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In dirittura d’arrivo il rinnovo del CCNL Sanità 2025-2027 , che nella parte economica prevede aumenti progressivi in busta paga e arretrati medi intorno a 1.200 euro. La chiusura delle trattative è prevista entro luglio e riguarda oltre 590mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Al tavolo ARAN sono state illustrate risorse crescenti fino a 1,537 miliardi di euro a regime dal 2027.
La platea comprende infermieri, OSS, tecnici sanitari, personale amministrativo, personale tecnico e lavoratori di supporto impiegati nelle aziende e negli enti del SSN. Restano fuori dal comparto i medici e i dirigenti sanitari, che seguono una contrattazione separata. La distinzione incide sia sugli importi degli aumenti sia sulle indennità applicabili, perché i rinnovi della dirigenza e del comparto hanno risorse, tabelle e percorsi negoziali differenti.
Il quadro finanziario illustrato dall’ARAN prevede 512 milioni di euro per il 2025, oltre un miliardo per il 2026 e 1,537 miliardi di euro a regime dal 2027. Le risorse rappresentano la base economica del rinnovo e si aggiungono al percorso già chiuso con il CCNL Sanità 2022-2024, firmato nell’autunno scorso.
Una parte del rinnovo prevede indennità specifiche, con risorse mirate alle aree che sostengono la maggiore pressione organizzativa del SSN. Le voci indicate nella trattativa riguardano soprattutto infermieri, personale impegnato nella tutela del malato e lavoratori dei pronto soccorso.
Il nuovo contratto Sanità 2025-2027 prevede una crescita progressiva della retribuzione media lorda. Gli incrementi tabellari indicati al tavolo negoziale sono calcolati su tredici mensilità e partono da 48 euro mensili dal 1° gennaio 2025, salgono a 97 euro dal 1° gennaio 2026 e arrivano a 145 euro a regime dal 1° gennaio 2027.
L’aumento complessivo può arrivare a 209 euro medi mensili quando agli incrementi generali si sommano le risorse destinate alle indennità per professioni e ambiti di lavoro più esposti, in particolare specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso. La crescita indicata per l’intero triennio è pari al 7,76%.
Il dato comprende quindi sia l’aumento generale della retribuzione sia le quote collegate alle indennità , che potranno incidere in modo diverso in base al profilo professionale e alla sede di servizio.
Gli arretrati del CCNL Sanità maturati fino a oggi sono stimati intorno a 1.200 euro medi. L’importo dipenderà dalla data di decorrenza delle singole voci economiche, dall’area di inquadramento, dalla posizione del lavoratore e dalle eventuali indennità collegate alla professione o al servizio svolto. Gli importi effettivi saranno definiti dalle tabelle contrattuali finali e recepiti in busta paga dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, i controlli previsti e la firma definitiva.
Il calendario negoziale prevede nuovi incontri il 12 maggio e il 26 maggio, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura del contratto entro luglio. Il confronto prosegue dopo l’avvio della tornata 2025-2027, inserita nel quadro più ampio del rinnovo dei contratti PA 2025-2027.
La chiusura entro l’estate resta comunque legata all’accordo tra ARAN e sindacati su parte economica, indennità e assetto normativo. Dopo l’intesa, il contratto dovrà seguire il percorso di verifica previsto per la contrattazione pubblica prima della firma definitiva e dell’applicazione in busta paga.
Con la nuova sentenza n. 60/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale che introduceva il salario minimo di 9 euro lordi l’ora come criterio premiale nelle gare d’appalto pubbliche. La pronuncia ha portata nazionale e fissa i limiti entro cui le Regioni possono intervenire in materia di contratti pubblici, con effetti diretti per le imprese che partecipano alle gare d’appalto regionali in tutta Italia.
La Consulta ha stabilito che la disciplina dei criteri di aggiudicazione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, sancita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
L’articolo 1 della legge regionale toscana 18 giugno 2025, n. 30, aveva invece introdotto l’obbligo di inserire nei bandi di gara della Regione, dei suoi enti strumentali, delle aziende sanitarie locali e delle società in house un criterio qualitativo premiale: l’applicazione da parte dell’impresa aggiudicataria di un trattamento economico minimo orario di almeno 9 euro lordi ai lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La norma modificava la legge regionale n. 18/2019 in materia di tutela del lavoro negli appalti. La Regione aveva sostenuto di agire nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela del lavoro, attraverso uno strumento rispettoso dell’autonomia delle stazioni appaltanti e del principio di non discriminazione tra operatori economici.
La Consulta ha ritenuto che il criterio premiale, pur ispirato a obiettivi di protezione sociale, sia idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, incidendo sulla concorrenzialità del mercato.
Secondo la Corte, uniformità di disciplina e parità di trattamento nel settore degli appalti pubblici sono valori che devono restare ancorati a una regolazione nazionale unitaria: normative regionali differenziate producono dislivelli di regolazione e barriere territoriali che alterano le condizioni di concorrenza.
La Consulta ha inoltre chiarito che nel settore non esiste un vuoto normativo colmabile dalle Regioni in via autonoma: il D.Lgs. 36/2023 prevede già strumenti articolati di tutela dei lavoratori, tra cui la determinazione su base nazionale dei costi della manodopera, l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile, la verifica di equivalenza dei trattamenti e i controlli sull’anomalia dell’offerta. L’intervento regionale si sovrappone a un sistema già compiuto, alterando il punto di equilibrio che spetta al solo legislatore statale definire.
Per le imprese che partecipano alle gare d’appalto pubbliche, la sentenza conferma che il riferimento operativo resta la corretta applicazione del salario minimo fissato dai contratti collettivi più rappresentativi e il rispetto delle tabelle ministeriali sui costi della manodopera: non esistono soglie retributive aggiuntive introdotte per via regionale. La pronuncia ha rilevanza oltre la Toscana: anche altre Regioni avevano adottato o stavano valutando norme analoghe. La Corte non esclude che obiettivi di tutela retributiva possano trovare spazio nella disciplina degli appalti pubblici, ma rimanda il bilanciamento tra protezione sociale e tutela della concorrenza a un intervento uniforme del legislatore statale.
Mio figlio ha stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa dove io e la fidanzata siamo cointestatari. Essendo lui l’unico pagatore delle rate può portare in detrazione l’intero importo degli interessi passivi e non solo 1/3? In pratica vale il principio che chi paga può detrarre l’intero importo come avviene per i coniugi separati?
Il prezzo dei biglietti aerei già acquistati resta quello pagato al momento della vendita: nessuna compagnia può ritoccarlo a causa del caro carburante. Lo ha confermato il commissario UE ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas: il rialzo del prezzo del jet fuel non costituisce circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento CE 261/2004. Dunque, niente aumenti sui biglietti dei voli già venduti e rimborsi o compensazioni per i voli cancellati.
La Commissione europea sta predisponendo nuove linee guida, la cui la bozza è stata anticipata da Reuters, che affronta anche la distinzione tra caro carburante e carenza materiale di jet fuel negli scali.
Mentre la crisi del carburante aereo aggrava i tagli ai voli estivi in Europa — oltre due milioni di posti cancellati nelle prime due settimane di maggio 2026 — i vettori avevano chiesto alla Commissione di riconoscere il rialzo del prezzo del jet fuel come circostanza eccezionale, riducendo così gli obblighi di compensazione verso i passeggeri. Bruxelles ha risposto con un netto rifiuto: la gestione del costo del carburante rientra nel rischio commerciale ordinario di un’impresa aerea e non può essere trasferita sui passeggeri tramite l’esenzione dalle tutele di legge.
Le linee guida europee di prossima emanazione tracceranno una distinzione tra due scenari distinti. L’aumento del prezzo del carburante, per quanto acuto, resta un rischio commerciale delle compagnie aeree: una cancellazione motivata esclusivamente dal rialzo dei costi non può essere classificata come circostanza eccezionale e non esime il vettore dalle compensazioni previste dalla normativa.
La carenza fisica di jet fuel in uno scalo — documentata, locale e indipendente dalla condotta del vettore — può invece essere valutata come circostanza eccezionale, con onere della prova a carico della compagnia. In questo secondo caso, ferme restando le tutele di base su rimborso, riprotezione e assistenza, la compensazione pecuniaria può essere esclusa se il vettore dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione.
Le tratte coperte dal Regolamento CE 261/2004 sono quelle in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, anche se operate da compagnie extra UE, e le tratte in arrivo nell’UE da Paesi terzi quando il volo è operato da un vettore comunitario. In caso di cancellazione del volo, il Regolamento garantisce tre tutele di base indipendenti dalla causa:
La compensazione pecuniaria — da 250 a 600 euro in base alla distanza — spetta nelle cancellazioni comunicate meno di 14 giorni prima della partenza, salvo circostanze eccezionali debitamente dimostrate. Le regole si applicano ai voli in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, e ai voli in arrivo nell’UE operati da vettori comunitari. Per una guida completa agli importi, alle procedure e ai casi particolari, rimanda all’approfondimento dedicato.
Per i voli da Paese terzo verso la UE operati da compagnie extra UE vale invece la normativa locale e si applicano le condizioni del contratto di trasporto.
Per i pacchetti turistici sotto Regolamento UE vale una disciplina distinta rispetto al singolo biglietto aereo. L’organizzatore può aumentare il prezzo del pacchetto in presenza di costi in crescita — incluso il carburante — quando questa possibilità è prevista dal contratto e la comunicazione arriva almeno 20 giorni prima della partenza.
Se l’aumento supera l’8% del prezzo complessivo, il viaggiatore ha diritto a sciogliere il contratto senza penali. La regola, prevista dalla Direttiva UE 2015/2302 e recepita nel D.Lgs. 62/2018, riguarda il pacchetto venduto dall’organizzatore turistico e non si applica al biglietto aereo acquistato separatamente.
Secondo la bozza riportata da Reuters, le linee guida affrontano anche la questione degli slot aeroportuali: il caro carburante da solo non sospende la regola ordinaria sull’utilizzo degli slot assegnati, mentre eventuali flessibilità potrebbero essere valutate in presenza di carenze di approvvigionamento gravi e documentate negli scali.
La bozza richiama inoltre la possibilità di utilizzare jet fuel di tipo Jet A, standard prevalente negli Stati Uniti con un punto di congelamento meno rigido rispetto al Jet A-1 europeo, come strumento per ampliare le opzioni di approvvigionamento mantenendo inalterate le tutele economiche dei passeggeri sui voli già prenotati. Le linee guida restano in fase di definizione in attesa della pubblicazione ufficiale della Commissione.
Non c’è pace sui dazi USA UE. Donald Trump ha concesso all’Unione Europea fino al 4 luglio per attuare l’accordo di Turnberry, dopo la telefonata con Ursula von der Leyen e la minaccia di tariffe più alte sui beni europei, auto comprese. Il rinvio allontana l’aumento immediato dal 15% al 25% sulle vetture UE, mentre Bruxelles punta al nuovo round negoziale il 19 maggio per tenere in piedi il tetto tariffario concordato.
La scadenza del 4 luglio è la nuova data politica del confronto commerciale tra Washington e Bruxelles. Trump ha legato il rinvio alla promessa europea di attuare l’accordo raggiunto nel 2025 a Turnberry, che prevede concessioni tariffarie UE sui beni statunitensi e un tetto americano del 15% su gran parte delle merci europee.
Ursula von der Leyen ha confermato l’impegno comune sull’attuazione dell’intesa e ha indicato progressi verso la riduzione tariffaria entro inizio luglio. Il calendario resta stretto: il Parlamento europeo e gli Stati membri stanno ancora discutendo le clausole di salvaguardia da inserire nei testi legislativi, mentre i negoziatori UE e USA torneranno al tavolo il 19 maggio.
La minaccia più pesante riguarda le auto europee esportate negli Stati Uniti. Trump aveva già prospettato il ritorno al 25% su auto e camion UE, contestando a Bruxelles il ritardo nell’attuazione del patto. Il rinvio al 4 luglio sospende l’escalation immediata e mantiene il negoziato dentro la soglia fissata dall’accordo.
Per la filiera europea dell’auto, il passaggio dal 15% al 25% cambierebbe prezzi, margini e contratti di fornitura. La pressione riguarda i grandi costruttori e tutta la componentistica collegata: meccanica, elettronica, gomma-plastica, lavorazioni metalliche e subfornitura italiana integrata nelle catene europee dirette verso il mercato americano.
La base del negoziato resta la dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 21 agosto 2025 dopo l’intesa politica raggiunta a Turnberry. Il testo prevede che gli Stati Uniti applichino ai beni originari dell’Unione europea la maggiore tra la tariffa MFN e un’aliquota del 15%, composta da dazio ordinario e tariffa reciproca.
Per auto e parti di automobili, l’accordo stabilisce un meccanismo legato all’iniziativa legislativa europea. Quando l’UE introduce formalmente le proposte per ridurre le tariffe sui beni statunitensi, Washington si impegna a ricondurre i dazi Section 232 sulle auto UE dentro una tariffa complessiva del 15%, con effetto dal primo giorno dello stesso mese.
Il Parlamento europeo ha già adottato la propria posizione sui due testi che attuano la parte tariffaria dell’accordo, inserendo garanzie aggiuntive rispetto all’impianto iniziale. La clausola di sospensione consente alla Commissione di proporre lo stop totale o parziale alle preferenze tariffarie se gli Stati Uniti superano il tetto del 15% o introducono nuovi dazi sui beni UE.
Nel testo approvato dall’Eurocamera figurano anche una sunrise clause, che lega l’entrata in vigore delle preferenze al rispetto degli impegni americani, e una sunset clause, che fissa al 31 marzo 2028 la scadenza del regolamento principale salvo nuova proposta legislativa. Queste condizioni spiegano il ritmo più lento dell’iter europeo e la nuova pressione arrivata da Washington.
La dichiarazione congiunta prevede alcune esenzioni mirate. Dal 1° settembre 2025 gli Stati Uniti si sono impegnati ad applicare soltanto la tariffa MFN ad aeromobili e parti di aeromobili, farmaci generici, ingredienti farmaceutici, precursori chimici e risorse naturali non disponibili, compreso il sughero.
Per farmaceutici, semiconduttori e legname soggetti ad azioni Section 232, Washington si è impegnata a contenere il carico tariffario complessivo entro il 15%. Acciaio, alluminio e derivati restano invece in una trattativa dedicata, con ipotesi di quote tariffarie e strumenti comuni contro la sovraccapacità globale.
Il vino italiano resta tra i prodotti più esposti alla tariffa del 15%. Unione Italiana Vini ha stimato per le imprese del comparto un danno da 317 milioni di euro nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dei dazi, con una stima fino a 460 milioni in caso di dollaro debole. Tra le denominazioni più esposte figurano Moscato d’Asti, Pinot Grigio, Prosecco, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.
Il tema riguarda anche altri comparti del Made in Italy colpito dai dazi USA, dall’alimentare ai mobili, dalla meccanica ai prodotti in metallo. La tariffa al 15% consente alle imprese di costruire listini e contratti su un riferimento definito; la minaccia di tariffe più alte riapre invece la revisione dei margini lungo le catene di fornitura.
Il negoziato UE-USA corre accanto al contenzioso interno americano sui dazi Trump al 10% bocciati e rimborsi USA. La sentenza della Court of International Trade sulla Section 122 riguarda la base giuridica usata dalla Casa Bianca per imporre dazi globali temporanei, mentre l’accordo di Turnberry disciplina il rapporto tariffario tra Stati Uniti e Unione europea.
Per le imprese italiane, le due partite vanno lette separando accordo transatlantico, dazi settoriali, rimborsi IEEPA e contenzioso Section 122. Il soggetto che importa negli Stati Uniti deve ricondurre ogni pagamento alla norma che lo ha generato, alla data dell’operazione doganale e alla posizione dell’importer of record.
Il prossimo round tra i negoziatori UE e USA è fissato al 19 maggio. Bruxelles punta a chiudere l’attuazione dei testi tariffari entro l’inizio di luglio, lasciando però dentro il provvedimento le clausole richieste dal Parlamento europeo per reagire a nuovi dazi americani o a un superamento del tetto concordato.
La scadenza del 4 luglio diventa quindi il nuovo banco di prova dell’accordo di Turnberry. Se il tetto del 15% regge, il commercio transatlantico resta dentro una cornice costosa e leggibile per le imprese. Se le auto europee tornano verso il 25%, il patto commerciale riapre una frattura tariffaria proprio nel settore più sensibile della manifattura europea.
Il Piano Casa 2026 è in vigore dall’8 maggio. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale svela i dettagli del programma di Governo per rendere disponibili 100mila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni, inserendo tuttavia diverse modifiche rispetto a quello approvato in Consiglio, ad esempio in materia di soprintendenze. Accolto con scetticismo, il Piano Casa ha incassato anche numerose critiche sotto il profilo delle coperture finanziarie. Per eventuali correttivi i tempi sono però molto stretti: entro il 6 luglio 2026, il Parlamento deve convertire in legge il DL 66/2026, approvato in parallelo un ddl sugli sfratti veloci che interviene sul fronte complementare della liberazione di immobili occupati e morosità .
Il primo pilastro del decreto-legge concentra le risorse sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica già esistente. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibili circa 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili per gravi carenze manutentive. Il programma stanzia 1,7 miliardi di euro, ai quali si aggiungono fino a 4,8 miliardi dei programmi di rigenerazione urbana, distribuiti ai Comuni con un DPCM da adottare dopo l’intesa con l’ANCI.
La regia del piano di recupero è affidata a un Commissario straordinario, con l’obiettivo di completare gli interventi entro un anno dall’approvazione del decreto. Il provvedimento prevede inoltre un programma di riscatto degli immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari senza consumo di suolo, destinate alla locazione di lunga durata con la formula del rent to buy e una facoltà di riscatto predefinita.
I Ministero dell’Economia ha censito 53.241 unità inutilizzate. Di queste, circa 44mila potrebbero tornare sul mercato con interventi manutentivi leggeri mentre le restanti 9mila richiedono lavori più consistenti. Si tratta di immobili nelle disponibilità di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, ministeri ed enti pubblici.
La concentrazione è forte al Sud: in testa la Campania con oltre 12mila unità e quasi 1,7 milioni di mq, seguita da Lombardia (6.523), Sicilia (4.424), Piemonte (3.595), Lazio (3.261) ed Emilia-Romagna (3.236). Nelle 15 città metropolitane si contano circa 13mila unità : Napoli da sola ne concentra quasi 7mila, seguita da Roma (1.709), Palermo (1.197), Genova (748) e Milano (650).
Sui programmi PNRR già avviati proseguono interventi finanziati dalle precedenti manovre. Il PINQuA punta alla riqualificazione di 10mila alloggi pubblici, mentre il programma “Sicuro, verde e sociale” del Piano Nazionale Complementare prevede di intervenire complessivamente su 27.371 alloggi entro dicembre 2026.
Il secondo pilastro raccoglie e unifica tutte le risorse nazionali ed europee destinate all’emergenza abitativa in un unico strumento gestito da Invimit, la società pubblica del Ministero dell’Economia. La dotazione complessiva supera 3,6 miliardi di euro e finanzia interventi di housing sociale e alloggi a canone calmierato. La concentrazione delle risorse mira a superare la frammentazione che aveva rallentato gli interventi precedenti, allineando gli obiettivi di edilizia integrata sui medesimi parametri tecnici e finanziari.
Il decreto introduce anche la facoltà per l’INPS di destinare il proprio patrimonio non strumentale a nuove locazioni abitative, ampliando l’offerta senza consumo di suolo aggiuntivo.
Tra i destinatari finali, indicati dalla Legge di Bilancio 2026, figurano giovani e giovani coppie con formule di canone agevolato, persone anziane con alloggi dotati di servizi adeguati e progetti di coabitazione, genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare.
Il terzo pilastro punta a mobilitare il capitale privato attraverso un meccanismo di scambio. A fronte di un percorso autorizzativo accelerato, gli investitori si impegnano a destinare almeno 70 alloggi su 100 all’edilizia convenzionata, con prezzi di vendita o canoni di locazione scontati di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato.
Il vincolo è trentennale e viene trascritto nei registri immobiliari. Per accedere agli alloggi convenzionati sono richiesti requisiti ISEE che attestino la difficoltà di sostenere i prezzi del libero mercato; in assenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto, il contratto è colpito da nullità .
Le procedure semplificate si applicano esclusivamente alla quota di edilizia integrata, mentre sulla parte restante degli interventi resta in vigore la disciplina ordinaria. La leva del modello è la riduzione strutturale dei tempi di rilascio dei titoli edilizi, in genere indicata dagli operatori come uno dei principali ostacoli all’apertura di nuovi cantieri residenziali nelle aree metropolitane. Per gli investimenti superiori al miliardo di euro è prevista la nomina di un Commissario straordinario abilitato a rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione, con valenza sostitutiva degli atti ordinariamente richiesti.
A fare da attrattore per i capitali privati sarà un Fondo dei fondi affidato alla Cassa depositi e prestiti, pensato per mobilitare investitori istituzionali sul segmento dell’edilizia convenzionata.
Il Decreto Piano Casa introduce un pacchetto di misure di accompagnamento alle compravendite e ai mutui legati all’edilizia a prezzi calmierati. La principale è il dimezzamento degli oneri notarili sull’atto di compravendita, sul mutuo e sul contratto di locazione, frutto di un’intesa con il Consiglio nazionale del notariato. Sul fronte del credito immobiliare, il Fondo di garanzia per la prima casa viene riportato alle categorie destinatarie originarie, con una garanzia statale fino al 90% per le famiglie numerose.
Il decreto istituisce anche un fondo rotativo per la morosità incolpevole con una dotazione di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027 — cifra tagliata di 18 milioni rispetto ai 20 previsti nel testo del Consiglio dei ministri. Il fondo è destinato a chi non riesce a pagare l’affitto per cause indipendenti dalla propria volontà — perdita del lavoro, malattia — e copre anche il deposito cauzionale.
Resta in essere il Fondo per i genitori separati che hanno perso il diritto alla casa familiare, con dotazione di 20 milioni di euro l’anno a partire dal 2026, al quale il ministro Salvini ha annunciato di voler affiancare un nuovo sostegno all’affitto per genitori separati con figli a carico, da 400-500 euro mensili per dodici mesi, con dotazione triennale di 60 milioni di euro.
Il quadro finanziario complessivo dichiarato dal Governo arriva fino a 10 miliardi di euro in 10 anni, ossia l’arco temporale del Piano. La parte più consistente proviene dai due pilastri principali, con 1,7 miliardi più fino a 4,8 miliardi di rigenerazione urbana destinati al recupero ERP e oltre 3,6 miliardi concentrati nel veicolo Invimit.
A queste risorse si sommano i 100 milioni stanziati dalla Manovra 2024 e i 50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028 previsti dalla Legge di Bilancio 2026, ora ricompresi nel quadro unitario del decreto-legge. Al computo si aggiungono i 22 milioni per il fondo rotativo sulla morosità incolpevole nel 2026.
Una quota delle risorse arriverà inoltre dal Piano Sociale per il Clima, attivo dal 2027 al 2032, e dalla revisione di medio termine dei fondi strutturali europei 2021-2027, che ha già incluso oltre 1,1 miliardi destinati alle politiche abitative grazie all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
| Pilastro | Risorse stanziate |
|---|---|
| Recupero ERP per 60mila alloggi popolari | 1,7 miliardi più fino a 4,8 miliardi di rigenerazione urbana |
| Housing sociale gestito da Invimit | oltre 3,6 miliardi tra fondi nazionali ed europei |
| Investimenti privati in edilizia convenzionata | capitale privato con sconto del 33% su almeno 70 alloggi su 100 |
Il giudizio del Sunia — il sindacato degli inquilini aderente alla CGIL — è nettamente critico. Stefano Chiappelli, segretario generale, ha definito il decreto un piano di dismissione del patrimonio pubblico orientato a sostenere il mercato immobiliare più che a rispondere al disagio abitativo. Il Sunia contesta anche la credibilità delle coperture finanziarie: i 970 milioni inseriti in Legge di Bilancio si confrontano con un quadro macroeconomico deteriorato, con le previsioni di crescita riviste dall’1,1% allo 0,4%. L’organizzazione ha annunciato una mobilitazione nazionale per modificare il decreto in sede di conversione parlamentare, con richiesta formale di incontri alle Commissioni e alla Conferenza Stato-Regioni.
Riserve analoghe arrivano dai sindaci delle principali città metropolitane: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato di risorse limitate e in larga parte provenienti da fondi già esistenti; la sindaca di Firenze Sara Funaro, delegata ANCI alle politiche abitative, ha espresso dubbi analoghi sulla concretezza degli obiettivi. Di segno opposto la posizione del settore produttivo: Federica Brancaccio, presidente dell’ANCE, ha accolto con favore il provvedimento come primo approccio complessivo al tema casa dopo anni di interventi frammentati.
Il testo entrato in Consiglio dei ministri il 30 aprile conteneva una norma che avrebbe consentito di bypassare i controlli delle soprintendenze per accelerare le ristrutturazioni negli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nel testo definitivo il ruolo delle soprintendenze è stato in parte ripristinato: la velocizzazione delle autorizzazioni per l’ERP resta ma con vincoli più stringenti rispetto alla versione originaria.
La crisi abitativa italiana si inserisce in un contesto europeo segnato da una tensione strutturale. I prezzi delle case sono cresciuti in media del 48% tra il 2010 e il 2023 nei Paesi UE, gli affitti del 22%. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 il primo Piano UE per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi sostenibili. Il Piano Casa Italia attinge a questo quadro grazie alla riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, che ha già incluso il tema della casa accessibile tra le priorità di medio termine.
L’iter parlamentare del decreto-legge ha 60 giorni di tempo per la conversione in legge, con scadenza al 6 luglio 2026. Nel corso dell’esame parlamentare si lavorerà anche sui decreti attuativi che dovranno definire la ripartizione delle risorse tra Comuni, Regioni e altri soggetti.
Un nuovo sgravio INPS per le aziende che investono su genitorialità , bisogni dei dipendenti caregiver familiari e welfare aziendale è entrato nel Decreto Lavoro del Primo Maggio 2026: il beneficio contributivo è riservato alle imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026, lo standard appena entrato nel catalogo UNI per misurare le politiche interne di conciliazione tra vita familiare e lavoro. Prevede un esonero fino all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto di 50mila euro annui per azienda. La fruizione, però, necessita prima di un doppio passaggio normativo:la conversione in legge del DL 62/2026 ed un successivo provvedimento attuativo della misura.
Il beneficio introdotto dall’articolo 6 del DL 62/2026 consiste in un esonero dai contributi datoriali, riconosciuto entro l’1% e comunque entro il limite di 50mila euro annui per ciascuna azienda. La misura riguarda i contributi a carico del datore di lavoro e lascia invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi non riduce la posizione previdenziale dei lavoratori.
Lo sgravio sarà applicato su base mensile, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con l’Autorità politica delegata alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità e con il Ministero dell’Economia. Il testo rinvia a quel provvedimento anche le procedure di acquisizione delle certificazioni e il relativo periodo di validità ai fini dell’agevolazione.
La decorrenza del bonus è tuttavia connessa alla data di entrata in vigore della legge di conversione e assegna poi trenta giorni per l’adozione del decreto attuativo. Solo dopo questo passaggio potranno essere definite le istruzioni per l’effettiva applicazione in denuncia contributiva.
Il beneficio non viene riconosciuto all’azienda che dimostra di avere un sistema misurabile e verificabile di sostegno alla genitorialità e ai carichi di cura. La UNI/PdR 192:2026 riguarda le organizzazioni che adottano misure strutturate per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Il sistema considera maternità , paternità , carichi di cura, flessibilità organizzativa, pari opportunità , benessere, sostegno economico alle famiglie e continuità di carriera. Si tratta di una certificazione distinta dalla certificazione della parità di genere, alla quale si affianca con un focus più specifico sulle esigenze familiari dei lavoratori.
La certificazione richiede una politica interna riconoscibile e controllabile. L’impresa deve mostrare un sistema organizzato di welfare familiare, con responsabilità definite, obiettivi, monitoraggio e indicatori. Gli ambiti principali riguardano:
Il DL 62/2026 finanzia l’esonero con 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il limite di spesa rende centrale il monitoraggio INPS: l’Istituto dovrà seguire gli effetti finanziari dell’agevolazione e comunicare le risultanze alle amministrazioni competenti.
La dotazione ridotta per il primo anno riflette la partenza differita della misura, legata alla conversione del decreto e al successivo atto attuativo. Per questo, le imprese già certificate o in fase di certificazione dovranno prestare attenzione alla finestra effettiva di accesso e alle eventuali modalità di riparto delle risorse.
Il decreto aggiunge un ulteriore canale di vantaggio per le aziende certificate: oltre allo sgravio contributivo, è previsto l’accesso ad attività di promozione di competenza ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. I dettagli saranno individuati con provvedimenti adottati secondo l’ordinamento dell’Agenzia.
La certificazione UNI/PdR 192 diventa così un requisito spendibile su due fronti: riduzione del costo contributivo e riconoscibilità dell’impresa nei percorsi di crescita internazionale. Per le aziende che già lavorano su welfare, flessibilità , genitorialità e attrazione dei talenti, il nuovo incentivo trasforma una scelta organizzativa in un elemento di accesso a benefici pubblici.
Invitalia ha aperto le domande per gestori idrici ed enti del settore: un miliardo di euro dal PNRR, erogato interamente sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili. Le domande si presentano online entro il 28 maggio 2026. Al pari delle altre agevolazioni pubbliche disciplinate dal Codice degli incentivi alle imprese, la procedura di accesso segue una graduatoria di merito, senza un ordine di arrivo delle domande.
Il SFNIISSI — Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico — è stato istituito per colmare il deficit di sostenibilità economico-finanziaria che storicamente rallenta gli investimenti nel settore idrico. L’obiettivo è migliorare la bancabilità dei progetti infrastrutturali, rendendoli attrattivi anche per il sistema creditizio privato e compatibili con le scadenze del PNRR.
La misura, istituita dall’articolo 24 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, attua l’Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Invitalia svolge il ruolo di implementing partner e segue tutte le fasi, dalla raccolta delle domande all’erogazione delle risorse, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La dotazione complessiva — 1 miliardo di euro a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia — comprende anche le spese di gestione dello strumento: la quota effettivamente destinata alle sovvenzioni è calcolata al netto di queste voci.
Possono presentare domanda le imprese e i soggetti pubblici operanti nella gestione delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Tra i requisiti specifici di settore figura la disponibilità di una concessione di derivazione idrica o del riconoscimento formale dell’utenza di prelievo, oppure l’accreditamento come gestori del servizio idrico integrato presso ARERA.
Per gli interventi classificati nell’Allegato IV del D.L. 77/2021 — la cosiddetta Linea 2, con dotazione massima di 300 milioni — possono partecipare anche enti pubblici non economici, a condizione che garantiscano il rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione. Le Province autonome di Trento e Bolzano accedono con un affidamento conforme alla normativa vigente.
È ammessa la partecipazione in forma aggregata, attraverso reti o partenariati tra gestori, con l’obiettivo di favorire processi di razionalizzazione del servizio idrico. I requisiti standard comprendono l’iscrizione al Registro delle imprese, la regolarità contributiva e l’assenza di procedure concorsuali liquidatorie.
Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto, senza componente di finanziamento agevolato. Le tipologie di intervento ammissibili e le relative percentuali di copertura sono:
In entrambi i casi è richiesta una quota minima di cofinanziamento con risorse proprie: il 10% per gli interventi al 90%, il 15% per quelli all’85%. Tra le spese ammissibili rientrano, oltre a lavori e forniture, le spese tecniche direttamente connesse all’intervento: progettazione, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo. Tutte le spese devono essere tracciabili, documentate e conformi al Codice dei contratti pubblici e alla normativa PNRR. Per accedere al finanziamento gli interventi devono disporre del CUP e del DOCFAP, il documento di fattibilità economico-finanziaria che attesta la sostenibilità del progetto.
Le domande non vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo: si segue una procedura valutativa comparativa con formazione di graduatoria di merito. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. La Commissione di valutazione considera quattro macro-criteri: il livello di priorità e strategicità dell’intervento, la maturità progettuale, la sostenibilità economico-finanziaria e ulteriori elementi definiti nell’Avviso pubblico.
In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali, il proponente ha cinque giorni lavorativi per rispondere: il mancato riscontro comporta l’inammissibilità della domanda. Al termine della procedura, la graduatoria delle domande ammissibili viene pubblicata e le sovvenzioni assegnate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna linea.
Le domande si presentano esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma SFNIISSI, disponibile sul sito di Invitalia. La fase di accreditamento è attiva dal 29 aprile 2026 e consente di registrare il proponente e indicare un eventuale delegato. Per accedere alla piattaforma sono richiesti SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica, oltre a una PEC attiva.
Le domande si trasmettono dalle ore 12:00 del 6 maggio 2026 alle ore 12:00 del 28 maggio 2026.
Le richieste di chiarimento devono essere inviate entro il 19 maggio 2026 tramite i servizi CRM della piattaforma: le risposte saranno pubblicate entro il 22 maggio 2026 sul sito dedicato. Sul portale Invitalia è disponibile un tutorial informativo sulle modalità di compilazione della domanda.
I dazi Trump al 10% sono stati bocciati dalla Court of International Trade, con una decisione che colpisce la nuova base giuridica scelta dalla Casa Bianca dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi IEEPA. I rimborsi USA collegati alla Section 122 restano però limitati agli importatori che vincono il ricorso. Per i rimborsi dei dazi illegittimi sotto IEEPA, invece, le imprese che vendono negli Stati Uniti devono sottoporre la richiesta tramite il portale CAPE.
La sentenza del 7 maggio della United States Court of International Trade invalida la Proclamation 11012, con cui l’amministrazione Trump aveva introdotto un dazio globale del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. La misura era stata costruita sulla Section 122 del Trade Act del 1974, norma che consente dazi temporanei fino al 15% e per un massimo di 150 giorni davanti a problemi gravi della bilancia dei pagamenti.
La Proclamation 11012 applicava il dazio del 10% dal 24 febbraio fino al 24 luglio 2026, salvo sospensione, modifica, cessazione anticipata o proroga del Congresso. Per la maggioranza del collegio, il richiamo a deficit commerciale, conto corrente e posizione finanziaria internazionale degli Stati Uniti non basta a sostenere una tariffa generale su tutte le importazioni.
La tutela immediata riguarda una platea ristretta. La Corte ha disposto l’ingiunzione permanente per lo Stato di Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun, riconoscendo a questi soggetti la posizione di importatori esposti al pagamento dei dazi Section 122. Gli altri Stati ricorrenti sono stati esclusi per difetto di legittimazione.
La Corte ha respinto l’ingiunzione universale. La sentenza quindi consente ai ricorrenti vittoriosi di ottenere lo stop alla riscossione e il rimborso con interessi dei dazi Section 122 pagati prima dell’efficacia dell’ingiunzione. Per tutti gli altri importatori, la partita resta legata agli sviluppi processuali e all’eventuale appello dell’amministrazione.
Il portale CAPE riguarda una procedura distinta, ossia i rimborsi dei dazi IEEPA già dichiarati illegittimi. La CBP ha attivato la prima fase del sistema il 20 aprile 2026 dentro l’ACE Portal, consentendo a importatori e broker doganali autorizzati di presentare dichiarazioni CAPE per consolidare le richieste di rimborso, interessi compresi.
La richiesta può essere presentata da importer of record e broker doganali autorizzati. Per un’impresa italiana che esporta negli Stati Uniti, il beneficiario del rimborso può quindi essere la controllata americana, il distributore che ha curato lo sdoganamento oppure il soggetto indicato nelle entry depositate presso la dogana statunitense.
La prima fase di CAPE riguarda pratiche non ancora liquidate o entro gli 80 giorni dalla liquidazione. Quelle più complesse, compresi protesti, drawback o ulteriori profili doganali, potranno seguire canali successivi.
Per le imprese italiane esportatrici, la sentenza del 7 maggio non si traduce pertanto in un rimborso automatico dei dazi Section 122. Il rimborso riguarda solo gli importatori che hanno vinto il giudizio. Gli altri possono avere interesse a ricostruire le entry colpite dal dazio del 10%, verificare il soggetto che ha pagato la dogana e seguire gli sviluppi dell’appello.
La situazione cambia per le somme versate sotto IEEPA. In quel caso, la procedura CAPE già attiva consente di concentrare le richieste di rimborso dei dazi illegittimi attraverso il canale CBP, con dichiarazioni presentate dall’importer of record o dal broker autorizzato.
La Proclamation 11012 era stata costruita come misura temporanea fino al 24 luglio 2026. Entro quella data la tariffa del 10% può uscire di scena per scadenza naturale, per effetto dei giudizi oppure attraverso una nuova scelta della Casa Bianca su un diverso strumento commerciale. L’amministrazione può impugnare la decisione davanti alla Corte d’appello federale e poi alla Corte Suprema. Il dissenso interno al collegio mostra già una possibile linea difensiva, fondata su una lettura più ampia della discrezionalità presidenziale in materia di bilancia dei pagamenti.
Per gli importatori resta quindi aperta una fase giudiziaria che distingue con nettezza i rimborsi IEEPA già canalizzati su CAPE dai rimborsi Section 122 oggi limitati ai ricorrenti vittoriosi.
Il contenzioso sulla Section 122 corre in parallelo alla trattativa commerciale tra Washington e Bruxelles, il cui dossier riguarda l’accordo transatlantico, le tariffe settoriali e il confronto politico tra Stati Uniti e Unione europea. Qui il tema è la base giuridica interna usata dalla Casa Bianca per imporre un dazio globale temporaneo. La sentenza del 7 maggio indebolisce la strategia tariffaria americana ma lascia comunque aperti altri strumenti commerciali, compresi eventuali interventi sotto Section 301 e le misure settoriali già presenti nel confronto USA-UE.
Eni ha pubblicato Eni for 2025 – A Just Transition, il report volontario di sostenibilità giunto alla sua ventesima edizione. Il documento illustra i risultati raggiunti nel corso dell’anno e le azioni intraprese verso una transizione energetica che sia concretamente vantaggiosa per persone e territori. Per le imprese che operano nella filiera energetica o che guardano alla sostenibilità come leva strategica, il report offre un quadro dettagliato di come un grande gruppo industriale stia ridisegnando il proprio modello di business.
Il dato più rilevante dal punto di vista industriale è la conferma dei risultati del modello satellitare, che Eni utilizza per valorizzare i propri business in transizione creando società dedicate con governance e capitali propri. Il principio è semplice ma potente: scorporare le attività ad alto potenziale di crescita in entità autonome permette di attrarre capitali specializzati, aumentare la focalizzazione operativa e accelerare il raggiungimento degli obiettivi senza diluire le risorse del gruppo madre.
L’esempio più recente è la costituzione nel 2025, in joint venture con il fondo di private equity GIP, della società satellite dedicata alla Carbon Capture & Storage (CCS), che valorizzerà i progetti di cattura e stoccaggio del COâ‚‚ dell’intero portafoglio Eni. Un modello già applicato con successo a Plenitude (rinnovabili e retail energetico) ed Enilive (biocarburanti), e che il report 2025 certifica come fattore strategico per attrarre capitali dedicati, valorizzare i singoli business e accelerarne la crescita.
I numeri del report confermano la solidità dell’approccio. Plenitude ha raggiunto 5,8 GW di capacità rinnovabile installata, con una crescita del +41% rispetto al 2024, proseguendo verso il target di 15 GW al 2030. Ha inoltre avviato in Texas il suo più grande impianto di stoccaggio a batterie, con una capacità di 200 MW. Enilive ha invece espanso la capacità di bioraffinazione con tre nuove bioraffinerie e due ulteriori progetti in Italia e all’estero, puntando a raggiungere entro il 2030 i 5 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione (dagli attuali 1,65 milioni) per la produzione di biocarburanti HVO e SAF.
Sul fronte emissioni, le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Upstream sono diminuite del 31% rispetto al 2024 e del 68% rispetto alla baseline 2018, in linea con l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette Scope 1+2 dell’Upstream entro il 2030.
Nel 2025 Eni ha investito oltre 460 milioni di euro in ricerca e sviluppo, open innovation e tecnologie di frontiera, con focus su fusione a confinamento magnetico, supercalcolo, bioraffinazione, riciclo chimico delle plastiche e CCS. Sul fronte sociale, 81 milioni di euro sono stati destinati a progetti di sviluppo locale in accesso all’energia, all’acqua e ai servizi sanitari, raggiungendo circa 3 milioni di persone nei Paesi di operatività . L’azienda si è classificata al primo posto nel Corporate Human Rights Benchmark e ha ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI PdR 125:2022.
Il report completo è disponibile per il download sul sito Eni: scarica Eni for 2025 – A Just Transition. È possibile inoltre navigare lo speciale online.
La Cassazione, con sentenza n. 11269/2026, chiarisce che il lavoro stagionale non è soggetto al tetto massimo di proroghe laddove l’attività sia realmente tale e già esclusa dal limite generale di durata. Per legge, infatti, su queste assunzioni il limite numerico alle proroghe non opera come nei normali rapporti a termine. Per imprese del turismo, agricoltura, commercio e servizi legati ai picchi periodici, la pronuncia comporta che la reiterazione dei rapporti a termine con carattere di comprovata stagionalità non configura il rischio di conversione in contratto stabile.
Il principio fissato dalla Cassazione riguarda i rapporti a tempo determinato per attività stagionali. Secondo i giudici, se il contratto stagionale è escluso dal limite massimo di durata previsto per i contratti a termine ordinari, resta fuori anche dalla regola che collega quel limite al numero massimo di proroghe. Nel caso trattato, la Corte fa riferimento alla disciplina del DLgs. 81/2015 nel testo anteriore al Decreto Dignità (che prevedeva il tetto di cinque proroghe in 36 mesi); il principio vale però anche con la disciplina attuale, che mantiene lo stesso schema: durata massima del rapporto a termine, numero massimo di proroghe e conversione se il limite viene superato.
Per il contratto a tempo determinato ordinario, la disciplina attuale consente la proroga, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi. Se il numero delle proroghe supera il tetto previsto, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Nel lavoro stagionale, invece, la ripetizione dell’attività dipende dal ciclo produttivo o commerciale ed il bisogno aziendale può tornare ogni anno o più volte nell’anno senza perdere la propria natura stagionale.
Il nodo giuridico della sentenza è l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015. Questa norma esclude i contratti stagionali a norma dal limite massimo di durata applicabile alla generalità dei contratti a termine. Da qui nasce il ragionamento della Cassazione: la disciplina sulle proroghe è costruita sul presupposto che esista un tetto massimo di durata. Se quel tetto manca per espressa previsione di legge, la regola sul numero massimo delle proroghe perde il proprio aggancio sistematico.
La Corte non concede però una libertà indistinta a qualsiasi rapporto formalmente definito stagionale. Il datore di lavoro deve poter dimostrare che l’attività rientra nelle ipotesi stagionali riconosciute dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Per usare correttamente il contratto stagionale serve una base giuridica riconoscibile. Le attività possono essere quelle individuate dal DPR 1525/1963 oppure quelle previste dai contratti collettivi applicabili, secondo la disciplina richiamata dal DLgs. 81/2015.
La stagionalità deve riguardare anche l’attività svolta e le mansioni affidate al lavoratore. Una semplice scelta organizzativa dell’impresa, o una maggiore convenienza nella gestione del personale, non basta a rendere stagionale un rapporto a termine.
Il contratto può dunque reggere solo se la stagione ha una base oggettiva, documentabile e coerente con l’attività produttiva o commerciale dell’azienda.
I contratti stagionali godono di un trattamento specifico anche sui rinnovi. Per questi rapporti non opera la regola dello stop and go, cioè l’intervallo obbligatorio tra un contratto a termine e il successivo.
La Cassazione valorizza proprio questa coerenza interna. Sarebbe irragionevole ammettere rinnovi liberi anche senza soluzione di continuità e, nello stesso tempo, bloccare il rapporto per il solo superamento del numero di proroghe previsto per i contratti a termine ordinari. Il chiarimento aiuta a distinguere i due diversi istituti contrattuali:
Nei rapporti stagionali entrambi gli strumenti vanno letti alla luce della natura dell’attività .
La sentenza riguarda il testo precedente al Decreto Dignità , però richiama anche la modifica introdotta nel 2018, che ha reso più esplicita la disciplina dei contratti stagionali, che oggi possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni richieste per i contratti a termine ordinari oltre i primi dodici mesi. Nei rapporti stagionali, la causale è la stessa stagionalità dell’attività , che giustifica il ricorso al termine.
Se però il datore di lavoro utilizza il contratto stagionale per esigenze continuative, deve dimostrare la qualificazione reale del rapporto.

Il datore di lavoro deve quindi poter ricostruire la ragione stagionale del rapporto, la base collettiva o normativa utilizzata e la coerenza tra mansioni, periodo di assunzione e ciclo produttivo. Prima di prorogare un contratto stagionale deve verificare:
La sentenza rafforza la flessibilità dello strumento, ma rende ancora più decisiva la prova della stagionalità effettiva. In caso di contenzioso, non basta il nome del contratto: contano attività svolta, periodo, mansioni e fonti collettive o normative richiamate.
La pronuncia interessa soprattutto i settori in cui il lavoro stagionale è parte stabile dell’organizzazione produttiva. Turismo, stabilimenti balneari, agricoltura, commercio nei periodi di punta e servizi legati a eventi o cicli ricorrenti sono i contesti in cui la necessità di proroghe emerge con maggior frequenza. Per questi comparti, la sentenza offre una sponda interpretativa favorevole alla continuità dei rapporti stagionali. La libertà sulle proroghe, tuttavia, resta agganciata alla natura dell’attività e alla corretta classificazione del rapporto.
Il principio è chiaro: il contratto stagionale è più flessibile del contratto a termine ordinario, ma richiede una stagionalità vera, documentata e difendibile davanti al giudice.
Il principio della Cassazione riguarda solo i contratti a termine stagionali e non l’intera area dei rapporti flessibili. La somministrazione di lavoro a termine segue regole proprie, anche quando viene utilizzata per far fronte a picchi produttivi o esigenze temporanee. Per le aziende che alternano le assunzioni stagionali dirette, la somministrazione e i contratti a termine ordinari, la distinzione è rilevante. Ogni strumento ha limiti, causali, obblighi e rischi diversi, che vanno valutati prima di scegliere la forma contrattuale.
La norma UNI 11621-8:2026 mette ordine nel mercato delle professioni legate all’intelligenza artificiale e introduce una mappa nazionale dei ruoli che partecipano alla progettazione, allo sviluppo, all’integrazione e alla supervisione dei sistemi AI. Il nuovo standard, pubblicato il 30 aprile 2026, individua dodici profili e li collega a responsabilità , competenze e indicatori di risultato. Per imprese, pubbliche amministrazioni, enti di formazione e organismi di certificazione diventa un riferimento tecnico in un momento in cui l’AI Act impone conoscenze riconoscibili lungo tutta la catena del valore.
La UNI 11621-8:2026 fa parte della serie dedicata alle attività professionali non regolamentate in ambito ICT. La nuova sezione è centrata sui profili di ruolo relativi all’intelligenza artificiale e utilizza la metodologia già prevista dalla UNI 11621-1, in coerenza con l’e-Competence Framework europeo.
La norma riguarda le figure che partecipano alla progettazione, allo sviluppo, all’integrazione e alla gestione dei sistemi di intelligenza artificiale. Per ciascun profilo definisce missione, compiti principali, risultati attesi, competenze, conoscenze, abilità e indicatori di prestazione, rendendo più chiare le responsabilità in un settore dove le job description aziendali sono spesso poco omogenee.
La norma si colloca nello scenario definito dal Regolamento europeo in materia: l’AI Act richiede infatti che i sistemi siano sviluppati, gestiti e utilizzati da soggetti dotati di competenze adeguate al ruolo svolto e al contesto di applicazione. In questo quadro, lo standard UNI offre una base tecnica per costruire team, percorsi di formazione, valutazioni interne e certificazioni. La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale si pone su un piano parallelo, disciplinando alfabetizzazione, formazione e certificazione delle competenze.
Non a caso, nel mercato del lavoro, le richieste di competenze AI negli annunci di lavoro sono cresciute rapidamente e non riguardano soltanto sviluppatori o data scientist ma anche funzioni manageriali, HR, marketing, prodotto e compliance.
La UNI 11621-8:2026 individua dodici profili professionali AI, coprendo governo strategico, consulenza, prodotto, prompt, algoritmi, dati, sicurezza, machine learning, linguaggio naturale e ricerca scientifica. I ruoli previsti dallo standard sono:
La struttura dei profili mostra che l’intelligenza artificiale non viene trattata solo come materia tecnica. La parte alta della filiera comprende le competenze decisionali tra governance, responsabilità e adozione con ruoli come Chief AI Officer, AI Consultant e AI Product Manager.
Il secondo livello riguarda la progettazione delle soluzioni. Qui rientrano prompt, algoritmi, machine learning, deep learning e linguaggio naturale, cioè le competenze che trasformano un’esigenza aziendale in un sistema AI utilizzabile, valutabile e migliorabile.
Il terzo livello presidia dati, sicurezza e ricerca. AI Data Engineer, AI Data Scientist, AI Security Specialist e AI Research Scientist coprono qualità informativa, protezione, analisi e innovazione, quattro aree decisive per evitare che l’adozione dell’AI resti un esperimento isolato.
Il profilo del Chief AI Officer è quello più vicino alla governance dell’organizzazione. Non coincide con il tecnico che sviluppa modelli né con il manager che compra strumenti software. È piuttosto la figura chiamata a presidiare strategia, responsabilità , coerenza dei sistemi AI e rapporto tra innovazione, rischio e regole.
Per le imprese, il profilo è utile quando l’intelligenza artificiale entra in più funzioni aziendali. In quel caso serve una regia capace di coordinare prodotto, dati, sicurezza, compliance, formazione interna e misurazione dei risultati. Anche molte PMI usano strumenti AI ma l’integrazione nei processi resta spesso fragile senza figure specializzate. La norma UNI può aiutare a distinguere tra uso occasionale di strumenti generativi e adozione sistemica, con la costruzione di competenze aziendali riconoscibili.
L’AI Product Manager presidia il prodotto o servizio basato su intelligenza artificiale, traducendo necessità del mercato, bisogni degli utenti e requisiti tecnici in scelte di sviluppo. È un ruolo ponte tra direzione, team tecnici, legali, sicurezza e clienti interni o esterni.
L’AI Prompt Engineer lavora invece sul rapporto tra persone e modelli generativi. La sua attività non consiste nel formulare richieste estemporanee, ma nel costruire istruzioni, verifiche, catene di prompt e controlli di qualità capaci di rendere più affidabile l’uso dei sistemi.
L’AI Consultant affianca organizzazioni che devono scegliere dove applicare l’intelligenza artificiale, quali rischi valutare, quali processi rivedere e quali competenze sviluppare. Per imprese senza team interni maturi, questa figura può diventare il primo filtro tra tecnologia disponibile e investimenti sostenibili.
La norma distingue le professionalità che lavorano sui dati da quelle che progettano e addestrano modelli. L’AI Data Engineer prepara infrastrutture, basi dati e flussi informativi; l’AI Data Scientist analizza i dati, costruisce modelli e interpreta i risultati.
Gli ingegneri di algoritmo, machine learning e deep learning coprono invece la parte più tecnica della costruzione dei sistemi. L’AI Machine Learning Engineer sviluppa modelli di apprendimento automatico, mentre l’AI Deep Learning Engineer lavora su reti neurali e architetture più complesse.
L’AI Natural Language Processing Engineer ha un ruolo centrale nelle applicazioni che trattano testi, documenti, assistenti virtuali, motori semantici, customer care automatizzato e sistemi di generazione o classificazione dei contenuti.
Lo standard dedica un profilo specifico alla sicurezza. L’AI Security Specialist presidia rischi legati a modelli, dati, input, output, accessi, manipolazioni e vulnerabilità . La crescita dell’AI generativa rende questa figura sempre più vicina a cybersecurity, privacy, risk management e continuità aziendale. Nel caso dei sistemi AI, entrano in gioco anche affidabilità delle risposte, esposizione a manipolazioni, uso improprio dei modelli e protezione delle informazioni trattate.
Per le imprese soggette all’AI Act o impegnate in processi di adeguamento, la presenza di competenze di sicurezza AI può aiutare a documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita dei sistemi.
L’AI Research Scientist rappresenta il profilo più vicino alla ricerca avanzata. Lavora su nuovi modelli, metodi, architetture e sperimentazioni scientifiche, alimentando la parte più innovativa dell’ecosistema AI. La norma si rivolge anche a università , ITS Academy, enti formativi e organismi di certificazione. L’obiettivo è costruire percorsi più allineati alle figure richieste dal mercato e rendere più chiara la valutazione delle competenze.
L’adozione dell’AI sta già entrando nel confronto tra Governo, imprese e parti sociali, anche attraverso l’Osservatorio italiano sull’intelligenza artificiale. Ecco perchè, per imprese e PA, la UNI 11621-8:2026 può essere usata per costruire organigrammi, piani di assunzione, gare, percorsi formativi, incarichi consulenziali e criteri di valutazione.
Il vantaggio è avere una terminologia professionale condivisa, meno dipendente da etichette commerciali o titoli aziendali improvvisati. Nel pubblico, la norma può aiutare anche a scrivere fabbisogni professionali più chiari per progetti AI, appalti digitali e percorsi di trasformazione. Nel privato, può orientare selezione del personale, piani di reskilling e valutazione dei fornitori.
La norma UNI non suggerisce ad ogni impresa di assumere dodici figure diverse ma offre una griglia per capire quali competenze servono quando un sistema AI entra nei processi aziendali. Prima di avviare o riorganizzare progetti AI, l’impresa dovrebbe verificare:
Il valore dello standard sta nella possibilità di individuare le competenze reali in un mercato dove molti ruoli sono ancora descritti in modo fluido; la UNI 11621-8:2026 offre una base tecnica per capire chi fa che cosa e con quale responsabilità .
Per i bonus del DL 62/2026, alcune misure sono correlate all’elenco aggiornato dei settori e professioni ad alta disparità di genere utili per applicare gli incentivi alle assunzioni di donne. Il riferimento di legge è il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del MEF con gli ambiti del settore privato in cui il divario occupazionale uomo-donna supera la soglia richiesta dalla normativa europea e nazionale per qualificare le lavoratrici come svantaggiate ai fini delle agevolazioni contributive.
Tra i comparti individuati figurano costruzioni e industria, trasporti e ICT, agricoltura e servizi, nei quali il gap di genere consente di programmare assunzioni agevolate se sono rispettati anche i requisiti della lavoratrice e della misura utilizzata.
Il decreto individua, per l’anno 2026, i settori economici e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media registrata in Italia. Il riferimento normativo è l’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento UE n. 651/2014, richiamato ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012. Le tabelle aggiornate si basano su elaborazioni Istat e, per le imprese, è il primo parametro per applicare le nuove agevolazioni del Decreto primo Maggio 2026 oppure gli incentivi ordinari disponibili in via strutturale. La media nazionale rilevata dall’Istat è pari al 9,3%. La soglia oltre la quale un settore o una professione rientra tra quelli ad alta disparità è quindi pari all’11,6%.
Gli elenchi del decreto rilevano solo per il settore privato e servono a verificare se l’assunzione di una donna priva di impiego regolarmente retribuito può accedere ai benefici contributivi previsto per legge.
La tabella A del decreto elenca i settori Ateco 2007 nei quali il tasso di disparità uomo-donna supera la soglia rilevante per il 2026.
Il divario più alto resta nelle costruzioni, seguite da industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, trasporto e magazzinaggio. Per il 2026, però, fanno il loro ingresso nelle tabelle anche ambiti con divari più contenuti rispetto ai settori tradizionalmente maschili. Nel nuovo elenco dei settori compare ad esempio anche il comparto delle attività culturali, sportive e di intrattenimento, che supera di poco la soglia minima, con un tasso di disparità pari all’11,7%.
| Settore | Tasso di disparità |
|---|---|
| Costruzioni | 80,2% |
| Industria estrattiva | 72,4% |
| Acqua e gestione rifiuti | 65,7% |
| Trasporto e magazzinaggio | 56,4% |
| Agricoltura | 49,8% |
| Industria manifatturiera | 44,0% |
| Industria energetica | 43,4% |
| Informazione e comunicazione | 35,2% |
| Servizi generali della PA | 28,8% |
| Attività culturali, sportive e di intrattenimento | 11,7% |
Il dato fotografa la distribuzione degli occupati dipendenti per attività economica e sesso. Nelle costruzioni, ad esempio, gli uomini rappresentano il 90,1% degli occupati dipendenti e le donne il 9,9%; nell’industria estrattiva il rapporto è 86,2% contro 13,8%.
La tabella B individua le professioni CP2021 che superano la soglia 2026. I valori più alti riguardano mansioni tecniche, operaie, militari, industriali e di sicurezza, dove la componente femminile resta molto bassa.
| Professione | Tasso di disparità |
|---|---|
| Artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 96,0% |
| Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 95,2% |
| Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 94,0% |
| Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 92,2% |
| Truppa delle forze armate | 88,0% |
| Ufficiali delle forze armate | 87,7% |
| Professioni qualificate nei servizi di sicurezza | 74,0% |
| Conduttori di impianti industriali | 67,2% |
| Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 65,5% |
| Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 64,9% |
| Specialisti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 60,6% |
| Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 58,6% |
| Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 57,0% |
| Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 55,4% |
| Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 48,7% |
| Artigiani e operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa e assimilati | 47,6% |
| Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 40,2% |
| Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 40,1% |
| Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 37,2% |
| Specialisti in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali | 19,7% |
| Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 19,2% |
| Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 18,0% |
| Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati della PA, magistratura, sanità , istruzione, ricerca e organizzazioni nazionali e sovranazionali | 13,4% |
Rispetto al vecchio elenco, restano in testa le attività metalmeccaniche, edili, estrattive e di conduzione mezzi, ma rientrano anche profili legati a ICT, ingegneria, scienze matematiche e naturali, piccola impresa e professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.
Le tabelle allegate al decreto servono a individuare gli ambiti nei quali può applicarsi l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate, quando sono rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla legge. La definizione europea di “lavoratore svantaggiato” richiede che il soggetto appartenga al genere sotto-rappresentato nel settore o nella professione considerata. Nelle tabelle 2026 il divario è costruito sulla minore presenza femminile, perché gli ambiti elencati sono caratterizzati da una quota di occupate inferiore a quella maschile.
Il datore di lavoro deve distinguere tra incentivo ordinario ex legge 92/2012 e misure temporanee di esonero contributivo introdotte o prorogate da provvedimenti successivi. La differenza è rilevante perché cambiano percentuale di sgravio, durata, condizioni di accesso, compatibilità e procedure di richiesta.
Per l’incentivo ordinario previsto dalla legge n. 92/2012, la misura consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata varia in base al tipo di assunzione: 12 mesi per il contratto a tempo determinato e 18 mesi per il contratto a tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato. Le categorie agevolabili comprendono:
La tabella incide in particolare sulla terza categoria, perché consente di verificare se il settore o la professione dell’assunzione rientra tra quelli caratterizzati da elevata disparità uomo-donna. Di norma, donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I bonus assunzione donne del Decreto Primo Maggio 2026 possono richiedere condizioni diverse a seconda della misura applicata, della tipologia di lavoratrice, dell’area geografica, della durata del rapporto e dell’eventuale incremento occupazionale richiesto. Per le donne in ambiti e settori svantaggiati, il periodo di disoccupazione richiesta è di 12 mesi.
Dal 7 maggio 2026 è in vigore in Italia il decreto per la tutela europea delle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il sistema, finora associato soprattutto all’agroalimentare, si apre ora anche a ceramica, vetro artistico, tessile, metalli, pietra, legno, gioielli e altre produzioni legate a un territorio.Le imprese che vogliono cogliere questa nuova opportunità devono avviare una procedura che prevede un iter in più fasi, tra domanda collettiva, disciplinare, documenti tecnici, verifica nazionale e successivo esame europeo.
Il DLgs 2 aprile 2026, n. 51 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2023/2411 sulle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il nuovo titolo di proprietà industriale protegge le denominazioni di prodotti il cui valore dipende dal legame con una zona geografica determinata. La tutela riguarda prodotti non alimentari con una reputazione, una qualità o una caratteristica riconducibile all’origine territoriale. Almeno una fase della produzione deve svolgersi nell’area geografica indicata, secondo le regole fissate nel disciplinare di produzione.
Il decreto si applica a un’ampia gamma di produzioni artigianali e industriali a radicamento geografico. Per ottenere il riconoscimento, il prodotto deve essere originario di un luogo, regione o paese determinato, con almeno una fase della produzione svolta nell’area geografica di riferimento. I comparti coperti dal Regolamento UE comprendono:
L’iter non nasce dalla singola impresa isolata, salvo i casi ammessi dalla disciplina europea. La richiesta viene presentata in genere da un’associazione di produttori che rappresenta la filiera del prodotto e l’area geografica interessata. Prima del deposito serve quindi una fase preparatoria tra imprese, consorzi, associazioni e territori. Occorre definire il prodotto da proteggere, delimitare l’area geografica, ricostruire la reputazione del nome e stabilire regole produttive verificabili.
La Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del MIMIT è l’autorità competente per l’intera fase nazionale. Le domande devono essere presentate dalle associazioni di produttori tramite il portale di deposito telematico dell’UIBM, corredate da: disciplinare di produzione (art. 9 del Regolamento), documento unico redatto sul modello allegato (art. 10) e documentazione di accompagnamento (art. 11), oltre all’imposta di bollo. Superata la verifica formale di ricevibilità e completezza, il fascicolo entra nell’esame di merito e nell’eventuale fase di opposizione nazionale. Se l’esito è positivo, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, che decide sull’approvazione definitiva a livello europeo.
La fase nazionale passa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Domande, istanze, atti, ricorsi e documenti devono essere presentati esclusivamente tramite il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM.
Al momento del deposito, l’UIBM rilascia una ricevuta con numero di riferimento e data della domanda. Questo dato diventa il riferimento amministrativo dell’intera procedura, dalla verifica nazionale fino all’eventuale trasmissione all’EUIPO.
La domanda di registrazione deve contenere tre blocchi documentali. Il primo è il disciplinare di produzione, che descrive il prodotto, la zona geografica, le fasi produttive rilevanti, i requisiti da rispettare e il legame tra territorio e caratteristiche del bene.
Il secondo documento è il documento unico, redatto secondo il modello europeo. Serve a sintetizzare le informazioni essenziali della futura IGP e diventa la scheda di lettura del prodotto nella procedura nazionale ed europea.
Il terzo blocco comprende la documentazione di accompagnamento. In questa parte entrano gli elementi utili a dimostrare reputazione, radicamento produttivo, continuità storica, delimitazione geografica e coerenza tra denominazione richiesta e prodotto protetto.
Dopo il deposito, la divisione competente verifica ricevibilità e completezza della domanda. La documentazione viene poi trasmessa alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione, chiamate a esprimere un parere sui requisiti della registrazione.
Il parere regionale deve arrivare entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso questo termine, l’UIBM può procedere anche senza risposta, valutando requisiti oggettivi, requisiti soggettivi, disciplinare, documento unico e documentazione allegata.
In caso di domanda incompleta o inesatta, il richiedente può completarla o rettificarla entro un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione. Se i rilievi restano senza risposta, la procedura si chiude con il rifiuto della domanda.
Quando la valutazione nazionale è positiva, la domanda viene pubblicata insieme al disciplinare nel Bollettino della DGPI-UIBM. Da quella pubblicazione decorre il termine per eventuali opposizioni.
I soggetti legittimati possono presentare opposizione entro due mesi. L’atto deve essere redatto in italiano e indicare la domanda contestata, i motivi dell’opposizione, la documentazione sull’interesse a intervenire e, quando il conflitto riguarda marchi anteriori, gli elementi identificativi dei segni coinvolti.
L’opposizione può riguardare, tra l’altro, conflitti con denominazioni, marchi o segni già esistenti, rischi di confusione e profili incompatibili con la protezione richiesta. La fase serve a evitare che una nuova IGP danneggi diritti anteriori o generi incertezza sul mercato.
In assenza di opposizioni, oppure dopo la valutazione dell’opposizione, l’UIBM adotta la decisione nazionale. Se i requisiti risultano rispettati, la decisione favorevole viene pubblicata con il disciplinare e trasmessa al richiedente e alle Regioni interessate.
La fase nazionale non esaurisce la procedura. La domanda prosegue verso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che cura la fase di registrazione a livello europeo. La tutela nasce quindi da una doppia verifica: nazionale prima, europea poi.
Contro la decisione di accoglimento o rigetto si applicano le regole sui ricorsi previste dal Codice della proprietà industriale. Per le imprese, questo rende decisiva la qualità della documentazione iniziale, perché eventuali lacune possono rallentare o compromettere l’intero iter.
Il decreto prevede una disciplina specifica per i nomi già giuridicamente protetti o acquisiti con l’uso. I soggetti legittimati possono chiedere di avvalersi della protezione prevista dal regolamento europeo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DLgs 51/2026.
Per questi nomi, la procedura nazionale segue le regole ordinarie su domanda, esame e opposizione. In caso di esito positivo, la divisione competente comunica i nomi alla Commissione europea e all’EUIPO entro il 2 dicembre 2026.
La finestra interessa produzioni già riconosciute o radicate nel mercato nazionale. Per associazioni e imprese, il calendario è quindi stretto: occorre verificare subito se il nome già usato ha le caratteristiche per essere agganciato alla nuova tutela UE.
La registrazione non chiude il lavoro delle imprese. Il MIMIT-DGPI-UIBM è anche autorità competente per i controlli ufficiali sugli obblighi collegati alle IGP dei prodotti artigianali e industriali.
La verifica della conformità al disciplinare si basa sull’autodichiarazione del produttore. Ogni produttore è responsabile della completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni dichiarate e deve poter fornire le prove necessarie in caso di controllo.
I controlli riguardano anche l’uso dei nomi registrati sul mercato, compreso il commercio elettronico. Per il monitoraggio, il MIMIT può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e può delegare alcune funzioni a organismi di certificazione.
Il decreto affianca alla procedura di registrazione un apparato sanzionatorio esteso. La contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali entra nell’articolo 517-quater del Codice penale, con reclusione fino a due anni e multa fino a 20mila euro.
Sul piano amministrativo, le sanzioni coprono uso commerciale indebito, sfruttamento della reputazione, evocazione del nome protetto, indicazioni ingannevoli su confezioni, documenti, pubblicità e interfacce online. Le multe possono arrivare a 24mila euro nei casi più severi.
Le violazioni riguardano anche l’uso scorretto del simbolo UE, dell’indicazione geografica o dell’abbreviazione IGP. Sono comprese le condotte realizzate tramite nomi a dominio, vendite a distanza, e-commerce e merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
Prima di avviare la domanda, imprese e associazioni devono verificare se il prodotto ha davvero le caratteristiche per sostenere una registrazione IGP europea. Il lavoro preliminare è spesso più rilevante del deposito formale.
Le verifiche da svolgere prima della domanda sono:
Il disciplinare resta il cuore della procedura. Anche le misure di sostegno già varate negli anni scorsi erano rivolte alla sua predisposizione, perché senza una base tecnica solida la domanda rischia di fermarsi già nella fase nazionale o di diventare fragile davanti a opposizioni e controlli.
La nuova IGP non va confusa con l’uso commerciale del termine “artigianale”. La tutela geografica protegge il nome di un prodotto legato a un territorio; la disciplina sull’artigianalità riguarda invece l’uso di richiami ad artigianato e lavorazione artigiana da parte delle imprese. Un’impresa può essere iscritta all’albo artigiani senza avere una IGP così come una denominazione geografica può richiedere un disciplinare collettivo che supera la singola azienda. Le due regole possono però incrociarsi nella comunicazione commerciale, nel packaging e nelle schede prodotto.
C’è una finestra che le associazioni di produttori con protezioni nazionali preesistenti non possono ignorare. Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) 2023/2411, entro il 2 dicembre 2026 la protezione nazionale specifica per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali cessa di avere effetto: le domande pendenti in sede nazionale si considerano non presentate se non accompagnate da una contestuale richiesta di registrazione UE. Le produzioni attualmente tutelate solo a livello italiano che non transitano nel nuovo sistema europeo entro tale data perdono ogni forma di protezione.
La nuova disciplina rafforza il Made in Italy territoriale fuori dall’agroalimentare. Per ceramiche, vetri, tessuti, pizzi, lavorazioni metalliche, pietre naturali, strumenti musicali e altre produzioni identitarie, l’IGP può diventare uno strumento di difesa del nome, selezione della filiera e riconoscibilità sui mercati europei. La tutela richiede regole scritte, prove documentali, responsabilità dei produttori e controlli successivi. Per questo l’iter va affrontato come una scelta collettiva di posizionamento industriale, non come una semplice pratica amministrativa.
Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su un tema molto sensibile per imprese, datori di lavoro e consulenti: i contributi previdenziali omessi a causa di un’incertezza interpretativa, la riduzione delle sanzioni INPS non è comunque sempre automatica. La sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026 chiarisce che il regime agevolato è legato al pagamento nei termini fissati dall’ente impositore, anche quando il contrasto giurisprudenziale o amministrativo sull’obbligo contributivo non è ancora chiuso.
La pronuncia interpreta il testo dell’articolo 116 antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto PNRR del 2024, però si inserisce in un sistema oggi articolato. Dal 1° settembre 2024, in caso di omissione contributiva ordinaria, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto massimo al 40% dei contributi dovuti. Lo stesso sistema prevede strumenti di regolarizzazione più favorevoli quando il pagamento avviene spontaneamente o dopo accertamento nei termini indicati. La logica resta centrata sulla tempestività del versamento, che diventa decisiva anche nei casi di incertezza interpretativa.
Il principio fissato dalla Cassazione riguarda le sanzioni per contributi omessi nei casi in cui il mancato versamento derivi da oggettive incertezze sulla debenza della contribuzione. In queste situazioni l’articolo 116 della legge n. 388/2000 prevede un trattamento più favorevole rispetto al regime ordinario, a condizione che il datore di lavoro paghi entro il termine indicato dall’ente previdenziale. La Corte esclude però che il contribuente possa attendere la definizione finale del contrasto interpretativo per poi chiedere la riduzione delle sanzioni. Il termine fissato dall’INPS conserva efficacia anche durante il contenzioso o in presenza di orientamenti non allineati ai contributi dovuti.
Per la riduzione delle sanzioni serve una incertezza oggettiva, legata a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. La Cassazione chiarisce però che questa incertezza è solo uno dei presupposti. L’altro requisito è il versamento della contribuzione entro il termine fissato dall’ente impositore. Senza questo adempimento, il regime agevolato sulle sanzioni non può essere riconosciuto.
Il chiarimento più rilevante riguarda il momento in cui l’INPS può fissare il termine di pagamento. Secondo le Sezioni Unite, l’ente può indicarlo dopo aver verificato l’inadempimento, senza dover attendere il definitivo superamento del contrasto interpretativo.
La pendenza di un giudizio o di un contrasto amministrativo non sospende quindi la forza del termine assegnato. Il datore di lavoro che vuole accedere al regime sanzionatorio agevolato deve valutare il pagamento nei tempi indicati, anche quando intende continuare a contestare la pretesa contributiva.
La sentenza contiene anche un chiarimento sulla somma da pagare. Quando l’incertezza riguarda solo una parte degli importi richiesti, il contribuente non perde il beneficio se versa, nel termine fissato dall’INPS, una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato.
Questo significa che, se l’ente previdenziale pretende più importi e solo una parte viene poi riconosciuta come dovuta, l’accesso alla riduzione può restare aperto quando il pagamento tempestivo copre almeno la contribuzione risultata effettivamente dovuta.
Le Sezioni Unite precisano anche che la riduzione non è fissata sempre nella misura minima. La soglia degli interessi legali rappresenta il massimo livello di diminuzione, non un diritto automatico del contribuente.
La graduazione resta affidata all’ente impositore, che deve valutare diversi elementi: comportamento pregresso dell’azienda, correttezza dei versamenti, situazione patrimoniale, cause del mancato pagamento, importo da recuperare e riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il regime delle omissioni dovute a incertezza sull’obbligo contributivo. Resta distinta l’ipotesi di evasione contributiva, che presuppone condotte diverse, come l’occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o dati rilevanti per calcolare i contributi.
La distinzione incide sul regime sanzionatorio. Nell’omissione, il debito risulta dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie; nell’evasione, invece, il comportamento del contribuente impedisce o altera la conoscibilità della posizione da parte dell’ente previdenziale.
Per le imprese, la sentenza rafforza la necessità di leggere con attenzione ogni richiesta INPS relativa a debiti contributivi contestati. La scelta di attendere la fine del giudizio può compromettere l’accesso al regime agevolato, anche quando la pretesa dell’ente nasce da una materia controversa. Il tema si riflette anche sulla regolarità contributiva. Le sanzioni civili restano un terreno autonomo rispetto alla verifica dei contributi dovuti, però la composizione del debito e la tempestività dei pagamenti incidono sulla posizione aziendale e sulle successive interlocuzioni con l’Istituto.
Prima di chiedere la riduzione delle sanzioni civili, l’impresa deve ricostruire l’origine del debito, la data della richiesta INPS e i pagamenti effettuati. La sola esistenza di un contrasto interpretativo non basta a ottenere il trattamento più favorevole. Da verificare:
Il principio delle Sezioni Unite sposta quindi l’attenzione dal solo merito della pretesa contributiva alla condotta successiva del debitore. Per mantenere aperta la riduzione delle sanzioni civili INPS, il pagamento tempestivo diventa il dato da presidiare fin dalla prima richiesta dell’ente.
Dal 15 maggio 2026, il Sistema di Interscambio su cui transita ogni fattura elettronica applicherà automaticamente il nuovo tracciato XML: la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche. Le fatture trasmesse da imprese e professionisti con la versione precedente saranno scartate. Quattro le novità : controlli sui Gruppi IVA, compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici, numero massimo di codici destinatario e procedure di accreditamento ai canali di trasmissione.
La fattura elettronica viaggia sul Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML: uno schema strutturato che definisce quali campi devono essere compilati, con quali valori e secondo quale gerarchia. Le specifiche tecniche sono il documento che regola questo schema e la nuova versione 1.9.1 sostituisce integralmente quella precedente (secondo le specifiche 1.9 , entrate in vigore il 1° aprile 2025), con scarto automatico delle fatture non aggiornate.
La versione 1.9.1, pubblicata dall’AdE sul portale Fatture e Corrispettivi, introduce quattro modifiche al tracciato XML della fattura elettronica:
La modifica più delicata per chi emette fatture verso Gruppi IVA riguarda il campo “Codice fiscale” del cessionario o committente. Se la partita IVA non è indicata, il SdI verifica che il codice fiscale inserito appartenga a uno dei soggetti partecipanti al Gruppo — non al Gruppo IVA nel suo complesso.
In pratica: se il cedente o prestatore indica il codice fiscale del Gruppo invece di quello del singolo partecipante, il file viene scartato con il codice errore 00327. La regola non è nuova sul piano normativo — discende dall’art. 70-ter del DPR 633/1972 e dalle istruzioni già note in materia di fatturazione verso Gruppi IVA — ma fino al 14 maggio lo SdI non effettuava questo controllo formale in modo automatico. Dal 15 maggio l’omissione produce uno scarto immediato. Chi fattura a clienti inseriti in un Gruppo IVA deve quindi verificare che nei propri gestionali sia configurato il codice fiscale del singolo partecipante e non quello del Gruppo.
Per chi emette fatture che includono compensi per attività sportiva dilettantistica in regime di esenzione IRPEF, la versione 1.9.1 introduce una codifica dedicata. Ai sensi dell’art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi percepiti per attività di lavoro sportivo dilettantistico — sia subordinato che autonomo, incluse le collaborazioni coordinate — sono esenti fino a 15.000 euro annui.
Per gestire correttamente questa fattispecie nel tracciato XML, le nuove specifiche prevedono l’inserimento della stringa ESENZSPORT nel blocco opzionale AltriDatiGestionali. La compilazione consente una rappresentazione più precisa del documento fiscale in presenza di questa agevolazione. Chi elabora fatture per società sportive dilettantistiche o associazioni che erogano compensi a sportivi dilettanti deve verificare che il proprio software aggiorni il tracciato di conseguenza.
Con la versione 1.9.1 aumenta il numero massimo di codici destinatario registrabili: il tetto precedente di 100 sale a 300. La modifica risponde a un’esigenza pratica di intermediari, provider di fatturazione e grandi gruppi aziendali che gestiscono volumi elevati di trasmissioni tramite canali accreditati presso il SdI.
Il codice destinatario è la stringa alfanumerica a sette caratteri che identifica il canale di ricezione del destinatario: viene rilasciato dall’AdE ai soggetti che si accreditano al SdI o ai provider che smistano le fatture per conto dei clienti. Triplicare il numero massimo disponibile elimina quello che per alcune realtà strutturate era diventato un limite operativo concreto nella gestione del ciclo passivo.
La versione 1.9.1 aggiorna anche le procedure di accreditamento ai canali di trasmissione diretta: web service (WS) e SFTP. Questi canali sono utilizzati principalmente da software house, intermediari e aziende strutturate che trasmettono e ricevono fatture tramite connessione integrata con il SdI, senza passare per la procedura web del portale Fatture e Corrispettivi.
I dettagli tecnici delle nuove procedure sono contenuti negli allegati pubblicati dall’AdE contestualmente al rilascio delle specifiche 1.9.1. Per chi opera già tramite questi canali, l’aggiornamento richiede un adeguamento delle configurazioni di accredito in base alle nuove istruzioni. I canali già accreditati non vengono disattivati automaticamente, ma gli operatori devono verificare la conformità alle nuove specifiche entro la data di attivazione.
Per la maggior parte delle partite IVA che utilizzano software gestionali commerciali o piattaforme di fatturazione in cloud, l’aggiornamento al tracciato 1.9.1 avviene automaticamente con il rilascio delle nuove versioni del software. Il rischio di scarto dal SdI è in questo caso limitato. Diversa è la situazione per chi emette fatture con sistemi proprietari o tramite canali WS e SFTP configurati internamente: in questi casi è necessario un intervento tecnico esplicito prima del 15 maggio.
I controllo di base sono tre:
Chi fattura compensi a sportivi dilettantistici deve verificare l’implementazione della stringa ESENZSPORT nel proprio sistema. Per tutti gli altri, la verifica del corretto funzionamento del software prima del 15 maggio è l’unico adempimento necessario.
Le fatture emesse dopo quella data con il tracciato 1.9 saranno scartate dallo SdI senza possibilità di recupero automatico: andranno riemesse con il tracciato aggiornato.
Nell’attuale ecosistema digitale, l’attenzione è la risorsa più preziosa e il tempo è la valuta più rara. In questo scenario, per le piccole e medie imprese e i professionisti, i reel (su Instagram e Facebook) e i video brevi non rappresentano più una semplice tendenza passeggera ma diventano un vero e proprio strumento strategico per convertire utenti distratti in potenziali clienti.
Perché questo formato sta dominando il mercato? La risposta è semplice: l‘algoritmo premia l‘intrattenimento. A differenza dei post statici, i reel aumentano esponenzialmente la visibilità organica permettendo di raggiungere un pubblico che non segue ancora il proprio profilo, senza investire in budget pubblicitari.
Per suscitare curiosità e ottenere attenzione, è necessaria una strategia alla base. Di seguito, uno schema in tre punti per costruire un reel di successo.
Per un’azienda o per un professionista, “fare un reel” non significa ballare sulle note della canzone del momento o dare spettacolo. Significa catturare subito l’attenzione con una caption strategica e comunicare valore in meno di 60 secondi. I tre elementi da presidiare sono:
Spesso ciò che mette un freno alla creazione di reel è la paura di dover allestire una vera e propria sala registrazione. In realtà , per una comunicazione efficace è sufficiente seguire alcune semplici linee guida.
Non serve un set cinematografico per produrre contenuti efficaci. La checklist operativa si compone di cinque passaggi:
Per una PMI o per un professionista, i reel rappresentano una grande opportunità per umanizzare il brand e dimostrare competenza in modo dinamico. La perfezione non è l’obiettivo: conta l’autenticità . Il mercato oggi non premia chi ha il logo più bello ma chi sa raccontare meglio la propria soluzione ai problemi del cliente.
“La gente non vuole un trapano, vuole un buco nel muro” (magari per appendere le foto dei figli) ricordava il padre del marketing Philip Kotler.
Quando si vuol comunicare, la regola aurea è informare sui benefici e i risultati che si possono ottenere tramite quel prodotto o servizio.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
I rimborsi IRPEF da 730 derivanti dalla dichiarazione dei redditi seguono calendari diversi in base alla presenza del sostituto d’imposta e all’importo del credito maturato. Si tratta dei pagamenti a credito risultanti dall’applicazione delle detrazioni e dal ricalcolo delle imposte rispetto alle ritenute applicate nel corso dell’anno. Per la campagna 730/2026 — con invio aperto dal 14 maggio e scadenza al 30 settembre — i pagamenti seguono le consuete regole.
Le date di accredito dipendono da quando è trasmesso il modello e dalla presenza del sostituto d’imposta. Chi ne ha uno — datore di lavoro o ente pensionistico — riceve il conguaglio direttamente in busta paga o nel cedolino pensione: il 730 inviato entro fine maggio per ottenere il rimborso a luglio. Per chi non ha sostituto, i rimborsi arrivano dall’Agenzia delle Entrate con tempi più lunghi.
Chi indica un sostituto d’imposta nel 730 ottiene il conguaglio a credito nella busta paga o nel cedolino pensione a partire dal rateo di luglio, se il modello viene trasmesso entro fine maggio. Per i pensionati l’accredito parte da agosto o settembre. Chi presenta il modello più tardi riceve il rimborso nel cedolino del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione 730-4.
Dal 2024 è disponibile un’opzione aggiuntiva: anche chi ha un sostituto d’imposta può scegliere il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, rinunciando all’accredito in busta paga. La scelta comporta l’ingresso nel calendario dei rimborsi diretti con tempistiche più lunghe. Per chi non ha sostituto — liberi professionisti, disoccupati, pensionati senza ente erogante — il rimborso passa sempre per l’Agenzia delle Entrate, tramite accredito su IBAN comunicato oppure, in assenza di coordinate bancarie, tramite assegno vidimato.
Per chi non ha sostituto o ha scelto il rimborso diretto, l’accredito dall’Agenzia delle Entrate avviene entro sei mesi dalla scadenza della dichiarazione. Con il 730/2026 in scadenza il 30 settembre, il termine massimo si sposta a fine marzo 2027. Le scadenze si differenziano in base all’importo del credito:
I rimborsi oltre 4.000 euro sono soggetti a controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate: la verifica riguarda la coerenza dei dati rispetto alla Certificazione Unica, ai dati precompilati e alle dichiarazioni degli anni precedenti. Il diritto al rimborso non decade; i tempi si estendono ma il pagamento avviene entro la finestra ordinaria. Per accelerare i tempi è necessario che l’IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate sia aggiornato.
I ritardi più frequenti riguardano le coordinate bancarie errate: per rimborsi fino a mille euro con IBAN sbagliato, l’Agenzia delle Entrate invia una lettera al contribuente invitandolo a incassare l’importo presso uno sportello postale. Ulteriori cause di slittamento sono le anomalie nella dichiarazione — incongruenze con i dati precompilati o scostamenti rispetto all’anno precedente — che attivano verifiche aggiuntive senza far decadere il diritto al rimborso. Dal 2025 si aggiunge un caso nuovo: chi ha debiti erariali iscritti a ruolo e rifiuta la compensazione con il rimborso vede il credito congelato per tutto l’anno. Lo stato della pratica è verificabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nelle sezioni “in lavorazione”, “in pagamento” e “pagato”.
Se il credito risultante dalla dichiarazione supera le imposte già versate tramite ritenuta nel corso dell’anno, il rimborso è corrisposto solo entro il limite della capienza fiscale del contribuente: l’IRPEF è rimborsata fino a concorrenza delle ritenute applicate e l’eccedenza non viene erogata. Per alcune tipologie di spesa detraibile — comprese quelle sanitarie — la soluzione è optare per la rateizzazione pluriennale della detrazione, riducendo il rischio di perdere la quota non rimborsabile per incapienza.
Siglato il rinnovo del CCNL Federculture per il triennio 2022–2024. L’accordo riguarda i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, turismo, sport e tempo libero. Con la firma diventano operative le nuove norme su retribuzioni, welfare e inquadramenti. Tra i rinnovi 2024-2026, questo rappresenta uno dei più attesi per la lunga vacanza contrattuale accumulata; anche per questo, il 26 maggio è già fissata la data per l’apertura del negoziato per il triennio 2025–2027.
Sul piano retributivo, il contratto — sottoscritto dalla Commissione Trattante di Federculture e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA — prevede un aumento complessivo del 7,5% sui minimi tabellari riferiti ai valori al 1° dicembre 2021, con decorrenza dal 1° dicembre 2024: l’importo ammonta a 131,77 euro lordi per il II° livello della II° fascia, da riparametrare per gli altri livelli secondo le percentuali contrattuali.
Al personale in servizio alla data di firma spettano inoltre gli arretrati maturati per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2024: l’importo complessivo è pari a 1.850 euro lordi per il II° livello della II° fascia, da riparametrare per gli altri livelli. Le somme saranno assoggettate a tassazione ordinaria e contribuiranno alla formazione della base imponibile previdenziale e per il TFR.
In ambito welfare, il contributo che le aziende destinano all’assistenza sanitaria integrativa viene raddoppiato rispetto al precedente importo di 14,17 euro, salendo a 28,17 euro mensili per 12 mensilità per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considerando questa componente, l’incremento economico complessivo del rinnovo supera l’8%.
Sul piano normativo, il rinnovo introduce una riforma del sistema di classificazione del personale che entrerà in vigore dal 1° luglio 2026. Le aree di inquadramento restano tre ma i livelli vengono ridotti e riorganizzati in una struttura più leggibile, con l’obiettivo di rendere più chiari i percorsi professionali e allineare le categorie alle competenze richieste oggi dal settore, comprese quelle digitali.
Per i lavoratori già in forza al momento del passaggio al nuovo sistema, il contratto introduce la SCR — Specifica Componente della Retribuzione: un elemento economico non riassorbibile, calcolato sulla differenza retributiva eventualmente generata dall’accorpamento dei livelli, che tutela le retribuzioni individuali senza penalizzare chi era già inquadrato nel sistema precedente.