NEWS - economia - NEWS - finanza - NEWS - fisco


News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole

Mondo del Lavoro
Il Decreto Lavoro è legge, ok a bonus assunzioni 2026 e salario giusto
Il via libera del Senato chiude la conversione del DL 62 e rende definitivi gli esoneri per giovani donne e ZES la stabilizzazione e le tutele per i rider

Il Decreto Lavoro è legge. Con il via libera del Senato si chiude la conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il provvedimento varato dal Governo Meloni in vista del Primo Maggio: diventano definitivi gli esoneri contributivi per l’assunzione nel 2026 di giovani, donne e lavoratori nella ZES Unica del Mezzogiorno, il nuovo incentivo alle stabilizzazioni, la condizione del salario giusto per accedere ai bonus, lo sgravio per le aziende certificate sulla conciliazione vita-lavoro e la stretta sulle piattaforme digitali. I tre bonus assunzioni sono già attivi, con le istruzioni INPS pubblicate e le domande aperte.

L’Aula del Senato ha approvato la fiducia sul testo già licenziato dalla Camera, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento mette in campo circa 960 milioni di euro, in larga parte già stanziati in bilancio, e lega ogni agevolazione all’applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi.

I punti principali del provvedimento ora in vigore:

  • il bonus giovani under 35 vale fino a 500 euro mensili, 650 nella ZES Unica, per una durata compresa tra 12 e 24 mesi (art. 2 del DL 62/2026);
  • il bonus donne arriva a 650 euro mensili, 800 nelle regioni della ZES Unica;
  • il salario giusto, ancorato al trattamento economico dei contratti più rappresentativi, diventa condizione per ogni incentivo (art. 7 del DL 62/2026);
  • per i CCNL scaduti entro nove mesi scatta un anticipo pari al 50% dell’IPCA-NEI;
  • i rider accedono alle piattaforme solo con identità digitale o con un account ad autenticazione a più fattori.

Bonus assunzioni 2026 a confronto

I bonus prorogati e introdotti dal decreto condividono tre tratti comuni: l’esonero è sempre al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, può durare fino a 24 mesi e richiede un incremento occupazionale netto, cioè un aumento reale dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il massimale indicato è un tetto: quando i contributi dovuti sono inferiori, l’esonero coincide con l’importo effettivamente versato. Cambiano platea e tetti.

Misura Tetto mensile e requisiti
Bonus giovani under 35 fino a 500 euro, 650 nella ZES Unica, per under 35 privi di impiego, con durata da 12 a 24 mesi secondo la condizione di svantaggio
Bonus donne fino a 650 euro, 800 nelle regioni della ZES Unica, per lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ridotti a 12 per le categorie di svantaggio più ampie
Bonus ZES fino a 650 euro, riservato ai datori fino a 10 dipendenti del Mezzogiorno che assumono over 35 disoccupati da almeno 24 mesi
Bonus stabilizzazione fino a 500 euro, per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine entro 12 mesi di durata, riservata a under 35 mai stati stabili

Domande già aperte per i bonus INPS

I bonus giovani, donne e ZES sono attivi: l’INPS ha pubblicato le istruzioni con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026 e aperto il portale per le domande per i bonus assunzioni. L’accesso allo sgravio passa anche dalla pubblicazione della posizione aperta sul portale SIISL. L’importo dell’esonero non coincide automaticamente con il massimale del bonus ma dipende dalla retribuzione e dai contributi effettivamente dovuti.

Per stimare il beneficio reale su un singolo profilo è utile calcolare quanto risparmia chi assume prima di programmare l’inserimento.

Bonus Giovani under 35 fino a fine 2026

Il Bonus Giovani under 35, previsto dall’art. 2 del DL 62/2026, è previsto fino al 31 dicembre 2026 con esonero totale dei contributi datoriali entro 500 euro mensili, 650 nella ZES Unica. La durata va da 12 a 24 mesi a seconda della condizione del lavoratore: 24 mesi per chi è privo di impiego da almeno 24 mesi o appartiene a categorie di svantaggio, 12 mesi per i giovani svantaggiati come i 15-24 anni.

L’esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che non abbia ancora compiuto 35 anni. Sono esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, i rapporti a termine e le trasformazioni, trattate da un incentivo separato. La misura ha un limite di spesa, con 110 milioni per il 2026 e 252 milioni per il 2027, e l’INPS blocca le richieste a esaurimento dei fondi.

Bonus Donne con esonero fino a 800 euro

Il bonus per le assunzioni di donne riconosce un esonero al 100% dei contributi datoriali entro 650 euro mensili, elevati a 800 nelle regioni della ZES Unica ammissibili ai fondi strutturali europei, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. L’agevolazione dura fino a 24 mesi e impone l’incremento occupazionale netto.

Accedono al beneficio le lavoratrici di qualsiasi età assunte a tempo indeterminato con contratto non dirigenziale, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se rientrano nelle categorie di svantaggio definite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Per queste ultime la durata massima dell’esonero scende a 12 mesi.

Bonus ZES per piccole imprese del Mezzogiorno

Il Bonus ZES è prorogato fino al 31 dicembre 2026 e spetta ai datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti con sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L’esonero è al 100% dei contributi datoriali entro 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi.

I lavoratori da assumere devono avere almeno 35 anni ed essere disoccupati da almeno 24 mesi, con contratto a tempo indeterminato e incremento occupazionale netto. La misura, prevista dall’art. 24 del DL 60/2024, era stata estesa dal Milleproroghe fino al 30 aprile 2026.

Bonus stabilizzazione dei contratti a termine fino a 500 euro

Il nuovo bonus per la stabilizzazione dei contratti a termine premia la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di durata complessiva non superiore a dodici mesi, stipulati dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, con esonero al 100% dei contributi entro 500 euro mensili per un massimo di 24 mesi. La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e riguarda i lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato.

L’incentivo è approvato ma non ancora attivabile: la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, condizione che le imprese devono verificare prima di programmare le stabilizzazioni.

Salario giusto e TEC come condizione per gli incentivi

Tutti gli esoneri del decreto sono subordinati all’applicazione del salario giusto. L’art. 7 del DL 62/2026 lo individua nel Trattamento Economico Complessivo (TEC) definito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative, ancorandolo al principio di retribuzione proporzionata e sufficiente dell’art. 36 della Costituzione. In conversione è stato eliminato il riferimento ai contratti minori equivalenti, mantenendo come parametro i soli CCNL più rappresentativi.

Le retribuzioni applicate non possono scendere sotto questa soglia. Nei settori privi di contrattazione collettiva il riferimento è il contratto più vicino all’attività esercitata. Chi applica contratti pirata o sottopaga i lavoratori perde l’accesso agli incentivi pubblici.

Quali voci entrano nel TEC del salario giusto

Il trattamento economico complessivo che fa da soglia per gli incentivi comprende le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo, non la sola paga base. La riformulazione dell’art. 7 in conversione ha precisato che nel calcolo rientrano gli elementi diretti, indiretti e differiti definiti dal CCNL, mentre restano fuori le componenti variabili e discrezionali riconosciute al singolo.

Voci incluse nel TEC Voci escluse dal TEC
paga base e minimi tabellari del CCNL premi individuali legati alla performance del singolo
mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima erogazioni occasionali e una tantum non contrattuali
indennità fisse e continuative previste dal contratto elementi rimessi alla scelta discrezionale del datore
welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti componenti retributive variabili individuali

Per le imprese la verifica si sposta dalla singola voce alla coerenza complessiva: il trattamento riconosciuto al lavoratore, sommando le voci utili, non può scendere sotto il TEC del contratto più rappresentativo del settore, a prescindere dal CCNL formalmente applicato.

Linea di Governo su lavoro e contrattazione

Nel commentare il via libera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l’intenzione di premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità, ribadendo l’esclusione dagli incentivi per chi ricorre ai contratti pirata. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha annunciato che lo stesso criterio del salario giusto verrà applicato anche ai futuri interventi a sostegno dell’occupazione. La scelta lega in modo stabile gli sgravi contributivi alla qualità contrattuale.

Conciliazione vita-lavoro e sgravi per aziende certificate

Le imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026 sulle misure di conciliazione vita-lavoro ottengono un esonero contributivo fino all’1% dei contributi datoriali, entro un tetto di 50.000 euro annui per impresa, applicabile nel triennio 2026-2028. La certificazione misura maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.

Le modalità di rilascio e le procedure di domanda saranno definite con decreto interministeriale. Le aziende certificate potranno inoltre beneficiare di misure premiali nell’accesso ai bandi pubblici per le assunzioni agevolate, in linea con la diffusione crescente degli strumenti di welfare aziendale tra le PMI.

CCNL scaduti, anticipo IPCA 50% dopo 9 mesi

Per i CCNL non rinnovati il testo convertito alza la protezione dei lavoratori: in caso di mancato rinnovo entro nove mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni sono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione IPCA-NEI. Il testo varato ad aprile fermava l’anticipo al 30% dopo dodici mesi.

Spetta alle parti sociali la disciplina delle decorrenze degli aumenti, degli importi una tantum e degli strumenti di copertura tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo. Nei settori a forte stagionalità e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, l’adeguamento è rimesso a indicatori economici settoriali fissati dalla contrattazione. Per i CCNL già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2027.

Staff leasing con missioni fino a 36 mesi

La conversione amplia i margini dello staff leasing, la somministrazione a tempo indeterminato. Il lavoratore assunto stabilmente dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni dello stesso livello e categoria, per un periodo complessivo di 36 mesi anche non continuativi e ulteriori rispetto ai 24 mesi ordinari, salvo un diverso limite fissato dal CCNL dell’utilizzatore.

La missione incontra però nuovi paletti: lo staff leasing non può sostituire lavoratori in sciopero o coinvolti in procedure di riduzione del personale non concluse, l’agenzia deve comunicare il codice del CCNL applicato a ciascun somministrato e il committente risponde in solido di retribuzioni e contributi in caso di inadempienza.

Distacco tra imprese di settori diversi fino al 2029

Il decreto introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, il distacco di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali anche tra aziende di settori diversi, previo accordo sindacale e con finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali o di continuità produttiva. Lo strumento esce così dal recinto del solo gruppo o settore omogeneo.

Per i distacchi superiori a trenta giorni tra imprese di settori diversi è prevista una comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con responsabilità solidale del soggetto distaccatario. La disciplina mira a rendere più tracciabile uno strumento di flessibilità tra aziende collegate.

Tirocini extracurriculari con tetto 12 mesi

Sui tirocini extracurriculari la legge di conversione fissa a 12 mesi la durata massima complessiva all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo. Il limite guarda al gruppo societario nel suo insieme, non alla singola impresa, per impedire l’uso ripetuto del tirocinio come canale di impiego prolungato a basso costo.

La norma si inserisce tra le misure di inclusione lavorativa del provvedimento e tocca da vicino le imprese strutturate in più società, che dovranno conteggiare i periodi di tirocinio già svolti dal singolo nelle diverse realtà del gruppo.

Novità per TFR e previdenza complementare

Sul TFR il decreto rinvia al 16 luglio 2026 il versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote maturate nel primo semestre dai datori entrati nell’obbligo con le nuove soglie dimensionali, senza sanzioni né interessi. Sulla previdenza complementare il testo convertito riduce dal 60% al 50% la quota del montante erogabile in capitale al pensionamento e rinvia al 31 ottobre l’erogazione frazionata su almeno cinque anni.

Interviene infine la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti: dal prossimo rinnovo gli organi di amministrazione e controllo durano cinque esercizi e gli incarichi non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Rider e piattaforme digitali, stretta sugli accessi

Il decreto presume la natura subordinata del rapporto dei rider in presenza di indici di controllo o eterodirezione, anche tramite gestione algoritmica. L’accesso alla piattaforma è consentito solo con identità digitale SPID o CIE, oppure con un account ad autenticazione a più fattori rilasciato dalla piattaforma.

Per contrastare il cosiddetto caporalato digitale, la cessione o l’uso dell’account altrui comporta sanzioni amministrative e, nei casi di sfruttamento sistematico, l’applicazione della normativa sull’intermediazione illecita. I datori devono registrare per ciascun rider numero, periodo e comune delle prestazioni, dati da mettere a disposizione delle autorità.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 18:13:34 +0000
INPS
INPS e Agenzia Entrate, dl 25 giugno roadshow nazionale su fisco e previdenza
Al via il 25 giugno a Roma il ciclo di incontri di INPS e Agenzia delle Entrate con imprese e atenei, con tappe in Puglia, Piemonte ed Emilia-Romagna

INPS e Agenzia delle Entrate portano fisco, previdenza e servizi digitali nelle imprese e nelle università con un roadshow nazionale che parte da Roma giovedì 25 giugno 2026. Il ciclo di incontri si apre a Palazzo Mazzoni, sede dell’Accademia INPS in via Spinola 11, e prosegue durante l’estate presso aziende di primo piano, con le tappe negli atenei in calendario da settembre.

L’evento di lancio a Roma e i relatori

L’inaugurazione del 25 giugno a Palazzo Mazzoni riunisce i vertici delle due amministrazioni e del Governo. Sono attesi il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, il presidente dell’INPS Gabriele Fava e la direttrice generale Valeria Vittimberga. Segue una tavola rotonda con esponenti del mondo produttivo e accademico, tra cui i referenti fiscali di Barilla, Intesa Sanpaolo e Unipol, il presidente di Casillo Partecipazioni e il vice rettore del Politecnico di Torino, moderata da Giovanni Parente del Sole 24 Ore.

Le tappe del roadshow tra imprese e atenei

Dopo Roma, il roadshow tocca tre regioni a luglio nelle sedi di grandi gruppi industriali, per poi spostarsi negli atenei da settembre con la ripresa dell’anno accademico. Il calendario delle tappe già fissate è il seguente.

Data e regione Sede
25 giugno, Lazio Palazzo Mazzoni, Accademia INPS, via Spinola 11, Roma
7 luglio, Puglia stabilimenti Casillo, via Sant’Elia, Corato
14 luglio, Piemonte auditorium Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3, Torino
23 luglio, Emilia-Romagna stabilimenti Barilla, via Mantova 166, Parma
Da settembre, atenei università in tutta Italia, in concomitanza con l’anno accademico

I temi per le imprese e per le università

I contenuti cambiano a seconda della platea. Per le imprese il programma copre la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, il welfare aziendale, le agevolazioni sui premi di produttività e gli incentivi alle aziende. Per gli atenei l’attenzione si sposta sui giovani e su chi si affaccia al mondo del lavoro, con i temi dell’apertura della partita IVA, dell’avvio di un’impresa, della tassazione in base alla tipologia di reddito e dei servizi digitali. Gli eventi sono articolati in moduli tematici e gli esperti delle due amministrazioni rispondono ai quesiti dalla platea.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 10:05:23 +0000
Burocrazia
Burocrazia da 12 miliardi: il conto salato frena negozi, hotel e ristoranti
Confesercenti stima oltre 10mila euro l’anno di adempimenti per impresa: alloggio e ristorazione arrivano a 14.918 euro.

La burocrazia costa alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi oltre 12 miliardi di euro l’anno: la stima diffusa da Confesercenti misura il valore economico degli adempimenti necessari per mantenere in regola una piccola azienda fino a 49 addetti. Il dato medio è di 10.288 euro per impresa, con un divario netto tra commercio al dettaglio, ingrosso e attività di alloggio e ristorazione. Per hotel, pubblici esercizi e strutture ricettive il conto sale a 14.918 euro l’anno, una cifra che incide su margini, tempo aziendale e capacità di investimento.

In sintesi:

  • secondo Confesercenti, gli adempimenti burocratici assorbono il 3% del fatturato di commercio, turismo e servizi;
  • la stima riguarda 1.216.737 imprese fino a 49 addetti, per 12,009 miliardi di euro annui;
  • alloggio e ristorazione sostengono il costo medio più alto, pari a 14.918 euro per impresa;
  • l’80% della spesa riguarda servizi professionali acquistati all’esterno dell’impresa.

Burocrazia, il costo medio supera 10mila euro l’anno

Ogni impresa di commercio, turismo e servizi sostiene in media 10.288 euro l’anno di costi burocratici, secondo la stima Confesercenti su dati Istat e indagini. Il valore include le procedure necessarie per mantenere attiva l’azienda e misura sia gli esborsi diretti sia il ricorso a servizi professionali esterni.

Il dato complessivo arriva a 12,009 miliardi di euro annui su una base di 1.216.737 imprese fino a 49 addetti. Il calcolo è più circoscritto rispetto alle stime generali sulla burocrazia italiana, perché fotografa tre comparti ad alta densità di micro e piccole attività: commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso e intermediari, alloggio e ristorazione.

Turismo e ristorazione pagano il conto più alto

Alloggio e ristorazione sono il comparto più esposto: Confesercenti stima 327.853 imprese considerate, 14.918 euro di costo medio annuo per azienda e 4,891 miliardi di euro di spesa complessiva. La maggiore incidenza deriva dalla somma di autorizzazioni, controlli, obblighi fiscali, lavoro, sicurezza, privacy e adempimenti locali.

Nel commercio al dettaglio il costo medio è pari a 8.155 euro per impresa, per un totale di 4,325 miliardi di euro. Il commercio all’ingrosso e gli intermediari registrano invece 7.792 euro annui per azienda, con un costo complessivo di 2,794 miliardi. Il divario mostra che la stessa burocrazia incide in modo diverso a seconda del tipo di attività, del rapporto con il pubblico e delle autorizzazioni richieste.

Settore Imprese considerate Costo medio per impresa Costo complessivo annuo
Commercio al dettaglio 530.313 8.155 euro 4,325 miliardi di euro
Commercio all’ingrosso e intermediari 358.571 7.792 euro 2,794 miliardi di euro
Alloggio e ristorazione 327.853 14.918 euro 4,891 miliardi di euro
Totale 1.216.737 10.288 euro 12,009 miliardi di euro

Servizi esterni, la spesa nascosta degli adempimenti

L’80% del costo burocratico stimato da Confesercenti riguarda l’acquisto di servizi professionali esterni. Commercialisti, consulenti del lavoro, tecnici, intermediari e professionisti abilitati assorbono una quota ampia della spesa perché molte procedure richiedono competenze specialistiche, scadenze ricorrenti e aggiornamenti continui.

Il costo monetario è una parte del problema. Alle spese dirette si aggiungono ore sottratte all’organizzazione dell’attività, tempi dedicati ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, documenti ripetuti e verifiche su dati già disponibili presso enti pubblici.

PNRR e semplificazione alla prova delle piccole imprese

La Riforma 2.2 del PNRR, Buona amministrazione e semplificazione, prevede 600 procedure critiche semplificate e reingegnerizzate entro metà 2026, dopo le prime 200 già previste entro il 2024. L’obiettivo dichiarato è ridurre tempi e costi per cittadini e imprese, intervenendo su procedimenti amministrativi, digitalizzazione e standardizzazione.

La distanza tra obiettivi pubblici e vita quotidiana delle aziende emerge proprio dai numeri Confesercenti. Il portale Impresa in un giorno, il SUAP, la modulistica standard e gli archivi digitali hanno creato infrastrutture utili alla semplificazione, senza cancellare la stratificazione di adempimenti che continua a gravare sulle micro e piccole attività.

Il ricorso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati aiuterebbe a ridurre gli obblighi ripetitivi se fosse sfruttata in modo capillare.

Commercio e turismo con procedure duplicate

La richiesta delle imprese riguarda procedure più lineari e dati riutilizzati dalla PA. Il principio once only, già alla base della PDND, consente alle amministrazioni di acquisire informazioni già presenti negli archivi pubblici, riducendo documenti, certificazioni e allegati chiesti più volte agli stessi soggetti.

Nel turismo la criticità è più visibile, perché gli obblighi di avvio, variazione e autorizzazione passano spesso dal SUAP comunale e da modulistica settoriale. Anche la recente standardizzazione della SCIA per strutture ricettive mostra la direzione possibile: modelli unici, dati coerenti e controlli successivi più ordinati.

Costo burocratico, tassa sul tempo aziendale

Per le piccole imprese la burocrazia agisce come una tassa sul tempo aziendale prima ancora che sui bilanci. Il costo annuo medio di 10.288 euro riduce risorse disponibili per investimenti, personale, tecnologie e liquidità. Nei comparti a margini contenuti, l’effetto si somma a energia, affitti, lavoro e credito.

Il presidente di Confesercenti Nico Gronchi lega la semplificazione alla cancellazione delle procedure superflue, più che all’introduzione di nuovi strumenti formali. La sintesi della posizione dell’associazione è racchiusa nella richiesta di usare di più la gomma per cancellare norme e procedure superflue e di meno la penna per introdurne di nuove.

Per le imprese la semplificazione si misura sui costi effettivi: meno documenti ripetuti, meno transiti tra enti, meno differenze territoriali e maggiore riuso dei dati già presenti presso la PA. I 12 miliardi stimati da Confesercenti offrono un indicatore economico da ridurre, oltre alla fotografia del costo amministrativo attuale.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 09:35:50 +0000
Fintech
Cripto-attività, scattano gli obblighi di comunicazione al Fisco per i fornitori di servizi
Con il provvedimento attuativo della direttiva DAC8 il Fisco fissa modalità e termini per la trasmissione dei dati, prima scadenza il 30 giugno 2027

L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di comunicazione dei dati fiscali per i fornitori di servizi sulle cripto-attività in attuazione della direttiva europea DAC8 recepita in Italia dal D.Lgs. n. 194/2025. I prestatori di servizi devono trasmettere ogni anno i dati dei clienti, con la prima comunicazione fissata entro il 30 giugno 2027.

In sintesi:

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (prot. n. 186865) fissa gli adempimenti per i fornitori di servizi sulle cripto-attività;
  • l’obbligo riguarda i prestatori di servizi individuati dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 194/2025, salvo chi adempie già in un altro Stato con notifica annuale;
  • la comunicazione dei dati dei clienti va trasmessa ogni anno entro il 30 giugno, prima scadenza 30 giugno 2027;
  • in caso di omessa comunicazione la registrazione viene revocata dopo l’invito a regolarizzare e un secondo sollecito rimasti senza esito.

Dati delle cripto-attività al Fisco

L’obbligo di comunicazione riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 194/2025 e indicati come RCASP. Sono esonerati dalla trasmissione al Fisco italiano solo gli operatori che assolvono già obblighi equivalenti in un altro Stato UE o in una giurisdizione extra-UE qualificata.

In questo caso devono comunque presentare ogni anno una notifica all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine della comunicazione ordinaria, con la dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell’altro Stato.

Registrazione unica e codice identificativo IIN

Gli operatori si registrano una sola volta presso l’Agenzia delle Entrate e ottengono un codice identificativo univoco, denominato IIN (Individual Identification Number), valido anche quando la registrazione viene trasferita in un altro Stato membro.

I gestori non residenti privi di credenziali telematiche devono prima richiederle dal sito dell’Agenzia tramite il modulo dedicato nella sezione in lingua inglese, completando poi la registrazione alla DAC8. Credenziali, controlli, revoche e cancellazioni sono gestiti dal Centro Operativo di Pescara.

Dati da trasmettere, scadenze e canali

I prestatori trasmettono i dati identificativi dei clienti e delle operazioni previsti dal D.Lgs. n. 194/2025, insieme alle proprie informazioni e, se disponibile, al codice fiscale italiano dei clienti e all’IIN.

L’invio avviene esclusivamente per via telematica tramite i canali Entratel o Fisconline, in formato XML secondo il tracciato allegato al provvedimento. L’Agenzia certifica la presentazione con una ricevuta entro cinque giorni lavorativi dall’invio.

La trasmissione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno civile successivo a quello di riferimento, quindi la prima comunicazione, relativa al 2026, scade il 30 giugno 2027. Nei 30 giorni successivi alla scadenza il prestatore può inviare di nuovo tutte le posizioni, anche dopo una ricevuta di scarto: queste trasmissioni vengono comunque acquisite e girate alle autorità fiscali estere entro il 30 settembre, data del primo scambio fissata al 30 settembre 2027. Le comunicazioni oltre quella finestra sono ugualmente acquisite e trasmesse, anche più tardi.

Adempimento Termine
Comunicazione ordinaria dei dati entro il 30 giugno dell’anno successivo, prima scadenza il 30 giugno 2027
Nuovo invio delle posizioni, anche dopo scarto entro 30 giorni dalla scadenza del 30 giugno
Scambio con le autorità fiscali estere entro il 30 settembre, primo scambio il 30 settembre 2027
Ricevuta dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dalla protocollazione del file

I solleciti e la revoca per gli operatori inadempienti

L’omessa comunicazione porta alla revoca della registrazione soltanto al termine di una procedura scaglionata di solleciti gestita dal Centro Operativo di Pescara. La sequenza è la seguente:

  • entro 30 giorni dalla scadenza, il COP individua i gestori registrati che non hanno comunicato e li invita a provvedere entro 60 giorni;
  • decorso il termine senza esito, invia un secondo sollecito con altri 30 giorni per regolarizzare;
  • trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, il COP procede alla revoca della registrazione e alla cancellazione dal Registro centrale sicuro.

Dopo la revoca la porta non è chiusa: l’operatore può chiedere al Centro Operativo di Pescara una nuova autorizzazione a registrarsi, fornendo garanzie sull’adempimento degli obblighi di comunicazione ancora aperti.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 09:03:42 +0000
Incentivi imprese
Bonus innovazione Editoria e Radio TV, domande dal 30 giugno 2026
Il Dipartimento per l'editoria assegna 42 milioni a fondo perduto per la transizione digitale di editori, agenzie ed emittenti, con rimborso al 70% delle spese 2025

Dal 30 giugno 2026 le imprese editrici, le agenzie di stampa e le emittenti radiotelevisive possono richiedere il contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative sostenuti nel 2025. Il decreto attuativo del 20 maggio ha infatti sbloccato 42 milioni di euro del Fondo straordinario per l’Editoria, dopo il via libera della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

Tutti i riferimenti e i punti principali della misura in sintesi:

  • il contributo dà attuazione agli articoli 2 e 3 del DPCM 17 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2025 al n. 2695, a valere sulle risorse residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria;
  • le modalità di fruizione sono fissate dal decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 maggio 2026, pubblicato sul sito del Dipartimento il 3 giugno 2026;
  • l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, arrivata con decisione C(2026) 2662 final del 21 aprile 2026 (caso SA 121528) e pubblicata il 26 maggio 2026;
  • la dotazione è di 42 milioni di euro, di cui 8 milioni per editori e agenzie di stampa e 34 milioni per le emittenti radiotelevisive;
  • il rimborso copre il 70% delle spese documentate al netto dell’IVA, con riparto proporzionale tra gli aventi diritto se le richieste superano le risorse;
  • le domande si presentano dal 30 giugno al 29 luglio 2026 su due portali distinti, impresainungiorno.gov.it per l’editoria e il portale del MIMIT per radio e tv.

I beneficiari del fondo perduto Editoria e Radio TV

La misura rientra nel pacchetto di aiuti per Editoria e Media, che prevede anche incentivi alle assunzioni. Possono accedervi le imprese editrici di quotidiani e periodici, le agenzie di stampa e gli operatori dell’editoria radiofonica e televisiva, a condizioni diverse per i due comparti.

Per editori e agenzie servono la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la residenza fiscale in Italia o una stabile organizzazione sul territorio, l’iscrizione al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione, la regolarità degli obblighi contributivi e l’assenza di procedure di liquidazione. È inoltre richiesta l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice ATECO primario o prevalente: 58.12 per i quotidiani, 58.13 per i periodici, 60.31 per le agenzie di stampa.

Per le emittenti contano invece il possesso di titoli autorizzatori validi ai sensi delle delibere AGCOM 353/11/CONS e 664/09/CONS, la diffusione continuativa dei marchi associati alle numerazioni LCN o dei contenuti radiofonici, la regolarità contributiva e l’assenza di liquidazione, oltre al codice ATECO 60.10 per le radio e 60.20 per le televisioni.

Le spese ammesse e la misura del rimborso

Rientrano tra le spese ammesse l’ammodernamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, le piattaforme per la distribuzione digitale dei contenuti, le soluzioni di intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e datacenter, le tecnologie DAB e gli strumenti di automazione editoriale.

Il contributo è un rimborso pari al 70% delle spese sostenute e documentate nel 2025, al netto dell’IVA, per investimenti riconducibili a un progetto organico di innovazione tecnologica. Se il totale delle richieste supera lo stanziamento di una categoria, scatta il riparto proporzionale e la percentuale effettiva di rimborso scende sotto il 70%.

Per il solo comparto radiotelevisivo, le risorse eccedenti di una categoria vengono redistribuite tra le altre in proporzione al fabbisogno non coperto.

Le risorse per il settore radiotelevisivo

I 34 milioni destinati a radio e tv sono divisi in tre quote, ciascuna con un proprio tetto e una propria platea.

Categoria Risorse destinate
fornitori di servizi media audiovisivi nazionali titolari di LCN 20 milioni
fornitori di servizi media audiovisivi locali 10 milioni
concessionari radiofonici, contenuti radiofonici digitali e consorzi in tecnica DAB 4 milioni

Le due procedure di domanda e i termini

La finestra è la stessa per tutti, dalle ore 10:00 del 30 giugno alle ore 17:00 del 29 luglio 2026, ma i canali cambiano in base al comparto.

  • Le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa presentano la domanda sul portale impresainungiorno.gov.it, con autenticazione SPID, CNS o CIE e firma digitale del legale rappresentante in modalità CAdES.
  • Le emittenti radiofoniche e televisive utilizzano la procedura informatizzata sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

È ammessa una sola domanda per impresa e l’orario di apertura e chiusura sarà confermato con avviso istituzionale.

La documentazione richiesta e i controlli

L’accesso non si esaurisce nel dimostrare la spesa: alla domanda vanno allegati un progetto asseverato da un professionista qualificato, che descriva le dotazioni tecnologiche precedenti e le ragioni dell’investimento, e un prospetto analitico delle spese certificato da un revisore legale iscritto al registro.

Il Dipartimento effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti, e l’irregolarità contributiva blocca l’inserimento nell’elenco dei beneficiari.

Il trattamento fiscale del contributo

Il rimborso concorre alla formazione del reddito ed è soggetto a ritenuta IRES, con erogazione al netto delle ritenute erariali tramite accredito sul conto corrente indicato in domanda.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 08:30:50 +0000
Sicurezza sul Lavoro
Caldo, torna la CIG in deroga per le imprese nel Decreto Infrastrutture
Il CdM riattiva le misure già usate contro le ondate di calore. Crescono i bollini rossi e le aziende devono incrociare decreto, INPS e ordinanze.

Con l’ondata di calore da bollino rosso in molte città, il Governo rimette in campo la CIG in deroga per caldo eccezionale. Il Decreto Infrastrutture del 22 giugno 2026 reintroduce le misure già usate negli anni scorsi per consentire ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività quando le temperature rendono rischioso il lavoro. In attesa del testo in Gazzetta Ufficiale, le imprese devono già coordinare bollettini del Ministero della Salute, ordinanze territoriali e causali INPS per le temperature elevate.

In sintesi:

  • il Decreto Infrastrutture riattiva la CIG in deroga per le attività colpite da ondate di calore eccezionali;
  • la platea delle imprese agevolate sarà definita dal testo del decreto e dalle istruzioni amministrative successive;
  • i bollettini del Ministero della Salute segnalano il livello di rischio nelle città monitorate e guidano la prevenzione;
  • le ordinanze regionali o comunali possono imporre la sospensione delle lavorazioni nelle ore più calde;
  • le causali INPS per temperature elevate restano utilizzabili, anche in base alla temperatura percepita.

Nel Decreto Infrastrutture la CIG in deroga per il caldo

La CIG in deroga per ondate di calore torna nel Decreto Infrastrutture approvato dal Governo il 22 giugno 2026. Il comunicato di Palazzo Chigi parla della possibilità, per alcuni operatori economici, di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga in caso di temperature eccezionali.

Da definire ancora platea delle imprese interessate. La nota stampa di Governo richiama le norme già vigenti negli anni precedenti senza indicare nel dettaglio i settori coperti nel 2026. La conferma arriverà solo con la pubblicazione del decreto e con le istruzioni amministrative che seguiranno.

Edilizia e agricoltura nel precedente di Governo

Il precedente più vicino è il decreto-legge n. 98/2023, poi convertito nella legge n. 127/2023, che aveva previsto misure specifiche per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia, del settore lapideo e delle escavazioni. In quel caso i periodi autorizzati per emergenza climatica non concorrevano ai limiti ordinari della CIGO e non comportavano il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Per il comparto agricolo il precedente normativo aveva agito sulla CISOA per caldo eccezionale, con regole dedicate agli operai agricoli a tempo indeterminato. Anche per questo settore, la formulazione finale del nuovo decreto dovrà chiarire se il Governo riproduce integralmente lo schema già usato oppure se introduce criteri diversi per durata, accesso e coperture finanziarie.

Bollino rosso e ordinanze regionali, regole a confronto

Il bollino rosso del Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato per la popolazione e viene aggiornato attraverso i bollettini sulle ondate di calore. Il 23 giugno 2026 sono in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si aggiunge Latina, mentre il 25 giugno il numero sale a 17 con Bari.

Le ordinanze regionali hanno una funzione diversa rispetto ai bollettini ministeriali. Quando una Regione o un Comune dispone il divieto di lavoro nelle ore più calde, l’impresa deve adeguare turni e organizzazione alle prescrizioni locali, soprattutto nei cantieri, in agricoltura e nelle attività svolte all’aperto con rischio alto da calore.

Numero 1500 e bollettini prima dei turni

Dal 22 giugno 2026 il Ministero della Salute ha riattivato il numero 1500 Proteggiamoci dal caldo, in collaborazione con INAIL. Il servizio risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e fornisce informazioni sulle misure di prevenzione, sui servizi territoriali e sui rischi stagionali collegati alle alte temperature.

Per le aziende, i bollettini caldo, le ordinanze territoriali e le valutazioni del rischio aziendale devono essere letti insieme. Il solo livello rosso non sostituisce la valutazione datoriale, mentre una sospensione imposta dalla pubblica autorità cambia la causale da usare nella domanda di integrazione salariale.

Domanda INPS con le causali per caldo elevato

Il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 chiarisce che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta, di norma, quando le temperature superano i 35 gradi, considerando anche la temperatura percepita. La domanda si presenta tramite i servizi online per aziende e consulenti, nella sezione CIG e Fondi di solidarietà, usando OMNIA Integrazioni Salariali.

La causale evento meteo per temperature elevate si usa quando la sospensione o riduzione dell’attività viene decisa dall’impresa per il caldo eccessivo. La causale per sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità si usa invece quando esiste un provvedimento comunale o regionale che impone il fermo delle lavorazioni.

Le condizioni per sospendere il lavoro

Prima di fermare l’attività o ridurre l’orario, l’impresa deve costruire una verifica documentata del rischio caldo, utile sia sul piano della sicurezza sia in caso di domanda di integrazione salariale. Gli elementi da raccogliere sono pochi, purché coerenti tra loro:

  • verificare se l’attività riguarda lavorazioni all’aperto o ambienti senza adeguata protezione dal calore;
  • controllare i bollettini del Ministero della Salute e l’eventuale presenza di ordinanze locali;
  • valutare la temperatura percepita, non solo quella rilevata dal termometro;
  • documentare la scelta organizzativa adottata, tra rimodulazione dei turni, sospensione temporanea o richiesta di integrazione salariale;
  • scegliere la causale INPS corretta in base alla presenza o assenza di un ordine della pubblica autorità.

Il nuovo decreto potrà ampliare o agevolare l’accesso alla CIG per alcuni settori ma non cancella gli obblighi ordinari di prevenzione. Per l’azienda, la tutela dei lavoratori esposti al caldo deve poggiare su valutazione del rischio, organizzazione dei turni, dispositivi di protezione, idratazione e tracciabilità delle decisioni adottate.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 08:03:15 +0000
INPS
Pensioni più tardive e e assegni in calo nei numeri INPS
Nel Rendiconto Sociale 2025 il CIV segnala meno pensioni liquidate, età media più alta, divario di genere e domande ADI sotto il vecchio Reddito di cittadinanza.

Il Rendiconto Sociale INPS 2025 presentato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza fotografa un sistema previdenziale più selettivo: i pensionati scendono a 15.435.694, le pensioni previdenziali liquidate nell’anno si fermano a 834.658 e l’età media di uscita aumenta sia per le donne sia per gli uomini. Il documento mette in evidenza anche il crollo di Opzione Donna e Quota 103, il divario tra assegni femminili e maschili e il confronto tra Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e vecchio Reddito di cittadinanza.

In sintesi:

  • nel 2025 i pensionati INPS sono 15.435.694, rispetto ai 15.765.032 del 2022;
  • le pensioni previdenziali liquidate sono 834.658, rispetto alle 861.949 del 2024 e alle 878.369 del 2022;
  • Opzione Donna scende a 3.860 beneficiarie, rispetto alle 26.427 del 2022;
  • le domande accolte di Assegno di Inclusione sono 723.778 e quelle di SFL sono 119.476;
  • i tempi medi per le visite di invalidità civile si attestano a 125 giorni.

Pensionati INPS sotto quota 15,5 milioni

Nel 2025 i pensionati INPS sono 15.435.694, in diminuzione rispetto ai 15.765.032 registrati nel 2022. La composizione vede 7.426.392 uomini e 8.009.302 donne, con una popolazione femminile più ampia tra i beneficiari delle prestazioni.

Le pensioni previdenziali liquidate nell’anno sono 834.658, in discesa rispetto alle 861.949 del 2024 e alle 878.369 del 2022. Il Rendiconto collega la riduzione alle restrizioni introdotte nel sistema previdenziale italiano e alla minore accessibilità dei canali di uscita anticipata. Per stimare decorrenza e importo dell’assegno in base alla propria posizione contributiva si può usare il calcolo pensione online di PMI.it, aggiornato alle regole 2026.

Uscite anticipate ridotte tra Opzione Donna e Quota 103

Il Rendiconto Sociale INPS 2025 mostra il ridimensionamento delle uscite flessibili: le beneficiarie di Opzione Donna sono 3.860, rispetto alle 26.427 del 2022, mentre le pensioni liquidate con le quote arrivano a 5.643, dopo i 112.982 accessi del 2021.

Per le pensioni di vecchiaia e anticipate nel 2026 l’accesso ai canali derogatori è limitato ai diritti già maturati oppure a misure selettive come APE Sociale, lavoratori precoci e lavori usuranti. L’età media di pensionamento sale a 65,4 anni per le donne e a 64,1 anni per gli uomini.

Divario tra pensioni di donne e uomini

Il differenziale sugli importi medi delle pensioni di vecchiaia arriva al 45% in meno per le donne. Il dato conferma la fragilità delle carriere femminili ai fini previdenziali, legata a retribuzioni più basse, periodi di discontinuità lavorativa e minore accumulo contributivo.

Il Rendiconto segnala anche uno scarto crescente tra pensioni vigenti e pensioni appena liquidate. Per le pensioni di anzianità degli uomini, la differenza è pari a 148 euro mensili in meno sulle nuove liquidazioni, indizio di una progressiva riduzione del valore medio degli assegni in ingresso.

Indicatore Dato 2025 Confronto indicato dal Rendiconto
Pensionati INPS 15.435.694 15.765.032 nel 2022
Pensioni previdenziali liquidate 834.658 861.949 nel 2024 e 878.369 nel 2022
Beneficiarie Opzione Donna 3.860 26.427 nel 2022
Pensioni con quote, inclusa Quota 103 5.643 112.982 nel 2021
Età media di pensionamento delle donne 65,4 anni 64,4 anni nel 2022
Età media di pensionamento degli uomini 64,1 anni 63,7 anni nel 2022

ADI e SFL sotto i livelli del Reddito di cittadinanza

Nel 2025 sono state accolte 723.778 domande di Assegno di Inclusione e 119.476 domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro. Il totale è inferiore alle 1.039.700 prestazioni di Reddito e Pensione di cittadinanza erogate nel 2022, secondo il confronto riportato dal CIV.

Per i nuclei interessati alle nuove regole su Assegno di Inclusione e SFL 2026, il dato del Rendiconto aiuta a misurare l’effetto del cambio di schema: accesso più selettivo, platea più contenuta e controlli più legati alla condizione familiare, reddituale e lavorativa.

Invalidità civile, DURC e personale INPS

Le prestazioni assistenziali vigenti nel 2025 comprendono 2.435.704 indennità di accompagnamento e 1.067.436 prestazioni di invalidità civile. I tempi medi per le visite di invalidità civile sono pari a 125 giorni, mentre la gestione amministrativa scende a 15 giorni.

Sul versante imprese, il Rendiconto indica 8.311 ispezioni INPS nel 2025, rispetto alle 9.701 del 2024, e una quota di DURC irregolari al 14,3%, in diminuzione rispetto al 16,2% dell’anno precedente. Le riscossioni da recupero crediti in fase amministrativa per aziende con dipendenti salgono da 7 a 9 miliardi di euro.

Il personale INPS scende a 24.521 unità, dopo le 25.344 dell’anno precedente e le 26.687 del 2023. La riduzione degli organici si affianca alla diminuzione delle giacenze del contenzioso amministrativo e giudiziario, in un quadro di servizi più rapidi su pensioni e ammortizzatori sociali e ancora lenti sul fronte sanitario dell’invalidità civile.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 07:55:43 +0000
Incentivi imprese
Bonus carburante pesca, domanda online fino al 20 luglio
Piattaforma MASAF aperta per le PMI della pesca: credito fino al 20% su gasolio e benzina acquistati da marzo a maggio, con F24 entro dicembre.

Le PMI ittiche possono richiedere il credito d’imposta sulle spese per gasolio e benzina sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026, nell’ambito del nuovo bonus carburante pesca. Il Decreto attuativo del MASAF del 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno. La domanda si presenta su piattaforma ministeriale entro il 20 luglio.

In sintesi:

  • l’art. 4 del DL n. 33/2026, convertito dalla Legge n. 79/2026 riconosce un credito fino al 20% per carburante acquistato da marzo a maggio 2026;
  • le domande si presentano online sul portale MASAF fino alle 23:59 del 20 luglio 2026;
  • il credito copre gasolio e benzina destinati all’alimentazione del naviglio peschereccio;
  • il plafond disponibile è pari a 10 milioni di euro e può ridurre l’aliquota finale se le richieste superano le risorse;
  • il credito riconosciuto si usa in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.

Domande MASAF aperte fino al 20 luglio

La domanda per il credito d’imposta pesca si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica attivata sul sito del MASAF. La finestra ministeriale resta aperta fino alle ore 23:59 del 20 luglio 2026, termine oltre il quale la richiesta non può essere trasmessa.

La domanda va indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, indicata nel decreto come PEMAC. La procedura richiede l’invio digitale dei dati dell’impresa, delle unità da pesca armate, delle spese sostenute nel periodo agevolato e delle dichiarazioni richieste in materia fiscale e di aiuti di Stato.

Bonus fino al 20% sul carburante pesca

Il credito d’imposta carburante pesca copre fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il calcolo avviene sulle fatture al netto dell’IVA e riguarda solo il carburante impiegato per alimentare il naviglio peschereccio.

La percentuale del 20% non è automatica per tutti i richiedenti. Il decreto prevede un plafond complessivo di 10 milioni di euro: se le domande ammissibili superano questa soglia, il MASAF riduce l’aliquota in proporzione alle risorse disponibili e pubblica l’importo spettante a ciascuna impresa ammessa.

PMI ittiche ammesse al credito

Possono accedere al bonus le micro, piccole e medie imprese attive nella pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. La definizione di PMI è quella della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Il decreto esclude alcune imprese dalla misura:

  • le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea;
  • le imprese che rientrano nei casi esclusi dall’art. 1 del Regolamento UE 2022/2473;
  • le imprese che chiedono il credito per carburante destinato a impieghi diversi dall’alimentazione del naviglio peschereccio.

Il bonus per la pesca si inserisce nel pacchetto di crediti d’imposta e rimborsi carburante per le imprese, con una disciplina autonoma rispetto agli interventi su accise, autotrasporto e agricoltura.

Documenti da allegare alla domanda

La domanda per il bonus gasolio e benzina pesca deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’ammontare delle spese sostenute, l’eventuale presenza di altri aiuti sugli stessi costi e la dichiarazione di utilizzo esclusivo del carburante per l’attività ittica.

Alla richiesta vanno allegati i documenti indicati dal Decreto MASAF:

  • la copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina emesse tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026;
  • la quietanza di pagamento delle fatture oppure un documento idoneo a provare l’avvenuto pagamento;
  • l’estratto del libretto di controllo del carburante riferito al periodo oggetto di contributo.

F24 entro dicembre dopo il codice tributo

Il credito riconosciuto dal MASAF si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L’utilizzo decorre dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il codice tributo dedicato.

L’importo indicato nel modello F24 non può superare il credito fruibile attribuito dal MASAF. Se l’impresa espone in compensazione un importo più alto, l’operazione di versamento viene scartata. Per le imprese con beneficio superiore a 150.000 euro, l’utilizzo è collegato anche all’acquisizione dell’informazione antimafia.

Regole fiscali e cumulo con altri aiuti

Il credito d’imposta pesca non concorre alla formazione del reddito d’impresa e non rileva ai fini IRAP. Il decreto esclude inoltre l’applicazione dei limiti ordinari di compensazione previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e dall’art. 34 della Legge n. 388/2000.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, inclusi gli aiuti de minimis, purché il cumulo non superi la spesa sostenuta e non oltrepassi l’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea applicabile al settore pesca e acquacoltura.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 07:32:19 +0000
Unione Europea
Euro digitale: primo sì UE su costi, POS e pagamenti elettronici
Cipollone al Parlamento UE: l'euro digitale è una scelta politica. Il 23 giugno il voto che decide corso legale, costi POS e privacy per imprese ed esercenti.

Il primo sì del Parlamento europeo all’euro digitale come forma elettronica di contante fa avanzare il progetto della BCE dalla trattativa tecnica al negoziato finale tra istituzioni UE: la commissione ECON ha infatti approvato il 23 giugno la posizione sull’istituzione della nuova moneta pubblica digitale. Per imprese, esercenti e prestatori di servizi di pagamento si delineano quindi le prime regole su accettazione nei negozi, costi di incasso, privacy, limiti di detenzione e calendario dei test in vista di una possibile emissione nel 2029.

In sintesi:

  • mandato negoziale sull’euro digitale annunciato a luglio e legge finale sarà trattata con il Consiglio UE;
  • i servizi di base saranno gratuiti, mentre le commissioni per esercenti e PSP avranno un tetto europeo;
  • le imprese potranno accumulare incassi in euro digitali per un massimo di 24 ore;
  • l’avvio del progetto pilota è previsto nella seconda metà del 2027, prima emissione BCE dal 2029.

Accettazione nei negozi tra obblighi e deroghe

Il testo votato contiene già le condizioni che interessano il mercato dei pagamenti elettronici, dai servizi gratuiti agli obblighi di accettazione da parte degli esercenti.

Il nuovo mezzo di pagamento affiancherà carte, app e contante, con un obiettivo politico esplicito: offrire una soluzione pubblica utilizzabile in tutta l’area euro, anche nei pagamenti online e offline, senza dipendere soltanto da circuiti privati extra-UE.

Per gli esercenti è prevista l’accettazione dell’euro digitale nei negozi quando l’attività incassa già con strumenti digitali.  Il testo ECON prevede eccezioni per autonomi, piccole e microimprese prive di altri pagamenti digitali, oltre a rifiuti temporanei in caso di blackout o indisponibilità tecnica.

Costi POS e commissioni con tetto europeo

Il testo distingue l’uso gratuito per i cittadini dai costi a carico della filiera dei pagamenti. I servizi base dell’euro digitale, come apertura del wallet, detenzione dei fondi e disponibilità di almeno uno strumento di pagamento, saranno gratuiti; le commissioni per esercenti e PSP avranno un tetto, mentre i pagamenti offline saranno privi di costi.

La BCE lega il progetto agli standard aperti per i pagamenti, pensati per ridurre duplicazioni tecniche e aggiornamenti separati dei terminali.

La mappa degli obblighi e dei costi

La lettura utile per imprese ed esercenti passa dalla distinzione tra chi userà l’euro digitale, chi lo distribuirà e chi dovrà adeguare i propri sistemi di incasso. La tabella riassume il trattamento previsto dal testo ECON:

Soggetto Regola Effetti
Cittadini Servizi base gratuiti e pagamenti online o offline. Uso del wallet come alternativa pubblica a carte e app private.
Esercenti Accettazione ampia quando l’attività incassa già pagamenti digitali. Verifica di commissioni, aggiornamenti software e condizioni PSP.
Microimprese e autonomi Deroghe per chi è privo di altri incassi digitali. Esclusione dagli obblighi nelle attività ancora legate solo al contante.
Imprese Incassi in euro digitali trattenibili fino a 24 ore. Riversamento rapido verso conto bancario e tesoreria aziendale.
Banche e PSP Distribuzione del wallet, onboarding e servizi aggiuntivi. Compensazione, tetti alle fee e nuovi standard tecnici europei.

Limiti di detenzione e incassi aziendali a 24 ore

Il testo ECON separa l’uso quotidiano dall’accumulo di liquidità. Ogni persona avrà un limite massimo di euro digitali detenibili, da definire su raccomandazione BCE; le imprese potranno accumulare incassi in euro digitale solo fino a 24 ore.

La logica è evitare uno spostamento massiccio dai depositi bancari verso moneta BCE. Per questo l’euro digitale sarà privo di interessi e costruito come mezzo di pagamento, anziché come prodotto di risparmio.

Privacy offline e perdita del dispositivo

La funzione offline è il tratto più vicino al contante. Il Parlamento prevede pagamenti diretti tramite dispositivi locali, con principi di privacy-by-design e tecnologie come le prove a conoscenza zero per verificare le transazioni limitando i dati trattati a quelli indispensabili.

La stessa logica porta un rischio pratico: se il dispositivo locale viene smarrito, il denaro offline caricato sul dispositivo risulta perso, come avviene con il contante fisico. È uno degli aspetti da spiegare ai clienti prima dell’avvio graduale.

La sfida europea a Visa, Mastercard e PayPal

Il voto assume anche una lettura geopolitica: l’euro digitale serve a ridurre la dipendenza dell’area euro da circuiti e piattaforme extra-UE, in particolare Visa, Mastercard e PayPal. La BCE segnala da mesi che l’Europa dipende da standard proprietari dei circuiti internazionali e che una soluzione pubblica paneuropea rafforza la libertà di pagamento.

Trattativa, progetto pilota e prima emissione

Il disco verde dell’ECON offre al Parlamento europeo il mandato politico per trattare il pacchetto sulla moneta unica con il Consiglio UE. Il provvedimento sull’istituzione dell’euro digitale sarà annunciato nella plenaria di luglio; poi servirà l’accordo interistituzionale prima dell’adozione finale.

Il calendario mantiene tre date chiave: sviluppo con PSP selezionati nel terzo trimestre 2026, progetto pilota di 12 mesi dalla seconda metà del 2027 e prima emissione possibile nel 2029, subordinata all’adozione del regolamento e alla decisione del Consiglio direttivo BCE.

L’iter del Regolamento euro digitale e della timeline BCE rimane quindi il riferimento da monitorare per banche, PSP ed esercenti: il voto ECON apre la trattativa finale, mentre l’effettiva disponibilità nei pagamenti quotidiani dipenderà dal testo approvato e dai test sul campo.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 07:16:33 +0000
Made in Italy
Albo nazionale delle botteghe storiche al via, dati al Ministero entro il 22 ottobre
Pubblicato il decreto attuativo del Mimit con requisiti e scadenze degli enti, mentre la sezione di eccellenza dei 70 anni attende ancora il regolamento

Il commercio storico italiano ha il suo registro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto che avvia l’Albo nazionale delle botteghe storiche e fissa la prima scadenza per gli enti territoriali: Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane che già tengono propri elenchi hanno tempo fino al 22 ottobre 2026 per trasmettere al MIMIT i dati delle attività iscritte.

Per le attività significa entrare in un elenco unico, consultabile sul sito ministeriale e collegato ai canali turistici Italia.it ed ENIT, che le rende visibili anche fuori dai confini locali. È il tassello che mancava alla strategia di promozione turistica del Made in Italy, pensata per trasformare negozi e botteghe artigiane in un patrimonio tutelare.

In breve i punti principali:

  • il decreto interministeriale 7 maggio 2026 attua l’Albo nazionale istituito dall’art. 6 del decreto legislativo 219/2024;
  • il decreto è entrato in vigore il 24 giugno 2026 e gli enti che hanno già istituito propri albi trasmettono gli elenchi al MIMIT entro 120 giorni, quindi entro il 22 ottobre 2026;
  • nella sezione ordinaria confluiscono le attività con almeno cinquanta anni iscritte agli albi locali, anche se prive dei requisiti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 219/2024;
  • la sezione di eccellenza richiede settanta anni di attività e tre generazioni di gestione familiare ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 219/2024, e attende ancora il regolamento attuativo;
  • l’iscrizione riconosce il diritto di prelazione sui locali previsto dall’art. 38 della legge 392/1978 e la possibile classificazione come bene culturale.

Cosa prevede il decreto attuativo del MIMIT

Il decreto interministeriale 7 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2026 ed entrato in vigore il 24 giugno, rende concretamente alimentabile l’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Il registro non nasce infatti da zero: è costituito dagli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, trasmessi e aggiornati periodicamente dagli enti territoriali.

L’Albo si articola in due sezioni, una ordinaria e una dedicata alle attività storiche di eccellenza, ed è pubblicato in un’area dedicata del sito del MIMIT, con rinvii ai portali delle Regioni e dei Comuni e collegamento ai canali turistici Italia.it ed ENIT.

Le due sezioni dell’Albo nazionale

La sezione ordinaria accoglie le attività già iscritte agli albi regionali e locali; la sezione di eccellenza è riservata alle realtà con i requisiti più stringenti dell’art. 4 del decreto legislativo 219/2024 e diventerà operativa solo dopo l’adozione del regolamento attuativo, non ancora emanato. Le due tabelle riassumono le differenze.

Sezione ordinaria
Attività ammesse Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici iscritti agli albi locali
Anzianità minima 50 anni, o diverso periodo fissato dalle norme regionali
Riferimento normativo Art. 3, D.Lgs. 219/2024
Stato Operativa, prima trasmissione entro il 22 ottobre 2026
Sezione di eccellenza
Attività ammesse Attività commerciali ed esercizi pubblici storici con requisiti rafforzati di tradizione e qualità
Anzianità minima 70 anni nello stesso locale e tre generazioni di gestione familiare
Riferimento normativo Art. 4, D.Lgs. 219/2024
Stato In attesa del regolamento attuativo

I requisiti delle attività storiche di eccellenza

Per la sezione di eccellenza servono requisiti cumulativi, definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 219/2024. La qualifica spetta alle attività commerciali e agli esercizi pubblici storici che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • almeno settanta anni continuativi di attività nello stesso locale e nello stesso settore merceologico, senza computare interruzioni o sospensioni non superiori a un anno;
  • gestione per almeno tre generazioni consecutive da parte della stessa famiglia, con continuità dell’attività e mantenimento della qualità, oppure da parte del soggetto subentrante che ne assicuri la continuità;
  • un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico legato alle tradizioni locali;
  • la conservazione, per quanto possibile, dell’aspetto storico, degli interni, degli arredi, di mostre, vetrine e insegne;
  • strutture, interni e arredi di elevata qualità progettuale e dei materiali;
  • ubicazione nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in zone equipollenti o in aree di pregio commerciale.

Finché non viene emanato il regolamento previsto dall’art. 3, comma 9 del decreto legislativo 219/2024, la sezione di eccellenza non è alimentabile.

Le attività già iscritte agli albi regionali e locali

Negli albi regionali e delle amministrazioni locali rientrano le attività esistenti da almeno cinquanta anni, salvo periodi diversi stabiliti dalle normative regionali. Vale una clausola di favore: le attività già presenti negli albi delle attività storiche entrano di diritto nell’Albo nazionale anche se non possiedono tutti i requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 219/2024. L’iscrizione, in ogni caso, passa sempre dai registri locali: non esiste una domanda diretta del singolo esercente al registro nazionale.

Le scadenze per gli enti territoriali

Il calendario distingue la prima applicazione dal regime ordinario. In prima applicazione, gli enti che hanno già istituito propri albi trasmettono gli elenchi dei soggetti iscritti al MIMIT entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 22 ottobre 2026.

A regime, gli aggiornamenti seguono due termini annuali: i Comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono i propri albi aggiornati alla Regione di competenza entro il 31 gennaio; le Regioni e le Province autonome inoltrano i dati al MIMIT entro il 31 marzo.

I vantaggi dell’iscrizione all’Albo

L’iscrizione produce una visibilità nazionale e internazionale in chiave turistica, ma anche tutele patrimoniali rilevanti. Tra i benefici principali figurano:

  • il diritto di prelazione sui locali in caso di vendita dell’immobile, anche dell’intero complesso, riconosciuto ai sensi dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  • i percorsi conciliativi che le Regioni possono attivare per agevolare accordi con i proprietari ed evitare l’espulsione degli esercenti dai centri storici e dalle aree di pregio;
  • la possibile classificazione come bene culturale per le attività che esprimono identità culturale collettiva ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comitato misto paritetico

Per coordinare i diversi livelli di governo, il decreto istituisce un Comitato misto paritetico composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo, delle Regioni e dell’ANCI. L’organismo svolge funzioni consultive e di raccordo nella gestione dell’Albo, dalla raccolta dei dati alle misure di valorizzazione turistica.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 06:58:54 +0000
Servizi online
La mia pensione futura INPS, verifica contributi e scenari per la domanda
Servizio INPS online: accesso con identità digitale, verifica estratto contributivo e confronto scenari per prepararsi alla domanda di pensione.

La mia pensione futura è il servizio INPS che consente ai lavoratori di stimare la pensione attesa usando età, storia lavorativa e retribuzione o reddito presenti negli archivi dell’Istituto. La simulazione serve a controllare i contributi, verificare la prima decorrenza utile, esaminare l’assegno presunto, valutare il tasso di sostituzione e costruire scenari alternativi prima della domanda di pensione.

Dopo la consultazione dei dati previdenziali personali, il calcolatore della pensione di PMI.it su importo netto e decorrenza consente una prova autonoma sulle principali opzioni di uscita.

In sintesi:

  • La mia pensione futura INPS usa la posizione contributiva personale per stimare decorrenza, assegno presunto e tasso di sostituzione;
  • il controllo dell’estratto conto contributivo aiuta a intercettare periodi mancanti, fondi non allineati o dati da correggere;
  • gli scenari previdenziali mostrano l’effetto di reddito futuro, sospensione dell’attività, fondo selezionato e posticipo dell’uscita.

Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 06:36:54 +0000
Dichiarazione dei Redditi
Detrazione affitto e Quota B dell’Assegno di Inclusione nel 730
Un soggetto percettore di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) integrato al minimo beneficia dell’Assegno di Inclusione (ADI), comprensivo della quota destinata al canone di locazione (Quota B). Considerato che tale quota ADI non copre interamente l’importo del canone effettivo, il contribuente può richiedere la detrazione per canoni di locazione (Rigo E71, Codice 1 – canone[...] Un soggetto percettore di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) integrato al minimo beneficia dell’Assegno di Inclusione (ADI), comprensivo della quota destinata al canone di locazione (Quota B). Considerato che tale quota ADI non copre interamente l’importo del canone effettivo, il contribuente può richiedere la detrazione per canoni di locazione (Rigo E71, Codice 1 – canone[...]
Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 06:35:21 +0000
Incentivi imprese
Riordino incentivi imprese, approvato il decreto in via definitiva
Il secondo decreto attuativo della legge delega concentra le misure del Ministero nel Fondo crescita sostenibile e tutela le domande già avviate

Il riordino degli incentivi alle imprese ha il via libera definitivo. Il Governo ha approvato il decreto che rivede il sistema delle agevolazioni di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concentrando molte misure nel Fondo per la crescita sostenibile. È il secondo decreto attuativo della legge delega, dopo quello sul Codice degli incentivi.

I punti chiave del provvedimento:

  • approvato in via definitiva il decreto legislativo di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge delega 27 ottobre 2023, n. 160 (Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026);
  • è il secondo decreto attuativo della delega e affianca il Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026;
  • il riordino concentra gli strumenti del Ministero su Fondo crescita sostenibile, Fondo di garanzia PMI, Fondo nazionale per l’innovazione, Nuova Sabatini e aerospazio;
  • le misure MIMIT si riducono, con circa venti strumenti abrogati e risorse trasferite;
  • le domande già avviate seguono la disciplina precedente fino alla chiusura del procedimento, mentre i decreti attuativi sul Fondo sono attesi entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Riordino e abrogazione incentivi MIMIT

Il decreto legislativo di revisione del sistema degli incentivi alle imprese di competenza MIMIT interviene sulla mappa degli strumenti agevolativi dopo l’entrata in vigore del Codice degli incentivi, che ha già fissato regole comuni, bando tipo, definizioni e principi di accesso.

La riforma rientra tra gli impegni del PNRR assunti con la Commissione europea e il suo completamento è atteso con la prossima Legge di Bilancio 2027.

Cinque strumenti per i contributi dal Ministero

Gli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati razionalizzati attorno a un numero ridotto di strumenti, per ridurre la frammentazione normativa.

Non è tanto una cancellazione quanto una concentrazione dell’offerta: a regime, le misure gestite dalla Direzione incentivi passano da 33 a una decina, con circa venti strumenti abrogati le cui risorse confluiscono nel Fondo per la crescita sostenibile.

Strumento Riordino
Fondo crescita sostenibile contenitore centrale, assorbe e organizza più linee di intervento
Fondo di garanzia PMI conserva autonomia e sostiene l’accesso al credito
Fondo nazionale innovazione conserva autonomia su venture capital e imprese innovative
Nuova Sabatini mantiene la funzione sui beni strumentali
Aerospazio disciplina distinta per la filiera ad alta specializzazione

Il Fondo crescita sostenibile assorbe le risorse

Il Fondo per la crescita sostenibile diventa il principale veicolo della riforma. Il decreto lo articola in sezioni dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione, start up d’impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, accesso al credito e mercato dei capitali. L’architettura sposta molte misure da una logica di interventi separati a una logica di bandi tematici e discipline quadro.

Per le imprese il vantaggio atteso è una maggiore leggibilità dell’offerta pubblica; il rischio è che strumenti troppo ampi rendano meno immediato capire quali requisiti, spese e progetti siano finanziabili.

Domande e regole transitorie

Le domande di incentivo già avviate alla data di entrata in vigore del decreto seguono la disciplina precedente fino alla chiusura del procedimento. La clausola transitoria protegge le pratiche in corso da modifiche durante istruttoria, concessione o recupero delle agevolazioni.

Il riordino produce effetti sulle nuove misure solo dopo l’entrata in vigore e l’adozione delle discipline attuative: per le richieste future il banco di prova saranno i decreti ministeriali sul Fondo per la crescita sostenibile, attesi entro 180 giorni.

Microimprese e PMI alla prova dei bandi futuri

Per microimprese e PMI il risultato dipenderà dalla chiarezza dei bandi attuativi. Strumenti più concentrati funzionano solo se indicano con nettezza beneficiari, spese ammissibili, criteri di valutazione, tempi e documenti richiesti.

La questione tocca soprattutto le imprese con minore capacità amministrativa, che spesso accedono agli aiuti tramite consulenti, associazioni o sportelli territoriali: la riduzione della frammentazione sarà utile solo se renderà più semplice riconoscere il bando giusto e presentare una domanda completa.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 05:33:21 +0000
Incentivi imprese
Torna Scoperta imprenditoriale: dal MIMIT oltre 500 milioni per le imprese del Sud
Il secondo sportello da 505,8 milioni finanzia ricerca e sviluppo nelle sette regioni del Mezzogiorno, con fondo perduto più ricco rispetto al primo bando

Torna Scoperta Imprenditoriale, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno. Con il decreto del 19 maggio 2026 il MIMIT apre un secondo sportello da 505,8 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il primo sportello, nel 2024, aveva esaurito i 300 milioni allora disponibili nel giro di un giorno.

I punti che definiscono il secondo sportello:

  • la dotazione è di 505,8 milioni di euro, tra 279,7 milioni di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e 226 milioni di contributi a fondo perduto da economie di precedenti programmazioni;
  • il 60% delle risorse è riservato a PMI e reti d’impresa, con sottoriserva del 25% per micro e piccole imprese;
  • sono finanziati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da 1 a 5 milioni di euro, della durata di 18-36 mesi con proroga fino a sei mesi;
  • le domande non sono ancora aperte: termini e modalità arriveranno con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Secondo sportello Scoperta Imprenditoriale

Il decreto ministeriale 19 maggio 2026 apre un secondo sportello della misura Scoperta Imprenditoriale, l’intervento nato con il decreto del 13 luglio 2023 nell’ambito dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa” del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027.

La dotazione complessiva è di 505.801.524,89 euro, articolata in 279,7 milioni di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile — istituito dall’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) — e in circa 226 milioni di contributi a fondo perduto recuperati da economie di precedenti programmazioni nazionali ed europee.

Il 60% del totale è riservato a progetti di PMI e reti d’impresa, e dentro questa quota una sotto-riserva del 25% spetta a micro e piccole imprese.

Beneficiari, progetti e tecnologie ammesse

Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati che svolgono attività industriali, agroindustriali o artigiane, insieme ai Centri di ricerca; come co-proponenti rientrano Organismi di ricerca, imprese agricole e imprese di servizi all’industria.

I progetti vanno realizzati in forma collaborativa, in due modalità alternative: un partenariato di massimo tre soggetti con almeno una piccola o media impresa, ciascuno con almeno il 10% dei costi, oppure una singola PMI affiancata da soggetti esterni che apportino servizi di ricerca per almeno il 10% del progetto.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono valere tra 1 e 5 milioni di euro e svilupparsi su sei aree di tecnologie abilitanti fondamentali:

  • materiali avanzati e nanotecnologia;
  • fotonica e micro/nano elettronica;
  • sistemi avanzati di produzione;
  • tecnologie delle scienze della vita;
  • intelligenza artificiale;
  • connessione e sicurezza digitale.

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

L’aiuto combina un finanziamento agevolato pari al 40% dei costi ammissibili, uguale per tutte le imprese, con un contributo a fondo perduto che cresce al diminuire della dimensione aziendale. Il prestito agevolato dura da uno a otto anni, con preammortamento fino a tre anni, senza obbligo di garanzie e a un tasso pari al 20% del tasso di riferimento europeo.

Il fondo perduto per tipologia di soggetto:

Soggetto Contributo a fondo perduto
Piccole imprese fino al 40%
Medie imprese fino al 35%
Grandi imprese fino al 30%
Organismi di ricerca fino al 60% per la ricerca industriale e 40% per lo sviluppo sperimentale

Risorse e fondo perduto più elevati del primo sportello

Rispetto al primo sportello del 2024, il secondo amplia in misura netta sia la dotazione sia l’intensità del contributo a fondo perduto. La prima edizione mise a disposizione 300 milioni di euro, esauriti tra l’apertura del 7 febbraio e la chiusura dell’8 febbraio 2024; il nuovo sportello sale a 505,8 milioni e alza di cinque punti il contributo diretto su ogni fascia dimensionale. Restano invece invariati l’impianto dei progetti e la riserva per le imprese minori.

Voce Dal primo al secondo sportello
Dotazione da 300 milioni (2024) a 505,8 milioni (2026)
Contributo a fondo perduto dal 35/30/25% al 40/35/30% per piccole, medie e grandi
Riserva PMI e reti confermata al 60%, con sottoriserva del 25% a micro e piccole
Progetti invariati a 1–5 milioni e 18–36 mesi

Domande in attesa di sblocco

Le imprese non possono ancora presentare domanda: il decreto fissa l’impianto della misura, ma i termini di apertura, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

La gestione tecnica è affidata a Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, già soggetto gestore del primo sportello.

Per le imprese del Sud interessate, il tempo dell’attesa è utile per impostare i progetti e costruire i partenariati di ricerca.


Data articolo: Wed, 24 Jun 2026 05:08:58 +0000
Sostituto d'imposta
Forfettari senza fattura elettronica, obbligo di CU retroattivo
Agenzia delle Entrate, obbligo di Certificazione Unica per i compensi degli intermediari assicurativi forfettari che non emettono fattura elettronica

Le Partite IVA forfettarie che incassano compensi senza fattura elettronica fanno scattare l’obbligo di Certificazione Unica in capo ai committenti. L’Agenzia delle Entrate estende la lista delle eccezioni all’esonero dalla CU includendovi i produttori assicurativi di quarto gruppo, in quanto esentati dall’invio dei corrispettivi telematici e dall’emissione di e-fattura su SdI.

In sintesi:

  • con risposta a interpello n. 127 del 22 giugno 2026, l’AdE estende l’eccezione all’esonero dalla Certificazione Unica per i Forfettari ai casi in cui i compensi non transitano dal Sistema di Interscambio, inserendovi i produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario, oltre ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • il sostituto d’imposta indica al punto 6 della CU il codice 25 per i compensi del 2024 nella CU 2025 e il codice 24 per i compensi del 2025 nella CU 2026;
  • per invii tardivi e rettifiche su 2024 e 2025 le sanzioni possono essere disapplicate per incertezza interpretativa, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente.

Niente esonero CU per Forfettari senza fattura elettronica

L’esonero dalla Certificazione Unica non è un beneficio legato allo status di Forfetario ma al modo in cui i suoi compensi arrivano al Fisco. Salta ogni volta che quei compensi non transitano dal Sistema di Interscambio, e in quel caso il sostituto d’imposta torna a dover emettere e trasmettere la CU.

L’esonero introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 1/2024, con il comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/1998, regge infatti su un solo presupposto: la fattura elettronica porta già all’Agenzia ogni elemento del compenso; senza la e-fattura, decade anche l’esonero.

Il principio era stato fissato dalla risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025, con una frase che l’Agenzia richiama ancora oggi: «l’eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA». Da lì nasce tutta la casistica delle eccezioni.

Obbligo CU per intermediari assicurativi forfettari

La risposta a interpello n. 127 del 22 giugno 2026 ricomprende nell’obbligo di Certificazione Unica i compensi dei produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario, iscritti alla sezione E del Registro Unico degli intermediari. La platea è quella delle compagnie e delle agenzie che lavorano con una rete di collaboratori esterni forfettari.

Le loro prestazioni di intermediazione sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, del DPR 633/1972 e non sono documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici. I dati dei compensi sono esclusi dagli archivi del Fisco e pertanto l’agenzia assicurativa che li paga deve emettere e trasmettere la CU per i compensi dal 2024 in poi.

Medici convenzionati con il SSN, primo esonero

La prima eccezione all’esonero è costituita dai medici convenzionati con il SSN: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale a tempo determinato e pediatri di libera scelta. Emettono i cedolini ai sensi dell’art. 2 del DM 31 ottobre 1974 e non fatturano tramite Sistema di Interscambio.

La risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 ha stabilito che le aziende sanitarie devono continuare a rilasciare e trasmettere la loro Certificazione Unica, compilando la sezione dei redditi di lavoro autonomo e senza operare ritenuta d’acconto. È lo schema che oggi si ripete identico per i produttori assicurativi.

Senza esonero anche le indennità non soggette a ritenuta, come quelle di maternità, da indicare con il codice 25 per i forfettari e con il codice 26 per i contribuenti in regime di vantaggio.

Categoria forfettaria Certificazione Unica
forfettario che documenta i compensi con fattura elettronica non dovuta, opera l’esonero
medici convenzionati SSN, cedolini ex art. 2 DM 31 ottobre 1974 dovuta dal sostituto
produttori assicurativi di quarto gruppo, operazioni esenti IVA senza e-fattura dovuta dal sostituto
indennità non soggette a ritenuta, ad esempio maternità dovuta dal sostituto

Come compilare la CU 2025 e la CU 2026

Una volta accertato l’obbligo, il codice da indicare al punto 6 della Certificazione Unica cambia secondo l’anno dei compensi e la categoria.

Compensi e categoria Codice punto 6
compensi 2024 nella CU 2025, produttori assicurativi e medici forfettari 25
compensi 2025 nella CU 2026, produttori assicurativi e medici forfettari 24
indennità non soggette a ritenuta ai forfettari, ad esempio maternità 25
indennità non soggette a ritenuta nel regime di vantaggio 26

Sanzioni disapplicabili sugli invii tardivi 2024 e 2025

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’incertezza generata dal mancato coordinamento tra le norme e apre sul fronte sanzioni. Le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni per invio tardivo o per rettifica delle Certificazioni Uniche relative al 2024 e al 2025, in nome della tutela dell’affidamento e della buona fede prevista dall’art. 10 dello Statuto del contribuente. Chi si mette in regola adesso sui periodi arretrati non paga penalità.

Quadro RS e modello 770, gli adempimenti dei sostituti

L’eliminazione della CU non cancella l’obbligo informativo a carico di chi eroga i compensi. Il quadro RS del modello Redditi resta il prospetto in cui indicare le somme corrisposte ai forfettari, mentre per i sostituti che operano ritenute il modello 770 continua a riepilogare ritenute, versamenti e compensazioni dell’anno. Sono i canali con cui l’Agenzia ricostruisce i flussi che non passano dalla fatturazione elettronica, e valgono anche per chi rientra nelle eccezioni che obbligano alla Certificazione Unica.

Forfettario come sostituto d’imposta

L’esonero vale sui compensi che il forfettario riceve, non su quelli che eroga. Quando un forfettario ha dipendenti o collaboratori agisce come sostituto d’imposta: per stipendi e compensi che paga rilascia e trasmette la Certificazione Unica secondo le regole ordinarie, perché su quei redditi non c’è alcuna fattura elettronica a portare i dati al Fisco e il comma 6-septies non lo riguarda in questa veste.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 13:21:46 +0000
Transizione 4.0 e 5.0
Iperammortamento 2026, software industriali ammessi
Dai chiarimenti del MIMIT e del GSE sembrano rientrare negli incentivi PLC, SCADA, HMI, ERP produttivi e HVAC industriali mentre sui canoni cloud serve ancora cautela.

I software industriali possono rientrare nell’iperammortamento 2026 per gli investimenti delle imprese se sono riconducibili all’Allegato V della Legge n. 199/2025 e risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Dai primi chiarimenti MIMIT-GSE arrivano indicazioni su PLC, SCADA, HMI, ERP produttivi e sistemi HVAC industriali, mentre sui canoni cloud, SaaS e as-a-service serve ancora prudenza: l’apertura politica emersa con la risposta all’interrogazione 5-05448 non ha ancora prodotto una norma correttiva espressa.

In sintesi:

  • l’Allegato V alla Legge n. 199/2025 comprende software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali per la trasformazione digitale;
  • i software PLC, SCADA e HMI sono agevolabili se collegati alla produzione e interconnessi;
  • gli ERP rientrano solo per i moduli produttivi, con esclusione delle componenti amministrative e contabili;
  • gli impianti HVAC sono ammessi quando servono alle condizioni ambientali del processo produttivo;
  • i canoni SaaS e as-a-service richiedono ancora una verifica normativa, distinta dai software capitalizzabili.

Software cloud nell’iperammortamento

I software in cloud possono rientrare nell’iperammortamento 2026 quando sono qualificabili come beni immateriali dell’Allegato V e rispettano i requisiti tecnici richiesti dalla disciplina agevolativa. La categoria include soluzioni digitali per produzione, logistica, supply chain, industrial analytics, intelligenza artificiale, cybersecurity, energy management e integrazione IT-OT.

Il dubbio resta invece per i canoni cloud, SaaS e as-a-service. Nella risposta all’interrogazione 5-05448 in Commissione Attività produttive alla Camera, il Governo ha aperto a una possibile soluzione normativa, confermando valutazioni MIMIT-MEF per superare l’esclusione emersa dal decreto attuativo. In assenza del correttivo, i canoni in abbonamento restano esclusi.

Software industriali ammessi secondo i chiarimenti MIMIT-GSE

I chiarimenti forniti da MIMIT e GSE in sede tecnica confermano l’ammissibilità dei software più direttamente collegati alla produzione. Rientrano, in particolare, le piattaforme PLC, SCADA e HMI quando governano macchine, impianti, linee produttive o sistemi di supervisione integrati con l’organizzazione aziendale.

La logica è coerente con l’Allegato V alla Legge n. 199/2025, che include software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione dei processi. Per l’impresa, la verifica riguarda la funzione del software, il legame con la produzione e la capacità di scambiare dati con macchine, impianti o sistemi gestionali.

ERP agevolati solo sui moduli produttivi

Gli ERP possono accedere all’iperammortamento solo per le componenti direttamente collegate alla produzione. Sono quindi rilevanti i moduli per pianificazione industriale, avanzamento lavori, logistica di fabbrica, qualità, manutenzione, magazzino produttivo e supply chain, quando risultano integrati con macchine, impianti o sistemi informativi di fabbrica.

Le componenti amministrative, contabili, finanziarie o puramente gestionali seguono invece una logica diversa e non rientrano nell’Allegato V come software produttivi. Nei progetti integrati, l’impresa deve separare i costi tra moduli agevolabili e moduli esclusi, così da rendere tracciabile il valore su cui applicare la maggiorazione.

Cloud e as-a-service fuori fino al correttivo

I software acquistati come beni immateriali possono rientrare negli allegati tecnici se rispettano i requisiti previsti. I canoni cloud e i servizi fruiti tramite abbonamento seguono invece una logica contabile differente rispetto all’acquisto di una licenza capitalizzabile e richiedono una disciplina dedicata.

La distinzione incide sulle imprese che usano ERP, MES, industrial analytics, IoT e strumenti di intelligenza artificiale in modalità SaaS. Una modifica normativa potrebbe allineare l’agevolazione alle modalità reali di acquisto delle tecnologie digitali, ma fino alla pubblicazione del testo correttivo e delle istruzioni applicative i costi in abbonamento vanno separati dagli investimenti già agevolabili.

HVAC industriali ammessi se servono alla produzione

I sistemi HVAC industriali possono essere agevolati quando sono necessari a garantire le condizioni ambientali e tecniche del processo produttivo. L’Allegato IV include impianti tecnologici, ventilazione, umidificazione e deumidificazione quando concorrono al funzionamento del processo, alla qualità del prodotto o alla continuità dell’attività industriale.

La parola climatizzatori va quindi letta in chiave produttiva, non come riferimento generico agli impianti di raffrescamento per uffici o negozi. L’agevolazione riguarda sistemi tecnici collegati alla produzione, per esempio dove temperatura, umidità, qualità dell’aria o stabilità ambientale incidono sul ciclo produttivo o sulle caratteristiche del bene realizzato.

Tabella per distinguere beni ammessi e costi da verificare

Prima della comunicazione al GSE, l’impresa deve classificare ogni bene agevolabile e separare i costi connessi a software produttivi, moduli ERP, piattaforme cloud, servizi in abbonamento e impianti HVAC. La classificazione incide su perizia, certificazione contabile e rischio di recupero del beneficio.

Bene o costo Trattamento nell’iperammortamento Condizione da documentare
software PLC, SCADA e HMI agevolabile come bene immateriale dell’Allegato V collegamento al processo produttivo e interconnessione.
ERP produttivo agevolabile solo per i moduli di produzione separazione da contabilità, amministrazione e funzioni generali.
software cloud capitalizzabile agevolabile se rientra nell’Allegato V qualificazione come bene immateriale e uso produttivo.
canoni SaaS e as-a-service da verificare in base a correttivo e istruzioni ministeriali inquadramento contabile e norma applicabile al costo.
sistemi HVAC industriali agevolabili come beni materiali dell’Allegato IV necessità tecnica per il processo produttivo.
climatizzazione ordinaria di uffici esclusa dalla logica industriale della misura assenza di collegamento tecnico con la produzione.

Decreto, piattaforma GSE e comunicazioni

Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 è stato sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell’Economia il 7 maggio 2026. La piattaforma GSE per la prenotazione delle agevolazioni è stata aperta il 12 giugno 2026, con accesso alla procedura per gli investimenti previsti dal nuovo Piano Transizione 5.0.

L’accesso all’agevolazione richiede comunicazione preventiva, conferma dell’investimento e comunicazione di completamento, oltre alle comunicazioni di monitoraggio previste dalla disciplina. La comunicazione finale deve essere accompagnata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, così da attestare caratteristiche dei beni, interconnessione, spese sostenute e coerenza con la documentazione aziendale.

Aliquote e beni agevolabili dell’iperammortamento

La misura applica una maggiorazione fiscale del costo degli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il beneficio opera come deduzione ripartita nel periodo di ammortamento del bene, con effetto sulle quote deducibili ai fini IRES e IRPEF.

Le aliquote previste sono:

  • il 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • il 100% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • il 50% per la quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Il decreto ha confermato anche la rimozione del vincolo di provenienza europea dei beni strumentali agevolabili, con una disciplina distinta per i moduli fotovoltaici. L’eventuale norma sui canoni cloud dovrà quindi innestarsi su un impianto già definito per aliquote, investimenti, comunicazioni e controlli.

Da Industria 4.0 al nuovo incentivo 2026

Il ritorno dell’iperammortamento si inserisce nell’evoluzione degli incentivi Industria 4.0, dopo la stagione dei crediti d’imposta per investimenti produttivi e digitali. La novità del 2026 è il ritorno alla maggiorazione del costo, con accesso tramite piattaforma GSE e monitoraggio della spesa.

Il possibile rientro dei software cloud avrebbe una portata ampia per le imprese, perché molte tecnologie usate nella digitalizzazione industriale sono ormai acquistate come servizi. Il chiarimento sui software industriali già agevolabili, però, permette intanto di distinguere gli investimenti certi dai costi ancora legati al possibile correttivo.

Cosa devono fare le imprese con software SaaS

Le imprese con investimenti in software SaaS già pianificati dovrebbero separare i costi con certezza agevolabili dai canoni che richiedono ancora copertura normativa. Software capitalizzabili, moduli produttivi ERP, SCADA, HMI, PLC e sistemi HVAC industriali possono essere valutati secondo gli Allegati IV e V; i canoni cloud vanno mantenuti in una posizione distinta.

In attesa della circolare omnibus annunciata da MIMIT e GSE, la documentazione utile comprende contratti, schede tecniche, descrizione dei moduli, tracciamento dei costi, collegamento con i processi produttivi e prova dell’interconnessione. Per i progetti già avviati, questa separazione consente di prenotare gli investimenti più solidi e di aggiornare la pratica se arriverà il correttivo sui servizi cloud.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 10:51:38 +0000
Mutui
Mutui frazionati, ipoteca cancellata anche senza accollo
La Risoluzione 23/E chiarisce che la quota estinta del mutuo frazionato libera l’immobile dall’ipoteca con procedura automatica e senza spese notarili.

La cancellazione dell’ipoteca sulla casa si applica in automatico anche se l’acquirente non si accolla il finanziamento. Con Risoluzione n. 23/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura semplificata prevista dall’art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 vale anche per la singola quota di mutuo frazionato ed estinta senza accollo: basta la comunicazione della banca al conservatore, senza atto notarile.

In sintesi:

  • la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 19 giugno 2026 ammette la cancellazione semplificata senza accollo;
  • la procedura riguarda i mutui frazionati in quote autonome, quando la singola quota è stata estinta;
  • la banca deve trasmettere la comunicazione di estinzione al conservatore entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 40-bis TUB;
  • la regola non copre la restrizione dei beni ipotecati se il debito originario rimane unitario.

Cancellazione ipoteca semplificata, quando si applica

La cancellazione semplificata si applica anche se l’acquirente dell’unità immobiliare non ha assunto formalmente il debito tramite accollo. L’Agenzia delle Entrate supera così le prassi difformi degli uffici dei registri immobiliari, che in alcuni casi avevano escluso la procedura quando mancava il subentro soggettivo nel mutuo.

Il criterio usato dalla Risoluzione n. 23/E è oggettivo, conta l’estinzione della quota di debito garantita. L’accollo incide sul soggetto obbligato verso la banca, mentre la cancellazione dell’ipoteca dipende dal pagamento integrale della quota collegata a quella porzione immobiliare.

Mutui frazionati senza accollo, regole di estinzione

Nei mutui frazionati, il finanziamento originario è suddiviso in quote autonome, ciascuna legata a una specifica unità immobiliare e alla relativa frazione di garanzia ipotecaria. È il caso tipico dei fabbricati realizzati con un unico mutuo acceso dall’impresa costruttrice e poi venduti per singoli appartamenti, box o porzioni catastali.

Quando la singola quota è pagata integralmente, si estingue l’obbligazione garantita e la quota di ipoteca frazionata può essere cancellata con il procedimento semplificato. La regola vale anche se l’acquirente ha saldato con mezzi propri o tramite prezzo di acquisto, senza assumere il mutuo della società venditrice.

Nel caso particolare della vendita della casa con accollo del mutuo, in cui l’acquirente assume il debito residuo e il profilo fiscale dell’operazione segue regole autonome, la presenza dell’accollo non è condizione se la quota è estinta.

Il confine con la restrizione dei beni ipotecati

La Risoluzione 23/E separa il frazionamento del mutuo dalla semplice restrizione dei beni ipotecati. Nel frazionamento nascono più quote autonome, con debito e garanzia collegati alla singola unità; nella restrizione, invece, il debito originario rimane unico e si riduce solo il numero degli immobili vincolati.

Da questa distinzione deriva la conseguenza pratica: se si paga una quota autonoma di mutuo frazionato, la relativa ipoteca può uscire dai registri con procedura semplificata; se si libera soltanto un bene da un’ipoteca riferita a un debito unitario non ricorre l’estinzione dell’obbligazione autonoma richiesta dall’art. 40-bis TUB.

Comunicazione della banca e verifica online

La procedura richiede la comunicazione telematica della banca al conservatore dei registri immobiliari, con quietanza che attesta la data di estinzione dell’obbligazione. L’art. 40-bis TUB prevede l’invio entro trenta giorni dalla data di estinzione e, decorso il termine senza richiesta di permanenza dell’ipoteca, la cancellazione d’ufficio.

Per le quote non accollate, la Risoluzione n. 23/E richiede gli stessi elementi già previsti per le quote accollate: dati della quota estinta, estremi dell’atto di frazionamento e identificativi catastali degli immobili da liberare. Per il lettore, il riscontro pratico si ottiene tramite il servizio gratuito di interrogazione del Registro delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che consente di controllare lo stato della cancellazione.

Cosa cambia per acquirenti e imprese edili

Il nuovo chiarimento incide sulle compravendite di unità immobiliari nate da frazionamento, frequenti nelle operazioni edilizie finanziate con un mutuo unico iniziale.

Per l’acquirente che ha pagato la propria quota, l’effetto è la rimozione della garanzia ipotecaria senza costi notarili collegati alla cancellazione. Per imprese costruttrici, banche e notai, la Risoluzione n. 23/E riduce l’incertezza applicativa e allinea gli uffici dei registri immobiliari a un criterio unico: quando la singola quota del mutuo frazionato è estinta, la cancellazione semplificata dell’ipoteca può procedere anche in assenza di accollo.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 10:05:06 +0000
CCNL
CCNL Agricoli e Florovivaisti con aumenti del 5,1% e nuovi minimi retributivi
Il rinnovo porta aumenti in due tranche, nuovi minimi di area e il TEC dell'articolo 50-bis come parametro del salario giusto di settore.

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato il 28 maggio 2026 nella sede di Confagricoltura a Roma, con la firma di Confagricoltura, Coldiretti e Cia e dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. L’intesa, valida per il quadriennio 2026-2029, sostituisce il testo del 23 maggio 2022 scaduto il 31 dicembre 2025 e interessa oltre un milione di lavoratori e circa 180mila imprese. Sul piano economico porta un aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, erogato in due tranche.

In sintesi:

  • il rinnovo è stato siglato il 28 maggio 2026 per il quadriennio 2026-2029 e riguarda oltre un milione di operai agricoli e florovivaisti;
  • l’aumento è del 5,1% sul biennio 2026-2027, con 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027;
  • il nuovo articolo 50-bis introduce il Trattamento Economico Complessivo, parametro del salario giusto del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62;
  • dal 2027 al 2029, in via sperimentale, sono ammessi contratti a termine con garanzia occupazionale di almeno 100 giornate annue su base triennale (art. 21);
  • un premio di fedeltà pari allo 0,4% del salario spetta agli operai a termine con almeno 150 giornate l’anno per tre anni nella stessa azienda.

Aumenti del 5,1% in due tranche per il biennio 2026-2027

L’aumento complessivo del 5,1% matura sul biennio economico 2026-2027 e si applica ai salari contrattuali provinciali vigenti al 28 maggio 2026. La prima tranche, pari al 3,4% dal 1° giugno 2026, comprende anche il ristoro per i mesi di vacanza contrattuale; la seconda, dell’1,7% dal 1° gennaio 2027, completa l’adeguamento in linea con l’indice IPCA. Per il biennio 2028-2029 la competenza economica è affidata ai Contratti Provinciali di Lavoro. A settembre 2027 le parti verificheranno l’inflazione reale del biennio rispetto agli aumenti erogati.

I nuovi minimi di area per agricoli e florovivaisti

Il rinnovo aggiorna i minimi di area nazionali, distinti tra operai agricoli su base mensile e florovivaisti su base oraria. Gli importi recepiscono l’incremento del 5,1% e si applicano dal 1° giugno 2026 nelle province prive di contratto provinciale aggiornato; dove il CPL è in vigore, la decorrenza la fissano i contratti territoriali e comunque non oltre il 1° gennaio 2029.

Per gli operai agricoli i minimi mensili sono i seguenti:

Area professionale Minimo mensile
Area 1 1.533,00 euro
Area 2 1.398,09 euro
Area 3 1.042,43 euro

Per i florovivaisti i minimi sono espressi su base oraria:

Area professionale Minimo orario
Area 1 9,28 euro
Area 2 8,50 euro
Area 3 7,99 euro

Il TEC dell’articolo 50-bis diventa il metro del salario giusto

La novità di sistema è il Trattamento Economico Complessivo (TEC) definito dal nuovo articolo 50-bis: non i soli minimi tabellari bensì l’insieme delle voci economiche del rapporto, dalla tredicesima al welfare bilaterale (Eban, Fisa, Agrifondo). Il TEC del contratto diventa il riferimento per il salario giusto introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in corso di conversione), che all’articolo 7 àncora la retribuzione adeguata dell’articolo 36 della Costituzione al TEC dei contratti firmati dalle sigle più rappresentative. Per le imprese agricole, applicare questo CCNL equivale a rispettare la soglia del salario giusto e a conservare l’accesso agli incentivi. Lo stesso decreto impone il codice del contratto in busta paga.

Garanzia occupazionale triennale e premio di fedeltà

Sul fronte della stabilità, l’articolo 21 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029 i contratti a termine con garanzia occupazionale: l’azienda si impegna a richiamare il lavoratore stagionale per almeno 100 giornate annue in tre rapporti annuali consecutivi, con i contratti provinciali chiamati a disciplinare le ipotesi di recesso. Lo strumento riprende la logica del “campo libero” del 2014 e dà al lavoratore una certezza di reddito su tre anni. Distinto è il premio di fedeltà (Elemento aggiuntivo della retribuzione), pari allo 0,4% del salario contrattuale, riconosciuto agli operai a termine che superano 150 giornate l’anno nella stessa azienda per almeno tre anni consecutivi.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 09:28:29 +0000
Risorse Umane
Leadership aziendale, le imprese sul podio doppiano la media italiana
La prima classifica Great Place to Work sulla fiducia nella leadership premia 30 aziende: tra le medie imprese vincono Jet HR, Fenix Pharma e Quantyca

Guidare dando l’esempio, creare partecipazione, applicare imparzialità ed etica manageriale: sono le qualità che Great Place to Work Italia ha messo in fila nella sua prima classifica dedicata alla fiducia nella leadership aziendale. Nel ranking “Best Workplaces for Trusted Leadership 2026”, tra le imprese con 100-499 collaboratori il podio va a Jet HR, Fenix Pharma e Quantyca; tra le grandi aziende guidano Hilton, Bending Spoons e Cisco.

In breve:

  • le aziende premiate sono 30, divise tra la fascia 100-499 collaboratori e quella oltre i 500;
  • l’analisi ha coinvolto oltre 81mila collaboratori in 126 organizzazioni;
  • il Leadership Index delle aziende premiate è dell’85%, contro una media italiana del 42%;
  • i divari più ampi riguardano la trasparenza, etica e buon esempio dato dai capi.

I criteri per misurare la fiducia nei vertici aziendali

Il Trust Index con cui Great Place to Work ha rilevato la fiducia dei collaboratori verso direzione e responsabili valuta chiarezza della visione, competenza del management, accessibilità dei leader e attenzione reale alle persone.

La prima edizione del ranking “Best Workplaces for Trusted Leadership” ha raccolto il giudizio di oltre 81mila collaboratori in 126 organizzazioni italiane, premiando le 30 aziende con i punteggi più alti.

Quali sono le medie imprese italiane sul podio

In vetta alla categoria 100-499 collaboratori c’è Jet HR, startup che automatizza buste paga e gestione del personale. Il CEO e co-founder Marco Ogliengo lega il primato a un’organizzazione orizzontale, dove «la partecipazione e i risultati diventano una conseguenza naturale».

Al secondo posto Fenix Pharma, prima cooperativa italiana nella distribuzione di farmaci e dispositivi medici, fondata da ex dipendenti usciti dalla ristrutturazione di una multinazionale: il CEO Salvatore Manfredi rivendica un modello in cui «chi guida ha già vissuto cosa succede quando le persone non contano». Chiude il podio Quantyca, consulenza IT specializzata in data management e analytics.

Le grandi aziende e i settori rappresentati

Tra le organizzazioni con oltre 500 collaboratori il vertice è di Hilton, davanti a Bending Spoons e Cisco. Scorrendo le 30 premiate emergono comparti distanti tra loro: il digitale è il più presente, con adesso.it, Aton, ServiceNow e Agile Lab; poi energia (Issima, Octopus Energy), finanza (Prestiter, Cofidis Group), manifattura (Continental), assicurazioni (MetLife) e sicurezza (Sector Alarm Italy). «Tutto parte dall’esempio e dai comportamenti della leadership», sintetizza il presidente di Great Place to Work Italia Beniamino Bedusa.

La classifica completa nelle due categorie:

Classifica Best Workplaces for Trusted Leadership 2026 di Great Place to Work Italia

Dove le migliori doppiano la media italiana

La distanza la misura il Leadership Index: 85% nelle aziende premiate contro il 42% che Great Place to Work registra in media tra le imprese italiane. Lo scarto si concentra in tre comportamenti dei manager:

Comportamento manageriale Migliori contro media italiana
Guidare con l’esempio 84% contro 37% (+47 punti)
Coinvolgimento e ascolto 81% contro 35% (+46 punti)
Trasparenza ed etica 86% contro 39% (+47 punti)

La chiave di lettura di questa classifica è che la fiducia nei propri manager non dipende tanto dal settore in cui si opera né tantomeno dalle dimensioni d’impresa ma piuttosto da comportamenti ben misurabili e sicuramente replicabili.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 08:59:18 +0000
e-Commerce
E-commerce B2C, obbligatorio il pulsante di recesso online: adempimenti e sanzioni
Nel rispetto del Codice del Consumo, dal 19 giugno 2026 i siti di vendita online devono offrire una funzione digitale di recesso con conferma e ricevuta: requisiti, sanzioni e adempimenti

Per i siti di e-commerce è entrato in vigore l’obbligo di un pulsante di recesso online. Lo prevede il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), introdotto dal d.lgs. 209/2025 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673. La funzione deve essere visibile, indicata con formula inequivocabile e disponibile per tutto il periodo utile, di norma almeno 14 giorni. Le novità riguardano i contratti di acquisto B2C conclusi tramite interfaccia online.

I punti chiave della nuova disciplina:

  • dal 19 giugno 2026 gli e-commerce B2C devono offrire una funzione di recesso online visibile e accessibile per tutto il periodo utile (art. 54-bis Codice del consumo, d.lgs. 209/2025);
  • il link diretto si aggiunge agli strumenti tradizionali come email e modulo tipo;
  • la procedura prevede un form con i dati del consumatore, una funzione di conferma e un avviso di ricevimento su supporto durevole con data e ora;
  • il consumatore ha almeno 14 giorni per recedere, dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio (art. 52 Codice del consumo);
  • l’assenza della funzione può configurare una pratica commerciale scorretta, con sanzioni AGCM fino a 10 milioni di euro (art. 27 Codice del consumo).

A chi si applica l’obbligo del pulsante di recesso

L’obbligo riguarda tutti i professionisti che vendono beni o servizi a consumatori finali tramite un’interfaccia online: marketplace, siti di commercio elettronico monomarca, applicazioni, social commerce, servizi di prenotazione e abbonamenti digitali. Per le piattaforme attive sia in ambito B2B sia B2C l’obbligo vale solo nei rapporti con i consumatori.

Sono esclusi i contratti conclusi offline, come le vendite telefoniche o porta a porta, e i rapporti esclusivamente tra imprese (B2B).

I requisiti del pulsante di recesso online

La funzione di recesso deve essere visibile, facilmente accessibile e indicata con una dicitura chiara, ad esempio “recedere dal contratto qui” o una formula equivalente. Va resa disponibile in modo continuativo per tutta la finestra utile al recesso. Vale inoltre il principio del once only: se il cliente è già autenticato, il sito non può chiedere dati già forniti in precedenza.

Form, conferma e avviso di ricevimento

La procedura si articola in passaggi precisi. Il consumatore compila prima un form che contiene:

  • il nome;
  • gli estremi che identificano il contratto dal quale intende recedere, come il numero d’ordine;
  • il mezzo elettronico con cui riceverà la conferma del recesso.

Dopo la compilazione interviene una funzione di conferma, indicata con parole inequivocabili come “conferma recesso”. Solo allora la dichiarazione è trasmessa al venditore, che invia senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto della richiesta, la data e l’ora di trasmissione. Il recesso si considera tempestivo se la dichiarazione è inviata entro la scadenza, anche quando il professionista la riceve dopo.

Da quando decorrono i 14 giorni per il recesso

Il consumatore dispone di almeno 14 giorni per recedere senza motivazione e senza spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del consumo. Il termine decorre dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio; per le consegne in più lotti o componenti parte dal completamento dell’ultima.

Alcune categorie di prodotti sono però escluse dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, come i beni sigillati non restituibili per motivi igienici una volta aperti: per questi la funzione può non comparire.

Gli adempimenti per gli e-commerce B2C

Per adeguarsi, gli operatori devono:

  • implementare il link di recesso ben visibile e accessibile per tutto il periodo utile;
  • predisporre il form con i campi obbligatori e funzione di conferma;
  • configurare l’invio automatico dell’avviso di ricevimento su supporto durevole (con contenuto, data e ora);
  • conservare i log delle dichiarazioni ricevute a fini probatori;
  • aggiornare le condizioni generali di vendita e l’informativa precontrattuale, indicando collocazione e funzionamento del recesso online (art. 49 Codice del consumo);
  • escludere dal flusso i prodotti non soggetti a recesso ai sensi dell’articolo 59, mantenendo la funzione per il resto del catalogo.

Sanzioni e rischio di recesso esteso a 12 mesi

L’omessa predisposizione della funzione può essere qualificata come pratica commerciale scorretta e sanzionata dall’AGCM, ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro e fino al 4% del fatturato per le violazioni transfrontaliere.

Il rischio più rilevante per chi vende online riguarda però un altro aspetto: se l’informativa precontrattuale è incompleta — e dal 19 giugno deve indicare anche collocazione e funzionamento della funzione di recesso, ai sensi dell’articolo 49 — il termine si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni, ai sensi dell’articolo 53, senza bisogno di un intervento del giudice.


Data articolo: Tue, 23 Jun 2026 08:29:25 +0000

Le notizie di economia, fisco, finanza e commercio

Notizie inerenti il commercio e le piccole imprese