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Chi utilizza la NASpI anticipata per avviare un’attività autonoma o d’impresa deve fare i conti con una novità che incide sulla liquidità iniziale. Dopo le modifiche 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio, sono state pubblicate anche le istruzioni operative INPS con il messaggio n. 1215 del 7 aprile. In base alle nuove regole, l’incentivo all’autoimprenditorialità non viene più pagato per intero all’inizio ma è suddiviso in due tranche distinte e di diverso importo. Spieghiamo tutto.
La liquidazione anticipata della NASpI resta accessibile a chi ha diritto all’indennità di disoccupazione e intende usare il residuo spettante per avviare un’attività lavorativa autonoma, aprire un’impresa individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Prima di chiedere l’anticipo, dunque, bisogna prima di tutto verificare di possedere tutti i requisiti NASpI 2026, perché la stretta sulla platea dei beneficiari incide a monte sul diritto alla prestazione.
Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di diritto al sussidio, bisogna verificare la coerenza con la richiesta di erogazione anticipata. Per attività autonoma si intende l’esercizio di arti o professioni che comportano l’iscrizione a un regime assicurativo diverso da quello dei lavoratori dipendenti, con o senza Partita IVA.
Attenzione: l’anticipo può essere chiesto anche da chi intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il precedente rapporto di lavoro subordinato che ha dato origine alla NASpI.
La domanda di anticipazione va presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività agevolabile. Quando invece l’attività autonoma era già stata avviata durante il rapporto di lavoro cessato, il termine decorre dalla domanda di disoccupazione NASpI (l’anticipo riguarda una prestazione già spettante).
La richiesta di anticipazione si trasmette per via telematica tramite il servizio online dedicato sul sito INPS, oppure con il supporto di patronati e Contact Center Multicanale. Alla pratica va allegata la documentazione che prova l’avvio dell’attività , con possibilità di usare anche un’autocertificazione nei casi ammessi.
Il vecchio pagamento in unica soluzione è stato superato. La novità in Manovra è il meccanismo della NASpI anticipata diluita in due rate ora resa operativa dall’INPS con le istruzioni di domanda. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2026 l’importo viene riconosciuto così:
Rispetto al vecchio impianto, l’intera liquidità non arriva più subito. Per chi apre un’attività con un fabbisogno iniziale elevato, questo pesa sia sulla programmazione delle spese sia sulla tempistica dell’avvio.
Continua inoltre a non spettare la contribuzione figurativa per il periodo coperto dalla NASpI anticipata.
L’INPS eroga il saldo finale solo dopo avere verificato che nel frattempo non sia intervenuta una rioccupazione con lavoro subordinato e che non vi sia titolarità di pensione diretta. Resta ferma l’eccezione del rapporto subordinato instaurato con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto la quota di capitale sociale.Se dopo il pagamento della prima tranche interviene una delle cause ostative previste dalla norma, la seconda rata non viene riconosciuta.
Nei casi di nuova occupazione subordinata o accesso a pensione diretta, l’effetto non si ferma qui, perché scatta anche l’obbligo di restituire l’intera anticipazione già percepita.
Un chiarimento specifico riguarda chi, dopo avere incassato la prima rata, presenta domanda di assegno ordinario di invalidità . In questo caso non c’è cumulabilità piena tra le due prestazioni e il beneficiario deve scegliere:
La disciplina 2026 rende dunque più stretta la verifica finale e lega il saldo a una condizione di continuità dell’assetto dichiarato nella domanda, con effetti immediati su pensione, nuova assunzione e trattamenti incompatibili.
L’informativa di Giorgia Meloni in Parlamento arriva il 9 aprile, a poche ore dalla relazione sul programma di Governo che attribuisce all’esecutivo il 99% delle risorse 2022-2026 già rese disponibili. A Montecitorio la premier ha usato quel quadro per disegnare l’ultimo anno della legislatura, indicando anche una tabella di marcia per le prossime mosse, che tocca Piano Casa, lavoro povero, sicurezza, carburanti e posizione italiana in Europa sul Patto di Stabilità .
Nel passaggio politico più atteso, Meloni ha confermato la continuità dell’azione di governo fino alla fine della legislatura, legando questa scelta al programma originario e alla necessità di portare a compimento i dossier già aperti. Meloni ha collocato l’ultimo anno dentro una cornice di attuazione più che di riscrittura, con una forte enfasi sulla capacità di trasformare in provvedimenti le misure già annunciate nei mesi scorsi.
Il capitolo più spendibile anche sul terreno economico riguarda il Piano Casa Italia 2026. Meloni ha indicato il Consiglio dei ministri in vista del Primo Maggio come sede per approvare i provvedimenti necessari a far partire il piano, con un obiettivo dichiarato di oltre 100mila alloggi nei prossimi dieci anni fra case popolari e abitazioni a prezzi calmierati. Per il governo, l’abitazione entra così fra i dossier sociali e industriali insieme, con effetti attesi su edilizia, filiere e accessibilità per le famiglie.
L’informativa aggiunge soprattutto un elemento politico: il calendario, perché sposta il Piano da annuncio propagandistico a dossier da portare in CdM nelle prossime settimane.
Il secondo binario tocca salari e qualità del lavoro. La premier ha richiamato la detassazione degli aumenti contrattuali già introdotta e ha annunciato nuove regole contro il lavoro povero, da varare nel Consiglio dei ministri che precede la Festa dei Lavoratori. Il riferimento politico scelto dal governo è la contrattazione collettiva, indicata come leva per rafforzare i diritti dei lavoratori più fragili.
Nella legislatura in corso il governo Meloni ha già usato più volte il decreto Primo Maggio per segnare la direzione sui dossier del lavoro; questa volta il baricentro viene spostato su retribuzioni basse, contratti e tutele.
Sullo sfondo dell’informativa resta la crisi in Medio Oriente e il rischio economico legato a Hormuz. Meloni ha collegato la tenuta dei prezzi energetici e dei carburanti alla libertà di navigazione nello stretto e si mostra possibilista sull sospensione generalizzata del Patto di Stabilità qualora il quadro dovesse deteriorarsi, sebbene la UE abbia fino ad oggi negato seccamente.
La linea indicata a Bruxelles mette insieme competitività , semplificazione burocratica, transizione verde realistica e autonomia strategica più bilanciata. Ma la risposta potrebbe non essere quella auspicata da Giorgia Meloni, che rimanda alla UE la decisione di aiuti e ristori piuttosto che prevederli a livello nazionale.
Per famiglie e imprese, questo capitolo si lega direttamente al taglio delle accise sui carburanti per il momento prorogato fino al 1° maggio e alla possibilità di ulteriori interventi se la pressione sull’energia dovesse restare alta.
Nell’ultimo anno di legislatura il governo prova così a tenere insieme politica estera, conti pubblici e difesa del potere d’acquisto. Qualche aiuto in Patria e molte richieste alla UE. Un colpo al cerchio e uno alla botte insomma.
L’altro impegno messo sul tavolo riguarda la sicurezza. Meloni ha indicato l’aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio come priorità e ha affiancato a questo obiettivo l’ipotesi di introdurre la figura dell’ausiliario dei Carabinieri e della polizia, con un bacino di 10mila volontari in ferma prefissata per attività di controllo e presidio. Anche qui il calendario politico conta, perché il tema entra a pieno titolo nell’agenda di fine legislatura insieme a casa e lavoro.
Fra il decreto del Primo Maggio su lavoro povero, il varo del Piano Casa, la gestione del dossier carburanti e la partita europea su competitività e regole fiscali, il governo ha compresso in poche settimane una parte rilevante della sua agenda finale. Da qui in avanti il metro di valutazione si sposterà sui testi, sulle coperture e sulla velocità con cui gli annunci entreranno davvero nei provvedimenti.
La Legge annuale sulle PMI, in vigore dal 7 aprile 2026, introduce una nuova forma di staffetta generazionale che consente ai lavoratori più anziani il passaggio a un part-time incentivato con esonero contributivo pieno, a fronte dell’assunzione di giovani fino a 34 anni da parte dell’azienda. La norma riguarda esclusivamente le imprese fino a 50 dipendenti e può essere applicata al massimo a mille lavoratori in tutta Italia.
Un meccanismo di ricambio generazionale che — a differenza della versione già tentata nel 2016 — vincola l’uscita graduale del senior all’ingresso stabile di un junior in azienda, con risorse solo biennali e domande accolte fino a esaurimento.
L’articolo 6 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 prevede che il lavoratore vicino alla pensione possa ridurre l’orario tra il 25% e il 50%, mentre l’azienda assume contestualmente un giovane a tempo pieno e indeterminato. Lo Stato copre la contribuzione figurativa sulle ore non lavorate e azzera i contributi previdenziali a carico del dipendente, fino a 3.000 euro l’anno. Il risultato netto è un part-time agevolato per la pensione con busta paga identica seppur con orario ridotto e pensione futura invariata, perché il montante contributivo viene mantenuto come se il rapporto fosse rimasto a tempo pieno.
La misura è riservata ai datori di lavoro privati con non più di 50 dipendenti. Il lavoratore interessato deve avere versamenti contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. Il requisito può essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi nelle gestioni INPS.
Per ciascun dipendente senior che passa al part-time, l’impresa deve procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni. Senza questa assunzione, l’agevolazione non si attiva. Le nuove assunzioni possono avvalersi delle agevolazioni sulle assunzioni 2026 già in vigore. In particolare, se il giovane non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato, l’azienda può accedere al bonus under 35 della Legge di Bilancio 2026, con esonero contributivo fino a 500 euro mensili per 24 mesi. Si configura così un doppio vantaggio contributivo: l’esonero per il lavoratore in uscita e lo sgravio sull’assunzione del giovane in entrata.
La staffetta generazionale è una misura sperimentale, attiva per il solo biennio 2026-2027, con un tetto di mille lavoratori complessivi su scala nazionale. L’INPS accoglie le domande in ordine cronologico di presentazione: raggiunto il limite, sospende l’esame delle richieste senza preavviso e ne dà comunicazione ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia. Per le imprese interessate, la finestra è stretta e la velocità conta.
I numeri ridimensionano lo strumento. Su oltre 4 milioni di PMI attive in Italia, appena una frazione minima potrà attivare la staffetta. Il precedente non incoraggia: il part-time pre-pensione della Legge di Stabilità 2016 (comma 284 della Legge 208/2015) era rimasto largamente sottoutilizzato pur con una platea potenziale più ampia e senza alcun obbligo di assunzione contestuale. La versione 2026 restringe la platea e alza l’ambizione, legando ogni riduzione di orario all’ingresso stabile di un giovane in organico.
È il lavoratore a presentare la domanda all’INPS per la verifica dei requisiti pensionistici, secondo le modalità che l’Istituto definirà con proprie istruzioni. Una volta ottenuta la certificazione, la riduzione di orario deve essere concordata con il datore di lavoro e messa per iscritto. L’accordo deve contenere i dettagli sul modo in cui si svolge la prestazione e può prevedere clausole flessibili, ad esempio con riduzioni su base settimanale o mensile.
L’INPS non ha ancora pubblicato il documento di prassi che rende attuativa la misura e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande. Le imprese che intendono attivare la staffetta generazionale devono dunque arrivare pronte perchè sarà una sorta di click-day. La checklist da spuntare vede come primo punto la verifica dei requisiti pensionistici dei dipendenti potenzialmente interessati e la selezione dei potenziali under 34 da assumere, in modo da presentare la richiesta non appena lo sportello sarà aperto.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rinnovato il servizio online che consente al contribuente di verificare la propria situazione debitoria ed effettuare i relativi pagamenti. La nuova versione, disponibile dal 7 aprile 2026, unifica tutti i dati relativi a cartelle, avvisi, rateizzazioni e definizioni agevolate in un unico cruscotto e rende più semplice la navigazione del servizio “Situazione debitoria – consulta e paga“.
L’aggiornamento arriva a poche settimane alla scadenza del 30 aprile per la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, e il servizio permette di identificare le cartelle coinvolte. A disposizione anche una guida alla navigazione, pubblicata nella collana “L’Agenzia informa“, che illustra le nuove funzionalità .
Per accedere al servizio occorre entrare nell’area riservata del portale AdER e selezionare il pulsante dedicato.

La nuova interfaccia organizza le informazioni in cinque sezioni distinte:
Una colonna “note” segnala la presenza di rateizzazioni, sgravi o adesioni alla definizione agevolata su ciascun documento. La struttura è la stessa sia per la sezione “da saldare” sia per quella “saldati”.
La novità più rilevante è il prospetto unico nazionale. Su richiesta, il sistema genera un documento che raccoglie tutte le posizioni debitorie intestate allo stesso codice fiscale su tutti gli ambiti provinciali, eliminando la frammentazione che caratterizzava la versione precedente. Il prospetto viene reso disponibile per il download entro 24 ore dalla richiesta e contiene i seguenti dati per ciascun atto:
Il formato è disponibile sia in versione analitica sia in versione sintetica, stampabile in PDF.
Dalla schermata dei documenti da saldare è possibile accedere al dettaglio di ogni singola cartella di pagamento: importo, numero identificativo, data di notifica, procedure in corso e debito residuo.

Dalla stessa schermata si possono consultare ulteriori informazioni: dati dell’ente impositore, descrizione dei tributi, situazione dei pagamenti, presenza di procedure attive. Nella parte bassa dello schermo due pulsanti consentono di stampare il documento in formato PDF oppure di effettuare il pagamento online direttamente dal portale.
Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle seguenti aree riservate:
La guida alla navigazione, pubblicata il 7 aprile 2026, è scaricabile dai siti di AdER e dell’Agenzia delle Entrate.
L’INPS ha riorganizzato le tutele per la genitorialità dei lavoratori residenti all’estero. Con il Messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, ha ufficializzato il passaggio delle domande di congedo parentale e di paternità a specifiche Sedi Polo territoriali, con l’obiettivo di accelerare la lavorazione delle istanze.
L’elenco dettagliato delle nuove Sedi Polo è allegato al Messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026 e funge da riferimento per l’individuazione dell’interlocutore corretto per ogni Stato di residenza. In fondo all’articolo è riportato l’elenco integrale.
La nuova gestione prevede che le domande trasmesse in via telematica siano convogliate verso strutture specializzate, in base alla nazione di residenza del richiedente, assicurando maggiore uniformità nelle pratiche che coinvolgono regimi previdenziali internazionali. L’assegnazione automatica alle Sedi Polo interessa sia il congedo parentale sia il congedo di paternità , garantendo che la documentazione estera sia esaminata da uffici con competenze specifiche sulla territorialità .
Prevista la salvaguardia dei diritti per chi ha già iniziato il periodo di congedo prima dell’attivazione dei nuovi canali digitali: una successiva nota INPS sbloccherà la possibilità di trasmettere le istanze per i periodi compresi tra il 17 dicembre 2025 e il rilascio definitivo della nuova piattaforma.
L’INPS ha previsto un regime provvisorio per consentire ai lavoratori di inoltrare le istanze nonostante l’aggiornamento dei sistemi informatici sia ancora in corso. In questa fase, è previsto l’inoltro della domanda per posta elettronica certificata (PEC) direttamente alle Sedi Polo territoriali competenti per territorio.
Di seguito la tabella di riferimento allegata al messaggio INPS 1214/2026:
| Stato estero di residenza | Sede Polo territoriale competente |
|---|---|
| Albania | Perugia (fino al 31/05/2026); Lecce (dal 01/06/2026) |
| Argentina | Venezia |
| Australia | Ancona |
| Austria, Germania (DRV Bund, KBS, GLA) | Bolzano |
| Belgio | Roma-Tuscolano |
| Brasile | Forlì |
| Bulgaria, Canada (Quebec) | Isernia |
| Canada (Ottawa) | L’Aquila |
| Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria | Terni |
| Città del Vaticano | Roma-Flaminio |
| Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | Trieste |
| Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia | Cecina |
| Francia (CNAV, Altre istituzioni non specificate) | Collegno |
| Francia (CPAM, Organic) | Aosta |
| Francia (CARSAT Lyon, Marseille) | Genova |
| Francia (CARSAT Toulouse, Villeneuve d’Asq, Altre CARSAT) | La Spezia |
| Francia (CANSSM, CRAV Strasbourg), Israele | Asti |
| Francia (CARSAT Dijon, Nancy), Germania (altre DRV) | Savona |
| Germania (DRV Saarbrücken, Schwaben e altre DRV non specificate) | Catanzaro |
| Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Napoli |
| Grecia, Moldova, Venezuela | Bari |
| Irlanda (Eire), Islanda, Lussemburgo, Turchia, Capoverde, Jersey | Perugia |
| Paesi Bassi | Cagliari |
| Portogallo, Principato di Monaco, Spagna | Imperia |
| San Marino | Rimini |
| Svizzera | Bergamo |
| Tunisia, USA | Palermo |
| Uruguay | Potenza |
| Tutti gli altri Stati non indicati | Perugia |
Dal 15 aprile si apre la preconvalida del nuovo bando ISMEA per la sicurezza dei trattori agricoli e forestali, una misura che nasce dall’accordo di cooperazione siglato il 9 dicembre 2025 fra Masaf, INAIL, CREA e ISMEA. Sul tavolo ci sono 10 milioni di euro per interventi rapidi sui mezzi più datati, con un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili entro il limite di 2mila euro per impresa.
Il bando guarda alle micro, piccole e medie imprese attive nei comparti agricolo, agroindustriale e agromeccanico. Nel fascicolo di domanda trovano spazio le realtà iscritte al Registro delle imprese con la qualifica coerente con l’attività esercitata e con posizione regolare sotto il profilo previdenziale e assicurativo.
Il bandi riguarda l’adeguamento di sicurezza del trattore, ossia investimenti contenuti ma immediatamente cantierabili. Il contributo si affianca agli altri finanziamenti ISMEA 2026 per imprese agricole e agroalimentari, con un taglio molto più mirato: l’adeguamento dei mezzi già in uso e sulla riduzione del rischio in campo, con interventi rapidi che possono essere avviati in tempi brevi.
Le spese ammesse riguardano l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza sul trattore agricolo o forestale. Gli interventi possono essere combinati fra loro, purché vengano eseguiti sullo stesso mezzo e in un’unica soluzione presso l’officina incaricata. Le voci principali sono queste:
La misura intercetta una domanda molto concreta che in SERP ricorre spesso nelle ricerche su sicurezza trattori, ROPS, sensori e dispositivi anti-ribaltamento: l’interesse non si concentra sull’acquisto di un mezzo nuovo, si concentra sull’adeguamento dei mezzi già presenti in azienda.
Il sostegno prende la forma di un contributo a fondo perduto fino al raggiungimento del minore fra due importi: l’80% del costo ammissibile sostenuto dall’impresa beneficiaria; 2.000 euro per impresa. Le agevolazioni vengono concesse in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il bando opera inoltre in regime de minimis e consente il cumulo con altri aiuti pubblici entro i limiti di intensità previsti dalla disciplina applicabile.
La procedura si sviluppa in due fasi distinte. La prima è la preconvalida, che si apre alle ore 12 del 15 aprile 2026 e si chiude alle ore 12 del 15 maggio 2026, dando accesso al codice univoco che accompagna l’invio finale della pratica. La seconda è la presentazione della domanda, prevista dalle ore 12 del 19 maggio alle ore 12 del 29 maggio 2026.
Il contributo è destinato all’impresa agricola ma la domanda sulla piattaforma ISMEA viene trasmessa tramite l’officina di autoriparazione che eseguirà l’intervento sul trattore. L’officina deve essere abilitata, risultare iscritta alla Camera di commercio con i codici ATECO ammessi dal bando ed essere autorizzata dall’impresa beneficiaria a operare sulla piattaforma. In pratica, l’azienda sceglie l’officina, le conferisce l’incarico e l’officina gestisce la parte tecnica della domanda. Prima compila e preconvalida la pratica, poi la invia nella finestra di maggio. Senza preconvalida, la richiesta non può essere presentata.
Dopo la chiusura dello sportello, ISMEA pubblica l’elenco delle domande presentate entro il 12 giugno 2026. L’istruttoria si chiude entro 90 giorni dalla presentazione. Se la domanda viene ammessa, l’officina che ha eseguito i lavori presenta anche la richiesta di erogazione del contributo entro 180 giorni dalla concessione, allegando fatture e documentazione dell’intervento realizzato.
Il bando si muove su importi contenuti, tempi stretti e ordine cronologico. Per questo la partita si apre molto prima del click finale: preventivo, autorizzazione all’officina, verifica del plafond de minimis e raccolta degli allegati meritano una preparazione anticipata.
Ryanair ha annunciato una revisione profonda della propria rete europea per il 2026, con la cancellazione di decine di rotte e la chiusura di basi in cinque Paesi. L’Italia non è toccata direttamente dai tagli strutturali della compagnia irlandese, ma la crisi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente ha già prodotto effetti reali: dal 4 aprile Air BP Italia ha razionato le forniture di cherosene in quattro scali nazionali. Due emergenze diverse, che insieme mettono a rischio la programmazione dei voli per l’estate 2026.
La compagnia irlandese ha motivato i tagli con l’aumento delle tasse aeroportuali, delle imposte sul trasporto aereo e delle tariffe per il controllo del traffico. Le rotte giudicate meno redditizie vengono eliminate, la capacità spostata verso scali con costi operativi più bassi come Malta, Budapest e Marrakech. I Paesi colpiti dalla revisione sono cinque:
Per chi viaggia dall’Italia, il taglio delle rotte europee di Ryanair riduce le opzioni di collegamento verso alcune destinazioni, anche se gli scali italiani — per il momento — restano fuori dalla lista dei tagli strutturali.
Dal 4 aprile Air BP Italia, uno dei principali fornitori di cherosene negli scali nazionali, ha comunicato alle compagnie aeree una distribuzione contingentata del carburante negli aeroporti di Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. La società ha emesso bollettini aeronautici (Notam) che fissano priorità nei rifornimenti: prima i voli sanitari e di Stato, poi le tratte con durata superiore a tre ore. Per tutti gli altri, il carburante viene erogato entro tetti massimi per aeromobile.
Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha ricondotto le limitazioni all’intenso traffico del periodo pasquale e non direttamente al blocco dello Stretto di Hormuz, precisando che Fiumicino e Malpensa non hanno emesso bollettini restrittivi. Il gruppo Save, che gestisce gli scali veneti, ha chiarito che il problema riguarda un solo fornitore e che la gran parte dei vettori è rifornita da altri operatori. Il razionamento dovrebbe esaurirsi il 9 aprile, con l’arrivo dell’ultimo carico dal Golfo Persico.
Le prospettive per i mesi successivi dipendono dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Ryanair ha dichiarato che i fornitori possono garantire carburante fino a metà o fine maggio, ma ha avvertito che se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi, la compagnia potrebbe cancellare tra il 5% e il 10% dei voli programmati tra maggio e luglio. Lufthansa ha segnalato problemi analoghi su alcuni scali asiatici.
Il costo del jet fuel è aumentato del 35% su base annua e il prezzo del Brent ha toccato i 106 dollari al barile, livelli che non si vedevano da oltre tre anni. I biglietti aerei per voli nazionali registrano già rincari del 37,8% su base annua, secondo i dati Istat di febbraio 2026.
A complicare il quadro, per venerdì 10 aprile è confermato lo sciopero dei controllori del traffico aereo, con possibili cancellazioni e modifiche di orario su tutte le compagnie che operano in Italia.
Le cancellazioni legate alla crisi del carburante potrebbero rientrare nelle circostanze eccezionali previste dal Regolamento UE 261/2004, escludendo il diritto alla compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro a seconda della tratta). Restano invece garantiti il rimborso in caso di cancellazione del volo o la riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza in aeroporto (pasti, comunicazioni, pernottamento). Per i tagli strutturali alle rotte Ryanair, la compagnia è tenuta a comunicare la cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo, offrendo il cambio di data o il rimborso integrale del biglietto.
Per chi pianifica trasferte di lavoro o viaggi estivi, il consiglio è di verificare lo stato del volo sull’app della compagnia, valutare un’assicurazione di viaggio e conservare tutte le ricevute e comunicazioni in caso di disservizi.
Per molte PMI il problema principale non è legato al numero di vendite ma all’incassare bene e in tempi sostenibili. Bastano un cliente che paga in ritardo, una commessa importante con termini troppo lunghi o una fattura contestata, per mettere sotto pressione la liquidità , rallentare gli investimenti e complicare la gestione ordinaria.
Il rischio di credito non riguarda soltanto gli insoluti conclamati. Spesso il danno nasce prima, quando si accumulano ritardi di pagamento, scadenze troppo spinte, esposizioni sbilanciate su pochi clienti e incassi difficili da prevedere. In questi casi la prevenzione fa la differenza e analizzare prima, monitorare meglio e agire con metodo permette di proteggere il cash flow e di ridurre le tensioni finanziarie.
In questo scenario, la gestione del rischio di credito è diventata anche per le PMI una leva concreta per difendere il capitale circolante, migliorare il DSO, limitare gli insoluti e prendere decisioni commerciali più sicure.
Molte criticità nascono a monte, quando si accetta un nuovo cliente senza una valutazione adeguata, oppure si concedono condizioni di pagamento standard a prescindere dal profilo di rischio. È proprio in questa fase che il supporto di partner specializzati nella gestione del rischio credito può fare la differenza. Esistono strumenti come le inchieste commerciali che aiutano a raccogliere informazioni utili per valutare in modo più consapevole affidabilità , esposizione e tenuta del cliente nel tempo.
Valutare un’impresa prima di concedere credito commerciale significa vendere in modo più consapevole. Prima di approvare un ordine importante o concedere una dilazione lunga, una PMI deve verificare almeno alcuni elementi chiave quali affidabilità commerciale, storico dei pagamenti, struttura societaria, bilanci, esposizione finanziaria, eventuali pregiudizievoli, andamento del settore e solidità complessiva del cliente.
Facciamo un esempio concreto
Due aziende chiedono entrambe pagamento a 90 giorni. La prima ha una struttura finanziaria equilibrata, margini stabili e uno storico regolare. La seconda cresce velocemente, ma presenta tensioni di cassa, margini compressi e segnali di rallentamento nei pagamenti ai fornitori. Sulla carta la richiesta è la stessa, ma il rischio non lo è affatto. Applicare le stesse condizioni a entrambe significa esporsi a un rischio concreto.
Fare credit scoring e usare informazioni commerciali aggiornate aiuta una piccola e media impresa a decidere se concedere o meno il fido, limitare l’esposizione, chiedere pagamento anticipato o parziale, ridurre i termini di pagamento e monitorare il cliente con maggiore frequenza.
È proprio in questa fase che è importante il supporto di partner specializzati nella gestione del rischio credito, che aiutano le imprese a trasformare dati e informazioni in decisioni operative, rendendo la prevenzione degli insoluti una parte concreta del processo commerciale, non un controllo formale fatto all’ultimo minuto.
Non tutti i clienti che pagano tardi sono cattivi pagatori. Esistono però clienti che, per abitudine o per modello di gestione interna, tendono ad allungare sistematicamente i tempi d’incasso. Sono i cosiddetti long payers, aziende che magari pagano, ma lo fanno ben oltre le scadenze concordate. E per una PMI questo comportamento può pesare quasi quanto un insoluto.
Il problema è semplice: un cliente che paga a 120 giorni invece che a 60 assorbe liquidità , alza il fabbisogno finanziario, peggiora il DSO (Days Sales Outstanding), ossia il tempo medio di incasso delle fatture e costringe l’impresa a coprire con risorse proprie o credito bancario un ciclo di cassa troppo lungo. Il fatturato quindi cresce ma la tesoreria si indebolisce.
Per gestire questi clienti senza compromettere il rapporto commerciale serve una strategia precisa. La prima regola è distinguere tra cliente strategico e cliente solo voluminoso. Un cliente che porta fatturato ma peggiora il cash flow, erode marginalità e genera costi di gestione più alti potrebbe non essere così conveniente come sembra.
Alcune contromisure pratiche funzionano bene soprattutto nelle PMI:
Prendiamo il caso di una PMI manifatturiera che lavora con pochi clienti rilevanti. Se uno di questi porta il 25% del fatturato ma paga sistematicamente a 30 o 40 giorni oltre il concordato, il rischio non è solo finanziario, ma è anche di concentrazione. In questi casi serve un monitoraggio continuo e, se necessario, una rinegoziazione dei termini. Accettare tutto per paura di perdere il cliente spesso peggiora la dipendenza commerciale.
Uno degli errori più comuni nelle PMI è considerare il sollecito come l’ultima fase, da attivare quando la situazione è già degenerata. La gestione proattiva del credito comincia molto prima della scadenza e ha come obiettivo quello di farsi pagare nei tempi concordati senza rovinare la relazione con il cliente.
Un approccio efficace non si basa su telefonate improvvisate o email inviate solo quando la fattura è in forte ritardo. Funziona invece quando il processo è chiaro, costante e professionale.
Per esempio, può essere utile prevedere un promemoria prima della scadenza, soprattutto per importi rilevanti e una verifica preventiva che la fattura sia stata ricevuta, registrata e non presenti contestazioni. Da attivare subito anche un primo contatto in caso di scadenza superata, una sequenza di solleciti graduata, con tono corretto ma fermo e un’escalation definita per i casi ricorrenti o critici.
Il sollecito non deve essere percepito come uno scontro, ma come parte della relazione commerciale. Un cliente serio, anche quando ha un problema di tesoreria, apprezza interlocutori chiari, organizzati e coerenti. Il disordine, al contrario, favorisce ritardi, incomprensioni e promesse di pagamento che si trascinano per settimane.
Anche il linguaggio conta. Dire “Le scriviamo per verificare lo stato della fattura in scadenza†non è la stessa cosa che inviare un messaggio adirato dopo venti giorni di ritardo. La fermezza non esclude la qualità della relazione. Anzi, nelle PMI spesso la differenza sta proprio nella capacità di unire controllo del credito, customer relationship e tempestività d’azione.
In questa logica, strumenti di monitoraggio, informazioni aggiornate e processi strutturati aiutano l’impresa a prevenire l’accumulo di scaduti e a intervenire prima che il problema diventi finanziario o legale. Anche per questo la collaborazione con specialisti del settore può risultare utile non per irrigidire il rapporto con i clienti, ma per renderlo più sano, prevedibile e sostenibile nel tempo.
Ecco i passaggi concreti per mettere in sicurezza la liquidità aziendale delle PMI.
Proteggere la liquidità non significa chiudersi alle opportunità commerciali ma scegliere meglio a chi concedere credito, con quali condizioni e con quale livello di controllo. Oggi, per una PMI, la vera differenza non la fa solo il volume di fatturato, ma la capacità di trasformarlo in incassi regolari e sostenibili.
Serve un cambio di mentalità prima ancora che di strumenti, per passare da una gestione del credito improvvisata a una logica di prevenzione strutturata.
Ed è proprio su questo terreno che il supporto di operatori specializzati come Pouey International rappresenta non una spinta commerciale forzata, ma un aiuto operativo per prendere decisioni migliori, difendere il cash flow e costruire relazioni di business più solide.
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Articolo a cura di Pouey International, specialista europeo nella gestione e garanzia del rischio del credito commerciale per le imprese.
Nel 2026 la pensione agricola continua a richiedere una lettura diversa rispetto a molte altre carriere previdenziali, perché il diritto del bracciante agricolo si forma sulle giornate accreditate negli elenchi annuali e sull’incrocio fra contribuzione, retribuzione imponibile e canale di uscita. Le regole ordinarie restano ferme, l’INPS ha aggiornato aliquote, minimale e massimale, e il settore agricolo continua a muoversi fra disciplina generale e regole proprie.
Per i lavoratori agricoli dipendenti la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni con 20 anni di contributi. Restano aperte anche la deroga Amato con 15 anni di contributi, nei casi previsti dal decreto legislativo 503/1992, e la vecchiaia contributiva a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Per la pensione anticipata ordinaria, fino al 31 dicembre 2026 il requisito resta fissato a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Nel lavoro agricolo questa anzianità contributiva viene poi tradotta nel conteggio giornaliero utile alla prestazione.
Nell’attuale quadro previdenziale si affiancano anche i canali agevolati destinati a categorie specifiche:
Nel lavoro agricolo il valore dell’anno previdenziale si misura sulle giornate utili. Ai fini della misura della pensione e della vecchiaia il riferimento è pari a 270 giornate annue di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Ai fini della pensione anticipata il parametro scende a 156 giornate annue, cioè 52 settimane.
Anche i contributi figurativi richiedono una lettura puntuale. Quando sono espressi in settimane, l’accredito si traduce in 6 giornate per ciascuna settimana; inoltre le giornate eccedenti quota 270 possono essere riportate sull’anno successivo, purché in quell’anno risultino almeno 30 giornate effettive.
Nel 2026 ha assunto rilievo anche il trascinamento di giornate per i braccianti agricoli, richiamato dall’INPS per le annualità colpite da eventi calamitosi. Il meccanismo agisce sugli elenchi annuali e può rafforzare l’anzianità utile quando la maturazione del diritto si gioca su un numero limitato di giornate.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, nel 2026 l’aliquota contributiva complessiva è pari al 30,50%, con una quota dell’8,84% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale l’aliquota sale al 32,30%. Sul lavoro subordinato a tempo parziale il minimale contributivo orario è pari a 8,94 euro, mentre la contribuzione INAIL è fissata all’8,5%.
Il quadro aggiornato dei contributi agricoli 2026 e dei versamenti dovuti all’INPS riporta anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari a 122.295 euro, e l’aliquota aggiuntiva dell’1% oltre 56.224 euro annui. Per i rapporti che coinvolgono piccola colonia e compartecipazione familiare valgono invece le regole dedicate all’accredito contributivo e alle retribuzioni convenzionali provinciali.
Nel 2026 il lavoro agricolo rientra ancora nelle vie di uscita previste dal sistema pensionistico. Restano accessibili la pensione anticipata ordinaria, la pensione contributiva a 64 anni, la pensione precoci per chi rientra nelle categorie ammesse, la pensione usuranti e l’APE Sociale prorogata al 31 dicembre 2026, che nel lavoro agricolo presenta profili specifici soprattutto quando entra in gioco la disoccupazione agricola.
Per Quota 103 e Opzione Donna il 2026 non ha introdotto alcuna proroga. Questi canali restano quindi spendibili solo nei casi in cui il diritto fosse già stato maturato entro le scadenze fissate dalla legge, cioè entro il 31 dicembre 2025 per Quota 103 ed entro il 31 dicembre 2024 per Opzione Donna. Nel settore agricolo l’attenzione si concentra quindi soprattutto sulle vie ordinarie e sui canali collegati a precocità contributiva, gravosità del lavoro e tutela sociale.
Il calcolo della pensione agricola segue gli stessi criteri generali validi per gli altri lavoratori iscritti all’INPS. Chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 conserva il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e il contributivo per i periodi successivi; chi aveva meno di 18 anni ricade nel sistema misto; chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996 rientra nel contributivo puro.
Sulla misura finale dell’assegno incidono insieme retribuzioni imponibili, giornate accreditate, eventuali contributi figurativi e qualità della carriera contributiva. Nel lavoro agricolo ogni annualità pesa in modo diretto, perché la densità delle giornate utili orienta sia la maturazione del diritto sia la consistenza della pensione futura.
Il caso del bracciante agricolo con 40 anni di contributi mostra con chiarezza quanto il valore finale dell’assegno dipenda dalla struttura della carriera. Due posizioni con anzianità simile possono produrre importi diversi in presenza di giornate piene oppure discontinue, imponibili più o meno elevati, periodi figurativi e quote maturate nel retributivo o nel contributivo.
La verifica dell’estratto contributivo, delle giornate anno per anno e della simulazione personalizzata completa il controllo utile prima della domanda. Per i braccianti è lì che si vede la distanza fra anzianità formale, retribuzione pensionabile e assegno effettivo, con una base più solida per valutare decorrenza, importo e canale di uscita più adatto.
La conversione del DL 42/2026 (il Decreto Carburanti-bis) mette il sigillo definitivo sulla “disgraziata” gestione dei fondi per la Transizione 5.0. Il provvedimento sana la posizione delle imprese rimaste in sospeso dopo l’esaurimento del plafond iniziale, garantendo il riconoscimento dell’89,77% del credito d’imposta richiesto. Questa dotazione trasforma le prenotazioni telematiche in certezze contabili, coprendo i piani di investimento industriale avviati nel corso dell’ultimo semestre.
La concessione della quota poco sotto il 90% nasce da una manovra di recupero delle risorse non utilizzate in altre linee di incentivo. Il Governo ha scelto il Decreto Carburanti-bis come contenitore normativo per integrare le coperture finanziarie necessarie a soddisfare quasi la totalità delle domande pendenti.
Inserendo il nuovo riparto all’interno di un provvedimento che regola anche i mercati energetici e le accise sui consumi, l’esecutivo assicura una stabilità che va oltre la gestione ministeriale delle graduatorie.
Le aziende possono ora pianificare la messa in esercizio dei beni digitali e sostenibili con la sicurezza di poter accedere a una quota di beneficio definita per legge.
Oltre alla gestione del plafond principale, il Decreto 42/2026 introduce misure per ridurre l’incidenza dei costi burocratici sulle Piccole e Medie Imprese. La norma prevede rimborsi diretti per le spese tecniche sostenute in fase di perizia:
La fruizione di tali benefici è previsto anche per le imprese non soggette per obbligo statutario alla revisione legale dei conti.
Mentre si definisce il quadro della nuova agevolazione, le imprese devono gestire anche i termini di compensazione per i crediti d’imposta beni produttivi al 50% maturati nelle finestre precedenti. La norma impone infatti l’utilizzo delle quote spettanti entro la scadenza del 31 dicembre 2026, pena la perdita del beneficio o la necessità di procedure di recupero.
È necessario anche verificare la capienza del modello F24 e che le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate siano complete. Il mancato rispetto di questo termine perentorio condiziona la strategia di rientro degli investimenti, specialmente per chi intende cumulare le vecchie linee di incentivo con i flussi derivanti dal riparto della Transizione 5.0.
Il primo giorno di cessate il fuoco in Iran ha visto la riapertura dello stretto di Hormuz dopo quaranta giorni di blocco, i mercati tirare un sospiro di sollievo, il petrolio scendere sotto i 95 dollari al barile e gli indici di Borsa viaggiare con segnali positivi. La situazione è in forte divenire, sul fronte bellico e su quello politico. L’attenzione delle imprese è concentrata sullo stretto che le navi attraversano per uscire dal Golfo Persico, passaggio obbligato per un quinto del petrolio mondiale e merci strategiche che alimentano intere filiere produttive europee.
In base all’accordo raggiunto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile — a meno di due ore dalla scadenza dell’ultimatum di Trump — Stati Uniti e Iran hanno stabilito due settimane di cessate il fuoco che serviranno a porre le basi per una trattativa definitiva. A mediare è stato il premier pakistano Shehbaz Sharif, con un intervento decisivo della Cina nelle ore finali. Contemporaneamente, Teheran ha riaperto lo stretto e le prime navi hanno già iniziato a transitare.
Gli esperti avvertono che la ripresa del traffico marittimo sarà però lenta. I premi assicurativi restano elevati, lo stretto è ancora classificato come area di operazioni belliche dal mercato marittimo internazionale e il traffico risulta molto al di sotto della media ordinaria. La IATA ha chiarito che serviranno mesi per normalizzare le forniture di carburante per gli aerei.
Lo stretto di Hormuz è lo snodo nevralgico dell’economia mondiale: motivo per il quale è anche la leva principale nei negoziati che stanno per aprirsi. L’Iran ha presentato un piano in dieci punti che mira a portare il passaggio marittimo sotto il proprio controllo.
Teheran vuole imporre un pedaggio per il transito: si parla di cifre comprese tra 1 e 2 milioni di dollari per ogni nave che attraversa lo stretto. Gli incassi, da dividere con l’Oman, servirebbero a finanziare la ricostruzione.
Se confermata, la richiesta equivarrebbe a una nazionalizzazione di fatto dello stretto, il cui traffico è attualmente regolato dai trattati internazionali sulla libertà di navigazione. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il transito sarà consentito sotto la gestione militare dei Pasdaran.
Nel piano figurano anche la richiesta di rimozione delle sanzioni e il riconoscimento del diritto all’arricchimento dell’uranio.
Non ci sono al momento reazioni dettagliate della Casa Bianca sulle singole richieste iraniane. Il presidente Donald Trump ha però definito la proposta di Teheran una base concreta per intavolare le negoziazioni e ha scritto su Truth Social che gli Stati Uniti lavoreranno per la ripresa del traffico nello stretto, aggiungendo che «saranno fatti molti soldi». Il significato di questa frase resta ambiguo: non è chiaro se si riferisse al pedaggio iraniano, alla ripresa del commercio o ad altre ipotesi.
Il negoziato dovrebbe aprirsi venerdì 10 aprile a Islamabad, il paese che ha condotto lo sforzo diplomatico sfociato nella tregua. La delegazione americana comprenderà il vicepresidente JD Vance, l’inviato Steve Witkoff e Jared Kushner.
La tenuta della tregua è tuttavia a rischio: restano aperti diversi fronti di combattimento nell’area. In particolare, Israele ha dichiarato che il Libano è escluso dall’accordo e i bombardamenti su Beirut sono proseguiti anche dopo l’annuncio del cessate il fuoco, provocando oltre 300 tra morti e feriti secondo la Croce Rossa libanese. Teheran ha già fatto sapere che le violazioni potrebbero portare a una ripresa delle operazioni.
Per le PMI italiane la riapertura di Hormuz è una notizia positiva ma insufficiente a chiudere l’emergenza. Secondo i dati Confartigianato, il conflitto ha messo a rischio 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero verso i mercati del Golfo e ha bloccato 15,9 miliardi di import di beni energetici per le imprese italiane. I noli marittimi restano a livelli elevati, i premi assicurativi non si normalizzeranno finché la classificazione di zona di guerra non sarà revocata, e l’eventuale introduzione di un pedaggio sullo stretto si tradurrebbe in un costo aggiuntivo destinato a scaricarsi sull’intera catena logistica.
Il petrolio è sceso rapidamente sotto i 100 dollari al barile ma gli analisti considerano il ribasso temporaneo e legato al sentiment di mercato. Senza un accordo di pace stabile, i costi energetici resteranno una variabile critica per l’industria e i trasporti nei prossimi mesi.
Per le imprese con esposizione commerciale nell’area del Golfo gli occhi restano puntati sull’evoluzione dei negoziati di Islamabad ma anche sullo studio di soluzioni di approvvigionamento alternative.
Ad aprile 2026 il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) si attesta intorno a 0,126 €/kWh, in lieve flessione rispetto ai mesi precedenti. Le offerte luce a prezzo fisso più competitive del mercato libero partono da circa 0,14 €/kWh, mentre le tariffe indicizzate al PUN applicano uno spread variabile che incide sul costo finale in bolletta. In uno scenario di quotazioni ancora volatili, confrontare le promozioni disponibili e adattarle al proprio profilo di consumo resta la strategia principale per ridurre la spesa energetica.
Nelle prossime schede sono analizzate le tariffe luce più competitive di aprile 2026, con classifiche differenziate per tipologia di offerta: prezzo fisso, prezzo indicizzato, monoraria e multioraria. Per ciascuna tariffa è indicata la stima della bolletta mensile calcolata su un consumo tipo di 1.200 kWh annui con potenza di 3 kW.
Per scegliere la tariffa luce più adatta alle proprie esigenze è necessario partire dai dati reali di consumo. L’autolettura del contatore consente di rilevare con precisione i kWh consumati ed evitare stime forfettarie in bolletta, mentre la lettura della bolletta permette di identificare le voci che compongono il costo finale: prezzo energia, quota fissa, oneri di sistema, trasporto e imposte.
Questi dati servono per confrontare le proposte dei diversi fornitori su basi omogenee, verificando non solo il prezzo al kWh ma anche la quota fissa mensile (PCV) e gli eventuali sconti promozionali che incidono sul costo effettivo del primo anno.
Le offerte monorarie applicano un prezzo unico per ogni kWh consumato, indipendentemente dall’ora della giornata. Sono la scelta più semplice per chi ha consumi distribuiti in modo uniforme nell’arco delle 24 ore.
Le tariffe multiorarie differenziano il prezzo per fascia oraria: la F1 (ore diurne feriali) è quella più costosa, le fasce F2 e F3 (sera, notte, weekend e festivi) risultano più convenienti. Questa struttura premia chi può concentrare l’uso di lavatrice, lavastoviglie e altri elettrodomestici nelle ore serali o nei giorni festivi.
Le tariffe a prezzo fisso bloccano il costo dell’energia per 12 o 24 mesi, proteggendo il consumatore da eventuali rialzi del mercato all’ingrosso. In una fase di quotazioni ancora instabili, rappresentano la soluzione preferita da chi vuole prevedere con certezza la spesa in bolletta.
Le tariffe indicizzate (o variabili) seguono l’andamento del PUN mese per mese, a cui il fornitore aggiunge uno spread. Quando il prezzo all’ingrosso scende, la bolletta si riduce; quando sale, il costo aumenta. Chi sceglie questa opzione scommette su un mercato al ribasso e accetta una maggiore volatilità della spesa mensile.
Con la circolare n. 43 del 7 aprile 2026, l’INPS ha comunicato le aliquote contributive applicate ai datori di lavoro del settore agricolo per il 2026, relative agli operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), oltre alle aliquote per i rapporti di lavoro occasionale in agricoltura. Confermato l’aumento progressivo dello 0,20% a carico del datore di lavoro previsto dal decreto legislativo 146/1997, mentre cambia la struttura della contribuzione INAIL, ora accorpata in un’aliquota unica dell’8,5%.
Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota contributiva complessiva è fissata al 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. L’incremento rispetto al 2025 (quando l’aliquota era al 30,30%) è pari allo 0,20% e grava interamente sul datore di lavoro, in applicazione dell’adeguamento progressivo verso la soglia del 32% stabilita dal d.lgs. 146/1997. La quota a carico del lavoratore (8,84%) resta invariata poiché ha già raggiunto la misura piena. Se la retribuzione supera la prima fascia pensionabile di 55.448 euro annui, si applica un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.
Le cooperative e i consorzi del settore agricolo versano anche la contribuzione per la NASpI sugli operai a tempo indeterminato, pari all’1,31% della retribuzione imponibile, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che ha esteso la tutela contro la disoccupazione involontaria a questa platea.
Per le aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota complessiva resta fissata al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Questa categoria ha già raggiunto il livello di contribuzione piena e non subisce incrementi annuali.
Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, la circolare fissa il minimale contributivo orario per il 2026 a 8,94 euro. Il calcolo, basato sul minimale giornaliero di 58,13 euro, segue la formula prevista dall’articolo 11 del d.lgs. 81/2015: 58,13 × 6 ÷ 39 = 8,94 euro.
Dal 1° gennaio 2026, la contribuzione INAIL per gli operai agricoli dipendenti è stata riformata. Il precedente sistema articolato in due voci (10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale, con riduzione del 14,80%) è stato sostituito da un’aliquota unica dell’8,5%.
La semplificazione non modifica in modo rilevante l’onere complessivo per le aziende, ma elimina il meccanismo della riduzione applicata sull’imponibile e rende più trasparente il calcolo della contribuzione assicurativa.
Le agevolazioni per le zone tariffarie nel settore agricolo non hanno subito variazioni per il 2026:
Per gli operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), fattispecie resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2026, il calcolo dei contributi avviene applicando le stesse aliquote previste per gli OTD assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, comprensive delle eventuali riduzioni per zona tariffaria.
I contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per il 2026 vanno versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze trimestrali:
L’INPS ha predisposto i pagamenti delle mensilità arretrate del programma Home Care Premium relative al primo trimestre 2026 e ha pubblicato le graduatorie aggiornate al 3 aprile dei bandi HCP e Long Term Care. Con una nota dello stesso giorno, l’Istituto ha precisato che le comunicazioni inviate ad alcuni beneficiari delle prestazioni integrative per segnalare il temporaneo superamento del budget mensile non costituiscono sanzioni e non comportano la revoca del beneficio.
I rimborsi riguardano la prestazione prevalente del bando HCP 2025-2028 e il contributo economico erogato dall’INPS a rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare con regolare contratto di lavoro domestico. Le mensilità non ancora corrisposte del primo trimestre sono ora in fase di liquidazione.
L’Istituto ha predisposto anche i pagamenti in favore dei liberi professionisti e delle aziende che erogano prestazioni integrative, a condizione che dispongano di DURC regolare e IBAN certificato in piattaforma. I rimborsi si riferiscono alle prestazioni già validate dai beneficiari per il periodo gennaio-marzo 2026.
Con il bando 2025-2028, entrato in vigore il 1° luglio 2025, i rimborsi seguono una cadenza trimestrale anziché mensile: l’INPS dispone la liquidazione solo dopo il versamento effettivo dei contributi da parte dei datori di lavoro domestico, con quattro finestre di pagamento all’anno. A gennaio 2026, l’Istituto aveva comunicato il superamento delle criticità informatiche che avevano rallentato le procedure di liquidazione nei mesi precedenti.
Nell’ambito delle attività di verifica previste dall’articolo 16 del bando HCP, l’INPS ha inviato comunicazioni ad alcuni utenti beneficiari di prestazioni integrative, segnalando situazioni di temporaneo superamento del budget mensile individuale. L’Istituto ha tenuto a precisare che tali comunicazioni hanno carattere esclusivamente informativo:
La precisazione risponde alle preoccupazioni di numerosi beneficiari che avevano interpretato le lettere ricevute come un provvedimento punitivo, generando allarme tra le famiglie coinvolte nel programma.
Per le situazioni di superamento del budget, l’INPS privilegia meccanismi di compensazione graduale che consentono ai beneficiari una ripresa rapida del pieno utilizzo delle prestazioni integrative. Il rientro nei limiti avviene tenendo conto della capienza mensile disponibile e secondo criteri di gradualità , sostenibilità e trasparenza definiti dal bando.
Il progetto HCP continua a garantire il proprio sostegno nei limiti del budget individuale, assicurando la continuità dell’intervento assistenziale per le persone non autosufficienti e le loro famiglie. La tutela dei caregiver familiari resta al centro delle politiche di welfare per i dipendenti pubblici, con il DDL Caregiver 2026 attualmente in esame alla Camera che prevede un contributo fino a 400 euro mensili.
Con una seconda nota del 3 aprile, l’INPS ha pubblicato le graduatorie aggiornate dei vincitori e degli idonei dei bandi Long Term Care 2025 (contributi per ricoveri in RSA) e Home Care Premium 2025-2028 (assistenza domiciliare per dipendenti e pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici). La precedente pubblicazione risaliva al 7 gennaio 2026.
L’elenco non riporta i nominativi dei soggetti interessati: ciascun candidato è identificato esclusivamente dal numero di protocollo della domanda, reperibile nella ricevuta inviata via email al momento della presentazione. Per verificare il proprio posizionamento è necessario accedere al portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS e consultare la sezione “Portale Prestazioni welfare“.
Le graduatorie vengono aggiornate con cadenza periodica: le domande presentate entro il ventesimo giorno di ogni mese confluiscono nella graduatoria del mese successivo. I nuovi ammessi possono attivare immediatamente la gestione del beneficio attraverso il medesimo portale.
Il bando Home Care Premium 2025-2028 è rivolto a dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai loro familiari non autosufficienti, compresi coniugi non separati, parenti di primo grado e soggetti legati da unione civile. Il bando prevede fino a 35.000 posti e resterà aperto fino al 31 gennaio 2028.
I beneficiari possono accedere a due tipologie di prestazione:
L’importo del contributo è parametrato al valore dell’ISEE sociosanitario e al grado di non autosufficienza. Se nella zona di residenza del beneficiario non è presente un ente convenzionato, il budget della prestazione prevalente viene incrementato del 15%.
Licenziato per decesso della persona che accudivo come badante, ho percepito la NASpI e da allora non ho più lavorato. Ho fatto domanda di APE Sociale, respinta perché secondo l’INPS la cessazione del rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro è esclusa dalle casistiche ammesse. Ho fatto domanda di riesame ma non ho ancora ricevuto risposta.
Una nuova sentenza della Corte di Cassazione fissa il confine tra NASpI e incentivo all’esodo. L’indennità di disoccupazione è collegata al licenziamento (perdita involontaria del lavoro) ma può essere riconosciuta se azienda e dipendente arrivano a un accordo di risoluzione consensuale seguendo però la specifica procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966. Diversamente, si legge nella sentenza n. 6988 del 24 marzo 2026, non c’è diritto al sussidio.
I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione al lavoratore, ritenendo legittimo il sussidio in virtù di un accordo assimilabile a quelli previsti dalla conciliazione disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015. La Cassazione ha però respinto questa lettura, osservando che il datore di lavoro non aveva inviato una lettera di licenziamento né attivato la procedura ex lege 604/1966 davanti all’Ispettorato del Lavoro.
La scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale, secondo la Suprema Corte, non giustifica la violazione della procedura che serve ad aggirare accordi non tutelati per legge. Secondo la Cassazione, il ricorso all’analogia è ammesso solo quando nell’ordinamento manchi una disciplina specifica del caso concreto, che per la NASpI è invece ben dettagliata.
Il punto centrale della decisione è che non basta un accordo sindacale o una conciliazione in sede protetta per far nascere il diritto alla NASpI. Serve che la cessazione del rapporto si collochi in una delle fattispecie tassativamente previste dal Dlgs 22/2015.
Nel caso della risoluzione consensuale, la tutela è riconosciuta solo se l’accordo viene raggiunto nell’ambito della procedura Art. 7 Legge 604/1966. Fuori da quel tracciato, anche un incentivo all’esodo firmato con assistenza sindacale non basta a trasformare la cessazione in una perdita involontaria del lavoro.
L’offerta di conciliazione presuppone l’esistenza di un licenziamento e non può essere utilizzata come alternativa in presenza di un accordo di incentivo all’esodo in assenza di una delle fattispecie previste dalla legge.
Le ipotesi in cui spetta la NASpI restano quelle previste dalla legge e richiamate anche dalla prassi INPS:
La pronuncia della Cassazione pesa sugli accordi di incentivo all’esodo perché impedisce di considerare automaticamente compatibile con la NASpI una cessazione consensuale costruita fuori dalle procedure indicate dalla legge. Per aziende e lavoratori il nodo non è soltanto il contenuto economico dell’intesa, ma soprattutto la forma giuridica con cui viene chiuso il rapporto.
Chi valuta un’uscita concordata deve quindi verificare con attenzione se il percorso adottato consenta davvero l’accesso all’indennità di disoccupazione oppure no. La sentenza 6988/2026 ribadisce infatti che, in materia di NASpI, le eccezioni alla regola della perdita involontaria del lavoro sono tipiche e tassative, e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse.
Con l’articolo 9 del DL 38/2026, n. 38 (il nuovo Decreto Fiscale) il Governo ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro. La misura è tuttavia temporanea: si applica ai premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 e colma il vuoto lasciato dalla mancata proroga dell’analoga esenzione in vigore nel 2024, abolita per l’intero 2025.
Il meccanismo dell’esenzione funziona secondo una logica “tutto o niente”. Se l’importo complessivo dei premi erogati dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo atleta non supera i 300 euro nel periodo agevolato, non si applica alcuna ritenuta. Se il totale supera i 300 euro anche di un solo euro, la ritenuta del 20% scatta sull’intero importo corrisposto e non solo sull’eccedenza.
La soglia si calcola per singolo sostituto d’imposta: un atleta che riceve 200 euro da una ASD e 200 euro da un’altra non supera il limite presso nessuna delle due e beneficia dell’esenzione per entrambi i premi. Rientrano nell’agevolazione le somme versate ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater del DLgs. 36/2021, inquadrate come premi ai fini dell’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973.
Per i premi erogati nei primi tre mesi dell’anno la ritenuta del 20% resta dovuta senza possibilità di recupero. Il periodo scoperto è il risultato di una vicenda normativa travagliata: nel 2024 l’esenzione era in vigore grazie al decreto Milleproroghe, nel 2025 non è stata prorogata e la ritenuta si è applicata su tutti i premi indipendentemente dall’importo.
Il DLgs. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione) avrebbe dovuto stabilizzare l’esenzione dal 1° gennaio 2026, prevedendone l’applicazione anche retroattiva dal 29 febbraio 2024. Il DLgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha però abrogato quella disposizione prima ancora che entrasse in vigore. Il DL 38/2026 (convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione) è intervenuto come soluzione ponte per evitare che l’intero 2026 restasse privo di agevolazione.
Possono erogare i premi con l’esenzione: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. I beneficiari sono atleti e tecnici tesserati che operano nell’area del dilettantismo.
Attenzione: l’esenzione non si applica ai premi che costituiscono parte variabile della retribuzione prevista da un contratto di lavoro sportivo, né alle somme corrisposte direttamente all’ente sportivo di appartenenza dell’atleta.
Per i premi esenti non è obbligatoria la certificazione CU, anche se è buona prassi che il sostituto d’imposta documenti l’importo corrisposto.
Nel 730 la stretta sui familiari a carico non ha cancellato in blocco tutte le agevolazioni fiscali collegate ai parenti. Anche se la scorsa Manovra di Bilancio ha colpito la detrazione fissa per carichi di famiglia, il Decreto Correttivo IRPEF ha poi chiarito che per molte spese detraibili continua a valere una nozione più ampia di familiare richiamata dall’articolo 12 del TUIR.
La Legge 207/2024 ha ristretto la platea dei beneficiari della detrazione per carichi di famiglia prevista dall’articolo 12 del TUIR. La detrazione per i figli spetta in via ordinaria solo tra i 21 e i 30 anni, salvo il caso di disabilità , mentre per i familiari diversi da coniuge e figli il beneficio è limitato agli ascendenti conviventi. Questo taglio ha riguardato la detrazione fissa che viene riconosciuta in busta paga, nel cedolino pensione o in dichiarazione.
Le spese sostenute nell’interesse dei familiari seguono una logica diversa.
Il riferimento è il Dlgs 192/2025, che ha riscritto il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR. Il correttivo chiarisce che, quando una disposizione fiscale richiama i soggetti indicati nell’articolo 12, non bisogna fermarsi alla platea ridotta: per queste agevolazioni rilevano, oltre al coniuge non separato e ai figli, anche i soggetti richiamati dall’articolo 433 del Codice Civile, a partire da genitori e ascendenti, fino a generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, alle condizioni previste dalla norma. Il correttivo si applica dal periodo d’imposta 2025, quindi già sulle dichiarazioni 2026.
La riscrittura del comma 4-ter evita che la stretta del 2025 si allarghi a benefici che il legislatore non intendeva comprimere. Per questo, nelle norme che richiamano l’articolo 12, possono tornare rilevanti i familiari del perimetro civilistico più ampio, purché ricorrano le condizioni richieste caso per caso:
Per questi soggetti non basta però un richiamo generico alla parentela. Bisogna sempre leggere la singola agevolazione e verificare se la norma richiede soltanto il rinvio all’articolo 12 oppure pretende anche lo status di familiare fiscalmente a carico.
Ai fini delle agevolazioni fiscali, il riferimento di legge cambia a seconda del contesto:
In questo secondo caso restano valide le soglie ordinarie: 2.840,51 euro di reddito complessivo, elevati a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il caso che ha creato più dubbi è quello dei figli oltre i 30 anni. Dal 2025, se non c’è disabilità , il genitore perde la detrazione fissa prevista dall’articolo 12. Questo però non significa che il figlio esca automaticamente da tutte le agevolazioni fiscali.
Se il figlio continua a rispettare i limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, restano utilizzabili le detrazioni sulle spese sostenute nel suo interesse quando la relativa norma lo consente. È il meccanismo che sostiene il cosiddetto doppio binario fiscale: una cosa è la detrazione per carico di famiglia, altra cosa sono le detrazioni sugli oneri.
La conseguenza è che la detrazione per carichi di famiglia e la detrazione delle spese sostenute per i familiari non viaggiano più sullo stesso binario. È proprio questa distinzione che nel 2026 va letta con attenzione prima di compilare la dichiarazione dei redditi.
Nel 730/2026 la verifica dei requisiti riguarda età del figlio, grado di parentela e norma che disciplina la singola spesa: se richiama l’articolo 12 del TUIR è consentito riferirsi alla platea più ampia dei familiari; se richiama il familiare fiscalmente a carico, serve anche il rispetto delle soglie di reddito.