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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Colpo di scena lunedì 20 aprile per lo sciopero degli autotrasportatori: sul prospetto del MIT compare il fermo nazionale di Trasportounito per 144 ore, fino alle 24 del 25 aprile ma nella pratica il blocco è stato sospeso. Il motivo è l’incidente mortale avvenuto alla vigilia della protesta, che ha portato il sindacato Trasportounito a sciogliere i presidi.
Sullo sfondo, il caro gasolio arrivato oltre quota 2 euro che riduce i margini delle filiere. Sembra dunque per il momento scongiurato il fermo legato alle logistica, che minacciava gravi ritardi nelle forniture e rischio di scaffali vuoti. Nel settore autotrasporto, peraltro, le sigle si erano mosse con tempi diversi e una parte della protesta che ancora non era neppure partita.
Il fermo inserito nel calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda Trasportounito e copre l’intero territorio nazionale dalla mezzanotte del 20 aprile a quella del 25 aprile. Dopo l’incidente avvenuto a Caserta, tuttavia, Trasportounito ha preferito interrompere la protesta, per rispetto alla famiglia dell’associato rimasto vittima dell’investimento mortale.
La protesta nasceva dall’escalation dei costi di trazione e arriva al termine di settimane in cui l’autotrasporto ha chiesto misure d’urgenza sui carburanti, giudicando troppo corte le risposte arrivate fin qui.
La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva invitato l’associazione a revocare o riformulare l’azione collettiva. Il fermo, però, era rimasto in piedi, con un calendario che incrociava sia la distribuzione interna sia i traffici verso porti, piattaforme e interporti.
Il fermo che doveva partire il 20 aprile era quello di Trasportounito. Accanto a questo fronte, Unatras avrebbe deliberato una mobilitazione nazionale separata, con giornate e modalità ancora da definire secondo i tempi del preavviso di settore.
| Sigla o fronte | Situazione al 20 aprile |
|---|---|
| Trasportounito | fermo nazionale dal 20 al 25 aprile (sospeso) |
| Unatras | fermo deliberato il 17 aprile (date da definire) |
| fronte siciliano | fermo locale (sospeso dopo la convocazione al MIT del 22 aprile) |
L’esperienza vista in Sicilia nei giorni scorsi offre un’indicazione utile sui potenziali rischi di uno stop generalizzato dei tir: i primi effetti si concentrano nei nodi logistici, con rallentamenti nei porti, accumulo di semirimorchi e bancali che slittano verso piattaforme e grande distribuzione. Solo in una fase successiva la tensione si trasferisce in modo più visibile sugli scaffali e sui tempi di consegna al dettaglio.
Le filiere che rischierebbero di sentire prima la pressione sarebbero quelle a rotazione rapida, come alimentare fresco, ortofrutta, GDO, edilizia leggera e componentistica che vive di tempi stretti tra arrivo merce e produzione. Il rischio più realistico, almeno all’inizio, riguarderebbe dunque una rete di ritardi selettivi e costi aggiuntivi, più che una paralisi identica in ogni area del Paese.
Il cuore della protesta resta il caro gasolio. Le ultime rilevazioni diffuse dal MIMIT hanno mostrato un diesel self ancora sopra i 2,10 euro al litro sulla rete ordinaria, una soglia che per molte imprese del trasporto viene considerata incompatibile con viaggi remunerativi, soprattutto dove i contratti assorbono i rincari con ritardo e gli incassi arrivano dopo settimane o mesi.
Il settore ha letto come insufficienti sia il decreto carburanti di marzo sia la successiva proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 1° maggio. In parallelo, il rialzo dell’energia si è innestato su una crisi del Golfo che ha già riacceso allarmi più ampi su approvvigionamenti, costi logistici ed equilibrio delle filiere.
Sul tavolo delle associazioni si ritrovano richieste ormai ricorrenti, con una soglia di urgenza salita di tono nelle ultime settimane. Il settore chiede liquidità immediata, ristori agganciati ai consumi reali di gasolio e un confronto politico che esca dalla logica delle misure tampone.
In questa cornice si inseriscono sia il tavolo convocato dal MIT per il 22 aprile sul fronte siciliano sia la pressione delle sigle nazionali per un pacchetto più ampio.
Per le imprese che dipendono da consegne giornaliere i prossimi giorni richiederanno attenzione sulle tratte più esposte, sugli slot di magazzino e sulla tenuta dei fornitori logistici. Il fermo, seppur temporaneamente sospeso, si colloca infatti in una fase in cui energia, carburanti e trasporto merci sono sotto pressione e il vero banco di prova sarà la capacità del Governo di trasformare l’ascolto in misure leggibili dal settore.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, sono stati aggiornati gli importi relativi all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a beneficio dei grandi invalidi e gli adeguamenti saranno attuati a partire da giugno 2026. Con il messaggio n. 1269 del 14 aprile, l’INPS ha fornito istruzioni e calendario pagamenti.
In conformità alle nuove disposizioni stabilite dal 1° gennaio 2026, gli importi mensili dell’assegno sostitutivo sono stati ridefiniti come segue:
L’assegno riguarda i grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità indicate dalla legge e, allo stesso modo, i grandi invalidi per servizio e i pensionati di guerra e per servizio militare insigniti di medaglia d’oro al valor militare nei casi previsti dalla norma.
Per chi già beneficiava dell’assegno nell’anno precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, il pagamento prosegue d’ufficio. Nei nuovi casi, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Con l’assegno di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati relativi alle differenze di importo che si riferiscono alle mensilità da gennaio a maggio 2026.
Dal 13 maggio 2026 sarà disponibile la nuova versione del certificato medico di infortunio, semplificata nella compilazione e inviabile tramite il servizio online dedicato. Per le aziende con sistemi gestionali integrati con la piattaforma INAIL la stessa data è anche il termine per l’adeguamento dei sistemi: chi non aggiorna rischia errori bloccanti all’invio.
La nuova versione del servizio riduce i campi obbligatori, elimina quelli non essenziali e razionalizza le tipologie e le diciture del certificato. La novità che riguarda anche i datori di lavoro è l’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato, per agevolare le comunicazioni relative alla pratica. Gli obblighi del datore di lavoro relativi alla denuncia di infortunio restano invariati: l’aggiornamento riguarda esclusivamente la procedura di redazione del certificato da parte del medico.
La nuova versione è disponibile attraverso le stesse tre modalità di trasmissione già in uso:
Per chi utilizza le modalità offline e di interoperabilità , il mancato adeguamento entro il 13 maggio genera errori bloccanti nell’invio, causati dall’assenza del recapito del lavoratore o dalla presenza di campi non più previsti nel nuovo schema.
Per chiarimenti sulla nuova procedura o per la verifica preventiva del file .xml, è disponibile il servizio “INAIL risponde” nella sezione “Assistenza e supporto” del portale istituzionale. Nel modulo occorre selezionare: Categoria “Prestazioni”, Sottocategoria “Assistenza Servizi Online”, Oggetto “Certificato medico per infortunio”. È inoltre disponibile il Contact Center INAIL al numero 06.6001, raggiungibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore.
Il sovraindebitamento riguarda famiglie, professionisti, imprenditori minori e piccole imprese che cercano un percorso ordinato per riequilibrare debiti, reddito e patrimonio secondo le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
In questo articolo analizziamo tutti gli strumenti di esdebitazione, con gli approfondimenti dedicati alle diverse procedure, tra misure come il concordato minore per le piccole attività e la liquidazione controllata con redditi futuri, che incide sulla costruzione del piano di rientro.
La compliance normativa è il principale motore delle policy aziendali sulla trasparenza salariale. È il dato che emerge dall’edizione 2026 della Global Pay Transparency Survey di Mercer, condotta su oltre 1.600 multinazionali in 60 mercati. In Europa, malgrado l’imminenza della scadenza del 7 giugno, la percentuale di imprese che stanno implementando strategie — pur in aumento rispetto all’anno precedente — è inferiore alla media internazionale: 70% contro il 77% a livello globale. In Italia, la quota scende al 61%.
A livello globale, il livello di adeguamento agli obblighi di trasparenza retributiva è passato dal 32% del 2024 a quasi il 50% nel 2025: un’accelerazione evidente, ma ancora insufficiente. Il 77% delle imprese sta predisponendo strategie di trasparenza, anche se solo il 14% lo ha fatto in modo strutturato sull’intera organizzazione. Il traino resta la necessità di conformarsi alle normative: in Italia lo indica l’82% delle aziende, mentre fattori come l’engagement dei dipendenti (56%) o la competitività (55%) vengono citati con minore frequenza.
Eppure le imprese riconoscono il peso di questi fattori: il 63% è consapevole che la trasparenza retributiva è un’aspettativa dei candidati, e i dati sull’engagement confermano il potenziale inespresso: policy chiare aumentano il coinvolgimento, mentre l’insoddisfazione per lo stipendio resta la prima causa di dimissioni.
Nonostante questa consapevolezza, solo il 29% delle aziende italiane applica oggi criteri di trasparenza salariale, anche se il 48% dichiara intenzione di migliorare. Eppure per i lavoratori, quando le policy retributive sono chiare e il trattamento è percepito come equo, il livello di coinvolgimento cresce dell’85% e quello di impegno del 60%, sempre secondo i dati Mercer.
Secondo un’altra ricerca, questa volta realizzata da Hays Italia con lo Studio Legale Daverio & Florio, il 72% delle imprese italiane è ancora indietro nell’adeguamento e sette lavoratori su dieci non sono al corrente di cosa stia facendo la propria azienda per conformarsi.
Il 7 giugno 2026 è data in cui entra in vigore la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, con un calendario di obblighi differenziato per dimensione aziendale. Tutti i datori di lavoro dovranno indicare la fascia retributiva prevista negli annunci di lavoro e adottare criteri aperti sulle retribuzioni applicate.
Il rapporto obbligatorio sulla parità salariale scatta invece con soglie progressive: le imprese con oltre 250 dipendenti lo producono ogni anno, quelle tra 150 e 250 ogni tre anni, quelle tra 100 e 150 ogni cinque anni.
Da 500 a 530 euro al mese: il reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizione di bisogno aumenta per il 2026. Lo stabilisce la circolare INPS n. 44 del 9 aprile 2026, che recepisce il decreto interministeriale del 17 settembre 2025 e aggiorna le istruzioni per domande, integrazioni degli importi 2025 e risorse disponibili nell’anno in corso.
L’importo mensile del reddito di libertà passa da 500 a 530 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità . Il contributo complessivo annuo sale così a 6.360 euro. La misura ha seguito un percorso di incrementi graduali: 400 euro mensili nel 2023 e nel 2024, poi 500 nel 2025. Per il 2026, le risorse complessive destinate alla misura ammontano a 16,5 milioni di euro, tra finanziamenti statali e fondi regionali trasferiti all’INPS. Le Regioni possono integrare ulteriormente la dotazione con risorse proprie.
Chi ha beneficiato del reddito di libertà nel 2025 — quando l’importo era fissato a 500 euro mensili — riceverà un’integrazione automatica fino al nuovo massimo di 530 euro al mese. L’INPS provvede all’adeguamento con le risorse statali o regionali già trasferite per il finanziamento della misura. Una volta completata l’integrazione degli importi 2025, l’Istituto procederà al pagamento delle richieste presentate nel 2026, nei limiti delle risorse disponibili, informando le interessate dell’esito.
Le richieste di reddito di libertà non vengono inoltrate direttamente all’INPS: passano esclusivamente attraverso i Comuni. L’ente locale è tenuto a verificare preventivamente il possesso dei requisiti, la validità e la completezza dei dati indicati nel modulo SR208, nonché l’effettiva sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento del percorso di fuoriuscita dalla violenza. Solo dopo questi controlli la richiesta può essere trasmessa all’Istituto in via telematica.
Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2025 e non accolte per insufficienza di risorse sono decadute. L’INPS chiarisce che le donne interessate possono ripresentare la domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per accedere al contributo nell’anno in corso.
Quando un erede riceve un rimborso fiscale spettante al defunto, quella somma entra nell’attivo ereditario e può far scattare l’obbligo della dichiarazione di successione anche se, al momento dell’apertura della successione, le condizioni per l’esonero erano soddisfatte. È il caso in cui il rimborso, sommato al resto dell’eredità , porta il valore complessivo dell’attivo oltre la soglia dei 100.000 euro.
La legge prevede un regime di esonero dall’obbligo dichiarativo, subordinato al ricorrere congiunto di tre condizioni:
Questi requisiti devono permanere nel tempo: se successivamente all’apertura della successione sopraggiungono nuovi beni o diritti che alterano le condizioni di esonero, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione anche se non l’avevano inizialmente presentata. Il chiarimento riguarda l’esonero dalla dichiarazione di successione in tutte le sue forme.
Qualora gli eredi ricevano un rimborso fiscale che porta il valore dell’attivo ereditario oltre i 100.000 euro, sorge l’obbligo dichiarativo anche se la dichiarazione di successione inizialmente non era dovuta. Il rimborso entra nell’attivo ereditario nella sua interezza, al pari di qualsiasi altro bene o diritto acquisito per successione.
Se invece il rimborso non fa superare la soglia di 100.000 euro, le condizioni di esonero restano soddisfatte e la dichiarazione non è richiesta. La verifica va effettuata sommando l’importo del rimborso al valore di tutti gli altri beni già presenti nell’asse ereditario.
Quando il rimborso fiscale fa scattare l’obbligo dichiarativo, i termini per la presentazione decorrono dalla comunicazione del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, non dalla data del decesso né dalla scadenza ordinaria prevista per la dichiarazione di successione. Con le regole vigenti, gli eredi sono tenuti a calcolare e versare l’autoliquidazione dell’imposta di successione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
La Regione Lombardia apre gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare aziendale anche alle imprese sociali e agli enti del terzo settore con attività economica. La misura stanzia 4 milioni di euro per il biennio 2026/2027 a favore delle micro, piccole e medie imprese lombarde che sostituiscono i veicoli più inquinanti con mezzi a zero o bassissime emissioni. I contributi a fondo perduto arrivano fino a 30.000 euro per veicolo; il bando sarà pubblicato entro tre mesi, con la gestione affidata a Unioncamere Lombardia.
La delibera approvata il 13 aprile 2026 dalla Giunta regionale — su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione si rivolge alle imprese con sede operativa in Lombardia. Rispetto alle edizioni precedenti, questa edizione amplia la platea dei beneficiari includendo per la prima volta soggetti del non-profit con attività economica. Possono presentare domanda:
Il contributo è condizionato alla rottamazione per demolizione di un veicolo aziendale inquinante intestato all’impresa richiedente. Sono ammissibili alla radiazione per demolizione:
In alternativa alla demolizione, è prevista la possibilità di esportazione all’estero di un autoveicolo diesel Euro 5/V. Le risorse finanziano l’acquisto di mezzi a zero o bassissime emissioni per il trasporto di persone e merci: autovetture, veicoli commerciali leggeri, motoveicoli e cargobike.
Nell’ambito degli eco-incentivi auto regionali per le imprese, l’importo del nuovo contributo a fondo perduto varia in base alla categoria del veicolo acquistato, alla classe emissiva del mezzo rottamato e al livello di emissioni prodotte. Gli importi oscillano tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
La dotazione complessiva della misura è di 4 milioni di euro, ripartiti tra 3 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, comprensivi dei costi di gestione della piattaforma e delle attività istruttorie. Le tabelle con gli importi esatti per categoria saranno pubblicate nel bando attuativo.
Le risorse 2026/2027 saranno erogate attraverso un bando attuativo pubblicato entro tre mesi dall’approvazione della delibera (aprile 2026). La gestione è affidata a Unioncamere Lombardia, che curerà la piattaforma telematica per la raccolta delle domande e le relative istruttorie.
Nelle edizioni precedenti — l’ultima delle quali copriva il biennio 2024/2025 con una dotazione di circa 5,9 milioni di euro — le domande venivano accolte in finestre temporali a sportello, con assegnazione delle risorse in ordine cronologico di invio.
In scadenza il 30 aprile la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le istruzioni sono contenute nelle linee guida dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo un calendario di scadenze già delineato.
Sul sito AdE sono fornite tutte le istruzioni su tempistiche, procedure, opzioni e scadenze di pagamento sulla nuova definizione agevolata delle cartelle. La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano nella definizione agevolata:
È prevista la possibilità di aderire anche per i contribuenti che avevano partecipato a precedenti definizioni agevolate, pur essendo successivamente decaduti. Sono invece esclusi i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali risultavano versate tutte le rate scadute alla data del 30 settembre 2025.
La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 aprile. Entro il 30 giugno AdER invia la comunicazione con l’esito della domanda.
I contribuenti potranno scegliere la forma di pagamento, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni. In caso di rateizzazione, sono applicati interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il calendario delle scadenze prevede:
L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione, nei limiti previsti dalla normativa. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta però la decadenza dalla definizione agevolata, con ripristino integrale del debito residuo.
Sono milioni le prime case in Italia esposte a sismi, alluvioni e frane senza alcuna copertura assicurativa, e solo uno sparuto numero risulta protetto da polizza catastrofale. Per colmare questo divario interviene una nuova la proposta di legge depositato alla Camera e basata su un sistema di incentivi strutturato su più livelli: sconti obbligatori delle compagnie, contributo statale fino a 150 euro e possibilità di usare i premi di produttività .
Il testo della proposta n. 2791 è a prima firma di Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio, e del capogruppo Riccardo Molinari. La norma mira a promuovere polizze che coprono i danni da sisma, frana, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. A differenza delle CatNat per le imprese, la proposta non prevede però alcuna coercizione: il sistema si basa interamente su incentivi. Il principale è lo sconto obbligatorio del 20% sul premio, calcolato sulla media dei premi dei cinque anni precedenti e riferito a un’abitazione campione di 100 metri quadrati situata in area a rischio medio, secondo parametri stabiliti dall’IVASS.
Accanto allo sconto delle compagnie, la proposta prevede un contributo statale pari al 20% del costo del premio, fino a un massimo di 100 euro. Il tetto sale a 150 euro per i nuclei con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto sotto forma di riduzione diretta del premio nel momento della stipula o del rinnovo, e deve essere indicato in modo chiaro e trasparente sia nei preventivi sia nei contratti. Per finanziare la misura, il disegno di legge stima una dotazione di 100 milioni di euro per il 2026, che cresce a 150 milioni nel 2027 e arriva a 200 milioni annui a partire dal 2028.
Il terzo strumento coinvolge direttamente i datori di lavoro. I lavoratori dipendenti possono chiedere di destinare una quota dei premi di produttività per coprire fino al 40% del costo della polizza: la somma non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esentasse per il dipendente, mentre il datore di lavoro può dedurla dal reddito d’impresa. Combinando i tre strumenti — sconto delle compagnie, contributo statale e premi di risultato — la quota a carico dell’assicurato si ridurrebbe al solo 20% del premio.
Il dato che ha ispirato la  è impietoso. Secondo i firmatari della PdL, meno del 5% del patrimonio edilizio italiano risulta assicurato rispetto a sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni: un gap che lascia oltre 30 milioni di immobili privi di qualunque protezione economica, in un Paese tra i più esposti d’Europa al rischio sismico e idrogeologico.
La bassa penetrazione assicurativa scarica interamente il peso delle calamità sullo Stato — e quindi sui contribuenti — attraverso finanziamenti emergenziali post-disastro. La proposta vuole invertire questa logica, spostando una parte del rischio sul mercato assicurativo privato.
La proposta deve ancora essere calendarizzata e assegnata a una commissione parlamentare: i tempi di approvazione restano incerti. L’ANIA, l’associazione delle compagnie assicurative, ha già espresso supporto all’iniziativa, giudicandola una misura necessaria in un Paese in cui appena il 7% delle abitazioni risulta assicurato.
Il cedolino pensione di maggio segue un calendario diverso rispetto ai mesi precedenti: la Festa del Lavoro sposta il pagamento e modifica le date di accredito. Sull’assegno di maggio 2026 di applicano poi le trattenute fiscali già in corso insieme alle eventuali voci personali. Nel confronto con la rata di aprile possono emergere scostamenti di importo legati a conguagli personali.
A differenza dei mesi precedenti, a maggio il pagamento non scatta il primo giorno del mese, poiché coincide con una festività . La rata viene messa in pagamento sabato 2 maggio 2026 per chi riscuote l’assegno alle Poste e lunedì 4 maggio per chi riceve l’accredito in banca. La differenza dipende dal fatto che il 2 maggio cade di sabato, data utile per Poste ma non per la valuta bancaria.
Per il ritiro in contanti agli sportelli di Poste Italiane può essere prevista una turnazione alfabetica per cognome, definita a livello locale per evitare afflussi concentrati.
In assenza di comunicazioni specifiche, il ritiro può avvenire liberamente a partire dal giorno di pagamento.
Il cedolino pensione di maggio viene di norma pubblicato nella seconda metà di aprile, attraverso il servizio online dell’INPS e nel Fascicolo previdenziale del cittadino. È da lì che si possono controllare importo lordo, trattenute, netto in pagamento e singole voci che compongono la rata. Il cedolino pensione si può ottenere anche via email, su richiesta, o consultare sul cellulare tramite la app INPS Mobile.
A maggio compaiono invece le trattenute fiscali che vengono ripartite lungo l’anno.Si tratta del recupero dell’addizionale regionale riferita al 2025, così come il saldo dell’addizionale comunale relativo allo stesso anno. A queste si aggiunge l’acconto dell’addizionale comunale 2026, già partito nei mesi scorsi.
Nel cedolino di maggio non si attende un nuovo ricalcolo della pensione: la rivalutazione 2026 è entrata negli assegni da gennaio ed i conguagli da Certificazione Unica sono stati applicati ad aprile. Da marzo è invece entrata a regime la nuova tassazione IRPEF sulle pensioni interessate dalla riduzione della seconda aliquota. Gli arretrati relativi a gennaio e febbraio sono già stati riconosciuti.
Il ministero dell’Economia ha approvato l’aggiornamento di 85 indici sintetici di affidabilità fiscale che entreranno nella dichiarazione dei redditi 2026. Il decreto del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile, riguarda commercio, attività professionali, servizi e manifattura. Nel provvedimento sono riportate anche la corrispondenza con i codici ATECO, le cause di esclusione e le tipologie di contribuenti per cui gli ISA restano fuori campo.
L’aggiornamento degli 85 ISA recepisce l’evoluzione dei settori a cui si riferiscono, il trend dei redditi ricostruito attraverso l’analisi degli ultimi otto anni di dichiarazioni fiscali e gli effetti della crisi economica. La platea coinvolta arriva a circa 1,85 milioni di Partite IVA. Gli indici rivisti si distribuiscono così:
Nel decreto trovano spazio anche le cause di esclusione e le categorie di contribuenti per cui gli ISA restano fuori applicazione. La verifica è necessaria soprattutto nei casi di multiattività o di regimi sostitutivi:
Il punteggio ISA incide sui benefici premiali e sull’attività di controllo. L’aggiornamento segue la pubblicazione dei modelli ISA 2026 alla luce dei nuovi codici ATECO, che fanno da cornice tecnica alla compilazione. La revisione appena pubblicata non chiude però il quadro ISA 2026. Entro la fine del mese è attesa la revisione per l’intero sistema degli indici.
Gli aggiustamenti congiunturali saranno collegati a tensioni geopolitiche, aumento del prezzo dell’energia, rincari dei prodotti alimentari e delle materie prime, oltre all’andamento dei tassi di interesse.
La Fondazione ENPAM ha riaperto il bando mutui 2026 con uno stanziamento di 30 milioni di euro destinato a medici e odontoiatri iscritti. Il finanziamento copre prima casa, studio professionale, ristrutturazione, ampliamento e sostituzione di mutui già in essere, con un tasso fisso ancorato al riferimento BCE e una finestra per la domanda che si si chiude il 10 settembre.Il bando si rivolge soprattutto a chi ha iniziato da poco la professione, ad esempio specializzandi, corsisti di medicina generale e titolari di Partita IVA in regime agevolato.
Il bando divide le risorse in tre canali distinti, mantenendo un’attenzione chiara ai professionisti under 40:
Per lo studio professionale il mutuo può essere chiesto anche da iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti, ma il limite massimo resta riferito all’immobile e non ai singoli componenti.
Per la prima casa l’immobile deve trovarsi in Italia, nel Comune di residenza o di lavoro principale, e non deve rientrare nelle categorie di lusso. Per lo studio, invece, l’immobile deve essere situato nel Comune in cui si svolge l’attività prevalente e deve risultare censito in categoria A/10 al momento della stipula.
La domanda può essere presentata dagli iscritti ENPAM con almeno un anno di anzianità ed effettiva contribuzione, in regola con gli adempimenti e senza altri finanziamenti o mutui già erogati dalla Fondazione ancora in corso. Nel bando 2026 rientrano anche i medici in formazione, inclusi specializzandi e corsisti di medicina generale, mentre per i profili più giovani con partita IVA forfettaria la soglia reddituale è calibrata in modo distinto.
Il mutuo ENPAM 2026 può arrivare fino a 300mila euro per l’acquisto di prima casa o studio professionale, con copertura massima pari all’80% del valore dell’immobile. Per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione il tetto scende a 150mila euro. Il tasso è fisso per tutta la durata ed è pari al tasso di riferimento BCE vigente alla stipula, maggiorato di 1,5 punti percentuali.
La durata può arrivare fino a 30 anni, ma con un limite preciso: la somma tra età dell’iscritto e piano di ammortamento non può superare 80 anni. È un dettaglio che conta soprattutto per chi ragiona su tempi lunghi di attività e segue anche gli incentivi ENPAM per restare al lavoro oltre l’età pensionabile.
Il nodo più delicato resta la capacità reddituale, che il bando misura con soglie diverse a seconda del profilo del richiedente. In particolare:
Se il requisito viene raggiunto anche grazie ai redditi del coniuge, la Fondazione richiede la sua presenza come garante. Prima della domanda può aiutare anche il controllo dell’area previdenziale e dei servizi digitali ENPAM, ormai centrali per raccogliere documenti, certificazioni e dati personali.
La richiesta va presentata esclusivamente tramite procedura informatizzata nell’area riservata ENPAM. Le pratiche vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo, ma solo se complete in ogni parte: le domande fuori termine o carenti di documentazione non vengono processate e non acquisiscono alcuna priorità .
La finestra 2026 si chiude alle ore 12 del 10 settembre 2026. L’esito viene comunicato via email entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione completa della domanda, mentre il rogito deve essere stipulato entro la pubblicazione del bando successivo.
Lo stesso percorso telematico è stato già esteso, negli ultimi anni, anche alla domanda di pensione ENPAM online, segno di una digitalizzazione ormai trasversale nei servizi della Fondazione.
Nel rapporto con ENPAM, come si vede, il mutuo non va letto come una misura isolata: per molti iscritti casa, studio e previdenza viaggiano insieme, dalla stima della futura rendita con la Busta arancione ENPAM fino agli altri strumenti digitali che consentono di seguire posizione contributiva e documenti personali.
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il 13 aprile due provvedimenti che aggiornano le regole della NIS2 per le imprese. La Determina n. 127434/2026, applicabile dal 30 aprile, fissa il calendario degli adempimenti per i soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco NIS nel 2026. La Determina n. 127437/2026 introduce per tutti i soggetti NIS l’obbligo di elencare i fornitori rilevanti all’interno della piattaforma ACN. A breve ne seguirà una terza dedicata alle analisi di impatto che i soggetti NIS dovranno svolgere nei mesi di maggio e giugno.
La direttiva europea prevede una serie di obblighi di sicurezza informatica per le aziende che appartengono a determinati settori considerati critici: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità , acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, tlc, aerospazio, servizi postali, gestione rifiuti, chimica, alimentari, manifattura, fornitori di servizi digitali, ricerca, pubbliche amministrazioni.
All’interno di questi settori, le aziende hanno obblighi se sono classificate come essenziali o importanti, in base alle dimensioni. Le piccole e micro imprese, per esempio, non hanno obblighi se non nel settore digitale.
I nuovi soggetti NIS sono le imprese che nel 2026 entrano per la prima volta nell’elenco dei soggetti chiamati al rispetto della direttiva NIS2, perché cresciute dimensionalmente, cambiate di settore o inserite a seguito della mappatura annuale dell’ACN.
Per questi soggetti, conclusa il 31 dicembre 2025 la fase di prima applicazione prevista dall’art. 42 del DLgs 138/2024, la Determina 127434/2026 fissa un calendario con tre scadenze progressive:
I soggetti già inclusi nell’elenco NIS nel 2025 non beneficiano di questo calendario differito: per loro rimangono ferme le scadenze già previste.
La determinazione introduce anche un regime specifico per le entità finanziarie già soggette al Regolamento DORA: queste sono esentate da alcuni obblighi NIS, tra cui la nomina del referente CSIRT e la trasmissione dell’elenco degli organi di amministrazione. In caso di registrazione tardiva, il soggetto ha 30 giorni dalla comunicazione di inserimento nell’elenco per completare l’aggiornamento del proprio profilo sulla piattaforma.
La Determinazione 127437/2026, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 379887/2025, introduce per tutti i soggetti NIS un nuovo obbligo informativo: l’elenco dei fornitori rilevanti (art. 18). Si tratta dell’obbligo di identificare, all’interno della piattaforma ACN, i fornitori della propria catena di approvvigionamento che per le caratteristiche dei servizi erogati devono essere classificati come soggetti importanti o essenziali ai fini della sicurezza informatica della filiera. L’adempimento si svolge nell’ambito del processo di aggiornamento annuale delle informazioni già previsto dalla normativa NIS2 e non costituisce quindi una procedura straordinaria.
La stessa determinazione definisce anche le modalità procedurali per la categorizzazione delle attività e dei servizi (artt. 20 e 21 della nuova determina). La logica sottostante è quella di estendere la cultura della cybersicurezza lungo tutta la supply chain, evitando che i soggetti NIS espongano le proprie infrastrutture a vulnerabilità derivanti da fornitori terzi non adeguatamente presidiati.
L’ACN ha annunciato la prossima pubblicazione di una terza determinazione, dedicata al modello di categorizzazione e alle analisi di impatto — Business Impact Analysis (BIA) — che i soggetti NIS dovranno svolgere nei mesi di maggio e giugno 2026. Si tratta della valutazione con cui ciascuna organizzazione identifica le proprie vulnerabilità e i punti critici, stima le conseguenze di un eventuale incidente informatico e definisce le priorità di intervento per la protezione delle infrastrutture digitali.
Contestualmente alla determinazione, l’ACN renderà disponibile materiale informativo di supporto per accompagnare le imprese nello svolgimento di questa analisi, elaborato nell’ambito dei tavoli settoriali già attivi.
Dal 24 gennaio 2026 violare le sanzioni economiche imposte dalla UE costa caro: con l’entrata in vigore del , in Italia si configura ipotesi di reato, con pene fino a sei anni di reclusione per le persone fisiche e sanzioni calcolate sul fatturato globale per le imprese. A tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, molte aziende (soprattutto le più piccole) stanno scoprendo solo ora di essere potenzialmente esposte.
Il DLgs 211/2025 ha recepito la Direttiva UE 2024/1226, nata dalla necessità di rendere davvero efficaci le sanzioni imposte all’Europa dopo l’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Il problema era semplice: ogni Stato membro applicava le misure restrittive in modo diverso, con conseguenti “zone grigie” che permettevano triangolazioni e operazioni elusive. Da qui la spinta europea a criminalizzare le violazioni in modo uniforme. In Italia, la legge delega n. 91/2025 ha dato mandato al Governo di recepirla e il risultato è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026.
A tre mesi dall’entrata in vigore, i professionisti legali segnalano una domanda crescente di aggiornamento dei modelli di compliance, ma anche che molte PMI non hanno ancora valutato la propria esposizione al nuovo rischio.
Un errore diffuso è pensare che il decreto riguardi solo le grandi multinazionali o le banche. In realtà , qualsiasi impresa italiana che abbia fornitori, clienti o partner in paesi soggetti a misure restrittive UE — o anche solo che abbia aperto crediti commerciali verso controparti successivamente inserite nelle liste sanzionatorie — può trovarsi esposta.
Questo include chi opera con la Russia e la Bielorussia ma anche chi ha catene di fornitura che transitano per l’Iran, il Myanmar o altre giurisdizioni sanzionate. La tempestività nel bloccare i fondi è un obbligo la cui violazione, anche per semplice ritardo, può avere conseguenze penali.
Il decreto inserisce nel Codice penale un nuovo capitolo — “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea” — con una serie di nuove fattispecie che vanno ben oltre il caso russo. Sono reato la violazione diretta delle misure restrittive UE (art. 275-bis), come aggirare un embargo, concludere operazioni commerciali o finanziarie con soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, o non congelare fondi di un’entità designata. Sono reato le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità (art. 275-ter) e le violazioni delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate in base alle misure restrittive (art. 275-quater).
La novità più dirompente per le imprese è però l’art. 275-quinquies: il decreto introduce per la prima volta la responsabilità penale per colpa, vale a dire che un’azienda può essere coinvolta in un procedimento penale anche senza aver violato consapevolmente un divieto — è sufficiente che la violazione sia avvenuta per negligenza nelle procedure di controllo. Fino a ieri, chi diceva “non sapevo” aveva spesso una via d’uscita; da oggi non è più così.
Oltre alla responsabilità penale delle singole persone fisiche (manager, amministratori, dipendenti), il decreto modifica in modo radicale le sanzioni applicabili alle imprese tramite l’aggiornamento del D.Lgs. 231/2001, il sistema che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Il nuovo art. 25-octies.2 del decreto 231 introduce sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’impresa — non più sul sistema delle “quote” tradizionale:
In caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria aumenta di un terzo. Per le violazioni di valore inferiore a 10.000 euro si applica invece una sanzione solo amministrativa, da 15.000 a 80.000 euro — ma questa soglia non vale mai per i beni militari e i beni a duplice uso, dove la violazione è sempre penale indipendentemente dall’importo.
Il percorso di adeguamento parte da una gap analysis sui processi aziendali che toccano fornitori, clienti o transazioni finanziarie internazionali, per mappare dove esistono potenziali esposizioni. Su questa base, le imprese devono aggiornare il proprio modello orgnizzativo 231, integrando le nuove fattispecie di reato nel registro dei rischi e definendo le procedure di controllo.
In pratica, questo significa introdurre o rafforzare le procedure di know your supplier e know your client per verificare che controparti e fornitori non compaiano nelle liste sanzionatorie UE, aggiornate in tempo reale sul sito dell’Unione. Devono essere inoltre definite le procedure di gestione dei flussi finanziari internazionali, i protocolli per il congelamento immediato dei fondi in caso di nuova designazione e i meccanismi di escalation interna.
Per le imprese che non hanno ancora un modello 231 formalizzato, il decreto rappresenta dunque un valido motivo per strutturarne uno: in caso di procedimento, l’assenza di un adeguamento non consente di mettersi al riparo da responsabilità .
Dopo il successo dell’edizione 2025, il 22 aprile 2026 Roma torna ad essere il palcoscenico del confronto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca sulla trasformazione digitale dei territori. Si apre la quarta edizione del Roma Digital Summit, l’appuntamento organizzato da TIG – The Innovation Group nell’ambito del Digital Territorial Summit, il percorso dedicato alla digitalizzazione nelle aree metropolitane italiane. PMI.it è media partner dell’evento.
L’evento si svolge nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini dalle ore 9.00 alle 16.00, in presenza. La giornata si articola in sessioni plenarie, tavole rotonde e momenti di confronto con il contributo delle istituzioni e delle aziende partner, alternati a occasioni di networking.
Al centro del Summit, il ruolo di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana come ecosistema di innovazione: un territorio in cui istituzioni, università , centri di ricerca e imprese collaborano per costruire modelli di sviluppo capaci di generare occupazione e competitività .
L’evento è rivolto ai principali attori della trasformazione digitale della PA e del sistema economico: top manager, amministratori pubblici, dirigenti, CIO, IT Manager, Innovation Manager, responsabili dei sistemi informativi, rappresentanti di imprese, università e centri di ricerca.
Il filo conduttore della quarta edizione è il ruolo dell’AI nella Pubblica Amministrazione come leva concreta di supporto all’azione amministrativa — non come sostituto del contributo umano, ma come strumento per rendere i servizi più efficienti, accessibili e orientati al cittadino.
Cinque i grandi filoni tematici della giornata:
Per consultare il programma completo e registrarsi all’evento: Roma Digital Summit 2026 — sito ufficiale TIG.
Le imprese rimaste senza copertura nel piano Transizione 5.0 possono finalmente portare in compensazione il credito d’imposta spettante. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 (denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”) che sblocca l’utilizzo tramite modello F24 del bonus GSE. La finestra è aperta fino al 31 dicembre 2026.
Il codice 7079, istituito con la Risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, riguarda esclusivamente le imprese che avevano già percorso integralmente l’iter del programma Transizione 5.0 — presentando le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, del DL n. 19/2024 — e che avevano ricevuto dal GSE la conferma di ammissibilità tecnica degli investimenti, ma si sono trovate escluse dalla copertura per esaurimento dei fondi disponibili. Chi non aveva completato questo percorso prima dell’esaurimento delle risorse non rientra nella platea.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati degli allegati A e B della legge n. 232/2016 e le spese per la formazione del personale. Restano esclusi, con disciplina separata, gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e il fotovoltaico ad alta efficienza iscritto nel registro ENEA.
La misura ha avuto una gestazione travagliata. Il DL 38/2026 aveva inizialmente riconosciuto alle imprese escluse un credito pari al 35% dell’importo prenotato — una copertura giudicata insufficiente dalle categorie produttive. Il successivo DL 3 aprile 2026, n. 42, ha corretto il tiro portando la percentuale a 89,77% dell’importo richiesto, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il GSE comunica a ciascuna impresa beneficiaria l’importo del credito fruibile entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Dal quel momento le imprese possono procedere alla compensazione, verificando il plafond disponibile nel proprio cassetto fiscale.
In sede di compilazione, il codice 7079 va esposto nella sezione Erario del modello F24. Quando si utilizza il credito in compensazione, l’importo va nella colonna importi a credito compensati; in caso di riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice entra nella colonna importi a debito versati. Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento nel formato AAAA, così come risulta dal cassetto fiscale. Il modello va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia: la presentazione in altro modo comporta il rifiuto automatico dell’operazione.
Il codice 7079 è distinto e non intercambiabile con il codice tributo 7072, istituito nel 2024 per la compensazione del credito Transizione 5.0 ordinario (art. 38 DL 19/2024). Due strumenti, due platee, due normative diverse.
In fase di elaborazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’importo compensato non superi il plafond autorizzato. Se una delle due condizioni non è rispettata, il modello viene scartato. L’Agenzia tiene conto anche delle rettifiche comunicate successivamente dal Gestore — in aumento o in diminuzione — aggiornando i dati nel cassetto fiscale. Prima di procedere con la compensazione, conviene quindi verificare con attenzione l’importo effettivamente disponibile nel cassetto fiscale, per evitare il rigetto del modello.
Con l’obbligo di polizza catastrofale ormai entrato nella vita ordinaria delle imprese, sul mercato iniziano a muoversi formule più leggere rispetto alla polizza acquistata in modo tradizionale. Il segnale che emerge in queste settimane è chiaro: per una parte del commercio e delle micro attività la copertura contro sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione comincia a comparire anche dentro servizi business integrati, pensati per ridurre passaggi, documenti e tempi di attivazione.
Dopo mesi in cui il mercato ha ragionato su regole, costi e scadenze, il fronte si sta spostando sul modo in cui la copertura viene confezionata e distribuita. L’adempimento resta lo stesso ma l’offerta comincia a cambiare forma: non solo prodotto assicurativo puro ma anche servizio incorporato in piattaforme già usate ogni giorno da negozianti ed esercenti.
È una trasformazione che parla soprattutto alle attività più piccole, quelle che spesso hanno meno struttura interna e vivono l’obbligo assicurativo come un adempimento difficile. Per questa fascia si affacciano formule più accessibili, costruite per ridurre la burocrazia percepita e agganciare la copertura a strumenti già presenti nella gestione quotidiana del business.
La polizza CatNat comincia dunque ad essere inserita dentro un abbonamento o servizio business che offre già pagamenti digitali, visibilità , marketing o assistenza. In questo schema la polizza smette di essere un acquisto separato e diventa un tassello accessorio di un pacchetto ampio rivolto ai merchant.
Il risultato è una logica diversa da quella assicurativa classica. L’impresa trova già la copertura dentro un ecosistema di servizi che già utilizza. Per il mercato questo è il segnale più interessante: l’assicurazione catastrofale inizia a essere proposta anche come servizio incorporato, non solo come prodotto da scaffale.
Un tratto ricorrente di queste soluzioni è la presenza di garanzie parametriche, cioè meccanismi che fanno scattare l’indennizzo al verificarsi di parametri oggettivi predefiniti. In questo modo una parte della liquidazione può arrivare in tempi più rapidi, senza attendere tutta la trafila di accertamento del danno tipica delle coperture tradizionali.
Per le attività più piccole questa impostazione ha una funzione precisa: offrire una somma immediata per affrontare le spese urgenti della ripartenza. È una logica coerente con un mercato che prova a costruire coperture entry level o personalizzate, più adatte a negozi, pubblici esercizi e realtà con una sola sede operativa.
La semplificazione, però, ha quasi sempre un rovescio della medaglia. Le formule integrate tendono a rivolgersi a una platea circoscritta, per esempio attività con una sola sede, struttura societaria semplice e ricavi contenuti. Restano quindi fuori molte imprese con più punti vendita, organizzazioni più articolate o beni da assicurare con un profilo di rischio meno standardizzato.
Questo significa che l’arrivo di coperture più leggere non risolve l’intero mercato delle polizze catastrofali per le imprese. Per una parte del tessuto produttivo la strada resterà ancora quella della ricerca di una soluzione assicurativa costruita su misura, con lettura attenta di beni coperti, massimali, franchigie ed esclusioni.
Il dato più interessante è che l’obbligo CatNat sta cominciando a produrre un adattamento anche nei canali di vendita e nei formati dell’offerta, con polizze sempre meno isolate e sempre più inserite in servizi business già attivi.
Per negozi e micro imprese questo può tradursi in un accesso più semplice alla copertura. Per il mercato assicurativo e per quello dei servizi alle imprese, invece, il segnale è un altro: la polizza catastrofale non resta più confinata nel rapporto diretto tra impresa e compagnia ma inizia a essere distribuita anche come servizio integrato, dentro piattaforme che puntano a trattenere il cliente con una proposta più larga.