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Il Decreto Primo Maggio 2026 procede sulle misure già definite — bonus giovani, detassazioni, tutele per i rider — senza il capitolo più controverso: il governo ha infatti lasciato scadere il 18 aprile la delega parlamentare sulla riforma della contrattazione collettiva. L’Esecutivo Meloni ha accolto a richiesta compatta di CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Confcommercio: nessun decreto attuativo della Legge Delega 144/2023 è stato depositato. Il capitolo sulla rappresentanza sindacale e i contratti pirata viene così rinviato, con sei mesi di tempo alle parti sociali per trovare un accordo autonomo.
Il 18 aprile era la scadenza della delega parlamentare che autorizzava il governo ad attuare la riforma dei salari senza passare per l’iter legislativo ordinario. Il governo ha scelto di non esercitarla: nessun decreto attuativo è stato depositato. Qualsiasi intervento futuro sulla contrattazione collettiva dovrà ora essere introdotto con legge ordinaria o decreto-legge, dopo che le parti sociali avranno avuto la possibilità di trovare un accordo.
Il 1° Maggio resta la scadenza politica per il maxi-decreto annuale sul lavoro. Le agevolazioni sulle assunzioni agevolate — a partire dal bonus giovani in scadenza il 30 aprile — non potevano aspettare: il decreto le conterrà come misura prioritaria.
Il punto incandescente era la definizione di contrattazione collettiva di riferimento. La bozza del decreto legislativo attuativo della delega 144/2023 richiamava i contratti firmati da “organizzazioni datoriali e sindacali del medesimo settore” — una formula che sindacati e associazioni ritenevano troppo vaga.
Il rischio denunciato da tutti gli attori coinvolti (CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Confcommercio) era che quella formulazione aprisse la strada ai cosiddetti contratti pirata: accordi stipulati da sigle sindacali minoritarie e poco rappresentative, che fissano minimi salariali e tutele nettamente inferiori a quelli dei contratti nazionali maggioritari. Anche M5S e opposizioni avevano espresso la preoccupazione che la bozza legittimasse di fatto le pratiche di sfruttamento salariale.
Il sottosegretario leghista Claudio Durigon aveva difeso l’impostazione del governo, sostenendo che il “principio di equivalenza” avrebbe consentito di escludere i contratti pirata salvaguardando al contempo il pluralismo contrattuale. Il Ministero del lavoro guidato da Marina Calderone aveva lavorato a un’ipotesi di mediazione, ma le riunioni tecniche non avevano prodotto un testo condiviso. Un tavolo ministeriale sul Turismo era stato addirittura disertato da Federturismo, Fipe Confcommercio, Assoturismo Confesercenti e Federalberghi in segno di protesta.
L’alternativa chiesta dalle parti sociali era il riferimento esplicito ai contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale — il criterio già previsto dall’articolo 51 del Jobs Act — oppure il recepimento diretto di un accordo interconfederale tra le stesse parti sociali.
La scelta del governo di lasciar scadere la delega è arrivata dopo settimane di riunioni tecniche che non avevano prodotto un testo condiviso. Le parti sociali avevano formalmente chiesto alla premier Meloni e alla ministra Calderone di fermarsi. La bozza circolante, nella valutazione della premier, avrebbe avvelenato il clima sociale senza risolvere il problema. Il capitolo rappresentanza viene ora demandato a un tavolo autonomo tra le parti, con l’obiettivo di produrre un accordo interconfederale da recepire per legge dopo l’estate.
Il motore principale che spinge verso il decreto del Primo Maggio è una scadenza precisa: il bonus assunzioni under 35 previsto dal Decreto Coesione (DL 60/2024), prorogato dal Milleproroghe solo fino al 30 aprile 2026, cessa fra pochi giorni. Senza un nuovo provvedimento, dal Primo Maggio i datori di lavoro privati perdono l’esonero contributivo — fino al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto, al 70% negli altri casi — con un massimale di 500 euro mensili per unità a livello nazionale e di 650 euro mensili nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno. La bozza punta a rendere strutturale il bonus, eliminando l’incertezza delle proroghe trimestrali. La stessa stabilizzazione sarebbe prevista per il Bonus Donne, l’esonero contributivo per le assunzioni femminili nelle categorie svantaggiate o nei settori ad alta disparità di genere.
Sul fronte busta paga, la bozza del Decreto Lavoro-Primo Maggio 2026 introduce — con decorrenza dal 2027 per le misure più strutturali — una serie di interventi fiscali già sperimentati nelle ultime leggi di bilancio e ora destinati a diventare permanenti. I punti principali:
L’impianto complessivo punta ad aumentare il potere d’acquisto netto dei lavoratori senza incidere direttamente sul costo del lavoro per le imprese. Resta aperto il nodo delle coperture finanziarie: le misure di detassazione strutturali comportano un onere stimato in diversi miliardi di euro, in parte da rinviare alla prossima Legge di Bilancio.
Uno dei meccanismi più innovativi nella bozza riguarda i contratti nazionali scaduti. Il decreto introdurrebbe un’indennità di vacanza contrattuale automatica: decorsi sei mesi dalla scadenza del CCNL senza accordo tra le parti, ai lavoratori verrebbe corrisposta una indennità pari al 30% del tasso di inflazione programmato, che salirebbe al 60% dopo dodici mesi di stallo. La misura mira a creare una pressione economica affinché le trattative si concludano, tutelando nel frattempo il potere d’acquisto. Il governo ribadisce la propria contrarietà a un salario minimo legale: la paga giusta, nella visione dell’esecutivo, va ricavata dalla contrattazione collettiva, non da una soglia fissata per decreto.
Tra le misure attese, fonti vicine al Ministero del Lavoro confermano anche un intervento a tutela dei rider delle piattaforme digitali, una delle categorie con le retribuzioni più basse del mercato del lavoro italiano: le consegne vengono remunerate tra i 2 e i 4 euro ciascuna. Il settore è già finito sotto la lente della magistratura per alcuni profili legati al trattamento economico dei lavoratori. La bozza prevederebbe l’introduzione di garanzie minime per i lavoratori delle piattaforme, anche se i contenuti specifici non sono ancora stati resi pubblici.
Delle tre opzioni in discussione, il governo ha percorso la seconda: lasciare scadere la delega e rinviare il capitolo contrattazione, dando alle parti sociali il tempo di raggiungere autonomamente un accordo. La prima — attuazione della delega entro il 18 aprile — era già impraticabile per ragioni di calendario. La terza — inserire il riferimento alla rappresentanza nel decreto lasciando al Parlamento il compito di correggere le parti più controverse — è stata scartata dopo le pressioni di tutti gli attori coinvolti.
Il governo dà sei mesi a CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio e alle altre organizzazioni per definire un criterio condiviso sulla rappresentanza. L’obiettivo è un accordo interconfederale che espliciti il riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative — il principio già previsto dall’articolo 51 del Jobs Act — da recepire poi per legge. Il rischio, riconosciuto da tutti, è che senza un accordo vincolante il tavolo si areni, rinviando il problema a dopo le prossime elezioni.
Mentre il governo rinviava la decisione sulla rappresentanza, il CNEL ha compiuto un passo parallelo: la Commissione dell’Informazione ha approvato la riorganizzazione dell’archivio dei CCNL, introducendo nuove soglie minime di radicamento per distinguere i contratti più applicati da quelli marginali. Con le nuove regole, solo i Contratti Collettivi che superano il 5% di copertura nel settore di riferimento entrano nella sezione principale dell’archivio nazionale. L’operazione riduce il rischio di contratti pirata puntando sulla trasparenza informativa, anche in assenza di una norma legislativa sulla rappresentanza.
Il Modello C2 Storico è il documento ufficiale che certifica la storia lavorativa e, in molte regioni (come nel Lazio), attesta lo stato di disoccupazione. Fondamentale per le assunzioni agevolate, è tornato di forte attualità in vista del nuovo decreto Primo Maggio 2026, che punta a rendere strutturale il Bonus Giovani under 35. Il C2 Storico va distinto dal Percorso Lavoratore o Scheda Anagrafica Professionale, che è spesso un semplice riepilogo informativo: il Certificato C2 con valore legale deve infatti essere rilasciato e vidimato dal Centro per l’Impiego o dall’ente locale preposto. Utile anche per la domanda di NASpI e per le misure di inclusione, in alcune regioni si ottiene subito online con SPID, in altre richiede una domanda preventiva.
Le procedure variano sensibilmente sul territorio nazionale. A Milano il PDF si ottiene tramite l’app o il portale MyAFOLMET, mentre nel resto della Lombardia si utilizza il portale SIUL. In Emilia Romagna la procedura avviene tramite “Lavoro per Te”, accessibile anche via app. In regioni come la Toscana, il Piemonte, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia, l’accesso avviene tramite i rispettivi portali regionali del lavoro, garantendo il rilascio di documenti firmati digitalmente pronti per l’uso amministrativo. Nelle altre regioni è necessario effettuare una richiesta tramite apposito modulo o via email/PEC.
Ottenere il certificato online è la modalità più rapida. La procedura standard prevede l’accesso ai portali regionali tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Una volta autenticati, il documento è solitamente disponibile nella sezione “Certificati” o “Percorso Lavorativo” in formato PDF pronto per il download.
In Campania, per scaricare il C2 Storico bisogna accedere al portale SILF ClicLavoro Campania e premere su Accedi → Entra con SPID, scegliendo il proprio fornitore di identità digitale. Completato il login, acconsentire all’invio dei dati. Se è il primo accesso, accettare la dichiarazione di responsabilità , spuntare il proprio nome e premere Conferma utente. Negli accessi successivi è sufficiente cliccare su nome e cognome accanto alla voce Cittadino.
Una volta nell’area personale seguire il percorso: menu Stampe → C2 Storico → Stampa. Il file PDF viene scaricato direttamente sul dispositivo. Se il browser lo apre in anteprima invece di salvarlo, usare l’icona di download o File → Salva con nome. Se la scheda anagrafica risulta incompleta, aggiornarla prima di procedere: il campo IBAN non è obbligatorio.
Per Milano e provincia il percorso più rapido è l’app o il portale MyAFOLMET: dopo il login con SPID il documento è disponibile immediatamente nella sezione dedicata al C2 storico. Per il resto della Lombardia il riferimento è il portale SIUL: accedere con SPID, navigare nella sezione Servizi per il Cittadino e selezionare la voce relativa al Percorso Lavoratore. Il documento viene generato in tempo reale in formato PDF.
Nelle regioni elencate di seguito la procedura è digitalizzata: il documento scaricabile tramite SPID, CIE o CNS ha pieno valore legale.
| Regione / Provincia | Accesso al portale |
|---|---|
| Milano (Città e Prov.) | MyAFOLMET — scarica C2 storico |
| Lombardia (altre province) | SIUL — portale regionale lavoro |
| Veneto | ClicLavoro Veneto |
| Emilia Romagna | Lavoro per Te — Emilia Romagna |
| Piemonte | PiemonteTU — portale lavoro |
| Toscana | Toscana Lavoro |
| Campania | SILF — ClicLavoro Campania |
| Puglia | Lavoro per Te — Puglia |
| Liguria | MiAttivo — servizi per l’impiego |
| Sicilia | SILAV — portale lavoro Sicilia |
| Sardegna | SIL — Sardegna Lavoro |
| Basilicata | SIL Basilicata — portale lavoro |
| Abruzzo | SELFI — portale lavoro Abruzzo |
| Umbria | ARPAL Umbria — certificati CPI |
| Valle d’Aosta | Lavoro per Te — Valle d’Aosta |
| Trentino | Trentino Lavoro — portale SIL |
Ogni portale regionale ha un’interfaccia propria: i nomi dei menu e la sequenza dei passaggi cambiano anche tra regioni che usano la stessa tecnologia di base. Di seguito le istruzioni operative per le regioni più cercate.
Accedere al portale Lavoro per Te Puglia con SPID, CIE o CNS. Nella sezione Servizi con login → Servizi per le persone selezionare la funzione Percorso Lavoratore. Il sistema richiede di indicare l’intervallo di date per il quale si vuole il riepilogo dei rapporti di lavoro. Il documento viene generato in formato PDF pronto per il download.
Accedere al portale Lavoro per Te Emilia Romagna con SPID, CNS o CIE, selezionare la voce Cittadini e seguire il percorso Servizi Amministrativi → Percorso lavoratore. Il documento è disponibile anche tramite l’app Lavoro per Te nella sezione omonima. Se il documento non compare immediatamente occorre attendere qualche giorno: il CPI deve prima validare le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro.
Nel Lazio (compresa Roma), il portale regionale permette di scaricare solo la Scheda Anagrafica. Chi ha bisogno del Certificato Storico C2 con valore legale deve richiederlo via email al Centro per l’Impiego competente. La procedura richiede due passaggi:
In queste regioni la procedura più sicura prevede l’invio di una PEC al Centro per l’Impiego di competenza, allegando l’apposito modulo di richiesta di C2 storico (si può usare un fac-simile) e il documento d’identità . Dove richiesta, va allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. I tempi di rilascio variano da uno a più giorni lavorativi a seconda del CPI.
In Sicilia è disponibile il portale SILAV con accesso SPID, ma le funzionalità variano per provincia: in caso di problemi di accesso è preferibile contattare il CPI territoriale. Per Friuli Venezia Giulia e Marche verificare sul sito ufficiale della propria Regione la procedura aggiornata, che in alcuni CPI prevede già l’accesso digitale.
Per l’Alto Adige il riferimento è il Centro per l’Impiego provinciale, raggiungibile tramite il portale CIVIS della Provincia di Bolzano.
Il certificato elenca tutti i rapporti di lavoro subordinato in ordine cronologico. Per ogni posizione sono indicati: datore di lavoro, data di assunzione, proroghe, trasformazioni e data di cessazione. Riporta inoltre i titoli di studio, la data di iscrizione al CPI e lo stato di disoccupazione.
Possono non figurare i rapporti di lavoro autonomo occasionale, i contratti con le agenzie di somministrazione, i rapporti con la PA e il lavoro domestico, a causa della differente latenza nelle comunicazioni obbligatorie verso i Centri per l’impiego. Per un quadro completo di tutti i contributi versati è necessario richiedere separatamente l’estratto conto contributivo INPS, disponibile su MyINPS con SPID.
Il Modello C2 è gestito dai Centri per l’Impiego e registra i rapporti di lavoro comunicati dai datori tramite le comunicazioni obbligatorie. L’estratto conto INPS riepiloga invece tutti i contributi versati, compresi quelli da lavoro autonomo, figurativi e da riscatto. I due documenti non sono equivalenti: il C2 attesta i rapporti contrattuali, l’estratto conto INPS la posizione previdenziale complessiva.
Il Modello C2 è il certificato storico che elenca i rapporti di lavoro passati, mentre la DID online attesta formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione e serve ad accedere ai servizi di reinserimento nel lavoro. La DID è un prerequisito per poter richiedere il C2 presso molti CPI.
Se il documento risulta incompleto o riporta informazioni non corrette, il primo passo è segnalarlo al Centro per l’Impiego di competenza, che può avviare una procedura di rettifica. Per i periodi lavorativi non registrati per mancata comunicazione del datore di lavoro, il lavoratore può presentare documentazione integrativa come buste paga, lettera di assunzione o Certificazione Unica. I tempi di aggiornamento variano da pochi giorni a diverse settimane a seconda del CPI.
La richiesta del documento è essenziale per i beneficiari delle misure di inclusione. Il C2 permette ai Centri per l’Impiego di verificare la storia lavorativa ai fini di:
Prima della richiesta è necessario disporre di SPID o CIE e aver rilasciato la DID presso i servizi regionali o il portale nazionale Sviluppo Lavoro Italia. Per i beneficiari ADI il C2 viene spesso acquisito d’ufficio dal CPI al momento della presa in carico, ma averlo già disponibile accelera la procedura.
Aperto lo sportello per l’accesso agli incentivi previsti dalla misura Sviluppo competenze specialistiche delle PMI, il fondo perduto da 50 milioni di euro destinato alla transizione digitale e green. Dalle ore 12:00 del 21 aprile le imprese richiedenti possono presentare la domanda dall’area personale del sito Invitalia. Le istruzioni sono quelle aggiornate dalla circolare n. 716/2026 MIMIT. Le istanze saranno valutate con graduatoria di merito. Lo sportello si chiude il 23 giugno.
L’agevolazione copre il 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per presentare domanda, le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non trovarsi in liquidazione e avere almeno un bilancio approvato.
Tra i requisiti compare anche la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Prima dell’invio conviene quindi verificare la posizione aziendale, insieme a eventuali adempimenti già aperti sul fronte delle coperture CatNat.
La circolare 716/2026 ha chiarito che possono partecipare alla formazione esclusivamente i dipendenti impiegati presso le unità locali nelle regioni meno sviluppate. Se la stessa azienda ha una sede a Napoli e una a Torino, per capirci, solo i lavoratori di Napoli rientrano nella misura, anche se appartengono alla stessa impresa proponente.
I progetti di formazione del personale devono durare al massimo un anno, con avvio entro sei mesi dalla concessione, e utilizzare soggetti formatori qualificati e indipendenti. I costi ammissibili del piano formativo devono essere compresi tra 10.000 e 60.000 euro. Il contributo a fondo perduto rimborsa le principali voci legate al progetto:
È prevista una premialità per i progetti sovraregionali, che possono coinvolgere fino a 10 imprese appartenenti ad almeno due regioni diverse. L’agevolazione di base aumenta di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 punti per le medie.
Sono ammissibili esclusivamente le attività svolte in presenza, con docente e partecipanti nello stesso luogo nello stesso momento. Sono escluse le lezioni a distanza in qualsiasi forma — sincrona, asincrona o blended — e il training on the job.
Se i locali aziendali non sono idonei o se la formazione richiede laboratori, impianti o attrezzature specifiche non disponibili in sede, le attività possono svolgersi presso la sede del soggetto formatore o del manager qualificato incaricato della docenza.
Sul fronte in cassa integrazione, i dipendenti in CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) possono partecipare, ma solo nelle ore in cui non sono sospesi dall’attività lavorativa. I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) sono invece esclusi, perché la misura è concepita per situazioni di ordinaria operatività , non per crisi aziendali strutturali.
Gli ambiti di intervento vanno dall’aerospazio e difesa fino all’industria intelligente, alle tecnologie pulite, all’agenda digitale e alle biotecnologie. La misura è costruita per sostenere piani formativi collegati alla trasformazione produttiva e organizzativa delle imprese del Sud.
Una quota del 40% delle risorse complessive è riservata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, che ricevono una corsia dedicata dentro il plafond complessivo.
Le agevolazioni non vengono attribuite in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le pratiche sono valutate secondo una graduatoria decrescente costruita sul punteggio di ciascun progetto. Tra gli elementi che rilevano nella valutazione rientrano:
Il superamento del click day rende la misura più selettiva e più esposta alla qualità del progetto, non solo alla rapidità dell’invio.
Le agevolazioni sono erogate in massimo due quote. La prima può essere richiesta soltanto dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste dal piano approvato. La seconda — o l’unica nel caso di erogazione in soluzione unica — può essere richiesta esclusivamente a conclusione dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione.
Le imprese devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla concessione e la conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.
Dopo i ribassi 2025 e di inizio 2026, il mercato dei mutui casa si presenta con margini più interessanti rispetto ai picchi precedenti ma la scelta del finanziamento è sempre delicata: tasso, durata, anticipo disponibile, costi iniziali e valore di perizia possono spostare in modo sensibile sia la rata sia l’importo effettivamente ottenibile. Arrivare in banca con un quadro chiaro consente di leggere meglio le offerte e di evitare errori che si trascinano per molti anni. Ancora prima, si può effettuare una verifica orientativa della rata e del piano di rimborso con il calcolatore mutuo di PMI.it.
Il primo punto da verificare riguarda la capacità di rimborso. La banca osserva il reddito, la continuità lavorativa, la presenza di altri finanziamenti e il rapporto tra rata e disponibilità mensile. Prima ancora della richiesta formale conviene partire da una simulazione su come si calcola la rata del mutuo, così da capire quale fascia di importo resta compatibile con il proprio equilibrio finanziario.
In questa fase va considerato anche l’anticipo. Nella prassi bancaria il mutuo copre spesso fino all’80% del valore dell’immobile o del minore tra prezzo di acquisto e valore stimato dal perito. Salendo oltre questa soglia la selezione diventa più severa e l’apporto di risorse proprie assume un rilievo maggiore.
La scelta del tasso di interesse incide sul costo totale del finanziamento e sul grado di stabilità della rata. Il tasso fisso consente di bloccare l’importo della rata fino alla scadenza, mentre il variabile segue gli indici di riferimento e può offrire condizioni iniziali più leggere, con un’esposizione maggiore alle oscillazioni del mercato.
Per orientarsi conviene partire dal quadro aggiornato dei tassi dei mutui nel 2026 e poi trasferire quel dato in una simulazione personale. La stessa offerta può risultare interessante per una durata breve e perdere attrattiva su un piano trentennale, oppure funzionare bene con un anticipo elevato e molto meno con mezzi propri ridotti.
Nel confronto tra offerte il dato più utile è il TAEG, perché restituisce una visione più ampia del costo del mutuo rispetto al solo TAN. Lo spread resta comunque un elemento da leggere con attenzione, perché rappresenta la maggiorazione applicata dalla banca all’indice di riferimento e contribuisce a definire il tasso finale.
Accanto al TAEG vanno esaminate con cura le spese di istruttoria, la perizia, l’incasso rata, le polizze richieste, l’imposta sostitutiva e il costo notarile dell’atto di mutuo. Una rata mensile più bassa può perdere convenienza quando il costo iniziale sale oppure quando le condizioni accessorie appesantiscono il finanziamento lungo tutta la sua durata.
La finalità dell’acquisto orienta condizioni, importo finanziabile e agevolazioni. Per l’abitazione principale il mercato propone in genere condizioni più favorevoli e, nei casi previsti dalla normativa, è possibile accedere al mutuo prima casa garantito con supporto pubblico. Se invece l’immobile è destinato a seconda casa, locazione o attività professionale, l’istruttoria tende a essere più selettiva e la quota di capitale proprio richiesta può crescere.
Ha senso distinguere fin dall’inizio anche tra mutuo per acquisto, ristrutturazione, liquidità , sostituzione e surroga. Mettere a confronto prodotti nati per esigenze diverse rende più difficile leggere il prezzo reale del finanziamento e spinge spesso verso valutazioni poco utili al momento della firma.
La fase documentale incide molto sui tempi della pratica. Servono di regola documenti anagrafici, prova del reddito, contratto di lavoro o posizione professionale, estratti conto, proposta d’acquisto o compromesso e documentazione tecnica dell’immobile. Una pratica completa accelera i controlli e riduce il numero delle integrazioni richieste dalla banca.
L’istruttoria serve a valutare il merito creditizio del richiedente, mentre la perizia misura il valore dell’immobile e verifica la sua regolarità . Proprio dalla perizia può emergere uno scostamento rispetto al prezzo pattuito: in quel caso cambia il rapporto tra mutuo richiesto e valore stimato, con effetti diretti sulla somma che la banca è disposta a concedere.
La delibera del mutuo arriva quando la banca ha chiuso le verifiche sul richiedente e sull’immobile. A quel punto si passa all’atto notarile e all’erogazione, che può avvenire contestualmente al rogito oppure secondo le modalità previste nel contratto. La cifra approvata può anche risultare inferiore a quella domandata, soprattutto quando il reddito disponibile, il valore di perizia o il profilo di rischio suggeriscono maggiore prudenza.
Un altro snodo da leggere bene è il piano di ammortamento, perché da lì si vede come si distribuiscono nel tempo quota interessi e quota capitale. Prima della firma è utile verificare più scenari di durata e importo, così da capire quanto costa davvero abbassare la rata allungando il finanziamento.
Il rapporto con la banca prosegue anche dopo la firma. Nel corso degli anni possono aprirsi spazi per rinegoziazione, sospensione delle rate nei casi previsti e surroga, soprattutto quando il ciclo dei tassi si muove oppure quando il mutuatario punta a riequilibrare la rata o la durata residua.
La surroga del mutuo resta la leva più utile quando un altro istituto propone condizioni migliori, mentre la rinegoziazione si gioca con la banca già titolare del finanziamento. Il confronto va fatto sul costo totale, sulla durata residua, sulle spese accessorie e sulla nuova sostenibilità della rata, insieme al tasso proposto.
Tutti i contribuenti in regime forfettario emettono esclusivamente fattura elettronica. Eppure i dubbi su cosa inserire — e cosa omettere — restano tra i più frequenti: la dicitura senza IVA, il bollo, la rivalsa INPS che varia a seconda della gestione previdenziale, il comportamento corretto per chi riceve il documento. Conoscere le regole di compilazione della fattura elettronica per i forfettari evita contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e incomprensioni con i committenti.
La fattura emessa da un contribuente forfettario deve contenere gli stessi elementi previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 per qualsiasi fattura, con alcune specificità legate al regime agevolato. Gli elementi da inserire sono:
Rispetto a una fattura ordinaria mancano l’aliquota IVA e la base imponibile ai fini dell’imposta: il forfettario non addebita IVA ai clienti e non la detrae sugli acquisti. La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Ogni fattura emessa in regime forfettario deve riportare due annotazioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni IVA tipiche di una fattura ordinaria. La prima certifica il regime fiscale applicato e la non applicabilità dell’imposta; la seconda attesta che il compenso non è soggetto a ritenuta alla fonte.
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014.
La prima dicitura fa riferimento alla legge che istituisce il regime forfettario; la seconda informa il committente — imprese, enti o professionisti che operano come sostituti d’imposta — che non devono trattenere la ritenuta sul compenso pagato. Entrambe le annotazioni vanno inserite nel corpo della fattura elettronica, nel campo dedicato alle note o alla descrizione dell’operazione, e devono comparire sul documento finale.
Sulle fatture emesse in regime forfettario di importo complessivo superiore a 77,47 euro è obbligatoria l’apposizione del bollo da 2 euro: poiché la fattura non è soggetta a IVA, rientra nell’obbligo previsto per gli atti fuori campo IVA di importo superiore a quella soglia. L’onere grava sul forfettario che emette il documento, ma è prassi comune addebitarlo al cliente aggiungendo una riga apposita in fattura.
Il bollo in fattura elettronica per i forfettari si assolve in modo virtuale: in fase di compilazione va valorizzato il campo “Bollo Virtuale” nel tracciato XML con il valore “SI”. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente le fatture inviate con questo campo attivo e propone il versamento tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con regole specifiche per il trattamento reddituale dell’importo addebitato al cliente.
La rivalsa INPS è la maggiorazione contributiva che alcuni forfettari possono aggiungere al compenso in fattura, trasferendo al committente una quota del costo previdenziale. La regola non è uniforme: dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza del titolare di partita IVA.
I professionisti senza cassa di categoria iscritti alla Gestione Separata INPS possono applicare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa contributiva. Si tratta di un diritto, non di un obbligo: il forfettario può scegliere di addebitarla al committente oppure di non farlo, accollandosi integralmente il costo. In ogni caso, il versamento dei contributi all’INPS rimane sempre a carico del professionista, indipendentemente dall’applicazione della rivalsa. Per il 2026, l’aliquota contributiva complessiva per la Gestione Separata è pari al 26,07% del reddito imponibile.
I forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS non applicano la rivalsa del 4% in fattura. I loro contributi — una quota fissa calcolata sul minimale reddituale e una quota percentuale sull’eventuale eccedenza — vengono versati direttamente all’INPS tramite F24, senza alcun addebito al cliente.
Previsti poi contributi INPS ridotti per artigiani e commercianti forfettari. in alcuni casi specifici: chi rientra nei requisiti può chiedere la riduzione del 35%.
Chi è iscritto a una cassa previdenziale professionale — avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altre categorie ordinistiche — deve addebitare in fattura il contributo integrativo previsto dalla propria cassa. A differenza della rivalsa INPS del 4%, questo addebito non è facoltativo: è un obbligo di legge che grava sul committente. Le percentuali variano in base alla cassa di riferimento della categoria professionale.
I contributi versati — a qualsiasi gestione previdenziale — sono sempre deducibili al 100% dal reddito imponibile nel regime forfettario. È l’unica voce di costo che riduce la base di calcolo dell’imposta sostitutiva.
Il soggetto in regime ordinario — un’azienda, un ente o un professionista che opera come sostituto d’imposta — che riceve una fattura da un forfettario non deve applicare la ritenuta d’acconto sul compenso, a condizione che il documento riporti la dicitura di esonero prevista dall’art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Il committente non gestisce nemmeno IVA detraibile: la fattura forfettaria non genera né credito IVA per chi la riceve né debito IVA per chi la emette.
L’unico adempimento a carico di chi riceve la fattura è la registrazione tra i costi: il documento va annotato nel registro degli acquisti o comunque tracciato nella contabilità , secondo le regole ordinarie. In sede di dichiarazione IVA annuale, le fatture ricevute da forfettari non concorrono alla liquidazione dell’imposta del committente.
Il regime dei minimi (art. 27, D.L. 98/2011) è stato chiuso alle nuove aperture dal 1° gennaio 2015. Chi vi aderiva poteva mantenerlo fino alla scadenza naturale — cinque anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età — o transitare al regime forfettario. Oggi è un regime di fatto estinto: per l’apertura di una nuova partita IVA con tassazione agevolata il riferimento è esclusivamente il forfettario, con i suoi requisiti, le sue soglie di ricavi e le sue regole di fatturazione.
Con Interpello 3/2025 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la soglia di tolleranza di 150 euro per il rilascio del DURC comprende contributi, sanzioni civili e interessi. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 8132/2026 ridisegna adesso tale il confine: le sanzioni civili non rientrano nel calcolo. Ai fini del computo del tetto rilevano solo i contributi omessi e gli interessi legali maturati.
Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, che regola il procedimento di rilascio del DURC, stabilisce all’articolo 3 che la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. La norma considera scostamento non grave un importo pari o inferiore a 150 euro, comprensivo degli eventuali accessori di legge.
Con l’interpello n. 3/2025 il Ministero aveva precisato che questa formulazione non consente il rilascio di un DURC positivo quando il debito è costituito esclusivamente da sanzioni civili, senza un’omissione contributiva sottostante. Le sanzioni, secondo il Ministero, sono accessori dell’obbligazione contributiva e non separabili da essa: il credito per sanzioni sorge automaticamente dal ritardo o dall’omissione e rientra nel calcolo complessivo dello scostamento.
Un debito fatto solo di sanzioni, anche se sotto i 150 euro, non configura quindi uno scostamento non grave che legittimi il mancato rilascio del documento.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, ha ridefinito le voci rilevanti ai fini della soglia massima di scostamento, con una interpretazione estensiva rispetto a quella dell’INPS della norma disposta dal Ministero del Lavoro.
Secondo l’INPS, nella soglia dei 150 euro rientravano oltre ai contributi omessi anche le voci accessorie corrispondenti a generiche sanzioni e interessi. Per la Corte, invece, il limite oltre il quale non è possibile attestare la regolarità contributiva non deve conteggiare le sanzioni civili inflitte al contribuente.
Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS perchè il termine «accessori di legge» richiamato dalla norma va inteso in senso tecnico e limitato ai soli interessi legali, con esclusione delle sanzioni civili.
Queste ultime hanno natura sanzionatoria e non contributiva, per cui non rilevano ai fini della soglia di 150 euro. Restano dovute e recuperabili dall’ente con gli strumenti ordinari ma non possono determinare l’irregolarità di un’azienda il cui debito contributivo effettivo è sotto soglia.
Per i datori di lavoro con DURC irregolare, la composizione del debito contestato diventa ora il primo elemento da verificare.
Tre disegni di legge per rimettere sul mercato delle locazioni milioni di case sfitte in Italia: li ha presentati al Senato il senatore UDC Antonio De Poli, alla conferenza “Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie per i proprietari”. I tre DDL intervengono su tempi di sfratto, cedolare secca e locazioni commerciali, puntando a ridurre i rischi che oggi tengono fuori dal mercato milioni di proprietari.
Dietro alla crisi degli affitti non c’è solo carenza di immobili ma anche un deficit di fiducia da parte dei proprietari. I dati Censis richiamati durante la conferenza indicano che le abitazioni sfitte in Italia sono circa 8,5 milioni, pari al 24% del totale di 35,6 milioni di unità residenziali censite. A trattenere molti proprietari dal locare il proprio immobile sono soprattutto i tempi medi di rilascio in caso di morosità , che oscillano tra i 15 e i 24 mesi, con punte fino a 30 mesi nelle grandi città . Pesano anche le incertezze fiscali legate alla cedolare secca nei contratti con conduttori aziendali e l’assenza di incentivi strutturali per le locazioni commerciali.
I tre DDL De Poli affrontano ciascuno di questi nodi con interventi distinti e complementari.
Il primo provvedimento, il DDL n. 774, interviene sul problema più segnalato dai proprietari: i tempi di rilascio degli immobili in caso di morosità . La nuova proposta per gli sfratti veloci introduce procedure più rapide per l’esecuzione degli sfratti e garanzie di certezza sui tempi, con l’obiettivo di ridurre il fattore rischio che oggi scoraggia la messa sul mercato di immobili sfitti.
L’iniziativa si inserisce in un dibattito legislativo già aperto al Senato, dove altre proposte analoghe sono in corso di esame. Il punto qualificante del DDL 774 rispetto al panorama normativo attuale è la certezza procedurale: non solo sfratti più rapidi, ma tempi predeterminati e verificabili, così da rendere il rapporto locativo più affidabile per il proprietario fin dalla firma del contratto.
Il secondo disegno di legge, il DDL n. 775, affronta una questione che ha alimentato anni di contenzioso fiscale: l’applicabilità della cedolare secca nelle locazioni abitative quando il conduttore è un’impresa o professionista. La proposta stabilisce in modo definitivo che il regime agevolato si applica anche in questi casi, a condizione che l’immobile sia destinato all’uso abitativo effettivo — ad esempio per l’alloggio dei dipendenti.
L’incertezza interpretativa attuale, più volte al centro di pronunce della Cassazione, scoraggia i proprietari dal locare ai soggetti aziendali, contraendo ulteriormente l’offerta abitativa accessibile. Il DDL punta a eliminare questa ambiguità , rendendo il sistema più trasparente e prevedibile per entrambe le parti del contratto.
Il terzo intervento riguarda gli immobili non abitativi: con il DDL n. 828, l’UDC propone di stabilizzare la cedolare secca al 21% per le locazioni commerciali. La misura intende incentivare i proprietari di negozi, uffici e spazi commerciali a rimettere sul mercato gli immobili oggi inutilizzati, in un momento in cui la desertificazione dei centri storici urbani è un fenomeno in accelerazione. Il patrimonio non residenziale sfitto o sottoutilizzato — negozi, uffici, logistica, spazi produttivi — costituisce una riserva di offerta da attivare, parallela a quella abitativa. Una politica abitativa efficace, nell’ottica dei proponenti, non può prescindere dal rilancio anche del segmento commerciale di prossimità .
Su oltre 1.052 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro depositati nel settore privato, solo 150 risultano effettivamente applicati nel comparto di riferimento. È il risultato della sperimentazione avviata l’11 aprile 2025 dalla Commissione dell’informazione del CNEL, che il 20 aprile 2026 ha approvato all’unanimità la riorganizzazione definitiva dell’archivio nazionale CNEL dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, su iniziativa del presidente Renato Brunetta.
Gli altri 800 e più sono stati spostati nella sezione “altri contratti” perché coinvolgono meno dell’1% dei lavoratori del settore cui formalmente si riferiscono. Con l’approvazione definitiva le soglie si alzano, le schede contratto diventano operative e l’archivio si struttura per settori Ateco.
L’operazione mette in cifre un fenomeno noto agli addetti ai lavori ma mai reso così visibile: la quasi totalità dei lavoratori dipendenti privati è coperta da un numero ristretto di contratti. I 212 CCNL firmati dalle federazioni di CGIL, CISL e UIL rappresentano il 96,1% dei 14,7 milioni di lavoratori tracciati dai flussi Uniemens dell’INPS — dato misurato nella fase sperimentale con soglia all’1%. Con le nuove soglie approvate il 20 aprile, il perimetro si stringe ulteriormente: circa 99 CCNL di CGIL, CISL e UIL coprono oltre il 97% dei lavoratori del settore privato.
All’opposto, i 688 contratti sottoscritti da organizzazioni non riconducibili al sistema CGIL-CISL-UIL — né a UGL e Confsal — coprono complessivamente 267.851 lavoratori, pari all’1,8% del totale. La concentrazione è evidente anche per settore: nella metalmeccanica, i contratti nella sezione principale dell’archivio scendono da 51 a 5, quelli con radicamento comparativo reale nel comparto.
Le nuove soglie approvate dalla Commissione collocano nell’archivio principale solo i contratti che superano il 5% dei dipendenti della categoria contrattuale di riferimento; una sezione intermedia accoglie quelli tra il 3% e il 5%. Chi non raggiunge il 3% non viene eliminato dall’archivio ma collocato in una sezione separata, accessibile ma distinta dai contratti di settore. L’operazione è liberamente consultabile sul sito istituzionale del CNEL.
Per ogni contratto presente nell’archivio viene ora indicato il numero di aziende e di lavoratori cui si applica, elaborato attraverso i flussi Uniemens. La mappatura è raccordata ai codici Ateco e, secondo il professor Michele Tiraboschi — ordinario di diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia e consigliere esperto del CNEL — questo la rende strumento direttamente utile negli appalti pubblici, dove le stazioni appaltanti devono individuare il CCNL che le imprese aggiudicatarie sono tenute ad applicare. Una funzione con ricadute dirette sul dumping contrattuale: chi si occupa di vigilanza e controllo in materia di lavoro può verificare con maggiore immediatezza quali contratti hanno effettiva applicazione nel settore e quali no.
Con l’approvazione del 20 aprile 2026 diventano operative le schede contratto standardizzate, con contenuti normativi e retributivi verificabili e aggiornati. Strumenti pensati per esercizi di benchmark e valutazioni di equivalenza tra contratti diversi — un riferimento utile in primo luogo per le imprese impegnate in gare d’appalto e per i consulenti del lavoro che devono orientarsi tra contratti applicabili a platee simili di lavoratori.
Il presidente Brunetta ha definito la riorganizzazione una svolta metodologica prima ancora che amministrativa: l’obiettivo dichiarato è affrontare con strumenti più solidi il nodo dei salari bassi e del dumping contrattuale. Le principali confederazioni sindacali — CGIL, CISL, UIL — e le associazioni datoriali hanno espresso valutazione positiva sull’operazione, pur segnalando che la sola riorganizzazione dell’archivio non risolve il nodo della misurazione della rappresentatività delle parti firmatarie, tema che richiede ulteriori interventi normativi o pattuizioni tra le parti sociali. Il nuovo archivio, costruito su dati Uniemens, settori Ateco e soglie di radicamento verificabili, diventa da oggi il punto di riferimento istituzionale per il dibattito sui contratti collettivi in Italia.
La dichiarazione IVA annuale va inviata entro il 30 aprile. La possibilità di accorpare la LIPE del quarto trimestre si è già conclusa con l’invio anticipato entro il 2 marzo; per tutti gli altri resta la scadenza ordinaria di fine mese (la data combacia anche con l’ultima dichiarazione per chi nel 2025 è passato dal regime ordinario al forfettario). Stesso termine ai fini della detrazione IVA sulle fatture ricevute entro il 31 dicembre 2025 e sull’eventuale richiesta di rimborso IVA. I nuovi modelli IVA 2026 fissano il quadro aggiornato delle regole di invio e compilazione.
Il modello di dichiarazione annuale IVA 2026 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025. Sono obbligati alla presentazione tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
Rientrano fra gli esoneri dalla dichiarazione IVA:
Il modello va presentato esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2026. Le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni da questa data restano valide, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge, riducibili con ravvedimento operoso. Trascorso anche questo termine, la dichiarazione si considera omessa.
Il 30 aprile resta anche il limite entro cui esercitare la detrazione IVA per l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto nel 2025 e per le cui fatture la ricezione è avvenuta entro il 31 dicembre 2025. Sul tema delle fatture a cavallo d’anno e detrazione IVA è intervenuta anche la giurisprudenza europea.
Il modello IVA Base è riservato alle Partite IVA che nell’anno d’imposta 2025:
Fra i quadri della dichiarazione IVA c’è il quadro VQ, dedicato ai versamenti periodici omessi. Serve a determinare il credito maturato a seguito di versamenti IVA periodica eseguiti in un secondo momento oppure ripresi dopo sospensioni collegate a eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti rispetto a quello di riferimento della dichiarazione.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
Per alcune categorie di contribuenti sono disponibili anche le bozze precompilate nel portale “Fatture e Corrispettivi”, come spiega il quadro aggiornato sull’IVA precompilata 2026.
La presentazione della dichiarazione IVA annuale si effettua entro il 30 aprile 2026. L’invio effettuato entro 90 giorni dal termine resta valido con l’applicazione delle sanzioni previste, ridotte in caso di ravvedimento operoso. Dal 2026, in caso di dichiarazione IVA omessa, l’Agenzia delle Entrate può calcolare in autonomia l’imposta dovuta — sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LiPE — e procedere alla riscossione senza attendere la presentazione. La novità , introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riduce gli spazi di recupero spontaneo per il contribuente inadempiente.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento del file. Il servizio telematico restituisce subito dopo l’invio un messaggio che conferma la ricezione e, in seguito, una seconda comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione.
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata quando l’importo supera 10,33 euro. Per il saldo 2025 il termine ordinario era il 16 marzo 2026, con possibilità di differimento secondo le regole ordinarie. I codici tributo IVA in F24 aiutano a gestire saldo, acconti e liquidazioni periodiche.
I contribuenti possono versare in unica soluzione oppure a rate. Le rate devono essere di pari importo, la prima rata va versata entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione, le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese e l’ultima entro il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile. Se dal modello emerge un credito, entrano in gioco le regole sui rimborsi IVA 2026.
I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.
I contribuenti interessati dal versamento dell’IVA sono:
L’opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Produce effetto dall’anno in cui viene esercitata e resta valida fino a revoca, salvo superamento dei limiti previsti dalla legge.
I soggetti passivi IVA devono liquidare e versare l’imposta periodicamente su base mensile oppure, in alcuni casi, su base trimestrale, utilizzando esclusivamente in via telematica il modello F24. I termini cambiano a seconda del tipo di contribuente:
I contribuenti trimestrali devono rispettare le scadenze del 16 maggio per il primo trimestre, del 20 agosto per il secondo e del 16 novembre per il terzo. Il quarto trimestre confluisce nel saldo annuale.
Per i contribuenti trimestrali, la liquidazione e il versamento dell’imposta va effettuata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo.
La liquidazione trimestrale IVA può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
I soggetti passivi IVA devono presentare il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la cosiddetta LiPE, per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Il calendario completo LiPE IVA 2026 aiuta a tenere distinti gli adempimenti trimestrali dalla dichiarazione annuale. Quando si anticipa la trasmissione annuale, invece, entra in gioco l’accorpamento tra LiPE e dichiarazione IVA.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA occorre predisporre un file XML conforme alle specifiche tecniche, che contenga:
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno restino ferme le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre resta quando occorre evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro. La sanzione si riduce alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi al termine previsto oppure se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Per rettificare o annullare i file LiPE è sufficiente procedere con un nuovo invio, che sostituisce integralmente il precedente.
Chi applica il regime forfettario non liquida l’imposta, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione annuale IVA. I contribuenti passati nel 2025 da un regime IVA ordinario al regime forfettario restano però tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2026, l’ultima dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta precedente, come chiarisce l’approfondimento sui forfettari transitati con dichiarazione IVA.
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché rispettino i requisiti previsti dalla legge e restino fuori dalle cause di esclusione. Possono accedervi i soggetti che nell’anno precedente:
Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il relativo codice ATECO. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 15%. In materia di IVA, i contribuenti in regime forfettario:
In generale, sono escluse dall’applicazione IVA tutte le operazioni in cui manca almeno uno dei tre requisiti essenziali:
Quando manca uno di questi requisiti, in via generale l’operazione resta fuori dal campo IVA e il soggetto non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario.
Le operazioni esenti IVA ex articolo 10 sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d’imposta ma che, come avviene per le altre operazioni IVA imponibili e non imponibili, rientrano nel campo di applicazione della normativa di riferimento.
Rientrano nelle principali categorie di esenzione:
L’Agenzia delle Entrate estende alle Certificazioni Uniche 2026 la possibilità di scarico massivo già sperimentata per le CU 2025. CAF, commercialisti e altri intermediari abilitati potranno acquisire in blocco i dati dei contribuenti deleganti relativi all’anno d’imposta 2025 direttamente dal cassetto fiscale: le specifiche tecniche sono già disponibili, la data di attivazione sarà comunicata con un avviso sul sito dell’Agenzia.
Il sistema di acquisizione massiva è riservato agli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti per conto dei quali intendono operare. Rientrano in questa categoria i CAF, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni — commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri — e gli altri soggetti incaricati della gestione fiscale dei deleganti.
Il meccanismo era stato introdotto dall’articolo 23 del D.Lgs. 1/2024 nell’ambito del piano di semplificazione degli adempimenti, con l’obiettivo di centralizzare l’accesso ai dati delle Certificazioni Uniche 2026 e ridurre il lavoro documento per documento. La stessa logica di accesso centralizzato si applica già agli ulteriori dati ISA acquisibili tramite la delega unica al cassetto fiscale.
Il provvedimento prot. n. 121321 del 20 aprile 2026 allega le specifiche tecniche per la richiesta (allegato A) e per l’acquisizione (allegato B) delle CU 2026 in modalità massiva. Restano confermate tutte le altre disposizioni del provvedimento originario del 20 ottobre 2025: le regole di delega, le modalità di trasmissione dei flussi dati e i tempi di disponibilità del file, scaricabile dall’intermediario entro dieci giorni dall’avviso di disponibilità .
L’operatività del servizio non è ancora fissata. Il provvedimento rinvia a un apposito avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione della data a partire dalla quale sarà possibile richiedere e acquisire le CU 2026 in modalità massiva. Fino a quel momento, le regole del cassetto fiscale delegato già operative rimangono invariate.
OpenAI, Booking.com e Confartigianato Imprese lanciano lo SME AI Accelerator, un programma europeo di formazione gratuita sull’intelligenza artificiale rivolto alle piccole e medie imprese. L’obiettivo è colmare il divario tra sperimentazione e utilizzo quotidiano dell’IA, partendo da chi ne ha più bisogno: le PMI che già conoscono la tecnologia ma faticano a integrarla nei propri processi. Il primo appuntamento italiano è fissato per il 15 maggio a Milano.
Il programma si rivolge tanto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta all’IA quanto a chi già la utilizza in forma sperimentale e vuole passare a un impiego più strutturato e quotidiano, dalla gestione dei clienti al supporto alle decisioni. Lo SME AI Accelerator punta a coinvolgere oltre 20.000 piccole e medie imprese in sei Paesi — Francia, Germania, Italia, Polonia, Irlanda e Regno Unito — con un percorso che non richiede competenze tecniche di partenza. Il programma prevede dimostrazioni dal vivo, workshop collaborativi e risorse disponibili sulla piattaforma OpenAI Academy, il portale gratuito di formazione sull’IA lanciato da OpenAI.
L’iniziativa nasce per rispondere a un dato chiaro: secondo Eurostat, nel 2025 solo il 17% delle piccole imprese europee utilizzava strumenti di intelligenza artificiale, contro il 55% delle grandi aziende. Le PMI restano il 99% del tessuto imprenditoriale europeo, e proprio tra queste il divario tra tecnologia disponibile e applicazione nei processi aziendali è più ampio.
L’Italia si colloca al 18° posto su 27 Paesi UE per adozione dell’IA da parte delle imprese, pur registrando risultati superiori alla media europea nell’adozione del cloud e nella digitalizzazione di base delle PMI. Molte piccole imprese già utilizzano strumenti di IA, spesso su singole funzioni o per attività isolate.
Il problema è passare dalla sperimentazione all’uso continuativo e trasversale. Senza un’integrazione nei processi decisionali e nelle attività ricorrenti, l’IA resta un investimento a basso rendimento. Lo SME AI Accelerator interviene proprio su questo passaggio, offrendo alle imprese un percorso di accompagnamento verso un’adozione più strutturata dell’intelligenza artificiale.
In Italia il programma poggia su un Memorandum d’Intesa tra OpenAI e Confartigianato Imprese, che unisce la competenza tecnologica della prima con la rete territoriale della seconda. L’evento inaugurale si terrà il 15 maggio a Milano, organizzato insieme a Booking.com e con il supporto tecnico di Reply. La giornata prevede workshop con esercitazioni pratiche e dimostrazioni di casi d’uso già applicati da piccole imprese.
Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha definito lo SME AI Accelerator uno strumento a supporto dell’imprenditoria artigiana, utile a rafforzare la creatività dei piccoli imprenditori e a renderli più competitivi nella transizione verso il Made in Italy digitale. Per Rino Mura, EMEA Partnerships di OpenAI, l’acceleratore vuole trasformare l’IA da tecnologia promettente a strumento utile e affidabile nel lavoro quotidiano.
Le iscrizioni sono aperte sulla pagina dedicata all’SME AI Accelerator.
Il decreto Sicurezza è alle battute finali. In vigore dal 25 febbraio, ha incamerato aggiunte e modifiche durante il passaggio al Senato, che ora aspettano il voto finale alla Camera. La conversione in legge deve chiudersi entro il 25 aprile. Tra le misure, previsti fermo fino a 12 ore nelle manifestazioni, tutele penali più forti per chi lavora a scuola e nei trasporti, più risorse a Comuni e polizia locale, nuove regole per la strada e per la logistica urbana, fondi aggiuntivi per i beni confiscati e tutele per vittime e familiari.
Rispetto al precedente decreto Sicurezza su imprese e legalità , nel nuovo provvedimento è previsto un potenziamento del DASPO urbano e dell’ordine di allontanamento, anche nelle nuove zone a vigilanza rafforzata individuate dal prefetto. Disposto anche l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a 12 ore durante le manifestazioni, quando ci sono elementi di fatto che fanno ritenere concreto un pericolo per il loro svolgimento.
Per imprese, commercianti e famiglie il riflesso pratico è l’intervento nelle aree urbane considerate sensibili e un regime più severo nelle piazze e nei luoghi aperti al pubblico.
Potenziando le attuali tutele contro le aggressioni al personale scolastico, in merito alle aggressioni a chi lavora nei servizi pubblici, il decreto estende la procedibilità d’ufficio ai casi di lesioni contro il personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico e amplia il reato previsto dall’articolo 583-quater del Codice penale anche alle lesioni commesse contro docenti, dirigenti scolastici, personale ATA e personale ferroviario durante il lavoro o a causa delle loro funzioni. In questi casi è previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
Per i territori il pacchetto più concreto è quello dell’articolo 6. Il decreto rifinanzia con 19 milioni di euro anche per il 2026 l’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, aumenta il Fondo per la sicurezza urbana e prevede incentivi per assunzioni a tempo determinato nella polizia locale e per il lavoro straordinario.
Nello stesso articolo cambia anche la disciplina dei parcheggiatori abusivi: alla recidiva la sanzione pecuniaria raddoppia; con impiego di minori o ulteriore reiterazione si passa all’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e all’ammenda da 3mila a 8mila euro.
Sul fronte strada il decreto trasforma in reato la fuga dai controlli quando la condotta mette a rischio l’incolumità pubblica: la pena prevista va da sei mesi a cinque anni, con estensione dell’arresto in flagranza differita.
Lato impresa e logistica c’è poi una novità : i Comuni possono riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai veicoli adibiti al trasporto valori, con conseguente divieto di sosta nelle stesse aree. È una norma che riguarda in modo diretto distribuzione, commercio e gestione urbana delle consegne.
Il decreto aggiunge 2 milioni di euro al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e interviene sulla struttura che segue recupero e riutilizzo di questi asset. Per il lavoro, invece, la misura più concreta riguarda le vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata e, in alcuni casi, del contagio da Covid-19 in ambito sanitario: le amministrazioni pubbliche devono definire programmi di assunzione quando c’è un’invalidità pari o superiore all’80%; se la vittima è deceduta, la tutela si estende ai familiari superstiti.
Per i familiari delle vittime del dovere si apre anche la possibilità di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. Il decreto riconosce inoltre fino a 24 ore annue di assenza dal lavoro per partecipare a iniziative pubbliche dedicate alla legalità e alla memoria delle vittime.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali e ha riordinato le istruzioni utili per associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie e altri enti che usano il modello AA5/6. Il vademecum chiarisce a cosa serve il codice fiscale, come si chiede e quali canali usare quando cambiano i dati dell’ente o il rappresentante legale.
Il codice fiscale identifica gli enti nei rapporti con cittadini, Pubblica Amministrazione e altri soggetti. Serve anche per attività pratiche come la locazione di un immobile o l’assunzione di dipendenti, nonché per i vari adempimenti fiscali ordinari.
Per la richiesta di enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali è necessario allegare al modello di domanda la documentazione che comprova la sussistenza dei dati comunicati, tra cui ad esempio: atti costitutivi o istitutivi dell’ente, atti collegiali e dispositivi dell’Autorità Giudiziaria.
La domanda di CF di enti e organizzazioni si presenta con il modello AA5/6, firmato dal rappresentante legale e accompagnato dalla documentazione che prova i dati dell’ente. La richiesta può essere trasmessa in questi modi:
NB: per i cittadini invece, il CF si richiede utilizzando il modello AA4/8, compilato e firmato, inviato per posta elettronica certificata agli indirizzi Pec degli uffici regionali competenti; per una verifica rapida del formato, si può usare il servizio online gratuito per il calcolo del codice fiscale.
Quando cambiano i dati già comunicati, il modello AA5/6 può essere trasmesso anche in via telematica, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, usando il servizio disponibile nell’area Trasmissioni telematiche. Questa via copre le variazioni ordinarie e consente di aggiornare più rapidamente le informazioni anagrafiche dell’ente.
Per comunicare l’estinzione, la fusione, la concentrazione o la trasformazione dell’ente, è obbligatorio inviare il modello per via telematica.
In caso di variazione del rappresentante legale il modello va presentato presso l’ufficio competente oppure tramite raccomandata, PEC o servizio web, allegando i documenti anagrafici dell’ente, quelli del nuovo rappresentante e la dichiarazione sostitutiva che ne attesta la qualifica. Per molte associazioni e fondazioni, questo passaggio si intreccia con le novità 2026 sul RUNTS e le nuove regole per gli enti del Terzo Settore.
Per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, nel modello 730/2026 debutta il riordino delle detrazioni fiscali introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024): il meccanismo impone un tetto massimo alle spese agevolabili, modulato in base al reddito e al numero di figli a carico. L’applicativo della dichiarazione precompilata lo calcola in automatico ma il contribuente può scegliere di gestirlo manualmente nel Quadro E.
La norma, contenuta nel nuovo art. 16-ter del TUIR introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si applica alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2025 da chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Non è il limite massimo della detrazione in sé ma il tetto delle spese su cui calcolare la detrazione. Gli importi base sono due:

Ai fini dei rimborsi IRPEF, per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, si aggiunge un ulteriore meccanismo di riduzione proporzionale: le detrazioni spettano nella parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro (diminuiti del reddito complessivo) e 120.000 euro, fino ad azzerarsi a 240.000 euro di reddito.
Per le detrazioni soggette al riordino, il contribuente deve sommare le spese ammissibili e verificare che non superino il tetto calcolato sulla base del proprio reddito e del numero di figli a carico.

A questi importi base si applica un coefficiente che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico. Per chi non ha figli il coefficiente è 0,5, il che dimezza il tetto: un contribuente con reddito tra 75.000 e 100.000 euro e senza figli potrà detrarre spese fino a 7.000 euro. Con almeno tre figli a carico, il coefficiente sale a 1 e il tetto corrisponde all’importo base pieno. Per gli oneri detraibili su più annualità , rileva la quota riferibile al periodo d’imposta 2025.
Il meccanismo non si applica a tutte le detrazioni. Restano fuori dal tetto, e quindi detraibili come in passato, le seguenti categorie di spese:
L’Agenzia delle Entrate calcola automaticamente le detrazioni applicando il riordino nella dichiarazione precompilata. Se il contribuente preferisce selezionare personalmente a quali oneri e spese applicare il tetto, deve barrare la casella «Riordino delle detrazioni non automatizzato» nell’intestazione del Quadro E (oneri e spese).
La scelta manuale ha senso perché le aliquote di detrazione variano da voce a voce. Privilegiare le spese con aliquota più alta consente di ottenere un vantaggio maggiore a parità di tetto disponibile. La tabella delle detrazioni soggette al taglio è riportata nelle istruzioni ufficiali del modello.
Con l’inflazione ancora sopra il 2% e i costi dei conti correnti in aumento, la domanda su dove tenere i propri risparmi torna centrale per milioni di famiglie italiane. Banca o Poste? Conto corrente o conto deposito? La risposta giusta dipende da quanto si vuole fare fruttare il denaro, da quanta operatività serve e da quale livello di tutela si cerca. Di seguito, un confronto aggiornato tra le principali opzioni.
Risparmiare significa mettere da parte denaro con un obiettivo preciso — l’acconto su una casa, un fondo per le emergenze, il futuro dei figli — e tenerlo al sicuro presso banche o Poste. Investire, invece, significa impiegare parte del proprio capitale in strumenti che possano farlo crescere nel tempo: azioni, fondi comuni, immobili, obbligazioni. La differenza non è banale: la prima scelta privilegia la protezione del capitale, la seconda accetta un grado di rischio in cambio di un rendimento atteso più alto.
Tenere i soldi fermi in casa non è mai una buona strategia: il denaro perde progressivamente potere d’acquisto per effetto dell’inflazione. Cento euro conservati oggi non avranno lo stesso valore reale tra cinque anni. Anche solo depositarli presso un istituto con un rendimento minimo è meglio che lasciarli immobili.
Poste Italiane resta il riferimento storico per i piccoli risparmiatori italiani. È un’azienda pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti, il che offre una solidità istituzionale percepita come rassicurante. I risparmi depositati sui libretti postali sono garantiti dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, non dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD): una distinzione tecnica rilevante, anche se in termini pratici il livello di sicurezza per il risparmiatore è comparabile.
Il limite strutturale dei prodotti postali è l’operatività ridotta rispetto a un conto bancario. Il conto postale è adatto a chi privilegia il deposito e la conservazione del capitale rispetto alla movimentazione frequente. Secondo i dati Bankitalia 2025, la spesa media annua per un conto postale si attesta a 71,6 euro, in aumento rispetto agli anni precedenti ma ancora inferiore alla media dei conti bancari fisici.
L’offerta di Poste Italiane si articola su più livelli:
Il principale vantaggio del conto bancario rispetto al conto postale è l’operatività : più servizi, più funzionalità , migliore integrazione con i pagamenti elettronici e con il sistema creditizio (mutui, fidi, leasing). Le banche aderiscono obbligatoriamente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce i depositi fino a 100.000 euro per correntista per istituto in caso di insolvenza.
Sul fronte dei costi, i dati Bankitalia mostrano un conto bancario fisico con spesa media superiore a quella postale, mentre il conto online si conferma la soluzione più economica, con una spesa media di 30,6 euro annui secondo i dati 2025.
Le banche offrono essenzialmente due strumenti per chi vuole tenere i risparmi al sicuro:
Non esiste una risposta valida per tutti. La scelta dipende da tre variabili: quanto denaro si vuole depositare, con quale frequenza si movimenta il conto e se si vuole un rendimento o solo protezione del capitale.
Le Poste convengono a chi cerca sicurezza istituzionale, ha un’operatività bassa e vuole accedere ai Buoni Fruttiferi Postali o al Libretto Smart come strumento di accumulo. Le banche convengono a chi ha bisogno di un conto ad alta operatività , vuole domiciliare le utenze di tutti gli operatori (non solo quelli convenzionati con Poste) o cerca un conto deposito con rendimento competitivo. Le banche online restano la soluzione più economica in assoluto per chi gestisce tutto in digitale.
Per chi ha già un conto e vuole far fruttare la liquidità in eccesso senza bloccarla per anni, il conto deposito libero è spesso la soluzione più equilibrata tra sicurezza, rendimento e accessibilità dei fondi.
Scadenza 20 aprile 2026 per completare il collegamento tra POS e registratore telematico relativo agli strumenti di pagamento elettronico già attivi al 1° gennaio o utilizzati entro il 31 gennaio. L’adempimento si effettua online a costo zero, tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Chi non ha ancora provveduto rischia sanzioni dal 90% dell’IVA non documentata fino alla sospensione della licenza.
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 74, legge 207/2024), che ha modificato l’articolo 2, comma 3, del dlgs 127/2015. Dal 1° gennaio 2026 ogni esercente che utilizza un registratore telematico e accetta pagamenti elettronici deve garantire la piena integrazione tra i due strumenti: l’importo incassato con carta deve risultare coerente con il corrispettivo trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Non si tratta di un collegamento fisico tra dispositivi né dell’acquisto di nuovo hardware. L’abbinamento è esclusivamente informatico e avviene tramite un servizio web gratuito attivato dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2026. I 45 giorni concessi per il primo adempimento scadono il 20 aprile.
Per chi utilizza un RT i passaggi da completare nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi sono:
L’operazione si effettua una volta sola e va ripetuta solo in caso di variazione degli strumenti utilizzati.
Per i POS virtuali (sistemi per autorizzare pagamenti online) è sufficiente indicare la denominazione e il codice fiscale dell’acquirer. Per chi emette scontrini tramite la procedura web Documento Commerciale online, l’associazione del POS si effettua direttamente dall’applicativo. I bonifici bancari non rientrano tra gli strumenti da collegare, come chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
L’adempimento può essere effettuato anche tramite un intermediario delegato. La guida in PDF pubblicata dall’Agenzia raccoglie istruzioni dettagliate, casistiche di esclusione e risposte ai quesiti più frequenti.
Per gli strumenti di pagamento elettronico attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento segue un calendario a regime: va effettuato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione. Un POS entrato in funzione a febbraio andava collegato entro il 30 aprile; uno attivato a marzo, tra il 6 e il 31 maggio. Lo stesso meccanismo si applica in caso di sostituzione di un terminale o attivazione di un nuovo registratore telematico.
Per le attività con più sedi o più POS collegati a un unico registratore, la comunicazione deve riflettere la configurazione effettiva del mese di riferimento, non lo storico delle variazioni.
L’interpello n. 44/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi casi particolari. Se un unico terminale gestisce sia incassi soggetti a scontrino elettronico sia operazioni esonerate (tabacchi, ricariche telefoniche, valori bollati), l’obbligo di collegamento resta pieno: l’uso promiscuo del POS trascina con sé l’obbligo di interconnessione al registratore, anche per le operazioni non soggette a certificazione.
I SoftPOS su smartphone sono equiparati ai terminali fisici e vanno collegati con le stesse modalità . Sono invece esonerati i distributori automatici (vending machine), per i quali l’obbligo fiscale si assolve esclusivamente con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Lo stesso vale per gli esercenti che utilizzano il POS esclusivamente per operazioni certificate con fattura anziché con scontrino.
Il mancato collegamento tra POS e registratore telematico è equiparato a omessa memorizzazione dei corrispettivi. Le conseguenze previste dal dlgs 471/1997, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, sono:
Il rischio non riguarda soltanto l’assenza totale dello scontrino: dal 2026 sono sanzionabili anche le difformità tra importo incassato con POS e corrispettivo trasmesso. I controlli automatici dell’Agenzia incrociano in tempo reale i flussi dei pagamenti elettronici con i dati dei registratori telematici, rendendo immediata l’individuazione degli scostamenti.
L’adempimento riguarda esercenti, commercianti al dettaglio, artigiani e professionisti che utilizzano registratori telematici e accettano pagamenti elettronici. Sono inclusi anche i soggetti che adottano soluzioni software di incasso evolute e chi opera con la procedura web Documento Commerciale online. Le regole si applicano allo stesso modo a bar, ristoranti e pubblici esercizi, alle edicole e alle attività con terminali condivisi tra più punti cassa.
Se la guerra in Iran si protrarrà per l’intero 2026, l’incidenza dei costi energetici sul fatturato delle imprese manifatturiere italiane salirà al 7,6%, dal 4,9% del 2025. La stima arriva dal Centro studi di Confindustria, che nella Congiuntura Flash di aprile segnala il costo dell’energia come primo ostacolo per le aziende industriali. Intanto il PIL tiene — Confcommercio stima per aprile una crescita dello 0,3% su marzo — ma l’inflazione torna a salire al 2,3% annuo, il livello più alto da novembre 2023, e l’incertezza frena la fiducia di famiglie e imprese.
Confcommercio stima per aprile una variazione del PIL dello 0,3% su marzo e dell’1,3% su aprile 2025. Secondo il direttore dell’Ufficio studi, Mariano Bella, la domanda delle famiglie e il turismo hanno sostenuto la crescita congiunturale nel primo trimestre. L’inflazione dovrebbe registrare ad aprile un rialzo congiunturale dello 0,7%, portando la variazione su base annua al 2,3%, il livello più alto da novembre 2023.
Il quadro resta fragile. Nello scenario peggiore elaborato dall’Ufficio studi di Confcommercio — petrolio a 100 dollari al barile fino a febbraio 2027 — l’inflazione potrebbe toccare il 6% a fine 2026, la crescita annua fermarsi allo 0,3% e la perdita per le famiglie raggiungere i 963 euro nel biennio 2026-2027.
La Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria conferma che lo shock energetico si legge già nei dati. Il prezzo del petrolio si attesta a 102 dollari al barile in media ad aprile, 40 dollari in più rispetto a dicembre. Il gas TTF si è moderato a 48 euro/MWh dopo il picco di 53 a marzo, quasi il doppio dei 28 euro di dicembre. Il cambio euro-dollaro, fermo a 1,16, non aiuta ad attenuare i rincari per l’Eurozona.![]()
Crolla la fiducia delle famiglie: il clima economico è crollato da 99,1 a 88,1 a marzo, anticipando una frenata dei consumi. I tassi sovrani italiani sono risaliti al 4,02% dal 3,36% di fine febbraio. La produzione industriale segna un calo dello 0,5% nel primo trimestre, mentre reggono gli investimenti sostenuti dalle risorse del PNRR.
L’Indagine Rapida somministrata da Confindustria tra il 18 e il 25 marzo alle grandi imprese industriali associate ha individuato i principali ostacoli legati al conflitto. Il costo dell’energia è indicato come criticità dal 25% dei rispondenti, seguito dai costi di trasporto e assicurazione (21,9%) e dal costo delle materie prime non energetiche (18,4%).
Se il conflitto si prolunga oltre un mese, le preoccupazioni si spostano: le materie prime non energetiche diventano il primo rischio (20,7%), seguite dall’energia (19,4%) e dai trasporti (15,4%). Le pressioni sui costi restano per ora più rilevanti dei problemi di approvvigionamento fisico, ma con una guerra lunga la quota di imprese che segnala difficoltà nella fornitura di materie prime sale dal 7,4% all’11,3%. In gioco anche 22 miliardi di export verso i Paesi del Golfo e forniture critiche di alluminio e fertilizzanti.
Già nel 2025, la manifattura italiana pagava una bolletta energetica superiore a quella di Francia e Germania, con un’incidenza dei costi energetici al 4,9%, in crescita del 25% rispetto al 3,9% pre-Covid. L’analisi di scenario del Centro studi quantifica l’impatto del conflitto in due ipotesi.
| Guerra termina a giugno | Guerra dura tutto il 2026 |
| petrolio a 110 dollari in media annua | petrolio a 140 dollari in media annua |
| bolletta +7 miliardi rispetto al 2025 | bolletta +21 miliardi rispetto al 2025 |
| incidenza energetica al 5,9% | incidenza energetica al 7,6% |
Nello scenario peggiore, l’incidenza del 7,6% si avvicina all’8,3% toccato nel 2022 durante la crisi legata alla guerra in Ucraina, un livello che Confindustria definisce non sostenibile e che eroderebbe la competitività delle imprese italiane sia in Europa sia rispetto ai concorrenti americani, che pagano l’energia a costi strutturalmente inferiori.
Il Decreto Bollette varato a febbraio — con uno sconto in bolletta di 3,4 euro/MWh per le imprese nel 2026 — rischia di rivelarsi insufficiente se lo shock geopolitico si consolida nei prossimi mesi.
invece il conflitto si protrae per l’intero 2026, con il petrolio a 140 dollari al barile in media annua, il costo aggiuntivo salirebbe a 21 miliardi di euro e l’incidenza energetica al 7,6% del fatturato. Un livello paragonabile all’8,3% toccato nel 2022 durante la crisi legata alla guerra in Ucraina, che Confindustria definisce «non sostenibile» per il tessuto produttivo italiano, penalizzante soprattutto rispetto ai concorrenti americani che pagano l’energia a costi strutturalmente inferiori.
Il Decreto Bollette varato a febbraio — con uno sconto in bolletta di 3,4 euro/MWh per le imprese nel 2026 — rischia di rivelarsi insufficiente se lo shock geopolitico si consolida nei prossimi mesi.
Il 1° maggio cade di venerdì e sposta in avanti l’accredito delle pensioni, con date diverse tra Poste Italiane e banche. Per le altre prestazioni — Assegno Unico, Assegno di Inclusione, NASpI, Carta Acquisti e Supporto per la formazione e il lavoro — restano valide le finestre ordinarie già fissate dall’INPS per il 2026.
Per il mese di maggio 2026, la festività del 1° maggio fa slittare il pagamento al primo giorno bancabile successivo. Chi riceve la pensione tramite Poste Italiane troverà l’accredito disponibile da sabato 2 maggio. Per chi ha l’accredito su conto corrente bancario, la valuta è lunedì 4 maggio, primo giorno lavorativo utile dopo il weekend.
Per i pensionati che ritirano l’assegno in contanti allo sportello, Poste Italiane applica la consueta turnazione alfabetica distribuita su più giornate. Il calendario ufficiale della turnazione non è ancora stato pubblicato al momento della stesura di questo articolo: conviene verificare gli avvisi del proprio ufficio postale nei giorni precedenti il pagamento. Di seguito le date indicative sulla base dello schema consueto:
L’Assegno Unico e Universale per i nuclei che già percepiscono la prestazione senza variazioni sarà pagato nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026, in linea con il calendario annuale comunicato dall’INPS. Per le nuove domande e per eventuali conguagli a credito o a debito, il pagamento viene disposto di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione.
Senza un ISEE aggiornato al 2026, da marzo l’assegno viene riconosciuto negli importi minimi. La DSU presentata entro il 30 giugno consente il recupero integrale degli arretrati maturati da marzo.
Il calendario ufficiale dell’Assegno di Inclusione per il 2026 prevede anche a maggio due date distinte:
L’accredito sulla Carta di Inclusione resta subordinato alla conferma dei requisiti e alla corretta sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
Per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) anche a maggio resta valido lo schema ordinario legato alla data di lavorazione della domanda. I pagamenti successivi al primo vengono disposti a fine mese, mentre per le domande lavorate dopo la metà del mese l’accredito può slittare alla metà del mese successivo.
Nel mese di maggio il riferimento è quindi una doppia finestra: fine maggio per le posizioni già definite entro metà mese e metà giugno per le pratiche elaborate successivamente.
La Carta Acquisti prevede una ricarica bimestrale di 80 euro (pari a 40 euro al mese). Nel mese di maggio ricade il bimestre maggio-giugno, salvo eventuali ritardi tecnici o verifiche sulla posizione del beneficiario. La carta è riservata agli over 65 e alle famiglie con figli sotto i 3 anni in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL non esiste un calendario mensile unico. Le date di accredito dipendono dalla lavorazione della domanda, dalla decorrenza della prestazione e dagli eventuali aggiornamenti della singola posizione contributiva.
Per verificare la data esatta del pagamento e l’importo disposto, il canale più affidabile è l’area personale INPS, attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino o la funzione Stato di un pagamento.
Oltre ai pagamenti ordinari, a maggio possono essere accreditati arretrati e conguagli legati a ricalcoli delle prestazioni. La casistica più frequente riguarda l’Assegno Unico in presenza di aggiornamenti dell’ISEE o variazioni del nucleo familiare, e l’Assegno di Inclusione in caso di revisioni della posizione o integrazioni spettanti. Ricalcoli analoghi possono interessare anche NASpI e DIS-COLL, con accrediti aggiuntivi rispetto alla rata mensile ordinaria.
Questi importi non seguono un calendario fisso e vengono disposti al termine delle verifiche amministrative dell’INPS. La conferma più attendibile resta la consultazione del Fascicolo previdenziale del cittadino, dove sono riportati sia i pagamenti ordinari sia eventuali somme aggiuntive riconosciute.