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Per chi non si affida alla dichiarazione dei redditi precompilata, il costo del 730 2026 o del Modello Redditi PF varia in base all’intermediario scelto — sindacato, patronato, CAF, ACLI o commercialista — dal servizio richiesto e dalla complessità della pratica. Per il solo invio di un modello già compilato si spende meno; l’assistenza completa con compilazione e calcolo ha tariffe più elevate.
Il tariffario dipende anche dalla città di residenza e dall’eventuale quota associativa del sindacato o del patronato di riferimento. Le opzioni più diffuse per il Modello 730 sono CAF, patronato e sindacato; per il Modello Redditi PF, la scelta principale è il commercialista.
Rivolgendosi a un CAF si ottiene assistenza completa nella dichiarazione dei redditi. Portando tutta la documentazione richiesta è possibile — previo appuntamento — ottenere la compilazione del modello e il calcolo delle tasse da versare e dei rimborsi spettanti. I costi del 730 al CAF variano in base alla città e all’eventuale iscrizione al sindacato di riferimento. Per il solo invio, portando il modello già compilato senza servizi aggiuntivi, il costo si aggira sui 20-25 euro.
Il 730 semplice per un non iscritto parte in genere da 45-50 euro; il 730 ordinario con compilazione e invio oscilla intorno ai 65 euro, escluse le quote associative. Nei piccoli centri il costo può essere più contenuto. Per il servizio online, le piattaforme CAF digitali propongono tariffe a partire da circa 40 euro. Per una dichiarazione congiunta il costo può raddoppiare rispetto alla singola, data la maggiore complessità di lavorazione.
| Tipo di dichiarazione | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| 730 singolo semplice | €20 | €75 |
| 730 singolo con detrazioni | €50–€70 | €50–€70 |
| 730 congiunto | €70–€100 | €70–€100 |
| Correzione o integrazione 730 | €25–€40 | €25–€40 |
| Modello ISEE contestuale | Gratuito–€20 | €10–€20 |
| Servizi aggiuntivi (es. bonus edilizi, IMU) | €15–€50 | €15–€50 |
| Reddito complessivo | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| Fino a €10.000 | €20 | €79 |
| €10.001–€15.000 | €32 | €95 |
| €15.001–€20.000 | €39 | €101 |
| €20.001–€25.000 | €45 | €106 |
| €25.001–€35.000 | €50 | €111 |
| €35.001–€45.000 | €54 | €116 |
| €45.001–€55.000 | €58 | €122 |
| Oltre €55.000 | €61 | €128 |
Rivolgendosi a un patronato, i servizi disponibili e i prezzi applicati sono sostanzialmente analoghi a quelli dei CAF. La differenza principale è la necessità di una tessera associativa per accedere ai servizi, dal momento che i patronati operano generalmente in riferimento a specifiche categorie di lavoratori.
Le tariffe per la dichiarazione dei redditi tramite Modello 730/2026 presso un sindacato (CGIL, CISL, UIL e simili) variano in base al reddito e alla presenza o meno di iscrizione. Per gli iscritti si parte da 15-20 euro per le pratiche più semplici; per i non iscritti il costo parte da circa 75-80 euro. A questi importi si aggiungono spesso supplementi per ogni singolo quadro aggiuntivo.
A titolo indicativo, un tariffario sindacale 2026 per il Modello 730 si presenta così:
| Servizio | Iscritti | Non iscritti |
|---|---|---|
| Solo invio (modello già compilato) | €15–€20 | €20–€25 |
| 730 singolo semplice | €20–€30 | €75–€90 |
| 730 singolo con detrazioni | €30–€45 | €80–€100 |
| 730 congiunto | €55–€75 | €100–€130 |
| Supplemento per quadro aggiuntivo | €5–€15 | €5–€15 |
L’opzione più completa per la dichiarazione dei redditi è affidarsi a un commercialista o a un intermediario fiscale abilitato. Si consegna tutta la documentazione allo studio, che provvede a elaborare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Il servizio garantisce una consulenza personalizzata e la responsabilità professionale del dichiarante.
I costi sono generalmente superiori rispetto a CAF e patronati, con tariffe orarie più elevate. Per chi si rivolge al commercialista solo in occasione della stagione dichiarativa, il costo per il solo Modello 730 parte in genere dai 120-150 euro in su; per il Modello Redditi PF, la spesa inizia dai 150 euro. Nei principali centri urbani o per dichiarazioni complesse (redditi diversi, immobili all’estero, bonus edilizi) i costi possono superare il doppio.
| Reddito complessivo | Tariffa indicativa |
|---|---|
| €15.001–€30.000 | da €150 |
| €30.001–€50.000 | €200–€300 |
| Oltre €50.000 | €300–€500+ |
Per i professionisti in regime forfettario, i costi annuali per l’assistenza fiscale e la compilazione della dichiarazione dei redditi variano tra i 400 e i 1.000 euro, comprensivi di consulenza, assistenza in caso di controlli e gestione delle pratiche ricorrenti.
Scegliendo la dichiarazione precompilata 2026 non sono previsti costi: il modello è predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile nell’area riservata con SPID, CIE o CNS. Nel 2026 oltre l’80% dei contribuenti ha scelto la modalità semplificata, potendo contare su un modello arricchito di nuovi dati precaricati. Chi accetta senza modifiche non è soggetto a controlli documentali sulle voci già inserite. Per chi è meno a proprio agio con gli strumenti digitali, il portale AdE offre anche percorsi guidati per integrare le informazioni eventualmente mancanti.
Come preannunciato, gli emendamenti depositati alla Camera sul Decreto Primo Maggio 2026 intervengono sulla nuova misura relativa ai CCNL scaduti e modificano il peso degli arretrati in busta paga. Per i rinnovi firmati in ritardo, le proposte puntano a far decorrere gli aumenti economici dal giorno successivo alla scadenza del contratto e ad alzare dal 30% al 50% dell’IPCA l’anticipo forfettario dopo dodici mesi di vacanza contrattuale.
Le proposte correttive intervengono sul capitolo dei rinnovi contrattuali del DL 62/2026, il Decreto Lavoro / Decreto Primo Maggio 2026, che ha introdotto la condizionalità di salario giusto per le agevolazioni, nuovi incentivi collegati ai CCNL più rappresentativi e un meccanismo di copertura economica per i contratti nazionali scaduti.
Il testo vigente affida alla contrattazione la disciplina di decorrenze degli incrementi retributivi, importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo. Gli emendamenti depositati riportano nel confronto parlamentare l’ipotesi di aumenti economici con decorrenza dalla scadenza del contratto precedente.
Il testo del decreto Primo Maggio / Lavoro 2026 all’esame della Camera stabilisce all’articolo 10 che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, le parti disciplinano decorrenze degli incrementi retributivi, eventuali importi una tantum e copertura economica del periodo tra scadenza del vecchio CCNL e firma del nuovo accordo.
Dopo dodici mesi dalla scadenza naturale del CCNL, le retribuzioni vengono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, nella misura pari al 30% della variazione IPCA, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali. Gli emendamenti depositati propongono di portare questa quota al 50% dell’IPCA.
Il testo vigente distingue i CCNL che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto da quelli già scaduti. Per questi ultimi, la disciplina oggi prevista si applica dal 1° gennaio 2027.
Gli emendamenti intervengono sull’effetto economico dei rinnovi tardivi, soprattutto nei casi in cui il contratto nazionale sia scaduto da tempo. L’obiettivo politico dichiarato è evitare che la vacanza contrattuale lasci anni privi di recupero salariale pieno.
La modifica sulla decorrenza economica degli aumenti stabilirebbe che, salvo diversa previsione del contratto collettivo, l’incremento fissato dal rinnovo decorra dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.
Per i lavoratori, questo meccanismo amplierebbe gli arretrati in busta paga nei rinnovi firmati in ritardo. Per le imprese, la misura renderebbe più onerosa la vacanza contrattuale prolungata, perché il costo del rinnovo maturerebbe anche sui mesi precedenti alla firma del nuovo CCNL.
L’adeguamento IPCA copre in via provvisoria la fase successiva ai dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto. Gli arretrati contrattuali dipendono invece dalla decorrenza economica degli aumenti fissata nel nuovo CCNL.
Con gli emendamenti depositati, il meccanismo avrebbe quindi due effetti distinti: anticipo forfettario più alto durante la vacanza contrattuale e possibile recupero delle mensilità precedenti alla firma, se gli aumenti decorrono dalla scadenza del vecchio contratto.
| Misura in discussione | Effetto in busta paga |
|---|---|
| anticipo IPCA al 50% dopo dodici mesi dalla scadenza del CCNL | aumento provvisorio e forfettario della retribuzione |
| aumenti contrattuali dal giorno successivo alla scadenza del vecchio CCNL | arretrati riferiti ai mesi precedenti alla firma del rinnovo |
| una tantum prevista dall’accordo tra le parti sociali | importo aggiuntivo definito dal contratto collettivo |
Se le modifiche entreranno nella legge di conversione, il rinnovo tardivo del contratto nazionale potrà produrre somme riferite al periodo già trascorso dalla scadenza, con regole diverse rispetto alla sola anticipazione collegata all’IPCA.
L’articolo 10 mantiene una disciplina diversa per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. In questi casi l’adeguamento automatico collegato all’IPCA viene sostituito da indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio nei comparti dove ricavi e lavoro seguono cicli molto variabili. Anche in questi settori, però, il calcolo degli arretrati contrattuali dipenderà dal testo finale della legge di conversione e dalla formulazione approvata sulla decorrenza degli aumenti.
La modifica sugli arretrati si inserisce nel capitolo del salario giusto e dei CCNL rappresentativi. Il Decreto Lavoro lega l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il collegamento tra salario giusto, contratti scaduti e arretrati rafforza la centralità della contrattazione collettiva. Il Governo conferma la scelta di intervenire sui rinnovi dei CCNL attraverso i contratti nazionali, affidando alle parti sociali l’aggiornamento delle retribuzioni.
Il Decreto Lavoro Primo Maggio è in esame alla Camera per la conversione in legge. Il termine per la conversione del DL 62/2026 scade il 29 giugno 2026, con la Commissione Lavoro chiamata a valutare emendamenti, coperture e ammissibilità delle proposte.
Fino all’approvazione della legge di conversione, per lavoratori e imprese il riferimento giuridico è il testo vigente dell’articolo 10: anticipo forfettario pari al 30% dell’IPCA dopo dodici mesi dalla scadenza naturale e applicazione dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto.
I neolaureati in Italia apprezzano il valore formativo degli stage post-laurea ma non hanno particolari aspettative sulla trasformazione in un lavoro stabile e sono insoddisfatti del trattamento economico. Sulla valorizzazione del talento, poi, non ritengono le proprie competenze adeguatamente riconosciute e tendono a privilegiare esperienze all’estero.
Lo rivela la ricerca condotta da ING People Insights Lab insieme a YouGov su un panel di 411 giovani tra i 20 e i 30 anni laureati negli ultimi due anni: un’indagine che fotografa un accesso al lavoro ancora difficile, con il rimborso medio per uno stage fermo a poco più di 600 euro mensili e la prospettiva di assunzione al termine del percorso formativo considerata dalla maggioranza un’ipotesi remota.
Circa la metà dei giovani intervistati dichiara di aver svolto almeno un tirocinio negli ultimi tre anni. Quando valutano una proposta, la priorità è rappresentata dall’opportunità di formazione — indicata dal 55% — e su questo fronte le offerte disponibili incontrano le loro aspettative. Le altre esigenze, invece, restano in larga misura insoddisfatte.
Al secondo posto figurano le prospettive di assunzione stabile (48%), ma qui la maggioranza esprime scetticismo sulla possibilità che il tirocinio porti a un contratto. Nelle risposte incide il tipo di laurea: chi ha un titolo scientifico e accede a stage retribuiti mostra aspettative più alte. Seguono, con il 47%, coloro per i quali l’entità del rimborso spese è una variabile determinante nella scelta.
Il compenso medio si attesta a 607 euro mensili, in leggero aumento rispetto ai 565 euro del 2025. Solo il 14% degli stagisti percepisce più di 800 euro al mese, dato in crescita rispetto al 9% dell’anno precedente, ma ancora largamente minoritario. Il peso economico della questione emerge con ancora maggiore evidenza considerando che, tra chi ha rifiutato almeno una proposta di stage, il 36% ha indicato il rimborso troppo basso come motivazione principale.
Il 56% dei neolaureati ritiene che le aziende italiane non garantiscano stipendi adeguati; il 53% non intravede sbocchi di carriera soddisfacenti — percentuale che sale al 63% tra le donne, confermando le difficoltà strutturali nei percorsi di crescita al femminile; il 48% vorrebbe più flessibilità oraria e smart working. Sono questi, nell’ordine, i fattori che spingono chi entra nel mondo del lavoro a valutare mercati oltre confine.
Tra le motivazioni che orientano la scelta di lavorare all’estero, al primo posto — con il 62% — si colloca l’offerta economica. Seguono la possibilità di assunzione stabile (40%), le opportunità di formazione e crescita (35%), la flessibilità oraria (32%) e lo smart working (27%). Un insieme di fattori che le aziende italiane faticano ancora a offrire in modo sistematico.
Dal 20 maggio 2026 il Modello Redditi PF precompilato è disponibile per i contribuenti in regime forfettario: per la prima volta, i contributi previdenziali versati all’INPS o alle casse di categoria sono già inseriti nel documento, eliminando il calcolo manuale della principale deduzione ammessa nel regime. La disponibilità entro il 20 maggio è ora strutturale — non più sperimentale — ed è prevista per tutti i titolari di partita IVA forfettaria a partire dall’anno in corso.
Nel Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 saranno visibili e precompilati i contributi previdenziali obbligatori versati alle casse di previdenza o all’INPS. Per gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione INPS, i dati trasmessi dall’Istituto confluiscono anche nel Quadro RR, che raccoglie le informazioni sulle contribuzioni previdenziali della gestione di riferimento.
La scelta di integrare questo dato risponde a una logica precisa: il regime forfettario applica un abbattimento forfettario dei costi tramite coefficiente di redditività , che esclude qualsiasi deduzione analitica delle spese. I contributi previdenziali obbligatori rappresentano l’unica voce realmente deducibile dal reddito imponibile: averla precaricata significa trovare il calcolo del reddito netto quasi terminato all’apertura del modello.
Il piano di digitalizzazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028 amplia progressivamente le informazioni precaricate nel Modello Redditi PF per Partite IVA e professionisti. Oltre ai contributi previdenziali, il sistema integra già :
Dall’anno in corso entrano anche i dati del bonus elettrodomestici ad alta efficienza energetica, comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e le spese sportive per i figli a carico, trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche. Per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, la procedura calcola automaticamente il riordino delle detrazioni in base al reddito e al carico familiare.
La stagione dichiarativa 2026 per i titolari di partita IVA forfettaria prevede le scadenze della precompilata strutturate su date differenziate rispetto al modello 730:
| Calendario | Adempimento |
|---|---|
| 20 maggio 2026 | Modello Redditi PF precompilato disponibile per consultazione e modifica |
| 27 maggio 2026 | Primo giorno utile per l’invio telematico |
| 2 novembre 2026 | Termine ordinario di presentazione |
| 1° febbraio 2027 | Ultimo giorno di accesso per gli intermediari abilitati |
Chi accetta la precompilata senza modifiche non subisce controlli documentali sulle voci già presenti nel modello. Chi integra o corregge i dati precaricati va incontro a verifica limitata ai soli elementi modificati. L’accesso avviene tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di accettare è necessario verificare il cassetto fiscale: le Certificazioni Uniche trasmesse dai committenti dopo il 15 aprile compaiono nel cassetto ma non nel foglio informativo del modello. Chi ha percepito compensi autonomi con CU trasmessa in ritardo rischia di accettare una dichiarazione incompleta.
Stellantis assegna a Pomigliano d’Arco la nuova E-Car elettrica compatta, attesa sulle linee produttive dal 2028. L’annuncio arriva alla vigilia del piano industriale di Antonio Filosa e riporta lo stabilimento campano al centro della strategia del gruppo: piccole auto accessibili, produzione in Europa, tecnologie sviluppate con partner selezionati e maggiore disciplina sui costi.
La nuova E-Car Stellantis sarà una vettura elettrica di piccole dimensioni, pensata per il mercato europeo e per una fascia di prezzo più accessibile rispetto agli attuali modelli BEV. Il gruppo indica il 2028 come data di avvio della produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, già legato alla storia della Fiat Panda e alle auto compatte del gruppo.
La nuova assegnazione offre dunque una prospettiva industriale che va oltre l’attuale ciclo produttivo della Panda. La citycar continuerà a essere prodotta nello stabilimento almeno fino al 2030, mentre la nuova elettrica dovrebbe aprire una linea di continuità sul segmento compatto.
La scelta rafforza il ruolo dell’impianto campano nella nuova fase dell’auto europea. Pomigliano ha già una base industriale costruita sui modelli di volume e si inserisce nel percorso di revisione dei piani Stellantis sull’elettrico, dopo il rallentamento della domanda BEV e la riscrittura delle strategie produttive in Europa.
Il progetto nasce per rispondere alla crisi del segmento delle auto elettriche piccole ed economiche, penalizzato negli ultimi anni da costi industriali elevati, regole ambientali più stringenti e concorrenza cinese. Stellantis presenta la E-Car come un modello compatto, elettrico e urbano, con l’obiettivo di riportare sul mercato vetture accessibili prodotte in Europa.
Il tema si lega anche alla discussione sugli incentivi ai veicoli elettrici con componenti UE. Bruxelles sta valutando criteri più selettivi per sostenere la filiera continentale e ridurre la dipendenza dalle produzioni extraeuropee, soprattutto nella fascia delle citycar e delle batterie.
La E-Car di Pomigliano anticipa il nuovo piano di Antonio Filosa, atteso dagli investitori dopo mesi difficili per Stellantis tra Europa, Stati Uniti e transizione elettrica. La linea scelta dal gruppo guarda a partnership industriali, uso più efficiente degli stabilimenti e investimenti concentrati sui marchi con maggiore volume commerciale.
Le alleanze con Leapmotor e Dongfeng indicano la direzione del nuovo corso. Stellantis punta a usare tecnologia, piattaforme e capacità produttiva dei partner per ridurre tempi di sviluppo e costi, senza abbandonare la produzione europea dei modelli destinati al mercato interno. Nel caso della E-Car, il gruppo parla di tecnologie BEV sviluppate con partner selezionati.
Chi ristruttura o riqualifica edifici esistenti nell’ambito del nuovo Piano Casa può aumentare le volumetrie fino al 35% procedendo con la sola SCIA, senza la necessità del permesso di costruire — a condizione che almeno il 70% degli alloggi venga destinato all’edilizia convenzionata. La misura è contenuta nel DL 66/2026, in vigore dall’8 maggio e all’esame della Camera per la conversione entro il 6 luglio.
Gli articoli 9 e 10 del decreto disciplinano i programmi infrastrutturali di edilizia integrata: interventi misti destinati a chi non ha diritto agli alloggi popolari ma non riesce a sostenere i prezzi di mercato. Almeno il 70% dell’investimento complessivo va destinato all’edilizia convenzionata e il restante 30% può essere ceduto sul libero mercato. I prezzi vengono fissati con accordi comunali sulla base dei parametri OMI e devono essere inferiori ai valori di mercato di almeno il 33%. Il vincolo di destinazione dura almeno 30 anni, trascritto nei registri immobiliari.
Due agevolazioni operative completano il quadro: la superficie destinata all’edilizia convenzionata non concorre al calcolo della Superficie Lorda dell’intervento, e gli onorari notarili per compravendite e locazioni connesse sono ridotti del 50%.
Il decreto dà la precedenza al recupero del patrimonio esistente in aree già urbanizzate o urbanizzabili. Per gli interventi di rigenerazione, riuso, riqualificazione e ristrutturazione, i privati possono ampliare le volumetrie fino al 35% — soglia mutuata dalla disciplina degli studentati. La quota aggiuntiva va destinata interamente all’edilizia convenzionata.
Sul piano procedurale, l’ampliamento si avvia con la SCIA, accompagnata da conferenze di servizi accelerate, deroghe agli strumenti urbanistici, facilitazioni nei cambi di destinazione d’uso e la possibilità di ridurre i requisiti minimi su superfici e altezze interne.
Per gli investimenti esteri superiori a un miliardo di euro è prevista la nomina di un Commissario straordinario con poteri derogatori sulla pianificazione urbanistica e competenza per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico.
L’accesso agli alloggi convenzionati è riservato a chi dimostra un’ISEE entro le soglie previste. Gli oneri su base annua per l’acquisto o la locazione ai valori di mercato devono essere superiori al 30% del reddito medio disponibile; il reddito non può superare di oltre cinque volte l’importo degli stessi oneri. Se i requisiti mancano al momento della stipula, il contratto è nullo.
In caso di locazione, se i requisiti economici vengono superati per due anni consecutivi, le parti possono convertire il canone ai valori di mercato; in assenza di accordo opera la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Rientrano nella platea anche studenti fuori sede e lavoratori del settore privato che si trasferiscono per ragioni professionali con spese a carico del datore di lavoro, inclusi i lavoratori stagionali.
I servizi online dell’Agenzia delle Entrate si possono utilizzare autenticandosi nell’area riservata del portale dell’AdE (www.agenziaentrate.gov.it). L’accesso per cittadini e contribuenti avviene con SPID, CIE o CNS. Le credenziali Fisconline sono ancora previste per gli utenti abilitati e per i casi ammessi dall’Agenzia, tra cui soggetti diversi dalle persone fisiche, intermediari e contribuenti esteri senza identità digitale italiana.
Dall’area riservata si possono consultare il Cassetto fiscale, usare la dichiarazione precompilata, pagare il modello F24, registrare contratti con RLI web, comunicare l’IBAN per i rimborsi fiscali, consultare le fatture elettroniche, delegare gli intermediari e inviare richieste tramite CIVIS. Di seguito tutte le istruzioni, servizio per servizio.
Con il Bonus ZES 2026, i piccoli datori di lavoro del Mezzogiorno potranno non versare i contributi previdenziali per 24 mesi sulle assunzioni dell’intero 2026 di disoccupati over 35 di lungo corso. L’INPS ha pubblicato le prime istruzioni per la domanda: tetto di 650 euro mensili per lavoratore, accesso garantito anche per le assunzioni agevolate del DL/2026 già avviate. L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti ma attenzione: la decontribuzione è esclusiva e incompatibile con altri sgravi. Chi opta per il nuovo bonus chiude la porta agli altri sgravi contributivi disponibili.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (MPMI, professionisti, studi, associazioni, cooperative) incluso il settore agricolo, con un organico non superiore a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione. Il limite si calcola al netto dei lavoratori per cui si richiede il beneficio e non rileva per le variazioni successive: eventuali incrementi o riduzioni dell’organico dopo la data di assunzione non comportano la revoca dell’esonero già autorizzato.
Le sedi o unità produttive devono essere ubicate nel territorio della ZES Unica per il Mezzogiorno. Sono escluse le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DLgs 165/2001. Il datore non può configurarsi come impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea né essere soggetto a clausola Deggendorf. Sono inoltre richieste la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle condizioni dell’art. 31 del DLgs 150/2015 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Decreto Primo Maggio 2026 subordina tutti gli esoneri del DL 62/2026, Bonus ZES incluso, all’applicazione del salario giusto: le retribuzioni corrisposte non possono essere inferiori ai livelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore.
Il Bonus ZES 2026 spetta per l’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi alla data di avvio del rapporto. Il contratto deve essere a tempo indeterminato, non dirigenziale. Sono ammesse le assunzioni a tempo parziale e, con equiparazione al lavoro subordinato, quelle a scopo di somministrazione a tempo indeterminato.
La circolare esclude le trasformazioni di contratti a termine già in essere: l’esonero spetta solo per nuove assunzioni. Sono altresì esclusi l’apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali. L’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, verificato confrontando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato con la media dei dodici mesi precedenti, al netto delle cessazioni per dimissioni volontarie, pensionamento o riduzione per giusta causa.
Per i lavoratori che abbiano già parzialmente beneficiato dell’esonero presso un precedente datore, il nuovo datore può subentrare nella fruizione residua anche in assenza del requisito dei 24 mesi di disoccupazione, purché il rapporto venga instaurato entro il 31 dicembre 2026. Il datore non può procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, a prescindere da mansioni e livello contrattuale.
Il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La tabella seguente riassume i parametri dell’agevolazione:
| Parametri | Valori |
|---|---|
| Aliquota di esonero | 100% dei contributi previdenziali datoriali |
| Massimale mensile per lavoratore | 650 euro |
| Durata massima | 24 mesi |
| Contributi esclusi | Premi e contributi INAIL |
Per i rapporti a tempo parziale, il tetto mensile si applica in proporzione all’orario. In caso di variazione in aumento della percentuale oraria in corso di rapporto, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato dall’INPS tramite procedura telematica. Se la percentuale oraria diminuisce, è onere del datore rideterminare l’esonero spettante nei flussi Uniemens.
L’agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e va registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il datore è tenuto a verificare la disponibilità della capienza nel Registro prima di fruire del beneficio.
Il Bonus ZES 2026 si applica alle assunzioni effettuate nelle sedi o unità produttive ubicate nelle 10 regioni della ZES Unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
La verifica dell’ubicazione dell’unità produttiva è a carico del datore di lavoro e deve risultare dalla comunicazione obbligatoria trasmessa al Centro per l’Impiego al momento dell’assunzione. L’esonero decade se la sede viene trasferita fuori dal territorio della ZES Unica durante il periodo di fruizione.
Il Bonus ZES 2026 non è cumulabile con nessun altro esonero o riduzione delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente per la contribuzione datoriale. La circolare INPS n. 56/2026 elenca a titolo esemplificativo i principali casi di incompatibilità :
Sono invece compatibili, senza riduzioni dell’importo spettante, i seguenti strumenti:
Per accedere al Bonus ZES 2026, il datore di lavoro deve presentare un’istanza telematica tramite il modulo disponibile sul sito INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) — Bonus ZES 2026”. L’Istituto comunicherà con successivo messaggio la data di disponibilità del modulo aggiornato.
La domanda può essere inoltrata per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, sia per quelle già avviate sia per i rapporti non ancora instaurati.
Una volta ricevuta la pre-autorizzazione, il datore di lavoro ha 10 giorni per inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav o Unisomm). Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza.
L’INPS accoglie le richieste nei limiti della capienza finanziaria disponibile, ripartendola pro quota su tutti i 24 mesi di agevolazione. L’importo riconosciuto dalla procedura telematica costituisce il massimale definitivo del beneficio fruibile nelle denunce contributive mensili. Per gli arretrati e i codici Uniemens, l’Istituto pubblicherà le istruzioni con successivo messaggio.
Dal 1° giugno 2026 chi subisce un ritardo in autostrada per cantieri o blocchi del traffico ha diritto al rimborso del pedaggio, in proporzione al disagio subito. La novità — prevista dalla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti — arriva con un aspetto ancora da risolvere: l’app unica che i gestori autostradali avrebbero dovuto predisporre per raccogliere le domande non è ancora disponibile.
I rimborsi per cantieri entrano in vigore il 1° giugno 2026 sulle tratte gestite da un singolo concessionario; per i percorsi che attraversano tratte di più gestori la scadenza è il 1° dicembre 2026. Il diritto al rimborso dipende dalla lunghezza del percorso:
Il rimborso non spetta nei seguenti casi: se sul percorso è già attiva una riduzione generalizzata del pedaggio; in presenza di cantieri emergenziali installati per incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari e attività di soccorso; per importi inferiori a 10 centesimi, che vengono cumulati ed erogati al raggiungimento della soglia di 1 euro. Nella prima fase di applicazione sono esclusi anche i cantieri mobili.
Il diritto al rimborso non libera i gestori dagli obblighi informativi: le concessionarie devono comunicare preventivamente i lavori programmati e garantire agli utenti l’accesso alle informazioni sui disagi attesi.
Se la circolazione si blocca per eventi non prevedibili — incidenti, condizioni meteo avverse, emergenze — il rimborso è proporzionale alla durata dell’interruzione:
Le percentuali si calcolano sull’importo del pedaggio relativo alla tratta specificamente interessata dal blocco. I rimborsi vengono accreditati solo al superamento della soglia cumulativa di 1 euro.
La delibera ART prevede un’app unica alla quale tutti i gestori autostradali devono aderire. Sul modello del cashback già attivo su Autostrade per l’Italia, il sistema punta ad automatizzare il riconoscimento del rimborso. Il Codacons segnala però che l’app non risulta ancora disponibile per il debutto di giugno. In attesa che venga attivata, ogni concessionario è obbligato a garantire canali alternativi:
Una volta presentata la domanda, il concessionario ha 20 giorni per rispondere con l’accoglimento e l’importo da erogare oppure con il rigetto motivato. Gli abbonati e i pendolari che subiscono una riduzione sensibile della fruibilità della tratta abituale a causa dei cantieri hanno facoltà di recedere dal contratto senza penali, ottenendo la restituzione della quota non goduta.
A regime, i gestori autostradali non potranno recuperare le spese dei rimborsi alzando i pedaggi. La delibera prevede tuttavia un periodo di transizione fino al 2030 in cui questo recupero è consentito in misura decrescente. Per i ritardi da cantieri, le concessionarie potranno recuperare:
Per i rimborsi legati al blocco del traffico, il recupero è più vincolato: i gestori possono imputarlo alle tariffe solo se dimostrano la forza maggiore, il rispetto degli obblighi informativi verso gli utenti e l’adozione di tutte le misure disponibili per ridurre i disagi. Come segnala il Codacons, nel periodo transitorio il rischio è che parte del costo dei rimborsi ricada sugli automobilisti attraverso le tariffe future.
L’Antitrust impone ai chatbot di intelligenza artificiale il rispetto delle regole sulla trasparenza commerciale. Le istruttorie aperte su DeepSeek, Mistral e NOVA AI si sono concluse con l’impegno assunto da ciascuna azienda a fornire avvisi permanenti e informazioni in italiano, chiarire i limiti delle risposte generate e le condizioni dei servizi offerti. Il rischio di risposte inesatte va infatti comunicato prima che l’utente si registri o che acquisti il servizio affidando una decisione al sistema.
L’AGCM ha esteso dunque la vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette ai sistemi di AI generativa, concentrandosi sul rischio delle cosiddette allucinazioni, cioè risposte inesatte, fuorvianti o inventate prodotte dal modello a fronte di una richiesta dell’utente.
Le istruttorie hanno riguardato DeepSeek, Mistral e NOVA AI, con accettazione degli impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. L’Autorità ha chiuso i procedimenti valorizzando le misure adottate per rendere più chiari limiti, avvertenze e caratteristiche dei servizi.
Il primo intervento riguarda i disclaimer nelle interfacce di chat. Le società si sono impegnate a mostrare avvisi permanenti, in lingua italiana, sulla possibilità che le risposte generate dai sistemi AI contengano informazioni non accurate (le cosiddette “allucinazioni”).
Nel caso NOVA AI, l’avviso previsto informa l’utente che le risposte IA potrebbero non essere accurate e invita a verificare le informazioni. Il disclaimer viene collocato nell’area di utilizzo della chat e collegato ai termini e condizioni in italiano, così da rendere l’informazione accessibile durante l’uso del servizio.
L’AGCM ha posto attenzione anche alla fase precedente alla registrazione o all’acquisto. L’informazione sul rischio di contenuti inesatti o fuorvianti incide sulla scelta commerciale dell’utente anche quando il servizio viene offerto gratuitamente, perché può orientare l’uso del sistema e le decisioni prese a valle.
Gli impegni riguardano quindi siti, app, schermate di registrazione, condizioni contrattuali, privacy policy e pagine dei servizi a pagamento. L’obiettivo è rendere visibili, prima dell’adesione, limiti del servizio, funzioni incluse, piani disponibili e prezzi.
Nel procedimento su NOVA AI Chatbox, l’Autorità ha esaminato anche la rappresentazione del servizio. NOVA viene presentata come piattaforma che offre accesso, tramite un’unica interfaccia, a più chatbot basati su modelli di intelligenza artificiale. Gli impegni chiariscono che il servizio aggrega l’accesso a diversi modelli e non offre una nuova chatbot autonoma. Per gli utenti diventa così più chiaro il valore della versione gratuita e di quella a pagamento, insieme alle differenze tra modelli, piani e funzionalità incluse.
Nel caso NOVA AI, il procedimento ha esaminato anche le caratteristiche del servizio gratuito e a pagamento, con particolare attenzione alle informazioni date all’utente sulle versioni dei sistemi AI accessibili tramite abbonamento. Per le imprese che vendono servizi basati su AI, il messaggio riguarda la costruzione dell’offerta commerciale: piani, funzionalità , limiti, modelli inclusi e prezzi devono risultare comprensibili prima della decisione di acquisto.
| Profilo esaminato | Impegno assunto |
|---|---|
| rischio di risposte inesatte | avvisi permanenti in lingua italiana dentro le interfacce di utilizzo |
| registrazione e acquisto | informazioni più visibili prima della scelta dell’utente |
| termini e condizioni | maggiore accessibilità e versione italiana per gli utenti localizzati in Italia |
| piani a pagamento | descrizione più chiara di prezzi, funzioni e contenuto dei servizi |
| servizi aggregati | chiarimento sul ruolo di interfaccia unica per l’accesso a più chatbot |
Gli impegni accettati dall’AGCM diventano vincolanti per le società coinvolte. In caso di mancata attuazione, il Codice del consumo consente sanzioni amministrative pecuniarie da 10mila a 10 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre anche la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo fino a trenta giorni.
La decisione AGCM si inserisce in un quadro regolatorio più ampio, dove l’AI Act per le imprese disciplina rischi, obblighi e tempistiche europee, mentre il Codice del consumo interviene sulla correttezza delle informazioni offerte agli utenti. Il caso dei chatbot mostra come la vigilanza possa arrivare anche prima della piena applicazione di tutte le norme europee sull’intelligenza artificiale. La comunicazione commerciale, la chiarezza delle condizioni e gli avvisi sui limiti del sistema diventano già oggi terreno di controllo.
Per le aziende che integrano chatbot in assistenza clienti, vendita online, onboarding, consulenza automatizzata o supporto interno, il provvedimento AGCM suggerisce una verifica dei flussi informativi. L’utente deve sapere quando interagisce con un sistema AI, quali limiti hanno le risposte e quali condizioni regolano l’uso del servizio.
Il problema riguarda anche l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane, sempre più diffusa e spesso ancora poco integrata nei processi. Nei servizi rivolti a clienti e consumatori, l’AI richiede messaggi comprensibili, responsabilità interne e verifica dei contenuti generati.
Quando un chatbot viene usato solo come supporto interno, il rischio principale riguarda qualità del lavoro, verifica delle risposte e uso corretto dei dati. Quando invece il sistema entra in un prodotto, in un abbonamento o in una piattaforma rivolta agli utenti, entra in gioco anche la trasparenza commerciale. Il salto dai tool agli agenti AI nelle imprese rende questo controllo ancora più delicato: più il sistema dialoga, propone, ordina o indirizza scelte, più le informazioni sui suoi limiti devono essere inserite nel percorso dell’utente.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato la campagna di comunicazione sugli strumenti per gestire le controversie tra consumatori. Quando nasce una disputa con un cliente (su un prodotto difettoso, una bolletta contestata o un acquisto online andato storto), infatti, la via del tribunale si può evitare optando per soluzioni più rapide ed economiche. Le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution) sono lo strumento che il legislatore europeo e italiano hanno messo a disposizione per risolvere le controversie anche senza assistenza legale.
Le procedure ADR sono disciplinate dalla Parte V del Codice del Consumo (articoli da 141 a 141-decies), come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE. Si applicano alle controversie tra consumatori e professionisti che nascono da contratti di vendita di beni o di prestazione di servizi — sia nazionali sia transfrontaliere all’interno dell’Unione europea — e, con la riforma del 2025, anche nei confronti di professionisti stabiliti fuori dall’UE, purché il consumatore risieda in uno Stato membro.
I vantaggi rispetto al procedimento ordinario sono tre: la procedura si conclude in tempi notevolmente più brevi rispetto ai tempi della giustizia civile; i costi per il consumatore sono nulli o simbolici; non è richiesta assistenza legale obbligatoria. Ogni anno nell’Unione europea circa 300.000 controversie vengono trattate dagli organismi ADR, con tassi di risoluzione che variano — a seconda dei settori — tra il 17% e il 100%. Gli strumenti disponibili sono diversi: mediazione, conciliazione, arbitrato e negoziazione paritetica, accomunati dalla presenza di un terzo imparziale che conduce il procedimento senza vincolare necessariamente le parti a un esito.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha catalogato nove procedure attive, ciascuna coordinata da un’autorità di vigilanza specifica. La scelta dello strumento dipende dal settore di attività e dalla natura della controversia:
| Strumento | Tipo di controversia | Autorità di riferimento |
|---|---|---|
| Conciliaweb — AGCOM | Telefonia, internet, pay tv | AGCOM |
| Servizio conciliazioni ART | Trasporti e viaggi | ART |
| Arbitro Bancario Finanziario (ABF) | Banche, credito, pagamenti | Banca d’Italia |
| Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) | Investimenti, strumenti finanziari | CONSOB |
| Arbitro Assicurativo (AAS) | Polizze assicurative, rimborsi | IVASS |
| Servizio conciliazione ARERA | Bollette energia, gas, acqua | ARERA |
| Mediazione per controversie di consumo | Vendita beni e servizi, anche online | Ministero della Giustizia |
| Conciliazione Camere di Commercio | Controversie commerciali generali | MIMIT / Camere di Commercio |
| Negoziazione paritetica | Settori non regolamentati, contratti aziendali | MIMIT |
Gli organismi ADR possono essere pubblici — come quelli istituiti presso le autorità di regolazione indipendenti o le Camere di commercio — o privati, nel caso delle negoziazioni paritetiche, che operano sulla base di protocolli sottoscritti tra associazioni dei consumatori e singole aziende o categorie di imprese. Per accedere alla procedura, il consumatore deve in genere aver già tentato di risolvere la questione direttamente con il professionista attraverso un reclamo formale.
Il 16 dicembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva che aggiorna il quadro ADR vigente dal 2013. La novità più immediata riguarda i tempi di risposta obbligatori: quando un organismo ADR contatta un’impresa in merito a una controversia, questa ha 20 giorni lavorativi per rispondere (30 in casi eccezionali). In assenza di risposta entro questi termini, il silenzio viene interpretato come rifiuto di partecipare, con conseguente archiviazione del caso e notifica al consumatore.
Sul fronte digitale, la riforma sancisce la dismissione della piattaforma ODR europea, ufficialmente chiusa a luglio 2025. Le PMI che vendono online devono aggiornare queste indicazioni: la Commissione Europea ha istituito una pagina informativa alternativa a cui rimandare i consumatori. La nuova direttiva estende inoltre la copertura delle ADR alle controversie che nascono da obblighi precontrattuali — pubblicità , informazioni di prodotto, condizioni d’offerta — ampliando la tutela a fasi del rapporto commerciale che in precedenza erano escluse dall’ambito applicativo.
Tra le novità procedurali, la direttiva prevede la possibilità di raggruppare controversie simili — utile in caso di reclami seriali come cancellazioni di voli o disservizi su larga scala — e disciplina l’uso di sistemi automatizzati, inclusa l’intelligenza artificiale, nelle procedure ADR, garantendo al consumatore il diritto di chiedere un riesame umano dell’esito. La nuova disciplina entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE e si applicherà a partire da 32 mesi da quella data: l’Italia dovrà recepirla entro quella scadenza.
Il 18 maggio 2026 ha preso il via anche una campagna informativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero della Giustizia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), assieme ad Unioncamere per la parte creativa.  Per informazioni e approfondimenti sui vari strumenti, è possibile consultare l’apposito portale sceglilalternativa.it

Il Made in Italy artigianale entra nella nuova tutela europea delle indicazioni geografiche non agricole con quattro nomi simbolo: vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco. Sono le prime domande italiane pubblicate nel Bollettino nazionale delle IGP per prodotti artigianali e industriali, l’avvio formale di un percorso che può portare alla registrazione europea e a una protezione più forte contro imitazioni, evocazioni e usi commerciali indebiti.
Le prime pubblicazioni riguardano quattro produzioni storiche legate a territori con una reputazione internazionale: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il cammeo di Torre del Greco e il corallo di Torre del Greco.
La pubblicazione nel bollettino nazionale non coincide ancora con la registrazione europea definitiva. È però la fase che rende visibile la domanda e apre il termine per eventuali opposizioni, prima del successivo esame a livello UE.
| Produzione | Territorio | Filiera coinvolta |
|---|---|---|
| vetro di Murano | Murano, Venezia | vetro artistico e manifattura vetraria |
| merletto di Burano | Burano, Venezia | tessile, pizzi e lavorazioni tradizionali |
| cammeo di Torre del Greco | Torre del Greco, Napoli | incisione artistica e gioielleria |
| corallo di Torre del Greco | Torre del Greco, Napoli | lavorazione del corallo e oreficeria |
Le nuove domande si inseriscono nella disciplina delle IGP per prodotti artigianali e industriali, attiva in Italia dal 7 maggio 2026 dopo l’adeguamento al Regolamento UE 2023/2411. Il sistema estende ai prodotti non alimentari una protezione simile a quella già prevista per le eccellenze agroalimentari.
La tutela può riguardare produzioni come vetro, tessuti, gioielli, porcellane, cuoio, pietre naturali, pizzi, posateria e strumenti musicali, quando qualità , reputazione o altra caratteristica del prodotto dipendono dal legame con un’area geografica determinata.
Dopo la pubblicazione nel Bollettino nazionale UIBM, i soggetti legittimati hanno due mesi per presentare opposizione alla registrazione. La fase nazionale serve a verificare la domanda, il disciplinare, il documento unico e gli eventuali conflitti con diritti anteriori o interessi già tutelati.
Per le imprese delle filiere interessate, questa fase è delicata perché mette alla prova la tenuta del nome geografico, la coerenza del disciplinare e il rapporto tra territorio, produzione e reputazione commerciale.
Se la fase nazionale si chiude con esito favorevole, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che cura l’esame finale e la registrazione nel sistema europeo.
La procedura italiana è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Direzione generale per la Proprietà industriale e l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il percorso collega quindi associazioni di produttori, Regioni, MIMIT ed EUIPO.
La nuova IGP consente di proteggere il nome geografico sul mercato europeo, anche contro imitazioni, evocazioni, usi ingannevoli e sfruttamento della reputazione del prodotto. La tutela riguarda vendita fisica, documenti commerciali, pubblicità , confezioni e commercio elettronico.
Per produzioni esposte da anni alla concorrenza di articoli imitativi, la registrazione può diventare uno strumento di difesa del valore artigianale e della filiera locale. La protezione non riguarda solo il nome, ma anche il rispetto del disciplinare e delle caratteristiche dichiarate nella domanda.
Secondo il richiamo del MIMIT allo studio EUIPO, l’Italia è il primo Paese europeo per produzioni artigianali e industriali potenzialmente tutelabili, con 92 denominazioni censite. Il dato conferma la forza dei distretti manifatturieri territoriali, soprattutto nei comparti dove storia produttiva, reputazione e mercato internazionale si sovrappongono.
Il nuovo meccanismo può rafforzare la protezione dei nomi più esposti alla copia e sostenere la riconoscibilità commerciale delle filiere locali. Per questo le prime domande su Murano, Burano e Torre del Greco hanno un valore che supera le singole produzioni e apre la strada ad altri distretti del Made in Italy.
Per ottenere una IGP non agricola, la domanda deve essere presentata di norma da un’associazione di produttori e deve contenere il disciplinare di produzione, il documento unico e la documentazione di accompagnamento. Nel fascicolo devono emergere caratteristiche del prodotto, zona geografica, metodo produttivo, reputazione e legame con il territorio.
Il lavoro preparatorio richiede prove storiche, tecniche e commerciali. Negli anni scorsi il MIMIT aveva già attivato contributi per aiutare le associazioni nella valorizzazione dei prodotti tipici artigianali e industriali attraverso il bando prodotti IGP, destinato anche alle spese di consulenza per la redazione dei disciplinari.
Le prime pubblicazioni non chiudono l’iter, ma segnano l’ingresso delle produzioni artigianali italiane nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. Per i distretti coinvolti significa costruire una tutela collettiva, fondata su regole produttive condivise, controlli e riconoscibilità commerciale.
Il prossimo banco di prova sarà la fase delle opposizioni e, poi, l’esame europeo. Se il percorso si concluderà con la registrazione, vetro di Murano, merletto di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco diventeranno i primi casi italiani di tutela IGP non agricola pienamente riconosciuta a livello UE.
Manovra correttiva esclusa dai piani del Governo mentre la crisi energetica entra nel confronto del G7 Finanze di Parigi. Dopo le parole di Antonio Tajani in merito ad un possibile intervento sui conti pubblici, fonti dell’Esecutivo hanno chiarito che Palazzo Chigi punta a sostenere famiglie e imprese contro i rincari senza ritoccare la Legge di Bilancio 2026. La linea rimane quella già aperta da Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen: estendere al capitolo energia la clausola UE già prevista per le spese di difesa.
La precisazione dell’Esecutivo arriva dopo le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva richiamato l’ipotesi di una correzione dei conti alla luce del conflitto in Iran e dei rincari su energia e carburanti.
La risposta di Palazzo Chigi e MEF sposta il dossier su Bruxelles. Il sostegno a famiglie e imprese rimane una priorità politica, con una strada diversa dalla correzione immediata dei saldi: ottenere margini europei per finanziare interventi su bollette, carburanti e costi industriali.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti porta il tema al G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, in programma a Parigi il 18 e 19 maggio 2026. Il vertice arriva in una fase di tensione sui mercati, con prezzi energetici e rendimenti obbligazionari sotto pressione.
Per l’Italia, il confronto internazionale serve a dare forza alla richiesta già avanzata alla Commissione europea: considerare lo shock energetico come una minaccia economica capace di colpire inflazione, redditi, manifattura, trasporti e competitività delle imprese energivore.
Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, la premier italiana chiede di estendere temporaneamente la clausola di salvaguardia nazionale anche agli interventi per affrontare la crisi energetica, mantenendo i limiti massimi di scostamento già previsti per la difesa.
La richiesta si collega alla risposta UE alla crisi energetica, dopo le misure discusse su aiuti di Stato, acquisti congiunti, energia pulita e strumenti contro i rincari.
La clausola di salvaguardia nazionale consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dai vincoli di bilancio in presenza di circostanze eccezionali, dentro un percorso di sostenibilità del debito. Nel disegno europeo attuale, la flessibilità è stata costruita per sostenere l’aumento della spesa per la difesa.
Il meccanismo prevede margini aggiuntivi fino al 2028 per investimenti militari, personale, infrastrutture e capacità industriali legate alla sicurezza europea. La richiesta italiana punta ad applicare una logica analoga, in via temporanea, anche agli interventi contro il caro energia.
Il programma SAFE è lo strumento europeo di prestiti per rafforzare la difesa comune attraverso acquisti congiunti e investimenti industriali. Il collegamento tra SAFE e clausola di salvaguardia rende più complessa la posizione italiana nel negoziato europeo.
Secondo il Governo, il ricorso a prestiti europei per la difesa avrebbe maggiore tenuta politica se venisse riconosciuto uno spazio analogo per proteggere famiglie e imprese dal rincaro di energia, carburanti e materie prime.
La richiesta italiana si innesta nel confronto sul Patto di Stabilità UE e lo scostamento di bilancio, riaperto dopo il mancato rientro anticipato dell’Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. Il dossier energia diventa quindi parte del confronto più ampio sui margini di spesa concessi agli Stati membri.
Bruxelles mantiene una distinzione tra spese per la difesa, già inserite nella clausola, e misure per l’energia, da finanziare con gli strumenti esistenti. Il G7 di Parigi offre al Governo una sede politica per allargare il confronto oltre il solo rapporto bilaterale con la Commissione.
Per l’Italia il dossier energetico si intreccia con il deficit al 3,1% e i vincoli sulla Manovra 2027. Ogni nuovo intervento pubblico su bollette, energia e sostegni alle imprese richiede coperture compatibili con il percorso concordato con Bruxelles. Il tema era già emerso a margine del DFP e nel nodo energia sui conti pubblici, dove Giorgetti aveva collegato crescita debole, deficit incerto e crisi energetica. La smentita sulla manovra correttiva conferma la scelta del MEF: cercare margini europei prima di intervenire sui saldi nazionali.
Il confronto con la Commissione mette insieme sicurezza militare e sicurezza energetica. Roma sostiene che entrambe incidano sulla stabilità economica e sociale dell’Unione, in una fase segnata da Medio Oriente, Ucraina e volatilità dei prezzi. L’eventuale apertura UE avrebbe effetto diretto sulla possibilità di finanziare nuovi aiuti su bollette e carburanti. La distanza tra Roma e Bruxelles riguarda il canale fiscale da utilizzare, prima ancora della forma dei nuovi sostegni.
Il Governo ha già introdotto il Decreto Bollette 2026, con il contributo extra da 115 euro per le famiglie vulnerabili, misure sugli oneri per le imprese e interventi sul sistema energetico. Le tensioni persistenti legate al conflitto in Iran hanno però riaperto il tema delle risorse, che necessita di una risposta forte da parte dell’Europa.
La richiesta italiana richiede una valutazione della Commissione europea e un eventuale adattamento degli strumenti di flessibilità oggi disponibili. Fino a una decisione formale, la manovra correttiva rimane fuori dal piano del Governo e il lavoro politico si concentra sul negoziato UE.
Le imprese agricole e i lavoratori autonomi del settore che hanno fruito degli esoneri contributivi Covid senza averne i requisiti devono restituire i contributi non versati. L’INPS ha portato a termine le verifiche avviate a gennaio e sta notificando i provvedimenti di annullamento con il Messaggio n. 1618 del 2026, che illustra anche le modalità per consultare gli importi dovuti e regolarizzare la posizione, con la possibilità di accedere alle agevolazioni contributive per le imprese agricole ancora vigenti.
L’INPS ha completato i controlli ex post sugli Covid al settore agricolo. Le verifiche hanno accertato la mancanza dei requisiti richiesti in una parte delle domande presentate, generando i provvedimenti di annullamento ora in fase di notifica. I destinatari sono sia datori di lavoro con dipendenti sia autonomi agricoli — coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, mezzadri e coloni — che hanno fruito indebitamente dei bonus.
Si tratta delle agevolazioni sui contributi agricoli dovuti, concessi durante l’emergenza Covid, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020. L’annullamento degli esoneri non riguarda tutti i beneficiari: scatta esclusivamente nei casi in cui l’esito del controllo sia risultato negativo per irregolarità o mancanza di documentazione per la conferma dell’agevolazione spettante.
Gli importi da riversare sono consultabili tramite canali online dell’INPS, con modalità differenziate per categoria:
Per regolarizzare la posizione, i contribuenti possono scegliere tra il versamento in unica soluzione o la presentazione di una richiesta di rateazione. Chi effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento ottiene una riduzione del 50% sulla sanzione civile dovuta.
Resta ferma la possibilità di presentare istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
I beneficiari di aiuti di Stato e de minimis che, per il periodo d’imposta 2022, hanno indicato dati erronei o incoerenti nel prospetto delle dichiarazioni fiscali e per questo non sono stati iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA possono regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143075 del 14 maggio 2026.
I contribuenti interessati ricevono una comunicazione tramite il proprio domicilio digitale (PEC), contenente i dati identificativi, il riferimento della comunicazione, il protocollo telematico delle dichiarazioni originali e il dettaglio degli aiuti non registrati. Le stesse informazioni sono consultabili nell’area riservata del portale AdE, nel Cassetto fiscale alla sezione L’Agenzia scrive. La PEC di notifica non accetta risposte dirette.
Chi ritiene errate o incomplete le informazioni in possesso del Fisco può segnalare le inesattezze o richiedere ulteriori dati. Le modalità ricalcano quelle già seguite nelle comunicazioni di compliance degli anni precedenti, attivate per le stesse irregolarità sui periodi d’imposta precedenti. L’intermediario può intervenire per conto del contribuente in tutte le fasi della procedura.
In alternativa alla segnalazione, il contribuente può procedere alla regolarizzazione. Il provvedimento n. 143075 descrive procedure distinte a seconda della tipologia di errore.
La regolarizzazione con questi strumenti comporta l’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se la mancata registrazione dipende da errori diversi da quelli di compilazione sopra descritti, il contribuente deve presentare dichiarazione integrativa e restituire gli aiuti eventualmente fruiti in eccesso. Sono dovute anche le sanzioni, con le riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
La corte d’appello federale USA ha sospeso la sentenza con cui la Court of International Trade aveva bocciato i dazi Trump al 10%, rimettendo temporaneamente in vigore le tariffe della Proclamation 11012. L’administrative stay emesso il 13 maggio è una pausa tecnica che dà al collegio il tempo di valutare una sospensiva stabile per l’intero arco del giudizio, senza pronunciarsi nel merito. Per le imprese italiane esportatrici, già impegnate nel percorso sui rimborsi IEEPA, i rimborsi collegati alla Section 122 rimangono preclusi per la generalità degli importatori.
La U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ha emesso l’administrative stay con una decisione non firmata il 13 maggio 2026, sospendendo gli effetti della sentenza CIT del 7 maggio. I dazi al 10% tornano così temporaneamente applicabili: le dogane USA possono procedere alla riscossione mentre il collegio valuta il merito dell’appello.
Il collegio si è limitato a congelare gli effetti della sentenza CIT, rimandando la valutazione nel merito all’iter ordinario dell’appello. L’obiettivo è esaminare le argomentazioni di entrambe le parti prima di decidere se emettere una sospensiva stabile per tutta la durata del giudizio. Il governo Trump aveva argomentato che, in assenza della sospensiva, eventuali rimborsi ordinati alle dogane sarebbero stati difficilmente recuperabili qualora l’appello si fosse concluso a suo favore. La Federal Circuit aveva già seguito la stessa procedura nel 2025, davanti alla prima sentenza CIT che bocciava i dazi IEEPA.
La sentenza del 7 maggio della United States Court of International Trade invalida la Proclamation 11012, con cui l’amministrazione Trump aveva introdotto un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. La misura era stata costruita sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente dazi temporanei fino al 15% e per un massimo di 150 giorni davanti a problemi gravi della bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 applicava il dazio del 10% dal 24 febbraio fino al 24 luglio 2026, salvo sospensione, modifica, cessazione anticipata o proroga del Congresso. Per la maggioranza del collegio, il richiamo a deficit commerciale, conto corrente e posizione finanziaria internazionale degli Stati Uniti non basta a sostenere una tariffa generale su tutte le importazioni.
La tutela immediata riguarda una platea ristretta. La Corte ha disposto l’ingiunzione permanente per lo Stato di Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun, riconoscendo a questi soggetti la posizione di importatori esposti al pagamento dei dazi Section 122. Gli altri Stati ricorrenti sono stati esclusi per difetto di legittimazione.
La Corte ha respinto l’ingiunzione universale. La sentenza consente ai ricorrenti vittoriosi di ottenere lo stop alla riscossione e il rimborso con interessi dei dazi Section 122 pagati prima dell’efficacia dell’ingiunzione. Per tutti gli altri importatori, la partita dipende dagli sviluppi processuali dell’appello in corso.
Il portale CAPE riguarda una procedura distinta, ossia i rimborsi dei dazi IEEPA già dichiarati illegittimi. La CBP ha attivato la prima fase del sistema il 20 aprile 2026 dentro l’ACE Portal, consentendo a importatori e broker doganali autorizzati di presentare dichiarazioni CAPE per consolidare le richieste di rimborso, interessi compresi.
La richiesta può essere presentata da importer of record e broker doganali autorizzati. Per un’impresa italiana che esporta negli Stati Uniti, il beneficiario del rimborso può quindi essere la controllata americana, il distributore che ha curato lo sdoganamento oppure il soggetto indicato nelle entry depositate presso la dogana statunitense.
La prima fase di CAPE riguarda pratiche non ancora liquidate o entro gli 80 giorni dalla liquidazione. Quelle più complesse, compresi protesti, drawback o ulteriori profili doganali, potranno seguire canali successivi.
Con la sospensiva della Federal Circuit, le tariffe al 10% tornano applicabili anche per chi non ha vinto il ricorso: le dogane USA le riscuotono fino a nuova pronuncia del collegio d’appello. Per le imprese italiane esportatrici, la sentenza del 7 maggio non si traduce in un rimborso automatico dei dazi Section 122 nemmeno nell’ipotesi più favorevole: il rimborso riguarda solo gli importatori che hanno vinto il giudizio. Gli altri possono avere interesse a ricostruire le entry colpite dal dazio del 10%, verificare il soggetto che ha pagato la dogana e seguire gli sviluppi dell’appello.
Diverso il trattamento per le somme versate sotto IEEPA. La procedura CAPE già attiva consente di concentrare le richieste di rimborso dei dazi illegittimi attraverso il canale CBP, con dichiarazioni presentate dall’importer of record o dal broker autorizzato. Il percorso CAPE riguarda una tranche separata rispetto ai dazi Section 122 ora in discussione in appello.
Il ricorso dell’amministrazione Trump alla Federal Circuit è già in corso: l’administrative stay del 13 maggio ne è l’effetto immediato. Il percorso può estendersi fino alla Corte Suprema. Il dissenso interno al collegio CIT mostra già una possibile linea difensiva, fondata su una lettura più ampia della discrezionalità presidenziale in materia di bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 è stata costruita come misura temporanea fino al 24 luglio 2026. Con l’appello in corso, quella data diventa il vero orizzonte del contenzioso: entro luglio, la tariffa del 10% può cessare per scadenza naturale, per effetto di una pronuncia favorevole oppure attraverso una nuova scelta della Casa Bianca su un diverso strumento commerciale. Per gli importatori, la distinzione tra rimborsi IEEPA già canalizzati su CAPE e rimborsi Section 122 legati all’esito dell’appello rimane il discrimine pratico centrale.
Il contenzioso sulla Section 122 corre in parallelo alla trattativa commerciale tra Washington e Bruxelles, il cui dossier riguarda l’accordo transatlantico, le tariffe settoriali e il confronto politico tra Stati Uniti e Unione europea. Il tema centrale è la base giuridica interna usata dalla Casa Bianca per imporre un dazio globale temporaneo. La sospensiva della Federal Circuit rinvia la soluzione giudiziaria ma non elimina l’incertezza sul quadro tariffario, che si riflette anche sul margine di manovra negoziale europeo. La sentenza del 7 maggio indebolisce la strategia tariffaria americana, ma lascia aperti altri strumenti commerciali, compresi eventuali interventi sotto Section 301 e le misure settoriali già presenti nel confronto USA-UE.
Le nuove Partite IVA rallentano mentre il regime forfettario di consolida tra chi avvia un’attività . Nel primo trimestre 2026 sono state aperte 184.895 posizioni, il 2,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Se da un lato si registra una frenata contenuta dall’altro si evidenzia una selezione sempre più netta: tengono le persone fisiche, crescono le società di capitali, il commercio arretra e i soggetti non residenti segnano una caduta verticale.
Secondo l’Osservatorio del Dipartimento delle Finanze, tra gennaio e marzo sono state aperte 184.895 nuove Partite IVA. La flessione annua è pari al 2,2% e corregge il ritmo degli avvii dopo un 2025 ancora sostenuto dal lavoro autonomo individuale e dal ricorso al regime agevolato.
Le persone fisiche rappresentano il 75% del totale e risultano sostanzialmente stabili, con un lieve aumento dello 0,1%. Le società di capitali salgono al 21,1% delle nuove posizioni e crescono del 3,1%, mentre le società di persone scendono del 9,6%.
| Forma giuridica | Quota sulle aperture | Variazione annua |
|---|---|---|
| persone fisiche | 75% | +0,1% |
| società di capitali | 21,1% | +3,1% |
| società di persone | 2,6% | -9,6% |
| non residenti e altre forme | 1,3% | -72,6% per i non residenti |
La contrazione più forte riguarda i soggetti non residenti, costituiti in larga parte da società di commercio online. In questo segmento le aperture calano del 72,6%, un dato molto più severo rispetto alla flessione complessiva del trimestre.
La crescita delle società di capitali segnala invece una quota di iniziative che nasce con una struttura societaria più solida rispetto alla ditta individuale o alla società di persone. Il trimestre mostra quindi meno aperture nel totale, insieme a un riequilibrio tra forme giuridiche, settori e profili di attività .
Per settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di nuove aperture, con il 19,3% del totale. Seguono sanità e assistenza sociale, al 12,5%, e commercio, al 12,3%.
Tra i dieci settori principali, che raccolgono circa l’85% degli avvii, crescono soltanto sanità e assistenza sociale e istruzione e formazione, entrambi con un aumento del 15%. La flessione più netta riguarda il commercio, a -22,4%, seguito dagli altri servizi, a -10,7%, e dall’agricoltura, a -9,8%.
Il dato chiave del trimestre riguarda il regime forfettario 2026. Nel primo trimestre hanno aderito al regime agevolato 104.136 soggetti, pari al 56,3% delle nuove aperture, con un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.
La scelta è tipica di professionisti, consulenti, attività individuali e microimprese, soprattutto nella fase di avvio. Incidono l’imposta sostitutiva, gli adempimenti ridotti, la fatturazione senza IVA e la possibilità di accedere all’aliquota al 5% nei primi anni quando ricorrono i requisiti previsti.
Tra le persone fisiche, la prevalenza maschile è pari al 58,8%. La componente anagrafica conferma il peso dei nuovi autonomi più giovani: il 51,6% delle aperture individuali riguarda contribuenti fino a 35 anni, mentre circa il 29% appartiene alla fascia tra 36 e 50 anni.
Rispetto al primo trimestre 2025 crescono soltanto le fasce estreme: +1,5% per i contribuenti fino a 35 anni e +3,9% per gli over 65. Le classi intermedie arretrano, con -2% tra 36 e 50 anni e -1,4% tra 51 e 65 anni. I soggetti nati all’estero generano circa il 19% delle aperture individuali, in linea con il 18,7% registrato l’anno precedente.
La distribuzione territoriale assegna al Nord il 48,3% delle nuove aperture, al Centro il 21,2% e al Sud con le Isole il 30%. La geografia delle variazioni annue è molto differenziata e premia soltanto alcune aree.
Gli incrementi maggiori si registrano in Valle d’Aosta, con +17,4%, nella Provincia autonoma di Bolzano, con +6%, e in Friuli-Venezia Giulia, con +4,5%. Le flessioni più marcate riguardano Molise, Lombardia e Lazio, rispettivamente a -11,3%, -10,9% e -5,1%.
Il confronto settoriale va letto tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata nelle procedure fiscali dal 1° aprile dello stesso anno. La nuova classificazione deriva dalla NACE Rev. 2.1 e ha richiesto l’aggiornamento dei dati già pubblicati sul primo trimestre 2025.
Questo elemento incide soprattutto sul commercio e sugli altri servizi, perché alcune attività sono state riclassificate. Il calo del commercio conserva quindi una rilevanza economica, con una cautela in più nella lettura statistica del confronto annuo.
Per chi decide di aprire Partita IVA, il primo bivio riguarda il regime fiscale, il codice Ateco e l’inquadramento previdenziale. La scelta iniziale condiziona imposte, contributi, fatturazione, accesso alle agevolazioni e sostenibilità dei costi nel primo anno.
Per artigiani e commercianti, inoltre, può incidere l’esonero contributivo INPS al 50% riservato ai nuovi iscritti alle Gestioni speciali. Per i forfettari resta separata la riduzione contributiva del 35%, applicabile solo agli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti in presenza dei requisiti.
I dati del trimestre confermano una trasformazione già emersa nelle nuove professioni trainate dal forfettario. Le aperture si concentrano nelle attività professionali, nella sanità , nella formazione e nei servizi a maggiore contenuto specialistico, mentre arretrano commercio, agricoltura e formule societarie tradizionali.
Il primo trimestre 2026 consegna quindi un mercato delle Partite IVA meno numeroso nel totale, più selettivo nella composizione e sempre più legato al regime forfettario. Il dato sul 56,3% delle nuove adesioni indica che l’avvio di attività individuale continua a cercare semplicità fiscale, costi amministrativi contenuti e una soglia d’ingresso più sostenibile.
Il testo di conversione del Decreto Fiscale 2026 approvato dal Senato riscrive ancora le regole del concordato preventivo biennale: un mese in più per l’adesione al CPB 2026-2027, tetti alla proposta anche per le Partite IVA con punteggi ISA sotto 8 e iperammortamento tra gli elementi che variano il reddito concordato. Il provvedimento è ora all’esame della Camera, con conversione attesa entro il 26 maggio.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di adesione al CPB 2026-2027 viene fissato al 31 ottobre 2026. Nel calendario degli invii telematici, il 31 ottobre cade di sabato e porta la data utile a lunedì 2 novembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la nuova finestra arriva all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. La modifica allinea la scelta sul concordato preventivo biennale alla dichiarazione dei redditi, dando più tempo per analizzare proposta, dati ISA e convenienza fiscale.
La novità più rilevante riguarda i contribuenti con punteggio ISA medio o basso. Finora i limiti all’incremento della proposta erano previsti solo per i soggetti più affidabili; il testo approvato dal Senato estende il meccanismo anche alle fasce sotto 8.
Il tetto si applica al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo le regole del decreto legislativo 13/2024. La nuova scala diventa quindi questa:
| Punteggio ISA | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| pari a 10 | 10% |
| pari o superiore a 9 e inferiore a 10 | 15% |
| pari o superiore a 8 e inferiore a 9 | 25% |
| pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 30% |
| pari o superiore a 1 e inferiore a 6 | 35% |
Il limite percentuale funziona come argine all’aumento rispetto al reddito dichiarato rettificato, ma deve essere letto insieme alla metodologia di calcolo della proposta. Se l’applicazione del tetto porta a un valore inferiore ai riferimenti settoriali individuati per l’attività , la soglia massima lascia spazio al valore determinato dalla metodologia.
Per questo motivo il nuovo tetto al reddito concordato non va letto come garanzia di proposta più bassa in ogni caso. La simulazione va fatta sul singolo contribuente, tenendo insieme dati dichiarativi, punteggio ISA, redditività del settore e informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Il software Il tuo ISA 2026 CPB è già disponibile per la compilazione dei modelli ISA e per l’elaborazione della proposta di concordato. L’intervento parlamentare arriva però dopo il rilascio dell’applicativo e richiederà un allineamento delle regole di calcolo, in particolare sulle nuove soglie per i punteggi ISA inferiori a 8.
Il Modello CPB 2026-2027 è il canale attraverso il quale vengono comunicati i dati necessari alla proposta e all’accettazione. L’adesione può essere trasmessa con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA oppure in via autonoma, utilizzando il frontespizio del modello Redditi con l’apposita comunicazione CPB.
La conversione del decreto interviene anche sull’iperammortamento 2026. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing prevista dalla Legge di Bilancio 2026 entra tra gli elementi che producono una variazione del reddito d’impresa oggetto di concordato.
Per le imprese che aderiscono al CPB, la maggiorazione fiscale collegata agli investimenti agevolati non è assorbita dalla proposta standard. Il beneficio conserva quindi autonomia nella determinazione del reddito imponibile, secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sull’iperammortamento.
Le nuove soglie puntano ad allargare l’interesse verso il CPB tra contribuenti con affidabilità fiscale più bassa, che nei precedenti bienni hanno mostrato minore propensione ad accettare la proposta del Fisco. Il limite al 30% e al 35% riduce il salto massimo rispetto al reddito dichiarato rettificato, senza modificare la logica complessiva degli ISA.
Il punteggio incide anche su altri istituti fiscali, come i benefici premiali ISA, tra visto di conformità , rimborsi, garanzie e controlli. La scelta di aderire al concordato va quindi valutata insieme al profilo fiscale complessivo del contribuente e alla tenuta dei redditi attesi nel biennio.