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H&H Group, Biogen e TP guidano la classifica Best Workplaces for Women 2026 con cui Great Place to Work Italia individua le migliori aziende per le donne, valutate dalle lavoratrici per organizzazione e management. Hanno quasi sempre meno di 500 collaboratori in Italia ed una di queste – la società di headhunting Reverse – figura anche tra le migliori PMI per cui lavorare, dove invee nessuna italiana sale sul podio.
In sintesi:
La classifica Best Workplaces for Women 2026 mette al primo posto H&H Group, multinazionale della salute, del benessere e della nutrizione familiare, davanti a Biogen, attiva nelle biotecnologie, e a TP, la società di servizi di contact center del gruppo Teleperformance. Tra le venti premiate il settore più rappresentato è manifattura e produzione, con il 25%, seguito da biotecnologie e farmaceutica (20%) e servizi professionali (15%).
| Posizione e azienda | Settore |
|---|---|
| 1. H&H Group | Salute, benessere e nutrizione familiare |
| 2. Biogen | Biotecnologie |
| 3. TP | Servizi di contact center |
| 4. Ipsen | Biofarmaceutico |
| 5. ConTe | Servizi finanziari e assicurazioni |
| 6. Reverse SpA | Servizi professionali |
| 7. AbbVie | Biotecnologie e prodotti farmaceutici |
| 8. Bristol-Myers Squibb | Biotecnologie e prodotti farmaceutici |
| 9. Hilton | Ospitalità |
| 10. Catalina | Advertising e marketing |
Completano le venti premiate, nell’elenco diffuso da Great Place to Work, Octopus Energy, Arthrex, E.G.O. Group, Dow e Vimec (manifattura e produzione), Gruppo Sebach (noleggio di bagni mobili), Karl Storz (health care), Portolano Cavallo Studio Legale (servizi professionali), MetLife (servizi finanziari e assicurazioni) e KIABI (retail).
Nelle aziende premiate le donne coprono il 49% dei ruoli di management, quasi il doppio del 26% rilevato nelle altre organizzazioni certificate Great Place to Work. Il Trust Index femminile, che misura credibilità , rispetto, equità , orgoglio e coesione, vale l’85% tra le premiate e il 73% nelle altre certificate: 12 punti percentuali di distanza, gli stessi che separano i due gruppi sul Leadership Index, dedicato alla qualità dei comportamenti dei capi.
La graduatoria considera 155 organizzazioni sulle oltre 400 analizzate, quelle con almeno 20 donne tra chi ha compilato il questionario, e le risposte di 80.987 persone. Il punteggio combina la media del Trust Index delle lavoratrici, la distanza da quella dei colleghi uomini, il numero di donne rispondenti e presenti nel management e il Parity Index, costruito sulle risposte femminili a sei affermazioni: possibilità di assentarsi dal lavoro, retribuzione equa, partecipazione agli utili, equità delle promozioni, assenza di favoritismi e imparzialità legata al genere.
Sui driver dell’esperienza lavorativa le donne delle aziende premiate esprimono giudizi favorevoli in misura da due a tre volte superiore alla norma italiana, il valore medio che Great Place to Work ricava per le imprese del Paese dal report European Workforce Study.
| Driver | Donne nelle aziende premiate contro norma italiana |
|---|---|
| Raccomanderebbero l’azienda | 87% contro 43% |
| Integrità | 86% contro 41% |
| Supporto | 86% contro 43% |
| Accoglienza | 85% contro 40% |
| Cura | 85% contro 38% |
| Coinvolgimento | 81% contro 35% |
| Imparzialità | 80% contro 34% |
| Equità nel trattamento | 69% contro 23% |
L’equità nel trattamento è il driver con il valore più basso anche tra le premiate. Sul fronte del genere il report individua nelle promozioni basate sul merito l’area più critica: le considerano tali il 70% delle donne e il 68% degli uomini nelle aziende in classifica, il 52% e il 59% nelle altre certificate, il 30% e il 29% nella norma italiana. Sull’imparzialità di trattamento indipendentemente dal genere le premiate arrivano al 96% tra le donne e al 94% tra gli uomini, mentre nelle altre certificate si apre una distanza di dieci punti, con l’82% delle donne contro il 92% degli uomini.
Quindici delle venti migliori aziende per le donne hanno meno di 500 collaboratori in Italia: una appartiene alla fascia small (10-49), otto alla medium small (50-149) e sei alla medium large (150-499), mentre due si collocano tra 500 e 999 addetti e tre superano quota mille.
Le realtà con meno di 150 persone sono quindi nove su venti e conquistano anche posizioni alte: Biogen, Ipsen e Reverse, seconda, quarta e sesta per le donne, rientrano nella fascia 50-149 della classifica Best Workplaces Italia 2026, dove occupano rispettivamente il primo, il nono e il terzo posto. Biogen e Ipsen sono filiali italiane di gruppi farmaceutici internazionali, mentre Reverse è una società italiana di ricerca e selezione di middle e top manager.
L’Italia porta cinque imprese nella classifica Best Small & Medium Workplaces in Europe 2026, le 100 migliori PMI europee per cui lavorare secondo Great Place to Work, senza alcuna presenza sul podio: la prima è GalileoLife, al 25° posto. Il ranking è riservato alle organizzazioni certificate con 50-499 collaboratori in Europa e già premiate in almeno una classifica nazionale, e si basa sulle 260.000 risposte dei loro dipendenti, parte degli oltre 1,5 milioni raccolti nel continente. La soglia dimensionale è quella scelta da Great Place to Work e supera il limite della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che qualifica come PMI le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
L’Italia è appaiata a Danimarca e Paesi Bassi, dietro Regno Unito (13), Norvegia (10), Belgio e Germania (8), Irlanda, Grecia e Cipro (7) e Svezia (6). Il podio va a tre aziende dell’information technology, il settore che esprime il 37% delle premiate: isolutions ag, con sedi in Spagna e Svizzera, l’austriaca willhaben internet service e la belga Axxes. Per Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia, il risultato conferma la difficoltà delle imprese italiane a imporsi tra i migliori ambienti di lavoro europei, con una cultura organizzativa ancora legata a controllo e gerarchia.
| Impresa | Piazzamenti Great Place to Work 2026 |
|---|---|
| GalileoLife, rete di servizi per le farmacie (Puglia) | 25ª in Europa; 2ª nella Best Workplaces Italia, fascia 50-149 collaboratori |
| Jet HR, software per buste paga e gestione del personale | 50ª in Europa; 1ª nella Best Workplaces for Trusted Leadership, fascia 100-499 collaboratori |
| Aton Group, tech company certificata B Corp | 52ª in Europa; fascia 150-499 della Best Workplaces Italia |
| Reverse, ricerca e selezione di manager | 55ª in Europa; 3ª nella Best Workplaces Italia, fascia 50-149; 6ª nella Best Workplaces for Women |
| Vianova, operatore di rete fissa e mobile per le imprese (Toscana) | 63ª in Europa; fascia 150-499 della Best Workplaces Italia |
Reverse è l’unica impresa presente sia nella classifica europea delle PMI sia in quella italiana per le donne. Le altre quattro accedono al ranking europeo grazie ai piazzamenti nelle graduatorie nazionali 2026 di Great Place to Work, requisito previsto per entrare nella lista continentale.
Le imprese in possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 hanno diritto a un esonero contributivo non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro 50.000 euro annui per beneficiario, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 162/2021. L’INPS raccoglie le domande con campagne annuali sulle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre: l’ultima è stata avviata con il Messaggio INPS n. 3804/2025 del 16 dicembre 2025.
| Strumento | Vantaggio per l’impresa |
|---|---|
| Certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere | esonero contributivo annuale su domanda all’INPS |
| Certificazione UNI/PdR 192:2026 sulla conciliazione vita-lavoro | esonero entro gli stessi tetti previsto dall’art. 6 del DL n. 62/2026, con decreto attuativo sottoscritto e istruzioni INPS attese |
| Avviso Unioncamere 2026 per la certificazione UNI/PdR 192:2026 | fino a 14.459,01 euro tra voucher di assistenza e audit, con domande dal 21 settembre 2026 al 31 marzo 2027 |
I contributi Unioncamere per la certificazione della conciliazione vita-lavoro coprono fino a 2.459,01 euro di tutoraggio e fino a 12.000 euro di audit dell’organismo accreditato, con il 60% della dotazione di 7,5 milioni riservato alle micro, piccole e medie imprese. Chi possiede già la UNI/PdR 125:2022 ottiene 450 euro in più sul contributo per la certificazione, che va conseguita entro il 30 giugno 2027 e solo dopo la comunicazione di concessione.
Per lo sgravio contributivo per le aziende certificate UNI/PdR 192 il decreto interministeriale attuativo risulta sottoscritto: fissa a 36 mesi la validità del certificato ai fini dell’esonero e prevede la riduzione proporzionale se le domande superano le risorse, mentre per l’invio mancano ancora le istruzioni INPS.
La certificazione della parità di genere, rilasciata sulla base della prassi di riferimento UNI, si è diffusa in pochi anni anche tra le piccole imprese italiane, perché al sistema di gestione su carriere, retribuzioni e genitorialità la legge collega un esonero contributivo e un maggior punteggio nelle gare pubbliche. Quest’anno gli audit seguono la nuova edizione delle FAQ di Accredia e UNI, vincolante per gli organismi che rilasciano il certificato, e per le PMI il numero di indicatori da rispettare varia con i dipendenti.
In sintesi:
La certificazione della parità di genere è un attestato volontario previsto dall’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, introdotto dall’art. 4 della L. n. 162/2021, che un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 rilascia alle organizzazioni conformi alla prassi UNI/PdR 125:2022, pubblicata da UNI il 16 marzo 2022. La disciplina si completa con l’art. 1, commi 145-147, della L. n. 234/2021 e con il decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, che ha recepito la prassi come parametro minimo e obbliga il datore di lavoro a un’informativa annuale sul grado di adeguamento, destinata alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e ai consiglieri territoriali e regionali di parità .
Possono chiederla organizzazioni pubbliche e private di ogni dimensione, compresi consorzi e reti d’impresa iscritte al Registro delle imprese. Le organizzazioni certificate sono cresciute da 150 nel 2022 a 14.612 a maggio 2026, per circa 40mila siti, mentre gli organismi accreditati da Accredia per lo schema erano 62 a settembre 2025.
La prassi valuta l’organizzazione su sei aree con peso diverso e su 33 indicatori di prestazione, qualitativi e quantitativi, e rilascia la certificazione a chi ottiene almeno il 60% del punteggio massimo previsto per la propria fascia dimensionale.
| Area di valutazione | Peso e numero di indicatori |
|---|---|
| Cultura e strategia | 15%, 7 indicatori |
| Governance | 15%, 5 indicatori |
| Processi HR | 10%, 6 indicatori |
| Opportunità di crescita e inclusione delle donne | 20%, 7 indicatori |
| Equità remunerativa per genere | 20%, 3 indicatori |
| Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro | 20%, 5 indicatori |
Per le imprese più piccole il numero di indicatori applicabili si riduce, secondo fasce definite dagli addetti.
| Fascia dimensionale | KPI da rispettare |
|---|---|
| Microimpresa, da 1 a 9 addetti | 8 |
| Piccola impresa, da 10 a 49 addetti | 13 |
| Media impresa (50-249 addetti) e grande impresa (250 e oltre) | tutti gli indicatori della prassi |
Nelle FAQ 2026 Accredia e UNI chiariscono che un KPI non misurabile vale zero e che gli indicatori qualitativi danno punteggio solo se pienamente soddisfatti; per molti KPI servono i benchmark ISTAT e INPS riferiti ai due anni precedenti la verifica. Per gli indicatori sulle donne dirigenti, quando il CCNL applicato non prevede la qualifica, conta il ruolo effettivo desumibile da organigramma e mansionario, con una motivazione documentata.
La politica per la parità di genere è definita dalla direzione con un comitato guida, affidata a una figura responsabile con competenze organizzative e di genere e pubblicata sul sito dell’organizzazione.
Il certificato ha una validità di 36 mesi e si mantiene con audit di sorveglianza annuali, rivalutazione dei KPI ogni due anni e rinnovo alla scadenza, secondo la terza edizione delle FAQ Accredia-UNI pubblicata a gennaio 2026, prescrittiva per gli organismi di certificazione.
Il percorso per una PMI si articola in cinque fasi:
Gli audit da remoto sono ammessi solo in modalità sincrona, e gli organismi certificano esclusivamente la UNI/PdR 125:2022: la UNI ISO 30415 su diversità e inclusione non contiene requisiti certificabili.
Le imprese certificate hanno diritto a un esonero contributivo non superiore all’1% dei contributi previdenziali a proprio carico, esclusi premi e contributi INAIL, entro 50.000 euro annui per codice fiscale, pari a 4.166,66 euro per ciascun mese di validità del certificato, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 162/2021. Lo stanziamento vale 50 milioni di euro annui e, se le richieste lo superano, l’INPS ripartisce le risorse tra gli aventi diritto.
L’INPS raccoglie le domande di esonero contributivo per la certificazione di parità con campagne annuali sul modulo SGRAVIO PAR_GEN del Portale delle Agevolazioni. Il Messaggio INPS n. 3804/2025 del 16 dicembre 2025 ha fissato al 30 aprile 2026 il termine per le certificazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2025, come riporta l‘INPS. Chi si certifica nel 2026 presenta domanda nella campagna successiva, mentre chi ha già ottenuto l’accoglimento non la ripete, perché l’esonero copre tutti i 36 mesi di validità .
Nella domanda l’impresa indica retribuzione media mensile globale, aliquota contributiva datoriale media e forza aziendale stimate per il periodo di validità , e l’esonero si ricava applicando la percentuale riconosciuta ai contributi datoriali che ne derivano. La tabella stima il beneficio annuo per una PMI con retribuzione media di 2.000 euro al mese per dipendente e aliquota datoriale media ipotizzata al 30%, su 12 mensilità e prima dell’eventuale riparto.
| Dipendenti | Esonero annuo stimato |
|---|---|
| 5 | 360 euro |
| 10 | 720 euro |
| 25 | 1.800 euro |
| 50 | 3.600 euro |
| 100 | 7.200 euro |
| 249 | 17.928 euro |
Con le stesse ipotesi ogni dipendente vale 72 euro di esonero l’anno e il tetto annuo si raggiunge solo oltre i 694 dipendenti: per una piccola o media impresa il beneficio cresce in proporzione all’organico senza incontrare il limite.
Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti prevedono un maggior punteggio per le imprese che dimostrano politiche per la parità di genere con il possesso della certificazione, ai sensi dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, nel testo modificato dall’art. 2 del DL n. 57/2023. La modifica ha eliminato l’autocertificazione prevista nella prima versione del Codice: per il punteggio serve il certificato rilasciato dall’organismo accreditato.
L’art. 5, comma 3, della L. n. 162/2021 prevede inoltre un punteggio premiale per le imprese certificate quando le autorità titolari di fondi europei, nazionali o regionali valutano i progetti presentati per ottenere aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti.
I contributi PNRR per accompagnare le micro, piccole e medie imprese verso la certificazione sono stati assegnati con due avvisi gestiti da Unioncamere per il Dipartimento per le pari opportunità : il primo, pubblicato il 6 novembre 2023, si è chiuso il 28 marzo 2024; il secondo, aperto anche ai professionisti, ha raccolto domande dal 26 febbraio al 18 aprile 2025. A metà settembre 2026 il portale Unioncamere dedicato non indica nuove finestre, mentre le imprese già ammesse possono prenotare cinque giornate di assistenza con gli esperti selezionati.
Per le imprese già certificate UNI/PdR 125:2022 si apre un secondo percorso sulla conciliazione vita-lavoro: i contributi Unioncamere per la certificazione UNI/PdR 192 si chiedono dal 21 settembre 2026 e riconoscono 450 euro in più a chi ha già la certificazione di parità , mentre lo sgravio contributivo per le aziende certificate UNI/PdR 192 ha un decreto attuativo sottoscritto e attende le istruzioni INPS.
Chi riceve un accertamento da redditometro supera la presunzione legale relativa soltanto con prove contrarie documentali che riconducano, per importi e periodo, le somme lecite alle spese contestate dall’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con una recente ordinanza su un contenzioso siciliano, in cui il giudice d’appello aveva accolto un prospetto del contribuente privo degli acquisti patrimoniali, e ha indicato negli estratti conto bancari un mezzo idoneo a dimostrare da quanto tempo il denaro era disponibile.
La pronuncia interessa professionisti, imprenditori individuali e famiglie con un tenore di vita elevato rispetto al reddito dichiarato, e i consulenti che li assistono nel confronto con l’Ufficio: la tesi della presunzione semplice, che alleggeriva l’onere del contribuente, è superata dall’orientamento consolidato della Suprema Corte.
In sintesi:
Con l’ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate su un accertamento sintetico relativo al 2007 e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, perché i giudici d’appello avevano lasciato fuori dal calcolo gli incrementi patrimoniali.
L’Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo netto in 53.636,25 euro, rilevando spese per incrementi patrimoniali pari a 114.500 euro ripartite su cinque anni, con una quota di 22.900 euro imputata al 2007. La Commissione tributaria regionale aveva invece dato credito a un prospetto del contribuente che conteggiava soltanto le spese di mantenimento di un’auto e di una moto.
La lite ricade nella versione dell’articolo 38 anteriore al DL n. 78/2010, che fissava lo scostamento minimo a un quarto. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, tolto il costo della collaboratrice domestica escluso in appello, la differenza tra reddito accertato e dichiarato superi ancora quella soglia.
Nel redditometro l’onere della prova grava sul contribuente perché è la legge ad associare alla disponibilità di determinati beni una capacità contributiva: accertati gli indici esposti dall’Ufficio, il giudice tributario deve riconoscere loro valore presuntivo e valuta soltanto la prova contraria offerta dal contribuente. La Cassazione ha applicato questa lettura nell’ordinanza di maggio e, in precedenza, nelle ordinanze n. 2078/2024 e n. 18768/2024.
La tesi della presunzione semplice, accolta dalla sentenza n. 23554/2012, obbligava l’Ufficio a sostenere l’accertamento con indizi gravi, precisi e concordanti e non ha trovato seguito nella giurisprudenza successiva della Sezione tributaria.
Sul contenuto della prova l’ordinanza riprende una formula già usata dalla stessa Sezione: il contribuente deve offrire documenti «in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere». Tradotto, al contribuente basta dimostrare che importi e date delle somme lecite rendono plausibile la copertura della spesa contestata, senza ricostruire ogni singolo pagamento: la Cassazione (ord. n. 2384/2025) ha stabilito che l’utilizzo effettivo delle somme non va dimostrato, purché i documenti ne rendano verosimile l’impiego.
Ai sensi dell’art. 38, comma 6, del DPR n. 600/1973, riscritto nel 2024, il contribuente può dimostrare tre circostanze, e per ognuna servono documenti che attestino entità e durata del possesso delle somme. L’ordinanza di maggio cita, a titolo di esempio, gli estratti dei conti correnti intestati al contribuente, idonei a provare da quanto tempo il denaro era disponibile.
| Prova contraria prevista dall’art. 38, comma 6 | Documenti utili |
|---|---|
| Spese finanziate con redditi di altri periodi d’imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla base imponibile, oppure con somme di soggetti diversi dal contribuente (lettera a) | Estratti conto con gli accrediti, certificazioni del sostituto d’imposta, atti di donazione, dichiarazioni di successione, contratti di mutuo o di finanziamento, redditi documentati dei familiari conviventi |
| Spese di importo diverso da quello attribuito dall’Ufficio (lettera b) | Atti di acquisto, fatture, contratti di leasing o di locazione e quietanze con importo e data del pagamento |
| Risparmio formato negli anni precedenti e usato per consumi o investimenti (lettera c) | Estratti conto e rendiconti del deposito titoli degli anni precedenti, con la giacenza e la sua durata fino alla data della spesa |
Le risorse del nucleo familiare rientrano nella prova: la Cassazione (ord. n. 31568/2023) ha stabilito che la prova contraria si riferisce alla posizione reddituale complessiva dei coniugi conviventi e dei figli. Anche per queste somme la difesa regge se documenti bancari o atti mostrano importi e date dei trasferimenti tra familiari.
Le ordinanze della Cassazione del 2026 applicano un criterio coerente: la disponibilità lecita giustifica la spesa se è documentata, sufficiente per importo e compatibile nel tempo con l’acquisto, mentre dichiarazioni generiche e prospetti incompleti non superano la presunzione.
| Pronuncia | Principio applicato ed esito |
|---|---|
| Cass. ord. n. 4123 del 24 febbraio 2026 | Acquisto di una barca da pesca coperto da un contributo ricevuto anni prima, investito e poi svincolato: prova accolta, perché le somme erano sufficienti e disponibili al momento della spesa, senza obbligo di tracciare il singolo pagamento |
| Cass. ord. n. 7042/2026 | Acquisto di un immobile sostenuto, secondo la difesa, con fondi esteri indicati in una comunicazione del coniuge: prova respinta, perché le dichiarazioni di terzi valgono come elementi indiziari e la disponibilità documentata era molto inferiore al prezzo |
| Cass. ord. n. 16798 del 28 maggio 2026 | Prospetto del contribuente limitato alle spese di mantenimento di auto e moto: sentenza d’appello cassata, perché la prova contraria deve coprire anche gli incrementi patrimoniali e fondarsi su documenti con importi e date |
| Cass. ord. n. 22968/2026 | Accertamento sintetico sul 2011 confermato in appello con una motivazione generica sulla mancanza di prova contraria: sentenza cassata su ricorso del contribuente, perché il giudice deve esaminare le deduzioni e i documenti prodotti |
Prima del contraddittorio la difesa verifica quindi che la somma lecita copra l’intera spesa, che fosse disponibile prima del pagamento e che ogni dichiarazione di familiari o terzi sia accompagnata da un documento bancario o da un atto con data certa.
Le soglie del redditometro devono ricorrere insieme: il reddito accertabile deve superare di almeno un quinto quello dichiarato e, secondo il comma 6 dell’art. 38 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 108/2024, eccederlo «comunque, di almeno dieci volte» l’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge con periodicità biennale. Con l’importo fissato dall’INPS per il 2026, pari a 7.101,12 euro, il limite assoluto è di 71.011,20 euro.
La formula ammette due interpretazioni. Per una parte dei commentatori è il reddito accertabile a dover superare il limite assoluto; per un’altra è la differenza tra reddito accertabile e dichiarato a doverlo raggiungere. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate o della Cassazione, l’esempio mostra dove le due letture portano a esiti opposti.
| Lettura della soglia | Esito con 30.000 euro dichiarati e 80.000 euro accertabili |
|---|---|
| Limite riferito al reddito accertabile | Accertamento ammesso, perché l’accertabile supera il limite assoluto e la soglia del quinto, pari a 36.000 euro |
| Limite riferito alla differenza tra accertabile e dichiarato | Accertamento escluso, perché la differenza di 50.000 euro è inferiore al limite assoluto |
Quando lo scostamento è inferiore al limite assoluto, la seconda lettura fornisce al contribuente un argomento sul presupposto dell’accertamento, da far valere in contraddittorio insieme alle prove contrarie.
L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, di persona o tramite rappresentanti, e poi di avviare l’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del DPR n. 600/1973. La Cassazione (ord. n. 10394/2016) ha stabilito che per gli anni anteriori al 2009, come quello deciso a maggio, l’invito non era obbligatorio.
La disciplina generale del contraddittorio preventivo, fissata dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, prevede la comunicazione dello schema di atto e un termine di almeno 60 giorni per le controdeduzioni. Nell’accertamento sintetico la difesa si costruisce in quest’ordine:
Dal 1° gennaio 2027 le regole sull’accertamento sintetico si leggono nella numerazione del Testo unico adempimenti e accertamento, approvato con il D.Lgs. n. 141/2026 e in vigore dal 7 agosto 2026, che abroga numerosi articoli del DPR n. 600/1973 e riferisce i rinvii alle norme abrogate alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. Il riordino conserva in larga parte le disposizioni sostanziali: negli atti e nei ricorsi i richiami all’articolo 38 andranno ricondotti all’articolo corrispondente del Testo unico.
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma doganale UE e ne chiude l’iter legislativo. Con il nuovo codice doganale dell’Unione Europea, le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi diventano importatrici delle merci spedite ai consumatori europei e rispondono di dichiarazioni, dazi e conformità dei prodotti.
La riforma introduce anche una tassa di gestione sui piccoli pacchi, una nuova autorità doganale europea e una piattaforma digitale unica per le dichiarazioni: per le PMI italiane che effettuano vendite online si modificano le condizioni di concorrenza con i marketplace extra-UE, per quelle che importano si modificano adempimenti e scadenze.
In sintesi:
Il nuovo codice doganale dell’Unione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, e negli Stati membri si applica dopo 12 mesi. Il regolamento istituisce il codice doganale e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013, il codice doganale oggi in vigore.
Il voto dell’Eurocamera segue l’adozione da parte del Consiglio del 3 settembre 2026, che ha recepito l’accordo politico raggiunto con i negoziatori del Parlamento il 26 marzo 2026.
Per le imprese italiane le regole unionali si applicano insieme alle norme nazionali complementari al codice doganale riscritte dal D.Lgs. n. 141/2024, che disciplinano le materie non regolate a livello europeo, a partire dal sistema sanzionatorio nazionale.
Le piattaforme di commercio elettronico e i venditori che spediscono merci da Paesi terzi direttamente ai consumatori dell’Unione sono considerati importatori, e rispondono delle formalità doganali, del pagamento dei dazi e della conformità dei prodotti alle norme europee al posto del consumatore finale. Questi soggetti devono essere stabiliti nell’UE oppure farsi rappresentare da un’entità stabilita nell’Unione con status di operatore economico autorizzato o di operatore Trust and Check, una regola che il Parlamento europeo collega al contrasto delle società di comodo.
Per favorire le spedizioni cumulative, più semplici da controllare, la riforma incoraggia i venditori extra-UE a gestire magazzini nell’Unione. Per le PMI italiane che vendono online la conseguenza è un allineamento degli obblighi: chi spedisce dall’estero ai consumatori italiani risponde in dogana come un importatore.
Gli operatori e-commerce che violano gli obblighi doganali rischiano, nei casi più gravi, sanzioni pecuniarie fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, oltre alla revoca di alcune agevolazioni doganali e a limitazioni dell’accesso alle piattaforme online. Il comunicato del Parlamento europeo indica una forbice tra l’1% e il 6% del valore delle merci importate nei 12 mesi precedenti per le imprese che violano ripetutamente le regole.
Il relatore Dirk Gotink (PPE) ha legato le sanzioni più elevate alla non conformità sistematica e ripetuta, fino alla sospensione della piattaforma. Il regime europeo si aggiunge ai controlli nazionali sulle dichiarazioni di modico valore, che la convenzione 2026-2028 tra MEF e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fissa in 47mila per il 2026.
Gli Stati membri devono iniziare a riscuotere la tassa di gestione UE sugli articoli acquistati da negozi online extra-UE e spediti direttamente ai consumatori non appena il sistema informatico necessario sarà disponibile, e comunque entro il 1° novembre 2026. L’importo è fissato dalla Commissione europea con atto delegato. Il prelievo copre i costi delle dogane per verifica dei dati, analisi dei rischi e controlli documentali e fisici. Lo versa lo stesso soggetto che paga gli altri oneri doganali del pacco, una scelta che secondo il Parlamento europeo evita di trasferire il costo sul consumatore.
La tassa è una misura diversa dal dazio: il dazio doganale colpisce le merci, mentre la tassa di gestione remunera il servizio reso dalle dogane. Nelle Domande e risposte QANDA/26/1492 la Commissione europea precisa che gli Stati membri devono interrompere le tariffe nazionali di trattamento quando parte la tassa dell’Unione, al più tardi alla stessa scadenza.
Fino al 1° luglio 2028 le spedizioni extra-UE di valore fino a 150 euro vendute a distanza pagano il dazio doganale di 3 euro per articolo previsto dal Regolamento (UE) 2026/382. Per articolo si intende l’insieme delle merci con la stessa classificazione tariffaria.
Il contributo nazionale da 2 euro per ciascuna spedizione, previsto dall’art. 1, commi 126-128, della L. n. 199/2025, slitta al 1° dicembre 2026 con il decreto-legge sui carburanti approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026. Il contributo non è un diritto doganale ed è escluso dalla base imponibile IVA, come chiarisce la Circolare ADM n. 4/2026.
Con il nuovo rinvio, la decorrenza del prelievo nazionale cade un mese dopo il termine ultimo per l’avvio della tassa di gestione UE. La Commissione chiede di interrompere le tariffe nazionali quando parte quella europea: se la riscossione unionale partirà nei tempi previsti, il contributo italiano potrebbe non trovare mai applicazione, salvo una riscrittura coordinata della norma da parte del Governo.
L’esempio considera un ordine online da 120 euro, comprensivo delle spese di spedizione, venduto a distanza da un fornitore extra-UE a un cliente italiano, fuori dal regime IOSS e con merce ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972, l’IVA all’importazione si calcola sul valore in dogana aumentato dei diritti doganali e delle spese di inoltro, e il calcolo dell’IVA va fatto sul valore maggiorato del dazio.
| Voce di costo | Una voce tariffaria | Tre voci tariffarie |
|---|---|---|
| Dazio forfettario | 3,00 euro | 9,00 euro |
| IVA all’importazione | 27,06 euro | 28,38 euro |
| Oneri con il solo dazio UE | 30,06 euro | 37,38 euro |
| Contributo nazionale, se applicato | 2,00 euro | 2,00 euro |
| Oneri con il contributo nazionale | 32,06 euro | 39,38 euro |
| Tassa di gestione UE | importo da fissare | importo da fissare |
Nel regime IOSS l’IVA è applicata al momento della vendita e, secondo la Circolare ADM n. 17/2026, il dazio forfettario è esente dall’IVA all’importazione: sullo stesso ordine gli oneri doganali si riducono al solo dazio, più l’eventuale contributo nazionale. Per un venditore italiano che fa spedire la merce direttamente dal fornitore extra-UE al cliente, il costo da inserire nel margine di vendita è la somma di dazio, contributo e tassa di gestione, perché il debitore è chi presenta la dichiarazione e il cliente finale è escluso per legge.
L’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA), con sede a Lille in Francia, avvierà le attività nel 2027. Avrà il compito di coordinare la governance dell’unione doganale, definire aree di controllo prioritarie e criteri di rischio e gestire le crisi doganali a livello UE. L’Autorità analizzerà i dati di importazione ed esportazione raccolti nel centro doganale digitale dell’UE (EU Customs Data Hub), la piattaforma unica attraverso cui importatori ed esportatori comunicheranno con le dogane degli Stati membri.
L’uso del Data Hub diventa obbligatorio per le imprese di commercio elettronico dal 1° luglio 2028 e per tutti gli operatori dal 1° marzo 2034. Il Parlamento europeo indica il 2031 come anno di apertura facoltativa agli altri operatori e prevede la sostituzione di almeno 111 sistemi informatici doganali oggi in uso. Per le PMI che importano con dichiarazioni ordinarie, gli anni che precedono l’obbligo generale sono il periodo utile per adeguare gestionali e flussi di dati con spedizionieri e rappresentanti doganali.
La qualifica di operatore Trust and Check spetta alle imprese che forniscono informazioni complete sulla circolazione e sulla conformità delle proprie merci e soddisfano altri criteri rigorosi, in cambio di procedure doganali semplificate. Le imprese più affidabili possono immettere le merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.
La riforma mantiene lo status di operatore economico autorizzato, che il Parlamento europeo considera la via per lasciare aperte le semplificazioni agli operatori di minori dimensioni. Per spedizionieri e rappresentanti doganali italiani lo status AEO acquista anche un valore commerciale: le piattaforme extra-UE prive di stabilimento nell’Unione devono affidarsi a un rappresentante che sia AEO o Trust and Check.
Le scadenze della riforma doganale UE si distribuiscono tra il 2026 e il 2034 e riguardano misure transitorie sui piccoli pacchi, nuovo codice e piattaforma digitale:
| Data | Cosa scatta e per chi |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | dazio forfettario per articolo sulle spedizioni extra-UE vendute a distanza, al posto della franchigia |
| 1° novembre 2026 | termine ultimo per la riscossione della tassa di gestione UE e obbligo di indicare gli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali |
| 1° dicembre 2026 | decorrenza del contributo nazionale per spedizione fissata dal decreto-legge del 16 settembre 2026 |
| Giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE | entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione |
| 12 mesi dopo la pubblicazione | applicazione integrale delle nuove norme negli Stati membri |
| 2027 | avvio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE a Lille |
| 1° luglio 2028 | fine del dazio forfettario e obbligo del Data Hub per le imprese di commercio elettronico |
| 2031 | apertura facoltativa del Data Hub agli altri operatori, secondo il Parlamento europeo |
| 1° marzo 2034 | obbligo del Data Hub per tutti gli operatori |
Gli automobilisti con vecchie cartelle del bollo auto possono chiuderle senza sanzioni e interessi solo se la Regione creditrice ha esteso ai propri carichi la rottamazione dei tributi locali, la versione della rottamazione-quinquies riservata agli enti territoriali. Hanno aderito cinque Regioni, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Umbria, e i loro contribuenti chiedono la definizione agevolata in autunno all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Sicilia ha scelto una strada propria: con lo straccia bollo regionale l’arretrato si salda alle delegazioni ACI senza presentare istanza, pagando la sola tassa. Nelle altre Regioni i debiti già affidati alla riscossione seguono le regole ordinarie.
In sintesi:
La rottamazione del bollo auto si applica ai carichi di Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Umbria, le Regioni che hanno pubblicato il provvedimento di adesione e lo hanno comunicato all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, come richiede l’art. 10-quinquies, comma 2, del DL n. 38/2026. Campania e Puglia hanno aderito con legge regionale, rispettivamente la L.R. n. 6 e la L.R. n. 16 del 30 luglio 2026.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non diffonde un elenco ufficiale degli enti aderenti. La ricognizione delle cinque Regioni deriva dagli atti regionali e dalle rilevazioni di stampa successive alla scadenza, e la conferma sulla singola cartella arriva dall’area riservata del portale AdER, dove risultano definibili soltanto i carichi degli enti che hanno trasmesso l’adesione.
Per l’accesso alla sanatoria rileva la Regione creditrice indicata in cartella, cioè l’ente che ha affidato il carico. Il criterio della residenza del proprietario, introdotto dalla riforma del bollo auto in vigore dal 12 agosto 2026, individua la Regione competente per le annualità successive, mentre i carichi già affidati appartengono all’ente che li ha iscritti a ruolo. Ne deriva che chi si è trasferito da Napoli a Milano può rottamare le vecchie cartelle campane.
Rientrano nella definizione agevolata le cartelle del bollo auto il cui carico è stato affidato all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023. Il requisito riguarda la data di affidamento, che può cadere anche alcuni anni dopo l’annualità d’imposta, perché la Regione notifica prima l’avviso di accertamento e solo in seguito trasmette il debito alla riscossione. Un bollo 2021 accertato nel 2023 e affidato nel 2024, per esempio, è escluso dalla misura.
Prima della domanda va controllata la prescrizione del bollo auto, triennale in assenza di atti interruttivi. Un’annualità già prescritta si contesta, mentre le somme versate con la rottamazione su debiti definibili non sono rimborsabili, in base all’art. 1, comma 90, della Legge n. 199/2025.
Per i carichi ammessi l’adesione cancella le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora dell’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e l’aggio dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. Sono dovute la tassa automobilistica e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive, secondo l’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025. La limitazione dell’art. 10-quinquies, comma 1, lettera f), riguarda le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, come le multe stradali, per le quali lo sgravio copre solo interessi e aggio: il bollo auto è un tributo e ottiene quindi l’azzeramento anche delle sanzioni.
Su una cartella con due bolli arretrati la rottamazione azzera la sanzione del 30% e gli altri accessori, e lascia da pagare la tassa con le spese di notifica. L’esempio riguarda un’auto con bollo annuo di 180,60 euro non versato nel 2019 e nel 2020, con carico affidato ad AdER nel 2023. La sanzione applicata è quella del 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prima della riduzione al 25% disposta dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024.
| Voce della cartella | Esito con la rottamazione |
|---|---|
| Bollo 2019, 180,60 euro | dovuto |
| Bollo 2020, 180,60 euro | dovuto |
| Sanzione del 30%, 108,36 euro | cancellata |
| Interessi iscritti a ruolo e interessi di mora | cancellati |
| Aggio di riscossione | cancellato |
| Spese di notifica della cartella | dovute |
Il debito da rottamare è quindi di 361,20 euro oltre alle spese di notifica, con un risparmio certo di 108,36 euro sulla sola sanzione, cui si aggiungono gli interessi e l’aggio esposti in cartella. Poiché nessuna rata può essere inferiore a 100 euro, il piano arriva al massimo a tre rate da 120,40 euro, maggiorate degli interessi del 3% annuo previsti per il pagamento dilazionato.
Il numero massimo di rate cresce con l’importo del debito, fino al tetto fissato dalla norma:
| Debito da rottamare | Rate bimestrali possibili |
|---|---|
| 150 euro | una, cioè l’unica soluzione |
| 361,20 euro | fino a tre |
| 1.000 euro | fino a dieci |
| 2.500 euro | fino a venticinque |
| 5.400 euro e oltre | fino a 54 |
La domanda di adesione si presenta esclusivamente in via telematica, con le modalità pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito, e può essere integrata fino alla chiusura della finestra. Nell’area riservata del portale AdER, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, si consulta la situazione debitoria con i carichi definibili associati al proprio codice fiscale e si scelgono le cartelle del bollo da includere.
La presentazione della domanda blocca le azioni di recupero sui debiti inclusi: l’agente non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviare o proseguire procedure esecutive, salvo il caso del primo incanto già tenuto con esito positivo, secondo la disciplina della rottamazione-quinquies richiamata dall’art. 10-quinquies. Chi ha un contenzioso aperto sulle cartelle deve dichiararlo e impegnarsi a rinunciare al giudizio.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| dal 15 ottobre 2026 | AdER espone i carichi definibili nell’area riservata e pubblica le modalità di invio |
| dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 | invio ed eventuale integrazione della dichiarazione di adesione |
| entro il 28 febbraio 2027 | comunicazione AdER con importo dovuto, rate e scadenze |
| 31 marzo 2027 | versamento dell’unica soluzione o della prima rata e revoca delle rateazioni in corso sugli stessi carichi |
| 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027 | rate dalla seconda alla quinta |
| dal 2028 | rate in scadenza a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre |
La decadenza scatta con il mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano, e fa perdere i benefici su sanzioni, interessi e aggio.
In Sicilia lo straccia bollo consente di saldare il bollo auto senza sanzioni e interessi presso una delegazione ACI o un’agenzia di pratiche auto autorizzata, indicando targa e anno d’imposta, senza presentare domanda. La misura della L.R. 4 agosto 2026, n. 27, è applicabile dopo la firma del decreto dell’assessore all’Economia n. 46 del 14 settembre 2026, annunciata dalla Regione Siciliana il 16 settembre.
Rientrano le annualità dal 2016 al 2024 già iscritte a ruolo e la tassa automobilistica del 2025, per persone fisiche e società . Il pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 e, per le posizioni già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il dipartimento regionale competente dispone poi lo sgravio del ruolo.
Rispetto alla rottamazione degli enti territoriali, lo straccia bollo guarda all’anno d’imposta invece che alla data di affidamento del carico, copre anche l’ultima annualità scaduta e chiude la finestra circa un mese e mezzo prima, senza possibilità di dilazione.
Nelle Regioni che non hanno comunicato l’adesione, il bollo auto non pagato affidato ad AdER si regolarizza con gli strumenti ordinari, a partire dalla rateazione dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, che dilaziona il debito lasciando dovuti sanzioni e interessi. La Legge n. 199/2025, all’art. 1, commi da 102 a 109, consente inoltre a Regioni ed enti locali di adottare una definizione agevolata autonoma sulle entrate riscosse in proprio, con requisiti e scadenze fissati da ciascun ente sul proprio sito istituzionale.
La strada per regolarizzare dipende dalla posizione del debito:
| Situazione dell’automobilista | Strada per regolarizzare |
|---|---|
| Carico rottamabile di una delle cinque Regioni aderenti | domanda online ad AdER nella finestra autunnale |
| Bollo siciliano iscritto a ruolo o annualità recente | straccia bollo agli sportelli ACI, in unica soluzione |
| Carico affidato ad AdER da una Regione non aderente | rateazione ordinaria delle cartelle |
| Bollo non ancora affidato alla riscossione | pagamento alla Regione o definizione agevolata regionale, se prevista |
| Annualità prescritta senza atti interruttivi | contestazione della richiesta |
L’abolizione del bollo auto approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026 riguarda soltanto i versamenti con scadenza ordinaria dal 2027 sul primo veicolo fino a 80 kW e sulle moto: le cartelle degli anni precedenti sono dovute anche per le auto che dal prossimo anno saranno esenti.
Nuove tariffe SSN per visite specialistiche ed esami diagnostici in arrivo, con importi di riferimento aggiornati per le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. La revisione modifica il sistema tariffario nazionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con possibili effetti sui ticket sanitari applicati ai cittadini.
Lo schema di decreto del Ministero della Salute approvato dalla Conferenza Stato-Regioni ridefinisce le tariffe massime riconosciute alle strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni per conto del SSN.
In sintesi:
La revisione 2026 delle tariffe SSN aggiorna gli importi massimi nazionali utilizzati per remunerare numerose prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. L’aggiornamento interviene sul sistema introdotto dal decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, che aveva definito il precedente tariffario nazionale per assistenza specialistica ambulatoriale e prestazioni protesiche.
Il nuovo schema tariffario tiene conto dell’evoluzione tecnologica delle procedure diagnostiche e terapeutiche, dei costi delle prestazioni e dei dati raccolti nel sistema sanitario nazionale.
Il nuovo tariffario non determina variazioni uniformi per tutte le prestazioni sanitarie. Il confronto tra vecchi e nuovi importi evidenzia aumenti per alcune visite ed esami, mentre altre prestazioni conservano il valore già previsto dal precedente sistema.
| Prestazione sanitaria | Tariffa precedente | Nuova tariffa SSN |
|---|---|---|
| prima visita specialistica | 25 euro | 26 euro |
| prima visita cardiologica con ECG | 33,60 euro | 38 euro |
| visita di controllo | 17,90 euro | 17,90 euro |
| elettrocardiogramma | 11,60 euro | 12,05 euro |
| radiografia del torace | 15,45 euro | 15,45 euro |
| ecografia addome inferiore | 37,80 euro | 37,80 euro |
| spirometria semplice | 24 euro | 24,90 euro |
Gli importi indicati rappresentano tariffe massime nazionali e non corrispondono automaticamente alla somma pagata dal cittadino. Il costo effettivo della prestazione dipende dal sistema dei ticket, dalle esenzioni e dalle disposizioni regionali.
La revisione tariffaria riguarda anche l’assistenza protesica, con nuovi valori economici per dispositivi e ausili sanitari forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le nuove tariffe tengono conto dei costi aggiornati di produzione, distribuzione ed erogazione delle prestazioni protesiche su misura, definendo nuovi parametri per la remunerazione delle forniture.
Le tariffe nazionali rappresentano il riferimento massimo per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate. Le Regioni possono prevedere valori diversi nell’ambito della propria programmazione sanitaria, mentre eventuali importi superiori rispetto ai livelli nazionali restano a carico dei bilanci regionali.
L’aggiornamento del sistema tariffario si inserisce nel percorso avviato con il decreto ministeriale del 25 novembre 2024 e proseguito con la revisione approvata nel 2026, finalizzata ad adeguare gli importi alle caratteristiche delle prestazioni sanitarie attuali.
L’aggiornamento delle tariffe può incidere sulla spesa sanitaria sostenuta dagli assistiti ma non sul diritto all’esenzione dal ticket sanitario né sulla procedura di domanda o rinnovo dell’esenzione dal ticket nelle Regioni.
L’entrata in vigore delle nuove tariffe è subordinata al completamento dell’iter del decreto del Ministero della Saluteapprovato dalla Conferenza Stato-Regioni.
Dopo la sua pubblicazione in versione definitiva, con i relativi allegati tariffari, la decorrenza effettiva dovrebbe essere quella già anticipata dalla stessa Conferenza Stato-regioni lo scorso 23 luglio, a margine dell’intesa raggiunta, ossia il 21 sette,bre 2026.
Il Senato ha approvato con modifiche la nuova legge elettorale, il ddl a prima firma Galeazzo Bignami, che torna alla Camera per la terza lettura. Palazzo Madama ha reintrodotto le preferenze accanto al capolista scelto dai partiti, ha eliminato la norma che toglieva dal totale delle coalizioni i voti delle liste minori e ha reso più onerosa la raccolta delle firme per i partiti privi di un gruppo o di una componente in Parlamento.
Il testo conferma il premio di maggioranza, l’obbligo di indicare il candidato premier, il voto dei fuori sede, esteso ai caregiver familiari, e la riduzione delle ripartizioni per gli italiani all’estero. Per partiti ed elettori le novità riguardano la scheda, il calcolo delle alleanze e i requisiti per presentarsi alle prossime elezioni politiche.
Sul calendario di approvazione definitiva incide la Manovra 2027: quest’anno l’esame dovrebbe cominciare da Montecitorio e la maggioranza punta a chiudere la legge elettorale prima dell’avvio della sessione di bilancio, ma le opposizioni hanno annunciato ricorsi per portare la legge davanti alla Corte costituzionale dopo l’approvazione.
In sintesi:
Con il testo del Senato l’elettore trova accanto a ogni simbolo il capolista bloccato, scelto dal partito e proclamato per primo se la lista ottiene seggi nel collegio, seguito da sei candidati tra i quali può esprimere le preferenze tracciando un segno nel quadrato accanto al nome. I seggi successivi vanno ai candidati nell’ordine dei voti personali ricevuti e, a parità di voti, prevale la posizione in lista, come stabilisce il nuovo art. 77, comma 1, lettera d), del DPR 30 marzo 1957, n. 361.
Chi esprime più di una preferenza deve indicare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza scelta nell’ordine di lista si annullano. La formula riprende quella dell’art. 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 per le elezioni europee, che la scheda del Servizio Studi della Camera sulla rappresentanza di genere applica così: con due preferenze allo stesso sesso decade la seconda, con tre preferenze tutte allo stesso sesso decadono la seconda e la terza. In chiaro, tre preferenze sono valide se almeno una riguarda un candidato di sesso diverso dagli altri due.
I candidati, capolista compreso, vanno collocati in ordine alternato di genere a pena di inammissibilità della lista, e nessuno può candidarsi in più di cinque collegi plurinominali. Cade invece il limite del Rosatellum che vietava a ciascun genere di superare il 60% dei capilista a livello nazionale: il testo del Senato applica quella soglia ai soli candidati delle liste presentate per il premio. Un segno sul nome del capolista vale come voto alla lista, e una preferenza valida senza altri segni sulla scheda vale anche come voto al partito (art. 59-bis, commi 3-bis e 3-quater).
Alle politiche il voto di preferenza non si usa dal 1992, e il suo ritorno è stato l’aspetto più conteso dell’iter: alla Camera l’emendamento era stato respinto il 14 luglio con 188 voti contrari e 187 favorevoli, mentre al Senato la maggioranza ha approvato la versione con capilista bloccati e ha respinto la proposta delle opposizioni sulle preferenze senza capolista garantito. Secondo una simulazione di Youtrend citata dal Fatto Quotidiano, gli eletti con le preferenze sarebbero circa il 43% dei parlamentari: nei collegi in cui una lista conquista un solo seggio passa soltanto il capolista.
Il premio di maggioranza, che il testo chiama premio di governabilità , assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla stessa lista o coalizione se questa ottiene il maggior numero di voti validi in entrambe le assemblee e almeno il 42% in ciascuna. Per accertare che si tratti della medesima forza politica, i partiti dichiarano al deposito del contrassegno il collegamento tra le liste presentate per la Camera e quelle per il Senato (art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 361/1957). Se una delle condizioni manca, tutti i seggi si ripartiscono con il metodo proporzionale, e lo stesso vale quando si vota per rinnovare una sola Camera. La maggioranza ha ribattezzato il sistema Stabilicum, le opposizioni Melonellum.
Il premio ha un tetto: la lista o la coalizione vincente non può superare 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200, cioè il 55% e il 56,5% delle due assemblee, esclusi gli eletti nella circoscrizione Estero, che possono quindi portare la maggioranza oltre quelle quote. Quando alla Camera il riparto proporzionale sommato al premio supera il limite, l’Ufficio centrale nazionale ricalcola la distribuzione: alla coalizione vincente vanno 150 seggi proporzionali, meno quelli conquistati in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e alle altre forze i seggi residui (art. 83, comma 1-ter).
I seggi del premio vanno a liste circoscrizionali presentate apposta, separate da quelle dei collegi: i loro nomi compaiono sulla scheda in un riquadro sotto i simboli e sono gli stessi per tutti i partiti della coalizione. Ogni candidato di queste liste deve correre anche in un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, da capolista o in una posizione successiva purché anche i candidati che lo precedono figurino nei listini del premio (art. 19, comma 4). Il segno tracciato solo sul riquadro del listino vale come voto alla lista e, nelle coalizioni, si divide tra i partiti in proporzione ai voti di ciascuno nel collegio.
Le soglie di sbarramento sono quelle della legge vigente: accedono al riparto dei seggi le coalizioni con almeno il 10% dei voti validi nazionali e le liste singole con almeno il 3%. Nelle coalizioni ottengono seggi le liste sopra quella soglia, le liste delle minoranze linguistiche riconosciute con almeno il 20% nella propria regione e, per ciascuna coalizione, la lista più votata tra quelle sotto soglia (art. 83, comma 1, lettera e), DPR n. 361/1957).
La modifica del Senato riguarda il conteggio. Il testo licenziato dalla Camera a luglio escludeva dal totale della coalizione i voti delle liste sotto soglia, salvo la migliore; il Senato ha soppresso quella previsione (art. 83, comma 1, lettera c), terzo periodo) e la cifra elettorale della coalizione comprende ora i voti di tutte le liste collegate, anche di quelle che non eleggono nessuno. Quei voti contano per raggiungere la soglia del premio e per il riparto dei seggi tra le coalizioni.
L’esempio di calcolo applica le due versioni agli stessi risultati della Camera. Una coalizione di cinque liste ottiene il 22%, il 9%, l’8%, il 2,5% e l’1,5% dei voti validi, le altre coalizioni e liste ammesse al riparto sommano il 52% e al Senato si ipotizza lo stesso esito. La stima usa i 314 seggi proporzionali assegnati fuori da Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige quando scatta il premio e i 384 complessivi, cioè gli stessi 314 più i seggi del premio, quando il premio non scatta, senza calcolare resti e arrotondamenti.
| Legge elettorale | Testo approvato in Senato |
|---|---|
| Voti validi della coalizione | 43%, con tutte e cinque le liste |
| Premio di governabilità | scatta |
| Seggi proporzionali stimati | circa 142 su 314 |
| Seggi totali stimati | circa 212 con il premio, il 53% della Camera |
| Lista all’1,5% | voti nel totale, nessun eletto |
Con gli stessi voti la coalizione sale da circa 170 deputati, sotto la maggioranza assoluta di 201, a circa 212, e l’intera differenza dipende dai voti della lista più piccola. La nuova regola spinge quindi i partiti maggiori a includere nelle alleanze anche liste senza possibilità di eleggere, perché ogni voto raccolto avvicina la soglia del premio.
Il Senato ha alzato la soglia della raccolta firme: i partiti che non hanno un gruppo parlamentare o una componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere alla data del decreto di indizione dei comizi devono presentare tra 6.000 e 7.000 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, quattro volte il minimo attuale. Chi ha un gruppo o una componente a quella data si ferma alla soglia vigente di 1.500-2.000 firme; per le prime elezioni dopo la riforma il requisito deve sussistere all’entrata in vigore della legge (art. 18-bis, comma 1, DPR n. 361/1957 e art. 1, comma 9, del ddl).
Nessuna firma serve ai partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera, mentre la norma in vigore richiede un gruppo in entrambe fin dall’inizio della legislatura (art. 18-bis, comma 2); per le prime elezioni successive alla riforma il gruppo deve esistere al 31 dicembre 2025 (art. 5 del ddl). Secondo le stime riportate da Adnkronos, un nuovo partito che volesse presentarsi in tutti i collegi di Camera e Senato dovrebbe raccogliere circa 450mila firme; le stesse ricostruzioni collocano Azione, AVS e Noi Moderati tra gli esentati e +Europa e Futuro Nazionale tra i partiti tenuti alla soglia ridotta.
Ogni lista deve inoltre presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni della Camera, con un’eccezione per le minoranze linguistiche presenti in una sola regione ad autonomia speciale, mentre per il Senato il testo ammette liste presentate anche in una sola regione. In caso di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni le firme richieste si dimezzano, come già prevede l’art. 18-bis.
Al deposito del contrassegno ogni partito o coalizione dichiara nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio: le liste collegate indicano obbligatoriamente lo stesso nome, con una dichiarazione sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti alleati (art. 14-bis, comma 3, DPR n. 361/1957). Le liste dei partiti che omettono l’indicazione non sono ammesse, per effetto della modifica all’art. 22, primo comma, numero 1-ter).
Sulla scheda elettorale compaiono simboli e candidati, senza il nome del candidato premier. La norma fa salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione e il divieto di vincolo di mandato dell’art. 67: la nomina del Presidente del Consiglio è una scelta del Quirinale anche dopo la riforma.
Le opposizioni leggono l’obbligo come un anticipo della riforma costituzionale sul premierato, che segue un iter separato perché modifica la Costituzione. La legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del premier.
La riforma rende stabile il voto fuori sede per politiche, europee e referendum: chi è domiciliato temporaneamente in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi, può votare nel Comune in cui vive iscrivendosi a un elenco tenuto dall’ufficio elettorale comunale. La domanda va presentata entro il 31 dicembre e vale per le consultazioni dell’anno successivo; chi matura i requisiti dopo quella data ha trenta giorni per iscriversi, e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Per chi riceve cure mediche o terapie in un’altra regione basta un periodo di tre mesi che comprenda la data delle elezioni, con domanda entro il quarantacinquesimo giorno precedente. Il Senato ha esteso questa possibilità ai caregiver familiari che assistono per lo stesso periodo una persona in cura presso una struttura di un’altra regione e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in terapia lontano da casa.
Per le imprese la novità riguarda la gestione delle assenze intorno al voto: i dipendenti domiciliati per lavoro in un’altra regione possono votare nel Comune di domicilio senza chiedere ferie o permessi per rientrare. Il permesso elettorale retribuito dell’art. 119 del DPR n. 361/1957 spetta infatti a chi svolge funzioni ai seggi, come presidenti, scrutatori, segretari e rappresentanti di lista; il semplice elettore che viaggia per votare ne è escluso.
La circoscrizione Estero elegge 8 deputati e 4 senatori su ripartizioni geografiche ridotte: per la Camera diventano due, l’Europa e un’area unica che comprende Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide, mentre il Senato si elegge in un’unica ripartizione (art. 6 del ddl, che modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459). La disciplina vigente prevede quattro ripartizioni, ciascuna delle quali elegge almeno un deputato e un senatore.
La Camera esamina il testo in Aula dal 28 settembre e, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del proprio Regolamento, vota soltanto le parti modificate dal Senato, senza rimettere in votazione gli articoli non toccati. Se Montecitorio approva senza cambiamenti, la riforma elettorale è definitiva e va alla promulgazione del Presidente della Repubblica; ogni nuova modifica la rimanderebbe a Palazzo Madama.
Il voto che a luglio aveva fatto cadere le preferenze si era svolto a scrutinio segreto, che l’art. 49, comma 1, del Regolamento di Montecitorio consente sulle leggi elettorali. Al Senato l’art. 113, comma 4, del Regolamento limita il voto segreto alle deliberazioni sui rapporti civili ed etico-sociali elencati dalla Costituzione e alle modifiche regolamentari, e la maggioranza ha approvato le modifiche con voto palese. Per la terza lettura il Governo valuta la questione di fiducia, secondo il Fatto Quotidiano: alla Camera la fiducia si vota per appello nominale (art. 116, comma 3, del Regolamento), mentre il voto finale sul provvedimento si svolge a parte e sulle leggi elettorali può avvenire a scrutinio segreto, come nel 2015 per l’Italicum.
Testo e iter sono consultabili nella scheda dell’A.S. 1971 sul sito del Senato.
Il Consiglio dei ministri ha approvato l’abolizione strutturale del bollo auto sulla prima auto posseduta a benzina o gasolio di piccola e media potenza oppure su una moto senza limiti di cilindrata, per tutte le persone fisiche e senza limiti di reddito. La misura, inserita per il 2027 nel decreto-legge contro il caro carburanti, esclude imprese e auto potenti e, per chi possiede più veicoli, individua per legge quello da esentare, senza lasciare la scelta al contribuente. Secondo Palazzo Chigi, la Manovra 2027 conterrà poi la previsione di legge che rende l’agevolazione permanente.
Secondo le stime illustrate dal Governo in conferenza stampa, l’esenzione riguarda circa 13,2 milioni di automobili e 1,1 milioni di motocicli.
In sintesi:
Dal 2027 le persone fisiche non pagheranno più il bollo auto su un solo veicolo regolarmente assicurato, a prescindere dal reddito e dall’ISEE. La misura al momento è garantita per il 2027 e quindi l’esenzione si applica a partire dai versamenti in scadenza il prossimo anno, come indicato all’articolo 2 del DL per il sostegno economico e il contenimento degli effetti del caro carburanti, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026, contestualmente al nuovo taglio delle accise sul gasolio (10 centesimi) fino al 5 ottobre, con successivo meccanismo di accise mobili. La Legge di Bilancio predisporrà poi l’intriduzione permanente dell’esezione, con le specifiche coperture finanziarie.
I requisiti dell’esenzione fissati dal testo approvato dal Consiglio dei ministri sono:
Come specifica la nota di Palazzo Chigi pubblicata a margine del CdM:
L’esenzione è disposta per l’anno 2027, nella prospettiva di una successiva abolizione a regime del tributo, cui il Governo intende dare seguito nell’ambito della prossima legge di bilancio.
Quando il contribuente possiede più veicoli agevolabili, il veicolo esentato è individuato dalla norma: l’auto con la potenza minore in kW e, a parità di potenza, quella per cui il bollo senza agevolazione sarebbe più basso. La moto è esentata solo se il proprietario non ha un’auto entro gli 80 kW.
| Veicoli intestati alla persona fisica | Veicolo esentato dal 2027 |
|---|---|
| una sola auto a benzina o gasolio fino a 80 kW | quell’auto |
| più auto agevolabili di potenza diversa | l’auto con meno kW |
| più auto agevolabili con la stessa potenza | l’auto con il bollo più basso |
| un’auto agevolabile e una moto | l’auto, mentre la moto paga il bollo |
| un’auto oltre 80 kW e una moto a benzina | la moto |
| solo auto oltre 80 kW | nessun veicolo |
Il risparmio sul bollo coincide con l’intero importo che il veicolo esentato avrebbe pagato. Per fare un esempio, per le auto Euro 4, 5 e 6 la tariffa base è di 2,58 euro per kW fino a 100 kW e per le Euro 3 di 2,70 euro secondo il tariffario della Regione Emilia-Romagna; su un’auto Euro 6 da 80 kW l’esenzione vale quindi 206,40 euro. Le tariffe applicate dalle singole Regioni possono ovviamente discostarsi da questi valori, che a sono a titolo esemplificativo.
La regola della potenza minore limita poi il beneficio per chi possiede due auto. Sempre per fare un esempio, con una Euro 6 da 55 kW e una Euro 6 da 77 kW l’esenzione va alla prima e vale 141,90 euro, mentre sulla seconda si pagano 198,66 euro. Con due auto da 70 kW, una Euro 6 e una Euro 3, l’esenzione va alla Euro 6, il cui bollo base è di 180,60 euro, e il contribuente paga i 189 euro della Euro 3: la norma assegna l’esenzione al bollo più basso, quindi il risparmio è inferiore a quello che si avrebbe esentando l’altra auto.
Con il calcolo del bollo auto di PMI.it si ottiene la stima per Regione, classe ambientale e potenza del proprio veicolo, moto comprese, e quindi l’importo non dovuto sul mezzo esentato.
L’esenzione del bollo non si applica ai veicoli che non soddisfano i requisiti soggettivi o tecnici della norma. Sono esclusi:
Il decreto non interviene neppure sul superbollo, addizionale erariale dovuta sulle auto con potenza superiore a 185 kW, che per effetto della soglia degli 80 kW sono comunque fuori dall’esenzione. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato in conferenza stampa l’abolizione del superbollo come obiettivo politico, senza che il provvedimento contenga una norma in tal senso.
Lo Stato compensa il minor gettito con un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 2.293,5 milioni di euro a partire dal 2027, a fronte di oneri complessivi dell’articolo quantificati in 2,362 miliardi. Nelle Regioni a statuto speciale l’esenzione si applica previo accordo con ciascuna amministrazione titolare del tributo.
Il decreto-legge entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e va convertito in legge entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione: in sede di conversione il Parlamento può modificare requisiti e platea. Nel ddl di bilancio è prevista la trasformazione della misura da annuale a strutturale.
Il taglio delle accise sul gasolio prosegue fino all’inizio di ottobre seppur con uno sconto più basso. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge sul caro carburanti, che riduce in due tappe il beneficio alla pompa e affida il periodo successivo al meccanismo delle accise mobili. Per le imprese di autotrasporto ammesse al rimborso sul gasolio commerciale la riduzione progressiva modifica gli importi da recuperare con la dichiarazione trimestrale, mentre lo stesso provvedimento introduce l’esenzione dal bollo 2027 per le auto di piccola e media potenza.
In sintesi:
Il decreto-legge approvato il 16 settembre 2026 fissa l’accisa sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre e a 622,90 euro dal 26 settembre al 5 ottobre, contro un’aliquota ordinaria di 672,90 euro. La riduzione dell’accisa vale quindi 10 centesimi al litro nella prima settimana e 5 centesimi nella seconda finestra. Poiché l’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA al 22%, per il consumatore finale lo sconto alla pompa è superiore del 22% al taglio dell’imposta.
| Periodo | Accisa per mille litri e sconto alla pompa |
|---|---|
| fino al 17 settembre 2026 | aliquota del D.L. n. 157/2026, sconto di circa 17,1 centesimi al litro |
| 18 – 25 settembre 2026 | 572,90 euro, sconto di 12,2 centesimi al litro |
| 26 settembre – 5 ottobre 2026 | 622,90 euro, sconto di 6,1 centesimi al litro |
| dal 6 ottobre 2026 | 672,90 euro, salvo riduzione disposta con le accise mobili |
Per imprese e professionisti che detraggono l’IVA sul carburante il beneficio effettivo coincide con la sola riduzione dell’accisa: 14 centesimi al litro fino al 17 settembre, 10 centesimi dal 18 al 25 settembre e 5 centesimi fino al 5 ottobre. Per chi non recupera l’imposta, come i privati, vale lo sconto maggiorato dell’IVA.
La riduzione dell’accisa sul diesel è stata costruita per segmenti successivi a partire dal 28 luglio, dopo lo stop del taglio delle accise dal 4 luglio. Il decreto interministeriale MEF-MASE del 27 luglio 2026 ha coperto le giornate del 28 e 29 luglio, il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, il periodo dal 30 luglio al 6 agosto, il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, quello dal 7 al 24 agosto, il decreto ministeriale del 20 agosto il 25 e il 26 agosto e il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, i giorni dal 27 agosto al 5 settembre. Il decreto MEF-MASE del 4 settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205, ha esteso l’aliquota ridotta dal 6 al 10 settembre.
Il D.L. n. 157/2026 ha poi coperto la settimana dall’11 al 17 settembre, applicando la stessa aliquota ridotta ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, compreso l’HVO, e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. Il decreto-legge approvato il 16 settembre prolunga la riduzione fino al 5 ottobre con importi decrescenti.
Dal 6 ottobre, secondo quanto annunciato dal Governo in conferenza stampa, la riduzione proseguirà con il meccanismo delle accise mobili, previsto dall’articolo 1, commi da 290 a 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che compensa con un taglio dell’accisa le maggiori entrate IVA generate dall’aumento del prezzo del petrolio. Lo strumento richiede un decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Ambiente che accerti l’extragettito del periodo di riferimento, come è avvenuto con il decreto del 4 settembre per le cinque giornate dal 6 al 10 settembre: importo e durata dello sconto successivo al 5 ottobre saranno stabiliti da quell’atto.
A componente industriale invariata, la riduzione progressiva dello sconto fa salire il prezzo del gasolio di circa 4,9 centesimi al litro il 18 settembre, di 6,1 centesimi il 26 settembre e di altri 6,1 centesimi il 6 ottobre, se in quella data non interviene un decreto sulle accise mobili. L’aumento complessivo rispetto al livello in vigore fino al 17 settembre è di circa 17,1 centesimi al litro.
Su un pieno da 50 litri gli scalini valgono 2,44 euro dal 18 settembre, altri 3,05 euro dal 26 settembre e ulteriori 3,05 euro dal 6 ottobre, per un aggravio complessivo di circa 8,54 euro. Il listino effettivo dipende anche dall’andamento delle quotazioni internazionali e dalle politiche commerciali dei singoli distributori.
L’accisa sulla benzina si applica nella misura ordinaria anche dopo il decreto del 16 settembre, che interviene sul solo gasolio. L’ultima riduzione applicata a entrambi i carburanti si è chiusa il 3 luglio; da allora le risorse disponibili sono state concentrate sul diesel, per il suo ruolo nei costi di trasporto merci, agricoltura e industria.
Per le imprese ammesse al beneficio il rimborso delle accise sul gasolio commerciale aumenta man mano che lo sconto si riduce, perché l’articolo 24-ter del Testo unico accise lo commisura alla differenza tra l’accisa versata e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri fissata al punto 4-bis della Tabella A. Il rimborso riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate delle categorie Euro V ed Euro VI nel trasporto merci, oltre alle categorie di trasporto persone previste dallo stesso articolo.
La sequenza di aliquote divide i consumi del terzo e del quarto trimestre in periodi da tenere distinti nelle dichiarazioni:
| Periodo di consumo | Rimborso per mille litri |
|---|---|
| 1 – 3 luglio 2026 | 219,68 euro |
| 4 – 27 luglio 2026 | 269,68 euro |
| 28 luglio – 17 settembre 2026 | 129,68 euro |
| 18 – 25 settembre 2026 | 169,68 euro |
| 26 settembre – 5 ottobre 2026 | 219,68 euro, con i litri di settembre nella dichiarazione del terzo trimestre e quelli di ottobre nel quarto |
| dal 6 ottobre 2026 | 269,68 euro in assenza di un decreto sulle accise mobili |
Su 10.000 litri acquistati tra il 18 e il 25 settembre un’impresa ammessa versa al distributore 5.729 euro di accisa e ne recupera 1.696,80 con la dichiarazione. Il carico finale di 4.032,20 euro corrisponde all’aliquota agevolata ed è identico in ogni periodo; rispetto alla settimana precedente l’impresa anticipa 400 euro in più e li recupera con la stessa dichiarazione trimestrale.
Per i soggetti esclusi dal rimborso, tra cui i veicoli sotto le 7,5 tonnellate, le classi ambientali inferiori a Euro V, i furgoni di artigiani e commercianti e le auto aziendali, la riduzione dello sconto si traduce interamente in un maggior costo. Sugli stessi 10.000 litri l’accisa aumenta di 400 euro nella settimana dal 18 al 25 settembre e di 900 euro nella finestra successiva, rispetto al livello in vigore fino al 17 settembre.
La dichiarazione di rimborso del terzo trimestre si presenta nel mese di ottobre 2026 ed è la prima soggetta all’obbligo di invio esclusivamente telematico. La disciplina confluita nella legge 25 giugno 2026, n. 113 modifica l’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 e riduce da 60 a 30 giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso.
Il D.L. n. 157/2026 ha esteso al mese di settembre il credito d’imposta per l’autotrasporto e ha aumentato di 16 milioni di euro per il 2026 la relativa autorizzazione di spesa. La domanda sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aperta fino al 15 settembre, riguarda i consumi da marzo ad agosto secondo il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture n. 301 del 28 agosto 2026. Le modalità per i consumi di settembre saranno definite dagli atti attuativi.
Il decreto approvato il 16 settembre esonera dal bollo auto 2027 le persone fisiche per un solo veicolo regolarmente assicurato: un’autovettura a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, con potenza fino a 80 kW, oppure, per chi non possiede un’auto agevolabile, una moto o un ciclomotore. L’esenzione copre i versamenti con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Lo Stato trasferisce alle Regioni 2.293,5 milioni di euro a compensazione del minor gettito.
Con il calcolo del bollo auto di PMI.it si stima, a partire da potenza, classe ambientale e Regione, l’importo che nel 2027 non sarà dovuto sul veicolo esentato.
Rivalutazione del canone di affitto con adeguamento dell’importo del prezzo di locazione in base alla nuova variazione dei prezzi al consumo (misurata dall’indice FOI al netto dei tabacchi,): in base al calcolo della rivalutazione Istat su dati rilasciati il 16 settembre 2026, la variazione annua è ancora in salita; con riferimento ad agosto è pari a 103,7.
Ecco in sintesi come si applicano gli aumenti:
Per gli adeguamenti dei canoni di affitto riferiti ad agosto 2026 la variazione annua dell’indice FOI al netto dei tabacchi si traduce in +3,4% (tendenziale) per gli adeguamenti al 100% e +2,55% per quelli al 75%. La variazione congiunturale è pari a +0,6%.
| Indice FOI al netto dei tabacchi | agosto 2026 (base 2025=100) |
|---|---|
| Indice generale FOI | 103,7 |
| Variazione sul mese precedente | +0,3% |
| Variazione sull’anno precedente | +3,4% |
| Variazione sul biennio precedente | +4,8% |
Nel mese di luglio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,3% su base mensile e del +2,9% su base annua.
Nei contratti di locazione l’aggiornamento del canone è legato alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell’ultimo anno. L’adeguamento ricalcola ogni dodici mesi il canone concordato tra inquilino e proprietario, mentre i contratti in cedolare secca ne sono esclusi.
La rivalutazione del canone è dovuta solo se il contratto contiene una clausola che la prevede, con l’indicazione della quota applicabile. In presenza della clausola l’adeguamento va effettuato ogni anno, altrimenti il proprietario non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell’inquilino.
Per adeguare il canone di affitto all’inflazione si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, così da allineare il canone al costo della vita. Le aliquote sono diversificate per tipo di contratto, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 392/1978:
Le parti possono concordare termini diversi. Chi rivaluta il contratto per la prima volta utilizza il più recente indice disponibile a partire dal mese successivo alla scadenza annuale; per gli anni seguenti si applica la variazione del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La formula di calcolo è la seguente: canone annuo per variazione percentuale dell’indice FOI per percentuale di rivalutazione applicabile. Il risultato è l’aumento annuo del canone; diviso per dodici dà l’incremento mensile. La rivalutazione può tradursi in un aumento o, quando l’indice scende, in una riduzione del canone.
Con un canone mensile di 800 euro e adeguamento al 100%, una variazione annua di +3% comporta un aumento di 24 euro al mese, cioè 288 euro l’anno. Per un contratto commerciale con adeguamento al 75% la stessa variazione vale +2,25%, pari a 18 euro al mese sullo stesso canone.
Aggiornato dall’Istat l’indice FOI, che l’Istat su cui si calcola l’aumento per rivalutazione delle pensioni 2027: ad agosto i prezzi per le famiglie di operai e impiegati sono saliti del 3,4% in un anno. Se l’restasse tale, la media annua si tradurrebbe in un indice di perequazione al 2,7% (pari a 27 euro lordi al mese ogni 1.000 euro di assegno, fino a quattro volte il minimo; con prezzi ancora in salita si arriverebbe al 2,9%. La stima finale si avrà a metà ottobre con i dati di settembre. A quel punto, la percentuale ufficiale sarà calcolata nel consueto decreto del Ministero dell’Economia a novembre, tenendo conto anche delle stime per l’ultimo trimestre 2026.
Il dato definitivo per il 2026 esce a metà gennaio 2027 con eventuali differenze a conguaglio sulle pensioni 2028. Nel cedolino pensione di gennaio 2027 non dovrebbe esserci invece alcun conguaglio sul 2026: l’inflazione certificata coincide con l’aumento già applicato (+1,4%).
In sintesi:
L’Istat ha confermato il 16 settembre 2026 che ad agosto l’inflazione misurata dall’indice generale NIC è salita dello 0,5% su luglio e del 3,3% su agosto 2025, come indicava la stima preliminare del 1° settembre. L’accelerazione dal 2,9% di luglio arriva dall’energia: gli energetici regolamentati salgono al 18,6% annuo e quelli non regolamentati al 17,0%, con la benzina a +16,3% e il gasolio per auto a +26,7%. Il carrello della spesa scende allo 0,9% e l’inflazione di fondo all’1,5%, come riporta il comunicato Istat sui prezzi al consumo di agosto.
L’inflazione acquisita 2026 diffusa dall’Istat è del 2,9% per l’indice generale e dell’1,9% per la componente di fondo, cioè la crescita media dell’anno se i prezzi restassero fermi fino a dicembre. Il Documento di finanza pubblica approvato dal Governo ad aprile indicava per il 2026 un’inflazione del 2,8%. Le simulazioni sull’aumento delle pensioni 2027 circolate a inizio settembre hanno applicato agli assegni il 2,9%, che però misura un indice diverso da quello previsto per la perequazione.
La perequazione delle pensioni si calcola sull’indice FOI, quello dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: il decreto interministeriale che ogni anno attua l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 recepisce la sua variazione media annua comunicata dall’Istat. Ad agosto il FOI vale 103,7 (base 2025=100), con un aumento dello 0,6% su luglio e del 3,4% su agosto 2025. È il primo mese dell’anno in cui cresce più dell’indice generale: da gennaio a luglio era sempre cresciuto meno, dallo 0,8% contro l’1,0% di gennaio al 2,8% contro il 2,9% di luglio.
Per il FOI l’Istat non pubblica l’inflazione acquisita. Con il metodo che l’Istituto applica all’indice generale, mantenendo l’indice di agosto fermo fino a dicembre e confrontando la media dei dodici mesi con quella del 2025, pari a 100 nella nuova base, la media FOI 2026 risulterebbe superiore del 2,7%. Applicato agli indici NIC, lo stesso calcolo restituisce esattamente il 2,9% ufficiale.
| Mese 2026 | Indice FOI senza tabacchi (base 2025=100) |
|---|---|
| Gennaio | 100,4 |
| Febbraio | 100,9 |
| Marzo | 101,5 |
| Aprile | 102,5 |
| Maggio | 102,8 |
| Giugno | 102,8 |
| Luglio | 103,1 |
| Agosto | 103,7 |
La rivalutazione delle pensioni 2027 sarà fissata dal decreto del Ministero dell’Economia nella seconda metà di novembre, sulla variazione media del FOI che l’Istat comunica a inizio mese: dati definitivi fino a settembre e stime dell’Istituto per ottobre, novembre e dicembre. La percentuale si applica in via provvisoria dal cedolino di gennaio; il dato annuale definitivo del 2026 esce a metà gennaio 2027 con il comunicato sui prezzi di dicembre, e le eventuali differenze vanno a conguaglio a gennaio 2028.
Il FOI definitivo di settembre, atteso a metà ottobre, è il primo dato che modifica la stima, perché la rilevazione preliminare del 30 settembre riguarda solo gli indici NIC e IPCA. Nel ciclo precedente l’Istat ha trasmesso i dati al Ministero il 3 novembre 2025 e il decreto del 19 novembre 2025 ha fissato l’1,4% con stime del -0,2%, -0,1% e +0,1% per l’ultimo trimestre; i valori effettivi sono stati -0,2%, -0,1% e +0,2%, e la media definitiva ha confermato l’1,4%.
Fino a dicembre gli scenari di rivalutazione dipendono dall’andamento mensile del FOI:
Il calcolo della rivalutazione 2027 avviene per scaglioni di importo, con un’aliquota diversa per ciascuna fascia dell’assegno. Lo stabilisce l’art. 1, comma 478, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rinvia al meccanismo dell’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448: adeguamento pieno fino a quattro volte il trattamento minimo, al 90% fra quattro e cinque volte, al 75% sulla parte eccedente. In pratica la riduzione colpisce solo la quota di assegno che supera ciascuna soglia.
Nel 2023 e nel 2024 valeva il criterio dell’importo complessivo, che assegnava una sola percentuale ridotta a tutto l’assegno; la Corte costituzionale (sent. n. 52/2026, depositata il 16 aprile 2026) ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su quella disciplina. Poiché le soglie si misurano sul minimo dell’anno precedente, nel 2027 le fasce di perequazione si calcolano su 611,85 euro: quattro volte il minimo valgono 2.447,40 euro mensili, cinque volte 3.059,25 euro.
L’aumento delle pensioni 2027 cresce meno che proporzionalmente all’importo, perché solo le quote oltre le soglie subiscono la riduzione al 90% e al 75%. La tabella indica per ogni importo la forchetta fra lo scenario al 2,6% e quello al 2,9%, con il valore al 2,7% fra parentesi; i valori sono lordi e mensili, in attesa del decreto.
| Pensione lorda mensile | Aumento stimato (con rivalutazione al 2,7%) |
|---|---|
| 1.000 euro | da 26,00 a 29,00 euro (27,00) |
| 1.500 euro | da 39,00 a 43,50 euro (40,50) |
| 2.000 euro | da 52,00 a 58,00 euro (54,00) |
| 2.500 euro | da 64,86 a 72,35 euro (67,36) |
| 2.800 euro | da 71,88 a 80,18 euro (74,65) |
| 3.500 euro | da 86,54 a 96,53 euro (89,87) |
| 4.000 euro | da 96,29 a 107,41 euro (100,00) |
Ad esempio, su un assegno da 2.800 euro ed una rivalutazione al 2,7%, la quota entro la prima soglia si rivaluta all’indice pieno e i restanti 352,60 euro al 90% dell’indice, cioè al 2,43%, per un aumento di 74,65 euro al mese. Fra lo scenario più basso e quello più alto la distanza va da 3 euro lordi al mese su una pensione da 1.000 euro a 11,12 euro su una da 4.000 euro. Chi applica il 90% all’intero importo ottiene un risultato inferiore a quello spettante, perché usa il criterio dell’importo complessivo, valido solo nel 2023 e nel 2024.
Il cedolino di gennaio 2027 conterrà la nuova perequazione provvisoria per il 2027 e l’eventuale conguaglio sull’1,4% applicato per tutto il 2026, fissato in via provvisoria dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025 salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.
Il conguaglio sul 2026 dovrebbe risultare nullo: con i dati definitivi di dicembre diffusi il 16 gennaio 2026, l’Istat ha certificato per il 2025 una crescita media dell’indice FOI senza tabacchi dell’1,4%, pari al provvisorio. La conferma formale spetta al decreto di novembre, come è avvenuto per il 2024, quando lo stesso decreto ha reso definitivo lo 0,8% già applicato. Chi programma l’uscita dal lavoro in questa finestra deve considerare anche i parametri di calcolo applicabili alla pensione anticipata con decorrenza 2027.
Con una rivalutazione al 2,7% il trattamento minimo salirebbe da 611,85 a circa 628,37 euro mensili e l’assegno sociale da 546,24 a circa 560,99 euro; nella forchetta degli scenari il minimo va da 627,76 a 629,59 euro e l’assegno sociale da 560,44 a 562,08 euro. Limiti di reddito e requisiti sono nella scheda sulla rivalutazione dell’assegno sociale 2027. I valori 2026 sono fissati dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 e, collocandosi nella prima fascia, si rivalutano all’indice pieno.
Sulle pensioni minime 2027 agisce una seconda componente in scadenza. L’incremento aggiuntivo introdotto dall’art. 1, comma 310, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e prorogato dall’art. 1, comma 177, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 vale l’1,3% per il 2026 e, senza un nuovo intervento, cessa il 31 dicembre. Chi incassa il minimo maggiorato, pari a circa 619,80 euro nel 2026, con una rivalutazione al 2,7% riceverebbe nel 2027 circa 628,37 euro: un aumento effettivo di 8,57 euro al mese, circa la metà della sola perequazione. La sua eventuale proroga rientra fra le proposte in campo per la Manovra 2027.
Il SELFI 4.0, il questionario online con cui i Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio misurano la maturità digitale delle piccole e medie imprese, è un requisito di accesso al Bando Voucher Doppia Transizione promosso da Unioncamere. Il report va allegato alla domanda e più bandi territoriali lo chiedono una seconda volta a investimento concluso: le imprese interessate ai contributi camerali devono quindi programmare la data del test, conservare l’accesso alla piattaforma e saper leggere il punteggio che ne risulta.
In sintesi:
Le Partite IVA in Gestione Separata che ottengono l’indennità ISCRO sono iscritti d’ufficio al SIISL, la piattaforma del ministeriale gestita dall’INPS; lì trovano i corsi di formazione che accompagnano il sostegno economico  dopo la firma del patto di attivazione digitale. Lo stabilisce il decreto firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia, Marina Calderone e Giancarlo Giorgetti, che definisce enti ammessi, attestati e controlli sulla partecipazione.
Per chi non avvia un corso entro tre mesi, il decreto dispone una segnalazione al Centro per l’Impiego a fini di orientamento, senza tuttavia collegarvi sanzioni.
In sintesi:
Per le domande di ISCRO, l’INPS iscrive il beneficiario al SIISL nel momento in cui accetta l’istanza e, nella comunicazione di accoglimento, spiega come accedere alla piattaforma per sottoscrivere il patto di attivazione digitale (art. 2, comma 1, del decreto).
CV e PAD arrivano precompilati con le informazioni delle banche dati pubbliche, tra cui ANPR, Camere di commercio, INPS e ministeri dell’Istruzione e dell’Università : situazione anagrafica, lavori svolti, titoli di studio, abilitazioni e certificazioni di competenze. Prima della firma il professionista può integrare e correggere i dati, con la responsabilità per dichiarazioni mendaci prevista dal DPR n. 445/2000 (art. 2, commi 4-6).
Lo schema a regime ricalca quello in vigore dal 24 novembre 2024 per i percettori di NASpI e DIS-COLL, iscritti d’ufficio al SIISL e tenuti a firmare il patto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro. Per l’ISCRO il decreto non fissa un termine per la firma. Dalla sottoscrizione decorre invece il periodo di verifica sull’avvio dei corsi.
Per l’ISCRO sperimentale del triennio 2021-2023, il DM 24 marzo 2022 prevedeva una presa in carico diversa: la domanda valeva come dichiarazione di immediata disponibilità e il beneficiario doveva contattare il Centro per l’impiego entro trenta giorni dalla domanda oppure, in mancanza, era convocato entro novanta giorni dalla stessa data per stipulare il patto di servizio personalizzato (art. 3, comma 4). Con il nuovo decreto il patto di servizio diventa una facoltà : per tutta la durata dell’indennità il beneficiario può chiederne la stipula ai servizi per il lavoro competenti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, secondo le modalità fissate da Regioni e Province autonome (art. 2, comma 10).
I corsi di formazione ISCRO devono servire a mantenere e aggiornare le competenze del professionista rispetto alla domanda del suo mercato oppure ad acquisirne di nuove spendibili nella stessa attività , con riferimento agli standard professionali e di qualificazione del Repertorio nazionale previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013 (art. 1 del decreto).
Al termine del percorso l’ente rilascia almeno un documento di trasparenza. Finché il fascicolo elettronico del lavoratore non è attivo, gli attestati sono file in formato digitale aperto, firmati digitalmente e conservati sul SIISL; quando il beneficiario inizia un corso, l’ente lo comunica alla piattaforma, che trasmette l’informazione al Centro per l’impiego competente (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 8).
La scelta dei corsi avviene su due canali: le offerte pubblicate sul SIISL da enti titolati, enti di formazione accreditati ed enti bilaterali (art. 3, comma 1); i cataloghi che Regioni e Province autonome pubblicano sui propri portali, divisi per settore economico-professionale e con un’area per l’iscrizione (art. 3, comma 2). Sulla piattaforma il beneficiario può ricevere o cercare anche offerte di lavoro.
La programmazione e il finanziamento dei corsi spettano agli enti pubblici titolari, nell’ambito dell’offerta di apprendimento permanente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (art. 6).
Il beneficiario che, allo scadere dei 90 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale, percepisce ancora l’ISCRO e non ha avviato alcun percorso compare nell’elenco che il SIISL trasmette ai Centri per l’impiego attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, a fini di monitoraggio e di orientamento verso un corso coerente con l’attività svolta (art. 2, comma 9, del decreto). Il decreto non collega però a questa segnalazione sospensioni o riduzioni dell’importo.
La decadenza dall’ISCRO discende dai commi 144, 146 e 151 dell’art. 1 della L. n. 213/2023, e la circolare INPS n. 84/2024 ne elenca le ipotesi accanto all’effetto previsto per chi non avvia la formazione:
| Evento durante la fruizione | Effetto |
|---|---|
| titolarità di una pensione diretta | decadenza dall’indennità |
| iscrizione a un’altra forma previdenziale obbligatoria | decadenza dall’indennità |
| titolarità dell’Assegno di Inclusione | decadenza dall’indennità |
| chiusura della partita IVA | decadenza dall’indennità |
| nessun corso avviato alla verifica del SIISL | segnalazione al Centro per l’impiego per monitoraggio e orientamento |
La decadenza chiude la prestazione anche se non sono state incassate tutte le sei mensilità , e l’indennità non si può richiedere di nuovo nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.
Nel testo modificato dall’art. 17-bis del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, il comma 155 stabilisce che l’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale. Il Ministero del Lavoro ne misura l’adesione con un bollettino annuale, elaborato con INPS, Sviluppo Lavoro Italia e INAPP su dati anonimi (art. 4 del decreto).
Il percorso di formazione per le Partite IVA con ISCRO si articola in sei tappe fissate dal decreto:
Per una domanda inviata il 30 settembre 2026, l’indennità spetta dal 1° ottobre 2026 per sei mensilità , quindi fino a marzo 2027. Se il professionista firma il patto il 2 novembre 2026, il termine di verifica scade il 31 gennaio 2027: senza un corso avviato a quella data, e con l’assegno ancora in pagamento, il suo nominativo finisce nell’elenco trasmesso al Centro per l’impiego.
Nelle imprese italiane aumenta l’uso dell’IA. Quasi una su cinque dichiara di usare l’intelligenza artificiale, secondo le rilevazioni analizzate da Dintec per Unioncamere a fronte dei test di maturità digitale eseguiti presso i Punti Impresa Digitale localizzati nelle Camere di Commercio. L’autodiagnosi volontaria è anche il requisito d’accesso ai voucher camerali per l’IA già disponibili, mentre a giorni Simest apre una linea di finanziamento dedicata alle imprese che esportano.
In sintesi:
Sul fronte della maturità digitale delle PMI, tra il 2024 e il 2025 la quota di imprese che usano l’IA nei test di autovalutazione camerali è aumentata dal 13,1% al 19,5%, su oltre 20mila rilevazioni raccolte negli ultimi due anni dai Punti Impresa Digitale. I servizi guidano la classifica, l’industria registra l’aumento più ampio in punti percentuali: il 19,5% di Unioncamere indica le imprese che scelgono di compilare l’autodiagnosi dei Punti Impresa Digitale; il 16,4% dell’Istat rigurda le imprese con almeno 10 addetti, che per le sole PMI indica il 15,7%.
| Settore | Imprese che usano IA |
|---|---|
| Servizi | dal 19,1% al 25,9% |
| Industria | dal 6,2% al 13,6% |
| Filiere Made in Italy | dal 6,3% all’11% |
| Commercio | 13% |
| Agricoltura | dal 5,2% all’8,1% |
Il 19,5% di Unioncamere indica le imprese che scelgono di compilare l’autodiagnosi dei Punti Impresa Digitale; il 16,4% dell’Istat rigurda le imprese con almeno 10 addetti, che per le sole PMI indica il 15,7%.
Per il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, l’IA è «in una fase di prima applicazione nelle aziende», e le imprese più piccole vanno accompagnate con voucher, laboratori per sperimentare l’IA e percorsi di formazione. Non a caso, l’autodiagnosi che alimenta i dati Unioncamere è anche il requisito del Voucher Doppia Transizione: il  test va completato nei tre mesi precedenti la domanda, e il contributo a fondo perduto in de minimis finanzia tecnologie come l’IA, consulenza specialistica e formazione su una dotazione nazionale di 150 milioni di euro per il 2026-2029.
Il SELFI 4.0 è il questionario gratuito con cui i Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio misurano la maturità digitale: si compila online in autonomia e restituisce un report con il punteggio per processo aziendale e quello complessivo.
Per le micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese e in regola con diritto camerale e DURC la procedura prevede questi adempimenti:
Finestre e importi cambiano da Camera a Camera. Per il Voucher Doppia Transizione a Roma l’invio è aperto dal 15 settembre, con contributo al 70% fino a 11.500 euro e premialità cumulative; nelle Marche l’invio delle domande apre alle ore 10 del 30 settembre 2026; a Venezia Rovigo l’invio è partito il 27 luglio con contributi del 70% fino a 6.000 euro. In Lombardia il click day del 28 luglio riguardava contributi del 50% fino a 10.000 euro
Dalle ore 9 del 21 settembre 2026 le imprese con attività all’estero possono chiedere a Simest un finanziamento agevolato per investimenti in intelligenza artificiale, sulla sezione da 200 milioni di euro dello strumento Transizione digitale o ecologica, finanziata dal Fondo 394/81 che Simest gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari esteri.
Per l’accesso serve una quota export di almeno il 3% del fatturato, con apertura alle imprese subfornitrici di esportatori, e lo strumento richiede due bilanci depositati. Sono finanziabili infrastrutture cloud e di calcolo, software e piattaforme di IA, integrazione con ERP e CRM, cybersecurity, adeguamento all’AI Act, certificazioni, formazione e inserimento di competenze specialistiche.
Il finanziamento dura fino a 8 anni, di cui 2 di preammortamento, con anticipo fino al 50% e una quota a fondo perduto fino al 10% nel limite di 100.000 euro. L’importo minimo è di 10.000 euro; il massimo non supera il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci, con tetti di 500.000 euro per le microimprese e 2,5 milioni per le PMI. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2026 dalle imprese colpite dal conflitto nell’area del Golfo Persico la quota a fondo perduto sale fino al 20%, e al 30% per le PMI.
La scelta dipende da iscrizione al Registro, quota export e dimensione dell’investimento, e il massimale de minimis di 300.000 euro in tre anni mobili, fissato dal Regolamento (UE) 2023/2831, è condiviso dal voucher camerale e dall’agevolazione Simest.
| Profilo dell’impresa | Strumento e condizione d’accesso |
|---|---|
| Micro o piccola impresa iscritta al Registro delle imprese, investimento di poche migliaia di euro in software o formazione | Voucher Doppia Transizione, con SELFI 4.0 nei tre mesi precedenti e invio nella finestra della propria Camera |
| Impresa con export almeno al 3% del fatturato e due bilanci depositati, investimento da 10.000 euro in su | Simest Investimenti IA, finanziamento fino a 8 anni con quota a fondo perduto fino al 10% |
| Impresa che acquista beni materiali o immateriali degli allegati IV e V della L. n. 199/2025 entro il 30 settembre 2028 | iperammortamento 2026, con comunicazioni al GSE e perizia tecnica asseverata |
| Impresa che ha già ricevuto aiuti de minimis nel triennio | verifica del plafond residuo sul Registro nazionale degli aiuti prima di sommare voucher e contributo Simest |
| Studio professionale non iscritto al Registro delle imprese | esclusione dal voucher camerale, verifica dei requisiti soggettivi nei bandi delle altre misure |
Nel calcolo del plafond rientrano anche i finanziamenti a tasso agevolato, per il valore dell’aiuto implicito nel tasso, oltre alle quote a fondo perduto.
Allevatori, commercianti e operatori del comparto agroalimentare hanno l’0bbligo di compilare fattura elettronica inserendo accanto alla descrizione della merce anche i codici CUN che ne identificano ogni voce. L’elenco del Ministero dell’agricoltura conta 68 sigle classificare per classe di peso, taglio, livello qualitativo e zona di produzione. L’adempimento, a regime da maggio 2026, è previsto dalla legge annuale sulle semplificazioni e interessa tutta la filiera, accompagnando il prodotto lungo tutta la catena di vendita fino al cliente e utilizzato per le quotazioni di riferimento nelle contrattazioni.
In sintesi:
I codici CUN in fattura elettronica vanno indicati per i prodotti sui quali è attiva una Commissione unica nazionale: filiera suinicola, conigli vivi da carne da allevamento nazionale, uova in natura da consumo e grano duro. L’obbligo grava sul soggetto che fattura la cessione del bene corrispondente a una voce del listino, quindi non soltanto sul produttore agricolo, e vale anche per commercianti, macellatori e trasformatori quando rivendono il prodotto tal quale.
Il codice si aggiunge agli elementi ordinari della fattura elettronica senza modificare le regole di emissione, i termini di trasmissione allo SdI o il contenuto fiscale del documento. La base normativa dell’obbligo del codice CUN è l’art. 3, comma 7-bis, del DL 15 maggio 2024 n. 63, inserito dall’art. 33, comma 1, della legge 2 dicembre 2025 n. 182, che rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità di attuazione. Il termine finale di applicazione è il 31 dicembre 2028, dopo la proroga disposta dall’art. 15, comma 3-ter, del DL 200/2025, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26.
Sulla decorrenza del codice CUN il provvedimento tace, e nelle prime settimane la lettura prevalente collocava l’avvio al 16 maggio 2026, per applicazione dei sessanta giorni previsti dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. Le FAQ ministeriali hanno corretto l’impostazione: i presupposti dello Statuto del contribuente non ricorrono, l’invio dei dati è tecnicamente possibile da subito e l’Amministrazione si limita a riconoscere i tempi di adeguamento dei software gestionali, di fatto coincidenti con la finestra che gli operatori avevano ipotizzato.
Per ciascun prodotto oggetto di transazione va compilato il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> del tracciato XML della fattura elettronica, indicando la dicitura CUN nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> e il codice del prodotto nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>. Il provvedimento ammette esclusivamente il tracciato della fattura ordinaria approvato con provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, come modificato dal provvedimento n. 105669 dell’8 marzo 2024.
La compilazione avviene riga per riga, non a livello di documento: in una fattura mista ogni riga porta il codice del prodotto che descrive, e le righe relative a beni fuori listino restano prive di codifica. Chi emette autofatture con codice CUN per acquisti da produttori agricoli in regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 compila il blocco allo stesso modo.
Alcuni gestionali denominano il campo di destinazione valore testo anziché riferimento testo. Il Ministero ha chiarito che si tratta della medesima voce del tracciato, con una diversa nomenclatura interna al software, e che il riferimento da seguire resta quello delle specifiche allegate al provvedimento.
L’elenco codici CUN pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ricalca voce per voce i listini, e nessun codice diverso da quelli elencati può essere riportato in fattura. Le stringhe pubblicate, comprensive dell’integrazione sulle uova di peso vario, sono 68 e si distribuiscono così fra i comparti.
| Comparto quotato | Codici CUN in fattura |
|---|---|
| Tagli di carne suina fresca | 17 |
| Grano duro | 16 |
| Suini da macello | 9 |
| Suinetti | 9 |
| Uova in natura da consumo | 8 |
| Grasso e strutti | 5 |
| Conigli vivi da carne | 2 |
| Scrofe da macello | 2 |
La stringa va trascritta esattamente come pubblicata. La corrispondenza tra prodotto e codice CUN è sostanziale, non nominale: se la fattura riporta trancetto taglio Bologna e il listino descrive il carrè senza coppa, senza fondello, senza costine, il prodotto è lo stesso e il codice va indicato. L’elenco completo e i chiarimenti applicativi sono pubblicati sulla pagina MASAF dedicata alle Commissioni uniche nazionali.
Il codice CUN dei suinetti si individua sul peso medio vivo della partita, ricondotto alla classe più vicina fra quelle quotate. Il criterio è quello fissato dalle FAQ ministeriali e vale anche quando il peso effettivo cade tra due classi.
| Peso medio vivo della partita | Codice CUN suinetti da indicare |
|---|---|
| da 0 a 10 kg | lattonzoli di 7 kg |
| da 10,1 a 20 kg | lattonzoli di 15 kg |
| da 20,1 a 27 kg | lattonzoli di 25 kg |
| da 27,1 a 35 kg | lattonzoli di 30 kg |
| da 35,1 a 45 kg | lattonzoli di 40 kg |
| da 45,1 a 57 kg | magroni di 50 kg |
| da 57,1 a 72 kg | magroni di 65 kg |
| da 72,1 a 90 kg | magroni di 80 kg |
| da 90,1 a 100 kg | magroni di 100 kg |
Anche il codice CUN dei suini da macello segue il peso medio della partita, quando la fatturazione è impostata su quel valore. Un capo di 100 kg compare sia tra i suinetti sia tra i suini da macello: la scelta dipende dalla destinazione, ristallo o macellazione. Per le scrofe da macello la codifica riguarda soltanto i capi a fine carriera riproduttiva, mentre le cessioni di riproduttori in attività e le vendite al macello dei verri restano fuori.
Le esclusioni dal codice CUN discendono da un criterio unico: ogni lavorazione che generi valore aggiunto porta la merce fuori dalla voce quotata. I casi chiariti dal Ministero riguardano:
Sul trasporto la regola segue la modalità di consegna del listino: se la quotazione è franco partenza il costo del trasporto resta fuori e la relativa voce di fattura non porta codice, se è franco arrivo il codice va indicato. Per il grano duro il listino è espresso franco partenza centro di stoccaggio, quindi modalità di consegna diverse portano il prodotto fuori dai parametri di riferimento.
Per il codice CUN del grano duro la fatturazione in acconto seguita da saldo si gestisce aggiungendo al codice le lettere acc per l’acconto e sal per il saldo, così che il sistema distingua le due operazioni sullo stesso lotto. I codici del frumento duro sono sedici, articolati su quattro macroaree di produzione con quattro livelli qualitativi ciascuna, e presuppongono che la granella di diversa provenienza sia tenuta separata: un lotto misto non trova corrispondenza nel listino.
Sconti, conguagli e premialità rientrano nel valore del prodotto e vanno associati al codice corrispondente, anche quando compaiono su una riga distinta con importo negativo. Nel comparto uova il codice CUN delle uova accompagna il quantitativo sia quando è espresso in peso sia quando è espresso in numero di pezzi, perché il flusso trasmesso include l’unità di misura selezionata.
La trasmissione dei dati CUN riguarda quattro informazioni estratte dalla fattura: il codice nel campo 2.2.1.16.2, l’unità di misura nel campo 2.2.1.6, la quantità nel campo 2.2.1.5 e il prezzo totale nel campo 2.2.1.11. I dati sono aggregati per codice e per unità di misura, poi resi disponibili in forma anonima con cadenza settimanale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’art. 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Il destinatario è la segreteria tecnica di ciascuna commissione, per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A., la Borsa merci telematica italiana che svolge le funzioni di segreteria ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2017 n. 72. Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate, che si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile, con base giuridica individuata nell’art. 3, comma 7-bis, del DL 63/2024.
Le sanzioni per il codice CUN mancante o errato non trovano applicazione: il Ministero ha qualificato la disciplina come priva di carattere tributario e diretta a una finalità statistica, e l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza di conseguenze sanzionatorie nell’incontro con le organizzazioni di filiera del 17 aprile 2026. La fattura conserva piena validità anche senza il blocco compilato.
Le circolari diffuse nelle prime settimane da alcune organizzazioni agricole ipotizzavano la sanzione per documentazione irregolare prevista dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, con importo base di 250 euro e regolarizzazione entro novanta giorni. Quella lettura è stata superata dai chiarimenti ministeriali di maggio. L’interesse a compilare correttamente il campo è di natura economica: la qualità delle quotazioni che gli operatori usano come riferimento nelle contrattazioni dipende dalla copertura dei dati raccolti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per la detassazione 2026 del salario accessorio del personale della PA centrale e locale non dirigenziale: la soglia di reddito da lavoro dipendente di 50mila euro per accedere all’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 800 euro, deve essere verificata sullo stesso periodo d’imposta in cui è applicato il beneficio.
In sintesi:
La Risposta n. 173/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il criterio temporale per verificare il requisito reddituale previsto dalla detassazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. La soglia di 50mila euro di reddito da lavoro dipendente deve essere riferita al periodo d’imposta 2026, cioè all’anno in cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi agevolabili.
Il chiarimento supera quindi il dubbio sulla possibilità di utilizzare il reddito dell’anno precedente e individua nel 2026 il periodo di riferimento per il controllo del requisito.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto per il solo anno 2026 un regime fiscale agevolato sui compensi relativi al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti (sia il personale sotto CCNL Funzioni Centrali sia quello sotto CCNL Funzioni Centrali). L’applicazione è effettuata dal datore di lavoro pubblico in qualità di sostituto d’imposta.
Sulle somme che rientrano nella misura è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite complessivo annuo di 800 euro. Il limite, come chiarito dall’AdE nella Risposta n. 173/2026, riguarda il totale annuo dei compensi accessori agevolabili riconosciuti nel 2026.
Il beneficio fiscale riguarda i compensi che il datore di lavoro pubblico riconduce al trattamento economico accessorio del personale non dirigente. Rientrano nella disciplina anche le componenti retributive aventi natura fissa e continuativa, mentre la valutazione sulla riconducibilità dei singoli importi spetta al sostituto d’imposta.
Il risparmio fiscale varia in base all’importo del compenso accessorio e alla tassazione ordinaria applicabile al singolo lavoratore. Su un importo massimo agevolabile di 800 euro, l’imposta sostitutiva del 15% determina un prelievo fiscale pari a 120 euro. La differenza rispetto alla tassazione ordinaria dipende dall’aliquota marginale applicabile al reddito del dipendente.
La misura non si applica al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinatario delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.
Per gli altri lavoratori interessati valgono le condizioni previste dalla disciplina: compensi accessori entro il limite annuo di 800 euro e reddito da lavoro dipendente non superiore a 50mila euro nel periodo d’imposta 2026.
Il Governo valuta di portare l’Ecobonus al 65% per una selezione di interventi di efficienza energetica sull’abitazione principale. Se la misura entrerà nella Manovra 2027, renderà più favorevoli le riqualificazioni ammesse rispetto alle aliquote già previste dalla legge, ma beneficiari, lavori e requisiti devono ancora essere definiti. senza interventi di legge, si torna invece al 36%.
Senza una nuova norma che modifichi le attuali previsioni di legge, nel 2027 l’Ecobonus prima casa scende al 36%, mentre per gli altri immobili l’aliquota si riduce al 30%. La disciplina vigente è stabilita dalla Manovra 2026, ossia la Legge 199/2025 (art. 1, comma 22), che ha modificato l’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63.
Per le spese 2026, la stessa disposizione conferma invece il 50% sull’abitazione principale e il 36% negli altri casi. L’aliquota più favorevole spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sull’unità adibita ad abitazione principale: la formula “prima casaâ€, utile sul piano della ricerca, non coincide quindi in ogni situazione con il requisito fiscale previsto dalla norma.
L’Ecobonus al 65% è per ora un’ipotesi di Manovra e non una detrazione già approvata: nessun testo normativo ha ancora fissato lavori, platea, massimali o coperture. Le anticipazioni emerse a metà settembre concentrano il beneficio sull’abitazione principale e sugli interventi destinati a ridurre i consumi energetici degli edifici.
Tra i lavori ammessi, nelle ipotesi allo studio del Governo figurano:
Per le spese sostenute entro la fine del 2026 restano invece applicabili le regole già in vigore. Per climatizzatori e pompe di calore, ad esempio, il Bonus Condizionatori 2026 segue requisiti differenti a seconda dell’agevolazione nella quale viene inquadrato l’intervento.
Un eventuale 65% sugli infissi rappresenterebbe una novità anche rispetto alla disciplina precedente, perché fino alle spese del 2024 finestre e schermature solari erano agevolate al 50%. Il 65% riguardava: riqualificazione energetica globale, isolamento dell’involucro opaco, collettori solari termici, pompe di calore, sistemi ibridi e building automation.
Se la nuova misura comprendesse anche infissi e schermature con l’aliquota maggiorata, per queste categorie si avrebbe quindi un incentivo più favorevole rispetto al regime applicato prima della riduzione delle detrazioni edilizie.
Su una spesa agevolabile di 20mila euro, il 65% corrisponde a 13mila euro di detrazione teorica, contro i 7.200 euro derivanti dal 36% già previsto per l’abitazione principale nel 2027.
| Scenario | Detrazione su 20.000 euro |
|---|---|
| Ecobonus 2026 sull’abitazione principale | 10.000 euro |
| Ecobonus 2027 secondo la legge vigente | 7.200 euro |
| Ipotesi Ecobonus 2027 al 65% | 13.000 euro |
Rispetto alla disciplina già programmata per il prossimo anno, il nuovo incentivo determinerebbe quindi 5.800 euro di detrazione teorica aggiuntiva su 20mila euro di lavori; rispetto al 50% applicabile nel 2026, l’incremento sarebbe di 3mila euro. Il valore di 13mila euro descrive però esclusivamente lo scenario allo studio e non un beneficio già previsto dalla legge. Il tutto, tenendo sempre conto dei limiti alle detrazioni spettanti previsti a legslazione vigente.
La percentuale del 65% non determina da sola il beneficio effettivo: il testo della Manovra dovrà stabilire massimali, requisiti tecnici, soggetti ammessi e modalità di recupero della detrazione. L’Ecobonus vigente nel 2026 applica soglie massime in base alla tipologia di intervento e prevede il recupero fiscale attraverso quote annuali, ma non esiste ancora una base normativa per trasferire automaticamente queste condizioni al nuovo incentivo.
Anche l’eventuale mantenimento di un’aliquota più favorevole sugli immobili diversi dall’abitazione principale resta un’ipotesi da tradurre in legge.
Fino all’approvazione di una nuova disposizione, restano quindi valide le aliquote già previste per il 2027: 36% sull’abitazione principale, alle condizioni fissate dalla normativa, e 30% negli altri casi.
Il sondaggio sul disegno delle nuove banconote in euro chiude lunedì 21 settembre 2026. Da quel momento la scelta spetta al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE). Il voto dei cittadini sarà considerato insieme ai risultati di un’indagine parallela su un campione rappresentativo, alle conclusioni della giuria del concorso e alla valutazione tecnica delle proposte finaliste.
In sintesi:
Il voto sulle nuove banconote è aperto dalle 16.30 del 23 luglio alle 23.59 di lunedì, e per partecipare basta un dispositivo collegato a internet: il questionario è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea. Ogni serie in gara è accompagnata dalla spiegazione dell’autore sul significato dei motivi raffigurati, consultabile nella pagina BCE delle proposte finaliste prima di compilare il questionario.
Le FAQ della BCE sulla nuova veste grafica escludono qualsiasi requisito di età , nazionalità o paese di residenza. La precisazione serve a sciogliere un dubbio circolato in Italia: la notizia diffusa dalla Banca d’Italia il 23 luglio indicava come destinatari i residenti dell’area dell’euro mentre il testo della BCE, aggiornato lo stesso giorno, apre la partecipazione anche a chi vive altrove.
La procedura di voto segue questi passaggi:
Il questionario è anonimo: la BCE non raccoglie nomi, recapiti o altri dati che identifichino direttamente chi risponde, e utilizza le risposte in forma aggregata al solo scopo di analizzare il gradimento delle proposte.
A pochi giorni dalla chiusura del voto, il sondaggio ha superato i 9 milioni di partecipanti, secondo quanto riferito da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, nel suo intervento alla House of the Euro di Bruxelles.
La scelta dei soggetti raffigurati su ciascun taglio è stata compiuta dal Consiglio direttivo il 31 gennaio 2025 e non rientra tra le opzioni sottoposte al pubblico. Chi partecipa alla consultazione valuta l’interpretazione grafica dei due temi elaborata dai progettisti, senza poter intervenire sui personaggi o sulle specie animali.
I due temi derivano dalle indagini pubbliche dell’estate 2023 e dai focus group condotti tra dicembre 2021 e marzo 2022, con il supporto di due gruppi consultivi multidisciplinari. Le proposte finaliste arrivano da un concorso aperto ai grafici residenti nell’Unione europea: sono pervenute oltre 1.200 candidature, 25 progettisti sono stati invitati a elaborare una proposta per uno o per entrambi i temi, e una giuria indipendente di 21 esperti di grafica, comunicazione, neuroscienze e storia, ciascuno designato dalla banca centrale del proprio paese, ha selezionato le dieci serie in gara. Il progetto scelto sarà ulteriormente sviluppato e collaudato prima di entrare in produzione.
Il tema Cultura europea dedica il fronte di ciascun taglio a una figura che ha segnato la storia culturale del continente e il retro a uno spazio di condivisione legato allo stesso ambito. I motivi sono gli stessi per tutte e cinque le proposte di questo tema, che differiscono per la resa grafica.
| Taglio e ambito | Fronte e retro |
|---|---|
| 5 euro, arti dello spettacolo | Maria Callas sul fronte, artisti di strada tra musica, danza e teatro sul retro |
| 10 euro, musica | Ludwig van Beethoven sul fronte, un festival di canto con un coro di bambini e ragazzi sul retro |
| 20 euro, scuole e università | Marie Curie sul fronte, un’aula con un’insegnante e studenti sul retro |
| 50 euro, biblioteche | Miguel de Cervantes sul fronte, una biblioteca con lettori di libri cartacei e digitali sul retro |
| 100 euro, musei ed esposizioni | Leonardo da Vinci sul fronte, adulti e bambini davanti a opere di arte urbana e contemporanea sul retro |
| 200 euro, piazze | Bertha von Suttner sul fronte, una piazza alberata come luogo di incontro sul retro |
Il tema Fiumi e uccelli associa a ogni taglio uno stadio del corso d’acqua con la specie che lo abita, e riserva il retro alle istituzioni dell’Unione europea. La progressione va dalla sorgente di montagna al mare aperto.
| Taglio e ambiente | Specie sul fronte e istituzione sul retro |
|---|---|
| 5 euro, sorgente di montagna | picchio muraiolo sul fronte, Parlamento europeo sul retro |
| 10 euro, cascata | martin pescatore sul fronte, Commissione europea sul retro |
| 20 euro, valle fluviale stretta | colonia di gruccioni sul fronte, Banca centrale europea sul retro |
| 50 euro, fiume a meandri | cicogna bianca sul fronte, Corte di giustizia dell’Unione europea sul retro |
| 100 euro, foce | avocetta sul fronte, Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea sul retro |
| 200 euro, paesaggio marino | sula bassana sul fronte, Corte dei conti europea sul retro |
Una società di ricerca indipendente pone le stesse domande del sondaggio aperto a un campione rappresentativo della popolazione dell’area dell’euro (come previsto dal comunicato BCE del 23 luglio 2026). Il calendario di questa indagine coincide solo in parte con quello del voto online: nelle FAQ la BCE spiega di averlo organizzato così per preservarne la rappresentatività , dato che nei mesi estivi reclutare i partecipanti è più difficile. Il rapporto con i risultati di entrambe le rilevazioni, comprese le valutazioni sulle singole proposte, sarà pubblicato dopo la decisione finale del Consiglio direttivo.
Nel 2023, quando la BCE aveva interpellato i cittadini sui temi delle future banconote, l’indagine campionaria e il sondaggio online avevano indicato due vincitori diversi. Il comunicato BCE del 30 novembre 2023 riporta questi risultati per i tre temi più scelti:
| Tema | Campione rappresentativo | Sondaggio online |
|---|---|---|
| Cultura europea | 21% | 23% |
| Fiumi: acque di vita in Europa | 18% | 16% |
| Uccelli: libertà , resilienza, ispirazione | 17% | 34% |
Il Consiglio direttivo ha scelto Cultura europea, prima nel campione rappresentativo, e ha unito fiumi e uccelli in un unico tema per rispecchiare nel modo più ampio le preferenze espresse. Secondo la sintesi pubblicata dalla Banca d’Italia, in Italia Cultura europea è risultata la preferita in entrambe le rilevazioni, e al voto online hanno partecipato soprattutto giovani con un livello di istruzione elevato.
Il precedente aiuta a leggere il voto in corso: una serie molto apprezzata online non ha la scelta assicurata, perché il Consiglio direttivo combina i due sondaggi con le conclusioni della giuria e con la valutazione tecnica, e nel 2023 ha trovato una sintesi tra le due classifiche.
Le nuove banconote in euro entreranno in circolazione in modo graduale nel corso del prossimo decennio, secondo quanto indicato da Cipollone nello stesso intervento di Bruxelles, una volta adottata la decisione sul disegno attesa intorno alla fine del 2026. Le FAQ della BCE chiariscono che tempi e modalità di emissione non sono ancora stati decisi e ricordano che i tagli della serie attuale sono stati introdotti in modo scaglionato nell’arco di alcuni anni.
Le precedenti serie di banconote conserveranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova, senza una data di cessazione del corso legale annunciata. Per esercenti e imprese che gestiscono contante, la BCE indica l’intenzione di mantenere gli stessi tagli, da 5 a 200 euro, e con ogni probabilità anche le dimensioni e i colori dominanti, così da facilitare la transizione e contenere i costi di adeguamento delle apparecchiature per la selezione e l’accettazione del contante.
La nuova serie avrà caratteristiche di sicurezza più avanzate, una migliore accessibilità per le persone con problemi visivi e un’impronta ambientale ridotta grazie a materiali più resistenti all’usura e a processi produttivi più sostenibili. La BCE associa la tutela delle banconote alla continuità dei pagamenti durante interruzioni di corrente, guasti di rete e attacchi informatici, un aspetto approfondito nei suoi consigli sul contante in caso di crisi.
Il rinnovo della carta moneta procede in parallelo al progetto di euro digitale, con orizzonti temporali diversi. «La progettazione della nuova veste grafica delle banconote in euro si inquadra nell’azione a lungo termine dell’Eurosistema volta a garantire che il contante resti un mezzo di pagamento sicuro, efficiente e vicino ai cittadini e preservi il loro accesso alla moneta pubblica e la loro libertà di scegliere come pagare», ha dichiarato Cipollone il 23 luglio.
In sede legislativa, Cipollone ha ricordato a Bruxelles che il 9 luglio 2026 anche il Parlamento europeo, dopo il Consiglio, ha adottato la propria posizione negoziale sul pacchetto sulla moneta unica, che affianca al regolamento sull’euro digitale quello sul corso legale di banconote e monete. Se approvato, quest’ultimo rafforzerà l’obbligo di accettare pagamenti in contante.
Per la moneta elettronica l’Eurosistema punta a essere pronto per una possibile prima emissione dell’euro digitale nel 2029, condizionata all’adozione del regolamento europeo nel corso del 2026, con un esercizio pilota atteso dal 2027. Le due monete avrebbero lo stesso valore legale e differirebbero per la sola forma, cartacea nell’un caso e dematerializzata nell’altro.