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News da PMI.it - Informazione ICT e Business per piccole e medie imprese

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IVA
Reverse charge verso imprese con regime IVA speciale: chi versa l’imposta
Un’impresa che fattura una prestazione soggetta a reverse charge ad un’azienda agricola con regime semplificato (con le % di compensazione), deve comunque applicare l’inversione contabile? Un’impresa che fattura una prestazione soggetta a reverse charge ad un’azienda agricola con regime semplificato (con le % di compensazione), deve comunque applicare l’inversione contabile?
Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 16:10:43 +0000
Inflazione
Tassi BCE e guerra in Medio Oriente: Lagarde annuncia la strategia anti-shock
Lagarde illustra come la BCE affronterà lo shock energetico causato dalla crisi in Medio Oriente: la strategia in base ai tre scenari possibili su tassi e inflazione. De Guindos annuncia per aprile le decisioni monetarie.

«Non ci lasceremo paralizzare dall’esitazione». Dalla ECB Watchers Conference di Francoforte, Christine Lagarde lancia il messaggio più atteso: la BCE non è ferma per indecisione ma perché vuole dati sufficienti prima di muoversi. La guerra in Medio Oriente ha rovesciato in poche settimane uno scenario che fino a febbraio sembrava favorevole, con l’inflazione sotto controllo e crescita che riprendeva quota. Adesso c’è uno shock energetico di dimensioni ancora da valutare, e Francoforte ha già delineato la propria strategia in tre scenari distinti.

La guerra impone nuove decisioni di politica monetaria

Lagarde ha aperto il suo discorso con una constatazione che fotografa il cambio di scenario in atto:

Se questo evento si fosse tenuto qualche settimana fa, il mio discorso sarebbe stato molto diverso. L’economia dell’area euro ha chiuso l’anno con una solida dinamica di crescita. L’inflazione si è attestata all’1,9% a febbraio. E i motori della crescita interna sembravano rafforzarsi, in particolare i consumi privati, gli investimenti nella digitalizzazione e la spesa per la difesa. Con ogni probabilità, avremmo rivisto al rialzo le nostre previsioni di crescita di marzo e al ribasso quelle sull’inflazione.

La guerra in Iran ha completamente cambiato il contesto. «Nessuno di noi può dissipare l’incertezza su come si evolverà», ammette Lagarde, ma la strategia BCE per affrontare lo shock è già definita.

Cosa valuta Francoforte prima di decidere sui tassi

Francoforte intende «valutare la natura, l’entità e la persistenza dello shock prima di prendere decisioni». Il lavoro è sui rischi, non sullo scenario base. L’impatto sull’inflazione — oltre che sulla crescita — resta il fattore determinante. «Nell’area dell’euro, i dati storici suggeriscono che il rischio di un’ampia trasmissione degli aumenti dei prezzi dell’energia è l’eccezione piuttosto che la regola». Su questa dinamica agiscono due variabili chiave: intensità e durata dello shock, da un lato; meccanismi di propagazione, dall’altro.

Sulla stessa linea il vicepresidente Luis de Guindos: le previsioni «non indicano una recessione in vista» ma l’attenzione sull’impatto del conflitto è altissima e «siamo pronti a rispondere se necessario».

Shock energetico 2026 meno grave di quello 2022

Ad oggi, lo shock iniziale è stato di gran lunga inferiore a quello del 2022, allo scoppio della guerra in Ucraina, e il contesto economico è più favorevole. Quattro anni fa «la politica monetaria era estremamente accomodante, con tassi di interesse a -0,5% e la BCE ancora impegnata in acquisti netti di attività». Oggi, invece, i tassi si attestano a livelli sostanzialmente neutrali, e altrettanto neutrale è l’orientamento di bilancio.

Il riferimento è tutt’altro che casuale: la crisi energetica innescata dall’invasione russa in Ucraina ha determinato la più decisa stretta monetaria nella storia della BCE, con dieci rialzi consecutivi in poco più di un anno. Le dichiarazioni di Lagarde e de Guindos escludono al momento uno scenario analogo — pur riconoscendo che i rischi attuali non sono lineari.

Di fronte a una crisi dell’offerta, le banche centrali hanno in linea di principio due alternative: ignorarla o reagire quando le aspettative di inflazione rischiano di disancorarsi. Lagarde apre però a una terza via: «in realtà, possiamo rispondere in modo più graduale».

I tre scenari di rischio allo studio della BCE

Francoforte studia tre situazioni tipo per calibrare la risposta di politica monetaria allo shock energetico:

  1. in caso di shock energetico limitato e di breve durata, la BCE si atterrebbe alla prescrizione classica di «guardare oltre», evitando interventi tardivi che rischierebbero di essere controproducenti;
  2. se l’inflazione superasse in misura marcata il 2% senza effetti persistenti, sarebbe opportuno un aggiustamento ponderato, con una risposta proporzionalmente ridotta rispetto a uno shock da eccesso di domanda;
  3. in caso di scostamento ampio e persistente dall’obiettivo del 2%, la risposta dovrà essere, nelle parole di Lagarde, «adeguatamente energica o persistente».

Si decide ad aprile

Lagarde è esplicita: è ancora «troppo presto per dire dove dovremo posizionarci su questo spettro». De Guindos si sbilancia di più e indica un calendario di massima: ad aprile, alla riunione del Consiglio direttivo, ci saranno «maggiori dati sul conflitto, che rappresenta la principale fonte di incertezza», e la decisione sarà presa sulla base di quelli.

I mercati scontano intanto già una stretta monetaria, con una prima mossa da un quarto di punto attesa fra aprile e giugno ed eventualmente un nuovo rialzo di pari entità dopo l’estate.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 15:35:20 +0000
Start-up innovative
Bonus investimenti in startup innovative dal 30 marzo per incubatori e acceleratori
Sportello dal 30 marzo 2026 per il credito d’imposta dell’8% per incubatori e acceleratori certificati che investono in startup innovative.

Dal 30 marzo 2026 si possono presentare le domande per il credito d’imposta sugli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative riservato a incubatori e acceleratori certificati. L’agevolazione riconosce un bonus pari all’8% delle somme investite, entro il limite di 500mila euro per periodo d’imposta, ma richiede requisiti precisi, un’istanza formale e il rispetto di vincoli stringenti sulla durata dell’investimento.

Chi può accedere al credito d’imposta

Possono chiedere il bonus gli incubatori e gli acceleratori certificati di cui all’articolo 25 del DL 179/2012, purché risultino regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Restano esclusi i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • si qualificano come imprese in difficoltà;
  • sono in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non li hanno rimborsati o depositati in un conto bloccato;
  • sono destinatari di sanzioni interdittive o si trovano in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.

Quanto vale il bonus e quali investimenti rientrano

Il credito d’imposta è pari all’8% dell’investimento agevolabile. L’investimento massimo su cui calcolare il beneficio è pari a 500mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati direttamente nel capitale di rischio delle startup innovative, ma anche quelli realizzati indirettamente tramite OICR o altre società che investano prevalentemente in startup innovative. In tutti i casi, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni, altrimenti vengono meno i presupposti dell’incentivo.

Domande dal 30 marzo fino a esaurimento risorse

Le domande si possono inoltrare dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026. Le istanze possono essere trasmesse fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1,8 milioni di euro per ciascun anno. Non è prevista graduatoria finale ma procedura a sportello.

La misura sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative effettuati da incubatori e acceleratori certificati, con un credito d’imposta riconosciuto in regime de minimis (il credito concorre al calcolo del tetto massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore richiedente).

Domanda va inviata via PEC con firma digitale

L’istanza deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al decreto direttoriale del MIMIT e deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico. Il modello va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.

L’invio è consentito solo tramite PEC all’indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

Quali dati servono per compilare la domanda

Nel modulo vanno inseriti i dati anagrafici del soggetto richiedente, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e gli estremi dell’investimento per il quale si richiede il credito d’imposta.

Se l’investimento è stato effettuato in forma indiretta, occorre indicare anche gli estremi dell’OICR o del veicolo societario utilizzato. Per ogni startup destinataria devono inoltre essere riportati denominazione, codice fiscale e importo investito.

Il credito si usa solo in F24 e non si può cedere

Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è previsto alcun rimborso in denaro.

Il bonus non può essere ceduto né trasferito a terzi. Per questo la gestione corretta della domanda, la verifica dei requisiti e il mantenimento dell’investimento per il periodo minimo richiesto restano i tre passaggi decisivi per non perdere l’agevolazione.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 14:56:53 +0000
Strumenti finanziari
Leasing per le PMI: dove incide oggi sugli investimenti d’impresa
Beni strumentali, immobili, Nuova Sabatini e ZES Unica: dove il leasing entra nelle scelte delle PMI tra liquidità, durata e fisco.

Per molte imprese il leasing pesa davvero quando l’investimento rischia di assorbire troppa cassa. È il caso di macchinari, impianti, mezzi da lavoro e immobili produttivi, dove la scelta non riguarda solo il costo del bene ma anche il ritmo con cui l’azienda riesce a sostenerlo. I dati più recenti del mercato mostrano che proprio qui il leasing continua a crescere: nel 2025 i beni strumentali hanno superato i 10,5 miliardi finanziati, mentre il comparto immobiliare ha segnato un ulteriore aumento, segnale che le imprese lo usano soprattutto dove l’esborso iniziale diventa più pesante.

Dove il leasing entra nelle scelte di investimento

Nel lavoro quotidiano delle PMI il leasing viene scelto quando serve diluire nel tempo il costo di un bene produttivo senza bloccare subito una quota troppo ampia di liquidità. La logica è diversa da quella di una guida generale: qui non conta tanto la definizione dello strumento quanto il momento in cui diventa una leva utile per far partire o accelerare un investimento.

È per questo che il contratto viene utilizzato soprattutto per beni destinati a generare ricavi o produttività, come linee di produzione, attrezzature industriali, flotte commerciali, impianti energetici e immobili d’impresa. Anche i dati del mercato leasing mostrano che la crescita si concentra proprio sui comparti dove l’investimento è più legato alla continuità aziendale.

Macchinari e impianti quando la cassa va protetta

Il primo terreno in cui il leasing trova spazio è quello dei beni strumentali. Quando una PMI deve acquistare un macchinario, rinnovare un impianto o sostituire attrezzature che incidono direttamente sulla produzione, l’esigenza non è solo comprare ma farlo senza svuotare la disponibilità finanziaria necessaria a magazzino, personale e capitale circolante.

In questi casi il leasing permette di distribuire il costo lungo la vita utile del bene e di tenere più leggibile il rapporto tra investimento e flussi aziendali. Non è una scorciatoia, ma una forma di accesso al bene che può aiutare soprattutto quando l’impresa vuole mantenere margine di manovra sulla liquidità in una fase di tassi ancora sensibili e domanda incerta.

Immobili d’impresa e cantieri con orizzonte più lungo

Il leasing immobiliare entra in gioco in una fase diversa, quando l’azienda ha bisogno di un capannone, di un laboratorio, di un ufficio o di una struttura da costruire senza concentrare subito l’intero costo nell’acquisto diretto. Qui la durata si allunga e la valutazione si sposta sulla sostenibilità dell’investimento nel medio periodo.

Il tema è tornato ancora più visibile nel 2026 con i chiarimenti sul leasing immobiliare nella ZES Unica, dove l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’accesso al credito d’imposta anche al leasing in costruendo. Per le imprese del Mezzogiorno il contratto non incide quindi solo sul modo in cui si finanzia l’immobile, ma anche sul modo in cui si aggancia l’agevolazione.

Le agevolazioni che rendono il leasing più competitivo

Una parte della convenienza si gioca fuori dal contratto, cioè nelle misure pubbliche che ammettono l’acquisto o l’acquisizione in leasing del bene. La Nuova Sabatini continua a finanziare beni materiali e immateriali nuovi ad uso produttivo anche quando l’impresa li acquisisce in leasing, e i numeri 2025 mostrano che quasi due terzi degli investimenti agevolati dalla misura sono passati proprio da questa formula.

Per una PMI questo cambia il peso della scelta. Il leasing non va letto soltanto come alternativa al prestito bancario, ma come uno dei canali con cui si può tenere insieme accesso al bene, durata dell’investimento e incentivo disponibile. Quando l’agevolazione entra davvero nel conto economico, il confronto con mutuo o acquisto diretto smette di essere solo finanziario.

Le clausole che spostano il costo finale

Il punto più delicato non è la rata in sé, ma la struttura del contratto. Prima della firma conviene leggere con attenzione soprattutto queste voci:

  • il maxi-canone iniziale, perché incide subito sulla cassa e può cambiare l’equilibrio dell’operazione;
  • il valore di riscatto, perché determina quanto costa davvero tenere il bene fino alla fine;
  • la durata, che deve stare in equilibrio con la vita utile del bene e con la capacità dell’impresa di sostenerne i canoni;
  • le penali di uscita, le coperture assicurative e gli oneri accessori, che possono alzare il costo complessivo più di quanto emerga a una prima lettura;
  • l’eventuale indicizzazione dei canoni, che pesa di più proprio nelle operazioni lunghe e sugli immobili.

Quando il leasing viene preferito a mutuo e noleggio

Per una PMI la scelta tra leasing, mutuo e noleggio non si chiude con una formula standard. Il mutuo ha più senso quando l’obiettivo è la proprietà piena del bene fin dall’inizio e la struttura dell’investimento regge un’esposizione bancaria tradizionale. Il noleggio tende invece a funzionare meglio dove conta soprattutto l’uso del bene e meno il suo valore residuo.

Il leasing si colloca nel mezzo ma non in modo neutro. Viene preferito quando l’impresa vuole usare subito un bene produttivo, distribuire il costo nel tempo e tenersi aperta la scelta finale tra riscatto e rinnovo. È lì che smette di essere una voce generica della finanza aziendale e diventa una leva selettiva su investimenti che, senza una struttura più flessibile, rischierebbero di slittare.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 11:55:34 +0000
Sostenibilità
A Roma gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza
Il 26 e 27 marzo Roma ospita Stati gli Generali della Sostenibilità e della Sicurezza: due giornate di incontri e tavoli di confronto in tema di governance ambientale e sicurezza.

Dal 26 al 27 marzo 2026 il Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari di Roma ospita gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza, promossi dalla Fondazione E-novation e dalla Fondazione Italia Sostenibile con il patrocinio di Asso.Impre.Di.A., FERPI e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il programma delle due giornate

L’iniziativa riunisce oltre 80 relatori tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese e delle professioni per due giorni di tavole rotonde e interventi su temi che incrociano sempre più direttamente le strategie delle imprese: sostenibilità ambientale, sicurezza digitale e posizionamento internazionale del sistema produttivo italiano.

Le due sessioni sono strutturate attorno a filoni distinti. La prima giornata, il 26 marzo, è dedicata alla sostenibilità nelle sue tre dimensioni — ambientale, economica e sociale — con tavole rotonde su governance ambientale, città del futuro ed etica applicata all’innovazione tecnologica. Tra i relatori attesi Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e l’onorevole Ettore Rosato, segretario del Copasir.

La seconda giornata, il 27 marzo, mette al centro la sicurezza nelle sue declinazioni geopolitica, industriale e digitale. In agenda un intervento dedicato al ruolo della conoscenza dei processi aziendali nella compliance alla direttiva NIS2 e nella protezione dei sistemi energetici, con focus sui rischi informatici per le infrastrutture critiche. Interviene anche Giovanni Sabetti, presidente dell’americana Hera Institute. La giornata si apre con una celebrazione in memoria dei caduti per la libertà.

Made in Italy e Made by Italians: modelli a confronto

Tra i temi che attraversano entrambe le giornate c’è il passaggio concettuale dal Made in Italy — inteso come marchio di prodotto — al Made by Italians: un modello che valorizza le persone, le storie e le competenze di chi opera nel mondo con radici culturali italiane, indipendentemente dal luogo di produzione. È una distinzione che riguarda direttamente le strategie di internazionalizzazione delle PMI, sempre più chiamate a costruire reputazione e soft power sui mercati esteri prima ancora di esportare prodotti. Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-novation, ha descritto l’iniziativa come un appuntamento che raccoglie storie e best practice portate avanti da italiani nel mondo, per tradurle in strumenti di analisi e dialogo istituzionale.

Sicurezza digitale e geopolitica nell’agenda delle imprese

La sessione del 27 marzo si innesta su un’agenda che le PMI italiane non possono permettersi di ignorare. Il 2026 è l’anno in cui la sicurezza digitale entra nella fase operativa per le imprese delle filiere critiche: la direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, impone obblighi di notifica degli incidenti, gestione del rischio e requisiti minimi di compliance anche ai fornitori di aziende di grandi dimensioni.

Chi non si adegua rischia di essere escluso dalle filiere qualificate. L’evento affronta questi temi in parallelo alle questioni di geopolitica internazionale, partendo dalla tesi che sicurezza e sostenibilità siano oggi due facce della stessa sfida per qualsiasi organizzazione che voglia operare in modo responsabile e competitivo.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 11:52:30 +0000
pmi
Polizza catastrofale obbligatoria: scadenza il 31 marzo per turismo, ristorazione e pesca
Il 31 marzo scade l'obbligo di polizza catastrofale per le micro e piccole imprese del settore turismo, somministrazione e pesca. Tutti i soggetti coinvolti.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 31 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per stipulare una polizza assicurativa obbligatoria (la cosiddetta CatNat) contro i rischi catastrofali (sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione) prevista dalla Legge di Bilancio 2024. La scadenza riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese dei settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché le imprese di qualsiasi dimensione del settore pesca e acquacoltura.

Per tutte le altre imprese, l’obbligo era già scattato e chi non si è ancora adeguato è già inadempiente.

Il calendario delle scadenze per ogni impresa

La proroga al 31 marzo è stata introdotta dal Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito con Legge n. 26/2026) e si applica in modo selettivo. La tabella che segue riepiloga l’intero calendario delle scadenze.

Categoria di impresa Scadenza obbligo
Grandi imprese (oltre 250 dipendenti) 31 marzo 2025 (90 giorni di tolleranza)
Medie imprese (50–250 dipendenti) 30 settembre 2025
Micro e piccole imprese (tutti i settori, tranne i prorogati) 1° gennaio 2026
Micro e piccole imprese: turismo ricettivo e somministrazione alimenti/bevande 31 marzo 2026
Imprese pesca e acquacoltura (qualsiasi dimensione) 31 marzo 2026

Chi rientra nella scadenza del 31 marzo 2026

La scadenza per i settori turistici e della somministrazione è prevista dall’articolo 16, comma 2 del D.L. 200/2025. Rientrano nella categoria della somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 della legge 287/1991: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari e simili dove avviene contestualmente la somministrazione.

Per il settore turistico-ricettivo rientrano alberghi, bed & breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi e rifugi alpini. L’esenzione dall’obbligo si applica solo se si tratta di micro imprese (meno di 10 occupati, fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro) o piccole imprese (meno di 50 occupati, fatturato o bilancio fino a 10 milioni di euro). Le medie e grandi del turismo erano già obbligate dalle scadenze precedenti.

Beni da assicurare e caratteristiche della copertura

La polizza deve coprire i danni alle immobilizzazioni materiali dell’impresa elencate all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1-3 del Codice Civile: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo si applica indipendentemente dal titolo di utilizzo: i beni in locazione, leasing o usufrutto devono essere assicurati dall’impresa che li usa, a meno che il proprietario non abbia già stipulato una polizza conforme.

Restano esclusi dalla copertura le scorte di magazzino, i veicoli iscritti al PRA, i beni immobili abusivi o privi delle prescritte autorizzazioni.

La franchigia non può superare il 15% del danno; il massimale deve coprire almeno il 70% della somma assicurata per polizze fino a 30 milioni di euro. I premi vengono calcolati sulla base dell’ubicazione geografica, della vulnerabilità dei beni e delle misure di prevenzione adottate.

Le conseguenze per chi non si adegua

La normativa non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le imprese inadempienti, ma le conseguenze sono rilevanti sul piano operativo e patrimoniale. L’inadempimento viene valutato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche: il MIMIT ha già pubblicato il decreto 18 giugno 2025 con l’elenco degli incentivi di sua competenza non più accessibili alle imprese prive di copertura. In caso di calamità naturale, l’impresa senza polizza non potrà contare sui ristori pubblici straordinari e dovrà sostenere l’intero danno in autonomia.

Nel 2026 la polizza è diventata anche un fattore valutato da banche e intermediari finanziari nei processi di affidamento del credito. Sul piano della governance societaria, la mancata stipula può configurare una violazione degli obblighi gestori previsti dall’art. 2086 del Codice Civile, con potenziale responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c.

Il beneficio per chi è già in regola: anticipo del 30% del danno

Chi ha stipulato la polizza può accedere a un beneficio introdotto dalla Legge 40/2025, art. 23 (Legge Quadro post-calamità): in caso di evento calamitoso, l’impresa assicurata può richiedere la liquidazione anticipata del 30% del danno stimato, sulla base della perizia di un tecnico abilitato, senza attendere la liquidazione definitiva. Si tratta di uno strumento di continuità aziendale che riduce i tempi di ricostruzione e rende la polizza uno strumento di gestione del rischio, non solo un adempimento formale.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 11:36:33 +0000
Servizi INPS
Cassa integrazione: su app INPS Mobile ora si monitorano domanda e pagamento
Dal 20 marzo i lavoratori in cassa integrazione a pagamento diretto visualizzano domande e pagamenti dall'App INPS Mobile con la funzione CIS.

I lavoratori in cassa integrazione o destinatari di altri trattamenti di integrazione salariale possono ora controllare lo stato delle domande e dei pagamenti ricevuti direttamente dall’App INPS Mobile. Con il messaggio n. 995 del 20 marzo 2026, l’Istituto di Previdenza ha infatti comunicato l’attivazione della nuova funzionalità “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)”, che raccoglie tutti i dati di ogni lavoratore interessato.

A chi è rivolto il nuovo servizio INPS

Il servizio è destinato ai lavoratori potenzialmente beneficiari di trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto. Non riguarda invece i casi in cui è il datore di lavoro ad anticipare l’integrazione salariale e a recuperarla poi a conguaglio con l’INPS.

Rientrano tipicamente in questa fattispecie i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), l’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e i trattamenti in deroga nelle aree di crisi industriale, quando l’azienda ha richiesto il pagamento diretto all’INPS anziché procedere per conguaglio.

Come accedere alla funzionalità CIS

Il servizio restituisce una vista completa della propria posizione, utile per verificare l’esito delle pratiche aperte e monitorare gli accrediti ricevuti senza dover accedere al portale web da computer. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite identità digitale: sono ammessi SPID di livello almeno 2 e CIE 3.0. Una volta effettuato l’accesso, l’utente può consultare lo stato di tutte le domande in cui compare il proprio nominativo e visualizzare i pagamenti ricevuti.

Selezionando una singola voce, si accede alle informazioni di dettaglio: lo stato di lavorazione della domanda presentata dal datore di lavoro e i pagamenti diretti già erogati dall’INPS. Le informazioni disponibili si riferiscono ai dati consolidati alla giornata precedente a quella della consultazione.

Servizi INPS Mobile per i lavoratori

La funzione CIS si aggiunge a un ecosistema di oltre quaranta servizi già disponibili su INPS Mobile per le diverse tipologie di utenti — lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati.

Per i lavoratori dipendenti, l’app consente già di consultare l’estratto conto contributivo, verificare lo stato di una domanda e controllare i pagamenti ricevuti per qualsiasi prestazione INPS. Chi percepisce la NASpI può verificare l’esito della domanda e monitorare i pagamenti tramite notifica push direttamente sullo smartphone.

È disponibile anche la Certificazione Unica, utile per la dichiarazione dei redditi, il simulatore previdenziale “La mia pensione” per una stima dell’assegno futuro e la Consultazione Info Previdenziali (CIP), che include già da tempo una sezione sulle integrazioni salariali accessibile dal portale web — la CIS è ora il suo equivalente ottimizzato per mobile. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, l’app include anche il Portale Prestazioni Welfare per consultare bandi e domande.

La versione 4.0 dell’app ha introdotto un’interfaccia rinnovata con home personalizzabile, card interattive e il servizio “INPS ti consiglia” che suggerisce all’utente i servizi più rilevanti per la propria situazione previdenziale dopo l’autenticazione. L’aggiunta della funzione CIS completa il quadro per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, che fino ad oggi erano l’unica categoria principale senza un servizio mobile dedicato alla gestione delle proprie pratiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 11:15:29 +0000
Titoli di stato
Nuovi BOT semestrali in asta il 26 marzo per 7,5 miliardi
Asta BOT 26 marzo 2026: il Tesoro offre un titolo semestrale (a 183 giorni con scadenza 30 settembre). Calendario del collocamento e costi.

Dopo il BOT a 12 mesi dell’11 marzo e il BTP Valore marzo 2026, il Tesoro torna sul mercato con la seconda emissione del mese per quanto riguarda i Buoni Ordinari. In particolare, il MEF ha annunciato un nuovo BOT semestrale con scadenza fissata al 30 settembre 2026. Collocato in asta giovedì 26 marzo, prevede un’offerta pari a 7,5 miliardi di euro. Regolamento completo il 31 marzo. Vediamo intanto calendario e caratteristiche del titolo.

BOT semestrale in asta giovedì 26 marzo 2026

Il titolo offerto dal Ministero dell’Economia è un BOT a 183 giorni, prima tranche, identificato dal codice ISIN IT0005702656. La data di emissione coincide con quella di regolamento, cioè il 31 marzo 2026, mentre la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.

Si tratta di un collocamento dedicato a chi cerca una soluzione di breve periodo sul mercato dei titoli di Stato, con durata più corta rispetto al BOT annuale collocato a inizio mese e con un profilo temporale coerente con la tradizionale asta di fine marzo.

Calendario della sottoscrizione

Le scadenze operative per partecipare all’emissione sono le seguenti:

  • prenotazione da parte del pubblico presso banche, Poste o home banking abilitato il 25 marzo;
  • domande in asta da parte degli operatori il 26 marzo alle ore 11:00;
  • collocamento supplementare riservato agli Specialisti il 27 marzo alle ore 15:30;
  • Regolamento ed emissione il 31 marzo 2026.

Come si compra il BOT e quali costi si applicano

I BOT sono collocati con il sistema dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Per il pubblico retail resta possibile la prenotazione tramite gli intermediari abilitati, con un importo minimo sottoscrivibile di 1.000 euro.

Per i BOT con durata di 183 giorni, il MEF indica una commissione massima dello 0,10% applicabile dagli intermediari in sede di collocamento. Come per gli altri Buoni ordinari del Tesoro, il rendimento non arriva da cedole periodiche ma dalla differenza tra prezzo di acquisto e rimborso finale a 100.

Importo offerto e titoli in scadenza

L’ammontare nominale offerto dal Tesoro è pari a 7,5 miliardi di euro. A questo si aggiunge un collocamento supplementare da 1,125 miliardi, riservato agli Specialisti in titoli di Stato che partecipano all’asta ordinaria.

L’operazione si inserisce nella normale attività di rifinanziamento del debito a breve termine, in un mese che per i risparmiatori italiani è stato già segnato dal forte interesse per il BTP Valore marzo 2026.

Quanta carta BOT resta in circolazione

Al 13 marzo 2026, la circolazione complessiva dei BOT era pari a 134,8848 miliardi di euro. Di questi, 29,5848 miliardi erano rappresentati da BOT semestrali e 105,3 miliardi da BOT annuali.  Al 31 marzo vanno però in scadenza BOT semestrali per 9,26452 miliardi di euro.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 11:12:46 +0000
Finanziamenti PMI
Leasing: quando conviene e come scegliere
Costi, condizioni, vantaggi fiscali e formule di leasing e confronto rispetto all'acquisto o al noleggio tradizionale: come capire quando è la scelta più adatta per i beni strumentali di imprese e professionisti.

Nel 2026 il leasing resta una valida alternativa all’acquisto diretto o al finanziamento tradizionale, che imprese e professionisti utilizzano per accedere a veicoli, macchinari o immobili senza sostenere subito l’intero esborso. Il bene viene infatti utilizzato da subito ma pagando soltanto un canone periodico, con la possibilità di riscatto finale alla scadenza.

Si tratta però di uno strumento articolato, che va valutato in relazione a costi complessivi, durata e modalità di utilizzo del bene. Analizzano pertanto le differenze tra formule, costi e vantaggi fiscali, per capire quando è la scelta più adatta rispetto ad alternative come acquisto o noleggio.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 10:21:34 +0000
Imprese Commercio
Enasarco: nuovo calcolo FIRR e contributi aggiornati per agenti di commercio
Minimali e massimali Enasarco, scadenze di versamento, aliquote, nuove regole di calcolo FIRR e fine del Pacchetto Giovani.

La Fondazione Enasarco ha aggiornato i minimali dei contributi obbligatori e i massimali provvigionali per agenti di commercio e imprese preponenti. I nuovi importi rivalutati si applicano alle provvigioni di competenza 2026. Chi emette fatture per provvigioni 2025 applica i parametri dell’anno precedente.

Dal 1° gennaio 2026, invece, è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo del FIRR introdotto dall’Accordo Economico Collettivo Commercio siglato il 4 giugno 2025: gli scaglioni provvigionali sono stati rivisti al rialzo per la prima volta dal 1989, con effetti sugli accantonamenti a favore degli agenti di commercio. Le nuove aliquote si applicano alle provvigioni maturate dal 2026 in poi ed il primo versamento con i nuovi parametri andrà effettuato entro il 31 marzo 2027.

Aliquote Enasarco 2025 e 2026

L’aliquota contributiva resta confermata al 17% delle provvigioni per entrambi gli anni, ripartita in parti uguali: 8,5% a carico dell’agente e 8,5% a carico del preponente. Questa misura è invariata dal 2020. Per gli agenti operanti in forma di società di capitali l’aliquota rimane al 4%, di cui il 3% a carico della mandante e l’1% a carico dell’agente.

Minimali contributivi e massimali provvigionali

Il minimale contributivo è l’importo minimo annuo di contributi da versare per ciascun rapporto di agenzia. Il massimale provvigionale è il tetto oltre il quale non sono dovuti ulteriori versamenti contributivi. Entrambi i valori vengono aggiornati ogni anno in base all’indice FOI. Chi nel 2026 emette fatture per provvigioni di competenza 2025 deve applicare i parametri dell’anno precedente.

Valori 2025 — da applicare alle provvigioni di competenza 2025:

Tipologia agente Minimale annuo
Monomandatario € 1.011 (€ 252,75/trimestre)
Plurimandatario € 507 (€ 126,75/trimestre)
Tipologia agente Massimale provvigionale annuo
Monomandatario € 45.085
Plurimandatario € 30.057

Valori 2026 — da applicare alle provvigioni di competenza 2026:

Tipologia agente Minimale annuo
Monomandatario € 1.026 (€ 256,50/trimestre)
Plurimandatario € 515 (€ 128,75/trimestre)
Tipologia agente Massimale provvigionale annuo
Monomandatario € 45.717 (contributo massimo € 7.771,89)
Plurimandatario € 30.478 (contributo massimo € 5.181,26)

Come si calcolano i contributi

I contributi previdenziali devono essere calcolati su tutte le somme dovute all’agente in relazione al rapporto di agenzia: provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione e indennità di mancato preavviso.

Il versamento è responsabilità dell’impresa preponente, che deve effettuare il pagamento anche per la quota a carico dell’agente. Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando viene effettivamente pagata o fatturata.

Preponente e agente possono concordare un diverso momento di maturazione, purché non oltre il momento in cui il cliente paga o avrebbe dovuto pagare il bene.I contributi Enasarco sono obbligatori ma rappresentano una forma di previdenza integrativa: non sono cumulabili con i versamenti alle gestioni INPS né con quelli alle casse dei professionisti.

Termini di versamento

Le imprese preponenti devono rispettare due distinte scadenze. Il FIRR si versa in un’unica soluzione annuale entro il 31 marzodi ogni anno, con riferimento alle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente. Chi utilizza l’addebito automatico tramite mandato SEPA deve confermare la distinta almeno cinque giorni lavorativi prima di quella data. I contributi previdenziali  si versano invece trimestralmente, entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Le scadenze per il 2026 sono le seguenti:

  • 1° trimestre 2026: entro il 20 maggio 2026;
  • 2° trimestre 2026: entro il 20 agosto 2026;
  • 3° trimestre 2026: entro il 20 novembre 2026;
  • 4° trimestre 2026: entro il 20 febbraio 2027.

Fine del Pacchetto Giovani dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 non è più accessibile l’agevolazione prevista dall’art. 5-bis del Regolamento Enasarco, che negli anni 2021-2023 consentiva ai nuovi iscritti under 31 di beneficiare di aliquote ridotte per i primi tre anni.

La misura era a finestra chiusa e si è esaurita il 31 dicembre 2025: i nuovi rapporti avviati dal 2026 sono soggetti all’aliquota piena del 17% fin dall’inizio.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 09:39:21 +0000
Turismo
Staff House, al via il bando 2026 per alloggi dei lavoratori nel Turismo
Staff House Titolo II, bando 2026 al via: contributo del 30% per gli alloggi dei lavoratori nel settore Turismo. Precompilazione domande dal 24 marzo 2026 e invio dal 2 aprile su Invitalia.

Dal 24 marzo 2026 è aperta la fase di precompilazione della sezione anagrafica per lo sportello Staff House – Titolo II, la componente del Piano Casa Turismo che finanzia la riqualificazione strutturale degli alloggi destinati ai lavoratori del comparto. Le domande vere e proprie si presentano dal 2 aprile — e c’è tempo solo fino al 5 maggio. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico: chi si presenta tardi rischia di non trovare copertura finanziaria sufficiente.

La misura, promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, ha una dotazione di 54 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Contributo in conto capitale per lo Staff House 2026

Il beneficio ha la forma di un contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammissibili. La base normativa è il Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, attuato con il Decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026.

Rientrano tra le spese finanziabili gli interventi di riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti che migliorano la prestazione energetica; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, con le opere murarie necessarie alla loro installazione; le consulenze strettamente connesse agli interventi, esclusivamente per le PMI nel limite del 10% dell’investimento ammissibile; gli studi e le consulenze in materia ambientale ed energetica, per tutte le imprese nel limite del 2%.

Ogni domanda deve riguardare un unico progetto, con spese comprese tra 500.000 euro e 5 milioni di euro (IVA esclusa). Le spese sono ammissibili solo se sostenute dopo la presentazione della domanda. Il progetto deve concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

Chi può presentare domanda e i requisiti degli immobili

Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione — piccole, medie e grandi — che esercitino attività nel settore turistico-ricettivo o nella somministrazione di alimenti e bevande con almeno uno dei codici ATECO previsti dal D.M. 18 settembre 2025 come attività primaria o secondaria. Sono ammesse anche le imprese estere, purché abbiano almeno un’unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda, e anche quelle inattive, a condizione che dimostrino di aver avviato i lavori dopo la domanda e prima della concessione del contributo.

L’impresa deve disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, sia in proprietà sia in locazione con il consenso scritto del proprietario. Ogni unità immobiliare può rientrare in una sola domanda. Il progetto deve garantire almeno 10 posti letto destinati ai lavoratori e comportare un miglioramento certificabile della prestazione energetica dell’immobile.

Obblighi post-agevolazione e premialità

Chi ottiene il contributo si impegna a destinare gli immobili ai lavoratori per almeno 9 anni dal completamento del progetto, applicando un canone di locazione ridotto di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato rilevato dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate. L’aliquota può essere incrementata in base a tre variabili: la dimensione dell’impresa (le PMI ricevono percentuali più elevate), la localizzazione dell’investimento (con premialità per il Mezzogiorno e per le zone a maggiore tensione abitativa) e il livello di miglioramento della prestazione energetica conseguito.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato sulle medesime spese, ma è cumulabile con benefici fiscali e garanzie nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento GBER.

Importi, calendario e istruzioni di domanda

La dotazione complessiva di 54 milioni di euro è ripartita in 22 milioni per il 2025, 16 milioni per il 2026 e 16 milioni per il 2027. Per il Titolo II, il calendario è il seguente:

  • la precompilazione della sezione Anagrafica e deleghe è aperta dalle ore 12:00 del 24 marzo 2026;
  • lo sportello per la presentazione delle domande apre alle ore 12:00 del 2 aprile 2026;
  • la chiusura è fissata alle ore 17:00 del 5 maggio 2026;
  • durante il periodo di apertura, lo sportello è attivo dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Invitalia, accessibile con SPID, CIE o CNS nell’area personale del sito www.invitalia.it, nella sezione dedicata all’intervento agevolativo.

Il Piano Staff House vale in totale 120 milioni, di cui i restanti 66 milioni erano destinati ai contributi per i costi di locazione degli alloggi (Titolo I), il cui sportello si è chiuso il 19 dicembre 2025.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 09:00:10 +0000
Turismo
Decreto Turismo 2026, in arrivo contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati
Decreto Turismo 2026 in arrivo: sul tavolo ci sono 109 milioni per la riqualificazione, digitalizzazione e destagionalizzazione. Fondo perduto al 30% e finanziamento agevolato al 70%.

Il Ministero ha firmato il decreto che attua le agevolazioni per le imprese del settore turistico previste dalla Manovra. Il provvedimento, approvato il 16 marzo, destina 109 milioni di euro a un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per quattro obiettivi strategici: destagionalizzazione dei flussi turistici, digitalizzazione dell’ecosistema, sviluppo delle filiere e investimenti conformi ai criteri ESG.

Le domande saranno gestite da Invitalia una volta avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva emanazione dell’Avviso pubblico ministeriale.

Imprese turistiche ammesse ai nuovi incentivi

Possono presentare domanda le imprese che esercitano attività nel settore ricettivo e turistico con i codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del decreto: alberghi, ostelli, rifugi e baite, bed and breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, ristoranti, servizi di catering per eventi, centri termali, parchi tematici, discoteche, stabilimenti balneari, organizzatori di fiere e congressi.

Possono accedere anche imprese non comprese nell’elenco dei codici ATECO previsti, a condizione che siano attive da almeno tre anni e abbiano un fatturato prevalentemente turistico, nonché i proprietari delle strutture con il consenso dei gestori.

Il piano di investimento può essere presentato anche in forma aggregata tramite contratto di rete, da un minimo di 2 a un massimo di 5 imprese, tutte in possesso dei requisiti richiesti e iscritte alla CCIAA da almeno tre anni come reti soggetto.

Sono richiesti i tradizionali requisiti di regolarità fiscale e contributiva. L’impresa deve avere sede legale o almeno un’unità produttiva in Italia; nel secondo caso, la società deve essere di diritto europeo.

Fondo perduto e finanziamenti: le spese agevolate

Il beneficio, regolato dai commi da 502 a 508 della legge 207/2024, si articola in due componenti: un contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 4,5 milioni di euro per progetto, e un finanziamento agevolato per il restante 70%.

La spesa complessiva del piano di investimento deve essere compresa tra 1 milione e 15 milioni di euro.

Sono ammissibili gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, i sistemi di digitalizzazione e automazione finalizzati al risparmio energetico, la riduzione dell’inquinamento, la riqualificazione di piscine, impianti termali e wellness, centri congressi e strutture per eventi. Rientra tra le spese ammesse anche l’acquisto o lo sviluppo di software, brevetti, licenze e know-how collegati a digitalizzazione, destagionalizzazione e sostenibilità. Per le sole PMI è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 4% dell’importo ammissibile per le spese di consulenza strettamente connesse al progetto.

Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e conclusi entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni, e comunque non oltre il 30 settembre 2028.

Domande a Invitalia: i tempi dell’avviso pubblico

Le domande non sono ancora presentabili. Bisogna attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: entro 30 giorni da quella data il Ministero del Turismo emanerà l’avviso pubblico con le modalità di accesso, i termini di apertura dello sportello e la documentazione richiesta.

La raccolta delle istanze avverrà esclusivamente in modalità telematica tramite il portale che Invitalia predisporrà come soggetto gestore, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Invitalia provvederà alla verifica delle domande e all’erogazione delle agevolazioni.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 08:45:56 +0000
Contributi INPS
Contributi ex ENPALS o FPSP per autonomi con partita IVA
Sono istruttrice sportiva, libera professionista con partita IVA, iscritta INPS nella gestione ex ENPALS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. Da settembre 2024 ho iniziato a collaborare con una nuova società, che non ha mai provveduto al versamento dei contributi sulla mia posizione, chiedendomi di procedere in prima persona. Chiedo conferma circa la corretta individuazione[...] Sono istruttrice sportiva, libera professionista con partita IVA, iscritta INPS nella gestione ex ENPALS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. Da settembre 2024 ho iniziato a collaborare con una nuova società, che non ha mai provveduto al versamento dei contributi sulla mia posizione, chiedendomi di procedere in prima persona. Chiedo conferma circa la corretta individuazione[...]
Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 08:25:21 +0000
Legge 104
Permessi 104, congedi e bonus aggiornati al 2026
Permessi retribuiti, congedo biennale, accompagnamento, Prestazione Universale anziani a basso reddito, nuove domande INPS: il quadro aggiornato delle novità 2026 per la Legge 104.

Nel 2026 la Legge 104 continua a garantire i permessi retribuiti e il congedo straordinario ma intorno a queste tutele si è formato un quadro più ampio di agevolazioni. Alle regole ormai stabilizzate dopo il Dlgs 105/2022 si affiancano infatti la Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, le nuove ore di assenza retribuita introdotte dalla Legge 106/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, e la riforma della disabilità che, in modo graduale, sta cambiando il percorso della domanda all’INPS.

Per capire quali benefici spettano davvero nel 2026 ai disabili e ai loro caregiver familiari, conviene quindi distinguere bene tra permessi 104, congedi e misure economiche collegate.

Permessi retribuiti senza più referente unico

I permessi retribuiti della Legge 104 continuano a spettare ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e a chi assiste un familiare con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. In base al Dlgs 105/2022, non esiste più il vincolo del referente unico dell’assistenza. Questo significa che i tre giorni mensili possono essere fruiti da più aventi diritto in modo alternato per la stessa persona con disabilità grave, senza moltiplicare il monte complessivo dei giorni. Resta inoltre possibile per lo stesso lavoratore assistere più familiari, nei limiti e con i requisiti di parentela previsti dalla normativa.

Restano inoltre le altre tutele lavorative collegate alla 104 per i caregiver familiari. Chi assiste un congiunto con disabilità grave conserva, nei limiti organizzativi previsti dalla legge, il diritto a non essere trasferito senza consenso e a chiedere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita.

Verbale, domanda INPS e ricovero restano il filtro d’ingresso

Per accedere ai benefici serve sempre il verbale che attesta la disabilità grave e la relativa domanda all’INPS. Sul piano pratico, la comunicazione al datore di lavoro si fonda sul riconoscimento già validato dall’Istituto e resta il passaggio essenziale anche nel 2026, mentre la nuova sperimentazione della riforma della disabilità incide soprattutto sul certificato medico introduttivo e sulla fase di avvio della pratica. Resta ferma anche la regola sul ricovero a tempo pieno, che in via generale esclude permessi e congedo straordinario quando la persona assistita è ospitata in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa. Le eccezioni oggi riconosciute restano queste:

  • il ricovero si interrompe per visite o terapie esterne debitamente certificate;
  • la persona assistita è in stato vegetativo persistente oppure con prognosi infausta a breve termine;
  • la struttura sanitaria richiede in modo documentato la presenza del familiare.

La riforma della disabilità incide sulla domanda INPS

Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità è entrata in una nuova fase sperimentale con l’allargamento a 60 province del nuovo iter gestito dall’INPS. La novità, per ora, riguarda soprattutto il procedimento di accertamento e la presentazione del certificato medico introduttivo, che in questi territori dà avvio alla valutazione di base.

Per chi chiede oggi permessi, congedi o misure assistenziali, la conseguenza pratica è soprattutto documentale e procedurale. I diritti previsti dalla Legge 104 non vengono riscritti nel 2026 ma in una parte del territorio cambia il canale con cui si forma il presupposto sanitario che poi consente di attivare i benefici sul lavoro e le prestazioni collegate facendo domanda di riconoscimento della Legge 104.

Tre giorni, ore giornaliere e cumulo tra più assistiti

Per il lavoratore con disabilità grave i permessi restano alternativi tra loro: si possono usare tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, oppure due ore di permesso giornaliero, che diventano una sola ora quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore. La scelta resta personale e non si cumula con le altre modalità per lo stesso mese.

Il caregiver familiare, invece, può cumulare i permessi quando assiste più soggetti con disabilità grave, ma solo nei casi consentiti dalla legge e senza uscire dal perimetro dei rapporti di parentela richiesti. Allo stesso tempo, il lavoratore con disabilità grave può essere assistito da un altro familiare avente diritto, perché i permessi del disabile per sé e quelli del caregiver per l’assistenza non devono necessariamente coincidere.

Dieci ore extra per cure che si affiancano alla 104

La novità più “fresca” in ambito lavoro non nasce però dentro la Legge 104. Con le nuove tutele della Legge 106, dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure, riconosciute ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 74% dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti, oltre che ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni.

Queste ore non sostituiscono i tre giorni mensili della 104 e non ne cambiano i requisiti, ma si aggiungono alle tutele già esistenti. Chi rientra nella platea della Legge 106 può quindi affiancare questa nuova finestra di assenza alle tutele ordinarie, mentre gli altri continuano a muoversi nel perimetro tradizionale della 104.

Congedo biennale con convivente di fatto

Il congedo straordinario biennale resta una delle tutele più rilevanti per chi assiste un familiare con disabilità grave convivente. La platea allargata dal Dlgs 105/2022 è ormai consolidata anche nel 2026 e comprende, in cima all’ordine di priorità, non solo il coniuge o la parte dell’unione civile convivente, ma anche il convivente di fatto.

La durata massima continua a essere di due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili anche in modo frazionato ma non a ore. Il beneficio spetta ai caregiver e non al lavoratore disabile per sé stesso, richiede la convivenza con la persona assistita e continua a seguire l’ordine di priorità fissato dalla normativa e dalle istruzioni INPS.

NB: permessi e congedo straordinario non spettano ai seguenti lavoratori:

  • i lavoratori domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • gli agricoli a tempo determinato occupati a giornata;
  • i lavoratori autonomi e i parasubordinati.

Accompagnamento e Prestazione Universale nel 2026

Tra le misure economiche che ruotano attorno al sistema di tutele della disabilità, nel 2026 resta centrale l’indennità di accompagnamento, rivalutata a 551,53 euro al mese nel 2026. A questa si affianca, ma solo per una platea molto selettiva, la Prestazione Universale prevista dal Decreto Anziani.

La Prestazione Universale resta infatti sperimentale fino al 31 dicembre 2026 ed è destinata agli over 80 con bisogno assistenziale gravissimo, titolari di accompagnamento e con ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro. La quota integrativa può arrivare a 850 euro al mese ed è vincolata al pagamento di lavoro di cura o servizi qualificati.

Sul fronte del Ddl caregiver 2026, invece, non c’è ancora una misura strutturale già in vigore che modifichi oggi i benefici della 104.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 08:16:41 +0000
Sentenze Cassazione
Validità DURC con debiti rateizzati: DURC e rateizzazione: rileva la data di domanda
DURC sempre valido con una domanda di rateizzazione dei debiti INPS chiesta entro 15 giorni: il principio fissato dalla Cassazione con la nuova Ordinanza 6142/2026.

Se il datore di lavoro presenta la domanda di rateizzazione del debito contributivo entro i 15 giorni previsti dall’invito a regolarizzare, il DURC deve essere considerato valido anche se l’INPS accoglie formalmente la richiesta dopo la scadenza di quel termine. Il ritardo nell’evasione della pratica da parte dell’Istituto non può ricadere sul contribuente che ha agito in modo corretto e tempestivo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, in una vicenda che riguardava il disconoscimento di agevolazioni contributive per assunzioni a tempo indeterminato.

Con rateizzazione chiesta nei termini il DURC va concesso

L’INPS aveva notificato a una società un invito a regolarizzare la posizione contributiva in merito ad alcune assunzioni agevolate. L’azienda, entro il termine di 15 giorni concesso ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, aveva presentato domanda di rateizzazione del debito. L’Istituto aveva accolto l’istanza ma solo dopo la scadenza di quei 15 giorni. Sulla base di questo ritardo — imputato non all’impresa ma ai propri tempi interni — l’INPS aveva ritenuto tardiva la regolarizzazione e disconosciuto le agevolazioni fruite. La società aveva impugnato i provvedimenti e la Corte d’Appello aveva ritenuto fondate le sue ragioni. Analogo esito per il ricorso in Cassazione.

Il principio fissato dalla Cassazione

I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 5 del DM 24 ottobre 2007, deve essere considerato in posizione di regolarità contributiva il datore di lavoro che presenti l’istanza di rateizzazione entro la scadenza di 15 giorni e la veda successivamente accolta dall’INPS. Con l’accettazione, l’Istituto pone in essere la condizione che integra la regolarità contributiva: la data in cui ciò avviene è irrilevante rispetto al termine originario.

La Corte è esplicita sulle conseguenze del ragionamento contrario: ammettere che il DURC dipenda dai tempi di risposta dell’Istituto significherebbe rimettere la possibilità di regolarizzarsi non alla condotta del contribuente ma a un comportamento dell’ente stesso. Un esito che, si legge nell’ordinanza, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e certezza del diritto, oltre a compromettere la funzione stessa dell’istituto della rateizzazione.

Quale normativa si applica: dal DM 2007 al DURC Online

Il riferimento normativo principale è il DM 24 ottobre 2007, attuativo del comma 1175 e 1176 della legge 296/2006, che subordina i benefici normativi e contributivi al possesso del DURC e ne disciplina il meccanismo di regolarizzazione. L’articolo 5 di quel decreto individua le condizioni di regolarità contributiva — tra cui la rateizzazione con parere favorevole dell’ente —, mentre l’articolo 7, comma 3, fissa il termine di 15 giorni entro cui l’invito a regolarizzare deve ricevere risposta dal contribuente.

La Cassazione ha precisato che le stesse conclusioni valgono anche alla luce della disciplina successiva, ovvero il DM 30 gennaio 2015 che governa il DURC Online: il principio non è ancorato al solo regime previgente, ma si applica all’intero sistema di verifica della regolarità contributiva.

Regolarità contributiva con la rateizzazione

Riepilogando il quadro normativo, la regolarità contributiva ai fini del DURC — necessaria per accedere ai benefici normativi e agli incentivi all’assunzione — sussiste anche nei seguenti casi:

  • richiesta di rateizzazione per la quale l’ente competente abbia espresso parere favorevole, anche se l’accoglimento interviene oltre il termine dei 15 giorni, purché la domanda sia stata presentata entro tale scadenza;
  • sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Per le casse edili, ai fini del DURC, devono risultare regolari anche i versamenti e accantonamenti dovuti — compresi quelli relativi all’ultimo mese scaduto all’atto della richiesta —, nonché le denunce per ciascun operaio con indicazione delle ore lavorate e non lavorate.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 07:45:38 +0000
Tasse immobili
Cedolare secca al 10% per affitto concordato: come si calcola l’imposta
Ho affittato un appartamento a canone concordato (3anni+2) da metà novembre 2025. Come devo calcolare la cedolare secca del 10%? Sui giorni realmente affittati? Sull’importo percepito? Potrebbe farmi un esempio pratico? Ho affittato un appartamento a canone concordato (3anni+2) da metà novembre 2025. Come devo calcolare la cedolare secca del 10%? Sui giorni realmente affittati? Sull’importo percepito? Potrebbe farmi un esempio pratico?
Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 07:33:50 +0000
Riscatto pensione
Riscatto pensione militare: sblocco domande INPS con maggiorazione
L'INPS recepisce la sentenza della Corte dei Conti: riscatto pensione anche con 5 anni di maggiorazione maturati. Riesame domande respinte.

Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l’INPS recepisce la sentenza n. 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti e sblocca una possibilità fin qui sistematicamente negata: presentare richiesta di riscatto militare ai fini pensionistici anche quando il limite massimo di cinque anni di maggiorazione risulta già raggiunto alla data della domanda. Chi si è visto respingere la domanda per questo motivo può chiedere il riesame della domanda.

Riscatto militare, cambiano le regole INPS

Il nuovo Messaggio INPS richiama i tre commi del decreto legislativo n. 165/1997, che insieme delimitano il quadro dell’operazione e che finora avevano condotto ad una interpretazione troppo restrittiva della norma.

  • L’articolo 5, comma 1 stabilisce il tetto generale: gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
  • L’articolo 5, comma 3 consente di riscattare, a titolo parzialmente oneroso, ulteriori periodi di servizio comunque prestato, purché entro quel limite.
  • L’articolo 7, comma 3 introduce però un’eccezione rilevante: le maggiorazioni già maturate entro il 31 dicembre 1997 con percezione della relativa indennità restano valide ai fini pensionistici anche se superano il tetto quinquennale, ma non sono ulteriormente incrementabili dal 1° gennaio 1998 in poi.

Su queste basi, la Circolare n. 119/2018 dell’INPS aveva stabilito che la domanda di riscatto fosse inammissibile se, alla data di presentazione, l’interessato aveva già raggiunto i cinque anni di maggiorazione. La sentenza della Corte dei Conti ha però rigettato questa interpretazione e così il nuovo Messaggio n. 981/2026 ne recepisce l’orientamento, con istruzioni vincolanti per gli uffici competenti chiamati a valutare le domande dei contribuenti.

Il vantaggio del riscatto per il personale militare

Il motivo per cui l’apertura interessa in modo particolare il personale militare è evidente. Chi ha prestato servizio prima del 1° gennaio 1998 — tipicamente i periodi di addestramento e i corsi iniziali — ha maturato quei contributi nel sistema retributivo, dove ogni anno di anzianità vale un coefficiente di rendita del 2,4% sul trattamento pensionistico.

Le maggiorazioni ex se accumulate nella carriera successiva al 1997 ricadono invece nel sistema contributivo, dove non producono alcun incremento sull’importo dell’assegno.

Il nuovo meccanismo consente quindi di riscattare gli anni di inizio carriera — più preziosi per il calcolo pensionistico — rinunciando in cambio alle maggiorazioni automatiche sui periodi contributivi recenti, che hanno peso nullo sulla rendita. Il monte complessivo di cinque anni di maggiorazioni resta invariato, ma la composizione cambia a vantaggio dell’interessato.

Scomputo maggiorazione dal riscatto: esempio pratico

Il messaggio INPS illustra il funzionamento attraverso un esempio pratico.

Un militare ha prestato servizio comunque prestato dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985 (sei anni). Il riscatto ammonta a un quinto di quel periodo, pari a un anno. Alla data della domanda ha già raggiunto il tetto di cinque anni di maggiorazione ex se. La domanda va accolta: si scomputa un anno di maggiorazione ex se, partendo dalla più recente. Il risultato finale è 1 anno riscattato + 4 anni ex se = 5 anni complessivi, nel rispetto del limite massimo.

Lo scomputo cronologico inverso opera sempre dal più recente al più risalente. L’unica eccezione riguarda le maggiorazioni già riscattate con onere integralmente pagato: quelle restano definitive e non possono essere toccate. Il costo del riscatto è agevolato: l’onere è pari al 27% dell’onere ordinario, calcolato secondo la riserva matematica o l’aliquota percentuale a seconda che il periodo ricada nel sistema retributivo o contributivo.

A chi si applicano le novità sul riscatto militare

Le istruzioni della sezione 3 del Messaggio INPS valgono per l’intero pubblico impiego.

La sezione 4 contiene però indicazioni aggiuntive per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza: per questi corpi la maggiorazione automatica di un anno ogni cinque di servizio in presenza di indennità pensionabile porta frequentemente al raggiungimento del tetto quinquennale. L’INPS chiarisce che i periodi svolti da allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi o istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare, si qualificano come servizio comunque prestato ai fini del riscatto.

Per il comparto Difesa — Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri — il messaggio non contiene una sezione operativa dedicata. I principi generali della sentenza si applicano anche a questo personale ma la valutazione richiede una verifica individuale della posizione pensionistica presso l’INPS o tramite patronato.

La facoltà spetta al personale ancora in servizio attivo al momento della domanda; chi è transitato al settore civile ne è escluso. Possono presentare domanda anche i superstiti, entro 90 giorni dal decesso del dante causa.

Corsi da allievo, esclusione post-1998

Una limitazione precisa riguarda il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. I corsi da allievo presso le Scuole di polizia collocati dal 1° gennaio 1998 in poi restano esclusi da questa specifica facoltà di riscatto: per quei periodi esiste già una forma separata di riscatto oneroso, regolata dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010. I corsi da allievo e i periodi di formazione svolti prima del 1998 rientrano invece nel perimetro del riscatto agevolato previsto dal messaggio. La domanda si presenta sul portale INPS, nell’area personale accessibile con SPID, CIE o CNS, nella sezione “Ricongiunzioni e riscatti”.

Le domande respinte: quando è possibile il riesame

Le domande ancora in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio vengono trattate automaticamente secondo i nuovi criteri, senza iniziativa dell’interessato. Per le domande già respinte, il riesame non è automatico: occorre presentare un’istanza specifica al competente Comitato di vigilanza, a condizione che non sia ancora decorso il termine per il ricorso amministrativo, oppure che un ricorso sia già stato tempestivamente presentato e risulti ancora pendente. È in ogni caso sempre possibile avanzare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, indipendentemente dalla sorte di quella precedente.


Data articolo: Wed, 25 Mar 2026 07:16:03 +0000
pmi
Legge annuale PMI 2026 in vigore dal 7 aprile: tutte le misure
Staffetta generazionale, smart work, recensioni, reti d'impresa, Confidi, cartolarizzazione magazzino, artigianato, marchi storici: legge annuale PMI in vigore dal 7 aprile.

In vigore dal 7 aprile 2026 la prima legge annuale PMI. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — primo provvedimento annuale dedicato alle micro, piccole e medie imprese mai emanato dall’entrata in vigore dello Statuto delle Imprese — diventa finalmente operativa. Un obbligo atteso da quattordici anni ed oggi tradotto in un testo in 6 capi e 26 articoli, che interviene su ricambio generazionale, sicurezza sul lavoro, finanza d’impresa, trasparenza digitale e innovazione.

I sei pilastri della prima Legge annuale PMI

Oltre il 95% delle imprese attive in Italia è una PMI. Eppure dal 2011 al 2025 nessun esecutivo aveva tradotto in legge l’obbligo sancito dall’articolo 18 della Legge 180/2011, che imponeva al Governo di presentare ogni anno un disegno di legge per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Il provvedimento approvato dal Parlamento rompe questa inerzia con un impianto articolato in sei capi: aggregazioni e continuità aziendale, accesso al credito, semplificazioni, trasparenza digitale, settore Horeca e deleghe al Governo.

Tra le misure operative dal 7 aprile 2026 figura anche la modifica al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 2): l’accesso viene esteso alle operazioni di acquisizione di imprese in crisi da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale operanti nello stesso settore, con un requisito minimo di 20 dipendenti. La doppia condizione — marchio storico per cedente e acquirente, settore omogeneo — punta a garantire continuità produttiva nelle filiere del Made in Italy più esposte alle crisi aziendali.

Staffetta generazionale: incentivo part-time con assunzioni giovani

Per sostenere il ricambio generazionale nelle piccole imprese, la legge introduce — in via sperimentale per il biennio 2026-2027 — un meccanismo di part-time incentivato rivolto a un massimo di 1.000 lavoratori complessivi. I dipendenti a tempo pieno e indeterminato di aziende con meno di 50 dipendenti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028 possono ridurre volontariamente l’orario al 25% o al 50%. La quota contributiva non più versata dall’impresa viene coperta dallo Stato, con un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per rapporto di lavoro trasformato e contribuzione figurativa garantita fino al pensionamento. La contropartita per il datore di lavoro: obbligo di assumere contestualmente un lavoratore under 34 a tempo pieno e indeterminato. Il plafond complessivo per il biennio è di 8,7 milioni di euro.

Sicurezza lavoro e smart working: obblighi e sanzioni per tutti

Sul fronte della salute e sicurezza, l’INAIL dovrà elaborare entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle micro e piccole imprese, calibrati per dimensione e settore. L’art. 10 introduce modelli semplificati specifici anche per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione. Il RSPP potrà svolgere moduli formativi direttamente negli ambienti in cui si sono verificate anomalie. Viene inoltre sancito l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e i veicoli aziendali utilizzati esclusivamente in aree private non accessibili al pubblico, già coperti da polizze specifiche. La legge estende il sistema delle verifiche periodiche obbligatorie alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuoristrada impiegate in frutteto.

La novità con le ricadute più ampie riguarda il lavoro agile. L’art. 11 modifica il D.Lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis all’art. 3: il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di sicurezza — inclusi quelli relativi ai videoterminali — mediante la consegna al lavoratore e al RLS di un’informativa scritta annuale che individua i rischi generali e specifici connessi alla prestazione fuori sede. La norma è di portata generale: si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. La mancata consegna è ora sanzionata penalmente, con sanzioni fino a 5.200 euro.

Agevolazioni per le reti d’impresa

Per le reti d’impresa viene reintrodotto il regime di sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti in programmi comuni: la quota accantonata al fondo patrimoniale comune non concorre alla formazione del reddito per i periodi d’imposta 2026-2028, fino a un massimo di un milione di euro annuo per impresa. Il beneficio è subordinato all’accantonamento degli utili ad apposita riserva, alla realizzazione degli investimenti entro l’esercizio successivo — previa asseverazione da parte di organismi autorizzati — e alla permanenza nel contratto di rete.

L’agevolazione decade se la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o se l’impresa abbandona il contratto. È subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Le modalità operative saranno definite con decreto MIMIT/MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Cartolarizzazione del magazzino a maglie larghe

La misura più innovativa sul fronte finanziario è la cartolarizzazione del magazzino (art. 8), una novità assoluta per l’ordinamento italiano. La legge modifica la disciplina della cartolarizzazione (L. 130/1999) allargando il patrimonio segregato — il patrimonio separato a garanzia dell’operazione finanziaria — non solo ai crediti ma anche ai diritti e ai beni a essi collegati, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione. Scorte di vino, formaggi stagionati, semilavorati e altri prodotti presenti nei magazzini aziendali potranno essere usati come base per strutturare operazioni di raccolta di capitali, trasformando il valore immobilizzato nelle scorte in liquidità immediata. Lo strumento è accessibile alle PMI non finanziarie anche per cartolarizzare crediti ordinari.

False recensioni: stretta in ambito turismo e ristorazione

La legge dedica il Capo IV (artt. 18-23) alla trasparenza delle recensioni online. Una recensione è considerata lecita se rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione del servizio; proveniente dalla persona fisica che ha personalmente utilizzato il prodotto; coerente con le caratteristiche della struttura; non legata a promesse di sconti o benefici; corredata da documentazione fiscale che ne attesti l’autenticità. Le recensioni decadono automaticamente dopo due anni dalla pubblicazione. È esplicitamente vietata la compravendita di recensioni, apprezzamenti e interazioni — anche tra imprenditori e intermediari, e anche tramite piattaforme e motori di ricerca.

Spetta all’AGCM, in raccordo con il Ministero del Turismo, definire le linee guida operative — atto ancora da emanare — e svolgere monitoraggio annuale con relazione alle Camere. Le associazioni rappresentative delle imprese turistiche potranno richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile.

Deleghe al Governo: Confidi, Artigianato e testo unico Startup

Non ancora operative, perché subordinate a decreti legislativi attuativi, le deleghe contenute nella legge disegnano le riforme strutturali che arriveranno nei prossimi mesi.

La riforma dei Confidi (art. 7, delega 12 mesi) prevede la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario, con l’obiettivo di stimolare aggregazioni tra consorzi, aprire la compagine sociale a soggetti diversi dalle PMI, ampliare le attività esercitabili verso la consulenza alle imprese consorziate e ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio. Le centrali consortili (art. 4, delega 12 mesi) — nuovi enti mutualistici vigilati dal MIMIT per coordinare consorzi di filiera — potranno essere istituite solo dopo i decreti attuativi: il riconoscimento richiede almeno cinque consorzi distribuiti in almeno tre regioni con almeno dieci consorziati ciascuno.

Il riordino dell’Artigianato (art. 15, delega 9 mesi) aggiornerà una normativa ferma al 1985, con l’obiettivo di valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano, favorire la trasmissione intergenerazionale delle competenze e promuovere i processi di aggregazione. Già operativo invece il divieto di usare il termine “artigianale” nella pubblicità per le imprese non iscritte all’albo provinciale o che non realizzano direttamente i prodotti, con sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato e un minimo di 25.000 euro.

Infine la delega per il testo unico su startup, incubatori e PMI innovative punterà a razionalizzare un quadro normativo stratificato in tredici anni dal primo Startup Act.


Data articolo: Tue, 24 Mar 2026 15:21:11 +0000
ISEE
DSU 2026: cosa cambia nella dichiarazione per ottenere l’ISEE
Quali dati contiene la DSU, quando serve la versione integrale e come si presenta online o al CAF. Istruzioni aggiornate alle novità 2026.

Dal 3 marzo 2026 è in vigore il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica approvato dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 3/2026, aggiornato per recepire le novità della Legge di Bilancio 2026. Chiunque debba presentare la DSU per la prima volta o per rinnovare l’ISEE ordinario, per minori o universitari dovrà usare la modulistica aggiornata. Anche ai fini del nuovissimo ISEE d’inclusione.

Modulistica DSU per l’ISEE

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il documento che fotografa la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Viene presentata all’INPS o a un CAF e serve all’istituto previdenziale per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il parametro che determina l’accesso a decine di prestazioni sociali agevolate: dall’Assegno Unico Universale al bonus asilo nido, dall’Assegno di Inclusione alle riduzioni sulle rette universitarie, fino alle agevolazioni sulle bollette di luce e gas.

La verifica della situazione economica avviene attraverso il Sistema Informativo ISEE (SII), al quale l’ente erogatore accede per acquisire il valore dell’indicatore, la composizione del nucleo familiare e i dati contenuti nella DSU. Il soggetto che compila e sottoscrive la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Cosa contiene la DSU: dati precompilati e dati autodichiarati

La DSU è composta da due categorie di informazioni. Una parte è precompilata dall’INPS con i dati già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’istituto stesso: redditi complessivi ai fini IRPEF, trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dall’INPS non rientranti nel reddito imponibile, saldi e giacenze medie dei conti correnti. L’altra parte è invece autodichiarata dal contribuente, che ne assume piena responsabilità: dati anagrafici e beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione (per l’ISEE 2026, il riferimento è il 31 dicembre 2024).

I dati da indicare nella DSU riguardano dunque i redditi percepiti e i patrimoni immobiliari e mobiliari riferiti al biennio precedente, insieme alla composizione del nucleo familiare risultante alla data di presentazione della dichiarazione. Per la componente mobiliare, dal 3 aprile 2025 è possibile escludere dal calcolo i titoli di Stato (BOT, BTP, CCT), i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare: una novità che va gestita manualmente in caso di DSU non precompilata.

DSU mini o DSU integrale: quando usare l’una o l’altra

Per la maggior parte delle famiglie è sufficiente la DSU mini, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali essenziali e consente di ottenere l’ISEE standard, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. La DSU integrale va invece compilata quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:

  • si richiedono prestazioni per il diritto allo studio universitario (moduli MB.1 + MB.2 + FC.1);
  • nel nucleo familiare sono presenti persone disabili o non autosufficienti (MB.1 o MB1.Rid + FC.1 + FC.2);
  • nel nucleo sono presenti figli i cui genitori non sono coniugati né conviventi (MB.1 + MB.2 + FC.1);
  • si richiedono prestazioni socio-sanitarie residenziali, come RSA o assistenza domiciliare (MB.1 o MB1.Rid + MB.3 + FC.1 + FC.2);
  • si richiedono prestazioni connesse al dottorato di ricerca con nucleo familiare ristretto (MB1.Rid + FC.1);
  • è necessario calcolare una componente aggiuntiva (FC.1 + FC.4);
  • nel nucleo sono presenti persone esoneratate dalla dichiarazione dei redditi o sospese dagli adempimenti tributari per eventi eccezionali (FC.3).

Le novità della DSU 2026

Il decreto ministeriale del 2 marzo 2026 ha approvato la nuova modulistica DSU, che recepisce in modo definitivo le novità della Legge di Bilancio 2026 rimaste fino a febbraio in una fase transitoria. Chi ha presentato la DSU tra gennaio e fine febbraio 2026 non deve ripresentarla: l’INPS ricalcola automaticamente l’ISEE con i nuovi parametri.

La novità più rilevante riguarda la franchigia sull’abitazione principale, che per le prestazioni dell’ISEE di inclusione sale da 52.500 a 91.500 euro, con un ulteriore incremento fino a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane e un aumento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Questa franchigia più favorevole si applica però solo alle cinque prestazioni dell’ISEE di inclusione (Assegno Unico, ADI, SFL, Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati): per tutte le altre prestazioni resta il calcolo ordinario.

Dal 1° gennaio 2026 l’INPS applica automaticamente l’ISEE di inclusione per le prestazioni che lo prevedono: se una domanda risulta rigettata con l’ISEE ordinario, viene sospesa e riesaminata d’ufficio con il nuovo indicatore, senza necessità di nuovi adempimenti da parte del richiedente. Anche la scala di equivalenza per i nuclei con figli diventa più favorevole: le maggiorazioni per ogni figlio salgono di 0,05 punti ciascuna.

Come si presenta la DSU

La DSU può essere presentata attraverso quattro canali. Il più rapido è la modalità online sul sito INPS, accedendo al Portale Unico ISEE con credenziali SPID, CIE o CNS: la versione precompilata carica automaticamente i dati già in possesso dell’istituto e consente di ottenere l’attestazione ISEE in tempo reale, previa conferma o modifica dei dati e acquisizione del consenso dei componenti maggiorenni del nucleo. In alternativa, la DSU può essere presentata a un CAF, direttamente all’ente erogatore della prestazione o al Comune.

Con la Legge di Bilancio 2026 la modalità precompilata diventa la via prioritaria anche per la presentazione tramite CAF e intermediari. L’INPS rende disponibile l’attestazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, attraverso il servizio online, le sedi territoriali o l’ente al quale è stata presentata la dichiarazione. La DSU è valida dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno: ogni anno occorre compilarne una nuova per mantenere l’ISEE in corso di validità. Per conoscere i moduli aggiornati è possibile scaricare i modelli DSU 2026 direttamente dal sito.

Quando serve l’ISEE corrente

Se la situazione reddituale o patrimoniale del nucleo familiare cambia in modo rilevante nel corso dell’anno — perdita del lavoro, cassa integrazione, cessazione di trattamenti previdenziali — è possibile ottenere un ISEE corrente aggiornato senza aspettare il rinnovo ordinario. Lo strumento fotografa la situazione economica in un arco temporale più ravvicinato rispetto all’ISEE standard, che utilizza i dati del biennio precedente, e si richiede presentando la DSU ISEE corrente.

Per le variazioni reddituali la DSU corrente deve essere aggiornata entro due mesi dalla variazione. La validità dell’attestazione corrente è di sei mesi dalla presentazione. Dal 1° aprile di ciascun anno è possibile richiedere l’ISEE corrente anche in caso di variazioni patrimoniali rilevanti, con riferimento al patrimonio posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente. L’ISEE corrente sostituisce temporaneamente l’ISEE ordinario per le prestazioni che lo ammettono: prima di presentare la DSU corrente è utile verificare che la prestazione di interesse la accetti come base di calcolo, poiché non tutte le misure lo prevedono.


Data articolo: Tue, 24 Mar 2026 14:28:45 +0000
Strumenti finanziari
Prestiti: come scegliere un finanziamento comparando condizioni e costi
Dai prestiti personali al social lending, come confrontare le offerte e scegliere il finanziamento più adatto valutando costi, condizioni, tassi TAN e TAEG.

Quando parliamo di prestiti – che si tratti di credito al consumo, finanziamenti finalizzati, mutui, leasing e cessione del quinto – concessi da una banca, una finanziaria o altro soggetto intermediario a fronte di interessi e costi accessori, per capire la reale convenienza bisogna valutare durata, tassi e garanzie richieste.

A incidere sono il costo totale, la sostenibilità del rimborso e la flessibilità dello strumento scelto.

In questo scheda spieghiamo quindi come orientarsi tra i prestiti, quali differenze esistono tra le principali soluzioni disponibili e gli errori evitare prima di firmare un contratto di finanziamento.


Data articolo: Tue, 24 Mar 2026 13:58:57 +0000

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