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Il decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 rafforza il regime opzionale del Tax Control Framework per i contribuenti che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale pur senza i requisiti dimensionali dell’adempimento collaborativo ordinario. La nuova previsione di legge consente di comunicare i rischi relativi anche agli anni pregressi, entro 120 giorni dall’ammissione al regime, con accesso alla regolarizzazione senza sanzioni e al pagamento delle somme dovute fino a 20 rate trimestrali.
In sintesi:
Il regime opzionale TCF riguarda i contribuenti che non hanno i requisiti per accedere all’adempimento collaborativo ordinario, fissati a 500 milioni di euro di ricavi o volume d’affari per il biennio 2026-2027 e destinati a scendere a 100 milioni dal 2028. L’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 consente a questi soggetti di adottare un sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, comunicando l’opzione all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione ha durata biennale, è irrevocabile nel primo periodo di validità e si rinnova tacitamente per altri due periodi d’imposta in assenza di revoca espressa. Per accedere al regime serve una documentazione strutturata, dalla strategia fiscale alla mappa dei processi aziendali, fino alla mappa dei rischi fiscali e alla certificazione del sistema adottato.
La novità del correttivo Omnibus consente ai contribuenti ammessi al TCF opzionale di presentare anche una comunicazione sui rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. La richiesta deve arrivare entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere una rappresentazione chiara delle operazioni che possono generare contestazioni fiscali.
Il beneficio è legato alla tempestività della comunicazione. Il contribuente deve attivarsi prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali sui rischi comunicati. La logica resta quella della collaborazione preventiva: il rischio viene portato all’attenzione del Fisco prima che sia l’Amministrazione a rilevarlo in sede di controllo.
Per i rischi fiscali pregressi comunicati nei termini, il contribuente può accedere alla regolarizzazione senza sanzioni, nei limiti previsti dalla disciplina dell’adempimento collaborativo e del regime opzionale. Il correttivo prevede inoltre il pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
| Condizione | Effetto per il contribuente |
|---|---|
| Comunicazione dei rischi pregressi entro 120 giorni dall’ammissione | Accesso alla procedura di regolarizzazione collegata al TCF opzionale |
| Informativa chiara sulle operazioni potenzialmente rischiose | Valutazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale |
| Risposta positiva dell’Agenzia sulle somme dovute | Pagamento in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo |
La prima rata, oppure l’intero importo in caso di pagamento unico, deve essere versata entro 60 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate. Le rate successive hanno scadenza trimestrale. In caso di decadenza dal piano, scattano l’iscrizione a ruolo delle somme residue, la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e gli interessi.
La protezione non copre qualunque irregolarità . Il regime premiale è collegato alla trasparenza del contribuente e alla correttezza dell’informativa resa al Fisco. Restano fuori le condotte fraudolente, simulatorie o costruite attraverso documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri.
La misura contenuta nello schema di decreto ha completato solo il primo esame del Governo. Prima dell’applicazione serviranno il passaggio parlamentare previsto per i decreti legislativi correttivi e la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, con eventuali modifiche rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri.
Il tirocinio professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche si avvicina a un riconoscimento economico più chiaro. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al DDL S.1663 sulla riforma degli ordinamenti professionali: il testo introduce il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio e apre alla possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta.
In sintesi, il testo approvato in Commissione prevede:
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al disegno di legge n. 1663, recante delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. La modifica inserisce un nuovo criterio di delega sulla riorganizzazione del tirocinio professionale.
Il testo approvato prevede che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso tramite contratto.
La novità distingue il rimborso spese dal riconoscimento economico dell’attività svolta. Il rimborso riguarda le spese anticipate dal praticante per conto dello studio, mentre indennità e compenso si collegano al contributo professionale dato durante la pratica.
Il criterio approvato in Commissione non fissa un importo minimo nazionale. Il testo parla di somme commisurate all’effettivo apporto professionale, lasciando ai successivi decreti legislativi il compito di definire criteri applicabili alle singole professioni.
| Voce | Contenuto della modifica | Effetto per praticante e studio |
|---|---|---|
| Rimborso spese | è dovuto per le spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante | riconosce i costi anticipati dal tirocinante durante la pratica |
| Indennità o compenso | può essere riconosciuto con apposito contratto | collega il riconoscimento economico al contributo professionale dato dal praticante |
| Enti pubblici | sono esclusi dalla previsione su indennità e compenso | la regola economica riguarda la pratica presso studi e professionisti privati |
| Decreti attuativi | dovranno tradurre il principio in disciplina applicabile | le regole effettive arriveranno dopo l’approvazione della legge delega |
Il DDL S.1663 riguarda quindici ordinamenti professionali non sanitari. L’elenco comprende agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.
Per queste categorie, il tirocinio professionale rappresenta una fase di accesso alla professione regolamentata. La riforma interviene su accesso, formazione, regole deontologiche, ordinamenti, funzioni degli Ordini e strumenti di tutela, con una ricaduta diretta sul rapporto tra giovani praticanti e studi professionali.
Il tirocinio professionale non coincide con gli stage curriculari o extracurriculari svolti in azienda. In questo caso si parla della pratica necessaria per accedere a una professione ordinistica, svolta presso un professionista, uno studio o altre strutture abilitate dai singoli ordinamenti.
La distinzione è utile anche rispetto alla direttiva UE su stage e tirocini retribuiti, che riguarda soprattutto la qualità dei tirocini nel mercato del lavoro europeo. L’emendamento al DDL S.1663 interviene invece sulla pratica ordinistica e sul rapporto tra tirocinante e professionista ospitante.
Il compenso ai praticanti non è ancora una disciplina immediatamente applicabile. L’emendamento è stato approvato in Commissione nell’ambito di un disegno di legge delega: serviranno l’approvazione parlamentare del testo e i successivi decreti legislativi del Governo.
Il DDL S.1663 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Solo quella fase chiarirà forma del contratto, criteri di calcolo, eventuali limiti, trattamento fiscale e coordinamento con le regole dei singoli Ordini.
Il riconoscimento economico ai praticanti non nasce da zero. Il D.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali, già prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
La modifica approvata in Commissione amplia questa impostazione, perché affianca al rimborso spese la possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta. Il tirocinio conserva la natura formativa, senza trasformarsi automaticamente in rapporto di lavoro subordinato.
Il dibattito sul tirocinio retribuito incrocia anche il caso dei commercialisti, pur esclusi dall’elenco delle quindici professioni direttamente richiamate dal DDL S.1663 perché già oggetto di una riforma specifica. PMI.it ha già ricostruito le novità sulla riforma della professione di commercialista, che interviene su pratica, formazione e accesso all’esame di Stato.
Un precedente di categoria arriva anche dal bonus tirocinio da 500 euro per i commercialisti, riconosciuto dalla Cassa ai dominus che erogano borse di studio non inferiori a 1.000 euro lordi mensili. Si tratta di una misura di welfare professionale, distinta dalla riforma generale degli ordinamenti in esame al Senato.
Se la riforma arriverà a regime, il rapporto tra studio professionale e tirocinante dovrà essere regolato con maggiore chiarezza anche sul piano economico. Gli studi dovranno distinguere formazione, spese anticipate dal praticante e attività professionale effettivamente svolta durante la pratica.
Per i giovani professionisti, il riconoscimento economico del tirocinio può ridurre la barriera di accesso alle professioni ordinistiche, soprattutto nei percorsi lunghi e nelle città con costi elevati. L’effetto dipenderà dai decreti legislativi, dai regolamenti dei singoli Ordini e dai criteri scelti per misurare l’apporto professionale.
Nel quadro più ampio dell’accesso alle professioni, il percorso si lega anche alla stagione delle lauree abilitanti e nuove regole per l’accesso alla professione. Formazione universitaria, pratica ordinistica, esame di Stato e riconoscimento economico del tirocinio diventano così parti dello stesso processo di revisione.
L’intelligenza artificiale in azienda è ormai entrata nel lavoro quotidiano delle imprese italiane e viene percepita sempre più come una leva di produttività . La sua adozione procede spesso più velocemente della capacità delle organizzazioni di governarne utilizzo, acquisti e ritorno sugli investimenti. È quanto emerge dal nuovo report di Soldo, secondo cui l’87% dei finance leader italiani considera gli investimenti in AI rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, mentre solo il 26% dichiara policy e controlli pienamente definiti.
In sintesi:
La produttività generata dall’AI è il beneficio più riconosciuto dai lavoratori italiani: l’83,8% dei dipendenti intervistati da Soldo afferma che questi strumenti hanno migliorato il proprio lavoro. Il dato conferma una diffusione ormai quotidiana dell’intelligenza artificiale, utilizzata per velocizzare attività , supportare analisi, produrre contenuti, riorganizzare informazioni e automatizzare attività ripetitive.
Accanto alla spinta positiva emergono alcune criticità di adozione. Il 55,6% dei dipendenti trova difficili da usare gli strumenti disponibili e il 57,5% dichiara di sentirsi spinto a utilizzare l’AI senza supporto adeguato. La crescita della produttività convive quindi con un bisogno più chiaro di regole, formazione e processi condivisi.
La governance dell’AI è il punto più scoperto: solo il 26% dei finance leader italiani dichiara di avere policy e controlli pienamente definiti per regolamentare utilizzo e acquisto degli strumenti di intelligenza artificiale. La maggioranza, pari al 62,5%, segnala una governance solo parziale, mentre il 10,5% indica un livello di supervisione minimo o assente.
Il dato mostra uno scarto tra adozione e controllo. Le imprese investono nell’AI e ne vedono gli effetti sulla produttività , spesso senza avere ancora definito chi può acquistare i tool, quali strumenti sono autorizzati, quali dati possono essere caricati, quali funzioni approvano la spesa e in che modo si misura il valore prodotto.
Il fenomeno si collega a un quadro già emerso sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane, dove l’uso degli strumenti è già ampio mentre l’integrazione nei processi aziendali procede con maggiore lentezza. Il report Soldo aggiunge una lettura specifica sul ruolo della funzione finance e sul governo della spesa.
Il fronte più esposto riguarda gli acquisti non autorizzati di strumenti AI. Il 27% dei dipendenti italiani autorizzati ad acquistare beni o servizi per conto della propria azienda dichiara di aver comprato strumenti di AI per lavoro senza approvazione nell’ultimo anno.
È il segnale della crescita della shadow AI, cioè l’utilizzo o l’acquisto di soluzioni di intelligenza artificiale fuori dai canali formali di supervisione aziendale. Il rischio riguarda nuove aree di spesa poco visibili, duplicazioni di strumenti, abbonamenti non censiti e difficoltà nel misurare il reale valore prodotto.
La shadow AI può inoltre aumentare i rischi su dati aziendali, responsabilità interne e sicurezza. Quando un singolo team introduce uno strumento per rispondere a un’esigenza immediata, l’impresa può perdere visibilità su dati caricati, account utilizzati, condizioni contrattuali, output prodotti e costi ricorrenti. La stessa logica vale per la policy sui dispositivi aziendali e sul controllo degli strumenti digitali, che diventa il primo presidio documentale anche quando si introducono tool AI.
Il report mette in evidenza anche il ruolo sempre più strategico della funzione finance, chiamata a controllare la spesa e a valutare se gli investimenti in AI generano valore. Il 31,5% dei finance leader italiani indica il limitato utilizzo di automazione e AI tra le principali barriere alla produttività del proprio team.
Allo stesso tempo, il 78% dei finance leader si dice fiducioso che le iniziative di trasformazione abbiano migliorato la produttività negli ultimi 12 mesi. La misurazione resta la parte più debole: solo il 21% ritiene il proprio team pienamente attrezzato per dimostrare il ROI degli investimenti in AI, mentre il 65% lo considera solo parzialmente preparato.
Non a caso, il 77% dei finance leader afferma che la funzione finance è ormai pienamente o prevalentemente responsabile della supervisione degli investimenti in AI e delle relative performance. L’intelligenza artificiale diventa così una voce di spesa da autorizzare, monitorare e valutare nel tempo, oltre che una tecnologia da integrare nei processi.
Le policy aziendali sull’intelligenza artificiale si collegano anche al Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, che all’articolo 4 richiede a fornitori e utilizzatori professionali di sistemi AI di assicurare, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle persone che usano questi sistemi per loro conto.
Il tema riguarda anche i nuovi obblighi su AI Act, formazione e lavoro, perché la diffusione degli strumenti deve essere accompagnata da competenze minime, istruzioni interne e responsabilità chiare. Una policy AI dovrebbe chiarire quali strumenti sono ammessi, quali dati possono essere trattati, quali acquisti richiedono approvazione, quali output vanno verificati da una persona e quali funzioni presidiano costi, sicurezza, privacy e performance.
Il controllo dell’AI in azienda richiede una mappatura degli strumenti già in uso, la distinzione tra tool autorizzati e non autorizzati, una procedura di approvazione per gli acquisti e un sistema di verifica dei costi ricorrenti. Il finance può contribuire a rendere visibile la spesa, mentre IT, HR e responsabili di funzione presidiano sicurezza, formazione e utilizzo nei processi.
La mappatura serve anche a evitare nuove forme di dipendenza da piattaforme, modelli e fornitori AI. Quando uno strumento entra nei processi amministrativi, commerciali o decisionali senza regole comuni, l’impresa può ritrovarsi legata a servizi esterni difficili da sostituire, con dati e abitudini di lavoro già distribuiti tra più ambienti.
| Area | Dato Soldo | Effetto per l’impresa |
|---|---|---|
| Investimenti AI | 87% dei finance leader li considera rilevanti | l’AI è ormai una voce stabile nelle scelte di budget |
| Policy interne | 26% con controlli pienamente definiti | molte imprese usano strumenti senza regole complete |
| Acquisti non autorizzati | 27% dei dipendenti ha comprato tool AI senza approvazione | crescono spesa nascosta, duplicazioni e rischi sui dati |
| Produttività | 83,8% dei dipendenti vede un miglioramento | l’adozione è spinta dal beneficio percepito nel lavoro quotidiano |
| ROI | 21% dei team finance pienamente attrezzato | la misurazione del valore resta il passaggio più debole |
Secondo Luca Scagliarini, Finance Transformation Advisor di Soldo, i dati raccontano una fase in cui l’AI è già entrata nei processi aziendali ed è riconosciuta come leva di produttività e crescita. La sfida per le imprese è costruire condizioni di utilizzo sostenibili, con investimenti governati, costi visibili e risultati misurabili nel tempo.
«Quando l’adozione dell’AI procede senza una governance adeguata, il rischio è che l’innovazione cresca in modo frammentato, con strumenti acquistati dai singoli team, costi poco visibili e potenzialmente fuori controllo, oltre a responsabilità non sempre chiare».
In questo quadro, la funzione finance può assumere un ruolo di raccordo tra agilità , controllo e creazione di valore. L’obiettivo è evitare che produttività , spesa e responsabilità aziendali procedano su binari separati.
Nel 2024 l’Italia ha perso quasi 21mila giovani laureati nella fascia 25-34 anni: secondo il Rapporto annuale Istat 2026, gli espatri di italiani con almeno una laurea sono stati 25mila, contro poco più di 4mila rimpatri. Il dato misura una frattura che attraversa università , imprese e mercato del lavoro: il Paese forma capitale umano qualificato, fatica a trattenerlo e intanto mantiene una quota di giovani laureati ancora molto inferiore alla media europea.
In sintesi:
Il saldo migratorio dei laureati italiani nella fascia 25-34 anni è fortemente negativo: nel 2024 gli espatri hanno superato i rientri di quasi 21mila unità . Il Rapporto annuale Istat 2026 collega il fenomeno all’erosione di capitale umano con competenze elevate, proprio nella fascia d’età in cui si costruiscono carriera, specializzazione professionale e produttività futura.
La fotografia è più severa rispetto al 2023, quando la perdita netta di giovani laureati italiani era stata pari a circa 16mila unità . Il nuovo dato conferma una traiettoria che riguarda il sistema produttivo nel suo insieme: emigrazione giovanile in Italia, denatalità e bassa capacità di attrazione dei profili qualificati si sommano nello stesso bilancio.
| Indicatore | Dato | Lettura per il mercato del lavoro |
|---|---|---|
| Giovani laureati italiani espatriati | 25mila nel 2024. | Capitale umano formato in Italia viene impiegato da altri mercati. |
| Giovani laureati italiani rientrati | Oltre 4mila nel 2024. | Il rientro non compensa le uscite di profili qualificati. |
| Saldo netto dei laureati italiani | Quasi -21mila nel 2024. | La perdita annua incide su competenze, innovazione e ricambio professionale. |
| Saldo dei laureati stranieri | Oltre +19mila nel 2023. | L’immigrazione qualificata attenua il deficit, con dati ancora parziali sul 2024. |
Il saldo dei giovani laureati stranieri offre una compensazione parziale alla perdita italiana. Istat segnala che nel 2023, ultimo anno con informazioni disponibili sul livello di istruzione dei cittadini stranieri, l’Italia ha registrato un saldo positivo superiore a 19mila giovani stranieri laureati, a fronte della perdita netta di circa 16mila italiani con titolo analogo.
Il bilancio complessivo del capitale umano qualificato nel 2023 è risultato quindi positivo per oltre 3mila unità , grazie all’ingresso di giovani stranieri con titolo terziario. Il dato, però, presenta un limite: le informazioni sul titolo di studio dei cittadini stranieri derivano da autocertificazioni in sede di iscrizione anagrafica e possono avere margini di imprecisione rispetto ai titoli conseguiti in Italia.
Il deficit di laureati nasce prima della partenza per l’estero. Secondo Istat, nel 2024 i giovani residenti in Italia tra 20 e 34 anni sono 9 milioni e 101mila: il 17,5% ha al massimo un titolo secondario inferiore, il 57,5% un diploma e solo il 25,1% un titolo terziario.
Il divario con l’Unione europea è ampio: la quota italiana di giovani laureati è inferiore di 11,3 punti alla media Ue27. La perdita di laureati verso l’estero aggrava quindi una base già ridotta, con effetti diretti sulla disponibilità di profili qualificati per imprese, ricerca, pubblica amministrazione e servizi avanzati.
Il mancato proseguimento degli studi incide sulla dimensione futura del bacino di laureati. Nel 2024, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l’accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso un percorso di studio di livello più elevato.
La motivazione principale è la volontà di iniziare subito a lavorare, indicata da oltre sei diplomati su dieci. Seguono ragioni economiche, motivi familiari e personali, convinzione che l’istruzione già ricevuta sia sufficiente e, in misura minore, caratteristiche dell’offerta formativa come corsi poco attrattivi o test di ingresso ritenuti troppo difficili.
La transizione tra studio e lavoro in Italia è più lenta rispetto alla media europea, soprattutto per chi possiede un titolo medio o alto. Istat rileva che, tra i giovani 20-34enni usciti dai percorsi di istruzione e formazione, il tasso di occupazione sale al 70,2%, raggiungendo l’82,2% tra chi ha un titolo terziario.
Il vantaggio della laurea esiste, però arriva in un mercato meno rapido nell’assorbire profili qualificati. Tra i laureati che hanno conseguito il titolo da non più di tre anni, il tasso di occupazione italiano è pari al 74,2%, contro l’84,9% della media Ue27. Il divario si riduce con il tempo, ma segnala un ingresso più lento proprio nella fase iniziale della carriera.
La sovraistruzione è uno degli indicatori più chiari della difficoltà italiana nel valorizzare i percorsi formativi. Nel 2024, il 24,8% dei giovani laureati occupati o con una precedente esperienza lavorativa dichiara di svolgere o di aver svolto una professione per la quale sarebbe bastato un titolo più basso.
Il fenomeno cresce nelle forme di lavoro più fragili: tra i laureati, la sovraistruzione arriva al 43,1% nei contratti di collaborazione o prestazione occasionale e al 29,5% tra i dipendenti a termine. La percezione di un titolo poco remunerato e poco utilizzato alimenta la scelta dell’estero, dove stipendi, stabilità e percorsi di carriera risultano spesso più attrattivi.
Il Mezzogiorno subisce una perdita di capitale umano sia verso l’estero sia verso il Centro-Nord. Nel 2024, poco meno di 39mila giovani italiani tra 25 e 34 anni si sono trasferiti dal Sud verso le regioni centro-settentrionali, a fronte di circa 13mila movimenti nella direzione opposta.
La frattura aumenta tra i laureati: 22mila giovani altamente qualificati hanno lasciato le regioni meridionali per il Centro-Nord, mentre circa 6mila hanno compiuto il percorso inverso. La perdita netta è pari a 16mila laureati. Nello stesso anno tutte le regioni meridionali registrano saldi negativi dei giovani laureati, sia verso l’estero sia verso il resto del Paese.
La fuga dei laureati riduce il bacino di competenze disponibile per imprese, filiere innovative, ricerca applicata e servizi professionali. Il problema riguarda soprattutto i settori che richiedono profili STEM, competenze digitali, capacità manageriali e specializzazioni tecniche avanzate.
Il collegamento con la crisi demografica e la fuga dei talenti rende il dato Istat ancora più rilevante per il sistema produttivo. Meno giovani laureati disponibili significa minore ricambio nelle imprese, più difficoltà nel coprire posizioni qualificate e una pressione crescente sulla produttività , già debole nel confronto europeo.
Sarà pubblicato sul portale unico del reclutamento InPA e sul sito istituzionale dell’Istituto il nuovo concorso INPS per 1.024 funzionari PECS, indetto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 10 giugno 2026. Il bando prevede assunzioni a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei funzionari, famiglia professionale Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi, con posti distribuiti tra sedi regionali, coordinamenti metropolitani e Direzione generale.
In sintesi, la Deliberazione INPS n. 100/2026 prevede:
Il bando INPS mette a concorso 1.024 posti nell’Area dei funzionari, famiglia professionale funzionario Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi. Si tratta di profili destinati alle attività di progettazione, gestione, erogazione e verifica dei servizi previdenziali e assistenziali dell’Istituto. La selezione si inserisce in una stagione molto intensa per i concorsi pubblici e le nuove assunzioni nella PA, con bandi nazionali rivolti a laureati, diplomati e profili tecnici. Nel caso INPS, la procedura riguarda solo candidati in possesso di titolo universitario ammesso dal bando.
Il riparto territoriale dei 1.024 posti INPS prevede una distribuzione tra Direzioni regionali, Direzioni di coordinamento metropolitano e Direzione Servizi al Territorio della Direzione generale. La dotazione più ampia riguarda la Direzione Servizi al Territorio, Roma, Milano, Emilia Romagna e Lombardia.
| Sede | Posti |
|---|---|
| Emilia Romagna | 112 |
| Friuli Venezia Giulia | 19 |
| Liguria | 26 |
| Lombardia | 102 |
| Piemonte | 93 |
| Toscana | 91 |
| Trentino Alto Adige | 35 |
| Umbria | 2 |
| Valle d’Aosta | 5 |
| Veneto | 25 |
| Milano | 139 |
| Napoli | 34 |
| Roma | 146 |
| Direzione Servizi al Territorio e Direzione generale | 195 |
Il concorso INPS per funzionari prevede più riserve di posti. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge n. 68/1999, i posti per ciascuna struttura sono riservati alle persone con disabilità nei limiti della quota d’obbligo scoperta dall’amministrazione.
Il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai volontari in servizio permanente e agli ufficiali che rientrano nelle categorie previste dagli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010. Un’ulteriore quota del 15% è riservata agli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio civile universale o nazionale.
Le riserve di posti per Forze Armate e Servizio civile operano entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. Se il limite del 50% richiede una riduzione, i posti riservati sono ridotti in modo proporzionale secondo quanto previsto dal bando.
Per partecipare al concorso INPS PECS serve un Diploma di laurea del vecchio ordinamento oppure un titolo equiparato ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009. La laurea triennale da sola non è titolo sufficiente per l’accesso alla procedura.
Le discipline ammesse comprendono un insieme ampio di aree economiche, giuridiche, sociali, umanistiche, comunicative e gestionali:
I titoli conseguiti all’estero consentono la partecipazione con riserva. L’istanza di riconoscimento deve essere presentata prima della stipula del contratto ed entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale al Ministero dell’Università e della Ricerca oppure al Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo la competenza sul titolo posseduto.
Oltre al titolo di studio, il bando INPS richiede i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Devono essere posseduti sia alla scadenza della domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Tra i requisiti di accesso rientrano cittadinanza italiana o altra condizione ammessa dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001, maggiore età , godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni e assenza di cause di esclusione dal pubblico impiego.
I candidati con procedimenti penali, misure di sicurezza o precedenti iscritti nel casellario giudiziale devono dichiararli nella domanda, indicando data del provvedimento e autorità giudiziaria competente. L’INPS può disporre l’esclusione in ogni momento se mancano i requisiti richiesti.
La domanda per il concorso INPS deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPA, con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale InPA e sul sito istituzionale INPS.
Il candidato deve avere un indirizzo PEC personale o un domicilio digitale intestato, da indicare nella domanda per ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Eventuali variazioni successive dell’indirizzo devono essere comunicate all’INPS tramite PEC.
La domanda può essere modificata o integrata fino alla scadenza. In caso di più invii, viene presa in considerazione solo l’ultima candidatura trasmessa in ordine di tempo. Le richieste di assistenza informatica devono passare dal modulo presente su InPA e non è garantita la gestione delle richieste inviate nei tre giorni precedenti la scadenza.
La prova preselettiva sarà svolta solo se le domande di partecipazione superano 4mila. In questo caso, l’INPS prevede 60 quesiti a risposta multipla su logica, comprensione e ragionamento verbale, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale.
Alla prova scritta saranno ammessi i candidati con il punteggio più alto in numero pari a due volte i posti messi a concorso, oltre agli ex aequo all’ultimo posto utile. Considerando 1.024 assunzioni, il numero ordinario di ammessi sarebbe quindi pari a 2.048 candidati, salvo parità di punteggio.
Il punteggio della preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale. Serve solo a individuare i candidati ammessi alla fase successiva, se il numero di domande rende necessaria la selezione preliminare.
La prova scritta del concorso INPS accerta conoscenze tecnico-specialistiche e competenze trasversali. Si svolge con strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall’Istituto ed è articolata in due sezioni, entrambe da superare con almeno 21/30.
La prima sezione prevede l’analisi di tre brani tecnico-giuridici con parole o frasi mancanti da completare, più quesiti sul contenuto dei testi. Le materie indicate dal bando comprendono diritto del lavoro e della previdenza, legislazione sociale, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, lingua inglese e competenze informatiche.
La seconda sezione riguarda scenari e casi situazionali collegati all’attività di lavoro. L’obiettivo è valutare capacità decisionali, giudizio, individuazione delle priorità , problem solving, organizzazione del lavoro, competenze relazionali e comportamentali.
Il mancato raggiungimento di 21/30 anche in una sola sezione comporta il mancato superamento della prova, indipendentemente dal punteggio conseguito nell’altra. L’esito sarà pubblicato sul portale InPA e sul sito INPS.
La valutazione dei titoli può assegnare fino a 10 punti complessivi, sulla base di quanto dichiarato nella domanda. La mancata indicazione dei titoli nella candidatura comporta la mancata valutazione degli stessi.
| Titolo | Punteggio |
|---|---|
| Voto finale da 101 a 105 | 0,5 punti |
| Voto finale da 106 a 110 | 1 punto |
| Voto finale pari a 110 e lode | 2 punti |
| Laurea triennale ulteriore e non naturale prosecuzione della laurea di accesso | 1 punto |
| Laurea specialistica, magistrale o diploma vecchio ordinamento ulteriore | 3 punti |
| Master universitario di primo livello inerente | 1 punto |
| Master universitario di secondo livello inerente | 2 punti |
| Dottorato di ricerca inerente | 3 punti |
I titoli universitari sono valutabili solo se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute e vigilate dal MUR oppure istituzioni formative autorizzate o accreditate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La graduatoria finale sarà formata sommando il punteggio della prova scritta e il punteggio dei titoli. A parità di punteggio si applicano precedenze e preferenze previste dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994.
La graduatoria del concorso INPS sarà pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’Istituto. Dalla pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
I vincitori stipuleranno un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato come funzionari Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi. Il periodo di prova dura quattro mesi di servizio effettivo, secondo il contratto collettivo applicabile.
Il bando INPS disciplina anche le tutele per candidati con disabilità , DSA e candidate in gravidanza o allattamento. Le richieste devono essere dichiarate nella domanda e documentate nei termini indicati dal bando, con invio della documentazione tramite PEC all’indirizzo previsto dall’Istituto.
I candidati con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 devono indicare nella domanda gli ausili e i tempi aggiuntivi richiesti. I candidati con DSA possono chiedere strumenti compensativi, tempi aggiuntivi o la sostituzione della prova scritta con colloquio orale nei casi previsti dal bando.
Le candidate in gravidanza o allattamento possono partecipare alle prove senza pregiudizio, anche attraverso prove asincrone e con spazi per l’allattamento. La condizione deve essere comunicata tramite PEC dopo la pubblicazione del calendario della prova scritta o dell’eventuale preselezione.
Il concorso INPS da 1.024 funzionari si affianca ad altre selezioni pubbliche nazionali già avviate o in calendario. Per profili ispettivi, PMI.it ha già seguito il concorso INPS e INAIL per 448 ispettori, mentre tra i bandi in corso figura anche il concorso Agenzia delle Entrate per assistenti gestionali.
Per i candidati interessati al pubblico impiego, il controllo delle comunicazioni ufficiali rimane decisivo: la pubblicazione del bando su InPA farà decorrere il termine di 30 giorni per l’invio della domanda, mentre calendario delle prove, eventuali rinvii, esiti e graduatoria saranno comunicati tramite InPA e sito INPS.
Lo schema di decreto legislativo con cui l’Italia dà attuazione nel proprio ordinamento all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), in forza della delega della legge 132/2025, rende più semplice ottenere un risarcimento quando un sistema di IA provoca un danno. La norma alleggerisce l’onere della prova per il danneggiato, gli consente di accedere alla documentazione tecnica dei sistemi e stabilisce che la conformità al Regolamento europeo non esclude da sola la responsabilità di chi ha causato il danno. Le regole sono nel secondo schema di decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, ancora soggetto ai pareri prima del testo definitivo.
In sintesi
Lo schema distingue due ipotesi. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi del Regolamento europeo, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria: tocca quindi alla parte chiamata in causa dimostrare che il danno non dipende da quella violazione. Quando invece il fatto non è riconducibile alla violazione di una norma, è il danneggiato a dover fornire la documentazione che prova il pregiudizio subito.
Nella seconda ipotesi fornire le prove può essere arduo, perché spesso serve accedere alle informazioni su come l’IA è stata progettata, e questi elementi sono nella disponibilità di chi ha realizzato o gestisce il sistema.
Per superare l’opacità , se ritiene fondata la richiesta del danneggiato il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione tecnica e dei registri necessari a chiarire l’accaduto, comprese le specifiche su come è stato sviluppato il sistema, sulle policy di supervisione umana e sul sistema di gestione dei rischi.
Il giudice deve calibrare l’ordine in base a necessità e proporzionalità , a tutela degli interessi delle parti, a partire dai segreti commerciali e industriali. Se la parte non adempie, il giudice può presumere veri i fatti che l’esibizione doveva chiarire; il terzo che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine è condannato a una pena pecuniaria da 250 a 1.500 euro.
La conformità all’AI Act non determina in automatico l’assenza di responsabilità per un danno provocato. Il giudice valuta caso per caso e può accertare una responsabilità anche quando gli obblighi di legge sono stati rispettati: la certificazione di conformità del sistema, da sola, non basta a escludere la responsabilità del convenuto.
Il danneggiato può rivolgersi anche all’assicurazione del responsabile. Prima di agire in giudizio può chiedere alla controparte se è coperta da un contratto di assicurazione della responsabilità civile per il danno in questione, così da poter eventualmente agire in via diretta nei confronti dell’assicuratore. Una mancata risposta o una risposta lacunosa potrà essere valutata dal giudice nell’eventuale contenzioso.
Il sovraindebitamento in Italia riguarda sempre più persone con lavoro stabile, redditi medi e casa di proprietà . L’Osservatorio Finsight 2026 di Bravo, su un campione di quasi 19.400 profili, indica che il 58,7% degli indebitati ha un contratto a tempo indeterminato, il 53,6% ha tra 45 e 64 anni e il 38,3% vive in un’abitazione di proprietà . La fragilità nasce soprattutto dall’accumulo di più finanziamenti, che può rendere insufficiente anche un reddito regolare.
In sintesi:
Il profilo del sovraindebitato si concentra sempre più nella classe media adulta, con reddito da lavoro e impegni economici familiari. Secondo Finsight, il 29,3% delle persone analizzate ha tra 45 e 54 anni e il 24,4% tra 55 e 64 anni, mentre la componente maschile arriva al 70,8% del campione.
Il rischio debiti cresce anche dove esistono stipendio, casa e continuità lavorativa. La difficoltà nasce dallo squilibrio tra entrate mensili, spese ricorrenti e finanziamenti accumulati nel tempo, più che dalla sola assenza di reddito.
| Indicatore | Dati Finsight 2026 |
|---|---|
| Contratto a tempo indeterminato | 58,7% del campione |
| Età tra 45 e 64 anni | 53,6% del campione |
| Reddito mensile tra 1.500 e 2.000 euro | 33,9% del campione |
| Casa di proprietà | 38,3% del campione |
| Debito medio | circa 25mila euro |
Il lavoro stabile non protegge automaticamente dal sovraindebitamento. Il 33,9% degli indebitati analizzati da Finsight dichiara un reddito mensile tra 1.500 e 2.000 euro, una fascia che può sostenere le spese ordinarie finché le rate non assorbono una quota crescente del bilancio familiare.
Il quadro riguarda persone inserite nel mercato del lavoro, spesso con famiglia, casa e impegni continuativi. La difficoltà emerge quando stipendio, mutuo, credito al consumo, carte revolving o prestiti personali si sommano fino a ridurre la liquidità disponibile per spese correnti, imprevisti e rate già in corso.
«Il sovraindebitamento riguarda sempre più persone con una situazione economica apparentemente stabile», osserva Federico Poo Esteban, Country Manager Commerciale di Bravo in Italia.
La casa di proprietà compare nel 38,3% dei profili analizzati e fotografa una stabilità patrimoniale che può convivere con una forte tensione finanziaria. L’abitazione, soprattutto quando collegata a mutuo, spese condominiali, manutenzioni e utenze, può ridurre lo spazio mensile disponibile per gli altri pagamenti.
La struttura del debito è il dato più delicato. Nel 32,9% dei casi ci sono due debiti attivi, mentre il 39,3% dei profili presenta tre o quattro finanziamenti. La fascia più diffusa è quella tra 10mila e 25mila euro, pari al 42,0% del campione, seguita dai debiti tra 25mila e 50mila euro, pari al 30,9%.
Quando il debito supera la capacità di rimborso, il sovraindebitamento può aprire l’accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi, rivolti a consumatori, professionisti, imprenditori minori e altri soggetti esclusi dalle procedure maggiori. Gli strumenti disponibili cambiano in base alla natura del debitore e alla composizione dell’esposizione. Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente rispondono a situazioni diverse e richiedono la valutazione dell’Organismo di composizione della crisi.
Inoltre, le nuove tutele per il debitore meritevole aiutano ad evitare che pignoramenti e vendite forzate aggravino una situazione già compromessa.
Il sovraindebitamento tende a formarsi prima della vera insolvenza, quando il reddito copre ancora le rate e le spese correnti solo con rinvii, nuovo credito o utilizzo continuo della liquidità disponibile. La presenza di uno stipendio fisso può ritardare la percezione del problema. I segnali rivelatori sono questi:
Secondo l’Osservatorio Finsight 2026, il sovraindebitamento interessa soprattutto persone tra 45 e 64 anni, spesso con lavoro stabile e responsabilità familiari. Il 58,7% del campione ha un contratto a tempo indeterminato e il 33,9% dichiara un reddito mensile compreso tra 1.500 e 2.000 euro.
Il posto fisso garantisce continuità di reddito, però può convivere con un eccesso di rate. Il rischio cresce quando più finanziamenti, mutuo, spese familiari e credito al consumo assorbono gran parte dello stipendio, lasciando poca liquidità per imprevisti e pagamenti ricorrenti.
La casa di proprietà può indicare stabilità patrimoniale e allo stesso tempo comportare spese fisse elevate. Mutuo, manutenzioni, condominio, utenze e tributi locali possono ridurre il reddito disponibile, soprattutto se si sommano a prestiti personali o carte revolving.
Il Codice della crisi prevede strumenti per consumatori, professionisti, imprenditori minori e debitori incapienti. Tra le procedure ci sono ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. La scelta dipende dal tipo di debito, dal reddito disponibile e dalla posizione patrimoniale.
Il Parlamento europeo ha approvato i due regolamenti che attuano la parte tariffaria dell’accordo USA-UE di Turnberry, aggiornando il negoziato sui dazi prima della scadenza politica del 4 luglio fissata da Donald Trump. Il testo elimina l tariffe diganali europee sui beni industriali statunitensi e apre ad accessi preferenziali a prodotti ittici e agricoli USA; in cambio, Washington si è impegnata a contenere al 15% il carico tariffario su gran parte dei beni europei, auto comprese. Ora manca solo l’approvazione formale del Consiglio europeo e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.
In sintesi:
Il voto del 16 giugno 2026 chiude l’esame parlamentare europeo sui due regolamenti collegati alla Dichiarazione UE-USA dell’agosto 2025. Il primo testo, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astensioni, riguarda l’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi e l’accesso preferenziale al mercato UE per una selezione di prodotti ittici e agricoli.
Il secondo regolamento, approvato con 444 voti favorevoli, 152 contrari e 54 astensioni, proroga l’esenzione dai dazi per le importazioni di astice dagli Stati Uniti e la estende anche al prodotto trasformato. Dopo il voto del Parlamento, il Consiglio dovrà approvare formalmente i testi concordati prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La base del negoziato è la dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata nell’agosto 2025 dopo l’intesa politica raggiunta a Turnberry. Il testo prevede che gli Stati Uniti applichino ai beni originari dell’Unione europea la maggiore tra la tariffa MFN e un’aliquota del 15%, composta da dazio ordinario e tariffa reciproca.
Per auto e parti di automobili, l’accordo stabilisce un meccanismo legato all’iniziativa legislativa europea. Quando l’UE introduce formalmente le proposte per ridurre le tariffe sui beni statunitensi, Washington si impegna a ricondurre i dazi Section 232 sulle auto UE in una tariffa complessiva del 15%, con effetto dal primo giorno dello stesso mese.
La minaccia più pesante riguarda le auto europee esportate negli Stati Uniti. Trump aveva prospettato il ritorno al 25% su auto e camion UE, contestando a Bruxelles il ritardo nell’attuazione del patto. Il voto dell’Europarlamento riduce il rischio di un’escalation immediata e rafforza la posizione europea prima della scadenza del 4 luglio.
Per la filiera europea dell’auto, il salto dal 15% al 25% modificherebbe prezzi, margini e contratti di fornitura. La questione riguarda i grandi costruttori e tutta la componentistica collegata: meccanica, elettronica, gomma-plastica, lavorazioni metalliche e subfornitura italiana integrata nelle catene europee dirette verso il mercato americano.
Il regolamento principale rafforza le tutele chieste dall’Eurocamera durante il negoziato con il Consiglio. La Commissione potrà sospendere in tutto o in parte le preferenze tariffarie concesse agli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni della Dichiarazione congiunta, introduce nuove misure contro gli operatori europei o altera i rapporti commerciali con l’Unione.
Il compromesso introduce anche un meccanismo di salvaguardia contro aumenti anomali delle importazioni statunitensi. La Commissione potrà avviare l’esame di propria iniziativa o sulla base di informazioni trasmesse da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo, se l’aumento delle importazioni minaccia di danneggiare i produttori europei.
Uno dei settori più sensibili è quello di acciaio, alluminio e prodotti derivati. Il regolamento consente alla Commissione di sospendere le concessioni tariffarie se, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio importati dall’Unione europea.
La clausola riguarda una filiera centrale per meccanica, componentistica, lavorazioni metalliche e manifattura italiana. Il Parlamento ha ottenuto anche un obbligo di relazione della Commissione entro il 1° dicembre 2026 sul trattamento tariffario dei derivati di acciaio e alluminio.
Il secondo regolamento approvato dall’Europarlamento riguarda la proroga dell’esenzione dai dazi sulle importazioni di astice dagli Stati Uniti. La misura viene estesa anche all’astice trasformato, completando la parte più settoriale del pacchetto tariffario collegato all’accordo UE-USA.
Il regolamento principale concede inoltre accesso preferenziale a una selezione di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Le preferenze tariffarie avranno durata limitata fino al 31 dicembre 2029, salvo rinnovo attraverso una nuova iniziativa legislativa europea accompagnata da valutazione degli effetti su industria, agricoltura e PMI.
Il vino italiano figura tra i prodotti più esposti alla tariffa del 15%. Unione Italiana Vini ha stimato per le imprese del comparto un danno da 317 milioni di euro nei dodici mesi successivi all’applicazione dei dazi, con una stima fino a 460 milioni in caso di dollaro debole. Tra le denominazioni più esposte figurano Moscato d’Asti, Pinot Grigio, Prosecco, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.
La questione riguarda anche altri comparti del Made in Italy colpito dai dazi USA, dall’alimentare ai mobili, dalla meccanica ai prodotti in metallo. La tariffa al 15% offre alle imprese un riferimento per listini e contratti; l’ipotesi di aliquote più alte riaprirebbe la revisione dei margini lungo le catene di fornitura.
Il negoziato UE-USA procede accanto al contenzioso interno americano sui dazi Trump al 10% bocciati e rimborsi USA. La sentenza della Court of International Trade sulla Section 122 riguarda la base giuridica usata dalla Casa Bianca per imporre dazi globali temporanei, mentre l’accordo di Turnberry disciplina il rapporto tariffario tra Stati Uniti e Unione europea.
Per le imprese italiane, i due fronti richiedono una distinzione tra accordo transatlantico, dazi settoriali, rimborsi IEEPA e contenzioso Section 122. Il soggetto che importa negli Stati Uniti deve ricondurre ogni pagamento alla norma che lo ha generato, alla data dell’operazione doganale e alla posizione dell’importer of record.
Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio UE deve adottare formalmente i testi concordati. La normativa avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre il regolamento sull’astice si applicherà retroattivamente dal 1° agosto 2025.
Il regolamento principale sarà valido fino al 31 dicembre 2029, salvo nuova decisione legislativa. La Commissione dovrà riferire ogni trimestre a Parlamento e Consiglio sull’andamento dei volumi e dei valori delle esportazioni statunitensi verso l’UE per i beni coperti dalle nuove regole, con una valutazione complessiva entro il 30 giugno 2029.
Le scadenze fiscali di luglio 2026 riguardano privati, famiglie, Partite IVA e imprese: affitti, contributi domestici, fatture differite, IVA, ritenute, 730, versamenti prorogati per ISA e Forfettari, bollo auto, Canone RAI, POS e rottamazioni. Il termine più rilevante per professionisti e imprese è il 20 luglio, data entro cui pagare senza maggiorazione i versamenti da dichiarazione rinviati dal DL 22 maggio 2026, n. 89; chi utilizza il differimento successivo può versare entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%.
In sintesi:
Il calendario fiscale di luglio 2026 si articola su nove date: 1, 10, 15, 16, 20, 23, 27, 30 e 31 luglio. Gli adempimenti cambiano in base al contribuente interessato e possono riguardare persone fisiche, datori di lavoro domestico, Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e operatori con obblighi specifici.
| Data | Contribuenti interessati e adempimenti principali | |
|---|---|---|
| 1° luglio 2026 | locatori e conduttori registrazione contratti di locazione e imposta di registro per contratti stipulati o rinnovati dal 1° giugno |
|
| 10 luglio 2026 | datori di lavoro domestico contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici del secondo trimestre |
|
| 15 luglio 2026 | soggetti passivi IVA emissione e registrazione delle fatture differite riferite alle operazioni di giugno |
|
| 16 luglio 2026 | imprese, Partite IVA e sostituti d’imposta IVA mensile, ritenute, contributi INPS, Gestione Separata, split payment, locazioni brevi e Tobin Tax |
|
| 20 luglio 2026 | soggetti ISA, Forfettari e contribuenti collegati versamenti da dichiarazione senza maggiorazione per effetto della proroga prevista dal DL n. 89/2026 |
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| 23 luglio 2026 | CAF e professionisti abilitati trasmissione dei modelli 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio |
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| 27 luglio 2026 | operatori intracomunitari elenchi Intrastat mensili e trimestrali, con slittamento dal 25 luglio che cade di sabato |
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| 30 luglio 2026 | contribuenti senza proroga ISA versamenti da dichiarazione con maggiorazione ordinaria dello 0,40% |
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| 31 luglio 2026 | privati, imprese e operatori settoriali affitti, bollo auto, superbollo, Canone RAI, INTRA 12, IOSS, POS-RT, Libro Unico e rottamazioni |
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Per i contribuenti privati, luglio 2026 riguarda soprattutto affitti, contributi domestici, dichiarazione dei redditi, bollo auto, Canone RAI e definizioni agevolate. Le scadenze cambiano in base al contratto, al veicolo, alla dichiarazione presentata e al piano di pagamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il 1° luglio 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, se non è stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.
La stessa regola si ripete a fine mese: il 31 luglio 2026 riguarda i contratti stipulati il 1° luglio 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore; per la registrazione si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.
Il 10 luglio 2026 scade il pagamento dei contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici relativi al secondo trimestre dell’anno. La finestra ordinaria INPS va dal 1° al 10 luglio e riguarda i rapporti domestici regolarmente comunicati all’Istituto.
Il datore di lavoro domestico deve utilizzare gli Avvisi pagoPA predisposti dall’INPS, controllando importo, codice avviso e periodo di riferimento. La scadenza vale anche quando il rapporto di lavoro è cessato nel trimestre, se risultano contributi ancora dovuti.
A luglio prosegue la stagione della dichiarazione precompilata 2026. Il modello 730/2026 può essere presentato fino al 30 settembre 2026, mentre il 23 luglio segna una scadenza intermedia per CAF e professionisti abilitati.
Entro il 23 luglio 2026, CAF e professionisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 ricevuti dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio. La data incide sui tempi di liquidazione e quindi sui rimborsi o sulle trattenute in busta paga e nel cedolino pensione.
Il 30 luglio 2026 riguarda invece i contribuenti che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte da dichiarazione e possono pagare saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, se non rientrano nella proroga ISA e Forfettari. Per una verifica preliminare degli importi può essere utile il calcolo IRPEF online.
Il 31 luglio 2026 può riguardare il bollo auto per i veicoli con tassa automobilistica in scadenza secondo le regole regionali applicabili. Nella stessa data scade anche il superbollo, se dovuto, da versare con modello F24 Elementi identificativi. Chi deve controllare importo e scadenza può usare il calcolo bollo auto 2026 di PMI.it prima di procedere al pagamento sui canali ufficiali.
Per il Canone RAI, il 31 luglio è il termine per il pagamento semestrale tramite modello F24 nei casi in cui il canone non sia addebitato nella bolletta elettrica. La scadenza riguarda quindi i contribuenti tenuti al pagamento diretto.
Il 31 luglio 2026 è una data da controllare anche per le definizioni agevolate. Nel calendario della Rottamazione-quater è prevista una rata del piano in corso, mentre per la Rottamazione-quinquies il contribuente può pagare in unica soluzione oppure avviare il piano rateale.
Le due procedure seguono scadenze separate. Il contribuente deve usare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta da Agenzia Entrate-Riscossione, soprattutto se ha più piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.
Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, luglio 2026 ruota attorno alle date del 15, 16, 20, 27, 30 e 31 luglio. Il mese comprende fatturazione differita, liquidazioni IVA, ritenute, contributi, proroga dei versamenti dichiarativi, Intrastat e adempimenti IVA di fine mese.
Entro il 15 luglio 2026, i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di giugno, se documentate da DDT o da altro documento idoneo.
La fattura differita deve indicare data e numero dei documenti a cui si riferisce. Per più operazioni effettuate nello stesso mese tra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa, purché le operazioni siano individuabili.
Il 16 luglio 2026 scade la liquidazione e il versamento dell’IVA mensile relativa a giugno. La stessa data riguarda il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti che facilitano vendite a distanza tramite piattaforme digitali, nei casi previsti.
Entro il 16 luglio si versa anche l’IVA da split payment, dovuta dai soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti. L’adempimento interessa, tra gli altri, pubbliche amministrazioni e soggetti inclusi nel regime.
Il 16 luglio i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e altri compensi. La scadenza riguarda anche il prospetto e il versamento per chi utilizza la modalità semplificata collegata al modello 770/2026.
Nella stessa data scadono le ritenute operate dai condomini sostituti d’imposta, dagli intermediari sulle locazioni brevi, dalle imprese di assicurazione, dagli OICR e dagli altri soggetti tenuti al prelievo su redditi di capitale, dividendi o proventi distribuiti.
Il 16 luglio 2026 scade il versamento dei contributi INPS sul lavoro dipendente relativi alle retribuzioni di giugno. La data riguarda i datori di lavoro tenuti ai versamenti mensili per dipendenti e rapporti assimilati.
Scadono inoltre i contributi alla Gestione Separata INPS per collaboratori e altri soggetti iscritti, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Il pagamento avviene con modello F24 secondo le regole ordinarie.
Il 16 luglio ricadono anche scadenze settoriali, tra cui l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti, se ricorrono le condizioni per il regime agevolato.
Nella stessa data scadono il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti per i soggetti obbligati e la Tobin Tax dovuta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente.
Entro il 20 luglio 2026 pagano senza maggiorazione i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2026.
Il rinvio previsto dal DL 22 maggio 2026, n. 89 riguarda le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Rientrano quindi saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive dei Forfettari e dei contribuenti minimi, cedolare secca sulle locazioni, IVIE, IVAFE, saldo IVA 2025 se versato con le imposte sui redditi, contributi previdenziali sulla quota eccedente il minimale e diritto annuale camerale.
Chi paga dopo il 20 luglio può utilizzare il differimento al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto; la scadenza pratica arriva al 20 agosto per effetto della sospensione dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto. Il dettaglio delle date è nel focus su saldo e acconto IRPEF per ISA e Forfettari.
La seconda parte di luglio interessa le imprese con rapporti esteri, crediti IVA trimestrali, operazioni intracomunitarie o regimi speciali. Le date da controllare sono il 27 luglio per gli elenchi Intrastat e il 31 luglio per una serie di comunicazioni e versamenti di fine mese.
Gli elenchi Intrastat relativi a giugno 2026 e al secondo trimestre 2026 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel 2026, il 25 luglio cade di sabato e la scadenza slitta a lunedì 27 luglio.
L’adempimento riguarda gli operatori tenuti alla presentazione mensile o trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. L’invio avviene in via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Entro il 31 luglio 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.
Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore ridotto, nei casi previsti dal regime speciale.
Il 31 luglio scade la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA. L’adempimento riguarda i soggetti che hanno aderito al regime e devono trasmettere i dati relativi al trimestre civile precedente.
La comunicazione riguarda i soggetti che operano oltre confine beneficiando della franchigia IVA nei limiti previsti. La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi IVA del periodo.
Il 31 luglio 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese o operatori. La verifica dipende dall’attività esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.
Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.
Il 31 luglio riguarda anche la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.
I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalità di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.
La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.
Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.
L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Il 31 luglio può riguardare il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nel mese di maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione.
In pratica, se un nuovo POS ha iniziato a operare a maggio, il collegamento POS e registratore telematico deve essere completato entro il 31 luglio. La scadenza riguarda gli esercenti interessati dalla procedura di abbinamento sul portale Fatture e Corrispettivi.
Devono pagare entro il 20 luglio 2026 i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, secondo l’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.
Chi rientra nella proroga ISA e Forfettari può versare dopo il 20 luglio applicando una maggiorazione dello 0,80%. Il termine pratico è il 20 agosto 2026, perché il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade nel periodo di sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto. La maggiorazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.
Il 16 luglio 2026 scadono IVA mensile, ritenute operate a giugno, contributi INPS su lavoro dipendente e Gestione Separata, split payment, locazioni brevi, imposta sostitutiva sui premi di produttività , imposta sugli intrattenimenti e Tobin Tax. La stessa data riguarda i sostituti che usano la modalità semplificata del modello 770 con invio del prospetto e versamento tramite F24.
Il 31 luglio 2026 scadono diversi adempimenti: registrazione affitti, bollo auto e superbollo dove dovuti, secondo pagamento semestrale del Canone RAI via F24, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, IOSS, regime transfrontaliero di franchigia, Libro Unico, comunicazioni degli operatori finanziari, collegamento POS-registratore telematico per casi specifici e pagamenti collegati alle rottamazioni.
La domanda di assegno sociale ordinario si presenta da una procedura INPS rinnovata, attiva dal 15 giugno 2026: il sistema precompila i dati anagrafici, accompagna la compilazione con messaggi esplicativi e verifica in automatico i requisiti di reddito e soggiorno. Le novità sono illustrate nel messaggio INPS n. 1997 del 15 giugno 2026 e riguardano l’assegno sociale ordinario, la prestazione assistenziale da 546,24 euro al mese per 13 mensilità riconosciuta a chi ha almeno 67 anni e redditi sotto le soglie di legge.
In sintesi:
La domanda di assegno sociale si presenta online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità ”, poi “Per persone a basso reddito” e “Assegno sociale”; in alternativa ci si rivolge al Contact Center o a un patronato. L’aggiornamento del 15 giugno 2026 riguarda l’assegno sociale ordinario e non quello sostitutivo, e nasce dal percorso di digitalizzazione legato al PNRR. La prestazione spetta a chi è privo di una posizione contributiva autonoma, come i caregiver familiari, le casalinghe e i casalinghi, per i quali esiste anche una specifica pensione per le casalinghe da costruire con versamenti volontari.
La procedura precompila i dati anagrafici su stato civile e cittadinanza, recuperandoli dagli archivi INPS e lasciando all’utente la possibilità di correggerli. Nei passaggi in cui servono documenti o chiarimenti compaiono messaggi contestuali che spiegano cosa inserire, riducendo gli errori di compilazione della domanda e le successive richieste di integrazione. L’obiettivo dichiarato dall’Istituto è far completare l’istanza in autonomia al maggior numero possibile di richiedenti.

I requisiti dell’assegno sociale riguardano età , residenza e reddito: almeno 67 anni, residenza stabile e continuativa in Italia da almeno dieci anni, e un reddito entro le soglie annue fissate per il 2026, pari a 7.101,12 euro per chi non è coniugato e a 14.202,24 euro per chi è coniugato, considerando in questo caso anche il reddito del coniuge. Il diritto si basa sul reddito effettivo, non sull’ISEE. Per il dettaglio degli scaglioni e degli importi rinvio a requisiti e importi aggiornati dell’assegno sociale, mentre per non confondere le due misure è utile la differenza tra pensione minima e assegno sociale.
Il reddito da considerare include anche altre prestazioni assistenziali percepite dal nucleo, motivo per cui la compatibilità con misure come l’Assegno di Inclusione va verificata sulle soglie vigenti prima di presentare la domanda all’INPS.
Per i coniugi separati o divorziati la procedura consente di indicare gli estremi del provvedimento o di allegarlo, senza più un limite al numero di atti inseribili. È stata rafforzata la raccolta delle informazioni reddituali, con indicazioni puntuali su come dichiarare gli assegni di mantenimento nelle diverse sezioni della domanda, anche qui con messaggi che guidano passo dopo passo.

Per i cittadini extracomunitari il requisito dei dieci anni di soggiorno continuativo è verificato dal sistema, che blocca la prosecuzione se la data inserita non rispetta il decennio richiesto. È possibile indicare e documentare eventuali periodi di assenza dal territorio nazionale, mentre la sezione sui titoli di soggiorno verifica in automatico la validità del permesso, acquisendo i dati disponibili e lasciando comunque modificabili i campi proposti.

La sezione conclusiva introduce dichiarazioni obbligatorie da spuntare, finalizzate a confermare la veridicità delle informazioni e a prendere atto degli obblighi di comunicazione su variazioni reddituali, periodi di allontanamento dall’Italia e ricoveri presso strutture pubbliche. Sono adempimenti che incidono sul mantenimento della prestazione, perché l’assegno sociale non è esportabile e va aggiornato a ogni cambiamento della situazione del beneficiario.
L’importo dell’assegno sociale aumenta dopo i 70 anni grazie al cosiddetto incremento al milione, introdotto dall’art. 38 della legge 448/2001 a partire dal 1° gennaio 2002. La maggiorazione spetta in presenza dei requisiti reddituali e si somma alla prestazione di base, elevando l’assegno mensile riconosciuto agli over 70.
L’assegno sociale è esente da IRPEF, perché ha natura assistenziale e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Questa caratteristica lo distingue dai trattamenti previdenziali ordinari e va tenuta presente nel valutare la convenienza della domanda rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito.
La rivalutazione del canone di affitto adegua l’importo della locazione alla variazione dei prezzi al consumo, misurata dall’indice FOI dell’Istat al netto dei tabacchi, su cui si basa il calcolo della rivalutazione del canone. Per l’ultimo dato disponibile, maggio 2026, la variazione annua del FOI è pari a +3,0%: si applica per intero ai contratti a uso abitativo e al 75% a quelli commerciali, salvo i contratti in cedolare secca, esclusi dall’adeguamento.
In sintesi, l’adeguamento Istat dei canoni di locazione:
Per gli adeguamenti riferiti a maggio 2026 la variazione annua dell’indice FOI al netto dei tabacchi è +3,0%, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat il 16 giugno 2026. Si traduce in +3,00% per gli adeguamenti al 100% e +2,25% per quelli al 75%.
| Indice FOI al netto dei tabacchi | Maggio 2026 (base 2025=100) |
|---|---|
| Indice generale FOI | 102,8 |
| Variazione sul mese precedente | +0,3% |
| Variazione sull’anno precedente | +3,0% |
| Variazione sul biennio precedente | +4,4% |
Nei contratti di locazione l’aggiornamento del canone è legato alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell’ultimo anno. L’adeguamento ricalcola ogni dodici mesi il canone concordato tra inquilino e proprietario, mentre i contratti in cedolare secca ne sono esclusi.
La rivalutazione del canone è dovuta solo se il contratto contiene una clausola che la prevede, con l’indicazione della quota applicabile, al 100% per il canone libero o al 75% per il canone concordato. In presenza della clausola l’adeguamento va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.
Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, così da allineare il canone al costo della vita. Le aliquote sono diversificate per tipo di contratto, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 392/1978:
Le parti possono concordare termini diversi. Chi rivaluta il contratto per la prima volta utilizza il più recente indice disponibile a partire dal mese successivo alla scadenza annuale; per gli anni seguenti si applica la variazione del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La formula di calcolo è la seguente: canone annuo per variazione percentuale dell’indice FOI per percentuale di rivalutazione applicabile. Il risultato è l’aumento annuo del canone; diviso per dodici dà l’incremento mensile. La rivalutazione può tradursi in un aumento o, quando l’indice scende, in una riduzione del canone.
Con un canone mensile di 800 euro e adeguamento al 100%, la variazione annua di +3,0% comporta un aumento di 24 euro al mese, cioè 288 euro l’anno. Per un contratto commerciale con adeguamento al 75% la stessa variazione vale +2,25%, pari a 18 euro al mese sullo stesso canone.
Dal 17 giugno 2026 aumentano gli interessi applicati ai debiti contributivi INPS rateizzati o differiti. La Circolare INPS n. 64 del 16 giugno 2026 recepisce la decisione della BCE dell’11 giugno, che porta il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,40%. Per imprese, autonomi e datori di lavoro, il tasso di dilazione e differimento sale così al 4,40% annuo, mentre la sanzione civile per omissione contributiva arriva al 7,90%.
In sintesi, dal 17 giugno 2026 cambiano questi valori:
La Circolare INPS n. 64/2026 aggiorna interessi di dilazione, interessi di differimento e sanzioni civili dopo il rialzo deciso dalla Banca Centrale Europea. Il parametro di riferimento passa al 2,40% dal 17 giugno 2026, con effetto diretto sui contributi previdenziali e assistenziali non versati nei termini.
Il nuovo valore sostituisce il precedente tasso del 2,15% e incide sui debiti contributivi non ancora regolarizzati, sulle nuove domande di rateazione, sui differimenti autorizzati e sulle sanzioni calcolate in base all’articolo 116 della Legge n. 388/2000.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili sale al 4,40% annuo. Il nuovo tasso si applica alle domande di rateazione presentate dal 17 giugno 2026.
Il valore deriva dalla somma tra il tasso BCE del 2,40% e la maggiorazione di due punti oggi prevista per dilazioni e differimenti contributivi. La riduzione della maggiorazione è stata introdotta dall’articolo 14 del DL n. 38/2026, che ha abbassato il sovra-costo da sei a due punti.
Il 4,40% incorpora anche la novità del decreto fiscale sulle dilazioni contributive: la maggiorazione sul tasso BCE è stata ridotta da sei a due punti, rendendo meno onerose le nuove rateazioni rispetto alla disciplina precedente.
L’interesse di differimento sale anch’esso al 4,40% annuo. La nuova misura si applica ai provvedimenti di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.
Il differimento riguarda i casi in cui l’INPS autorizza il rinvio del termine di versamento. Anche qui il parametro è formato dal tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 2,40%, più la maggiorazione di due punti prevista dalla disciplina sui pagamenti rinviati.
Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi, la sanzione civile sale al 7,90% annuo. Il calcolo deriva dal tasso BCE del 2,40% aumentato di 5,5 punti, secondo la disciplina dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.
La sanzione per omissione contributiva riguarda i casi in cui il debito emerge da denunce e registrazioni obbligatorie presentate nei termini, con contributi dichiarati e non versati. Il tetto massimo ordinario rimane quello previsto dalla normativa sulle sanzioni civili.
Il ravvedimento operoso INPS mantiene una corsia meno onerosa per chi regolarizza spontaneamente le omissioni contributive entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto.
La regolarizzazione spontanea entro 120 giorni permette di applicare il solo tasso BCE del 2,40%, senza la maggiorazione di 5,5 punti prevista per l’omissione contributiva ordinaria. Il ravvedimento operoso INPS per omissioni contributive richiede il pagamento integrale prima di contestazioni o richieste dell’Istituto.
Per l’evasione contributiva la misura ordinaria rimane più severa: la sanzione civile è pari al 30% annuo, entro il limite massimo del 60% dei contributi non versati. La casistica riguarda condotte diverse dalla semplice omissione, come denunce omesse, non veritiere o rapporti di lavoro non dichiarati.
La normativa prevede riduzioni in presenza di denuncia spontanea e pagamento nei termini stabiliti. La distinzione tra omissione ed evasione rimane quindi centrale per calcolare il costo della regolarizzazione e valutare se chiedere una rateazione o procedere con un pagamento immediato.
Nelle procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni civili va calcolata confrontando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con il tasso di interesse legale. Poiché dal 17 giugno 2026 il tasso BCE è pari al 2,40% e il tasso legale 2026 è pari all’1,60%, la base applicabile è il nuovo tasso BCE.
Nelle procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni civili si calcola usando il parametro più alto tra tasso BCE e interesse legale. Dal 17 giugno 2026 prevale il tasso BCE al 2,40%, perché il tasso di interesse legale 2026 è fissato all’1,6%.
Il rialzo dei tassi arriva mentre sono già in vigore le nuove regole sulla rateizzazione dei debiti contributivi INPS fino a 60 rate. La disciplina consente piani fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500mila euro e fino a 60 rate per debiti superiori, in presenza di temporanea difficoltà economico-finanziaria.
La dilazione riguarda i debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione, compresi contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, accessori di legge, comunicazioni di compliance e addebiti notificati dopo controlli d’ufficio dell’INPS.
I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiscono modifiche. La Circolare INPS n. 64/2026 chiarisce quindi che il nuovo 4,40% non produce un ricalcolo automatico sulle rateazioni già formalizzate dall’Istituto.
Per chi presenta una nuova domanda dal 17 giugno, invece, il piano viene costruito con il nuovo tasso. La differenza può incidere sul costo complessivo della dilazione, soprattutto nei piani più lunghi e nei debiti sopra i 500mila euro.
| Fattispecie | Misura dal 17 giugno 2026 | Quando si applica |
|---|---|---|
| Tasso BCE di riferimento | 2,40% | operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema |
| Interesse di dilazione | 4,40% | nuove rateazioni dei debiti contributivi presentate dal 17 giugno |
| Interesse di differimento | 4,40% | contribuzione relativa al mese di giugno 2026 |
| Sanzione per omissione contributiva | 7,90% | contributi dichiarati e non versati nei termini |
| Regolarizzazione spontanea entro 120 giorni | 2,40% | pagamento integrale prima di contestazioni o richieste INPS |
| Evasione contributiva | 30% | entro il limite massimo del 60% dei contributi non versati |
| Procedure concorsuali | 2,40% | riduzione delle sanzioni civili quando il tasso BCE supera il tasso legale |
Il nuovo quadro rende più costose le rateazioni INPS rispetto alle domande presentate prima del 17 giugno, ma il costo rimane inferiore a quello che sarebbe derivato con la vecchia maggiorazione di sei punti. Per le imprese con debiti contributivi, la valutazione riguarda importo dovuto, durata del piano, rischio di decadenza e possibilità di regolarizzare con strumenti meno onerosi.
Quando il debito deriva da una semplice omissione e i termini lo consentono, il ravvedimento entro 120 giorni può essere molto meno costoso della sanzione ordinaria. Quando invece serve una dilazione, la priorità diventa rispettare la prima rata, i versamenti successivi e la contribuzione corrente, perché tre rate non pagate anche non consecutive portano alla revoca del piano.
L’inflazione italiana accelera al 3,2% su base annua a maggio 2026, dal 2,7% di aprile, con un aumento dello 0,4% sul mese precedente. Lo certificano i dati definitivi Istat sui prezzi al consumo, che confermano la stima preliminare. A spingere i prezzi al consumo sono soprattutto i beni energetici e i servizi dei trasporti, mentre il carrello della spesa si mantiene al 2,3%.
In sintesi, i dati Istat sull’inflazione di maggio 2026:
A maggio 2026 l’inflazione sale al 3,2% su base annua e allo 0,4% su base mensile, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat il 16 giugno 2026, che confermano la stima preliminare. È il valore più alto dell’anno, dopo il +2,7% di aprile.
L’inflazione acquisita per il 2026, cioè quella che si registrerebbe a prezzi fermi da qui a fine anno, è pari al +2,6%. L’indice armonizzato europeo IPCA segna +3,2% su base annua, rivisto dal +3,3% della stima preliminare.
L’accelerazione dei prezzi al consumo dipende soprattutto dai beni energetici e dai servizi, come mostra il confronto tra aprile e maggio:
| Comparto | Aprile 2026 | Maggio 2026 |
|---|---|---|
| Energetici non regolamentati | +9,6% | +12,5% |
| Energetici regolamentati | +5,3% | +5,6% |
| Servizi dei trasporti | +0,6% | +1,7% |
| Servizi ricreativi, culturali e cura della persona | +2,6% | +3,0% |
Il rincaro degli energetici non regolamentati incide direttamente sulle bollette di famiglie e imprese, mentre la risalita dei servizi dei trasporti riflette la stagione e i costi del carburante.
L’inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, sale all’+1,8% dal +1,6% di aprile: segnala una pressione sui prezzi che inizia a estendersi oltre i soli beni energetici.
Il carrello della spesa, che raccoglie i beni alimentari, per la casa e per la cura della persona, si mantiene al +2,3%, in linea con i mesi precedenti. La stabilità di questo indice attenua l’impatto sui consumi quotidiani delle famiglie.
Per le rivalutazioni agganciate all’indice FOI al netto dei tabacchi, il riferimento di maggio è +3,0% su base annua. È il dato che governa l’adeguamento di canoni di locazione, assegni e contratti pluriennali indicizzati all’inflazione.
Negli affitti la quota di rivalutazione applicabile è del 100% per gli usi abitativi e fino al 75% per i contratti commerciali, secondo le regole della rivalutazione all’inflazione. Per le imprese con locali in locazione, un indice FOI al 3% si traduce in un aumento diretto dei costi fissi.
È possibile quantificare l’adeguamento di un canone o di un contratto con il calcolo della rivalutazione ISTAT di PMI.it.
I ministri dell’Economia dei 27 riuniti nell’Ecofin hanno approvato il 12 giugno 2026 la posizione negoziale del Consiglio per estendere il CBAM, la tassa sull’impronta di carbonio incorporata nei prodotti importati, ai prodotti finiti che contengono acciaio e alluminio. L’Italia ha votato a favore con spirito di compromesso, giudicando però l’intesa poco ambiziosa: per il ministro Giancarlo Giorgetti il meccanismo va reso applicabile «a tutti i livelli della produzione, a monte e a valle» della filiera, a tutela delle imprese più esposte alla concorrenza estera.
In sintesi
Il CBAM applica una tassa all’importazione sulle emissioni di CO2 incorporate in determinati prodotti. Introdotto nel 2023, fino al 31 dicembre 2025 è rimasto in fase transitoria, con soli obblighi di comunicazione alla dogana; dal 1° gennaio 2026 è entrato a regime e prevede il pagamento del tributo. Si applica a sei settori ad alta intensità di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
La proposta approvata dall’Ecofin allarga il campo di applicazione ai prodotti finiti, come macchinari, motori, componenti e apparecchiature, individuando circa 180 categorie accomunate da un contenuto rilevante di acciaio e alluminio. Si tratta in larga parte di beni destinati all’industria, con una quota minoritaria di prodotti di largo consumo, tra cui gli elettrodomestici. La nuova copertura decorrerà dal 1° gennaio 2028.
L’Italia è tradizionalmente favorevole all’estensione del Carbon Border Adjustment Mechanism, perché limitare la tassa alle materie prime penalizza i produttori di macchinari e di beni per l’industria che importano quelle materie prime. La concorrenza extra-europea, in prevalenza asiatica, può invece esportare prodotti finiti senza versare questo onere. Applicare il meccanismo anche al prodotto finito riduce quel divario competitivo.
Tra le correzioni c’è una clausola di emergenza che consente di sospendere il meccanismo in presenza di circostanze gravi e impreviste. L’iter lo avvia la Commissione, al ricorrere di tre condizioni: un danno severo al mercato interno, l’insufficienza di misure meno invasive e un criterio oggettivo, come un aumento del prezzo medio di importazione superiore al 50% rispetto alla media dei dieci anni precedenti, osservato per almeno sei mesi consecutivi su beni per cui l’UE dipende dalle importazioni. La procedura ha una durata massima di tre mesi.
Anche su questo l’Italia, pur giudicando positiva la previsione, chiede interventi più incisivi e procedure più rapide di quelle del testo Ecofin, con particolare attenzione ai fertilizzanti. Il negoziato passa ora al Parlamento europeo, atteso al voto in plenaria dopo l’estate; in seguito la Commissione potrà aggiornare periodicamente l’elenco dei prodotti inclusi nel CBAM.
La SCIA per le strutture ricettive è la segnalazione che consente di aprire o modificare un’attività di ospitalità presentandola al SUAP del Comune, con verifiche delle amministrazioni successive all’avvio. Da giugno 2026 la modulistica diventa unica e standardizzata su tutto il territorio nazionale per le tre famiglie di strutture, alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, in base all’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026. I nuovi moduli richiedono il CIN) adottano la classificazione ISTAT a tre livelli e prevedono tre formule di SCIA, semplice, unica e condizionata.
In sintesi:
La SCIA struttura ricettiva è richiesta per avviare, modificare o ampliare un’attività di ospitalità esercitata in forma imprenditoriale, nelle tre famiglie alberghiera, extra-alberghiera e all’aria aperta. La segnalazione si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede la struttura, secondo il regime dei procedimenti definito dal DLgs 222/2016. L’attività può iniziare dalla presentazione, mentre le verifiche di completezza e veridicità avvengono dopo.
L’obbligo riguarda anche chi gestisce locazioni brevi in forma imprenditoriale, tenuto alla SCIA dal superamento della soglia di immobili stabilita dalla legge di Bilancio 2026. Per le case affittate ai turisti in forma occasionale, invece, molte Regioni chiedono soltanto una comunicazione.
L’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2026) adotta tre moduli SCIA, uno per ciascuna famiglia di strutture, validi come standard minimo su tutto il territorio nazionale. Ogni modulo copre le tipologie della propria famiglia e accoglie nuove forme di ospitalità assenti nei modelli precedenti.
| Modulo | Famiglia | Tipologie principali |
|---|---|---|
| Allegato 1 | Aria aperta | campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta, garden sharing |
| Allegato 2 | Alberghiere | alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, alberghi diffusi |
| Allegato 3 | Extra-alberghiere | affittacamere, B&B, case vacanza, ostelli, rifugi, case per ferie, boat&breakfast |
Tra le nuove tipologie ricettive compaiono formule non tradizionali come garden sharing, boat&breakfast, alloggi galleggianti e ospitalità diffusa, collocate nella tassonomia nazionale aggiornata.
Il procedimento prende tre forme a seconda di quante segnalazioni e autorizzazioni servono insieme alla SCIA. La forma scelta determina se l’attività parte subito o dopo l’acquisizione di un titolo.
| Modello | Quando si presenta | Cosa comporta |
|---|---|---|
| SCIA semplice | l’avvio o la modifica richiede solo la segnalazione | l’attività può iniziare dalla presentazione, con controlli successivi del SUAP |
| SCIA unica | insieme alla SCIA servono altre segnalazioni, comunicazioni o notifiche | un’unica presentazione raccoglie tutti gli adempimenti contestuali |
| SCIA condizionata | l’attività dipende anche da un’autorizzazione o da un atto di assenso | l’avvio è subordinato all’acquisizione del titolo richiesto |
Tutti e tre i moduli prevedono un quadro della documentazione organizzato in quattro blocchi, da comporre secondo la forma di SCIA e la tipologia di struttura:
Il nuovo modulo richiede il Codice Identificativo Nazionale (CIN) come dato che identifica la struttura nella Banca Dati delle Strutture Ricettive. Il codice, introdotto dal decreto Anticipi (art. 13-ter del DL 145/2023, convertito dalla legge 191/2023), va richiesto prima della segnalazione, esposto sulla struttura e riportato in ogni annuncio. Accanto al CIN, il modulo adotta la classificazione ISTAT articolata in macrocategoria, categoria e sottocategoria, con voci regionali e provinciali selezionabili dai menù del modello.
I moduli distinguono tre casistiche di comunicazione. L’apertura riguarda l’avvio di una nuova attività ; la variazione si presenta sullo stesso modulo indicando il CIN già assegnato e le modifiche di capacità , dotazioni o classificazione; l’ampliamento è previsto come pratica autonoma per le strutture all’aria aperta, dove prima non esisteva come opzione separata. Le variazioni seguono lo stesso iter dell’apertura, senza una nuova segnalazione di avvio.
Dopo la presentazione, la SCIA è soggetta ai controlli di più autorità con competenze distinte, in un sistema di vigilanza successiva all’avvio dell’attività :
L’art. 1 dell’Accordo fissa due scadenze per l’aggiornamento dei moduli, calcolate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Regioni hanno adeguato i contenuti informativi variabili entro 45 giorni, cioè entro il 17 maggio 2026; i Comuni adeguano la modulistica in uso entro 60 giorni, quindi all’inizio di giugno 2026. Conviene verificare presso il SUAP del proprio Comune la data di adozione del nuovo modello, dato che l’aggiornamento avviene in momenti diversi sul territorio.
Il negoziato sul Bilancio UE 2028-2034 si apre con una proposta da 1.730,228 miliardi di euro a prezzi 2025, circa 32,8 miliardi in meno rispetto allo schema iniziale della Commissione. La presidenza cipriota del Consiglio porta al tavolo un compromesso che mantiene il baricentro su coesione, agricoltura, competitività e sicurezza, introducendo anche una leva di prestiti aggiuntivi (Catalyst Europe) agganciata a investimenti, riforme e risultati sul modello sperimentato dal PNRR.
Ecco in sintesi, la proposta negoziale sul prossimo bilancio europeo:
La Negotiating Box del Consiglio UE fissa il tetto degli impegni per il 2028-2034 a 1.730,228 miliardi di euro a prezzi 2025, mentre la proposta della Commissione indicava 1.763,056 miliardi. La differenza è di 32,828 miliardi, pari a un taglio attorno al 2% rispetto alla base negoziale iniziale.
Il documento chiarisce che la proposta della presidenza cipriota non vincola le delegazioni e serve a circoscrivere le questioni politiche da risolvere. La scelta più rilevante è la ricomposizione del bilancio in quattro grandi rubriche, con una maggiore concentrazione su programmi e piani collegati a risultati misurabili.
Il confronto tra la proposta della Commissione e il testo della presidenza cipriota mostra dove si concentra la correzione: il taglio maggiore riguarda competitività , prosperità e sicurezza, mentre agricoltura e coesione mantengono una dotazione vicina allo schema originario.
| Voce | Proposta Commissione | Negotiating Box | Saldo |
|---|---|---|---|
| Totale QFP 2028-2034 | 1.763,056 mld | 1.730,228 mld | -32,828 mld |
| Coesione, agricoltura, prosperità rurale e sicurezza | 946,404 mld | 942,142 mld | -4,262 mld |
| Piani nazionali e regionali di partenariato | 771,319 mld | 770,366 mld | -0,953 mld |
| Sostegno al reddito PAC | 259,231 mld | 261,013 mld | +1,782 mld |
| Coesione economica, sociale e territoriale | 404,877 mld | 410,080 mld | +5,203 mld |
| Competitività , prosperità e sicurezza | 522,205 mld | 501,711 mld | -20,494 mld |
| Global Europe | 190,000 mld | 182,546 mld | -7,454 mld |
| Catalyst Europe | 134,000 mld | 134,000 mld | invariato |
La prima rubrica del Bilancio UE assorbe 942,142 miliardi e unisce coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura, prosperità rurale e marittima e sicurezza. Al suo interno i Piani nazionali e regionali di partenariato valgono 770,366 miliardi e diventano il canale centrale per l’allocazione delle risorse agli Stati membri.
Per le imprese agricole il dato da osservare è il sostegno al reddito PAC, che sale da 259,231 a 261,013 miliardi nella proposta negoziale. La correzione intercetta una delle pressioni politiche più forti: evitare che la riforma degli aiuti PAC sia percepita come arretramento della politica agricola comune.
Sul versante territoriale, la coesione economica, sociale e territoriale sale a 410,080 miliardi rispetto ai 404,877 miliardi dello schema della Commissione. Per l’Italia il collegamento con gli Accordi di Coesione da 50 miliardi è immediato: la partita europea determinerà quante risorse potranno finanziare ricerca, scuola, sicurezza, turismo, infrastrutture e progetti locali nella nuova programmazione.
I prestiti Catalyst Europe sono la leva più vicina al modello PNRR: il Consiglio li collega ai National and Regional Partnership Plans e li lascia fuori dai massimali ordinari del bilancio, con 134 miliardi a prezzi 2025. La logica è finanziare investimenti pubblici strategici tramite prestiti garantiti dall’UE, con una verifica collegata a riforme, investimenti e risultati.
Il confronto con i fondi PNRR da trasformare in riforme e investimenti chiarisce il criterio: la spesa certificata si accompagna a obiettivi verificabili, milestone e riforme collegate. Per amministrazioni nazionali e regionali significa maggiore disciplina nella programmazione e nella qualità dei progetti presentati a Bruxelles.
La proposta prevede anche un tetto di concentrazione: i tre maggiori beneficiari dei prestiti non potranno ricevere oltre il 60% dell’importo complessivo. È una clausola pensata per contenere lo squilibrio fra grandi destinatari e altri Stati membri, mantenendo parità di trattamento, solidarietà , proporzionalità e trasparenza.
La seconda rubrica, dedicata a competitività , prosperità e sicurezza, scende da 522,205 a 501,711 miliardi a prezzi 2025. Il taglio riduce soprattutto il Fondo europeo per la competitività , Horizon Europe, difesa, spazio e digitale, pur confermando la priorità politica assegnata a industria, tecnologie pulite, infrastrutture energetiche e autonomia strategica.
Il confronto politico è chiaro: gli Stati favorevoli al rigore chiedono un bilancio più contenuto, mentre Parlamento europeo e paesi più orientati agli investimenti chiedono più risorse per nuove priorità , coesione e agricoltura. La proposta cipriota cerca un equilibrio, con una redistribuzione che lascia aperta la discussione fino all’accordo finale.
La trattativa sul Quadro finanziario pluriennale proseguirà tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, con approvazione finale richiesta all’unanimità dagli Stati membri e consenso del Parlamento europeo. La proposta della presidenza cipriota segna solo la prima base numerica condivisa, destinata a modifiche nel negoziato politico.
La posizione italiana si gioca su due leve: difesa di PAC e coesione, da cui dipendono territori, imprese agricole e fondi regionali; sostegno agli strumenti comuni di debito europeo, se collegati a investimenti industriali, sicurezza, energia e innovazione. Il modello PNRR, con pagamenti legati a obiettivi e riforme, può diventare la matrice tecnica della prossima programmazione UE.
Il Fondo di Partecipazione R&I MUR mette a disposizione 219 milioni di euro del PN RIC 2021-2027 per investimenti in Startup, PMI e grandi imprese di sette regioni del Mezzogiorno. L’avviso Invitalia è rivolto agli operatori finanziari, chiamati a presentare offerte entro le ore 13 del 20 luglio 2026. Le imprese saranno selezionate successivamente dai fondi costituiti dagli intermediari scelti.
In sintesi, l’avviso pubblico (Gazzetta Ufficiale 5ª Serie speciale n. 63 del 5 giugno 2026) prevede:
La procedura aperta fino al 20 luglio è riservata agli intermediari finanziari regolati e vigilati, comprese le società partecipate o collegate che possiedono i requisiti indicati dall’avviso. Invitalia selezionerà i soggetti incaricati di costituire fondi specifici e realizzare gli investimenti nelle imprese ammissibili.
Il portale Invitalia Gare Telematiche accetta soltanto le offerte degli operatori finanziari. Startup, PMI e grandi imprese accederanno agli investimenti in un momento successivo, attraverso le procedure definite dai fondi selezionati. La scadenza del 20 luglio riguarda quindi gli intermediari.
Nel quadro dei finanziamenti e agevolazioni per PMI e startup, il Fondo MUR utilizza un modello indiretto nel quale Invitalia seleziona prima gli intermediari, che successivamente individuano le imprese e i progetti da finanziare.
Le due azioni del PN RIC separano destinatari, finalità e risorse, con 112.065.292,62 euro per ricerca applicata e trasferimento tecnologico e 106.991.928,71 euro per tecnologie critiche STEP.
| Azione | Destinatari finali | Risorse | Progetti finanziabili |
|---|---|---|---|
| 1.1.3-a | startup almeno in fase seed e PMI | 112.065.292,62 euro | ricerca applicata, trasferimento tecnologico e progetti prossimi al mercato |
| 1.6.1 | PMI e grandi imprese | 106.991.928,71 euro | investimenti produttivi innovativi e tecnologie critiche STEP |
Gli investimenti riguarderanno imprese con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La linea STEP sostiene anche lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e delle relative catene del valore.
Le MPMI del Mezzogiorno dispongono anche di misure con domanda diretta, come il Bando Investimenti Sostenibili 4.0, distinto dalla selezione degli intermediari prevista dal Fondo MUR.
Il Fondo investirà soprattutto in equity e quasi equity, mentre i prestiti avranno un ruolo residuale e potranno essere combinati con il capitale di rischio. Ogni operatore selezionato amministrerà almeno 30 milioni di euro.
Ogni investimento dovrà includere almeno il 30% di risorse private, apportate dall’operatore finanziario o da altri investitori. Su un’operazione da 10 milioni di euro, almeno 3 milioni dovranno quindi provenire da capitale privato; il fondo definirà la composizione finanziaria complessiva insieme agli altri soggetti coinvolti.
La selezione dei progetti considererà qualità , fattibilità tecnica, sostenibilità economico-finanziaria e coerenza con il PN RIC. Per la linea STEP saranno valutati anche sviluppo delle tecnologie critiche, ricadute occupazionali, sostenibilità ambientale e capacità di rafforzare le filiere produttive.
Il Fondo è istituito ai sensi dell’art. 59, par. 3, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/1060. L’avviso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª Serie speciale, n. 63 del 5 giugno 2026, con CUP F51B25000310002; la scheda Invitalia indica lo strumento come attivo dal 5 giugno al 20 luglio 2026.
Le proposte devono essere trasmesse in italiano entro le ore 13 del 20 luglio 2026 attraverso il portale Invitalia Gare Telematiche, previa registrazione e abilitazione. L’avviso e gli allegati sono associati all’opportunità 19299.
I chiarimenti possono essere richiesti entro il 25 giugno 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Le risorse dovranno essere erogate entro il 31 dicembre 2029, con proroga al 31 dicembre 2030 per le operazioni già avviate o in corso di definizione alla fine del 2029.
La proposta EU Inc., presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026 nell’ambito del cosiddetto “28° regimeâ€, nasce da una constatazione ormai evidente: per molte imprese innovative il mercato unico esiste come spazio commerciale, ma non ancora come spazio pienamente semplice in cui costituirsi, raccogliere capitali, assumere talenti e crescere oltre confine. Bruxelles interviene ora perché la competitività europea dipende anche dalla capacità di ridurre la frammentazione regolatoria che separa i 27 ordinamenti nazionali e rende più costoso scalare in Europa rispetto ad altri mercati.
L’EU Inc. si inserisce in questo contesto come una forma giuridica europea opzionale. Non sostituisce le società nazionali, come la S.r.l. italiana, la GmbH tedesca o la SAS francese, ma affianca loro un modello armonizzato, pensato soprattutto per startup, scaleup e PMI innovative con vocazione transfrontaliera. La logica è semplice: offrire a chi nasce o cresce in Europa un contenitore societario riconoscibile, digitale e leggibile in tutti gli Stati membri.
Il cuore della proposta è la semplificazione. La costituzione dovrebbe avvenire online, tramite un’interfaccia europea, entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro quando si utilizzano i modelli standard. A questo si aggiungono l’assenza di un capitale minimo sostanziale, la trasmissione “una tantum†delle informazioni alle autorità competenti, il registro digitale delle azioni, le procedure online per i trasferimenti e la digitalizzazione di molti adempimenti del ciclo di vita societario. In prospettiva, l’impresa non dovrebbe più ripetere le stesse comunicazioni a registri, autorità fiscali, previdenziali o antiriciclaggio, ma beneficiare di un flusso amministrativo più coordinato.
La novità rispetto al passato non è soltanto tecnologica, ma sistemica. Finora una società che voleva espandersi in più Paesi dell’Unione doveva spesso adattarsi a un mosaico di regole, prassi notarili, requisiti documentali e schemi di governance differenti. L’EU Inc. prova a trasformare questo percorso in una scelta opzionale armonizzata: chi resta ancorato al mercato nazionale potrà continuare a usare le forme tradizionali; chi invece nasce con ambizione europea potrà valutare uno strumento più coerente con una crescita cross-border.
Per startup e PMI innovative il potenziale è rilevante. Una forma europea standardizzata può rendere più immediata la lettura della società da parte di investitori, fondi esteri, business angel e partner industriali. La possibilità di gestire azioni dematerializzate, categorie di azioni con diritti diversi, strumenti convertibili, warrant e meccanismi assimilabili ai SAFE può facilitare round di finanziamento e cap table più articolate. Anche lo schema comune per le stock option, con tassazione differita al momento della vendita delle azioni, può aiutare le imprese giovani ad attrarre competenze qualificate quando la liquidità iniziale è limitata.
L’impatto potenziale riguarda anche l’Italia e i territori. Per un ecosistema composto da molte PMI, startup tecnologiche, università , incubatori e distretti produttivi, un veicolo europeo più comprensibile per investitori e talenti internazionali può aumentare l’attrattività senza imporre necessariamente il trasferimento della sede fuori dal Paese. Una società innovativa italiana che vende, assume o raccoglie capitali in più Stati membri potrebbe ridurre alcune frizioni amministrative, presentarsi con una governance più “investor-ready†e rendere più leggibile il proprio progetto a livello europeo.
I benefici, tuttavia, non sono automatici. La proposta non è ancora diritto vigente e dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio. Inoltre, l’EU Inc. non cancella la rilevanza dei diritti nazionali: fiscalità , lavoro, previdenza, antiriciclaggio, contabilità e procedure concorsuali continueranno a richiedere coordinamento con lo Stato di registrazione e con i Paesi in cui l’impresa opera. La scelta dell’EU Inc. non potrà quindi essere trattata come una scorciatoia universale, ma come una decisione strategica da valutare rispetto a modello di business, piani di fundraising, mercati target, composizione del team e incentivi nazionali eventualmente applicabili.
Un ulteriore rischio è l’eccesso di semplificazione percepita. Costituire una società in 48 ore non significa essere pronti a ricevere investimenti qualificati. Statuto, patti parasociali, diritti dei soci, vesting dei founder, clausole di exit, proprietà intellettuale e compliance restano passaggi decisivi. Nei primi anni, inoltre, servirà tempo perché banche, investitori, notai, consulenti, autorità e tribunali sviluppino prassi comuni su una forma societaria nuova.
La vera domanda, dunque, non è se l’EU Inc. sia una soluzione perfetta, ma se possa ridurre abbastanza attriti da rendere l’Europa più competitiva per chi innova. La risposta dipenderà da tre condizioni: un testo finale chiaro, un’attuazione realmente digitale e un coordinamento efficace con i diritti nazionali. Se queste condizioni saranno rispettate, il 28° regime potrà diventare non solo una semplificazione formale, ma un fattore concreto di attrattività , crescita e permanenza in Europa per le società innovative.
Di Francesca Pasqualin, partner Adacta Tax & Legal
L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 una crescita del PIL italiano dello 0,9% e dei consumi dell’1,2%, sostenuta da occupazione ai massimi, turismo in ripresa e prezzi di fondo sotto il 2%. L’analisi sulle prospettive dell’economia, diffusa l’8 giugno 2026 in vista dell’Assemblea Generale del 10 giugno a Roma, descrive uno scenario lontano da ipotesi recessive nonostante le tensioni internazionali e il rischio energetico.
La previsione colloca Confcommercio su una traiettoria più alta delle istituzioni: l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, indica un PIL 2026 allo 0,7%, mentre l’OCSE si ferma allo 0,4%. A spingere la domanda interna sono le intenzioni di spesa delle famiglie e un turismo estivo ai livelli più alti dal 2020.
In sintesi
L’Ufficio Studi Confcommercio stima per il 2026 un PIL in aumento dello 0,9% e consumi in crescita dell’1,2%, in accelerazione rispetto al +1% del 2025. L’inflazione di fondo è attesa all’1,8%, mentre l’occupazione si mantiene sui massimi storici. Per l’associazione il quadro, pur complesso, è distante da scenari recessivi.
La stima dell’Ufficio Studi Confcommercio è più alta di quelle delle principali istituzioni. Le previsioni a confronto sul PIL italiano 2026: la stima dell’Ufficio Studi Confcommercio indica una crescita dello 0,9%; l’Istat, nella nota del 5 giugno 2026, si ferma allo 0,7%, analogamente alle stime di Confindustria sul PIL; l’OCSE colloca il PIL italiano allo 0,5%. Il divario con i numeri di Confcommercio riflette un peso maggiore attribuito a domanda interna, occupazione e servizi, in un anno in cui i consumi crescono più del prodotto complessivo.
Le intenzioni di spesa rilevate a maggio dall’Ufficio Studi Confcommercio mostrano famiglie ancora disposte a investire sui beni durevoli. Le quote più alte riguardano:
Anche dove alcuni comparti non hanno recuperato i livelli degli anni precedenti, la domanda delle famiglie si conferma solida.
Il turismo è il motore più visibile della ripresa: il 38,5% degli italiani ha già programmato una vacanza per l’estate, la quota più alta dal 2020 secondo l’Ufficio Studi Confcommercio. Il quadro, però, non è uniforme: il 30,9% dichiara che non andrà in vacanza e il 30,6% non ha ancora deciso, segno che l’incertezza incide ancora sulle scelte di spesa.
La spinta della stagione vale soprattutto quando non si traduce in rincari dei listini.
Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli legge i dati come segnali di tenuta, da consolidare sul terreno produttivo. La crescita dei primi mesi, osserva, non basta da sola a rendere il 2026 un anno di accelerazione: per il presidente occorre «rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta». La fragilità emerge quando il costo dell’energia supera la capacità delle imprese del terziario di assorbirlo nei margini.