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Il 2 agosto è la data fissata dall’AI Act per l’applicazione generale delle regole europee sull’intelligenza artificiale. La scadenza arriva però con un calendario riscritto a ridosso del traguardo: il Digital Omnibus rinvia al 2027 e 2028 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per le imprese scattano comunque due novità sostanziali: gli obblighi di trasparenza verso gli utenti e le nuove sanzioni.
In sintesi:
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, il regime sanzionatorio nazionale dell’art. 99 e le ammende della Commissione sui fornitori di modelli GPAI previste dall’art. 101. È il blocco di norme che l’art. 113 del Regolamento riserva all’applicazione generale, insieme all’avvio della sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali.
I modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence), i sistemi generalisti di grandi dimensioni come ChatGpt, Gemini e Deepseek addestrati con oltre 10^23 FLOPS, sono già soggetti dal 2 agosto 2025 agli obblighi su documentazione, diritto d’autore e sintesi dei contenuti di addestramento. Dal 2 agosto 2026 le violazioni diventano sanzionabili: la Commissione, tramite l’AI Office, può applicare ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore. Le regole non riguardano i modelli open source, che pubblicano per definizione i propri parametri.
L’Omnibus digitale sull’IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I. L’iter è stato compresso per chiudere prima della scadenza di agosto: proposta della Commissione il 19 novembre 2025, accordo politico il 7 maggio 2026, voto del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione del Consiglio il 29 giugno. Il nuovo calendario diventa vincolante con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con effetti dal terzo giorno successivo: fino ad allora vale formalmente il testo del 2024.
Il rinvio non equivale a una sospensione: la mappatura dei sistemi di IA in uso e la classificazione del rischio richiedono mesi di lavoro e le imprese che impiegano software di selezione del personale, credit scoring o controlli biometrici hanno ora una finestra in più per arrivare pronte. Slitta al 2 agosto 2027 anche il termine per le sandbox normative nazionali, gli ambienti controllati in cui testare soluzioni innovative.
L’intervento sull’IA è parte del più ampio pacchetto Omnibus VII, che tocca anche GDPR e regole sui dati: tra le semplificazioni, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27) potrà essere assorbita nella DPIA e una nuova base giuridica consente il trattamento di categorie particolari di dati per la correzione dei bias. Dal 2 dicembre 2026 si applicano inoltre i due nuovi divieti aggiunti all’art. 5: la generazione di immagini intime non consensuali tramite app di nudificazione e il materiale di abuso sessuale su minori creato con l’IA.
Chi impiega un chatbot rivolto a clienti o dipendenti deve rendere riconoscibile fin dall’inizio dell’interazione che l’interlocutore è un sistema di IA, come previsto dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689. Gli obblighi di trasparenza in applicazione dal 2 agosto 2026 riguardano in particolare:
La marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50, par. 2) è invece rinviata al 2 dicembre 2026, con il periodo di tolleranza per i fornitori ridotto da sei a tre mesi.
Il 2 agosto 2026 è confermato come data di applicazione generale del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, con le eccezioni ridefinite dall’Omnibus. La tabella riepiloga le scadenze aggiornate per ciascun blocco di obblighi.
| Adempimento | Data di applicazione |
|---|---|
| Divieti sulle pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione IA (art. 4) | già applicabili dal 2 febbraio 2025 |
| Obblighi per i fornitori di modelli GPAI (Capo V) | dal 2 agosto 2025 |
| Trasparenza verso gli utenti (art. 50, par. 1, 3 e 4) | dal 2 agosto 2026 |
| Sanzioni nazionali (art. 99) e ammende GPAI della Commissione (art. 101) | dal 2 agosto 2026 |
| Marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati (art. 50, par. 2) | dal 2 dicembre 2026 |
| Nuovi divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori | dal 2 dicembre 2026 |
| Sandbox normative nazionali | entro il 2 agosto 2027 |
| Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) | dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti (Allegato I) | dal 2 agosto 2028 |
Le violazioni dell’AI Act sono punite ai sensi dell’art. 99 con ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi; per PMI e start-up si applica l’importo o la percentuale inferiore tra i due.
In Italia la legge n. 132/2025 designa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autorità di notifica. Il Governo ha avviato il raccordo con l’assetto europeo attraverso un nuovo decreto su autorità nazionali e formazione, approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri, che definisce poteri delle agenzie e obblighi di alfabetizzazione del personale che utilizza sistemi di IA.
L’Unione europea genera il 18% del prodotto interno lordo mondiale mentre le sue Borse valgono appena il 10% della capitalizzazione azionaria globale. Lo squilibrio tra il peso dell’economia reale e quello dei mercati finanziari è il filo conduttore della relazione annuale Consob, presentata il 13 luglio a Palazzo Mezzanotte da Chiara Mosca, prima donna e prima presidente vicaria a tenere il discorso al mercato nei ventinove anni dell’appuntamento. La diagnosi riguarda da vicino le imprese: senza mercati dei capitali profondi, la ricchezza del continente non si trasforma in finanziamenti per le aziende tecnologiche e innovative, che nascono piccole e dipendono da capitali esteri.
In sintesi:
Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e PIL misura quanto l’economia reale di un’area si traduce in valore quotato, e al 31 maggio 2026 vale il 75% nell’Unione europea contro il 247% degli Stati Uniti. Le Borse americane pesano per il 45% della capitalizzazione mondiale, quelle europee per il 10%, una distanza che non rispecchia le quote di PIL globale delle due economie, pari al 26% per gli USA e al 18% per l’UE.

Secondo Mosca la raccolta sui mercati europei e la capitalizzazione complessiva delle imprese non riflettono più da tempo il peso del PIL dell’Unione, una lettura che si colloca nel solco del Rapporto Draghi e delle indicazioni di BCE e Commissione a favore di un mercato unico dei capitali. Il confronto tra il 2017 e il 2026 mostra chi ha allargato il distacco e chi lo ha ridotto.
| Paese | Capitalizzazione/PIL (2017 – 2026) |
|---|---|
| Stati Uniti | dal 164% al 247% |
| Svezia | dal 152% al 209% |
| Giappone | dal 124% al 196% |
| Paesi Bassi | dal 130% al 158% |
| India | dal 90% al 125% |
| Italia | dal 39% al 51% |
| Regno Unito | dal 165% al 103% |
In Europa circa tre quarti delle IPO dell’ultimo decennio hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari, mentre le operazioni oltre i 10 miliardi si concentrano quasi soltanto negli Stati Uniti. Tra il 2015 e il 2025 le prime ammissioni a quotazione hanno mobilitato 647 miliardi di dollari in Cina, 425 negli Stati Uniti e 221 nell’Unione europea.
Le IPO sostenute da private equity e venture capital valgono circa il 20% delle quotazioni sia negli Stati Uniti sia in Cina, contro l’8,4% in Europa, segno di mercati privati europei ancora limitati nel finanziare le imprese fino agli stadi più avanzati.
Una parte crescente del valore, osserva la Consob, si forma ormai prima della quotazione: i primi dieci finanziamenti di venture capital degli ultimi due anni superano, per ammontare totale e medio, le prime dieci IPO dal 2010 a oggi. L’esempio estremo arriva dagli Stati Uniti, dove l’ingresso in Borsa di SpaceX ha raccolto circa 85 miliardi di dollari, la più grande IPO della storia, con una valutazione dell’ordine di 2.000 miliardi. Una sola operazione pari a circa un decimo dell’investimento annuo stimato per rafforzare l’industria europea, raggiungere l’autosufficienza energetica e ridurre il divario tecnologico.
Per rilanciare la competitività nei settori strategici, a partire dall’intelligenza artificiale, l’Europa dovrebbe investire circa 750-800 miliardi di euro l’anno, una cifra che i mercati dei capitali potrebbero contribuire a coprire attingendo agli 11 mila miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie europee. Indirizzare anche solo una parte di questo risparmio verso l’innovazione, sostiene la Consob, ridurrebbe la distanza dai principali concorrenti globali, perché mercati più integrati e profondi consentirebbero alla ricerca europea di tradursi in imprese di scala globale.
La capitalizzazione di Piazza Affari ha toccato un record storico il 30 giugno 2026, pari a 1.209 miliardi di euro, un valore che equivale però solo al 51% del PIL italiano, la metà della media europea. L’indice Ftse Mib nel 2025 è cresciuto del 31,5%, il miglior risultato degli ultimi vent’anni, e nel primo semestre 2026 ha superato il massimo che resisteva dal marzo 2000.
Dietro il record la Borsa milanese segue, nelle parole della presidente vicaria, «due traiettorie opposte»: da un lato l’aumento dei prezzi azionari, dall’altro la perdita di società per l’eccesso di delisting sulle nuove quotazioni. In vent’anni il mercato principale ha perso circa 100 emittenti e nel solo 2025 si contano una trentina di uscite per circa 2,5 miliardi di capitalizzazione persa, senza alcuna nuova quotazione sul listino principale. Sull’Euronext Growth Milan, dedicato alle PMI, le 21 ammissioni non hanno compensato le 19 revoche.

Nella classifica delle maggiori IPO di sempre figura una sola operazione europea, ed è italiana: il collocamento con cui Enel raccolse l’equivalente di 17,3 miliardi di dollari nel 1999, ancora oggi davanti al debutto in Borsa di Facebook del 2012.
Per le piccole e medie imprese italiane il divario dei mercati europei si traduce in minori occasioni di raccolta sul capitale di rischio, un ritardo che la riforma del Testo Unico della Finanza prova a ridurre con un regime semplificato di quotazione. Il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della legge 5 marzo 2024, n. 21, la cosiddetta Legge Capitali, introduce per le neo quotate e per le PMI già quotate con capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro un regime opzionale, attivabile con modifica statutaria, che alleggerisce alcuni obblighi su nomina degli organi sociali, quorum e operazioni con parti correlate.
Il canale più accessibile alle imprese di minori dimensioni è l’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana con requisiti ridotti, tra cui un flottante minimo del 10% invece del 25% previsto sui mercati regolamentati. Su questo percorso la quotazione delle PMI comporta costi e adempimenti più contenuti, adatti a chi cerca capitali di crescita senza gli oneri di una matricola sul mercato principale.
Il Rapporto annuale ABI 2026, presentato a Roma il 15 luglio durante l’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, fotografa il settore attraverso i dati su credito, patrimonio, liquidità e digitalizzazione. Gli interventi del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e del presidente ABI Antonio Patuelli interpretano i dati chiave: i prestiti alle imprese accelerano per soddisfare il fabbisogno di liquidità generato dai rincari energetici ma software, brevetti e crescita industriale richiedono una maggiore disponibilità di capitale di rischio. In sintesi:
Le banche operanti in Italia finanziano il settore privato e la Pubblica Amministrazione con 1.657 miliardi di euro. Il Rapporto annuale ABI 2025/2026 attribuisce 684 miliardi alle famiglie, dei quali 441 miliardi legati all’acquisto di abitazioni, e 606 miliardi alle imprese non finanziarie.
La raccolta dalla clientela residente ammonta a 2.141 miliardi di euro, suddivisi tra 1.873 miliardi di depositi e 268 miliardi di obbligazioni. Le attività finanziarie nette pro capite raggiungono 91.000 euro in Italia, rispetto ai 74.000 euro registrati nell’Eurozona.
Il ruolo delle banche nella finanza aziendale italiana rimane superiore a quello osservato nei principali Paesi europei. Secondo Panetta, i debiti bancari rappresentano il 46% dei debiti finanziari delle imprese e il 14% della somma tra debiti finanziari e capitale proprio.
Il Rapporto ABI attribuisce alle piccole e medie imprese il 40% dei prestiti aziendali, una quota vicina al 41% dell’Eurozona. Anche la percentuale di richieste soddisfatte risulta più alta rispetto alla media europea.
Il 90,4% delle PMI italiane ottiene l’intero importo domandato oppure almeno il 75%, contro l’84,2% dell’area euro. Il dato descrive l’accessibilità del credito, senza indicare necessariamente la quantità complessiva di investimenti realizzati dalle aziende.
La disponibilità bancaria dipende infatti dalla sostenibilità finanziaria del richiedente e dalle prospettive del settore. I criteri bancari per i prestiti alle imprese avevano già evidenziato una maggiore cautela verso le attività esposte alle tensioni energetiche e geopolitiche.
Nel mese di maggio i finanziamenti alle società non finanziarie sono aumentati del 6,2% su base trimestrale annualizzata, rispetto al 2,3% di febbraio. Il dato è stato presentato da Panetta durante l’Assemblea ABI sulla base delle elaborazioni della Banca d’Italia.
La crescita deriva soprattutto dal maggiore fabbisogno di liquidità a breve termine. Il rincaro dei beni energetici ha assorbito risorse destinate alla gestione corrente e ha spinto molte aziende a ricorrere al credito per finanziare scorte, fornitori e capitale circolante.
Questa composizione distingue la ripresa dei prestiti da una crescita generalizzata degli investimenti produttivi. Una parte della nuova domanda bancaria serve a proteggere gli equilibri finanziari delle imprese dagli aumenti di gas, petrolio e materie prime.
Il Rapporto annuale descrive un settore con un coefficiente CET1 del 15,7% e un coefficiente complessivo di patrimonializzazione del 19,6%. I valori dell’Eurozona sono rispettivamente pari al 16,2% e al 19,7%.
Gli indicatori di liquidità risultano superiori alla media europea. Il Liquidity Coverage Ratio raggiunge il 169%, contro il 159% dell’Eurozona, mentre il Net Stable Funding Ratio si colloca al 133%, rispetto al 127% europeo.
La qualità del credito è sintetizzata nel Rapporto da un rapporto netto tra crediti deteriorati e prestiti dell’1,3%. Panetta, utilizzando aggregati e periodi di riferimento differenti, indica una quota intorno all’1%, rispetto a oltre l’8% di dieci anni prima.
Il miglioramento degli attivi consente alle banche di assorbire eventuali nuovi shock con basi patrimoniali più robuste. La selezione del credito conserva comunque un ruolo centrale, soprattutto per gli intermediari di minore dimensione e per i finanziamenti verso aziende più fragili.
Panetta e Patuelli assegnano alle garanzie pubbliche una funzione di supporto alle imprese meritevoli con difficoltà di accesso ai finanziamenti. La copertura dello Stato riduce una parte del rischio assunto dalla banca, senza sostituire la valutazione sulla capacità di rimborso.
Dal 2024 il Fondo Centrale ha nuovamente escluso i prestiti alle imprese classificate nella fascia di rischio più elevata dal proprio modello di rating. Patuelli ha richiamato questa regola per ribadire il carattere accessorio della garanzia rispetto al merito creditizio.
Nel 2026 il Fondo di Garanzia PMI copre fino al 50% dei finanziamenti per liquidità e fino all’80% delle operazioni collegate agli investimenti. La percentuale di copertura agevola l’accesso al prestito, mentre importo e durata dipendono dai conti aziendali e dal progetto finanziato.
Il credito bancario incontra maggiori difficoltà nel finanziamento di software, brevetti, licenze e ricerca. Queste attività hanno un valore incerto, sono difficili da utilizzare come garanzia e producono ritorni economici spesso lontani nel tempo.
Il capitale di rischio risponde meglio alla struttura finanziaria dei progetti innovativi, poiché l’investitore partecipa ai risultati futuri dell’impresa. I fondi specializzati apportano inoltre competenze gestionali, conoscenze tecniche e relazioni commerciali utili alla crescita.
Tra il 2014 e il 2025, secondo i dati citati da Panetta, le attività mondiali gestite da fondi di private equity e venture capital sono triplicate, raggiungendo 10.000 miliardi di dollari. La crescita è stata più intensa nelle economie con una quota elevata di investimenti immateriali.
Il mercato italiano presenta dimensioni inferiori rispetto agli altri principali Paesi. Molte operazioni riguardano riorganizzazioni societarie o imprese nelle fasi iniziali, mentre risultano più scarse le risorse destinate alla crescita dimensionale finanziata dal venture capital.
Panetta propone uno sviluppo coordinato dell’intera filiera del capitale di rischio, coinvolgendo gestori, investitori istituzionali, soggetti pubblici e imprese. L’obiettivo è accompagnare i progetti dalla nascita dell’azienda fino alla crescita industriale.
Un fondo di fondi può aggregare risorse, diversificare le partecipazioni e favorire la nascita di gestori specializzati. Il contributo pubblico avrebbe una funzione di catalizzatore, con criteri selettivi e un orientamento basato sulla qualità economica degli investimenti.
Anche il risparmio delle famiglie può contribuire all’offerta di capitale proprio, attraverso strumenti trasparenti, comprensibili e con costi contenuti. Panetta indica inoltre l’esigenza di razionalizzare gli incentivi fiscali già previsti per favorire investimenti consapevoli e di medio-lungo periodo.
La dimensione nazionale offre possibilità limitate rispetto ai capitali necessari per competere nelle tecnologie globali. Un mercato europeo più integrato potrebbe ampliare la platea degli investitori, distribuire i rischi e sostenere le imprese italiane lungo tutte le fasi di sviluppo.
La scelta tra debito e capitale proprio dipende dalla prevedibilità dei ricavi, dalla durata del progetto e dalla presenza di beni utilizzabili come garanzia. Le principali esigenze aziendali possono essere associate agli strumenti seguenti:
| Esigenza dell’impresa | Strumenti finanziari coerenti |
|---|---|
| liquidità per energia, scorte e ritardi negli incassi | affidamenti bancari e prestiti a breve termine, commisurati ai flussi di cassa attesi |
| acquisto di macchinari, impianti e immobili | finanziamenti a medio-lungo termine, leasing e garanzie pubbliche per gli investimenti |
| sviluppo di software, brevetti e attività di ricerca | capitale proprio, venture capital e co-investimenti, affiancati dal debito sulle componenti con ricavi prevedibili |
| crescita dimensionale, acquisizioni e nuovi mercati | private equity e debito strutturato sulla capacità dell’impresa di generare cassa |
Una struttura mista può distribuire il rischio tra soci, investitori e finanziatori. Il capitale proprio assorbe l’incertezza iniziale, mentre il credito finanzia le attività dotate di ricavi e tempi di rimborso maggiormente prevedibili.
Nel 2025 le banche italiane hanno investito 6,3 miliardi di euro nelle nuove tecnologie e nell’intelligenza artificiale, secondo il dato ABI Lab richiamato da Patuelli. La cifra comprende l’insieme degli investimenti tecnologici e delle applicazioni basate sull’IA.
Il Rapporto annuale colloca la spesa informatica del settore tra 5 e 8 miliardi di euro l’anno, rispetto ai 4-6 miliardi del 2020. Le risorse finanziano infrastrutture, pagamenti, automazione, analisi dei dati e sicurezza informatica.
Alla trasformazione digitale corrisponde una crescita dei rischi. Gli incidenti informatici del triennio 2023-2025 sono raddoppiati rispetto al periodo precedente, mentre per il 2026 è attesa una spesa di circa un miliardo di euro per la sicurezza fisica e digitale.
Il Rapporto ABI registra un aumento del 12,4% dei pagamenti elettronici nell’ultimo anno. In Italia sono eseguite 27.889 transazioni digitali al minuto, per un valore complessivo delle operazioni alternative al contante pari a 12.662 miliardi di euro.
Le operazioni con strumenti diversi dal contante sono 16,5 miliardi, delle quali 12,4 miliardi effettuate con carte di pagamento e 2,4 miliardi tramite bonifico. Il numero pro capite si ferma a 280 operazioni l’anno, rispetto alle 426 dell’Eurozona.
Patuelli associa la diffusione dei pagamenti digitali a maggiore tracciabilità , concorrenza e riduzione dell’evasione fiscale. Ha inoltre richiamato una stima di Panetta secondo cui ogni incremento di un punto percentuale della quota di spesa digitale genera quasi mezzo punto di gettito IVA aggiuntivo.
L’inflazione dell’area euro oscilla intorno al 3% e, secondo Panetta, potrebbe mantenersi sopra tale livello fino all’inizio del 2027. Il conflitto in Medio Oriente e i nuovi rincari di petrolio e gas aumentano il rischio di ulteriori tensioni sui prezzi.
La BCE ha risposto con un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di giugno. Le prossime decisioni dipenderanno dall’andamento dell’energia, dell’economia, dei salari e dei prezzi di beni e servizi.
Un prolungamento delle ostilità potrebbe indurre le banche ad adottare criteri di offerta più selettivi. Per le PMI, la crescita del credito al 6,2% rappresenta una disponibilità immediata di risorse, mentre la continuità dei finanziamenti dipenderà da margini, flussi di cassa e capacità di rimborso.
Il messaggio complessivo dell’Assemblea ABI affida alle banche il sostegno delle esigenze finanziarie ordinarie e degli investimenti dotati di ricavi prevedibili. I progetti innovativi richiedono invece capitale di rischio, investitori specializzati e mercati europei più integrati, così da trasformare il risparmio disponibile in crescita industriale.
L’offerta di Poste Italiane su TIM arriva alla prova del mercato: da lunedì 20 luglio 2026 gli azionisti di Telecom Italia possono consegnare i propri titoli. L’OPAS valorizza TIM circa 13,4 miliardi di euro e punta al 100% del capitale, con la nascita di un polo pubblico di telecomunicazioni, logistica e servizi finanziari sotto il controllo di MEF e Cassa Depositi e Prestiti.
In sintesi:
Un’OPAS — Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio — è un’operazione con cui una società propone agli azionisti di un’altra di cedere i propri titoli ricevendo in cambio denaro e azioni della società acquirente. Si distingue dall’OPA classica, regolata interamente in contanti, per la componente mista di cash e titoli di nuova emissione. Nel caso di Poste e TIM, chi aderisce ottiene una somma in denaro e nuove azioni Poste, diventando così azionista del gruppo combinato. L’offerta è definita totalitaria perché ha per oggetto l’intero capitale della società , con l’obiettivo finale di revocarne la quotazione dalla Borsa di Milano.
Per ciascuna azione TIM portata in adesione, Poste Italiane riconosce 1,67 euro in denaro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione, con godimento regolare e destinate alla quotazione su Euronext Milan. I valori unitari sono decuplicati rispetto all’annuncio di marzo per effetto del raggruppamento delle azioni TIM deliberato dall’assemblea straordinaria del 15 aprile 2026 ed efficace dal 15 giugno: la sostanza economica dell’offerta, ha precisato la società , è invariata.
Al lancio il corrispettivo incorporava un premio del 9% circa sui prezzi precedenti l’annuncio e la condizione di efficacia indicata da Poste prevede il raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale. L’impegno di cassa massimo si ferma a 2,85 miliardi di euro, coperto da un finanziamento di JP Morgan, BNP Paribas e Mediobanca, mentre la parte in titoli sarà regolata con l’emissione di circa 372 milioni di nuove azioni Poste, con corrispondente diluizione degli attuali soci del gruppo.
La finestra di adesione copre 40 giorni di Borsa aperta, dalle 8:30 del 20 luglio alle 17:30 dell’11 settembre 2026, con pagamento del corrispettivo previsto per il 18 settembre. Se ricorreranno i presupposti dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti è prevista una riapertura dei termini nelle sedute dal 21 al 25 settembre, con regolamento il 2 ottobre. Nel frattempo il consiglio di amministrazione di TIM è chiamato a esprimere il parere di congruità sul prezzo, mentre Poste presenterà il 24 luglio i risultati del primo semestre rinviando l’aggiornamento del piano industriale.
| Data | Evento |
|---|---|
| 14 luglio 2026 | Autorizzazione di Banca d’Italia all’acquisizione indiretta della partecipazione in TimFin |
| 15 luglio 2026 | Delibera Consob di approvazione del documento d’offerta |
| 20 luglio 2026 | Avvio del periodo di adesione (ore 8:30) |
| 11 settembre 2026 | Chiusura del periodo di adesione (ore 17:30) |
| 18 settembre 2026 | Pagamento del corrispettivo agli aderenti |
| 21-25 settembre 2026 | Eventuale riapertura dei termini |
| 2 ottobre 2026 | Pagamento per le adesioni in riapertura |
Chi aderisce consegna i titoli tramite il proprio intermediario entro l’11 settembre e riceve denaro e azioni Poste il 18 settembre; chi preferisce la liquidità immediata può vendere le azioni TIM sul mercato al prezzo corrente; chi non consegna i titoli si espone agli scenari successivi alla chiusura dell’offerta, delisting compreso.
Un esempio aiuta a dimensionare la scelta. Con 1.000 azioni TIM l’adesione frutta 1.670 euro in contanti e 218 azioni Poste Italiane: ai prezzi di metà luglio, con il titolo Poste poco sopra i 28 euro, il pacchetto vale circa 7.770 euro, a fronte dei circa 7.900 euro ricavabili dalla vendita diretta in Borsa con TIM attorno a 7,9 euro. Lo scarto riflette le attese degli investitori sull’esito dell’operazione e una differenza strutturale tra le due strade: la vendita sul mercato cristallizza il ricavo oggi, mentre il valore effettivo dell’adesione dipende dal corso di Poste al momento del pagamento, perché la componente in azioni ne segue le oscillazioni fino al regolamento.
Sul piano fiscale l’adesione costituisce una cessione a titolo oneroso: le eventuali plusvalenze scontano l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, calcolata sull’intero corrispettivo, denaro più controvalore delle azioni ricevute.
Chi non aderisce all’OPAS dispone comunque delle tutele previste dal Testo Unico della Finanza, che scattano al superamento delle soglie del 90% e del 95% del capitale. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 58/1998, l’offerente che superi il 90% senza ripristinare il flottante ha l’obbligo di acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta (sell-out), obbligo che sopra il 95% vale per tutti i titoli rimanenti; ai sensi dell’art. 111 del medesimo decreto, oltre il 95% l’offerente che lo abbia dichiarato nel documento d’offerta può esercitare lo squeeze-out, acquistando coattivamente le azioni residue. Chi non si avvale di questi diritti si ritrova, a delisting avvenuto, con azioni non più negoziate su un mercato regolamentato e quindi difficili da liquidare.
Il gruppo nato dall’integrazione avrebbe ricavi pro forma di circa 26,9 miliardi di euro, un risultato operativo (EBIT) di circa 4,8 miliardi e oltre 150.000 dipendenti, con sinergie stimate in 700 milioni di euro l’anno dall’ottimizzazione di funzioni centrali, acquisti e sistemi informativi. Nel gruppo combinato lo Stato deterrebbe una partecipazione superiore al 50%, sommando la quota diretta del Ministero dell’Economia in Poste e quella di Cassa Depositi e Prestiti: un assetto che, secondo la società , garantirà stabilità di governance e un mandato strategico orientato alla creazione di valore per il Paese. Se l’offerta arriverà in porto entro fine 2026 si chiuderà la parabola aperta con la privatizzazione di Telecom del 1997, con il ritorno della rete sotto controllo pubblico.
Per le piccole e medie imprese che utilizzano i servizi di connettività , cloud e telefonia di TIM Business l’operazione non produce effetti immediati: i contratti in essere conservano piena validità e i servizi proseguono senza interruzioni. L’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante ha dichiarato che TIM manterrà un brand autonomo e la propria organizzazione. Nel medio periodo, però, l’integrazione potrebbe ridisegnare l’offerta, con l’obiettivo dichiarato nel comunicato di lancio:
la creazione di un fornitore di servizi di infrastrutture critiche per la pubblica amministrazione e le imprese, promuovendo la sovranità del cloud e la riservatezza dei dati, valorizzando al contempo il potenziale dell’evoluzione digitale dell’economia italiana
TIM è oggi il principale operatore di rete fissa in Italia e gestisce infrastrutture strategiche per la connettività delle imprese — dalla banda larga alla fibra ottica, dai servizi cloud ai data center. Poste porta in dote la più grande rete di distribuzione territoriale del Paese, i servizi finanziari e postali, lo SPID e una base di oltre 35 milioni di clienti. La fusione punterebbe a costruire un operatore nazionale integrato capace di offrire alle imprese un unico accesso a telecomunicazioni, logistica, pagamenti digitali e servizi cloud. I tempi dell’integrazione dipenderanno dall’esito delle adesioni e dalle autorizzazioni ancora da completare, dopo il via libera di Banca d’Italia del 14 luglio sulla partecipazione in TimFin.
Per le Partite IVA ammesse alla proroga dei versamenti per ISA e forfettari, il 20 luglio 2026 si paga il saldo 2025 e il primo acconto 2026 senza maggiorazione. L’acconto IRPEF si calcola sul rigo RN34, oppure sul rigo RN61, colonna 4, nei casi di rideterminazione; per il regime forfettario la base è il rigo LM42. Quando l’acconto complessivo raggiunge 258 euro, la rata di luglio è pari al 50%. Nello stesso F24 possono aggiungersi i contributi liquidati nel Quadro RR.
La base dell’acconto storico è rappresentata dal rigo RN34 per l’IRPEF e dal rigo LM42 per l’imposta sostitutiva dei forfettari. Nei casi in cui le istruzioni richiedono una rideterminazione dell’imposta, il riferimento IRPEF diventa il rigo RN61, colonna 4. Gli importi indicati esprimono già l’imposta risultante dalla dichiarazione e alimentano il calcolo riportato nel rigo RN62 o nel rigo LM45.
Le soglie previste per IRPEF e imposta sostitutiva determinano anche il numero delle rate:
| Importo di riferimento | Versamento dell’acconto |
|---|---|
| fino a 51,65 euro | l’acconto non è dovuto |
| da 51,66 a 257,51 euro | l’intero importo si versa entro il 30 novembre 2026 |
| da 257,52 euro | il 50% si versa con il saldo e il restante 50% entro il 30 novembre 2026 |
Per una persona fisica soggetta agli ISA, l’acconto storico 2026 è pari al 100% dell’importo indicato nel rigo RN34 e viene suddiviso in due quote del 50% quando supera 257,51 euro. L’eventuale valore rideterminato del rigo RN61, colonna 4, sostituisce il dato del rigo RN34.
La formula applicabile è la seguente:
Un professionista presenta un rigo RN34 pari a 6.000 euro e, dopo avere sottratto ritenute, crediti e acconti versati nel 2025, un saldo IRPEF di 900 euro. Il versamento si determina in questo modo:
| Voce | Importo |
|---|---|
| saldo IRPEF 2025 | 900 euro |
| acconto IRPEF 2026 complessivo | 6.000 euro |
| prima rata del 50% | 3.000 euro |
| totale da versare il 20 luglio | 3.900 euro |
| seconda rata del 30 novembre | 3.000 euro |
L’esempio esclude addizionali e contributi previdenziali. Nel modello F24 il saldo utilizza il codice 4001, mentre il primo acconto utilizza il codice 4033. I codici tributo IRPEF per saldo e acconti distinguono anche la seconda rata, associata al codice 4034.
Nel regime forfettario l’acconto storico 2026 è pari al 100% del rigo LM42 e la prima rata è pari al 50% quando l’importo raggiunge 257,52 euro. Il rigo LM42 esprime già l’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota del 5% o del 15% al reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali deducibili. Il reddito imponibile deriva da ricavi o compensi, coefficiente di redditività e contributi deducibili secondo le regole dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario. Per determinare l’acconto si utilizza direttamente il risultato del rigo LM42, senza applicare nuovamente l’aliquota.
Un contribuente forfettario presenta un rigo LM42 pari a 4.500 euro e un saldo dell’imposta sostitutiva 2025 pari a 700 euro. Il versamento si determina in questo modo:
| Voce | Importo |
|---|---|
| saldo dell’imposta sostitutiva 2025 | 700 euro |
| acconto 2026 complessivo | 4.500 euro |
| prima rata del 50% | 2.250 euro |
| totale da versare il 20 luglio | 2.950 euro |
| seconda rata del 30 novembre | 2.250 euro |
Il saldo utilizza il codice tributo 1792, il primo acconto il codice 1790 e la seconda rata il codice 1791. Il calcolatore dell’imposta per il regime forfettario elabora reddito imponibile e imposta partendo da ricavi, coefficiente di redditività , contributi e aliquota. L’importo definitivo dell’acconto va verificato sul rigo LM42 della dichiarazione.
L’importo dovuto il 20 luglio è formato dal saldo 2025, dalla prima rata dell’acconto 2026 e dagli eventuali contributi previdenziali risultanti dal Quadro RR. Addizionali regionali e comunali, crediti fiscali e compensazioni possono modificare il totale esposto nel modello F24.
| Regime fiscale | Versamento dell’esempio |
|---|---|
| Partita IVA soggetta a IRPEF | 900 euro di saldo più 3.000 euro di primo acconto, per un totale di 3.900 euro |
| Partita IVA forfettaria | 700 euro di saldo più 2.250 euro di primo acconto, per un totale di 2.950 euro |
Le società di capitali e gli altri soggetti tenuti all’IRAP adottano basi e percentuali differenti, ricavate dai righi RN17 e IR21 secondo il calcolo degli acconti IRES e IRAP delle società .
Il Quadro RR può aggiungere al versamento di luglio il saldo contributivo 2025 e l’acconto 2026 dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata. Gli importi previdenziali vanno sommati alle imposte soltanto dopo avere verificato la posizione assicurativa e le sezioni compilate nella dichiarazione.
Per artigiani e commercianti, i contributi calcolati sul reddito eccedente il minimale seguono i termini previsti per le imposte sui redditi. I contributi fissi sul minimale conservano invece le scadenze trimestrali proprie della gestione previdenziale. Per gli iscritti alla Gestione Separata, saldo e acconti emergono dalla sezione dedicata del Quadro RR.
Le Partite IVA soggette agli ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2026-2027 possono dover aggiungere una maggiorazione alla prima rata calcolata con il metodo storico. Per l’IRPEF, l’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede un importo pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole del concordato.
Il reddito concordato e la base utilizzata per il confronto sono indicati nel modello CPB 2026-2027. Questa maggiorazione si aggiunge all’acconto ordinario e richiede un calcolo separato rispetto agli esempi precedenti.
Il metodo previsionale consente di ridurre l’acconto quando l’imposta attesa per il 2026 è inferiore a quella risultante dal metodo storico. La stima deve includere ricavi o compensi, costi deducibili, ritenute, crediti, contributi previdenziali e variazioni di regime intervenute durante l’anno.
Un’imposta effettiva superiore alla previsione produce un versamento insufficiente, con sanzioni e interessi sulla differenza. Lo scostamento può essere corretto attraverso il ravvedimento delle imposte sui redditi, applicando la riduzione prevista in base alla data del pagamento.
Il termine successivo è il 20 agosto 2026, con una maggiorazione dello 0,80% applicata agli importi dovuti. Il differimento deriva dalla maggiorazione dello 0,40% per i trenta giorni successivi, elevata allo 0,80% dalla proroga, e dalla sospensione dei versamenti fiscali compresi tra il 1° e il 20 agosto.
La seconda rata dell’acconto è dovuta entro il 30 novembre 2026. Il 20 luglio, il 20 agosto e il 30 novembre rientrano nelle scadenze di saldo e acconto IRPEF applicabili alle persone fisiche.
Le società soggette agli ISA versano saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione soltanto quando il termine originario era fissato al 30 giugno. L’acconto IRES e IRAP è generalmente pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e, per questa platea, viene diviso in due rate del 50%. La quantificazione dell’importo richiede anche la verifica dei ricalcoli imposti per il 2026 e del mese in cui è stato approvato il bilancio. Se l’approvazione è avvenuta a giugno, la scadenza è il 31 luglio e il differimento al 20 luglio non si applica.
Il termine del 20 luglio riguarda i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno 2026 dalle società che esercitano attività soggette agli ISA, dichiarano ricavi entro il limite previsto dal relativo indice oppure presentano una causa di esclusione. La proroga dei versamenti fiscali per i soggetti ISA comprende saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IRAP e IVA risultanti dalle dichiarazioni.
La fonte normativa vigente è l’articolo 1-sexies del DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113. La stessa legge ha abrogato il DL 22 maggio 2026, n. 89, facendo salvi gli effetti già prodotti. I riferimenti al solo DL n. 89/2026 devono quindi essere sostituiti.
| Approvazione del bilancio | Termine originario | Società ISA | Pagamento successivo |
|---|---|---|---|
| entro aprile 2026 | 30 giugno 2026 | 20 luglio senza maggiorazione | 20 agosto con lo 0,80% |
| nel mese di maggio con termine lungo | 30 giugno 2026 | 20 luglio senza maggiorazione | 20 agosto con lo 0,80% |
| nel mese di giugno con termine lungo | 31 luglio 2026 | proroga ISA esclusa | 31 agosto con lo 0,40% |
| bilancio non approvato entro 180 giorni | 31 luglio 2026 | proroga ISA esclusa | 31 agosto con lo 0,40% |
La distinzione deriva dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435. Le società con esercizio coincidente con l’anno solare versano entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Quando il bilancio è approvato oltre quattro mesi nei casi consentiti dall’articolo 2364 del Codice civile, il pagamento avviene entro la fine del mese successivo all’approvazione.
L’acconto IRES ordinario è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2025, indicata nel rigo RN17 del Modello Redditi SC 2026, salvo le rideterminazioni richieste dalla legge. Se l’importo non supera 20,66 euro, l’acconto non è dovuto.
Per le società comprese nella disciplina ISA, l’articolo 58 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, divide l’acconto in due rate di pari importo. La prima rata è quindi pari al 50% dell’acconto complessivo e la seconda scade il 30 novembre 2026. Se la prima rata non supera 103 euro, l’intero acconto viene versato a novembre.
Il saldo e l’acconto seguono calcoli differenti:
L’acconto IRAP delle società di capitali è pari al 100% dell’importo del rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2026, sempreché superi 20,66 euro. Anche per questa imposta possono essere necessarie rideterminazioni della base storica previste da disposizioni specifiche.
Le società ISA applicano la stessa ripartizione prevista per l’IRES, con una prima rata del 50% e una seconda rata del 50% entro il 30 novembre. Per i soggetti esclusi dalla disciplina ISA la prima quota ordinaria è invece pari al 40%, seguita dal residuo 60%.
Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto sulla minore imposta attesa per il 2026, anziché utilizzare integralmente il dato del 2025. La scelta può essere effettuata separatamente per IRES e IRAP, qualora le due imposte presentino andamenti differenti.
La stima deve considerare ricavi, costi deducibili, perdite fiscali utilizzabili, agevolazioni, variazioni in aumento e in diminuzione e ogni altra voce rilevante per il periodo. Un importo inferiore al dovuto determina un insufficiente versamento, con applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza.
Per l’acconto 2026 il rigo RN17 può richiedere una rideterminazione. L’articolo 1, comma 43, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che la base storica deve essere calcolata come se le nuove disposizioni sulle plusvalenze fossero già state applicate nel periodo precedente.
Una plusvalenza realizzata nel 2025 e ripartita in più esercizi deve quindi essere considerata per intero nella base dell’acconto 2026. Le quote di plusvalenze realizzate prima del 2025 e ancora imputate per rate non partecipano a questa rideterminazione. La FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 giugno 2026 ha confermato l’applicazione del criterio anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale.
In un esempio semplificato, una società ha indicato nel 2025 un quinto di una plusvalenza di 100.000 euro, pari a 20.000 euro. Per il calcolo storico dell’acconto 2026 deve aggiungere alla base imponibile gli altri 80.000 euro. Con IRES al 24%, la maggiore imposta teorica è pari a 19.200 euro. Se il rigo RN17 indicava 24.000 euro, la base storica rideterminata sale a 43.200 euro e la prima rata ISA passa da 12.000 a 21.600 euro, in assenza di perdite, crediti o ulteriori variazioni.
Una società ISA con esercizio solare e bilancio approvato ad aprile deve pagare entro il 20 luglio. Il Modello Redditi SC indica un’IRES dovuta di 24.000 euro, mentre il rigo IR21 riporta un’IRAP di 8.000 euro. Non sono presenti ricalcoli aggiuntivi.
| Imposta | Base storica | Acconto complessivo | Prima rata al 50% | Seconda rata |
|---|---|---|---|---|
| IRES | 24.000 euro | 24.000 euro | 12.000 euro | 12.000 euro |
| IRAP | 8.000 euro | 8.000 euro | 4.000 euro | 4.000 euro |
| Totale | 32.000 euro | 32.000 euro | 16.000 euro | 16.000 euro |
La società versa quindi 16.000 euro di primi acconti entro il 20 luglio, oltre agli eventuali saldi IRES e IRAP risultanti dalle rispettive dichiarazioni. Gli altri 16.000 euro sono dovuti entro il 30 novembre 2026.
Le società ammesse al differimento possono pagare entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%. L’articolo 1-sexies indica il trentesimo giorno successivo al 20 luglio, corrispondente al 19 agosto; l’articolo 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006 sposta al 20 agosto i versamenti fiscali compresi tra il 1° e il 20 agosto.
Dopo questa data, l’omesso o insufficiente pagamento può essere sanato attraverso il ravvedimento delle imposte sui redditi, versando il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.
L’Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna 2026 sulle anomalie ISA relative al periodo d’imposta 2024. Le comunicazioni sono pubblicate nel Cassetto fiscale dopo l’incrocio tra dichiarazioni, Certificazioni Uniche, fatture elettroniche e altre informazioni fiscali. Il contribuente può verificare la segnalazione, trasmettere chiarimenti tramite il software dedicato oppure correggere gli errori con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 208057 del 14 luglio 2026 disciplina l’invio delle comunicazioni ai soggetti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. La campagna riguarda il periodo d’imposta 2024, con alcune casistiche costruite sui dati del triennio 2022-2024.
La specifica tecnica allegata individua 25 tipologie di anomalia. Quando uno stesso contribuente rientra in più casistiche, la comunicazione ne riporta al massimo tre, selezionate tra quelle considerate a maggiore rischio fiscale.
L’attività rientra nelle procedure di adempimento spontaneo previste dall’articolo 1, commi 634 e 636, della Legge n. 190/2014. Le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria consentono a imprese e professionisti di controllare la propria posizione e motivare le differenze riscontrate.
La comunicazione segnala una possibile incoerenza che deve essere confrontata con il modello ISA trasmesso e la documentazione fiscale. La tabella traduce le principali casistiche tecniche in verifiche utili per ricostruire l’origine della differenza.
| Anomalia segnalata | Documenti e dati da controllare |
|---|---|
| incoerenze nella gestione del magazzino e nella durata delle scorte | esistenze iniziali, rimanenze finali, acquisti e variazioni riportate nei modelli ISA del triennio 2022-2024 |
| differenze tra modello ISA e modello Redditi 2025 | ricavi, compensi, costi, rimanenze e altri componenti indicati nei due modelli |
| causa di esclusione ISA incompatibile con i dati disponibili | data di inizio o cessazione dell’attività , ricavi dichiarati e condizioni indicate per l’esclusione |
| condizione di lavoratore dipendente o pensionato incoerente con le informazioni fiscali | Certificazioni Uniche, redditi dichiarati e dati riportati nel modello ISA |
| compensi professionali inferiori a quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche | quadro contabile ISA, CU 2025 e registrazioni dei compensi quando la differenza supera 2.000 euro |
| numero di incarichi professionali inferiore a quello ricavabile dalle banche dati | incarichi indicati nel modello ISA, Certificazioni Uniche e fatture elettroniche emesse |
| canoni di locazione superiori agli altri proventi dichiarati | contratti registrati con modello RLI e importi inseriti nel modello ISA |
| acquisti di servizi edili differenti dai costi dichiarati ai fini ISA | dichiarazione IVA 2025, fatture dei subappaltatori e costi riportati nel modello ISA |
| incidenza anomala degli ammortamenti con beni strumentali non indicati | dati ISA relativi agli ammortamenti e ai beni strumentali, con riscontro nel registro dei cespiti |
| variabili precalcolate disponibili e non utilizzate | file precalcolato presente nel Cassetto fiscale e dati importati per il calcolo ISA |
Il codice riportato nella comunicazione identifica la casistica applicata e i dati interessati. Per le anomalie pluriennali occorre esaminare anche le dichiarazioni precedenti; l’esito del controllo determina la scelta tra invio dei chiarimenti e correzione della dichiarazione.
Il dettaglio della segnalazione è disponibile nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni di anomalia. La sezione riporta la tipologia di incoerenza e gli elementi utilizzati per selezionare la posizione.
Gli intermediari delegati possono consultare le informazioni accedendo al Cassetto fiscale del cliente. La comunicazione è trasmessa anche tramite Entratel quando il contribuente ha scelto questa modalità nella dichiarazione dei redditi e l’intermediario ha accettato di riceverla.
L’area riservata mostra inoltre un avviso personalizzato che segnala la pubblicazione della comunicazione. La stessa notifica può essere inviata al recapito elettronico registrato dal contribuente per la finalità “Stato delle richiesteâ€.
Email e PEC svolgono una funzione esclusivamente informativa. Il dettaglio dell’anomalia rimane nel Cassetto fiscale, al quale il contribuente deve accedere attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
Quando è stato registrato un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica può provenire dalle seguenti caselle:
Le caselle indicate sono abilitate esclusivamente all’invio delle notifiche. Chiarimenti e osservazioni devono essere trasmessi attraverso l’applicazione informatica predisposta dall’Agenzia.
Il contribuente può trasmettere osservazioni e informazioni attraverso il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026, disponibile gratuitamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. L’applicazione può essere utilizzata anche dall’intermediario incaricato.
La risposta può spiegare circostanze sconosciute all’Amministrazione finanziaria e richiamare i documenti che giustificano la differenza. Le comunicazioni trasmesse tramite il software sono successivamente consultabili nel Cassetto fiscale.
La verifica segue questi passaggi:
La scelta dipende dall’esito della verifica: i dati corretti richiedono una spiegazione documentata, mentre gli errori dichiarativi devono essere rettificati secondo la disciplina applicabile alla violazione.
Quando la segnalazione trova conferma, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la posizione presentando, quando necessaria, una dichiarazione integrativa e versando maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. La riduzione applicabile dipende dalla natura della violazione, dalla data della regolarizzazione e dalle attività di controllo già formalmente comunicate.
La comunicazione sulle anomalie ISA conserva la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso nei limiti previsti dalla legge. Prima del versamento occorre individuare il modello interessato, il tributo eventualmente dovuto, l’annualità e la sanzione riferita alla specifica violazione.
La rettifica deve quindi essere costruita sull’errore effettivamente riscontrato: una differenza giustificata richiede chiarimenti tramite il software, mentre un dato inesatto o incompleto richiede la correzione della dichiarazione e il calcolo delle somme dovute.
Superata la scadenza del 30 giugno 2026, nelle buste paga estive dei dipendenti con arretrati di ferie maturate nel 2024 compaiono le trattenute contributive, mentre chi chiude il rapporto di lavoro in questi mesi riceve un’indennità sostitutiva tassata per la prima volta con le nuove aliquote IRPEF in vigore dal 2026. Il fisco tratta le ferie non godute con tassazione ordinaria per le somme riferite all’anno in corso e separata per gli arretrati di anni precedenti. La differenza incide sul netto percepito dal lavoratore e sugli obblighi di conguaglio del datore di lavoro.
In sintesi:
Ogni lavoratore dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite l’anno, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in attuazione del principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione. Il diritto è irrinunciabile: né il dipendente può cedervi in cambio di denaro, né il datore può negarne la fruizione.
La legge scandisce anche i termini di godimento delle ferie: almeno due settimane nell’anno di maturazione, da fruire in modo consecutivo se il lavoratore lo richiede come previsto dall’art. 2109 del Codice Civile, e le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i termini più ampi fissati dalla contrattazione collettiva. Le ferie maturate nel 2024 andavano quindi esaurite entro il 30 giugno 2026.
Le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili in costanza di rapporto: l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure per i giorni di ferie eccedenti il minimo legale riconosciuti dal CCNL o dal contratto individuale. Il divieto discende dallo stesso D.Lgs. n. 66/2003 e tutela il recupero psico-fisico del lavoratore.
Alla cessazione, qualunque ne sia la causa, i giorni residui vanno invece sempre liquidati. Sulla natura di questa somma la Cassazione (sent. n. 13473 del 29 maggio 2018) ha adottato una lettura mista: l’indennità per ferie non godute è insieme risarcitoria, perché compensa la perdita del riposo, e retributiva, perché corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate la considera reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti, secondo l’impostazione della Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Decorsi 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, i contributi INPS sulle ferie non godute sono dovuti anche se i giorni non sono stati monetizzati: la base imponibile è l’importo dell’indennità sostitutiva teorica e il versamento dei contributi sulle ferie non godute scade il 20 agosto per i giorni maturati nel secondo anno precedente. Il termine dei 18 mesi si sospende quando il mancato godimento dipende da malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione.
Per il lavoratore l’effetto è una trattenuta per ferie non godute nel cedolino, con un netto più basso del solito. La somma anticipata non va persa: al momento della fruizione effettiva dei giorni arretrati i contributi versati sono restituiti in busta paga, a compensazione delle trattenute subite.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari alla retribuzione giornaliera moltiplicata per i giorni residui. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione lorda mensile per il divisore fissato dal CCNL applicato, pari a 26 per la generalità dei contratti. La base di computo comprende gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, secondo le regole del contratto collettivo.
L’importo confluisce nell’ultima busta paga utile e concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, su cui si calcolano contributi previdenziali e IRPEF.
L’indennità riferita alle ferie maturate nell’anno di cessazione è soggetta a tassazione ordinaria, insieme agli altri redditi dell’anno; quella riferita ad anni precedenti sconta la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quando il mancato godimento dipende da cause estranee alla volontà delle parti. In termini pratici: la tassazione separata applica l’aliquota media del biennio precedente ed evita che una somma accumulata in più anni faccia scattare gli scaglioni più alti in un solo periodo d’imposta.
| Ferie a cui si riferisce l’indennità | Regime fiscale applicato |
|---|---|
| Ferie maturate nell’anno di cessazione | Tassazione ordinaria |
| Ferie ancora nella finestra dei 18 mesi | Tassazione ordinaria |
| Ferie di anni precedenti non godute per cause estranee alla volontà delle parti | Tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. b TUIR) |
| Ferie di anni precedenti con rinvio concordato tra datore e lavoratore | Tassazione ordinaria |
La distinzione va gestita con attenzione nel cedolino di fine rapporto: l’indennità per ferie non godute in busta paga deve essere esposta separatamente dal TFR, che segue un proprio regime di tassazione separata con regole di calcolo differenti.
Dal 1° gennaio 2026 l’IRPEF si applica con tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre, per effetto dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 199/2025 che ha ridotto di due punti la seconda aliquota. Sull’indennità tassata in via ordinaria si applica l’aliquota marginale del lavoratore, quella dello scaglione in cui cade la somma aggiunta al reddito dell’anno.
Un esempio di calcolo della tassazione delle ferie non godute con numeri reali: retribuzione lorda mensile di 2.340 euro con divisore contrattuale 26, quindi 90 euro di retribuzione giornaliera; 10 giorni di ferie residue generano un’indennità lorda di 900 euro. Su questa somma il dipendente versa i contributi previdenziali a suo carico (9,19% nella generalità dei casi), pari a 82,71 euro; sull’imponibile fiscale di 817,29 euro, per un reddito annuo nel secondo scaglione, l’IRPEF marginale al 33% vale 269,71 euro. Il netto orientativo è di 547,58 euro, al lordo di addizionali locali e detrazioni. Con l’aliquota del 35% in vigore fino al 2025 l’imposta sarebbe stata di 286,05 euro: il taglio del secondo scaglione lascia in tasca circa 16 euro in più su questa cifra.
L’incidenza effettiva sull’intero reddito annuo dipende da detrazioni, addizionali e altri redditi: il calcolo IRPEF aggiornato agli scaglioni 2026 restituisce l’imposta dovuta sul singolo caso.
In caso di dimissioni o di licenziamento il datore di lavoro liquida l’indennità per i giorni residui con la busta paga di cessazione, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Il diritto spetta qualunque sia la causa della cessazione, comprese le dimissioni volontarie e la scadenza del contratto a termine.
Il diritto viene meno solo quando il datore dimostra di aver invitato il dipendente a fruire dei giorni maturati e di averlo informato delle conseguenze del mancato utilizzo: i criteri fissati dalla giurisprudenza europea e nazionale sulla perdita delle ferie non godute escludono la monetizzazione quando l’accumulo dipende da una scelta deliberata del lavoratore. Negli altri casi la somma va corrisposta in tempi brevi, applicando il regime fiscale corrispondente all’anno di maturazione dei giorni liquidati.
Al via presso l’ABI il negoziato per il rinnovo del CCNL Bancari, il contratto del settore credito applicato a circa 280mila lavoratrici e lavoratori di banche, società finanziarie e strumentali. Sottoscritto con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, è scaduto a marzo e la trattativa parte dalla piattaforma unitaria, approvata dalle assemblee dei lavoratori, chiede un aumento medio di 518 euro e la settimana di 35 ore. Nel frattempo in busta paga sono già a regime i minimi aggiornati con l’ultima tranche di marzo, tra i più alti di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato.
In sintesi:
Dal 1° marzo 2026 la voce stipendio del CCNL Credito incorpora la quarta e ultima tranche dell’aumento fissato dall’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023. Gli importi mensili, su 13 mensilità , sono i seguenti.
| Livello di inquadramento | Stipendio mensile dal 1° marzo 2026 |
|---|---|
| Quadri direttivi 4° livello | 5.160,06 euro |
| Quadri direttivi 3° livello | 4.396,88 euro |
| Quadri direttivi 2° livello | 3.965,48 euro |
| Quadri direttivi 1° livello | 3.743,21 euro |
| 3ª Area professionale 4° livello | 3.341,90 euro |
| 3ª Area professionale 3° livello | 3.059,49 euro |
| 3ª Area professionale 2° livello | 2.890,41 euro |
| 3ª Area professionale 1° livello | 2.742,34 euro |
| Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area) | 2.479,45 euro |
Alla voce stipendio si aggiungono gli scatti di anzianità , pari a 95,31 euro mensili per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, a 41,55 euro per gli altri quadri e per la 3ª Area professionale e a 29,07 euro per l’Area Unificata, oltre all’importo ex ristrutturazione tabellare (da 5,59 a 14,30 euro). Il primo scatto matura dopo quattro anni dall’assunzione, i successivi con cadenza triennale.
L’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 ha riconosciuto alla figura media del settore, il 3ª Area 4° livello, un aumento di 435 euro mensili a regime, con un incremento medio delle buste paga attorno al 15% e una riparametrazione sugli altri livelli che va dai 304,14 euro dell’Area Unificata ai 584,50 euro dei quadri direttivi di 4° livello.
| Decorrenza | Aumento mensile (3ª Area 4° livello) |
|---|---|
| 1° luglio 2023 | 250,00 euro |
| 1° settembre 2024 | 100,00 euro |
| 1° giugno 2025 | 50,00 euro |
| 1° marzo 2026 | 35,00 euro |
| Totale a regime | 435,00 euro |

Gli aumenti maturati tra il 1° luglio e il 30 novembre 2023 sono stati liquidati sotto forma di una tantum, pari a 1.250 euro per il livello medio e fino a 1.679,60 euro per i quadri direttivi di 4° livello, riproporzionata per i part-time e computata ai fini del TFR e della previdenza aziendale.

La retribuzione dei bancari si compone di stipendio tabellare, scatti di anzianità , importo ex ristrutturazione tabellare e tredicesima, cui si sommano le voci variabili della contrattazione aziendale come il premio di risultato (VAP). Un esempio con le tabelle vigenti chiarisce gli ordini di grandezza: un 3ª Area 4° livello senza scatti percepisce 3.349,89 euro lordi mensili, pari a 43.548,57 euro annui su 13 mensilità ; con cinque scatti maturati l’annuo lordo sale a 46.249,32 euro. Un neoassunto in Area Unificata parte da 32.305,52 euro annui, mentre un quadro direttivo di 4° livello supera i 67.266 euro senza contare anzianità e premi.
Per tradurre questi importi in busta paga è disponibile il calcolo dello stipendio netto a partire dal lordo annuo, con aliquote e detrazioni aggiornate. Il rinnovo 2023 ha inoltre portato l’importo minimo del buono pasto da 1,81 a 4 euro.
Il confronto tra ABI e sindacati per il nuovo contratto si è aperto ufficialmente il 16 luglio 2026, sulla base della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari approvata dalle assemblee concluse il 10 luglio. La richiesta economica centrale è un aumento medio di 518 euro al livello di riferimento, pari al 15,5% del minimo tabellare vigente: un’ambizione in linea con il rinnovo 2023, chiuso con un incremento medio attorno al 15%. Sul piano normativo la piattaforma chiede la settimana di 35 ore, tutele sull’impiego dell’intelligenza artificiale e interventi su welfare e formazione.
Il verbale di accordo sottoscritto il 31 marzo 2026 da ABI, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin sospende fino al 31 luglio 2026 i termini negoziali, mantenendo ferma la decorrenza dal 1° aprile 2026 degli effetti dell’eventuale intesa. La conseguenza economica è diretta: ogni mese di trattativa matura un potenziale arretrato pari alla prima tranche che verrà concordata, secondo lo schema già visto nel 2023, quando i mesi tra decorrenza e firma hanno fruttato al livello medio 1.250 euro di una tantum.
L’orario settimanale del settore credito è di 37 ore dal 1° luglio 2024, quando il rinnovo ha tagliato mezz’ora a parità di retribuzione; dal 1° gennaio 2026 la riduzione è riconosciuta anche ai part-time con il ricalcolo individuale della paga oraria. In termini economici, per un 3ª Area 4° livello la sola voce stipendio vale oggi circa 20,84 euro lordi l’ora. Se la piattaforma passasse integralmente, le 35 ore porterebbero la paga oraria implicita a 22,03 euro a parità di stipendio (+5,7%) e, sommando i 518 euro richiesti, a circa 25,45 euro: un incremento orario cumulato del 22,1%, che misura la reale posta in gioco della trattativa meglio del solo dato mensile.
Dal 1° luglio 2023 il TFR dei bancari si calcola di nuovo sulla retribuzione piena: l’Accordo di rinnovo ha cancellato le agevolazioni concesse alle banche nel 2012, che il rinnovo del 2019 aveva ridotto solo in parte. Per lavoratrici e lavoratori l’effetto è un aumento della retribuzione differita, che accresce la liquidazione finale o i versamenti destinati alla previdenza complementare.
Il rinnovo ha ampliato il ricorso al Fondo per l’occupazione (FOC), alimentato dai versamenti dei dipendenti bancari e dotato di 145 milioni di euro, che dal 2012 ha finanziato 40.000 assunzioni a fronte di 90.000 prepensionamenti volontari gestiti con il Fondo di solidarietà . Ai lavoratori che accettano una riduzione dell’orario compensata da nuove assunzioni, in una logica di staffetta generazionale, il FOC riconosce per un massimo di 36 mesi un importo pari al 25% della differenza di retribuzione.
Gli incentivi alle assunzioni in banca finanziati dal FOC prevedono in particolare:
Il rinnovo 2023 ha reso strutturale la piena fungibilità dei quadri direttivi tra il 1° e il 4° livello retributivo, mentre l’assegnazione definitiva alla categoria matura dopo sei mesi anziché cinque, in linea con l’articolo 2103 del Codice Civile. Sui trasferimenti le richieste delle banche non sono state accolte: serve il consenso del dipendente oltre i 50 anni di età per le aree professionali (con distanza superiore a 30 chilometri) e oltre i 52 anni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello (oltre i 50 chilometri), con il requisito di anzianità salito da 22 a 23 anni di servizio.
Il contratto riconosce il pieno trattamento economico alle lavoratrici in gravidanza a rischio per l’intero periodo di interdizione anticipata, superando il precedente limite di cinque mesi, e aumenta del 50% i giorni di assenza per malattia riconosciuti ai dipendenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Cade inoltre l’obbligo di autorizzazione per le attività lavorative extra: per prestare la propria opera a favore di terzi è sufficiente una comunicazione preventiva al datore di lavoro, ferme le limitazioni di legge.
Completano il quadro l’ingresso nel contratto dell’accordo del 2017 sulle politiche commerciali, a tutela dei lavoratori rispetto alle indebite pressioni sulla vendita di prodotti finanziari, la dichiarazione congiunta contro molestie e violenze di genere divenuta articolo contrattuale e le 37 ore annue di formazione retribuita, salite da 32.
Il CCNL Credito ABI si applica ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Il credito cooperativo segue invece un contratto autonomo, sottoscritto da Federcasse per circa 36.500 addetti di BCC e Casse rurali, con una propria struttura di aumenti e una specifica indennità cashless. Le due tornate contrattuali procedono su binari paralleli e gli esiti del tavolo ABI orientano storicamente anche il negoziato cooperativo.
Un terzo perno del sistema è il contratto dei dirigenti bancari, rinnovato nel 2024 con il trattamento economico minimo portato da 65mila a 85mila euro annui. L’insieme dei tre contratti definisce il quadro retributivo dell’intero settore bancario italiano, dal personale di sportello al vertice aziendale.
La pausa estiva delle notifiche INPS quest’anno scatta in anticipo. Con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026 l’Istituto ha disposto la sospensione delle notifiche di note di rettifica, delle verifiche di regolarità contributiva e delle diffide di adempimento a partire dall’ultima settimana di luglio (nel 2025 lo stop era partito ad agosto). La misura, pensata per alleggerire gli adempimenti di contribuenti e intermediari nel periodo feriale, si estende a verbali ispettivi, avvisi di addebito e atti sanzionatori, e corre in parallelo con la tregua fiscale di agosto disposta sul versante di Agenzia delle Entrate e Riscossione.
La sospensione opera su due finestre distinte: dal 27 luglio al 31 agosto 2026 per le note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.) ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 e le diffide di adempimento; dal 1° al 31 agosto 2026 per verbali ispettivi, atti di recupero da vigilanza documentale e avvisi di addebito.
| Attività sospesa | Periodo di sospensione |
|---|---|
| Note di rettifica e verifiche di regolarità contributiva tramite D.P.A. | dal 27 luglio al 31 agosto 2026 |
| Diffide di adempimento | dal 27 luglio al 31 agosto 2026 |
| Verbali ispettivi e atti di recupero da vigilanza documentale | dal 1° al 31 agosto 2026 |
| Avvisi di addebito (AVA) | dal 1° al 31 agosto 2026 |
| Atti di accertamento delle violazioni e ordinanze-ingiunzioni | fino al 31 agosto 2026 |
La sospensione non è però generalizzata e incontra tre eccezioni precise:
L’emissione degli avvisi di addebito previsti dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, si interrompe dal 1° al 31 agosto 2026, ma il recupero crediti prosegue per altre vie. Per agevolare le richieste di regolarizzazione avviate durante lo stop, le Strutture territoriali possono trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione, valutando quando serva la notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.
L’operazione di infasamento dei crediti verso l’agente della riscossione segue due appuntamenti:
Fino al 31 agosto 2026 si interrompono anche le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni contributive di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, e delle ordinanze-ingiunzioni. Lo stop va però bilanciato con i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio: la Struttura territoriale competente, conclusa l’istruttoria, valuta caso per caso se procedere comunque alla notifica dell’atto o dell’ordinanza.
Il rialzo dei tassi BCE di 25 punti base in vigore dal 17 giugno 2026 ha interrotto la lunga discesa del costo del denaro e riaperto il confronto tra fisso e variabile, con la riunione del 23 luglio che potrebbe aggiungere un nuovo ritocco. Per chi deve chiedere un mutuo casa la posta è alta: tasso, durata, anticipo disponibile, costi iniziali e valore di perizia possono spostare in modo sensibile sia la rata sia l’importo effettivamente ottenibile. Arrivare in banca con un quadro chiaro aiuta a leggere le offerte e a evitare errori che si trascinano per molti anni. Ancora prima, si può effettuare una verifica orientativa della rata e del piano di rimborso con il calcolatore del mutuo online di PMI.it.
In sintesi:
Il primo punto da verificare riguarda la capacità di rimborso. La banca osserva il reddito, la continuità lavorativa, la presenza di altri finanziamenti e il rapporto tra rata e disponibilità mensile. Prima ancora della richiesta formale conviene partire da una simulazione su come si calcola la rata del mutuo, così da capire quale fascia di importo è compatibile con il proprio equilibrio finanziario.
In questa fase va considerato anche l’anticipo. Nella prassi bancaria il mutuo copre spesso fino all’80% del valore dell’immobile o del minore tra prezzo di acquisto e valore stimato dal perito. Salendo oltre questa soglia la selezione diventa più severa e l’apporto di risorse proprie assume un rilievo maggiore.
La scelta del tasso di interesse incide sul costo totale del finanziamento e sul grado di stabilità della rata. Il tasso fisso consente di bloccare l’importo della rata fino alla scadenza, mentre il variabile segue gli indici di riferimento e può offrire condizioni iniziali più leggere, con un’esposizione maggiore alle oscillazioni del mercato.
Per orientarsi conviene partire dal quadro aggiornato dei tassi dei mutui nel 2026 e dagli effetti del rialzo dei tassi BCE di giugno, per poi trasferire quei dati in una simulazione personale. La stessa offerta può risultare interessante per una durata breve e perdere attrattiva su un piano trentennale, oppure funzionare bene con un anticipo elevato e molto meno con mezzi propri ridotti.
Nel confronto tra offerte il dato più utile è il TAEG, perché restituisce una visione più ampia del costo del mutuo rispetto al solo TAN. Anche lo spread va letto con attenzione, perché rappresenta la maggiorazione applicata dalla banca all’indice di riferimento e contribuisce a definire il tasso finale.
Accanto al TAEG vanno esaminate con cura le spese di istruttoria, la perizia, l’incasso rata, le polizze richieste, l’imposta sostitutiva e il costo notarile dell’atto di mutuo. Una rata mensile più bassa può perdere convenienza quando il costo iniziale sale oppure quando le condizioni accessorie appesantiscono il finanziamento lungo tutta la sua durata.
La finalità dell’acquisto orienta condizioni, importo finanziabile e agevolazioni. Per l’abitazione principale il mercato propone in genere condizioni più favorevoli e, nei casi previsti dalla normativa, è possibile accedere al mutuo prima casa garantito con supporto pubblico. Se invece l’immobile è destinato a seconda casa, locazione o attività professionale, l’istruttoria tende a essere più selettiva e la quota di capitale proprio richiesta può crescere.
Ha senso distinguere fin dall’inizio anche tra mutuo per acquisto, ristrutturazione, liquidità , sostituzione e surroga. Mettere a confronto prodotti nati per esigenze diverse rende più difficile leggere il prezzo reale del finanziamento e spinge spesso verso valutazioni poco utili al momento della firma.
La fase documentale incide molto sui tempi della pratica. Servono di regola documenti anagrafici, prova del reddito, contratto di lavoro o posizione professionale, estratti conto, proposta d’acquisto o compromesso e documentazione tecnica dell’immobile. Una pratica completa accelera i controlli e riduce il numero delle integrazioni richieste dalla banca.
L’istruttoria serve a valutare il merito creditizio del richiedente, mentre la perizia misura il valore dell’immobile e verifica la sua regolarità . Proprio dalla perizia può emergere uno scostamento rispetto al prezzo pattuito: in quel caso cambia il rapporto tra mutuo richiesto e valore stimato, con effetti diretti sulla somma che la banca è disposta a concedere.
La delibera del mutuo arriva quando la banca ha chiuso le verifiche sul richiedente e sull’immobile. A quel punto si passa all’atto notarile e all’erogazione, che può avvenire contestualmente al rogito oppure secondo le modalità previste nel contratto. La cifra approvata può anche risultare inferiore a quella domandata, soprattutto quando il reddito disponibile, il valore di perizia o il profilo di rischio suggeriscono maggiore prudenza.
Anche il piano di ammortamento merita una lettura attenta, perché da lì si vede come si distribuiscono nel tempo quota interessi e quota capitale. Prima della firma è utile verificare più scenari di durata e importo, così da capire quanto costa abbassare la rata allungando il finanziamento.
Il rapporto con la banca prosegue anche dopo la firma. Nel corso degli anni possono aprirsi spazi per rinegoziazione, sospensione delle rate nei casi previsti e surroga, soprattutto quando il ciclo dei tassi si muove oppure quando il mutuatario punta a riequilibrare la rata o la durata residua.
La surroga del mutuo è la leva più utile quando un altro istituto propone condizioni migliori, mentre la rinegoziazione si gioca con la banca già titolare del finanziamento. Il confronto va fatto sul costo totale, sulla durata residua, sulle spese accessorie e sulla nuova sostenibilità della rata, insieme al tasso proposto.
Il TUIR del 1986 ha i mesi contati. Il Dlgs 117/2026 attua il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e chiude il settimo tassello della delega fiscale. Il decreto è già in vigore ma l’applicazione delle norme decorre dal 2027. Diciotto mesi concessi ad imprese, studi professionali e software gestionali per aggiornare i riferimenti normativi usati quotidianamente ormai da decenni.
In sintesi:
Il nuovo testo unico prende il posto del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, di cui l’articolo 376 abroga gli articoli da 1 a 191 con effetto dal 1° gennaio 2027. Il provvedimento nasce dall’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo al riordino organico del sistema tributario mediante testi unici, e ha natura compilativa: raccoglie le norme vigenti, le coordina sul piano formale e sostanziale, abroga quelle incompatibili o superate. Non introduce nuove imposte né nuove agevolazioni.
Accanto al vecchio TUIR spariscono 126 gruppi di disposizioni sparse in quarant’anni di leggi speciali: il regime forfettario della legge 190/2014, la cedolare secca del D.Lgs. 23/2011, i bonus edilizi del DL 63/2013, il regime degli impatriati del D.Lgs. 209/2023, la tassazione dei redditi finanziari del D.Lgs. 461/1997, le società di comodo della legge 724/1994. Tutta questa materia rientra nel corpo del testo unico e viene numerata da capo, secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che si può consultare in versione integrale.
Il testo unico organizza la materia per settori omogenei, superando la stratificazione del vecchio impianto. L’articolazione è la seguente:
La scelta di isolare i regimi speciali in una parte dedicata è la novità sistematica più visibile. Chi applica il forfettario oggi deve leggere i commi da 54 a 89 dell’articolo 1 di una legge di bilancio del 2014, con rinvii incrociati a norme successive. Dal 2027 la disciplina occupa gli articoli da 232 a 243 del testo unico, requisiti di accesso, cause di esclusione, determinazione dell’imposta e regime contributivo agevolato inclusi.
Ogni articolo del testo unico riporta tra parentesi la norma di origine, e da quelle indicazioni si ricostruisce la tavola di corrispondenza. Di seguito le discipline che compaiono più spesso in contratti, delibere, note integrative, perizie e software di studio, con il vecchio e il nuovo riferimento.
| Disciplina e articolo previgente | Nuovo Testo unico |
|---|---|
| Aliquote e scaglioni IRPEF, art. 11 TUIR | art. 11 |
| Detrazione recupero edilizio e riqualificazione energetica, art. 16-bis TUIR | art. 17 |
| Riordino delle detrazioni oltre 75.000 euro di reddito, art. 16-ter TUIR | art. 18 |
| Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit, art. 51 TUIR | art. 53 |
| Reddito di lavoro autonomo, art. 54 TUIR | art. 56 |
| Definizione di reddito d’impresa, art. 55 TUIR | art. 64 |
| Dividendi percepiti da imprese IRPEF, art. 59 TUIR | art. 70 |
| Determinazione del reddito d’impresa, art. 83 TUIR | art. 92 |
| Ricavi, art. 85 TUIR | art. 94 |
| Plusvalenze patrimoniali, art. 86 TUIR | art. 95 |
| Partecipation exemption, art. 87 TUIR | art. 96 |
| Dividendi percepiti da soggetti IRES, art. 89 TUIR | art. 98 |
| Interessi passivi, art. 96 TUIR | art. 105 |
| Ammortamento dei beni materiali, art. 102 TUIR | art. 111 |
| Spese relative a più esercizi, art. 108 TUIR | art. 117 |
| Norme generali sui componenti del reddito d’impresa, art. 109 TUIR | art. 118 |
| Deduzione dei costi dei veicoli aziendali, art. 164 TUIR | art. 168 |
| Cedolare secca, art. 3 D.Lgs. 23/2011 | art. 203 |
| Regime forfettario, art. 1 commi 54-89 legge 190/2014 | artt. 232-243 |
Conferimenti e scambi di partecipazioni fanno eccezione e mantengono i numeri storici, articoli 176 e 177, per una coincidenza di scorrimento. La disciplina delle controlled foreign companies, oggi all’articolo 167, si sposta all’articolo 186; il trasferimento di residenza all’estero, oggi all’articolo 166, diventa articolo 193.
Il carattere compilativo del decreto significa che nessuna misura è stata toccata nel merito.
Stesso principio per gli altri istituti trasferiti. Ad esempio:
Un dettaglio merita però attenzione, perché il testo in Gazzetta Ufficiale verge dallo schema trasmesso alle Camere. L’articolo 70 fissa il concorso degli utili percepiti da imprese IRPEF nella misura del 58,14% del loro ammontare, allineandosi al ripristino del regime anteriore alla Legge di Bilancio 2026 disposto in corso d’anno. Chi ha studiato la bozza parlamentare deve rileggere la norma pubblicata.
Il rischio del riordino risiede nei rinvii. Contratti di locazione, statuti societari, verbali assembleari, bandi, circolari interne e contratti collettivi citano articoli del TUIR che dal 2027 non esistono più. Il legislatore ha previsto una rete di sicurezza: l’articolo 376, comma 2, stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti richiamano disposizioni abrogate, il riferimento si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
La salvaguardia opera sui rinvii contenuti in fonti normative e non risolve tutto. Un contratto che ancori una clausola all’articolo 51 del TUIR continuerà a funzionare per via interpretativa, la citazione però invecchia e va aggiornata in sede di rinnovo. Lo stesso vale per la modulistica di studio, i piani di welfare aziendale e le policy sui fringe benefit, dove il riferimento normativo compare per esteso.
I diciotto mesi di distanza tra pubblicazione e applicazione servono a questo. Il decreto ricalca il modello già adottato per il Testo Unico IVA, pubblicato il 30 gennaio 2026 e applicabile anch’esso dal 1° gennaio 2027, con un anno di transizione destinato all’allineamento delle procedure. Le due decorrenze coincidono, e questo concentra su un’unica data il lavoro di aggiornamento documentale.
Le attività da programmare entro il 31 dicembre 2026:
Sul fronte della delega fiscale manca ora soltanto un tassello: il testo unico su adempimenti e accertamento, 368 articoli approvati in esame preliminare, ha completato il vaglio parlamentare e attende il via libera definitivo del Governo. Con la sua pubblicazione il ciclo dei testi unici tributari si chiude, e il sistema delle imposte sui redditi arriva al 2027 con un solo corpus di riferimento invece di quaranta.
Nuovi incentivi fiscali per la rigenerazione urbana e per la casa. È l’apertura del viceministro dell’Economia Maurizio Leo alla presentazione del Rapporto annuale dell’Agenzia del Demanio alla Camera. Un pacchetto di ipotesi che va dallo sconti fiscali per gli immobili rigenerati all’IVA agevolata sulle locazioni residenziali, fino a nuovi aiuti per gli under 36, con una condizione ripetuta a ogni voce: se ne farà qualcosa solo reperendo le risorse.
Le ipotesi allo studio, coperture permettendo:
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha aperto a un pacchetto di misure incentivanti per accelerare il recupero del patrimonio immobiliare, pur precisando che si tratta di ipotesi legate alla disponibilità di coperture. «Per incentivare il partenariato pubblico-privato possiamo pensare a interventi fiscali», ha dichiarato alla Camera, alla presentazione del Rapporto Demanio 2026 dell’8 luglio. Al momento nessun provvedimento è stato depositato e ogni misura rimane subordinata alle risorse che il Governo riuscirà a trovare.
La prima leva ipotizzata agisce sui tributi locali che gravano sugli immobili rigenerati, con una riduzione di IMU e TARI e dei canoni di occupazione del suolo per chi ristruttura o riconverte un edificio con criteri di sostenibilità e nuova funzione urbana.
Oggi un’agevolazione del genere non esiste: le riduzioni IMU e TARI in vigore seguono altre logiche, dal canone concordato al comodato ai parenti, e non premiano la rigenerazione in quanto tale. L’ipotesi introdurrebbe un beneficio nuovo, agganciato all’intervento edilizio e non alla tipologia di contratto o di possessore.
Per le imprese del settore le ipotesi toccano due fronti. L’IVA sulle locazioni residenziali scenderebbe al 5% e i fabbricati residenziali locati dalle imprese di costruzione sarebbero assimilati agli immobili strumentali.
L’assimilazione avrebbe l’effetto pratico di rendere più conveniente investire in edilizia residenziale destinata all’affitto, favorendo la liquidità degli operatori e la rotazione del patrimonio, con la possibilità di riportare a reddito immobili dismessi o sfitti. È la parte del pacchetto pensata per mobilitare i capitali privati sulla rigenerazione, che il Demanio indica come leva strategica del proprio lavoro sui compendi pubblici.
Per i giovani, Leo ha ipotizzato nuovi incentivi all’acquisto della prima casa under 36, che oggi possono contare soprattutto sul Fondo di garanzia mutui prima casa.
Le agevolazioni fiscali dirette del vecchio bonus under 36, ossia l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e il credito d’imposta sull’IVA, non sono più riconosciute in via generalizzata: rimane operativa la garanzia statale sul mutuo, mentre gli sgravi sull’atto valgono solo nei casi previsti dalla normativa ordinaria. Un intervento come quello anticipato dal viceministro segnerebbe quindi un ritorno delle agevolazioni fiscali per i più giovani.
Sul fronte del recupero energetico del patrimonio esistente, nel 2025 le iniziative di valorizzazione hanno attratto 120 milioni di euro di investimenti privati, il segnale di interesse su cui il Governo conta per costruire, risorse permettendo, gli incentivi fiscali annunciati.
Il patrimonio immobiliare dello Stato vale 63,2 miliardi di euro, distribuiti su oltre 45mila immobili tra caserme, uffici, carceri, edifici storici e musei. È il quadro del Rapporto annuale 2026 dell’Agenzia del Demanio, che ha attivato 5,1 miliardi di investimenti, un quinto dei quali già realizzato, e che nella classifica OICE risulta la prima stazione appaltante per volumi di affidamenti in BIM.
«L’immobile pubblico torna a essere visto come strumento attivo del Paese», ha affermato la direttrice Alessandra dal Verme. Lo strumento centrale è il Piano Città degli Immobili Pubblici: al 30 giugno 2026 sono 37 gli accordi firmati, con l’obiettivo di arrivare a 65 entro il 2028 su 439 immobili e 5,1 milioni di metri quadrati di superficie lorda.
La Banca centrale europea ha scelto i 36 prestatori di servizi di pagamento che sperimenteranno l’euro digitale. Otto sono gruppi italiani: Poste Italiane, UniCredit, Monte dei Paschi, Isybank, Nexi Payments, Numia, Banca Sella e Satispay (la Banca d’Italia ne conta sette perché Satispay ha presentato domanda con la controllata lussemburghese). L’annuncio arriva dopo il via libera alla posizione negoziale del Parlamento UE in merito al Regolamento sull’euro digitale e l’apertura dei negoziati.
In sintesi:
A usare l’euro digitale durante la fase pilota sarà il personale della BCE e delle banche centrali nazionali, insieme a un numero limitato di esercenti scelti per la sperimentazione. La clientela delle banche partecipanti resta dunque fuori dalla sperimentazione.
I dipendenti dell’Eurosistema potranno aprire un conto in euro digitale beta e pagare da persona a persona, per acquisti online e offline, oppure da persona a impresa, sia al punto vendita fisico sia sull’e-commerce, compresi i pagamenti da telefono e le soluzioni Software Point of Sale. Gli esercenti coinvolti saranno negozi online e attività di uso quotidiano come bar e ristoranti, con criteri che la BCE comunicherà dopo l’estate.
Gli italiani nel progetto pilota dell’euro digitale sono Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Isybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane e UniCredit, ai quali si aggiunge Satispay attraverso Satispay Europe. La selezione copre entrambi i lati del sistema dei pagamenti, la distribuzione dei servizi agli utenti e l’accettazione presso gli esercenti, e mette insieme banche commerciali, banche digitali, operatori della monetica e fintech.
| Operatore | Profilo nel sistema dei pagamenti |
|---|---|
| Poste Italiane | Rete postale e servizi di pagamento retail su scala nazionale |
| UniCredit | Banca commerciale presente anche negli altri mercati dell’area euro |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Banca commerciale con rete di sportelli diffusa |
| Isybank | Banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo |
| Banca Sella | Gruppo bancario con specializzazione nei pagamenti digitali |
| Nexi Payments | Primo operatore italiano della monetica e dell’accettazione POS |
| Numia | Secondo polo nazionale della monetica, partecipato da FSI, Banco BPM e BCC Iccrea |
| Satispay Europe | Istituto con licenza lussemburghese, wallet di pagamento diffuso in Italia |
La differenza tra i conteggi che circolano dipende dalla giurisdizione della licenza, non dalla nazionalità dell’azionista. La Banca d’Italia parla di sette prestatori italiani perché considera i soggetti vigilati che hanno presentato domanda in Italia e che lavoreranno con via Nazionale durante la sperimentazione. Satispay ha invece presentato la candidatura con la propria società lussemburghese, e resta un gruppo italiano a tutti gli effetti sul piano industriale. Le due letture sono entrambe corrette, purché si dica quale criterio si sta usando.
La moneta usata nella sperimentazione sarà una versione beta dell’euro digitale, tecnicamente e funzionalmente vicina a quella prevista dalla proposta legislativa, priva però di corso legale. La precisazione della BCE ha una conseguenza pratica, nessun obbligo di accettazione ricadrà sugli esercenti durante i dodici mesi di test e nessun cittadino potrà detenere la moneta emessa dalla BCE finché il regolamento non sarà adottato e il Consiglio direttivo non avrà deliberato l’emissione. La sperimentazione riguarderà l’infrastruttura e l’esperienza d’uso, dall’apertura del conto alla riconciliazione degli incassi.
Il negoziato interistituzionale sul regolamento è iniziato il 13 luglio 2026, dopo il voto della plenaria del 9 luglio con 416 favorevoli, 169 contrari e 22 astenuti. Il testo che uscirà dal confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione deciderà le due variabili che pesano sui conti di chi incassa, il tetto alle commissioni degli esercenti e il limite di detenzione individuale. La posizione del Parlamento fissa la gratuità dei servizi di base per i cittadini e un massimale europeo alle commissioni basato sui costi, mentre l’obbligo di accettazione riguarderebbe la maggior parte delle attività , con esclusione degli autonomi e delle microimprese che oggi non accettano pagamenti elettronici. Sul fronte tecnico la BCE ha già firmato gli accordi sugli standard dei pagamenti con ECPC, nexo standards e Berlin Group, per riutilizzare basi già in uso su contactless, terminali e pagamenti via alias.
Le regole sono pubbliche e sono il materiale su cui lavorano oggi i fornitori tecnologici che dovranno adeguare wallet, gateway e terminali. L’Eurosistema ha pubblicato in sequenza gli atti che disciplinano la partecipazione e i requisiti da rispettare:
Le specifiche lato accettazione anticipano il modello con cui l’euro digitale arriverà ai terminali POS e ai sistemi di cassa.
Piero Cipollone, che presiede la task force dell’Eurosistema, ha collegato l’ampiezza delle candidature alla volontà del settore privato di muoversi in fretta sul progetto. Sul versante italiano, la vice direttrice generale della Banca d’Italia Chiara Scotti ha letto la presenza di sette operatori nazionali come conferma del contributo che il sistema dei pagamenti italiano può offrire.
La BCE indica il 2029 come orizzonte per una prima eventuale emissione, a condizione che il regolamento sia adottato entro il 2026. Il pilota prenderà avvio nella seconda metà del 2027 e si chiuderà dopo dodici mesi, lasciando il tempo per correggere disegno, processi e interfacce prima di qualsiasi decisione di emissione, che spetterà al Consiglio direttivo della BCE una volta chiuso l’iter legislativo.
Uno slittamento del negoziato sposterebbe in avanti l’intera sequenza, come già evidenziato nella ricostruzione del cronoprogramma dell’euro digitale: la data del 2029 è un’ipotesi di lavoro dell’Eurosistema, non un impegno di
Per la seconda volta da quando esiste la rete moderna, chi ne ha i requisiti può chiedere a ICANN una nuova estensione di dominio tutta propria: il nome di un brand, di una città o di una filiera da gestire alla radice di Internet. Chi la ottiene ne diventa il gestore, l’operatore di registro che assegna gli indirizzi che vi rientrano. È una decisione infrastrutturale impegnativa e costosa, alla portata di grandi marchi, consorzi ed enti pubblici. Per la maggioranza di aziende e professionisti per, significa anche pensare alla tutela del marchio dalle candidature di terzi.
I punti chiave del Round ICANN 2026:
Il Round ICANN 2026 consente a imprese, enti e organizzazioni di chiedere la creazione di una nuova estensione generica di primo livello, i cosiddetti gTLD (generic Top-Level Domain), da gestire in prima persona come operatore di registro. Chi ottiene un’estensione assume gli obblighi gestionali, amministrativi e di conformità di un registro, dal mantenimento dell’infrastruttura DNS al reporting periodico verso ICANN.
Alla tariffa base di valutazione, fissata a 227.000 dollari per candidatura, si aggiungono i costi di gestione continuativa. Un programma di sostegno abbatte la tariffa dal 75 all’85% per i richiedenti in possesso dei requisiti, ma il quadro resta quello di una scelta di medio-lungo periodo.
La domanda è riservata ai soggetti giuridici già costituiti, che devono dimostrare solidità finanziaria e capacità di gestione, anche appoggiandosi a un fornitore di infrastruttura accreditato.
Le tipologie ammesse vanno dai domini generici ai brand TLD legati a un marchio registrato fino ai domini geografici, di comunità e internazionalizzati.
Per un grande marchio, un gTLD proprietario vuol dire il controllo esclusivo di uno spazio di indirizzi in cui ogni URL nasce sotto la propria estensione ed è riconducibile all’azienda in modo verificabile. Nessun terzo può registrare indirizzi confondibili sotto quel suffisso, il che riduce phishing e siti-imitazione; l’architettura degli indirizzi diventa più coerente e la fiducia di clienti e partner cresce, con uno spazio digitale che i concorrenti non possono replicare.
Per una pubblica amministrazione o un ente territoriale l’estensione diventa un ambiente digitale riconoscibile per servizi, comunicazione istituzionale e promozione turistica, con indirizzi tutti riferibili all’ente. Sul versante economico è una leva di identità digitale per le filiere del Made in Italy e le città d’arte, che possono valorizzare e presidiare le proprie denominazioni prima che lo faccia qualcun altro. ICANN inquadra i nuovi gTLD come strumenti di commercio, sicurezza e comunicazione, dal rafforzamento di un brand alla promozione di una regione o di una comunità .
In Italia un operatore che gestisce il registro di un’estensione generica ICANN esiste già : è Aruba, registry ufficiale di .cloud dal 2016 e unico soggetto italiano a ricoprire questo ruolo. L’estensione fu conquistata all’epoca superando concorrenti del calibro di Google e Amazon.
Come osserva Stefano Sordi, direttore generale dell’azienda, un nuovo gTLD è “un’infrastruttura di identità : uno spazio ufficiale, riconoscibile e governato direttamente dal titolare”.
Il round ICANN apre questa possibilità per la seconda volta in trent’anni di storia della rete e l’esperienza del 2012 insegna che la finestra successiva può farsi attendere oltre un decennio.
Il caso .cloud mostra che un soggetto italiano può reggere un registro di primo livello nel lungo periodo, con gli obblighi di continuità che questo comporta, e offre un riferimento a chi valuta oggi la sostenibilità di una candidatura.
Il nuovo round ICANN è una scelta di visione. Per questo è importante che aziende, enti e territori interessati avviino rapidamente una valutazione di fattibilità .
Per la gran parte di imprese e professionisti l’apertura del round si traduce in una questione di tutela del marchio: il rischio è che un terzo chieda una stringa che richiama un nome, un brand o un territorio. La difesa lavora su due tempi, l’opposizione a una candidatura in corso e la prevenzione delle registrazioni di secondo livello quando le nuove estensioni entreranno in funzione.
| Soggetti | Strumenti di tutela e scadenze |
|---|---|
| Impresa o professionista con marchio registrato | Legal Rights Objection presso il Centro WIPO, entro 104 giorni dallo String Confirmation Day (quarto trimestre 2026) |
| Azienda che vuole prevenire le registrazioni di secondo livello | iscrizione del marchio al Trademark Clearinghouse, poi registrazione prioritaria nel periodo Sunrise (almeno 30 giorni) alla delega delle nuove estensioni |
| Pubblica amministrazione, ente territoriale, Comune | canale governativo tramite GAC ed Early Warning, con la lettera di supporto o non opposizione richiesta per i nomi geografici |
Se una candidatura riguarda una stringa che lede un marchio registrato, il titolare può presentare una Legal Rights Objection al Centro di arbitrato e mediazione WIPO, individuato da ICANN come fornitore esclusivo per questo tipo di opposizione nel Round 2026. Nel round del 2012 il Centro WIPO trattò 69 casi fondati sui diritti di marchio.
Il calendario è stretto. Al Reveal Day, atteso verso metà ottobre 2026, ICANN pubblica tutte le stringhe richieste; seguono 14 giorni in cui i candidati possono sostituire la propria stringa, poi lo String Confirmation Day fissa l’elenco definitivo. Da quel momento decorrono i 104 giorni per depositare l’opposizione, in inglese, entro un limite di 5.000 parole più le prove, dimostrando la legittimazione ad agire. I motivi ammessi sono quattro: somiglianza confusoria tra stringhe, lesione di diritti, interesse pubblico e comunità ; WIPO gestisce i primi due, la Camera di commercio internazionale gli altri. Lo strumento dell’Early Warning, invece, passa dai governi tramite il GAC e riguarda le denominazioni di interesse pubblico, quindi vale per PA e territori più che per la singola impresa privata.
Per bloccare le registrazioni di secondo livello che imitano un marchio, la mossa preventiva è iscrivere il marchio registrato al Trademark Clearinghouse, il database validato da Deloitte che dà accesso ai periodi Sunrise di ogni nuova estensione. L’iscrizione produce un file firmato riutilizzabile per tutte le finestre Sunrise successive.
Ogni nuovo gTLD deve prevedere un periodo Sunrise di almeno 30 giorni, riservato ai titolari di marchi presenti nel Clearinghouse, prima dell’apertura al pubblico; seguono i primi 90 giorni di Trademark Claims, con notifica al titolare quando qualcuno prova a registrare un nome corrispondente al marchio. Le prime deleghe delle nuove estensioni sono attese tra i 12 e i 18 mesi dopo il Reveal Day, quindi tra 2027 e 2028, con il programma che si completa verso il 2030: iscriversi al Clearinghouse ora è la preparazione a quella fase.
Per le filiere del Made in Italy e le città d’arte la posta in gioco è duplice: valorizzare le proprie denominazioni e presidiarle prima che lo faccia qualcun altro.
Per città , regioni e nomi geografici il round prevede salvaguardie apposite: una candidatura su un nome geografico ha bisogno di una lettera formale di supporto o non opposizione dell’autorità pubblica competente, in mancanza della quale non può essere approvata.
AgID e MIMIT hanno invitato pubbliche amministrazioni e imprese a monitorare le richieste pubblicate e a valutare eventuali opposizioni contro usi impropri di nomi istituzionali.
Sul fronte italiano, il Comitato Internet Governance Forum Italia, costituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale con la partecipazione di AgID, ha pubblicato un position paper e si è reso disponibile al raccordo tra amministrazioni e soggetti interessati.
Il welfare è sempre più integrato nelle strategie d’impresa e aumenta la sua efficacia nel generare valore, non solo per le aziende ma anche per le famiglie e l’intero sistema Paese. Questo è quanto emerge dal Welfare Index PMI 2026, il progetto promosso dal 2016 da Generali Italia.
Il Rapporto Welfare Index PMI 2026 traccia un bilancio aggiornato degli ultimi dieci anni del welfare aziendale in Italia, mettendo in evidenza la piena presa di coscienza del ruolo sociale da parte delle imprese, con un netto incremento delle iniziative adottate, dell’entità della spesa e delle modalità di gestione e di coinvolgimento dei lavoratori.
Sono oltre 7 mila le imprese che hanno partecipato quest’anno a Welfare Index PMI, una cifra nettamente superiore rispetto alla prima edizione. Oggi il welfare aziendale ha raggiunto una fase di piena maturità , che segue un periodo di consapevolezza (dal 2020 al 2024) e una prima fase espansiva (dal 2016 al 2019) caratterizzata da una rapida diffusione delle iniziative e da un graduale ampliamento delle prestazioni offerte dalle imprese. Oggi la maturità del welfare non si misura soltanto dal numero di iniziative attivate, ma dalla loro efficacia nel rispondere ai bisogni delle persone, dal coinvolgimento dei lavoratori e dalla capacità di generare valore per imprese, famiglie e territori.
I dati del Rapporto Welfare Index PMI 2026 parlano chiaro: nell’arco di dieci anni sono più che triplicate le piccole e medie imprese che vantano un livello di welfare alto e molto alto (dal 10,3% nel 2016 al 33,9% nel 2026), mentre ammonta al 76,5% la quota delle PMI che ha superato il livello medio. A ridursi è invece il numero di imprese che limitano il welfare ai soli adempimenti contrattuali, passato dal 42,7% del 2016 al 18,2% del 2026.
È sempre il report a raggruppare le aziende in quattro profili differenti:
A evidenziare il raggiungimento di un livello di maturità del welfare aziendale è la crescita della portata sociale grazie ai progetti promossi dalle imprese, in grado di fornire risposte concrete alle esigenze delle persone e delle comunità con risultati tangibili nel tempo (basti pensare alla domanda di salute e ai bisogni di assistenza agli anziani, sempre più al centro delle politiche in azienda).
Le imprese che integrano il welfare a livello strategico raggiungono livelli di impatto sociale elevati fino al 90% dei casi, ottenendo un notevole coinvolgimento dei lavoratori e potenziando la capacità di intercettare i bisogni reali. La consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla salute e dalla sicurezza coinvolge l’87,6% delle imprese, mentre ammonta al 75,9% la quota di aziende che considera prioritario il rafforzamento del proprio ruolo nella società . Per il 66,4%, infine, è fondamentale contribuire allo sviluppo sostenibile di filiera e territorio.
Superando i confini aziendali, il welfare si configura oggi come un valido complemento al sistema pubblico, proponendo non solo soluzioni di sanità integrativa e iniziative di prevenzione ma anche progetti in ottica ESG che generano valore diffuso per tutta la comunità . Se il 55,2% delle imprese si pone obiettivi di natura ambientale, il 22% stabilisce traguardi sociali espliciti.
Una novità dell’edizione 2026 del Rapporto Welfare Index PMI, inoltre, è il monitoraggio delle figure dedicate alla sostenibilità che sono diffuse nel 17,8% delle imprese, sebbene nelle aziende più grandi la quota raggiunga anche il 64%.
Dal Rapporto Welfare Index PMI 2026 emerge un legame solido tra i livelli di welfare e le performance economiche aziendali: sono proprio le imprese più evolute a vantare una produttività superiore e una redditività più elevata, mostrando anche una maggiore capacità di trasformare la crescita in risultati economici di qualità e sostenibili. Le imprese più evolute registrano un fatturato per addetto di 396 mila euro (+20% rispetto alla media) e livelli di redditività superiori fino al 40,5%.
I dati sono positivi anche sul fronte occupazionale: le realtà con alti livelli di welfare hanno visto aumentare gli addetti fino al 20,4% tra il 2021 e il 2024%, ma a crescere è anche la capacità di attrarre talenti. Nel 2025 il 61,5% delle PMI ha effettuato nuove assunzioni (la percentuale sale al 78% tra le imprese con welfare molto alto).
Nelle aziende con politiche di welfare più strutturate, inoltre, aumenta la presenza di under 30 e cresce la capacità di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
=> Scarica il Rapporto Welfare Index PMI 2026
Le piccole e medie imprese valgono per l’economia italiana molto più di quanto valgano in Borsa. Da questo squilibrio parte PMI2Change, il progetto con cui Banca Generali e Intermonte hanno portato sul mercato ETFplus di Borsa Italiana, dal 1° luglio 2026 il primo ETF a gestione attiva e PIR compliant costruito solo su PMI quotate a Piazza Affari, con l’obiettivo di spostare più risparmio privato verso le società sotto il miliardo di capitalizzazione.
In sintesi:
WITA è il primo ETF attivo PIR compliant che investe solo in PMI italiane quotate con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro ed escluse dal FTSE MIB. L’emittente è Investlinx ICAV, veicolo di diritto irlandese vigilato dalla Central Bank of Ireland, mentre la selezione dei titoli è affidata a Intermonte, la banca d’investimento entrata nel Gruppo Banca Generali dall’inizio del 2025. Al debutto il portafoglio contava 86 delle 100 società dell’indice, differenza spiegata dallo stile di gestione attiva, che seleziona all’interno del paniere invece di replicarlo per intero.
| La carta d’identità di WITA | |
|---|---|
| Nome | Investlinx Intermonte Valore Italia Active PIR UCITS ETF |
| Ticker e ISIN | WITA – IE000EDOZV89 |
| Mercato e avvio negoziazioni | ETFplus di Borsa Italiana, 1° luglio 2026 |
| Stile di gestione | attiva, selezione a cura di Intermonte |
| Universo di investimento | indice Intermonte Valore Italia, 100 società sotto 1 miliardo di euro |
| Costo corrente annuo (TER) | 0,85%, senza ingresso, uscita o performance |
| Politica dei proventi | accumulazione |
| Classificazione SFDR | articolo 6 |
| Detenzione consigliata | 5 anni, in linea con il vincolo PIR |
PMI2Change nasce per ridurre lo scarto tra l’importanza delle piccole e medie imprese nell’economia reale e la loro presenza a Piazza Affari. Secondo i dati diffusi al lancio, in Italia le società quotate sotto il miliardo di euro rappresentano circa l’80% delle quotate per numero ma solo il 3% del controvalore complessivo di mercato. Per Banca Generali e Intermonte queste aziende trattano a forte sconto rispetto alle large cap non per fondamentali più deboli, ma per la ridotta liquidità e la scarsa copertura degli investitori istituzionali. Le cento società dell’indice, secondo i dati di fine 2025, valgono un aggregato di circa 33 miliardi di euro di fatturato, con una crescita media annua del 16% negli ultimi due anni, e occupano quasi 120mila persone.
L’indice Intermonte Valore Italia raccoglie cento società quotate su Borsa Italiana, escluse dal FTSE MIB, scelte su parametri di flottante minimo, solidità della governance, copertura degli analisti, sostenibilità finanziaria e livello di indebitamento, con un tetto per singolo titolo che evita la concentrazione del paniere. Ne fa parte una fotografia del Made in Italy produttivo, da manifattura avanzata e meccanica a tecnologia, moda, alimentare, salute e servizi alle imprese. Le società sono riviste su base semestrale e i dati sui ribilanciamenti vengono pubblicati sulla piattaforma Websim di Intermonte.
Il profilo PIR compliant permette allo strumento di rientrare in un Piano individuale di risparmio: mantenendo l’investimento per almeno cinque anni, il risparmiatore beneficia dell’esenzione da imposta sulle plusvalenze e da imposta di successione. La politica dei proventi è ad accumulazione, quindi i dividendi incassati dalle società in portafoglio vengono reinvestiti nel fondo senza distribuzione. Il rovescio è la rigidità dell’orizzonte: chi vende prima dei cinque anni perde il beneficio fiscale e torna alla tassazione ordinaria sulle plusvalenze, secondo le regole generali dei piani individuali di risparmio.
Il costo corrente dello 0,85% colloca WITA nettamente sopra i tipici ETF passivi PIR compliant, che replicano un indice a commissioni più contenute. La differenza si paga in cambio di una selezione attiva: Intermonte sceglie i titoli all’interno del paniere invece di seguirlo meccanicamente, con l’obiettivo dichiarato di mantenere un’ampia diversificazione settoriale. Due elementi vanno soppesati prima di sottoscrivere. Il primo è l’assenza di uno storico di performance, dato che lo strumento è quotato da pochi giorni. Il secondo riguarda le cifre di raccolta: i 100 milioni iniziali, la soglia di 500 milioni nel medio termine e la stima di 1-2 milioni di flussi al giorno sono obiettivi del promotore, non risultati acquisiti, e la reale portata dell’iniziativa dipenderà da quanto WITA sarà una presenza stabile sul book.
La seconda fase di PMI2Change guarda oltre le società già quotate. Dall’autunno Banca Generali e Intermonte, con Borsa Italiana e PwC Italia, avvieranno un roadshow nelle principali aree produttive del Paese, rivolto alle imprese candidate alla quotazione. Il bacino potenziale è ampio: secondo le stime richiamate al lancio, su quasi cinque milioni di PMI non quotate tra 5.000 e 10.000 sarebbero già idonee ad accedere al mercato dei capitali. È il fronte in cui il progetto si salda al percorso con cui il private banking affianca gli imprenditori italiani lungo l’intero ciclo di vita dell’azienda.
Sì. L’ETF Investlinx Intermonte Valore Italia è classificato come PIR compliant e può rientrare in un Piano individuale di risparmio, con esenzione da imposta sulle plusvalenze e da imposta di successione dopo cinque anni di detenzione continuativa.
Il costo corrente annuo (TER) è dello 0,85%, senza commissioni di ingresso, uscita o performance, come indicato nella scheda ETFplus di Borsa Italiana.
L’indice raccoglie cento società quotate su Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro ed escluse dal FTSE MIB, selezionate su criteri di flottante, governance, copertura degli analisti e solidità finanziaria.
In un mercato delle aste immobiliari in cui la concorrenza tra offerenti spinge spesso i prezzi verso l’alto, comprare un immobile prima che la gara si apra torna a interessare investitori e famiglie. L’acquisto in pre-asta, però, è circondato da idee sbagliate: si svolge sempre all’interno della procedura esecutiva, con l’intervento del giudice, e segue due sole strade legali, la trattativa a saldo e stralcio con i creditori e l’acquisto del credito deteriorato (NPL).
Le due modalità valgono in fasi diverse dell’esecuzione, offrono uno sconto sul valore di mercato e richiedono cautele precise, sia per chi acquista sia per il debitore che vuole chiudere la propria posizione.
In sintesi:
Gli eredi dell’utilizzatore deceduto possono chiedere online il rimborso delle somme rimaste nel Libretto Famiglia e inserire le prestazioni svolte prima del decesso, così da consentire all’INPS il pagamento del lavoratore e l’accredito dei contributi. Il messaggio INPS n. 2320 del 9 luglio 2026 colloca queste funzioni nella nuova sezione “Erede – Libretto Famiglia†del Portale delle Prestazioni Occasionali.
La novità introdotta dall’INPS riguarda una sezione dedicata agli eredi all’interno del Portale delle Prestazioni Occasionali. Le funzioni disponibili riguardano due attività specifiche: il rimborso delle somme versate e non utilizzate dal titolare del Libretto Famiglia e l’inserimento di prestazioni lavorative svolte prima del decesso ma non ancora registrate.
La disciplina del Libretto Famiglia si applica alle prestazioni di lavoro occasionale rese nell’ambito domestico. Nel nuovo assetto del portale, il profilo “Erede – Libretto Famiglia†si affianca alle funzioni già disponibili nel Portale delle Prestazioni Occasionali.
Gli eredi possono chiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e rimaste inutilizzate. La facoltà era già prevista dal messaggio INPS n. 1908/2019 e ora viene resa disponibile nella nuova sezione del portale.
Per ottenere il rimborso devono risultare queste condizioni:
Dopo la validazione della posizione ereditaria, l’INPS consente di inoltrare la domanda di rimborso delle somme residue presenti nel portafoglio elettronico del Libretto Famiglia.
La seconda funzione consente di inserire le prestazioni lavorative svolte prima del decesso dell’utilizzatore e non ancora registrate. In questo modo l’INPS può erogare il compenso al prestatore e accreditare la relativa contribuzione previdenziale.
Per completare la comunicazione l’erede deve inserire i dati della prestazione e rilasciare alcune dichiarazioni di responsabilità . In particolare, deve attestare di non essere a conoscenza del fatto che, al momento della prestazione, fosse in corso oppure cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato.
Resta inoltre fermo un limite espresso dalla procedura: l’erede non può essere anche il beneficiario della prestazione, quindi non può inserire attività lavorative svolte in proprio favore.
L’accesso alla sezione dedicata agli eredi avviene dal sito INPS con SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS. Il percorso indicato dall’Istituto passa dal servizio “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia†e dalla successiva selezione del profilo “Erede – Libretto Famigliaâ€.
All’interno della sezione, l’erede può consultare anche prestazioni, compensi e attività già effettuate, oltre al manuale aggiornato del servizio. Prima di utilizzare la procedura, l’INPS raccomanda di verificare in MyINPS i dati anagrafici, la residenza e i recapiti di contatto.