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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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Transizione energetica
Nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna allegati, edificio di riferimento, ponti termici, coefficiente H'T, sistemi BACS e ricarica elettrica, con effetti su APE e relazione tecnica.

Dal 3 giugno 2026, la progettazione degli edifici cambia regole con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi. Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna e sostituisce il DM 26 giugno 2015, intervenendo sulle metodologie di calcolo della prestazione energetica, sulle verifiche e i parametri per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni, con effetti diretti sull’attestato A.P.E. e sulla relazione ex Legge 10.

DM Requisiti Minimi dal 3 giugno con regime transitorio

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed è applicabile trascorsi i 180 giorni previsti, quindi dal 3 giugno 2026. Il calendario distingue il prima e il dopo: per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 continuano a valere le regole del DM 2015, dal 3 giugno il nuovo impianto si applica a tutte le pratiche successive.

Fanno eccezione le varianti progettuali presentate dopo l’entrata in vigore: se incidono sulla prestazione energetica, anche su un progetto precedente, vanno adeguate ai nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera valgono invece le regole vigenti all’avvio dei lavori o alla presentazione della CILA.

Prestazioni energetiche: edificio di riferimento

Il provvedimento sostituisce integralmente i due allegati del decreto del 2015: l’Allegato 1, con i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche, e l’Allegato 2, con le norme di riferimento per il calcolo. È il cuore della riforma, perché ridisegna il confronto tra l’edificio reale e l’edificio di riferimento, lo standard teorico usato per stabilire se un progetto rispetta i limiti.

La novità di metodo riguarda proprio l’edificio di riferimento, che ora incorpora anche i ponti termici. L’obiettivo dichiarato è avvicinare le verifiche al comportamento reale dell’edificio, nelle nuove costruzioni come negli interventi sull’esistente, recependo le norme europee e i chiarimenti ministeriali accumulati in dieci anni di applicazione.

Ponti termici, trasmittanza e coefficiente H’T

La verifica dell’involucro diventa più puntuale. I ponti termici entrano nell’edificio di riferimento con un dettaglio nuovo: cinque tipologie per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, undici per quelle di secondo livello, distinte per zona climatica e posizione dell’isolante. La trasmittanza va calcolata tenendo conto di questi nodi, non più come valore isolato.

Cambiano anche le verifiche del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T): per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminata la verifica del valore massimo ammissibile, mentre per le nuove costruzioni e gli interventi di primo livello i valori limite sono rivisti. Il risultato è un calcolo più aderente alla fisica dei nodi costruttivi.

Metodo Carnot per cogenerazione e teleriscaldamento

Sul fronte impianti, il decreto introduce il metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria dell’energia fornita dai sistemi cogenerativi e dalle reti di teleriscaldamento. La scelta rende la valutazione più rappresentativa dell’apporto reale di questi sistemi e ne riflette meglio l’effetto sulla prestazione complessiva dell’edificio. Vengono inoltre aggiornate le norme di calcolo, con il richiamo alle UNI/TS 11300 e alla UNI EN 15193 per l’illuminazione nel non residenziale.

BACS e ricarica elettrica in edifici non residenziali

Per gli edifici non residenziali acquistano rilievo i sistemi BACS, l’automazione e il controllo degli impianti: il decreto fissa l’obbligo di dotazioni di classe B, così da garantire una gestione automatizzata minima dei consumi quando la potenza dell’impianto e la convenienza economica lo rendono sostenibile.

Novità anche per la mobilità elettrica: il decreto prevede la predisposizione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto. Per i condomini residenziali l’obbligo si limita alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti con parcheggi, mentre per il non residenziale le prescrizioni sono più estese.

Dispositivi autoregolanti e relazione ex Legge 10

Tra gli obblighi nuovi spicca quello dei dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura nei singoli ambienti. In caso di sostituzione del generatore di calore, in nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni, l’installazione è obbligatoria quando è realizzabile e garantisce un tempo di ritorno semplice dell’investimento inferiore a sei anni, calcolato al netto di qualsiasi bonus fiscale. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Cambia anche la documentazione. Per la sola sostituzione dei serramenti è ammessa una relazione parziale, sostituibile in determinate condizioni dalla dichiarazione dell’impresa e dalla marcatura CE del fabbricante. Più in generale, la relazione ex Legge 10 conferma il ruolo di documento centrale per dimostrare la conformità del progetto, con dati e verifiche da rivedere alla luce dei nuovi parametri.

Impatto sull’APE e confine con la Direttiva Case Green

Le nuove regole di calcolo incidono sull’Attestato di Prestazione Energetica: il formato non cambia, mentre cambiano i criteri con cui si determina la classe, perché ponti termici, superfici e fattori di conversione rivisti possono modificare il risultato. Lo stesso immobile può quindi ottenere una valutazione diversa rispetto al passato, pur senza un cambio di classe automatico.

La portata del provvedimento va tenuta distinta da un’altra riforma in arrivo. Il Decreto Requisiti Minimi attua la direttiva EPBD III e riguarda i requisiti di calcolo, non la classificazione A-G dell’APE. La nuova scala europea arriverà con il recepimento della direttiva Case Green (EPBD IV), che fisserà obblighi ed esenzioni di riqualificazione e procede con tempi propri.

Chi progetta, applica i nuovi requisiti di calcolo; la riforma della classificazione energetica seguirà più avanti.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 16:44:12 +0000
Mutui
I migliori mutui di giugno 2026 per tutte le esigenze
I migliori mutui a tasso fisso, variabile e con cap: le classifiche per acquisto prima e seconda casa, giovani, liquidità, ristrutturazione e surroga.

A giugno 2026 chi cerca un mutuo casa si trova davanti a un mercato che ha già anticipato l’impatto del rialzo dei tassi di interesse che gli analisti si attendono da parte della BCE nella riunione dell’11 giugno.  L’Euribor a 3 mesi, riferimento principale per i mutui a tasso variabile, si colloca sopra il 2,2% a inizio mese e il tasso fisso resta la soluzione prescelta per chi cerca una rata stabile. Per orientarsi nella scelta del tasso e del finanziamento, di seguito analizziamo le migliori offerte del mese per acquisto, liquidità e trasferimento del finanziamento o ristrutturazione distinguendo tra tasso fisso, variabile, misto, con CAP, green, per giovani e con surroga.

Per individuare i migliori mutui di giugno 2026 non basta confrontare TAN e TAEG. La convenienza dipende dalla durata del finanziamento, dal rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile, dalle spese di istruttoria e perizia, dalle polizze richieste dalla banca e dalle agevolazioni prima casa.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 16:11:24 +0000
Tasse immobili
Come si calcola l’IMU 2026, dalla formula all’acconto del 16 giugno
La formula con rendita rivalutata, coefficienti catastali ed esempio pratico per calcolare l'acconto in scadenza il 16 giugno, tra esenzioni e novità 2026.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, milioni di proprietari devono mettere mano al calcolo dell’IMU per versare l’acconto 2026. Il conteggio parte come di consueto dalla rendita catastale e si appoggia ai coefficienti per categoria, chiudendosi con le aliquote del Comune e le regole particolari per seconde case, immobili di lusso e fabbricati ristrutturati. Di seguito la formula, un esempio pratico, i casi di esenzione e le novità 2026 su imposta e immobili agevolati.

Chi deve pagare l’IMU 2026

L’imposta municipale propria riguarda abitazioni, terreni e fabbricati ed è dovuta da chi vanta un diritto di proprietà o un altro diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Pagano l’IMU i proprietari di seconde case, di immobili commerciali quali negozi, uffici, capannoni e alberghi, di aree edificabili e, in alcuni casi, di terreni agricoli, oltre ai concessionari di aree demaniali e ai locatari di immobili in leasing.

L’abitazione principale è esente, con un’eccezione: pagano l’imposta anche sulla prima casa i proprietari di immobili di pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè abitazioni signorili, ville e castelli.

Come si calcola l’IMU: formula e coefficienti

Per effettuare il calcolo si applica la seguente formula: 

rivalutazione del 5% rendita catastale (rendita + 5%) > applicazione del coefficiente catastale (rendita rivalutata*coefficiente) > applicazione aliquota IMU

La base di partenza è la rendita catastale, reperibile sulla visura o nell’atto di acquisto. Il calcolo si svolge in tre operazioni: si rivaluta la rendita del 5%, si moltiplica il risultato per il coefficiente catastale della categoria e si applica l’aliquota deliberata dal Comune, che per le abitazioni arriva fino al 10,6 per mille.

I coefficienti catastali da applicare alla rendita rivalutata variano in base alla categoria dell’immobile:

  • alle abitazioni e pertinenze del gruppo A, esclusa la A/10, e alle categorie C/2, C/6 e C/7 si applica il coefficiente 160;
  • alle categorie del gruppo B e a C/3, C/4 e C/5, come uffici pubblici, magazzini e laboratori, si applica il 140;
  • agli uffici e alle banche delle categorie A/10 e D/5 si applica l’80;
  • al gruppo D, esclusa la D/5, che comprende opifici, alberghi e fabbricati produttivi, si applica il 65;
  • ai negozi della categoria C/1 si applica il 55.

Per i fabbricati del gruppo D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, il valore si determina con i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero.

Come si calcola l’IMU con un esempio pratico

Un esempio pratico chiarisce il meccanismo. Per un’abitazione con rendita catastale di 900 euro e aliquota al 10,6 per mille il conteggio procede così:

  • 945 euro * 160 (coefficiente per abitazione) = 151.200 euro
  • 151.200 : 1000 * 10,6 = 1.602,72 euro (aliquota del 10,6 per mille)

In dettaglio:

  • la rendita di 900 euro rivalutata del 5% diventa 945 euro;
  • moltiplicata per il coefficiente 160 dà una base imponibile di 151.200 euro;
  • applicando l’aliquota del 10,6 per mille si ottiene un’imposta annua di 1.602,72 euro.

L’importo va poi rapportato ai mesi di possesso e alla quota di proprietà: chi detiene l’immobile per metà anno, o al 50%, versa la parte corrispondente.

Quanto si paga l’IMU sulla seconda casa

Sulle seconde case l’IMU si calcola con la stessa formula, applicando l’aliquota deliberata per gli immobili a disposizione, di norma più alta di quella sull’abitazione principale di lusso. Per un appartamento di media metratura con rendita intorno ai 700 euro e aliquota al 10,6 per mille l’imposta annua si aggira sui 1.250 euro, da ripartire tra acconto e saldo.

Alcune situazioni riducono la base imponibile. La riduzione del 50% spetta ai fabbricati di interesse storico o artistico e a quelli inagibili o inabitabili non utilizzati; per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli vale la stessa riduzione, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante non possieda altre abitazioni oltre alla propria residenza nello stesso Comune. Le case locate a canone concordato beneficiano di un’imposta ridotta al 75%.

Il calcolo con variazione di rendita catastale

Quando l’immobile cambia rendita in corso d’anno, ad esempio dopo una ristrutturazione, l’IMU si determina su tre valori distinti: la vecchia rendita per i mesi precedenti i lavori, il valore dell’area di sedime edificabile durante l’esecuzione e la nuova rendita per i mesi successivi all’accatastamento. Se invece la variazione della rendita catastale deriva da un intervento del Comune, la nuova rendita vale dall’anno successivo alla notifica.

Le aliquote IMU 2026 e il prospetto del MEF

L’aliquota base è dell’8,6 per mille e può salire fino al 10,6 per mille; nei Comuni che hanno confermato la maggiorazione ex TASI il prelievo arriva all’11,4 per mille su specifiche categorie. Ogni Comune fissa i propri valori entro i margini stabiliti dallo Stato, consultabili sulla mappa delle aliquote IMU 2026 e sul portale del federalismo fiscale.

Dal 2026 entra a regime il prospetto standardizzato delle aliquote introdotto dal decreto MEF del 6 novembre 2025: i Comuni scelgono i valori da uno schema uniforme, costruito per ridurre le oltre 250mila combinazioni accumulate negli anni. Il calcolo del singolo immobile non muta; cambia il modo in cui le amministrazioni organizzano e pubblicano le aliquote. Per l’acconto di giugno valgono comunque le aliquote 2025 e, se il Comune non ha approvato il nuovo prospetto, si applica quello dell’anno precedente anche per il saldo, come prevede la riforma delle aliquote IMU.

Le novità 2026 su immobili sfitti e inagibili

La Legge di Bilancio 2026 e il decreto MEF di novembre hanno ampliato i margini di sconto a disposizione dei Comuni. Le amministrazioni possono ora ridurre fino al 50% l’imposta sugli immobili a disposizione, cioè le case tenute sfitte o inutilizzate, e azzerare il prelievo sui fabbricati resi inagibili da una calamità naturale. Sono facoltà locali: l’applicazione effettiva dipende dalle delibere comunali, motivo in più per verificare il prospetto del proprio Comune prima del saldo.

Quando non si paga l’IMU, esenzioni e agevolazioni

Oltre alla prima casa non di lusso e alle relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, la legge prevede una serie di esenzioni e agevolazioni IMU per situazioni particolari:

  • gli immobili assimilati all’abitazione principale, come quelli delle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi degli studenti universitari assegnatari;
  • gli alloggi sociali e la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • l’unico immobile non locato di militari, forze di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
  • i fabbricati degli enti non commerciali destinati ad attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, sportive o di culto, anche se concessi in comodato a un soggetto collegato;
  • gli immobili occupati abusivamente, previa regolare denuncia all’autorità.

Acconto di giugno e saldo a dicembre: le scadenze IMU 2026

Il versamento si articola in due rate. L’acconto entro il 16 giugno è pari all’imposta dovuta per il primo semestre e si calcola con le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il saldo entro il 16 dicembre chiude il conto sulla base delle aliquote 2026 pubblicate dal Comune, con eventuale conguaglio. Chi preferisce può versare l’intera imposta annua in un’unica soluzione già a giugno.

Come si paga l’IMU

Il versamento avviene tramite modello F24, bollettino postale o sistema PagoPA, indicando il codice ente del Comune di ubicazione, la rata che si sta saldando e l’anno di riferimento. In molti Comuni è disponibile anche l’IMU precompilata con l’app IO, che propone gli importi già calcolati e l’F24 pagabile in pochi tocchi. Chi versa dopo il 16 giugno può regolarizzare con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta con sanzione ridotta e interessi legali.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 14:19:01 +0000
Sicurezza sul Lavoro
Divieto di lavoro nelle ore più calde: le regole 2026 per ogni Regione
Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia e Liguria hanno firmato il divieto di lavoro nei giorni a rischio di calore elevato. Attese le ordinanze in Emilia-Romagna.

Con l’arrivo anticipato del grande caldo, anche nel 2026 le Regioni impongono il divieto di lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata. Le richieste dei sindacati hanno sollecitato quest’anno l’emanazione tempestiva dei provvedimenti: Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia e Liguria hanno già firmato le ordinanze che fermano l’attività nei campi, nei cantieri e per le consegne nei giorni in cui il rischio è classificato come elevato.

Come si applica il divieto di lavoro

Il cuore dei provvedimenti è lo stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16. Il divieto non è tuttavia automatico: scatta solo nelle giornate in cui la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR segnala un rischio da calore elevato per la zona e la mansione; in parallelo il Ministero della Salute diffonde ogni giorno i bollettini sulle ondate di calore per le principali città.

Ordinanze regionali per l’estate 2026

Le ordinanze hanno durata stagionale e fissano una data di scadenza, in genere fine agosto. Alcune Regioni allungano la finestra fino a metà settembre, motivando la scelta con estati sempre più calde e lunghe.

ùLe misure valgono per i lavoratori subordinati e gli autonomi impiegati in attività all’aperto fisicamente gravose nei settori più esposti allo stress termico, dall’agricoltura al florovivaismo passando per edilizia, lavoro nelle cave e logistica di piazzale.

Le ordinanze indicano le lavorazioni da fermare e in più casi includono anche rider impegnati nelle consegne urbane: il Lazio, ad esempio, ha inserito espressamente le consegne tra le attività sospese nelle ore più calde.

Regioni che hanno già legiferato

La Toscana ha aperto la stagione il 28 maggio con un’ordinanza valida fino al 31 agosto; il Lazio ha esteso il divieto fino al 15 settembre; il Piemonte fino al 31 agosto. Hanno firmato anche la Puglia fino al 15 settembre e la Liguria, che ha portato avanti di un mese l’entrata in vigore.

Regioni senza sospensione attività

Fuori dallo schema delle ordinanze si colloca il Veneto, che il 19 maggio ha approvato con delibera di Giunta un protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro, in recepimento delle linee guida nazionali. Il documento prevede rimodulazione degli orari, pause in aree ombreggiate, idratazione, formazione e sorveglianza sanitaria, senza però introdurre il divieto secco nelle ore centrali. La Cgil non ha firmato e ha criticato la Regione per una risposta giudicata insufficiente, in particolare per edilizia, agricoltura, logistica e lavoro nelle fabbriche.

Non hanno invece adottato finora ordinanze Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Molise, complici climi alpini o territori dove il lavoro all’aperto sotto il sole estivo incide meno.

Regioni con ordinanze in arrivo

La pressione dei sindacati lascia prevedere che, come nell’estate 2025, il fronte delle Regioni con misure anti-caldo si allarghi nelle prossime settimane.

In Emilia-Romagna la Regione sta lavorando a un nuovo provvedimento, frutto del confronto con sindacati e amministrazioni locali, atteso a breve. In Lombardia non è ancora arrivata l’ordinanza per l’estate 2026: l’anno scorso la Regione è intervenuta il 1° luglio con provvedimento valido fino al 15 settembre; per quest’anno è dunque prevedibile che il divieto nelle ore più calde arrivi a breve. In Sicilia l’ordinanza non è ancora stata adottata ma la Cgil regionale ha chiesto di muoversi in anticipo e di convocare le parti per un protocollo sullo stress termico.

Nell’estate 2025 avevano firmato ordinanze analoghe anche Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Per il 2026 da questi territori si attendono pertanto analoghi provvedimenti man mano che le ondate di calore risalgono lungo la Penisola.

Cassa integrazione per il troppo caldo

Oltre ai divieti regionali, le imprese dispongono di uno strumento nazionale sempre attivabile, la cassa integrazione per caldo eccessivo. Quando le temperature, anche solo percepite, superano i 35 gradi e impediscono il regolare svolgimento del lavoro, i datori possono chiedere all’INPS la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’assegno del Fondo di integrazione salariale, i fondi di solidarietà bilaterali o la CISOA per l’agricoltura. Le regole di riferimento sono quelle del messaggio INPS 2130 del 2025, che l’Istituto aggiorna ogni estate.

La copertura vale anche per chi lavora al chiuso, negli ambienti privi di ventilazione o climatizzazione adeguate, e scatta pure quando è il responsabile della sicurezza a sospendere le lavorazioni per rischio. La domanda va presentata con la causaleeventi meteo“: non serve la consultazione sindacale e l’INPS acquisisce d’ufficio i bollettini, senza che l’azienda debba allegarli. Per il 2026 il massimale mensile lordo dell’integrazione salariale è salito a 1.423,69 euro.

Linee guida e obblighi delle imprese

A prescindere dalle ordinanze, sul datore di lavoro grava un obbligo di tutela fissato dall’articolo 2087 del Codice civile e dal Testo unico sulla sicurezza. Comporta l’obbligo di valutare il rischio da calore nel documento di valutazione dei rischi (DVR), garantire idratazione e pause in zone ombreggiate, attivare la sorveglianza sanitaria e predisporre sistemi di allerta in caso di ondate.

Le linee guida nazionali della Conferenza delle Regioni indicano queste stesse misure come standard minimo, da rafforzare quando i bollettini segnalano i livelli di rischio più alti.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 13:29:57 +0000
Governo italiano
Caro energia: margini UE all’Italia fino a 7 miliardi sugli investimenti, esclusi i carburanti
La Commissione UE apre la clausola della difesa per gli investimenti energetici: 0,3% del PIL l'anno con tetto cumulato dello 0,6%, sconti e sussidi esclusi.

La Commissione UE apre alla flessibilità di bilancio sul fronte del caro energia. L’esecutivo di Ursula von der Leyen riconosce agli Stati membri la facoltà di destinare agli investimenti energetici una quota della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità finora riservata alla difesa: fino allo 0,3% del PIL l’anno, con un tetto cumulato dello 0,6% nel triennio 2026-2028. Per l’Italia si tratta di margini compresi tra 6,5 e 7 miliardi annui, che sull’intero periodo possono avvicinarsi ai 13 miliardi.

Quanto vale la flessibilità UE per l’energia

Il meccanismo nasce dalla clausola di salvaguardia, lo strumento che consente agli Stati di scostarsi temporaneamente dai vincoli del Patto UE per le spese legate alla difesa, fino all’1,5% del PIL annuo nella finestra 2025-2028. Con la novità introdotta con il pacchetto di primavera del Semestre europeo – in presentazione il 3 giugno a Bruxelles – si allarga quel canale anche agli investimenti energetici, entro un sotto-limite dello 0,3% del PIL all’anno.

Per i Paesi che non hanno ancora attivato la clausola sulla difesa, come l’Italia, quello 0,3% va calcolato all’interno dell’1,5% complessivo; per chi ha già impegnato quel margine sulla sicurezza, la quota per l’energia si aggiunge.

La distribuzione nel tempo è flessibile. La mini-deroga per l’energia si muove entro la soglia dello 0,6% del PIL in termini cumulati prevista dal conto di controllo del Patto (limite oltre il quale uno scostamento fa scattare l’esame formale della Commissione). Un Governo può concentrare la spesa nel 2026 oppure spalmarla fino al 2028.

Tradotto in risorse, significa uno 0,3% annuo che equivale per l’Italia a circa 6,5-7 miliardi, mentre la soglia dello 0,6% porta il potenziale complessivo verso i 13 miliardi.

Investimenti energetici ammessi dalla clausola

La flessibilità copre la spesa per investimenti ma non i trasferimenti correnti. Bruxelles privilegia gli interventi che rafforzano la transizione e riducono la dipendenza dalle fonti fossili, in linea con la richiesta di misure mirate anziché generalizzate. In attesa di chiarimenti, dovrebbero rientrare nell’apertura gli investimenti collegati al sistema energetico:

  • gli incentivi alle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico all’eolico;
  • il sostegno all’acquisto di veicoli elettrici e alle relative infrastrutture di ricarica;
  • il potenziamento delle reti e dei sistemi di accumulo per stabilizzare l’offerta;
  • gli interventi di efficienza energetica su edifici e cicli produttivi.

Diverso il caso del taglio accise sui carburanti, che non rientra in questo quadro di interventi.

Sconti e bonus fuori dall’intesa

L’apertura lascia dunque fuori la leva più sentita dai cittadini al momento. I sussidi generalizzati, dai tagli alle accise sui carburanti ai bonus in bolletta, non rientrano tra le spese ammesse, perché considerati a Bruxelles potenzialmente distorsivi sui prezzi e sull’inflazione. Su questo la Commissione UE ha trovato una sponda nel Consiglio, dove diversi ministri si erano opposti a una flessibilità usata per sostenere il consumo di combustibili fossili.

Per le famiglie il sostegno immediato dipende quindi ancora da strumenti nazionali come quelli del Decreto Bollette 2026 e come il contributo straordinario da 115 euro per i nuclei più vulnerabili.

La risposta UE alle richieste italiane

L’apertura arriva dopo settimane di pressing italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva scritto a von der Leyen per chiedere di estendere all’energia la deroga prevista per la difesa, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva portato la richiesta in Eurogruppo e in Ecofin, arrivando a condizionare l’attivazione della clausola sulla difesa a un’analoga apertura sull’energia.

La replica di Bruxelles prende forma negli atti del Semestre europeo e nelle raccomandazioni rivolte a tutti i Ventisette, dato che la facoltà riguarda l’intera UE e non la sola Italia.

Ad aprile la Commissione aveva respinto la richiesta di sospendere i vincoli e in autunno l’Italia aveva dovuto incassare il rinvio sui conti. La trattativa si è poi riaperta con il pacchetto UE contro il caro energia, fino all’intesa sulla mini-clausola.

Deficit al 3,1% e margini per la Manovra 2027

L’apertura non modifica il quadro dei conti pubblici. L’Italia chiude il 2025 con un deficit al 3,1% del PIL ed è tuttora sotto procedura per disavanzo eccessivo, con un percorso di rientro che fissa anno per anno il limite alla crescita della spesa netta. Né lo spazio per l’energia allenta quel vincolo: consente di contabilizzare gli investimenti ammessi fuori dal calcolo del deficit rilevante per la procedura ma senza ampliare la spesa corrente.

Ogni nuovo intervento dovrà rispettare le coperture concordate con Bruxelles, all’interno della cornice della Legge di Bilancio 2026 e in vista della prossima Manovra. Il margine energetico offre al Governo una leva aggiuntiva per gli investimenti, senza spostare l’asticella complessiva del rientro.

L’iter tra Ecofin e Consiglio europeo del 18-19 giugno

La raccomandazione della Commissione non sancisce ancora il via libera definitivo. La clausola nazionale di salvaguardia richiede una domanda formale dello Stato e una decisione del Consiglio, sulla base della valutazione dell’esecutivo UE. Il percorso proseguirà in sede di Ecofin e troverà un primo riscontro politico al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Vanno ancora definiti i contorni delle spese ammissibili e i tempi di utilizzo, che il Governo dovrà incardinare nei documenti di finanza pubblica. Per l’Italia la posta è la possibilità di finanziare la transizione energetica senza appesantire il deficit, in una fase segnata dalle tensioni sui mercati delle materie prime e dal rialzo del greggio legato alla crisi mediorientale.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 11:07:46 +0000
Welfare e benefit aziendali
Previdenza complementare e welfare aziendale: più tutele e sconti fiscali
Associazioni datoriali e sindacati firmano un avviso comune per difendere i fondi pensione negoziali e l'autonomia contrattuale: stop alla portabilità selvaggia e più incentivi fiscali.

L’avviso comune firmato dalle principali associazioni datoriali e da Cgil, Cisl e Uil riporta ancora una volta la previdenza complementare nel confronto tra Governo, imprese e sindacati. La richiesta riguarda questa volta la nuova portabilità nei fondi pensione aperti e PIP del contributo datoriale, prevista dalla Manovra dal 31 ottobre: per le parti sociali, il trasferimento dovrebbe essere ammesso soltanto quando il CCNL di riferimento lo prevede in modo espresso.

Portabilità del contributo datoriale

La posizione delle parti sociali si inserisce nella riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ha modificato il Decreto legislativo 252/2005 eliminando il richiamo ai limiti e alle modalità fissati da contratti o accordi collettivi per il trasferimento della posizione individuale. La conversione in legge del Decreto PNRR ha poi rinviato l’avvio della nuova disciplina dal 1° luglio al 31 ottobre 2026.

La questione riguarda la quota versata dal datore di lavoro nei fondi pensione di categoria. L’avviso comune sostiene che questa contribuzione nasce da un equilibrio definito dalla contrattazione collettiva e, per questo, dovrebbe seguire il lavoratore verso una forma pensionistica privata soltanto in presenza di una clausola contrattuale esplicita.

Le clausole nei contratti collettivi

L’allegato all’avviso comune propone una formulazione da inserire nei contratti collettivi per legare l’obbligo contributivo aziendale all’iscrizione al fondo pensione negoziale di riferimento. In questa impostazione, il datore di lavoro versa la propria quota per i lavoratori iscritti al fondo previsto dal CCNL, per tutta la durata dell’iscrizione.

La richiesta apre quindi una fase di confronto tra parti sociali e istituzioni sulla nuova disciplina della portabilità del contributo datoriale. Il nodo politico e contrattuale riguarda l’equilibrio tra libertà di scelta del lavoratore, ruolo dei fondi negoziali e sostenibilità del welfare previdenziale costruito attraverso i contratti nazionali.

Fondi negoziali come welfare contrattuale

Il documento valorizza i fondi pensione negoziali come parte del welfare contrattuale costruito dai CCNL. Secondo l’avviso, questi strumenti raccolgono oltre 4,5 milioni di iscritti e più di 81 miliardi di patrimonio, con un ruolo previdenziale collegato alla contrattazione nazionale e alla bilateralità tra imprese e sindacati.

Stop ai privilegi per i fondi più costosi

Le parti richiamano l’attenzione anche sui dati Covip relativi all’Indicatore sintetico di costo, pari in media allo 0,36% su 35 anni per i fondi negoziali, contro l’1,23% dei fondi aperti e l’1,82% dei PIP. Una differenza che, nel lungo periodo, può incidere sul capitale previdenziale accumulato dal lavoratore.

Sanzioni e governance dei fondi sotto esame

Un altro fronte riguarda il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Imprese e sindacati chiedono che le nuove regole tengano conto della natura dei fondi negoziali, enti senza scopo di lucro istituiti dai contratti collettivi e amministrati con una governance paritetica tra rappresentanze dei lavoratori e parti datoriali.

La richiesta è orientata a criteri di proporzionalità e sostenibilità economica, per evitare che l’aumento dei costi collegati alla vigilanza e alle sanzioni finisca sulle posizioni individuali degli iscritti. Il documento conferma comunque il sostegno a un sistema di controllo credibile sui fondi pensione.

Fiscalità più favorevole per rafforzare le adesioni

L’avviso comune sollecita infine un ulteriore confronto con le istituzioni per rafforzare la fiscalità della previdenza complementare.

Dopo l’aumento della soglia di deducibilità dei versamenti ai fondi pensione (portata dal 2026 a 5.300 euro annui), le parti chiedono misure più favorevoli sulle prestazioni, una riduzione della tassazione sui rendimenti e benefici per gli investimenti dei fondi nell’economia reale.

In ultima analisi, la richiesta delle parti sociali punta a rendere più attrattivo il secondo pilastro previdenziale, soprattutto per giovani, lavoratori con redditi bassi e carriere discontinue.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 10:04:06 +0000
Stipendi
Trasparenza salariale dal 7 giugno: gli obblighi del DLgs. 96/2026 per le imprese
DLgs. 96/2026, in Gazzetta Ufficiale e in vigore il 7 giugno: fascia salariale negli annunci, stop alla storia retributiva nei colloqui, rapporto sul gender pay gap.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DLgs 96/2026 — che recepisce la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale acquista forza di legge. Il testo introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro con l’obiettivo di eliminare il divario retributivo di genere, sia in fase di selezione del personale sia nei rapporti in essere. Le novità entrano in vigore il 7 giugno 2026 e si applicano anche a contratti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente e collaborazioni coordinate e continuative, oltre a includere i dirigenti.

Nuovi obblighi per gli annunci di lavoro

Una delle novità di maggiore impatto per i processi di recruiting riguarda il divieto di chiedere ai candidati informazioni sulla storia salariale. La norma vieta di basare l’offerta economica sulla retribuzione percepita in precedenza, una pratica che tende a perpetuare disparità già esistenti a svantaggio delle donne. Parallelamente, le imprese avranno l’obbligo di indicare la fascia salariale prevista per la posizione aperta direttamente nell’annuncio di lavoro o prima del colloquio, in modo che la negoziazione si fondi su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

Superminimi esclusi dalla comparazione

Uno dei punti più discussi nelle audizioni parlamentari riguarda la definizione dei livelli retributivi contenuta nel decreto. Il testo esclude dalla comparazione i trattamenti economici individuali non strutturali — superminimi, premi e riconoscimenti discrezionali — pur essendo proprio questo l’ambito in cui si concentra il 20% di divario retributivo nel settore privato.

Le Commissioni parlamentari avevano segnalato la criticità, ma il testo definitivo ha mantenuto l’impostazione dello schema preliminare. Come osservato in sede di audizione dal professore Maurizio Del Conte, ordinario di Diritto del Lavoro alla Bocconi, per ridurre il divario salariale reale occorre guardare non tanto alle regole di sistema — già uguali per tutti — quanto alle modalità di applicazione nelle organizzazioni.

Diritto all’informazione per i dipendenti

Il decreto introduce anche il diritto del lavoratore di chiedere chiarimenti sul proprio stipendio comparato ai livelli retributivi medi della categoria – nonché sulle regole di trasparenza in busta paga – con obbligo per l’azienda di rispondere per iscritto entro due mesi dalla richiesta. La domanda può essere presentata anche tramite le rappresentanze sindacali.

Il CCNL come presunzione di conformità per le PMI

Elemento apprezzato dalle parti sociali nelle audizioni è il rimando diretto ai contratti collettivi nazionali di lavoro come riferimento principale per la classificazione professionale e retributiva. L’applicazione di un CCNL siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative costituisce una presunzione di conformità ai principi di parità retributiva.

Per le piccole e medie imprese, questo significa poter fare riferimento ai livelli contrattuali del proprio settore senza costruire sistemi di classificazione da zero. Nelle grandi aziende, dove uno stesso livello contrattuale comprende professionalità molto diverse, sarà invece necessario integrare il CCNL con un sistema di classificazione interno più granulare, fondato su criteri non discriminatori, oggettivi e neutri.

Criteri oggettivi, platea estesa e protezione dati

La normativa impone ai datori di lavoro di rendere accessibili i criteri utilizzati per determinare retribuzioni, aumenti e progressioni di carriera, in linea con quanto già richiesto per la certificazione della parità di genere. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali, recepito nel testo definitivo, ha rafforzato le garanzie individuali: la privacy resta tutelata anche nella fase di accesso alle informazioni aggregate, con il lavoratore che potrà conoscere le medie ponderate per genere e non il dettaglio della busta paga di un singolo collega. Per le imprese con meno di 50 dipendenti, gli obblighi di pubblicità interna dei criteri saranno facoltativi; per quelle sotto i 49, le modalità di accesso ai dati retributivi aggregati saranno definite con un successivo decreto ministeriale.

Una delle principali novità del testo definitivo rispetto allo schema di febbraio riguarda la platea di applicazione. Il decreto estende gli obblighi anche a chi lavora con contratto di apprendistato e lavoro domestico, ai lavoratori con contratto intermittente e alle collaborazioni coordinate e continuative, che la prima versione aveva lasciato fuori. I dirigenti sono inclusi in tutti i casi.

Sanzioni e inversione dell’onere della prova

Il regime sanzionatorio si innesta nel Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, art. 41): per le violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, a cui si aggiunge la possibile esclusione da agevolazioni pubbliche e appalti per le imprese inadempienti. Le azioni possono essere promosse anche da organizzazioni sindacali e associazioni attive nella tutela della parità di genere.

Sul piano processuale, il D.Lgs. 96/2026 introduce uno degli elementi più rilevanti per la pratica aziendale: l’inversione dell’onere della prova. In caso di contenzioso per discriminazione retributiva, non sarà il lavoratore a dover dimostrare l’ingiustizia del trattamento ricevuto, ma il datore di lavoro a dover documentare che le proprie scelte retributive rispondono a criteri oggettivi e privi di pregiudizi di genere. Un meccanismo che trasforma la trasparenza salariale da adempimento formale a presidio di rischio concreto.

Scadenze di rendicontazione e monitoraggio

A partire dal 2027, scatta l’obbligo di redigere un rapporto sulla rendicontazione del divario retributivo di genere, con tempistiche tarate sulla dimensione aziendale. In sede di prima applicazione, il calendario è il seguente:

  • imprese con almeno 250 dipendenti entro il 7 giugno 2027, poi ogni anno;
  • imprese tra 150 e 249 dipendenti entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni;
  • imprese tra 100 e 149 dipendenti entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.

Le modalità di trasmissione dei dati saranno definite con decreti regolamentari del Ministero del Lavoro. Nel frattempo, le imprese devono dotarsi di sistemi di classificazione del personale trasparenti e neutri rispetto al genere. Le aziende che già compilano il rapporto biennale sulle pari opportunità si trovano in una posizione più avanzata, avendo già strutturato la raccolta dei dati richiesti.

Laddove il divario risulti superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi, l’azienda sarà tenuta a motivarlo e ad avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali e l’Ispettorato del lavoro per adottare misure correttive.

Il decreto istituisce presso il Ministero del Lavoro un organismo di monitoraggio con funzioni di vigilanza sull’applicazione della normativa e di rafforzamento delle tutele giudiziarie per i lavoratori che subiscono discriminazioni retributive; la sua composizione dovrà essere definita entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Sul fronte delle parità più ampie, un provvedimento distinto ha introdotto un nuovo organismo per la parità che dal 2027 riunirà le funzioni oggi distribuite tra presidi diversi in materia di discriminazioni, pari opportunità e accesso al lavoro.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 09:45:04 +0000
Unione Europea
Ammortizzatori sociali UE estesi ai lavoratori a rischio licenziamento
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione anche ai lavoratori a rischio licenziamento nelle crisi aziendali, incluse le filiere produttive.

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 2026/1139 che estende gli ammortizzatori sociali europei — il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) — anche ai lavoratori a rischio di licenziamento imminente nelle imprese in crisi. Una svolta che cambia la logica del Fondo: da intervento post-esubero a tutela anticipata del mercato del lavoro.

Ammortizzatori UE per imprese e filiere in crisi

Il sostegno del FEG, finora riservato esclusivamente a dipendenti in esubero che avevano perso il lavoro a seguito di una ristrutturazione, si estende  a chi è a rischio di licenziamento collettivo imminente. L’ampliamento riguarda anche le filiere produttive: potranno accedere al Fondo anche i lavoratori di fornitori e produttori coinvolti dagli stessi processi di crisi dell’azienda principale. La soglia minima per l’attivazione del FEG rimane fissata a 200 esuberi nell’arco di quattro mesi.

Il commento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone:

le competenze sono la prima tutela dei lavoratori, soprattutto nei momenti di crisi, il nuovo Regolamento ci permette di intervenire in anticipo, sostenendo non solo chi ha già perso il lavoro ma anche chi è coinvolto nei processi di ristrutturazione, lungo tutta la filiera.

Politiche attive finanziate dal Fondo europeo

Con il FEG possono essere finanziate diverse misure di politica attiva del lavoro, tutte orientate alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori colpiti dalle ristrutturazioni aziendali:

  • attività di formazione e riqualificazione professionale;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • servizi individuali e di gruppo di assistenza nella ricerca di lavoro;
  • orientamento professionale, tutoraggio e assistenza al ricollocamento;
  • promozione dell’imprenditorialità.

Tutele FEG fino al 2027

Dal 2007 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è intervenuto in 186 casi in 20 Stati membri, stanziando complessivamente 727 milioni di euro a favore di 181.167 persone. I risultati più recenti confermano l’efficacia dello strumento: nel biennio 2023-2024, l’81% dei lavoratori che hanno ricevuto il sostegno del fondo ha trovato una nuova occupazione entro 18 mesi. Le nuove norme sono valide fino al 2027.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 09:30:06 +0000
Mutui
Mutui 2026: record di importi e tasso fisso per l’86%
La Bussola CRIF-MutuiSupermarket segnala richieste in calo del 12,4%, importi medi al massimo da dieci anni e surroghe in frenata.

Il mercato dei mutui nel 2026 segna un doppio traguardo: gli importi medi salgono ai massimi degli ultimi dieci anni ed il tasso fisso registra numeri da record. L’analisi CRIF-MutuiSupermarket sul primo trimestre dell’anno fotografa inoltre un mercato più prudente davanti agli acquisti immobiliari, con una domanda di nuovi mutui e di surroghe in calo del 12,4%, a fronte di tassi meno vantaggiosi e d un crescente caro vita.

Importo medio dei mutui ai massimi da dieci anni

L’importo medio richiesto per un mutuo è arrivato a 161.059 euro, in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del valore più alto degli ultimi dieci anni (contro i 122mila euro circa del 2016). Le richieste si concentrano soprattutto nelle fasce centrali: il 30,6% riguarda mutui tra 100.001 e 150.000 euro, mentre il 31,3% si colloca tra 150.001 e 300.000 euro.

Durate più lunghe per alleggerire la rata

La distribuzione per durata mostra la ricerca di rate più compatibili con il reddito familiare. Il 43,5% delle richieste riguarda mutui tra 25 e 30 anni, la fascia più utilizzata nel primo trimestre 2026. Un altro 20,1% si colloca tra 20 e 25 anni, mentre i mutui oltre i 30 anni rappresentano il 7,4%.

L’allungamento del piano consente di ridurre l’esborso mensile, anche se aumenta il costo degli interessi nel tempo. Prima della richiesta si può anche calcolare online la rata mutuo confrontando i vari scenari.

Tasso fisso dominante tra le famiglie

Nel primo trimestre 2026 il tasso fisso ha raccolto l’86% delle preferenze, almeno sul canale online. La Bussola CRIF-MutuiSupermarket segnala che il fisso viene scelto anche nell’82% delle richieste di surroga e sostituzione. La quota scende lievemente rispetto ai trimestri precedenti, confermando la preferenza delle famiglie per una rata stabile, soprattutto in una fase di incertezza su inflazione, energia e politica monetaria.

Le surroghe di mutuo sul canale online nel primo trimestre 2026 interessano il 20% delle richieste. Nel 2025 avevano invece sostenuto il mercato.

Variabile più leggero solo nel breve periodo

Il confronto tra mutuo fisso e variabile si è dunque riaperto. A fine aprile l’Euribor a 3 mesi, riferimento dei mutui variabili, si colloca al 2,19%, mentre l’IRS a 20 anni, parametro del fisso, è al 3,28%, circa 0,65 punti sopra i livelli di dodici mesi prima.

Secondo le simulazioni, su un mutuo da 140.000 euro per acquisto casa, valore immobile 220.000 euro e durata 25 anni, il miglior tasso fisso disponibile è pari al 2,59%, con rata mensile di 634 euro. La migliore offerta variabile parte invece dall’1,95%, con rata di 590 euro. Il risparmio iniziale del variabile tende però ad assottigliarsi entro la fine dell’anno se l’Euribor seguirà le attese di rialzo dei prossimi trimestri.

Acquisto casa vs. sostituzione mutuo

La finalità “acquisto” torna a dominare le richieste online di mutuo. Nel primo trimestre 2026, i mutui per acquisto prima e seconda casa hanno rappresentato il 74% delle domande sul canale telematico.

Le compravendite residenziali hanno invece rallentato il passo nell’ultimo trimestre dell’anno, con un aumento dello 0,5%, dopo il +11,2% del primo trimestre 2025. La quota delle operazioni assistite da mutuo si conferma comunque elevata, al 44,9% del totale.

Prima casa giovani con credito bancario

La fascia 35-44 anni concentra la quota maggiore di richieste, pari al 47,7% nel primo trimestre 2026. Seguono i richiedenti tra 25 e 34 anni, con il 30,2%. Il mercato dei mutui per giovani rimane quindi centrale, soprattutto per chi punta all’acquisto della prima abitazione con un finanziamento lungo e una rata stabile.

Per gli under 36 e le famiglie con requisiti specifici lo strumento principe è il Fondo di garanzia per il mutuo prima casa, disponibile fino al 2027.

Un ultimo dato rilevato dall’analisi: gli immobili nuovi o riqualificati possono incidere sulle condizioni di finanziamento offerte dalle banche. Il mercato dei mutui green per case efficienti è sempre più solido e, per chi compra casa nel 2026, la classe energetica dell’immobile può quindi incidere sul costo del debito e sulla sostenibilità delle spese future.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 09:25:00 +0000
Social Network
LinkedIn dice stop ai post generati con AI: come cambia la visibilità
LinkedIn dichiara guerra ai contenuti generici o generati con AI. La piattaforma, che si distingue per il ruolo delle interazioni, ha annunciato di voler limitare i post non originali e che non conferiscono valore alle discussioni.

Tempi duri per l’improvvisazione sui Social Media professionali. LinkedIn, la piattaforma per eccellenza del networking on line, ha dichiarato di voler limitare al massimo i contenuti privi di originalità o quelli che non conferiscono valore alle discussioni. In un’epoca in cui tutti cercano di emergere a suon di post pubblicati con cadenza quasi robotica, l’aiuto dell’AI diventa un’ancora di salvezza per chi non ha tempo e, spesso, neanche le competenze necessarie per presidiare le piattaforme social.

Nel bene o nel male basta che se ne parli

Così sentenziava Oscar Wilde nel romanzo Il ritratto di Dorian Gray (1890). E così, sulla scorta di questa famosa affermazione molti, nel maldestro tentativo di ottenere tanta visibilità, saturano il feed con post omologati: paragrafi della stessa lunghezza, frasi motivazionali ordinarie, mancanza di originalità; tutti elementi che denotano una chiara provenienza meccanica.

La guerra di LinkedIn contro contenuti generati dall’AI

LinkedIn, che da sempre ha inteso premiare i contenuti di valore, il network tra gli utenti, le espressioni sincere dei modi di pensare di ciascuno, ha deciso di penalizzare i contenuti creati con l’AI e copia-incollati nel proprio feed. L’algoritmo, d’ora in poi, punterà a scovare:

  • i contenuti ripetitivi cioè i contenuti espressi più volte,
  • i contenuti privi di valore che non aggiungono dati utili o spunti di riflessione,
  • la mancanza di esperienza reale o di personalizzazione con narrazioni prive di riferimenti a casi concreti, siano essi positivi o negativi.

Il tutto, riducendone la portata fino a renderli addirittura invisibili. Una vera e propria guerra alla sterile omologazione e alla banalità.

La strategia per evitare le penalizzazioni

Per evitare che queste nuove disposizioni possano incidere sulla comunicazione aziendale, non è necessario privarsi dell’AI: basta solo integrarla con criterio. Di seguito, alcune linee guida fondamentali.

  1. Personalizzare i testi: va bene utilizzare l’AI ma solo se per ottenere canovacci su cui lavorare in modo da superare il blocco del foglio bianco oppure per correggere o integrare un testo già predisposto. È importante che emerga sempre lo stile che contraddistingue la comunicazione istituzionale.
  2. Condividere casi studio, consigli professionali o esperienze: l’algoritmo premia i contenuti originali, il dietro le quinte, i consigli professionali, la condivisione delle proprie esperienze.
  3. Scegliere un formato visivo vero: una scelta vincente è quella di abbinare contenuti visivi veri, foto originali anche se non perfette. L’algoritmo le nota, le premia e ne favorisce la diffusione.
  4. Seguire una strategia editoriale: pubblicare sulla base di un piano editoriale ben definito aiuta ad evitare banali ripetizioni e a produrre contenuti di valore, di reale interesse per chi legge.
  5. Meno è meglio: se il contenuto non è originale, se non aggiunge valore, se non è interessante per il pubblico di destinazione, è meglio rimandare la pubblicazione ed investire il tempo nella creazione di un post davvero rilevante per la propria rete.

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di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 08:51:49 +0000
pubblicità
Bonus Pubblicità 2026, elenchi online: credito al 27%
Pubblicato l'elenco delle imprese richiedenti del Bonus Pubblicità 2026: credito teorico alle beneficiarie con riparto al 27% circa e conferma nel 2027.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato l’elenco dei richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. La lista riguarda imprese, autonomi ed enti non commerciali che hanno inviato la prenotazione per l’accesso al Bonus Pubblicità 2026. Indicato anche l’importo fruibile, con percentuale provvisoria di riparto pari al 27%.

Prenotazioni Bonus Pubblicità 2026

L’elenco riporta codice fiscale, denominazione del beneficiario e importo teorico del bonus spettante, prenotando le risorse riservate al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (effettuati o programmati nel 2026 rispetto all’anno precedente) previsto dall’articolo 57-bis del DL 50/2017 e riguardante stampa quotidiana e periodica anche online.

Riparto provvisorio al 27%

Nel documento pubblicato dal Dipartimento è indicata una percentuale provvisoria di riparto pari a “circa il 27%”, con il risultato esatto dato dal rapporto tra le risorse disponibili e il credito d’imposta richiesto in via preliminare dai soggetti che hanno presentato la comunicazione. L’importo riportato nell’elenco rappresenta quindi soltanto il credito teoricamente fruibile.

La somma potrà infatti essere ricalcolata dopo la verifica degli investimenti effettuati e dopo l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte dei richiedenti.

Conferma prenotazioni dal 9 gennaio 2027

La comunicazione per l’accesso al Bonus Pubblicità 2026 ha solo valore di prenotazione. Per la conferma del credito richiesto, i soggetti presenti nell’elenco dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027. Solo dopo questa seconda fase sarà formato l’elenco definitivo degli ammessi, con il credito fruibile ricalcolato in base agli investimenti reali e al rapporto finale tra domande e risorse stanziate.

Quando il credito si usa in F24

Il credito d’imposta pubblicità sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da indicare è 6900. L’utilizzo in compensazione partirà dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi (non dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti), prevista nel 2027.

Chi può accedere al credito d’imposta

Il Bonus Pubblicità 2026 spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea oppure online. L’incremento deve essere superiore di almeno l’1% rispetto agli investimenti sostenuti sugli stessi mezzi nell’anno precedente.

L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti ammessi, entro il limite delle risorse disponibili. Per il 2026 il tetto della misura è pari a 30 milioni di euro, con riparto proporzionale in caso di richieste superiori allo stanziamento.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 08:50:00 +0000
Flotte aziendali
Noleggio auto: crescono flotte e usato giovane
Il noleggio vale ormai una quota ampia delle immatricolazioni auto: per dealer e concessionari si apre la sfida su stock, usato e margini.

Il noleggio occupa una quota sempre più ampia del comparto italiano della distribuzione automotive: per auto e veicoli commerciali, la formula ha sfiorato il 34% delle immatricolazioni nazionali nel primo trimestre 2026 dopo lo scatto registrato nel 2025, pari al 10,7% rispetto ad un mercato complessivo che ha registrato una flessione del 2,4%.

Mercato auto trainato dal noleggio

Nel 2025 il mercato del noleggio veicoli ha chiuso con circa 525mila immatricolazioni, oltre 50mila in più rispetto all’anno precedente. L’andamento 2026 conferma la forza del comparto, sostenuto anche dal breve termine. Il noleggio a lungo termine ha mostrato una frenata sulle vetture e sui veicoli commerciali leggeri ma resta il più diffuso. Ad aprile 2026, il noleggio a breve termine ha raggiunto il 13,1% di quota mentre quello a lungo termine il 21,2%, con una tenuta migliore per gli operatori Top.

Flotte aziendali, meno acquisti e più noleggi

Per la rete distributiva, la crescita del noleggio a lungo termine modifica il rapporto con il cliente. Aziende, professionisti e privati scelgono sempre più spesso un canone mensile al posto dell’acquisto, con manutenzione, assicurazione e servizi inclusi. La domanda resta forte tra le imprese. Secondo UNRAE, nel primo trimestre 2026 i contratti di noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni sono stati 251.680. I privati hanno rappresentato il 15,2% dei contratti mentre le società hanno coperto l’84,8%, con un ruolo prevalente delle aziende non automotive.

Ibride ed elettrico per le aziende

Il noleggio sta accompagnando anche il cambio delle alimentazioni. Ad aprile 2026 le auto ibride hanno raggiunto il 49,1% del mercato, a quota 50,8% nel primo quadrimestre. Le plug-in hybrid sono salite al 9,1% nel mese, mentre le elettriche pure hanno toccato l’8,5%. Il diesel è sceso al 6,9% ad aprile e al 6,8% nel quadrimestre. Anche il benzina ha perso terreno, fermandosi al 20,4% nel mese.

La domanda di flotte aziendali si orienta quindi verso motorizzazioni che riducono il rischio sul valore futuro del veicolo e aiutano a pianificare sostituzioni più frequenti. Occhio però alla perizia finale: franchigie, esclusioni, criteri di valutazione e spese di ripristino incidono sul costo effettivo del servizio.

Boom dell’usato giovane

La crescita del rent-a-car alimenta infine il mercato dell’usato. Le vetture provenienti dal breve termine rientrano rapidamente sul mercato, spesso con chilometraggi contenuti e prezzi aggressivi. Per i concessionari questo significa più offerta disponibile e una maggiore competizione sui listini dell’usato recente.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 08:41:19 +0000
Pignoramenti
Riscossione forzata, 120mila conti correnti a rischio blocco: avvisi già partiti
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato le prime notifiche alle banche: fondi vincolati, 60 giorni e rate per sbloccare il conto.

Avvisi di blocco già partiti verso le banche per i pignoramenti dei conti correnti: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato la nuova stretta e punta a 120mila procedure entro fine anno. Per chi ha cartelle o debiti iscritti a ruolo, il conto può essere vincolato direttamente dall’istituto di credito, con obbligo di trattenere le somme pignorabili e trasferirle all’AdER entro 60 giorni, salvo pagamento e rateizzazione.

Pignoramento conto corrente e riscossione immediata

La attività di recupero poggiano sulle nuove regole 2026 in relazione alle procedure esecutive nella riscossione, già attuate con l’estensione delle informazioni utilizzabili per individuare crediti e disponibilità aggredibili. Il pignoramento può partire quando il contribuente non paga cartelle esattoriali, avvisi esecutivi o altri debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura usata per i conti correnti rientra nella disciplina del pignoramento presso terzi: il terzo è la banca, che detiene le somme del debitore e riceve l’ordine di vincolarle fino alla concorrenza del debito. Rispetto all’esecuzione ordinaria, l’atto può contenere direttamente l’ordine di pagamento rivolto alla banca.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta pertanto inviando gli atti alla banca, soggetto incaricato di trattenere le somme pignorabili del debitore e di versarle all’agente della riscossione entro il termine previsto. Significa non soltanto pignoramento delle somme sul conto ma anche versamenti bloccati per due mesi dopo la notifica.

Versamenti bloccati fino a 60 giorni

Il vincolo non si esaurisce infatti con il saldo presente sul conto nel giorno in cui la banca riceve l’avviso: può riguardare anche bonifici, incassi e nuovi accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi, fino alla copertura del debito. Per questo un conto con saldo basso, o temporaneamente privo di fondi, può diventare aggredibile nei giorni seguenti.

La banca controlla gli accrediti e trattiene le somme pignorabili maturate nel periodo di vincolo, ovviamente nei limiti dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ma come può tutelarsi il contribuente? Per prima cosa deve farsi dare dalla banca copia dell’atto per verificare il carico affidato alla riscossione, la data di notifica (per calcolare i 60 giorni di blocco), gli importi richiesti e le somme effettivamente vincolate. Se emergono pagamenti già effettuati, sgravi, sospensioni, prescrizione o somme protette oltre i limiti di legge, il debitore può anche chiedere la sospensione della riscossione o valutare il ricorso nelle sedi competenti.

Somme impignorabili su stipendi e pensioni

Il conto corrente pignorato incontra tutele specifiche quando le somme depositate derivano da stipendio, pensione o trattamenti assimilati. Per gli accrediti già presenti prima del pignoramento, la legge protegge l’importo pari al triplo dell’assegno sociale; la parte eccedente può essere aggredita nei limiti previsti.

Per stipendi e pensioni accreditati alla data del pignoramento o nei giorni successivi valgono invece i limiti periodici di pignorabilità.

Rottamazione e pignoramenti già avviati

La definizione agevolata può incidere sui pignoramenti presso terzi ma la presentazione della domanda non libera automaticamente il conto se la procedura ha già prodotto effetti e l’istituto di credito ha ricevuto l’atto. Nelle situazioni già in corso, la banca continua a rispettare l’ordine ricevuto fino alla comunicazione dell’agente della riscossione o fino al perfezionamento degli effetti sospensivi previsti dalla misura agevolata.

Sblocco con rateizzazione cartelle

Per sbloccare un conto corrente pignorato, la strada più rapida è il pagamento del debito indicato nell’atto. Quando il saldo immediato non è sostenibile, il debitore può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali, così da ottenere un piano di rientro e far sospendere gli effetti della procedura dopo il pagamento della prima rata. Per debiti fino a 120mila euro, la domanda può essere presentata online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per le richieste 2026, il piano ordinario arriva fino a 84 rate mensili senza documentare la difficoltà economica; per piani più lunghi, oppure per importi superiori, serve la documentazione della situazione economico-finanziaria.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 08:33:37 +0000
Successioni
La Consulta apre al ricalcolo dell’imposta di successione sulle rendite vitalizie
Sentenza n. 89/2026 della Corte Costituzionale: ricalcolo dell'imposta di successione per le rendite vitalizie ante 2025 pendenti ma niente rimborso per i casi chiusi.

Chi ha ereditato una rendita vitalizia con successione aperta prima del 2025 e pratica ancora in corso ha diritto al ricalcolo dell’imposta secondo i criteri proporzionali introdotti dalla riforma del 2024. Lo stabilisce la sentenza n. 89/2026 della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima l’esclusione di questi casi dal beneficio della nuova disciplina. Per chi ha già pagato l’imposta di successione senza contestarla e con procedimento chiuso non ha più diritto al rimborso: la pronuncia non produce effetti sui rapporti tributari esauriti.

Rendite vitalizie in successione, bocciata in parte la riforma

Il decreto legislativo 139/2024 ha introdotto criteri proporzionali per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, con un saggio di interesse minimo del 2,5% che elimina i coefficienti abnormi del vecchio sistema. La norma è confluita nell’articolo 102 del Testo unico sui tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). La disposizione transitoria — l’articolo 9, comma 4 dello stesso decreto — limitava però il nuovo calcolo alle sole successioni aperte dal 1° gennaio 2025. La Consulta ha dichiarato incostituzionale questa limitazione: una norma che viola i principi di ragionevolezza e capacità contributiva non può essere corretta a metà, lasciando fuori i procedimenti ancora aperti.

Ricalcolo imposta di successione, chi ne ha diritto

Rientrano nell’ambito della sentenza i contribuenti con un procedimento fiscale ancora in corso: un ricorso tributario pendente, un avviso di liquidazione contestato, un giudizio non ancora definitivamente chiuso. In questi casi l’ufficio finanziario o il giudice è tenuto ad applicare il nuovo calcolo proporzionale, con un’imposta che può ridursi a una frazione di quella precedentemente richiesta.

Chi ha già pagato senza contestare — con il relativo procedimento definitivamente chiuso — non ha diritto al rimborso: la pronuncia non ha effetti retroattivi sui rapporti tributari esauriti. La distinzione tra pratica pendente e pratica chiusa è quindi determinante per valutare se e come avvalersi della sentenza.

Rendite vitalizie e base imponibile, il calcolo dopo la sentenza

Il vecchio meccanismo calcolava la base imponibile moltiplicando l’importo annuo della rendita per un coefficiente inversamente proporzionale al saggio legale d’interesse: quando i tassi erano bassissimi il coefficiente esplodeva, producendo basi imponibili sproporzionate rispetto al valore reale della rendita. Con il saggio minimo al 2,5% introdotto dalla riforma del 2024, i coefficienti tornano a riflettere valori realistici e l’imposta di successione sulle rendite vitalizie può ridursi a una piccola frazione di quanto richiesto con il vecchio sistema.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 08:02:25 +0000
Parità di genere
Meno lavoro, stipendi più bassi e pensioni dimezzate: il bilancio di genere MEF certifica il prezzo di essere donna in Italia
Il rapporto MEF presentato al Parlamento riclassifica i conti pubblici e misura il divario su occupazione, reddito e previdenza: l'Italia cresce ma resta lontana dall'Europa.

Stipendi e pensioni più bassi di un terzo per le donne e nella grande maggioranza dei casi con abbandono del lavoro dopo la nascita di un figlio. Sono i dati dell’ultimo Bilancio di genere MEF, la relazione della Ragioneria Generale dello Stato presentata in Commissione Bilancio della Camera, che ogni anno misura l’impatto delle politiche pubbliche riclassificando i conti dello Stato in chiave di genere. Il gap tra donne e uomini che emerge riguarda in modo particare stipendio e pensione, evidenziando un percorso costellato di ostacoli che si accumulano lungo tutta la vita lavorativa.

Spesa pubblica contro il divario di genere

La spesa pubblica destinata a ridurre le diseguaglianze di genere è limitata allo 0,47% degli impegni complessivi al netto del personale. Il grosso del bilancio continua a stare altrove: 784,7 miliardi classificati come neutrali al genere, 175,9 miliardi come sensibili e 98,3 miliardi ancora da approfondire. Di quel 5,02 miliardi, l’85,78% transita attraverso l’INPS per congedi, maternità e assistenza; 200 milioni vanno ai Comuni per la costruzione e ristrutturazione degli asili nido. La traiettoria è comunque in crescita: da 4,31 miliardi nel 2023 a 5,39 miliardi stimati nel 2025 e 6,41 miliardi nel 2026, spinti in larga parte dal bonus mamme.

Maternità e lavoro, ancora dimissioni dopo il parto

Il tasso di occupazione femminile nel 2024 ha raggiunto il 53,3%, superando i livelli pre-Covid, con una distanza di quasi 13 punti dalla media europea (66,2%) e un gap con gli uomini di 17,8 punti. La maternità è il fattore discriminante: il rapporto tra l’occupazione delle donne tra 25 e 49 anni con almeno un figlio in età prescolare e quella delle donne senza figli è pari al 75,4%, segno che avere un figlio riduce le chance lavorative della madre.

Nel 2024 le convalide di dimissioni volontarie legate alla genitorialità hanno riguardato 42.237 lavoratrici madri e 18.519 lavoratori padri: in sette casi su dieci a lasciare il lavoro è stata la donna. Tra chi lascia, il 79,3% ha tra i 29 e i 44 anni, nella fase più produttiva della carriera.

Tutele per la genitorialità in chiaroscuro

Sul fronte della conciliazione vita-lavoro, la retribuzione per il congedo parentale è salita dal 30% all’80% grazie alle prime tre leggi di bilancio Meloni, con un utilizzo crescente dello strumento. Irrisolto invece il nodo del part-time involontario: nel 2024 il 46,1% delle lavoratrici a tempo parziale si trova in quella condizione senza averla scelta, con effetti a cascata su salario, carriera e pensione futura. La stabilità occupazionale segna ancora un divario: il 64,0% delle donne è nella stessa posizione lavorativa da almeno 60 mesi, contro il 68,3% degli uomini.

Reddito povero: le donne guadagnano il 31% in meno

Il divario medio di reddito tra uomini e donne è pari al 31%, ancora nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini. Il gap è più accentuato nelle regioni del Nord, dove i redditi medi sono più alti e la partecipazione femminile al mercato del lavoro è più elevata.

Su oltre 42,5 milioni di contribuenti IRPEF, le donne rappresentano il 47,7% ma il reddito dichiarato dalle donne vale solo il 38,5% del totale, con riflessi diretti sull’imposta netta versata. Il 44,7% delle donne dichiara fino a 15mila euro, contro il 28% degli uomini. Sopra i 50mila euro si colloca solo il 4,3% delle contribuenti femminili, contro il 10% degli uomini.

Il divario salariale passa dallo stipendio alla pensione

Le donne italiane ricevono in media una pensione inferiore del 28,6% rispetto a quella degli uomini, contro la media europea del 24,5%: uno scarto di quattro punti con l’Europa che riflette carriere più discontinue, retribuzioni più basse, part-time involontario e interruzioni legate alla cura familiare. Le donne rappresentano il 51,5% dei contribuenti pensionistici ma percepiscono solo il 42,7% delle prestazioni erogate. Nel lavoro autonomo la presenza femminile scende al 28,5% dei contribuenti. Il divario salariale di oggi — reddito medio dichiarato inferiore del 31% — si trasforma nella pensione più povera di domani: è esattamente questo lo snodo strutturale che il Bilancio di genere MEF torna a certificare ogni anno senza che il quadro cambi in misura sufficiente.

Le imprese femminili sono infine il 22,2% del totale (circa 1,3 milioni) e operano per il 68,1% nei servizi. Nella previdenza complementare le donne sono appena il 38,4% degli iscritti, con un tasso di partecipazione del 34,1% contro il 41,3% degli uomini.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 07:48:45 +0000
Dichiarazione dei Redditi
Spese mediche detraibili nel 730/2026 dopo la deduzione IRPEF
Nella compilazione automatica del 730/26 non mi vengono considerate spese mediche in presenza di deduzioni. Contributi dedotti 3615,20, totale versato di 5000,00. Spese mediche documentate da sistema oltre 4000,00 euro. E’ corretto rapportare 1384, 80 (eccedenza deduzione) a 5000 (versati) = 27,7 % spese mediche deducibili (oltre franchigia 129,00)? Nella compilazione automatica del 730/26 non mi vengono considerate spese mediche in presenza di deduzioni. Contributi dedotti 3615,20, totale versato di 5000,00. Spese mediche documentate da sistema oltre 4000,00 euro. E’ corretto rapportare 1384, 80 (eccedenza deduzione) a 5000 (versati) = 27,7 % spese mediche deducibili (oltre franchigia 129,00)?
Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 07:31:20 +0000
Pensioni
Contributi agricoli: il calcolo delle giornate per la pensione
Nel lavoro agricolo, per la pensione si contano le giornate accreditate: 270 per l’anno pieno e 156 per la pensione anticipata. Regole diverse per i periodi ante 1984.

Per i lavoratori agricoli il diritto alla pensione agricola si costruisce sulle giornate accreditate e sul modo in cui vengono sommate le contribuzioni maturate in altri settori. Nel cumulo contributi agricoli, il dato centrale è la trasformazione tra giornate e settimane: 270 giornate identificano l’anno pieno per vecchiaia e misura dell’assegno, mentre per la pensione anticipata il parametro scende a 156 giornate annue.

Giornate agricole per vecchiaia e misura della pensione

Nel calcolo dei contributi agricoli si parte da un anno lavorativo pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Quando i contributi figurativi sono espressi in settimane, il ragguaglio ordinario è di 6 giornate per ciascuna settimana.

Le giornate complessive richieste per una prestazione si ottengono moltiplicando le 270 giornate annue per gli anni di contribuzione previsti dalla pensione richiesta. In presenza di un anno con meno di 270 giornate, il lavoratore può integrare il conto con versamenti volontari autorizzati o con contribuzione extra agricola, entro il tetto di 52 settimane complessive annue.

Cumulo con contributi extra agricoli nello stesso anno

Quando nello stesso anno risultano periodi agricoli e contributi extra agricoli, il calcolo richiede una conversione. Se le 270 giornate agricole sono già state raggiunte, l’anno è pieno e il margine per aggiungere altra contribuzione viene assorbito dal limite delle 52 settimane.

I coefficienti di trasformazione dei periodi extra agricoli sono questi:

  • ogni settimana di contribuzione extra agricola vale 5,1923 giornate agricole;
  • ogni contributo mensile viene trasformato in 4,333 settimane;
  • ogni contributo giornaliero viene trasformato in 0,19259 settimane.

Il meccanismo serve a riportare nella stessa unità di misura periodi assicurativi maturati in settori diversi. Il risultato finale va poi confrontato con il limite massimo delle 52 settimane annue, salvo le particolarità previste per i periodi anteriori al 1984.

Pensione anticipata agricola con parametro a 156 giornate

Per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli il riferimento annuo è 156 giornate, equivalenti a 52 settimane con coefficiente 0,333. Il requisito generale fino al 31 dicembre 2026 è di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, da tradurre nel conteggio agricolo secondo la posizione individuale.

Nel calcolo della pensione anticipata le istruzioni INPS distinguono le giornate utili al diritto da quelle utili alla misura dell’assegno. Per il diritto, la contribuzione agricola annua computabile arriva a 156 giornate; per la misura il limite annuo ordinario è 270 giornate.

Le giornate coperte da malattia e disoccupazione ordinaria seguono regole di esclusione per il diritto alla pensione collegata all’anzianità contributiva. La contribuzione figurativa accreditata in settimane viene invece convertita in 6 giornate per ogni settimana; per disoccupazione agricola speciale e integrazione salariale agricola, il trattamento richiede verifica sul singolo accredito previdenziale.

Periodi agricoli prima del 1984 e rivalutazione INPS

Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984, la disciplina INPS prevede una rivalutazione dei contributi agricoli nella liquidazione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. I coefficienti sono 2,60 per gli uomini e 3,86 per donne e ragazzi.

La rivalutazione agisce sui contributi agricoli giornalieri pari o inferiori a 270 per anno. Dopo la rivalutazione, l’anno conserva due limiti: fino a 156 giornate per il diritto alla pensione collegata all’anzianità contributiva e fino a 270 giornate per la misura dell’assegno.

In sintesi, per i periodi agricoli ante 1984 valgono questi criteri:

  • la rivalutazione si applica ai contributi agricoli giornalieri pari o inferiori a 270 per anno;
  • il limite annuo per il diritto alla pensione basata sull’anzianità contributiva è pari a 156 giornate;
  • il limite annuo per la misura del trattamento pensionistico è pari a 270 giornate;
  • i contributi figurativi in settimane si trasformano in 6 giornate per settimana.

Con contribuzione extra agricola, gli anni anteriori al 1984 seguono una regola diversa rispetto ai periodi successivi. Le settimane extra agricole si aggiungono alle settimane agricole anche oltre 52 settimane annue, entro il numero di settimane comprese tra inizio dell’assicurazione e 31 dicembre 1983; per gli anni successivi al 1983 opera il tetto di 52 settimane complessive annue.

Cumulo con gestioni artigiani e commercianti

La correzione più delicata riguarda il cumulo con gestioni autonome. L’INPS, con il messaggio 1867/2020, ha chiarito che la rivalutazione dei contributi agricoli ante 1984 trova applicazione soltanto per i trattamenti liquidati a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti.

Quando la pensione coinvolge anche contribuzione nelle gestioni artigiani e commercianti, i contributi agricoli ante 1984 vengono quindi considerati senza rivalutazione. La stessa impostazione riguarda lo storno delle eccedenze: le giornate agricole oltre il massimo computabile rimangono nell’anno di competenza e il calcolo segue la sommatoria delle gestioni interessate.

Coefficienti per braccianti e salariati fissi

Nel cumulo con lavoro autonomo extra agricolo, i contributi giornalieri agricoli vengono trasformati in settimane con coefficienti diversi in base alla qualifica e al periodo. La regola richiede attenzione soprattutto per braccianti e salariati fissi con periodi lontani nel tempo.

Per quanto riguarda i coefficienti da applicare, per i braccianti ogni contributo giornaliero si moltiplica per 0,333 per gli uomini e per 0,50 per donne e ragazzi. Per i salariati fissi agricoli il coefficiente cambia in base al tipo di accredito presente nella posizione contributiva:

  • se il contributo è accreditato su base mensile, ogni mese si trasforma in 4,333 settimane;
  • se il contributo è accreditato su base giornaliera, ogni giornata si trasforma in 0,173 settimane per i periodi anteriori al 1° agosto 1968 e in 0,166 settimane per i periodi successivi.

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Un trattamento separato si applica ai contributi nella Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. In questo caso, quando la posizione comprende anche periodi agricoli da lavoro dipendente, la verifica dell’anzianità segue criteri propri della gestione speciale e della prestazione richiesta.

Per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare si applicano dunque regole specifiche: nel calcolo pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’anno contributivo è coperto con 156 giornate e per donne e ragazzi si applica il coefficiente 1,50.

Nel controllo dei periodi agricoli collegati alla gestione speciale occorre quindi distinguere tra lavoro agricolo dipendente, contribuzione autonoma agricola e contribuzione autonoma non agricola. La stessa quantità di giornate può produrre effetti diversi a seconda della gestione che liquida la quota di pensione.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 07:16:59 +0000
Precoci
Lavori gravosi, l’INPS aggiorna i codici ISTAT per APE Sociale e pensione precoci
INPS messaggio 1808/2026: nuovi codici ISTAT per i lavori gravosi, con impatto su APE Sociale, precoci e pensione senza adeguamento.

Pubblicate le nuove regole per applicare ai fini pensionistici le nuove classificazioni ISTAT dei lavori gravosi. Da aprile 2025 le comunicazioni UNILAV utilizzano la codifica CP2021 mentre disposizioni di legge continuano riferirsi a quella CP2011. Per tre categorie professionali, in particolare, l’INPS ha fornito la tabella di raccordo in base alla quale le domande devono essere definite o riesaminate.

Prestazioni INPS con nuova codifica ISTAT

Il messaggio 1808/2026 del 29 maggio 2026 riguarda le prestazioni previdenziali per le quali il riconoscimento delle attività gravose produce effetti diretti sull’accesso a benefici previdenziali.

  • La prima è l’APE Sociale, prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2026, che per i lavoratori gravosi richiede almeno 63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi (comma 179 della legge 232/2016).
  • La seconda è la pensione precoci: chi ha svolto attività gravose per almeno sette anni degli ultimi dieci può accedere alla pensione con 41 anni di contributi (comma 199, stessa legge).
  • Le altre due prestazioni sono la pensione di vecchiaia e anticipata senza adeguamenti alle speranze di vita, tutela estesa ai lavoratori gravosi per il 2027 e il 2028 dalla Legge di Bilancio 2026.

Le professioni ammesse a queste prestazioni sono quelle contenute negli allegati C ed E della legge 232/2016, come aggiornati dall’allegato B della legge 205/2017, dall’allegato 3 della legge 234/2021 e dall’allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018.

I nuovi codici ISTAT per i lavori gravoso

Il messaggio INPS individua tre profili professionali per i quali la transizione dalla classificazione CP2011 alla classificazione CP2021 richiede un aggiornamento esplicito delle corrispondenze, ai fini dell’istruttoria delle domande di pensione:

Categoria professionale Codice CP2011 (vecchio) Codice CP2021 (nuovo)
Addetti all’assistenza personale 5.4.4.3 5.5.2.3.0
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 5.4.4 5.5.2
Operatori della cura estetica 5.4.3 5.5.1

Il Ministero del Lavoro certifica lo svolgimento dell’attività gravosa sulla base delle dichiarazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV, dove dal 2025 figurano i nuovi codici CP2021.

L’INPS precisa che tutte le domande già presentate relative alle prestazioni sopra indicate devono essere definite o riesaminate alla luce delle corrispondenze indicate nel messaggio.


Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 06:50:29 +0000
Pubblico impiego
APE Sociale dopo contratto a termine PA: requisito 18 mesi per dipendenti pubblici
Uno dei requisiti per l’APE Sociale è quello che a seguito di naturale scadenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, è necessario aver avuto nei 36 mesi precedenti alla scadenza del contratto a tempo determinato periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Io ho tale requisito ma l’ho maturato come dipendente[...] Uno dei requisiti per l’APE Sociale è quello che a seguito di naturale scadenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, è necessario aver avuto nei 36 mesi precedenti alla scadenza del contratto a tempo determinato periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Io ho tale requisito ma l’ho maturato come dipendente[...]
Data articolo: Wed, 03 Jun 2026 06:27:55 +0000
PNRR
PNRR lavoro: quote per donne e giovani fuori da metà dei bandi
PNRR lavoro e parità di genere: spesa ferma al 13%, quote donne e giovani presenti nel 34% dei bandi e deroghe diffuse negli appalti pubblici finanziati.

Le politiche per il lavoro finanziate dal PNRR avanzano più lentamente del previsto e gli obiettivi su giovani e donne mostrano la distanza più ampia tra programmazione e risultati. A ottobre 2025 risultava speso il 13% delle risorse destinate a occupazione e formazione; il nuovo approfondimento Openpolis su dati ANAC aggiunge un dato sugli appalti: la clausola che riserva almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e under 36 compare nel 34% delle oltre 316mila gare PNRR e PNC censite.

Spesa PNRR lavoro ferma al 13%

Il rallentamento delle politiche attive del lavoro emerge dal rapporto elaborato da Assonime e Fondazione Openpolis, che analizza circa 10,3 miliardi di euro di investimenti legati a occupazione e formazione. Nel dettaglio, su 4,6 miliardi già programmati, la spesa effettiva si ferma a poco più di 550 milioni. Il ritardo riguarda soprattutto le misure collegate alla formazione, alla riqualificazione dei lavoratori e agli interventi destinati ad aumentare la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro.

GOL, ITS Academy e formazione nei ritardi del Piano

Tra le linee di intervento interessate dal rallentamento rientra il programma GOL, dedicato alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori. La bassa spesa riduce la capacità del programma di attivare rapidamente percorsi di aggiornamento, formazione e accompagnamento al lavoro.

Il monitoraggio riguarda anche il rafforzamento degli ITS Academy, indicati come leva per ridurre il divario tra competenze richieste dalle imprese e profili disponibili, e gli interventi destinati alla partecipazione femminile al lavoro, anche attraverso bonus assunzioni e sgravi 2026.

Formazione professionale: fondi mal spesi

Il comparto più soggetto ai ritardi è quello della formazione professionale, dove la distanza tra fondi stanziati e spesa effettiva è più ampia. Il rallentamento incide sulla tenuta del programma GOL, che si fonda sulla rapidità di attivazione dei percorsi di aggiornamento e riqualificazione. La lentezza nell’impiego delle risorse indebolisce il collegamento tra finanziamenti, percorsi formativi e nuova occupabilità.

Sono andate meglio altre misure. Nel quadro di quelle collegate alle competenze rientra ad esempio l’ormai collaudato Fondo Nuove Competenze 2026, pensato per sostenere la formazione nelle imprese.

Quote donne e giovani nei bandi PNRR al 34%

L’analisi Openpolis aggiorna i dati sul fronte degli appalti PNRR. Dall’avvio del Piano sono state bandite oltre 316mila gare finanziate dal PNRR o dal Piano nazionale complementare. Per ogni procedura dovrebbe essere prevista una riserva di almeno il 30% delle nuove assunzioni per donne e giovani under 36. Nei dati ANAC aggiornati ad aprile 2026, la clausola risultava presente nel 34% dei bandi. Nel 50,8% delle procedure la riserva è assente, mentre nel 15,5% dei casi il dato non è disponibile.

Il quadro conferma la difficoltà di trasformare gli appalti in nuova occupazione femminile e giovanile.

Clausola nei bandi PNRR/PNC Quota rilevata
prevista 34%
assente 50,8%
dato non disponibile 15,5%

La regola del 30% e le deroghe nei bandi

L’articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021 stabilisce che, negli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l’offerta preveda l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

La disciplina consente alle stazioni appaltanti di escludere la clausola o di fissare una quota inferiore, con motivazione specifica. Il decreto 7 dicembre 2021 sulle linee guida chiarisce che la deroga va collegata all’oggetto del contratto, alla tipologia del progetto o ad altri elementi indicati nella documentazione di gara.

Importi ridotti e motivazioni generiche nelle deroghe

Secondo le elaborazioni Openpolis su dati ANAC, la motivazione più frequente per l’esclusione della quota è il valore ridotto del contratto, indicato nel 44,2% dei casi. La seconda voce più ricorrente è “altroâ€, pari al 39%, una categoria ampia che rende più difficile ricostruire la ragione della deroga.

Seguono, con quote inferiori, casi legati alla necessità di esperienza, certificazioni professionali, procedure con meno di tre assunzioni previste, bassa occupazione femminile nel settore o clausole sociali di riassorbimento del personale già impiegato nella precedente fornitura.

Motivazione della deroga Quota rilevata
importo ridotto del contratto 44,2%
altra motivazione 39%
esperienza o certificazioni professionali 5,1%
meno di tre assunzioni previste quota residuale
bassa occupazione femminile nel settore quota residuale

ANAC e controlli sulle clausole sociali

Le clausole sulle assunzioni di donne e giovani incidono sulla corretta esecuzione degli appalti PNRR finanziati con risorse europee e possono entrare nella valutazione sull’ammissibilità della spesa al rimborso.

L’attività di vigilanza ANAC richiama le stazioni appaltanti all’applicazione delle penali previste nei contratti e, nei casi più gravi, alla valutazione della risoluzione per inadempimento. La distanza tra obbligo normativo e dati effettivi sui bandi rende centrale il controllo sull’esecuzione dei contratti già aggiudicati.

Parità di genere nel PNRR tra fondi e risultati

Openpolis individua 56 misure del PNRR collegate in modo diretto o indiretto alla parità di genere, per un valore complessivo di circa 98,4 miliardi di euro. I progetti con dati di dettaglio disponibili sono 99.749 e, al 31 dicembre 2025, la spesa media risultava pari al 45,5% del totale previsto.

Il dato mostra una distanza tra risorse programmate e risultati già visibili. Alcune misure hanno un effetto diretto sull’occupazione femminile, altre producono benefici più indiretti, come gli investimenti in servizi educativi, infrastrutture sociali o innovazione.

Imprenditoria femminile e certificazioni di parità

Tra gli interventi più collegati alla partecipazione femminile rientrano le misure per l’imprenditoria femminile, con oltre 400 milioni di euro di investimenti, e il sistema di certificazione della parità di genere. Secondo i dati richiamati da Openpolis, da giugno 2022 sono state rilasciate 8.798 certificazioni di parità da parte di 61 organismi accreditati. Considerando insieme imprenditoria femminile e certificazione, risultano finanziati 4.144 progetti, con Campania, Lazio e Lombardia ai primi posti per risorse assegnate.

Appalti PNRR e occupazione creata

Il ritardo riguarda sia la spesa PNRR lavoro sia l’applicazione delle clausole occupazionali nei bandi. Da un lato, le risorse per formazione, GOL e politiche attive procedono con lentezza; dall’altro, gli appalti finanziati dal Piano applicano in modo parziale la riserva per donne e giovani.

La verifica finale riguarda la capacità delle amministrazioni di trasformare i fondi in assunzioni effettive, percorsi formativi e strumenti di inclusione. Con la chiusura del PNRR nel 2026, la qualità dell’attuazione dipenderà anche dalla tracciabilità delle deroghe, dall’uso delle penali e dal controllo sui contratti già aggiudicati.


Data articolo: Mon, 01 Jun 2026 18:46:06 +0000

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