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Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia approvata dal Parlamento. La consultazione riguarda il tema della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, e stabilisce anche un conseguente riassetto profondo degli organi di autogoverno della magistratura, con nuovi meccanismi elettivi basati sul sorteggio.
In questo articolo analizziamo specificamente gli articoli della riforma che introducono nella Costituzione la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e requirenti. In termini più comprensibili, fra giudici e pubblici ministeri.
Sulla scheda gli elettori troveranno il quesito nella sua forma definitiva, stabilita il 6 febbraio 2026. La riformulazione della Cassazione specifica analiticamente la revisione costituzionale:
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
La variazione rispetto al testo precedente riguarda l’indicazione degli articoli su cui interviene la riforma.
Per capire cosa cambierebbe con la riforma è necessario partire dall’assetto attuale. Nell’ordinamento vigente, la carriera della magistratura è unica mentre sono diverse le funzioni: giudicante e requirente. Giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e percorso di carriera, anche se svolgono ruoli distinti nel processo. Quindi, seppur con vincoli molto rigidi, oggi il passaggio da una funzione all’altra è possibile nel corso della vita professionale.
Le regole sono contenute nell’articolo 13 del dlgs 160/2006 e stabiliscono che il cambiamento di funzioni non è comunque consentito all’interno dello stesso distretto né in altri distretti della stessa regione, neppure con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello in cui il magistrato è in servizio al momento del mutamento.
Il magistrato può chiedere il cambiamento di funzioni una sola volta nella carriera, entro dieci anni dall’immissione in servizio. Se i dieci anni sono decorsi, le regole differiscono a seconda del verso del passaggio:
In entrambi i casi, il richiedente deve seguire un corso di qualificazione professionale e il CSM deve esprimere un giudizio di idoneità , previo parere del consiglio giudiziario. Il passaggio di funzioni è nella pratica un fenomeno molto raro.
La riforma prevede un cambiamento strutturale: non sarebbe più possibile il passaggio tra magistratura giudicante e requirente, che diventerebbero a tutti gli effetti due carriere separate. I magistrati sceglierebbero fin dall’accesso alla professione, in modo definitivo, a quale delle due componenti appartenere.
Con la riforma, la separazione delle carriere entrerebbe direttamente in Costituzione, divenendo un principio vincolante per il legislatore. Gli articoli modificati su questo punto sarebbero il comma 1 dell’articolo 102 e il comma 1 dell’articolo 104.
| Testo attuale della Costituzione | Testo modificato dalla riforma |
| La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. (art. 102, comma 1) | La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. |
| La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. (art. 104, comma 1) | La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. |
In considerazione di questa novità strutturale, la riforma mira anche ad istituire un nuovo e specifico CSM per la magistratura requirente, separato da quello per la magistratura giudicante e con distinto organo di autogoverno.
La riforma prevede dunque una profonda riorganizzazione degli organi di autogoverno della magistratura. Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura gestisce in modo unitario carriere, trasferimenti e nomine di tutti i magistrati. Con la riforma sarebbero invece istituiti due CSM distinti: uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti, ciascuno competente esclusivamente per la propria categoria.
Per la funzione disciplinare la riforma prevede anche un terzo organismo autonomo: l’Alta Corte Disciplinare, che sarebbe introdotta con la modifica dell’articolo 105. Questo organo, composto da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, eserciterebbe i poteri disciplinari su entrambe le carriere.
La revisione costituzionale su cui si vota il 22 e 23 marzo al referendum interviene infine sulle modalità di elezione dei membri dei due CSM e dell’Alta Corte. Sebbene resti invariata la proporzione tra membri togati e laici, la riforma introdurrebbe il meccanismo del sorteggio per limitare l’influenza delle correnti interne alla magistratura.
Anche per l’Alta Corte Disciplinare il criterio prevalente sarebbe il sorteggio, coinvolgendo sia la componente parlamentare sia quella togata. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare la trasparenza e l’imparzialità nella gestione dei procedimenti disciplinari.
Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, l’esito della consultazione sarà valido a prescindere dal numero di elettori che si recheranno alle urne: non è previsto alcun quorum. Il risultato sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Se vince il Sì, la legge costituzionale entra in vigore; se vince il No, la Costituzione resta invariata e il Parlamento dovrà ripercorrere l’intero iter di revisione per riproporre la misura.
Il dibattito politico vede schieramenti contrapposti. I sostenitori del Sì — centrodestra compatto, più Italia Viva, Azione e +Europa — ritengono che la separazione delle carriere garantisca la terzietà del giudice e che il sorteggio riduca il peso delle correnti nella magistratura. I sostenitori del No — PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra — ravvisano il rischio di un indebolimento dell’indipendenza della magistratura rispetto al potere politico e criticano la riduzione della componente elettiva negli organi di autogoverno.
La legge annuale per le PMI è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata i vigore. Tra le misure più attese c’è il part-time incentivato per i dipendenti vicini alla pensione. Disciplinato dall’articolo 6, è uno strumento sperimentale per il biennio 2026-2027, riservato alle PMI del settore privato con non più di 50 dipendenti.
Il meccanismo è quello della staffetta generazionale: il lavoratore senior riduce l’orario e l’azienda assume un giovane under 34. Lo Stato copre la contribuzione figurativa per le ore non lavorate e riconosce al dipendente un esonero totale sulla quota contributiva a suo carico, fino a 3.000 euro l’anno. Il risultato netto è una busta paga più alta a orario ridotto, senza penalizzare il futuro assegno pensionistico.
La misura è accessibile a una platea ben definita. Possono richiedere la trasformazione del contratto i lavoratori dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato presso aziende private con non più di 50 dipendenti, che soddisfano contemporaneamente tre condizioni:
Un dettaglio rilevante: ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico è possibile cumulare i periodi contributivi non coincidenti nelle gestioni INPS, secondo le regole della totalizzazione previste dalla legge 228/2012.
La misura è sperimentale e contingentata: la legge fissa un tetto massimo di 1.000 lavoratori complessivi per l’intero biennio. I fondi stanziati ammontano a 1 milione di euro per il 2026 e 1,4 milioni per il 2027. Una volta raggiunto il limite, l’INPS sospende l’esame delle domande e ne dà comunicazione ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
Il lavoratore che intende aderire presenta domanda all’INPS per la verifica dei requisiti pensionistici, secondo le modalità che l’Istituto definirà con proprie istruzioni operative. Una volta ottenuta la certificazione, sottoscrive con il datore di lavoro un accordo scritto con data certa che definisce le modalità di svolgimento della prestazione a orario ridotto.
La riduzione deve essere compresa tra il 25% e il 50% dell’orario ordinario. La distribuzione concreta delle ore può essere modulata con clausole elastiche o flessibili, riferite alla settimana o al mese: significa che un lavoratore che sceglie una riduzione del 50% potrà lavorare tre giorni in una settimana e due in quella successiva, oppure ridurre stabilmente la giornata lavorativa. La flessibilità è concordata tra le parti nel rispetto dei contratti collettivi applicabili.
Va sottolineato un aspetto importante: la legge non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo alla trasformazione del contratto. È sempre necessario il consenso del datore di lavoro. L’accordo è quindi bilaterale.
Il vantaggio economico per il dipendente si articola su due livelli distinti. Il primo è l’esonero totale dalla quota contributiva IVS a carico del lavoratore: la quota che normalmente viene trattenuta dalla busta paga e versata all’INPS rimane invece al lavoratore, che la incassa direttamente come incremento netto dello stipendio. Il limite è fissato a 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile. L’esonero decorre dalla data di trasformazione del contratto fino al 31 dicembre 2027, oppure fino alla data effettiva di pensionamento se precedente.
Il secondo beneficio riguarda la contribuzione figurativa per le ore non lavorate: lo Stato integra i contributi corrispondenti alla parte di retribuzione non percepita a causa del part-time. In sostanza, il montante contributivo ai fini pensionistici viene mantenuto come se il lavoratore avesse continuato a lavorare a tempo pieno. Questo tutela l’importo dell’assegno futuro, evitando le penalizzazioni che normalmente derivano da un periodo di lavoro a orario ridotto.
Per ogni dipendente che accede al part-time incentivato, il datore di lavoro è obbligato ad assumere contestualmente un giovane under 34 a tempo pieno e indeterminato. L’assunzione deve essere simultanea alla trasformazione del contratto del lavoratore senior e il contratto del nuovo assunto deve avere le caratteristiche indicate dalla legge. Per questa assunzione, il datore di lavoro può cumulare le agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, laddove ne ricorrano i presupposti. In particolare, se il giovane assunto ha meno di 35 anni e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato, l’azienda può accedere al bonus under 35 disciplinato dalla Legge di Bilancio 2026, che prevede l’esonero contributivo totale fino a 500 euro mensili per 24 mesi.
La misura non è inedita nel panorama normativo italiano. Un analogo strumento era già stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, comma 284) per il triennio 2016-2018: anche allora si prevedeva la trasformazione del contratto senior in part-time con contribuzione figurativa e accordo con il datore di lavoro. Quella misura era però rimasta sottoutilizzata rispetto alla platea potenziale — si stima che fosse stata utilizzata da circa un quarto dei lavoratori eleggibili — e non era stata prorogata.
La versione 2026 introduce alcune differenze rilevanti: l’obbligo di contestuale assunzione di un under 34 (assente nel 2016), la riduzione dell’orario limitata al 25-50% invece del 40-60% della versione originale, e un tetto numerico di 1.000 beneficiari complessivi molto più contenuto rispetto ai 60-120 milioni di euro di stanziamento del triennio precedente. Il nuovo strumento è più vincolante per le aziende, ma anche più esplicito nell’obiettivo di ricambio generazionale.
I conti deposito sono una scelta conveniente per chi vuole investire senza esporsi alle fluttuazioni dei mercati finanziari. Rappresentano quindi una delle forme di investimento più sicure e accessibili. Si tratta di strumenti bancari che offrono un rendimento sugli importi depositati. Possono avere vincoli temporali che ne limitano la disponibilità per un certo periodo (vincolati in cambio di un tasso più elevato) oppure essere liberi, con rientro in qualsiasi momento ma rendimenti inferiori.
Vediamo nelle prossime schede quali sono i migliori conti deposito di marzo 2026, confrontando le offerte più vantaggiose disponibili per vincolati e non vincolati.
I conti deposito presentano sia vantaggi che svantaggi.
Per individuare il conto deposito più conveniente, bisogna valutare alcuni fattori.
Per ottenere i tassi netti, dai tassi lordi indicati dalle banche bisogna sottrarre la ritenuta fiscale del 26% sugli interessi maturati e l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul capitale depositato. In realtà il tasso netto indicato sui prospetti delle banche considera solo la ritenuta fiscale e non l’imposta di bollo (spesso a carico della stessa banca). È importante tenerlo a mente quando si effettuano i propri calcoli. Si consiglia inoltre sempre di consultare direttamente le banche per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate sulle offerte.
Le prime lettere di compliance sugli ISAC sono già nelle caselle di posta delle imprese. L’INPS ha avviato gli invii a febbraio, in anticipo sulla Circolare n.26 del 6 marzo 2026, e il piano prevede di raggiungere oltre 12.000 datori di lavoro entro il 31 marzo, per arrivare a 34.000 notifiche entro la fine dell’anno.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva — sono entrati in vigore con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026, firmato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MEF. Come precisa lo stesso Ministero, il nuovo sistema affianca gli strumenti di vigilanza già in campo, con l’obiettivo di costruire un modello di contrasto al lavoro sommerso fondato su trasparenza e valorizzazione dei comportamenti virtuosi.
Gli ISAC sono il corrispettivo previdenziale degli ISA fiscali già noti alle partite IVA. Mentre gli ISA misurano la coerenza dei comportamenti fiscali dei contribuenti rispetto ai benchmark di settore, gli ISAC valutano la congruità delle posizioni contributive dei datori di lavoro: se il costo del lavoro dichiarato, il numero di dipendenti, le ore lavorate e le retribuzioni corrispondono a quanto ci si aspetta per un’impresa di quel settore e di quelle dimensioni.
A differenza del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) — che certifica la regolarità dei versamenti per partecipare a gare d’appalto o aprire cantieri — gli ISAC valutano quindi la congruità complessiva della posizione contributiva dell’azienda rispetto ai parametri del settore.
Il sistema è stato istituito dal DL 28 ottobre 2024, n. 160 (Decreto PNRR quinquies), convertito dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. La logica è quella della compliance preventiva: anziché attendere una violazione e intervenire con un accertamento, lo Stato costruisce un profilo di rischio delle imprese e avvia un dialogo preventivo con quelle che presentano anomalie, con l’obiettivo di prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva nei comparti dove il lavoro sommerso è storicamente più diffuso.
Il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 individua i comparti di avvio sperimentale: il commercio all’ingrosso alimentare (codici ATECO 46.31-46.39, classificazione interna INPS: settore M21U) e i servizi alberghieri ed extralberghieri (codice G44U). La scelta non è casuale: entrambi i settori sono considerati ad alto rischio di evasione contributiva per la presenza strutturale di lavoro stagionale, turnover elevato e utilizzo massiccio di contratti part-time e a termine.
Entro il 31 agosto 2026, con successivo decreto ministeriale, gli ISAC verranno estesi ad almeno altri sei settori economici a rischio elevato. L’elenco dei nuovi comparti non è ancora definito, ma il sistema è costruito per essere scalabile: la metodologia statistica e l’infrastruttura di incrocio dati sono già operative.
Il meccanismo si basa sull’integrazione delle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro. Il sistema incrocia i modelli ISA — presentati dai datori di lavoro in sede di dichiarazione e reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate — con i flussi UniEmens (le denunce contributive mensili) e le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego, individuando scostamenti che singolarmente potrebbero passare inosservati.
Gli indicatori si dividono in due categorie. Quelli elementari segnalano incoerenze dirette tra fonti diverse:
Gli indicatori complessi sono invece elaborati con stime econometriche che tengono conto delle peculiarità organizzative del singolo comparto. Per il settore alberghiero vengono considerati indicatori legati alla capacità ricettiva della struttura in rapporto alla forza lavoro impiegata; per il commercio all’ingrosso alimentare entrano in gioco variabili logistiche e di rotazione degli stock. Il confronto avviene sempre con i benchmark del settore di appartenenza, non in termini assoluti.
Entro il 31 marzo 2026, l’INPS trasmetterà telematicamente a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori coinvolti una comunicazione di compliance. Il documento non è un atto di accertamento, non apre un procedimento ispettivo automatico e non obbliga il destinatario a rispondere: è uno strumento di dialogo preventivo. La comunicazione riporta tre elementi:
Le aziende che non presentano scostamenti ricevono comunque la comunicazione con esito positivo. Per queste imprese la notifica assume un valore premiale: il loro nominativo viene trasmesso dall’INPS al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con effetto diretto sulla programmazione delle verifiche.
Il sistema introduce un meccanismo premiale analogo a quello degli ISA fiscali. I datori di lavoro classificati nella fascia di normalità — ovvero senza scostamenti lievi o significativi rispetto ai parametri ISAC — non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. In termini pratici, risultare conformi al modello riduce concretamente l’esposizione al rischio ispettivo.
Le imprese in regola ottengono una forma di protezione reputazionale formalizzata, mentre le risorse dell’Ispettorato vengono concentrate sulle posizioni con profili di rischio più elevato. Per le aziende virtuose, la comunicazione INPS diventa di fatto un attestato di regolarità contributiva.
Ricevere una lettera di compliance ISAC non implica l’apertura automatica di un accertamento. Il datore di lavoro può rispondere tramite il Cassetto previdenziale del contribuente sul portale INPS, fornendo ulteriori dati o chiarimenti sulle anomalie rilevate. In alternativa può non rispondere: la norma non prevede un obbligo di riscontro né scadenze vincolanti. Tuttavia, se le anomalie risultano significative e non vengono giustificate, i dati vengono trasmessi all’INL per l’orientamento delle attività di vigilanza.
Per regolarizzare i dati contributivi, si deve procedere tramite la sezione “Regolarizzazione da compliance†del flusso UNIEMENS, con Tipo Regolarizzazione “RE†e indicazione del protocollo e della data della lettera ricevuta.
I contributi mancanti si versano tramite modello F24 e causale RC01.
In ogni caso, il momento utile per agire è prima del 31 marzo: una verifica preventiva della coerenza tra i dati dichiarati — numero di dipendenti, ore lavorate, retribuzioni — e i valori medi del settore consente di regolarizzare eventuali irregolarità pregresse mentre la comunicazione ha ancora carattere informativo.
Il decreto del 27 febbraio 2026 prevede che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici ad alto rischio di evasione contributiva. Per questi comparti, la sperimentazione in corso sui primi due settori è già il banco di prova: INPS e INL monitoreranno gli effetti della misura con un rapporto qualitativo da trasmettere al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo 2027.
Presso il Ministero è stato istituito l’Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati, con la partecipazione di esperti giuridici, statistici ed economici. Il sistema punta a coprire otto settori entro la fine del 2026.
Il via libera dell’Antitrust all’ingresso di un terzo operatore sull’alta velocità chiude un fascicolo storico tra RFI e nuovi entranti. Sulle direttrici più ricche della rete, si apre adesso una partita che può spostare il costo dei biglietti, il conto delle trasferte aziendali, la convenienza dei viaggi frequenti ed anche la capacità di alcune città di attrarre lavoro, incontri e spesa.
Diventa dunque realtà l’ingresso di un terzo operatore in un mercato che finora ha vissuto dentro un duopolio di fatto. La novità sta tutta qui: RFI dovrà assegnare al nuovo player un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici AV Torino/Milano/Roma e Torino/Milano/Venezia, con una stabilità protetta per dieci anni.
Accanto ai canali orari, cambia anche la logica di accesso alla rete. RFI dovrà adeguare il Prospetto Informativo della Rete ai principi europei sul miglior uso dell’infrastruttura e sulla concorrenza, introducendo una tutela transitoria per il nuovo entrante e per quelli futuri, con priorità anche sulla capacità non utilizzata o sottoutilizzata. È l’aspetto chiave della decisione: una regola che tocca gli slot e quindi il mercato reale.
Il primo banco di prova sarà sulle linee dove si concentra la domanda più redditizia e più continua. L’Antitrust individua infatti le direttrici Torino/Milano/Roma e Torino/Milano/Venezia, cioè gli assi su cui si incrociano lavoro, affari, turismo e spostamenti ad alta frequenza.
Secondo il piano industriale illustrato da SNCF Voyages Italia, la prima fase dovrebbe portare in Italia 15 treni AV di nuova generazione e 13 andate e ritorno al giorno, di cui 9 fra Torino e Napoli e 4 fra Torino e Venezia. Per ora è una proiezione industriale. Per il servizio venduto in biglietteria ce ne vorrà ancora. Ma basta a far capire dove si sposterà la concorrenza: sulle tratte dove il treno sostituisce più facilmente auto e aereo e dove il tempo risparmiato pesa di più.
Per imprese, professionisti e lavoratori in trasferta, più offerta su una rete ad alta domanda significa in genere pressione sui prezzi, quindi più alternative negli orari e minore dipendenza da due soli operatori. È qui che la decisione AGCM può avere un riflesso diretto sul costo dei viaggi di lavoro fra Nord, Centro e Nord-Est.
Uno studio coordinato dal GREEN Bocconi su incarico di SNCF ha stimato, come scenario di mercato, una riduzione media del 7% dei prezzi AV e benefici complessivi per oltre 480 milioni di euro l’anno, con una quota rilevante legata al risparmio di tempo e al minor costo dei biglietti. Non è un dato consuntivo e va letto come simulazione, ma segnala bene il punto economico: sull’alta velocità la concorrenza non pesa solo sul tariffario, pesa sul valore del tempo di chi viaggia per lavorare.
Il capitolo pendolari va letto senza slogan. Per chi usa l’alta velocità con frequenza quasi quotidiana o settimanale, soprattutto sulle dorsali di lavoro fra Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, più concorrenza può tradursi in fasce orarie più comode, maggiore disponibilità di posti e una dinamica tariffaria meno rigida.
Per il pendolarismo regionale, invece, c’è meno diverso. Nel provvedimento AGCM resta chiaro che, nei conflitti di capacità , i servizi disciplinati da contratti di servizio pubblico mantengono una priorità nelle fasce pendolari. Si riduce il rischio di una compressione immediata dei treni pendolari ordinari ma si apre un altro tema: la qualità dei nodi, delle coincidenze e della tenuta complessiva di una rete già molto caricata.
Le ricadute sui territori passano in primis dal prezzo del biglietto ma non solo. Quando aumentano frequenze, scelta e accessibilità fra grandi città , cambia anche la geografia delle relazioni economiche. Una giornata di lavoro a Milano, Roma o Venezia può diventare più semplice da organizzare per chi parte da Torino o da altri nodi connessi, e questo tende a spostare riunioni, consulenze, fiere, visite commerciali e consumo di servizi attorno alle stazioni.
È qui che la vicenda AV smette di essere solo ferroviaria. Hotel business, ristorazione, taxi, coworking, congressi, servizi professionali e commercio di prossimità possono ricevere nuova domanda se la rete diventa più contendibile e più fitta. Lo stesso studio Bocconi stima, sempre come scenario, un effetto sul PIL superiore a 388 milioni e oltre 4.100 occupati: numeri da prendere con prudenza, ma utili per leggere la direzione del fenomeno.
A rallentare questo potenziale sviluppo indiretto potrebbe essere la saturazione della rete. Nel provvedimento l’AGCM lo scrive con chiarezza: si tratta di un’infrastruttura già molto piena, nella quale l’ingresso del nuovo operatore va bilanciato con continuità del servizio e migliore utilizzo della capacità . L’ingresso del terzo operatore può allargare il mercato ma non cancellare da solo colli di bottiglia e garantire manutenzioni e affidabilità della circolazione. Per questo, accanto al tema della concorrenza, resta aperto anche quello dei rimborsi ferroviari, che continua a contare quando la rete non regge il livello di domanda o accumula ritardi.
Per capire se l’apertura al terzo operatore porterà benefici reali bisognerà tenere d’occhio:
È alla luce di questi tre fattori che si capirà se la decisione AGCM avrà aperto solo una porta regolatoria oppure una fase nuova per la mobilità d’impresa e per le economie urbane che vivono lungo la rete dell’alta velocità .
L’Iran ha dichiarato lo Stretto di Hormuz formalmente riaperto nella notte tra il 7 e l’8 marzo. Sulla carta. Nella realtà , nelle ore successive alla comunicazione, solo due o tre navi hanno trovato il coraggio di attraversarlo, e il traffico risulta ancora in calo del 70% rispetto alla media ordinaria di 175 transiti al giorno. Per le imprese italiane che esportano nel Golfo o che dipendono da quelle rotte per l’approvvigionamento, la parola chiave non è ancora “sollievo”. Al massimo, gestione dell’emergenza.
I numeri di Confartigianato, aggiornati al 7 marzo, fissano la posta in gioco: il conflitto espone a rischi 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero italiano verso i mercati mediorientali e 15,9 miliardi di import di beni energetici. L’area del Golfo Persico — Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman — vale da sola circa venti miliardi dell’export italiano, con una crescita dell’8% tra il 2024 e il 2025. A questi si aggiunge mezzo miliardo di beni venduti ogni anno in Iran, nonostante le sanzioni.
Le regioni più esposte per volume assoluto sono Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; la Toscana registra però l’incidenza più alta sul PIL regionale. Dentro questi aggregati ci sono soprattutto micro e piccole imprese: le PMI valgono 8,6 miliardi di export verso l’area. Macchinari, metalli, moda, agroalimentare, prodotti chimici: una filiera vasta, costruita in anni di crescita costante, che adesso si trova a gestire ordini bloccati, container fermi nei porti e rotte riscritte dall’oggi al domani.
Prima del conflitto, dal corridoio Hormuz-Suez transitava il 40% dell’export italiano su container marittimi, merci destinate ai mercati del Far East per un valore superiore ai 130 miliardi di euro. Oggi quella rotta è di fatto chiusa per la stragrande maggioranza degli armatori. I giganti del trasporto marittimo — Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM — hanno dirottato le flotte verso il Capo di Buona Speranza, con un allungamento dei tempi di percorrenza di 10-14 giorni e un sovraccosto sui noli stimato tra il 30 e il 35% rispetto alla rotta ordinaria. Ma il dato più impattante viene da Argus Media: il costo di noleggio di una petroliera per il trasporto dal Golfo Persico equivale ora al 20% del prezzo di un carico di greggio, contro il 3% in tempi normali. Una differenza che erode i margini di ogni operazione commerciale che passa da quella rotta.
I rincari già visibili sui carburanti alla pompa sono solo la parte più visibile di uno shock logistico che colpisce prima e più duramente chi spedisce merci.
L’impatto è già documentato e concreto. Una cantina e distilleria della provincia di Treviso ha reso noto che i propri Prosecco Bar negli aeroporti di Dubai sono chiusi, con la prima possibile riapertura intorno al 18 marzo ma senza certezze. La stessa azienda aveva quattro container nei porti di Genova e Trieste destinati a Oman e Qatar, ai quali è stato chiesto di riprenderli: oltre mezzo milione di euro di merce ferma tra produzione e stock. Nel settore caseario, aziende con clienti nei ristoranti del Golfo riferiscono che diversi acquirenti hanno chiesto di sospendere le spedizioni. Pasta, formaggi, olio, vini e spirits diretti ai Paesi non soggetti a restrizioni religiose rischiano ritardi strutturali.
C’è poi il problema del fresco: chi esporta frutta — mele, kiwi — sa che i tempi di trasporto non si possono allungare di due settimane. Il Piemonte esporta mele verso Arabia Saudita, Emirati, Iraq, Kuwait, Qatar per oltre 150 milioni di euro: con le rotte deviate, quei volumi rischiano di tornare su mercati europei già saturi, con collasso dei prezzi alla produzione.
Sul fronte cargo aereo, da Malpensa si sono visti operatori smontare i pallet in aeroporto per restituire la merce ai mittenti. Dal 7 marzo Emirates dovrebbe riprendere gradualmente i voli merci, mentre Etihad e Qatar Airways restano ferme.
Uno degli effetti meno visibili ma più destabilizzanti per le catene di fornitura è la cancellazione delle coperture assicurative. I principali club marittimi — Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club — hanno annunciato la cancellazione delle polizze “war risk” per le acque del Golfo, dello Stretto di Hormuz e delle aree limitrofe, con effetto dal 5 marzo 2026. Una nave che transita in queste zone è ora esposta senza protezione assicurativa standard, o con premi che in alcuni casi hanno raggiunto il 50-100% in più rispetto ai livelli precedenti. Il settore marittimo internazionale ha ufficialmente designato lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e il Golfo Persico come “aree di operazioni belliche”: una classificazione che ha spinto la maggior parte degli armatori a evitare completamente la zona, indipendentemente da qualsiasi garanzia politica. Tajani ha confermato in Parlamento che i premi assicurativi sulle rotte marittime stanno salendo, e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha convocato il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima in seduta ristretta per monitorare l’evoluzione. Per le navi mercantili italiane che operano nell’area è stato disposto il livello 3 di sicurezza, il massimo previsto dalla normativa.
L’annuncio iraniano di riapertura va letto con attenzione. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che l’Iran non colpirà più le navi dei Paesi terzi e si è scusato con i Paesi vicini per gli attacchi accidentali. I Pasdaran hanno però precisato immediatamente che le navi di Stati Uniti e Israele restano nel mirino. Il risultato è una riapertura condizionata che il mercato fatica a prezzare come garanzia operativa: una compagnia di navigazione o un assicuratore non può accettare di transitare in un’area in cui il rischio di attacco rimane reale, anche se statisticamente ridotto.
Secondo le stime, il traffico è ancora in calo del 70% rispetto alla normalità . Circa mille imbarcazioni restano bloccate nell’area — valore stimato dalla Lloyd’s Market Association oltre i 25 miliardi di dollari — in attesa di capire se e quando il passaggio sarà effettivamente sicuro. L’Europa, ha ricordato la Commissione, dovrà reperire 180 carichi di GNL aggiuntivi rispetto all’anno scorso per riempire gli stoccaggi estivi: una pressione che rimane alta anche con Hormuz tecnicamente aperto.
Il governo italiano ha attivato più tavoli in parallelo. Tajani ha dichiarato che per le imprese italiane che esportano e che possono subire danni «stiamo lavorando a dei pacchetti», senza ancora precisarne la forma. Il viceministro Rixi ha convocato il CISM e ha ribadito l’impegno italiano nelle missioni navali europee Atalanta e Aspides, che operano a protezione della libertà di navigazione.
Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto di bloccare le speculazioni finanziarie sull’energia, definendo improponibili i livelli di prezzo attuali. Sul fronte delle associazioni, Confartigianato chiede un’azione diplomatica intensa per la de-escalation e misure strutturali per la resilienza energetica; Unimpresa chiede monitoraggio in tempo reale su gas e petrolio e stima che un rincaro medio del 20% delle materie prime energetiche costerebbe oltre 10 miliardi di euro al sistema produttivo, con il 60% del peso sulle PMI. La CGIA di Mestre arriva a stimare fino a 10 miliardi di euro di costi aggiuntivi per le imprese italiane nel 2026 in uno scenario di prezzi a 150 euro/MWh per l’elettricità e 50 euro/MWh per il gas.
I pacchetti governativi, quando saranno definiti, potrebbero ricalcare gli strumenti già attivati durante la crisi del Mar Rosso del 2024, quando SACE aveva esteso le coperture per le aziende esportatrici esposte all’instabilità Houthi. Monitorare i canali istituzionali di ICE e SACE nelle prossime ore è la prima mossa concreta che qualsiasi impresa con interessi nell’area dovrebbe fare oggi.
Con Hormuz ancora operativamente a rischio, le decisioni non possono aspettare il quadro politico definitivo. Sul fronte logistico, chi non ha ancora pianificato la rotta alternativa via Capo di Buona Speranza deve farlo adesso: i ritardi di 10-14 giorni vanno comunicati ai clienti del Golfo con anticipo, e la trasparenza sui tempi è la prima misura per preservare i rapporti commerciali.
Chi importa materie prime dall’area — prodotti chimici, rinfuse, componenti industriali — deve incrementare le scorte di sicurezza nella misura in cui i flussi di cassa lo consentono: le strozzature di filiera che si stanno formando impiegheranno settimane, non giorni, per sciogliersi.
Sul fronte contrattuale, è il momento di verificare le clausole di forza maggiore nei contratti di fornitura e nelle polizze assicurative attive, e di contattare i propri broker per aggiornare le coperture alle nuove tariffe di guerra.
Per le aziende energivore, la risalita dell’inflazione certificata da Istat a febbraio era già il segnale che lo scenario energetico si stava deteriorando prima del conflitto: il choc di Hormuz accelera una dinamica già in moto e lascia poco margine per interventi tardivi sui contratti di fornitura di energia.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la nuova emissione di BOT a 12 mesi in asta mercoledì 11 marzo 2026, comunicando contestualmente il calendario delle operazioni di sottoscrizione e le caratteristiche del titolo. L’operazione coincide con la scadenza, il 13 marzo, di BOT annuali per 9,9 miliardi di euro: si tratta in larga misura di un’operazione di rinnovo del debito a breve termine.
Si tratta della prima tranche del BOT annuale con codice ISIN IT0005699340, durata di 364 giorni e importo complessivo offerto pari a 8 miliardi di euro. La scadenza del titolo è fissata al 12 marzo 2027.
Le operazioni di sottoscrizione seguono scadenze rigide. Chi vuole partecipare deve rispettare queste date:
Il MEF ha precisato che l’11 marzo non verrà offerto il BOT trimestrale, in assenza di specifiche esigenze di cassa.
I BOT sono collocati tramite asta competitiva presso la Banca d’Italia, con richieste espresse in termini di rendimento. Ciascun operatore può presentare fino a cinque richieste; l’importo minimo per singola richiesta in asta è di 1,5 milioni di euro. Possono partecipare esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” e gli “Aspiranti Specialisti”. Per il collocamento supplementare — fissato al 10% dell’ammontare nominale offerto — sono ammessi i soli Specialisti che abbiano già partecipato all’asta ordinaria, con assegnazione al rendimento medio ponderato dell’asta principale.
Per i risparmiatori retail, la sottoscrizione avviene tramite banca o ufficio postale con un importo minimo di 1.000 euro. Ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015, la commissione massima applicabile dagli intermediari per i BOT a 364 giorni è dello 0,15%.
Il comunicato MEF rende noto che alla data del 27 febbraio 2026 la circolazione complessiva dei BOT ammontava a 136.784,800 milioni di euro, così ripartita: 107.200 milioni di euro di BOT annuali e 29.584,800 milioni di euro di BOT semestrali.
Nel mercato del lavoro italiano i ruoli che pagano di più nel 2026 si concentrano in quattro aree ben riconoscibili: tecnologia e intelligenza artificiale, finanza e management, ingegneria e supply chain, tecnici specializzati. La nuova mappa delle retribuzioni mette quindi da parte le vecchie classifiche statiche e premia soprattutto le posizioni che uniscono specializzazione, responsabilità e scarsità di competenze sul mercato.
Il dato più interessante è che non salgono solo i ruoli dirigenziali tradizionali. Accanto a CFO, risk manager e IT manager entrano stabilmente tra i profili più remunerati anche figure tecniche e operative molto ricercate, come data scientist, cyber security expert, automation engineer, programmatore PLC e meccatronico. È qui che la nuova classifica cambia passo rispetto ai vecchi ranking centrati quasi soltanto sui vertici aziendali.
La nuova classifica non fotografa una top ten rigida, ma una distribuzione per aree professionali che oggi trainano le retribuzioni. I comparti con le RAL più competitive sono quattro:
Il tratto comune non è solo il titolo del ruolo, ma il peso strategico che queste figure hanno per le aziende: controllo del rischio, automazione, dati, sicurezza informatica, continuità produttiva, gestione della complessità .
Il gruppo che paga di più resta quello tecnologico. Le aziende italiane hanno investito in modo marcato nell’intelligenza artificiale e questa accelerazione ha spinto in alto i ruoli in grado di trasformare dati, infrastrutture e sicurezza in vantaggio competitivo. In cima si collocano soprattutto data scientist, cyber security expert, cloud engineer, IT manager e figure legate all’architettura delle soluzioni AI.
Il punto non è soltanto la competenza tecnica. In questi ruoli pesa la capacità di tenere insieme business, automazione, protezione dei sistemi e impatto concreto sui processi. È questo che spiega perché il comparto tech resti il più forte sul piano retributivo.
La seconda fascia alta della classifica passa da finanza e ruoli direzionali. Nei contesti di mercato più incerti continuano a contare moltissimo il controllo dei costi, la gestione del rischio e la capacità di leggere i numeri in chiave strategica.
Per questo tra i profili più forti tornano CFO, business controller, risk manager e HR manager. Non si tratta di una novità assoluta, ma di una conferma: le funzioni di governo aziendale continuano a essere tra quelle con il premio salariale più alto, soprattutto quando uniscono responsabilità economica e capacità decisionale.
La manifattura ad alto valore aggiunto continua a pagare bene i ruoli che incidono direttamente su efficienza, innovazione e transizione industriale. Entrano qui figure come automation engineer, ingegnere ambientale, supply-chain manager e plant manager.
In questo cluster non conta solo la seniority. Contano molto anche la rarità delle competenze, la capacità di tenere in equilibrio costi, tempi, qualità e trasformazione produttiva. È il motivo per cui questi profili restano al centro della domanda delle imprese industriali più strutturate.
Uno dei segnali più netti della classifica 2026 riguarda il manifatturiero. Non sono solo i ruoli executive a salire: anche i tecnici specializzati continuano a spuntare retribuzioni competitive, perché la loro scarsità sul mercato si traduce in un potere negoziale più forte.
Tra i profili che spiccano compaiono meccatronico, programmatore PLC e tecnico commerciale. È un passaggio utile anche per correggere un luogo comune: nelle fasce salariali più interessanti non entrano soltanto lauree e ruoli manageriali, ma anche competenze tecniche applicate che il mercato fa fatica a trovare.
La nuova geografia degli stipendi conferma che il luogo in cui si lavora continua a pesare. Milano e hinterland restano il polo più forte per finance e tech, con livelli retributivi superiori alla media nazionale. A fianco del capoluogo lombardo resiste poi il quadrilatero industriale tra Emilia e Veneto, dove si concentrano molti dei profili tecnici e ingegneristici meglio pagati.
Accanto a questi poli si consolidano anche hub come Roma, Torino e Bologna, soprattutto nei comparti più avanzati legati a innovazione, difesa e aerospazio. La classifica dei lavori più pagati, quindi, non si legge solo per ruolo ma anche per ecosistema territoriale.
Il salario resta la leva principale per cambiare azienda, ma non è l’unico elemento che tiene insieme una proposta di lavoro. Sul mercato italiano continuano a pesare anche flessibilità , qualità della vita e organizzazione del lavoro. È un punto che si intreccia con i dati già emersi sul fronte di stipendi, benefit e ambiente di lavoro, ma qui resta sullo sfondo: la classifica fotografa soprattutto i ruoli che riescono a spingere più in alto la RAL.
Per questo, una posizione ben pagata va letta nel pacchetto complessivo. Tra lavoro ibrido, welfare, bonus e crescita di carriera, il valore reale di un’offerta non coincide sempre con il solo lordo annuo.
>> calcola lo stipendio netto partendo dalla RAL <<
Dalla nuova classifica emerge una linea abbastanza chiara: nel 2026 vengono premiate le competenze che tengono insieme specializzazione tecnica e impatto organizzativo. Dati, sicurezza, automazione, supply chain, controllo economico e gestione delle persone sono le aree che spingono di più.
Si rafforza anche una tendenza già visibile da mesi: le imprese guardano sempre più alle competenze effettive e meno ai soli titoli formali. In questa logica, il vantaggio salariale si concentra dove il mercato trova meno candidati pronti e dove il contributo del singolo ruolo è più visibile nei risultati aziendali.
La classifica 2026 indica con chiarezza dove si stanno concentrando oggi i margini retributivi più interessanti. Tech, finanza, manifattura avanzata e competenze tecniche rare sono le aree che stanno offrendo i premi salariali più alti. Chi vuole usare questa fotografia per orientarsi farebbe bene a partire da tre domande semplici:
È qui che, più che nelle etichette, si gioca la vera classifica dei lavori meglio pagati.
Dal 9 marzo 2026 la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it è aperta per l’anno scolastico 2025-2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le nuove regole il 5 marzo, dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali: l’importo scende da 500 a 383 euro, la platea si allarga a oltre un milione di beneficiari e arrivano nuove categorie di spesa. Chi aveva residui non spesi dell’anno scolastico 2024-2025 li ritrova disponibili sul proprio borsellino, cumulabili con il nuovo accredito fino alla scadenza del 31 agosto 2026.
La novità strutturale di questa edizione è l’ampliamento definitivo della platea, in risposta alle numerose sentenze — tra cui quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea — che avevano dichiarato discriminatoria l’esclusione del personale docente a tempo determinato. Hanno diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2025-2026:
Non è necessario presentare alcuna domanda: il bonus è accreditato automaticamente per tutti i beneficiari a partire dal 9 marzo, con accesso tramite SPID o CIE. Per i docenti precari che negli anni scorsi avevano ottenuto il riconoscimento solo tramite ricorso giudiziario, l’erogazione 2025-2026 è per la prima volta strutturale e automatica. Il totale dei beneficiari supera il milione, con circa 200.000 nuovi destinatari rispetto all’anno scolastico precedente.
L’importo della Carta del Docente per il 2025-2026 è fissato a 383 euro per ciascun avente diritto. Il taglio rispetto ai 500 euro degli anni precedenti è la diretta conseguenza dell’allargamento della platea: il fondo stanziato dallo Stato rimane invariato e viene ora suddiviso tra un numero sensibilmente più alto di beneficiari. Le somme accreditate hanno validità biennale: il bonus 2025-2026 potrà essere speso fino al 31 agosto 2027. I residui non utilizzati dell’anno scolastico 2024-2025 restano disponibili e cumulabili, entro il 31 agosto 2026.
In parallelo, il MIM ha previsto un investimento aggiuntivo di 281 milioni di euro di fondi europei destinati direttamente alle istituzioni scolastiche. Le scuole utilizzeranno queste risorse per acquistare tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da mettere a disposizione degli insegnanti in comodato d’uso. I fondi finanzieranno anche percorsi di aggiornamento professionale programmati dal Collegio dei Docenti nel piano di formazione annuale.
Le categorie di spesa ammesse per il 2025-2026 sono più ampie rispetto al passato. È confermata la possibilità di utilizzare il bonus per:
La novità più rilevante sul fronte delle categorie di spesa riguarda i dispositivi tecnologici. A partire da questa edizione, l’acquisto di hardware e software con la Carta del Docente è consentito esclusivamente in occasione della prima erogazione e, successivamente, con cadenza quadriennale. Chi ha già acquistato hardware o software con il bonus nelle edizioni precedenti potrà effettuare un ultimo acquisto nel 2025-2026 prima che scatti la nuova cadenza quadriennale. Chi invece accede per la prima volta alla Carta — come i supplenti annuali o temporanei che entrano nella platea quest’anno — potrà acquistare dispositivi senza restrizioni in questa prima erogazione, e poi dovrà attendere quattro anni per farlo di nuovo. I fondi PNRR in comodato d’uso alle scuole sono stati concepiti anche per compensare questo vincolo, mettendo a disposizione degli insegnanti attrezzature digitali senza necessità di spendere il proprio bonus.
Per i docenti, il bonus 2025-2026 è attivo dal 9 marzo 2026 e può essere speso fino al 31 agosto 2027. I residui dell’anno scolastico 2024-2025 scadono invece il 31 agosto 2026: chi ha importi non utilizzati dal borsellino precedente deve tenerlo presente. Per i docenti prossimi alla pensione dal 1° settembre 2026, la scadenza utile per spendere il bonus è il 31 agosto 2026.
Per gli esercenti, le fatture devono essere trasmesse entro 90 giorni dalla validazione del buono, a pena di perdita del rimborso. Per i crediti maturati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il termine per presentare la documentazione era il 5 settembre 2025 (90 giorni dall’entrata in vigore della Legge 79/2025 del 5 giugno 2025). Gli esercenti e gli enti di formazione che vogliono accreditarsi o aggiornarsi sulla piattaforma possono farlo direttamente su cartadeldocente.istruzione.it.
La settima emissione del BTP Valore si è chiusa venerdì 6 marzo con 16.222,584 milioni di euro raccolti e 522.214 contratti registrati. I tassi cedolari definitivi, rivisti al rialzo rispetto ai minimi annunciati il 27 febbraio, sono stati fissati al 2,60% per il primo biennio, 3,20% per il terzo e quarto anno, 3,80% per il quinto e sesto anno. Il titolo entra in godimento il 10 marzo 2026 e scade il 10 marzo 2032. Chi non ha partecipato al collocamento può ancora acquistarlo sul mercato secondario dal 10 marzo.
I tassi comunicati dal MEF alla chiusura del collocamento sono superiori ai minimi garantiti annunciati il 27 febbraio. La struttura step-up premia chi mantiene il titolo fino alla scadenza con cedole crescenti nel tempo.
| Periodo | Tasso minimo garantito | Tasso definitivo |
|---|---|---|
| 1° e 2° anno | 2,50% | 2,60% |
| 3° e 4° anno | 2,80% | 3,20% |
| 5° e 6° anno | 3,50% | 3,80% |
Il codice ISIN del titolo è IT0005696320. La scadenza è fissata al 10 marzo 2032, con pagamento del premio fedeltà dello 0,8% sul capitale nominale per chi ha acquistato in collocamento e non vende prima della scadenza.
Il premio finale dello 0,8% sul capitale nominale spetta esclusivamente a chi ha acquistato durante il collocamento e detiene il titolo fino al 10 marzo 2032. Lo perde chi vende prima della scadenza sul mercato secondario e chi effettua operazioni di prestito titoli, in cui il titolo passa temporaneamente nella disponibilità dell’intermediario. In caso di trasferimento tra conti cointestati, il premio è garantito se almeno uno dei cointestatari originari figura ancora intestatario alla scadenza.
Dal 10 marzo 2026 il BTP Valore è acquistabile sul mercato secondario MOT di Borsa Italiana, con taglio minimo di 1.000 euro. Chi compra sul secondario perde il diritto al premio fedeltà dello 0,8% e sostiene le commissioni ordinarie dell’intermediario, ma può comunque beneficiare della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e guadagno in conto capitale, dell’esenzione dalle imposte di successione e dell’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivi investiti in titoli di Stato.
Sul BTP Valore si applica la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale — rispetto al 26% applicato su azioni, fondi e conti deposito. I titoli di Stato sono esenti dalle imposte di successione. BTP, buoni fruttiferi postali e libretti postali sono esclusi dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivi: per chi percepisce bonus o agevolazioni legate all’ISEE, significa poter investire liquidità senza penalizzare l’indicatore.
La passata emissione aveva offerto 2,60% per i primi tre anni e 4,00% per gli ultimi due, con scadenza quinquennale. Chi cercava un tasso finale elevato in cambio di una struttura più corta trovava condizioni migliori. Il BTP Valore marzo 2026 è invece costruito su sei anni con crescita più graduale — struttura adatta a chi cerca flusso cedolare regolare e crescente piuttosto che un picco finale.
La Corte Costituzionale ha fissato un ultimatum. Con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, la Consulta torna per la terza volta sul pagamento differito del TFS ai dipendenti pubblici e cambia registro: non si limita a un monito al legislatore, come aveva fatto nel 2019 e nel 2023, ma fissa una scadenza precisa. Se entro il 14 gennaio 2027 il Parlamento non avrà approvato una riforma strutturale — graduale ma credibile — la Corte dichiarerà l’illegittimità costituzionale della norma. Con un effetto immediato sui conti pubblici che l’INPS quantifica in 15,6 miliardi di euro. Governo e Parlamento hanno tempo fino alla Manovra 2027 per intervenire.
La questione della costituzionalità dei tempi di pagamento del TFS nella pubblica amministrazione attraversa tre atti distinti. Con la sentenza 159/2019 la Consulta ha sollecitato per la prima volta il legislatore a intervenire, sottolineando che l’attuale normativa rischia di compromettere «la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto», in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la dignità della persona umana. Con la sentenza 130/2023 ha ribadito il contrasto con l’articolo 36 della Costituzione: la garanzia della giusta retribuzione, anche differita, «si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione».
In entrambi i casi la Corte non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale immediata, per una ragione precisa: una pronuncia di incostituzionalità comporterebbe l’esigibilità immediata di tutti i TFS arretrati, «compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione», con un «temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche». Ora, con l’ordinanza 25/2026, la Corte prende atto che i due richiami precedenti non hanno prodotto un cambiamento sostanziale e alza il livello della pressione istituzionale: non un nuovo monito, ma una scadenza.
La norma censurata è l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 79/1997. Secondo la Corte, l’attuale quadro normativo è in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa. Il punto cruciale è che la liquidazione è un elemento della retribuzione, volta a «sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana». Il pagamento eccessivamente ritardato del TFS «contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa».
A questo si aggiunge un secondo profilo: «la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria». Ricevere la stessa cifra nominale dopo anni di attesa significa, nei fatti, ricevere meno in termini reali. È su questi due elementi — ritardo e mancata rivalutazione — che si fonda la violazione costituzionale, con perdite reali fino a 40.000 euro calcolate dalla CGIL sui profili retributivi più alti.
Con l’ordinanza 25/2026 la Consulta introduce una deadline istituzionale, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027. Il legislatore è chiamato a predisporre entro quella data una riforma che, pur nel segno della gradualità , ristabilisca «entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione».
Non è un aggiornamento tecnico: se il Parlamento non interverrà con una riforma credibile, la Corte sarà chiamata a dichiarare l’illegittimità nella nuova udienza. I costi di un’eliminazione immediata, secondo le stime INPS, si articolano in tre scenari: la sola abolizione del differimento iniziale comporterebbe 4,2 miliardi di euro; lo stop alla rateizzazione 11,6 miliardi; l’eliminazione contestuale di entrambi i meccanismi 15,6 miliardi. È questa la ragione per cui la Corte non dichiara l’illegittimità immediata ma esige un piano graduale e sostenibile. Il compito principale della Manovra 2027 appare già scritto.
L’ordinanza 25/2026 non contesta soltanto il differimento del pagamento, ma esplicitamente anche la rateizzazione. Un elemento che la riforma attesa per la Manovra 2027 dovrà affrontare integralmente. Le norme vigenti — articolo 12, comma 7 del decreto 78/2010 — prevedono che la liquidazione venga corrisposta in più tranche annuali in base all’importo: una sola rata se inferiore a 50.000 euro; due rate annuali tra 50.000 e 100.000 euro; tre rate annuali oltre i 100.000 euro. Combinata con il differimento iniziale, questa architettura può portare un dipendente pubblico ad attendere fino a cinque anni per incassare l’intera liquidazione.
È proprio su questo meccanismo complessivo — differimento più rateizzazione — che si concentra la lesione dell’articolo 36 della Costituzione: non solo il ritardo nella prima rata, ma l’intera struttura dilazionata che erode il valore reale di una retribuzione già maturata, senza correttivi di rivalutazione monetaria.
La prima rata (o l’intera prestazione, per importi sotto i 50.000 euro) è ulteriormente differita dall’articolo 3 del dl 79/1997: 12 mesi dopo le dimissioni per sopraggiunti limiti di età , oppure 24 mesi dopo il licenziamento o le altre tipologie di dimissioni.
La Manovra 2026 ha ridotto a nove mesi i tempi di pagamento nel caso di collocamento a riposo per limiti di età , anticipando di tre mesi il termine precedente, con un effetto fiscale sfavorevole denunciato dalla CGIL. Ma questa modifica, rileva la Corte nell’ordinanza 25/2026, «ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento» e ne ha differito l’operatività al 2027. Manca soprattutto il riferimento a una riforma complessiva che risolva strutturalmente il problema: non un aggiustamento marginale, ma un piano pluriennale che la Corte ora attende entro gennaio 2027.
Con il Messaggio INPS n. 799 del 6 marzo 2026, l’Istituto ha comunicato che le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono state aggiornate automaticamente con il nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. La funzionalità di consultazione temporanea rilasciata con il Messaggio n. 213 del 22 gennaio 2026 è stata conseguentemente chiusa: il valore è ora visibile direttamente nell’attestazione ufficiale. La simulazione del doppio ISEE a confronto resta disponibile tramite il calcolatore ISEE online di PMI.it.
A parità di DSU, l’attestazione espone ora il valore ISEE di riferimento solo per alcune prestazioni, riducendo l’incertezza che spesso nasce quando si cerca di capire quale indicatore venga effettivamente agganciato alla singola domanda.
La nuova voce di consultazione consente di visualizzare, in modo guidato, il valore ISEE rilevante per determinate prestazioni, distinguendo il perimetro “famiglia†e quello “inclusione†quando previsto. L’accesso serve a controllare in anticipo se il parametro associato alla prestazione risulta coerente con la propria situazione e a ridurre gli errori di interpretazione prima dell’invio di una domanda o durante il monitoraggio della pratica.
La funzione è indicata come temporanea e va letta come un supporto di trasparenza operativa, utile per chiarire quale valore venga preso a riferimento nelle prestazioni che richiedono verifiche puntuali sul requisito economico.
Questo nuovo indicatore ISEE “dedicato” ad alcune prestazioni è applicabile per le richieste a partire dal 1° gennaio 2026. La base normativa è il decreto del Ministero del Lavoro n. 3 del 2 marzo 2026, che illustra le novità sul modello DSU e che contiene il modello (scaricabile in PDF anche da PMI.it). Con la sua pubblicazione, le regole di calcolo più favorevoli per i nuclei con figli sono diventate operative a tutti gli effetti.
L’intervento è quello previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Non si tratta di una riforma dell’ISEE ordinario in senso generale ma di un calcolo a parte, riservato ad alcuni sussidi: il nuovo valore è infatti utilizzato solo per specifiche prestazioni e non sostituisce le regole ISEE 2026 legate all’aggiornamento formale del Regolamento.
L’applicazione del nuovo valore ISEE è stata circoscritta alle prestazioni erogate dall’INPS che incidono direttamente su inclusione sociale e sostegni legati alla presenza di figli. Il perimetro operativo riguarda:
Nel nuovo calcolo, la franchigia sul valore dell’abitazione principale è stata innalzata a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane è stato previsto un valore più alto, pari a 120.000 euro.
Agli importi indicati è stato inoltre agganciato un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un impatto che tende a crescere al crescere della composizione familiare.
Nel calcolo dell’indicatore sono state rideterminate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza legate al numero dei figli nel nucleo. In particolare, le maggiorazioni sono state fissate in:
La combinazione tra franchigia casa più alta e maggiorazioni sulla scala di equivalenza rende l’indicatore più “leggero†per alcuni nuclei e può incidere sull’esito delle domande legate alle prestazioni nel perimetro INPS.
Con l’aggiornamento automatico comunicato dal Messaggio INPS n. 799/2026, le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 sono state ricalcolate con il nuovo indicatore. Le domande di prestazione che, sulla base dell’ISEE ordinario 2026, avevano avuto esito negativo sono state riesaminate in automatico con il nuovo ISEE più favorevole, senza ulteriori adempimenti richiesti al cittadino. Il processo è ora completato: chi era in attesa, non deve presentare nuova domanda né nuova DSU.
Per le DSU precompilate è stata confermata l’esclusione automatica dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare. In caso di DSU in modalità autodichiarata, l’esclusione deve essere gestita dal dichiarante in sede di compilazione.
Per l’Assegno unico e universale, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continuano a essere calcolati sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025, così da assicurare continuità nei pagamenti in avvio d’anno.
In questa fase, il quadro è più leggibile se viene tenuta separata la componente “generale†dell’ISEE 2026 (ancorata al Regolamento e ai passaggi formali di aggiornamento) dal nuovo indicatore operativo INPS, utilizzato solo per le prestazioni di inclusione e i sostegni familiari. Per una simulazione orientativa, può essere utilizzato il calcolatore ISEE di PMI.it.
Sul sito web dell’INPS, oltre alle funzioni di consultazione presenti all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, è disponibile un servizio specifico che permette di consultare lo stato dei pagamenti di prestazioni di vario genere, compresa la pensione e i sussidi a sostegno del reddito (indennità NASpI, disoccupazione agricola e ordinaria, ecc.). Il servizio è fruibile anche tramite l’app INPS Mobile, disponibile per iOS e Android.
Il servizio web, denominato “Stato di un pagamento“, permette di visualizzare i dettagli dei pagamenti erogati dall’Istituto di Previdenza a favore dell’utente che riceve una prestazione pagata direttamente dall’INPS, compresa quella pensionistica. Vi si accede autenticandosi con SPID, CIE o CNS sul sito INPS (www.inps.it), dall’area personale MyINPS, inserendo il nome del servizio nel campo di ricerca oppure accedendo direttamente alla pagina personale del servizio sul portale istituzionale.
Attenzione: non si possono visualizzare i dati di pagamenti disposti oltre i due mesi precedenti la richiesta.
Il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti” è suddiviso per annualità . Accedendo alla categoria di prestazione desiderata, relativamente a un determinato anno, è possibile visualizzare le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”. Da qui, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento, apparirà il “Dettaglio pagamenti” con il prospetto delle singole voci che compongono l’importo. Le informazioni esposte per ciascun pagamento sono le seguenti:
Per accedere ai servizi INPS online si può utilizzare SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). In alternativa, si può richiedere il rilascio della delega a una persona di fiducia per l’utilizzo di tutti i servizi telematici in vece dell’assistito.
Dal 5 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura online per il collegamento fra POS e registratori di cassa telematici e, contestualmente, ha avviato i controlli fiscali sugli esercenti. Chi non ha ancora effettuato l’abbinamento ha tempo fino al 20 aprile 2026: superata quella data, in caso di inadempienza o di incongruenze tra pagamenti digitali e scontrini elettronici, il Fisco procederà con lettere di compliance e, nei casi più gravi, con sanzioni che arrivano fino alla sospensione della licenza.
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 74, legge 207/2024) ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un’operazione da effettuare una sola volta, salvo variazioni successive: l’attivazione di un nuovo POS o la dismissione di un terminale già registrato richiedono un aggiornamento, ma la procedura ordinaria non va ripetuta periodicamente. Il collegamento non richiede interventi fisici sui dispositivi.
In base al provvedimento AdE n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’abbinamento tra lo strumento di pagamento elettronico — POS fisico o applicazione su smartphone e tablet — e il registratore telematico avviene esclusivamente tramite le funzionalità web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, che mostra già l’elenco dei POS intestati all’esercente, popolato automaticamente con i dati comunicati dagli operatori finanziari: non serve censire manualmente i terminali, ma solo confermare e registrare l’abbinamento con la cassa.
Dal 5 marzo l’AdE ha messo a disposizione su Fatture e Corrispettivi la funzionalità per effettuare il collegamento, pubblicando anche una guida operativa e una sezione FAQ. Gli esercenti dotati di registratore telematico utilizzano la funzionalità “Gestione collegamenti”; chi emette il documento commerciale tramite procedura web effettua l’abbinamento all’interno della medesima procedura, senza possibilità di delegare un intermediario.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, il termine è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio: la scadenza cade il 20 aprile 2026. Per i nuovi dispositivi attivati successivamente o per le variazioni su abbinamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un POS entrato in uso da febbraio, per esempio, dovrà essere collegato tra il 6 e il 30 aprile. In uso da marzo, tra il 6 e 31 maggio.
L’abbinamento digitale fra POS e registratore telematico consente al Fisco di ricondurre con precisione ogni scontrino al corrispondente pagamento elettronico e di rilevare in modo automatico le eventuali incongruenze tra importi incassati e corrispettivi trasmessi. Dal 2022 le banche e i gestori dei terminali inviano già all’AdE i dati di tutte le transazioni digitali: il nuovo obbligo aggiunge il tassello che chiude il cerchio, rendendo il confronto incrociato sistematico e in tempo reale.
Quando il sistema segnala uno scostamento, l’Agenzia non procede immediatamente con le sanzioni ma invia una lettera di compliance al contribuente. Ricevuta la comunicazione, l’esercente può regolarizzare la propria posizione in due modi:
Se l’incongruenza è accertata e non giustificata, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11 del dlgs 471/1997, calibrate in base alla gravità della violazione:
Con il Messaggio 787/2026, l’INPS mette un punto fermo su due questioni che continuavano a generare incertezza tra i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex-INPDAP: il taglio alle aliquote di rendimento introdotto dalla Manovra 2024 non si applica mai ai trattamenti di vecchiaia, qualunque sia la modalità di cessazione dal servizio; e per i lavoratori precoci, l’esenzione dalla penalizzazione dipende dalla certificazione del diritto ottenuta entro il 31 dicembre 2023, non soltanto dalla maturazione del requisito. I chiarimenti riguardano i commi da 157 a 161 della Legge 213/2023.
La modifica introdotta dalla Manovra 2024 non riguarda tutti i dipendenti pubblici ma è circoscritta agli iscritti a quattro gestioni: Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Condizione di base: il lavoratore deve avere al massimo 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995.
Chi rientra in questa fattispecie vede applicare nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli di quelle previste dall’allegato A della legge 965/1965, che continuano invece a valere per gli iscritti alle altre gestioni e per chi ha più di 15 anni di contribuzione nel sistema retributivo.
Il taglio si applica alle pensioni liquidate a partire dal 2024 e riguarda esclusivamente le pensioni anticipate. Non tocca mai i trattamenti di vecchiaia, indipendentemente dal fatto che sia il lavoratore a dimettersi o l’amministrazione a collocarlo a riposo per raggiungimento dei limiti ordinamentali. Il chiarimento si è reso necessario perché la formulazione della norma esclude dal taglio:
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
La Manovra 2025 ha equiparato il limite ordinamentale al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, introducendo anche la possibilità del trattenimento in servizio. L’INPS chiarisce che questa novità non muta le indicazioni già fornite:
le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
Il Messaggio 787/2026 conferma e sistematizza le regole di applicazione delle aliquote in base al tipo di trattamento pensionistico:
Il trattamento riservato alle pensioni dei lavoratori precoci è del tutto analogo a quello delle pensioni anticipate: in presenza di meno di 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, scatta il taglio se il requisito è maturato dal 2024.
Se però il diritto alla pensione dei precoci sussisteva già al 31 dicembre 2023, il ragionamento cambia. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS precisa che il taglio non opera se il diritto risulta maturato e certificato a quella data, indipendentemente dal momento in cui la pensione è stata poi liquidata e indipendentemente dal fatto che nel frattempo fosse maturato anche il requisito alla pensione anticipata ordinaria.
Attenzione: il diritto deve essere stato non solo maturato ma anche certificato dall’INPS entro il 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio esclusivamente coloro che avevano già ottenuto la certificazione entro quella data.
Il Messaggio 787/2026 dispone anche gli adempimenti amministrativi conseguenti ai chiarimenti forniti. Le pensioni di vecchiaia — comprese quelle in cumulo — le cui quote retributive siano state calcolate applicando per errore le aliquote penalizzanti della Manovra 2024, devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS, con applicazione delle aliquote più favorevoli previste dall’allegato A della legge 965/1965 (o dalla tabella A della legge 16/1986 per gli iscritti alla CPUG).
Ai pensionati interessati spettano le differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e/o rivalutazione monetaria calcolata dalla data di riliquidazione del trattamento. Gli eventuali indebiti già contestati in precedenza vengono annullati d’ufficio, con la motivazione di insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione.
Alla luce delle nuove disposizioni si apre la strada dei ricorsi ricorsi amministrativi. Per quelli già in istruttoria sulla stessa fattispecie, le Sedi INPS sono tenute a procedere in autotutela, annullando i provvedimenti di liquidazione che abbiano applicato le aliquote penalizzanti e definendo i ricorsi nell’apposita procedura.
Il mese di marzo 2026 si preannuncia tra i più agitati dell’anno sul fronte sindacale: tra lo sciopero generale del 9 marzo e una serie di mobilitazioni locali che attraversano trasporti, scuola e servizi pubblici, i disagi si distribuiscono sull’intero arco del mese.
La data più critica è lunedì 9 marzo, quando è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà scuola, università , sanità e Pubblica Amministrazione. Sui trasporti la situazione è articolata: alcune sigle sindacali — tra cui USB e USI — hanno esplicitamente escluso il comparto, mentre Slai-Cobas non lo ha fatto, rendendo possibile una partecipazione differenziata a livello territoriale.
Mercoledì 11 marzo è previsto uno sciopero dei treni Italo della durata di 8 ore nella fascia centrale della giornata, con possibili cancellazioni e ritardi sulla lunga percorrenza nazionale.
Il 13 marzo incrocia le braccia per 24 ore il personale della società Arriva attiva a Udine nel trasporto pubblico locale. Il 16 marzo è invece una giornata critica per la mobilità in Sicilia e Abruzzo: scioperano per 24 ore i lavoratori della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) e quelli di numerose aziende siciliane, tra cui Autoservizi Russo e Segesta a Palermo, Etna Trasporti a Catania e Interbus a Enna.
Il 18 marzo è la giornata più complicata per chi vola: dalle 13 alle 17 incroceranno le braccia i lavoratori di Ita Airways e Easyjet, mentre il personale delle società di terra — Airport Handling, Dnata e Alha — negli scali di Linate e Malpensa si fermerà per 24 ore. Il 21 marzo è previsto un ulteriore sciopero di 24 ore del personale aeroportuale sempre negli scali milanesi di Linate e Malpensa.
Giovedì 19 marzo è proclamata una mobilitazione nazionale dei Vigili del Fuoco dal sindacato Fisi per l’intera giornata.
Il 27 marzo è una delle giornate più articolate del mese. A livello nazionale è indetto uno sciopero del comparto scuola che coinvolgerà docenti, dirigenti e personale ATA. Sul fronte dei trasporti locali, il personale ATM a Milano incrocerà le braccia per 24 ore con disagi su metro, bus e tram nelle fasce orarie 8:45-15:00 e dalle 18:00 a fine servizio; stessi orari per le linee extraurbane del bacino di Trezzo sull’Adda; sulla rete NET di Monza lo stop è previsto dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. A Novara si fermeranno i lavoratori di SUN dalle 17:30 alle 21:30; a Napoli il personale di EAV dalle 19:00 alle 23:00.
Il calendario si chiude sabato 28 marzo con due agitazioni in Puglia: i dipendenti AMTAB a Bari si fermano per 4 ore dalle 20:00 alla mezzanotte; a Molfetta il personale di Mtm incrocia le braccia per 4 ore dalle 8:30 alle 12:30.
Chi valuta il passaggio da un contratto full-time a uno part-time si trova spesso davanti a un calcolo più insidioso del previsto. Dividere la RAL per le ore lavorate non dà il netto in busta paga: tra scaglioni IRPEF, contributi previdenziali, detrazioni e novità fiscali del 2026, il risultato finale può sorprendere — a volte in positivo. Ecco come funziona davvero il calcolo dello stipendio netto part-time, con le regole aggiornate e gli esempi pratici per non commettere errori..
Per simulazioni personalizzate su qualsiasi RAL e numero di mensilità , è disponibile il calcolatore dello stipendio netto di PMI.it, aggiornato alle regole fiscali 2026 e comprensivo delle detrazioni per carichi di famiglia.
Come nei contratti a tempo pieno, anche nel part-time il calcolo dello stipendio netto parte dall’individuazione delle voci che fanno variare la retribuzione finale:
La prima cosa da chiarire è che ridurre le ore non riduce il netto nella stessa proporzione. Il motivo sta nel funzionamento dell’IRPEF: con un reddito annuo più basso si ricade in uno scaglione fiscale inferiore, pagando meno tasse in percentuale. Chi lavora 20 ore settimanali invece di 40 non porta a casa la metà del netto, ma spesso di più — specialmente nelle fasce intermedie dove le detrazioni per lavoro dipendente pesano di più su un imponibile ridotto.
A questo si aggiunge un elemento che molti ignorano: anche in part-time, il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione INPS calcolata su una base imponibile figurativa piena, come se il rapporto fosse a tempo pieno. È un vantaggio previdenziale che non compare in busta paga ma protegge la pensione futura del lavoratore.
In caso di contratto di lavoro dipendente part-time, la formula per il passaggio dal lordo al netto mensile rimane la stessa del full-time:
Il numero di mensilità incide in modo rilevante: dividere per 14 anziché per 13 produce un importo mensile inferiore a parità di netto annuale.
Con la Legge di Bilancio 2026 il secondo scaglione IRPEF scende dal 35% al 33%, un taglio che vale fino a 440 euro netti in più all’anno per chi rientra in quella fascia. Gli scaglioni in vigore sono:
Per i lavoratori part-time con RAL bassa si applica anche una riduzione contributiva progressiva: fino al 7,1% per RAL fino a 8.500 euro, al 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, al 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro è prevista invece una detrazione aggiuntiva decrescente che si azzera a 40.000 euro. Confermato anche il bonus IRPEF da 100 euro mensili per i redditi fino a 15.000 euro — un elemento che può fare differenza concreta per chi lavora con orari ridotti.
Non tutti i contratti part-time funzionano allo stesso modo. Nel part-time orizzontale il lavoratore presta servizio ogni giorno ma per un numero ridotto di ore; nel part-time verticale lavora a tempo pieno ma solo in certi giorni o periodi dell’anno. La distinzione incide su alcune voci della busta paga — come la distribuzione delle mensilità aggiuntive e il calcolo di ratei e acconti — ma non cambia la logica di fondo del calcolo fiscale: in entrambi i casi la base di riferimento rimane la RAL annuale, su cui si applicano scaglioni, contributi e detrazioni.
Per tradurre le regole in numeri concreti, è utile ragionare per fasce. Con una RAL di 10.000 euro e contratto da 20 ore settimanali su 14 mensilità :
Con una RAL di 15.000 euro e le stesse condizioni, il netto mensile sale a circa 1.000 euro. Con una RAL di 20.000 euro, il netto mensile si avvicina a 1.270–1.300 euro, al netto delle addizionali locali e delle detrazioni spettanti. Per simulazioni personalizzate su qualsiasi RAL e numero di mensilità , si può usare direttamente il calcolatore online di PMI.it, aggiornato alle regole 2026 e comprensivo delle detrazioni per carichi di famiglia.
Anche chi lavora part-time ha diritto ai benefit aziendali, che in molti casi non compaiono nella busta paga ma aumentano concretamente il reddito disponibile. Nel 2026, confermato fino al 2027, i fringe benefit — buoni acquisto, rimborso utenze, auto aziendale — sono esentasse fino a 1.000 euro annui, soglia che sale a 2.000 euro per chi ha figli a carico. I buoni pasto elettronici non concorrono al reddito fino a 8 euro al giorno. Il welfare aziendale (asili nido, corsi di formazione, assicurazioni sanitarie) è invece del tutto esente se offerto in modo indistinto a categorie di lavoratori. Per i part-timer con RAL bassa, queste componenti possono incidere in misura proporzionalmente più rilevante rispetto a chi ha un reddito full-time più elevato.
A pochi giorni dall’8 marzo, l’INPS pubblica i numeri che smontano ogni ottimismo di facciata. Il terzo Rendiconto di Genere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza fotografa un paese in cui le donne sono più istruite degli uomini, lavorano meno, guadagnano molto meno e arrivano alla pensione con assegni che in alcuni casi valgono meno della metà di quelli maschili. Un paradosso strutturale che non accenna a risolversi.
Nel 2024 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 53,3%, contro il 71,1% degli uomini: quasi 18 punti percentuali di distanza. Ma il dato sull’occupazione racconta solo una parte del problema. Anche tra chi lavora, le condizioni contrattuali sono strutturalmente diverse: le assunzioni a tempo indeterminato riguardano le donne solo nel 36,7% dei casi, contro il 63,3% degli uomini. Il part-time involontario — quello non scelto, ma subito — colpisce il 13,7% delle lavoratrici, contro il 4,6% degli uomini, e le donne rappresentano il 67,2% di tutti i contratti a orario ridotto.
Il divario retributivo di genere supera i 25 punti percentuali a svantaggio delle donne. Non fa eccezione quasi nessun comparto: nelle attività finanziarie e assicurative la differenza raggiunge il 31,7%, nel commercio il 23,6%, nel manifatturiero il 19,7%. Su 18 settori analizzati, in 17 le retribuzioni medie giornaliere femminili sono inferiori a quelle maschili; in 9 la distanza supera i 20 punti percentuali. La differenza media quotidiana vale 28,6 euro al giorno, ogni giorno lavorativo dell’anno. Solo il 21,8% dei ruoli dirigenziali è occupato da una donna, e tra i quadri la quota femminile si ferma al 33,1%.
Nel 2024 le giornate di congedo parentale utilizzate dalle madri sono state 15,4 milioni, contro i 2,8 milioni dei padri. Un rapporto di quasi sei a uno che spiega, almeno in parte, le carriere discontinue, i part-time non scelti e le promozioni mancate. L’offerta di asili nido resta insufficiente: solo Umbria, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta si avvicinano all’obiettivo europeo dei 45 posti ogni 100 bambini tra zero e due anni. Mentre il Rendiconto veniva presentato, la Camera bocciava la proposta di un congedo genitoriale paritario: troppo costoso, secondo chi ha votato contro.
Le donne sono numericamente superiori tra i pensionati — circa 7,99 milioni contro 7,37 milioni di uomini — ma percepiscono assegni sensibilmente più bassi. Nel lavoro dipendente privato, le pensioni di vecchiaia delle donne sono inferiori del 44,2% rispetto a quelle degli uomini; le pensioni anticipate segnano un divario del 25,1%, quelle di invalidità del 31,5%. Solo il 34,2% delle pensioni anticipate riguarda donne: carriere frammentate e anni di part-time rendono difficile raggiungere i requisiti contributivi. La pensione di vecchiaia a 67 anni, quella con i requisiti più accessibili, resta di fatto l’unica via per molte lavoratrici.
Il dato più stridente del Rendiconto è questo: nel 2024 le donne rappresentano il 59,4% dei laureati e il 52,6% dei diplomati. Superano gli uomini in quasi tutti i percorsi formativi. Eppure questa superiorità scolastica non si traduce in opportunità equivalenti sul mercato del lavoro. Il gender gap nel mercato del lavoro italiano è doppio rispetto alla media europea, e il divario si allarga progressivamente con l’età : raggiunge il picco tra i 35 e i 64 anni, proprio la fascia in cui il carico familiare è più pesante e le carriere subiscono le accelerazioni decisive.
Entro il 7 giugno 2026 dovrà essere recepita in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che obbligherà le aziende a dichiarare le fasce salariali in fase di assunzione, comunicare periodicamente il divario retributivo per genere e garantire ai lavoratori l’accesso ai dati medi di retribuzione per ruoli equivalenti. La Direttrice Generale INPS Valeria Vittimberga ha indicato nella trasparenza delle buste paga e nel potenziamento dei congedi i due interventi prioritari. Lo schema di decreto approvato dal Governo, però, è già sotto osservazione