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#PMI.it #informazione #ICT #imprese #medie #piccole
Il decreto PNRR chiude l’iter parlamentare e si presenta con un raggio più ampio rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio. Con il via libera definitivo del Senato entrano nel provvedimento l’assegno unico ai lavoratori UE e ai figli residenti all’estero, l’accesso all’IT-Wallet su App IO dai 14 anni, la carta d’identità elettronica a vita per gli over 70, la tessera elettorale digitale, l’acquisizione d’ufficio dell’ISEE e regole più nette su silenzio-assenso, controlli e responsabilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il testo approvato dal Senato conferma la linea già impressa dal decreto originario: ridurre duplicazioni, alleggerire gli adempimenti e spostare una parte crescente dei rapporti con la PA sulle banche dati interoperabili. La conversione, però, aggiunge capitoli che toccano direttamente famiglie, professionisti e servizi pubblici.
Il disegno complessivo resta quello del principio once only: l’amministrazione non può continuare a chiedere al cittadino dati che risultano già disponibili negli archivi pubblici, né può lasciare zone grigie documentali che rallentano pratiche, agevolazioni e accesso ai servizi.
Tra le novità più visibili c’è l’estensione dell’Assegno Unico ai lavoratori UE con la contribuzione italiana, e ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Paese UE. È una correzione che sposta la disciplina verso un assetto più coerente con la libera circolazione dei lavoratori nello spazio europeo.
Si allarga anche l’accesso ai servizi digitali della PA. I minori che hanno compiuto 14 anni potranno utilizzare il punto di accesso telematico e ottenere o mostrare attestazioni, titoli e abilitazioni con effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il sistema IT-Wallet, senza assenso genitoriale, salvo i casi in cui una norma lo richieda espressamente.
Sul fronte dell’identità personale, la carta d’identità elettronica rilasciata a chi ha compiuto 70 anni avrà durata illimitata e potrà essere usata anche per l’espatrio. Nello stesso blocco rientra la tessera elettorale digitale, destinata a confluire nel nuovo ecosistema documentale pubblico dopo i decreti attuativi.
Il decreto rafforza il lato più utile della semplificazione amministrativa. Scuole, università , Comuni e altre amministrazioni che concedono prestazioni agevolate potranno acquisire d’ufficio, tramite la PDND, i dati dell’ISEE 2026 e della DSU precompilata, limitatamente alle informazioni necessarie per concedere il beneficio.
La logica è la stessa che guida il rafforzamento dei certificati anagrafici e di stato civile in forma digitale e la fine dell’obbligo di conservare ricevute cartacee dei pagamenti verso la PA effettuati con canali elettronici come pagoPA. La verifica dell’avvenuto versamento passa ai flussi informatici e non può essere scaricata di nuovo sul cittadino.
Una delle modifiche più delicate riguarda le comunicazioni presentate dai privati per attività soggette a regime amministrativo semplificato. Il decreto estende a queste comunicazioni le regole dei controlli previste dal DPR 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive, con verifiche anche a campione e sanzioni in caso di contenuti mendaci.
Per professionisti e tecnici pesa soprattutto la disciplina sul silenzio-assenso nei procedimenti non telematizzati. L’amministrazione dovrà inviare l’attestazione entro dieci giorni dalla sua formazione; se non lo fa, l’attestazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del privato o del progettista che ha presentato l’istanza. Restano invece regolarizzabili errori e omissioni che non integrano falsità .
Nel capitolo sanitario il Decreto PNRR proroga fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per le Asl di trattenere in servizio, su richiesta, i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale fino al compimento dei 73 anni, in presenza di carenza di personale collocabile.
Nello stesso fronte trova spazio l’attivazione di servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici, con l’obiettivo di rendere più rapida la presa in carico e di evitare discontinuità assistenziali nei territori che hanno già una base tecnologica finanziata.
Per le imprese restano centrali le misure già presenti nel testo di partenza: meno duplicazioni negli adempimenti, uso più esteso delle banche dati pubbliche e iter più rapidi per gli interventi collegati alla transizione digitale e alle infrastrutture. Dentro questo quadro si colloca anche l’estensione delle procedure semplificate per la banda ultra-larga.
Nei progetti PNRR continua poi a valere la linea dei tempi stretti e dei poteri sostitutivi in caso di inerzia amministrativa. È qui che si gioca una parte rilevante dell’attuazione del Piano, perché il decreto non aumenta soltanto gli strumenti digitali disponibili: prova a ridurre i rallentamenti che negli ultimi mesi hanno inciso su cantieri, autorizzazioni e spesa effettiva.
Dal 15 aprile al 15 maggio sono aperti i termini di comunicazione per le domande di contributo aggiuntivo destinato agli investimenti nella ZES Unica. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), autorizza un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno già completato la procedura relativa al periodo d’imposta 2025.
Il beneficio è riservata esclusivamente agli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre dello stesso anno. L’erogazione della quota aggiuntiva è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:
Il trattamento contabile del credito d’imposta aggiuntivo prevede l’utilizzo esclusivo in compensazione. L’Agenzia delle Entrate rilascerà una seconda ricevuta per autorizzare l’effettivo utilizzo delle somme, previa verifica della disponibilità dei fondi e dell’assenza di cause ostative. Le regole per la fruizione includono:
La conduzione delle verifiche sulla legittimità dell’agevolazione segue protocolli rinforzati per i crediti che, sommati a quelli degli anni precedenti, superano la soglia di 150.000 euro. In tali fattispecie, l’utilizzo della quota aggiuntiva è vincolato all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia. Le imprese interessate devono compilare il quadro C del modello, fornendo le dichiarazioni sostitutive necessarie per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla compensazione.
La comunicazione per la fruizione della quota integrativa deve essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato esclusivamente per via telematica dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Il rilascio della ricevuta di presa in carico o scarto entro cinque giorni dalla trasmissione.
Possibile la rettifica o annullamento dell’invio solo entro la scadenza del 15 maggio. Valida anche la comunicazione trasmessa tra l’11 e il 15 maggio scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 20 maggio.
Per la comunicazione si utilizza il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 16 febbraio 2026.
NB: la trasmissione va effettuata anche se il credito d’imposta ZES Unica 2025 non è ancora visibile nel Cassetto fiscale.
Il Governo studia nuovi incentivi mentre il settore automotive italiano chiede regole stabili e una strategia di lungo periodo al posto dei bonus a intermittenza. Il segnale è arrivato dal convegno Federauto, durante il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilanciato le proprie intenzioni. I MIMIT ha però precisato che non ci sarà alcun incentivo per l’acquisto di auto private: la platea sarà limitata ai veicoli commerciali leggeri, con le misure già preannunciate al Tavolo Automotive del 30 gennaio.
Il 2025 si è chiuso con un calo del 2,1% delle immatricolazioni, ferme a 1,5 milioni di unità , proseguendo la crisi strutturale del settore automotive che perdura da anni, dovuta a profonde trasformazioni del mercato e alla concorrenza internazionale, soprattutto cinese.
Sul fronte della produzione il quadro è ancora più critico: secondo i dati ANFIA su elaborazioni ISTAT, nel 2025 l’indice della produzione industriale del comparto ha registrato un calo del 10,3%, con la fabbricazione di autoveicoli a -15,3%. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto in collegamento al convegno, ha quantificato la contrazione complessiva in un -20% in sei anni, sottolineando che il calo penalizza non solo l’industria ma anche il gettito IVA e le imposte collegate.
Nel primo trimestre 2026 sono emersi segnali di inversione: UNRAE stima una crescita del 9,2% sull’intero trimestre, confermata dai dati mensili — +6,2% a gennaio, +14% a febbraio, +7,6% a marzo, con le ibride che in quest’ultimo mese hanno superato per la prima volta il 50% del mercato. Giorgetti ha però avvertito che anche l’automotive deve ora misurarsi con gli effetti della crisi energetica legata al conflitto iraniano, che rischia di frenare la fase espansiva appena avviata. I livelli pre-pandemia restano lontani, con un divario ancora del 10%.
Il ministro Adolfo Urso (assente fisicamente all’evento ma presente con un messaggio scritto letto dagli organizzatori) ha confermato che il Governo intende introdurre misure «per stimolare la domanda», con incentivi «mirati per i veicoli commerciali e alcune categorie specifiche, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato». Secondo le stime, produrranno effetti sulle immatricolazioni a partire dall’ultimo quadrimestre del 2026.
Il Ministero ha chiarito che le misure si inseriscono nel solco di quanto già discusso al Tavolo Automotive, escludendo esplicitamente qualsiasi forma di incentivo all’acquisto di auto private. I dettagli restano comunque da definire: non sono noti né i fondi disponibili né le tempistiche di attivazione. La disponibilità di risorse dovrà tenere conto anche del taglio delle accise sui carburanti in vigore fino al 1° maggio 2026.
Dal versante delle associazioni di categoria, Federauto non chiede soltanto incentivi ma anche una revisione strutturale del settore, con una fiscalità equa e stabile. Bocciati i bonus episodici, che secondo la Federazione contribuiscono solo a creare distorsioni di mercato, generando picchi di domanda artificiali seguiti da cali altrettanto bruschi.
Sul fronte tecnologico, Federauto si allinea alla visione del Governo italiano sostenendo la neutralità tecnologica come principio guida, in contrapposizione a un approccio che penalizza le motorizzazioni tradizionali a vantaggio esclusivo dell’elettrico. Una posizione allineata a quella del Governo, che spinge per un cambio di rotta nelle politiche europee oltre la revisione dei criteri sulle emissioni, con apertura a biocarburanti e carburanti sintetici. Le proposte della Federazione includono anche una ridefinizione dei rapporti tra costruttori e concessionari e investimenti sulle nuove competenze necessarie per sostenere la transizione del settore.
Dal 15 aprile 2026 fumare costa di più. Scattano i rincari sui tabacchi lavorati previsti dall’articolo 28 della Legge di Bilancio 2026: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato i listini ufficiali e i nuovi prezzi sono già applicati. L’aumento è il primo gradino di un piano triennale di inasprimento fiscale che arriverà a pieno regime nel 2028, con rincari ben più pesanti di quelli odierni.
L’accisa fissa passa da 29,50 a 32 euro per ogni 1.000 sigarette. Tradotto al pacchetto da 20, il rincaro medio si attesta intorno ai 15-30 centesimi secondo i listini ADM: la relazione tecnica alla Legge di Bilancio stima 15 centesimi come incremento medio ma alcuni marchi registrano aumenti più consistenti. Tra i prodotti già aggiornati figurano John Player Special, Gauloises e West. La fascia media del mercato si stabilizza stabilmente sopra i 6 euro a pacchetto, con varianti come Davidoff che arrivano a 6,80 euro e Dunhill International a 7,20 euro. Chi cerca ancora prezzi sotto i 5 euro trova un’offerta sempre più ridotta.
Per un fumatore abitudinario che consuma un pacchetto al giorno, il costo aggiuntivo nel 2026 è stimato in circa 22 euro su base annua — una cifra destinata a salire negli anni successivi.
Il rincaro non risparmia i prodotti alternativi. Per il tabacco trinciato l’accisa minima sale da 148,50 a 161,50 euro al chilogrammo. Sul fronte delle sigarette elettroniche, aumenta l’aliquota dell’imposta di consumo sui liquidi: quelli con nicotina passano dal 16% al 18% del valore dell’accisa equivalente sulle sigarette tradizionali; quelli senza nicotina salgono dall’11% al 13%. Per un flacone da 10 ml con nicotina il peso fiscale complessivo (imposta di consumo più IVA al 22%) supera i 2 euro.
Quello di oggi non è un rincaro isolato. La Legge di Bilancio ha fissato un percorso di aumenti progressivi che si estende fino al 2028. Per le sigarette tradizionali l’accisa fissa raggiungerà 35,50 euro per 1.000 pezzi nel 2027 e 38,50 euro nel 2028, con un rincaro medio stimato dalla relazione tecnica di 25 centesimi a pacchetto nel 2027 e 40 centesimi nel 2028. Stessa traiettoria per i liquidi da inalazione: l’aliquota sui prodotti con nicotina arriverà al 20% nel 2027 e al 22% nel 2028; quelli senza nicotina al 15% nel 2027 e al 17% nel 2028.
Il maggior gettito atteso per le casse dello Stato è di 213 milioni di euro nel 2026, 465,8 milioni nel 2027 e 796,9 milioni nel 2028. I listini aggiornati con i prezzi di tutte le marche sono consultabili sul sito ADM, nella sezione Accise — Prezzi dei Tabacchi.
Chi avvia un’impresa o un’attività autonoma ha l’obbligo di aprire una posizione previdenziale e assicurativa prima di iniziare a operare. Gli adempimenti cambiano in base alla forma giuridica e alla natura dell’attività : artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e datori di lavoro seguono percorsi distinti, con interlocutori e scadenze diversi.
Per le imprese individuali, gli artigiani e i commercianti il canale principale è la Comunicazione Unica, che consente di assolvere con un solo invio gli adempimenti verso il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL ed eventualmente il SUAP. Dal 12 febbraio 2026 l’applicativo ComUnica è definitivamente dismesso: le pratiche si inviano tramite DIRE (Depositi e Istanze al REgistro imprese), il servizio del sistema camerale, oppure tramite software telematici di mercato abilitati.
Di seguito, chi deve iscriversi, come farlo e quali sono i percorsi distinti per ciascuna categoria.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 27 marzo 2026 n. 47, la riforma del Testo unico della finanza esce dalla fase delle bozze e apre quella dell’attuazione. Per imprese, investitori e advisor i capitoli più osservati sono due: la nuova società di partenariato, pensata per private equity e venture capital, e le regole che allargano il margine statutario sulla governance delle quotate.
Il nuovo TUF è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile e scatterà dal 29 aprile 2026. La delega discende dalla Legge sui capitali e prova a riscrivere insieme il quadro dei mercati finanziari e alcune regole del Codice civile che pesano sulla vita delle società .
Nel testo convivono obiettivi diversi. C’è il tentativo di rendere il mercato italiano più leggibile per i capitali internazionali e c’è anche la volontà di dare alle società quotate e alle PMI che guardano alla Borsa strumenti statutari più ampi rispetto al passato.
La novità più nuova sul lato della finanza per l’economia reale è la società di partenariato. Il decreto la colloca tra gli OICR chiusi e la costruisce come società in accomandita per azioni con sede e direzione generale in Italia, destinata all’investimento collettivo in private equity e venture capital.
Il veicolo nasce per parlare un linguaggio più vicino a quello degli investitori internazionali. La raccolta potrà avvenire con azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità fissate dallo statuto, mentre la partecipazione resterà riservata agli investitori professionali.
L’ingresso nel Testo unico è immediato sul piano normativo, mentre il suo utilizzo reale richiederà ancora tempo. La parte sulla gestione collettiva del risparmio, che comprende anche la nuova società di partenariato, avrà infatti bisogno di nove mesi per le disposizioni secondarie e per l’adeguamento di albi e registri.
Sul lato delle nuove quotazioni, la riforma apre una strada che può cambiare parecchio la composizione dei board. Lo statuto degli emittenti di nuova quotazione potrà derogare al voto di lista e prevedere anche la votazione dei singoli amministratori da parte dell’assemblea.
Se la società sceglie questo modello, ogni azione potrà attribuire un numero di voti pari agli amministratori da eleggere e ciascun socio potrà concentrarli su uno o più candidati. Le candidature potranno arrivare dal consiglio di amministrazione oppure da soci che rappresentano almeno l’1% del capitale con diritto di voto, salvo diversa soglia statutaria fino al 5%.
Resta comunque una tutela per i soci che non controllano la società . In presenza di voto plurimo, voto maggiorato, socio pubblico di controllo o assetto che non assicuri una maggioranza di indipendenti, lo statuto dovrà consentire l’elezione di almeno un candidato espresso dalla minoranza.
Il nuovo regime non resta riservato alle matricole di Piazza Affari. Le PMI già quotate che non hanno superato 1 miliardo di euro di capitalizzazione nei tre esercizi precedenti potranno scegliere di adottarlo entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, a condizione di restare sotto quella soglia anche al momento dell’adesione.
La scelta passerà da una modifica dello statuto approvata anche dalla maggioranza dei soci presenti diversi dall’azionista di controllo, con diritto di recesso per chi non concorre alla delibera. È il raccordo più visibile tra il nuovo TUF e il Listing Act in Italia, dentro una linea che prova a rendere la quotazione meno rigida per le imprese di taglia intermedia.
La riforma tocca anche il capitolo assemblee. La disciplina del rappresentante designato viene estesa oltre le quotate tradizionali e arriva anche alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, agli emittenti con strumenti diffusi tra il pubblico e alle cooperative.
Il segnale di fondo è netto. Il decreto lascia alle società più spazio per scegliere il proprio assetto, chiedendo in cambio statuti scritti meglio e maggiori cautele quando si toccano gli equilibri tra controllo, minoranze e indipendenza degli organi sociali. Per il mercato, il vero test comincerà quando queste opzioni usciranno dal testo di legge ed entreranno nei primi statuti.
Il rapporto tra imprese e Terzo Settore entra in una fase più strutturata. Secondo Unioncamere, nel 2026 oltre 75mila aziende hanno promosso iniziative di volontariato e 2.950 hanno scelto la formula più impegnativa, il volontariato di competenza, mettendo a disposizione degli enti sociali il lavoro qualificato dei propri dipendenti.
Nel dato diffuso da Unioncamere si legge una svolta precisa. L’impresa non si limita a sostenere il territorio con donazioni o iniziative occasionali ma trasferisce competenze professionali che per molte organizzazioni del sociale restano difficili da acquistare sul mercato.
Digitale, marketing, area legale, pianificazione e supporto amministrativo sono i campi in cui il contributo dei dipendenti può incidere di più. È qui che il welfare aziendale incontra la dimensione esterna dell’impresa e si salda con la sostenibilità sociale. Per il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli:
il volontariato di competenza è una forma di cittadinanza attiva in cui si mette a disposizione della comunità non solo il proprio tempo, ma l’intero bagaglio professionale, tecnico e specialistico.
Tra i comparti più coinvolti figurano i servizi avanzati alle imprese. Il quadro è coerente con le rilevazioni Excelsior già diffuse da Unioncamere, che collocavano il volontariato di competenza soprattutto nei servizi e, in particolare, nei comparti ICT, consulenza e servizi finanziari e assicurativi.
La lettura del dato va tenuta sul piano giusto. Non significa che il fenomeno riguardi solo le aziende del terziario, ma che le competenze più facilmente trasferibili agli enti del sociale sono quelle che rafforzano organizzazione interna, comunicazione, raccolta fondi e transizione digitale.
Il volontariato di competenza ha un peso diverso dal volontariato tradizionale. Un affiancamento su processi, strumenti digitali, tutela legale o amministrazione può lasciare effetti durevoli anche dopo la chiusura del progetto, aiutando l’ente a lavorare meglio e a reggere fasi di crescita o di riorganizzazione.
Nell’attuale quadro fiscale del Terzo Settore in forte evoluzione, questo tipo di supporto pesa ancora di più. Per molte realtà di piccole dimensioni, reperire all’esterno professionalità specialistiche resta infatti costoso e difficile.
Accanto al profilo sociale c’è poi una leva fiscale da non sottovalutare. L’articolo 100, comma 2, lettera i) del Tuir consente la deduzione, entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente, dei costi relativi ai lavoratori a tempo indeterminato impiegati in prestazioni di servizi rese a favore delle Onlus.
Molte aziende non conoscono ancora questa possibilità . Già nel 2023 Unioncamere aveva rilevato che il 61,6% delle imprese con più di 50 dipendenti che non adottavano il volontariato di competenza dichiarava di non conoscere affatto la norma. Si spiega anche per questo il divario tra l’interesse crescente verso il modello e la sua diffusione ancora limitata rispetto al numero complessivo delle imprese che potrebbero adottarlo.
Dal 20 aprile 2026, cooperative sociali, professionisti accreditati ed enti convenzionati con l’INPS che erogano prestazioni integrative nell’ambito del programma Home Care Premium devono utilizzare il nuovo strumento digitale “Home Care Premium 2025 – Portale aziende”, che sostituisce definitivamente il vecchio servizio “Portale gestione benefici e professionisti”. Il cambio era inizialmente fissato al 1° aprile, poi slittato per consentire la migrazione dei dati. Tutte le attività registrate fino al 19 aprile vengono salvate e migrate automaticamente nel nuovo applicativo, senza passaggi aggiuntivi a carico degli operatori.
Il nuovo tool è il servizio online INPS dedicato alle aziende accreditate da un’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) per l’erogazione delle prestazioni integrative nell’ambito del programma HCP. Consente di organizzare gli appuntamenti dei professionisti dipendenti, gestire le eventuali sostituzioni e produrre la relativa fatturazione. Sul portale è disponibile un manuale operativo con le istruzioni per l’utilizzo delle nuove funzionalità .
Al portale possono accedere i rappresentanti legali delle aziende e i dipendenti delegati alla gestione delle prestazioni integrative per le persone non autosufficienti. Per operare è necessaria un’abilitazione specifica: l’azienda deve inviare una PEC alla Direzione regionale territorialmente competente allegando il modello RA013. Solo i soggetti abilitati con queste modalità possono cliccare su “Utilizza il servizio” e inserire le proprie credenziali.
Le prestazioni integrative erogate tramite il portale consistono in un contributo economico destinato a retribuire il caregiver e in servizi di assistenza alla persona domiciliare. Se nella zona in cui vive l’assistito non sono presenti enti convenzionati, il beneficiario ha diritto a un incremento del 15% calcolato sull’importo della prestazione prevalente.
Il cambio di portale riguarda esclusivamente gli operatori delle aziende accreditate. Per i beneficiari delle prestazioni le procedure rimangono invariate: le domande si presentano tramite il “Portale prestazioni welfare” sul sito INPS, sulla base dei bandi di concorso pubblicati nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.
L’intelligenza artificiale è entrata nei radar delle PMI italiane, ma la distanza tra chi la usa e chi la usa davvero è ancora ampia. Quasi nove imprese su dieci la considerano un’opportunità — una su due in misura marcata — e l’81% dichiara di utilizzarla. Ma solo un’azienda su quattro l’ha integrata nei propri processi in modo continuativo, mentre circa una su tre ne fa un uso occasionale e non strutturato.
È il quadro che emerge dalla ricerca promossa da Sibill in collaborazione con Astraricerche, condotta su un campione di 500 PMI italiane con fatturato fino a 10 milioni di euro.
Tra le PMI che hanno avviato l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI, gli strumenti più utilizzati sono ChatGPT, Gemini e Copilot. Gli ambiti di impiego prevalenti sono l’analisi dei dati, la produzione di contenuti e le attività ad alto volume ma a bassa complessità strategica. I benefici sono misurabili: il 60% degli interpellati dichiara di risparmiare almeno 5 ore a settimana. Restano invece ancora poco sfruttate le potenzialità dell’AI nel processo decisionale e nell’ottimizzazione dei flussi operativi.
A limitare una diffusione più strategica dell’AI sono principalmente le competenze: la carenza di figure in grado di gestire e integrare gli strumenti in modo consapevole è la barriera più citata dalle imprese del campione. In secondo piano, ma presente, la preoccupazione su privacy e sicurezza dei dati — un tema che il quadro normativo europeo, dall’AI Act al GDPR, rende sempre più rilevante anche per le piccole imprese.
Marginale invece il peso economico: solo il 6,6% delle PMI considera i costi come un ostacolo all’adozione. Il problema, dicono i dati, non è quanto costa l’AI: è sapere come usarla. Il nodo rimane quello delle competenze per integrare l’AI in processi aziendali concreti.
Le imprese a gestione femminile in Italia hanno superato quota un milione, raggiungendo 1.068.000 unità pari al 19,4% del totale nazionale. Nell’arco di due anni la crescita è stata del 12,4%, con oltre 120.000 nuove imprese guidate da donne entrate nel tessuto produttivo italiano dal 2024. A rilevarlo è l’aggiornamento del report Imprenditoria al Femminile di CRIBIS (gruppo CRIF), che considera femminili le società di capitali e di persone in cui le donne detengono la maggioranza nelle quote o negli organi di amministrazione, oltre alle ditte individuali con titolare donna. La stragrande maggioranza sono microimprese.
Sul piano numerico assoluto, Lombardia e Lazio concentrano il maggior numero di imprese a gestione femminile. L’analisi dell’incidenza sul totale delle attività locali restituisce però una classifica diversa: a guidare sono Basilicata, Lazio e Sicilia, le regioni dove le imprese femminili rappresentano la quota più alta rispetto al tessuto imprenditoriale complessivo. Il dato conferma come l’imprenditoria femminile stia crescendo con dinamiche più intense nelle aree storicamente meno dense di imprese.
A livello provinciale la classifica per incidenza vede in testa Prato, seguita da Frosinone e La Spezia, che si confermano tra i territori con la presenza relativa più alta di imprese guidate da donne sul totale.
La specializzazione settoriale dell’imprenditoria femminile si concentra nei servizi di cura e assistenza, dove le donne rappresentano in alcuni comparti la maggioranza assoluta delle imprese attive. I settori con l’incidenza più alta sono:
La progressione nel comparto dell’assistenza sociale non residenziale — quasi cinque punti percentuali in un anno — segnala una specializzazione sempre più marcata in settori dove la domanda di cura è strutturalmente alta e l’offerta pubblica spesso insufficiente.
Nell’audizione del 14 aprile davanti alla 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità fiscali previste dagli ultimi provvedimenti normativi: Decreto Fiscale 38/2026 e Decreto Carburanti-bis 42/2026, entrambi volti al sostegno dei settori più esposti alla crisi energetica e alla correzione di alcune rigidità introdotte con la Manovra.
Forniti i chiarimenti attesi da imprese e professionisti in tema di PEX, IVA sulle permute, regime degli impatriati, Transizione 5.0 e crediti d’imposta. E ribaditi i confini temporali delle varie misure, le norme con efficacia retroattiva e quelle che produrranno effetti dal 2027, oltre ai capitoli che restano legati a decreti attuativi o adempimenti tecnici successivi.
Tra i temi più sensibili c’è quello dell’IVA sulle permute. L’audizione ha ribadito che il nuovo criterio vale solo per le operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, lasciando in piedi una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi.
Il chiarimento disinnesca uno dei nodi più delicati emersi dopo la Manovra: il rischio di attrarre nel nuovo regime accordi già costruiti sulla disciplina precedente. Per chi ha contratti complessi o scambi articolati di beni e servizi, la linea di confine temporale torna quindi decisiva nella ricostruzione della base imponibile.
Sul regime degli impatriati, è stato richiamato il divieto di cumulo con il regime dei neo-residenti, con applicazione per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.
Merita attenzione anche la tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo con continuità produttiva e occupazionale. Per i soggetti IAS adopter, la quota rilevata a conto economico viene ripartita nell’esercizio e nei quattro successivi, alleggerendo l’assorbimento fiscale immediato sul reddito e sull’IRAP.
Analizzata poi l’esenzione temporanea dall’imposta sostitutiva sugli interessi obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, prevista fino al 31 dicembre 2028. È una misura tecnica, ma segnala il tentativo di rafforzare gli strumenti di stabilità del sistema in una fase di rendimenti più elevati.
Sul ripristino del regime PEX e dell’esclusione dei dividendi, con efficacia dal 1° gennaio 2026, l’AdE ha spiegato che vengono rimossi i requisiti dimensionali inseriti dalla legge di bilancio, che avevano riaperto dubbi interpretativi e frenato alcune scelte societarie nei primi mesi dell’anno. Per le società , il ritorno al quadro precedente incide direttamente sulla leggibilità fiscale delle partecipazioni e delle distribuzioni. Torna infatti l’esclusione dal reddito del 95% degli utili percepiti dai soggetti Ires e viene riassorbita la stretta che aveva inciso sulla participation exemption.
Il decreto n. 42/2026 ha completato la correzione già avviata sul fronte Transizione 5.0. Dopo il taglio al 35% previsto dal DL 38 per le imprese rimaste senza copertura, il nuovo intervento alza il contributo riconosciuto nell’anno 2026 fino all’89,77% del credito richiesto per le comunicazioni già validate dal GSE.
Il segnale è duplice. Da un lato si prova a ricucire lo strappo apertosi con le imprese che avevano prenotato l’incentivo senza ottenere risorse; dall’altro si aggiunge un contributo specifico per gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo, oltre alle spese di certificazione collegate alla riduzione dei consumi energetici.
Nel pacchetto fiscale illustrato in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ha trovato posto anche la revisione dell’iperammortamento 2026, con la soppressione del vincolo di origine UE o SEE per i beni strumentali agevolabili. È una correzione che riapre spazio soprattutto alle filiere che acquistano macchinari e tecnologie fuori dall’area europea, lasciando però fermi i limiti specifici già previsti per alcune componenti energetiche.
Sul fronte energia, il DL 42 ha introdotto un credito d’imposta fino al 20% per le imprese agricole sulle spese sostenute nel marzo 2026 per gasolio e benzina, da usare in compensazione entro fine anno.
Accanto a questa misura, nel più vasto quadro del capitolo internazionalizzazione, si colloca il rafforzamento dei sostegni alle imprese colpite dal rincaro dell’energia o dalle ricadute economiche del conflitto nell’area del Golfo Persico.
Dal 7 aprile 2026 la flat tax al 7% sulle pensioni estere è accessibile anche nei Comuni del Mezzogiorno fino a 30mila abitanti, rispetto ai 20mila della norma originaria. La modifica è introdotta dall’articolo 26 della Legge annuale PMI (L. n. 34/2026) e amplia la platea dei territori in cui il pensionato estero che trasferisce la residenza in Italia può optare per l’imposta sostitutiva unica su tutti i propri redditi di fonte estera. Il regime è regolato dall’articolo 24-ter del TUIR (DPR 917/1986).
Nel più vasto quadro della tassazione agevolata delle pensioni estere, possono optare per questo regime le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in un Comune ammesso. Il richiedente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento. Il Paese di provenienza deve avere in vigore con l’Italia accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale: il requisito esclude in pratica i paradisi fiscali.
Il tratto distintivo del regime è che l’imposta sostitutiva del 7% non copre solo la pensione: si applica a tutti i redditi prodotti all’estero dal soggetto trasferito, inclusi redditi di capitale e redditi finanziari di fonte estera. Il comma 8 dell’articolo 24-ter TUIR consente però di escludere dall’imposta sostitutiva i redditi prodotti in specifici Paesi esteri, ai quali continuerà ad applicarsi la tassazione IRPEF ordinaria con relativo credito d’imposta. Questa scelta di esclusione parziale può essere esercitata o modificata anche nei periodi d’imposta successivi.
Il regime si applica al pensionato che trasferisce la residenza in una delle seguenti aree:
Per i Comuni danneggiati da sismi (secondo e terzo punto) non si applica alcun limite demografico: l’inclusione negli allegati di legge è il criterio esclusivo. Per i Comuni del Mezzogiorno, la soglia demografica di riferimento è la Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione pubblicata dall’ISTAT. Chi ha già esercitato l’opzione con il vecchio limite dei 20mila abitanti non subisce alcun impatto: il regime in corso prosegue invariato.
Non è necessario presentare una domanda specifica: l’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento, indicando i seguenti elementi:
L’imposta sostitutiva si versa in un’unica soluzione entro la scadenza del saldo per il versamento delle imposte sui redditi, tramite modello F24.
Il regime ha una durata complessiva di dieci anni: copre il periodo d’imposta del trasferimento e i nove successivi. È possibile trasferirsi in un altro Comune ammesso senza perdere il beneficio, purché il nuovo Comune soddisfi i requisiti geografici e demografici previsti dalla norma. La revoca è possibile in qualsiasi momento direttamente in dichiarazione dei redditi.
Dall’opzione scatta la decadenza al verificarsi di una delle seguenti cause:
In caso di revoca o decadenza, non è possibile esercitare nuovamente l’opzione.
Le scadenze fiscali di maggio 2026 si concentrano soprattutto nella parte centrale del mese, con una forte densità di adempimenti il 18 maggio. Il calendario coinvolge famiglie, professionisti e imprese, tra dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute e contributi previdenziali. Di seguito una sintesi delle principali date da ricordare, seguita dal dettaglio degli adempimenti suddivisi tra privati e contribuenti business.
Per famiglie e privati, il mese di maggio 2026 si inserisce nel calendario della dichiarazione dei redditi precompilata e negli adempimenti legati ai contratti di locazione.
La dichiarazione precompilata è disponibile dal 30 aprile 2026 per la consultazione. Dal 15 maggio 2026 è invece possibile accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, oltre a intervenire sul modello Redditi precompilato. Il termine per la presentazione del 730 è fissato al 30 settembre 2026.
Entro il 4 maggio 2026, le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca devono versare l’imposta di registro relativa ai contratti stipulati il 1° aprile 2026 oppure rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data. Il pagamento va effettuato con modello F24 ELIDE.
Per imprese, professionisti e partite IVA gli adempimenti di maggio 2026 riguardano soprattutto IVA, ritenute, contributi previdenziali e comunicazioni periodiche. In apertura di mese resta da considerare anche la scadenza del 30 aprile 2026 per la trasmissione della CU 2026 relativa ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni che fa slittare il termine a partire dal quale viene resa disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata sul sito delle Entrate.
Con provvedimento del 13 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in via strutturale — superando la logica dell’aggiornamento annuale — le modalità con cui le Partite IVA e i loro intermediari acquisiscono gli “ulteriori dati” necessari a predisporre gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB). Le procedure vengono integrate nella delega unica e si articolano in tre canali distinti: per gli intermediari con delega al Cassetto fiscale, per quelli con delega ai servizi online di acquisizione dati ISA e CPB, e per i contribuenti che operano in autonomia.
La vera novità — oltre alla stabilizzazione strutturale — riguarda la soppressione della vecchia “seconda procedura”, che richiedeva l’acquisizione delle deleghe con copia del documento di identità del delegante e l’indicazione degli “elementi di riscontro”. Da quest’anno. è ammessa esclusivamente la richiesta massiva tramite Entratel, subordinata al possesso di una delega unica attiva, al cassetto fiscale o al servizio ISA-CPB.
Se l’intermediario ha l’autorizzazione alla consultazione del cassetto fiscale delegato, può effettuare una richiesta massiva tramite Entratel, trasmettendo un file contenente l’elenco dei contribuenti di cui detiene la delega e per i quali richiede i dati, con l’indicazione del proprio codice fiscale e degli estremi delle deleghe.
L’attivazione della fornitura degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica della delega al cassetto fiscale o della delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato. Chi non utilizza i software del fisco dovrà servirsi di strumenti compatibili con le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia.
Il sistema emette un protocollo telematico e, entro cinque giorni dall’invio della richiesta, rende disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area riservata un file con gli ulteriori dati oppure con l’elenco degli eventuali errori: in questo caso è necessario inviare un nuovo file con i dati corretti. Il fisco comunica per ciascun periodo d’imposta la data a partire dalla quale la procedura è disponibile. Il file con gli ulteriori dati resta accessibile nell’area riservata per 20 giorni lavorativi.
Per gli intermediari con delega unica al servizio online di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, la procedura parte anch’essa dall’invio di un file tramite Entratel. A differenza degli anni precedenti, non è più richiesta la vecchia delega specifica con documento di identità : è sufficiente la delega unica al servizio ISA-CPB, attivata dall’8 dicembre 2025. L’operazione può essere avviata dalla data che l’AdE indica annualmente. Le modalità operative sono analoghe a quelle valide per la delega al cassetto fiscale.
Il contribuente che gestisce la pratica in prima persona preleva i file con gli ulteriori dati direttamente dal proprio Cassetto fiscale, accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS. La funzionalità è disponibile dalla data che l’AdE comunica per ciascun periodo d’imposta.
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato le scadenze per il ritorno del nucleare in Italia. Intervenendo a un convegno sulla transizione energetica e l’industria nucleare, Gilberto Pichetto Fratin ha indicato la pausa estiva come orizzonte per la chiusura dell’iter parlamentare sul Legge delega sul Nucleare, con l’obiettivo di arrivare a fine 2026 con i decreti attuativi.
Attualmente il provvedimento è all’esame alla Camera, dove sono stati depositati circa 500 emendamenti. «Non è il numero che impressiona, si tratterà di esaminarli nei contenuti. Siamo aperti a quelli migliorativi», ha dichiarato Pichetto, precisando l’orizzonte operativo: chiusura dell’iter legislativo entro l’estate, poi i decreti attuativi entro fine anno.
Il ministro ha chiarito che l’obiettivo dell’attuale legislatura Meloni non è l’acquisto di Small Modular Reactor ma la costruzione del quadro giuridico che consenta all’Italia di avere in futuro la produzione nucleare. «Vogliamo fare una cosa seria, ben fatta», ha sottolineato.
Sul Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, Pichetto ha assunto un impegno esplicito: «Credo che in questa legislatura si debba chiudere con l’individuazione del sito per il deposito temporaneo delle scorie e del deposito dei rifiuti che sono ferro, mattoni e materiale sanitario. È un impegno e un dovere che ho preso». L’individuazione del sito avverrà a seguito della legge delega, che definirà le modalità di compensazione al territorio ospitante. Il ministro ha riconosciuto le possibili resistenze locali — storicamente inevitabili in Italia per qualsiasi grande infrastruttura — ma ha dichiarato di confidare nel prevalere del buon senso e del merito rispetto alle opposizioni di principio.
Pichetto ha ribadito la posizione del Governo sulla coesistenza dei due pilastri energetici: «Il green deve essere integrato dal nucleare, va in sostituzione semmai del termoelettrico — questa è la sfida, non in sostituzione delle rinnovabili di cui stiamo rispettando la tabella di marcia». Al 31 dicembre 2025, il ministro ha ricordato, l’Italia si trovava a 1,4 GW di rinnovabili installate, «poco ma sopra l’obiettivo del piano».
Sul ruolo futuro del nucleare nel mix, Pichetto ha confermato la forbice 11-22% indicata nel PNIEC ma si è detto ottimista: «Credo che si possa tendere più al 23%, sono abbastanza convinto». Ha infine richiamato la spinta europea: il Continente, ha detto, «sta andando verso il nucleare perché si è resa conto che non possiamo essere dipendenti da altre parti del mondo, peraltro molto instabili politicamente».
Nel 2026, la Legge di Bilancio ha potenziato il numero di medici abilitati ai controlli ispettivi INPS in malattia e aperto una nuova piattaforma digitale (PDND) per i datori di lavoro che vogliono richiedere, monitorare e verificare online le visite di controllo ai dipendenti. Le fasce orarie di reperibilità — dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, ogni giorno compresi festivi e domeniche — sono le stesse per dipendenti pubblici e privati, in recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 che ha annullato la precedente differenziazione.
In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto a ottenere un certificato medico e a rimanere reperibile presso il domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS, sottoponendosi ai controlli volti a verificare la giustificazione dell’assenza per infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori).
Tra gli obblighi del medico curante c’è l’invio telematico dell’attestato medico all’INPS entro il giorno successivo all’inizio dell’evento. Il dipendente deve trasmettere copia del documento al datore di lavoro entro due giorni: è sufficiente il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul portale INPS. Il medico fiscale valuta le condizioni fisiche del soggetto ed esamina la patologia descritta nel certificato di malattia.
Le regole prevedono specifiche deroghe e procedure su misura per casi particolari — dal prolungamento della malattia alla guarigione anticipata. In tutte le fattispecie di visita medica fiscale INPS, disposta d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, sono applicabili sanzioni per assenze ingiustificate.
Come ogni anno, le imprese con determinati livelli di consumo energetico devono nominare l’Energy Manager entro il 30 aprile, in ottemperanza alla normativa di riferimento (articolo 19 della legge 10/1991) sull’obbligo di un Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. La procedura non è cambiata: si continua a utilizzare la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager Online) di FIRE, la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, che gestisce le nomine per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
L’obbligo riguarda le imprese che nell’anno precedente hanno consumato oltre 10.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) per il settore industriale o 1.000 TEP per il settore civile, del terziario e dei trasporti. Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i consumi energetici gestiti dall’organizzazione: energia acquistata o autoprodotta, inclusa quella da fonti rinnovabili, anche se ceduta in rete. In presenza di cogenerazione, il riferimento resta il combustibile in ingresso e non l’energia prodotta.
Anche le imprese sotto queste soglie possono decidere di nominare un EM su base volontaria: in quel caso seguiranno la medesima procedura prevista per i soggetti obbligati, ma senza vincoli temporali. La nomina è determinante anche per ottenere alcune agevolazioni, tra cui i certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica — TEE).
Nelle grandi aziende, il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è equivalente al Responsabile del Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001. Nelle piccole e medie aziende la sua figura è più flessibile. In tutti i casi, l’Energy Manager supporta l’azienda nell’uso efficiente del consumo energetico e può essere un dipendente oppure un consulente esterno, che su nomina formale svolge compiti specifici dettagliati nella Circolare MIMIT del 18 dicembre 2014.
In base al dettato normativo, questa figura individua azioni, interventi e procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicura la predisposizione di bilanci energetici e predispone i dati per la verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato.
Ecco una griglia delle tipiche azioni svolte nel corso delle sue attività :
La nomina dell’Energy Manager, da parte del legale rappresentante dell’azienda, si effettua tramite il portale FIRE ed è disponibile al seguente link. È necessario registrarsi la prima volta e poi accedere con le proprie credenziali per approdare al servizio NEMO. La procedura prevede l’inserimento di una serie di dati aziendali (alcuni precompilati) e sul soggetto incaricato (generalità , posizione all’interno dell’impresa, dati di contatto). Bisogna anche indicare i consumi energetici aziendali. Secondo gli ultimi dati del Rapporto FIRE 2025, nel 2024 le nomine pervenute nei tempi previsti dalla legge sono state 2.571, di cui 1.752 da soggetti obbligati e 819 da soggetti non obbligati — segno di una crescente sensibilità delle imprese verso il risparmio energetico indipendentemente dagli obblighi sanzionatori.
L’Energy Manager è un ruolo funzionale previsto dalla Legge 10/1991: per essere nominati non è obbligatoria una certificazione specifica, sebbene siano richieste competenze tecniche adeguate. Diversa è la figura dell’EGE — Esperto in Gestione Energia, professionista certificato secondo la norma UNI CEI 11339 da un ente terzo accreditato. La certificazione EGE è obbligatoria per condurre diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014 per le grandi imprese e le imprese energivore. Spesso le due figure coincidono nello stesso professionista, ma non necessariamente.
La Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) ha pubblicato un vademecum con le proposte di intervento rivolte al Governo Meloni e al Parlamento per ridurre i consumi nel breve periodo e dare alle imprese un quadro meno instabile in cui investire. Focus su governance, incentivi, mobilità , climatizzazione, PPA, intelligenza artificiale e data center, con un obiettivo chiaro:
La linea di fondo del documento è netta: l’efficienza energetica resta una delle poche leve capaci di alleggerire la domanda, contenere i costi e rafforzare la resilienza del sistema. FIRE chiede perciò una politica meno intermittente, con un impianto normativo leggibile e con tempi certi sul recepimento delle direttive europee EED ed EPBD. Per imprese e amministrazioni, il messaggio è semplice: senza continuità delle regole, anche gli investimenti già programmati diventano più lenti, più costosi e più difficili da pianificare.
Uno dei capitoli più rilevanti riguarda la nomina dell’Energy Manager. FIRE propone di abbassare da 10mila a 1.000 tep la soglia dell’obbligo per il settore industriale, allineandola a quella già prevista per il civile, e di includere anche agricoltura e pesca. Proposta correlata: coinvolgere gli EGE anche nelle PMI sotto soglia attraverso modelli territoriali o di distretto. Il fine sarebbe quello di garantire una presenza tecnica che renda strutturale il presidio sui consumi, sui bilanci energetici e sulle opportunità di risparmio.
Nel capitolo sugli strumenti economici, FIRE non invoca una corsa a nuovi bonus generalizzati. Chiede soprattutto continuità degli schemi esistenti e correzioni rapide quando un meccanismo si inceppa. Il riferimento è anche alle ultime frizioni emerse su Transizione 5.0 e al percorso accidentato del Conto Termico 3.0.
FIRE insiste sul fatto che incentivi e finanza agevolata servono, purché non producano stop improvvisi, correzioni tardive o picchi artificiali di domanda che finiscono poi per bloccare il mercato. Ecco perchè, in parallelo, la Federazione torna a chiedere il rilancio del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE), nato per mobilitare capitali privati e garanzie pubbliche, rimasto però molto al di sotto delle attese.
La parte più immediata del pacchetto riguarda gli interventi che possono incidere già nel breve periodo su consumi energetici e picchi di domanda. FIRE indica in particolare quattro direttrici:
Un altro blocco di proposte riguarda l’evoluzione del sistema energetico. FIRE chiede di semplificare il repowering degli impianti rinnovabili esistenti, di sbloccare l’eolico offshore e di accelerare la diffusione dei contratti PPA per le imprese, considerati uno strumento utile per sganciare almeno una quota dei costi elettrici dalla volatilità del mercato spot. Nello stesso capitolo rientra anche una revisione delle fasce orarie e una spinta verso prezzi dinamici e demand response, così da spostare parte dei consumi nelle ore a basso carico e ridurre nel tempo la pressione su reti e capacità di punta.
La parte finale del documento guarda a ciò che sta cambiando dentro l’economia reale. FIRE propone di indirizzare biocombustibili, idrogeno e combustibili a basso contenuto di CO2 verso gli usi che ne valorizzano meglio il contenuto energetico, e chiede una tutela più lucida della cogenerazione ad alto rendimento, che continua a svolgere un ruolo centrale in molti comparti industriali.
Accanto a questo, entra con forza il tema dei data center legati all’IA: secondo la Federazione, la loro crescita va accompagnata da vincoli stringenti su prestazioni energetiche e idriche, oltre che da adeguata capacità di generazione. È qui che il dibattito esce dalla sola emergenza bollette e si sposta sul terreno che conta di più per i prossimi anni, quello della qualità delle scelte industriali e infrastrutturali.