capo è alternativo rispetto alla colonna 3 e 3c;
  • colonna 3c, “Reddito di impresa mista con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal contribuente in caso che ha aderito al concordato preventivo biennale solo su alcuni redditi. Deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilitĂ  fiscale. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3b;
  • colonna 3d, “Opzione reddito effettivo”: la colonna 3d deve essere barrata nel caso in cui il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltĂ  di versare i contributi sul reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo è inserito esclusivamente nella colonna 3 e non in 3b o in 3c.

La circolare dettaglia poi gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilitĂ  ordinaria), RG (impresa in regime di contabilitĂ  semplificata) e RH (redditi di partecipazione in societĂ  di persone ed assimilate) e CP (Concordato preventivo biennale).

Autonomi in gestione separata

I contribuenti che dichiarano redditi da lavoro autonomo e versano i contributi previdenziali alla Gestione separata compilano le seguenti sezioni del Quadro RR:

  • sezione II, “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95”: la compilano i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e i magistrati onorari, tranne i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico. La contribuzione dovuta s calcola sulla totalitĂ  dei redditi autonomi prodotti, anche in forma associata o in “regime forfettario”. Sono redditi imponibili le indennitĂ  corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.
  • sezione III “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”. E’ destinata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. L’aliquota previdenziale si applica alla parte di compenso eccedente i primi 5mila euro annui.

Per semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione del saldo è stata prevista la sezione IV “Contributi in gestione separata” nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.

L’INPS ricorda che non sono iscritti alla gestione separata e non devono compilare questo Quadro i professionisti che versano i contributi obbligatori alle casse di categoria. Sono invece tenuti ai versamenti i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltĂ  di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).

Anche qui, la circolare dettagli con precisione come si compilano tutti i righi della dichiarazione nelle diverse casistiche (forfettari, altri regime di vantaggio, adesione al concordato o meno).

Quando si pagano i contributi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi:

  • 30 giugno 2025 oppure 30 luglio 2025 (per coloro che si avvalgono della possibilitĂ  di rateazione) per saldo 2024 e primo acconto 2025,
  • primo dicembre 2025 per il secondo acconto 2025.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Nella circolare, tutte le regole per effettuare le compensazioni.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:47:48 +0000
Concorsi
Concorso ATS: bando assunzione al Ministero del Lavoro di quasi 4mila unitĂ 
Ministero del Lavoro: pubblicato il bando per il reclutamento di 3839 unitĂ  negli Ambiti Territoriali Sociali in tutta Italia, assunzioni triennali.

Con il Decreto Direttoriale n. 159 del Ministero del Lavoro datato del 20 giugno 2025, è stato approvato il bando di concorso per il reclutamento di 3.839 unità di personale, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per tre anni.

I nuovi assunti saranno impiegati negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in tutto il territorio nazionale, per l’implementazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per l’Inclusione e la Lotta alla PovertĂ  2021–2027.

Concorso Ambiti Territoriali Sociali

Il bando (il testo integrale è disponibile a questo link) è pubblicato su InPA, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 luglio 2025. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale. Il concorso prevede assunzioni a termine per la durata di tre anni.

Il concorso è parte integrante di una piĂš ampia iniziativa, finanziata con un investimento di 545 milioni di euro, che mira a rafforzare la capacitĂ  degli ATS di rispondere alle esigenze sociali e a migliorare la gestione delle risorse destinate ai servizi pubblici, in un’ottica di collaborazione tra i vari livelli di governo e nel rispetto del principio di sussidiarietĂ .

Ripartizione posti

I 3.839 posti sono suddivisi tra vari profili professionali, con la seguente ripartizione:

  • 873 funzionari amministrativi;
  • 736 funzionari contabili;
  • 979 funzionari psicologi;
  • 955 funzionari educatori socio-pedagogici;
  • 296 funzionari pedagogisti.

Questa distribuzione è stata definita sulla base delle necessità specifiche degli Ambiti Territoriali Sociali, con una ricognizione puntuale dei fabbisogni di personale effettuata attraverso una manifestazione di interesse lanciata ad agosto 2024. Gli ATS hanno risposto identificando i profili professionali richiesti, che sono stati presi in considerazione per la pianificazione delle assunzioni.

Come partecipare al concorso ATS

Per partecipare al concorso, è necessario registrarsi e inviare la domanda tramite il portale InPA. Ogni candidato dovrà compilare il modulo di partecipazione online, seguendo le istruzioni dettagliate fornite nel bando. Il link diretto per l’invio delle domande è disponibile sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si consiglia di fare riferimento alla sezione dedicata al concorso per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo.

Prove e graduatorie

La selezione avverrĂ  attraverso una prova scritta per ciascun profilo professionale richiesto, con graduatorie regionali per ciascun settore.

Le prove scritte per ciascun profilo professionale si terranno nel mese di settembre 2025, in sedi decentrate. I vincitori dei concorsi prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2025.

Per tutti i dettagli, si può visitare la pagina dedicata all’Avviso.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:44:50 +0000
ImprenditorialitĂ 
SpA unipersonale senza collegio sindacale: è possibile?
È possibile aprire una SPA unipersonale (con il 100% delle azioni detenute e capitale interamente versato) senza nominare un collegio sindacale e/o la società di revisione nel primo anno di vita in cui la società ricerca capitali sul mercato e senza emissione di fatture? Se i fondi non arrivano chiudo ma almeno ci rimetto il[...] È possibile aprire una SPA unipersonale (con il 100% delle azioni detenute e capitale interamente versato) senza nominare un collegio sindacale e/o la società di revisione nel primo anno di vita in cui la società ricerca capitali sul mercato e senza emissione di fatture? Se i fondi non arrivano chiudo ma almeno ci rimetto il[...]
Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:28:49 +0000
Sussidi Disoccupazione
Modello C2 storico online: come ottenere il percorso lavoratore
Modello C2: cos'è il certificato storico lavorativo (Percorso Lavoratore), come ottenerlo dal Centro per l'Impiego anche online e le differenze DID online.

Il Modello C2 storico (noto anche come Percorso Lavoratore) è l’elenco dei rapporti di lavoro effettuati da un determinato soggetto in un certo periodo di tempo e ordinati in ordine cronologico; da questo documento si può desumere anche lo stato di disoccupazione ai fini di benefici e sussidi.

Vediamo a chi e come va richiesto il Modello C2 storico, come si compila e i fac-simile da scaricare per ottenere il proprio certificato storico lavorativo anche online.

Modello C2 storico: cosa è?

Il Certificato Storico Lavorativo (Modello C2 storico) elenca tutti i rapporti di lavoro in ordine cronologico decrescente registrati nel sistema informativo del Centro per l’impiego competente territorialmente (ossia in base al domicilio del lavoratore o alla sede del datore di lavoro).

Per ogni rapporto di lavoro sono indicati: data di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga e interruzione (cessazione) del contratto.

Aziende e datori di lavoro richiedono il Modello C2 in previsione di una assunzione agevolata (per avere conferma delle esperienze lavorative maturate dal candidato e per desumere aspetti necessari per fruire dei benefici fiscali, riservati ad esempio a chi assume disoccupati di lungo periodo).

Gli Enti che richiedono verifiche dello stato occupazionale, potranno cosĂŹ ricevere informazioni e conferme sugli stati occupazionali dei cittadini registrati.

Cosa c’è scritto nel Modello C2 storico?

Il certificato storico lavorativo (Modello C2 storico o Percorso lavoratore) riporta varie informazioni, tra cui:

  • la lista delle esperienze lavorative maturate, con indicata la data di assunzione, eventuali  proroghe e/o trasformazioni,  la data di cessazione, ecc.;
  • titoli di studio conseguiti;
  • la dichiarazione di disponibilitĂ  al lavoro;
  • la data di iscrizione al Centro per l’impiego (CPI);
  • eventuali periodi di inoccupazione;
  • lo stato di disoccupazione;
  • mansioni svolte, compiti e responsabilitĂ  rivestite nel corso della carriera;
  • i dati del datore di lavoro.

Quali esperienze lavorative riporta

Il Modello C2 storico riporta l’elenco delle occupazioni precedenti di lavoro in un certo periodo di tempo ed in una certa area. L’ambito di riferimento è quello di competenza del proprio centro per l’impiego di zona e in elenco sono presenti i rapporti subordinati segnalati per legge dalle aziende al CPI.

Possono mancare alcuni rapporti: oltre a quelli di lavoro autonomo occasionale (non comunicati ai Centri per l’impiego), possono subire ritardi di registrazione i rapporti di lavoro instaurati con agenzie di somministrazione o con la PA e quelli di lavoro domestico, perchĂŠ c’è una maggiore latenza di comunicazione.

Ad ogni modo, lo stato di disoccupazione è autocertificabile dai cittadini ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Nel Modello C2 compaiono tutte le esperienze lavorative?

No. Nel Modello C2 storico vengono riportate le informazioni sulle esperienze lavorative presenti nel Sistema Informativo dei Centri per l’impiego della specifica Regione. Questo significa che alcune esperienze lavorative potrebbero non essere presenti nel certificato storico lavorativo richiesto, se non rientrano tra quelle comunicate ai Centri per l’impiego.

Quali esperienze di lavoro non sono nel Modello C2?

Ad esempio, potrebbero non figurare i rapporti di lavoro autonomo in forma occasionale, i rapporti di lavoro con agenzie di somministrazione e i rapporti di lavoro con la PA e i rapporti di lavoro domestico.

A cosa serve il C2 storico per il datore di lavoro?

Alcuni datori di lavoro richiedono il Modello C2 nel momento in cui devono procedere con un’assunzione agevolata: in questo modo, possono fruire dei relativi benefici contributivi e fiscali per chi assume assume disoccupati da almeno 24 mesi.

Quali requisiti per il Modello C2?

Per usufruire dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego, come la richiesta di certificato C2 storico, è necessario essere iscritti al CPI e aver dichiarato la propria immediata disponibilitĂ  al lavoro (DID).

C2 storico: come si richiede?

Per richiedere il Modello C2 storico è possibile rivolgersi presso il Centro per l’impiego del proprio domicilio, con documento di identitĂ  in corso di validitĂ  e codice fiscale oppure, dove è stato attivato il servizio, scaricarlo direttamente dal portale della Regione con credenziali SPID, CIE o CNS.

=> Scarica il modulo di richiesta di C2 storico

Modulo di richiesta di C2 storico

Il Modello C2 storico, debitamente compilato e sottoscritto, può essere spedito all’indirizzo email indicato dal proprio Centro per l’Impiego allegando:

  • il Modulo di richiesta di C2 storico;
  • copia del documento di identitĂ ;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Come richiedere il Modello C2 storico online?

Il Modello C2 storico online si ottiene presso le agenzie regionali per il lavoro abilitate al rilascio telematico. In questo caso, in genere è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. Laddove risulti attivato il servizio, si può scaricare il modello direttamente dal portale della Regione. Ognuna ha però le sue regole.

Ad esempio, per richiedere il modello C2 storico online in Lazio, si deve inviare una email al Centro per l’Impiego competente, allegando una dichiarazione sostitutiva di notorietĂ  e la copia del documento di identitĂ  del richiedente. In Emilia Romagna si scarica dal Portale Lavoro Per Te. In Lombardia si scarica in Pdf tramite la piattaforma o la App di Afolmet (azienda consortile partecipata dalla CittĂ  Metropolitna di Milano).

Modello C2 storico online in Lombardia: come scaricarlo?

Per scaricare il certificato C2 storico si può usare la App gratuita myAFOLMET (disponibile su Play Store e App Store), oppure da pc in area personale sul portale ufficiale: loggandosi con le proprie credenziali digitali, si può scaricare il pdf.

In alternativa, si può richiedere via email al Centro per l’impiego competente in base alla propria residenza o domicilio.

Chi sceglie di richiedere il certificato C2 storico tramite appuntamento in sede, bisogna presentarsi di persona o mandare un delegato con delega scritta e firmata e copia del proprio documento d’identità e di quello del delegato.

Dichiarazione sostitutiva per il Modello C2 storico

La dichiarazione sostitutiva di notorietĂ  serve anche per richiedere il Certificato storico (Modello C2 storico).

Cos’è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

La dichiarazione dell’atto di notorietĂ  (art. 47 DPR 445/2000) è un documento con il quale si autodichiarano (sotto la propria responsabilitĂ ) stati, qualitĂ  personali o fatti giuridicamente rilevanti a diretta conoscenza dell’interessato, anche se relativi a terze persone di cui egli abbia diretta conoscenza e che non rientrano fra quelli che possono essere oggetto di autocertificazione. Si usa questo documento ad esempio per chiedere una visura catastale, auto-dichiarando il possesso dell’immobile.

=> Scarica il Modello di Auto-certificazione

L’auto-dichiarazione va autenticata?

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o autodichiarazione) può essere con e senza firma autenticata:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata è indispensabile tra privati. In questo caso un pubblico ufficiale/funzionario incaricato deve confermare che la firma del dichiarante in fondo a quel documento è stata apposta in sua presenza dal soggetto di cui ha accertato l’identitĂ . L’autentica della firma prevede il pagamento di una marca da bollo di 16 euro piĂš i diritti di segreteria. L’ufficiale o funzionario che autentica la firma non ha competenza e responsabilitĂ  in merito al contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietĂ  che rimane in capo al dichiarante;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio senza firma autenticata è sufficiente quando si invia ad una PA, quindi anche in caso di richiesta di Modello C2 storico ad un CPI.

Che differenza c’è rea DID online e Modello C2 storico?

Il Modello C2 (Percorso Lavoratore) è il certificato storico lavorativo che elenca i rapporti di lavoro in un determinato arco temporale (per cui si può evincere anche lo stato di disoccupazione), mentre la DID online (Dichiarazione di immediata disponibilitĂ  al lavoro) attesta l’avvio dello stato di disoccupazione e serve ad accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:24:02 +0000
Sussidi Disoccupazione
NASpI 2025: guida pratica al calcolo e alle novitĂ  sul sussidio di disoccupazione
Calcolo NASpI 2025: guida pratica al sussidio di disoccupazione, requisiti, durata, importo massimo e modalitĂ  per presentare domanda online all'INPS.

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è oggi la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto. Introdotta con il Decreto legislativo n. 22/2015, nel corso dell’ultimo decennio l’ex sussidio di disoccupazione è stata oggetto di aggiornamenti continui ma resta un punto di riferimento essenziale per chi si trova senza lavoro.

Ecco dunque una guida completa per comprendere come calcolare l’indennità, chi può beneficiarne e quali sono le regole aggiornate per il 2025.

A chi spetta la NASpI?

La NASpI è rivolta ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Tra i principali beneficiari troviamo:

  • lavoratori subordinati del settore privato,
  • apprendisti,
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,
  • personale artistico con contratto subordinato,
  • dipendenti pubblici a tempo determinato.

Sono invece esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali esistono strumenti specifici.

Requisiti per accedere alla NASpI

Per poter accedere all’indennità, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

  • Stato di disoccupazione : il lavoratore deve aver perso il lavoro in modo involontario.
  • Lavoro effettivo: almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto.
  • Contribuzione: almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e, in base alle novitĂ  della Legge di Bilancio 2025, almeno 13 settimane di anzianitĂ  nel suo ultimo impiego (quello da cui è licenziato).

Come si calcola la NASpI?

Il calcolo della NASpI si basa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso 4,33. Il valore così ottenuto determina l’importo mensile spettante, che prevede:

  • il 75% della retribuzione media mensile per importi fino a 1.352,19 euro (valore aggiornato al 2024 e soggetto a rivalutazione per il 2025);
  • una maggiorazione pari al 25% dell’importo eccedente questa soglia, fino al tetto massimo di 1.470,99 euro mensili.

L’importo dell’indennitĂ  si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di percezione. I valori di riferimento per il calcolo sono soggetti a rivalutazione annuale in base all’inflazione.

Come richiedere la NASpI?

La domanda per la NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro tramite il portale INPS, i patronati o il Contact Center INPS. È necessario allegare i seguenti documenti:

  • copia del contratto di lavoro,
  • documentazione che attesti la cessazione del rapporto,
  • eventuale dichiarazione ISEE per valutare ulteriori misure di sostegno.

Quanto dura il sussidio di disoccupazione?

La NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metĂ  delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Ad esempio, con 24 mesi di contribuzione, il sussidio sarĂ  corrisposto per 12 mesi. Con quattro anni di contributi, si ottengono due anni di NASPI.

CumulabilitĂ  e compatibilitĂ  con altri redditi

La NASpI è compatibile con alcune forme di reddito, come i lavori occasionali con compensi fino a 5.000 euro annui, ma l’importo percepito potrebbe essere ridotto. È obbligatorio comunicare tempestivamente eventuali variazioni di reddito all’INPS.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale INPS dedicata alla NASpI.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:22:51 +0000
SanitĂ 
Spese sanitarie nel 730: detrazione per la PMA all’estero
Tra le spese mediche estere detraibili in Italia rientrano anche i trattamenti PMA ma soltanto nei casi ammessi dalla Legge 40 e con documenti tradotti.

Le spese mediche sostenute per accedere a un trattamento di procreazione assistita (PMA) effettuato all’estero possono essere detratte in dichiarazione dei redditi ma con alcuni limiti e regole da rispettare.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 40/2004, infatti, le spese mediche sostenute per la PMA all’estero sono detraibili a condizione che siano state eseguite per le finalità consentite in Italia. Viene anche richiesto che i costi siano attestati da un struttura estera specificamente autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero.

Per ottenere la detrazione fiscale è infine necessario che dalla documentazione o da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano risulti che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

Qualora la documentazione sanitaria sia stata redatta in lingua estera, in particolare, occorre presentare una traduzione in italiano. Se è scritta in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:10:53 +0000
Regime Forfettario
Sconti INPS per i Forfettari, Artigiani e Commercianti: alternative a confronto
Sconto contributivo INPS del 50% per i nuovi Artigiani e Commercianti, alternativo alla riduzione del 35% prevista per i Forfettari: benefici a confronto.

Per i contribuenti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione INPS degli Artigiani e Commercianti, la Legge di Bilancio prevede una nuova agevolazione: in via opzionale, possono chiedere una riduzione contributiva del 50%.

Questo beneficio però è alternativo rispetto ad altre formule di sconto d’aliquota. Quindi, i contribuenti, anche Forfettari, con piĂš requisiti devono operare una scelta. La comparazione piĂš ovvia è quella con la classica riduzione del 35% per le Partite IVA in regime forfettario.

Confrontiamo le due misure e vediamo quali elementi ci sono per valutare la convenienza dell’una o dell’altra.

Agevolazione al 50% per nuovi iscritti gestioni autonome INPS

La riduzione contributiva del 50% è inserita nella Legge di Bilancio 207/2024, al comma 186. Possono chiederla i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attivitĂ  commerciali, anche nel caso in cui applichino il regime forfetario. Sono ammessi anche i collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

Il beneficio fiscale si applica per 36 mesi senza soluzione di continuitĂ , a partire dalla data di avvio dell’attivitĂ  di impresa o di primo ingresso nella societĂ . Questi eventi devono avvenire nel 2025.

In parole semplici, la riduzione contributiva riguarda esclusivamente artigiani e commercianti che avviano l’attivitĂ  fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025. Si tratta però di un’opzione, e se il lavoratore autonomo la esercita deve presentare domanda all’INPS.

Agevolazione al 35% per i Forfettari

Lo sconto contributivo al 35% è previsto dalle norme istitutive del regime forfettario. Per la precisione, il comma 77 della legge 190/2014 prevede che sul reddito forfettario si possa applicare una contribuzione ridotta del 35%. Anche questo è un beneficio opzionale ed il lavoratore per aderire deve presentare domanda all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno. Le indicazioni operative sono state fornite a suo tempo con la circolare INPS 35/2016.

Benefici INPS alternativi

Lo sconto al 35% è destinato esclusivamente a coloro che scelgono il regime forfettario di determinazione del reddito, mentre quello al 50% è accessibile anche a chi applica la flat tax ma riguarda tutte le nuove attività artigiane o commerciali. Quindi, se un neo artigiano o commerciante non utilizza il forfettario, avrà a disposizione solo il nuovo beneficio fiscale introdotto dalla Manovra 2025. In caso contrario, dovrà stabilire quale dei due benefici eventualmente applicare.

L’agevolazione per i nuovi iscritti è però incompatibile con altri benefici contributivi. Ciò rende queste due riduzioni alternative l’una all’altra.

Pro e contro per la scelta

Nel caso in cui si scelga per tre anni la riduzione al 50%, in linea teorica si dovrebbe poter presentare successivamente domanda per il taglio al 35%. I condizionali sono d’obbligo perchĂŠ ancora non è stata pubblicata la circolare attuativa INPS sulla nuova misura, ma la formulazione della norma non fa prevedere esclusioni in questo senso. L’incompatibilitĂ  sembra riferirsi all’eventuale utilizzo contemporaneo delle due agevolazioni.

La procedura contraria non è invece prevista, nel senso che lo sconto al 50% è utilizzabile (a legislazione vigente) solo a partire dal 2025. Quindi, chi quest’anno presenta domanda per la riduzione al 35% non potrĂ , neo prossimi anni, applicare la seconda agevolazione.

Un elemento da valutare con attenzione è rappresentato dall’impatto sulla futura pensione. L’agevolazione al 50% è piĂš conveniente perchĂŠ riduce maggiormente i versamenti contributivi, ma comporta la maturazione di un trattamento previdenziale piĂš basso.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 07:06:06 +0000
Modello 730
Tutti i contributi detraibili o deducibili nel 730/2025
Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate dedicato ai contributi previdenziali e assistenziali che si possono scaricare nella dichiarazione dei redditi 2025.

Tra le guide dell’Agenzia delle Entrate mirate a fornire ai cittadini tutte le informazioni relative ai bonus fiscali previsti per la dichiarazione dei redditi, un vademecum specifico è dedicato anche ai contributi previdenziali e assistenziali detraibili o deducibili nel 730/2025 o nel Modello Redditi PF.

Guida 2025 ai contributi agevolabili

La guida, aggiornata con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’AdE, offre chiarimenti e dettagli in merito a:

  • contributi per il riscatto di laurea o ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32);
  • contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21);
  • contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23);
  • contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6);
  • contributi dei lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13);
  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30);
  • riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C).

Per ogni categoria di contribuzione agevolabile sono indicati i riferimenti di legge, le novitĂ  di prassi, i requisiti e le condizioni da rispettare, gli importi massimi agevolabili, le modalitĂ  di compilazione (rigo e codici da utilizzare) e la tabella dei documenti da conservare.

Focus sui contributi previdenziali e assistenziali

Dal reddito complessivo, ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR possono essere dedotte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, cosĂŹ come i contributi volontari versati alla propria gestione previdenziale obbligatoria, indipendentemente dalla causa del versamento (es. contributi dei biologi all’ENPAB – Ris. 25/E del 03/03/2011). La deduzione è ammessa anche per i contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circ. 50/E del 12/06/2002, risposta 3.4).

In base all’art. 36, comma 32, del D.L. 223/2006, i contributi sospesi per effetto di calamità pubbliche possono essere dedotti nei periodi in cui la sospensione è in vigore, se la legge già ne consente la deduzione, e – se non dedotti prima – possono essere portati in deduzione nell’anno del versamento (Circ. 28/E del 04/08/2006, par. 41).

Sono inoltre deducibili:

  • i contributi versati alla Gestione Separata INPS, nella parte rimasta a carico del contribuente;
  • i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per la propria posizione previdenziale e assistenziale (esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – Circ. 137 del 15/05/1997, risposta 4.2.1);
  • i contributi facoltativi versati alla gestione di appartenenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
  • i contributi per il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e non giĂ  coperti da altra contribuzione, equiparati a periodi lavorativi (art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024);
  • i contributi per il riscatto degli anni di laurea e degli ITS Academy, validi sia ai fini pensionistici che della buonuscita, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata ai familiari per gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe” – Circ. 48/E del 07/06/2002, risposta 1.7);
  • i contributi intestati al coniuge defunto ma versati dal coniuge superstite alla relativa gestione previdenziale, se tali versamenti erano necessari per il riconoscimento della pensione.

Di contro, non sono deducibili:

  • le somme versate all’INPS per eliminare il divieto di cumulo tra pensione di anzianitĂ  e lavoro, o per regolarizzare periodi in cui tale divieto era in vigore (Circ. 24/E del 10/06/2004, risposta 7);
  • i contributi SSN compresi nei premi RC auto (art. 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – in vigore dal 2014);
  • i contributi INPS versati alla Gestione Separata e rimasti a carico del titolare di un assegno di ricerca, non deducibili nĂŠ da lui nĂŠ dai familiari eventualmente a carico (Circ. 20/E del 13/05/2011, risposta 5.5);
  • le tasse di iscrizione all’albo professionale;
  • le somme relative a sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive (Ris. 114/E del 28/04/2009);
  • i contributi versati all’INPS dai titolari di impresa familiare agricola per i coadiutori, se poi rimborsati da questi ultimi al titolare, in assenza di una normativa esplicita sul diritto di rivalsa (Circ. 137/1997, 50/E/2002 e 15/E/2005).

In via eccezionale, i lavoratori che aderiscono al regime previsto dall’art. 6 del D.L. 113/2024 (convertito dalla L. 143/2024), relativo alla tassazione agevolata dei redditi dei frontalieri, possono detrarre il 20% dei contributi menzionati nell’art. 1, commi 237-239, della L. 213/2023. L’importo va indicato nel rigo M38 – colonna 3 della dichiarazione (“Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere”).

I contributi possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da conservare

Tipologia Documenti da conservare
Contributi versati da farmacisti, medici ecc. a gestioni separate Ricevute bancarie/postali dei versamenti, modello F24 quietanzato
Contributi versati alla Gestione Separata INPS e INAIL Certificazione del sostituto d’imposta attestante i versamenti per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati (INPS ex SCAU) Ricevuta del versamento, anche tramite F24 quietanzato
Contributi per collaboratori/coadiutori d’impresa familiare (non fiscalmente a carico) Attestazione del titolare con indicazione del diritto di rivalsa e dell’importo versato
Contributi volontari (riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione assicurativa, iscrizione volontaria Gestione Separata INPS) Ricevute dei versamenti effettuati nel 2024, anche tramite F24 quietanzato
Contributo INAIL per le casalinghe Ricevuta del versamento
Contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite Titolo di pagamento intestato al de cuius + ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite, anche tramite F24 quietanzato

Il vademecum è pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate a questo link.


Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 06:59:19 +0000
Pensioni
Vecchi contributi in gestione separata per chi è già in pensione
Sono giĂ  in pensione ma ho vecchi contributi in gestione separata non utilizzati. Potrebbero essere utilizzati per adeguare l’attuale pensione? Quale domanda fare? Sono giĂ  in pensione ma ho vecchi contributi in gestione separata non utilizzati. Potrebbero essere utilizzati per adeguare l’attuale pensione? Quale domanda fare?
Data articolo: Wed, 02 Jul 2025 06:30:13 +0000
Transizione energetica
Ecobonus e Bonus Casa 2025: pronto il nuovo portale ENEA
Pronto il Portale ENEA per l'invio dei dati sugli interventi terminati nel 2024/25 con Ecobonus e Bonus Casa: prima scadenza di trasmissione, 29 settembre.

Aggiornato il portale ENEA (bonusfiscali.enea.it) per le spese edilizie 2025: si può utilizzare la nuova versione della piattaforma web per l’invio dei dati sugli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2024 e 2025. La trasmissione dei dati è obbligatoria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per l’Ecobonus sugli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e per il Bonus Casa inerenti lavori di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Per il termine di 90 giorni sugli interventi con fine lavori tra il primo gennaio e il 30 giugno 2025, viene presa in considerazione la data di messa online del sito, arrivando quindi al 29 settembre 2025. Stessa data per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Portale ENEA Ecobonus e Bonus Casa per lavori 2024-2025

Devono essere inviate a ENEA le seguenti informazioni:

  • EcobonusInterventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Legge 296/2006): i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%);
  • Bonus Casa – Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 16-bis DPR 917/86): i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

È possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2024 e 2025. L’ENEA, attraverso il servizio online Virgilio, fornisce anche assistenza virtuale sfruttando le potenzialitĂ  dell’intelligenza artificiale, in modo da rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici.

Per accedere al servizio online è necessario autenticarsi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Ecobonus: interventi ammessi

Ecco la tabella con gli interventi incentivabili con Ecobonus e le aliquote di detrazione in relazione alle spese sostenute.

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50% entro il 2024

50% o 36% per il 2025

30% o 36% per il 2026-27

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o piĂš classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio (terminato il 31.12.2022)

90% 2020-21
60% 2022

Bonus Casa: interventi 2024-2025 da comunicare a ENEA

La tabella riporta gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili detraibili in base a quanto previsto per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA dei relativi dati:

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Involucro opaco

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralitĂ  di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralitĂ  di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
  • teleriscaldamento;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici

  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

Ecobonus e Bonus Casa: come fare la Comunicazione ENEA

La comunicazione ENEA deve essere trasmessa dal contribuente o da un suo intermediario entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L’accesso al portale richiede, la prima volta, la registrazione dell’utente con credenziali personali digitali  SPID o CIE (Carta d’IdentitĂ  Elettronica). A questo punto, per inviare la comunicazione bisogna inserire:

  1. dati anagrafici del beneficiario;
  2. dati dell’immobile oggetto dell’intervento;
  3. riferimento di legge per l’agevolazione da applicare;
  4. gli allegati richiesti per la specifica agevolazione.

La scheda descrittiva degli interventi è costituita da un modello standard che va compilato soltanto nelle parti di proprio interesse. Dopo aver controllato i dati e inviato la comunicazione, si riceve la ricevuta di invio che va conservata.

NB: a breve online anche la versione aggiornata alle regole 2025 del portale SuperEcobonus.


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 12:38:47 +0000
Flotte aziendali
Ecobonus auto: ok dalla UE ai nuovi eco-incentivi con rottamazione
Arriva il sì dell’ECOFIN ai nuovi incentivi per l’ecobonus auto, validi anche per l’acquisto di veicoli green con rottamazione.

Da parte dell’ECOFIN è arrivato il via libera ai nuovi incentivi (ecobonus auto) già annunciati dal Governo per la mobilità sostenibile e basati sulla rimodulazione delle risorse previste dal PNRR. Le risorse stanziate serviranno a finanziare l’acquisto di auto a basse emissioni, anche tramite contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti, sostituiti con modelli green.

Il nuovo piano di incentivi sarà operativo fino al 30 giugno 2026 e coinvolgerà vetture nuove che siano state immatricolate per la prima volta in Italia. I veicoli devono appartenere alla categoria M1 e prevedere emissioni non superiori a 135 g/km di CO₂. Il prezzo, infine, deve rientrare entro limiti stabiliti. Per quanto riguarda l’importo dell’ecobonus auto, si terrà in considerazione il reddito del beneficiario con le seguenti variazioni:

  • con ISEE fino a 30mila euro, bonus massimo fino a 11mila euro;
  • con ISEE tra 30mila e 40mila euro, contributo fino a 9mila euro.

Potranno richiedere gli incentivi anche le microimprese attive nel trasporto merci, beneficiando di bonus fino al 30% del valore del veicolo per passare a mezzi che rientrano nelle categorie N1 e N2, fino a 20mila euro. Non è stato ancora deciso se l’ecobonus sarà circoscritto a specifiche aree geografiche con elevati livelli di inquinamento: si attende ora il decreto del MASE per conoscere dettagli e limiti della misura.


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 10:32:40 +0000
Sicurezza sul Lavoro
SOS caldo: divieto di lavoro con il bollino rosso
Cosa prevede la normativa nazionale e le singole ordinanze regionali per tutelare i lavoratori che operano all’aperto durante le ondate di caldo.

La nuova ondata di caldo della stagione estiva 2025 sta mettendo a dura prova i lavoratori che operano all’aperto o in ambienti rischiosi a causa delle temperature elevate. La legge prevede specifiche tutele in questi casi, imponendo al datore di lavoro controlli e verifiche volte a proteggere dai rischi legati allo stress termico: si tratta dell’Articolo 2087 del Codice Civile e del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nei bollettini quotidiani, a cura del Ministero, pubblicato ogni giorno dal lunedĂŹ al venerdĂŹ fino a settembre, sono indicati 4 livelli di rischio graduato:

  • livello 0 – nessun rischio
  • livello 1 – rischio basso previsto per le successive 24-72 ore
  • livello 2 – rischio elevato previsto per le successive 24-72 ore
  • livello 3 – rischio elevato persistente per 3 o piĂš giorni consecutivi per le successive 24-48 ore.

Le cittĂ  monitorate sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Sono le singole Regioni, tuttavia, a dettare divieti e limiti precisi, applicati durante i periodi di temperature estreme.

La Lombardia ha previsto lo stop dal 2 luglio al 15 settembre su strade, cantieri, vivai, campi e cave dalle 12.30 alle 16 nei giorni di bollino rosso, prendendo come riferimento le mappe di rischio del sito Worklimate dell’INAIL. In Lazio è stato disposto un analogo blocco delle attività lavorative, sempre dalle 12.30 alle 16.00, per chi lavora esponendosi al sole per un tempo prolungato: l’ordinanza è in vigore dal 5 giugno ed è valida fino al 31 agosto, prendendo sempre come riferimento le mappe Worklimate.

In Calabria, invece, un provvedimento simile prevede il divieto di svolgere attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 dal 10 giugno fino al 31 agosto, coinvolgendo i settori agricolo, florovivaistico ed edile se il rischio termico viene segnalato come “alto” dal portale Worklimate. Altre regioni con ordinanze simili: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Ricordiamo che le imprese possono anche richiedere specifici ammortizzatori sociali (cassa integrazione) ricorrendo alla causale “eventi meteo“ così da disporre la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per temperature troppo elevate (superiori ai 35 gradi) tutelando i lavoratori e riducendo i costi operativi.


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 10:00:57 +0000
PNRR
Progetti PNRR, riforme e aiuti alle imprese: a che punto siamo
Il punto sulle riforme e gli incentivi alle imprese attuati grazie alle risorse del PNRR in vista della richiesta di pagamento dell’ottava rata.

La Cabina di regia sul PNRR ha completato la verifica dello stato di avanzamento dei 40 obiettivi legati alla richiesta di pagamento dell’ottava rata, per un importo pari a 12,8 miliardi di euro. Tra le 12 milestone e i 28 target previsti, sono compresi riforme e investimenti per la crescita del Paese, anche attraverso aiuti alle imprese attive sul territorio.

Per quanto riguarda il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli interventi hanno coinvolto:

  • razionalizzazione degli incentivi pubblici alle imprese imprese;
  • transizione 4.0 e crediti d’imposta per beni strumentali e attivitĂ  di R&S e formazione;
  • progetti sostenuti tramite il modello IPCEI (microelettronica e batterie).

Dal Ministero dell’Università e della Ricerca, invece, è stato attuato un investimento per creare partenariati estesi tra università, centri di ricerca e imprese, con l’assunzione di almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha invece portato avanti un investimento per il Fondo Contratti di Filiera (FCF), con la sottoscrizione di accordi di finanziamento tra ISMEA e beneficiari finali per almeno il 50% dell’investimento.

Ecco la tabella riassuntiva di tutti gli ultimi interventi

Ministero / Dipartimento Dettagli Milestone e Target
Ministero dell’Economia e delle Finanze Totale: 10 (Milestone: 2, Target: 8)
M1C1-115 (Milestone) – Riforma 1.13: completamento della spending review 2024.
M1C1-62 (Milestone) – Riforma 1.9: relazione sui risultati delle azioni per l’assorbimento delle risorse del Piano Nazionale Complementare.
M1C1-76 (Target) – Riduzione dei tempi di pagamento: media ponderata delle amministrazioni centrali pari o inferiore a 30 giorni.
Dipartimento Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei ministri Totale: 3 (Milestone: 2, Target: 1)
M1C1-146 (Target) – Piattaforme nazionali di identitĂ  digitale: 10.217 pubbliche amministrazioni adottano l’identificazione elettronica.
M1C1-23 (Milestone) – Mobility as a Service for Italy: 7 progetti pilota in aree “follower”.
Ministero dell’Istruzione e del Merito Totale: 2 (Milestone: 0, Target: 2)
M4C1-16 (Target) – Orientamento STEM: almeno 8.000 scuole hanno attivato progetti con piattaforma digitale nazionale.
M4C1-17 (Target) – Corsi linguistici per docenti: almeno 1.000 corsi erogati.
Ministero dell’Università e della Ricerca Totale: 4 (Milestone: 0, Target: 4)
M4C2-1bis (Target) – Progetti di ricerca giovani ricercatori: assegnazione di almeno 550 borse di ricerca.
M4C2-6 (Target) – Progetti PRIN: assegnati almeno 5.350 progetti PRIN.
Segretariato Generale – Presidenza del Consiglio dei ministri Totale: 1 (Milestone: 0, Target: 1)
M1C1-97 (Target) – Riduzione del tempo medio tra aggiudicazione e realizzazione delle infrastrutture di almeno il 12%.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Totale: 3 (Milestone: 1, Target: 2)
M1C2-14bis (Milestone) – Razionalizzazione incentivi imprese: pubblicazione di relazione per semplificazione.
M1C2-3 (Target) – Crediti d’imposta: concessione di almeno 111.700 crediti d’imposta.
Ministero della Cultura Totale: 2 (Milestone: 0, Target: 2)
M1C3-16 (Target) – Riqualificazione borghi: 1.300 progetti con 1.800 PMI locali supportate.
M1C3-18 (Target) – Valorizzazione parchi e giardini storici: riqualificazione di almeno 40 parchi.
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Totale: 1 (Milestone: 0, Target: 1)
M2C1-23 (Target) – Fondo Contratti di Filiera: sottoscrizione di accordi per almeno il 50% dell’investimento.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Totale: 6 (Milestone: 3, Target: 3)
M2C4-9 (Target) – Sistema avanzato di monitoraggio per rischi idrogeologici: copertura del 90% delle regioni meridionali.
M2C4-26 (Target) – Ripristino e protezione fondali marini: completamento di 22 interventi su larga scala.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Totale: 1 (Milestone: 0, Target: 1)
M7-30 (Target) – Progetto pilota “Crescere Green”: formazione su competenze della transizione verde con 20.000 beneficiari.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Totale: 3 (Milestone: 2, Target: 1)
M3C1-13 (Target) – Sviluppo ERTMS: 1.400 km di infrastruttura ferroviaria pronta.
M3C1-25 (Milestone) – Rafforzamento infrastruttura ferroviaria: completamento studio di fattibilitĂ .
Struttura di Missione PNRR – Presidenza del Consiglio dei ministri Totale: 2 (Milestone: 2, Target: 0)
M7-47 (Milestone) – Strumento finanziario per edilizia pubblica: entrata in vigore accordo attuativo.
Ministero della Salute Totale: 2 (Milestone: 0, Target: 2)
M6C2-2 (Target) – Rafforzamento della ricerca biomedica: 200 progetti di ricerca su tumori rari.

 


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 10:00:51 +0000
Previdenza complementare
Pensione integrativa: fondo previdenza complementare in 10 passi
Ecco le 10 cose che tutti dovrebbero sapere sulla previdenza complementare prima di investire per arrotondare la futura pensione.

Se con il caro prezzi la pensione pubblica oggi non basta piÚ, allora è il caso di costruirsi nel tempo una pensione integrativa.

Oltre ai fondi pensione verso cui far confluire il TFR, ci sono molte alternative da valutare, alla luce dei vantaggi fiscali previsti.

Vediamo in questo decalogo, stilato dall’organo di vigilanza il materia (COVIP), come affrontare la scelta della pensione integrativa partendo dall’A,B,C sulla previdenza complementare.


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 09:40:16 +0000
Modello F24
Modello F24 errato: come correggerlo dopo l’invio
Come correggere gli errori di compilazione del Modello F14 dopo l’invio utilizzando il servizio online “Civis - Richiesta modifica F24”.

Cosa succede se ci si accorge di aver indicato nel Modello F24 giĂ  inviato un codice sbagliato o di aver commesso errori di compilazione? È possibile correggere le informazioni inserite utilizzando il servizio online “Civis – Richiesta modifica F24”.

La funzionalità è reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per consentire la modifica dei dati ai contribuenti e agli intermediari con riferimento a specifici dati: codice tributo, periodo di riferimento, codice fiscale, a condizione che si tratti di tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Sono invece esclusi dalla modifica con il servizio Civis i contributi previdenziali e i tributi locali, non gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per poter essere corretta, inoltre, la delega di pagamento con F24 deve anche risultare già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria e deve essere stata presentata negli ultimi tre anni solari.


Data articolo: Tue, 01 Jul 2025 09:30:48 +0000

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