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Il Piano Casa 2026 supera la fiducia alla Camera e si avvia ad un passaggio solo formale in Senato, vista la scadenza ravvicinata del 6 luglio per la conversione del DL 66/2026. L’impianto del decreto è stato confermato: recupero di alloggi popolari inutilizzati, housing sociale, edilizia convenzionata e programmi privati con almeno il 70% dell’investimento destinato a alloggi a prezzi calmierati. Il passaggio parlamentare aggiunge però alcuni correttivi: accesso esteso ai dipendenti pubblici, 8,5 milioni per gli affitti degli studenti fuori sede, maggiore spazio ai Comuni, procedure speciali aperte agli investitori sopra il miliardo a prescindere dalla provenienza dei capitali e rinvio del canale CDP-PNRR da 1,2 miliardi.
In sintesi:
Il DL 66/2026 conserva la struttura originaria e viene aggiornato in conversione con modifiche mirate su beneficiari, risorse e investitori. Il voto di fiducia alla Camera blinda il testo uscito dalla Commissione Ambiente, con il Senato chiamato a chiudere l’iter entro il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento punta a rendere disponibili 100mila alloggi in dieci anni, combinando recupero dell’edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale, strumenti finanziari e programmi di edilizia integrata. La conversione corregge alcune parti discusse nelle prime settimane: beneficiari più ampi, minore rilievo alla provenienza estera dei capitali e rinvio della leva finanziaria affidata a Cassa depositi e prestiti.
In parallelo prosegue il ddl sugli sfratti veloci, che interviene sul fronte della liberazione degli immobili occupati e della morosità .
Il primo pilastro del Piano Casa concentra le risorse sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale già esistente. L’obiettivo è rimettere in uso circa 60mila alloggi oggi non assegnabili per carenze manutentive, attraverso un programma straordinario nazionale con una spesa autorizzata di 970 milioni di euro tra 2026 e 2030.
Il decreto prevede contributi a favore dei soggetti attuatori dell’edilizia residenziale pubblica, compresi gli ex IACP, tramite convenzione con Invitalia. A queste risorse possono aggiungersi quote fino a 4,8 miliardi dei programmi di rigenerazione urbana, assegnabili con avvisi riservati ai Comuni per progetti individuati secondo i criteri definiti dai decreti attuativi.
Il Ministero dell’Economia ha censito 53.241 unità inutilizzate. Di queste, circa 44mila potrebbero tornare disponibili con interventi manutentivi leggeri, mentre le restanti 9mila richiedono lavori più consistenti. Si tratta di immobili nelle disponibilità di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, ministeri ed enti pubblici.
La concentrazione territoriale degli alloggi inutilizzati è forte al Sud: in testa la Campania con oltre 12mila unità e quasi 1,7 milioni di metri quadrati, seguita da Lombardia, Sicilia, Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna. Nelle 15 città metropolitane si contano circa 13mila unità , con Napoli al primo posto, davanti a Roma, Palermo, Genova e Milano.
Sui programmi già avviati proseguono anche gli interventi legati al PNRR e al Piano Nazionale Complementare. Il PINQuA punta alla riqualificazione di 10mila alloggi pubblici, mentre il programma “Sicuro, verde e sociale†prevede interventi su 27.371 alloggi entro dicembre 2026.
Il secondo pilastro del Piano Casa riguarda l’edilizia sociale e gli strumenti finanziari destinati a sostenere alloggi a canone o prezzo calmierato. Il DL 66/2026 istituisce il Fondo housing coesione presso Invimit Sgr, con una sottoscrizione iniziale di 100 milioni di euro nel 2026 e la possibilità di raccogliere ulteriori quote da risorse nazionali, europee, regionali e di coesione.
La conversione rafforza la platea dei beneficiari. Oltre a giovani, giovani coppie, studenti universitari fuori sede, lavoratori che si spostano per esigenze professionali e genitori separati, l’accesso agli alloggi calmierati viene esteso anche ad alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui personale scolastico, sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate.
Il decreto introduce inoltre la facoltà per l’INPS di destinare il proprio patrimonio non strumentale a nuove locazioni abitative, ampliando l’offerta senza nuovo consumo di suolo. Per gli anziani, la Legge di Bilancio 2026 aveva già orientato il Piano Casa verso alloggi con servizi adeguati e formule di coabitazione.
Il terzo pilastro mobilita capitale privato attraverso i programmi infrastrutturali di edilizia integrata. L’art. 9 del DL 66/2026 prevede che almeno il 70% dell’investimento sia destinato a edilizia convenzionata, con abitazioni vendute o locate a prezzo o canone calmierato.
Lo sconto minimo è pari al 33% rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona. Il prezzo e il canone vengono fissati con atto convenzionale con il Comune, usando i valori OMI dell’Agenzia delle Entrate oppure, quando questi dati non rappresentano il mercato locale, i valori ricavati da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi.
Il vincolo di destinazione residenziale convenzionata dura almeno trent’anni dalla fine lavori ed è trascritto nei registri immobiliari. In assenza dei requisiti soggettivi al momento della stipula, il contratto di compravendita o locazione è nullo. Se il conduttore supera i requisiti economici per due anni consecutivi, il contratto può essere risolto oppure convertito ai valori di mercato nei termini previsti dalla convenzione.
La conversione del Piano Casa elimina la corsia collegata alla presenza di fondi esteri. Le semplificazioni continuano a riguardare gli investimenti di grande scala, con soglia pari ad almeno un miliardo di euro, e guardano alla dimensione del progetto più che alla provenienza dei capitali.
Per gli operatori immobiliari, il capitale privato continua a essere una leva del Piano Casa. La selezione avviene sulla dimensione dell’investimento, sulla quota di edilizia convenzionata e sulla capacità del programma di produrre alloggi a canone o prezzo calmierato. Per gli investimenti rilevanti può essere nominato un Commissario straordinario, chiamato a seguire autorizzazioni e cronoprogramma.
Il Decreto Piano Casa introduce misure di accompagnamento alle compravendite e ai mutui legati all’edilizia convenzionata. La principale è la riduzione alla metà degli onorari notarili relativi agli atti stipulati per gli interventi di edilizia convenzionata previsti dall’art. 9, comma 3, lettera b), del DL 66/2026.
Sul fronte del credito immobiliare, il Fondo di garanzia per la prima casa viene riportato alle categorie destinatarie originarie, con garanzia statale fino al 90% per le famiglie numerose. L’intervento affianca lo sconto sugli alloggi calmierati con un accesso al mutuo più coerente con la platea individuata dal Piano.
Il decreto istituisce anche un Fondo di garanzia per morosità incolpevole nei contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, con dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Il fondo copre il rischio di morosità non imputabile al conduttore e il deposito cauzionale, con criteri attuativi affidati a un decreto MIT-MEF.
Rimane previsto il Fondo per i genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare, con dotazione di 20 milioni di euro l’anno dal 2026. A questo intervento il MIT ha affiancato l’annuncio di un contributo affitto per genitori separati con figli a carico, da 400-500 euro mensili per dodici mesi, con dotazione triennale di 60 milioni di euro.
Il quadro finanziario del Piano Casa prevede risorse originarie già inserite nel DL 66/2026, fondi programmati nel quadro decennale e misure uscite dalla conversione. Il Governo indica l’obiettivo di 100mila alloggi in dieci anni con oltre 10 miliardi complessivi, mentre la conversione alla Camera procede senza il trasferimento a CDP di 1,2 miliardi di risorse PNRR per il Patrimonio casa.
L’emendamento su Cassa depositi e prestiti aveva previsto un patrimonio destinato per sostenere iniziative di edilizia sociale e convenzionata, anche attraverso fondi immobiliari già costituiti da CDP o da società controllate. La misura è stata ritirata dal testo in conversione, in attesa del via libera europeo alla rimodulazione del PNRR, e dovrebbe essere riproposta in un provvedimento successivo.
Nel testo in conversione, la fotografia delle risorse è quindi questa:
| Intervento | Risorse e canale |
|---|---|
| recupero ERP e edilizia sociale | 970 milioni di euro tra 2026 e 2030 per il programma straordinario nazionale. |
| rigenerazione urbana collegata ai Comuni | fino a 4,8 miliardi di euro tramite programmi e avvisi dedicati agli enti locali. |
| Fondo housing coesione Invimit | 100 milioni nel 2026, con possibile apporto di ulteriori risorse nazionali, regionali ed europee. |
| morosità incolpevole ERP | 22 milioni nel 2026 e 2 milioni nel 2027. |
| affitti studenti fuori sede | 8,5 milioni di euro per il 2026 inseriti in conversione. |
| Patrimonio Casa CDP-PNRR | 1,2 miliardi di euro usciti dal testo di conversione e rinviati a un successivo decreto. |
Una quota delle risorse arriverà inoltre dal Piano Sociale per il Clima, attivo dal 2027 al 2032, e dalla revisione di medio termine dei fondi strutturali europei 2021-2027. Il DL 66/2026 destina al programma ERP anche una quota pari al 50% delle risorse del Fondo sociale per il clima riferite alla componente edilizia residenziale pubblica.
Il Piano Casa continua a dividere istituzioni locali, sindacati degli inquilini e settore produttivo. Il Sunia, sindacato degli inquilini aderente alla CGIL, ha espresso un giudizio critico sul decreto, ritenendolo più orientato alla valorizzazione del mercato immobiliare che alla risposta al disagio abitativo. Riserve arrivano anche da alcuni sindaci delle città metropolitane, che hanno richiamato la disponibilità effettiva di risorse e la provenienza da fondi già esistenti.
L’ANCE ha invece accolto il provvedimento come primo intervento organico sulla casa dopo anni di misure frammentate, valorizzando soprattutto il recupero del patrimonio esistente e la riattivazione dei cantieri.
Il testo entrato in Consiglio dei ministri il 30 aprile conteneva una norma più spinta sulla velocizzazione degli interventi e sui controlli delle soprintendenze. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ruolo delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e sanitaria è stato recuperato nella conferenza di servizi semplificata.
L’art. 8 del DL 66/2026 prevede una conferenza di servizi con termine di trenta giorni dalla convocazione, elevato a quaranta giorni quando sono presenti amministrazioni titolari di interessi qualificati. Il silenzio o il dissenso non motivato consentono l’acquisizione dell’assenso, mentre la determinazione conclusiva approva il progetto e permette la realizzazione delle opere previste.
La crisi abitativa italiana si colloca in un contesto europeo segnato dall’aumento dei prezzi delle case e degli affitti. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 il primo Piano UE per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi sostenibili e di qualità .
Il Piano Casa Italia usa questo quadro anche attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e il Fondo sociale per il clima. Dopo la conversione del DL 66/2026, l’attuazione dipenderà da decreti, avvisi, convenzioni comunali, programmi territoriali e selezione dei soggetti attuatori. Per famiglie, studenti, lavoratori e dipendenti pubblici, l’accesso agli alloggi calmierati sarà quindi legato ai bandi e ai requisiti definiti nei singoli interventi.
I servizi online dell’Agenzia delle Entrate si usano dall’area riservata del portale, con accesso tramite SPID, CIE e CNS oppure, per i profili abilitati, con credenziali Fisconline ed Entratel. Da qui contribuenti, imprese, professionisti e intermediari possono pagare F24, consultare dichiarazioni e ricevute, usare il Cassetto fiscale Agenzia Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata 2026, inviare richieste con CIVIS per l’assistenza fiscale online e comunicare l’IBAN per i rimborsi fiscali su conto corrente.
In sintesi:
La definizione di PMI individua le imprese che, per numero di occupati e dimensione economica, si collocano sotto le soglie fissate dall’Unione europea: microimprese, piccole e medie imprese. È la qualifica che apre l’accesso ad agevolazioni, fondi e aiuti di Stato, ed è il riferimento usato dai bandi nazionali e regionali per stabilire chi è ammissibile. Dal 2025 si associa alla nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione.
In sintesi, la classificazione europea delle imprese poggia su criteri dimensionali precisi:
Sono PMI le imprese che occupano meno di 250 persone e non superano i 50 milioni di euro di fatturato annuo oppure i 43 milioni di totale di bilancio, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE, in vigore dal 2005 e recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005. La categoria comprende tre classi, dalla microimpresa alla media impresa, distinte da soglie crescenti.
Il presupposto è essere un’impresa agli occhi dell’Unione, cioè ogni entità che esercita un’attività economica a prescindere dalla forma giuridica, comprese le attività artigianali, individuali o familiari, le società di persone e le associazioni economiche.
| Categoria | Requisiti dimensionali |
|---|---|
| Microimpresa | meno di 10 occupati e fino a 2 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio |
| Piccola impresa | meno di 50 occupati e fino a 10 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio |
| Media impresa | meno di 250 occupati e fino a 50 milioni di euro di fatturato o 43 milioni di totale di bilancio |
Il criterio degli occupati è sempre obbligatorio e si misura in Unità Lavorative Anno (ULA), un conteggio che pesa i lavoratori in base ai mesi e all’orario, spiegato nel dettaglio dal calcolo delle Unità Lavorative Anno. A questo si aggiunge uno solo tra i due criteri economici: l’impresa è PMI se rispetta il limite di fatturato oppure quello di totale di bilancio, a sua scelta. Il fatturato è l’importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni e IVA, e corrisponde alla voce A1 del conto economico, mentre il totale di bilancio è l’attivo dell’ultimo bilancio approvato. Il superamento di una soglia in un singolo esercizio non fa perdere subito la qualifica, che cambia solo dopo due esercizi consecutivi.
Nel conteggio delle ULA alcune figure rientrano e altre no:
Oltre alle soglie dimensionali conta il requisito di indipendenza, che evita a un’impresa controllata da un gruppo più grande di accedere ai benefici riservati alle PMI. In base ai legami societari un’impresa è autonoma, associata o collegata, e nei casi di associazione o collegamento ai dati propri vanno sommati quelli delle altre imprese, in proporzione alla quota per le associate e per intero per le collegate.
L’impresa è autonoma quando il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per oltre il 25% da un’altra impresa e a sua volta non detiene oltre il 25% di altre. La soglia del 25% può essere raggiunta senza far scattare l’associazione quando a detenerla sono particolari investitori:
L’impresa è associata quando detiene, da sola o insieme a imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa, senza controllarla. È collegata quando dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, esercita un’influenza dominante per contratto o clausola statutaria, oppure controlla da sola la maggioranza dei voti in base ad accordi con altri soci, secondo l’articolo 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
Un caso particolare riguarda il settore pubblico: un’impresa controllata per il 25% o più da un ente pubblico, di norma, non è una PMI.
La definizione di PMI valida per gli aiuti di Stato e le agevolazioni, quella della Raccomandazione 2003/361/CE, non va confusa con i criteri dimensionali usati per la redazione del bilancio. Per questi ultimi la Direttiva (UE) 2023/2775 ha alzato del 25% le soglie monetarie, in vigore dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2024, per tenere conto dell’inflazione. È un aggiornamento contabile che incide sugli obblighi di bilancio e non cambia le soglie della definizione europea valida per incentivi e finanza agevolata.
Ai soli fini del bilancio, le soglie europee aggiornate, riferite al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti, sono le seguenti:
Dal 2025 esiste una categoria che si colloca oltre le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione o small mid-cap. La Raccomandazione (UE) 2025/1099 le individua nelle imprese che non sono PMI, hanno meno di 750 dipendenti e non superano 150 milioni di euro di fatturato o 129 milioni di totale di bilancio. L’obiettivo è attenuare il salto di adempimenti che scatta quando un’impresa cresce e supera la soglia delle PMI. La definizione è già pubblicata, mentre il riconoscimento nella legislazione UE procede con il pacchetto Omnibus IV: il Parlamento europeo spinge per alzare il limite a 1.000 dipendenti e gli Stati membri sono chiamati ad applicare i nuovi criteri entro il 31 dicembre 2026.
Rientrare nella definizione di PMI dà accesso a una platea ampia di agevolazioni e aiuti alle imprese: contributi a fondo perduto, credito agevolato, garanzie pubbliche e aiuti in regime de minimis, oltre alle intensità di aiuto maggiorate previste dal regolamento di esenzione per categoria. In Italia le microimprese da sole sono circa il 95% delle imprese attive e le MPMI nel complesso sfiorano il 99%, ed è per questo che gran parte dei bandi e degli incentivi nazionali ed europei usa proprio questa classificazione come requisito di accesso.
Lo status di PMI si verifica alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base dell’ultimo bilancio chiuso e approvato, e le dimensioni non sono l’unico filtro: un’impresa piccola per numeri ma collegata o associata a una più grande può non essere ammessa.
Nell’era della transizione digitale e della dematerializzazione dei processi aziendali, la sicurezza e la validità legale dei documenti rappresentano una necessità strategica fondamentale. In questo scenario, la firma digitale si configura come lo strumento indispensabile non solo per azzerare i tempi di attesa della burocrazia tradizionale, ma anche per adeguarsi all’evoluzione del quadro regolatorio europeo e nazionale.
L’adozione delle firme digitali è diventata una consuetudine per imprese, professionisti e PA, come dimostrano le cifre rese note dall’AGID relative al primo semestre del 2025: ammontano a 3,4 miliardi le firme digitali generate in Italia, con oltre 32 milioni di certificati qualificati attivi e con l’emissione di circa 2,5 miliardi di marche temporali.
Tra le soluzioni più affidabili sul mercato si distingue Infocert Sign offerta da Tinexta Infocert, società del Gruppo Tinexta e QTSP (Qualified Trust Service Provider) europeo, la suite di firma digitale operativa da fine maggio 2026 che rappresenta l’evoluzione della soluzione GoSign, pensata per stare al passo con il nuovo scenario europeo.
La storia della trasformazione digitale europea ha avuto un momento di svolta con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1183 dal 20 maggio 2024. Noto come eIDAS 2.0 l’insieme di regole per la gestione dell’identità digitale si propone di uniformare gli standard tra i 27 Stati membri, consentendo il riconoscimento transfrontaliero delle firme qualificate e permettendo ai cittadini di controllare i propri dati, introducendo il portafoglio digitale europeo (EUDI Wallet) che sarà operativo entro dicembre 2026.
Il regolamento eIDAS 2.0, inoltre, favorisce il rafforzamento dei requisiti di sicurezza per accedere ai servizi fiduciari. Attraverso la Direttiva NIS 2 (2022/2555), che regola la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, i provider di firma digitale sono tra le organizzazioni soggette ai più alti standard di protezione europea. In ambito nazionale, inoltre, è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) a consentire l’allineamento ai dettami europei stabiliti dall’eIDAS 2.0.
Garantendo la piena conformità normativa alle regole UE, Tinexta Infocert mette a disposizione la soluzione di firma digitale Infocert Sign progettata proprio per operare in un contesto continentale sempre più integrato, come ha sottolineato il CEO Danilo Cattaneo:
“Con Infocert Sign rafforziamo il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di Digital Trust capaci di rispondere alle sfide di un mercato globale. In qualità di QTSP europeo e player globale del digital trust, offrire una suite interoperabile significa per noi abbattere le barriere burocratiche tra i Paesi, supportando concretamente imprese e istituzioni nella gestione di processi digitali sicuri e senza confini.â€Â
Con alle spalle trent’anni di presidio dello spazio della fiducia digitale italiana, Tinexta Infocert guarda avanti verso gli standard eIDAS 2.0 con l’obiettivo di rendere possibile l’interoperabilità transfrontaliera, trasformando la firma elettronica qualificata in un’infrastruttura quotidiana e in una leva di competitività per i professionisti e le imprese di tutta Europa.
Infocert Sign permette di firmare, verificare e marcare temporalmente da ogni dispositivo sia da browser sia da software per PC o dalla App per smartphone.
L’applicazione è caratterizzata da un’interfaccia molto semplice e intuitiva, consentendo la massima sicurezza. La transizione da GoSign a Infocert Sign per gli utenti, inoltre, è del tutto trasparente: è possibile utilizzare le stesse modalità di accesso con le medesime credenziali, senza alcuna interruzione operativa.
La soluzione è anche dotata di funzionalità avanzate per andare incontro a diverse esigenze, come la possibilità di firmare più file e cartelle, gestire processi di firma e condividere documenti approvati integrando licenze aggiuntive.
=> Scopri tutte le funzionalità di Infocert Sign sul sito ufficiale
Aumento esponenziale di profili social, siti web e app che parlano di finanza e investimenti, influencer che veicolano consigli operativi, idee di trading generate dall’intelligenza artificiale, percorsi formativi pensati solo per stimolare scelte di investimento: sono alcuni dei nuovi rischi per il piccolo risparmiatore che la Consob descrive in un quaderno fintech dedicato alla comunicazione finanziaria tramite il canale digitale.
In sintesi:
L’Autorità di vigilanza sul mercato monitora da tempo questi fenomeni che, anche quando rispettano formalmente le norme sulla separazione tra informazione e pubblicità , ricorrono a tecniche persuasive per orientare le decisioni di investimento.
Molto diffusi i cosiddetti finfluencer, gli influencer che promuovono prodotti finanziari. La Consob da tempo mette in guardia i risparmiatori sui rischi delle proposte di investimento veicolate in questo modo, che possono nascondere pubblicità occulta o vere e proprie truffe. Pesa il visual framing, l’uso combinato di immagini, suoni ed emoji che privilegia l’immediatezza emotiva rispetto alla profondità analitica, dentro una narrazione che fonde lifestyle e indicazioni operative per generare un’illusione di spontaneità che abbassa le difese critiche dell’utente.
L’intelligenza artificiale consente di realizzare influencer virtuali capaci di generare metriche di engagement superiori a quelle dei creator in carne e ossa. Questi avatar sono l’output di un algoritmo che può essere impostato per massimizzare la vendita di un prodotto ad alto rischio, o per portare avanti frodi. Tra gli schemi più diffusi c’è il pump and dump, che promuove un titolo con il solo scopo di gonfiarne artificialmente il valore per rivenderlo a un prezzo conveniente.
Accanto ai creator si muovono i neobroker, le piattaforme di intermediazione digitale che hanno reso l’accesso ai mercati immediato e a basso costo. L’interfaccia gioca un ruolo centrale: notifiche push, elementi di gamification e un flusso continuo di informazioni possono spingere verso un trading frequente e compulsivo, con il rischio di information overload che offusca la valutazione del singolo investimento.
Un altro fenomeno in rapida trasformazione è quello delle web e app community. Le comunità virtuali di investitori che si scambiano consigli e informazioni esistono da sempre, ma ora il rischio di contagio comportamentale è più evidente per via delle tecniche di gamification e della frequente sincronizzazione con le piattaforme di intermediazione. Vengono così veicolate su larga scala e in tempo reale indicazioni operative mascherate da costruzioni narrative collettive.
Ci sono infine le Academy che propongono una formazione in realtà truffaldina. Il percorso viene spesso offerto gratuitamente e, per rendere l’offerta più appetibile, riproduce il logo di intermediari qualificati. Alla fine il tutto si risolve in una richiesta di investimento o di trasferimento dei fondi su piattaforme che poi impediscono il disinvestimento del capitale. La dimensione del fenomeno emerge dal VI Rapporto Assogestioni-Censis: il 47,8% degli italiani dichiara di aver ricevuto proposte di investimento nel trading online, via social o telefonate, poi rivelatesi truffe.
In teoria le norme, a partire dalla disciplina MiFID II, prevedono che l’eventuale natura commerciale di un messaggio sia esplicita e informata a criteri di chiarezza e completezza. Esistono disposizioni specifiche anche per finfluencer, app e piattaforme ma, di fronte alle realtà fraudolente, servono i controlli e i poteri di deterrenza e interdizione delle autorità di vigilanza come la Consob, impegnata in una costante collaborazione internazionale con organismi come ESMA e IOSCO per inseguire pratiche che superano i confini di ogni singola giurisdizione.
Una ricerca contenuta nello stesso quaderno, condotta su un gruppo di studenti universitari, mostra come la maggioranza presti meno fiducia alle comunicazioni che fanno leva sull’emotività e chieda regole più stringenti per questi fenomeni.
L’agevolazione riconosciuta agli enti previdenziali che investono in Venture Capital specializzati nelle PMI non si applica se l’operazione avviene tramite società veicolo. L’investimento nell’economia reale deve essere diretto oppure passare attraverso un fondo dei fondi. Non sono ammesse altre ipotesi. Lo chiarisce il ministero dell’Economia rispondendo a due interrogazioni parlamentari sull’ipotesi di investimenti indiretti effettuati tramite società veicolo.
In sintesi:
Il riferimento è l’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 232/2016, la Finanziaria 2017. La norma prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione in determinati strumenti finanziari che sostengono l’economia reale. Tra questi rientrano gli investimenti in quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia, in altri Stati dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
La soglia è fissata dall’articolo 1, comma 213, della legge 145/2018. Un fondo di venture capital deve destinare almeno il 70% dei capitali raccolti a piccole e medie imprese non quotate, italiane o europee. Quando un fondo rispetta questa soglia, un ente di previdenza o un fondo pensione può diventarne limited partner senza pagare imposte sui redditi generati.
Rispondendo il 16 giugno 2026 in commissione Finanze del Senato, la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha chiarito che il beneficio «viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza nei FVC che investono direttamente» nelle imprese.
Sullo stesso tema è intervenuto il giorno seguente alla Camera il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in risposta a un’analoga interrogazione: le agevolazioni per le Casse professionali che effettuano operazioni finanziarie nei Fondi di Venture Capital che investono nelle PMI non prevedono la possibilità di sottoscrizione tramite società .
L’unico caso ammesso di investimento indiretto è quello del fondo dei fondi. Lo precisa l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 18/2026: più della metà del portafoglio deve confluire, anche attraverso altri OICR, in imprese italiane o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia. Sull’esenzione dei proventi da investimenti qualificati in venture capital l’Agenzia era già intervenuta con la risposta 104/2026.
La disciplina agevolativa non contempla «le fattispecie di investimento indiretto tramite veicoli societari», e il suo carattere agevolativo non ammette interpretazioni estensive.
Vale però una distinzione di fondo: ai fini del computo della soglia minima di accesso al regime, l’articolo 18 del dl 95/2025 include anche gli impegni assunti tramite fondi di fondi o veicoli societari. Un conto è quel computo, un altro l’esenzione dei redditi.
«Eventuali modifiche di carattere normativo – ha spiegato Savino – potranno essere valutate unicamente in conformità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato nel necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
Triboo entra nel mercato dei dati pubblicitari con T-Data Hub, una piattaforma che unisce first-party data, intelligenza artificiale e attivazione delle audience. L’obiettivo è trasformare i segnali generati dagli utenti in audience proprietarie e attivabili, da offrire ad agenzie e brand in uno scenario pubblicitario che, con la fine dei cookie di terza parte, cerca nuove fonti di dati affidabili.
La piattaforma nasce dall’incrocio di due patrimoni che il Gruppo già possiede. Da un lato l’e-commerce outsourcing, che genera dati deterministici e segnali di acquisto reali dall’interazione degli utenti con piattaforme di vendita, programmi CRM e transazioni. Dall’altro le property editoriali, gestite direttamente, partecipate o in concessione nei verticali business, finance e automotive, da cui arrivano ogni mese milioni di segnali comportamentali legati a navigazione, contenuti e interessi. È la convergenza tra questi due mondi, quello dell’e-commerce e quello dei media, il cuore del progetto.
“Oggi non basta più raccogliere informazioni: occorre saperle interpretare, modellare e attivare in modo efficace”, afferma Marco Guglielmin, responsabile del progetto.
La piattaforma, spiega, combina “tecnologia, competenze e asset proprietari per generare valore concreto per agenzie, brand ed editori”.
T-Data Hub poggia su due tecnologie complementari. La prima è una DMP personalizzata, che raccoglie i segnali comportamentali della navigazione e li usa per costruire cluster di utenti e audience predittive, attivabili tramite pianificazioni in reservation su personas dedicate, curated deal, PMP e integrazioni con le principali piattaforme di acquisto media. La seconda è la Data Clean Room, che arricchisce questi modelli con dati first-party e deterministici e permette matching, audience enrichment e generazione di insight in ambienti sicuri e privacy-first.
L’incrocio dei due livelli supera la separazione tra dato comportamentale e dato deterministico: i modelli predittivi vengono validati da segnali reali di acquisto e identificazione, e ne risultano audience più precise e attivabili. È il framework che il Gruppo chiama Audience Intelligence, in cui comportamenti, interessi e segnali di acquisto convergono in segmenti orientati alla performance.
A questa architettura si aggiunge un layer di intelligenza artificiale, pensato per analizzare le audience e ottimizzare le strategie di attivazione. Il sistema individua pattern comportamentali, suggerisce nuove segmentazioni, riconosce le audience ad alto potenziale e supporta il miglioramento continuo delle campagne, alleggerendo il lavoro di analisi che oggi pesa su agenzie e centri media.
L’impostazione è dichiaratamente agency-oriented. Oltre alla tecnologia, T-Data Hub mette a disposizione competenze nella progettazione delle audience e nell’ottimizzazione delle performance, con l’idea di costruire soluzioni su misura invece dei segmenti standardizzati. Per centri media e brand significa poter disegnare il proprio modello di attivazione sui dati, anziché adattarsi a panieri preconfezionati.
Il progetto, però, guarda oltre il perimetro del Gruppo. “Il passo successivo prevede la progressiva evoluzione di T-Data Hub verso un ecosistema aperto, in grado di aggregare publisher, retailer e data owner terzi”, anticipa Giuseppe Bronzino, amministratore delegato di Digital Bloom. L’obiettivo dichiarato è un Data Private Network che combini dati comportamentali, intenzionali e deterministici provenienti da ecosistemi diversi, per offrire al mercato audience di maggiore qualità e scala. In quella prospettiva, conclude Bronzino, la piattaforma punta a diventare “un’infrastruttura di riferimento per la collaborazione tra media owner, retailer e i brand con le loro agenzie”.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per i lavoratori espulsi dal lavoro è uno strumento finanziario dell’UE che sostiene i lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione su larga scala. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1139 viene profondamente rinnovato attraverso un vero e proprio cambio di paradigma: il Fondo non interviene più soltanto a posteriori, dopo che i licenziamenti si sono già verificati, ma può ora attivarsi in via preventiva. Questo significa nuove opportunità concrete per le imprese, in particolare per le PMI, nella gestione delle crisi e delle riorganizzazioni aziendali.
Il FEG finanzia programmi mirati di orientamento professionale, formazione, riqualificazione, tutoraggio e supporto alla ricollocazione, attivabili dalle autorità nazionali in coordinamento con le imprese coinvolte. Con la riforma del 2026, il funzionamento del FEG cambia in modo sostanziale prevedendo:
Il FEG si rivolge primariamente ai lavoratori e non eroga però fondi direttamente alle imprese. Il meccanismo prevede infatti che siano le autorità nazionali (in Italia, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a richiedere l’attivazione del Fondo alla Commissione europea, coordinandosi però con le imprese interessate per definire i programmi di intervento. I destinatari finali includono:
Sebbene il FEG non trasferisca risorse direttamente all’impresa, i vantaggi per le aziende sono concreti. La possibilità di attivare percorsi di formazione e ricollocazione prima del licenziamento consente di gestire gli esuberi in modo meno traumatico. I motivi per percorrere questa via sono numerosi:
La riforma assume rilevanza particolare per le PMI, che dispongono raramente di risorse interne sufficienti per gestire in autonomia processi di riqualificazione e outplacement. Il nuovo FEG offre loro la possibilità di accedere a strumenti di supporto che altrimenti sarebbero economicamente insostenibili:
Il Regolamento (UE) 2026/1139 segna il passaggio da una logica puramente reattiva a un approccio preventivo e anticipato alla gestione delle crisi occupazionali. Per le imprese, questo si traduce nella possibilità di pianificare le transizioni con maggiore anticipo, disponendo di strumenti concreti per accompagnare i lavoratori verso nuove opportunità professionali.
Le aziende che si trovano ad affrontare una ristrutturazione, per ragioni di mercato, per effetto della transizione tecnologica o per riorganizzazione della catena del valore, hanno ora a disposizione un quadro normativo europeo che incentiva e finanzia la gestione responsabile degli esuberi. I licenziamenti possono essere in parte prevenuti o, quantomeno, si può rendere la transizione il più efficace e meno traumatica possibile.
Per le imprese che intendono esplorare le opportunità offerte dal nuovo FEG, il primo passo è il dialogo con le autorità nazionali competenti. In Italia, la procedura prevede che sia il Governo a presentare domanda alla Commissione europea, ma le imprese possono svolgere un ruolo attivo nel segnalare la situazione di crisi e nel collaborare alla definizione dei programmi personalizzati di intervento.
È consigliabile, in particolare per le PMI coinvolte in filiere a rischio o in fase di riorganizzazione:
Il potenziamento del FEG rappresenta un’evoluzione importante nel quadro degli strumenti europei a sostegno dell’occupazione. Per le imprese italiane, e in particolare per le PMI, si apre una finestra di opportunità per gestire le transizioni occupazionali in modo più strutturato, meno costoso e più sostenibile dal punto di vista sociale. In un momento storico in cui la capacità di adattamento è un fattore competitivo cruciale, conoscere e saper attivare questi strumenti può fare la differenza tra una ristrutturazione subita e una trasformazione governata.
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articolo a cura di Stefano Petri, avvocato DLA Piper
Angelo Moratti è il discendente di una delle dinastie industriali più influenti d’Italia. Nipote dell’omonimo fondatore della Saras, la più grande raffineria del Mediterraneo, e figlio di Massimo, storico presidente dell’Inter del Triplete, Angelo ha saputo distaccarsi dall’ombra dei giganti di famiglia. Cresciuto tra le enormi aspettative legate al suo cognome e le difficoltà affrontate durante i delicati anni di piombo, oggi è un imprenditore e investitore globale di successo, pioniere nel venture capital e prezioso trait d’union tra le eccellenze italiane e i maestri della finanza internazionale.
In questa lunga e profonda intervista rilasciata a Chapeau, l’imprenditore ripercorre quasi un secolo di storia familiare e personale, offrendo aneddoti inediti su alcuni dei momenti più cruciali della sua vita. Dalle traumatiche vicende del suo rapimento negli anni Settanta alla gestione delle emozioni per le grandi vittorie nerazzurre, la chiacchierata si snoda attraverso i retroscena dei suoi incontri esclusivi con i pesi massimi dell’economia mondiale. Un racconto schietto sui grandi trionfi finanziari, sulle intuizioni pionieristiche, ma anche su scottanti delusioni e preziose lezioni imparate nel duro e complesso mondo degli affari americani.
La storia di Angelo attraversa momenti drammatici strettamente legati alle tensioni sociali degli anni Settanta. A soli 11 anni, all’uscita da scuola a Milano, fu vittima di un rapimento lampo da parte di quattro malviventi, un evento drammatico risoltosi fortunatamente dopo un intenso inseguimento della polizia. Il trauma spinse la famiglia a trasferirlo all’estero per proteggerlo, mandandolo prima in Svizzera e poi in un rigidissimo collegio in Inghilterra.
Le durissime regole dell’istituto forgiarono il suo spirito, portandolo a promettere a sé stesso di voler un giorno conquistare il mondo e trasformando la propria insicurezza in uno straordinario motore di rivalsa.
Un capitolo fondamentale della vita della dinastia è legato inesorabilmente ai colori dell’Inter. Il nonno Angelo acquistò la squadra nel 1955, dando inizio all’era della Grande Inter, mentre il padre Massimo la ricomprò nel 1995, assicurandosi campioni epocali del calibro di Ronaldo e Javier Zanetti.
L’apice sportivo, e al contempo un enorme traguardo emotivo per tutta la famiglia, arrivò con il celebre Triplete del 2010.
Folgorato fin da giovane dalle storie di pionieri tecnologici come Michael Dell, Angelo decise di lanciare la sua prima grande azienda nel 1996, fondando ePlanet assieme a un ex consulente. La startup crebbe a ritmi folli fino a quotarsi in borsa in piena bolla delle dot-com, riuscendo persino a superare le pesanti difficoltà legate al ritiro di un maxi-prestito da parte di Goldman Sachs a causa della crisi dei mercati.
Pochi anni dopo, confermò il suo acume affiancando il padre nel colossale investimento per la centrale elettrica Sarlux. Grazie alla felice intuizione di pretendere una clausola di salvaguardia inversa con il partner energetico Enron, la famiglia riuscì a fare l’affare del decennio ricomprando le quote a prezzi stracciati proprio quando il colosso texano collassò rovinosamente.
Il grande punto di svolta nel suo network internazionale avvenne nel 2001, quando organizzò una cena a Milano per Warren Buffett. Subito dopo l’incontro, il leggendario oracolo di Omaha, colpito dall’intelligenza e dall’empatia del giovane italiano, gli propose di diventare i suoi “occhi e orecchie” nel continente europeo.
Grazie a legami di questo calibro, Moratti si è avvicinato alle grandi menti americane, aiutando persino Howard Schultz a portare Starbucks in Italia. Convinse infatti l’imprenditore ad abbandonare i timori per il difficile mercato della penisola e ad inaugurare la maestosa Roastery di Milano, consigliandogli saggiamente di includere un’offerta gastronomica di assoluto livello per conquistare i palati italiani.
Nei decenni trascorsi viaggiando tra gli Stati Uniti e l’Europa, Moratti non ha mancato di cogliere occasioni uniche e a volte paradossali. Nel 1992, intuendo le enormi potenzialità di una New York devastata dalla criminalità e in piena crisi, investì svariati milioni per acquistare centinaia di appartamenti a prezzi di saldo. In quell’occasione sfiorò persino una partnership commerciale con un allora rampante Donald Trump, ma decise di tirarsi indietro di fronte alla forte inaffidabilità manageriale del magnate.
Nel corso dei successivi investimenti in Silicon Valley, ha inoltre intrecciato rapporti, spesso di natura complessa, con figure titaniche e peculiari, da un glaciale Elon Musk a un carismatico Arnold Schwarzenegger.
L’affascinante cammino verso il successo di Angelo Moratti è stato costellato inevitabilmente anche da errori e cocenti sconfitte, come il fallimentare investimento nel 2000 in un primitivo e deludente rivale del futuro iPod di Apple, che gli insegnò la dura lezione di non scommettere mai contro geniali colossi del calibro di Steve Jobs. Ha vissuto sulla propria pelle anche le spietate dinamiche del venture capital americano, incappando persino in fondatori disonesti che falsificavano le vendite aziendali.
Forte del suo inestimabile bagaglio, oggi, attraverso i suoi fondi milanesi, si dedica a supportare l’ecosistema delle startup italiane, trasferendo loro il mantra ricevuto in gioventù: per avere successo occorre partire sempre dall’esigenza del consumatore e avere l’umiltà di costruire un team con persone più intelligenti di sé stessi.
Le operazioni straordinarie degli studi professionali, al pari di quelle delle imprese, sono fiscalmente neutre. La disposizione, introdotta dalla riforma del reddito di lavoro autonomo del 2024, vale anche per la trasformazione dello studio in società tra professionisti nella forma della srl. Ed è compatibile con l’aggiornamento del valore fiscale delle partecipazioni, reso più oneroso dalla manovra 2026. Lo chiarisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 123/2026, che parte da un caso particolare.
In sintesi:
Nel caso trattato dall’interpello sottoposto al parere AdE, uno studio associato di commercialisti ha deliberato la propria trasformazione in società tra professionisti, scegliendo la forma giuridica della srl. L’operazione segna il passaggio da associazione professionale a società di capitali, con effetti nel 2026.
Contemporaneamente, due soci vogliono rideterminare le proprie quote di partecipazione con l’opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, legge 448/2001. L’operazione aggiorna il valore fiscale delle quote, in base al quale si calcolano le plusvalenze, allineandolo al valore di perizia al 1° gennaio 2026, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre 2026.
Il quesito riguarda la possibilità che questo valore rideterminato sia assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto delle quote della srl.
La risposta delle Entrate è positiva, in forza della neutralità fiscale delle operazioni straordinarie. La norma di riferimento è l’articolo 177-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, “Operazioni straordinarie e attività professionali”, introdotto dall’articolo 5 del dlgs 192/2024, che sancisce la neutralità delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle relative al passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Queste operazioni avvengono senza generare un diverso costo fiscale. La regola, chiarisce l’interpello, vale anche quando sia intervenuta una rivalutazione delle partecipazioni: il valore rideterminato si trasferisce alle quote della srl, sterilizzando la plusvalenza in caso di cessione futura.
Fino al 18 giugno 2026, bastava una donazione nella storia dell’immobile per complicarne la vendita: banche caute, acquirenti diffidenti, rogiti rallentati dal rischio di contestazioni degli eredi. Con la chiusura del semestre transitorio previsto dall’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, invece, vendere casa in donazione diventa più semplice quando dagli atti non emergono opposizioni. La tutela dei legittimari si limita ad un rimborso in denaro verso il donatario, mentre l’immobile acquista stabilità per compravendite e mutui.
In sintesi:
Vendere casa in donazione è più semplice dal 18 giugno 2026 grazie alla nuova formulazione dell’art. 563 del Codice civile, introdotta dall’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Neppure la contestazione della donazione da parte degli eredi, salvo il caso della domanda trascritta prima dell’acquisto, lede i diritti del terzo al quale il donatario ha venduto l’immobile.
La nuova disciplina sulla provenienza donativa dell’immobile semplifica dunque la stesura del contratto di compravendita:
Per la casa donata, il 18 giugno 2026 chiude la finestra di sei mesi prevista dalla disciplina transitoria. Le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 seguono le nuove regole; quelle aperte prima conservano il vecchio regime solo in presenza di domanda di riduzione o atto di opposizione notificati e trascritti entro il 18 giugno 2026.
| Successione | Regola applicabile | Effetto su vendita e mutuo |
|---|---|---|
| aperta dal 18 dicembre 2025 | nuova disciplina degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. | il terzo acquirente a titolo oneroso ha una tutela rafforzata |
| aperta prima del 18 dicembre 2025 con domanda o opposizione trascritta entro il 18 giugno 2026 | disciplina previgente nella singola vicenda | notaio e banca valutano il vincolo già risultante dai registri immobiliari |
| aperta prima del 18 dicembre 2025 con atti assenti nei registri entro il 18 giugno 2026 | nuova disciplina applicabile dopo la chiusura del semestre | l’immobile acquisisce maggiore stabilità nei trasferimenti a titolo oneroso |
| donante in vita alla data del 18 dicembre 2025 | nuova disciplina alla futura apertura della successione | la futura vendita del bene nasce con una tutela più solida per l’acquirente |
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 06-2026/C pubblicato il 5 marzo 2026, chiarisce che il criterio temporale ruota attorno alla data di apertura della successione, cioè al decesso del donante. La data della donazione, da sola, orienta le verifiche documentali senza decidere il regime applicabile.
Il mutuo su immobile donato diventa più sostenibile per la banca quando la provenienza donativa è accompagnata da una situazione trascrittiva coerente con le nuove regole. L’art. 44 della Legge 182/2025 collega espressamente la riforma alla circolazione dei beni provenienti da donazione e a più ampie possibilità di accesso al credito quando gli stessi beni sono costituiti in garanzia.
Nello specifico, la banca conserva la propria istruttoria su ipoteca, provenienza, trascrizioni e rischio successorio, con un elemento diverso rispetto al passato: l’azione di riduzione della donazione, nel regime riformato, non travolge l’acquisto del terzo a titolo oneroso nei casi protetti dalla legge.
Per il mercato dei mutui, quindi, la casa donata perde gran parte della fragilità che per anni ha rallentato molte pratiche.
Con l’entrata regime della riforma, il rogito può procedere con maggiore linearità quando la provenienza donativa è ricostruita, le trascrizioni sono ordinate e la tutela dei legittimari riguarda il credito verso il donatario.
Chi compra una casa donata deve comunque controllare la storia giuridica dell’immobile prima del rogito, anche dopo la riforma. La maggiore tutela dell’acquirente opera infatti quando gli atti sono coerenti con il nuovo regime e i registri immobiliari non evidenziano domande o opposizioni capaci di mantenere viva la disciplina precedente.
Le verifiche prima della firma riguardano:
Gli eredi legittimari mantengono una tutela economica se la donazione ha leso la quota di riserva. La nuova disciplina sostituisce, nei casi protetti, la restituzione del bene al terzo acquirente con il diritto a ricevere dal donatario una compensazione in denaro nei limiti necessari a integrare la quota riservata.
La regola cambia equilibrio tra tutela ereditaria e circolazione immobiliare. L’acquirente a titolo oneroso viene protetto, il legittimario conserva il credito e il donatario diventa il primo soggetto chiamato a compensare la lesione. Se il donatario è insolvente, l’avente causa a titolo gratuito può essere tenuto alla compensazione nei limiti del vantaggio conseguito.
La riforma delle case donate riguarda infatti la sola circolazione del bene e la tutela dell’acquirente e non entra nel merito di imposte, franchigie e agevolazioni. Aliquote, base imponibile, autoliquidazione e agevolazioni sulla prima casa sono quindi da valutate sul piano tributario e non su quello della sicurezza civilistica del trasferimento. La donazione dell’immobile produce effetti fiscali al momento dell’atto mentre la riforma civile incide sulla successiva vendita e sulla bancabilità del bene.
Le principali sigle sindacali del settore Telecomunicazioni hanno chiesto al Ministero delle Imprese e del Lavoro di aprire un tavolo di crisi per il comparto Call Center. La richiesta quantifica un impatto occupazionale che oggi tocca circa 3.000 addetti e che nel corso dell’anno può arrivare fino a 15.000 posti di lavoro, su un comparto di poco più di 35.000 occupati. All’origine, c’è l’accelerazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, in questo caso applicato ai servizi di assistenza clienti.
In sintesi:
I sindacati stimano che la crisi possa coinvolgere fino a 15.000 lavoratori entro la fine dell’anno, a fronte dei circa 3.000 già interessati da procedure di esubero e ammortizzatori sociali. Su un comparto che conta poco più di 35.000 addetti, la quota a rischio investe una porzione ampia della forza lavoro impiegata nei servizi di assistenza clienti in appalto.
| Indicatore | Stima dei sindacati |
|---|---|
| Addetti già coinvolti | circa 3.000 |
| Impatto potenziale entro l’anno | fino a 15.000 |
| Occupati nel comparto Crm-Bpo | poco più di 35.000 |
L’automazione sposta gli operatori umani verso il secondo livello e lascia ai sistemi automatici la gestione iniziale delle richieste. Secondo Il Sole 24 Ore, l’avvio del programma di intelligenza artificiale Wonderful.ai da parte di Tim ha alzato il livello di allarme tra le sigle, perché riduce i volumi di chiamate affidati agli addetti delle aziende in appalto. È il meccanismo che i sindacati additano da mesi: gare al massimo ribasso e tecnologia che assorbe le mansioni più standardizzate, mentre il costo della transizione finisce sulle spalle dei lavoratori.
Le tre sigle chiedono strumenti strutturali e non più i soli ammortizzatori sociali. La nota unitaria indica quattro leve:
Sul metodo, i sindacati chiedono una regia dei due ministeri capace di sedere allo stesso tavolo governo, sindacati e imprese, anche alla luce delle linee guida sull’intelligenza artificiale nel lavoro già in discussione. Senza un governo della transizione, avvertono le sigle, la digitalizzazione degli appalti continuerà a scaricarsi sull’occupazione e sugli ammortizzatori sociali.
Con il messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, l’INPS programma il pagamento della quattordicesima ai pensionati, la somma aggiuntiva che arriva con la rata di luglio a chi ha un reddito entro le soglie massime di legge. L’importo di quest’anno va da 336 a 655 euro e, per la maggior parte degli aventi diritto, è accreditato d’ufficio, senza bisogno di fare domanda.
Ecco in sintesi requisiti, importi e tempistiche per i pensionati a basso reddito:
Per il 2026 la somma aggiuntiva vale tra 336 e 655 euro e cresce con gli anni di contributi versati, con importi più alti per chi ha avuto una carriera da lavoratore dipendente rispetto a chi proviene dal lavoro autonomo. Il riferimento è il trattamento minimo 2026, pari a 611,85 euro mensili.
| Anni di contributi (dipendenti / autonomi) | Reddito fino a 1,5 volte il minimo (11.931,08 euro) | Reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo (15.908,10 euro) |
|---|---|---|
| fino a 15 anni dipendenti / fino a 18 anni autonomi | 437 euro | 336 euro |
| oltre 15 e fino a 25 anni dipendenti / oltre 18 e fino a 28 anni autonomi | 546 euro | 420 euro |
| oltre 25 anni dipendenti / oltre 28 anni autonomi | 655 euro | 504 euro |
La quattordicesima spetta ai titolari di uno o più trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’INPS con specifici requisiti di età e reddito. Nel caso dei pensionati, il requisito anagrafico è di 64 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026, quindi interessa chi è nato entro il 31 dicembre 1962. Per chi va in pensione dopo il 31 gennaio 2026 o compie 64 anni durante l’anno, il beneficio è proporzionato ai mesi di spettanza, incluso il mese in cui matura il requisito.
Il diritto è legato al reddito individuale del pensionato, non a quello familiare. La misura piena spetta con reddito fino a 11.931,08 euro, una volta e mezza il trattamento minimo annuo; la misura ridotta spetta fino a 15.908,10 euro, due volte il minimo. Conta il reddito personale, e per sapere quali redditi rilevano nel limite vale la disciplina previdenziale dell’art. 5 del decreto-legge n. 81/2007, che considera i redditi di qualsiasi natura ed esclude solo la casa di abitazione.
Chi supera di poco la soglia non perde tutto, grazie alla clausola di salvaguardia: l’importo viene pagato fino a concorrenza del limite maggiorato della somma piena. Un esempio chiarisce il meccanismo. Un pensionato ex dipendente con più di 25 anni di contributi ha diritto a 655 euro se il reddito non supera 11.931,08 euro. Con un reddito di 12.300 euro quella soglia è superata e la misura piena verrebbe meno, se non intervenisse la salvaguardia: l’importo scende a 286 euro, pari alla differenza tra il limite maggiorato della somma piena (12.586,08 euro) e il reddito effettivo.
L’accredito d’ufficio avviene con la rata di luglio 2026 per chi ha almeno 64 anni al 31 luglio 2026 ed è nei limiti reddituali; per le pensioni dei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI la data di riferimento è il 30 giugno. Chi perfeziona i 64 anni dopo l’elaborazione di luglio, o diventa pensionato nel corso del 2026, riceve la somma con la rata di dicembre 2026. Il pensionato può controllare l’attribuzione del beneficio attraverso più canali:
Il pagamento è disposto d’ufficio in via provvisoria sulla base dei redditi disponibili negli archivi, con verifica successiva sui dati a consuntivo trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per la prima concessione rilevano tutti i redditi del 2026; per le concessioni successive contano i redditi da prestazione del 2026 e gli altri redditi del 2025. Chi ritiene di avere diritto al beneficio ma non lo trova sul cedolino può presentare domanda di ricostituzione reddituale online dal sito INPS, al percorso Pensione e Previdenza, Benefici previdenziali e detrazioni, Quattordicesima, con SPID almeno di livello 2, CIE 3, CNS o eIDAS, oppure tramite un patronato.
La quattordicesima non spetta ai titolari di sole prestazioni assistenziali e ad alcune categorie indicate dall’INPS:
Se una quattordicesima erogata negli anni precedenti è risultata non dovuta a consuntivo ed è già in corso di recupero, l’INPS trattiene il debito residuo, in tutto o in parte, direttamente sulla somma aggiuntiva 2026. La verifica definitiva del diritto e dell’importo avviene centralmente sui redditi consolidati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’ENEA ha diffuso il 18 giugno 2026 la sua guida alla climatizzazione estiva, un vademecum per tagliare i consumi del condizionatore e tenere fresca casa senza far esplodere la bolletta. L’indicazione è di procedere per gradi: prima sfruttare le caratteristiche dell’abitazione, poi il ventilatore, e solo come ultima risorsa accendere il climatizzatore.
In sintesi, le leve principali per contenere la bolletta estiva secondo l’ENEA:
La prima azione è ridurre il fabbisogno energetico a monte. Le aperture verso l’esterno vanno schermate per bloccare il sole, mentre il vapore prodotto in casa va eliminato subito aprendo la finestra o azionando l’aspiratore per almeno dieci minuti dopo doccia o cottura: l’estrazione immediata impedisce che l’umidità saturi l’aria e si diffonda nelle altre stanze. La ventilazione e il ricambio d’aria migliorano anche la salubrità degli ambienti, abbattendo inquinanti domestici e umidità in eccesso.
Un alleato naturale è il verde indoor. Attraverso evapotraspirazione e ombreggiamento, le piante sottraggono calore all’ambiente e riducono i carichi termici che l’impianto deve smaltire. Per aumentare il fresco percepito conviene raggrupparle in piccoli gruppi nelle zone più vissute, così da generare un microclima più stabile; posizionate davanti alle finestre, agiscono inoltre come barriera solare, bloccando i raggi prima che riscaldino gli ambienti.
Se gli accorgimenti passivi non bastano, la seconda mossa è il ventilatore. Non abbassa la temperatura dell’ambiente, ma movimenta l’aria e crea un effetto refrigerante sulla pelle che fa percepire fino a 3°C in meno, con un consumo elettrico minimo. Solo come ultima risorsa si accende il climatizzatore, da attivare seguendo gli accorgimenti ENEA per massimizzare comfort e risparmio.
Ecco il decalogo 2026 dell’ENEA per usare il condizionatore in modo corretto riducendo costi ed emissioni.

La scelta dell’apparecchio incide direttamente sulla bolletta. L’etichetta energetica è obbligatoria dal 2003 e dal 2019 adotta la scala da A+++ a D: per i modelli split riporta sia il SEER in raffreddamento sia lo SCOP in riscaldamento, e più alti sono questi valori maggiore è l’efficienza della macchina.
I climatizzatori con sistema di controllo inverter, pur più costosi di quelli on-off, regolano la potenza in base alla necessità e garantiscono consumi e rumorosità inferiori. Il massimo vantaggio economico si ottiene abbinando l’impianto a un sistema fotovoltaico, sincronizzando il funzionamento del condizionatore con le ore centrali della giornata, quando la produzione è massima.
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026 il bonus condizionatore consente una detrazione fiscale fino al 50%, articolata per tipo di intervento e di immobile:
| Detrazione | Intervento agevolato |
|---|---|
| Bonus casa 50% | acquisto di condizionatori in opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sull’abitazione principale |
| Bonus casa 36% | acquisto di condizionatori in opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sulla seconda casa |
| Ecobonus 50% | condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore, sull’abitazione principale |
| Ecobonus 36% | condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore, sulla seconda casa |
Per ottenere lo sconto è necessario completare la pratica ENEA sul portale dedicato.
Il SIAPE, il sistema informativo gestito dall’ENEA, ha già raccolto oltre 7,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica per il settore residenziale: l’APE contiene una valutazione grafica della qualità prestazionale estiva del fabbricato, utile a capire quanto l’involucro protegga dal calore.
Per andare più a fondo, una diagnosi energetica affidata a un professionista valuta isolamento termico ed efficienza reale degli impianti e indica gli interventi più convenienti sulla base di un rapporto costi-benefici: secondo l’ENEA può abbattere i costi di climatizzazione estiva anche fino al 40%, percentuale che cresce sfruttando le detrazioni vigenti per la riqualificazione energetica.

Per ridurre consumi ed emissioni sono da preferire i modelli in classe energetica superiore alla A: un apparecchio in classe A+++ consuma fino al 40% in meno rispetto a uno in classe B. Sull’etichetta dei modelli split si leggono gli indici SEER in raffreddamento e SCOP in riscaldamento: più sono alti, maggiore è l’efficienza.
La tecnologia inverter conviene quando l’impianto resta acceso a lungo, con minori consumi e rumorosità , e il vantaggio massimo arriva abbinando il condizionatore a un impianto fotovoltaico, sincronizzandone l’uso con le ore centrali della giornata.
L’unità interna va collocata in alto sulla parete, mai dietro divani o tende, e quella esterna lontana dal sole con almeno 30-50 cm liberi attorno.
La temperatura interna non deve scendere sotto i 26°C: spesso basta la funzione deumidificazione, perché è l’umidità a far percepire più caldo. Conviene accendere solo gli split delle stanze usate, limitare nelle ore calde gli apparecchi che scaldano l’ambiente come pc, tv ed elettrodomestici, e impostare programmi di raffreddamento o la funzione notte, monitorando i consumi via app o termostato smart.
Sugli acquisti entro il 31 dicembre 2026 il bonus condizionatore consente una detrazione fino al 50%: l’ENEA indica il Bonus casa al 50% sull’abitazione principale e al 36% sulla seconda casa, e l’Ecobonus al 50% o 36% per i condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di un modello inferiore. Ai fini dello sconto serve completare la pratica ENEA sul portale dedicato.
Per individuare gli interventi più convenienti, l’Agenzia consiglia una diagnosi energetica dell’edificio, che può abbattere i costi di climatizzazione anche fino al 40%: il SIAPE ha già raccolto oltre 7,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica per il residenziale.
L’acquisto e l’installazione di un condizionatore danno diritto a una detrazione fiscale fino al 50% anche nel 2026, grazie alla proroga delle agevolazioni decisa dalla Legge di Bilancio. L’incentivo, ribattezzato Bonus Condizionatori, copre climatizzatori e pompe di calore caldo/freddo, con regole diverse a seconda che i lavori rientrino o meno in una ristrutturazione.
La detrazione varia dal 36% al 50% in base al tipo di immobile e allo strumento utilizzato, Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni, e si recupera in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali. In tutti i casi servono requisiti precisi sia sull’apparecchio sia sull’intervento.
In sintesi: il Bonus Condizionatori 2026 prevede una detrazione fiscale per acquisto e installazione di climatizzatori a pompa di calore, con queste condizioni:
L’acquisto di un condizionatore può essere agevolato con strumenti diversi: a seconda dell’apparecchio e del contesto dei lavori si configura il diritto a una detrazione dal 36% al 50%. Sono ammessi gli impianti di climatizzazione a pompa di calore che permettono anche il raffrescamento estivo, installati in sostituzione o integrazione di un impianto già esistente, così da soddisfare il requisito del miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. I condizionatori portatili sono invece esclusi da entrambe le agevolazioni.
Quando l’installazione o la sostituzione del condizionatore è abbinata a una ristrutturazione, si applica il Bonus Ristrutturazioni: la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sulle altre abitazioni, fino al 31 dicembre 2026, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’impianto deve essere a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché assicuri un risparmio energetico, ed è sufficiente una classe minima A+. La detrazione spetta solo per immobili residenziali o parti comuni condominiali.
In presenza di una ristrutturazione edilizia su abitazioni o condomini, il climatizzatore può rientrare anche nel Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che riconosce una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici. Per il 2026 il tetto di spesa è di 5.000 euro e sono ammessi solo apparecchi di classe non inferiore ad A+. L’agevolazione è vincolata a un intervento di ristrutturazione in corso sull’immobile.
Anche senza lavori edili è possibile accedere alla detrazione tramite Ecobonus, sostituendo un vecchio impianto con un climatizzatore a pompa di calore ad alta efficienza. In questo caso la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, ripartita in 10 rate annuali. I requisiti tecnici sono più stringenti: il climatizzatore deve essere di classe A+++ e obbligatoriamente reversibile, utilizzabile sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale.
Per averne diritto bisogna completare la pratica ENEA entro 90 giorni dall’installazione. Sulla manodopera di installazione si applica inoltre l’IVA ridotta al 10%.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un coefficiente riduttivo delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che riduce l’importo effettivamente recuperabile. Possono accedere al bonus proprietari, inquilini e familiari conviventi che sostengono la spesa e dispongono di un’IRPEF capiente, su immobili già accatastati e agibili. Il pagamento va effettuato con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA di chi esegue i lavori.
Le aliquote al 50% e al 36% valgono per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027, salvo nuove proroghe, la detrazione scende al 36% sull’abitazione principale e al 30% sugli altri immobili; dal 2028 è prevista un’aliquota unica del 30% per tutti gli immobili, con tetto di spesa ridotto. Pianificare l’intervento entro il 2026 permette di sfruttare le condizioni più favorevoli prima della riduzione programmata.
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla trasparenza delle vendite con finalità benefiche, il cosiddetto ddl Ferragni. Aziende, professionisti e influencer dovranno indicare con chiarezza su confezioni e comunicazioni le quote devolute e i destinatari, comunicare l’iniziativa all’AGCM prima della vendita e rispettare obblighi la cui violazione comporta sanzioni fino a 50.000 euro.
Le novità della nuova legge sulla beneficenza commerciale:
La norma nasce dal caso Ferragni-Balocco, il pandoro venduto con la promessa di una donazione ma poi sanzionata dall’Antitrust come pratica commerciale scorretta. Da quella vicenda è partita l’esigenza di regole organiche sugli obblighi informativi per chi promuove o vende prodotti collegandoli a finalità benefiche.
La legge impone a produttori e professionisti di indicare con chiarezza, sulla confezione di ogni prodotto venduto con finalità benefiche, il prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità della raccolta e la quota percentuale o l’importo devoluto per unità venduta. Le informazioni possono comparire anche su una targhetta cartacea o adesiva e devono figurare nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto, secondo quanto previsto dall’articolo 2.
Prima di mettere in vendita i prodotti, produttori e professionisti devono trasmettere all’AGCM le stesse informazioni e il termine entro cui verseranno l’importo ai beneficiari, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla scadenza di quel termine va comunicata all’Autorità anche l’avvenuta esecuzione del versamento, come previsto dall’articolo 3.
| Momento | Adempimento | Destinatario |
|---|---|---|
| Sulla confezione e nella pubblicità | indicazione di prezzo, destinatario, finalità e quota o importo devoluto | Consumatori |
| Almeno 15 giorni prima della vendita | comunicazione delle stesse informazioni e del termine di versamento | AGCM |
| Entro 3 mesi dalla scadenza del termine | comunicazione dell’avvenuto versamento ai beneficiari | AGCM |
Chi non rispetta gli obblighi informativi rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, irrogata dall’AGCM e calcolata sul prezzo di listino e sul numero di unità messe in vendita. Si applicano invece le sanzioni più severe del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro, quando la condotta integra una pratica commerciale scorretta o un reato (articolo 4).
La misura della sanzione varia in base alla gravità della violazione:
L’Autorità pubblica i provvedimenti sanzionatori sul proprio sito, sui canali social e sui quotidiani, a spese del soggetto sanzionato. Il 50% delle somme incassate è destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un decreto ministeriale.
Gli obblighi informativi valgono anche per la pubblicità diffusa tramite influencer e creator. Chi promuove un prodotto presentandolo come legato a un’iniziativa benefica deve fornire ai follower le stesse informazioni richieste nelle forme tradizionali di comunicazione commerciale: destinatario, finalità e quota devoluta. È una delle prime norme italiane a citare espressamente l’influencer marketing nell’ambito della tutela del consumatore.
Le regole non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura svolte dagli enti non commerciali: per la raccolta fondi di autofinanziamento valgono le disposizioni del Codice del Terzo settore, mentre per gli enti delle confessioni religiose con intesa con lo Stato continuano ad applicarsi le norme sulle collette. La legge non ha effetto retroattivo: le iniziative già in corso alla sua entrata in vigore non rientrano nei nuovi obblighi (articolo 5).
Chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi precompilata e si accorge di un errore, ha tempo fino al 22 giugno 2026 per annullare il 730 via web e trasmetterne uno nuovo. Superata questa data l’unica strada è il modello integrativo o correttivo, con termini e funzioni diverse a seconda dell’errore. L’annullamento del 730 si effettua una sola volta tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal 19 maggio 2026. Per il modello Redditi i termini sono più lunghi e dipendono dalla presenza di un F24 predisposto. Di seguito tutte le opzioni per correggere una dichiarazione già inviata e le relative scadenze.
Le scadenze 2026 per rimediare a un 730 già trasmesso:
L’annullamento del 730 precompilato già inviato si effettua tramite un’apposita applicazione web, utilizzabile una sola volta ed entro il 22 giugno 2026. In caso di dichiarazione congiunta l’operazione va richiesta solo dal dichiarante. Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione: il contribuente deve trasmetterne una nuova nei termini, altrimenti la dichiarazione risulta omessa.

Nel menù a destra si seleziona Dichiarazione 730 inviata, poi il pulsante Annulla 730 inviato. Per procedere lo stato della ricevuta dell’invio deve risultare Elaborato e occorre accedere con le stesse credenziali usate per l’invio: se la dichiarazione è stata presentata personalmente, non si può annullare con le credenziali di un delegato, e viceversa.
Se è stato compilato un modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, prima dell’annullamento vanno cancellati i dati inseriti con la funzione Ripristina nella sezione Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo. Solo dopo si procede con Richiedi annullamento 730.

L’operazione comporta l’annullamento automatico del modello F24 eventualmente predisposto per il pagamento. Le ricevute dell’annullamento del 730 e dell’F24 restano consultabili e stampabili nella sezione Ricevute.
Chiusa la finestra dell’annullamento, un 730 già inviato si corregge con un 730 integrativo oppure con un modello Redditi aggiuntivo o correttivo, strumenti con funzioni e scadenze diverse:
Con il correttivo, se emerge un maggior credito o un minor debito si può chiedere il rimborso; se invece risulta un minor credito o un maggior debito, si versano l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta da ravvedimento operoso. Dopo il 2 novembre 2026 la correzione passa solo per il modello Redditi integrativo, secondo le regole ordinarie.
Per il modello Redditi Persone fisiche già inviato l’annullamento via web parte dal 27 maggio 2026 e segue scadenze legate al pagamento. Se è stato predisposto un F24 tramite l’applicativo, l’ultimo giorno utile è il 26 giugno 2026. Se invece non è stato predisposto alcun F24, il termine si allunga fino al 15 ottobre 2026. Anche qui l’invio della nuova dichiarazione è possibile dopo 24-48 ore dall’annullamento.
Prima di intervenire conviene verificare i quadri più esposti a errori e dimenticanze. Sul fronte dei redditi da locazione, il Quadro B del 730/2026 per immobili e affitti raccoglie fabbricati, canoni, cedolare secca e CIN sulle locazioni brevi. Chi invece deve gestire quadri non previsti dal 730, come RW o RT, valuta il passaggio al Modello Redditi PF precompilato, con scadenze e dati propri. Un controllo a monte riduce la necessità di correttivi e integrazioni successive.
Il premio di produttività medio sale a 1.812,36 euro lordi annui e arriva a oltre 3,8 milioni di lavoratori del settore privato. Lo certifica il Ministero del Lavoro, che fotografa contratti in crescita e una diffusione concentrata nelle piccole imprese del Nord. I contratti attivi sono 13.677, di cui 11.846 aziendali e 1.831 territoriali.
I dati principali, aggiornati al 15 giugno 2026:
Il valore annuo medio del premio è di 1.812,36 euro, in aumento di 16,71 euro sul mese precedente e di 207,12 euro rispetto a dicembre 2025, secondo i dati del Ministero del Lavoro, a conferma di un trend in salita costante per uno strumento ormai diffuso soprattutto fra le aziende sotto i 50 dipendenti.
Per i contratti aziendali il premio medio vale 1.924,12 euro mentre per quelli territoriali si ferma a 1.211,62 euro, un divario che penalizza i lavoratori delle imprese più piccole, dove la contrattazione territoriale è più frequente.
| Indicatore | Contratti aziendali | Contratti territoriali |
|---|---|---|
| Contratti attivi | 11.846 | 1.831 |
| Lavoratori beneficiari | 2.778.572 | 1.075.160 |
| Premio medio annuo | 1.924,12 euro | 1.211,62 euro |
I 13.677 contratti attivi si concentrano per il 71% al Nord, contro il 18% del Centro e l’11% del Sud. Per dimensione aziendale la diffusione premia le imprese più piccole: il 47% riguarda aziende con meno di 50 dipendenti, il 37% quelle con almeno 100 dipendenti e il 16% la fascia intermedia tra 50 e 99. Per settore prevalgono i servizi (65%), seguiti da industria (34%) e agricoltura (1%).
La maggior parte dei contratti punta su obiettivi di produttività : sono 11.244 su 13.677, seguiti da redditività (8.602) e qualità (7.407). I piani di partecipazione agli utili restano una nicchia, con 1.246 contratti, mentre le misure di welfare aziendale compaiono in 8.990 contratti, segno della scelta crescente di convertire il premio in beni e servizi anziché in denaro.
Sui premi erogati nel 2026 e 2027 si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari all’1%, entro un tetto di 5.000 euro lordi, per effetto dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro fino a 80.000 euro nell’anno precedente e presuppone un premio fissato dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Per il solo 2025 l’aliquota agevolata era al 5%. Lo stesso tetto di 5.000 euro vale anche quando il lavoratore converte il premio in benefit aziendali.