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Il mutuo ipotecario edilizio INPS ha bruciato in soli tre mesi quasi tutte le risorse stanziate per il 2026. L’Istituto ha comunicato ufficialmente il superamento del limite del 90% delle disponibilità finanziarie assegnate in bilancio per l’esercizio in corso: da questo momento, le nuove richieste non vengono più trattate in ordine cronologico ma confluiscono in graduatorie nazionali mensili, come previsto dall’articolo 10, comma 3, del regolamento aggiornato ed entrato in vigore il 1° aprile 2026.
Un segnale di quanto il finanziamento agevolato riservato ai dipendenti pubblici e pensionati resti uno strumento molto richiesto, anche in un mercato del credito che nell’ultimo anno ha visto scendere i tassi bancari
L’ingente numero di domande di mutuo ipotecario edilizio INPS pervenute tra gennaio e inizio aprile 2026 ha fatto scattare la soglia regolamentare: il volume complessivo richiesto ha superato il 90% delle disponibilità annue del Fondo Credito. A partire dall’8 aprile 2026, ogni nuova domanda di concessione non viene più ammessa su base cronologica ma entra automaticamente nella graduatoria nazionale mensile.
Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° aprile 2026, introduce inoltre una priorità esplicita per i nuovi finanziamenti rispetto alle richieste di portabilità : nel momento in cui scatta la graduatoria, le domande di portabilità del mutuo vengono prese in considerazione solo se residuano fondi dopo aver soddisfatto le richieste di nuovo mutuo. Chi sta valutando il trasferimento di un mutuo bancario esistente verso l’INPS deve quindi tenere conto di questo ordine di precedenza.
Le graduatorie vengono pubblicate nella stessa sezione del portale INPS in cui è stato diffuso l’avviso ufficiale — nella pagina dedicata a Welfare, Assistenza e Mutualità — ed è possibile consultarle senza necessità di accesso autenticato.
Il finanziamento agevolato è riservato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) da almeno un anno. Rientrano nella platea degli aventi diritto:
La verifica dell’iscrizione al Fondo Credito è immediata: basta controllare sulla busta paga o sul cedolino della pensione la voce Ritenuta Fondo Credito. L’iscrizione avviene in automatico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attraverso una trattenuta applicata direttamente sul trattamento economico percepito. Una condizione ulteriore riguarda il nucleo familiare: né il richiedente né i componenti della famiglia devono risultare già proprietari di altra abitazione sul territorio nazionale, salvo specifiche eccezioni regolamentate.
Il mutuo INPS non copre soltanto l’acquisto della prima casa. Il regolamento prevede un ventaglio di finalità , ciascuna con un proprio tetto massimo di finanziamento:
In tutti i casi, l’importo delle rate mensili di rimborso non può superare la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto anche dell’esposizione debitoria già in corso. È inoltre possibile richiedere, allo stesso tasso, un importo aggiuntivo non superiore a 6.000 euro per coprire le spese documentate di perizia giurata e i premi assicurativi facoltativi previsti dal regolamento.
Quando la disponibilità finanziaria annua viene superata, le domande ammissibili vengono ordinate attraverso una graduatoria nazionale mensile basata sull’ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente: un punteggio più basso equivale a una posizione più favorevole in graduatoria. In caso di parità di ISEE, la precedenza viene stabilita in base all’anzianità di iscrizione alla Gestione Unitaria; in caso di ulteriore parità , vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Non è la prima volta che il Fondo Credito esaurisce le disponibilità nell’arco di pochi mesi dall’apertura delle domande. Già nel 2023, l’INPS aveva attivato un meccanismo analogo di graduatoria mensile per gestire l’eccesso di richieste, con pubblicazione delle liste entro la fine di ogni mese solare.
Il piano di ammortamento del mutuo INPS si articola su durate comprese tra 10 e 30 anni, con intervalli di 5 anni (10, 15, 20, 25 o 30). Per i richiedenti che abbiano già compiuto 65 anni al momento della domanda, la durata massima scende a 15 anni. In tutti i casi, la somma tra l’età del richiedente e la durata dell’ammortamento non può superare 80 anni. La durata massima per i mutui con finalità studio è di 15 anni.
Il rimborso avviene tramite rate mensili costanti e posticipate. Il richiedente sceglie tra tasso fisso e tasso variabile: il fisso viene stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS in funzione della percentuale di LTV (Loan To Value); il variabile è indicizzato all’Euribor a 1 mese (base 365 giorni) maggiorato di 150 punti base. Per entrambe le opzioni, si aggiunge una componente dello 0,50% a titolo di contributo al fondo rischi. È consentito il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa, una sola volta per tutta la durata del mutuo, a partire dal secondo anno di regolare pagamento delle rate, senza oneri aggiuntivi. I tassi aggiornati applicabili alle nuove domande sono consultabili nella sezione dedicata del portale INPS.
Le domande di mutuo INPS si presentano esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La finestra temporale utile va dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno. Una volta inviata la domanda preliminare, il richiedente ha 5 giorni per confermarla e protocollarla; in seguito viene richiesto di allegare la perizia giurata e la relazione notarile preliminare sull’immobile.
Il termine per la definizione del provvedimento è fissato in 75 giorni dalla presentazione della domanda; in ogni caso, il mutuo deve essere liquidato entro 120 giorni. Prima di presentare la domanda, è consigliabile effettuare una simulazione del piano di ammortamento tramite il servizio online disponibile sul portale INPS — accessibile liberamente, senza necessità di autenticazione — per verificare la sostenibilità della rata rispetto al reddito del nucleo familiare.
La ZES Unica ha funzionato e il Governo intende studiare come estenderne il modello all’intero territorio nazionale. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’informativa sull’azione di Governo in Parlamento, citando alcuni risultati come prova dell’efficacia dello strumento: PIL e occupazione del Mezzogiorno sopra la media nazionale, raggiungendo il dato più alto dall’inizio delle serie storiche ISTAT.
«Stiamo studiando le modalità tecniche per riprendere alcuni dei meccanismi, in particolare quelli di semplificazione propri della ZES Unica che si sono rivelati più efficaci, e applicarli a tutto il territorio nazionale», ha dichiarato Meloni.
La ZES Unica è infatti una Zona Economica Speciale nella quale la legislazione rende più semplici le attività economiche e imprenditoriali: comprende il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali, uno sportello unico digitale, semplificazioni procedurali e incentivi all’occupazione. Un modello che organizza il territorio per renderlo fertile per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.
La logica di creare aree con procedure semplificate e fast-track autorizzativi trova riscontro anche a livello europeo: il Net Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735, in vigore dal 29 giugno 2024) prevede l’istituzione di “Zone di accelerazione a zero emissioni nette” negli Stati membri, con iter autorizzativi accelerati per i progetti industriali nelle tecnologie pulite.
La ZES Unica è stata recentemente rafforzata con l’estensione a Marche e Umbria a fine 2025 e comprende oggi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. Per le imprese già operative nell’area, il credito d’imposta aggiuntivo del 14,6% è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026; le domande per gli incentivi sulle assunzioni ZES 2026 attendono ancora i decreti attuativi.
Al momento l’annuncio è esplorativo — Meloni ha usato le parole «stiamo studiando» — e non ci sono ancora provvedimenti definiti. Va anche chiarito un nodo tecnico rilevante: le semplificazioni urbanistiche e procedurali che la ZES garantisce oggi alle regioni meridionali, applicate su scala nazionale, richiederebbero una revisione normativa significativa e una valutazione della compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, che consente agevolazioni fiscali più intense nelle aree svantaggiate proprio in ragione del loro divario strutturale rispetto alla media europea.
Se l’estensione si concretizzasse nelle sole componenti di semplificazione procedurale — sportello unico digitale, riduzione dei tempi autorizzativi, iter edilizio accelerato per gli insediamenti produttivi — potrebbe rappresentare un vantaggio concreto per le PMI del Centro-Nord oggi penalizzate da lungaggini burocratiche, senza necessariamente replicare i benefici fiscali riservati al Mezzogiorno.
L’annuncio sulla ZES è arrivato in un contesto politicamente delicato: l’informativa del 9 aprile 2026 seguiva la sconfitta del referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Meloni ha ribadito che il Governo proseguirà fino alla fine della legislatura e ha illustrato le priorità dell’esecutivo, tra cui la posizione italiana sulla richiesta all’Europa di sospendere l’ETS — il meccanismo di tassazione sulle emissioni di carbonio — che penalizza le imprese in un momento di caro energia, dopo che Bruxelles ha già risposto con un’apertura alla revisione accelerata ma non alla sospensione.
I buoni risultati del Mezzogiorno sono attribuibili a un insieme di fattori che vanno oltre la sola ZES: investimenti PNRR e politiche di Coesione hanno avuto un peso rilevante. La volontà del Governo di rafforzare le iniziative per la crescita è confermata anche dal sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra: «le politiche pensate e definite per il Mezzogiorno possono diventare un modello per l’intero Paese, contribuendo a ridurre la burocrazia e a rendere più semplice investire».
Il GSE ha confermato la riapertura il 13 aprile del Portaltermico 3.0 per inoltrare la domanda di incentivi in relazione a interventi di efficienza energetica o per la produzione di rinnovabili. Partiti lo scorso 25 dicembre, hanno una dotazione complessiva di 900 milioni di euro l’anno, con 500 milioni destinati ai privati di cui 150 alle imprese, e 400 milioni alle amministrazioni pubbliche con una quota riservata anche alle diagnosi energetiche. Il contributo può arrivare al 65% delle spese ammissibili, ma in alcuni casi sale al 100%.
Dopo le anticipazioni dall’amministratore delegato del GSE, Vinicio Vigilante, sulla riapertura dal 13 aprile è arrivata infine l’indicazione ufficiale direttamente sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici. La riapertura del portale dopo la sospensione riguarda le istanze in accesso diretto, sebbene per le imprese sia sempre possibile fruire della funzionalità di presentazione della domanda per la “valutazione preliminare imprese”.
Lo sportello 2026 sul Portaltermico 3.0, aperto ufficialmente il 2 febbraio, era stato sospeso il 3 marzo dopo un’ondata di richieste pari a circa 1,3 miliardi di euro. La motivazione ufficiale era legata alle verifiche istruttorie e al rispetto dei limiti annuali di spesa.
NB: con la riapertura del Portale è prevista la proroga della scadenza di invio delle domande i cui termini ricadevano durante il periodo di sospensione dello sportello.
Possono presentare domanda le pubbliche amministrazioni, gli ETS, i soggetti privati comprese le imprese e in alcuni casi anche ESCO, nonché CER e gruppi di autoconsumo purché il soggetto ammesso rientri nelle categorie previste dal decreto e abbia la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Le imprese private possono accedere agli interventi di efficienza energetica del Titolo II solo su edifici del Terziario, mentre per gli interventi del Titolo III dedicati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili l’accesso si estende anche agli immobili residenziali. Sul fronte delle configurazioni energetiche, il GSE consente inoltre l’accesso a configurazioni come CER e gruppi di autoconsumo quando il soggetto ammesso ne fa parte.
Per l’efficienza energetica degli edifici esistenti il Conto Termico 3.0 apre ai privati del Terziario una platea molto più ampia del passato. Gli interventi incentivabili comprendono:
La logica è quella dell’intervento coordinato, soprattutto quando entrano in gioco fotovoltaico, accumulo e colonnine di ricarica.
Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il GSE conferma un ventaglio ampio di soluzioni. Rientrano in questa sezione:
Come si evince dalle Regole Applicative del GSE, le imprese devono inviare al GSE una richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori, altrimenti la domanda diventa inammissibile.
Per imprese ed ETS economici il GSE richiama inoltre le regole specifiche del Titolo V e prevede un’esclusione: non sono ammessi interventi che prevedano l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Per gli interventi del Titolo II, inoltre, devono centrare un miglioramento della prestazione energetica pari almeno al 10% rispetto alla situazione pre-intervento, percentuale che sale al 20% nei multi-interventi.
La struttura dell’incentivo resta quella del contributo in conto capitale. Per la maggior parte degli interventi il tetto ordinario si ferma al 65% delle spese ammissibili ma il GSE prevede la copertura fino al 100% per gli interventi su scuole, ospedali, strutture sanitarie pubbliche ed edifici dei Comuni con meno di 15mila abitanti. La copertura piena si estende anche a determinati casi che coinvolgono gli ETS non economici utilizzatori di immobili pubblici o comunali con finalità collettive. Alle percentuali di base si aggiungono due categorie di maggiorazioni:
Per l’erogazione, il discrimine resta la soglia dei 15mila euro. Fino a questo importo, il contributo arriva in un’unica rata; oltre tale soglia viene corrisposto in rate annuali costanti, con durata che varia in funzione del tipo di intervento.
Per pubbliche amministrazioni ed ETS non economici il GSE prevede inoltre un contributo anticipato del 50% per la diagnosi energetica.
Le modalità di accesso sono due. L’accesso diretto vale alla conclusione dei lavori e richiede l’invio della domanda entro 90 giorni dalla fine dell’intervento. La prenotazione, invece, è riservata a pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, con alcune aperture specifiche anche per gli ETS economici sul Titolo III.
In presenza di diagnosi energetica, contratto di prestazione energetica, partenariato pubblico-privato o atto amministrativo di assegnazione lavori, il GSE consente di bloccare l’incentivo prima della chiusura del cantiere.
Sulla cumulabilità il quadro è articolato. In linea generale il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali sulle stesse spese, salvo fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.
Per le amministrazioni pubbliche e gli ETS non economici il cumulo con altri finanziamenti pubblici è ammesso fino al 100% delle spese ammissibili. Per imprese ed ETS economici è consentito il cumulo con altri aiuti di Stato non di origine statale, nei limiti del Titolo V del decreto, mentre per tutti restano possibili i casi previsti dal decreto CACER sulla condivisione dell’energia.
Per arrivare preparati alla riapertura, è possibile consultare la Guida all’uso del portale CT 3.0 e le FAQ del GSE. Possibile anche chiedere chiarimenti tramite il portale Assistenza.
Il 15 aprile sarà pubblicato il catalogo degli apparecchi prequalificati nella sezione dedicata del portale.
Le frontiere europee sono più digitali: il vecchio timbro sul passaporto per i cittadini extra-UE è sostituito dai dati biometrici. Il sistema EES (Entry-Exit System), avviato in via graduale dal 12 ottobre 2025 in 29 paesi europei, dal 10 aprile 2026 è obbligatorio in tutti i valichi di frontiera dello spazio Schengen. Per i cittadini italiani ed europei non cambia nulla, i controlli alla frontiera restano immutati rispetto a prima e non richiedono il rilascio di dati biometrici.
L’obiettivo dichiarato dalla Commissione Europea è il rafforzamento della sicurezza grazie a un sistema informatico che consente il monitoraggio di chi entra in Europa per soggiorni di breve durata. Dall’avvio del sistema a ottobre 2025, più di 24mila persone si sono già viste rifiutare l’ingresso per motivi come documenti scaduti o falsi, o l’incapacità di giustificare il motivo della visita.
Il sistema EES registra i dati del passaporto, la fotografia e le impronte digitali di tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano in Europa per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180. La Commissione UE ha concesso agli Stati membri una deroga di 90 giorni — prorogabile di altri 60 — che consente sospensioni parziali in caso di situazioni critiche di afflusso: la piena inderogabilità del sistema è quindi attesa per l’estate-autunno 2026.
Il sistema vale sia per i turisti sia per chi entra per motivi di lavoro, sebbene in quest’ultimo caso esistano eccezioni rilevanti: trasferimenti intra-societari, ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio, collocamento alla pari e lavoratori transfrontalieri.
Sono esclusi dai controlli EES, oltre a tutti i cittadini UE e Schengen:
I dati biometrici restano archiviati per tre anni e consentono l’immediata identificazione di chi attraversa le frontiere. Per i cittadini italiani ed europei non cambia nulla: i controlli alla frontiera restano immutati e non richiedono il rilascio di dati biometrici.
La principale conseguenza concreta del sistema EES è l’allungamento dei tempi ai controlli di frontiera. Secondo i dati di ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei, dall’avvio della sperimentazione i tempi di elaborazione sono aumentati fino al 70%, con attese fino a tre ore nei periodi di picco. Gli aeroporti di Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna risultano tra i più colpiti.
A dicembre 2025 l’aeroporto di Lisbona è stato costretto a sospendere l’EES per tre mesi dopo gravi carenze operative. Dal 10 aprile, tuttavia, la sospensione non è più possibile in via ordinaria — solo in casi di emergenza documentata entro la deroga di 90 giorni concessa dalla Commissione.
Le associazioni di settore raccomandano di arrivare in aeroporto da un’ora e mezza a due ore prima del solito rispetto alle abitudini precedenti. I rallentamenti dovrebbero attenuarsi nel medio periodo, con il rodaggio delle procedure e il potenziamento dei varchi automatizzati. Esistono strumenti per velocizzare il processo, come l’app Travel to EU, che consente la pre-registrazione dei dati richiesti prima di arrivare alla frontiera.
Entro la fine del 2026 è previsto il debutto di un ulteriore strumento: l’ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), un’autorizzazione di viaggio elettronica per i cittadini di paesi terzi che possono entrare in Europa senza visto — come statunitensi, britannici, canadesi e australiani. Funziona come l’ESTA americano: una procedura online preventiva che non comporta la raccolta di dati biometrici (quella avviene poi alla frontiera in base alle regole EES).
L’obiettivo è consentire all’Europa di effettuare controlli preventivi sugli ingressi da paesi esenti da visto prima ancora che il viaggiatore si presenti alla frontiera.
Il Ministero della Salute ha realizzato insieme all’ISTAT e al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) la prima banca dati nazionale dei medici specialisti, ora consultabile online. Non si tratta però di un elenco di nominativi: lo strumento raccoglie dati statistici aggregati sui professionisti sanitari per singola specializzazione, genere, fascia d’età e regione di esercizio, con l’obiettivo di offrire una base di pianificazione sanitaria e una stima del fabbisogno formativo futuro.
La banca dati è consultabile online sul portale del Ministero della Salute e dell’ISTAT. I dati sono esclusivamente di natura statistica e aggregata: la banca dati non contiene nominativi né informazioni personali sui singoli professionisti e non è pensata come strumento di ricerca di un medico. Serve piuttosto alle istituzioni — Ministero, Regioni, scuole di specializzazione — per analizzare la composizione dell’offerta sanitaria e programmare interventi.
Le tavole disponibili riportano i dati dei medici specialisti attivi nel sistema sanitario pubblico e privato per specializzazione prevalente esercitata, riferiti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. I dati sono diffusi per genere, classi di età e regione di svolgimento dell’attività , per tutte le specializzazioni riconosciute e per le tre macro-aree: medica, chirurgica e dei servizi.
Sul fronte dell’offerta professionale, la nuova banca dati colma un vuoto informativo che finora rendeva difficile confrontare la distribuzione degli specialisti nelle diverse regioni e stimare il fabbisogno futuro con dati aggiornati e metodologicamente omogenei. La disponibilità centralizzata di queste informazioni, combinata con gli strumenti di digitalizzazione già attivi, punta a rendere la programmazione sanitaria meno reattiva e più anticipatoria.
L’integrazione dei dati consente alle istituzioni di rilevare squilibri territoriali nella distribuzione dei professionisti e di anticipare i vuoti d’organico nelle specializzazioni più critiche — anestesiologia, medicina d’urgenza, ginecologia — calibrando di conseguenza il numero di borse nelle scuole di specializzazione e le politiche di assunzione per ridurre le liste d’attesa.
Dai report disponibili emerge che quasi la metà degli specialisti attivi opera nell’area medica (45,9%), con malattie cardiovascolari e medicina interna in cima per numerosità . Il 27,5% è attivo nell’area dei servizi — con anestesia, rianimazione e radiodiagnostica ai primi posti — e il 26,6% nell’area chirurgica, guidata da ginecologia e ostetricia e chirurgia generale. Quest’ultima area mostra un marcato divario di genere: la quota scende al 19,2% tra le mediche e sale al 32,9% tra i colleghi uomini, confermando una distribuzione ancora asimmetrica nelle specialità operative.
La banca dati rivela una pressione strutturale che la statistica descrittiva da sola non restituisce. I medici uomini hanno un’età media di 58 anni e il 55,1% ha 60 anni o più: una quota rilevante destinata a uscire dal mercato del lavoro nei prossimi anni. Le mediche sono in media più giovani, con 51 anni di età media, con punte di 45 anni nella cardiochirurgia e 59 anni nella medicina termale.
Questo quadro demografico rende la banca dati uno strumento di policy più che di rendicontazione: sapere dove e quando si concentreranno le uscite consente una programmazione anticipata delle borse di specializzazione e delle assunzioni nel SSN. Un tema al centro anche degli interventi sulla sanità nella Manovra 2026, che ha stanziato 2,4 miliardi per potenziare il personale e aumentare gli stipendi di medici e infermieri.
La nuova banca dati si inserisce in un percorso più ampio di riforma e digitalizzazione del sistema sanitario nazionale avviato negli ultimi mesi. Sul fronte dell’esercizio professionale, il Decreto Semplificazioni in Sanità ha introdotto dal dicembre 2025 la possibilità di rilasciare certificati di malattia in telemedicina, la validità delle ricette allungata a 12 mesi e nuovi servizi sanitari erogabili direttamente in farmacia.
Sul fronte della gestione clinica, il Fascicolo Sanitario Elettronico è entrato a regime il 31 marzo 2026, con l’obbligo per strutture pubbliche e private di caricare referti e documentazione entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione, attivando contestualmente il profilo sanitario sintetico del paziente.
Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica si sono attestate a 91.769 milioni di euro, segnando una flessione di 313 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025 (-0,3%). Lo rileva il bollettino mensile del Dipartimento delle Finanze del MEF pubblicato il 7 aprile 2026. Il quadro è a due velocità : le imposte dirette cedono terreno (-1,7%), mentre le imposte indirette crescono del 2,0%, trainate dall’IVA e dalle accise sui prodotti energetici.
Le imposte dirette ammontano a 57.663 milioni di euro nel bimestre, con un calo di 976 milioni rispetto al 2025 (-1,7%). Il gettito IRPEF si attesta a 47.066 milioni (-384 milioni, -0,8%): la variazione riflette in parte la riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, parzialmente compensata dalla crescita delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi. Il dato più critico riguarda l’IRES: a febbraio il gettito si è attestato a soli 539 milioni di euro, con un crollo di 238 milioni rispetto a febbraio 2025 (-30,6%), effetto in parte della tempistica dei versamenti societari. Sul fronte dell’accertamento, il gettito derivante dall’attività di controllo raggiunge i 2.083 milioni nel bimestre (+144 milioni, +7,4%), segnale di una stagione di controlli più intensa per imprese e professionisti.
Le imposte indirette si attestano a 34.106 milioni (+663 milioni, +2,0%). Il contributo principale viene dall’IVA, che raggiunge 23.436 milioni (+466 milioni, +2,0%): la componente degli scambi interni cresce a 20.418 milioni (+447 milioni, +2,2%), con i versamenti delle pubbliche amministrazioni tramite split payment che segnano un balzo del +6,6%. L’IVA sulle importazioni si attesta a 3.018 milioni (+19 milioni, +0,6%).
Sul fronte delle accise sui prodotti energetici, quella sui carburanti sale a 3.204 milioni (+70 milioni, +2,2%), mentre quella sull’energia elettrica scende a 270 milioni (-154 milioni, -36,3%). Il dato più marcato riguarda l’accisa sul gas naturale per combustione, che raddoppia attestandosi a 599 milioni (+303 milioni, +102,4%): un incremento che riflette la stagionalità dei consumi di riscaldamento nel bimestre invernale, amplificata dalle temperature rigide di inizio 2026, non da aumenti delle aliquote — nel quadro degli interventi 2026 sulle bollette energetiche.
Tra le imposte sulle transazioni, le tasse e imposte ipotecarie segnano una crescita contenuta a 263 milioni (+3 milioni, +1,2%) e i diritti catastali e di scritturato raggiungono 110 milioni (+2 milioni, +1,9%), segnali di una domanda immobiliare che tiene nel bimestre. In territorio negativo l’imposta di registro (-28 milioni, -2,9%), l’imposta di bollo (-29 milioni, -3,1%), le concessioni governative e i canoni di abbonamento radio e TV.
Le tasse automobilistiche crescono del +2,6%. Cresce anche il gettito dell’imposta sulle assicurazioni, che raggiunge 420 milioni (+41 milioni, +10,8%), coerente con l’incremento delle polizze RC Auto rilevato dall’Osservatorio IVASS.
Dal 15 giugno 2026 i professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione rischiano di non incassare l’intero compenso: se risultano inadempienti su una o più cartelle esattoriali — di qualunque importo — la PA dirige il pagamento direttamente all’Agente della riscossione, versando al professionista solo l’eventuale differenza rispetto alle somme a ruolo pendenti.
Lo prevede il comma 725 della legge 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026), che ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del DPR 602/1973. E la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha fornito le istruzioni applicabili a tutti gli uffici giudiziari e, per estensione, all’intera PA.
La disciplina generale sui pagamenti PA — contenuta nel comma 1 dell’art. 48-bis DPR 602/1973 — prevede che le amministrazioni verifichino la presenza di cartelle esattoriali solo se il pagamento supera i 5.000 euro. Sotto questa soglia, la PA procede senza controlli. In caso di inadempienza accertata, sospende il pagamento per sessanta giorni e invia segnalazione ad AdER, che poi avvia le procedure di recupero. Per i professionisti, il nuovo comma 1-ter capovolge entrambe le regole. La verifica scatta indipendentemente dall’importo del compenso: anche una parcella da poche centinaia di euro è soggetta al controllo. E in caso di inadempienza, non c’è sospensione ma dirottamento del pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, versando al professionista solo la quota eventualmente eccedente.
La norma si applica ai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR — la categoria fiscale che include tutti gli esercenti arti e professioni. La circolare del Ministero della Giustizia elenca a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
Anche il patrocinio a spese dello Stato non rappresenta un’esenzione: la circolare chiarisce esplicitamente che la verifica si applica a questi compensi, chiudendo ogni spazio interpretativo in senso contrario.
L’ufficio contabile competente — per gli uffici giudiziari lo Sportello Spese di Giustizia — effettua la verifica telematica sulla posizione debitoria del professionista prima di procedere al pagamento. Se emerge un’inadempienza da cartella esattoriale di qualunque ammontare, l’ufficio non sospende il pagamento ma procede in questo modo:
La distinzione rispetto al meccanismo precedente è netta: non c’è un periodo di attesa di 60 giorni né una segnalazione all’agente della riscossione per l’avvio delle procedure esecutive. Lo scomputo è immediato e automatico.
Il passaggio più insidioso della circolare riguarda la retroattività della misura: le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026 indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. In pratica, anche i compensi maturati nel corso del 2025 o nei primi mesi del 2026 — se liquidati dopo il 15 giugno — sono soggetti alla verifica e allo scomputo automatico.
Un professionista che ha fatturato alla PA mesi fa e attende la liquidazione, rischia di vedersi decurtare il compenso per cartelle che nulla hanno a che fare con quella specifica prestazione.
L’Unione Nazionale Avvocati ha preannunciato un ricorso al TAR Lazio contro la circolare del 17 marzo, contestandone la legittimità costituzionale: l’esito del procedimento potrebbe modificare il quadro, ma non è prudente attenderlo senza mettere in ordine la propria posizione fiscale.
Le azioni per i professionisti che hanno crediti verso la PA e cartelle esattoriali pendenti, la prima cosa da fare è verificare la propria situazione debitoria sul portale di AdER, accedendo all’area riservata con SPID o CIE: l’estratto di ruolo consente di avere un quadro aggiornato delle cartelle notificate e non ancora saldate. Disponibile anche la nuova funzionalità che permette la richiesta entro 24 ore del Prospetto unico nazionale con le pendenze registrate sull’intero territorio italiano.
La seconda cosa da fare, se non è possibile regolarizzare subito la pendenza, è quella di rateizzare il debito prima della scadenza: un piano di rateizzazione regolarmente in corso — con rate pagate — consente di non risultare inadempienti ai fini della verifica.
Chi aderisce entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies e mantiene i pagamenti in regola risulterà in posizione protetta, a condizione che la rateizzazione sia attiva al momento della verifica.
Con la Circolare n. 45 del 10 aprile, l’INPS ha fornito le istruzioni per la domanda del Bonus nuovi nati per l’annualità 2026: il contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre, destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Il servizio per presentare la domanda non è ancora attivo: l’INPS comunicherà la data di apertura con un successivo messaggio.
Il Bonus nuovi nati è stato introdotto dal comma 206 della Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) e si applica in continuità anche per gli eventi del 2026. Spetta ai genitori di figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno, al ricorrere delle seguenti condizioni.
Il bonus spetta anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda, a condizione che prima del decesso fosse stata presentata una DSU con il figlio incluso nel nucleo e attestata senza omissioni.
Dal 2026 l’indicatore di riferimento per il Bonus nuovi nati è l’ISEE di inclusione, introdotto dall’art. 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025). Si tratta del nuovo calcolo che recepisce le novità sulla franchigia della prima casa (innalzata a 91.500 euro) e sulla scala di equivalenza per i nuclei con figli, aggiornato automaticamente dall’INPS per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026. Dal valore ISEE così calcolato si esclude l’importo percepito per l’Assegno Unico e Universale. La soglia di accesso resta fissata a 40.000 euro.
Esempio (circolare INPS 45/2026): con parametro della scala di equivalenza pari a 3,10 e importo AUU erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere è pari a 1.000 euro (3.100 ÷ 3,10). Con un ISEE di 41.000 euro, il valore utilizzato ai fini del bonus è quindi 40.000 euro (41.000 – 1.000).
Il bonus è esente da imposte: non concorre alla determinazione del reddito complessivo IRPEF.
L’INPS non ha ancora comunicato la data di apertura del servizio per le domande 2026. Una volta attivo, la richiesta potrà essere presentata da uno dei due genitori — o dal tutore, in caso di genitore incapace o minorenne — attraverso i seguenti canali:
Nel caso di genitori conviventi, ciascuno dei due può presentare la richiesta indifferentemente. Se i genitori non convivono, la domanda spetta a chi convive con il figlio. In caso di più figli, va presentata una domanda separata per ciascuno.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso del figlio in famiglia (per affidamento preadottivo) o dalla data di trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile (per adozioni internazionali).
Poiché il servizio per l’annualità 2026 non è ancora aperto, la circolare INPS prevede una clausola di salvaguardia: per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio, il termine di 120 giorni decorre dalla data di pubblicazione del messaggio INPS con cui verrà comunicata l’apertura della piattaforma. Le famiglie che hanno avuto figli a inizio 2026 non rischiano quindi di perdere il diritto per il ritardo nell’attivazione del servizio.
L’INPS eroga il bonus seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande accolte, nei limiti delle risorse stanziate (360 milioni di euro annui).
Il 21 aprile 2026 entra in vigore la Direttiva UE 2026/799 (II Direttiva Insolvency). Il provvedimento introduce nuovi strumenti per la gestione delle crisi aziendali — tra cui la procedura di pre-pack e nuovi obblighi di tempestività per gli amministratori — e impone agli Stati Membri UE il recepimento entro il 22 gennaio 2029. Per le imprese italiane, vorrà dire l’ennesima revisione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La I Direttiva Insolvency del 2019 (2019/1023/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2022, aveva delineato i quadri di ristrutturazione preventiva — le procedure di allerta e composizione della crisi — escludendone esplicitamente le imprese già insolventi. Il legislatore italiano, nel recepire la norma nel Codice della crisi d’impresa, aveva però generalizzato l’accesso alle procedure preventive anche alle imprese insolventi, riducendone l’efficacia in termini di riuscita. La II Direttiva nasce proprio per correggere questa e altre frammentazioni normative tra i 27 ordinamenti nazionali, che alimentano incertezza giuridica e scoraggiano gli investimenti transfrontalieri.
L’obiettivo dichiarato è duplice: massimizzare il valore recuperabile dalla massa fallimentare a vantaggio dei creditori e preservare, dove possibile, la continuità aziendale e i livelli occupazionali. I sei ambiti di intervento principali riguardano le azioni revocatorie, il rintracciamento dei beni, la procedura di pre-pack, gli obblighi degli amministratori, i comitati dei creditori e la trasparenza delle procedure.
Tra le novità di maggiore impatto per le PMI figura la procedura di pre-pack, uno strumento già in uso in alcuni ordinamenti europei ma finora assente in Italia. Il meccanismo consente di negoziare la vendita dell’intera impresa — o di un suo ramo — in regime di continuità aziendale prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza, per poi eseguire la cessione in modo rapido subito dopo l’avvio del procedimento.
La direttiva struttura il pre-pack in due fasi distinte: una fase di preparazione, in cui il debitore in stato di probabile insolvenza o già insolvente può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali mantenendo il controllo della gestione corrente; e una fase di liquidazione, in cui la vendita viene eseguita con l’approvazione dell’organo giurisdizionale competente.
I finanziamenti temporanei concessi durante la fase preparatoria non potranno essere dichiarati nulli né i finanziatori potranno essere ritenuti responsabili per l’eventuale pregiudizio arrecato alla massa dei creditori — una tutela pensata per incentivare l’apporto di nuova liquidità nelle fasi critiche. La procedura, precisa la direttiva, può servire anche a preservare l’occupazione, non solo a massimizzare il valore di cessione.
La direttiva introduce un termine esplicito per gli amministratori di società insolventi: la domanda di apertura della procedura concorsuale deve essere presentata entro tre mesi dall’emersione dello stato di insolvenza. Il ritardo ingiustificato comporterà responsabilità civile nei confronti dei creditori, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i casi in cui il deterioramento del patrimonio aziendale — e quindi il valore recuperabile — è causato dalla mancata attivazione tempestiva degli organi di gestione.
Per gli obblighi degli amministratori nelle PMI italiane, si tratta di un inasprimento rispetto all’attuale quadro del Codice della crisi, che già prevede il dovere di rilevare tempestivamente la crisi e adottare misure adeguate. Il recepimento imporrà al legislatore nazionale di calibrare con precisione il confine tra stato di crisi (già soggetto a obblighi preventivi) e stato di insolvenza (soglia per il nuovo termine triennale), evitando sovrapposizioni applicative. È prevista la possibilità di deroghe nei casi in cui siano adottate misure alternative in grado di tutelare efficacemente gli interessi dei creditori.
Un secondo strumento rilevante riguarda il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare. La direttiva prevede che le autorità amministrative e giurisdizionali competenti possano accedere, su richiesta degli amministratori delle procedure di insolvenza, ai registri dei conti correnti bancari in tutti gli Stati membri dell’Unione.
Per le procedure transfrontaliere — sempre più frequenti nelle PMI che operano su mercati esteri — si tratta di uno strumento che supera gli ostacoli informativi che oggi limitano l’efficacia delle indagini patrimoniali.
Le tutele per il debitore sono graduate in base ai soggetti che effettuano l’accesso, in linea con la recente giurisprudenza della Corte EDU. Le disposizioni specifiche su questo punto avranno un termine di recepimento posticipato al 10 luglio 2029.
Gli Stati membri dispongono fino al 22 gennaio 2029 per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti. Per l’Italia, il percorso passerà attraverso la legge di delegazione europea e un successivo decreto legislativo che interverrà sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), già oggetto di tre correttivi successivi dal 2022.
L’introduzione del pre-pack richiederà un intervento organico sulla disciplina della liquidazione giudiziale; la codificazione del termine di tre mesi per gli amministratori imporrà una revisione delle norme sulla responsabilità civile; il rafforzamento dei comitati dei creditori toccherà le regole sulle procedure maggiori.
Va precisato che la direttiva prevede un’armonizzazione minima: gli Stati membri conservano la facoltà di adottare norme più garantiste per la tutela della massa dei creditori, e restano impregiudicati i diritti individuali e collettivi dei lavoratori nelle situazioni di trasferimento d’impresa. Per le PMI italiane, il quadro di riferimento nei prossimi tre anni rimane quindi quello vigente: il periodo utile per adeguarsi alle nuove regole coincide con l’arco di tempo in cui il legislatore nazionale dovrà costruire i decreti attuativi.
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) richiede di saldare debiti affidati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, enti locali, ecc.). Di seguito un vademecum operativo aggiornato al 2026 con le opzioni disponibili e i link diretti agli strumenti più usati.
La cartella è divisa in sezioni: in blu le informazioni di AdeR, a seguire le pagine dell’ente creditore (con banner di colore diverso a seconda dell’ente) e, in fondo, i moduli di pagamento pagoPA. Sulla prima pagina si trovano numero identificativo (serve per ogni richiesta), importo totale e ente creditore.
Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica (oltre si applicano gli interessi di mora). Per conoscere sportelli, appuntamenti e canali digitali è disponibile la guida completa ai servizi AdER.
La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di definire le cartelle affidate ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale, senza sanzioni e interessi di mora. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’esito arriva entro il 30 giugno, con prima rata fissata al 31 luglio 2026. Il piano può arrivare fino a 54 rate bimestrali al tasso del 3% annuo dalla seconda rata. Sono escluse le cartelle derivanti da avvisi di accertamento sostanziale. Attenzione: chi aderisce con una rateizzazione ordinaria in corso vede sospeso il vecchio piano, ma se decade dalla definizione agevolata non può ottenere una nuova rateizzazione sugli stessi carichi. Per i debiti verso Comuni e Regioni esiste una definizione agevolata locale separata, che ciascun ente può decidere autonomamente di attivare.
Per alcuni tributi, l’ente notifica un avviso di accertamento esecutivo (niente cartella successiva). Se non si paga nei termini, l’ente affida il credito ad AdeR che invia un avviso di presa in carico: da quel momento AdeR può avviare le procedure di recupero, rispettando i termini di legge. Anche in questo caso si può verificare la posizione, pagare o chiedere la rateizzazione dalla area riservata AdER.
AdER ha aggiornato il servizio online per la situazione debitoria, ora in formato prospetto unico che riunisce cartelle, avvisi e piani di rateazione in un’unica schermata, accessibile con SPID o CIE.
Per recarsi allo sportello senza fare la fila è disponibile il servizio Prenota-ticket, accessibile dalla home page AdER o dall’App Equiclick: genera un QR code da esibire al totem elimina-code. Per assistenza a distanza è disponibile lo sportello online in videochiamata. Il Contact center 060101 è attivo h24 per informazioni di primo livello.
Nelle cartelle con più enti (multiente) gli importi sono distinti per ciascun creditore. Per chi è coobbligato, il pagamento integrale effettuato da uno estingue il debito anche per gli altri, restando i soli diritti di notifica; in caso di cartelle agli eredi non si trasmettono le sanzioni (restano imposte e interessi). Le pagine dell’ente indicano sempre i riferimenti del ruolo e la giurisdizione competente.
Il Decreto Legge n. 42 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile, porta una risposta strutturata al caro energia: accanto al taglio temporaneo delle accise sui carburanti, il provvedimento introduce un contributo destinato alle imprese che hanno investito nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo. Potenziate anche le risorse del Fondo nazionale per l’efficienza energetica fino al 2031.
Il contributo per le rinnovabili in autoconsumo non è accessibile per tutte le imprese ma è riservato a una platea specifica: quelle che hanno validamente presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del Dl 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024) e che hanno già ricevuto dal GSE sia l’attestazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta, in sostanza, degli esodati del bonus Transizione 5.0: aziende che avevano completato l’iter tecnico con il GSE ma si erano trovate senza copertura per esaurimento dei fondi. Il Dl 42/2026 interviene su questa platea riconoscendo, accanto al credito d’imposta rideterminato, un incentivo aggiuntivo specifico per la componente energetica degli investimenti.
Il comma 3-bis dell’articolo 8 del Dl 42/2026 prevede un contributo complementare correlato agli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Rientrano nell’agevolazione anche le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta e non immediatamente consumata — una componente che si rivela strategica per chi opera su turni e ha profili di consumo variabili nel corso della giornata.
Il contributo è riconosciuto in proporzione alle spese effettivamente sostenute, con un vincolo preciso: per ciascuna istanza, l’importo non può superare l’ammontare del credito d’imposta già richiesto nelle comunicazioni originarie presentate per le medesime spese.
Sono agevolabili anche le spese per le certificazioni tecniche necessarie a documentare la riduzione dei consumi energetici e il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), che vieta di arrecare un danno significativo all’ambiente. Le certificazioni devono essere rilasciate da soggetti abilitati: la conformità DNSH non è facoltativa ma condizione di accesso al contributo.
Il decreto stanzia risorse su base pluriennale per il contributo rinnovabili e accumulo. Le risorse ammontano complessivamente a 197,7 milioni di euro sull’intero triennio. La distribuzione annuale è la seguente:
Il plafond è collegato alle comunicazioni già trasmesse: il contributo aggiuntivo non opera in modo autonomo rispetto al credito d’imposta principale e non è accessibile a imprese che non abbiano già perfezionato l’iter GSE. Anche i Contratti di Sviluppo per rinnovabili e batterie gestiti da Invitalia rappresentano uno strumento parallelo per le imprese che non rientrano nella platea degli esodati T5.0 ma vogliono investire nella medesima direzione.
Il Dl 42/2026 interviene anche sul Fondo nazionale per l’efficienza energetica, potenziandone le risorse con uno stanziamento aggiuntivo pluriennale finalizzato alla riqualificazione degli impianti produttivi, all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici d’impresa e alla riduzione strutturale dei consumi. Le nuove risorse autorizzate sono:
La dotazione aggiuntiva complessiva supera i 572 milioni di euro distribuiti su cinque anni. L’obiettivo è sostenere gli investimenti a medio-lungo periodo delle imprese su efficienza e rinnovabili, con una prospettiva che va oltre la risposta emergenziale al caro energia.
I contributi previsti dal Dl 42/2026 saranno erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE secondo modalità operative che saranno definite con un apposito decreto ministeriale ancora da emanare.
Il GSE resta quindi l’interlocutore di riferimento per la verifica dei requisiti tecnici e per la trasmissione dei dati al MIMIT e le imprese beneficiarie non dovranno presentare una nuova domanda da zero: basta la comunicazione già trasmessa e la validazione tecnica già ottenuta.
In attesa del decreto attuativo, le aziende che rientrano nella platea degli aventi diritto – in attesa della piattaforma GSE aggiornata – devono raccogliere la documentazione tecnica relativa alla riduzione dei consumi energetici e alla conformità DNSH, che sarà necessaria in fase di erogazione.
L’aumento dei prezzi energetici e di alcune materie prime, assieme al caro carburanti, rappresenta l’effetto economico più immediato della crisi del Golfo. Alcuni settori produttivi che soffrono più degli altri, come il lusso e i macchinari industriali, perché maggiormente esposti alle esportazioni verso i Paesi del Medio Oriente.
Ci sono però anche dei dati in controtendenza. Secondo la Global Survey Allianz Trade 2026, per esempio, malgrado la crisi geopolitica internazionale, il 75% degli esportatori continua ad aspettarsi una crescita positiva nel 2026. Un altro segnale incoraggiante arriva dal Salone del Mobile di Milano 2026, vetrina internazionale del design, che registra prenotazioni in linea con il 2025 e poche disdette fra gli espositori.
Il Fondo monetario internazionale segnala che, insieme al Regno Unito, l’Italia è fra i Paesi europei più esposti a causa della forte dipendenza dalle centrali a gas. Le importazioni italiane di beni energetici dal Medio Oriente nel 2025 hanno superato i 15 miliardi di euro. Fra le prime emergenze c’è anche il carburante per aerei, con una quota rilevante delle forniture europee che passa dal Golfo Persico.
E se tutte le imprese soffrono per il caro carburanti, che si trasmette lungo la catena di fornitura aumentando il prezzo della generalità delle merci, per il settore dell’autotrasporto il conto è particolarmente salato. La proroga al 1° maggio del taglio delle accise sui carburanti si limita per ora a contenere solo una parte dei costi extra, mentre la pressione delle bollette energetiche sulle piccole imprese riporta sotto tensione filiere già fragili.
Le associazioni datoriali segnalano poi il paradosso per cui le imprese più virtuose nel rinnovo delle flotte sono fra le più penalizzate, perché il meccanismo sulle accise continua a pesare in modo sensibile proprio sul gasolio commerciale.
Le associazioni imprenditoriali, Confindustria in testa, continuano a chiedere soluzioni anche a livello europeo, per contrastare lo svantaggio competitivo che i nuovi costi rappresentano di fronte alla concorrenza cinese e statunitense.
Stop agli ETS, il meccanismo di scambio delle quote sulle emissioni, e debito comune europeo sono le richieste del mondo produttivo al Governo, ribadite dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
Anche Confartigianato, CNA e Casartigiani in audizione al Senato avanzano proposte: rifinanziare il credito d’imposta sul carburante, estendere il taglio delle accise sui carburanti ai biocombustibili HVO, chiarire l’adeguamento automatico dei costi del carburante nei contratti di trasporto, prevedere misure per settori specifici come taxi e NCC.
Dentro questo quadro entra ormai anche il nodo del DFP (il Documento di Finanza Pubblica che ha preso il posto del DEF) e della prossima Manovra. Se la crisi dovesse protrarsi, le imprese chiedono che il Governo trovi spazio per misure meno brevi, sapendo però che i margini di bilancio restano stretti e che molto dipenderà anche dal confronto con Bruxelles, visto il deficit ancora oltre il 3%.
Secondo i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato, l’Italia è il secondo esportatore UE in Medio Oriente, un mercato che vale quasi 28 miliardi di euro di export manifatturiero. Meccanica, moda e gioielleria sono i settori più esposti verso queste aree, dove pesano già rotte deviate e noli più elevati per l’export italiano.
La carenza di materie prime dal Medio Oriente, come i fertilizzanti per l’agricoltura, è inoltre una variabile sempre più sensibile. A rischio ci sono anche diverse forniture rilevanti per l’industria, in una fase in cui rincari energetici, ritardi logistici e instabilità geopolitica tornano a comprimere i margini delle imprese esportatrici.
Secondo la Global Survey di Allianz Trade il conflitto ha modificato la mappa dei rischi ma il 75% degli esportatori nel mondo continua ad aspettarsi una crescita positiva delle esportazioni nel 2026. Almeno secondo il campione analizzato, composto da 6mila aziende, non solo italiane, attive in 13 mercati.
Il rischio geopolitico e le criticità legate all’offerta balzano comunque ai primi posti fra i timori dei decisori aziendali, mentre meno di un quarto delle imprese intervistate segnala effetti a catena diretti su energia e trasporti marittimi. Maggiori criticità vengono rilevate in materia di tempi di pagamento, soprattutto in settori come farmaceutico, costruzioni e informatica/telecomunicazioni.
Il mutuo è un prestito a lungo termine che consente di acquistare un immobile — prima o seconda casa, ufficio — ristrutturarlo o ottenere liquidità offrendo come garanzia un immobile già di proprietà . Ad aprile 2026 il mercato si trova in equilibrio delicato: dopo il ciclo di tagli della BCE che ha portato l’Euribor 3 mesi intorno al 2%, le aspettative sui prossimi mesi indicano una stabilizzazione o un lieve rialzo dei tassi. Il tasso variabile torna competitivo per chi accetta l’incertezza, mentre il tasso fisso — con le migliori offerte che partono da circa il 2,77% — resta la scelta di circa il 90% dei mutuatari, attratti dalla certezza della rata nel lungo periodo.
Per orientarsi nella scelta del mutuo più adatto, abbiamo realizzato le classifiche dei migliori per ogni tasso e tipologia di finanziamento, basate su dati aggiornati ad aprile 2026 e costruite sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che rappresenta il costo totale comprensivo di interessi e spese accessorie. Le simulazioni sono state effettuate cercando la migliore combinazione tra durata, importo del mutuo e valore dell’immobile. I tassi effettivamente applicati dalle banche potrebbero pertanto variare, modificando uno o più di questi parametri.
Per orientarsi nella scelta di un mutuo, anche in caso di surroga, si parte dalla distinzione dei tassi applicabili:
Alcune indicazioni per orientarsi tra le offerte di aprile 2026:
Dopo l’informativa del Governo a Palazzo Madama, il question time del 9 aprile al Senato ha riportato al centro la tenuta dei conti pubblici. Giancarlo Giorgetti ha indicato che le stime sul PIL verranno aggiornate in senso più debole, ha legato l’eventuale uscita dell’Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo alle verifiche di Eurostat attese nella terza decade di aprile e ha riaperto il dossier sul Patto di stabilità in caso di crisi energetica più lunga. Da questo incastro dipende il margine dei prossimi documenti di finanza pubblica.
Rispondendo all’interrogazione sugli indicatori macroeconomici, il ministro dell’Economia ha escluso un deterioramento strutturale dell’economia italiana e ha attribuito il rallentamento a fattori esterni, con riferimento diretto alla crisi energetica e alle tensioni geopolitiche. Il Governo si prepara quindi ad aggiornare le previsioni nella stessa direzione già seguita dai principali previsori internazionali e nazionali. Nel passaggio più tecnico della risposta, Giorgetti ha richiamato i dati sul PIL di fine 2025: +0,3% nel quarto trimestre su base congiunturale e +0,8% su base annua, con un trascinamento statistico sul 2026 stimato in 0,31 punti percentuali. La linea del Tesoro è chiara: il rallentamento viene riconosciuto, però non viene letto come una rottura della traiettoria di fondo.
Il chiarimento più delicato è arrivato sul deficit. Giorgetti ha ricordato che i conti Istat diffusi a inizio marzo indicano per il 2025 un rapporto deficit/PIL al 3,1%, pari in termini più precisi al 3,07%, e che la valutazione decisiva arriverà solo con la notifica di Eurostat nella terza decade di aprile. Da quel dato dipenderà la possibilità di uscire oppure no dalla procedura per disavanzo eccessivo. Per il Governo non si tratta di una limatura statistica: gli scenari di bilancio cambiano in modo netto a seconda che restino aperti oppure no i vincoli europei già richiamati nel dossier sul deficit oltre il 3%.
Un altro passaggio ad alta sensibilità ha riguardato la spesa per la difesa. Giorgetti ha indicato nel 2,01% del PIL il livello della spesa italiana nel 2025 secondo le cifre recepite dalla NATO e ha fissato in 26,2 miliardi la spesa prevista per il 2026, destinata a salire a 30,35 miliardi nel 2027 e a 31,5 miliardi nel 2028. Ogni ulteriore impegno, ha precisato, andrà definito nei prossimi documenti di finanza pubblica. In questo capitolo il ministro ha richiamato la National Escape Clause, spiegando che oggi rappresenta l’unica deroga ammessa dalle istituzioni europee rispetto al profilo di spesa per sicurezza e difesa. In caso di attivazione della clausola o di modifica degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo dovrà comunque tornare in Parlamento con una relazione specifica.
Nella risposta sulle imprese e sul costo dell’energia, Giorgetti ha allargato il discorso oltre il quadro nazionale. Ha spiegato di avere già condiviso con alcuni partner la proposta di una tassazione degli extraprofitti legati ai rincari di carburanti ed energia e ha aggiunto che, se la crisi internazionale dovesse protrarsi, andrebbe affrontata anche una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita. Su questo fronte il riferimento non è alla clausola nazionale sulla difesa, bensì alla clausola di salvaguardia generale prevista dall’articolo 25 del regolamento UE 2024/1263. Nello stesso intervento il ministro ha rilanciato anche la richiesta italiana di sospendere temporaneamente l’attuale quadro degli ETS sulla produzione di elettricità da fonti termiche, fino al riallineamento globale dei prezzi dell’energia.
Sugli effetti dei rincari, il ministro ha rivendicato le misure già adottate sia sul costo dell’energia sia sui carburanti. Fra queste rientra il taglio delle accise sui carburanti fino al 1° maggio, che in Aula è stato quantificato in 0,25 euro al litro insieme al meccanismo anti-speculazione. La risposta del Tesoro viene descritta come graduale e prudente, con interventi calibrati in base alla persistenza e alla volatilità dello shock. È lo stesso quadro che pesa già sulla crisi energetica per imprese e territori, tornata al centro del confronto politico ed europeo.
Le dichiarazioni rese in Senato hanno un valore politico chiaro. Il Governo difende la tenuta dell’economia italiana, rinvia le decisioni più sensibili al momento in cui saranno disponibili i numeri validati da Eurostat e nel frattempo prepara un aggiornamento prudente del quadro macroeconomico. Fino ad allora il margine resta stretto tra crescita da rivedere, energia cara, regole europee ancora rigide e spesa per la difesa in aumento. Il vero test arriverà quindi con le cifre di fine aprile e con il modo in cui verranno tradotte nei prossimi documenti di finanza pubblica.
La constatazione amichevole di incidente è entrata definitivamente nell’era digitale. Il nuovo Regolamento IVASS impone a tutte le compagnie assicurative attive in Italia di rendere disponibile il CAI digitale — l’erede del vecchio CID cartaceo — attraverso la propria app o il proprio sito web, compilabile da smartphone, tablet o PC. Chi non si è ancora adeguato è fuori norma.
Il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, ha concesso alle imprese assicurative dodici mesi per adeguarsi alle direttive del Regolamento ISVAP n. 13/2008. Dal 1° luglio 2025 era poi partita la fase transitoria, con la maggior parte delle compagnie che aveva anticipato l’adempimento. Dall’8 aprile 2026, invece, l’adeguamento è diventato obbligatorio per tutti gli operatori del mercato italiano: ogni assicuratore che offre polizze RC Auto deve mettere a disposizione degli assicurati strumenti informatici accessibili anche da dispositivi mobili per compilare e trasmettere telematicamente il modulo di denuncia di sinistro.
La procedura di compilazione del modulo CAI digitale segue un percorso guidato, accessibile dalla app della propria compagnia o dalla piattaforma web dedicata. I dati da inserire sono:
Il modulo di denuncia di sinistro compilato in formato digitale deve essere sottoscritto con una soluzione di firma elettronica avanzata (FEA), in conformità al Regolamento europeo eIDAS e al Codice dell’Amministrazione Digitale. In pratica, i sistemi di autenticazione digitale riconosciuti sono SPID e CIE (Carta d’Identità Elettronica): entrambi soddisfano i requisiti minimi di sicurezza richiesti dalla norma.
Il Regolamento IVASS esclude invece esplicitamente la firma elettronica semplice, che non ha la valenza giuridica della firma autografa e non consentirebbe alle dichiarazioni dei conducenti di acquisire il valore probatorio previsto dall’articolo 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
La digitalizzazione della constatazione amichevole non elimina il tradizionale modulo blu cartaceo. Dopo un confronto con le associazioni dei consumatori e con i professionisti del settore — tra cui l’AIPED, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che ha partecipato attivamente all’iter normativo — l’IVASS ha confermato la piena parità di valore legale tra il formato digitale e quello cartaceo.
La scelta di mantenere entrambe le modalità , CID cartaceo e CAI digitale, risponde a un’esigenza di inclusività : una transizione esclusivamente digitale avrebbe penalizzato gli utenti meno familiari con gli strumenti tecnologici, che in molti casi si trovano a compilare il modulo in condizioni di stress, a bordo strada.
La Cassazione, con la sentenza n.15431/2024, ha infatti confermato che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate.
I benefici della CAI digitale vanno oltre la modernizzazione del modulo. Sul fronte dei tempi, gli operatori del settore stimano una riduzione dell’apertura della pratica sinistro dagli attuali 10-15 giorni a meno di 5 giorni, grazie alla trasmissione telematica immediata e alla qualità superiore dei dati raccolti.
I moduli guidati, con campi obbligatori e controlli automatici, riducono errori e omissioni — tra le principali cause di rallentamento nelle pratiche risarcitorie. Sul fronte dell’antifrode, la traccia digitale non modificabile e l’autenticazione tramite SPID o CIE rendono molto più difficile la manipolazione dei dati: il vecchio modulo cartaceo, facilmente alterabile, era stato spesso oggetto di condotte fraudolente.
Per tutelare la privacy, i dati sensibili e sanitari (relativi a eventuali feriti) raccolti per via telematica dalle compagnie di assicurazione non potranno essere usati per scopi diversi da quelli della gestione della pratica del sinistro.
Per chi gestisce flotte aziendali o dispone di più veicoli intestati all’impresa, la digitalizzazione della denuncia sinistri semplifica migliora dunque la qualità del fascicolo fin dal momento zero.
Il chiarimento INPS risale al 5 marzo ma il caso delle pensioni di vecchiaia liquidate con aliquote sbagliate è tornato alla ribalta dopo l’avvio dei ricorsi e delle richieste di rimborso tramite intervento sindacale. Al centro del dibattito c’è il Messaggio 787/2026, con cui l’Istituto ha confermato che il taglio non si applica ai trattamenti di vecchiaia delle gestioni ex-INPDAP, quale che sia la modalità di cessazione dal servizio.
La conseguenza è il riesame d’ufficio degli assegni calcolati in modo errato, con tanto di arretrati, interessi legali e autotutela sui procedimenti ancora aperti. Per i lavoratori precoci, invece, l’esenzione dalla penalizzazione richiede un diritto maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023.
Il taglio si applica alle pensioni liquidate a partire dal 2024 e riguarda esclusivamente quelle anticipate. Non tocca mai i trattamenti di vecchiaia, indipendentemente dal fatto che sia il lavoratore a dimettersi o l’amministrazione a collocarlo a riposo per raggiungimento dei limiti ordinamentali. Il chiarimento si è reso necessario perché la formulazione della norma esclude dal taglio:
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
La Manovra 2025 ha equiparato il limite ordinamentale al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, introducendo anche la possibilità del trattenimento in servizio. L’INPS chiarisce che questa novità non muta le indicazioni già fornite:
le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
La modifica introdotta dalla Manovra 2024 (commi da 157 a 161 della Legge 213/2023) è limitata agli iscritti a quattro gestioni: Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Condizione di base: il lavoratore deve avere al massimo 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995.
Chi rientra in questa fattispecie vede applicare nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli di quelle previste dall’allegato A della legge 965/1965, che continuano invece a valere per gli iscritti alle altre gestioni e per chi ha più di 15 anni di contribuzione nel sistema retributivo.
Il Messaggio 787/2026 ha illustrato le regole di applicazione delle aliquote in base al tipo di trattamento pensionistico:
Il trattamento riservato alle pensioni dei lavoratori precoci è del tutto analogo a quello delle pensioni anticipate: in presenza di meno di 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, scatta il taglio se il requisito è maturato dal 2024. Se però il diritto alla pensione dei precoci sussisteva già al 31 dicembre 2023, il ragionamento cambia. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS ha precisato che il taglio non opera se il diritto risulta maturato e certificato a quella data, indipendentemente dal momento in cui la pensione è stata poi liquidata e indipendentemente dal fatto che nel frattempo fosse maturato anche il requisito alla pensione anticipata ordinaria.
Il Messaggio 787/2026 dispone anche gli adempimenti amministrativi conseguenti ai chiarimenti forniti. Le pensioni di vecchiaia, comprese quelle in cumulo, le cui quote retributive siano state calcolate applicando per errore le aliquote penalizzanti della Manovra 2024, devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS, con applicazione delle aliquote più favorevoli previste dall’allegato A della legge 965/1965, o dalla tabella A della legge 16/1986 per gli iscritti alla CPUG.
Ai pensionati interessati spettano le differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata dalla data di riliquidazione del trattamento. Gli eventuali indebiti già contestati in precedenza vengono annullati d’ufficio, con la motivazione di insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione. In presenza di ricalcoli errati o recuperi non dovuti, torna utile anche il quadro sulle tutele previste in caso di errori INPS nel calcolo della pensione.
Quando il ricalcolo incide anche sui dati fiscali trasmessi dall’Istituto, può diventare necessario verificare tempi e modalità per la rettifica della Certificazione Unica INPS, così da evitare effetti a cascata sulla dichiarazione dei redditi.
I chiarimenti dell’INPS incidono anche sui ricorsi amministrativi. Per quelli già in istruttoria sulla stessa fattispecie, le Sedi INPS sono tenute a procedere in autotutela, annullando i provvedimenti di liquidazione che abbiano applicato le aliquote penalizzanti e definendo i ricorsi nell’apposita procedura.
Quando dall’errore derivano conseguenze ulteriori rispetto al solo ricalcolo dell’assegno, resta aperto anche il tema degli errori INPS con risarcimento danni, già affrontato anche dalla giurisprudenza nei casi di comunicazioni previdenziali inesatte.
Il 10 aprile a New York (alle 16:00 italiane) un panel di tre giudici federali si pronuncerà sulla legittimità dei dazi Section 122 con cui l’amministrazione Trump ha rimpiazzato i dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema.
Intanto, la US Customs and Border Protection si prepara a lanciare entro il 15 aprile il portale CAPE — la piattaforma centralizzata per i rimborsi alle imprese. In gioco ci sono circa 166 miliardi di dollari versati da oltre 330.000 importatori su 53 milioni di operazioni doganali, secondo i dati depositati dalla CBP presso la stessa Corte. Per le imprese italiane esportatrici, il diritto al rimborso sussiste solo se hanno operato come importer of record — direttamente o tramite controllata americana.
Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione a maggioranza 6-3 nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump, che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi unilaterali senza mandato del Congresso. La sentenza ha colpito i dazi reciproci e quelli legati alla crisi del fentanyl verso Cina, Canada e Messico, tutti introdotti nel corso del 2025 tramite ordini esecutivi.
Il 4 marzo il giudice Richard Eaton della Court of International Trade ha tradotto la pronuncia in un ordine esecutivo, imponendo alla CBP di riliquidare tutte le entry soggette a dazi IEEPA e avviare i rimborsi con relativi interessi, quantificati in circa 700 milioni di dollari al mese di ritardo. L’ordine ha portata universale: ne beneficiano tutti gli importatori cui sono stati applicati dazi IEEPA, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato ricorso individuale.
La CBP sta sviluppando la piattaforma CAPE per gestire i rimborsi in modo centralizzato, evitando l’emissione di 53 milioni di restituzioni singole. Al 26 marzo, 26.664 importatori si erano registrati al sistema preliminare — un numero ancora contenuto rispetto ai 330.000 aventi diritto. Al lancio, atteso entro metà aprile, il portale dovrebbe coprire circa il 63% delle entry; le operazioni residue richiederanno tempi più lunghi.
Le imprese ammesse al rimborso sono quelle che risultano come importer of record, cioè i soggetti che hanno materialmente versato i dazi alla dogana statunitense. Per le aziende italiane ed europee che esportano negli USA, il diritto spetta alla controllata americana o al soggetto che ha gestito lo sdoganamento.
L’iter prevede la registrazione sulla piattaforma, la verifica documentale e l’apertura di un conto bancario statunitense per l’accredito: dal 6 febbraio 2026 la CBP effettua i rimborsi esclusivamente in via elettronica tramite ACH, senza più emissione di assegni.
Un elemento spesso trascurato riguarda l’entità effettiva del rimborso: la CBP non restituirà l’intero importo dei dazi IEEPA versati, ma calcolerà la differenza tra quanto pagato e i dazi ordinari comunque dovuti in base al regime tariffario standard. Il rimborso netto sarà quindi ridotto rispetto all’ammontare lordo dei dazi IEEPA, in misura variabile a seconda della categoria merceologica e del Paese di origine delle merci.
I tempi di restituzione effettiva restano l’incognita più rilevante. La CBP ha dichiarato di poter rendere funzionale il sistema entro 45 giorni dall’ordine del 4 marzo, ma questa scadenza riguarda la presa in carico delle domande, non l’erogazione materiale del rimborso. Precedenti analoghi nel contenzioso doganale statunitense suggeriscono che i tempi reali di restituzione possano essere molto più lunghi, e non si esclude che vengano stabilite delle priorità per settore merceologico o per tipologia di importazione.
Poche ore dopo la sentenza della Corte Suprema, la Casa Bianca ha firmato una Proclamazione Presidenziale che reintroduce un dazio del 10% sulle merci prima soggette ai dazi IEEPA, facendo leva su una diversa base normativa: la Section 122 del Trade Act del 1974, che consente al Presidente di imporre tariffe temporanee per un massimo di 150 giorni — fino al 24 luglio 2026 — senza passare dal Congresso. Nonostante l’annuncio presidenziale di alzare la tariffa fino al 15% massimo consentito dallo statuto, il tasso applicato resta attualmente al 10% in attesa di formalizzazione.
La legittimità di questa mossa è già contestata davanti alla Court of International Trade. Il 10 aprile 2026 alle 10:00 EDT, nella sala cerimoniale della CIT di New York, il panel composto dai giudici Mark Barnett, Claire Kelly e Timothy Stanceu terrà l’udienza sui due ricorsi congiunti che chiedono l’immediata sospensione delle tariffe Section 122: il caso Burlap and Barrel, Inc. v. Trump, promosso dal Liberty Justice Center — lo stesso studio legale che ha vinto davanti alla Corte Suprema — e il caso State of Oregon v. Trump, sostenuto da oltre venti stati americani. Secondo i ricorrenti, la Section 122 è stata concepita per emergenze valutarie di breve durata legate al sistema di Bretton Woods, non come strumento per imporre dazi commerciali su base permanente; e gli Stati Uniti non si trovano oggi nelle condizioni di squilibrio della bilancia dei pagamenti richieste dalla norma.
Per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, la situazione richiede un doppio binario di attenzione: da un lato, verificare con il proprio broker doganale o la controllata americana se è stata avviata la procedura di registrazione al portale CAPE; dall’altro, monitorare l’esito dell’udienza del 10 aprile, che potrebbe determinare la caduta dei dazi Section 122 e aprire la strada a un secondo ciclo di rimborsi.