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L’imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale si può applicare anche su indennità di mansione, arretrati, ferie e festività soppresse, mentre il 15% copre pure il lavoro svolto di domenica quando il riposo cade in un altro giorno. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 24 giugno 2026, che allarga le due detassazioni sul lavoro dipendente 2026 introdotte dalla Manovra economica (Legge di Bilancio199/2025) per il settore privato.
I chiarimenti fanno seguito alle istruzioni generali fornite con circolare 2/E del 24 febbraio 2026 ed estendono le fattispecie annesse al perimetro agevolativo in busta paga.
In sintesi:
L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi da rinnovo contrattuale copre anche le indennità fisse e variabili legate alla mansione, gli arretrati e gli importi calcolati su ferie, festività soppresse e gratifica feriale, perché parte della retribuzione ordinaria. Ne restano fuori le somme una tantum non riconducibili a un incremento strutturale.
Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato sugli aumenti corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, in attuazione dei rinnovi di CCNL sottoscritti tra il 2024 e il 2026, e si applica anche agli incrementi pagati nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti. Le indicazioni si leggono insieme alla detassazione degli incrementi retributivi già chiarita a febbraio.
Il 15% si applica alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica anche quando il riposo settimanale cade in un altro giorno, e alle indennità di reperibilità previste dai CCNL pure quando il lavoratore non ha prestato attività , perché remunerano una condizione di disponibilità .
Nello stesso ambito l’Agenzia include emolumenti collegati alla disponibilità per il servizio notturno, come l’indennità di pernottamento prevista da alcuni contratti. La sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali e il datore di lavoro la applica in via automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
L’imposta del 15% colpisce l’intera retribuzione dello straordinario notturno e festivo, mentre lo straordinario diurno e feriale segue la tassazione IRPEF ordinaria. Nel part-time verticale l’agevolazione vale solo per il lavoro nel giorno di riposo stabilito, non per il lavoro supplementare in altri giorni o per le clausole elastiche.
La distinzione separa le maggiorazioni per condizioni disagiate, agevolate, dal lavoro eccedente l’orario, che la legge non include nella sostitutiva. Anche le somme che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria restano fuori dal beneficio.
Il 5% spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro, il 15% a chi non supera 40.000 euro, con un imponibile agevolato massimo di 1.500 euro per notturno, festivo, riposo e turni. Entrambe le misure valgono per il solo periodo d’imposta 2026 e rientrano nelle flat tax sul lavoro dipendente della Manovra.
Per la verifica della soglia conta il solo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: canoni di locazione e compensi autonomi ne restano esclusi. In presenza di più rapporti nel 2025 i redditi si sommano e l’eventuale sostitutiva applicata senza requisiti viene riallineata in dichiarazione.
Quasi un lavoratore su due ha già chiesto all’intelligenza artificiale di tradurre in parole semplici un estratto conto contributivo, una busta paga o un prospetto del TFR. È uno dei dati che emergono dal 7° Rapporto Assogestioni-Censis sulla previdenza complementare: l’IA su usa per “decifrare” documenti previdenziali percepiti come incomprensibili. Un comportamento che racconta sia la fame di chiarezza sia il rischio che, senza basi dati affidabili, la stessa tecnologia diffonda informazioni sbagliate su norme e scadenze.
In sintesi:
La funzione più richiesta all’intelligenza artificiale in ambito previdenziale è rendere leggibili documenti percepiti come ostici. Tra i lavoratori che dichiarano di averla usata, il 46,2% lo ha fatto per semplificare materiali complessi come l’estratto conto contributivo, la busta paga o il prospetto del TFR.
A seguire, il 25% l’ha impiegata per simulare scenari futuri, dal calcolo della pensione alla stima dell’età di uscita, il 23% per aggiornarsi su normative e cambiamenti del sistema pensionistico, il 22,3% per comprendere il funzionamento dell’attuale previdenza e il 20,3% per analizzare i vantaggi fiscali delle forme complementari.
La graduatoria fotografa un bisogno preciso, quello di un interprete che traduca il linguaggio burocratico in qualcosa di comprensibile. Il Rapporto rileva che la difficoltà a leggere questi documenti è trasversale all’età e al titolo di studio, segno che non dipende dall’esperienza o dall’istruzione ma dalla natura tecnica della materia e dalla forma di documenti poco pensati per il lavoratore. Se non si capisce la busta paga, diventa difficile avvicinarsi a un fondo pensione.
L’uso dell’intelligenza artificiale per i temi previdenziali cresce al diminuire dell’età . Per tradurre o semplificare i documenti la impiega il 49,5% dei 18-35enni, contro il 46,4% dei 36-45enni e il 40,6% dei 46-50enni. Lo stacco generazionale è ancora più marcato sulle simulazioni: ricorre all’IA per stimare la pensione o l’età di uscita il 31,5% dei più giovani, una quota che scende al 19,4% nella fascia 46-50 anni.
Il dato si allinea al trend generale di diffusione della tecnologia, trainato dalla facilità d’uso e dalla capacità di rispondere a esigenze minute e quotidiane. Per la previdenza il potenziale è ampio proprio perché la materia è percepita come ostica: una generazione che già governa l’IA negli altri ambiti della vita la sta naturalmente estendendo anche alla gestione del proprio futuro pensionistico.
da Il punto debole è la fonte. Il Rapporto avverte che un’intelligenza artificiale lasciata operare solo su quanto trova in rete può diffondere informazioni errate o fuorvianti, un problema serio su una materia dove norme, aliquote e scadenze cambiano di continuo. La previdenza complementare è stata appena ridisegnata dalla Legge di Bilancio 2026, con l’adesione automatica dei neoassunti dal 1° luglio e il tetto di deducibilità salito a 5.300 euro: uno strumento che attinge a contenuti datati rischia di restituire regole superate.
Il contesto informativo, del resto, è già fragile. Il 55,8% dei lavoratori giudica poco chiare le informazioni che circolano sulla previdenza complementare e il 18,3% dichiara di aver ricevuto notizie poi rivelatesi false. In questo quadro, un’IA non verificata rischia di aggiungere confusione anziché ridurla. La regola pratica resta quindi una sola: qualunque output vada confrontato con una fonte primaria, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, prima di prendere decisioni.
I lavoratori chiedono esattamente questo, un’intelligenza artificiale di cui potersi fidare. Il 42,8% userebbe uno strumento basato su una base di informazioni certificate per comprendere meglio la previdenza complementare, una disponibilità trasversale alle generazioni, dal 44,1% dei 18-35enni al 42,4% dei 46-50enni. La richiesta intercetta due bisogni distinti, quello di informazioni chiare e verificate senza il rischio delle fake news, e quello di semplificare temi percepiti come troppo complessi.
È il terreno su cui possono muoversi gli attori della previdenza. Una base dati certificata trasformerebbe l’IA da potenziale moltiplicatore di errori a canale di buona conoscenza, capace di raggiungere proprio quei lavoratori che oggi restano fermi per timore di non capire.
Il Rapporto la indica come una delle leve per far decollare le adesioni, accanto alla consulenza qualificata, che il 55,9% degli intervistati vorrebbe affiancare alla propria scelta. Per orientarsi tra le forme disponibili resta utile capire come funziona la previdenza complementare dopo le novità 2026.
Un professionista non iscritto ad alcun ordine ha diritto al compenso pattuito se ha eseguito attività non riservate per legge ad alcuna categoria. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 7128/2026. La decisione favorisce i professionisti senza albo, perché chiarisce dove finisce l’attività liberamente esercitabile e dove inizia quella che richiede un’iscrizione obbligatoria. Un principio confermato anche da un emendamento al Ddl delega di riforma delle professioni.
In sintesi:
Seguire per conto di un cliente una pratica di finanziamento presso una banca non è un’attività riservata ai commercialisti e può essere svolta anche da chi non è iscritto ad alcun albo. Nel caso deciso dalla Cassazione una società aveva rifiutato il pagamento concordato dopo aver scoperto che il professionista incaricato non era commercialista. I giudici di merito avevano dato ragione alla società , negando il compenso; la Suprema Corte ha ribaltato quella lettura.
Per la Corte la predisposizione e la conduzione di una domanda di finanziamento non integrano l’attività di consulenza riservata al commercialista dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953, che disciplina l’ordinamento della professione. Si tratta di una prestazione priva di riserva legale, distinta da quelle che impongono l’iscrizione all’albo.
La pronuncia distingue anche rispetto alla mediazione creditizia. L’iscrizione all’elenco tenuto dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, è richiesta a chi mette in contatto in modo professionale e indipendente cliente e banca, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 141/2010. Chi si limita a presentare una domanda di prestito per conto di un cliente, senza svolgere intermediazione in senso proprio, non rientra in quella categoria e non ha l’obbligo di iscrizione.
Il compenso spetta perché il contratto è valido: l’attività svolta non rientra tra quelle riservate, quindi non c’è alcuna nullità a renderla non remunerabile. Secondo i principi desumibili dagli artt. 1418 e 2231 del codice civile, il contratto d’opera intellettuale è nullo e il pagamento è precluso solo quando la prestazione è riservata a iscritti a un albo.
La Corte ha aggiunto due precisazioni rilevanti per chi opera senza iscrizione all’albo. Il fatto che il professionista si fosse inizialmente presentato come commercialista non cambia la natura della prestazione effettivamente resa. E l’iscrizione tardiva al registro dei revisori, avvenuta dopo la conclusione dell’incarico, non incide sul diritto a percepire quanto pattuito, trattandosi comunque di un’attività libera.
Fuori dalle attività riservate in via esclusiva a una categoria, con esercizio subordinato per legge all’iscrizione in un albo o ad abilitazione, vale il principio generale di «libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi». La Cassazione si muove nel solco di un orientamento già espresso da pronunce precedenti, che assegnano alla riserva di legge un carattere di eccezione da interpretare in senso stretto.
È lo stesso confine che regge la coesistenza fra professioni ordinistiche e professioni non organizzate in Ordini: ciò che la legge non riserva può essere offerto sul mercato dei servizi da chiunque, con pieno diritto al corrispettivo concordato.
Il principio si rovescia quando l’attività rientra nella riserva di legge: in quel caso il professionista non iscritto non ha diritto al compenso e rischia l’esercizio abusivo della professione. Pochi mesi dopo la 7128, con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la stessa Cassazione ha negato il pagamento a un contabile non iscritto che aveva tenuto la contabilità e curato le dichiarazioni fiscali in modo continuativo e organizzato, attività tipiche del commercialista.
In quel secondo caso la prestazione riservata, svolta da chi non ne ha titolo, configura il reato previsto dall’art. 348 del codice penale e, sul piano civile, la nullità assoluta del contratto per il combinato disposto degli artt. 1418 e 2231 del codice civile. Il discrimine, quindi, non è la qualifica dichiarata, ma la natura della prestazione: amministrativa e libera nel primo caso, riservata e protetta nel secondo.
Lo stesso principio passa ora anche dal legislatore. Il Ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663), con un emendamento approvato in Commissione Giustizia al Senato il 4 giugno 2026, chiarisce che è libero tutto ciò che la legge non indica come espressamente riservato a una o più professioni.
La modifica corregge una formulazione iniziale che confondeva le attività riservate per legge con quelle genericamente attribuite alla competenza di una categoria, con il rischio di comprimere il raggio d’azione di chi opera in ambiti non coperti da riserve. Sul risultato hanno spinto le associazioni delle professioni non ordinistiche, dalla Lapet a Confcommercio Professioni. Nel pacchetto è entrato anche il richiamo al test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso o all’esercizio delle professioni.
Retrofit a gas delle auto circolanti rifinanziato dal DPCM Automotive. La misura mette a disposizione 4 milioni di euro nel 2026 per chi converte un’auto a benzina o diesel, con un contributo fisso di 400 euro per gli impianti GPL e 800 euro per quelli a metano. La novità che riguarda le aziende è l’apertura del bonus ai veicoli intestati a persone giuridiche e ai mezzi M1 della classe Euro 3, finora esclusi.
In sintesi:
L’incentivo per la conversione a GPL e metano dei veicoli già circolanti è una delle sei linee del DPCM 10 giugno 2026, accanto ai contributi per i veicoli commerciali, alle colonnine domestiche e al noleggio sociale.
Il provvedimento modula le risorse del Fondo Automotive istituito dall’art. 22 del decreto legge n. 17 del 2022 per gli anni dal 2026 al 2030. La dotazione dell’articolo 5 ammonta a 20 milioni di euro, distribuiti in 4 milioni per il 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 1 milione per il 2030.
La misura vale per le installazioni effettuate fino al 31 marzo 2030. L’agevolazione è un contributo fisso di 400 euro per l’installazione di un impianto a GPL e di 800 euro per uno a metano su autoveicoli di categoria M1.
L’importo viene riconosciuto come sconto diretto in fattura: è l’installatore a corrisponderlo al cliente, compensandolo con il prezzo dell’impianto e dell’installazione, per poi farsi rimborsare dall’impresa costruttrice, che recupera la somma come credito d’imposta nell’esercizio in cui aggiorna la carta di circolazione.
Le modalità operative ricalcano quelle già applicate con il decreto direttoriale MIMIT del 3 giugno 2024 e la gestione resta affidata a Invitalia, con prenotazione sulla piattaforma dedicata.
La differenza con la versione precedente del bonus sta nei beneficiari e nei veicoli ammessi. L’Ecobonus-Retrofit regolato dal DPCM 20 maggio 2024 riconosceva il contributo alle sole persone fisiche, su veicoli M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4. L’articolo 5 del nuovo DPCM 10 giugno 2026 estende il contributo anche alle persone giuridiche con la sola esclusione di chi esercita il commercio di autoveicoli M1. Inoltre, abbassa la soglia ai veicoli omologati almeno Euro 3.
Per le imprese significa poter convertire a gas mezzi aziendali e veicoli commerciali leggeri di categoria M1, con il doppio vantaggio di abbattere i costi di rifornimento e di tenere in servizio veicoli altrimenti penalizzati nelle aree urbane a traffico limitato.
Il rifinanziamento risponde a un comparto in forte contrazione. Secondo Assogasliquidi-Federchimica, l’associazione che rappresenta la filiera dei gas liquefatti, il mercato delle installazioni di impianti a gas su veicoli già circolanti è calato dell’82% tra il 2012 e il 2025. La misura punta a sostenere officine di trasformazione, distribuzione e componentistica nazionale del GPL e del metano e, allo stesso tempo, a offrire una via di risparmio a famiglie e imprese che non intendono sostituire il veicolo, riducendo emissioni di CO2 e particolato del parco auto esistente.
Il noleggio auto a lungo termine consente di utilizzare un veicolo pagando un canone periodico che può comprendere manutenzione, assicurazione, assistenza, pneumatici e altri servizi di gestione. Il trattamento fiscale cambia in base al soggetto che sostiene la spesa, alla destinazione del mezzo e alle condizioni del contratto.
Per imprese, professionisti e Partite IVA in regime ordinario la deducibilità dei costi segue l’articolo 164 del TUIR, mentre la detrazione IVA è regolata dagli articoli 19 e 19-bis1 del DPR 633/1972. Per i veicoli non interamente utilizzati nell’attività , l’IVA è detraibile in via forfetaria al 40% fino al 31 dicembre 2028, in base alla decisione del Consiglio (UE) 2025/2529 dell’8 dicembre 2025.
La deduzione ordinaria dei canoni è riconosciuta al 20% per professionisti e imprese, entro il limite annuo riferito alla quota di noleggio. Percentuali più alte spettano ad agenti e rappresentanti di commercio, ai veicoli strumentali all’attività e alle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Nessuna deduzione analitica è ammessa nel regime forfettario.
In sintesi
Bonus colonnine domestiche rinnovato nel nuovo DPCM 10 giugno 2026 sugli incentivi automotive, esteso fino al 2030: alle persone fisiche e ai condomìni spetta un contributo pari all’80% delle spese di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica, fino a 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni. La nuova finestra per le domande non è ancora stata fissata, in attesa del decreto attuativo.
In sintesi:
Il DPCM automotive del 10 giugno 2026 conferma il bonus colonnine domestiche all’articolo 6: contributo dell’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino a 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni condominiali. La misura rientra tra gli interventi a sostegno della domanda del Fondo automotive da 1,343 miliardi di euro programmati fino al 2030, dove la quota prevalente va alla filiera industriale e alla ricerca.
Alle colonnine domestiche il decreto destina 68 milioni di euro complessivi, distribuiti per annualità :
| Annualità | Risorse per le colonnine domestiche |
|---|---|
| Residui 2025 | 10 milioni di euro |
| 2026 | 5 milioni di euro |
| 2027 | 15 milioni di euro |
| 2028 | 15 milioni di euro |
| 2029 | 15 milioni di euro |
| 2030 | 8 milioni di euro |
Il grosso delle risorse si concentra tra il 2027 e il 2029. L’annualità 2026 vale 5 milioni, ai quali si sommano i 10 milioni di residui del 2025: una dotazione iniziale contenuta che, unita alla valutazione delle domande in ordine cronologico, premia chi presenta l’istanza appena lo sportello riapre.
Possono richiedere il bonus le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, questi ultimi per le installazioni sulle parti comuni degli edifici. Titolari di ditte individuali, società e partite IVA non rientrano tra i beneficiari di questo contributo, riservato agli utenti domestici. Le imprese e professionisti che installano colonnine nelle sedi dell’attività hanno un canale separato, il bonus colonnine erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un contributo del 40% in conto capitale e regole proprie. La distinzione conta, perché presentare domanda sul canale sbagliato porta all’esclusione.
L’articolo 6 del decreto fissa il contributo all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino a 1.500 euro per le persone fisiche e fino a 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni condominiali, richiamate agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
| Richiedente | Tetto massimo del contributo |
|---|---|
| Persona fisica, uso privato | 1.500 euro, pari all’80% della spesa |
| Condominio, parti comuni | 8.000 euro, pari all’80% della spesa |
Il meccanismo premia chi spende meno del tetto. Su un wall box installato per 1.600 euro, l’80% vale 1.280 euro e il rimborso arriva per intero, perché sotto il limite dei 1.500 euro. Su una spesa di 2.200 euro l’80% salirebbe a 1.760 euro; il contributo però si ferma a 1.500 euro, il tetto previsto per le persone fisiche.
Il contributo copre l’intero intervento di ricarica:
L’acquisto da solo non dà diritto al contributo: serve sempre l‘installazione, e i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili intestati al beneficiario, come bonifico, SEPA Credit Transfer o carta.
La domanda richiede una documentazione diversa per privati e condomìni, da raccogliere già durante i lavori per arrivare pronti all’apertura dello sportello.
Il privato allega alla domanda:
Il condominio aggiunge alla documentazione di base:
L’ultimo sportello si è chiuso il 27 maggio 2025 e riguardava le spese sostenute nel 2024, secondo lo schema delle edizioni precedenti, che rimborsavano gli acquisti dell’anno solare appena concluso. Il nuovo schema supera quella logica: il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 marzo 2030, una finestra lunga e non più un singolo anno chiuso a cui riferire le fatture.
Per chi ha già speso o sta per farlo, il testo offre un’indicazione di lettura. L’articolo 6 riconosce il contributo per gli acquisti effettuati a partire dall’entrata in vigore del decreto, pubblicato sul sito del Ministero a fine giugno 2026: le spese del 2025 sono perciò prevedibilmente escluse, perché anteriori a quella data e già fuori dall’ultimo sportello, chiuso sul 2024.
Per il 2026 la divisione si presume quindi una data spartiacque, salvo diversa applicazione retroattiva, con gli acquisti anteriori all’entrata in vigore esclusi e quelli successivi ammessi nella nuova finestra fino al 31 marzo 2030. La decorrenza esatta delle spese ammissibili spetta però ad un provvedimento direttoriale MIMIT, l’unico atto che potrà stabilirla con esattezza.
La domanda si presenta esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia, individuata dall’articolo 8 del decreto come gestore della misura, con accesso tramite SPID, CIE o CNS e una casella PEC attiva. Nelle edizioni precedenti le istanze venivano valutate in ordine cronologico di arrivo, con una sola domanda per beneficiario e il contributo erogato in un’unica soluzione, come rimborso delle spese già sostenute, entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello.
Per il 2026 la finestra di domande non è ancora aperta: il decreto conferma la misura; termini, date e decorrenza delle spese ammissibili saranno fissati dal provvedimento del direttore generale previsto dall’articolo 6. Chi ha effettuato l’acquisto dopo l’entrata in vigore può intanto raccogliere fatture, prove di pagamento e certificazione di conformità , per presentare l’istanza appena lo sportello riapre.
La Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito si possono richiedere fino al 30 giugno 2026 sul portale cartegiovani.cultura.gov.it. Le due carte valgono 500 euro ciascuna, sono cumulabili fino a 1.000 euro e sono riservate ai nati nel 2007 con ISEE familiare entro 35.000 euro, per la Carta della Cultura Giovani, e ai diplomati del 2025 con il massimo dei voti, per la Carta del Merito. Hanno sostituito il bonus 18app e, dopo questa edizione, lasciano il posto alla Carta Valore dal 2027: il 2026 è l’ultimo anno per ottenerle e cumularle.
In sintesi:
La Carta della Cultura Giovani spetta ai nati nel 2007 residenti in Italia, o in possesso di permesso di soggiorno valido, appartenenti a nuclei con ISEE fino a 35.000 euro. La Carta del Merito spetta invece a chi ha conseguito il diploma di scuola superiore nel 2025, entro il compimento dei 19 anni, con una votazione di almeno 100 centesimi, senza limiti di reddito. Le due carte sono cumulabili e arrivano insieme a 1.000 euro; il contributo non concorre al reddito imponibile e non incide sul calcolo dell’ISEE. È una misura distinta dalla Carta della Cultura da 100 euro per le famiglie a basso ISEE, dedicata all’acquisto di libri.
La domanda si presenta solo online sul portale cartegiovani.cultura.gov.it, autenticandosi con SPID di livello 2 o CIE, fino al 30 giugno 2026. Il sistema mostra le carte per cui si possiedono i requisiti e, completata la registrazione, carica il portafoglio digitale da cui generare i buoni. Per la Carta della Cultura Giovani serve un ISEE 2026 valido, da richiedere in anticipo per non arrivare a ridosso del termine. Ogni carta da 500 euro si può usare per acquistare beni e servizi culturali:
I buoni si generano dal portafoglio scegliendo settore, bene e importo, e si presentano all’esercente tramite voucher con codice, QR code e bar-code, in negozio o online. I 500 euro di ciascuna carta vanno spesi entro il 31 dicembre 2026 e la quota non utilizzata si perde. Si spendono solo presso gli esercenti aderenti elencati sulla piattaforma, sono nominativi e non convertibili in denaro. Il buono si può integrare con denaro proprio, anche se l’esercente non è obbligato ad accettare la formula mista. Sono esclusi videogiochi, video-corsi non formativi e gli abbonamenti a piattaforme di contenuti audiovisivi; non si possono inoltre acquistare più unità dello stesso bene. Le istruzioni di dettaglio sono nel manuale per i beneficiari.
Il 2026 è l’ultima edizione della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito. Dal 2027 le due misure confluiscono nella Carta Valore, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), destinata ai giovani che conseguono il diploma entro i 19 anni, senza limiti di ISEE né di merito. Per chi ha i requisiti oggi conviene completare la domanda entro il 30 giugno: dopo quella data il diritto al contributo nella forma attuale decade.
Le imprese che vogliono accettare le carte devono avere un codice ATECO prevalente tra quelli autorizzati dal Ministero della Cultura, verificabile dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Chi possiede solo un codice ATECO secondario compatibile può aderire inviando una richiesta via PEC al Ministero, all’indirizzo cartecultura@pec.cultura.gov.it. Per librerie, negozi di strumenti musicali, cinema e realtà culturali, l’adesione apre l’accesso a una platea di giovani con credito vincolato alla spesa culturale.
Il DPCM Automotive del 10 giugno 2026 istituisce un programma sperimentale di noleggio sociale a lungo termine, riservato alle persone fisiche con ISEE fino a 30.000 euro. La misura, prevista dall’articolo 7 del decreto e gestita dall’ACI, mette a disposizione 50 milioni di euro per il noleggio a canone agevolato di auto nuove a basse emissioni, con contratti di durata non inferiore a 36 mesi. È rivolta a chi non può permettersi l’acquisto di un veicolo nuovo e prevede l’obbligo di rottamazione auto fino a Euro 4.
In sintesi:
Il noleggio sociale è un programma sperimentale che consente alle famiglie con redditi bassi di guidare un’auto nuova a basse emissioni pagando un canone calmierato, senza acquistarla. Lo introduce l’articolo 7 del DPCM automotive, che abroga la precedente previsione del DPCM 20 maggio 2024 e affida l’attuazione all’Automobile Club d’Italia (ACI), ente pubblico con competenze sui servizi di mobilità .
Per l’acquisto dei veicoli e dei servizi necessari al programma il decreto stanzia 50 milioni di euro a valere sui residui 2025, mentre la sperimentazione si concluderà entro il 30 giugno 2030.
Possono accedere le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Il contratto riguarda un’auto di categoria M1 nuova di fabbrica, immatricolata in Italia, omologata in una classe non inferiore a Euro 6 ed emissioni fino a 135 grammi di CO2 per chilometro, per una durata di noleggio non inferiore a 36 mesi.
Chi aderisce deve rottamare un veicolo M1 fino a Euro 4, immatricolato in Italia e intestato da almeno 12 mesi a sé o a un familiare convivente. Per verificare in anticipo la soglia di accesso conviene partire dal calcolo ISEE aggiornato, dato che il limite dei 30.000 euro è il primo requisito della misura.
Al termine del noleggio l’auto può essere acquistata dallo stesso utente a condizioni agevolate. Il decreto prevede infatti che ACI, in via preferenziale, ceda il veicolo all’utente con uno sconto non inferiore al 10% rispetto alle quotazioni medie di mercato, su manifestazione di interesse da presentare entro 90 giorni dalla fine del contratto.
In alternativa, il mezzo potrà essere ceduto al costruttore tramite l’opzione di riacquisto predefinita oppure a terzi al prezzo di mercato, e solo come ultima possibilità alienato anche sotto le quotazioni tramite avviso pubblico.
Gli oneri di gestione del noleggio sociale sono fissati in un massimo di 3,66 milioni di euro complessivi, erogati ad ACI in quattro rate annuali dal 2027 al 2030. Gli introiti delle vendite saranno reimpiegati da ACI per acquistare nuove auto da destinare al programma e per contenere i canoni a carico dei beneficiari.
La misura non è ancora operativa: serve prima un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy che definisca le modalità attuative e i rapporti con ACI, prima che il programma possa partire. Fino alla pubblicazione del decreto attuativo non è quindi possibile aderire e le famiglie interessate dovranno attendere l’apertura ufficiale del programma e i criteri di assegnazione dei veicoli.
Le PMI dell’Autotrasporto in conto proprio o conto terzi possono ottenere un contributo fino a 20.000 euro per l’acquisto di un veicolo commerciale nuovo a basse emissioni. Lo prevede l’articolo 3 del DPCM 10 giugno 2026 sugli incentivi Automotive, pubblicato sul sito del MIMIT il 26 giugno, che destina 180 milioni di euro ai mezzi delle categorie N1 e N2 acquistati tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2030. L’importo cresce con la massa del veicolo, è più alto per le alimentazioni elettriche e a idrogeno e, per i mezzi tradizionali, è subordinato alla rottamazione.
In sintesi:
L’articolo 3 del DPCM Automotive riconosce un contributo alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento GBER, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi e acquistano, anche in leasing, un veicolo commerciale di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica immatricolato in Italia. Lo stanziamento è di 180 milioni di euro, ripartiti in 40 milioni di residui 2025, 40 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 e 20 milioni per il 2030. Una quota del 40% delle risorse annuali è riservata ai veicoli a batteria e a idrogeno.
Il contributo è differenziato in base alla massa massima a pieno carico e all’alimentazione del veicolo. Per i mezzi elettrici a batteria e a idrogeno gli importi sono i più alti e crescono ulteriormente con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria.
| Massa a pieno carico | Contributo veicoli elettrici e a idrogeno |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro, fino a 4.000 con rottamazione |
| da 1,50 a 2,39 t | 4.500 euro, fino a 8.000 con rottamazione |
| da 2,40 a 3,49 t | 10.000 euro, fino a 14.000 con rottamazione |
| da 3,50 a 4,24 t | 14.000 euro, fino a 18.000 con rottamazione |
| da 4,25 a 7,2 t | 16.000 euro, fino a 20.000 con rottamazione |
Per i veicoli ad alimentazione tradizionale il contributo spetta solo con la rottamazione di un mezzo della stessa categoria omologato fino a Euro 4.
| Massa a pieno carico | Contributo con rottamazione |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro |
| da 1,50 a 2,39 t | 3.000 euro |
| da 2,40 a 3,49 t | 4.500 euro |
| da 3,50 a 4,24 t | 8.000 euro |
| da 4,25 a 7,2 t | 10.000 euro |
Il beneficiario deve essere una PMI di autotrasporto e mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi. Per i mezzi a benzina, diesel o gas il veicolo rottamato va consegnato intestato da almeno 12 mesi al soggetto che acquista il nuovo. Il contributo spetta anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per una PMI di autotrasporto, sulla base di un ordine finalizzato a un contratto di noleggio di durata non inferiore a tre anni: in questo caso la società di noleggio applica alla PMI uno sconto obbligatorio pari al contributo, ripartito sui canoni mensili.
Il contributo viene erogato come sconto diretto in fattura: lo applica il concessionario al momento dell’acquisto, compensandolo con il prezzo del veicolo, per poi farsi rimborsare dal costruttore o importatore, che recupera la somma come credito d’imposta utilizzabile in compensazione con modello F24. La prenotazione avviene su un sistema informatico dedicato gestito da
Gli iscritti ai fondi pensione che arrivano alla fase di erogazione dal 1° luglio 2026 hanno nuove alternative alla rendita periodica, eventualmente abbinata al riscatto di una quota in capitale. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti avviato una riforma della previdenza complementare su più fronti, inaugurata il 1° gennaio con l’incremento del limite annuo di deducibilità a 5mila 300 euro in fase di accumulo. E il 1° luglio entrano in vigore le misure chiave: la flessibilità sulle prestazioni, la destinazione automatica del TFR per neoassunti del settore privato e nuove regole sulle linee di investimento per le adesioni tacite. Il 31 ottobre si attuerà infine l’ultima parte, con la portabilità del contributo datoriale e l’erogazione frazionata del montante.
I punti chiave delle nuove regole sull’erogazione del fondo pensione:
Chi sceglie l’erogazione in capitale può convertire fino al 50% del montante. Qui la riforma ha cambiato segno in corsa: la Legge di Bilancio aveva alzato la soglia al 60% ma in sede di conversione del Decreto Lavoro l’articolo 16-ter della L. 112/2026 l’ha riportata al 50%. Invariata la clausola di salvaguardia: se la rendita ottenibile dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere liquidata interamente in capitale. La Covip ha chiarito che la quota in capitale è compatibile, per la parte rimanente, con le altre forme di erogazione del montante.
La prima delle forme nuove è la rendita a durata definita. Invece di essere vitalizia, viene erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, calcolata sulle tavole Istat. La rata annuale si ricava rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati: su 100mila euro e una vita attesa di vent’anni, fa 5mila euro l’anno, poi ricalcolati in base all’andamento della gestione.
Compatibilmente con le regole del proprio fondo, l’iscritto può chiedere un periodo più lungo dell’aspettativa di vita media, riducendo così l’importo delle singole rate. La somma viene erogata annualmente o con periodicità diversa, comunque non inferiore al mese né superiore all’anno.
Alla morte dell’aderente, il montante non ancora erogato spetta ai beneficiari indicati al momento della scelta della prestazione, che possono riscattarlo in capitale: non valgono in automatico i beneficiari nominati in fase di accumulo.
Con i prelievi liberamente determinabili è l’iscritto a decidere importi e tempi. Il tetto è dato dalla somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita teorica calcolata sulla vita attesa residua al momento della richiesta. In pratica, l’importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra le rate di rendita teorica maturate e i prelievi già effettuati; nell’ultimo anno del piano teorico il limite cade ed è possibile ritirare l’intero residuo.
Per evitare richieste troppo frequenti o di importo esiguo, le forme pensionistiche possono fissare l’intervallo minimo tra una richiesta e l’altra e l’importo minimo erogabile.
L’erogazione frazionata periodica distribuisce il montante su una durata non inferiore a 5 anni. Questa opzione, però, non parte il primo luglio ma il 31 ottobre 2026, per effetto del differimento introdotto in fase di conversione del Decreto Lavoro (art. 16-ter della L. 112/2026). I fondi ne stabiliscono la periodicità , eventualmente con più opzioni alternative per le diverse esigenze.
Al momento dell’esercizio dell’opzione l’aderente indica il numero di anni di durata e la periodicità . L’importo della singola rata si ottiene dividendo il montante residuo per il numero di rate ancora da pagare.
Il calendario delle nuove prestazioni si articola su tre scadenze, con un periodo transitorio per l’adeguamento dei fondi.
| Opzione | Avvio |
|---|---|
| Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili | 1° luglio 2026 |
| Erogazione frazionata del montante | 31 ottobre 2026 |
| Disponibilità presso tutte le forme pensionistiche | entro il 31 dicembre 2026 |
La deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 fissa alcuni vincoli per chi sceglie una delle nuove prestazioni:
Le tipologie di rendita sono dunque alternative tra loro e non si possono combinare; solo la quota incassata in capitale può affiancarsi a una di esse. Chi cambia idea può solo convertire il montante residuo in rendita vitalizia, mai il contrario.
Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili seguono il regime fiscale delle prestazioni in capitale, con aliquota del 15% ridotta fino al 9%; l’erogazione frazionata sconta un’aliquota base del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 15% dopo 35 anni, come precisa la scheda del Ministero del Lavoro sulla riforma.
La differenza incide sulla convenienza della scelta a parità di montante e anzianità di iscrizione.
| Forma di erogazione | Aliquota sulla parte imponibile |
|---|---|
| Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili | 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 9% dopo 35 anni |
| Erogazione frazionata del montante | 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 15% dopo 35 anni |
Dal 1° luglio scatta anche la destinazione automatica del TFR alla previdenza integrativa per i neoassunti del settore privato, con iscrizione dalla data di assunzione e 60 giorni per rinunciare (evoluzione del meccanismo di silenzio assenso).
Stessa data per l’investimento delle adesioni tacite su linee life-cycle calibrate su età e orizzonte temporale. Significa che, in tutti i casi in cui l’adesione avviene in forma non esplicita, il fondo deve prevedere percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.
Il DPCM 10 giugno 2026 sugli incentivi automotive è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 26 giugno. Il provvedimento ripartisce 1,343 miliardi di euro del Fondo automotive per gli anni dal 2026 al 2030, oltre ai residui del 2025, tra sostegno alla filiera industriale e contributi alla domanda. Oltre il 70% va a ricerca, innovazione e investimenti delle imprese, il resto a veicoli commerciali, moto, retrofit a gas, colonnine domestiche e a un programma sperimentale di noleggio sociale.
In sintesi:
Il DPCM 10 giugno 2026 destina 1,343 miliardi di euro alle imprese della filiera auto e ai contributi all’acquisto, modulando le risorse del Fondo Automotive istituito dall’art. 22 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, per le annualità dal 2026 al 2030, insieme ai residui non utilizzati del 2025.
Il decreto individua sei finalità di spesa: il sostegno agli investimenti della filiera, i contributi per i veicoli commerciali nuovi a basse emissioni, quelli per le moto e i quadricicli elettrici, l’installazione di impianti a gas sulle auto già circolanti, l’acquisto di colonnine di ricarica domestiche e un programma sperimentale di noleggio a lungo termine sociale.
Alla dotazione dovrebbero aggiungersi a luglio i 251 milioni temporaneamente sottratti per la copertura del decreto carburanti, secondo l’impegno assunto dal MIMIT con il MEF.
La quota più ampia del Fondo, vicina al miliardo di euro, finanzia investimenti, ricerca e innovazione della filiera attraverso due strumenti. Gli Accordi per l’innovazione ricevono 133,7 milioni per il 2026, 244,6 milioni per il 2027 e risorse decrescenti fino al 2030, per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su veicoli, componenti e sistemi di propulsione. I Mini Contratti di sviluppo contano su 100 milioni di residui 2025 e su ulteriori stanziamenti fino al 2030, e finanziano programmi di investimento delle imprese della filiera di dimensione inferiore a 20 milioni di euro, una soglia pensata per le PMI della componentistica. A questi si affiancano i Contratti di sviluppo per le filiere strategiche per gli investimenti di taglia maggiore.
Alle PMI dell’Autotrasporto in conto proprio o conto terzi spetta un contributo per acquisto di veicoli nuovi N1 e N2, modulato per massa e alimentazione fino a un massimo di 20.000 euro per i mezzi elettrici e a idrogeno con rottamazione. La misura vale dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 marzo 2030, con 180 milioni complessivi e una quota del 40% riservata ai veicoli a zero emissioni.
Il contributo è erogato come sconto in fattura dal concessionario, che lo recupera in credito d’imposta, con gestione affidata a Invitalia. È riconosciuto anche alle società di noleggio che acquistano il mezzo per una PMI di autotrasporto, con sconto obbligatorio ripartito sui canoni.
La parte rivolta alla domanda dei privati e delle imprese si articola in quattro contributi.
Il DPCM conferma la nuova politica industriale per l’automotive avviata dal 2025: meno bonus generalizzati all’acquisto di auto private, che infatti scompaiono, e più risorse a ricerca, componentistica e capacità produttiva nazionale. La scelta risponde a una critica ricorrente agli incentivi alla domanda, che sostengono le immatricolazioni senza garantire ricadute industriali se i veicoli agevolati sono prodotti fuori dall’Europa. Il decreto orienta invece le risorse verso le imprese che investono in impianti, tecnologie e piattaforme produttive.
Il provvedimento si inserisce nel confronto UE sulla revisione delle regole CO2 e sull’Industrial Accelerator Act, dove l’Italia spinge per il principio del Made in Europe, già al centro del dibattito sui requisiti per gli incentivi ai veicoli elettrici.
Il decreto assegna le risorse e fissa i criteri, mentre l’accesso effettivo ai singoli contributi passa dai provvedimenti attuativi e dall’apertura degli sportelli.
La gestione dei contributi per veicoli commerciali, moto, retrofit e colonnine è affidata a Invitalia, che cura il sistema informatico delle prenotazioni; per i Mini Contratti di sviluppo e per il noleggio sociale servono invece appositi decreti ministeriali. Le imprese dovranno quindi attendere bandi, circolari e piattaforme dedicate per ciascuna misura. Del decreto è dato avviso in Gazzetta Ufficiale e le informazioni sono pubblicate sulla piattaforma Incentivi.gov.it.
Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente quasi ogni violazione tributaria, non solo i versamenti tardivi: anche dichiarazioni inviate in ritardo, infedeli o da integrare, errori di fatturazione e omissioni del quadro RW. Si paga l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. L’istituto è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, segue le sanzioni più leggere della riforma del D.Lgs. n. 87/2024. La riduzione è tanto maggiore quanto prima si interviene, a condizione che la violazione non sia già stata contestata.
In sintesi:
Il ravvedimento è ammesso per qualsiasi violazione tributaria, salvo le eccezioni previste dalla legge. Rientrano nello strumento le situazioni più ricorrenti per imprese e professionisti:
La regolarizzazione richiede sempre la rimozione della violazione, per esempio l’invio della dichiarazione integrativa, insieme al pagamento di imposta, interessi e sanzione ridotta.
Il ravvedimento non è più ammesso quando la violazione è già stata contestata: la notifica di un atto di accertamento o di liquidazione, di una cartella o di una comunicazione di irregolarità da controllo automatico (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) chiude la strada per quella specifica violazione. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la regolarizzazione è invece possibile anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche. Chi ha ricevuto un avviso bonario può aderire alla definizione agevolata con sanzione a un terzo, un canale distinto dal ravvedimento.
La riforma del 2024 ha alleggerito le sanzioni ordinarie su cui il ravvedimento applica le proprie riduzioni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 i valori di riferimento sono questi.
| Violazione | Sanzione piena |
|---|---|
| Omesso o tardivo versamento | 25% (12,5% entro 90 giorni) |
| Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) | da 250 a 1.000 euro in misura fissa |
| Dichiarazione infedele | 70% della maggiore imposta (minimo 150 euro) |
| Dichiarazione integrativa a sfavore | 50% dell’imposta non versata |
| Dichiarazione omessa (oltre 90 giorni) | 120% delle imposte, non sanabile |
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni diventa omessa a tutti gli effetti e non rientra più nel ravvedimento. Le sanzioni proporzionali del quadro RW sul monitoraggio fiscale, dal 3% al 15%, non sono state toccate dalla riforma.
Sulla sanzione piena il ravvedimento applica una frazione che cresce con il ritardo. Le percentuali indicate valgono per l’omesso versamento con violazione dal 1° settembre 2024.
| Momento della regolarizzazione | Riduzione della sanzione |
|---|---|
| Entro 14 giorni | 0,0833% per ogni giorno (un quindicesimo di un decimo) |
| Da 15 a 30 giorni | un decimo, pari all’1,25% |
| Da 31 a 90 giorni | un nono, pari all’1,39% |
| Entro la dichiarazione dell’anno della violazione | un ottavo, pari al 3,125% |
| Entro la dichiarazione dell’anno successivo | un settimo, pari al 3,571% |
| Dopo uno schema di atto o un verbale di constatazione | un sesto o un quinto del minimo |
Agli importi si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso dell’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, con la formula imposta per tasso per giorni divisa per 36.500.
Scarica il modello per calcolare il ravvedimento operoso
Per le dichiarazioni il termine è stretto: quella inviata entro 90 giorni è tardiva ma valida, con sanzione fissa di 250 euro ridotta a un decimo, cioè 25 euro (codice tributo 8911); oltre i 90 giorni diventa omessa e il ravvedimento non è più ammesso. La sanzione per la tardività non sostituisce quella sull’eventuale imposta non versata, che va sanata a parte.
Per il ravvedimento operoso dell’IMU, della TARI e degli tributi locali la procedura cambia: sanzione e interessi si sommano all’imposta e si versano con il codice del tributo originario, barrando la casella del ravvedimento.
Il pagamento avviene in un’unica soluzione, con imposta, sanzione e interessi su righe separate. I modelli variano per tributo: il modello F24 per imposte sui redditi, sostitutive, IVA, IRAP, ritenute e successioni autoliquidate; il modello F24 ELIDE per l’imposta di registro su locazioni e affitti; il modello F23 per gli altri tributi indiretti.
Le sanzioni dei tributi erariali usano codici della serie 89, gli interessi quelli della serie 19, ciascuno nella propria sezione, mentre per le dichiarazioni si impiega il codice 8911. Disponibile l’elenco di dettaglio dei codici tributo IVA per l’F24.
Dal 1° settembre 2024 al ravvedimento si applica il cumulo giuridico: a fronte di più violazioni della stessa indole si versa un’unica sanzione ridotta invece della somma delle singole, calcolata distintamente per ciascun tributo e periodo d’imposta. La frazione di riduzione si individua in base alla data della prima violazione. Sono escluse dal cumulo le violazioni sugli obblighi di versamento e le indebite compensazioni, che si ravvedono singolarmente.
Sulle seconde case l’IMU più cara d’Italia si paga a Roma, con 3.499 euro l’anno e un acconto da 1.749 euro al 16 giugno, mentre a Palermo lo stesso immobile ne costa 391. Lo certifica un nuovo studio della UIL, che fotografa divari territoriali enormi sull’imposta municipale nei Capoluoghi di Provincia e chiede la riforma del Catasto. Le delibere 2026 confermano in larga parte le aliquote dell’anno precedente e solo Siena ha ridotto l’imposta sulle abitazioni di lusso è Siena.
In sintesi:
Sulle seconde case il prelievo annuo va dai 3.499 euro di Roma in giù lungo dieci capoluoghi, tutti sopra i 1.500 euro: nell’ordine Milano, Venezia, Torino, Firenze, Bologna, Padova, Siena, Verona e Salerno. La media nazionale si ferma a 979 euro, meno di un terzo del vertice, e l’acconto del 16 giugno vale la metà del dovuto, 1.749 euro a Roma.
| Città | Acconto | Costo annuo |
|---|---|---|
| Roma | 1.749 € | 3.499 € |
| Milano | 1.479 € | 2.957 € |
| Venezia | 1.168 € | 2.335 € |
| Torino | 992 € | 1.984 € |
| Firenze | 986 € | 1.973 € |
| Bologna | 930 € | 1.860 € |
| Padova | 911 € | 1.821 € |
| Siena | 902 € | 1.805 € |
| Verona | 828 € | 1.657 € |
| Salerno | 757 € | 1.514 € |
All’estremo opposto dieci capoluoghi restano sotto i 560 euro l’anno, quasi tutti al Sud o in province minori, con una forbice rispetto a Roma che arriva a nove volte. Apre la classifica Palermo con 391 euro e la chiude Trani con 558, in mezzo restano sotto i 500 euro Cosenza, Enna, Gorizia e Caltanissetta.
| Città | Acconto | Costo annuo |
|---|---|---|
| Palermo | 195 € | 391 € |
| Cosenza | 197 € | 395 € |
| Enna | 230 € | 460 € |
| Gorizia | 242 € | 484 € |
| Caltanissetta | 242 € | 485 € |
| Trapani | 248 € | 495 € |
| Agrigento | 253 € | 505 € |
| Crotone | 275 € | 550 € |
| Belluno | 275 € | 551 € |
| Trani | 279 € | 558 € |
Sulle abitazioni di lusso, le categorie A/1, A/8 e A/9 che restano imponibili anche da prima casa, la graduatoria si ribalta in vetta: Venezia scavalca Roma e Milano grazie alle rendite più alte del centro storico e tocca 3.001 euro l’anno, contro una media nazionale di 932. Sotto i tre vertici il prelievo scende già sotto i 1.700 euro, da Padova in giù.
| Città | Acconto | Costo annuo |
|---|---|---|
| Venezia | 1.501 € | 3.001 € |
| Roma | 1.444 € | 2.888 € |
| Milano | 1.388 € | 2.777 € |
| Padova | 851 € | 1.702 € |
| Torino | 842 € | 1.683 € |
| Firenze | 824 € | 1.649 € |
| Bologna | 786 € | 1.572 € |
| Verona | 776 € | 1.551 € |
| Ascoli Piceno | 756 € | 1.512 € |
| Parma | 734 € | 1.468 € |
| Città meno care lusso | Acconto | Costo annuo |
|---|---|---|
| Agrigento | 139 € | 278 € |
| Caltanissetta | 193 € | 385 € |
| Cosenza | 193 € | 385 € |
| Isernia | 208 € | 416 € |
| Palermo | 219 € | 437 € |
| Urbino | 222 € | 444 € |
| Enna | 227 € | 454 € |
| Sondrio | 234 € | 469 € |
| Crotone | 237 € | 474 € |
| Belluno | 239 € | 479 € |
Le disuguaglianze si ripetono sulle pertinenze. Per una cantina la media nazionale è di 44 euro l’anno, ma a Roma sale a 175; per un box si va da una media di 107 euro ai 447 di Roma. All’estremo opposto una cantina costa 9 euro ad Avellino e Imperia, e un box appena 17 euro a Imperia.
| Cantine, città più care | Costo annuo |
|---|---|
| Roma | 175 € |
| Cremona | 156 € |
| Cagliari | 120 € |
| Sassari | 108 € |
| Ancona | 104 € |
| Pescara | 103 € |
| Reggio Calabria | 93 € |
| Agrigento | 84 € |
| Salerno | 76 € |
| Catanzaro | 74 € |
| Box, città più care | Costo annuo |
|---|---|
| Roma | 447 € |
| Venezia | 429 € |
| Bologna | 262 € |
| Milano | 255 € |
| Salerno | 236 € |
| Cremona | 225 € |
| Bari | 218 € |
| La Spezia | 201 € |
| Ancona | 185 € |
| Agrigento | 183 € |
Nella maggior parte dei capoluoghi l’aliquota IMU sulle seconde case è al 10,6 per mille, il massimo ordinario. Una dozzina di città applica l’11,4 per mille grazie alla vecchia maggiorazione: Roma, Milano, Verona, Brescia, Brindisi, Modena, Matera, Potenza, Rieti, Savona, Ascoli Piceno e Chieti. Venezia e Lecce si fermano all’11, mentre i prelievi più leggeri sono a Gorizia (7,6), Aosta (8,6) e Pordenone (8,85).
Sulle prime case di lusso il riferimento è il 6 per mille, con punte a Milano (6,8) e a Venezia e Massa (6,4). Diversi capoluoghi restano sotto la soglia, da Bergamo (4) a Vicenza (4,8), e nelle delibere 2026 Siena scende al 5. I valori sono calcolati sulla rendita media provinciale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale, applicando la mappa delle aliquote IMU 2026 città per città .
I divari dipendono spesso dai diversi fabbisogni di bilancio dei Comuni, che nell’IMU trovano una delle principali entrate per finanziare i servizi. Alla conseguente pressione sui proprietari in regola, si affianca quanto meno la nuova possibilità per i Comuni di azzerare sanzioni e interessi sui carichi IMU e TARI non pagati, a seconda della delibera di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali.
A peggiorare il quadro è anche un sistema catastale fermo, con rendite storicamente basse in zone di pregio e valori più alti in aree meno valorizzate dal mercato. Anche la Commissione europea ha invitato l’Italia a rivedere estimi ormai disallineati dai valori reali, anomalie che ricadono pure sulle altre imposte legate agli immobili.
Il segretario confederale UIL Santo Biondo chiede «una vera e propria riforma strutturale che rafforzi l’attuazione del principio di progressività », con riduzione del carico su redditi da lavoro e da pensione, contrasto all’evasione e ampliamento della base imponibile.
La UIL propone anche una banca dati unificata tra catasto, anagrafe, utenze e locazioni per stanare false pertinenze e immobili fittiziamente inutilizzati, detrazioni comunali uniformi e un range nazionale di aliquote con obbligo di motivare ogni aumento, mantenendo intangibile l’esenzione sulla prima casa non di lusso.
Il foglio di calcolo del ravvedimento operoso è utile per determinare quanto dovuto per la regolarizzazione spontanea dei versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026, il vademecum che spiega ai contribuenti come funzionano detrazioni e deduzioni voce per voce. Il documento, frutto del tavolo tecnico tra l’Agenzia e la Consulta nazionale dei CAF, arriva mentre è già aperta la stagione dichiarativa e fotografa le regole che valgono sui redditi del 2025.
In sintesi:
La raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 riunisce in un unico corpus le disposizioni normative e i chiarimenti di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali sugli interventi edilizi. Si rivolge a contribuenti, professionisti e CAF, che vi trovano i riferimenti normativi aggiornati insieme a esempi pratici e all’elenco dei documenti da conservare o consegnare all’intermediario.
La struttura: dodici fascicoli tematici introdotti da una sezione sugli aspetti generali (in PDF da scaricare), che tratta il rilascio del visto di conformità , gli elementi delle certificazioni uniche dei sostituti d’imposta e le disposizioni comuni sull’applicazione di detrazioni e deduzioni.
La parte generale del vademecum 2026 recepisce il riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). Per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro la norma non riduce la singola detrazione, ma fissa un tetto all’ammontare complessivo delle spese su cui calcolarla, modulato in base al reddito e al numero di figli a carico. Gli importi base di riferimento sono due: 14.000 euro di spese ammesse per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro, 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro, da rimodulare con il coefficiente legato ai figli.
Alcune voci sono escluse dal tetto per scelta esplicita del legislatore, a partire dalle spese sanitarie. La verifica è rilevante per chi ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi o altri oneri che concorrono al limite. L’impatto del tetto si può misurare con il calcolatore IRPEF di PMI.it che applica scaglioni e aliquote vigenti al reddito imponibile e restituisce l’imposta netta dopo detrazioni e deduzioni.
Dall’anno d’imposta 2025 non spetta più la detrazione per i figli a carico che abbiano compiuto 30 anni, salvo il caso di figli con disabilità . È una delle modifiche della Legge di Bilancio 2025 sui carichi di famiglia.
La stretta riguarda anche gli altri familiari a carico ora limitati agli ascendenti conviventi, e i familiari residenti all’estero dei contribuenti extra UE (per i quali viene meno la detrazione). Il taglio tocca milioni di nuclei: un figlio maggiorenne con redditi entro le soglie restava a carico senza limiti d’età fino alla dichiarazione precedente, mentre ora il requisito anagrafico diventa dirimente.
L’indicazione del codice fiscale del familiare nel modello rimane invece la condizione per non perdere le detrazioni che ancora spettano.
Dopo la parte generale, il vademecum dedica un fascicolo a ciascuna agevolazione, con regole, riferimenti normativi e prospetti dei documenti da conservare. I dodici capitoli riguardano:
I primi capitoli raccolgono gli oneri più diffusi tra i contribuenti. Le spese mediche detraibili aprono la raccolta e danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro; gli interessi passivi del mutuo sull’abitazione principale si detraggono al 19% fino a 4.000 euro di spesa annua; le spese di istruzione dei figli arrivano a 1.000 euro di importo agevolabile per alunno.
Un secondo gruppo di fascicoli copre gli oneri legati a previdenza, tutela e solidarietà . Le erogazioni liberali agli enti del terzo settore lasciano scegliere tra detrazione e deduzione; i premi di assicurazione su vita e infortuni si detraggono al 19% entro un massimale di 530 euro; i contributi previdenziali e assistenziali si deducono dal reddito complessivo. Il fascicolo sulle altre detrazioni e deduzioni raccoglie gli oneri minori del rigo E8-E10, mentre i crediti d’imposta occupano un quadro proprio, dal riacquisto della prima casa ai canoni di locazione non riscossi.
Gli ultimi fascicoli riguardano la casa e i lavori. In dichiarazione 2026 le detrazioni edilizie seguono le aliquote dell’anno d’imposta 2025.
Il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) si detrae al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento e al 36% negli altri casi, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartizione in dieci quote annuali; la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha prorogato al 2026 queste percentuali. La riqualificazione energetica segue l’Ecobonus con aliquote rimodulate sullo stesso impianto.
Il bonus mobili ed elettrodomestici è legato a un intervento di recupero edilizio, con detrazione del 50% su un tetto di 5.000 euro. Il superbonus chiude la sua stagione e in dichiarazione confluiscono le rate residue degli anni precedenti.
Il fascicolo edilizio copre anche la riduzione IVA sui lavori, la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i benefici sull’acquisto di immobili ristrutturati, box e posti auto pertinenziali. Per le spese pluriennali rileva la quota di competenza dell’anno: di un intervento da detrarre in dieci anni concorre al calcolo solo la rata annuale, non l’intero importo.
Chi non possiede un televisore e non ha presentato la dichiarazione di non detenzione entro la scadenza annuale ha tempo fino al 30 giugno 2026 per chiedere l’esonero dal canone RAI limitatamente al secondo semestre. Il canone 2026 ammonta a 90 euro e continua a essere addebitato in bolletta, in dieci rate da 9 euro da gennaio a ottobre: presentando la domanda entro fine giugno, le rate della seconda parte dell’anno non vengono più addebitate.
La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno vale come esonero per il solo secondo semestre, cioè per il periodo luglio-dicembre. Chi rispetta la finestra di gennaio ottiene invece l’esenzione per l’intero anno. Per il canone RAI 2026, da 90 euro, l’importo è ripartito in dieci rate mensili da 9 euro addebitate da gennaio a ottobre sulle utenze domestiche residenti.
| Scadenza della domanda | Effetto dell’esonero |
|---|---|
| Entro il 31 gennaio (per il 2026 slittato al 2 febbraio) | Esonero per l’intero anno |
| Dal 1° febbraio al 30 giugno | Esonero per il solo secondo semestre (luglio-dicembre) |
L’obbligo di ripresentare ogni anno la dichiarazione di non detenzione riguarda solo chi dichiara di non possedere un apparecchio televisivo: la richiesta va rinnovata a ogni annualità , altrimenti il canone torna a essere addebitato. Chi invece è esente perché il canone risulta già pagato su un’altra utenza della stessa famiglia anagrafica non deve ripresentare il modulo. I termini della domanda di esenzione annuale valgono per chi punta all’esonero pieno da gennaio.
La dichiarazione sostitutiva va presentata dal titolare dell’utenza elettrica residenziale o dal suo erede attraverso uno di questi canali:
Chi non è intestatario di una fornitura elettrica residenziale non riceve l’addebito in bolletta e versa il canone con modello F24.
Chi lascia passare il 30 giugno paga il canone per l’intero 2026 e potrà ottenere l’esonero al più presto per il 2027, con domanda entro il 31 gennaio. Chi ha versato il canone pur avendone diritto può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite app web, PEC o raccomandata. Un discorso a parte va fatto per l’esenzione per gli over 75 con reddito familiare entro 8.000 euro, che ha termini propri e non è soggetto a scadenze periodiche (si comunica il diritto una volta sola).
Per tutti gli altri, il mancato pagamento da parte di chi è tenuto al canone espone a una sanzione amministrativa compresa tra 103,29 e 516,45 euro.
La guida dell’Agenzia delle Entrate raccoglie in un unico documento tutti i riferimenti di legge e le istruzioni operative per accedere alle agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi 2026 (ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi), i documenti da conservare e i chiarimenti su novità di legge e adempimenti.
Le Comunicazioni delle somme dovute della Rottamazione-quinquies sono disponibili online nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 23 giugno 2026. Chi ha presentato domanda entro il 30 aprile trova l’esito dell’istanza, gli importi senza sanzioni e interessi e il calendario dei pagamenti. In sintesi:
La Comunicazione delle somme dovute riporta l’accettazione o il rigetto della domanda di definizione agevolata, il prospetto dei carichi inseriti, gli importi da versare, le indicazioni per l’addebito diretto sul conto corrente e i moduli per le prime dieci rate.
Chi ha fatto domanda online in area riservata accede con SPID, CIE o CNS (professionisti e imprese possono usare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate); chi ha presentato la domanda dall’area pubblica riceve la comunicazione anche per raccomandata o PEC, secondo il domicilio indicato.
L’esito può essere di accoglimento totale o parziale, con le motivazioni per i carichi esclusi. Davanti a una comunicazione positiva si aprono tre strade:
Chi opta per la domiciliazione delle rate su conto corrente, può farlo sia recandosi fisicamente allo sportello sia utilizzando il servizio online “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata“.
Con la rottamazione-quinquies si versa il solo capitale, più il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre sono azzerati sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture lo stralcio riguarda solo interessi e aggio, e la sanzione va comunque pagata.
Capire come si paga la rottamazione-quinquies è semplice:
Il calendario è fissato dalla legge: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026, seguono il 30 settembre e il 30 novembre, poi dal 2027 il piano prosegue con sei rate bimestrali l’anno fino al 31 maggio 2035 per chi usa l’intera durata.
| Scadenza | Pagamento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 (tolleranza fino al 5 agosto 2026 con unica rata) | unica soluzione oppure prima rata |
| 30 settembre 2026 | seconda rata |
| 30 novembre 2026 | terza rata |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 | dalla quarta alla cinquantunesima rata |
| 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 | ultime tre rate del piano completo |
Chi è anche alle prese con le scadenze della rottamazione quater il 31 luglio si trova due appuntamenti distinti, con moduli e codici di pagamento separati da non confondere.
Per i contribuenti dei comuni colpiti dal maltempo di gennaio 2026 il decreto-legge 25/2026 sposta in avanti il calendario, con comunicazione entro il 30 settembre e prima rata al 31 ottobre 2026.
La tolleranza di cinque giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata e a quello dell’ultima rata del piano:
Con il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito AdER, il contribuente con domanda accolta può scegliere di definire soltanto alcune delle cartelle indicate nella comunicazione. Bastano il codice fiscale dell’intestatario, il numero e la data del documento, un indirizzo e-mail e il progressivo delle cartelle da pagare.
Dopo la conferma arrivano via e-mail il nuovo piano e i moduli aggiornati. Per le cartelle escluse dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero.
La Rottamazione-quinquies diventa inefficace con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’unica rata o dell’ultima rata del piano. La perdita dei benefici scatta senza un atto ulteriore dell’Agenzia: i versamenti già effettuati valgono come acconto, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e le procedure di recupero, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.
C’è anche un’insidia da non sottovalutare: saltare una rata intermedia non fa decadere subito perché la legge concede un’unica rata di arretrato; il versamento successivo, però, viene imputato alla rata saltata e quindi lo scoperto slitta in fondo al piano con l’ultima rata che può risultare non pagata, configurando la decadenza.
Ad esempio, con un piano da tre rate, chi versa la prima e la terza saltando la seconda vede la terza imputata alla seconda, e l’ultima resta scoperta.
Per i debiti inclusi in una rateizzazione già attiva, la domanda sospende gli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2026, e alla stessa data le dilazioni relative ai carichi accolti sono revocate in automatico. La sospensione vale solo per i debiti rientranti nella definizione agevolata.
Se nello stesso piano ci sono anche debiti non rottamabili, questi vanno pagati a parte con il servizio Paga online sul sito o sull’app EquiClick, oppure agli sportelli su appuntamento.
Dalla presentazione della domanda, sui debiti definibili l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle in corso, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. I fermi amministrativi e le ipoteche iscritti prima della domanda sono mantenuti.
Per gli stessi debiti il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, anche ai fini del rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva.
Enrico Vita è l’uomo che negli ultimi dieci anni ha guidato la straordinaria trasformazione di Amplifon, triplicandone il fatturato e portandolo alla cifra record di 2,4 miliardi di euro nel 2025. Nato in una famiglia modesta, ha iniziato la sua carriera come ingegnere di fabbrica in Merloni. Lavorando duramente e accettando incarichi sfidanti, ha forgiato la sua tempra manageriale fino ad arrivare ai vertici globali.
L’intervista, condotta direttamente negli uffici milanesi dell’azienda, si offre come un viaggio esclusivo tra le tappe fondamentali della crescita di Amplifon e le sfide personali del suo amministratore delegato. Un dialogo che intreccia la secolare eredità di un marchio nato nell’immediato dopoguerra con le complesse dinamiche dell’attuale mercato internazionale.
Ripercorrendo aneddoti intimi, mosse strategiche e momenti di crisi inaspettati, la conversazione delinea in modo nitido non solo il ritratto di un leader di altissimo livello ma anche i valori umani e la visione necessari per gestire un impero da diecimila negozi sparsi in venticinque paesi.
La storia dell’azienda affonda le radici nel dopoguerra, partendo da un sottoscala in via Cerva a Milano. Il fondatore Algernon Holland, che durante il conflitto era stato paracadutato in Italia a vent’anni per conto delle forze speciali, decise di stabilirsi a Milano finita la guerra. Notando i danni uditivi lasciati dai bombardamenti, nel 1950 fondò Amplifon. Le sue due intuizioni rivoluzionarie furono quelle di portare fisicamente il servizio ai clienti viaggiando per le province italiane e di creare la professione moderna dell’audioprotesista, unendo competenze tecniche a quelle puramente commerciali.
Entrato nel 2014 come responsabile delle operazioni europee, Enrico Vita è nominato Ceo nel 2015. La sua visione si concentra fin da subito sull’importazione di talenti da settori esterni e su una massiccia mole di investimenti. In dieci anni la società spende quasi tre miliardi di euro tra capex e operazioni di mercato. Tra i passaggi chiave del suo mandato ci sono l’acquisizione della spagnola Gaes nel 2018 per oltre mezzo miliardo, il coraggioso e rischioso ingresso in un mercato sterminato come la Cina e un’ulteriore acquisizione strategica in Australia nel 2021 per penetrare i centri commerciali.
Amplifon storicamente vendeva apparecchi prodotti da terzi, perdendo una fetta sostanziosa di profitti legati alla manifattura. Per risolvere questo problema, nel 2026 Vita annuncia un’operazione storica: l’acquisizione di GN Hearing per 2,3 miliardi di euro. L’operazione permette all’azienda di prendere finalmente possesso della tecnologia, inclusa la progettazione e il design dei chip. Con questa mossa il nuovo gruppo, combinato, supererà i 3,3 miliardi di fatturato globale con circa 25.000 dipendenti attivi in cento paesi.
Quando gli viene chiesto quale consiglio darebbe ai giovani che sognano di ricoprire ruoli apicali, Vita ricorre a una massima sportiva presa in prestito da LeBron James: fare sempre la cosa giusta, perché alla fine gli dei ti premiano. Comportarsi in maniera corretta e mantenere un’assoluta trasparenza etica potrebbe sembrare la via più lenta rispetto alle facili scorciatoie ma rimane l’unico percorso solido per raggiungere risultati concreti e duraturi nel tempo.