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Le carte prepagate sono strumenti di pagamento elettronico che hanno conosciuto una rapida diffusione negli ultimi anni grazie alla loro praticità , sicurezza e alla possibilità di utilizzarle senza la necessità di un conto bancario.
In questa guida esploreremo le principali tipologie analizzando vantaggi, caratteristiche principali e costi associati. Vedremo anche il podio delle migliori carte prepagate per ciascuna categoria: che si stia cercando una carta usa e getta, una ricaricabile, una carta con IBAN o una contactless, di seguito forniremo tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole e sicura.
Si tratta di carte che si possono ricaricare con l’importo desiderato e utilizzare per effettuare acquisti, sia online che nei negozi fisici, oltre a prelevare contante presso gli sportelli bancomat. A differenza delle carte di credito tradizionali, le prepagate non sono collegate a un conto corrente bancario.
Oltre alla funzione di pagamento, molte carte prepagate offrono la possibilità di effettuare bonifici tramite IBAN, di pagare tramite il sistema contactless (senza bisogno di inserire il PIN per transazioni inferiori a una certa soglia) e sono facilmente gestibili tramite app mobile, che permettono di monitorare in tempo reale saldo, movimenti e ricariche.
Un altro aspetto interessante delle carte prepagate è che spesso sono associate a costi di gestione contenuti se confrontati con i tradizionali conti correnti bancari. Questo le rende una scelta ideale per i giovani, per chi ha bisogno di uno strumento semplice per gestire le proprie spese quotidiane, per chi viaggia frequentemente o per chi desidera una soluzione più sicura rispetto al portare contante in giro. Inoltre, sono perfette per l’uso online, dove la sicurezza delle transazioni è fondamentale.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale regolata dalla legge n. 18/1980, erogata dall’INPS a favore degli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Spetta indipendentemente dal reddito e dall’età , a condizione di essere residenti in forma stabile in Italia. Dal 1° gennaio 2026 l’importo mensile è stato aggiornato a 551,53 euro in seguito alla rivalutazione automatica del +1,4% stabilita dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
L’indennità di accompagnamento è un sussidio economico mensile erogato dall’INPS come sostegno per le persone mutilate o totalmente invalide — sia fisicamente che mentalmente — che necessitano dell’assistenza permanente di un accompagnatore per svolgere le attività quotidiane. La prestazione non è reversibile ai superstiti e cessa con la morte del titolare.
A differenza di altre prestazioni assistenziali, l’accompagnamento non è soggetto a prova dei mezzi: viene riconosciuto esclusivamente sulla base della condizione sanitaria certificata dalla commissione medica, senza alcun limite di reddito personale, coniugale o familiare. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Per ottenere la prestazione è necessario soddisfare contemporaneamente requisiti sanitari e requisiti amministrativi. Sul fronte sanitario, l’indennità spetta a chi presenta:
Per i minori e gli ultra65enni non si fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: è sufficiente che il verbale attesti una delle due condizioni di non autosufficienza sopra indicate, rapportata alla capacità media di una persona sana di pari età . Una novità rilevante introdotta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 ha esteso il diritto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, anche in assenza di una totale impossibilità fisica di muoversi.
Sul fronte amministrativo, i requisiti sono:
Dal 1° gennaio 2026, dopo la correzione delle tabelle disposta con il Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, l’importo dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di 551,53 euro mensili, erogati per 12 mensilità , per un totale annuo di 6.618,36 euro. Non è prevista la tredicesima mensilità . L’importo è fisso per tutti i beneficiari: non diminuisce al crescere del reddito né in presenza di altre pensioni o indennità .
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in casi eccezionali, dalla data indicata nel verbale della commissione sanitaria. Anche se i tempi di attesa per la visita e per il riconoscimento possono essere lunghi, il diritto matura retroattivamente dalla data di domanda: una volta concessa la prestazione, l’INPS eroga gli arretrati maturati nel frattempo. È fondamentale non ritardare la presentazione della domanda per tutelare la decorrenza più favorevole.
La procedura si articola in due fasi distinte. Nella prima fase, il medico curante compila e trasmette telematicamente all’INPS il certificato medico introduttivo, attestante le patologie e le menomazioni del richiedente. Il certificato ha validità 90 giorni entro i quali va presentata la domanda vera e propria.
Nella seconda fase, il richiedente presenta la domanda telematica all’INPS tramite il portale istituzionale, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato o a una delle associazioni di categoria abilitate (ANMIC, ENS, UIC, ANFAS), che forniscono assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, le informazioni sanitarie, l’eventuale ricovero, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa e le modalità di pagamento preferite.
Per gli invalidi civili over 65 è prevista una procedura semplificata che consente di anticipare l’invio delle informazioni socioeconomiche già nella fase sanitaria, accelerando i tempi di erogazione del trattamento.
Ricevuta la domanda, l’INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la commissione ASL integrata da un medico INPS, generalmente entro 30 giorni (con corsie preferenziali per le patologie oncologiche). Al termine della visita, la commissione emette il verbale di invalidità civile, trasmesso all’interessato con raccomandata A/R o via PEC entro circa 30 giorni.
In caso di verbale positivo, il richiedente deve trasmettere all’INPS il modulo AP70, con cui autocertifica i dati socioeconomici necessari alla liquidazione dell’indennità (assenza di ricovero, coordinate bancarie, dati fiscali). Per i minori, il modulo AP70 va inviato solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario. In caso di verbale negativo, il richiedente ha 60 giorni per presentare ricorso giurisdizionale.
Se la commissione ritiene che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale indica la data della visita di revisione, effettuata direttamente da un Centro medico-legale INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento di revisione resta valido il precedente verbale. È inoltre possibile ottenere una valutazione medica agli atti — senza visita in presenza — allegando la documentazione sanitaria direttamente alla domanda. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.
Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità ha esteso la procedura semplificata a 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico curante avvia automaticamente l’iter, senza necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa all’INPS. Per tutte le province non coinvolte dalla sperimentazione, la procedura ordinaria resta invariata fino al 31 dicembre 2026. A partire dal 1° gennaio 2027 la gestione dell’intero procedimento sarà affidata in via esclusiva all’INPS, con erogazione automatica delle prestazioni basata sui dati già disponibili nelle banche dati istituzionali.
Restano in vigore anche le semplificazioni introdotte con il Messaggio INPS n. 3347/2023, che ha esteso la possibilità di mantenere l’indennità durante il ricovero in struttura sanitaria pubblica nei seguenti casi:
In entrambi i casi è necessaria una dichiarazione di ricovero indennizzato, con indicazione delle date di inizio e fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta che l’assistenza fornita non esaurisce i bisogni del paziente.
L’indennità di accompagnamento spetta anche ai minori con le stesse condizioni sanitarie degli adulti, senza alcun limite di età minima. La domanda va presentata da un genitore o dal tutore legale. Al compimento dei 18 anni, la prestazione non cessa automaticamente: il neo-maggiorenne deve inviare all’INPS il modulo AP70 tramite il portale MyINPS (con SPID o CIE) oppure tramite patronato. L’INPS invia una comunicazione di promemoria sei mesi prima del compleanno.
I minori beneficiari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione — inclusi quelli con sindrome di Down o di talidomide — mantengono i benefici al compimento della maggiore età senza ulteriori controlli sanitari. Se il modulo AP70 viene trasmesso correttamente, il beneficiario può ricevere anche la pensione di inabilità civile e le relative maggiorazioni. Il mancato invio del modello AP70 può comportare la sospensione temporanea dei pagamenti.
Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, salvo i casi di ricovero indennizzato descritti sopra. Sono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi in ospedale — il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione. In caso di miglioramento delle condizioni di salute o di perdita dei requisiti, l’assegno può essere revocato. È fondamentale comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione della propria situazione personale, sanitaria o di residenza, per evitare indebite percezioni che potrebbero comportare l’obbligo di restituzione delle somme e sanzioni amministrative.
L’indennità di accompagnamento non è compatibile con le indennità di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio: il beneficiario può scegliere la prestazione a lui più favorevole, ma non può percepire entrambe. La prestazione è invece cumulabile con:
L’indennità non è tassabile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Come chiarito dalla normativa ISEE, non viene calcolata neppure ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Se vi trovate nel centro storico di una città potete facilmente sedervi al ristorante o acquistare cibo da asporto, mangiare un gelato, trovare un bed and breakfast, entrare in farmacia, acquistare uno smartphone o anche un pc, comprare le sigarette. Ma se volete invece fare la spesa, acquistare un giocattolo, un libro, un profumo, un vestito o un paio di scarpe, comprare il giornale o fare benzina, farete più fatica.  Se non ci fosse l’apporto positivo delle piccole imprese straniere, che nello stesso periodo sono aumentate di 136mila unità , il calo sarebbe decisamente più drastico, -290mila negozi.
Il report “Città e demografia d’impresa†dell’Ufficio Studi Confcommercio fotografa una realtà che da diversi anni è sotto gli occhi di tutti: nei 13 anni fra il 2012 e il 2025 hanno chiuso 156mila negozi e attività ambulanti. Sul portale dell’associazione si possono consultare i dati precisi, suddivisi per regione. Riguardano 112 Comuni italiani di medie dimensioni: ci sono tutti i capoluoghi di Regione con l’eccezione di Milano, Roma e Napoli, la stragrande maggioranza dei capoluoghi di provincia e diversi Comuni non capoluogo.
La desertificazione colpisce maggiormente il Nord Italia, con punte a Belluno, che ha perso il 35,8% dei piccoli negozi, Vercelli -34,9%, Trieste -34,1%. La suddivisone per settore vede flessione particolarmente evidenti per edicole -52%, abbigliamento e calzature -37%, mobili e ferramenta -36%. Di contro, si registra un boom superiore al 100% per le soluzioni di alloggio alternative agli alberghi.
Fra i fattori che maggiormente influenzano questo andamento, la crescita dell’e-commerce: nel 2025 le vendite online rappresentano l’11,3% dei consumi totali di beni acquistabili online e il 18,4% dei servizi.
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, definisce la desertificazione «un’emergenza che penalizza le aree urbane, con meno servizi e meno sicurezza», e indica tre priorità di intervento, al centro del progetto Cities dell’associaizone datoriale, e sulle quali coinvolgere in primo luogo i sindaci: «disciplinare l’offerta commerciale nei centri storici, riutilizzo immediato dei locali sfitti, coniugare sviluppo economico e urbanistica». Giorgio Spaziani Testa, numero uno di Confedilizia, propone la semplificazione dei contratti di locazione commerciale, anche introducendo la cedolare secca.
Con Microsoft Excel 365 è possibile creare in pochi passaggi un calcolatore IVA a saldo che mostra in tempo reale la posizione creditizia o debitoria nei confronti dell’Erario. A partire dalle fatture emesse e da quelle di acquisto, il foglio quantifica automaticamente la differenza tra i valori IVA delle due tipologie di documento.
=> Calcolo IVA online con il tool gratuito di PMI.it
Prima di inserire dati o formule, è utile impostare il foglio in formato A4 per poterlo stampare a fine periodo come consuntivo: dal menu Layout di pagina selezionare “Dimensioni” e scegliere A4, quindi impostare l’orientamento orizzontale per avere più spazio tra le colonne.
Passiamo all’intestazione: selezionare le celle dalla A1 alla G2, unirle con il pulsante “Unisci e centra” nella scheda Home e digitare il titolo, ad esempio “Calcolatore IVA a Saldo 2026”. Applicare uno sfondo blu scuro tramite il pulsante “Colore riempimento” e impostare il testo in bianco, grassetto, dimensione 14.

Al centro del foglio, subito sotto l’intestazione, creiamo la cella del saldo IVA: selezionare le celle dalla C3 alla E3, unirle e scrivere “SALDO IVA” come etichetta. Nelle celle C4:E5, unite anch’esse, andrà la formula di calcolo. Impostare il formato valuta (tasto destro > Formato celle > Numero > Valuta > Euro).

Prima di inserire la formula nella cella del saldo, costruiamo il box di inserimento dati. Il foglio si divide in due sezioni verticali separate da una colonna colorata (colonna D, sfondo blu scuro) che funge da separatore visivo.
Nella sezione sinistra (colonne A-C) creare l’intestazione “Fatture emesse (IVA a debito)” — sfondo rosso, testo bianco — unendo le celle A7:C7. Nella sezione destra (colonne E-G) creare l’intestazione “Fatture acquisto (IVA a credito)” — sfondo verde scuro, testo bianco — unendo le celle E7:G7.
Nella riga 8 inserire le sub-intestazioni per ciascuna sezione:

Dalla riga 10 in poi si inseriscono le fatture, riga per riga. Le colonne IVA (B e F) devono contenere solo l’importo dell’imposta — non l’imponibile. Le righe possono essere formattate con colori alternati (bianco e grigio chiaro) per migliorare la leggibilità .
Tornare ora nella cella unita C4:E5 e inserire la formula:
=SOMMA(B10:B109)-SOMMA(F10:F109)
La formula calcola la differenza tra il totale IVA delle fatture emesse (colonna B) e il totale IVA delle fatture di acquisto (colonna F). Un risultato positivo indica IVA a debito verso l’Erario; un risultato negativo indica IVA a credito. Per rendere immediata la lettura, è possibile applicare una formattazione condizionale che colora il valore in rosso se positivo e in verde se negativo.
Nella riga 110 inserire una riga di totali con =SOMMA(B10:B109) per le emesse e =SOMMA(F10:F109) per gli acquisti, applicando uno sfondo grigio e bordi in evidenza.

Il calcolatore è pronto: inserendo i dati riga per riga il saldo si aggiorna in automatico. A fine periodo è possibile stampare il foglio in A4 orizzontale come consuntivo IVA da conservare agli atti.
Il 16 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2025, in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione. L’obbligo di versamento è stabilito dall’articolo 6 del DPR n. 542/1999 e sussiste quando dalla dichiarazione IVA annuale emerge un importo a debito — cioè quando l’imposta dovuta supera quella già versata nel corso dell’anno. Il pagamento non è dovuto se il saldo è inferiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti in dichiarazione).
Sono tenuti al versamento tutti i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione annuale con un saldo a debito. Le categorie coinvolte sono:
Il versamento va effettuato tramite Modello F24 telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato, con il codice tributo 6099 (“Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”). È ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n. 241/1997: in questo caso gli interessi per la rateizzazione si applicano solo sulle somme che residuano effettivamente a debito.
Attenzione alle modalità di trasmissione: in presenza di crediti in compensazione e di F24 a saldo zero, il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), come precisato nella risoluzione n. 110/2019. Negli altri casi è ammesso l’invio tramite i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e prestatori di servizi convenzionati.
Il saldo IVA da versare corrisponde alla differenza tra l’imposta a debito e quella a credito maturata per il 2025, considerando i versamenti delle liquidazioni periodiche IVA, gli eventuali crediti residui, gli importi richiesti a rimborso e le compensazioni già effettuate.
Il contribuente può scegliere liberamente il numero delle rate, che vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese, con la sola condizione che l’ultima rata non superi il 16 dicembre 2026. Sulla prima rata non si applicano interessi; sulle successive è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile: lo 0,33% sulla seconda rata, lo 0,66% sulla terza e così via. La rateizzazione è possibile sia con riferimento alla scadenza ordinaria del 16 marzo, sia dopo l’eventuale differimento al 30 giugno.
Chi non versa entro il 16 marzo può rinviare il pagamento al 30 giugno 2026, termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del DPR n. 435/2001 per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In questo caso le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. Il differimento al 30 giugno si applica anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (risoluzione n. 73/2017).
È inoltre possibile posticipare ulteriormente il versamento al 30 luglio 2026, applicando una seconda maggiorazione dello 0,40% sull’importo determinato al 30 giugno al netto delle compensazioni. In entrambi i casi la maggiorazione si applica esclusivamente sulla parte del debito non compensata con i crediti riportati in F24 nelle liquidazioni periodiche.
Il 16 marzo 2026 è ‘ultimo giorno utile per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali per lavori condominiali da parte dell’amministratore: di condominio se la comunicazione non è effettuata correttamente, i contribuenti rischiano di perdere i benefici maggiorati. Con provvedimento del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le specifiche tecniche aggiornate per evitare il declassamento della detrazione dal 50% al 36%.
Per l’anno di imposta 2025, gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici residenziali. L’obbligo riguarda gli interventi che danno diritto a detrazioni fiscali e che sono stati sostenuti nell’anno precedente. Tra questi figurano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
La comunicazione deve includere, per ciascun intervento, l’importo totale speso e l’attribuzione delle quote di spesa ai singoli condòmini. La scadenza per l’invio delle informazioni è fissata al 16 marzo 2026, termine necessario per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dei singoli contribuenti.
Il provvedimento AdE del 10 febbraio 2026 ha aggiornato la struttura dei dati da trasmettere per garantire una maggiore granularità delle informazioni. Oltre a gestire i flussi relativi ai rimborsi spese ricevuti nel 2025 per interventi di anni precedenti, le specifiche confermano l’introduzione di campi aggiuntivi per:
Il campo che identifica il soggetto che ha sostenuto la spesa prevede l’utilizzo dei seguenti codici:
| Codice | Soggetto che ha sostenuto la spesa |
|---|---|
| 0 | Proprietario (inclusa nuda proprietà e proprietà di superficie) |
| 1 | Titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) comunicato dal proprietario |
| 2 | Titolare di diritto personale di godimento (conduttore, comodatario o familiare convivente) comunicato dal proprietario |
| 3 | Altro soggetto comunicato dal proprietario |
In aggiunta a questi dati, il modulo è stato aggiornato con il flag abitazione principale (Campo 25). Questo parametro – fondamentale per distinguere l’aliquota spettante – deve essere valorizzato con “1” per segnalare che l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale per il soggetto a cui è attribuita la spesa.
Anche se il campo relativo alla destinazione dell’immobile è facoltativo qualora l’amministratore non disponga dell’informazione, la sua presenza influisce direttamente sulla corretta attribuzione delle detrazioni in sede di dichiarazione. Per il 2025 e il 2026, infatti, la detrazione per i lavori di ristrutturazione è diversificata in base alla tipologia di immobile:
La comunicazione deve essere coerente con i codici identificativi (da 1 a 31) previsti per le diverse tipologie di intervento edilizio.
In assenza della valorizzazione “1” nel flag abitazione principale, l’Anagrafe Tributaria applicherà automaticamente l’aliquota del 36%. È quindi essenziale che gli amministratori raccolgano queste informazioni per evitare errori che potrebbero penalizzare i condòmini, precludo loro l’accesso al beneficio del 50%.
I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni ufficiali presso i seggi — come scrutatore, segretario o presidente di sezione — hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera durata delle operazioni elettorali senza alcuna decurtazione della retribuzione. La norma di riferimento è l’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, integrato dalla legge n. 53/1990: vale per elezioni politiche, amministrative e referendum, incluso il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Per i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un riposo compensativo o una quota retributiva aggiuntiva.
Il permesso elettorale spetta ai lavoratori dipendenti nominati o designati a svolgere incarichi ufficiali presso gli uffici elettorali di sezione. Il diritto si applica sia ai contratti a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, compresi i supplenti temporanei. Le figure tutelate dalla legge sono:
Il diritto non riguarda chi si limita a recarsi alle urne come elettore: in quel caso non sono previsti permessi specifici salvo eventuali facilitazioni per chi risiede in un comune diverso da quello di lavoro.
Il datore di lavoro non può in alcun caso opporsi alla richiesta di permesso. Prima di iniziare le operazioni, il lavoratore è tenuto a comunicare il proprio impegno esibendo il certificato di nomina o designazione ricevuto dal Comune o dall’autorità competente. La comunicazione può avvenire anche verbalmente, ma è sempre consigliabile la forma scritta per evitare contestazioni.
Al rientro, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro la documentazione che attesta i giorni e gli orari di presenza al seggio. I documenti variano in base al ruolo:
La retribuzione per i giorni di assenza elettorale è interamente a carico del datore di lavoro — non interviene l’INPS — ed è soggetta a ritenute fiscali e contribuzione previdenziale ordinaria. Gli onorari riconosciuti dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni di seggio sono distinti e cumulabili con la normale retribuzione.
Le giornate trascorse al seggio che coincidono con il normale orario di lavoro sono considerate a tutti gli effetti giorni lavorati: il datore di lavoro corrisponde la normale retribuzione come se il dipendente avesse prestato la propria attività in azienda. Questo vale anche se l’attività al seggio copre solo una parte della giornata — in base alla sentenza della Cassazione n. 11830/2001, il diritto alla retribuzione è dovuto per l’intera giornata, calcolata come 1/26 della retribuzione mensile o secondo il diverso divisore contrattuale applicabile.
Un aspetto spesso trascurato: se il lavoratore è impegnato al seggio anche solo per alcune ore, il datore non può richiedere la prestazione lavorativa per le ore restanti della stessa giornata. Ad esempio, se il turno di lavoro è dalle 8 alle 14 e le operazioni al seggio iniziano alle 15, il datore non può pretendere la prestazione mattutina. L’intera giornata è considerata assenza giustificata e retribuita.
Se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre la mezzanotte — anche di poche ore — il lavoratore ha diritto all’intera giornata successiva di riposo retribuito. Nel caso del referendum 22-23 marzo 2026, questo potrebbe interessare il martedì 24 marzo per chi è impegnato nello spoglio.
Per i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio, la legge prevede due alternative tra cui il lavoratore può scegliere — salvo diversa previsione del CCNL applicabile:
La domenica è di norma considerata giorno festivo. Il sabato rientra nei giorni non lavorativi per chi osserva la settimana corta su cinque giorni. Per chi lavora su sei giorni settimanali, il sabato è invece giorno lavorativo e dà diritto alla sola retribuzione ordinaria, senza compensativo aggiuntivo. I permessi elettorali maturano ferie regolarmente: i giorni di assenza per operazioni elettorali sono equiparati a giornate lavorate anche ai fini della maturazione delle ferie annuali.
Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 è la prima consultazione cui si applica il voto su due giornate introdotto dal DL 196/2025 — domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi scrutinio. La scansione delle operazioni per i lavoratori su settimana corta è la seguente:
Per chi osserva la settimana corta, sabato e domenica danno diritto a due giornate di riposo compensativo. Per chi lavora il sabato, il compensativo spetta solo per la domenica. Gli onorari per scrutatori e presidenti di seggio sono stati aumentati del 15% rispetto agli importi base fissati dalla legge n. 70/1980: 130 euro al presidente di sezione e 104 euro agli scrutatori e al segretario, maggiorati del 15% per tutte le consultazioni del 2026.
Fa eccezione il caso dei lavoratori in cassa integrazione guadagni al momento delle operazioni elettorali. Poiché le obbligazioni contrattuali risultano sospese, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcun compenso aggiuntivo — né per i giorni che sarebbero stati lavorativi, né per i giorni festivi o non lavorativi. Per il periodo trascorso al seggio, al lavoratore in CIG spetta esclusivamente il trattamento di integrazione salariale in corso, senza riposo compensativo né retribuzione aggiuntiva.
La NASpI 2026 vale più dell’anno scorso ma non per tutti. Chi si è dimesso — anche molto prima di perdere il lavoro — rischia di trovarsi fuori dalla platea dei beneficiari. E dal 1° gennaio chi voleva anticipare l’intero sussidio in un’unica soluzione non può più farlo. La Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha aggiornato massimale e soglie di calcolo, ma le modifiche più significative sul fronte dei beneficiari arrivano da due interventi normativi del 2024 e del 2025, i cui effetti si sentono pienamente quest’anno.
L’adeguamento ISTAT del +1,4% — lo stesso applicato alle pensioni — ha portato il massimale mensile lordo a 1.584,70 euro, contro i 1.562,82 del 2025. La soglia di riferimento per applicare la percentuale del 75% sale a 1.456,72 euro. La formula di calcolo resta invariata: si sommano tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni, si divide per il numero di settimane di contribuzione e si moltiplica per il coefficiente 4,33. A quel punto si applica lo schema seguente:
Gli importi indicati sono lordi. La NASpI è soggetta a tassazione IRPEF come reddito da lavoro dipendente: al netto, l’importo effettivo risulta in genere tra il 20 e il 25% inferiore. L’INPS agisce da sostituto d’imposta e rilascia la Certificazione Unica annuale ai percettori.
Attenzione: i nuovi massimali si applicano esclusivamente agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2026. Chi percepisce già la NASpI da anni precedenti non riceve alcun aggiornamento dell’importo — che anzi scende progressivamente per effetto del decalage mensile del 3%.
I requisiti formali di accesso restano tre: disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Centro per l’Impiego o via portale ANPAL. Ma dal 1° gennaio 2025 — e ancora oggi nel 2026 — la Legge di Bilancio 2025 ha cambiato le regole del gioco per chi si è dimesso volontariamente prima di perdere il lavoro.
Prima di quella modifica, era possibile dimettersi da un tempo indeterminato, essere rapidamente riassunti, farsi licenziare dopo poche settimane e accedere comunque alla NASpI contando i contributi dell’intero quadriennio precedente. Una prassi diffusa, spesso concordata tra lavoratore e azienda anche per evitare al datore il costo del ticket licenziamento. La Legge di Bilancio 2025 ha chiuso questa via: chi ha cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione a partire dalla data delle dimissioni, non nell’intero quadriennio.
In pratica: le settimane “vuote” precedenti alle dimissioni volontarie non contano più ai fini del requisito contributivo se la cessazione successiva è involontaria. Contano solo quelle accumulate dopo essersi dimessi.
Il Collegato Lavoro (Legge 203/2024) ha introdotto un’altra stretta, in vigore già dal 2024 e confermata nel 2026: le cosiddette dimissioni per fatti concludenti. Se un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato — o, in assenza di previsione contrattuale, per più di 15 giorni consecutivi — il datore di lavoro può segnalare il caso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Da quel momento il rapporto di lavoro si considera concluso per volontà del dipendente, equivalente a una dimissione volontaria.
La conseguenza diretta: non c’è diritto alla NASpI. Le dimissioni per fatti concludenti sono equiparate alle dimissioni ordinarie, non a un licenziamento. Il meccanismo è stato pensato per scoraggiare la strategia opposta — l’assenza prolungata deliberata per costringere il datore a licenziare e sostenere il costo del ticket — ma produce effetti anche su chi si trova in situazioni genuine di difficoltà senza aver formalizzato le dimissioni.
Chi avvia un’attività autonoma durante la percezione dell’indennità può richiedere la NASpI anticipata, cioè il pagamento in un’unica soluzione del residuo del sussidio da investire nell’impresa. Dal 1° gennaio 2026, per effetto del comma 176 della Legge di Bilancio 2026, questa modalità cambia struttura: l’anticipo viene erogato in due rate.
La logica è ridurre il rischio di accesso opportunistico all’anticipo da parte di chi non avvia davvero un’attività stabile. Ma introduce un vincolo di liquidità per chi invece apre realmente un’impresa e avrebbe bisogno dell’intero importo fin dall’inizio.
La durata della NASpI resta proporzionale alla storia contributiva del lavoratore: corrisponde alla metà delle settimane contributive maturate nei quattro anni precedenti, con un massimo di 24 mesi. Dal sesto mese di fruizione scatta il meccanismo del decalage: l’importo si riduce del 3% ogni mese. Per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni il decalage inizia dall’ottavo mese.
Dal 24 novembre 2024 tutti i percettori di NASpI vengono iscritti automaticamente al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro 15 giorni dall’inizio della fruizione. Chi non adempie rischia la sospensione o la decadenza dell’indennità .
L’obbligo di iscrizione SIISL da parte di coloro che percepiscono la NASpI di firmare il Patto di Attivazione Digitale entro 15 giorni dalla richiesta è perentorio: in caso contrario, si rischia di perdere il sussidio.
La NASpI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a determinate condizioni. Per il lavoro dipendente, il reddito annuo non deve superare gli 8.500 euro: in quel caso l’indennità non decade ma viene ridotta dell’80% del reddito previsto. Per il lavoro autonomo o la partita IVA il limite scende a 5.500 euro annui, con obbligo di comunicare all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni tramite il modello NASpI-COM. Superati questi importi la NASpI decade completamente.
Per i dipendenti che perdono il lavoro durante la malattia (ossia che si trovano in tale condizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro) devono inviare il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o il certificato definitivo rilasciato dall’INAIL (da presentare contestualmente alla domanda di NASpI): senza questi documenti non si può chiedere la prestazione INPS. I certificati possono comunque essere allegati alla domanda anche in un secondo momento, utilizzando il modello NASpI-Com.
Infine, niente più NASpI ai lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri che non ottengono il rinnovo del contratto di lavoro stagionale, come previsto dalla Manovra per le cessazioni dei rapporti di lavoro successive al 1° gennaio 2025.
La domanda di NASpI va presentata online sul sito dell’INPS con SPID e CIE, tramite patronato o contact center entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, oppure entro 38 giorni in caso di licenziamento per giusta causa. I tempi di lavorazione sono di circa 30 giorni. Presentarla domanda entro l’ottavo giorno garantisce la decorrenza dell’indennità già dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; chi la presenta dopo, perde i giorni intercorsi.
Una volta attivata la prestazione, l’indennità di disoccupazione NASpI – così come quella DIS-COLL (per i collaboratori coordinati e continuativi) – è poi pagata entro metà mese, con date variabili in base a quella di presentazione della domanda di sussidio. Per sapere qual è il giorno di accredito si può consultare il proprio fascicolo previdenziale INPS accedendo tramite SPID, CNS o CIE.
Il 2026 si sta rivelando un anno di rincari su due fronti che toccano direttamente le tasche di milioni di italiani. Dal 13 marzo sono in vigore i nuovi listini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui tabacchi lavorati: aumenti medi tra i 10 e i 12 centesimi a pacchetto di sigarette, terza ondata di rialzi dopo quelli già scattati a gennaio e febbraio. Sul fronte dei carburanti, all’allineamento delle accise tra benzina e gasolio entrato in vigore il 1° gennaio si è aggiunto lo shock della guerra in Iran: il gasolio ha toccato i massimi da oltre tre anni, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il governo valuta l’attivazione delle accise mobili.
I rincari del 13 marzo sono il terzo aggiornamento al rialzo dei listini dei tabacchi lavorati nel giro di pochi mesi, dopo quelli applicati a gennaio e febbraio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il provvedimento direttoriale con le nuove tariffe, consultabile nella sezione Accise del portale istituzionale ADM. I rincari non sono uniformi ma variano per marca e fascia di prezzo: tra i marchi più diffusi, un pacchetto di MS Classic sale a 5,80 euro, Lucky Strike Original a 5,50 euro, Dunhill Gold a 6,80 euro. Coinvolti anche Marlboro, Merit, Camel, Philip Morris e diversi formati di tabacco trinciato.
L’adeguamento è automatico per tutta la rete di vendita: i rivenditori di generi di monopolio applicano i nuovi prezzi non appena i sistemi informatici dei distributori ufficiali — tra cui Logista — aggiornano i database fiscali.
I rincari del 13 marzo coinvolgono anche i prodotti a tabacco riscaldato — come le ricariche per dispositivi IQOS e Glo — e i liquidi per sigarette elettroniche. Per questi ultimi gli incrementi oscillano tra i 5 e i 10 centesimi per flacone da 10 millilitri, sia per i liquidi contenenti nicotina sia per quelli senza. Il tabacco riscaldato segue un percorso di progressivo avvicinamento fiscale alle sigarette tradizionali: le aliquote per i liquidi con nicotina sono già passate dal 15% del 2024 al 16% nel 2025 fino al 17% dal 2026, con quelle senza nicotina che seguono la stessa traiettoria con un punto percentuale di differenza.
I rincari in corso non sono episodici. La Legge di Bilancio 2026 ha ridefinito la componente fissa dell’accisa sui tabacchi secondo un calendario triennale preciso: da 29,50 euro ogni mille sigarette si passa a 32,00 euro nel 2026, poi a 35,50 nel 2027 e a 38,50 dal 2028. L’impatto sul prezzo finale di un pacchetto da venti è di 6 centesimi nel 2026 (5 di accisa più 1 di IVA), destinato a salire a 15 centesimi nel 2027 e 22 centesimi nel 2028. Per un fumatore abitudinario che consuma un pacchetto al giorno, la spesa aggiuntiva a regime supererà gli 80 euro l’anno rispetto al 2025.
possibile consultare i listini aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sul fronte dei carburanti, il 2026 era già partito con una modifica strutturale: dal 1° gennaio l’accisa sulla benzina è stata ridotta di 4,05 centesimi al litro mentre quella sul gasolio è aumentata della stessa misura, allineando entrambe a 672,90 euro ogni mille litri. L’IVA al 22% applicata sulla differenza genera un effetto netto di circa 4,94 centesimi in più al litro sul gasolio. Unica eccezione: il gasolio per autotrazione usato dai mezzi della logistica, escluso dall’aumento.
Il primo gennaio 2026 segnava quindi già un rincaro strutturale per chi guida un’auto o un furgone diesel — la categoria più diffusa nel parco veicoli commerciale italiano. Con il conflitto in Medioriente la situazione è precipitata e i prezzi del carburanti sono schizzati alle stesse. Il governo ha pertanto avviato una valutazione sull’attivazione del meccanismo delle accise mobili, previsto dalla legge di bilancio 2008: lo strumento consente una riduzione temporanea delle imposte sui carburanti quando il prezzo del greggio nei due mesi precedenti supera i 55 euro al barile — soglia già ampiamente superata.
All’allineamento delle accise si è sovrapposto, dall’inizio di marzo 2026, lo shock dei carburanti legato alla guerra in Iran. Il blocco dello Stretto di Hormuz — attraverso cui transita il 20% del petrolio mondiale — ha spinto il Brent sopra i 100 dollari al barile e le quotazioni del gasolio raffinato ai massimi da oltre tre anni. Alla pompa, il gasolio self service ha raggiunto i massimi dal luglio 2022, la benzina sfiora i 2 euro al litro nelle rilevazioni più recenti. Tra il 1° gennaio e il 13 marzo, il gasolio è cresciuto di oltre il 16% rispetto all’avvio dell’anno.
Per chi guida un’auto a gasolio, il pieno costa oggi tra i 4 e i 5 euro in più rispetto a febbraio 2026. Per una famiglia con due auto, secondo le stime del Codacons, l’impatto annuo potrebbe superare i 300 euro se i prezzi si stabilizzassero agli attuali livelli.
La cittadinanza italiana si fonda storicamente sul principio dello ius sanguinis — il diritto di sangue — in base al quale è italiano chi nasce da padre o madre italiani. Un criterio rimasto invariato a partire dalla legge del 1912 fino al 2025, quando il legislatore ha introdotto per la prima volta un limite generazionale: dal 28 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza è riconosciuta solo fino al genitore o al nonno. La riforma, contestata davanti alla Corte Costituzionale, è stata confermata dalla Consulta il 12 marzo 2026.
L’ordinamento italiano disciplina la cittadinanza per nascita con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. Il principio cardine è lo ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita. Il principio affonda le radici nella legislazione civile preunitaria ed è stato storicamente collegato alla necessità di mantenere un legame con la comunità nazionale in un Paese segnato da grandi ondate migratorie — fra il 1870 e il 1970, circa 27 milioni di italiani lasciarono il Paese.
Il principio opposto, lo ius soli, assegna la cittadinanza in base al luogo di nascita ed è stato adottato principalmente dai Paesi di destinazione dei flussi migratori, come gli Stati Uniti. In Italia l’acquisto automatico della cittadinanza per nascita sul territorio resta limitato ai figli di genitori ignoti, di apolidi o di stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza. È possibile mantenere la doppia cittadinanza.
Al di fuori dell’acquisto per nascita, la cittadinanza italiana si ottiene su domanda in tre forme distinte:
Fino al 27 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza non aveva limiti generazionali: un pronipote o un discendente di quarta generazione poteva ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana risalendo l’albero genealogico, a prescindere da qualsiasi legame effettivo con il Paese. Il meccanismo aveva generato centinaia di migliaia di domande, paralizzando consolati e tribunali — in particolare con i fascicoli provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela.
Il decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 (cosiddetto Decreto Tajani), ha introdotto per la prima volta un limite esplicito: può essere dichiarato cittadino italiano per discendenza solo chi ha almeno un genitore o un nonno già in possesso — e mai uscito — della cittadinanza italiana. Chi vanta un antenato più lontano è escluso dal riconoscimento automatico, salvo specifici meccanismi di riacquisto legati alla residenza sul territorio nazionale. La legge prevede anche una finestra transitoria per chi, nato in Italia o residente per almeno due anni, abbia perso la cittadinanza per disposizioni della legge del 1912: può riacquistarla con una dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre 2027, versando un contributo di 250 euro.
Il Tribunale di Torino, su ricorso di otto cittadini venezuelani di origine italiana, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sul nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992. Le contestazioni riguardavano tre profili: la discriminazione tra chi aveva presentato domanda prima o dopo il 28 marzo 2025, la violazione dei Trattati UE e la violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 in materia di privazione arbitraria della cittadinanza.
Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili. La Consulta ha confermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della cittadinanza, purché i criteri adottati non siano manifestamente arbitrari: il limite generazionale al genitore e al nonno rientra in questa discrezionalità . Il fronte giudiziario non è tuttavia chiuso: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono investite di questioni interpretative distinte, tra cui la portata retroattiva della legge 74/2025 sulle domande già pendenti al 28 marzo 2025.
Per i minori di origine straniera nati in Italia, la condizione giuridica resta legata in prima battuta allo status dei genitori: se il genitore straniero ottiene la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale, questa si trasmette ai figli per ius sanguinis. In alternativa, i minori nati in Italia possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni — e non oltre il 19° — a condizione di dimostrare la residenza ininterrotta sul territorio italiano.
Nella pratica, i margini di errore sono stretti. Una permanenza all’estero anche breve interrompe il decorso dei termini; un’iscrizione tardiva all’anagrafe — spesso conseguenza della condizione di irregolarità temporanea di un genitore — fa slittare il punto di partenza del computo. Il risultato è la de facto esclusione dalla cittadinanza di minori cresciuti e scolarizzati in Italia, privi tuttavia dei diritti che la cittadinanza formale garantisce. Sul fronte documentale, la procedura richiede certificati del Paese d’origine — talvolta impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali, all’ottemperanza degli obblighi fiscali e alla dimostrazione di autosufficienza economica.
Il 28esimo regime UE entra nella fase più concreta della sua storia: il 18 marzo 2026 la Commissione europea presenterà la proposta legislativa per la EU Inc., la nuova forma societaria paneuropea che promette di consentire la costituzione di un’impresa in qualsiasi Stato membro in 48 ore, interamente online e con un costo massimo di 100 euro. L’iniziativa — anticipata dalla presidente Ursula von der Leyen al World Economic Forum di Davos il 20 gennaio scorso e già approvata in linea politica dal Parlamento europeo con 492 voti a favore — è una delle misure cardine per rafforzare la competitività del mercato unico rispetto a Stati Uniti e Cina, nel solco dei rapporti Draghi e Letta.
Il nome EU Inc. designa una nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata valida in tutti e 27 gli Stati membri dell’Unione europea. Viene definita “28esimo regime” perché si affianca — senza sostituire — ai 27 sistemi societari nazionali esistenti, funzionando come un quadro giuridico alternativo e opzionale per le imprese che vogliono operare nel mercato unico con un unico set di regole armonizzate.
Il punto di partenza è la constatazione — documentata sia nel rapporto Draghi sulla competitività europea sia nel rapporto Letta sul mercato unico — che la frammentazione normativa tra 27 ordinamenti nazionali rappresenta uno degli ostacoli principali alla crescita delle startup innovative e delle PMI in Europa. Espandere un’impresa in più Paesi UE significa oggi replicare strutture societarie, adempimenti amministrativi e registrazioni nazionali. La EU Inc. punta a eliminare questa duplicazione.
La proposta assume la forma di un regolamento — dunque con norme direttamente vincolanti per tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale — e si articola in oltre 100 articoli. I pilastri principali della bozza circolata a Bruxelles sono:
Secondo le stime preliminari della Commissione, la riforma potrebbe generare risparmi fino a 440 milioni di euro in dieci anni per le aziende europee. La base giuridica è l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’UE, che consente misure di armonizzazione necessarie al funzionamento del mercato interno.
Tra le novità più attese c’è il piano europeo di azionariato per i dipendenti (EU-ESOP). Le imprese costituite come EU Inc. potranno emettere warrant — diritti convertibili in azioni dopo un periodo di maturazione di almeno due anni — con un meccanismo uniforme valido in tutta l’UE. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che detengono oltre il 25% dei diritti di voto o degli utili della società .
Il reddito derivante da queste stock option verrebbe tassato una sola volta, al momento della vendita delle azioni, superando le differenze fiscali che oggi rendono complesso e disomogeneo l’uso di questi strumenti nei diversi Paesi UE. La tassazione resta tuttavia di competenza degli Stati membri: la proposta fissa il principio del differimento ma non armonizza le aliquote.
Il nuovo regime europeo si configura come un’opzione aggiuntiva sul piano societario, destinata a convivere con quelli nazionali. In Italia, “startup innovative” e “PMI innovative” sono status definiti dalla normativa nazionale — da ultimo aggiornata con la Legge 193/2024 e la Legge Startup 162/2024 — con requisiti, agevolazioni e incentivi specifici. La EU Inc. non nasce per sostituire questi strumenti né per modificarli direttamente.
Il punto di contatto riguarda soprattutto la semplificazione dell’avvio e della gestione transfrontaliera: una startup italiana che voglia espandersi in Germania, Francia o Spagna non dovrà più aprire filiali con procedure nazionali separate, ma potrà operare con un’unica struttura societaria europea. Gli incentivi fiscali italiani per startup e PMI innovative resterebbero in vigore, affiancati dalla possibilità di adottare la forma EU Inc. per chi opera su più mercati.
La proposta suscita reazioni miste nell’ecosistema delle imprese innovative europee. Le associazioni di categoria e le startup apprezzano la scelta del regolamento — che garantisce uniformità immediata senza il rischio di frammentazione tipico delle direttive — e la semplificazione digitale. Restano però perplessità su tre fronti.
Il primo riguarda fisco e diritto del lavoro: la bozza non affronta questi temi, che rimangono di competenza nazionale. Una società EU Inc. dovrà comunque confrontarsi con regole diverse su tasse, contratti e contributi a seconda del Paese in cui opera, il che limita la portata della semplificazione promessa. Il secondo nodo è l’interoperabilità con i sistemi nazionali di registro imprese, che richiederà adeguamenti tecnici e procedurali significativi. Il terzo riguarda il nome: il Parlamento europeo — che pure ha approvato la risoluzione con ampio margine — preferisce la denominazione Societas Europaea Unificata (S.Ee), ritenendo che “EU Inc.” trasmetta un’impronta troppo anglosassone per una forma societaria europea.
Il percorso legislativo è appena avviato. Dopo la presentazione formale del 18 marzo 2026, il regolamento dovrà essere negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio dell’UE. Se l’iter procederà senza intoppi — e la storia di precedenti strutture sovranazionali europee, come la Societas Europea del 2001, invita alla cautela — Bruxelles punta a far nascere le prime EU Inc. intorno al 2027.
Per l’Italia, questo significa adeguamenti procedurali e tecnici dei sistemi amministrativi, non la riscrittura delle discipline su startup innovative e imprese innovative. Gli status nazionali resterebbero in vigore, affiancati da una forma societaria europea alternativa per chi opera o vuole operare su più mercati del mercato unico.
In attesa di comprendere l’impatto del conflitto in Medioriente sull’economia mondiale, l’Istat ha pubblicato il suo bilancio annuale, con un focus sull’occupazione. L ‘anno 2025 si è chiusto per il mercato del lavoro italiano con il raggiungimento del massimo storico di 24 milioni 121 mila occupati medi. Il rapporto integrato certifica una tenuta strutturale dell’occupazione, trainata dalla stabilizzazione dei rapporti contrattuali e da un deciso adeguamento delle retribuzioni orarie rispetto all’inflazione.
Il tasso di occupazione si stabilizza al 62,5%, con una dinamica che premia le classi di età over 50 a fronte di una persistente criticità nelle fasce giovanili. Il tasso tra i 50 e i 64 anni sale dell’1,6% su base annua, mentre sotto i 34 anni si registra una flessione dell’1,3%.
La crescita della base occupazionale è sostenuta quasi esclusivamente dai dipendenti a tempo indeterminato, aumentati di 76 mila unità nell’ultimo trimestre. In calo i contratti a termine, che segnano una riduzione dell’8,6%. Salgono del 3% i lavoratori autonomi, a conferma di una ripresa della spinta imprenditoriale nel sistema produttivo.

L’input di lavoro risulta in espansione nei servizi, mentre l’industria mostra una tenuta più cauta. I rinnovi contrattuali del periodo hanno spinto le retribuzioni, cresciute mediamente del 3,4% annuo, con incrementi marcati in comparti specifici:
Il costo del lavoro complessivo per le imprese ha registrato un aumento del 3,6%. Questo incremento è dovuto non solo agli adeguamenti stipendiali, ma anche all’attenuarsi delle agevolazioni contributive, che ha portato la componente dei contributi sociali a crescere del 5,0% nell’anno.

Il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, con una riduzione più rapida tra i giovani rispetto ai profili senior. Resta tuttavia evidente la distanza generazionale, con il dato tra i 18 e i 34 anni fermo al 10,9%. Il lieve aumento degli inattivi è concentrato tra la popolazione maschile e nelle regioni del Sud.
L’analisi della motivazione all’inattività rivela un segnale positivo. Sebbene la demografia resti un tema critico, il Sud ha trainato la crescita occupazionale, accompagnata da una maggiore quota di chi non cerca lavoro perché impegnato in attività di formazione o cura:
Crolla il numero degli scoraggiati, ovvero coloro che rinunciano alla ricerca perché convinti di non poter trovare un impiego. La riduzione di 143 mila unità testimonia una ritrovata fiducia nelle prospettive lavorative per l’inizio del 2026.
L’andamento dell’economia nazionale nel primo bimestre del 2026 riflette una fase di crescita moderata ma superiore alle medie dell’area euro. La dinamica del Prodotto Interno Lordo si inserisce in un contesto globale caratterizzato da spinte contrapposte, dove il consolidamento della domanda interna italiana bilancia le incertezze derivanti dai mercati energetici internazionali e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.
Le stime provvisorie di inizio anno confermano la fase positiva per l’occupazione. Rispetto a dicembre si registra un incremento di 25mila occupati e una crescita del tasso di occupazione dello 0,1%. La diminuzione del numero di disoccupati indica la capacità delle imprese di assorbire nuova forza lavoro già nel primo trimestre dell’anno solare. Sussistono tuttavia elementi di criticità su cui l’analisi Istat pone l’attenzione:
Nel quarto trimestre del 2025 il PIL italiano ha registrato una crescita congiunturale dello 0,3%. Il confronto europeo evidenzia una performance superiore a quella della Francia (+0,2%) e allineata al dato tedesco, mentre la Spagna mantiene un ritmo di espansione maggiore (+0,8%). Sul piano globale si osserva la decelerazione dell’economia statunitense al 2,2% e il mantenimento dei target cinesi al 5,0%, in un quadro che prefigura una tendenza al ribasso per le prospettive mondiali nel corso del 2026.
Il settore industriale mostra segnali di adattamento. Nonostante il calo della produzione registrato a gennaio 2026 (-0,6%), il trimestre novembre-gennaio esprime un incremento dello 0,7% rispetto al periodo precedente. Le imprese devono tuttavia confrontarsi con la risalita dell’inflazione IPCA, attestata al 1,6% a febbraio, e con le pressioni sul prezzo del greggio legate alla rilevanza strategica dello Stretto di Hormuz per le rotte mercantili.
La maturazione dei permessi lavorativi segue logiche di calcolo differenti rispetto a quelle previste per le ferie aziendali. Mentre le ferie sono garantite come riposo minimo in giorni, i ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e i PAR (Permessi Annui Retribuiti) maturano in ore sulla base del rateo mensile stabilito dai singoli Contratti Collettivi Nazionali (CCNL).
Nella generalità dei casi, il rateo mensile matura integralmente se il dipendente presta servizio per almeno 15 giorni solari nel mese di riferimento. Sotto questa soglia, il diritto alla quota mensile decade. Per un profilo standard full-time con 104 ore annue totali, la maturazione mensile media è pari a 8,66 ore.
Nel CCNL Metalmeccanici, un dipendente full-time matura mediamente 6 ore di ROL al mese (72 ore annue), a cui si aggiungono le 32 ore annue per le ex festività (PAR), con un rateo di 2,66 ore mensili. Una struttura analoga si applica nel CCNL Chimico-Farmaceutico, dove le 72 ore di ROL e le 32 di ex festività garantiscono un accumulo mensile costante di ore di riposo retribuito.
Nel settore Commercio e Terziario, il calcolo orario mensile varia in base all’organico aziendale: nelle realtà sopra i 15 dipendenti si maturano 6 ore al mese di ROL, mentre sotto tale soglia si scende a 4,66 ore. Per i dipendenti del settore commercio assunti dopo il 2011, vige una maturazione progressiva nei primi 4 anni.
Il CCNL Turismo stabilisce invece un monte ore di 72 ore annue di ROL (6 ore mensili) e 32 ore per ex festività (2,66 ore mensili), per un totale di 104 ore annue a disposizione del lavoratore.
Nel settore edilizio, si maturano 7,3 ore di ROL al mese (88 ore annue). La maturazione avviene nella misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente svolto (un’ora ogni 25 per gli operai discontinui). I permessi maturati entro il 31 dicembre devono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo, pena la monetizzazione.
Il CCNL Trasporti e Logistica prevede 72 ore annue di ROL (6 ore al mese) e 32 ore annue per ex festività (2,66 ore al mese), seguendo lo schema dei principali comparti industriali.
Settori come il credito e la sanità presentano ratei specifici legati alla riduzione dell’orario settimanale:
Il CCNL Agricoltura fissa solitamente 56 ore annue totali di ROL, portando il rateo mensile a 4,66 ore complessive. Anche nel settore Gomma Plastica la maturazione segue soglie allineate al comparto chimico, garantendo la copertura oraria per la conciliazione vita-lavoro.
Per una corretta lettura dei contatori nel cedolino, il lavoratore deve distinguere tra maturato (ore accumulate dall’inizio dell’anno), goduto (ore utilizzate) e residuo (saldo disponibile). Mentre le ferie non possono essere liquidate se non alla fine del rapporto, i permessi ROL e PAR non goduti entro i termini contrattuali devono essere obbligatoriamente monetizzati.
Oltre ai permessi contrattuali, esistono tutele di legge che non intaccano il monte ore dei ROL.
Alcuni contributi sfavorevoli possono abbassare la pensione invece di alzarla. L’ordinamento italiano consente escluderli dal calcolo quando non sono necessari al diritto. Il meccanismo di chiama neutralizzazione e vale per la pensione futura, ma può essere applicato anche ai fini di un ricalcolo in aumento della pensiona già in pagamento — comprese quelle liquidate in anticipo, al momento del raggiungimento dell’età per la vecchiaia. Questo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017 e quella di Cassazione n. 30803/2024.
Lo strumento è molto utile a ha avuto periodi di disoccupazione, un tardivo passaggio al part-time, rioccupazioni con reddito più basso o contribuzione figurativa nelle fasi finali della carriera e si trova oggi con un assegno inferiore alle attese. La domanda di ricalcolo si presenta all’INPS senza limiti di decadenza: gli arretrati recuperabili arrivano fino a cinque anni.
“Più contributi” non sempre significa “pensione più alta”. I periodi con versamenti inferiori alla propria media possono infatti ridurre la base pensionabile e l’importo finale dell’assegno stesso. Da qui la possibilità (su domanda) di escludere dal calcolo i contributi non necessari al diritto quando il loro utilizzo produce un trattamento meno favorevole. Questo meccanismo è noto come neutralizzazione della contribuzione o sterilizzazione dei contributi sfavorevoli.
La neutralizzazione opera esclusivamente sulle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto, nelle quali l’importo dell’assegno dipende dalla media delle retribuzioni degli ultimi anni. Sono potenzialmente interessati:
Chi ha una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo puro — in genere chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 senza anzianità contributiva precedente — non può invece accedervi, perché in quel sistema l’assegno dipende dal montante dei contributi versati e non da una media retributiva da proteggere.
Non possono neanche essere neutralizzati i contributi da riscatto della laurea, in quanto rappresentano una scelta volontaria del lavoratore, né i contributi collocati al di fuori dell’ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione.
La neutralizzazione opera sulle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione — corrispondenti a cinque anni — a condizione che i periodi da escludere non siano necessari per raggiungere il requisito minimo contributivo. I casi tipici che possono generare penalizzazione sono:
Un esempio pratico aiuta a capire la portata dello strumento: un lavoratore uscito con Quota 100 che aveva accumulato contributi in eccesso rispetto al requisito minimo, con due anni di NASpI negli ultimi cinque di carriera, ha ottenuto grazie alla neutralizzazione un incremento lordo mensile dell’assegno di oltre 130 euro. La simulazione preventiva è quindi essenziale prima di presentare qualsiasi domanda.
La penalizzazione deriva spesso dall’accredito di contributi figurativi, che coprono formalmente il periodo assicurativo ma su una base imponibile inferiore alla retribuzione effettiva precedente. Rientrano tra i periodi potenzialmente neutralizzabili:
Attenzione: se un periodo è solo parzialmente in eccesso rispetto al requisito minimo, si possono neutralizzare solo i contributi non necessari al perfezionamento del diritto. Se l’intero periodo non è necessario, non è possibile neutralizzarne solo una parte.
Il metodo di calcolo pensione determina se e in quale misura la neutralizzazione sia applicabile: solo la quota retributiva è interessata dal meccanismo, mentre la quota contributiva ne resta esclusa in ogni caso.
Il quadro interpretativo della norma primaria si è ampliato con la sentenza di Cassazione n. 30803/2024. La Suprema Corte ha stabilito che il principio di neutralizzazione non riguarda solo chi deve ancora andare in pensione ma può essere applicato anche al ricalcolo di pensioni anticipate già in godimento.
Il diritto al ricalcolo anche per chi ha percepito una pensione anticipata consente a chi rientra nella categoria delle prestazioni ammesse (pensioni retributive e miste) di chiedere la riliquidazione dell’assegno al momento del raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni. Il tutto, applicando lo stesso criterio di esclusione dei contributi svantaggiosi che avevano inciso negativamente sul primo calcolo.
Il principio affermato è il seguente: una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, la contribuzione successiva o penalizzante non può comprimere il trattamento potenzialmente più favorevole già virtualmente maturato.
Il ricalcolo non è automatico e presuppone una valutazione caso per caso. Le condizioni da verificare sono:
Prima di procedere è indispensabile simulare l’esito del ricalcolo. Se la neutralizzazione non produce un risultato più favorevole rispetto all’importo attualmente in pagamento, la domanda non ha utilità pratica — e il ricalcolo, per legge, non può comunque andare in peggioramento.
Per ottenere il ricalcolo occorre presentare all’INPS una domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi. La domanda di ricostituzione non è soggetta a termini di decadenza per il riconoscimento del diritto.
La procedura si avvia online sul portale INPS seguendo il percorso Pensione e Previdenza → Domanda di pensione → Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può rivolgere a un patronato o contattare il Contact Center INPS al numero 803164 da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile.
Alla domanda vanno allegati i documenti che attestano i periodi contributivi sfavorevoli: buste paga degli anni interessati, certificazioni di disoccupazione, attestazioni di cassa integrazione o altri documenti pertinenti ai periodi da neutralizzare. L’INPS ha 85 giorni di tempo per rispondere.
Gli eventuali arretrati sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale: si recuperano al massimo i cinque anni di ratei precedenti alla presentazione dell’istanza. Se accolta, la pensione viene riliquidata con effetto retroattivo dalla decorrenza originaria, con applicazione dei coefficienti di perequazione dall’origine.
La neutralizzazione dei contributi pensionistici trova fondamento nell’articolo 37 del DPR 818/1957 ed è stata sviluppata dalla normativa successiva — leggi 233/1990 e 335/1995 — e da un consolidato filone giurisprudenziale. I riferimenti essenziali sono:
Il Ministero dell’Economia ha posto un argine interpretativo sull’accesso alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia da parte dei cittadini residenti all’estero. Durante l’interrogazione in Commissione finanze dell’11 marzo 2026, il sottosegretario Lucia Albano ha ribadito che lo sconto sull’imposta di registro resta indissolubilmente legato al trasferimento fuori dai confini nazionali per accertati motivi di lavoro, escludendo altre fattispecie dalla norma agevolativa.
La precisazione del MEF chiarisce un dubbio frequente relativo ai connazionali residenti all’estero che entrano in possesso di un’abitazione sul territorio italiano attraverso una successione. Il trattamento fiscale di favore, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 2%, non può essere riconosciuto ai soggetti che ereditano l’immobile dai genitori se il loro trasferimento all’estero non è stato dettato da esigenze professionali.
L’amministrazione finanziaria sottolinea che l’agevolazione non nasce come uno strumento per favorire l’investimento immobiliare generico dei cittadini non residenti, bensì come una misura di sostegno specifica. Di conseguenza, chi desidera acquistare o regolarizzare la proprietà di un immobile in Italia senza possedere il requisito del lavoro all’estero dovrà corrispondere le imposte in misura ordinaria.
Per accedere legittimamente allo sconto fiscale, la normativa attuale e le recenti conferme ministeriali impongono il rispetto di precise condizioni soggettive e oggettive. La mancata corrispondenza anche di uno solo di questi criteri espone il contribuente al rischio di accertamento e recupero delle imposte non versate.
I criteri fondamentali prevedono:
Un passaggio rilevante delle dichiarazioni del sottosegretario riguarda il possibile contrasto con il diritto dell’Unione Europea qualora il beneficio venisse esteso indiscriminatamente. Il Ministero ritiene che un’interpretazione troppo estensiva della norma, slegata dal nesso lavorativo, possa generare dubbi di legittimità rispetto ai principi di libera circolazione e parità di trattamento nel mercato unico.
Questa cautela normativa suggerisce l’assenza di aperture a breve termine per includere gli immobili ereditati o gli investimenti a scopo turistico nel perimetro delle agevolazioni prima casa per gli iscritti AIRE, blindando la disciplina attuale intorno alla figura del lavoratore espatriato.
Ogni versamento tramite modello F24 richiede l’indicazione del corretto codice tributo: , onde evitare il rigetto del pagamento o la sua imputazione ad un’imposta diversa da quello dovuta. Di seguito, sono elencati i codici tributo IRPEF per i versamenti in F24 più utilizzati e di recente istituzione, aggiornati alle ultime risoluzioni AdE.
I codici per il versamento dell’IRPEF dovuta vanno inseriti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “importi a debito versati”, con l’anno di riferimento nel formato AAAA. Per i versamenti in unica soluzione, il campo “rateazione/mese rif.” va compilato con il valore 0101; in caso di rateizzazione, le prime due cifre indicano il numero della rata e le ultime due il totale delle rate.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 4001 | IRPEF – saldo |
| 4033 | IRPEF – acconto prima rata |
| 4034 | IRPEF – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
| 1989 | IRPEF – interessi sul ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/1997) |
| 8901 | IRPEF – sanzione pecuniaria |
L’addizionale regionale all’IRPEF si versa nella sezione Erario del modello F24, con indicazione del codice regione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” L’addizionale comunale all’IRPEF — determinata autonomamente dai Comuni entro i limiti di legge — viene versata nella sezione “IMU e altri tributi locali”, con il codice catastale del Comune di residenza nel campo apposito.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 3801 | Addizionale regionale all’IRPEF |
| 1994 | Addizionale regionale IRPEF – interessi sul ravvedimento |
| 8902 | Addizionale regionale IRPEF – sanzione pecuniaria |
| 3843 | Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto |
| 3844 | Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo |
| 3857 | Addizionale comunale all’IRPEF – interessi pagamento dilazionato |
| 1998 | Addizionale comunale all’IRPEF – interessi sul ravvedimento |
| 8926 | Addizionale comunale all’IRPEF – sanzione da ravvedimento |
I proprietari di immobili in affitto che hanno optato per il regime della cedolare secca versano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, con scadenze coincidenti con quelle delle imposte sui redditi. I codici da inserire nella sezione Erario del modello F24 sono 1840 per la prima rata dell’acconto, 1841 per la seconda rata o per l’acconto in unica soluzione e 1842 per il saldo — utilizzabile anche nella colonna “importi a credito compensati” in caso di eccedenza.
Per il versamento di IMU, TARI e TOSAP in F24 si utilizza la sezione “IMU e altri tributi locali” del modello. I codici variano in base alla tipologia di immobile per l’IMU (dalla serie 3912 alla 3930), alla tassa rifiuti TARI (3944-3946) e all’occupazione di suolo pubblico TOSAP/COSAP (3931-3934). Sono disponibili anche i codici storici per ICI e TASI, necessari per versamenti su annualità pregresse e ravvedimenti operosi.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su alcune componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo con decorrenza 29 gennaio 2026, da riportare nella sezione Erario del modello F24 a cura del sostituto d’imposta.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 1075 | Imposta sostitutiva IRPEF sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – sostituto d’imposta (art. 1, c. 7, L. 199/2025) |
| 1076 | Imposta sostitutiva IRPEF su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, giorni festivi e turni – sostituto d’imposta (art. 1, cc. 10-11, L. 199/2025) |
| 1077 | Imposta sostitutiva IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – sostituto d’imposta (art. 1, c. 237, L. 199/2025) |
Per i sostituti d’imposta che operano in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta — o che effettuano versamenti per soggetti fiscalmente domiciliati in tali regioni — sono stati istituiti codici specifici per gestire i casi in cui il versamento avviene in una regione diversa da quella di competenza fiscale. Il motore di ricerca dell’AdE consente di individuare il codice corretto in base alla regione di competenza e a quella di versamento.
I contribuenti persone fisiche con partita IVA soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 possono accedere al ravvedimento speciale CPB per sanare le annualità dal 2019 al 2023, versando un’imposta sostitutiva parametrata al punteggio ISA. Le persone fisiche utilizzano il codice tributo 4089, da inserire nella sezione Erario del modello F24 nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce la violazione.
Per i codici tributo non riportati in questa guida — imposte sostitutive specifiche, crediti d’imposta, tributi minori — l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno strumento di ricerca online su agenziaentrate.gov.it, accessibile senza autenticazione. La ricerca è possibile per tipologia di imposta, per singolo codice numerico o attraverso la consultazione dell’elenco dei codici di recente istituzione, aggiornato a ogni nuova risoluzione emanata.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sciolto le riserve sulla regolarità degli autovelox e sulla validità delle sanzioni amministrative durante un recente question time alla Camera. Il cuore della questione riguarda il nuovo decreto ministeriale che punta a sanare il vuoto normativo tra approvazione e omologazione, introducendo una distinzione netta basata sull’anno di installazione: i dispositivi approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente conformi, mentre per gli altri si apre una fase di verifica tecnica che scadrà il 4 maggio.
L’intervento del MIT mira a stabilizzare un quadro normativo reso incerto dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che nel 2024 ha sancito la nullità delle multe elevate con apparecchi soltanto approvati ma non correttamente omologati. Il nuovo schema di decreto stabilisce che la coerenza con i requisiti tecnici sia garantita per tutti i dispositivi autorizzati negli ultimi nove anni.
Per gli apparecchi precedenti al 2017, la situazione resta complessa: l’utilizzo sarà consentito esclusivamente se il prototipo risulterà adeguato ai nuovi standard tecnici definiti dal ministero. Questa distinzione punta a ridurre il contenzioso legale, che oggi vede la stragrande maggioranza delle sanzioni a rischio annullamento proprio per il difetto di omologazione originaria.
Il percorso burocratico per l’entrata in vigore definitiva del provvedimento segue una tabella di marcia internazionale. Dopo l’esame del tavolo tecnico con Viminale, MIMIT e ANCI dello scorso gennaio, il testo è approdato sulla piattaforma europea TRIS. Questo passaggio è necessario per consentire agli Stati membri e alla Commissione UE di sollevare eventuali osservazioni sulla conformità delle norme tecniche italiane.
Fino al 4 maggio 2026, il decreto resterà in una fase di stand-by obbligatorio. Parallelamente, il testo è al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per gli aspetti legati alla sicurezza stradale. Solo dopo questa data il quadro normativo potrà dirsi operativo, offrendo ai comuni una base giuridica certa per la gestione dei dispositivi di controllo della velocità .
I dati forniti dal ministro tracciano uno scenario critico per le casse degli enti locali e per la certezza del diritto. Grazie alla piattaforma digitale attivata dal MIT per il monitoraggio della rete di controllo, è stato possibile effettuare un primo censimento reale sulla legittimità degli strumenti di rilevazione elettronica. Dall’analisi emerge che:
Il restante volume di apparecchi dovrà essere sottoposto a revamping tecnologico o alla dismissione, per evitare che le future multe per eccesso di velocità vengano sistematicamente impugnate davanti ai prefetti o ai giudici di pace.
Il Garante Privacy ha dato il via libera. La Piattaforma di gestione delle deleghe — prevista nel PNRR per ridurre il divario digitale nell’accesso ai servizi pubblici — ha superato il vaglio sulla protezione dei dati personali: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplina il funzionamento è stato ritenuto conforme alla normativa vigente. Entro giugno 2026 il portale dovrà essere attivo, e permetterà a ogni cittadino iscritto all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di autorizzare fino a due persone di fiducia ad accedere ai servizi digitali della PA al proprio posto, anche senza essere in possesso di SPID o CIE.
I servizi pubblici online richiedono oggi un’identità digitale. Chi non riesce a ottenerla — anziani, persone con disabilità , chi non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici — resta escluso da funzioni sempre più essenziali: dalla consultazione del fascicolo previdenziale alla gestione delle pratiche fiscali, dai certificati anagrafici all’accesso alle prestazioni sanitarie online. La nuova piattaforma risponde a questa lacuna consentendo la delega ad altre persone fisiche in possesso di identità digitale, che agiscono online per conto del delegante con piena tracciabilità delle operazioni. I dati sulle deleghe attive saranno disponibili anche su IT Wallet, il portafoglio digitale accessibile tramite App IO.
La piattaforma è aperta a tutti i cittadini iscritti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L’accesso ai servizi può essere delegato solo a persone fisiche: non è ammessa nessuna forma di mandato a enti, studi professionali o intermediari abilitati. Sono escluse le deleghe a commercialisti, consulenti del lavoro e soggetti che operano per conto dei propri clienti nell’ambito di rapporti professionali. Escluso anche l’accesso ai servizi specifici per i lavoratori attivi presso enti o imprese. Questa distinzione non è un dettaglio: le deleghe agli intermediari e ai professionisti restano disciplinate da regole proprie, separate da questo sistema e non intercambiabili con esso.
Lo schema di DPCM prevede tre percorsi distinti per registrare la delega, in base alle condizioni del delegante:
La delega non è permanente: ha una durata massima di due anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata. Il delegante può revocarla in qualsiasi momento. Ogni delegato può ricevere al massimo cinque deleghe contemporaneamente, con l’eccezione di quelle conferite da chi esercita la responsabilità genitoriale, da tutori, curatori e amministratori di sostegno. Al momento della registrazione, il delegato è tenuto a dichiarare espressamente di agire a titolo personale e di non percepire alcun compenso per l’attività svolta: una condizione che rafforza il confine con le deleghe professionali retribuite.
Un regime distinto è previsto per i servizi erogati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT). La delicatezza delle informazioni trattate — dati medici, diagnosi, referti — ha spinto il legislatore a introdurre cautele specifiche per il rilascio delle deleghe in questi ambiti, con requisiti più stringenti rispetto al resto dei servizi PA. Le modalità precise saranno definite nelle disposizioni attuative, ma il principio ispiratore è chiaro: l’accesso delegato ai dati sanitari richiede garanzie aggiuntive a tutela della riservatezza del paziente, che non possono essere equiparate a quelle previste per i servizi amministrativi ordinari.
L’intervento rientra nella Missione 1, componente 1 del PNRR, dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il termine per il completamento è fissato a giugno 2026, una scadenza vincolante che non lascia margini di slittamento. La gestione tecnica del portale è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Garante Privacy, nel proprio parere favorevole, si è riservato di valutare i trattamenti di dati personali nella fase operativa: un monitoraggio che continuerà una volta che la piattaforma sarà a regime e i flussi reali di dati saranno verificabili.