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A giugno 2026 il calendario dei pagamenti INPS si apre senza slittamenti per le pensioni mentre le altre prestazioni seguono finestre diverse a seconda della misura . Nel mese, sono attesi anche l’Assegno Unico, l’Assegno di inclusione, il Supporto formazione e lavoro, le indennità NASpI e DIS-COLL e la ricarica bimestrale della Carta acquisti. Alcune date sono fissate dal calendario annuale INPS, altre dipendono dalla lavorazione della singola pratica.
Le pensioni di giugno 2026 vengono pagate da lunedì 1° giugno. Il cedolino pubblicato dall’INPS conferma infatti l’accredito del rateo con valuta 1° giugno, in linea con la regola generale che prevede il pagamento il primo giorno bancabile del mese, con la sola eccezione di gennaio.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Per chi percepisce più trattamenti previdenziali o assistenziali, l’INPS effettua il pagamento con un unico mandato.
Nel cedolino di giugno vanno controllate anche le eventuali variazioni dell’importo netto, che possono dipendere da trattenute fiscali, addizionali regionali e comunali, conguagli, recuperi, quote associative, cessione del quinto o altre trattenute applicate direttamente sul rateo mensile.
Per l’Assegno Unico, il calendario 2026 prevede il pagamento della mensilità di giugno nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno, per le prestazioni già in corso di godimento e senza variazioni.
La prima rata, invece, viene pagata di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Lo stesso criterio riguarda le posizioni con variazioni, conguagli a credito o a debito, aggiornamenti dell’ISEE o modifiche del nucleo familiare.
Giugno è anche un mese da monitorare per l’ISEE. Chi presenta la DSU entro il 30 giugno 2026 può ottenere il ricalcolo dell’Assegno unico da marzo e il riconoscimento degli eventuali arretrati. Dopo questa data, l’aggiornamento dell’importo vale solo per le mensilità successive.
Per l’Assegno di inclusione ADI, il calendario INPS distingue tra prime erogazioni e rinnovi mensili. A giugno 2026, i primi pagamenti e le eventuali mensilità arretrate sono previsti per martedì 16 giugno, dopo l’esito positivo dell’istruttoria e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
Per i nuclei che hanno già la prestazione attiva, la ricarica mensile della Carta ADI è invece prevista per venerdì 26 giugno, sempre a condizione che i requisiti risultino confermati.
Le stesse finestre vanno considerate anche per il Supporto formazione e lavoro, che segue tempi collegati allo stato della domanda, alla partecipazione alle attivitĂ previste e alle verifiche sulla posizione del beneficiario.
Le indennitĂ di disoccupazione NASpI e DIS-COLL non hanno una data di accredito unica valida per tutti i beneficiari. Il pagamento di giugno dipende dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali.
Per questo motivo la data effettiva va controllata nel servizio INPS dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In quella sezione sono visibili i pagamenti disposti dall’Istituto, compresa la data di disponibilità e l’importo riconosciuto.
La Carta acquisti prevede un accredito bimestrale da 80 euro per i beneficiari in possesso dei requisiti. La misura riguarda cittadini dai 65 anni in su e bambini sotto i tre anni, in presenza delle condizioni economiche previste.
Per il bimestre maggio-giugno, la ricarica dovrebbe risultare già effettuata nel mese precedente. Chi non visualizza l’accredito deve verificare lo stato della carta e, in caso di problemi, utilizzare i canali di assistenza INPS o Poste Italiane.
Per controllare le date effettive di accredito, il canale principale è l’area personale INPS. Con SPID, CIE o CNS si può accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino, al cedolino pensione e al servizio dedicato allo stato dei pagamenti.
Quando l’accredito non compare nella data attesa, la causa può dipendere da tempi bancari, lavorazioni ancora aperte, controlli sui requisiti, aggiornamento dell’ISEE, variazioni nella domanda o conguagli ancora in fase di definizione. Per le prestazioni non legate a un calendario fisso, come NASpI e DIS-COLL, la verifica personale resta il riferimento più affidabile.
Il trattamento integrativo IRPEF fino a 100 euro al mese, se non è stato erogato in busta paga ai lavoratori dipendenti, può essere recuperato nel 730/2026 in fase di dichiarazione dei redditi. Il riferimento per il recupero dell’ex Bonus Renzi è il rigo C14 del Quadro C, che da quest’anno accoglie anche le nuove agevolazioni per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.
Il Bonus IRPEF fruito durante l’anno è indicato nel rigo C14 del quadro C. Se il datore di lavoro lo ha applicato in misura inferiore a quella spettante, oppure ha riconosciuto il trattamento senza erogarlo, l’importo può essere recuperato con il 730 e portato a conguaglio nel prospetto di liquidazione.
Il meccanismo funziona anche in senso opposto. Se dal calcolo finale emerge un trattamento integrativo superiore a quello dovuto, il modello 730 espone la somma da restituire. Chi sa già di superare le soglie o di avere più rapporti di lavoro può valutare la rinuncia al Bonus Renzi, così da evitare recuperi nel conguaglio fiscale.
Nel 730/2026 il rigo C14 si trova nella Sezione V del Quadro C, dedicata alla riduzione della pressione fiscale. Chi presta l’assistenza fiscale, oppure la procedura della precompilata, ricalcola il beneficio sulla base dei redditi complessivi e delle detrazioni risultanti dalla dichiarazione.
La compilazione parte dai dati della Certificazione Unica 2026. Le prime colonne del rigo C14 riguardano il trattamento integrativo, mentre le successive servono a raccordare le altre misure fiscali riconosciute in busta paga nel 2025.
| Colonne al rigo C14 | Informazione da riportare | Campo della CU 2026 |
|---|---|---|
| colonna 1 | codice del trattamento integrativo | 390 |
| colonna 2 | importo erogato dal sostituto d’imposta | 391 |
| colonne 3 e 4 | quote esenti per docenti, ricercatori e impatriati | 463 |
| colonne da 5 a 8 | dati sul reddito da lavoro dipendente e sui giorni di detrazione | 718, 719, 720 e 721 |
| colonne 9 e 10 | somma esente collegata al taglio del cuneo fiscale | 724 e 725 |
Se nel campo 390 della CU è indicato il codice 1, significa che il datore di lavoro ha riconosciuto e corrisposto il trattamento integrativo, anche solo in parte. Se è indicato il codice 2, il beneficio è stato riconosciuto senza pagamento oppure escluso in busta paga. In questo secondo caso la colonna 2 del rigo C14 va lasciata vuota.
Nella colonna 2 si riporta solo l’importo effettivamente erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel campo 391 della CU. L’importo riconosciuto senza pagamento, presente nel campo 392, non va inserito nel modello 730.
Il trattamento integrativo IRPEF spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Il beneficio arriva a 1.200 euro annui, pari a 100 euro al mese, ed è rapportato ai giorni di lavoro.
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Ai fini del reddito complessivo rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati per docenti, ricercatori e impatriati, i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e le mance tassate con imposta sostitutiva. Il reddito va invece considerato al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il trattamento integrativo riguarda i lavoratori dipendenti e alcune categorie con redditi assimilati, compresi i percettori di indennitĂ di disoccupazione o ammortizzatori sociali quando ricorrono le condizioni fiscali previste.
Sono esclusi dal beneficio i pensionati e i contribuenti che superano la soglia dei 28.000 euro per il trattamento integrativo. Per i redditi piĂą alti entrano in gioco, quando spettanti, le ulteriori detrazioni legate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il beneficio richiede inoltre capienza fiscale: chi rientra nella no tax area, con imposta lorda azzerata dalla detrazione da lavoro dipendente, non matura il diritto al trattamento integrativo.
Nel cedolino paga la voce è indicata come trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 1 del DL 3/2020. Il sostituto d’imposta lo riconosce in via automatica e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio. Poiché il datore di lavoro conosce solo i dati disponibili in busta paga, la verifica finale avviene spesso con il conguaglio di fine anno in busta paga oppure con il 730, quando il contribuente ha più CU, altri redditi o detrazioni non considerate durante l’anno.
Quando il trattamento integrativo risulta non spettante, il recupero segue una regola specifica: se l’importo supera 60 euro, la trattenuta viene effettuata in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che recepisce il conguaglio. Nel 730, invece, il debito confluisce nel risultato della dichiarazione e segue le modalità di pagamento o trattenuta previste dal modello.
Se dal 730 emerge un credito, il rimborso viene riconosciuto dal sostituto d’imposta in busta paga oppure dall’Agenzia delle Entrate nei casi di dichiarazione senza sostituto. Le tempistiche seguono il calendario dei rimborsi IRPEF da Modello 730/2026.
Il Bonus Renzi da 80 euro, introdotto dal DL 66/2014, è stato sostituito dal trattamento integrativo previsto dal DL 3/2020, convertito dalla Legge 21/2020. Dal 2021 il beneficio può arrivare a 1.200 euro annui (100 euro al mese) per i lavoratori che rispettano le soglie reddituali e le condizioni di capienza fiscale. L’evoluzione del beneficio può essere riassunta così:
I debiti contributivi verso l’INPS si possono dilazionare fino a 60 rate mensili a partire dalle domande presentate dal 21 maggio 2026, data di pubblicazione della Circolare 60/2026 con le regole di passi. La rateazione si richiede esclusivamente dal Cassetto previdenziale e permette alle imprese in difficoltĂ di rientrare dal debito mantenendo la regolaritĂ contributiva.
La dilazione fino a 60 rate dei debiti INPS è stata istituita dal Collegato Lavoro (articolo 23 della legge 203/2024), disciplinata con apposito decreto interministeriale e resa operativa dal nuovo documento di prassi INPS, a fronte di una “dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltĂ economico-finanziaria”.
La durata del piano dipende dall’importo del debito. Per quelli entro i 500mila euro la dilazione arriva a un massimo di 36 rate mensili, oltre quella soglia il piano può estendersi fino a 60 rate. In entrambi i casi serve un unico requisito, ossia una temporanea situazione di obiettiva difficoltĂ economico-finanziaria, che l’Istituto verifica con un’istruttoria dedicata.
Cambia anche chi autorizza i piani. Le dilazioni fino a 36 rate sono decise dai direttori delle filiali territoriali; quelle fino a 60 rate sono di competenza dei direttori regionali e di coordinamento metropolitano. Quando il debito coinvolge piĂą strutture territoriali, la competenza spetta a quella che gestisce il credito di importo maggiore.
La rateizzazione riguarda i debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione. Vi rientrano i contributi dovuti a titolo di omissione o di evasione e i relativi accessori di legge, accertati alla data di presentazione della domanda.
La dilazione copre l’intera esposizione debitoria verso le Gestioni INPS e riguarda quattro tipi di pendenze:
La difficoltĂ Â può derivare anche da eventi contingenti ed eccezionali che incidono sugli obblighi contributivi correnti. L’INPS ammette, ad esempio, gli adempimenti annuali o infrannuali previsti dai contratti collettivi, le crisi aziendali con ricadute sociali ed economiche di particolare gravitĂ , i casi di ristrutturazione o riconversione assistiti dalla cassa integrazione straordinaria, l’esecuzione di provvedimenti giudiziali e il mancato incasso di crediti verso soggetti pubblici o privati.
La situazione di temporanea difficoltĂ economica deve comunque essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi.
La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica, dal Cassetto previdenziale del contribuente. Può presentarla il debitore oppure un intermediario abilitato; chi non dispone ancora di un accesso deve registrarsi con SPID, CIE o CNS.
La domanda deve comprendere tutti i debiti contributivi maturati verso le Gestioni dell’Istituto, con il dettaglio dei singoli importi. Sono escluse soltanto le somme contestate in sede amministrativa o giudiziaria.
Con la domanda, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il proprio debito e rinuncia alle eccezioni che potrebbero metterne in discussione l’esistenza o la riscuotibilitĂ . Se dopo la definizione della pratica emergono nuove somme dovute, vanno versate entro 30 giorni.
L’INPS chiude l’istruttoria e il procedimento di concessione entro 20 giorni di calendario dalla domanda, definendo il piano di ammortamento e la scadenza della prima rata. Il piano si attiva con il pagamento di quella prima rata, che vale come adesione formale del contribuente.
Sull’importo rateizzato si applicano gli interessi di dilazione, calcolati al tasso vigente alla data della domanda. Il versamento non può avvenire tramite compensazione con crediti fiscali.
Dal pagamento della prima rata il contribuente risulta in regola con i versamenti, condizione che incide sul rilascio del DURC e sull’accesso ad appalti e agevolazioni.
Chi ha già un piano in corso, può ottenerne un secondo in casi circoscritti. La seconda dilazione copre i debiti sorti dopo la concessione del primo piano oppure la contribuzione corrente maturata dopo la presentazione della domanda ancora in lavorazione. Per accedervi, il contribuente deve dichiarare che la nuova dilazione favorisce il riequilibrio economico e finanziario della sua posizione.
L’Istituto non concede una seconda dilazione soltanto nei casi in cui, nei sei mesi precedenti, abbia adottato un provvedimento di revoca o quando risultino giĂ due dilazioni in corso.
Il mancato pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano e impedisce di presentare una nuova domanda di rateizzazione.
La rateizzazione viene revocata dopo tre rate non pagate anche non consecutivamente oppure quando trascorrono piĂą di 30 giorni dalla scadenza dell’ultima. La revoca scatta anche se il contribuente smette di versare la contribuzione corrente, a meno che non la regolarizzi con una seconda dilazione.
La dilazione non estingue nĂ© modifica il debito originario e non esclude le sanzioni civili previste per l’omissione o l’evasione contributiva.
Le nuove regole valgono anche per le domande di rateizzazione presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora aperte al 21 maggio 2026, quando risultano più favorevoli al contribuente. Chi rientra in questa platea può chiedere la rideterminazione del numero di rate del piano già concordato.
La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare n.60, quindi entro il 20 giugno 2026, sempre dal Cassetto previdenziale. Oltre quella data, il piano prosegue secondo le condizioni originarie.
Online il cedolino della pensione INPS di giugno, per controllare in anticipo importo lordo, netto e trattenute applicate sul rateo mensile: addizionali IRPEF, conguagli, recuperi di indebiti, trattenute giudiziali, cessione del quinto, quote associative, APE volontario e conguagli da modello 730. Il pagamento ha valuta 1° giugno per gli accrediti su conto corrente, libretto, Conto BancoPosta e carte abilitate. Per il ritiro alle Poste, è previsto un calendario che tiene conto della festività di inizio mese.
Il rateo di giugno è giĂ consultabile nell’area riservata INPS. Il documento si raggiunge attraverso il servizio dedicato al cedolino pensione online, accessibile con le proprie credenziali. Il documento permette di verificare quanto sarĂ pagato, quali trattenute sono state applicate e se l’importo netto presenta differenze rispetto ai mesi precedenti. Chi preferisce, può richiedere l’invio del cedolino per email, attivandolo sempre dall’area MyINPS.
Nel prospetto compaiono la pensione lorda, l’importo netto del pagamento e le singole voci che incidono sul rateo. A giugno pesano soprattutto le trattenute fiscali ordinarie, le addizionali locali e gli eventuali recuperi già presenti sulla posizione del pensionato.
Nel cedolino pensione, le trattenute si dividono in due gruppi. Quelle obbligatorie che derivano da norme di legge o da provvedimenti del giudice e quelle volontarie legate a una scelta del pensionato e connesse a una norma o una convenzione gestita dall’Istituto. Ad esempio, una cessione del quinto pensione, la quota associativa di un sindacato e il recupero dell’APE volontario.
Nel cedolino di giugno possono comparire anche trattenute IRPEF mensili, addizionale regionale e saldo dell’addizionale comunale riferiti all’anno precedente. Queste addizionali sono trattenute da gennaio a novembre. Può essere presente anche l’acconto dell’addizionale comunale dell’anno in corso, trattenuto da marzo a novembre. La dicitura riportata nel cedolino indica l’anno fiscale a cui la voce si riferisce.
Con la mensilitĂ di giugno, sono messi in pagamento arretrati e nuovi importi dell’indennitĂ spettante ai grandi invalidi di guerra (assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare): per i grandi infermi l’assegno sale a 1.000 euro dai precedenti 878 euro e per gli altri beneficiari sale a 500 euro invece dei precedenti 439 euro.
Eventuali conguagli IRPEF o recuperi di indebiti già comunicati dall’INPS possono ridurre il netto del mese. Nei casi di recupero di somme non dovute, la trattenuta avviene a rate, entro il limite del quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
NB: Tra le trattenute rientrano anche i conguagli da modello 730 quando il pensionato indica l’INPS come sostituto d’imposta. In base ai tempi di trasmissione, si effettuano da agosto o settembre, rateizzati fino alla mensilità di novembre. Se dalla dichiarazione emerge un credito, invece, l’INPS rimborsa l’importo assieme alla pensione, ma sempre a partire dalla competenza di agosto.
Il netto può ridursi anche per il recupero di somme indebitamente percepite. à il caso, ad esempio, di integrazioni al trattamento minimo o maggiorazioni sociali erogate in presenza di limiti reddituali poi superati. In questi casi il recupero avviene di norma con trattenute rateali, entro il limite massimo di un quinto e con salvaguardia del trattamento minimo.
Prima dell’avvio del recupero, l’INPS invia una comunicazione con motivazioni e modalità della trattenuta. Il pensionato può poi seguire il piano rateale attraverso il servizio “Visualizzazione indebiti”.
Nel cedolino possono comparire trattenute collegate a provvedimenti del giudice. In caso di separazione o divorzio, una quota della pensione può essere versata direttamente al coniuge, all’ex coniuge o ai figli. La voce è di norma indicata come “Assegno alimentare”.
Per i pignoramenti presso terzi, l’INPS applica l’ordinanza del giudice e versa l’importo al creditore indicato. Per ragioni di riservatezza, nel cedolino la voce non viene indicata come pignoramento ma, di norma, come “Recupero obbligatorio”.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 ha come data valuta lunedì 1° giugno per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, libretto, Conto BancoPosta o carta abilitata. La data riguarda l’accredito automatico. Chi ritira la pensione in contanti deve invece seguire le indicazioni del proprio ufficio postale, perché l’accesso agli sportelli può essere organizzato per cognome.
La regola ordinaria prevede il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Per giugno 2026, il pagamento ordinario cade quindi lunedì 1° giugno.
Il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi. Se il pensionato riceve più prestazioni pensionistiche o assistenziali, l’INPS effettua un unico mandato e la soglia va verificata sull’importo totale. Per importi superiori, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili. La verifica del cedolino consente di controllare il netto prima della riscossione o dell’accredito.
Il calendario dei pagamenti di giugno interessa chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali. Per gli accrediti su conto, libretto o carta conta invece la valuta INPS del 1° giugno. La turnazione tiene conto della chiusura degli uffici postali di martedì 2 giugno Festa della Repubblica. Le date sono indicative e vanno verificate presso il proprio ufficio postale.
Per chi riceve l’accredito su conto corrente, libretto o carta abilitata, la disponibilità decorre dal 1° giugno mentre chi ritira la pensione alle Poste segue la seguente turnazione alfabetica prevista per il pagamento allo sportello.
| Giorno di ritiro | Cognomi |
|---|---|
| Lunedì 1 giugno | A – B |
| Martedì 2 giugno | Uffici chiusi |
| Mercoledì 3 giugno | C – D |
| Giovedì 4 giugno | E – K |
| Venerdì 5 giugno | L – O |
| Sabato 6 giugno, mattina | P – R |
| Lunedì 8 giugno | S – Z |
Nel calendario dei pagamenti INPS di giugno, oltre alle pensioni, ci sono anche altre prestazioni come Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, NASpI, DIS-COLL. Ciascuno con proprie date d accredito.
Il 25 maggio Papa Leone XIV presenterĂ nell’Aula del Sinodo in Vaticano la Magnifica Humanitas, prima enciclica nella storia della Chiesa dedicata all’intelligenza artificiale e alla tutela della persona umana. Firmata il 15 maggio nel 135° anniversario della Rerum Novarum, il documento porta con sĂ© una novitĂ assoluta: per la prima volta un pontefice presenzia di persona alla presentazione della propria enciclica.
Il 15 maggio 1891 Papa Leone XIII pubblicò la Rerum Novarum, il documento con cui la Chiesa cattolica prese posizione sulla questione operaia, sul lavoro, sul salario e sulla proprietà privata in piena rivoluzione industriale: era la nascita della Dottrina sociale della Chiesa. Centotrentacinque anni dopo, Leone XIV ha scelto quella stessa data per firmare la sua prima enciclica, stabilendo un parallelismo esplicito tra la trasformazione industriale di fine Ottocento e la rivoluzione tecnologica in atto oggi.
GiĂ al momento della sua elezione, nel maggio 2025, Robert Prevost aveva spiegato la scelta del nome pontificale: «Leone XIII, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione del lavoro e della dignitĂ umana. Oggi la Chiesa risponde a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignitĂ umana, della giustizia e del lavoro». La Magnifica Humanitas traduce quella visione in atto magisteriale.
La Magnifica Humanitas si inserisce in una linea di encicliche sociali che hanno scandito i momenti di svolta della modernitĂ . La Quadragesimo Anno di Pio XI (1931) riprese la Rerum Novarum nel contesto della crisi economica globale e dell’ascesa dei regimi totalitari. La Mater et Magistra di Giovanni XXIII (1961) affrontò gli squilibri tra Nord e Sud del mondo e la questione agricola. La Laborem Exercens di Giovanni Paolo II (1981) sviluppò una riflessione profonda sul rapporto tra lavoro e capitale nel mondo diviso tra blocco sovietico e capitalismo occidentale. La Centesimus Annus (1991) dello stesso Wojtyla rilesse le trasformazioni sociali dopo la caduta del Muro di Berlino, nel centesimo anniversario della Rerum Novarum.
Il tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul lavoro era giĂ stato affrontato da Papa Francesco: nel giugno 2024, al G7 di Borgo Egnazia in Puglia — primo pontefice nella storia a partecipare a un vertice del G7 — aveva tenuto un intervento sull’etica dell’IA e sulla responsabilitĂ dei governi nel governare la tecnologia a tutela della persona. Leone XIV raccoglie quel testimone.
La presentazione il 25 maggio alle 11.30 nell’Aula del Sinodo sarĂ di per sĂ© un fatto storico. Un pontefice interverrĂ di persona alla presentazione della propria enciclica per la prima volta nella storia della Chiesa: Leone XIV concluderĂ l’evento con un saluto finale e la benedizione, rompendo una consuetudine secolare.
Il documento si inserisce nel percorso di governance dell’IA avviato dal Vaticano: il 3 maggio 2026 Leone XIV ha istituito la Commissione Interdicasteriale sull’Intelligenza Artificiale, affidata alla presidenza del cardinale Michael Czerny, con il compito di seguire in modo continuativo le trasformazioni tecnologiche attraverso i diversi dicasteri della Santa Sede.
Il panel della presentazione riflette la doppia natura del documento, magisteriale e tecnica. Parleranno il cardinale VĂctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. A fianco delle voci teologiche interverranno la professoressa Anna Rowlands, docente di Teologia politica alla Durham University, e la professoressa Leocadie Lushombo, della Jesuit School of Theology di Santa Clara University in California. La conclusione è affidata al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
Particolare rilievo ha la presenza di Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic e responsabile della ricerca sull’interpretabilitĂ dell’intelligenza artificiale: la scelta del Vaticano di chiamare al tavolo un esponente dell’industria tecnologica segnala l’intenzione di misurarsi con la questione tecnica della leggibilitĂ degli algoritmi, non solo con i suoi riflessi etici. Leone XIV aveva giĂ avvertito in gennaio dei rischi legati al «controllo oligopolistico dei sistemi algoritmici», capaci di «orientare sottilmente i comportamenti e riscrivere la storia umana».
Nel modello 730/2026, i proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali su immobili devono compilare il Quadro B per dichiarare i redditi dei fabbricati relativi al 2025. Il prospetto riguarda abitazioni principali, seconde case, pertinenze, immobili concessi in locazione, comodati, canoni soggetti a cedolare secca e, per le locazioni brevi o turistiche, anche il nuovo spazio dedicato al Codice CIN.
Il quadro B del 730/2026 deve essere compilato da chi possiede fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto, da chi ha usufrutto o altro diritto reale su un immobile, dal coniuge superstite con diritto di abitazione e dai soci di societĂ semplici che producono redditi da fabbricati.
Il nudo proprietario, invece, non dichiara l’immobile se il reddito fondiario spetta al titolare del diritto reale. I dati indicati nel quadro B incidono sul calcolo dei redditi da fabbricati, sulle eventuali imposte sostitutive da cedolare secca 2026 e sui controlli collegati alle locazioni.
Il quadro B del 730 precompilato 2026 è articolato in tre aree. La sezione I, composta dai righi da B1 a B5, accoglie i redditi dei fabbricati e i dati principali di ciascun immobile. La sezione II, rigo B11, riguarda i dati relativi ai contratti di locazione nei casi previsti dalle istruzioni. La sezione III, rigo B12, è dedicata al Codice Identificativo Nazionale per gli immobili destinati a locazioni brevi, locazioni turistiche e strutture turistico-ricettive.
Nel modello vanno indicati, per ciascun immobile, la rendita catastale, il codice di utilizzo, i giorni e la percentuale di possesso, l’eventuale canone, il codice comune, l’opzione per la cedolare secca, i casi particolari IMU e gli altri dati richiesti.
La colonna 1 accoglie la rendita catastale dell’immobile, senza la rivalutazione del 5%, che viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale o dal sistema. Per gli immobili di interesse storico o artistico va indicata la rendita catastale ridotta del 50%.
Le colonne 3 e 4 servono a indicare giorni e percentuale di possesso. Se l’immobile è stato posseduto per tutto il 2025, i giorni sono 365. In caso di acquisto, vendita, successione o variazione della quota durante l’anno, si riportano solo i giorni e la percentuale effettivamente riferibili al contribuente.
La colonna 2 identifica l’utilizzo dell’immobile. Il codice va scelto in base alla situazione reale del fabbricato nel 2025, distinguendo abitazione principale, immobile a disposizione, locazione, comodato, pertinenza e casi particolari. I codici di utilizzo più ricorrenti sono:
Quando l’immobile è locato, nel Quadro B vanno indicati il codice canone e il canone di locazione, secondo il regime fiscale applicabile. La scelta incide sul calcolo del reddito imponibile e sull’eventuale imposta sostitutiva. La casella della cedolare secca va barrata quando il contribuente ha scelto questo regime per la locazione. Nel 2026 restano rilevanti le aliquote del 21% per i contratti a canone libero, del 10% per i contratti a canone concordato nei Comuni agevolati e le regole specifiche per le locazioni brevi, con aliquota al 21% per il primo immobile e al 26% dal secondo al quarto immobile locato con questa formula.
La sezione II del quadro B, rigo B11, accoglie i dati dei contratti di locazione nei casi previsti dalle istruzioni, in particolare per gli immobili situati in Abruzzo e dati in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.
Nel rigo B11 si indicano il rigo della sezione I a cui si riferisce l’immobile, il numero del modello, gli estremi di registrazione del contratto o il codice identificativo del contratto, l’anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU e l’eventuale indicazione dei contratti non superiori a 30 giorni.
Il rigo B12 del Quadro B è la novità da controllare per gli immobili destinati a locazioni turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive. In questa sezione va riportato il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.
Nel rigo B12 si indicano il numero del rigo della sezione I in cui sono stati riportati i dati dell’immobile locato, il numero del modello se sono stati compilati più moduli e il Codice CIN. Il dato serve a collegare l’immobile dichiarato nel 730 con la disciplina nazionale sulle locazioni brevi e turistiche.
La colonna 12 consente di gestire i casi particolari IMU. Va utilizzata, ad esempio, per fabbricati diversi dall’abitazione principale esenti dall’IMU ma soggetti a imposte sui redditi, per abitazioni principali e pertinenze su cui è dovuta l’IMU e per immobili abitativi non locati, assoggettati a IMU, situati nello stesso Comune dell’abitazione principale.
Il rapporto tra IMU e IRPEF sui fabbricati richiede attenzione, soprattutto per seconde case non locate, pertinenze, immobili nello stesso Comune dell’abitazione principale e fabbricati con esenzioni specifiche. Un codice errato può modificare il reddito imponibile o produrre controlli sulla dichiarazione.
Gli errori più frequenti riguardano la scelta del codice utilizzo, l’omessa indicazione di pertinenze, la quota di possesso non aggiornata, i giorni calcolati in modo errato in caso di acquisto o vendita, l’uso improprio della cedolare secca e la mancata indicazione del CIN quando richiesto.
Prima dell’invio del 730 è infine consigliabile verificare la coerenza tra visura catastale, contratto di locazione, modello RLI, canoni percepiti, eventuale opzione per la cedolare, dati IMU e informazioni presenti nella dichiarazione precompilata. Il controllo è ancora più utile per immobili in comproprietà , locazioni brevi, comodati familiari e fabbricati utilizzati solo per una parte dell’anno.
La reputazione online incide ormai quanto la comunicazione tradizionale, e in alcuni settori anche di più. Per una piccola o media impresa una recensione può influenzare vendite, acquisizione clienti, fiducia e competitività , sia nel B2C sia nel B2B. Anche per questo, la nuova Legge annuale PMI, che introduce per la prima volta in Italia una disciplina contro le false recensioni online, sta attirando l’attenzione del mercato digitale.
Il provvedimento nasce soprattutto con riferimento ai settori turismo e ristorazione ma la questione riguarda ormai anche retail, e-commerce, servizi finanziari, sanità privata, utility, tecnologia e servizi professionali, come osserva Matteo Hertel, CEO di Feedaty, piattaforma specializzata nelle recensioni verificate.
Lo scenario coinvolge direttamente le PMI italiane, sempre più esposte al giudizio online e alla qualità della relazione costruita con clienti e consumatori. La credibilità digitale, in molti mercati, è già una leva commerciale al pari di prezzo, servizio e notorietà del marchio.
Secondo Feedaty, la direzione scelta dal legislatore è quindi corretta ma il vero banco di prova è l’applicazione pratica delle nuove regole e le future linee guida di Antitrust e AGCOM.
«Le recensioni online rappresentano una componente sempre più centrale del rapporto di fiducia tra consumatori e aziende», osserva Hertel. «Oggi le opinioni pubblicate sul web incidono sulle decisioni d’acquisto in ambiti sempre più estesi».
Uno degli elementi più rilevanti della nuova disciplina riguarda il principio secondo cui una recensione deve provenire da chi ha realmente usufruito di un prodotto o servizio. La norma punta così a contrastare recensioni false, acquistate o incentivate attraverso sconti e vantaggi economici.
Questo contribuisce ad aumentare trasparenza e affidabilità dell’intero ecosistema digitale. Allo stesso modo, il divieto esplicito di compravendita di recensioni o di pubblicazione di contenuti incentivati da sconti aiuta a distinguere in modo più netto tra raccolta autentica del feedback e manipolazione reputazionale.
Il principio si inserisce nel solco dei modelli di recensione verificata, nei quali il giudizio pubblicato viene collegato a un’esperienza effettiva di acquisto o utilizzo del servizio.
Questo approccio rafforza la qualitĂ del dato reputazionale e riduce le distorsioni generate da contenuti non autentici. In un mercato in cui fiducia e affidabilitĂ entrano sempre piĂą nei criteri di scelta, la recensione verificata diventa un elemento di concorrenza leale.
La norma prevede che una recensione sia rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione del servizio e possa essere rimossa decorsi due anni dalla pubblicazione.
Secondo Feedaty, il principio dell’attualità del contenuto è condivisibile, però può risultare rigido in diversi contesti. «Alcune recensioni mantengono nel tempo un valore informativo utile sia per i consumatori sia per il mercato», osserva Hertel, citando il caso di beni durevoli, elettrodomestici o servizi professionali, dove l’affidabilità si misura spesso su periodi più lunghi.
Per le PMI questo aspetto ha effetti diretti: molte realtĂ costruiscono la propria reputazione online nel tempo, attraverso continuitĂ di servizio, qualitĂ e affidabilitĂ , elementi difficili da sintetizzare soltanto con recensioni recenti.
La Legge PMI attribuisce responsabilitĂ soprattutto a esercenti e consumatori, mentre nella pratica saranno le piattaforme a valutare segnalazioni, verificare contenuti e decidere eventuali rimozioni.
«à proprio su questo fronte che le future linee guida avranno un peso centrale», evidenzia Feedaty. «Senza criteri chiari e condivisi, il rischio è quello di creare un sistema frammentato in cui ogni piattaforma finisca per interpretare autonomamente i requisiti di liceità delle recensioni».
Secondo Hertel, le regole dovranno anche distinguere tra modelli aperti, modelli verificati e sistemi ibridi, perché presentano profili di rischio diversi e richiedono criteri di controllo coerenti con il modo in cui le recensioni vengono raccolte, moderate e pubblicate.
La questione supera la moderazione dei commenti online. Le nuove regole toccano il rapporto di fiducia tra consumatori, imprese e piattaforme, con effetti diretti sulla concorrenza e sulla credibilitĂ dei canali digitali.
Per le PMI italiane, sempre piĂą dipendenti dalla propria reputazione online, la disciplina sulle recensioni rappresenta un primo intervento normativo. La sua efficacia dipenderĂ dalle linee guida attuative, dalla capacitĂ delle piattaforme di distinguere i modelli di raccolta e dalla possibilitĂ di applicare criteri omogenei anche oltre turismo e ristorazione.
La fase applicativa della legge apre alcune criticità . La prima riguarda l’ambito della normativa. Il Capo IV della Legge 34/2026 si concentra su recensioni relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture turistiche situate in Italia, incluse quelle ricettive, termali e le attrazioni turistiche.
Secondo Feedaty, il tema richiede una visione più ampia, perché la reputazione digitale attraversa ormai tutta l’economia.
«La centralità delle recensioni online supera la dimensione esclusiva dell’Horeca», sottolinea Hertel. «Oggi un giudizio incide sulla percezione di affidabilità di qualsiasi azienda, B2C e B2B, indipendentemente dal settore di appartenenza».
Da qui la richiesta di costruire in futuro un quadro regolatorio piĂą omogeneo per i comparti del digitale, con criteri coerenti tra settori, piattaforme e modelli di raccolta dei giudizi.
Jody Brugola è l’attuale presidente e l’esponente di terza generazione della famiglia che ha reso universalmente nota la “vite a brugola”. Subentrato alla guida dell’azienda fondata nel 1926 dal nonno Egidio e portata al successo internazionale dal padre Gianantonio, Jody ha preso in carico responsabilitĂ immense fin da giovane.
Sotto la sua gestione, il gruppo ha attraversato tempeste finanziarie e sfide globali, riuscendo a mantenere intatta l’identitĂ di un marchio che oggi rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel mondo della meccanica e dell’ingegneria.
In questa intensa intervista, vengono aperti i cancelli del colossale stabilimento di Lissone per ripercorrere le tappe fondamentali della dinastia Brugola, esplorando le geniali intuizioni e i brevetti che hanno portato l’azienda sulla Luna e nelle catene di montaggio di tutto il globo. Non mancano i momenti di grande vulnerabilitĂ : dalle crisi debitorie del 2008 alle complesse avventure imprenditoriali negli Stati Uniti, fino alle prospettive in un mercato automobilistico in drastica trasformazione.
Ecco il video integrale dell’intervista in podcast:
Tutto ha inizio nel 1926 a Lissone, quando Egidio Brugola avvia un’officina per produrre anelli e rondelle. Il punto di svolta arriva nel 1945 con il deposito del brevetto della vite a incavo esagonale, che prenderĂ il nome stesso della famiglia. Dopo la scomparsa di Egidio, il giovane figlio Gianantonio prende in mano la produzione, trasformandola radicalmente: punta ai grandi volumi e intravede enormi potenzialitĂ nel mercato automobilistico. Negli anni ’80 Brugola conquista la fiducia di colossi come Volkswagen e Ford, e nel 1994 rivoluziona nuovamente il settore con la vite Polydrive, capace di garantire enormi risparmi alle case automobilistiche in fase di assemblaggio dei motori.
Il percorso di crescita subisce una violenta battuta d’arresto nel 2008. In pochi mesi il portafoglio ordini si assottiglia, il fatturato crolla da quasi 100 milioni a 64 milioni e le banche ritirano il loro supporto, spingendo l’azienda al concordato preventivo (articolo 67). Ă in questa fase cruciale che Jody assume pienamente le redini. Intervenendo chirurgicamente sui tagli agli sprechi e migliorando le inefficienze, riesce nell’impresa di raddoppiare il fatturato in cinque anni. Salda la maggior parte dei debiti e realizza il suo piĂą grande sogno imprenditoriale: riacquistare tutte le quote dai fondi d’investimento e dai partner, riportando l’azienda al 100% sotto il controllo della sua famiglia.
L’ingresso negli Stati Uniti ha rappresentato una delle fasi piĂą complesse per l’azienda. Avviata per soddisfare le pressanti richieste di clienti internazionali (come il progetto di un motore Ford da 10 milioni di dollari), l’apertura di uno stabilimento oltreoceano si è rivelata, per stessa ammissione di Jody, logorante. La grande difficoltĂ nel creare un team locale affidabile, l’altissimo turnover dei dipendenti e le restrizioni ai viaggi legate al lockdown hanno pesato enormemente. La tenuta della fabbrica americana è stata garantita quasi unicamente dalla dedizione e dal sacrificio della manodopera italiana in trasferta, prima della recente e complessa rinegoziazione degli asset per tornare a investire principalmente in Italia.
Nonostante la soliditĂ ritrovata, il panorama impone nuove e ardue prove. Il settore dell’auto è in sofferenza, colpito dal calo dei volumi in Europa, dalla transizione verso l’elettrico e dall’inflazione dei costi. L’azienda ha però saputo inserire la sua componentistica speciale proprio nelle nuove piattaforme ibride ed elettriche. Jody Brugola chiude l’intervista con una lucida analisi sul fare impresa: elogia il talento creativo e l’innovazione degli italiani all’estero, ma lamenta un sistema interno che spesso tende a ostacolare e smontare chi cerca di emergere. Un invito a riscoprire una vera collaborazione per valorizzare un patrimonio industriale e umano che i moderni robot non possono ancora sostituire.
Per le imprese e i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia, fino al 31 maggio si può chiedere al GSE l’estensione della convenzione, scegliendo tra una proroga di tre o sei mesi e una riduzione temporanea della tariffa premio. La misura arriva dal Decreto Bollette 2026 e serve a ridurre nell’immediato gli oneri in bolletta legati al sostegno delle rinnovabili.
Il GSE ha aperto il portale “Estendi Convenzione CE” il 18 maggio. La procedura è accessibile dall’Area Clienti e resta disponibile fino al termine perentorio del 31 maggio 2026. La richiesta può essere presentata dal soggetto responsabile della convenzione o da un rappresentante/delegato abilitato. L’accesso avviene con SPID e l’opzione selezionata riguarda ciascuna convenzione o sezione incentivata che rientra nella misura.
La proroga riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi non collegati ai prezzi di mercato. Rientrano nella procedura gli impianti incentivati nell’ambito del I, II, III e IV Conto Energia, con convenzioni in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029. Se l’impianto è composto da più sezioni, la soglia di potenza si calcola sommando le potenze nominali delle sezioni oggetto di incentivo.
La scelta può essere esercitata per le convenzioni che al 1° maggio 2026 risultano attive, sospese o in cambio di titolarità . In caso di cambio di titolarità , la domanda può essere presentata dal cedente e viene poi acquisita dal subentrante.
Il Decreto Bollette prevede due schemi alternativi. La riduzione della tariffa si applica dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027, mentre l’estensione opera alla scadenza originaria della convenzione.
| Opzione | Riduzione tariffa | Periodo di riduzione | Estensione convenzione |
|---|---|---|---|
| schema A | tariffa all’85%, con taglio del 15%; | dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027; | 3 mesi, pari a 90 giorni. |
| schema B | tariffa al 70%, con taglio del 30%; | dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027; | 6 mesi, pari a 180 giorni. |
Nel caso di un’impresa che scelga la proroga di tre mesi, il meccanismo segue questa sequenza:
La rimodulazione non copre l’intero periodo residuo della convenzione. Il taglio tariffario vale solo per l’energia incentivata di competenza del periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.
Nel 2028 e fino alla scadenza ordinaria della convenzione, la tariffa torna quindi al valore pieno previsto dal contratto. Nel periodo di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media ponderata delle tariffe spettanti prima della decurtazione nel periodo oggetto di riduzione.
Dopo l’invio della domanda, il GSE effettua i controlli sulla posizione del soggetto responsabile e sulla convenzione indicata. In caso di esito positivo, sul portale del relativo Conto Energia viene reso disponibile l’addendum alla convenzione con l’opzione selezionata.
L’efficacia della scelta è subordinata all’esito positivo delle verifiche e all’assenza di posizioni debitorie, anche non definitive, verso il GSE. In presenza di irregolarità o inadempimenti, il Gestore può bloccare l’applicazione dell’opzione.
Chi aderisce alla proroga ottiene anche una posizione prioritaria nel successivo meccanismo di fuoriuscita anticipata dagli incentivi, previsto dallo stesso Decreto Bollette.
Il phase out riguarda impianti fotovoltaici sopra i 20 kW con premi fissi del Conto Energia e può operare dal 1° gennaio 2028, entro un contingente massimo di 10 GW. Il meccanismo prevede un corrispettivo calcolato dal GSE in base al valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi.
La fuoriuscita anticipata è collegata a interventi di rifacimento integrale degli impianti tra il 2028 e il 2030. Per accedere al beneficio, l’intervento deve aumentare la producibilità secondo le condizioni previste dalla norma e utilizzare moduli fotovoltaici con i requisiti indicati dal Decreto Bollette.
Per l’eventuale energia prodotta dalla potenza aggiuntiva, il decreto consente la partecipazione ai meccanismi di supporto previsti dal decreto legislativo 199/2021, nei limiti compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Le modalità applicative del phase out saranno definite con successivi provvedimenti attuativi.
L’adesione alla proroga è volontaria e richiede una valutazione economica sul singolo impianto. Il confronto riguarda il taglio tariffario immediato, la durata residua della convenzione, la produzione attesa e l’eventuale interesse a partecipare alla futura procedura di fuoriuscita dagli incentivi.
Per gli impianti con convenzioni in scadenza dal 2029, la finestra GSE del 31 maggio è quindi da presidiare per accedere all’estensione e mantenere la precedenza nel successivo percorso di transizione verso il mercato.
Il Decreto Fiscale ha concluso il suo iter parlamentare con approvazione definitiva della Camera. Il testo finale della legge di conversione del DL n. 38/2026 conferma le misure previste dopo il passaggio in Senato e assorbe anche quelle del Decreto Carburanti-bis. Rispetto al decreto originario, entrano nel provvedimento nuove regole su CPB, rottamazione tributi locali, carburanti, imprese agricole, Fondo 394, artigianato e Transizione 5.0.
La legge di conversione del DL n. 38/2026 trasforma il decreto originario in un provvedimento piĂą ampio rispetto alla versione pubblicata a marzo. La Camera ha approvato il testo arrivato dal Senato senza ulteriori modifiche, dopo il voto di fiducia posto dal Governo.
Il provvedimento mantiene gli interventi giĂ presenti nel decreto iniziale su iperammortamento, dividendi, PEX, IVA, bollo sui conti delle imprese, impatriati, premi sportivi e debiti contributivi. In sede parlamentare sono state aggiunte misure su CPB 2026-2027, rottamazione-quinquies per gli enti territoriali, credito Transizione 5.0, accise carburanti, imprese agricole, Fondo 394, imprese artigiane e controlli sui prezzi dei carburanti.
La conversione in legge del DL 38/2026 introduce una modifica rilevante per il concordato preventivo biennale 2026-2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’adesione slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2026. Considerando il calendario, la trasmissione potrà arrivare al 2 novembre.
Il testo interviene anche sulle soglie massime della proposta di reddito concordato per i soggetti ISA. Per chi ha un punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, la proposta non può eccedere di oltre il 30% il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo le regole del concordato. Per chi ha un punteggio pari o superiore a 1 e inferiore a 6, il limite sale al 35%.
Per il 2026 viene inoltre fissata al 15 maggio la data entro cui rendere disponibili i programmi informatici di supporto alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA. Nel reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing eventualmente spettante per l’iperammortamento.
L’articolo 7 del DL n. 38/2026 elimina il vincolo che limitava l’iperammortamento 2026 ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La maggiorazione torna quindi accessibile anche per investimenti in beni strumentali realizzati fuori dall’area UE-SEE, purché rientranti nelle categorie agevolate e in possesso degli altri requisiti previsti dalla disciplina.
La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Rimane invece separata la disciplina sui moduli fotovoltaici, per i quali valgono le specifiche condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026. L’intervento rimuove uno dei vincoli che avevano creato incertezza nelle scelte di investimento delle imprese industriali, soprattutto per macchinari e componenti tecnologici acquistati su filiere globali.
La correzione più rilevante riguarda le imprese rimaste senza copertura sul credito Transizione 5.0 dopo l’esaurimento delle risorse. La versione iniziale del Decreto Fiscale riconosceva un credito pari al 35% dell’importo richiesto. Con il Decreto Carburanti-bis n. 42/2026,, poi assorbito nella conversione in legge del DL n. 38/2026, la percentuale sale all’89,77%.
Il credito riguarda le imprese con istanze tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per investimenti in beni materiali e immateriali degli allegati A e B alla legge n. 232/2016 e per le spese di formazione del personale. Il limite complessivo di risorse è pari a 1.302,3 milioni di euro.
Il MIMIT ha indicato che le conferme vengono trasmesse tramite piattaforma GSE, PEC ed email. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, con finestra di fruizione entro il 31 dicembre 2026.
Il decreto ripristina, dal 1° gennaio 2026, il regime previgente su dividendi e participation exemption, eliminando il requisito dimensionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Viene quindi cancellata la soglia legata a partecipazioni almeno pari al 5% oppure con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Per le società torna l’esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi percepiti e viene ristabilita la disciplina della PEX sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. La conversione conferma anche l’intervento sulla ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società non residenti soggette a imposta sui redditi in Stati UE o SEE.
Sul fronte degli adempimenti bancari, l’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche sale da 110 a 118 euro.
Il DL Fiscale interviene sulla decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative. Le regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Sono salvati i comportamenti adottati in precedenza, senza rimborsi d’imposta né rettifiche rispetto all’imposta già liquidata.
Per i lavoratori impatriati viene esteso il divieto di cumulabilità con la flat tax dei neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 209/2023. La disciplina si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.
La decorrenza della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale passa dal 1° marzo al 1° maggio 2026. In sede parlamentare è stata introdotta l’esenzione della ritenuta per le agenzie di viaggio e turismo, limitata ai compensi percepiti per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
La conversione consente l’estensione della rottamazione-quinquies ai carichi degli enti territoriali. La scelta spetta agli enti locali, che possono prevedere l’applicazione della definizione agevolata nell’esercizio della propria autonomia impositiva, disciplinando modalità e termini.
La novità riguarda quindi tributi locali e altre entrate affidate alla riscossione, ma non opera in modo automatico su tutto il territorio nazionale. Servirà una decisione dell’ente interessato, con regolazione delle condizioni di accesso e dei carichi ammessi.
Il testo interviene anche sulla decadenza dalla definizione agevolata. Per il pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano scelto dal debitore, la perdita dei benefici si verifica solo se il ritardo supera cinque giorni.
Il testo assorbe le misure del Decreto Carburanti-bis. Viene prorogata dall’8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL già prevista dal DL n. 33/2026, insieme all’azzeramento dell’accisa sul metano per autotrazione e all’equiparazione dell’aliquota ridotta anche per biocarburante e biodiesel.
Dal 1° giugno 2026, se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti collegato a eventi straordinari o condizioni socio-economiche particolari, può trasmettere una relazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Con decreto ministeriale può essere attivato un regime speciale di controllo sulla filiera.
Per le imprese agricole è previsto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di carburante, al netto dell’IVA e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2026. Le modalità attuative sono rinviate a un decreto del Ministro dell’Agricoltura, di concerto con il MEF.
Per le imprese italiane che operano sui mercati esteri viene introdotto un incentivo collegato al Fondo 394. La misura consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo, elevato al 30% per le PMI, per imprese colpite dal rincaro dei costi energetici o dalla diminuzione di fatturato o flussi di cassa legata al conflitto nell’area del Golfo Persico. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2026.
Il decreto riduce il costo delle dilazioni sui debiti contributivi. Per il versamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, la maggiorazione del tasso di interesse passa da 6 a 2 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della BCE.
Per la Pubblica Amministrazione viene introdotta una soglia di semplificazione nei pagamenti ai professionisti. Le PA non sono tenute a verificare gli adempimenti fiscali prima dell’erogazione dei compensi a esercenti arti e professioni quando l’ammontare delle cartelle di pagamento è pari o inferiore a 5.000 euro.
Tra le altre misure rientrano la tassazione in cinque quote annue dell’avviamento negativo ai fini IRES e IRAP per i soggetti IAS/IFRS in caso di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, l’esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2028 dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositanti e la soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro per premi agli atleti dilettanti erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026.
Il testo contiene infine misure su imprese artigiane, Porto di Piombino, America’s Cup Napoli 2027, imposta provinciale di trascrizione, riscossione del servizio idrico integrato, testi unici tributari regionali, educazione finanziaria, Carta europea della disabilità e rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise.
Con ordinanza n. 5051/2026, la Cassazione ha chiarito che, quando il contratto collettivo o aziendale attribuisce giornate di ferie o permesso retribuito in sostituzione delle festivitĂ soppresse, il trattamento economico in busta paga deve seguire il regime delle ferie retribuite, con piena tutela della retribuzione ordinaria.
L’ordinanza riguarda i giorni riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla Legge 54/1977. Nel caso esaminato, la disciplina contrattuale attribuiva quattro giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungere ai periodi già riconosciuti dal contratto collettivo.
Da questa formulazione la Cassazione ricava il principio applicabile al caso: se quei giorni sono collegati al regime delle ferie o dei riposi retribuiti, la retribuzione non può essere inferiore a quella spettante durante le ferie annuali.
Il passaggio da permesso a trattamento feriale dipende dalla disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro. La verifica della spettanza va quindi effettuata in base al testo del CCNL ma anche di eventuali accordi aziendali.
Le giornate considerate sono le ex festivitĂ civili e religiose che, dopo la riforma del 1977, hanno cessato di essere festive agli effetti civili:
Il diritto dipende dal modo in cui il CCNL applicato, gli accordi aziendali o la disciplina del rapporto trattano le giornate sostitutive.
Il richiamo al regime delle ferie comporta un effetto economico: la retribuzione dei giorni collegati alle festività soppresse deve includere gli elementi ordinari che compongono il trattamento feriale. Rientrano quindi le indennità ricorrenti, le voci fisse o continuative e gli elementi che il lavoratore percepisce normalmente durante l’attività , quando la loro esclusione riduce il trattamento economico durante il riposo.
Nel solco della giurisprudenza sulle indennitĂ e buoni pasto durante le ferie, infatti, non possono essere escluse le voci economiche che hanno un collegamento stabile con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore.
Se il contratto parla di ferie o permessi retribuiti aggiuntivi, la busta paga deve rispettare il trattamento economico corrispondente. Se invece prevede una disciplina diversa, occorre verificare se sia compatibile con i principi fissati dalla giurisprudenza sulle ferie annuali retribuite.
Accanto a ROL e permessi in busta paga, le ex festivitĂ possono comparire come ore o giornate di permesso, come residui da utilizzare oppure come somme da liquidare secondo le regole del contratto. Nel verificare la busta paga, occorre guardare almeno tre dati:
Se le giornate sostitutive non vengono fruite, la loro liquidazione segue la disciplina prevista dal contratto applicato e dagli accordi collettivi. Quando sono equiparate alle ferie o a riposi retribuiti, la somma dovuta deve rispettare lo stesso criterio di piena retribuzione.
Anche alla cessazione del rapporto, quando l’azienda liquida ferie, permessi, ROL ed ex festività residue, bisogna verificare se siano state incluse le voci retributive che entrano ordinariamente nel trattamento feriale.
Chi utilizza LinkedIn per fare networking o cercare nuovi clienti si sarà quasi sicuramente scontrato con un grande dilemma: profilo o pagina, quale scegliere? In effetti, c’è una tendenza molto diffusa che porta a confondere questi due strumenti. Entrambi sono indispensabili ma hanno regole, algoritmi e obiettivi commerciali completamente diversi. Vale la pena analizzarli e vedere come sfruttarli per aumentare clienti e fatturato.
Per dirla in modo semplice: il Profilo è chi sei, la Pagina è cosa fai.
Molti freelance o consulenti o professionisti autonomi sono portati erroneamente a pensare che, essendo soli, lavorando “in proprio”, non avendo un’azienda o dipendenti, la pagina non serva. Errore. Ecco tre buone ragioni per cui è bene avere una pagina.
Per una Piccola e Media Impresa, la pagina LinkedIn non è un optional: è l’equivalente digitale della targa sulla porta dell’ufficio. Anzi, di piĂą perchĂ© i vantaggi strategici sono macroscopici:
Mentre il profilo personale rivela solo (e parzialmente) chi ha visitato il profilo, la Pagina offre una dashboard di analisi completa. Si possono monitorare i dati demografici dei follower (ruolo aziendale, settore, anzianità , area geografica), capire esattamente quale contenuto genera lead e tenere d’occhio i competitor.
La pagina è il magnete per i talenti. Attraverso la scheda “Vita aziendale” e le sezioni dedicate alle offerte di lavoro, una PMI può mostrare la propria cultura aziendale, attirando i collaboratori migliori e riducendo i costi di recruiting.
Quando la PMI pubblica un contenuto strategico sulla pagina, i dipendenti e i soci possono condividerlo, commentarlo o consigliarlo. Questo crea un effetto valanga sull’algoritmo: la fiducia del brand aziendale si moltiplica grazie alla rete relazionale dei singoli profili.
La strategia vincente per presidiare LinkedIn nel 2026 non è scegliere tra l’uno o l’altro, ma farli viaggiare in parallelo.
Il Profilo è perfetto per fare networking, commentare i post, creare o consolidare relazioni personali. La Pagina è punto di atterraggio formale, dove l’utente trova conferma della soliditĂ dell’azienda o dello studio professionale e ha la certezza che sia proprio quella la struttura adatta a risolvere i suoi problemi.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Nel 2025 l’Italia ha registrato il prezzo dell’elettricitĂ all’ingrosso piĂą elevato tra i 27 Paesi dell’Unione europea: 116 euro per megawattora, contro una media Ue di 85 euro/MWh. Ă il dato piĂą problematico che emerge dalla scheda Italia del report “REPowerEU – 4 anni dopo”, pubblicato dalla Commissione Europea per fare il punto sull’indipendenza energetica dei 27. Un quadro in chiaroscuro, che deprime la competitivitĂ dei prezzi dell’energia per le imprese italiane ed in cui i progressi sulle rinnovabili non hanno ancora scalfito la dipendenza strutturale dal gas.
Nella prima metĂ del 2025, le imprese italiane hanno pagato l’elettricitĂ 203 euro/MWh: il terzo valore piĂą alto nella UE, ben sopra la media europea di 164 euro/MWh. Il report della Commissione spiega il perchĂ©: il gas naturale ha mantenuto il suo ruolo di tecnologia dominante nella formazione del prezzo marginale, influenzando al rialzo il costo dell’intera produzione elettrica anche nelle ore in cui le rinnovabili sono attive. L’effetto è una vulnerabilitĂ strutturale ai picchi di prezzo nelle ore di punta della domanda.
Il costo delle bollette energetiche delle imprese nel 2026 non accenna a diminuire: le misure di compensazione attive si collocano su un piano emergenziale e non incidono sulle cause del differenziale con gli altri Paesi europei, dove mix energetici più diversificati — in particolare il nucleare in Francia e le rinnovabili in Spagna — abbassano il prezzo marginale.
Nel 2024 i combustibili fossili coprivano l’80% del fabbisogno energetico complessivo dell’Italia: 39% gas naturale, 34% petrolio. Questo dato riguarda il totale dei consumi energetici nazionali — riscaldamento, trasporti, usi industriali e produzione elettrica. Sul solo fronte dell’elettricitĂ , nel 2025 i fossili hanno coperto il 52,3% della generazione, con il gas che continua a fungere da tecnologia di riferimento nelle ore di picco.
Sul fronte delle importazioni dalla Russia, il percorso di diversificazione delle forniture è stato uno dei risultati piĂą evidenti degli ultimi tre anni. Dal 2022 la domanda di gas è calata del 18-20%; nel 2025 la quota di gas russo nel mix italiano è scesa sotto il 3%, rispetto al 45% del 2022. Il gas è stato sostituito principalmente con forniture dall’Algeria e dall’Azerbaigian, dal Qatar e dagli Stati Uniti tramite terminali GNL. Secondo la roadmap RePowerEU, anche le residue importazioni di petrolio russo — scese dal 27% di inizio 2022 al 2% nel 2025 — dovrebbero azzerarsi entro il 2027.

Nel 2025 le fonti rinnovabili hanno coperto il 47,7% della produzione di energia elettrica in Italia, appena sopra la media europea del 47%. La capacitĂ totale installata ha raggiunto 78.277 MW, in crescita del 9% sul 2024. Il contributo piĂą alto viene dal fotovoltaico (16,6% della produzione elettrica), seguito dall’idroelettrico (15,8%), dall’eolico (7,9%) e dalle biomasse (5,9%).
La quota del 47,7% riguarda esclusivamente la produzione di energia elettrica. Sul totale dei consumi energetici nazionali — includendo riscaldamento, trasporti e processi industriali — le rinnovabili coprono ancora meno del 20%, mentre l’80% del fabbisogno energetico totale dipende ancora dai combustibili fossili. Il percorso verso gli obiettivi europei al 2030 richiede un’accelerazione su tutti i vettori energetici, non solo su quello elettrico.
Tra le criticitĂ esplicitate dalla scheda italiana del report, il livello di interconnessione elettrica è tra i piĂą bassi nell’Unione europea: si attesta al 5,13%, distante dal target del 15% fissato per il 2030. L’interconnessione misura la capacitĂ di importare ed esportare elettricitĂ con i Paesi confinanti.
Una rete di interconnessione piĂą sviluppata consentirebbe di attingere a elettricitĂ piĂą economica dai mercati europei nelle ore di punta, riducendo la dipendenza dalle centrali a gas come tecnologia marginale e abbassando i prezzi all’ingrosso. Raggiungere il 15% entro il 2030 richiede investimenti strutturali nelle infrastrutture di trasmissione che, nel breve periodo, non modificheranno il quadro attuale delle tariffe.
La trasformazione demografica in corso costerĂ all’Italia pesanti perdite di PIL se non saranno adottate contromisure strutturali: è la stima dell’indagine “Evoluzione demografica e servizi bancari” promossa dall’ABI e presentata nei giorni scorsi a Roma. Nel 2080, in assenza di interventi, il divario rispetto a uno scenario di popolazione stabile supererĂ il 30%. Il problema principale è la contrazione della popolazione in etĂ lavorativa e il suo impatto sulla crescita: una sfida che l’ABI considera tra le principali urgenze strutturali per l’economia del Paese.
Secondo le previsioni Istat richiamate nell’indagine, la popolazione italiana scenderĂ da 59 a circa 45,8 milioni entro il 2080, una contrazione di oltre 13 milioni di persone. La quota di popolazione in etĂ lavorativa calerĂ dall’attuale 67,3% al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con dinamiche piĂą accentuate nel Mezzogiorno. La quota di over 67 anni raggiungerĂ il 31% della popolazione entro il 2080.
L’effetto sul sistema di sostegno intergenerazionale è diretto: se oggi 100 persone in etĂ lavorativa sostengono 49 tra giovani e anziani, nel 2050 ne dovranno sostenere quasi 72 e nel 2080 circa 75. Le simulazioni ABI indicano che, in assenza di interventi, l’effetto si profila giĂ nel breve termine: -7% di PIL nel 2035, -18% nel 2050, oltre -30% nel 2080 rispetto a uno scenario di popolazione stabile. L’impatto, sottolinea il report, tende ad accentuarsi progressivamente nel lungo periodo.
L’ABI individua quattro leve di intervento che, se attivate congiuntamente, consentirebbero di compensare interamente la perdita di PIL attesa: occupazione giovanile, occupazione femminile, quota di laureati occupati sul totale della forza lavoro e ottimizzazione dei flussi migratori regolari. Su ciascuna di queste dimensioni l’Italia presenta un divario rispetto alla media europea che rappresenta al tempo stesso un ritardo strutturale e un margine di recupero.
Sul fronte della domanda di lavoro, il report segnala l’utilitĂ di rafforzare i percorsi di inclusione delle fasce piĂą vulnerabili della popolazione e di sostenere l’occupazione e l’imprenditoria giovanile con strumenti mirati. L’obiettivo non è compensare il calo demografico con misure singole, ma agire su piĂą variabili in parallelo per riavvicinare il potenziale di crescita agli standard europei.
L’ABI intende posizionare il sistema bancario come interlocutore attivo in questa transizione. Il DG Marco Elio Rottigni ha sottolineato che le banche sono pronte a collaborare con le istituzioni per definire nuove misure a supporto dello sviluppo e della sostenibilitĂ del Paese, affiancando famiglie e imprese nell’interpretare esigenze sempre piĂą eterogenee sul piano finanziario e sociale.
Le proposte congiunte pubblico-privato indicate nel report riguardano quattro ambiti: credito, previdenza complementare, assicurazioni ed educazione finanziaria. Si tratta di settori in cui la contrazione della popolazione attiva e l’allungamento della vita media generano fabbisogni nuovi — di risparmio a lungo termine, di copertura dei rischi di longevitĂ , di pianificazione patrimoniale — che il sistema finanziario può contribuire a soddisfare in modo strutturato.
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Per imprese, professionisti, ecommerce e organizzazioni che trattano dati personali di clienti, utenti, dipendenti o fornitori, l’adeguamento al GDPR comporta una verifica periodica sulla tenuta del sistema privacy. Informative, consensi, basi giuridiche, contratti con i fornitori, misure di sicurezza, tempi di conservazione e richieste degli interessati devono essere allineati al modo in cui i dati vengono raccolti, usati, condivisi e conservati.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali richiede a titolari e responsabili del trattamento di adottare misure adeguate e di poter dimostrare le scelte compiute, secondo il principio di accountability. La verifica assume un valore ancora più alto quando l’organizzazione utilizza piattaforme digitali, servizi cloud, strumenti di marketing, sistemi di tracciamento, ecommerce o applicazioni basate su intelligenza artificiale.
Il Regolamento UE 2025/2518, in vigore dal 1° gennaio 2026 e applicabile dal 2 aprile 2027, introduce procedure aggiuntive per reclami e indagini nei casi transfrontalieri. Trasferimenti internazionali, sicurezza informatica, cookie, marketing digitale e uso dei dati personali nei sistemi AI sono quindi aree da controllare con documentazione aggiornata e responsabilità chiare.
Questa checklist in 10 step aiuta a rivedere i principali adempimenti privacy, individuare documenti superati e ridurre il rischio di trattamenti non coerenti con le regole europee sulla protezione dei dati personali.
L’obbligo di trasparenza salariale sta per divenire realtĂ per candidati e dipendenti italiani ma molti lavoratori arrivano alla scadenza del 7 giugno 2026 con poche informazioni sui nuovi diritti. Secondo l’HR & Payroll Pulse 2026 di SD Worx, sei dipendenti su dieci dichiarano di non conoscere la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva ma il 59% considera comunque la chiarezza sulle politiche salariali un criterio rilevante nella scelta del datore di lavoro.
Il dato più interessante della ricerca riguarda la distanza tra le nuove regole e diritti sulla trasparenza salariale per le aziende e la conoscenza effettiva dei lavoratori. In Italia, soltanto il 40% dei dipendenti afferma di conoscere la Direttiva europea sulla trasparenza retributiva e i diritti salariali collegati. La consapevolezza scende tra alcune fasce di età : tra gli under 25 si ferma al 37%, mentre tra i lavoratori tra 50 e 54 anni arriva al 34%. Il dato mostra una fragilità informativa trasversale, che riguarda sia chi entra ora nel mercato del lavoro sia chi ha un rapporto stabile e una lunga esperienza aziendale.
La scarsa conoscenza della normativa si intreccia con una percezione retributiva giĂ debole. Secondo il report, soltanto il 37% dei lavoratori italiani considera la propria retribuzione proporzionata alle mansioni svolte; il 34% la giudica inadeguata e quasi un dipendente su tre assume una posizione neutra.
Il confronto interno migliora solo in parte il quadro: il 44% parla di equità retributiva tra colleghi con ruoli simili, ma il dato scende al 40% tra le donne e al 35,5% nella fascia 45-49 anni. La media europea è più alta, al 52%.
La Direttiva UE 2023/970 e il decreto italiano di recepimento introducono nuovi diritti per candidati e lavoratori. Il testo vieta ai datori di lavoro di chiedere lo storico salariale nei colloqui e impone informazioni piĂą chiare sulla retribuzione iniziale o sulla fascia prevista per la posizione.
Durante il rapporto di lavoro, i dipendenti potranno conoscere i criteri usati per determinare stipendi, livelli retributivi e progressioni economiche. Potranno inoltre chiedere informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con dati suddivisi per genere e nel rispetto della privacy.
Il report SD Worx segnala un divario tra quanto le aziende dichiarano e quanto i lavoratori riescono a verificare. Il 64% delle organizzazioni italiane si considera pronto alla nuova normativa, percentuale che sale al 71% tra le realtà con più di 1.000 dipendenti. La disponibilità di strumenti interni è però molto più bassa: appena il 23% delle aziende italiane mette a disposizione dashboard, sistemi informativi o processi chiari per aiutare i dipendenti a comprendere le politiche salariali. Nelle imprese sotto i 100 dipendenti, la quota scende al 6%.
La nuova disciplina non introduce un accesso libero agli stipendi nominali dei colleghi. Il diritto del lavoratore riguarda il proprio livello retributivo e le medie delle categorie comparabili, suddivise per genere, in modo da verificare eventuali differenze ingiustificate.
La Direttiva rafforza anche le tutele in caso di discriminazione: se emerge un divario retributivo di genere pari o superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, il datore di lavoro deve motivarlo e avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze dei lavoratori.
Il nuovo regime incide anche sui candidati. Prima dell’assunzione, la retribuzione iniziale o la fascia prevista dovrà essere comunicata in modo da consentire una trattativa informata. Il datore di lavoro non potrà chiedere quanto il candidato guadagna o ha guadagnato nei rapporti precedenti.
Per chi cerca lavoro, la trasparenza salariale diventa quindi uno strumento di confronto tra offerte e aziende. Per chi è già dipendente, il diritto all’informazione consente di capire meglio criteri retributivi, progressioni e differenze interne, senza violare la riservatezza dei colleghi.
Per i lavoratori la chiarezza sulle retribuzioni è già un criterio di attrattività . Il 59% dei dipendenti italiani considera la trasparenza salariale molto rilevante nella scelta del futuro datore di lavoro.
La percentuale sale al 62% tra le donne, al 64% tra i dipendenti delle microimprese con meno di dieci addetti e al 60% tra chi lavora in aziende da 10 a 49 dipendenti. La trasparenza retributiva diventa quindi un segnale di fiducia anche per le realtĂ piĂą piccole, dove policy, fasce salariali e criteri di progressione sono spesso meno formalizzati.
Dal 1° luglio 2026 le importazioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro perderanno la franchigia doganale e saranno soggette a un nuovo dazio di 3 euro per articolo. Un pesante fardello per chi è fa shopping online acquistando prodotti a basso prezzo, tipicamente cinesi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le prime indicazioni per importatori, spedizionieri e corrieri in vista del debutto della misura, aggiornando le istruzioni su codici doganali e adempimenti dichiarativi.
La misura risponde a due pressioni convergenti. Sul piano dei flussi commerciali, le tariffe doganali imposte dagli USA con la presidenza Trump hanno dirottato parte dei volumi cinesi verso il mercato europeo. Sul piano della concorrenza, il monitoraggio UE punta a limitare piattaforme nate in Cina come Temu e Shein, i cui prodotti spesso non rispettano gli standard ambientali, sociali e di governance vigenti nell’Unione o le regole salariali comunitarie.
L’urgenza del provvedimento è confermata dai dati: nel 2024 sono entrati in Europa 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali provenienti dalla Cina.
La nuova tassazione europea, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2026/382 dell’11 febbraio, non colpisce il pacco nella sua interezza ma le singole tipologie di articoli in esso contenuti. Il dazio di 3 euro si applica infatti per ciascun codice tariffario (voce doganale) presente nella spedizione: questa distinzione è determinante per calcolare il costo reale dello shopping online su piattaforme extra-UE.
Il meccanismo si applica per categoria merceologica dichiarata, non per unitĂ di prodotto. Tre esempi di calcolo:
La misura è transitoria e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà a regime il nuovo centro doganale digitale comunitario.
Con avviso ADM del 15 maggio, sono aggiornate anche le istruzioni per gli operatori sui codici di procedura doganale. Eliminato il codice Regime aggiuntivo C07, finora usato per attestare la franchigia sulle spedizioni di modesto valore, debutta il codice F53 per i pacchi soggetti a IVA ordinaria. Continuano invece ad applicarsi i codici F48 (regime IOSS) e F49 (regime speciale). Il nuovo dazio è classificato come diritto doganale di tipo A00 ed è pertanto soggetto a IVA.
Sono poi in arrivo anche ulteriori adeguamenti, le cui istruzioni di dettaglio saranno pubblicate dopo l’approvazione dei pertinenti atti unionali:
Dal 1° novembre 2026 diventeranno infine obbligatori i nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (“Product Identifiers”), finalizzati a rafforzare l’analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate tramite e-commerce.
L’Italia aveva approvato nella Legge di Bilancio 2026 un analogo contributo da 2 euro sulle merci extra-UE sotto i 150 euro, operativo da gennaio 2026 e configurato come contributo alle spese amministrative doganali. La misura è stata poi soppressa nel corso della conversione del Milleproroghe e con il Decreto Fiscale (DL 38/2026), per evitare la sovrapposizione con il dazio europeo.
Dal 1° luglio 2026, quindi, si applica il solo dazio UE da 3 euro per articolo, senza prelievi nazionali aggiuntivi.
Il dazio forfettario di 3 euro è una soluzione di transizione. La strategia di lungo periodo dell’Unione Europea prevede il superamento definitivo della soglia de minimis dei 150 euro. Dal 2028, con l’entrata a regime dell’hub doganale digitale europeo, ogni merce sarĂ soggetta alle aliquote ordinarie basate sul valore reale e sulla classificazione tariffaria specifica, uniformando il trattamento fiscale per tutte le importazioni di e-commerce indipendentemente dal valore dichiarato.