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Un lavoratore impatriato che riceve un aumento da rinnovo contrattuale non può sommare due sconti fiscali sulla stessa somma. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli incrementi retributivi e le indennità assoggettati alle nuove imposte sostitutive del 5 e del 15% previste dalla legge di bilancio 2026 si tassano per l’intero ammontare, senza l’abbattimento del reddito imponibile riconosciuto a chi rientra dall’estero. L’unica alternativa per il lavoratore è rinunciare alla flat tax e far concorrere quelle somme al reddito complessivo, dove opera la riduzione impatriati.
In sintesi:
Gli incrementi retributivi e le indennità che rientrano nelle imposte sostitutive del 5 o del 15% sono tassati sul loro intero ammontare, senza applicare la riduzione della base imponibile prevista dal regime impatriati. La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 esclude che i due benefici operino insieme sulla stessa somma: o l’importo è soggetto alla flat tax, oppure entra nel reddito ridotto dell’impatriato, mai in entrambe le forme. La stessa regola vale per i docenti e i ricercatori che rientrano dall’estero.
Il regime impatriati consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di tassare solo il 50% del reddito da lavoro prodotto nel Paese, quota che scende al 40% in presenza di figli, entro un limite di 600.000 euro annui e per cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Il beneficio agisce come riduzione della base imponibile IRPEF: opera cioè solo sui redditi che confluiscono nel reddito complessivo e sono tassati in via progressiva. Gli importi soggetti a un’imposta sostitutiva, per loro natura, non entrano in quel calcolo.
Le imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sostituiscono l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali su alcune voci della retribuzione dei dipendenti privati. Si tratta di:
Il lavoratore può rinunciare in modo espresso, con atto scritto, all’imposta sostitutiva. In quel caso gli incrementi non sono più tassati con la flat tax ma concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno, dove trovano applicazione l’abbattimento al 50% (o al 40%) e la tassazione progressiva IRPEF. La rinuncia sposta le somme dal binario della sostitutiva a quello ordinario ridotto, con effetti diversi a seconda dell’aliquota IRPEF del singolo lavoratore.
La scelta tra flat tax e rinuncia produce un prelievo diverso a seconda dell’aliquota marginale IRPEF del lavoratore. Su un importo di 1.000 euro soggetto all’imposta del 15%, entro il tetto agevolabile, la sostitutiva vale 150 euro. Rinunciando, con l’abbattimento impatriati concorrono al reddito 500 euro: ipotizzando un’aliquota marginale del 35% il prelievo sale a 175 euro, mentre con un’aliquota del 23% scende a 115 euro. Per l’imposta del 5% la flat tax è quasi sempre la più leggera, perché è comunque inferiore all’IRPEF progressiva anche calcolata sulla metà dell’importo. Il confronto va fatto sul caso specifico: con il calcolatore IRPEF si stima il prelievo progressivo sulla quota ridotta e lo si mette a confronto con l’imposta sostitutiva.
Cancellare i file aziendali dal pc in dotazione può costare il posto di lavoro. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato il licenziamento per giusta causa di una segretaria che, al momento di restituire il computer, aveva eliminato numerosi documenti. Il principio fissato che interessa ogni datore di lavoro: la sanzione regge anche quando l’azienda non subisce un danno economico, l’onere di dimostrare l’esistenza di una copia dei file ricade sul lavoratore.
In sintesi:
Il contenzioso nasce all’interno di una Camera del Lavoro, dove una segretaria, in seguito a un cambio di mansione formalizzato in un accordo conciliativo, era tenuta a restituire il pc aziendale assegnatole in via esclusiva. Nell’occasione si era impegnata a rimuovere soltanto i propri file personali, lasciando integri quelli dell’ente. Riavuto il computer, il datore ha invece riscontrato la sparizione di numerosi documenti: protocollo elettronico, corrispondenza tra colleghi, materiali congressuali, verbali, delibere e altri atti interni. Da qui il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa.
La cancellazione dei documenti aziendali è un comportamento disciplinarmente grave a prescindere dall’esistenza di un danno economico per l’impresa. Davanti alla Corte d’Appello la lavoratrice aveva sostenuto che l’eliminazione dei file non aveva prodotto alcun pregiudizio, dato che l’ente disponeva già di copie sul server e in formato cartaceo, e che l’assenza di un danno effettivo escludeva la giusta causa. I giudici hanno respinto la tesi: a rilevare è la violazione del dovere di fedeltà del lavoratore e dell’obbligo di diligente custodia dei beni aziendali, mentre l’entità del pregiudizio subito dall’azienda è irrilevante.
Quando il dipendente sostiene che i file cancellati erano conservati altrove, spetta a lui dimostrarlo, non all’azienda. È il passaggio più utile della pronuncia sul piano pratico: la Corte ha attribuito alla segretaria l’onere della prova di dimostrare che il datore possedesse copie integrali dei documenti scomparsi. Poiché questa prova non è stata fornita, l’eccezione difensiva è stata giudicata infondata. La difesa fondata sull’assenza di conseguenze per l’ente, quindi, cade se non è sorretta da elementi verificabili portati dallo stesso lavoratore.
L’eliminazione dei documenti è stata qualificata come un abuso della fiducia riposta dal datore nella dipendente, tanto più grave alla luce delle mansioni di responsabilità che ricopriva. La Corte ha valorizzato anche la natura riservata degli atti: la corrispondenza conteneva indirizzi e contatti privati, mentre verbali e delibere raccoglievano informazioni sui processi decisionali e sugli indirizzi dell’ente e dei suoi organi. Venuta meno la fiducia alla base del rapporto, la sanzione espulsiva prevista dal regolamento del personale è stata ritenuta corretta.
La cancellazione dei file aziendali produce conseguenze su due piani, quello disciplinare e quello penale. La pronuncia di Palermo si colloca in un filone giurisprudenziale che qualifica i dati del pc aziendale come patrimonio dell’impresa e sanziona con progressiva severità la loro distruzione.
Sul versante penale la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, riconoscendo che la condotta di chi svuota il dispositivo prima di restituirlo può integrare tanto il danneggiamento informatico quanto l’appropriazione indebita, a seconda delle modalità del fatto.
| Pronuncia | Principio stabilito |
|---|---|
| Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 713/2026 | La cancellazione dei documenti aziendali giustifica il licenziamento per giusta causa anche senza danno per l’impresa; l’onere di provare l’esistenza di copie ricade sul lavoratore. |
| Corte di Cassazione, sentenza n. 33809/2021 | Cancellare i dati del pc aziendale lede il patrimonio dell’impresa, integra il reato di danneggiamento informatico e legittima il licenziamento per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà . |
| Corte di Cassazione, sentenza n. 11959/2020 | La sottrazione dei file dal dispositivo aziendale, seguita dalla loro cancellazione definitiva, può configurare il reato di appropriazione indebita. |
Perché il licenziamento per una condotta di questo tipo regga in giudizio, il datore di lavoro deve poter contare su alcuni presupposti. La sentenza li mette in fila implicitamente: un codice disciplinare conosciuto dal personale, nel caso di specie regolarmente affisso nei locali da anni; una contestazione che descriva con precisione i fatti addebitati; la prova che l’eliminazione dei documenti sia riconducibile al lavoratore e non a terzi o a interventi tecnici. Su queste basi la sanzione espulsiva resiste anche quando il dipendente lamenta la natura ritorsiva del provvedimento o l’assenza di un pregiudizio per l’azienda.
La gestione delle scadenze fiscali richiede sempre un’attenta pianificazione da parte delle Partite IVA, che spesso si trovano a dover monitorare in modo attento entrate e uscite. Avere il controllo della propria situazione finanziaria in tempo reale può fare realmente la differenza, evitando squilibri che potrebbero causare una mancanza della liquidità necessaria a sostenere le spese di ogni giorno.
L’introduzione della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2026 per il saldo relativo alle imposte del 2025 e il versamento del primo acconto 2026, che coinvolge le Partite IVA e i contribuenti in regime forfettario, rappresenta certamente un vantaggio per gestire la liquidità in modo migliore.
Per non arrivare impreparati al tax day, tuttavia, è indispensabile affidarsi a strumenti digitali che semplificano il controllo di scadenze e incassi, come il software di fatturazione elettronica Fatture in Cloud.
La proroga coinvolge non solo l’imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario (del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività ), ma anche i contributi previdenziali INPS dei forfettari e il pagamento del diritto camerale. Sono previste due finestre temporali per i pagamenti:
A tal proposito, la percentuale prevista a titolo di interesse per chi versa quanto dovuto entro i 30 giorni successivi è raddoppiata rispetto all’anno scorso, quando per il pagamento differito la maggiorazione era dello 0,40%: una ragione in più per rispettare i termini dell’adempimento senza fruire della tempistica aggiuntiva.
Resta invariata, invece, la scadenza per la seconda rata di acconto, che andrà pagata normalmente entro il 30 novembre 2026.
Come anticipato sopra, per chi opera in regime forfettario il doppio versamento relativo al saldo dell’anno precedente e al primo acconto dell’anno in corso può essere destabilizzante dal punto di vista della liquidità , soprattutto in assenza di una pianificazione adeguata. Stimare l’importo da accantonare è una valida strategia preventiva, evitando di considerare il fatturato lordo come un guadagno netto senza prendere in considerazione il successivo versamento dell’imposta sostitutiva.
Affidandosi a Fatture in Cloud è possibile sia verificare in tempo reale l’andamento dei ricavi rispetto al limite degli 85mila euro, sia stimare le tasse da versare. Il software, infatti, offre indicatori specifici (come il fatturato incassato) per controllare il raggiungimento o il superamento della soglia che determina il passaggio al regime ordinario e la perdita dei vantaggi fiscali.
I contribuenti forfettari, quindi, hanno bisogno di strumenti efficienti per ottenere un controllo efficace del flusso di cassa, partendo proprio dal monitoraggio delle scadenze fiscali e degli incassi reali in modo da pianificare con precisione i versamenti di imposte e contributi, evitare sanzioni o maggiorazioni e mantenere la liquidità necessaria per la crescita della propria attività .
Tra le buone pratiche che permettono di raggiungere questi obiettivi, schivando brutte sorprese in prossimità degli adempimenti fiscali, sono comprese anche alcune strategie per identificare subito eventuali clienti ritardatari sollecitando i pagamenti per tempo, in modo da avere sempre la liquidità necessaria.
In entrambi i casi Fatture in Cloud può diventare un prezioso alleato, grazie a specifiche funzionalità che consentono di gestire in modo completo tutta l’attività da un’unica dashboard:
Valore aggiunto del software, infine, è la semplificazione della procedura di incasso permettendo ai clienti di pagare in modo semplice, immediato e sicuro attraverso il “bottone†presente in fattura.
Con uno strumento come Fatture in Cloud, quindi, i forfettari hanno l’opportunità di ottenere il controllo totale della liquidità in ogni momento, trasformando le scadenze fiscali in adempimenti che non impattano negativamente sull’attività .
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Confedra è la nuova confederazione datoriale rivolta a piccole e medie imprese e professionisti, presentata a Milano il 23 giugno 2026 ma non ancora formalmente costituita. Nasce per iniziativa di Mario Cesaroni, ex presidente di Confapi Milano e Confapi Lombardia, e si propone come interlocutore unico per la rappresentanza e i servizi alle imprese, in alternativa alla dispersione tra più consulenti e sigle di categoria. Costituzione, adesioni e avvio dei servizi seguono una tabella di marcia già annunciata dai promotori.
In sintesi
A promuovere Confedra è Mario Cesaroni, imprenditore nel settore ICT e già presidente di Confapi Milano e Confapi Lombardia, la federazione che rappresenta oltre diecimila aziende. Secondo la nota diffusa dai promotori, il progetto muove da una diagnosi: la frammentazione del tessuto produttivo italiano, composto per oltre il 90% da micro e piccole imprese, indebolisce la capacità di risposta a costo del lavoro, pressione fiscale, accesso al credito, caro energia e concorrenza internazionale.
La confederazione punta a trasformare questa frammentazione in massa critica aggregando imprese e competenze, con radicamento iniziale in Lombardia attraverso le Unioni territoriali e i punti affiliati Fed.A.L. e la soglia di trenta imprese per costituire una nuova Unione.
Il cuore dell’offerta è un pacchetto di servizi associativi pensato come sportello unico per le imprese aderenti. Secondo quanto comunicato in sede di presentazione, il pacchetto base comprende: assistenza sindacale, tributaria, legale e previdenziale; formazione e sicurezza sul lavoro; adempimenti in materia di protezione dei dati personali; aggiornamento normativo continuo.
Accanto al pacchetto base, attraverso la società Confedra Servizi Srl le imprese associate potranno accedere a un catalogo più ampio, che i promotori indicano in ristrutturazioni societarie e finanziarie, ricerca fondi, bandi PNRR ed europei, credito agevolato, gestione patrimoniale, internazionalizzazione e integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali.
Il percorso di Confedra si articola in scadenze già fissate, dall’annuncio alla piena operatività . La costituzione formale è prevista per il 20 luglio 2026 davanti al notaio, con adesioni aperte subito dopo e servizi a regime dal 1° settembre. Entro gennaio 2027 i promotori annunciano la nascita del Consorzio Confedra, una centrale acquisti unificata pensata per generare economie di scala tra le associate.
| Data | Tappa |
|---|---|
| 8 giugno 2026 | Annuncio della nascita di Confedra |
| 23 giugno 2026 | Presentazione ufficiale a Milano |
| 20 luglio 2026 | Costituzione davanti al notaio con i soci fondatori |
| 1° settembre 2026 | Avvio dei servizi associativi |
| 30 settembre 2026 | Presentazione del consiglio direttivo |
| entro gennaio 2027 | Costituzione del Consorzio Confedra |
Confedra si affaccia su un panorama datoriale già affollato, dove Confindustria, Confapi, Confcommercio, CNA e Confartigianato dispongono di reti e relazioni istituzionali consolidate, e dove la nuova sigla dovrà ancora dimostrare rappresentatività e continuità .
L’iniziativa arriva mentre le regole della rappresentanza sono in piena rinegoziazione: a giugno 2026 CGIL, CISL e UIL hanno inviato alle associazioni datoriali una piattaforma unitaria che à ncora la misurazione della rappresentanza a iscritti e voti nelle elezioni delle RSU. Per una PMI, l’ingresso di un nuovo interlocutore va quindi valutato non sul catalogo di servizi annunciato, ma sulla capacità effettiva di sedere ai tavoli dove si negoziano contratti e tutele.
La rottamazione delle cartelle perde efficacia. La Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025 della Corte dei Conti, presentata il 24 giugno 2026, certifica un contributo delle definizioni agevolate in calo e un tasso di decadenza in crescita: sempre più contribuenti aderiscono alla sanatoria e poi smettono di versare le rate, lasciando allo Stato una quota crescente di crediti insoluti. Le evidenze emerse in sintesi:
Nel 2025 le definizioni agevolate hanno generato 4,5 miliardi di euro, il 26,9% del riscosso a mezzo ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a 16,8 miliardi complessivi. La quota era del 48,7% nel 2023, quando la sanatoria aveva toccato 7,2 miliardi, e del 33,9% nel 2024, con 5,4 miliardi.
La sola rottamazione quater, riscossa per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha portato 2,9 miliardi. Il contributo della definizione agevolata al recupero fiscale si è quindi quasi dimezzato in due anni.
| Anno | Definizioni agevolate (quota sul riscosso a mezzo ruolo) |
|---|---|
| 2023 | 7,2 miliardi (48,7%) |
| 2024 | 5,4 miliardi (33,9%) |
| 2025 | 4,5 miliardi (26,9%) |
La riammissione dei contribuenti decaduti, prevista dalla legge n. 15/2025, ha consentito a circa 199 mila contribuenti di rientrare nella definizione agevolata, con 432 milioni di euro incassati. A fronte di questo recupero, nel primo anno risultano già 929 milioni di rate scadute e non versate, l’indicatore del tasso di abbandono che la Corte dei Conti indica come criticità strutturale delle sanatorie.
Il gettito 2025 si regge in larga parte sulle rate residue degli anni precedenti e sui versamenti anticipati: la rottamazione quater, avviata con la legge n. 197/2022, ha coinvolto 3,05 milioni di contribuenti per 97,4 miliardi lordi, ridotti a circa 52 miliardi dopo lo stralcio di sanzioni e interessi, ma a fine 2025 gli incassi effettivi sono fermi intorno ai 16 miliardi.
Il magazzino dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha raggiunto 1.331 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. Al netto delle posizioni in procedura concorsuale, delle dilazioni in corso e dei recuperi sospesi per le rottamazioni, la parte con reali possibilità di incasso scende a circa 93 miliardi. In 26 anni lo Stato ha recuperato in media il 14,7% dei carichi iscritti a ruolo, una percentuale che rende la fase coattiva il vero collo di bottiglia del sistema.
Il calo delle riscossioni da definizione agevolata si accompagna a un aumento delle azioni esecutive. Nel 2025 i pignoramenti sono saliti a 772.653, il 25,2% in più rispetto al 2024 e circa il triplo dei livelli del 2022. Chi decade dalla rottamazione rientra nella riscossione ordinaria e finisce tra le posizioni verso cui l’Agente della riscossione attiva le procedure più aggressive, dai fermi ai pignoramenti sui beni. La tattica dilatoria dell’adesione seguita dal mancato pagamento si scontra così con una riscossione coattiva più attiva.
La rottamazione quinquies, introdotta dalla legge n. 199/2025, debutta con la prima o unica rata il 31 luglio 2026, la stessa data della terza rata della quater. I dati della Corte dei Conti sul tasso di decadenza indicano il rischio che la nuova sanatoria segua la parabola delle precedenti, con adesioni elevate seguite da versamenti che si diradano nel tempo. Per chi valuta l’adesione, la quinquies consente lo stralcio di sanzioni e interessi e la dilazione fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026, e copre i carichi affidati dal 2000 al 2023 da omesso versamento su controlli automatici e formali.
Il Ministero della Cultura ha aperto il bando Librerie under 35, che stanzia 4 milioni di euro per i giovani fino a 35 anni che aprono o gestiscono una libreria sul territorio nazionale. Il sostegno è un contributo a fondo perduto fino a 24mila euro, con domande da inviare entro il 13 settembre 2026. Il contributo è previsto dall’articolo 3, comma 1, del DL n. 201/2024 (Decreto Cultura), convertito dalla Legge n. 16/2025.
La misura attua il decreto del Ministro della Cultura rep. 383 del 27 ottobre 2025. Il bando riconosce un contributo a fondo perduto fino a 24mila euro per ciascun progetto, utilizzabile per le spese in conto capitale o di gestione legate all’apertura o al recente avvio della libreria. Si aggiunge un ulteriore importo fino a 1.000 euro per spese documentate di corsi di formazione o attività di tutoraggio. L’agevolazione opera in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE 2023/2831.
Tra le spese ammesse rientrano:
Possono presentare domanda le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di librerie indipendenti o affiliate, purché non appartenenti a catene o gruppi editoriali o imprenditoriali. Il requisito anagrafico è riferito al 28 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto: a quella data il richiedente non deve aver compiuto 35 anni. L’attività deve rientrare nei codici ATECO 47.61, commercio al dettaglio di libri, o 47.79.1, commercio di libri di seconda mano. Sono esclusi i soggetti con condanne per reati contro la pubblica amministrazione o sottoposti a procedure concorsuali.
Nel più vasto quadro di incentivi all’editoria, il Fondo previsto dal Decreto Cultura destina 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento. Le risorse sono suddivise in due linee di intervento.
La prima, da 1 milione, finanzia le librerie avviate dopo il 30 dicembre 2023 nei piccoli Comuni individuati dalla legge n. 158/2017 e privi di altri punti vendita di libri, dove la vendita di libri deve rappresentare almeno il 30% del fatturato per un periodo minimo di due mesi. La seconda, da 3 milioni, riguarda le librerie aperte dopo il 30 giugno 2024 o ancora da avviare, con priorità ai progetti nelle aree interne o svantaggiate e nei territori privi di librerie o biblioteche statali.
| Linea di intervento | Requisiti principali |
|---|---|
| 1 milione di euro | librerie avviate dopo il 30 dicembre 2023 nei piccoli Comuni individuati dalla legge 158/2017, privi di altri punti vendita di libri |
| 3 milioni di euro | librerie avviate dopo il 30 giugno 2024 o ancora da avviare, con priorità ad aree interne e territori svantaggiati |
Per le spese già sostenute e documentate il contributo è erogato in un’unica soluzione. Per le spese non ancora sostenute il beneficiario può chiedere un’anticipazione fino al 50% dei preventivi, entro il limite del 70% del contributo riconosciuto e con eventuale polizza fideiussoria. Chi non ha ancora aperto deve presentare la SCIA al SUAP del Comune entro 180 giorni dalla comunicazione dell’esito, pena la decadenza, e mantenere attiva la libreria per almeno 24 mesi. Chi avvia l’attività e assume personale under 35 può inoltre contare sull’esonero contributivo dedicato alle nuove assunzioni.
Le domande si presentano esclusivamente via PEC all’indirizzo dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it, fino alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, con la modulistica obbligatoria pubblicata sui siti del Ministero della Cultura e della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Alla domanda vanno allegati il business plan e la documentazione richiesta, tra cui visura camerale, partita IVA, iscrizione alla gestione commercianti INPS e titolo sui locali.
I controlli sono affidati alla Direzione generale Biblioteche con il supporto del Centro per il libro e la lettura, e avverso i provvedimenti è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni.
Durante le ferie lo stipendio può essere più basso di quello ordinario senza violare il diritto al riposo, a una condizione: la riduzione non deve scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, fissando un criterio quantitativo dove prima operava solo un principio generale. In sintesi:
La Cassazione conferma un principio ormai consolidato del diritto europeo: lo stipendio ordinario e la retribuzione delle ferie devono essere comparabili, senza obbligo di perfetta identità tra i due importi. L’esclusione di alcune voci variabili è quindi legittima quando non genera una riduzione idonea a disincentivare il riposo. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 18529/2026 le voci escluse erano l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP).
Il criterio guida è l’effetto dissuasivo: una decurtazione è vietata quando è idonea a spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie per non perdere reddito. La Corte non fissa una percentuale valida per tutti, però indica la direzione con il caso deciso: un’incidenza del 3,37% sulla retribuzione annua lorda è stata considerata troppo bassa per scoraggiare il riposo. La valutazione va condotta caso per caso, misurando quanto la parte esclusa incide sul totale.
La comparazione tra calcolo dello stipendio netto ordinario e feriale si effettua su orizzonti temporali omogenei. Poiché il lavoratore aveva chiesto le differenze su base annuale, la Corte ha stabilito che il raffronto andava fatto con la retribuzione annua e non con quella di un singolo mese. Il metodo di calcolo influenza l’esito: una voce che incide molto in un mese può diluirsi nell’arco dell’anno e scendere sotto la soglia rilevante.
Il principio di fondo non cambia: le indennità legate in modo stabile e continuativo alle mansioni e allo status professionale del lavoratore vanno incluse nella retribuzione feriale. La novità dell’ordinanza n. 18529/2026 riguarda la verifica quantitativa dell’esclusione, non la natura delle voci, in linea con l’orientamento ribadito con la decisione n. 24988/2025.
La stessa Corte, in materia di buoni pasto e indennità durante le ferie, ha confermato che le componenti ordinarie della busta paga seguono il lavoratore anche nel periodo di riposo. Lo stesso criterio si applica alle giornate che i contratti collettivi equiparano alle ferie, come i permessi per le festività soppresse, dove la retribuzione segue il regime del riposo annuale.
Per valutare se una riduzione dello stipendio in ferie rispetta le regole servono tre controlli in sequenza, dalla natura della voce esclusa fino all’effetto sul reddito complessivo.
| Controllo | Come procedere |
|---|---|
| Natura della voce esclusa | verificare se l’indennità è legata in modo stabile e continuativo alle mansioni; in tal caso, in linea di principio spetta anche durante le ferie |
| Incidenza economica | calcolare quanto la voce esclusa incide sulla retribuzione annua lorda, non sul singolo mese |
| Effetto dissuasivo | stabilire se la riduzione scoraggia la fruizione delle ferie; nel caso deciso dalla Cassazione un’incidenza del 3,37% annuo non ha superato questa soglia |
Il metodo di calcolo cambia l’esito. Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 26.700 euro e voci variabili escluse pari a circa 900 euro nell’anno, l’incidenza si ferma al 3,37%, sotto la soglia ritenuta non dissuasiva. Le stesse voci, osservate solo nelle giornate di ferie in cui non vengono corrisposte, fanno apparire quella parte di busta paga molto più leggera; misurate sull’intero anno tornano a essere una quota marginale del totale, ed è il confronto annuale a decidere la legittimità del taglio.
I pagamenti INPS di luglio 2026 sono partiti: pensioni e quattordicesima sono in accredito dal 1° del mese, insieme alle nuove soglie ANF valide fino a giugno 2027. Nelle settimane successive arrivano l’Assegno di Inclusione, l’Assegno Unico, mentre NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti seguono un calendario variabile legato alla posizione del beneficiario.
In sintesi:
Le pensioni INPS di luglio 2026 sono state messe in pagamento da mercoledì 1° luglio, essenso il primo giorno di questo mese una data bancabile. La stessa mensilità può includere la quattordicesima per i pensionati che rispettano i requisiti anagrafici e reddituali previsti dall’INPS.
Il pagamento riguarda i trattamenti pensionistici e assistenziali erogati dall’Istituto. Per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario, conto postale, libretto o carta abilitata, la disponibilità segue la data di valuta indicata dal calendario INPS. Per il ritiro in contanti presso Poste Italiane, il limite è quello degli importi complessivi fino a 1.000 euro netti.
La quattordicesima pensionati non spetta a tutti i titolari di pensione. L’INPS la riconosce ai pensionati con almeno 64 anni e con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, secondo i dati reddituali disponibili negli archivi dell’Istituto. L’accredito è automatico per chi matura i requisiti entro il 31 luglio 2026; chi compie 64 anni o accede alla pensione più avanti nell’anno riceve la somma con la rata di dicembre, sempre entro i limiti previsti. Quando il diritto non risulta in automatico pur in presenza dei requisiti, è possibile utilizzare il servizio di ricostituzione reddituale per chiedere la verifica.
Chi vuole stimare in anticipo la cifra spettante può usare il calcolo della quattordicesima, che restituisce l’importo in base ad anzianità contributiva e reddito. Il controllo pratico va fatto poi sul cedolino pensione di luglio 2026, accessibile dall’area riservata INPS con credenziali digitali, dove si verificano importo netto, trattenute, conguagli fiscali, voci accessorie e presenza della somma aggiuntiva.
Dal 1° luglio 2026 si applicano i nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il Nucleo Familiare, validi fino al 30 giugno 2027. L’aggiornamento è stato comunicato dall’INPS con la Circolare n. 61 del 26 maggio 2026 e tiene conto della rivalutazione dell’1,4% dell’indice FOI Istat.
Dopo l’introduzione dell’Assegno Unico, gli ANF non coprono più i nuclei con figli per i quali opera l’AUU. Continuano invece a riguardare le casistiche residue previste dalla normativa, come nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti, secondo le condizioni indicate dalle tabelle INPS.
Per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, l’importo dipende dal reddito familiare e dalla composizione del nucleo. La domanda e la consultazione degli importi passano dai servizi INPS dedicati. Il pagamento segue le modalità previste per la prestazione principale, con accredito diretto o tramite datore di lavoro nei casi ammessi.
L’Assegno di Inclusione di luglio 2026 ha due date ufficiali: 15 luglio per primi pagamenti ed eventuali arretrati, 28 luglio per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso. Il calendario è quello pubblicato dall’INPS per l’intero 2026.
La data del 15 luglio riguarda i nuclei familiari che hanno superato positivamente l’istruttoria, hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale e hanno diritto al primo accredito o a mensilità arretrate. La data del 28 luglio riguarda invece i beneficiari già in pagamento, a condizione che l’INPS confermi la permanenza dei requisiti.
L’importo viene accreditato sulla Carta di Inclusione. La presenza della data nel calendario non sostituisce la verifica della posizione individuale: pagamenti sospesi, dati non aggiornati, variazioni del nucleo, perdita dei requisiti o anomalie nei controlli possono bloccare o ritardare l’erogazione.
L’Assegno Unico di luglio 2026 viene accreditato il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso di godimento che non hanno subito variazioni. Il calendario è quello comunicato dall’INPS con il Messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025.
Queste date riguardano le famiglie con domanda già accolta e senza modifiche rilevanti. In caso di nuova domanda, variazione del nucleo familiare, cambio IBAN, ricalcolo dell’importo o conguaglio, l’accredito può seguire tempi diversi. L’INPS indica che la prima rata viene pagata, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per ricevere l’importo calcolato sull’ISEE aggiornato, la DSU 2026 doveva essere correttamente attestata. In assenza di ISEE valido, l’Assegno Unico viene riconosciuto negli importi minimi. La presentazione della DSU entro il 30 giugno 2026 consente il riconoscimento degli arretrati da marzo; dopo tale data, il ricalcolo non recupera automaticamente le mensilità precedenti. Per una stima dell’importo in base a ISEE e composizione del nucleo è disponibile il calcolo dell’Assegno Unico.
Il pagamento di luglio va controllato nell’area riservata INPS, nella sezione dedicata all’Assegno Unico o tramite il servizio Stato di un pagamento. Il dettaglio consente di verificare data di disposizione, importo, eventuale conguaglio e causale.
NASpI e DIS-COLL di luglio 2026 non hanno una data nazionale unica pubblicata dall’INPS per tutti i beneficiari. L’accredito dipende dalla lavorazione della singola posizione, dalla data di decorrenza della prestazione, dall’esito della domanda e dalle eventuali comunicazioni che incidono sul diritto.
L’indennità di disoccupazione NASpI riguarda i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione, mentre la DIS-COLL è l’indennità mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, secondo i requisiti previsti. Per entrambe le prestazioni, l’importo viene pagato direttamente dall’INPS con accredito sulle modalità indicate dal beneficiario.
Chi non vede l’accredito nelle date previste può verificare lo stato della pratica nell’area riservata INPS, dove compaiono data di disposizione, importo ed eventuale conguaglio.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro non ha una data unica nazionale da indicare per luglio 2026. L’indennità viene pagata dall’INPS con bonifico mensile solo se risulta l’effettiva partecipazione del beneficiario alle attività previste dal percorso.
Per il 2026, la scheda INPS del SFL indica un’indennità mensile pari a 500 euro, riconosciuta fino a un massimo di 12 mesi. Il limite può essere prorogato per ulteriori 12 mesi, con aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, se alla scadenza è in corso un percorso formativo.
Il beneficiario deve avere domanda accolta, iscrizione al SIISL, Patto di Attivazione Digitale, Patto di servizio personalizzato e partecipazione effettiva al corso o all’attività . La mancata partecipazione può comportare la perdita del beneficio.
La Carta Acquisti prevede un accredito bimestrale di 80 euro, utilizzabile per fare la spesa e pagare bollette di luce e gas. Per luglio 2026 il riferimento è il bimestre luglio-agosto, ma la disponibilità effettiva va verificata sul saldo della carta. La misura è destinata ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti e viene gestita tramite la carta elettronica dedicata. Oltre all’accredito statale, gli enti territoriali possono deliberare ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti su beni di pubblica utilità .
La Carta Acquisti è una misura diversa dalla Carta Dedicata a Te, il bonus spesa da 500 euro riservato alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro: per il 2026 non è prevista alcuna ricarica a luglio, con la prossima erogazione a ottobre 2026 con riferimento alle risorse 2026-2027.
Il controllo dei pagamenti INPS di luglio 2026 si può effettuare dall’area riservata MyINPS, tramite i servizi collegati alla singola prestazione o attraverso Stato di un pagamento. Questa verifica è particolarmente utile per NASpI, DIS-COLL, SFL e Carta Acquisti, per le quali la data effettiva può variare da beneficiario a beneficiario.
Per pensioni e Assegno Unico sono disponibili anche i servizi specifici di consultazione del cedolino e della domanda. Per l’ADI, il controllo va fatto sulla Carta di Inclusione e sulla posizione personale INPS. In presenza di domanda sospesa, importo diverso dal previsto o pagamento non visibile, è opportuno verificare prima lo stato della pratica e solo dopo contattare l’Istituto o un patronato.
Le pensioni INPS di luglio 2026 vengono pagate dal 1° luglio, perché il primo giorno del mese è bancabile. La regola generale applicata dall’Istituto prevede il pagamento nel primo giorno bancabile del mese, con eccezione di gennaio. Nel cedolino di luglio può comparire anche la quattordicesima, se il pensionato rispetta i requisiti anagrafici e reddituali previsti.
La quattordicesima spetta ai pensionati con almeno 64 anni e reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’INPS la riconosce in automatico sulla base dei dati reddituali disponibili per chi matura i requisiti entro il 31 luglio; chi li raggiunge più avanti nell’anno la riceve con la rata di dicembre. Se il pagamento non risulta nel cedolino pur in presenza dei requisiti, il pensionato può chiedere la ricostituzione reddituale attraverso il servizio dedicato.
L’Assegno Unico di luglio 2026 arriva il 20 e 21 luglio per le prestazioni già in corso che non hanno subito variazioni. Le nuove domande, i conguagli e le pratiche con modifiche possono seguire tempi diversi. Per ottenere l’importo pieno, la DSU 2026 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2026, con diritto agli arretrati da marzo.
L’Assegno di Inclusione viene pagato il 15 luglio 2026 per primi accrediti ed eventuali arretrati e il 28 luglio 2026 per i rinnovi mensili. La ricarica avviene sulla Carta di Inclusione solo se la domanda è accolta, il Patto di Attivazione Digitale è sottoscritto e i requisiti risultano confermati dalle verifiche INPS.
Il pagamento NASpI di luglio 2026 si controlla nell’area personale MyINPS, alla voce Stato di un pagamento. Non esiste una data unica nazionale valida per tutti, perché l’accredito dipende dalla decorrenza della prestazione e dalla lavorazione individuale. Lo stesso vale per la DIS-COLL.
Per avere diritto agli sgravi contributivi sulle assunzioni non basta pagare regolarmente i contributi: serve anche trasmettere correttamente e nei termini le denunce Uniemens. L’invio omesso o tardivo delle comunicazioni periodiche all’INPS incide sul DURC (il documento unico di regolarità contributiva) e fa decadere le agevolazioni collegate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026.
L’omesso o tardivo invio delle denunce Uniemens impedisce il rilascio del DURC anche quando i contributi sono stati versati per intero.
La Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026) lo ha chiarito accogliendo il ricorso dell’INPS contro una società che aveva pagato la contribuzione ma trascurato alcune comunicazioni periodiche: la regolarità contributiva presuppone anche il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi verso l’Istituto.
Le norme richiamate dalla pronuncia: art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e DM 30 gennaio 2015 sul DURC online.
Fino a questa pronuncia, i giudici di merito consideravano il ritardo nell’Uniemens un’irregolarità formale, inidonea a bloccare il DURC in presenza di contributi pagati. Su questa linea si erano espressi sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano nel caso deciso, in continuità con precedenti come le sentenze della Corte d’Appello di Milano n. 1158 e n. 1465 del 2021. La Cassazione ha ora rovesciato l’impostazione: senza il flusso l’INPS non può verificare la correttezza dei versamenti e l’inadempimento assume natura sostanziale.
Il principio si allinea alle ordinanze n. 2678, n. 8078 e n. 16198 già emesse dalla stessa Corte nel 2026.
La regolarità contributiva richiesta per il DURC non coincide con il solo versamento delle somme dovute e include la trasmissione dei dati che permettono all’ente di controllarle. L’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 lega la verifica ai pagamenti dovuti dall’impresa, e la Corte legge quel requisito nel senso che il controllo è possibile solo se il datore comunica in modo completo e tempestivo le informazioni retributive e contributive di ciascun dipendente.
Quelle informazioni oggi viaggiano con il flusso UniEmens, che dal 2010 ha assorbito la vecchia denuncia mensile DM10: è il suo invio, e non un adempimento accessorio, a rendere verificabile la posizione dell’azienda.
Non è il ritardo in sé a far decadere le agevolazioni: a farle decadere è il mancato riscontro all’invito a regolarizzare. Riscontrata l’anomalia, l’INPS assegna un termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, entro cui l’azienda deve sanare la posizione o fornire chiarimenti; solo il decorso inutile di quel termine cristallizza l’esito negativo.
Nel caso deciso i flussi non erano stati trasmessi né alle scadenze ordinarie né entro il termine dell’invito, e la regolarizzazione tardiva non ha recuperato i benefici già revocati. Vale il contrario quando l’azienda reagisce nei termini, come nell’ipotesi di chi presenta domanda di rateizzazione del debito entro i 15 giorni e conserva il DURC anche se l’INPS la accoglie dopo.
In assenza del DURC non spettano le agevolazioni subordinate alla regolarità contributiva, a cominciare dagli sgravi contributivi sulle assunzioni. Un flusso Uniemens omesso o in ritardo può quindi costare più del contributo stesso, perché mette a rischio anche gli eventuali bonus assunzioni di cui l’azienda beneficia. Per imprese e consulenti l’attenzione si sposta dalla cassa alla gestione puntuale degli adempimenti dichiarativi.
Il bonus gasolio per autotrasporto merci vale ora anche per i passeggeri. La legge di conversione del decreto Carburanti-ter (Legge n. 113/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno) estende la platea del beneficio alle imprese di trasporto persone con autobus e al noleggio di autobus con conducente, a condizione che i mezzi siano di classe ambientale Euro V o Euro VI. Con la stessa legge la misura è stata prorogata al mese di giugno e la dotazione è salita a 300 milioni di euro.
In sintesi:
La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per fronteggiare il rialzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz.
Il credito d’imposta sul gasolio spetta ora, oltre alle imprese di autotrasporto merci, anche alle imprese di trasporto di persone indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle accise (dlgs 504/1995) e alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003. Fino alla conversione del decreto la lettera agevolata era solo la a), riservata al trasporto merci.
La lettera b) include gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che svolgono servizi di trasporto, le imprese titolari di autoservizi di competenza regionale e locale e quelle che effettuano autoservizi regolari in ambito comunitario. Per il noleggio di autobus con conducente valgono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori previsti dalla legge 218/2003.
| Beneficiari del credito sul gasolio | Riferimento normativo |
|---|---|
| Imprese di autotrasporto merci | art. 24-ter, comma 2, lettera a), dlgs 504/1995 |
| Imprese di trasporto persone (enti pubblici e imprese pubbliche locali, autoservizi regionali e locali, autoservizi comunitari) | art. 24-ter, comma 2, lettera b), dlgs 504/1995 |
| Imprese di noleggio di autobus con conducente | legge 218/2003 |
L’estensione al trasporto passeggeri vale solo per i veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI; gli autobus di classe inferiore non accedono al beneficio. Il vincolo lega l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, in linea con la logica già seguita per il gasolio commerciale professionale.
Il credito d’imposta è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 2026, rispetto al prezzo di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La dotazione per trasporto merci e passeggeri è fissata complessivamente in 300 milioni di euro per il 2026. Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, secondo l’impianto dell’articolo 3 del decreto Carburanti (dl 33/2026), esteso in sede di conversione.
Con lo sconto sulle accise ormai ridotto e prossimo alla scadenza, il credito d’imposta sul gasolio assume un ruolo centrale tra i sostegni per le imprese di trasporto con consumi elevati.
Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026 e senza applicare gli ordinari limiti annuali; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi entro il limite del costo sostenuto. Per il trasporto passeggeri il beneficio non è però ancora utilizzabile.
Le modalità di attuazione per i nuovi beneficiari saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con gli altri dicasteri competenti.
I migliori mutui di luglio 2026 mostrano un mercato ancora molto differenziato per finalità , durata e tipo di tasso. Nelle simulazioni del 1° luglio, le offerte più competitive cambiano a seconda che il finanziamento riguardi prima casa, seconda casa, surroga, giovani, mutuo green, ristrutturazione, liquidità o sostituzione con liquidità .
La lettura corretta delle classifiche non passa solo dalla rata mensile. Il confronto deve partire dal TAEG, che misura il costo complessivo del mutuo, e poi considerare TAN, importo richiesto, durata, spese iniziali, tipo di tasso e requisiti richiesti dalla banca.
In sintesi:
Ogni scheda confronta offerte omogenee per finalità e tipo di tasso. Per questo il mutuo prima casa non va confrontato direttamente con un mutuo liquidità o con una surroga: cambiano importo finanziato, durata, valore dell’immobile e profilo della richiesta.
Il TAN indica il tasso applicato al capitale, mentre il TAEG include anche parte dei costi collegati al finanziamento. A parità di scenario, il TAEG è quindi il dato principale per valutare la convenienza, anche quando la rata mensile sembra più bassa in un’altra offerta.
Il mutuo a tasso fisso blocca la rata per tutta la durata del finanziamento e rende più prevedibile il piano di rimborso. Il tasso variabile parte spesso da rate più basse, ma segue l’andamento dell’indice di riferimento indicato nel contratto, di norma Euribor.
Il tasso variabile con CAP aggiunge un limite massimo al tasso applicabile. In questo caso il confronto deve considerare sia il TAEG sia il valore del CAP, perché il tetto al tasso definisce quanto può salire il costo del finanziamento nel tempo.
Prima di scegliere un’offerta, conviene verificare quanto incidono importo, durata e tasso sul piano di rimborso. Il calcolo della rata del mutuo permette di stimare l’impatto delle diverse combinazioni e di confrontare scenari alternativi prima della domanda.
Per chi compra l’abitazione principale, il confronto va completato anche con le regole sulle detrazioni sugli interessi del mutuo prima casa, che possono incidere sul costo effettivo sostenuto dal contribuente.
Con l’inizio di luglio 2026 il calendario fiscale apre il mese che concentra i versamenti da dichiarazione. Per Partite IVA, professionisti e imprese la data più attesa è il 20 luglio, termine entro cui i soggetti ISA e i contribuenti forfettari pagano senza maggiorazione il saldo 2025 e il primo acconto 2026, per effetto della proroga dell’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89; chi versa dopo arriva al 20 agosto con lo 0,80%. Nello stesso mese ricadono contributi domestici, fatturazione differita, IVA e ritenute del 16 luglio, trasmissione dei 730, bollo auto, Canone RAI e le rate delle definizioni agevolate.
In sintesi:
Il calendario fiscale di luglio 2026 si articola su nove date: 1, 10, 15, 16, 20, 23, 27, 30 e 31 luglio. Gli adempimenti cambiano in base al contribuente interessato e possono riguardare persone fisiche, datori di lavoro domestico, Partite IVA, imprese, sostituti d’imposta e operatori con obblighi specifici.
| Data | Contribuenti interessati e adempimenti principali |
|---|---|
| 1° luglio 2026 | locatori e conduttori registrazione contratti di locazione e imposta di registro per contratti stipulati o rinnovati dal 1° giugno |
| 10 luglio 2026 | datori di lavoro domestico contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici del secondo trimestre |
| 15 luglio 2026 | soggetti passivi IVA emissione e registrazione delle fatture differite riferite alle operazioni di giugno |
| 16 luglio 2026 | imprese, Partite IVA e sostituti d’imposta IVA mensile, ritenute, contributi INPS, Gestione Separata, split payment, locazioni brevi e Tobin Tax |
| 20 luglio 2026 | soggetti ISA, Forfettari e contribuenti collegati versamenti da dichiarazione senza maggiorazione per la proroga del DL n. 89/2026 |
| 23 luglio 2026 | CAF e professionisti abilitati trasmissione dei modelli 730 ricevuti tra il 21 giugno e il 15 luglio |
| 27 luglio 2026 | operatori intracomunitari elenchi Intrastat mensili e trimestrali, con slittamento dal 25 luglio che cade di sabato |
| 30 luglio 2026 | contribuenti senza proroga ISA versamenti da dichiarazione con maggiorazione ordinaria dello 0,40% |
| 31 luglio 2026 | privati, imprese e operatori settoriali affitti, bollo auto, superbollo, Canone RAI, INTRA 12, IOSS, POS-RT, Libro Unico e rottamazioni |
Per i contribuenti privati, luglio 2026 riguarda soprattutto affitti, contributi domestici, dichiarazione dei redditi, bollo auto, Canone RAI e definizioni agevolate. Le scadenze cambiano in base al contratto, al veicolo, alla dichiarazione presentata e al piano di pagamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il 1° luglio 2026 scade la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data, se non è stata scelta la cedolare secca. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con modello F24 Elementi identificativi.
La stessa regola si ripete a fine mese: il 31 luglio 2026 riguarda i contratti stipulati il 1° luglio 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore; per la registrazione si utilizza il modello RLI per i contratti di locazione.
Il 10 luglio 2026 scade il pagamento dei contributi per colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici relativi al secondo trimestre dell’anno. La finestra ordinaria INPS va dal 1° al 10 luglio e riguarda i rapporti domestici regolarmente comunicati all’Istituto.
Il datore di lavoro domestico deve utilizzare gli Avvisi pagoPA predisposti dall’INPS, controllando importo, codice avviso e periodo di riferimento. La scadenza vale anche quando il rapporto di lavoro è cessato nel trimestre, se risultano contributi ancora dovuti.
A luglio prosegue la stagione della dichiarazione precompilata 2026. Il modello 730/2026 può essere presentato fino al 30 settembre 2026, mentre il 23 luglio segna una scadenza intermedia per CAF e professionisti abilitati.
Entro il 23 luglio 2026, CAF e professionisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 ricevuti dai contribuenti tra il 21 giugno e il 15 luglio. La data incide sui tempi di liquidazione e quindi sui rimborsi o sulle trattenute in busta paga e nel cedolino pensione.
Il 30 luglio 2026 riguarda invece i contribuenti che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte da dichiarazione e possono pagare saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%, se non rientrano nella proroga ISA e Forfettari. Per una verifica preliminare degli importi può essere utile il calcolo IRPEF online.
Il 31 luglio 2026 può riguardare il bollo auto per i veicoli con tassa automobilistica in scadenza secondo le regole regionali applicabili. Nella stessa data scade anche il superbollo, se dovuto, da versare con modello F24 Elementi identificativi. Chi deve controllare importo e scadenza può usare il calcolo bollo auto 2026 di PMI.it prima di procedere al pagamento sui canali ufficiali.
Per il Canone RAI, il 31 luglio è il termine per il pagamento semestrale tramite modello F24 nei casi in cui il canone non sia addebitato nella bolletta elettrica. La scadenza riguarda quindi i contribuenti tenuti al pagamento diretto.
Il 31 luglio 2026 è una data da controllare anche per le definizioni agevolate. Nel calendario della Rottamazione-quater è prevista una rata del piano in corso, mentre per la Rottamazione-quinquies il contribuente può pagare in unica soluzione oppure avviare il piano rateale.
Le due procedure seguono scadenze separate. Il contribuente deve usare i moduli corretti e verificare la comunicazione ricevuta da Agenzia Entrate-Riscossione, soprattutto se ha più piani attivi o importi riferiti a definizioni diverse.
Per Partite IVA, imprese e sostituti d’imposta, luglio 2026 ruota attorno alle date del 15, 16, 20, 27, 30 e 31 luglio. Il mese comprende fatturazione differita, liquidazioni IVA, ritenute, contributi, proroga dei versamenti dichiarativi, Intrastat e adempimenti IVA di fine mese.
Entro il 15 luglio 2026, i soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di giugno, se documentate da DDT o da altro documento idoneo.
La fattura differita deve indicare data e numero dei documenti a cui si riferisce. Per più operazioni effettuate nello stesso mese tra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa, purché le operazioni siano individuabili.
Il 16 luglio 2026 scade la liquidazione e il versamento dell’IVA mensile relativa a giugno. La stessa data riguarda il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti che facilitano vendite a distanza tramite piattaforme digitali, nei casi previsti.
Entro il 16 luglio si versa anche l’IVA da split payment, dovuta dai soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti. L’adempimento interessa, tra gli altri, pubbliche amministrazioni e soggetti inclusi nel regime.
Il 16 luglio i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e altri compensi. La scadenza riguarda anche il prospetto e il versamento per chi utilizza la modalità semplificata collegata al modello 770/2026.
Nella stessa data scadono le ritenute operate dai condomini sostituti d’imposta, dagli intermediari sulle locazioni brevi, dalle imprese di assicurazione, dagli OICR e dagli altri soggetti tenuti al prelievo su redditi di capitale, dividendi o proventi distribuiti.
Il 16 luglio 2026 scade il versamento dei contributi INPS sul lavoro dipendente relativi alle retribuzioni di giugno. La data riguarda i datori di lavoro tenuti ai versamenti mensili per dipendenti e rapporti assimilati.
Scadono inoltre i contributi alla Gestione Separata INPS per collaboratori e altri soggetti iscritti, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Il pagamento avviene con modello F24 secondo le regole ordinarie.
Il 16 luglio ricadono anche scadenze settoriali, tra cui l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti, se ricorrono le condizioni per il regime agevolato.
Nella stessa data scadono il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti per i soggetti obbligati e la Tobin Tax dovuta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente.
Entro il 20 luglio 2026 pagano senza maggiorazione i soggetti ISA, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2026.
Il rinvio previsto dall’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89 riguarda le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Rientrano quindi saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive dei Forfettari e dei contribuenti minimi, cedolare secca sulle locazioni, IVIE, IVAFE, saldo IVA 2025 se versato con le imposte sui redditi, contributi previdenziali sulla quota eccedente il minimale e diritto annuale camerale.
Chi paga dopo il 20 luglio può utilizzare il differimento al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto; la scadenza pratica arriva al 20 agosto per effetto della sospensione dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto. Il dettaglio delle date è nel focus su saldo e acconto IRPEF per ISA e Forfettari.
Il decreto è in vigore dal 23 maggio 2026 ma va convertito in legge entro il 21 luglio 2026: eventuali modifiche approvate in sede di conversione possono incidere sul calendario dei versamenti, da verificare prima del pagamento.
Per stimare in anticipo l’importo del saldo 2025 e del primo acconto 2026 da versare entro il 20 luglio, i contribuenti in regime agevolato possono usare il calcolo imposta regime forfettario di PMI.it prima di compilare l’F24.
La seconda parte di luglio interessa le imprese con rapporti esteri, crediti IVA trimestrali, operazioni intracomunitarie o regimi speciali. Le date da controllare sono il 27 luglio per gli elenchi Intrastat e il 31 luglio per una serie di comunicazioni e versamenti di fine mese.
Gli elenchi Intrastat relativi a giugno 2026 e al secondo trimestre 2026 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel 2026, il 25 luglio cade di sabato e la scadenza slitta a lunedì 27 luglio.
L’adempimento riguarda gli operatori tenuti alla presentazione mensile o trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. L’invio avviene in via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Entro il 31 luglio 2026, gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono presentare il modello INTRA 12, se hanno effettuato acquisti intracomunitari rilevanti. La stessa categoria deve versare l’IVA intracomunitaria quando dovuta.
Scade inoltre la dichiarazione mensile IOSS con la relativa liquidazione IVA, per gli operatori che utilizzano il regime di importazione. La data riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore ridotto, nei casi previsti dal regime speciale.
Il 31 luglio scade la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVA. L’adempimento riguarda i soggetti che hanno aderito al regime e devono trasmettere i dati relativi al trimestre civile precedente.
La comunicazione riguarda i soggetti che operano oltre confine beneficiando della franchigia IVA nei limiti previsti. La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi IVA del periodo.
Il 31 luglio 2026 comprende anche adempimenti settoriali che interessano solo alcune categorie di imprese o operatori. La verifica dipende dall’attività esercitata, dagli strumenti utilizzati e dagli obblighi comunicativi specifici.
Per la cassa integrazione collegata a eventi oggettivamente non evitabili riferiti al mese precedente, le richieste possono ricadere entro la fine del mese successivo, quando il caso specifico rientra nella disciplina applicabile.
Il 31 luglio riguarda anche la compilazione o stampa del Libro Unico del Lavoro con i dati del mese precedente, per i datori di lavoro tenuti all’adempimento.
I distributori di carburante devono controllare la trasmissione dei corrispettivi di fine mese, secondo le regole applicabili al settore e alle modalità di invio previste dall’Amministrazione finanziaria.
La scadenza deve essere coordinata con gli altri obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base alla tipologia di impianto e alle operazioni effettuate.
Gli operatori finanziari devono effettuare la comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria, secondo le regole applicabili ai rapporti finanziari e agli obblighi di trasmissione periodica.
L’adempimento rientra tra le comunicazioni settoriali di fine mese e riguarda i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Il 31 luglio può riguardare il collegamento tra POS e registratore telematico per gli strumenti di pagamento attivati nel mese di maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i POS attivati dopo gennaio 2026, l’abbinamento deve essere registrato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione.
In pratica, se un nuovo POS ha iniziato a operare a maggio, il collegamento POS e registratore telematico deve essere completato entro il 31 luglio. La scadenza riguarda gli esercenti interessati dalla procedura di abbinamento sul portale Fatture e Corrispettivi.
Devono pagare entro il 20 luglio 2026 i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soggetti collegati a società , associazioni e imprese trasparenti con i requisiti previsti. La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, secondo l’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.
Chi rientra nella proroga ISA e Forfettari può versare dopo il 20 luglio applicando una maggiorazione dello 0,80%. Il termine pratico è il 20 agosto 2026, perché il trentesimo giorno successivo al 20 luglio cade nel periodo di sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto. La maggiorazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.
Il 16 luglio 2026 scadono IVA mensile, ritenute operate a giugno, contributi INPS su lavoro dipendente e Gestione Separata, split payment, locazioni brevi, imposta sostitutiva sui premi di produttività , imposta sugli intrattenimenti e Tobin Tax. La stessa data riguarda i sostituti che usano la modalità semplificata del modello 770 con invio del prospetto e versamento tramite F24.
Il 31 luglio 2026 scadono diversi adempimenti: registrazione affitti, bollo auto e superbollo dove dovuti, secondo pagamento semestrale del Canone RAI via F24, modello INTRA 12, IVA intracomunitaria, IOSS, regime transfrontaliero di franchigia, Libro Unico, comunicazioni degli operatori finanziari, collegamento POS-registratore telematico per casi specifici e pagamenti collegati alle rottamazioni.
Prosegue l’integrazione dei portali pubblici per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attorno alla piattaforma del Ministero del Lavoro su cui si pubblicano e si consultano offerte, CV e candidature. Dal 1° luglio 2026 i datori di lavoro e gli intermediari possono avviare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente dal SIISL: una funzione dedicata reindirizza al Portale CO, l’ambiente in cui si compila e si invia con modello UNILAV. Il canale è facoltativo e alternativo ai portali regionali già in uso.
In sintesi:
Dal 1° luglio 2026 la comunicazione obbligatoria di assunzione può partire da tre pagine del SIISL, e da ciascuna una funzione dedicata reindirizza al Portale CO per compilare il modello UNILAV:
La funzione vale per qualsiasi offerta pubblicata sul SIISL, anche senza incentivi collegati: dal dettaglio dell’annuncio si apre il Portale CO già nel contesto della posizione, senza ricaricare i dati altrove. Lo stabiliscono le FAQ del Ministero del Lavoro pubblicate su URP online e aggiornate il 22 giugno 2026, che fissano l’avvio al 1° luglio dopo il rinvio rispetto al 24 giugno.
Per le assunzioni agevolate la stessa offerta coincide con la vacancy (annuncio di lavoro) che lega l’assunzione al beneficio: chi punta ai bonus tiene così annuncio e comunicazione sullo stesso binario, secondo le regole sulle offerte di lavoro per assunzioni agevolate sul SIISL.
La comunicazione trasmessa tramite il SIISL non va ripetuta sul portale regionale, e viceversa: l’invio genera un modello di sintesi che vale come ricevuta dell’adempimento, senza intaccare le ricevute già rilasciate dai sistemi regionali. Cambia il canale, non l’adempimento: obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV e il relativo regime sanzionatorio non sono toccati dalla novità .
| Novità dal 1° luglio 2026 | Regole invariate |
|---|---|
| invio della CO da offerta, CV e manifestazione di interesse sul SIISL | obbligo, contenuti e termini del modello UNILAV |
| dashboard del Portale CO con CO inviate ai sistemi regionali nei sei mesi precedenti | regime sanzionatorio per omessa o tardiva comunicazione |
| salvataggio in bozza e ripresa della compilazione in due tempi | natura facoltativa del SIISL, alternativo ai portali regionali |
L’accesso avviene con credenziali SPID o CIE sul SIISL, previa registrazione del datore di lavoro su Servizi Lavoro e associazione dell’azienda al profilo. Dalla home page la funzione “Invia nuova C.O./Consulta e Gestisci C.O.” reindirizza al Portale CO, dove si compilano le sezioni del modello UNILAV: dati del datore di lavoro, dati del lavoratore, rapporto di lavoro e dati di invio.
Gli intermediari abilitati — consulenti del lavoro e dottori commercialisti ai sensi della legge n. 12/1979 — non devono associare preventivamente ciascuna azienda cliente al proprio profilo: compilano la comunicazione inserendo direttamente nel form del Portale CO i dati del datore di lavoro.
La dashboard del Portale CO raccoglie la gestione delle comunicazioni: ricerca tra le CO inviate tramite il SIISL, stato delle comunicazioni, download delle ricevute e funzioni come rettifica e annullamento. Dal 1° luglio 2026 si aggiunge la ricerca delle CO trasmesse tramite i sistemi regionali nei sei mesi precedenti, utile a ricostruire lo storico per chi finora ha usato solo i canali territoriali. La compilazione può avvenire in due tempi: con Salva bozza la comunicazione si mette da parte e si riprende in un collegamento successivo, fino all’invio definitivo.
Il SIISL trasmette le CO di assunzione, annullamento e rettifica dal 1° aprile 2026 e, dal 29 aprile, anche le comunicazioni di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Ciascuna variazione si aggancia alla CO di instaurazione e può partire ex novo oppure da una comunicazione già inviata, con i dati anagrafici e contrattuali precompilati e i soli campi della modifica da integrare.
Il disegno del legislatore è trasformare il SIISL nell’hub unico dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e la leva verso le imprese è il legame obbligatorio tra annuncio e incentivi. L’art. 14 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che i datori privati che chiedono benefici contributivi pubblichino la posizione come vacancy (offerta di lavoro) sul portale, con collegamento univoco alla comunicazione obbligatoria tracciato nei flussi UniEmens. La finalità dichiarata è la trasparenza del mercato del lavoro, la tracciabilità delle posizioni e il monitoraggio dell’impiego di risorse pubbliche.
La possibilità di avviare gli adempimenti fin dalla pagina di annuncio riduce l’attrito burocratico del percorso così da incoraggiare l’uso del SIISL anche oltre il perimetro delle assunzioni agevolate del Decreto Lavoro.
Il vincolo sarà tuttavia indicato in un prossimo decreto ministeriale: fino ad allora l’indicazione dell’ID della vacancy nel flusso UniEmens è facoltativa e la sua omissione non scarta la denuncia né fa perdere il beneficio, come chiarito dal Messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026.
Dal 1° luglio 2026 i professionisti non sottoposti a vigilanza di settore applicano le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria del 18 dicembre 2025 sostituisce quello del 4 maggio 2011 e ridisegna gli adempimenti di avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati: nomina del referente SOS, procedura interna di segnalazione e valutazione del sospetto fondata su analisi qualitative invece delle soglie quantitative. L’omissione resta sanzionata fino a 300.000 euro. Per il quadro generale degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti restano fermi gli adempimenti di adeguata verifica e conservazione.
In sintesi:
Le nuove Istruzioni UIF sono state emanate con provvedimento del 18 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), e dell’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 231/2007, e si applicano dal 1° luglio 2026, data dalla quale cessa di avere efficacia il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Il testo si articola in tre parti: principi e regole della collaborazione attiva, adempimenti organizzativi, registrazione al portale Infostat-UIF e compilazione della segnalazione.
Gli obblighi organizzativi più stringenti, su referente e procedura interna, si applicano ai soli destinatari non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore: avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e studi associati. Per i destinatari vigilati restano ferme le indicazioni delle rispettive Autorità .
Il referente SOS è il soggetto identificato sul portale Infostat-UIF per i rapporti con l’Unità . Quando il destinatario è una persona fisica, coincide con il professionista stesso; negli studi associati e nelle società tra professionisti è il legale rappresentante o un suo delegato. È incaricato di conservare i documenti relativi alle segnalazioni trasmesse, corrispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste della UIF o degli Organi investigativi e assicurare la propria presenza in occasione dei controlli previsti dal decreto antiriciclaggio.
Quando si nomina un delegato, l’incarico richiede requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità , oltre ad autonomia di giudizio e risorse adeguate. Il delegato non può essere un soggetto esterno allo studio o al gruppo di appartenenza, può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente, ma non con il responsabile della revisione interna. La nomina va formalizzata in modo espresso dal legale rappresentante e resa nota all’interno della struttura.
La procedura interna di segnalazione non è richiesta a tutti allo stesso modo: dipende dalla forma con cui si esercita l’attività . Per il professionista persona fisica è facoltativa, ma consigliata quando opera con dipendenti o collaboratori; diventa obbligatoria per gli studi associati e per le società tra professionisti tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, oltre che per i destinatari diversi dalle persone fisiche.
| Soggetto | Procedura interna |
|---|---|
| Professionista persona fisica | facoltativa, consigliata con dipendenti o collaboratori |
| Studio associato, associazione o STP con funzione antiriciclaggio | obbligatoria |
| Destinatario diverso da persona fisica | obbligatoria |
La procedura ha contenuti proporzionati a dimensioni, natura e complessità dell’attività svolta e alle capacità organizzative, e può confluire nel documento di autovalutazione dei rischi. Deve garantire efficacia e omogeneità dei comportamenti, tempestività e completezza della segnalazione, riservatezza dei soggetti coinvolti. A titolo esemplificativo indica:
La valutazione delle operazioni abbandona gli automatismi: il sospetto non nasce dal mero superamento di una soglia quantitativa, ma da un’analisi che mette in relazione il soggetto e la sua operatività , le controparti, gli importi e i comportamenti omissivi o riluttanti. Il processo si svolge in tre fasi, individuazione delle anomalie, esame e segnalazione, e la presenza di un indicatore di anomalia non comporta di per sé l’obbligo di segnalare, come hanno ribadito agli iscritti il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con nota del 24 giugno 2026, e quello dei commercialisti.
Per il professionista conta un passaggio a propria tutela: l’esame può concludersi legittimamente con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a un indicatore. In quel caso non scatta l’obbligo di segnalazione, ma è opportuno conservare una traccia della valutazione, anche sintetica o con rinvio ai documenti consultati, per ricostruire a distanza di tempo le ragioni della decisione. La stessa giurisprudenza si muove in questa direzione: la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, ha escluso la responsabilità di un notaio per omessa segnalazione perché la valutazione complessiva dell’operazione non rendeva il sospetto fondato.
Le Istruzioni consentono l’uso di strumenti basati su intelligenza artificiale per individuare le operatività anomale, a condizione che siano conformi alle disposizioni applicabili, a partire dal regolamento UE 2024/1689, si basino su dati oggettivi e verificabili e siano accompagnati da valutazioni con intervento umano per controllare e validare le anomalie evidenziate. La tecnologia supporta la selezione, ma la decisione di segnalare resta in capo al professionista.
Resta fermo il divieto di comunicazione al cliente, o a terzi, dell’avvenuta o futura segnalazione, previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007. Le Istruzioni rafforzano la tutela della riservatezza, imponendo di omettere nella SOS e nelle interlocuzioni con la UIF ogni riferimento, diretto o indiretto, alla persona che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione, in linea con la protezione del segnalante dell’articolo 38. La riservatezza copre l’intero iter, dalle comunicazioni interne al flusso di ritorno dell’Unità .
L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007, con una sanzione amministrativa di 3.000 euro nella fattispecie base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime la sanzione sale da 30.000 a 300.000 euro, con criteri di gravità che tengono conto dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione, della rilevanza dei motivi di sospetto e della reiterazione. È anche per questo che la tracciabilità delle valutazioni, comprese quelle che escludono il sospetto, diventa un presidio a tutela dello studio.
Lo studio può avvalersi di soggetti esterni per compiti di supporto alla segnalazione, restando comunque responsabile dell’attività affidata. Non possono essere esternalizzate l’approvazione dei criteri per la rilevazione delle operazioni sospette o anomale, la decisione di procedere alla segnalazione e la sua trasmissione alla UIF. L’accordo con il fornitore va redatto per iscritto, messo a disposizione in caso di controlli e deve disciplinare riservatezza, flussi informativi e accesso delle Autorità .
Le segnalazioni si trasmettono in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario con indicazione del referente SOS e dei suoi recapiti; l’eventuale variazione del referente va comunicata entro 30 giorni. I professionisti possono inviare la SOS personalmente oppure, dove possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione, usando i sistemi messi a disposizione da questi ultimi; chi opera in forma associata o societaria può segnalare come studio o società .
In vista della scadenza del 1° luglio, l’adeguamento parte dall’organizzazione. I passaggi essenziali per uno studio professionale sono:
Comprare casa all’asta giudiziaria significa acquistare un immobile direttamente da una procedura del tribunale, di solito a un prezzo più basso di quello di mercato e senza provvigione d’agenzia. Il percorso è disciplinato dal codice di procedura civile e negli ultimi anni si è alleggerito, ma richiede metodo: chi padroneggia i passaggi, dalla perizia all’offerta e dal saldo al decreto di trasferimento, partecipa con un vantaggio reale, in un mercato delle aste immobiliari che continua a praticare sconti anche con le vendite in calo.
In sintesi:
Oggi l’acquisto in asta avviene quasi sempre con la vendita senza incanto, gestita in forma telematica: gli interessati depositano un’offerta in busta chiusa o sul portale e, quando le offerte valide sono più di una, si apre una gara al rialzo tra gli offerenti. L’ordinanza di vendita stabilisce il prezzo base, calcolato sulla perizia dell’esperto stimatore nominato dal giudice, insieme a cauzione, offerta minima e termini.
Gli avvisi si consultano sul Portale delle Vendite Pubbliche, il sito ufficiale del Ministero della Giustizia, oltre che sui portali dei singoli tribunali. La perizia, le fotografie e le informazioni sullo stato dell’immobile le fornisce il custode giudiziario, che organizza anche le visite; il debitore esecutato, invece, non può partecipare all’asta sul proprio bene.
Accanto alle aste giudiziarie esistono le vendite gestite dal Notariato e le dismissioni di enti pubblici, che aggiungono un livello di verifica documentale e si svolgono anch’esse in forma telematica.
Si può offrire fino al 25% in meno del prezzo base, quindi un’offerta minima pari al 75% del valore indicato nell’avviso, accompagnata da una cauzione di regola del 10% della cifra offerta. La possibilità di scendere sotto la base è stata introdotta dal D.L. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, che ha modificato l’art. 571 del codice di procedura civile, e deve essere prevista espressamente nell’avviso di vendita.
Quanto offrire è una scelta procedurale oltre che economica: l’offerta minima espone al rischio di un rilancio o della mancata aggiudicazione quando c’è concorrenza, mentre avvicinarsi al prezzo base aumenta le probabilità di successo, tenendo conto delle eventuali aste già andate deserte. La cauzione viene restituita ai non aggiudicatari, ma è trattenuta se chi si aggiudica non versa il saldo, ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile. Chi acquista come prima casa può chiedere l’agevolazione fiscale, dichiarandolo al momento dell’offerta.
Dopo l’aggiudicazione l’acquirente versa il saldo del prezzo entro il termine fissato nell’avviso, di norma non oltre 120 giorni; con il decreto di trasferimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 586 del codice di procedura civile diventa proprietario e l’immobile viene liberato da ipoteche e pignoramenti. Il mancato versamento del saldo comporta la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione.
Il decreto è il titolo con cui si trascrive l’acquisto nei registri immobiliari e con cui il giudice ordina la cancellazione dei gravami che gravavano sul bene, restituendolo all’acquirente libero da vincoli pregressi.
Il possesso materiale arriva con l’ordine di liberazione, attuato dal custode giudiziario senza una causa di sfratto: nelle procedure recenti l’immobile occupato dal debitore va liberato contestualmente al decreto di trasferimento, con tempi realistici tra sei e dodici mesi dall’aggiudicazione. La materia è regolata dall’art. 560 del codice di procedura civile, riscritto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal correttivo D.Lgs. 162/2024.
Il custode attua la liberazione senza le formalità dell’esecuzione per rilascio e senza spese a carico dell’aggiudicatario, salvo che questi lo esoneri; se l’immobile è già libero o occupato da un terzo privo di titolo opponibile, la liberazione può essere disposta prima, già con l’ordinanza di vendita. Conviene chiedere l’attuazione al professionista delegato al momento dell’aggiudicazione o del saldo.
L’acquisto in asta si può finanziare con un mutuo, anche con prodotti dedicati: la banca eroga di norma in prossimità del decreto di trasferimento, con iscrizione dell’ipoteca sull’immobile aggiudicato. I tempi stretti tra aggiudicazione e saldo rendono decisivo avere la delibera dell’istituto prima di presentare l’offerta.
Alcune banche aderiscono a protocolli con i tribunali per coordinare l’erogazione con l’emissione del decreto. Senza un finanziamento già istruito il rischio è di non riuscire a saldare nei termini e di perdere la cauzione versata.
Oltre al prezzo, l’acquirente deve mettere in conto le spese condominiali arretrate, l’assenza di garanzia per i vizi e l’effettivo stato di occupazione e regolarità dell’immobile, elementi tutti leggibili nella perizia prima di offrire. I principali punti da controllare sono:
Chi preferisce evitare l’incertezza della gara può valutare l’acquisto in pre-asta, trattando l’immobile prima che arrivi alla vendita forzata. Lo sconto sul prezzo di mercato è il motivo per cui le aste attirano famiglie e investitori, a condizione di affrontarle come un acquisto tecnico e non come un’occasione da prendere al volo.
L’IRES premiale torna sotto i riflettori del Fisco: il 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ sull’aliquota ridotta al 20% che le società di capitali applicano per la prima volta nel Modello Redditi SC 2026. Il chiarimento riguarda il rapporto tra le perdite fiscali e il reddito minimo imputato per trasparenza: né le perdite pregresse né quelle ricevute da partecipate possono abbattere quel reddito minimo, che mantiene natura vincolata e va lasciato fuori dalla compensazione.
In sintesi:
Il reddito minimo non si abbatte con le perdite fiscali. Quando una società di capitali riceve per trasparenza un reddito minimo da una partecipata di comodo, quel reddito conserva la propria natura “vincolata” anche in capo al socio e non può essere compensato con perdite, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Le perdite, pregresse o di periodo, vanno utilizzate solo in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale.
L’esempio numerico dell’Agenzia delle Entrate mostra l’effetto sulla dichiarazione. Una società A priva di requisiti propri per l’agevolazione riceve per trasparenza un reddito minimo di 1.000 euro da B, un reddito agevolabile di 900 euro da C e una perdita di 700 euro da D. La perdita non tocca i 1.000 euro vincolati, ma riduce i 900 euro agevolabili: l’imponibile tassato al 20% scende così a 200 euro.
| Voce imputata per trasparenza alla società A | Importo |
|---|---|
| Reddito d’impresa proprio (rigo RF57) | 0 euro |
| Reddito minimo dalla società B (vincolato) | 1.000 euro |
| Reddito agevolabile IRES premiale dalla società C | 900 euro |
| Perdita dalla società D | 700 euro |
| Reddito tassato al 20% dopo l’uso della perdita | 200 euro |
La stessa regola vale per la soglia minima del concordato preventivo biennale. Prendendo ad esempio una società A che riceve per trasparenza un reddito concordato da una partecipata B in regime di CPB, un reddito agevolabile da una società C e una perdita da una società D, la perdita di D non può abbattere la soglia CPB imputata da B, che mantiene natura vincolata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 13 del 2024, e deve invece ridurre il reddito imputato da C, erodendo la base tassata al 20%.
In alcune circostanze, l’uso immediato azzererebbe il reddito agevolabile, facendo perdere il risparmio dei quattro punti di aliquota.
Per non bruciare l’agevolazione, le società possono scegliere di non utilizzare subito le perdite pregresse sul reddito ad aliquota ridotta. L’art. 13, comma 2, del decreto dell’8 agosto 2025 consente di rinviare le perdite ai periodi d’imposta successivi, in deroga alle regole ordinarie di riporto dell’art. 84 del TUIR.
Per le startup e PMI innovative italiane si apre la corsa a Slush 2026, uno dei principali appuntamenti mondiali su innovazione tecnologica e venture capital, in programma a Helsinki a novembre. Le candidature per entrare nel Padiglione Nazionale Italia sono già aperte. In sintesi:
Slush 2026 si svolge a Helsinki il 18 e 19 novembre e nelle ultime edizioni ha superato le 10.000 presenze internazionali, confermandosi tra i poli europei del confronto tra founders, fondi e operatori dell’innovazione. Nato nel 2008 come raduno della comunità startup, l’evento si è imposto per la forte presenza di investitori e per il format che combina conferenze, pitching session e incontri B2B. L’edizione 2026 ruota attorno a Bet on Europe, con il focus sulla capacità del continente di rafforzare il proprio ecosistema tecnologico, la sovranità digitale e la crescita di imprese in grado di competere sui mercati globali.
La delegazione italiana arriva a Helsinki con un Padiglione Nazionale promosso da Agenzia ICE con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Lo spazio è animato da panel, eventi collaterali e iniziative di networking e offre alle imprese selezionate la possibilità di presentare le proprie soluzioni a investitori e partner internazionali, ampliando la visibilità in uno dei principali ecosistemi europei dell’innovazione. L’iniziativa rientra nelle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese innovative italiane.
Il programma per le imprese del Padiglione Italia comprende quattro appuntamenti principali, dal confronto con i fondi alla competizione con premio in capitale. Le iniziative previste sono le seguenti:
La partecipazione è riservata alle imprese iscritte al Registro speciale delle startup e PMI innovative delle Camere di Commercio.
I requisiti delle startup innovative sono stati ridefiniti dalla Legge 193/2024, che ha introdotto un sistema di permanenza a fasi e criteri di innovatività più stringenti. Lo status di startup e PMI innovative dà accesso a Fondo di Garanzia, equity crowdfunding e agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale di rischio.
Per una startup italiana, l’accesso a una platea di oltre 10.000 investitori e operatori internazionali arriva in un anno di stretta sul fronte interno: lo stop, dal 2026, alle detrazioni ordinarie del 30% per chi investe in startup ha contribuito a rallentare i round Pre-Seed e Seed in Italia. In questo scenario, Slush funziona come canale di raccolta capitali alternativo, dove la selezione passa dal pitch e dalla relazione diretta con i fondi più che dalla leva fiscale domestica.
La presenza a Helsinki vale quindi soprattutto per chi cerca venture capital e partner esteri in fase di scale-up, con un investimento di tempo e budget di trasferta da pianificare in anticipo rispetto alla scadenza del 19 luglio.
Le candidature vanno inviate entro il 19 luglio 2026, compilando i moduli disponibili sul sito di Agenzia ICE insieme alla circolare informativa dell’iniziativa.
L’adesione al Padiglione è gratuita: a carico delle imprese rimangono però le spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altro costo non espressamente indicato nella circolare ICE. Conviene leggere la circolare prima di candidarsi, perché contiene criteri di selezione e condizioni di dettaglio dell’iniziativa.
Tredicesima e quattordicesima sono mensilità aggiuntive maturate durante il rapporto di lavoro e seguono regole diverse. La tredicesima spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, mentre la quattordicesima si riconosce soltanto se la prevede il CCNL, un accordo aziendale o il contratto individuale.
Per stabilire l’importo contano la retribuzione annua lorda, il numero delle mensilità , i ratei maturati, la base di calcolo prevista dal contratto, l’orario di lavoro, le assenze e la tassazione applicata. A parità di RAL, la distribuzione su tredici o quattordici mensilità modifica il lordo dei cedolini ordinari, senza aumentare automaticamente la retribuzione annuale.
Le mensilità dei lavoratori sono diverse da quelle dei pensionati. Ai pensionati la tredicesima arriva con la pensione di dicembre, mentre la quattordicesima pensione INPS spetta soltanto a chi possiede specifici requisiti anagrafici, reddituali e contributivi.
In sintesi: