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La legge li aveva messi tra le professioni sanitarie. Il Fisco ancora no. Questo è il corto circuito che blocca oggi osteopati e chiropratici: formalmente riconosciuti dalla Legge n. 3/2018, continuano ad applicare l’IVA ordinaria al 22% su ogni prestazione. La ragione è nei passaggi burocratici senza i quali non può scattare l’esenzione. La conseguenza è che le loro prestazioni non sono ancora detraibili.
A fissare le regole è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, che chiarisce il trattamento IVA, gli obblighi di fatturazione e la possibilità di detrazione fiscale per le prestazioni rese da quattro figure che operano tra benessere e salute: osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti (massaggiatori degli stabilimenti idroterapici).
Il chiarimento AdE si muove sul doppio binario dei requisiti soggettivi e oggettivi. Entrambi devono coesistere per accedere all’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie prevista dall’art. 10, n. 18) del DPR n. 633/1972.
La legge italiana, recependo le direttive europee, richiede la compresenza di due condizioni: un requisito oggettivo (la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona) e un requisito soggettivo (chi la eroga deve appartenere a una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, o deve essere individuato da apposito decreto ministeriale).
Il caso degli osteopati e chiropratici è quello che genera più malcontento tra i professionisti. La Legge n. 3/2018 li ha formalmente inclusi tra le professioni sanitarie ma l’iter normativo per la loro piena istituzione si è arenato: mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per la valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti, e i relativi albi non sono stati istituiti.
Senza questi presupposti, spiega l’Agenzia richiamando un parere del Ministero della Salute del novembre 2025, non è possibile garantire il livello di vigilanza richiesto dalla normativa. Risultato: le prestazioni di osteopati e chiropratici sono soggette a IVA ordinaria al 22%, devono essere dichiarate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e non rientrano tra quelle detraibili nel 730.
Vale la regola opposta se la stessa prestazione osteopatica o chiropratica viene eseguita da un fisioterapista iscritto all’albo: in quel caso la detraibilità è ammessa, come chiarito dalla circolare 14/E del 2024.Come si evince da questo paradosso, il confine tra le due figure di fisioterapia osteopatia e le spese mediche detraibili in relazione alle loro prestazioni non è sempre intuitivo.
Sul chinesiologo il Ministero della Salute è netto: la figura non è riconosciuta tra le professioni sanitarie perché la sua attività è finalizzata alla promozione del benessere e al mantenimento della salute attraverso l’esercizio fisico, senza sovrapporsi alle competenze sanitarie regolamentate. Non si tratta di un iter incompleto come per osteopati e chiropratici, ma di una classificazione precisa e definitiva. Il chinesiologo applica l’IVA ordinaria su tutte le prestazioni, emette fattura elettronica tramite SdI e le sue spese non sono ammesse al Sistema Tessera Sanitaria né detraibili nel 730.
Il quadro si ribalta per il massoterapista. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie lo cita espressamente come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza, e questo gli apre la porta all’esenzione IVA. Due le condizioni che devono coesistere: il possesso di un titolo abilitante idoneo (la qualifica di Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici – MCB) e lo svolgimento dell’attività sotto supervisione di un professionista sanitario. Soddisfatte entrambe, le prestazioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 e devono confluire nel Sistema Tessera Sanitaria.
Da qui deriva un vincolo specifico, definitivo con gli interventi legislativi del 2025: chi invia dati al Sistema Tessera Sanitaria non può emettere fattura elettronica tramite SdI per le stesse operazioni verso persone fisiche. Il massoterapista che opera in esenzione deve quindi continuare a certificare i compensi ai privati con modalità che non transitino dal canale SdI.
| Operatore | Trattamento IVA e fattura | Spesa detraibile |
|---|---|---|
| Osteopata | IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) | No |
| Chiropratico | IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) | No |
| Chinesiologo | IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) | No |
| Massoterapista MCB | Esente con requisiti (con invio TS) | Sì |
La posizione fiscale di osteopati e chiropratici non è cristallizzata per sempre. Quando l’iter normativo della Legge n. 3/2018 si concluderà — con l’istituzione degli albi, la definizione dei titoli equipollenti e gli accordi Stato-Regioni — il trattamento IVA potrà essere rivisto e allineato a quello delle altre professioni sanitarie vigilate. A quel punto anche le loro prestazioni dovrebbero rientrare nell’esenzione IVA e le spese diventare detraibili per i pazienti. Per ora, però, chi opera in questi ambiti fattura con IVA al 22% e non può contare sullo schermo del Sistema Tessera Sanitaria. Nè i loro pazienti possono detrarre i costi delle prestazioni.
Scadenza sotto la lente per la dichiarazioni reddituali dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Secondo quanto comunicato da CAF e patronati, l’Istituto avrebbe concesso una proroga al 30 marzo 2026, al momento non ancora formalizzata, rispetto al termine ordinario del 28 febbraio. L’adempimento riguarda la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) e i Solleciti RED 2024 (redditi 2023). Chi non invia la dichiarazione entro i termini rischia la sospensione o la revoca delle prestazioni.
La dichiarazione è obbligatoria per i titolari di prestazioni INPS collegate al reddito che non hanno già fornito all’INPS tutti i dati reddituali necessari tramite il modello 730 o il Modello Redditi PF. Sono tenuti alla presentazione:
Non sono invece obbligati i pensionati per i quali l’INPS può acquisire tutti i dati reddituali necessari direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre pubbliche amministrazioni. Rientrano in questa categoria chi ha già dichiarato integralmente i propri redditi — e quelli del nucleo familiare, quando previsto — tramite 730 o Modello Redditi PF.
L’adempimento riguarda i titolari delle prestazioni collegate al reddito più diffuse: quattordicesima mensilità , integrazione al minimo della pensione, maggiorazione sociale, assegni al nucleo familiare, bonus tredicesima.
Tra i redditi da dichiarare con il RED e che più spesso non confluiscono nel 730 ci sono anche: interessi bancari e postali, proventi da BOT e titoli di Stato, rendimenti di quote di investimento soggetti a ritenuta alla fonte, redditi da lavoro dipendente svolto all’estero e redditi da attività autonome non cumulabili con la pensione.
In molti casi è necessario comunicare non solo i propri redditi, ma anche quelli del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare rilevante ai fini della prestazione.
Dal 2024 il classico RED Semplificato è stato sostituito dal RED Precompilato, che mostra già i dati reddituali in possesso dell’INPS e consente di confermarli, integrarli o correggerli. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. I canali disponibili sono:
Il servizio RED Precompilato è supportato da un assistente virtuale che guida il pensionato durante la compilazione, riducendo il rischio di errori. Per chi ha difficoltà nell’accesso autonomo, la strada più semplice rimane quella di rivolgersi a un CAF.
A dicembre 2025, l’INPS ha avviato la Campagna di Sollecito RED inviando comunicazioni cartacee a tutti i pensionati che non avevano ancora adempiuto per l’anno reddito 2023. La lettera contiene un QR code che rimanda alla video guida personalizzata disponibile nell’area riservata MyINPS: un percorso interattivo che spiega passo dopo passo cosa fare e come farlo, con istruzioni adattate alla situazione specifica del destinatario. Le stesse informazioni sono accessibili tramite le notifiche delle app IO e INPS Mobile.
L’INPS non invia la richiesta RED né la matricola di acquisizione per posta. Chi non riceve comunicazioni può verificare autonomamente la propria posizione accedendo all’area MyINPS o rivolgendosi a CAF e patronati.
Il mancato invio entro i termini del Modello RED attiva un meccanismo automatico: l’INPS sospende la prestazione per 60 giorni. Se entro questo periodo la dichiarazione non arriva, la prestazione viene revocata definitivamente. Il recupero del trattamento è possibile solo presentando la dichiarazione in ritardo, ma i tempi di riattivazione possono essere lunghi e l’interruzione dei pagamenti è comunque immediata.
Per chi volesse verificare la presenza di prestazioni aggiuntive non ancora percepite, l’INPS mette a disposizione il Consulente digitale delle pensioni, raggiungibile dalla stessa area MyINPS.
La firma è arrivata il 27 febbraio 2026 all’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: il rinnovo del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria 2022-2024 è definitivamente sottoscritto, dopo la certificazione della Corte dei Conti. Un accordo che riguarda 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale — 120.000 medici e 17.000 dirigenti sanitari non medici — e che porta in busta paga i primi effetti già da marzo 2026.
La copertura finanziaria complessiva è di 1,2 miliardi di euro, che si traducono in un incremento medio del 7,27% sulle retribuzioni. Non tutte le sigle sindacali hanno aderito: la CGIL ha confermato il proprio no, già espresso in fase di pre-intesa a novembre 2025, mentre Fassid ha sottoscritto il contratto definitivo.
Il dato medio — 491 euro lordi mensili per 13 mensilità — nasconde una forbice significativa tra le diverse qualifiche. Secondo i dati ARAN e le stime sindacali diffuse da ANAAO-ASSOMED e CIMO-FESMED, gli incrementi mensili lordi si articolano così:
| Fascia di incarico | Aumento mensile lordo | Arretrati lordi stimati* |
|---|---|---|
| Incarichi professionali iniziali | 322 € | 8.710 € |
| Media degli incarichi dirigenziali | 491 € | 6.500 € |
| Direttori di struttura complessa (area chirurgica) | 530 € | 14.540 € |
*Gli arretrati sono calcolati al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale già corrisposta e variano in base alle singole voci retributive aziendali.
Una parte degli aumenti andrà a incrementare lo stipendio tabellare, il resto confluirà nella retribuzione accessoria — in particolare sulla retribuzione di posizione, che per i dirigenti neoassunti registra un rafforzamento fino al 55%, con l’obiettivo esplicito di rendere più attrattivo l’ingresso nel SSN per i giovani professionisti.
Su questo punto i sindacati firmatari si sono espressi con toni critici, nonostante abbiano sottoscritto l’accordo. ANAAO-ASSOMED e CIMO-FESMED hanno denunciato che l’indennità di specificità medica — già finanziata con 407 milioni di euro nella Legge di Bilancio 2026, con un aumento del 33% dal 1° gennaio 2026 — rimane congelata fino alla firma del prossimo contratto 2025-2027. In pratica: le risorse ci sono, ma i medici non le vedranno in busta paga finché non si chiuderà il nuovo ciclo contrattuale.
Una situazione analoga riguarda i 26,5 milioni stanziati per la dirigenza sanitaria non medica. Per i sindacati si tratta di “un’assurdità ” che il Governo è chiamato a correggere con urgenza.
Il CCNL si applica ai dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti di aziende e enti del SSN, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Rientrano anche gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA).
Restano invece esclusi i medici convenzionati con il SSN — i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta — che hanno un regime contrattuale separato. Il contratto è distinto anche dal CCNL del Comparto Sanità 2022-2024 firmato nell’ottobre 2025, che ha riguardato gli altri 581.000 lavoratori non medici del SSN — infermieri, OSS, tecnici sanitari e personale amministrativo — con aumenti medi di 172 euro mensili.
Oltre agli aspetti retributivi, il contratto introduce alcune modifiche normative di rilievo. Le principali riguardano:
Con la chiusura del triennio 2022-2024, l’ARAN e il Comitato di settore Regioni-Sanità hanno già approvato gli atti di indirizzo per avviare le trattative del CCNL 2025-2027. Il via libera formale arriverà dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I sindacati firmatari puntano a riallineare la cadenza contrattuale al triennio di riferimento, dopo anni di ritardi accumulati. Per i lavoratori non medici del SSN è già previsto nel nuovo ciclo un ulteriore incremento del 6,9%.
Il Piano Casa Italia esiste come norma dal 30 dicembre 2025, quando la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 783-784). Ma esistere come norma non significa esistere come cantieri aperti. A marzo 2026 il DPCM attuativo — il decreto che darà gambe al piano, definirà criteri, modalità operative e ripartizione delle risorse — non è ancora stato firmato. Il Governo lavora al testo: il sottosegretario MIT Tullio Ferrante, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera a fine febbraio, ha confermato che lo schema è “in fase avanzata di predisposizione presso gli uffici tecnici competenti”. Senza una data.
Nel frattempo, qualcosa si muove davvero. Per capire dove si è e dove si va, vale la pena distinguere le tre linee di intervento che compongono il quadro attuale.
È il fronte più concreto e con i tempi più certi. Nel question time del 25 febbraio alla Camera, il ministro Salvini ha annunciato un piano d’urgenza da 1,2 miliardi di euro — risorse PNRR in fase di valutazione — per recuperare circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente inutilizzabili per gravi carenze manutentive. L’obiettivo dichiarato è aprire i cantieri già nel 2026 e restituire rapidamente gli alloggi alle famiglie in lista d’attesa. Il Governo non intende costruire nuove case prima di aver rimesso in uso quelle che già esistono ma sono vuote per degrado.
Parallelamente, proseguono i programmi già finanziati: il PINQuA del PNRR punta alla riqualificazione di 10.000 alloggi pubblici, mentre il programma “Sicuro, verde e sociale” del Piano Nazionale Complementare prevede di riqualificare complessivamente 27.371 alloggi entro dicembre 2026. Su questo fronte, i cantieri sono già aperti o in prossima apertura.
Questo è il cuore del Piano Casa come lo ha raccontato la premier Meloni: 100.000 nuove abitazioni a prezzi calmierati in 10 anni, destinate a chi non riesce ad accedere al mercato libero. La Legge di Bilancio 2026 ha definito le categorie beneficiarie e le formule contrattuali, ma tutto il resto dipende dal DPCM che deve ancora arrivare.
I destinatari previsti dalla norma sono:
Sul piano finanziario, la Legge di Bilancio 2026 stanzia 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni per il 2028, ai quali si sommano le risorse già stanziate dalla Manovra 2024 (100 milioni, ora assegnati direttamente al Piano).
La norma apre inoltre alla possibilità di utilizzare risorse del Piano Sociale per il Clima, operativo dal 2027 al 2032. Le stime più complete parlano di circa 970 milioni complessivi tra 2026 e 2030, a cui Salvini aggiunge 1 miliardo per la sperimentazione di modelli innovativi regione per regione già da quest’anno.
Nel question time del 25 febbraio, Salvini ha usato esplicitamente questa definizione per indicare un terzo segmento di intervento: chi non riesce ad accedere al mercato libero perché ha redditi insufficienti ma non i requisiti per l’edilizia sovvenzionata. È il ceto medio basso delle grandi città , quello che affitta al limite delle proprie possibilità o convive in condizioni di sovraffollamento. Il Governo ha dichiarato di voler costruire strumenti dedicati anche per questa fascia, ma al momento è la parte meno definita del progetto.
A questo si affianca il Fondo per i genitori separati: 20 milioni di euro all’anno a partire dal 2026, destinati a chi perde il diritto alla casa familiare e ha figli a carico. Una misura strutturale — non una tantum — che risponde a una delle cause più frequenti di disagio abitativo non legato a povertà assoluta.
Il decreto attuativo è in ritardo sulla tabella di marcia originaria. La Manovra 2025 prevedeva che fosse adottato entro 180 giorni dalla propria entrata in vigore — termine già scaduto senza che il provvedimento fosse firmato. La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato l’iter senza ridefinire i tempi: ora il DPCM deve essere adottato su proposta del MIT, di concerto obbligatorio con il MEF, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Un passaggio in più rispetto alla versione precedente, che ha allungato i tempi di istruttoria.
Il decreto dovrà contenere le linee guida per la sperimentazione dei modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, i criteri di selezione dei progetti, le regole del partenariato pubblico-privato e le modalità di coordinamento con i fondi strutturali europei 2021-2027. Un’architettura complessa, che spiega in parte perché i tempi si stiano allungando. ANCE ha segnalato come criticità anche l’assenza di criteri certi per il “canone agevolato” citato dalla norma: il DPCM dovrà colmare questo vuoto, probabilmente facendo riferimento ai canoni concordati previsti dalla legge sulle locazioni (L. 431/1998).
La crisi abitativa italiana non è un caso isolato. I prezzi delle case in Europa sono cresciuti in media del 48% tra il 2010 e il 2023, gli affitti del 22%. La Commissione europea ha presentato a dicembre 2025 il primo Piano UE per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi sostenibili nei prossimi anni.
Il Piano Casa Italia si inserisce in questo quadro e può attingere, nell’ambito della revisione di medio termine, a risorse dei fondi strutturali europei 2021-2027 già riprogrammate per includere il tema della casa accessibile tra le priorità .
Da oggi lunedì 2 marzo è aperto il collocamento della settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali. La finestra si chiude venerdì 6 marzo alle ore 13:00, salvo chiusura anticipata per forte domanda. Il codice ISIN durante il periodo di collocamento è IT0005696320.
Il Ministero dell’Economia ha comunicato giovedì 27 febbraio i tassi cedolari minimi garantiti: 2,50% per i primi due anni, 2,80% per il terzo e quarto anno, 3,50% per il quinto e sesto anno. Tassi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo alla chiusura del collocamento — mai al ribasso. Il titolo scade il 10 marzo 2032.
L’investimento minimo è 1.000 euro, senza massimale. Il titolo viene collocato alla pari (prezzo 100) sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana, senza commissioni per chi acquista nei giorni di collocamento — fatti salvi i costi ordinari di gestione del conto titoli concordati con la propria banca. I canali disponibili sono:
Le banche dealer designate sono Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM; co-dealer MPS e ICCREA Banca.
Sulla base dei tassi minimi annunciati, il rendimento medio ponderato lordo si attesta intorno al 3,10%, che sale al 3,08% considerando il premio fedeltà dello 0,8% spalmato sulla durata. Il punto di riferimento per valutare la convenienza è il mercato secondario: i BTP ordinari di pari scadenza (sei anni) rendono attualmente intorno al 2,766%. Il differenziale è di circa 31 punti base — non enorme, ma reale, e accompagnato da vantaggi fiscali e dall’assenza di commissioni di sottoscrizione.
Gli analisti stimano che i tassi definitivi, comunicati venerdì 6 marzo a chiusura del collocamento, potrebbero avvicinarsi al 3,15%, con l’ultima cedola potenzialmente prossima al 4% se le condizioni di mercato resteranno favorevoli. Contesto favorevole che al momento c’è: lo spread BTP-Bund si trova ai minimi dal 2008, intorno ai 61 punti base.
| Periodo | Tasso minimo garantito |
|---|---|
| 1° e 2° anno | 2,50% |
| 3° e 4° anno | 2,80% |
| 5° e 6° anno | 3,50% |
La domanda che si pongono i risparmiatori più attenti è legittima: vale la pena aspettare il collocamento o si può ottenere di più comprando sul mercato secondario? La risposta dipende dall’orizzonte temporale e dall’importo.
Chi investe meno di 50.000 euro in titoli di Stato beneficia dell’esclusione dal calcolo ISEE — un vantaggio che sul secondario non cambia, ma che pesa per chi accede a prestazioni sociali legate all’indicatore.
Il premio fedeltà dello 0,8% è invece riservato esclusivamente a chi compra in fase di collocamento e non vende prima della scadenza: su un investimento di 10.000 euro equivale a 80 euro aggiuntivi lordi nel 2032.
Il confronto con l’edizione di ottobre 2025 è meno favorevole di quanto sembri a prima vista. Quella emissione aveva offerto 2,60% per i primi tre anni e 4,00% per gli ultimi due, con scadenza quinquennale. Chi cercava un tasso finale elevato in cambio di una struttura più corta trovava condizioni migliori. Il BTP Valore marzo 2026 è invece costruito su sei anni con crescita più graduale — struttura adatta a chi cerca flusso cedolare regolare e crescente piuttosto che un picco finale.
Sul BTP Valore si applica la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale — rispetto al 26% applicato su azioni, fondi e conti deposito. I titoli di Stato sono esenti dalle imposte di successione. Dal 2025, BTP, buoni fruttiferi postali e libretti postali sono esclusi dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivi investiti in titoli di Stato: per chi percepisce bonus o agevolazioni legate all’ISEE, significa poter investire liquidità senza penalizzare l’indicatore.
Chi acquista durante il collocamento e detiene il titolo fino al 10 marzo 2032 riceve un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale. Attenzione a due casi che fanno perdere il diritto al bonus: la vendita prima della scadenza sul mercato secondario (possibile senza vincoli, ma il premio decade) e le operazioni di prestito titoli, in cui il titolo passa temporaneamente nella disponibilità dell’intermediario. In caso di trasferimento tra conti cointestati, il premio è garantito se almeno uno dei cointestatari originari figura ancora intestatario al momento della scadenza.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva e pubblicato il nuovo Modello CPB 2026-2027, ai fini del calcolo della proposta e dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale nel nuovo biennio. Lo utilizzano i contribuenti ISA che non hanno aderito lo scorso anno. Senza la comunicazione dei dati tramite il nuovo modello, infatti, la proposta di concordato non può essere elaborata né accettata.
Il provvedimento approvato il 27 febbraio con le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini ISA 2026 contiene anche quelle per elaborare la proposta di CPB in relazione ai periodi d’imposta 2026- 2027 e per trasmettere i dati con accettazione o revoca nei termini.
Il nuovo modello CPB consente di indicare le informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per il calcolo della proposta biennale. Nel Quadro O (righi da P01 a P10) vanno attestati i requisiti di accesso, l’assenza di cause di esclusione, eventuali eventi straordinari e i dati contabili 2025 — reddito e valore della produzione netta IRAP — oltre ai valori proposti per il biennio.
Possono aderire i titolari di partita IVA che nel 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività per cui risultano approvati gli ISA e che sono tenuti alla loro applicazione per lo stesso periodo. Chi ha debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro può comunque accedere al concordato estinguendo o rateizzando gli importi prima della scadenza.
Previsti specifici controlli di coerenza con i due flussi dichiarativi (ISA e CPB).
Il modello CPB può essere trasmesso per via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite intermediari. La trasmissione può avvenire in modo congiunto alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA oppure in via autonoma utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi con il codice 1 “Adesione”.
La scadenza per l’adesione al CPB 2026-2027 è fissata al 30 settembre 2026. Entro lo stesso termine è possibile revocare un’eventuale adesione precedente, trasmettendo il modello esclusivamente in via autonoma.
I modelli Redditi 2026 recepiscono anche il nuovo regime di imposta sostitutiva introdotto per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Chi rientra in questa casistica troverà nei modelli aggiornati i quadri specifici per la gestione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di reddito rispetto al concordato già in corso.
Con due provvedimenti del 27 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i 173 modelli ISA per il periodo d’imposta 2025 e il modello CPB 2026-2027 per chi intende aderire al concordato preventivo biennale per il prossimo biennio. Le versioni definitive seguono le bozze rese disponibili tra dicembre 2025 e febbraio 2026 senza modifiche di rilievo: i contenuti sono confermati.
Il primo provvedimento (prot. n. 71684/2026) approva i 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 2025, il modello CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, e il sistema di importazione dei dati contabili da RedditiOnLine.
Il secondo provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ISA per il periodo d’imposta 2025 e le modalità di trasmissione della proposta CPB per il biennio 2026-2027, incluse le procedure di accettazione e revoca.
I modelli ISA sono parte integrante delle dichiarazioni dei redditi e vengono approvati ogni anno entro febbraio in base all’art. 1 del DPR n. 322/1998. I 173 definitivi per il 2026 dovranno essere utilizzati da:
La novità più rilevante sul piano degli adempimenti è la parziale precompilazione dei dati contabili nei modelli ISA. Il sistema — già disponibile da alcuni anni ma ora formalizzato nell’allegato al provvedimento con un elenco di corrispondenze — consente di importare direttamente nel software Il tuo ISA 2026 CPB i dati contabili già inseriti nell’applicativo RedditiOnLine.
L’allegato al provvedimento mappa le corrispondenze tra i dati contabili del modello Redditi 2026 e gli analoghi campi richiesti nei modelli ISA 2026, riducendo le operazioni di reinserimento manuale e il margine di errore.
I 173 modelli definitivi incorporano le revisioni già anticipate nelle bozze di gennaio e febbraio. Sul fronte dei codici attività , i modelli incamerano le modifiche ai nuovi codici ATECO applicabili agli ISA 2026.
Inseriti anche i campi per comunicare nuovi dati richiesti nei modelli ISA 2026 per il calcolo dell’affidabilità fiscale.
Modello di dichiarazione IRAP 2026, con relative istruzioni di compilazione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Istruzioni di compilazione e Modello 770/2026 per la dichiarazione fiscale dei sostituti d’imposta e degli intermediari, per comunicare le informazioni sulle ritenute operate in relazione a redditi da lavoro dipendente e autonomo, provvigioni, redditi diversi e di capitale, dividendi e proventi.
Nel modello 2026 è stato inserito nel quadro SX un nuovo rigo per il credito relativo alla “somma che non concorre alla formazione del reddito†riconosciuta dal sostituto d’imposta.
Modello di dichiarazione “REDDITI 2026-PFâ€, con istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e di quelli riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF.
Modello 730/2026 e istruzioni di compilazione per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Il 27 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi 2026 in versione definitiva: 730, Redditi PF, Redditi SC, Redditi SP, Redditi ENC, CNM, IRAP, 770 e Concordato preventivo biennale (CPB). Si chiude così il pacchetto completo per la stagione fiscale relativa al periodo d’imposta 2025, dopo che CU e IVA 2026 erano già stati approvati a gennaio. I modelli definitivi sostituiscono le bozze circolate da dicembre 2025 e sono immediatamente scaricabili dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i modelli sono disponibili in versione definitiva, con le relative istruzioni per la compilazione, sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il pacchetto comprende:
Già disponibili dal 16 gennaio scorso anche il Modello CU 2026 e il modello IVA annuale 2026.
I modelli 730 e Redditi PF 2026 recepiscono le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di redditi medio-bassi. Le novità di maggiore impatto riguardano:
Resta confermata la riforma degli scaglioni IRPEF a tre aliquote (23%, 33%, 43%), ormai strutturale. La riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% sul secondo scaglione, prevista dalla Manovra 2026, vale dal 1° gennaio 2026 e produrrà effetti nella dichiarazione del prossimo anno. Sul fronte edilizio, la detrazione per ristrutturazioni scende al 36% per la generalità degli immobili — al 50% solo per la prima casa, previa comunicazione puntuale del condominio per i lavori sulle parti comuni.
Per imprenditori, professionisti, società ed enti, le principali modifiche riguardano due misure strutturali introdotte nel 2025 e ora recepite nei modelli definitivi.
Nei modelli Redditi SC, ENC e CNM è stata inserita la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (IRES premiale), applicabile all’anno d’imposta 2025 per i soggetti che rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Nei modelli Redditi PF, per imprenditori e professionisti con partita IVA, è stato introdotto il regime di imposta sostitutiva opzionale per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Approvati anche i modelli ISA, parte integrante dei Redditi per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Il modello IRAP 2026 introduce la nuova disciplina di detassazione al 95% dei dividendi infra-UE/SEE percepiti da banche e imprese di assicurazione. Il modello 770/2026 — utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare le ritenute su dipendenti e collaboratori — è stato aggiornato con un nuovo rigo nel quadro SX, dedicato alla gestione del credito collegato alla somma variabile fino a 960 euro esente da imposizione riconosciuta ai lavoratori a basso reddito.
Con l’approvazione di oggi diventa disponibile anche il modello per aderire al Concordato preventivo biennale 2026/2027. La struttura e i contenuti sono confermati rispetto all’edizione precedente. Chi ha già gestito le scadenze di pagamento del CPB 2026 sui redditi pregressi troverà invariata la logica del modello.
Per decenni, il diritto europeo ha diviso le imprese in due blocchi con un confine netto: 249 dipendenti. Chi stava sotto era una PMI con accesso ad agevolazioni, semplificazioni normative e strumenti di finanziamento dedicati e chi superava la soglia dei 250 dipendenti diventava automaticamente grande impresa, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Un sistema che scoraggiava la crescita: molte imprese preferivano non assumere pur di non perdere i benefici PMI in un solo colpo.
Mercoledì 25 febbraio, tre commissioni del Parlamento europeo hanno approvato un pacchetto di misure che introduce una terza categoria: le SMC (Small Mid-Cap), ovvero le piccole imprese a media capitalizzazione. Il voto in plenaria è atteso per marzo, dopo di che partirà il negoziato interistituzionale con il Consiglio UE. La norma non è ancora in vigore ma la direzione politica è definita.
Secondo la proposta approvata in commissione, rientrano nella categoria SMC le imprese che superano i parametri della definizione di PMI europea — ovvero le 250 unità lavorative anno — ma restano al di sotto di una soglia superiore. La Commissione UE aveva proposto il tetto a 750 dipendenti, con fatturato annuo fino a 150 milioni di euro o totale di bilancio fino a 129 milioni. Il Parlamento spinge per innalzare il limite a 1.000 dipendenti, con soglie di fatturato e patrimonio proporzionalmente più alte. Il negoziato con il Consiglio stabilirà il punto di equilibrio finale.
In Italia, questa fascia dimensionale coincide in larga parte con quelle che nel linguaggio comune vengono chiamate medie imprese strutturate: aziende manifatturiere, società di servizi industriali, imprese familiari di seconda o terza generazione che hanno raggiunto la scala critica ma non la complessità organizzativa di una multinazionale.
Il meccanismo che la normativa SMC punta a correggere è noto come cliff-edge — letteralmente il bordo del precipizio. Superata la soglia dei 249 dipendenti, un’impresa si trova esposta a un salto normativo immediato: obblighi più pesanti su privacy, rendicontazione finanziaria, due diligence ambientale, accesso ai mercati di capitali. La transizione non è graduale: avviene tutta in un colpo, dal giorno dopo l’assunzione che porta oltre soglia.
Il risultato è una distorsione documentata: alcune imprese bloccano le assunzioni o ristrutturano artificialmente la propria organizzazione societaria per restare formalmente sotto la soglia PMI. La nuova categoria SMC non elimina gli obblighi delle grandi imprese, ma introduce una fascia intermedia con oneri proporzionati alla dimensione reale.
Il pacchetto approvato dalle commissioni parlamentari interviene su quattro aree normative specifiche.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati prevede già un’esenzione per le PMI dall’obbligo di tenere un registro dettagliato delle attività di trattamento. La proposta estende questa esenzione alle SMC, limitando l’obbligo di registrazione ai soli trattamenti classificati come ad alto rischio per i diritti degli interessati.
Le SMC potranno accedere ai mercati di crescita per le PMI e a piattaforme multilaterali di negoziazione con procedure semplificate rispetto ai mercati regolamentati tradizionali.
Potranno inoltre beneficiare di regole più semplici per la redazione del prospetto informativo. Redigere un prospetto completo può costare tra decine e centinaia di migliaia di euro in consulenze legali e procedure amministrative: il formato semplificato permetterebbe a ciascuna impresa di risparmiare circa 20.000 euro per ogni operazione.
Il risparmio complessivo stimato per l’insieme delle SMC interessate dalle modifiche a MiFID e al Regolamento sul prospetto ammonta a 12,7 milioni di euro.
Le PMI sono già esentate da parte degli obblighi di due diligence sulle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. La proposta estende questo regime alle SMC, riducendo anche la frequenza con cui le politiche di controllo devono essere aggiornate e rese pubbliche: ogni cinque anni invece che ogni tre, salvo cambiamenti rilevanti.
L’obbligo di registrazione nel portale europeo dei gas fluorurati (F-gas)Â viene limitato alle sole operazioni di importazione ed esportazione che superano determinate soglie quantitative, eliminando un onere considerato sproporzionato per imprese di dimensione intermedia.
Il pacchetto SMC deve ancora percorrere l’iter completo. Dopo il voto in plenaria del Parlamento europeo, previsto per marzo 2026, si apriranno i negoziati con il Consiglio UE, dove siedono i governi degli Stati membri. La Commissione europea ha già pubblicato la propria Raccomandazione definitoria (n. 2025/1099 del 21 maggio 2025), che costituisce il riferimento tecnico per il pacchetto legislativo. I tempi di recepimento negli ordinamenti nazionali dipenderanno dalla forma giuridica finale degli atti — direttive o regolamenti — e dalle scadenze di trasposizione che il legislatore europeo stabilirà .
Per le imprese italiane che si collocano nella fascia dimensionale interessata, il momento utile è ora: seguire l’iter legislativo, verificare se la propria struttura rientra nei parametri SMC e valutare in anticipo quali obblighi normativi potrebbero alleggerirsi, a partire dall’accesso semplificato ai mercati di capitali.
Modello CPB per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026/2027, con le istruzioni di compilazione.
Con la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), chi ha cartelle esattoriali affidate dal 2000 al 2023 può chiudere il conto con l’AdER pagando solo il capitale originario: niente sanzioni, niente interessi di mora, niente aggio. Un’opportunità per chi ha debiti lievitati nel tempo proprio per effetto delle componenti accessorie.
La misura segue le precedenti rottamazioni ma ha regole proprie: non tutti i carichi rientrano, non tutti i contribuenti possono aderire e la procedura telematica di adesione — obbligatoria entro il 30 aprile 2026 — richiede scelte precise già in fase di invio, a partire dal numero di rate da pagare. Prima ancora si deve optare per la modalità di richiesta di accesso e di nuovo nuovo piano di rientro personalizzato: si può procedere in area riservata con SPID, CIE e CNS oppure da area pubblica senza credenziali, con un iter di conferme via email da rispettare nei tempi.
È anche possibile l’adesione selettiva, scegliendo solo alcuni carichi all’interno di una stessa cartella. Entro il 30 giugno 2026 AdER comunica l’esito con importi e piano di pagamento.
Da quel momento si apre la gestione delle rate. Questo tutorial segue tutto il percorso, passo dopo passo.
Presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, si apre la fase successiva: l’attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la gestione del piano di pagamento e il rispetto delle scadenze per non perdere i benefici.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia a ciascun aderente la Comunicazione delle somme dovute, documento che contiene l’esito della domanda, l’importo complessivo da versare — calcolato sul solo capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio — e i moduli di pagamento con le scadenze del piano scelto.
Se la domanda viene accolta, la comunicazione include il dettaglio dei carichi ammessi e di quelli eventualmente esclusi, con le motivazioni. Se invece viene rigettata, i carichi tornano automaticamente alla situazione precedente, con ripristino delle procedure di riscossione sospese al momento dell’adesione.
Il contribuente, durante la procedura di domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, può scegliere tra il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano rateale fino a 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata massima di 9 anni. L’importo minimo di ciascuna rata è fissato a 100 euro: per debiti complessivi inferiori a 5.400 euro il piano sarà quindi più breve di nove anni.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La scelta tra unica soluzione e rateizzazione va indicata già in fase di domanda e può essere confermata o modificata al momento della comunicazione AdER.
Le scadenze del piano rateale sono fissate per legge e non modificabili. Per il 2026 le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2027 le rate hanno cadenza bimestrale con scadenze il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di piano completo da 54 rate, l’ultima scadenza è il 31 maggio 2035.
| Scadenza | Anno |
|---|---|
| 31 luglio | 2026 (prima rata o unica soluzione) |
| 30 settembre | 2026 |
| 30 novembre | 2026 |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | Dal 2027 |
| 31 maggio 2035 | Ultima rata (piano da 54 rate) |
La decadenza dalla Rottamazione-quinquies scatta in due casi: il mancato pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026, oppure il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del piano. In entrambi i casi i benefici vengono meno automaticamente, senza necessità di provvedimenti formali da parte di AdER.
Le conseguenze sono immediate e irreversibili: il debito residuo torna esigibile nella sua interezza, comprese sanzioni e interessi originariamente azzerati, e riprendono le procedure esecutive e cautelari eventualmente sospese. Non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione sugli stessi carichi né richiedere una nuova rateazione ordinaria.
Chi aveva un piano di rateazione ordinaria sui carichi inclusi nella domanda vede automaticamente sospesi i pagamenti dal momento dell’adesione. Se l’adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026, il vecchio piano viene revocato e sostituito dal nuovo. Se invece non si perfeziona, il piano ordinario riprende automaticamente — ma attenzione: chi decade dalla Rottamazione-quinquies dopo aver pagato almeno una rata non può chiedere una nuova rateazione ordinaria sugli stessi carichi.
Un nuovo tassello nella riforma del mercato dei capitali avanzato dal Governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 26 febbraio, in esame preliminare e su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, un decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (TUF, decreto legislativo 58/1998). L’obiettivo dichiarato è selezionare le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità , dare più garanzie ai destinatari dei procedimenti e ridurre il contenzioso davanti alle autorità di vigilanza.
Il provvedimento si inserisce nel percorso attuativo della legge delega per la riforma dei mercati dei capitali del marzo 2024 e si affianca al primo decreto di riforma strutturale del TUF, già approvato nell’ottobre 2024, che aveva ridisegnato governance delle società quotate, regime per le PMI e strumenti di cooperative compliance.
La rimodulazione delle sanzioni riguarda tre aree principali: l’inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni obbligatorie delle società quotate. Il decreto distingue nettamente tra responsabilità delle persone giuridiche e delle persone fisiche.
Per le società ed enti che violano gli obblighi di intermediazione o i doveri degli emittenti, le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 5.000 euro fino a 10 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 5% del fatturato totale annuo per importi superiori a 10 milioni. Per le persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione o controllo, il range è tra 5.000 euro e 2 milioni di euro. Le società quotate che omettono le comunicazioni prescritte vedono la sanzione minima elevata a 10.000 euro.
La novità più rilevante per le imprese è l’introduzione del settlement, un istituto deflattivo del contenzioso che consente al destinatario di una contestazione di proporre all’autorità di vigilanza un accordo per chiudere il procedimento. L’accordo prevede la riduzione della sanzione pecuniaria di un terzo, a condizione che il soggetto si impegni a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori danneggiati.
Anche le sanzioni interdittive — come la sospensione dalle funzioni — potranno essere graduate o omesse in base alle specificità del caso concreto, eliminando automatismi che in passato erano stati criticati dagli operatori come sproporzionati rispetto alla gravità effettiva delle condotte.
Il decreto attribuisce a Consob e Banca d’Italia la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che, pur irregolari, non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato né arrecato danno agli investitori. In questi casi le autorità potranno limitarsi a una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio calibrato sulla reale offensività della condotta.
La riforma introduce una disciplina unificata del procedimento sanzionatorio applicabile a tutte le sanzioni previste dal TUF, con garanzie esplicite sul contraddittorio, la piena conoscenza degli atti istruttori, la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, la certezza dei termini.
Sul fronte della confisca, l’istituto viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione — viene eliminato il riferimento al “prodotto”, in linea con la giurisprudenza costituzionale più recente. Consob potrà procedere tramite ingiunzione di pagamento e confiscare beni di valore equivalente al profitto qualora il destinatario non disponga di somme liquide sufficienti.
La riforma conferma e rafforza le tutele per chi segnala violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro misure ritorsive. Resta fermo l’obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra Banca d’Italia e Consob per assicurare l’unitarietà dell’azione di vigilanza.
Una nuova tassa colpisce lo spazio digitale in cloud, considerandolo alla stregua di un supporto fisico come un dvd o un hard disk. Si tratta dell’estensione di un balzello già esistente, il compenso per copia privata per opere tutelate dal diritto d’autore. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto che da una parte aggiorna le tariffe e dall’altro le estende all’archiviazione in rete.
Il semplice fatto di mettere a disposizione capacità di memoria in cloud comporta adesso il pagamento della tassa, che rischia di ricadere indirettamente sugli utenti che usano servizi per backup, compliance e continuità operativa. Anche senza alcuna connessione con la copia di opere protette.
Il compenso per copia privata si inserisce nell’ambito delle norme sul diritto d’autore e riguarda specificamente il settore musicale, audiovisivo e cinematografico. Dal momento che la duplicazione di un’opera a uso personale rischia di violare la tassa che si paga agli enti come la SIAE per ogni riproduzione, l’acquisto di un dispositivo che consente questa operazione prevede il pagamento del compenso per copia privata.
La norma di riferimento è l’articolo 71-septies della legge 633/1941, in base al quale la tassa è costituita, «per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore».
La base giuridica per l’estensione al cloud è una sentenza della Corte di Giustizia UE del 2022 (causa C-433/20), che ha assimilato il server cloud a qualsiasi supporto fisico ai fini dell’obbligo di compenso. L’Italia è il primo Paese al mondo ad applicare alla lettera questa sentenza.
Ora, il decreto ministeriale agisce su due fronti: da una parte aggiorna le tariffe (per la prima volta dal 2020) incrementandole di percentuali che, in base alle anticipazioni, variano dal 15 al 40%; dall’altra introduce la novità dell’applicazione del balzello anche allo spazio di archiviazione digitale e ai dispositivi rigenerati, con il rischio di doppio prelievo su chi acquista smartphone o laptop ricondizionati su cui il compenso era già stato versato al primo acquisto.
Le tariffe variano a seconda dei dispositivi, suddivisi in 18 categorie e a loro volta segmentati in base alla capacità di memoria. Per smartphone e tablet il compenso a carico del produttore o importatore — che tipicamente lo incorpora nel prezzo di vendita — è parametrato allo storage: da 3,39 euro per i modelli fino a 8 GB fino a 9,69 euro per quelli oltre i 2 TB. Per pc, tv e decoder il compenso è invece fisso: 6,07 euro per il pc, 4,67 euro per tv e decoder, indipendentemente dalla capacità .
Se fino ad oggi lo spazio digitale non era tassato, adesso anche sulle dotazioni di memoria in rete va versato il balzello alle società come la SIAE, con un meccanismo di quota mensile. Il compenso è a carico del fornitore del servizio, calcolato in base allo spazio allocato a ciascun cliente: 0,0003 euro per GB fino a 500 GB e 0,0002 euro oltre tale soglia, con un tetto massimo di 2,40 euro mensili per cliente attivo. Chi ha meno di 1 GB a disposizione è esente. Il soggetto obbligato al versamento è il fornitore del servizio e non l’utente finale — ma il rischio che il costo venga traslato sugli abbonamenti — per privati e imprese — è considerato quasi certo dagli operatori.
I fornitori cloud sono inoltre tenuti a presentare una dichiarazione trimestrale con il numero di utenti attivi e la capacità di memoria a loro disposizione mese per mese.
Per le imprese ICT che erogano servizi cloud il decreto apre un problema specifico: chi ha già versato il compenso sui supporti fisici dell’infrastruttura si trova a pagare nuovamente sul servizio cloud che eroga. È la doppia imposizione denunciata da AIIP e Assintel lungo tutta la filiera.
Il rischio indiretto riguarda invece le imprese clienti ed in generale gli utenti dei servizi di cloud storage: se i fornitori trasferiscono il costo sugli abbonamenti, il prelievo finisce per ricadere anche su chi usa il cloud esclusivamente per backup dei dati gestionali, continuità operativa, archiviazione documentale, sicurezza informatica — attività senza alcuna connessione con la copia privata di opere musicali o audiovisive.
Diviso il mondo imprenditoriale. Esprimono soddisfazione le associazioni di categoria del settore musicale come la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e la SIAE — che ricorda di portare avanti questa battaglia dal 2009. Protestano invece le sigle che rappresentano le imprese digitali.
Anitec-Assinform sottolinea che il decreto aumenta i costi intorno al 20% e rischia di muoversi in una direzione sempre più distante dall’evoluzione tecnologica e dalle modalità con cui oggi i contenuti vengono fruiti.
In una nota congiunta, AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) e Assintel (Imprese ICT di Confcommercio) sottolineano il rischio di doppia imposizione, per cui chi ha già versato il compenso su supporti di storage subisce poi un ulteriore prelievo sul cloud. Le due associazioni chiedono al ministero di aprire un tavolo tecnico con le categorie e di intervenire per escludere i servizi cloud forniti a clienti business, prevenire i doppi prelievi lungo la filiera, e semplificare adempimenti, esenzioni e rimborsi.