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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il tetto agevolato di 5.000 euro introdotto per il biennio 2026-2027 vale anche quando il premio di produttività viene incassato sotto forma di benefit aziendali. Lo precisa la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, che scioglie un dubbio nato dalla formulazione della legge di bilancio: su quelle somme l’imposta sostitutiva dell’IRPEF si ferma all’1%, contro il 10% del regime ordinario e il 5% applicato fino al 2025.
Il chiarimento riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito fino a 80.000 euro e tocca da vicino le imprese che usano il welfare aziendale come leva retributiva. Senza la risposta dell’Agenzia, il limite più alto avrebbe rischiato di applicarsi al solo premio in denaro, lasciando la conversione in beni e servizi ancorata ai vecchi 3.000 euro.
Le novità si riassumono in pochi punti:
Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali è fissata all’1% entro un importo complessivo di 5.000 euro, secondo l’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
La disciplina di riferimento sono i commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che legano l’agevolazione a premi di risultato misurabili — incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza, innovazione — definiti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016. La stessa imposizione ridotta si applica alle somme distribuite come partecipazione agli utili d’impresa.
Le regole generali della detassazione premi di produttività valgono per i soli dipendenti privati con reddito da lavoro fino a 80.000 euro e presuppongono un premio previsto dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Alle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro spetta inoltre uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore, sui premi fino a 800 euro.
Il lavoratore che sceglie di trasformare il premio in benefit aziendali può farlo nel limite di 5.000 euro, lo stesso previsto per il premio in denaro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 2026.
Il dubbio nasceva dal testo della Legge di Bilancio, che nel ridurre l’aliquota e innalzare il tetto richiama soltanto il comma 182 della Legge 208/2015, quello sul premio in denaro. La facoltà di convertire il premio in beni e servizi è invece disciplinata dal comma 184. Secondo l’Agenzia il coordinamento tra le due norme porta a estendere il beneficio. Il comma 184, osserva la risoluzione,
nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.
La conclusione è che:
anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.
Su un premio di 5.000 euro l’imposta agevolata all’1% vale 50 euro, contro i 500 euro che deriverebbero dall’aliquota sostitutiva ordinaria del 10%: il risparmio arriva a 450 euro, ancora più ampio rispetto alla tassazione IRPEF piena per gran parte dei dipendenti.
| Premio di produttività | Aliquota | Imposta dovuta |
|---|---|---|
| 5.000 euro (2026-2027) | 1% | 50 euro |
| 5.000 euro (sostitutiva ordinaria) | 10% | 500 euro |
| Risparmio | — | 450 euro |
Per chi rientra nel limite, la conversione in welfare offre il vantaggio di azzerare anche l’imposta sostitutiva, perché i benefit dell’articolo 51 non concorrono al reddito nei limiti propri di ciascuna categoria.
Il tetto di 5.000 euro riguarda il premio convertibile in regime agevolato e non si somma alla soglia ordinaria di esenzione dei fringe benefit, fissata per il 2026 a 1.000 euro ed elevata a 2.000 per i lavoratori con figli a carico.
L’irrilevanza fiscale dei benefit ricevuti al posto del premio, ha ricordato l’Agenzia richiamando la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, opera entro due confini: l’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva, ora 5.000 euro, e i limiti propri previsti dall’articolo 51 del TUIR per ciascun bene o servizio. Quando il valore del premio supera quello dei benefit scelti, l’eccedenza torna a essere tassata, con imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del dipendente.
Le imprese di pesca marittima i cui dipendenti sono interessati al sostegno al reddito, possono inoltrare le istanze fino al 30 luglio 2026. La finestra per la presentazione delle domande di indennità fermo pesca 2025. stata infatti prorogata di 30 giorni rispetto al termine originario.
Secondo quanto disposto dal decreto interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026 — a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare — per l’anno 2025 è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.
La misura è finanziata con i 30 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2026 per il settore (comma 164, L. 199/2025). Il decreto è stato contestualmente inoltrato agli organi di controllo per le verifiche di competenza e sarà pubblicato ufficialmente dopo l’acquisizione dei visti.
A presentare la domanda sono le imprese di pesca marittima, non i singoli lavoratori: è necessario trasmettere una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, seguendo l’iter indicato nel focus dedicato del sito del Ministero del Lavoro.
Le istanze vanno caricate sul portale “Fermo Pesca” entro il 30 luglio 2026 alle ore 23:59. I dati sulle posizioni lavorative beneficiarie, le giornate coperte e gli importi complessivi saranno disponibili al termine dell’istruttoria delle domande pervenute.
Per la compilazione delle richieste e della Scheda 9 sono disponibili video-tutorial, manuale e fac-simile precompilato.
Dal 3 giugno 2026 difensori e contribuenti possono ricevere su App IO gli avvisi relativi alle comunicazioni del processo tributario telematico. La notifica segnala l’avvenuta consegna della PEC inviata dalla Corte di giustizia tributaria, che comunica il deposito del dispositivo, della sentenza o di un altro provvedimento. Il servizio riguarda chi ha indicato quella PEC nel ricorso e ha attivato i messaggi sull’app.
In sintesi, il servizio aggiunge nuovi avvisi e alcuni punti da verificare subito:
Il servizio «Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria» aggiunge App IO al sistema di comunicazioni del PTT: la PEC conserva il valore della comunicazione processuale, mentre l’app fornisce un avviso immediato sul dispositivo mobile. L’integrazione è stata sviluppata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria con Sogei e segue il primo rilascio del 3 dicembre 2025, dedicato agli avvisi di trattazione in udienza.
La novità amplia l’uso della piattaforma pubblica, già collegata anche ai pagamenti pagoPA su App IO, e interessa una platea professionale di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri difensori abilitati nei giudizi tributari. Gli avvisi sono agganciati alle PEC che le segreterie delle Corti inviano tramite il SIGIT, il sistema informativo della giustizia tributaria.
Gli avvisi disponibili su App IO diventano tre: uno già attivo dal 2025 e due aggiunti dal 3 giugno 2026 per le comunicazioni processuali inviate via PEC dalle Corti tributarie.
| Avviso | Decorrenza | Contenuto mostrato su App IO |
|---|---|---|
| Avviso di trattazione in udienza | 3 dicembre 2025 | Consegna della PEC con l’avviso di trattazione trasmesso dalla segreteria della Corte tributaria |
| Comunicazione del dispositivo | 3 giugno 2026 | Consegna della PEC con la comunicazione del dispositivo deliberato dall’organo giudicante |
| Deposito della sentenza o di altro provvedimento | 3 giugno 2026 | Consegna della PEC con la comunicazione del deposito del provvedimento giurisdizionale |
Le decorrenze ricalcano i termini del processo tributario come ridisegnati dalla riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. n. 220/2023): il dispositivo viene letto in udienza oppure, in caso di riserva, comunicato ai difensori entro il termine perentorio di sette giorni (art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992), mentre la sentenza è depositata in segreteria entro trenta giorni dalla deliberazione (art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992). L’avviso su App IO interviene nel momento in cui la relativa PEC viene consegnata.
Il messaggio su App IO dà evidenza dell’avvenuta consegna della PEC e riporta solo i riferimenti essenziali: data e ora di invio, Corte di giustizia tributaria competente, PEC del destinatario, numero di registro generale e sezione.
A differenza di SEND, il canale di App IO che recapita le notifiche con valore legale della Pubblica Amministrazione, l’avviso del processo tributario ha natura solo informativa e segnala la consegna della PEC. Per leggere il contenuto della comunicazione processuale occorre aprire la casella PEC indicata nel ricorso, che ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 conserva il valore legale della comunicazione e riduce il rischio di non accorgersi di un evento processuale già recapitato.
Gli avvisi delle Corti di giustizia tributaria sono rivolti ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, a condizione che siano registrati su App IO e abbiano acconsentito alla ricezione dei messaggi.
Per i professionisti che seguono contenziosi fiscali la verifica pratica riguarda soprattutto l’allineamento tra la PEC del ricorso, la registrazione su App IO e l’attivazione del servizio nell’app. La notifica ha valore informativo e affianca il canale PEC, che rimane il riferimento per il testo della comunicazione.
Anche il contribuente non assistito da un difensore può ricevere gli avvisi su App IO, a condizione di avere indicato la propria PEC nel ricorso e di averla collegata all’app. È l’ipotesi delle liti di valore non superiore a 3.000 euro, in cui l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente di stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza tecnica di un professionista.
Per chi agisce in proprio l’avviso ha un vantaggio maggiore: senza un difensore che controlla quotidianamente la posta certificata, il rischio di non accorgersi in tempo di una comunicazione già consegnata via PEC diventa più alto. La notifica sullo smartphone segnala l’arrivo del dispositivo o della sentenza. Il valore della lite — per capire se rientra nella soglia — si calcola sul solo tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni.
Anche il contribuente non assistito da un difensore può ricevere gli avvisi su App IO, a condizione di avere indicato la propria PEC nel ricorso e di averla collegata all’app. È l’ipotesi delle liti di valore non superiore a 3.000 euro, in cui l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente di stare in giudizio personalmente nel contenzioso tributario riformato, senza l’assistenza tecnica di un professionista.
Per chi agisce in proprio l’avviso ha un vantaggio pratico: senza un difensore che controlla quotidianamente la posta certificata, il rischio di non accorgersi in tempo di una comunicazione già consegnata via PEC diventa più alto. La notifica sullo smartphone segnala l’arrivo del dispositivo o della sentenza, mentre il valore della lite — utile a capire se rientra nella soglia — si calcola sul solo tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni.
L’attivazione degli avvisi del processo tributario telematico si completa direttamente su App IO, con la configurazione rapida oppure dalla scheda del servizio del Dipartimento della Giustizia Tributaria.
Le due modalità indicate dal Dipartimento sono:
I dati del Dipartimento della Giustizia Tributaria, aggiornati al 26 maggio 2026, mostrano una base d’uso già ampia sul primo avviso disponibile: 253.195 avvisi di trattazione inviati via PEC ai difensori, 168.420 messaggi trasmessi tramite App IO e 25.427 difensori raggiunti almeno una volta dall’app.
Nel periodo dicembre 2025-maggio 2026 la media mensile è di 42.200 avvisi di trattazione via PEC, 28.100 messaggi su App IO e 9.500 difensori raggiunti. L’estensione agli avvisi su dispositivo e sentenza accresce l’utilità del servizio per chi segue più ricorsi tributari in parallelo.
No. L’avviso su App IO segnala soltanto che una PEC è stata consegnata. Il valore legale appartiene alla PEC inviata dalla segreteria della Corte ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che va consultata per il testo integrale della comunicazione.
Dal 3 giugno 2026 App IO segnala la comunicazione del dispositivo e il deposito della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che si aggiungono all’avviso di trattazione in udienza attivo dal 3 dicembre 2025.
Occorre verificare che la PEC registrata su App IO coincida con quella indicata nel ricorso e che il servizio «Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria» abbia attiva l’opzione di contatto in app. In ogni caso la comunicazione arriva comunque nella casella PEC, anche senza l’avviso.
Il Governo ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di adeguamento all’AI Act europeo su autorità nazionali competenti e uso dell’intelligenza artificiale nella formazione. Per imprese, PA e professionisti la parte più vicina alla vita quotidiana è l’alfabetizzazione AI: dal 2 febbraio 2025 fornitori e utilizzatori professionali di sistemi AI devono assicurare competenze adeguate al personale e ai collaboratori che usano questi strumenti per loro conto. La regola riguarda anche gli usi già diffusi in azienda, dai chatbot ai software generativi, dai sistemi predittivi alle automazioni integrate nei gestionali.
In sintesi:
Il decreto legislativo sull’AI Act porta nella fase attuativa nazionale il Regolamento UE 2024/1689, con riferimento ai poteri delle autorità competenti e all’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione. La notizia pesa per imprese, PA, professionisti, enti formativi, scuole e università perché l’alfabetizzazione AI è già uno degli obblighi europei applicabili.
Il provvedimento si innesta sulla legge italiana sull’intelligenza artificiale e serve a raccordare norme europee, autorità nazionali e formazione. In parallelo, il CdM ha approvato in esame preliminare anche un secondo decreto su uso dell’AI nelle attività di polizia e responsabilità civile e penale: materia distinta, utile per completare il quadro del Consiglio dei Ministri senza spostare il focus del pezzo.
L’alfabetizzazione AI è già richiesta dall’articolo 4 dell’AI Act. Fornitori e utilizzatori professionali devono adottare misure per assicurare un livello sufficiente di conoscenze al personale e alle altre persone che usano sistemi AI per loro conto.
La Commissione UE chiarisce che la formazione va calibrata su conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, contesto d’uso e persone coinvolte. Chi usa un chatbot per redigere bozze o tradurre testi ha esigenze diverse rispetto a chi impiega sistemi AI per selezione del personale, credito, sanità , formazione, servizi pubblici o processi decisionali automatizzati.
Il decreto si collega alla legge italiana sull’Intelligenza Artificiale, che ha individuato AgID e ACN come autorità nazionali competenti. L’Agenzia per l’Italia Digitale segue innovazione, notifiche e promozione di casi d’uso sicuri, mentre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale presidia sicurezza, resilienza digitale, vigilanza e poteri ispettivi.
La definizione dei poteri nazionali serve a chiarire il rapporto tra imprese, PA, fornitori tecnologici e autorità pubbliche. L’AI Act distingue ruoli diversi nella catena del valore: fornitore, utilizzatore professionale, distributore, importatore e soggetto che usa sistemi messi a disposizione da terzi.
Molte imprese usano già intelligenza artificiale generativa per testi, immagini, assistenza clienti, analisi dati, attività amministrative, traduzioni, report, marketing e supporto alle decisioni. Anche questi usi quotidiani possono rientrare nell’obbligo di alfabetizzazione AI quando sono svolti in un contesto professionale.
La Commissione UE porta un caso molto chiaro: un’azienda i cui dipendenti usano strumenti come ChatGPT per testi pubblicitari o traduzioni dovrebbe informarli sui rischi specifici, comprese le allucinazioni. È il dettaglio che rende l’obbligo meno astratto: chi usa AI al lavoro deve sapere quando lo strumento aiuta, quando può sbagliare, quali dati vanno esclusi e quando serve una verifica umana.
Il livello di alfabetizzazione AI va proporzionato al ruolo dell’organizzazione e al rischio dei sistemi usati. L’AI Act non impone un corso uguale per tutti, perché chiede di valutare che cosa viene usato, da chi, per quale finalità e su quali persone il sistema può produrre effetti.
Questa distinzione è decisiva per imprese e PA. Un uso interno a basso rischio può richiedere istruzioni, regole sui dati e verifica degli output; un sistema AI collegato a lavoro, formazione, credito, sanità , servizi pubblici o valutazioni sulle persone richiede formazione più mirata, sorveglianza umana e tracciabilità delle decisioni.
La Commissione UE chiarisce che l’articolo 4 dell’AI Act non impone un certificato specifico e non obbliga ogni organizzazione a costruire la stessa governance. Per rendere verificabili le iniziative adottate, una soluzione sostenibile è un registro interno delle azioni di alfabetizzazione AI, collegato agli strumenti usati e alle persone coinvolte.
| Area da censire | Verifica utile | Effetto sulla formazione AI |
|---|---|---|
| strumenti AI | chatbot, software generativi, CRM, sistemi predittivi, automazioni e funzioni AI integrate nei gestionali. | individua chi usa i sistemi e quali istruzioni servono. |
| finalità d’uso | testi, marketing, customer care, HR, credito, amministrazione, formazione, analisi dati e supporto alle decisioni. | distingue usi a basso rischio e usi con effetti sulle persone. |
| dati inseriti | dati personali, informazioni aziendali riservate, documenti di clienti, dati HR, dati sanitari o finanziari. | definisce ciò che può essere caricato nei sistemi e ciò che va escluso. |
| persone coinvolte | dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, clienti o soggetti che agiscono per conto dell’organizzazione. | estende la formazione oltre il personale interno quando serve. |
| controllo umano | chi autorizza lo strumento, chi verifica gli output, chi corregge gli errori e chi conserva evidenza delle verifiche. | rende documentabile la sorveglianza sugli usi più delicati. |
Per trasformare l’obbligo di formazione AI in una procedura ordinata, imprese e PA possono partire da una mappa essenziale degli strumenti già usati. Il decreto nazionale definirà funzioni e poteri delle autorità , mentre l’obbligo europeo di alfabetizzazione è già in vigore.
Le attività aziendali da mettere in ordine sono queste:
Questa parte non anticipa obblighi nazionali ancora da definire. Serve a evitare il vuoto più frequente nelle organizzazioni: strumenti già usati ogni giorno, senza elenco interno, senza regole sui dati e senza prova della formazione ricevuta da chi li utilizza.
Il riferimento alla formazione collega il decreto anche a scuola, università , ricerca, alta formazione e professioni. La legge italiana sull’intelligenza artificiale affida alla strategia nazionale il compito di promuovere ricerca, conoscenza e sviluppo delle competenze, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.
Il decreto sulla formazione si collega inoltre alle competenze professionali AI mappate dalla norma UNI 11621-8:2026, che ha definito dodici profili legati all’intelligenza artificiale. Per imprese e PA non significa creare subito nuove funzioni, ma assegnare responsabilità leggibili a chi sceglie, usa, controlla e valuta i sistemi.
Il decreto italiano arriva mentre le nuove regole UE sull’Intelligenza Artificiale seguono un calendario progressivo. L’AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024; dal 2 febbraio 2025 sono applicabili divieti sulle pratiche vietate e obblighi di alfabetizzazione AI; dal 2 agosto 2025 sono applicabili governance e regole sui modelli di IA per finalità generali.
La piena applicazione del regolamento è fissata al 2 agosto 2026, con eccezioni e tempi più lunghi per alcune categorie ad alto rischio. Per imprese e PA, la parte già attiva è quella meno rinviabile: sapere quali sistemi AI sono usati, da chi, con quali dati e con quale livello di formazione.
Nello stesso Consiglio dei Ministri è stato approvato in esame preliminare anche un secondo schema di decreto sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e sui profili di responsabilità civile e penale. È una materia distinta dal decreto su autorità e formazione, quindi va letta come parte parallela dell’adeguamento italiano all’AI Act.
La distinzione evita sovrapposizioni: il decreto qui più rilevante per imprese, PA e professionisti è quello su autorità nazionali e formazione AI; il secondo riguarda sicurezza pubblica, garanzie, responsabilità e uso dei sistemi da parte delle forze di polizia. Entrambi concorrono all’attuazione nazionale del regolamento europeo, con destinatari e funzioni diverse.
La rottamazione dei tributi locali ha il suo modello. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo ha pubblicato il 9 giugno 2026: è lo strumento con cui Regioni ed enti locali comunicano la scelta di applicare la definizione agevolata, estesa ai carichi affidati alla riscossione dalla Legge n. 88/2026 di conversione del DL Fiscale n. 38/2026. La sanatoria riguarda IMU, TARI, entrate patrimoniali e multe e dipende dalla scelta dell’ente creditore, che deve deliberare e trasmettere il provvedimento entro il 30 giugno 2026. Per i contribuenti la finestra si apre in autunno, con domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 e pagamento dal 31 gennaio 2027.
In sintesi
La Legge n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio, rende definitiva l’estensione della Rottamazione quinquies ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
La norma, inserita nell’articolo 10-quinquies del decreto convertito, chiude il vuoto che aveva lasciato fuori dalla definizione agevolata molti carichi locali già passati ad AdER. Per i Comuni, la misura può riguardare accertamenti fiscali, tariffe non pagate, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Ogni ente interessato deve adottare un apposito provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. Con il comunicato del 9 giugno l’Ader ha reso disponibile, nella sezione “Enti creditori” del proprio sito, il modello Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali, da compilare e inviare via PEC insieme alla delibera all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Nel modello vanno indicati i dati dell’ente creditore, gli estremi della delibera e il codice ente, che permette all’Ader di rendere disponibili ai debitori i dati per individuare i carichi definibili. In caso di fusioni di Comuni o unioni di enti, vanno riportati anche i codici degli enti confluiti che avevano affidato i carichi nel periodo coperto. Solo dopo la scelta dell’ente è possibile individuare i carichi effettivamente definibili per ciascun debitore.
La nuova disciplina può interessare un’ampia platea di debiti locali affidati ad AdER. Nel caso dei Comuni, la sanatoria può comprendere:
Il contribuente deve quindi verificare due condizioni: il carico deve essere stato affidato ad AdER tra il 2000 e il 2023 e l’ente creditore deve aver aderito alla definizione agevolata.
Per le multe stradali, la definizione agevolata ha effetti più limitati. La sanzione principale resta dovuta per intero, mentre l’abbattimento riguarda gli interessi comunque denominati, compresa la maggiorazione semestrale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio. Il trattamento delle contravvenzioni al Codice della Strada risulta quindi diverso da quello previsto per IMU e TARI. La rottamazione alleggerisce la quota accessoria maturata durante la riscossione, senza cancellare l’importo originario della violazione.
Il calendario della rottamazione dei carichi locali segue una procedura separata rispetto alla finestra ordinaria della Rottamazione quinquies statale. Entro il 15 settembre 2026, AdER renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La dichiarazione di adesione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026. Le modalità saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 settembre e la domanda potrà essere integrata entro la stessa scadenza finale del 31 ottobre.
Le somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Ogni rata dovrà essere almeno pari a 100 euro.
In caso di rateazione, si applicano interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° febbraio 2027. Le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027.
Dopo l’invio della domanda, l’agente della riscossione comunicherà entro il 31 dicembre 2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze di pagamento.
Gli effetti sulle dilazioni in corso si determineranno alla data del 31 gennaio 2027. Per i contribuenti con piani già attivi, la valutazione dovrà quindi tenere conto sia della convenienza della rottamazione sia delle conseguenze sulla rateazione precedente.
Il calendario completo per enti e contribuenti è riepilogato di seguito.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 30 giugno 2026 | Regioni ed enti locali trasmettono all’Ader, via PEC, la delibera di adesione e il modello compilato |
| 15 settembre 2026 | L’Ader pubblica le modalità telematiche e rende disponibili i dati dei carichi definibili |
| dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 | I contribuenti presentano la domanda di adesione |
| 31 dicembre 2026 | L’Ader comunica le somme dovute, l’importo delle rate e le scadenze |
| 31 gennaio 2027 | Scadenza della prima o unica rata, che perfeziona l’adesione |
No. Il termine del 30 giugno 2026 vale per la trasmissione all’Ader del provvedimento di adesione, previsto dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026. Senza la delibera dell’ente entro quella data, i contribuenti di quel territorio non trovano carichi definibili a proprio nome e la rottamazione dei tributi locali non si attiva per quell’amministrazione.
No. La misura riguarda soltanto i carichi affidati ad AdER. Per i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati vale invece la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, riconosciuta agli enti territoriali dalla legge di bilancio 2026, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.
No. La sanzione principale resta dovuta per intero. La definizione agevolata abbatte solo le componenti accessorie: interessi comunque denominati, maggiorazione semestrale prevista per le sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.
È disponibile dal 10 giugno 2026 la procedura per chiedere all’INPS l’esenzione fiscale sulle pensioni delle vittime del dovere. Con il messaggio INPS n. 1943 l’Istituto ha definito come presentare la domanda di esenzione su tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti, dopo che la circolare 51/2026 aveva esteso il beneficio anche agli assegni privi di collegamento diretto con l’evento che ha dato origine allo status. È confermato il diritto al rimborso delle ritenute operate sui ratei già pagati da gennaio 2026.
In sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito l’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale a favore delle vittime del dovere, ampliando il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. La circolare INPS 51/2026 ha tradotto questa lettura in istruzioni amministrative per le pensioni già liquidate e per quelle di prima liquidazione.
Il beneficio non riguarda soltanto la pensione generata dall’evento lesivo. L’esenzione IRPEF copre anche gli altri assegni previdenziali di cui il beneficiario sia titolare, compresi i trattamenti ottenuti con cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata.
La svolta nasce dalle pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto troppo restrittiva l’applicazione dell’esenzione ai soli trattamenti pensionistici collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. Con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dell’indirizzo dei giudici e ha invitato gli uffici a riesaminare le posizioni pendenti.
L’esenzione IRPEF si applica anche ai trattamenti pensionistici non correlati all’evento che ha dato origine allo status.
Il richiamo normativo è l’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, che ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata. Il collegamento con i benefici previdenziali per le vittime del terrorismo spiega la lettura ampia ora recepita anche dall’INPS.
Hanno diritto all’esenzione le vittime del dovere, i soggetti equiparati e i familiari superstiti titolari di pensione. Il criterio decisivo è il riconoscimento dello status: chi lo possiede ottiene l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici INPS da iscrizioni obbligatorie, anche se è titolare di più pensioni e anche se una sola è collegata all’evento.
Rientrano nell’esenzione fiscale:
L’esenzione comprende IRPEF e addizionali regionali e comunali. L’effetto si riflette quindi sul netto in pagamento, perché l’INPS deve rimuovere le trattenute fiscali dai trattamenti interessati.
La domanda si presenta come ricostituzione del trattamento per motivi documentali (esenzione fiscale vittime del dovere). Lo prevede il messaggio INPS n. 1943: l’interessato dichiara di essere vittima del dovere o soggetto equiparato, indica gli estremi del decreto di riconoscimento dello status e invia l’istanza online o tramite patronato, in attesa dell’aggiornamento della procedura dedicata.
La domanda può essere trasmessa per due vie:
I familiari superstiti dichiarano il proprio status con autocertificazione (DPR 445/2000), indicando gli estremi del provvedimento di riconoscimento, con successive verifiche dell’INPS anche presso gli enti detentori dei dati. Quando il trattamento si trasforma in pensione di reversibilità , il beneficio fiscale si estende ai trattamenti del superstite finché permangono le condizioni per il mantenimento della pensione ai superstiti, e viene meno quando il beneficiario matura un autonomo diritto a una pensione diretta.
Sul fronte del contenzioso, le strutture territoriali definiscono in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti quando ricorrono i requisiti, e il ricorso così definito vale come domanda di ricostituzione per il 2026. Per la defiscalizzazione degli anni d’imposta precedenti al 2026 l’interessato presenta comunque istanza all’Agenzia delle Entrate.
Per il 2026 non serve una domanda di rimborso separata: l’INPS applica l’esenzione dal primo rateo utile e restituisce le ritenute già operate sui ratei a partire da gennaio. Il primo rateo utile dipende dalla data della domanda di ricostituzione e dai tempi di elaborazione delle pensioni. Per gli anni precedenti al 2026 la via è diversa.
La domanda di ricostituzione della pensione diventa quindi il riferimento pratico per l’applicazione del beneficio sui trattamenti già in pagamento. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie previste per il recupero delle imposte versate.
Dopo l’applicazione dell’esenzione, il controllo principale riguarda il certificato di pensione ObisM INPS e il cedolino mensile. Nel prospetto devono risultare l’azzeramento delle ritenute IRPEF e la rimozione delle addizionali regionali e comunali sui trattamenti coperti dal beneficio.
La verifica serve anche per ricostruire i ratei già tassati nel 2026, sui quali l’Istituto deve riconoscere il rimborso delle ritenute fiscali. Per le annualità precedenti è invece utile conservare la documentazione pensionistica e fiscale da allegare all’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate.
La disciplina INPS include anche i familiari superstiti. La pensione ai familiari superstiti è regolata dalle condizioni ordinarie di accesso, dalle quote spettanti e dalle eventuali soglie reddituali, mentre l’esenzione interviene sulla tassazione del trattamento quando ricorre lo status tutelato dalla disciplina speciale.
Il beneficio fiscale non modifica la natura della pensione e non introduce una nuova prestazione previdenziale. Incide invece sul prelievo fiscale applicato all’assegno, eliminando IRPEF e addizionali nei casi riconosciuti dall’INPS alla luce della Cassazione e della risoluzione delle Entrate.
Il Registro dei titolari effettivi cambia modello: l’accesso generalizzato ai dati societari lascia spazio a un sistema selettivo, fondato su autorità abilitate, soggetti obbligati all’antiriciclaggio e richiedenti con legittimo interesse. Il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 176 recepisce parte della Direttiva UE 2024/1640 e modifica il Dlgs 231/2007, dopo anni di stop, ricorsi e dubbi sul bilanciamento tra trasparenza antiriciclaggio e protezione dei dati personali.
Il Decreto Antiriciclaggio approvato dal Governo ridisegna la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese. La novità riguarda l’accesso ai dati: la consultazione viene organizzata in tre canali distinti, con finalità e limiti diversi.
La stretta nasce dal confronto tra trasparenza societaria e tutela dei dati personali. Il parere del Garante Privacy richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022, che ha ritenuto incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati dei titolari effettivi.
Il nuovo assetto recepisce questa impostazione: l’obiettivo antiriciclaggio rimane, però la consultazione del Registro viene collegata a funzioni istituzionali, obblighi di adeguata verifica o interessi qualificati. In altre parole, il dato sulla persona fisica che controlla o possiede un’impresa continua a servire per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con accessi tracciati e selettivi.
Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 231/2007 disciplina l’accesso delle autorità . Per questi soggetti la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva è immediata, diretta e libera, senza filtro preventivo, secondo modalità tecniche da definire attraverso convenzioni tra Unioncamere, gestore del sistema informativo nazionale e amministrazioni competenti.
Tra i soggetti istituzionali abilitati rientrano:
Il nuovo articolo 21-ter riguarda i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Banche, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori tenuti all’adeguata verifica della clientela possono accedere ai dati del Registro solo per svolgere gli adempimenti previsti dal Dlgs 231/2007.
L’accesso richiede l’accreditamento presso la Camera di commercio territorialmente competente e il pagamento dei diritti di segreteria. La richiesta deve indicare l’appartenenza alla categoria dei soggetti obbligati, i dati identificativi, l’eventuale autorità di vigilanza o organismo di autoregolamentazione e la finalità della consultazione.
L’accreditamento dura due anni e il soggetto obbligato deve comunicare entro dieci giorni eventuali modifiche o cessazioni dello status. La consultazione del Registro non sostituisce l’analisi del rischio: l’operatore rimane responsabile dell’adeguata verifica e deve conservare prova dell’iscrizione del titolare effettivo o un estratto idoneo.
Il nuovo articolo 21-quater apre l’accesso anche a persone fisiche e giuridiche titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati collegati o del finanziamento del terrorismo. La norma individua alcune categorie già riconosciute e consente, in altri casi, una valutazione caso per caso.
Rientrano tra i soggetti con legittimo interesse:
La consultazione da parte dei soggetti con legittimo interesse riguarda un insieme limitato di informazioni. Si possono vedere nome e cognome del titolare effettivo, mese e anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza e condizioni che spiegano perché quella persona è individuata come titolare effettivo.
Per alcune categorie, tra cui giornalisti, enti del terzo settore e autorità di Paesi terzi omologhe, il decreto prevede anche l’accesso alle informazioni storiche sulle modifiche intervenute nei cinque anni precedenti, comprese quelle relative a imprese, persone giuridiche private, trust o istituti affini sciolti o cessati. È inoltre prevista la consultazione della descrizione dell’assetto proprietario o di controllo.
Per l’accesso fondato su legittimo interesse serve una richiesta motivata alla Camera di commercio territorialmente competente, accompagnata dalla documentazione che dimostri la categoria di appartenenza o la funzione svolta dal richiedente. Tranne che per giornalisti ed enti del terzo settore, va indicato anche il legame con l’impresa, la persona giuridica privata, il trust o l’istituto affine a cui si riferiscono i dati.
La Camera di commercio verifica l’identità del richiedente e valuta la documentazione. Il decreto prevede una risposta entro dodici giorni lavorativi, prorogabili in caso di molte richieste. Se l’accesso viene riconosciuto, il richiedente viene accreditato e riceve un certificato valido per tre anni; la permanenza del requisito viene verificata ogni diciotto mesi.
Il decreto prevede anche casi di diniego: documentazione incompleta, assenza di legittimo interesse, trasferimenti di dati verso Paesi terzi incompatibili con il GDPR o sospetto che le informazioni siano usate per finalità diverse dal contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il nuovo articolo 21-sexies consente alla Camera di commercio di escludere in tutto o in parte l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali. Sono tali i casi in cui la consultazione esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oltre ai casi in cui il titolare effettivo sia incapace o minore d’età .
La richiesta di esclusione va accompagnata da una dichiarazione puntuale e da elementi probatori. Se un soggetto obbligato o un richiedente con legittimo interesse domanda l’accesso ai dati di un titolare effettivo che ha segnalato circostanze eccezionali, la Camera di commercio valuta il caso e bilancia il rischio rappresentato con l’interesse alla consultazione.
In caso di accoglimento dell’istanza di accesso, il titolare effettivo viene informato e la consultazione del Registro viene consentita solo dopo trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La decisione può essere contestata con gli strumenti previsti dalla legge 241/1990.
Il decreto conserva il pagamento dei diritti di segreteria per comunicazione, variazione, conferma e accesso ai dati, secondo le voci già previste dal decreto MIMIT del 20 aprile 2023. Sono previste esenzioni per alcune autorità e soggetti pubblici indicati dalla norma.
La Camera di commercio registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva. Su richiesta, il titolare effettivo può conoscere chi ha consultato i dati che lo riguardano; per giornalisti ed enti del terzo settore, la comunicazione riguarda solo la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha avuto accesso.
Per le imprese e gli altri enti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo, il decreto incide soprattutto sul regime di consultazione dei dati già conferiti o da conferire al Registro. La banca dati rimane presso il Registro delle imprese, divisa tra sezione autonoma e sezione speciale per trust e istituti affini.
Per banche, intermediari e professionisti, invece, la novità è più pratica: l’accesso serve solo a supporto dell’adeguata verifica, richiede accreditamento, comporta responsabilità sulla finalità della consultazione e impone la conservazione della prova dell’iscrizione o di un estratto utile. Le incongruenze tra Registro e informazioni raccolte in sede di adeguata verifica devono essere segnalate alla Camera di commercio, con anonimato del soggetto obbligato segnalante verso le autorità abilitate alla consultazione.
Il nuovo sistema prova a chiudere la lunga fase di incertezza sul Registro dei titolari effettivi: più accesso per chi ha funzioni o interessi qualificati nella prevenzione del riciclaggio, meno esposizione generalizzata dei dati personali dei titolari effettivi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo; entro sessanta giorni dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati.
I pensionati di Quota 100, Quota 103 e della pensione anticipata precoci possono lavorare nelle aziende agricole con il contratto LOAgri senza perdere l’assegno, a condizione di non superare le 45 giornate di lavoro all’anno. Lo ribadisce l’INPS con il messaggio 1904 dell’8 giugno 2026, che aggiorna le regole di cumulo dopo la stabilizzazione del lavoro occasionale agricolo decisa dalla Legge di Bilancio 2026.
Il LOAgri, la prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 343, della legge 197/2022 e reso strutturale dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 1, comma 156, della legge 199/2025. Nel limite delle 45 giornate annue, il contratto può essere stipulato con alcune categorie di lavoratori:
I pensionati sono l’unica categoria esente dal vincolo dei tre anni, ossia dal divieto di stipulare il contratto per chi abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato agricolo nel triennio precedente. La perdita del requisito durante il rapporto comporta la risoluzione automatica del contratto.
Quota 100, Quota 103 e la pensione precoci appartengono al regime generale di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. Il LOAgri è proprio una forma di lavoro subordinato occasionale, e qui interviene la deroga: entro le 45 giornate annue i compensi agricoli si sommano all’assegno senza farlo decadere. Il messaggio INPS 1904/2026 conferma e aggiorna questa lettura alla luce della messa a regime dell’istituto.
La compatibilità riguarda quindi sia le ordinarie pensioni di vecchiaia e anticipate, sia le pensioni flessibili. Per i lavoratori significa integrare il reddito durante le campagne stagionali, per le aziende agricole disporre di manodopera esperta nei picchi di attività .
Il tetto delle 45 giornate si calcola sull’anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, contando le giornate di effettivo lavoro. È la soglia che tiene in piedi il cumulo: il suo superamento determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Con la trasformazione si riattiva il regime di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con effetto dal primo giorno di prestazione. Il monitoraggio delle giornate diventa così la cautela principale per chi percepisce Quota 100, Quota 103 o la pensione precoci.
Sono esclusi dal LOAgri i titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984, o di prestazioni analoghe. Per questi trattamenti il contratto agricolo occasionale non è attivabile, a differenza di quanto previsto per le pensioni di vecchiaia, anticipate e flessibili.
Il contratto può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro del settore agricolo iscritti alle gestioni previdenziali INPS, con l’obbligo di applicare i CCNL e i CCPL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del comparto. Il mancato rispetto di questi contratti è una preclusione assoluta all’attivazione del rapporto. È vietato il ricorso alle agenzie di somministrazione, e l’impiego riguarda le sole mansioni stagionali degli operai agricoli, con esclusione delle attività impiegatizie.
A differenza del vecchio contratto di prestazione occasionale, il LOAgri non eredita il limite che ne vietava l’uso alle imprese con più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Possono quindi ricorrervi anche le aziende agricole di dimensioni maggiori, purché in regola con gli altri requisiti. Prima dell’avvio della prestazione il datore acquisisce un’autocertificazione del lavoratore sulla condizione soggettiva e trasmette la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.
Per il lavoratore i compensi del lavoro occasionale agricolo sono esenti da IRPEF e non incidono sullo stato di disoccupazione. La contribuzione versata resta utile ai fini delle future prestazioni previdenziali e della disoccupazione agricola, così che le giornate svolte mantengono valore sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Dal 1° giugno 2026 è in vigore il nuovo CCNL Conflavoro Multiservizi, firmato da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal. Il contratto, valido fino al 31 maggio 2029, riguarda il codice CNEL K574 e interessa imprese di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi ausiliari, attività integrate, servizi generali e alcune lavorazioni collegate a magazzini, aree verdi, impianti, controllo accessi e supporto logistico. Il rinnovo porta nuovi minimi retributivi in sei tranche, regole aggiornate su periodo di prova, ROL, scatti di anzianità , contratti a termine, malattia e lavoro a distanza.
Il CCNL Conflavoro Multiservizi decorre dal 1° giugno 2026 e scade il 31 maggio 2029. Il contratto va identificato attraverso le parti firmatarie e il codice CNEL K574, perché il settore multiservizi comprende più accordi collettivi e diverse platee aziendali.
Il campo di applicazione copre rapporti di lavoro nelle imprese industriali, artigiane, cooperative, consorzi e società consortili che svolgono attività di pulizia e servizi integrati, anche per conto terzi. Rientrano, tra gli altri, servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, manutenzione, portierato, guardiania, controllo accessi, attività ausiliarie in ambito scolastico, sanitario, industriale e in uffici pubblici o privati.
Il rinnovo prevede nuovi minimi tabellari con decorrenze progressive dal 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi e per i Quadri si aggiunge un’indennità di funzione pari a 27 euro.
| Inquadramento | Dal 1° giugno 2026 | Dal 1° ottobre 2026 | Dal 1° maggio 2027 | Dal 1° dicembre 2027 | Dal 1° luglio 2028 | Dal 1° ottobre 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.267,00 euro | 2.337,60 euro | 2.398,00 euro | 2.438,50 euro | 2.489,00 euro | 2.529,00 euro |
| Primo livello | 2.118,00 euro | 2.182,60 euro | 2.238,00 euro | 2.274,80 euro | 2.321,00 euro | 2.357,80 euro |
| Secondo livello | 1.899,00 euro | 1.955,00 euro | 2.003,00 euro | 2.034,80 euro | 2.074,80 euro | 2.106,70 euro |
| Terzo livello | 1.626,50 euro | 1.671,50 euro | 1.710,00 euro | 1.735,60 euro | 1.767,80 euro | 1.793,50 euro |
| Quarto livello | 1.531,20 euro | 1.572,50 euro | 1.607,80 euro | 1.631,00 euro | 1.660,60 euro | 1.684,00 euro |
| Quinto livello | 1.451,00 euro | 1.488,90 euro | 1.521,20 euro | 1.543,00 euro | 1.570,00 euro | 1.591,70 euro |
| Sesto livello | 1.379,00 euro | 1.414,00 euro | 1.444,00 euro | 1.464,00 euro | 1.489,00 euro | 1.509,00 euro |
| Settimo livello | 1.307,00 euro | 1.339,00 euro | 1.366,90 euro | 1.385,00 euro | 1.408,00 euro | 1.426,50 euro |
Gli incrementi del CCNL Multiservizi Conflavoro si inseriscono nella stagione dei rinnovi contrattuali 2024-2026, che per molte imprese comporta l’aggiornamento delle tabelle paga, dei budget del personale e delle verifiche sulle agevolazioni fiscali o contributive collegate agli aumenti retributivi.
Il rinnovo aggiorna anche la durata massima del periodo di prova. Il contratto prevede sei mesi per i Quadri, quattro mesi per il primo livello, tre mesi per il secondo livello, trenta giorni per terzo e quarto livello, ventisei giorni per quinto, sesto e settimo livello e trenta giorni per gli apprendisti.
Per gli impiegati dal terzo al sesto livello, il periodo di prova è esteso a due mesi. Nei rapporti a termine, la prova viene calcolata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con limiti specifici previsti dal contratto.
Il CCNL Conflavoro Multiservizi prevede 40 ore di ROL e 32 ore per ex festività . Le ferie sono pari a quattro settimane, mentre tredicesima e quattordicesima sono disciplinate come mensilità aggiuntive calcolate sulla retribuzione in atto.
La quattordicesima, nel caso del CCNL Multiservizi Conflavoro, viene corrisposta in coincidenza con la mensilità di giugno. Il contratto consente anche, tramite accordo aziendale o individuale, l’erogazione mensile della tredicesima o della quattordicesima.
Il rinnovo introduce una disciplina distinta degli scatti di anzianità . Per gli operai sono previsti scatti triennali nella misura del 2% della retribuzione tabellare, fino a un massimo di cinque scatti. Per gli impiegati, invece, gli scatti sono biennali e pari al 6,25% della retribuzione tabellare, fino a un massimo di otto scatti.
Per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del contratto, la decorrenza è fissata al 1° giugno 2026 nei casi in cui gli scatti non siano già maturati secondo la disciplina precedente.
Sulla malattia, il contratto prevede la conservazione del posto per dodici mesi nell’arco degli ultimi trentasei mesi consecutivi. Il trattamento economico, comprensivo dell’indennità INPS, è pari al 100% per i primi sei mesi e al 50% per i successivi sei mesi.
Per lavoratori fragili, lavoratori con patologie oncologiche, trapianti, patologie gravi e continuative o terapie salvavita documentate dal Servizio Sanitario Nazionale, i giorni necessari alle cure sono esclusi dal computo delle assenze per malattia e il periodo di comporto è raddoppiato.
Per il tempo determinato, il contratto conferma il limite numerico pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nelle unità produttive fino a cinque dipendenti è prevista la possibilità di assumere fino a tre lavoratori a termine.
Per i rapporti superiori a dodici mesi, il CCNL individua causali legate alle caratteristiche del settore. Tra queste rientrano l’esecuzione di commesse o servizi predeterminati, gli appalti con continuità di servizio, l’assunzione di lavoratori con competenze specifiche per nuovi macchinari, l’uso di nuove tecniche di lavorazione e l’impiego di lavoratori con più di 50 anni.
Il rinnovo richiama il principio di equivalenza delle tutele previsto dall’Allegato I.01 del Codice Appalti. Nei contratti pubblici, questo profilo rileva quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e deve dimostrare un livello di tutela equivalente.
La verifica di equivalenza va letta insieme alle regole del correttivo al Codice Appalti, che ha rafforzato il collegamento tra contratti collettivi, trattamento dei lavoratori e procedure di affidamento. Per le imprese multiservizi impegnate in gare pubbliche, il tema riguarda retribuzione, orario, tutele normative, sicurezza e bilateralità .
Il lavoro a distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il dipendente. Il contratto disciplina telelavoro e lavoro agile, con accordo scritto e indicazione di durata, alternanza tra lavoro in sede e fuori sede, strumenti utilizzati, oneri, tempi di riposo e fascia di disconnessione.
L’accordo deve indicare anche le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo, le misure di salute e sicurezza, la formazione eventualmente richiesta e le forme di esercizio dei diritti sindacali durante la prestazione esterna ai locali aziendali.
Il contratto inserisce una disciplina specifica sui preposti. Per il ruolo è previsto un emolumento pari al 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, insieme a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile legata allo svolgimento delle funzioni.
La parte finale del contratto contiene anche una dichiarazione congiunta sull’aggiornamento dei profili professionali quando le mansioni svolte dai lavoratori non sono riconducibili in modo chiaro a quelle già elencate nel CCNL, anche per effetto dell’introduzione di nuove tecnologie.
Con il voto di fiducia alla Camera sul DL Lavoro (DL 62/2026) cambia la regola sui CCNL scaduti. Se il rinnovo non arriva entro nove mesi dalla scadenza naturale del contratto, le retribuzioni ricevono un adeguamento automatico pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, a titolo di anticipazione forfettaria. La Commissione Lavoro ha alzato la quota dal 30% al 50% e ha accorciato la soglia da dodici a nove mesi, mentre la retroattività piena degli arretrati dalla scadenza non è entrata nel testo. Il decreto passa ora al Senato, con conversione entro il 29 giugno.
L’articolo 10 del DL 62/2026 introduce una copertura economica automatica per la fase tra la scadenza del contratto collettivo nazionale e la firma del rinnovo. Nel testo approvato con la fiducia l’adeguamento forfettario delle retribuzioni è pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati, salvo diverse pattuizioni dei contratti collettivi.
La quota sale di venti punti rispetto al decreto originario, che fissava l’anticipo al 30% dell’IPCA. L’importo ha natura di anticipazione forfettaria sull’aumento futuro: non sostituisce gli incrementi del nuovo CCNL e copre solo in parte la perdita di potere d’acquisto durante la vacanza contrattuale.
La riformulazione accorcia anche i tempi. L’adeguamento scatta dopo nove mesi dalla scadenza naturale del contratto, e non più dopo dodici come nel testo base. La soglia più breve aumenta la pressione sulle parti sociali a chiudere il rinnovo prima che l’anticipo automatico entri in busta paga.
Il decreto collega al rinnovo anche il contributo di assistenza contrattuale: dopo dodici mesi dalla scadenza il riconoscimento viene meno e torna soltanto con la firma del nuovo accordo, così da spingere alla riapertura del tavolo senza scaricare il costo sul lavoratore.
Durante l’esame in Commissione non è entrata la retroattività piena degli arretrati. L’emendamento che proponeva di far decorrere gli aumenti dal giorno successivo alla scadenza del vecchio contratto, restituendo le somme maturate per l’intero periodo di vacanza, non è stato recepito nel testo blindato con la fiducia.
L’adeguamento IPCA-NEI vale quindi come anticipo durante la vacanza contrattuale, mentre la liquidazione del pregresso dipende dalle decorrenze economiche fissate di volta in volta dal singolo rinnovo, secondo l’accordo tra le parti.
La disciplina automatica non vale per tutti i comparti. Nei settori a elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, come il turismo, e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, l’importo dell’adeguamento è rimesso alla contrattazione collettiva e non può superare il 50%.
La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio dove ricavi e attività seguono cicli molto variabili, mantenendo lo stesso tetto massimo previsto in via generale.
Il testo distingue i contratti che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto, il 1° maggio 2026, da quelli già scaduti a quella data. Per questi ultimi la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2027, salvo che nel frattempo intervenga il rinnovo.
Lo slittamento riguarda comparti con molte posizioni in attesa di rinnovo, dal terziario alla vigilanza privata, dove la vacanza si protrae da tempo. L’effetto in busta paga non è quindi immediato per chi ha il CCNL scaduto da prima del decreto.
Le modifiche introdotte alla Camera ridisegnano l’articolo 10 rispetto al testo entrato in vigore il 1° maggio:
| profilo | testo base | norma approvata |
|---|---|---|
| soglia temporale | anticipo dopo 12 mesi dalla scadenza | anticipo dopo 9 mesi dalla scadenza |
| quota di adeguamento | 30% della variazione IPCA | 50% della variazione IPCA-NEI |
| arretrati pregressi | rimessi alle decorrenze del rinnovo | nessuna retroattività piena dalla scadenza |
| stagionali e sanità SSN | indicatori della contrattazione | importo alla contrattazione, tetto al 50% |
| CCNL già scaduti al 1° maggio 2026 | applicazione dal 1° gennaio 2027 | applicazione dal 1° gennaio 2027 |
L’intervento sui contratti scaduti si lega al capitolo del salario giusto e degli obblighi CCNL per le imprese. Il decreto à ncora l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Sullo stesso testo la Camera ha escluso i contratti minori equivalenti dal canale degli incentivi: la fiducia sul salario giusto e sul TEC conferma il riferimento ai soli CCNL più rappresentativi e archivia l’apertura che aveva riacceso lo scontro sui contratti pirata.
Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911. Dopo il via libera della Camera con il voto di fiducia, il provvedimento passa al Senato, che deve completare la conversione entro il 29 giugno 2026, termine di decadenza del decreto già efficace dal 1° maggio.
La quattordicesima 2026 vale circa 12,4 miliardi di euro e arriva nelle buste paga tra giugno e luglio. Secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos, oltre la metà di chi la riceve, il 54,8%, la userà per le vacanze, ma salgono le quote destinate al risparmio e al pagamento di bollette e rate arretrate, segnale di bilanci familiari ancora tirati.
La stima emerge dal tradizionale sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni, e fotografa i lavoratori che incassano la mensilità aggiuntiva. La quattordicesima è una voce contrattuale: la ricevono solo i dipendenti il cui CCNL la prevede e i pensionati che rispettano i requisiti di età e di reddito. La distribuzione nel mese rende il dato più rilevante della sua dimensione assoluta: una massa di liquidità vicina a una piccola manovra stagionale entra nei conti correnti proprio quando le spese estive delle famiglie si fanno più fitte, dai viaggi ai saldi.
Le destinazioni d’uso indicate dai lavoratori si distribuiscono così:
La somma delle percentuali supera il 100% perché ciascun lavoratore divide la quattordicesima in media tra più di due destinazioni. Il confronto con l’anno precedente mostra il doppio movimento del momento: cresce la voglia di spesa estiva, ma aumentano insieme il risparmio precauzionale e il ricorso alla mensilità per coprire pagamenti rimasti indietro.
La quota crescente destinata a risparmio e debiti arretrati matura in un quadro di prezzi in rialzo. A maggio 2026 l’inflazione italiana è risalita al 3,2%, trascinata dall’energia, e il confronto con i rincari del carrello della spesa aiuta a leggere la prudenza delle famiglie sui consumi.
Lo spaccato territoriale fotografa due Italie. Nel Mezzogiorno il 34,3% dei lavoratori destinerà più risorse alle spese essenziali, contro il 17,5% del Nord e il 9,8% del Centro. La quota di chi userà la quattordicesima per bollette e rate arretrate sale al 23,6% al Sud, oltre il doppio del 13,3% rilevato nelle regioni settentrionali.
Per Confesercenti la fotografia ha un risvolto di politica economica. Il presidente Nico Gronchi definisce la mensilità aggiuntiva «un’iniezione immediata di liquidità per l’economia» e lega la crescita di risparmio e arretrati alla fragilità dei redditi da lavoro.
Gronchi ricorda che centinaia di migliaia di lavoratori non percepiscono la quattordicesima perché coperti da contratti in dumping, con retribuzioni e tutele inferiori a quelle dei CCNL firmati dalle organizzazioni più rappresentative. La proposta dell’associazione è detassare la quattordicesima per i dipendenti e ridurre la contribuzione per le imprese che la riconoscono, lasciando intatti i diritti previdenziali. L’obiettivo dichiarato è abbassare il costo del lavoro, alzare l’importo netto in busta paga e trasformare una quota maggiore della mensilità in consumi, contrastando al tempo stesso il dumping contrattuale.
A giugno 2026 le tariffe luce più convenienti nel mercato libero si dividono tra offerte a prezzo fisso, che bloccano il costo della componente energia per il periodo previsto dal contratto, e offerte a prezzo variabile, di norma indicizzate al PUN Index GME. Dopo il rialzo della Maggior Tutela elettrica nel secondo trimestre per i clienti vulnerabili e con il prezzo dell’energia ancora condizionato dall’andamento del mercato all’ingrosso, la struttura tariffaria scelta incide sulla spesa annua sia per le forniture nel mercato libero per uso domestico sia per le utenze business.
Il confronto è costruito su due profili tipo: una fornitura domestica con potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 3.085 kWh, e una fornitura business con potenza impegnata di 6 kW e consumo annuo di 15.000 kWh. Per le tariffe a fasce orarie, i consumi vengono distribuiti tra F1, F2 e F3; per le offerte monorarie, invece, il confronto considera la spesa complessiva sul consumo annuo indicato.
Le classifiche separano le offerte a prezzo fisso da quelle a prezzo variabile e distinguono le tariffe monorarie da quelle multiorarie, così da orientare la scelta in base alle abitudini di consumo oltre che alla spesa annua stimata più bassa. Per le famiglie che concentrano i consumi nelle ore serali o nei weekend, una tariffa a fasce può avere un risultato diverso rispetto a una monoraria; per uffici, negozi e piccole attività , invece, conta molto la distribuzione dei prelievi durante l’orario di apertura.
La prima sezione della card riporta anche il prezzo di riferimento aggiornato per i clienti ancora serviti alle tariffe ARERA della Maggior Tutela e per chi è transitato al Servizio a Tutele Graduali. La spesa annua indicata dal Portale Offerte resta una stima: può cambiare in base ai consumi effettivi, alla potenza impegnata, agli sconti applicati, alle quote fisse, agli eventuali servizi aggiuntivi e, per le offerte indicizzate, all’andamento del PUN Index GME nei mesi successivi.
Il Ministero dell’Economia ha fissato per l’11 giugno 2026 una sola asta di titoli di Stato a medio-lungo termine: in collocamento va unicamente la prima tranche del nuovo BTP a 3 anni con scadenza 15 settembre 2029, cedola annua del 3% e importo offerto tra 3,5 e 4 miliardi di euro. Le prenotazioni del pubblico si chiudono il 10 giugno, il regolamento è fissato al 15 giugno. Le aste del BTP a 7 anni e dei titoli oltre i dieci anni, previste lo stesso giorno, sono state annullate dopo l’emissione sindacata che il Tesoro ha chiuso in settimana.
Il titolo in asta è la prima tranche di un nuovo benchmark triennale, con codice ISIN ancora da attribuire ed emissione regolata al 15 giugno 2026. La cedola annua lorda è del 3%, pagata in due quote semestrali il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. La prima cedola, in scadenza al 15 settembre 2026, è ridotta: il tasso lordo è dello 0,75%, corrispondente ai 92 giorni di godimento sui 184 del semestre. L’ammontare offerto va da un minimo di 3,5 a un massimo di 4 miliardi di euro.
| Tipologia | BTP a 3 anni, prima tranche |
| Codice ISIN | da attribuire |
| Emissione | 15 giugno 2026 |
| Scadenza | 15 settembre 2029 |
| Cedola annua | 3%, semestrale (15 marzo e 15 settembre) |
| Prima cedola | 15 settembre 2026, ridotta allo 0,75% (92 giorni su 184) |
| Importo offerto | da 3,5 a 4 miliardi di euro |
| Collocamento supplementare | fino al 30%, pari a 1,2 miliardi |
| Provvigione di collocamento | 0,100% |
| Meccanismo | asta marginale, prezzo e quantità discrezionali |
Il collocamento avviene con il meccanismo dell’asta marginale, in cui il Tesoro determina in modo discrezionale prezzo di aggiudicazione e quantità emessa entro l’intervallo annunciato, escludendo le offerte a prezzi non convenienti. Agli operatori spetta una provvigione dello 0,100% e non possono applicare oneri di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Il calendario definito dal MEF scandisce le tappe del collocamento:
All’asta partecipano in via diretta soltanto gli operatori Specialisti in titoli di Stato e gli Aspiranti Specialisti, in proprio o per conto terzi. Risparmiatori e imprese sottoscrivono il titolo tramite la propria banca o l’intermediario, con un importo minimo di mille euro di capitale nominale.
La cedola fissa al 3% indica il flusso d’interesse del titolo, ma il rendimento all’emissione si determina solo in asta, sul prezzo di aggiudicazione. Il collocamento cade nello stesso giorno della riunione in cui i mercati scontano con alta probabilità un rialzo dei tassi BCE, il primo dal settembre 2023.
L’11 giugno il Consiglio direttivo dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi dal 2% al 2,25%, dopo che l’inflazione dell’Eurozona è risalita al 3,2% a maggio. L’asta del triennale si chiude in mattinata, alcune ore prima dell’annuncio del pomeriggio: il prezzo offerto dagli operatori incorpora quindi attese di tassi più alti, in una curva che si è già spostata verso l’alto sulle scadenze lunghe collocate in settimana.
Per i risparmiatori il calendario dei collocamenti di giugno 2026 non si esaurisce comunque con il triennale. Dal 15 al 19 giugno il Tesoro colloca infatti il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione e con tasso minimo garantito annunciato il 12 giugno, un titolo rivolto alla platea retail che affianca l’offerta a tasso fisso del BTP a 3 anni.
L’asta dell’11 giugno è stata alleggerita perché il Tesoro ha collocato via sindacato la riapertura dual tranche dei BTP a 7 e 30 anni, con risultati comunicati il 9 giugno. La domanda complessiva ha superato i 235 miliardi di euro, a fronte di 18 miliardi assegnati.
Il BTP a 7 anni con scadenza 15 giugno 2033 e cedola 3,3% è stato collocato a 98,597, con un rendimento lordo del 3,559% e 13 miliardi emessi su una domanda oltre i 126 miliardi. Il BTP a 30 anni con scadenza 1° ottobre 2055 e cedola 4,65% è stato assegnato a 100,631, rendimento lordo del 4,663%, per 5 miliardi a fronte di circa 112 miliardi di richieste. Il regolamento è fissato al 16 giugno e il collocamento è passato per un sindacato di sei lead manager.
La Camera ha approvato con il voto di fiducia il disegno di legge di conversione del DL Lavoro (DL 62/2026), nel testo licenziato dalla Commissione Lavoro. Dai correttivi all’articolo 7 esce il riferimento ai contratti minori equivalenti per l’accesso agli incentivi all’occupazione e la definizione del trattamento economico complessivo viene agganciata ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, archiviando il passaggio che aveva riacceso lo scontro sui contratti pirata. Il provvedimento passa ora al Senato, con conversione entro il 29 giugno.
La novità riguarda l’emendamento dei relatori al Decreto Primo Maggio, in esame alla Camera. La prima formulazione apriva alla possibilità di riconoscere gli incentivi anche ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative, se il trattamento economico complessivo risultava equivalente a quello dei CCNL leader. La riformulazione cambia la direzione del testo. Il riferimento ai contratti minori equivalenti viene eliminato e resta il richiamo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il salario giusto e obblighi CCNL per le imprese restano il centro dell’articolo 7 del DL 62/2026. Il decreto affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico adeguato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il parametro è il trattamento economico complessivo definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tenendo conto di settore, categoria produttiva, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.
La parte dell’emendamento che sopravvive riguarda la definizione del TEC. Il trattamento economico complessivo viene costruito sulle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi di riferimento. Nel calcolo rientrano mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti con valore economico, sempre se definiti dagli stessi contratti collettivi.
La riformulazione esclude dal TEC le componenti retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il parametro salariale, quindi, non può essere costruito su premi individuali, erogazioni occasionali o elementi rimessi alla scelta del datore di lavoro.
La scelta serve a rendere confrontabile il trattamento economico collegato al contratto collettivo applicato. Per le imprese, il controllo sugli incentivi si concentra sulla coerenza tra retribuzione individuale, livello di inquadramento e trattamento economico complessivo ricavato dal CCNL rappresentativo.
La prima versione dell’emendamento aveva sollevato le critiche dei sindacati perché sembrava aprire una strada ai contratti collettivi sottoscritti da sigle meno rappresentative. Il timore era una legittimazione indiretta dei contratti pirata, attraverso una verifica di equivalenza economica complessiva. Con la riformulazione il passaggio viene meno e l’accesso agli incentivi dipende da un trattamento economico individuale almeno pari al TEC individuato dall’articolo 7, con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Il rispetto del salario giusto è la condizione per accedere agli incentivi del decreto: Bonus donne, Bonus giovani under 35, Bonus ZES, sgravio per la stabilizzazione dei contratti a termine e incentivo per la conciliazione vita-lavoro. Per le imprese, il controllo si concentra sulla coerenza tra retribuzione individuale, livello di inquadramento e TEC del CCNL rappresentativo.
La differenza tra la formulazione iniziale e quella aggiornata riguarda il rapporto tra rappresentatività contrattuale e accesso agli incentivi:
| profilo | prima formulazione | riformulazione |
|---|---|---|
| contratti minori | possibile rilievo dei contratti equivalenti ai fini degli incentivi | riferimento eliminato dal testo |
| parametro salariale | TEC come soglia economica di confronto | TEC definito attraverso i CCNL rappresentativi |
| welfare contrattuale | inclusione tra le voci utili al trattamento complessivo | inclusione confermata se riconosciuto alla generalità dei dipendenti |
| voci variabili | esclusione delle componenti individuali e discrezionali | esclusione confermata |
Il controllo sul trattamento economico complessivo si intreccia con la riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi. Il riordino punta a distinguere i contratti più applicati da quelli marginali e a collegare le informazioni contrattuali ai flussi amministrativi.
Nel DL 62/2026 il CNEL ha un ruolo nella raccolta dei dati sul trattamento economico complessivo. La verifica sugli incentivi richiede quindi un incrocio tra contratto applicato, codice alfanumerico unico, retribuzione collegata a qualifica e livello, dati in busta paga e informazioni depositate negli archivi istituzionali.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni pubblicate sulla piattaforma SIISL dovranno indicare il CCNL applicato con il codice alfanumerico unico del CNEL e la retribuzione collegata a qualifica e livello.
L’articolo 10 del DL 62/2026 affronta anche il nodo dei CCNL scaduti e non rinnovati. Trascorsi nove mesi dalla scadenza naturale del contratto senza rinnovo, le retribuzioni ricevono un’anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione IPCA rilevata dall’Istat, salvo diverse pattuizioni delle parti sociali.
L’adeguamento è automatico e a carico del datore di lavoro, con natura di anticipo sul rinnovo futuro e non di aumento autonomo e definitivo. Restano esclusi i settori a elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, dove la quota è rimessa a indicatori economici individuati dalla contrattazione. La misura si applica ai contratti che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre per i CCNL già scaduti al 1° maggio 2026 l’efficacia decorre dal 1° gennaio 2027, salvo rinnovo intervenuto nel frattempo.
Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911. Il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo identico a quello della Commissione Lavoro e la Camera lo ha approvato in prima lettura. Il provvedimento passa ora al Senato, che deve completare la conversione entro il 29 giugno 2026, termine di decadenza del decreto.
Il pacchetto blindato con la fiducia tiene insieme salario giusto, incentivi all’occupazione e stretta sul caporalato digitale, con risorse per circa 934 milioni di euro. Fino alla legge di conversione vale il testo vigente del decreto, con il salario giusto agganciato ai CCNL comparativamente più rappresentativi e gli incentivi condizionati al trattamento economico individuale dell’articolo 7.
Il decreto autovelox è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziali e periodiche dei dispositivi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità . La firma chiude il tormentato iter ministeriale avviato dopo mesi di incertezza su apparecchi approvati e validità delle multe, tuttavia si limita al riordino delle regole tecniche per il futuro, senza trasformare automaticamente in regolari tutti i verbali già contestati.
Il provvedimento aggiorna il quadro già anticipato dal MIT dopo le pronunce della Cassazione del 2024, che avevano riaperto il contenzioso sulla distinzione tra dispositivi soltanto approvati e dispositivi effettivamente omologati. Centrale la distinzione tra apparecchi più autorizzati dal 2017 in poi e dispositivi precedenti, per i quali servono verifiche di conformità ai nuovi standard tecnici.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dunque finalmente confermato la firma del decreto che definisce le procedure per l’omologazione, le verifiche e le tarature degli strumenti di rilevazione della velocità . Il provvedimento punta a rendere uniforme il quadro applicativo dopo il contenzioso nato dalla distinzione tra dispositivi approvati e dispositivi omologati.
Diverse pronunce di Cassazione avevano messo in discussione le multe elevate con apparecchi “approvati” ma privi di omologazione; il decreto interviene su questo terreno, definendo una disciplina tecnica più chiara per l’uso degli autovelox e per la solidità degli accertamenti.
Il decreto punta a stabilizzare un quadro normativo reso incerto dalle sentenze della Corte di Cassazione, che nel 2024 hanno messo in discussione la validità delle multe elevate con apparecchi soltanto approvati ma non correttamente omologati. Nel percorso anticipato dal MIT, la distinzione tecnica riguarda soprattutto l’anno di autorizzazione dei dispositivi. Gli apparecchi approvati dal 2017 in poi sono stati considerati più facilmente allineati ai requisiti tecnici, mentre per quelli precedenti resta necessaria una verifica di conformità agli standard fissati dal nuovo decreto.
Il decreto prevede tre passaggi centrali: omologazione dei dispositivi, verifiche iniziali e controlli periodici di taratura e funzionalità . L’obiettivo dichiarato dal MIT è quello di garantire affidabilità della misura, tracciabilità delle operazioni tecniche e maggiore tenuta giuridico-amministrativa delle multe.
Per i Comuni e gli altri enti titolari dei dispositivi per l’accertamento, però, il problema non è tanto quello di installare o mantenere un autovelox su strada ma di poter dimostrare che s utilizzato in modo conforme alle procedure tecniche previste e che le verifiche successive siano eseguite nei termini richiesti.
La nuova disciplina si inserisce nel censimento nazionale avviato dal MIT sugli strumenti di rilevazione della velocità . In una precedente comunicazione, il Ministero aveva indicato circa 11mila dispositivi rilevati informalmente sul territorio, 3.800 registrati sulla piattaforma e poco più di mille automaticamente coerenti con i requisiti in fase di adozione.
Per gli automobilisti, a disposizione c’è la lista nazionale degli autovelox autorizzati, che consente di verificare marca, modello, matricola, collocazione e estremi del provvedimento ministeriale associato al dispositivo.
Secondo i dati indicati dal Ministero nella fase preparatoria del decreto, solo il 29% dei dispositivi registrati risultava coerente con i requisiti di omologazione e taratura previsti dal nuovo impianto tecnico. Gli apparecchi non allineati dovranno quindi essere verificati, aggiornati o dismessi per ridurre il rischio di ricorsi contro le multe.
La firma del decreto non equivale a una sanatoria generale delle sanzioni già emesse. I ricorsi pendenti o i verbali già notificati continuano a dipendere dalla situazione del singolo dispositivo al momento dell’accertamento, dalla documentazione prodotta dall’ente e dagli orientamenti applicati da prefetti e giudici di pace.
Il decreto può ridurre il contenzioso futuro perché offre una disciplina più definita su procedure tecniche, verifiche e tarature. Per le multe già ricevute, invece, il controllo resta legato al verbale, alla postazione, agli estremi del dispositivo, alla taratura e all’eventuale prova dell’omologazione.
Chi riceve una multa autovelox dovrebbe verificare prima di tutto gli elementi indicati nel verbale: strada, chilometro, direzione di marcia, dispositivo utilizzato, matricola, data dell’accertamento e autorità che ha emesso la sanzione. La verifica pratica può seguire questi passaggi:
Per Comuni, Province, Città metropolitane e gestori dei tratti stradali interessati, il decreto aumenta il peso della documentazione tecnica. Gli enti dovranno poter dimostrare che il dispositivo utilizzato per l’accertamento sia conforme alle nuove procedure e che le verifiche periodiche siano state tracciate correttamente.
Il punto è particolarmente sensibile per gli enti che hanno fatto largo uso degli autovelox come strumento di controllo della velocità e, in alcuni casi, come fonte rilevante di entrate da sanzioni. La nuova disciplina mira a separare la sicurezza stradale dall’uso degli apparecchi come strumento di incasso.
Il vecchio schema di decreto era stato notificato sulla piattaforma europea TRIS, con termine per eventuali osservazioni di Stati membri e Commissione UE fissato al 4 maggio 2026. La firma del decreto chiude l’iter e apre la fase applicativa. Per conoscere gli effetti sui singoli dispositivi già installati servono però il testo definitivo e le istruzioni attuative, soprattutto per gli apparecchi più vecchi e per quelli non pienamente allineati ai nuovi requisiti.
Giugno 2026 è segnato da un’ondata di scioperi nei trasporti ma tra le astensioni più temute almeno una è rientrata dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture: lo stop ferroviario confederale di 8 ore previsto per giovedì 11 giugno è stato sospeso. Restano però altre astensioni nel calendario ufficiale, con possibili disagi per chi viaggia in treno tra l’11 e il 12 giugno, mentre il trasporto aereo è a rischio sabato 13 e il comparto marittimo si ferma tra il 10 e il 12.
La sospensione riguarda lo sciopero ferroviario di 8 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per giovedì 11 giugno, dalle 9.01 alle 17. La protesta, legata alle gare per i servizi Intercity e al rischio di frammentazione del servizio, è stata sospesa dopo l’incontro al MIT. La sospensione alleggerisce la giornata ma non elimina tutti i possibili disagi ferroviari.
Nel calendario del Ministero restano altre agitazioni tra l’11 e il 12 giugno: lo sciopero di Cub Trasporti e Sgb del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, dalle 3.00 dell’11 alle 2.00 del 12 giugno; l’astensione dell’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb del personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI, dalle 9.01 alle 17; lo stop del personale FS Security in Sicilia, dalle 10.01 alle 18; e quello del personale Mercitalia Shunting & Terminal, dalle 6.00 alle 14.
RFI segnala ancora possibili modifiche al servizio ferroviario nazionale tra le 3.00 dell’11 giugno e le 2.00 del 12 giugno, con effetti su Alta Velocità , lunga percorrenza e trasporto regionale.
Nonostante la sospensione dello sciopero confederale, le altre astensioni ferroviarie compaiono ancora nel calendario ufficiale. Per lo sciopero del trasporto ferroviario si applicano le fasce di garanzia, con treni assicurati nelle ore di maggiore affluenza ed un elenco di corse garantite pubblicato dalle imprese entro le 24 ore precedenti.
Il riferimento è il calendario degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per i treni conviene controllare anche la sezione Infomobilità di Trenitalia, l’app, il numero verde dedicato, RFI e il sito di Italo. In caso di corsa cancellata, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto secondo le regole del vettore e della normativa europea.
Il trasporto aereo è a rischio sabato 13 giugno, in pieno avvio della stagione delle partenze, con diverse agitazioni negli scali:
Nella stessa giornata è atteso anche uno sciopero del personale EasyJet: gli orari esatti e gli scali interessati sono indicati nel calendario ufficiale del Ministero, che conviene consultare prima di partire.
Sul fronte marittimo, i dipendenti Sers di Ravenna, addetti al rimorchio portuale, si fermano dalle 10.00 alle 22.00 di mercoledì 10 giugno. Il giorno successivo tocca ai lavoratori di Blu Jet a Messina, con un’astensione che copre la finestra dalle 21.01 dell’11 giugno alle 20.59 del 12, attenuata dai servizi garantiti tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.
Il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali 2025-2027 ha la sua firma. Il 9 giugno 2026 l’ARAN e la gran parte delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per circa 200mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come INPS e INAIL. È il primo contratto del pubblico impiego firmato durante il triennio di validità , con aumenti medi a regime di circa 162 euro lordi mensili, arretrati dal 1° gennaio 2025 e le prime regole sull’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione.
L’incremento medio a regime dal 1° gennaio 2027 si attesta intorno ai 162 euro lordi mensili per tredici mensilità , distribuiti in tre tranche con decorrenza 1° gennaio 2025, 2026 e 2027. Gli importi cambiano per area professionale:
Il comparto aveva chiuso il triennio precedente con il rinnovo del contratto 2022-2024, firmato a fine 2025 con un aumento medio intorno ai 165 euro, dopo il 2019-2021 siglato nel 2022 con incrementi vicini ai 130 euro. Gli arretrati coprono il periodo dal 1° gennaio 2025 fino al mese di stipula definitiva e vanno erogati entro 30 giorni da quest’ultima.
Il comparto raccoglie circa 200mila lavoratori di amministrazioni statali ed enti nazionali: i ministeri, le agenzie fiscali come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, gli enti pubblici non economici come INPS e INAIL. È la platea storicamente con le retribuzioni medie più alte della contrattazione pubblica, davanti a Funzioni Locali e Sanità .
Giustizia, Interno, Cultura, Istruzione, Università e Ricerca, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Salute, Lavoro e Politiche Sociali, Economia e Finanze, Esteri e Cooperazione Internazionale, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Imprese e Made in Italy, Ambiente ed Energia, Turismo.
Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli, Demanio, Ice, Agea, Coesione Territoriale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Italia Digitale, Cooperazione allo Sviluppo, Anvur, Beni sequestrati e confiscati, Aifa, Italia Giovani, Italmeteo.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Corte dei Conti, Cnel, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Aci, Inail, Inps, Croce Rossa Italiana, Coni, Formez, Accademia dei Lincei, Casse privatizzate, Autorità di bacino, Enti parco nazionali, Ordini professionali, Enac, Ansfisa, Ismea.
Tra le novità normative debutta in via sperimentale la settimana lavorativa di quattro giorni, attivabile su base volontaria e a discrezione delle singole amministrazioni, a parità di ore complessive. Il testo prevede anche permessi aggiuntivi per i lavoratori e interventi sulla disciplina della pausa, in attesa della definizione della parte normativa ancora al tavolo.
Il nuovo contratto introduce le prime regole sull’intelligenza artificiale negli uffici pubblici, con tutele sull’uso degli strumenti automatizzati nei processi decisionali e nelle relazioni sindacali. Sul fronte della digitalizzazione nasce anche una nuova figura professionale, il social media e digital manager, dedicata alla comunicazione e alla gestione dei canali digitali delle amministrazioni.
L’intesa del 9 giugno è un’ipotesi di accordo. Prima della firma definitiva servono la verifica di compatibilità finanziaria del MEF, il parere del Consiglio dei Ministri e la certificazione della Corte dei Conti, dopodiché ARAN e sindacati torneranno al tavolo per la stipula. Solo allora il contratto acquista efficacia e partono i pagamenti, previsti entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva.
Sul piano sindacale, la parte normativa è ancora aperta e l’ARAN l’ha già calendarizzata. Per la FLP il segretario generale Marco Carlomagno segnala aperture positive insieme a questioni da chiudere su ordinamento professionale, incarichi di posizione organizzativa, sviluppo delle elevate professionalità e carriere nell’area dei funzionari.
Il rinnovo arriva mentre le retribuzioni reali della Pubblica Amministrazione si collocano ancora sotto i valori di inizio decennio, erose dall’inflazione degli ultimi anni. Gli incrementi del triennio 2025-2027, sommati a quelli dei due contratti precedenti, puntano a recuperare parte del divario, con una crescita vicina al 12% sul monte salari considerando le ultime due tornate.
L’Agenzia delle Entrate sta inviando una nuova ondata di lettere di compliance ai titolari di partita IVA che per il 2025 non hanno presentato la Dichiarazione IVA, l’hanno trasmessa senza il quadro VE o il quadro VJ oppure hanno indicato operazioni attive fino a 1.000 euro a fronte di cessioni ben superiori risultanti da fatture elettroniche e corrispettivi. Lo prevede il provvedimento del 9 giugno 2026, prot. n. 172588/2026. Chi non è in regola può rimediare entro il 29 luglio 2026 con il ravvedimento operoso.
Le comunicazioni scaturiscono dalle anomalie emerse dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale. Precedono il controllo formale e aprono la strada alla regolarizzazione spontanea, con sanzioni ridotte per chi interviene per tempo. Sono quattro le situazioni anomale:
Le operazioni attive prese a riferimento corrispondono al volume d’affari del rigo VE50 aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni del rigo VE40.
Le comunicazioni arrivano via PEC al domicilio digitale e sono consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” all’interno del Cassetto fiscale e del portale Fatture e Corrispettivi. Ogni lettera riporta codice fiscale e dati anagrafici, numero e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta, data e protocollo della dichiarazione IVA 2025 trasmessa oppure la data di elaborazione in caso di mancato invio.
Alla casella PEC che invia la comunicazione non si possono inviare risposte. Per fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati dall’Agenzia il contribuente usa i canali indicati nella lettera, anche tramite un intermediario abilitato. Gli stessi dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza.
Chi ha ricevuto la lettera ha due strade, a seconda di cosa è accaduto con la dichiarazione 2025:
Il ravvedimento è praticabile anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Si chiude invece la porta quando arriva la notifica di un atto di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni, oppure una comunicazione di irregolarità .
Il termine del 29 luglio 2026 segna il confine pratico per chi non ha presentato la dichiarazione. Entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione IVA è considerata tardiva e mantiene validità , con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione ridotta tramite ravvedimento. Trasmessa dopo quel termine diventa omessa, con sanzioni proporzionali all’imposta più pesanti e il rischio di perdere l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato.
I saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio in quasi tutta Italia, con chiusure che cambiano da regione a regione tra la metà di agosto e la fine di settembre. La Provincia di Bolzano segue un calendario distrettuale a parte, con avvio a metà luglio. Durante le vendite di fine stagione il negoziante deve esporre il prezzo di partenza e quello scontato con la relativa percentuale, mentre chi acquista mantiene la garanzia su cambi e rimborsi per la merce difettosa.
L’avvio unico al primo sabato di luglio nasce dagli indirizzi condivisi dalle Regioni nel 2011, mentre la durata e le regole sulle promozioni anticipate dipendono dalle scelte locali. Per i commercianti il margine di errore più costoso riguarda i prezzi, perché la disciplina europea sulla trasparenza impone di calcolare lo sconto sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti.
In quasi tutte le Regioni i saldi estivi 2026 iniziano sabato 4 luglio e durano in media tra le sei e le otto settimane. Le date di chiusura seguono le singole delibere regionali, come riepilogato di seguito.
| Regione | Periodo dei saldi |
|---|---|
| Abruzzo | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Basilicata | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Calabria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Campania | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Emilia-Romagna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Friuli Venezia Giulia | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Lazio | dal 4 luglio per 6 settimane |
| Liguria | dal 4 luglio al 17 agosto |
| Lombardia | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Marche | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Molise | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Piemonte | dal 4 luglio per 8 settimane |
| Puglia | dal 4 luglio al 2 settembre |
| Sardegna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Sicilia | dal 4 luglio al 15 settembre |
| Toscana | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Umbria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Valle d’Aosta | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Veneto | dal 4 luglio al 30 agosto |
| Provincia di Trento | periodi liberi entro 60 giorni |
| Provincia di Bolzano | in Alto Adige dal 16 luglio al 13 agosto, finestre differenziate nei comuni turistici |
L’avvio al 4 luglio vale per l’intero territorio nazionale, mentre le chiusure derivano dalle discipline regionali e vanno verificate sulla delibera della propria Regione dove la durata è indicata in giorni o settimane.
Le vendite di fine stagione rientrano tra le vendite straordinarie disciplinate dal D.Lgs. 114/1998 e dalla L. 248/2006, integrate dalla direttiva europea 2019/2161 recepita in Italia nel 2023. Sul fronte dei prezzi il negoziante deve rispettare alcuni obblighi:
Anche durante i saldi i pagamenti elettronici vanno accettati secondo le regole ordinarie, con il POS attivo e collegato alla cassa telematica. La merce in saldo deve avere carattere stagionale o di moda e un deprezzamento atteso se invenduta entro breve, mentre la prova dei capi dipende dalla scelta del negoziante.
Chi compra in saldo conserva la garanzia legale di conformità : se il capo è difettoso ha diritto alla riparazione o alla sostituzione e, quando non sono possibili, alla riduzione del prezzo o al rimborso. La tutela vale per il prodotto danneggiato o non conforme, non per il semplice ripensamento, e si fa valere conservando lo scontrino o la prova d’acquisto. I pagamenti con carta non possono essere rifiutati né caricati di costi aggiuntivi rispetto agli altri periodi dell’anno.