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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva e pubblicato il nuovo Modello CPB 2026-2027, ai fini del calcolo della proposta e dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale nel nuovo biennio. Lo utilizzano i contribuenti ISA che non hanno aderito lo scorso anno. Senza la comunicazione dei dati tramite il nuovo modello, infatti, la proposta di concordato non può essere elaborata né accettata.
Il provvedimento approvato il 27 febbraio con le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini ISA 2026 contiene anche quelle per elaborare la proposta di CPB in relazione ai periodi d’imposta 2026- 2027 e per trasmettere i dati con accettazione o revoca nei termini.
Il nuovo modello CPB consente di indicare le informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per il calcolo della proposta biennale. Nel Quadro O (righi da P01 a P10) vanno attestati i requisiti di accesso, l’assenza di cause di esclusione, eventuali eventi straordinari e i dati contabili 2025 — reddito e valore della produzione netta IRAP — oltre ai valori proposti per il biennio.
Possono aderire i titolari di partita IVA che nel 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività per cui risultano approvati gli ISA e che sono tenuti alla loro applicazione per lo stesso periodo. Chi ha debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro può comunque accedere al concordato estinguendo o rateizzando gli importi prima della scadenza.
Previsti specifici controlli di coerenza con i due flussi dichiarativi (ISA e CPB).
Il modello CPB può essere trasmesso per via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite intermediari. La trasmissione può avvenire in modo congiunto alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA oppure in via autonoma utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi con il codice 1 “Adesione”.
La scadenza per l’adesione al CPB 2026-2027 è fissata al 30 settembre 2026. Entro lo stesso termine è possibile revocare un’eventuale adesione precedente, trasmettendo il modello esclusivamente in via autonoma.
I modelli Redditi 2026 recepiscono anche il nuovo regime di imposta sostitutiva introdotto per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Chi rientra in questa casistica troverà nei modelli aggiornati i quadri specifici per la gestione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di reddito rispetto al concordato già in corso.
Con due provvedimenti del 27 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i 173 modelli ISA per il periodo d’imposta 2025 e il modello CPB 2026-2027 per chi intende aderire al concordato preventivo biennale per il prossimo biennio. Le versioni definitive seguono le bozze rese disponibili tra dicembre 2025 e febbraio 2026 senza modifiche di rilievo: i contenuti sono confermati.
Il primo provvedimento (prot. n. 71684/2026) approva i 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 2025, il modello CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, e il sistema di importazione dei dati contabili da RedditiOnLine.
Il secondo provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ISA per il periodo d’imposta 2025 e le modalità di trasmissione della proposta CPB per il biennio 2026-2027, incluse le procedure di accettazione e revoca.
I modelli ISA sono parte integrante delle dichiarazioni dei redditi e vengono approvati ogni anno entro febbraio in base all’art. 1 del DPR n. 322/1998. I 173 definitivi per il 2026 dovranno essere utilizzati da:
La novità più rilevante sul piano degli adempimenti è la parziale precompilazione dei dati contabili nei modelli ISA. Il sistema — già disponibile da alcuni anni ma ora formalizzato nell’allegato al provvedimento con un elenco di corrispondenze — consente di importare direttamente nel software Il tuo ISA 2026 CPB i dati contabili già inseriti nell’applicativo RedditiOnLine.
L’allegato al provvedimento mappa le corrispondenze tra i dati contabili del modello Redditi 2026 e gli analoghi campi richiesti nei modelli ISA 2026, riducendo le operazioni di reinserimento manuale e il margine di errore.
I 173 modelli definitivi incorporano le revisioni già anticipate nelle bozze di gennaio e febbraio. Sul fronte dei codici attività , i modelli incamerano le modifiche ai nuovi codici ATECO applicabili agli ISA 2026.
Inseriti anche i campi per comunicare nuovi dati richiesti nei modelli ISA 2026 per il calcolo dell’affidabilità fiscale.
Modello di dichiarazione IRAP 2026, con relative istruzioni di compilazione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Istruzioni di compilazione e Modello 770/2026 per la dichiarazione fiscale dei sostituti d’imposta e degli intermediari, per comunicare le informazioni sulle ritenute operate in relazione a redditi da lavoro dipendente e autonomo, provvigioni, redditi diversi e di capitale, dividendi e proventi.
Nel modello 2026 è stato inserito nel quadro SX un nuovo rigo per il credito relativo alla “somma che non concorre alla formazione del reddito†riconosciuta dal sostituto d’imposta.
Modello di dichiarazione “REDDITI 2026-PFâ€, con istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e di quelli riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF.
Modello 730/2026 e istruzioni di compilazione per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Il 27 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi 2026 in versione definitiva: 730, Redditi PF, Redditi SC, Redditi SP, Redditi ENC, CNM, IRAP, 770 e Concordato preventivo biennale (CPB). Si chiude così il pacchetto completo per la stagione fiscale relativa al periodo d’imposta 2025, dopo che CU e IVA 2026 erano già stati approvati a gennaio. I modelli definitivi sostituiscono le bozze circolate da dicembre 2025 e sono immediatamente scaricabili dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i modelli sono disponibili in versione definitiva, con le relative istruzioni per la compilazione, sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il pacchetto comprende:
Già disponibili dal 16 gennaio scorso anche il Modello CU 2026 e il modello IVA annuale 2026.
I modelli 730 e Redditi PF 2026 recepiscono le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di redditi medio-bassi. Le novità di maggiore impatto riguardano:
Resta confermata la riforma degli scaglioni IRPEF a tre aliquote (23%, 33%, 43%), ormai strutturale. La riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% sul secondo scaglione, prevista dalla Manovra 2026, vale dal 1° gennaio 2026 e produrrà effetti nella dichiarazione del prossimo anno. Sul fronte edilizio, la detrazione per ristrutturazioni scende al 36% per la generalità degli immobili — al 50% solo per la prima casa, previa comunicazione puntuale del condominio per i lavori sulle parti comuni.
Per imprenditori, professionisti, società ed enti, le principali modifiche riguardano due misure strutturali introdotte nel 2025 e ora recepite nei modelli definitivi.
Nei modelli Redditi SC, ENC e CNM è stata inserita la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (IRES premiale), applicabile all’anno d’imposta 2025 per i soggetti che rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Nei modelli Redditi PF, per imprenditori e professionisti con partita IVA, è stato introdotto il regime di imposta sostitutiva opzionale per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Approvati anche i modelli ISA, parte integrante dei Redditi per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Il modello IRAP 2026 introduce la nuova disciplina di detassazione al 95% dei dividendi infra-UE/SEE percepiti da banche e imprese di assicurazione. Il modello 770/2026 — utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare le ritenute su dipendenti e collaboratori — è stato aggiornato con un nuovo rigo nel quadro SX, dedicato alla gestione del credito collegato alla somma variabile fino a 960 euro esente da imposizione riconosciuta ai lavoratori a basso reddito.
Con l’approvazione di oggi diventa disponibile anche il modello per aderire al Concordato preventivo biennale 2026/2027. La struttura e i contenuti sono confermati rispetto all’edizione precedente. Chi ha già gestito le scadenze di pagamento del CPB 2026 sui redditi pregressi troverà invariata la logica del modello.
Per decenni, il diritto europeo ha diviso le imprese in due blocchi con un confine netto: 249 dipendenti. Chi stava sotto era una PMI con accesso ad agevolazioni, semplificazioni normative e strumenti di finanziamento dedicati e chi superava la soglia dei 250 dipendenti diventava automaticamente grande impresa, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Un sistema che scoraggiava la crescita: molte imprese preferivano non assumere pur di non perdere i benefici PMI in un solo colpo.
Mercoledì 25 febbraio, tre commissioni del Parlamento europeo hanno approvato un pacchetto di misure che introduce una terza categoria: le SMC (Small Mid-Cap), ovvero le piccole imprese a media capitalizzazione. Il voto in plenaria è atteso per marzo, dopo di che partirà il negoziato interistituzionale con il Consiglio UE. La norma non è ancora in vigore ma la direzione politica è definita.
Secondo la proposta approvata in commissione, rientrano nella categoria SMC le imprese che superano i parametri della definizione di PMI europea — ovvero le 250 unità lavorative anno — ma restano al di sotto di una soglia superiore. La Commissione UE aveva proposto il tetto a 750 dipendenti, con fatturato annuo fino a 150 milioni di euro o totale di bilancio fino a 129 milioni. Il Parlamento spinge per innalzare il limite a 1.000 dipendenti, con soglie di fatturato e patrimonio proporzionalmente più alte. Il negoziato con il Consiglio stabilirà il punto di equilibrio finale.
In Italia, questa fascia dimensionale coincide in larga parte con quelle che nel linguaggio comune vengono chiamate medie imprese strutturate: aziende manifatturiere, società di servizi industriali, imprese familiari di seconda o terza generazione che hanno raggiunto la scala critica ma non la complessità organizzativa di una multinazionale.
Il meccanismo che la normativa SMC punta a correggere è noto come cliff-edge — letteralmente il bordo del precipizio. Superata la soglia dei 249 dipendenti, un’impresa si trova esposta a un salto normativo immediato: obblighi più pesanti su privacy, rendicontazione finanziaria, due diligence ambientale, accesso ai mercati di capitali. La transizione non è graduale: avviene tutta in un colpo, dal giorno dopo l’assunzione che porta oltre soglia.
Il risultato è una distorsione documentata: alcune imprese bloccano le assunzioni o ristrutturano artificialmente la propria organizzazione societaria per restare formalmente sotto la soglia PMI. La nuova categoria SMC non elimina gli obblighi delle grandi imprese, ma introduce una fascia intermedia con oneri proporzionati alla dimensione reale.
Il pacchetto approvato dalle commissioni parlamentari interviene su quattro aree normative specifiche.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati prevede già un’esenzione per le PMI dall’obbligo di tenere un registro dettagliato delle attività di trattamento. La proposta estende questa esenzione alle SMC, limitando l’obbligo di registrazione ai soli trattamenti classificati come ad alto rischio per i diritti degli interessati.
Le SMC potranno accedere ai mercati di crescita per le PMI e a piattaforme multilaterali di negoziazione con procedure semplificate rispetto ai mercati regolamentati tradizionali.
Potranno inoltre beneficiare di regole più semplici per la redazione del prospetto informativo. Redigere un prospetto completo può costare tra decine e centinaia di migliaia di euro in consulenze legali e procedure amministrative: il formato semplificato permetterebbe a ciascuna impresa di risparmiare circa 20.000 euro per ogni operazione.
Il risparmio complessivo stimato per l’insieme delle SMC interessate dalle modifiche a MiFID e al Regolamento sul prospetto ammonta a 12,7 milioni di euro.
Le PMI sono già esentate da parte degli obblighi di due diligence sulle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. La proposta estende questo regime alle SMC, riducendo anche la frequenza con cui le politiche di controllo devono essere aggiornate e rese pubbliche: ogni cinque anni invece che ogni tre, salvo cambiamenti rilevanti.
L’obbligo di registrazione nel portale europeo dei gas fluorurati (F-gas)Â viene limitato alle sole operazioni di importazione ed esportazione che superano determinate soglie quantitative, eliminando un onere considerato sproporzionato per imprese di dimensione intermedia.
Il pacchetto SMC deve ancora percorrere l’iter completo. Dopo il voto in plenaria del Parlamento europeo, previsto per marzo 2026, si apriranno i negoziati con il Consiglio UE, dove siedono i governi degli Stati membri. La Commissione europea ha già pubblicato la propria Raccomandazione definitoria (n. 2025/1099 del 21 maggio 2025), che costituisce il riferimento tecnico per il pacchetto legislativo. I tempi di recepimento negli ordinamenti nazionali dipenderanno dalla forma giuridica finale degli atti — direttive o regolamenti — e dalle scadenze di trasposizione che il legislatore europeo stabilirà .
Per le imprese italiane che si collocano nella fascia dimensionale interessata, il momento utile è ora: seguire l’iter legislativo, verificare se la propria struttura rientra nei parametri SMC e valutare in anticipo quali obblighi normativi potrebbero alleggerirsi, a partire dall’accesso semplificato ai mercati di capitali.
Modello CPB per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026/2027, con le istruzioni di compilazione.
I tassi ci sono. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del BTP Valore: 2,50% per i primi due anni, 2,80% per il terzo e quarto anno, 3,50% per il quinto e sesto anno. Il collocamento apre lunedì 2 marzo e chiude venerdì 6 marzo alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005696320.
Il meccanismo è quello consolidato delle emissioni precedenti: cedole trimestrali con tassi prefissati crescenti a scaglioni biennali. I tassi comunicati oggi sono minimi garantiti — al termine del collocamento, il 6 marzo, il MEF potrà confermarli o rivederli al rialzo in base alle condizioni di mercato. Non potranno essere ridotti.
| Periodo | Tasso minimo garantito |
|---|---|
| 1° e 2° anno | 2,50% |
| 3° e 4° anno | 2,80% |
| 5° e 6° anno | 3,50% |
Sulla base di questi tassi, il rendimento medio ponderato si attesta intorno al 3,10%. Gli analisti stimano che i tassi definitivi potrebbero avvicinarsi al 3,15%, con l’ultima cedola potenzialmente vicina al 4% se il contesto di mercato resterà favorevole.
L’edizione di ottobre 2025 aveva offerto tassi più contenuti nei primi anni e più alti nella fase finale: 2,60% per i primi tre anni e 4,00% per gli ultimi due, con scadenza quinquennale. La struttura attuale è diversa — durata di sei anni con scaglioni biennali invece di triennali — ma il confronto è indicativo: chi aveva scelto ottobre 2025 per il tasso finale più elevato si trova ora davanti a un titolo con cedola media leggermente inferiore ma con una distribuzione più regolare della crescita nel tempo.
Un elemento di contesto rilevante: lo spread BTP-Bund si trova attualmente ai minimi dal 2008, intorno ai 61 punti base. Un segnale positivo sul rischio-Paese che sostiene la fiducia nel titolo, anche se i rendimenti sul mercato secondario risentono di questo restringimento.
L’investimento minimo è 1.000 euro, senza tetto massimo. Il titolo viene collocato alla pari (prezzo 100) sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana, senza commissioni per chi acquista nei giorni di collocamento. I canali disponibili sono tre: home banking abilitato al trading online, sportelli bancari e uffici postali con conto titoli. Le banche dealer designate sono Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM; co-dealer MPS e ICCREA Banca.
Sul BTP Valore si applica la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale extra — rispetto al 26% applicato su azioni, fondi e conti deposito. I titoli di Stato sono inoltre esenti dalle imposte di successione.
Dal 2025, i BTP (insieme ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale) sono esclusi dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivi investiti in titoli di Stato. Per le famiglie che percepiscono bonus, agevolazioni o prestazioni sociali legate all’ISEE, questo significa poter parcheggiare liquidità senza effetti sull’indicatore patrimoniale.
Chi acquista il BTP Valore durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza — prevista nel 2032 — riceve un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Il titolo può essere venduto prima della scadenza sul mercato secondario senza vincoli, ma in quel caso il bonus decade. Chi vende prima perde anche la protezione dal rischio di mercato: il prezzo sul secondario può essere inferiore a 100 in caso di rialzo dei tassi.
Con la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), chi ha cartelle esattoriali affidate dal 2000 al 2023 può chiudere il conto con l’AdER pagando solo il capitale originario: niente sanzioni, niente interessi di mora, niente aggio. Un’opportunità per chi ha debiti lievitati nel tempo proprio per effetto delle componenti accessorie.
La misura segue le precedenti rottamazioni ma ha regole proprie: non tutti i carichi rientrano, non tutti i contribuenti possono aderire e la procedura telematica di adesione — obbligatoria entro il 30 aprile 2026 — richiede scelte precise già in fase di invio, a partire dal numero di rate da pagare. Prima ancora si deve optare per la modalità di richiesta di accesso e di nuovo nuovo piano di rientro personalizzato: si può procedere in area riservata con SPID, CIE e CNS oppure da area pubblica senza credenziali, con un iter di conferme via email da rispettare nei tempi.
È anche possibile l’adesione selettiva, scegliendo solo alcuni carichi all’interno di una stessa cartella. Entro il 30 giugno 2026 AdER comunica l’esito con importi e piano di pagamento.
Da quel momento si apre la gestione delle rate. Questo tutorial segue tutto il percorso, passo dopo passo.
Presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, si apre la fase successiva: l’attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la gestione del piano di pagamento e il rispetto delle scadenze per non perdere i benefici.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia a ciascun aderente la Comunicazione delle somme dovute, documento che contiene l’esito della domanda, l’importo complessivo da versare — calcolato sul solo capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio — e i moduli di pagamento con le scadenze del piano scelto.
Se la domanda viene accolta, la comunicazione include il dettaglio dei carichi ammessi e di quelli eventualmente esclusi, con le motivazioni. Se invece viene rigettata, i carichi tornano automaticamente alla situazione precedente, con ripristino delle procedure di riscossione sospese al momento dell’adesione.
Il contribuente, durante la procedura di domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, può scegliere tra il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano rateale fino a 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata massima di 9 anni. L’importo minimo di ciascuna rata è fissato a 100 euro: per debiti complessivi inferiori a 5.400 euro il piano sarà quindi più breve di nove anni.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La scelta tra unica soluzione e rateizzazione va indicata già in fase di domanda e può essere confermata o modificata al momento della comunicazione AdER.
Le scadenze del piano rateale sono fissate per legge e non modificabili. Per il 2026 le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2027 le rate hanno cadenza bimestrale con scadenze il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di piano completo da 54 rate, l’ultima scadenza è il 31 maggio 2035.
| Scadenza | Anno |
|---|---|
| 31 luglio | 2026 (prima rata o unica soluzione) |
| 30 settembre | 2026 |
| 30 novembre | 2026 |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | Dal 2027 |
| 31 maggio 2035 | Ultima rata (piano da 54 rate) |
La decadenza dalla Rottamazione-quinquies scatta in due casi: il mancato pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026, oppure il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del piano. In entrambi i casi i benefici vengono meno automaticamente, senza necessità di provvedimenti formali da parte di AdER.
Le conseguenze sono immediate e irreversibili: il debito residuo torna esigibile nella sua interezza, comprese sanzioni e interessi originariamente azzerati, e riprendono le procedure esecutive e cautelari eventualmente sospese. Non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione sugli stessi carichi né richiedere una nuova rateazione ordinaria.
Chi aveva un piano di rateazione ordinaria sui carichi inclusi nella domanda vede automaticamente sospesi i pagamenti dal momento dell’adesione. Se l’adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026, il vecchio piano viene revocato e sostituito dal nuovo. Se invece non si perfeziona, il piano ordinario riprende automaticamente — ma attenzione: chi decade dalla Rottamazione-quinquies dopo aver pagato almeno una rata non può chiedere una nuova rateazione ordinaria sugli stessi carichi.
Un nuovo tassello nella riforma del mercato dei capitali avanzato dal Governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 26 febbraio, in esame preliminare e su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, un decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (TUF, decreto legislativo 58/1998). L’obiettivo dichiarato è selezionare le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità , dare più garanzie ai destinatari dei procedimenti e ridurre il contenzioso davanti alle autorità di vigilanza.
Il provvedimento si inserisce nel percorso attuativo della legge delega per la riforma dei mercati dei capitali del marzo 2024 e si affianca al primo decreto di riforma strutturale del TUF, già approvato nell’ottobre 2024, che aveva ridisegnato governance delle società quotate, regime per le PMI e strumenti di cooperative compliance.
La rimodulazione delle sanzioni riguarda tre aree principali: l’inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni obbligatorie delle società quotate. Il decreto distingue nettamente tra responsabilità delle persone giuridiche e delle persone fisiche.
Per le società ed enti che violano gli obblighi di intermediazione o i doveri degli emittenti, le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 5.000 euro fino a 10 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 5% del fatturato totale annuo per importi superiori a 10 milioni. Per le persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione o controllo, il range è tra 5.000 euro e 2 milioni di euro. Le società quotate che omettono le comunicazioni prescritte vedono la sanzione minima elevata a 10.000 euro.
La novità più rilevante per le imprese è l’introduzione del settlement, un istituto deflattivo del contenzioso che consente al destinatario di una contestazione di proporre all’autorità di vigilanza un accordo per chiudere il procedimento. L’accordo prevede la riduzione della sanzione pecuniaria di un terzo, a condizione che il soggetto si impegni a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori danneggiati.
Anche le sanzioni interdittive — come la sospensione dalle funzioni — potranno essere graduate o omesse in base alle specificità del caso concreto, eliminando automatismi che in passato erano stati criticati dagli operatori come sproporzionati rispetto alla gravità effettiva delle condotte.
Il decreto attribuisce a Consob e Banca d’Italia la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che, pur irregolari, non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato né arrecato danno agli investitori. In questi casi le autorità potranno limitarsi a una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio calibrato sulla reale offensività della condotta.
La riforma introduce una disciplina unificata del procedimento sanzionatorio applicabile a tutte le sanzioni previste dal TUF, con garanzie esplicite sul contraddittorio, la piena conoscenza degli atti istruttori, la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, la certezza dei termini.
Sul fronte della confisca, l’istituto viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione — viene eliminato il riferimento al “prodotto”, in linea con la giurisprudenza costituzionale più recente. Consob potrà procedere tramite ingiunzione di pagamento e confiscare beni di valore equivalente al profitto qualora il destinatario non disponga di somme liquide sufficienti.
La riforma conferma e rafforza le tutele per chi segnala violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro misure ritorsive. Resta fermo l’obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra Banca d’Italia e Consob per assicurare l’unitarietà dell’azione di vigilanza.
Una nuova tassa colpisce lo spazio digitale in cloud, considerandolo alla stregua di un supporto fisico come un dvd o un hard disk. Si tratta dell’estensione di un balzello già esistente, il compenso per copia privata per opere tutelate dal diritto d’autore. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto che da una parte aggiorna le tariffe e dall’altro le estende all’archiviazione in rete.
Il semplice fatto di mettere a disposizione capacità di memoria in cloud comporta adesso il pagamento della tassa, che rischia di ricadere indirettamente sugli utenti che usano servizi per backup, compliance e continuità operativa. Anche senza alcuna connessione con la copia di opere protette.
Il compenso per copia privata si inserisce nell’ambito delle norme sul diritto d’autore e riguarda specificamente il settore musicale, audiovisivo e cinematografico. Dal momento che la duplicazione di un’opera a uso personale rischia di violare la tassa che si paga agli enti come la SIAE per ogni riproduzione, l’acquisto di un dispositivo che consente questa operazione prevede il pagamento del compenso per copia privata.
La norma di riferimento è l’articolo 71-septies della legge 633/1941, in base al quale la tassa è costituita, «per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore».
La base giuridica per l’estensione al cloud è una sentenza della Corte di Giustizia UE del 2022 (causa C-433/20), che ha assimilato il server cloud a qualsiasi supporto fisico ai fini dell’obbligo di compenso. L’Italia è il primo Paese al mondo ad applicare alla lettera questa sentenza.
Ora, il decreto ministeriale agisce su due fronti: da una parte aggiorna le tariffe (per la prima volta dal 2020) incrementandole di percentuali che, in base alle anticipazioni, variano dal 15 al 40%; dall’altra introduce la novità dell’applicazione del balzello anche allo spazio di archiviazione digitale e ai dispositivi rigenerati, con il rischio di doppio prelievo su chi acquista smartphone o laptop ricondizionati su cui il compenso era già stato versato al primo acquisto.
Le tariffe variano a seconda dei dispositivi, suddivisi in 18 categorie e a loro volta segmentati in base alla capacità di memoria. Per smartphone e tablet il compenso a carico del produttore o importatore — che tipicamente lo incorpora nel prezzo di vendita — è parametrato allo storage: da 3,39 euro per i modelli fino a 8 GB fino a 9,69 euro per quelli oltre i 2 TB. Per pc, tv e decoder il compenso è invece fisso: 6,07 euro per il pc, 4,67 euro per tv e decoder, indipendentemente dalla capacità .
Se fino ad oggi lo spazio digitale non era tassato, adesso anche sulle dotazioni di memoria in rete va versato il balzello alle società come la SIAE, con un meccanismo di quota mensile. Il compenso è a carico del fornitore del servizio, calcolato in base allo spazio allocato a ciascun cliente: 0,0003 euro per GB fino a 500 GB e 0,0002 euro oltre tale soglia, con un tetto massimo di 2,40 euro mensili per cliente attivo. Chi ha meno di 1 GB a disposizione è esente. Il soggetto obbligato al versamento è il fornitore del servizio e non l’utente finale — ma il rischio che il costo venga traslato sugli abbonamenti — per privati e imprese — è considerato quasi certo dagli operatori.
I fornitori cloud sono inoltre tenuti a presentare una dichiarazione trimestrale con il numero di utenti attivi e la capacità di memoria a loro disposizione mese per mese.
Per le imprese ICT che erogano servizi cloud il decreto apre un problema specifico: chi ha già versato il compenso sui supporti fisici dell’infrastruttura si trova a pagare nuovamente sul servizio cloud che eroga. È la doppia imposizione denunciata da AIIP e Assintel lungo tutta la filiera.
Il rischio indiretto riguarda invece le imprese clienti ed in generale gli utenti dei servizi di cloud storage: se i fornitori trasferiscono il costo sugli abbonamenti, il prelievo finisce per ricadere anche su chi usa il cloud esclusivamente per backup dei dati gestionali, continuità operativa, archiviazione documentale, sicurezza informatica — attività senza alcuna connessione con la copia privata di opere musicali o audiovisive.
Diviso il mondo imprenditoriale. Esprimono soddisfazione le associazioni di categoria del settore musicale come la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e la SIAE — che ricorda di portare avanti questa battaglia dal 2009. Protestano invece le sigle che rappresentano le imprese digitali.
Anitec-Assinform sottolinea che il decreto aumenta i costi intorno al 20% e rischia di muoversi in una direzione sempre più distante dall’evoluzione tecnologica e dalle modalità con cui oggi i contenuti vengono fruiti.
In una nota congiunta, AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) e Assintel (Imprese ICT di Confcommercio) sottolineano il rischio di doppia imposizione, per cui chi ha già versato il compenso su supporti di storage subisce poi un ulteriore prelievo sul cloud. Le due associazioni chiedono al ministero di aprire un tavolo tecnico con le categorie e di intervenire per escludere i servizi cloud forniti a clienti business, prevenire i doppi prelievi lungo la filiera, e semplificare adempimenti, esenzioni e rimborsi.
Il bonus under 35 del Decreto Coesione — 500 euro al mese per tre anni, fino a 18.000 euro complessivi — non sarà prorogato nel 2026. Durante la conversione del decreto Milleproroghe nessuna norma di rinnovo è stata approvata, nonostante le proposte avanzate da Forza Italia, Partito Democratico e Italia Viva. Chi ha avviato un’attività dal 1° gennaio 2026 è escluso. Chi l’ha avviata entro il 31 dicembre 2025 può ancora presentare domanda entro l’ultima finestra disponibile, quella del 2 marzo.
Il requisito temporale — apertura dell’impresa o della partita IVA tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 — non è stato modificato. Le attività avviate dal 1° gennaio 2026 non possono accedere al contributo in nessun caso, anche se operano nei settori strategici che in precedenza erano ammessi.
La mancata proroga ridisegna il quadro degli incentivi per il 2026, che si concentra sul lavoro dipendente: restano attivi i bonus per l’assunzione di giovani e donne e gli sgravi nelle aree della ZES unica, con condizioni meno favorevoli rispetto al bonus autoimpiego. Per chi apre una partita IVA nel 2026 esistono altre agevolazioni fiscali da valutare, in particolare il regime forfettario e gli incentivi territoriali.
La chiusura riguarda solo le nuove domande. I beneficiari già ammessi continueranno a ricevere il contributo fino alla naturale scadenza dei 36 mesi, senza alcuna modifica alle condizioni originarie. Lo stesso vale per l’esonero contributivo collegato alle assunzioni under 35 a tempo indeterminato, garantito fino a esaurimento del periodo spettante.
Prima di chiudersi, la misura ha ampliato la sua platea. Con il Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026, l’Istituto ha esteso l’accesso anche ai liberi professionisti con partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese — una categoria inizialmente esclusa per un’ambiguità dell’applicativo telematico, poi sanata dopo un chiarimento formale del Ministero del Lavoro. Come dettagliato nel chiarimento sulla riapertura del bonus 500 euro per liberi professionisti, i termini sono stati riaperti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per questa categoria.
Per i professionisti, la data che fa fede è quella di apertura della partita IVA, che deve ricadere tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Non è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese. Il sistema INPS è stato adeguato appositamente per questa platea.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica su www.inps.it, autenticandosi con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità → Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche → Incentivo Decreto Coesione. In alternativa è possibile rivolgersi a un Patronato o al Contact Center INPS (803 164 da fisso, 06 164164 da mobile).
Per le attività nate prima del 28 novembre 2025, il termine del 2 marzo è perentorio: oltre quella data il portale non accetterà nuove istanze. I liberi professionisti devono indicare in fase di domanda la data di apertura della partita IVA come data di avvio dell’attività .
Per presentare domanda sono richiesti questi requisiti:
Nel più vasto quadro del piano dei bonus per giovani imprenditori nei settori strategici, l’incentivo è compatibile con lo sgravio contributivo per assunzioni under 35 a tempo indeterminato previsto dallo stesso Decreto Coesione, mentre non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Non costituisce reddito ai fini IRPEF e IRAP, quindi non incide sulla base imponibile né sul regime forfettario.
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025. L’elenco aggiornato dei codici ammessi è riportato nell’Allegato 1 della circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente classificazione ATECO 2007.
Con Messaggio INPS n. 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato ulteriormente integrato con il codice 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia”, nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo. Le macro-categorie ammesse comprendono: manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità , istruzione, intrattenimento. La verifica avviene tramite il codice ATECO indicato all’apertura della partita IVA o alla costituzione della società .
Il contributo ammonta a 500 euro mensili per 36 mesi, con un massimo di 18.000 euro complessivi, erogati in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno (6.000 euro/anno). Non richiede rendicontazione analitica delle spese. Sul piano fiscale:
Con la mancata proroga, la nuova potenziale platea per il bonus si restringe quindi ai soli “ripescati” con accesso entro il 2 marzo. Per le attività professionali avviate prima del 28 novembre 2025, lo ricordiamo, il termine del 2 marzo 2026 è perentorio ed oltre tale data il sistema non accetterà nuovi flussi informativi.
C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025, adempimento in materia di pari opportunità che coinvolge tutte le imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Dal 1° marzo il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro mette a disposizione il modello telematico aggiornato per la compilazione.
L’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale è previsto dall’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità (dlgs 198/2006), modificato dalla legge 162/2021. Fino al biennio precedente, la soglia era fissata a 100 dipendenti: oggi riguarda tutte le aziende con più di 50 dipendenti. Il documento deve fotografare la composizione del personale maschile e femminile in ogni professione, con riferimento a:
Per le aziende sotto i 50 dipendenti la trasmissione resta volontaria. I chiarimenti del Ministero del Lavoro sul rapporto biennale precisano anche le modalità di computo dei dipendenti e i criteri per la corretta compilazione del modello.
Le imprese con obbligo di invio del report devono trasmettere il documento esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale servizi.lavoro.gov.it con le credenziali aziendali. Il modello precompilato è disponibile dalla sezione dedicata dal 1° marzo 2026.
Una delle novità più utili dell’applicativo è la possibilità di caricare i dati del biennio precedente già inseriti in piattaforma, aggiornandoli per il periodo 2024-2025 senza dover ricominciare da zero. È disponibile anche la funzionalità di upload in formato .xls. Entro la stessa scadenza del 30 aprile, il legale rappresentante deve trasmettere copia del rapporto e della ricevuta anche alle RSA — le rappresentanze sindacali aziendali. Le regole generali di compilazione restano quelle stabilite dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024.
Attenzione al 15 marzo: le aziende che hanno ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 devono completarlo entro il 15 marzo 2026, termine improrogabile fissato dal Ministero.
Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale possono, fino alla scadenza del 30 aprile 2026, produrre copia di quello già presentato per il biennio 2022/2023. Dovranno poi integrare la documentazione con il nuovo rapporto 2024/2025 entro il termine ordinario. Una finestra utile per chi è ancora in fase di raccolta dati e deve partecipare a gare nel frattempo.
Le conseguenze per le aziende inadempienti sono articolate su due livelli distinti. In caso di mancata trasmissione — anche dopo l’invito alla regolarizzazione dell’Ispettorato del Lavoro — si applicano le sanzioni previste dall’art. 11 del DPR 520/1955. Se l’inottemperanza si protrae oltre 12 mesi, scatta la sospensione per un anno di tutti i benefici contributivi in godimento (art. 46, comma 4, dlgs 198/2006). In caso di rapporto mendace o incompleto, l’Ispettorato nazionale del lavoro può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4-bis, dlgs 198/2006).
Vale la pena ricordare che il rapporto biennale si inserisce oggi in un quadro normativo in rapida evoluzione. Entro il 7 giugno 2026 l’Italia dovrà recepire la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, che introduce obblighi aggiuntivi di reportistica sul divario retributivo di genere per le imprese sopra i 100 dipendenti, con scadenze progressive fino al 2031 per le realtà più piccole. Le aziende che già compilano con accuratezza il rapporto biennale si trovano in una posizione più avanzata rispetto a questi nuovi adempimenti, avendo già strutturato la raccolta dei dati richiesti.
A poche settimane di distanza l’uno dall’altro, prima Glovo e poi Deliveroo sono stati sottoposti a un controllo giudiziario avviato dalla Procura di Milano, al fine di interrompere una situazione di sfruttamento che grava su una vasta platea di lavoratori della gig economy che operano come ciclofattorini.
A essere contestate sono le retribuzioni non proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, soprattutto se si tiene conto dei minimi retributivi del CCNL Logistica, che prevede trattamenti ben più elevati rispetto a quanto corrisposto dalle piattaforme. Nel decreto su Deliveroo emerge che il 73% dei rider guadagna meno di 1.245 euro al mese e che, su un campione di 40 lavoratori, ben 30 — l’81,1% — si trovano sotto la soglia di povertà . Per Glovo, su 42.000 rider coinvolti, la situazione non è diversa.
L’organizzazione del lavoro dei fattorini basata su una piattaforma informatica e sull’azione di algoritmi ad hoc, inoltre, contrasta con l’attività svolta attraverso Partita IVA: sebbene figurino come autonomi, i lavoratori vengono impiegati come subordinati, con gestione delle prestazioni tramite geolocalizzazione e misurazione continua delle performance. Per la Procura è questa la prova del rapporto di subordinazione — e del caporalato digitale.
A sottolineare come l’intervento della Procura di Milano confermi un sistema di caporalato segnalato da anni è il segretario generale della CGIL Maurizio Landini:
Va garantito a queste lavoratrici e a questi lavoratori un salario dignitoso e un orario pieno, attraverso l’applicazione di un contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, laddove sussistano realmente condizioni di lavoro autonomo, parità di tutele, retribuzione e diritti sindacali. Il lavoro su piattaforma non può essere più una zona grigia in cui si negano i diritti di rappresentanza e si ammette lo sfruttamento lavorativo.
Il provvedimento su Foodinho — la società milanese che gestisce Glovo — è stato firmato il 9 febbraio 2026 dal pm Paolo Storari e convalidato dal GIP Roberto Crepaldi il 19 febbraio. L’amministratore giudiziario nominato è Adriano Romanò, con il mandato di avviare la regolarizzazione dei lavoratori e correggere l’assetto organizzativo. Il reato contestato è l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato disciplinato dall’art. 603-bis del codice penale.
Per Deliveroo Italy il provvedimento d’urgenza è arrivato il 25 febbraio 2026. Indagato l’amministratore unico Andrea Giuseppe Zocchi. Amministratore giudiziario nominato: Massimiliano Poppi. Stesse accuse, stesso PM, stesso impianto: retribuzioni in alcuni casi inferiori fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva, in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione sulla garanzia di un’esistenza libera e dignitosa.
La Procura, guidata da Marcello Viola, ha anche coinvolto i clienti delle piattaforme — tra cui Carrefour, Esselunga, McDonald’s e Burger King — richiedendo l’esibizione di documenti sui modelli organizzativi interni e sui sistemi di controllo, per verificare se abbiano agevolato colposamente lo sfruttamento nella filiera. Lo stesso approccio già usato negli ultimi anni nei confronti di grandi marchi della moda come Armani, Dior e Louis Vuitton.
Il nodo giuridico centrale è sempre lo stesso: i rider sono formalmente inquadrati come lavoratori autonomi con Partita IVA ma nella realtà operano sotto il controllo diretto della piattaforma — che assegna gli ordini, stabilisce i parametri di remunerazione, monitora le performance e gestisce l’intero ciclo lavorativo tramite algoritmo. Dal 19 maggio 2025 Glovo ha persino eliminato la prenotazione dei turni, introducendo il free-login: chiunque può connettersi in qualsiasi momento, con la conseguenza che più rider lavorano contemporaneamente facendo quindi meno consegne — e meno guadagno — ciascuno.
Su questo terreno la giurisprudenza italiana si è già espressa con chiarezza. Con la sentenza n. 1663/2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di etero-organizzazione — cioè quando è il committente a determinare tempi, luoghi e modalità della prestazione — si applica integralmente la disciplina del lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto formale stipulato tra le parti. Non serve accertare il carattere subordinato della prestazione: basta il requisito dell’etero-organizzazione.
Sul fronte contributivo, una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano ha già imposto a Deliveroo Italy e Uber Eats Italy di versare i contributi INPS omessi per circa 60.000 fattorini, con effetto retroattivo. I contributi INPS per i riders sono obbligatori quando il rapporto viene riqualificato come collaborazione coordinata e continuativa, modalità che dà accesso a tutte le garanzie previdenziali.
Sul piano europeo, la direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali ha introdotto una presunzione legale di subordinazione: quando esistono fatti che indicano direzione e controllo, l’onere della prova non spetta al lavoratore ma alla piattaforma, che deve dimostrare l’assenza di un rapporto di lavoro simil-dipendente.
In Italia, la legge delega 91/2025 — in vigore dal 10 luglio 2025 — ha delegato il Governo a recepire la direttiva modificando il dlgs 81/2015 (Jobs Act). Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 18 aprile 2025, ha già fornito indicazioni operative per l’inquadramento dei ciclofattorini, riconoscendo una presunzione legale di subordinazione applicabile nei procedimenti amministrativi e giudiziali. Ma il recepimento formale non è ancora completato: fino all’emanazione dei decreti attuativi, l’analisi resta caso per caso.
È esattamente questo vuoto — tra norme esistenti, sentenze consolidate e recepimento ancora incompiuto — che le piattaforme hanno continuato a sfruttare. I provvedimenti della Procura di Milano su Glovo e Deliveroo non sono un’eccezione: sono la conferma che, senza un intervento strutturale del legislatore, a chiudere la zona grigia continuerà a essere la magistratura.
È attivo dal 23 febbraio 2026 il nuovo avviso pubblico del MASAF con il regolamento per presentare le domande di accesso alla Facility Parco Agrisolare, la misura PNRR da 789 milioni di euro per impianti fotovoltaici sui tetti di edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Le domande si presentano esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE, dalle ore 12:00 del 10 marzo 2026 alle ore 12:00 del 9 aprile 2026. La procedura è a sportello in ordine cronologico: chi presenta prima ha priorità nell’assegnazione delle risorse, fino a esaurimento. L’interesse atteso dal settore agricolo lascia prevedere una forte concentrazione di domande fin dalle prime ore, con un possibile effetto click-day. Arrivare pronti all’apertura con la documentazione già predisposta è determinante.
La misura è attuata dal decreto MASAF del 17 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, nell’ambito del PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 4. Con una dotazione di 789 milioni di euro, sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, senza consumo di suolo. Nell’ambito delle agevolazioni per l’agricoltura 2026, l’incentivo concesso è un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili.
Oltre agli impianti fotovoltaici, sono finanziabili interventi complementari:
Non sono ammessi impianti a terra né il potenziamento di sezioni già esistenti finanziate da precedenti bandi Agrisolare. Se i lavori su un progetto precedente sono già avviati, non è possibile accedere alla Facility. Chi invece non ha ancora avviato i lavori può rinunciare al vecchio incentivo, ma viene collocato in fondo alla graduatoria.
Possono accedere ai finanziamenti:
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari inferiore a 7.000 euro annui, salvo i soccidari con contratto di valore superiore a tale soglia. Il beneficiario deve avere la disponibilità dei fabbricati oggetto di intervento.
I 789 milioni sono distribuiti su quattro linee di finanziamento (Tabelle 1A–4A), con il 40% riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
| Linea | Settore | Risorse | Contributo massimo |
|---|---|---|---|
| 1A | Produzione agricola primaria con autoconsumo | 473 milioni | fino all’80% |
| 2A | Trasformazione di prodotti agricoli | 150 milioni | 80% fino a 200 kWp; 65% tra 200 e 500 kWp; 50% tra 500 e 1.000 kWp |
| 3A | Trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli | 10 milioni | 30% |
| 4A | Produzione agricola primaria senza vincolo di autoconsumo | 140 milioni | 30% |
È prevista la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 30% del contributo, previa presentazione di idonea garanzia. Il provvedimento di concessione è emesso dal Ministero entro 30 giorni dall’approvazione della domanda da parte del GSE.
A parità di data di presentazione, il bando applica criteri di priorità nell’accesso alle risorse:
I progetti ammessi devono essere completati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo proroga motivata concessa dal GSE. In ogni caso, la rendicontazione finale deve avvenire entro il 31 dicembre 2028, con le risorse interamente impegnate entro il 30 giugno 2026, in coerenza con le scadenze PNRR.
Per i precedenti bandi Parco Agrisolare già finanziati, la misura ha già sostenuto decine di migliaia di progetti portando la dotazione complessiva del programma a circa 3,15 miliardi di euro.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il fac-simile della scheda per votare al Referendum per la riforma della Giustizia del 22-23 marzo. Gli elettori possono prenderne visione per sapere in anticipo cosa troveranno al seggio prima di andare a votare. Vediamo come arrivare preparati.
La scheda è di colore verde. Il quesito, nella formulazione definitiva stabilita dalla Corte di Cassazione il 6 febbraio 2026, è il seguente:
Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
La versione attuale è più analitica rispetto a quella iniziale: la Cassazione ha inserito i riferimenti puntuali agli articoli della Costituzione modificati dalla riforma, dopo le contestazioni formali avanzate dal Comitato dei 15.

Il referendum riguarda la riforma approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025, che sancisce definitamente la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e interviene  sull’autogoverno della magistratura. Il CSM viene sdoppiato in due organi distinti — uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri — e viene istituita una terza struttura, l’Alta Corte Disciplinare, per la funzione disciplinare.
Votando sì l’elettore approva la riforma costituzionale. Barrando il no esprime la volontà di mantenere l’assetto attuale.
I seggi sono aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. La doppia giornata di voto è una novità introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 196/2025, che ha esteso il voto al lunedì per favorire l’affluenza.
Il percorso verso il voto ha attraversato diverse tappe giudiziarie: il TAR Lazio ha respinto il ricorso che chiedeva il rinvio della consultazione, confermando la data di marzo.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi lunedì pomeriggio. I dati sull’affluenza e il risultato saranno consultabili in tempo reale su Eligendo e sull’app Eligendo Mobile.
Trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto alcun quorum di affluenza. Il risultato sarà valido indipendentemente da quanti cittadini si recheranno alle urne, a differenza dei referendum abrogativi, dove serve la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
Il fac-simile è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.