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Mentre il mercato dei bonus edilizi arranca, il Conto Termico 3.0 si riprende la scena con una mossa che sposta l’asse della convenienza. Con l’attivazione del mandato irrevocabile all’incasso, il tanto amato sconto in fattura torna realtà per chi sostituisce la caldaia e punta sull’integrazione tra pompe di calore e fotovoltaico. Il decreto MASE del 17 metà febbraio 2026 ha sbloccato l’accesso agli incentivi per interventi di piccola dimensione mirati all’efficienza energetica. E per le imprese e i privati ora la partita energetica del 2026 si gioca direttamente sul portale del GSE.
A differenza delle detrazioni IRPEF, che prevedono un recupero fiscale in dieci anni, il Conto Termico 3.0 permette al beneficiario di delegare l’impresa installatrice alla riscossione dell’incentivo erogato dal GSE. Questo schema finanziario consente di abbattere immediatamente l’esborso iniziale, pagando al fornitore solo la quota non coperta dal bonus (fino al 45% a seconda della tipologia di intervento), mentre il restante 65% viene incassato direttamente dall’azienda dai fondi gestiti dal GSE.
Per le spese sostenute nel 2026, l’incentivo viene erogato in un’unica rata per importi fino a 15.000 euro, garantendo una liquidità immediata che non trova riscontro in altri incentivi edilizi correnti. La gestione delle richieste deve avvenire esclusivamente tramite il nuovo Portaltermico 3.0, operativo dal 2 febbraio, che integra procedure semplificate per i privati e i condomini.
L’ingresso del fotovoltaico tra gli incentivi del Conto Termico 3.0 è una scelta di sistema. L’incentivo per pannelli e sistemi di accumulo è blindato: scatta esclusivamente se l’installazione avviene in abbinamento alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica. Dunque, non esiste nel 2026 la possibilità di accedere al fondo perduto del GSE per il solo fotovoltaico “stand alone”, che resta confinato alle detrazioni ordinarie.
Il contributo copre fino al 20% del costo massimo ammissibile per i moduli solari e le batterie, a patto di rispettare i requisiti di autoconsumo parziale.
La platea dei beneficiari del nuovo Conto Termico coinvolge diverse categorie di soggetti, con criteri di accesso differenziati tra ambito residenziale e settori produttivi. In particolare, possono accedere alle agevolazioni:
Per le imprese e i professionisti, in particolare, la certezza delle risorse mira a trasformare un obbligo normativo come quello della Direttiva Case Green in un’operazione finanziaria a saldo positivo.
Sebbene il Conto Termico 3.0 sia una misura non soggetta a scadenze fisse annuali, resta obbligatorio presentare l’istanza al GSE entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. La mancata osservanza di questo termine comporta la decadenza automatica dal diritto all’incentivo.
È infine necessario verificare che i componenti installati siano presenti nel catalogo degli apparecchi pre-qualificati del GSE, una condizione che permette di accedere alla procedura automatica e accelerare i tempi di liquidazione della rata unica.
Il salvataggio in extremis è arrivato ma con il freno a mano tirato. Dopo l’esclusione dal testo originale del Decreto Milleproroghe, il via libera delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera alla proroga degli incentivi previsti dal DL 60/2024 con la riformulazione dell’ultima ora al testo dell’emendamento. Il correttivo approvato disegna una mappa degli sgravi contributivi a due velocità : un’ancora di salvezza per le donne, ma un percorso a ostacoli per giovani e imprese nella ZES unica del Mezzogiorno.
L’unico vero vincitore di questo passaggio parlamentare è l’esonero contributivo per le donne. In base all’emendamento, le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026 potranno beneficiare della decontribuzione totale. Il Bonus Donne è l’unica misura che mantiene l’impianto originario del Decreto Coesione per l’intero anno, garantendo ai datori di lavoro la possibilità di pianificare gli inserimenti di personale femminile svantaggiato senza l’incubo di scadenze imminenti o tagli alle aliquote.
Lo scenario cambia radicalmente per chi punta sul Bonus Giovani o opera nella ZES Unica. Qui il legislatore ha scelto la linea del rigore finanziario. Dopo una trattativa serrata sulle coperture, l’aliquota di esonero è stata fissata al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, una quota superiore rispetto al 50% ventilato inizialmente ma inferiore allo sgravio pieno del 2025.
La proroga concessa è comunque solo temporanea: le agevolazioni saranno applicabili esclusivamente per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026. Ammesse solo quelle a tempo indeterminato, in linea con i requisiti per la domanda Bonus ZES Unica.
Chi intende stabilizzare under 35 o potenziare l’organico nel Sud Italia ha ora una finestra di appena due mesi per formalizzare i contratti prima che la scure dei tagli si abbatta definitivamente sul costo del lavoro.
La vera doccia fredda riguarda la nascita di nuove realtà imprenditoriali. L’emendamento approvato alla Camera ha infatti ignorato gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici. Non è prevista alcuna proroga per il sostegno all’avvio di attività legate alle nuove tecnologie, alla transizione digitale e a quella ecologica.
Questo significa che i professionisti e gli startupper che puntavano sui contributi del DL 60/2024 per lanciare progetti innovativi resteranno al palo. La misura decade ufficialmente, lasciando prive di copertura proprio quelle iniziative che dovrebbero trainare la modernizzazione del Paese. Il messaggio del Governo è chiaro: le risorse residue del 2026 vengono concentrate sul lavoro dipendente, sacrificando il supporto diretto all’autoimprenditorialità tecnologica.
Dopo anni di voli “fantasma” e punti congelati nei bilanci della vecchia compagnia di bandiera, arriva un punto fermo. Il Tribunale di Roma ha accolto la class action promossa dai soci del programma fedeltà MilleMiglia di Alitalia, stabilendo un risarcimento economico per chi ha accumulato miglia tra il 2018 e il 2021 senza poterle mai riscattare. Un verdetto che trasforma quei punti digitali in moneta sonante, ma che impone tempi stretti e una valutazione attenta dei costi.
La nuova sentenza stabilisce un valore di 2 centesimi di euro per ogni miglio posseduto alla data del 27 ottobre 2021. Non si tratta solo del valore nominale: al totale vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati nel tempo. Tuttavia, il tribunale ha fissato un filtro all’ingresso: per sperare nell’indennizzo è necessario che il saldo al momento della chiusura dei voli Alitalia fosse superiore alle 12.000 miglia.
Per fare un esempio pratico, chi ha in tasca il minimo richiesto (12mila punti) avrebbe diritto a circa 240 euro, oltre interessi. È proprio su questo calcolo che i risparmiatori devono fare la loro mossa, considerando che l’operazione non è a costo zero.
L’estensione degli effetti della sentenza a chi non ha partecipato al ricorso iniziale non è automatica. Gli utenti che si trovano nelle medesime condizioni dei primi 168 ricorrenti possono aderire al ricorso in via differita. Per farlo, è necessario versare una quota di 150 euro a titolo di fondo spese su un conto dedicato indicato dai legali che hanno vinto la causa.
Si tratta di un passaggio obbligatorio per coprire gli oneri della procedura. Va da sé che l’adesione diventa conveniente solo per chi possiede un bottino di miglia consistente: per chi si trova vicino alla soglia minima delle 12.000, il guadagno reale rischierebbe di essere quasi interamente assorbito dalle spese legali.
Il tempo è il peggior nemico in questa fase. La platea dei potenziali beneficiari ha infatti 150 giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza per formalizzare la richiesta di rimborso. Superato questo termine, il diritto all’indennizzo decade definitivamente.
La procedura ricalca quanto già visto in altre azioni collettive recenti, dove la tempestività documentale fa la differenza tra incassare o restare a mani vuote. Chi intende procedere deve recuperare gli estratti conto del programma MilleMiglia o le comunicazioni ufficiali di Alitalia che attestino il saldo finale alla data del crack definitivo, strumenti indispensabili per certificare il proprio credito nei confronti della vecchia amministrazione straordinaria.
Il verdetto arriva a due anni dal passaggio della piattaforma alle Ferrovie dello Stato, quando Trenitalia ha acquisito MilleMiglia, e mette finalmente un punto fermo sui diritti dei vecchi soci Alitalia.
I crediti d’imposta maturati con il bonus investimenti 4.0 non possono essere utilizzati in compensazione se le comunicazioni obbligatorie presentano anomalie. Lo ha messo nero su bianco l’Agenzia delle Entrate: con la risposta all’interpello n. 40/2026, il Fisco ha tracciato lo spartiacque per la regolarizzazione, distinguendo chi può cavarsela con poco e chi rischia il riversamento totale.
Se da un lato l’invio delle comunicazioni non influisce sulla maturazione dei crediti, dall’altro è la chiave per sbloccare la compensazione. Senza i modelli MIMIT, l’F24 resta al palo. Per questo l’Amministrazione Finanziaria non ammette distrazioni tra la comunicazione preventiva e l’invio della comunicazione consuntiva di completamento.
La risposta n. 40/2026 non lascia spazio a interpretazioni: la data in cui avete compensato decide il destino del vostro credito. Ecco le istruzioni per regolarizzare le quote utilizzate.
Per gli investimenti 4.0 completati nel 2024, il codice tributo da utilizzare è il 6936 (con anno di riferimento 2024), mentre per i nuovi crediti legati alla Manovra 2025 il codice istituito è il 7077.
A chiudere il cerchio c’è po il nuovo calendario MIMIT. Per gli investimenti ultimati entro fine 2025, il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento è stato prorogato al 31 marzo 2026. Questo slittamento offre alle imprese una finestra temporale aggiuntiva per allineare la documentazione tecnica prima di procedere alla compensazione del credito.
Il salotto buono della finanza milanese trasloca a Siena. Il Consiglio di Amministrazione di MPS ha approvato all’unanimità la fusione con Mediobanca: un’operazione che cancella dal listino di Borsa la creatura di Enrico Cuccia dopo settant’anni. Ma, al di là dei tecnicismi da advisor, per migliaia di risparmiatori l’integrazione segna l’inizio di un trasloco forzato che toccherà direttamente la gestione dei soldi in banca.
La novità più impattante per gli attuali clienti di Mediobanca Premier (l’ex CheBanca!) riguarda l’inevitabile integrazione dei sistemi informatici. L’incorporazione in Siena porterà con sé il cambio forzato dell’IBAN. Non è un semplice dettaglio burocratico: i correntisti dovranno verificare il corretto reindirizzamento di ogni singola domiciliazione, dalle bollette agli accrediti di stipendi e pensioni.
Il rischio nascosto è che nella migrazione tra una banca boutique e un colosso di rete, le condizioni agevolate sui canoni nate per attirare i grandi patrimoni vengano normalizzate verso l’alto per allinearsi agli standard di una banca commerciale tradizionale. MPS ha bisogno di sinergie e redditività immediata: mantenere i costi di gestione privilegiati tipici di Piazzetta Cuccia all’interno di una struttura vasta come quella senese potrebbe rivelarsi insostenibile, portando a rincari unilaterali dei canoni nel corso del 2026.
L’altro fronte calmo solo in apparenza è quello di Compass. La storica società finanziaria leader nel credito al consumo finisce sotto il controllo diretto di MPS. Se per chi ha già un finanziamento attivo i tassi restano blindati dal contratto, lo scenario cambia radicalmente per rinnovi e nuove linee di credito.
L’integrazione richiede sinergie pesanti e una pulizia dei bilanci che si tradurrà in criteri di accesso al credito molto più rigidi. Chi era abituato alla flessibilità di Compass potrebbe scontrarsi con istruttorie più lunghe e selettive: Siena ha bisogno di tagliare i costi e la gestione “industriale” del rischio potrebbe penalizzare chi cerca liquidità immediata senza avere garanzie immobiliari pesanti.
Il consiglio per chi ha conti e prestiti attivi è di non agire d’impulso ma di monitorare attentamente le “proposte di modifica unilaterale” che arriveranno via app o posta: il trasloco bancario è alle porte e non sarà indolore per chi è abituato ai vecchi standard di Piazzetta Cuccia.
A tranquillizzare i risparmiatori sulla tenuta del nuovo gruppo è la decisione sul 13% detenuto da Mediobanca in Generali. Il pacchetto azionario resterà nel perimetro della nuova “Mediobanca spa” controllata da MPS. Per il correntista è un segnale di estrema solidità : il patrimonio poggia su un asset di valore immenso, mettendo al riparo i depositi da eventuali scossoni legati alla fusione.
La corsa è appena iniziata: un nuovo CdA a Siena affinerà il piano d’integrazione chiesto dalla BCE, che sarà poi presentato ufficialmente il 27 febbraio.
Richiedere l’ISEE 2026 online è diventato il metodo più rapido per ottenere l’attestazione necessaria per l’Assegno Unico, i bonus bollette e le prestazioni sociali agevolate. Grazie al Portale Unico ISEE dell’INPS, la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non richiede necessariamente l’intervento di un CAF, permettendo al contribuente di procedere da soli tramite la modalità precompilata.
La conduzione della pratica sul sito dell’Istituto richiede il superamento di alcuni passaggi obbligatori, a partire dall’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Uno degli step più delicati riguarda il coinvolgimento dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, che devono fornire il consenso attraverso il sistema di autorizzazione ISEE precompilato.
Questo tutorial illustra come completare l’acquisizione dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e sottoscrivere la DSU per ottenere l’attestazione in tempi brevi, evitando gli errori più comuni nella dichiarazione dei saldi e delle giacenze medie.
Prima di avviare la pratica ufficiale sul sito INPS, però, è consigliabile effettuare una verifica preventiva degli indicatori tramite il calcolatore ISEE di PMI.it, che stima il valore dell’attestazione in pochi minuti.
Non solo: tenendo conto delle novità ISEE 2026. introdotte dalla Manovra, il simulatore permette di calcolare e comparare sia l’ISEE ordinario sia quello di inclusione (più vantaggioso), utilizzabile per alcune prestazioni.
Le novità ISEE 2026 non modificano invece la struttura dell’indicatore, tuttavia incidono su franchigie e parametri familiari, con l’obiettivo di rendere il calcolo più favorevole per molte famiglie (soprattutto numerose) e più aderente alla reale capacità economica del nucleo.
Di seguito viene mostrato, passo dopo passo, come aggiornare l’ISEE online dal portale INPS, quando risulta conveniente (ad esempio in caso di perdita del lavoro o calo del reddito) e quali differenze vengono applicate tra ISEE ordinario e ISEE corrente.
L’Agenzia delle Entrate ha integrato l’App IO come hub centrale per l’invio di notifiche e comunicazioni mirate ai contribuenti. Secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, l’Amministrazione finanziaria espanderà l’uso degli avvisi digitali.
L’Agenzia delle Entrate utilizza le lettere di compliance per segnalare preventivamente eventuali discrepanze nelle dichiarazioni dei redditi. La ricezione di questi avvisi tramite App IO offre un ambiente protetto che azzera il rischio di phishing, frequente nelle comunicazioni via email o SMS. Attraverso l’applicazione, l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a verificare la propria posizione nel cassetto fiscale, consentendo di rimediare a possibili errori tramite il ravvedimento operoso prima dell’avvio di accertamenti formali.
Obiettivo, ridurre l’invio di posta cartacea e favorire l’adempimento spontaneo, inserendo questi flussi nel nuovo sistema IT Wallet su App IO.
La strategia dell’Agenzia delle Entrate prevede la digitalizzazione di oltre 30 tipologie di comunicazioni. Nel corso dell’ultimo anno, l’ente ha veicolato più di 20 milioni di messaggi per monitorare scadenze e adempimenti. I servizi dell’Agenzia delle Entrate ora includono alert specifici per:
L’integrazione con la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali) permette all’Agenzia delle Entrate di inviare atti con pieno valore legale direttamente sullo smartphone. Per gli utenti che hanno attivato il servizio, la notifica su App IO sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno. È fondamentale monitorare queste comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, poiché i termini per i pagamenti o gli eventuali ricorsi decorrono dalla data di messa a disposizione dell’atto.
Due importanti novità cambiano la gestione burocratica e tecnica dei veicoli in Italia. Dal 17 febbraio 2026 è ufficialmente operativa la banca dati per il monitoraggio dei richiami di sicurezza, mentre dal 20 febbraio scattano le nuove regole della Legge n. 14/2026 per la rottamazione dei mezzi con fermo amministrativo.
Come previsto dal nuovo Codice della Strada, è stata istituita una banca dati centralizzata gestita dalla Motorizzazione Civile. Da oggi, le case automobilistiche hanno l’obbligo di mappare lo stato di sicurezza dei veicoli circolanti, colmando il vuoto informativo sui difetti di fabbrica non risolti.
Dal 20 febbraio, grazie alla Legge 14/2026, si sblocca la situazione delle auto “fuori uso” gravate da fermo amministrativo. I proprietari possono finalmente radiare il veicolo dal PRA e procedere alla demolizione, ponendo fine all’accumulo di tasse automobilistiche su mezzi inservibili.
Questa doppia manovra punta a migliorare la sicurezza stradale, tracciando i mezzi potenzialmente pericolosi, e il decoro urbano, consentendo ai Comuni di smaltire carcasse di auto abbandonate precedentemente vincolate dai debiti dei proprietari.
Il Governo mette un freno all’uso “pigro” delle garanzie statali. Con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2026, il MIMIT ha infatti introdotto un premio aggiuntivo a carico degli istituti di credito che utilizzano in modo massiccio il Fondo di Garanzia per le PMI. La misura punta a disincentivare le banche dal coprire interamente i propri rischi con il paracadute pubblico, senza però gravare sulle tasche degli imprenditori.
La nuova commissione è una penale per l’incidenza eccessiva. Le regole fissate dal MIMIT stabiliscono che il premio scatta per le garanzie ottenute a decorrere dal 21 gennaio 2026 che superano la soglia del 30% del totale degli impieghi dell’intermediario.
Il meccanismo di calcolo è progressivo: l’aggravio parte dallo 0,5% e può arrivare fino all’1,5% per le banche che saturano il proprio portafoglio con il Fondo oltre la quota del 60%. Un segnale chiaro del legislatore: chi non valuta il merito creditizio e si affida solo allo Stato per i finanziamenti garantiti deve pagarne il prezzo.
Il punto fermo del provvedimento è la tutela del beneficiario finale. Il decreto vieta espressamente alle banche di ribaltare il costo del premio aggiuntivo sulle imprese e sui professionisti. Questo significa che il tasso d’interesse e le spese di istruttoria non potranno subire aumenti legati a questa nuova voce di spesa per la banca. In caso contrario, il rischio è quello di pesanti sanzioni per violazione delle norme operative del Fondo di Garanzia per le PMI.
Per non bloccare del tutto l’erogazione del credito ai soggetti più fragili, il MIMIT ha previsto un paracadute per gli istituti virtuosi. Il premio aggiuntivo viene infatti ridotto del 50% se la banca destina almeno il 60% delle proprie operazioni garantite a imprese con profili di rischio elevati. È il cuore della strategia: spingere il credito dove serve davvero, premiando chi accetta la sfida del rischio d’impresa invece di limitarsi a operazioni garantite “a colpo sicuro”.
Il versamento di quanto dovuto dalle banche per l’anno in corso dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2027.
Il versamento della rata della rottamazione-quater in scadenza a febbraio può essere effettuato senza decadenza dai benefici entro lunedì 9 marzo 2026. Il differimento del termine ordinario deriva dall’applicazione congiunta dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei rinvii automatici stabiliti per le festività e i giorni non lavorativi.
La normativa sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali fissa al 28 febbraio la scadenza naturale per il versamento della prima rata annuale. Tuttavia, poiché nel 2026 tale data coincide con un sabato, il termine di pagamento slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile, ovvero lunedì 2 marzo. A questo termine si aggiungono i cinque giorni di tolleranza concessi per legge, che porterebbero la scadenza al 7 marzo (sabato), determinando un ulteriore rinvio a lunedì 9 marzo 2026.
Il mancato rispetto del termine del 9 marzo comporta l’inefficacia della definizione agevolata. In tale circostanza, i debiti residui tornano a essere esigibili per l’intero importo originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora precedentemente abbattuti. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere con la ripresa delle procedure esecutive e cautelari interrotte all’atto dell’adesione, fatte salve le quote già versate che verranno computate come acconto sul debito residuo.
In sede di conversione del DL Milleproroghe non sono stati approvati emendamenti volti alla riammissione dei contribuenti che hanno omesso il versamento della rata dello scorso 30 novembre 2025. Al momento, la legislazione vigente non prevede sanatorie per chi è incorso nella decadenza definitiva dal piano per mancato o parziale pagamento della rata precedente. Resta fermo l’obbligo di regolarità per mantenere l’accesso ai moduli di pagamento della rottamazione 2026 già emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per assicurare la tempestività del pagamento, i contribuenti devono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata dall’AdER. Il versamento è ammesso attraverso i canali digitali della banca, gli sportelli ATM abilitati, i punti vendita della rete Sisal e Lottomatica, oppure direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si consiglia di conservare la ricevuta telematica di avvenuto pagamento, necessaria per provare la conformità ai termini in caso di successivi controlli amministrativi.
L’Europa accelera sulla sovranità monetaria. Il 2026 si conferma l’anno decisivo per l’Euro digitale: entro dicembre il Parlamento Europeo è chiamato ad approvare il Regolamento definitivo, ossia la cornice legislativa che permetterà alla BCE di passare dai test teorici alla moneta reale. Non è una questione tecnica ma una vera e propria sfida geopolitica ai colossi dei pagamenti extra-UE.
Il cronoprogramma di Francoforte è ormai tracciato. Dopo il voto favorevole di Consiglio e Commissione, l’ultimo miglio spetta all’Europarlamento. Se il Regolamento vedrà la luce entro fine anno, la tabella di marcia sarà la seguente:
I nuovi emendamenti approvati a Bruxelles garantiscono la parità di accesso: ogni cittadino dovrà avere il diritto di utilizzare la moneta elettronica senza discriminazioni, garantendo un’alternativa pubblica e gratuita ai circuiti privati.
L’Euro digitale non è un nuovo sistema di pagamento digitali. Come già spiegato nell’analisi del rapporto tra Euro digitale e contante, parliamo di una vera moneta emessa da una banca centrale. Questo significa che, a differenza dei depositi bancari, l’Euro digitale è un’obbligazione diretta della BCE, priva di rischio di controparte.
Per le imprese, il vantaggio risiede nell’abbattimento dei costi di transazione. L’Italia, in particolare, spinge per commissioni più basse per i piccoli esercenti, rendendo la moneta dematerializzata uno strumento di competitività per le PMI.
Un punto critico del Regolamento riguarda il limite di detenzione sul conto corrente. Per evitare che l’Euro digitale “svuoti” i depositi delle banche commerciali — pilastro del credito alle imprese — la BCE imporrà un tetto massimo di accredito (si ipotizza tra i 3.000 e i 4.000 euro). L’obiettivo è rendere la moneta digitale uno strumento di pagamento efficiente, non un veicolo di risparmio o investimento, preservando così l’appetibilità dei prodotti bancari tradizionali.
Il Governo prova a disinnescare la bomba energia. Nel Consiglio dei Ministri convocato per il pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, arriva sul tavolo il nuovo Decreto Bollette. L’obiettivo è chiaro: dare ossigeno a un sistema produttivo che paga l’elettricità a peso d’oro e allargare il paracadute per le famiglie, portando gli aiuti anche a quel ceto medio finora rimasto escluso dai bonus sociali.
Per le aziende, la partita vera si gioca sui costi fissi di produzione. Il pacchetto di misure punta dritto al cuore della bolletta elettrica, con un intervento che punta a spostare gli oneri legati agli ETS (il sistema di quote Co2). L’idea è esonerare i produttori che usano il gas per generare corrente, sperando che lo sconto arrivi davvero a valle, nelle fatture delle PMI.
Ma il mondo dell’artigianato non festeggia in anticipo. C’è il forte timore che si tratti di un gioco a somma zero: Confartigianato avverte che lo sconto sulla produzione potrebbe essere divorato da un aumento immediato delle tariffe di distribuzione. Anche l’ipotesi di spalmare su più anni gli oneri di sistema puzza di “debito mascherato”: un sollievo oggi che rischia di trasformarsi in una zavorra per le bollette di domani.
L’ultima versione del decreto, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, alza la posta per i nuclei più fragili. Il contributo straordinario per chi ha un ISEE sotto i 9.796 euro (soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli) non sarà di 90 euro, ma dovrebbe toccare i 115 euro.
Resta confermato l’allargamento della platea per il ceto medio con ISEE fino a 25.000 euro, anche se le coperture per questa fascia sembrano “annacquarsi” nelle trattative dell’ultima ora. L’obiettivo dichiarato da Antonio Tajani è un taglio del 20%, una cifra che però molti tecnici giudicano irrealistica a fronte di consumi elettrici che a gennaio — secondo i dati Terna — sono cresciuti del 4,1%.
A rendere incandescente il clima nel pomeriggio è la sortita di Matteo Salvini, che è tornato a chiedere un contributo di solidarietà agli istituti di credito per abbattere le bollette di imprese e privati. Una provocazione che ha gelato Forza Italia, proprio mentre si tenta di chiudere il cerchio sui 3 miliardi del provvedimento. La tensione resta alta: il rischio è che il decreto arrivi in CdM monco di alcune misure chiave proprio a causa dei veti incrociati sui profitti bancari.
Il vero pilastro per il comparto produttivo è l’Articolo 5 della bozza di Decreto Bollette 2026, che punta a eliminare il peso degli oneri ETS (i diritti di emissione di CO2) dal prezzo all’ingrosso. Il timore espresso da operatori come Elettricità Futura è che l’intervento si trasformi però in un boomerang: i produttori da fonti rinnovabili, infatti, dovrebbero vendere a prezzi più bassi senza ricevere i rimborsi previsti per chi usa il gas. La norma richiede comunque il disco verde di Bruxelles.
Il titolare del MASE, Gilberto Pichetto Fratin, sta valutando due strade: ammorbidire la norma per evitare il muro contro muro con la Commissione UE — applicando una sorta di “strategia balneari” con tempi differiti al 2027 — oppure cancellare del tutto il riferimento agli ETS per non far saltare l’intero Decreto Bollette Energia. Senza questo pilastro, però, lo sconto promesso alle aziende energivore rischierebbe di restare solo sulla carta.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 febbraio 2026, ha definito le modalità operative per l’accesso al contributo aggiuntivo destinato agli investimenti nella ZES Unica. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), autorizza un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno già completato la procedura relativa al periodo d’imposta 2025.
Il beneficio è riservata esclusivamente agli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre dello stesso anno. L’erogazione della quota aggiuntiva è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:
La comunicazione per la fruizione della quota integrativa deve essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato esclusivamente per via telematica. L’amministrazione finanziaria ha stabilito un calendario rigido per la ricezione dei flussi informativi:
Il rilascio della ricevuta di presa in carico o scarto entro cinque giorni dalla trasmissione. Possibile la rettifica o annullamento dell’invio solo entro la scadenza del 15 maggio.
Il trattamento contabile del credito d’imposta aggiuntivo prevede l’utilizzo esclusivo in compensazione. L’Agenzia delle Entrate rilascerà una seconda ricevuta per autorizzare l’effettivo utilizzo delle somme, previa verifica della disponibilità dei fondi e dell’assenza di cause ostative. Le regole per la fruizione includono:
La conduzione delle verifiche sulla legittimità dell’agevolazione segue protocolli rinforzati per i crediti che, sommati a quelli degli anni precedenti, superano la soglia di 150.000 euro. In tali fattispecie, l’utilizzo della quota aggiuntiva è vincolato all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia. Le imprese interessate devono compilare il quadro C del modello, fornendo le dichiarazioni sostitutive necessarie per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla compensazione.
Entra nel vivo il calendario dei click day di febbraio nell’ambito del Decreto flussi 2026 per assunzione di manodopera extra UE: dopo le domande di ingresso per gli stagionali del turismo e i lavoratori subordinati, il 18 febbraio è il turno degli assistenti familiari (colf e badanti) in quota.
Si tratta di finestre temporali differenziate per tipologia di assunzione, con procedure distinte ed univoche. Comune denominatore, la procedura telematica per la domanda e l’accoglimento delle istanze soggetta a disponibilità . Ogni click day consente l’invio delle domande esclusivamente per la tipologia di modello prevista per quella specifica data.
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro domestico che intendono assumere lavoratori extra UE residenti all’estero, nei limiti delle quote stabilite dal Decreto Flussi. I settori maggiormente interessati restano quelli caratterizzati da carenza strutturale di manodopera. Il calendario consente di distinguere i diversi canali di ingresso, evitando sovrapposizioni tra procedure e tipologie contrattuali.
Il meccanismo del click day è basato sull’ordine di presentazione. Anche a parità di requisiti, le domande inviate con pochi secondi di ritardo rischiano di restare escluse per esaurimento delle quote. Questo aspetto rende il calendario uno strumento essenziale per l’organizzazione delle imprese, ma conferma anche l’elevata selettività del sistema.
La presentazione delle domande per il decreto flussi 2026 avviene esclusivamente attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, accessibile con credenziali digitali. Il datore di lavoro deve accedere all’area riservata e compilare preventivamente il modulo di richiesta, che potrà poi essere trasmesso solo nel giorno e nell’orario stabiliti dal click day.
Dopo l’accesso, è necessario selezionare la voce “Sportello Unico Immigrazione†e quindi “Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026â€.
La fase di compilazione anticipata è fondamentale per ridurre il rischio di errori formali e ritardi nell’invio, che potrebbero compromettere l’accesso alle quote disponibili. In breve, gli step da seguire sono i seguenti:
Nel giorno del click day, le domande già compilate sul Portale Servizi ALI possono essere trasmesse secondo l’ordine cronologico di invio. Il sistema accetta le richieste fino a esaurimento delle quote previste dal decreto flussi 2026.
Anche in presenza di una domanda correttamente compilata, l’accoglimento non è quindi garantito: l’esito dipende dalla rapidità di trasmissione e dalla disponibilità residua delle quote per la specifica categoria di ingresso.
Dopo l’invio, la domanda segue l’iter di verifica da parte degli uffici competenti, con controlli sui requisiti del datore di lavoro e sulla conformità del rapporto di lavoro proposto.
Nella sezione “Riepilogo domande†sono visibili le istanze precompilate nello stato “da inviareâ€, con l’indicazione del numero totale di domande trasmissibili nella giornata di riferimento.
Prima delle ore 9.00, l’indicatore di stato riporta la dicitura “Nessuna operazione in corsoâ€. È necessario restare in attesa senza effettuare invii.
In caso di errore anche su una sola domanda, il sistema segnala l’anomalia e consente di ripetere l’operazione di invio.
L’invio delle domande nello stato “da inviare†è possibile fino alle ore 20.00 del giorno del click day. Successivamente, le istanze sono consultabili dalla sezione “Ricerca domandeâ€, accessibile dallo Sportello Unico Immigrazione.
Entro 48 ore dall’avvio del click day diventano disponibili il codice identificativo della domanda e la relativa ricevuta. Dalle ore 8.00 del giorno successivo è inoltre possibile completare o validare le domande rimaste in stato “da validare†o “da completareâ€.
C’è un paradosso fiscale che rischia di colpire milioni di famiglie nelle prossime settimane: nonostante la domanda di Assegno Unico 2026 automatica, l’importo del bonifico non lo è affatto. Se non si presenta il nuovo ISEE entro il 28 febbraio, il pagamento di marzo subirà un taglio drastico, scivolando verso la soglia minima di circa 57,50 euro a figlio.
L’errore più comune dei contribuenti in questo avvio d’anno è confondere la continuità della prestazione con la stabilità dell’importo. Sebbene l’INPS continui a erogare l’assegno senza necessità di nuove istanze, il calcolo della cifra spettante dipende esclusivamente dalla validità dell’indicatore aggiornato. Per capire quando rifare l’ISEE 2026, bisogna guardare al calendario: marzo è il mese della “sliding door”.
Senza una DSU protocollata entro fine mese, l’algoritmo dell’istituto di previdenza non ha basi per applicare le maggiorazioni o gli scaglioni più favorevoli. Risultato? Un nucleo familiare che percepisce 200 euro a figlio potrebbe trovarsi con meno di un terzo della somma accreditata sul conto.
Per evitare la “stangata” di marzo, è necessario attivarsi immediatamente. Sebbene sia possibile utilizzare strumenti per il calcolo ISEE online per avere una proiezione, la validità legale ai fini INPS si ottiene solo con la presentazione della DSU. Chi vuole accelerare i tempi può sfruttare la nostra guida alla compilazione dell’ISEE, privilegiando la modalità precompilata per saltare le code ai CAF.
Un caso particolare riguarda proprio i beneficiari dell’AUU (Assegno unico e universale per i figli a carico): per loro, nel 2026 l’accesso al sussidio è semplificato grazie al calcolo ISEE per l’Inclusione, spettante anche per prestazioni come Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.
Cosa succede se si salta la scadenza di febbraio? La buona notizia è che il diritto alle somme piene non va perduto per sempre. Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2026, l’INPS riconoscerà gli arretrati a partire dalla mensilità di marzo. Tuttavia, il conguaglio non è immediato e può richiedere diversi mesi, creando un buco di liquidità nel bilancio familiare proprio nel momento di picco delle spese domestiche primaverili.
In sintesi, la “tagliola” di marzo è un evento evitabile con un minimo di programmazione. Controllare lo stato della propria DSU oggi è l’unico modo per garantire che il bonifico di marzo rispecchi l’effettiva situazione economica del nucleo familiare.
La rincorsa alle competenze in Intelligenza Artificiale ha smesso di essere una nicchia tecnologica per diventare il requisito d’accesso al mercato del lavoro qualificato. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nell’ultimo anno gli annunci di lavoro che richiedono skill specifiche in questo ambito sono aumentati del 93%, segnando il passaggio definitivo dalla fase di sperimentazione alla necessità operativa per le imprese italiane.
Il trend non riguarda solo gli specialisti IT ma investe l’intero comparto delle professioni white-collar (risorse umane, marketing vendite, ecc.), dove la padronanza degli strumenti di Generative AI e degli agenti autonomi è ormai considerata una leva di produttività per sostenere la crescita di un mercato che ha raggiunto il valore record di 1,8 miliardi di euro.
L’aspetto più dirompente riguarda la selezione del personale qualificato. Il 76% degli annunci per figure white-collar ad alta qualificazione richiede esplicitamente competenze in ambito AI Agent. Questa richiesta sta scalando rapidamente la gerarchia aziendale: le skill tecnologiche compaiono nel 27% delle ricerche per Chief Human Resources Officer e nel 12% di quelle destinate ai Chief Marketing Officer.
La percezione dei benefici da parte dei dipendenti sta cambiando natura: non si guarda più solo al mero risparmio di tempo, ma alla possibilità di gestire attività complesse. In sintesi, la tecnologia viene vista come un potenziatore di capacità individuali piuttosto che come un semplice sostituto di compiti ripetitivi.
I dati della ricerca evidenziano un’accelerazione verticale: il comparto ha segnato un +50% in un solo anno, sostenuto da un ecosistema composto da 1.010 aziende fornitrici di servizi e 135 startup finanziate nell’ultimo quinquennio. La diffusione nelle grandi imprese è ormai capillare: il 71% ha già avviato almeno un progetto strutturato, mentre l’84% ha investito nell’acquisto di licenze per strumenti di AI generativa.
Per sei aziende su dieci l’adozione di queste tecnologie ha già prodotto un impatto tangibile sul modello di business. Attualmente, quasi un lavoratore su due (il 47%) dichiara di utilizzare quotidianamente strumenti di supporto basati su algoritmi intelligenti per svolgere mansioni che prima sarebbero state precluse.
Nonostante l’entusiasmo per l’adozione tecnologica, l’indagine mette in luce un punto debole nella strategia delle grandi imprese. Solo il 54% delle aziende che utilizzano la GenAI ha implementato un sistema di monitoraggio strutturato dei risultati, limitandosi spesso alla sola raccolta di feedback qualitativi. Valutando i rischi di questo approccio, emergono criticità evidenti:
In conclusione, i dati sanciscono la maturità del mercato del lavoro legato all’innovazione digitale in Italia. La sfida per il prossimo biennio si sposterà dall’acquisizione delle licenze alla capacità di governare i processi, garantendo che le nuove competenze si traducano in un valore economico misurabile.
Le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA) e le pergotende sono tornate al centro del dibattito dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 628/2026, che ha ribadito un principio già consolidato: queste strutture possono rientrare nell’edilizia libera solo se rispettano requisiti tecnici stringenti. Non si tratta di un via libera generalizzato. Il confine tra arredo esterno e nuova costruzione resta legato a precarietà , amovibilità e assenza di incremento volumetrico. In un contesto normativo stratificato – dal D.L. 115/2022 al Testo Unico dell’Edilizia – il perimetro va definito con precisione, perché permessi, sanzioni e detrazioni fiscali dipendono da questi elementi.
Le VEPA sono state espressamente ricondotte all’edilizia libera dall’articolo 33-quater del D.L. 115/2022, che ha modificato il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), inserendo tra gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, installate su balconi o logge. La norma precisa che tali strutture non devono determinare la creazione di nuovi volumi o di superfici utili, né comportare un mutamento della destinazione d’uso.
Il presupposto centrale resta l’assenza di incremento stabile del carico urbanistico. Se la struttura genera un ambiente chiuso stabilmente fruibile come ampliamento dell’abitazione, si esce dall’ambito dell’edilizia libera e possono rendersi necessari titoli edilizi più rilevanti.
La giurisprudenza amministrativa, ben prima dell’intervento legislativo sulle VEPA, aveva già inquadrato le pergotende come opere di arredo esterno quando la copertura è leggera e retrattile e la struttura portante è accessoria rispetto alla funzione di schermatura. In questi casi non si configura una nuova costruzione.
Quando invece la struttura è rigida, stabilmente ancorata e idonea a creare un nuovo spazio coperto permanente, la qualificazione può cambiare. Non è la denominazione commerciale dell’opera a rilevare, ma le sue caratteristiche costruttive e l’effetto concreto sull’immobile.
Con la decisione n. 628 del 26 gennaio 2026, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha chiarito che pergotende e VEPA rientrano nell’edilizia libera se mantengono precarietà strutturale e amovibilità , senza alterare il volume dell’edificio. Il caso esaminato riguardava un intervento inizialmente qualificato come abusivo perché realizzato prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica sulle VEPA.
I giudici hanno ribadito che l’assenza di un’esplicita previsione normativa, anche prima del 2022, non comporta automaticamente l’abusività dell’opera se questa già presentava le caratteristiche tipiche dell’arredo esterno e non determinava un ampliamento volumetrico.
Non è richiesto il permesso di costruire quando ricorrono congiuntamente queste condizioni:
Resta ferma la necessità di rispettare eventuali vincoli paesaggistici o condominiali. In presenza di vincolo, possono essere richieste autorizzazioni specifiche, anche se l’intervento rientra nell’edilizia libera sotto il profilo urbanistico.
La detraibilità delle VEPA e delle pergotende dipende dall’inquadramento tecnico dell’intervento e dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente. Le ipotesi principali sono due: Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR) ed Ecobonus per schermature solari (art. 14 D.L. 63/2013 e D.M. 26 giugno 2015).
Le tende da sole e le schermature mobili possono accedere all’Ecobonus al 50% se rispettano i requisiti tecnici previsti dall’Allegato M del D.Lgs. 311/2006 e dal D.M. 26 giugno 2015. In particolare devono:
Le VEPA, in quanto vetrate panoramiche totalmente trasparenti e non assimilabili a schermature solari, non rientrano ordinariamente nell’Ecobonus come schermature, salvo che siano parte integrante di un intervento complessivo di riqualificazione energetica con requisiti documentati.
Le VEPA e le pergotende possono rientrare nel Bonus ristrutturazioni al 50% quando l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria su parti comuni condominiali oppure quando è connesso a opere edilizie più ampie legittimamente agevolabili. In questi casi occorre:
La sola installazione di una VEPA qualificata come arredo esterno in edilizia libera, in assenza di interventi edilizi collegati, non genera automaticamente diritto alla detrazione. La qualificazione fiscale segue infatti criteri autonomi rispetto a quella urbanistica.
Per il Bonus ristrutturazioni il limite di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Per l’Ecobonus schermature solari il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
Per l’Ecobonus è richiesta la trasmissione telematica dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In entrambi i casi l’immobile deve risultare esistente e non di nuova costruzione, e il contribuente deve possedere o detenere legittimamente l’immobile oggetto dell’intervento.
Il punto critico, anche alla luce della giurisprudenza più recente, è il superamento della soglia della precarietà . Una VEPA o una pergotenda che trasformi un balcone in una veranda chiusa stabilmente, con aumento di superficie abitabile, può integrare un intervento soggetto a titolo edilizio e, in assenza di questo, configurare abuso.
La valutazione va effettuata caso per caso, considerando materiali, modalità di ancoraggio, stabilità e utilizzo effettivo dello spazio. Il principio affermato dal Consiglio di Stato consolida un orientamento favorevole all’edilizia libera, ma non elimina i limiti tecnici che delimitano l’intervento.
Con la pubblicazione dei modelli e l’avvio delle elaborazioni per la Certificazione Unica 2026, si riaccende il faro sul trattamento IRPEF integrativo. Per molti dipendenti che hanno beneficiato di scatti contrattuali o premi di risultato, il conguaglio fiscale in arrivo entro il 16 marzo potrebbe riservare una brutta sorpresa: la restituzione del Bonus 100 euro in busta paga, dovuto al superamento della soglia massima di reddito complessivo.
Il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) spetta per intero solo ai redditi fino a 15.000 euro. Nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, il beneficio è condizionato alla capienza delle detrazioni. Il rischio restituzione” scatta quando il reddito complessivo dell’anno d’imposta 2025 supera i 28.000 euro: in questo caso, l’intero importo percepito (fino a 1.200 euro annui) deve essere restituito allo Stato. Questo rischio si concretizza spesso a causa di aumenti legati ai rinnovi dei CCNL o per la mancata comunicazione al datore di lavoro di altri redditi, come quelli derivanti da locazioni.
Non a caso, i datori di lavoro a cadenza periodica verificano ad esempio la corretta applicazione delle detrazioni per figli a carico, che influenzano direttamente il calcolo del reddito e la spettanza del bonus. Più complessa la verifica di altri redditi, come quelli da locazione.
| Soglia Reddito 2025 | Esito nel conguaglio CU 2026 |
|---|---|
| Sotto i 15.000 € | Bonus confermato (100€ mensili) |
| Tra 15.001 e 28.000 € | Spetta solo se le detrazioni superano l’imposta lorda |
| Oltre 28.000 € | Recupero integrale del bonus percepito |
Eventuali debiti che emergono dal conguaglio della CU 2026 potranno essere saldati dal lavoratore nel modello 730/2026.
Nel momento in cui gli uffici HR o i consulenti del lavoro chiuderanno le elaborazioni, i dipendenti troveranno nel prospetto del conguaglio (solitamente nelle ultime pagine della CU) l’indicazione delle somme trattenute. La scadenza per la consegna della CU sintetica ai dipendenti è fissata al 16 marzo 2026, termine entro il quale il lavoratore deve ricevere anche il prospetto dei conguagli effettuati.
Se il bonus è stato erogato indebitamente, il datore di lavoro provvederà al recupero forzoso in busta paga (in questo caso è consigliabile richiedere al datore di lavoro la rinuncia al bonus per il 2026 se si prevede già di superare nuovamente le soglie reddituali).
Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, il datore di lavoro deve provvedere al recupero delle somme erogate. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono una specifica clausola di salvaguardia per attenuare l’impatto finanziario sul lavoratore: se l’importo da restituire supera i 60 euro, il recupero deve essere effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Nella Certificazione Unica 2026, tali operazioni devono essere mappate con precisione:
Se il sostituto d’imposta non completa il recupero delle somme non spettanti, il debito residuo emergerà nel quadro C del modello 730/2026.
Il lavoratore che si trova con un debito importante conguagliato nella CU ha la possibilità di rateizzare quanto dovuto o di azzerare la pendenza facendo valere ulteriori detrazioni (spese mediche, ristrutturazioni, interessi mutuo) in sede di dichiarazione dei redditi 730/2026.
Di contro, i contribuenti che non hanno ricevuto il bonus pur essendo sotto la soglia limite, possono recuperare il bonus nel 730.