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Le imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare una proposta unitaria di trattamento dei debiti fiscali e contributivi, affidando l’intera istruttoria a un solo Ufficio. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce tuttavia che debiti, convenienza e voto devono essere valutati separatamente per ogni società , secondo l’autonomia patrimoniale prevista dal sistema degli strumenti per la crisi d’impresa.
L’articolo 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019 consente a più imprese dello stesso gruppo, tutte in stato di crisi o insolvenza, di presentare una proposta fiscale e contributiva unitaria.
La facoltà riguarda le transazioni inserite:
La Circolare estende lo stesso criterio alle imprese del gruppo che utilizzano la composizione negoziata e chiedono la nomina di un unico esperto ai sensi dell’articolo 25.
La trattazione unitaria rappresenta una scelta. Le società possono presentare proposte separate ai rispettivi Uffici territoriali quando tale soluzione risponde meglio alla struttura del piano o alla distribuzione delle esposizioni fiscali.
Quando le società hanno domicili fiscali differenti, la proposta unitaria è presentata all’Ufficio competente per la società che esercita la direzione e il coordinamento, purché tale funzione risulti dalla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del Codice civile e la società partecipi alla proposta.
Qualora la direzione non risulti pubblicizzata oppure la società che la esercita sia estranea alla proposta, la competenza viene attribuita in base all’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascuna agenzia fiscale o ente previdenziale interessato.
| Configurazione del gruppo | Ufficio competente |
|---|---|
| direzione e coordinamento pubblicizzati e capogruppo inclusa nella proposta | Ufficio collegato al domicilio fiscale della capogruppo |
| direzione non pubblicizzata | Ufficio collegato alla società con la maggiore esposizione verso il singolo ente |
| capogruppo esclusa dalla proposta | Ufficio collegato alla società proponente con la maggiore esposizione |
| proposte presentate separatamente | Ufficio competente per il domicilio fiscale di ciascuna società |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione certifica entro 30 giorni i debiti iscritti a ruolo o affidati alla riscossione per ciascuna società interessata.
Nello stesso termine, l’Ufficio che riceve la proposta unitaria certifica i debiti non iscritti a ruolo e quelli contenuti nei ruoli vistati e non ancora consegnati, coordinandosi con le strutture territoriali competenti per le singole imprese.
La certificazione può essere formalmente unitaria, mentre gli importi devono essere distinti società per società . Questa separazione consente di ricostruire il passivo fiscale di ogni debitore e di confrontare il trattamento offerto con il relativo scenario liquidatorio.
Il piano unitario o i piani collegati devono spiegare la maggiore utilità della soluzione di gruppo rispetto a procedure autonome per ogni società .
La documentazione deve indicare:
Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la maggiore convenienza per i creditori di ogni singola impresa. L’attestazione deve anche quantificare il beneficio e descrivere analiticamente i rapporti esistenti tra le società .
La proposta unitaria non modifica l’autonomia delle masse attive e passive. Il patrimonio di una società non può essere utilizzato liberamente per soddisfare i creditori di un’altra, salvo operazioni infragruppo ammesse dal piano e accompagnate da vantaggi compensativi verificabili.
L’Agenzia valuta la non deteriorità del trattamento fiscale per ciascuna società debitrice. Un risultato complessivamente favorevole per il gruppo non sana un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione riferito a una sola impresa.
Se la proposta offerta dall’impresa Alfa supera lo scenario liquidatorio e quella dell’impresa Beta lo peggiora, il giudizio negativo su Beta pregiudica l’intera proposta unitaria. La convenienza aggregata del gruppo non sostituisce la verifica individuale.
La seguente simulazione mostra l’effetto del test separato di non deteriorità . Gli importi hanno esclusiva funzione esemplificativa:
| Società | Credito fiscale | Pagamento proposto | Ricavo stimato in liquidazione | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 1.000.000 euro | 700.000 euro | 600.000 euro | trattamento compatibile |
| Beta | 500.000 euro | 250.000 euro | 300.000 euro | trattamento deteriore |
| Gamma | 800.000 euro | 500.000 euro | 450.000 euro | trattamento compatibile |
Alfa e Gamma offrono all’Erario un risultato superiore alla liquidazione. La proposta di Beta presenta invece una differenza negativa di 50.000 euro. In assenza di una revisione del trattamento di Beta, l’Agenzia non può aderire alla proposta unitaria, anche se il risultato complessivo delle tre società appare migliore.
Il piano può prevedere trasferimenti di risorse tra società del gruppo quando risultano necessari alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese coinvolte.
L’attestatore deve verificare che l’impresa che trasferisce le risorse riceva un vantaggio compensativo capace di evitare un pregiudizio ai propri creditori. Il controllo assume particolare rilievo quando la stessa società chiede anche la riduzione del debito tributario.
La comparazione deve considerare la posizione della singola impresa erogatrice e dimostrare che il trasferimento produce un valore almeno sufficiente a preservare il trattamento del credito fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel concordato di gruppo, i creditori votano in modo contestuale e separato per ogni società debitrice. L’Ufficio esprime quindi un voto distinto, conforme al parere della Direzione regionale riferito alla specifica impresa.
Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, il tribunale può disporre l’omologazione forzosa della proposta unitaria quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 63 e 88 del Codice.
Nel PRO continua a essere richiesta l’unanimità delle classi, con esclusione del cram-down fiscale. L’unità dell’istruttoria amministrativa semplifica quindi i rapporti con gli enti pubblici senza cancellare le regole proprie dello strumento scelto né l’autonomia patrimoniale delle società prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’invecchiamento della popolazione italiana ha cambiato il volto delle libere professioni molto più di quanto abbia toccato il lavoro dipendente. La quota di under 35 è ferma al 16% tra i liberi professionisti e al 15% tra gli altri autonomi rispetto al 24% dei dipendenti, mentre il reddito degli under 30 è sceso al 78% della media generale. Sono i risultati del rapporto “Generazioni a confronto tra demografia e redditi”, curato da Ludovica Zichichi, Camilla Lombardi e Alessia Negrini per l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni e presentato il 7 luglio 2026 alla presenza del Ministro del Lavoro Marina Calderone.
In sintesi:
La quota di giovani nelle libere professioni è meno di due terzi di quella registrata nel lavoro dipendente. Secondo il rapporto dell’Osservatorio di Confprofessioni, nel 2025 gli under 35 pesano per il 24% fra i dipendenti, per il 16% fra i liberi professionisti e per il 15% fra gli altri lavoratori indipendenti. Sul lato opposto della piramide, i 55-64enni valgono il 22,3% dei dipendenti, il 24,0% dei liberi professionisti e il 27,9% degli altri indipendenti.
La distanza fra i comparti si spiega con le condizioni di accesso. Il lavoro dipendente dispone di canali di ingresso standardizzati, mentre la libera professione richiede tempi di avviamento lunghi, una tenuta economica iniziale e una rete di clienti già formata: condizioni che premiano chi è entrato prima e rendono selettivo l’ingresso delle nuove generazioni.
Le differenze di genere sono più nette di quanto suggerisca il solo dato aggregato. Fra i liberi professionisti, gli uomini under 45 sono il 34,8% del totale maschile, a fronte del 46,6% osservato fra le donne; specularmente, gli over 54 pesano per il 39,0% fra i professionisti e per il 25,2% fra le professioniste. Il rapporto attribuisce lo scarto all’ingresso più recente delle donne nella professione, non a una struttura più giovane del comparto femminile.
L’età mediana dei liberi professionisti è salita da 45 a 48 anni fra il 2015 e il 2025, contro i due anni guadagnati dal lavoro dipendente, passato da 44 a 46. Nel 2025 il valore mediano dei professionisti raggiunge i 50 anni fra gli uomini e i 46 fra le donne, mentre fra gli altri lavoratori indipendenti converge intorno ai 50 anni per entrambi i sessi.
Il secondo indicatore usato dall’Osservatorio è il rapporto tra under 35 e over 54, che misura la capacità di ricambio di ciascun comparto. Fra i dipendenti l’indicatore scende ma rimane vicino alla parità ; fra i liberi professionisti era già debole nel 2015 e peggiora nel decennio, con una caduta particolarmente ripida sul versante femminile, che dal 2022 scende sotto la soglia della parità .

Il contesto demografico amplifica il fenomeno. L’indice di ricambio della popolazione attiva, che confronta chi si avvicina all’uscita dal mercato del lavoro (60-64 anni) con chi potrebbe entrarvi (15-19 anni), è passato dal 71,9% del 1976 al 156% del 2026: le uscite superano ormai largamente gli ingressi potenziali.
La perdita di posizione economica dei giovani è documentata con quasi quarant’anni di serie storica. Nel 1987 i redditi della fascia 25-34 anni erano sostanzialmente allineati alla media complessiva, al 97%; nel 2022 valgono il 78%. La curva a campana dei redditi per età si abbassa nel tratto iniziale e sposta il proprio vertice dalla fascia 45-54 anni a quella 55-64 anni, coerentemente con l’allungamento della vita lavorativa e con l’innalzamento dell’età pensionabile.

Il confronto con la fascia centrale della carriera conferma la stessa direzione. Assumendo come riferimento i mid career fra i 35 e i 54 anni, i giovani si collocano stabilmente sotto quel livello reddituale lungo tutto il periodo osservato, mentre i senior mantengono una posizione superiore. Lo svantaggio è più contenuto fra i dipendenti e più ampio nel lavoro autonomo, dove la distanza fra le coorti continua ad allargarsi.

La misura più severa del fenomeno è l’indice di divario reddituale generazionale, costruito dall’Osservatorio come rapporto fra il reddito dei 25-34 anni e quello dei 55-64 anni. Sul totale degli occupati l’indice scende dal 91% del 1987 al 69% del 2022; fra i dipendenti passa dall’88% al 74%; fra gli indipendenti crolla dal 118% all’84%. È da qui che arriva il dato più citato del rapporto: alla fine degli anni Ottanta i giovani autonomi guadagnavano circa il 20% in più dei colleghi senior, nel 2022 il 16% in meno.
La serie dei lavoratori indipendenti mostra però un andamento tutt’altro che lineare, come si vede seguendola sui suoi punti di svolta.
| Anno | Reddito giovani indipendenti sui 55-64 anni |
|---|---|
| 1987 | 118% |
| 1989 | 120% |
| 1995 | 83% |
| 2004 | 107% |
| 2012 | 66% |
| 2020 | 97% |
| 2022 | 84% |
Il confronto fra le tre platee, elaborato da PMI.it sui dati dell’Osservatorio, quantifica quanto ciascuna abbia perso in trentacinque anni. La protezione relativa del lavoro dipendente emerge con chiarezza solo mettendo in fila i tre delta.
| Platea | Punti di indice persi fra 1987 e 2022 |
|---|---|
| Totale occupati | -22 |
| Lavoratori dipendenti | -14 |
| Lavoratori indipendenti | -34 |
Il peggioramento strutturale è concentrato fra i primi anni Novanta e il 2012, seguito poi da un recupero parziale che non riporta i giovani ai livelli di partenza; negli anni seguenti il rapporto registra una graduale riduzione del divario, che rimane comunque ampio.
Il ricambio generazionale è uno degli obiettivi dichiarati della riforma delle professioni ordinistiche, insieme all’equo compenso, alla revisione delle società fra professionisti e alla riduzione del gender gap negli organi di governo degli ordini. Alla presentazione del rapporto il Ministro Calderone ha annunciato l’arrivo in Aula del disegno di legge il 30 luglio.
Sul fronte delle risorse, il decreto Coesione ha destinato un miliardo di euro all’autoimpiego per le professioni ordinistiche. Secondo Calderone, i giovani orientano la domanda soprattutto verso i voucher a fondo perduto del bonus autoimpiego under 35, coerentemente con un modello di studio monotitolare che il Ministro giudica inadeguato rispetto alla scala dei problemi del settore. È lo scarto fra gli strumenti disegnati per favorire le aggregazioni e le scelte effettive di chi entra oggi nella professione a spiegare, secondo Confprofessioni, perché il ricambio non riparta.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riapre le porte ai laureati con un concorso per funzionari a tempo indeterminato, tra i pochi che affiancano ai profili amministrativi una corsia riservata ad architetti e ingegneri abilitati. Il bando MAECI, gestito con procedura RIPAM, si chiude a fine luglio e vale l’ingresso stabile nei ruoli del Ministero, in Italia e nelle sedi diplomatiche e consolari all’estero.
In sintesi:
Il Ministero torna a reclutare dopo la tornata del 2025, dedicata ai profili amministrativi con accesso anche ai diplomati: questa volta la selezione è riservata ai laureati e alza il livello di inquadramento nell’Area dei funzionari. Il nuovo concorso MAECI mette a disposizione 95 posti da funzionario a tempo indeterminato, distribuiti su tre famiglie professionali con requisiti di accesso differenti.
| Profilo e codice | Posti |
|---|---|
| Amministrazione, contabilità e attività consolari (ACC) | 60 |
| Attività economiche, commerciali e statistiche (EXPORT-STAT) | 20 |
| Architetti e ingegneri (ARCH/ING) | 15 |
Le mansioni cambiano con il profilo: i funzionari ACC seguono attività amministrativo-contabili e consolari, anche nelle sedi all’estero; i profili EXPORT-STAT si dedicano all’analisi economica, statistica e commerciale e alla cooperazione allo sviluppo; gli ARCH/ING curano progettazione, manutenzione e sicurezza degli immobili del Ministero in Italia e all’estero.
Il bando si aggiunge alla stagione di concorsi pubblici del 2026 avviata dalle amministrazioni centrali
Per i profili ACC ed EXPORT-STAT è sufficiente una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), senza limiti di età ; per il profilo ARCH/ING servono invece una laurea in una delle classi indicate nell’allegato del bando, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.
Tra le classi di laurea ammesse per gli architetti e gli ingegneri rientrano:
Per il profilo ARCH/ING è richiesta anche l’iscrizione alla Sezione A dell’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure alla Sezione A dell’albo degli ingegneri.
La selezione si articola in prova scritta, prova orale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione dei titoli, con un’eventuale fase di preselezione.
Sede, giorno e ora di ogni prova sono pubblicati sul portale inPA almeno quindici giorni prima dello svolgimento.
La domanda si invia solo online sul portale inPA, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2026, previo accesso con identità digitale.
L’Agentic AI può realmente contribuire alla gestione della manutenzione delle flotte aziendali, valorizzando l’intero processo. Oltre al supporto per i Fleet Manager, sul mercato arrivano anche applicazioni pensate per governare l’intero ecosistema che ruota intorno ai singoli interventi manutentivi, coordinando un’ampia rete di soggetti: officine, fornitori di ricambi, reti autorizzative e piattaforme digitali.
Da Targa Telematics arriva ad esempio la nuova soluzione Maintenance Excellence, che applica l’Agentic AI in ambito flotte per trasformare la manutenzione in un processo coordinato e smart.
L’intelligenza artificiale agentica risponde a un’esigenza che gli operatori del noleggio e del fleet management dichiarano apertamente: integrare i dati dei veicoli per ridurre inattività e imprecisioni informative.
Secondo la ricerca “Operai del NLTâ€, condotta dal Centro Studi Fleet&Mobility su oltre 120 operatori della mobilità e promossa da Targa Telematics ed Escargo, il 69% degli intervistati ritiene che una gestione integrata dei dati del veicolo migliorerebbe la precisione delle informazioni sui tempi di fermo veicolo; per il 66% una gestione intelligente e coordinata favorirebbe la riduzione delle inattività , mentre il 64% indica nell’integrazione e nell’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale il principale fattore di valore lungo il processo manutentivo.
La chiave per rendere efficiente la manutenzione delle flotte aziendali, secondo Targa Telematics, è privilegiare l’orchestrazione dell’intero processo rispetto al singolo intervento: per Pasquale Triventi, Key Account Manager dell’azienda, serve un approccio fondato su «orchestrazione intelligente dei dati e automazione dei processi», abbandonando la compilazione manuale delle informazioni da parte di officine e terze parti in favore dell’analisi automatica dei dati generati dai veicoli e dagli ecosistemi digitali collegati.
Le soluzioni basate su Agentic AI per la manutenzione delle flotte, come Maintenance Excellence, integrano i dati provenienti da dispositivi telematici, sistemi OEM e piattaforme esterne in un sistema interoperabile che monitora lo stato del veicolo in tempo reale.
Oltre a individuare precocemente segnali di usura o anomalie, il sistema pianifica gli interventi, avvia attività e autorizzazioni indirizzandole ai soggetti competenti e misura le prestazioni dell’intero processo. La differenza rispetto alla manutenzione predittiva classica sta nell’autonomia di esecuzione: oltre alla segnalazione del problema, l’AI agentica prenota l’appuntamento in officina, apre il flusso di lavoro e gestisce le autorizzazioni sotto la supervisione degli operatori.
Tutte le attività a basso valore aggiunto, come la gestione degli appuntamenti, il coordinamento tra gli attori della filiera, l’assegnazione delle priorità di intervento e le verifiche amministrative, possono così essere automatizzate liberando tempo e risorse.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manutenzione produce effetti misurabili sui conti delle flotte: secondo l’Osservatorio di Targa Telematics, l’AI può ridurre i costi di manutenzione fino al 30% e tagliare del 13% i tempi di fermo della flotta.
Per le imprese che gestiscono parchi veicoli numerosi, il beneficio si somma a quello degli altri strumenti di intelligenza artificiale già adottabili nei processi aziendali, dalla pianificazione degli interventi alla disponibilità dei mezzi, con meno imprevisti che incidono su produttività e costi di gestione.
Il Governo torna sul taglio delle accise dopo tre settimane di stop e concentra tutte le risorse disponibili sul diesel, lasciando fuori la benzina. La scelta arriva alla vigilia dell’esodo estivo, con il gasolio risalito ai massimi dal marzo 2022 per effetto della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, e prende la forma di un intervento ponte in attesa che l’extragettito IVA di luglio sia contabilizzato.
In sintesi:
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2026 riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per autotrazione dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto, con un beneficio che somma la riduzione dell’accisa e il minor carico IVA che ne deriva. Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, si compone di due articoli e opera insieme al decreto interministeriale MEF-MASE che ridetermina le aliquote.
La riduzione arriva dopo lo stop dal 4 luglio, quando l’esecutivo aveva lasciato scadere la settima proroga consecutiva e le aliquote erano tornate al livello ordinario. In poco più di tre settimane il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro al litro sulla rete stradale, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo.
Il decreto non modifica l’accisa sulla benzina, che continua a scontare l’aliquota ordinaria. La decisione di concentrare le risorse sul solo diesel dipende dalla diversa velocità dei due carburanti nelle ultime settimane e dal ruolo del gasolio nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria, che si trasferiscono a valle sui prezzi dei beni.
Sulla rete stradale la verde si è mantenuta sotto i due euro al litro, mentre in autostrada ha superato quella soglia toccando il valore più alto dal settembre 2023. Il Governo ha lasciato aperta la possibilità di intervenire anche sulla benzina nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto.
Le accise mobili consentono di usare il maggior gettito IVA prodotto dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente l’imposta alla pompa. Lo strumento si fonda sull’articolo 21 del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995) e sugli articoli 290 e 291 della legge 244/2007.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 125 milioni di euro il costo dell’operazione. Le fonti di copertura sono le accise mobili maturate nel mese di giugno, le sanzioni dell’Antitrust e il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le accise mobili di luglio non erano disponibili perché il calcolo dell’extragettito si chiude solo nei primi giorni di agosto. Nessun aumento è stato disposto sull’accisa dei tabacchi, ipotesi circolata nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri.
Lo sconto nominale non coincide con la riduzione dell’accisa. L’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA, perciò ogni centesimo di imposta tagliato vale circa 1,22 centesimi sul prezzo finale. I 17 centesimi annunciati dal Governo sono il risultato complessivo dei due effetti e corrispondono quindi a una riduzione dell’aliquota di poco inferiore a 14 centesimi al litro, in attesa del valore esatto fissato dal decreto interministeriale.
Per le imprese che hanno diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale lo sconto alla pompa non si traduce interamente in un risparmio. Il rimborso previsto dall’articolo 24-ter del Testo unico accise è pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria vigente nel periodo di consumo e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata dal punto 4-bis della Tabella A, e quindi ogni riduzione dell’aliquota ordinaria abbassa nella stessa misura l’importo rimborsabile sui litri acquistati in quella finestra.
La conseguenza pratica riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI, gli unici ammessi al beneficio nel trasporto merci. Per questi mezzi il vantaggio del taglio delle accise sul gasolio si concentra sulla quota di carburante non coperta dal rimborso, mentre per gli operatori esclusi dall’agevolazione, dai veicoli più leggeri alle classi ambientali inferiori, i 17 centesimi valgono per intero.
Il decreto apre inoltre un nuovo periodo di consumo all’interno del terzo trimestre 2026, che nella dichiarazione di rimborso andrà tenuto distinto dai periodi precedenti. Il trimestre si articola su tre finestre di aliquota diverse.
| Periodo di consumo | Aliquota di accisa sul gasolio |
|---|---|
| 1° luglio – 3 luglio 2026 | 622,90 euro per mille litri |
| 4 luglio – 27 luglio 2026 | 672,90 euro per mille litri |
| 28 luglio – 6 agosto 2026 | rideterminata dal decreto in vigore dal 28 luglio |
Le imprese che utilizzano il credito in compensazione devono considerare anche la novità disposta dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, richiamata dall’Informativa ADM prot. n. 353642 del 24 giugno 2026: dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, con il termine di formazione del silenzio-assenso ridotto da 60 a 30 giorni.
Il decreto del 27 luglio interviene anche sugli strumenti di sostegno alle imprese. Giorgetti ha indicato che il provvedimento aggiorna e proroga il contributo a favore degli autotrasportatori e conferma il credito d’imposta per l’agricoltura, in continuità con i crediti d’imposta per autotrasporto e agricoltura introdotti nella primavera 2026. La portata sarà verificabile sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per le imprese con consumi elevati, il credito d’imposta vale più dello sconto temporaneo alla pompa, tanto più dopo l’allargamento della platea al trasporto di persone con autobus e al noleggio con conducente. Le domande non sono però ancora presentabili, perché tempi e modalità attendono il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella rilevazione MIMIT del 27 luglio 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e a 2,185 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono a 2,071 euro per la benzina e a 2,255 euro per il gasolio.
Secondo le stime del Codacons lo sconto riporta il diesel a una media intorno a 2,015 euro al litro, con un risparmio di circa 8,50 euro su un pieno da 50 litri e un prezzo che si colloca comunque sopra la soglia dei due euro. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’intervento è tardivo e sottodimensionato, e secondo il presidente Massimiliano Dona la riduzione è del tutto inadeguata rispetto ai rincari accumulati, come si evince dall’andamento dei listini sui prezzi di benzina e diesel regione per regione da maggio in poi.
Il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato al 4 agosto, ultimo prima della pausa estiva, e valuterà un secondo intervento sulla base dell’extragettito IVA di luglio. L’esito dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali del greggio e dalle condizioni di transito nello stretto di Hormuz.
È il meccanismo delle accise mobili in senso proprio, che restituisce sotto forma di sconto alla pompa il maggior gettito generato dal rincaro della materia prima: se i prezzi si mantengono elevati, l’extragettito accumulato a luglio offrirà margine per prorogare lo sconto sulle accise oltre il 6 agosto, con la possibilità di estenderlo alla benzina.
Il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo va oltre i fattorini: riguarda chiunque presti lavoro organizzato online o da app, dai rider ai professionisti che ricevono incarichi sulla gig economy. Per le imprese rileva la qualificazione del rapporto, perché il decreto estende i parametri che portano a riconoscere un lavoro subordinato.
In sintesi:
Il decreto introduce una disciplina organica applicabile a tutti i lavori svolti attraverso piattaforme digitali, superando la frammentazione fra le regole sui ciclofattorini e il vuoto che riguardava le altre prestazioni. Il criterio di collegamento non è la sede della società : le norme si applicano a ogni piattaforma che organizza lavoro prestato in Italia, ovunque sia stabilita.
La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, in vigore dal 10 luglio 2025. Con l’articolo 11 chiedeva all’Esecutivo di «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e di modulare le tutele previdenziali riconducendole alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.
Le stesse tutele valgono per chi lavora tramite intermediari, clausola che chiude la strada allo schermo societario interposto fra piattaforma e lavoratore.
Il decreto estende a tutti i lavoratori su piattaforma la presunzione di subordinazione già prevista per i rider. Secondo la direttiva, il rapporto va considerato subordinato quando si accertano fatti che indicano direzione e controllo, e la presunzione opera in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in discussione la corretta posizione lavorativa: l’onere di dimostrare il contrario grava sulla piattaforma.
Gli elementi di fatto individuati dal testo come rilevanti ai fini della qualificazione sono l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. La novità di maggior peso è che questi indici rilevano anche quando passano attraverso sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo: il fatto che a impartire le direttive sia un algoritmo non esclude la subordinazione, la può anzi rendere evidente.
Sul meccanismo di attivazione della presunzione il confronto è aperto. Secondo la lettura data da Il Fatto Quotidiano sull’articolo 5 dello schema, la presunzione non opererebbe d’ufficio ma su richiesta del lavoratore o di chi lo rappresenta, con un effetto di alleggerimento rispetto all’impianto della direttiva. La verifica sarà possibile sul testo definitivo, dopo i pareri delle commissioni.
Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le regole vigenti, con un quadro che varia a seconda del tipo di prestazione. La tabella riassume il passaggio.
| Fino all’entrata in vigore del decreto | Con il decreto di recepimento |
|---|---|
| I rider seguono il capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 e le misure contro il caporalato digitale introdotte dall’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026 | Le misure sui rider confluiscono nella disciplina generale, che le estende agli altri lavoratori su piattaforma |
| Gli altri lavoratori su piattaforma vanno qualificati caso per caso, senza presunzione dedicata | Opera la presunzione di subordinazione fondata sugli indici di fatto individuati dal decreto |
| Chi lavora tramite un intermediario si muove in una zona grigia sul piano delle tutele | Le tutele si applicano anche a chi presta lavoro tramite intermediari |
| Le piattaforme stabilite all’estero sfuggono in parte agli obblighi nazionali | La disciplina segue il luogo della prestazione, a prescindere dalla sede di stabilimento |
| Le decisioni automatizzate ricadono sotto il GDPR e le norme generali sui controlli a distanza | Si aggiungono limiti specifici sulla gestione algoritmica, coordinati con l’AI Act e la legge 132/2025 |
Per l’impresa la scadenza da segnare è il 2 dicembre 2026, termine entro cui il decreto deve acquistare efficacia. Il tempo che separa da quella data serve a verificare come sono organizzati gli incarichi, quali direttive impartisce il sistema e quali margini di autonomia il lavoratore conserva.
Sul trattamento dei dati il decreto introduce divieti espressi: fuori dal perimetro consentito finiscono i dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private, all’esercizio dei diritti fondamentali. Il divieto copre anche i dati che la piattaforma non chiede in modo diretto, perché convinzioni personali, condizioni di salute, adesione sindacale e orientamento sessuale non possono essere raccolti, utilizzati né desunti da altre informazioni.
Cade inoltre la raccolta dei dati nei momenti in cui la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo per un incarico, cioè il monitoraggio continuo che accompagna molte app di settore. Sono previsti specifici obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, da svolgere prima di attivare i sistemi.
Il principio dichiarato dal Ministero del Lavoro è il ruolo centrale della persona: nessuna decisione che incida sulla prosecuzione del rapporto può essere rimessa a un sistema automatizzato. La limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto, così come la chiusura dell’account, possono essere stabilite esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità .
Sulle altre decisioni automatizzate il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione scritta e a chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, risarcimento del danno. Il decreto impone inoltre la supervisione umana dei sistemi, con valutazioni periodiche del loro impatto e adozione di misure correttive che arrivano fino alla cessazione dell’utilizzo quando emergono rischi discriminatori.
Il lavoratore dovrà essere informato dei parametri che incidono su compiti, orari e compensi già dalla fase di selezione, quindi prima ancora di accettare il primo incarico. È un obbligo che sposta la trasparenza a monte del rapporto e che le piattaforme dovranno tradurre in documentazione consegnabile.
Arriva poi il diritto alla portabilità di recensioni e valutazioni in caso di passaggio a un’altra piattaforma. La reputazione accumulata smette di essere un vincolo che trattiene il lavoratore su un solo canale e diventa un patrimonio trasferibile, con effetti sulla concorrenza fra operatori del settore.
Il decreto prevede infine obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.
Sul fronte della salute e sicurezza il testo interviene sulla prevenzione dei rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro, materia che il D.Lgs. 81/2008 non contemplava. Vanno attivati canali di segnalazione contro le violenze e le molestie, insieme alle tutele contro gli atti ritorsivi nei confronti di chi segnala.
È disciplinata anche la cooperazione fra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l’Autorità europea del lavoro, accompagnata dal regime sanzionatorio per le violazioni.
In Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal D.Lgs. 81/2015, che prevede l’obbligo di contratto individuale scritto con regole su compensi, turni, indennità per lavoro notturno o festivo e copertura assicurativa, senza però contemplare la qualificazione come lavoratori dipendenti prevista dalla direttiva.
Il decreto opera quindi una revisione della disposizione del Jobs Act, senza escludere che il lavoro tramite piattaforme possa continuare a essere ricondotto al lavoro autonomo quando gli indici di direzione e controllo non ricorrono. Le tutele previdenziali seguono la qualificazione del rapporto, come chiedeva la delega.
Il nodo da sciogliere è il coordinamento con l’articolo 12 del D.L. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, che sul lavoro da piattaforma è già intervenuto e le cui disposizioni vincolano gli operatori da questa estate: dal 1° luglio 2026 vale l’obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro con annotazione del numero di consegne e dell’importo erogato, accanto all’autenticazione forte dell’account e al divieto di cessione.
Diverse disposizioni del nuovo schema si sovrappongono a quelle norme: la presunzione di lavoro dipendente, l’informazione al lavoratore, l’obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate. Per l’impresa la sovrapposizione non è una questione di tecnica legislativa, perché significa non sapere quale disciplina applicare nel periodo intermedio e quale prevalga in caso di contrasto. È uno degli aspetti su cui l’esame parlamentare può fare chiarezza.
L’approvazione in esame preliminare apre la fase dei pareri parlamentari, che trattandosi dell’attuazione di una delega non comportano un voto di approvazione: dopo quel passaggio il testo torna in Consiglio dei ministri, che recepirà gli eventuali rilievi in sede di approvazione definitiva.
«Ora inizia la fase di confronto parlamentare e quella con le parti sociali», ha dichiarato la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, annunciando l’incontro con i sindacati. Sindacati e associazioni delle piattaforme spingono in direzioni opposte sul meccanismo della presunzione e sull’entità delle sanzioni, giudicate poco dissuasive da chi rappresenta i lavoratori. Il margine per modificare l’articolato si esaurisce con il termine del 2 dicembre, oltre il quale l’Italia rischierebbe la procedura di infrazione per mancato recepimento.
Per approvare le clausole vessatorie di un contratto concluso online tra imprese serve una firma elettronica riferita alla singola clausola, anche nella forma più leggera del codice OTP ricevuto via SMS o e-mail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 (Pres. Frasca, Rel. Saija), che esclude la spunta della casella dalle modalità idonee a soddisfare l’art. 1341, comma 2, del Codice civile. La vicenda nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto su una piattaforma touch point, con la clausola sul foro esclusivo approvata mediante doppio flag.
In sintesi:
L’obbligo di approvazione specifica per iscritto delle clausole onerose vale anche quando l’accordo si perfeziona su una piattaforma web. La Cassazione arriva a questa conclusione attraverso l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, secondo cui le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica. Il regime della doppia sottoscrizione previsto per i moduli e i formulari cartacei si trasferisce quindi senza sconti ai contratti online, perché il cambio di supporto non incide sulla natura del requisito.
La ragione della decisione riguarda due profili distinti. Il doppio flag, descritto dalla Corte come il riempimento con un click della casella corrispondente al bene o al servizio richiesto, non dimostra l’imputabilità dell’atto al contraente e non prova che il consenso alla clausola sia stato prestato in modo consapevole. Mancano cioè sia l’aggancio a un soggetto identificabile sia l’evidenza di una scelta separata rispetto all’adesione complessiva alle condizioni generali.
Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità basta la firma elettronica semplice, senza necessità di firma avanzata o qualificata. La Corte indica come esempio l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP, cioè una one time password inviata al firmatario via SMS o e-mail. Ciò che conta è che esista un dato di autenticazione e che sia riferibile all’approvazione di quella specifica clausola, non all’intero percorso di acquisto.
Una firma elettronica avanzata o qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario ed è creata con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo, mentre la firma leggera si limita ad allegare o connettere logicamente dati elettronici usati come metodo di autenticazione informatica. La spunta, priva di qualsiasi dato di questo genere, si colloca al di fuori di entrambe le categorie.
Le clausole colpite sono quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, che nei contratti B2B online ricorrono con grande frequenza. Nel caso deciso dalla Cassazione si trattava della clausola sul foro convenzionale esclusivo, la cui inefficacia ha riaperto la questione della competenza territoriale. Le tipologie che gli operatori digitali dovrebbero passare in rassegna sono:
L’effetto della pronuncia si ferma alla singola pattuizione. L’inefficacia della clausola vessatoria non travolge l’accordo, che continua a produrre effetti per tutto il resto, e non incide sulla conclusione del contratto avvenuta con il click. Quello che salta è il presidio su cui il predisponente contava nel momento in cui si apre il contenzioso.
Il livello di firma necessario cambia secondo la natura dell’accordo e la qualità della controparte. Lo schema seguente riassume i quattro scenari ricorrenti per chi vende beni o servizi attraverso una piattaforma.
| Situazione | Firma necessaria ed effetto sulla clausola |
|---|---|
| Contratto tra professionisti non soggetto a forma scritta ad substantiam | Firma elettronica semplice riferita alla singola clausola, per esempio OTP via SMS o e-mail; in sua assenza la clausola è priva di effetti ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. |
| Contratto rientrante nell’elenco dell’art. 1350 del Codice civile | Firma digitale o firma elettronica qualificata; la firma leggera non soddisfa il requisito di forma prescritto a pena di nullità |
| Contratto con un consumatore | La vessatorietà si valuta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo; l’approvazione specifica non equivale a trattativa individuale e non esclude la nullità di protezione dell’art. 36 |
| Adesione raccolta con flag o doppio flag senza dato di autenticazione | Nessuna approvazione specifica valida; il contratto è efficace nel suo complesso e la clausola onerosa è inopponibile all’aderente |
Chi raccoglie adesioni tramite una piattaforma dovrebbe intervenire sull’architettura del percorso contrattuale, non sulla sola formulazione delle condizioni generali. La Cassazione indica al prestatore del servizio l’onere di predisporre nel proprio sito uno spazio dedicato che consenta al firmatario di approvare specificamente la clausola. Gli interventi da mettere in agenda sono:
Gli accordi sottoscritti prima della pronuncia conservano la loro efficacia complessiva e il problema si manifesta solo quando il predisponente prova a far valere una clausola onerosa. La clausola sul foro esclusivo è l’ipotesi più esposta, perché la sua inefficacia sposta il giudizio davanti al giudice del luogo indicato dalle regole ordinarie di competenza, con costi e tempi diversi da quelli messi in conto. Lo stesso vale per le limitazioni di responsabilità invocate in sede di contestazione.
Per i rapporti di durata già in corso la strada praticabile è la nuova sottoscrizione in via prudenziale delle sole clausole onerose, attraverso il flusso di firma adeguato. L’alternativa consiste nel prendere atto che quelle pattuizioni non sono azionabili e nel valutarne l’impatto sul contenzioso potenziale, cominciando dai contratti di importo maggiore e da quelli con controparti in ritardo nei pagamenti.
La pronuncia riguarda un rapporto tra professionisti e non si trasferisce come tale alla vendita ai consumatori, dove opera un impianto differente. Nei contratti B2C la vessatorietà si accerta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo e l’art. 34, comma 4, esclude il carattere vessatorio soltanto per le clausole oggetto di trattativa individuale, che è cosa diversa dall’approvazione specifica per iscritto. L’art. 34, comma 5, addossa poi al professionista l’onere di provare la trattativa quando il contratto si conclude mediante moduli o formulari.
Aggiungere una firma OTP a un percorso di acquisto rivolto ai consumatori quindi non mette al riparo dalla nullità di protezione prevista dall’art. 36 del Codice del consumo, che opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Per gli e-commerce che vendono a privati gli obblighi più stringenti arrivano da un’altra direzione, a partire dal pulsante di recesso online introdotto dall’art. 54-bis del Codice del consumo. Le piattaforme che operano su entrambi i fronti hanno bisogno di due flussi distinti, tarati su regimi che non coincidono.
La transazione fiscale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione deve essere presentata prima della domanda giudiziale e concede ai creditori pubblici almeno 90 giorni per esprimere l’adesione. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 coordina questo termine con la finestra di voto fissata dal tribunale e chiarisce gli effetti di modifiche e nuove proposte all’interno degli strumenti di ristrutturazione della crisi d’impresa.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dall’articolo 64-bis del D.Lgs. n. 14/2019, è accessibile all’imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Il piano può distribuire il valore generato anche in deroga alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento e all’ordine delle cause di prelazione. Questa flessibilità richiede l’approvazione unanime delle classi, formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ha ricondotto il PRO alla continuità aziendale diretta o indiretta. Il piano può prevedere la vendita di beni estranei all’attività futura oppure il trasferimento dell’azienda, mentre una liquidazione integrale priva di risanamento risulta incompatibile con la funzione dell’istituto.
Il trattamento dei creditori determina diritto di voto, formazione delle classi e tempi di pagamento:
| Credito | Trattamento | Voto |
|---|---|---|
| crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’articolo 2751-bis, n. 1 | pagamento integrale in denaro entro 30 giorni dall’omologa | escluso |
| altri crediti privilegiati | pagamento integrale entro 180 giorni con conservazione della garanzia | escluso |
| crediti privilegiati pagati oltre i limiti o in misura parziale | trattamento previsto dal piano | ammesso, con classe distinta per la parte incapiente |
| crediti chirografari | trattamento definito dal piano | ammesso nella relativa classe |
Ogni classe approva la proposta con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In alternativa, sono sufficienti i due terzi dei crediti espressi dai votanti, purché partecipino creditori titolari di almeno la metà dei crediti complessivi della classe.
Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori prima di presentare la domanda di omologazione del PRO.
La proposta deve essere depositata presso gli Uffici individuati in base all’ultimo domicilio fiscale e accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti:
La Circolare ritiene inopportuna un’adesione dell’Agenzia anteriore al controllo preliminare del tribunale sulla ritualità della domanda e sulla corretta formazione delle classi.
L’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta fiscale. Il termine può sovrapporsi in modi differenti alla finestra di voto fissata dal tribunale.
La Circolare individua tre situazioni:
Quando la relazione del commissario è disponibile prima della scadenza, l’Ufficio può manifestare l’adesione entro 90 giorni e votare successivamente in senso conforme.
Una modifica della proposta aggiunge 60 giorni dalla data del nuovo deposito, senza ridurre il periodo minimo di 90 giorni calcolato sulla proposta originaria. Una nuova proposta fa ripartire integralmente il termine di 90 giorni.
La Circolare n. 5/E fornisce tre esempi applicativi:
| Operazione | Deposito | Calcolo | Scadenza applicabile |
|---|---|---|---|
| proposta originaria | 1° marzo | 90 giorni | 30 maggio |
| modifica depositata il 20 marzo | 20 marzo | 60 giorni, con esito teorico al 19 maggio | 30 maggio, per garantire il minimo di 90 giorni |
| modifica depositata il 20 aprile | 20 aprile | 60 giorni | 19 giugno |
| nuova proposta depositata il 20 aprile | 20 aprile | nuovi 90 giorni | 19 luglio |
Costituiscono una nuova proposta le variazioni che modificano la prestazione dovuta, la determinazione del debito tributario, la percentuale di soddisfacimento oppure i tempi di pagamento.
La formazione delle classi deve distinguere i crediti con posizione giuridica o interessi economici differenti, anche quando appartengono tutti a enti pubblici.
Il Tribunale di Monza, con decreto del 12 marzo 2025, ha richiesto classi distinte per la quota privilegiata e per quella chirografaria. La Corte d’Appello di Milano, con decreto dell’11 giugno 2025, ha inoltre escluso una classe unica comprendente Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, poiché tributi e contributi presentano finalità e privilegi differenti.
L’inserimento di crediti eterogenei nella stessa classe può determinare l’inammissibilità della domanda. La classificazione deve quindi essere verificata già nella costruzione del piano di risanamento e della documentazione aggiornata.
Nel PRO il tribunale non può sostituire il mancato consenso dell’Amministrazione finanziaria, poiché l’omologazione richiede l’approvazione di tutte le classi.
L’articolo 64-bis consente al giudice di superare l’opposizione del singolo creditore dissenziente quando il suo trattamento è almeno pari alla liquidazione giudiziale. Questo controllo individuale non sostituisce il voto favorevole della classe necessario per approvare il piano.
In assenza dell’unanimità , il debitore può chiedere la conversione della domanda in concordato preventivo, dove il Codice disciplina, al ricorrere delle condizioni previste, l’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici.
L’app Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è scaricabile gratuitamente per iOS e Android dal 20 luglio 2026 ma fin dalle prime ore di utilizzo il Codacons ne ha contestato la logica: la schermata mostra la mappa degli impianti senza i listini praticati.
In sintesi:
L’applicazione consente di individuare il distributore più vicino e di leggere, per ciascun impianto, i prezzi comunicati al Ministero insieme allo scarto rispetto alla media regionale della stessa giornata. Il funzionamento parte dalla selezione della Regione, prosegue con una mappa degli impianti presenti in zona e si completa aprendo la scheda del singolo punto vendita, dove compaiono benzina, gasolio, GPL e metano.
La base informativa è la stessa del portale Osservaprezzi Carburanti attivo da anni su desktop: nessun dato nuovo, una diversa modalità di accesso. Una prima applicazione ministeriale con la stessa denominazione era stata lanciata nel 2014 dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico, sviluppata in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, e il Ministero presenta oggi quella del 20 luglio 2026 come nuova. Il comunicato ufficiale invita gli utenti a segnalare osservazioni sulla precisione dei dati durante la fase iniziale.
Per mettere a paragone due impianti vicini l’utente deve uscire dalla vista cartografica, passare alla funzione elenco e aprire la voce dettagli di ciascun distributore, una sequenza che il Codacons ha contestato il giorno stesso del lancio parlando di applicazione che parte zoppa. L’associazione osserva che chi scarica l’app trova una mappa grafica degli impianti in zona priva di qualsiasi indicazione sui listini.
Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori, il cui presidente Massimiliano Dona ha chiesto una modifica dell’applicazione, contestando il raggio di ricerca limitato a dieci chilometri e l’assenza di un ordinamento automatico dal prezzo più basso. È il limite che pesa di più su chi lavora, perché l’ordinamento per prezzo crescente è esattamente la funzione che trasforma una mappa in uno strumento di acquisto.
I prezzi mostrati sono quelli comunicati dai gestori, non quelli rilevati in tempo reale sul piazzale, e la differenza spiega le anomalie segnalate dal Codacons, che ha trovato listini riferiti ai giorni precedenti e in alcuni casi fermi al mese di giugno. L’obbligo di comunicazione discende dall’art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, mentre l’obbligo di esporre presso l’impianto la media regionale o quella nazionale autostradale è stato introdotto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023 n. 23.
La nota informativa del Ministero sulla pubblicazione dei prezzi medi, adottata ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2023, chiarisce il meccanismo: le medie sono calcolate sui prezzi in vigore alle ore 8 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima. Un impianto che non modifica il listino non invia una nuova comunicazione, quindi il dato pubblicato è l’ultimo trasmesso e può essere anteriore alla consultazione. Una dicitura in caratteri ridotti segnala all’utente la data di riferimento del prezzo indicato.
La media regionale, unico termine di paragone offerto dall’applicazione, separa le aree italiane per pochi centesimi al litro e non dice quasi nulla su quanto costi il pieno nel raggio di dieci chilometri. Sulla rete stradale la benzina self va da 1,920 euro al litro del Veneto a 1,973 euro della Provincia autonoma di Bolzano, con un’escursione nazionale di 5,3 centesimi; il gasolio self va da 2,061 euro delle Marche a 2,119 euro di Bolzano, con 5,8 centesimi di escursione. Sono i dati MIMIT del 18 luglio 2026.
Il divario che sposta i costi è un altro, ovvero quello tra rete stradale e rete autostradale, dove la media nazionale del 16 luglio 2026 segna 1,998 euro al litro per la benzina self e 2,111 euro per il gasolio self. Un impianto autostradale allineato alla propria media resta più caro di quasi otto centesimi rispetto alla media regionale più bassa per la benzina.
Le rilevazioni hanno date diverse perché il Ministero aggiorna le pagine con cadenze differenti, quindi il confronto deve tenere conto dello sfasamento di 48 ore.
| Riferimento MIMIT | Prezzo medio self |
|---|---|
| Benzina, media regionale più bassa (Veneto, 18 luglio 2026) | 1,920 euro al litro |
| Benzina, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 1,973 euro al litro |
| Benzina, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 1,998 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più bassa (Marche, 18 luglio 2026) | 2,061 euro al litro |
| Gasolio, media regionale più alta (Bolzano, 18 luglio 2026) | 2,119 euro al litro |
| Gasolio, media nazionale autostradale (16 luglio 2026) | 2,111 euro al litro |
Per il quadro giornaliero completo sono disponibili i prezzi medi di benzina e gasolio regione per regione.
Le imprese con veicoli commerciali possono ricostruire da sole la classifica dei distributori più convenienti scaricando i due file quotidiani pubblicati dal Ministero nella sezione dedicata al dataset dei prezzi praticati e dell’anagrafica degli impianti. È l’alternativa disponibile finché l’applicazione non introduce l’ordinamento per prezzo, e alimenta anche i gestionali di gestione flotte.
La struttura dei file è documentata nei metadati ministeriali e consente un innesto immediato nei fogli di calcolo aziendali:
Il calcolo che ne deriva ha un peso ben visibile in bilancio. Una flotta di dieci furgoni diesel con rifornimenti da 80 litri, quattro volte al mese, consuma 3.200 litri mensili: spostare quei rifornimenti dalla rete autostradale alla rete ordinaria vale tra 99 e 160 euro al mese, cioè tra circa 1.190 e 1.920 euro l’anno, applicando ai dati MIMIT il divario tra la media autostradale del gasolio e le medie regionali di Lombardia e Marche. Il risparmio cresce quando il confronto scende dal livello delle medie a quello dei singoli impianti, dove la dispersione è più ampia.
La critica di fondo delle associazioni riguarda l’idea che la trasparenza informativa possa incidere sul caro carburanti, e su questo il Codacons chiede interventi sulla formazione dei prezzi lungo la filiera e sul livello della tassazione. L’associazione ha inoltre segnalato che gli impianti inadempienti agli obblighi di comunicazione non compaiono con listini aggiornati, e sono quindi invisibili al confronto.
Il Ministero ha aperto la fase iniziale alle segnalazioni degli utenti sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’applicazione, e il primo banco di prova sarà l’introduzione dell’elenco ordinato per prezzo. Le fonti ufficiali per la verifica quotidiana sono la pagina delle medie regionali sulla rete stradale e quella della media nazionale sulla rete autostradale.
Il Tesoro torna sul mercato a breve termine mercoledì 29 luglio con l’unica asta BOT della seconda metà del mese, dedicata a un semestrale a 182 giorni con scadenza 29 gennaio 2027. È il primo collocamento su questa durata da quando la stretta monetaria ha iniziato a riprezzare la parte corta della curva. Nell’ultima tornata semestrale, il 25 giugno, il rendimento lordo di aggiudicazione è salito al 2,479% dal 2,411% di fine maggio, mentre il BOT annuale del 9 luglio si è fermato al 2,690%, sui livelli di giugno. Il divario tra le due scadenze si è così assottigliato a poco più di venti punti base, e allungare la durata rende meno di quanto rendesse in primavera.
In sintesi:
L’asta del 29 luglio 2026 è l’unico collocamento di Buoni Ordinari del Tesoro in programma nella seconda metà del mese e riguarda il titolo semestrale, con durata di 182 giorni e scadenza fissata a venerdì 29 gennaio 2027. Le date sono indicate nel calendario delle emissioni pubblicato dal Dipartimento del Tesoro per l’intero 2026, che scandisce l’offerta di titoli di Stato su tutte le scadenze.
Il calendario di sottoscrizione si articola su quattro giornate:
Il Tesoro riapre di norma i semestrali nell’asta di fine mese successiva a quella della prima tranche. Accanto al nuovo titolo è quindi probabile l’offerta di una tranche aggiuntiva del semestrale con scadenza 31 dicembre 2026, codice ISIN IT0005719536, collocato il 25 giugno. L’importo complessivo offerto viene reso noto solo con la comunicazione del 24 luglio.
Il 31 luglio è anche la data di rimborso del semestrale emesso il 30 gennaio 2026, anch’esso a 182 giorni. Emissione e scadenza coincidono nella stessa giornata, con il nuovo titolo che rifinanzia quello in uscita senza sfasamenti di cassa per il Tesoro.
Il rendimento dei BOT semestrali ha invertito la rotta nella primavera del 2026 e l’ultima aggiudicazione si è chiusa al 2,479% lordo, il livello più alto dell’anno su questa scadenza. Il movimento riflette il rialzo dei tassi deciso dalla BCE l’11 giugno 2026, che ha portato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%, con decorrenza dal 17 giugno. Si tratta del primo aumento dopo quasi tre anni, motivato dalle pressioni inflazionistiche legate allo shock energetico.
Il confronto tra le ultime aggiudicazioni mostra una reazione asimmetrica lungo la curva breve:
| Asta e durata del titolo | Rendimento lordo di aggiudicazione |
|---|---|
| BOT semestrale, asta 29 maggio 2026 | 2,411% |
| BOT semestrale, asta 25 giugno 2026 | 2,479% |
| BOT annuale, asta 10 giugno 2026 | 2,695% |
| BOT annuale, asta 9 luglio 2026 | 2,690% |
Il semestrale ha guadagnato quasi sette punti base in un mese, l’annuale ne ha ceduto mezzo. Il differenziale tra le due scadenze si è compresso da 28 a 21 punti base, segnale che il mercato incorpora la stretta già avvenuta senza scommettere in misura piena sulle mosse successive. Allungare la durata da sei a dodici mesi rende oggi meno di quanto rendesse a maggio.
Su 100mila euro nominali, un semestrale a 182 giorni aggiudicato alle condizioni dell’ultima asta lascia in cassa circa 970 euro netti, pari a poco meno del 2% su base annua. Il calcolo tiene conto sia dell’imposta sostitutiva sia della commissione bancaria:
| Voce del calcolo | Importo in euro |
|---|---|
| Controvalore a un prezzo di aggiudicazione di 98,779 | 98.779,00 |
| Commissione bancaria massima dello 0,10% | 98,78 |
| Esborso complessivo al 31 luglio 2026 | 98.877,78 |
| Rimborso alla pari al 29 gennaio 2027 | 100.000,00 |
| Scarto di emissione lordo | 1.221,00 |
| Imposta sostitutiva al 12,5% | 152,63 |
| Guadagno netto dell’operazione | 969,59 |
Il prezzo indicato corrisponde a un rendimento lordo del 2,479% su 182 giorni e serve da riferimento, poiché il valore effettivo viene determinato dall’asta competitiva. L’aliquota agevolata sulle rendite finanziarie applicata ai titoli pubblici è la variabile che incide di più sul risultato: sullo stesso scarto, il prelievo ordinario al 26% avrebbe assorbito 317 euro invece di 153, riducendo il guadagno di oltre un sesto.
Perché un conto deposito vincolato a sei mesi risulti equivalente al BOT semestrale a queste condizioni, deve offrire un tasso lordo di circa il 2,63% annuo, contro il 2,479% del titolo di Stato. Il divario nasce dal trattamento fiscale: gli interessi sui depositi bancari scontano la ritenuta del 26%, quelli sui BOT il 12,5%.
L’aritmetica sui medesimi 100mila euro è immediata. Per lasciare in cassa gli stessi 969,59 euro netti, il deposito deve generare interessi lordi per 1.310,26 euro in 182 giorni, che su base annua corrispondono al 2,63%. Un vincolo che offra il 2,40% lordo ne restituisce circa 884 netti, ottantacinque euro in meno del titolo di Stato a parità di orizzonte temporale.
La soglia di pareggio va però confrontata con l’offerta effettiva del mercato, non con le condizioni medie. Nella primavera del 2026 diverse banche hanno spinto le promozioni sui conti deposito a tassi ben superiori alla soglia, per raccogliere liquidità prima della stretta monetaria. Quelle condizioni riguardano di regola i nuovi clienti, importi entro tetti definiti e vincoli non rinnovabili, mentre sulle giacenze già in essere i tassi applicati scendono sensibilmente. Il vantaggio fiscale del BOT emerge nel confronto con le condizioni ordinarie, non con le promozioni di acquisizione.
Al confronto vanno aggiunti tre elementi che spostano l’esito nei due sensi:
La scadenza al 29 gennaio 2027 aggiunge una considerazione di calendario. Il rimborso arriva nella prima parte dell’anno, quando la cassa deve sostenere le uscite ricorrenti di inizio esercizio, e restituisce il capitale in una data certa senza esporlo alle oscillazioni di prezzo che caratterizzano gli strumenti a scadenza più lunga.
Le commissioni che gli intermediari possono addebitare sulla sottoscrizione in asta dei BOT sono fissate per legge e variano con la durata del titolo, secondo quanto stabilito dal D.M. 15 gennaio 2015. I tetti in vigore sono i seguenti:
Il tetto opera sul prezzo di aggiudicazione e non sul valore nominale, e non si applica agli acquisti effettuati sul mercato secondario, dove valgono le condizioni di negoziazione concordate con l’intermediario. Sulle emissioni a medio e lungo termine collocate in asta non sono invece previste commissioni a carico del sottoscrittore. La sottoscrizione minima dei BOT è di mille euro nominali o multipli.
Quando un Comune delibera il dissesto finanziario, l’impresa che ha eseguito la fornitura e attende il saldo perde in un colpo solo gli strumenti ordinari di recupero: il pignoramento diventa inefficace, gli interessi si fermano, il credito esce dal bilancio dell’ente e finisce in una gestione separata affidata a un commissario. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha confermato che la stessa amministrazione che ha portato l’ente al dissesto viene sciolta se non approva nei termini il bilancio di risanamento, e per i fornitori questo significa avere come interlocutore un organo straordinario, non più la giunta con cui era stato firmato il contratto.
In sintesi:
Il Consiglio di un Comune già dissestato che non approva nei tre mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene sciolto senza diffida e senza termine supplementare. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Campania sull’art. 262, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e inammissibili quelle sugli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4. La differenza di trattamento rispetto al Comune che semplicemente non approva il bilancio ordinario, per il quale l’art. 141, comma 2, prevede venti giorni ulteriori prima della sostituzione commissariale, non è irragionevole: la delibera di dissesto è già l’esito di una violazione prolungata delle regole sull’equilibrio dei conti.
La decisione ribadisce quanto affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 91 del 1° luglio 2025, senza argomenti nuovi. Per le imprese la conseguenza pratica è di calendario: allo scioglimento seguono commissario prefettizio e nuove elezioni, con una discontinuità dell’amministrazione comunale che allunga i tempi di ogni interlocuzione sui contratti in corso.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive contro il Comune per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Lo stabilisce l’art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Le procedure esecutive già pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eseguiti dopo la delibera non vincolano l’ente né il tesoriere, che può disporre delle somme per le finalità di legge. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge la parte economicamente più onerosa per il fornitore: i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino all’approvazione del rendiconto. Un credito fermo per anni perde quindi valore reale senza alcuna compensazione.
La sospensione riguarda i soli debiti attribuiti alla gestione straordinaria. Per tutto ciò che resta in capo all’ente tornato a funzionare valgono le regole ordinarie sui ritardi di pagamento della PA, inclusi interessi moratori e strumenti di smobilizzo.
La linea di demarcazione non coincide con la delibera di dissesto. L’art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce all’organo straordinario di liquidazione i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004 n. 140, ha chiarito in via di interpretazione autentica che vi rientrano tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori.
Individuare da che lato della data cade la propria fornitura è la prima verifica da fare, perché cambia interlocutore, tempi e percentuale di recupero. La competenza economica della prestazione conta più della data della fattura o della sentenza che accerta il credito.
| Situazione del credito | Regola applicabile |
|---|---|
| Fornitura eseguita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato | Massa passiva, competenza dell’organo straordinario di liquidazione, pagamento in percentuale |
| Fornitura successiva a quella data | Gestione ordinaria dell’ente risanato, pagamento integrale con le regole comuni sui tempi della PA |
| Pignoramento avviato prima della dichiarazione di dissesto | Estinzione d’ufficio da parte del giudice, importo trasferito nella massa passiva |
| Interessi e rivalutazione sul debito insoluto | Sospesi dalla delibera fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione |
L’impresa deve presentare una domanda in carta libera all’organo straordinario di liquidazione entro un termine perentorio di 60 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 con provvedimento motivato. Il termine decorre dall’avviso che il commissario pubblica all’albo pretorio e a mezzo stampa entro 10 giorni dal proprio insediamento, secondo l’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla domanda va allegata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione: contratto o determina di affidamento, fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, eventuali titoli giudiziali. Il piano di rilevazione della massa passiva è formato entro 180 giorni dall’insediamento, elevati di altri 180 per i Comuni capoluogo, oltre i 250mila abitanti e per le Province. Contro il diniego di inserimento o il mancato riconoscimento di una causa di prelazione è ammesso ricorso in carta libera.
Nella procedura semplificata l’organo straordinario di liquidazione può proporre ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni altra pretesa. La proposta è individuale e va accettata entro un termine non superiore a 30 giorni; in caso di accettazione, la liquidazione è obbligatoria entro 30 giorni. Lo prevede l’art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che esclude dalla falcidia le sole retribuzioni per lavoro subordinato, liquidate per intero.
Il rifiuto non porta automaticamente all’incasso integrale. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che il commissario accantoni il 50 per cento dei debiti per i quali la transazione non è stata accettata. Il confronto che l’impresa deve fare è quindi fra un incasso certo e ravvicinato a una percentuale nota e un accantonamento pari alla metà del credito, esigibile a valle della procedura, su un importo che nel frattempo non matura interessi né rivalutazione. Su fatture datate, dove la proposta tende al limite inferiore della forbice, il calcolo va fatto sul valore attualizzato e sul costo finanziario dell’attesa, non sul nominale.
Al 31 dicembre 2024 risultavano attive 487 procedure fra dissesti e riequilibri finanziari pluriennali, corrispondenti a 485 Comuni, con 227 dissesti e 260 riequilibri, mentre in 123 enti l’organo straordinario di liquidazione era ancora in attività . I dati sono contenuti nella delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 3/SEZAUT/2026/FRG, il referto al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria.
Gli enti in crisi conclamata pesano per il 6,1 per cento sui 7.896 Comuni esistenti, con una media di circa 60 nuovi casi l’anno dal 2012 e una concentrazione territoriale in Sicilia, Calabria e Campania. Per un’impresa che lavora con committenza pubblica locale in queste aree la verifica preventiva dello stato finanziario dell’ente, prima della firma del contratto e non dopo l’emissione della fattura, incide sul rischio di credito quanto l’analisi di bilancio di un cliente privato.
È in vigore dal 27 luglio il regolamento europeo che rinvia gli obblighi dell’AI Act sui sistemi di credit scoring. Negli istruttorie di banche e finanziarie gli algoritmi valutano intanto già il merito creditizio di chi chiede un prestito. PMI.it ne ha parlato con Stefano Piscitelli, CEO di Younited Italia, filiale della piattaforma europea di credito al consumo digitale, secondo cui la responsabilità della decisione non si delega a un modello.
In sintesi:
Nel credito digitale la trasformazione più rilevante riguarda processi che il cliente non vede. Chatbot e assistenti virtuali sono la parte visibile dell’innovazione, mentre il valore dell’AI nei servizi finanziari si misura nell’analisi dei dati, nell’individuazione delle frodi e nella costruzione della decisione di affidamento.
«Chatbot e assistenti virtuali sono la parte più visibile, ma non necessariamente quella più importante» spiega Stefano Piscitelli. «Nel credito l’AI crea valore quando contribuisce a rendere le decisioni più accurate, sicure e coerenti, non soltanto più veloci».
La diffusione della tecnologia nel settore è già ampia. Il rapporto OCSE sull’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani, presentato in Banca d’Italia il 24 aprile 2026, colloca il comparto bancario al 59% di adozione dichiarata, dietro alle assicurazioni e davanti agli operatori dei mercati finanziari. L’impiego prevalente riguarda processi interni, antiriciclaggio, prevenzione delle frodi ed efficienza dei processi.
La valutazione del merito creditizio tradizionale poggia su busta paga, dichiarazione dei redditi, storico creditizio, dati patrimoniali e centrali rischi. Sono elementi solidi che descrivono ciò che è già accaduto. L’open banking e la capacità di analizzare grandi quantità di dati dinamici aggiungono una prospettiva diversa sulla sostenibilità del rimborso.
«Si può passare, almeno in parte, dalla fotografia al film» osserva Piscitelli. «Non solo sapere com’era il cliente in un determinato momento, ma comprenderne meglio la continuità delle entrate, la gestione delle spese ricorrenti, la capacità di assorbire un imprevisto e l’evoluzione complessiva del profilo finanziario».
Il vantaggio non consiste nell’accumulare informazioni in modo indiscriminato. Consiste nel ricostruire con maggiore accuratezza la sostenibilità di una scelta di credito, una possibilità che diventa rilevante quando i criteri tradizionali faticano a rappresentare situazioni lavorative e reddituali meno lineari.
Tra i profili più complessi da leggere ci sono i New to Credit, i lavoratori atipici e le persone che dispongono di una reale capacità di rimborso senza avere costruito una storia creditizia lunga e regolare. L’analisi algoritmica può contribuire a inquadrarli meglio, a condizione che non diventi una scorciatoia per concedere credito senza verifiche adeguate.
«Il tentativo non è allargare il credito in modo indiscriminato» chiarisce Piscitelli, «ma distinguere meglio tra assenza di storia e assenza di affidabilità . Se governata correttamente, l’AI può aiutare a rendere visibili persone che oggi il sistema fatica a inquadrare».
La stessa capacità di analisi rende più aderente al caso anche l’esperienza del cliente. Pricing, offerte e assistenza possono essere costruiti in coerenza con il momento di vita e con la situazione finanziaria effettiva, con una valutazione più chiara dell’impatto sul cash flow.
I sistemi che valutano l’affidabilità creditizia delle persone fisiche sono classificati ad alto rischio dall’Allegato III, punto 5, lettera b) del Regolamento (UE) 2024/1689, che esclude espressamente i sistemi utilizzati per individuare frodi finanziarie. Gli obblighi corrispondenti avrebbero dovuto applicarsi dal 2 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026 ed efficace dal 27 luglio, ha modificato quel calendario. Il considerando 40 motiva lo slittamento con il ritardo nella disponibilità di norme tecniche, specifiche comuni e orientamenti, oltre che nella costituzione delle autorità nazionali competenti. La data di applicazione per i sistemi dell’Allegato III si sposta al 2 dicembre 2027, quella per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I al 2 agosto 2028. Sugli obblighi dell’AI Act in applicazione generale il quadro è diverso e più immediato.
Il rinvio riguarda una parte degli impieghi dell’AI nel credito, non tutti. La tabella distingue le fattispecie e il regime applicabile a ciascuna.
| Impiego dell’intelligenza artificiale nel credito | Regime applicabile e decorrenza |
|---|---|
| Sistemi destinati a valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o a stabilirne il merito di credito | Alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 5, lettera b); obblighi applicabili dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi impiegati allo scopo di individuare frodi finanziarie | Esclusi dalla classificazione ad alto rischio dell’Allegato III, punto 5, lettera b) |
| Chatbot e assistenti conversazionali rivolti alla clientela | Obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 dal 2 agosto 2026 |
| Trattamento dei dati personali nelle decisioni automatizzate sul credito | Artt. 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679, già applicabili |
Il rinvio degli obblighi AI Act non lascia scoperto chi si vede rifiutare un finanziamento valutato con strumenti automatizzati. La disciplina sulla protezione dei dati personali si applica già oggi e la Corte di giustizia dell’Unione europea ne ha chiarito la portata sul credit scoring con due pronunce.
Con la sentenza C-634/21 del 7 dicembre 2023 la Corte ha stabilito che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità di onorare gli impegni di pagamento costituisce di per sé un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quando da quel punteggio dipende in modo determinante la stipula o la cessazione del rapporto contrattuale. Con la sentenza C-203/22 del 27 febbraio 2025 ha precisato il contenuto del diritto alla spiegazione: il titolare del trattamento deve descrivere la procedura e i principi applicati in forma concisa, trasparente e comprensibile, in modo che l’interessato capisca quali suoi dati sono stati utilizzati e in che modo. La comunicazione della formula matematica non soddisfa quel requisito, e neppure la descrizione analitica di ogni fase del processo.
Chi riceve un diniego può quindi muoversi lungo una sequenza definita:
La distanza tra la fiducia dichiarata verso questi strumenti e il loro impiego effettivo nel settore finanziario aiuta a leggere le resistenze di imprenditori e professionisti quando la valutazione riguarda la loro posizione.
Una decisione di credito determina la sostenibilità degli impegni finanziari di una persona, incide sulla qualità del portafoglio dell’operatore e influisce sulla fiducia nel sistema. Per questo non si giudica in base alla rapidità con cui viene prodotta.
«Anche con modelli molto sofisticati o con l’agentic AI, una banca o un operatore finanziario non potranno mai limitarsi a dire: ha deciso il modello» afferma Piscitelli. «La responsabilità non si delega a un algoritmo. La decisione deve rimanere prevedibile, ripetibile e verificabile. Più l’AI viene impiegata nei processi critici, più diventano importanti la supervisione, l’auditabilità e il confronto tra competenze tecnologiche, di rischio e di compliance. Nel credito i controlli non sono semplice burocrazia: sono il sistema immunitario dell’organizzazione».
Anche la promessa di una drastica riduzione dei costi richiede cautela. L’adozione su larga scala comporta investimenti in infrastrutture, sicurezza, governance, formazione, auditabilità e adeguamento normativo. Piscitelli ritiene che gli operatori dovranno iniziare a misurare un vero e proprio AI cost ratio, ossia quanto costa l’intelligenza artificiale per ogni decisione assunta e quanto valore quella decisione produce. «Progettare un’architettura sull’idea che l’AI rimarrà per sempre abbondante ed economica sarebbe un errore strategico» avverte.
Nel giro di pochi anni fornire una risposta in pochi secondi potrebbe diventare una capacità comune a tutti gli operatori, e la differenza si sposterà sulla qualità con cui vengono interpretate le situazioni individuali. «La velocità diventerà una commodity» conclude Piscitelli. «Il credito si distinguerà per l’intelligenza con cui saprà leggere le persone, includere chi oggi è difficile da valutare e dire no quando è la scelta corretta».
Il personale della scuola che a 70 anni non ha ancora maturato il diritto alla pensione può proseguire il rapporto di lavoro oltre quella soglia, fino all’età che la normativa previdenziale fissa per la vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha cancellato il limite anagrafico rigido scritto nel Testo unico della scuola perché lasciava il lavoratore per mesi senza stipendio e senza assegno previdenziale.
In sintesi:
La sentenza n. 125/2026 dichiara illegittimo l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui consente la permanenza in servizio non oltre il settantesimo anno di età , anziché fino alla maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta di una pronuncia additiva, che riscrive la norma senza eliminarla.
Il ragionamento della Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattenimento in servizio è un’eccezione rispetto al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e serve a permettere al dipendente di maturare il minimo pensionistico. Una soglia anagrafica sganciata dall’evoluzione dei requisiti di accesso alla pensione, scrivono i giudici, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e tradisce la stessa ragione della norma, con violazione del principio di ragionevolezza ricavato dall’art. 3 della Costituzione e del diritto ai mezzi adeguati di sostentamento garantito dall’art. 38, secondo comma.
La questione era arrivata alla Consulta per una via poco battuta. Il Tribunale di Lecce aveva attivato il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis del Codice di procedura civile; la Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025 ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità .
Il tetto oggi applicabile è di 71 anni, e sale nei due anni successivi. Il nuovo limite corrisponde infatti all’età prevista dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, che consente la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, già adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Gli importi aggiornati sono quelli comunicati dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
| Anno di riferimento | Età massima di permanenza in servizio |
|---|---|
| 2026 | 71 anni |
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La proroga non è illimitata e non è automatica. La permanenza è funzionale al raggiungimento del minimo pensionistico e si esaurisce nel momento in cui il diritto matura; l’amministrazione conserva inoltre gli strumenti ordinari per verificare l’idoneità al servizio, che la stessa Corte richiama in attuazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione.
Il vuoto colpiva soprattutto il personale con carriera contributiva corta o iniziata tardi, cioè chi ha il primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 e non arriva ai venti anni di versamenti richiesti dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011.
Il caso deciso dalla Consulta lo mostra con precisione. Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di contribuzione sufficiente, aveva chiesto il 13 ottobre 2023 di essere trattenuta fino a 70 o 71 anni; dopo il rigetto è stata collocata a riposo il 31 agosto 2024, a 67 anni, senza pensione. Anche restando fino al vecchio tetto dei 70 anni non avrebbe ottenuto l’assegno, perché la vecchiaia con cinque anni di contributi scatta a 71: dodici mesi senza retribuzione e senza trattamento previdenziale.
La sequenza si ripete per chi entra a ruolo intorno ai 55 anni: a 67 anni ha poco più di dieci anni di versamenti, sotto la soglia dei venti, e la sola strada praticabile è la vecchiaia a requisito contributivo ridotto, che arriva quattro anni più tardi.
La condizione tutelata dalla sentenza si riconosce da tre dati, tutti leggibili sull’estratto conto contributivo INPS: la data del primo accredito, il totale dei contributi effettivi e l’età anagrafica raggiunta al momento della cessazione. La verifica si fa nel Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato.
I passaggi da seguire sono quattro:
Chi verifica di rientrare nella seconda ipotesi ha davanti una finestra di quattro anni fra i 67 e i 71, che la sentenza rende utilizzabile per intero. Per stimare la prima decorrenza utile della pensione in base a età e versamenti effettivi è disponibile il simulatore online, che tiene conto anche delle finestre mobili.
Nel comparto scuola il trattenimento per il raggiungimento del minimo contributivo si chiede con istanza POLIS, entro il termine fissato ogni anno dal decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle cessazioni. Per le uscite dal 1° settembre 2026 il riferimento è il D.M. n. 182 del 25 settembre 2025, con nota applicativa n. 205851 di pari data, che ha fissato al 21 ottobre 2025 la scadenza per docenti, personale educativo e ATA, e al 28 febbraio 2026 quella per i dirigenti scolastici.
Alla data odierna non risultano circolari del Ministero o dell’INPS successive al deposito della sentenza. Le indicazioni sul nuovo tetto anagrafico dovrebbero quindi arrivare con il decreto sulle cessazioni dal 1° settembre 2027, atteso a settembre.
Diverso il caso di chi è già uscito. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti sui rapporti non ancora esauriti, secondo l’art. 136 della Costituzione e l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953: la posizione di chi ha un contenzioso pendente si valuta su quel piano, mentre i provvedimenti divenuti definitivi seguono regole differenti.
La sentenza non incide sull’altro istituto oggi vigente nel pubblico impiego, quello introdotto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024. Si tratta di due strumenti con logiche opposte, e la sovrapposizione dei nomi genera la maggior parte degli equivoci. Il trattenimento dell’art. 509 del Testo unico scuola nasce dall’esigenza previdenziale del lavoratore e si giustifica finché serve a maturare il minimo. Quello della Manovra 2025 risponde invece a esigenze organizzative dell’amministrazione, che lo propone al dipendente con valutazione di performance ottima o eccellente, entro il 10% delle facoltà assunzionali e con esclusione di magistratura, Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
I criteri per il trattenimento in servizio nella PA seguono la direttiva della Funzione Pubblica del 16 gennaio 2025 e continuano ad applicarsi nella formulazione vigente.
Fuori dalla scuola la pronuncia vale come precedente, non come modifica normativa immediata. La declaratoria di illegittimità colpisce una sola disposizione, l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, e i limiti ordinamentali degli altri settori conservano la loro formulazione.
Il principio affermato ha però base ampia e viene da una linea giurisprudenziale consolidata, che la Corte richiama espressamente citando le proprie sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997: il dipendente pubblico non può subire la risoluzione automatica del rapporto prima di aver conseguito i requisiti minimi per la pensione o una diversa utilità economica. Chi opera in altri comparti può farlo valere in giudizio, con la prospettiva di una nuova questione di costituzionalità sulla norma di settore, oppure attendere un intervento del legislatore che allinei tutti i limiti ordinamentali all’adeguamento alla speranza di vita.
Chi ha rinnovato l’Assegno di Inclusione nell’estate 2025 ha appena incassato l’ultima mensilità del proprio ciclo. Il beneficio però non riparte da solo, serve una nuova domanda, e il mese in cui la si invia decide se i pagamenti proseguono senza interruzioni oppure se l’istruttoria si blocca. L’INPS ha richiamato la regola alla vigilia della riapertura delle domande, per il numero di famiglie che questa tornata di rinnovi ADI coinvolge.
In sintesi:
La domanda di rinnovo dell’ADI può essere trasmessa soltanto a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento della domanda in stato terminata, corrispondente alla diciottesima mensilità per le prime richieste o alla dodicesima per chi ha già fruito di un rinnovo. Le istanze inviate nell’ultimo mese di fruizione non possono essere definite con esito positivo. Per i nuclei che hanno percepito la dodicesima mensilità a luglio 2026 la finestra si apre quindi il 1° agosto 2026, secondo l’INPS (messaggio 22 luglio 2026, n. 2437).
Le stesse indicazioni valgono per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025, quindi per i nuclei che arriveranno alla dodicesima mensilità nei mesi a venire.
A firmare la richiesta può essere sia il medesimo richiedente della domanda conclusa sia un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. La scelta non è neutra sul piano dei pagamenti, perché incide sull’intestazione della Carta ADI e sull’eventuale emissione di una nuova tessera.
Nel regime originario, alla scadenza delle prime 18 mensilità il rinnovo comportava una sospensione di un mese durante la quale il beneficio non era erogato. La Legge di Bilancio 2026 elimina questo “mese scopertoâ€. Significa che dal 2026 il rinnovo ADI è senza sospensione.
La modifica di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che interviene sulla disciplina dell’ADI prevista dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L’Assegno di Inclusione viene quindi corrisposto la prima volta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa nuova domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Prima di erogare il sussidio l’INPS effettua tutti i controlli preventivi del caso.
La riduzione riguarda solo l’avvio del nuovo periodo: la norma prevede che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari invariati sia per quelli che hanno subito variazioni. Dalla seconda mensilità il beneficio torna a essere corrisposto per intero. La regola si applica a ogni rinnovo successivo, non solo al primo dopo i 18 mesi.
Con l’eliminazione della sospensione il calendario della domanda diventa determinante. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento e il beneficio rinnovato è riconosciuto a partire dal mese di presentazione, salvo il caso in cui cambi la composizione del nucleo familiare.
Le nascite e i decessi non contano come variazione. Per i nuclei familiari invariati il richiedente non è obbligato a iscriversi di nuovo al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, né a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo: valgono l’iscrizione e la firma della domanda precedente, la cui decorrenza viene associata alla data di presentazione del rinnovo. Se il richiedente compila comunque il PAD nucleo pur non essendovi tenuto, la firma vale come aggiornamento di quello precedente.
Se invece la composizione è cambiata, anche in presenza di un componente che ha già fruito della misura, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo. In questa casistica la decorrenza del beneficio rinnovato è agganciata al mese di sottoscrizione del PAD, quindi ogni giorno perso sulla firma sposta in avanti l’intera catena degli accrediti.
Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo all’ultimo pagamento, con firma del PAD nucleo nello stesso mese quando richiesta, i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello dell’ultimo accredito della domanda terminata. Il mese di interruzione previsto dalla disciplina precedente non è più contemplato. I primi pagamenti vengono disposti di norma intorno al giorno 15 del mese, le mensilità successive intorno al giorno 27, secondo il calendario fissato dal messaggio INPS n. 214 del 22 gennaio 2026.
| Tappa del rinnovo | Quando |
|---|---|
| Ultimo pagamento della domanda in scadenza | dodicesima mensilità erogata a luglio 2026; |
| Invio della domanda di rinnovo | dal 1° agosto 2026, mai nel mese dell’ultimo pagamento; |
| Iscrizione al SIISL e nuovo PAD nucleo | solo per i nuclei familiari variati; |
| Decorrenza del beneficio rinnovato | mese di presentazione per i nuclei invariati, mese di firma del PAD per quelli variati; |
| Prima mensilità al 50% | finestra dei primi pagamenti, intorno al giorno 15 del mese; |
| Mensilità successive a importo pieno | intorno al giorno 27 di ogni mese; |
| Presentazione presso i Servizi sociali | entro 120 giorni dalla domanda o dalla firma del PAD nucleo. |
Esempio. Nucleo familiare invariato con dodicesima mensilità accreditata a fine luglio 2026 e domanda di rinnovo inviata ad agosto. Il beneficio rinnovato decorre da agosto, la prima mensilità al 50% cade nella finestra dei primi pagamenti e la mensilità piena successiva in quella di fine mese. Se invece il nucleo è variato e il PAD nucleo viene sottoscritto un mese più tardi, la decorrenza slitta al mese della firma e con essa tutte le mensilità a seguire.
Chi nella domanda conclusa aveva indicato una condizione di svantaggio con inserimento in un programma di cura e assistenza deve riportare di nuovo gli estremi della certificazione nel Quadro C del modello, purché ancora in corso di validità . Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non prosegue l’iter.
Se la certificazione o il programma sono scaduti prima dell’invio, il beneficiario deve essere già in possesso dei nuovi documenti rilasciati dalle Amministrazioni competenti. Anche in corso di fruizione, le certificazioni soggette a scadenza non prorogate formalmente e non comunicate con il modello ADI-Com Esteso entro la data di scadenza determinano l’esclusione del soggetto e possono portare alla decadenza della domanda. L’INPS consiglia di trasmettere la comunicazione con almeno due mesi di anticipo.
Quando nella domanda precedente gli estremi erano stati inseriti senza data di scadenza, la validità non si proroga in automatico oltre il termine della domanda terminata e occorre una nuova verifica presso gli Enti certificatori.
Un dettaglio che sfugge di frequente riguarda l’individualizzazione della Carta ADI, cioè la suddivisione dell’importo fra i componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza. La richiesta non si trascina da sola, va ripetuta nella domanda di rinnovo per mantenere la continuità dei pagamenti suddivisi.
L’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo permane per tutti i nuclei che chiedono il rinnovo, a pena di sospensione dei pagamenti successivi. Il termine si applica anche ai nuclei monocomponenti e a quelli composti interamente da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
L’Assegno di inclusione viene erogato tramite una card di pagamento elettronica ricaricabile, denominata Carta di inclusione, emessa da Poste Italiane su disposizione dell’INPS. La card consente l’utilizzo delle somme accreditate per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità , il pagamento delle utenze domestiche e, nei limiti previsti dalla normativa, il prelievo di contante. Può essere attribuita ai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza, oltre che al componente intestatario del contratto di locazione.
In fase di rinnovo l’emissione di una nuova Carta ADI dipende da chi presenta la domanda e da cosa è successo al nucleo familiare.
| Situazione al rinnovo | Esito sulla Carta ADI |
|---|---|
| Nucleo invariato, stesso richiedente con carta attiva | accredito sulla carta già intestata, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, richiedente diverso già titolare di carta | accredito sulla carta già intestata al nuovo richiedente; |
| Nucleo invariato, richiedente senza carta | nuova carta al richiedente, la precedente utilizzabile solo per il saldo residuo; |
| Nucleo invariato, individualizzazione confermata | importi ripartiti sulle carte già in uso, nessuna nuova emissione; |
| Nucleo invariato, individualizzazione chiesta per la prima volta | nuove carte solo ai componenti che non ne hanno una attiva; |
| Nucleo variato, in qualunque configurazione | sempre una nuova carta al richiedente, anche se già titolare. |
Le carte associate alla domanda terminata non vanno restituite. Continuano a funzionare fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza ricevere ulteriori accrediti. Vale anche per il caso più frequente, quello in cui un componente diverso subentra come richiedente e la vecchia tessera esce dal circuito degli accrediti pur conservando le somme non spese.
Va tenuto distinto dal meccanismo attuale il contributo straordinario aggiuntivo, previsto dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pari a un’ulteriore mensilità fino a un massimo di 500 euro. Serviva a coprire il mese scoperto della vecchia disciplina e si applicava ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI ricadeva nel mese di novembre 2025. Con la soppressione della sospensione quella compensazione non ha più ragione di esistere, e chi cerca oggi il bonus da 500 euro sul rinnovo non lo troverà .
L’Assegno di Inclusione è stato istituito dal decreto-legge 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari che rispettano requisiti economici e che includono minorenni, persone con disabilità , soggetti con almeno 60 anni oppure persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociali.
Possono richiedere l’ADI i cittadini italiani o dell’Unione europea, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i beneficiari di protezione internazionale e gli apolidi. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La disoccupazione non costituisce un requisito: nei casi di persone “occupabili†che non rientrano nei criteri dell’ADI, viene richiamato il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Per accedere alla misura è necessario un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare entro questi limiti:
Sono previsti inoltre limiti al patrimonio immobiliare (fino a 30.000 euro) e al patrimonio mobiliare, variabili da 6.000 a 10.000 euro in base alla composizione del nucleo. Poiché l’istruttoria del rinnovo verifica di nuovo tutti i requisiti, il calcolo ISEE online permette di controllare la posizione del nucleo rispetto alla soglia prima di inviare la domanda ed evitare un rigetto a istruttoria avviata.
L’importo massimo dell’ADI corrisponde ai limiti di reddito previsti: 6.500 euro annui oppure 8.190 euro per i nuclei composti esclusivamente da over 67 o persone con disabilità grave. Le somme sono parametrate alla scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare.
Per chi vive in affitto è prevista un’integrazione fino a 3.640 euro annui, ridotta a 1.950 euro per nuclei di over 67 o con disabilità . In ogni caso, l’importo annuo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro.
| ADI | Regola in vigore |
|---|---|
| Durata iniziale | fino a 18 mesi consecutivi; |
| Rinnovo | possibile per ulteriori periodi di 12 mesi, previa nuova domanda; |
| Sospensione tra periodi | eliminata dal 2026, nessun mese di stop tra primo ciclo e rinnovi; |
| Finestra di invio della domanda | dal mese successivo all’ultimo pagamento, mai nell’ultimo mese di fruizione; |
| Chi può presentare la domanda | il richiedente precedente o un altro componente maggiorenne del nucleo; |
| Prima mensilità di rinnovo | riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante; |
| Decorrenza rinnovo | dal mese di presentazione della domanda o, in caso di variazione del nucleo, dal mese di sottoscrizione del PAD; |
| SIISL e PAD nucleo | non vanno rifatti a nucleo invariato, obbligatori a nucleo variato; |
| Servizi sociali | presentazione entro 120 giorni, a pena di sospensione dei pagamenti; |
| ISEE massimo | 10.140 euro in corso di validità ; |
| Reddito familiare | 6.500 euro annui (8.190 euro per nuclei over 67 o con disabilità grave; 10.140 euro con affitto); |
| Patrimonio immobiliare | non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale ai fini IMU; |
| Patrimonio mobiliare | tra 6.000 e 10.000 euro in base alla composizione del nucleo; |
| Composizione nucleo | presenza di minorenni, over 60, persone con disabilità o soggetti in carico ai servizi sociali; |
| Residenza | almeno 5 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi. |

Il 2 agosto è la data fissata dall’AI Act per l’applicazione generale delle regole europee sull’intelligenza artificiale. La scadenza arriva però con un calendario riscritto a ridosso del traguardo: il Digital Omnibus rinvia al 2027 e 2028 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per le imprese scattano comunque due novità sostanziali: gli obblighi di trasparenza verso gli utenti e le nuove sanzioni.
In sintesi:
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act, il regime sanzionatorio nazionale dell’art. 99 e le ammende della Commissione sui fornitori di modelli GPAI previste dall’art. 101. È il blocco di norme che l’art. 113 del Regolamento riserva all’applicazione generale, insieme all’avvio della sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali.
I modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence), i sistemi generalisti di grandi dimensioni come ChatGpt, Gemini e Deepseek addestrati con oltre 10^23 FLOPS, sono già soggetti dal 2 agosto 2025 agli obblighi su documentazione, diritto d’autore e sintesi dei contenuti di addestramento. Dal 2 agosto 2026 le violazioni diventano sanzionabili: la Commissione, tramite l’AI Office, può applicare ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore. Le regole non riguardano i modelli open source, che pubblicano per definizione i propri parametri.
Il Digital Omnibus sull’IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell’Allegato I. L’iter è stato compresso per chiudere prima della scadenza di agosto: proposta della Commissione il 19 novembre 2025, accordo politico il 7 maggio 2026, voto del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione del Consiglio il 29 giugno. Il nuovo calendario è vincolante dal 27 luglio 2026, terzo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio.
Il rinvio non equivale a una sospensione: la mappatura dei sistemi di IA in uso e la classificazione del rischio richiedono mesi di lavoro e le imprese che impiegano software di selezione del personale, credit scoring o controlli biometrici hanno ora una finestra in più per arrivare pronte. Slitta al 2 agosto 2027 anche il termine per le sandbox normative nazionali, gli ambienti controllati in cui testare soluzioni innovative.
L’intervento sull’IA è parte del più ampio pacchetto Omnibus VII, che tocca anche GDPR e regole sui dati: tra le semplificazioni, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27) potrà essere assorbita nella DPIA e una nuova base giuridica consente il trattamento di categorie particolari di dati per la correzione dei bias. Dal 2 dicembre 2026 si applicano inoltre i due nuovi divieti aggiunti all’art. 5: la generazione di immagini intime non consensuali tramite app di nudificazione e il materiale di abuso sessuale su minori creato con l’IA.
Chi impiega un chatbot rivolto a clienti o dipendenti deve rendere riconoscibile fin dall’inizio dell’interazione che l’interlocutore è un sistema di IA, come previsto dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2024/1689. Gli obblighi di trasparenza in applicazione dal 2 agosto 2026 riguardano in particolare:
La marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50, par. 2) è invece rinviata al 2 dicembre 2026, con il periodo di tolleranza per i fornitori ridotto da sei a tre mesi.
Il 2 agosto 2026 è confermato come data di applicazione generale del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, con le eccezioni ridefinite dall’Omnibus. La tabella riepiloga le scadenze aggiornate per ciascun blocco di obblighi.
| Adempimento | Data di applicazione |
|---|---|
| Divieti sulle pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione IA (art. 4) | già applicabili dal 2 febbraio 2025 |
| Obblighi per i fornitori di modelli GPAI (Capo V) | dal 2 agosto 2025 |
| Trasparenza verso gli utenti (art. 50, par. 1, 3 e 4) | dal 2 agosto 2026 |
| Sanzioni nazionali (art. 99) e ammende GPAI della Commissione (art. 101) | dal 2 agosto 2026 |
| Marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati (art. 50, par. 2) | dal 2 dicembre 2026 |
| Nuovi divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori | dal 2 dicembre 2026 |
| Sandbox normative nazionali | entro il 2 agosto 2027 |
| Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) | dal 2 dicembre 2027 |
| Sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti (Allegato I) | dal 2 agosto 2028 |
Le violazioni dell’AI Act sono punite ai sensi dell’art. 99 con ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per l’inosservanza degli altri obblighi; per PMI e start-up si applica l’importo o la percentuale inferiore tra i due.
In Italia la legge n. 132/2025 designa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autorità di notifica. Il Governo ha avviato il raccordo con l’assetto europeo attraverso un nuovo decreto su autorità nazionali e formazione, approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri, che definisce poteri delle agenzie e obblighi di alfabetizzazione del personale che utilizza sistemi di IA.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha smesso di trattare il caldo eccessivo come un imprevisto di stagione indicando alle aziende i fattori da accertare durante l’estate, a partire dalla presenza del rischio da stress termico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per il datore di lavoro che quel rischio non lo ha valutato, la contravvenzione arriva a 9.112,57 euro di sanzione, con l’alternativa dell’arresto da tre a sei mesi.
In sintesi:
La Nota INL elenca sette elementi di accertamento che il personale ispettivo deve toccare durante gli accessi estivi. Non è un elenco indicativo: è la griglia con cui gli ispettorati territoriali costruiranno il verbale. Le verifiche riguardano:
La nota indirizza l’attenzione ispettiva su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività di consegna a domicilio, con esplicito riferimento ai rider. In questi comparti il documento chiede al personale ispettivo di «considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro», prima ancora degli altri profili di regolarità . Il criterio di selezione è l’esposizione non occasionale all’aperto, che la precedente prassi ispettiva aveva già associato a un aumento del rischio infortunistico.
Il primo controllo è documentale e riguarda il documento di valutazione dei rischi, che deve contenere una valutazione specifica dello stress termico ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il riferimento non è generico: il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, che ha recepito il Protocollo quadro firmato il 2 luglio 2025, richiama l’art. 28 sull’oggetto della valutazione e l’art. 180 in materia di microclima, imponendo l’aggiornamento del documento ai sensi dell’art. 29. Il passaggio che la nota INL sottolinea è il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata, che sposta il caldo dalla gestione a vista alla programmazione ordinaria della prevenzione.
Sul piano organizzativo l’ispettore verifica l’attuazione effettiva delle misure previste dal datore di lavoro, non la loro presenza sulla carta. Contano l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la rotazione fra gli addetti. A questo livello le misure aziendali si sovrappongono ai divieti disposti dalle Regioni con le ordinanze contingibili e urgenti, che in diverse aree del Paese fermano le attività all’aperto nelle ore centrali: il datore di lavoro deve rispettare entrambi i piani, perché l’ordinanza regionale non assorbe l’obbligo di prevenzione e l’obbligo di prevenzione non copre la violazione dell’ordinanza.
Il secondo blocco di verifiche riguarda le dotazioni e le persone. Nei cantieri e nei campi va accertata la disponibilità di acqua fresca e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, che d’estate significano indumenti leggeri, traspiranti e coprenti oltre alla protezione del capo. Sul fronte formativo l’ispettore chiede prova che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. La sorveglianza sanitaria deve essere mirata: il medico competente va coinvolto nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori fragili o maggiormente esposti. Chiude il quadro la consultazione dell’RLS o dell’RLST sulla valutazione dei rischi, che la nota indica come oggetto autonomo di accertamento.
La nota non introduce nuove sanzioni perché non potrebbe: indirizza la vigilanza verso fattispecie già previste dal Testo unico sulla sicurezza. Il risultato pratico è che i sette punti di verifica corrispondono ad altrettante contestazioni possibili, con gli importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023.
| Violazione accertabile | Norma e sanzione |
|---|---|
| Omessa valutazione del rischio da stress termico | Art. 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro |
| Documento di valutazione privo degli elementi essenziali | Art. 55, comma 3, ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
| Mancata informazione e formazione dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro |
| Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale | Art. 55, comma 5, lettera d), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro |
| Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori | Art. 55, comma 5, lettera e), ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro |
Due aggravamenti meritano attenzione. Sulla formazione, gli importi raddoppiano quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: in un cantiere con dodici addetti non formati sul colpo di calore il massimo edittale supera i 22.000 euro. Sull’omessa valutazione, l’art. 55, comma 2 innalza la pena detentiva da quattro a otto mesi nelle attività del Titolo IV con compresenza di più imprese e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno, ipotesi tutt’altro che teorica nei cantieri di media dimensione.
Le contravvenzioni in materia di sicurezza seguono il meccanismo degli articoli 20-24 del D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D.Lgs. 81/2008: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, e se il datore di lavoro adempie viene ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, con conseguente estinzione del reato.
Tradotto in cifre sulle fattispecie più probabili in un controllo estivo, l’importo da versare dopo la regolarizzazione vale 2.278,14 euro per l’omessa valutazione del rischio calore, 1.850,99 euro per la formazione mancata, 1.738,50 euro per i DPI non forniti e 1.423,84 euro sia per il documento incompleto sia per la mancata consultazione dell’RLS.
È la differenza fra una segnalazione all’autorità giudiziaria e una pratica chiusa in azienda, e dipende interamente dalla rapidità con cui si integra il documento e si documenta la formazione.
Sul fronte del sostegno al reddito l’art. 6 del decreto legge 26 giugno 2026 n. 107, in vigore dal 27 giugno, ha introdotto misure temporanee per gli eventi oggettivamente non evitabili con condizioni di accesso più favorevoli per edilizia, lavorazioni lapidee, escavazioni e comparto agricolo, valide fino al 31 dicembre 2026. Le istruzioni applicative sono arrivate con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026.
La Nota INL richiama quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023: il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza. L’obbligo di intervento grava in modo analogo sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, quando rileva condizioni di pericolo durante la propria attività di vigilanza. La sospensione decisa dal responsabile della sicurezza apre l’accesso agli ammortizzatori sociali, senza che l’impresa debba dimostrare il superamento di una soglia di temperatura.
La Nota INL chiude invitando gli uffici territoriali a promuovere presso le imprese l’uso degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL con il CNR, e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo. La piattaforma fornisce previsioni di stress climatico occupazionale su profili standard di lavoratore per fasce orarie, che consentono di programmare le lavorazioni prima della giornata critica anziché sospenderle a metà mattina. Per una mappatura più fine restano il riferimento le linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, con approfondimenti dedicati alle lavorazioni all’aperto e al comparto edile.
L’INPS ha sciolto il primo nodo contributivo aperto dall’avvio della adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti del settore privato. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 la Direzione Centrale Entrate spiega ai datori di lavoro come gestire le quote di trattamento di fine rapporto maturate nei sessanta giorni in cui il lavoratore di prima assunzione può ancora scegliere dove far confluire il proprio TFR.
In sintesi:
Le somme accantonate tra l’assunzione e la scelta del lavoratore sono competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva. La ragione è che, in quella finestra, la destinazione del TFR non è ancora definita: le quote possono finire alla previdenza complementare oppure, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, al Fondo di Tesoreria INPS quando ricorrono i presupposti dimensionali. Nel messaggio si legge che tali quote «assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva».
Il datore di lavoro non versa quindi nulla nel corso dei sessanta giorni. L’obbligo di versamento alla forma pensionistica di destinazione sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur producendo effetti fin dalla data di prima assunzione, come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Per assolvere l’obbligo contributivo si utilizza il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, con il significato di «Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199». Nel flusso Uniemens il codice va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso.
Il rispetto del termine esclude sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Se invece le quote arretrate sono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, la regolarizzazione richiede il codice CF02, con valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione. La differenza fra le due ipotesi ricade interamente sul costo del lavoro, perché nella seconda l’onere aggiuntivo grava sull’impresa.
Il mese utile per la regolarizzazione decorre dal perfezionamento della scelta del lavoratore, non dalla scadenza fissa dei sessanta giorni. La distinzione ha effetti pratici immediati: chi rinuncia all’adesione automatica il ventesimo giorno perfeziona la scelta in quel momento e comprime il termine a carico del datore, che deve regolarizzare già nel mese successivo. Solo quando il lavoratore non manifesta alcuna volontà il perfezionamento coincide con la scadenza dei sessanta giorni.
| Lavoratore di prima assunzione | Entro quando regolarizzare le quote arretrate |
|---|---|
| Nessuna manifestazione di volontà nei 60 giorni, adesione automatica confermata | Mese successivo alla scadenza dei 60 giorni |
| Rinuncia espressa all’adesione automatica nelle prime settimane | Mese successivo a quello della rinuncia |
| Conferimento esplicito a un fondo pensione diverso da quello di categoria | Mese successivo a quello della comunicazione |
| Scelta comunicata a ridosso del 60° giorno | Mese successivo a quello della comunicazione |
Un esempio chiarisce il meccanismo. Per un’assunzione con decorrenza 1° luglio 2026 i sessanta giorni maturano a fine agosto: in assenza di scelta l’azienda regolarizza a settembre, recuperando i ratei di luglio e agosto con il codice CF05. Se lo stesso lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine si sposta ad agosto e chi attende settembre incorre nel regime del CF02. Per quantificare l’importo dei ratei coinvolti è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima l’accantonamento mensile a partire dalla retribuzione utile.
La data del perfezionamento va documentata. Il modulo ministeriale di scelta, controfirmato dal datore e consegnato in copia al lavoratore, è l’unico riscontro che consente di dimostrare quando la volontà è stata manifestata e, di conseguenza, la tempestività della denuncia contributiva.
Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 precisano che, esercitata l’opzione per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando continua a essere disciplinato da quella norma fin dalla data di assunzione, ferma l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 199/2025.
Le nuove soglie del Fondo di Tesoreria si calcolano sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente e seguono un percorso decrescente: almeno 60 dipendenti nel biennio 2026-2027; almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031; almeno 40 dipendenti dal 2032. Sotto soglia il trattamento di fine rapporto rimane accantonato in azienda.
Il codice CF05 copre due adempimenti che non vanno confusi. Il primo riguarda i datori entrati nell’obbligo di Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 per effetto delle nuove soglie, con recupero delle competenze da gennaio a giugno e termine fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Il secondo, oggetto del messaggio n. 2325/2026, riguarda le quote dei lavoratori di prima assunzione maturate nella finestra dei sessanta giorni.
Le due fattispecie hanno platea, periodo di riferimento e termine differenti. Un’azienda sopra soglia che abbia assunto dopo il 30 giugno può trovarsi a gestirle entrambe nello stesso anno, con flussi Uniemens da tenere separati per non sovrapporre gli arretrati del primo semestre a quelli generati dalla scelta del neoassunto.
Il lavoratore di prima assunzione dispone di sessanta giorni dalla data di assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella di categoria oppure mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 aggiunge che tale scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in un secondo momento il TFR maturando a un fondo prescelto.
Di contro, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 252/2005: chi aderisce, anche per effetto dell’automatismo, non può riportare le quote in azienda. Chi mantiene il TFR in azienda o lo lascia confluire nel Fondo di Tesoreria conserva invece la facoltà di aderire più avanti.
Restano fuori dal meccanismo di rinuncia i lavoratori non di prima assunzione. Per loro l’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che il datore fornisca informativa sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, con applicazione dell’adesione automatica in caso di silenzio. La facoltà di rinuncia riconosciuta dal comma 7-quater non è richiamata per questa platea.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato i parametri economici del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2026/2027. Due decreti MUR alzano dell’1,4% sia gli importi minimi delle borse di studio sia i tetti di ISEE e ISPE che aprono l’accesso ai benefici. L’adeguamento arriva nell’anno in cui le regole di calcolo dell’indicatore sono cambiate per altre prestazioni, con un effetto che molti nuclei familiari danno per scontato anche qui.
In sintesi:
Gli importi minimi garantiti su tutto il territorio nazionale sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 175/2026 e variano secondo la condizione abitativa dello studente rispetto alla sede del corso.
| Categoria di studente | Importo minimo 2026/2027 |
|---|---|
| Fuori sede | 7.171,11 euro |
| Pendolare | 4.190,71 euro |
| In sede | 2.890,16 euro |
Il confronto con i valori del d.d. n. 181 del 28 febbraio 2025, richiamato nelle premesse del nuovo decreto, misura l’entità dell’adeguamento: la borsa per studenti fuori sede guadagna 99,01 euro rispetto ai 7.072,10 euro dell’anno accademico 2025/2026, quella per i pendolari 57,86 euro, quella per chi studia nel comune di residenza 39,90 euro. Su una borsa da fuori sede l’incremento vale poco più di otto euro al mese.
La distinzione tra le tre categorie dipende dalla distanza tra il comune di residenza e la sede del corso, e dalla presenza di un alloggio a titolo oneroso per un periodo minimo che ciascun bando regionale specifica. Chi cambia condizione abitativa in corso d’anno deve verificare le regole dell’ente erogatore, perché il passaggio da pendolare a fuori sede incide sull’importo per una quota superiore a qualsiasi rivalutazione annuale.
I requisiti economici di accesso sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 176/2026 e vanno soddisfatti entrambi: il superamento anche di uno solo dei due indicatori esclude dal beneficio.
| Indicatore | Limite massimo 2026/2027 |
|---|---|
| ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente | 28.339,88 euro |
| ISPE, Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | 61.608,48 euro |
Rispetto ai limiti del d.d. n. 180 del 28 febbraio 2025, il tetto ISEE sale di 391,28 euro e quello ISPE di 850,61 euro. L’ampliamento della platea che ne deriva è quindi contenuto e riguarda solo i nuclei che si trovavano appena sopra la vecchia soglia.
L’ISPE misura la ricchezza patrimoniale del nucleo e si ottiene dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale per il parametro della scala di equivalenza. Un nucleo con reddito basso e patrimonio immobiliare rilevante può quindi rientrare nel limite ISEE e superare quello ISPE, con esclusione dal beneficio. Il calcolo ISEE di PMI.it permette di stimare entrambi gli indicatori inserendo redditi e patrimoni al 31 dicembre 2024, che sono i dati rilevanti per la DSU presentata nel 2026.
L’aggiornamento annuale dei due parametri discende dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, che all’articolo 3, comma 10, impone l’adeguamento degli importi minimi delle borse e all’articolo 4, comma 3, quello dei limiti ISEE e ISPE, in entrambi i casi con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente. Per il 2025 quella variazione è stata pari a +1,4%.
Alle spalle del D.M. 1320/2021 stanno il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che agli articoli 7 e 8 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, sull’uniformità di trattamento. I testi integrali dei due provvedimenti sono consultabili sul sito del Ministero: il decreto sugli importi minimi e quello sui limiti ISEE e ISPE.
Il diritto allo studio universitario adotta l’ISEE ordinario. Le agevolazioni previste dall’ISEE d inclusione (franchigia aumentata sulla prima casa e le maggiorazioni sulla scala di equivalenza) si limitano ad Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro, Assegno Unico, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.
Vale invece per tutte le prestazioni, borse comprese, l’esclusione dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare, che nelle DSU precompilate opera in automatico. Per i nuclei che detengono risparmio in queste forme l’effetto sull’ISEE è più sensibile dei 391,28 euro guadagnati dall’innalzamento della soglia. Le novità trovano posto nel modello della DSU per l’ISEE 2026.
I decreti ministeriali fissano un minimo sugli importi minimi nazionali e un tetto sui requisiti economici, mentre i parametri applicati alla singola domanda arrivano dagli enti regionali per il diritto allo studio. Le Regioni hanno la facoltà di riconoscere borse di importo superiore al minimo ministeriale e di fissare limiti ISEE più bassi del tetto nazionale, in funzione delle risorse a disposizione.
La conseguenza è che, anche rientrando nel tetto nazionale di 28.339,88 euro, non è garantito l’accesso al beneficio nella propria regione; l’importo effettivamente incassato può superare il minimo indicato dal decreto.
L’unico riferimento è il bando dell’ente regionale competente per l’ateneo scelto, pubblicato in genere tra maggio e luglio con scadenze concentrate tra agosto e settembre. A questo si aggiunge il vincolo dei requisiti di merito, che per gli iscritti ad anni successivi al primo si misurano in crediti acquisiti entro una data fissata da ciascun bando.
Sul fronte fiscale, la borsa erogata dagli enti regionali per il diritto allo studio è esente da IRPEF in forza delle specifiche disposizioni di legge che la escludono dall’imponibile, a differenza delle borse erogate da soggetti privati. L’esenzione lascia comunque aperta per la famiglia la possibilità di fruire delle detrazioni per le spese universitarie, quando lo studente è fiscalmente a carico.