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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Conto alla rovescia per i nuovi contributi a fondo perduto concessi ai giovani under 35 per un importo massimo di 50mila euro, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 11 luglio 2025 del Ministero del Lavoro con i criteri e le modalità per l’attuazione degli incentivi Autoimpiego e Resto al Sud 2.0, previsti dal Decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito con legge 95/2024).
Un imminente provvedimento ministeriale definirà le date di apertura e chiusura dei bandi, i moduli di domanda e la documentazione da allegare.
L’obiettivo delle nuove misure è quello di sostenere l’avvio di nuove attività autonome e d’impresa, con un’attenzione particolare ai giovani under 35 in cerca di occupazione. Possono accedere alle agevolazioni i giovani under 35 inoccupati, inattivi o disoccupati, inclusi i beneficiari del programma GOL e coloro che vivono condizioni di marginalità o vulnerabilità sociale. A tal fine, il decreto istituisce due distinti percorsi di sostegno:
Il contributo è concesso sotto forma di voucher a fondo perduto fino al 100% dell’investimento:
I percettori di NASpI potranno chiederne l’erogazione in un’unica soluzione e cumularla con il contributo, creando così un capitale iniziale per l’avvio dell’attività . Più nello specifico:
Le attività ammissibili comprendono lavoro autonomo a partita IVA, imprese individuali, società di persone, srl, cooperative e studi professionali. Non sono invece ammesse riaperture di attività cessate nei sei mesi precedenti con lo stesso codice Ateco. NB: le iniziative ammissibili devono risultare avviate nei 30 giorni precedenti la domanda.
Sono esclusi costi come consulenze legali o fiscali, materie prime, personale e locazioni, mentre sono ammesse spese per consulenze tecniche di enti del terzo settore, nel limite del 30% del programma di investimento. Le spese devono essere sostenute entro 16 mesi (prorogabili a 20).
Ciascun progetto ammesso beneficia di 5.000 euro in servizi di tutoring, finalizzati a garantire la corretta fruizione delle agevolazioni e lo sviluppo delle competenze gestionali. La procedura di presentazione delle domande è a sportello e potrà essere attivata da persone fisiche e soggetti giuridici.
La gestione degli incentivi è affidata a Invitalia, che curerà istruttorie, concessione ed erogazione dei contributi, oltre ai servizi di tutoraggio.
L’Ente Nazionale per il Microcredito garantirà formazione e accompagnamento, mentre Sviluppo Lavoro Italia coordinerà le attività di promozione e raccordo con i centri per l’impiego e le Camere di commercio.
Settembre rappresenta il mese di ripartenza per il Fisco, dopo la pausa estiva sono numerose le scadenze fiscali di rilievo che coinvolgono privati cittadini, imprese, titolari di partita IVA, professionisti e commercianti. La corretta gestione degli adempimenti risulta indispensabile per evitare sanzioni e assicurare la regolarità degli obblighi tributari.
Di seguito, una panoramica delle principali scadenze previste per ciascuna categoria, suddivise per data e tipologia di adempimento.
Per i contribuenti privati settembre la principale scadenza da ricordare riguarda la dichiarazione dei redditi, ma non vanno dimenticati il ravvedimento IMU e la ripresa dei controlli fiscali.
Il calendario fiscale di settembre impone a imprese, titolari di partita IVA e professionisti una programmazione precisa di versamenti e adempimenti. Dall’invio delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche all’assolvimento dei contributi, una gestione puntuale degli obblighi garantisce la continuità operativa e tutela da sanzioni e controlli.
Nel 2025, grazie al Decreto 110/2024, le regole per la rateizzazione di cartelle di pagamento e avvisi sono più flessibile. A supporto dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha pubblicato una guida completa consultabile online, che illustra nel dettaglio le nuove modalità per richiedere piani di pagamento dilazionati.
Dal 2025 è possibile richiedere una rateizzazione fino a 84 rate (7 anni) per importi fino a 120 mila euro senza necessità di documentare la propria situazione economico-finanziaria. Questa soglia si estenderà progressivamente negli anni successivi:
I contribuenti possono presentare domanda online tramite il servizio web Rateizza adesso dall’area riservata del sito AdER ed accessibile con SPID, CIE o CNS. Alternativamente, è possibile utilizzare il modello RS, che ora integra un QR code per semplificare l’accesso digitale.
Rientrano nella rateizzazione le somme iscritte a ruolo da Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali ed altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato per una diversa determinazione.
Sul sito AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, sotto la voce “Rateizzazione” è disponibile l’elenco degli Enti esclusi dalla rateizzazione in quanto hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.
Per piani di pagamento da 85 a 120 rate (fino a 10 anni), o per importi superiori a 120 mila euro, è richiesta documentazione che dimostri una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria. I contribuenti devono allegare specifiche certificazioni, come l’ISEE per le persone fisiche o documentazione contabile per le imprese, utilizzando i modelli RDF o RDG a seconda della categoria di appartenenza. Sul sito di AdeR è disponibile un simulatore per calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle rate.
La procedura richiede la compilazione del modello specifico di richiesta e la presentazione di documenti comprovanti la situazione di difficoltà economico-finanziaria. La documentazione necessaria varia in base alla tipologia di contribuente.
Per agevolare i contribuenti, AdeR ha reso disponibile un simulatore online. Questo strumento permette di calcolare il numero massimo di rate concedibili in base alla documentazione presentata e di stimare l’importo indicativo della rata, fornendo un quadro chiaro degli impegni finanziari futuri.
Le richieste di rateizzazione devono essere trasmesse tramite PEC o presentate agli sportelli di AdeR, corredate della documentazione necessaria e delle dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa.
La richiesta di rateizzazione documentata deve essere inviata:
Il metodo più rapido ed efficiente è rappresentato dal servizio digitale Rateizza adesso, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Accedendo con SPID, CIE o CNS, il contribuente può:
A seguito dell’invio, il sistema genera automaticamente:
Il servizio online include anche in questo caso la possibilità di scaricare il modello RS, che può essere utilizzato per la presentazione cartacea o via PEC. Il modello integra un QR code che facilita l’accesso diretto all’area riservata per un eventuale completamento digitale della domanda.
Durante il periodo di validità della finestra per la presentazione, i contribuenti possono annullare e ripresentare la domanda, assicurandosi che l’ultima registrata dal sistema sia quella validamente acquisita. Tuttavia, una volta convalidata, la domanda non può più essere modificata o integrata.
In alternativa, i contribuenti possono compilare il modello RS, RDF o RDGÂ (a seconda della tipologia di richiesta) e presentarlo:
Per richieste di rateizzazione superiore a 84 rate (o per importi oltre 120 mila euro), è necessario fornire documentazione aggiuntiva che comprovi la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria. Tra i principali documenti richiesti:
In caso di peggioramento della situazione economico-finanziaria dopo la concessione di una rateizzazione, è possibile richiedere una proroga compilando il modello RDP. Questa possibilità , concessa per una sola volta, è subordinata alla verifica del deterioramento delle condizioni economiche e all’assenza di decadenza del piano originale.
Conto alla rovescia per il nuovo Bonus Elettrodomestici introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per l’anno in corso con l’obiettivo di incentivare la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri caratterizzati da maggiore efficienza energetica. A specificarne i primi requisiti e le regole operative è stata la Legge 60/2025 di conversione del DL n. 19/2025 (il Decreto Bollette), integrata dal nuovo decreto attuativo del MIMIT, in attesa del via libera dal Ministero dell’Economia.
Il contributo (che è alternativo al Bonus Mobili) consente l’acquisto agevolato dei grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, cappe, piani cottura, forni, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici) prodotti in Europa, consiste in uno sconto immediato ed il suo importo varia in base all’ISEE.
Sul piatto ci sono circa 50 milioni di euro concesse fino ad esaurimento delle risorse. Quindi, per ottenere il contributo varrà l’ordine di presentazione delle domande su piattaforma PagoPA.
Il Bonus Elettrodomestici 2025, valido dunque per il s0lo anno corrente, prevede la concessione di un contributo in forma di sconto all’acquisto, non superiore al 30% del prezzo del nuovo elettrodomestico. Con apposito decreto (appena firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy), sono individuate le categorie di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ammissibili all’incentivo, oltre alle modalità e ai termini per il contributo.
L’importo massimo concesso per il Bonus Elettrodomestici (di cui all’articolo 1, c. 3-bis della Legge 60/2025 e ai commi 107 e 109 dell’art. 1 della legge 207/2024) varia in base all’ISEE:
Il Decreto Bollette aveva eliminato il requisito della classe energetica uguale o maggiore alla B per il nuovo elettrodomestico acquistato (che deve essere prodotto nel territorio dell’Unione Europea) mentre il decreto MIMIT introduce nuovamente il vincolo degli standard di efficienza energetica, distinti per categoria di prodotto:
I produttori dovranno registrare i propri prodotti online. Infine è obbligatorio lo smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato, procedendo con la sua rottamazione.
Per accedere al Bonus Elettrodomestici, si dovrà utilizzare un’apposita piattaforma informatica gestita da PagoPA. , che consentirà il rilascio di un voucher associato al codice fiscale (con breve validità temporale), il cui importo sarà calcolato in base ai dati ISEE pervenuti dalle banche dati INPS.
Il bonus spetterà per ogni nucleo familiare ma per un solo elettrodomestico e, come detto sopra, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze.
il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Significa che sarà concesso fino a quando ci saranno fondi disponibili, così come avviene per l’Ecobonus auto in relazione ai veicoli a basso consumo energetico. Si attende dunque una sorta di click day, ma per l’operatività delle domande di Bonus, tuttavia, quasi certamente si slitterà ancora. Con molta probabilità a fine anno.
Il Bonus barriere architettoniche non può essere trasferito agli eredi in caso di morte del beneficiario. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, sottolineando come la detrazione del 75% concessa per l’abbattimento delle barriere architettoniche non preveda la trasferibilità a meno che non siano state attivate specifiche disposizioni normative.
Il Fisco, attraverso una risposta nell’ambito della rubrica “La Posta di FiscoOggiâ€, spiega che le quote di detrazione non ancora utilizzate dal beneficiario che viene a mancare non possono essere portate in detrazione dai suoi eredi, neanche se diventano titolari dell’immobile. E questa regola vale non solo per il decesso del beneficiario ma anche in caso di cessione dell’immobile.
Come spiega l’AdE, in caso di cessione dell’immobile che è stato oggetto di intervento, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate, come illustrato nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023.
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale per i lavoratori, sancito dalla Costituzione Italiana e regolamentato dal Codice Civile e dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui un dipendente può trovarsi ad usufruire di ferie non ancora maturate. Questa situazione è conosciuta come “ferie in negativo” o “ferie in anticipo“.
In questo articolo, esploreremo nel dettaglio come funzionano, quali sono i limiti e le conseguenze di questa pratica e come vengono gestite in busta paga, per arrivare ad avere un quadro completo e pratico che risponda ad ogni dubbio in merito.
Le ferie in negativo si verificano quando un dipendente richiede e ottiene giorni di ferie prima che questi siano stati effettivamente maturati attraverso il lavoro svolto. Questo tipo di ferie viene concesso a discrezione del datore di lavoro e può essere utile in situazioni di emergenza personale o in caso di chiusure aziendali non pianificate.
Nonostante la mancanza di una specifica normativa che regoli le ferie in negativo, molte aziende adottano politiche interne che ne permettono l’uso, stabilendo limiti e condizioni specifiche.
La concessione delle ferie in negativo può avvenire per diverse ragioni, tra cui la necessità di prendersi cura di questioni personali urgenti, situazioni di salute, o semplicemente per rispondere a esigenze familiari. In altri casi, può essere il datore di lavoro a suggerire o imporre l’uso delle ferie in negativo per gestire periodi di bassa attività aziendale o per evitare l’uso di altre forme di ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione.
Nonostante le ferie in negativo possano sembrare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, è importante che i dipendenti comprendano le implicazioni di questa scelta. Usufruire di ferie non ancora maturate significa infatti andare in debito di giorni di ferie, che verranno poi sottratti dalle ferie future maturate. Questa pratica può avere conseguenze sulla busta paga e sul saldo delle ferie, soprattutto nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda prima che il debito di ferie sia stato recuperato.
Inoltre, la gestione delle ferie in negativo richiede una chiara comunicazione tra il datore di lavoro e il dipendente, nonché una precisa registrazione dei giorni di ferie usufruiti e maturati. È fondamentale che entrambe le parti siano consapevoli delle politiche aziendali in merito e che queste siano applicate in modo equo e trasparente.
Le ferie in negativo, anche conosciute come ferie anticipate, sono giorni di ferie che un dipendente utilizza prima di averli maturati. Questo significa che il dipendente andrà in debito di giorni di ferie, che verranno poi compensati con le ferie maturate in futuro.
Non essendo disciplinata dalla legge, la concessione delle ferie in negativo è a discrezione del datore di lavoro, che può approvare o rifiutare la richiesta basandosi sulle esigenze aziendali e sulle condizioni contrattuali specifiche del dipendente.
Per esempio, un lavoratore neoassunto potrebbe trovarsi nella situazione di dover prendere giorni di ferie prima di aver maturato il diritto e il datore di lavoro potrebbe consentire queste ferie in anticipo per venire incontro a specifiche esigenze del dipendente. Questa flessibilità , sebbene utile, richiede una gestione attenta per evitare problemi amministrativi e finanziari.
Non esiste un limite specifico di giorni di ferie in negativo stabilito dalla legge italiana.
Tuttavia, è prassi aziendale stabilire dei limiti per evitare accumuli eccessivi di giorni di ferie non maturati. La quantità di giorni concessi in anticipo dipende dagli accordi tra il datore di lavoro e il dipendente e dalle politiche aziendali interne. In alcuni casi, possono essere stabiliti dei limiti massimi tramite contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o accordi aziendali.
Ad esempio, un’azienda potrebbe decidere di limitare il numero di giorni di ferie in negativo a un massimo di 10 o 15 giorni per evitare che i dipendenti accumulino debiti eccessivi che potrebbero essere difficili da gestire in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La definizione di questi limiti è spesso frutto di trattative interne e dipende dalle esigenze operative dell’azienda e dalle politiche di gestione delle risorse umane.
Le ferie in negativo vengono retribuite normalmente come qualsiasi altra giornata di ferie. Tuttavia, rappresentano un debito che il dipendente deve “ripagare” con le ferie che maturerà successivamente. Se il rapporto di lavoro termina prima che il debito venga saldato, l’importo corrispondente ai giorni di ferie in negativo sarà trattenuto dall’ultimo stipendio.
Questo meccanismo garantisce che il datore di lavoro non subisca una perdita economica e che il dipendente comprenda l’importanza di gestire correttamente il proprio saldo ferie. È fondamentale che i dipendenti siano informati su come queste trattenute vengono calcolate e applicate per evitare sorprese negative al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Le principali conseguenze delle ferie in negativo includono la necessità di recuperare i giorni di ferie non maturati e le possibili trattenute sulla busta paga in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che il debito sia stato recuperato.
Inoltre, un accumulo eccessivo di ferie in negativo può limitare la possibilità di prendere ulteriori ferie nel futuro poiché i giorni maturati verranno automaticamente utilizzati per compensare il debito preesistente. Questo può influenzare negativamente il benessere del dipendente e la sua capacità di pianificare il tempo libero.
Nella busta paga, le ferie in negativo sono indicate come un saldo negativo di giorni di ferie. È importante monitorare questo saldo e comprendere come verranno recuperate le ferie non maturate.
Il consiglio, per i dipendenti, è di verificare regolarmente il proprio saldo ferie e discutere eventuali discrepanze o dubbi con l’ufficio risorse umane o il responsabile delle buste paga.
Una chiara comprensione di come le ferie in negativo vengono gestite aiuta a evitare malintesi e garantisce una corretta gestione dei diritti lavorativi.
Per una gestione efficace delle ferie in negativo, è essenziale una comunicazione chiara tra datore di lavoro e dipendente. Le aziende devono stabilire politiche chiare e trasparenti, mentre i dipendenti devono tenere traccia del saldo ferie per evitare sorprese in busta paga.
La trasparenza nelle politiche aziendali e una gestione accurata del saldo ferie aiutano a mantenere un ambiente di lavoro positivo e a garantire che i diritti dei dipendenti siano rispettati. Le aziende possono utilizzare software di gestione delle risorse umane per monitorare e gestire le ferie in negativo, fornendo ai dipendenti accesso a informazioni aggiornate sul loro saldo ferie.
Le ferie in negativo rappresentano una politica di flessibilità importante per gestire esigenze personali e aziendali. Tuttavia, richiedono una gestione accurata per evitare conseguenze negative. Comprendere il funzionamento, i limiti e le implicazioni delle ferie in negativo è fondamentale per un rapporto di lavoro sereno e trasparente.
I dipendenti dovrebbero essere proattivi nel monitorare il proprio saldo ferie e discutere eventuali questioni con il datore di lavoro. Le aziende, dal canto loro, devono garantire che le politiche sulle ferie in negativo siano chiaramente comunicate e applicate in modo equo, per mantenere un ambiente di lavoro armonioso e rispettoso dei diritti di tutti.
Cambiando la propria posizione precedente, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le regole sulla tassazione dei bonus corrisposti ai lavoratori dipendenti che hanno aderito al programma di mobilità internazionale, fiscalmente residenti in Italia ma operativi all’estero.
La risposta n. 199/2025 offre un parere discordante con quanto esposto nella risposta n. 81/2025, dove veniva sottolineata la necessità di ripartire la tassazione dei bonus esteri tra gli Stati coinvolti.
Il nuovo parere del Fisco, invece, specifica che la tassazione deve riferirsi al momento della percezione del reddito e alla residenza fiscale del lavoratore, pertanto, i bonus percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia anche se maturati in virtù di un’attività svolta all’estero devono essere tassati nel nostro Paese.
La stessa regola vale per i bonus erogati da società estere che si riferiscono a periodi precedenti la residenza fiscale in Italia, che rientrano comunque nel reddito imponibile del lavoratore italiano al momento dell’erogazione.
Il bonus, quindi, deve essere tassato dallo Stato di residenza, che può eliminare la doppia imposizione attraverso il credito d’imposta estero.
Con l’avvicinarsi dell’autunno e il previsto incremento dei consumi energetici per il riscaldamento, agosto rappresenta un momento strategico per valutare il passaggio a un nuovo fornitore di gas. In un mercato completamente liberalizzato, le offerte disponibili per clienti domestici e partite IVA sono numerose e in costante aggiornamento, con differenze anche significative in termini di condizioni economiche, trasparenza contrattuale e servizi accessori.
Scegliere la tariffa gas più adatta alle proprie esigenze richiede quindi un’attenta comparazione dei principali parametri contrattuali: costo della materia prima, eventuali costi fissi, modalità di indicizzazione (prezzo fisso o variabile), durata dell’offerta, modalità di pagamento e attivazione, nonché eventuali bonus o sconti. A questi si aggiunge un ulteriore elemento da valutare con attenzione: l’affidabilità del fornitore, che può fare la differenza in termini di assistenza, chiarezza delle bollette e gestione della fornitura.
Nel corso degli ultimi mesi, il prezzo del gas naturale sul mercato all’ingrosso ha mostrato una certa volatilità , influenzato sia da dinamiche geopolitiche che da fattori stagionali. Questa variabilità ha un impatto diretto soprattutto sulle offerte a prezzo variabile indicizzate al PSV (Punto di Scambio Virtuale), mentre le tariffe a prezzo fisso consentono di proteggersi da eventuali rialzi futuri, garantendo maggiore prevedibilità della spesa.
L’analisi che segue prende in esame le migliori offerte gas disponibili ad agosto 2025 per clienti con usi domestici o non domestici. Le proposte sono state confrontate sulla base della spesa annua stimata, calcolata su un consumo di riferimento e tenendo conto delle condizioni contrattuali e promozionali. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e aggiornata delle soluzioni più convenienti e trasparenti per famiglie, professionisti e piccole imprese.
I fondi di previdenza complementare consentono ai loro iscritti di richiedere la RITAÂ (Rendita integrativa temporanea anticipata), accessibile a cinque anni dalla pensione di vecchiaia e senza requisiti anagrafici.
Questa sorta di pensione anticipata, consente di sfruttare il capitale accumulato presso un fondo pensione (fondi negoziali, fondi aperti, PIP) per ottenere una rendita mensile (al massimo trimestrale) che accompagni il lavoratore fino al raggiungimento della pensione vera e propria.
In pratica, si può ottenere una sorta di pensione anticipata a 62 anni di età con 20 anni di contributi, di importo proporzionale al proprio montante versato nel fondo integrativo.
Il fatto che sia richiesto come requisito la cessazione dell‘attività lavorativa, comporta che il trattamento spetti solo agli iscritti titolari di redditi da lavoro. Per conservare lo status di disoccupazione, basta non superare la soglia massima di reddito da lavoro prevista per il lavoro subordinato o autonomo. La RITA è anche cumulabile con Quota 103, Opzione Donna, APE Sociale e NASpI.
Per il resto, i requisiti sono i seguenti: cessazione dell’attività lavorativa, massimo 5 anni dalla pensione di vecchiaia prevista dal regime previdenziale di appartenenza, almeno 20 anni di contributi e almeno 5 di versamenti al fondo complementare. Per i disoccupati da almeno 24 mesi, basta che manchino 10 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia.
Per attestare il possesso dei requisiti, non è necessario presentare alcuna attestazione INPS. Le forme pensionistiche complementari possono chiedere semplicemente un’autocertificazione con l’impegno scritto di produrre, nel caso in cui venisse richiesta, adeguata documentazione.
Per controllare il possesso del requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, si può consultare l’estratto conto integrato rilasciato dall’INPS o dall’ente previdenziale di appartenenza.
L’età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia, dalla quale devono mancare al massimo cinque anni o dieci nel caso dei disoccupati di lunga durata, è quella prevista nel momento in cui si presenta la domanda.
Per quanto riguarda l’erogazione del trattamento, la rendita viene calcolata in base al montante accumulato richiesto e alla durata della prestazione.
Sarà quindi l’iscritto, nel momento della domanda, a specificare quale quota del montante accumulato destinare alla RITA: è possibile utilizzare l’intero capitale (in questo caso, poi non si percepirà la pensione integrativa), oppure solo una parte (in questo caso, la pensione integrativa sarà ridotta di conseguenza). Il fondo di previdenza integrativa deciderà la periodicità del versamento, che in ogni caso non potrà essere superiore a tre mesi.
La porzione di montante contributivo che viene destinata alla RITA continua a essere mantenuta in gestione dal fondo, in modo da beneficiare dei relativi rendimenti.
Attenzione: questo significa che la rata può alzarsi o abbassarsi in conseguenza dell’andamento dei mercati. Il montante destinato a finanziare la RITA, quindi, dovrà necessariamente essere riversato al comparto più prudente, da indicare nel modulo di domanda. L’iscritto può comunque esercitare la facoltà di cambiare comparto anche durante l’erogazione della RITA (con modalità definite dai diversi fondi pensione).
I costi, in cifra fissa e strettamente collegati alle spese effettive, vanno esplicitati per iscritto, l’informativa periodica deve essere almeno annuale, contenere il numero delle rate residue e la periodicità , con il trattamento fiscale applicato.
L’iscritto può recedere dalla RITA, secondo modalità stabilite dai singoli fondi. Nel caso in cui eserciti il diritto a trasferire la posizione individuale, l’operazione comporterà la revoca della RITA.
Si applica una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla previdenza è anteriore al primo gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a questa data sono conteggiati fino a un massimo di 15.
In sostanza, facendo fanno ricorso a forme di previdenza complementare si può andare in pensione anticipata dai 62 anni godendo di una tassazione agevolata fino al 9%. Il lavoratore può anche non avvalersi di questa tassazione sostitutiva, esprimendo la scelta in dichiarazione dei redditi e applicando la tassazione ordinaria.
Per l’adesione, basta fare domanda tramite o specifico modulo messo a disposizione da ciascun fondo. Qualche esempio:
Dal 1° settembre scatta il nuovo tetto del 5% alle commissioni applicate sui buoni pasto. Si conclude infatti in tale data la fase transitoria avviata il 1° gennaio e prevista dal Decreto Concorrenza convertito nella Legge n. 193/2024, che ha esteso nel settore privato il limite già previsto per i ticket distribuiti ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
La nuova normativa si applica agli esercenti che avevano già adottato i buoni pasto e che stavano godendo del periodo transitorio, mentre per tutti gli altri il tetto alle commissioni si applica già da inizio anno.
Dal punto di vista normativo, per i dipendenti che hanno a disposizione i buoni pasto non cambia nulla. E nemmeno per le imprese che li utilizzano in sostituzione del servizio mensa, che continuano ad avere le stesse agevolazioni fiscali attualmente previste.
La norma interviene piuttosto sulle commissioni in capo agli esercenti, che le riconoscono alle società che emettono i buoni pasto. Variano a seconda degli accordi fra le parti ed oggi possono arrivare anche al 20%. E’ su questo aspetto che si agisce, imponendo un tetto massimo al di sopra del quale non si può andare.
In relazione alle convenzioni che prevedono una scontistica, le società emittenti di buoni pasto, invece, dal 1° settembre potranno richiedere agli esercenti uno sconto di importo non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. I contratti già in essere restano validi fino al 31 agosto 2025.
La novità normativa va a vantaggio del settore della ristorazione, ossia dei punti vendita che accettano i buoni pasto, perché con il tetto massimo al 5% si dà la possibilità alle imprese della distribuzione e agli esercenti di accettare i buoni pasto senza subire commissioni ad oggi ormai insostenibili.
In parole semplici, si riducono i costi per le piccole imprese che accettano i buoni pasto senza penalizzare i lavoratori che ne usufruiscono.
Avrei una domanda relativa all’ente pubblico economico per cui lavoro. Essendo un azienda speciale, può essere incluso nella classificazione delle PMI?
La presenza sulle principali piattaforme di social media è un aspetto da non trascurare, sia per PMI che professionisti. Ma il marketing sui Social funziona davvero? Questa domanda se la pongono ogni giorno le aziende o le attività professionali che possiedono degli account social aziendali, ma che non riescono a ottenere visibilità e nuove opportunità di fatturato.
Non basta creare un profilo e iniziare pubblicare senza una strategia per ottenere risultati. I social sono uno strumento potente, è vero, ma solo se sfruttati nel modo giusto e se utilizzati correttamente. Ricordiamo inoltre che tutti i competitor sono presenti sui social: farsi notare tra migliaia di post e contenuti può quindi essere molto complesso.
Così come non basta essere semplicemente presenti sul mercato per vendere, allo stesso modo non è sufficiente un profilo social per farsi notare.
Fare marketing sui social media significa infatti attuare tutta una serie di operazioni strategiche per sfruttare le varie piattaforme come strumento pubblicitario.
E, come tutte le forme di pubblicità , anche i social non possono essere lasciati al caso. Anche se i più credono che sia sufficiente possedere un profilo aziendale per farsi trovare dai potenziali clienti, purtroppo la realtà è ben diversa.
I profili social vanno curati con una biografia accattivante e ottimizzata, oltre che con pubblicazioni coerenti e di valore.
In molti hanno dubbi soprattutto sulla costanza di pubblicazione, ma il primo aspetto sul quale concentrarsi è quello della qualità . Inutile pubblicare una valanga di contenuti senza un progetto: dietro ogni pubblicazione devono esserci obiettivi chiari e una strategia mirata.
L’obiettivo finale è quello di pubblicizzare un’attività e di affermarsi tra i professionisti del settore, non di fare a gara coi competitor a chi pubblica più post al giorno.
Anche la costanza, tuttavia, va considerata. Per questo, chi utilizza i social come canale di marketing deve avere un calendario editoriale che permetta di sapere cosa pubblicare e in che momento programmare il post.
Per funzionare sul serio e servire a PMI e professionisti per aumentare clienti e fatturato, il marketing sui social deve avere alla base una corretta strategia.
Il successo, ovviamente, non è garantito immediatamente. I competitor sono tanti, e sui social la concorrenza è moltissima.
Tuttavia, quella sui social è la forma di pubblicità che, ad oggi, permette di raggiungere un pubblico vasto a fronte di budget relativamente limitati.
Bisogna, però, avere ben chiari i propri obiettivi di business. Con i social, infatti, si possono ottenere diversi risultati, anche molto differenti tra loro.
Innanzitutto, l’uso dei social come strumento pubblicitario è d’obbligo per tutte le attività che hanno come obiettivo quello di migliorare la visibilità online e la brand awareness.
Inoltre, permettono di costruire una relazione reale con i potenziali clienti. I social non nascono come piattaforme promozionali, ma come luogo virtuale di comunicazione. Se adeguatamente sfruttati, quindi, possono aiutare PMI e professionisti a entrare in contatto con i clienti e, perché no, a fidelizzarli.
Quando l’obiettivo è quello di migliorare le vendite, infine, utilizzare la pubblicità mirata dei social permette di sfruttare le opzioni avanzate di targetizzazione, per ottenere risultati concreti.
Come fare, dunque, affinché il marketing sui social media funzioni?
Innanzitutto, bisogna evitare l’errore di pubblicare senza un piano marketing adeguatamente studiato. Per ottenere risultati, è necessario prima di tutto definire chiaramente il pubblico di destinazione: solo in questo modo ci si potrà concentrare su post realmente efficaci per il proprio target.
Altro errore spesso commesso è quello di evitare le conversazioni con il pubblico. Ogni commento andrebbe valorizzato con risposte adeguate. Allo stesso modo, è opportuno rispondere a eventuali messaggi privati.
Di fondamentale importanza, poi, l’analisi dei risultati: ogni strategia social che si rispetti deve poter contare sui dati, in modo da valorizzare le pubblicazioni che funzionano e modificare i post che non hanno generato risultati.
di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera
Dal palco del Meeting di Rimini, nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la programmazione di un “grande Piano Casa a prezzi calmierati per le giovani coppieâ€, individuato come una delle priorità del governo.
L’iniziativa punta a rafforzare il sostegno alla natalità e a garantire maggiori tutele per chi vuole costruire un progetto familiare.
Senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia; faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della genitorialità .
Il progetto di Governo è concepito come misura strutturale per ridurre le difficoltà di accesso alla casa per le giovani coppie e contrastare l’emergenza abitativa. Fonti politiche confermano che il Piano Casa sarà parte integrante della strategia di rilancio infrastrutturale del MIT, con l’obiettivo di rendere disponibili abitazioni a costi accessibili, rafforzando al contempo le politiche di sostegno alle famiglie.
Accanto al tema abitativo, Meloni ha ribadito la centralità di un abbassamento strutturale del costo dell’energia, definito “un macigno sulla competitività delle imprese italianeâ€. Sul fronte fiscale, la premier ha poi ricordato l’avvio della riforma IRPEF e annunciato la volontà di concentrare i prossimi interventi sul ceto medio, con misure capaci di rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie e sostenere i consumi.
L’annuncio di Meloni rappresenta l’apertura di un nuovo fronte di confronto politico ed economico. Resta ora da capire come il piano verrà tradotto in misure concrete e con quali coperture finanziarie, mentre cresce l’attesa per i prossimi passaggi della Legge di Bilancio 2026 che dovranno dare sostanza agli impegni assunti dal governo a Rimini.
Confedilizia ha accolto con favore l’idea del Piano Casa. Il presidente Giorgio Spaziani Testa ha suggerito alcune linee di intervento per renderlo efficace:
Spaziani Testa ha inoltre evidenziato la necessità di rendere più efficiente l’edilizia economica e popolare, segnalando la presenza di 86mila alloggi non assegnati e migliaia occupati abusivamente.
L’accesso al credito è da sempre una sfida particolarmente difficile per le piccole e medie imprese italiane. Sembra paradossale dal momento che esse rappresentano l’80% delle imprese nazionali, ma il problema principale è dovuto al fatto che le banche tradizionali hanno non poche difficoltà nel valutare l’affidabilità finanziaria di queste realtà imprenditoriali.
Ne consegue che la gran parte di queste micro-imprese non riesce a ottenere i finanziamenti richiesti, mentre il restante è comunque soggetto a tempi di attesa molto lunghi.
Tuttavia, per quanto il quadro generale del credito non sia particolarmente confortante, esistono soluzioni innovative che rendono i finanziamenti per le PMI non solo molto accessibili, ma anche rapidi da ottenere. Ne è un esempio il “termometro creditizio†proposto da Banca AideXa, la prima fintech italiana dedicata in modo esclusivo alle micro, piccole e medie imprese.
Il termometro creditizio proposto dalla banca digital milanese è un tool che si basa su AI che permette all’imprenditore di ottenere con pochi clic una valutazione accurata della propria capacità di accedere a un finanziamento, senza alcun impegno e senza alcuna segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie (i cosiddetti SIC).
Essenzialmente si tratta di un software che fornisce dati attendibili sulla finanziabilità di un’impresa, dato che si basa su dati reali e aggiornati e non semplicemente su indicatori statici quali i bilanci.
AideXa utilizza i dati bancari dell’impresa per valutarne la finanziabilità . Di fatto, chiede il consenso all’imprenditore di accedere, in modalità “solo letturaâ€, al conto aziendale. Tale accesso avviene tramite la normativa PSD2 (Payment Services Directive 2), una direttiva che consente ai soggetti autorizzati dal titolare, di accedere ai conti bancari.
Ottenuti i dati transazionali appoggiandosi a diversi fornitori tech, viene utilizzato un algoritmo proprietario della fintech milanese denominato: XScore, che sfrutta tecniche di intelligenza artificiale. Migliaia di informazioni vengono analizzate in pochi minuti. Questo algoritmo, diversamente da quanto fanno le banche tradizionali, non si basa soltanto su bilanci o anni di attività , ma verifica anche attività recenti, come per esempio i flussi di cassa degli ultimi mesi.
La decisione sull’approvazione di un finanziamento sfrutta Actico, una “credit decision platformâ€, ovvero un sistema di gestione decisionale.
Il ricorso a strumenti innovativi come l’AI e l’open banking rivoluziona l’approccio tradizionale al credito. Le banche classiche impiegano circa due mesi per erogare un finanziamento, mentre AideXa è in grado di fornire una risposta nel giro di tre settimane circa. Si tratta di una novità importantissima per tutte quelle PMI che devono far fronte alle esigenze di liquidità che sono legate alla stagionalità o ai picchi di produzione.
Il cliente medio finanziato da AideXa è rappresentato da società attive da almeno 10 anni, con una decina di dipendenti e un fatturato di circa due milioni di euro all’anno.
Ma per avere accesso ai finanziamenti sono molto più flessibili: basta essere una PMI riconosciuta (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), con una storia solida, ovvero almeno 2 anni di vita e bilancio depositato, un fatturato di minimo 70.000 euro.
La riforma delle tasse sul lavoro autonomo ha disposto l’introduzione del principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito imponibile, analogamente a quanto già previsto per il lavoro dipendente.
L’articolo 5 del dlgs 192/2024 ha riscritto l’articolo 54 del TUIR distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies. Tra le altre novità della norma ci sono quelle in materia di esclusioni, plusvalenze e minusvalenze, trattamento fiscale dei rimborsi spese, ammortamenti e deducibilità di specifiche tipologie di costi. Ulteriori modifiche normative sono poi state previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto fiscale 84/2025.
Vediamo dunque uno schema chiarificatore sulle diverse novità fiscali in tema di lavoro autonomo, alla luce della guida alle novità fiscali in materia di redditi da lavoro autonomo redatta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Il principio di onnicomprensività è previsto dal comma 1 dell’articolo 54 del TUIR. Prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività . Resta la regola in base alla quale le spese relative all’esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ci sono voci che restano escluse dal reddito, ovvero:
Non concorrono a formare il reddito le spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate, e di conseguenza non sono nemmeno deducibili. In pratica, «i rimborsi analitici diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente indeducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo». Le spese che invece non vengono rimborsate dal committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
C’è una semplificazione per i rimborsi spese di modesta entità , di importo non superiore a 2mila 500 euro. In questo caso, diventano deducibili se entro un anno dalla fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. E si possono dedurre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale dalla fatturazione. Se poi interviene un rimborso tardivo, le spese concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui vengono percepite.
Il dl 84/2025, introducendo i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 54 del TUIR, scalfisce il principio di onnicomprensività a favore di fattispecie che vengono incluse tra i redditi di capitale (come gli interessi e gli altri proventi finanziari) o fra i redditi diversi.Rimborsi spese di trasferta
Regole specifiche sono previste per il rimborso delle spese di taxi, vitto e alloggio. Il comma 2-bis all’articolo 54 del TUIR prevede che queste somme concorrano alla formazione del reddito se pagate con strumenti non tracciabili. Anche la deducibilità , a fronte del mancato rimborso da parte del committente, è possibile solo a fronte di pagamenti tracciabili, ma solo per le trasferte all’interno del territorio dello Stato. Nel caso in cui le spese siano sostenute all’estero, la deducibilità è possibile anche senza pagamenti tracciabili.
Per la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, si applica il principio di cassa. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio relative ad ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR. E c’è una specie di deroga generale, contenuta sempre nell’articolo 54 del TUIR, per cui «il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente». Ora, per i compensi non soggetti a ritenuta non cambia nulla, ovvero resta invariato il normale principio di cassa per cui il periodo d’imposta è quello di effettiva percezione.
Se invece c’è una ritenuta, il punto è che viene effettuata al pagamento da parte del committente, quindi in un momento diverso da quello in cui la somma entra nella disponibilità del professionista. Di conseguenza, nel caso di bonifico eseguito negli ultimi giorni dell’esercizio, il momento della percezione del compenso da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante per l’individuazione del periodo in cui il committente è tenuto a operare la ritenuta.
E’ il dettato normativo a risolvere la questione: il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Infine, ci sono novità in materia di plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, concorrono a formare il reddito se:
Le minusvalenze invece sono deducibili solo se realizzate nei primi due casi sopra esposti. Ci sono situazioni specifiche in cui le plusvalenze e le minusvalenze ricadono fra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%.
La circolare dettaglia infine tutte le regole e le percentuali di deducibilità per le spese relative a beni strumentali materiali e immateriali, prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, spese di rappresentanza, master e corsi di aggiornamento professionale, certificazione delle competenze.
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2024, quindi vanno in dichiarazione quest’anno, con alcune eccezioni: sul rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si parte invece dal periodo d’imposta 2025. Per quanto riguarda invece la regola sull’imputazione del reddito al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo di ritenuta per il sostituto d’imposta, ha effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti all 2024.
In generale, secondo i Consulenti del Lavoro, «nell’attuazione delle diverse modificazioni normative, entrate prevalentemente in vigore il 31 dicembre 2024, il legislatore ha omesso di garantire l’auspicabile coordinamento sistematico con la disciplina preesistente, lacuna che si è ulteriormente accentuata in occasione delle innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2025. Il complessivo assetto normativo, caratterizzato da illogici richiami normativi, ha generato più di una perplessità sia in dottrina che fra gli addetti ai lavori».
La Cassazione ha fatto luce sul regime di imponibilità dei dividendi e sulla determinazione della partecipazione qualificata, nel caso in cui le azioni siano detenute in piena proprietà e in nuda proprietà .
Con l’ordinanza n. 17741/2025, la Corte ha precisato che per calcolare la base imponibile su cui applicare le tasse è necessario conteggiare le azioni a prescindere dalla forma di possesso, quindi si considerano anche le azioni detenute in nuda proprietà insieme a quelle in piena proprietà . Questo, perchè è vero che la partecipazione si considera qualificata in caso di superamento del 25% del capitale sociale ma, per verificare il raggiungimento della soglia, è necessario tenere conto di tutte le forme di possesso delle azioni.
Non considerare anche le azioni in nuda proprietà , secondo i giudici, significherebbe azzerare il peso della titolarità delle quote detenute in nuda proprietà .
Il superamento della soglia del 25% grazie alla somma di tutte le tipologie di quote, invece, determina la qualificazione della partecipazione e la conseguente applicazione del regime fiscale.
In ogni caso, l’aliquota maggiorata, però, si applica solo sui dividendi realmente percepiti.
Nella compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) necessaria ai fini del calcolo ISEE è fondamentale la corretta individuazione del nucleo familiare, sulla base del quale valutare la possibilità di beneficiare o meno di determinate prestazioni agevolate.
Come regola generale, il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica ma ci sono diversi casi particolari.
Al Comune di residenza è possibile richiedere lo stato di famiglia, un certificato nel quale vengono attestati i componenti della propria famiglia anagrafica che corrisponde all’insieme delle persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità , di tutela, di adozione o semplicemente affettivo.
Solitamente non rientrano nello stato di famiglia i soggetti deceduti e i soggetti residenti all’estero salvo che si tratti del coniuge iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), diversamente anche i coniugi sono esclusi dal nucleo familiare del residente in Italia.
Per rientrare nello stesso stato di famiglia è dunque necessaria la convivenza, ma non è una condizione sufficiente a determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica, ovvero due conviventi possono appartenere a due stati di famiglia differenti (si pensi agli studenti fuori sede o a chi condivide un appartamento con altri coinquilini).
Fanno eccezione a questa regola i coniugi, che fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia o hanno residenze diverse, o sono separati solo di fatto. Inoltre i coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a sé stante, anche se uno o entrambi risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone (come accade in caso di figli minori coniugati).
Gli ex coniugi divorziati che mantengono la stessa residenza devono richiedere al comune la scissione del nucleo d’origine (e spostare la residenza), altrimenti tocca inserire nel nucleo ISEE anche tutte le persone (e redditi) facenti parte del nucleo originario.
Per rientrare in nuclei familiari separati è necessario che i due coniugi:
I figli minori fanno sempre parte del nucleo del genitore convivente, anche se a carico ai fini IRPEF dell’altro genitore. Il figlio maggiorenne che risulti ancora a carico IRPEF dei genitori, inoltre, pur non essendo più convivente, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Anche in questo caso, se il figlio maggiorenne convive con uno solo dei genitori rientrerà nello stato di famiglia del genitore convivente, anche se è a carico dell’altro.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico farà nucleo familiare a sé.
A parte le eccezioni citate, i soggetti a carico ai fini IRPEF di una persona rientrano nel suo nucleo familiare, anche se risulta componente di altra famiglia anagrafica. Se è a carico di più persone, rientra nel nucleo famigliare della persona che sta nello stesso stato di (famiglia anagrafica).
La pensione, la sua decorrenza ordinaria o anticipata, il suo importo ed i metodi per calcolarlo e aumentarlo, sono argomenti che sollevano sempre molti dubbi, sia in chi si affaccia al mondo del lavoro sia in chi è prossimo a lasciarlo.
Tra i tanti interrogativi, in questo articolo cerchiamo di dare una risposta alle domande più frequenti che i lettori di PMI.it ci hanno rivolto in merito alle possibilità di andare in pensione con pochi contributi.
In Italia, l’attuale sistema previdenziale prevede che, per avere diritto alla pensione di vecchiaia sia necessaria un’anzianità contributiva di almeno 20 anni di contributi versati. Qualche alternativa però c’è.
Ci sono diverse formule che permettono di accedere alla pensione con un numero minimo di versamenti, in deroga alla regola generale. Ad esempio, si può ripiegare sull’assegno sociale, riconosciuto in caso di disagio economico del nucleo familiare, iscriversi e versare n autonomia negli anni al Fondo Casalinghe, fruire di una pensione di reversibilità se si ha diritto.
Oppure si possono sfruttare le deroghe di legge per andare in pensione di vecchiaia anche con pochissimi contributi.
Chi non ha accumulato nel proprio montante i 20 anni necessari per la pensione di vecchiaia, può aspirare ad avere una pensione minima versando autonomamente dei contributi volontari, previa autorizzazione dall’INPS, al ricorrere dei seguenti requisiti:
Anche chi non ha versato affatto contributi può avere accesso alla pensione. L’assegno sociale è il trattamento pensato dal Legislatore per coloro che non hanno versato contributi, o non lo hanno fatto in modo sufficiente per maturare una pensione. I requisiti richiesti sono di avere una residenza stabile e continuativa in Italia da almeno dieci anni, 67 anni di età ed un reddito massimo che, per il 2025, in base all’adeguamento annuale dei requisiti INPS, non deve essere superiore a 7.002,97 euro annui oppure, nel caso di persone coniugate, 14.005,94 euro.
Con gli stessi requisiti previsti per l’assegno sociale, le donne possono avere accesso alla pensione casalinghe, versata dall’omonimo fondo INPS alle donne (ma anche agli uomini) che non hanno contributi da lavoro.
Al Fondo Casalinghe si possono iscrivere sia donne che uomini e bisogna versare autonomamente i contributi, autofinanziandosi la pensione con circa 310 euro l’anno. Al raggiungimento di almeno 5 anni di contributi, si può accedere ad una pensione, che può essere in alternativa a:
Esiste anche la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi e 67 anni di età , a patto di aver versato tali contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure di essere stati autorizzati al versamento dei contributi volontari alla stessa data. Da precisare che esistono anche una serie di ulteriori casistiche per le gestioni ex-INPDAP, ex-ENPALS e Fondo Quiescenza Poste.
Può accedere alla pensione con soli 5 anni di contributi effettivi chi è iscritto presso una Gestione INPS e ha iniziato ad accreditare contributi dal 1996 in poi. Si tratta in particolare dei lavoratori che cadono nel sistema contributivo puro al compiere dei 71 anni (requisito soggetto agli adeguamenti alle speranze di vita).
Chi ne possiede il diritto, può invece richiedere l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’inabilità al lavoro, con soli 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
Come per gli inabili, anche per i non vedenti ci sono delle specifiche agevolazioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per la quale bastano 10 anni di contributi versati dopo l’insorgere della cecità . Oltre al requisito contributivo sono richiesti:
In realtà anche chi ha meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecità può accedere alla pensione di vecchiaia non vedenti ma i requisiti anagrafici sono più alti:
Oltre alle pensioni INPS sopra citate ci sono quelle destinate ai professionisti dalle loro casse previdenziali. Le casse professionali che consentono ai propri iscritti di andare in pensione con un’anzianità contributiva inferiore ai 10 anni sono:
Anche Inarcassa, CNPADC, CIPAG, ENPACL, CNPR, Cassa Forense consentono ai professionisti affetti da invalidità di ritirarsi con 10 anni di contributi.
Coloro che hanno versato solo 13 anni di contributi possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva ottenibile con soli 5 anni di contributi, al raggiungimento dei 71 anni di età , a patto di aver versato contributi solo dopo dicembre 1995, oppure a una delle tipologie di pensione sopra descritte, a patto di rientrare nei requisiti richiesti.
Chi ha versato 13 anni di contributi potrebbe anche decidere di versare i contributi volontari mancanti per raggiungere il requisiti dei 20 anni di contribuzione minima necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. Opzione che potrebbe rappresentare l’unica alternativa se non si rientra nel contributivo puro.
Ricordando che l’accesso alla pensione di vecchiaia ha anche il vincolo dei 67 anni di età , se chi ha versato 13 anni di contributi può scegliere tra le due opzioni, quella di versare volontariamente i contribuiti potrebbe risultare conveniente solo a chi ha un’età inferiore ai 60 anni, mancandone 7 al raggiungimento dei 20 anni.
I ROL – acronimo che sta per Riduzione dell’Orario di Lavoro – rappresentano un elemento fondamentale del rapporto di lavoro in Italia, offrendo ai dipendenti la possibilità di ridurre le ore di lavoro senza subire decurtazioni nella retribuzione. Tuttavia, spesso lavoratori e datori di lavoro possono trovarsi in difficoltà nel comprendere come i ROL siano calcolati, dove trovarli in busta paga e come vengono liquidati se non goduti entro la scadenza.
Questo articolo fornisce una guida dettagliata sui ROL, spiegando cosa sono, come si differenziano dai permessi, e come interpretarli correttamente nella propria busta paga.
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I ROL sono ore di riposo che vengono concesse ai lavoratori per permettere loro di recuperare energie, senza che ciò comporti una riduzione della retribuzione. Calcolati ad ore – a differenza delle ferie che sono calcolate in giorni – e regolamentati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i ROL sono stabiliti su base annua e variano in base al settore di appartenenza e alla mansione svolta dal lavoratore. La funzione principale dei ROL è quella di garantire una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, rispondendo alle esigenze sia del datore di lavoro che dei dipendenti.
Anche se i ROL rientrano nella più ampia categoria dei permessi di lavoro, è importante distinguerli da altri tipi di permessi:
In busta paga, i ROL e i permessi sono solitamente riportati tra gli elementi che concorrono alla retribuzione, spesso riportati in basso. È importante saperli identificare correttamente per capire il proprio diritto a fruirne e per monitorare la loro corretta maturazione e utilizzo.
La voce “ROL anno precedente” o “ROL a.p.” si riferisce alle ore di riduzione dell’orario di lavoro non utilizzate entro la fine dell’anno precedente e che vengono riportate nell’anno successivo. Queste ore devono essere utilizzate entro un certo periodo, altrimenti possono scadere o essere monetizzate.
I ROL maturati rappresentano le ore di riduzione dell’orario di lavoro accumulate durante l’anno in corso. Ogni mese, il lavoratore matura una quota di ROL, che viene indicata progressivamente nella busta paga.
I ROL goduti sono le ore che il lavoratore ha già utilizzato. Queste vengono sottratte dal totale delle ore maturate e sono evidenziate in busta paga per tenere traccia dell’effettivo utilizzo dei ROL.
I ROL residui sono le ore di riduzione dell’orario di lavoro ancora a disposizione del dipendente. Questi dati sono essenziali per il lavoratore che desidera pianificare quando utilizzare i propri ROL.
Il calcolo dei ROL è disciplinato dai CCNL e varia in base al contratto collettivo applicabile al lavoratore. Per determinare il numero di ROL maturati mensilmente, si prende il totale annuo previsto dal contratto e lo si divide per 12, ottenendo così il rateo mensile. Ad esempio, se un contratto prevede 72 ore di ROL annue, ogni mese il lavoratore maturerà 6 ore di ROL.
Per i lavoratori a tempo parziale, il calcolo viene generalmente proporzionato in base alle ore di lavoro settimanali rispetto a quelle di un lavoratore a tempo pieno.
Nel settore del Commercio, il CCNL prevede in genere 72 ore di ROL all’anno per i dipendenti a tempo pieno. Queste 72 ore vengono suddivise in 12 mesi, portando a un rateo mensile di 6 ore. Pertanto, un lavoratore che abbia lavorato per l’intero mese maturerà 6 ore di ROL.
Esempio di calcolo:
Il CCNL Metalmeccanici prevede generalmente 72Â ore di ROL all’anno. Queste ore vengono anch’esse suddivise su base mensile, il che significa che ogni mese il lavoratore matura circa 6 ore di ROL, applicando il calcolo come per il CCNL Commercio.
Per i lavoratori del settore Chimico-Farmaceutico, il CCNL può prevedere un totale di 68 ore annue per i lavoratori giornalieri e turnisti con una distribuzione dell’orario di lavoro 2×5 e 2×6 e 88 ore annue per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6. Per questi lavoratori le ore mensili maturate si traducono, rispettivamente, in 5,6 e 7,3.
Questi esempi illustrano come, a seconda del contratto collettivo applicato, il numero di ore di ROL maturato possa variare notevolmente. Come si può vedere dagli esempi, la quantità di ROL che un lavoratore matura mensilmente dipende dal numero di ore annue previste dal CCNL applicato.
È importante che i datori di lavoro verifichino sempre il CCNL specifico della loro azienda per calcolare correttamente i ROL dei propri dipendenti.
I ROL iniziano a maturare dal momento in cui il lavoratore inizia a prestare servizio sotto un contratto che prevede questo istituto. La maturazione avviene mensilmente e ogni mese il dipendente accumula una certa quantità di ore di ROL, a condizione che abbia lavorato almeno 15 giorni nel corso del mese.
Sì, i ROL possono scadere se non vengono utilizzati entro il periodo stabilito dal contratto collettivo. Di solito, i CCNL prevedono una data di scadenza, che può essere il 31 dicembre dell’anno corrente o entro i 18 mesi successivi. Se i ROL non vengono utilizzati entro la scadenza, il datore di lavoro è obbligato a liquidarli nella prima busta paga utile.
I ROL non goduti vengono liquidati con la stessa retribuzione di un’ora di lavoro ordinario. La liquidazione avviene nella prima busta paga utile successiva alla scadenza dei ROL. Ad esempio, se la scadenza è fissata al 31 dicembre, i ROL non utilizzati verranno liquidati nella busta paga di gennaio. La monetizzazione dei ROL non goduti rappresenta un diritto del lavoratore, che deve essere rispettato dal datore di lavoro.
Con milioni di cittadini coinvolti tra pensionati e disoccupati, famiglie e beneficiari di misure sociali, il calendario dei pagamenti INPS di settembre 2025 interessa una platea decisamente ampia: titolari di prestazioni pensionistiche, di Assegno Unico Universale, ANF e altri assegni familiari, indennità NASpI e DIS-COLL, Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro, Carta Acquisti e Carta dedicata a te.
Ogni prestazione segue tempistiche e regole specifiche, comunicate dall’INPS tramite messaggi e circolari ufficiali e differenziate in base alla tipologia di beneficio e canale di pagamento.
L’accesso online al portale INPS con SPID, CIE o CNS resta fondamentale per la verifica delle disposizioni di pagamento e per la lettura dei cedolini aggiornati.
Le pensioni INPS saranno accreditate da lunedì 1° settembre 2025 su conti correnti bancari, libretti postali e carte prepagate con IBAN. Il ritiro in contanti presso Poste Italiane sarà organizzato con turnazione alfabetica:
Il cedolino pensione potrà essere consultato sul portale INPS con le eventuali rivalutazioni (0,8% per il 2025) e i rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi modello 730 inviato entro metà giugno.
Il pagamento dell’Assegno Unico Universale (AUU) relativo a settembre sarà effettuato tra il 22 e il 23 settembre per domande già in corso, comprensive di eventuali conguagli a credito o a debito. Per le nuove domande presentate ad agosto, il pagamento avverrà nell’ultima settimana di settembre. Gli importi saranno consultabili tramite SPID, CIE o CNS sul portale INPS.
=> Calcolo Assegno Unico Online
Gli assegni familiari saranno erogati secondo le modalità già consolidate negli anni precedenti, accreditati insieme alle prestazioni principali. La verifica delle tempistiche e degli importi potrà essere effettuata tramite il portale INPS.
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL saranno erogate nella prima metà di settembre, con tempistiche variabili in funzione della data di presentazione della domanda e dell’esito dell’istruttoria INPS.
L’Assegno di Inclusione sarà accreditato in due tranche: il 15 settembre per i primi pagamenti e arretrati, e il 27 settembre per il rinnovo mensile tramite Carta di Inclusione distribuita dalle Poste. Il beneficio sarà riconosciuto ai nuclei con ISEE basso e almeno un over 60, un disabile oppure minori.
È previsto un contributo straordinario per l’Assegno di Inclusione a favore dei nuclei familiari che hanno subito una sospensione di un mese del beneficio dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di rinnovo, previa verifica dei requisiti, sarà erogato un importo pari alla prima mensilità di rinnovo, fino a 500 euro, contestualmente alla stessa e comunque entro dicembre 2025.
Il pagamento del SFL sarà effettuato per le domande accolte entro il 15 del mese il 27 settembre; le domande presentate dopo il 15 riceveranno l’accredito a metà ottobre. L’importo mensile è stato elevato a 500 euro per il 2025 e spetta ai beneficiari che frequentano un percorso formativo riconosciuto.
La Carta Acquisti riceverà l’accredito bimestrale di 80 euro per la spesa alimentare già a settembre, valido per i mesi di settembre e ottobre.
Per l’anno 2025 è stato adottato il decreto attuativo della Carta dedicata a te, con un nuovo stanziamento di 500 milioni di euro. Il beneficio è destinato ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE fino a 15.000 euro annui, non destinatari di altre misure di sostegno. L’importo di 500 euro per nucleo è utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità .
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli elenchi dei beneficiari saranno aggiornati dall’INPS e resi disponibili ai Comuni (che quindi dovrebbero iniziare le erogazioni dal mese di ottobre). Le carte elettroniche prepagate saranno consegnate presso gli uffici postali abilitati e dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2026. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025. Gli esercizi convenzionati con il MASAF potranno applicare sconti dedicati ai possessori della carta.
Di seguito vengono riportate le principali scadenze dei pagamenti INPS per il mese di settembre 2025, così da consentire ai beneficiari di monitorare correttamente le proprie entrate.
Prestazione | Date e dettagli |
---|---|
Pensioni | 1 settembre: accredito su conto corrente, libretto postale e carte con IBAN 1-6 settembre: ritiro presso Poste Italiane secondo calendario alfabetico |
Assegno Unico Universale | 22-23 settembre: per domande già in corso, comprensivo di eventuali conguagli Ultima settimana di settembre: per le nuove domande presentate ad agosto |
NASpI e DIS-COLL | Primi 15 giorni di settembre: accrediti variabili in funzione della data di presentazione della domanda |
Assegno di Inclusione (ADI) | 15 settembre: primi pagamenti e arretrati 27 settembre: rinnovo mensile su Carta di Inclusione |
Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) | 27 settembre: per domande accolte entro il 15 del mese |
Carta Acquisti | Settembre: ricarica bimestrale di 80 euro per la spesa alimentare |
Carta dedicata a te 2025 (Social Card) | Ottobre: accrediti gestiti dai Comuni ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro; attivazione entro il 16 dicembre 2025 |