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La Commissione europea ha aperto il 17 luglio 2026 la revisione delle regole bancarie dell’Unione con la comunicazione COM(2026) 615 final, un testo di indirizzo politico che anticipa il pacchetto legislativo annunciato per il primo trimestre del 2027. Il contenuto che tocca più da vicino le imprese italiane riguarda il trattamento prudenziale delle società prive di rating esterno, che in Europa sono la quasi totalità di quelle finanziate dalle banche.
In sintesi:
La comunicazione non contiene un taglio generalizzato dei coefficienti patrimoniali e l’unica soppressione esplicita riguarda i requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria, che la Commissione si impegna a proporre di rimuovere. Si tratta di riserve calibrate sul singolo istituto, che la vigilanza può imporre in aggiunta ai minimi di primo pilastro validi per tutto il settore quando ravvisa un profilo di rischio ulteriore.
La motivazione addotta dalla Commissione riguarda le sovrapposizioni con altri requisiti, capaci di produrre un doppio conteggio dello stesso rischio, e la trasparenza limitata delle metodologie con cui i requisiti di secondo pilastro vengono determinati. Sul resto il documento adotta una formula prudente, riconoscendo che il miglioramento dell’integrazione di mercato, l’eliminazione delle sovrapposizioni e una maggiore proporzionalità produrranno effetti sui requisiti applicati a determinate banche in determinate aree, effetti che richiederanno una calibrazione attenta.
Il documento mette anche un paletto esplicito nella direzione opposta: la riduzione della complessità non deve tradursi in una deregolamentazione capace di compromettere la resilienza del settore bancario, considerata precondizione della competitività . La Commissione ricorda che le banche europee hanno superato la pandemia, lo shock energetico e le turbolenze bancarie del 2023 comportandosi da ammortizzatori e non da amplificatori dello stress economico.
La Commissione valuterà la rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso le imprese, con l’obiettivo dichiarato di agevolare l’accesso al finanziamento bancario delle società che non dispongono di una valutazione rilasciata da un’agenzia. È l’aspetto di maggiore interesse per il tessuto produttivo italiano, dove le imprese si finanziano in prevalenza in banca e solo una minoranza si rivolge al mercato dei capitali.
Il quadro in vigore assegna alle esposizioni verso imprese prive di valutazione una ponderazione del 100% nel metodo standardizzato, ai sensi dell’art. 122 del Regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623. Un regime transitorio consente alle banche che usano i modelli interni di applicare una ponderazione del 65% alle esposizioni verso imprese prive di rating nel calcolo dell’output floor fino al 2032, a condizione che la probabilità di default assegnata al debitore sia inferiore allo 0,5%. Sopravvive inoltre il fattore di sostegno alle PMI dell’art. 501 del CRR, che riduce l’assorbimento patrimoniale sui prestiti alle piccole e medie imprese. In assenza di un giudizio esterno la banca costruisce la valutazione sui bilanci e sugli indici di bancabilità , dal rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA agli indicatori prospettici di flusso di cassa.
La Commissione affianca all’apertura una controindicazione che vale la pena leggere per intero, perché condiziona l’esito della proposta: eliminare il bisogno di rating esterno rischia di togliere alle imprese l’incentivo a dotarsene, riducendo la trasparenza, frenando la crescita dei mercati azionari e obbligazionari europei e sottraendo alle banche stesse informazione utile a valutare il merito di credito.
La Commissione proporrà nel CRR un regime che identifichi in modo più netto le banche piccole e non complesse, a prescindere dalla forma giuridica e organizzativa, con requisiti ridotti, adattati e semplificati nelle tre dimensioni prudenziale, macroprudenziale e di risoluzione. L’ipotesi comprende l’adeguamento dei criteri e delle soglie oggi utilizzati per classificare questi istituti.
L’Unione conta oltre 4.500 banche e circa 650 gruppi bancari e applica gli standard di Basilea a tutti gli istituti e a ogni livello di consolidamento, mentre altre giurisdizioni li riservano alle banche grandi e attive a livello internazionale. La Commissione riconosce che questa scelta ha rafforzato la resilienza del sistema e insieme ha caricato di complessità gli istituti locali, quelli che sostengono il finanziamento delle PMI nelle aree meno sviluppate facendo leva sulla prossimità .
I gruppi bancari transfrontalieri europei devono rispettare i requisiti di capitale e liquidità sia a livello consolidato sia in capo a ciascuna controllata, e la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità secondo la stima della BCE. La Commissione propone di attribuire ai supervisori di gruppo il potere di distribuire capitale e liquidità tra capogruppo e controllate in modo più efficiente, anche in situazioni di stress.
La commissaria ai Servizi finanziari Maria LuÃs Albuquerque ha descritto un settore bancario ancora «troppo frammentato lungo i confini nazionali», con barriere che a suo giudizio richiedono un intervento di pari ampiezza su tutti i fronti. La contropartita chiesta dagli Stati che ospitano le controllate è un pacchetto di garanzie sulla stabilità finanziaria locale: su questo la Commissione ritira la proposta EDIS del 2015 e annuncia un testo nuovo sulla assicurazione dei depositi, con l’obiettivo di evitare che il dissesto di un gruppo transfrontaliero scarichi oneri sui sistemi di garanzia nazionali e sui bilanci pubblici.
La rimozione dei requisiti di secondo pilastro ha diviso in poche ore gli interlocutori di Bruxelles, con l’industria finanziaria schierata a favore e le organizzazioni di controllo civico contrarie. L’Association for Financial Markets in Europe, per bocca di Caroline Liesegang, ha definito la misura un segnale «positivo e incoraggiante» e ha sollecitato la Commissione ad accelerare i tempi del pacchetto legislativo, in ragione della pressione competitiva esercitata dagli operatori statunitensi.
L’obiezione di segno opposto arriva da Finance Watch, secondo cui il rapporto colpisce le tutele costruite dopo il 2008 per tenere in piedi le banche e proteggere i contribuenti dal costo dei salvataggi. L’argomento tecnico avanzato da Julia Symon, responsabile ricerca dell’organizzazione, riguarda la sequenza temporale degli effetti: la riduzione dei requisiti patrimoniali libera spazio di bilancio una sola volta, senza garantire che quello spazio si traduca in investimento produttivo, e riduce la capacità di prestito delle banche negli anni successivi. La comunicazione contiene già la replica implicita, perché rileva che dal 2023 le banche europee sono tornate a una redditività stabile sui livelli precedenti la crisi finanziaria e dispongono di posizioni patrimoniali e di liquidità solide, confermate dagli esercizi di stress test condotti da EBA e BCE nel 2025. La divergenza si gioca quindi sulla destinazione del capitale liberato, e riguarda le imprese perché sposta la valutazione della riforma dal beneficio immediato per gli istituti alla disponibilità di credito nel medio periodo.
Il fronte della remunerazione segue una traiettoria simile. La Commissione valuta adeguamenti alle regole sui compensi dei cosiddetti soggetti che assumono rischi rilevanti, con l’obiettivo di attrarre e trattenere professionalità specialistiche in un mercato del lavoro globale, e insieme dichiara di voler evitare che le politiche retributive incentivino l’assunzione di rischi eccessivi. Albuquerque ha chiesto un cambiamento culturale a vigilanza, decisori politici e vertici bancari, sintetizzato nella formula secondo cui «la resilienza senza crescita economica non è sostenibile».
Il raccordo tra disciplina vigente e indirizzo della comunicazione aiuta a distinguere quanto è già diritto applicabile da quanto è ancora una intenzione della Commissione:
| Regola in vigore | Direzione annunciata |
|---|---|
| Requisiti di capitale e liquidità dovuti sia a livello consolidato sia da ciascuna controllata dei gruppi transfrontalieri | Poteri al supervisore di gruppo per allocare capitale e liquidità tra capogruppo e controllate, con garanzie a tutela di depositanti e creditori |
| Requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria fissati dalla vigilanza sul singolo istituto | Rimozione dei requisiti di secondo pilastro sulla leva finanziaria e applicazione più mirata degli orientamenti di secondo pilastro |
| Esposizioni verso imprese prive di rating ponderate al 100%, con transitorio al 65% fino al 2032 per le banche IRB nel calcolo dell’output floor | Valutazione della rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso imprese |
| Standard di Basilea applicati a tutte le banche europee e a ogni livello di consolidamento | Regime dedicato nel CRR per le banche piccole e non complesse, con requisiti meno numerosi e più semplici |
| Riserve di capitale macroprudenziali fissate dalle autorità nazionali con ampia discrezionalità e in assenza di metodologia armonizzata | Riduzione del numero delle riserve e maggiore convergenza nella calibrazione tra Stati membri |
| Investimenti in software largamente dedotti dal capitale primario di classe 1 | Revisione del trattamento prudenziale del software e maggiore riconoscimento degli attivi immateriali |
Le date già fissate consentono di collocare la revisione annunciata in una sequenza verificabile, distinguendo gli appuntamenti certi dalle proposte ancora da scrivere:
Fino alla presentazione del pacchetto la Commissione raccoglie i riscontri degli operatori sulla comunicazione, e nessuna delle misure descritte produce effetti sui bilanci bancari o sulle condizioni di accesso al credito bancario prima del passaggio parlamentare. Per le imprese il termine utile di osservazione è il testo del primo trimestre 2027, dove si vedrà se l’apertura sul rating esterno sopravvive alle controindicazioni che la Commissione stessa ha messo per iscritto.
La transizione della rete di distribuzione dei carburanti e la riforma della RC auto sono le due misure qualificanti del ddl Concorrenza per il 2026 approvato dal Governo in CdM il 23 luglio. Per chi possiede o gestisce un impianto si apre la revisione più ampia delle regole di accesso e dei rapporti con le compagnie petrolifere da quando il settore è stato liberalizzato.
In sintesi:
Chi vuole aprire un impianto dovrà attendere l’autorizzazione esplicita del Comune, perché il silenzio assenso non è più ammesso dopo la domanda al SUAP (sportello unico attività produttive). Inoltre, gli enti locali potranno ammettere nuove aperture solo a fronte di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, regolarità contributiva, applicazione dei contratti di lavoro del settore ed esito positivo delle verifiche antimafia. Il disegno di legge disciplina anche il trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto, oggi terreno di passaggi opachi fra società veicolo e insegne minori.
Le autorizzazioni saranno più difficili da ottenere a partire dal 2028, quando oltre ai requisiti sopra richiamati servirà anche che l’impianto distribuisca almeno una fonte di alimentazione di veicoli alternativa ai combustibili fossili. Non serve un punto di ricarica elettrico: la norma è neutrale dal punto di vista tecnologico e ammette anche i combustibili sostenibili, diversi da quelli fossili. Il rinvio al 1° gennaio 2028 lascia al mercato il tempo di assestarsi e agli operatori quello di dimensionare l’investimento sull’area e sulla potenza elettrica da richiedere.
Il disegno di legge tipizza il contratto per l’affidamento a terzi dei servizi di rifornimento, che diventa una figura definita dalla legge e non più modellata di volta in volta dalla parte contrattuale più forte. Le organizzazioni dei gestori lo chiedono da anni, dopo aver denunciato contratti di durata nominale lunga risolvibili con preavvisi molto brevi.
Le condizioni normative minime fissate dal testo approvato sono tre:
Chi utilizza forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dalla legge incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro. Per una rete di media dimensione il tetto si raggiunge con poche decine di impianti irregolari, il che sposta l’adeguamento contrattuale dagli adempimenti formali alle voci di bilancio.
Un articolo del ddl Concorrenza introduce un obbligo di informazione ai consumatori in capo al titolare del punto vendita, che dovrà rendere nota la disponibilità presso l’impianto di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi come idrogeno ed e-fuel. È l’adempimento che arriverà prima di tutti gli altri sul banco dei gestori, con effetti sulla cartellonistica e sulla comunicazione in pista.
Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di dismissione degli impianti destinati alla conversione, semplificando gli interventi necessari al cambio di destinazione. Le operazioni previste sono quattro:
Dal 2028, oltre al paletto sulla concessione, arrivano gli incentivi alla riconversione green degli impianti. A questo scopo nasce il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green, istituito presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 a valere sui proventi della messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica (ETS), per un totale di 120 milioni.
Ai titolari spetta un contributo pari alla metà della spesa ma fino a un massimo di 60.000 euro per impianto, per la conversione in stazioni di ricarica di veicoli elettrici o di distribuzione di biocarburanti (biofuel). I criteri applicativi arriveranno con i provvedimenti attuativi, chiamati a definire le voci di spesa ammesse e il cumulo con altri incentivi.
| Spesa per la riconversione | Tetto massimo del contributo |
|---|---|
| 40mila euro | 20mila euro |
| 80mila euro | 40mila euro |
| 120mila euro | 60mila euro |
| 180mila euro | 60mila euro |
| 250mila euro | 60mila euro |
Ai gestori il cui rapporto non prosegua nell’impianto convertito spetta un indennizzo fino a 20mila euro. Contestualmente, slitta al 31 dicembre 2028 il termine per applicare la procedura semplificata di dismissione degli impianti chiusi definitivamente.
Per quanto riguarda la RC auto, la novità consiste in una delega al Governo per riformare il meccanismo dei premi, rendendolo più proporzionale al rischio legato alle specifiche situazioni. L’obiettivo è la riduzione del premio per gli automobilisti i cui comportamenti risultano particolarmente virtuosi. Già oggi il costo della RC auto si basa su questo principio, per cui chi fa meno incidenti paga di meno, e nonostante questo gli automobilisti più virtuosi risultano penalizzati dal fatto che il costo dei sinistri viene almeno in parte spalmato su tutti gli assicurati.
La delega dovrà anche migliorare il funzionamento del risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo di assicurazione.
Il ddl Concorrenza modifica anche i requisiti per l’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, categoria che comprende gli agenti immobiliari insieme agli agenti merceologici, a quelli con mandato a titolo oneroso e a quelli in servizi vari. La novità opera «in alternativa ai titoli oggi richiesti» e consiste nel possesso di una laurea, da individuare con decreto ministeriale, e nel superamento di un apposito esame.
Il ruolo richiamato dal comunicato è quello istituito dalla legge 39/1989 presso le Camere di commercio, soppresso dall’articolo 73 del D.Lgs. 59/2010 e uscito di scena il 12 maggio 2012 con il D.M. 26 ottobre 2011. I richiami normativi a quel ruolo si intendono riferiti alla SCIA e all’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’apposita sezione del REA.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento professionale continuo mediante crediti formativi, a pena di sospensione o cancellazione dal ruolo. Da chiarire se l’obbligo formativo si applichi a tutti gli iscritti o soltanto a chi accede alla professione con il nuovo percorso. Le associazioni di categoria lo leggono come un sistema di formazione continua esteso all’intera platea, ma la portata effettiva si potrà misurare solo sul testo trasmesso alle Camere.
Il ddl Concorrenza 2026 modifica i criteri di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, con l’ammissione in graduatoria delle emittenti televisive comunitarie con almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica, e delle emittenti televisive locali con numerazione automatica che utilizzino almeno un megabit al secondo di capacità trasmissiva.
Restano invece fuori dal testo approvato due misure attese: le nuove norme contro il telemarketing telefonico selvaggio e il diritto al doggy bag, che impedirebbe ai ristoratori di rifiutare la consegna degli avanzi dei cibi ordinati. In entrambi i casi non si esclude un recupero delle disposizioni in sede di dibattito parlamentare, dove il testo potrà essere modificato con emendamenti prima del voto definitivo.
Sindacati e organizzazioni datoriali dell’edilizia europea, che su quasi tutto il resto si trovano su fronti opposti, hanno firmato la stessa richiesta a Bruxelles: mettere un tetto al numero di livelli di subappalto ammessi negli appalti pubblici. La convergenza tra European Builders Confederation, che rappresenta le micro-imprese delle costruzioni, e European Federation of Building and Woodworkers, che rappresenta i lavoratori del settore, arriva mentre la Commissione europea prepara la revisione delle regole sugli appalti pubblici. Per le imprese italiane la questione ha un risvolto particolare, perché il subappalto a cascata in Italia era vietato fino al 2023 e oggi è espressamente ammesso.
In sintesi:
Le due organizzazioni chiedono di limitare il numero di livelli di subappalto ammessi negli affidamenti finanziati con denaro pubblico, sul modello dei due livelli già adottato in alcuni ordinamenti nazionali. Il presidente della European Builders Confederation, Jean-Christophe Repon, sostiene che il subappalto sia indispensabile per le micro-imprese perché garantisce accesso al mercato, e che proprio per questo vada regolato prima di arrivare al settimo o all’ottavo livello della catena, dove i margini si assottigliano e i rischi crescono per lavoratori e imprenditori.
Sul versante sindacale, l’ex presidente della European Federation of Building and Woodworkers, Bruno Bothua, indica nella diluizione della responsabilità lungo la catena il meccanismo che produce orari fuori controllo e misure di sicurezza carenti, e stima nel 70% la quota di incidenti gravi e mortali in cui il subappalto è un fattore contributivo. Il dato è una posizione sindacale e non una rilevazione statistica ufficiale, ma indica la direzione della pressione politica.
La convergenza tra rappresentanze contrapposte ha un peso specifico. In Francia le due parti hanno ottenuto la legge del 30 giugno 2025 contro le frodi sui sussidi pubblici, che limita il subappalto a due livelli per i lavori di riqualificazione energetica finanziati con risorse pubbliche. La tesi delle organizzazioni europee è che una regola sugli appalti pubblici finisca per riorientare anche il mercato privato.
Il 12 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulle catene di subappalto e il ruolo degli intermediari, su relazione di Johan Danielsson, con 332 voti favorevoli, 209 contrari e 33 astensioni. Il testo è di iniziativa e non produce effetti giuridici, ma orienta il lavoro della Commissione.
Il contenuto merita una lettura ravvicinata, perché diverse ricostruzioni gli hanno attribuito un tetto generale a due livelli che nel documento finale non compare. La sintesi ufficiale del testo adottato chiede alla Commissione e agli Stati membri di chiarire gli spazi per adottare legislazioni nazionali proporzionate sui rischi delle catene lunghe e complesse, di contrastare il subappalto abusivo, di intervenire sulla pratica del contraente principale che subappalta l’intera opera senza eseguire alcuna lavorazione, e di rafforzare il mandato dell’Autorità europea del lavoro fino a consentirle ispezioni transfrontaliere di propria iniziativa. Gli emendamenti sul tetto a due livelli erano stati depositati e sostenuti dalle organizzazioni firmatarie, senza confluire nella formulazione finale.
La differenza conta per chi lavora negli appalti. Un tetto europeo uniforme avrebbe effetto diretto sulle gare, mentre l’apertura a legislazioni nazionali proporzionate rimanda la decisione ai singoli Stati e apre uno spazio che l’Italia, per ragioni storiche, aveva provato a occupare e si era vista chiudere.
Fino al 2023 l’ordinamento italiano vietava al subappaltatore di subappaltare a sua volta e fissava un tetto quantitativo generale alle prestazioni subappaltabili. Entrambe le regole sono cadute sotto la pressione europea: la procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata con lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019, e le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Vitali (C-63/18, 26 settembre 2019) e Tedeschi (C-402/18, 27 novembre 2019) hanno dichiarato incompatibili con le direttive del 2014 sia il limite generale e astratto del 30%, sia il divieto assoluto di subappalto a cascata.
Il quadro attuale è quello dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il comma 17 ammette l’ulteriore subappalto e affida alla stazione appaltante l’individuazione delle lavorazioni non ulteriormente subappaltabili. L’art. 41 del decreto correttivo al Codice Appalti ha poi chiarito che al sub-subappalto si applicano le stesse disposizioni previste per il subappalto di primo livello, autorizzazione della stazione appaltante compresa.
| Regola | Disciplina italiana vigente |
|---|---|
| Numero di livelli ammessi | nessun tetto generale, la stazione appaltante individua le lavorazioni non ulteriormente subappaltabili (art. 119, comma 17, D.Lgs. 36/2023) |
| Autorizzazione del sub-subappalto | necessaria, per effetto del rinvio introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 209/2024 |
| Quota riservata alle MPMI | almeno il 20% dei contratti di subappalto, salvo deroghe motivate (art. 119, comma 2) |
| Contratto collettivo applicabile | lo stesso del contraente principale o un contratto che garantisca tutele equivalenti (art. 119, comma 12) |
| Vigilanza sulla filiera | attività ispettiva orientata in via prioritaria sui datori di lavoro operanti in subappalto (art. 29, comma 7, D.L. 159/2025) |
Qui si apre la questione meno esplorata. Il Codice italiano contiene due dispositivi che tirano in direzioni opposte se sopra ci si applica un tetto ai livelli. Da un lato l’obbligo di destinare almeno il 20% dei contratti di subappalto a micro, piccole e medie imprese. Dall’altro l’ipotesi europea di fermare la catena al secondo livello.
Nella pratica dei cantieri italiani le micro-imprese specializzate raramente firmano con il contraente principale. Entrano al secondo livello, quando lavorano per un subappaltatore generalista, e al terzo quando la specializzazione è ulteriore. Un tetto a due livelli applicato senza correttivi produrrebbe due effetti in tensione tra loro: da un lato accorcerebbe le catene opache che le organizzazioni datoriali stesse denunciano, dall’altro escluderebbe dalle commesse pubbliche una parte delle imprese artigiane che oggi la quota del 20% intende invece proteggere.
La conseguenza operativa per un’impresa italiana che oggi si colloca al terzo livello è che la sua posizione contrattuale dipende da due variabili distinte: il numero di livelli ammessi, che una futura regola europea potrebbe comprimere, e la riserva alle MPMI, che opera sul valore dei contratti e non sulla loro profondità nella catena. Le due leve non si sommano, si ostacolano. È il motivo per cui la posizione della European Builders Confederation chiede un limite ai livelli e insieme la tutela dell’accesso al mercato delle micro-imprese, e per cui la traduzione normativa di quella posizione è meno lineare di quanto la formula dei due livelli lasci intendere.
La revisione della disciplina europea degli appalti è il veicolo su cui le parti sociali puntano. La proposta, inizialmente calendarizzata per il primo luglio 2026, è attesa ora per settembre 2026, e le anticipazioni circolate sulla bozza informale delineano la sostituzione delle tre direttive del 2014 con un regolamento unico direttamente applicabile per le procedure sopra soglia.
Il cambio di strumento non è un dettaglio procedurale. Un regolamento riduce lo spazio di adattamento dei legislatori nazionali, quindi la scelta se fissare o meno un tetto ai livelli di subappalto verrebbe presa a Bruxelles e non a Roma. Il negoziato tra Parlamento e Consiglio è indicativamente atteso in chiusura entro il quarto trimestre del 2027, con l’applicazione ancora successiva: nessuna delle ipotesi in discussione produce effetti sulle gare in corso.
Per le imprese che lavorano su commesse pubbliche il calendario suggerisce di seguire due indicatori distinti: il contenuto della proposta di settembre sul fronte dei limiti alla catena di subappalto, e le iniziative che il Governo italiano potrebbe assumere sfruttando lo spazio per legislazioni nazionali proporzionate che la risoluzione parlamentare chiede di chiarire.
In assenza di limiti quantitativi, l’ordinamento italiano ha scelto la strada della tracciabilità . Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha orientato l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro in via prioritaria verso le imprese che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, ha reso obbligatoria l’indicazione delle imprese subappaltatrici nella notifica preliminare del cantiere e ha introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, la cui operatività è subordinata al decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La Circolare INL 23 febbraio 2026, n. 1 ha fornito le indicazioni applicative.
Sul fronte sanzionatorio la soglia minima per chi opera senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti è salita a 12.000 euro, e per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 la decurtazione è di 5 crediti per ogni lavoratore in nero individuato.
I numeri su cui questo impianto interviene restano rilevanti. Secondo il periodico Dati INAIL di dicembre 2025, nel 2024 le denunce di infortunio nelle costruzioni sono state 43.931, in calo del 2,6% sull’anno precedente, con 210 casi mortali. Il Rapporto INAIL-Regioni pubblicato il 4 settembre 2025 indica nelle cadute dall’alto o in profondità il 58,3% delle morti nei cantieri. La differenza tra l’approccio italiano e quello proposto dalle parti sociali europee è di metodo: l’Italia agisce sulla visibilità della filiera, la proposta europea sulla sua lunghezza.
Il conto alla rovescia per le imprese europee ha una data e ora anche un manuale di istruzioni. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’applicazione del regolamento UE sul lavoro forzato, il testo che dal 14 dicembre 2027 vieta di vendere nell’Unione o di esportare da essa qualunque prodotto realizzato in tutto o in parte con lavoro coatto. Il documento chiarisce come le autorità sceglieranno i casi da indagare, quali documenti chiederanno alle aziende, quanto tempo avranno per rispondere e con quali criteri gli Stati membri dovranno calcolare le sanzioni.
In sintesi:
L’art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3015 stabilisce che gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né li esportano. Le linee guida qualificano il divieto come incondizionato e assoluto, e precisano che il regolamento impone un obbligo di risultato: la conformità del prodotto, indipendentemente dalla correttezza delle procedure aziendali. La definizione applicabile è quella dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, richiamata dall’art. 2, punto 1) del regolamento, e comprende il lavoro minorile forzato.
L’ambito è volutamente largo. È vietato il prodotto ottenuto con lavoro forzato in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese lavorazioni e trasformazioni connesse in un punto qualunque della catena di approvvigionamento. Non esistono soglie: una quota minima di componente contaminato basta a far ricadere il prodotto finito nel divieto. La nozione di prodotto è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo europeo e comprende manufatti, prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e materie prime estratte, minerali inclusi.
Un chiarimento delle linee guida incide direttamente sulla pianificazione degli acquisti. Il divieto colpisce tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dal 14 dicembre 2027, anche se fabbricati o importati prima di quella data: le merci ferme in magazzino o già esposte in negozio rientrano nel campo di applicazione, mentre ne escono soltanto quelle che hanno raggiunto l’utilizzatore finale. Fuori dal perimetro applicativo rimangono i servizi, compresi trasporto, magazzinaggio e logistica.
Il regolamento raggiunge anche il commercio elettronico. L’art. 4 considera messi a disposizione sul mercato i prodotti offerti online quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione, e le linee guida elencano gli indizi da valutare caso per caso, ossia le aree di spedizione, la lingua e la valuta usate, i metodi di pagamento e il dominio registrato in uno Stato membro. Le autorità possono agire sull’offerta online prima ancora che la merce sia immessa sul mercato.
Le linee guida sono state adottate il 26 giugno 2026 con la Comunicazione C(2026) 4386 final, in attuazione dell’art. 11 del regolamento, che ne fissava il termine al 14 giugno 2026. Il documento copre gli indicatori di rischio, l’intero processo investigativo, l’esecuzione delle decisioni alle frontiere, il calcolo delle sanzioni e la due diligence sul lavoro forzato. Non hanno forza vincolante, poiché solo il testo del regolamento produce effetti giuridici, però costituiscono il riferimento comune di tutte le autorità nazionali.
Insieme alle linee guida la Commissione ha attivato il portale unico sul lavoro forzato previsto dall’art. 12, che raccoglie in un solo indirizzo l’elenco delle autorità competenti nazionali, la banca dati dei rischi per zone geografiche e prodotti, le linee guida in tutte le lingue ufficiali e le decisioni di divieto adottate. Dal 14 dicembre 2027 ospiterà anche il punto unico di presentazione delle informazioni disciplinato dall’art. 9, attraverso cui chiunque potrà segnalare una violazione sospetta.
Per le imprese minori la Direzione generale Mercato interno ha pubblicato una checklist di preparazione dedicata alle PMI, coerente con l’art. 11, che impone alle indicazioni su diligenza, buone pratiche e lavoro forzato imposto dalle autorità statali di concentrarsi in particolare sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
La selezione dei casi segue un approccio basato sul rischio codificato nell’art. 14, par. 2, che indica tre criteri da valutare insieme: l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, la percentuale della parte sospetta rispetto al prodotto finale. Le linee guida precisano che la quota va intesa in senso fisico, funzionale o economico, e che la gravità si misura sul numero di indicatori presenti, sulla difficoltà di rimediare, sulla durata delle pratiche e sulla loro natura sistemica.
Il lavoro forzato imposto dalle autorità statali riceve una priorità implicita, perché per definizione coinvolge un numero elevato di persone attraverso pratiche strutturali. Sul fronte dei soggetti, le linee guida individuano gli importatori come interlocutori privilegiati quando lo sfruttamento avviene fuori dall’Unione, poiché i fornitori a monte spesso non hanno un legame diretto con il mercato europeo. Le autorità devono considerare le dimensioni e le risorse dell’impresa, sorvegliando allo stesso tempo il rischio di elusione tramite esternalizzazione verso soggetti più piccoli.
La competenza si divide secondo l’art. 15. Se lo sfruttamento avviene fuori dal territorio dell’Unione l’autorità capofila è la Commissione europea; se avviene sul territorio di uno Stato membro è l’autorità nazionale di quel Paese. Le fonti informative comprendono la banca dati dei rischi, le segnalazioni ricevute tramite il punto unico, il modulo dedicato del sistema europeo di vigilanza del mercato e le informazioni provenienti da ispettorati del lavoro, autorità sanitarie, fiscali e giudiziarie.
Il calendario procedurale è la parte che incide di più sull’organizzazione aziendale, perché fissa finestre misurate in giorni lavorativi. Prima ancora di aprire un’indagine formale, l’art. 17, par. 1 impone all’autorità capofila di chiedere all’impresa quali misure ha adottato per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato. Le linee guida chiariscono che questa fase offre l’occasione di dissipare i sospetti prima che l’indagine venga aperta.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Risposta dell’impresa alla richiesta della fase preliminare, art. 17, par. 2 | 30 giorni lavorativi dal ricevimento |
| Chiusura della fase preliminare da parte dell’autorità , art. 17, par. 3 | 30 giorni lavorativi dalla risposta dell’impresa |
| Informativa all’impresa sull’avvio dell’indagine, art. 18, par. 1 | 3 giorni lavorativi dalla decisione |
| Trasmissione delle informazioni durante l’indagine, art. 18, par. 4 | da 30 a 60 giorni lavorativi, prorogabili su richiesta motivata |
| Conclusione dell’indagine indicata dalle linee guida | termine ragionevole, in linea di principio non oltre 9 mesi |
| Conformità agli ordini contenuti nella decisione | almeno 30 giorni lavorativi, ridotti a 10 per i beni deperibili |
| Decisione sulla richiesta di riesame, art. 21 | 30 giorni lavorativi |
L’elenco dei documenti richiedibili occupa diverse pagine delle linee guida e somiglia a una specifica tecnica di tracciabilità . Comprende le mappe della catena di fornitura estese ai livelli e ai sottolivelli, con fornitori diretti e indiretti; i certificati di catena di custodia e i dati di tracciabilità delle materie prime; le distinte base necessarie a determinare la quota del componente sospetto; i certificati di origine; nomi, indirizzi e geolocalizzazione degli stabilimenti; ordini di acquisto, fatture, liste di imballaggio e documentazione di spedizione; le evidenze di capacità produttiva che dimostrino coerenza tra volumi in ingresso e in uscita; l’identificativo unico del passaporto digitale del prodotto, dove esiste.
Due precisazioni cambiano il valore probatorio del silenzio. La prima riguarda la tracciabilità mancante: quando un prodotto o una materia prima può essere stato mescolato con materiale ad alto rischio, l’impossibilità di fornire informazioni di tracciabilità incide negativamente sulla valutazione complessiva delle prove. La seconda riguarda la mancata collaborazione, che le linee guida qualificano come prova in sé e che, combinata con gli altri elementi disponibili, costituisce in genere base sufficiente per accertare la violazione. Rientrano nella nozione il rifiuto ingiustificato, il ritardo senza valida motivazione e l’invio di informazioni incomplete o fuorvianti allo scopo di ostacolare l’indagine.
Un’ultima avvertenza colpisce chi ha costruito la propria compliance sulle certificazioni. Gli audit sociali svolti dove i lavoratori si trovano sotto minaccia o sorveglianza costante della direzione, oppure dove l’accesso agli impianti produttivi è limitato, non vengono considerati prova credibile. Nelle aree interessate da lavoro forzato imposto dallo Stato la valutazione è ancora più stringente, perché la credibilità dell’audit presuppone accesso senza restrizioni e possibilità per i lavoratori di parlare liberamente e senza supervisione.
La decisione che accerta la violazione produce tre effetti simultanei previsti dall’art. 20, par. 4: il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione e di esportazione, l’ordine di ritiro delle merci già disponibili e l’ordine di smaltimento. Tutte le decisioni vengono pubblicate sul portale unico. I beni deperibili vanno donati a scopo caritativo o di pubblico interesse, quelli non deperibili riciclati secondo la gerarchia dei rifiuti e, quando il riciclo è impossibile, resi inutilizzabili, sempre a spese dell’impresa e senza che questa ne tragga vantaggio economico.
Il chiarimento che cambia il calcolo del rischio riguarda l’ampiezza del divieto. Le linee guida affermano che la decisione di divieto ha portata generale e si applica a qualsiasi operatore economico che immetta quei prodotti sul mercato dell’Unione o li esporti, non soltanto alle aziende destinatarie dell’indagine. La Commissione fonda questa lettura sul principio di effettività e sulla necessità di evitare l’elusione. Per un’impresa italiana significa che una decisione adottata nei confronti di un concorrente che condivide lo stesso fornitore colpisce anche le proprie merci, senza alcun contatto preventivo da parte delle autorità .
Quando la parte contaminata è sostituibile, l’operatore ottiene la possibilità di estrarla e rimpiazzarla con un componente esente entro un tempo ragionevole, rimettendo poi il prodotto sul mercato. Per le filiere di importanza strategica o critica per l’Unione l’art. 20, par. 5 consente di ordinare che la merce venga trattenuta anziché smaltita, a spese dell’impresa, mentre questa lavora a eliminare lo sfruttamento. Cambiare fornitore non vale come rimedio, perché ne risulterebbe un prodotto diverso.
Le sanzioni pecuniarie colpiscono l’inosservanza della decisione e non la violazione del divieto in sé. Le linee guida elencano quattro condotte sanzionabili: la vendita dei prodotti in contrasto con la decisione, il mancato ritiro o il mancato smaltimento, la mancata sostituzione della parte colpita e la mancata custodia dei prodotti quando è stato ordinato di trattenerli per ragioni strategiche. La competenza a irrogarle spetta soltanto alle autorità nazionali, anche quando la decisione proviene dalla Commissione.
La sezione dedicata al calcolo è la parte più utile per quantificare l’esposizione, perché illustra due schemi alternativi che gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione. Il primo parte dal valore complessivo dei prodotti immessi sul mercato in violazione della decisione e applica una percentuale che riflette la gravità , con esempi che vanno da zero a 10 per cento per gravità molto bassa, da 10 a 30 per cento per gravità media e da 30 a 60 per cento per gravità elevata, il tutto moltiplicato per un coefficiente legato alla durata dell’inadempimento. Il secondo parte dal fatturato globale annuo dell’operatore e vi applica una percentuale che tiene conto insieme di gravità e durata, con esempi che vanno da zero a 1 per cento nei casi meno seri, da 1 a 2 per cento nei casi intermedi e da 1 a 4 per cento nei casi più gravi.
All’importo base si applicano poi le circostanze attenuanti e aggravanti. Attenua la posizione la collaborazione dell’impresa nell’adeguarsi alla decisione, per esempio la trasmissione spontanea di informazioni sul proprio inadempimento. Aggravano la posizione le inadempienze precedenti dello stesso operatore, la condotta ostruttiva o fraudolenta volta a occultare la violazione, la coercizione di altri operatori all’inadempimento e i vantaggi economici ottenuti o le perdite evitate grazie alla violazione. Il regolamento non fissa minimi né massimi, lasciando agli Stati membri la scelta di stabilirli. La durata si misura dalla scadenza del termine indicato nella decisione.
Il regolamento sul lavoro forzato agisce su un piano diverso da quello della direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere, e la differenza ha ricadute pratiche pesanti. L’art. 1, par. 3 esclude espressamente che il regolamento crei ulteriori obblighi di diligenza rispetto a quelli già previsti dal diritto europeo o nazionale. La CSDDD disciplina un processo e vincola le imprese sopra determinate soglie dimensionali a partire dal luglio 2029; il divieto sul prodotto vale per chiunque immetta merci sul mercato europeo, dalla multinazionale al piccolo importatore.
Le linee guida mettono in guardia anche dall’affidarsi alle sole garanzie contrattuali. Le clausole inserite nei contratti di fornitura e le dichiarazioni dei fornitori non bastano da sole senza verifica successiva, e accanto alla diligenza vengono riconosciute come approcci efficaci la tracciabilità di prodotto, le pratiche di acquisto responsabile, gli schemi di certificazione e il monitoraggio condotto dai lavoratori. La documentazione prodotta lungo questi percorsi diventa la materia che l’impresa può presentare per dissipare i sospetti, perché l’art. 17, par. 5 consente all’autorità di chiudere la fase preliminare senza aprire l’indagine quando le ragioni del sospetto fondato sono venute meno.
Le imprese hanno diciassette mesi prima che il divieto acquisti efficacia, e la Commissione ha già fissato le date del proprio programma di accompagnamento. Otto sessioni tra settembre e novembre 2026, tutte dalle 14:30 alle 16:30, con una dedicata alle PMI e sei ai settori più esposti ai rischi di lavoro forzato nelle filiere globali.
| Sessione di preparazione | Data |
|---|---|
| Presentazione generale del regolamento e del pacchetto di strumenti | 14 settembre 2026 |
| Focus su piccole e medie imprese | 16 settembre 2026 |
| Focus sul settore solare | 13 ottobre 2026 |
| Focus sul settore tessile | 20 ottobre 2026 |
| Focus su elettronica e semiconduttori | 12 novembre 2026 |
| Focus sul settore agroalimentare | 17 novembre 2026 |
| Focus sul settore automotive | 19 novembre 2026 |
| Focus sul settore della pesca | 24 novembre 2026 |
Il regolamento prevede anche un canale di assistenza stabile. L’art. 10 impone alle autorità competenti di designare punti di contatto per le PMI incaricati di fornire informazioni sull’applicazione della norma, e le linee guida precisano che le piccole imprese sottoposte a valutazione possono chiedere sostegno a un punto di contatto nazionale su come dialogare con l’autorità capofila. I recapiti delle autorità di ciascuno Stato membro sono pubblicati dalla Commissione sul portale unico e vanno verificati lì, perché l’elenco viene aggiornato via via che arrivano le designazioni.
Le attività da avviare subito riguardano la documentazione più che le dichiarazioni di principio. Nella fase preliminare l’autorità chiede prove di misure adottate, e i trenta giorni lavorativi dell’art. 17 sono un tempo compatibile solo con archivi già ordinati. Le priorità sono la mappatura dei fornitori oltre il primo livello, la conservazione strutturata dei documenti di tracciabilità in forma recuperabile in settimane, la verifica della propria esposizione alle aree e ai prodotti indicati nella banca dati europea e la designazione di un referente aziendale per i rapporti con le autorità , che le linee guida raccomandano espressamente.
Le imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare una proposta unitaria di trattamento dei debiti fiscali e contributivi, affidando l’intera istruttoria a un solo Ufficio. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce tuttavia che debiti, convenienza e voto devono essere valutati separatamente per ogni società , secondo l’autonomia patrimoniale prevista dal sistema degli strumenti per la crisi d’impresa.
L’articolo 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019 consente a più imprese dello stesso gruppo, tutte in stato di crisi o insolvenza, di presentare una proposta fiscale e contributiva unitaria.
La facoltà riguarda le transazioni inserite:
La Circolare estende lo stesso criterio alle imprese del gruppo che utilizzano la composizione negoziata e chiedono la nomina di un unico esperto ai sensi dell’articolo 25.
La trattazione unitaria rappresenta una scelta. Le società possono presentare proposte separate ai rispettivi Uffici territoriali quando tale soluzione risponde meglio alla struttura del piano o alla distribuzione delle esposizioni fiscali.
Quando le società hanno domicili fiscali differenti, la proposta unitaria è presentata all’Ufficio competente per la società che esercita la direzione e il coordinamento, purché tale funzione risulti dalla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del Codice civile e la società partecipi alla proposta.
Qualora la direzione non risulti pubblicizzata oppure la società che la esercita sia estranea alla proposta, la competenza viene attribuita in base all’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascuna agenzia fiscale o ente previdenziale interessato.
| Configurazione del gruppo | Ufficio competente |
|---|---|
| direzione e coordinamento pubblicizzati e capogruppo inclusa nella proposta | Ufficio collegato al domicilio fiscale della capogruppo |
| direzione non pubblicizzata | Ufficio collegato alla società con la maggiore esposizione verso il singolo ente |
| capogruppo esclusa dalla proposta | Ufficio collegato alla società proponente con la maggiore esposizione |
| proposte presentate separatamente | Ufficio competente per il domicilio fiscale di ciascuna società |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione certifica entro 30 giorni i debiti iscritti a ruolo o affidati alla riscossione per ciascuna società interessata.
Nello stesso termine, l’Ufficio che riceve la proposta unitaria certifica i debiti non iscritti a ruolo e quelli contenuti nei ruoli vistati e non ancora consegnati, coordinandosi con le strutture territoriali competenti per le singole imprese.
La certificazione può essere formalmente unitaria, mentre gli importi devono essere distinti società per società . Questa separazione consente di ricostruire il passivo fiscale di ogni debitore e di confrontare il trattamento offerto con il relativo scenario liquidatorio.
Il piano unitario o i piani collegati devono spiegare la maggiore utilità della soluzione di gruppo rispetto a procedure autonome per ogni società .
La documentazione deve indicare:
Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la maggiore convenienza per i creditori di ogni singola impresa. L’attestazione deve anche quantificare il beneficio e descrivere analiticamente i rapporti esistenti tra le società .
La proposta unitaria non modifica l’autonomia delle masse attive e passive. Il patrimonio di una società non può essere utilizzato liberamente per soddisfare i creditori di un’altra, salvo operazioni infragruppo ammesse dal piano e accompagnate da vantaggi compensativi verificabili.
L’Agenzia valuta la non deteriorità del trattamento fiscale per ciascuna società debitrice. Un risultato complessivamente favorevole per il gruppo non sana un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione riferito a una sola impresa.
Se la proposta offerta dall’impresa Alfa supera lo scenario liquidatorio e quella dell’impresa Beta lo peggiora, il giudizio negativo su Beta pregiudica l’intera proposta unitaria. La convenienza aggregata del gruppo non sostituisce la verifica individuale.
La seguente simulazione mostra l’effetto del test separato di non deteriorità . Gli importi hanno esclusiva funzione esemplificativa:
| Società | Credito fiscale | Pagamento proposto | Ricavo stimato in liquidazione | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 1.000.000 euro | 700.000 euro | 600.000 euro | trattamento compatibile |
| Beta | 500.000 euro | 250.000 euro | 300.000 euro | trattamento deteriore |
| Gamma | 800.000 euro | 500.000 euro | 450.000 euro | trattamento compatibile |
Alfa e Gamma offrono all’Erario un risultato superiore alla liquidazione. La proposta di Beta presenta invece una differenza negativa di 50.000 euro. In assenza di una revisione del trattamento di Beta, l’Agenzia non può aderire alla proposta unitaria, anche se il risultato complessivo delle tre società appare migliore.
Il piano può prevedere trasferimenti di risorse tra società del gruppo quando risultano necessari alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese coinvolte.
L’attestatore deve verificare che l’impresa che trasferisce le risorse riceva un vantaggio compensativo capace di evitare un pregiudizio ai propri creditori. Il controllo assume particolare rilievo quando la stessa società chiede anche la riduzione del debito tributario.
La comparazione deve considerare la posizione della singola impresa erogatrice e dimostrare che il trasferimento produce un valore almeno sufficiente a preservare il trattamento del credito fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel concordato di gruppo, i creditori votano in modo contestuale e separato per ogni società debitrice. L’Ufficio esprime quindi un voto distinto, conforme al parere della Direzione regionale riferito alla specifica impresa.
Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, il tribunale può disporre l’omologazione forzosa della proposta unitaria quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 63 e 88 del Codice.
Nel PRO continua a essere richiesta l’unanimità delle classi, con esclusione del cram-down fiscale. L’unità dell’istruttoria amministrativa semplifica quindi i rapporti con gli enti pubblici senza cancellare le regole proprie dello strumento scelto né l’autonomia patrimoniale delle società prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’invecchiamento della popolazione italiana ha cambiato il volto delle libere professioni molto più di quanto abbia toccato il lavoro dipendente. La quota di under 35 è ferma al 16% tra i liberi professionisti e al 15% tra gli altri autonomi rispetto al 24% dei dipendenti, mentre il reddito degli under 30 è sceso al 78% della media generale. Sono i risultati del rapporto “Generazioni a confronto tra demografia e redditi”, curato da Ludovica Zichichi, Camilla Lombardi e Alessia Negrini per l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni e presentato il 7 luglio 2026 alla presenza del Ministro del Lavoro Marina Calderone.
In sintesi:
La quota di giovani nelle libere professioni è meno di due terzi di quella registrata nel lavoro dipendente. Secondo il rapporto dell’Osservatorio di Confprofessioni, nel 2025 gli under 35 pesano per il 24% fra i dipendenti, per il 16% fra i liberi professionisti e per il 15% fra gli altri lavoratori indipendenti. Sul lato opposto della piramide, i 55-64enni valgono il 22,3% dei dipendenti, il 24,0% dei liberi professionisti e il 27,9% degli altri indipendenti.
La distanza fra i comparti si spiega con le condizioni di accesso. Il lavoro dipendente dispone di canali di ingresso standardizzati, mentre la libera professione richiede tempi di avviamento lunghi, una tenuta economica iniziale e una rete di clienti già formata: condizioni che premiano chi è entrato prima e rendono selettivo l’ingresso delle nuove generazioni.
Le differenze di genere sono più nette di quanto suggerisca il solo dato aggregato. Fra i liberi professionisti, gli uomini under 45 sono il 34,8% del totale maschile, a fronte del 46,6% osservato fra le donne; specularmente, gli over 54 pesano per il 39,0% fra i professionisti e per il 25,2% fra le professioniste. Il rapporto attribuisce lo scarto all’ingresso più recente delle donne nella professione, non a una struttura più giovane del comparto femminile.
L’età mediana dei liberi professionisti è salita da 45 a 48 anni fra il 2015 e il 2025, contro i due anni guadagnati dal lavoro dipendente, passato da 44 a 46. Nel 2025 il valore mediano dei professionisti raggiunge i 50 anni fra gli uomini e i 46 fra le donne, mentre fra gli altri lavoratori indipendenti converge intorno ai 50 anni per entrambi i sessi.
Il secondo indicatore usato dall’Osservatorio è il rapporto tra under 35 e over 54, che misura la capacità di ricambio di ciascun comparto. Fra i dipendenti l’indicatore scende ma rimane vicino alla parità ; fra i liberi professionisti era già debole nel 2015 e peggiora nel decennio, con una caduta particolarmente ripida sul versante femminile, che dal 2022 scende sotto la soglia della parità .

Il contesto demografico amplifica il fenomeno. L’indice di ricambio della popolazione attiva, che confronta chi si avvicina all’uscita dal mercato del lavoro (60-64 anni) con chi potrebbe entrarvi (15-19 anni), è passato dal 71,9% del 1976 al 156% del 2026: le uscite superano ormai largamente gli ingressi potenziali.
La perdita di posizione economica dei giovani è documentata con quasi quarant’anni di serie storica. Nel 1987 i redditi della fascia 25-34 anni erano sostanzialmente allineati alla media complessiva, al 97%; nel 2022 valgono il 78%. La curva a campana dei redditi per età si abbassa nel tratto iniziale e sposta il proprio vertice dalla fascia 45-54 anni a quella 55-64 anni, coerentemente con l’allungamento della vita lavorativa e con l’innalzamento dell’età pensionabile.

Il confronto con la fascia centrale della carriera conferma la stessa direzione. Assumendo come riferimento i mid career fra i 35 e i 54 anni, i giovani si collocano stabilmente sotto quel livello reddituale lungo tutto il periodo osservato, mentre i senior mantengono una posizione superiore. Lo svantaggio è più contenuto fra i dipendenti e più ampio nel lavoro autonomo, dove la distanza fra le coorti continua ad allargarsi.

La misura più severa del fenomeno è l’indice di divario reddituale generazionale, costruito dall’Osservatorio come rapporto fra il reddito dei 25-34 anni e quello dei 55-64 anni. Sul totale degli occupati l’indice scende dal 91% del 1987 al 69% del 2022; fra i dipendenti passa dall’88% al 74%; fra gli indipendenti crolla dal 118% all’84%. È da qui che arriva il dato più citato del rapporto: alla fine degli anni Ottanta i giovani autonomi guadagnavano circa il 20% in più dei colleghi senior, nel 2022 il 16% in meno.
La serie dei lavoratori indipendenti mostra però un andamento tutt’altro che lineare, come si vede seguendola sui suoi punti di svolta.
| Anno | Reddito giovani indipendenti sui 55-64 anni |
|---|---|
| 1987 | 118% |
| 1989 | 120% |
| 1995 | 83% |
| 2004 | 107% |
| 2012 | 66% |
| 2020 | 97% |
| 2022 | 84% |
Il confronto fra le tre platee, elaborato da PMI.it sui dati dell’Osservatorio, quantifica quanto ciascuna abbia perso in trentacinque anni. La protezione relativa del lavoro dipendente emerge con chiarezza solo mettendo in fila i tre delta.
| Platea | Punti di indice persi fra 1987 e 2022 |
|---|---|
| Totale occupati | -22 |
| Lavoratori dipendenti | -14 |
| Lavoratori indipendenti | -34 |
Il peggioramento strutturale è concentrato fra i primi anni Novanta e il 2012, seguito poi da un recupero parziale che non riporta i giovani ai livelli di partenza; negli anni seguenti il rapporto registra una graduale riduzione del divario, che rimane comunque ampio.
Il ricambio generazionale è uno degli obiettivi dichiarati della riforma delle professioni ordinistiche, insieme all’equo compenso, alla revisione delle società fra professionisti e alla riduzione del gender gap negli organi di governo degli ordini. Alla presentazione del rapporto il Ministro Calderone ha annunciato l’arrivo in Aula del disegno di legge il 30 luglio.
Sul fronte delle risorse, il decreto Coesione ha destinato un miliardo di euro all’autoimpiego per le professioni ordinistiche. Secondo Calderone, i giovani orientano la domanda soprattutto verso i voucher a fondo perduto del bonus autoimpiego under 35, coerentemente con un modello di studio monotitolare che il Ministro giudica inadeguato rispetto alla scala dei problemi del settore. È lo scarto fra gli strumenti disegnati per favorire le aggregazioni e le scelte effettive di chi entra oggi nella professione a spiegare, secondo Confprofessioni, perché il ricambio non riparta.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riapre le porte ai laureati con un concorso per funzionari a tempo indeterminato, tra i pochi che affiancano ai profili amministrativi una corsia riservata ad architetti e ingegneri abilitati. Il bando MAECI, gestito con procedura RIPAM, si chiude a fine luglio e vale l’ingresso stabile nei ruoli del Ministero, in Italia e nelle sedi diplomatiche e consolari all’estero.
In sintesi:
Il Ministero torna a reclutare dopo la tornata del 2025, dedicata ai profili amministrativi con accesso anche ai diplomati: questa volta la selezione è riservata ai laureati e alza il livello di inquadramento nell’Area dei funzionari. Il nuovo concorso MAECI mette a disposizione 95 posti da funzionario a tempo indeterminato, distribuiti su tre famiglie professionali con requisiti di accesso differenti.
| Profilo e codice | Posti |
|---|---|
| Amministrazione, contabilità e attività consolari (ACC) | 60 |
| Attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT) | 20 |
| Architetti e ingegneri (ARCH/ING) | 15 |
Le mansioni cambiano con il profilo: i funzionari ACC seguono attività amministrativo-contabili e consolari, anche nelle sedi all’estero; i profili EXPORT-STAT si dedicano all’analisi economica, statistica e commerciale e alla cooperazione allo sviluppo; gli ARCH/ING curano progettazione, manutenzione e sicurezza degli immobili del Ministero in Italia e all’estero.
Il bando si aggiunge alla stagione di concorsi pubblici del 2026 avviata dalle amministrazioni centrali
Per i profili ACC ed EXPORT-STAT è sufficiente una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), senza limiti di età ; per il profilo ARCH/ING servono invece una laurea in una delle classi indicate nell’allegato del bando, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.
Tra le classi di laurea ammesse per gli architetti e gli ingegneri rientrano:
Per il profilo ARCH/ING è richiesta anche l’iscrizione alla Sezione A dell’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure alla Sezione A dell’albo degli ingegneri.
La selezione si articola in prova scritta, prova orale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione dei titoli, con un’eventuale fase di preselezione.
Sede, giorno e ora di ogni prova sono pubblicati sul portale inPA almeno quindici giorni prima dello svolgimento.
La domanda si invia solo online sul portale inPA, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2026, previo accesso con identità digitale.
L’Agentic AI può realmente contribuire alla gestione della manutenzione delle flotte aziendali, valorizzando l’intero processo. Oltre al supporto per i Fleet Manager, sul mercato arrivano anche applicazioni pensate per governare l’intero ecosistema che ruota intorno ai singoli interventi manutentivi, coordinando un’ampia rete di soggetti: officine, fornitori di ricambi, reti autorizzative e piattaforme digitali.
Da Targa Telematics arriva ad esempio la nuova soluzione Maintenance Excellence, che applica l’Agentic AI in ambito flotte per trasformare la manutenzione in un processo coordinato e smart.
L’intelligenza artificiale agentica risponde a un’esigenza che gli operatori del noleggio e del fleet management dichiarano apertamente: integrare i dati dei veicoli per ridurre inattività e imprecisioni informative.
Secondo la ricerca “Operai del NLTâ€, condotta dal Centro Studi Fleet&Mobility su oltre 120 operatori della mobilità e promossa da Targa Telematics ed Escargo, il 69% degli intervistati ritiene che una gestione integrata dei dati del veicolo migliorerebbe la precisione delle informazioni sui tempi di fermo veicolo; per il 66% una gestione intelligente e coordinata favorirebbe la riduzione delle inattività , mentre il 64% indica nell’integrazione e nell’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale il principale fattore di valore lungo il processo manutentivo.
La chiave per rendere efficiente la manutenzione delle flotte aziendali, secondo Targa Telematics, è privilegiare l’orchestrazione dell’intero processo rispetto al singolo intervento: per Pasquale Triventi, Key Account Manager dell’azienda, serve un approccio fondato su «orchestrazione intelligente dei dati e automazione dei processi», abbandonando la compilazione manuale delle informazioni da parte di officine e terze parti in favore dell’analisi automatica dei dati generati dai veicoli e dagli ecosistemi digitali collegati.
Le soluzioni basate su Agentic AI per la manutenzione delle flotte, come Maintenance Excellence, integrano i dati provenienti da dispositivi telematici, sistemi OEM e piattaforme esterne in un sistema interoperabile che monitora lo stato del veicolo in tempo reale.
Oltre a individuare precocemente segnali di usura o anomalie, il sistema pianifica gli interventi, avvia attività e autorizzazioni indirizzandole ai soggetti competenti e misura le prestazioni dell’intero processo. La differenza rispetto alla manutenzione predittiva classica sta nell’autonomia di esecuzione: oltre alla segnalazione del problema, l’AI agentica prenota l’appuntamento in officina, apre il flusso di lavoro e gestisce le autorizzazioni sotto la supervisione degli operatori.
Tutte le attività a basso valore aggiunto, come la gestione degli appuntamenti, il coordinamento tra gli attori della filiera, l’assegnazione delle priorità di intervento e le verifiche amministrative, possono così essere automatizzate liberando tempo e risorse.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manutenzione produce effetti misurabili sui conti delle flotte: secondo l’Osservatorio di Targa Telematics, l’AI può ridurre i costi di manutenzione fino al 30% e tagliare del 13% i tempi di fermo della flotta.
Per le imprese che gestiscono parchi veicoli numerosi, il beneficio si somma a quello degli altri strumenti di intelligenza artificiale già adottabili nei processi aziendali, dalla pianificazione degli interventi alla disponibilità dei mezzi, con meno imprevisti che incidono su produttività e costi di gestione.
Il Governo torna sul taglio delle accise dopo tre settimane di stop e concentra tutte le risorse disponibili sul diesel, lasciando fuori la benzina. La scelta arriva alla vigilia dell’esodo estivo, con il gasolio risalito ai massimi dal marzo 2022 per effetto della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, e prende la forma di un intervento ponte in attesa che l’extragettito IVA di luglio sia contabilizzato.
In sintesi:
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2026 riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per autotrazione dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto, con un beneficio che somma la riduzione dell’accisa e il minor carico IVA che ne deriva. Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, si compone di due articoli e opera insieme al decreto interministeriale MEF-MASE che ridetermina le aliquote.
La riduzione arriva dopo lo stop dal 4 luglio, quando l’esecutivo aveva lasciato scadere la settima proroga consecutiva e le aliquote erano tornate al livello ordinario. In poco più di tre settimane il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete stradale, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo.
Il decreto non modifica l’accisa sulla benzina, che continua a scontare l’aliquota ordinaria. La decisione di concentrare le risorse sul solo diesel dipende dalla diversa velocità dei due carburanti nelle ultime settimane e dal ruolo del gasolio nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria, che si trasferiscono a valle sui prezzi dei beni.
Sulla rete stradale la verde si è mantenuta sotto i due euro al litro, mentre in autostrada ha superato quella soglia toccando il valore più alto dal settembre 2023. Il Governo ha lasciato aperta la possibilità di intervenire anche sulla benzina nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto.
Le accise mobili consentono di usare il maggior gettito IVA prodotto dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente l’imposta alla pompa. Lo strumento si fonda sull’articolo 21 del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) e sugli articoli 290 e 291 della legge 244/2007.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 125 milioni di euro il costo dell’operazione. Le fonti di copertura sono le accise mobili maturate nel mese di giugno, le sanzioni dell’Antitrust e il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le accise mobili di luglio non erano disponibili perché il calcolo dell’extragettito si chiude solo nei primi giorni di agosto. Nessun aumento è stato disposto sull’accisa dei tabacchi, ipotesi circolata nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri.
Lo sconto nominale non coincide con la riduzione dell’accisa. L’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA, perciò ogni centesimo di imposta tagliato vale circa 1,22 centesimi sul prezzo finale. I 17 centesimi annunciati dal Governo sono il risultato complessivo dei due effetti e corrispondono quindi a una riduzione dell’aliquota di poco inferiore a 14 centesimi al litro, in attesa del valore esatto fissato dal decreto interministeriale.
Per le imprese che hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale lo sconto alla pompa non si traduce interamente in un risparmio. Il rimborso previsto dall’articolo 24-ter del Testo unico accise è pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria vigente nel periodo di consumo e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dal punto 4-bis della Tabella A, e quindi ogni riduzione dell’aliquota ordinaria abbassa nella stessa misura l’importo rimborsabile sui litri acquistati in quella finestra.
La conseguenza pratica riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI, gli unici ammessi al beneficio nel trasporto merci. Per questi mezzi il vantaggio del taglio delle accise sul gasolio si concentra sulla quota di carburante non coperta dal rimborso, mentre per gli operatori esclusi dall’agevolazione, dai veicoli più leggeri alle classi ambientali inferiori, i 17 centesimi valgono per intero.
Il decreto apre inoltre un nuovo periodo di consumo all’interno del terzo trimestre 2026, che nella dichiarazione di rimborso andrà tenuto distinto dai periodi precedenti. Il trimestre si articola su tre finestre di aliquota diverse.
| Periodo di consumo | Aliquota di accisa sul gasolio |
|---|---|
| 1° luglio – 3 luglio 2026 | 622,90 euro per mille litri |
| 4 luglio – 27 luglio 2026 | 672,90 euro per mille litri |
| 28 luglio – 6 agosto 2026 | rideterminata dal decreto in vigore dal 28 luglio |
Le imprese che utilizzano il credito in compensazione devono considerare anche la novità disposta dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, richiamata dall’Informativa ADM prot. n. 353642 del 24 giugno 2026: dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, con il termine di formazione del silenzio-assenso ridotto da 60 a 30 giorni.
Il decreto del 27 luglio interviene anche sugli strumenti di sostegno alle imprese. Giorgetti ha indicato che il provvedimento aggiorna e proroga il contributo a favore degli autotrasportatori e conferma il credito d’imposta per l’agricoltura, in continuità con i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura introdotti nella primavera 2026. La portata sarà verificabile sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese con consumi elevati, il credito d’imposta vale più dello sconto temporaneo alla pompa, tanto più dopo l’allargamento della platea al trasporto di persone con autobus e al noleggio con conducente. Le domande non sono però ancora presentabili, perché tempi e modalità attendono il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella rilevazione MIMIT del 27 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e a 2,185 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono a 2,071 euro per la benzina e a 2,255 euro per il gasolio.
Secondo le stime del Codacons lo sconto riporta il diesel a una media intorno a 2,015 euro al litro, con un risparmio di circa 8,50 euro su un pieno da 50 litri e un prezzo che si colloca comunque sopra la soglia dei due euro. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’intervento è tardivo e sottodimensionato, e secondo il presidente Massimiliano Dona la riduzione è del tutto inadeguata rispetto ai rincari accumulati, come si evince dall’andamento dei listini sui prezzi di benzina e diesel regione per regione da maggio in poi.
Il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato al 4 agosto, ultimo prima della pausa estiva, e valuterà un secondo intervento sulla base dell’extragettito IVA di luglio. L’esito dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dalle condizioni di transito nello stretto di Hormuz.
È il meccanismo delle accise mobili in senso proprio, che restituisce sotto forma di sconto alla pompa il maggior gettito generato dal rincaro della materia prima: se i prezzi si mantengono elevati, l’extragettito accumulato a luglio offrirà margine per prorogare lo sconto sulle accise oltre il 6 agosto, con la possibilità di estenderlo alla benzina.
Il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo va oltre i fattorini: riguarda chiunque presti lavoro organizzato online o da app, dai rider ai professionisti che ricevono incarichi sulla gig economy. Per le imprese rileva la qualificazione del rapporto, perché il decreto estende i parametri che portano a riconoscere un lavoro subordinato.
In sintesi:
Il decreto introduce una disciplina organica applicabile a tutti i lavori svolti attraverso piattaforme digitali, superando la frammentazione fra le regole sui ciclofattorini e il vuoto che riguardava le altre prestazioni. Il criterio di collegamento non è la sede della società : le norme si applicano a ogni piattaforma che organizza lavoro prestato in Italia, ovunque sia stabilita.
La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, in vigore dal 10 luglio 2025. Con l’articolo 11 chiedeva all’Esecutivo di «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e di modulare le tutele previdenziali riconducendole alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.
Le stesse tutele valgono per chi lavora tramite intermediari, clausola che chiude la strada allo schermo societario interposto fra piattaforma e lavoratore.
Il decreto estende a tutti i lavoratori su piattaforma la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. Secondo la direttiva, il rapporto va considerato subordinato quando si accertano fatti che indicano direzione e controllo, e la presunzione opera in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in discussione la corretta posizione lavorativa: l’onere di dimostrare il contrario grava sulla piattaforma.
Gli elementi di fatto individuati dal testo come rilevanti ai fini della qualificazione sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La novità di maggior peso è che questi indici rilevano anche quando passano attraverso sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo: il fatto che a impartire le direttive sia un algoritmo non esclude la subordinazione, la può anzi rendere evidente.
Sul meccanismo di attivazione della presunzione il confronto è aperto. Secondo la lettura data da Il Fatto Quotidiano sull’articolo 5 dello schema, la presunzione non opererebbe d’ufficio ma su richiesta del lavoratore o di chi lo rappresenta, con un effetto di alleggerimento rispetto all’impianto della direttiva. La verifica sarà possibile sul testo definitivo, dopo i pareri delle commissioni.
Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le regole vigenti, con un quadro che varia a seconda del tipo di prestazione. La tabella riassume il passaggio.
| Fino all’entrata in vigore del decreto | Con il decreto di recepimento |
|---|---|
| I rider seguono il capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 e le misure contro il caporalato digitale introdotte dall’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026 | Le misure sui rider confluiscono nella disciplina generale, che le estende agli altri lavoratori su piattaforma |
| Gli altri lavoratori su piattaforma vanno qualificati caso per caso, senza presunzione dedicata | Opera la presunzione di subordinazione fondata sugli indici di fatto individuati dal decreto |
| Chi lavora tramite un intermediario si muove in una zona grigia sul piano delle tutele | Le tutele si applicano anche a chi presta lavoro tramite intermediari |
| Le piattaforme stabilite all’estero sfuggono in parte agli obblighi nazionali | La disciplina segue il luogo della prestazione, a prescindere dalla sede di stabilimento |
| Le decisioni automatizzate ricadono sotto il GDPR e le norme generali sui controlli a distanza | Si aggiungono limiti specifici sulla gestione algoritmica, coordinati con l’AI Act e la legge 132/2025 |
Per l’impresa la scadenza da segnare è il 2 dicembre 2026, termine entro cui il decreto deve acquistare efficacia. Il tempo che separa da quella data serve a verificare come sono organizzati gli incarichi, quali direttive impartisce il sistema e quali margini di autonomia il lavoratore conserva.
Sul trattamento dei dati il decreto introduce divieti espressi: fuori dal perimetro consentito finiscono i dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private, all’esercizio dei diritti fondamentali. Il divieto copre anche i dati che la piattaforma non chiede in modo diretto, perché convinzioni personali, condizioni di salute, adesione sindacale e orientamento sessuale non possono essere raccolti, utilizzati né desunti da altre informazioni.
Cade inoltre la raccolta dei dati nei momenti in cui la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo per un incarico, cioè il monitoraggio continuo che accompagna molte app di settore. Sono previsti specifici obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da svolgere prima di attivare i sistemi.
Il principio dichiarato dal Ministero del Lavoro è il ruolo centrale della persona: nessuna decisione che incida sulla prosecuzione del rapporto può essere rimessa a un sistema automatizzato. La limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto, così come la chiusura dell’account, possono essere stabilite esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità .
Sulle altre decisioni automatizzate il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione scritta e a chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, risarcimento del danno. Il decreto impone inoltre la supervisione umana dei sistemi, con valutazioni periodiche del loro impatto e adozione di misure correttive che arrivano fino alla cessazione dell’utilizzo quando emergono rischi discriminatori.
Il lavoratore dovrà essere informato dei parametri che incidono su compiti, orari e compensi già dalla fase di selezione, quindi prima ancora di accettare il primo incarico. È un obbligo che sposta la trasparenza a monte del rapporto e che le piattaforme dovranno tradurre in documentazione consegnabile.
Arriva poi il diritto alla portabilità di recensioni e valutazioni in caso di passaggio a un’altra piattaforma. La reputazione accumulata smette di essere un vincolo che trattiene il lavoratore su un solo canale e diventa un patrimonio trasferibile, con effetti sulla concorrenza fra operatori del settore.
Il decreto prevede infine obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.
Sul fronte della salute e sicurezza il testo interviene sulla prevenzione dei rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro, materia che il D.Lgs. 81/2008 non contemplava. Vanno attivati canali di segnalazione contro le violenze e le molestie, insieme alle tutele contro gli atti ritorsivi nei confronti di chi segnala.
È disciplinata anche la cooperazione fra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l’Autorità europea del lavoro, accompagnata dal regime sanzionatorio per le violazioni.
In Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal D.Lgs. 81/2015, che prevede l’obbligo di contratto individuale scritto con regole su compensi, turni, indennità per lavoro notturno o festivo e copertura assicurativa, senza però contemplare la qualificazione come lavoratori dipendenti prevista dalla direttiva.
Il decreto opera quindi una revisione della disposizione del Jobs Act, senza escludere che il lavoro tramite piattaforme possa continuare a essere ricondotto al lavoro autonomo quando gli indici di direzione e controllo non ricorrono. Le tutele previdenziali seguono la qualificazione del rapporto, come chiedeva la delega.
Il nodo da sciogliere è il coordinamento con l’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, che sul lavoro da piattaforma è già intervenuto e le cui disposizioni vincolano gli operatori da questa estate: dal 1° luglio 2026 vale l’obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro con annotazione del numero di consegne e dell’importo erogato, accanto all’autenticazione forte dell’account e al divieto di cessione.
Diverse disposizioni del nuovo schema si sovrappongono a quelle norme: la presunzione di lavoro dipendente, l’informazione al lavoratore, l’obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate. Per l’impresa la sovrapposizione non è una questione di tecnica legislativa, perché significa non sapere quale disciplina applicare nel periodo intermedio e quale prevalga in caso di contrasto. È uno degli aspetti su cui l’esame parlamentare può fare chiarezza.
L’approvazione in esame preliminare apre la fase dei pareri parlamentari, che trattandosi dell’attuazione di una delega non comportano un voto di approvazione: dopo quel passaggio il testo torna in Consiglio dei ministri, che recepirà gli eventuali rilievi in sede di approvazione definitiva.
«Ora inizia la fase di confronto parlamentare e quella con le parti sociali», ha dichiarato la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, annunciando l’incontro con i sindacati. Sindacati e associazioni delle piattaforme spingono in direzioni opposte sul meccanismo della presunzione e sull’entità delle sanzioni, giudicate poco dissuasive da chi rappresenta i lavoratori. Il margine per modificare l’articolato si esaurisce con il termine del 2 dicembre, oltre il quale l’Italia rischierebbe la procedura di infrazione per mancato recepimento.
Per approvare le clausole vessatorie di un contratto concluso online tra imprese serve una firma elettronica riferita alla singola clausola, anche nella forma più leggera del codice OTP ricevuto via SMS o e-mail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 (Pres. Frasca, Rel. Saija), che esclude la spunta della casella dalle modalità idonee a soddisfare l’art. 1341, comma 2, del Codice civile. La vicenda nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto su una piattaforma touch point, con la clausola sul foro esclusivo approvata mediante doppio flag.
In sintesi:
L’obbligo di approvazione specifica per iscritto delle clausole onerose vale anche quando l’accordo si perfeziona su una piattaforma web. La Cassazione arriva a questa conclusione attraverso l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, secondo cui le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica. Il regime della doppia sottoscrizione previsto per i moduli e i formulari cartacei si trasferisce quindi senza sconti ai contratti online, perché il cambio di supporto non incide sulla natura del requisito.
La ragione della decisione riguarda due profili distinti. Il doppio flag, descritto dalla Corte come il riempimento con un click della casella corrispondente al bene o al servizio richiesto, non dimostra l’imputabilità dell’atto al contraente e non prova che il consenso alla clausola sia stato prestato in modo consapevole. Mancano cioè sia l’aggancio a un soggetto identificabile sia l’evidenza di una scelta separata rispetto all’adesione complessiva alle condizioni generali.
Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità basta la firma elettronica semplice, senza necessità di firma avanzata o qualificata. La Corte indica come esempio l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP, cioè una one time password inviata al firmatario via SMS o e-mail. Ciò che conta è che esista un dato di autenticazione e che sia riferibile all’approvazione di quella specifica clausola, non all’intero percorso di acquisto.
Una firma elettronica avanzata o qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario ed è creata con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo, mentre la firma leggera si limita ad allegare o connettere logicamente dati elettronici usati come metodo di autenticazione informatica. La spunta, priva di qualsiasi dato di questo genere, si colloca al di fuori di entrambe le categorie.
Le clausole colpite sono quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, che nei contratti B2B online ricorrono con grande frequenza. Nel caso deciso dalla Cassazione si trattava della clausola sul foro convenzionale esclusivo, la cui inefficacia ha riaperto la questione della competenza territoriale. Le tipologie che gli operatori digitali dovrebbero passare in rassegna sono:
L’effetto della pronuncia si ferma alla singola pattuizione. L’inefficacia della clausola vessatoria non travolge l’accordo, che continua a produrre effetti per tutto il resto, e non incide sulla conclusione del contratto avvenuta con il click. Quello che salta è il presidio su cui il predisponente contava nel momento in cui si apre il contenzioso.
Il livello di firma necessario cambia secondo la natura dell’accordo e la qualità della controparte. Lo schema seguente riassume i quattro scenari ricorrenti per chi vende beni o servizi attraverso una piattaforma.
| Situazione | Firma necessaria ed effetto sulla clausola |
|---|---|
| Contratto tra professionisti non soggetto a forma scritta ad substantiam | Firma elettronica semplice riferita alla singola clausola, per esempio OTP via SMS o e-mail; in sua assenza la clausola è priva di effetti ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. |
| Contratto rientrante nell’elenco dell’art. 1350 del Codice civile | Firma digitale o firma elettronica qualificata; la firma leggera non soddisfa il requisito di forma prescritto a pena di nullità |
| Contratto con un consumatore | La vessatorietà si valuta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo; l’approvazione specifica non equivale a trattativa individuale e non esclude la nullità di protezione dell’art. 36 |
| Adesione raccolta con flag o doppio flag senza dato di autenticazione | Nessuna approvazione specifica valida; il contratto è efficace nel suo complesso e la clausola onerosa è inopponibile all’aderente |
Chi raccoglie adesioni tramite una piattaforma dovrebbe intervenire sull’architettura del percorso contrattuale, non sulla sola formulazione delle condizioni generali. La Cassazione indica al prestatore del servizio l’onere di predisporre nel proprio sito uno spazio dedicato che consenta al firmatario di approvare specificamente la clausola. Gli interventi da mettere in agenda sono:
Gli accordi sottoscritti prima della pronuncia conservano la loro efficacia complessiva e il problema si manifesta solo quando il predisponente prova a far valere una clausola onerosa. La clausola sul foro esclusivo è l’ipotesi più esposta, perché la sua inefficacia sposta il giudizio davanti al giudice del luogo indicato dalle regole ordinarie di competenza, con costi e tempi diversi da quelli messi in conto. Lo stesso vale per le limitazioni di responsabilità invocate in sede di contestazione.
Per i rapporti di durata già in corso la strada praticabile è la nuova sottoscrizione in via prudenziale delle sole clausole onerose, attraverso il flusso di firma adeguato. L’alternativa consiste nel prendere atto che quelle pattuizioni non sono azionabili e nel valutarne l’impatto sul contenzioso potenziale, cominciando dai contratti di importo maggiore e da quelli con controparti in ritardo nei pagamenti.
La pronuncia riguarda un rapporto tra professionisti e non si trasferisce come tale alla vendita ai consumatori, dove opera un impianto differente. Nei contratti B2C la vessatorietà si accerta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo e l’art. 34, comma 4, esclude il carattere vessatorio soltanto per le clausole oggetto di trattativa individuale, che è cosa diversa dall’approvazione specifica per iscritto. L’art. 34, comma 5, addossa poi al professionista l’onere di provare la trattativa quando il contratto si conclude mediante moduli o formulari.
Aggiungere una firma OTP a un percorso di acquisto rivolto ai consumatori quindi non mette al riparo dalla nullità di protezione prevista dall’art. 36 del Codice del consumo, che opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Per gli e-commerce che vendono a privati gli obblighi più stringenti arrivano da un’altra direzione, a partire dal pulsante di recesso online introdotto dall’art. 54-bis del Codice del consumo. Le piattaforme che operano su entrambi i fronti hanno bisogno di due flussi distinti, tarati su regimi che non coincidono.
La transazione fiscale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione deve essere presentata prima della domanda giudiziale e concede ai creditori pubblici almeno 90 giorni per esprimere l’adesione. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 coordina questo termine con la finestra di voto fissata dal tribunale e chiarisce gli effetti di modifiche e nuove proposte all’interno degli strumenti di ristrutturazione della crisi d’impresa.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dall’articolo 64-bis del D.Lgs. n. 14/2019, è accessibile all’imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Il piano può distribuire il valore generato anche in deroga alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento e all’ordine delle cause di prelazione. Questa flessibilità richiede l’approvazione unanime delle classi, formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ha ricondotto il PRO alla continuità aziendale diretta o indiretta. Il piano può prevedere la vendita di beni estranei all’attività futura oppure il trasferimento dell’azienda, mentre una liquidazione integrale priva di risanamento risulta incompatibile con la funzione dell’istituto.
Il trattamento dei creditori determina diritto di voto, formazione delle classi e tempi di pagamento:
| Credito | Trattamento | Voto |
|---|---|---|
| crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’articolo 2751-bis, n. 1 | pagamento integrale in denaro entro 30 giorni dall’omologa | escluso |
| altri crediti privilegiati | pagamento integrale entro 180 giorni con conservazione della garanzia | escluso |
| crediti privilegiati pagati oltre i limiti o in misura parziale | trattamento previsto dal piano | ammesso, con classe distinta per la parte incapiente |
| crediti chirografari | trattamento definito dal piano | ammesso nella relativa classe |
Ogni classe approva la proposta con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In alternativa, sono sufficienti i due terzi dei crediti espressi dai votanti, purché partecipino creditori titolari di almeno la metà dei crediti complessivi della classe.
Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori prima di presentare la domanda di omologazione del PRO.
La proposta deve essere depositata presso gli Uffici individuati in base all’ultimo domicilio fiscale e accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti:
La Circolare ritiene inopportuna un’adesione dell’Agenzia anteriore al controllo preliminare del tribunale sulla ritualità della domanda e sulla corretta formazione delle classi.
L’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta fiscale. Il termine può sovrapporsi in modi differenti alla finestra di voto fissata dal tribunale.
La Circolare individua tre situazioni:
Quando la relazione del commissario è disponibile prima della scadenza, l’Ufficio può manifestare l’adesione entro 90 giorni e votare successivamente in senso conforme.
Una modifica della proposta aggiunge 60 giorni dalla data del nuovo deposito, senza ridurre il periodo minimo di 90 giorni calcolato sulla proposta originaria. Una nuova proposta fa ripartire integralmente il termine di 90 giorni.
La Circolare n. 5/E fornisce tre esempi applicativi:
| Operazione | Deposito | Calcolo | Scadenza applicabile |
|---|---|---|---|
| proposta originaria | 1° marzo | 90 giorni | 30 maggio |
| modifica depositata il 20 marzo | 20 marzo | 60 giorni, con esito teorico al 19 maggio | 30 maggio, per garantire il minimo di 90 giorni |
| modifica depositata il 20 aprile | 20 aprile | 60 giorni | 19 giugno |
| nuova proposta depositata il 20 aprile | 20 aprile | nuovi 90 giorni | 19 luglio |
Costituiscono una nuova proposta le variazioni che modificano la prestazione dovuta, la determinazione del debito tributario, la percentuale di soddisfacimento oppure i tempi di pagamento.
La formazione delle classi deve distinguere i crediti con posizione giuridica o interessi economici differenti, anche quando appartengono tutti a enti pubblici.
Il Tribunale di Monza, con decreto del 12 marzo 2025, ha richiesto classi distinte per la quota privilegiata e per quella chirografaria. La Corte d’Appello di Milano, con decreto dell’11 giugno 2025, ha inoltre escluso una classe unica comprendente Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, poiché tributi e contributi presentano finalità e privilegi differenti.
L’inserimento di crediti eterogenei nella stessa classe può determinare l’inammissibilità della domanda. La classificazione deve quindi essere verificata già nella costruzione del piano di risanamento e della documentazione aggiornata.
Nel PRO il tribunale non può sostituire il mancato consenso dell’Amministrazione finanziaria, poiché l’omologazione richiede l’approvazione di tutte le classi.
L’articolo 64-bis consente al giudice di superare l’opposizione del singolo creditore dissenziente quando il suo trattamento è almeno pari alla liquidazione giudiziale. Questo controllo individuale non sostituisce il voto favorevole della classe necessario per approvare il piano.
In assenza dell’unanimità , il debitore può chiedere la conversione della domanda in concordato preventivo, dove il Codice disciplina, al ricorrere delle condizioni previste, l’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici.
L’app Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è scaricabile gratuitamente per iOS e Android dal 20 luglio 2026 ma fin dalle prime ore di utilizzo il Codacons ne ha contestato la logica: la schermata mostra la mappa degli impianti senza i listini praticati.
In sintesi:
L’applicazione consente di individuare il distributore più vicino e di leggere, per ciascun impianto, i prezzi comunicati al Ministero insieme allo scarto rispetto alla media regionale della stessa giornata. Il funzionamento parte dalla selezione della Regione, prosegue con una mappa degli impianti presenti in zona e si completa aprendo la scheda del singolo punto vendita, dove compaiono benzina, gasolio, GPL e metano.
La base informativa è la stessa del portale Osservaprezzi Carburanti attivo da anni su desktop: nessun dato nuovo, una diversa modalità di accesso. Una prima applicazione ministeriale con la stessa denominazione era stata lanciata nel 2014 dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico, sviluppata in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, e il Ministero presenta oggi quella del 20 luglio 2026 come nuova. Il comunicato ufficiale invita gli utenti a segnalare osservazioni sulla precisione dei dati durante la fase iniziale.
Per mettere a paragone due impianti vicini l’utente deve uscire dalla vista cartografica, passare alla funzione elenco e aprire la voce dettagli di ciascun distributore, una sequenza che il Codacons ha contestato il giorno stesso del lancio parlando di applicazione che parte zoppa. L’associazione osserva che chi scarica l’app trova una mappa grafica degli impianti in zona priva di qualsiasi indicazione sui listini.
Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori, il cui presidente Massimiliano Dona ha chiesto una modifica dell’applicazione, contestando il raggio di ricerca limitato a dieci chilometri e l’assenza di un ordinamento automatico dal prezzo più basso. È il limite che pesa di più su chi lavora, perché l’ordinamento per prezzo crescente è esattamente la funzione che trasforma una mappa in uno strumento di acquisto.
I prezzi mostrati sono quelli comunicati dai gestori, non quelli rilevati in tempo reale sul piazzale, e la differenza spiega le anomalie segnalate dal Codacons, che ha trovato listini riferiti ai giorni precedenti e in alcuni casi fermi al mese di giugno. L’obbligo di comunicazione discende dall’art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, mentre l’obbligo di esporre presso l’impianto la media regionale o quella nazionale autostradale è stato introdotto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023 n. 23.
La nota informativa del Ministero sulla pubblicazione dei prezzi medi, adottata ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2023, chiarisce il meccanismo: le medie sono calcolate sui prezzi in vigore alle ore 8 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima. Un impianto che non modifica il listino non invia una nuova comunicazione, quindi il dato pubblicato è l’ultimo trasmesso e può essere anteriore alla consultazione. Una dicitura in caratteri ridotti segnala all’utente la data di riferimento del prezzo indicato.
La media regionale, unico termine di paragone offerto dall’applicazione, separa le aree italiane per pochi centesimi al litro e non dice quasi nulla su quanto costi il pieno nel raggio di dieci chilometri. Sulla rete stradale la benzina self va da 1,920 euro al litro del Veneto a 1,973 euro della Provincia autonoma di Bolzano, con un’escursione nazionale di 5,3 centesimi; il gasolio self va da 2,061 euro delle Marche a 2,119 euro di Bolzano, con 5,8 centesimi di escursione. Sono i dati MIMIT del 18 luglio 2026.
Il divario che sposta i costi è un altro, ovvero quello tra rete stradale e rete autostradale, dove la media nazionale del 16 luglio 2026 segna 1,998 euro al litro per la benzina self e 2,111 euro per il gasolio self. Un impianto autostradale allineato alla propria media resta più caro di quasi otto centesimi rispetto alla media regionale più bassa per la benzina.
Le rilevazioni hanno date diverse perché il Ministero aggiorna le pagine con cadenze differenti, quindi il confronto deve tenere conto dello sfasamento di 48 ore.
| Riferimento MIMIT | Prezzo medio self |
|---|---|
| Benzina, media regionale più bassa (Veneto, 18 luglio 2026) | 1,920 euro al litro |
| Benzina, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 1,973 euro al litro |
| Benzina, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 1,998 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più bassa (Marche, 18 luglio 2026) | 2,061 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 2,119 euro al litro |
| Gasolio, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 2,111 euro al litro |
Per il quadro giornaliero completo sono disponibili i prezzi medi di benzina e gasolio regione per regione.
Le imprese con veicoli commerciali possono ricostruire da sole la classifica dei distributori più convenienti scaricando i due file quotidiani pubblicati dal Ministero nella sezione dedicata al dataset dei prezzi praticati e dell’anagrafica degli impianti. È l’alternativa disponibile finché l’applicazione non introduce l’ordinamento per prezzo, e alimenta anche i gestionali di gestione flotte.
La struttura dei file è documentata nei metadati ministeriali e consente un innesto immediato nei fogli di calcolo aziendali:
Il calcolo che ne deriva ha un peso ben visibile in bilancio. Una flotta di dieci furgoni diesel con rifornimenti da 80 litri, quattro volte al mese, consuma 3.200 litri mensili: spostare quei rifornimenti dalla rete autostradale alla rete ordinaria vale tra 99 e 160 euro al mese, cioè tra circa 1.190 e 1.920 euro l’anno, applicando ai dati MIMIT il divario tra la media autostradale del gasolio e le medie regionali di Lombardia e Marche. Il risparmio cresce quando il confronto scende dal livello delle medie a quello dei singoli impianti, dove la dispersione è più ampia.
La critica di fondo delle associazioni riguarda l’idea che la trasparenza informativa possa incidere sul caro carburanti, e su questo il Codacons chiede interventi sulla formazione dei prezzi lungo la filiera e sul livello della tassazione. L’associazione ha inoltre segnalato che gli impianti inadempienti agli obblighi di comunicazione non compaiono con listini aggiornati, e sono quindi invisibili al confronto.
Il Ministero ha aperto la fase iniziale alle segnalazioni degli utenti sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’applicazione, e il primo banco di prova sarà l’introduzione dell’elenco ordinato per prezzo. Le fonti ufficiali per la verifica quotidiana sono la pagina delle medie regionali sulla rete stradale e quella della media nazionale sulla rete autostradale.
Il Tesoro torna sul mercato a breve termine mercoledì 29 luglio con l’unica asta BOT della seconda metà del mese, dedicata a un semestrale a 182 giorni con scadenza 29 gennaio 2027. È il primo collocamento su questa durata da quando la stretta monetaria ha iniziato a riprezzare la parte corta della curva. Nell’ultima tornata semestrale, il 25 giugno, il rendimento lordo di aggiudicazione è salito al 2,479% dal 2,411% di fine maggio, mentre il BOT annuale del 9 luglio si è fermato al 2,690%, sui livelli di giugno. Il divario tra le due scadenze si è così assottigliato a poco più di venti punti base, e allungare la durata rende meno di quanto rendesse in primavera.
In sintesi:
L’asta del 29 luglio 2026 è l’unico collocamento di Buoni Ordinari del Tesoro in programma nella seconda metà del mese e riguarda il titolo semestrale, con durata di 182 giorni e scadenza fissata a venerdì 29 gennaio 2027. Le date sono indicate nel calendario delle emissioni pubblicato dal Dipartimento del Tesoro per l’intero 2026, che scandisce l’offerta di titoli di Stato su tutte le scadenze.
Il calendario di sottoscrizione si articola su quattro giornate:
Il Tesoro riapre di norma i semestrali nell’asta di fine mese successiva a quella della prima tranche. Accanto al nuovo titolo è quindi probabile l’offerta di una tranche aggiuntiva del semestrale con scadenza 31 dicembre 2026, codice ISIN IT0005719536, collocato il 25 giugno. L’importo complessivo offerto viene reso noto solo con la comunicazione del 24 luglio.
Il 31 luglio è anche la data di rimborso del semestrale emesso il 30 gennaio 2026, anch’esso a 182 giorni. Emissione e scadenza coincidono nella stessa giornata, con il nuovo titolo che rifinanzia quello in uscita senza sfasamenti di cassa per il Tesoro.
Il rendimento dei BOT semestrali ha invertito la rotta nella primavera del 2026 e l’ultima aggiudicazione si è chiusa al 2,479% lordo, il livello più alto dell’anno su questa scadenza. Il movimento riflette il rialzo dei tassi deciso dalla BCE l’11 giugno 2026, che ha portato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%, con decorrenza dal 17 giugno. Si tratta del primo aumento dopo quasi tre anni, motivato dalle pressioni inflazionistiche legate allo shock energetico.
Il confronto tra le ultime aggiudicazioni mostra una reazione asimmetrica lungo la curva breve:
| Asta e durata del titolo | Rendimento lordo di aggiudicazione |
|---|---|
| BOT semestrale, asta 29 maggio 2026 | 2,411% |
| BOT semestrale, asta 25 giugno 2026 | 2,479% |
| BOT annuale, asta 10 giugno 2026 | 2,695% |
| BOT annuale, asta 9 luglio 2026 | 2,690% |
Il semestrale ha guadagnato quasi sette punti base in un mese, l’annuale ne ha ceduto mezzo. Il differenziale tra le due scadenze si è compresso da 28 a 21 punti base, segnale che il mercato incorpora la stretta già avvenuta senza scommettere in misura piena sulle mosse successive. Allungare la durata da sei a dodici mesi rende oggi meno di quanto rendesse a maggio.
Su 100mila euro nominali, un semestrale a 182 giorni aggiudicato alle condizioni dell’ultima asta lascia in cassa circa 970 euro netti, pari a poco meno del 2% su base annua. Il calcolo tiene conto sia dell’imposta sostitutiva sia della commissione bancaria:
| Voce del calcolo | Importo in euro |
|---|---|
| Controvalore a un prezzo di aggiudicazione di 98,779 | 98.779,00 |
| Commissione bancaria massima dello 0,10% | 98,78 |
| Esborso complessivo al 31 luglio 2026 | 98.877,78 |
| Rimborso alla pari al 29 gennaio 2027 | 100.000,00 |
| Scarto di emissione lordo | 1.221,00 |
| Imposta sostitutiva al 12,5% | 152,63 |
| Guadagno netto dell’operazione | 969,59 |
Il prezzo indicato corrisponde a un rendimento lordo del 2,479% su 182 giorni e serve da riferimento, poiché il valore effettivo viene determinato dall’asta competitiva. L’aliquota agevolata sulle rendite finanziarie applicata ai titoli pubblici è la variabile che incide di più sul risultato: sullo stesso scarto, il prelievo ordinario al 26% avrebbe assorbito 317 euro invece di 153, riducendo il guadagno di oltre un sesto.
Perché un conto deposito vincolato a sei mesi risulti equivalente al BOT semestrale a queste condizioni, deve offrire un tasso lordo di circa il 2,63% annuo, contro il 2,479% del titolo di Stato. Il divario nasce dal trattamento fiscale: gli interessi sui depositi bancari scontano la ritenuta del 26%, quelli sui BOT il 12,5%.
L’aritmetica sui medesimi 100mila euro è immediata. Per lasciare in cassa gli stessi 969,59 euro netti, il deposito deve generare interessi lordi per 1.310,26 euro in 182 giorni, che su base annua corrispondono al 2,63%. Un vincolo che offra il 2,40% lordo ne restituisce circa 884 netti, ottantacinque euro in meno del titolo di Stato a parità di orizzonte temporale.
La soglia di pareggio va però confrontata con l’offerta effettiva del mercato, non con le condizioni medie. Nella primavera del 2026 diverse banche hanno spinto le promozioni sui conti deposito a tassi ben superiori alla soglia, per raccogliere liquidità prima della stretta monetaria. Quelle condizioni riguardano di regola i nuovi clienti, importi entro tetti definiti e vincoli non rinnovabili, mentre sulle giacenze già in essere i tassi applicati scendono sensibilmente. Il vantaggio fiscale del BOT emerge nel confronto con le condizioni ordinarie, non con le promozioni di acquisizione.
Al confronto vanno aggiunti tre elementi che spostano l’esito nei due sensi:
La scadenza al 29 gennaio 2027 aggiunge una considerazione di calendario. Il rimborso arriva nella prima parte dell’anno, quando la cassa deve sostenere le uscite ricorrenti di inizio esercizio, e restituisce il capitale in una data certa senza esporlo alle oscillazioni di prezzo che caratterizzano gli strumenti a scadenza più lunga.
Le commissioni che gli intermediari possono addebitare sulla sottoscrizione in asta dei BOT sono fissate per legge e variano con la durata del titolo, secondo quanto stabilito dal D.M. 15 gennaio 2015. I tetti in vigore sono i seguenti:
Il tetto opera sul prezzo di aggiudicazione e non sul valore nominale, e non si applica agli acquisti effettuati sul mercato secondario, dove valgono le condizioni di negoziazione concordate con l’intermediario. Sulle emissioni a medio e lungo termine collocate in asta non sono invece previste commissioni a carico del sottoscrittore. La sottoscrizione minima dei BOT è di mille euro nominali o multipli.
Quando un Comune delibera il dissesto finanziario, l’impresa che ha eseguito la fornitura e attende il saldo perde in un colpo solo gli strumenti ordinari di recupero: il pignoramento diventa inefficace, gli interessi si fermano, il credito esce dal bilancio dell’ente e finisce in una gestione separata affidata a un commissario. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha confermato che la stessa amministrazione che ha portato l’ente al dissesto viene sciolta se non approva nei termini il bilancio di risanamento, e per i fornitori questo significa avere come interlocutore un organo straordinario, non più la giunta con cui era stato firmato il contratto.
In sintesi:
Il Consiglio di un Comune già dissestato che non approva nei tre mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene sciolto senza diffida e senza termine supplementare. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Campania sull’art. 262, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e inammissibili quelle sugli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4. La differenza di trattamento rispetto al Comune che semplicemente non approva il bilancio ordinario, per il quale l’art. 141, comma 2, prevede venti giorni ulteriori prima della sostituzione commissariale, non è irragionevole: la delibera di dissesto è già l’esito di una violazione prolungata delle regole sull’equilibrio dei conti.
La decisione ribadisce quanto affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 91 del 1° luglio 2025, senza argomenti nuovi. Per le imprese la conseguenza pratica è di calendario: allo scioglimento seguono commissario prefettizio e nuove elezioni, con una discontinuità dell’amministrazione comunale che allunga i tempi di ogni interlocuzione sui contratti in corso.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive contro il Comune per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Lo stabilisce l’art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Le procedure esecutive già pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eseguiti dopo la delibera non vincolano l’ente né il tesoriere, che può disporre delle somme per le finalità di legge. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge la parte economicamente più onerosa per il fornitore: i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino all’approvazione del rendiconto. Un credito fermo per anni perde quindi valore reale senza alcuna compensazione.
La sospensione riguarda i soli debiti attribuiti alla gestione straordinaria. Per tutto ciò che resta in capo all’ente tornato a funzionare valgono le regole ordinarie sui ritardi di pagamento della PA, inclusi interessi moratori e strumenti di smobilizzo.
La linea di demarcazione non coincide con la delibera di dissesto. L’art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce all’organo straordinario di liquidazione i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004 n. 140, ha chiarito in via di interpretazione autentica che vi rientrano tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori.
Individuare da che lato della data cade la propria fornitura è la prima verifica da fare, perché cambia interlocutore, tempi e percentuale di recupero. La competenza economica della prestazione conta più della data della fattura o della sentenza che accerta il credito.
| Situazione del credito | Regola applicabile |
|---|---|
| Fornitura eseguita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato | Massa passiva, competenza dell’organo straordinario di liquidazione, pagamento in percentuale |
| Fornitura successiva a quella data | Gestione ordinaria dell’ente risanato, pagamento integrale con le regole comuni sui tempi della PA |
| Pignoramento avviato prima della dichiarazione di dissesto | Estinzione d’ufficio da parte del giudice, importo trasferito nella massa passiva |
| Interessi e rivalutazione sul debito insoluto | Sospesi dalla delibera fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione |
L’impresa deve presentare una domanda in carta libera all’organo straordinario di liquidazione entro un termine perentorio di 60 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 con provvedimento motivato. Il termine decorre dall’avviso che il commissario pubblica all’albo pretorio e a mezzo stampa entro 10 giorni dal proprio insediamento, secondo l’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla domanda va allegata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione: contratto o determina di affidamento, fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, eventuali titoli giudiziali. Il piano di rilevazione della massa passiva è formato entro 180 giorni dall’insediamento, elevati di altri 180 per i Comuni capoluogo, oltre i 250mila abitanti e per le Province. Contro il diniego di inserimento o il mancato riconoscimento di una causa di prelazione è ammesso ricorso in carta libera.
Nella procedura semplificata l’organo straordinario di liquidazione può proporre ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni altra pretesa. La proposta è individuale e va accettata entro un termine non superiore a 30 giorni; in caso di accettazione, la liquidazione è obbligatoria entro 30 giorni. Lo prevede l’art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che esclude dalla falcidia le sole retribuzioni per lavoro subordinato, liquidate per intero.
Il rifiuto non porta automaticamente all’incasso integrale. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che il commissario accantoni il 50 per cento dei debiti per i quali la transazione non è stata accettata. Il confronto che l’impresa deve fare è quindi fra un incasso certo e ravvicinato a una percentuale nota e un accantonamento pari alla metà del credito, esigibile a valle della procedura, su un importo che nel frattempo non matura interessi né rivalutazione. Su fatture datate, dove la proposta tende al limite inferiore della forbice, il calcolo va fatto sul valore attualizzato e sul costo finanziario dell’attesa, non sul nominale.
Al 31 dicembre 2024 risultavano attive 487 procedure fra dissesti e riequilibri finanziari pluriennali, corrispondenti a 485 Comuni, con 227 dissesti e 260 riequilibri, mentre in 123 enti l’organo straordinario di liquidazione era ancora in attività . I dati sono contenuti nella delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 3/SEZAUT/2026/FRG, il referto al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria.
Gli enti in crisi conclamata pesano per il 6,1 per cento sui 7.896 Comuni esistenti, con una media di circa 60 nuovi casi l’anno dal 2012 e una concentrazione territoriale in Sicilia, Calabria e Campania. Per un’impresa che lavora con committenza pubblica locale in queste aree la verifica preventiva dello stato finanziario dell’ente, prima della firma del contratto e non dopo l’emissione della fattura, incide sul rischio di credito quanto l’analisi di bilancio di un cliente privato.
È in vigore dal 27 luglio il regolamento europeo che rinvia gli obblighi dell’AI Act sui sistemi di credit scoring. Negli istruttorie di banche e finanziarie gli algoritmi valutano intanto già il merito creditizio di chi chiede un prestito. PMI.it ne ha parlato con Stefano Piscitelli, CEO di Younited Italia, filiale della piattaforma europea di credito al consumo digitale, secondo cui la responsabilità della decisione non si delega a un modello.
In sintesi:
Nel credito digitale la trasformazione più rilevante riguarda processi che il cliente non vede. Chatbot e assistenti virtuali sono la parte visibile dell’innovazione, mentre il valore dell’AI nei servizi finanziari si misura nell’analisi dei dati, nell’individuazione delle frodi e nella costruzione della decisione di affidamento.
«Chatbot e assistenti virtuali sono la parte più visibile, ma non necessariamente quella più importante» spiega Stefano Piscitelli. «Nel credito l’AI crea valore quando contribuisce a rendere le decisioni più accurate, sicure e coerenti, non soltanto più veloci».
La diffusione della tecnologia nel settore è già ampia. Il rapporto OCSE sull’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani, presentato in Banca d’Italia il 24 aprile 2026, colloca il comparto bancario al 59% di adozione dichiarata, dietro alle assicurazioni e davanti agli operatori dei mercati finanziari. L’impiego prevalente riguarda processi interni, antiriciclaggio, prevenzione delle frodi ed efficienza dei processi.
La valutazione del merito creditizio tradizionale poggia su busta paga, dichiarazione dei redditi, storico creditizio, dati patrimoniali e centrali rischi. Sono elementi solidi che descrivono ciò che è già accaduto. L’open banking e la capacità di analizzare grandi quantità di dati dinamici aggiungono una prospettiva diversa sulla sostenibilità del rimborso.
«Si può passare, almeno in parte, dalla fotografia al film» osserva Piscitelli. «Non solo sapere com’era il cliente in un determinato momento, ma comprenderne meglio la continuità delle entrate, la gestione delle spese ricorrenti, la capacità di assorbire un imprevisto e l’evoluzione complessiva del profilo finanziario».
Il vantaggio non consiste nell’accumulare informazioni in modo indiscriminato. Consiste nel ricostruire con maggiore accuratezza la sostenibilità di una scelta di credito, una possibilità che diventa rilevante quando i criteri tradizionali faticano a rappresentare situazioni lavorative e reddituali meno lineari.
Tra i profili più complessi da leggere ci sono i New to Credit, i lavoratori atipici e le persone che dispongono di una reale capacità di rimborso senza avere costruito una storia creditizia lunga e regolare. L’analisi algoritmica può contribuire a inquadrarli meglio, a condizione che non diventi una scorciatoia per concedere credito senza verifiche adeguate.
«Il tentativo non è allargare il credito in modo indiscriminato» chiarisce Piscitelli, «ma distinguere meglio tra assenza di storia e assenza di affidabilità . Se governata correttamente, l’AI può aiutare a rendere visibili persone che oggi il sistema fatica a inquadrare».
La stessa capacità di analisi rende più aderente al caso anche l’esperienza del cliente. Pricing, offerte e assistenza possono essere costruiti in coerenza con il momento di vita e con la situazione finanziaria effettiva, con una valutazione più chiara dell’impatto sul cash flow.
I sistemi che valutano l’affidabilità creditizia delle persone fisiche sono classificati ad alto rischio dall’Allegato III, punto 5, lettera b) del Regolamento (UE) 2024/1689, che esclude espressamente i sistemi utilizzati per individuare frodi finanziarie. Gli obblighi corrispondenti avrebbero dovuto applicarsi dal 2 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026 ed efficace dal 27 luglio, ha modificato quel calendario. Il considerando 40 motiva lo slittamento con il ritardo nella disponibilità di norme tecniche, specifiche comuni e orientamenti, oltre che nella costituzione delle autorità nazionali competenti. La data di applicazione per i sistemi dell’Allegato III si sposta al 2 dicembre 2027, quella per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I al 2 agosto 2028. Sugli obblighi dell’AI Act in applicazione generale il quadro è diverso e più immediato.
Il rinvio riguarda una parte degli impieghi dell’AI nel credito, non tutti. La tabella distingue le fattispecie e il regime applicabile a ciascuna.
| Impiego dell’intelligenza artificiale nel credito | Regime applicabile e decorrenza |
|---|---|
| Sistemi destinati a valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o a stabilirne il merito di credito | Alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 5, lettera b); obblighi applicabili dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi impiegati allo scopo di individuare frodi finanziarie | Esclusi dalla classificazione ad alto rischio dell’Allegato III, punto 5, lettera b) |
| Chatbot e assistenti conversazionali rivolti alla clientela | Obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 dal 2 agosto 2026 |
| Trattamento dei dati personali nelle decisioni automatizzate sul credito | Artt. 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679, già applicabili |
Il rinvio degli obblighi AI Act non lascia scoperto chi si vede rifiutare un finanziamento valutato con strumenti automatizzati. La disciplina sulla protezione dei dati personali si applica già oggi e la Corte di giustizia dell’Unione europea ne ha chiarito la portata sul credit scoring con due pronunce.
Con la sentenza C-634/21 del 7 dicembre 2023 la Corte ha stabilito che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità di onorare gli impegni di pagamento costituisce di per sé un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quando da quel punteggio dipende in modo determinante la stipula o la cessazione del rapporto contrattuale. Con la sentenza C-203/22 del 27 febbraio 2025 ha precisato il contenuto del diritto alla spiegazione: il titolare del trattamento deve descrivere la procedura e i principi applicati in forma concisa, trasparente e comprensibile, in modo che l’interessato capisca quali suoi dati sono stati utilizzati e in che modo. La comunicazione della formula matematica non soddisfa quel requisito, e neppure la descrizione analitica di ogni fase del processo.
Chi riceve un diniego può quindi muoversi lungo una sequenza definita:
La distanza tra la fiducia dichiarata verso questi strumenti e il loro impiego effettivo nel settore finanziario aiuta a leggere le resistenze di imprenditori e professionisti quando la valutazione riguarda la loro posizione.
Una decisione di credito determina la sostenibilità degli impegni finanziari di una persona, incide sulla qualità del portafoglio dell’operatore e influisce sulla fiducia nel sistema. Per questo non si giudica in base alla rapidità con cui viene prodotta.
«Anche con modelli molto sofisticati o con l’agentic AI, una banca o un operatore finanziario non potranno mai limitarsi a dire: ha deciso il modello» afferma Piscitelli. «La responsabilità non si delega a un algoritmo. La decisione deve rimanere prevedibile, ripetibile e verificabile. Più l’AI viene impiegata nei processi critici, più diventano importanti la supervisione, l’auditabilità e il confronto tra competenze tecnologiche, di rischio e di compliance. Nel credito i controlli non sono semplice burocrazia: sono il sistema immunitario dell’organizzazione».
Anche la promessa di una drastica riduzione dei costi richiede cautela. L’adozione su larga scala comporta investimenti in infrastrutture, sicurezza, governance, formazione, auditabilità e adeguamento normativo. Piscitelli ritiene che gli operatori dovranno iniziare a misurare un vero e proprio AI cost ratio, ossia quanto costa l’intelligenza artificiale per ogni decisione assunta e quanto valore quella decisione produce. «Progettare un’architettura sull’idea che l’AI rimarrà per sempre abbondante ed economica sarebbe un errore strategico» avverte.
Nel giro di pochi anni fornire una risposta in pochi secondi potrebbe diventare una capacità comune a tutti gli operatori, e la differenza si sposterà sulla qualità con cui vengono interpretate le situazioni individuali. «La velocità diventerà una commodity» conclude Piscitelli. «Il credito si distinguerà per l’intelligenza con cui saprà leggere le persone, includere chi oggi è difficile da valutare e dire no quando è la scelta corretta».
Il personale della scuola che a 70 anni non ha ancora maturato il diritto alla pensione può proseguire il rapporto di lavoro oltre quella soglia, fino all’età che la normativa previdenziale fissa per la vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha cancellato il limite anagrafico rigido scritto nel Testo unico della scuola perché lasciava il lavoratore per mesi senza stipendio e senza assegno previdenziale.
In sintesi:
La sentenza n. 125/2026 dichiara illegittimo l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui consente la permanenza in servizio non oltre il settantesimo anno di età , anziché fino alla maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta di una pronuncia additiva, che riscrive la norma senza eliminarla.
Il ragionamento della Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattenimento in servizio è un’eccezione rispetto al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e serve a permettere al dipendente di maturare il minimo pensionistico. Una soglia anagrafica sganciata dall’evoluzione dei requisiti di accesso alla pensione, scrivono i giudici, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e tradisce la stessa ragione della norma, con violazione del principio di ragionevolezza ricavato dall’art. 3 della Costituzione e del diritto ai mezzi adeguati di sostentamento garantito dall’art. 38, secondo comma.
La questione era arrivata alla Consulta per una via poco battuta. Il Tribunale di Lecce aveva attivato il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis del Codice di procedura civile; la Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025 ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità .
Il tetto oggi applicabile è di 71 anni, e sale nei due anni successivi. Il nuovo limite corrisponde infatti all’età prevista dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, che consente la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, già adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Gli importi aggiornati sono quelli comunicati dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
| Anno di riferimento | Età massima di permanenza in servizio |
|---|---|
| 2026 | 71 anni |
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La proroga non è illimitata e non è automatica. La permanenza è funzionale al raggiungimento del minimo pensionistico e si esaurisce nel momento in cui il diritto matura; l’amministrazione conserva inoltre gli strumenti ordinari per verificare l’idoneità al servizio, che la stessa Corte richiama in attuazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione.
Il vuoto colpiva soprattutto il personale con carriera contributiva corta o iniziata tardi, cioè chi ha il primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 e non arriva ai venti anni di versamenti richiesti dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011.
Il caso deciso dalla Consulta lo mostra con precisione. Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di contribuzione sufficiente, aveva chiesto il 13 ottobre 2023 di essere trattenuta fino a 70 o 71 anni; dopo il rigetto è stata collocata a riposo il 31 agosto 2024, a 67 anni, senza pensione. Anche restando fino al vecchio tetto dei 70 anni non avrebbe ottenuto l’assegno, perché la vecchiaia con cinque anni di contributi scatta a 71: dodici mesi senza retribuzione e senza trattamento previdenziale.
La sequenza si ripete per chi entra a ruolo intorno ai 55 anni: a 67 anni ha poco più di dieci anni di versamenti, sotto la soglia dei venti, e la sola strada praticabile è la vecchiaia a requisito contributivo ridotto, che arriva quattro anni più tardi.
La condizione tutelata dalla sentenza si riconosce da tre dati, tutti leggibili sull’estratto conto contributivo INPS: la data del primo accredito, il totale dei contributi effettivi e l’età anagrafica raggiunta al momento della cessazione. La verifica si fa nel Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato.
I passaggi da seguire sono quattro:
Chi verifica di rientrare nella seconda ipotesi ha davanti una finestra di quattro anni fra i 67 e i 71, che la sentenza rende utilizzabile per intero. Per stimare la prima decorrenza utile della pensione in base a età e versamenti effettivi è disponibile il simulatore online, che tiene conto anche delle finestre mobili.
Nel comparto scuola il trattenimento per il raggiungimento del minimo contributivo si chiede con istanza POLIS, entro il termine fissato ogni anno dal decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle cessazioni. Per le uscite dal 1° settembre 2026 il riferimento è il D.M. n. 182 del 25 settembre 2025, con nota applicativa n. 205851 di pari data, che ha fissato al 21 ottobre 2025 la scadenza per docenti, personale educativo e ATA, e al 28 febbraio 2026 quella per i dirigenti scolastici.
Alla data odierna non risultano circolari del Ministero o dell’INPS successive al deposito della sentenza. Le indicazioni sul nuovo tetto anagrafico dovrebbero quindi arrivare con il decreto sulle cessazioni dal 1° settembre 2027, atteso a settembre.
Diverso il caso di chi è già uscito. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti sui rapporti non ancora esauriti, secondo l’art. 136 della Costituzione e l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953: la posizione di chi ha un contenzioso pendente si valuta su quel piano, mentre i provvedimenti divenuti definitivi seguono regole differenti.
La sentenza non incide sull’altro istituto oggi vigente nel pubblico impiego, quello introdotto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024. Si tratta di due strumenti con logiche opposte, e la sovrapposizione dei nomi genera la maggior parte degli equivoci. Il trattenimento dell’art. 509 del Testo unico scuola nasce dall’esigenza previdenziale del lavoratore e si giustifica finché serve a maturare il minimo. Quello della Manovra 2025 risponde invece a esigenze organizzative dell’amministrazione, che lo propone al dipendente con valutazione di performance ottima o eccellente, entro il 10% delle facoltà assunzionali e con esclusione di magistratura, Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
I criteri per il trattenimento in servizio nella PA seguono la direttiva della Funzione Pubblica del 16 gennaio 2025 e continuano ad applicarsi nella formulazione vigente.
Fuori dalla scuola la pronuncia vale come precedente, non come modifica normativa immediata. La declaratoria di illegittimità colpisce una sola disposizione, l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, e i limiti ordinamentali degli altri settori conservano la loro formulazione.
Il principio affermato ha però base ampia e viene da una linea giurisprudenziale consolidata, che la Corte richiama espressamente citando le proprie sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997: il dipendente pubblico non può subire la risoluzione automatica del rapporto prima di aver conseguito i requisiti minimi per la pensione o una diversa utilità economica. Chi opera in altri comparti può farlo valere in giudizio, con la prospettiva di una nuova questione di costituzionalità sulla norma di settore, oppure attendere un intervento del legislatore che allinei tutti i limiti ordinamentali all’adeguamento alla speranza di vita.
Chi ha rinnovato l’Assegno di Inclusione nell’estate 2025 ha appena incassato l’ultima mensilità del proprio ciclo. Il beneficio però non riparte da solo, serve una nuova domanda, e il mese in cui la si invia decide se i pagamenti proseguono senza interruzioni oppure se l’istruttoria si blocca. L’INPS ha richiamato la regola alla vigilia della riapertura delle domande, per il numero di famiglie che questa tornata di rinnovi ADI coinvolge.
In sintesi:
La domanda di rinnovo dell’ADI può essere trasmessa soltanto a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento della domanda in stato terminata, corrispondente alla diciottesima mensilità per le prime richieste o alla dodicesima per chi ha già fruito di un rinnovo. Le istanze inviate nell’ultimo mese di fruizione non possono essere definite con esito positivo. Per i nuclei che hanno percepito la dodicesima mensilità a luglio 2026 la finestra si apre quindi il 1° agosto 2026, secondo l’INPS (messaggio 22 luglio 2026, n. 2437).
Le stesse indicazioni valgono per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025, quindi per i nuclei che arriveranno alla dodicesima mensilità nei mesi a venire.
A firmare la richiesta può essere sia il medesimo richiedente della domanda conclusa sia un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. La scelta non è neutra sul piano dei pagamenti, perché incide sull’intestazione della Carta ADI e sull’eventuale emissione di una nuova tessera.
Nel regime originario, alla scadenza delle prime 18 mensilità il rinnovo comportava una sospensione di un mese durante la quale il beneficio non era erogato. La Legge di Bilancio 2026 elimina questo “mese scopertoâ€. Significa che dal 2026 il rinnovo ADI è senza sospensione.
La modifica di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che interviene sulla disciplina dell’ADI prevista dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L’Assegno di Inclusione viene quindi corrisposto la prima volta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa nuova domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Prima di erogare il sussidio l’INPS effettua tutti i controlli preventivi del caso.
La riduzione riguarda solo l’avvio del nuovo periodo: la norma prevede che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari invariati sia per quelli che hanno subito variazioni. Dalla seconda mensilità il beneficio torna a essere corrisposto per intero. La regola si applica a ogni rinnovo successivo, non solo al primo dopo i 18 mesi.
Con l’eliminazione della sospensione il calendario della domanda diventa determinante. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento e il beneficio rinnovato è riconosciuto a partire dal mese di presentazione, salvo il caso in cui cambi la composizione del nucleo familiare.
Le nascite e i decessi non contano come variazione. Per i nuclei familiari invariati il richiedente non è obbligato a iscriversi di nuovo al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, né a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo: valgono l’iscrizione e la firma della domanda precedente, la cui decorrenza viene associata alla data di presentazione del rinnovo. Se il richiedente compila comunque il PAD nucleo pur non essendovi tenuto, la firma vale come aggiornamento di quello precedente.
Se invece la composizione è cambiata, anche in presenza di un componente che ha già fruito della misura, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo. In questa casistica la decorrenza del beneficio rinnovato è agganciata al mese di sottoscrizione del PAD, quindi ogni giorno perso sulla firma sposta in avanti l’intera catena degli accrediti.
Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo all’ultimo pagamento, con firma del PAD nucleo nello stesso mese quando richiesta, i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello dell’ultimo accredito della domanda terminata. Il mese di interruzione previsto dalla disciplina precedente non è più contemplato. I primi pagamenti vengono disposti di norma intorno al giorno 15 del mese, le mensilità successive intorno al giorno 27, secondo il calendario fissato dal messaggio INPS n. 214 del 22 gennaio 2026.
| Tappa del rinnovo | Quando |
|---|---|
| Ultimo pagamento della domanda in scadenza | dodicesima mensilità erogata a luglio 2026; |
| Invio della domanda di rinnovo | dal 1° agosto 2026, mai nel mese dell’ultimo pagamento; |
| Iscrizione al SIISL e nuovo PAD nucleo | solo per i nuclei familiari variati; |
| Decorrenza del beneficio rinnovato | mese di presentazione per i nuclei invariati, mese di firma del PAD per quelli variati; |
| Prima mensilità al 50% | finestra dei primi pagamenti, intorno al giorno 15 del mese; |
| Mensilità successive a importo pieno | intorno al giorno 27 di ogni mese; |
| Presentazione presso i Servizi sociali | entro 120 giorni dalla domanda o dalla firma del PAD nucleo. |
Esempio. Nucleo familiare invariato con dodicesima mensilità accreditata a fine luglio 2026 e domanda di rinnovo inviata ad agosto. Il beneficio rinnovato decorre da agosto, la prima mensilità al 50% cade nella finestra dei primi pagamenti e la mensilità piena successiva in quella di fine mese. Se invece il nucleo è variato e il PAD nucleo viene sottoscritto un mese più tardi, la decorrenza slitta al mese della firma e con essa tutte le mensilità a seguire.
Chi nella domanda conclusa aveva indicato una condizione di svantaggio con inserimento in un programma di cura e assistenza deve riportare di nuovo gli estremi della certificazione nel Quadro C del modello, purché ancora in corso di validità . Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non prosegue l’iter.
Se la certificazione o il programma sono scaduti prima dell’invio, il beneficiario deve essere già in possesso dei nuovi documenti rilasciati dalle Amministrazioni competenti. Anche in corso di fruizione, le certificazioni soggette a scadenza non prorogate formalmente e non comunicate con il modello ADI-Com Esteso entro la data di scadenza determinano l’esclusione del soggetto e possono portare alla decadenza della domanda. L’INPS consiglia di trasmettere la comunicazione con almeno due mesi di anticipo.
Quando nella domanda precedente gli estremi erano stati inseriti senza data di scadenza, la validità non si proroga in automatico oltre il termine della domanda terminata e occorre una nuova verifica presso gli Enti certificatori.
Un dettaglio che sfugge di frequente riguarda l’individualizzazione della Carta ADI, cioè la suddivisione dell’importo fra i componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza. La richiesta non si trascina da sola, va ripetuta nella domanda di rinnovo per mantenere la continuità dei pagamenti suddivisi.
L’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo permane per tutti i nuclei che chiedono il rinnovo, a pena di sospensione dei pagamenti successivi. Il termine si applica anche ai nuclei monocomponenti e a quelli composti interamente da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
L’Assegno di inclusione viene erogato tramite una card di pagamento elettronica ricaricabile, denominata Carta di inclusione, emessa da Poste Italiane su disposizione dell’INPS. La card consente l’utilizzo delle somme accreditate per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità , il pagamento delle utenze domestiche e, nei limiti previsti dalla normativa, il prelievo di contante. Può essere attribuita ai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza, oltre che al componente intestatario del contratto di locazione.
In fase di rinnovo l’emissione di una nuova Carta ADI dipende da chi presenta la domanda e da cosa è successo al nucleo familiare.
| Situazione al rinnovo | Esito sulla Carta ADI |
|---|---|
| Nucleo invariato, stesso richiedente con carta attiva | accredito sulla carta già intestata, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, richiedente diverso già titolare di carta | accredito sulla carta già intestata al nuovo richiedente; |
| Nucleo invariato, richiedente senza carta | nuova carta al richiedente, la precedente utilizzabile solo per il saldo residuo; |
| Nucleo invariato, individualizzazione confermata | importi ripartiti sulle carte già in uso, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, individualizzazione chiesta per la prima volta | nuove carte solo ai componenti che non ne hanno una attiva; |
| Nucleo variato, in qualunque configurazione | sempre una nuova carta al richiedente, anche se già titolare. |
Le carte associate alla domanda terminata non vanno restituite. Continuano a funzionare fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza ricevere ulteriori accrediti. Vale anche per il caso più frequente, quello in cui un componente diverso subentra come richiedente e la vecchia tessera esce dal circuito degli accrediti pur conservando le somme non spese.
Va tenuto distinto dal meccanismo attuale il contributo straordinario aggiuntivo, previsto dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pari a un’ulteriore mensilità fino a un massimo di 500 euro. Serviva a coprire il mese scoperto della vecchia disciplina e si applicava ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI ricadeva nel mese di novembre 2025. Con la soppressione della sospensione quella compensazione non ha più ragione di esistere, e chi cerca oggi il bonus da 500 euro sul rinnovo non lo troverà .
L’Assegno di Inclusione è stato istituito dal decreto-legge 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari che rispettano requisiti economici e che includono minorenni, persone con disabilità , soggetti con almeno 60 anni oppure persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociali.
Possono richiedere l’ADI i cittadini italiani o dell’Unione europea, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i beneficiari di protezione internazionale e gli apolidi. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La disoccupazione non costituisce un requisito: nei casi di persone “occupabili†che non rientrano nei criteri dell’ADI, viene richiamato il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Per accedere alla misura è necessario un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare entro questi limiti:
Sono previsti inoltre limiti al patrimonio immobiliare (fino a 30.000 euro) e al patrimonio mobiliare, variabili da 6.000 a 10.000 euro in base alla composizione del nucleo. Poiché l’istruttoria del rinnovo verifica di nuovo tutti i requisiti, il calcolo ISEE online permette di controllare la posizione del nucleo rispetto alla soglia prima di inviare la domanda ed evitare un rigetto a istruttoria avviata.
L’importo massimo dell’ADI corrisponde ai limiti di reddito previsti: 6.500 euro annui oppure 8.190 euro per i nuclei composti esclusivamente da over 67 o persone con disabilità grave. Le somme sono parametrate alla scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare.
Per chi vive in affitto è prevista un’integrazione fino a 3.640 euro annui, ridotta a 1.950 euro per nuclei di over 67 o con disabilità . In ogni caso, l’importo annuo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro.
| ADI | Regola in vigore |
|---|---|
| Durata iniziale | fino a 18 mesi consecutivi; |
| Rinnovo | possibile per ulteriori periodi di 12 mesi, previa nuova domanda; |
| Sospensione tra periodi | eliminata dal 2026, nessun mese di stop tra primo ciclo e rinnovi; |
| Finestra di invio della domanda | dal mese successivo all’ultimo pagamento, mai nell’ultimo mese di fruizione; |
| Chi può presentare la domanda | il richiedente precedente o un altro componente maggiorenne del nucleo; |
| Prima mensilità di rinnovo | riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante; |
| Decorrenza rinnovo | dal mese di presentazione della domanda o, in caso di variazione del nucleo, dal mese di sottoscrizione del PAD; |
| SIISL e PAD nucleo | non vanno rifatti a nucleo invariato, obbligatori a nucleo variato; |
| Servizi sociali | presentazione entro 120 giorni, a pena di sospensione dei pagamenti; |
| ISEE massimo | 10.140 euro in corso di validità ; |
| Reddito familiare | 6.500 euro annui (8.190 euro per nuclei over 67 o con disabilità grave; 10.140 euro con affitto); |
| Patrimonio immobiliare | non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale ai fini IMU; |
| Patrimonio mobiliare | tra 6.000 e 10.000 euro in base alla composizione del nucleo; |
| Composizione nucleo | presenza di minorenni, over 60, persone con disabilità o soggetti in carico ai servizi sociali; |
| Residenza | almeno 5 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi. |
