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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Welfare e benefit aziendali
Tra genitori e figli: la generazione segnata dalla doppia responsabilità di cura
Una parte di lavoratori e lavoratrici si trova a fare i conti con la necessità di seguire contemporaneamente figli piccoli e genitori anziani, con ripercussioni sulla vita lavorativa.

C’è una fascia demografica – composta da persone indicativamente tra i 35 e i 55 anni – che si trova “schiacciata†tra due responsabilità di cura: da un lato verso i genitori alle prese con le difficoltà della terza o quarta età, dall’altro i figli, piccoli o comunque non ancora autonomi. Questa situazione, aumentando il rischio di stress e burnout, ha ripercussioni anche sulle loro carriere professionali e sul modo in cui affrontano la giornata di lavoro.

Un fenomeno sempre più diffuso

Questo fenomeno in Italia dipende innanzitutto da un fattore demografico: con il progressivo aumento dell’aspettativa di vita e una diminuzione delle risorse assistenziali, statali e non, i figli sono chiamati a farsi carico dei genitori anziani.

Queste stesse persone si ritrovano tuttavia a gestire contemporaneamente la responsabilità della cura dei figli, in parte a causa dell’avanzamento dell’età media alla nascita dei primogeniti, in parte per la crescita delle carriere professionali.

I servizi dedicati alla genitorialità sono pochi o costosi, mentre le persone giovani tendono a rendersi indipendenti a un’età sempre più avanzata, rimanendo in carico alla famiglia per più tempo: tutte dinamiche che ricadono su Millennial e Gen X.

La ricerca di un equilibrio tra la carriera e le mansioni di supporto familiare diventa quindi un fattore con un peso rilevante, sia finanziario sia psicologico.

Le difficoltà per chi lavora

Il peso di queste doppie responsabilità ha un impatto tangibile non soltanto nella vita personale dell’individuo, ma anche su quella lavorativa.

Le pressioni psicologiche e l’onere di responsabilità a cui sono sottoposti gli appartenenti a queste generazioni possono aumentare lo stress e rendere più inclini a episodi di burnout. Questo si accompagna spesso a una riduzione della performance e a una produttività più bassa, dovute al carico eccessivo di incombenze.

Il numero di impegni familiari può inoltre influenzare il modo con cui ci si rapporta al lavoro e all’organizzazione del tempo. Dalla richiesta di flessibilità alla riduzione dell’orario, fino alla rinuncia a opportunità di crescita o all’abbandono della professione, sono diverse le scelte adottate per mantenere un equilibrio tra lavoro e famiglia.

L’impatto sull’organizzazione

Anche dal punto di vista aziendale, questo carico di responsabilità assume un peso rilevante.

All’interno di un’organizzazione, la fascia d’età tra i 35 e i 55 anni è centrale sotto molti aspetti, a partire dalla maturità professionale che la caratterizza.

Il valore apportato all’azienda da queste persone è elevato, sia in termini di competenze sia di capacità di leadership costruite nel tempo.

Il loro abbandono del mercato del lavoro rappresenta quindi una perdita rilevante. Il benessere di questa fascia diventa una questione strategica per il management, chiamato a supportarli sia nel percorso professionale sia nella vita personale.

Generazione della cura e azienda: come supportare i dipendenti

A oggi, il tema della generazione “schiacciata†non è considerato un elemento critico e sistemico da parte degli enti pubblici. Le due responsabilità di cura vengono spesso trattate separatamente, senza considerare che ricadono sulla stessa persona.

Ignorando queste esigenze specifiche, non vengono attivate misure dedicate.

In questo contesto può intervenire l’azienda, offrendo sostegno attraverso un’offferta di welfare integrato. Anche nelle realtà medio-piccole, una strategia ben costruita consente di coprire diverse aree di bisogno, integrando i benefit aziendali con quelli pubblici e degli enti bilaterali.

Sviluppando soluzioni in grado di supportare i talenti non solo come dipendenti ma come individui, si rafforzano attraction e retention. Per rispondere a esigenze complesse come la doppia responsabilità di cura serve un sistema integrato capace di intercettare i bisogni reali delle persone, con benefici sia per chi lavora sia per l’organizzazione.


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 08:00:19 +0000
Pensioni
Forze Armate, computo gratuito degli anni di studio per la pensione
L'INPS ha fornito le istruzioni per la domanda, l'amministrazione competente e gli effetti sulla pensione del computo gratuito degli anni di studio degli ufficiali.

Con il Messaggio INPS 1200 del 3 aprile 2026 arrivano le istruzioni per il riconoscimento gratuito ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari degli ufficiali delle Forze Armate in servizio permanente effettivo. Lo strumento è differente sia dal classico riscatto di laurea a pagamento sia dalla maggiorazione nel riscatto militare: in questo caso, infatti, il periodo viene computato gratuitamente. Serve solo fare domanda e attendere l’inserimento da parte dell’amministrazione militare di appartenenza.

A chi spetta il computo gratuito degli anni di studio

La base normativa richiamata dall’INPS è l’articolo 32 del D.P.R. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del Codice dell’ordinamento militare. La regola riguarda gli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo è stato richiesto il possesso del diploma di laurea: in questi casi si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo quanti corrispondono alla durata legale del corso.

Possono essere riconosciuti anche altri periodi di studio universitari di durata inferiore, quando erano richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo oppure per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari finalizzati alla nomina a ufficiale.

La domanda all’amministrazione militare

Proprio perché l’articolo 1860 del decreto legislativo 66/2010 rientra fra i servizi computabili a domanda, serve un’istanza formale dell’ufficiale interessato. La richiesta non va inviata all’INPS ma alla amministrazione militare di appartenenza.

Il beneficio incide sul trattamento pensionistico ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla progressione di carriera del militare. Per questo motivo, la pratica resta nella disponibilità dell’amministrazione di appartenenza, che deve verificare presupposti e documentazione prima dell’inserimento nel conto assicurativo.

Nuova Passweb per inserire il periodo riconosciuto

Una volta adottato il provvedimento, l’inserimento avviene in Nuova Passweb, nella funzione “Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere†della “Lista Servizi da Prestazioneâ€. L’INPS ha istituito un nuovo tipo prestazione denominato “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)â€, che serve a registrare nel conto assicurativo i periodi di studio riconosciuti.

L’operatore dell’amministrazione deve indicare numero e data del provvedimento, data della domanda, data di accettazione (che deve coincidere con quella del provvedimento) e la cassa pensionistica CTPS.

Il periodo di studio va inserito a ritroso dalla data di conseguimento del titolo e, anche se si colloca dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere associato ad alcuna retribuzione.

Fra i centri amministrativi chiamati a operare in procedura l’INPS cita Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma, il Corpo della Guardia di Finanza e, con ambito più ristretto, la Polizia di Stato limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario immesso come ufficiale medico del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli effetti sulla pensione nei tre sistemi di calcolo

Il computo degli anni di studio produce effetti diversi a seconda del sistema pensionistico applicato. Per chi rientra nel sistema retributivo, il beneficio vale sia per maturare il diritto sia per determinare la misura della pensione. Per chi è nel sistema misto, invece, rileva sempre ai fini del diritto ma, per la misura, pesa solo sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 oppure entro il 31 dicembre 2011 nei casi previsti dalla disciplina di settore.

Se il trattamento è liquidato interamente con il sistema contributivo, il computo incide soltanto sul diritto e non anche sulla misura dell’assegno. È proprio questo il punto che rende utile coordinare il beneficio con il calcolo della pensione per militari e Forze Armate, perché il peso degli anni riconosciuti cambia in modo netto a seconda della storia contributiva individuale.


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 07:48:44 +0000
Incentivi imprese
Credito d’imposta ZES Unica Sud o Agricoltura per le cooperative?
Una cooperativa agricola tassata con le norme fiscali del reddito d’impresa può accedere alle agevolazioni della ZES Unica ordinaria oppure solo alle agevolazioni della ZES Unica Agricoltura? Una cooperativa agricola tassata con le norme fiscali del reddito d’impresa può accedere alle agevolazioni della ZES Unica ordinaria oppure solo alle agevolazioni della ZES Unica Agricoltura?
Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 07:31:58 +0000
Patto di Stabilità
Deficit oltre il 3%, verso procedura UE e margini ridotti in Manovra 2027
Deficit 2025 al 3,1% nei dati ISTAT provvisori. Se confermato, l'Italia resterebbe sotto procedura UE e la Manovra 2027 avrebbe margini ridotti su aiuti i incentivi.

La quantificazione del deficit 2025 arriverà a giorni con la notifica formale Eurostat ma l’ISTAT stima già un rapporto deficit/PIL al 3,1% — un dato provvisorio su cui il Governo deve impostare il nuovo Documento di Finanza Pubblica (l’ex DEF). Se sarà confermato, vorrà dire un altro anno di vincoli nella Legge di Bilancio 2027 — l’ultima del Governo Meloni — e nella gestione dei conti pubblici (comprese le misure per contrastare la crisi energetica in corso).

L’Italia ha chiesto alla Commissione UE una deroga al Patto di Stabilità ma Bruxelles ha finora opposto un deciso rifiuto.

Deficit oltre il 3% significherebbe più rigore in Manovra 2027

La Manovra 2026 stimava per il 2025 un rapporto deficit/PIL al 3%. Quella soglia avrebbe consentito di uscire già nel 2026 dalla procedura di infrazione UE, recuperando autonomia nella gestione dei conti pubblici. Arrivare al 3,1% — se il dato venisse confermato — vorrebbe dire un altro anno di regole più rigide nella programmazione di riforme e misure di aiuto per famiglie e imprese, dovendo mantenere come priorità i saldi di bilancio.

Le stime provvisorie ISTAT indicano un miglioramento rispetto al 3,4% del 2024 ma collocano comunque il deficit oltre la soglia del 3% che il Governo si era impegnato a rispettare nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica di ottobre.

In valore assoluto, quello 0,1% vale intorno ai 2 miliardi di euro di maggiore indebitamento netto. In soccorso dei conti potrebbe venire la Banca d’Italia, che ha chiuso il 2025 con 1,65 miliardi di utili in larga parte destinati allo Stato. La cifra non sembra tuttavia sufficiente, da sola, a riportare il deficit sotto il 3%.

La procedura per deficit eccessivo comporta la necessità di rispettare regole stringenti per rientrare nel perimetro del Patto di Stabilità. L’effetto più rilevante nel contesto attuale riguarda le spese per la difesa: i Paesi possono destinare fino all’1,5% del PIL alla difesa senza aumentare il disavanzo strutturale, ma quelli ancora sotto procedura non possono utilizzare questa clausola per accelerare l’uscita. Se il dato ISTAT fosse confermato, l’Italia si troverebbe in una posizione doppiamente vincolata.

La clausola di salvaguardia sul Patto di Stabilità

Nel frattempo il Governo aumenta il pressing per allentare i vincoli europei. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sollecita una riflessione che parta dall’analisi del nuovo contesto internazionale, caratterizzato dalla guerra nel Golfo e dalle tensioni sui prezzi di carburanti ed energia.

Per il momento, Bruxelles risponde che la clausola di salvaguardia può essere attivata solo «in caso di grave recessione economica nell’area euro o nell’UE nel suo complesso», e al momento non è questo lo scenario. Attivarla significherebbe concedere agli Stati maggiore flessibilità sui vincoli di spesa, tenendo fuori dal deficit determinate categorie di interventi considerati idonei a fronteggiare una situazione eccezionale: in pratica, si potrebbero finanziare sconti in bolletta e misure contro il caro energia senza sforare i parametri comunitari.

Giorgetti insiste su entrambi i fronti: rigore sui conti e richiesta di una clausola di salvaguardia più ampia che consenta ai Paesi membri di affrontare le nuove emergenze senza eccessive penalizzazioni.

Il negoziato è aperto: la Commissione UE valuterà la situazione italiana nell’ambito del Pacchetto di primavera del Semestre europeo, atteso per inizio giugno, sulla base del dato definitivo di consuntivo 2025. Fino ad allora, la partita sul deficit rimane formalmente aperta.


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 07:02:57 +0000
Sanità
Esenzione ticket online alla ASL, dove inviare la certificazione
Come presentare la certificazione per il riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazione sanitarie (Ticket) online all’ASL? Come presentare la certificazione per il riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazione sanitarie (Ticket) online all’ASL?
Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 06:35:45 +0000
Dichiarazione dei Redditi
Detrazioni spese universitarie non statali nel 730/2026, i nuovi importi
Nuovi importi massimi per la detrazione IRPEF del 19% sulle tasse universitarie degli atenei privati nel 730/2026. Decreto MUR in GU, tabelle e regole.

Il decreto del MUR del 30 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha fissato i nuovi importi massimi detraibili per le tasse e i contributi di iscrizione alle università non statali relativi al periodo d’imposta 2025. Gli importi, da utilizzare nel modello 730/2026, cambiano rispetto all’anno precedente: il massimale per l’area sanitaria sale, quello per l’area medica scende, mentre l’area umanistico-sociale viene rimodulata. Resta invariata l’area scientifico-tecnologica.

Importi massimi per i corsi di laurea degli atenei privati

La detrazione IRPEF del 19% sulle spese universitarie degli atenei non statali si applica entro i limiti stabiliti dal decreto, distinti per area disciplinare e zona geografica in cui ha sede l’ateneo (non rileva la residenza dello studente). I massimali per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono i seguenti:

  • area medica, Nord 3.600 euro, Centro 2.900 euro, Sud e isole 2.650 euro;
  • area sanitaria, Nord 4.100 euro, Centro 3.100 euro, Sud e isole 3.050 euro;
  • area scientifico-tecnologica, Nord 3.700 euro, Centro 2.900 euro, Sud e isole 2.600 euro;
  • area umanistico-sociale, Nord 3.200 euro, Centro 2.750 euro, Sud e isole 2.550 euro.

L’allegato 1 al decreto riporta le classi di laurea afferenti a ciascuna area disciplinare. Le zone geografiche sono così suddivise: Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio), Sud e isole (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Importi massimi per i corsi post-laurea

Il decreto fissa massimali distinti anche per le spese sostenute per la frequenza di dottorati, corsi di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello. In questo caso il limite dipende solo dalla zona geografica:

  • Nord 4.100 euro;
  • Centro 3.100 euro;
  • Sud e isole 3.050 euro.

Ai valori indicati va sommato l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 della legge 549/1995), detraibile in aggiunta ai massimali del decreto. L’imposta di bollo è invece compresa nel limite, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E/2018.

Regole di detrazione nel 730/2026 e limiti di reddito

La detrazione del 19% si indica nel rigo E8/E10 con codice 13 del modello 730. Per gli atenei statali non esistono tetti di spesa e la detrazione si calcola sull’intero importo versato. Per gli atenei non statali, privati e telematici, il calcolo si effettua sul minore tra la spesa sostenuta e il massimale previsto dal decreto MUR per l’area disciplinare e la zona geografica di riferimento.

La detrazione spetta per intero ai contribuenti con reddito complessivo fino a 120.000 euro, si riduce progressivamente tra 120.000 e 240.000 euro e si azzera oltre questa soglia. Dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, le spese universitarie rientrano nei nuovi tetti massimi complessivi alle detrazioni introdotti dal quoziente familiare, che variano in base al numero di figli a carico. Il pagamento deve avvenire con metodi tracciabili (bonifico, carta, MAV, PagoPA).


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 06:35:23 +0000
Pensioni
Bonus Maroni-Giorgetti 2026, le istruzioni INPS per l’incentivo al posticipo pensione in busta paga
Come funziona il Bonus Maroni-Giorgetti 2026, le istruzioni nella Circolare INPS 42/2026. Requisiti, procedura di domanda, 9,19% esentasse in busta paga e casi di decadenza.

Con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, l’INPS ha definito le istruzioni per il Bonus Maroni-Giorgetti 2026, l’incentivo al posticipo del pensionamento prorogato dal comma 194 della legge 199/2025 (Manovra 2026). I lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata possono rimanere al lavoro e rinunciare all’accredito della quota contributiva IVS a proprio carico — pari al 9,19% della retribuzione lorda — e riceverla direttamente in busta paga. Le somme così percepite non concorrono alla formazione del reddito e non sono imponibili ai fini fiscali né contributivi.

Chi può accedere al Bonus Maroni nel 2026

L’incentivo spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che posticipano il pensionamento pur avendone maturato il diritto. La circolare individua due platee di beneficiari:

  • chi ha maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile, con 62 anni di età e 41 anni di contributi (riguarda i lavoratori che avevano cristallizzato il diritto alla Quota 103, non prorogata al 2026);
  • chi matura entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (con i requisiti della Legge Fornero), con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il datore di lavoro resta obbligato a versare la quota IVS a proprio carico, che continua ad alimentare la posizione previdenziale del dipendente. La quota a carico del lavoratore, invece, non viene più accreditata nel montante contributivo e questo si riflette in un assegno pensionistico futuro meno elevato.

Come specifica l’INPS, sono esclusi i lavoratori del Fondo Volo con requisiti contributivi ridotti. Gli autoferrotranvieri applicano invece le regole previste per il settore specifico.

Domanda INPS di Bonus Maroni / Giorgetti

Il lavoratore deve presentare apposita comunicazione all’INPS per la verifica dei requisiti. Dal portale dell’Istituto (www.inps.it), dopo l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS, il percorso è il seguente: Pensione e Previdenza → Domanda di pensione → Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci → Certificati → Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento.

La domanda può essere presentata anche tramite patronati o rivolgendosi al Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa del gestore).

L’INPS ha 30 giorni dalla richiesta per comunicare l’esito. In caso di accoglimento, il lavoratore riceve la conferma e il datore di lavoro viene informato tramite il servizio di comunicazione bidirezionale nel Cassetto Previdenziale. A quel punto il datore di lavoro cessa il versamento della quota IVS del dipendente e la riconosce in busta paga come retribuzione aggiuntiva esentasse.

Decorrenza bonus e finestre mobili

Il bonus non è retroattivo. Se la domanda viene presentata contestualmente o dopo la prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero contributivo parte dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà. Se la domanda è presentata prima della decorrenza, il bonus scatta dalla prima finestra utile. Le finestre mobili variano in base alla tipologia di pensione e al settore di appartenenza:

  • pensione anticipata flessibile (Quota 103, requisiti maturati entro il 2025), sette mesi per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi, nove mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • pensione anticipata ordinaria, tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo, quattro mesi per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico delle ex casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Durata e casi di decadenza

Una volta riconosciuto, l’incentivo al posticipo pensione resta attivo fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • revoca da parte del lavoratore (può essere esercitata una sola volta), con effetto dal mese successivo;
  • raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni;
  • conseguimento di una pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

Il lavoratore resta libero di scegliere qualsiasi formula di pensionamento al momento dell’uscita, senza essere vincolato alla tipologia in base alla quale ha ottenuto l’incentivo.


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 06:23:24 +0000
Servizi INPS
Carta Europea della Disabilità, come fare domanda sul sito INPS
Disability Card rifinanziata dal Decreto Fiscale 2026 con 1,6 milioni di euro. Requisiti, domanda INPS, agevolazioni attive e versione digitale.

Il Governo ha stanziato 1,6 milioni di euro per la Carta europea della disabilità per tutto il 2026. La misura, inserita nel Decreto Fiscale, serve a evitare interruzioni nell’attesa che l’Italia recepisca la direttiva UE 2024/2841, che prevede una nuova versione della Disability Card con validità uniforme in tutti i Paesi membri. Nel frattempo, l’attuale casta resta operativa e può essere richiesta gratuitamente all’INPS, dando accesso a sconti su trasporti, cultura e tempo libero in Italia e in Europa.

Requisiti per ottenere la Disability Card

La Carta europea della disabilità (CED) è rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Non sono previsti requisiti di reddito. Possono richiederla gratuitamente:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità dal 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento;
  • cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3;
  • ciechi e sordi civili;
  • invalidi e inabili ai sensi della legge 222/1984;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata superiore al 35%;
  • invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
  • inabili alle mansioni ai sensi della legge 379/1955, del DPR 1092/1973 e del DPR 171/2011, e inabili ai sensi della legge 274/1991, articolo 13, e della legge 335/1995, articolo 2;
  • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

Il QR Code stampato sul retro della tessera consente di verificare in tempo reale la condizione di disabilità del titolare, senza necessità di esibire verbali o certificati cartacei.

Domanda INPS e procedura di rilascio

La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino, anche dal rappresentante legale nel caso di minori, oppure tramite delega alle associazioni di categoria autorizzate dall’INPS: ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS. Si utilizza il servizio online dedicato sul portale dell’Istituto, accessibile con SPID di livello 2, CIE o CNS.

Il sistema verifica in automatico lo stato di invalidità o di handicap presente negli archivi INPS. Il richiedente deve soltanto caricare una fototessera in formato digitale — la procedura la adatta automaticamente ai requisiti tecnici — e, solo in alcuni casi, allegare la copia di un documento di invalidità.

In particolare, è necessario allegare ulteriore documentazione quando si tratti di:

  • verbali cartacei antecedenti al 2010 e verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000;
  • stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario, indicando il Tribunale e la data del rilascio del titolo.

L’INPS deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa. La card è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene spedita a casa da Poste Italiane. L’INPS invia comunicazioni via email o SMS sullo stato dell’istruttoria, sulla stampa e spedizione della tessera e su eventuali problemi relativi alla foto allegata o alla consegna.

Agevolazioni e convenzioni attive

I titolari della CED possono accedere ad agevolazioni esibendo la tessera, senza ulteriori formalità. Le convenzioni sono attivate tramite protocolli d’intesa tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e i soggetti pubblici o privati aderenti. I principali ambiti di applicazione riguardano:

  • trasporti pubblici, con sconti o gratuità su treni, autobus e traghetti — Trenitalia, ad esempio, riconosce il viaggio gratuito per l’accompagnatore e la riduzione del 50% sul biglietto per i minori under 15 titolari della card;
  • cultura e tempo libero, con ingressi ridotti o gratuiti in musei statali, siti archeologici, teatri, cinema e parchi;
  • servizi bancari e finanziari, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra ABI e Acri che prevede condizioni agevolate per i titolari della carta.

L’elenco completo e aggiornato delle convenzioni attive è consultabile sul sito dedicato del Governo.

Validità, versione digitale e valore come documento di identità

La Disability Card è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e, in ogni caso, per non più di dieci anni dal rilascio, al termine dei quali può essere richiesto il rinnovo. L’INPS può verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti e procedere alla revoca della tessera se le condizioni vengono meno.

Dal 2024 la CED è disponibile anche in versione digitale su App IO, nell’ambito dell’IT Wallet. Il QR Code digitale ha lo stesso valore legale della tessera fisica e può essere esibito direttamente dallo smartphone. A marzo 2026 il Ministero dell’Interno ha inoltre abilitato la Disability Card come documento valido per votare alle consultazioni elettorali e referendarie.

Direttiva UE 2024/2841 e tempi di recepimento

Nel 2024 l’Unione europea ha approvato la direttiva 2024/2841, che istituisce una nuova Carta europea della disabilità e un Contrassegno europeo di parcheggio con validità uniforme in tutti i 27 Stati membri. I due strumenti, più ampi rispetto all’attuale Disability Card, puntano a eliminare la frammentazione normativa che oggi limita il riconoscimento della disabilità nei viaggi all’interno della UE.

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 giugno 2027 e rendere le nuove disposizioni pienamente operative entro il 5 giugno 2028. L’Italia ha avviato il percorso con la legge delega n. 36 del 17 marzo 2026, che fissa i criteri per i futuri decreti attuativi, ma questi non sono ancora stati approvati. Lo stanziamento di 1,6 milioni nel decreto fiscale del 27 marzo 2026 serve proprio a colmare il vuoto tra la card attuale e il nuovo sistema europeo, garantendo la continuità del servizio in questa fase di transizione.


Data articolo: Wed, 08 Apr 2026 05:19:52 +0000
INPS
Conguaglio fiscale INPS 2026 e rettifica della Certificazione Unica
Conguaglio fiscale INPS 2026 per le pensioni e le prestazioni: come chiedere la rettifica della Certificazione Unica in caso di errori.

I contribuenti che hanno l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come sostituto d’imposta, dal 12 marzo possono accedere alla propria Certificazione Unica INPS 2026. Chi rileva un dato errato deve chiederne la rettifica prima di presentare il 730, pena una dichiarazione dei redditi sbagliata. La circolare INPS n. 40 del 3 aprile 2026 fissa procedure e canali per entrambe le operazioni.

Conguagli IRPEF nella Certificazione Unica INPS

Ogni anno l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, effettua il ricalcolo a consuntivo delle ritenute applicate nell’anno precedente sull’ammontare complessivo di tutte le prestazioni erogate: prestazioni pensionistiche, NASpI, cassa integrazione e indennità che concorrono a formare il reddito complessivo. Tali somme conguagliate sono attestate nella Certificazione Unica 2026 e confluiscono nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Rettifica Certificazione Unica INPS: quando e come richiederla

Quando il contribuente rileva errori o dati non corretti nella propria Certificazione Unica INPS, è tenuto a rivolgersi all’Istituto affinché proceda alla correzione. La rettifica può essere effettuata dalle strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026. I canali disponibili per segnalare l’errore sono:

  • il Contact Center, raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164164 da rete mobile;
  • lo sportello di prima accoglienza presso le sedi INPS territoriali, accessibile senza prenotazione;
  • la posta elettronica ordinaria all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it, allegando copia del documento di identità.

Una volta completata la rettifica, l’INPS comunica l’esito all’interessato tramite lettera postale, tramite PEC oppure attraverso i Servizi Fiscali in MyINPS, seguendo il percorso “I tuoi servizi e strumenti” → “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” → “Comunicazioni Fiscali”. La correzione può determinare anche la rideterminazione del conguaglio fiscale già applicato in capo al contribuente.

L’impatto sulla dichiarazione precompilata

La Certificazione Unica rettificata ha effetti diretti sulla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Chi si avvale del 730 precompilato è tenuto a verificarne il contenuto e ad aggiornarlo sulla base dei dati dell’ultima CU rilasciata dall’Istituto, come indicato nelle annotazioni della CU stessa. Presentare il 730 senza recepire la CU rettificata espone al rischio di una dichiarazione infedele, con possibili richieste di chiarimento o rettifica da parte del Fisco.

Il 730 precompilato 2026 sarà disponibile dal 30 aprile: chi ha segnalato un errore nella CU e attende la rettifica deve attendere che la nuova versione sia disponibile in MyINPS prima di procedere con la dichiarazione. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 10:10:10 +0000
Unione Europea
Assegno Unico ai lavoratori UE e ai figli residenti all’estero
Un emendamento approvato alla Camera elimina i requisiti di residenza in Italia per i cittadini UE ed estende la prestazione ai figli all'estero in un paese comunitario.

Assegno Unico INPS anche ai figli residenti in un altro Paese dell’Unione Europea e ai lavoratori comunitari indipendentemente dalla residenza in Italia: l’ampliamento della platea è disposto da un emendamento del Governo al decreto PNRR (DL 19/2026), già approvato in Commissione Bilancio alla Camera e atteso in Aula dopo la pausa pasquale.

La modifica elimina il requisito dei due anni di residenza nel Paese e risponde alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, che ha contestato le limitazioni dell’attuale regolamentazione come discriminatorie e contrarie alla libera circolazione dei lavoratori prevista dai trattati. Il Governo, intervenendo prima che la Corte di Giustizia UE si pronunci, punta a chiudere il contenzioso ed evitare una condanna con obbligo di rimborso degli arretrati.

Requisiti attuali AUU e rilievi dell’Unione Europea

L’Assegno Unico Universale spetta oggi per ogni figlio minorenne a carico, oppure fino a 21 anni in presenza di requisiti specifici. La prestazione è universale e non prevede soglie di reddito per l’accesso, ma il DLgs. 230/2021 fissa una serie di vincoli legati a cittadinanza e residenza. Il richiedente deve essere soggetto passivo IRPEF, residente e domiciliato in Italia, con almeno due anni di residenza nel Paese. I cittadini UE devono possedere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto un permesso di soggiorno di lungo periodo. I figli devono essere residenti in Italia.

La Commissione Europea ha ritenuto che il requisito della residenza biennale e l’esclusione dei figli residenti all’estero violino il regolamento 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta sul coordinamento della sicurezza sociale, che vieta esplicitamente di subordinare l’accesso alle prestazioni familiari alla residenza nel Paese erogante.

L’attuale disciplina ha anche penalizzato chi ha figli residenti all’estero, escludendoli dalla prestazione pur essendo fiscalmente a carico.

La procedura di infrazione, avviata nel 2023 con una lettera di messa in mora e seguita da un parere motivato, ha posto l’Italia di fronte alla necessità di modificare la disciplina entro un termine definito.

Le modifiche per i lavoratori comunitari

L’emendamento, se confermato in via definitiva dal voto in Aula, elimina diverse rigidità. Per i cittadini di un Paese membro dell’UE non sarà più necessario aver maturato due anni di residenza né possedere il diritto di soggiorno permanente: basterà la cittadinanza comunitaria, l’iscrizione a una gestione previdenziale italiana e il versamento dei contributi obbligatori, sia come dipendente sia come autonomo. Un lavoratore che si trasferisce in Italia per la prima volta avrà diritto all’AUU fin dal primo mese di attività.

Se scatterà il disco verde alla revisione dei criteri di accesso, cadrà anche il vincolo della residenza del figlio nel territorio nazionale: l’assegno spetterà anche per i figli a carico che vivono in un altro Stato membro. Per i lavoratori comunitari non stabilmente residenti in Italia, l’erogazione sarà proporzionata ai mesi di effettiva presenza — residenza, domicilio o attività lavorativa — nel territorio nazionale. In base alla relazione tecnica, la platea si allargherà a circa 50.000 nuovi beneficiari, con un impatto stimato di 20 milioni di euro nel 2026 e una crescita progressiva fino a 36 milioni annui a partire dal 2035.

I nuovi beneficiari percepiranno l’AUU secondo gli importi rivalutati per il 2026, parametrati all’ISEE del nucleo familiare.

Sul piano degli arretrati, comunque, l’emendamento non prevede rimborsi per chi è rimasto escluso dalla prestazione negli anni precedenti. Secondo diversi osservatori, la scelta di anticipare legislativamente la soluzione — invece di attendere la sentenza della Corte di Giustizia — ha anche l’obiettivo di impedire che il giudice europeo imponga la restituzione retroattiva delle somme non erogate, un’eventualità che avrebbe avuto un impatto finanziario molto più elevato rispetto ai 20 milioni stanziati per il 2026.

L’emendamento si inserisce nel più ampio pacchetto di semplificazioni digitali del decreto PNRR, che ha già eliminato l’obbligo di allegare l’attestazione ISEE alle domande di prestazioni sociali.

Regole invariate per i cittadini extra-UE

L’emendamento non modifica il quadro normativo per i lavoratori provenienti da Paesi terzi. Per i cittadini extra-comunitari resta necessario un titolo di soggiorno qualificato, come il permesso di soggiorno di lungo periodo. Rimane inoltre l’obbligo di residenza del figlio in Italia. La modifica interviene dunque su un perimetro circoscritto, corrispondente esattamente all’ambito contestato dalla Commissione Europea.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:44:48 +0000
Servizi INPS
Su App INPS Mobile arrivano gli indebiti da pagare
Nuova funzione sull’App INPS Mobile per verificare somme da restituire, natura del debito e stato del recupero con SPID o CIE.

L’App INPS Mobile si arricchisce con una nuova funzione dedicata alla visualizzazione degli indebiti. La novità consente di controllare da smartphone le somme da restituire all’Istituto, verificare la natura del debito e seguire lo stato del recupero senza passare dal portale web.

Visualizzazione indebiti su app INPS Mobile

Con l’integrazione annunciata dall’INPS, il servizio “Visualizzazione indebiti†arriva anche su mobile. Chi ha ricevuto o teme di ricevere una richiesta di restituzione può così controllare la propria posizione direttamente dall’app, con un accesso più immediato rispetto al canale desktop. All’interno della funzione è possibile:

  • approfondire la propria posizione debitoria;
  • visualizzare le informazioni sulla natura dell’indebito;
  • monitorare lo stato di avanzamento del recupero;
  • consultare i dettagli della pratica e degli eventuali passaggi già registrati.

Quali somme indebite si visualizzano

Il servizio riguarda gli utenti che hanno percepito dall’INPS somme non dovute riferite a prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali. In questi casi l’Istituto può avviare il recupero delle somme erogate in eccesso, totali o parziali.

Resta invece esclusa da questa funzione la partita degli indebiti collegati al Reddito di cittadinanza, che continua a seguire un tracciato distinto.

Il piano a rate si può simulare anche online

Il valore aggiunto di “Visualizzazione indebiti†non si ferma alla consultazione. Dallo stesso servizio è infatti possibile anche simulare e attivare un piano di recupero rateale con PagoPA, variando importo e numero delle rate potenziali.

Quando il recupero avviene con rimessa in denaro, la rateizzazione può essere chiesta entro i termini indicati dall’INPS nella prima notifica. Questo rende l’app non solo un canale di controllo, ma anche uno strumento utile per decidere in tempi rapidi come regolare la propria posizione.

Accesso con SPID o CIE da Android e iOS

Per utilizzare la nuova funzione servono le credenziali SPID o CIE. L’app è disponibile sia per Android sia per iOS, e porta su smartphone un servizio che era già presente nell’ecosistema digitale INPS.

Per chi ha rapporti frequenti con l’Istituto, l’integrazione degli indebiti nell’app rafforza il ruolo di INPS Mobile come canale unico per consultare pratiche, pagamenti e richieste di restituzione senza uscire dall’ambiente mobile.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:24:13 +0000
PMI e Mercati
Rimborso dazi USA, piattaforma a breve operativa
La dogana americana costruisce il portale per rimborsare i dazi IEEPA dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. Sono 330.000 gli importatori aventi diritto.

L’amministrazione statunitense sta costruendo un portale per consentire il rimborso alle imprese dei dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. La piattaforma — denominata CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) — è già completata all’85% e dovrebbe entrare in funzione entro la fine di aprile. In gioco ci sono circa 166 miliardi di dollari versati da oltre 330.000 importatori su 53 milioni di operazioni doganali, secondo i dati depositati dalla US Customs and Border Protection (CBP) presso la Court of International Trade.

Sentenza e ordine di rimborso dazi

Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione a maggioranza 6-3 nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump, che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi unilaterali senza mandato del Congresso. La sentenza ha colpito i dazi reciproci e quelli legati alla crisi del fentanyl verso Cina, Canada e Messico, tutti introdotti nel corso del 2025 tramite ordini esecutivi.

Il 4 marzo il giudice Richard Eaton della Court of International Trade ha tradotto la pronuncia in un ordine esecutivo, imponendo alla CBP di riliquidare tutte le entry soggette a dazi IEEPA e avviare i rimborsi con relativi interessi, quantificati in circa 700 milioni di dollari al mese di ritardo. L’ordine ha portata universale: ne beneficiano tutti gli importatori cui sono stati applicati dazi IEEPA, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato ricorso individuale.

Il portale CAPE e le tempistiche di restituzione

La CBP sta sviluppando la piattaforma CAPE per gestire i rimborsi in modo centralizzato, evitando l’emissione di 53 milioni di restituzioni singole. Al 26 marzo, 26.664 importatori si erano registrati al sistema preliminare — un numero ancora contenuto rispetto ai 330.000 aventi diritto. Al lancio, previsto entro fine aprile, il portale dovrebbe coprire circa il 63% delle entry; le operazioni residue richiederanno tempi più lunghi.

Le imprese ammesse al rimborso sono quelle che risultano come importer of record, cioè i soggetti che hanno materialmente versato i dazi alla dogana statunitense. Per le aziende italiane ed europee che esportano negli USA, il diritto spetta alla controllata americana o al soggetto che ha gestito lo sdoganamento. L’iter prevede la registrazione sulla piattaforma, la verifica documentale e l’apertura di un conto dedicato per l’accredito.

I tempi di restituzione effettiva restano l’incognita più rilevante. La CBP ha dichiarato di poter rendere funzionale il sistema entro 45 giorni dall’ordine del 4 marzo, ma questa scadenza riguarda la presa in carico delle domande, non corrispondendo quindi all’erogazione materiale del rimborso. Precedenti analoghi nel contenzioso doganale statunitense suggeriscono che i tempi reali di restituzione possano essere molto più lunghi, e non si esclude che vengano stabilite delle priorità per settore merceologico o per tipologia di importazione.

I nuovi dazi via Section 122 e il contenzioso aperto

Poche ore dopo la sentenza della Corte Suprema, la Casa Bianca ha firmato una Proclamazione Presidenziale che reintroduce un dazio del 10% sulle merci prima soggette ai dazi IEEPA, facendo leva su una diversa base normativa: la Section 122 del Trade Act del 1974, che consente al Presidente di imporre tariffe temporanee per un massimo di 150 giorni senza passare dal Congresso.

La legittimità di questa mossa è già contestata. Il Liberty Justice Center — lo stesso studio legale che ha ottenuto la vittoria davanti alla Corte Suprema — ha depositato un nuovo ricorso (Burlap and Barrel, Inc. v. Trump), la cui udienza è fissata al 10 aprile 2026 presso la Court of International Trade. Secondo i ricorrenti, la Section 122 non è uno strumento idoneo a replicare i dazi già dichiarati illegittimi. L’esito di questo contenzioso definirà se il nuovo impianto tariffario reggerà o se le imprese potranno ottenere un secondo ciclo di rimborsi.

Per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, la situazione richiede un doppio binario di attenzione: da un lato, verificare con il proprio broker doganale o la controllata americana se è stata avviata la procedura di registrazione al portale CAPE; dall’altro, monitorare l’evoluzione del contenzioso sulla Section 122, che potrebbe ridefinire ancora una volta le condizioni di accesso al mercato statunitense.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 09:02:10 +0000
Tasse
Controllate estere, ridefinito il regime fiscale agevolato al 15%
Nuove regole per la tassazione semplificata delle CFC: imposta al 15% dell'utile netto, requisiti di accesso, adesione tramite quadro FC e decorrenza dal 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha riscritto le modalità di esercizio e revoca dell’opzione per il regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (le CFC – Controlled Foreign Companies). Le nuove regole recepiscono le modifiche introdotte all’articolo 167 del TUIR dall’articolo 4 del DL 84/2025.

L’opzione consente al soggetto controllante residente in Italia di versare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto delle controllate estere, evitando la determinazione analitica della tassazione effettiva estera.

Regime CFC al 15% dopo il provvedimento del 31 marzo 2026

Il regime opzionale è disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 209/2023 in attuazione della delega fiscale e poi modificato dal DL 84/2025.

Lo scopo delle nuove regole, che sostituiscono quelle del precedente provvedimento del 30 aprile 2024, è semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina sulle CFC, eliminando il confronto fra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale italiana.

Con il DL 84/2025, il versamento del 15% non ha più effetto sostitutivo in senso proprio: serve a riqualificare le controllate estere come soggetti residenti in giurisdizioni a regime fiscale non privilegiato. Di conseguenza, gli utili distribuiti dalle CFC durante il triennio di vigenza dell’opzione sono trattati come provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria e tassati secondo le regole degli articoli 47 e 89 del TUIR.

Requisiti per aderire alla tassazione semplificata

In base al provvedimento n. 106520 del 31 marzo 2026, l’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante solo per le controllate che soddisfano congiuntamente due condizioni:

  • realizzano proventi classificabili come passive income, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
  • redigono bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti devono essere utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Per le controllate costituite come stabili organizzazioni di soggetti esteri, il requisito della revisione si riferisce al bilancio della casa madre, comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione. Se anche una sola controllata che supera la soglia del passive income non dispone di un bilancio certificato, il regime agevolato decade o non può essere attivato per l’intero gruppo.

Adesione, durata triennale e revoca dell’opzione

L’adesione avviene compilando il quadro FC (“Redditi dei soggetti controllati non residenti”) nella dichiarazione dei redditi del soggetto controllante. L’opzione ha effetto dal periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dura tre esercizi ed è irrevocabile per l’intero triennio. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri tre anni salvo revoca espressa, da indicare nella dichiarazione relativa al quarto periodo d’imposta.

Nel corso del triennio l’opzione si estende automaticamente anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti prescritti, senza necessità di una nuova comunicazione. L’efficacia cessa anticipatamente in due ipotesi:

  • per la singola controllata, se viene meno il requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR, oppure se non è più rispettata una delle condizioni previste dal provvedimento del 28 agosto 2017;
  • per tutte le controllate contemporaneamente, se viene meno il requisito della revisione e certificazione del bilancio, rendendo impossibile il mantenimento del regime per l’intero gruppo.

Calcolo dell’utile netto e trattamento dei dividendi

L’utile contabile netto si determina a partire dal risultato ottenuto applicando i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato della controllante. In mancanza del consolidato, si utilizza il bilancio d’esercizio. Sono escluse dal calcolo le rettifiche di consolidamento, le svalutazioni degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

L’importo dovuto è pari al 15% dell’utile netto così determinato ed è versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante. In caso di controllo indiretto tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia, l’obbligo di versamento ricade su questi ultimi. L’importo è indeducibile ai fini IRES e IRAP e va versato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi; i codici tributo saranno indicati con apposita risoluzione.

Il provvedimento precisa che, durante il triennio di opzione, il controllante che non effettua il monitoraggio fiscale delle controllate — tenendo traccia di valori patrimoniali, redditi e perdite — in caso di revoca o cessazione del regime riparte da valori pari a zero, senza recuperare le perdite pregresse. Per conservare il diritto a utilizzare eccedenze di interessi, ROL o perdite residue, è necessario mantenere un monitoraggio costante anche in vigenza del regime semplificato.

Decorrenza dal 2024 e opzioni già in vigore

Le disposizioni del provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29 dicembre 2023), quindi dal 1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le opzioni già esercitate in base al provvedimento del 30 aprile 2024 (n. 213637) restano valide e irrevocabili fino alla scadenza del triennio originario.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:35:58 +0000
Quota 96
Pensione usuranti: istruzioni INPS per la domanda entro il 1° maggio
Pensione anticipata usuranti: requisiti, istruzioni INPS e scadenze per la domanda di riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti per il beneficio.

La pensione usuranti riguarda i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, come addetti alla catena di montaggio, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e lavoratori notturni. Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, la domanda di riconoscimento del diritto va presentata entro il 1° maggio 2026.

L’agevolazione resta esclusa dagli scatti 2027-2028 legati alla speranza di vita e rimane ammesso per i dipendenti e, in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali, anche per gli autonomi. Le istruzioni sono state riepilogate dall’INPS con il Messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026.

Pensione usuranti: requisiti e quote 2027

La disciplina della pensione usuranti è strutturale – da non confondersi quindi con le formule temporanee di flessibilità in uscita – è richiamata nei commi da 206 a 208 della legge 232/2016 e nel d.lgs. 67/2011. L’anticipo rispetto alla pensione ordinaria è riconosciuto ai lavoratori che rientrano nelle categorie di attività usuranti e che perfezionano i requisiti contributivi e anagrafici tramite il sistema delle quote:

  • per i lavoratori dipendenti, quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
  • per i lavoratori autonomi, quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi.

È inoltre necessario aver svolto lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Nel calcolo sono considerati anche i contributi figurativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, mentre non rilevano i periodi esclusivamente figurativi.

Lavoro usurante e notturno: requisiti 2027

Per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, l’anzianità contributiva minima resta fissata in 35 anni. Di seguito il riepilogo dei requisiti ordinari.

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 61 anni e 7 mesi Età minima di 62 anni e 7 mesi
Quota 97,6 Quota 98,6

Lavoro notturno con almeno 78 giorni annui

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni l’anno, così come per chi presta attività notturna per l’intero anno lavorativo, restano validi i requisiti ordinari previsti per i lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 61 anni e 7 mesi Età minima di 62 anni e 7 mesi
Quota 97,6 Quota 98,6

Turnisti tra 72 e 77 giorni

Per i lavoratori con turni notturni compresi tra 72 e 77 giorni annui, valgono i seguenti parametri:

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 62 anni e 7 mesi Età minima di 63 anni e 7 mesi
Quota 98,6 Quota 99,6

Turnisti tra 64 e 71 giorni

Per i lavoratori notturni a turni occupati da 64 a 71 giorni l’anno si applicano requisiti più elevati:

Dipendenti Autonomi
Anzianità contributiva di almeno 35 anni Anzianità contributiva di almeno 35 anni
Età minima di 63 anni e 7 mesi Età minima di 64 anni e 7 mesi
Quota 99,6 Quota 100,6

Lavoro notturno tutto l’anno

Per chi svolge lavoro notturno per l’intero anno lavorativo, l’accesso al trattamento anticipato resta subordinato al rispetto dei requisiti generali previsti per i lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Domanda INPS: scadenza, modulo e documenti

La domanda di riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti deve essere presentata entro il 1° maggio 2026. In caso di invio oltre il termine, la decorrenza del trattamento pensionistico può essere differita. Per la presentazione va utilizzato il modulo AP45.

La documentazione minima da allegare alla domanda è indicata nella Tabella A del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011, come sostituita dal Decreto Ministeriale 20 settembre 2017. Qualora non sia ritenuta sufficiente, l’INPS può richiedere un’integrazione con altra equipollente. Devono essere fornite informazioni sul periodo di svolgimento dell’attività usurante. Le dichiarazioni del datore di lavoro non possono sostituire la documentazione effettiva.

Decorrenza e differimento pensione usuranti

L’INPS comunica l’esito della richiesta indicando l’accoglimento con decorrenza del trattamento, l’accertamento positivo con differimento oppure il rigetto in assenza dei requisiti. In caso di presentazione oltre il termine del 1° maggio 2026, il differimento della decorrenza segue questo schema:

Ritardo nella presentazione Differimento della decorrenza
fino a un mese 1 mese
oltre un mese e fino a tre mesi 2 mesi
oltre tre mesi 3 mesi

Nel Messaggio INPS n. 1188/2026 sono richiamati requisiti, procedura e documentazione necessari per ottenere il riconoscimento del beneficio in vista della pensione usuranti maturata nel 2027.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:21:27 +0000
Misure per famiglie
Bonus Mamme, attiva la domanda di riesame INPS: scadenza 30 giorni
L'INPS rilascia la funzionalità "Chiedi riesame" per le domande di Bonus mamme da 480 euro respinte o parzialmente accolte. Termine di 30 giorni per l'invio.

L’INPS ha rilasciato la funzionalità “Chiedi riesame” per le domande relative al Bonus Mamme da 480 euro, il contributo di 40 euro al mese previsto dall’articolo 6 del DL 95/2025 per le lavoratrici madri con almeno due figli. Il messaggio n. 1187 del 2 aprile 2026 apre la possibilità di contestare le istanze respinte o accolte solo in parte, correggendo errori, integrando dati e allegando nuova documentazione. L

a procedura di riesame riguarda esclusivamente il bonus 2025; per il 2026, la Legge di Bilancio ha già previsto un contributo potenziato a 60 euro mensili con regole in parte diverse.

Riesame Bonus Mamme respinto o accolto in parte

La funzionalità è accessibile per le domande che si trovano in uno dei seguenti stati:

  • respinta, con la possibilità di richiedere il riesame dell’intera domanda;
  • accolta, con erogazione in corso o conclusa, per i mesi indicati nella domanda per i quali il bonus non è stato riconosciuto.

Nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti”, è disponibile l’esito per ciascun mese con le relative motivazioni di diniego.

La funzionalità consente di correggere errori di compilazione, modificare i dati già inseriti, aggiungere rapporti di lavoro non dichiarati e allegare documentazione a supporto, limitatamente ai mesi oggetto di riesame. È possibile presentare una sola richiesta di riesame per ciascun mese in cui il bonus non è stato riconosciuto.

Istruzioni INPS e scadenze per la richiesta di riesame

La richiesta di riesame va presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale. Se tale provvedimento è stato notificato prima del 2 aprile 2026, il termine decorre dalla data di pubblicazione del messaggio INPS, ossia dal 2 aprile stesso.

Le domande e le richieste di riesame sono accessibili sul portale istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per genitori” → “Vedi tutti i servizi” → “Nuovo Bonus mamme”.

Nella pagina del servizio è disponibile anche un tutorial per la compilazione della richiesta. Per le lavoratrici che avevano presentato domanda integrativa o tardiva entro il 31 gennaio 2026, il riesame è l’unico strumento disponibile per contestare l’eventuale rigetto delle mensilità aggiuntive.

Bonus Mamme 2025, 2026 e 2027 a confronto

Il riesame si applica al Bonus mamme 2025, l’integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 95/2025. Le caratteristiche della misura sono le seguenti:

  • contributo di 40 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, fino a 480 euro complessivi;
  • destinato a lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro;
  • erogato in unica soluzione a dicembre, non tassabile e non rilevante ai fini ISEE.

Per il 2026, la Legge di Bilancio ha potenziato il contributo a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro annui, mantenendo la stessa platea di beneficiarie. Resta tuttavia attivo, in parallelo, l’esonero contributivo al 100% per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli (articolo 1, comma 180, della legge 213/2023), fino a un massimo di 3.000 euro annui: le due misure non sono cumulabili.

Dal 2027 è previsto un regime uniforme con esonero contributivo per tutte le lavoratrici con almeno due figli.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:12:37 +0000
Lavori usuranti
Modulo AP45 lavori usuranti
Modulo per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (da allegare alla domanda telematica).

Modulo per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (da allegare alla domanda telematica). Perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2027.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:10:50 +0000
Pensione Anticipata
Isopensione, nuova tutela INPS: assegni di esodo fino alla pensione
Dal 2027 l'isopensione si fa più stretta e incamera anche gli scatti anagrafici ma l'INPS prolunga gli assegni di esodo già attivi fino alla nuova decorrenza della pensione.

Dal 1° gennaio 2027 chi intende accedere all’isopensione o ad altri strumenti di incentivo all’esodo dovrà fare i conti con uno scenario più stringente su due fronti: la fine del regime transitorio che consentiva fino a sette anni di anticipo e il ritorno in vigore dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Per chi è già uscito dal lavoro con uno scivolo pensionistico, però, l’INPS ha nel frattempo aperto al prolungamento della prestazione fino alla nuova decorrenza della pensione, così da evitare mesi senza reddito.

Gli scatti dal 2027 per incentivi esodo e pensione anticipata

Dal 2027 i requisiti per la pensione anticipata tornano ad aggiornarsi in base ai dati Istat sulla speranza di vita, dopo anni di blocco. Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha ufficializzato un incremento complessivo di tre mesi per il biennio 2027-2028, spalmato in due scaglioni. Per gli anni successivi, le stime della Ragioneria generale dello Stato contenute nel Rapporto MEF n. 26/2025 indicano ulteriori aumenti prospettici, non ancora definitivi e soggetti a conferma con apposito decreto interministeriale.

Il calendario degli incrementi anagrafici

Nel 2027 scatta per certo un mese aggiuntivo, lo prevede la Manovra 2026: la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese, quella anticipata 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Nel 2028 si aggiungono altri due mesi, il numero esatto però è da confermarsi con le prossime rilevazioni Istat e relativo decreto MEF, sempre in base alle previsioni della Manovra 2026: i requisiti salgono a 67 anni e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese per la pensione anticipata degli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.

Nel biennio 2029-2030 le stime indicano un ulteriore incremento di tre mesi, anche in questo caso da confermare con decreto interministeriale. Nel biennio 2031-2032 l’aumento stimato è di altri due mesi. Nel biennio 2033-2034 è previsto un ultimo mese aggiuntivo, che porterebbe il requisito anagrafico per la vecchiaia a 67 anni e 9 mesi.

Se le previsioni venissero confermate integralmente, chi concluderà l’isopensione nel 2033 dovrebbe attendere i 67 anni e 9 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia. L’unica deroga riguarda i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti, per i quali la Manovra 2026 ha previsto la sterilizzazione degli scatti per l’intero biennio 2027-2028.

I nuovi requisiti per l’isopensione dal 2027

L’impatto sugli strumenti di uscita anticipata è duplice. Il primo cambiamento è strutturale: dal 1° gennaio 2027 cessa il regime transitorio che, introdotto dalla Legge Fornero nel 2018 e prorogato dal Milleproroghe fino al 2026, aveva esteso a sette anni il massimo di anticipo consentito dall’isopensione. Si torna alla formulazione originaria della norma, articolo 4 della legge 92/2012: anticipo massimo di quattro anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. Il secondo cambiamento è conseguente agli scatti sulla speranza di vita: poiché i requisiti pensionistici salgono, la finestra di copertura possibile si restringe ulteriormente per chi è a ridosso della soglia.

L’INPS ha già recepito entrambe le novità. Con il Messaggio 558/2026, l’Istituto ha chiarito che le nuove domande di incentivo all’esodo devono includere obbligatoriamente il calcolo prospettico degli scatti della speranza di vita fino al 2033. Le istanze che non integrano questa proiezione vengono scartate automaticamente dalla procedura Unicarpe, con comunicazione immediata sia all’azienda esodante che al lavoratore. Le istruzioni non hanno valore retroattivo sui piani già autorizzati.

Tutela INPS per gli esodati attuali

Proprio per i piani già autorizzati è poi intervenuta la circolare INPS 41 del 3 aprile 2026, che ha fornito le nuove indicazioni sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. L’Istituto ammette il prolungamento di assegni straordinari, isopensioni e indennità di espansione fino alla nuova data di pensionamento, anche oltre il periodo ordinario di durata massima dell’esodo, oggi fissato in quattro, cinque o sette anni a seconda della tipologia di prestazione. La misura serve a coprire i casi in cui l’incremento dei requisiti pensionistici, da uno a tre mesi, avrebbe lasciato il lavoratore scoperto alla fine dello scivolo.

La circolare introduce inoltre una tutela specifica per due categorie di lavoratori: chi, considerando i requisiti e le stime vigenti fino al 2025, ha cessato l’attività lavorativa entro il 31 gennaio 2026, e chi già nel 2026 è interessato dall’allungamento della finestra di decorrenza della pensione in quanto iscritto alle casse dei dipendenti pubblici CPDEL, CPS, CPI e CPUG. Va segnalata una differenza rilevante tra i due strumenti principali.

  • Per l’isopensione è prevista la certificazione preventiva INPS: i nuovi requisiti prospettici vengono quindi verificati già in fase di domanda, prima che il lavoratore lasci il lavoro.
  • Per i fondi di solidarietà bilaterali la certificazione preventiva non è prevista: i requisiti aggiornati si applicano direttamente al momento dell’erogazione, con il rischio di maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali formulate al momento della firma degli accordi.

Il rischio esodati futuri e la risposta del Governo

Il nuovo quadro espone a un rischio concreto i lavoratori con accordi di esodo già firmati che non avevano incorporato gli scatti prospettici. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Previdenza della CGIL, circa 55mila lavoratori potrebbero trovarsi scoperti per alcuni mesi nel 2027-2028: si tratta di circa 23mila in isopensione, 4mila con contratto di espansione e 28mila usciti tramite Fondi di solidarietà bilaterali, che hanno sottoscritto accordi senza che fosse previsto l’incremento dei requisiti pensionistici oggi in vigore.

Il Ministero del Lavoro ha ridimensionato la stima, indicando in circa 5.000 i lavoratori effettivamente a rischio di scopertura. Calderone ha annunciato che, previo confronto con le parti sociali, sarebbero state adottate disposizioni attuative per garantire la corresponsione della prestazione di accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici effettivi, senza lasciare i lavoratori in un vuoto di reddito. Quelle indicazioni sono ora arrivate con la circolare INPS 41/2026, che traduce in istruzioni il prolungamento della prestazione per i beneficiari già coinvolti dagli scivoli pensionistici.

Un aspetto strutturale aggrava comunque la situazione per chi è già in scivolo: le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come isopensione, contratti di espansione e altri assegni di esodo, non sono rivalutate per tutta la loro durata. Se il periodo si allunga per effetto degli scatti sulla speranza di vita, il lavoratore subisce l’erosione del potere d’acquisto su un assegno nominalmente invariato dall’ingresso nello scivolo.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 08:00:41 +0000
IRAP
Dipendenti all’estero, l’AdE conferma la deducibilità IRAP
È deducibile ai fini IRAP il costo del personale impiegato all’estero, se l’azienda non è supportata da una stabile organizzazione oltreconfine.

Il costo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è integralmente deducibile ai fini IRAP, a condizione che la società non disponga di una stabile organizzazione fuori dai confini nazionali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026, intervenendo su un caso che interessa molte imprese italiane con attività operative in più Paesi.

IRAP e attività all’estero senza stabile organizzazione

L’interpello è stato presentato da una società residente in Italia, attiva nel settore dei servizi IT a livello internazionale, che impiega personale assunto a tempo indeterminato e inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, ma operante in diversi Paesi europei ed extraeuropei senza il supporto di uffici o sedi stabili all’estero. La società ha chiesto se il costo di questi dipendenti fosse deducibile dalla base imponibile IRAP.

Il nodo della questione riguarda le istruzioni al modello IRAP, che riconoscono le deduzioni ex articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 solo per il personale impiegato nel territorio dello Stato. Questa limitazione, tuttavia, si riferisce esclusivamente ai soggetti che operano anche all’estero tramite una stabile organizzazione: in quel caso, l’articolo 12 del decreto IRAP impone di ripartire il valore della produzione fra Italia ed estero, e le deduzioni sul personale spettano solo in proporzione alla quota italiana.

In assenza di una stabile organizzazione all’estero, la ripartizione territoriale non si applica. L’intero valore della produzione netta — ovunque generato — resta imponibile in Italia e la base imponibile si determina con le regole ordinarie degli articoli 5 e 11 del decreto IRAP. Di conseguenza, la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato prevista dal comma 4-octies dell’articolo 11 si applica senza distinzioni legate al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Condizioni per la deducibilità del costo del lavoro

L’Agenzia delle Entrate subordina la deducibilità a due requisiti:

  • il principio di inerenza, per cui il costo del personale deve essere collegato all’attività produttiva che genera ricavi tassati in Italia;
  • l’effettiva assenza di una stabile organizzazione all’estero, verificata secondo i criteri del TUIR e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Il luogo in cui il dipendente esegue la prestazione non rileva in modo autonomo ai fini della deduzione, purché il rapporto di lavoro sia regolarmente inquadrato in Italia e il costo sia sostenuto dalla società residente nell’ambito della propria attività. Il chiarimento è particolarmente rilevante per le imprese di servizi, le società di consulenza e le realtà del settore IT che impiegano team specializzati su mercati internazionali senza costituire branch o filiali nei Paesi di destinazione.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:57:21 +0000
POS
E-commerce: abbinamento RT con acquirer Ebay
Sul sito dell’AdE, quando accedo per fare l’abbinamento RT-POS, vedo presenti il mio registratore telematico, il POS fisico che uso in negozio e i dati del POS virtuale Amazon Payment che uso per le vendite online, tuttavia non compare (e non è elencato tra gli acquirer) quello di Ebay payments, che utilizzo in modo analogo. So[...] Sul sito dell’AdE, quando accedo per fare l’abbinamento RT-POS, vedo presenti il mio registratore telematico, il POS fisico che uso in negozio e i dati del POS virtuale Amazon Payment che uso per le vendite online, tuttavia non compare (e non è elencato tra gli acquirer) quello di Ebay payments, che utilizzo in modo analogo. So[...]
Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:15:13 +0000
Unione Europea
Crisi bancarie, nuove tutele UE per correntisti e PMI
UE, nuove regole sulle crisi bancarie: resta la garanzia fino a 100mila euro e cresce la copertura in alcuni casi. Due anni per il recepimento della riforma.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo pacchetto UE sulle crisi bancarie che conferma la garanzia dei depositi fino a 100mila euro per correntista e per banca, amplia il numero di istituti coinvolti nelle regole di risoluzione e rafforza la protezione di clienti al dettaglio, PMI e piccoli enti pubblici. Il quadro resta costruito sul principio che le perdite vadano assorbite prima da azionisti e creditori, riducendo il ricorso al denaro pubblico e rendendo più ordinata la gestione dei dissesti bancari.

Le nuove disposizioni sono contenute in due direttive e un regolamento: la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi e il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le norme entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo e si applicheranno, salvo eccezioni, dopo 24 mesi.

La soglia dei 100mila euro resta il cardine

I sistemi di garanzia dei depositi, finanziati dal settore bancario, salgono al primo posto nella gerarchia dei rimborsi. Subito dopo vengono i depositanti al dettaglio e le PMI, seguiti dai piccoli enti pubblici, come comuni e autorità regionali, purché non siano investitori professionali.

Per i correntisti, il punto fermo resta comunque la tutela dei depositi fino a 100mila euro per depositante e per banca. La riforma non modifica questa soglia ma interviene sul modo in cui i rimborsi vengono trattati nelle procedure di insolvenza o di risoluzione.

Ai depositi immobiliari copertura più alta

Una delle novità più visibili riguarda alcuni depositi collegati a operazioni immobiliari, che potranno beneficiare di una protezione superiore alla soglia ordinaria. In questi casi la copertura sale da 500mila euro fino a 2,5 milioni di euro, a seconda delle circostanze previste dal nuovo testo europeo.

Rientrano in questa logica le somme transitoriamente elevate presenti sul conto, per esempio dopo una compravendita immobiliare. Il nuovo impianto riconosce che questi saldi non rappresentano sempre una giacenza stabile, ma possono derivare da un passaggio temporaneo di liquidità che richiede una tutela più ampia.

Anche le banche più piccole entrano nella risoluzione

Il pacchetto amplia l’ambito della risoluzione bancaria e del bail-in, includendo anche le banche piccole e medie quando esiste un interesse pubblico alla gestione ordinata della crisi. L’obiettivo è evitare che i dissesti degli istituti minori vengano affrontati solo con strumenti nazionali non uniformi o con soluzioni che scaricano più costi sui contribuenti.

Per accedere a fondi esterni, azionisti e creditori dovranno comunque assorbire perdite pari ad almeno l’8% del totale delle passività e dei fondi propri. Le nuove regole consentono inoltre ai sistemi di garanzia dei depositi di contribuire, in alcuni casi, al raggiungimento di questa soglia, così da agevolare il trasferimento delle attività e l’uscita ordinata della banca dal mercato.

PMI e piccoli enti salgono nella gerarchia dei rimborsi

Il nuovo ordine dei rimborsi rafforza la posizione di PMI e clienti retail rispetto al passato. Dopo i sistemi di garanzia dei depositi, sono infatti queste categorie a collocarsi nella fascia più protetta, davanti ai piccoli enti locali e regionali che non operano come investitori professionali.

Per il tessuto produttivo europeo il segnale è chiaro: la riforma prova a dare maggiore certezza sul trattamento della liquidità aziendale depositata in banca, soprattutto nei casi in cui una crisi coinvolga istituti di minori dimensioni ma con un ruolo rilevante a livello locale o territoriale.


Data articolo: Tue, 07 Apr 2026 07:14:25 +0000

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