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La firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANIA chiude una trattativa centrale per il settore assicurativo e porta nel cedolino degli assicurativi un pacchetto economico già calendarizzato: aumento complessivo da 280 euro per il quarto livello, settima classe, una tantum da 1.000 euro per il 2025 e prima erogazione a luglio con arretrati. L’intesa, sottoscritta da ANIA e dai sindacati di categoria, sarà ora sottoposta alle assemblee dei lavoratori e copre il periodo fino al 31 maggio 2028.
Il cuore economico dell’intesa è l’aumento a regime di 280 euro mensili, calcolato sul quarto livello, settima classe, con riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. L’incremento corrisponde a circa l’11,5% e viene distribuito lungo l’arco 2026-2028. La progressione degli aumenti segue questo calendario:
La prima tranche arriverà quindi nel cedolino di luglio insieme agli arretrati maturati dalla decorrenza del 1° gennaio 2026. Per i lavoratori, il rinnovo produce un recupero salariale progressivo lungo tutta la durata dell’accordo.
Accanto agli aumenti tabellari, l’accordo prevede una una tantum da 1.000 euro riferita agli arretrati del 2025 per il quarto livello, settima classe. L’importo è articolato in 550 euro in busta paga, con opzione di versamento al fondo pensione per 638 euro, più 450 euro in welfare. Nel quadro più ampio dei rinnovi, l’accordo ANIA conferma il ruolo delle somme una tantum come strumento di recupero della vacanza contrattuale. Gli arretrati coprono il periodo precedente alla piena decorrenza degli aumenti e si affiancano alle nuove retribuzioni tabellari.
La componente welfare va letta insieme alle regole su premi di risultato e fringe benefit, dato che il trattamento fiscale dipende dalla natura della voce erogata, dalle soglie applicabili e dalla corretta qualificazione nel cedolino.
L’intesa introduce anche una dichiarazione congiunta sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di orientare l’uso della tecnologia a supporto di lavoratrici e lavoratori. Il testo prevede inoltre l’istituzione di comitati paritetici aziendali dedicati al confronto sulle trasformazioni del settore.
Sul tempo di lavoro, il rinnovo riconosce ulteriori 6 ore di permesso rispetto alle 8 ore già esistenti. Nel capitolo dei diritti civili e sociali rientrano anche interventi su inclusione, disabilità , genitorialità , permessi aggiuntivi per i padri e comporto di malattia.
Uno dei temi più delicati della trattativa riguardava le classi di anzianità . L’accordo mantiene l’impianto contrattuale esistente e conserva l’equilibrio tra generazioni, dopo il confronto sulla proposta datoriale di una nuova tabella per i neoassunti con otto classi di anzianità .
Sugli inquadramenti professionali, l’intesa consente interventi mirati su specialisti amministrativi, tecnici e informatici, con una quota disponibile pari al 7% nel triennio. Restano invece confermate le principali garanzie dell’attuale sistema classificatorio.
Il rinnovo interviene anche sui produttori assicurativi, con una tutela dedicata alle situazioni di fragilità e un incremento economico aggiuntivo rispetto alla percentuale prevista per il personale: 7% sul primo livello e 3% sul secondo livello.
Per gli addetti ai contact center, l’accordo richiama la tutela occupazionale e professionale in caso di tensioni aziendali. Sul fronte degli appalti assicurativi, ANIA assume l’impegno a favorire condizioni utili al superamento del dumping contrattuale nella filiera.
La domanda di ammortizzatore sociale unico previsto per l’emergenza maltempo del gennaio 2026 nel Sud Italia e spettante ai dipendenti, va comunque presentata dai datori di lavoro, sia nel caso in cui l’azienda abbia sospeso l’attività nei giorni dell’alluvione, sia nell’eventualità in cui sia stato il lavoratore a non potersi recare al lavoro perché residente in una zona colpita dall’ondata di maltempo.
L’INPS ha aperto lo sportello per la presentazione delle istanze il 14 aprile. Per consentire un pagamento tempestivo, chiede alle imprese di presentare l’istanza entro il 31 maggio, sebbene il termine non sia vincolante.
Accanto al bonus 500 euro per gli autonomi danneggiati dal Ciclone Harry, il DL 25/2026 ha previsto un ammortizzatore sociale unico (Integrazione Salariale Unica – ISU) come misura di sostegno al reddito introdotta specificamente per i lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dall’emergenza maltempo di gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.
L’importo è pari a quello massimo della cassa integrazione, con contribuzione figurativa. La misura può durare fino a 90 giorni per chiusura aziendale o fino a 15 giorni se il lavoratore abita in una zona alluvionata; le giornate di mancato lavoro devono collocarsi nel periodo tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
L’ammortizzatore unico è incompatibile con CIG e prestazioni dei fondi bilaterali. Le aziende che abbiano già presentato domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati possono chiedere alla sede INPS competente l’annullamento dell’istanza originaria, con la massima urgenza. Solo dopo aver completato questo passaggio è possibile richiedere il nuovo ammortizzatore unico.
Le istruzioni sono contenute nella Circolare INPS 13/2026, che conferma quanto comunicato in precedenza sulla procedura di domanda: il termine del 31 maggio non è perentorio e le imprese che presenteranno domanda in data successiva potranno comunque accedere all’ammortizzatore. L’Istituto chiede però alle imprese di rispettarlo per consentire una erogazione tempestiva della misura.
Per presentare la domanda non è necessario un accordo sindacale, ma le rappresentanze dei lavoratori vanno avvisate dell’istanza inoltrata all’INPS, con indicazione della durata e della motivazione.
Le modalità di presentazione della domanda sono diverse per le imprese agricole e per i datori di lavoro degli altri settori.
I datori di lavoro non agricoli devono utilizzare la piattaforma OMNIA IS, accessibile dal portale INPS digitando nella barra di ricerca Accesso ai nuovi servizi e selezionando poi Accesso ai servizi per aziende e consulenti. Dopo l’autenticazione, il percorso da seguire è: CIG e Fondi di solidarietà → OMNIA integrazioni salariali → crea domanda. Dopo aver inserito la matricola aziendale e completato l’iter di compilazione, si seleziona la prestazione domanda ISU.
Le causali da indicare nella domanda variano in base alla situazione:
La durata dell’ammortizzatore cambia in base alla tipologia: se è l’azienda ad aver sospeso l’attività per alluvione, il sostegno spetta per un massimo di 90 giorni tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026; se è invece il lavoratore a non essere potuto andare al lavoro, l’ammortizzatore spetta per un massimo di 15 giorni nello stesso arco temporale.
| DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI | |
|---|---|
| Situazione | Causale e durata massima |
| Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori alluvionati, dal 18/01/2026 | ISU – 704 — “Art. 5 dl n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento” Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori residenti nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU – 705 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori domiciliati nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU – 706 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento” Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’alluvione | ISU – 707 — “Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento” Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda tramite l’applicativo CISOA Web. Devono presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con qualifica di dirigente, quadro e impiegato.
Le causali da indicare nell’applicativo variano in base alla posizione contrattuale del lavoratore e alla situazione di impossibilità :
Per le domande relative ai Cod. 21 e Cod. 22, il datore deve indicare la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge disponibili:
Per le domande presentate da intermediari si utilizzano gli Allegati 6 o 7.
| DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO AGRICOLI | |
|---|---|
| Situazione | Causale, durata e allegati |
| Lavoratori (TD/TI) con rapporto di lavoro attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 19 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01” Fino a 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario) |
| Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 20 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01” Massimo 90 giornate; il numero autorizzabile è pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle nell’anno in corso fino alla data della domanda Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario) |
| Lavoratori (TD/TI, con o senza rapporto attivo al 18/01/2026) residenti o domiciliati in territori alluvionati | Cod. 21 (residenti) — Cod. 22 (domiciliati) “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro” Massimo 15 giornate Allegato 4 (provvedimento normativo) · Allegato 5 (altre casistiche) · Allegati 6 o 7 (intermediari) |
Il 15 maggio chiudono i termini di comunicazione per le domande di contributo aggiuntivo destinato agli investimenti nella ZES Unica. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), autorizza un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno già completato la procedura relativa al periodo d’imposta 2025.
Il beneficio è riservata esclusivamente agli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre dello stesso anno. L’erogazione della quota aggiuntiva è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:
Il trattamento contabile del credito d’imposta aggiuntivo prevede l’utilizzo esclusivo in compensazione. L’Agenzia delle Entrate rilascerà una seconda ricevuta per autorizzare l’effettivo utilizzo delle somme, previa verifica della disponibilità dei fondi e dell’assenza di cause ostative. Le regole per la fruizione includono:
La conduzione delle verifiche sulla legittimità dell’agevolazione segue protocolli rinforzati per i crediti che, sommati a quelli degli anni precedenti, superano la soglia di 150.000 euro. In tali fattispecie, l’utilizzo della quota aggiuntiva è vincolato all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia. Le imprese interessate devono compilare il quadro C del modello, fornendo le dichiarazioni sostitutive necessarie per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla compensazione.
La comunicazione per la fruizione della quota integrativa deve essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato esclusivamente per via telematica dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Il rilascio della ricevuta di presa in carico o scarto entro cinque giorni dalla trasmissione.
Possibile la rettifica o annullamento dell’invio solo entro la scadenza del 15 maggio. Valida anche la comunicazione trasmessa tra l’11 e il 15 maggio scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 20 maggio.
Per la comunicazione si utilizza il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 16 febbraio 2026. La trasmissione va effettuata anche se il credito d’imposta ZES Unica 2025 non è ancora visibile nel Cassetto fiscale.
Le Linee Guida sui Fondi paritetici interprofessionali cambiano ancora. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che aggiorna e sostituisce il testo adottato a gennaio con il Decreto direttoriale n. 8. La nuova versione interviene su attivazione, funzionamento, vigilanza, utilizzo delle risorse e qualità dei piani formativi, con ricadute dirette per Fondi, imprese aderenti, enti attuatori e soggetti coinvolti nella formazione continua.
I Fondi paritetici interprofessionali sono disciplinati dall’articolo 118 della Legge 388/2000 e finanziano interventi di formazione continua per le imprese che scelgono di aderire. Le risorse derivano dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione, riscosso dall’INPS e trasferito al Fondo scelto dal datore di lavoro.
Il nuovo testo del Ministero riorganizza le regole su attivazione, autorizzazione, statuti, regolamenti, contabilità , adesioni, mobilità tra Fondi, piani formativi, FAD e controlli. La logica è rendere più uniforme l’uso di risorse che mantengono una destinazione pubblicistica, anche se i Fondi hanno natura associativa e autonomia statutaria.
Per le imprese, l’adesione ai Fondi interprofessionali passa attraverso la denuncia contributiva trasmessa all’INPS. Le Linee Guida richiamano il flusso UNIEMENS e prevedono, nelle more di soluzioni più evolute, una comunicazione via PEC al Fondo da parte del legale rappresentante, con allegata la denuncia contributiva e il documento di identità .
La mobilità tra Fondi resta ammessa secondo l’articolo 19, comma 7-bis, del decreto legge 185/2008. L’impresa può revocare l’adesione a un Fondo e trasferire le risorse a un altro, con vincoli precisi:
La parte più rilevante per imprese e Fondi riguarda l’uso delle risorse per la formazione finanziata. Le Linee Guida distinguono tra attività di funzionamento e attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, includendo in questa seconda categoria progettazione, docenza, orientamento, attestazione finale delle competenze, spese allievi, monitoraggio, controlli e costi delle piattaforme FAD secondo criteri proporzionati.
Le spese di funzionamento restano soggette a soglie massime, con un limite generale del 20% sulle risorse annualmente incassate dal gettito dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Le somme non utilizzate per il funzionamento devono confluire nelle attività destinate ai piani formativi.
Il testo disciplina anche il Fondo economie di gestione e rischi, che ogni Fondo deve alimentare con accantonamenti annuali. Per i Fondi già autorizzati, il FEGR deve raggiungere entro il 31 dicembre 2029 un ammontare almeno pari al 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio.
Le Linee Guida confermano le due principali modalità di utilizzo delle risorse: Conto individuale e Conto collettivo. Nel primo caso, il contributo torna direttamente nella disponibilità dell’impresa aderente, che può usarlo per finanziare la propria formazione. Nel secondo, le risorse alimentano avvisi e interventi di sistema, con assegnazione su base selettiva.
Le regole fissano alcune soglie per la programmazione dei Fondi:
La nascita dei piani formativi finanziati resta legata alla condivisione delle parti sociali. Il nuovo testo precisa che la condivisione deve essere ricercata al livello corrispondente alla dimensione del piano: rappresentanze aziendali per piani aziendali, rappresentanze territoriali per piani territoriali, livelli superiori nei casi di assenza o mancato riscontro.
La condivisione deve riguardare il contenuto formativo e attestare che le iniziative siano sostenute da una analisi dei fabbisogni, coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle competenze e prive di oneri finanziari impropri a carico di imprese, lavoratrici e lavoratori. La mancata condivisione deve essere motivata per iscritto.
Il documento collega inoltre i Fondi al sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze disciplinato dal decreto ministeriale 115/2024. Al termine dei percorsi di apprendimento, deve essere garantito almeno il rilascio di una attestazione di messa in trasparenza delle competenze, anche per attività realizzate con risorse diverse dal gettito dello 0,30%.
La formazione a distanza riceve una disciplina più dettagliata. Nei piani con FAD, i Fondi devono verificare che le piattaforme consentano autenticazione di docenti e discenti, rilevazione delle presenze, produzione di report e rispetto della normativa privacy.
I piani formativi devono indicare con chiarezza:
Le Linee Guida richiedono anche registri elettronici per le attività in presenza e a distanza, con dati su piano formativo, docenti, tutor, discenti, sessioni, presenze, risultati e valutazioni. La tracciabilità diventa quindi parte della qualità amministrativa del percorso finanziato.
La rendicontazione dei piani formativi può avvenire con tabelle standard di costi unitari oppure a costi reali. Nel secondo caso, le Linee Guida ammettono la rendicontazione forfettaria delle spese indirette fino al 15% dei costi diretti ammissibili, purché la percentuale sia determinata ex ante dal Fondo.
Il Regolamento generale del Fondo deve indicare le regole applicative, i modelli adottati e le procedure di controllo. Le verifiche riguardano sia le spese di funzionamento sia le spese dei piani formativi finanziati, con controlli in itinere ed ex post, da remoto o presso i luoghi di svolgimento delle attività .
Le Linee Guida fissano una scadenza centrale per i Fondi già autorizzati: entro il 1° ottobre 2026 ciascun Fondo deve trasmettere al Ministero lo Statuto adeguato e il Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Il Ministero approva Statuto e Regolamento entro 120 giorni dalla ricezione. Dopo l’approvazione, i documenti devono essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Fondo. Ogni successiva modifica deve essere sottoposta a nuova approvazione ministeriale.
Sul piano contabile, ogni Fondo deve pubblicare bilancio di esercizio e rendiconto finanziario annuale. Dal bilancio deve emergere la distinzione tra somme destinate agli oneri di funzionamento e risorse destinate al finanziamento delle attività formative.
Il Ministero introduce un sistema più strutturato di monitoraggio e vigilanza, con il supporto di INAPP e con un sistema informativo integrato dedicato ai Fondi. I dati dovranno essere trasmessi secondo un modello di interoperabilità automatizzata, di norma con cadenza mensile.
Il mancato conferimento dei dati, se non sanato nei termini indicati dal Ministero, può portare a commissariamento e revoca. Le verifiche riguardano organizzazione, separazione delle funzioni, procedure, spese di funzionamento, interventi formativi conclusi e ammissibilità delle spese sostenute.
La verifica di mantenimento delle autorizzazioni parte dal 1° gennaio 2030. In caso di non conformità sanabili, il Fondo può avere fino a dodici mesi per rientrare nei requisiti; nei casi non sanabili o in assenza di correzione entro i termini, il Ministero può avviare liquidazione, commissariamento e revoca dell’autorizzazione.
Il nuovo assetto collega i Fondi a una visione più ampia della formazione nel mercato del lavoro. Il testo richiama formazione continua dei lavoratori, formazione per l’assunzione di disoccupati o inoccupati, apprendistato, crisi aziendali, transizioni produttive, ricollocazione e misure collegate al sostegno al reddito.
In questa cornice, strumenti come il Fondo Nuove Competenze per la formazione nelle imprese confermano il ruolo dei Fondi nella costruzione di percorsi di aggiornamento collegati a trasformazioni digitali, ambientali e organizzative. Per le imprese, il vantaggio resta l’accesso a risorse già alimentate dalla contribuzione obbligatoria; per i Fondi, il nuovo testo alza il livello richiesto su trasparenza, tracciabilità e risultati verificabili.
Il bisogno di maggiori garanzie di protezione orientando una quota crescente del risparmio degli italiani verso le polizze di investimento. In un momento storico segnato da pesanti tensioni geopolitiche e mercati volatili, aumenta l’attenzione alla difesa del capitale. L’indagine Value for Money realizzata da Deloitte e promossa da Generali fotografa il cambio di preferenze: il 70% degli intervistati considera i prodotti di investimento assicurativi più adatti a salvaguardare il capitale rispetto agli strumenti finanziari tradizionali.
Tra i vari strumenti per investire i risparmi – dai depositi ai titoli di Stato, dai fondi alla previdenza integrativa – le polizze assicurative stanno dunque guadagnando terreno. Il dato più interessante che emerge dalla ricerca riguarda la percezione di sicurezza: per sette italiani su dieci, le polizze di investimento offrono una risposta più adatta al bisogno di protezione rispetto ai prodotti finanziari tradizionali.
Peraltro, secondo i dati ANIA aggiornati a marzo, nei primi tre mesi del 2026 i nuovi premi vita emessi dalle imprese italiane ed extra UE sono stati pari a 26,1 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le polizze restano quindi uno degli strumenti centrali nella destinazione del risparmio finanziario delle famiglie.
La consulenza emerge come leva decisiva nella valutazione dei prodotti assicurativi di investimento. Secondo l’indagine, il 90% degli investitori percepisce il supporto del consulente come valore aggiunto, soprattutto nella lettura di costi, benefici e rischi del prodotto. È un dato coerente con la natura delle polizze finanziarie, che richiedono una comprensione piena di garanzie, orizzonte temporale, costi e modalità di riscatto.
Anche la reputazione della compagnia ha un ruolo diretto nella scelta. Oltre il 40% degli intervistati considera il brand assicurativo un fattore chiave, mentre più di un investitore su due valuta la solidità finanziaria dell’assicuratore. La fiducia, in questo mercato, nasce quindi dall’incrocio tra protezione percepita, consulenza ricevuta e capacità della compagnia di trasmettere stabilità .
Una polizza di investimento può avere caratteristiche molto diverse a seconda del ramo assicurativo, della presenza di garanzie, della gestione separata o dell’esposizione ai mercati. La protezione del capitale dipende sempre dal contratto sottoscritto. Le principali famiglie di prodotti vanno distinte con chiarezza:
Per questo la scelta tra polizza vita, prodotto rivalutabile, unit linked o polizza di capitalizzazione richiede una valutazione distinta.
Il rapporto costi-benefici è uno dei criteri principali di scelta. Oltre l’80% degli investitori intervistati giudica positivamente quello della propria polizza e si dichiara soddisfatto del rendimento, con livelli più alti tra chi ha acquistato tramite agenzia. La documentazione ricevuta viene giudicata chiara dal 60% degli intervistati, un dato che mostra spazio di miglioramento in una categoria di prodotti ancora percepita come complessa.
Per i prodotti di investimento assicurativi, l’analisi di KID, DIP aggiuntivo IBIP, costi, scenari di rendimento e condizioni di riscatto è dunque decisiva per confrontare il prodotto con fondi, titoli, depositi e altri strumenti di risparmio.
La percezione di maggiore protezione si intreccia anche con il tema delle tutele di sistema. Il nuovo Fondo di garanzia per le polizze vita, approvato da IVASS, introduce una copertura fino a 100mila euro nei casi previsti dalla disciplina, rafforzando la cornice di protezione per i contraenti in presenza di crisi dell’impresa assicurativa. La tutela del Fondo riguarda però condizioni specifiche e va distinta dalle garanzie finanziarie del singolo contratto.
Il risparmiatore deve quindi valutare anche la solidità della compagnia, la natura della polizza, le garanzie previste, i costi e l’orizzonte temporale, evitando di assimilare tutti i prodotti assicurativi a strumenti a capitale protetto.
Operativa la dilazione in 60 mesi dei debiti INAIL, in linea con quanto previsto anche per l’INPS: con la Circolare n. 19/2026 l’Istituto ha aggiornato il servizio online “Istanza di rateazione” per premi assicurativi e accessori in fase amministrativa, permettendo di chiedere piani più estesi rispetto al limite ordinario di 24 rate.
La nuova disciplina, istituita dall’articolo 23 del DL 203/2024, riguarda i debiti per premi e accessori INAIL non affidati agli agenti della riscossione. La durata massima del piano dipende dall’importo complessivo chiesto in rateazione:
In entrambi i casi serve la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La singola rata, comprensiva di interessi, deve essere pari almeno a 150 euro.
La domanda può riguardare sia debiti scaduti sia debiti correnti, purché la richiesta per questi ultimi venga inviata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento. Tra i debiti rateizzabili rientrano:
Restano fuori dalla procedura INAIL le somme già iscritte a ruolo, per le quali la dilazione rientra nella competenza degli agenti della riscossione.
L’istanza si presenta tramite il servizio telematico Istanza di rateazione, accessibile dal portale INAIL anche tramite intermediario delegato. Nella richiesta vanno indicati l’importo da rateizzare, il numero di rate mensili uguali e consecutive e la natura del debito, distinguendo tra somme scadute e somme correnti.
La domanda deve comprendere tutti i debiti INAIL scaduti o correnti rientranti nella richiesta. La rateazione parziale di una sola quota del debito è esclusa dalla procedura. Con l’invio dell’istanza, inoltre, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il debito e rinuncia alle eccezioni che possono incidere sull’esistenza del credito dell’INAIL o eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Per l’accoglimento vanno dunque rispettate tutte le seguenti condizioni:
Il debitore deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, scegliendo almeno una delle causali previste dalla disciplina INAIL:
Il procedimento amministrativo si chiude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento viene emesso entro dieci giorni e la rateazione produce effetto con il pagamento della prima rata, fissata al quindicesimo giorno dal provvedimento.
Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile, a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno seguente non festivo.
Sul piano di pagamento si applicano gli interessi di dilazione. La circolare richiama anche il DL n. 38/2026, che ha ridotto da sei a due punti la maggiorazione legale sulle dilazioni e differimenti contributivi, con effetto dal 28 marzo 2026.
La nuova disciplina si coordina con i termini del DURC con domanda di rateizzazione dei debiti: la regolarità contributiva può essere preservata in presenza di una rateazione concessa e rispettata. Per questo la prima rata ha un ruolo decisivo nella tenuta del piano. Le conseguenze:
Durante la rateazione il debitore deve versare puntualmente anche i premi correnti. La concessione del piano serve infatti a ricondurre la posizione alla regolarità contributiva e il nuovo debito maturato durante il pagamento può compromettere la prosecuzione della dilazione.
Il servizio online consente anche di chiedere la rideterminazione del numero delle rate per le istanze presentate tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, e la pubblicazione della circolare attuativa. La richiesta resta disponibile fino al 7 giugno 2026.
La rideterminazione segue le condizioni della nuova disciplina e riguarda i piani che rientrano nel periodo transitorio. Per le imprese che avevano già ottenuto una dilazione con le vecchie regole, questa finestra permette di allineare il piano alle nuove soglie di 36 o 60 rate mensili, in base all’importo del debito e alla situazione dichiarata.
Secondo il sondaggio Bloomberg condotto tra il 4 e il 7 maggio 2026, la Banca Centrale Europea alzerà i tassi di interesse due volte entro la fine dell’anno. Le date indicate dagli analisti sono giugno e settembre, con rialzi da 25 punti base ciascuno: un percorso che porterebbe il tasso sui depositi dall’attuale 2% al 2,5% e che mette sotto pressione i mutui a tasso variabile.
Il sondaggio Bloomberg, che ha interpellato un panel di economisti tra il 4 e il 7 maggio, prevede due rialzi da 25 punti base nelle riunioni del Consiglio direttivo BCE in calendario l’11 giugno e il 10 settembre 2026. Le previsioni si allineano alle aspettative dei mercati, che scontano almeno due strette monetarie nell’anno. L’ultima rilevazione Bloomberg prevedeva un solo aumento del tasso sui depositi: la revisione al rialzo del numero di interventi riflette il deterioramento dello scenario inflazionistico rispetto a pochi mesi fa.
Il mercato dei mutui a tasso variabile registra già i segnali dell’inversione di tendenza. Secondo Facile.it, ad aprile la rata di un mutuo variabile da 126.000 euro in 25 anni è aumentata di circa 10 euro rispetto al mese precedente. Se la BCE dovesse procedere con i due rialzi previsti, le proiezioni indicano un aggravio complessivo di circa 30 euro mensili entro fine anno per lo stesso profilo di finanziamento, con l’Euribor a 3 mesi atteso in area 2,5% entro dicembre.
Gli analisti stimano che l’inflazione nell’Eurozona accelererà fino al 2,9% nel 2026, in rialzo rispetto al 2,8% del sondaggio precedente, per poi rallentare al 2,1% nel 2027 e raggiungere l’obiettivo del 2% fissato dalla BCE nel 2028. Parallelamente, le previsioni di crescita per il 2026 sono state riviste al ribasso allo 0,8%, contro lo 0,9% stimato in precedenza, con un’espansione dell’Eurozona prevista all’1,3% nel 2027 e all’1,5% nel 2028.
I funzionari della BCE si sono finora astenuti da rialzi, valutando i danni economici del conflitto. La scorsa settimana il membro del Comitato Esecutivo Isabel Schnabel ha dichiarato che la politica monetaria dovrà essere inasprita qualora lo shock energetico dovesse aggravarsi.
Il vicepresidente uscente Luis de Guindos, il cui mandato scade a fine maggio, ha rilasciato al Financial Times dichiarazioni di segno diverso, invitando alla prudenza prima della riunione dell’11 giugno:
Credo sia necessario aspettare prima di decidere la prossima mossa sui tassi di interesse. Abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul conflitto in Iran. Avremo nuove proiezioni a giugno.
De Guindos ha aggiunto di attendersi dati sull’attività economica non positivi nelle prossime settimane. La questione dell’apertura dello Stretto di Hormuz figura tra i nodi che la BCE dovrà valutare nella riunione di giugno.
Dal 14 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate cambia il numero per l’assistenza fiscale via SMS. Il nuovo recapito del servizio info SMS è 342 4110872, in sostituzione del precedente 339 99 42 645.
Il servizio info SMS consente ai contribuenti di ricevere risposte sintetiche su quesiti fiscali generali, senza doversi recare presso uno sportello né attendere i tempi del call center. Per agevolare il passaggio al nuovo recapito, l’AdE provvederà a informare direttamente chi ha già utilizzato il servizio nell’ultimo anno ricevendo almeno una risposta. Gli SMS possono essere inviati solo da cellulare con il numero in chiaro: vengono automaticamente scartati i messaggi inviati via internet, da telefono fisso o da cellulare con il numero nascosto.
Il testo può raggiungere 640 caratteri — corrispondenti a 4 messaggi da 160 caratteri ricevuti come un unico testo — e la risposta arriva entro 4 giorni lavorativi. Il costo dipende dalla tariffa del proprio operatore telefonico.
Il servizio è dedicato a quesiti semplici di natura fiscale e non personale. Le domande ammesse riguardano scadenze fiscali, codici tributo e le regole generali su adempimenti ordinari, compresi temi catastali e ipotecari non complessi. Per domande più articolate, che non rientrano nell’ambito del servizio, arriva un SMS di risposta con l’invito a utilizzare gli altri canali disponibili.
Il servizio non fornisce risposta su quesiti relativi alla posizione fiscale personale del contribuente, a tutela della privacy: per tali richieste l’AdE garantisce assistenza attraverso altri canali, tra cui le notifiche personalizzate su App IO e il servizio di web mail nell’area riservata. Non vengono fornite risposte nemmeno su argomenti su cui l’Agenzia non si sia ancora pronunciata con circolari o risoluzioni: per questi casi è disponibile l’istanza di interpello.
A maggio 2026 le tariffe luce più convenienti nel mercato libero si dividono tra offerte a prezzo fisso, che bloccano il costo della componente energia per 12 o 24 mesi, e offerte indicizzate al PUN, il riferimento all’ingrosso aggiornato mensilmente. Con il PUN di maggio intorno a 0,12 €/kWh e i mercati ancora instabili, la struttura tariffaria scelta incide in modo sostanziale sulla spesa annua sia per le forniture nel mercato libero per uso domestico sia per le utenze business.
Il confronto è costruito su due profili tipo: una fornitura domestica con potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 3.085 kWh, e una fornitura business con potenza impegnata di 6 kW e consumo annuo di 15.000 kWh. Per le tariffe a fasce orarie i consumi sono distribuiti tra F1, F2 e F3 per avvicinarsi alla distribuzione reale dei prelievi. Le classifiche separano le offerte a prezzo fisso da quelle indicizzate al PUN e le tariffe monorarie da quelle multiorarie, così da orientare la scelta in base alle abitudini di consumo oltre che alla spesa annua stimata più bassa. La prima sezione della card riporta anche il prezzo di riferimento aggiornato per i clienti ancora serviti alle tariffe ARERA della Maggior Tutela e per chi è transitato al Servizio a Tutele Graduali.
Il sistema di certificazione energetica degli edifici si prepara a una trasformazione profonda. Entro il 29 maggio 2026 anche l’Italia deve recepire la direttiva UE Case Green, che ridisegna l’attestato di prestazione energetica APE, introducendo una scala di classificazione uniforme in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e aggiungendo nuovi indicatori ambientali. L’Italia non ha ancora emanato il decreto di recepimento, dunque è partita la corsa contro il tempo.
L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento che certifica l’efficienza energetica di un immobile, assegnandogli una classe in base ai consumi stimati per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. In Italia il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, integrato dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015 che ha uniformato contenuti e metodologie di calcolo su tutto il territorio nazionale. L’APE è obbligatorio nei seguenti casi:
Il documento ha una validità di dieci anni, salvo interventi che modifichino sensibilmente la prestazione energetica o mancata effettuazione dei controlli periodici degli impianti termici. Le sanzioni per omesso rilascio oscillano tra 3.000 e 18.000 euro per il proprietario o il costruttore, tra 700 e 4.200 euro per il certificatore che redige l’attestato in modo non corretto.
La direttiva (UE) 2024/1275 — nota come direttiva Case Green o EPBD IV — ridisegna la classificazione degli edifici con una scala da A a G applicabile in tutti gli Stati membri. Rispetto alla scala italiana attuale — che prevede dieci classi da A4 ad A1, poi B, C, D, E, F e G — la nuova classificazione riduce la struttura a sette livelli.
La classe A corrisponde agli edifici a zero emissioni (Zero Emission Buildings – ZEB), la classe G ai peggiori il 15% del parco edilizio nazionale. Fra i due estremi, le classi B, C, D, E ed F distribuiscono gli edifici in base alla prestazione energetica misurata in kWh/(m² anno).
Gli Stati membri possono mantenere la designazione A0 per gli edifici ZEB e introdurre una classe A+ per immobili con consumi inferiori di almeno il 20% alla soglia ZEB che producono più energia rinnovabile di quanta ne consumino.
Il passaggio alla nuova scala avverrà però solo con il recepimento della direttiva in Italia: fino a quel momento gli APE italiani continuano a seguire il decreto ministeriale del 2015 e le sue successive integrazioni. In Italia il recepimento formale non è ancora completato ma alcune misure sono già operative.
Gli attestati rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa nazionale conservano la loro validità fino alla scadenza naturale dei dieci anni, salvo interventi edilizi che richiedano un aggiornamento del documento. Non esiste alcun obbligo di rifare l’APE per adeguarsi alla nuova scala europea: la sostituzione avverrà automaticamente al rinnovo o alla prima compravendita o locazione successiva al recepimento.
In attesa del recepimento formale della direttiva EPBD IV, il governo italiano ha pubblicato il decreto MASE del 28 ottobre 2025 — noto come Decreto Requisiti Minimi — in vigore dal 3 giugno 2026. Il provvedimento aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici incidendo direttamente sulla classe che risulterà dagli APE redatti dopo quella data; non modifica il formato dell’attestato né introduce la nuova scala A-G europea. Le principali novità  riguardano:
Sul fronte europeo è invece direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2026/52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea e in vigore dal 24 maggio 2026. Il provvedimento introduce il quadro comune per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) lungo il ciclo di vita degli edifici — dall’estrazione dei materiali da costruzione alla demolizione e al riciclo. L’indicatore GWP diventerà obbligatorio negli APE per i nuovi edifici con superficie superiore a 1.000 m² a partire da gennaio 2028, e per tutti i nuovi edifici dal gennaio 2030.
Fra le novità introdotte dalla direttiva EPBD IV vi è il passaporto di ristrutturazione, un documento facoltativo che pianifica nel tempo gli interventi necessari a migliorare la classe energetica di un immobile fino ai requisiti ZEB previsti entro il 2050. Diversamente dall’APE, che fotografa la situazione attuale, il passaporto traccia una tabella di marcia di miglioramento progressivo da realizzare in più fasi. La direttiva consente che i due documenti siano redatti contestualmente dallo stesso certificatore, riducendo costi e duplicazioni burocratiche. Sarà introdotto in Italia con il decreto legislativo di recepimento della direttiva.
La normativa italiana prevede categorie di immobili esenti dall’obbligo di certificazione APE. Le esenzioni, stabilite dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, riguardano strutture agricole, artigianali e industriali prive di impianti climatizzati; fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 metri quadri; box, autorimesse e garage; luoghi di culto; edifici vincolati come beni paesaggistici o culturali nei casi in cui l’adeguamento energetico ne altererebbe il carattere storico.
Per tutti gli altri immobili, l’obbligo APE resta vincolante in caso di vendita o locazione, così come la clausola nel contratto in cui acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto il documento. I contratti stipulati senza APE non sono nulli ma espongono entrambe le parti al pagamento delle sanzioni previste.
La classe energetica è diventata un fattore di prezzo nel mercato immobiliare italiano. I dati del report FIAIP-ENEA 2026 rilevano che circa il 75% degli immobili italiani presenta ancora prestazioni insufficienti, mentre gli edifici in classe alta registrano valori di vendita superiori del 10-15% rispetto a quelli in classe bassa nelle stesse zone. La direttiva EPBD IV tende ad ampliare questo differenziale: dal 2028 l’entrata in vigore del sistema ETS2 — la carbon tax europea sul riscaldamento domestico e sui trasporti — renderà progressivamente più costoso mantenere un immobile inefficiente, aumentando la pressione sul valore di mercato degli edifici nelle classi più basse.
Ad ogni modo, la direttiva non introduce divieti di vendita o locazione per le classi energetiche F o G: chiunque possieda un immobile nelle fasce più basse potrà continuare a venderlo o affittarlo anche dopo il 29 maggio 2026. L’impatto è indiretto: un mercato sempre più attento alla sostenibilità sconta le inefficienze energetiche nel prezzo di offerta e nei tempi di trattativa.
I bonus edilizi 2026 — Bonus Casa al 50% per la prima abitazione, Ecobonus e Conto Termico 3.0 con il contributo a fondo perduto fino al 65% per le pompe di calore — consentono di migliorare la classe energetica e proteggere il valore dell’immobile nel tempo.
A pochi giorni dalla scadenza, l’Italia si trova in una posizione di ritardo strutturale rispetto agli obblighi europei. La direttiva Case Green è stata esclusa dalla legge di delegazione europea 2025, lo strumento ordinario attraverso cui il Parlamento delega al Governo il recepimento delle norme UE. Il processo di trasposizione è stato avviato solo nel febbraio 2026, con margini di tempo ridottissimi. Il 12 marzo la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE), la bozza del quale avrebbe dovuto essere trasmessa a Bruxelles entro il 31 dicembre 2025.
Sul piano pratico, il mancato recepimento formale non elimina comunque alcuni degli obblighi a effetto diretto: il blocco degli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili — già in vigore dal 1° gennaio 2025 — si applica indipendentemente dalla trasposizione nazionale e l’Italia è già in infrazione anche su questo punto.
La nuova scala A-G per l’APE e il passaporto di ristrutturazione, invece, richiedono un atto legislativo nazionale per diventare pienamente operativi. Il decreto legislativo di recepimento, quando approvato, definirà le modalità di aggiornamento della certificazione energetica e le scadenze per la presentazione del Piano Nazionale di Ristrutturazione.
L’aggiornamento 2026 della guida all’uso di CIVIS riporta al centro dell’attenzione uno dei servizi fiscali più usati nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La piattaforma consente la gestione online di richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità , avvisi telematici e cartelle di pagamento, seguendo la pratica fino all’esito dell’ufficio e, nei casi previsti, caricando chiarimenti e documenti a supporto.
CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate per alcune comunicazioni e atti fiscali. La richiesta viene presentata dall’area riservata e permette di dialogare con l’ufficio competente sulla posizione da esaminare, con ricevuta, identificativo della pratica e consultazione dello stato di lavorazione. Il servizio rientra tra gli strumenti in area riservata dell’Agenzia delle Entrate e raccoglie dati fiscali, comunicazioni, servizi di assistenza, deleghe e funzioni digitali per contribuenti, Partite IVA e intermediari.
Il nucleo principale di CIVIS riguarda l’assistenza su comunicazioni di irregolarità , avvisi telematici e cartelle di pagamento derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni o dalla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. L’uso più frequente è per gli avvisi bonari, cioè le comunicazioni con cui il Fisco segnala anomalie, importi dovuti o dati da chiarire prima dell’eventuale fase successiva della riscossione.
La logica di CIVIS è quella della tracciabilità : ogni istanza viene acquisita dal sistema, collegata a un numero di pratica e resa consultabile fino alla chiusura. Per contribuenti e professionisti significa poter seguire la lavorazione senza disperdere richieste tra sportelli, telefonate e canali separati. La piattaforma dialoga anche con altri servizi: dalla richiesta di modifica F24 alle istanze di autotutela sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione, fino alle comunicazioni sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La richiesta CIVIS può essere presentata quando il contribuente ha ricevuto una comunicazione, un avviso telematico o una cartella di pagamento collegata a controllo automatizzato o tassazione separata. Il canale di arrivo dell’atto può essere diverso: avviso telematico, PEC, lettera o raccomandata A/R. Per le cartelle, il servizio aiuta a individuare l’atto tramite codici presenti nel documento. Il tema si collega alla cartella di pagamento AdER, che resta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il saldo di somme affidate dagli enti creditori.
Se l’assistenza su una cartella viene accolta, anche in parte, CVIS può rendere disponibile la comunicazione di sgravio e trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente trova così nella consultazione gli importi aggiornati e l’esito della lavorazione.
Possono usare CIVISÂ i contribuenti, gli intermediari, i rappresentanti legali delle persone fisiche e le persone di fiducia abilitate. Nel caso dei rappresentanti legali rientrano, tra gli altri, tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori.
Questa impostazione consente di gestire online anche le posizioni di chi opera tramite delega o assistenza professionale. Per studi, CAF e intermediari, CIVIS è quindi uno strumento di lavoro per seguire comunicazioni, cartelle e chiarimenti direttamente dentro l’ecosistema digitale del Fisco.
Per avviare una richiesta di assistenza CIVIS bisogna indicare il codice fiscale del contribuente e selezionare la tipologia di atto. In base alla scelta, il sistema chiede dati ulteriori per collegare l’istanza alla posizione fiscale corretta.
Per comunicazioni e avvisi telematici serve il numero identificativo di 13 cifre presente sull’atto. Per le cartelle, invece, la ricerca può avvenire con codice atto di 11 cifre, identificativo della cartella di 17 cifre oppure identificativo della partita di ruolo.
Nel modulo devono essere inseriti anche indirizzo email e nominativo di riferimento. Dopo l’invio, il sistema assegna alla pratica un identificativo di 13 cifre, con le prime otto cifre riferite alla data di acquisizione.
Il campo Informazioni relative alla richiesta di assistenza è la parte più delicata dell’istanza. Qui vanno indicati gli elementi utili alla correzione dell’esito, le motivazioni della domanda e le informazioni che aiutano l’ufficio a valutare la posizione. La capienza del campo è di 3.000 caratteri.
Una richiesta efficace dovrebbe riportare atto ricevuto, anomalia contestata, dati dichiarativi interessati, versamenti o comunicazioni già disponibili e correzione attesa dall’ufficio. Per le comunicazioni di irregolarità , CIVIS serve soprattutto a fornire chiarimenti su dati già trasmessi o valutati in modo diverso dall’Amministrazione. La domanda va quindi costruita sul contenuto dell’atto, evitando allegati che replicano documenti già presenti negli archivi fiscali.
Gli allegati vanno usati quando aggiungono documenti assenti dagli archivi dell’Agenzia o elementi utili richiesti dall’ufficio. Per comunicazioni, avvisi e cartelle collegate ai controlli automatizzati, modelli F24 e dichiarazioni già trasmesse sono di norma già disponibili nei sistemi fiscali.
Durante la lavorazione, l’ufficio può chiedere prospetti riepilogativi, ulteriori elementi informativi o chiarimenti. In questo caso il contatto avviene tramite telefono o e-mail, usando i recapiti indicati nella richiesta.
Per integrare una prima istanza già presentata, l’invio dei file passa dal servizio Consegna documenti e istanze. Nella motivazione dell’invio, la categoria da selezionare è CIVIS e l’oggetto indicato è Documentazione per riesame pratica CIVIS.
La novità della guida aggiornata riguarda la seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici. Il contribuente o l’intermediario può chiedere una nuova valutazione dopo il primo esito, aggiungendo chiarimenti o informazioni rimaste fuori dalla domanda iniziale.
La seconda richiesta consente anche di caricare documenti elettronici direttamente durante la compilazione. Il limite previsto è di 10 file, con dimensione massima di 20 MB per ciascun documento e formati ammessi secondo le regole documentali dell’Agenzia.
La funzione va letta come parte del servizio Civis, non come tema autonomo. Il valore editoriale sta nel rafforzamento della piattaforma: assistenza, riesame, documenti ed esiti restano dentro lo stesso percorso digitale.
La sezione Consultazione delle richieste permette di seguire lo stato di lavorazione e l’esito delle istanze inviate. La funzione vale per comunicazioni, avvisi, cartelle, modifiche F24, autotutela su avvisi di liquidazione per locazioni e comunicazioni sul bollo delle fatture elettroniche.
La ricerca può essere fatta tramite numero di pratica CIVIS o altri criteri disponibili nella piattaforma. Selezionando la pratica, l’utente può visualizzare il riepilogo dell’istanza, salvare la richiesta o stamparla.
La consultazione mostra anche le richieste che riguardano il contribuente e che sono state presentate da un intermediario delegato. Dal giorno lavorativo successivo all’acquisizione può essere visibile l’ufficio che ha preso in carico la pratica.
Quando la lavorazione si chiude, nella colonna Riepilogo esiti richiesta viene messo a disposizione un file con le attività svolte dall’ufficio e la valutazione finale. Lo stato della pratica passa a CHIUSA.
Se l’ufficio aggiorna la comunicazione, nella colonna Documento aggiornato può comparire la nuova versione dell’atto, consultabile, salvabile e stampabile. In caso di regolarizzazione parziale, il documento può includere anche un modello F24 precompilato con gli importi rideterminati.
Per le cartelle di pagamento, l’accoglimento totale o parziale della richiesta rende disponibile una comunicazione di sgravio. In caso di rigetto, la piattaforma mostra l’esito della lavorazione e la colonna del documento aggiornato resta priva di file.
Gli allegati caricati in CIVIS sono sottoposti a controlli di sicurezza per verificare l’assenza di virus, macro e altri elementi attivi. Durante questa fase, lo stato della richiesta può risultare IN VERIFICA. Se un file presenta elementi bloccanti, la pratica viene registrata come SCARTATA e viene generata una ricevuta di scarto nella consultazione. L’utente riceve una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato e può presentare una nuova richiesta con documenti corretti o sostituiti.
Il controllo sugli allegati chiude il percorso digitale di CIVIS: invio dell’istanza, eventuale integrazione, consultazione, esito e conservazione della ricevuta restano nella stessa area riservata, con un tracciamento utile sia al contribuente sia all’intermediario.
Con la direttiva (UE) 2024/1275 Case Green da recepire entro il 29 maggio 2026, l’Unione Europea stabilisce una traiettoria vincolante verso un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Il testo non impone comunque di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, benché ogni Stato UE debba misurare la riduzione del consumo medio. Prevista anche un’ampia casistica di esenzioni e deroghe, che escludono numerose categorie di edifici dall’ambito degli obblighi.
La direttiva (UE) 2024/1275 individua le categorie di edifici escluse dagli obblighi di riqualificazione applicabili in tutti gli Stati membri. Sono esenti:
In aggiunta a queste categorie, la direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di disapplicare o attenuare gli obblighi in fase di recepimento nazionale per:
Per gli edifici residenziali esistenti la direttiva non fissa classi energetiche obbligatorie per il singolo immobile. Stabilisce invece una riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare nazionale, misurata in kWh/(m² anno):
Almeno il 55% di questa riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni energetiche peggiori — i cosiddetti worst performing buildings. In Italia si tratta di circa 5 milioni di edifici nelle classi energetiche più basse su un totale di circa 12 milioni di immobili residenziali. Nessun proprietario è però direttamente obbligato dalla direttiva ad eseguire interventi: sarà il Piano Nazionale di Ristrutturazione, ancora da completare, a definire strumenti, incentivi e priorità per raggiungere gli obiettivi.
Sul fronte non residenziale gli obblighi sono più definiti: la direttiva impone che gli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse vengano ristrutturati nella misura del 16% del parco non residenziale entro il 2030, quota che sale al 26% entro il 2033. Per le nuove costruzioni il calendario prevede:
Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non possono più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili come il gas naturale. Fanno eccezione i sistemi ibridi che abbinano caldaia e pompa di calore.
Il Governo ha approvato il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. MASE del 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026), che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ma non esaurisce il recepimento della direttiva EPBD IV. La Commissione europea ha aperto a marzo 2026 una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato invio della bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici, scaduta il 31 dicembre 2025.
Fino all’approvazione del decreto legislativo di recepimento, in Italia restano in vigore le regole attuali: nessun obbligo diretto di riqualificazione per i proprietari di immobili esistenti, APE obbligatorio in caso di compravendita o locazione, incentivi fiscali disponibili attraverso Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico 3.0 per chi decide di migliorare volontariamente la classe energetica del proprio immobile.
Guida in PDF all’utilizzo del servizio per inoltrare via web richieste di assistenza all’Agenzia delle Entrate su comunicazioni e avvisi telematici, inviare documenti e monitorare pratiche.
Il Ministero della Salute ha inviato a Regioni, USMAF e autorità sanitarie nazionali la circolare con le linee guida per la gestione del rischio Hantavirus in Italia, con le misure di quarantena, le regole per i contatti a rischio e le regole su mascherine e test. Di seguito, tutto quel che serve sapere: quali sono i sintomi, come si trasmette, le restrizioni per voli e viaggi e per chi ha avuto contatti con casi confermati.
Gli hantavirus sono virus zoonotici: infettano naturalmente i roditori — topi selvatici, arvicole, ratti — e vengono trasmessi all’uomo in modo occasionale. Non si tratta di un virus nuovo: circolano in tutto il mondo da decenni, con specie diverse associate a roditori specifici e presenti in aree geografiche distinte. In Europa la specie più diffusa è il virus Puumala, trasmesso dall’arvicola rossastra, che causa una forma renale generalmente non letale. Nelle Americhe circolano specie più pericolose, tra cui il virus Andes e il virus Sin Nombre, responsabili di polmoniti gravi con alta mortalità .
La trasmissione all’uomo avviene principalmente per inalazione di particelle virali disperse nell’aria da urina, feci e saliva di roditori infetti, o per contatto diretto con escrementi o morsi. La trasmissione da persona a persona è documentata esclusivamente per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara: richiede contatti stretti e prolungati con un malato. Cani e gatti non sono considerati fonte di contagio per l’uomo.
Il 2 maggio 2026 le autorità sanitarie del Regno Unito hanno notificato all’OMS un cluster di casi gravi a bordo della nave olandese MV Hondius. Il caso indice ha sviluppato i sintomi il 6 aprile 2026; la prima diagnosi specifica di virus Andes è stata effettuata il 2 maggio su un caso correlato. All’11 maggio i casi totali sono nove — sette confermati in laboratorio e due probabili — con tre decessi e un tasso di mortalità del 33%. Tra i casi documentati, alcuni passeggeri avevano visitato il Sud America, inclusa l’Argentina, prima dell’imbarco.
La progressione clinica è stata rapida: esordio con cefalea e disturbi gastrointestinali lievi, seguito entro 24-48 ore da difficoltà respiratorie, astenia e segni di compromissione multiorgano. In diversi pazienti la malattia ha portato a sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) con shock, richiedendo ventilazione meccanica e ricovero in terapia intensiva.
Due voli di evacuazione medica atterrati nei Paesi Bassi l’11 maggio hanno trasportato complessivamente 28 evacuati dalla MV Hondius. Il caso sospetto trasferito in Germania ha dato esito negativo al PCR e alla sierologia ed è stato declassato a “non caso”. La nave ha lasciato Capo Verde il 6 maggio ed è attraccata alle Isole Canarie il 10 maggio 2026. L’OMS valuta il rischio per la popolazione mondiale basso e continua a monitorare l’evoluzione epidemiologica.
Una delle passeggere decedute aveva transitato sul volo KLM del 25 aprile da Johannesburg ad Amsterdam con scalo a Roma.
Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri residenti in Italia — in Veneto, Toscana, Campania e Calabria — i cui nominativi sono stati trasmessi alle rispettive regioni il 9 maggio tramite il sistema europeo EWRS. Dei quattro passeggeri, il residente in Veneto è risultato negativo al test. Il residente in Calabria, un 25enne, ha sviluppato sintomi riconducibili all’hantavirus: i campioni sono stati trasferiti all’INMI Spallanzani per la conferma diagnostica. Le condizioni degli altri due — in Toscana e Campania — risultano buone.
All’11 maggio 2026, il focolaio attivo conta nove casi — sette confermati e due probabili — con tre decessi.
Il livello di allerta per l’hantavirus in Italia resta molto basso. L’8 maggio si è riunita la Rete di esperti Dispatch del Ministero della Salute, che ha confermato la valutazione ECDC. Gli esperti hanno tuttavia segnalato che il rischio di trasmissione interumana comunitaria non è del tutto trascurabile, a causa dell’eterogeneità delle misure di sanità pubblica adottate dai Paesi di rimpatrio dei passeggeri della nave. La strategia è di mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare la sorveglianza per l’identificazione precoce di eventuali casi sospetti.
Il Ministero ha pubblicato FAQ ufficiali e una scheda malattia aggiornata. Per i casi sospetti il riferimento nazionale è il Laboratorio di Virologia dell’INMI Spallanzani, attivo h24 al numero 06551701, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità . Le Regioni sono tenute a individuare laboratori di riferimento regionali per la diagnostica del virus Andes entro una settimana dalla circolare.
Le specie di hantavirus presenti in Italia e in Europa causano forme renali (HFRS) generalmente meno gravi rispetto alla sindrome polmonare delle Americhe. Il roditore serbatoio del virus Andes (Oligoryzomys longicaudatus) non è presente in Europa, il che rende pressoché impossibile un contagio autoctono nel nostro Paese.
La circolare del Ministero della Salute datata 11 maggio 2026 stabilisce un pacchetto integrato di misure rivolte a Regioni, USMAF e autorità sanitarie. I punti principali sono:
Il periodo di incubazione varia da una a otto settimane dall’esposizione, a seconda del tipo di virus. I sintomi iniziali comuni a tutte le forme includono febbre alta, cefalea, dolori muscolari intensi e disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e dolore addominale. La malattia può poi evolvere in due direzioni distinte a seconda della specie virale:
Non esiste una terapia antivirale specifica approvata né un vaccino disponibile in Europa. Il trattamento è di supporto: monitoraggio intensivo e gestione delle complicanze respiratorie, cardiache e renali. La tempestività del ricovero è determinante per la sopravvivenza nei casi gravi.
Il Ministero della Salute indica di rivolgersi al medico di medicina generale o al 112 in caso di febbre alta improvvisa, difficoltà respiratoria o dolori muscolari intensi associati a uno dei seguenti fattori: contatto recente con roditori o loro escrementi, soggiorno in aree rurali o boschive dove il virus è endemico, viaggio recente in Sud America, oppure contatto con un caso confermato di infezione da hantavirus. Il medico valuterà la necessità di test diagnostici specifici: ricerca di anticorpi IgM e IgG e test PCR per l’RNA virale. Non esiste una profilassi post-esposizione approvata: l’intervento clinico precoce è la misura più efficace per gestire una possibile progressione della malattia.
Alcune categorie professionali sono strutturalmente esposte al contatto con roditori e loro escrementi e rientrano nell’ambito della valutazione del rischio biologico prevista dal D.Lgs. 81/2008. Le categorie con profilo di rischio più elevato sono:
Per i datori di lavoro di questi settori il Decreto 81/2008 impone di includere nel DVR la valutazione del rischio biologico da hantavirus, di fornire DPI adeguati — guanti, mascherina FFP2 o FFP3, occhiali protettivi per le operazioni più esposte — e di formare i lavoratori sulle misure di prevenzione specifiche. La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è raccomandata per le categorie più esposte.
Il virus Andes è endemico in alcune aree del Sud America, in particolare in Argentina (Patagonia), Cile, Uruguay, Bolivia, Paraguay e Brasile meridionale. Il rischio è legato principalmente all’esposizione a roditori in ambienti rurali, campeggi, rifugi di montagna e abitazioni non frequentate. Le precauzioni raccomandate da OMS e Ministero della Salute per chi si reca in queste aree includono:
Per le imprese con lavoratori in trasferta nelle aree endemiche, è opportuno integrare le informazioni sul rischio hantavirus nelle procedure di sicurezza per le trasferte internazionali e verificare che il medico competente aggiorni la valutazione dei rischi per le attività svolte all’estero.
Tra le detrazioni fiscali al 19% dell’IRPEF nel Modello 730/2026 rientrano come di consueto le spese di istruzione dei figli, ma quest’anno con un massimale salito a 1.000 euro per ciascuno di essi. Di contro, per i redditi superiori a 75.000 euro debutta il tetto massimo alle spese detraibili: le spesa di istruzione rientrano nel conteggio complessivo e possono quindi restare fuori dallo sgravio laddove si superasse la soglia. Per i redditi inferiori a 75.000 euro, le detrazioni spettano invece per intero. Per i figli fiscalmente a carico si calcola anche la percentuale di ripartizione tra genitori, legata all’intestazione della fattura o alla quota di carico dichiarata al Fisco.
Di seguito le regole 2026 per le spese scolastiche, l’asilo nido, l’università e i corsi post-laurea.
Per le spese sostenute nel 2025 riferite alla formazione scolastica — scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado — la detrazione spetta fino a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente, al 19%. La spesa va indicata nel rigo E8-E10, codice 12 del quadro E del modello 730/2026. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.
In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante se è intestatario della fattura. Se la fattura è intestata al figlio, la spesa è ripartita al 50%.
Tra le spese detraibili rientrano: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto — tra cui corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. È obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario): senza tracciabilità la detrazione non spetta.
NB: se le spese sono pagate alla scuola non serve la copia della delibera scolastica, mentre il documento è necessario se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio a un’agenzia di viaggio per le gite).
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre/post scuola sono spesso forniti dai Comuni o da altri enti locali che, quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano servizi per istituti terzi, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Questi importi potrebbero non comparire nella precompilata e vanno inseriti manualmente dal contribuente, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità e si disponga della documentazione commerciale che ne comprova il versamento tracciabile.
Le tasse scolastiche versate tramite modello F24 sono invece già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e compaiono direttamente nella dichiarazione, senza trasmissione da parte della scuola. Se però il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati, le spese non risulteranno precaricate e andranno indicate ex novo.
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Esiste poi una detrazione separata (indicata con il codice 45) per la pratica musicale dei figli tra 5 e 18 anni, il cosiddetto Bonus Musica, anche in questo caso detraibile fino a 1.000 euro.
La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Per asili nido pubblici o privati, comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter, l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al minore o a uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.
Per i corsi universitari presso atenei statali, è prevista la detrazione del 19% sull’intero importo, senza limite di spesa. La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea e partecipazione ai test di ingresso. La spesa va indicata al rigo E8-E10, codice 13.
Per le università non statali italiane, il limite è aggiornato annualmente dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per area disciplinare e regione. Per le spese di corsi universitari o post-laurea all’estero, il tetto di detraibilità è pari all’importo massimo previsto per corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Non sono detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Le detrazioni per le spese di istruzione dei figli sono compatibili anche con il Bonus affitto per universitari fuori sede, ossia la detrazione del 19% applicata al canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è di 500 euro, riferito allo studente o alla famiglia che lo ha a carico, nel rispetto delle regole 2026 sui carichi di famiglia.
Dal periodo d’imposta 2025 i figli che hanno compiuto 30 anni non rientrano più nella platea dei carichi di famiglia ai fini della detrazione fissa prevista dall’art. 12 del TUIR, salvo i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Questo non comporta automaticamente la perdita della detrazione sulle spese di istruzione sostenute nel loro interesse: se il figlio over 30 rispetta i limiti reddituali per essere considerato a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro), le spese di istruzione restano detraibili. Se invece il figlio supera la soglia reddituale e non è più fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.
Per i contribuenti non cittadini italiani né di Stati UE o SEE, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la detrazione per i familiari residenti all’estero. Per i cittadini italiani e per quelli di Stati UE o SEE, la detrazione sulle spese di istruzione sostenute per figli residenti fuori dall’Italia continua invece ad applicarsi, purché il figlio rispetti i requisiti reddituali per essere considerato a carico.
Dal periodo d’imposta 2025 — dichiarato nel 730/2026 — le spese di istruzione rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (istituito dalla Legge 207/2024). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applica un tetto massimo alle spese agevolabili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
L’importo base va moltiplicato per un coefficiente che varia in base ai figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli (il tetto si dimezza), 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità . Le spese mediche sono escluse da questo meccanismo; le spese di istruzione no.
L’applicativo della precompilata calcola il tetto in automatico ma il contribuente può gestirlo manualmente nel Quadro E scegliendo di privilegiare le voci con aliquota di detrazione più alta.
I datori di lavoro che dal 2026 hanno l’obbligo di versamento dell’accantonamento del TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria INPS hanno tempo fino al 16 luglio per regolarizzare le quote maturate da gennaio a giugno senza sanzioni, interessi o somme aggiuntive. Il rinvio, previsto dal Decreto Lavoro e recepito Messaggio n. 1511/2026, concede più tempo alle aziende coinvolte dalle nuove soglie della Legge di Bilancio.
La proroga riguarda i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria per effetto delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per questi soggetti, i versamenti relativi alle competenze da gennaio a giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026.
Il rinvio evita l’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive per il mancato rispetto delle scadenze mensili ordinarie. Resta quindi centrale distinguere le aziende già soggette al Fondo da quelle entrate nel nuovo obbligo per effetto della disciplina 2026.
Il nuovo calendario interessa le aziende che rientrano nel Fondo di Tesoreria INPS per il TFR in base alla media occupazionale annua. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 60 dipendenti, calcolati sulla media dell’anno precedente.
La Legge di Bilancio 2026 ha superato il precedente criterio statico, legato alla forza lavoro del 2006 o al primo anno di attività . Dal 2026 la verifica diventa annuale e si basa sulla media dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga.
Il termine del 16 luglio copre le quote TFR maturate nel primo semestre 2026. La finestra riguarda quindi le competenze da gennaio a giugno e consente ai nuovi obbligati di regolarizzare gli importi dovuti al Fondo di Tesoreria senza aggravio sanzionatorio.
Per le competenze successive, salvo ulteriori interventi, torna la disciplina ordinaria del versamento contributivo mensile. Il datore di lavoro deve quindi tenere separato il recupero degli arretrati del primo semestre dai flussi correnti maturati dopo giugno.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi agli arretrati va utilizzato il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 2026. Il codice identifica il versamento degli arretrati delle quote TFR dovute in base alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Nel flusso Uniemens, il codice CF05 va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso. Restano valide le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, salvo quanto modificato dal rinvio al 16 luglio.
Il versamento al Fondo di Tesoreria riguarda il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che resta destinato al circuito INPS, quando ricorrono i requisiti dimensionali del datore di lavoro e il dipendente non lo conferisce a una forma pensionistica complementare.
La nuova disciplina si inserisce nel più ampio riordino della previdenza complementare e del conferimento del TFR, con effetti sia sulle aziende sia sulle scelte dei lavoratori in materia di fondi pensione.
Per le aziende agricole rilevano anche le istruzioni specifiche sul calcolo della forza lavoro e sulle categorie da includere o escludere dalla media annua. Il rinvio al 16 luglio riguarda anche il primo versamento dovuto dai datori agricoli entrati nell’obbligo in base alle nuove regole. Le aziende del settore devono quindi coordinare due verifiche: da un lato la soglia dimensionale e la corretta composizione della forza lavoro, dall’altro l’indicazione degli importi arretrati nel flusso contributivo con il codice previsto dall’INPS.
Il nuovo termine INPS riguarda una platea circoscritta di datori di lavoro privati entrati nel Fondo di Tesoreria dal 2026. Il riepilogo degli adempimenti consente di distinguere scadenza, periodo coperto e istruzione contributiva:
| Voce | Regola applicabile |
|---|---|
| Termine prorogato | 16 luglio 2026 |
| Periodo coperto | competenze da gennaio a giugno 2026 |
| Aziende interessate | datori di lavoro entrati nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 |
| Effetto della proroga | assenza di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive |
| Codice Uniemens | CF05 per gli importi pregressi |
Con i prezzi del gas ancora esposti alle oscillazioni del mercato all’ingrosso, scegliere una tariffa conveniente resta una leva concreta per alleggerire la bolletta domestica. Il confronto tra le offerte del mercato libero va letto insieme agli aggiornamenti mensili ARERA sul prezzo del gas per i clienti vulnerabili e alle misure previste dal Decreto Bollette 2026 per famiglie e imprese.
Sono state selezionate le offerte gas più convenienti del mese, distinguendo tra prezzo fisso e prezzo variabile, con attenzione alla spesa annua stimata e alle condizioni economiche realmente applicate al cliente finale.
La convenienza delle offerte gas non si misura soltanto dal prezzo della materia prima. Sul costo finale incidono anche il canone fisso annuo, l’eventuale spread applicato al PSV nelle tariffe indicizzate, la durata del prezzo promesso, le condizioni di attivazione e i vincoli richiesti dal fornitore, come pagamento tramite domiciliazione bancaria o gestione esclusivamente online del contratto.
Prima di cambiare operatore, il confronto dovrebbe partire dai consumi reali indicati in bolletta. L’autolettura del contatore gas consente di ridurre il rischio di importi stimati e di valutare le offerte sulla base di dati più aderenti all’uso effettivo della fornitura. A incidere sulla spesa restano poi le abitudini domestiche, dal riscaldamento all’acqua calda sanitaria, su cui possono intervenire anche alcuni accorgimenti per ridurre i consumi in bolletta.
Le tariffe a prezzo fisso consentono di bloccare il costo della materia prima per un periodo definito, di solito 12 o 24 mesi, offrendo maggiore prevedibilità della spesa. Le offerte a prezzo indicizzato, invece, seguono l’andamento del PSV e possono risultare più convenienti quando il mercato scende, ma espongono il cliente a rincari in caso di nuove tensioni sui prezzi all’ingrosso.
Per le famiglie con requisiti ISEE restano centrali i bonus sociali ARERA in bolletta, che possono ridurre la spesa effettiva per il gas in base alla composizione del nucleo familiare, alla zona climatica e all’uso della fornitura. ARERA ha avviato un procedimento per rafforzare le tutele dei clienti con bonus sociale, con interventi su applicazione degli sconti, morosità e trasparenza delle condizioni contrattuali.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, con un’ordinanza depositata l’11 maggio 2026, una questione che potrebbe travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio d’impresa erano già inutilizzabili prima che la legge lo stabilisse espressamente? La risposta spetta ora alle Sezioni Unite. In parallelo, la stessa Sezione Tributaria ha già tracciato i criteri per stabilire quando un accesso fiscale nei locali aziendali è regolare e quando non lo è.
Lo scenario di fondo è stato aperto dalle sentenze CEDU con cui nel 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: per Strasburgo il domicilio tutelato dalla Convenzione non è solo l’abitazione privata ma anche la sede dell’impresa, e le verifiche fiscali autorizzate dalla stessa amministrazione che le esegue non offrono garanzie sufficienti di controllo terzo e indipendente.
Il legislatore italiano aveva già mosso un passo nella stessa direzione introducendo, con la riforma dello Statuto del contribuente del 2023, il nuovo art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente: dal 18 gennaio 2024 le prove raccolte in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento, né in sede amministrativa né in sede giudiziale. La norma, tuttavia, vale solo per le verifiche successive alla sua entrata in vigore.
L’ordinanza dell’11 maggio nasce dal ricorso di una società e affronta il punto lasciato aperto dalla riforma: quel principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite era già ricavabile dall’art. 14 della Costituzione che tutela l’inviolabilità del domicilio, anche prima che il legislatore lo codificasse nel 2024?
La Sezione Tributaria ha una propria posizione — il principio esisteva già — ma riconosce che dentro la stessa Cassazione convivono orientamenti opposti. Da qui la rimessione. Se le Sezioni Unite confermeranno, gli avvisi di accertamento costruiti su accessi autorizzati senza un controllo terzo e indipendente rischieranno di cadere anche quando risalgono a dieci o quindici anni fa.
In attesa della risposta delle Sezioni Unite, la stessa Sezione Tributaria ha già fissato i criteri con un’ordinanza depositata il 20 aprile 2026. Un accesso supera il vaglio della Convenzione se presenta tutte e quattro le caratteristiche seguenti:
I due provvedimenti compongono un disegno coerente. La rimessione alle Sezioni Unite tiene aperta la porta alla retroattività della tutela. In base ai criteri stabiliti, non basterà citare le sentenze di Strasburgo per ottenere l’annullamento di un vecchio accertamento: occorrerà dimostrare che l’accesso del Fisco presentava i caratteri dell’arbitrio concreto — assenza di motivazione, oggetto indeterminato, durata sproporzionata. Il numero degli accertamenti effettivamente a rischio dipenderà in larga misura da come le Sezioni Unite calibreranno questo standard probatorio.